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	<title>n. 1 - 2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 1 - 2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.161</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-1-2020-n-161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-1-2020-n-161/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.161</a></p>
<p>Paolo Corciulo, Presidente , Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Oronzo Caputo,contro COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Raffaello Capunzo Lottizzazione a scopo edificatorio materiale e formale: caratteristiche e differenze. 1. Edilizia ed Urbanistica- Lottizzazione abusiva ex art. 30 del d.P.R. n. 380/2001</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-1-2020-n-161/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-1-2020-n-161/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.161</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paolo Corciulo, Presidente , Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS  tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Oronzo Caputo,contro  COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Raffaello Capunzo</span></p>
<hr />
<p>Lottizzazione a scopo edificatorio materiale e formale: caratteristiche e differenze.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Edilizia ed Urbanistica- Lottizzazione abusiva ex art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 &#8211; Lottizzazione a scopo edificatorio materiale- lottizzazione a scopo edificatorio formale- differenze.</p>
<p> 2.Edilizia ed Urbanistica- Lottizzazione abusiva ex art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 &#8211; Lottizzazione a scopo edificatorio materiale- Lottizzazione abusiva formale- caratteristiche.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;articolo 30 del d.P.R. n. 380/2001 &#8211; che riproduce le disposizioni contenute nel previgente articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 &#8211; distingue due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio. La prima, lottizzazione cd. materiale o reale, ricorre quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione. </em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>La seconda, lottizzazione cd. formale, negoziale ovvero cartolare, si delinea quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l&#8217;ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.</em></div>
<p> <em> <br /> 2. Ai sensi dell&#8217; art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, la lottizzazione abusiva materiale ricorre nel caso di realizzazione di opere che comportino la trasformazione urbanistica e edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente da leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione.<br /> La lottizzazione abusiva formale o cartolare si verifica, invece, quando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne siano giÃ  realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita (o altri atti equipollenti) del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l&#8217;ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per gli altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione a uso edificatorio, creando così¬ una variazione in senso accrescitivo tanto del numero dei lotti quanto di quello dei soggetti titolari dei diritti sugli stessi. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00161/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 02908/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2908 del 2016, proposto da <br /> ANTONIO ILARDO, SANDRA BIFULCO, ROSARIA SCALA, EUGENIO DE MARINO ed ARMANDO DE MARINO, questi ultimi tre in proprio e nella qualità  di eredi del Sig. Vincenzo De Marino, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Oronzo Caputo, con domicilio eletto in Napoli alla Via Toledo n. 156 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del loro difensore;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Raffaello Capunzo, con domicilio eletto in Napoli alla Via Tommaso Caravita n. 10 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">a) dell&#8217;ordinanza dirigenziale del Comune di Giugliano in Campania n. 16 del 25 marzo 2016, avente ad oggetto la repressione della lottizzazione abusiva riscontrata nel territorio comunale alla Via Grotta dell&#8217;Olmo, con particolare riferimento agli appartamenti di proprietà  dei ricorrenti facenti parte di un fabbricato individuato catastalmente al foglio 77, particella 519;</p>
<p style="text-align: justify;">b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo del diritto dei ricorrenti, ivi inclusa la relazione istruttoria prot. n. 22118 del 22 marzo 2016, richiamata nella suddetta ordinanza;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">in via subordinata, dell&#8217;amministrazione intimata al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della proprietà  degli appartamenti.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione resistente;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. I ricorrenti sono stati tra i molteplici destinatari dell&#8217;ordinanza dirigenziale n. 16 del 25 marzo 2016, con la quale il Comune di Giugliano in Campania ha inteso reprimere, mediante l&#8217;ingiunzione di sospensione dell&#8217;attività  edilizia in corso ed il divieto di disposizione dei suoli e delle opere realizzate con atti tra vivi, la lottizzazione abusiva riscontrata nel territorio comunale alla Via Grotta dell&#8217;Olmo.</p>
<p style="text-align: justify;">I medesimi impugnano il suddetto provvedimento unitamente alla relazione istruttoria prot. n. 22118 del 22 marzo 2016 in esso richiamata, con particolare riferimento agli appartamenti di loro proprietà  facenti parte di un fabbricato individuato catastalmente al foglio 77, particella 519, acquistati in forza di atti notarili del 2005 e del 2010 dopo che l&#8217;intero fabbricato era stato condonato mediante il rilascio di concessione edilizia in sanatoria del 29 aprile 2005. </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impugnativa è accompagnata da una domanda risarcitoria, con la quale i ricorrenti chiedono, in via subordinata, il ristoro dei danni conseguenti alla perdita della proprietà  degli appartamenti, perdita imputata alla &#8220;omessa effettuazione della doverosa attività  di vigilanza e controllo del territorio&#8221;, alla &#8220;mancata tempestiva emissione del provvedimento di sospensione della lottizzazione nel momento in cui gli atti del frazionamento sono stati trasmessi al Comune&#8221;, nonchè alla &#8220;adozione, invece, del provvedimento di condono edilizio del fabbricato per cui è causa&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intimata amministrazione comunale conclude nei suoi scritti difensivi per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente insiste nelle proprie tesi con memoria conclusiva.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza pubblica del 3 dicembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La presente impugnativa è affidata alle censure che di seguito si riepilogano:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l&#8217;ordinanza comunale non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, in violazione delle prerogative partecipative garantite dall&#8217;art. 7 della legge n. 241/1990;</p>
<p style="text-align: justify;">b) l&#8217;amministrazione non ha tenuto conto che il fabbricato colpito dalla misura sanzionatoria è stato ultimato &#8220;almeno nel 1993&#8221; o addirittura prima, essendo stato oggetto di istanza di condono presentata nel 1995, con la conseguenza che si tratterebbe di un manufatto &#8220;cronologicamente e giuridicamente autonomo rispetto alla fattispecie lottizzatoria complessiva così¬ come descritta, individuata e sanzionata dal Comune di Giugliano e, soprattutto, estraneo all&#8217;intento di asservire all&#8217;edificazione, per la prima volta, un&#8217;area non urbanizzata&#8221;; </p>
<p style="text-align: justify;">c) l&#8217;amministrazione ha, altresì¬, trascurato di considerare che il fabbricato in questione è stato condonato con concessione in sanatoria del 2005, acquisendo così¬ un&#8217;autonoma legittimazione urbanistico-edilizia che lo estromette dal complessivo intervento lottizzatorio;</p>
<p style="text-align: justify;">d) l&#8217;ordinanza comunale è stata indebitamente emanata anche nei confronti dei ricorrenti acquirenti in buona fede degli appartamenti, in violazione dell&#8217;art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 come interpretato alla luce dei principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo (CEDU), che impediscono la confisca dei beni immobili interessati dalla lottizzazione abusiva in assenza dell&#8217;elemento psicologico del privato direttamente inciso, cioè in danno del proprietario del cespite incolpevolmente inconsapevole della condotta lottizzatoria posta in essere da altri, nonchè in assenza dei requisiti di proporzionalità  della sanzione acquisitiva e di mancanza del contributo colpevole dell&#8217;amministrazione alla realizzazione dell&#8217;illecito;</p>
<p style="text-align: justify;">e) il provvedimento sanzionatorio è stato adottato in assenza dei presupposti di attualità  e concretezza del disegno lottizzatorio implicitamente richiesti dall&#8217;art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, atteso che l&#8217;ordine di sospensione dell&#8217;attività  edilizia è intervenuto &#8220;dopo oltre venti anni dalla costruzione del fabbricato e circa dieci dal suo acquisto&#8221;, ossia quando l&#8217;operazione di lottizzazione si era da tempo conclusa e l&#8217;atto non poteva pìù acquisire &#8220;natura e funzione normativa di provvedimento cautelare&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">Tutte le prefate censure non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Giova premettere che la motivazione della gravata ordinanza si sofferma in maniera adeguata sugli indizi rivelatori della fattispecie lottizzatoria, richiamando puntuali riscontri documentali, catastali ed ambientali. </p>
<p style="text-align: justify;">Si osserva, al riguardo, che l&#8217;articolo 30 del d.P.R. n. 380/2001 &#8211; che riproduce le disposizioni contenute nel previgente articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 &#8211; distingue due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio. La prima, lottizzazione cd. materiale o reale, ricorre &#8220;quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">La seconda, lottizzazione cd. formale, negoziale ovvero cartolare, si delinea &#8220;quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l&#8217;ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del menzionato art. 30, la lottizzazione abusiva materiale ricorre quindi nel caso di realizzazione di opere che comportino la trasformazione urbanistica e edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente da leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione, mentre la lottizzazione abusiva formale o cartolare si verifica quando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne siano giÃ  realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita (o altri atti equipollenti) del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l&#8217;ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per gli altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione a uso edificatorio, creando così¬ una variazione in senso accrescitivo tanto del numero dei lotti quanto di quello dei soggetti titolari dei diritti sugli stessi. </p>
<p style="text-align: justify;">La formulazione dell&#8217;art. 30 cit. consente, dunque, di affermare che può integrare un&#8217;ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opera in concreto idonea a stravolgere l&#8217;assetto del territorio preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, pertanto, a determinare sia un effettivo ostacolo alla futura attività  di programmazione del territorio (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un nuovo e non previsto carico urbanistico. </p>
<p style="text-align: justify;">Il concetto di &#8220;opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia&#8221; dei terreni deve essere, quindi, interpretato in maniera funzionale alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità  di preservare la potestà  programmatoria attribuita all&#8217;amministrazione nonchè l&#8217;effettivo controllo del territorio da parte dell&#8217;ente titolare della stessa funzione di pianificazione, al fine di garantire un&#8217;ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio e uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standard compatibile con le esigenze di finanza pubblica (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I, 9 ottobre 2009 n. 9859).</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne il frazionamento cartolare si è poi precisato che, sebbene l&#8217;accertamento dei presupposti di cui all&#8217;art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 comporti la ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti di frazionamento e vendita posti in essere dalle parti, è tuttavia sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche solo da alcuni degli indizi o anche da un solo indizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 marzo 2009 n. 2004; TAR Lazio Roma, Sez. II, 5 novembre 2009 n. 10872).</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 Applicando tali principi al caso di specie risulta evidente, dall&#8217;esame degli atti di causa, che nell&#8217;area di proprietà  dei ricorrenti (e degli altri soggetti interessati dal provvedimento impugnato) è stata realizzata una vasta operazione di lottizzazione abusiva sia cartolare che materiale (lottizzazione cd. mista).</p>
<p style="text-align: justify;">Come emerge infatti dagli accertamenti tecnici compiuti dal Comune, richiamati nella gravata ordinanza (attraverso il riferimento alla relazione istruttoria prot. n. 22118 del 22 marzo 2016) e rimasti incontestati, un ampio fondo del foglio 77 (con destinazione E1 agricola), originariamente di proprietà  della Sig.ra Giuseppa Marrazzo, è stato oggetto di frazionamento, i relativi lotti sono stati alienati a diversi soggetti e sono stati interessati da numerosi interventi edilizi posti in essere in assenza di qualsiasi titolo abilitativo (peraltro sanzionati con diverse ordinanze di demolizione); inoltre, sull&#8217;intera area sono state realizzate anche alcune opere di urbanizzazione, consistenti in due strade di accesso ai lotti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene, pertanto, il Collegio che il Comune di Giugliano in Campania ha fatto buon governo dei richiamati principi, evidenziando con diffuse e puntuali argomentazioni che sulla suindicata porzione di territorio è stato compiuto, nel corso degli anni a partire dal 1993 e fino al 2016 (epoca di effettuazione degli accertamenti tecnici), un imponente intervento di lottizzazione abusiva. </p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, non può essere negata la sussistenza di univoci indici dell&#8217;illecita attività  lottizzatoria non solo nella sua forma negoziale ma anche in quella materiale, risultando pacificamente acclarato dall&#8217;autorità  comunale che all&#8217;atto di frazionamento dell&#8217;area in lotti di dimensione inferiore al minimo compatibile con una razionale utilizzazione agricola, è seguita la stipula di atti di trasferimento della loro proprietà  a terzi, accompagnata dalla costruzione di numerosi fabbricati abusivi e dall&#8217;implementazione delle minime opere di urbanizzazione (strade di accesso).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Alla luce di quanto esposto, non appare seriamente predicabile la violazione dell&#8217;art. 7 della legge n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, a fronte degli inequivocabili indici di lottizzazione abusiva sopra descritti, l&#8217;eventuale apporto partecipativo degli odierni ricorrenti non avrebbe determinato un esito provvedimentale diverso, come peraltro emergerà  anche dal prosieguo della trattazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende la superfluità  nello specifico della comunicazione di avvio del procedimento, giusta quanto previsto dall&#8217;art. 21-octies della legge n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, anche prescindendo dall&#8217;applicabilità  della suddetta causa esimente, vale rimarcare che l&#8217;amministrazione comunale, in ragione della natura cautelare e dovuta dell&#8217;attività  repressiva della lottizzazione abusiva, non era comunque tenuta ad inviare il preventivo avviso di avvio del procedimento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2018 n. 5805; Consiglio di Stato, Sez. IV, Sez. IV, 9 ottobre 2017 n. 4668 e 11 luglio 2016 n. 3073).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Non si può affermare che il fabbricato colpito dalla misura sanzionatoria fosse estraneo all&#8217;attività  lottizzatoria essendo stato ultimato almeno nel 1993, giacchè, come pacificamente si ricava dalla disamina del contenuto dell&#8217;ordinanza, proprio nello stesso periodo (e precisamente il 10 marzo 1993) veniva effettuato il frazionamento catastale delle originarie particelle 123, 3 e 12 del foglio 77 dando così¬ avvio all&#8217;operazione di lottizzazione, evidentemente giÃ  connotata dalla realizzazione di qualche manufatto abusivo come quello di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che il fabbricato in questione, completato quanto meno nel 1993 in concomitanza con il frazionamento catastale del fondo, non può non ritenersi parte integrante del disegno lottizzatorio contestato con l&#8217;ordinanza comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1 In ogni caso, anche laddove &#8211; pur in assenza di concreti elementi di prova allegati in gravame &#8211; la collocazione temporale del fabbricato fosse da imputare ad un periodo addirittura precedente al 1993 e, quindi, ad una fase anteriore al predetto frazionamento, ciò non comporterebbe comunque l&#8217;estraneità  della posizione dei ricorrenti all&#8217;intervento di lottizzazione abusiva, atteso che l&#8217;eventuale preesistenza del manufatto non è circostanza incompatibile con le opere di trasformazione urbanistico-edilizia poste in essere con riferimento a tutta l&#8217;area interessata dalla lottizzazione, opere di trasformazione che hanno oggettivamente riguardato anche la parte di terreno su cui insiste il fabbricato in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Inoltre, nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;amministrazione comunale abbia individuato una pluralità  di inequivoci indici dell&#8217;attività  lottizzatoria, non può giovare al destinatario dell&#8217;ordine di sospensione delle opere l&#8217;esito favorevole del procedimento di condono. A nulla rileva, infatti, che taluni interventi edilizi siano stati sanati a seguito di istanza di condono, dovendo considerarsi non giÃ  le singole porzioni di suolo in modo isolato e atomistico, ma lo stravolgimento della destinazione di zona nel suo complesso, oggetto precipuo del provvedimento repressivo della lottizzazione abusiva; pertanto, non integrando quest&#8217;ultima una fattispecie assimilabile a quella del singolo abuso edilizio, il rilascio di un provvedimento di sanatoria non è idoneo ad esplicare alcuna influenza sulla pìù estesa attività  lottizzatoria. Ne discende che la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata sebbene, con riguardo ai singoli manufatti facenti parte di un intervento lottizzatorio, sia stato rilasciato, come nella specie, un titolo edilizio in sanatoria a seguito dell&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di condono (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 14 ottobre 2019 n. 6945; Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 giugno 2014 n. 3115; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 19 settembre 2017 n. 4446).</p>
<p style="text-align: justify;">7. Non assume alcun rilievo giuridico la dedotta estraneità  (anche psicologica) dei ricorrenti alla complessiva operazione di lottizzazione abusiva, poichè tale fattispecie di illecito, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, prescinde dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti, in quanto si fonda sul dato oggettivo dell&#8217;intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti in buona fede, estranei all&#8217;illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell&#8217;alienante (orientamento consolidato, che ha ormai superato il minoritario indirizzo giurisprudenziale citato dalla difesa attorea a sostegno delle sue tesi: cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 17 maggio 2019 n. 3196; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2016 n. 26 e 3 aprile 2014 n. 1589; TAR Campania Napoli, Sez. II, 29 gennaio 2018 n. 615 e 8 marzo 2016 n. 1273).</p>
<p style="text-align: justify;">7.1 Inoltre, non si attagliano alla fattispecie in commento i principi espressi dalla CEDU in tema di confisca a seguito di lottizzazione abusiva, giacchè essi sono da reputarsi operanti limitatamente alla sanzione penale accessoria, avente carattere afflittivo, della confisca urbanistica, mentre, viceversa, non possono ritenersi automaticamente applicabili anche alla sanzione amministrativa ex art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, avente natura eminentemente ripristinatoria e connotata dalla conseguente irrilevanza degli stati soggettivi individuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3196/2019 cit.; Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 marzo 2018 n. 1878; TAR Campania Salerno, Sez. II, 7 gennaio 2019 n. 30)</p>
<p style="text-align: justify;">8. Infine, contrariamente a quanto sostenuto in gravame, la fattispecie di lottizzazione abusiva, avendo carattere permanente, conserva le caratteristiche di attualità  e concretezza dell&#8217;illecito fino all&#8217;esecuzione del corrispondente provvedimento sanzionatorio, indipendentemente dalla maggiore o minore risalenza nel tempo dei manufatti che ne costituiscono espressione; ciò non contrasta con la natura cautelare dell&#8217;ordine di sospensione dell&#8217;attività  edilizia, che evidentemente mira ad evitare che l&#8217;intervento lottizzatorio possa espandersi o, comunque, diventare pìù pervasivo in termini di illecita trasformazione urbanistica del territorio (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 agosto 2016 n. 4651). </p>
<p style="text-align: justify;">9. Pertanto, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, la domanda di annullamento degli stessi deve essere rigettata per infondatezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Analoga sorte subisce la connessa domanda risarcitoria articolata in via subordinata, dal momento che la realità  del provvedimento repressivo della lottizzazione abusiva &#8211; la quale rende tale tipologia di illecito urbanistico-edilizio soggettivamente trasferibile propter rem e sanzionabile in capo a tutti coloro che siano divenuti titolari dei terreni abusivamente lottizzati e, vieppìù, che abbiano goduto di costruzioni eseguite su tali terreni &#8211; esclude di per sè l&#8217;ingiustizia del danno arrecato dall&#8217;irrogazione del trattamento sanzionatorio, anche qualora l&#8217;amministrazione comunale non si fosse tempestivamente attivata nel sospendere l&#8217;intervento lottizzatorio (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3196/2019 cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, ribadite le suesposte considerazioni, il ricorso merita di essere interamente respinto siccome infondato. </p>
<p style="text-align: justify;">9.1 Sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, in ragione del concreto assetto degli interessi coinvolti, per disporre l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. </p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-1-2020-n-161/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.161</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2019 n.C-63/18</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-26-9-2019-n-c-63-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-26-9-2019-n-c-63-18/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-26-9-2019-n-c-63-18/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2019 n.C-63/18</a></p>
<p>E. Regan (relatore), Presidente di sezione La Corte di giustizia ritiene il limite del 30% al subappalto incompatibile con la direttiva 2014/24/UE 1. Contratti della P.A. &#8211; Corte di Giustizia &#8211; Subappalto &#8211; Limite del 30% &#8211; Direttiva 2014/24/UE &#8211; Incompatibilità &#8211; Ragioni.  1. La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-26-9-2019-n-c-63-18/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2019 n.C-63/18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-26-9-2019-n-c-63-18/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2019 n.C-63/18</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Regan (relatore), Presidente di sezione</span></p>
<hr />
<p>La Corte di giustizia ritiene il limite del 30% al subappalto incompatibile con la direttiva 2014/24/UE</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Contratti della P.A. &#8211; Corte di Giustizia &#8211; Subappalto &#8211; Limite del 30% &#8211; Direttiva 2014/24/UE &#8211; Incompatibilità &#8211; Ragioni.</strong> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella italiana del Codice dei Contratti, che limita al 30% la parte dell&#8217;appalto che l&#8217;offerente è autorizzato a subappaltare a terzi. In effetti, tale restrizione quantitativa al ricorso al subappalto è eccessiva rispetto all&#8217;obiettivo di ridurre l&#8217;infiltrazione illecita negli appalti, considerato che si applica in automatico, indipendentemente dal settore economico interessato, dalla natura dei lavori o dall&#8217;identità  dei subappaltatori.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)<br />
26 settembre 2019 ( *1 )<br />
«Rinvio pregiudiziale &#8211; Articoli 49 e 56 TFUE &#8211; Aggiudicazione degli appalti pubblici &#8211; Direttiva 2014/24/UE &#8211; Articolo 71 &#8211; Subappalto &#8211; Normativa nazionale che limita la possibilità  di subappaltare nella misura del 30% dell&#8217;importo complessivo del contratto»<br />
Nella causa C 63/18,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), con ordinanza del 13 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 1o febbraio 2018, nel procedimento<br />
Vitali SpA<br />
contro<br />
Autostrade per l&#8217;Italia SpA,<br />
LA CORTE (Quinta Sezione),<br />
composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, C. Lycourgos, E. JuhÃ¡sz, M. Ileai<br />
e I. Jarukaitis, giudici,<br />
avvocato generale: M. Campos sì¡nchez-Bordona<br />
cancelliere: A. Calot Escobar<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
&#8211; per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità  di agente, assistita da C. Colelli e V. Nunziata, avvocati dello Stato;<br />
&#8211; per il governo norvegese, da K.H. Aarvik, H. rà¸stum e C. Anker, in qualità  di agenti;<br />
&#8211; per la Commissione europea, da L. Haasbeek, G. Gattinara e P. Ondroaek, in qualità  di agenti,<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l&#8217;avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
Sentenza<br />
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull&#8217;interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE, dell&#8217;articolo 71 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015 (GU 2015, L 307, pag. 5) (in prosieguo: la «direttiva 2014/24»), nonchè sul principio di proporzionalità .<br />
2 Tale domanda è stata presentata nell&#8217;ambito di una controversia tra la Vitali SpA e l&#8217;Autostrade per l&#8217;Italia SpA in merito alla decisione adottata da quest&#8217;ultima, in qualità  di amministrazione aggiudicatrice, di escludere la prima da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.<br />
Contesto normativo<br />
Diritto dell&#8217;Unione<br />
3 I considerando 1, 41, 78, 100 e 105 della direttiva 2014/24, così recitano:<br />
«(1) L&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità  degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà  di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonchè i principi che ne derivano, come la parità  di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità  e la trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni per coordinare le procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza.<br />
(&#8230;)<br />
(41) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell&#8217;ordine, della moralità  e della sicurezza pubblici, (&#8230;) a condizione che dette misure siano conformi al TFUE.<br />
(&#8230;)<br />
(78) E&#8217; opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità  delle [piccole e medie imprese (PMI)]. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate ad avvalersi del Codice europeo di buone pratiche, di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 giugno 2008, dal titolo &#8220;Codice europeo di buone pratiche per facilitare l&#8217;accesso delle PMI agli appalti pubblici&#8221;, che fornisce orientamenti sul modo in cui dette amministrazioni possono applicare la normativa sugli appalti pubblici in modo tale da agevolare la partecipazione delle PMI. A tal fine e per rafforzare la concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero in particolare essere incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti. (&#8230;)<br />
Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà  di andare oltre nei loro sforzi intesi a facilitare la partecipazione delle PMI al mercato degli appalti pubblici estendendo agli appalti di entità  minore la portata dell&#8217;obbligo di esaminare se sia appropriato suddividere gli appalti in lotti per appalti di entità  minore, obbligando le amministrazioni aggiudicatrici a fornire una motivazione della decisione di non suddividere in lotti o rendendo la suddivisione in lotti obbligatoria in determinate condizioni. Allo stesso fine, gli Stati membri dovrebbero anche avere la facoltà  di creare meccanismi per il pagamento diretto ai subappaltatori.<br />
(&#8230;)<br />
(100) E&#8217; opportuno evitare l&#8217;aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un&#8217;organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell&#8217;Unione, di reati di terrorismo, di riciclaggio dei proventi di attività  illecite o di finanziamento del terrorismo. (&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(105) E&#8217; importante che l&#8217;osservanza, da parte dei subappaltatori, degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell&#8217;Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui alla presente direttiva, sempre che tali norme, e la loro applicazione, siano conformi al diritto dell&#8217;Unione, sia garantita dalle autorità  nazionali competenti, ad esempio gli ispettorati del lavoro o le agenzie per la protezione dell&#8217;ambiente, mediante azioni adeguate entro i limiti delle loro responsabilità  e del loro mandato.<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;) Inoltre, dovrebbe essere indicato esplicitamente che gli Stati membri dovrebbero poter imporre condizioni più¹ rigorose, ad esempio estendendo gli obblighi in materia di trasparenza, consentendo il pagamento diretto ai subappaltatori, oppure permettendo o imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici di verificare che i subappaltatori non si trovino in una delle situazioni che giustificano l&#8217;esclusione dell&#8217;operatore economico. (&#8230;)<br />
Si dovrebbe inoltre stabilire espressamente che gli Stati membri restano liberi di prevedere disposizioni di diritto interno più¹ rigorose in materia di responsabilità  o norme più¹ avanzate in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori».</p>
<p>4 Conformemente all&#8217;articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24, la stessa si applica agli appalti con un importo, al netto dell&#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alla soglia di EUR 5225000 per gli appalti pubblici di lavori.<br />
5 L&#8217;articolo 18 di tale direttiva, intitolato «Principi per l&#8217;aggiudicazione degli appalti», al suo paragrafo 1, primo comma, dispone quanto segue:<br />
«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità  e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata».<br />
6 L&#8217;articolo 57 di detta direttiva, intitolato «Motivi di esclusione», al suo paragrafo 1 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d&#8217;appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli da 59 a 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei motivi elencati in tale disposizione.<br />
7 L&#8217;articolo 63 della medesima direttiva, intitolato «Affidamento sulle capacità  di altri soggetti», al suo paragrafo 1, primo comma, così dispone:<br />
«Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità  economica e finanziaria stabiliti a norma dell&#8217;articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità  tecniche e professionali stabiliti a norma dell&#8217;articolo 58, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità  di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all&#8217;indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all&#8217;allegato XII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità  di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità  sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità  di altri soggetti, dimostra all&#8217;amministrazione aggiudicatrice che disporrà  dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell&#8217;impegno assunto da detti soggetti a tal fine».<br />
8 L&#8217;articolo 71 della direttiva 2014/24, intitolato «Subappalto», prevede quanto segue:<br />
«1.   Â L&#8217;osservanza degli obblighi di cui all&#8217;articolo 18, paragrafo 2, da parte dei subappaltatori è garantita mediante azioni adeguate delle autorità  nazionali competenti che agiscono nell&#8217;ambito delle rispettive responsabilità  e competenze.<br />
2.   Â Nei documenti di gara l&#8217;amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all&#8217;offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell&#8217;appalto che intende subappaltare a terzi, nonchè i subappaltatori proposti.<br />
3.   Â Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l&#8217;amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all&#8217;operatore economico cui è stato aggiudicato l&#8217;appalto pubblico (il contraente principale). Tra tali misure possono rientrare idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi concernenti tale modalità  di pagamento sono indicati nei documenti di gara.<br />
4.   Â I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità  del contraente principale.<br />
5.   Â Nel caso di appalti di lavori e per servizi da fornire presso l&#8217;impianto sotto la diretta supervisione dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice, dopo l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto e al più¹ tardi all&#8217;inizio dell&#8217;esecuzione del contratto l&#8217;amministrazione aggiudicatrice impone al contraente principale di indicarle nome, recapito e rappresentanti legali dei suoi subappaltatori coinvolti in tali lavori o servizi, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. L&#8217;amministrazione aggiudicatrice impone al contraente principale di comunicare all&#8217;amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del contratto nonchè le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.<br />
Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono imporre direttamente al contraente principale l&#8217;obbligo di trasmettere le informazioni richieste.<br />
Ove necessario ai fini del paragrafo 6, lettera b), del presente articolo, le informazioni richieste sono accompagnate dalle autodichiarazioni dei subappaltatori come previsto all&#8217;articolo 59. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo possono prevedere che i subappaltatori presentati a seguito dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto forniscano i certificati e gli altri documenti complementari invece dell&#8217;autodichiarazione.<br />
Il primo comma non si applica ai fornitori.<br />
Le amministrazioni aggiudicatrici possono estendere o possono essere obbligate dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, ad esempio:<br />
a) ai contratti di fornitura, ai contratti di servizi diversi da quelli riguardanti servizi da fornire presso gli impianti sotto la diretta supervisione dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice, ovvero ai fornitori coinvolti in contratti di lavori o di servizi;<br />
b) ai subappaltatori dei subappaltatori del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.<br />
6.   Â Al fine di evitare violazioni degli obblighi di cui all&#8217;articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:<br />
a) se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede un meccanismo di responsabilità  solidale tra subappaltatori e contraente principale, lo Stato membro interessato provvede a che le norme pertinenti siano applicate in conformità  delle condizioni stabilite all&#8217;articolo 18, paragrafo 2;<br />
b) le amministrazioni aggiudicatrici possono, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, verificare o essere obbligate dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell&#8217;articolo 57. In tali casi le amministrazioni aggiudicatrici impongono all&#8217;operatore economico di sostituire i subappaltatori in merito ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre o essere obbligate da uno Stato membro a imporre che l&#8217;operatore economico sostituisca i subappaltatori in relazione ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione.<br />
7.   Â Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più¹ rigorose in materia di responsabilità , anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessità  che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.<br />
8.   Â Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere misure a norma del paragrafo 3, 5 o 6 specificano, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell&#8217;Unione, le condizioni di attuazione di tali misure. In tale contesto gli Stati membri possono limitarne l&#8217;applicabilità , ad esempio in relazione a determinati tipi di appalti, a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o operatori economici ovvero a determinati importi».<br />
Diritto italiano<br />
9 L&#8217;articolo 105, paragrafo 2, terza frase, del decreto legislativo n. 50 &#8211; Codice dei contratti pubblici, del 18 aprile 2016 (supplemento ordinario alla GURI n. 91 del 19 aprile 2016; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 50/2016»), così prevede:<br />
«Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l&#8217;eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell&#8217;importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture».<br />
10 L&#8217;articolo 105, paragrafo 5, del decreto legislativo n. 50/2016 è formulato come segue:<br />
«Per le opere di cui all&#8217;articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l&#8217;eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell&#8217;importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso».<br />
Procedimento principale e questione pregiudiziale<br />
11 Con bando di gara pubblicato nel mese di agosto 2016, la Autostrade per l&#8217;Italia ha indetto una procedura ristretta per l&#8217;affidamento, mediante gara, dei lavori di ampliamento della quinta corsia dell&#8217;autostrada italiana A8 tra la barriera di Milano Nord (Italia) e l&#8217;interconnessione di Lainate (Italia), per un importo a base di gara pari a EUR 85211216,84, IVA esclusa.<br />
12 La Vitali è stata esclusa dalla gara per avere superato il limite del 30% previsto, in materia di subappalto, all&#8217;articolo 105, paragrafo 2, del decreto legislativo n. 50/2016.<br />
13 La Vitali ha proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso diretto, in particolare, alla sua riammissione alla procedura di gara.<br />
14 Con sentenza parziale del 5 gennaio 2018 il giudice del rinvio ha respinto tutti i motivi dedotti dalla Vitali a sostegno di tale ricorso, salvo quello secondo il quale il limite del 30% in materia di subappalti, previsto dal diritto italiano, non sarebbe conforme al diritto dell&#8217;Unione.<br />
15 Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla compatibilità  di siffatto limite quantitativo con gli articoli 49 e 56 TFUE, con l&#8217;articolo 71 della direttiva 2014/24 nonchè con il principio di proporzionalità .<br />
16 Tale giudice sottolinea che il Consiglio di Stato (Italia) si è pronunciato nel senso che il legislatore nazionale può legittimamente porre, in materia di subappalto, limiti di maggior rigore rispetto a quelli previsti dalle pertinenti disposizioni del diritto dell&#8217;Unione, laddove essi siano giustificati, da un lato, alla luce dei principi di sostenibilità  sociale e, dall&#8217;altro, in considerazione dei valori declinati dall&#8217;articolo 36 TFUE, tra cui compaiono l&#8217;ordine e la sicurezza pubblici. Inoltre, detto giudice rileva che, secondo il Consiglio di Stato, la giurisprudenza della Corte riguardante i limiti quantitativi al subappalto in materia di appalti pubblici, la quale giurisprudenza verte sulla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114), non si applica in relazione alla direttiva 2014/24.</p>
<p>17 Tuttavia, il giudice del rinvio osserva altresì che, al pari della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1) e della direttiva 2004/18, la direttiva 2014/24 non prevede limiti quantitativi al subappalto. Secondo il giudice del rinvio, la previsione di un limite generale del 30% per il subappalto, con riferimento all&#8217;importo complessivo del contratto, può rendere più¹ difficoltoso l&#8217;accesso delle imprese, in particolar modo di quelle di piccole e medie dimensioni, agli appalti pubblici, così ostacolando l&#8217;esercizio della libertà  di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Tale limite è fissato in maniera astratta in una determinata percentuale del contratto, a prescindere dalla possibilità  di verificare le capacità  di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di cui trattasi.<br />
18 Di conseguenza, il giudice del rinvio si domanda se la normativa nazionale di cui al procedimento principale non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.<br />
19 In tali circostanze, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
«Se i principi di libertà  di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 [TFUE], l&#8217;articolo 71 della direttiva [2014/24], il quale non contempla limitazioni quantitative al subappalto, e il principio [di diritto dell&#8217;Unione europea] di proporzionalità , ostino all&#8217;applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell&#8217;articolo 105, comma 2, terzo periodo, del [decreto legislativo n. 50/2016], secondo la quale il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell&#8217;importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture».<br />
20 La domanda del giudice del rinvio diretta al trattamento accelerato della sua domanda di pronuncia pregiudiziale conformemente all&#8217;articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte dell&#8217;8 marzo 2018, Vitali (C 63/18, non pubblicata, EU:C:2018:199).</p>
<p>Sulla questione pregiudiziale<br />
21 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 e 56 TFUE e la direttiva 2014/24 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell&#8217;appalto che l&#8217;offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.<br />
22 In via preliminare, occorre rilevare che, poichè il valore dell&#8217;appalto di cui al procedimento principale, al netto dell&#8217;IVA, è superiore alla soglia di EUR 5225000 prevista all&#8217;articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24, è con riferimento a quest&#8217;ultima che occorre rispondere alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.<br />
23 Occorre ricordare che tale direttiva, come risulta in sostanza dal suo considerando 1, ha l&#8217;obiettivo di garantire il rispetto, nell&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici, in particolare, della libera circolazione delle merci, della libertà  di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, e dei principi che ne derivano, in particolare la parità  di trattamento, la non discriminazione, la proporzionalità  e la trasparenza, nonchè di garantire che l&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici sia aperta alla concorrenza.<br />
24 In particolare, a tal fine, la predetta direttiva prevede espressamente, al suo articolo 63, paragrafo 1, la possibilità  per gli offerenti di fare affidamento, a determinate condizioni, sulle capacità  di altri soggetti, per soddisfare determinati criteri di selezione degli operatori economici.<br />
25 Inoltre, l&#8217;articolo 71 della medesima direttiva, che riguarda specificamente il subappalto, al suo paragrafo 2 dispone che l&#8217;amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all&#8217;offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell&#8217;appalto che intende subappaltare a terzi, nonchè i subappaltatori proposti.<br />
26 Ne deriva che, al pari della direttiva 2004/18 abrogata dalla direttiva 2014/24, quest&#8217;ultima sancisce la possibilità , per gli offerenti, di ricorrere al subappalto per l&#8217;esecuzione di un appalto, purchè le condizioni da essa previste siano soddisfatte (v., in tal senso, per quanto riguarda la direttiva 2004/18, sentenza del 14 luglio 2016, WrocBaw &#8211; Miasto na prawach powiatu, C 406/14, EU:C:2016:562, punti da 31 a 33).</p>
<p>27 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, e come risulta dal considerando 78 della direttiva 2014/24, in materia di appalti pubblici, è interesse dell&#8217;Unione che l&#8217;apertura di un bando di gara alla concorrenza sia la più¹ ampia possibile. Il ricorso al subappalto, che può favorire l&#8217;accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce al perseguimento di tale obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2017, Borta, C 298/15, EU:C:2017:266, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).<br />
28 Inoltre, al punto 35 della sentenza del 14 luglio 2016, WrocBaw &#8211; Miasto na prawach powiatu (C 406/14, EU:C:2016:562), che riguardava l&#8217;interpretazione della direttiva 2004/18, la Corte ha stabilito che una clausola del capitolato d&#8217;oneri di un appalto pubblico di lavori che impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per una parte dell&#8217;appalto fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso, e ciù² a prescindere dalla possibilità  di verificare le capacità  di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe, è incompatibile con tale direttiva, applicabile nell&#8217;ambito della controversia che aveva dato luogo a tale sentenza.<br />
29 A tal riguardo, occorre rilevare che, sebbene l&#8217;articolo 71 della direttiva 2014/24 riprenda, in sostanza, il tenore dell&#8217;articolo 25 della direttiva 2004/18, esso elenca tuttavia talune norme supplementari in materia di subappalto. In particolare, tale articolo 71 prevede la possibilità , per l&#8217;amministrazione aggiudicatrice, di chiedere o di essere obbligata dallo Stato membro a chiedere all&#8217;offerente di informarla sulle intenzioni di quest&#8217;ultimo in materia di subappalto, nonchè la possibilità  per l&#8217;amministrazione aggiudicatrice, a determinate condizioni, di trasferire i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. Inoltre, il suddetto articolo 71 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono verificare o essere obbligate dagli Stati membri a verificare se sussistano motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell&#8217;articolo 57 di tale direttiva relativi in particolare alla partecipazione a un&#8217;organizzazione criminale, alla corruzione o alla frode.<br />
30 Tuttavia, dalla volontà  del legislatore dell&#8217;Unione di disciplinare in maniera più¹ specifica, mediante l&#8217;adozione di siffatte norme, le situazioni in cui l&#8217;offerente fa ricorso al subappalto, non si può dedurre che gli Stati membri dispongano ormai della facoltà  di limitare tale ricorso a una parte dell&#8217;appalto fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso, al pari del limite imposto dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale.<br />
31 A tale riguardo, il governo italiano sostiene che gli Stati membri possono prevedere misure diverse da quelle specificamente elencate nella direttiva 2014/24, al fine di garantire, in particolare, il rispetto del principio di trasparenza nell&#8217;ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, poichè a tale principio è dedicata una particolare attenzione nel contesto di tale direttiva.<br />
32 Più¹ specificamente, tale governo sottolinea il fatto che la limitazione del ricorso al subappalto di cui trattasi nel procedimento principale è giustificata alla luce delle particolari circostanze presenti in Italia, dove il subappalto ha da sempre costituito uno degli strumenti di attuazione di intenti criminosi. Limitando la parte dell&#8217;appalto che può essere subappaltata, la normativa nazionale renderebbe il coinvolgimento nelle commesse pubbliche meno appetibile per le associazioni criminali, il che consentirebbe di prevenire il fenomeno dell&#8217;infiltrazione mafiosa nelle commesse pubbliche e di tutelare così l&#8217;ordine pubblico.<br />
33 Come osserva il governo italiano, è vero che i considerando 41 e 105 della direttiva 2014/24, nonchè alcune disposizioni di quest&#8217;ultima, come l&#8217;articolo 71, paragrafo 7, indicano espressamente che gli Stati membri rimangono liberi di prevedere, nel proprio diritto interno, disposizioni più¹ rigorose rispetto a quelle previste dalla predetta direttiva in materia di subappalto, a condizione che tali prime disposizioni siano compatibili con il diritto dell&#8217;Unione.<br />
34 Come deriva, in particolare, dai criteri di selezione qualitativi previsti dalla direttiva 2014/24, in particolare dai motivi di esclusione dettati al suo articolo 57, paragrafo 1, è altresì vero che il legislatore dell&#8217;Unione ha inteso evitare, mediante l&#8217;adozione di tali disposizioni, che gli operatori economici che sono stati condannati con sentenza definitiva, alle condizioni previste in tale articolo, partecipino a una procedura di aggiudicazione di appalti.<br />
35 Parimenti, il considerando 41 della direttiva 2014/24 prevede che nessuna disposizione di quest&#8217;ultima dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie, in particolare, alla tutela dell&#8217;ordine, della moralità  e della sicurezza pubblici, a condizione che dette misure siano conformi al TFUE, mentre il considerando 100 di tale direttiva precisa che è opportuno evitare l&#8217;aggiudicazione di appalti pubblici, in particolare, ad operatori economici che hanno partecipato a un&#8217;organizzazione criminale.<br />
36 Oltre a ciù², secondo una giurisprudenza costante, va riconosciuto agli Stati membri un certo potere discrezionale nell&#8217;adozione di misure destinate a garantire il rispetto dell&#8217;obbligo di trasparenza, il quale si impone alle amministrazioni aggiudicatrici in tutte le procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico. Infatti, il singolo Stato membro è nella posizione migliore per individuare, alla luce di considerazioni di ordine storico, giuridico, economico o sociale che gli sono proprie, le situazioni favorevoli alla comparsa di comportamenti in grado di provocare violazioni del rispetto dell&#8217;obbligo summenzionato (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, Impresa Edilux e SICEF, C 425/14, EU:C:2015:721, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>37 Più¹ specificamente, la Corte ha giù  dichiarato che il contrasto al fenomeno dell&#8217;infiltrazione della criminalità  organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle regole fondamentali e ai principi generali del TFUE che si applicano nell&#8217;ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, Impresa Edilux e SICEF, C 425/14, EU:C:2015:721, punti 27 e 28).</p>
<p>38 Tuttavia, anche supponendo che una restrizione quantitativa al ricorso al subappalto possa essere considerata idonea a contrastare siffatto fenomeno, una restrizione come quella di cui trattasi nel procedimento principale eccede quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo.<br />
39 A tal riguardo, occorre ricordare che, durante tutta la procedura, le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare i principi di aggiudicazione degli appalti di cui all&#8217;articolo 18 della direttiva 2014/24, tra i quali figurano, in particolare, i principi di parità  di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità  (sentenza del 20 settembre 2018, Montte, C 546/16, EU:C:2018:752, punto 38).</p>
<p>40 Orbene, in particolare, come ricordato al punto 30 della presente sentenza, la normativa nazionale di cui al procedimento principale vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto che superi una percentuale fissa dell&#8217;appalto pubblico in parola, cosicchè tale divieto si applica indipendentemente dal settore economico interessato dall&#8217;appalto di cui trattasi, dalla natura dei lavori o dall&#8217;identità  dei subappaltatori. Inoltre, un siffatto divieto generale non lascia alcuno spazio a una valutazione caso per caso da parte dell&#8217;ente aggiudicatore (v., per analogia, sentenza del 5 aprile 2017, Borta, C 298/15, EU:C:2017:266, punti 54 e 55).</p>
<p>41 Ne consegue che, nell&#8217;ambito di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, per tutti gli appalti, una parte rilevante dei lavori, delle forniture o dei servizi interessati dev&#8217;essere realizzata dall&#8217;offerente stesso, sotto pena di vedersi automaticamente escluso dalla procedura di aggiudicazione dell&#8217;appalto, anche nel caso in cui l&#8217;ente aggiudicatore sia in grado di verificare le identità  dei subappaltatori interessati e ove ritenga, in seguito a verifica, che siffatto divieto non sia necessario al fine di contrastare la criminalità  organizzata nell&#8217;ambito dell&#8217;appalto in questione.<br />
42 Come sottolinea la Commissione, misure meno restrittive sarebbero idonee a raggiungere l&#8217;obiettivo perseguito dal legislatore italiano, al pari di quelle previste dall&#8217;articolo 71 della direttiva 2014/24 e richiamate al punto 29 della presente sentenza. D&#8217;altronde, come indica il giudice del rinvio, il diritto italiano giù  prevede numerose attività  interdittive espressamente finalizzate ad impedire l&#8217;accesso alle gare pubbliche alle imprese sospettate di condizionamento mafioso o comunque collegate a interessi riconducibili alle principali organizzazioni criminali operanti nel paese.<br />
43 Pertanto, una restrizione al ricorso del subappalto come quella di cui trattasi nel procedimento principale non può essere ritenuta compatibile con la direttiva 2014/24.<br />
44 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall&#8217;argomento dedotto dal governo italiano, secondo cui i controlli di verifica che l&#8217;amministrazione aggiudicatrice deve effettuare in forza del diritto nazionale sarebbero inefficaci. Invero, siffatta circostanza, che, come pare evincersi dalle osservazioni stesse di tale governo, risulta dalle modalità  specifiche di tali controlli, nulla toglie al carattere restrittivo della misura nazionale di cui al procedimento principale. Peraltro, il governo italiano non ha affatto dimostrato, nell&#8217;ambito della presente causa, che le diverse disposizioni previste all&#8217;articolo 71 della direttiva 2014/24, con le quali gli Stati membri possono limitare il ricorso al subappalto, nonchè i possibili motivi di esclusione dei subappaltanti ai sensi dell&#8217;articolo 57 di tale direttiva, e ai quali fa riferimento l&#8217;articolo 71, paragrafo 6, lettera b), di quest&#8217;ultima, non possano essere attuate in modo tale da raggiungere l&#8217;obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale.<br />
45 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che la direttiva 2014/24 dev&#8217;essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell&#8217;appalto che l&#8217;offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.<br />
Sulle spese<br />
46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:<br />
La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell&#8217;appalto che l&#8217;offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.<br />
Regan<br />
Lycourgos<br />
JuhÃ¡sz<br />
Ileai</p>
<p>Jarukaitis<br />
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 settembre 2019.<br />
Il cancelliere<br />
A. Calot Escobar</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-26-9-2019-n-c-63-18/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2019 n.C-63/18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le fonti normative dei titoli abilitativi in edilizia  </title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-fonti-normative-dei-titoli-abilitativi-in-edilizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 18:39:15 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/le-fonti-normative-dei-titoli-abilitativi-in-edilizia/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-fonti-normative-dei-titoli-abilitativi-in-edilizia/">Le fonti normative dei titoli abilitativi in edilizia  </a></p>
<p>(Peschici 12 gennaio 2019 &#8211; &#8220;I nuovi titoli abilitativi in edilizia&#8220;) Sommario: 1. I recenti interventi normativi sui titoli abilitativi in edilizia. &#8211; 2. Il riparto del potere legislativo sui titoli edilizi tra Stato e Regioni. &#8211; 3. La delega legislativa prevista dall&#8217;art. 5 della L. 7 agosto 2015 n. 124.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-fonti-normative-dei-titoli-abilitativi-in-edilizia/">Le fonti normative dei titoli abilitativi in edilizia  </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-fonti-normative-dei-titoli-abilitativi-in-edilizia/">Le fonti normative dei titoli abilitativi in edilizia  </a></p>
<p>(Peschici 12 gennaio 2019 &#8211; &#8220;<em>I nuovi titoli abilitativi in edilizia</em>&#8220;)</p>
<p><strong>Sommario</strong><strong>: 1. I recenti interventi normativi sui titoli abilitativi in edilizia. &#8211; 2. Il riparto del potere legislativo sui titoli edilizi tra Stato e Regioni. &#8211; 3. La delega legislativa prevista dall&#8217;art. 5 della L. 7 agosto 2015 n. 124. &#8211; 4. Il decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126. &#8211; 5. Il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222. &#8211; 6. Il glossario. &#8211; 7. Il regolamento edilizio tipo. &#8211; 8. I titoli abilitativi in edilizia. &#8211; 9. Considerazioni finali.</strong></p>
<p><strong><em>1. I recenti interventi normativi sui titoli abilitativi in edilizia.</em></strong><br />
Nell&#8217;ultimo biennio sono stati numerosi gli interventi normativi sui titoli abilitativi in edilizia e, soprattutto, presentano rilevanti novità anche nel modo di legiferare perché si passa dalla previsione di normativa astratta e generale ad una disciplina casistica che, in parte, disorienta.<br />
Sono intervenuti, infatti: il decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126 (c.d. SCIA 1) e il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222, emessi in attuazione della delega prevista dall&#8217;art. 5 della L. 7 agosto 2015 n. 124, cosiddetta legge Madia; l&#8217;intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni sull&#8217;adozione del regolamento edilizio tipo previsto dall&#8217;art. 4, comma 1 <em>sexies</em> del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e gli atti regionali di recepimento del regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi; le leggi regionali e, per la Puglia, la n. 42 dell&#8217;11 dicembre 2017; il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018 di approvazione del glossario contenente l&#8217;elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222.<br />
L&#8217;interprete del diritto e, soprattutto, l&#8217;operatore pratico e professionale si trovano di fronte ad una disciplina legislativa sicuramente innovativa e diversa dalle tecniche sino a qui utilizzate dal legislatore ed è necessario comprenderne lo spirito.<br />
Perché tanto interesse per i titoli abilitativi in edilizia? Per almeno due ragioni.<br />
Innanzitutto, la crisi economica che non ha risparmiato nessun settore produttivo ed ha investito anche l&#8217;urbanistica. Vi è stata una forte contrazione della domanda di costruzioni per la residenza, per le attività industriali e produttive in genere, per i servizi, per le seconde case, per cui non si progettano grandi interventi pianificatori di sviluppo e ampliamento dell&#8217;abitato e langue l&#8217;iniziativa privata diretta a proporre piani di lottizzazione o esecutivi. Mancano i privati disposti ad importanti investimenti per lo sviluppo urbanistico o, come un tempo accadeva, per gli insediamenti turistici costituiti dalle seconde case. La crisi ha riguardato tutte le componenti che operano nell&#8217;edilizia e anche i tecnici, liberi professionisti e non, che hanno visto decrescere sensibilmente il loro lavoro che, peraltro, si indirizza per lo più verso l&#8217;attività di progettazione e direzione di più puntuali interventi sul territorio e, soprattutto, sul patrimonio edilizio esistente. Diviene, allora, rilevante disciplinare i titoli abilitativi edilizi poiché si eseguono interventi puntuali sul territorio in una dimensione ridotta di sviluppo edilizio.<br />
Di poi, l&#8217;attuale impostazione urbanistica tende a non consumare i suoli liberi per preservare un paesaggio che, solo a tratti, si presenta privo di manufatti edilizi, per avere l&#8217;uomo marchiato il territorio per lo svolgimento delle più diverse attività, economiche e residenziali, che richiedono ambiti urbanizzati e costruzioni che ne consentano lo svolgimento. Il territorio, specie del nostro Paese e soprattutto al Nord, si presenta fortemente antropizzato.<br />
Secondo recenti dati, in Italia vengono consumati più di 8 metri quadrati di territorio al secondo; ogni cinque mesi viene cementificata una superficie pari a quella del Comune di Napoli; ogni anno è cementificata una superficie pari alla somma di quelle di Milano e Firenze. Si è passati da una superficie urbanizzata pari a 8.000 chilometri quadrati nel 1956 ad oltre 20.500 chilometri quadrati nel 2010; nel 1956 erano utilizzati 10 mq. per abitante, nel 2010 lo erano più di 340 mq.<br />
Alcune leggi regionali (per esempio in Lombardia e in Emilia Romagna) scoraggiano o impediscono la realizzazione di nuovi manufatti in territori liberi e l&#8217;ampliamento dei centri abitati, inducendo ad utilizzare o a riutilizzare le zone già compromesse, riqualificandole ed adattandole alle nuove esigenze.<br />
Non è più tempo di pensare a mega interventi sorretti da impegnative pianificazioni urbanistiche di conquista di nuove aree alla edificazione, ma il territorio va risparmiato e, per soddisfare le esigenze delle popolazioni, si deve utilizzare l&#8217;esistente. Quindi, rilevano i titoli abilitativi edilizi, non la pianificazione.<br />
Il convegno vuole, allora, approfondire la recente normativa sul tema e la mia relazione intende contribuire a chiarire la mappa della normativa che è stata disegnata in proposito e sarà così articolata:<br />
&#8211; la ripartizione tra lo Stato e le Regioni del potere legislativo in ordine ai titoli edilizi, con riferimento ai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale;<br />
&#8211; come si è giunti all&#8217;attuale apparato normativo testé richiamato, a partire dalla delega stabilita dall&#8217;art. 5 della legge 7 agosto 2015 n. 124;<br />
&#8211; gli elementi essenziali della recente normativa;<br />
&#8211; i titoli abilitativi in edilizia ed i loro caratteri differenziali.</p>
<p><strong><em>2. Il riparto del potere legislativo sui titoli edilizi tra Stato e Regioni.</em></strong><br />
La legge costituzionale n. 3 del 2001 è intervenuta nel riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, invertendo le previsioni costituzionali previgenti e attribuendo: allo Stato la legislazione esclusiva nelle materie elencate dalla lettera a) alla lettera s) del 2° comma dell&#8217;art. 117; allo Stato e alle Regioni la legislazione concorrente nelle materie indicate nel 3° comma in cui alla Regione spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato; alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.<br />
Tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente non figura l&#8217;urbanistica, come era stabilito dall&#8217;art. 117 previgente, ma il &#8220;<em>governo del territorio</em>&#8221; e vi sono stati degli orientamenti dottrinali che hanno sottolineato la differenza tra l&#8217;urbanistica ed il governo del territorio, quest&#8217;ultimo inteso in senso globale, per cui si è affermato che l&#8217;urbanistica sarebbe spettata alla competenza legislativa esclusiva residuale della Regione. La tesi, però, è stata ampiamente superata dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto rientrare nel governo del territorio anche l&#8217;urbanistica, assegnata, quindi, alla legislazione concorrente Stato-Regioni.<br />
La Corte Costituzionale ha affermato con più sentenze, a partire dalla n. 303 del 2003 (si sono succedute le n. 309 del 2011, n. 171 del 2012 e n. 259 del 2014) e sino all&#8217;ultima del 3 novembre 2016 n. 331, che la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del &#8220;<em>governo del territorio</em>&#8220;, vincolando la legislazione regionale di dettaglio, per cui il legislatore regionale, può sì esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, ma l&#8217;esemplificazione deve essere coerente con le definizioni contenute nel Testo Unico dell&#8217;Edilizia per non incorrere nella violazione della Costituzione.<br />
In particolare, la Corte, nella sentenza del 3 novembre 2016 n. 331, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015 n. 12, confrontandoli con i principi stabiliti all&#8217;epoca dal D.P.R. n. 380/2001, perché: a) inserivano nella manutenzione ordinaria anche l&#8217;installazione degli impianti tecnologici, non limitandosi all&#8217;integrazione o il mantenimento in efficienza, pur non comportando aumenti di volumetria; b) descrivevano la ristrutturazione edilizia come intervento comportante incrementi della superficie all&#8217;interno delle singole unità immobiliari o dell&#8217;edificio &#8220;<em>con contestuali modifiche all&#8217;esterno</em>&#8220;, assoggettandola a SCIA, perché in contrasto con l&#8217;art. 10, comma 1, lett. c) del T.U.E. secondo cui sono assoggettati a permesso di costruire (o a SCIA alternativa) gli interventi comportanti modifiche dei prospetti che si verifica con le &#8220;<em>modifiche all&#8217;esterno</em>&#8220;; c) estendevano la disciplina della c.d. edilizia libera ad ipotesi integralmente nuove, siccome gli interventi edilizi ulteriori che le Regioni a statuto ordinario possono inserire vanno intesi nel senso che tale possibilità può valere per interventi &#8220;<em>ulteriori</em>&#8220;, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell&#8217;art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 (la legge regionale ligure poteva, in conseguenza, inserire tra le attività edilizie libere l&#8217;installazione di opere di arredo privato, anche di natura pertinenziale, purchè non comportanti creazioni di nuove volumetrie, siccome ipotesi non integralmente nuova, ma ulteriore); d) differenziavano il regime giuridico, dislocando diversamente gli interventi edilizi tra le attività deformalizzate, soggette a CIL e CILA; e) dettavano una diversa disciplina sulle distanze minime tra costruzioni, che rientra nella materia dell&#8217;ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale, potendo le Regioni fissare limiti in deroga alle distanze minime fissate dalla normativa statale, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall&#8217;esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio; f) assoggettavano obbligatoriamente a DIA (all&#8217;epoca non ancora era stata sostituita in via generale con la SCIA) gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti mutamenti della destinazione d&#8217;uso di immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone assimilabili, dal momento che il T.U.E. richiedeva il permesso di costruire; g) esoneravano dal contributo di costruzione due categorie di intervento che, per la legge statale, erano invece soggetti a contribuzione.<br />
Ho voluto riportare il dettaglio di questa sentenza per sottolineare come la Corte Costituzionale intenda in maniera molto rigorosa i principi fondamentali rinvenibili nel T.U.E., lasciando spazio minimo alla competenza legislativa regionale, per cui la disciplina legislativa dei titoli edilizi è quasi esclusivamente statale.<br />
Le affermazioni della Corte trovano conforto nell&#8217;idea che questi profili attengano ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e che appartengono alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. m).<br />
Insomma la materia, nei fatti, è fortemente accentrata ed attribuita alla potestà legislativa statale.</p>
<p><strong><em>3. La delega legislativa prevista dall&#8217;art. 5 della L. 7 agosto 2015 n. 124.</em></strong><br />
Il punto di partenza della rinnovata produzione legislativa relativa ai titoli edilizi va rinvenuto nella legge 7 agosto 2015 n. 124 la quale detta disposizioni che sono di immediata attuazione ed altre, invece, che delegano il Governo ad adottare dei decreti legislativi. Tra queste ultime vi è l&#8217;art. 5, rubricato segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva.<br />
La delega prevista dall&#8217;art. 5 può scindersi in due parti, anche se appaiono accorpate ed indistinte nel solo primo comma.<br />
Una prima, stabilisce che il Governo debba adottare uno o più decreti legislativi per la &#8220;<em>precisa individuazione dei procedimenti</em>&#8221; oggetto di SCIA o di silenzio assenso, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. 7 agosto 1990 n. 241, di quelli che richiedono l&#8217;autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva; questa precisa individuazione deve intervenire sulla base dei &#8220;<em>principi e criteri desumibili dagli stessi articoli</em>&#8221; (19 e 20 L. n. 241/90), &#8220;<em>dei principi del diritto dell&#8217;Unione europea relativi all&#8217;accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità</em>&#8220;.<br />
Una seconda parte del primo comma dell&#8217;art. 5 delega il Governo ad introdurre &#8220;<em>anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti e prevedendo altresì l&#8217;obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all&#8217;atto della presentazione di un&#8217;istanza, i termini entro i quali l&#8217;amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell&#8217;amministrazione equivale ad accoglimento della domanda</em>&#8220;.<br />
La prima parte fa pensare ad un riordino e una catalogazione volti ad individuare, seguendo i principi stabiliti dagli artt. 19 e 20 L. n. 241/90, quelli del diritto dell&#8217;Unione europea riguardanti le attività di servizi e quelli di ragionevolezza e proporzionalità, i procedimenti dei diversi settori dell&#8217;ordinamento, precisando i titoli abilitativi necessari per lo svolgimento di ogni attività. In concreto, per precisare, ad esempio, i procedimenti per i quali si forma il silenzio assenso, il Governo deve considerare che l&#8217;art. 20 L. n. 241/90 esclude che si possa applicare, tra gli altri, per gli atti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, per cui in questi casi non potrà indicare che la mancata comunicazione nel termine stabilito del diniego equivalga a provvedimento di accoglimento della domanda.<br />
