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	<title>n. 1 - 2018 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 1 - 2018 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 7/1/2019 n.138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-7-1-2019-n-138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-7-1-2019-n-138/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 7/1/2019 n.138</a></p>
<p>Pres. Severini, Est. Contessa Alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale per gli affidamenti in house ex art. 192, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016 1. Contratti P.A. &#8211; Affidamenti in house &#8211; Condizioni ex art. 192 D. Lgs. 50/2016 &#8211; Compatibilità  con il diritto comunitario &#8211; Rinvio pregiudiziale. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-7-1-2019-n-138/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 7/1/2019 n.138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-7-1-2019-n-138/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 7/1/2019 n.138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini, Est. Contessa</span></p>
<hr />
<p>Alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale per gli affidamenti in house ex art. 192, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti P.A. &#8211; Affidamenti in house &#8211; Condizioni ex art. 192 D. Lgs. 50/2016 &#8211; Compatibilità  con il diritto comunitario &#8211; Rinvio pregiudiziale.<br /> 2. Contratti P.A. &#8211; Affidamenti in house &#8211; Acquisizione quote pubbliche &#8211; Finalità  di controllo congiunto &#8211; Preclusione &#8211; Compatibilità  con il diritto comunitario &#8211; Rinvio pregiudiziale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale sul se il diritto dell&#8217;Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità  pubbliche e il principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità  di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell&#8217;art. 192, comma 2, del &#8216;Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonchè imponendo comunque all&#8217;amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività  connessi a tale forma di affidamento.</p>
<p> 2. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale sul se il diritto dell&#8217;Unione europea (e in particolare l&#8217;art. 12, par. 3, Dir. 2014/24/UE in tema di affidamenti in house in regime di controllo analogo congiunto fra più¹ amministrazioni) osti a una disciplina nazionale (come quella dell&#8217;art. 4, comma 1, del Testo Unico delle società  partecipate &#8211; D. Lgs. n. 175 del 2016 -) che impedisce a un&#8217;amministrazione pubblica di acquisire in un organismo pluriparecipato da altre amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a garantire controllo o potere di veto) laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità  di procedere ad affidamenti diretti in favore dell&#8217;Organismo pluripartecipato.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/01/2019<br /> N. 00138/2019 REG.PROV.COLL.<br /> N. 03756/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA<br /> Il Consiglio di Stato<br /> in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br /> ha pronunciato la presente<br /> ORDINANZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 3756 del 2018, proposto da:</p>
<p> Rieco s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Marchese e Stefano Colombari, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30</p>
<p> contro<br /> Comune di Lanciano non costituito in giudizio;  Ecolan s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Piero Zoppolato in Roma, via del Mascherino, 72Â nei confronti<br /> Autorità  Nazionale Anticorruzione &#8211; ANAC, Comune di Ortona, Comune di Treglio non costituiti in giudizio<br /> per la riforma della sentenza del T.A.R. dell&#8217;Abruzzo &#8211; Sezione staccata di Pescara, Sezione I, n. 33/2018</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Ecolan s.p.a.;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l&#8217;avvocato Gioia, in sostituzione dell&#8217;avvocato Marchese e l&#8217;avvocato Enzo Robaldo, in sostituzione dell&#8217;avvocato Zoppolato</p>
<p> 1. L&#8217;OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE E I FATTI PERTINENTI<br /> Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Abruzzo- Sede staccata di Pescara e con successivi motivi aggiunti l&#8217;odierna appellante Rieco s.p.a., premesso di essere un&#8217;impresa operante nel settore dell&#8217;igiene urbana e di essere interessata ad acquisire con gara la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Lanciano, chiedeva l&#8217;annullamento degli atti del 2017 con cui quel Comune, in quanto socio di minoranza &#8211; come molti altri comuni di quel territorio &#8211; della Ecolan s.p.a. (e a seguito di un contenzioso giudiziario che qui non risulta necessario richiamare), aveva approvato l&#8217;adeguamento dello statuto di tale società  e i relativi patti parasociali, in tal modo rendendo possibile l&#8217;affidamento diretto del servizio in favore della stessa Ecolan in quanto società  in housepluripartecipata (anche) dal Comune di Lanciano e in regime di controllo analogo congiunto. La Ecolan s.p.a. è una società  in house a capitale interamente pubblico, partecipata al 21,69% dal Comune di Lanciano insieme ad altri cinquantadue comuni della Provincia di Chieti, che svolge attività  di smaltimento di rifiuti urbani.<br /> Ai fini che qui interessano la Rieco lamentava che l&#8217;affidamento diretto del servizio di igiene urbana nel Comune di Lanciano alla Ecolan comportasse numerose violazioni della normativa eurounitaria in materia di affidamenti in house (con particolare riferimento alla forma dell&#8217;in house pluripartecipato o in regime di controllo analogo congiunto).<br /> Con la sentenza n. 33/2018 il Tribunale amministrativo regionale dell&#8217;Abruzzo ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, dichiarandoli infondati.<br /> La sentenza è stata impugnata in appello dalla Rieco la quale ne ha lamentato l&#8217;erroneità  e ne ha chiesto la riforma articolando dodici motivi di censura.