<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>n. 1 - 2026 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-1-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-1-2026/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 09:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>n. 1 - 2026 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-1-2026/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sul preavviso di rigetto ex art.10 bis L.n.241/1990.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-preavviso-di-rigetto-ex-art-10-bis-l-n-241-1990/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 09:30:16 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90397</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-preavviso-di-rigetto-ex-art-10-bis-l-n-241-1990/">Sul preavviso di rigetto ex art.10 bis L.n.241/1990.</a></p>
<p>Procedimento amministrativo &#8211; Art. 10 bis L.n.241/1990 &#8211; Preavviso di rigetto &#8211; Provvedimento finale &#8211; Identità &#8211; Non necessarietà. Anche in relazione all’applicazione dell’art.10 bis L.n.241/90, si è condivisibilmente ritenuto che non deve sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-preavviso-di-rigetto-ex-art-10-bis-l-n-241-1990/">Sul preavviso di rigetto ex art.10 bis L.n.241/1990.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-preavviso-di-rigetto-ex-art-10-bis-l-n-241-1990/">Sul preavviso di rigetto ex art.10 bis L.n.241/1990.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Procedimento amministrativo &#8211; Art. 10 bis L.n.241/1990 &#8211; Preavviso di rigetto &#8211; Provvedimento finale &#8211; Identità &#8211; Non necessarietà.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Anche in relazione all’applicazione dell’art.10 bis L.n.241/90, si è condivisibilmente ritenuto che non deve sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti &#8211; che si risolverebbe in una sorta di integrale anticipazione del contenuto motivazionale del futuro ed eventuale provvedimento di diniego &#8211; ben potendo, invece, la pubblica amministrazione meglio precisare nel provvedimento finale le proprie posizioni giuridiche, purché il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Del resto, proprio perché rispondono ad esigenze differenziate e attingono ad interessi aventi distinta valenza, la diversa calibratura dell&#8217;onere motivazionale con riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi, da un lato, e al provvedimento conclusivo, dall&#8217;altro, si spiega con la finalità meramente dialettico-partecipativa della prima e con l&#8217;incidenza definitiva, propria solo del secondo, nella sfera giuridica dell&#8217;interessato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Morabito &#8211; Est. Nobile</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5379 del 2025, proposto da:<br />
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Balletti, Alessio Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Commissione per l’esame delle domande di iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all’art. 53, comma 2, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Bargagli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione cautelare:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della delibera n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 6.03.2025, della Commissione per la tenuta dell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, avente ad oggetto “ora per allora, la cancellazione della Società -OMISSIS- S.r.l. …dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni e, per l’effetto, dispone la decadenza dalle gestioni in atto”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare del verbale della Commissione della seduta n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ai restanti soggetti in epigrafe a mezzo pec in data 24.4.2025, e depositato il 30.4.2025, la società ricorrente ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della delibera n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 6.03.2025, della Commissione per la tenuta dell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, avente ad oggetto “ora per allora, la cancellazione della Società -OMISSIS- S.r.l. …dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni e, per l’effetto, dispone la decadenza dalle gestioni in atto”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare del verbale della Commissione della seduta n. 93 del 10 febbraio 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierna ricorrente avversa la summenzionata delibera, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite della Commissione istituita ai sensi dell’art.53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha disposto la cancellazione della società ricorrente dall’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La citata delibera, attraverso un articolato percorso motivazionale, conferma la cancellazione già disposta dal medesimo organo con precedente delibera n. 7 del 21 dicembre 2022, prot. n. -OMISSIS-, in relazione alla gestione del rapporto contrattuale intercorso con il Comune di Bargagli all’esito di un’istruttoria avviata con il Comune e con la società stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel provvedimento si contesta sia la emersione di gravi irregolarità nella gestione del servizio (già contestate nella delibera n.-OMISSIS-), che il rifiuto alla trasmissione di documenti, fattispecie ricondotte nelle previsioni di cui, rispettivamente, all’art.11, co.2, lettere e) e g) del DM n.289/2000 (ratione temporis applicabile), recanti ipotesi di cancellazione dall’albo per fatto imputabile all’esecutore del servizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, avverso la delibera inizialmente adottata la predetta società insorgeva e questo Tribunale, con sentenza n. 18940/2023, annullava l’atto impugnato, ritenendo fondata (oltre che assorbente) la censura sulla violazione dei termini previsti dall’art.14 l.n.689/81.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.-OMISSIS-, pubblicata in data 22.10.2024:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; accoglieva l’appello proposto dal Ministero, ritenendo, in particolare, fondata la doglianza relativa all’inapplicabilità dei termini perentori di cui all’art.14 l.n.689/81 alla fattispecie sanzionatoria de qua, ritenuta non afflittiva;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha parimenti accolto i motivi, riproposti in appello dalla odierna ricorrente ai sensi dell’art.101, co.2 cpa, sesto e ottavo dell’originario ricorso di primo grado, che il Tar aveva assorbito in ragione dell’accoglimento sulla censura sull’applicabilità dei termini perentori stabiliti dall’art.14 l.n.689/81. In particolare, con il sesto motivo la società denunciava violazione dei principi di proporzionalità e di graduazione delle sanzioni, avendo il Ministero ritenuto di applicare la sanzione più grave (cancellazione) al posto della più adeguata sospensione. Con l’ottavo motivo, si denunziava l’insussistenza dei presupposti fissati dall’art.11, comma 2, lett e) del D.M. n. 289/2000 per procedere alla cancellazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’accogliere i motivi riproposti in appello da -OMISSIS-, il Consiglio di Stato ha quindi annullato il provvedimento di cancellazione di cui alla delibera n.-OMISSIS-, facendo salva la facoltà dell’Amministrazione di “rieditare, ora per allora, il suo potere”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avverso la nuova determinazione insorge pertanto la società ricorrente, rilevando l’illegittimità del provvedimento, previa istanza di sospensione cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sintesi e come meglio articolate nel ricorso:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10 bis L. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, lett. e) del D.M. n. 289/2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’agire amministrativo. Sviamento di potere. Violazione del contraddittorio procedimentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si denuncia il difetto di adeguata istruttoria, nella misura in cui la nuova delibera è stata adottata senza l’acquisizione di elementi probatori ulteriori o diversi rispetto a quelli già acquisiti nel contesto prodromico alla pregressa determinazione, con particolare riguardo alle irregolarità intercorse nella gestione dei tributi con comuni altri. Il nuovo provvedimento sarebbe pertanto una mera ripetizione della precedente determinazione, già stigmatizzata dal giudice d’appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, comma 2 lett. e) e 12, comma 1, lett. c) del D.M. n. 289/2000 del Ministero delle Finanze. Eccesso di potere per carenza e/o difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità dell’agire amministrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si contesta il deficit motivazionale del provvedimento, che non indicherebbe in modo congruo la sussistenza dei presupposti per confermare la scelta severa della cancellazione rispetto alla sospensione, anche e soprattutto alla luce delle valutazioni espresse dal Consiglio di Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3 Sul merito. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del D.M. n. 289/2000 del Ministero delle finanze. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti e di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’agire amministrativo sotto altro e diverso profilo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La cancellazione sarebbe altresì infondata nel merito, posto che le carenze gestionali nel rapporto, ormai cessato, intrattenuto con il Comune di Bargagli, assurgerebbero in realtà a mere irregolarità formali, prive di rilevanza sostanziale per il comune, come evidenziato in modo articolato nel corpo del motivo di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.4 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. Violazione del principio del “one shot” puro in assenza di elementi istruttori nuovi. Intervenuta consumazione del potere con la delibera n. -OMISSIS-. Violazione dei principi di certezza del diritto e speditezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti, di motivazione e di istruttoria. Sviamento di potere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si contesta la violazione dell’art.10 bis della L.n.241/90 (principio del “one shot puro”), nella misura in cui la contestazione relativa all’art.11, co.2, lett. g) DM n.289/2000 (rifiuto di trasmissione della documentazione) sarebbe stata introdotta soltanto con la nuova determinazione, sebbene gli elementi sottesi fossero già acquisiti o acquisibili nella pregressa determinazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.5 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 bis della L.n. 241/1990. Violazione delle garanzie partecipative del privato. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti, di istruttoria e di motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riferimento alla precedente censura e in via subordinata, si deduce che, in relazione alla prospettata violazione dell’art.11, co.2, lett. g) DM n.289/2000, sarebbe comunque stata perpetrata, in danno della società, la violazione degli obblighi partecipativi di cui alla l.n.241/90.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.6 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 della L. n. 689/1981. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sempre in riferimento all’art.11, co.2, lett. g) DM n.289/2000, si deduce la natura afflittiva della sanzione e, con essa, la violazione dei termini perentori di cui all’art.14 L.n.689/81.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.7 Sul merito. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, lett. g) del D.M. n. 289/2000. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti, di istruttoria e motivazione. Violazione del principio di proporzionalità dell’agire amministrativo. Illogicità manifesta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sempre in ordine alla contestata (dal Ministero) violazione dell’art.11, co.2 lett. g) DM n.289/2000, si eccepisce che, nella fattispecie, difetterebbe il relativo presupposto, rappresentato dal rifiuto di esibizione della documentazione richiesta in favore esclusivamente della Commissione; in ogni caso, la società ha sempre fornito la documentazione richiesta al Comune, responsabile per non essersi attivato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituiva in giudizio in data 16.5.2025, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso sulla base delle memorie difensive successivamente versate in atti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In esito alla camera di consiglio del 21.5.2025, il Tribunale, con ordinanza n.2863/2025, pubblicata il 22.5.2025, respingeva la domanda cautelare, rilevando il difetto del periculum in mora.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, il Collegio rilevava, fra l’altro, l’avvenuta cessione del ramo d’azienda da parte dell’odierna ricorrente e la conseguente insussistenza di gestioni in atto, ad eccezione della gestione parcheggi, che tuttavia non richiede l’iscrizione all’Albo di cui all’art 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. La parte ricorrente adiva in appello il Consiglio avverso la suddetta ordinanza. Con ordinanza n.-OMISSIS-, pubblicata il 29.8.2025, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello, “ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Veniva dunque fissata, per la trattazione nel merito del ricorso, l’udienza del 28.1.2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Seguiva il deposito di ampia documentazione e articolate memorie a cura delle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la difesa erariale, nell’instare comunque per la reiezione del ricorso, sollevava eccezione di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della cessione del ramo d’azienda e rilevata la sussistenza del patto di non concorrenza con la cessionaria, e non risultando adeguatamente comprovata l’affermazione di parte ricorrente in ordine all’avvenuta risoluzione di tale clausola. Inoltre, si invitava a valutare la possibilità di ordinare, ex artt. 28 comma 3 e 51 c.p.a., la partecipazione al giudizio della Società cessionaria, onde appurare compiutamente la permanenza dell’interesse a ricorrere. In via subordinata, con le graduazioni ivi meglio articolate, si chiedeva di volere indicare come applicabile la sospensione, anche se del caso in modalità “atipica”, e in estremo subordine di volere dichiarare cessata la materia del contendere per avere la società, sia pure per “fictio iuris”, ottemperato agli inviti alle “regolarizzazioni”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la difesa di parte ricorrente, nell’insistere per l’accoglimento del gravame alla luce dei motivi di ricorso proposti e dei precedenti scritti difensivi, produceva altresì, a comprova della permanenza dell’interesse a ricorrere, documenti relativi ai modelli “Unilav” di n.2 dipendenti attuali della società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. In via preliminare, il Collegio esamina l’eccezione di improcedibilità del gravame, sollevata dalla difesa erariale in riferimento all’avvenuta cessione di ramo d’azienda delle sue gestioni in atto, incluse quindi quelle afferenti alla riscossione dei tributi locali, e fatto invece salvo il “ramo parcheggi”, che esula dall’attività oggetto del provvedimento impugnato. Il contratto di cessione, sottoscritto con Labconsulenze s.r.l. (v. all.to n.6 deposito Avvocatura del 16.5.2025) prevede, all’art.9, il divieto di concorrenza per cinque anni dalla stipula.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ controversa, nel presente giudizio, la perdurante vigenza del patto di non concorrenza accessorio al contratto di cessione di ramo con Labconsulenze: per la società esso sarebbe divenuto inefficace a seguito dell’avvenuto licenziamento, disposto da Labconsulenze, del legale rappresentante della ricorrente (v. ti all.ti 5,9 deposito -OMISSIS- del 4.6.2025), mentre per il Ministero tale circostanza non sarebbe comprovata e, al riguardo, sarebbe necessario un accertamento nel presente giudizio, anche ricorrendo all’intervento del terzo iussu iudicis.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ad avviso del Collegio, la permanenza dell’interesse a ricorrere in capo alla odierna ricorrente non può essere disconosciuto, posto che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la società esiste senza dubbio all’attualità e, come in ultimo comprovato, è operativa, in quanto possiede dipendenti ed ha sottoscritto contratti con fornitori terzi per l’acquisizione di servizi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la tematica della perdurante vigenza del citato patto di non concorrenza con Labconsulenze s.r.l. rileva esclusivamente inter partes, in ossequio al principio di relatività degli effetti del contratto (rif. art.1372 c.c.). Ad ogni buon conto, non può non considerarsi anche l’interesse di natura morale della società (cfr., sulla sufficienza di tale interesse a radicare l’interesse ad agire, quam multis, Consiglio di Stato, 26.5.2025, n.4570), e con essa del suo legale rappresentante, immutato nel corso degli eventi, a contrastare il nuovo provvedimento di cancellazione, precipuamente in ragione della serietà e della rilevanza professionale dei fatti contestati e, quindi, anche per le ripercussioni che il provvedimento è astrattamente idoneo a determinare in ambito commerciale (sull’immagine e sul nome della società) o, in potenza, sulla responsabilità nei confronti dei terzi (incluso il Comune di Bargagli).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Il ricorso è infondato, per quanto di seguito esplicato alla luce delle censure distintamente proposte dalla ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.1 Con il primo motivo di ricorso (sub 3.1), si rimprovera il difetto di istruttoria del provvedimento impugnato, che si presenterebbe, in assenza di nuovi elementi fattuali e procedimentali, quale mera reiterazione della motivazione già esternata nella precedente delibera n.-OMISSIS-, annullata dal Consiglio di Stato; e ciò, alla luce del fatto che, non risultando ulteriori criticità oltre a quelle pertinenti al Comune di Bargagli, l’Amministrazione non ha indicato nuove ragioni a sostegno del provvedimento confermativo della cancellazione dall’albo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’argomentazione non persuade.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre partire dall’analisi della sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-, la quale, come detto, ha pure accolto i motivi sesto e ottavo del ricorso introduttivo proposto da -OMISSIS- avverso la delibera n.-OMISSIS-, tenendo conto della norma, ratione temporis applicabile, sulla comminatoria della cancellazione, richiamata in tale delibera. Si fa riferimento, in particolare, dall’art.11, co.2, lett. e) e 12, co.1, lett. c) del DM n.289/2000 (successivamente abrogato dalla L. 13.4.2022, n.101). Secondo l’art.11, co.2, lett. e), la cancellazione d’ufficio è possibile in caso di “gravi irregolarita&#8217; o reiterati abusi commessi nell&#8217;acquisizione o nella conduzione dei servizi”; secondo l’art.12, co.1, lett. c), si applica la sospensione in caso di “irregolarita&#8217; nella conduzione del servizio che non comportino la cancellazione di cui all&#8217;articolo 11 del presente regolamento, per il periodo in cui tali irregolarita&#8217; perdurano”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella lettura delle combinate disposizioni fattane dal Consiglio di Stato nella summenzionata sentenza, allorchè le irregolarità riguardino un solo “servizio”, ossia in pratica un unico committente, di regola dovrebbe applicarsi la sanzione della sospensione, salvo una motivazione rafforzata sulla gravità delle infrazioni, tale da sorreggere la più grave sanzione della cancellazione, che comporta, del resto, la decadenza anche delle gestioni in atto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La valutazione del giudice d’appello, sul punto, non appare del tutto convincente, dal momento che attribuisce rilevanza dirimente al fatto che la norma sulla sospensione parla di “conduzione del servizio”, interpretato in termini di “singolo servizio”, laddove la previsione sulla cancellazione si riferisce ad irregolarità nella conduzione di una pluralità di “servizi”. In verità, siffatta interpretazione ipervalorizza l’utilizzo della parola “servizio” al singolare nella disposizione sulla sospensione e, per converso, dequota la più evidente differenza fra l’espressione (semplice) “irregolarità” nella sospensione e quella di “gravi irregolarità” e/o “reiterati abusi” contenuta nella previsione sulla cancellazione. La cancellazione opera allorchè le irregolarità siano connotate da gravità (in contrapposizione alla semplice “irregolarità” per la sospensione) oppure siano “reiterate”, ovvero si ripetano più volte, e quindi anche se non connotate da intrinseca gravità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale contesto, sembrerebbe irrilevante il fatto che le irregolarità, gravi o reiterate, abbiano a verificarsi o meno in un singolo “servizio”, ossia in relazione ad un unico rapporto di committenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nondimeno, la pronuncia del Consiglio di Stato fa pienamente stato fra le parti, anche in punto di interpretazione del combinato disposto delle norme sopra citate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’accoglimento delle censura, il Consiglio di Stato ha ritenuto assorbente il deficit motivazionale dell’atto (non quello istruttorio), nel senso che, in conformità all’interpretazione sopra prospettata, la cancellazione- in difetto di irregolarità riscontrate su altri comuni- avrebbe richiesto una motivazione rafforzata in punto di gravità delle infrazioni e, di conseguenza, sulla proporzionalità della cancellazione quale alternativa alla sospensione, ritenuta quale generale sanzione da applicare nel caso di irregolarità derivante dalla gestione nell’ambito di un unico rapporto di committenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella circostanza in esame, risultando pacifico (ora come allora) che l’unico rapporto in contestazione riguarda la gestione dei tributi del Comune di Bargagli, in disparte il profilo di merito delle contestazioni mosse alla società, su cui v. infra (motivo sub 3.3), non sussiste l’invocato deficit motivazionale, nella misura in cui la delibera n.-OMISSIS-, a fronte di ogni irregolarità riscontrata, ha dedicato uno apposito paragrafo alla gravità della violazione, motivando in modo esauriente sulla sottesa valutazione e ottemperando in questo modo al dictum giurisdizionale, non trascurando altresì di valutare la condotta della società nel suo complesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Un tale modus operandi soddisfa ampiamente l’onere argomentativo delineato dal Consiglio di Stato, solo che si consideri che, nella delibera precedente, l’Amministrazione, se ha ampiamente esposto le violazioni e le irregolarità riscontrate nella gestione, non ha altrettanto diffusamente valutato la gravità delle violazioni (peraltro, pur nella evidenza che il numero di pagine dedicate alla stesura del provvedimento non è ex sé dirimente, si osserva che, a fronte delle 12 pagine della delibera n.7-OMISSIS- la delibera n.7-OMISSIS-si compone di ben 48 pagine, nelle quali l’Amministrazione ripercorre analiticamente le violazioni riscontrate, il contesto normativo di riferimento, le risultanze dell’istruttoria e, come detto, la gravità delle infrazioni, alla luce sia delle conseguenze delle violazioni che del comportamento serbato dall’operatore economico nel corso del pluriennale rapporto). Nella delibera n.7-OMISSIS- la Commissione, fra l’altro, ha pure diffusamente (rif. par.2.1.b, pag.29) motivato sulla gravità complessiva del comportamento della società, le cui valutazioni non appaiono irragionevoli o arbitrarie. In particolare, si è evidenziata, oltre alla pluralità delle infrazioni, che di per sé induce ad una valutazione di gravità, il persistente ostruzionismo della società, soprattutto al termine del rapporto ventennale (ossia dopo essere venuta a conoscenza della volontà dell’ente di interrompere l’affidamento già oggetto di rinnovi taciti contra legem- v.infra), nella consegna dei documenti e dei dati informatizzati, e in ogni caso, la mancata collaborazione mostrata, assai rilevante dal momento che l’esatta ricognizione della gestione del servizio, nel periodo di riferimento, incide in maniera determinante sui conti del Comune e, più in generale, sul governo complessivo dell’attività tributaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale contesto, non appare inoltre inconferente rilevare che, per le condotte in questione, il Comune di Bargagli ha inoltrato esposto alla Procura della Corte dei Conti, non essendovi certezza, secondo lo stesso ente comunale, sulla corretta quadratura della gestione contabile e, in particolare, dei riversamenti nelle casse comunali dei tributi attinti dai servizi della società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.2 Con il secondo motivo di ricorso (sub 3.2), la ricorrente contesta ancora una volta il deficit motivazionale del provvedimento, sotto il profilo della mancata considerazione del principio di proporzionalità, anche in relazione al profilo della “regolarizzabilità”. Sul punto, parte ricorrente sottolinea il fatto che la società non ha ricevuto contestazioni in relazione a comuni diversi, e che la sanzione in questione costituisce un unicum nella pluriennale storia professionale della società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La doglianza non è condivisibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come già evidenziato, a fronte di ogni violazione, l’Amministrazione ha motivato ad hoc sulla gravità dell’irregolarità, insistendo in modo particolare sulla reiterazione delle stesse e sulla pluralità delle infrazioni riscontrate, oltre che sulle conseguenze complessive. In disparte il tema di merito delle stesse (v. infra), la valutazione di gravità e di reiterazione esclude giocoforza la possibilità di ritenere che la p.a. non abbia valutato l’adeguatezza della misura rispetto alla possibile alternativa della sospensione, avendo in definitiva ritenuto che il quadro complessivamente accertato non rientrasse nella possibilità di ritenere l’operato della società “rivedibile”. D’altra parte, lo stesso Consiglio di Stato, nella sentenza de qua, non ha escluso l’eventualità di una motivazione rafforzata a sostegno della cancellazione, altrimenti avrebbe annullato tout court la cancellazione senza consentire alla p.a., in ossequio al vincolo conformativo nascente dalla decisione, il riesercizio del potere “ora per allora”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel contesto sopra delineato e ai fini del decidere, il profilo della “regolarizzabilità” delle plurime violazioni ascritte alla società non è dirimente, sotto un duplice profilo: a) per il fatto che, allo stato, il rapporto contrattuale con il Comune di Bargagli è cessato; b) perché, nelle motivazioni addotte, l’Amministrazione ha comunque motivato sulla reiterazione delle condotte e sui mancati riscontri della società agli inviti formulati dal Comune, con particolare riguardo alla mancata “quadratura” contabile. In effetti, la mancanza di regolarizzabilità delle irregolarità non è considerata, nella delibera n.-OMISSIS-, quale causa che impedisce, ex sé, il ricorso alla più blanda sanzione della sospensione rispetto alla cancellazione; piuttosto, come detto, è la valutazione di gravità delle plurime violazioni, anche in ragione della reiterazione delle condotte e delle conseguenze delle stesse, attuali e potenziali, a sorreggere il provvedimento, in dichiarato ossequio a quanto consentito dalla sentenza n.-OMISSIS- del Consiglio di Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, la piana lettura dell’art.12, co.2, lett. c) del DM n.289/2000, nel prevedere la sospensione finchè l’irregolarità non venga sanata o interrotta, se indubbiamente concepisce la mancata regolarizzazione (sia essa dolosa o colposa) quale ipotesi che automaticamente dovrebbe a rigore determinare la “gravità” o la “reiterazione” dell’infrazione (per citare le ipotesi di cancellazione di cui all’art.11, lett. e), ai fini dunque dell’applicazione della cancellazione, a contrario non autorizza, pena il difetto di proporzionalità della sanzione, a ritenere che ogni irregolarità, finanche banale, non sanata o non sanabile sia motivo di applicazione della sanzione più grave (cancellazione). Nella fattispecie in esame, semmai, la impossibilità di regolarizzazione (e comunque la mancata conformazione della società agli inviti ed alle diffide del Comune) aggrava il quadro complessivo emerso a carico della società e, a tale impostazione sono riconducibili le valutazioni della Commissione nel provvedimento impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.3 Con il terzo motivo di ricorso (sub 3.3), la ricorrente intende dimostrare l’infondatezza, nel merito, delle violazioni gravi e reiterate contestate dalla Commissione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le censure non colgono nel segno. Vieppiù, si rileva che, nella summenzionata sentenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto “non evidente” la fondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente sul merito delle irregolarità ascritte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In relazione a quanto specificamente contestato e controdedotto, si espone quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.3.1 La prima contestazione mossa dalla Commissione riguarda il fatto che gli avvisi di accertamento sarebbero stati emessi di fatto dalla società e non dal Comune di Bargagli, contravvenendo ai limiti del mandato contrattuale, che assegnava alla società funzioni di supporto nella gestione delle attività di accertamento dei tributi o, comunque, richiedeva che gli avvisi di accertamento fossero firmati dai responsabili comunali. La Commissione fonda la contestazione sulle plurime dichiarazioni di due responsabili del competente ufficio comunale (sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-), confermate dalla referente della società presso il Comune (sig.ra -OMISSIS-).