Sembra che il legislatore delegante abbia pensato ad una sorta di testo unico che, però, non riguarda, come è di solito, una specifica materia o settore dell&#8217;ordinamento, ma le discipline normative relative a tutte le materie e le attività, il cui &#8220;focus&#8221; è centrato sul tipo di provvedimento abilitativo che consenta, nelle diverse ipotesi, lo svolgimento dell&#8217;attività.<br />
Si tratta, all&#8217;evidenza, di un&#8217;opera di grandissimo impegno perché richiede un&#8217;indagine a 360 gradi su tutte le disposizioni del nostro ordinamento dettate per i diversi settori e, sulla base dei principi indicati dall&#8217;art. 5 L. n. 124/2015, procedere ad una selezione, catalogandole e ascrivendole ai diversi regimi amministrativi abilitanti all&#8217;esercizio delle più varie attività.<br />
In sostanza, un testo unico che prenda in considerazione l&#8217;insieme delle discipline che regolano tutte le attività, ordinandole in relazione ai titoli abilitativi necessari.<br />
La questione che si pone è se il legislatore delegato possa introdurre anche delle modifiche alla normativa vigente ovvero debba limitarsi ad un riordino, eliminando le disposizioni implicitamente abrogate, organizzando sistematicamente la legislazione che si è venuta a stratificare nel tempo, uniformare il linguaggio.<br />
Il profilo è rilevante perché se la delega non attribuisce il potere di innovare, il decreto legislativo di attuazione che, invece, disponga innovando e modificando, rischia l&#8217;incostituzionalità che potrebbe portare al suo annullamento innanzi alla Corte Costituzionale.<br />
Se si considera analiticamente la previsione della delega, la individuazione dei titoli abilitativi deve avvenire seguendo i principi espressi dalle norme di carattere generale dettate dagli artt. 19 e 20 L. n. 241/90 che costituiscono una bussola per l&#8217;orientamento del Governo che li deve considerare al fine di indicare quando si debba provvedere con SCIA e quando si forma il silenzio assenso, conducendo le sparse e diverse previsioni legislative nella disciplina generale. Il Governo deve anche considerare i principi di diritto dell&#8217;Unione europea relativi all&#8217;accesso alle attività di servizi, il che comporta un adeguamento delle disposizioni vigenti ai principi comunitari nella specifica materia dell&#8217;accesso alle attività di servizi e, quindi, un&#8217;eventuale modifica della relativa normativa interna. Ancora, vanno seguiti i principi di ragionevolezza e proporzionalità che rappresentano la guida per il contenuto delle disposizioni delegate che vanno uniformate a detti canoni di logica e di giustizia.<br />
L&#8217;elencazione, dunque, può essere modificata rispetto alle previgenti normative per allinearle ai principi dettati dagli artt. 19 e 20 L. n. 241/90, a quelle dell&#8217;Unione europea per l&#8217;accesso alle attività di servizi ed ai canoni contenutistici di ragionevolezza e proporzionalità.<br />
La seconda parte dell&#8217;art. 5, collegata alla prima attraverso il gerundio &#8220;introducendo&#8221;, conferisce una delega riguardante la disciplina generale da dettare per le attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa e, quindi, per le attività libere, soggette a comunicazione, a SCIA o per le quali il silenzio dell&#8217;amministrazione significa assenso all&#8217;esercizio dell&#8217;attività. La delega riguarda anche i profili procedimentali sulle modalità di presentazione, sui &#8220;contenuti standard&#8221; degli atti degli interessati, sullo svolgimento anche telematico della procedura, sugli strumenti per documentare gli effetti prodotti da questi atti che non sono delle amministrazioni, ma di coloro che intendano iniziare un&#8217;attività.</p>
<p><strong><em>4. Il decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126.</em></strong><br />
Il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nell&#8217;art. 5 della Legge c.d. Madia, con due decreti legislativi: il n. 126 del 30 giugno 2016 e il n. 222 del 25 novembre 2016.<br />
Il D. L.vo n. 126/2016 denominato SCIA 1, è composto di quattro articoli e disciplina in via generale i procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggetti a SCIA, modificando la L. n. 241/90 con l&#8217;introduzione nel suo corpo degli artt. 18 <em>bis</em> e 19 <em>bis</em>. Il primo (art. 18 <em>bis</em>) riguarda la presentazione delle istanze, segnalazioni e certificazioni in ordine all&#8217;attestazione di avvenuta presentazione ed indicazione dei termini di conclusione del procedimento, con la possibilità che possa fungere anche da comunicazione di avvio del procedimento, se contiene le informazioni richieste dall&#8217;art. 8 della L. n. 241/90. L&#8217;art. 19 <em>bis</em> ha ad oggetto la concentrazione dei regimi amministrativi ed introduce, accanto alla SCIA, che si può definire pura o assoluta, la SCIA unica, nel caso siano necessarie più SCIA o comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, e la SCIA condizionata, quando gli effetti sono condizionati all&#8217;acquisizione di atti di assenso o pareri di altre amministrazioni e per i quali è disposta conferenza di servizi.<br />
Sono introdotte, con l&#8217;art. 2 del D. L.vo n. 126/2016, disposizioni di rinvio a decreti ministeriali per l&#8217;adozione di moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimenti, esaustivamente &#8220;<em>i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell&#8217;articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare</em>&#8220;. I moduli e la documentazione da allegare devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, con esercizio di poteri sostitutivi regionali, nei confronti degli enti locali inadempienti, e statali, nei confronti delle Regioni inadempienti. Non è consentita la richiesta di informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli indicati che può intervenire solo in caso di mancata corrispondenza ai moduli ed alla documentazione riportata sui siti istituzionali.<br />
La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti costituisce specifico illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio e privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.<br />
L&#8217;art. 1 del D. L.vo n. 126/2016 preannunzia &#8220;<em>successivi decreti legislativi</em>&#8221; per l&#8217;individuazione, in applicazione della prima parte della delega di cui all&#8217;art. 5 L. n. 124/2015 e &#8220;<em>allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica</em>&#8221; e stabilisce che &#8220;<em>le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere</em>&#8220;.<br />
L&#8217;art. 1 D. L.vo n. 126/2016, da un lato, avverte che non è stata esaurita la delega conferita al Governo dall&#8217;art. 5 della L. n. 124/2015 e, dall&#8217;altro lato, afferma la liberalizzazione, in via residuale, di tutte le attività private non specificamente disciplinate dagli emanandi decreti legislativi o dalla normativa europea, statale e regionale.<br />
La portata di quest&#8217;ultima previsione non è chiara.<br />
Se significa che è liberalizzata ogni attività privata non espressamente disciplinata e, quindi, non soggetta a titoli abilitativi, quali che siano, è affermazione ovvia perché l&#8217;azione amministrativa deve rispettare il principio di legalità, per cui nessuna autorità può arrogarsi il potere di autorizzare e permettere o inibire e vietare le attività private, senza che glielo consenta la norma. Una tale interpretazione condurrebbe a svuotare di contenuto la norma.<br />
La disposizione può avere un senso se la si riferisce ai decreti legislativi che preciseranno il titolo abilitativo occorrente per ogni specifica attività nei diversi settori; il decreto legislativo che, ad esempio, intervenga in materia edilizia, descrivendo le attività e indicando il regime amministrativo, è esaustivo della disciplina, per cui un&#8217;attività non espressamente individuata ed ascrivibile al settore dell&#8217;edilizia è libera e può essere svolta senza alcun titolo abilitativo. Invero, per l&#8217;edilizia, il successivo decreto legislativo n. 222/2016 di cui si sta per trattare, ha stabilito altra regola: un intervento edilizio non espressamente individuato è eseguibile con la comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.). Nel caso non venga previsto uno specifico titolo abilitativo per attività diversa dall&#8217;edilizia, però, vale la regola che è attività libera.<br />
Credo si debba seguire il canone ermeneutico secondo cui va preferita l&#8217;interpretazione che attribuisce un significato alla disposizione, piuttosto che quella che la svuota di contenuto.</p>
<p><strong><em>5. Il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222.</em></strong><br />
Questo decreto legislativo è stato denominato SCIA 2, per distinguerlo dal precedente decreto sulla SCIA del 30 giugno 2016 n. 126, anche se, a differenza del primo, non riguarda soltanto la segnalazione certificata di inizio di attività, ma anche gli altri possibili atti di autorizzazione e comunicazione nonché il silenzio assenso e la definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti per cui la denominazione di SCIA 2 è sicuramente riduttiva dell&#8217;effettivo oggetto del decreto.<br />
Il D. L.vo n. 222/2016 è composto di sei articoli e vi è allegata la tabella A che elenca una serie di attività per le quali si applica il regime amministrativo indicato per ciascuna di esse. La tabella A è suddivisa in tre sezioni: la prima riguarda le attività commerciali ed assimilabili, ripartite a loro volta in quattordici generi di attività; la seconda interessa l&#8217;edilizia che si articola in: ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, altri adempimenti successivi all&#8217;intervento edilizio, impianti alimentati da fonti rinnovabili; la terza sezione ha ad oggetto l&#8217;ambiente, non ulteriormente diviso in macro argomenti.<br />
Il decreto e l&#8217;allegata tabella non esauriscono completamente la delega dell&#8217;art. 5 della legge Madia perché riguarda solo 3 settori, mentre la delega copre l&#8217;insieme dei settori in cui opera la pubblica amministrazione.<br />
La Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso nell&#8217;adunanza del 21 luglio 2016, al paragrafo 9, rilevata la mancanza nella relazione illustrativa e nelle schede istruttorie di ogni riferimento in merito, ha giustamente evidenziato che la individuazione delle ulteriori attività per gli altri settori dell&#8217;ordinamento non potrà che avvenire con fonte legislativa primaria: con altro decreto legislativo e, scaduta la delega, con un decreto legislativo correttivo ed integrativo entro dodici mesi dall&#8217;entrata in vigore del D. L.vo n. 222/2016, siccome l&#8217;estensione del modello ad altre materie organiche è, da un punto di vista sistematico, una integrazione dell&#8217;impianto costituito dalla tabella A.<br />
Ovviamente, scaduti i termini, questa ricognizione estesa agli altri settori dovrà avvenire con legge ordinaria.<br />
Il D. Lgs. n. 222/2016, per quanto riguarda l&#8217;edilizia, ha innovato la disciplina dei titoli edilizi con il dettare il corposo art. 3 che ha puntualmente modificato il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, stabilendo un nuovo &#8220;statuto&#8221; dei titoli abilitativi degli interventi edilizi sul territorio seguendo il metodo della indicazione normativa a cui siamo abituati e cioè la previsione astratta e generale a cui l&#8217;interprete deve ricondurre la fattispecie concreta. Il legislatore delegato ha, poi, approvato la tabella A, dedicando la II sezione all&#8217;edilizia, capovolgendo l&#8217;approccio dell&#8217;interprete e dell&#8217;operatore pratico, poiché si parte dalla specifica attività che si intende porre in essere e, individuatala nell&#8217;elencazione, si trova in corrispondenza il regime amministrativo cui è sottoposta.<br />
Va precisato che l&#8217;art. 3 del D. Lgs. n. 222/2016, di per sé, prevede la disciplina esaustiva e completa e la tabella A non aggiunge ulteriori disposizioni, ma ha l&#8217;intento di semplificare l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 3 del detto decreto legislativo e delle altre norme vigenti.<br />
È opportuno scendere all&#8217;analisi della tab. A, ovviamente della sezione II riguardante l&#8217;edilizia, per comprendere la funzione di questa rilevante innovazione nel metodo di legiferare che ricorda l&#8217;impostazione del digesto ove si enuncia il caso e si pone la regola <em>juris</em>.<br />
Ebbene la sezione II della Tabella A, dedicata all&#8217;edilizia, è composta di 105 caselle: le prime 42 sono sub &#8220;1. Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi&#8221;; dalla n. 43 alla n. 58 sub &#8220;1.1 Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)&#8221;; dalla n. 59 alla n. 74 sub &#8220;1.2 Cila e Scia nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell&#8217;art. 19 <em>bis</em>, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)&#8221;; dalla n. 75 alla n. 90 sub &#8220;1.3 Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001&#8221;; dalla n. 91 alla n. 95 sub &#8220;2. Altri adempimenti successivi all&#8217;intervento edilizio&#8221; e dalla n. 96 alla n. 105 sub &#8220;3. Impianti alimentati da fonti rinnovabili&#8221;.<br />
Ognuna delle 105 caselle descrive l&#8217;intervento edilizio, definito &#8220;attività&#8221;, che si intende eseguire.<br />
Quindi, sono riportati centocinque casi concreti. In corrispondenza di ogni casella vi sono quattro colonne: la prima reca &#8220;attività; la seconda &#8220;regime amministrativo&#8221;; la terza &#8220;concentrazione di regimi amministrativi&#8221;; la quarta &#8220;riferimenti normativi&#8221;.<br />
Per le caselle da 43 a 58, la terza colonna è denominata non &#8220;concentrazione di regimi amministrativi&#8221;, ma &#8220;conferenza di servizi&#8221; perché per il permesso di costruire, quando sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione si indice la conferenza di servizi e nella colonna così denominata si specifica il procedimento che deve seguire l&#8217;istante ed il Comune.<br />
Per fare un esempio, alla casella n. 2 si descrivono gli interventi di &#8220;installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt&#8221;; in corrispondenza, per il regime amministrativo, è previsto &#8220;attività edilizia libera&#8221;; per la &#8220;concentrazione di regimi amministrativi&#8221; è spiegato: &#8220;nel caso in cui per la realizzazione dell&#8217;intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della Sezione II)&#8221; e cioè le caselle dalla n. 75 alla n. 90 ove sono riportati i diversi possibili vincoli incidenti sul territorio con il regime amministrativo; infine, sono richiamati i riferimenti normativi: &#8220;D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. a-<em>bis</em>)&#8221;.<br />
Le questioni che pone questa tabella sono molteplici tra cui: è un elenco di interventi esaustivo oppure no e, più praticamente, cosa succede se si deve dar corso ad un&#8217;attività non compresa nei 105 casi riportati in tabella? Se tra la disposizione richiamata, o anche non richiamata, in astratto riferibile alla concreta fattispecie, vi è una contraddizione con la previsione della tabella, quale disciplina si applica? In altri termini, se viene, per una determinata attività indicato un regime giuridico, per esempio la C.I.L.A., e, invece, le disposizioni normative ne prevedano un altro, il permesso di costruire, quale regola prevale?<br />
Per cercare di rispondere, è necessario esaminare le previsioni del D. Lgs. n. 222 del 2016 e tentare di stabilire la natura giuridica della tabella.<br />
La tabella A è richiamata dall&#8217;art. 2 del D. L.vo n. 222/2016 che stabilisce, al primo comma: &#8220;<em>a ciascuna delle attività elencate nell&#8217;allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato</em>&#8220;. I successivi commi dello stesso articolo 2 specificano cosa comportano i diversi regimi amministrativi ed i loro effetti e, quindi, trattano: a) della comunicazione; b) della SCIA, della SCIA unica e della SCIA condizionata e della decorrenza del termine di 18 mesi entro i quali si può intervenire sull&#8217;attività iniziata qualora ricorrono le condizioni per l&#8217;esercizio del potere di autotutela di annullamento; c) dell&#8217;autorizzazione e del silenzio-assenso e degli ulteriori atti di assenso comunque denominati.<br />
La tabella A raccoglie le discipline previste dalla legislazione vigente, per cui si è stabilito che può essere successivamente integrata, completata ed aggiornata con le disposizioni legislative sopravvenute.<br />
La tabella ha una funzione, da un lato, semplificativa e, dall&#8217;altro, di ausilio nella quotidianità della pratica che consente di avere sottomano un <em>vademecum</em> orientativo di come muoversi per poter svolgere legittimamente l&#8217;attività che si ha in animo di intraprendere.<br />
Questo profilo è avvalorato dall&#8217;art. 1, comma 2, del D. L.vo n. 222/2016, che prevede l&#8217;adozione di un glossario unico contenente l&#8217;elenco delle categorie di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A. Il glossario è stato emanato, in fase di prima attuazione, con decreto del 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e riguarda esclusivamente l&#8217;elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, rinviando a successivi decreti il completamento del glossario per le opere edilizie realizzabili con CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.<br />
Dunque, la tabella A è ricognitiva ed esemplificativa, di ausilio per i pratici, orientativa, tanto che viene, per ogni caso (casella) richiamata la disposizione normativa di riferimento che trova applicazione.<br />
Questa soluzione è confortata dal fatto che il regime amministrativo in materia edilizia è stato modificato dal D. L.vo n. 222/2016, come risulta dalla tabella A, ma il legislatore delegato ha dettato la nuova disciplina con il corposo art. 3 che ha puntualmente modificato il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, stabilendo un nuovo &#8220;statuto&#8221; dei titoli abilitativi degli interventi edilizi sul territorio.<br />
Se la funzione e la natura giuridica della tabella è dichiarativa ed applicativa, per gli interventi indicati, dei &#8220;riferimenti normativi&#8221;, si possono dare delle prime risposte ai problemi innanzi esposti: i casi della tabella A non sono esaustivi e, certamente, l&#8217;esperienza ne pone e ne porrà altri non previsti, ma, in queste ipotesi, si individuerà la disciplina nelle disposizioni normative del settore; se vi è una contraddizione, prevale la disposizione normativa di riferimento espressamente richiamata dalla tabella ovvero, anche se non richiamata, qualora pertinente allo specifico intervento.<br />
Ciò significa che può non essere sufficiente la sola consultazione della tabella, ma per prudenza, è opportuno verificare la corrispondente previsione normativa.<br />
È superfluo avvertire che questa è una possibile soluzione ermeneutica, ma si può ritenere anche che la tabella abbia natura e funzione non dichiarativa della disciplina già vigente, bensì innovativa e modificativa della normativa che richiama.<br />
Sarà necessario prestare attenzione alla giurisprudenza che si andrà formando e che rappresenta il c.d. &#8220;diritto vivente&#8221;.<br />
A parte i profili di criticità per le possibili discrasie tra regime amministrativo indicato nella tabella e i riferimenti normativi richiamati, si è in presenza di uno strumento legislativo innovativo il cui intento è lodevole: si vogliono dare indicazioni precise per gli operatori, fornendo un quadro di riferimento schematico e tendenzialmente chiaro di come muoversi, se si intenda intraprendere una delle attività espressamente descritte.<br />
L&#8217;importanza per il pratico di avere un&#8217;elencazione di attività, con la segnalazione del provvedimento abilitativo richiesto per il suo esercizio, emerge con evidenza, se si considerano le difficoltà applicative che, ad esempio, la formulazione dell&#8217;art. 19 (SCIA) della L. n. 241/90 e ss.mm. ed ii. ha determinato. Infatti, quest&#8217;ultima norma generalizza l&#8217;utilizzo della SCIA, salvo poi indicare una serie consistente di eccezioni che, da un lato, svuotano l&#8217;affermazione che la regola dei titoli abilitativi è costituita dalla SCIA, e, dall&#8217;altro lato, pone dei dubbi ed incertezze quando, nel concreto, si deve stabilire se sia sufficiente la SCIA.<br />
Con la tabella A, si intendono fugare i dubbi individuando espressamente, per ogni attività, il regime amministrativo.<br />
Non si può che plaudire a questa impostazione casistica, rispetto alle previsioni astratte che devono essere calate nelle fattispecie concrete, per cui si possono perdonare le sviste, le contraddizioni e gli errori della tabella A) ai quali potrà rimediare il decreto legislativo correttivo previsto dal comma tre dell&#8217;art. 5 della legge di delega n. 124 del 2015, in quanto non è possibile prevedere in via esaustiva e completa ogni possibile intervento poiché l&#8217;esperienza è multiforme e non si può descrivere ogni evenienza.<br />
La disciplina, però, si è complicata per effetto del glossario ministeriale e del regolamento tipo.</p>
<p><strong><em>6. Il glossario.</em></strong><br />
Quando l&#8217;art. 1, comma 2, del D. L.vo 25 novembre 2016 n. 222 ha stabilito che per garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale per la materia edilizia, sarebbe stato adottato un glossario unico, con apposito decreto ministeriale, si è precisato che avrebbe dovuto contenere &#8220;<em>l&#8217;elenco delle principali opere edilizie, con l&#8217;individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all&#8217;art. 2 del presente decreto</em>&#8220;.<br />
Visto che la tabella A contiene già la descrizione delle principali opere edilizie, l&#8217;individuazione della categoria di intervento e il regime giuridico a cui sono sottoposte, il glossario rappresenta una specificazione ulteriore delle opere nei suoi elementi.<br />
Il D.M. 2 marzo 2018 che riguarda solo l&#8217;elenco delle opere in regime di attività edilizia libera, espressamente indicato come &#8220;<em>non esaustivo</em>&#8220;, reca 4 colonne per un totale di 58 esemplificazioni, in cui sono riportati il regime giuridico, la categoria di intervento, l&#8217;opera e, quindi, lo specifico elemento che individua esattamente ciò che si intenda eseguire, così: &#8220;<em>pavimentazione esterna e interna</em>&#8220;, &#8220;<em>intonaco interno ed esterno</em>&#8221; e così via.<br />
Ciò che individua esattamente l&#8217;intervento sono le indicazioni che si rinvengono sub &#8220;elemento&#8221; ove è descritta la tipologia edilizia (pavimentazione, intonaco etc.) e, quindi, le attività ad essa relativa (riparazione, sostituzione etc.).<br />
Si può dire che rappresenti veramente un utile chiarimento la specificazione dell&#8217;elemento?<br />
Se si legge il n. 50, è riportato: &#8220;<em>tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo</em>&#8221; come intervento di edilizia libera e da incasellare nella categoria delle &#8220;<em>aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza</em>&#8220;<em>. </em>Appare evidente che sarebbe stato utile spiegare che si intenda per pergotenda o per &#8220;<em>copertura leggera di arredo</em>&#8220;. Se si considera la definizione che la giurisprudenza ha utilizzato per le pergotende, non si può non rilevare come non vi sia una soluzione unitaria, se non nelle espressioni usate che si esprimono in termini indeterminati; così: meri arredi esterni, a condizione che siano di modeste dimensioni, non modificanti la destinazione d&#8217;uso degli spazi esterni e facilmente amovibili (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619); quando le dimensioni sono modeste o gli arredi siano facilmente amovibili? Sono momenti di incertezza che accompagnano gli operatori del settore ogni volta che debbono incasellare un intervento. Ancora, ma che si intende per pergotenda?<br />
Secondo una recente decisione, per aversi una pergotenda occorre che l&#8217;opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all&#8217;estensione della tenda (Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 5737), ma è assimilata alla pergotenda, quanto al regime, un pergolato in ferro di ridotte dimensioni (Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2018 n. 2743).<br />
Per non parlare del volume tecnico, delle tettoie, dei soppalchi etc.<br />
L&#8217;incertezza aumenta se si considera che l&#8217;errore nell&#8217;individuazione del regime giuridico amministrativo può integrare un reato contravvenzionale che appartiene alla giurisdizione del giudice penale il quale elabora ovviamente una sua propria giurisprudenza, diversa e spesso in contraddizione con quella del giudice amministrativo.<br />
Vi riporto ad esempio la previsione dell&#8217;art. 27, comma tre, del D.P.R. n. 380/01 che stabilisce il termine finale di efficacia dell&#8217;ordinanza comunale di sospensione dei lavori in 45 giorni.<br />
Il giudice penale ritiene che i 45 giorni sono solo un termine sollecitatorio per l&#8217;adozione del provvedimento amministrativo definitivo, per cui il destinatario, trascorsi i 45 giorni, non può riprendere i lavori e se lo fa commette reato, violando l&#8217;art. 44 lett. b), del D.P.R. n. 380/01 (Cass. penale, Sez. III, 10.3.2017 n. 11568; Cass. penale, Sez. III, 27.6.2013 n. 28132; Cass. penale, Sez. III, 4.2.2013 n. 5487; Cass. penale, Sez. III, 9.10.2008 n. 41884).<br />
La giurisprudenza amministrativa, invece, con un orientamento consolidato nel tempo, afferma che: &#8220;<em>il potere di sospensione di lavori in corso, attribuito all&#8217;autorità comunale dall&#8217;art. 27, comma 3, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. Edilizia), ha natura cautelare ed è teso ad evitare che la loro prosecuzione determini un aggravio del danno e, dalla natura interinale e provvisoria del provvedimento, discende che, <strong>allo spirare del termine di 45 giorni dalla sua adozione, laddove l&#8217;amministrazione non abbia emanato un provvedimento sanzionatorio definitivo, l&#8217;ordine in questione perde</strong> <strong>ogni efficacia</strong>; ciò per consentire alla Pubblica Amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria senza che il destinatario possa essere esposto sine die all&#8217;incertezza. Il provvedimento di sospensione non può avere, infatti, il carattere della definitività perché si determinerebbe una non consentita compressione di un diritto a tempo indeterminato, <strong>in violazione di una tassativa previsione di legge che reca un termine temporale alla sua efficacia</strong></em><strong>&#8220;</strong> (motiv. pagg. 4 e 5 Cons. Stato, Sez.IV, 6.11.2017 n. 5110; nello stesso senso: Cons. Stato, Sez. IV, n. 5172 del 9.11.2017; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24.1.2017 n. 173; TAR Molise Campobasso, Sez.I, 27.3.2015 n. 141; TAR Piemonte, Torino, Sez.II, 27.3.2015 n. 522; Cons. Stato, Sez.IV, 2.2.2017 n. 445; TAR Umbria, Perugia, Sez.I, 23.10.2014, n. 516).<br />
Se il destinatario del provvedimento di sospensione impugnasse quest&#8217;ultimo atto innanzi al giudice amministrativo, questi dichiarerebbe improcedibile il ricorso perché è fisiologico che decorrano i 45 giorni prima della decisione nel merito, stante il rispetto dei termini stabiliti dal codice del processo amministrativo per giungere alla definizione nel merito della controversia.<br />
Dunque, per il giudice penale, la prosecuzione delle opere edilizie, dopo il decorso dei 45 giorni, costituisce reato, mentre per il giudice amministrativo, la decorrenza dello stesso termine autorizza la prosecuzione dei lavori.<br />
Di questa aporia e contraddizione dell&#8217;ordinamento ne fa le spese il cittadino che deve sperare, per il futuro, che le giurisdizioni superiori del nostro Paese diano seguito ed applicazione al <em>memorandum</em> intergiurisdizionale, sottoscritto il 15.5.2017 dal Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei Conti, dal Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione e dal Procuratore generale presso la Corte dei Conti, presentato lo stesso giorno al Capo dello Stato, con il quale si sono indicate una serie di misure, precisate in sette punti, per superare i contrasti di giurisprudenza tra le stesse Corti.<br />
Allo stato, però, la ripresa dei lavori allo scadere del termine di efficacia dell&#8217;ordinanza di sospensione è consentita per il giudice amministrativo, ma è vietata per il giudice penale che potrebbe disporre anche il sequestro penale in caso di avvio dei lavori dopo i 45 giorni.<br />
Insomma, in attesa di una uniformità di indirizzi giurisprudenziali, occorrerebbe innanzitutto una maggiore chiarezza a livello normativo in ordine alle questioni che oggi trattiamo.<br />
Lo strumento che assegna (dovrebbe assegnare) uniformità alle definizioni è il regolamento edilizio tipo previsto dall&#8217;art, 4, comma 1 <em>sexies</em>, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, introdotto dall&#8217;art. 17 <em>bis</em>, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con L. 11 novembre 2014 n. 164.</p>
<p><strong><em>7. Il regolamento edilizio tipo.</em></strong><br />
L&#8217;art. 4, comma 1 <em>sexies</em>, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 stabilisce che il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione concludono in sede di conferenza unificata accordi o intese per &#8220;<em>l&#8217;adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti</em>&#8220;. La norma rileva che tali accordi, ai sensi dell&#8217;art. 117, 2° comma, lett. e) e m) della Costituzione, costituiscono &#8220;<em>livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale</em>&#8220;.<br />
L&#8217;intesa si è raggiunta nella conferenza unificata del 20 ottobre 2016 ed è stato adottato lo schema di regolamento edilizio tipo, allegato 1, a cui accedono l&#8217;allegato A che reca le definizioni uniformi e l&#8217;allegato B contenente la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia.<br />
A parte lo schema che va seguito nei regolamenti edilizi comunali, rileva, per il discorso che si va conducendo, il quadro delle definizioni uniformi che sono 42 nonché la ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull&#8217;attività edilizia.<br />
Questa intesa deve essere recepita dalle Regioni ordinarie entro 180 giorni con eventuali integrazioni e modificazioni in conformità alla normativa regionale; i Comuni nel termine stabilito dalle Regioni all&#8217;atto del recepimento e, comunque, non oltre 180 giorni dal detto recepimento, devono adeguare i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati. Decorso il termine entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi &#8220;<em>le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In caso di mancato recepimento regionale i Comuni possono comunque provvedere all&#8217;adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati</em>&#8221; (art. 2, comma 3, dell&#8217;intesa).<br />
Le Regioni, per così dire virtuose, che si sono adeguate sono: l&#8217;Abruzzo (delibera G.R. n. 850/2017), l&#8217;Emilia Romagna (delibera G.R. n. 922/2017), il Lazio (delibera G.R. n. 243/2017), la Liguria (delibera G.R. n. 316/2017), il Piemonte (delibera G.R. n. 247/2017), la Puglia (delibera G.R. n. 554/2017), il Veneto (delibera G.R. n. 1896/2017) e la Regione Campania (delibera G.R. n. 287/2017).<br />
La Puglia è stata la prima Regione a recepire lo schema del Regolamento edilizio tipo con la delibera dell&#8217;11 aprile 2017 n. 554, pubblicata nel BURP n. 49 del 26 aprile 2017, nella quale si rettificavano alcuni errori materiali rilevati nell&#8217;elenco normativo statale, si modificava marginalmente l&#8217;indice sostituendo i &#8220;sentieri&#8221; con i &#8220;tratturi&#8221;, più confacenti al territorio pugliese, e si aggiungeva l&#8217;allegato C, &#8220;ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull&#8217;attività edilizia&#8221;. Ai Comuni si assegnava il termine di 180 giorni per l&#8217;adeguamento dei propri regolamenti comunali a partire dalla pubblicazione della delibera e, quindi, sino al 23 ottobre 2017; in mancanza, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia avrebbero trovato diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunale incompatibili.<br />
La Regione Puglia, con la delibera di Giunta Regionale 4 maggio 2017 n. 648, integrava la precedente delibera, dettando disposizioni transitorie che consentivano la presentazione di pratiche edilizie conformi alle norme previgenti entro il 25 luglio 2017 e specificava la definizione delle superfici accessorie in relazione al calcolo del volume totale dell&#8217;edificio.<br />
La Regione interveniva ancora con la legge 18 maggio 2017 n. 11, modificata dalla legge 27 novembre 2017 n. 46, disciplinando il procedimento ed i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo ed ai relativi allegati. L&#8217;adeguamento è di competenza del Consiglio comunale, non è variante urbanistica e il termine fissato è il 31 dicembre 2017. Decorso tale termine, in mancanza di adeguamento, &#8220;il regolamento edilizio non adeguato cessa di avere efficacia nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento tipo&#8221; (art. 2, comma 3, L.R.P. n. 11/2017 e ss. mm. ed ii). Sino al 31 dicembre 2017 valgono le precedenti norme, anche per le successive varianti in corso d&#8217;opera della stessa pratica edilizia.<br />
In Puglia, dunque, dal 31 dicembre 2017, per i Comuni che non si sono adeguati, non trovano più applicazione i regolamenti edilizi, tranne che per le parti compatibili con il regolamento tipo.<br />
Similari le soluzioni adottate dalle altre regioni che, nella sostanza, si sono sentite vincolate e limitate dall&#8217;intesa raggiunta in ambito nazionale nella conferenza unificata del 20 ottobre 2016.<br />
La parte più rilevante per quanto qui interessa, sono le 42 definizioni che apportano delle precisazioni che possono essere utili quali la definizione della sagoma, del volume tecnico, del sottotetto, del soppalco, della tettoia, della veranda, ma, nello stesso tempo, si devono registrare numerose lacune tipo la mancata considerazione, per esempio, della pergotenda e presentano, viceversa, delle sovrabbondanti indicazioni: vi sono ben 10 definizioni di superficie.<br />
Certamente, il lavoro ha risentito della sede in cui è stata approvata l&#8217;intesa e cioè la conferenza unificata e della difficoltà di giungere a delle soluzioni condivise.<br />
Credo che, in una visione di insieme, si debba constatare che vi è una sovrabbondanza di produzione normativa che certamente è contraria alla semplificazione ed allo snellimento ed è fonte solo di possibili contraddizioni nonché di difficoltà per l&#8217;interprete di rinvenire la disposizione che disciplina lo specifico intervento edilizio che intende porre in atto.</p>
<p><strong><em>8. I titoli abilitativi in edilizia.</em></strong><br />
L&#8217;art. 3 del D. L.vo n. 122/2016 ha modificato il quadro dei titoli abilitativi in edilizia, cercando di porre ordine ad una disciplina che ha visto aumentare le tipologie di regimi amministrativi.<br />
È apprezzabile che il legislatore delegato abbia innovato, inserendo le nuove disposizioni nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, modificandolo, senza sovrapporre un nuovo ed autonomo testo normativo che sarebbe stato fonte di (inutile) complicazione per l&#8217;operatore.<br />
Ora gli interventi edilizi sono soggetti:<br />
A) all&#8217;attività libera, nel senso che non richiedono alcun provvedimento amministrativo, né comunicazione da parte dell&#8217;interessato che, quando decide di realizzarli, li esegue;<br />
B) alla C.I.L.A., comunicazione di inizio lavori asseverata che è, per così dire, un&#8217;evoluzione della C.I.L., comunicazione di inizio lavori senza asseverazione.<br />
La C.I.L. è una comunicazione di inizio lavori richiesta per l&#8217;esecuzione di determinati tipi di edilizia libera, che non richiede l&#8217;intervento di tecnico abilitato, e consente, a seguito della presentazione, di dare svolgimento a quanto progettato. La C.I.L. è stata eliminata formalmente dal novero dei titoli abilitativi, anche se è residuato ancora un caso, rappresentato dall&#8217;art. 6, comma 1, lett. e-<em>bis</em> del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e cioè &#8220;<em>le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all&#8217;amministrazione comunale</em>&#8220;. Quindi, è residuata ancora la comunicazione inizio lavori che si può definire semplice rispetto alla C.I.L.A. che richiede in aggiunta un&#8217;asseverazione da parte di un tecnico abilitato. La C.I.L.A. consente l&#8217;immediato inizio dei lavori, anche se occorre eseguire alcuni preliminari adempimenti rimessi al richiedente (pagamento eventuali oneri c.d. concessori, rispetto dei vincoli introdotti dalla legge di riforma del condominio per unità immobiliari siti in edifici condominiali), non all&#8217;amministrazione.<br />
La C.I.L.A. è divenuto un titolo abilitativo residuale perché, a norma dell&#8217;art. 6 <em>bis</em> del D.P.R. n. 380/01, introdotto dall&#8217;art. 3 D. L.vo n. 222/2016, sono realizzabili gli interventi non riconducibili all&#8217;elenco di cui agli artt. 6 (attività edilizia libera), 10 (permesso di costruire) e 22 (SCIA) del D.P.R. n. 380/01;<br />
C) alla SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, che va presentata con asseverazione di un tecnico abilitato e prevede, invero, almeno quattro discipline differenziate: una SCIA pura che consente l&#8217;inizio dei lavori contestualmente al deposito della segnalazione; una SCIA (alternativa al permesso di costruire) ad esecuzione procrastinata da presentare almeno trenta giorni prima dell&#8217;inizio dei lavori che ricalca, quindi, la disciplina della DIA; una SCIA condizionata, cioè, sospesa nei suoi effetti (in pratica, non si possono iniziare i lavori), quando sia necessario acquisire il preventivo rilascio di parere o altre autorizzazioni per interventi da realizzarsi su immobili vincolati; una SCIA unica, quando occorra acquisire assensi di altre amministrazioni e l&#8217;interessato può presentare un&#8217;unica SCIA all&#8217;apposito sportello indicato dall&#8217;amministrazione;<br />
D) al permesso di costruire e al silenzio assenso che riguardano gli interventi più significativi per i quali viene richiesto l&#8217;atto preventivo dell&#8217;amministrazione la quale deve adottarlo nel termine stabilito e, in mancanza, si forma il silenzio assenso, consentendo, quindi, all&#8217;interessato di realizzare l&#8217;opera. Il silenzio assenso non opera in presenza di vincoli che la normativa indica espressamente.<br />
Sia la C.I.L.A. che la SCIA, nell&#8217;ipotesi in cui non sia sostitutiva del permesso di costruire, consentono il contestuale inizio dei lavori, ma la differenza tra i due titoli che consentono l&#8217;esecuzione delle opere riposa nella circostanza, importante, che per la SCIA vi è la necessaria e doverosa verifica da parte dell&#8217;amministrazione circa la correttezza della segnalazione del cittadino, mentre per la C.I.L.A., la verifica è solo eventuale e la Regione la può prevedere anche a campione, come ha stabilito la Puglia con la L. 11 dicembre 2017 n. 42 e di cui si occuperà l&#8217;intervento affidato ad altro relatore.</p>
<p><strong><em>9. Considerazioni finali.</em></strong><br />
Uno sguardo d&#8217;insieme agli interventi porta alla constatazione che vi è stato un aumento delle ipotesi: a) dell&#8217;attività edilizia libera per la quale non vi è necessità nemmeno di comunicare all&#8217;amministrazione che si iniziano i lavori; b) di attività edilizia che si può definire semilibera perché occorre l&#8217;asseverazione di un tecnico (C.I.L.A. e SCIA), ma non è necessario il provvedimento dell&#8217;amministrazione. Anche quando è prevista l&#8217;adozione da parte del Comune del permesso di costruire, l&#8217;intervento dell&#8217;Autorità non è proprio indispensabile poiché se non si pronunzia nel termine stabilito, si forma il silenzio assenso, quando non vi sono vincoli.<br />
È da chiedersi, sul piano della teoria generale, se non si sia in presenza ormai della ricostituzione nel diritto di proprietà dello <em>jus</em> <em>aedificandi</em>, quasi un ritorno al passato quando l&#8217;attività edilizia era espressione del diritto soggettivo di proprietà e del diritto di iniziativa economica.<br />
Questa inerenza dell&#8217;iniziativa edilizia alla sfera propria dei diritti soggettivi non deve indurre ad una idea di libertà dalla disciplina e regolamentazione che, anzi, è divenuta ipertrofica, contraddicendo alla regola prima della semplificazione che è la riduzione delle regole. Il legislatore, pur mosso dall&#8217;intento di semplificare, in effetti ha reso la materia molto più complessa, per cui gli operatori del settore devono usare maggiore cautela ed attenzione che in passato, specie considerando che si assumono la totale responsabilità della conformità dell&#8217;intervento edilizio alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutti i livelli di pianificazione nonché delle normative di settore che incidono sulla disciplina dell&#8217;attività edilizia.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-fonti-normative-dei-titoli-abilitativi-in-edilizia/">Le fonti normative dei titoli abilitativi in edilizia  </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il punto sulla giurisprudenza europea e nazionale in tema di partecipazione dell&#8217;ente pubblico alle gare di appalto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 18:36:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-punto-sulla-giurisprudenza-europea-e-nazionale-in-tema-di-partecipazione-dellente-pubblico-alle-gare-di-appalto/">Il punto sulla giurisprudenza europea e nazionale in tema di partecipazione dell&#8217;ente pubblico alle gare di appalto</a></p>
<p>1. Con ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea del 30 ottobre 2013, n. 5241, il Consiglio di Stato aveva chiesto al giudice europeo di pronunciarsi sull&#8217;ammissibilità della partecipazione a gare di appalto di un ente pubblico non economico. Nell&#8217;ordinanza si sottolineava l&#8217;importanza di dare soluzione ad una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-punto-sulla-giurisprudenza-europea-e-nazionale-in-tema-di-partecipazione-dellente-pubblico-alle-gare-di-appalto/">Il punto sulla giurisprudenza europea e nazionale in tema di partecipazione dell&#8217;ente pubblico alle gare di appalto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-punto-sulla-giurisprudenza-europea-e-nazionale-in-tema-di-partecipazione-dellente-pubblico-alle-gare-di-appalto/">Il punto sulla giurisprudenza europea e nazionale in tema di partecipazione dell&#8217;ente pubblico alle gare di appalto</a></p>
<p><strong>1.</strong> Con ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea del 30 ottobre 2013, n. 5241, il Consiglio di Stato aveva chiesto al giudice europeo di pronunciarsi sull&#8217;ammissibilità della partecipazione a gare di appalto di un ente pubblico non economico.<br />
Nell&#8217;ordinanza si sottolineava l&#8217;importanza di dare soluzione ad una &#8220;<em>questione avente una rilevanza più generale che prescinde il solo caso dell&#8217;azienda sanitaria o ospedaliera, dal momento che la progressiva estensione del novero dei soggetti ammessi a partecipare alle gare &#8211; ad esempio in favore delle organizzazioni </em>no profit<em>, che beneficiano di un regime fiscale tendenzialmente più favorevole &#8211; porta con sé il rischio che la competizione sia caratterizzata, sempre di più, da una evidente disomogeneità tra i concorrenti</em>&#8220;.<br />
Infatti, tale circostanza pone il &#8220;<em>problema della parità di trattamento tra concorrenti disomogenei: da un lato quelli che devono stare sul mercato, dall&#8217;altro quelli che possono contare anche su finanziamenti pubblici, più o meno garantiti, ovvero su affidamenti diretti, e che quindi beneficiano di una sorta di doppio binario</em>&#8220;.<br />
Il Consiglio di Stato ha avuto occasione di esprimersi sull&#8217;argomento a seguito di un appello proposto avverso una sentenza del TAR Lombardia, relativa ad una gara pubblica di aggiudicazione del servizio elaborazione dati per la valutazione della qualità dei farmaci.<br />
Il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e rinviato in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia la soluzione delle seguenti questioni: a) &#8220;<em>Dica la Corte di Giustizia se l&#8217;art. 1 della direttiva 50/1992, letta anche alla luce del successivo art. 1 par. 8 della direttiva 18/2004, ostano ad una normativa interna che fosse interpretata nel senso di escludere l&#8217;odierna appellante, in quanto azienda ospedaliera avente natura di ente pubblico economico, dalla partecipazione alle gare</em><em>&#8220;</em>; b) &#8220;<em>Dica la Corte di Giustizia se il diritto dell&#8217;Unione in materia di appalti pubblici &#8211; in particolare, i principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità &#8211; osti ad una normativa nazionale che permetta ad un soggetto, del tipo dell&#8217;azienda ospedaliera appellante, che beneficia stabilmente di risorse pubbliche e che è affidataria in via diretta del servizio pubblico sanitario, di lucrare da tale situazione un vantaggio competitivo determinante nel confronto concorrenziale con altri operatori economici &#8211; come dimostra l&#8217;entità del ribasso offerto &#8211; senza che siano previste al contempo misure correttive volte ad evitare un simile effetto distorsivo della concorrenza&#8221;</em>.<br />
In conseguenza di tale rinvio la Quinta Sezione della Corte di Giustizia dell&#8217;U.E. si è pronunciata con la sentenza del 18 dicembre del 2014 nella causa C- 568/13 che ha indicato i principi in materia. Tuttavia, successivamente a tale decisione, riassunto il giudizio, il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l&#8217;appello proposto per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito in virtù di quanto rappresentato e richiesto dall&#8217;appellante.</p>
<p><strong>2.</strong> Nel caso di specie un&#8217;azienda ospedaliera universitaria, appellante nel procedimento dinanzi al Consiglio di Stato, aveva partecipato ad una gara pubblica bandita dalla Regione Lombardia per l&#8217;aggiudicazione, con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di elaborazione dati per la valutazione esterna sulla qualità dei farmaci. All&#8217;esito della procedura era risultata prima classificata, soprattutto grazie al forte ribasso offerto.<br />
L&#8217;impresa seconda in graduatoria aveva impugnato l&#8217;aggiudicazione, lamentando la mancata esclusione della aggiudicataria sul presupposto che un ente pubblico non potrebbe partecipare ad una gara pubblica e, ad ogni modo, in quanto l&#8217;offerta presentata appariva anomala data l&#8217;entità del ribasso proposto, la cui sostenibilità si sarebbe giustificata proprio in ragione delle forme di contribuzione di cui l&#8217;ente pubblico beneficia.<br />
Il Tar Lombardia &#8211; Milano, sez. I, nella sentenza n.2840/2006, accogliendo il primo motivo di ricorso in base agli articoli 19 e 34 del Codice dei contratti, ha ritenuto che tutti gli enti pubblici, in ragione della loro peculiare natura, incorrono nel divieto di partecipare alle gare pubbliche, essendo loro consentito di ricorrere unicamente all&#8217;affidamento in via diretta.<br />
Con l&#8217;appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato l&#8217;appellante censurava la sentenza del giudice di primo grado in quanto ritenuta errata, sostenendo una interpretazione estensiva della nozione di operatore economico, idonea a ricomprendere anche gli enti pubblici economici e, quindi, anche le aziende sanitarie ed ospedaliere, ricondotte in tale categoria.<br />
Nel giudizio d&#8217;appello la parte resistente aveva riproposto i motivi di ricorso di primo grado ed altresì sostenuto che l&#8217;aggiudicataria avesse formulato un ribasso &#8220;<em>spropositato</em>&#8221; in virtù di un vantaggio concorrenziale dovuto alla propria natura di ente pubblico.<br />
La prima questione che il Consiglio di Stato ha esaminato verte sulla esistenza o meno di un divieto di partecipazione alle gare pubbliche per le aziende ospedaliere universitarie. L&#8217;analisi di tale questione consente di affrontare il più ampio tema della individuazione dei soggetti ammessi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e, conseguentemente, la delimitazione della nozione di operatore economico al fine di ricomprendervi anche gli enti pubblici, economici e non.<br />
Il Consiglio di Stato ha effettuato una premessa di carattere sistemico.<br />
Nel nostro ordinamento si è assistito ad un processo di aziendalizzazione delle unità sanitarie locali che ha contribuito ad affermare una certa autonomia del soggetto erogatore dei servizi sanitari rispetto all&#8217;ente territoriale di riferimento. Conseguentemente, le unità sanitarie locali hanno acquisito una propria soggettività giuridica, venendo considerate dalla giurisprudenza alla stregua di enti pubblici economici<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>. Si è al contempo introdotta una logica concorrenziale nella gestione dei servizi, così superando il regime di monopolio pubblico, senza però introdurre un mercato pienamente concorrenziale. Con quest&#8217;ultimo rilievo, il Consiglio di Stato ha inteso sottolineare che dette aziende sanitarie beneficiano di risorse pubbliche, le quali derivano prevalentemente dalla fiscalità generale, con la conseguenza che non può dirsi che esse operino nel mercato in condizioni di assoluta parità con gli altri operatori privati. Ne deriva, secondo quanto paventato dalla ricorrente nel giudizio di primo grado, che l&#8217;ente potrà essere nelle condizioni di profittare di tali benefici mediante la presentazione di un&#8217;offerta più bassa rispetto a quella che potrebbe formulare un soggetto privato.<br />
Tuttavia, sulla base di quanto premesso in ordine a tale prima questione, il Consiglio di Stato ha affermato un principio che evidenzia il superamento di quello sancito dal TAR nella sentenza di primo grado; ovvero, riconosciuta la natura di ente pubblico economico alle aziende ospedaliere, comprese quelle universitarie, non è più sostenibile l&#8217;esistenza di un divieto assoluto di partecipazione alle gare pubbliche in qualità di concorrenti.<br />
A sostegno di questa prima posizione assunta, il supremo giudice amministrativo ha richiamato anche altra e conforme giurisprudenza nazionale ed europea<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. In particolare si è invocato l&#8217;orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea che ritiene in linea di principio ammissibile la presentazione di offerte da parte di qualunque soggetto che sia in grado di assicurare la corretta esecuzione dell&#8217;appalto, indipendentemente dalla natura pubblica o privata<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, dalla circostanza di essere sul mercato in modo sistematico o occasionale o di essere sovvenzionato o meno con fondi pubblici.<br />
Alla luce di quanto chiarito, il divieto che emerge dalla sentenza di primo grado non risulta più condivisibile. Tuttavia, si precisa che ciò non equivale ad ammettere una indiscriminata partecipazione del soggetto pubblico alle gare.<br />
Rilevante in tal senso è la posizione della Corte di Giustizia che individua due limiti generali ai fini della partecipazione ad una gara<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>: da un lato, l&#8217;attività oggetto della gara deve risultare strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali dell&#8217;ente pubblico; pertanto, si dovrà verificare se detta partecipazione sia compatibile con il fine istituzionale e con le finalità statutarie dello stesso; dall&#8217;altro, che non vi sia una norma espressa che vieti lo svolgimento dell&#8217;attività oggetto di appalto. Tali due condizioni si impongono a presidio della logica concorrenziale. Dalla giurisprudenza europea si ricava che il principio di parità di trattamento non è violato per il solo fatto che le amministrazioni aggiudicatrici ammettono a partecipare ad una gara soggetti che beneficiano di sovvenzioni; dovrà piuttosto essere la stazione appaltante a verificare se tale partecipazione possa produrre una distorsione alla regola della concorrenza.</p>
<p><strong>3.</strong> Il tema affrontato dal Consiglio di Stato e le relative questioni sottoposte all&#8217;attenzione della Corte di Giustizia inducono a chiedersi se e a quali condizioni l&#8217;ente pubblico possa essere considerato &#8220;operatore economico&#8221;<a title="" href="#_ftn5">[5]</a> ai sensi della normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. n.50 del 2016). In vero, il tema assume una portata più generale che trascende il riferimento al caso specifico delle aziende sanitarie o ospedaliere. Infatti, l&#8217;estensione della nozione di operatore economico con conseguente inclusione di altre categorie di soggetti ammessi a partecipare alle gare, si pensi alle organizzazioni <em>non profit</em> beneficiarie di un trattamento fiscale favorevole, denota in maniera sempre più evidente la presenza nella gara pubblica di concorrenti tra di loro fortemente disomogenei.<br />
L&#8217;esame della tematica deve essere preceduta da alcune considerazioni di carattere generale.<br />
La circostanza per la quale un soggetto pubblico può agire in qualità di operatore economico postula l&#8217;esercizio di attività di natura privatistica.<br />
L&#8217;attenzione deve essere portata quindi sulla capacità di diritto privato della pubblica amministrazione e, conseguentemente, sulla relativa ampiezza e portata applicativa<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
Per attività amministrativa si intende un&#8217;attività mediante la quale la pubblica amministrazione provvede alla cura dell&#8217;interesse pubblico ad essa affidato, esplicantesi mediante atti, provvedimenti, comportamenti, accordi, posti in essere nell&#8217;esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla legge<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
Nell&#8217;esercizio di tale attività l&#8217;autorità può ricorrere sia a strumenti di diritto pubblico che di diritto privato<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>. L&#8217;attività della pubblica amministrazione può, pertanto, essere ricondotta a due principali modelli di riferimento<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>: da un lato, il modulo classico a carattere pubblicistico, che vede il potere amministrativo manifestarsi nel procedimento amministrativo e sfociare nel provvedimento quale atto idoneo ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica soggettiva del destinatario; dall&#8217;altro, il modulo privatistico, il quale, invece, si caratterizza per la possibilità da parte della pubblica amministrazione di ricorrere allo strumento di carattere negoziale, ovvero al contratto<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
A questi due modelli contrapposti se ne può affiancare un terzo, che si colloca per così dire in via mediana, caratterizzato dall&#8217;esplicarsi del potere pubblico attraverso lo strumento dell'&#8221;accordo&#8221;; il riferimento è agli accordi tra pubblica amministrazione e privati di cui all&#8217;art. 11 della legge 241/90 i quali sono espressione di un potere amministrativo esercitato in forma consensuale.<br />
I due tradizionali modelli invece si collocano agli antipodi: da un lato, vi è un&#8217;attività a carattere pubblicistico nella quale la P.A. si pone in posizione di supremazia rispetto al privato; dall&#8217;altro, un&#8217;attività a carattere paritetico dove la P.A. agendo <em>jure privatorum</em> si pone in una posizione di parità nei confronti del contraente.<br />
In entrambi i casi, dunque non solo quando la P.A. ricorre al provvedimento amministrativo, bensì anche quando vi è l&#8217;impiego dello strumento di diritto privato, si è in presenza di un&#8217;attività a carattere funzionalizzato, ovvero un&#8217;attività che è preordinata al soddisfacimento dell&#8217;interesse pubblico.<br />
La P.A. nello svolgimento della propria attività opera in funzione del soddisfacimento dell&#8217;interesse generale che giustifica l&#8217;attribuzione del potere e ciò indipendentemente dalla natura dello strumento impiegato a tal fine. Pertanto, pure se la P.A. intendesse procedere con lo strumento privatistico del contratto, ciò non la esonererebbe dal perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, essendo il contratto soltanto lo strumento che la P.A. decide di utilizzare per realizzare il proprio fine istituzionale.<br />
La pubblica amministrazione è quindi titolare di autonomia privata, ma non alla stessa stregua dei soggetti privati; la capacità di diritto privato della P.A. non può infatti essere paragonata pedissequamente a quella di un qualunque altro soggetto privato. Infatti, l&#8217;autonomia negoziale del singolo, implicando una libertà di scelta dei fini, nei limiti della meritevolezza dell&#8217;interesse perseguito, assume un carattere egoistico; l&#8217;autonomia privata della P.A. invece non presenta tale ampiezza, essendole precluso il fine egoistico; ovvero per la P.A. la capacità di diritto privato rappresenta soltanto uno strumento per un&#8217;azione la quale, benché privatistica, non la esonera dal perseguire l&#8217;interesse generale<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
Si individuano due profili di specialità rispetto alla nozione di autonomia negoziale propria del soggetto privato<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>: da un lato, il carattere funzionalizzato (limiti funzionali); dall&#8217;altro, conseguentemente, l&#8217;esistenza di taluni istituti preordinati ad assicurare il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico ed i principi di concorrenza, imparzialità e non discriminazione<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>. Il riferimento è alla procedura di evidenza pubblica, la quale si impone anzitutto come fase prodromica alla stipula vera e propria del contratto, onde assicurare il rispetto dei principi menzionati nella scelta del contraente privato, nonché pervenire alla regolare formazione della volontà della pubblica amministrazione. Quindi la P.A. non è libera di scegliere il soggetto col quale contrarre al pari di un normale privato, bensì la scelta dovrà ricadere su colui che verrà individuato all&#8217;esito della esplicazione della procedura concorsuale.</p>
<p><strong>4.</strong> Sulla base delle considerazioni che precedono si possono individuare argomenti favorevoli alla partecipazione di un soggetto pubblico ad una gara di appalto con la conseguente assunzione della qualifica di operatore economico.<br />
Due le tesi contrapposte che in giurisprudenza si sono affermate.<br />
Un orientamento tradizionale, da ritenere superato dalla Corte di Giustizia nella presente pronuncia, ha negato la possibilità che l&#8217;ente pubblico possa partecipare ad una gara per ottenere l&#8217;affidamento di un appalto pubblico.<br />
Tale tesi negativa si fonda sulle seguenti ragioni. In primo luogo, si evidenzia una ontologica incompatibilità tra la finalità istituzionale dell&#8217;ente pubblico, preposto come tale al perseguimento dell&#8217;interesse generale ed estraneo alla logica lucrativa, e la stipulazione di un contratto d&#8217;appalto, che, invece, costituisce attività negoziale finalizzata al profitto; in secondo luogo, si sottolinea che la partecipazione dell&#8217;ente pubblico ad una gara determinerebbe un <em>vulnus</em> al meccanismo concorrenziale in ragione dei contributi e vantaggi economici di cui beneficia, i quali si tradurrebbero in sede di procedura di aggiudicazione nella possibilità di presentare offerte più vantaggiose per la stazione appaltante, ma in grado di falsare la concorrenza.<br />
L&#8217;orientamento maggioritario che si è invece affermato ammette la possibilità per l&#8217;ente pubblico di ottenere l&#8217;affidamento di un appalto.<br />
Replicando alle ragioni contrarie, la tesi possibilista perviene a tale conclusione sulla base delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, si sostiene che, una volta ammesso che la P.A. è titolare di una capacità generale di diritto privato legittimante la stipula di contratti tipici, innominati o misti, sarebbe contraddittorio precluderle aprioristicamente di partecipare ad una gara; in secondo luogo, non vi sarebbe incompatibilità di principio tra la finalità istituzionale dell&#8217;ente pubblico e la stipula di un contratto di appalto fintantoché l&#8217;utile conseguito in esecuzione del contratto venga destinato alla realizzazione del fine pubblico per cui l&#8217;ente è preposto; in terzo luogo, la percezione di forme di contribuzioni pubbliche non rappresenta un elemento ostativo nei limiti in cui le stesse siano ottenute nel rispetto della normativa nazionale ed europea di riferimento; in quarto luogo, si sottolinea l&#8217;irragionevolezza della tesi opposta nella parte in cui, precludendo la partecipazione dell&#8217;ente pubblico ad una gara solo perchè beneficiario di contributi pubblici presuntivamente idonei a falsare la concorrenza, omette di considerare che in realtà anche soggetti privati, ovvero imprese private, possono essere beneficiarie di aiuti finanziari pubblici, ma che, in quanto privati non incontrano limiti di ammissione, quantomeno per tale ragione.</p>
<p><strong>5.</strong> Evidenziate le ragioni delle due tesi contrapposte, si può constatare che le argomentazioni sostenute dalla tesi possibilista sono state quelle poste a fondamento della pronuncia della Corte di giustizia UE del18 dicembre 2014.<br />
In applicazione dei principi evidenziati dalla tesi favorevole si ammette, infatti, a determinate condizioni, riscontrabili a seguito di un&#8217;indagine in concreto e non in astratto, che l&#8217;ente pubblico possa partecipare ad una gara in qualità di operatore economico.<br />
La nozione di operatore economico<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>, come risulta dalla normativa europea e da quella nazionale, include anche i soggetti di diritto pubblico, ovvero le pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, economici e non, autorizzati ad offrire servizi sul mercato. Ne consegue la loro possibile partecipazione a procedure di affidamento di appalti inerenti i relativi servizi.<br />
A seguito del rinvio effettuato dal Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia UE con la più volte citata sentenza del 18 dicembre 2014 si è pronunciata in ordine alla corretta interpretazione della Direttiva 2004/18/CE che definisce gli appalti pubblici come &#8220;<em>contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici ed una o più amministrazioni aggiudicatrici</em>&#8220;; successivamente, menzionando come operatore economico &#8220;<em>l&#8217;imprenditore, fornitore, prestatore di servizi</em>&#8220;, riferisce tale nozione alla persona fisica o giuridica o all&#8217;ente pubblico o ad un raggruppamento di tali persone o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori opere, prodotti, o servizi.<br />
In virtù di ciò, la Corte di Giustizia ha sottolineato che, siccome la direttiva europea include nella qualifica di operatore economico anche l&#8217;ente pubblico, nei limiti in cui detto ente sia autorizzato per disposizioni statutarie ad offrire servizi sul mercato dietro corrispettivo, anche occasionalmente, risulta precluso agli stati membri vietare all&#8217;ente pubblico di partecipare ad una gara di affidamento di un appalto avente ad oggetto i relativi servizi.<br />
Per quanto concerne la normativa nazionale di riferimento, deve considerarsi dapprima l&#8217;abrogato D.Lgs. n. 163/2006 che all&#8217;art. 34 menzionava la figura di operatore economico, nozione ora contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).<br />
In proposito, già il Consiglio di Stato aveva sostenuto che nell&#8217;art. 34 del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 l&#8217;elenco dei soggetti legittimati alla partecipazione ad una gara non è tassativo; si è anche specificato che ai fini dell&#8217;assunzione della qualifica di operatore economico non è essenziale il perseguimento di uno scopo di lucro, poiché pur difettando questo, non è possibile escludere che l&#8217;ente eserciti attività economica e costituisca impresa ai sensi del Trattato.<br />
La problematica in esame induce ad un&#8217;analisi anche dei principi fondamentali che emergono dal diritto comunitario di origine pattizia; costituisce referente normativo importante l&#8217;art. 345 TFUE nella parte in cui si afferma il principio di neutralità del regime di proprietà pubblica o privata del soggetto giuridico coinvolto nella fattispecie concreta. La Corte di Giustizia ha affermato che resta impregiudicata per gli stati la possibilità di procedere con politiche di nazionalizzazione o al contrario di privatizzazione di imprese, al tempo stesso precisando che la qualificazione di un soggetto come di diritto pubblico o privato non giustifica una elusione dei principi generali di non discriminazione e parità di trattamento<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
Pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l&#8217;art. 345 TFUE rappresenta un elemento normativo da valorizzare ai fini della problematica in esame. Infatti, la norma del trattato afferma che è &#8220;<em>impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri</em>&#8220;, così escludendosi ai fini della partecipazione ad una gara ogni discriminazione in ragione della natura pubblica o privata.<br />
La possibilità che un ente pubblico sia ammesso ad una gara va considerata anche sulla base della Direttiva 24/2014UE che, da un lato, al quinto considerando afferma il principio per cui &#8220;<em>nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi</em>&#8220;; dall&#8217;altro, al trentunesimo considerando enuncia il principio per cui &#8220;<em>il solo fatto che entrambe le parti di un accordo siano esse stesse autorità pubbliche non esclude di per sé l&#8217;operatività delle norme sugli appalti&#8221;</em>.<br />
Il problema si sposta così dalle valutazioni astratte a quelle in concreto: un soggetto pubblico può essere qualificato come operatore economico nell&#8217;ambito dell&#8217;attività espletata senza che operino divieti generali ed astratti fondati unicamente sulla natura pubblica dello stesso.</p>
<p><strong>6.</strong> Le questioni sollevate dal Consiglio di Stato hanno posto al giudice europeo il seguente interrogativo: se il diritto dell&#8217;Unione Europea osta ad una normativa nazionale che legittima un soggetto beneficiario di contribuzioni pubbliche ed affidatario in via diretta di un servizio pubblico a presentare offerte in gara pubblica con conseguente rischio di falsare il meccanismo concorrenziale<em>.</em><br />
Il Consiglio di Stato ha affrontato il problema sotto il profilo della eventuale incidenza negativa sulla concorrenza delle offerte presentate dagli enti pubblici. Non è quindi la natura pubblica in quanto tale che precluderebbe all&#8217;ente di partecipare ad una gara, quanto il rischio che detta partecipazione possa influire negativamente sull&#8217;andamento della gara. Statuendo in senso conforme, analogo problema è stato affrontato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5767 del 2014<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>, nella quale la violazione del principio di concorrenza è stata esclusa.<br />
Considerata la possibile percezione di forme di contribuzioni pubbliche di cui beneficia l&#8217;ente, ciò che si deve escludere è l&#8217;incidenza anticoncorrenziale delle stesse sull&#8217;andamento della gara o che lo stesso abbia percepito aiuti di stato in contrasto con la relativa normativa o il verificarsi di un&#8217;ipotesi di abuso di posizione dominante<a title="" href="#_ftn17">[17]</a> con conseguente violazione dell&#8217;art. 102 TFUE.<br />
Il Consiglio di Stato nella sentenza appena richiamata muove da un presupposto: il diritto dell&#8217;Unione Europea in tema di appalti pubblici, i principi generali di concorrenza, non discriminazione e proporzionalità, sarebbero di ostacolo ad una normativa nazionale che consentisse ad un ente pubblico che beneficia di forme di contribuzioni pubbliche di partecipare ad una gara. Ciò in quanto potrebbe ottenere un vantaggio competitivo rispetto agli altri concorrenti attraverso la possibilità di effettuare un&#8217;offerta al ribasso.<br />
Questo dubbio però non risulta più fondato alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale si è da tempo orientata nel senso della possibilità, in astratto, di ammettere l&#8217;ente pubblico ad una gara in qualità di operatore economico<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>. Si è sottolineato come sarebbe eccessivo consentire ad una amministrazione aggiudicatrice di escludere un ente solo perché beneficia di contribuzioni pubbliche; ed a tale conclusione non osterebbe la direttiva 92/50; quest&#8217;ultima, infatti, non preclude all&#8217;ente di partecipare ad una gara presupponendo che da ciò derivi una violazione del principio di concorrenza e parità di trattamento; semmai sollecita l&#8217;amministrazione aggiudicatrice ad una più attenta verifica della eventuale anomalia dell&#8217;offerta.<br />
Il principio che la Corte di Giustizia ha inteso affermare è pertanto il seguente: in presenza di concorrenti disomogenei, ovvero soggetti pubblici e privati, una eventuale posizione privilegiata di un operatore economico, che abbia causa nei finanziamenti pubblici di cui dispone, non costituisce automaticamente motivo di esclusione dalla gara; si dovrà piuttosto verificare in concreto se queste forme di finanziamento abbiano realmente inciso sullo svolgimento della procedura mediante lo strumento della valutazione della anomalia dell&#8217;offerta, nonché mediante un riscontro del rispetto delle norme in tema di aiuti di stato.<br />
Si può richiamare a tal proposito una delle ragioni per cui l&#8217;ente pubblico può essere qualificato come operatore economico. I soggetti privati sono ovviamente ammessi a partecipare ad una gara; tuttavia anch&#8217;essi possono essere beneficiari di forme di contribuzione pubblica la cui incidenza sugli esiti della gara può comunque essere verificata tramite la valutazione della anomalia dell&#8217;offerta o l&#8217;abuso di posizione dominante sanzionato ai sensi dell&#8217;art. 102 TFUE in quanto contrario ai principi del mercato comune.<br />
La Corte di Giustizia con la sentenza del 18 dicembre 2014, chiarendo il dubbio sollevato dal Consiglio di Stato nella ordinanza di rimessione, ha dunque sancito la compatibilità tra la qualifica di ente pubblico e quella di operatore economico, demandando alla stazione appaltante la verifica di una eventuale distorsione della concorrenza tramite la valutazione della anomalia dell&#8217;offerta.<br />
Infatti, la Corte di Giustizia ribadisce che il legislatore dell&#8217;Unione, pur a fronte di una disomogeneità dei concorrenti di una pubblica gara, non ha contemplato altri meccanismi oltre quello della valutazione della anomalia dell&#8217;offerta. In sede di tale valutazione si dovrà verificare la concessione illegittima di aiuti di stato che si pone come l&#8217;unica effettiva causa di esclusione.<br />
Come già evidenziato, la Corte di Giustizia ed anche il Consiglio di Stato affrontano il tema ponendosi il problema se la partecipazione di un ente pubblico ad una gara possa falsare la logica concorrenziale della procedura di aggiudicazione.<br />
Quindi, contrariamente alla tesi avversa, si afferma che detto rischio non è configurabile solo perché il soggetto concorrente ha natura pubblica. A maggior ragione, proprio per la necessità di rispettare fino in fondo il principio di concorrenza si dovrebbe ammettere ad una gara anche il soggetto pubblico, ovviamente con le precisazioni effettuate dalla Corte di Giustizia nella suddetta pronuncia.<br />