<br /> Ai fini della presente ordinanza di rimessione vengono in rilievo, in particolare:<br /> i) il terzo motivo di appello (con il quale l&#8217;appellante Rieco lamenta che il Tribunale amministrativo non abbia adeguatamente considerato l&#8217;assenza di una previa ed effettiva valutazione circa la congruità  del ricorso al modello in house prima di procedere all&#8217;affidamento diretto &#8211; per come imposto dall&#8217;ordinamento nazionale -);<br /> ii) il sesto motivo di appello (con il quale si lamenta che il Tribunale amministrativo non abbia adeguatamente considerato i vincoli posti dall&#8217;ordinamento interno alla partecipazione al capitale sociale da parte di soggetti pubblici che non esercitino il controllo analogo sulla società ).<br /> Si è costituita in giudizio la Ecolan la quale ha concluso nel senso dell&#8217;infondatezza dell&#8217;appello.<br /> Alla pubblica udienza del giorno 8 novembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> 2. LE DISPOSIZIONI GIURIDICHE PERTINENTI<br /> 2.1. Le disposizioni del diritto dell&#8217;Unione europea<br /> 2.1.1. La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, al Considerando 5 ribadisce la piena libertà  per le amministrazioni pubbliche nell&#8217;organizzare i servizi e le attività  di proprio interesse secondo le modalità  operative e gestionali ritenute più¹ adeguate.<br /> In base al Considerando 5 infatti:<br /> &#8220;E&#8217; opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva (&#038;)&#8221;.<br /> 2.1.2. La medesima direttiva 2014/24/UE, all&#8217;articolo 12, paragrafo 3 stabilisce le condizioni per procedere all&#8217;affidamento di appalti pubblici nel caso di controllo analogo congiunto da parte di più¹ amministrazioni pubbliche.<br /> Ai sensi dell&#8217;articolo 12, paragrafo 3, infatti:<br /> &#8220;3. Un&#8217;amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:<br /> a) l&#8217;amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;<br /> b) oltre l&#8217;80 % delle attività  di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e<br /> c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità  dei trattati, che non esercitano un&#8217;influenza determinante sulla persona giuridica controllata.<br /> Ai fini del primo comma, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:<br /> i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;<br /> ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un&#8217;influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e<br /> iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti&#8221;.<br /> 2.1.3. La Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione, all&#8217;articolo 2 afferma il principio della libera amministrazione delle autorità  pubbliche.<br /> Ai sensi dell&#8217;articolo 2 paragrafo 1:<br /> &#8220;1. La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità  nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l&#8217;esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità  del diritto nazionale e dell&#8217;Unione. Tali autorità  sono libere di decidere il modo migliore per gestire l&#8217;esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità , sicurezza e accessibilità , la parità  di trattamento e la promozione dell&#8217;accesso universale e dei diritti dell&#8217;utenza nei servizi pubblici.<br /> Dette autorità  possono decidere di espletare i loro compiti d&#8217;interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni&#8221;.<br /> 2.2. Le disposizioni del diritto nazionale.<br /> 2.2.1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice degli appalti pubblici) recepisce nell&#8217;ordinamento interno le previsioni di cui alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.<br /> L&#8217;articolo 5 del Codice (il quale reca il recepimento dell&#8217;articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE) fissa le condizioni perchè siano ammesse nell&#8217;ordinamento interno forme di affidamento in regime di in house pluripartecipato (o a controllo analogo congiunto).<br /> In particolare, l&#8217;articolo 5, ai commi 4 e 5 stabilisce che:<br /> &#8220;4. Un&#8217;amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1 [che definisce i presupposti generali per gli affidamenti in house], anche in caso di controllo congiunto.<br /> 5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:<br /> a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;<br /> b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un&#8217;influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;<br /> c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti&#8221;.<br /> 2.2.2. L&#8217;articolo 192 del Codice stabilisce disposizioni di un certo rigore per ammettere gli affidamenti in house.<br /> Ai sensi dell&#8217;articolo 192, comma 2, in particolare:<br /> &#8220;2. Ai fini dell&#8217;affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità  economica dell&#8217;offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all&#8217;oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonchè dei benefici per la collettività  della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità  e socialità , di efficienza, di economicità  e di qualità  del servizio, nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche&#8221;.<br /> 2.2.3. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 reca il &#8216;Testo unico in materia di società  a partecipazione pubblica&#8217;.<br /> L&#8217;articolo 4 (Finalità  perseguibili mediante l&#8217;acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) contiene le previsioni di base che giustificano e legittimano la partecipazione pubblica allo strumento societario per perseguire proprie finalità  istituzionali: vuoi quanto a ragioni sostanziali, vuoi quanto a strumentazione organizzativa.<br /> In particolare, i commi 1, 2 e 3 dell&#8217;articolo 4 stabiliscono:<br /> &#8220;1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società  aventi per oggetto attività  di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità  istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società .