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel ricorso, parte ricorrente smentisce tale ricostruzione fattuale, affermando che la referente della -OMISSIS- si recava in Comune per sottoporre gli atti alla firma del responsabile a mezzo stampa, il quale aveva accesso alle piattaforme informatiche necessarie ad effettuare ogni eventuale controllo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le affermazioni contenute nel ricorso sono smentite per tabulas dalle dichiarazioni verbalizzate nel documento di audizione del 31.1.2022 (cfr. all.to n.1 deposito Avvocatura del 16.5.2022), nelle quali i responsabili comunali hanno confermato, con dichiarazioni fidefacenti in assenza di querela di falso, di non avere mai svolto alcuna attività per i tributi di competenza comunali. Emblematica è, al riguardo, l’affermazione del sig. -OMISSIS-: “io non svolgevo alcuna attività. Tutto era svolto da -OMISSIS- compresa la spedizione degli avvisi. In comune non c’era nessun dipendente che lavorava sui tributi…non ho mai avuto alcuna password…” (verbale cit., pag.17 del documento informatico). Tale affermazione è pienamente confermata, nello stesso verbale, dalla referente della società (sig.ra -OMISSIS-): “E’ assolutamente vero che il sig. -OMISSIS- non avesse l’accesso ai programmi..”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale ultima affermazione risulta assai rilevante, risultando la stessa particolarmente credibile, per essere stata la referente della società, in loco, per l’esecuzione del servizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dal quadro probatorio suddetto, diffusamente riportato nel provvedimento impugnato, emerge come, in disparte la negligenze e le responsabilità del Comune e/o dei suoi dipendenti (tematica che esula dal presente giudizio), la società abbia realizzato direttamente l’attività di accertamento dei tributi esorbitando dalle funzioni demandate dai contratti (2001 e 2004), che invece le circoscrivevano al supporto in favore del Comune (contratto del 2001) o limitavano alla riscossione (contratto del 2004); in tal modo, sia pure (con ogni probabilità) con il consenso tacito dei dipendenti comunali, la società ha indebitamente esercitato, reiteratamente (per una pluralità di annualità) una funzione attribuita ex lege al Comune ed ai suoi pubblici ufficiali. Tale prassi illegittima non può non essere rimproverabile anche alla società che, in quanto operatore professionale, è tenuta in proprio a conoscere e rispettare le leggi e i principi dell’ordinamento di settore, nonché i limiti fissati dai contratti di affidamento, anche in considerazione degli interessi pubblici amministrati nella fattispecie, di primaria importanza (acquisizione delle entrate tributarie).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.3.2 La seconda contestazione mossa dalla Commissione riguarda il fatto che l’incasso sarebbe avvenuto al di fuori di un valido rapporto concessorio e che, per quanto concerne la riscossione dell’Imu, i pagamenti dei contribuenti, ad eccezione dell’anno d’imposta 2015, sono stati riscossi su conti correnti intestati alla società (come da indicazioni riportate sugli avvisi stessi), in spregio all’obbligo sancito dal d.l. 201/2011, che prevedeva esclusivamente l’utilizzo del modello F24, quindi con afflusso diretto all’Erario, anche allo scopo di alimentare il cd. Fondo di solidarietà comunale (FSC).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La parte ricorrente replica evidenziando che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; è infondata la contestazione sul rapporto concessorio, dal momento che esisteva dal 2004 un valido contratto di concessione che abilitava all’incasso delle somme, su conti correnti intestati alla società ma dedicati in modo esclusivo al Comune di Bargagli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; fino al giugno 2021, anno di entrata in vigore dell’art. 1, comma 789, della Legge n. 160/2019, non era necessario utilizzare per i versamenti i modelli F24. Solo per l’Imu, giusto quanto disposto dall’art.13 d.l. n.201/2011, tale obbligo era in vigore limitatamente alla riscossione spontanea. E’ pertanto corretto l’operato della società, tenuto conto che, per i versamenti spontanei, fin dal 2012 era previsto il modello F24, mentre per quella coattiva, dove effettivamente negli avvisi di accertamento sono stati indicati conti intestati alla società (tranne che per l’anno d’imposta 2015, con notifica nel 2020), non sussisteva alcun obbligo di utilizzo degli F24 (fino al 2020, anno di cessazione del rapporto di servizio).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul primo aspetto, non è stato confutato, come detto in precedenza, quanto affermato nel provvedimento nonché negli scritti difensivi dell’Avvocatura erariale, che la convenzione del 2001 prevedesse l’affidamento, in capo alla società, della sola attività di supporto e che la successiva convenzione, in vigore dal 2004, riservasse comunque al Comune la formazione degli avvisi di accertamento e, dunque, l’incasso delle somme derivante dai relativi invii. In tal senso, dunque, resta confermato il fatto che, per gli incassi conseguenti all’invio degli avvisi di accertamento, la società non potesse indicare propri conti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto concerne l’incasso dei versamenti da Imu, l’art.13, co.12 del d.l .n.201/2011, convertito dalla l.n.214/2011, sottrae alla potestà comunale l’incasso delle somme, obbligando i contribuenti al versamento tramite F24, con destinazione erariale (in tal senso disponendo che “Il versamento dell&#8217;imposta, in deroga all&#8217;articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e&#8217; effettuato secondo le disposizioni di cui all&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita&#8217; stabilite con provvedimento del direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate”), senza distinguere fra riscossione spontanea e coattiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, ad eccezione dell’anno di imposta 2015, in violazione della legge, per la riscossione coattiva sono stati indebitamente indicati conti correnti intestati alla società. Tale circostanza rende palese la violazione e, come detto, la gravità stessa dell’infrazione, posto che l’Imu, incassata tramite F24, alimenta il Fondo di Solidarietà comunale, e in disparte il fatto che, nella fattispecie, la situazione è resa oltremodo problematica dalla mancata riconciliazione contabile dei riversamenti effettuati dalla società al Comune di Bargagli (v. infra).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.3.3 La Commissione ha inoltre contestato che l’ultimo affidamento (2004) fosse scaduto nel 2010 e, ciononostante, in violazione dell’art. 57, comma 7, d.lgs. 163/2006, che vietava il rinnovo tacito dei contratti pubblici, sia pure in applicazione di una clausola contrattuale che lo prevedeva, il servizio sia stato indebitamente svolto, ossia senza un valido procedimento ad evidenza pubblica di affidamento, fino al 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La parte ricorrente eccepisce che la questione dell’affidamento riguarda (semmai) l’operato del Comune, non della società, e che, in ogni caso, la stessa ha svolto regolarmente il servizio affidatole, senza che la tematica in questione possa rilevare quale ipotesi legittimante la cancellazione dall’albo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In relazione alla questione in esame, non è contestato che, a partire dall’annualità (2010), di scadenza dell’affidamento posto in essere nel 2004, il servizio sia stato (tacitamente) affidato (dal Comune) e gestito (dalla società) senza una valida copertura contrattuale. Si impone-va, infatti, ratione temporis l’applicazione dell’art.6 della Legge n.537/93, poi confermata anche dall’art.57, co.5 d.lgs.n.163/2006 (e in verità da tutti i successivi codici dei contratti pubblici), in merito al divieto del rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. Il comma 11 della citata l.n.537/93 sanciva la nullità dei contrati sottoscritti in violazione dei divieti previsti dall’art.6, incluso quello afferente al rinnovo tacito. Pertanto, stante la nullità della clausola contrattuale che disponeva il rinnovo tacito in assenza di disdetta, l’affidamento oltre il 2010 è stato indebito, non assistito da un’obbligazione giuridicamente valida. In disparte le responsabilità dell’ente e, se del caso, dei suoi responsabili (tematica che esula dal thema decidendum), il rilievo mosso dalla Commissione alla società è pertinente, dal momento che non sussistevano i presupposti affinchè la società continuasse a gestire il servizio, e tenuto vieppiù conto che ignorantia legis non excusat (specie alla luce della natura di operatore professionale della società). Non è quindi peregrina la contestazione sul punto della Commissione, considerato peraltro che l’art.11, co.2, lett. e) DM n.289/2000 contempla anche l’ipotesi della cancellazione per “reiterati abusi nell’acquisizione…dei servizi”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.3.4 La Commissione ha contestato la mancata rendicontazione in ordine alla quadratura contabile di incassi e riversamenti effettuati nei confronti del Comune di Bargagli, in primo luogo con riguardo alle corrispondenti previsioni contrattuali. In particolare, si rilevava che, con note prot. -OMISSIS-del 19 ottobre 2021 e n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2021, il Ministero dell’Economia e della Finanze avesse chiesto e reiterato la consegna della documentazione di pertinenza e che la società solo a valle dell’incontro informativo svolto in contraddittorio nella data del 22.4.2022 avesse proceduto ad una rendicontazione postuma e parziale: a) postuma, giacchè tardiva rispetto alle previsioni contrattuali, che obbligavano la società ad una rendicontazione con cadenza quadrimestrale; b) parziale, in quanto limitata al periodo 2016-2020, per via (secondo la versione fornita dalla società) di un attacco informatico che aveva compromesso i dati precedenti, e comunque senza il quarto trimestre del 2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La difesa della ricorrente replica nel seguente modo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nessuna contestazione ha mai opposto sul punto l’unico soggetto titolato, ossia il Comune di Bargagli, nel corso degli anni;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; i rapporti previsti dalla Convenzione del 2004 sono stati consegnati brevi manu ai funzionari del Comune;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il Comune è stato sempre in grado, proprio grazie alle rendicontazioni ricevute, di approvare i bilanci e fornire alla Corte dei Conti i rendiconti di competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in definitiva, la società avrebbe operato in modo sempre corretto, come sarebbe confermato dalla dichiarazione resa dalla ragioniera del Comune (sig.ra -OMISSIS-).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, la contestazione della Commissione è comprovata per tabulas, dal momento che, a fronte della previsione contrattuale, che onerava la società di rendicontazioni periodiche puntuali, non risulta fornita, né in sede procedimentale, né in sede processuale, alcuna prova dell’avvenuto adempimento a tale prescrizione, adempimento che, come di evidenza, risulta di portata sostanziale in quanto consente al Comune (ma non solo, anche agli organi di controllo, come si è visto), di avere costantemente sotto controllo la situazione contabile e, se del caso, di apportare gli accorgimenti necessari od opportuni. Si tratta, a ben guardare, di un adempimento ulteriore rispetto a quello relativo al riversamento degli incassi, per il quale alcuna rilevanza fidefacente può assumere la dichiarazione acquisita (nel corso del precedente giudizio) dalla ex ragioniera comunale, in quanto: a) resa da soggetto collocato in quiescenza e, quindi, non rivestente la qualifica di pubblico ufficiale; b) esplicante un’affermazione assai laconica e, oltre tutto, esprimente un apprezzamento di contenuto valoriale, come tale non idoneo allo scopo, ai sensi dell’art.2700 c.c..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.3.5 A seguito dell’incontro informativo dell’aprile 2022, la Commissione ha contestato l’utilizzo, fra i conti correnti dedicati all’incasso dei tributi di spettanza del Comune di Bargagli, di un conto postale sconosciuto (-OMISSIS-), non intestato né al Comune né alla società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente, nel ricorso, argomenta nel senso che si tratterebbe di un conto destinato ritualmente agli incassi del Comune, solo indicato con un numero diverso da quello corretto (-OMISSIS-, intestato alla società) nella rendicontazione postuma fornita nell’aprile 2022. La ricorrente rileva che, in ogni caso, la circostanza non sarebbe ex sé idonea a conclamare una irregolarità nella gestione del servizio, atteso che non si è trattato di incassi su conto non dedicato alla commessa del Comune di Bargagli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In argomento, si rileva che la spiegazione fornita dalla società da un lato conferma pienamente che la stessa non aveva correttamente elaborato i dati periodici sugli incassi e i riversamenti, in ossequio alle previsioni contrattuali, e in disparte l’eventuale accertamento sulla reale sussistenza della mera “duplicazione” del conto (come asserito dalla ricorrente), demandato in termini finali alla Corte dei Conti all’esito dell’esposto inviato dal Comune anche su questo punto, dà il segno di non puntuale effettuazione dell’attività di rendicontazione, anche in riferimento al fatto che, in sede procedimentale, la ricorrente aveva fornito una diversa spiegazione (ossia che il conto in questione, intestato alla società, era dedicato alla commessa intrattenuta con altro Comune) e, ulteriormente, che la rendicontazione fornita in ultimo al Comune ed alla Commissione non era stata poi oggetto di formale correzione, come era lecito attendersi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.3.6 In esito all’esame comparativo, a campione, dei conti giudiziali, dei conti correnti e dei riversamenti all’entrata del bilancio comunale, la Commissione ha inoltre contestato la mancanza di quadratura fra i dati relativi ai conti agli esercizi 2019-2020 per l’Imu, non oggetto, neppure successivamente, di spiegazioni e/o rettifiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel ricorso, parte ricorrente fornisce spiegazioni analitiche sulle ragioni delle squadrature. In estrema sintesi, per il conto giudiziale Imu 2019, la discrasia sarebbe imputabile ad errori dei contribuenti nel versamento. Per quanto concerne il conto Imu 2020, sarebbe stato noto al Ministero che il conto conteneva l’errore dovuto alla mancata contabilizzazione degli accertamenti in ambito Tasi per lo stesso anno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul tema, non appare irragionevole la contestazione della Commissione nella delibera n.-OMISSIS-, allorchè evidenzia che, a fronte dei rilievi del Comune e del Ministero all’atto della verifica congiunta dell’aprile 2022, sarebbe stato necessario fornire un riscontro formale agli enti interessati, in ossequio al principio di leale collaborazione, ove necessario anche correggendo i conti giudiziali, posto che la competenza finale alla verifica dei conti appartiene ex lege alla Corte dei Conti e non alla Commissione procedente e, oltre tutto, il Comune doveva essere messo in condizione di avere piena contezza della situazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.3.7 Un’ulteriore contestazione riguarda il mancato riversamento al Comune di Bargagli delle somme relative all’Imu per l’annualità 2015, i cui avvisi di accertamento erano stati notificati nel 2020 e nel 2021. All’esito della verifica effettuata nell’aprile 2022, si contesta, in particolare, il comportamento della società che non avrebbe fornito il relativo bonifico, e quindi la prova dell’avvenuto riversamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel ricorso, la società si è limitata ad asserire l’avvenuto adempimento, con i fisiologici ritardi dovuti all’epidemia da Covid-19 (all’epoca notoriamente insorta), cui avrebbe fatto seguito, a vantaggio del Comune, l’applicazione del saggio di interesse per tardivo riversamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di quanto affermato, tuttavia, come rilevato dalla Commissione nella delibera n.-OMISSIS-, la società continua a non offrire la benchè minima prova, e finanche un principio di essa, non essendo peraltro in discussione, in effetti, i possibili ritardi nell’invio quanto, per l’appunto, la prova dell’avvenuto riversamento al Comune delle somme incassate dalla società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.3.8 Ancora, la Commissione contesta che la società ha incassato, per conto del Comune, le somme versate per il pagamento (riscossione coattiva) delle sanzioni elevate in applicazione del Codice della strada, nonostante il Comune, per tali somme, avesse comunicato il conto di sua pertinenza da indicare negli avvisi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel ricorso, parte ricorrente avversa la predetta ricostruzione dei fatti, asserendo che il Comune, con una mail del 5.10.2018, avrebbe comunicato un conto corrente dedicato per la sola riscossione spontanea, ossia da indicare nei bollettini da usare per l’adempimento spontaneo ai verbali. Per la riscossione coattiva in senso proprio, mai il Comune avrebbe comunicato, per le sanzioni da codice della strada, un proprio conto corrente dedicato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche tale doglianza appare destituita di ogni principio di prova, essendo incontestato peraltro che nei bollettini inviati ai cittadini risultasse il conto corrente comunale; il che fa presumere che tale conto valesse anche per la riscossione coattiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.3.9 Le contestazioni mosse dalla Commissione all’operato della società si estendono inoltre alla fase di chiusura del rapporto, con particolare riguardo alla richiesta, avanzata dal Comune in ragione della scelta di gestire autonomamente la riscossione dei tributi dall’annualità 2021, di ricevere, entro il 9.7.2021, le password per accedere al software contenente i dati per l’IMU e la Tari. La consegna dei dati è avvenuta il 19.7.2021, in formato non leggibile dal Comune, con contestuale comunicazione che, alla data di ricezione, avrebbe fatto seguito la completa eliminazione degli archivi. A questo punto, con nota prot.n.-OMISSIS- del 29.7.2021, confermando la non utilizzabilità dei dati nel formato trasmesso, e inoltre la carenza dei dati afferenti alla riscossione coattiva, il Comune reiterava la richiesta delle credenziali per l’accesso al software della -OMISSIS-, insistente sui server della società stessa. Vi sono stati, successivamente, incontri in contraddittorio fra le parti, in esito all’ultimo dei quali (22.4.2022), l’Amministrazione comunale ha reiterato l’istanza di acquisizione delle credenziali di accesso alle banche dati IMU/Tari (i cui dati sono stati consegnati solo su dvd o a mezzo di specifiche pec) nonché la consegna della banca dati relativa alla riscossione coattiva, non risultando inoltre chiaro se la società potesse ancora o meno accedere ai dati estrapolati dai gestionali in suo possesso e, soprattutto, se i dati trasmessi fossero ancora governabili dalla -OMISSIS-, per ogni necessità o confronto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Analoga contestazione viene mossa sulla documentazione cartacea prodotta dall’attività della società. In particolare, mancherebbero gli atti comprovanti le notifiche di varie annualità e le ricevute Cad, ordinate in associazione all’atto spedito, come meglio indicato, in ultimo, nel verbale del 7.2.2022 (rif. pagg.38-39 delibera n.79/2025). Inoltre, nella delibera in questione si eccepisce la mancata effettuazione di un formale passaggio di consegne.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel ricorso, parte ricorrente contesta, in primo luogo, la rilevanza in astratto delle rimostranze dell’Amministrazione, posto che non si tratterebbe di irregolarità commesse nella conduzione del servizio. Inoltre, la documentazione è stata consegnata al Comune, inclusa quella informatica, tant’è vero che alcuna azione giudiziaria è stata esperita in confronto della società. La società contesta altresì l’irragionevolezza delle considerazioni di carattere generale esternate nel provvedimento, che non terrebbe in debita considerazione, fra l’altro, le deduzioni svolte in sede procedimentale e processuale, incluso il fatto che le contestazioni in questione attengono ad una fase ormai esaurita del rapporto contrattuale e che la società ha gestito correttamente il servizio per oltre venti anni senza incorrere in rilievi o sanzioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene che le argomentazioni di parte ricorrente non siano convincenti, posto che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le attività connesse alla chiusura del rapporto contrattuale ineriscono senza dubbio alcuno all’esecuzione del contratto secondo il fondamentale canone della buona fede esecutiva ex art.1175 c.c., e ciò è tanto più vero nella fattispecie in esame, laddove la società ha avuto in concessione il servizio di gestione della riscossione dei tributi, di indubbio rilievo pubblicistico, per un periodo assai lungo di tempo e, oltre tutto, senza che la società abbia dovuto sostenere competizioni ad evidenza pubblica (perlomeno, per quanto noto a questo giudice, oltre il 2010, stanti i rinnovi taciti dell’affidamento del servizio). E un simile obbligo discende direttamente dal generale canone della buona fede cd. oggettiva (v., quam multis, Cass., 4.12.2024, n.31052), a prescindere quindi da una specifica pattuizione contrattuale, posto che l’accesso alle banche dati (ed alla documentazione cartacea, ad esempio al fine di reperire l’esito di un atto notificato) è indispensabile per il Comune in caso di contenzioso con un contribuente ovvero di accesso/ispezione degli organi di controllo, inclusa la Corte dei Conti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a fronte della richiesta del Comune di ottenere supporto nell’accesso alla banca dati pro futuro, il comportamento posto in essere dalla società, si è rivelato negligente ed ostruzionistico. Non viene peraltro fornita prova sul fatto che il formato in cui sono stati trasmessi i dati sia allo stato accessibile ai funzionari comunali e, per converso, non si intravvede alcuna ragione giuridicamente fondata per la quale, sempre in ossequio al canone della buona fede, la società non debba consentire l’accesso in futuro o, quanto meno, condividere con il Comune una soluzione tecnica atta a risolvere stabilmente le segnalate criticità. Al riguardo, non appare probante la dichiarazione resa dalla referente della società in merito al fatto che il formato fosse idoneo alla completa lettura, in assenza di ulteriori elementi probatori e tenuto conto dei plurimi rilievi palesati dai funzionari comunali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.4 Con il quarto motivo di ricorso si contesta l’integrazione dell’ipotesi contemplata dall’art.11, co.2, lett. g) DM n.289/2000 (“rifiuto di esibizione della documentazione richiesta”), contestata dalla Commissione quale autonoma, ulteriore fattispecie comportante la cancellazione rispetto alla previsione della lettera e) (“gravi irregolarità o reiterati abusi commessi nell&#8217;acquisizione o nella conduzione dei servizi”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La parte ricorrente contesta la violazione dell’art.10 bis L.n.241/90, e del sotteso principio cd. del “one shot puro”, posto che tale contestazione sarebbe stata introdotta per la prima volta nella delibera n.-OMISSIS-, pur essendo fondata su atti istruttori già noti in precedenza all’Amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In primo luogo, si rileva che la censura in esame, come quelle che seguono, avendo ad oggetto l’ulteriore ipotesi di cancellazione di cui alla lett. g) dell’art.11, co.2 DM n.289/2000, non è in grado di invalidare il provvedimento impugnato, dato il carattere plurimotivato, in applicazione della diversa fattispecie sopra esaminata (rif. lett. e).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ad ogni buon conto, il Collegio, per completezza, le esamina comunque, anche alla luce dei contributi difensivi delle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La doglianza non può essere accolta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Preliminarmente, occorre rilevare che l’art.10 bis L.n.241/90 è applicabile, stricto iure, ai procedimenti ad istanza di parte, in cui non sono certamente ascrivibili i procedimenti sanzionatori de quibus. Nondimeno, la giurisprudenza ritiene che, nel caso delle sanzioni amministrative non afflittive e non assimilabili a quelle “penali” secondo la Cedu (rif. art.6 Convenzione), “nei procedimenti a matrice sanzionatoria, non v&#8217;è la necessità di una stretta identità tra fatti oggetto di contestazione preliminare e fatti addebitati essendo sufficiente anche solo una sostanziale corrispondenza tra gli stessi da apprezzare in via principale con riguardo alla loro dimensione storica e non giuridica” (così Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2011, n. 3511).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, la funzione propria del procedimento, con le sue marcate garanzie difensive, è quella di far emergere e meglio delineare tali fatti, anche operando una scrematura in riduzione ovvero in specificazione degli stessi purché condotte contestate e sanzionate rimangano &#8220;omogenee&#8221; (Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2017, n. 2177)” (da Consiglio di Stato, 23.4.2024, n.3701).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, anche in relazione all’applicazione dell’art.10 bis L.n.241/90, si è condivisibilmente ritenuto che “Non deve sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti &#8211; che si risolverebbe in una sorta di integrale anticipazione del contenuto motivazionale del futuro ed eventuale provvedimento di diniego &#8211; ben potendo, invece, la pubblica amministrazione meglio precisare nel provvedimento finale le proprie posizioni giuridiche, purché il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Del resto, proprio perché rispondono ad esigenze differenziate e attingono ad interessi aventi distinta valenza, la diversa calibratura dell&#8217;onere motivazionale con riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi, da un lato, e al provvedimento conclusivo, dall&#8217;altro, si spiega con la finalità meramente dialettico-partecipativa della prima e con l&#8217;incidenza definitiva, propria solo del secondo, nella sfera giuridica dell&#8217;interessato” (da Consiglio di Stato, 8.9.2025, n.7247).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ora, la lett. g) dell’art.11, co.2 DM 289/2000 prevede la cancellazione “per aver rifiutato l&#8217;esibizione della documentazione richiesta”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella comunicazione di avvio del procedimento, di cui alla nota prot.n.27945 del 26.5.2022, l’Amministrazione, richiamando la precorsa corrispondenza intrattenuta con il Comune, contestava la mancata trasmissione e consegna dei documenti ivi citati, con particolare riguardo a quelli evidenziati a pag.4 della predetta nota. Nella suddetta comunicazione di avvio del procedimento, come anche nella delibera n.7/2022, la mancata trasmissione dei documenti è stata una delle più significative irregolarità contestate alla società, e quindi, in definitiva, si può ritenere che il contraddittorio procedimentale si sia articolato anche su tale profilo e la società sia stata messa in grado di articolare compiutamente le proprie difese sul tema. In sede provvedimentale, l’Amministrazione ha assorbito- non implausibilmente, come detto- le irregolarità connesse alla mancata trasmissione dei documenti in quelle afferenti alla gestione, salvo poi, in ragione dell’interpretazione innovativa adottata dal Consiglio di Stato nella sentenza n.-OMISSIS- in riferimento alla rilevanza dell’unicità del servizio in contestazione, aggiungere il riferimento alla violazione di cui alla lett.g), la quale, evidentemente, è ictu oculi sganciata dal riferimento al fatto che l’irregolarità sia stata riscontrata in un solo “servizio” ovvero in più commesse contrattuali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.5 Anche il quinto motivo di ricorso (sub 3.5) è dedicato alla contestazione inerente alla mancata trasmissione della documentazione sul servizio, ai sensi dell’art.11, co.2, lett.g). Nello specifico, parte ricorrente (subordinatamente rispetto alla censura che precede) rimprovera il mancato assolvimento delle garanzie partecipative, ex art.7 L.n.241/90, posto che (in tesi) la fattispecie ex art.11, co.2, lett. g) non era stata segnalata nella comunicazione di avvio del procedimento, né tanto meno nella delibera n.-OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le considerazioni svolte in relazione al precedente motivo di ricorso consentono di disattendere anche la presente censura, atteso che la contestazione sul rifiuto alla trasmissione dei documenti era già ampiamente contenuta nei precedenti atti inviati alla società dall’Amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.6 Con il sesto motivo (sub 3.6), si rimprovera la violazione del termine di definizione del procedimento (90 giorni) di cui all’art.14 L.n.689/81, assumendo che tale termine, considerato perentorio dalla giurisprudenza maggioritaria, sia applicabile alla sanzione in questione, ritenuta allo scopo di natura afflittiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio non condivide l’argomentazione e, soprattutto, non ravvede la necessità di disattendere le conclusioni cui è giunto il giudice d’appello nella sentenza n.-OMISSIS- per quanto riguarda la fattispecie delle gravi o reiterate irregolarità di cui alla lett. e).