Vengono al riguardo in rilievo due ulteriori argomenti a supporto di tale conclusione: da un lato, la possibilità che un ente pubblico partecipi con soggetti privati ad una gara significa incrementare il confronto concorrenziale e quindi offrire all&#8217;amministrazione aggiudicatrice un numero più consistente di soggetti ai fini della scelta del miglior contraente cui affidare l&#8217;appalto; dall&#8217;altro, deve considerarsi la possibilità per la pubblica amministrazione di ricorrere, in alternativa alle c.d. forme di esternalizzazione come l&#8217;appalto, all&#8217;affidamento diretto in favore di soggetti giuridici che operano come articolazioni strutturali dell&#8217;amministrazione (soggetti <em>in house</em>).<br />
Se si muovesse da una nozione restrittiva di operatore economico e si ritenesse che gli accordi conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici e soggetti pubblici che non agiscono per uno scopo di lucro esulano dalla nozione di appalto pubblico, l&#8217;amministrazione aggiudicatrice potrebbe procedere con l&#8217;affidamento diretto, così venendo meno proprio ai principi generali di rango europeo. Dunque, impedire ad una amministrazione aggiudicatrice di ammettere ad una gara soggetti pubblici potrebbe produrre indirettamente l&#8217;effetto di ridurre l&#8217;ambito di applicazione della gara in favore dell&#8217;affidamento diretto, con sacrificio di quei principi che si pretenderebbe di salvaguardare.<br />
Ne consegue che, se in nome della concorrenza si pretendesse di escludere un ente da una gara solo perché pubblico, si finirebbe per determinarne il risultato opposto, ovvero proprio la vanificazione del principio di concorrenza.<br />
A conferma di come ormai l&#8217;orientamento dominante della giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale sia quello di favorire la massima apertura alla concorrenza, è opportuno segnalare taluni chiarimenti giurisprudenziali intervenuti in ordine alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei soggetti non lucrativi ed in particolare degli enti <em>non profit</em>.<br />
Infatti, il tema della partecipazione alle gare degli enti <em>non profit</em> solleva problemi analoghi a quelli affrontati nell&#8217;ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato e nella richiamata pronuncia della Corte di Giustizia.<br />
I soggetti non lucrativi possono infatti vantare una disciplina in materia fiscale, previdenziale e lavoristica più favorevole rispetto agli enti lucrativi, nonché fruire di forme di finanziamento pubblico; circostanza questa che potrebbe porre detti enti nella condizione di formulare offerte più vantaggiose rispetto agli enti lucrativi. Pertanto anche per essi, come per quelli pubblici, il problema si ripropone in termini analoghi, con la conseguente necessità di individuare quali strumenti impiegare per evitare che tale <em>status </em>si traduca nella possibilità di presentare offerte anormalmente basse e quindi idonee a falsare la concorrenza.<br />
Infatti, se la natura pubblica o privata di un soggetto, o la sua natura lucrativa o meno, non può essere discriminante ai fini della partecipazione ad una gara, allo stesso modo la medesima natura non può porsi come fattore discriminante a svantaggio di coloro che quei benefici non li possiedono.<br />
L&#8217;orientamento da ritenere consolidato è nel senso della apertura delle procedure di aggiudicazione anche in favore di soggetti che non abbiano natura imprenditoriale e che nello svolgimento della loro attività statutaria non perseguono fini di lucro. Quindi l&#8217;assenza del fine di lucro non rappresenta una condizione di per sé ostativa alla partecipazione alle gare di appalto.<br />
Si segnala in tal senso una recente pronuncia del TAR Campania<a title="" href="#_ftn19">[19]</a> secondo la quale tale conclusione è ritenuta principio acquisito nell&#8217;ordinamento non solo europeo ma anche nazionale. Infatti, in tale decisione il giudice amministrativo, richiamando la giurisprudenza europea e nazionale sul tema<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>, ribadisce &#8220;<em>la possibilità della partecipazione alle procedure di aggiudicazione anche di soggetti che non hanno natura imprenditoriale e che, conseguentemente, nello svolgimento della loro attività statutaria, non perseguono fini di lucro</em>&#8220;.<br />
Il TAR, dichiarando illegittima l&#8217;esclusione dalla gara disposta dalla stazione appaltante nei confronti della ricorrente, richiama il formante giurisprudenziale di origine euro-unitaria e nazionale in base al quale in sede di svolgimento della procedura ad evidenza pubblica è immanente il principio del <em>favor partecipationis</em>, con la conseguenza che esclusioni fondate unicamente sulla natura pubblica o non lucrativa del concorrente non risultano legittime.<br />
Alla luce di quanto esposto, si possono trarre le seguenti conclusioni. Tanto la giurisprudenza euro-unitaria, quanto ormai quella nazionale e soprattutto del Consiglio di Stato convengono nel ritenere che l&#8217;individuazione dei soggetti che sono ammessi alle gare prescinde da valutazioni limitate alla natura privatistica o pubblicistica, lucrativa o meno, del soggetto concorrente. Non solo le imprese private, ma anche gli enti pubblici, economici e non, possono essere ammessi a partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto, nonché associazioni di volontariato<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>, <em>Onlus</em> ed in generale enti <em>non profit</em>.<br />
Da un lato, l&#8217;assenza del fine di lucro non impedisce la possibilità di assumere la qualifica di operatore economico; dall&#8217;altro, l&#8217;iscrizione alla Camera di commercio o al registro delle imprese non rappresenta un requisito indefettibile per la partecipazione alla gara. Rilevante in tal senso è anche la delibera dell&#8217;ANAC n. 767/2018<a title="" href="#_ftn22">[22]</a> con la quale l&#8217;autorità è intervenuta di recente chiarendo che &#8220;<em>l&#8217;iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura non è requisito necessario ed indefettibile per la partecipazione alle gare pubbliche e che l&#8217;iscrizione alla CCIAA, laddove non imposta dalla legge per l&#8217;espletamento dell&#8217;attività oggetto di gara, non preclude la partecipazione dei soggetti che ne siano privi</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>.<br />
Pertanto, i principi del <em>favor partecipationis</em>, della irrilevanza delle forme giuridiche, inizialmente affermati solo dalla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea ed acquisiti ormai dal Consiglio di Stato, nonché l&#8217;attuale previsione del Codice dei contratti pubblici<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>, che espressamente menziona quale operatore economico l&#8217;ente pubblico e l&#8217;ente privo di personalità giuridica, attestano l&#8217;irragionevolezza di esclusioni dalle gare basate unicamente sulla natura giuridica del soggetto partecipante.</p>
<p>* Articolo sottoposto a referaggio anonimo</p>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Ai fini del riconoscimento della natura pubblica si richiamano i c.d. indici di pubblicità dell&#8217;ente elaborati dalla dottrina. In primo luogo, rileva il principio di legalità ai fini della costituzione di un ente pubblico ai sensi dell&#8217;art. 4 della legge n. 70 del 1975, dove è stabilito che &#8220;<em>nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge</em>&#8220;. Tuttavia la natura pubblica può risultare indirettamente ed implicitamente attribuita dalla legge e rilevano pertanto taluni elementi sintomatici che si ricavano dal complesso della normativa relativa ad un determinato ente. In relazione al rapporto che si instaura tra l&#8217;ente e gli apparati politici, rileva la preposizione del primo in una relazione di strumentalità-dipendenza rispetto ai secondi; non risulta sufficiente la circostanza che l&#8217;ente sia costituito da una amministrazione o altro ente pubblico, né che persegua un fine generale (perseguibile infatti anche da soggetti privati come le fondazioni), essendo invece necessario ai fini della qualificazione dell&#8217;ente come pubblico la previsione per esso di un regime giuridico di natura pubblicistica; assoggettamento ad un sistema di controlli pubblici, tanto più intenso quanto minore è l&#8217;autonomia dell&#8217;ente; ingerenza dello Stato o di altra P.A. nella nomina e nella revoca dei dirigenti dell&#8217;ente e/o nella sua amministrazione; partecipazione dello Stato o di altra P.A. alle spese di gestione dell&#8217;ente; esercizio, da parte dello Stato o di altra P.A., di un potere di direttiva sugli organi dell&#8217;ente ai fini del perseguimento di determinati obiettivi; corresponsione di finanziamenti pubblici; costituzione ad iniziativa pubblica; carattere doveroso del fine istituzionale, ovvero in tal caso quello di fornire prestazioni sanitarie ed assistenziali; svolgimento di un&#8217;attività a carattere prevalentemente non lucrativo bensì preordinata al perseguimento della propria finalità istituzionale; titolarità di poteri amministrativi in senso stretto, in particolare quelli di tipo ispettivo e sanzionatorio. D. SORACE, in <em>Diritto delle amministrazioni pubbliche</em>, IV ed., 2007, 253 ss; V. CERULLI IRELLI,<em> Lineamenti del diritto amministrativo</em>, IV ed., Torino, 2014, 112; F. MANGANARO, <em>Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni</em> <em>e organizzazioni</em> <em>civiche</em>, in <em>Dir. Amm</em>., 2014; G. ROSSI, <em>Gli enti pubblici</em>, Bologna, 1991; Id., <em>Le gradazioni della natura giuridica</em> <em>pubblica</em>, in <em>Dir. Amm</em>., 2007; G. NAPOLITANO, <em>Soggetti privati &#8220;enti pubblici&#8221;?</em>, in <em>Dir. Amm</em>. 2003.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Corte di Giustizia dell&#8217;U.E., sent. 7 dicembre del 2000, in C- 94/99. Dalla giurisprudenza europea si ricava il principio per cui la parità di trattamento tra offerenti non è pregiudicata per il solo fatto che l&#8217;amministrazione aggiudicatrice ammette a partecipare ad una gara di appalto soggetti che percepiscono da essa o da altre amministrazioni forme di sovvenzioni che consentono a questi ultimi di presentare offerte più basse rispetto a quelle presentate dagli altri concorrenti; in senso conforme a tale orientamento Corte di Giustizia UE, sez. IV, 23 dicembre 2009, C- 305/08 per la quale la posizione privilegiata di un operatore economico in ragione dei finanziamenti pubblici percepiti non può rappresentare motivo di automatica esclusione dalla gara; Cons. St., VI sez., n. 3897/2009; Cons. St., Ad. Pl., sent. n. 10 del 2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Sulla base di tale giurisprudenza il Consiglio di Stato ha altresì affermato (Cons. Stato, ad. plen. 3 giugno 2011, n. 10) che un&#8217;università può partecipare ad una gara bandita da altra amministrazione, a condizione però, che l&#8217;attività oggetto dell&#8217;appalto sia compatibile con le sue finalità istituzionali e pertanto rappresenti un vantaggio per il miglioramento della ricerca e l&#8217;insegnamento (W.GIULIETTI, <em>Partecipazioni societarie delle università</em>; in senso conforme Cons. St., sez. V, sent. 21 novembre 2014, n. 5767).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> La Corte di Giustizia UE ha sostenuto che dalla direttiva 2004/18/CE si ricava una nozione di operatore economico inclusiva di soggetti che non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono di una struttura organizzativa propria di un&#8217;impresa e non vantano una presenza regolare sul mercato; in tale nozione si includono anche le Università e gli istituti di ricerca o anche raggruppamenti costituiti da università e amministrazioni. Pertanto, secondo il giudice europeo la direttiva 2004/18, che va a sostituire la direttiva 92/50, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una interpretazione della normativa nazionale che precluda a soggetti, i quali, come le università, non perseguono un preminente scopo di lucro, di partecipare ad una gara pubblica.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> La nozione di operatore economico che si evince dalla normativa europea e nazionale di recepimento, consente di includervi anche i soggetti di diritto pubblico, quali amministrazioni ed enti pubblici, autorizzati ad offrire sul mercato taluni servizi dietro il pagamento di un corrispettivo.<br />
Una recente pronuncia della Corte di Giustizia sul tema (Corte di Giustizia UE, sent. Del 6 ottobre 2015, C- 203/14) evidenzia che la direttiva 2004/18 include nella nozione di operatore economico la persona fisica o giuridica, nonché un ente pubblico, o un raggruppamento di tali persone o enti. Pertanto nei limiti in cui detti enti sono autorizzati ad offrire i relativi servizi dietro corrispettivo sul mercato, anche a titolo occasionale, gli stati membri non possono vietare loro di partecipare alle procedure di aggiudicazione per appalti aventi ad oggetto quei servizi in ragione delle sovvenzioni pubbliche di cui dispongono.<br />
Nel diritto nazionale con l&#8217;entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici del 2016 è affermato espressamente nell&#8217;art. 3 che anche l&#8217;ente pubblico può essere considerato operatore economico.</div>
<div>[6] Cons. St., sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3571: il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico non implica necessariamente il ricorso a schemi contrattuali tipici, ma può perseguirsi anche tramite contratti atipici o misti, benchè con il minimo discostamento rispetto ad analoghe fattispecie tipizzate.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> V.CERULLI IRELLI: <em>Lineamenti del diritto amministrativo</em>, cit..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> G.CHIESI, <em>L&#8217;attività di diritto privato della P.A.</em>, in <em>I contratti dello stato e degli enti pubblici</em>, 2002; A.SANDULLI, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, XV ed., Napoli, 1989, vol. II, 942; B.MATTARELLA, in <em>Diritto amministrativo generale</em>, <em>L&#8217;attività,</em> in <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, a cura di S.CASSESE, tomo I, II ed., Milano, 2003, 734 ss.; E.CASETTA, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, 2018, 625 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> N.LONGOBARDI, <em>Quando l&#8217;amministrazione si avvale del diritto privato. Le indicazioni di Antonio Amorth</em>, in <em>Liber amicorum Vittorio Domenichelli, ESI, </em>in corso di pubblicazione<em>.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> La differenza tra diritto pubblico e privato si può collocare storicamente nel diciannovesimo secolo; questa bipartizione all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento giuridico dei due tradizionali settori del diritto diventerà sempre più marcata con l&#8217;affermazione del diritto amministrativo nei sistemi di <em>civil law</em>. Questo settore del diritto si affermerà nel tempo come un diritto speciale, emancipato dagli schemi di natura privatistica e composto da principi di origine dottrinale e giurisprudenziale.<br />
La capacità del diritto amministrativo di imporsi come sistema giuridico autonomo rispetto al diritto privato emerge in modo evidente nel momento in cui si tenta di dare la definizione di provvedimento amministrativo: quest&#8217;ultimo infatti, per una prima tesi di natura privatistica, veniva inteso alla stregua di un atto negoziale. Successivamente, invece, si sottolineerà la natura pubblicistica dello stesso, quale atto unilaterale nel quale si concretizza la volontà dell&#8217;autorità pubblica e dotato dei caratteri della esecutività ed esecutorietà.<br />
La scissione del diritto amministrativo dal diritto privato condurrà ad una ulteriore fondamentale contrapposizione: ovvero quella tra attività amministrativa discrezionale, espressione peculiare dell&#8217;esercizio del potere pubblico e attività di autonomia privata propria del soggetto privato.<br />
L&#8217;edificazione del diritto amministrativo in ottica pubblicistica comporterà anche un mutamento nella struttura di taluni atti; non più atti consensuali e bilaterali ma provvedimenti amministrativi unilaterali. Questo processo investirà non solo gli atti ablatori, ma anche concessioni, autorizzazioni ed atti del settore del pubblico impiego.<br />
La netta distinzione all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento tra diritto pubblico e diritto privato rappresentava una conseguenza della separazione tra Stato e società propria dello stato liberale ottocentesco. Se allora la divisione dei sistemi giuridici rifletteva la struttura politico-sociale dello Stato dell&#8217;epoca, sarebbe stato inevitabile assistere ad un nuovo rapporto tra diritto amministrativo e diritto privato nel momento in cui detto assetto politico-sociale sarebbe nuovamente mutato. Infatti a partire dagli anni novanta del secolo scorso l&#8217;ambito del diritto privato si espande in virtù di cambiamenti che hanno riguardato la struttura statale ed occasionati dal ruolo sempre più incisivo del diritto dell&#8217;unione europea. Si pensi alle politiche di c.d. privatizzazione, o alla esternalizzazione di attività di natura tradizionalmente pubblicistica, il ricorso allo strumento del contratto da parte del soggetto pubblico e quindi il riconoscimento ad esso dell&#8217;autonomia privata, o alla c.d. liberalizzazione di attività amministrative.<br />
Tutto ciò contribuirà ad un superamento della netta dicotomia pubblico-privato e quindi di quella tra diritto amministrativo e diritto civile.<br />
L&#8217;attuale ordinamento infatti non si caratterizza più per una salda contrapposizione tra settori della scienza giuridica ma, al contrario, per una impostazione unitaria dove il diritto privato diventa uno strumento del quale anche il soggetto pubblico può servirsi per il perseguimento del fine generale rimesso alle proprie cure. Nonché si assiste anche ad un assoggettamento dell&#8217;attività pubblicistica alle regole e ai principi generali del diritto privato quali la buona fede e la correttezza alle quali l&#8217;autorità amministrativa è chiamata ad uniformarsi.<br />
Tuttavia il ricorso da parte dell&#8217;autorità pubblica agli strumenti di diritto privato non deve indurre nella errata convinzione di assistere ad un processo di parificazione del soggetto pubblico a quello privato nel momento in cui viene svolta attività di natura negoziale. Infatti la possibilità per la Pubblica Amministrazione di utilizzare lo strumento del contratto non la esonera dal dover perseguire sempre il fine pubblico. Questo si traduce nell&#8217;imposizione di regole e procedure che, prodromiche alla stipula vera e propria del contratto, non si rinvengono nella negoziazione tra soggetti privati. Ciò implica una combinazione di regole di natura pubblicistica e privatistica che l&#8217;autorità pubblica deve osservare e che pertanto non consentono di equipararla ad un normale soggetto privato.<br />
Al riguardo è possibile richiamare la tripartizione dell&#8217;attività amministrativa elaborata da Amorth, il quale distingue tra: attività amministrativa di diritto pubblico, retta da norme di natura pubblicistica e ad appannaggio esclusivo dei soggetti pubblici; attività amministrativa di diritto privato, che benché svolta da soggetti pubblici e preordinata al pari della prima al perseguimento del fine generale, è regolamentata da norme non dettate esclusivamente per il soggetto pubblico, ma, al contrario, previste in primo luogo per i privati; attività privata dell&#8217;amministrazione, la quale assume un ruolo meramente accessorio per il raggiungimento delle finalità proprie della pubblica amministrazione. Si tratta in quest&#8217;ultimo caso di attività di mera amministrazione del patrimonio e quindi assoggettata totalmente alle norme di diritto privato alla stregua dell&#8217;attività di gestione compiuta dal soggetto privato.<br />
Con riguardo alla seconda tipologia di attività, che tradizionalmente si pone in contrapposizione a quella pubblicistica, si pone il problema della sostituibilità dello strumento pubblicistico con quello privatistico nel perseguimento di finalità pubbliche. Affinché detta sostituibilità possa ritenersi ammessa è però necessario che ricorrano talune condizioni in modo tale che, secondo Amorth, la scelta compiuta dall&#8217;amministrazione non sia puramente arbitraria. Al contrario deve potersi ritenere che il fine generale perseguito dall&#8217;amministrazione sia ugualmente raggiungibile mediante lo strumento pubblicistico e che, il ricorso al diritto privato, sia scelta effettuata perché trattasi per il caso concreto del mezzo più idoneo al soddisfacimento di quel fine.<br />
Questi aspetti denotano che ancorché superata la rigida contrapposizione tra diritto amministrativo e diritto privato, deve restare ferma la qualificazione dell&#8217;attività amministrativa di diritto privato della pubblica amministrazione in termini di attività funzionalizzata, ovvero preordinata al raggiungimento del fine pubblico. In tal senso si è ritenuto in dottrina che l&#8217;attività amministrativa di diritto privato non rappresenta un&#8217;attività libera nei fini o egoistica. Per il soggetto pubblico l&#8217;autonomia privata non potrebbe essere intesa quale manifestazione dei propri interessi e libertà di soddisfacimento degli stessi, ma, al contrario, strumento di attuazione del fine pubblico sottoposto alla disciplina formale del diritto privato in combinazione con regole pubblicistiche ed a garanzia non della pubblica amministrazione ma delle controparti private. In tal senso è significativa l&#8217;evoluzione che ha avuto nel pensiero dottrinario la natura giuridica della procedura ad evidenza pubblica per effetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea: se inizialmente la si considerava una fase ad appannaggio dell&#8217;autorità pubblica attraverso la quale poter formare regolarmente la propria volontà e addivenire a condizioni quanto più vantaggiose possibili, oggi la si riqualifica come un procedimento nel quale emerge l&#8217;esigenza di tutela del contraente privato affinché la pubblica amministrazione scelga correttamente la controparte evitando ogni discriminazione che possa falsare il meccanismo concorrenziale. (N.LONGOBARDI: <em>Quando l&#8217;amministrazione si avvale del diritto privato. Le indicazioni di Antonio Amorth</em>, cit.).<br />
<a title="" href="#_ftnref11"><em><strong>[11]</strong></em></a> &#8220;L&#8217;amministrazione agisce sempre secondo valutazioni discrezionali anziché libere, ed è tenuta sempre a dare applicazione ai principi, costituzionali e non, che risultano effettivamente vigenti; adeguandosi ad una doppia necessità: perseguire l&#8217;interesse pubblico e rispettare (o tenere conto delle) situazioni soggettive del privato&#8221;, così F.BENVENUTI, <em>Profili giuridici dell&#8217;organizzazione pubblica</em>, in <em>Riv. Soc</em>. 1962, 219.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> N.LONGOBARDI: <em>Quando l&#8217;amministrazione si avvale del diritto privato, cit</em>; A.PAJNO, <em>Diritto pubblico e diritto privato</em>, in <em>Annuario AIPDA</em>, 2002.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> &#8220;Ciò su cui vi è da tempo accordo e l&#8217;insegnamento può farsi risalire ad Amorth è che quando l&#8217;attività è privata solo formalmente &lt;&gt;&#8221;. Così, N. LONGOBARDI in: <em>Quando l&#8217;amministrazione si avvale del diritto privato</em>,<em> cit</em>., 11. F.G. SCOCA, <em>Attività amministrativa</em>, in <em>Enc. Dir</em>., agg. 2002, 96.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Il Consiglio di Stato già in precedenza aveva ritenuto che l&#8217;art. 34 del D. Lgs. Del 12 aprile del 2006, n. 163 non individua tassativamente i soggetti legittimati alla partecipazione alle gare, chiarendo che lo scopo di lucro non è essenziale ai fini del possesso della qualifica di operatore economico (Cons. St., sez. VI, sent. 16 giugno del 200, 3987); in senso conforme si segnala anche la recente pronuncia del TAR Lazio che ha confermato il carattere aperto e meramente esemplificativo dell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 dei soggetti ammessi a partecipare alle gare pubbliche con conseguente rigetto di ogni aprioristica esclusione dei soggetti pubblici. Ciò in quanto dalla giurisprudenza europea si ricava che la nozione di operatore economico prescinde da presupposti soggettivi quali il carattere pubblico dell&#8217;ente o l&#8217;assenza di finalità di lucro, bensì si fonda su elementi oggettivi quali il possesso dei requisiti previsti nel bando di gara e la capacità di far fronte alla corretta esecuzione del contratto (TAR Lazio sent. 14 gennaio del 2015 n. 539).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Al riguardo si può richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale più volte ha avallato una nozione di amministrazione pubblica c.d. a geometrie variabili; con tale espressione si intende far emergere un carattere dinamico della nozione di amministrazione pubblica al fine di osservare nei diversi settori i principi generali del diritto dell&#8217;Unione Europea. Detta nozione tende ad ampliarsi o restringersi a seconda del settore di riferimento onde assicurare al meglio il rispetto del diritto unionale: se ad esempio la nozione di amministrazione pubblica tende ad estendersi quando si tratta di individuare i soggetti tenuti alla osservanza della procedura di evidenza pubblica, così da assicurare una massima valorizzazione del principio di concorrenza, vi sono altri settori dove invece la nozione di amministrazione si restringe, così da garantire sempre il pieno rispetto del diritto dell&#8217;Unione; si pensi ad esempio al caso in cui viene in rilievo la necessità di delimitare l&#8217;ambito di applicazione della deroga al principio della libera circolazione dei lavoratori prevista per gli impieghi nella Pubblica Amministrazione. Per questo ambito la Corte di Giustizia accoglie, al contrario, una nozione alquanto restrittiva di amministrazione, così da circoscrivere l&#8217;ambito di applicazione della deroga. S.CASSESE,<em> La nozione di pubblica amministrazione</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm</em>., 1996, 920 ss; Corte di Giustizia UE 12 luglio 1989, C-188/89; Sent. Corte di Giustizia UE 30 maggio 1989 C- 33/88.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Cons. St., sez. V., sent. 21 novembre del 2014, n. 5767: in tale pronuncia il supremo giudice amministrativo muovendo dalla necessità di salvaguardare il valore della massima apertura della concorrenza, ha ammesso la partecipazione di una Università ad una gara bandita da un ente regionale escludendo una connessione tra il sostegno pubblico, la partecipazione e l&#8217;aggiudicazione di una gara di appalto.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Corte di Giustizia, sent. 15 marzo 2007, in C- 95/04: secondo la Corte di Giustizia la nozione di abuso di posizione dominante va intesa quale manifestazione di potenza economica in virtù della quale l&#8217;impresa è capace di ostacolare la concorrenza sul mercato ed ha la possibilità di mantenere dei comportamenti indipendenti nei confronti dei concorrenti, clienti e consumatori.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Corte di Giustizia sentenza 7 dicembre 2000 C-94/99.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> <a>TAR Campania, sent. del 8 novembre 2018, n. 2768</a>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Corte di Giustizia UE 01/07/2008, C-49/07; Corte di Giustizia UE, 29/11/2007, C- 119/06; Corte di Giustizia UE, 23/12/2009, C- 305/2008; Cons. St., sez. III, 15 gennaio 2016, n. 116; Cons. St., VI sez., 23 gennaio 2013, n. 387; Cons. St., sez. V, 26 agosto 2010, n. 5956; Cons. St., sez. V, 10/09/2010, n. 6528; Cons. St., sez. V., 26 agosto 2010, n. 5956; TAR Basilicata, 23 giugno 2014, n. 411; TAR Milano, sez. I, 3 novembre 2011, n. 2614.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> TAR Emilia Romagna, sez. II, sent. del 23 gennaio 2017, n. 39: in tale pronuncia il giudice amministrativo afferma che &#8220;<em>le associazioni di volontariato possono partecipare alle gare per l&#8217;affidamento dei pubblici servizi nei casi in cui l&#8217;attività in oggetto di gara sia funzionale allo scopo associativo dell&#8217;ente e compatibile con la disciplina statutaria&#8221;</em>. Con tale pronuncia si nota come ormai sia consolidato, con evidente riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che ai fini della ammissione ad una gara non è discriminante la natura giuridica del soggetto concorrente quanto la compatibilità dell&#8217;attività dedotta in contratto con le prerogative statutarie dell&#8217;ente e la sua capacità di far fronte agli impegni assunti.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> L&#8217;Autorità è intervenuta al fine di chiarire il significato della clausola 7.1 del Bando tipo n.1, avente ad oggetto l&#8217;affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria, relativa ai requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla gara: &#8221; <em>La previsione di cui al punto 7.1 lett. B)  del Bando tipo &#8211; n.1, che richiede l&#8217;iscrizione ai registri o albi, diversi da quelli della Camera di Commercio, è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad es. Albo nazionale gestori ambientali), sia alla iscrizione ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore), qualora la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento, preveda la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l&#8217;espletamento dell&#8217;attività oggetto di gara, l&#8217;iscrizione alla Camera di Commercio</em>.&#8221;</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> TAR Campania, sent. del 8 novembre 2018, n. 2768.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> art. 3, c. 1, lett. P.</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-punto-sulla-giurisprudenza-europea-e-nazionale-in-tema-di-partecipazione-dellente-pubblico-alle-gare-di-appalto/">Il punto sulla giurisprudenza europea e nazionale in tema di partecipazione dell&#8217;ente pubblico alle gare di appalto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Considerazioni sull&#8217;illecito contrattuale oggetto di dichiarazione ex art. 80 Codice Appalti</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sullillecito-contrattuale-oggetto-di-dichiarazione-ex-art-80-codice-appalti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 18:36:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sullillecito-contrattuale-oggetto-di-dichiarazione-ex-art-80-codice-appalti/">Considerazioni sull&#8217;illecito contrattuale oggetto di dichiarazione ex art. 80 Codice Appalti</a></p>
<p>1. In un recente convegno in materia di contratti pubblici si è posta all&#8217;attenzione , tra le altre, la questione relativa alla rilevanza  delle contestazioni e/o degli addebiti in tema di adempimenti contrattuali ai fini della dichiarazione ex comma 5, lettera c)  dell&#8217;art 80 d. lgs. 50/16 (per brevità, Codice)[1]. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sullillecito-contrattuale-oggetto-di-dichiarazione-ex-art-80-codice-appalti/">Considerazioni sull&#8217;illecito contrattuale oggetto di dichiarazione ex art. 80 Codice Appalti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sullillecito-contrattuale-oggetto-di-dichiarazione-ex-art-80-codice-appalti/">Considerazioni sull&#8217;illecito contrattuale oggetto di dichiarazione ex art. 80 Codice Appalti</a></p>
<p><strong>1.</strong> In un recente convegno in materia di contratti pubblici si è posta all&#8217;attenzione , tra le altre, la questione relativa alla rilevanza  delle contestazioni e/o degli addebiti in tema di adempimenti contrattuali <strong>ai fini della dichiarazione</strong> ex comma 5, lettera c)  dell&#8217;art 80 d. lgs. 50/16 (per brevità, Codice)<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.  In particolare, si è discusso se l&#8217;operatore economico debba portare a conoscenza della S.A. qualsiasi addebito/contestazione relativa ai contratti pubblici da esso stipulati per consentirle di stabilire se la relativa fattispecie si configuri in termini di grave illecito professionale , come tale sanzionabile  &#8211; previa adeguata motivazione- con l&#8217;esclusione dalla gara (c.d. illecito contrattuale senza sanzione), oppure se l&#8217;esternazione dell&#8217;operatore debba riguardare  le sole contestazioni/addebiti che abbiano dato luogo ad una delle sanzione indicate  dalla normativa di riferimento (c.d. illecito contrattuale con sanzione).<br />
Sono emerse opinioni contrastanti; del resto, la sussistenza sulla materia di <em>quasi</em> tre Linee  Guida dell&#8217;ANAC <a title="" href="#_ftn2">[2]</a>,  unitamente ad un&#8217;ordinanza di remissione alla Corte  di Giustizia UE<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> ed a un ulteriore recentissimo intervento legislativo (art.5 d. l. 14 dicembre 2018 n.135, sul quale si tornerà in seguito) comprovano le correlate  criticità interpretative ed applicative.<br />
Il comma 5 dell&#8217;art. 80 cit., nella versione precedente alle modifiche  introdotte dal d. l. 135/18  cit. ha , per quanto qui rileva, il seguente contenuto: &lt;&lt; <em>Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d&#8217;appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all&#8217;articolo 105, comma 6, qualora: &amp;</em>omissis   <em>c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l&#8217;operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all&#8217;esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione ovvero l&#8217;omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione</em>&gt;&gt;.<br />
E&#8217; nostra opinione che la normativa ora riportata  vada interpretata nel senso che sono  da dichiarare le &#8220;sole&#8221;  contestazioni di inadempimento contrattuale  che abbiano  dato luogo ad una delle  sanzioni menzionate dalla norma stessa (&#8220;&amp;.<em> risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all&#8217;esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni&#8221;</em>) .<br />
La locuzione <em>&#8220;Tra questi rientrano&#8221;</em> utilizzata dal legislatore  per introdurre una serie di illeciti, tra cui quello contrattuale con applicazione della sanzione,  vuole esprimere, a nostro avviso,   che l&#8217;illecito contrattuale <em>de quo</em>  è si una sottocategoria dell&#8217;illecito professionale , ma non implica, <strong>nella prospettiva degli obblighi facenti capo all&#8217;operatore economico dichiarante</strong>,  una mera esemplificazione di   alcuni illeciti contrattuali  (quelli appunto con sanzione) che giustifichi la configurazione di  un&#8217;altra categoria implicita  di illeciti contrattuali ( quelli senza sanzione ), pure da dichiarare,  perché siffatta avversata interpretazione svilisce, se non addirittura vanifica del tutto, il puntuale enunciato normativo sull&#8217;illecito contrattuale con sanzione; inoltre, risulta foriera di enormi incertezze applicative e concretizza deroghe, nella sostanza, al principio di tassatività delle cause di esclusione.<br />
In effetti, se rileva qualsiasi illecito contrattuale non si giustifica la premura del legislatore di indicare le sanzioni rilevanti.  In tale contesto normativo si può  discutere, e va discusso,  a nostro avviso,  su quali siano le <em>altre sanzioni<a title="" href="#_ftn4"><strong>[4]</strong></a></em>; o, ancora, se sia  corretto, alla luce della normativa comunitaria di riferimento , che il legislatore abbia previsto che la  risoluzione anticipata  non vada dichiarata in gara  qualora  impugnata in giudizio e , nel contempo, non confermata da una sentenza  almeno di primo grado <a title="" href="#_ftn5">[5]</a>,  ma , anche ai fini della certezza del diritto , appare non praticabile un&#8217;interpretazione che enuclea un&#8217;ulteriore, assolutamente generica, subcategoria di  illeciti contrattuali (qualsiasi notizia; qualsiasi addebito), comunque da dichiarare in gara ai sensi dell&#8217;art 80 cit. ai fini della possibile applicazione della sanzione della esclusione, ossia quella delle mere  contestazioni sul corretto adempimento  che non danno luogo alle predette  sanzioni<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
Non praticabilità che appare ancor più evidente ove si consideri che all&#8217;obbligo  dell&#8217;operatore economico di dichiarare <strong>qualsiasi</strong> contestazione di inadempimento contrattuale corrisponderebbe , specularmente, il dovere della Stazione Appaltante  di farsi carico di un  gravoso e diffuso obbligo di motivazione, calandosi nella dinamica dell&#8217;esecuzione dei relativi contratti, spesso in corso di esecuzione e  con impatti marginali per lo stesso  Committente  che ha proceduto alla contestazione di cui si pretende la <em>disclosure</em>.<br />
In merito è bene sottolineare che  nel contesto dell&#8217;interpretazione più ampia andrebbe  dichiarata  <strong>&#8220;qualsiasi&#8221;</strong>  contestazione di inadempimento (ossia, indistintamente  <strong>tutte</strong>) posto che, saltato il filtro costituito dalla applicazione della sanzione, resterebbe, comunque,  fermo il  c.d. principio della piena <em>disclosure</em>: l&#8217;operatore deve dichiarare qualsiasi illecito , essendo rimessa alla S.A. la valutazione sulla gravità o meno dello stesso. Dilatazione questa enorme, atta ad innescare numerosi contenziosi anche perché è in discussione un parametro variabile, qual è, di certo, la gravità del presunto illecito contrattuale .<br />
In tale direzione,  il tentativo di giustificare  la norma espressa  sull&#8217;illecito contrattuale con sanzione rispetto alla norma implicita sull&#8217;illecito contrattuale  senza sanzione adducendo una differente gradazione dell&#8217;obbligo di motivazione  in caso di esclusione  (obbligo che sarebbe più gravoso e puntuale nel secondo caso in quanto l&#8217;illecito non ha comportato all&#8217;applicazione di una delle predette sanzioni) appare artificioso in quanto in nessun frammento normativo si fa riferimento alla diversificazione della  motivazione.<br />
<strong>2.</strong> La soluzione della tematica relativa alla portata della <strong>dichiarazione</strong> sull&#8217;illecito contrattuale  è indipendente dalla  questione circa la sussistenza o meno di un potere residuale in capo alla  S.A. di fondare il proprio giudizio di inaffidabilità del concorrente su elementi ulteriori rispetto a quelli rientranti nel  perimetro di quanto deve essere dichiarato ed è stato dichiarato; è evidente, tuttavia, che il riconoscimento di tale potere attenua gli impatti <em>limitati</em> della dichiarazione circoscritta agli illeciti contrattuali con sanzione <a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
<strong>3.</strong>    Anche l&#8217;applicazione del c.d.  principio di più ampia <em>disclosure</em> (già richiamato) ha rilievo neutro rispetto alla soluzione della tematica relativa alla portata della dichiarazione sull&#8217;illecito contrattuale.<br />
E&#8217; noto &#8211; e non si vuole qui metterlo in discussione &#8211; il principio secondo il quale non spetta all&#8217;operatore economico stabilire la gravità di un determinato illecito, dovendo egli dichiarare l&#8217;<em>evento </em>e sottoporsi alla valutazione di gravità o meno dello stesso che compete alla S.A.. Ma è evidente che tale principio può trovare pieno e incondizionato  rispetto sia qualora si ritenesse che l&#8217;esternazione debba riguardare  le <em>sole</em> ipotesi di illecito contrattuale con sanzione, sia qualora prevalesse la suddetta interpretazione estensiva.  Invero, individuata la corretta portata della norma, il suo campo di azione,  resterebbe fermo l&#8217;obbligo di totale <em>disclosure</em> di tutte le fattispecie rientranti nel campo di azione della norma, lasciandosi alla S.A. il giudizio sulla gravità o meno della relativa fattispecie. In sostanza,  stabilito ciò che deve essere dichiarato sulla scorta della normativa di riferimento, il criterio della piena <em>disclosure</em> si adatta alla relativa conclusione: in un caso, va dichiarata qualsiasi contestazione che ha dato luogo ad una delle sanzioni indicate dalla norma ; nell&#8217;altro, va dichiarata qualsiasi contestazione contrattuale  <em>tout court </em>(dunque, anche quelle alle quali non consegue una delle  predette sanzioni); in entrambi i casi l&#8217;operatore non sottrae alla S.A. il giudizio di gravità.<br />
<strong>4.</strong> A seguito delle modifiche introdotte dall&#8217;art. 5 d. l. 135/18, l&#8217;art.80, comma 5, lettera c) Codice è stato, come accennato, riscritto; ora, si prevede, tra l&#8217;altro e per quanto qui interessa, che le Stazioni Appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d&#8217;appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni: &lt;&lt; &amp;. <strong><em>c)</em></strong><em> la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l&#8217;operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;      <strong>c-bis)</strong> l&#8217;operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  <strong>c-ter)</strong> l&#8217;operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa </em>&gt;&gt;<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.<br />
Non è questa la sede per esaminare la portata di tutte le predette disposizioni; qui è sufficiente evidenziare che il legislatore sembra aver voluto  rimarcare, a nostro avviso, che l&#8217;unico illecito contrattuale che rileva ai fini della delimitazione dell&#8217;obbligo dichiarativo (o, più in generale, della eventuale esclusione dalla gara ) sia  quello con la sanzione .<br />
In effetti, ora non si riscontra più la locuzione  &#8220;<em>tra questi rientrano&#8221;</em> che poteva e può  ingenerare qualche dubbio (infondato, a nostro avviso, per le ragioni sopra evidenziate ) sulla sussistenza della subcategoria (implicita)  dell&#8217;illecito contrattuale senza sanzione, diversa e distinta  da quella (esplicita) connotata dall&#8217;applicazione di una sanzione, entrambe sub categorie dell&#8217;illecito professionale oggetto di dichiarazione. Invece, il legislatore sembra ora optare per una marcata  tripartizione di fattispecie , scandita  da tre <strong>autonome</strong> disposizioni  (quelle delle prefate  lettere c, c-bis e c-ter del nuovo comma 5 dell&#8217;art 80), riservando all&#8217;illecito contrattuale esclusivamente la sola norma della lettera c-ter .  L&#8217;illecito contrattuale ivi considerato  è chiaramente solo quello connotato dall&#8217;applicazione di una delle sanzioni menzionate dalla norma stessa; esso costituisce   sul piano sistematico e/o metodologico una categoria  autonoma, a sé stante,   e non più una sottocategoria della categoria dell&#8217;illecito professionale, di cui alla prefata lettera c). Quindi, come accennato, non vi è più  margine per  configurare  una subcategoria di illecito contrattuale diversa da quanto previsto  nella disposizione  della predetta lettera c-ter (disposizione che si riferisce chiaramente all&#8217;illecito contrattuale con sanzione ), rientrante in via residuale nell&#8217;illecito professionale.<br />
Sotto tale ultimo profilo  si evidenzia  che la fattispecie normativa della lettera c-ter  è strutturata in modo esplicito e chiaro su un <strong>nesso eziologico</strong>  <em>(ne hanno causato</em>) tra, da un lato, determinate <strong>cause</strong> (<em>significative o persistenti carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione</em>) e, dall&#8217;altro, alcuni  <strong>effetti</strong> ( <em>la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili</em>); mancando uno degli effetti indicati (le sanzioni)  non si configurerebbe, a nostro avviso, l&#8217;illecito contrattuale di cui alla ridetta lettera c-ter, unica fattispecie, come accennato,  di illecito contrattuale oggetto di dichiarazione da parte dell&#8217;operatore economico.<br />
In tale prospettiva, la norma è confermativa dell&#8217;interpretazione restrittiva  che, a nostro avviso, va data  al testo del comma 5 dell&#8217;art 80 Codice,  nella versione precedente alla novella (<em>supra</em>); comunque,  tale novella aggiunge elementi di novità rilevanti: il primo, concerne il rilievo della mera risoluzione per inadempimento del contratto ( che, ora, va dunque dichiarata anche se  pende un giudizio di primo grado per accertarne il fondamento)<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>; il secondo, riguarda la sostituzione della locuzione &#8220;<em>altre sanzioni</em>&#8221; con quella, meno generica , ma ancora non esattamente definita, di  &#8220;<em>altre sanzioni comparabili</em>&#8220;; il terzo, concerne l&#8217;obbligo della S.A di motivare tenendo in specifica considerazione il tempo trascorso dalla violazione .<br />
In relazione a tali profili di novità della disposizione della lettera c-ter ci. sembra, allora, giustificarsi la norma transitoria di  cui all&#8217;art 5 d. l. 135/18 , per effetto della quale le disposizioni della novella <em>si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.</em><br />
<strong>5.  </strong>Sulla materia è auspicabile una ancor più netta, puntuale e <strong>consapevole</strong>   presa di posizione del legislatore (subito, senza attendere l&#8217;annunciata riforma complessiva del Codice; un&#8217;occasione potrebbe essere la  conversione in legge del d. l. 135/18), considerato che ancora di recente si registrano <strong>significativi orientamenti contrastanti della giurisprudenza</strong><a title="" href="#_ftn10">[10]</a> e tenuto conto dell&#8217;enorme impatto sui  processi di qualificazione dell&#8217;operatore economico ( e più in generale sulla sua attività)  che ha ed è destinata ad avere la soluzione interpretativa  in concreto ritenuta pertinente dal Giudice adito, soprattutto nell&#8217;ipotesi di divergenze,  e ciò ancor più alla luce di un recentissimo   &#8211; e discusso &#8211; orientamento della giurisprudenza sul rilievo del mero falso  omissivo,  del  dolo generico e del c.d. falso innocuo<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
Non può comunque non rimarcarsi l&#8217;esigenza, tra le altre,  di uno sforzo per definire la &#8220;<em>altre sanzioni comparabili</em>&#8220;, precisando , ad esempio, la irrilevanza dell&#8217;applicazione delle penali sino ad una data  soglia,  determinata in modo congruo e &#8220;comparabile&#8221; direttamente  dal legislatore stesso<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.</p>
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<p>* Articolo sottoposto a referaggio anonimo</p>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Convegno IEOPA,  <em>Notte bianca sugli appalti pubblici</em>, settima edizione, Roma, Palazzo Brancaccio 13 dicembre 2018, coordinato dall&#8217;Avv.  Francesco Caputo e presieduto dal Consigliere  Giuseppe Chiné. Dunque, alla data del Convegno non era ancora stato emanato il d. l. 14/12/18 n.  135 che ha modificato, nei termini che si preciseranno nel prosieguo del presente contributo,  la lettera c) del comma 5 dell&#8217;art. 80. d. lgs. 50/16.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> ANAC, Linee guida n. 6, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «<em>Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) del Codice</em>», approvate dal Consiglio dell&#8217;Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 ; successivamente, l&#8217;ANAC , a seguito del  d.lgs. 56 del 19/4/2017, ha emanato un aggiornamento approvato con  deliberazione del Consiglio n. 1008 dell&#8217;11 ottobre 2017. Attualmente, sull&#8217;argomento risulta  emanata  una bozza di un ulteriore testo di Linee guida  inviato al Cons. Stato in data 28/9/18 e sul quale quest&#8217;ultimo si è già espresso,  segnatamente, Ad Comm Spec , parere 13/11/18 n. 2616/18.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Cons Stato, V, ord.  23 agosto 2018, n. 5033, con la quale viene formulata alla Corte di Giustizia UE la seguente  questione pregiudiziale: «<em>Se il diritto dell&#8217;Unione Europea e, precisamente, l&#8217;art. 57 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, unitamente al Considerando 101 della medesima Direttiva e al principio di proporzionalità e di parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale che, definita quale causa di esclusione obbligatoria di un  operatore economico &#8220;il grave illecito professionale&#8221;, stabilisce che, nel caso in cui l&#8217;illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto d&#8217;appalto, l&#8217;operatore può essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all&#8217;esito di un giudizio</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Nella prassi tende a ritenersi  che nelle <em>altre sanzioni</em> rientrino l&#8217;escussione della garanzia e l&#8217;applicazione di penali rilevanti.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> La questione, come accennato, è stata rimessa  alla Corte di Giustizia UE; vedasi la precedente nota n. 3.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> In una parola, l&#8217;illecito professionale comprende , a nostro avviso, gli illeciti contrattuali  connotati dalle  sanzioni indicate dal legislatore e gli illeciti di origine non contrattuale (es.: tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Sulla  sussistenza di tale potere in capo alla S.A. che non incide sull&#8217;obbligo dichiarativo dell&#8217;operatore circoscritto all&#8217;illecito con sanzione  si veda  Cons. Stato, V,  n. 5136/18; in particolare, tale sentenza  afferma la sussistenza di  un potere della S.A. di fondare il proprio giudizio &lt;&lt; &amp;. <em>su un&#8217;autonoma dimostrazione &#8220;con mezzi adeguati&#8221; dell&#8217;inaffidabilità del concorrente, sia pure nel rispetto del principio, di cui all&#8217;art. 81, comma 1, sull&#8217;utilizzazione necessaria della Banca dati nazionale degli operatori economici (o, nelle more, della banca dati AVC Pass, ai sensi dell&#8217;art. 216, comma 13).  Si vuole con ciò significare che l&#8217;elencazione di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), secondo inciso, d.lgs. n. 50 del 2016, ha carattere esemplificativo nei riguardi della stazione appaltante, nel senso che, pur agevolandone gli obblighi dimostrativi, qualora ritenga di addivenire all&#8217;esclusione dell&#8217;operatore economico colpevole dei gravi illeciti professionali ivi tipizzati, non ne limita tuttavia la discrezionalità nella valutazione di altre situazioni, ritenute tali da rendere dubbia l&#8217;integrità o l&#8217;affidabilità del concorrente. Peraltro, l&#8217;interazione tra la portata della norma nei confronti della stazione appaltante e quella nei confronti dell&#8217;operatore economico tenuto all&#8217;auto-dichiarazione ex art. 85 dello stesso d.lgs. n. 50 del 2016 non può spingersi fino al punto di obbligare quest&#8217;ultimo ad ampliare il novero delle &#8220;informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione&#8221; ricomprendendovi ipotesi non solo e non tanto diverse da quelle tendenzialmente tipizzate (dal momento che soltanto a queste ultime risulta aver fatto rinvio l&#8217;art. 85, comma 1, lett. a), cit.), ma addirittura con quelle abbiamo una semplice connessione fattuale (come nel caso di specie), non essendo sfociate in alcune delle fattispecie tendenzialmente tipizzate. L&#8217;aggiornamento delle Linee Guida di cui alla delibera n. 1008 del 2017, rispondendo alle esigenze di maggiore certezza richiesta dalla previsione dell&#8217;autonoma causa escludente dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. f bis), induce ad un&#8217;interpretazione del sistema normativo, primario e secondario, che, anche prima dell&#8217;entrata in vigore di quest&#8217;ultima disposizione, consenta di circoscrivere nettamente il contenuto dell&#8217;obbligo auto-dichiarativo gravante sull&#8217;operatore economico, ai sensi dell&#8217;art. 85.  In proposito, va sottolineato come con le Linee Guida da ultimo approvate, per un verso, si sia ribadito che l&#8217;auto-dichiarazione debba riguardare soltanto le cause di esclusione che le stazioni appaltanti hanno l&#8217;obbligo di comunicare ai fini dell&#8217;iscrizione nel casellario informatico; per altro verso, si sia precisato che la detta auto-dichiarazione debba avere ad oggetto non più &#8220;notizie&#8221;, bensì &#8220;provvedimenti&#8221;, astrattamente idonei a porre in dubbio l&#8217;affidabilità o l&#8217;integrità del dichiarante &#8220;anche se non ancora inseriti nel casellario informatico&#8221; (con ciò confermandosi lo stretto collegamento, cui sopra si è fatto cenno, tra cause di esclusione tipizzate, risultanze del casellario informatico e autodichiarazione).   Va, infine, considerato come la XX, ricorrente in primo grado, non abbia</em> mosso alcuna censura specifica riguardante la mancata valutazione del fatto del pregresso inadempimento <em>dell&#8217;aggiudicataria, da parte della stazione appaltante.  Ne consegue l&#8217;irrilevanza del fatto storico del grave inadempimento in quanto tale e dell&#8217;accertamento o meno della sua ascrivibilità alla YY, una volta che si pervenga ad escludere in capo a quest&#8217;ultima l&#8217;obbligo dell&#8217;autodichiarazione, poiché &#8211; come constatato anche nella sentenza qui appellata &#8211; è mancato uno di quegli effetti (specificamente la risoluzione non contestata o accertata in giudizio) che<strong>, nella tipizzazione del legislatore</strong>, costituisce indice dell&#8217;illecito professionale causa di esclusione, da dichiararsi da parte dell&#8217;operatore economico partecipante alle gare.  Se non vi era obbligo di autodichiarazione ai sensi dell&#8217;art. 85, comma 1, lett. a), <strong>a maggior ragione non avrebbe potuto la stazione appaltante procedere ad alcuna valutazione del comportamento omissivo dell&#8217;aggiudicataria</strong> ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), ultimo inciso (omissione delle &#8220;informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura&#8221;), che è l&#8217;unica ipotesi escludente prevista per l&#8217;omessa dichiarazione o per la dichiarazione non veritiera prima dell&#8217;introduzione della lettera f) bis (non applicabile nel caso di specie).</em>&amp;omissis&amp;&gt;&gt;. Su tale interessante sentenza si tornerà in seguito.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Per pronto riferimento si riporta il testo integrale dell&#8217;art 5 d. l. 14/12/18 n.  135: &lt;&lt;  <strong>Comma 1</strong>. <em>All&#8217;articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:  &#8221; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l&#8217;operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; </em><br />
<em> c-bis) l&#8217;operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; </em><br />
<em> c-ter) l&#8217;operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa&#8221;</em>.<br />
<strong>Comma 2</strong>. <em>Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte </em>&gt;&gt; .</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Verosimilmente, la scelta della novella è finalizzata a stemperare le censure di compatibilità della versione normativa  precedente del comma 5 dell&#8217;art 80 cit. con l&#8217;ordinamento comunitario, oggetto di rimessione alla Corte  Giustizia UE; si veda la precedente nota n. 3.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Per l&#8217;interpretazione che estende l&#8217;oggetto della dichiarazione si veda  Cons. Stato, V,  n. 5036 /18, secondo la quale in capo ai soggetti partecipanti alle gare sussiste il dovere di dichiarare tutte le vicende pregresse, concernenti fatti risolutivi, errori o altre negligenze, comunque <strong><em>rilevanti</em></strong>, occorse in precedenti rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni diverse dalla stazione appaltante, giacché tale dichiarazione attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono ai rapporti tra partecipanti e stazione appaltante, senza che a costoro sia consentito scegliere quali delle dette vicende dichiarare sulla base di un soggettivo giudizio di gravità, competendo quest&#8217;ultimo soltanto all&#8217;amministrazione committente. In tal senso, anche  Cons Stato, V,  1938/18 e, in qualche misura, anche Ad Comm Spec , parere 13/11/18 n. 2616/2018, cit., sulle emanande  Linee Guida ANAC sull&#8217;art 80, già più sopra richiamate.<br />
Per l&#8217;interpretazione più restrittiva sulla portata della dichiarazione <em>de qua</em>  si veda Cons. Stato, V,  n. 5136/18, cit., secondo la quale &lt;&lt;  &amp;omissis&amp;.<em>  Viene quindi in rilievo il rapporto tra detto obbligo dichiarativo, da un lato &#8211; o meglio tra il contenuto della auto-dichiarazione da inserire nel DGUE (documento di gara unico europeo, di cui all&#8217;art. 85 d.lgs. n. 50 del 2016, in specie comma 1, lett. a) &#8211; e, dall&#8217;altro, la previsione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) &amp;omissis&amp;..  Si tratta di una problematica espressamente affrontata dalle Linee Guida ANAC n. 6 &amp;omissis&amp;.sia nella versione approvata dal Consiglio dell&#8217;Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, sia nel testo attualmente vigente, aggiornato, dopo l&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 56 del 2017, con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1008 dell&#8217;11 ottobre 2017.  <strong>Vi sono delle differenze tra i due testi delle Linee Guida,</strong> che attengono proprio alla questione rilevante ai fini della presente decisione, e corrispondono ad una diversità di disciplina tra il testo originario del d.lgs. n. 50 del 2016 e quello risultante a seguito delle innovazioni introdotte col d.lgs. n. 56 del 2017.  Sebbene nel caso di specie si debbano applicare le norme vigenti prima dell&#8217;entrata in vigore del Correttivo, trattandosi di procedura indetta con bando di gara del 23 novembre 2016, è opportuno il confronto di cui appresso.  L&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), indica tra le fattispecie concrete che possono dare luogo ad un grave illecito professionale &#8220;il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione ovvero l&#8217;omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione&#8221;.  Il d.lgs. n. 56 del 2017, nell&#8217;ambito del comma 5 dell&#8217;art. 80, ha inserito la lett. f-bis), in ragione della quale le stazioni appaltanti <strong>escludono </strong>&#8220;l&#8217;operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere&#8221;.   Come rilevato nel parere reso dalla Commissione Speciale (richiesto proprio in relazione all&#8217;aggiornamento delle Linee Guida in questione) nell&#8217;adunanza del 14 settembre 2017, pubblicato in data 25 settembre 2017, n. 2042/17,  &#8220;La differenza tra le due ipotesi è sostanziale, atteso che, nell&#8217;ipotesi di cui al comma 5, lett. c), la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini dell&#8217;esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla stazione appaltante, mentre nel caso del comma 5, lett. f-bis), l&#8217;esclusione dalla gara è atto vincolato, discendente direttamente dalla legge, che ha la sua fonte nella mera omissione da parte dell&#8217;operatore economico&#8221;.  L&#8217;evoluzione della normativa primaria ha portato ad una corrispondente evoluzione delle Linee Guida. Infatti, al punto 4.2. delle Linee Guida approvate con la deliberazione n. 1293 del 2016 era previsto che &#8220;La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l&#8217;integrità o l&#8217;affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell&#8217;esclusione&#8221;.  Il punto 4.2., come riformulato con la delibera n. 1008/17, anche a seguito del parere di questo Consiglio di Stato, sopra ricordato, prevede che &#8220;La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l&#8217;integrità o l&#8217;affidabilità del concorrente, <strong>anche se non ancora inseriti nel casellario informatico</strong>. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell&#8217;esclusione. La falsa attestazione dell&#8217;insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l&#8217;omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice.&#8221;.  L&#8217;ampia previsione del punto 4.2. delle Linee Guida applicabili ratione temporis potrebbe indurre a ritenere che nell&#8217;ambito del DGUE il concorrente dovesse auto-dichiarare non solo l&#8217;assenza o la sussistenza di gravi illeciti professionali, <strong>ma anche qualunque notizia</strong> che fosse astrattamente idonea a porre in dubbio l&#8217;integrità o affidabilità del concorrente, salva valutazione della stazione appaltante. In tale senso si è espresso anche questo Consiglio di Stato, in sede consultiva, col parere reso dalla Commissione Speciale, all&#8217;adunanza del 26 ottobre 2016, pubblicato il 3 novembre 2016, con il n. 2286, sulle Linee Guida, sopra dette, nel quale si legge, tra l&#8217;altro, che, nel vigore del nuovo codice, &#8220;nell&#8217;ambito del DGUE, è esigibile che il concorrente autodichiari l&#8217;assenza di gravi illeciti professionali, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza formatasi nel vigore del codice del 2006&#8221;. Orbene, anche a voler mantenere una linea di continuità con la pregressa giurisprudenza formatasi nel vigore dell&#8217;art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, occorre rilevare che, nella maggioranza dei casi, essa ha riguardato situazioni in cui si è ritenuto che la auto-dichiarazione del concorrente dovesse avere ad oggetto le precedenti risoluzioni contrattuali. Peraltro, si è ammesso che queste fossero rilevanti anche se non esitate in pronunce giurisprudenziali ( cfr. Cons. Stato, VI, 5 maggio 2016 n. 1766 e Id., V, 11 aprile 2016 n. 1412, tra le altre), <strong>ma pur sempre presupponendo l&#8217;esistenza di un provvedimento amministrativo di risoluzione contrattuale, </strong>adottato dalla stessa o da altre stazioni appaltanti (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 22 ottobre 2015 n. 4870). In ogni caso, non può essere trascurato il fattore di novità introdotto dal d.lgs. n. 50 del 2016 costituito <strong>dalla tendenziale tipizzazione dei gravi illeciti professionali</strong> rilevanti ai fini dell&#8217;esclusione, di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), che è la norma alla quale rinvia l&#8217;art. 85, comma 1, lett. a) in tema di DGUE. In ragione di ciò, è ragionevole pervenire in via interpretativa, all&#8217;affermazione che, al di là del riferimento contenuto nelle Linee Guida (peraltro non vincolanti: cfr. il già citato parere n. 2286/2016) alle &#8220;notizie&#8221; astrattamente idonee a porre in dubbio l&#8217;integrità o l&#8217;affidabilità del concorrente, il relativo obbligo dichiarativo si venga comunque a specificare &#8211; mediante il rinvio che l&#8217;art. 85 fa alla disposizione dell&#8217;art. 80 &#8211; nel senso che l&#8217;operatore economico ha l&#8217;obbligo di autocertificare nel DGUE tutti i fatti tipicamente sintomatici della mancanza di integrità od affidabilità (<strong>tra cui in particolare le significative carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto solo quando &#8220;hanno causato la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni&#8221;);</strong> <strong>con il corollario che non ha invece l&#8217;obbligo di dichiarare altre &#8220;notizie</strong>&#8221; e ciò perché queste non sono astrattamente&#8221; &#8211; cioè secondo il modello legale astratto delineato appunto dall&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) &#8211; idonee allo scopo. D&#8217;altra parte, il collegamento tra la dichiarazione sostitutiva contenuta nel DGUE e la sussistenza di cause di esclusione (tendenzialmente) &#8220;tipizzate&#8221; era stato, in parte, recepito nelle Linee Guida approvate nel 2016. Queste ultime, infatti, già contenevano la previsione che l&#8217;autocertificazione degli operatori economici dovesse avere ad oggetto le cause di esclusione che, a loro volta, le stazioni appaltanti erano tenute a comunicare tempestivamente all&#8217;Autorità, ai fini dell&#8217;iscrizione nel Casellario Informatico di cui all&#8217;art. 213, comma 10, del codice (e, precisamente, ai sensi del punto 4.1. delle Linee Guida, i seguenti dati: a. i provvedimenti di esclusione dalla gara adottati ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) del codice; b. i provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto, di applicazione delle penali e di escussione delle garanzie; c. i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale e i provvedimenti penali di condanna non definitivi, di cui siano venute a conoscenza, che si riferiscono a contratti dalle stesse affidati).  </em><br />
<em>In conclusione, per quanto qui rileva, la disciplina applicabile alla procedura de qua va interpretata nel senso che fosse obbligo dell&#8217;operatore economico <strong>auto-dichiarare soltanto le significative carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto che avessero causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio</strong>.  Si tratta di un approdo interpretativo che non è smentito dai precedenti giurisprudenziali citati all&#8217;appellante (in specie Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1299, menzionato nella memoria conclusiva, nonché Cons. Stato, III, 23 novembre 2017, n. 5467, menzionato nell&#8217;atto di appello) in quanto riferiti &#8211; come rilevato anche dalla difesa della Regione Campania &#8211; alla diversa ipotesi dell&#8217;esclusione disposta dalla stazione appaltante, per una propria valutazione del pregresso grave illecito professionale, non per omessa dichiarazione da parte del concorrente</em>&amp;omissis  &gt;&gt;.  Tale sentenza, come accennato nella nota precedente, riconosce pur sempre un potere residuo della S.A. di verificare l&#8217;idoneità morale dell&#8217;operatore economico con riferimento ad eventi diversi da quelli che debbono essere obbligatoriamente dichiarati dall&#8217;operatore economico. Per la tesi tendenzialmente  restrittiva si veda, altresì, Cons. Stato, V, 5136/18.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Cons. Stato, V, 27 dicembre 2018, n. 7271 secondo il quale:<br />
a) l&#8217;espressione &#8220;presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione&#8221; di cui all&#8217;art. 38, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006 ricomprende non solamente l&#8217;ipotesi del falso &#8220;commissivo&#8221; tradizionalmente inteso, ma pure quella del falso c.d. &#8220;omissivo&#8221;, laddove la mancata dichiarazione, in virtù della consapevolezza dell&#8217;omissione da parte del soggetto tenuto a renderla, sia idonea a indurre in errore la stazione appaltante circa il possesso, da parte del dichiarante medesimo, dei requisiti di ordine generale di cui all&#8217;art. 38 co. 1 del medesimo decreto o, comunque, a precluderle una rappresentazione genuina e completa della realtà. Una tale omissione, infatti, comporta la non corrispondenza al vero della dichiarazione resa dalla concorrente e, pertanto, un&#8217;ipotesi di dichiarazione/documentazione non veritiera sulle condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara;<br />
b) per individuare la nozione di &#8220;dolo&#8221; di cui all&#8217;art. 38, com. 1-ter, d. lgs. n. 163/2006 è sufficiente riferirsi al dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà <em>dell&#8217;immutatio veri</em>, mentre non è richiesto <em>l&#8217;animus nocendi</em> né l&#8217;animus <em>decipiendi</em>, di talché la falsità rileva anche nel caso in cui sia compiuta senza l&#8217;intenzione di nuocere o, addirittura, accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> La stessa ANAC , nella bozza delle sue  terze Linee guida in materia (si veda la precedente nota n. 2)   sembra abbandonare la scelta (oggettivamente non congrua e, comunque, non vincolante ), da essa operata con le seconde Linee guida, di ritenere rilevante la penale nella modestissima misura maggiore dell&#8217;1% <em>dell&#8217;importo del contratto</em> ( &#8220;&amp;.. <em>i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all&#8217;1% dell&#8217;importo del contratto</em>&#8220;) .</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sullillecito-contrattuale-oggetto-di-dichiarazione-ex-art-80-codice-appalti/">Considerazioni sull&#8217;illecito contrattuale oggetto di dichiarazione ex art. 80 Codice Appalti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>L&#8217;insostenibile &#8220;leggerezza&#8221; delle linee guida ANAC</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/linsostenibile-leggerezza-delle-linee-guida-anac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 18:34:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/linsostenibile-leggerezza-delle-linee-guida-anac/">L&#8217;insostenibile &#8220;leggerezza&#8221; delle linee guida ANAC</a></p>
<p>1. Il concetto di soft law &#8211; 2. Il valore giuridico della soft law &#8211; 3. Il Parere del Consiglio di Stato: qualificazione e posizione delle linee guida all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento italiano &#8211; 4. Brevi osservazioni conclusive 1.         Il concetto di soft law Soft law è locuzione di difficile trasposizione nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/linsostenibile-leggerezza-delle-linee-guida-anac/">L&#8217;insostenibile &#8220;leggerezza&#8221; delle linee guida ANAC</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/linsostenibile-leggerezza-delle-linee-guida-anac/">L&#8217;insostenibile &#8220;leggerezza&#8221; delle linee guida ANAC</a></p>
<p><em>1. Il concetto di soft law &#8211; 2. Il valore giuridico della soft law &#8211; 3. Il Parere del Consiglio di Stato: qualificazione e posizione delle linee guida all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento italiano &#8211; 4. Brevi osservazioni conclusive</em></p>
<p><strong>1.         Il concetto di soft law</strong></p>
<p><em>Soft law</em> è locuzione di difficile trasposizione nella lingua italiana<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>: sembra rifiutare una connotazione italianizzata tanto che il legislatore ha preferito non tradurre il termine e lasciarlo inalterato.<br />
Volendo brevemente ricostruire i termini del problema, la famiglia giuridica romano-germanica<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> composta dagli ordinamenti giuridici dell&#8217;Europa continentale era caratterizzata dall&#8217;appartenenza al <em>civil law</em>, dallo <em>ius</em> <em>positum</em> e dalla codificazione: questa basata su un rigido schema delle fonti<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> che costituisce tutt&#8217;oggi l&#8217;ossatura dei moderni codici.<br />
Attualmente il problema della <em>soft law<a title="" href="#_ftn4"><strong>[4]</strong></a></em> risulta proprio nella sua caratteristica di fonte atipica e della sua migliore collocazione all&#8217;interno della gerarchia delle fonti<a title="" href="#_ftn5">[5]</a> risultante da quell&#8217;immagine di una piramide al cui vertice, nonostante alcuni tentativi d&#8217; assedio subiti dall&#8217;esterno, può ritenersi saldamente e stabilmente collocata nel corpo dei principi e dei valori fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale del 1948.<br />
Il termine, derivante da un ordinamento di stampo anglosassone, rubato e strappato alla famiglia giuridica d&#8217;oltremanica e reso orfano dalla legislazione italiana trova una difficile espressione nell&#8217;attuale panorama legislativo.<br />
Varie, pertanto, le proposte di traduzione: &#8220;<em>diritto debole</em>&#8220;, &#8220;<em>diritto flessibile</em>&#8220;, &#8220;<em>diritto mite</em>&#8220;; locuzioni queste che mai sono riuscite a raggiungere il prestigio e la diffusione della terminologia inglese. Altre lingue &#8211; che non usano l&#8217;espressione mutuata direttamente dall&#8217;inglese &#8211; adoperano nella maggior parte traduzioni: &#8220;<em>diritto molle</em>&#8221; o &#8220;<em>morbido</em>&#8220;; altri hanno trovato soluzioni alternative come, ad esempio, il diritto portoghese che preferisce il termine &#8220;<em>quasi-diritto</em>&#8220;.<br />
In linea generale si è comunque intuito che la <em>soft law</em> non appartiene ai tradizionali strumenti normativi quali leggi, regolamenti<a title="" href="#_ftn6">[6]</a> ovvero al cosiddetto <em>hard law, </em>emanati secondo specifici iter legislativi e da organi che possiedono in sé il potere legislativo<a title="" href="#_ftn7">[7]</a> con la conseguenza di produrre norme di carattere vincolante nei confronti dei consociati<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.<br />