<br /> 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società  e acquisire o mantenere partecipazioni in società  esclusivamente per lo svolgimento delle attività  sotto indicate:<br /> a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;<br /> (&#038;)<br /> 4. Le società  in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più¹ delle attività  di cui alle lettere a) (&#038;) del comma 2. Salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 16, tali società  operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti&#8221;.<br /> 2.2.4. L&#8217;articolo 16 (Società  in house) del &#8216;Testo unico&#8217; fissa i presupposti e le condizioni per procedere ad affidamenti diretti in favore di organismi in house in veste societaria.<br /> In particolare, i commi 1 e 7 dell&#8217;articolo 16 stabiliscono:<br /> &#8220;1. Le società  in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nè l&#8217;esercizio di un&#8217;influenza determinante sulla società  controllata.<br /> (&#038;)<br /> 7. Le società  di cui al presente articolo sono tenute all&#8217;acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016&#8243;.<br /> 3. LA MOTIVAZIONE DEL RINVIO<br /> Questo Consiglio di Stato (organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso di diritto interno &#8211; se non in ipotesi eccezionali, inerenti il riparto interno di giurisdizione -) ritiene che ai fini della presente decisione sia necessario risolvere alcune questioni relative all&#8217;interpretazione del diritto dell&#8217;Unione europea, primario e derivato, e che sia dunque necessario sollevare una questione per rinvio pregiudiziale ai sensi dell&#8217;articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea (TFUE).<br /> 3.1. SUL PRIMO QUESITO.<br /> La prima questione è connessa all&#8217;articolazione del terzo motivo di appello (con il quale &#8211; come si è anticipato &#8211; l&#8217;appellante Rieco lamenta che il Tribunale amministrativo non abbia adeguatamente considerato che difettava una previa ed effettiva valutazione circa la congruità  del ricorso al modello in house prima di procedere all&#8217;affidamento diretto &#8211; per come imposto dall&#8217;ordinamento nazionale -).<br /> Non viene qui in rilievo l&#8217;effettiva qualificazione della Ecolan quale organismo in house (questione che viene rimessa al giudizio di questo Consiglio di Stato e che esula dalla presente ordinanza di rimessione). Piuttosto, secondo l&#8217;appellante, quand&#8217;anche la Rieco fosse qualificabile come genuino organismo in house del Comune di Lanciano (e degli altri enti pubblici che partecipano a quel capitale sociale), difetterebbero comunque le ulteriori condizioni richieste dal diritto italiano al fine di consentire l&#8217;affidamento diretto in quanto società  in house.<br /> In particolare risulterebbe violato l&#8217;articolo 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, c.d. Codice degli appalti pubblici &#8211; posto in tema di partenariato pubblico privato e contraente generale &#8211; secondo cui ai fini dell&#8217;affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità  economica dell&#8217;offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all&#8217;oggetto e al valore della prestazione e &#8220;dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonchè dei benefici per la collettività  della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità  e socialità , di efficienza, di economicità  e di qualità  del servizio, nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche&#8221;.<br /> L&#8217;appellante lamenta che le delibere che avevano disposto l&#8217;affidamento diretto in favore della Ecolan violavano l&#8217;articolo 192 in quanto non indicavano (se non in modo del tutto lacunoso e insufficiente) nè le ragioni del mancato ricorso al mercato nè gli specifici benefici per la collettività  connessi alla forma di affidamento prescelta.<br /> 3.2.1. Questo giudice del rinvio rileva qui che, in effetti, le delibere impugnate dalla Rieco (e, da ultimo, la delibera di affidamento del servizio n. 28 del 29 maggio 2017) appaiono prima facie non coerenti con le previsioni dell&#8217;articolo 192, comma 2, del Codice (disposizione resa applicabile anche alla Ecolan ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 7 del Testo unico) in quanto non espongono adeguatamente le ragioni per cui si fa ricorso all&#8217;affidamento in house (mezzo da ritenere ormai, per il diritto italiano, derogatorio rispetto all&#8217;ordinario affidamento con procedure ad evidenza pubblica).<br /> Questo giudice del rinvio dubita, tuttavia, che le disposizioni del diritto interno, nel subordinare gli affidamenti in house a condizioni aggravate e a motivazioni rafforzate rispetto alle altre modalità  di affidamento, siano autenticamente compatibili con le pertinenti disposizioni e principi del diritto primario e derivato dell&#8217;Unione europea.<br /> 3.1.2. In particolare, l&#8217;articolo 192, comma 2, del Codice degli appalti pubblici (d. lgs. n. 50 del 2016) impone che l&#8217;affidamento in house di servizi disponibili sul mercato (come riguardati dalla presente controversia) sia assoggettato a una duplice condizione, che non è richiesta per le altre forme di affidamento dei medesimi servizi (con particolare riguardo alla messa a gara con appalti pubblici e alle forme di cooperazione orizzontale fra amministrazioni):<br /> i) la prima condizione consiste nell&#8217;obbligo di motivare le condizioni che hanno comportato l&#8217;esclusione del ricorso al mercato. Tale condizione muove dal ritenuto carattere secondario e residuale dell&#8217;affidamento in house, che appare poter essere legittimamente disposto soltanto in caso di, sostanzialmente, dimostrato &#8216;fallimento del mercato&#8217; rilevante a causa di prevedibili mancanze in ordine a &#8220;gli obiettivi di universalità  e socialità , di efficienza, di economicità  e di qualità  del servizio, nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche&#8221; (risultando altrimenti tendenzialmente precluso), cui la società  in house invece supplirebbe;<br /> ii) la seconda condizione consiste nell&#8217;obbligo di indicare, a quegli tessi propositi, gli specifici benefici per la collettività  connessi all&#8217;opzione per l&#8217;affidamento in house (dimostrazione che non sarà  invece necessario fornire in caso di altre forme di affidamento &#8211; con particolare riguardo all&#8217;affidamento tramite gare di appalto -). Anche qui la previsione dell&#8217;ordinamento italiano di forme di motivazione aggravata per supportare gli affidamenti in housemuove da un orientamento di sfavore verso gli affidamenti diretti in regime di delegazione interorganica e li relega ad un ambito subordinato ed eccezionale rispetto alla previa ipotesi di competizione mediante gara tra imprese.