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, è sufficiente richiamare le articolate dissertazioni di tale sentenza, non ultime quelle esposte ai par.10.3.1 e 10.3.2 della decisione, dove si legge: “10.3.1. E’ evidente, dal tenore della norma, che la cancellazione non costituisce sempre la mera conseguenza del venir meno di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione: ciò può predicarsi con riferimento alla cancellazione disposta su</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">domanda della società o ai sensi delle lett. c) (“ per la scoperta preesistenza od il verificarsi, durante l&#8217;iscrizione, di una delle cause di incompatibilità previste dall&#8217;art. 9 del presente regolamento”) ed f) (“per il venir meno dei requisiti finanziari e di onorabilità”), ma non negli altri casi previsti dalla norma, i quali contemplano ipotesi riconducibili a irregolarità nello svolgimento del servizio</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">tipizzate, effettive o presunte (come nel caso previsto alla lett. g). 10.3.2. Si può tuttavia concordare con il Ministero appellante circa il fatto che la cancellazione, laddove disposta in concomitanza con irregolarità del servizio, costituisce una misura ripristinatoria, finalizzata a far cessare gli effetti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">pregiudizievoli del servizio: si tratta, invero, di un potere che non è interamente vincolato dalla norma, la quale, descrivendo la condotta facendo riferimento a non meglio definite “irregolarità” o “reiterati abusi” commessi nell’acquisizione o nella conduzione del servizio, non descrive dettagliatamente la condotta che integra violazione, in particolare omettendo di chiarire se la cancellazione possa conseguire ad una singola irregolarità o abuso, oppure a irregolarità o abusi commessi nel corso di una singola gestione, o se sia necessario il riscontro di irregolarità o abusi</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“diffusi”, cioè riguardanti più contratti di gestione. Tale constatazione induce ad affermare che la norma in esame attribuisce al MEF un potere discrezionale di vigilanza e controllo, e non sanzionatorio, finalizzato a prevenire ulteriori disservizi, e non tanto a punire il soggetto. La cancellazione dall’albo costituisce, dunque, nel caso di specie, un provvedimento di natura ripristinatoria, e non una sanzione avente carattere punitivo, o con finalità deterrente”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel richiamare i precedenti passi della succitata decisione, in sintesi è corretto affermare che, in modo non dissimile dalla previsione recata dalla lett.e), il rifiuto alla trasmissione della documentazione sul servizio svolto costituisce una ipotesi di negligente esecuzione del rapporto contrattuale e la previsione sanzionatoria di cui alla lett. g) la conseguenza dell’esercizio del potere di vigilanza e controllo, preordinato ad evitare ulteriori disservizi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.7 Con la settima doglianza (sub 3.7), sempre afferente alla fattispecie regolata dalla lett. g), parte ricorrente espone che la disposizione in parola sarebbe applicabile soltanto al caso in cui il rifiuto di esibizione dei documenti abbia come destinatario la Commissione istituita in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e quindi non il committente pubblico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’argomentazione non persuade, ove si consideri che la norma, stante il relativo tenore letterale, non fa distinzioni e quindi la stessa si applica a prescindere dal soggetto richiedente, purchè legittimato, e dunque tanto al Comune committente che alla Commissione di cui al D.Lgs.n.446/97: il primo ha interesse alla verifica della regolarità del servizio, la seconda all’eventuale adozione delle determinazioni di competenza. In entrambi i casi, sull’operatore economico incombe un dovere collaborativo la cui omissione, implicando il venire meno alla correttezza nella rendicontazione dell’attività, è sanzionata dalla norma, a prescindere dal fatto che il servizio sia stato svolto in modo corretto o meno e, ad esempio, la gestione dell’attività di riscossione dei tributi sia poi risultata, nei fatti, proficua per l’ente. Tale ultima considerazione è particolarmente pertinente nel caso in esame, allorchè, come visto in precedenza, il Comune di Bargagli non ha compiuta contezza della quadratura contabile per i tributi intermediati dalla ricorrente nell’esecuzione degli incarichi ricevuti (ragione che ha indotto l’ente, come detto, a presentare l’esposto alla Procura della Corte dei Conti).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. In conclusione, per tutto quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, tenuto conto della notevole complessità della controversia e della sottesa vicenda processuale.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti ivi menzionati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pietro Morabito, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Monica Gallo, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-preavviso-di-rigetto-ex-art-10-bis-l-n-241-1990/">Sul preavviso di rigetto ex art.10 bis L.n.241/1990.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;accentramento e il trasferimento di cubatura in materia edilizia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccentramento-e-il-trasferimento-di-cubatura-in-materia-edilizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:02:37 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90394</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccentramento-e-il-trasferimento-di-cubatura-in-materia-edilizia/">Sull&#8217;accentramento e il trasferimento di cubatura in materia edilizia.</a></p>
<p>&#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Accentramento di cubatura &#8211; Nozione &#8211; Finalità. &#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211;  Asservimento del fondo &#8211; Finalità. &#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Trasferimento di cubatura &#8211; Presupposti &#8211; Inderogabilità. &#8211; Con l’accentramento di cubatura, la capacità edificatoria viene incrementata mediante il trasferimento di diritti edificatori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccentramento-e-il-trasferimento-di-cubatura-in-materia-edilizia/">Sull&#8217;accentramento e il trasferimento di cubatura in materia edilizia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccentramento-e-il-trasferimento-di-cubatura-in-materia-edilizia/">Sull&#8217;accentramento e il trasferimento di cubatura in materia edilizia.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Accentramento di cubatura &#8211; Nozione &#8211; Finalità.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211;  Asservimento del fondo &#8211; Finalità.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Trasferimento di cubatura &#8211; Presupposti &#8211; Inderogabilità.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li class="popolo">&#8211; Con l’accentramento di cubatura, la capacità edificatoria viene incrementata mediante il trasferimento di diritti edificatori provenienti da un’altra area, che ne rimane priva, in tutto o in parte, mentre tali diritti sono utilizzati dal fondo ricevente. L’istituto in questione è frutto di copiosa elaborazione giurisprudenziale. Infatti, pur in assenza di un’espressa disposizione scritta, la giurisprudenza – e in particolare la giurisprudenza amministrativa – ha riconosciuto che i diritti edificatori che un terreno possiede possono essere trasferiti poiché gli stessi costituiscono un’utilità separata dal terreno cui ineriscono.</li>
<li class="popolo">&#8211; La <i>ratio</i> del c.d. “asservimento” (del fondo che si priva della propria capacità edificatoria in favore del fondo che la riceve) consiste nell’interesse della p.a. affinché sia osservato il rapporto tra superficie edificabile e volumi realizzabili nell’area interessata. Al tempo stesso, tale interesse risiede nella sostanziale indifferenza alla materiale collocazione dei fabbricati, fermi restando evidentemente i limiti di cubatura realizzabile in un determinato ambito territoriale, fissati dal piano, oltre al rispetto delle distanze e delle eventuali prescrizioni sulla superficie minima dei lotti.</li>
<li class="popolo">&#8211; Il trasferimento di cubatura è tuttavia subordinato al soddisfacimento, pena l’illegittimità dell’atto che lo acconsente, di alcuni presupposti inderogabili: i) l’omogeneità di destinazione d’uso; ii) la contiguità territoriale: i fondi, seppur non necessariamente adiacenti, devono essere significativamente vicini , altrimenti ne risulterebbero stravolte proprio le previsioni di piano sulla densità edificatoria di zona e incrinata l’inderogabilità delle relative prescrizioni; iii) la possibilità che gli stessi strumenti urbanistici vietino, in via immediata e diretta, tali operazioni per alcune aree oppure adottino scelte sui limiti di volumetria che conducano a un esito analogo.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Lopilato &#8211; Est. Martino</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7867 del 2024, proposto dal signor Giovanni Tucci, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Bianco, Pierfrancesco Bruno, Sara Di Cunzolo, con domicilio eletto presso lo studio Sara Di Cunzolo in Roma, via Aureliana n. 63;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Comune di Rotondella, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Francomano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Signora Filomena Iannuzzi, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione prima) n. 00125/2024, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Rotondella;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatrice nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la consigliera Silvia Martino;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’odierno appellante risiede nel territorio del Comune di Rotondella ed è ivi proprietario di un immobile adibito a civile abitazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Lo stesso è insorto con ricorso integrato da motivi aggiunti dinanzi al T.a.r per la Basilicata (n.r.g. n. 433 del 2019) avverso:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il permesso di costruire n. 3 del 2019, rilasciato alla controinteressata in quel giudizio, signora Filomena Iannuzzi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’autorizzazione paesaggistica del 16 maggio 2019 rilasciata dalla Regione Basilicata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio in data 22 marzo 2019;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; i pareri rilasciati nel 2018 dalla Azienda sanitaria locale di Matera con prescrizioni, relativi agli aspetti igienico- sanitari, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Con decisione n. 260 del 27 aprile 2020, il T.a.r. di Potenza, disattese le eccezioni in rito delle parti intimate, ha accolto tanto il ricorso principale quanto l’atto di motivi aggiunti, annullando gli atti avversati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. Il Consiglio di Stato, in riforma di tale pronuncia, con sentenza n. 5507 del 2021 ha dichiarato irricevibile il ricorso principale proposto in primo grado e inammissibili i motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. Avverso tale ultima sentenza, l’odierno ricorrente ha proposto ricorso per revocazione iscritto al n.r.g. 1922 del 2022, ancora pendente all’epoca della sentenza di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’istanza di revocazione è stata poi dichiarata inammissibile con sentenza della Sezione n. 2306 del 20 marzo 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.5. Nelle more della definizione di tali giudizi, il Comune di Rotondella, con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 30 giugno 2020, ha approvato l’“interpretazione autentica” dell’art. 35 delle Norme tecniche di attuazione del Regolamento urbanistico comunale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 2022 è stato successivamente approvato “l’allegato n. 4 &#8211; norme tecniche di attuazione – del regolamento urbanistico” con la relativa appendice, costituita dalla suddetta “interpretazione autentica”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Avverso siffatte determinazioni, con il ricorso di primo grado (n.r.g. 301 del 2023 del T.a.r per la Basilicata), sono stati dedotti due articolati mezzi di gravame (da pag. 6 a pag. 14).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse a ricorrere e compensato tra le parti le spese di lite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. L’appello dell’originario ricorrente, rimasto soccombente, è affidato ai seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I. <i>Difetto di motivazione, travisamento dei fatti, falsa interpretazione delle norme di diritto</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il primo giudice non ha considerato che fin da subito era stato chiarito che l’interesse ad agire del ricorrente derivava dalla lesione del diritto di difesa che lo stesso avrebbe subito non solo nel giudizio di revocazione all’epoca ancora pendente per effetto dell’approvazione della delibera impugnata in primo grado, ma anche in ogni altra sede di accertamento prevista dall’ordinamento, ivi compreso il procedimento pendente innanzi al Tribunale di Matera n. 1934 del 2021, in relazione al quale si era riservato la possibilità di costituirsi parte civile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appellante ricorda altresì che, con sentenza n. 260 del 27 aprile 2020, il T.a.r. per la Basilicata aveva accolto il ricorso avverso il permesso di costruire n. 3 del 2019 proprio perché non risultava rispettato l’art. 35 delle NTA del R.U. del Comune nella misura in cui era stato assentito un accentramento di cubatura su un lotto diverso da quello della sede aziendale &#8211; così come definita dall’art. 35 sopra citato – del proponente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vero è che tale sentenza è stata riformata in appello ma, ove l’azione di revocazione pendente fosse stata accolta, la validità del suddetto titolo edilizio avrebbe potuto essere rimessa in discussione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II. <i>Difetto di motivazione e/o mancata pronuncia circa la natura della modifica all’art. 35 delle NTA del PAU del Comune di Rotondella presentata come “interpretazione autentica</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale ha chiarito che un atto può avere natura di interpretazione autentica quando interviene ad assegnare a quello interpretato un significato già in questo contenuto “riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario”, nonché al fine di chiarire “situazioni di oggettiva incertezza” a tutela della certezza del diritto e dei principi costituzionali” (Corte Costituzionale, sentenza n. 314 del 2013).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, nella delibera impugnata in primo grado, non si rinviene alcuna delle summenzionate caratteristiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 35 del RUC di Rotondella al comma 1 lett. b) stabilisce che è possibile consentire “<i>per le aziende agricole la cui estensione aziendale complessiva prevede appezzamenti sparsi nel territorio comunale, l’accentramento di tutta la volumetria disponibile nel solo centro aziendale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disposizione sarebbe chiara e non suscettibile di plurime interpretazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo l’art. 2 del d.lgs. n. 214/2005, il “centro aziendale” va inteso come l’“unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Similmente, dal combinato disposto degli artt. 2196 e 2555 c.c. si evince che l’azienda è costituita dalla c.d. <i>universitas rerum</i> destinata all’attività dell’impresa, risolvendosi nel complesso dei beni aziendali all&#8217;uopo organizzati mentre il centro aziendale si identifica con la sede principale dell’impresa, cioè quella in cui è incardinata la principale attività di direzione e amministrazione dell&#8217;impresa stessa ai sensi dell’art. 2196 c.c.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso in esame, quella che è stata presentata quale norma d’interpretazione autentica, anziché chiarire una pregressa situazione d’incertezza, avrebbe invece modificato la sostanza di quanto disciplinato all’art. 35 delle NTA del PAU.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La delibera n. 36 del 2022 ha, infatti, consentito “<i>agli imprenditori agricoli proprietari di appezzamenti di terreno sparsi su tutto il territorio comunale, di poterli considerare, in termini di suscettività edificatoria, come un unicum, che costituisce l’azienda agricola, siano essi contigui che sparsi, al fine della realizzazione dei fabbricati che intendono costruire in ragione dell’attività agricola dell’imprenditore</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La nuova “interpretazione”, rispetto all’art. 35 originario, non solo risulta più incerta, ma finisce per modificare sostanzialmente la disposizione nella misura in cui, invece di permettere l’accentramento di volumetria solo nel centro aziendale, consente tale accentramento in uno qualsiasi degli appezzamenti sparsi facenti parte dell’azienda nel suo complesso, e ciò anche in violazione degli strumenti urbanistici e dei limiti volumetrici previsti per le diverse aree.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In subordine, qualora dovesse ritenersi che il giudice di prime cure abbia deciso implicitamente sulla questione, l’appellante deduce l’illegittimità della sentenza per difetto di motivazione nella misura in cui non esplicita il percorso logico-giuridico che ha portato a considerare la delibera impugnata quale “interpretazione autentica” anziché quale modifica normativa, con ciò violando anche il diritto di difesa dell’odierno appellante il quale non può attivamente difendersi circa una motivazione non esplicitata né altrimenti evincibile dal contenuto della sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III. <i>Contraddittorietà della pronuncia e falsa interpretazione della disciplina riguardante le norme di interpretazione autentica</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La differenza tra una norma d’interpretazione autentica e una modifica normativa è che la prima ha tipicamente un effetto retroattivo, mentre la seconda opera generalmente solo <i>pro futuro</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo il T.a.r. “<i>rispetto al danno lamentato, in cui si specchia l’interesse a ricorrere nella prospettazione del ricorrente, la deliberazione consiliare che ha approvato la c.d. “interpretazione autentica” non assume portata lesiva alcuna</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sarebbe tuttavia contraddittorio ritenere, come fatto in sentenza, che la citata delibera sia una norma d’interpretazione autentica e, contemporaneamente, affermare che tale modifica non incida sul permesso rilasciato alla controinteressata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il T.a.r. aveva infatti già accertato il contrasto di tale permesso con l’art. 35 delle NTA nella sua originaria formulazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si tratta di una valutazione che non è stata posta in dubbio dalla sentenza di appello, la quale ha riformato la sentenza del T.a.r. del 2020 rispetto ad un profilo di rito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appellante ha quindi integralmente riproposto i motivi il cui esame è stato assorbito dal T.a.r.:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a. l’originario art. 35 del RUC di Rotondella al comma 1, lett. b) stabilisce che è possibile adoperare: “<i>per le aziende agricole la cui estensione aziendale complessiva prevede appezzamenti sparsi nel territorio comunale, l’accentramento di tutta la volumetria disponibile nel solo centro aziendale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’interpretazione autentica di cui alla delibera n. 36 del 27.12.2022 (cfr. doc. 1), innovando la portata dell’art. 35 delle NTA prevede che “<i>è consentito, dunque, agli imprenditori agricoli proprietari di appezzamenti di terreno sparsi su tutto il territorio comunale, di poterli considerare, in termini di suscettività edificatoria, come un unicum, che costituisce l’azienda agricola, siano essi contigui che sparsi, al fine della realizzazione dei fabbricati che intendono costruire in ragione dell’attività agricola dell’imprenditore</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale “interpretazione” si pone in contrasto con le disposizioni legislative in materia di governo del territorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’istituto del trasferimento di cubatura ha trovato la propria specifica ragion d’essere dopo l’introduzione dei limiti inderogabili di densità edilizia in base all’art. 17 della legge n. 765 del 1967, norma che ha introdotto l’art. 41- <i>quinquies </i>della L.U. n. 1150 del 1942, nonché con l’introduzione degli standard edilizi di cui al D.M. n. 1444/1968.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, l’art. 41- <i>quinquies </i>della legge urbanistica ha stabilito che il piano regolatore debba prevedere limiti inderogabili di densità edilizia, rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. Inoltre, è previsto che tali limiti debbano essere definiti per zone territoriali omogenee.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tal modo lo <i>jus aedificandi</i>, inerente alla proprietà del suolo e di essa manifestazione, può essere attuato secondo quanto previsto dagli atti di pianificazione, i quali ne stabiliscono, oltre che la destinazione, gli indici di edificazione. Questi ultimi, a loro volta, in rapporto all’estensione dell’area, determinano la capacità edificatoria (o cubatura) realizzabile (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 4647 del 2008).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con l’accentramento di cubatura, la capacità edificatoria viene incrementata mediante il trasferimento di diritti edificatori provenienti da un’altra area, che ne rimane priva, in tutto o in parte, mentre tali diritti sono utilizzati dal fondo ricevente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’istituto in questione è frutto di copiosa elaborazione giurisprudenziale. Infatti, pur in assenza di un’espressa disposizione scritta, la giurisprudenza – e in particolare la giurisprudenza amministrativa – ha riconosciuto che i diritti edificatori che un terreno possiede possono essere trasferiti poiché gli stessi costituiscono un’utilità separata dal terreno cui ineriscono (v. inizialmente Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 1971, n. 632; Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 1973, n. 178; Cass. civ., sez. II, 29 giugno 1971, n. 4245; poi anche sez. V, n. 3637 del 2000, n. 400 del 1998, n. 1382 del 1994, n. 291 del 1991).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La <i>ratio</i> del c.d. “asservimento” (del fondo che si priva della propria capacità edificatoria in favore del fondo che la riceve) consiste nell’interesse della p.a. affinché sia osservato il rapporto tra superficie edificabile e volumi realizzabili nell’area interessata. Al tempo stesso, tale interesse risiede nella sostanziale indifferenza alla materiale collocazione dei fabbricati, fermi restando evidentemente i limiti di cubatura realizzabile in un determinato ambito territoriale, fissati dal piano, oltre al rispetto delle distanze e delle eventuali prescrizioni sulla superficie minima dei lotti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5496; Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2006, n. 2488; Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 2003, n. 1172; Cons. Stato, sez, V, 11 aprile 1991, n. 530; Cons. Stato, sez. IV, 19 dicembre 1987, n. 795).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il trasferimento di cubatura è tuttavia subordinato al soddisfacimento, pena l’illegittimità dell’atto che lo acconsente, di alcuni presupposti inderogabili:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">i) l’omogeneità di destinazione d’uso (Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2006, n. 2488; Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6734; Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 1994, n. 193; Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 1993, n. 26; Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 1991, n. 291);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ii) la contiguità territoriale: i fondi, seppur non necessariamente adiacenti, devono essere significativamente vicini (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 2003, n. 1278), altrimenti ne risulterebbero stravolte proprio le previsioni di piano sulla densità edificatoria di zona e incrinata l’inderogabilità delle relative prescrizioni;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">iii) la possibilità che gli stessi strumenti urbanistici vietino, in via immediata e diretta, tali operazioni per alcune aree oppure adottino scelte sui limiti di volumetria che conducano a un esito analogo (Cass. civ., sez. V, 14 maggio 2007, n. 10979; Cass. civ., sez. V, 14 maggio 2003, n. 7417).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La carenza di tali presupposti determinerebbe, infatti, conseguenze irreparabili sulla conformazione del suolo urbano, conseguenze che il legislatore aveva prevenuto introducendo per l’appunto l’art. 41- <i>quinquies</i> della l. n. 1150 del 1942 e gli standard edilizi di cui al D.M.n. 1444/1968.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Se ciò non fosse verrebbe ad essere consentita la concentrazione edificatoria solo su alcune parti di Piano, con la conseguenza che si eliminerebbero dalle stesse gli <i>standard</i> (opere di urbanizzazione primaria, secondaria e limiti volumetrici assentitili).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso in esame, la disposizione interpretativa è in realtà modificativa di quella originaria perché modifica la nozione di centro aziendale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Essa inoltre propone una nozione di “centro aziendale” che, coincidendo con tutte le superfici di cui l’<i>universitas rerum </i>dell’azienda agricola si compone, finisce per annullare la nozione di centro predetta in quanto potenzialmente coincidente con un qualunque appezzamento di terreno di proprietà del richiedente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, le disposizioni di interpretazione autentica sono del tutto scollegate dai parametri legali e regolamentari di riferimento, determinandone l’illegittimità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le disposizioni interpretative censurate, consentendo l’accentramento in un punto a scelta, permettono con effetti abnormi nelle zone agricole, l’edificazione di più manufatti sparsi nel territorio agricolo, e dimensionati in deroga alle quantità previste dallo stesso art. 35 delle NTA del RUC, nella parte in cui prevede che il calcolo dell’indice di fabbricabilità vada fatto sulla base della superficie del singolo fondo, salva la possibilità di optare per la concentrazione in uno solo di essi, purché sullo stesso ricada il centro aziendale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disposizione predetta, che è evidentemente volta ad evitare la proliferazione incontrollata di carichi in appezzamenti sparsi sul territorio comunale, viene sostanzialmente posta nel nulla, in quanto comporta la fattibilità di interventi edilizi sproporzionati rispetto alla superficie dei fondi di sedime.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b. Il ricorrente ha evidenziato, infine, la violazione dell’<i>iter</i> procedurale di cui al combinato disposto degli artt. 16, u.c., e 36 della legge della Regione Basilica n. 23 del 1999.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È infatti prescritto dalla legge regionale che l’adozione e l’approvazione di modifiche al Regolamento Urbanistico siano precedute e seguite da una fase di pubblicazione e presentazione di osservazioni da parte dei cittadini interessati, nonché da una fase di studio incardinata presso la conferenza di co-pianificazione, e da una ulteriore fase di trasmissione del Piano al Dipartimento Regionale competente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Si è costituito, per resistere, il Comune di Rotondella.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. L’appellante ha depositato una memoria conclusionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. L’appello è stato trattenuto per la decisione, una prima volta, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Con l’ordinanza collegiale n. 2799 del 27 aprile 2025, la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della signora Filomena Iannuzzi, incombente successivamente eseguito dall’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. L’appello è stato trattenuto nuovamente per la decisione alla pubblica udienza del 6 novembre 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. L’appello è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, si osserva quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Il T.a.r. ha dichiarato il ricorso del signor Tucci inammissibile per carenza di interesse a ricorrere in quanto – sebbene all’epoca pendesse l’istanza di revocazione avverso la sentenza di questo Consiglio n. 5507 del 2021 – il permesso di costruire rilasciato ai sensi delle Norme tecniche oggetto dell’“interpretazione autentica” contestata, sarebbe stato ormai consolidato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo il T.a.r. “<i>L’intangibilità del titolo edilizio originariamente contestato dall’odierno ricorrente, così come quella degli atti a esso presupposti, rende evanescente l’interesse a ricorrere fatto valere nel presente giudizio. Il Tucci, infatti, ha testualmente sostenuto che «una lesione concreta e attuale ai danni della sua proprietà si è registrata proprio a causa della costruzione del capannone ortofrutticolo assentito in forza del permesso di costruire n. 3/2019</i>». [&#8230;] <i>il Giudice d’appello ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto avverso tale permesso di costruire, rilasciato &#8211; ed è dato saliente &#8211; anteriormente alla modificazione dell’art. 35 delle norme tecniche d’attuazione qui in contestazione. Dunque, rispetto al danno lamentato, in cui si specchia l’interesse a ricorrere nella prospettazione del ricorrente, la deliberazione consiliare che ha approvato la c.d. “interpretazione autentica” non assume portata lesiva alcuna</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.1. Reputa per contro il Collegio che, in disparte l’intangibilità del permesso di costruire rilasciato alla signora Iannuzzi, il primo giudice non abbia considerato che oggetto della presente impugnativa è una disposizione pianificatoria – sia pure formulata come “interpretazione autentica” del Regolamento urbanistico vigente &#8211; che conforma o comunque incide immediatamente sul diritto di proprietà delle aree situate nella zona agricola, nonché delle aree confinanti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’interesse dell’appellante è quindi reso evidente dal fatto che – indipendentemente dalla sussistenza di una controversia in atto sull’applicazione dello strumento urbanistico &#8211; se, in futuro, fossero richiesti titoli abilitativi edilizi in applicazione delle norme tecniche, così come “interpretate”, queste ultime non sarebbero più impugnabili, essendo giurisprudenza del tutto pacifica quella secondo cui<i> “Nell&#8217;ambito delle disposizioni dirette a regolamentare l&#8217;uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, tra cui rientrano anche gli accordi di programma e gli accordi attuativi, è ravvisabile un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, ove se ne</i> <i>intenda contestare il contenuto, con riferimento alle prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie di una porzione di territorio, in relazione all&#8217;immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva</i>” (<i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9707).