Orbene, la classica divisione delle fonti in leggi, regolamenti e consuetudini in questo nuovo contesto appare decisamente superata; del resto è entrata in crisi da quando i nuovi fenomeni sociali quali la globalizzazione, internet e la velocità di comunicazione hanno richiesto dei mezzi sempre più flessibili<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>, veloci e spogliati dal rigore e dal formalismo che caratterizza le fondamentali fonti del diritto. La <em>soft law</em> nasce quindi da un&#8217;esigenza pratica, nulla ha in comune con la rigidità ed il rigore delle fonti classiche, gli accordi di tale genere non realizzano vincoli giuridici tra le parti, ma risultano essere dei meri impegni di tipo politico, il cui rispetto o meno non produce effetti<a title="" href="#_ftn10">[10]</a> di tipo negativo nei confronti delle parti<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
D&#8217;altronde la categoria trae origine dal diritto internazionale<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>: gli Stati parte che stipulavano un Trattato, nei primi degli anni settanta iniziarono ad utilizzare la <em>soft law</em> come strumento alternativo al trattato stesso, quando questi non volessero ricorrere al contenuto del Trattato medesimo.<br />
Si creava quindi una seconda alternativa alle norme vincolanti del trattato, capaci di essere utilizzate in momenti differenti ed in relazione alle molteplici esigenze. L&#8217;evoluzione recente ha certamente innovato ed esteso la portata della <em>soft law</em>, gli strumenti che essa racchiude sono molteplici. Si pensi ad esempio a pareri e raccomandazioni, la Carta dei Diritti<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>, la Carta di Parigi per una Nuova Europa<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>, le comunicazioni della Commissione<a title="" href="#_ftn15">[15]</a> i libri bianchi e i libri verdi<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>,  i codici di condotta. Il fenomeno è quindi categoria distinta e non fungibile con strumenti già noti agli ordinamenti statali ed il continuo sviluppo di tali strumenti, perciò, inizia a porre una serie di questioni tra cui, principalmente quelle connesse alla loro &#8216;legalità&#8217; e alla loro &#8216;legittimazione&#8217;<a title="" href="#_ftn17">[17]</a> nonché alla loro conseguente collocazione e valore sia nel diritto comunitario, sia nei diritti nazionali.<br />
Altro problema è quello relativo alla vincolabilità di tali strumenti: un atto di <em>soft law,</em> non vincolante per le parti<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>, come potrà garantire un&#8217;attuazione dello stesso?<br />
Risposta all&#8217;interrogativo può essere rinvenuta nella &#8220;<em>self-regulation</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn19">[19]</a> ovvero, nella maggior parte dei casi, chi emana norme di <em>soft law</em> coincide con il destinatario delle stesse o comunque verranno emanate da un&#8217;autorità<a title="" href="#_ftn20">[20]</a> con un potere fortemente persuasivo, capace di darne attuazione in virtù della posizione che ricopre.<br />
Obiettivo del presente contributo è quello di offrire una riflessione sulla natura di alcuni nuovi &#8216;atti fonte&#8217; del diritto di recente apparsi sulla scena del nostro ordinamento.</p>
<p><strong>2.         Il valore giuridico della <em>soft law </em>e<em> le linee guida </em></strong></p>
<p>L&#8217;utilizzo del termine <em>soft law</em><a title="" href="#_ftn21">[21]</a> oltre a connotare una specifica scelta del legislatore delinea il passaggio da un sistema di regolazione<a title="" href="#_ftn22">[22]</a> classicamente normativo e prescrittivo ad un altro, più moderno e meno formale basato sull&#8217;insieme delle raccomandazioni sviluppate sistematicamente e costruite da basi di conoscenza continuamente aggiornate, attuate con lo scopo di rendere appropriato e garantire uno <em>standard</em> di qualità di un comportamento desiderato.<br />
Tali strumenti formano la base di partenza per l&#8217;impostazione di comportamenti e <em>modus operandi</em> condivisi in organizzazioni di ogni genere; punto cruciale è sicuramente quello relativo all&#8217;inquadramento<a title="" href="#_ftn23">[23]</a> delle stesse linee guida nel sistema delle fonti<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.<br />
A sostegno del vigore e del potere normativo degli strumenti di <em>soft law<a title="" href="#_ftn25"><strong>[25]</strong></a></em> sono presenti numerosi elementi che inducono e spingono nel credere che vi sia una volontà, insita e volta ad accrescerne il valore inquadrandole in una nuova veste che fuoriesce dai canonici schemi<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>. Una qualificazione delle stesse in termini di fonti del diritto, qualora dovesse risultare effettivamente possibile, così come il loro inquadramento gerarchico, implicherebbe la soluzione di quesiti di non modesta portata ed allo stesso tempo sarebbe motivo di affievolimento dei poteri di cui sono investiti gli organi stessi (in particolare, il Parlamento) messi in crisi da norme sempre più corrosive e poco caratterizzanti<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>.<br />
È interessante a riguardo, sia il rapporto del Consiglio di Stato francese del 2013, nella parte dedicata a &#8220;<em>le droit souple</em>&#8221; che, a certe condizioni, può trasformarsi in &#8220;<em>droit dur</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn28">[28]</a> e sia la sentenza del Consiglio di Stato domestico, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4358,  che ha ritenuto che le linee guida «<em>a prescindere dal loro inquadramento dogmatico, assumono, in ogni caso, valenza di canoni oggettivi di comportamento per gli operatori del settore la cui violazione integra un&#8217;ipotesi di negligenza (&amp;) essendo all&#8217;Autorità riconosciuto il ruolo di garante dell&#8217;efficienza e del corretto e trasparente funzionamento del mercato nel settore dei contratti pubblici (&amp;)</em>» .<br />
Riportando tali considerazioni in ordine alla funzione dell&#8217;ANAC<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>, Autorità dotata di un ampli poteri che al momento funge, sia per importanza sia per il ruolo che gli è stato attribuito all&#8217;interno della disciplina dei contratti pubblici, da principale centro di riferimento all&#8217;interno del sistema appalti; emerge la definizione metaforica dottrinale al celebre dipinto di Leonardo da Vinci l&#8217;Uomo Vitruviano<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>.<br />
Le linee guida dell&#8217;ANAC, cui è affidata gran parte della manovra di riordino, hanno natura sostanzialmente regolamentare, sulla base delle espresse previsioni di legge e del disegno istituzionale. Pertanto, va ad esse riconosciuta efficacia vincolante nei confronti delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore.<br />
A ciò fanno eccezione le linee guida dichiaratamente &#8220;<em>non vincolanti</em>&#8220;, da considerare &#8220;<em>atti amministrativi di indirizzo</em>&#8220;, alla cui applicazione la stazione appaltante può sempre sottrarsi con le dovute motivazioni. Da questa conclusione discende che l&#8217;approvazione delle linee guida dovrebbe comunque essere preceduta opportunamente dal parere del Consiglio di Stato.<br />
In particolare, si può osservare che l&#8217;art. 213 del nuovo Codice<a title="" href="#_ftn31">[31]</a> attribuisce all&#8217;ANAC i poteri di vigilanza e di controllo sui contratti pubblici e l&#8217;attività di regolazione<a title="" href="#_ftn32">[32]</a> degli stessi, al fine di prevenire e contrastare la corruzione. La stessa disposizione riconosce all&#8217;ANAC la gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, la gestione della banca dati nazionale dei contratti pubblici e del casellario informatico. Infine, è stabilito il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da parte della stessa ANAC sia nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti sia nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell&#8217;ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento.</p>
<p><strong>3.         Il Parere del Consiglio di Stato: qualificazione e posizione delle linee guida all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento italiano</strong></p>
<p>I lavori per il nuovo Codice dei contratti pubblici<a title="" href="#_ftn33">[33]</a> hanno contribuito ad inquadrare la posizione e la natura giuridica delle linee guida<a title="" href="#_ftn34">[34]</a> dell&#8217;ANAC<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>. Il parere su quest&#8217;ultime ha avuto luogo in un Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>. Sulla base dei principi della legge delega e delle fonti del diritto in generale sono state identificate sostanzialmente tre diverse tipologie di atti attuativi:<br />
a) quelli approvati con decreto ministeriale, ovvero adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell&#8217;ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari;<br />
b) quelli adottati con delibera dell&#8217;ANAC a carattere vincolante erga omnes, e in particolare le linee guida;<br />
c) quelli adottati con delibera dell&#8217;ANAC a carattere non vincolante.<br />
Su indicazione del Consiglio di Stato, appare necessario ed opportuno identificare la natura giuridica di tali provvedimenti (ministeriali e dell&#8217;ANAC), nonché la loro collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto.<br />
Trattasi di operazione interpretativa necessaria per assicurare il quadro regolatorio che il Ministero e l&#8217;ANAC dovranno comporre in relazione alle esigenze di organicità, razionalizzazione e chiarezza. In relazione alla tripartizione operata dal Consiglio di Stato risulta abbastanza agevole inquadrare le linee guida di tipo a) all&#8217;interno dei regolamenti ministeriali<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>; le conclusioni di questo inquadramento sono riportate nel parere secondo cui «<em>alla stregua di quanto esposto, questo Consiglio di Stato ritiene che le linee guida e gli altri decreti &#8216;ministeriali&#8217; (ad esempio, in tema di requisiti di progettisti delle amministrazioni aggiudicatrici: art. 24, comma 2; e direzione dei lavori: art. 111, commi 2 e 3) o &#8216;interministeriali&#8217; (art. 144, comma 5, relativo ai servizi di ristorazione) abbiano una chiara efficacia innovativa nell&#8217;ordinamento, che si accompagna ai caratteri di generalità e astrattezza delle disposizioni ivi previste. Pertanto, anche indipendentemente dal nomen juris fornito dalla delega e dallo stesso codice (che potrà comunque precisarlo in sede di approvazione definitiva, nei singoli articoli di riferimento), tali atti devono essere considerati quali &#8216;regolamenti ministeriali&#8217;<a title="" href="#_ftn38"><strong>[38]</strong></a> ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con tutte le conseguenze in termini di:</em><br />
<em>&#8211; forza e valore dell&#8217;atto (tra l&#8217;altro: resistenza all&#8217;abrogazione da parte di fonti sotto-ordinate, disapplicabilità entro i limiti fissati dalla giurisprudenza amministrativa in sede giurisdizionale);</em><br />
<em>&#8211; forma e disciplina procedimentale stabilite dallo stesso comma 3 (ad esempio: comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione) e dal successivo comma 4 della legge da ultimo citata;</em><br />
<em>&#8211; implicazioni sulla potestà regolamentare costituzionalmente riconosciuta a favore delle Regioni (art. 117, sesto comma, Cost.), tenuto conto dell&#8217;esistenza nella materia dei contratti pubblici di titoli di competenza di queste ultime (cfr. Corte Cost., sentenza 23 novembre 2007, n. 401);</em><br />
<em>&#8211; rispetto alle regole codificate nell&#8217;art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti ministeriali, la legge delega &#8220;rafforza&#8221; il procedimento, prescrivendo in aggiunta &#8211; nell&#8217;evidente considerazione dell&#8217;importanza e delicatezza della materia &#8211; il parere delle competenti commissioni parlamentari</em>».<br />
Il parere inoltre specifica con riferimento alle linee guida di tipo c) che: «<em>mentre quelle a carattere &#8220;non vincolante&#8221; appaiono pacificamente inquadrabili come ordinari atti amministrativi, qualche considerazione in più richiedono le linee guida a carattere &#8220;vincolante&#8221;, e gli altri atti innominati aventi il medesimo carattere e comunque riconducibili all&#8217;espressione &#8220;altri atti di regolamentazione flessibile&#8221;.</em><br />
<em>Il riconoscimento per tali provvedimenti di una vera e propria natura normativa extra ordinem &#8211; pure proposta da taluno &#8211; suscita non poche perplessità di tipo sistematico e ordinamentale, soprattutto in assenza di un fondamento chiaro per un&#8217;innovazione così diretta del nostro sistema delle fonti</em>».<br />
Il carattere vincolante, suscita non poche questioni all&#8217;interno di un ordinamento classico, che ha sempre basato la propria legislazione su un rigido schema delle fonti<a title="" href="#_ftn39">[39]</a> che al momento appare in crisi. Lo stesso Consiglio di Stato ha optato per la risoluzione della questione adottando una soluzione interpretativa che accosta la valenza generale dei provvedimenti in questione combinati alla natura del soggetto emanante ovvero l&#8217;ANAC.<br />
L&#8217;Autorità amministrativa indipendente &#8211; con funzioni proprie di regolazione &#8211; fa in modo che le linee guida vengano ricondotte alla categoria degli atti di regolazione delle AAI, che non sono regolamenti<a title="" href="#_ftn40">[40]</a> in senso proprio, ma atti amministrativi generali<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>.<br />
Tale pronuncia del Consiglio di Stato ha voluto trovare la soluzione a numerose perplessità problemi sul piano applicativo: nella pronuncia viene ribadita la <em>vis</em> vincolante di alcuni atti dell&#8217;ANAC nominati &#8220;<em>strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>. A ciò va poi aggiunto che tali provvedimenti godono di tutte le garanzie procedimentali oltre che della qualità di regolazione già oggi pacificamente vigente per le Autorità indipendenti.<br />
Gli interventi regolatori non risultano esenti da controlli: prima di essere emanati dovranno superare una preventiva fase di &#8220;consultazione&#8221; che prevede la partecipazione degli stessi soggetti interessati alla creazione dell&#8217;intervento stesso.<br />
Per gli apporti maggiormente incisivi vi sarà bisogno di utilizzare strumenti di analisi specifici<a title="" href="#_ftn43">[43]</a> quali l&#8217;analisi di impatto della regolazione (AIR) e la verifica <em>ex post</em> dell&#8217;impatto della regolazione (VIR)<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>. Immancabile è l&#8217;effettiva conoscibilità<a title="" href="#_ftn45">[45]</a> degli atti propri dell&#8217;ANAC: questi infatti vanno sicuramente pubblicati sul sito della stessa Autorità, ma anche sulla Gazzetta Ufficiale, non necessariamente richiesta per gli atti delle autorità amministrative indipendenti, ma su parere del Consiglio di Stato la pubblicazione è ritenuta opportuna in ragione della materia <em>de qua</em>.<br />
La questione relativa alla posizione nella scala gerarchica delle linee guida ANAC sembra preannunciare la necessità di catalogare una &#8220;<em>nuova fonte del diritto</em>&#8220;. Esse si pongono come strumento futuristico idoneo a contribuire in termini di regolamentazione &#8220;<em>flessibile</em>&#8221; ed utile all&#8217;attuazione del quadro disciplinare primario, fornendo all&#8217;interprete un punto di vista avanzato sull&#8217;: «&#8221;<em>evoluzione dei formanti&#8221; dell&#8217;attività delle stazioni appaltanti</em>»<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>.</p>
<p><strong>4.         Brevi osservazioni conclusive</strong></p>
<p>Spostando il punto di vista in un&#8217;ottica di tipo processuale e volendo definire il rapporto tra linee guida ANAC e giudice amministrativo<a title="" href="#_ftn47">[47]</a> si potrebbe sicuramente configurare la possibilità di impugnazione delle stesse di fronte al giudice amministrativo: il giudizio su di esse dovrà svolgersi secondo le tipiche forme del sindacato di legittimità di questi speciali atti amministrativi ed ove questi regolamenti<a title="" href="#_ftn48">[48]</a> risultino capaci di produrre una lesione nei confronti di un privato dovrà essere consentita a  quest&#8217;ultimo la possibilità  di agire entro il termine di decadenza per la tutela del proprio interesse.<br />
La casistica più frequente non riguarda ovviamente i privati, ma quei casi in cui si impugna direttamente l&#8217;atto esecutivo del regolamento, entro il termine di decadenza che decorre dalla conoscenza di quest&#8217;ultimo ed anche contro la norma regolamentare. Quindi se il regolamento risulta illegittimo, il giudice amministrativo dovrà annullarlo.<br />
L&#8217;attività principale del giudice andrà ad esplicarsi non tanto sulla sindacabilità di un provvedimento, compito naturale per quest&#8217;ultimo, ma in relazione alle linee guida esso dovrà soffermarsi e porre maggiore attenzione sulla legittimità dello stesso.  Gli interrogativi sui fondamenti del potere regolamentare dovranno cedere il passo ad una verifica dei limiti di chi ha posto in essere l&#8217;atto regolatorio; deve necessariamente essere superata quella antica concezione tradizionale<a title="" href="#_ftn49">[49]</a> volta a fare del giudice amministrativo un demolitore<a title="" href="#_ftn50">[50]</a> dell&#8217;atto in virtù di una nuova ma sostanziale funzione di disapplicazione dell&#8217;atto stesso<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>.<br />
Il sindacato dovrà anche vigilare sull&#8217;istruttoria procedimentale e sulle relative garanzie, il procedimento di consultazione è obbligatorio anche perché previsto espressamente dall&#8217;art. 213 del d. lgs. n. 50 del 2016.<br />
Va rilevato che il testo finale approvato non segue del tutto il parere del Consiglio di Stato. In particolar modo per l&#8217;omessa previsione dell&#8217;obbligatorietà del parere ai fini dell&#8217;emanazione delle linee guida di carattere generale, situazione che può sicuramente generare un sentimento di preoccupazione in quanto il parere preventivo del Consiglio di Stato (massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa dello Stato) aveva il fine di dare certezza ed efficacia<a title="" href="#_ftn52">[52]</a>. Tuttavia, ci troviamo all&#8217;interno di un territorio inesplorato ed innovativo, fortemente predisposto ad aggiornamenti ed interventi normativi periodici che porteranno sicuramente nuove soluzioni accompagnate da diversi punti di veduta che, comunque, garantiranno un confronto ed un progresso della scienza giuridica.<br />
La dottrina<a title="" href="#_ftn53">[53]</a> ha fornito utili approcci interpretativi nel senso di approfondire quello che è il valore e la natura delle linee guida dell&#8217;ANAC. Da una prima analisi le argomentazioni fornite dal Parere del Consiglio di Stato non sono state sufficienti a convincere gli operatori del settore, al momento non si contano dei riscontri e pareri positivi.<br />
La disamina si focalizza sugli elementi costitutivi degli atti amministrativi generali; un provvedimento amministrativo che contiene norme generali, ma non astratte<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>. Il carattere dell&#8217;atto amministrativo generale è quello di natura provvedimentale<a title="" href="#_ftn55">[55]</a> ed essendo sprovvisto del carattere dell&#8217;astrattezza, che lo distingue dall&#8217;atto normativo, non può essere considerato come fonte del diritto e pertanto gli effetti giuridici non potranno essere applicati ad una pluralità indeterminata di casi.<br />
Le linee guida si inseriscono in uno spazio grigio tra gli atti amministrativi generali e quelli normativi, ovvero esse hanno sicuramente un&#8217;efficacia di carattere generale, ma per le materie di competenza dell&#8217;ANAC risultano provviste anche del requisito dell&#8217;astrattezza: sono espressione del potere normativo delle amministrazioni pubbliche<a title="" href="#_ftn56">[56]</a>.<br />
Tutto ciò porterebbe a reputare le linee guida fornite del carattere dell&#8217;astrattezza come dei veri e propri atti di regolazione della Pubblica Amministrazione; quando esse invece risultino prive del carattere dell&#8217;astrattezza possono essere considerati dei meri &#8220;atti di indirizzo&#8221; che appunto indicano le &#8220;<em>best practices</em>&#8221; da seguire in relazione agli obiettivi preposti ma non avranno alcun carattere vincolante per chi non vi si conformi<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>.<br />
La questione relativa agli strumenti messi in mano all&#8217;Autorità risulta allo stato attuale complessa ed articolata. Le discusse linee guida e la loro natura più o meno <em>soft </em>hanno prodotto uno squarcio temporale all&#8217;interno dell&#8217;ormai consolidata piramide <em>kelseniana</em>: dubbi insorgono negli studiosi della dottrina riguardo il loro inserimento.<br />
La portata di innovazione destabilizza giudici, studiosi e le stesse stazioni appaltanti che trovandosi dinanzi ad una nuova categoria nata <em>ab origine</em> per facilitare il lavoro di quest&#8217;ultime ma che ha avuto come effetto principale quello di incutere interrogativi e timore. Sono forse troppo precoci i tempi per inserire uno strumento cosi alieno all&#8217;interno di un sistema di antiche fondamenta romane che mal si concilia con le attuali esigenze di speditezza?<br />
L&#8217;indagine conoscitiva sulle linee guida dovrà abbandonare il fine volto ad un loro inquadramento di tipo statico per lasciare spiragli di studio verso la loro natura mutevole che mal si presta ad essere trattata con gli strumenti conoscitivi ordinari.  Gli addetti ai lavori saranno chiamati a compiere uno sforzo esegetico maggiore sia sul contenuto descrittivo ma anche su quello prescrittivo delle stesse in modo da far emergere quelli che sono i veri interessi ed principi che le stesse mirano a tutelare in tutta la loro portata.</p>
<div>
<p>* Articolo sottoposto a referaggio anonimo</p>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> I primi utilizzi della terminologia risalgono a Lord McNair, il quale non lo avrebbe comunque usato in saggi scritti, almeno secondo L. De Bernardin, <em>Soft law</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, vol. 4, Milano, 2006, p. 5605. Fra i primi a sottolineare la «fertilité evidente» della nozione di soft law (o «droit vert») malgrado i contorni &#8220;souvent imprécis&#8221; P.-M. Dupuy, <em>Le droit international de l&#8217;environnement et la souveraineté des Etats</em>, in AA.VV., <em>L&#8217;avenir du droit international de l&#8217;environnement</em>, vol. 1, Dordrecht, 1985, p. 32.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> A. Gambaro e R. Sacco, <em>Sistemi giuridici comparati. Trattato di diritto comparato</em>, Torino, UTET Giuridica III, 2008.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a>  M.A Sandulli, voce Fonti del diritto, in Nss. D.I., VII, Torino 1961, p. 530; F. Sorrentino, Le fonti del diritto amministrativo, Padova, 2004, 737 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Sul tema si è ampliamente discusso v. M. Ramajoli, <em>Soft law e crisi della sistematica tradizionale</em>, Dir. Amm cfr<em>. B. Boschetti, Soft Law e normatività: un&#8217;analisi comparata</em>; A. Pizzorusso, <em>Alcuni problemi da affrontare per lo studio delle fonti del diritto nell&#8217;epoca contemporanea</em>, in P. Caretti (a cura di) La legge parlamentare oggi, in Osservatorio sulle fonti, Torino, 2008, 304; V. E. Mostacci, <em>La soft-law, nel sistema delle fonti: uno studio comparato</em>; M. Ramajoli, <em>Soft-law e ordinamento amministrativo</em>, in Dir. amm., 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> F. Modugno, <em>Lineamenti di diritto pubblico</em>, Torino, 2007, 95: «gerarchia è sinonimo dello stesso sistema delle fonti, ovvero, come emerge dalla teorizzazione gradualista kelseniana, &#8220;gerarchia&#8221; ha un significato che la fa coincidere con l&#8217;ordine o con l&#8217;ordinazione stessa delle fonti».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> R. Rolli<em>, Regolamenti, ad vocem, Enc.Giur</em>, Treccani, 2008; v. anche L. Paladin, <em>Le fonti del diritto italiano</em>, Bologna, 1996, &#8220;fuga dell&#8217;esecutivo dal regolamento&#8221;. L&#8217;espressione, coniata in dottrina da U. De Siervo, <em>Lo sfuggente potere regolamentare del Governo (riflessioni sul primo anno di applicazione dell&#8217;art. 17 della legge n. 400/1988)</em>, in Scritti per Mario Nigro. I. Stato e Amministrazione, Milano, 1991, 279 ss., ha trovato anche legittimazione normativa, v. ad es. il d.l. 18 febbraio 2003, n. 24, art. 1: &#8220;in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all&#8217;articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare&#8221;; o ancora il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110, art. 1: &#8220;con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82&#8221;. Ed invero come rilevato da L. Carlassare, P. Veronesi, <em>Regolamento</em> (dir. cost.), in Enc. dir., Aggiornamenti, Milano, 2001, V, 951 ss. &#8220;subito dopo l&#8217;entrata in vigore della l. n. 400 si è cioè prodotta una costante violazione delle forme prescritte dall&#8217;art. 17; proprio l&#8217;appesantimento delle procedure qui coniate per le fonti regolamentari ha probabilmente indotto i ministeri ad aggirare l&#8217;ostacolo, suggerendo loro di adottare un gran numero di provvedimenti dall&#8217;evidente sostanza normativa senza, ad esempio, utilizzare il prescritto nomen iuris di « regolamento », oppure evadendo il controllo della Corte dei conti e del Consiglio di Stato nonché quello (di coordinamento politico) operato dal Presidente del Consiglio dei ministri&#8221;. Per una più recente e completa disamina delle questioni poste dagli &#8220;atti non aventi natura regolamentare&#8221; v. B. Tonoletti, <em>Fuga dal regolamento e confini della normatività nel diritto amministrativo</em>, in Le fonti del diritto amministrativo, AIPDA Annuario 2015, Napoli, 2016, 53 ss., nonché F. Cintioli, <em>Potere regolamentare e sindacato giurisdizionale</em>, Torino, 2007, 59 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Nonostante le critiche al fondamento di tale potere normativo tra gli altri v. M. Manetti, <em>I regolamenti delle autorità indipendenti</em>, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), <em>Scritti in onore di Lorenza Carlassare</em>. <em>Il diritto costituzionale come regola e limite al potere, Napoli</em>, 2009, vol. I, 219 ss. è questa una competenza che si è affermata con &#8220;l&#8217;erompere delle Autorità indipendenti&#8221; (per richiamare il fortunato titolo del celebre saggio di A. Predieri, Firenze, 1997), giustificato in dottrina da esigenze di tutela di specifici diritti di libertà come messo in evidenza a suo tempo da P. Bilancia, <em>Riflessi del potere normativo delle Autorità indipendenti sul sistema delle fonti</em>, in Dir. soc., 1999, 251 ss. e soprattutto dell&#8217;esigenza di una regolamentazione a 360 gradi da parte delle autorità investite da competenze tecniche sulla materia. In ogni caso di essa ne sono stati discussi i limiti di raffrontabilità, stante l&#8217;attribuzione per obiettivi e dunque a ridotta tassatività , ma non la legittimità della attribuzione in quanto tale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Cfr. B. Pastore, <em>Soft law</em>, gradi di normatività, teoria delle fonti, in Lav. e dir., 2003, p. 12, che si sofferma sulla «vaghezza e indeterminatezza» della soft law, come funzione sia delle «condizioni di applicazione» che del «modello di condotta prescritto». In virtù di queste caratteristiche, il soft law non può, secondo l&#8217;a., essere reso in termini di fattispecie.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> V. Crisafulli, <em>Lezioni di diritto costituzionale</em>, Padova, 1978 dove si insiste sulla moltiplicazione di &#8220;centri&#8221; produttori di norme in conseguenza del pluralismo, della frantumazione di competenze, del diffondersi dei principi autonomistici: v. partic. A.M. Sandulli, L&#8217;attività, cit. 1970, spec. 48 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> F. Snyde, <em>Soft Law and Institutional Pratice in the European Community Law</em>, in S. Martin (a cura), The Construction of Europe: Essays in Honour of Emile Noël, Dordrecht, 1994, 198. Che indica gli strumenti di soft law come «rules of conduct which, in principle, have no legally binding force but which nevertheless may have pratical effects». B. Pastore, Soft law, gradi di normatività, teoria delle fonti, in Lav. dir., 2003, 5, il quale parla di «atti, non omogenei quanto a origine e natura, che, pur privi di effetti giuridici vincolanti, risultano comunque, in vario modo, giuridicamente rilevanti»; o, ancora, v. D. Thurer, <em>The Role of Soft Law in the Actual Process of European Integration</em>, in O. Jacot-Guillarmod, P. Pescatore (a cura), <em>L&#8217;avenir du libre-échange en Europe: vers un éspace économique européen?, Zürich</em>, 1990, 131, secondo cui gli atti di soft law sono caratterizzati da una «certain proximity to the law or a certain legal relevance».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a>  V. J.J. Kirton, M.J. Trebilock, <em>Introduction: Hard Choises and Soft Law</em>, cit., 9, secondo i quali i partecipanti alla formazione della soft law: «Refers to regimes that rely primarily on the participation and resources of nongovernamental actors in construction, operation, and implementation of a governance arrangement».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> L. De Bernardin, <em>Soft law</em>, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, vol. 4, Milano, 2006, p. 5605. Fra i primi a sottolineare la «fertilité evidente» della nozione di soft law (o «droit vert») malgrado i contorni &#8220;souvent imprécis&#8221; P.-M. Dupuy, <em>Le droit international de l&#8217;environnement et la souveraineté des Etats</em>, in AA.VV., <em>L&#8217;avenir du droit international de l&#8217;environnement</em>, vol. 1, Dordrecht, 1985, p. 32.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Sulla carta di Nizza quale esempio paradigmatico di <em>soft law</em> in forza <em>dell&#8217;acquis communitaire</em> v. F.Palermo, <em>La forma di stato dell&#8217;Unione europea. Per una teoria costituzionale dell&#8217;integrazione sopranazionale</em>, Padova, 2005, 115.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Adottata nel novembre del 1990 allo scopo di precisare gli obiettivi programmatici della politica estera e della sicurezza comune, poi trasfusa nell&#8217;art. 11 del TUE e confermata nel Trattato di Amsterdam. Sull&#8217;importanza di tale carta per la ricostruzione dei caratteri &#8220;costituzionali&#8221; dell&#8217;Unione anche in virtù della sua natura di <em>soft law</em> v. R.Toniatti, <em>Il principio di rule of law e la formazione giurisprudenziale del diritto costituzionale dell&#8217;Unione europea</em> in S.Gambino (a cura di), <em>Costituzione italiana e diritto comunitario</em>, Milano, 2002, 307 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a>  Le comunicazioni della Commissione sono una categoria assai eterogenea di cui la dottrina ha elaborato diverse classificazioni: quella basata sui destinatari (M.Melchior, Le communication de la Commision. Contribution à l&#8217;étude des actes communitaires non prévus par les traités, in Mèlanges Fernand Dehousse, II, La construction européenne,Bruxelles, 1979, 243 ss); quella fondata  sulle finalità dell&#8217;atto (A. Mattera, Il mercato unico europeo, Torino, 1989, 43 ss; L. Senden, Soft Law in European Community Law, Oxford, 2004, 133 ss.). Sulle comunicazioni della Commissione quale importante forma di soft law hanno particolarmente insistito G. Borchardt and K. Wellens, <em>Soft Law in European Community Law</em>, El. Rew, 14, 1989, 267 ss. e F.Snyder, <em>Effectivness of European Community Law</em>, Law Rew., LVI, 1993, 19 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> L.Senden, <em>Soft Law in European Community Law</em> cit., 124-126. La differenza tra i due tipi di strumenti non è così netta, poiché entrambi costituiscono documenti adottati dalla Commissione allo scopo di fare il punto su un determinato tema di interesse comunitario. Generalmente mentre i libri verdi si limitano alla descrizione dei problemi, quelli bianchi (che cronologicamente seguono i primi) indicano spesso anche linee di azione per il futuro.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Su cui si fondano sostanzialmente le osservazioni di M.Luciani nella sua Relazione Gli atti comunitari e i loro effetti sull&#8217;integrazione europea. L&#8217;assenza di una Costituzione, ma soprattutto di una fonte quale la legge, deliberata da un parlamento rappresentativo ed espressione della volontà generale non consente di valutare il processo di sviluppo dell&#8217;Unione nei termini di legalità e legittimità. Da tale assenza lo sviluppo, oltrechè della giurisprudenza comunitaria, dell&#8217;amministrazione e degli atti di soft law. Dello stesso A. sul punto v. <em>Legalità e legittimità nel processo d&#8217;integrazione europea</em>, G.Bonacchi (a cura di), <em>Una Costituzione senza Stato</em>, Bologna, 2001, 71 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Il carattere fondamentale dell&#8217;atto normativo è quello di imporsi a una pluralità indeterminata di soggetti, e quindi di avere efficacia erga omnes; cfr. A. Pizzorusso, <em>Le fonti del diritto del lavoro</em>, in Riv. it. dir. lav., 1990, I, 22. Al contrario, un atto di origine privata può vincolare soltanto coloro i quali si siano volontariamente obbligati in tal senso, in modo specifico o generico. Esso quindi può indirizzare la condotta di soggetti terzi, ma non ha la forza giuridica di vincolarli. Quindi, nei confronti di questi ultimi, è privo di efficacia immediatamente vincolante.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Con la locuzione self-regulation si allude a quei casi in cui un gruppo di soggetti o una formazione sociale esponenziale di essi pone autonomamente le regole che lo riguarda, in modo libero (autoregolamentazione) o nel quadro di principi guida posti dal legislatore (v. O.H. Dombalagian, <em>Self and Self-Regulation: Resolving the SRO Identity Crisis</em>, in 1 Brook. J. Corp. Fin. &amp; Com. L., (2007) 329; N. Greco, <em>Consistenza, articolazione e ambiguità della &#8220;regolazione&#8221;</em>, in Stud. parl pol. cost., 2004, n. 3-4, 18); Cfr. F. Cafaggi, <em>Crisi della statualità, pluralismo e modelli di autoregolamentazione</em>, in Pol. dir., 2001, 547) &#8211; qualora le diverse categorie di soggetti regolati &#8211; in prima persona o tramite le loro rappresentanze &#8211; pongono le regole per disciplinare le relazioni reciproche o, comunque, una materia di interesse comune. Cfr. G. Bronzini, <em>Dall&#8217;«Habeas corpus» all&#8217;«habeas mentem». Soft law e autoregolamentazione nel lavoro postfordista</em>, in Dem. dir., 1996, 225.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> S. Morettini, <em>Il soft law nelle Autorità indipendenti: procedure oscure e assenza di garanzie?, </em>Osservatorio sull&#8217;Analisi d&#8217;Impatto della Regolazione, 2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a>  L&#8217;espressione è tuttavia guardata con disprezzo da R. Bin, <em>Il Sistema delle fonti</em>, il quale qualifica: «&#8221;<em>ectoplasmi normativi</em>&#8221; tutto ciò che ad essa è comunemente ascritto».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Le origini della regolazione risalgono al modello sviluppatosi a partire dalla fine del XIX secolo negli Stati Uniti d&#8217;America al fine di tutelare e garantire interessi pubblici e privati all&#8217;interno del mercato. Modello che allora come oggi si caratterizza precipuamente per l&#8217;attribuzione di compiti di disciplina di settore ad organismi indipendenti, o comunque ad organi tecnici e non politici. V. per un&#8217;analisi della nozione di regolazione, delle sue componenti, della sua origine e dei suoi scopi S. Valentini, <em>Diritto ed istituzioni della regolazione</em>, Milano 2005; v. altresì M. Clarich<em>, I procedimenti di regolazione</em>, in Aa.Vv., ll procedimento davanti alle Autorità indipendenti (Quaderni del Consiglio di Stato), Torino 1999 e S.A. Frego Luppi, <em>L&#8217;amministrazione regolatrice</em>, Torino 1999, v. anche S. Cassese, <em>Regolazione e concorrenza</em>, in G. Tesauro-M. D&#8217;Alberti, Dalla regolazione alla concorrenza, Bologna, 2000, 13.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> P. Mantini, <em>Autorità nazionale anticorruzione e soft law nel sistema delle fonti e dei contratti pubblici</em>, in giustamm.it, n. 2 &#8211; 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a>  V. Italia, <em>Le linee guida e le leggi, </em>Milano, 2016, pp. 16 e ss. «le Linee Guida sono atti normativi particolari, emanati da un&#8217;autorità amministrativa, hanno una forma specifica e stabiliscono un particolare vincolo giuridico. Esse sono &#8220;norme&#8221;, ed hanno &#8211; come punti nodali del loro ciclo di vita &#8211; la determinazione, modificazione, abrogazione e specialmente l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione», G. Morbidelli, <em>Linee guida dell&#8217;ANAC: comandi o consigli?</em> in <em>Diritto Amministrativo</em>, 2016, fasc. 3, 275 ss espressione mutuata da <em>Comandi e consigli</em>, in Riv. trim. dir. proc., 1961, 369 ss., laddove Bobbio ricorda come la distinzione tra praeceptum e consilium sia stata elaborata nella dottrina morale cattolica, per distinguere tra le regole evangeliche il cui adempimento è necessario alla salvezza, e quelle invece utili per una più alta perfezione spirituale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Anche il Consiglio di Stato, che pure nel parere 1 aprile 2016, n. 855, aveva ritenuto improprio richiamare il concetto di soft regulation &#8220;estraneo all&#8217;ordinamento nazionale e comunque troppo generico&#8221; di contro nel parere 2 agosto 2016 evoca la soft law, osservando che la funzione tipica della stessa verrebbe pregiudicata attraverso l&#8217;adozione di regole rigide; come pure qualifica le linee guida non vincolanti come strumento di soft law: Cons. Stato, comm. spec., 3 novembre 2016, n. 2284.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> C. Deodato <em>Le linee guida dell&#8217;ANAC: una nuova fonte del diritto?</em> in giustamm.it, n. 4 &#8211; 2016, v. anche C.Borgia <em>Linee guida ANAC: natura giuridica e portata applicativa </em>in italiappalti.it, ancora in Altalex.com, <em>La natura giuridica delle Linee Guida Anac</em>, articolo 07/08/2018</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> R.Ferrara, <em>L&#8217;incertezza delle regole tra indirizzo politico e &#8220;funzione definitoria&#8221; della giurisprudenza</em>, in ASSOCIAZIONE ITALIANADEI PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, Annuario cit., pp. 33 ss..,  dove  anche  si  legge:  «[l]a soft  law si  trova  infatti  in un  rapporto  di  corrispondenza  biunivoca  con  i  saperi esperti ed un&#8217;analoga (e coerente) relazione di corrispondenza biunivoca sembra instaurarsi fra il potere esecutivo (i  governi)  ed  i  comitati  di  esperti,  con  la  conseguente  emarginazione  delle  assemblee elettive,  depositarie  ed attributarie  nei  tradizionali  modelli  di government del  potere  di  indirizzo  politico»  (p.  56).  Sulla legislazione amministrativa ipertrofica e convulsa, v. anche CORSO, <em>Conclusioni </em>cit., p. 283. Sul progressivo peggioramento del linguaggio normativo, v. U.Vincenti, <em>Linguaggio normativo, in Enc. dir., Annali VII</em>, Milano, 2014, pp. 669 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> B. Boschetti, <em>Soft law</em>, 2016, da cui emerge un indirizzo teso ad ammettere la sindacabilità di atti di soft-law emessi da autorità indipendenti in ragione dell&#8217;effettività in concreto di tali atti. Questo in considerazione del fatto che, in definitiva, osserva l&#8217;A., per il Conseil d&#8217;État, la categoria della soft-law o droit souple è ogni atto/fatto passibile di produrre effetti giuridici in virtù di una forza normativa che si esprime in via di fatto purché utile, effettivo e legittimo. V. altresì nel senso che la soft-law non è sottratta al controllo di legittimità Cons. Stato, Sez. VI, 25 marzo 2015, n. 1584.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> V.B. Bonanno, ANAC legislatore uber alles &#8211; Il ruolo dell&#8217;ANAC nell&#8217;attuale sistema di regolazione degli appalti pubblici. Il caso della delibera n. 157/2016 in materia di subappalto necessario e contratti esclusi e le prospettive per l&#8217;attuazione della Legge n. 11/2016&#8243;, in www.lexitalia.it.; I.A. Nicotra, Art. 213. Autorità Nazionale Anticorruzione, in G.F. Ferrari, G. Morbidelli, Commentario al codice dei contratti pubblici, Piacenza, 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> D.Sammarro, R.Rolli <em>Il nuovo Codice dei contratti pubblici: l&#8217;ANAC e l&#8217;Uomo di Vitruvio</em>, in giustamm.it n. 4 &#8211; 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, &#8220;<em>Codice dei contratti pubblici</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a>  Consiglio di Stato, Parere consultivo numero 1767/2016 reso in data 02/08/2016, p. 4 ove si legge che: «gli atti di regolazione delle Autorità indipendenti si caratterizzano per il fatto che il principio di legalità assume una valenza diversa rispetto ai normali provvedimenti amministrativi. La legge, infatti, in ragione dell&#8217;elevato tecnicismo dell&#8217;ambito di intervento, si limita a definire lo scopo da perseguire lasciando un ampio potere (implicito) alle Autorità di sviluppare le modalità di esercizio del potere stesso. Nella fattispecie in esame, la legge, invece, ha definito in modo più preciso le condizioni e i presupposti per l&#8217;esercizio del potere, lasciando all&#8217;Autorità un compito di sviluppo e integrazione del precetto primario nelle parti che afferiscono a un livello di puntualità e dettaglio non compatibile con la caratterizzazione propria degli atti legislativi».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comunemente conosciuto come codice dei contratti pubblici, era una norma della Repubblica Italiana, abrogata per effetto dell&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Codice, entrato in vigore il 1º luglio 2006, che raccoglie in modo organico la disciplina giuridica vigente per i contratti e gli appalti pubblici in Italia, emanato in attuazione delle direttive dell&#8217;Unione Europea sugli appalti pubblici 2004/17/CE (lavori) e 2004/18/CE (servizi e forniture). Con il Decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 ne venne emanato il relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione. A partire dal 19 aprile 2016 molti articoli del Regolamento di attuazione ed esecuzione sono stati abrogati pur essendo necessari al corretto svolgimento e controllo dei lavori pubblici.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> F. Francario, <em>Riesercizio del potere amministrativo e stabilità degli effetti giuridici</em>, Relazione al Convegno annuale AIPDA, Antidoti alla cattiva amministrazione: una sfida per le riforme, cit., laddove osserva come il ricorso alle linee guida da parte del nuovo codice dei contratti pubblici crei &#8220;figure ibride che si propongono di conformare attività e libertà dei soggetti dell&#8217;ordinamento senza le garanzie formali e sostanziali di un atto normativo&#8221;, rischiando &#8220;di smarrire alcuni capisaldi propri dello Stato di diritto&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> La maggior parte delle Autorità indipendenti, inclusa l&#8217;ANAC, fanno un diffuso ricorso alle linee guida: v. la elaborata rassegna di S. Morettini, <em>Il soft law nelle autorità indipendenti: procedure oscure e assenza di garanzia?</em>, in Osservatorio sull&#8217;analisi di impatto della regolazione, in www.osservatorio.it; luglio 2011, P 4/2011. Più specificatamente, per quanto riguarda AGCM v. F. Ghezzi, G.D. Pini Gian, <em>Le nuove linee guida dell&#8217;Autorità garante della concorrenza sulla quantificazione delle sanzioni antitrust: maneggiare con cautela</em>, in Riv. soc., 2015, fasc. 6, 1196 ss.; per quanto riguarda il Garante della &#8220;privacy&#8221;, v. G. Di Cosimo sul ricorso alle linee guida da parte del Garante per la &#8220;privacy&#8221;, in http://www.osservatoriosullefonti.it/note-e-commenti, 2016; a livello regionale sono molto diffuse linee guida in ambito sanitario, la Regione Toscana ha catalogato le linee guida sanitarie in un apposito sito: www.regione.toscana.it/consiglio-sanitario-regionale/linee-guida; In ambito urbanistico, si v. il caso del comune di Milano: www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/territorio/sportello_unico_edilizia/pratiche_edilizie/lineeguida_opereurbanizzazione_servizi.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> CONSIGLIO DI STATO PARERE DEL 21 MARZO 2016 Schema di decreto legislativo recante Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 3, della legge 28 gennaio 2016, n.11.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a>  R. De Nictolis, <em>Il nuovo Codice </em>cit., p. 508.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> M. P. Chiti, <em>Il sistema delle fonti, </em>nel quale specifica che essi: «hanno indubbiamente carattere innovativo dell&#8217;ordinamento, con carattere generale ed astratto. Quindi, a parte la questione nominalistica, possono essere ascritti in quella tipologia; con quello che consegue per quanto attiene alla capacità di resistenza rispetto ad altri atti, all&#8217;eventuale loro disapplicabilità secondo quanto elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, al procedimento di elaborazione ed approvazione (inclusi i pareri delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato) &#8211; sottoponendo a critica il fatto che &#8211; a questi caratteri dei decreti ministeriali come specie del genere regolamenti ministeriali non si attagliano, tuttavia, altre previsioni del Codice per i decreti ministeriali ivi considerati, quali in particolare la potestà di iniziativa riservata in molti casi (come previsto all&#8217;art. 1, comma 5, legge delega) all&#8217;ANAC, autorità con natura giuridica assai diversa dai ministeri statali; per di più con ambiti propositivi che non lasciano spazi significativi al MIT. Inoltre, il Codice parla dei decreti MIT come di &#8220;atti di indirizzo&#8221;; ciò che contrasta con il carattere vincolante proprio dei regolamenti ministeriali.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Sul punto <a>R. Bin, G. Petruzzella, <em>Le fonti, </em>2012 </a><em>&#8211; pp. XVIII-274; M.</em> P. Chiti, <em>Il sistema delle fonti</em><em> nella nuova disciplina dei contratti pubblici, Giornale Dir. Amm.,</em> 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> Cfr. sul punto in A. Moscarini<em>, Sui decreti del Governo di natura non regolamentare che producono effetti normativi, </em>in Giurisprudenza costituzionale» 2008. C. Padula<em>, Considerazioni in tema di fonti statali secondarie atipiche</em>, Dir. pubbl., 2010. V. Marcenò<em>, Quando il formalismo giuridico tradisce se stesso: i decreti di natura non regolamentare, un caso di scarto normativo tra fatto e modello normativo nel sistema delle fonti, </em>Giurisprudenza costituzionale, 2011. G. Di Cosimo<em>, I regolamenti nel sistema delle fonti. Vecchi nodi teorici e nuovo assetto costituzionale</em>, Giuffrè. Milano, 2005. G. Tarli, I.Barbieri<em>, Atti regolamentari e atti pararegolamentari nel più recente periodo, </em>Osservatorio sulle fonti, 1998. V. Di Porto<em>, Del ripristino e di altri atti del Governo, più o meno delegificati</em>, Osservatorio sulle fonti, 2012. E. Alabanesi.<em>, I decreti del Governo &#8220;di natura non regolamentare&#8221;. Un percorso interpretativo, </em>2011 in <em>Gli atti normativi del Governo tra Corte Costituzionale e giudici, Atti del Convegno annuale dell&#8217;associazione &#8220;Guppo di Pisa&#8221;</em> Università degli studi &#8211; Milano, Bicocca 10- 1 Giugno 2011 a cura di M. Cartabbia, E.Lamarque, P.Tanzarella, Torino 2011, pag 169 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> G. Morbidelli, Il TAR del Lazio e gli atti amministrativi generali, in Liber amicorum per gli ottanta anni di Alberto Predieri, Torino, 2001, 405 ss. rientrano in quella fascia di &#8220;fonti secondarie e dintorni&#8221; o meglio di &#8220;fonti e quasi fonti&#8221; difficilmente tipizzabili o comunque non agevolmente riconducibili entro categorie collaudate: v. ora sul tema l&#8217;approfondito saggio di M. Mazzamuto, L&#8217;atipicità delle fonti nel diritto amministrativo, in AIPDA, Le fonti del diritto amministrativo, Atti del Convegno annuale, Padova, 9-10 ottobre 2015, Napoli, 2016, 193 ss. nonché V. Domenichelli, Regolazione e interpretazione nel cambiamento del diritto amministrativo: verso un nuovo feudalesimo giuridico?, in Dir. proc. amm., n. 1, 2004, 1 ss. che mette in luce come le incertezze circa il valore e l&#8217;efficacia delle fonti finiscono con il compromettere la sicurezza dell&#8217;ordine giuridico su cui riposano le libertà e i diritti delle persone.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> M. P. Chiti, <em>Il sistema delle fonti</em>, ricorda come il Consiglio di Stato in sede consultiva, partendo dalla considerazione che: «ANAC è autorità amministrativa indipendente, i cui poteri includono la &#8220;regolazione&#8221; (come distinto da &#8220;regolamentazione&#8221;), ha ritenuto che questa specie di linee guida sia ascrivibile al genere &#8220;atti amministrativi generali&#8221;. In conseguenza, è stato ritenuto che siano soggette alle regole procedurali delle autorità amministrative indipendenti, tra cui la fase di consultazione preventiva, l&#8217;obbligo di verificare l&#8217;impatto della regolamentazione, un&#8217;adeguata pubblicità, la raccolta progressiva delle linee guida in testi di compilazione».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> Per approfondimenti vedi I. Sigismondi, R. Rolli, &#8220;<em>Valutazione dell&#8217;impatto della regolamentazione, teoria dell&#8217;interpretazione: alcune considerazioni</em>&#8221; in giustamm.it, n. 5 &#8211; 2008.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> La normativa di riferimento in tema di AIR e VIR può così riassumersi: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169. Regolamento recante disciplina sull&#8217;analisi dell&#8217;impatto della regolamentazione, la verifica dell&#8217;impatto della regolamentazione e la consultazione (GU Serie Generale n.280 del 30-11-2017)[Bozza di regolamento di disciplina dell&#8217;analisi dell&#8217;impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell&#8217;impatto della regolamentazione (VIR). Documento di consultazione, 23 aprile 2013. Sintesi dei risultati della consultazione]. Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018. Approvazione della Guida all&#8217;analisi e alla verifica dell&#8217;impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 25 gennaio 2013, Criteri per l&#8217;effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell&#8217;articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell&#8217;articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180. Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, 16 gennaio 2013. Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 19 novembre 2009, n. 212, Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell&#8217;impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (GU n. 24 del 30.1.2010). Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 febbraio 2009. Istruttoria degli atti normativi del Governo. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 settembre 2008, n. 170, Regolamento recante disciplina attuativa dell&#8217;analisi dell&#8217;impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Legge 28 novembre 2005, n. 246, Semplificazione e riassetto normativo per l&#8217;anno 2005, art. 14, commi 1- 1 dove viene introdotto lo strumento della verifica di impatto della regolamentazione (VIR) mentre l&#8217;esperienza (sino ad allora sperimentale) dell&#8217;analisi di impatto della regolamentazione (AIR) viene resa obbligatoria e generalizzata. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 sulla sperimentazione dell&#8217;analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. La direttiva delinea l&#8217;istituto della verifica di impatto della regolazione-VIR. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2001, Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini che conferisce la delega al Ministro per la funzione pubblica per la semplificazione del sistema di regolazione e per l&#8217;attuazione della legge n. 50/99. Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2001 n. 1, Guida alla sperimentazione dell&#8217;analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, Analisi tecnico-normativa e analisi dell&#8217;impatto della regolamentazione. Legge 8 marzo 1999, n. 50, Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi Legge di semplificazione 1998, art. 5 con la quale si delega il Presidente del Consiglio dei ministri a emanare un decreto che definisca, a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell&#8217;analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sull&#8217;organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull&#8217;attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali. Dispone inoltre che le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l&#8217;AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell&#8217;istruttoria legislativa.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> V. Fanti, <em>La pubblicità e la trasparenza amministrativa in funzione del contrasto alla corruzione: una breve riflessione in attesa del legislatore delegato</em>, in giustamm.it, n. 3 &#8211; 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> C. Polidoro, <em>I Contratti pubblici nel settore dei servizi sociali, </em>p. 6, Relazione al Convegno &#8220;I primi 300 giorni del Codice 50 nella Giurisprudenza&#8221; tenutosi in Roma il 14 febbraio 2017 e disponibile all&#8217;indirizzo: http://www.igitalia.it/doc/conv1402-17polidori.pdf, nel corso della quale, mutuando una locuzione già utilizzata da Rodolfo Sacco, è stato specificato che: «difatti &#8211; definito il &#8220;formante&#8221; come «la base giuridica sulla quale si sviluppa l&#8217;ordinamento giuridico di una società» ed escluso che gli &#8220;strumenti di regolazione flessibile&#8221; adottati dall&#8217;ANAC, ai quali si riferisce l&#8217;art. 213, comma 2, vadano ad inserirsi nel sistema delle fonti del diritto (a differenza delle c.d. &#8220;linee guida ministeriali&#8221;, da qualificare come veri e propri regolamenti ministeriali&#8221;) &#8211; vi è motivo di ritenere che il legislatore, attraverso la previsione di tali atti abbia configurato un nuovo &#8220;formante&#8221; per l&#8217;attività delle stazioni appaltanti, ossia una nuova fonte degli obblighi delle stazioni appaltanti».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> F. Cintioli, <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle linee guida di ANAC</em>, testo provvisorio della relazione tenuta al convegno L&#8217;amministrazione pubblica nella prospettiva del cambiamento: il codice dei contratti e la riforma &#8220;Madia&#8221;, Lecce, 28 e 29 ottobre 2016, in corso di pubblicazione. In tema v. anche C. Contessa, <em>Dalla legge delega al nuovo Codice: opportunità e profili di criticità</em>, in giustamm.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> A. Pizzorusso, Le fonti, cit. 779, ma anche M.S. Giannini, Regolamento (problematica generale), in Enc. dir., Milano, 1988, XXXIX, 601 ss., per il quale il regolamento rappresenta una fonte nella piena disponibilità delle &#8220;leggi dello Stato che assegnano la potestà regolamentare ai vari soggetti pubblici (enti funzionali ed enti territoriali: regolamenti di autonomia), ne delimitano la materia e l&#8217;àmbito, ne stabiliscono l&#8217;efficacia&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a>  Vedi P. Picone, <em>I temi generali del diritto amministrativo</em>, Napoli, 2001.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a>  Cons. St., sez. V, 10 luglio 1948, n.500, in questa rivista, 1949, I, 2, 110; Id., sez. V, 28 giugno 1952, n.1032, in Giur. it., 1953, III, 72; Id., sez. V, 12 settembre 1992, n.782, in questa rivista, 1992, 1916; in termini generali, sul fatto che la disapplicazione di atti è &#8220;preclusa nel giudizio di legittimità&#8221;, Id., sez. V, 19 febbraio 1998, n. 1253, in Cons. St., 1998, I, 246. In dottrina v. Del Pozzo, Decorrenza del termine, lesione dell&#8217;interesse e disapplicazione dell&#8217;atto nel diritto processuale amministrativo (nota a Cons. St. sez. V, 1° marzo 1952, n. 340), in questa rivista, 1952, I, 2, 146. Reputa &#8220;insufficiente&#8221; l&#8217;argomento descritto V. Domenichelli, <em>Giurisdizione esclusiva e disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo invalido</em>, in Jus, 1983, 172; l&#8217;argomento è criticato anche da R. Alessi, <em>Spunti in tema di pregiudizialità nel processo amministrativo</em>, in Il processo amministrativo, Milano, 1979, 7.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> Cannada-Bartoli, <em>L&#8217;inapplicabilità degli atti amministrativi</em>, Milano, 1950. Come autorevolmente riconosciuto da A. De Roberto, <em>Relazione introduttiva al convegno &#8220;Impugnazione e disapplicazione dei regolamenti&#8221;</em> (Roma, palazzo Spada, 16 maggio 1997), Torino, 1998, 3, &#8220;Cannada-Bartoli &amp;fu il primo, agli albori di questo secondo cinquantennio, a cimentarsi con il complesso tema della disapplicazione, offrendo alla scienza ed alla pratica un contributo che &#8211; a distanza di quasi mezzo secolo &#8211; resta fondamentale nella materia&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a> <em>L&#8217;amministrazione pubblica nella prospettiva del cambiamento: il codice dei contratti e la riforma &#8220;Madia&#8221;</em>, in Lecce, 28 e 29 ottobre 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a> N. Mari, <em>Linee Guida ANAC: la soft law e la gerarchia delle fonti</em>, in Italiappalti.it; G. Morbidelli, <em>Linee guida dell&#8217;ANAC: comandi o consigli?</em>, in Diritto Amministrativo, 2016, fasc. 3, 275 ss., M. Ramajoli, <em>Soft-law e ordinamento amministrativo, in Dir. amm., 2016</em>; V. E. Mostacci, <em>La soft-law, nel sistema delle fonti: uno studio comparato</em>; B. Pastore, <em>&#8220;Soft law&#8221;, gradi di normatività, teoria delle fonti, in Lavoro e diritto</em>, 2003, 5 ss; A. Poggi, <em>Soft-law nell&#8217;ordinamento comunitario, in Atti del Convegno, Associazione Italiana Costituzionalisti</em>, Convegno annuale 2005, su www.rivistaaic.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a> G.U. Rescigno, L&#8217;atto normativo, Bologna, 1998, 22. È questa del resto la opinione espressa dalla Corte costituzionale nella sent. 22 luglio 2010, n. 278, laddove si individua che si ha un regolamento quando la potestà affidata all&#8217;amministrazione comporta la produzione di &#8220;norme generali e astratte&#8221;, mediante le quali &#8220;si disciplinano i rapporti giuridici, conformi alla previsione normativa, che possano sorgere nel corso del tempo&#8221;; cft. con L. Paladin, <em>Le fonti del diritto italiano</em>, v. anche F. Caringella, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Roma, Dike, 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a> In dottrina si veda G. Della Cananea, <em>Gli atti amministrativi generali</em>, Padova 2000.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref56">[56]</a> Art. 1, comma 1, lett. t), legge delega n. 11/2016 che recita: &#8221; <em>t) attribuzione all&#8217;ANAC di più ampie funzioni di promozione dell&#8217;efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l&#8217;impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall&#8217;ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref57">[57]</a> In dottrina si vedano le considerazioni di M.P. Chiti, <em>Il sistema delle fonti nella nuova disciplina dei contratti pubblici, in Giornale di Diritto Amministrativo</em>, 2016, 4, p. 436</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/linsostenibile-leggerezza-delle-linee-guida-anac/">L&#8217;insostenibile &#8220;leggerezza&#8221; delle linee guida ANAC</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La prevalenza del diritto europeo abilita l&#8217;accesso alle direzioni dei musei ai cittadini di nazionalità non italiana</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-prevalenza-del-diritto-europeo-abilita-laccesso-alle-direzioni-dei-musei-ai-cittadini-di-nazionalita-non-italiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 18:33:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-prevalenza-del-diritto-europeo-abilita-laccesso-alle-direzioni-dei-musei-ai-cittadini-di-nazionalita-non-italiana/">La prevalenza del diritto europeo abilita l&#8217;accesso alle direzioni dei musei ai cittadini di nazionalità non italiana</a></p>
<p>Giustamm.it &#8211; Codice ISSN: 1972-3431 Abstract Il presente contributo tratta la questione della nomina dei direttori stranieri dei musei italiani, in seguito alla riforma introdotta dall&#8217;art. 14, comma 2 bis, del decreto legge n. 83/2014, il quale nel prevedere che il conferimento degli incarichi a questi ultimi avviene, con procedure di selezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-prevalenza-del-diritto-europeo-abilita-laccesso-alle-direzioni-dei-musei-ai-cittadini-di-nazionalita-non-italiana/">La prevalenza del diritto europeo abilita l&#8217;accesso alle direzioni dei musei ai cittadini di nazionalità non italiana</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-prevalenza-del-diritto-europeo-abilita-laccesso-alle-direzioni-dei-musei-ai-cittadini-di-nazionalita-non-italiana/">La prevalenza del diritto europeo abilita l&#8217;accesso alle direzioni dei musei ai cittadini di nazionalità non italiana</a></p>
<p>Giustamm.it &#8211; <strong>Codice ISSN: </strong>1972-3431</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><b>Abstract</b><br />
Il presente contributo tratta la questione della nomina dei direttori stranieri dei musei italiani, in seguito alla riforma introdotta dall&#8217;art. 14, comma 2 <em>bis</em>, del decreto legge n. 83/2014, il quale nel prevedere che il conferimento degli incarichi a questi ultimi avviene<em>, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali,</em> non ha richiesto il possesso della cittadinanza italiana. E invero gli articoli 1, comma 1 del d.p.c.m. 174 del 1994 e  2, comma 1 del d.P.R. 487 del 1994<em>, &#8220;laddove impediscono in assoluto ai cittadini di altri Stati membri dell&#8217;UE di assumere i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato e laddove non consentono una verifica in concreto circa la sussistenza o meno del prevalente esercizio di funzioni autoritative in relazione alla singola posizione dirigenziale, risultano in contrasto con il paragrafo 2, dell&#8217;articolo 45 del TFUE e non possono trovare conseguentemente applicazione</em>&#8220;. In sostanza, atteso che le norme del TFUE prevalgono sulle disposizioni interne con esse incompatibili e non essendo possibile interpretare queste ultime in modo coerente con la disciplina eurounitaria, la disposizione interna deve essere disapplicata.</p>
<div>
<p style="text-align: justify;">The present contribution deals with the issue of the appointment of foreign directors in Italian museums, following the legislative reform introduced by Article 14, para. 2bis, of Decree Law No. 83/2014. This provision, in establishing that such an appointment is made through procedures of public selection, for a period from three to five years, in favour of persons with high and proven professional competence in the field of protection and valorisation of cultural heritage, does not include Italian citizenship as a necessary requisite for candidates. Indeed, Article 1, para. 1, of Ministerial Decree No. 174/1994, and Article 2, para. 1, of Presidential Decree 487/1994, &#8220;where they prevent citizens of EU member States different from Italy to be appointed as directors of administrative offices of the State, and where they do not allow to concretely verify whether or not a given managerial position is characterized by a prevailing exercise of administrative functions, are incompatible with Article 45, para. 2, TFEU and, consequently, are not applicable&#8221;. In substance, in consideration of the fact that the provisions of the TFEU prevail over domestic provisions incompatible with them, as well as that they cannot be interpreted so as to ensure their consistency with EU law, the relevant domestic provision must not be applied.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Sommario: </strong>1. Premessa. &#8211;  2. La riforma dell&#8217;amministrazione dei beni culturali. &#8211; 3. Il contesto normativo sull&#8217;accesso ai posti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione da parte dei cittadini non italiani. &#8211; 4. La giurisprudenza nazionale sui direttori dei musei e degli istituti della cultura. &#8211; 5. La c.d. &#8220;eccezione di nazionalità&#8221; e la nozione di &#8220;esercizio di pubblici poteri&#8221; alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e i loro riflessi nell&#8217;ordinamento interno<strong>.</strong> &#8211; 6. La disapplicazione della norma regolamentare interna in contrasto con la disciplina europea.  &#8211;  7.  Considerazioni conclusive.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Premessa</strong><br />
Le vicende relative alla nomina dei direttori stranieri dei musei italiani, nell&#8217;ultimo biennio, ha attratto l&#8217;attenzione del dibattito scientifico e pretorio involgendo questioni sia di diritto sostanziale, (si pensi alla compatibilità delle disposizioni interne con il diritto eurounitario), che di diritto processuale (si pensi al tema dell&#8217;individuazione del giudice dotato di giurisdizione<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> e a quello relativo alla disapplicazione di un atto regolamentare).<br />
La circostanza che sulla fattispecie in esame si sia deciso &#8220;in più sedi giurisdizionali con esiti diversi&#8221; e che <em>medio tempore</em> sia intervenuto anche il legislatore attraverso disposizioni di interpretazione autentica, ha mostrato l&#8217;esistenza di un complicato quadro normativo tale da indurre il Consiglio di Stato (sentenza 2 febbraio 2018, n. 677) ad investire della questione l&#8217;Adunanza Plenaria<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Quest&#8217;ultima, con la pronuncia 25 giugno 2018, n. 9, ha definitivamente risolto l&#8217;animata <em>querelle,</em> affermando i seguenti principi di diritto: &#8220;<em>Il Giudice amministrativo provvede in ogni caso a non dare applicazione a un atto normativo nazionale in contrasto con il diritto dell&#8217;Unione europea</em>&#8221; e che gli articoli 1, comma 1 del d.p.c.m. 174 del 1994 e  2, comma 1 del d.P.R. 487 del 1994<em>, &#8220;laddove impediscono in assoluto ai cittadini di altri Stati membri dell&#8217;UE di assumere i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato e laddove non consentono una verifica in concreto circa la sussistenza o meno del prevalente esercizio di funzioni autoritative in relazione alla singola posizione dirigenziale, risultano in contrasto con il paragrafo 2, dell&#8217;articolo 45 del TFUE e non possono trovare conseguentemente applicazione</em>&#8221; <a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. In sostanza, atteso che le norme del TFUE prevalgono sulle disposizioni interne con esse incompatibili e non essendo possibile interpretare queste ultime in modo coerente con la disciplina eurounitaria, la disposizione interna deve essere disapplicata.</p>
<p><strong>2. La riforma dell&#8217;amministrazione dei beni culturali</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Prodromica alla trattazione della questione relativa all&#8217;ammissibilità dell&#8217;accesso dei cittadini europei a posti di lavoro nella pubblica amministrazione italiana e in particolare alla possibilità o meno per questi ultimi di ricoprire il ruolo dirigenziale di direttori dei musei, si configura necessaria la descrizione, se pur nell&#8217;essenziale, della nuova disciplina organizzativa che ha interessato la materia che ci occupa.<br />
Durante la scorsa legislatura l&#8217;amministrazione dei beni culturali è stata interessata da una importante riforma operata dal D.L 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106 <em>&#8220;Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo&#8221;</em> e con il successivo con il <em>&#8220;Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo&#8221;</em>, d.p.c.m. 29 agosto 2014, n. 171, la quale ha ridisegnato la <em>governance</em> dei poli museali e degli istituti della cultura<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Ciò che rileva prioritariamente ai nostri fini, però, è il nuovo assetto organizzativo delineato dall&#8217;art. 14, comma 2 <em>bis</em>, del decreto legge n. 83/2014, il quale dispone che:<em> &#8220;Al fine di adeguare l&#8217;Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell&#8217;innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all&#8217;articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo&#8221;.</em><br />
Come si evince dalla richiamata disposizione normativa il regolamento ha inteso innovare la gestione del patrimonio culturale conferendo autonomia organizzativa ai musei statali<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>, definiti uffici di livello dirigenziale e rendere, così, effettiva l&#8217;applicazione degli <em>standard</em> internazionali in materia di musei<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. Si rammenta infatti come in passato tali istituti avessero sofferto per la loro posizione ancillare nei confronti delle soprintendenze, non potendo così esplicare al meglio le loro potenzialità (anche in ragione della loro natura di uffici non dirigenziali)<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. E invero la riforma &#8220;ha lasciato alle soprintendenze il compito di prendersi cura del patrimonio culturale &#8220;diffuso&#8217; del Paese e ha creato, come strutture anche dirigenziali del Ministero, i musei<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.<br />
Nel riformato contesto normativo e sulla scorta dei criteri elaborati dall&#8217;<em>International Council of Museum </em>(ICOM) che sanciscono che <em>&#8220;il direttore, o responsabile del museo costituisce funzione chiave e, all&#8217;atto della designazione, le amministrazioni responsabili sono tenute a considerare le conoscenze e le competenze richieste affinché la funzione sia svolta efficacemente</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn9">[9]</a> si è provveduto a porre al vertice dei musei la figura del direttore, dotato di incarico dirigenziale. In particolare il decreto legge n. 84/2014 ha previsto la possibilità di individuare tale professionalità anche all&#8217;esterno della pubblica amministrazione, in deroga sia al limite quantitativo di dirigenti che il Ministero può assumere all&#8217;esterno, sia alla previa verifica della mancanza della corrispondente figura professionale nei ruoli dell&#8217;amministrazione. Tuttavia, la scelta più significativa e in linea con gli obiettivi di internazionalizzazione che hanno ispirato la riforma è stata quella di non richiedere, quale requisito imprescindibile di accesso, il possesso della cittadinanza italiana<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>, assegnando, così, primaria rilevanza al titolo di studio e alla comprovata esperienza professionale dei soggetti partecipanti alla selezione pubblica.<br />