<br /> 3.1.3. Vale qui osservare che il restrittivo orientamento evidenziato dalla normativa italiana del 2016 si colloca in continuità  con orientamenti analoghi manifestati dall&#8217;ordinamento almeno dal 2008 (i.e.: sin dall&#8217;articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008).<br /> E&#8217; inoltre importante osservare che con sentenza 17 novembre 2010, n. 325, la Corte costituzionale ha riconosciuto alla legge di poter prevedere &#8220;limitazioni dell&#8217;affidamento diretto più¹ estese di quelle comunitarie&#8221; (per restringere ulteriormente le eccezioni alla regola della gara ad evidenza pubblica, per le quali il diritto dell&#8217;UE avrebbe solo previsto un minimo inderogabile).<br /> La stessa giurisprudenza costituzionale ha ribadito con ulteriori pronunce che l&#8217;affidamento in regime di delegazione interorganica costituisce &#8220;un&#8217;eccezione rispetto alla regola generale dell&#8217;affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica&#8221; (Corte cost., 20 marzo 2013, n. 46).<br /> 3.1.4. Si tratta a questo punto di stabilire se questo restrittivo orientamento ultradecennale dell&#8217;ordinamento italiano in tema di affidamenti in house risulti conforme con i principi e disposizioni del diritto dell&#8217;Unione europea (con particolare riguardo al principio della libera organizzazione delle amministrazioni pubbliche sancita dall&#8217;articolo 2 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione).<br /> Va osservato al riguardo che, in tema di acquisizione dei servizi di interesse degli organismi pubblici, si fronteggiano due principi generali la cui contestuale applicazione può comportare antinomie:<br /> a) da un lato, il principio della libertà  e autodeterminazione, per i soggetti pubblici, di organizzare come meglio stimano le prestazioni dei servizi di rispettivo interesse, senza che vincoli di particolare modalità  gestionale derivanti dall&#8217;ordinamento dell&#8217;UE o da quello nazionale (ad es.: regime di affidamento con gara) rispetto a un&#8217;altra (ad es.: regime di internalizzazione ed autoproduzione);<br /> b) (dall&#8217;altro) il principio della piena apertura concorrenziale dei mercati degli appalti pubblici e delle concessioni.<br /> Si osserva che il principio sub b) sembra presentare una valenza sussidiaria rispetto al principio sub a) (ossia, rispetto al principio della libertà  nella scelta del modello gestionale).<br /> Infatti, la prima scelta che viene demandata alle amministrazioni è di optare fra il regime di autoproduzione e quello di esternalizzazione (modelli che appaiono collocati dall&#8217;ordinamento dell&#8217;UE su un piano di equiordinazione) e, solo se si sia optato per il secondo di tali modelli, incomberà  sull&#8217;amministrazione l&#8217;obbligo di operare nel pieno rispetto dell&#8217;ulteriore principio della massima concorrenzialità  fra gli operatori di mercato.<br /> Se questi sono gli esatti termini entro della questione, e se si considera che l&#8217;in house providing è per sua natura una delle forme caratteristiche di internalizzazione e autoproduzione, risulta che lo stesso in house providing rappresenta non un&#8217;eccezione residuale, ma una normale opzione di base, al pari dell&#8217;affidamento a terzi tramite mercato, cioè tramite gara: paradigma, quest&#8217;ultimo, che non gode di alcuna pregiudiziale preferenza.<br /> Insomma, da parte dell&#8217;ordinamento dell&#8217;UE gli affidamenti in house (sostanziale forma di autoproduzione) non sembrano posti in una posizione subordinata rispetto agli affidamenti con gara; al contrario, sembrano rappresentare una sorte di prius logico rispetto a qualunque scelta dell&#8217;amministrazione pubblica in tema di autoproduzione o esternalizzazione dei servizi di proprio interesse. In altri termini, sembra che per l&#8217;ordinamento UE da parte di una pubblica amministrazione si possa procedere all&#8217;esternalizzazione dell&#8217;approvvigionamento di beni, servizi o forniture solo una volta che le vie interne, dell&#8217;autoproduzione ovvero dell&#8217;internalizzazione, non si dimostrano precorribili o utilmente percorribili. Il che sembra corrispondere ad elementari esigenze di economia, per cui ci si rivolge all&#8217;esterno solo quando non si è ben in grado di provvedere da soli: nessuno, ragionevolmente, si rivolge ad altri quando è in grado di provvedere, e meglio, da solo.<br /> 3.1.5. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell&#8217;UE ha chiarito a propria volta che l&#8217;ordinamento comunitario non pone limiti alla libertà , per le amministrazioni, di optare per un modello gestionale di autoproduzione, piuttosto che su un modello di esternalizzazione.<br /> In particolare, con la sentenza della Grande Sezione del 9 giugno 2009, in causa C-480/06, Commissione CE c. Governo della Germania federale, la Corte di giustizia ha chiarito che &#8220;un&#8217;autorità  pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità  esterne non appartenenti ai propri servizi e [può] farlo altresì in collaborazione con altre autorità  pubbliche&#8221; (nell&#8217;occasione, la Corte di giustizia ha richiamato i principi giù  espressi con la sentenza della Terza Sezione del 13 novembre 2008 in causa C-324/07, Coditel Brabant).<br /> In termini sostanzialmente analoghi si è espressa la stessa Commissione europea nella Comunicazione interpretativa sull&#8217;applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati &#8211; PPPi (documento C(2007)6661 del 5 febbraio 2008). Nel documento in, la Commissione europea ha chiarito che «nel diritto comunitario, le autorità  pubbliche sono infatti libere di esercitare in proprio un&#8217;attività  economica o di affidarla a terzi, ad esempio ad entità  a capitale misto costituite nell&#8217;ambito di un partenariato pubblico-privato. Tuttavia, se un soggetto pubblico decide di far partecipare un soggetto terzo all&#8217;esercizio di un&#8217;attività  economica a condizioni che configurano un appalto pubblico o una concessione, è tenuto a rispettare le disposizioni del diritto comunitario applicabili in materia».