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tal senso, l’appellante ha correttamente sottolineato di avere interesse a rimuovere un atto lesivo del suo diritto di proprietà, non solo con riferimento ai manufatti che già sono stati realizzati, ma anche rispetto a tutti quelli che, in forza della citata delibera – la quale ha profondamente innovato la disciplina degli indici di edificabilità &#8211; potranno ora essere realizzati, diversamente che in passato, con la conseguenza di una immediata perdita di valore, tra l’altro, della proprietà dell’appellante medesimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Venendo all’esame del ricorso di primo grado, va respinta l’eccezione di inammissibilità riproposta dal Comune di Rotondella sul rilievo che è con la deliberazione n.9/2020 che il Consiglio Comunale ha approvato il parere di interpretazione autentica dell’art.35 delle N.T.A., il quale avrebbe da quel momento esplicato i propri effetti, sicché la successiva delibera consiliare n. 36 del 27 dicembre 2022 sarebbe un atto meramente consequenziale rispetto alla prima deliberazione, che ne costituisce il presupposto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.1 L’eccezione è infondata perché è solo con la delibera del 2022 che il Consiglio comunale ha formalmente integrato il Regolamento urbanistico con il recepimento nelle NTA del parere formulato dal prof. Restucci, recante il contenuto interpretativo qui avversato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La delibera del 2020 costituisce pertanto un atto meramente endoprocedimentale, presupposto rispetto a quello del 2022 e quindi, a differenza di esso, non immediatamente lesivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Nel merito, il ricorso è fondato per le considerazioni che di seguito si espongono.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. L’art. 35 delle NTA, nella versione originaria, al penultimo comma stabiliva che “<i>Per le aziende agricole la cui estensione aziendale complessiva prevede appezzamenti sparsi nel territorio comunale è consentito l’accentramento della volumetria nel centro aziendale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.1. In sintesi, secondo la complessa “interpretazione” elaborata dal prof. arch. Restucci, successivamente approvata dal Consiglio comunale, il centro aziendale (che prima non aveva una specifica definizione), è costituito da “<i>uno o più dei predetti appezzamenti sparsi nel territorio comunale</i>” che compongono la medesima Azienda Agricola e che non necessariamente devono corrispondere alla sede fiscale dell’azienda stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, l’appezzamento più idoneo all’operazione di accentramento della superficie aziendale disponibile va “<i>individuato dall’imprenditore agricolo sulla base delle proprie esigenze agricole</i>” (cfr. le pagine 9 – 11 del parere).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.2. A parere del Collegio trattasi di una disciplina innovativa del Regolamento urbanistico vigente perché, da un lato, modifica la definizione di “superficie disponibile” e, dall’altro, offre una specifica definizione della nozione di “centro aziendale”, in precedenza non specificamente declinata dalle NTA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, deve convenirsi con il ricorrente che ai fini dell’applicazione dell’art. 35 della NTA, così come originariamente formulato, occorreva fare riferimento a definizioni esterne al Regolamento urbanistico, ricavabili dal quadro normativo vigente in materia (l’appellante ha fatto riferimento, ad esempio, alle definizioni recate dall’art. 2 del d.lgs. n. 214/2005, all’epoca vigente, ovvero all’interpretazione giurisprudenziale del combinato disposto degli artt. 2196 e 2555 c.c.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale ottica, deve ritenersi che, attraverso la delibera impugnata, il Comune abbia dato corso ad una vera e propria variante, seppure puntuale, allo strumento urbanistico, senza tuttavia osservare il procedimento previsto dalla l.r. n. 23 del 1999.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È infatti prescritto dalla legge regionale che l’adozione e l’approvazione di modifiche al Regolamento Urbanistico siano precedute e seguite da una fase di pubblicazione e presentazione di osservazioni da parte dei cittadini interessati, nonché da una fase di studio incardinata presso la conferenza di co-pianificazione, e quindi da una ulteriore fase di trasmissione del Piano al Dipartimento Regionale competente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È solo attraverso questo procedimento, pertanto, che avrebbe potuto essere verificata la ragionevolezza e proporzionalità della modifica delle norme tecniche relative alla zona agricola recata dall’articolato parere approvato dal Consiglio comunale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. La fondatezza della censura di carattere procedimentale esaminata riveste valenza assorbente ai fini dell’accoglimento del ricorso di primo grado, in quanto comporta l’annullamento della delibera impugnata, con la conseguente necessità di rinnovare il procedimento di variante, secondo la corretta scansione prevista dalla disciplina regionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. In definitiva, per quanto testé argomentato, l’appello deve essere accolto e, con esso, il ricorso di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In considerazione della peculiarità della vicenda, sussistono tuttavia i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Lopilato, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvia Martino, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Emanuela Loria, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luigi Furno, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ofelia Fratamico, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccentramento-e-il-trasferimento-di-cubatura-in-materia-edilizia/">Sull&#8217;accentramento e il trasferimento di cubatura in materia edilizia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul riparto di giurisdizione relativamente alle controversie inerenti all&#8217;attribuzione dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riparto-di-giurisdizione-relativamente-alle-controversie-inerenti-allattribuzione-dellincarico-di-direzione-di-struttura-sanitaria-complessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 14:02:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90391</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riparto-di-giurisdizione-relativamente-alle-controversie-inerenti-allattribuzione-dellincarico-di-direzione-di-struttura-sanitaria-complessa/">Sul riparto di giurisdizione relativamente alle controversie inerenti all&#8217;attribuzione dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Direzione di struttura sanitaria complessa &#8211; Conferimento &#8211; Riparto di giurisdizione. Anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico di direzione di struttura sanitaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riparto-di-giurisdizione-relativamente-alle-controversie-inerenti-allattribuzione-dellincarico-di-direzione-di-struttura-sanitaria-complessa/">Sul riparto di giurisdizione relativamente alle controversie inerenti all&#8217;attribuzione dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riparto-di-giurisdizione-relativamente-alle-controversie-inerenti-allattribuzione-dellincarico-di-direzione-di-struttura-sanitaria-complessa/">Sul riparto di giurisdizione relativamente alle controversie inerenti all&#8217;attribuzione dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Direzione di struttura sanitaria complessa &#8211; Conferimento &#8211; Riparto di giurisdizione.</p>
<hr />
<p>Anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.</p>
<hr />
<p>Pres. D&#8217;Ascola &#8211; Est. Vincenti</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riparto-di-giurisdizione-relativamente-alle-controversie-inerenti-allattribuzione-dellincarico-di-direzione-di-struttura-sanitaria-complessa/?download=90392">ssuu civili 3868 del 2026</a> <small>(283 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riparto-di-giurisdizione-relativamente-alle-controversie-inerenti-allattribuzione-dellincarico-di-direzione-di-struttura-sanitaria-complessa/">Sul riparto di giurisdizione relativamente alle controversie inerenti all&#8217;attribuzione dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulle concessioni demaniali marittime.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-concessioni-demaniali-marittime-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:43:16 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90385</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-concessioni-demaniali-marittime-2/">Sulle concessioni demaniali marittime.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Concessioni &#8211; Concessioni demaniali-marittime &#8211; Estensione &#8211; Riduzione. La riduzione dell’estensione della concessione demaniale-marittima fissata al 2033 con la proroga del 2020 discende direttamente dalla (obbligatoria) disapplicazione della norma contenuta nella l. n. 145/2018, sicché va esclusa la rilevanza di questioni di legittimità costituzionale della legislazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-concessioni-demaniali-marittime-2/">Sulle concessioni demaniali marittime.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-concessioni-demaniali-marittime-2/">Sulle concessioni demaniali marittime.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Concessioni &#8211; Concessioni demaniali-marittime &#8211; Estensione &#8211; Riduzione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La riduzione dell’estensione della concessione demaniale-marittima fissata al 2033 con la proroga del 2020 discende direttamente dalla (obbligatoria) disapplicazione della norma contenuta nella l. n. 145/2018, sicché va esclusa la rilevanza di questioni di legittimità costituzionale della legislazione italiana che disciplina la scadenza delle concessioni demaniali marittime e prevede l’obbligo delle gare, in quanto i principi in materia derivano dal diritto europeo e dall’applicazione fattane con sentenza della Corte di Giustizia UE, 20 aprile 2023, in causa C-348/22.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres (f.f.) Sinatra &#8211; Est. Lanzafame</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quinta Ter)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 11443 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Soc. La Boa S.n.c. di Marcotulli M. &amp; C., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Righi e Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Anzio, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuliano Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Agenzia del Demanio, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio di Ministri, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’accertamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della qualificazione del rapporto concessorio di cui è titolare la Società ricorrente come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo rispetto al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c. l’art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022 sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge n. 145/2018;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>nonché per la condanna ex art. 34, primo comma, lett. c) ed e) c.p.a., </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del Comune di Anzio a rilasciare a favore della società ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del d.l.. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto che, allo scadere della durata convenzionale o legale del rapporto in essere, esso sia rinnovato senza soluzione di continuità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28 marzo 2024</i>, <i>per l’annullamento</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Comunale del Comune di Anzio n. 132 del 29 dicembre 2023;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota del Comune di Anzio, RIF. DEM/U/18/2024;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>nonché, ancora, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28 novembre 2024</i>, <i>per l’annullamento</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta del Comune di Anzio n. 78 del 1° agosto 2024;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>nonché infine, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16 giugno 2025</i>, <i>per l’annullamento</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione dirigenziale del Comune di Anzio n. 22 del 6 marzo 2025, nella parte in cui dispone di approvare l’allegato disciplinare per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e/o sportive nel Comune di Anzio, ed i criteri/sottocriteri al medesimo allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota del Comune di Anzio prot. n. 37355/2025 del 8 aprile 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Anzio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all&#8217;udienza straordinaria di riduzione dell&#8217;arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con l’atto introduttivo del giudizio la società La Boa s.n.c. di Marcotulilli M. C. – titolare dello stabilimento balneare &#8220;La Boa&#8221;, sito in zona demaniale marittima in località Lido dei Pini del Comune di Anzio – ha chiesto a questo Tar di accertare che «<i>il rapporto concessorio di cui è titolare la Società ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022 sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge n. 145/2018; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato</i>», nonché di condannare ex art. 34, comma 1, lett. c) ed e) c.p.a. il Comune di Anzio a rilasciare a suo favore «<i>titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto che, allo scadere della durata convenzionale o legale del rapporto in essere, esso sia rinnovato senza soluzione di continuità</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. A sostegno delle proprie pretese la ricorrente ha innanzitutto sostenuto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di essere «<i>titolare dello stabilimento balneare &#8220;La Boa&#8221;, il quale occupa zona demaniale marittima in località Lido dei Pini del Comune di Anzio da epoca remota</i>», in ragione di una concessione da ultimo prorogata – ai sensi dell’art. 1, comma 682, l. n. 145/2018 – con atto prot. n. 42756 del 24 luglio 2020, con il quale «<i>il rapporto concessorio </i>[era]<i> stato esteso sino al 31 dicembre 2033 previa pubblicazione della domanda di rilascio ai sensi dell’art. 18 reg. esec. cod. nav.</i>»;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che a seguito delle sentenze Consiglio di Stato, AP, 9 novembre 2021, nn. 17 e 18, «<i>l’art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118 aveva disposto la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022 sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della l. n. 145/2018</i>»;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che le decisioni dell’Adunanza Plenaria e il citato art. 3 l. n. 118/2022 avevano fatto sorgere il suo interesse «<i>a far valere in questa sede la “insensibilità” della propria concessione demaniale alla disciplina sopravvenuta recata dalla direttiva 123/2006</i>», e ciò anche alla luce del fatto che il suo rapporto concessorio era «<i>in corso alla data del 7 dicembre 2000 e cioè all’epoca in cui la Corte di Giustizia</i> [aveva] <i>affermato la necessaria osservanza del principio di trasparenza nelle procedure di affidamento di contratti pubblici</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Tanto premesso, la ricorrente ha articolato otto motivi di diritto a fondamento delle proprie domande.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2.1. Nell’ambito del primo motivo, rubricato «<i>violazione artt. 2, 3, 24, 51, 97, 103, 111 e 113 Cost; violazione art. 117 Cost. in relazione all’art 13 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo adottata il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848</i>; <i>violazione art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea</i>», ha evidenziato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che la sentenza Tar Lazio, I, 10 gennaio 2022, n. 140 aveva accertato il suo diritto a permanere nella concessione fino al 2033;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che i principi affermati dalle sentenze Consiglio di Stato, AP, 9 novembre 2021, nn. 17 e 18 non potevano ritenersi applicabili nei suoi confronti in quanto il suo rapporto concessorio era stato prorogato dalla p.a. non mediante l’applicazione automatica della proroga <i>ex lege </i>ma con una procedura trasparente ai sensi dell’art. 18 reg. esec. cod. nav.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che l’art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 – ove ritenuto applicabile a tutte le ipotesi in cui la p.a. concedente avesse rilasciato un titolo ex l. n. 145/2018, ivi comprese quelle in cui lo stesso era stato rilasciato all’esito di una procedura rispettosa del principio di trasparenza ex art. 18 reg. esec. cod. nav. – doveva ritenersi costituzionalmente illegittimo per contrasto «<i>con gli artt. 2, 3, 24, 51, 97, 103 e 111 Cost.</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2.2. Con il secondo motivo, rubricato «<i>violazione del protocollo n. 1 CEDU; violazione dei diritti fondamentali dell’unione europea e, segnatamente, del principio di rispetto del legittimo affidamento</i>», ha argomentato in ordine alla «<i>necessità di un trattamento differenziato delle concessioni balneari sorte 13 anteriormente all&#8217;anno 2000 (sent. Telaustria) rispetto a quelle rilasciate successivamente</i>», evidenziando che «<i>dalle concessioni, affidate nel vigore dell&#8217;art. 37 cod. nav. anteriormente all&#8217;affermazione del principio della c.d. evidenza pubblica comunitaria (sent. Telaustria), fosse scaturito un rapporto concessorio pluriennale di durata indeterminata o infinita</i>», di talché «<i>l’art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009 s.m.i., nell’abrogare il diritto di insistenza,</i> [aveva] <i>vulnerato l’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, in quanto in modo imprevisto e imprevedibile </i>[aveva] <i>caducato una situazione giuridica sostanziale il cui titolare, legittimamente, confidava di conservare senza limiti di tempo, il tutto senza la minima previsione di un giusto indennizzo</i>», oltre a violare «<i>i principi eurounitari di certezza del diritto e di rispetto del legittimo affidamento</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2.3. Con il terzo motivo, a mezzo del quale è stata lamentata la «<i>violazione art. 44 direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; </i>[nonché] <i>l’ulteriore violazione degli artt. 46 e 49 TFUE, nonché dei principi eurounitari di certezza del diritto, di rispetto del legittimo affidamento, nonché di proporzionalità</i>», la società ricorrente ha sottolineato che la necessita di garantire la stabilità dei rapporti di durata sorti anteriormente alla sentenza Telaustria non poteva essere messa in dubbio «<i>nemmeno a cagione del fatto che, a far data dal 28 dicembre 2009,</i> [fosse] <i>scaduto il termine di trasposizione della direttiva servizi … in quanto … tale direttiva non aveva efficacia retroattiva</i>»</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2.4. Con il quarto motivo, volto a far valere una «<i>ulteriore violazione del protocollo n. 1 CEDU </i>[e]<i> una</i> <i>ulteriore violazione art. 17 Carta di Nizza</i>», ha argomentato ancora sulla sussistenza di una «<i>espérance légitime, avente base legale, alla conservazione del rapporto concessorio e quindi al diritto di sfruttare il bene demaniale per una durata di tempo indefinita, mantenendovi stabilmente la propria</i> <i>impresa balneare</i>» meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1 Primo Protocollo CEDU e dell’art. 17 CDFUE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2.5. Con il quinto motivo, rubricato «<i>violazione artt. 49 e 56 TFUE</i>», ha sostenuto che «<i>il combinato disposto dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009 s.m.i., art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 e art. 49 cod. nav. si </i>[poneva]<i> in contrasto anche con la libertà di stabilimento desumibile (art. 49 TFUE) e la libertà di prestazione dei servizi (art. 56 TFUE)</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2.6 Nell’ambito del sesto motivo, rubricato «<i>violazione art. 63 TFUE</i>», ha osservato che «<i>la cessazione del diritto di insistenza</i> [aveva] <i>finito per incidere sulla libertà di circolazione dei capitali, che è sancita dall’art. 63 TFUE, impedendo alla società ricorrente di sfruttare il bene demaniale per un tempo potenzialmente infinito</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2.7. Con il settimo motivo ha ulteriormente censurato l’abrogazione del diritto di insistenza ad opera dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009 e dell’art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 per «<i>violazione protocollo n. 1 CEDU </i>[e] <i>ulteriore violazione art. 17 Carta di Nizza</i>», osservando che le stesse contrastano con l’esigenza di tutelare «<i>il c.d. “frutto del lavoro” dell’operatore economico che si sia stabilito sul demanio marittimo confidando sulla conservazione per un periodo di tempo indefinito del rapporto concessorio e del relativo compendio aziendale</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2.8. Con l’ottavo motivo ha argomentato «<i>sulla necessità “eurounitaria” di eliminare il regime legale sopravvenuto violativo dei diritti fondamentali della ricorrente, ripristinando il quadro regolatorio antecedente al d.l. n. 194/2009 s.m.i</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con <i>motivi aggiunti</i> depositati il 28 marzo 2024, la società ricorrente ha gravato la deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Comunale del Comune di Anzio n. 132 del 29 dicembre 2023, avente ad oggetto «<i>disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione. Adempimento degli obblighi posti in capo alle autorità concedenti. avvio delle procedure di gara. atto di indirizzo»</i> e la nota del Comune di Anzio, rif. dem/u/18/2024, recante a oggetto «<i>informativa ai concessionari a seguito delibera commissione straordinaria num. 132/2023</i>», osservando che attraverso tali atti il Comune aveva disposto «<i>l’anticipata cessazione del rapporto al 31 dicembre 2024, secondo quanto stabilito dell’art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 e in ossequio ai principi desumibili dalle decisioni dell’Ad. Plen. n. 17 e 18 del 2021</i>» e lamentando l’illegittimità degli stessi attraverso tredici distinti motivi di ricorso, nei quali ha osservato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il Comune resistente aveva erroneamente applicato i principi desumibili dalla sentenza Consiglio di Stato, AP, 17/2021<i>,</i> omettendo di considerare che il rinnovo dello specifico rapporto concessorio della ricorrente ai sensi dell’art. 1, commi 682-683, l. n. 145/2018 era<i> </i>«<i>avvenuto nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio</i>»<i> </i>e che quindi lo stesso doveva ritenersi valido fino al 2033 ai sensi dell’art. 3, comma 2, l n. 118/2022 (<i>motivi aggiunti sub</i> I);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che dal momento che il rinnovo del rapporto concessorio era avvenuto nel rispetto dei principi di concorrenza<i> </i>la decisione del Comune costituiva un illegittimo atto di autotutela<i>, </i>adottato in violazione delle norme che regolano l’esercizio di tale potere (<i>motivi aggiunti sub</i> II);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che a ritenere che anche alla ricorrente si applichino le disposizioni dell’art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 tale disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 51, 97, 103, 111 e 113 Cost; nonché per violazione dell’art. 117 cost. in relazione all’art 13 CEDU e violazione dell’art. 47 CDFUE per le ragioni già spiegate nel ricorso introduttivo (<i>motivi aggiunti sub</i> III);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che parimenti sarebbe costituzionalmente illegittimo l’art. 21-<i>nonies</i>, l. n. 241/1990 ove questo Tribunale ritenesse<i> </i>che lo stesso non si applichi agli atti amministrativi assunti sulla base di leggi-provvedimento contrastanti con il diritto dell’UE (<i>motivi aggiunti sub</i> IV);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il provvedimento gravato si poneva in ogni caso in contrasto con il giudicato scaturito dalla sentenza Tar Lazio, I, 10 gennaio 2022, n. 140 (<i>motivi aggiunti sub </i>V);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che gli atti impugnati erano lesivi del suo diritto a permanere nella concessione in quanto titolare di rapporto titolare di un rapporto pluriennale di durata indefinita sorto anteriormente all&#8217;entrata in vigore della direttiva servizi, sulla sua <i>espérance légitime </i>al rinnovo del rapporto concessorio, meritevole di protezione sulla base di numerose disposizioni di diritto eurounitario (<i>motivi aggiunti sub</i> VI-XII);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che in ogni caso l’amministrazione avrebbe dovuto prevedere la scadenza della concessione non al 31 dicembre 2024 ma al 31 dicembre 2025, come consentito dalla normativa primaria (<i>motivi aggiunti</i> <i>sub</i> XIII).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. In data 16 aprile 2024 il Comune di Anzio si è costituito in giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Con successiva memoria depositata il 7 luglio 2024 lo stesso Comune ha svolto le sue difese, insistendo per il rigetto delle domande della ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Con <i>motivi aggiunti</i> depositati in data 28 novembre 2024, la società ricorrente ha esteso l’impugnazione alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 78 del 1° agosto 2024, recante ad oggetto «<i>indirizzi relativi al procedimento di affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative</i>», notando che tale atto indicava una «<i>serie di criteri generali di affidamento delle concessioni demaniali marittime da applicare nelle procedure selettive di nuova indizione</i>» e rilevando tuttavia che lo stesso doveva ritenersi illegittimo – in via derivata – per le ragioni già illustrate nel <i>ricorso introduttivo</i> e nei <i>motivi aggiunti</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Con ulteriore atto di <i>motivi aggiunti</i> depositato in data 16 giugno 2025, la società ricorrente ha esteso l’impugnazione alla determinazione dirigenziale n. 22 del 6 marzo 2025, nella parte in cui la stessa aveva disposto l’approvazione del disciplinare uniforme di gara per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime; nonché alla successiva nota prot. n. 37355/2025 del 8 aprile 2025 con cui il Comune di Anzio le aveva comunicato che la sua concessione era «<i>ope legis estesa sino alla definizione dei procedimenti amministrativi</i> [volti all’affidamento mediante procedura competitiva delle concessioni demaniali marittime di competenza del Comune] <i>e, comunque, non oltre il 30 settembre 2027</i>» sostenendo l’illegittimità di tali atti mediante dieci motivi di ricorso, nei quali ha osservato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il Comune resistente aveva erroneamente applicato i principi desumibili dalla sentenza Consiglio di Stato, AP, 17/2021<i>,</i> omettendo di considerare che il rinnovo dello specifico rapporto concessorio della ricorrente ai sensi dell’art. 1, commi 682-683, l. n. 145/2018<i> </i>«<i>avvenuto nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio</i>»<i> </i>e che quindi lo stesso doveva ritenersi valido fino al 2033 ai sensi dell’art. 3, comma 2, l n. 118/2022 (<i>motivi aggiunti sub</i> I e II);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che a ritenere che anche alla ricorrente si applichino le disposizioni dell’art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 tale disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima per contestato con gli artt. 2, 3, 24, 51, 97, 103, 111 e 113 Cost; nonché per violazione dell’art. 117 cost. in relazione all’art 13 CEDU e violazione dell’art. 47 CDFUE per le ragioni già spiegate nel ricorso introduttivo (<i>motivi aggiunti sub</i> III);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che gli atti impugnati erano lesivi del suo diritto a permanere nella concessione in quanto titolare di rapporto titolare di un rapporto pluriennale di durata indefinita sorto anteriormente all&#8217;entrata in vigore della direttiva servizi, sulla sua <i>espérance légitime </i>al rinnovo del rapporto concessorio, meritevole di protezione sulla base di numerose disposizioni di diritto eurounitario (<i>motivi aggiunti sub</i> IV-IX);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che in nessun caso quindi l’amministrazione avrebbe potuto ritenere che la vigenza del rapporto concessorio della ricorrente non potesse estendersi oltre il 30 settembre 2027 (<i>motivi aggiunti sub</i> X).