Le procedure bandite per la scelta dei direttori dei musei italiani hanno portato all&#8217;individuazione come soggetti vincitori non solo di figure professionali di nazionalità italiana, ma anche straniere. Ciò ha dato luogo ad un acceso contenzioso per ritenuta violazione, da parte del Mibact, della disciplina interna che vieta ai cittadini non italiani di ricoprire incarichi nelle pubbliche amministrazioni di posizioni o funzioni che <em>&#8220;implicano esercizio di poteri pubblici o attengono all&#8217;interesse nazionale&#8221; </em>(art. 38 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001).</p>
<p><strong>3. Il contesto normativo sull&#8217;accesso ai posti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione da parte dei cittadini non italiani</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La trattazione della questione in esame non può che prendere le mosse dall&#8217; analisi del dettato costituzionale, di cui agli articoli 51, comma 1: <em>&#8220;Tutti i cittadini dell&#8217;uno o dell&#8217;altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge&#8221;</em>  e 54, comma 2: <em>&#8220;i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge&#8221;</em> (art. 54, comma 2), dove il Costituente ha posto l&#8217;accento sullo stretto legame intercorrente tra l&#8217;esercizio di funzioni pubbliche e lo <em>status</em> di cittadino.  Non è un caso, allora, che la prima disciplina organica sul pubblico impiego, intervenuta con l&#8217;adozione del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, abbia individuato come primo requisito per l&#8217;accesso a tali impieghi (confermato anche dal Trattato di Roma del 1957<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>) la cittadinanza italiana.<br />
Il descritto scenario muta con l&#8217;introduzione nell&#8217;ordinamento europeo (art. 45 del Trattato) del principio di libera circolazione dei lavoratori che ha investito anche le pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per quelle funzioni che implicano l&#8217;esercizio di poteri pubblici o attengono all&#8217;interesse nazionale. Recita infatti l&#8217;art. 37, al primo comma, del D.lgs. n. 29/1993 (poi trasfuso nell&#8217; art. 38 del D.lgs. n. 165/2001) che: <em>&#8220;I cittadini degli stati membri dell&#8217;Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano l&#8217;esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono all&#8217;interesse nazionale&#8221;</em>, demandando il comma 2, della medesima disposizione ad un successivo d.p.c.m. l&#8217;individuazione dei posti e delle funzioni per i quali non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana, nonché dei &#8220;requisiti indispensabili all&#8217;accesso dei cittadini, di cui al comma 1&#8221;.<br />
In attuazione di tale ultima disposizione è stato adottato il d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174, il quale, all&#8217;art. 1, ha escluso dall&#8217;applicazione del principio di libera circolazione dei lavoratori tutti i posti dirigenziali di tutte le pubbliche amministrazioni<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>. In seguito è stato adottato d.P.R. 4 maggio 1994, n. 487 <em>&#8220;Regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi</em>&#8221; che, nel richiamare e confermare le previsioni del d.p.c.m. n. 174/1994, ha stabilito che: <em>&#8220;possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana&#8221;</em>. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all&#8217;Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al richiamato d.p.c.m.<br />
Il quadro normativo si è poi arricchito con l&#8217;approvazione della riforma dell&#8217;amministrazione del patrimonio culturale ed in particolare con il dettato di cui all&#8217;art. 14, comma 2 <em>bis</em>, del Decreto legge n. 183/2014, il quale, nel prevedere che gli incarichi ai direttori dei musei e degli istituti della cultura<em> &#8220;possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura&#8221; </em>non contiene riferimento alcuno al requisito della cittadinanza. Tale assenza, anche in ragione dei contenziosi pendenti innanzi al giudice amministrativo, ha indotto il legislatore ad emanare una disposizione volta a fornire un&#8217;interpretazione autentica della disposizione richiamata. Recita infatti l&#8217;art. 22, comma 7 <em>bis</em>, del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. in legge 21 giugno 2017, n. 96, che l&#8217;art. 14, comma 2 <em>bis</em>, del Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, <em>&#8220;si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all&#8217;articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165&#8221;.</em></p>
<p><strong>4. La giurisprudenza nazionale sui direttori dei musei e degli istituti della cultura </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver dato conto dell&#8217;assetto normativo esistente e rilevato che solo con la novella del 2017 si è provveduto ad armonizzare la disciplina interna con i principi dell&#8217;Unione Europea occorre soffermare l&#8217;attenzione sul contenzioso giurisdizionale che ha interessato la materia.<br />
Il giudice amministrativo, negli ultimi anni, è stato chiamato ad occuparsi della legittimità delle nomine di alcuni direttori stranieri di musei di rilevante interesse nazionale. In primo grado il Tar Lazio ha annullato gli atti di nomina del Mibact con i quali veniva affidato l&#8217;incarico di direttori dei musei nazionali a soggetti con cittadinanza non italiana<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>, nonché del bando relativo alla procedura selettiva per l&#8217;individuazione della figura di direttore del Parco Archeologico del Colosseo <a title="" href="#_ftn14">[14]</a>, sull&#8217;assunto che l&#8217;illegittimità di tali atti deriverebbe dalla violazione dell&#8217;art. art. 1, del d.p.c.m. n. 174/1994, che riserva ai soli cittadini italiani il conferimento di incarichi dirigenziali nei pubblici uffici.<br />
Le decisioni richiamate, tuttavia, hanno sin da subito suscitato perplessità, atteso che hanno omesso di affrontare il tema della compatibilità della normativa nazionale con la disciplina eurounitaria e in particolare con quanto stabilito dall&#8217;art. 45 TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori. Non è un caso, allora, che le stesse pronunce siano state riformate dal supremo organo della giustizia amministrativa, il quale ha assunto a fondamento dell&#8217;<em>iter</em> logico giuridico proprio la disciplina europea. E così il Consiglio di Stato, con la sentenza 24 luglio 2017, n. 3666 (che ha confermato la legittimità della procedura per la selezione pubblica internazionale per il conferimento dell&#8217;incarico di direttore del Parco del Colosseo) ha stabilito che il diritto europeo e la giurisprudenza della Corte di Giustizia ammettono una riserva di posti a soli cittadini italiani, con deroga al principio generale di libera circolazione dei cittadini europei, soltanto in relazione a posti che implicano l&#8217;esercizio, diretto o indiretto, di funzioni pubbliche, quali sono, in particolare, quelle poste in essere nei settori delle «forze armate, polizia e altre forze dell&#8217;ordine pubblico, magistratura, amministrazione fiscale e diplomazia». Muovendo dall&#8217;assunto che l&#8217;art. 51 della Cost. abbia la finalità di garantire l&#8217;uguaglianza tra i cittadini e non di riservare soltanto a questi ultimi l&#8217;accesso agli impieghi pubblici e che una corretta applicazione della riserva di nazionalità di cui al par. 4, dell&#8217;art. 45, induce ad accogliere un criterio di pubblica amministrazione di carattere &#8220;funzionale e dinamico&#8221; e &#8220;non strutturale e statico&#8221;, i giudici hanno posto l&#8217;accento sulla natura dell&#8217;attività posta in essere dalla figura professionale in questione, escludendo l&#8217;operatività dell&#8217;eccezione di nazionalità (della quale si darà conto) nel caso in cui essa non si sostanzi nell&#8217;esercizio di poteri autoritativi. E invero nella fattispecie scrutinata trattasi di compiti &#8220;prevalentemente rivolti alla gestione economica e tecnica del Parco&#8221;<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>, &#8220;essenzialmente finalizzati ad assicurare una migliore utilizzazione, nella prospettiva della valorizzazione dei beni pubblici&#8221;<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>. Ne deriva pertanto che la generale preclusione all&#8217;attribuzione di posti dirigenziali a soggetti non dotati di cittadinanza italiana, contenuta nell&#8217;art. 1, del d.p.c.m. n. 174/1994 e nell&#8217;art. 2 d.P.R. n. 487 del 1994, contrasta con il principio eurounitario di libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE) e che pertanto la norma regolamentare deve essere disapplicata<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>.</p>
<p><strong>5. La c.d. &#8220;eccezione di nazionalità&#8221; e la nozione di &#8220;esercizio di pubblici poteri&#8221; alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e i loro riflessi nell&#8217;ordinamento interno.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, con la pronuncia del 2 febbraio 2018, n. 677, ha rimesso all&#8217;Adunanza plenaria le questioni dell&#8217;affidamento dell&#8217;incarico di direttore di polo museale a candidato non cittadino italiano, della disapplicazione regolamentare e del regime giuridico delle norme interne in contrasto con la CEDU.<br />
Il punto di partenza per la risoluzione dei quesiti posti è costituito dall&#8217;esame dei principi del diritto europeo. L&#8217;art. 45 del TFUE, nell&#8217;affermare che <em>&#8220;la libera circolazione dei lavoratori all&#8217;interno dell&#8217;Unione è assicurata&#8221;</em>, stabilisce, al par. 4, la c.d. &#8220;eccezione di nazionalità&#8217;, laddove afferma che:<em> &#8220;le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione&#8221;.</em> L&#8217;Adunanza Plenaria, dopo aver evidenziato che il contenuto della disposizione richiamata assume rilievo centrale nella risoluzione della questione di diritto ad essa sottoposta, rileva che &#8220;trattandosi di eccezione rispetto a una delle libertà fondamentali del Trattato, la Corte di giustizia ha serbato sul punto un atteggiamento di estremo rigore&#8221;<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>, configurandosi come eccezione rispetto ad una delle libertà fondamentali del trattato e  dunque circoscritta a quanto &#8220;strettamente necessario&#8221; per la salvaguardia degli interessi sottesi all&#8217;adozione di tale misura<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.<br />
Peraltro la giurisprudenza europea con orientamento costante, recepito, tra l&#8217;altro, dall&#8217;esecutivo dell&#8217;Unione, ha stabilito che gli Stati membri possono legittimamente invocare la riserva di nazionalità per i soli impieghi della pubblica amministrazione &#8220;che hanno un rapporto con attività specifiche di quest&#8217;ultima in quanto incaricata dell&#8217;esercizio di pubblici poteri e responsabile della tutela degli interessi generali dello Stato&#8221;<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>.<br />
I principi ispiratori delle richiamate pronunce si rinvengono, come sopra anticipato, nella Comunicazione della Commissione europea del 2002<em> &#8220;Libera circolazione dei lavoratori &#8221; realizzarne pienamente i vantaggi e le potenzialità&#8221;<a title="" href="#_ftn21"><strong>[21]</strong></a></em>, laddove si ricorda che:<em> &#8220;gli Stati membri sono autorizzati a riservare gli impieghi nella pubblica amministrazione ai loro cittadini solo se questi impieghi sono direttamente collegati ad attività specifiche della pubblica amministrazione, vale a dire quando questa sia investita dell&#8217;esercizio dell&#8217;autorità pubblica e della responsabilità di salvaguardare gli interessi generali dello Stato&#8221;.</em> In precedenza un ulteriore documento della Commissione, la Comunicazione <em>&#8220;Libera circolazione di lavoratori e accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione degli Stati membri: l&#8217;azione della Commissione in materia di applicazione dell&#8217;articolo 48, paragrafo 4 del trattato CEE&#8221;</em> aveva chiarito che possono essere ricondotti alla c.d. &#8220;riserva di nazionalità&#8217; &#8220;<em>gli impieghi dipendenti dai ministeri statali, dai governi regionali, dalle collettività territoriali e da altri enti assimilati e infine dalle banche centrali, quando si tratti del personale (funzionari e altri) che eserciti le attività coordinate intorno ad un potere pubblico giuridico dello Stato o di un&#8217;altra persona morale di diritto pubblico, come l&#8217;elaborazione degli atti giuridici, la loro esecuzione, il controllo della loro applicazione e la tutela degli organi dipendenti</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.<br />
Viene in sostanza in evidenza un&#8217;ulteriore definizione, quella di &#8220;esercizio di poteri pubblici&#8221; rilevante per l&#8217;applicazione della <em>public service exeption </em>(art. 45 par. 4 TFUE)<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>. Il significato da conferire a tale espressione non è tuttavia di agevole identificazione, atteso che l&#8217;ordinamento europeo ha rimesso alla discrezionalità dei singoli Stati membri l&#8217;individuazione della nozione di pubblica amministrazione. E così, la Corte di Lussemburgo, utilizzando la tecnica del <em>case by case,</em> ha proceduto ad individuare a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle attività che non possono essere riconducibili all&#8217;esercizio di poteri autoritativi<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>. In sostanza l&#8217; &#8220;eccezione di nazionalità&#8221; opererebbe per quelle figure professionali che svolgano attività connotate da &#8220;una partecipazione diretta e specifica all&#8217;esercizio di pubblici poteri&#8221;<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>. Tuttavia, il mero riferimento allo svolgimento in modo diretto e specifico di taluni poteri di carattere pubblicistico, ai fini dell&#8217;applicazione della <em>public service exeption</em>, non è stato ritenuto sufficiente dalla giurisprudenza europea che si è interrogata se, ai fini dell&#8217;operatività della riserva di nazionalità, debba applicarsi il criterio del c.d. contagio (in base al quale è sufficiente che il soggetto eserciti anche un solo potere di carattere pubblico nel complesso dei compiti attribuiti), o il criterio c.d. della prevalenza (secondo cui è necessario che i poteri di natura autoritativa e coercitiva assumano valenza prevalente rispetto alla pluralità dei compiti attribuiti).<br />
La questione è stata specificamente affrontata e risolta dalla Corte di giustizia nel senso dell&#8217;applicazione del criterio di prevalenza con riguardo alla figura del presidente dell&#8217;autorità portuale di Brindisi<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>. La pronuncia, pur non negando che talune funzioni demandate <em>ex lege</em> al presidente di un&#8217;autorità portuale italiana comportano l&#8217;adozione di atti di carattere coattivo intesi alla tutela degli interessi generali dello Stato, ha affermato che la deroga di cui all&#8217;articolo 45, paragrafo 4, TFUE non trova applicazione per gli impieghi che, pur dipendendo dallo Stato o da altri enti pubblici, non implicano tuttavia alcuna partecipazione a compiti spettanti alla pubblica amministrazione propriamente detta. Dalle informazioni comunicate risulta, infatti, che l&#8217;esercizio di poteri autoritativi da parte del presidente di un&#8217;autorità portuale in Italia costituiscono una parte marginale della sua attività, la quale presenta in generale un carattere tecnico e di gestione economica che non può essere modificato dal loro esercizio. Inoltre detti poteri possono essere esercitati unicamente in modo occasionale o in circostanze eccezionali. In tale contesto, un&#8217;esclusione generale dell&#8217;accesso dei cittadini di altri Stati membri alla carica di presidente di un&#8217;autorità portuale italiana costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità vietata dall&#8217;articolo 45, paragrafi da 1 a 3, TFUE.<br />
Traslando i principi richiamati alla fattispecie dell&#8217;accesso alle direzioni dei musei di soggetti di cittadinanza non italiana e sposando il criterio della prevalenza e non quello del c.d. contagio ne deriva che il ricorso alla deroga della nazionalità non può essere giustificato dal solo fatto che il diritto nazionale attribuisca a certe figure professionali poteri d&#8217;imperio. E&#8217; necessario infatti che &#8220;tali poteri siano effettivamente esercitati in modo abituale da detto titolare e non rappresentino una parte molto ridotta delle sue attività&#8221;<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>. E invero il complesso delle attribuzioni assegnate dall&#8217;art. 35, del Regolamento di organizzazione n. 171/2014 ai direttori degli istituti e dei musei di rilevante interesse nazionale non si connotano per l&#8217;esercizio di poteri autoritativi (che semmai sarebbero limitati alle sole ipotesi di compiti relativi all&#8217;autorizzazione al prestito delle opere<a title="" href="#_ftn28">[28]</a> e all&#8217;esercizio delle funzioni di stazione appaltante)<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>, essendo attinenti prevalentemente al profilo organizzativo, gestionale e di valorizzazione. L&#8217;Adunanza Plenaria in sostanza accoglie <em>in toto</em> le argomentazioni della sentenza del Cons. Stato n. 3666/2017 e della Corte di Giustizia sull&#8217;Autorità Portuale di Brindisi.<br />
In virtù dei principi richiamati ne deriva pertanto che la riserva di nazionalità non può essere legittimamente opposta per l&#8217;accesso alla posizione dirigenziale dei direttori dei musei e degli istituti di rilevanza nazionale. A <em>contrariis</em> non potrebbe neppure invocarsi il principio di reciprocità, atteso che la natura di funzioni tipicamente gestorie dei profili professionali di cui trattasi, &#8220;non implica in via di principio la cessione di quote di sovranità e non giustifica pertanto il richiamo alla violazione del principio di parità di cui all&#8217;art. 11 Cost.&#8221;<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>.</p>
<p><strong>6. La disapplicazione della norma regolamentare interna in contrasto con la disciplina europea</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;altra questione di diritto affrontata dall&#8217;Adunanza Plenaria ha riguardato la disapplicazione dell&#8217;art. 1, del d.p.c.m. n. 174/2014 e dell&#8217;art. 2, del d.P.R. n. 487/1994.<br />
Come già aveva fatto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3666/2017, Il Consiglio di Stato ribadisce che la riserva di nazionalità contenuta nelle disposizioni regolamentari sopra richiamate non rinviene il proprio fondamento negli articoli 51 e 54 Cost. E invero l&#8217;art. 51 Cost. &#8220;non mira a riservare ai cittadini italiani l&#8217;accesso ai pubblici uffici, ma piuttosto a garantire l&#8217;uguaglianza dei cittadini senza discriminazioni o limiti e nel prevedere la possibilità di parificare &#8221; con legge nazionale &#8221; ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica, si caratterizza come norma aperturista e non come preclusiva&#8221;<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>, mentre l&#8217;art. 54 Cost. &#8220;persegue in via prioritaria lo scopo di stabilire come devono essere adempiute le funzioni pubbliche e non anche quello di introdurre l&#8217;invocata riserva di sovranità&#8221;<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>. Dunque le citate disposizioni costituzionali non impediscono l&#8217;attribuzione di funzioni dirigenziali a cittadini di altri Paesi membri dell&#8217;Unione europea. Da ciò ne deriva che gli articoli 1 del d.p.c.m. n. 174/2014 e 2 del d.P.R. n. 487/1994, laddove impediscono in modo assoluto la possibilità di attribuire funzioni dirigenziali ai cittadini di altri Stati membri, contrastano con il par. 4, dell&#8217;art. 45, del TFUE e con il principio di libera circolazione dei lavoratori e, per tale ragione, devono essere disapplicati.<br />
Preme soffermarsi, se pur brevemente, sulla complessa questione relativa alla disapplicazione di un regolamento.<br />
Il dibattito scientifico da sempre è stato attratto dall&#8217;alternativa tra annullamento e/ o disapplicazione dell&#8217;atto regolamentare<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>,  e ciò in ragione della peculiare natura degli stessi, essendo atti soggettivamente amministrativi, ma sostanzialmente normativi<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>, e comunque sottratti al sindacato di costituzionalità, di cui all&#8217;art. 134 Cost.<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>.<br />
Non è possibile in questa sede dar conto dei singoli orientamenti dottrinali che con tesi contrapposte si sono interessati al tema che ci occupa, preme tuttavia evidenziare che la dottrina, muovendo dalle disposizioni di cui all&#8217;art. 5, all&#8217; E) della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dall&#8217;art. 14, comma 2, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1999, &#8220;ha comunque tentato di ricavare il principio generale, secondo cui qualsiasi giudice possa disapplicare gli atti amministrativi illegittimi di cui venga a conoscere nel corso di un giudizio&#8221;<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>.<br />
A ben vedere però per lungo tempo l&#8217;elaborazione pretoria si è cristallizzata su una posizione di contrarietà della disapplicazione dei regolamenti da parte del giudice amministrativo. Un mutamento di rotta si è avuto a partire dagli anni &#8217;90 del secolo scorso quando si è affermato un diverso indirizzo giurisprudenziale favorevole alla disapplicazione dei regolamenti illegittimi non impugnati aventi ad oggetto diritti soggettivi<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>, sull&#8217;assunto che, stante la maggior forza della norma primaria, il regolamento illegittimo non è idoneo a innovare sulle situazioni da essa poste<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>. In seguito la giurisprudenza ha esteso la disapplicazione anche ai casi concernenti gli interessi legittimi<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>.<br />
Volendo delineare un quadro di sintesi si può affermare che il giudice amministrativo può procedere alla disapplicazione di un regolamento nelle seguenti ipotesi: quando il ricorrente chieda la tutela di diritti soggettivi con pretesa fondata su una disposizione di legge e ostacolata da regolamento illegittimo; quando il ricorrente chiede la tutela di interesse legittimo e il conseguente annullamento di provvedimento violativo di regolamento che a sua volta risulta illegittimo (ipotesi in cui rientra la decisione assunta dalla sentenza 3666 del 2017)<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>. Residua invece l&#8217;onere di impugnare il regolamento illegittimo ostativo alla pretesa fatta valere unitamente all&#8217;atto autoritativo che applica il regolamento medesimo.<br />
L&#8217;evoluzione giurisprudenziale compiuta in tema di disapplicazione dei regolamenti è senz&#8217;altro il frutto dell&#8217;influenza esercitata dal diritto eurunitario e in particolare della disapplicazione della normativa interna, anche di rango primario, quando essa si ponga in contrasto con il diritto europeo. Non osta infatti preclusione alcuna per il giudice amministrativo il rilevare la non applicabilità del regolamento interno in contrasto con il diritto eurounitario. Anche la giurisprudenza costituzionale (richiamando il costante orientamento della Corte di Giustizia), ha affermato che: &#8220;le norme in contrasto con il diritto comunitario (&amp;) dovrebbero comunque essere disapplicate dai giudici e dalla P.A.&#8221;<a title="" href="#_ftn41">[41]</a> e che il rapporto tra le norme comunitarie e quelle nazionali (anche di rango regolamentare) &#8220;è di competenza e non di gerarchia o di successione nel tempo, con l&#8217;effetto che la norma nazionale diviene non applicabile se e nei limiti in cui contrasti con le disposizioni comunitarie precedenti o sopravvenute&#8221;<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>.  E così l&#8217;Adunanza Plenaria n. 9/2018 ha affermato che in ragione del principio di <em>primautè</em> del diritto eurounitario il contrasto della disposizione regolamentare nazionale con la norma europea porta il giudice a disapplicare la prima<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>. Ne consegue pertanto la disapplicazione del dettato di cui all&#8217;art. 1, comma 1, lett. a) del d.p.c.m. n. 174/1994 e dell&#8217;art. 2, comma 1 del d.P.R. n. 487/1994 e il rinvio al Governo, per esigenze di certezza del diritto, affinché assuma le opportune determinazioni volte a uniformare la materia con i principi dell&#8217;ordinamento europeo.</p>
<p><strong>7. Considerazioni conclusive</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La rassegna normativa e giurisprudenziale che precede induce a formulare alcune considerazioni.<br />
La riforma che ha interessato l&#8217;organizzazione del Ministero dei beni culturali ha posto le basi per un mutamento radicale di un&#8217;organizzazione amministrativa più conforme ai modelli dettati dall&#8217;ordinamento europeo. L&#8217;apertura all&#8217;accesso alle qualifiche di direttori dei musei ai cittadini europei, oltre ad aver costituto un evento di portata storica, è destinata ad avere un effetto espansivo nei confronti di altre figure professionali dirigenziali, se pur in presenza dei presupposti in precedenza evidenziati.<br />
L&#8217;intervento normativo del 2014 assume inoltre valenza di primo piano in un settore, quale quello museale, la cui vocazione prevalente, come è stato sottolineato nella Dichiarazione di Firenze del 2017, è quella dello scambio e del dialogo interculturale<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>. L&#8217;arricchimento che può derivare da professionalità formatisi in contesti culturali e sociali di altri paesi è espressione di quel processo di internalizzazione che costituisce il punto di forza delle &#8220;nuove&#8221; politiche culturali, che non possono più essere circoscritte ad una dimensione solo domestica, richiedendo invece un coordinamento a livello sovranazionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">* Articolo sottoposto a referaggio anonimo</p>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la «procedura di selezione pubblica», prevista dall&#8217;art. 14, comma 2 <em>bis</em>, d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella l. 29 luglio 2014, n. 104, per il conferimento di incarichi di direttore di poli museali di rilevante interesse nazionale, trattandosi di vere e proprie «procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», per le quali l&#8217;art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha mantenuto la giurisdizione amministrativa. In tal senso Tar Lazio, Roma, sez. II <em>quater</em>, n. 6171 del 2017, in <em>Foro it</em>., 2017, III, 328, con nota di Palmieri e Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 677. <em>Contra </em>Cass. Civ. S.U. ordinanza 5 aprile 2017, n. 8799, relativa all&#8217;impugnativa degli atti di interpello, aperto a candidati esterni, per il conferimento dell&#8217;incarico dirigenziale di direttore generale dell&#8217;archeologia disposto ai sensi del D.M. 27 novembre 2014; Cass. civ. S.U. 20 ottobre 2017, n. 24877; Cass. civ. S.U. 27 marzo 2017, n. 7757.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Sul punto cfr. M. Cammelli, <em>Direttori dei musei: grandi riforme, piccole virtù e un passato che non passa</em>, in <em>Aedon</em>, n. 1/2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Sulla funzione nomofilattica dell&#8217;Adunanza Plenaria, cfr. G. Corso, <em>L&#8217;adunanza Plenaria e la funzione nomofilattica</em>, in <em>Rassegna Forense</em>, n. 3-4-/2014, 633 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> M. Gnes, <em>Musei italiani e direttori stranieri</em>, in <em>Giorn. dir. amm.,</em> n. 4/2017.<br />
Sulla Riforma cfr. C. Barbati, <em>Il &#8220;nuovo&#8221; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</em>, in <em>Giorn. dir. amm.,</em> 2015, 2, 206 ss.; G. Pastori, <em>La riforma dell&#8217;amministrazione centrale del Mibact tra continuità e discontinuità</em>, in <em>Aedon</em> n.1/2015; G. Sciullo,<em> La riforma dell&#8217;Amministrazione periferica</em>, in <em>Aedon</em> n. 1/2015; M. Cammelli, <em>I tre tempi del Ministero per i beni culturali</em>, in <em>Aedon</em> n. 3/2016; L. Casini, <em>Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale</em>, Bologna, 2016, 173 ss., il quale evidenzia che: &#8220;alla base della riorganizzazione, infatti, vi è un preciso progetto culturale, quello di recuperare la missione di educazione e di ricerca che dovrebbe competere all&#8217;amministrazione dei beni culturali in Italia. Ciò riguarda l&#8217;intera struttura non solo la neo istituita Direzione generale Educazione e ricerca &#8211; che non a caso è la prima ad essere elencata e regolata, a conferma del suo ruolo chiave &#8211; ma anche tutti gli uffici periferici&#8221;. Sul punto cfr. M. Cammelli, <em>L&#8217;ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione</em>, in <em>Aedon</em>, 3/2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> In tal senso E. Cavalieri, <em>La riforma dei musei statali</em>, in <em>Giorn dir. amm., </em>3/2015, 346, che sottolinea che &#8220;il provvedimento intende superare l&#8217;attuale situazione di arretratezza nella gestione del patrimonio culturale&#8221;. Sul tema cfr. anche P. Forte, <em>I nuovi musei statali: un primo passo nella giusta direzione,</em> in <em>Aedon</em>, n. 1/2015.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> L. Casini, <em>Il &#8220;nuovo&#8221; statuto giuridico dei musei italiani</em>, in <em>Aedon</em>, n. 3/2014.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a>Sul punto F.G. Albissinni,<em> I direttori dei musei: funzioni europee o solo domestiche?, </em>in <em>Giorn. dir. amm.,</em> n. 4/2017, 509, che sottolinea che: &#8220;la circostanza che i musei statali non abbiano mai goduto di autonomia organizzativa (&amp;), quali uffici di livello non dirigenziale inquadrati nelle soprintendenze, ha impedito loro di svilupparsi compiutamente&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a>In tal senso L. Casini, <em>Una &#8220;revolution in government&#8221;? La riforma amministrativa del patrimonio culturale</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.,</em> fasc. 2, 1 giugno 2018, 693 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> ICOM, <em>Code of Ethics for Museum.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> richiesto dall&#8217;art. 2 del D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Il trattato istitutivo della Comunità economica europea sottraeva ai principi della libera circolazione dei lavoratori gli impieghi nella pubblica amministrazione.<br />
<a title="" href="#_ftnref12">[12]</a>&#8220;I posti delle amministrazioni pubbliche per l&#8217;accesso ai quali non può&#8217; prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti: a) i posti dei livelli dirigenziali delle  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi  dell&#8217;art.6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni;     b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche  dello  Stato,  anche  ad ordinamento  autonomo,  degli  enti  pubblici  non  economici,  delle province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d&#8217;Italia; c) i posti dei magistrati ordinari,  amministrativi,  militari  e contabili, nonché i posti degli avvocati e procuratori dello Stato; d) i posti dei ruoli  civili  e  militari  della  Presidenza  del Consiglio dei  ministri,  del  Ministero  degli  affari  esteri,  del Ministero dell&#8217;interno, del Ministero  di  grazia  e  giustizia,  del Ministero della difesa e del Ministero delle  finanze,  eccettuati  i posti a cui si accede in applicazione dell&#8217;art.  16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Tar Lazio, Roma, sez. II <em>quater</em>, nn. 6170 e 6171/2017</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Sull&#8217;argomento cfr. S. Amorosino, <em>Direttori &#8220;stranieri&#8221; dei Musei e Parco Archeologico del Colosseo</em>, in <em>Urbanistica e Appalti</em>, n. 4/2017</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Il direttore &#8220;responsabile della gestione del museo nel suo complesso, nonché dell&#8217;attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientifico&#8221; (art. 4 D.M. 23 dicembre 2014).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Così la pronuncia del Cons. Stato n. 3666/2017</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Sul punto si rammenta che il Cons. di Stato, sez. IV, del 10 marzo 2015, n. 1210 sull&#8217;Autorità portuale di Brindisi (resa in seguito della sentenza di rinvio della Corte di Giustizia sul ricorso per rinvio pregiudiziale C-270/13 &#8211; <em>Iraklis</em> <em>Haralabidis</em>) ha affermato che: &#8220;per il tramite dell&#8217;art. 11 Cost. le disposizioni sulla libertà di circolazione all&#8217;interno dell&#8217;Unione europea poste dall&#8217;art. 45 TFUE devono considerarsi recepite nell&#8217;ordinamento interno, nell&#8217;ambito del quale il diritto dei cittadini dell&#8217;Unione di accedere a posti di lavoro nel nostro Paese è assistito dalla garanzia dell&#8217;art. 45 citato. Deve pertanto dirsi (&amp;) che l&#8217;art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiché va piuttosto letto in conformità all&#8217;art. 11. Nel senso di consentire l&#8217;accesso dei cittadini degli Stati dell&#8217;Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone ex art. 45 TFUE, salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all&#8217;esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo nella sentenza della Corte di Giustizia C-270/13&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Così Ad. Plen. 25 giugno 2018, n. 9, punto 5.2.1 del Considerato in Diritto.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> In tal senso Corte di Giustizia, sent. 3 luglio 1986, in causa C-66/85, <em>Lawrie Blume</em> Corte di Giustizia, sent. 10 settembre 2014, in causa C-270/2013, <em>Iraklis Haralambidis</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> In tal senso, CGUE, sent. 26.06.1982 in causa C-149/79 &#8211; <em>Commissione c/ Regno del Belgio</em>; <em>id.</em>, sent. 27.11.1991 in causa C-4/91 &#8211; <em>Bleis c/ Ministère de l&#8217;Éducation Nationale</em>; <em>id.</em>, sent. 02.07.1996 in causa C-290/94 &#8211; <em>Commissione c/ Repubblica Ellenica.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Documento COM (2002), 694, def. dell&#8217;11 dicembre 2002.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Documento 88/C 72/02 in GUCE C72 del 18 marzo 1988.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Sul punto cfr. M. Gnes, <em>Musei italiani e direttori stranieri</em>, cit., 492, il quale evidenzia il rilevante contributo fornito dalla giurisprudenza europeo che ha fornito diversi elementi per definire in negativo i pubblici poteri.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Il caso delle imprese private di vigilanza che svolgono attività ausiliaria rispetto a quella delle forze dell&#8217;ordine, sent. 29 ottobre 1998, causa C-114/97, Commissione c. Spagna; l&#8217;attività di controllo delle dichiarazioni svolta dai CAF italiani, sent. 30 marzo 2006, causa C-111/97, Servizi ausiliari dottori commercialisti s.r.l. c. Giuseppe Calafiori, le società di revisione dei veicoli, sent. 22 ottobre 2009, causa C- 438/08, par. 36, Commissione c. Portogallo</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Corte di Giustizia, sent. 31 maggio 2001, casua C &#8211;  283/99, Commissione c. Repubblica italiana.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Corte di Giustizia UE sent. 10 settembre 2014, causa C 270/13, Iraklis Haralambdis c. Calogero Casili. Sul punto cfr. il commento di M. Gnes,<em> Per la posizione di presidente di autorità portuale è sufficiente il possesso della cittadinanza europea</em>, in <em>Quot. giur</em>., 21 aprile 2015, 13 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Così Ad. Plen. n. 9/2018</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Art. 35, lett. h) del d.p.c.m. n. 171/2014</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Art. 35, lett. 0) del d.p.c.m. n. 171/2014</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Così Ad. Plen n. 9/2018, punto 5.5.41 del Considerato in diritto. La pronuncia, sulla scorta della giurisprudenza europea (Corte di giustizia sent. 16 maggio 2002, in causa C-142/01 &#8211; Commissione c/Italia e Corte di giustizia sent. 29 marzo 2001 in causa C-163/99 &#8211; Portogallo c/Commissione) richiama inoltre il principio del primato del diritto UE, il quale comporta che uno Stato membro non possa esimersi dal rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione all&#8217;Unione europea anche se un altro stato membro è rimasto inadempiente ai medesimi obblighi.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> In tal senso Cons. Stato, sez. II, parere, 20 gennaio 1990, n, 234).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Così l&#8217;Ad. Plen. n. 9/2018, al punto 5.5.5.1 del Considerato in diritto.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Sul punto cfr. V. Domenichelli,<em> Giurisdizione esclusiva e disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo invalido</em>, in <em>Jus</em>, 1983, 163 ss; F. Benvenuti, <em>L&#8217;impugnazione dei regolamenti</em>, in <em>Foro amm</em>., 1982, I, 537; G. Morbidelli, <em>La disapplicazione dei regolamenti nella giurisdizione amministrativa, in Impugnazione e disapplicazione dei regolamenti</em>, <em>Atti del convegno organizzato dall&#8217;ufficio studi e documentazioni del Consiglio di Stato e dall&#8217;Associazione studiosi del processo amministrativo</em>, Roma, 16 maggio 1997, in <em>Quaderni del Consiglio di Stato</em>, n. 3, 1998, 28 ss.; F. Cintioli,<em> Giurisdizione amministrativa e disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo</em>, in <em>Dir. amm.,</em> 2003, 43 ss; R. Rolli, <em>La disapplicazione giurisdizionale dell&#8217;atto amministrativo, tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario</em>, Roma, 2005.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> V. Crisafulli, <em>Lezioni di diritto costituzionale (Le fonti normative</em>), II, 1, Padova, 1993, 140; M.S. Giannini, <em>L&#8217;atto amministrativo</em>, in <em>Enc. Dir</em>., VI, Milano, 1959, 238.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Si rammenta la nota sentenza n. 30 del 23 &#8211; 26 gennaio 1957, in <em>Giur. Cost</em>. 1957, 407 ss, con nota di M.S. Giannini.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> E. Furno, <em>La disapplicazione dei regolamenti alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali</em>, in <em>Federalism</em>i, n. 2/2017, 7, il quale richiama la risalente dottrina in spec. E. Cannada Bartoli,<em> L&#8217;inapplicabilità degli atti amministrativi</em>, Milano, 1950; A.M. Sandulli, <em>Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati</em>, Napoli, 1963, 190; A. Romano, <em>Osservazioni sull&#8217;impugnativa dei regolamenti della pubblica amministrazione</em>, in <em>Riv. trim dir</em>. <em>pubbl.,</em> 1955, 870 ss. E da ultimo D.F.G. Trebastoni, <em>La disapplicazione nel processo amministrativo</em>, in <em>Foro amm</em>., 2000, 675 ss. L&#8217;autore evidenzia che storicamente l&#8217;art. 5 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo è stato ritenuto non applicabile al processo amministrativo al fine di preservare l&#8217;effetto preclusivo dei termini perentori stabiliti per l&#8217;impugnazione ed in base all&#8217;assunto che l&#8217;annullamento, quale forma di tutela maggiore, non lascerebbe spazio alla disapplicazione dell&#8217;atto illegittimo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> Cons. Stato, sez. V, 26 febbraio 1992, n. 154, in <em>Giur. It.,</em> 1993, III, 653 ss. Con nota di Cannada Bartoli,<em> Disapplicazione di ufficio di norma regolamentare illegittima</em>. I giudici amministrativi, chiamati a decidere con riguardo ad un regolamento (contrastante con una legge) ed incidente su una posizione di diritto soggettivo, nell&#8217;alveo della giurisdizione esclusiva, hanno affermato che: &#8220;ogni ordinamento non può non prevedere altresì un meccanismo invalidante delle norme di grado inferiore che sopraggiungano ed urtino contro precetti porziori dell&#8217;ordinamento medesimo&#8221;, giungendo così alla disapplicazione della norma illegittima.<br />
Sul punto vd. anche Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 1993, n. 799, in <em>Foro it</em>., 1994, III, 332, con nota di S. Benini.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> In tal senso Cons. Stato, sez. VI, sent. 2 febbraio 2018, n. 677.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 1996, n 222, in <em>Foro amm</em>. 1996, I, 488. La giurisprudenza ha poi abbandonato ogni qualificazione della posizione giuridica su cui andava ad incidere il regolamento da disapplicare sul punto cfr. Tar Lazio, Roma, sez. 1 bis, 7 maggio 2004, n. 3909, in <a href="http://www.giustiziamministrativa.it/">www.giustiziamministrativa.it</a>; Tar Liguria, 15 ottobre 2002, n. 1001, in <em>Foro amm</em>. Tar 2002, 3150; Cons. Stato, 2 marzo 2009, n. 1169, in <em>Foro amm</em>., <em>Cds.,</em> 2009, 774.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> Così dispone l&#8217;ordinanza si rimessione della sez. VI del Cons. Stato 2 febbraio 2018, n. 677, al punto f4).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Così Corte cost. 10 novembre 1994, n. 384, in http://www.giurcost.org</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> In tal senso Corte cost. n. 389/1989 e 170/1984.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> Per un&#8217;ampia dissertazione tra poteri di non applicazione e disapplicazione del giudice amministrativo, cfr. G. Cocozza, <em>La procedura di nomina dei direttori nei musei: i poteri di non &#8220;applicazione&#8221; e &#8220;disappliazione&#8221; del giudice amministrativo nei confronti della disciplina legislativa e regolamentare</em>, in <em>Federalismi</em>, n. 11/2018, 8.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> In questo senso si sono determinati anche i Ministri della Cultura dei Paesi del G7 che hanno preso parte alla Dichiarazione di Firenze del 30 marzo 2017, nella quale si è affermato che il patrimonio culturale, in tutte le sue forme, materiale e immateriale, mobile e immobile, quale nesso straordinario tra passato, presente e futuro dell&#8217;umanità, contribuisce a preservare l&#8217;identità e la memoria dei popoli, favorisce il dialogo e lo scambio interculturale tra tutte le Nazioni, alimentando la tolleranza, la mutua comprensione, il riconoscimento e il rispetto delle diversità.</div>
</div>
<hr />
<p>Giustamm.it</p>
<p><strong>Codice ISSN: </strong>1972-3431</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-prevalenza-del-diritto-europeo-abilita-laccesso-alle-direzioni-dei-musei-ai-cittadini-di-nazionalita-non-italiana/">La prevalenza del diritto europeo abilita l&#8217;accesso alle direzioni dei musei ai cittadini di nazionalità non italiana</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Il modello italiano di vaccinazione obbligatoria tra giurisprudenza costituzionale e sviluppi legislativi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-modello-italiano-di-vaccinazione-obbligatoria-tra-giurisprudenza-costituzionale-e-sviluppi-legislativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 18:33:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-modello-italiano-di-vaccinazione-obbligatoria-tra-giurisprudenza-costituzionale-e-sviluppi-legislativi/">Il modello italiano di vaccinazione obbligatoria tra giurisprudenza costituzionale e sviluppi legislativi</a></p>
<p>Sommario**: Introduzione. &#8211; 1. La disciplina previgente e il modello misto di vaccinazione in Italia. &#8211; 2. Esperienze di differenziazione regionale e di superamento dell&#8217;obbligo vaccinale. &#8211; 3. Le rinnovate esigenze di armonizzazione delle strategie vaccinali e il nuovo decreto vaccini. &#8211; 4. La pronuncia della Corte costituzionale n. 5</p>
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<p>Sommario*<strong><a title="" href="#_ftn1">*</a></strong>: Introduzione. &#8211; 1. La disciplina previgente e il modello misto di vaccinazione in Italia. &#8211; 2. Esperienze di differenziazione regionale e di superamento dell&#8217;obbligo vaccinale. &#8211; 3. Le rinnovate esigenze di armonizzazione delle strategie vaccinali e il nuovo decreto vaccini. &#8211; 4. La pronuncia della Corte costituzionale n. 5 del 2018 e le nuove proposte.</p>
<p><strong>Abstract</strong><br />
Alla luce del rinato interesse, anche nel dibattito pubblico, per il tema delle vaccinazioni, il saggio ripercorre l&#8217;evoluzione legislativa in materia di vaccinazioni pediatriche nel quadro costituzionale riguardante i trattamenti sanitari obbligatori. In particolare emergono le recenti &#8220;inversioni di tendenza&#8221; manifestatesi in materia, nel segno della progressiva applicazione di strategie vaccinali basate sulla persuasione prima, con corrispondenti maggiori spazi di differenziazione nelle iniziative regionali, e del recupero ed estensione dell&#8217;obbligatorietà poi, in virtù del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (convertito in legge 31 luglio 2017, n. 119). Risulta evidente come la ricerca di risposte e soluzioni da parte dei soggetti responsabili della politica vaccinale in Italia &#8211; ovvero innanzitutto Stato e Regioni &#8211; coinvolga direttamente il tema del riparto di competenze in materia, così come la legittimità delle iniziative promosse da singole Regioni: su questi profili ha avuto modo di pronunciarsi da ultimo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 5 del 2018, decidendo fondamentalmente per la non irragionevolezza della disciplina giuridica introdotta dal legislatore.</p>
<p>With reference to the constitutional provisions on the right to health and obligatory health treatments, the essay focuses on the evolution of the regulatory framework on mandatory pediatric vaccinations, as the issue is facing a renewed interest for public debate. In particular, recent &#8220;trend reversals&#8221; can be highlighted, in the sign at first of the progressive application of vaccination strategies based on persuasion, with corresponding major areas of differentiation in regional initiatives, and the recovery and extension of the obligation, most recently, due to the decree-law 7 June 2017, n. 73 (converted into law 31 July 2017, No. 119). It is clear that the search for answers and solutions by the subjects responsible for the vaccination policy in Italy &#8211; that is, first of all State and Regions &#8211; directly involves the issue of the division of competences in this sector, as well as the legitimacy of initiatives promoted by the individual Regions: on these the Constitutional Court was finally able to pronounce its views with the ruling no. 5 of 2018, basically deciding for the non-unreasonableness of the legal discipline introduced by the legislator.</p>
<p><strong>Introduzione</strong></p>
<p>Come in molti paesi europei, anche in Italia il dibattito in tema di vaccinazioni ha ripreso negli ultimi anni particolare vigore in seguito al ravvisato calo &#8211; secondo quanto segnalato dalle deputate autorità nazionali (Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità) e internazionali (Organizzazione mondiale della sanità &#8211; OMS) &#8211; delle soglie di copertura che garantiscono la protezione della popolazione interessata (il c.d. &#8220;effetto gregge&#8221;) rispetto alle principali malattie a carattere diffusivo dell&#8217;infanzia<a title="" href="#_ftn2">[1]</a>.<br />
Allarmi e preoccupazioni sono stati manifestati a più riprese in diverse sedi istituzionali, come ad esempio con la mozione espressa dal <em>Comitato nazionale di Bioetica</em> (CNB, Presidenza del Consiglio dei Ministri) già il 24 aprile 2015 sull&#8217;importanza delle vaccinazioni, in cui il CNB «rimarca la propria viva preoccupazione per la tendenza sempre più diffusa in Italia a dilazionare o addirittura rifiutare la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate dalle Autorità Sanitarie e universalmente riconosciute come efficaci», o con l&#8217;<em>atto di sindacato ispettivo del Senato</em> del 18 ottobre 2016, in cui si osservava come questa tendenza «espone al rischio di focolai epidemici di grosse dimensioni per malattie attualmente sotto controllo e la ricomparsa di malattie non più presenti nel nostro territorio» <a title="" href="#_ftn3">[2]</a>.<br />
Le ragioni a monte della suddetta riduzione delle vaccinazioni in età pediatrica possono essere molteplici. Innanzitutto, il paradosso, da più parti sottolineato, a cui si assiste, è che se da un lato «l&#8217;introduzione delle vaccinazioni ha consentito nel tempo di ridurre la diffusione di alcune malattie gravi e mortali o addirittura di eliminarle, [&amp;] sia proprio il successo delle vaccinazioni a creare problemi nella loro accettazione, poiché la diminuzione di frequenza di queste malattie prevenibili ha portato ad una diminuzione della percezione della loro gravità», con conseguente calo, in alcuni casi, della pratica vaccinale<a title="" href="#_ftn4">[3]</a>.<br />
A questo si aggiunga, per alcuni gruppi di persone, il sospetto nutrito nei confronti della efficacia &#8211; se non della nocività &#8211; dei nuovi vaccini, rispetto alla manifestazione dei possibili effetti avversi, nonché la contestazione crescente dell&#8217;obbligo vaccinale motivata da ragioni di ordine ideologico, religioso, politico, naturalistico, e così via<a title="" href="#_ftn5">[4]</a>.<br />
La rinnovata attenzione per il tema è stata inoltre sollecitata da alcuni interventi di politica sanitaria in materia: dapprima, a gennaio 2017, è stato approvato il nuovo <em>Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019</em><a title="" href="#_ftn6"><strong><strong>[5]</strong></strong></a> (documento con cui tradizionalmente si organizza l&#8217;offerta nazionale vaccinale, tramite intesa fra Stato e Regioni), con cui le vaccinazioni garantite dal servizio sanitario nazionale (SSN) sono state estese sia a nuovi vaccini che a categorie specifiche di soggetti, con l&#8217;obiettivo di raggiungere coperture del 95% per tutti i vaccini (in linea con le indicazioni internazionali relative alla soglia di copertura che garantisca l&#8217;effetto gregge).<br />
Inoltre, quasi in contemporanea, il Ministro della Salute conseguiva l&#8217;obiettivo &#8211; tentato senza successo da tutti i predecessori allo stesso dicastero negli ultimi sedici anni &#8211; dell&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie (LEA), con l&#8217;emanazione del D.p.c.m. 12 gennaio 2017, &#8220;Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502&#8221;<a title="" href="#_ftn7">[6]</a>: nei nuovi LEA sono stati inclusi anche tutti i nuovi vaccini previsti nel citato PNPV, ai quali la legge di bilancio per il 2017 destinava una spesa vincolata del fondo sanitario (FSN) pari a 100 milioni di euro per il 2017, 127 milioni di euro per il 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dal 2019 (concorso al rimborso alle Regioni per l&#8217;acquisto di vaccini ricompresi nel PNPV)<a title="" href="#_ftn8">[7]</a>.<br />
Di contro, si riaccendeva anche il dibattito pubblico sulla sicurezza delle vaccinazioni<a title="" href="#_ftn9">[8]</a> e allo scontro scientifico-politico si affiancava la prima radiazione di un medico, per comportamento non etico e antiscientifico, a causa delle sue prese di posizione contrarie alle vaccinazioni, con cui venivano coinvolti i temi dell&#8217;autonomia del medico e il problema della &#8220;evidenza scientifica&#8221;<a title="" href="#_ftn10">[9]</a>. La sanzione, accolta per altro con favore da buona parte della comunità scientifico-istituzionale (ad esempio dal Presidente dell&#8217;Istituto superiore di sanità), e soggetta comunque a ricorso, è stata comminata da parte dell&#8217;ordine dei medici di Treviso anche in base a un &#8220;documento sui vaccini&#8221; approvato nel luglio 2016 da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), in cui si afferma che «solo in casi specifici, quali ad esempio alcuni stati di deficit immunitario, il medico può sconsigliare un intervento vaccinale. Il consiglio di non vaccinarsi nelle restanti condizioni, in particolare se fornito al pubblico con qualsiasi mezzo, costituisce infrazione deontologica»<a title="" href="#_ftn11">[10]</a>.<br />
L&#8217;esito ultimo di questa <em>querelle</em> è stato com&#8217;è noto l&#8217;emanazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, &#8220;Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale&#8221;, convertito &#8211; con alcune rilevanti modifiche<a title="" href="#_ftn12">[11]</a> &#8211; nella legge 31 luglio 2017, n. 119: il decreto ha esteso il numero di vaccinazioni obbligatorie a tutte quelle raccomandate nel PNPV<a title="" href="#_ftn13">[12]</a>, in tempo per l&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico 2017-2018, nonostante inevitabili esigenze di deroghe organizzative e dubbi interpretativi rispetto alle nuove disposizioni da parte dei soggetti tenuti ad applicarle (genitori, scuole, Asl, ecc.) cui hanno cercato di far fronte alcune circolari operative, singole e congiunte, del Ministero della Salute e dell&#8217;Istruzione<a title="" href="#_ftn14">[13]</a>.<br />
Avverso sia il decreto-legge sia la legge di conversione è stata peraltro sollevata questione di legittimità costituzionale da parte della Regione Veneto, con istanza di sospensione, lamentando tanto la insussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di cui all&#8217;art. 77 co. 2 Cost., quanto la lesione di una serie di parametri (artt. 2, 3, 5, 32, 34, 97 Cost.), ridondanti per lo più in una «illegittima compressione dell&#8217;autonomia regionale, anche autonomamente considerata, relativa alle materia sanità e istruzione di cui agli artt. 117, comma 3 e 4, e 118  della Costituzione» nonché la violazione degli articoli 81, comma  3,  e  119, commi 1 e 4, della Costituzione<a title="" href="#_ftn15">[14]</a>. Il giudice delle leggi, tuttavia, con sentenza n. 5 del 2018, ha ritenuto indenne da censura la nuova normativa, con cui si ridisegna la disciplina italiana in materia di vaccinazioni pediatriche sulla base della riaffermazione del principio dell&#8217;obbligatorietà, consolidando un&#8217;inversione di tendenza già emersa e anticipata da alcune iniziative normative introdotte a livello locale.<br />
Alla luce della nuova disciplina legislativa introdotta e in ragione della pronuncia della Corte, sono molteplici gli aspetti che hanno riappassionato la dottrina al tema, a partire dalla questione del bilanciamento con cui sono di volta in volta stati chiamati in causa in particolare il diritto alla salute nella sua dimensione individuale e collettiva (art. 32 Cost.), il diritto all&#8217;istruzione (art. 34 Cost.) e quello dei genitori a educare la prole (art. 30 Cost.)<a title="" href="#_ftn16">[15]</a>.<br />
A ben guardare, dalla questione in oggetto emergono profili differenti che richiederebbero di essere distintamente affrontati: cosa è la rivendicazione di un ruolo sempre più centrale del principio del consenso informato e della libertà di scelta terapeutica, in relazione a qualsiasi tipologia di trattamento sanitario, anche obbligatorio, e che nel caso considerato si spinge, per taluni, fino alla controversa contestazione dei presupposti scientifici sull&#8217;efficacia dei vaccini, finanche espressa in termini di obiezione di coscienza<a title="" href="#_ftn17">[16]</a>; altra cosa è lamentare l&#8217;invasività di un intervento statale allorché imponga l&#8217;obbligatorietà come prevalente strategia di vaccinazione, in luogo di possibili strategie autonome o alternative da parte delle Regioni, pur sempre improntate però alla garanzia della soglia di copertura vaccinale opportuna.<br />
In effetti, risulta evidente come la ricerca di risposte e soluzioni da parte dei soggetti responsabili della politica vaccinale in Italia &#8211; ovvero innanzitutto Stato e Regioni &#8211; coinvolga direttamente il tema del riparto di competenze in materia, così come la legittimità delle iniziative promosse da singole Regioni.<br />
Invero, soprattutto a seguito della riforma costituzionale del 2001 e al riparto in modo concorrente fra Stato e Regioni della competenza in materia di tutela della salute (art. 117 co. 3 Cost.), le Regioni, in virtù di una maggiore autonomia, hanno potuto adottare propri provvedimenti, non necessariamente conformi a quelli delle altre, tanto da sentirsi spesso affermare che fra Regioni e Provincie autonome esistono nel Paese ventuno (ventidue) sistemi sanitari diversi. Ne è conseguito che, nel panorama sanitario italiano, l&#8217;offerta di prestazioni sanitarie &#8211; anche nel caso di quelle vaccinali &#8211; si sia configurato come un &#8220;mosaico estremamente variegato&#8221;: in particolare, le politiche vaccinali si sono caratterizzate per una «forte eterogeneità territoriale, con la stessa vaccinazione offerta gratuitamente a tutti i nuovi nati in alcune Regioni e solo ad alcuni soggetti a rischio in altre o, addirittura, con differenze all&#8217;interno della stessa Regione, per i diversi comportamenti delle singole Aziende Sanitarie Locali»<a title="" href="#_ftn18">[17]</a>.<br />
Basti pensare, per un verso, alla fase di sperimentazione avviata da varie regioni negli anni successivi alla citata riforma costituzionale (in particolare in Veneto, con l.r. n. 7 del 2007), in relazione all&#8217;adozione di politiche e misure improntate alla persuasione e alla collaborazione, alternative rispetto all&#8217;obbligatorietà vaccinale e alle connesse sanzioni; per altro verso, in opposta tendenza, ad iniziative recenti come quella della Regione Emilia-Romagna che, per prima fra le Regioni italiane, nella legge di riforma dei servizi educativi per la prima infanzia (approvata il 22 novembre 2016), introduceva come requisito d&#8217;accesso ai servizi «l&#8217;avere assolto gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente», e quindi aver somministrato ai minori l&#8217;antipolio, l&#8217;antidifterica, l&#8217;antitetanica e l&#8217;antiepatite B. A fronte dell&#8217;adesione di alcune regioni (Lazio, Toscana, Friuli Venezia Giulia) a iniziative simili, altre regioni (quali Veneto e Liguria) dichiaravano al contrario di optare per la libertà di scelta tramite campagne informative e di responsabilizzazione dei genitori, in luogo dell&#8217;obbligo di vaccinazione per i bambini<a title="" href="#_ftn19">[18]</a>.<br />
Non vi è dubbio che il c.d. &#8220;decreto vaccini&#8221; o &#8220;legge Lorenzin&#8221; abbia rappresentato un intervento di chiusura rispetto a un contesto caratterizzato da crescente fermento e possibili differenziazioni, pur senza essere destinato a costituire un approdo definitivo: non solo per la previsione, da parte del decreto stesso, di clausole di temporaneità e di monitoraggio degli interventi, ma anche per un non sopito dibattito politico sul tema che, tuttavia, nonostante il cambio di segno della legislatura nel 2018 e il rinnovo dei vertici del Ministero della Salute, non ha finora comportato un effettivo arretramento dalle opzioni di fondo del decreto<a title="" href="#_ftn20">[19]</a>.<br />
I profili di contrasto di maggior rilievo si sono comunque da ultimo concentrati sulla questione dell&#8217;ammissione alla frequentazione della scuola della prima infanzia e della presentazione della relativa documentazione accertante l&#8217;avvenuta effettuazione delle vaccinazioni prescritte, e su tali aspetti &#8211; con particolare riguardo al mantenimento della disciplina transitoria basata sull&#8217;autocertificazione anche per il corrente anno scolastico 2018-2019 &#8211; sono intervenuti una circolare congiunta del Ministero della Salute e dell&#8217;Istruzione nonché &#8211; a darvi copertura legislativa &#8211; alcune disposizioni inserite nel c.d. &#8220;decreto milleproroghe&#8221; approvato dopo la scorsa estate<a title="" href="#_ftn21">[20]</a>.<br />
Dinanzi dunque a un dibattito che stenta a rimanere interno all&#8217;ambito scientifico, e che cerca una difficile composizione attraverso il contributo giuridico-politico, ripercorrere la disciplina legislativa in tema di vaccinazioni in Italia &#8211; alla luce del quadro costituzionale riguardante i trattamenti sanitari obbligatori &#8211; significa confrontarsi in primo luogo con la questione dell&#8217;obbligatorietà delle vaccinazioni pediatriche, contemperata con il principio di autodeterminazione e il principio di solidarietà, e con il corollario del suo eventuale superamento rispetto al grado di differenziazione possibile nei diversi sistemi sanitari regionali.</p>
<p><strong>1. La disciplina previgente e il modello misto di vaccinazione in Italia</strong></p>
<p>L&#8217;introduzione del &#8220;decreto vaccini&#8221;, pur ampliando significativamente il numero di vaccinazioni pediatriche da somministrare obbligatoriamente, non altera, teoricamente, il sistema misto di politiche di immunizzazione preventiva vigente in Italia, che prevede <em>l&#8217;obbligatorietà</em> per alcuni vaccini e la <em>raccomandazione</em> per altri<a title="" href="#_ftn22">[21]</a>. D&#8217;altronde, il fatto che l&#8217;obbligatorietà delle vaccinazioni riceva copertura costituzionale nel quadro dei trattamenti sanitari obbligatori, previsti dal secondo comma dell&#8217;art. 32 della Carta costituzionale, è da considerarsi ormai pacifico, se non bastassero a riprova gli espliciti accenni che furono formulati in questi termini già in sede di Assemblea costituente<a title="" href="#_ftn23">[22]</a>.<br />
Prima dell&#8217;intervento del decreto-legge convertito in legge alla fine dell&#8217;estate del 2017, quattro erano le vaccinazioni pediatriche generali obbligatorie, prescritte da leggi statali (in conformità con la riserva di legge rinforzata prevista dall&#8217;art. 32 co. 2 Cost.), approvate in epoche diverse fra loro ma &#8211; tranne l&#8217;ultima, contro l&#8217;epatite B &#8211; ben prima dell&#8217;entrata in vigore della legge istitutiva del SSN (l. n. 833/1978)<a title="" href="#_ftn24">[23]</a>. Quanto alle vaccinazioni non obbligatorie, per alcune di esse era comunque previsto che dovessero essere concesse gratuitamente dalle Regioni nell&#8217;ambito delle loro disponibilità finanziarie, se richieste dai genitori con prescrizione medica<a title="" href="#_ftn25">[24]</a>.<br />
Entrambe le tipologie di vaccinazioni erano (e sono) inoltre incluse nei c.d. Lea (livelli essenziali di assistenza, ovvero livelli di prestazioni <em>appropriati </em>e <em>uniformi </em>che devono essere garantiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale) <a title="" href="#_ftn26">[25]</a>, e offerte attivamente &#8211; quando non gratuitamente &#8211; in tutto il Paese.<br />
Tutte le vaccinazioni si trovano inserite infatti, a partire dal 1999, nel <em>Piano nazionale vaccini</em>, strumento concepito con lo scopo di fornire le linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività vaccinali «in modo che esse siano coordinate e allineate a quelle della comunità internazionale per il raggiungimento di obiettivi operativi uniformi su tutto il territorio nazionale».<br />
Alla luce inoltre della competenza ripartita in modo concorrente dalla riforma costituzionale del 2001 per quanto attiene alla tutela della salute, allo Stato spetta formulare i principi fondamentali in materia di strategie vaccinali, mentre le modalità di attuazione di principi ed obiettivi rientrano nella competenza delle Regioni, pur nel quadro di interventi di negoziazione fra Stato e Regioni<a title="" href="#_ftn27">[26]</a>: di fatto, si è verificato che «i livelli di copertura assicurati nelle diverse realtà geografiche si sono rivelati eterogenei e non tutti gli obiettivi di controllo delle malattie prevenibili sono stati raggiunti», costituendo un ulteriore elemento di differenziazione fra sistemi regionali<a title="" href="#_ftn28">[27]</a>.<br />
Si pensi in proposito anche al calendario vaccinale, con cui nel Piano per la prevenzione vaccinale si indica la successione cronologica con cui vanno effettuate le vaccinazioni dei soggetti in età evolutiva (dalla prima infanzia all&#8217;adolescenza), e che spetta poi a ogni singola Regione recepire, individuando le modalità organizzative dell&#8217;offerta vaccinale (in quanto di competenza regionale). Mentre per le vaccinazioni obbligatorie vi è un calendario vaccinale uniforme, per le vaccinazioni raccomandate vi possono essere difformità nell&#8217;offerta e nei tempi di somministrazione in rapporto alle strategie vaccinali che alcune regioni possono adottare, dati i possibili adeguamenti e/o modifiche tramite provvedimenti normativi, generalmente in termini di spettro di vaccinazioni offerte (con particolare riguardo alle vaccinazioni non incluse nei LEA), popolazione target e modalità di compartecipazione alla spesa, sia in senso estensivo che restrittivo.<br />
Tale difformità, si osservava in un documento elaborato alcuni anni fa dalla Commissione parlamentare per l&#8217;infanzia, poteva essere di pregiudizio, non solo a fini amministrativi, nei casi di spostamento di un bambino da una regione a un&#8217;altra, ma anche sotto l&#8217;aspetto epidemiologico, considerato che la lotta contro le malattie prevenibili con i vaccini, per essere efficace, richiede uniformità di obiettivi, di mezzi e di modalità di esecuzione in vaste aree geografiche, mentre una politica vaccinale non coordinata può essere associata a rischi aggiuntivi. In particolare, si specificava nel parere, dal fatto che l&#8217;offerta di vaccini raccomandati fosse attiva in alcune regioni, mentre in altre potesse riscontrare una certa inerzia, derivava una diversa estensione della copertura vaccinale: laddove i vaccini raccomandati erano forniti solo se esplicitamente richiesti, era immunizzata solo quella quota di bambini i cui genitori avevano avuto autonomamente conoscenza di questa possibilità, grazie al loro livello di istruzione e perché particolarmente attenti alla salute dei propri figli, determinando uno stato di iniquità a danno dei bambini appartenenti alle fasce di popolazione meno protette<a title="" href="#_ftn29">[28]</a>.<br />
Proprio il doppio regime vaccinale esistente in Italia avrebbe dunque contribuito, secondo alcune analisi, ad alimentare nell&#8217;opinione pubblica la &#8220;falsa convinzione&#8221; che vi fossero vaccinazioni più (obbligatorie) o meno importanti (&#8220;solo&#8221; raccomandate)<a title="" href="#_ftn30">[29]</a>.<br />
D&#8217;altronde, anche dal punto di vista normativo, non sempre è apparso agevole determinare la portata della distinzione tra vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, sia in termini di funzionalità della distinzione, che delle conseguenze prodotte, anche in ragione &#8211; come si dirà meglio &#8211; di una progressiva assimilazione delle due forme nella legislazione fino a poc&#8217;anzi vigente, nel segno di quella che appariva una generale tendenza, in Italia come altrove, volta al superamento dell&#8217;obbligatorietà vaccinale, in linea con la valorizzazione, a livello internazionale e sovranazionale, di un modello fondato sull&#8217;alleanza terapeutica e il consenso informato del paziente.<br />
Tanto più che tale sistema (vigente anche in Francia, Grecia, Portogallo) si è infatti progressivamente venuto a confrontare con le altre strategie e politiche di immunizzazione preventiva in uso nei paesi occidentali, organizzate &#8211; allo stato attuale, oltre al sistema in uso in Italia &#8211; sulla sola raccomandazione, accompagnata da una elevata offerta del servizio e da incentivi e informazione (ad es., Regno Unito); oppure sulla raccomandazione, in assenza di sanzioni per la mancata immunizzazione preventiva, ma con obbligo contestuale di fornire certificati che attestino la vaccinazione per poter accedere ad alcuni servizi pubblici come la scuola (ad es., in USA, Canada, Germania)<a title="" href="#_ftn31">[30]</a>.<br />
Se storicamente è forse agevole spiegare l&#8217;introduzione delle vaccinazioni obbligatorie nel nostro Paese in relazione alla diffusione dei vaccini come strumento tipico di lotta alle malattie pericolose per l&#8217;incolumità pubblica e alla loro diffusione (si ricordi come in un&#8217;ottica ottocentesca il diritto alla salute &#8211; sia come integrità psico-fisica della persona che igiene &#8211; si configurasse come problema di ordine pubblico), e apparisse vieppiù giustificata in un Paese &#8220;socialmente e culturalmente arretrato&#8221; e con un elevato tasso di analfabetismo<a title="" href="#_ftn32">[31]</a>, nondimeno l&#8217;obbligatorietà è andata progressivamente integrandosi nella lettura ben più ampia e polivalente del diritto alla salute come configurato nell&#8217;art. 32 della Costituzione<a title="" href="#_ftn33">[32]</a>.<br />
Il dovere della Repubblica di tutelare la salute di tutti i cittadini si declina infatti, come richiamato anche nell&#8217;ultimo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019, anche nel duplice obiettivo perseguito dai programmi di prevenzione vaccinale: da un lato in funzione della tutela della salute individuale conferendo «uno stato di protezione a quei soggetti sani, che per alcune condizioni epidemiologiche, di salute, occupazionali o comportamentali sono esposti al pericolo di contrarre determinate infezioni»; dall&#8217;altro, quello di «ottenere la riduzione e, quando possibile, l&#8217;eradicazione di alcune malattie infettive per le quali non esiste una terapia o che possano essere causa di gravi complicazioni». Profilo, quest&#8217;ultimo, da cui si suole infatti far scaturire il c.d. &#8220;valore sociale&#8221; della pratica vaccinale, «espresso dal fenomeno della protezione comunitaria ottenibile, per molti vaccini, a seguito del raggiungimento di un&#8217;elevata copertura immunitaria nella popolazione bersaglio», più comunemente nota come immunità di gregge o <em>herd immunity.</em><br />
La legittimazione della suddetta obbligatorietà ha implicato un&#8217;assunzione di responsabilità in capo alla collettività &#8211; e dunque allo Stato &#8211; dei rischi comunque derivanti per i singoli individui da un obbligo vaccinale, secondo il delicato tentativo di composizione degli interessi contemplati dall&#8217;art. 32 della Costituzione operato dalla Consulta a partire dalla ormai storica <em>sentenza n. 307/1990</em>, ove la Corte chiarisce che «(l)&#8217;imposizione &#8216;ex lege&#8217; di un trattamento sanitario non è incompatibile con l&#8217;art. 32 Cost. se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, e purché esso non incida negativamente &#8211; salvo che in misura temporanea e tollerabile &#8211; sullo stato di salute del soggetto».<br />
Come riconosciuto dalla Corte, infatti, l&#8217;imposizione di vaccinazioni obbligatorie attiene all&#8217;ambito, delicatissimo, delle &#8220;scelte tragiche&#8221; del diritto<strong>, </strong>nel conflitto che si genera &#8211; a causa dell&#8217;inevitabilità del rischio &#8211; fra la dimensione individuale e quella collettiva <a title="" href="#_ftn34">[33]</a>: è da questa affermazione che discende in primo luogo il bilanciamento, nei limiti della ragionevolezza, del sacrificio sopportato dal singolo nell&#8217;interesse della collettività e delle conseguenze di cui la stessa collettività debba farsi carico &#8211; con accenti, nell&#8217;uno e nell&#8217;altro caso, anche sul principio/dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) &#8211; anche tramite il riconoscimento di un equo indennizzo (come poi recepito nella legislazione successiva, l. n. 210/1992 e l. n. 229 del 2005) oltre che, nel caso di dimostrato nesso causale tra vaccinazione e danno, di risarcimento.<br />