<br /> Nel medesimo senso depone ancora l&#8217;articolo 2 della citata Direttiva 2014/23/UE (significativamente rubricato &#8216;Principio di libera amministrazione delle autorità  pubbliche&#8217;), il quale riconosce in modo espresso la possibilità  per le amministrazioni di espletare i compiti di rispettivo interesse pubblico: i) avvalendosi delle proprie risorse, ovvero ii) in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero &#8211; ancora iii) mediante conferimento ad operatori economici esterni, senza fissare alcuna graduazione in termini valoriali fra le richiamate modalità  di assegnazione.<br /> In tale quadro sistematico si pone anche il Considerando 5 della Direttiva 2014/24/UE, secondo cui &#8220;(&#038;) nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva (&#038;)&#8221;.<br /> L&#8217;enunciazione dei principi in parola sembra assumere valenza generale e non sembra consentire l&#8217;introduzione di disposizioni volte a riconoscere a una delle modalità  di attribuzione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche (come l&#8217;affidamento in house) un ruolo giuridicamente subordinato rispetto alle altre.<br /> 3.1.6. Si pone a questo punto la questione della conformità  fra<br /> &#8211; (da un lato) i richiamati principi e disposizioni del diritto dell&#8217;Unione europea (i quali sembrano comportare una piena equiordinazione fra le diverse modalità  di assegnazione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche, se non addirittura la prevalenza logica del sistema di autoproduzione rispetto ai modelli di esternalizzazione) e<br /> &#8211; (dall&#8217;altro) le previsioni del diritto nazionale italiano (in particolare, il comma 2 dell&#8217;articolo 192 del Codice degli appalti pubblici del 2016) i quali pongono invece gli affidamenti in house in una posizione subordinata e subvalente e &#8211; come detto &#8211; li ammettono soltanto in caso di dimostrato &#8216;fallimento del mercato&#8217; di riferimento e a condizione che l&#8217;amministrazione dimostri in modo puntuale gli specifici benefici per la collettività  connessi a tale forma di gestione. Come dire, pretermettendo la ragionevolezza del loro comportamento economico, si presume senz&#8217;altro che le amministrazioni pubbliche non siano in grado di provvedere autonomamente solo perchè non agiscono nel mercato; e per superare questa presunzione occorre dimostrare che il mercato, che ha comunque la priorità  perchè è mercato e non perchè qui assicura condizioni migliori dell&#8217;autoproduzione, non è in concreto capace di corrispondere appieno all&#8217;esigenza di approvvigionamento.<br /> Le restrittive condizioni poste dal diritto italiano potrebbero giustificarsi in relazione ai principi e alle disposizioni del diritto dell&#8217;UE solo a condizione che lo stesso diritto dell&#8217;Unione riconosca a propria volta priorità  sistematica al principio di mesa in concorrenza rispetto a quello della libera organizzazione. Ma così non pare essere.<br /> Occorre inoltre chiarire se (ferma restando la sostanziale equivalenza, per il diritto dell&#8217;UE, fra le diverse forme di approvvigionamento di interesse delle amministrazioni) i singoli ordinamenti nazionali possano legittimamente porre una di tali forme di affidamento e gestione su un piano che si presume subordinato, assegnando comunque la priorità  e la prevalenza al principio di apertura concorrenziale rispetto a quello della libera organizzazione delle amministrazioni pubbliche.<br /> 3.1.7. Deve quindi essere posto alla Corte di giustizia il seguente quesito interpretativo: &#8220;se il diritto dell&#8217;Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità  pubbliche e i principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità  di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell&#8217;articolo 192, comma 2, del &#8216;Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonchè ii) imponendo comunque all&#8217;amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività  connessi a tale forma di affidamento&#8221;.<br /> 3.2. SUL SECONDO QUESITO<br /> La seconda questione da sottoporre alla Corte di giustizia dell&#8217;UE è connessa all&#8217;articolazione del sesto motivo di appello (con il quale la Rieco lamenta che la sentenza del Tribunale amministrativo non abbia adeguatamente considerato i vincoli posti dall&#8217;ordinamento interno alla partecipazione al capitale sociale da parte di soggetti pubblici che non esercitino il controllo analogo sulla società ).<br /> 3.2.1. In punto di fatto va premesso che lo statuto dell&#8217;affidataria Ecolan prevede due diverse categorie di soci(amministrazioni pubbliche):<br /> &#8211; i c.d. &#8216;soci affidanti&#8217; (che esercitano il controllo analogo sulla società  Ecolan e che possono conseguentemente operare affidamenti diretti in suo favore) e<br /> &#8211; i c.d. &#8216;soci non affidanti&#8217; (che non esercitano un tale controllo analogo e non possono quindi operare affidamenti diretti in favore di Ecolan).<br /> I &#8216;soci non affidanti&#8217; si configurano dunque come soci di mero conferimento di capitale e la loro presenza si pone a di fuori dello schema tipico degli affidamenti in house.<br /> 3.2.2. Dal punto di vista del diritto dell&#8217;Unione europea non sembrano emergere impedimenti a un tale particolare assetto societario.<br /> Infatti, se il diritto dell&#8217;UE (articolo 12, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24/UE) ammette che l&#8217;in house a controllo analogo congiunto sia possibile anche quando il capitale dell&#8217;organismo sia aperto alla partecipazione di capitali privati (purchè non comporti loro controllo o potere di veto), non emergono ragioni per escludere che l&#8217;in house a controllo analogo congiunto possa sussistere anche nel caso di partecipazione di capitale di amministrazioni pubbliche (purchè non esercitino controllo o poteri di veto e non effettuino affidamenti diretti).