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Con memoria depositata il 20 ottobre 2025 il Comune di Anzio ha evidenziato l’infondatezza del ricorso, richiamando quanto di recente affermato – in relazione a ricorsi sovrapponibili – da Tar Lazio, V-<i>ter</i>, 29 agosto 2025, n. 15880 e 10 ottobre 2025, n. 17381.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Con memoria depositata in data 21 ottobre 2025 la ricorrente ha ulteriormente argomentato sulla fondatezza delle sue doglianze e ha insistito in tutte le domande spiegate nel <i>ricorso</i> e nei <i>motivi aggiunti</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Con repliche depositate in data 30 ottobre 2025 l’ente locale ha insistito nelle sue difese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Con memoria di replica del 31 ottobre 2025 la società ricorrente ha replicato alle difese del Comune e in particolare ha insistito nel sostenere che il rinnovo del 2020 le era stato concesso all’esito di una procedura competitiva in quanto «<i>all’epoca, la pubblicazione della domanda di rinnovo</i> [aveva] <i>in astratto consentito la partecipazione al procedimento di operatori terzi, i quali avrebbero perciò potuto formulare domande in concorrenza</i>», concludendo quindi che «<i>ancorché la procedura di rinnovo</i> [fosse] <i>avvenuta in esecuzione della legge n. 145/2018, la pubblicazione della domanda configura un quid pluris che </i>[ostava]<i> alla disapplicazione dell’atto amministrativo</i>» in quanto «<i>la pubblicazione della domanda di rinnovo</i> [aveva] <i>infatti raggiunto lo scopo di garantire il confronto concorrenziale, seppure nelle forme speciali del codice della navigazione e del suo regolamento attuativo</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. All’udienza straordinaria del 21 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Il ricorso è infondato e va respinto, in coerenza con le decisioni assunte da questo Tribunale in relazione a ricorsi sovrapponibili dalle quali questo Collegio non ritiene di doversi discostare (Tar Lazio, V-<i>ter</i>, 29 agosto 2025, n. 15880 e 10 ottobre 2025, n. 17381), con conseguente possibilità di prescindere da ogni valutazione in rito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Deve innanzitutto notarsi l’infondatezza dei motivi di ricorso (v. <i>ricorso sub</i> II-VIII, v. primo atto di <i>motivi aggiunti</i> <i>sub</i> VI-XII e terzo atto di<i> motivi aggiunti sub</i>IV-IX) volti a sostenere che il rapporto concessorio della ricorrente – in quanto venuto in essere prima dello scadere del termine di recepimento della direttiva 2006/123/CE e anche prima della sentenza CGUE 7 dicembre 2000 <i>“Telaustria Verlags GmbH”</i> – sarebbe sottratto alla disciplina posta da tale direttiva, ai principi dettati dalla sentenza della CGUE menzionata e a quelli espressi dalle sentenze Consiglio di Stato, AP, nn. 17 e 18 del 2021, caratterizzandosi come rapporto senza limiti temporali, in base al c.d. diritto di insistenza <i>ex</i> art. 37, co. 2, cod. nav., nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009, convertito con l. n. 25/2010 (cioè nel testo vigente all’epoca dell’instaurazione del predetto rapporto concessorio).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tal riguardo, infatti, la sentenza Tar Lazio, V-<i>ter</i>, 10 ottobre 2025, n. 17381 ha condivisibilmente evidenziato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che «<i>l’opzione ermeneutica dell’insensibilità dei rapporti giuridici di durata in corso, non esauriti, allo ius superveniens di matrice eurounitaria, da una parte contrasta con il principio del c.d. effetto utile (che prescrive un’interpretazione degli atti dell’Unione funzionale al raggiungimento della finalità perseguita: cfr. Corte di Giustizia UE 19 ottobre 2004 in C-200/02, ‘Zhu e Chen’; id., 14 ottobre 1999 in C-223/98, ‘Adidas’; id., 22 settembre 1988, in C-187/87, ‘Land de Sarre’); dall’altra parte, comporta una deroga permanente a favore dell’operatore già in attività, che vanifica gli obiettivi avuti di mira dal legislatore comunitario, sottraendo tale operatore, con un singolare privilegio, all’applicazione della disciplina proconcorrenziale di matrice unionale (arg. ex C.d.S., Sez. IV, n. 1059/2025, cit.) e avvantaggiandolo rispetto agli altri operatori, tenuti invece alla suddetta disciplina” (Cons. Stato, sez. VII, 9 maggio 2025, n. 4014)</i>»;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che anche la sentenza CGUE, VII, 4 giugno 2025, in C-464/24 aveva confermato che le «<i>concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente a tale data, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva al momento del loro rinnovo, essendo irrilevante, al riguardo, la data in cui tali concessioni sono state inizialmente rilasciate</i>»;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che neppure poteva essere accolta «<i>la prospettiva secondo cui osterebbe</i>[ro]<i> all’applicazione del suddetto principio di trasparenza</i>» i principi sanciti dall’art. 1 Primo Protocollo CEDU (invocati a tutela dell’affidamento riposto nella conservazione – per un periodo di tempo indefinito – del rapporto concessorio e del relativo compendio aziendale) in quanto la sentenza Corte di Giustizia UE, 11 luglio 2024, resa in C-598/22 (“<i>S.I.I.B. S.r.l.</i>”) «<i>nell’affrontare la questione della contrarietà al diritto unionale della disciplina dell’art. 49 cod. nav., secondo cui, alla scadenza della concessione per l’occupazione del demanio (e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione), il concessionario è tenuto a cedere immediatamente, gratuitamente e senza un indennizzo, le opere non amovibili da lui realizzate nell’area in concessione, anche in caso di rinnovo di questa</i> [aveva] <i>affermato il carattere temporalmente limitato delle concessioni demaniali, rilevando che “il principio di inalienabilità [dell’area] implica segnatamente che il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario, nel senso che esse hanno una durata determinata e sono inoltre revocabili”</i>, <i>con il corollario che nessun privato concessionario può ignorare, sin dalla stipula dell’atto di concessione, che l’autorizzazione all’occupazione dell’area è temporanea ed è “revocabile”</i>»<i>;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che era rilevante al fine di evidenziare l’infondatezza della tesi del ricorrente quanto notato dal Consiglio di Stato in ordine al fatto che la CGUE – nella stessa sentenza S.I.I.B. s.r.l. <i>– </i>aveva evidenziato «<i>l’irrilevanza, ai fini della valutazione dell’art. 49 cod. nav., della questione se ci si trovi dinanzi ad un rinnovo o ad una prima attribuzione della concessione demaniale, poiché ‘il rinnovo di una concessione di occupazione del demanio pubblico si traduce nella successione di due titoli di occupazione di tale demanio e non nella perpetuazione o nella proroga del primo</i>» e «<i>la necessità di distinguere il caso della concessione di beni del demanio pubblico (marittimo) da quello relativo alle concessioni per i giochi d’azzardo (su cui si è pronunciata Corte di Giust., 28 gennaio 2016, in C-375/14, ‘Laezza’), poiché nel settore dei giochi d’azzardo i concessionari utilizzano, per esercitare la loro attività economica, beni di cui essi sono proprietari: per i concessionari del demanio marittimo, invece, l’autorizzazione all’occupazione del demanio conferisce loro ‘soltanto un semplice diritto di superficie a carattere transitorio’ sulle opere non amovibili dagli stessi costruite sul demanio medesimo” (Cons. Stato, n. 4014/2025, cit.)</i>»;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che «<i>l’art. 12, parr. 1 e 2, della direttiva serviz</i>i <i>deve essere interpretato nel senso che esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo</i>» (CGUE, III, 20 aprile 2023, C-348/22) e che le sentenze nn. 4479, 4480 e 4481 del 20 maggio 2024 della Sezione VII del Consiglio di Stato avevano evidenziato «<i>l’applicabilità alle fattispecie come quella in esame della direttiva 2006/123/CE, sia per quanto concerne la scarsità della risorsa che per quanto riguarda la presenza dell’interesse transfrontaliero</i>»;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che con la già richiamata sentenza del 4 giugno 2025 C-464/24 la CGUE aveva ribadito che «<i>rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123 le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, il cui titolare non effettua una prestazione di servizi determinata dall’ente aggiudicatore, ma esercita un’attività economica in un’area demaniale statale sulla base di un accordo che gli conferisce il diritto di gestire taluni beni o risorse pubblici, nell’ambito di un regime di diritto privato o pubblico, di cui lo Stato si limita a fissare le condizioni generali d’uso, una volta che tali concessioni riguardano risorse naturali, ai sensi di tale disposizione e posto che il numero di autorizzazioni disponibili per le attività turistico-ricreative è limitato per via della scarsità delle risorse naturali</i>»;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il diritto di insistenza invocato dalla ricorrente era «<i>in contrasto con la libertà di stabilimento e, più in generale, con i principi proconcorrenziali di matrice eurounitaria (cfr. Cons. Stato, n. 4014/2025, cit.)</i>», e che al riguardo la giurisprudenza aveva osservato che «<i>l’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 </i>[aveva]<i>previsto la soppressione del secondo comma dell’art. 37 cod. nav., nella parte in cui stabiliva la preferenza al concessionario uscente, proprio per evitare ogni diritto di insistenza a favore dello stesso concessionario uscente, avendo l’intervento normativo fatto seguito ‘alla procedura d’infrazione comunitaria n. 2008/4908, aperta nei confronti dello Stato italiano per il mancato adeguamento all’art. 12, comma 2, della direttiva n. 2006/123/CE, in virtù del quale è vietata qualsiasi forma di automatismo che favorisca il precedente concessionario alla scadenza del rapporto concessorio’ (Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 40)”</i> <i>(Cons. Stato, sez. VII, 11 febbraio 2025, n. 1128)</i>»;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che «<i>la prassi di uno Stato membro non conforme alla normativa eurounitaria non può ingenerare un legittimo affidamento nell’operatore economico che benefici della situazione così creatasi (cfr. CGUE, 26 aprile 1988, in C-316/86, “Hauptzollamt”; id., 16 novembre 1983, in C-188/82, “Thyssen”; id., 15 dicembre 1982, in C-5/82, “Maizena”)</i>»;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che «<i>il convincimento soggettivo di un</i> [operatore] <i>che l’assentimento della concessione prima della soppressione del diritto di insistenza</i> [gli] <i>consegnasse il godimento sempiterno di una porzione del demanio marittimo era il frutto di un errore di diritto, in quanto tale insuscettibile di fondare un affidamento meritevole di protezione</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ragioni, queste, che appaiono al Collegio sufficienti a dimostrare l’infondatezza delle doglianze spiegate nel ricorso<i> sub</i> II-VIII, nel primo atto di <i>motivi aggiunti sub </i>VI-XII e nel terzo atto di <i>motivi aggiunti sub</i> IV-IX.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Tanto chiarito, va poi evidenziata l’infondatezza delle doglianze che muovono dal presupposto che il rinnovo della concessione della ricorrente disposto nel 2020 non sarebbe avvenuto in maniera automatica ai sensi della l. n. 145/2018 ma all’esito di una procedura aperta ex art. 18 reg. es. cod. nav. (cfr. in particolare <i>ricorso sub</i> I, primo atto di <i>motivi aggiunti sub</i> I e III, terzo atto di <i>motivi aggiunti sub </i>I-III).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riferimento a tale questione deve infatti notarsi che la sentenza Tar Lazio, V-<i>ter</i>, 29 agosto 2025, n. 15880 ha motivatamente ritenuto che i provvedimenti adottati nel 2020 dal Comune di Anzio per il rinnovo delle concessioni ai sensi della l. n. 145/2018 devono<i> </i>«<i>essere correttamente qualificat</i>[i]<i> come vera e propria proroga e non già come nuova procedura selettiva avente i caratteri dell’imparzialità, come invece asserito dal ricorrente </i>[in quanto]<i> il formale riferimento al procedimento previsto dall’art. 18 reg. es. cod. nav. (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) contenuto nell’avviso … pubblicato a seguito dell’istanza di proroga presentata dal ricorrente, non trova poi un sostanziale riscontro nel contenuto dispositivo di tale atto, con il quale l’amministrazione si è limitata a disporre la suddetta pubblicazione ‘ai soli fini della trasparenza’, nonché alla raccolta di eventuali ‘osservazioni’ da parte di chiunque ne abbia interesse, ma non anche per la raccolta di eventuali ‘domande concorrenti’ ai fini di una selezione comparativa delle stesse, come invece previsto dal suddetto art. 18 reg. es. cod. nav., senza considerare che sia l’istanza di proroga …, sia il suddetto avviso pubblico … e sia l’atto di proroga … fanno tutti espresso riferimento alla proroga ex lege (art. 1, commi 682-683, legge n. 145/2018)»,</i> evidenziando che gli stessi si configuravano «<i>quale atto ricognitivo di un effetto, la proroga, già prodotto da una previsione normativa – quella dei commi 682 e ss. dell’art. 1 della l. n. 145/2018 – in contrasto con il diritto dell’Unione europea (art. 49 TFUE e art. 12 direttiva n. 123/2006) e, dunque, da disapplicare</i>»<i> </i>(v. Tar Lazio, V-<i>ter</i>, n. 15880/2025 <i>sub</i> 3.2 e 3.3.)<i>. </i>Conclusioni che deve ritenersi valgano anche nel caso di specie, non avendo peraltro parte ricorrente fornito neppure un principio di prova in ordine a quanto affermato circa il fatto che la specifica proroga dalla stessa ottenuta nel 2020 sia stata disposta all’esito di una procedura effettivamente aperta ad altri concorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Va poi notato che non appaiono apprezzabili le argomentazioni volte a sostenere l’illegittimità della riduzione della durata del rapporto concessorio in essere (prima al 31 dicembre 2024 e poi al 31 dicembre 2027) rispetto all’originario termine del 31 dicembre 2033 fissato nella proroga del 2020, sulla base della pretesa illegittimità costituzionale dell’art. 3, c. 1, l. n. 118/2022 (diffusamente articolate nel <i>ricorso</i> e nei <i>motivi aggiunti</i>, specialmente nel primo atto di<i> motivi aggiunti sub</i>III) e della pretesa natura di autotutela dei provvedimenti del Comune di Anzio impugnati con i <i>motivi aggiunti </i>(cfr. primo atto di <i>motivi aggiunti</i> <i>sub </i>II e IV).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, va condiviso quanto evidenziato dalla già richiamata sentenza Tar Lazio, V-<i>ter</i>, 29 agosto 2025, n. 15880 in ordine al fatto che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per un verso, la riduzione dell’estensione della concessione fissata al 2033 con la proroga del 2020 «<i>discende direttamente dalla (obbligatoria) disapplicazione della norma contenuta nella l. n. 145/2018</i>», sicché va esclusa la rilevanza «<i>di questioni di legittimità costituzionale della legislazione italiana che disciplina la scadenza delle concessioni demaniali marittime e prevede l’obbligo delle gare</i>», in quanto «<i>i principi in materia derivano dal diritto europeo e dall’applicazione fattane con sentenza della Corte di Giustizia UE, 20 aprile 2023, in causa C-348/22</i>» (Consiglio di Stato, VII, 1° agosto 2024, n. 6913);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per altro verso, i provvedimenti adottati dal Comune di Anzio per dare seguito alle sentenze Consiglio di Stato, AP, n. 17 e 18 del 2021 non possono essere qualificati come atti di autotutela, in quanto «<i>la proroga dell’efficacia della concessione su cui gli stessi intervengono è stata a suo tempo disposta direttamente da una norma di legge (cfr. art. 1, co. 682 e ss. l. n. 145/2018)</i>» e con gli atti gravati la p.a. «<i>si è limitata a disapplicare la stessa norma, contrastante con il diritto euro-unitario</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Non sono poi apprezzabili neppure le argomentazioni con cui la ricorrente ha sostenuto la formazione di un giudicato in ordine al suo diritto a permanere nella concessione fino al 2033 (cfr. <i>ricorso sub</i> I e primo atto di <i>motivi aggiunti sub</i> V).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo la sentenza Tar Lazio, V-<i>ter</i>, 29 agosto 2025, n. 15880 ha, infatti, notato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che con la sentenza Tar Lazio, I, n. 140/2022 questo Tribunale si era pronunciato su un’azione specificamente proposta per l’accertamento «<i>della perdurante efficacia delle clausole di rinnovo delle concessioni demaniali marittime </i>[…]<i> con finalità turistico-ricreative che hanno beneficiato di rinnovi prima ai sensi dell’art. 37 cod. nav. e poi ai sensi dell’art. 10 legge 16 marzo 2001, n. 88</i>»<i>, </i>asseritamente<i> </i>«<i>qualificabili come rapporti pluriennali a durata infinita o indeterminata</i>»<i>, limitandosi a dichiarare l’inammissibilità della stessa sia perché proposta in difetto della condizione dell’azione rappresentata dall’interesse ad agire, che deve essere attuale ex art. 100 c.p.c.</i> <i>sia perché</i> <i>impedita dal divieto di cui all’art. 34 comma 2 del codice di rito, giacché una sentenza di accertamento del diritto alla stabilità e permanenza della concessione (tout court ed in via generale) toccherebbe e conformerebbe, in maniera del tutto inammissibile, il futuro potere di ritiro dei titoli (ovvero di riacquisizione sub specie di messa a gara delle concessioni), come intestato all’amministrazione</i>»;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che l’osservazione incidentale contenuta, <i>ad abundantiam</i>, nella predetta sentenza in ordine fatto che la società non poteva in ogni caso ritenersi avere interesse attuale al ricorso «<i>all’esito dell’ulteriore prolungamento del rapporto (sino al dicembre 2033), come disposto dall’articolo 1, commi 682 683, della Legge di stabilità per l’anno 2018, nonché all’esito dei consequenziali provvedimenti adottati dal Comune di Anzio in coerenza con la riferita normativa, volta a mantenere l’efficacia delle concessioni, in attesa di una riforma organica del settore</i>», era «<i>priva di portata decisoria»</i> e non era idonea a formare giudicato sostanziale in ordine alla sussistenza di un diritto della ricorrente a permanere nella concessione fino al 2033.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Per tutte le ragioni sopra illustrate, tutte le doglianze spiegate nel <i>ricorso </i>e nei <i>motivi aggiunti</i> (ivi comprese quelle volte a sostenere genericamente l’illegittimità dei termini individuati dalla p.a. come limite massimo alla permanenza della ricorrente nel bene demaniale, v. primo atto di <i>motivi aggiunti sub</i> XIII e terzo atto di <i>motivi aggiunti sub</i> X) sono infondate e, conseguentemente, tutte le domande della ricorrente devono essere respinte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Anzio nella misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Achille Sinatra, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvio Giancaspro, Primo Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-concessioni-demaniali-marittime-2/">Sulle concessioni demaniali marittime.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sui contratti di Interest Rate Swap (IRS).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-contratti-di-interest-rate-swap-irs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 11:12:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90381</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-contratti-di-interest-rate-swap-irs/">Sui contratti di Interest Rate Swap (IRS).</a></p>
<p>Contratti &#8211; Contratti di Interest Rate Swap (IRS) &#8211; Validità &#8211; Meritevolezza &#8211; Causa &#8211; Oggetto. In materia di contratti di Interest Rate Swap (IRS), la validità del negozio deve essere valutata distinguendo i profili della meritevolezza, della causa e dell&#8217;oggetto, con la conseguenza che: il requisito della cosiddetta &#8220;alea</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-contratti-di-interest-rate-swap-irs/">Sui contratti di Interest Rate Swap (IRS).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-contratti-di-interest-rate-swap-irs/">Sui contratti di Interest Rate Swap (IRS).</a></p>
<p>Contratti &#8211; Contratti di Interest Rate Swap (IRS) &#8211; Validità &#8211; Meritevolezza &#8211; Causa &#8211; Oggetto.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400;">In materia di contratti di Interest Rate Swap (IRS), la validità del negozio deve essere valutata distinguendo i profili della meritevolezza, della causa e dell&#8217;oggetto, con la conseguenza che: il requisito della cosiddetta &#8220;alea razionale&#8221;, intesa come la consapevole assunzione del rischio da parte dell&#8217;investitore, attiene principalmente al giudizio di meritevolezza dell&#8217;interesse perseguito dalle parti ai sensi dell&#8217;art. 1322, comma 2, c.c. Tale giudizio si considera positivamente superato quando l&#8217;intermediario fornisce al cliente le informazioni necessarie a comprendere la misura qualitativa e quantitativa dell&#8217;alea, inclusi il mark to market, i costi impliciti e gli &#8220;scenari probabilistici&#8221;. La mancanza di un&#8217;alea razionale rende il contratto immeritevole di tutela e, pertanto, nullo, in quanto contrario all&#8217;ordine pubblico economico che non ammette &#8220;scommesse al buio&#8221;; la valutazione della causa in concreto, distinta dalla meritevolezza, richiede di accertare se il contratto possegga un&#8217;adeguata caratterizzazione funzionale (di copertura o speculativa) e se il regolamento negoziale adottato sia congruente con la finalità perseguita dalle parti, con valutazione da compiersi <em>ex ante</em>; infine, il requisito della determinatezza o determinabilità dell&#8217;oggetto del contratto di IRS è soddisfatto quando il testo negoziale contiene gli elementi essenziali per l&#8217;individuazione delle reciproche prestazioni, quali il capitale nozionale, le date di decorrenza, scadenza e pagamento, e i tassi di interesse. La nullità per indeterminabilità dell&#8217;oggetto non può derivare dalla mancanza di elementi (come la formula di calcolo del mark to market o gli scenari probabilistici) che sono invece finalizzati a consentire una corretta percezione del rischio e che attengono, come detto, al profilo della meritevolezza.</p>
<hr />
<p>Pres. Di Marzio &#8211; Est. Catalizzi</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-contratti-di-interest-rate-swap-irs/?download=90383">23582026 pdf</a> <small>(98 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-contratti-di-interest-rate-swap-irs/">Sui contratti di Interest Rate Swap (IRS).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul potere del giudice di ‘modulare&#8217; la decorrenza della dichiarazione di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 del c.p.a.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-potere-del-giudice-di-modulare-la-decorrenza-della-dichiarazione-di-inefficacia-del-contratto-ex-artt-121-e-122-del-c-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 11:41:21 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90372</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-potere-del-giudice-di-modulare-la-decorrenza-della-dichiarazione-di-inefficacia-del-contratto-ex-artt-121-e-122-del-c-p-a/">Sul potere del giudice di ‘modulare&#8217; la decorrenza della dichiarazione di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 del c.p.a.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Dichiarazione di inefficacia del contratto &#8211; Potere del giudice di modulare gli effetti &#8211; Artt. 121 e 122 c.p.a. Gli articoli 121 e 122 del c.p.a. hanno attribuito al giudice della cognizione il potere di ‘modulare&#8217; la decorrenza della dichiarazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-potere-del-giudice-di-modulare-la-decorrenza-della-dichiarazione-di-inefficacia-del-contratto-ex-artt-121-e-122-del-c-p-a/">Sul potere del giudice di ‘modulare&#8217; la decorrenza della dichiarazione di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 del c.p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-potere-del-giudice-di-modulare-la-decorrenza-della-dichiarazione-di-inefficacia-del-contratto-ex-artt-121-e-122-del-c-p-a/">Sul potere del giudice di ‘modulare&#8217; la decorrenza della dichiarazione di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 del c.p.a.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Dichiarazione di inefficacia del contratto &#8211; Potere del giudice di modulare gli effetti &#8211; Artt. 121 e 122 c.p.a.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gli articoli 121 e 122 del c.p.a. hanno attribuito al giudice della cognizione il potere di ‘modulare&#8217; la decorrenza della dichiarazione di inefficacia del contratto, stabilendo se essa debba operare ex tunc, ovvero ex nunc o da una determinata data, mantenendo fermi, in questi ultimi casi, gli effetti del contratto ormai caducatosi, con riferimento al periodo durante il quale esso sia già stato eseguito dall&#8217;originario aggiudicatario. Nel consentire il &#8220;subentro nel contratto&#8221;, gli articoli 122 e 124 non si sono riferiti alla ‘successione&#8217; nel contratto e nel rapporto contrattuale, nello stato di esecuzione in cui si trova, ma hanno consentito al giudice amministrativo di valutare gli interessi pubblici coinvolti e le circostanze del caso concreto, predevendo anche l&#8217;ultrattività degli effetti del contratto (ormai caducatosi a seguito dell&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione) e disponendo che il ‘secondo aggiudicatario&#8217; sia sostituito a quello ‘originario&#8217; quale contraente, con la stipula di un contratto sostitutivo del precedente, che consenta l&#8217;esecuzione della prestazione indicata nell&#8217;offerta. Il giudice amministrativo, oltre a determinare la decorrenza della perdita di efficacia dell&#8217;originario contratto, può anche disporre che il ‘secondo aggiudicatario&#8217; effettui soltanto le prestazioni non ancora eseguite per il periodo contrattuale ‘residuo&#8217; dell&#8217;affidamento, oppure che il nuovo rapporto abbia la medesima durata (oltre che gli stessi contenuti) di quello originario, quale risultante dalla disciplina di gara, quando si tratti di un contratto ad esecuzione continuata o periodica.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bignami &#8211; Est. Ferrazzoli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda Ter)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 13502 del 2025, proposto da<br />