Proprio i successivi sviluppi della giurisprudenza costituzionale in tema di indennizzo, inoltre, hanno fortemente contribuito a una prima convergenza della disciplina, cui si è assistito nel tempo, fra vaccinazioni obbligatorie e raccomandate.<br />
Da una parte, dal punto di vista normativo, si sono succeduti in questa fase provvedimenti che hanno portato a una progressiva inversione di tendenza sull&#8217;obbligatorietà (anche in conseguenza dei pronunciamenti di alcuni Tribunali), come dimostrano sia la depenalizzazione della disciplina e la riduzione delle sanzioni originariamente previste a mere sanzioni amministrative in caso di omessa vaccinazione (per quelle obbligatorie) nei confronti degli esercenti la patria potestà<a title="" href="#_ftn35">[34]</a>, sia l&#8217;abrogazione, con il d.P.R. n. 355 del 1999, della preclusione (prevista ai sensi dell&#8217;art. 47, d.P.R. n. 1518 del 1967), secondo la quale la mancata certificazione della sottoposizione dell&#8217;alunno alle vaccinazioni obbligatorie comportava il rifiuto di ammissione alla scuola dell&#8217;obbligo o agli esami<a title="" href="#_ftn36">[35]</a>.<br />
Dall&#8217;altra parte, si deve alla Consulta l&#8217;estensione dell&#8217;obbligo dello Stato di indennizzare i danneggiati dalle vaccinazioni anche al di là delle ipotesi di mera obbligatorietà: affermato, in un primo tempo, con riferimento anche alle ipotesi di vaccini oggetto di incentivazione nelle politiche di sanità pubblica, giacché «negare l&#8217;indennizzo a chi si sia sottoposto volontariamente alla vaccinazione consigliata significherebbe trattare in modo deteriore coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale rispetto a coloro che hanno agito per tema della sanzione»<a title="" href="#_ftn37">[36]</a>; esteso, da ultimo, con la sentenza n. 107 del 2012, che rende applicabili anche nel caso di danni subiti a causa della sottoposizione a vaccini non obbligatori (il caso riguardava la c.d. trivalente, per morbillo, parotite, rosolia) principi già consolidati in materia, in considerazione del fatto che «&#8221;la ragione determinante del diritto all&#8217;indennizzo&#8221; è &#8220;l&#8217;interesse collettivo alla salute&#8221; e non &#8220;l&#8217;obbligatorietà in quanto tale del trattamento, la quale è semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse&#8221;; e che lo stesso interesse è fondamento dell&#8217;obbligo generale di solidarietà nei confronti di quanti, sottoponendosi al trattamento, vengano a soffrire di un pregiudizio (sentenze n. 226 e n. 423 del 2000)», nonché affermato con la sentenza 268 del 2017 anche nel caso menomazione dell&#8217;integrità psico-fisica a seguito della vaccinazione (raccomandata) contro il virus influenzale, purché sia provato il nesso di causalità tra l&#8217;una e l&#8217;altra.<br />
Anche perché, per citare ancora la Corte (sent. n. 107/2012), «[i]n presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore della pratica di vaccinazioni è, infatti, naturale che si sviluppi un generale clima di &#8220;affidamento&#8221; nei confronti proprio di quanto &#8220;raccomandato&#8221;: ciò che rende la scelta adesiva dei singoli, al di là delle loro particolari e specifiche motivazioni, di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell&#8217;interesse collettivo&amp; giustifica la traslazione in capo alla collettività (anch&#8217;essa obiettivamente favorita da quelle scelte) degli effetti dannosi eventualmente conseguenti. In un contesto di irrinunciabile solidarietà, del resto, la misura indennitaria appare per se stessa destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo: sarebbe, infatti, irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati».<br />
È per altro da rilevare come proprio la vaccinazione antitetanica, ovvero per una malattia non infettiva, risponda <em>esclusivamente</em> al riconoscimento del valore della vaccinazione come strumento di protezione della salute individuale del minore, cui la vaccinazione si rivolge. In tal senso, bisogna sottolineare, emergerebbe un profilo delle vaccinazioni obbligatorie come funzionali all&#8217;interesse personale del minore tale da imporre, come argomentato dalla Corte costituzionale nell&#8217;ord. 262 del 2004, «la considerazione del rischio derivante allo stesso minore dall&#8217;omissione della vaccinazione, posto che, nel caso del minore, non è in gioco la sua autodeterminazione, ma il potere-dovere dei genitori di adottare le misure e le condotte idonee a evitare pregiudizi o concreti pericoli alla salute dello stesso minore, non potendosi ammettere una totale libertà dei genitori di effettuare anche scelte che potrebbero essere gravemente pregiudizievoli al figlio»<a title="" href="#_ftn38">[37]</a>.<br />
Specifiche sono le problematicità che si pongono sotto il profilo del consenso e nel caso del minore. Sia consentito in questa sede limitarsi per un verso al solo richiamo dell&#8217;art. 33 della l. 833/1978, che disciplina i trattamenti sanitari obbligatori, fra cui le vaccinazioni, nel senso di consentire che siano effettuati in deroga alla regola del necessario consenso (informato) liberamente espresso del soggetto sottoposto al trattamento, seppur in maniera non coattiva<a title="" href="#_ftn39">[38]</a>. Per altro verso, tuttavia, vale ricordare che «la natura obbligatoria della misura sanitaria non dispensa in generale il medico dall&#8217;obbligazione di fornire al soggetto capace quelle informazioni che integrano il presupposto del consenso informato», sicché l&#8217;obbligo è da affermare sotto il profilo della colpa medica<a title="" href="#_ftn40">[39]</a>.</p>
<p><strong>2. Esperienze di differenziazione regionale e di superamento dell&#8217;obbligo vaccinale</strong></p>
<p>A ulteriore esemplificazione di quanto detto è interessante notare come già il <em>Piano Nazionale per le Vaccinazioni 1999-2000</em> affrontasse il tema del superamento dell&#8217;obbligo vaccinale<strong>, </strong>enfatizzando l&#8217;importanza dell&#8217;offerta attiva delle vaccinazioni indipendentemente dallo stato giuridico di obbligatorietà, così come, nello stesso anno, il calendario vaccinale (stabilito nel Decreto Ministeriale n. 5 del 7 aprile 1999) le considerasse unitamente, includendo, senza distinzione tra obbligatorie e raccomandate, le vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite virale B, infezioni invasive da Haemophilus influenzae tipo b, morbillo, parotite e rosolia.<br />
Ancor più, come illustrato nel Report sulla Prevenzione vaccinale, può citarsi il <em>Piano Nazionale Vaccini 2005-2007,</em> il primo elaborato in epoca di regionalizzazione della sanità, e che appunto, adattandosi alla nuova realtà prodotta dalla modifica del titolo V della Costituzione, cercava di rispondere all&#8217;esigenza di mantenere un coordinamento delle strategie vaccinali tra le diverse istanze delle Regioni e le necessità complessive del Paese: sia nel rispetto dell&#8217;autonomia regionale prevista, che con la possibilità di introdurre nuovi vaccini attraverso un percorso di gradualità e di programmazione necessaria ed opportuna.<br />
Soprattutto, il piano nazionale vaccini 2005-2007 individuava alcuni indicatori e obiettivi di cui una Regione avrebbe dovuto dotarsi per iniziare il percorso, in via sperimentale, di sospensione dell&#8217;obbligo vaccinale e poter attuare il passaggio da un sistema obbligatorio a uno facoltativo, ovvero: la necessità di una esaustiva informazione sui vantaggi e sui rischi della immunizzazione preventiva; l&#8217;allestimento di un sempre più adeguato sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili e di monitoraggio degli eventi avversi; la formazione del personale sanitario adibito all&#8217;educazione alla salute; l&#8217;offerta gratuita dei vaccini da parte dei vari servizi sanitari.<br />
Alla base del superamento di qualunque forma di obbligatorietà si collocava pertanto anche il c.d.<em> empowerment</em> del cittadino stesso, un processo che necessita di forme corrette e adeguate di comunicazione e di un&#8217;informazione completa, scientificamente corretta e facilmente accessibile, da realizzarsi grazie non solo al ruolo delle ASL ma soprattutto alla centralità del pediatra di famiglia (o del medico di medicina generale nel caso di vaccini indirizzati a particolari categorie di soggetti adulti).<br />
È dunque su queste basi che alcune regioni avevano attivato un percorso di sospensione dell&#8217;obbligo vaccinale<a title="" href="#_ftn41">[40]</a>.<br />
In particolare è da segnalare il Veneto, che sanciva con la <em>legge Regionale n. 7 del 23 marzo 2007</em> la sospensione dell&#8217;obbligo vaccinale per l&#8217;età evolutiva per tutti i nuovi nati a partire dal 1 gennaio 2008 contro difterite, tetano, poliomielite ed epatite B, prevedendo un Piano di Monitoraggio semestrale del Sistema Vaccinale, condiviso con il Ministero della Salute e l&#8217;Istituto Superiore di Sanità, al fine di verificare, tra gli altri parametri, le coperture vaccinali ed evidenziare immediatamente eventuali effetti sfavorevoli del provvedimento, rimettendo a un Comitato tecnico scientifico il compito di valutare «l&#8217;andamento epidemiologico delle malattie per le quali la presente legge sospende l&#8217;obbligo vaccinale ed il monitoraggio dell&#8217;andamento dei tassi di copertura vaccinale nel territorio regionale» (art. 3) in modo da ripristinare eventualmente l&#8217;obbligo vaccinale in caso di pericolo per la Salute Pubblica (art. 4).<br />
In Piemonte invece con la Circolare Regionale del 2006 era stata prevista una sospensione delle sanzioni amministrative nei casi di rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie, introducendo una nuova classificazione dei vaccini basata solo sulla distinzione fra &#8220;prioritari&#8221; (offerta attiva e gratuita) e &#8220;tutti gli altri&#8221; (disponibili al prezzo di costo), e con la possibilità di continuare la sperimentazione fin tanto che per ogni coorte di nascita la percentuale dei rifiuti vaccinali tra i residenti non superasse il 5%; mentre in Lombardia con DGR 1587/2005 si affrontava il tema della gestione dei casi di rifiuto della vaccinazione e si proponeva una procedura di superamento dei formalismi dell&#8217;obbligo vaccinale<a title="" href="#_ftn42">[41]</a>.<br />
Tuttavia, con riferimento ai percorsi di sospensione intrapresi, non si è mancato di rilevare alcuni dubbi di costituzionalità, proprio a partire dalla constatazione che nessun intervento legislativo aveva fatto esplicitamente venir meno l&#8217;obbligatorietà prevista <em>ex lege</em>, e che dunque questa avrebbe dovuto conservare un proprio significato prescrittivo, su cui si innestava la possibile invasione di competenza statale da parte del legislatore regionale.<br />
Questo perché, pur ammettendo che la riserva di legge prevista dall&#8217;art. 32 possa &#8211; alla luce della riforma del 2001 &#8211; non escludere in modo assoluto l&#8217;intervento della legge regionale (nel senso di valutazione, caso per caso, della razionalità della differenziazione introdotta a livello regionale), si è posto il tema della competenza statale nella determinazione dei livelli essenziali di assistenza (ex art. 117 co.2 lett<em>. m</em>) nonché quello del contrasto con i principi fondamentali della materia tutela della salute, di cui sarebbero espressione le disposizioni delle leggi statali relative alle vaccinazioni obbligatorie, cui si aggiungono alcune perplessità in termini di teoria delle fonti, laddove si sia proceduto alla sospensione dell&#8217;obbligatorietà con un atto di programmazione regionale, approvato dalla Giunta, piuttosto che con legge<a title="" href="#_ftn43">[42]</a>.<br />
Se alla prima obiezione si è risposto che in tutti i percorsi di sospensione continuava comunque a essere garantita l&#8217;offerta delle vaccinazioni come prestazioni essenziali, e che l&#8217;inserimento delle vaccinazioni obbligatorie tra i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale comporta soltanto che il Servizio sanitario sia obbligato ad erogare le vaccinazioni e che il minore abbia il diritto di riceverle, per quanto attiene alla seconda obiezione non basterebbe invece il riconoscimento del carattere meramente sospensivo della legge regionale: da una parte, infatti, è stato rilevato che una sospensione a tempo indeterminato &#8211; qual è quella prevista dalle legge veneta &#8211; tende a coincidere con una abrogazione, dall&#8217;altra che per dispiegare i propri effetti la legge deve disporre di una competenza nella materia in cui interviene la sospensione.<br />
Si è invece obiettato in dottrina che il superamento del principio sarebbe dovuto passare per una legge statale di revisione dei principi stessi, non essendo sufficiente un accordo politico o amministrativo per rendere cedevole una disciplina di rango legislativo. Piuttosto, l&#8217;argomento a favore della legittimità costituzionale andrebbe nel senso che la norma-principio può essere individuata nella norma finale (l&#8217;obiettivo di una copertura vaccinale che per le quattro patologie allora indicate si approssimasse alla totalità dei nuovi nati) e non nella norma strumentale (e cioè l&#8217;imposizione dell&#8217;obbligo a carico dei genitori).<br />
Infine, non sembrerebbe in questi casi rilevare un ulteriore margine parzialmente sottratto tanto alla discrezionalità del legislatore statale quanto di quello regionale, derivante dal &#8220;contenuto tecnico-scientifico&#8221; delle norme, allorché riguardano acquisizioni scientifiche in merito all&#8217;appropriatezza delle soluzioni terapeutiche: giacché né in Piemonte né in Veneto la sospensione degli obblighi vaccinali era stata semplicisticamente ricollegata alla sfiducia circa l&#8217;utilità delle vaccinazioni, anzi al contrario i percorsi di sospensione tendevano a «conciliare la libera determinazione dei genitori con il mantenimento di livelli di copertura vaccinale sufficientemente elevati da continuare a garantire la salute pubblica»<a title="" href="#_ftn44">[43]</a>.<br />
Vero è che la Corte è stata chiamata effettivamente in causa solo con un giudizio in via incidentale sollevato con riferimento alla legge regionale del Veneto, in cui si lamentava il contrasto con il principio di eguaglianza di cui all&#8217;art. 3 Cost., a causa della discriminazione che la legge avrebbe operato fra nati prima e dopo la data indicata per sospendere l&#8217;obbligatorietà (questione dichiarata manifestamente inammissibile con ord. n. 87/2010). Nessun ricorso invece è stato sollevato direttamente dal Governo per conflitto di attribuzione.<br />
In conclusione, la base per la valutazione della legittimità della soluzione sperimentata dalle Regioni appariva rimessa alla prova pratica che dimostrasse l&#8217;efficacia nel garantire elevate soglie di copertura vaccinale, fermo restando comunque anche il possibile ricorso al potere sostitutivo del Governo, ex art. 120 comma 2 Cost. «quando lo richiedono la tutela dell&#8217;unità giuridica o dell&#8217;unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».</p>
<p><strong>3. Le rinnovate esigenze di armonizzazione delle strategie vaccinali e il nuovo decreto vaccini</strong></p>
<p>L&#8217;esigenza inevitabilmente manifestatasi, anche a seguito delle esperienze regionali citate, di una maggiore uniformità e armonizzazione, a partire dal crescente coinvolgimento delle Istituzioni sanitarie centrali e di una nuova cornice regolatoria, è stata in parte affrontata con il <em>Piano nazionale vaccini 2012-2014</em>, in cui si definivano «l&#8217;obiettivo generale dell&#8217;armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire equità nella prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione e assicurando parità di accesso alle prestazioni vaccinali da parte di tutti i cittadini» e «gli obiettivi vaccinali specifici da raggiungere nella popolazione generale e nei gruppi a rischio, verificati annualmente nell&#8217;ambito del monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza»<a title="" href="#_ftn45">[44]</a>, pur in un&#8217;ottica non contrastante con l&#8217;avvio di percorsi orientati al superamento dell&#8217;obbligo vaccinale.<br />
Analogamente, e ancor più, l&#8217;obiettivo dell&#8217;armonizzazione delle strategie vaccinali ha trovato sottolineatura nell&#8217;attuale <em>Piano di Prevenzione Vaccinale 2017-2019</em><a title="" href="#_ftn46">[45]</a>, definitivamente approvato (dopo la verifica della copertura finanziaria) il 19 gennaio 2017, che include il nuovo Calendario nazionale delle vaccinazioni attivamente e gratuitamente offerte alla popolazione per fascia d&#8217;età, e gli interventi vaccinali destinati a particolari categorie a rischio (per patologia, per esposizione professionale, per eventi occasionali).<br />
In particolare, fra le criticità elencate nel piano, si segnalava il problema dei vincoli normativi e dell&#8217;obbligatorietà delle vaccinazioni, da affrontare tramite una normazione aggiornata e con misure quali l&#8217;obbligo di certificazione della vaccinazione per l&#8217;ingresso scolastico o percorsi di audit e di revisioni tra pari per i medici e il personale sanitario dipendente, rispetto a possibili violazioni del supporto alla pratica vaccinale, con eventuali sanzioni disciplinari o contrattuali<a title="" href="#_ftn47">[46]</a>.<br />
Come sintetizzato dall&#8217;informativa sul sito del Ministero della Salute, «il nuovo Piano, oltre alle vecchie vaccinazioni (contro difterite, tetano, polio, epatite B, Hib, pertosse, pneumococco, morbillo, parotite, rosolia, meningococco C nei nuovi nati, HPV nelle ragazze undicenni e influenza nei soggetti di età&#8221;e65 anni) introduce le vaccinazioni anti-meningococco B, anti-rotavirus e antivaricella nei nuovi nati, estende la vaccinazione anti-HPV ai maschi undicenni, introduce la vaccinazione antimeningococcica tetravalente ACWY135 e il richiamo anti-polio con IPV negli adolescenti; prevede le vaccinazioni anti-pneumococco e anti-Zoster nei sessantacinquenni»<a title="" href="#_ftn48">[47]</a>.<br />
È indicata inoltre la stima dei maggiori oneri derivanti dall&#8217;inserimento nel Piano delle nuove vaccinazioni, come da intesa sui nuovi Lea, cui la legge di bilancio dedica specifica finalizzazione, nell&#8217;ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a titolo di concorso al rimborso alle regioni per l&#8217;acquisto dei suddetti vaccini (pari a 100 milioni di euro nel 2017, a 127 milioni di euro nel 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dal 2019, stanziati dall&#8217;articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).<br />
In tale ottica, l&#8217;inserimento delle vaccinazioni nei nuovi Lea, approvati a inizio 2017, rispondeva anche a una delle criticità individuate nel Piano, in relazione al problema dello scarso peso attribuito alle vaccinazioni nei LEA.<br />
Già nell&#8217;elaborazione dell&#8217;ultimo piano si assisteva dunque a un tendenziale <em>rafforzamento del controllo e dell&#8217;effettività della pratica vaccinale</em>, in continuità con quelle iniziative avviate a livello locale, cui si è fatto cenno all&#8217;inizio, come quella dell&#8217;Emilia-Romagna relativa al divieto di frequenza degli asili nido per i bambini non vaccinati. Se rispetto a tali iniziative &#8211; come non mancava di notare già l&#8217;atto di sindacato ispettivo del Senato sopra citato &#8211; si erano sviluppate «diverse polemiche a causa di provvedimenti locali che rischiano di generare ulteriori differenze tra diverse aree geografiche del Paese, oltre a quelle finora provocate dai diversi sistemi di assistenza», cionondimeno si riteneva di impegnare il Governo, fra le altre iniziative, «a valutare l&#8217;opportunità di promuovere l&#8217;adozione, nel rispetto dei principi costituzionali della autonomia delle Regioni e della libertà di scelta individuale, di provvedimenti legislativi per ripristinare un livello accettabile di sicurezza sanitaria, mediante il mantenimento di elevate coperture vaccinali, per garantire una copertura vaccinale uniforme in tutto il territorio nazionale, quantomeno per i vaccini classificati come &#8220;obbligatori&#8221;, e per prevedere modalità di accesso dei bambini agli asili-nido ed alle scuole dell&#8217;obbligo uniformi in tutte le Regioni».<br />
La nuova inversione di tendenza cui appariva orientarsi la questione dell&#8217;obbligatorietà delle vaccinazioni trovava ulteriore conferma nell&#8217;ordinanza del Consiglio di Stato del 21 aprile 2017, con cui veniva rigettato il ricorso contro la sentenza del Tar Friuli-Venezia-Giulia che respingeva il ricorso per l&#8217;annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Trieste con cui si introduceva l&#8217;obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per l&#8217;età da 0 a 6 anni, dovendosi ritenere che «la prescrizione di vaccinazioni obbligatorie per l&#8217;accesso ai servizi educativi comunali, oltre ad essere coerente con il sistema normativo generale in materia sanitaria e con le esigenze di profilassi imposte dai cambiamenti in atto, non si pone in conflitto con i principi di precauzione e proporzionalità &#8211; come addotto, invece, dagli appellanti»<a title="" href="#_ftn49">[48]</a>.<br />
L&#8217;ultimo atto di questo nuovo orientamento è rappresentato com&#8217;è noto dall&#8217;emanazione del c.d. decreto-vaccini e dalla sua conversione in legge, il cui punto maggiormente controverso rimane certamente la riaffermazione e l&#8217;estensione dell&#8217;obbligatorietà quale criterio prevalente della strategia vaccinale italiana, nel tentativo di dare risposta alla pluralità di elementi critici emersi nella valutazione del sistema di prevenzione del paese, a partire, in primo luogo, dalle evidenziate esigenze di omogeneizzazione della disciplina rispetto alle differenti tendenze regionali. Uno scopo, quello dell&#8217;omogeneità, che viene peraltro evidenziato dal Consiglio di Stato, unitamente al richiamo dei valori costituzionali di riferimento (in particolare di solidarietà), nonché ai criteri del riparto di competenze e di applicazione del principio di precauzione (e prevenzione) in ambito sanitario, nel parere consultivo emesso su richiesta della Regione Veneto con riguardo all&#8217;interpretazione delle disposizioni del decreto e della legge di conversione in ordine all&#8217;applicazione delle sanzioni ivi previste<a title="" href="#_ftn50">[49]</a>.<br />
Com&#8217;è noto, il decreto &#8211; nella disciplina definitiva (dopo la conversione) &#8211; estende in primo luogo fino a dieci (riducendo l&#8217;iniziale prescrizione di 12 vaccinazioni obbligatorie stabilita dal decreto non convertito), il numero delle vaccinazioni obbligatorie per i minori in età compresa da 0 a 16 anni (inclusi i minori stranieri non accompagnati): ovvero oltre alle originarie vaccinazioni contro poliomielite, difterite, tetano ed epatite B, sono incluse quelle contro pertosse e Hib (art. 1 comma 1) e quelle contro morbillo, rosolia, parotite e varicella (comma 1­bis). Per queste ultime, tuttavia, il Ministro della salute può con proprio decreto disporre la sospensione dell&#8217;obbligo, decorsi tre anni dall&#8217;entrata in vigore della legge di conversione e poi con cadenza triennale, alla luce delle risultanze delle verifiche dei dati epidemiologici, delle reazioni avverse e delle coperture raggiunte e seguendo una procedura che coinvolge organismi tecnico-scientifici, la Conferenza Stato­Regioni e le commissioni parlamentari competenti (comma 1-ter). Non sono poi obbligatorie, ma vengono offerte attivamente e gratuitamente le vaccinazioni anti­meningococcica B e C e contro pneumococco e rotavirus (comma 1­quater).<br />
Le deroghe agli obblighi di vaccinazione (per cui le vaccinazioni possono essere omesse o differite) riguardano unicamente i casi di immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata e di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate (comma 2 e 3). Nei casi di inadempimento è invece prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro (significativamente ridotta in sede di conversione, in luogo di un minimo di 500 a un massimo di 7.500 euro) e previa convocazione da parte dell&#8217;ASL competente dei genitori, tutori o affidatari del minore, per l&#8217;esperimento di un colloquio a fini informativi per promuovere l&#8217;effettuazione della vaccinazione<a title="" href="#_ftn51">[50]</a> (comma 4), mentre è stata soppressa in sede di conversione la previsione della la segnalazione dell&#8217;inadempimento alla procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni (comma 5).<br />
Quanto ai rapporti con l&#8217;amministrazione scolastica, la verifica degli adempimenti vaccinali tramite presentazione della certificazione dell&#8217;avvenuta effettuazione delle vaccinazioni, o del differimento o esonero, o di una dichiarazione sostitutiva, con successiva presentazione delle certificazioni, o della richiesta delle vaccinazioni presentata all&#8217;ASL, costituiscono requisito di accesso per i servizi educativi per l&#8217;infanzia e nelle scuole dell&#8217;infanzia, mentre in tutte le altre scuole, la mancata presentazione non impedisce nè la frequenza, nè gli esami (art. 3), non incidendo in tal modo sulla frequenza scolastica, per la scuola dell&#8217;obbligo, l&#8217;assolvimento degli obblighi vaccinali.</p>
<p><strong>4. La pronuncia della Corte costituzionale n. 5 del 2018 e le nuove proposte</strong></p>
<p>Dell&#8217;evoluzione normativa sin qui tracciata e delle problematiche aperte si trova infine ampia ricostruzione nella sentenza n. 5 del 2018, pronunciata sul ricorso della regione Veneto avverso il decreto legge vaccini e la relativa legge di conversione, in cui la ricorrente lamentava la repentinità del cambio di direzione nella politica vaccinale rispetto a regioni, come la ricorrente, da anni orientate al superamento dell&#8217;obbligatorietà attraverso la realizzazione di un modello di alleanza terapeutica con il paziente.<br />
La sentenza offre un panorama ampio e completo della legislazione e della giurisprudenza costituzionale in materia, supportato con il richiamo a dati statistici e finanche considerazioni di carattere sociologico, forniti sia nei due ricorsi presentati dalla regione Veneto che dalla difesa della Avvocatura dello Stato, sia infine dalle argomentazioni con cui la Corte ha dichiarato l&#8217;infondatezza di alcune delle questioni prospettate e l&#8217;inammissibilità di altre, decidendo fondamentalmente per la non irragionevolezza della disciplina giuridica introdotta dal legislatore.<br />
Come illustra la sentenza, «i due ricorsi sollevano questioni in gran parte analoghe e hanno ad oggetto, in estrema sintesi, la previsione di dieci (inizialmente dodici) vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a sedici anni di età, inclusi i minori stranieri non accompagnati, stabilendo, per i casi di inadempimento, sanzioni amministrative pecuniarie e il divieto di accesso ai servizi educativi per l&#8217;infanzia». Più nello specifico, rileva preliminarmente la Corte che «l&#8217;obbligo riguarda i minori di età compresa tra zero e sedici anni, &#8220;in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale relativo a ciascuna coorte di nascita&#8221;. Poiché tutte le vaccinazioni in esame erano già previste nei calendari vaccinali, nei termini ivi stabiliti, ed esattamente negli stessi termini sono rese obbligatorie dal decreto­legge impugnato, nessuna di esse è propriamente nuova: nuovi sono, invece, solo gli obblighi e le misure, anche sanzionatorie, destinate a renderli effettivi» (cons. dir. n. 4).<br />
Volendo limitarsi in questa sede ad un breve richiamo dei profili principali di incostituzionalità rilevati dal ricorso e del relativo giudizio della Corte, il primo motivo di censura riguarda innanzitutto la violazione degli artt. 77 co. 2 (che si ripercuoterebbe sulle attribuzioni regionali in materia di tutela della salute e istruzione), 117 (terzo e quarto comma) e 118 Cost., ovvero la fonte normativa utilizzata, il decreto-legge, in assenza dei presupposti per la decretazione d&#8217;urgenza, quali la sussistenza di una reale emergenza sanitaria. La Corte invece decide per la non fondatezza della questione, richiamando la costante giurisprudenza in materia per cui «solo l&#8217;evidente insussistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l&#8217;urgenza di provvedere determina tanto un vizio del decreto­legge, quanto un vizio in procedendo della legge che ne disponga la conversione». Rientrerebbe dunque ad avviso della Corte «nella discrezionalità &#8211; e nella responsabilità politica &#8211; degli organi di governo apprezzare la sopraggiunta urgenza di intervenire» nel contesto considerato, giacché cosa è l&#8217;urgenza del provvedere, altro è l&#8217;emergenza sanitaria, «nel senso che gli interventi legittimamente urgenti non sono solo quelli che devono far fronte alle situazioni di emergenza, ma anche quelli che le prevengono»<a title="" href="#_ftn52">[51]</a>.<br />
Del secondo motivo di censura la Corte mette in luce il contenuto eterogeneo, riguardando sia la violazione diretta di attribuzioni regionali (con riferimento alla qualificazione di principi fondamentali in materia di «tutela della salute» art. 117, terzo comma, Cost.; delle competenze regionali in materia di «istruzione» e di «formazione professionale» di cui all&#8217;art. 117, terzo e quarto comma, Cost.; dell&#8217;autonomia amministrativa della Regione di cui all&#8217;art. 118 Cost.), sia la violazione di parametri estranei al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, con ridondanza sulle attribuzioni regionali (violazione degli artt. 2, 3, 31, 32, 34 e 97 Cost., nonché dell&#8217;art. 5 per «l&#8217;uniformità imposta dalla normativa censurata e la mancata considerazione della più equilibrata ed efficiente attuazione dei principi costituzionali già conseguita in ambito regionale»).<br />
Quanto alle prime, sono giudicate inammissibili per carenza e genericità della motivazione le questioni sollevate in relazione alle garanzie costituzionali dell&#8217;autonomia legislativa e amministrativa regionale con riferimento all&#8217;art. 5 e all&#8217;art. 118 Cost., mentre sono giudicate non fondate le censure relative all&#8217;art. 117 co. 3 e 4 in quanto «debbono ritenersi chiaramente prevalenti i profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato», relativi ai principi fondamentali in materia di tutela della salute, ai livelli essenziali di assistenza, alla profilassi internazionale e alle norme generali sull&#8217;istruzione (pur nel rispetto delle competenze regionali, &#8220;ad esempio con riguardo all&#8217;organizzazione dei servizi sanitari e all&#8217;identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni&#8221;, e del principio di leale collaborazione).<br />
Ribadisce la Corte, «se è vero che il «confine tra le terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia» (sentenza n. 169 del 2017), a maggior ragione, e anche per ragioni di eguaglianza, deve essere riservato allo Stato &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. &#8211; il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili»<a title="" href="#_ftn53">[52]</a>.<br />
Se le questioni sollevate in riferimento agli artt. 31, 32, 34 e 97 Cost. sono inammissibili, per carenza assoluta di motivazione, lo scrutinio di costituzionalità rispetto agli artt. 2, 3, 32 Cost. (risolto per la non fondatezza) contiene alcuni dei passaggi più significativi della sentenza.<br />
Dopo aver richiamato quali siano i criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare nella sent. n. 258 del 1994) da rispettare in tema di legittimità dei trattamenti sanitari imposti (che il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; che il trattamento non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze considerate tollerabili; che sia prevista comunque la corresponsione di una &#8216;equa indennità&#8217; in favore del danneggiato)<a title="" href="#_ftn54">[53]</a> ed aver ribadito i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni &#8211; libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva (tutelate dall&#8217;art. 32 Cost.) e interesse del minore da perseguire tramite il diritto­dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.)<a title="" href="#_ftn55">[54]</a> &#8211; la Corte costituzionale ha innanzitutto riconosciuto la discrezionalità del legislatore «nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell&#8217;obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l&#8217;effettività dell&#8217;obbligo», tenuto conto delle condizioni sanitarie ed epidemiologiche e dell&#8217;evoluzione delle acquisizioni della scienza medica (cons. dir. n. 8).<br />
Per la Corte la disciplina introdotta risulterebbe informata al criterio di ragionevolezza, <em>rectius</em> l&#8217;intervento del legislatore si configura come non irragionevole, in considerazione dello stato attuale delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche, tanto più in quanto il più stringente vincolo giuridico imposto si pone in una prospettiva dinamica, basata su un sistema di monitoraggio periodico che si aggiunge all&#8217;adeguato spazio riservato dal legislatore ad un rapporto con i cittadini basato sull&#8217;informazione, sul confronto e sulla persuasione, talché «nulla esclude che, mutate le condizioni, la scelta possa essere rivalutata e riconsiderata».<br />
Il terzo motivo di censura chiama in causa i profili finanziari, e la violazione degli artt. 81 co. 3 e 119 co. 1 e 4 Cost. (sia in via diretta che indiretta) a fronte della clausola di invarianza o neutralità finanziaria introdotta dal decreto (art. 7 co.2). Se le questioni sollevate avverso l&#8217;art. 119 Cost. sono inammissibili, data l&#8217;assenza di &#8220;riferimenti a dati più analitici alle entrate e alle uscite relative&#8221;, la ridondanza della questione in riferimento all&#8217;art. 81, terzo comma, Cost. che sancisce il principio di analitica copertura degli oneri finanziari, è giudicata non fondata, dovendosi di fondo ritenere già finanziate nell&#8217;ambito dei LEA tutte le vaccinazioni previste.<br />
Pur nella estrema sintesi con cui si è dato conto della sentenza, sono numerosi gli aspetti messi in rilievo, anche in modo critico, dalla dottrina a commento della decisione, e riguardanti tutti quei profili che caratterizzano le problematiche relative al tema delle vaccinazioni, dalla questione del rapporto fra minori, autodeterminazione e responsabilità genitoriale, alla centralità delle norme tecnico-scientifiche e della &#8220;scienza come parametro interposto di costituzionalità&#8221;, dal rapporto fra obbligatorietà  e persuasione alla ripartizione di competenze fra Stato e Regioni per la prevenzione e la profilassi.<br />
A parte le riflessioni, piuttosto divisive, con cui si è stigmatizzato il ricorso al decreto-legge per rendere obbligatorio un trattamento sanitario<a title="" href="#_ftn56">[55]</a>, l&#8217;attenzione va senza dubbio in primo luogo ai rapporti fra salute e livelli territoriali, efficacemente definiti, alla luce della sentenza, &#8220;un vero e proprio capo delle tempeste&#8221;<a title="" href="#_ftn57">[56]</a>: si deve infatti riconoscere come la Corte collochi le esigenze di uniformità e omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale in posizione prioritaria, incidendo sull&#8217;interpretazione delle competenze regionali nel senso che non possano compromettere quelle esigenze di uniformità rilevate anche dalla Corte.<br />
In relazione invece agli altri diritti chiamati in causa nel bilanciamento con il diritto alla salute, quale quello all&#8217;istruzione, si sottolinea come l&#8217;intera problematica vada impostata secondo la logica della prevenzione più che della sanzione (come già C. cost., sent. n. 132 del 1992)<a title="" href="#_ftn58">[57]</a>, e risulti sufficientemente disinnescato il possibile contrasto fra l&#8217;obbligo di vaccinazione e il diritto costituzionale del minore all&#8217;istruzione (con il corrispondente obbligo)<a title="" href="#_ftn59">[58]</a>.<br />
Emerge inoltre nella decisione la valorizzazione del criterio di &#8220;ragionevolezza scientifica&#8221; (già centrale nella sent. 282 del 2002) particolarmente enfatizzato dalla dottrina in quanto parrebbe ormai destinato a rivestire un ruolo chiave per il futuro, sia con riguardo al fondamento della nuova politica vaccinale orientata all&#8217;obbligo che come base delle scelte normative in campo sanitario &#8211; ponendosi le &#8220;norme tecniche&#8221; come limite alle scelte del legislatore -, trasformando in tal senso la scienza, o meglio la ragionevolezza scientifica, in autonomo parametro costituzionale<a title="" href="#_ftn60">[59]</a>.<br />
Altri hanno infine rilevato l&#8217;inconsueto interesse («il dispendio di tanta energia analitica nel bilanciamento e tanta generosità nell&#8217;ammettere censure estranee alla violazione delle competenze regionali») mostrato dalla Corte per i parametri esterni al titolo V evocati, che dimostrerebbero l&#8217;attenzione tutta rivolta all&#8217;esterno della sentenza e «la preoccupazione di dover fornire alcuni punti fermi a un&#8217;opinione pubblica nevrotizzata da veleni mediatici»<a title="" href="#_ftn61">[60]</a>.<br />
Questa propensione alla comunicazione esterna della Corte mostra dunque, in conclusione dell&#8217;analisi dell&#8217;evoluzione della materia sin qui condotta, come appaiano pur sempre in controluce i temi legati alla libertà di espressione e di informazione scientifica e all&#8217;autonomia del medico, che fanno da sfondo al tema delle vaccinazioni come prospettato nel dibattito pubblico odierno, aprendo questioni delicate, non solo dal punto di vista giuridico, dato il loro inevitabile tradursi in scelte legislative e di politiche pubbliche, in particolare in ambito sanitario. È evidente come il tema della veridicità e dell&#8217;evidenza scientifica (anch&#8217;esso in parte coinvolto nella polemica sulle c.d. <em>fake news</em>) sia destinato a occupare una nuova e non trascurabile centralità, in cui il diritto ad essere informati &#8211; anche tramite le disposizioni dedicate all&#8217;informazione preventiva &#8211; appare non solo elemento nevralgico dell&#8217;alleanza terapeutica fra paziente e medico, ma anche come «primario dovere di politica sanitaria che legislatore ed autorità sanitarie debbono perseguire»<a title="" href="#_ftn62">[61]</a>.<br />
Informazione, comunicazione, monitoraggio (semestrale delle coperture vaccinali, e anche tramite completamento dell&#8217;anagrafe dei vaccini) si trovano al centro anche del testo base del disegno di legge con cui la maggioranza governativa nella legislatura in corso si propone di conseguire il superamento della legge Lorenzin, il cui iter è stato avviato presso la Commissione Sanità del Senato, e che &#8211; in attesa di conoscerne il prosieguo &#8211; pare al momento orientarsi a una strategia di &#8220;obbligo flessibile&#8221;, in cui, nella formulazione iniziale, l&#8217;obbligatorietà viene limitata al verificarsi di situazioni eccezionali, la cui gestione è rimessa all&#8217;adozione di specifici piani straordinari d&#8217;intervento, e ripristinata solo in caso «si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal PNPV tali da ingenerare il rischio di compromettere l&#8217;immunità di gruppo» (art. 5, A.S. n. 770).</p>
<p>* Articolo sottoposto a referaggio anonimo</p>
<div>
<div>*<a title="" href="#_ftnref1">*</a> Il presente contributo trae origine da una relazione presentata dall&#8217;Autrice a Madrid presso la Escuela Nacional de Sanidad in occasione del convegno &#8220;El debate sobre las vacunas: obligatoriedad, transparencia y contexto Europeo&#8221; (12 dicembre 2016), intitolata &#8220;El modelo italiano de vacunación obligatoria y el posicionamiento de la Corte Constitucional: desarrollos legislativos&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[1]</a> Si vedano in proposito i riferimenti alle &#8220;coperture vaccinali&#8221; descritti negli ultimi Piani nazionali di prevenzione vaccinale, ad esempio nel PNPV 2017-2019, ove si legge che «dal 2013 si sta, infatti, registrando un progressivo calo, con il rischio di focolai epidemici di grosse dimensioni per malattie attualmente sotto controllo, e addirittura di ricomparsa di malattie non più circolanti nel nostro Paese [&amp;]. Particolarmente preoccupanti sono i dati di copertura vaccinale per morbillo e rosolia che hanno perso addirittura 5 punti percentuali dal 2013 al 2015, passando dal 90,4% all&#8217;85,3%, incrinando anche la credibilità internazionale del nostro Paese» (p. 50-51). Anche l&#8217;EVAP (European Vaccinacion Action Plan) 2015-2020, elaborato dall&#8217;Ufficio regionale europeo dell&#8217;OMS, ai cui obiettivi e strategie fanno riferimento le politiche di prevenzione nazionali, sottolinea che «Resurgence of some vaccine-preventable diseases in the Region over the past five years has served as a wake up call, demanding urgent action» (http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[2]</a> Il parere del CNB è richiamato anche nel PNPV 2017-2019. Nel documento del Senato della Repubblica, Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00656, pubblicato il 18 ottobre 2016, nella seduta n. 702,  vengono, a titolo di esempio, riportati i seguenti dati del Ministero della Salute del 2013: i) la media attuale delle vaccinazioni obbligatorie è attorno al 93 per cento; in alcune aree (ad esempio provincia autonoma di Bolzano e regione Friuli-Venezia Giulia) la percentuale è del 90 per cento. ii) diversità più accentuate si registrano per le vaccinazioni consigliate: a fronte della media nazionale variabile tra l&#8217;85 per cento ed il 90 per cento a seconda del tipo di vaccinazione, in alcune Regioni o aree geografiche la percentuale è addirittura inferiore al 50 per cento. In tali aree, quindi, il rischio di ricomparsa di situazioni epidemiche è molto elevato, con la possibilità di diffusione anche in altre aree, ben al di sotto della &#8220;soglia di sicurezza&#8221;, secondo la quale il 95 per cento della popolazione dovrebbe sottoporsi a vaccinazione (l&#8217;atto è reperibile sul sito del Senato, www.senato.it)</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[3]</a> V. PNPV 2012-2014, in cui sono anche riportati alcuni dati sull&#8217;efficacia delle politiche vaccinali condotte: «scomparsa del Vaiolo &#8211; dichiarato, dall&#8217;Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), eradicato l&#8217;8 maggio 1980 &#8211; e della Poliomielite &#8211; dichiarata, dall&#8217;OMS, eliminata nella Regione Europea dal Giugno 2002. Tuttavia lo stato di area polio-free è stato messo in discussione nel 2010 per la segnalazione di circa 500 casi confermati di poliomielite da virus selvaggio di tipo 1 verificatisi in quattro paesi della Regione Europea dell&#8217;OMS (Kazakhstan, Russia, Tajikistan e Turkmenistan). In Italia, le malattie per le quali sono state condotte vaccinazioni di massa sono pressoché eliminate (Difterite, Poliomielite) o ridotte ad un&#8217;incidenza molto bassa (Tetano, Epatite B, Haemophilus influenzae tipo b); per altre malattie, tipiche dell&#8217;infanzia, si è pervenuti ad una veloce e costante diminuzione dell&#8217;incidenza grazie all&#8217;aumento delle coperture vaccinali (Pertosse, Morbillo, Rosolia, Parotite)».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[4]</a> L&#8217;attualità della questione è già rilevata in questi termini alla fine degli anni Novanta ad es. da O. Morini, L. Macrì, <em>Obbligatorietà delle vaccinazioni: aspetti giuridici e medico-legali</em>, in <em>Riv. it. medicina legale</em>, fasc. 4-5, 1997, pag. 883 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[5]</a> Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2017. Il PNPV 2017-2019 include il nuovo Calendario nazionale delle vaccinazioni attivamente e gratuitamente offerte alla popolazione per fascia d&#8217;età e gli interventi vaccinali destinati a particolari categorie a rischio (per patologia, per esposizione professionale, per eventi occasionali). Oltre alle vecchie vaccinazioni contro difterite, tetano, polio, epatite B, Hib, pertosse, pneumococco, morbillo, parotite, rosolia, meningococco C nei nuovi nati, HPV nelle ragazze undicenni e influenza nei soggetti di età&#8221;e65 anni, introduce le vaccinazioni anti-meningococco B, anti-rotavirus e antivaricella nei nuovi nati, estende la vaccinazione anti-HPV ai maschi undicenni, introduce la vaccinazione antimeningococcica tetravalente ACWY135 e il richiamo anti-polio con IPV negli adolescenti; prevede le vaccinazioni anti-pneumococco e anti-Zoster nei sessantacinquenni.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[6]</a> Per quanto qui interessa, nei nuovi Lea &#8211; approvati con il d.p.c.m. del 12 gennaio 2017, pubblicato in GU 18/03/2017, in sostituzione di quelli individuati nel d.p.c.m. del 29 novembre 2001, la cui disciplina è integralmente abrogata -, oltre all&#8217;aggiornamento annuale dei Lea da parte di una Commissione nazionale <em>ad hoc</em>, è da segnalare l&#8217;inclusione di nuovi vaccini e nuovi destinatari in accordo con il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale, dovendo il SSN garantire, secondo quanto disposto all&#8217;art. 4 (assistenza di base), «o) le vaccinazioni obbligatorie e le vaccinazioni raccomandate alla popolazione a rischio; p) l&#8217;osservazione e la rilevazione di reazioni indesiderate post-vaccinali». Con la legge di stabilità del 2016 sono stati destinati 800 milioni per l&#8217;approvazione dei nuovi Lea.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[7]</a> Legge 11 dicembre 2017, n. 232, che ridetermina il Fondo sanitario nazionale in 113 miliardi di euro per il 2017, 114 per il 2018 e 115 per il 2019. Per un commento sul nuovo provvedimento &#8211; &#8220;costitutivo&#8221; (più che ricognitivo) &#8211; dei nuovi Lea, nonché sulle perplessità relative al costo e alla effettiva sostenibilità finanziaria delle prestazioni individuate, con il rischio di aumento della spesa compartecipata dai cittadini, v. M. Bergo, <em>I nuovi livelli essenziali di assistenza. Al crocevia fra la tutela della salute e l&#8217;equilibrio di bilancio</em>, in Rivista AIC n. 2/2017, mentre un&#8217;analisi di diverse criticità connesse ai nuovi Lea è fornita nel &#8220;2° Rapporto Gimbe sulla Sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale&#8221;, presentato il 6 giugno 2017, www.rapportogimbe.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[8]</a> Ad esempio, dubbi sull&#8217;efficacia dei vaccini e sulle possibili conseguenze nocive venivano alimentati da un servizio di inchiesta sulla rete pubblica (aprile 2017) in merito agli effetti avversi prodotti dal vaccino anti papilloma virus (HPV), suscitando per la loro &#8220;distorta veridicità&#8221; reazioni indignate e allarmate da parte della comunità scientifica degli epidemiologi e del Ministero della Salute, trasformatesi poi nel campo politico in uno scontro fra partiti schierati pro o contro le politiche vaccinali. V. ad es. gli articoli su corriere.it, <em>Vaccino Hpv, polemica sulla puntata di Report: «Falsità intollerabili» La replica: «Mai detto che non serve»</em> e su repubblica.it, <em>Vaccino Hpv, polemica sulla trasmissione di Report. Lorenzin: &#8220;Diffondere paura con tesi prive di fondamento&#8221;</em>, del 18/04/2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[9]</a>Avvenuta il 21 aprile 2017, come riportato da alcuni quotidiani online, v. ad es. http://www.repubblica.it/salute/2017/04/21/news/treviso_l_ordine_radia_il_medico_novax-163581837/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P1-S1.8-T1, e seguita a breve distanza (24 maggio 2017) dalla radiazione di un altro medico da parte dell&#8217;Ordine di Milano.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[10]</a> https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=149850.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[11]</a> Come in parte si deduce dalle aggiunte al titolo indicato nella legge di conversione, &#8220;Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci&#8221;, la legge di conversione include anche disposizioni in materia di danni da vaccini o emotrasfusioni e relative procedure di ristoro e indennizzo. Altre modifiche rilevanti riguardano: la riduzione del numero di vaccinazioni obbligatorie introdotte (da dodici a dieci) e la possibile cessazione dell&#8217;obbligatorietà per alcune delle vaccinazioni indicate, in base all&#8217;esito dell&#8217;attività di monitoraggio triennale; la riduzione della sanzione amministrativa massima erogabile in caso di mancata osservanza dell&#8217;obbligo vaccinale da 7.500 euro a 500 e la soppressione della segnalazione al tribunale minorile per gli effetti sanzionatori ricadenti sulla responsabilità parentale; ulteriori misure di semplificazione relative agli adempimenti vaccinali per l&#8217;iscrizione ai servizi scolastici ed educativi, a decorrere dall&#8217;anno 2019; l&#8217;introduzione dell&#8217;anagrafe nazionale vaccinale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[12]</a> Più specificamente, l&#8217;articolo 1 del decreto-legge, nel testo risultante dalla conversione, stabilisce, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, 10 vaccinazioni obbligatorie e gratuite. Tuttavia, di tali 10 vaccinazioni 6 sono previste in via permanente (anti-poliomelitica, anti-difterica, antitetanica, anti-epatite B, anti-pertosse e anti-Haemophilus influenzae tipo b) e le residue 4 (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella) per tre anni (a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 119/2017, di conversione del decreto-legge), salvo che la loro somministrazione non sia confermata con apposito decreto del Ministro della salute, a seguito di uno specifico monitoraggio. L&#8217;obbligatorietà delle vaccinazioni, secondo il medesimo articolo 1, è esclusa unicamente in due casi, ossia: a.) in presenza di un&#8217;avvenuta immunizzazione in conseguenza di malattia naturale,  comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dagli esiti dell&#8217;analisi sierologica (comma 2); b.) al ricorrere di un&#8217;ipotesi di accertato pericolo per la salute del minore, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta (comma 3).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[13]</a> Circolari de Ministero della salute 14 e 16 agosto 2017; Circolare congiunta Miur e Ministero della salute del 1 settembre 2017, su cui v. anche la richiesta di parere al Consiglio di Stato del Presidente della Regione Veneto in ordine all&#8217;applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge come convertito dalla legge di conversione e tenuto conto della circolare congiunta dei Ministri della salute e dell&#8217;istruzione del 1 settembre 2017 (parere dell&#8217;Adunanza generale del 20 settembre 2017, numero affare 01614/2017), che ha ritenuto le nuove disposizioni applicabili sin dall&#8217;anno scolastico in corso.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[14]</a> N. 51 ricorso per legittimità costituzionale 21 luglio 2017, G.U. 1a Serie Speciale &#8211; Corte Costituzionale n.32 del 9-8-2017 e N. 75 ricorso per legittimità costituzionale 20 settembre 2017, G.U. 1a Serie Speciale &#8211; Corte Costituzionale n. 39 del 27-9-2017, ove (mutatis mutandis) preliminarmente si precisa che «la Regione Veneto non contesta in alcun modo la validità dei programmi di vaccinazione, avendo impostato la propria legislazione in termini decisamente convinti della opportunità di  perseguirli  (l.r.  Veneto  n.  7  del  2007) [&amp;] Quello che la Regione contesta è un intervento statale, attuato impropriamente con lo strumento della decretazione di urgenza e senza che sia dato rinvenire a quali obblighi europei o internazionali si riferisca che, i) impone con pesanti coercizioni un obbligo collettivo di ben dieci vaccinazioni; ii) non ha precedenti storici a livello internazionale (nemmeno in periodi bellici o post-bellici); iii) finisce &#8211; in ogni caso, anche se  le  vaccinazioni  obbligatorie sono state ridotte rispetto alle dodici inizialmente previste dal decreto-legge &#8211; per rendere l&#8217;Italia il Paese con il maggior numero di vaccinazioni obbligatorie in Europa e probabilmente al mondo». Con particolare riguardo alla mancanza dei presupposti per l&#8217;adozione del decreto-legge, la Regione argomenta ritenendo che non sussista alcuna emergenza sanitaria connessa a rischi epidemici, anche con riferimento a dati scientifici e alla distinzione fra soglia di copertura ottimale &#8211; quale può essere quella del 95% indicata dall&#8217;OMS &#8211; e soglia di copertura critica, essa sola collegabile all&#8217;insorgenza di un rischio epidemico. I ricorsi lamentano dunque l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;intero decreto (così come anche convertito) oltre che in ogni caso delle specifiche disposizioni indicate.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[15]</a> Cfr. in particolare, ad es., gli interventi al Convegno &#8220;L&#8217;obbligo di vaccinazione nella legalità costituzionale: principi e responsabilità&#8221; Roma, Camera dei deputati, 13 febbraio 2018, in Diritto e salute &#8211; Rivista di sanità e responsabilità medica (nn. 2-3/2018), nonché i contributi per il &#8220;Forum &#8211; Vaccini obbligatori: le questioni aperte&#8221;, in BioLaw Journal &#8211; Rivista di BioDiritto, n. 2/2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[16]</a> Sulla rilevanza del consenso informato come &#8220;fulcro della materia&#8221; oggi, e per una argomentazione fortemente critica nei confronti della possibilità di far valere l&#8217;obiezione di coscienza (da parte dei genitori) in tema di vaccinazioni, in quanto derivante da una torsione del consenso informato, v. M. Plutino, <em>Le vaccinazioni. Una frontiera mobile del concetto di &#8220;diritto fondamentale&#8221; tra autodeterminazione, dovere di solidarietà ed evidenze scientifiche</em>, in <em>Dirittifondamentali.it &#8211; Fascicolo 1/2017</em>. Analogamente, argomenta per l&#8217;esclusione che «la mera contrarietà ideologica dei genitori ai vaccini possa essere ritenuta una causa di giustificazione per l&#8217;illecito amministrativo previsto dalla legge» F.E. Grisostolo, <em>L&#8217;assoluzione delle vaccinazioni obbligatorie come condizione per l&#8217;accesso agli asili comunali: tra tutela della salute (collettiva) e libertà di scelta individuale</em>, in Rev Bio y Der. 2018, che sottolinea inoltre come risultino necessariamente recessive, nella sentenza n. 20 del 2017 del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, le teorie scientifiche minoritarie o comunque contrarie rispetto a quelle ufficialmente seguite dalla competente autorità pubblica.<br />
Con riferimento alla prospettazione dell&#8217;obiezione di coscienza, v. D. Paris, <em>L&#8217;obiezione di coscienza. Studio sull&#8217;ammissibilità di un&#8217;eccezione dal servizio militare alla bioetica</em>, Passigli Editori, Bagno a Ripoli (Fi), 2011, che ritiene si possa riconoscere l&#8217;obiezione di coscienza alle vaccinazioni obbligatorie solo nel caso di un «profondo convincimento interiore contrario alle vaccinazioni in sé, non già a un semplice dissenso circa l&#8217;efficacia e l&#8217;opportunità di una vaccinazione di massa»: la contrarietà fondata su «apprezzamenti scientifici che smentiscono l&#8217;utilità delle vaccinazioni», più che legittimare il riconoscimento di un&#8217;obiezione di coscienza, riguarderebbe l&#8217;eliminazione dell&#8217;obbligo, da far valere o in sede di sindacato sulla legittimità costituzionale della legge, denunciandone l&#8217;irragionevolezza &#8211; con riferimento in particolare ai limiti alla discrezionalità legislativa derivanti dalle acquisizioni scientifiche e sperimentali, come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza 282/2002 &#8211; o in sede parlamentare con la modifica della legge (p. 135). Dunque &#8211; fatti salvi i casi di contrarietà ai propri convincimenti religiosi o filosofici &#8211; l&#8217;obiezione di coscienza alle vaccinazioni andrebbe ricondotta piuttosto a una forma di contestazione politica, mirante a ottenere un ripensamento della scelta in se&#8217; del legislatore in merito all&#8217;obbligatorietà di tali trattamenti. In tal senso, nota ancora l&#8217;A., se la progressiva abolizione dell&#8217;obbligo vaccinale avrebbe potuto portare alla soluzione alla radice del problema dell&#8217;obiezione di coscienza, è pur vero che nella situazione di irragionevole disomogeneità di fatto esistente poteva verificarsi il paradosso di incorrere in una Regione in una sanzione amministrativa per il rifiuto di sottoporre il proprio figlio a vaccinazione (per imprescindibili ragioni di coscienza) laddove in un&#8217;altra invece  poteva non sussistere neanche l&#8217;obbligo di vaccinare (p. 197ss.).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[17]</a> Cfr. l&#8217;<em>Introduzione</em> al Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012-2014, reperibile sul sito del Ministero della Salute, www.salute.gov.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[18]</a> V. ad es. quanto riportato online da quotidiani e agenzie di stampa già il 23 novembre 2016, http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/11/23/news/roma_zingaretti_proporro_per_il_lazio_legge_sui_vaccini_come_in_emilia_romagna_-152636100/, fino a ridosso dell&#8217;approvazione del nuovo decreto vaccini http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2017/05/12/vaccini-obbligatori-scuola-muovono-anche-regioni_KvKEbx8g0vWrdFhP4pgJwN.html?refresh_ce.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[19]</a> Sono tuttavia al momento in discussione congiuntamente presso la Commissione Igiene e Sanità del Senato due disegni di legge, uno su iniziativa del Sen. Arrigoni per la Lega (A.S. 363) uno su proposta Lega-M5S dei Sen. Patuanelli e Romeo (A.S. 770). La Commissione ha concluso nel mese di novembre 2018 la fase delle audizioni informali sul tema.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[20]</a> Circolare Grillo-Bussetti del 5 luglio 2018 e art. 3-<em>quater</em> convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108 (conversione del d.l. 25 luglio 2018, n. 91), con cui, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva, il termine per la presentazione della documentazione comprovante l&#8217;effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie è stabilito per il 10 marzo 2019.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[21]</a> Ovviamente, alla base dell&#8217;impiego delle vaccinazioni come strumento di prevenzione primaria, vi è il riconoscimento scientifico della loro efficacia, espresso come «positività del bilancio in termini di rischi/benefici e di costi/benefici». In particolare, come si legge nel &#8220;Report annuale a cura dell&#8217;Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni Italiane dell&#8217;Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma&#8221;, intitolato &#8220;<em>Progetto Prevenzione Italia. Prevenzione come garanzia di sostenibilità e sviluppo del Servizio Sanitario Nazionale</em>&#8220;, giugno 2015, quanto al primo profilo, «bilancio rischi/benefici. I rischi dei vaccini per la salute sono modesti, soprattutto con il ricorso ai preparati più recenti, che &#8211; in vista di un loro largo impiego &#8211; vengono sottoposti a trial clinici controllati che ne garantiscono sicurezza ed efficacia. Inoltre, il numero di decessi prevenuti dalle vaccinazioni cresce regolarmente, mentre un numero elevato di persone muore proprio perché non vaccinato. Ne sono una prova, nel tempo, le drammatiche conseguenze, che ne sono derivate per quelle comunità in cui si sia verificata una drastica riduzione del numero di soggetti immunizzati in relazione a una determinata patologia». (Quanto al secondo, «bilancio costi/benefici. Il ricorso alle vaccinazioni favorisce un&#8217;equa allocazione delle risorse. I costi relativi alla pratica vaccinale vanno, infatti, sempre raffrontati con quelli dell&#8217;assistenza sanitaria (trattamenti farmacologici, esami diagnostici, spese di ricovero, ecc.) per la corrispondente malattia naturale, qualora contratta, e con le perdite finanziarie associate alla mancata produttività (per esempio per l&#8217;assenza dal lavoro)».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[22]</a> Cfr. D. Vincenzi Amato <em>Art. 32, co.2</em>, in G. Branca (a cura di), <em>Commentario della Costituzione</em>, Zanichelli-Il foro it., Bologna-Roma, 1976.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[23]</a> L&#8217;obbligo per la vaccinazione contro la difterite fu stabilito dalla legge 6 giugno 1939, n. 891; agli anni Sessanta risalgono invece le leggi che hanno reso obbligatoria la vaccinazione pediatrica contro il tetano (legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419 e poi ancora dalla legge 27 aprile 1981, n. 166) e contro la poliomielite (legge 4 febbraio 1966, n. 51); da ultimo, la legge 27 maggio 1991, n. 165 ha imposto la vaccinazione dei bambini contro l&#8217;epatite virale B. Raccomandate erano invece le vaccinazioni contro Pertosse, Rosolia, Morbillo, Parotite, Haemophilus influenzae b, Pneumococco, Meningococco C, influenza e, introdotta più di recente, contro il papilloma virus. A queste si affiancano inoltre vaccinazioni obbligatorie (e raccomandate) speciali, per particolari categorie di persone (suscettibili di complicazioni in caso di infezione) o categorie professionali (ad esempio per la categoria degli operatori sanitari, in cui risulta che le vaccinazioni obbligatorie consentono invece di aumentare i tassi di copertura vaccinale rispetto a quelle meramente raccomandate) o particolari circostanze. Un capitolo a parte può considerarsi inoltre quello della valutazione del rischio infettivo nei viaggi all&#8217;estero e della disponibilità di un vaccino o profilassi per le malattie potenzialmente contraibili in tali situazioni.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[24]</a> Ai sensi del l&#8217;articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996: «Nell&#8217;ambito della prevenzione delle malattie infettive nell&#8217;infanzia le regioni, nell&#8217;ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenzae tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[25]</a> Con la riforma costituzionale del 2001, è bene ricordarlo, i LEA trovano com&#8217;è noto un corrispettivo costituzionale nell&#8217;art. 117, c. 2, lett. <em>m</em>), disposizione che attribuisce alla competenza esclusiva statale (oltreché individuata come materia trasversale) la determinazione delle prestazioni essenziali concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, mentre la tutela della salute come già accennato costituisce una competenza concorrente fra Stato e Regioni. È innanzitutto il finanziamento integrale dei LEA (individuati inizialmente con il d.p.c.m. 29 novembre 2001, fino all&#8217;intervento del decreto di aggiornamento del 12 gennaio 2017), che dovrebbe essere garantito dalle Regioni, tramite tributi propri o comunque destinati alle Regioni, e salvo forme di compartecipazione &#8211; <em>ticket</em> &#8211; nell&#8217;ipotesi di piena attuazione del federalismo fiscale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[26]</a> Anche al fine anche di individuare le necessarie coperture finanziarie, con il nuovo assetto federalistico si è andata consolidando una prassi di negoziazione fra Stato e Regioni, che trova la sua sede d&#8217;elezione nella Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e si realizza negli strumenti di intese o accordi (anche in ottemperanza al principio di leale collaborazione tipico dei modelli federali o regionali) e che finisce per caratterizzare in particolar modo &#8211; sotto il profilo gestionale e organizzativo &#8211; il Servizio sanitario, con forme di collaborazione e cogestione fra i soggetti coinvolti per il governo della sanità e strumenti di pianificazione e monitoraggio, fra cui rientrano i Patti per la salute, gli accordi sui livelli essenziali di assistenza e sul riparto economico delle risorse del settore, nonché i Piani nazionali di prevenzione e i Piani nazionali di prevenzione vaccinale. Sui temi qui accennati sia consentito il rimando a L. Durst, <em>Report: il diritto alla salute e il nuovo Patto per la Salute 2014-2016</em> in R. Nania (a cura di) <em>Il diritto alla salute fra Stato e Regioni: il Patto per la salute 2014-2016</em> in &#8220;Quaderni di Sanità pubblica&#8221;, Maggioli, 2016, anche per ulteriori riferimenti bibliografici.<br />
Con particolare riferimento agli interventi in materia da parte della Conferenza Stato-Regioni, dopo la riforma del 2001 si sono susseguiti: Piano Nazionale della Prevenzione attiva 2004-2006, Piano Nazionale Prevenzione 2005-2007, Piano Nazionale Vaccinazioni 2005-2007, Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012. Oltre ai piani nazionali vaccini, altri interventi trovano la propria sede in questo contesto, ad esempio: l&#8217;Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, nella quale vengono previsti alcuni adempimenti ai quali le Regioni sono tenute al fine di accedere al maggior finanziamento del SSN, e fra questi la creazione di un comitato permanente per la verifica dei Lea, che fra gli elementi di monitoraggio include tre indicatori riferiti all&#8217;ambito vaccinale: 1) copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib);(2) copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR); 3) copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell&#8217;anziano (&gt;=65 anni); il Piano nazionale per l&#8217;eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2003-2007, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 13 novembre 2003; il nuovo &#8220;Piano nazionale per l&#8217;eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2010-2015&#8221; recepito con l&#8217;Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2011. V. per una sintesi deli interventi, <em>Report</em> <em>Progetto Prevenzione Italia, cit</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[27]</a> Così nel Report <em>Progetto Prevenzione Italia, cit</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[28]</a> Commissione parlamentare per l&#8217;infanzia, <em>Indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sull&#8217;ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive</em>, Legislatura 14 (2004), documento conclusivo approvato dalla Commissione reperibile al link:<br />