<br /> Quindi, il particolarissimo schema della partecipazione societaria in Ecolan (che si configura come organismo &#8216;in house&#8217; per alcune amministrazioni pubbliche e come organismo &#8216;non-in house&#8217; per altre amministrazioni pubbliche) non sembra in contrasto con il diritto comunitario.<br /> 3.2.3. Tale schema, tuttavia, sembra sollevare seri dubbi di contrasto con le previsioni del diritto interno, di cui occorre quindi verificare la compatibilità  con il diritto dell&#8217;UE.<br /> In particolare, l&#8217;articolo 4, comma 1, del Testo unico sulle società  partecipate stabilisce che &#8220;le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società  aventi per oggetto attività  di produzione di beni e servizi non direttamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità  istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società &#8220;.<br /> La disposizione appare in linea l&#8217;indirizzo dell&#8217;ordinamento italiano inteso a ridurre dal punto di vista quantitativo e ad ottimizzare dal punto di vista qualitativo le partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società  di capitali.<br /> Per la sentenza, infatti, non potrebbe escludersi che un&#8217;amministrazione &#8216;non affidante&#8217; decida in un secondo momento di acquisire il controllo analogo (congiunto) e di procedere all&#8217;affidamento diretto del servizio in favore di Ecolan.<br /> Questo giudice di appello osserva tuttavia che tale possibilità  appare esclusa dal diritto nazionale in quanto<br /> &#8211; se (per un verso) la gestione dei servizi di igiene urbana rientra di certo fra le finalità  istituzionali degli enti locali &#8216;non affidanti&#8217;<br /> &#8211; per altro verso, la semplice possibilità  che l&#8217;acquisto del controllo analogo congiunto e l&#8217;affidamento diretto possano intervenire in futuro sembra non corrispondere al criterio della &#8220;stretta necessarietà &#8221; &#8211; evidentemente da considerare come attuale e non come meramente ipotetica e futura &#8211; che appare imposto dal richiamato articolo 4, comma 1.<br /> 3.2.5. Occorre a questo punto interrogarsi circa la conformità  fra<br /> &#8211; il diritto dell&#8217;UE (in particolare, fra l&#8217;articolo 5 della Direttiva 2014/24/UE), che ammette il controllo analogo congiunto nel caso di società  non partecipata unicamente dalle amministrazioni controllanti e<br /> &#8211; il diritto interno (in particolare, l&#8217;articolo 4, comma 1, cit., interpretato nei detti sensi) che appare non consentire alle amministrazioni di detenere quote minoritarie di partecipazione in un organismo a controllo congiunto, neppure laddove tali amministrazioni intendano acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità  di procedere ad affidamenti diretti in favore dell&#8217;organismo pluripartecipato.<br /> Per quanto concerne il rilievo per la presente controversia, se emergesse conformità  fra la richiamata normativa nazionale e il diritto dell&#8217;Unione europea, ne risulterebbe compromessa la legittimità  dell&#8217;attuale assetto del capitale sociale della società  affidataria Ecolan.<br /> 3.2.6. Deve quindi essere posto alla Corte di giustizia il seguente quesito interpretativo: &#8220;se il diritto dell&#8217;Unione europea (e in particolare l&#8217;articolo 12, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24/UE in tema di affidamenti in house in regime di controllo analogo congiunto fra più¹ amministrazioni) osti a una disciplina nazionale (come quella dell&#8217;articolo 4, comma 1, del Testo Unico delle società  partecipate &#8211; decreto legislativo n. 175 del 2016 -) che impedisce a un&#8217;amministrazione pubblica di acquisire in un organismo pluriparecipato da altre amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a garantire controllo o potere di veto) laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità  di procedere ad affidamenti diretti in favore dell&#8217;Organismo pluripartecipato&#8221;.<br /> 4. CONCLUSIONI<br /> In considerazione di quanto sopra esposto, questa V Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale formula alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea ai sensi dell&#8217;art. 267 del T.F.U.E. le questioni pregiudiziali di cui ai precedenti punti 3.1.7. e 3.2.6.<br /> La segreteria della Sezione curerà  la trasmissione della presente ordinanza alla cancelleria della Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea, mediante plico raccomandato al seguente indirizzo: Rue du Fort Niedergrà¼newald, L-2925, Lussemburgo.<br /> In aggiunta alla presente ordinanza la Segreteria trasmetterà  alla Cancelleria della CGUE anche l&#8217;intero fascicolo di causa del primo e del secondo grado del giudizio-<br /> In conseguenza della rimessione alla Corte di giustizia della questione pregiudiziale di cui sopra il presente giudizio viene sospeso.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) rimette alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione e, riservata ogni altra decisione, anche sulle spese, sospende il giudizio.<br /> Dispone che il presente provvedimento, unitamente a copia degli atti di giudizio indicati in motivazione, sia trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione, alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Severini, Presidente<br /> Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere<br /> Anna Bottiglieri, Consigliere</div>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2019 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-1-2019-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. De Nictolis, Est. Simonetti Sull&#8217;illegittimità  della revoca totale di un contributo pubblico giù  erogato in caso di interdittiva antimafia sopravvenuta. Contributi pubblici &#8211; Informativa antimafia sopravvenuta &#8211; Revoca totale del contributo giù  erogato &#8211; Illegittimità  &#8211; Ragioni.  E&#8217; illegittima la revoca totale di un contributo pubblico, conseguente a informativa</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-1-2019-n-3/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2019 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Nictolis, Est. Simonetti</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità  della revoca totale di un contributo pubblico giù  erogato in caso di interdittiva antimafia sopravvenuta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contributi pubblici &#8211; Informativa antimafia sopravvenuta &#8211; Revoca totale del contributo giù  erogato &#8211; Illegittimità  &#8211; Ragioni.<br /> </span></p>