Trotta Bus Services S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B25A633336, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Bonanni, Patrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Atac S.p.A. &#8211; Azienda per la Mobilità di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Autoservizi Troiani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;atto prot. 0166700 del 24.09.2025, con cui ATAC escludeva Trotta Bus Services S.p.A. dalla procedura di gara, ritenendo &#8220;<i>le offerte di Trotta sia per il lotto 1 che per il lotto 2, non sostenibili e non realizzabili con particolare riguardo alla disponibilità delle dotazioni indicate in offerta e necessarie all&#8217;attivazione tempestiva del servizio oggetto della gara</i>&#8221; (doc. 25);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;operato della Commissione che ha svolto la verifica di congruità dell&#8217;offerta della Trotta Bus Services S.p.A., ivi inclusi il verbale del 10.09.2025 al quale rinvia il provvedimento di esclusione (doc. 26) e il verbale dell&#8217;audizione del 2.9.2025 (doc. 27);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. 013591 del 21.07.2025, con cui ATAC ha avviato la verifica di congruità in modo disparitario nei confronti dell&#8217;offerta della Trotta Bus Services S.p.A. (doc. 22) e della nota prot. 0155253 del 5.09.2025 con cui l&#8217;Ente ha riconosciuto che la verifica di congruità nei confronti delle offerte degli altri concorrenti &#8220;<i>non è stata effettuata</i>&#8221; (doc. 28);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione n. 4 del 22.01.2025, con cui ATAC ha deliberato, tra l&#8217;altro, &#8220;di aggiudicare l&#8217;appalto in oggetto relativamente al Lotto 2 a favore della società Autoservizi Troiani S.r.l.&#8221; (doc. 19) e della comunicazione protocollo n. 14500 del 24.01.2025, di aggiudicazione del lotto n. 2 in favore di Autoservizi Troiani S.r.l. (doc. 20), da ritenere invalide in conseguenza dell&#8217;illegittima reiterata esclusione dell&#8217;offerta della Trotta Bus Services S.p.A. prima classificata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti, comportamenti e provvedimenti assunti da ATAC S.p.A. in difformità rispetto a quanto statuito dal TAR per il Lazio &#8211; Roma con le sentenze nn. 13505/2025 e 13506/2025 (doc. 21);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra, degli atti di indizione della procedura ove lesivi delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">NONCHÉ</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto stipulato con altro operatore economico (dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, anche la disponibilità della ricorrente a subentrare nell&#8217;esecuzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall&#8217;art. 122 C.P.A),</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell&#8217;Ente a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autoservizi Troiani S.r.l. e di Atac S.p.A. &#8211; Azienda per la Mobilità di Roma Capitale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Questi i fatti per cui è causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con bando pubblicato in data 8.07.2024, ATAC ha indetto la gara per il “<i>sub-affidamento del servizio di trasporto pubblico locale</i>” suddivisa in due lotti: lotto n. 1, Nord-Ovest, di importo pari ad € 12.013.546,60, e lotto n. 2, Est, di importo pari a € 11.543.163,96.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La durata del subaffidamento è stata fissata dal 01.03.2025 al 31.12.2027.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Trotta Bus Services si è posizionata al primo posto per entrambi i lotti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’esito del subprocedimento di verifica di congruità, ritenute le offerte non affidabili, con provvedimento del 10.01.2025, ATAC ha escluso da entrambi i lotti la prima classificata e, con deliberazione del 22.01.2025, ha aggiudicato l’appalto alla seconda graduata nel lotto 2, Autoservizi Troiani s.r.l.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati innanzi a questo TAR che, con sentenze n. 13505 e 13506 del 9 luglio 2025 ha accolto in parte i ricorsi, annullando il provvedimento di esclusione, “<i>disponendo al contempo l&#8217;ulteriore corso della verifica di anomalia dell&#8217;offerta della stessa da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto del (denegato) contraddittorio</i>”, e respingendo la domanda di annullamento dell&#8217;aggiudicazione e di inefficacia del contratto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In esecuzione delle predette decisioni, la Commissione di ATAC, con nota prot. 013591 del 21.07.2025, ha richiesto a Trotta di fornire nuovi chiarimenti sotto diversi profili entro il termine perentorio del 5.08.2025, e, contestualmente, ha fissato la data di un’audizione per il 2.9.2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’esito dell’audizione, è stato concesso alla società che ne aveva fatto richiesta termine per fornire ulteriori chiarimenti, inviati il successivo 5.09.2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con verbale del 10.09.2025 la Commissione ha ritenuto “<i>le offerte di Trotta, sia per il lotto 1 che per il lotto 2, non sostenibili e non realizzabili con particolare riguardo alla disponibilità delle dotazioni indicate in offerta e necessarie all&#8217;attivazione del servizio oggetto della gara</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quindi il Responsabile acquisti, con atto del 24 settembre 2025, ha fatto proprie le risultanze della Commissione Giudicatrice, comunicando l’esclusione dalla procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso notificato il successivo 24 ottobre 2025, Trotta ha chiesto: l’annullamento degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della predetta esclusione; la dichiarazione di invalidità e comunque di inefficacia del contratto stipulato con altro operatore economico, dichiarando la propria disponibilità a subentrare nell’esecuzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 C.P.A.; la condanna dell’Ente a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi di diritti sintetizzati come segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69 della direttiva 2014/24/UE. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 del disciplinare. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio del risultato. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà. Sviamento di potere. Difetto di motivazione</i>”: l’offerta della Trotta sarebbe congrua, sostenibile e pienamente realizzabile. L’Amministrazione avrebbe sminuito l’efficacia vincolante dei documenti prodotti da Trotta per l’acquisizione dei beni necessari ai fini dell’esecuzione della commessa ed in particolare: A) il numero, il costo unitario e le tempistiche di consegna del parco mezzi; B) le tempistiche di consegna delle colonne di ricarica dei mezzi elettrici, nonché le tempistiche di realizzazione delle infrastrutture. In particolare il documento datato 13 ottobre 2024 costituirebbe un “<i>ordine di acquisto</i>” e non un mero preventivo. La sottoscrizione di entrambe le parti comporterebbe “<i>la vincolatività di quanto previsto dalle condizioni di fornitura e dall’art. 2 delle condizioni generali di vendita contenute nel documento, in relazione sia ai termini di validità dell’offerta, sia alla avvenuta conferma d’ordine</i>”. Trattandosi di un acquisto riferito ad una commessa da aggiudicare all’esito di una gara pubblica, il vincolo obbligatorio (pur valido ed efficace tra le parti contraenti) sarebbe stato condizionato, nella sua esecuzione successiva, al verificarsi dell’aggiudicazione in favore della Trotta. In relazione al numero dei mezzi offerti, lo stesso sarebbe pari a 46 (23 per il lotto 1, e 23 per il lotto 2) come risulterebbe dall’accordo vincolante del 13 ottobre 2024. Nella relazione del 13.12.2024, con la locuzione <i>“19 autobus full elettrici (17 esercizio + 2 scorte minime)”</i>,<i> </i>Trotta avrebbe inteso rappresentare l’offerta migliorativa (17 veicoli in esercizio + 6 veicoli di scorta) rappresentata dai 4 veicoli di scorta offerti in più rispetto alla scorta minima. In relazione ai costi, l’impresa si sarebbe limitata a chiarire che in sede di offerta aveva stimato un costo unitario di acquisto del mezzo pari ad € 325.000,00, precisando, poi, di aver ottenuto dal fornitore un prezzo scontato (e quindi di maggior favore) pari ad € 319.000,00, con conseguenti ulteriori risparmi economici. A fronte di tale costo unitario e considerato il ciclo di vita (cautelativo) del mezzo, pari a 8 anni, nonché la durata (cautelativa) della commessa, pari a 3 anni (in realtà superiore a quella effettiva di 34 mesi) sarebbe stato correttamente indicato il prezzo unitario dei mezzi imputabile alla commessa in misura pari ad € 165.000,00. Infine, con riferimento al termine temporale di consegna dei mezzi, l’ordine di acquisto stipulato prevedeva espressamente un termine di consegna di 4 mesi dalla conferma dell’ordine, pertanto, se l’Amministrazione avesse confermato l’aggiudicazione a Trotta con la graduatoria già delineata ad ottobre 2024, la società avrebbe avuto a disposizione tutti i mezzi in tempo utile per l’avvio del servizio. Peraltro, l’art. 6 delle condizioni generali di vendita avrebbe previsto la possibilità della consegna anticipata. In relazione alle colonne di ricarica, la Commissione avrebbe contestato la produzione “di un semplice preventivo”, in realtà Trotta avrebbe firmato per accettazione il contratto preliminare di fornitura delle stesse, dal quale risulterebbe altresì la disponibilità immediata della merce. I tempi di consegna indicati (2/5 dalla conferma dell’ordine) sarebbero chiaramente riferiti ai 2/5 giorni necessari per il trasferimento della merce. La Commissione avrebbe strumentalizzato un possibile errore di battitura del documento. Infine, in relazione alla realizzazione delle nuove infrastrutture e di adeguamento di quelle esistenti, la Trotta avrebbe chiarito di potervi provvedere in 20 giorni lavorativi, comprensivi di tutte le attività necessarie all’avvio del servizio. La Commissione non avrebbe fornito alcuna evidenza della non realizzabilità dell’intervento nei giorni indicati dalla società. Trotta avrebbe presentato in data 5.08.2025 un computo metrico estimativo relativo alla realizzazione dell’intervento di elettrificazione dell’area dedicata alla commessa. I materiali indicati sarebbero di immediata reperibilità sul mercato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà. Disparità di trattamento. Sviamento</i>”: l’Ente avrebbe dovuto svolgere la verifica dell’anomalia anche nei confronti della seconda in graduatoria, anche alla luce delle sentenze nn. 13505 e 13506 del 2025 che hanno statuito che: “<i>In considerazione della portata strategica dell’affidamento in oggetto il cui positivo esito risulterà determinante ai fini del raggiungimento degli obiettivi di produzione del prossimo Contratto di Servizio”, essa dovrebbe essere svolta non soltanto nei confronti della prima aggiudicataria, bensì anche nei confronti del concorrente che ad essa succede</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituite ATAC e la controinteressata Autoservizi Troiani srl.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via preliminare, la controinteressata Autoservizi Troiani ha eccepito l’inammissibilità del presente giudizio per carenza di interesse, sostenendo che la domanda di annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto in favore di Troiani sarebbe stata già esaminata e respinta da questo TAR nell’ambito della sentenza n. 13506 pubblicata il 9.7.2025, non appellata e perciò ormai coperta dal giudicato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito, entrambe le resistenti hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto siccome infondato in fatto ed in diritto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sintesi, in relazione al parco mezzi, hanno sostenuto che Trotta non avrebbe prodotto ordini o contratti di acquisto in relazione ai mezzi da utilizzare nel servizio ma un semplice preventivo, che necessiterebbe di espressa conferma dell’ordine e che prevedrebbe tempi di consegna di quattro mesi da detta conferma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il cronoprogramma riportato nella relazione di Trotta del 13.12.2024 prevedrebbe le consegne dei mezzi progressivamente a decorrere da ottobre 2024, mentre a quella data vi sarebbe stato solo il suddetto preventivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In relazione al numero dei mezzi offerti, hanno sostenuto che la ricorrente avrebbe indicato un numero di vetture che in sede di offerta sarebbe stato pari a 16 + 7 di riserva, nella relazione inviata in risposta alla prima richiesta di chiarimenti invece pari a 17+2 di riserva e, infine, nella scheda analisi prezzi allegata alla relazione del 5 agosto 2025 pari a 17.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In relazione al prezzo dei singoli mezzi la ricorrente avrebbe poi indicato un costo unitario di acquisto del mezzo pari ad € 325.000,00, rettificandolo poi in € 319.000,00, identificandolo in ricorso in € 165.000,00.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulle colonnine elettriche e infrastrutture, hanno affermato che non sarebbero stati allegati ordini o contratti di acquisti ma un mero preventivo non firmato dal fornitore con scadenza al 31 ottobre 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sarebbe poi del tutto assente l’infrastruttura per la ricarica dei mezzi elettrici: dal verbale del gestore emergerebbero notevoli attività daporre in essere a carico del cliente quali: “<i>locale cabina Acea, atto di impegno irrevocabile, fascicolo tecnico delle connessioni MT, MT adiacente cabina, tubazioni, linea privata a norme vigenti</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine sostengono che ATAC del tutto legittimamente non avrebbe effettuato la verifica di anomalia sulla seconda classificata, in quanto non sarebbero stati sussistenti rischi per la dotazione dei mezzi, non avendo essa indicato autobus elettrici nuovi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In occasione della discussione del merito del ricorso, tutte le parti hanno argomentato le rispettive posizioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza del 4 febbraio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del presente giudizio per carenza di interesse sollevata dalla controinteressata, che è manifestamente infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il TAR, con la sentenza n. 13506/2025 (non impugnata), accogliendo il ricorso di Trotta, e imponendo la riedizione della verifica di anomalia illegittimamente espletata, ha già riconosciuto la sussistenza dell’interesse del concorrente a far annullare il provvedimento di esclusione con obbligo di rinnovare la valutazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, nella sentenza de qua si legge: “<i>Esorbita dai limiti delle proprie attribuzioni il G.A. quando, dopo aver accertato l’intrinseca irrazionalità/illogicità del giudizio di anomalia, dispone immediato annullamento dell’aggiudicazione (e dichiara altresì l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato), in luogo di disporre rinvio degli atti all’Amministrazione, per la rinnovazione globale del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, da estendersi ad ogni aspetto riguardante l’attendibilità dell’offerta economica. Solo all’esito di tale ulteriore e globale verifica potrà dirsi effettivamente “consumata” la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, con conseguente possibilità, da parte del G.A., di un sindacato sul modo di esercizio di detta discrezionalità. Diversamente, l’accertamento di carenze istruttorie nell’ambito del sub-procedimento di verifica di anomalia non ridonda nel sindacato su poteri non ancora esercitati, in ragione del fatto che l’esito di tale accertamento è la riedizione del potere da parte dell’Amministrazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ciò discende che, laddove dovessero essere ritenuti illegittimi gli atti impugnati, la ricorrente potrebbe subentrare nell’esecuzione dell’appalto per cui è causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Respinta l’eccezione di inammissibilità, si procede con lo scrutinio del merito della controversia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato per le ragioni che si vengono ad illustrare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Ai fini della risoluzione della presente controversia, è necessario individuare sinteticamente i principi che regolano il subprocedimento di verifica dell’anomalia delle offerte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 dispone che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“1. <i>Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4. Non sono ammesse giustificazioni:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>5. La stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l’offerta è anormalmente bassa in quanto:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 119;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 108, comma 9, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41, comma 13</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, la nuova disciplina del sub procedimento in esame &#8211; volto a garantire che la migliore offerta, individuata su elementi tecnico economici o, nei casi previsti, solamente sul prezzo, sia effettivamente adeguata e sostenibile per il potenziale aggiudicatario &#8211; prevede che oggetto di valutazione debba essere la “migliore offerta”, dunque l’offerta del migliore offerente, e valorizza la discrezionalità della Stazione Appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, la nuova norma non fissa ex ante una soglia di anomalia, ma rimette la relativa indicazione alle stazioni appaltanti, e in particolar modo alla loro discrezionalità con la quale esse potranno decidere se utilizzare, nei limiti in cui siano compatibili con le altre disposizioni dell’articolo e del Codice, i criteri previsti dal d.lgs. 50/2016 ovvero i criteri e i parametri previsti all’all. II.12-bis, ovvero ancora i diversi e nuovi criteri o parametri individuati dalle stesse sulla base delle specificità dell’affidamento o addirittura “importati” anche da altri Stati membri.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai sensi del comma 5, per quanto qui d’interesse, la Stazione Appaltante esclude l’offerta in presenza di spiegazioni che non giustifichino adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti tenendo conto degli elementi di cui al comma 3.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viene qui in rilievo la discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria, che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ed è una discrezionalità che aumenta, in linea con la spinta innovativa dell’articolo, se si considera che prima l’esclusione poteva essere comminata “solo se la prova fornita non giustificava sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti” mentre adesso, di fatto, la stazione appaltante potrà escludere con più ampi margini e non necessariamente in presenza di un basso livello di prezzi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ha precisato che: “<i>Nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell&#8217;operato della Commissione di gara che rendano palese l&#8217;inattendibilità complessiva dell&#8217;offerta; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell&#8217;Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell&#8217;istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell&#8217;offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un&#8217;inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione</i>” (C. di St. n. 6748/2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E ancora: “<i>Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell&#8217;offerta non può estendersi oltre l&#8217;apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all&#8217;organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un&#8217;autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell&#8217;anomalia, trattandosi di questione riservata all&#8217;esclusiva discrezionalità tecnica dell&#8217;amministrazione; laddove pertanto le valutazioni dell&#8217;amministrazione in ordine alla congruità della offerta, pur in ipotesi opinabili, siano tuttavia motivate sotto il profilo tecnico discrezionale e fondate su dati, anche statistici, non manifestamente errati né travisati (o del cui errore o travisamento non sia stata fornita alcuna dimostrazione in giudizio), non può che concludersi per il rigetto della relativa impugnazione</i>” (C. di St. n. 4898/2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, come noto, “<i>il procedimento di verifica dell&#8217;anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell&#8217;offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l&#8217;offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell&#8217;appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; l&#8217;esito della gara può infatti essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell&#8217;attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l&#8217;intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell&#8217;interesse pubblico</i>” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 3/10/2025, n. 7712).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ stato altresì precisato che “<i>Il giudizio di attendibilità dell&#8217;offerta ha contenuto globale e sintetico, di talchè è precluso procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell&#8217;offerta e delle singole voci, e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l&#8217;offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla concreta esecuzione dell&#8217;appalto, non potendo risolversi in una parcellazione delle singole voci di costo e in una caccia all&#8217;errore nella loro indicazione nel corpo dell&#8217;offerta. In altri termini, la visuale deve essere, rispetto alle voci dell&#8217;offerta, globale e non parcellizzata, atteso che la verifica è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa, mediante espressione di un tipico potere tecnico &#8211; discrezionale riservato all&#8217;Amministrazione, in via di principio insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate all&#8217;eventuale (e dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza</i>” (T.A.R. Roma n. 10499/2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1 Nel caso di specie, tuttavia, tali principi vanno calibrati in relazione all’oggetto che ha rivestito la cd. verifica di anomalia. Come si è visto, quest’ultima non ha reagito a un’offerta anormalmente bassa, tanto è vero che la commissione aggiudicatrice non aveva reputato necessario attivare il sub-procedimento. Essa è stato, invece, disposta autonomamente dal RUP, con la seguente motivazione: “<i>pur non sussistendo i presupposti di verifica dell’anomalia delle offerte di cui all’art. 110 del D.Lgs. 36/2023</i>” sarebbe stato necessario verificare la serietà dell’offerta “<i>in considerazione della portata strategica dell’affidamento in oggetto il cui positivo esito risulterà determinante ai fini del raggiungimento degli obiettivi di produzione del prossimo Contratto di Servizio</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la sentenza n. <i>13506</i> pubblicata il 9 luglio 2025 (quando, vale a dire, il servizio era già stato affidato, a partire dal 1 marzo 2025 come previsto dagli atti di gara, alla controinteressata) questo Tribunale ha negato la illegittimità di tale decisione del RUP, ma, nell’annullare l’esclusione della ricorrente, ha duramente stigmatizzato l’operato della stazione appaltante, che aveva “<i>letteralmente, rifiutato il contraddittorio in sede di verifica dell’anomalia</i>”. È stata così riaperta la fase di verifica, che si è esaurita con gli atti impugnati. Tale ulteriore controllo, al pari del precedente, non ha contestato la sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta (che non è mai stata in discussione), ma si è concentrato sulla presunta inaffidabilità della stessa, poiché, a parere della stazione appaltante, Trotta non sarebbe stata in grado di munirsi dei mezzi necessari per attivare il servizio alla data dell’1 marzo 2025. In altre parole, si è reso oggetto della cd. verifica la disponibilità, in capo all’offerente, di requisiti di esecuzione del contratto, la cui rilevanza, in linea di principio, non attiene alla fase di scelta del contraente, ma esclusivamente a quella successiva concernente il fedele adempimento dell’obbligazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale osserva che non vi sono dubbi sulla prerogativa della stazione appaltante di non ammettere le offerte che appaiano palesemente inaffidabili, perché non avrebbe alcun senso consentire l’aggiudicazione a chi già si sappia, in base a elementi chiari e univoci, non essere poi in grado di eseguire la prestazione. Dunque, qualora emerga ictu oculi che l’offerente non sarà in grado di dotarsi dei requisiti di esecuzione del contratto promessi, ne sarà legittima l’esclusione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Allo stesso tempo, è necessario vigilare affinché tale principio non divenga uno strumento per stravolgere l’esito della gara, rendendo di fatto equivalenti requisiti di ammissibilità delle offerte e requisiti di esecuzione (che tali restano, anche quando assumono natura premiale), mediante un giudizio prognostico circa i secondi che appaia opinabile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il punto di sintesi di tali contrapposte esigenze va perciò individuato nella natura palese dell’inaffidabilità dell’offerente, ovvero nel fatto che con elevato grado di probabilità esso non sarà in grado di munirsi dei requisiti di esecuzione nei tempi previsti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, in caso contrario, l’offerente, per non incorrere nella esclusione, sarebbe onerato a procurarsi i mezzi occorrenti ai fini dell’esecuzione del contratto prima ancora di aver vinto la gara, con il conseguente effetto di vanificare la distinzione concettuale tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, e di restringere indebitamente la concorrenza a favore degli operatori che già dispongono di tali mezzi. Non a caso, la giurisprudenza amministrativa, per soddisfare tali finalità connaturate allo stesso diritto UE, si è ben presto risolta, per citare un solo caso iconico, a reputare requisito di esecuzione, e non di partecipazione, la disponibilità di un centro cottura negli appalti concernenti il servizio di mensa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alla latissima discrezionalità della stazione appaltante nel valutare l’anomalia dell’offerta vanno adeguati all’oggetto che, nel caso di specie, ha assunto la cd. verifica, ossia non già il controllo su un’offerta anormalmente bassa (come prevede l’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023), ma l’indagine sul grado di probabilità di inadempimento con riguardo alla dotazione dei mezzi necessari all’esecuzione della commessa. La stazione appaltante ha, in altri termini, l’onere di provare l’elevato grado di probabilità che accompagna l’ipotesi concernente il futuro inadempimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2 Il Tribunale, per le ragioni che seguono, reputa che tale onere non sia stato adempiuto, e che, anzi, taluni argomenti svolti dalla stazione appaltante abbiano carattere pretestuoso, in continuità con quanto illegittimamente accaduto in occasione della prima verifica, già annullata in via giurisdizionale. A ben vedere, e al limitato fine di cogliere tale profilo nella condotta complessivamente osservata dall’amministrazione (posto che il rilievo non trova rispondenza in uno specifico motivo di ricorso), lo stesso oggetto della cd. verifica, circoscritto a una valutazione ora per allora in ordine alla capacità di Trotta di avviare il servizio alla data dell’1 marzo 2025, schiaccia il controllo sul verosimile possesso dei requisiti di esecuzione nella dimensione dell’indagine circa i requisiti di partecipazione, dalla quale invece esso andrebbe distinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Posto, infatti, che la sentenza con cui questo Tribunale ha ordinato una seconda verifica è intervenuta quando la data dell’1 marzo 2025 era da lungo tempo trascorsa, e l’appalto era in corso di esecuzione da parte della controinteressata, la stazione appaltante, agendo secondo buona fede e in coerenza con l’oggetto della cd. verifica, non avrebbe potuto trascurare la possibilità della ricorrente di munirsi dei mezzi necessari in tempi ragionevoli per subentrare nel contratto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al contrario, allo scopo di escludere con giudizio ex post che Trotta avrebbe potuto avviare il servizio al primo marzo 2025, l’amministrazione ha, in taluni casi, illegittimamente enfatizzato talune incongruenze tra le giustificazioni fornite dalla ricorrente in occasione della prima verifica e quelle prodotte in ragione della seconda, senza considerare che il Tribunale aveva annullato l’originaria esclusione per assenza del contraddittorio, vale a dire proprio perché non era stato consentito alla ricorrente di affinare, e semmai anche correggere, le iniziali deduzioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto appena detto rileverà ai fini dell’esame della censura di eccesso di potere, che sarà esaminata in seguito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ora, invece, si tratta di esaminare i primi motivi di ricorso, ovviamente alla luce dei principi sopra precisati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Si procede quindi con l’esame del primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente assume che l’Amministrazione avrebbe sminuito l’efficacia vincolante dei documenti prodotti da Trotta per l’acquisizione dei beni necessari ai fini dell’esecuzione della commessa ed in particolare: A) il numero, il costo unitario e le tempistiche di consegna del parco mezzi; B) le tempistiche di consegna delle colonne di ricarica dei mezzi elettrici, nonché le tempistiche di realizzazione delle infrastrutture.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. In relazione alla disponibilità del parco mezzi, l’art. 6 del Disciplinare Tecnico, rubricato “<i>caratteristiche richieste per il servizio TPL</i>” dispone che: “<i>In una prima fase, cd “transitoria” dell’appalto, in cui si fornisce all’operatore il tempo tecnico/amministravo utile alla finalizzazione dell’acquisto/noleggio/leasing delle vetture oggetto di punteggio tecnico, è possibile svolgere servizio con vetture diverse da quelle oggetto di valutazione tecnica. Si ribadisce che le vetture utilizzate nella fase transitoria non saranno oggetto di valutazione tecnica, ma anche per tali vetture devono essere compilate le relative schede denominate “scheda vettura transitoria” &#8230; “Per le vetture “a regime” l’operatore economico deve presentare un programma di inserimento mensile in esercizio- indicare il mese del 2025 in cui la vettura è disponibile per il servizio &#8211; di tali vetture, come descritto all’art. 15, al fine di premiare la minimizzazione della fase transitoria</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il successivo art. 15, rubricato “<i>criterio di aggiudicazione</i>”, prevede l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 10 per la “<i>consistenza parco intero appalto</i>”, specificando che: “<i>L’elemento parco è calcolato sulle vetture della punta massima indicata all’art. 3 più le riserve indicate nelle schede SKT “vetture a regime”; il relativo punteggio sarà premiante per l’operatore economico che minimizzerà il periodo transitorio descritto all’art. 6</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le contestazioni della stazione appaltante vertono su due profili logicamente distinguibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anzitutto, Trotta non avrebbe offerto prova di alcun accordo che le permettesse di munirsi delle autovetture necessarie ad avviare l’appalto al primo marzo 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale rilievo è pretestuoso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che, come già precisato, l’offerente non è tenuto a vincolarsi irrevocabilmente nei confronti di terzi ai fini dell’acquisizione di mezzi di esecuzione prima di poter contare sulla aggiudicazione, ma è comunque onerato di adoperarsi con serietà per verificarne la disponibilità sul mercato compatibilmente con le esigenze del committente, nel caso di specie il contratto del 13 ottobre 2024 (doc. 8 parte ricorrente) , denominato “<i>offerta commerciale</i>”, che l’Amministrazione asserisce essere un mero preventivo, in realtà è firmato tanto da Trotta quanto dalla fornitrice YES-EU ITALY, e quindi testimonia della serietà dell’impegno assunto dalla ricorrente nei termini sopra indicati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In secondo luogo, l’amministrazione ha ritenuto che la ricorrente non avrebbe potuto dotarsi degli autoveicoli in tempo utile per l’avvio del servizio al 1 marzo 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il rilievo non è provato in termini di elevata probabilità, ossia non vi è prova evidente che, alla data del primo marzo 2025, Trotta non sarebbe stata in possesso di tutti i mezzi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, se l’Amministrazione avesse adottato il provvedimento di aggiudicazione ad ottobre 2024, quando è stato concluso l’esame delle offerte (il verbale della commissione che ha individuato in quella della ricorrente la migliore offerta è del 31 ottobre) la ricorrente sarebbe stata in condizione di munirsi dei requisiti di esecuzione in tempo utile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né si può escludere con elevata probabilità che ciò valga anche per la data del 10 gennaio 2025 quando si è concluso il primo procedimento di verifica dell’anomalia, perché, come rilevato dalla difesa della ricorrente, se pure la proposta commerciale prevedeva 4 mesi per la consegna dell’ordine, è altrettanto vero che l’art. 6 delle condizioni generali di vendita dell’“<i>offerta commerciale</i>” prevedeva che la ditta fornitrice potesse effettuare spedizioni parziali o anticipate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stazione appaltante, anziché approfondire tale ultimo punto con le indagini del caso, lo ha semplicemente ignorato, limitandosi a incentrare la propria attenzione sul termine di consegna di 4 mesi (concordato, si noti, al fine di “soddisfare le esigenze del cliente”, ciò che ne mostra l’adeguamento alla potenziale commessa), e trascurando del tutto la possibilità della consegna anticipata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va da sé, poi, che la ricorrente non poteva reputarsi onerata dall’ordinare, con effetto giuridico irreversibile, i mezzi durante la fase della cd. verifica, il cui avvio ha posto illegittimamente in discussione la certezza di aggiudicarsi l’appalto (essa, come più volte osservato, è stata infatti annullata dal Tribunale, sicché il tempo trascorso non può essere imputato alla ricorrente).