http://www.camera.it/_bicamerali/leg14/infanzia/DocumentiApprovati/Vaccini/DocumentoConclusivoVaccini.htm.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[29]</a> Così nel Report <em>Progetto Prevenzione Italia, cit</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[30]</a> Si riporta nel Report <em>Progetto Prevenzione Italia, cit</em>., che da un&#8217;analisi condotta nel 2010 dal network VENICE (Vaccine European New Integrated Collaboration Effort) in 29 Paesi (i 27 Paesi dell&#8217;Ue, più Islanda e Norvegia) relativa all&#8217;attuazione e implementazione dei programmi vaccinali nazionali risulta che 15 dei 29 Paesi non abbiano alcuna vaccinazione obbligatoria e che gli altri 14 ne hanno invece almeno una all&#8217;interno del proprio programma vaccinale. Proprio l&#8217;efficacia dei programmi europei di vaccinazione di molti paesi che non prevedono alcun obbligo di vaccinazione ha contribuito all&#8217;emergere di opinioni contrastanti in merito all&#8217;obbligatorietà delle politiche vaccinali, atteso che l&#8217;orientamento prevalente negli Stati europei sia la raccomandazione vaccinale e non più l&#8217;obbligo. Per un&#8217;analisi comparata v. M. Tomasi, <em>Vaccini e salute pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio fra diritti individuali e doveri di solidarietà</em>, in DPCE 2/2017, pp. 455-482.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[31]</a> Cfr. I. Lanza, <em>Il diritto alla salute e i trattamenti sanitari obbligatori</em>, in &#8220;Revista de la Facultad de Cienicas Jurídicas&#8221; n. 14-15, 2009/2010. Si ricorda nel periodo del Regno d&#8217;Italia la legge 20 marzo 1865, n. 22482, considerata la prima legge organica in materia di sanità; la legge Crispi-Pagliani del 1888 che introdusse la prima vaccinazione obbligatoria, quella antivaiolosa; la c.d. legge Crispi, la legge 17 luglio 1890, n. 6972, con la quale ospedali, case di riposo e opere pie vennero trasformati da enti privati in Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (Ipab); il primo testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 603 del 1907; il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il nuovo Testo unico emanato durante il regime fascista e rimasto(riferimento normativo dell&#8217;amministrazione sanitaria fino alla legge n. 833 del 1978.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[32]</a> Sul carattere multiforme del diritto alla salute v. in particolare M. Luciani, <em>Salute (dir. cost.), </em>in <em>Enc. giur. Treccani</em>, XXXII, Roma, 1991, e A. Simoncini-E. Longo, <em>Art. </em>32, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, Torino, 2006.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[33]</a> Cfr. Corte cost., sent. n. 118 del 1996, volta a riconoscere una &#8220;indennizzabilità temporalmente piena&#8221;, ove la Corte si confronta con «le scelte che una società ritiene di assumere in vista di un bene (nel nostro caso, l&#8217;eliminazione della poliomielite) che comporta il rischio di un male (nel nostro caso, l&#8217;infezione che, seppur rarissimamente, colpisce qualcuno dei suoi componenti). L&#8217;elemento tragico sta in ciò, che sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri». Il tema della sentenza è richiamato da numerosi commentatori, anche con riferimento a G. Calabresi &#8211; P. Bobbit, <em>Scelte tragiche</em>, Milano, 1986.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[34]</a> Infatti, con la legge di depenalizzazione 689/81, il reato di omessa vaccinazione veniva trasformato in illecito amministrativo, tanto che l&#8217;ultimo obbligo di vaccinazione contro l&#8217;epatite B, introdotto con legge n. 165/1991, fu sanzionato solo in via amministrativa; mentre il decreto-legge n. 273 del 1994 (non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel decreto-legge n. 390 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 490 del 1995), stabiliva che «l&#8217;esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con intervento della forza pubblica»; sono rimaste in vigore quindi le sole sanzioni pecuniarie, in verità piuttosto modeste, per chi non intendeva dare seguito alle richieste dell&#8217;amministrazione sanitaria. Cfr. Atto di sindacato ispettivo del Senato, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[35]</a> D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355 (&#8220;Regolamento recante modificazioni al DPR 1518/67 in materia di vaccinazioni obbligatorie&#8221;) «nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1 (ndr. certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva comprovante l&#8217;effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni), il direttore della scuola o il capo dell&#8217;istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all&#8217;azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell&#8217;alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell&#8217;alunno alla scuola dell&#8217;obbligo o agli esami». Il d.P.R. n. 355 del 1999 (recante modificazioni del d.P.R n. 1518 del 1967 in materia di vaccinazioni obbligatorie) introduceva l&#8217;obbligo di accettazione alla frequenza scolastica anche per i bambini non sottoposti a vaccinazione preventiva, sancendo di fatto la non obbligatorietà generalizzata. La prassi che si è andata consolidando (e che in alcuni casi è stata ufficializzata) prevedeva che le ASL, in caso di omissione delle vaccinazioni obbligatorie, invitassero i genitori a un colloquio per accertare se si trattasse di una generale trascuratezza nell&#8217;adempimento della responsabilità dei genitori o se invece fosse il frutto di una scelta consapevole. In questo secondo caso, la ASL si limitava a far sottoscrivere una dichiarazione di dissenso informato e a diffondere materiale sui benefici della campagna vaccinale e sui rischi per il bambino che non si sottopone alle vaccinazioni. Il tribunale per i minorenni, a sua volta, esclusa una generale trascuratezza, non proponeva alcun intervento sulla responsabilità dei genitori. Cfr. G. Altieri, <em>I rimedi giurisdizionali contro la &#8220;esitazione vaccinale&#8221;</em>, in Questione giustizia (10 dicembre 2015).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[36]</a> C. cost., sent. n. 27 del 1998 che dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge del 1992 &#8211; che riconosce, tra l&#8217;altro, alle persone danneggiate da vaccini il diritto ad essere indennizzate &#8211; nella parte in cui non prevedeva il diritto all&#8217;indennizzo a favore di coloro che avessero tratto un danno dalla vaccinazione contro la poliomielite nel periodo in cui era in vigore le legge n. 30 luglio del 1959, n. 659 sui provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica, cioè quando la vaccinazione era incentivata ma non obbligatoria. Analogamente, C. cost., sent. n. 423 del 2000, per il diritto all&#8217;indennizzo nel caso di coloro che si erano sottoposti al vaccino anti-epatite B a partire dall&#8217;anno 1983. Cfr. sul punto F. Corvaja, <em>La legge del Veneto sulla sospensione dell&#8217;obbligo vaccinale per l&#8217;età evolutiva: scelta consentita o fuga in avanti del legislatore regionale?</em> in &#8220;Osservatorio sulle fonti&#8221;, 1/2008, www.osservatoriosullefonti.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[37]</a> Cfr. F. Corvaja, <em>La legge del Veneto, cit</em>. e D. Messineo, <em>Problemi in tema di discipline regionali sui trattamenti sanitari: il caso dei vaccini</em>, in Le Regioni n. 2/2009, con particolare richiamo al principio del &#8220;best interest of the child&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[38]</a> «Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari ed obbligatori. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall&#8217;autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l&#8217;articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico». Cfr. P. D&#8217;Onofrio, <em>I trattamenti sanitari obbligatori</em>, in M. Sesta (a cura di<em>) L&#8217;erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie</em>, Maggioli editore 2014, p. 311 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[39]</a> M. Graziadei, <em>Il consenso informato e i suoi limiti</em> in L. Lenti, E. Palermo, P. Zatti (a cura di), <em>Trattato di biodiritto. I diritti in medicina</em>, Giuffrè, 2011, p. 267.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[40]</a> Il Veneto decideva la sospensione dell&#8217;obbligo vaccinale dal 1° gennaio 2008 con la legge regionale n. 7 del 2007; la Sardegna sospendeva le sanzioni con la delibera della Giunta regionale del 16 dicembre 2008 n. 71/12; il Trentino-Alto Adige rendeva facoltative le vaccinazioni dal 14 luglio 2006; la Lombardia eliminava le sanzioni amministrative con la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/1587 del 22 dicembre 2005; la Toscana regolava la possibilità di iscrizione all&#8217;asilo anche senza vaccinazioni dall&#8217;8 giugno 2006; il Piemonte cancellava l&#8217;obbligatorietà dei vaccini e sospendeva le sanzioni dal 26 maggio 2006.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[41]</a> Insistono su tale aspetto M. Montanari e L. Ventaloro, <em>La nuova legge sui vaccini tra prevenzione, obblighi e criticità</em>, in Famiglia e diritto 2/2018.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[42]</a> Sulla questione della riserva di legge e della differenziazione regionale v. V. Molaschi, <em>Verso il superamento degli obblighi vaccinali: considerazioni alla luce del piano piemontese di promozione delle vaccinazioni 2006</em>, in M. Andreis (a cura di) <em>La tutela della salute tra tecnica e potere amministrativo</em>, Milano 2006.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[43]</a> Cfr. D. Messineo, cit., con particolare richiamo alla sent. n. 282/2002. È da richiamare però sul punto anche la sent. n. 338/2003, come rileva F. Corvaja, cit.: «stabilire il confine fra terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia [&#8230;] da ciò discende che interventi legislativi regionali, posti in essere nell&#8217;esercizio di una competenza legislativa concorrente, come quella di cui le Regioni godono in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), sono costituzionalmente illegittimi ove pretendano di incidere direttamente sul merito delle scelte terapeutiche in assenza di &#8211; o in difformità da &#8211; determinazioni assunte a livello nazionale, e quindi introducendo una disciplina differenziata, su questo punto, per una singola Regione».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[44]</a> V. PNPV 2012-2014, approvato con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il 22 febbraio 2012, come «strumento tecnico di supporto operativo all&#8217;accordo tra Stato e Regioni in tema di diritto alla prevenzione di malattie per le quali esistono vaccini efficaci e sicuri». Alla luce degli obiettivi per la prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione, indicati dal Piano Nazionale della Prevenzione, il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale costituisce il documento di riferimento in cui si definiscono «l&#8217;obiettivo generale dell&#8217;armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire equità nella prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione superando i ritardi e le insufficienze presenti e assicurando parità di accesso alle prestazioni vaccinali da parte di tutti i cittadini» e «gli obiettivi vaccinali specifici da raggiungere nella popolazione generale e nei gruppi a rischio, obiettivi che costituiscono impegno prioritario per tutte le Regioni e PPAA, diritto esigibile per tutti i cittadini, e che verranno verificati annualmente nell&#8217;ambito del monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza». Le Regioni sono pertanto obbligate, in caso di inadempimento, alla presentazione, entro un massimo di 90 giorni, di un piano di interventi da adottare per rispettare l&#8217;obiettivo richiesto.<br />
Come si legge nel Report ad esso riferito, «rimanendo invariate le vaccinazioni obbligatorie nel Calendario stabilito dal PNPV, aumenta invece il numero di vaccinazioni raccomandate, con l&#8217;introduzione di 4 vaccini rispetto al PNV 2005-2007. Entra infatti ufficialmente nel Piano il vaccino contro l&#8217;HPV (Human Papilloma Virus) gratuito per le ragazze tra gli 11 e i 12 anni; altri due vaccini già offerti in molte regioni, l&#8217;antimeningococco e l&#8217;antipneumococco, sono calendarizzati a livello nazionale; si posticipa al 2015 l&#8217;introduzione universale del vaccino contro la varicella (attualmente parte dei programmi vaccinali pilota di Basilicata, Calabria, PA di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Molise, nei soggetti a rischio e nelle persone suscettibili); oltre alla vaccinazione nell&#8217;età pediatrica, viene inserita nel calendario anche la vaccinazione antinfluenzale negli ultra 65enni (di fatto già garantita dalle circolari ministeriali). Il PNPV definisce, inoltre, il processo decisionale ed i criteri evindence based per l&#8217;introduzione di nuovi vaccini nel calendario nazionale, in considerazione di elementi quali efficacia, sicurezza, sostenibilità economica del vaccino, politica vaccinale ed aspetti di programmazione e sostenibilità da parte del sistema, in conformità con le indicazioni provenienti dalla pubblicazione dell&#8217;OMS &#8220;Principles and considerations for adding a vaccine to a national immunization programme. From decision to implementation and monitoring&#8221;. Le vaccinazioni, in ogni caso, per essere proponibili in termini di Sanità Pubblica, oltre che essere sicure ed efficaci, devono rispondere ad un rapporto costo-efficacia positivo che dipende dalla riduzione della morbosità di una data malattia e dal costo del corrispondente programma di prevenzione: le analisi in tal senso ricevono significativo contributo oggi dagli studi di HTA».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[45]</a> Intesa 19 gennaio 2017, ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019». (Rep. atti n. 10/CSR) e pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 41 del 18 febbraio 2017. «L&#8217;attuale PNPV discende dal PNP 2015-2018 e dall&#8217;EVAP, e si sviluppa sull&#8217;eredità del precedente Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012-2014, con cui condivide l&#8217;obiettivo generale, ovvero l&#8217;armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire alla popolazione, indipendentemente da luogo di residenza, reddito e livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa sia come strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva, attraverso l&#8217;equità nell&#8217;accesso a vaccini di elevata qualità, anche sotto il profilo della sicurezza, e disponibili nel tempo (prevenendo, il più possibile, situazioni di carenza), e a servizi di immunizzazione di livello eccellente». Il link al testo è reperibile sul sito del Ministero della Salute, www.salute.gov.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[46]</a> Nello specifico «garantendo, peraltro, la protezione degli individui e delle comunità, con misure correlate, come, ad esempio, l&#8217;obbligo di certificazione dell&#8217;avvenuta effettuazione delle vaccinazioni previste dal calendario per l&#8217;ingresso scolastico». Cui si aggiunge che «parte integrante di questi vincoli sarà anche la ricognizione continua delle possibili violazioni del supporto alla pratica vaccinale e dell&#8217;offerta attiva delle vaccinazioni da parte dei medici e del personale sanitario dipendente e convenzionato con il servizio sanitario nazionale. In tal caso saranno concertati percorsi di audit e revisioni tra pari, con la collaborazione degli ordini professionali e delle associazioni professionali e sindacali, che possano portare anche all&#8217;adozione di sanzioni disciplinari o contrattuali qualora ne venga ravvisata l&#8217;opportunità».<br />
Altre criticità sono: il problema del costo e della variabilità delle procedure di acquisto dei vaccini; le difficoltà logistiche e organizzative da parte delle amministrazioni sanitarie locali per garantire l&#8217;erogazione e la piena fruibilità delle vaccinazioni inserite nel calendario vaccinale; lo scarso peso attribuito alle vaccinazioni nei LEA, rispetto al quale la revisione del sistema LEA dovrebbe permettere l&#8217;inclusione aggiornata del calendario vaccinale e dei relativi indicatori di copertura nei livelli essenziali di assistenza, garantendo cosi ; il diritto del cittadino a fruire delle vaccinazioni; i problemi derivanti dalla difformità della rilevazione statistica e di certificazione: in carenza di un sistema informatizzato univoco nazionale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[47]</a> V. portale dedicato alle vaccinazioni sul sito del Ministero della Salute, www.salute.gov.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[48]</a> Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza n. 1662 del 21 aprile 2017, che evidenzia inoltre che «in particolare, con riguardo al principio di precauzione, su cui gli appellanti insistono (ritendo dimostrata la probabilità che la vaccinazione sia dannosa per la salute umana), esso opera nei casi in cui l&#8217;osservazione scientifica ha rilevato (o ipotizzato sulla base di analogie con altre leggi scientifiche) una successione costante di accadimenti e ne ha formulato una descrizione provvisoria, ma non si dispone di prove per confermare l&#8217;ipotesi o per escluderla. A tal punto operano due principi di logica formale: <em>la fallacia ad ignorantiam </em>ed il principio del terzo escluso. La prima regola impone di non considerare vera una tesi solo sulla base del fatto che non esistano prove contrarie. Il secondo, una volta riconosciuto che in un dato ambito si diano solo due alternative (<em>tertium non datur</em>), consente di ritenere vera la prima ove si dimostri la falsità della seconda. Ebbene, poiché tra due o più accadimenti o vi è una relazione di regolarità causale o non vi è, in difetto di evidenze sulla quale delle due sia esatta o, almeno, preferibile, entrambe le ipotesi debbono essere considerate contemporaneamente come vere. In altre parole, nel periodo di incertezza scientifica, non essendovi prove a conferma o confutazione, la successione causale deve essere considerata logicamente come non esclusa, ossia possibile. A questo punto, l&#8217;unica regola inferenziale accettabile è quella per cui se non avviene il primo evento non può avvenire il secondo come sua conseguenza. Tale regola, ove applicata al comportamento umano in riferimento ad un possibile esito dannoso, impone la precauzione. Ma tale ragionamento non funziona quando può essere a <em>parità di condizioni</em> (principio del rasoio di Occam) ribaltato: nel caso in esame infatti esso condurrebbe allo stesso modo a ritenere che la vaccinazione sia suggerita dalla probabilità di contrarre malattie. Anzi, in questa prospettiva, la tutela della salute pubblica, in particolare della comunità in età prescolare, assume un valore dirimente, che prevale sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale»</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[49]</a> Consiglio di Stato, n. 01614/2017 del 20 settembre 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[50]</a> Stigmatizza in proposito Principato la mancata previsione della convocazione, da parte dell&#8217;Asl, del minore capace di discernimento, insieme ai genitori esercenti la responsabilità  genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari. L. Principato, <em>Obbligo di vaccinazione, &#8220;potestà&#8221; genitoriale e tutela del minore</em>, in Diritto e Salute &#8211; Rivista di sanità e responsabilità medica, n. 3/2018.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref52">[51]</a> Così M. Luciani, <em>Conclusioni,</em> in Diritto e salute &#8211; Rivista di sanità e responsabilità medica (n. 3/2018). V., criticamente, A. Iannuzzi, <em>L&#8217;obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio della Corte Costituzionale fra rispetto della discrezionalità del legislatore statale e valutazioni medico-statistiche</em>, in Consulta online (5 marzo 2018), che sottolinea il richiamo alla nota tesi di Esposito sulla differenza fra l&#8217;urgenza del disporre e del provvedere, e ai dubbi di legittimità costituzionale presentati da questa tipologia di decreti-legge.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref53">[52]</a> C. cost., sent. n. 5/2018, Cons. dir. n. 7.2.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref54">[53]</a> Cfr. sul punto M. Borgo, <em>L&#8217;apprezzamento dell&#8217;interesse della collettività alla salute nelle scelte di governo</em>, in Diritto e Salute &#8211; Rivista di sanità e responsabilità medica, n. 2/2018.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref55">[54]</a> Cfr. su questi aspetti D. Morana, <em>Diritto alla salute e vaccinazioni obbligatorie,</em> in Diritto e salute &#8211; Rivista di sanità e responsabilità medica (n. 3/2018), che sottolinea la costante giurisprudenza costituzionale che concepisce la potestà genitoriale in chiave palesemente funzionalizzata rispetto agli interessi del figlio e le disposizioni che, lette sistematicamente &#8211; come quella dell&#8217;adeguato informativo &#8211; sono in grado di superare i rilievi in tema di autodeterminazione dei genitori e sanzioni.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref56">[55]</a> V. ad es. in senso critico A.A. Negroni, <em>Decreto legge sui vaccini, riserva di legge e trattamenti sanitari obbligatori</em>, in Forum di Quaderni Costituzionali (26 maggio 2017) e D. Coduti, <em>La disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie alla prova di forma di stato e forma di governo</em>, in Rivista AIC n. 3/2018, per il quale «il d.l. 73/2017 e le modalità di approvazione della legge di conversione appaiano lo specchio delle distorsioni che nel corso degli anni si sono consolidate nel rapporto tra Governo e Parlamento».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref57">[56]</a> Così M. Luciani, <em>Conclusioni</em>, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref58">[57]</a> M. Luciani, <em>ibidem</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref59">[58]</a> V. D. Morana, <em>Diritto alla salute e vaccinazioni obbligatorie, op. cit</em>., e M. Borgo, <em>cit</em>., per il quale «Nell&#8217;adottare il decreto-legge in questione, il Governo ha considerato l&#8217;interesse del bambino, il quale esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai compiti inerenti alla sua cura», data l&#8217;insussistenza del principio di autodeterminazione del singolo in rapporto al dovere dei genitori di adottare misure idonee ad evitare pregiudizi per la salute dei figli minori. Parla di una malintesa &#8220;libertà delle cure&#8221; («nel caso di vaccinazioni obbligatorie per i minori, la valutazione del legislatore deve contemperare, da un lato, il diritto dei terzi alla salute e il correlativo interesse pubblico e, dall&#8217;altro, non la libertà di autodeterminazione, &#8220;<em>della quale il minore è per definizione privo</em>&#8220;, ma l&#8217;interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori») L. Pedullà, <em>Vaccinazioni obbligatorie e dovere di solidarietà costituzionale (alla luce della sent. n. 5 del 2018 della Corte cost.)</em>, in Forum di Quaderni Costituzionali (11 settembre 2018). Ancora, L. Principato, <em>op. cit</em>., che rileva come «i genitori, quindi, <em>devono </em>esercitare il proprio officio nel verso della tutela del figlio, ossia dell&#8217;assoggettamento alla misura sanitaria obbligatoria per legge; correlatamente, il figlio ha <em>diritto </em>a che la responsabilità sia esercitata in tal senso. Analoga doverosità insiste sulla sfera giuridica del figlio, pur se di questi entra in gioco quella capacità di autodeterminazione che, invece, non rileva per i genitori, proprio perché essi esercitano una funzione per un interesse alieno».<br />
Si tratta come è evidente di provvedimenti oggetto di dibattito sotto molteplici profili, si pensi finanche alla possibilità di recuperare la vecchia tesi critica sollevata da Panunzio, in termini di assimilazione a trattamenti coattivi nel caso la disciplina per le vaccinazioni obbligatorie fosse talmente &#8220;stringente&#8221; da «lasciare così poco margine di scelta all&#8217;interessato, da far pensare che essa sia tale da vanificare la sua autodeterminazione e da rendere il suo un comportamento &#8220;imposto&#8221;, anzi propriamente &#8220;coatto&#8221;». S. Panunzio, <em>Vaccinazioni</em>, Enc. giur., vol. XXXII, Roma, 1994. Se, come argomentato dalla Consulta nella richiamata ord. 262 del 2004, bisogna intendere il potere-dovere dei genitori nei confronti dell&#8217;interesse del minore, e non la loro autodeterminazione (semmai libertà di scelta di cura), ne&#8217; quella del minore, tuttavia è stata da taluni avanzata la considerazione che la recente evoluzione legislativa sul ruolo del minore e il riconoscimento della maggiore autodeterminazione, parallela a un generale approccio alla centralità del paziente e del suo <em>empowerment</em>, potrebbero venire maggiormente in rilievo sia nel caso di vaccinazioni obbligatorie che raccomandate.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref60">[59]</a> Cfr. D. Morana, <em>Diritto alla salute e vaccinazioni obbligatorie,</em> <em>cit</em>., C. Magnani, <em>I vaccini e la Corte costituzionale: la salute tra interesse della collettività e scienza nelle sentenze 268 del 2017 e 5 del 2018</em>, in Forum quaderni costituzionali (12 aprile 2018), per il quale in sintesi «la valutazione della legge non poteva prescindere dal dato scientifico», ma v. anche le considerazioni di Casonato sulla &#8220;scienza come parametro interposto di costituzionalità&#8221;: «una legge che non tenga conto o, peggio, contraddica i risultati medici più accreditati (imponendo un trattamento nocivo o vietandone uno efficace) risulterebbe incostituzionale non perché (direttamente) in contrasto con la scienza ma perché tale contrasto svelerebbe (indirettamente) una violazione, questa sì incostituzionale, del diritto alla salute», C. Casonato, <em>La scienza come parametro interposto di costituzionalità</em>, in Rivista AIC, n.2/2016. Sulla centralità dell&#8217;elemento scientifico come il «filtro utile a selezionare le richieste meritevoli di protezione» da parte delle Corti nel sistema italiano, M. Tomasi<em>, Vaccini e salute pubblica&amp;, cit.</em>, nonché U. Adamo, <em>Materia &#8220;non democratica&#8221; e ragionevolezza della legge</em>, in Consulta online (4 aprile 2018).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref61">[60]</a> C. Pinelli, <em>L&#8217;obbligo di vaccinazione fra Stato e Regioni</em>, in Diritto e Salute &#8211; Rivista di sanità e responsabilità medica, n. 2/2018.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref62">[61]</a> Così D. Morana, <em>Diritto alla salute e vaccinazioni obbligatorie, op. cit.</em></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-modello-italiano-di-vaccinazione-obbligatoria-tra-giurisprudenza-costituzionale-e-sviluppi-legislativi/">Il modello italiano di vaccinazione obbligatoria tra giurisprudenza costituzionale e sviluppi legislativi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Dalla &#034;vecchia&#034; trasparenza amministrativa al c.d. open government</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-vecchia-trasparenza-amministrativa-al-c-d-open-government/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 18:32:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-vecchia-trasparenza-amministrativa-al-c-d-open-government/">Dalla &quot;vecchia&quot; trasparenza amministrativa al c.d. open government</a></p>
<p>[1] Sommario: 1. La &#8216;tradizionale&#8217; trasparenza della pubblica amministrazione e i suoi fondamenti costituzionali &#8211; 2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi nella l. n. 241/1990 &#8211; 3. (segue): Dal diritto di accesso ai documenti amministrativi all&#8217;accesso c.d. diffuso (open access) nella legislazione di settore &#8211; 4. Il nuovo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-vecchia-trasparenza-amministrativa-al-c-d-open-government/">Dalla &quot;vecchia&quot; trasparenza amministrativa al c.d. open government</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-vecchia-trasparenza-amministrativa-al-c-d-open-government/">Dalla &quot;vecchia&quot; trasparenza amministrativa al c.d. open government</a></p>
<p><strong><a title="" href="#_ftn1"><strong>[1]</strong></a></strong><br />
Sommario: 1. La &#8216;tradizionale&#8217; trasparenza della pubblica amministrazione e i suoi fondamenti costituzionali &#8211; 2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi nella l. n. 241/1990 &#8211; 3. (segue): Dal diritto di accesso ai documenti amministrativi all&#8217;accesso c.d. diffuso (<em>open access</em>) nella legislazione di settore &#8211; 4. Il nuovo modello di c.d. <em>open government</em> e i suoi fondamenti costituzionali &#8211; 5. Brevi cenni sulla disciplina introdotta con il d.lgs n. 33/2013 &#8211; 6. (Segue): Il passaggio dalla prima alla seconda &#8216;versione&#8217; del d.lgs. n. 33/2013 &#8211; 7. Alcuni rilievi critici e possibili soluzioni.</p>
<p><strong>1. </strong><em>La &#8216;tradizionale&#8217; trasparenza della pubblica amministrazione e i suoi fondamenti costituzionali.</em></p>
<p>Per ragioni di sintesi, non è possibile in questa sede ripercorrere integralmente l&#8217;evoluzione dottrinale e normativa della trasparenza amministrativa e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.<br />
Si vuole però evidenziare sin d&#8217;ora come le considerazioni a seguire avranno per oggetto un concetto di trasparenza della pubblica amministrazione, declinato anzitutto nella disciplina della l. 7 agosto 1990, n. 241, che è strettamente collegato all&#8217;idea di una funzione amministrativa retta dai principi di imparzialità e di buon andamento<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.<br />
In altri termini, è lo stesso concetto di trasparenza amministrativa che, sotto diverso angolo visuale, rappresenta la <em>ratio</em> sottesa all&#8217;obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, alla partecipazione al procedimento amministrativo e, più in generale, alla garanzia di una tutela giurisdizionale avverso gli atti delle pubbliche amministrazioni ritenuti illegittimi e al loro sindacato da parte del giudice amministrativo.<br />
Posto che l&#8217;oggetto della trasparenza amministrativa è rappresentato dalla possibilità di &#8216;vedere&#8217; come la pubblica amministrazione agisce, possiamo ricavarne un immediato collegamento, sul piano costituzionale, con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost.<br />
Ma non solo. La trasparenza amministrativa si riconnette anche al principio di democraticità, riconducibile nel suo nucleo essenziale all&#8217;art. 1 della Costituzione, così come ulteriormente specificato dall&#8217;art. 3, con riferimento ai compiti delle Istituzioni.<br />
Con il passare degli anni, questa concezione di trasparenza amministrativa si è sempre più consolidata, trovando ulteriori fondamenti anche in alcune norme di origine sovranazionale.<br />
Basti pensare all&#8217;art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, nella parte in cui si prevede la necessità che la c.d. &#8216;causa&#8217; &#8211; concetto nel quale, secondo l&#8217;elaborazione della giurisprudenza della Corte E.D.U., è fatto rientrare anche il procedimento amministrativo &#8211; sia trattata in modo &#8216;pubblico&#8217;, vale a dire in forma trasparente e aperta alla visione dei soggetti interessati.<br />
Ma anche all&#8217;art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, ove si parla di diritto a una &#8216;buona amministrazione&#8217;: nozione che comprende, nel suo ambito di garanzie, anche il diritto di accedere al c.d. &#8216;fascicolo&#8217; della pratica che riguarda la persona interessata.<br />
In ogni caso, tutte queste posizioni di interesse, oggi garantite anche dalla normativa internazionale ed europea, riguardano pur sempre lo svolgimento di una funzione amministrativa: attengono, cioè, al &#8216;modo&#8217; di agire e di essere della pubblica amministrazione, legandosi con i principi costituzionali che informano quest&#8217;ultima.<br />
Più recentemente, sono stati introdotti &#8211; per effetto della revisione del titolo V della Costituzione con l. cost. n. 3/2001 &#8211; il nuovo art. 117, comma 1, Cost., il quale offre oggi una copertura costituzionale (come si suol dire) &#8216;diretta&#8217; alle norme sovranazionali prima richiamate, e l&#8217;art. 117, comma 2, lett. m), Cost.<br />
Quest&#8217;ultima disposizione, in particolare, nel riconoscere la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle persone, ha collegato &#8211; come evidenziato dalla dottrina, e poi condiviso dal legislatore &#8211; la trasparenza amministrativa coi &#8216;diritti&#8217; dei cittadini.<br />
Inizia a emergere dunque l&#8217;idea che la posizione giuridica soggettiva del privato che pretende di &#8216;vedere&#8217; e comprendere come la pubblica amministrazione agisca, sia da ricondurre, secondo una lettura costituzionalmente orientata della trasparenza amministrativa, all&#8217;ambito dei diritti piuttosto che a quello (ormai da ritenere superato) dell&#8217;interesse legittimo.<br />
Le disposizioni costituzionali e sovranazionali, pertanto, hanno contribuito ad avvalorare la tesi della trasparenza amministrativa come prestazione correlata a un diritto del privato avente a oggetto un preciso obbligo di comportamento positivo della pubblica amministrazione<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.</p>
<p><strong>2.</strong> <em>Il diritto di accesso ai documenti amministrativi nella l. n. 241/1990.</em></p>
<p>In linea con quanto si è detto, la trasparenza amministrativa è stata realizzata in via generale all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento italiano attraverso la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella l. n. 241 del 1990.<br />
Questa concerne, come noto, due forme di diritto di accesso: quello c.d. infra-procedimentale<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>, relativo a un procedimento in corso e strumentale alla partecipazione e al contradditorio procedimentale, e quello c.d. extra-procedimentale<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>, vale a dire esercitato al di fuori di un dato procedimento amministrativo come strumento per la tutela di una situazione giuridica soggettiva collegata al documento richiesto.<br />
Entrambe le suddette tipologie di accesso sono accomunate dall&#8217;oggetto della domanda di &#8216;visione&#8217; del privato, il quale concerne sempre documenti connessi all&#8217;esercizio delle funzioni amministrative: oggetto dell&#8217;accesso è, dunque, il documento amministrativo, inteso come &#8216;manifestazione visibile&#8217; della funzione o &#8211; addirittura &#8211; come strumento di esercizio della funzione stessa.<br />
Coerentemente a questa impostazione, la l. n. 241/1990 riconosce una legittimazione ristretta all&#8217;accesso ai documenti amministrativi o, com&#8217;è stato anche osservato, un accesso &#8216;<em>erga partes</em>&#8216;.<br />
Il filtro alle istanze di accesso, ampiamente criticato da una parte consistente della dottrina, consiste nel richiedere, alternativamente, di essere parte del procedimento amministrativo, dimostrando una legittimazione per così dire &#8216;<em>in re ipsa</em>&#8216;, oppure di essere titolari di una posizione giuridica qualificata da far valere nei confronti della pubblica amministrazione, siccome connessa a un precedente esercizio concreto della funzione.<br />
Anche i limiti &#8211; <em>i.e.</em> esclusioni &#8211; al diritto di accesso ai documenti amministrativi<a title="" href="#_ftn8">[8]</a> sono tendenzialmente intesi in chiave di protezione della funzione amministrativa: si ricade, pertanto, all&#8217;interno della medesima logica che conforma l&#8217;intero impianto della legge generale sul procedimento amministrativo.<br />
Emblematico in proposito è l&#8217;art. 22, comma 2, della l. n. 241/1990, laddove prevede che « <em>l&#8217;accesso ai documenti amministrativi, attese le sue finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell&#8217;attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l&#8217;imparzialità e la trasparenza </em>».<br />
Su un quadro siffatto non avrebbe comunque inciso il diverso esito del referendum costituzionale del 2017 e, in particolare, l&#8217;accoglimento della proposta di modifica dell&#8217;art. 97 volta a introdurre &#8211; in forma esplicita &#8211; il principio di trasparenza nel novero dei principi costituzionali sulla pubblica amministrazione.<br />
Infatti, è da qualche tempo che si ammette pacificamente il rilievo costituzionale, seppur implicito, del principio di trasparenza, vuoi in forza dello stesso art. 97 oppure sulla base delle norme sovranazionali prima menzionate.<br />
Dal che, l&#8217;ovvia conseguenza per cui l&#8217;esplicitazione del principio di trasparenza in Costituzione, così come proposta in sede di revisione costituzionale, non avrebbe comportato alcuna innovazione rispetto al diritto vivente ma avrebbe assunto soltanto un significato simbolico se non, financo, di mera &#8216;facciata&#8217;.</p>
<p><strong>3.</strong> <em>(segue): Dal diritto di accesso ai documenti amministrativi all&#8217;accesso c.d. diffuso (open access) nella legislazione di settore.</em></p>
<p>Prima ancora del d.lgs. n. 33/2013, comincia a manifestarsi nell&#8217;ordinamento italiano una concezione di trasparenza amministrativa differente rispetto al modello introdotto dalla legge n. 241 del 1990.<br />
Più precisamente, s&#8217;inizia sempre più a slegare l&#8217;esigenza di conoscere e comprendere i dati e le informazioni di patrimonio comune dalla funzione amministrativa.<br />
In tal modo, emerge un nuovo modello nel quale la trasparenza amministrativa non è più da intendere come trasparenza &#8216;della&#8217; pubblica amministrazione o dell&#8217;attività amministrativa, bensì come esigenza di conoscibilità di dati e informazioni meritevole di tutela in sé e per sé, in virtù della stretta connessione con i diritti fondamentali delle persone.<br />
Ove vi sia un diritto fondamentale dell&#8217;individuo che richieda, per essere esercitato o tutelato, la conoscenza e la comprensione di certe informazioni pubbliche, lì inizia a configurarsi il nuovo modello dell&#8217;accesso c.d. diffuso.<br />
Alcuni frammenti di questa nuova concezione di trasparenza amministrativa si ritrovano nelle diverse legislazioni di settore.<br />
Basti pensare, a titolo di esempio, alle informazioni in materia ambientale che, da molto tempo prima dell&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, sono passibili di accesso diffuso o, secondo altra terminologia, &#8216;<em>erga omnes</em>&#8216;, vale a dire senza alcun filtro di legittimazione specifica, qualificazione particolare del richiedente, o requisito motivazionale delle istanze<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.<br />
L&#8217;idea di fondo che emerge in questa legislazione di settore è che qualsiasi informazione ambientale in possesso delle pubbliche istituzioni sia immediatamente accessibile poiché strumentale e connessa alla protezione &#8211; o, meglio, alla realizzazione e promozione &#8211; di un diritto fondamentale, qual è in questo caso il diritto alla salute della persona umana.</p>
<p><strong>4.</strong> <em>Il nuovo modello di c.d. open government e i suoi fondamenti costituzionali.</em></p>
<p>La nuova concezione di trasparenza amministrativa, dapprima emersa per singoli frammenti nella legislazione di settore, è stata in seguito fatta propria e generalizzata dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativo al &#8220;<em>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</em>&#8220;.<br />
Il nuovo modello di visibilità del patrimonio informativo pubblico, che potremmo convenzionalmente e per sintesi identificare attraverso i concetti di &#8216;<em>open government</em>&#8216; e &#8216;<em>open access</em>&#8216;, non appare dunque più legato alla funzione amministrativa e al suo modo di esercizio.<br />
I suddetti profili, infatti, assumono ormai un rilievo meramente accidentale e occasionale rispetto alla centralità assegnata all&#8217;idea di un accesso generalizzato e diffuso a qualsiasi dato in possesso della pubblica amministrazione, come strumento per l&#8217;esercizio e la protezione di diritti fondamentali della persona.<br />
Al centro di un siffatto modo di concepire la trasparenza amministrativa non rileva più la pubblica amministrazione, e dunque i principi d&#8217;imparzialità e buon andamento di cui all&#8217;art. 97 della Costituzione, bensì i diritti fondamentali della persona umana da proteggere e da realizzare.<br />
Di conseguenza, il fondamento costituzionale della nuova trasparenza amministrativa sembra transitare dall&#8217;art. 97 Cost. verso gli artt. 2 e 3 della Carta costituzionale, fermo restando, ovviamente, il contenuto dell&#8217;art. 1 quale fondamentale espressione del principio democratico e di sovranità popolare.<br />
Attraverso questa operazione, l&#8217;art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione si riempie di contenuti per così dire nuovi: infatti, i diritti riconosciuti alle persone dal d.lgs. n. 33/2013 non hanno più per oggetto la pretesa a una buona amministrazione o a conoscere come è stata svolta una data funzione amministrativa; bensì una prestazione cui sono tenuti gli apparati pubblici, richiesta in forza di un diritto civile strettamente connesso a diritti fondamentali della persona.<br />
Un diverso modo di interpretare la nuova trasparenza amministrativa potrebbe essere quello di affidarsi alla teorica moderna dei c.d. beni comuni.<br />
L&#8217;idea è quella per cui le informazioni e i dati pubblici siano da ricondurre al concetto di bene comune o, secondo altra dizione, bene collettivo: dal che, se ne potrebbe ricavare per conseguenza la caratteristica dell&#8217;accessibilità diffusa senza necessità di una specifica giustificazione della pretesa conoscitiva.<br />
Tuttavia, anche le teoriche più serie in tema di beni comuni, a loro volta, collegano pur sempre la relativa nozione al riconoscimento e alla tutela dei diritti fondamentali della persona: si sostiene, infatti, che i beni comuni servano proprio alla garanzia dei diritti fondamentali, pena la perdita di senso della categoria stessa.<br />
Inoltre, l&#8217;utilizzo del concetto di bene comune per spiegare la nuova trasparenza amministrativa rischierebbe di porre in secondo piano la dimensione, invero di rilievo centrale, della &#8216;prestazione&#8217; della pubblica amministrazione correlata alle posizioni di diritto in capo a tutti gli individui.<br />
Cionondimeno, anche da questi argomenti è possibile comunque ricavare la conferma, ancora una volta, della tesi volta a rimarcare che il fondamento costituzionale della nuova trasparenza amministrativa siano le disposizioni della Carta costituzionale dedicate ai diritti fondamentali, più che le tradizionali disposizioni sull&#8217;amministrazione e sulla funzione esecutiva.</p>
<p><strong>5.</strong> <em>Brevi cenni sulla disciplina introdotta con il d.lgs n. 33/2013.</em></p>
<p>Occorre ora confrontare le specifiche disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 con questa impostazione generale.<br />
È possibile, anzitutto, osservare come il d.lgs. n. 33/2013 non garantisca soltanto la conoscibilità dei documenti amministrativi, ma anche quella dei dati e delle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, la cui visione è assicurata attraverso una forma di accesso generalizzato e diffuso.<br />
Non a caso, l&#8217;art. 1 del decreto<a title="" href="#_ftn10">[10]</a> si riferisce (anche, ma non solo) alla tutela dei diritti dei cittadini, nell&#8217;esplicitare le finalità primarie del nuovo impianto normativo, e definisce altresì la trasparenza amministrativa come &#8216;condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili&#8217;.<br />
Non potendo passare in rassegna tutte le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013, ci si può limitare a evidenziare le principali differenze di impostazione rispetto al modello di cui alla l. n. 241/1990: l&#8217;idea generale è quella di prevedere lunghi elenchi &#8211; raggruppati per aree tematiche &#8211; di documenti, informazioni e dati di obbligatoria pubblicazione <em>on-line</em> da parte della pubblica amministrazione, con parallela creazione del nuovo strumento del diritto di accesso c.d. &#8216;civico&#8217; in funzione rimediale.<br />
Questa nuova tipologia di diritto di accesso si esercita attraverso un&#8217;istanza, fatta valere nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con la quale si richiedono i medesimi documenti, dati o informazioni oggetto degli obblighi di pubblicazione. In altri termini, il presupposto dell&#8217;accesso civico è costituito dall&#8217;inadempimento di obblighi preventivi di pubblicazione già gravanti <em>ex lege</em> sui diversi apparati amministrativi: esso, pertanto, assume la valenza di strumento &#8211; per così dire &#8211; di &#8216;<em>enforcement</em>&#8216; del nuovo regime di <em>open government</em>.<br />
Si rileva, inoltre, che il legislatore &#8211; in coerenza con l&#8217;idea di una trasparenza amministrativa a &#8216;conoscibilità diffusa&#8217; &#8211; ha stabilito che l&#8217;esercizio del diritto di accesso civico, volto a ottenere coattivamente la pubblicazione <em>on-line</em> obbligatoria dei documenti, dati o informazioni elencati nel d.lgs. n. 33/2013, avvenga nelle forme di un&#8217;istanza che non richiede alcuna allegazione di posizioni giuridiche qualificate o motivazioni specifiche: in altre parole, la legittimazione all&#8217;accesso è da considerare, come si è soliti dire, &#8216;<em>in re ipsa</em>&#8216;.<br />
Cionondimeno, sin dai primi commenti al nuovo decreto, sono state sollevate alcune critiche basate sulla comparazione con quello che è ritenuto dai più come il paradigma in materia di trasparenza amministrativa, ossia la normativa c.d. F.O.I.A. (<em>Freedom Of Information Act</em>) statunitense.<br />
In particolare, è stato rilevato che nella legislazione F.O.I.A. americana l&#8217;accessibilità diffusa concerne non solo un elenco (seppur corposo e articolato) di documenti, dati e informazioni, ma, più in generale, ogni informazione facente parte del patrimonio informativo pubblico, salve alcune eccezioni tassativamente previste.<br />
Di qui, dunque, l&#8217;appellativo con valenza negativa di &#8216;F.O.IA. all&#8217;italiana&#8217; attribuito alla prima versione del d.lgs. n. 33/2013, onde rimarcare le differenze rispetto alle legislazioni più evolute in materia di trasparenza amministrativa.<br />
In conclusione, si può affermare che il d.lgs. n. 33/2013 al momento della sua entrata in vigore, nonostante le aperture sopra richiamate, ancora risentiva della precedente concezione di trasparenza amministrativa.</p>
<p><strong>6.</strong> <em>(</em><em>Segue): Il passaggio dalla prima alla seconda &#8216;versione&#8217; del d.lgs. n. 33/2013.</em></p>
<p>A fronte dei summenzionati rilievi, la legge c.d. &#8216;Madia&#8217; (l. 7 agosto 2015 n. 124) ha delegato il Governo a intervenire nuovamente sull&#8217;impianto del d.lgs. n. 33/2013 al fine di avvicinare maggiormente la disciplina italiana in materia di trasparenza amministrativa al modello dei sistemi F.O.I.A.<br />
In attuazione della delega, è stato dunque emanato il d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, con il quale sono state introdotte significative innovazioni al d.lgs. n. 33/2013.<br />
Tra queste si segnala la possibilità &#8211; che assume una valenza per così dire &#8216;dirompente&#8217; rispetto alla tradizione &#8211; per chiunque, senza dimostrazione di posizioni qualificate o motivazione specifica, di domandare alle pubbliche amministrazioni l&#8217;accesso anche a documenti e dati per i quali non è prevista la pubblicazione obbligatoria <em>on-line</em><a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
Pertanto, la logica del nuovo accesso civico fa sì che, non tutto il patrimonio informativo pubblico venga a essere messo a disposizione sul <em>web</em>, ma che, ciononostante, esso risulti comunque accessibile in via diffusa su domanda del singolo soggetto interessato.<br />
L&#8217;accesso civico, di conseguenza, muta radicalmente la propria natura: da istituto con funzione unicamente rimediale, esso diviene sempre più strumento per la conoscibilità di qualsiasi dato o documento, senza alcun filtro di tipo preventivo legato alla legittimazione o alla specifica motivazione.<br />
Sicuramente, com&#8217;è stato prontamente obiettato, una siffatta impostazione consentirebbe anche di accedere ai dati e ai documenti amministrativi per semplice curiosità, stimolando forme patologiche di accesso c.d. &#8216;<em>curiosity oriented</em>&#8216; o, come è stato suggerito da alcuni autori, di c.d. &#8216;<em>voyeurismo</em> amministrativo&#8217;.<br />
Tuttavia, anche se può apparire paradossale, in realtà sul piano concreto è difficile distinguere con sicurezza ciò che è espressione di mera curiosità da ciò che, invece, è esigenza di tutela di diritti fondamentali della persona<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.<br />
Accanto a questo nuovo strumento di visibilità così forte e invasivo, l&#8217;art. 5-<em>bis</em> del d.lgs. n. 33/2013 (frutto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016) si cura poi di introdurre una serie di limiti &#8211; e, anche, alcune esclusioni radicali &#8211; all&#8217;accesso civico<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.<br />
A titolo esemplificativo, si rinvengono, nell&#8217;elenco dei limiti in questione, interessi pubblici o privati quali: sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento, protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale e i segreti commerciali.<br />
A questi, con una norma di rinvio alquanto discutibile per il rischio di ingenerare confusione o sovrapposizioni, si vanno ad aggiungere anche i limiti all&#8217;accesso per così dire &#8216;tradizionale&#8217;, contenuti nell&#8217;art. 24 della l. n. 241/1990.<br />
Questa scelta non convince appieno, dato che il rinvio in esame importa nel contesto del d.lgs. n. 33/2013 una serie di limiti previsti da un impianto normativo sorretto da una logica di fondo differente rispetto a quella che giustifica la nuova trasparenza amministrativa.<br />
Quantomeno, dal suddetto richiamo è possibile trarre una conferma implicita della non abrogazione per incompatibilità dell&#8217;accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge generale sul procedimento amministrativo: l&#8217;accesso extra-procedimentale ivi previsto, infatti, rimane uno strumento esperibile &#8211; con i requisiti e le limitazioni proprie &#8211; in via parallela rispetto al nuovo accesso civico.</p>
<p><strong>7.</strong> <em>Alcuni rilievi critici e possibili soluzioni.</em></p>
<p>Le maggiori criticità della nuova disciplina in materia di trasparenza amministrativa riguardano la disposizione in tema di limiti ed esclusioni all&#8217;accesso civico, vale a dire l&#8217;art. 5-<em>bis</em> prima richiamato.<br />
L&#8217;elencazione ivi contenuta, infatti, sembra caratterizzata da un&#8217;eccessiva genericità: i limiti all&#8217;accesso sono troppi e rimessi a un&#8217;attività di ponderazione discrezionale del singolo funzionario da condurre senza precisi criteri direttivi.<br />
Ovviamente, è compito della dottrina e della giurisprudenza cercare di interpretare la disposizione in modo conforme alle norme sovraordinate e, dunque, in primo luogo alla Costituzione: se è vero, infatti, che la nuova trasparenza consiste nella promozione e nella tutela dei diritti fondamentali delle persone, allora le esclusioni all&#8217;accesso civico andranno disposte solo in esito a un bilanciamento con altre libertà e diritti fondamentali di eguale valore e importanza<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.<br />
Non pare, dunque, che possano sussistere esclusioni alla trasparenza amministrativa giustificate da ragioni differenti rispetto alla protezione dei diritti fondamentali confliggenti con i bisogni di conoscibilità del patrimonio informativo pubblico.<br />
Di conseguenza, il funzionario, nell&#8217;approcciarsi a ogni clausola generale di limite o esclusione all&#8217;accesso civico, dovrà verificare in concreto quali siano le posizioni giuridiche o gli interessi pubblici in antitesi all&#8217;istanza del privato e, sulla base di una siffatta verifica, decidere in merito all&#8217;ostensione del documento o del dato richiesto facendo applicazione rigorosa del principio di proporzionalità.<br />
In molti casi, infatti, può essere sufficiente un semplice differimento dell&#8217;accesso, in luogo di un&#8217;immediata decisione di diniego, oppure un accoglimento parziale, rispetto a un diniego totale.<br />
In ogni caso, questa complessa operazione di bilanciamento in concreto fra posizioni di libertà di diversi soggetti privati non è riconducibile agli schemi dell&#8217;attività amministrativa discrezionale in senso classico: sembrerebbe, infatti, più simile all&#8217;attività svolta da alcune autorità amministrative indipendenti e, in particolare, a quella del Garante per la protezione dei dati personali.<br />
In altri termini, si assiste a un modello di bilanciamento tra diritti che non è esattamente sovrapponibile alla logica della ponderazione fra intessi che si è soliti indicare con il concetto di discrezionalità amministrativa.<br />
Tuttavia, il problema è che la suddetta attività di bilanciamento è svolta pur sempre da una pubblica amministrazione e, più concretamente, da un suo funzionario.<br />
Dal che, forse, si potrebbe suggerire che il modello più consono alla nuova trasparenza amministrativa non sia più quello tradizionale fondato sulla decisione amministrativa impugnabile davanti al giudice amministrativo, quanto piuttosto quello di una soluzione dei casi di conflitto affidata a un&#8217;autorità amministrativa indipendente, con successiva impugnazione della decisione dinanzi al giudice civile, trattandosi di bilanciamento tra posizioni di libertà e diritti fondamentali.<br />
In conclusione, con riguardo al rapporto tra le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 e quelle della l. n. 241/1990, entrambe attualmente in vigore, l&#8217;impressione è che, seppur in una prospettiva di fatto più che di stretto diritto, l&#8217;accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 sarà sempre più assorbito dagli strumenti della nuova trasparenza amministrativa.<br />
E, pertanto, se la disciplina contenuta nel nuovo d.lgs. n. 33/2013 fosse pienamente ed effettivamente attuata, allora il modello dell&#8217;<em>open access </em>e il suo fondamento costituzionale, legato ai diritti fondamentali delle persone e ai principi di sovranità popolare e di democraticità dell&#8217;ordinamento, renderanno sempre più recessivi i moduli della vecchia trasparenza amministrativa, ancora strettamente ancorati alla logica del controllo sull&#8217;esercizio della funzione amministrativa ai sensi dell&#8217;art. 97 della Costituzione.</p>
<p><strong>Nota bibliografica</strong></p>
<p>Sulla trasparenza amministrativa in generale cfr., innanzitutto, M. Occhiena, <em>I principi di pubblicità e trasparenza</em>, in M. Renna, F. Saitta (a cura di), <em>Studi sui principi di diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, p. 141 e ss.; F. Manganaro, <em>Evoluzione del principio di trasparenza amministrativa</em>, in Aa.Vv., <em>Scritti in memoria di Roberto Marrama</em>, Napoli, 2010, p. 3 e ss.; F. Merloni (a cura di), <em>La trasparenza amministrativa</em>, Milano, Giuffrè, 2008; G. Arena, <em>Trasparenza amministrativa</em> (voce), in S. Cassese (a cura di), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, Milano, 2006, p. 5945 e ss.; Id., <em>Trasparenza amministrativa</em> (voce), in Enc. Giur. Treccani, XXXI, Roma, 1995, p. 1 e ss.; R. Chieppa, <em>La trasparenza come regola della pubblica amministrazione</em>, in Dir. ec., 1994, III, p. 613 e ss.; R. Marrama, <em>La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza nell&#8217;organizzazione e nel procedimento amministrativo</em>, in Dir. proc. amm., 1989, III, p. 416 e ss.; R. Villata, <em>La trasparenza dell&#8217;azione amministrativa</em>, in Dir. proc. amm., 1987, V, p. 528 e ss.<br />
Sui fondamenti costituzionali della pubblica amministrazione in generale cfr., almeno, U. Allegretti, <em>Amministrazione pubblica e costituzione</em>, Padova, 1996; M. Nigro, <em>La pubblica amministrazione tra costituzione formale e costituzione materiale</em>, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1985, p. 162 e ss.; G.U. Rescigno, <em>Costituzione e diritto amministrativo</em>, in Aa.Vv., <em>La necessaria discontinuità: immagini del diritto pubblico</em>, Bologna, 1990, p. 125 e ss.<br />
Sul fondamento costituzionale della trasparenza amministrativa cfr., per tutti, D. Donati, <em>La trasparenza nella Costituzione</em>, in F. Merloni (a cura di), <em>La trasparenza amministrativa</em>, cit., p. 83 e ss.<br />
Sul rapporto tra trasparenza amministrativa e principio democratico cfr. G. Arena, <em>Trasparenza amministrativa e democrazia</em>, in G. Berti, G.C. De Martin (a cura di), <em>Gli istituti della democrazia amministrativa</em>, Milano, 1996, p. 15 e ss.; Id., <em>Trasparenza amministrativa e democrazia</em>, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1992, XCVII-XCVIII, p. 25 e ss.; P. Barile, <em>Democrazia e segreto</em>, in Quad. cost., 1987, I, p. 29 e ss.<br />
Sul rapporto tra segretezza e trasparenza nell&#8217;ordinamento giuridico italiano, in particolare nel periodo antecedente all&#8217;introduzione della l. n. 241/1990, cfr. I.F. Caramazza, <em>Dal principio di segretezza al principio di trasparenza. Profili generali di una riforma</em>, in Riv. trim. dir. pubbl., 1995, IV, p. 941 e ss.; B. Selleri, <em>Il diritto all&#8217;informazione in Italia prima delle leggi n. 142/90 e n. 241/90</em>, in G. Arena (a cura di), <em>L&#8217;accesso ai documenti amministrativi</em>, Bologna, 1991, p. 95 e ss.; G. D&#8217;Auria, <em>Trasparenza e segreti nell&#8217;amministrazione italiana</em>, in Pol. Dir., 1990, I, p. 93 e ss.; G. Manfredi, <em>Il diritto d&#8217;accesso ai documenti amministrativi nell&#8217;ordinamento degli enti locali</em>, in Il nuovo governo locale, 1989, III, p. 77 e ss; G. Paleologo, <em>Segreto e pubblicità dell&#8217;azione amministrativa</em>, in Imp. amb. p.a., 1979, I, p. 3 e ss. Cfr., anche, per ogni approfondimento sul segreto amministrativo, G. Arena, <em>Il segreto amministrativo</em>, Padova, 2 vol., 1983-1984.<br />
Sulla declinazione del principio di trasparenza nella l. n. 241/1990 e, in particolare, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, cfr., quantomeno, D. Giannini, <em>L&#8217;accesso ai documenti</em>, Milano, 2013; G. Arena, M. Bombardelli, <em>Il diritto di accesso ai documenti amministrativi</em>, in V. Cerulli Irelli (a cura di), <em>La disciplina generale dell&#8217;azione amministrativa. Saggi ordinati in sistema</em>, Napoli, 2006, p. 409 e ss.; G. Clemente di San Luca, <em>Diritto di accesso e interesse pubblico</em>, Napoli, 2006; C.E. Gallo, S. Foà, <em>Accesso agli atti amministrativi</em>, in Dig. disc. pubbl., I (Agg.), 2000; L.A. Mazzarolli, <em>L&#8217;accesso ai documenti della pubblica amministrazione: profili sostanziali</em>, Padova, 1998; M. Mazzamuto, <em>Sul diritto di accesso nella L. 241 del 1990</em>, in Foro amm., 1992, II, p. 1571 e ss.; G. Arena, <em>La trasparenza amministrativa ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi</em>, in Id. (a cura di), <em>L&#8217;accesso ai documenti amministrativi</em>, cit., p. 15 e ss.; G. Manfredi, <em>Il diritto di accesso ai documenti amministrativi nella legge 241/90 e nella legge 142/90</em>, in Il nuovo governo locale, 1991, II, p. 3 e ss.<br />
Sulla trasparenza amministrativa nei paesi a regime F.O.I.A. cfr. E. Carloni, <em>La qualità delle informazioni diffuse dalle amministrazioni negli Stati Uniti</em>, in Giorn. dir. amm., 2002, XI, p. 1232 e ss.; G.F. Ferrari, <em>L&#8217;accesso ai dati della pubblica amministrazione negli ordinamenti anglosassoni</em>, in G. Arena (a cura di), <em>L&#8217;accesso ai documenti amministrativi</em>, cit., p. 117 e ss.; G. Arena, <em>La &#8220;Legge sul diritto alla informazione&#8221; e la pubblicità degli atti dell&#8217;Amministrazione negli Stati Uniti</em>, in Pol. dir., 1978, III, p. 279 e ss.<br />
Sul rapporto tra la trasparenza amministrativa e la c.d. &#8216;funzione di informazione&#8217; cfr., quantomeno, G. Gardini, <em>Le regole dell&#8217;informazione. L&#8217;era della post-verità</em>, Torino, 2017; Id., <em>Le regole dell&#8217;informazione</em>, Milano, 2005; F. Merloni (a cura di), <em>L&#8217;informazione delle pubbliche amministrazioni</em>, Rimini, 2002; G. Arena (a cura di), <em>La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni</em>, Rimini, 2001.<br />
Sulla trasparenza amministrativa come &#8216;diritto&#8217; cfr. C. Marzuoli, <em>La trasparenza come diritto civico alla pubblicità</em>, in F. Merloni (a cura di), <em>La trasparenza amministrativa</em>, cit., p. 45 e ss. Sul diritto di accesso come &#8216;nuovo diritto&#8217; dei cittadini cfr. G. Pastori, <em>Il diritto di accesso ai documenti amministrativi in Italia</em>, in Amministrare, 1986, I, p. 149 e ss. Sulla natura delle posizioni giuridiche soggettive rispetto ai diversi diritti di accesso oggi presenti nel nostro ordinamento cfr., da ultimo, C. Cudia, <em>Appunti su trasparenza amministrativa e diritto alla conoscibilità</em>, in Giustamm.it, 2017, p. 1 e ss.<br />
Sul c.d. <em>open government</em> cfr., in generale, E. Carloni, <em>L&#8217;amministrazione aperta. Regole, strumenti, limiti dell&#8217;open government</em>, Rimini, 2014; L. Sartori, <em>Open government: what else?</em>, in Ist. del fed., 2013, III-IV, p. 753 e ss.<br />
Sulla &#8216;nuova&#8217; trasparenza amministrativa, successiva all&#8217;introduzione del d.lgs. n. 33/2013, cfr., quantomeno, M. Bombardelli, <em>Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di trasparenza</em>, in Ist. del fed., 2013, III-IV, p. 657 e ss.; A. Bonomo, <em>Il codice della trasparenza e il nuovo regime di conoscibilità dei dati pubblici</em>, in Ist. del fed., 2013, III-IV, p. 725 e ss.; P. Marsocci, <em>Gli obblighi di diffusione delle informazioni e il d.lgs. 33/2013 nell&#8217;interpretazione del modello costituzionale di amministrazione</em>, in Ist. del fed., 2013, III-IV, p. 687 e ss.; A.E. Matarazzo, <em>Il nuovo codice della trasparenza</em>, in Lo stato civile italiano, 2013, V, p. 50 e ss.; F. Patroni Griffi, <em>La trasparenza della Pubblica Amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza</em>, in Federalismi.it, 2013, p. 1 e ss.; M. Savino, <em>La nuova disciplina della trasparenza amministrativa</em>, in Giorn. Dir. amm., 2013, VIII-IX, p. 795 e ss.; A. Simonati, L<em>a trasparenza amministrativa e il legislatore: un caso di entropia normativa?</em>, in Dir. amm., 2013, IV, p. 749 e ss. Sia consentito sul tema rinviare anche a M. Renna, <em>La nuova trasparenza amministrativa dopo il 33/2013: dall&#8217;accesso differenziato alla conoscenza diffusa dei documenti amministrativi</em>, in F.G. Scoca, A.F. Di Sciascio (a cura di), <em>Il procedimento amministrativo ed i recenti interventi normativi: opportunità o limiti per il sistema paese?</em>, Napoli, 2015, p. 69 e ss.; e S. Vaccari, <em>L&#8217;evoluzione del rapporto tra la pubblica amministrazione e le persone nel prisma dello sviluppo della «trasparenza amministrativa»</em>, in Jus-online, 2015, III, p. 1 e ss.<br />
Sulla &#8216;seconda versione&#8217; del d.lgs. n. 33/2013, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016 nel contesto della c.d. riforma Madia, cfr., quantomeno, S. Foà, <em>La nuova trasparenza amministrativa</em>, in Dir. amm., 2017, I, p. 65 e ss.; G. Gardini, <em>Il paradosso della trasparenza in Italia: dell&#8217;arte di rendere oscure le cose semplici</em>, in Federalismi.it, 2017, p. 1 e ss.; A. Marchetti, <em>Le nuove disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza amministrativa dopo la riforma &#8220;Madia&#8221;: anche l&#8217;Italia ha adottato il proprio Foia? Una comparazione con il modello statunitense</em>, in Federalismi.it, 2017, p. 1 e ss.; A. Porporato, <em>Il &#8220;nuovo&#8221; accesso civico &#8220;generalizzato&#8221; introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 attuativo della riforma Madia e i modelli di riferimento</em>, in Federalismi.it, 2017, p. 1 e ss.; P. Falletta, <em>Il freedom of information act italiano e i rischi della trasparenza digitale</em>, in Federalismi.it, 2016, p. 1 e ss.; D.U. Galetta, <em>Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013</em>, in Federalismi.it, 2016, p. 1 e ss.; M. Savino, <em>Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo</em>, in Giorn. dir. amm., 2016, V, p. 593 e ss.; S. Villamena, <em>Il c.d. FOIA (o accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti consimili</em>, in Federalismi.it, 2016, p. 1 e ss. Sia consentito rinviare anche a S. Vaccari, <em>Decisioni amministrative e interessi pubblici sensibili: le nuove regole sulla trasparenza</em>, in Ist. del fed., 2017, IV, p. 1021 e ss.<br />
Sul delicato rapporto tra trasparenza amministrativa e tutela della <em>privacy</em> cfr. F. Midiri, <em>Il conflitto tra trasparenza e protezione dei dati personali</em>, in Giustamm.it, 2018, p. 1 e ss.; Id., <em>Il diritto alla protezione dei dati personali. Regolazione e tutela</em>, Napoli, 2017, p. 106 e ss., C. Deodato, <em>La difficile convivenza dell&#8217;accesso civico generalizzato (FOIA) con la tutela della privacy: un conflitto insanabile?</em>, in Giustamm.it, 2017, p. 1 e ss.; A. Simonati, <em>L&#8217;accesso amministrativo e la tutela della riservatezza</em>, Trento, 2002; M. Clarich, <em>Diritto d&#8217;accesso e tutela della riservatezza: regole sostanziali e tutela processuale</em>, in Dir. proc. amm., 1996, III, p. 430 e ss. Sia consentito rinviare anche a S. Vaccari, <em>Il difficile bilanciamento tra favor per la trasparenza e (necessaria) tutela della riservatezza nel d.lgs. 33/2013</em>, in Dir. ec., 2015, I, p. 151 e ss.</p>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Il presente scritto rappresenta una rielaborazione della relazione svolta al Convegno &#8220;<em>Lo statuto costituzionale delle pubbliche amministrazioni</em>&#8220;, tenutosi nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2017 presso l&#8217;Università degli Studi di Palermo, ed è in corso di pubblicazione nel volume di raccolta dei relativi Atti. Il lavoro è frutto di una riflessione comune tra gli autori; tuttavia, i §§ 1, 2 e 3 sono stati curati da Mauro Renna, mentre i §§ 4, 5, 6 e 7 sono stati stesi da Stefano Vaccari.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> In particolare, sembrerebbe che l&#8217;accento debba ricadere più sul principio di imparzialità, che non su quello di buon andamento. Tuttavia, non pare possibile sostenere seriamente una scomposizione del ragionamento sulla trasparenza amministrativa attraverso una considerazione distinta dei due principi di cui all&#8217;art. 97 Cost., da intendere invece come suo fondamento unitario sul piano costituzionale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Art. 6, comma 1, C.E.D.U.: « <em>Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l&#8217;accesso alla sala d&#8217;udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell&#8217;interesse della morale, dell&#8217;ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia</em> ».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea: « <em>Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell&#8217;Unione.</em><br />
<em>Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; c) l&#8217;obbligo per l&#8217;amministrazione di motivare le proprie decisioni. </em><br />
<em>Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell&#8217;Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell&#8217;esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. </em><br />
<em>Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell&#8217;Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua</em> ».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Questa impostazione trova un chiaro esempio nell&#8217;annoso dibattito che ha interessato la natura della posizione giuridica del soggetto che domanda l&#8217;accesso ai documenti amministrativi ai sensi della l. n. 241/1990: rispetto a tesi favorevoli a inquadrare la suddetta posizione in termini di interesse legittimo, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie sono ormai propense a qualificarla come diritto soggettivo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Cfr. l&#8217;art. 10 della l. n. 241/1990.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Cfr. gli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Cfr., in particolare, l&#8217;art. 24, comma 1, della l. n. 241/1990: « <em>Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell&#8217;attività della pubblica amministrazione diretta all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi </em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Cfr. l&#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, relativo all'&#8221;<em>Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull&#8217;accesso del pubblico all&#8217;informazione ambientale</em>&#8220;: « <em>L&#8217;autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l&#8217;informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse </em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Cfr. l&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 33/2013 (nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016): « <em>La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l&#8217;organizzazione e l&#8217;attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche.</em><br />
<em>La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d&#8217;ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell&#8217;utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.</em><br />
<em>Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell&#8217;articolo 48, integrano l&#8217;individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell&#8217;amministrazione statale, regionale e locale, di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione</em> ».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Cfr. l&#8217;art. 5, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 33/2013 (nella nuova numerazione successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016): « <em>Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 5-bis. </em><br />
<em>L&#8217;esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L&#8217;istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L&#8217;istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all&#8217;ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all&#8217;Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall&#8217;amministrazione nella sezione &#8220;Amministrazione trasparente&#8221; del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l&#8217;istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto</em> ».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto affetto da una certa patologia medica sia interessato a conoscere, in tutti i presidi sanitari limitrofi, i vari <em>curricula</em> dei dirigenti ospedalieri, dei medici che operano presso le strutture, i fondi stanziati per determinate cure o ricerche: è evidente che una tale istanza esprima un collegamento sicuro con i diritti fondamentali, e, nello specifico, con il diritto alla salute. L&#8217;esempio in questione consente di comprendere come la distinzione tra la posizione manifestata da un soggetto realmente bisognoso di cure sanitarie, oppure da un individuo spinto da semplice curiosità, sia di rilievo secondario, poiché si tratta in ogni caso di elementi di difficile accertamento nelle singole fattispecie concrete.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Cfr. l&#8217;art. 5-<em>bis</em> del d.lgs. n. 33/2013 (nella versione <em>post</em> modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016): « <em>L&#8217;accesso civico di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l&#8217;ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 2. L&#8217;accesso di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d&#8217;autore e i segreti commerciali.</em><br />
<em>Il diritto di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l&#8217;accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all&#8217;articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. </em><br />
<em>Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l&#8217;accesso agli altri dati o alle altre parti. </em><br />
<em>I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L&#8217;accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.</em><br />
<em>Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all&#8217;accesso civico di cui al presente articolo, l&#8217;Autorità nazionale anticorruzione, d&#8217;intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative </em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> L&#8217;esempio classico è fornito dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-vecchia-trasparenza-amministrativa-al-c-d-open-government/">Dalla &quot;vecchia&quot; trasparenza amministrativa al c.d. open government</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>L&#8217;istituzione del «contributo di sbarco» nel Comune di Venezia tra dubbi di legittimità e possibili criticità applicative</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/listituzione-del-contributo-di-sbarco-nel-comune-di-venezia-tra-dubbi-di-legittimita-e-possibili-criticita-applicative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 18:31:30 +0000</pubDate>
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<p>*** Sommario: 1. L&#8217;introduzione del contributo di sbarco nel Comune di Venezia. &#8211; 2. Il regolamento comunale istitutivo del contributo di sbarco. &#8211; 3. Sulla ratio istitutiva del contributo. &#8211; 4. Le finalità del tributo. &#8211; 5. I dubbi di legittimità sulle modalità di attuazione del contributo nel regolamento comunale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/listituzione-del-contributo-di-sbarco-nel-comune-di-venezia-tra-dubbi-di-legittimita-e-possibili-criticita-applicative/">L&#8217;istituzione del «contributo di sbarco» nel Comune di Venezia tra dubbi di legittimità e possibili criticità applicative</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><strong>*</strong><strong>**</strong></p>
<p>Sommario: 1. L&#8217;introduzione del contributo di sbarco nel Comune di Venezia. &#8211; 2. Il regolamento comunale istitutivo del contributo di sbarco. &#8211; 3. Sulla ratio istitutiva del contributo. &#8211; 4. Le finalità del tributo. &#8211; 5. I dubbi di legittimità sulle modalità di attuazione del contributo nel regolamento comunale. &#8211; 6. Quali sono le possibili criticità per il territorio?</p>
<p><em> 1. L&#8217;introduzione del «contributo di sbarco nel Comune di Venezia».</em></p>
<p>Il co. n. 1129 dell&#8217;art. 1, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 («legge di bilancio 2019») ha previsto l&#8217;istituzione del cd. «contributo di sbarco nel Comune di Venezia»<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.<br />
La norma, in particolare, stabilisce che «<em>il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l&#8217;accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all&#8217;articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all&#8217;imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all&#8217;importo massimo di cui all&#8217;articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</em>».<br />
In forza di tale previsione, dunque, il Comune di Venezia é stato legittimato ad introdurre, ai fini dell&#8217;accesso alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, la cd. «imposta di sbarco», già prevista all&#8217;art. 4, co. 3-bis, dlgs 14 marzo 2011, n. 23<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.<br />
L&#8217;istituzione del contributo di sbarco nel Comune di Venezia, nella prospettiva assunta dal legislatore, risponderebbe ad una duplice finalità; essa da un lato, sarebbe volta a perseguire l&#8217;«<em>incremento del gettito degli accessi alla città, poiché il contributo di sbarco sarà versato a prescindere dal pernottamento in strutture ricettive</em>», dall&#8217;altro lato, sarebbe funzionale a «<em>conseguire un effetto selettivo e moderare l&#8217;accesso delle cd. grandi navi alla zona lagunare</em>»<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.<br />
Alla disposizione statale sopra richiamata ha recentemente dato attuazione il Comune di Venezia, il quale, con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2019, ha approvato il regolamento istitutivo del contributo di sbarco, introducendo un&#8217;articolata disciplina con la quale si è cercato di tradurre sul piano operativo la misura contenuta nella legge di bilancio<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.<br />
Senonché i presupposti del tributo, la sua <em>ratio </em>istitutiva, nonché la disciplina attuativa da ultimo introdotta dal Comune di Venezia con la delibera sopra richiamata sollevano numerosi dubbi tanto di ordine operativo, quanto di natura sistematica, che impongono una riflessione più meditata sulla misura di cui trattasi.<br />
Una valutazione complessiva della misura appare inoltre particolarmente opportuna ove si consideri che altri comuni potrebbero sollecitare il legislatore affinché ne preveda un&#8217;applicazione generalizzata, senza, tuttavia, un&#8217;adeguata ponderazione degli interessi in gioco e degli effetti che l&#8217;istituzione di tale contributo potrebbero comportare sul territorio interessato.</p>