<hr />
<p>E&#8217; illegittima la revoca totale di un contributo pubblico, conseguente a informativa antimafia sopravvenuta, nelle ipotesi in cui non sia stato fatto salvo, al momento della revoca del finanziamento, il pagamento del valore delle opere giù  eseguite e, quindi, consistente in somme giù  erogate, ove il finanziamento sia stato elargito sulla base di una prima informativa liberatoria. Infatti, l&#8217;art. 11, co. 2, D.P.R. n. 252/1998 fa &#8220;<em>salvo il pagamento del valore delle opere giù  eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l&#8217;esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità  eseguite</em>&#8220;. La particolare nozione di &#8220;utilità  conseguite&#8221; va estesa anche a quei vantaggi generali che l&#8217;esecuzione del programma finanziato aveva di mira, che sono da accettarsi da parte della Pubblica Amministrazione in termini di effettività  sul presupposto che &#8211; in un contesto che dovrebbe essere ispirato a serietà  e a premialità  delle iniziative private avviate in zone svantaggiate, il che non sempre avviane &#8211; ogni attività  della Pubblica Amministrazione che importa erogazione di provvidenze economiche è (deve essere) finalizzata a scopi di interesse pubblico e questi ultimi si sostanziano in benefici collettivi, immediatamente o mediatamente riconducibili all&#8217;esercizio del potere.<br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 04/01/2019<br /> N. 00003/2019REG.PROV.COLL.<br /> N. 01003/2017 REG.RIC.<br /> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA<br /> in sede giurisdizionale<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2017, proposto da:Â -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Guglielmo Oberdan, 5;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;  U.T.G. &#8211; Prefettura di Palermo, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Palermo, via Alcide De Gasperi, 81;  <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.A.R. SICILIA &#8211; CATANIA, sez. IV n. 2132/2017, resa tra le parti, concernente la revoca di finanziamento disposta dal Ministero dello sviluppo economico a seguito di informativa prefettizia</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Palermo;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Vista l&#8217;ordinanza n. 5/2018;<br /> Vista la sentenza parziale n. 371/2018;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2018 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti l&#8217;Avvocato Lucia Alfieri su delega di Girolamo Rubino e l&#8217;Avvocato dello Stato Davide Giovanni Pintus;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La società  -OMISSIS- ottenne nel 1999 un contributo di circa un milione e mezzo di euro nell&#8217;ambito del Patto territoriale di Messina, per la realizzazione di un programma di investimenti destinato all&#8217;ammodernamento del villaggio turistico &#8220;-OMISSIS-&#8220;, contributo rilasciato in via provvisoria.<br /> A distanza di anni, dopo che i lavori nel frattempo erano stati realizzati e collaudati, il Ministero dello Sviluppo economico, con nota trasmessa il 12.6.2009, sospese la procedura di rilascio del saldo del contributo e successivamente, con decreto del 17.11.2010, revocò ai sensi dell&#8217;art. 9 del d.lgs. 123/1998 il contributo, ordinando la restituzione di quanto giù  erogato, in ragione della informativa interdittiva del Prefetto di Messina del 12.3.2008.<br /> Tale informativa aveva ravvisato un pericolo di infiltrazione mafiosa sul rilievo del legame parentale e delle cointeressenze societarie intercorrenti tra l&#8217;amministratore e socio della società , -OMISSIS-, e il figlio, -OMISSIS-, pluripregiudicato e arrestato per reati di mafia e, una volta scarcerato, domiciliato presso il villaggio turistico &#8220;-OMISSIS-&#8221; gestito dal padre.<br /> 2. Proposto ricorso e motivi aggiunti, avverso la sospensione, la revoca e l&#8217;interdittiva quale atto presupposto, deducendone l&#8217;illegittimità  per violazione degli artt. 2, 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990 nonchè per contraddittorietà , carenza di istruttoria e di motivazione, il Tar lo ha respinto con sentenza n. 2132/2017, giudicandolo infondato.<br /> 3. Avverso la sentenza la società  ha proposto il presente appello, riproponendo e sviluppando (solamente una) parte delle originarie censure, compendiate in un unico motivo con cui si contesta sia l&#8217;informativa che la revoca, tanto nei loro presupposti quanto negli effetti che determinano, laddove è richiesta la restituzione di tutte le somme giù  da tempo erogate.<br /> In particolare, nei confronti dell&#8217;atto presupposto, l&#8217;interdittiva antimafia del 2008, parte appellante ha ribadito come i fatti posti a suo fondamento, relativi al figlio di uno degli allora soci della società , non sarebbero rilevanti e comunque sufficienti a fondare un giudizio di pericolosità , dato il tempo trascorso dall&#8217;erogazione del contributo e atteso anche che quel rapporto sociale è venuto meno, avendo -OMISSIS- ceduto le proprie quote e che società  nel 2011 è stata trasformata e ha mutato denominazione, divenendo l&#8217;attuale -OMISSIS-<br /> Sempre nell&#8217;appello si è evidenziato come nel 2015 la società  avesse poi conseguito un&#8217;informativa liberatoria e come su di una vertenza analoga, concernente un&#8217;informativa, in tesi di contenuto identico, emessa nei confronti di una società  che presentava la medesima compagine, constino due precedenti in termini del CGA (sentenze 530 e 531 del 2015).<br /> Costituitasi la Prefettura e non il Ministero, disposta una prima istruttoria, con sentenza parziale n. 371/2018 l&#8217;appello è stato respinto, e per l&#8217;effetto confermata sul punto la sentenza del TAR, quanto alla domanda di annullamento dell&#8217;informativa antimafia, avendo questo Consiglio ritenuto la valutazione compiuta dal Prefetto attendibile, essendo ragionevole inferire, da una serie di dati e di elementi disponibili, che alla data del 2008 vi fosse seriamente il pericolo in atto di un condizionamento, di origine mafiosa, dell&#8217;attività  economica della società  ricorrente.