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritiene pertanto il Collegio che la valutazione espressa dall’Amministrazione in relazione alla mancanza della disponibilità del parco mezzi sia affetta dal vizio di eccesso di potere, non essendo suffragata da alcuna evidenza probatoria secondo lo standard sopra indicato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. Del pari infondate si palesano le contestazioni mosse avverso il numero di mezzi offerti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ribadito che la verifica dell’anomalia non deve tradursi in una caccia all’errore, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, si osserva che nel caso in esame non solo nell’offerta tecnica era chiaramente indicato il numero di mezzi offerto (46 per i due lotti), ma l’offerta commerciale confermava tale dato avendo ad oggetto l’acquisto di n. 46 mezzi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nello stesso senso, si è espressa la società nei chiarimenti resi in data 5 agosto 2025. Pertanto del tutto irragionevole si palesa la valutazione della Commissione che sostiene che ci siano incertezze sul numero di mezzi offerti, speculando illegittimamente, come sopra anticipato, sulla presunta contraddittorietà di documenti versati nel procedimento da parte di Trotta. Scopo della verifica è infatti quello di giungere a conclusioni certe sulla serietà dell’offerta, anche attraverso progressivi chiarimenti, perché è nell’interesse della stessa amministrazione aggiudicare l’appalto a chi abbia offerto le migliori condizioni. Nel caso di specie, non residuavano dubbi ragionevoli sul fatto che, attraverso i propri chiarimenti, la ricorrente avesse dimostrato l’intento di dotarsi di 23 autoveicoli per ciascuna delle due commesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3. Del pari viziato si palesa il provvedimento impugnato nella parte in cui ritiene che non vi sia chiarezza neppure sul costo unitario dei mezzi offerti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, con le giustificazioni del 5 agosto 2025, Trotta ha chiarito che euro 325.000,00 era il costo unitario stimato in sede di offerta e che detto costo sarebbe comunque inferiore e pari ad euro 319.000,00 come da offerta commerciale del 13 ottobre 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In primo luogo, è del tutto evidente che, se l’offerta era stata giudicata non anormalmente bassa in relazione al prezzo di 325.000,00 euro (sul punto, vale la pena di rammentarlo, non vi sono state contestazioni), a maggior ragione essa non può divenire tale, ove l’offerente dimostri di poter lucrare ulteriormente sui costi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E ciò a prescindere dal fatto che Trotta ha inoltre spiegato che il costo unitario di euro 165.000,00 imputabile alla commessa “<i>si riferisce al costo unitario inclusi i turni macchina e non al solo costo di acquisto unitario. Quest’ultimo, infatti, per il triennio, è pari (considerando, prudenzialmente, il costo unitario più elevato di € 325.000) ad € 121.875,00 (=325.000 diviso gli 8 anni di durata dei mezzi moltiplicato i tre anni di commessa)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.4. In relazione alla disponibilità e ai tempi di consegna delle colonnine di ricarica, osserva il Collegio che la ricorrente ha prodotto in atti un preventivo firmato per accettazione dalla società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Detto preventivo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, costituisce una proposta formale da parte della Società fornitrice che diviene vincolante nel momento in cui il cliente l’accetta sottoscrivendo l’atto, ritenendosi a quel momento il contratto concluso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esso è stato sottoscritto in data 26 settembre 2024 quindi entro il termine del 31 ottobre 2024 indicato come data di scadenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Lo stesso attesta la disponibilità immediata del bene e prevedeva una tempistica di consegna rapida.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pretestuosa, pertanto, si palesa la contestazione della Commissione che rileva che il documento non specificava le tempistiche indicate (da “<i>2 a 5</i>”): è chiaro che esse non possono che riferirsi al numero di giorni, posto che ricomprendono solo il tempo necessario per la preparazione della spedizione e il successivo trasporto a breve distanza essendo il fornitore ubicato a circa 250 km da Roma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conseguentemente, non sussisteva alcun impedimento a che la fornitura <i>de qua</i> fosse ricevuta da Trotta in tempo utile per l’avvio del servizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.5. Infine, la stazione appaltante ha contestato alla ricorrente di non essere in grado di allestire le strutture energetiche necessarie all’avvio dell’appalto entro l’1 marzo 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, ossia in relazione alla tempistica per realizzabilità dell’infrastruttura elettrica e l’adeguamento di quelle esistenti, in sede di chiarimenti la ricorrente il 5 settembre 2025 ha depositato relazione tecnica che ha indicato in 20 i giorni necessari per le fasi di “<i>installazione, collaudo e messa in esercizio della infrastruttura di ricarica</i>”. L’amministrazione, a proposito di essa, si limita a reputare sottostimati i tempi, “<i>alla luce dell’esperienza diretta maturata da Atac</i>” in analoghe commesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Senonché, non solo manca una contestazione più puntuale relativa alla inattendibilità della relazione, ma in ogni caso la parte resistente non ha neppure indicato i tempi che suo parere sarebbero stati invece necessari. Punto, al contrario, di grande rilievo, perché, quand’anche 20 giorni fossero stati insufficienti, in ogni caso ciò non significa che un termine più generoso avrebbe necessariamente conflitto con l’esigenza di avviare l’appalto all’1 marzo 2025, a seguito delle conclusioni delle operazioni della commissione il 31 ottobre 2024, o anche a seguito della conclusione della prima (illegittima) verifica del 10 gennaio 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale argomento vale anche per l’ulteriore obiezione che il termine di 20 giorni non comprenderebbe la fornitura dei materiali, le autorizzazioni (non si dice quali esse sarebbero), l’esecuzione dei lavori per l’allestimento della cabina elettrica, i tempi di consegna in situ della potenza elettrica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche in tal caso, omettendo oltretutto di sollecitare ulteriori chiarimenti, la stazione appaltante non ha indicato quali tempi sarebbero stati necessari in realtà, oltre ai 20 giorni, e non si è confrontata con i profili oggetto anche in causa di obiezioni della ricorrente, con riferimento a) alla immediata reperibilità sul mercato dei materiali; b) alla sufficienza di una SCIA per avviare i lavori su terreno privato; c) alla presenza di una cabina ad alta tenzione nelle vicinanze;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sede di chiarimenti, Trotta ha infatti sottolineato che le opere cadono su privata <i>proprietà per cui non occorrono particolari lavori e permessi se non una semplice SCIA di inizio lavori, di rapida realizzazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né l’Amministrazione ha in alcun modo evidenziato le ragioni specifiche per cui le opere necessarie non potrebbero essere realizzate nel termine indicato dalla Società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, anche per tale profilo non è stato accertato, che, con elevato grado di probabilità, la ricorrente non avrebbe potuto realizzare le opere necessarie entro l’ultimo termine utile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gli ulteriori, del tutto marginali, profili evidenziati dalla stazione appaltante non varrebbero di per sé a supportare la conclusione assunta illegittimamente sulla serietà dell’offerta, che necessiterebbe invece di essere il frutto di un apprezzamento sintetico e globale, qui del tutto mancato in tale dimensione già per le ragioni segnalate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.6. Per le ragioni appena espresse il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, ravvisandosi profili di palese irragionevolezza nella valutazione compiuta dall’Amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quest’ultima, avendo per due volte consecutive concluso illegittimamente le proprie verifiche in ordine alla serietà dell’offerta della ricorrente (la seconda, a seguito di annullamento giurisdizionale della prima), ha perciò definitivamente consumato il proprio potere di dimostrare che l’offerta di Trotta non è seria, sicché non resta che annullare l’aggiudicazione a favore della controinteressata, come di seguito specificato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Del pari fondato si palesa la seconda censura, con la quale la ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché per eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero questo Tribunale, con le sentenze nn. 13505 e 13506 del 2025 aveva riconosciuto che: “<i>proprio perché l’esigenza di sottoporre ad una complessiva verifica l’offerta della ricorrente “pur non sussistendo i presupposti di verifica dell’anomalia delle offerte di cui all’art. 110 del D.Lgs. 36/2023” è sorta “In considerazione della portata strategica dell’affidamento in oggetto il cui positivo esito risulterà determinante ai fini del raggiungimento degli obiettivi di produzione del prossimo Contratto di Servizio”, essa dovrebbe essere svolta non soltanto nei confronti della prima aggiudicataria, bensì anche nei confronti del concorrente che ad essa succede</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contravvenendo al <i>dictum</i> del Tribunale, l’Amministrazione ha ritenuto di procedere all’affidamento del servizio alla seconda in graduatoria senza effettuare la verifica dell’anomalia, realizzando per di più una situazione di oggettiva disparità di trattamento tra gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati e deve essere dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato con la seconda in graduatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da notare, sul punto, che le giustificazioni offerte in sede processuale a sostegno di tale scelta sono contraddittorie con la motivazione svolta dal RUP con riguardo alla scelta di sottoporre a verifica l’offerta di Trotta, e basate esclusivamente sulla “<i>portata strategica dell’affidamento</i>”, che, come ovvio, resta tale chiunque sia l’aggiudicatario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quest’ultimo elemento, unitamente alla pretestuosità di numerosi dei rilievi opposti alla ricorrente in sede di seconda verifica (come sottolineati nel corpo della motivazione), e ancora alla palese illegittimità nella quale era incorsa la stazione appaltante in sede di prima verifica, negando il contraddittorio a Trotta, convincono il Tribunale che l’eccesso di potere si sia manifestato anche nella forma dello sviamento, atteso che la condotta complessiva dell’amministrazione non è stata tesa ad appurare secondo buona fede se l’offerta della ricorrente fosse seria, o no, ma, piuttosto, a ricercare motivi per escludere un soggetto non gradito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò è spiegabile alla luce del contenzioso che ha segnato i rapporti dell’amministrazione con Trotta in relazione ad altre commesse, e di cui si dà conto negli atti di causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ora, è ben noto che, “<i>al pari di chiunque altro, la pubblica amministrazione non può infatti essere obbligata a contrarre con parti che essa ritiene, in forza di elementi obiettivi, inaffidabili</i> “(Corte cost. sentenza n. 168 del 2020). Tuttavia, a tal fine, è appunto necessario far valere tale inaffidabilità nelle forme previste dalla legge, mentre, nel caso di specie, l’oggetto della causa verte esclusivamente sul giudizio di non serietà dell’offerta, per altri profili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Naturalmente, qualora Trotta non sia in grado di avviare il servizio entro la data che il Tribunale indicherà a tal fine, non mancano alla stazione appaltante i mezzi per risolvere il rapporto, garantendo in via provvisoria la continuità del servizio stesso da parte di terzi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati e deve essere dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato con la seconda in graduatoria, senza esame della domanda risarcitoria, svolta solo in via subordinata per il caso di rigetto della domanda principale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In relazione alla possibilità per la società ricorrente di subentrare nel contratto eventualmente stipulato per tutta la durata dell’appalto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2025 ha affermato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>Gli articoli 121 e 122 del c.p.a. hanno attribuito al giudice della cognizione il potere di ‘modulare&#8217; la decorrenza della dichiarazione di inefficacia del contratto, stabilendo se essa debba operare ex tunc, ovvero ex nunc o da una determinata data, mantenendo fermi, in questi ultimi casi, gli effetti del contratto ormai caducatosi, con riferimento al periodo durante il quale esso sia già stato eseguito dall&#8217;originario aggiudicatario.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Nel consentire il &#8220;subentro nel contratto&#8221;, gli articoli 122 e 124 non si sono riferiti alla ‘successione&#8217; nel contratto e nel rapporto contrattuale, nello stato di esecuzione in cui si trova, ma hanno consentito al giudice amministrativo di valutare gli interessi pubblici coinvolti e le circostanze del caso concreto, predevendo anche l&#8217;ultrattività degli effetti del contratto (ormai caducatosi a seguito dell&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione) e disponendo che il ‘secondo aggiudicatario&#8217; sia sostituito a quello ‘originario&#8217; quale contraente, con la stipula di un contratto sostitutivo del precedente, che consenta l&#8217;esecuzione della prestazione indicata nell&#8217;offerta (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2021, n. 2476; 26 gennaio 2021, n. 786; 30 novembre 2015, n. 5404; Sez. III, 12 settembre 2012, n. 4831).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Il giudice amministrativo, oltre a determinare la decorrenza della perdita di efficacia dell&#8217;originario contratto, può anche disporre che il ‘secondo aggiudicatario&#8217; effettui soltanto le prestazioni non ancora eseguite per il periodo contrattuale ‘residuo&#8217; dell&#8217;affidamento, oppure che il nuovo rapporto abbia la medesima durata (oltre che gli stessi contenuti) di quello originario, quale risultante dalla disciplina di gara, quando si tratti di un contratto ad esecuzione continuata o periodica</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, rileva il Collegio che l&#8217;Amministrazione non ha prospettato la sussistenza di ostacoli alla dichiarazione di inefficacia del contratto concluso con l&#8217;aggiudicataria e alla condanna al subentro nel contratto in favore dell&#8217;appellante, né questi emergono <i>aliunde</i>, considerata anche la natura del servizio da svolgere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, avuto riguardo agli indici contenuti nell’art. 122 cpa: a) è interesse della ricorrente ottenere l’aggiudicazione, anche allo scopo di ristabilire un rapporto con la stazione appaltante con cui dimostrare la propria affidabilità); è interesse dell’amministrazione aggiudicare l’appalto al miglior offerente, anziché essere soggetta all’azione risarcitoria, che coprirebbe l’intero utile derivante dalla commessa (mentre, in caso di annullamento dell’aggiudicazione in danno delle controinteressate, le eventuali pretese di queste ultime, ove fondate, dovrebbero confrontarsi anche con la circostanza di avere esercitato il servizio dal primo marzo 2025 al primo luglio 2026 (data su cui si tornerà in seguito); c) la natura del vizio riscontrato permette al ricorrente di conseguire l’aggiudicazione, in quanto miglior offerente; d) il contratto è in corso di esecuzione, ma ciò non impedisce il richiesto subentro da parete di Trotta, purché la data di quest’ultimo non sia immediata, ma vada invece fissata al primo luglio 2026. In tal modo il Tribunale, tenuto conto della necessità di reperire i mezzi necessari all’esecuzione e di realizzare le opere richieste, reputa opportuno attribuire alla ricorrente un tempo commisurato a quello di cui avrebbe goduto, ove l’appalto le fosse stato aggiudicato ab origine come si sarebbe dovuto. Allo stesso tempo, lo slittamento della data di subentro permetterà un ordinato passaggio di consegne tra ricorrente e controinteressata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, non può sfuggire, alla luce dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, che il subentro costituisce lo strumento più efficace per ricondurre a legalità l’azione della stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; si dispone l’annullamento dell’atto prot. 0166700 del 24.09.2025, con cui ATAC escludeva Trotta Bus Services S.p.A. dalla procedura di gara, nonché la deliberazione n. 4 del 22.01.2025, con cui ATAC ha disposto, tra le altre cose, l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto “<i>relativamente al Lotto 2 a favore Autoservizi Troiani s.r.l.</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; si dichiara l’inefficacia del contratto stipulato con Autoservizi Troiani s.r.l. a far data dal primo luglio 2026;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; si dispone con la medesima decorrenza, il subentro nel contratto di Trotta Bus Services S.P.A. per il periodo residuo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dispone l’annullamento dell’atto prot. 0166700 del 24.09.2025, con cui ATAC escludeva Trotta Bus Services S.p.A. dalla procedura di gara, nonché la deliberazione n. 4 del 22.01.2025, con cui ATAC ha disposto, tra le altre cose, l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto “<i>relativamente al Lotto 2 a favore di Autoservizi Troiani s.r.l.e</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dichiara l’inefficacia del contratto stipulato con Autoservizi Troiani s.r.l. a far data dal primo luglio 2026;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dispone con la medesima decorrenza, il subentro nel contratto di Trotta Bus Services S.P.A. per il periodo residuo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna Atac S.P.A. &#8211; Azienda Per La Mobilità Di Roma Capitale S.P.A. e Autoservizi Troiani s.r.l., in via solidale e per parti uguali alla refusione delle spese di lite in favore di Trotta Bus Services S.p.A che si quantificano in totali euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri e accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato da porsi a carico di entrambe in misura del 50% ciascuna.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marco Bignami, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Achille Sinatra, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-potere-del-giudice-di-modulare-la-decorrenza-della-dichiarazione-di-inefficacia-del-contratto-ex-artt-121-e-122-del-c-p-a/">Sul potere del giudice di ‘modulare&#8217; la decorrenza della dichiarazione di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 del c.p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul c.d. Daspo &#8220;fuori contesto&#8221;.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-daspo-fuori-contesto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 12:19:24 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90369</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-daspo-fuori-contesto/">Sul c.d. Daspo &#8220;fuori contesto&#8221;.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Daspo &#8220;fuori contesto&#8221; &#8211; Nozione &#8211; Ratio. Il “daspo fuori contesto”, di cui all’art. 6 c. 1 lett. c) l. 401/1989, così come riformulato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, consente di vietare l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive &#8211; o che vengono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-daspo-fuori-contesto/">Sul c.d. Daspo &#8220;fuori contesto&#8221;.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-daspo-fuori-contesto/">Sul c.d. Daspo &#8220;fuori contesto&#8221;.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Daspo &#8220;fuori contesto&#8221; &#8211; Nozione &#8211; Ratio.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il “daspo fuori contesto”, di cui all’art. 6 c. 1 lett. c) l. 401/1989, così come riformulato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, consente di vietare l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive &#8211; o che vengono interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto dei tifosi &#8211; a tutti &#8220;c<em>oloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti</em>&#8221; per una serie di reati elencati dalla disposizione, e ciò anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Lo scopo della misura preventiva di cui si tratta è quello di evitare che all’interno delle tifoserie si verifichino infiltrazioni di soggetti sospettati di terrorismo o comunque ritenuti pericolosi, e anche di prevenire, in tal modo, la realizzazione di attentati in luoghi ad alta densità sociale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Giani &#8211; Est. Ricchiuto</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3031 del 2025, proposto da<br />
-OMISSIS&#8211;OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Giancaspro e Antonio Radaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questura di Arezzo e Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Arezzo, del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, provvedimento emesso ai sensi dell&#8217;art. 6 della L. 401/89 come modificata dalla legge 19 ottobre 2001, n. 337, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dalla legge 17 ottobre 2005 n. 210 e dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dalla legge l. 17 ottobre 2014, n. 146.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Sig. -OMISSIS&#8211;OMISSIS- ha impugnato il DASPO del -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Arezzo ha vietato, ai sensi dell’art. 6 della l. 401/89 al ricorrente di accedere alle strutture, ove si svolgono manifestazioni sportive per anni 5 (cinque).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Detto provvedimento risulta motivato in considerazione del venire in essere di due episodi di cui il ricorrente si sarebbe reso responsabile. Il primo consiste nell’avvenuto deferimento all’A.G. nel giugno 2021 per i reati p. e p. dagli artt. 336, 337, 655 c.p. e art. 4 L. 110/1975 perché, unitamente ad un gruppo di circa 200 persone e durante una manifestazione svolta contro il certificato digitale c.d. “Green Pass”, il ricorrente avrebbe aggredito personale di polizia in servizio di ordine pubblico utilizzando come oggetti atti ad offendere aste di bandiere e/o cinture.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il secondo motivo in forza del quale è stato richiesto l’irrogazione del DASPO “Fuori Contesto” ora impugnato riguarda i fatti del 9 ottobre 2021, in cui il -OMISSIS-, per protestare contro le misure sanitarie disposte per il contrasto all’emergenza epidemiologica da Sars Cov-2, era stato denunciato per il reato di cui all’art. 419 c.p. per aver assaltato la sede della CGIL.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In relazione a detta condotta il ricorrente era stato condannato, il -OMISSIS- dal Tribunale Penale di Roma, alla pena di anni otto e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, in quanto colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 419 comma 1 e 2 c.p. (devastazione e saccheggio) e artt. 110, 337, 339, commi 1, 2 e 3 c.p..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’impugnare il provvedimento sopra citato si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. la carenza di motivazione, il travisamento dei fatti, l’eccesso e lo sviamento di potere in ordine alla valutazione circa la pericolosità attuale per l’ordine pubblico del destinatario della misura, in quanto il procedimento amministrativo instaurato avrebbe dovuto essere sospeso, in attesa di conoscere l’esito di entrambi i procedimenti penali aperti dalla Procura di Roma;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. la violazione dell’articolo 6 c. 1 lettera a), b), c) l. 401/89 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. l’incompetenza territoriale del Questore di Arezzo nell’emissione di un provvedimento per fatti avvenuti a Roma e incardinati presso il Distretto della Corte d’Appello di Roma;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. la violazione dell’articolo 6 c. 1 lettera a), b), c) l. 401/89 e difetto di motivazione in ordine alla partecipazione attiva agli episodi di violenza, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed al collegamento con la “manifestazione sportiva”, in quanto i fatti contestati non sarebbero avvenuti “in occasione” o “a causa” di una manifestazione sportiva come richiede l’art. 6 l. 401/89.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. la violazione dell’articolo 6, comma 3, legge n. 401/1989 sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per esercitare il proprio diritto di difesa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel ricorso si è costituito il Ministero dell’Interno con una relazione, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel corso della camera di consiglio del 27 novembre 2025 il ricorrente aveva rinunciato all’istanza cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza del 12 febbraio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorso è infondato e va respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1 È da respingere il primo motivo con il quale si sostiene il venire in essere di una carenza di motivazione, in ordine alla valutazione circa la pericolosità attuale e concreta per l’ordine pubblico del destinatario della misura, in quanto il procedimento instaurato avrebbe dovuto essere sospeso, in attesa di conoscere l’esito di entrambi i procedimenti penali aperti dalla Procura di Roma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2 Come è noto, l’art. 6 comma 1 lett.c) della L. 401/1989 così come riformulato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, prevede che “<i>il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti.. o per alcuno dei delitti contro l&#8217;ordine pubblico.. anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3 L’Amministrazione una volta avviato il procedimento ha atteso la sentenza del -OMISSIS- con la quale il Tribunale Penale di Roma ha condannato il ricorrente alla pena di anni otto e mesi due di reclusione e, ciò, proprio nel rispetto della disposizione sopra citata, nella parte in cui assegna rilievo decisivo al fatto che i destinatari della misura &#8220;<i>risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti</i>” (Cons. Stato, Sez. III, 06/04/2023, n. 3575).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4 È noto, peraltro, che il provvedimento di daspo è connotato da ampia discrezionalità, spettando all&#8217;autorità amministrativa la valutazione in concreto dell&#8217;inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza dei cittadini e l&#8217;interesse privato ad accedere liberamente negli stadi (Consiglio di Stato Sez. III, Sentenza n. 730 del 20/01/2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.5 La correttezza della valutazione di pericolosità risulta evidente laddove si consideri che il ricorrente, non solo è risultato destinatario della condanna del -OMISSIS-, ma che sussistevano una serie di precedenti, così come desumibili dal Certificato del Casellario Giudiziale del 2 aprile 2025 (in questo senso si veda il secondo e il quarto motivo).