<p><em> 2. Il regolamento comunale istitutivo del contributo di accesso. </em></p>
<p>Per avere un quadro complessivo della misura in questione si deve in via preliminare illustrare la disciplina attuativa introdotta dal Comune di Venezia.<br />
Come già sopra accennato, il Comune, con la delibera n. 11 del 26 febbraio 2019, ha deliberato l&#8217;«<em>approvazione del &#8220;Regolamento per l&#8217;istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna&#8221;, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 1, comma 1129 della legge n. 145 del 30/12/2018</em>».<br />
Nelle premesse della delibera, il CC sottolinea come la bozza di regolamento sia stata predisposta «<em>in esito ad una complessa attività istruttoria</em>»; dalla delibera, inoltre, si evince, da un lato, la finalità specifica del tributo ove si evidenzia che esso «<em>risulta necessario in considerazione dell&#8217;impatto dei flussi turistici sulla Città </em>» e, dall&#8217;altro lato, il carattere «sperimentale» della misura<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
All&#8217;Allegato A della Delibera è contenuto il Regolamento istitutivo del «contributo di sbarco», la cui disciplina si «snoda» in 16 articoli.<br />
In particolare, l&#8217;art. 1 perimetra l&#8217;oggetto della disciplina, rinviando alla normativa statale di cui all&#8217;art. 4, co. 3-bis, dlgs n. 23/2011 ed all&#8217;art. 1, comma 1129, l. 145/2018.<br />
L&#8217;art. 2 del regolamento individua il presupposto del contributo di cui trattasi nell&#8217;«<em>accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna</em>», laddove per vettore s&#8217;intende «<em>qualunque soggetto, sia pubblico che privato, che svolga servizio di trasporto di persone a fini commerciali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) compagnie di navigazione, ivi incluse quelle di crociera; b) vettori ferroviari; c) vettori che svolgono trasporto pubblico di linea terrestre ed acqueo; d) vettori che svolgono trasporto pubblico non di linea quali, ad esempio, pullman, noleggio con conducente, taxi, anche acquei, ed i c.d. &#8220;Lancioni&#8221; granturismo; e) vettori aerei che svolgono servizi di aviazione generale di trasporto passeggeri e che atterrino presso l&#8217;aeroporto G. Nicelli del Lido di Venezia</em>».<br />
L&#8217;art. 3 prevede, altresì, che «<em>il contributo di accesso è applicato in via alternativa alla imposta di soggiorno di cui all&#8217;art. 4, comma 1 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, e deve essere corrisposto [&amp;] da ogni persona fisica che, utilizzando qualsiasi vettore [&amp;] acceda alla Città antica del Comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna, salvo i soggetti esclusi o esenti</em>», questi ultimi, analiticamente «<em>individuati ai sensi dei successivi articoli 4 e 5</em>»<a title="" href="#_ftn6">[6]</a><em>.</em><br />
L&#8217;art. 6 delinea, poi, le modalità di determinazione del tributo, stabilendo che <em>«la misura del contributo di acceso [&amp;] è fissata in euro 6,00 per tutti i giorni dell&#8217;anno, salvo che nei giorni di &#8220;bollino verde&#8221;, &#8220;bollino rosso&#8221; e di &#8220;bollino nero&#8221;</em>», questi ultimi così definiti:</p>
<ul>
<li>«<em>giorni di &#8220;bollino verde&#8221; quelli in cui è previsto un limitato afflusso nella Città Antica e nelle altre isole minori della laguna; la misura del contributo di acceso per tali giorni è qui fissato in euro 3,00</em>»;</li>
<li>«<em>giorni di &#8220;bollino rosso&#8221; quelli in cui è prevista una criticità di afflusso nella Città Antica e nelle altre isole minori della laguna; la misura del contributo di acceso per tali giorni è qui fissato in euro 8,00</em>»;</li>
<li>«<em>giorni di &#8220;bollino nero&#8221; quelli in cui è prevista un&#8217;eccezionale criticità di afflusso nella Città Antica e nelle altre isole minori della laguna; la misura del contributo di accesso per tali giorni è qui fissato in euro 10,00</em>».</li>
</ul>
<p>L&#8217;elasticità nell&#8217;applicazione della misura è stata consentita dal richiamo &#8211; operato dal co. n. 1129 dell&#8217;art. 1, l. n. 145/18 &#8211; all&#8217;art. 14, comma 16 lett. e), dl 78/2010<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>, ove s&#8217;indica l&#8217;importo massimo del contributo applicabile, che è determinato in misura superiore rispetto a quello previsto dal dlgs 23/2011.<br />
Gli articoli successivi del regolamento individuano, invece, i casi in cui il tributo può essere ridotto (art. 7), gli obblighi del vettore (art. 8), le modalità di versamento (art. 9), i casi in cui il contributo venga riscosso direttamente dal Comune di Venezia (art. 10), le modalità di controllo del versamento (art. 11), le sanzioni (art. 12), la riscossione coattiva (art. 13), i casi di rimborso (art. 14), la disciplina transitoria, che è estesa a tutto l&#8217;anno 2019 (art. 15), nonché l&#8217;entrata in vigore del provvedimento (art. 16), di recente fissata al 1 settembre 2019<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.<br />
Per ragioni intuibili, una delle parti più problematiche del regolamento é rappresentata dall&#8217;indicazione dei soggetti esenti o esclusi dalla applicazione del tributo.<br />
La difficoltà nell&#8217;individuare un equilibrio tra la necessità che la disciplina sia realmente efficace e la tutela di determinate posizioni giuridiche, del resto, ben emerge dall&#8217;esame degli artt. 5 e 6 del Regolamento, ove forse la Amministrazione è stata indotta ad introdurre una regolamentazione più «tutelativa», che però rischia di andare a detrimento dell&#8217;efficacia della misura prevista.<br />
Tale situazione, già ravvisabile con riferimento al regime dei soggetti esclusi dall&#8217;applicazione del contributo di cui trattasi<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>, appare, infatti, ancor più evidente se si esamina il regime di esenzione dal pagamento del tributo, il quale risulta particolarmente permissivo, atteso l&#8217;elevato numero di soggetti che ne possono beneficiare<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
<em><br />
3. Sulla ratio istitutiva del contributo.</em></p>
<p>La formulazione dell&#8217;art. 1, co. 1129, l. 145/18 da parte del legislatore statale, da un lato, e la disciplina attuativa introdotta dal Comune di Venezia, dall&#8217;altro lato, inducono qualche riflessione sulla <em>ratio</em> istitutiva del contributo di cui trattasi.<br />
Se, infatti, non pare vi possano essere dubbi sulla natura giuridica della misura, definibile certamente come «tributo locale»<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>, meno persuasiva risulta invece la scelta di denominare il tributo in esame come «contributo di sbarco», rinviando così <em>tout court </em>alla già esistente misura prevista dall&#8217;art. 4, co. 3-bis, dlgs n. 23/2011.<br />
Come noto, quest&#8217;ultima disposizione, nella sua formulazione vigente, prevede in particolare che «<em>i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire [&amp;] un contributo di sbarco [&amp;] ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell&#8217;isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l&#8217;isola</em>».<br />
La norma dunque circoscrive l&#8217;operatività del contributo ai soli casi di «sbarco», ossia al raggiungimento di un&#8217;isola attraverso un&#8217;imbarcazione (situazione alla quale è equiparato lo «sbarco» mediante vettore aeronavale), essendo, per l&#8217;appunto, tale vettore l&#8217;unico strumento per raggiungere il luogo interessato.<br />
Ed è proprio questa circostanza che rende legittima l&#8217;istituzione del contributo di cui si discute, poiché integra una situazione del tutto eccezionale che non è rintracciabile in altre località, ragione per la quale, in tutti gli altri comuni il legislatore ha previsto la possibile istituzione della sola imposta di soggiorno.<br />
Ma se così è, la situazione disciplinata dall&#8217;art. 4, co. 3-bis, D.Lgs n. 23/2011 non è rinvenibile nel caso di Venezia, essendo, come noto, la Città antica liberamente raggiungibile anche mediante tutti i tradizionali vettori terrestri: con la conseguenza che solo le altre isole della laguna, queste ultime sì effettivamente raggiungibili attraverso appositi vettori marittimi e non «via terra», sarebbero in realtà equiparabili alla fattispecie di cui alla sopra citata disciplina del 2011.<br />
L&#8217;ambiguità della situazione si evince anche dal fatto che, mentre l&#8217;art. 1, co. 1129, l. 145/18 prevede che il contributo di cui trattasi si applichi «<em>per l&#8217;accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna</em>», i dossier parlamentari predisposti al fine di illustrare la misura in esame si limitano, come detto, ad evidenziare che «<em>la misura fiscale potrebbe conseguire un effetto selettivo e moderare l&#8217;accesso delle c.d. grandi navi alla zona lagunare</em>», con ciò ritenendo presumibilmente che il tributo si riferisca ai soli vettori marittimi<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.<br />
Ora tale circostanza non si risolve in un mero sofisma lessicale: si consideri, infatti, che nel prevedere che il contributo sia applicato al Comune di Venezia, nei confronti di «qualsiasi vettore» con il quale si raggiunga la Città antica, come recita l&#8217;art. 1, co. 1129 della l. 145/18, si introduce un principio di ordine generale &#8211; secondo il quale l&#8217;accesso ad un comune può essere soggetto al pagamento di un tributo a prescindere dal vettore utilizzato &#8211; che fa venire meno lo stesso presupposto logico-giuridico che aveva portato alla istituzione del contributo di sbarco.<br />
Da ciò consegue che anche gli altri comuni, tra cui, in particolare, quelli che si trovano in situazioni analoghe a quella veneziana &#8211; si pensi, a titolo esemplificativo, a Chioggia, anch&#8217;essa raggiungibile via mare e via terra &#8211; potrebbero rivendicare l&#8217;applicazione sul proprio territorio di un analogo «contributo di sbarco», pena una evidente disparità di trattamento rispetto a Venezia.<br />
Del resto, l&#8217;estensione del contributo di sbarco a Venezia non è stata supportata dal legislatore da motivazioni particolari, sicché non è irragionevole ritenere che del tributo in esame venga sollecitata l&#8217;applicazione ad altri comuni.<br />
Appare dunque chiaro che l&#8217;introduzione della misura in questione, secondo le forme delineate dal legislatore statale, avrebbe forse necessitato di una maggiore riflessione, poiché la normativa di cui all&#8217;art. 1, comma 1129 della l. 145/2018, oltre a snaturare il contributo di sbarco così come previsto dall&#8217;art. 4, co. 3-bis, dlgs n. 23/2011, potrebbe dare l&#8217;abbrivio da parte di altri comuni ad ulteriori iniziative dirette ad una estensione generalizzata ed acritica del tributo.</p>
<p><em>4. Le finalità del contributo. </em></p>
<p>I problemi che il contributo introdotto dalla legge di bilancio 2019 pone appaiono inoltre affliggere le medesime finalità per le quali esso è stato previsto.<br />
Come sopra accennato, il legislatore sembra aver introdotto il contributo in esame, muovendo dal presupposto che esso consenta, per un verso, l&#8217;aumento del gettito per il Comune e, per altro verso, la riduzione del flusso turistico, in particolare, quello connesso al noto fenomeno cd. «delle grandi navi».<br />
Il primo obiettivo, in realtà, coincide con la finalità già assunta dal legislatore statale nell&#8217;art. 4, D.Lgs n. 23/2011 ed è di per sé certamente condivisibile, poiché si basa sul presupposto che il turismo, oltre a generare ricchezza, produce per il territorio interessato anche costi elevati, che devono essere sopportati, oltre che dai residenti, anche dai medesimi turisti che li determinano<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.<br />
L&#8217;introduzione di una misura che vada a colpire, in tal senso, anche il turismo «giornaliero» appare, di conseguenza, non solo ragionevole, ma anche profondamente equa, perché colma il <em>gap</em> rispetto a coloro che sono chiamati a versare un&#8217;imposta per il solo fatto di soggiornare nel territorio del comune interessato.<br />
Senonché è ovvio che, a differenza dell&#8217;imposta di soggiorno, il contributo di sbarco rappresenta uno strumento ben più gravoso, poiché mira a colpire non solo la fruizione di un sito da parte di alcuni soggetti, ma direttamente ed in modo generalizzato l&#8217;accesso ad esso, sicché la sua istituzione impone un bilanciamento particolarmente delicato degli interessi in gioco<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.<br />
E non è un caso che, come già rilevato, il contributo di sbarco fosse stato previsto dall&#8217;art. 4, comma 3-bis, D.Lgs. n. 23/2011 solo in presenza di situazioni del tutto eccezionali.<br />
Il legislatore ha evidentemente ritenuto che il secondo obiettivo perseguito, consistente nel perseguimento di un effettivo selettivo del flusso turistico, consentisse l&#8217;introduzione del contributo di sbarco, superando così le criticità che esso comporta.<br />
E&#8217;, tuttavia, proprio sotto questo secondo profilo che il tributo di cui trattasi appare meno convincente.<br />
Che, infatti, l&#8217;istituzione di un tributo all&#8217;accesso alla Città antica di Venezia ed alle sue isole consenta di ridurre il fenomeno turistico appare in realtà tutt&#8217;altro che assodato: basti pensare che l&#8217;introduzione dell&#8217;imposta di soggiorno, avvenuta nel Comune di Venezia nel 2013, non ha portato negli anni ad alcuna flessione dei flussi turistici, sicché difficilmente un ulteriore tributo alternativo a tale imposta potrebbe di per sé conseguire un siffatto obiettivo<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
Peraltro, ad oggi, non esiste uno strumento che consenta di monitorare in modo efficace e preciso tale fenomeno, tant&#8217;è che, infatti, il Comune, come si evince dalla medesima delibera istitutiva del contributo di sbarco, lo intende utilizzare proprio come ulteriore sistema di monitoraggio al fine di comprendere quale sia l&#8217;entità effettiva dei flussi che interessano la Città antica e le isole<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
Dunque, in realtà, il contributo suddetto non rappresenterebbe un possibile «rimedio» per far fronte al problema della gestione dei flussi turistici, o più precisamente al fenomeno del cd. <em>overtourism</em><a title="" href="#_ftn17">[17]</a>, ma al più uno strumento per dare una più precisa quantificazione a tale fenomeno: finalità che, pur avendo un suo pregio, non coincide però con quella posta alla base della normativa di cui si discute.<br />
Non solo: nella prospettiva del regolamento comunale, il contributo di sbarco dovrebbe operare esclusivamente nei confronti di coloro che intendono accedere alla Città antica ed alle isole, mentre coloro i quali pernottano su tutto il territorio comunale sarebbero soggetti al solo pagamento dell&#8217;imposta di soggiorno.<br />
Il che significa che la conseguenza più immediata di una tale previsione regolamentare potrebbe consistere nel fatto che i turisti siano indotti a pernottare nell&#8217;area limitrofa alla Città antica, ricercando soluzioni più economiche: ciò potrebbe portare ad un possibile aumento del gettito derivante dall&#8217;imposta di soggiorno a beneficio dell&#8217;Amministrazione comunale, ma vanificherebbe il principale obiettivo perseguito con l&#8217;introduzione del tributo di sbarco.</p>
<p><em>5. I dubbi di legittimità sulle modalità di attuazione del contributo.</em></p>
<p>La contestuale applicazione del contributo di sbarco e dell&#8217;imposta di soggiorno decisa dal Comune di Venezia solleva, peraltro, più di qualche perplessità.<br />
L&#8217;imposta di sbarco, come noto, è un tributo «alternativo» all&#8217;imposta di soggiorno: dunque nel medesimo territorio, l&#8217;amministrazione comunale che intenda introdurre tale tributo non potrà nello stesso tempo prevedere l&#8217;imposta di soggiorno<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.<br />
Del resto, l&#8217;alternatività dei due tributi si evince, in modo inequivocabile, tanto dall&#8217;art. 4, co. 3-bis, D.Lgs. n. 23/11, quanto dall&#8217;art. 1, comma 1129, l. 145/18: il primo, infatti, stabilisce che «<em>i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire [&amp;] in alternativa all&#8217;imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco</em>»; analogamente, il secondo prevede che «<em>il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l&#8217;accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all&#8217;articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all&#8217;imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo</em>».<br />
Nella prospettiva del legislatore, i due tributi non possono quindi coesistere nel medesimo territorio comunale: sicché i comuni nei quali può trovare applicazione il contributo di sbarco sono tenuti a valutare se sia più rispondente all&#8217;interesse pubblico l&#8217;introduzione di quest&#8217;ultimo o l&#8217;istituzione della imposta di soggiorno.<br />
In tal senso, peraltro, si è recentemente espresso anche il Tar Piemonte in relazione alla delibera n. 21 del 5 febbraio 2018, con la quale la Giunta comunale di Stresa aveva determinato le tariffe del contributo di sbarco per l&#8217;anno 2018.<br />
La delibera, in particolare, era stata impugnata dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, che ne aveva ravvisato la violazione dell&#8217;art. 4, comma 3-bis del D.Lgs. n. 23/2011<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.<br />
Nell&#8217;accogliere il ricorso presentato dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, il Tar evidenzia espressamente come la suddetta disposizione «<em>consente l&#8217;istituzione, all&#8217;interno del territorio comunale, di un contributo di sbarco, a carico di coloro che sbarcano su un&#8217;isola minore, in alternativa all&#8217;istituzione di un&#8217;imposta di soggiorno, applicata a coloro che alloggiano in strutture recettive. I Comuni che, come il Comune di Stresa, ricomprendono nel loro territorio isole minori sono dunque legittimati a istituire &#8211; sulla base di una valutazione discrezionale, legata al gettito previsto &#8211; solo uno dei due tributi</em>»<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>.<br />
Da ciò derivando che «<em>l&#8217;alternatività prevista dall&#8217;art. 4, c. 3 bis, del D.Lgs. n. 23 del 2011 concerne, dunque, l&#8217;istituzione, a monte, del contributo e non solo la sua applicazione, a valle e [&amp;] La previsione contenuta nella deliberazione impugnata di un contributo di sbarco alternativo all&#8217;imposta di soggiorno limitatamente a coloro che soggiornano nelle strutture recettive site in una delle Isole Borromee si pone, pertanto, in contrasto con il dettato normativo perché porta alla vigenza, nell&#8217;ambito di un medesimo Comune, di entrambi i tributi</em>».<br />
Nel rilevare la illegittima coesistenza dei tributi di cui trattasi, il Tar Piemonte ha altresì sottolineato come «<em>l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 4 accolta dal Comune di Stresa, oltre a porsi in contrasto con la lettera della legge, porta a esiti illogici per le numerose difficoltà di applicazione pratica che ad essa conseguono, stante l&#8217;onere posto a carico di coloro che svolgono il servizio di trasporto di verificare le intenzioni, quanto al pernottamento, di coloro che sbarcano sulle isole</em>».<br />
Né sembrerebbe possibile superare tale situazione, prevedendo che la alternatività dei due tributi sia fatta salva con l&#8217;esenzione dal pagamento della imposta di soggiorno da parte del soggetto che già versa il contributo di sbarco e viceversa.<br />
Infatti, è vero che l&#8217;art. 1, comma 1129, l. 145/18 autorizza il Comune di Venezia ad <em>applicare</em> il contributo di sbarco in via alternativa all&#8217;imposta di soggiorno, laddove l&#8217;art. 4, comma 3-bis, D.Lgs. n. 23/11 prevede, più in generale, che la <em>istituzione</em> dei due tributi sia alternativa, con ciò sollevando il dubbio che nel territorio di Venezia si possano comunque <em>istituire</em> entrambi i tributi.<br />
Ma è altresì vero che l&#8217;art. 1, co. 1129, l. 145/18 non prevede espressamente che il Comune di Venezia possa istituire entrambi i tributi nel proprio territorio, né tantomeno stabilisce che in tale Comune si possa <em>derogare</em> all&#8217;alternatività nell&#8217;istituzione delle due misure: sicché la contestuale istituzione dei due tributi, da un lato, potrebbe integrare una violazione dell&#8217;art. 23 Cost., che non consente l&#8217;istituzione di un tributo in assenza di una specifica previsione normativa («<em>nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge</em>»), dall&#8217;altro lato comporterebbe una evidente distorsione applicativa della complessiva disciplina normativa di cui si discute<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>.<br />
In tal quadro, non è dunque da escludere che la decisione del Comune di Venezia di mantenere entrambi i tributi nel proprio territorio possa essere oggetto di contestazione, poiché il MEF o ulteriori soggetti pregiudicati dal contributo di sbarco potrebbero impugnare la delibera comunale istitutiva di tale misura, nonché i rispettivi provvedimenti attuativi direttamente avanti al giudice amministrativo.<br />
Non solo: oltretutto, la decisione del Comune di Venezia di istituire il suddetto tributo potrebbe altresì indurre coloro che sono stati chiamati fino ad oggi a versare l&#8217;imposta di soggiorno a ritenersi non più tenuti al versamento di quest&#8217;ultimo tributo, sul presupposto che la relativa disciplina comunale sia ormai stata implicitamente abrogata con la introduzione del contributo di sbarco.<br />
E&#8217; dunque presumibile che una tale situazione si riveli particolarmente critica per l&#8217;Amministrazione comunale, potendo quest&#8217;ultima trovarsi costretta nell&#8217;immediato a far fronte ad un contenzioso giudiziario dall&#8217;esito perlomeno incerto.<br />
Si consideri, peraltro, che da un&#8217;analisi sinottica della disciplina prevista dal Comune di Venezia per il contributo di sbarco e di quella in materia di imposta di soggiorno emerge come i due tributi, in realtà, abbiano oltre a criteri di quantificazione diversi, anche differenti presupposti di applicazione<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.<br />
Il che, a prescindere dal fatto che le norme di riferimento non sembrerebbero comunque consentire di per sé la contestuale permanenza dei tributi di cui trattasi, sembra rendere oltretutto difficoltosa la possibilità di sostenere che l&#8217;applicazione di tali misure si configuri effettivamente come «alternativa».</p>
<p>6.<em> Quali sono le possibili criticità per il territorio?</em></p>
<p>Al di là dei sopra evidenziati dubbi di legittimità che accompagnano il regolamento istitutivo del contributo di sbarco, l&#8217;aspetto che desta maggior interesse è connesso all&#8217;impatto che l&#8217;introduzione di una tale misura potrebbe avere sul territorio.<br />
E&#8217; evidente come esso, ad oggi, non sia misurabile, anche in considerazione del fatto che il tributo di cui trattasi non ha trovato ancora concreta applicazione.<br />
Si è inoltre già accennato al fatto che lo stesso Comune, nella delibera istitutiva del contributo, ha evidenziato il carattere «sperimentale» del tributo, evidentemente ben consapevole delle difficoltà di calibrare una tale misura su un&#8217;area, che per estensione e tipologia non può in alcun modo essere equiparata a quella delle «isole», destinatarie del contributo previsto dall&#8217;art. 4, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 23/2011.<br />
Ciò significa che è presumibile che l&#8217;Amministrazione nel tempo ritenga di modificare l&#8217;applicazione del tributo in relazione ai risultati ottenuti, e di calibrarlo anche al fine di limitare le conseguenze negative che da esso potrebbero discendere.<br />
Ad una prima lettura è tuttavia fin d&#8217;ora possibile ipotizzare tre aspetti critici che si prospettano per il territorio.<br />
Il primo è connesso al problema generale della viabilità.<br />
Si è già, infatti, evidenziato come, in assenza di una analisi accurata, non sia possibile allo stato attuale comprendere se effettivamente il contributo di sbarco produrrà un decremento del flusso turistico nella Città antica e nelle isole veneziane.<br />
Quel che è probabile è però che, ove venisse confermata l&#8217;applicazione simultanea del contributo di sbarco e dell&#8217;imposta di soggiorno, il flusso turistico sia orientato a pernottare nelle aree limitrofe a quelle per le quali si chiede il contributo di accesso, in quanto economicamente più abbordabili rispetto a queste ultime.<br />
Con la conseguenza che il Comune potrebbe sì trarre da tale situazione un beneficio, consistente nell&#8217;aumento del gettito derivante dall&#8217;imposta di soggiorno, ma sarebbero tutte da valutare le conseguenze sul trasporto pubblico locale, che in tal caso verrebbe gravato da coloro che intendono raggiungere la Città antica e le isole.<br />
Il secondo aspetto critico è legato al tema dei controlli.<br />
Nel disciplinare le specifiche situazioni di esclusione ed esenzione dal pagamento del contributo, gli artt. 4 e 5 del regolamento comunale istitutivo del contributo di sbarco prevedono, entrambi al comma 2, che i soggetti esenti e quelli esclusi sono tenuti a «<em>dimostrare la propria condizione, permanente o temporanea, mediante apposita autocertificazione, certificazione o dichiarazione propria o da parte di terzi soggetti, secondo le modalità operative, permanenti o temporanee, che verranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale</em>».<br />
Tali disposizioni hanno trovato attuazione nella recente delibera di Giunta comunale n. 109 del 29 marzo 2019: quest&#8217;ultima, in particolare, prevede la realizzazione di una piattaforma telematica di gestione del regime delle esclusioni/esenzioni, funzionale a «<em>consentire agli utenti interessati e di conseguenza ai vettori di poter gestire le predette fattispecie con modalità semplici e facilmente accessibili con l&#8217;obiettivo di minimizzare gli impatti su tutti i soggetti interessati</em>»<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>.<br />
Inoltre, i vettori potranno «<em>realizzare e gestire un proprio un sistema di acquisizione dei dati in esame integrato ai propri sistemi di vendita nei tempi previsti per l&#8217;avvio del contributo di accesso</em>».<br />
E&#8217; previsto, peraltro, che siano esentati dall&#8217;obbligo di inserire i propri dati nel suddetto portale web del Comune o di quello dei vettori, ove esistente, talune categorie di soggetti espressamente indicate dalla delibera, i quali potranno dimostrare la esenzione/esclusione esibendo i rispettivi documenti identificativi richiesti.<br />
Pur trattandosi di un sistema certamente interessante, il timore è che esso sia facilmente aggirabile, in considerazione dell&#8217;intuibile difficoltà, in termini logistici ed economici, di realizzare un&#8217;attività complessiva veramente efficace di controllo generalizzato, volta ad individuare e sanzionare gli eventuali trasgressori<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.<br />
L&#8217;ultimo aspetto critico e forse, allo stato, quello più controverso, attiene all&#8217;annosa questione della «museizzazione» della Città antica di Venezia e delle sue isole<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>.<br />
Non si può infatti non evidenziare come l&#8217;introduzione di un <em>ticket </em>per l&#8217;accesso a tali luoghi, con le conseguenze sul territorio sopra evidenziate, possa determinare un&#8217;accelerazione del già avviato processo di trasformazione in località esclusivamente turistiche, facendo definitivamente venire meno il tessuto istituzionale, professionale e lavorativo in gran parte eroso negli ultimi anni.<br />
Il rischio è che ciò vanifichi gli sforzi che la stessa Amministrazione comunale ha posto in essere fino ad oggi al fine di contrastare un tale fenomeno, attraverso l&#8217;adozione di misure dirette proprio ad arginare la definitiva trasformazione della Città antica in un mero centro turistico e la scomparsa di qualsiasi forma di attività slegata dal turismo<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>.</p>
<p><em>             </em></p>
<div>
<div>* Dottore di ricerca dell&#8217;Università Ca&#8217; Foscari di Venezia.<br />
** Si ringrazia la dott.ssa Camilla Ferri, dell&#8217;Università Ca&#8217; Foscari di Venezia, per il prezioso contributo alla predisposizione del testo. Eventuali errori od omissioni restano comunque imputabili esclusivamente all&#8217;Autore.<br />
[1] In ordine alla introduzione di tale misura si veda, in particolare, il recente contributo di S. Sergio, <em>L&#8217;I</em><em>mposta di soggiorno: un volano per il turismo</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, 8 maggio 2019.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Nella formulazione vigente, il comma 3-bis dell&#8217;art. 4 D.Lgs 23/2011 stabilisce, in particolare, che «<em>i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell&#8217;articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, in alternativa all&#8217;imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell&#8217;isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l&#8217;isola. Il comune che ha sede giuridica in un&#8217;isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell&#8217;arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco e&#8217; riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalita&#8217; stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalita&#8217; di accesso alle isole. Per l&#8217;omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell&#8217;importo dovuto. Per l&#8217;omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all&#8217;articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l&#8217;articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il contributo di sbarco non e&#8217; dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche&#8217; dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l&#8217;imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalita&#8217; applicative del contributo nonche&#8217; eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresi&#8217; prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresi&#8217; prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all&#8217;accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimita&#8217; di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo&#8217; essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall&#8217;amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo e&#8217; destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche&#8217; interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilita&#8217; nelle isole minori</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> In tal senso, il dossier di documentazione del Servizio Studi della Camera e del Senato, reperibile, con specifico riferimento alla norma in esame, anche all&#8217;indirizzo: http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/01/Legge-di-bilancio-dossier-comma-1129.pdf</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Alla delibera consiliare richiamata nel testo sono seguite la deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 28 febbraio 2019, avente ad oggetto: «<em>contributo di accesso alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna&#8221;, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 1 comma 1129 della legge n. 145 del 30/12/2018 &#8211; approvazione tariffe</em>», nonché la deliberazione di Giunta comunale n.109 del 29 marzo 2019, avente ad oggetto «<em>Regolamento per l&#8217;istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna &#8211; approvazione delle modalità operative previste dagli artt. 4, 5 e 8</em>». Inoltre con la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 28 marzo 2019, avente ad oggetto la «<em>riapprovazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 e relativi allegati e riapprovazione del Documento Unico di Programmazione</em>», sono stati in parte modificati gli artt. 5 e 16 del regolamento in materia di contributo di sbarco.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Tant&#8217;è che nella delibera, per un verso, si specifica come essa sia posta all&#8217;interno di un percorso di «<em>sviluppo di un complesso sistema informativo e di controllo</em>», volto a monitorare lo stato dei flussi turistici nella città, per altro verso, si prevede come il tributo debba essere soggetto ad «<em>un&#8217;applicazione graduale [&amp;] in ragione dell&#8217;articolazione applicativa connessa alle peculiarità della Città antica di Venezia, con la previsione di un periodo transitorio, per tutto il 2019, nel quale il contributo è determinato con importo &#8220;flat&#8221; di 3,00 euro. Dal 1° gennaio 2020, invece, si ritiene particolarmente efficiente, oltre che rispondente alle finalità della novella normativa, inserire un sistema a &#8220;bollini&#8221; per determinati periodi, modulato con riferimento alla prevedibile intensità della pressione turistica</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Il comma 2 dell&#8217;articolo dispone inoltre che «<em>il pagamento del contributo è unico per l&#8217;accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna ed ha validità fino alle ore 24:00 del giorno dell&#8217;accesso. Pertanto, il contributo pagato per l&#8217;accesso alla Città antica del Comune di Venezia vale anche per l&#8217;accesso alle isole minori della laguna e viceversa</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> La norma prevede, in particolare, che «<em>ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificita&#8217; di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell&#8217;articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita&#8217; e l&#8217;entita&#8217; del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, evidenziando, tra l&#8217;altro, l&#8217;equilibrio della gestione ordinaria. L&#8217;entita&#8217; del concorso e&#8217; determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita&#8217; interno per gli enti locali. Per garantire l&#8217;equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure: [&amp;] e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della citta&#8217;, da applicare secondo criteri di gradualita&#8217; in proporzione alla loro classificazione fino all&#8217;importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Tale previsione è stata introdotta con la già citata delibera di Consiglio comunale n. 19/2019.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> L&#8217;art. 4, nel delineare il regime delle esclusioni, prevede in particolare che: «<em>1. il pagamento del contributo di accesso non è dovuto dai soggetti individuati all&#8217;art. 4, comma 3-bis del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ossia:</em><br />
<em>a) dai residenti nel Comune di Venezia;</em><br />
<em>b) dai lavoratori, anche pendolari: &#8211; dipendenti, che prestano la propria attività lavorativa, continuativamente o anche temporaneamente, nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna; &#8211; autonomi od imprenditori, aventi la loro sede d&#8217;affari o domicilio nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna; &#8211; dipendenti o autonomi ed equiparati, o imprenditori che accedano, in ragione della propria attività lavorativa, alla Città antica del Comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna;</em><br />
<em>c) dagli studenti, anche pendolari, delle scuole di qualsiasi ordine e grado, degli istituti universitari e post universitari che hanno sede operativa nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna; d) dai soggetti e dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l&#8217;IMU nel Comune di Venezia.</em><br />
<em>2. I soggetti esclusi dal pagamento del contributo ai sensi del presente articolo devono dimostrare la propria condizione, permanente o temporanea, mediante apposita autocertificazione, certificazione o dichiarazione propria o da parte di terzi soggetti, secondo le modalità operative, permanenti o temporanee, che verranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche&#8221;</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Il regime delle esenzioni previsto nel regolamento comunale suscita inoltre più di qualche perplessità in ordine alla legittimità di talune decisioni: basti pensare, in proposito alla scelta di esentare dal pagamento del tributo di cui trattasi i soggetti che risiedono nel territorio della Regione Veneto, scelta, quest&#8217;ultima, che appare scarsamente giustificabile, introducendo un&#8217;evidente discriminazione rispetto a tutti i soggetti ai quali s&#8217;impone il pagamento del contributo. L&#8217;art. 5 del regolamento, nella versione emendata dalla delibera del Consiglio comunale n. 19/2019 stabilisce, infatti, che «<em>1. sono esentati dal pagamento del contributo di accesso:</em><br />
<em>a) soggetti soggiornanti nelle strutture ricettive di cui all&#8217;articolo 2 del Regolamento dell&#8217;imposta di soggiorno del Comune di Venezia situate all&#8217;interno del territorio comunale e atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di carattere temporaneo, nella misura in cui siano soggetti all&#8217;imposta di soggiorno di cui all&#8217;art. 4, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; detta esenzione è riconosciuta dal giorno di arrivo a quello di partenza presso la struttura ricettiva;</em><br />
<em>b) soggetti nati nel Comune di Venezia;</em><br />
<em>c) residenti nella Città metropolitana di Venezia;</em><br />
<em>d) residenti nella Regione Veneto;</em><br />
<em>e) possessori della carta Citypass &#8220;Venezia Unica&#8221; abilitata alla navigazione;</em><br />
<em>f) bambini di età inferiore a 6 anni;</em><br />
<em>g) soggetti affetti da disabilità , la cui condizione sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 o analoga normativa estera, ed eventuale accompagnatore;</em><br />
<em>h) soggetti che pratichino terapie o che debbano effettuare una visita medica presso strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;</em><br />
<em>i) soggetti che assistano o accompagnino degenti presso strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;</em><br />
<em>j) soggetti che accedano alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna al fine di partecipare a competizioni;</em><br />
<em>sportive riconosciute dal CONI, sue Federazioni, o da Enti di Promozione Sportiva;</em><br />
<em>k) soggetti che accedano alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, attraverso linee di TPL appositamente istituite per il trasposto esclusivo all&#8217;impianto sportivo, al fine di assistere alla relativa competizione sportiva;</em><br />
<em>l) amministratori pubblici e autorità pubbliche che si rechino nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori per ragioni istituzionali;</em><br />
<em>m) volontari che offrano il proprio servizio nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna, in occasioni di eventi e/o manifestazioni organizzate o patrocinate dall&#8217;Amministrazione Comunale ed in quelle organizzate dalla Città Metropolitana di Venezia e dalla Regione Veneto;</em><br />
<em>n) volontari che offrano il proprio servizio nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna in caso di emergenze;</em><br />
<em>o) personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell&#8217;Ordine, incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che acceda alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna per esigenze di servizio;</em><br />
<em>p) componenti del nucleo familiare anagrafico di coloro i quali abbiano stipulato un contratto di locazione abitativa, ad uso non turistico, avente ad oggetto un immobile sito nella Città Antica o nelle altre isole minori;</em><br />
<em>q) coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado di soggetto detenuto nelle case circondariali o di reclusione della Città Antica, in visita allo stesso;</em><br />
<em>r) coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado di residenti nella Città Antica o nelle isole minori;</em><br />
<em>s) coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76 di cui all&#8217;art. 1 comma 37 della legge n. 76/2016, unito civilmente, parenti o affini fino al 3° grado del defunto, partecipanti al funerale nella Città Antica o nelle isole minori;</em><br />
<em>t) coniuge, convivente come dichiarato ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 77, unito civilmente, parenti o affini fino al 3° grado in visita a soggetti ospitati presso strutture socio-sanitarie situate nella Città Antica o nelle isole minori;</em><br />
<em>u) parti processuali e testimoni in procedimenti che si svolgono nella Città Antica;</em><br />
<em>v) persone convocate per ragioni di giustizia o altre ragioni di pubblico interesse presso uffici pubblici o giudiziari siti nella Città Antica e nelle altre isole minori;</em><br />
<em>w) i soggetti passivi che abbiano pagato il contributo di accesso per l&#8217;utilizzo di un vettore navale regolarmente registrato presso l&#8217;Autorità Portuale di Venezia per i giorni successivi a quello di approdo fino a quello di partenza della nave.</em><br />
<em>2. I soggetti esenti dal pagamento del contributo ai sensi del presente articolo devono dimostrare la propria condizione, permanente o temporanea, mediante apposita autocertificazione, certificazione o dichiarazione propria o da parte di terzi soggetti, secondo le modalità operative permanenti o temporanee che verranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche&#8221;</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Si veda al riguardo, da ultimo, S. Sergio, <em>L&#8217;I</em><em>mposta di soggiorno: un volano per il turismo</em>, cit. Quanto alla qualificazione giuridica della «imposta di sbarco», si veda, invece, più in generale, G. Falsitta, «<em>L</em><em>&#8216;imposta di sbarco» nelle isole minori sotto il profilo della sua illegittimità costituzionale</em>, <em>Nota a Corte Costituzionale, 16 dicembre 2016</em>, in <em>Giur. Cost</em>., fasc. 6, 2016, 2407 ss<em>.</em>, nonché A. Pace, <em>P</em><em>ostilla. La ragionevolezza dell'&#8221;imposta di sbarco&#8221;</em>, fasc. 6, 2016, 2416 ss<em>. </em><br />
Interessanti sono le considerazioni svolte dal MEF nella Risoluzione N. 2/DF del 22 maggio 2016, in relazione «al <em>tributo di cui all&#8217;art. 4, comma 3-bis del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che ha mutato la denominazione da &#8220;imposta di sbarco&#8221; a &#8220;contributo di sbarco&#8221; per effetto dell&#8217;art. 33, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221</em>». In proposito il MEF evidenzia come «<em>in primo luogo si evidenzia che la nuova formulazione del comma 3-bis, al pari della precedente, conferma la natura tributaria del contributo di sbarco, richiamando espressamente l&#8217;applicazione di istituti prettamente tributari, poichè stabilisce che &#8220;per l&#8217;omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all&#8217;articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l&#8217;articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296&#8221;. Si deve, altresi ; , affermare che ci si trova di fronte a un tributo che replica tutta la disciplina della sostituita imposta di sbarco &#8211; risultando quest&#8217;ultima nel primo integralmente ricompresa ed assorbita &#8211; e, per quello che qui interessa ai fini della sospensione, la integra estendendone l&#8217;ambito di applicazione soggettivo e stabilendo un nuovo piu ; alto limite massimo con un&#8217;ulteriore manovrabilità </em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> E&#8217;, peraltro, da evidenziare come il perseguimento di tale specifica finalità sia in realtà discutibile: basti, infatti, pensare che se la tassa di sbarco dovesse essere inserita in un «pacchetto turistico» quale potrebbe essere il caso di una vacanza in crociera, essa potrebbe non essere percepita come un costo aggiuntivo da parte dell&#8217;utente, ma come una mera componente strutturale del «pacchetto» da acquistare, facendo dunque venire meno qualsiasi effetto deterrente ai fini della visita alla Città antica o alle isole veneziane. Si veda al riguardo G. Candela &#8211; P. Figini, <em>The Economics of Tourism Destinations</em>, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, 179, secondo i quali «<em>since the holiday is a composite good, the overall utility of which depends on how the component characteristics are arranged, the choice experiments have often been applied in tourism economics to analyze tourists&#8217; preferences with respect to holiday attributes, recreational and heritage demand, attractiveness of a destination, and tourism policies, thus allowing to disentangle the willingness to pay of tourists for (hypothetical) changes in the composition of the tourism product. Among the many papers that recently used this methodology in tourism economics, see Apostolakis and Shabbar (2005), Brau et al. (2009), Crouch and Louviere (2004), Figini et al. (2009), Figini and Vici (2012a), Huybers (2005), and Huybers and Bennet (2000)</em>». Analogo concetto viene espresso in Figini &#8211; L. Vici, <em>Off-season tourists and the cultural offer of a mass-tourism destination: The case of Rimini</em>, in <em>Tourism Management</em>, 33, 2012, Elsevier Ltd., 827.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> In tal senso, infatti, viene presentato il contributo dal Comune (cfr. https://live.comune.venezia.it/it/contributo-accesso-venezia-informazioni-utili) «<em>a cosa serve il contributo? Il contributo, come previsto dalla Legge, servirà a ridurre gli extra costi ordinari che Venezia ha in base alla propria specificità, come ad esempio le operazioni di pulizia e asporto rifiuti, quantificati in oltre 41 milioni di euro all&#8217;anno, e garantire le manutenzioni tipiche come quelle dei masegni, delle rive, dei ponti, del proprio patrimonio. Una spesa elevata che si vuole non ricada più solo sulle spalle dei residenti: l&#8217;obiettivo, è stato spiegato durante la seduta del Consiglio comunale, è di rendere la città più vivibile per chi già ci abita e più attrattiva per chi sceglierà di venirci a vivere</em>».<br />
Il tema è connesso con quello del cd. «<em>tourist ecological footprint</em>», sul quale si veda, in particolare, Shuxin Wang &#8211; Yiyuan Hu &#8211; Hong He &#8211; Genxu Wang, <em>Progress and Prospects for Tourism Footprint Research</em>, 2017, reperibile all&#8217;indirizzo web: <em>https://www.researchgate.net/publication/320438039_Progress_and_Prospects_for_Tourism_Footprint_Research</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Sui problemi connessi al fenomeno dell&#8217;«escursionismo» si veda, tra gli altri, A. P. Russo, <em>The &#8220;vicious circle&#8221; of tourism development in heritage cities</em>, reperibile all&#8217;indirizzo web https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738301000299. Sul tema si rinvia inoltre ai noti studi di P. Costa, G. Gotti, J.Van Der Borg, 1996. <em>Tourism in European heritage cities</em>, in<em> Annals of Tourism Research</em>, 23 ss.; P. Costa &#8211; J. Van Der Borg, <em>1988. La determinazione della capacità di carico turistica di Venezia. COSES Informazioni, 32/33</em>. P. Costa &#8211; J. Van Der Borg, 1993. <em>The management of tourism in cities of art. TRC Meeting (Tourist Research Centre)</em>, Östersund, Sweden, April 1993.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Come si rileva nel <em>Destination Management Plan 2016-2018</em>, 11, predisposto dal Comune di Venezia, con il contributo di numerose enti pubblici ed associazioni locali di categoria, «<em>scorrendo i numeri nel dettaglio nel decennio 2005-2016 gli arrivi (numero fisico di persone non residenti che arrivano nel territorio del Comune di Venezia trascorrendovi almeno una notte) passano da poco più di 3 milioni e duecentomila unità a oltre 4 milioni e mezzo, mentre le presenze (numero complessivo dei pernottamenti) da circa 7,6 milioni, a più di 10 milioni. Nonostante la crisi economica del 2008 e la battuta d&#8217;arresto del 2012, nell&#8217;ultimo decennio arrivi e presenze crescono di oltre il 30%. Da notare l&#8217;eccezionale performance del 2011 in cui gli incrementi sono a doppia cifra e, malgrado l&#8217;assestamento degli anni successivi, fisiologico dopo crescite di questo tenore, l&#8217;aumento dell&#8217;ultimo quinquennio di ben il 12%</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Nel rapporto intitolato «<em>Studi OCSE sul Turismo Italia &#8211; Analisi delle Criticità e delle Politiche</em>», 2011, 39, rinvenibile all&#8217;indirizzo web: http://www.oecd.org/publications/studi-ocse-sul-turismo-italia-9789264116030-it.htm, si riferimento fa, ad esempio, ad un «<em>numero approssimativo di 50.000 turisti giornalieri sul totale delle circa 143.000 persone presenti</em>» Si tratta, tuttavia, di un dato non aggiornato e comunque, appunto, «approssimativo». Più recentemente S. Modak, <em>Venice looks to limit tourists numbers with new </em>measures, reperibile in <em>https://www.cntraveler.com/story/venice-looks-to-limit-touristnumbers-with-new-measures</em>, afferma che «<em>just 55,000 residents live in Venice&#8217;s historic center, a number that is rapidly dwindling, as the 60,000 tourists a day</em>».<br />
Nel <em>Progetto di governance territoriale del turismo della Città</em>, approvato dalla Giunta comunale di Venezia con la delibera n. 146 del 2017 si evidenzia in particolare, a p. 6, che «<em>è mancata fino a oggi, una struttura all&#8217;interno dell&#8217;Amministrazione che raccolga e gestisca, ai fini delle analisi e degli sviluppi, tutti i dati che contengono le informazioni riferite ad arrivi, presenze, pernottamenti, escursionisti, strutture ricettive, mobilità urbana ed extraurbana, ferroviaria, marittima, violazioni comportamentali, rilevazioni di fenomeni di abusivismo, visite museali ed eventi in genere. I dati non sono stati negli anni passati raccolti in modo sistematico e soprattutto non confluiscono in tempo reale nei processi di valutazione dell&#8217;Amministrazione ma restano nei circuiti interni ai soggetti che li detengono. Gli attori locali, principalmente i soggetti operanti nel sistema del trasporto e dei servizi alla mobilità (Trenitalia, SAVE, VTP, AVM, VELA, ATVO, ASM etc.), ricoprono un ruolo di primo piano non solo dal punto di vista dei servizi di trasporto e parcheggio, ma anche quali detentori di una quantità di informazioni sugli accessi alla città particolarmente importante in vista di politiche e interventi mirati alla regolazione dei flussi. L&#8217;unica raccolta organica, pubblicata annualmente, è l'&#8221;Annuario del turismo&#8221; redatto dal Settore Turismo della nostra Amministrazione. Si tratta di un lavoro utile per comprendere il macro trend turistico, sia dal lato della domanda che dell&#8217;offerta, ma che non consente una valutazione in tempo reale del fenomeno in quanto fondato solo su dati storici. Di conseguenza manca un&#8217;analisi integrata e dinamica, correlata ai dati raccolti in tempo reale. L&#8217;obiettivo a cui si deve tendere è disporre di strumenti che consentano un&#8217;analisi contestuale alla raccolta del dato utile alla valutazione statistica di carattere preventivo</em>». Le successive pagine del <em>Progetto di governance </em>sono dedicate poi ad illustrare in modo capillare gli strumenti con i quali il Comune intende verificare, monitorare e controllare i flussi turistici nella Città antica e nelle isole.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Secondo la definizione di D. Richardson <em>Suffering the strain of tourism</em>, 2017, in <em>TTG@wtm</em> e richiamato anche da H. Seraphina, P.Sheeran, M. Pilato, <em>Over-tourism and the fall of Venice as a destination</em>, in <em>Journal of Destination Marketing &amp; Management</em>, 9 2018, 374-376, si intende con tale espressione «<em>any destination suffering the strain of tourism. </em><em>The term is also to be related to what is more generally known as the carrying capacity, that is to say the maximum limit to tourism development (Borg, Costa, &amp; Gotti, 1996)</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Con specifico riferimento alla imposta di soggiorno ed alla alternatività rispetto al contributo di sbarco si veda, in particolare, C. Debenetti, <em>Excursus della giurisprudenza amministrativa e contabile in tema di imposta di soggiorno, nella perdurante assenza del regolamento governativo di cui all&#8217;articolo 4 del d. lgs. 23/2011</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, n. 11/2016, la quale rileva come «<em>l&#8217;imposta di soggiorno costituisca una imposta il cui gettito è soggetto ad un vincolo di &#8220;destinazione&#8221;, con ciò venendo a differenziarsi dalla imposta di &#8220;scopo&#8221;</em>». Si veda, altresì, al riguardo il già citato contributo di S. Sergio, <em>L&#8217;I</em><em>mposta di soggiorno: un volano per il turismo</em>, e la dottrina ivi richiamata, nonché M. Aulenta<em> Velleità e rattrappimenti tributari negli assetti finanziari degli enti territoriali</em>, in <em>Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze</em>, fasc. 4, dicembre 2017, pag. 467; Sul tema si veda altresì, G. Beretta, <em>L&#8217;imposta di soggiorno. Amnesie legislative ed esigenze di riforma nell&#8217;era della sharing economy</em>, in <em>Diritto e pratica tributaria</em>, 2017, fasc. 6, pt. 1, 2450-2486, al quale si rinvia anche in relazione alla dottrina ivi citata: anch&#8217;egli evidenzia rileva come l&#8217;imposta di soggiorno non possa essere considerata «<em>un tributo di scopo in senso stretto</em>». In senso contrario si veda però, in particolare, G. Scanu, <em>Imposta di soggiorno, potere regolamentare dei Comuni e individuazione dei soggetti passivi</em>, in <em>Riv. it. dir. tur.</em>, n. 9, 2013, 370 ss e L. Lovecchio, <em>Il TAR del Veneto &#8220;salva&#8221; il regolamento comunale istitutivo dell&#8217;Imposta di soggiorno</em>, in <em>Corr. trib.</em>, n. 27, 2012, 2075 ss. A tal proposito si veda anche il recente arresto del Tar L&#8217;Aquila, Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 42 il quale evidenzia che «<em>le imposte di scopo si distinguono dalle imposte speciali. Queste ultime trovano il loro presupposto in un particolare vantaggio economico che il contribuente percepisce a fronte di un&#8217;attività della pubblica amministrazione ovvero in una spesa o maggiore onere arrecato all&#8217;amministrazione stessa in virtù del possesso di determinati beni o dell&#8217;esercizio di particolari attività. I tributi di scopo, invece, non alterano la caratteristica essenziale dell&#8217;imposta, quella, cioè, di una obbligazione cui il soggetto passivo è tenuto soltanto in virtù della sua soggezione al potere pubblico, a prescindere dall&#8217;attività dell&#8217;amministrazione. Infatti, in questo caso l&#8217;obbligazione tributaria sorge a carico di determinate categorie di persone a prescindere dalla corrispettività con un&#8217;attività positiva o con una spesa della pubblica amministrazione, poiché il debito d&#8217;imposta sorge anche se manca il rispettivo vantaggio al singolo contribuente. Infatti, la caratteristica dell&#8217;imposta di scopo non attiene al presupposto dell&#8217;obbligazione tributaria, ma va ricercata in un momento successivo ovvero nella fase di spesa del gettito da essa derivante, che è vincolato e specificamente destinato al perseguimento di uno scopo predeterminato. All&#8217;autonomia tributaria degli enti locali riconosciuta dall&#8217;art. 119 della Costituzione è stata data attuazione con la legge n. 42 del 2009 (all&#8217;art. 12), che, per la disciplina normativa delle entrate tributarie di comuni e province, prevede un sistema di fonti normative a tre livelli ove, stante la riserva di legge in materia tributaria imposta dall&#8217;art. 23 Cost., che impedisce agli enti locali di istituire tributi propri e quindi di disciplinare gli aspetti fondamentali dell&#8217;imposizione tributaria, considerata l&#8217;assenza di poteri legislativi in capo agli enti sub-regionali, sia la legge statale sia la legge regionale concorrono a disciplinare l&#8217;ambito entro il quale gli enti locali potranno esplicare il loro potere di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, come riconosciuto dal novellato art. 119 Cost. [&amp;]Il potere normativo degli enti locali nella disciplina dei tributi locali è esercitato in conformità a quanto previsto dall&#8217;articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, in ossequio al principio di riserva di legge in materia tributaria preclude all&#8217;ente locale &#8220;l&#8217;individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi&#8221;, ambiti riservati alla fonte di rango legislativo</em>». In tal quadro, il Tar l&#8217;Aquila evidenzia che «<em>l&#8217;imposta di soggiorno non è qualificabile come un&#8217;imposta speciale correlata al vantaggio economico che il contribuente percepisce a fronte di un&#8217;attività della pubblica amministrazione ovvero a fronte di una spesa o maggiore onere arrecato all&#8217;amministrazione stessa in virtù del soggiorno turistico. L&#8217;imposta di soggiorno è invece un&#8217;imposta di scopo, che, come tale, prescinde dalla corrispettività con la spesa causata alla pubblica amministrazione dall&#8217;afflusso turistico, poiché il debito d&#8217;imposta sorge anche se manca il rispettivo vantaggio al singolo contribuente. Dunque, la caratteristica dell&#8217;imposta di scopo non attiene al presupposto dell&#8217;obbligazione tributaria, ma si delinea nella fase di spesa del gettito, che è vincolato e specificamente destinato al perseguimento di scopi predeterminati</em>».<br />
Per un&#8217;analisi applicativa dell&#8217;imposta di soggiorno e del contributo di sbarco, sul piano economico, si veda, invece, L. Conti &#8211; E. Gennari &#8211; F. Quintiliani &#8211; R. Rassu &#8211; E. Sceresini, <em>L&#8217;imposta di soggiorno nei Comuni italiani</em>, Banca d&#8217;Italia, <em>Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)</em>, n. 453/2018.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Tar Piemonte, Torino, 30 gennaio 2019, n. 195, (pubblicata il 12 febbraio 2019).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Ciò soggiungendo come non sia condivisibile «<em>quanto obiettato dalla difesa dell&#8217;amministrazione comunale circa il fatto che questa interpretazione porterebbe a una disparità di trattamento in danno dei Comuni che si sviluppano in parte sulla terraferma e in parte su un&#8217;isola minore, che si vedrebbero costretti a dover scegliere, in ogni caso, tra l&#8217;istituzione di un tributo o dell&#8217;altro, pur sussistendo il presupposto impositivo di entrambi, con conseguente perdita di gettito per le casse comunali</em>». Infatti, «<em>l&#8217;art. 4 prevede la medesima disciplina sia per i Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori che per i Comuni nel cui territorio insistono isole minori. Né ciò porta alla lamentata disparità di trattamento in quanto il duplice presupposto impositivo, del soggiorno e dello sbarco, sussiste per entrambe le tipologie di Comune. La volontà del legislatore è, per entrambi, quella di consentire l&#8217;istituzione di un unico tributo, a scelta del Comune</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Basti del resto considerare che l&#8217;art. 4, co. 3-bis, D.Lgs. n. 23/11, nel prevedere la possibilità che vengano individuati soggetti esenti dal pagamento del tributo, non stabilisce affatto che una tale possibilità riguardi coloro che versano l&#8217;imposta di soggiorno, confermando così il carattere ontologicamente alternativo delle due misure all&#8217;interno di un medesimo territorio comunale. Il problema della «alternatività» del contributo di sbarco rispetto all&#8217;imposta di soggiorno era stato posto dallo stesso Comune di Venezia nel già citato <em>Progetto di governance territoriale del turismo della Città</em>, ove si evidenziava come «<em>nell&#8217;ambito di una riflessione avente ad oggetto la revisione della legislazione speciale per Venezia e dunque le azioni a salvaguardia della città , pur nella volontà di mantenere la città aperta al mondo e ai visitatori, una proposta utile (peraltro sentita anche in una delle audizioni davanti le Commissioni consiliari) si ritiene sia quella dell&#8217;introduzione da parte</em> <em>dell&#8217;Amministrazione di un&#8217;imposta di sbarco presso le isole minori della laguna di Venezia (Burano, Murano, Sant&#8217;Erasmo, Pellestrina, Torcello). L&#8217;introduzione attraverso legislazione speciale pare, allo stato attuale, in vigenza altresi ; dell&#8217;alternatività imposta di soggiorno, l&#8217;unica via effettivamente perseguibile, visto che la normativa che ha introdotto il contributo di sbarco, per le amministrazioni che presentano nel loro territorio isole minori abitate (la legge n. 221 del 28 dicembre 2015) è stata interpretata (da parte del ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze con parere del 30 maggio 2016 ) nel senso di ritenere l&#8217;alternatività tra imposta di soggiorno e contributo di sbarco, laddove l&#8217;alternatività va riferita al soggetto attivo impositore, nel nostro caso il Comune, senza possibilità alcuna di coesistenza o sovrapposizione. In altre parole, la previsione di un contributo di sbarco da far pagare a tutti passeggeri che sbarcano sul territorio delle isole minori della laguna veneziana utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati o autorizzati a effettuare collegamenti verso le isole minori della laguna, potrebbe essere inserita attraverso una norma ad hoc della legge speciale per Venezia, prevedendo il pagamento del contributo laddove il passeggero sbarca nel territorio delle isole minori lagunari senza pernottarvi. Contributo a carico dunque dei turisti che frequentemente (turisti escursionisti) visitano la le isole e la laguna, senza soggiornare in città , prevedendo ovviamente esenzioni per categorie particolari. Del resto la ratio della norma che prevede il contributo di sbarco (finanziare in via prioritaria interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale) è diversa da quella dell&#8217;imposta di soggiorno (finanziare iniziative di promozione turistica) e del resto la conformazione fisica del territorio veneziano è talmente particolare e ampia che permette di svolgere tipologie di visite turistiche di natura diversa, prediligendo magari esclusivamente il turismo lagunare senza soggiornare per forza nel territorio. [..] Sempre attraverso la legislazione Speciale per Venezia opportunamente modificata finalizzata a far convivere imposta di soggiorno e imposta di sbarco, pur personalizzata sul caso lagunare, rendendo tutti i vettori sostituti di imposta per Venezia. Tale imposta andrebbe modulata in ragione anche delle giornate di maggior flusso turistico debitamente individuate per periodi e criticità di gestione in base ai dati storici presenti e raccolti</em>»<em>.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> La disciplina del Comune di Venezia in materia di imposta di soggiorno è stata da ultimo modificata con la deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 19 dicembre 2018, avente ad oggetto l&#8217;approvazione del «<em>Regolamento dell&#8217;imposta di soggiorno nella Città di Venezia</em>», la quale è reperibile sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/57_B%20Regolamento%20Imposta%20soggiorno.pdf.<br />
Si consideri, a titolo esemplificativo, la disciplina prevista in tema di esenzioni dal versamento dell&#8217;imposta di soggiorno. Al riguardo l&#8217;art. 4 del Regolamento comunale in materia di imposta di soggiorno stabilisce che «<em>1.Sono esenti dal pagamento dell&#8217;imposta di soggiorno:</em><br />
<em>a) gli iscritti all&#8217;anagrafe dei residenti del Comune di Venezia;</em><br />
<em>b) minori entro il decimo anno di età ;</em><br />
<em>c) coloro che pernottano in strutture ricettive in uso dell&#8217;Amministrazione Comunale di</em><br />
<em>Venezia o di sue istituzioni;</em><br />
<em>d) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;</em><br />
<em>e) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale,</em><br />
<em>in ragione di un accompagnatore per paziente;</em><br />
<em>f) entrambi i genitori accompagnatori di malati;</em><br />
<em>g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L&#8217;esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;</em><br />
<em>h) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città , in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall&#8217;Amministrazione Comunale, Metropolitana e Regionale o per emergenze ambientali;</em><br />
<em>i) il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell&#8217;Ordine, incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;</em><br />
<em>j) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;</em><br />
<em>2. L&#8217;esenzione di cui ai punti d), e), e f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero</em>».<br />
Sono due dunque diversi i soggetti esenti dal pagamento dell&#8217;imposta di soggiorno rispetto a quelli esenti dal versamento del contributo di sbarco, con il che un soggetto potrebbe essere tenuto a pagare il primo tributo, a prescindere dal fatto che esentato dal pagamento di quest&#8217;ultimo.<br />
La differenza tra i due tributi emerge anche ove si esaminino le modalità di determinazione dell&#8217;imposta di soggiorno, prevista dall&#8217;art. 5 del regolamento comunale. Tale disposizione prevede infatti che: <em>1. L&#8217;imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e puo ; essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell&#8217;art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.</em><br />
<em>2. Le tariffe dell&#8217;imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell&#8217;art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.</em><br />
<em>3. Nelle strutture di cui all&#8217;art. 2, l&#8217;imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.</em><br />
<em>4. Alle strutture ricettive di cui all&#8217;art. 2 si applicano le seguenti riduzioni d&#8217;imposta tra loro cumulabili:</em><br />
<em>a) riduzione del 20% per le strutture ricettive ubicate nelle isole della laguna di Venezia con l&#8217;esclusione del centro storico, della Giudecca e delle isole dedicate in via principale alla funzione ricettiva; detta riduzione è del 10% per gli alberghi a 5 stelle;</em><br />
<em>b) riduzione del 30% per le strutture ricettive ubicate in Terraferma;</em><br />
<em>c) riduzione del 30% per i pernottamenti nei mesi diversi dall&#8217;alta stagione. A tal fine si considera alta stagione il periodo compreso tra il primo febbraio e il 31 dicembre.</em><br />
<em>d) riduzione del 50 % per i giovani compresi tra i 10 e i 16 anni di età .</em><br />
<em>5. Il calcolo dell&#8217;imposta nel caso di riduzioni tra loro cumulabili viene effettuato applicando</em><br />
<em>successivamente ciascuna percentuale di riduzione (esempio: imposta base = 100; applicazione riduzione 20% e riduzione 50%; imposta da versare = 40).</em><br />
<em>6. Le riduzioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per le locazioni turistiche</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> La delibera aggiunge che «<em>in detto portale telematico, che sarà accessibile direttamente dal sito web del Comune di Venezia, tutti gli utenti interessati potranno ottenere  l&#8217;emissione di un codice di esclusione o di esenzione dal pagamento del contributo di accesso [&amp;] detto codice dovrà poi essere utilizzato presso i singoli vettori per l&#8217;acquisto del titolo di viaggio senza l&#8217;imposizione del contributo di accesso attraverso inserimento di tale codice di esclusione/esenzione nel relativo programma di vendita secondo modalità che consentano, attraverso l&#8217;interscambio dei dati, la verifica della validità dello stesso da parte del Comune di Venezia, fatta salva la possibilità , per le esclusioni/esenzioni legati alla residenza ovvero alla nascita nel Comune di Venezia, di esibire apposito documento di identità attestante tale condizione, ovvero, per l&#8217;esenzione legata alla Citypass VeneziaUnica abilitata alla navigazione l&#8217;esibizione della stessa</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> In questo senso, si veda la già sopra richiamata sentenza del Tar Piemonte n. 1295/2019. A ciò si aggiungano le considerazioni svolte dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato nel giudizio deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza 16 dicembre 2016, n. 281, richiamate da A. Pace, <em>P</em><em>ostilla.</em>, cit., secondo cui se le la disciplina del contributo di accesso deve consentire «<em>rapidità di riscossione e facilità di controllo, individuando un centro d&#8217;imputazione agevolmente identificabile in ragione delle caratteristiche di sistematicità, frequenza e consistenza dei collegamenti operati</em>» dagli operatori, l&#8217;applicazione del tributo di accesso ad ogni vettore, ipotesi applicativa che è invece espressamente prevista dalla l. 145/2018 per il Comune di Venezia, «<em>sarebbe inidonea a soddisfare in maniera adeguata le medesime esigenze e rischierebbe di rendere antieconomica l&#8217;imposizione, d&#8217;importo piuttosto esiguo, rispetto alla necessità ed ai costi di riscossione e controllo che il Comune dovrebbe altrimenti sostenere</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Tale accezione da tempo utilizzata dai media, compare, ad esempio, in A. Violante, <em>Ripristino delle vie d&#8217;acqua milanesi: recupero nostalgico oppure complemento necessario ad una nuova &#8220;città verde&#8221;? in</em> AA.VV., <em>Rinverdiamo la città: Parchi, orti e giardini</em>, Torino 2013, 251. La prospettiva è intrinsecamente connessa con il fenomeno della «Disneyfication» della città, sul quale si veda, in particolare, il recente <em>case study </em>dell&#8217;OECD <em>Culture and Local Development: Maximising the Impact</em>, <em>Venice and the foundation of municipal museums of Venice &#8211; Italy</em> rinvenibile all&#8217;indirizzo http://www.oecd.org/cfe/leed/venice-2018-conference-culture/documents/ITALY-MUVE-web.pdf, 22 «<em>from an urban point of view, Venice is a very peculiar case. Its centre, historical Venice, is practically all listed, there is no room for new buildings and suffers from overtourism, gentrification and Disneyfication phenomena making it hard for the local population to stay. Mainland Venice (Mestre and Marghera) has problems related to deindustrialisation and lack of cultural services, all concentrated in the islands</em>». Il termine è utilizzato in modo in realtà diverso in S. S. Fainstein, <em>Tourism and the commodification of urban culture</em>, in <em>The Urban Reinventors Issue 2 November 2007</em>, secondo la quale «<em>I have two overriding questions: one is whether the institutions, the rules, and the regulation of globalised tourism industry increasingly reduce difference and variation among cities. This is the often-noticed MacDonaldization or the Disneyfication of cities. Every place has a MacDonald&#8217;s, a Benetton, a Sheraton hotel. Does that mean that all cities are becoming like all other cities? Can we wake up and know where we are? We all have had this sensation of waking up and not knowing where we are</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Molte di tali iniziative sono puntualmente illustrate nel già richiamato <em>Progetto di governance territoriale del turismo a Venezia</em> approvato dal Comune di Venezia nel 2017.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/listituzione-del-contributo-di-sbarco-nel-comune-di-venezia-tra-dubbi-di-legittimita-e-possibili-criticita-applicative/">L&#8217;istituzione del «contributo di sbarco» nel Comune di Venezia tra dubbi di legittimità e possibili criticità applicative</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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