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente risulta condannato per il reato di incendio tentato in concorso, per il reato furto, per il reato di rapina tentata continuata, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, per furto tentato in concorso, per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti in concorso, per furto in concorso, per detenzione abusiva di armi, per violazione della convenzione internazionale sulla eliminazione della discriminazione razziale in concorso, per violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e, in un ultimo, di un avviso Orale emesso dal Questore di Arezzo il -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.6 Lo stesso ricorrente risulta, peraltro, oggetto di tre precedenti daspo, circostanza quest’ultima che conferma anche la correttezza e proporzionalità della durata del divieto pari a tre anni, prevista dal provvedimento ora impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.7 Nemmeno risulta condivisibile l’argomentazione in base alla quale i fatti costituenti reato alla base dell’emissione del D.A.Spo fuori contesto di cui all’elenco dell’articolo 6 c.1 lett. c) della l. 401 del 1989, devono comunque essere strettamente correlati a comportamenti messi in atto nell’ambito delle manifestazioni sportive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.8 Come si è avuto modo di anticipare il “daspo fuori contesto”, di cui all’art. 6 c. 1 lett. c) l. 401/1989, così come riformulato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, consente di vietare l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive &#8211; o che vengono interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto dei tifosi &#8211; a tutti &#8220;coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti&#8221; per una serie di reati elencati dalla disposizione, e ciò &#8220;<i>anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive</i>&#8220;. (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 25/10/2024, n. 5682)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.9 Ulteriori pronunce hanno poi evidenziato che scopo della misura preventiva di cui si tratta è quello di evitare che all’interno delle tifoserie si verifichino infiltrazioni di soggetti sospettati di terrorismo o comunque ritenuti pericolosi, e anche di prevenire, in tal modo, la realizzazione di attentati in luoghi ad alta densità sociale. (Cass. Pen., sez. III, sent. n. 2278/2021; T.A.R. Marche, n. 152/2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Alla luce delle coordinate interpretative il provvedimento di cui si tratta deve considerarsi basato su una corretta interpretazione dell’art. 6, comma 1, della L. n. 401 del 1989, tale da indurre a ritenere che la presenza del ricorrente alle manifestazioni calcistiche potrebbe costituire un motivo di turbativa per il regolare svolgimento delle gare stesse, con pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 6043/2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1 Nemmeno sono condivisibili le argomentazioni alla base del terzo motivo con le quali il ricorrente sostiene il venire in essere di una presunta incompetenza del Questore della Provincia di Arezzo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2 Non solo è confermato dallo stesso ricorrente che nessuna disposizione di legge o di regolamento allo stato vigente preveda espressamente la competenza di una determinata Questura a discapito di un’altra, ma è altrettanto evidente che, a seguito dell’introduzione del daspo fuori contesto, le condotte costituenti fattispecie di reato sono svincolate dal contesto delle manifestazioni sportive e, ciò, con l’effetto che deve ritenersi condivisibile l’interpretazione dell’Amministrazione di radicare la competenza in capo al Questore della provincia di residenza o di dimora abituale del soggetto destinatario il provvedimento impositivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3 È evidente, infatti, che solo l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente nel luogo di residenza o di dimora abituale del soggetto autore delle condotte reato, può disporre del bagaglio informativo necessario alla valutazione della pericolosità sociale (correlata in particolare all’ambito delle manifestazioni sportive) di un soggetto risiedente nel territorio di riferimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4 Con il quinto motivo si sostiene che risulterebbe violato il termine di 48 ore tra la notifica del provvedimento al ricorrente e la convalida del GIP, previsto dall’art. 6 c. 3 della Legge n. 401/1989.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.5 Sul punto è dirimente constatare che l’Amministrazione ha evidenziato, senza risultare smentita, di aver adempiuto ad inviare la comunicazione del daspo il giorno stesso in cui è stato notificato il provvedimento al ricorrente, ovvero il -OMISSIS- e, ciò con l’effetto che l’adozione dei successivi provvedimenti da parte del GIP rientrano nella sfera di cognizione e competenza dello stesso giudice penale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.6 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento//) oltre oneri di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Riccardo Giani, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luigi Viola, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-daspo-fuori-contesto/">Sul c.d. Daspo &#8220;fuori contesto&#8221;.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla giurisdizione del G.A. in manteria di concessioni di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-a-in-manteria-di-concessioni-di-beni-appartenenti-al-patrimonio-indisponibile-comunale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 10:18:57 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90366</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-a-in-manteria-di-concessioni-di-beni-appartenenti-al-patrimonio-indisponibile-comunale/">Sulla giurisdizione del G.A. in manteria di concessioni di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Concessioni &#8211; Patrimonio indisponibile &#8211; Beni &#8211; Giurisdizione del G.A. In materia di agri marmiferi di proprietà del Comune di Carrara, la posizione giuridica dei privati concessionari, pur se storicamente originata da un &#8220;diritto di livello&#8221; di natura perpetua secondo la legislazione estense, deve essere qualificata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-a-in-manteria-di-concessioni-di-beni-appartenenti-al-patrimonio-indisponibile-comunale/">Sulla giurisdizione del G.A. in manteria di concessioni di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-a-in-manteria-di-concessioni-di-beni-appartenenti-al-patrimonio-indisponibile-comunale/">Sulla giurisdizione del G.A. in manteria di concessioni di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza &#8211; Concessioni &#8211; Patrimonio indisponibile &#8211; Beni &#8211; Giurisdizione del G.A.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In materia di agri marmiferi di proprietà del Comune di Carrara, la posizione giuridica dei privati concessionari, pur se storicamente originata da un &#8220;diritto di livello&#8221; di natura perpetua secondo la legislazione estense, deve essere qualificata come concessione amministrativa temporanea a seguito dell&#8217;evoluzione normativa. La &#8220;legge mineraria&#8221; del 1927 (R.D. n. 1443/1927), all&#8217;art. 64, ha abrogato la legislazione previgente, demandando ai Comuni di Carrara e Massa l&#8217;emanazione di appositi regolamenti per disciplinare le concessioni. Con l&#8217;adozione di tali regolamenti (nello specifico, il Regolamento del Comune di Carrara del 1994), che hanno introdotto i principi di temporaneità e onerosità, la disciplina di stampo privatistico e perpetuo è stata definitivamente superata da un regime schiettamente pubblicistico. Di conseguenza, la controversia relativa alla durata di tali rapporti e alla legittimità degli atti amministrativi con cui il Comune ha disposto la scadenza delle concessioni, riguarda concessioni di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale ed è strettamente connessa all&#8217;esercizio di poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione. Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Manna &#8211; Est. Giannaccari</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-a-in-manteria-di-concessioni-di-beni-appartenenti-al-patrimonio-indisponibile-comunale/?download=90367">Allegato2_Ordinanza</a> <small>(189 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-a-in-manteria-di-concessioni-di-beni-appartenenti-al-patrimonio-indisponibile-comunale/">Sulla giurisdizione del G.A. in manteria di concessioni di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla rilevanza gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-gli-sviluppi-e-le-acquisizioni-successivi-alla-data-di-adozione-dellinformativa-interdittiva-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:45:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90362</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-gli-sviluppi-e-le-acquisizioni-successivi-alla-data-di-adozione-dellinformativa-interdittiva-antimafia/">Sulla rilevanza gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Ratio &#8211; Acquisizioni e sviluppi successivi alla data di adozione &#8211; Rilevanza. Se la logica e la ragion d&#8217;essere stessa dell&#8217;istituto delle informazioni antimafia consistono nella massima anticipazione, in funzione preventiva, della reazione dell&#8217;ordinamento alle prime manifestazioni di possibili tentativi di infiltrazione malavitosa nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-gli-sviluppi-e-le-acquisizioni-successivi-alla-data-di-adozione-dellinformativa-interdittiva-antimafia/">Sulla rilevanza gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-gli-sviluppi-e-le-acquisizioni-successivi-alla-data-di-adozione-dellinformativa-interdittiva-antimafia/">Sulla rilevanza gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Ratio &#8211; Acquisizioni e sviluppi successivi alla data di adozione &#8211; Rilevanza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Se la logica e la ragion d&#8217;essere stessa dell&#8217;istituto delle informazioni antimafia consistono nella massima anticipazione, in funzione preventiva, della reazione dell&#8217;ordinamento alle prime manifestazioni di possibili tentativi di infiltrazione malavitosa nella conduzione e negli indirizzi dell&#8217;impresa, allora è da respingere l&#8217;idea che gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva, emersi e acquisiti nella sede penale, possano o debbano essere posti a raffronto con le considerazioni e i giudizi in precedenza espressi dal Prefetto e fungere da parametro di giudizio ex post della legittimità dell&#8217;interdittiva stessa; tali conclusioni non implicano che i suddetti sviluppi ed esiti siano assolutamente irrilevanti o non debbano essere presi in alcuna considerazione dal Giudice amministrativo, ma solo che possono incidere sul giudizio di legittimità soltanto quando forniscano la prova certa ed evidente di un macroscopico errore originario di cognizione del fatto e di giudizio nel quale sia incorsa l&#8217;Autorità prefettizia.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Serlenga</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2025, proposto da<br />
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale -OMISSIS-, parzialmente conferita per solo ramo d’azienda edile nella -OMISSIS- di cui la stessa è legale rappresentante e amministratore unico, rappresentata e difesa dagli avvocati Concettina Siciliano e Attilio Parrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Concettina Siciliano in Reggio Calabria, via III Stradella Giuffrè n. 5;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, Ministero dell&#8217;Interno e Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria &#8211; sezione staccata di Reggio Calabria (Sezione Prima) n. 400/2024, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, del Ministero dell&#8217;Interno e di Anac &#8211; Autorità Nazionale Anticorruzione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. Giacinta Serlenga e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.- Oggetto della presente controversia è l’interdittiva antimafia che ha colpito l’odierna appellante nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, valevole anche quale diniego di iscrizione alla white list; nonché il conseguente provvedimento dell’Anac di annotazione nel casellario informatico degli operatori economici, impugnato per illegittimità derivata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’interessata svolge attività primaria edilizia e secondaria di pompe funebri e commercio al dettaglio di articoli funebri. Il provvedimento impugnato ruota essenzialmente intorno alla sua relazione sentimentale con il signor Tommaso Paris, dal quale ha avuto una figlia nel 2008, già destinatario della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di due anni, disposta dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria nel 2016; precedentemente arrestato (nel 2010) in esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Reggio Calabria, in relazione a due gravi imputazioni di matrice mafiosa, nell’ambito di una maxi operazione investigativa (c.d. “-OMISSIS-”) condotta contro 31 soggetti legati alle famiglie -OMISSIS- radicate nel tessuto cittadino, operanti nell’area sud della città, ritenuti responsabili del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e di plurimi reati fine, qualificati dall’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203/1991.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, il quadro indiziario assunto a fondamento dell’interdittiva poggia anche su ulteriori elementi. Più in dettaglio, l’assunzione dello stesso -OMISSIS-dal 2018 alle dipendenze della ditta di cui è titolare l’appellante nonché la coincidenza dell’indirizzo della sede legale della ditta individuale di proprietà del medesimo con l’indirizzo dell’abitazione della ricorrente; inoltre, sulla scorta dei rapporti delle forze di polizia, sono state attenzionate alcune parentele controindicate di entrambi, la sussistenza di pregiudizi di modesta offensività a carico della stessa appellante e i reiterati controlli del -OMISSIS-con soggetti gravati da pregiudizi per vari reati, anche strumentali all’attività delle associazioni mafiose.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’interdittiva si dà in verità atto dell’esito favorevole della vicenda penale a suo carico, essendo stata la condanna ad undici anni di reclusione riportata in primo grado per entrambi i reati riformata in sede d’appello con assoluzione per il reato associativo e declaratoria di non doversi procedere per estinzione del rimanente reato per prescrizione; ciononostante, il Tar Reggio Calabria, con la sentenza impugnata nel presente giudizio, ha respinto il ricorso, valutando gli elementi allegati sufficienti a sostenere la prognosi di rischio infiltrativo e svalutando il dato dell’intervenuta assoluzione sul presupposto che “…<i>detta sentenza la Corte d’Appello di Reggio Calabria, lungi dal considerare il -OMISSIS-estraneo alla cosca -OMISSIS-, ha ritenuto piuttosto che gli elementi prospettati dall’accusa a fondamento dell’imputazione associativa non fossero sufficienti a qualificarlo quale soggetto stabilmente inserito nella consorteria criminale..</i>” ed <i> “..essendo principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui le situazioni indiziarie idonee a supportare il provvedimento interdittivo possono essere desunte anche da “sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa” (ex multis, Cons. St., sez. III, 5 agosto 2021, n. 5770)</i>” (cfr. punti 13.1 e 13.2).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate (l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, il Ministero dell&#8217;Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione) con atto in data 17 febbraio 2025, articolando le proprie difese in successiva memoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.- In via preliminare, va esaminata e respinta l’istanza di rinvio presentata dalla parte appellante con l’ultima memoria prodotta -fuori termine- in data 15 dicembre 2025, in vista dell’udienza di discussione, motivata invocando l’opportunità di attendere la relazione conclusiva sugli esiti della misura della prevenzione collaborativa, alla quale l’odierna appellante è stata ammessa <i>ex</i> art. 94-<i>bis</i> del d.lgs. n.159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e il cui periodo di osservazione sarebbe giunto a naturale scadenza a fine luglio 2026, “<i>affinché il Collegio possa decidere sulla base dell&#8217;esito definitivo del periodo di osservazione, che si confida sarà pienamente liberatorio</i>” (cfr. pag.10 della suddetta memoria).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio si è di recente espressa nel senso della completa autonomia tra il giudizio di impugnazione del provvedimento di interdittiva e gli esiti del controllo giudiziario volontario <i>ex </i>art. 34-<i>bis</i>, comma 6, del richiamato codice antimafia, affermando principi destinati a valere &#8211;<i>mutatis mutandis</i>&#8211; anche rispetto alla procedura di prevenzione collaborativa che viene qui in rilievo, in ragione della simmetria della <i>ratio</i> delle due misure (cfr. Ad. Plen. n. 7 del 13/02/2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.-Ciò premesso, l’appello va respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1.-Dopo una vaga premessa sui motivi di appello (alle pagg. da 5 a 9 sub A.I.I.a e A.I.I.b ), in cui vengono genericamente imputati al primo giudice errori e carenze valutative senza formulare specifiche critiche ai capi motivazionali della decisione di rigetto, il gravame si articola in due ordini di censure:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) il primo gruppo, dichiaratamente indirizzato alla sentenza e sviluppato da pag. 9 a pag. 23 (sub punti da A.I.I.c ad A.I.I.f,), fa leva -con l’unica eccezione dei rilievi contenuti sub A.I.I.f- su provvedimenti e vicende successivi all’adozione dell’atto gravato (sentenza di riabilitazione della Corte di appello di Reggio Calabria n.4/2022, ammissione al controllo giudiziario e relativo andamento positivo);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) il secondo gruppo, sviluppato da pag. 24 a pag. 61 (sub B ) è, invece, diretto a censurare il provvedimento gravato in primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2.-In disparte possibili profili di inammissibilità del gravame per violazione -rispettivamente- degli artt. 104, comma 1 e 101, comma 1, c.p.a. le censure proposte non sono suscettibili di accoglimento nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3.-Come detto, l’interdittiva è essenzialmente motivata sulla scorta della relazione sentimentale intrattenuta dalla odierna appellante con il sig. Tommaso Paris; e l’interessata, senza negare tale relazione (dalla quale -come detto sub 1- è nata una figlia), cerca di smontare il teorema che lo riguarda, mettendo in discussione quelli che sono stati ritenuti gravi e significativi precedenti penali di questi, sminuendo il rilievo della sua qualità di dipendente dell’appellante stessa e negando il suo inserimento nella criminalità organizzata di Reggio Calabria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.4.- Le censure avverso la sentenza del Tar sono così sintetizzabili:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a-la sentenza di prime cure non valorizza la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n.4/2022 che ha concesso la riabilitazione (motivo sub A.I.I.c);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b- la sentenza di prime cure non tiene conto del fatto che, in sede di controllo giudiziario, sia stato autorizzato il mantenimento del -OMISSIS-nell’ambito dell’organizzazione aziendale (motivo sub A.I.I.d);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c-la sentenza di prime cure non valorizza l’andamento positivo del controllo giudiziario (motivo sub A.I.I.e);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d.- la sentenza di prime cure non ha fatto buon uso dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di rapporti parentali controindicati (motivo sub A.I.I.f);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e.- a sua volta, il provvedimento amministrativo gravato in prime cure è stato adottato in carenza assoluta dei presupposti e, dunque, in violazione degli artt. 91 e 100 del d.lgs. n. 159/2001; nonché in dispregio dell’obbligo di motivazione sancito dall’art.3 della legge n. 241/90 e in difetto assoluto di istruttoria (motivi di primo grado riportati sub B).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.5.- Tali censure non scalfiscono la legittimità del provvedimento amministrativo né la bontà del ragionamento del Tar.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rispetto ai motivi riportati sub a, b e c, è sufficiente ribadire che si tratta di vicende successive all’adozione del provvedimento di interdittiva gravato e che, pertanto, non avrebbero potuto in alcun modo influenzare la pronunzia del giudice di prime cure, correttamente assestata sulla valutazione del quadro indiziario sussistente al momento dell’adozione del provvedimento di interdittiva di cui si tratta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto agli ulteriori rilievi, deve osservarsi quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) L’assoluzione del -OMISSIS-(in ogni caso successiva all’interdittiva stessa poiché risalente al 2021) è stata determinata, per il reato più grave, dal mancato raggiungimento della prova di un suo stabile inserimento nell’associazione di stampo mafioso ma in sede di misure di prevenzione non si richiede lo stesso rigore probatorio che si impone in sede penale; in sede penale lo standard probatorio è quello della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, in sede di interdittiva antimafia lo standard probatorio è quello del “più probabile che non”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) L’assoluzione del -OMISSIS-(in ogni caso successiva all’interdittiva stessa poiché risalente al 2021) è stata determinata, per il reato meno grave dall’intervenuta prescrizione ma è la sentenza stessa a dare atto che gli elementi probatori fossero univoci nel senso di dimostrare che il -OMISSIS-avesse svolto intenzionalmente la funzione di prestanome per schermare la titolarità dell’impresa in capo ad un pregiudicato (quand’anche non sia stato provato il fatto che se ne avvantaggiasse l’intera cosca).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) Inoltre, se corrisponde al vero che il -OMISSIS-è stato assunto quale dipendente dall’odierna appellante nel 2018 e che in sede di controllo giudiziario (anche prorogato) tale assunzione è stata consentita, tuttavia è stato riscontrato che l’attività di cui il -OMISSIS-risulta intestatario (e la sua disponibilità a rendersi intestatario fittizio è stata verificata –come detto- in sede penale) ha sede legale all’indirizzo dell’abitazione dell’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) In ogni caso, il quadro indiziario posto a base della contestata misura è più composito: sono state riscontrate anche parentele controindicate per entrambi, precedenti penali a carico della stessa appellante quand’anche di modesta offensività e, pur in disparte le descritte vicende penali, controlli di polizia a carico del -OMISSIS-con pregiudicati per vari reati, anche strumentali all’associazione mafiosa e, infine, l’intestazione in capo a quest’ultimo di attività analoga a quella dell’odierna ricorrente; il tutto calato in un particolare contesto socio-ambientale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla base delle suesposte considerazioni, appare dunque evidente come, al momento dell’adozione dell’interdittiva, gli elementi indiziari raccolti apparissero ragionevolmente sufficienti a sostenere la misura di prevenzione di cui si discute e che le sopravvenienze rivendicate dalla difesa appellante potrebbero al più giustificare un’istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla necessità di tener conto della situazione esistente al momento dell’adozione dell’interdittiva, questa Sezione ha affermato: “<i>Se la logica e la ragion d&#8217;essere stessa dell&#8217;istituto delle informazioni antimafia consistono nella massima anticipazione, in funzione preventiva, della reazione dell&#8217;ordinamento alle prime manifestazioni di possibili tentativi di infiltrazione malavitosa nella conduzione e negli indirizzi dell&#8217;impresa, allora è da respingere l&#8217;idea che gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva, emersi e acquisiti nella sede penale, possano o debbano essere posti a raffronto con le considerazioni e i giudizi in precedenza espressi dal Prefetto e fungere da parametro di giudizio ex post della legittimità dell&#8217;interdittiva stessa; tali conclusioni non implicano che i suddetti sviluppi ed esiti siano assolutamente irrilevanti o non debbano essere presi in alcuna considerazione dal Giudice amministrativo, ma solo che possono incidere sul giudizio di legittimità soltanto quando forniscano la prova certa ed evidente di un macroscopico errore originario di cognizione del fatto e di giudizio nel quale sia incorsa l&#8217;Autorità prefettizia” </i>(Consiglio di Stato sez. III, 31/01/2024, n.964).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.- Venendo infine all’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, anche questa non appare suscettibile di favorevole apprezzamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il limite dei 70.000 caratteri, spazi esclusi, stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettera <i>b</i>), del d.P.C.S. 22 dicembre 2016, è stato indubbiamente superato. Invero, previa conversione in formato word, l’appello consta di ben 94.012 caratteri (spazi esclusi), da cui si possono detrarre -al più- 6 pagine per epigrafe e conclusioni, pari a 12.000 caratteri; in ogni caso risulterebbe ampiamente superato il limite dimensionale stabilito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve osservarsi che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.-l’istanza avrebbe dovuto essere presentata prima del deposito dell’appello;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b.-non risultano allegati i gravi e giustificati motivi che -ai sensi del richiamato articolo 7 del decreto del presidente del Consiglio di Stato- avrebbero potuto consentire la richiesta di autorizzazione successiva;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c.-<i> </i>il superamento dei limiti non risulta in alcun modo giustificato da ragioni oggettive, non ravvisandosi alcuna necessità di riprodurre per intero<i> </i>tutti i motivi di censura contenuti nel ricorso di primo grado (come è stato fatto in concreto), in presenza di una sentenza che li ha richiamati ed esaminati tutti analiticamente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.- In conclusione, disattesa l’istanza di rinvio, vanno respinti sia l’appello nel merito che l’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali presentata <i>ex post.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerata, tuttavia, la natura della pretesa azionata e il parallelo procedimento di ammissione al procedimento di prevenzione collaborativa, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato altresì che l’appello è stato proposto a breve distanza dall’entrata in vigore della disciplina che prevede le conseguenze pecuniarie del superamento dei limiti dimensionali non autorizzato, non si procede ad irrogazione della relativa sanzione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità della parte appellante e degli altri soggetti menzionati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Tulumello, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angelo Roberto Cerroni, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-gli-sviluppi-e-le-acquisizioni-successivi-alla-data-di-adozione-dellinformativa-interdittiva-antimafia/">Sulla rilevanza gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla monetizzazione delle ferie non godute.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-monetizzazione-delle-ferie-non-godute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:00:03 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90352</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-monetizzazione-delle-ferie-non-godute/">Sulla monetizzazione delle ferie non godute.</a></p>
<p>Militare e militarizzato &#8211; Ferie non godute &#8211; Monetizzazione &#8211; Prova. La spettanza della monetizzazione deriva dalla prova delle documentate indifferibili esigenze di servizio ostative alla possibilità di fruizione del congedo ordinario o da apposite istanze presentate all&#8217;Amministrazione e respinte. Pertanto la richiesta di ferie e il suo mancato accoglimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-monetizzazione-delle-ferie-non-godute/">Sulla monetizzazione delle ferie non godute.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-monetizzazione-delle-ferie-non-godute/">Sulla monetizzazione delle ferie non godute.</a></p>
<p>Militare e militarizzato &#8211; Ferie non godute &#8211; Monetizzazione &#8211; Prova.</p>
<hr />
<p>La spettanza della monetizzazione deriva dalla prova delle documentate indifferibili esigenze di servizio ostative alla possibilità di fruizione del congedo ordinario o da apposite istanze presentate all&#8217;Amministrazione e respinte. Pertanto la richiesta di ferie e il suo mancato accoglimento non costituiscono un presupposto per la spettanza dell’indennità, ma solo una prova della sussistenza delle esigenze di servizio, che hanno impedito il godimento delle ferie, con la conseguenza che non sono assolutamente indispensabili per fornire la prova delle esigenze di servizio ostative al godimento, che può essere resa anche in altro modo.</p>
<hr />
<p>Pres. Taormina &#8211; Est. Altavista</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-monetizzazione-delle-ferie-non-godute/?download=90353">202601007_11</a> <small>(190 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-monetizzazione-delle-ferie-non-godute/">Sulla monetizzazione delle ferie non godute.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