<br /> Quanto alla domanda relativa alla revoca del contributo, con la medesima sentenza 371/2018 è stata disposta istruttoria per conoscere se l&#8217;originaria erogazione del contributo a favore della -OMISSIS- fosse stata preceduta dall&#8217;acquisizione o dalla richiesta della documentazione antimafia ai sensi del d.p.r. 252/1998.<br /> 4. All&#8217;istruttoria ha adempiuto la Prefettura depositando la comunicazione del 14.12.1999 circa l&#8217;insussistenza a tale data di cause interdittive nei confronti della predetta società  e dei suoi soci.<br /> All&#8217;udienza del 12.12.2018, in vista della quale la difesa di parte appellante ha prodotto una memoria finale, la causa è passata in decisione.<br /> 5. Come giù  osservato, si controverte oramai unicamente in ordine alla legittimità  della revoca del contributo concesso e del conseguente recupero della somma a suo tempo versata, pari ad euro 1.208.892,72.<br /> La difesa di parte appellante ha contestato in vario modo tale provvedimento deducendone, nel giudizio di primo grado (v. motivi aggiunti del 18.3.2011), il contrasto con la legge 241/1990, in particolare con gli artt. 21-quinquies e nonies, nonchè l&#8217;eccesso di potere sotto diversi profili, sottolineando la tardività  della revoca e gli effetti prodotti sull&#8217;affidamento del privato; solo con l&#8217;appello ha individuato quale parametro esplicito anche l&#8217;art. 11 del d.p.r. 252/1998, di cui ha dedotto l&#8217;erronea e parziale applicazione, segnatamente da parte del Giudice di primo grado nella sentenza impugnata.<br /> La difesa erariale, che qui difende la sola Prefettura dal momento che il Ministero non è costituito, ha comunque controdedotto anche in ordine alla tempestività  della revoca (che è atto del Ministero), sottolineando la natura provvisoria del provvedimento originario di concessione del contributo, come tale &#8220;sensibile&#8221; al potere di accertamento attributo all&#8217;Autorità  di P.S., per quanto successivo nel tempo. In questo riproponendo il ragionamento del TAR, che era stato nel senso di attribuire all&#8217;informativa sopravvenuta nel 2008 valenza di condizione risolutiva di un contributo erogato sino ad allora soltanto in via provvisoria. Di qui l&#8217;impossibilità  di fare applicazione della disciplina sull&#8217;autotutela di cui alla l. 241/1990, dove l&#8217;elemento temporale è come noto assai rilevante, non essendo la &#8220;revoca&#8221; per cui è causa un provvedimento di autentico riesame ma &#8211; parrebbe di capire (v. il punto III della sentenza) &#8211; un atto ricognitivo con cui si sarebbe accertato il maturarsi della condizione risolutiva.<br /> Pur dando atto (anche ai fini della statuizione sulle spese) del lungo tempo trascorso dalla concessione del finanziamento alla sua revoca, nell&#8217;ordine di 11 anni, il Tar ha fatto leva su di una <em>ratio decidendi</em>Â per cui i finanziamenti pubblici concessi in via provvisoria sarebbero sensibili al potere di accertamento delle autorità  cui è demandato il compito di accertare il pericolo di infiltrazione mafiosa, &#8220;quantomeno sin tanto che non ne vengano stabilizzati gli effetti con il provvedimento di concessione in via definitiva degli stessi&#8221;; all&#8217;uopo richiamando il secondo comma dell&#8217;art. 11 del citato d.p.r. 252/1998.<br /> 6. Se queste sono le contrapposte tesi di parte e se quello appena ricordato è il punto nevralgico della decisione reiettiva del Giudice di primo grado, il Collegio reputa necessario ribadire la sequenza temporale dei fatti di causa, che vertono su di un contributo in conto impianti concesso &#8220;in via provvisoria&#8221; nel 1999, erogato in massima parte negli anni 2000, 2001 e 2005, per dei lavori di ammodernamento di un villaggio turistico ultimati nel 2002 e collaudati nel 2004, e di cui è stata chiesta la restituzione con la &#8220;revoca&#8221; del 2010 in ragione di un&#8217;informativa interdittiva sopravvenuta nel 2008.<br /> L&#8217;istruttoria disposta in corso di causa ha permesso di accertare, quanto alla vicenda storica che ha contrassegnato la proprietà  del villaggio turistico sito in -OMISSIS-, come in principio fosse stata rilasciata nel 1999 un&#8217;informativa liberatoria, confermata nel 2005 (secondo quanto allegato nei motivi aggiunti in primo grado e non contestato da controparte) e come, dopo la &#8220;parentesi&#8221; interdittiva del 2008, nel 2015, per effetto anche delle modifiche frattanto occorse alla compagine sociale, si sia tornati ad una nuova informativa liberatoria.<br /> Tutto questo pone al vaglio del collegio la questione dell&#8217;incidenza, ovvero degli effetti (se e quanto retroattivi nel tempo), dell&#8217;informativa cd. successiva, ossia sopravvenuta rispetto ad un contributo giù  erogato per un&#8217;opera nel frattempo giù  realizzata. Muovendo dalla premessa circa la natura dinamica e non statica dell&#8217;accertamento sui tentativi di infiltrazione mafiosa demandati al prefetto, le cui informazioni &#8211; espressione di giudizio e non di volizione, per cui è improprio, per quanto sia diffuso in giurisprudenza, ma criticato dalla dottrina più¹ autorevole, il riferimento alla discrezionalità  &#8211; &#8220;fotografano&#8221; la situazione di pericolo ad un dato momento e comunque all&#8217;attualità .<br /> Si deve chiarire, inoltre, come la &#8220;revoca&#8221; decretata dal Ministero dello Sviluppo Economico in questo caso non abbia come presupposto alcun inadempimento commesso dal soggetto beneficiario del finanziamento. Nella logica del mutuo di scopo, istituto privatistico cui è probabilmente assimilabile il tipo di finanziamento pubblico a suo tempo erogato in favore della società , lo scopo può considerarsi realizzato nella misura in cui si è proceduto all&#8217;investimento e all&#8217;iniziativa economica programmata. Di conseguenza non paiono invocabili tutte quelle disposizioni di leggi di settore che, in caso di revoca, per inosservanza degli impegni assunti, prevedono la perdita del finanziamento e la restituzione per intero di quanto eventualmente giù  erogato (v., in particolare, l&#8217;art. 9 del d.lgs. 123/1998 di cui è fatta menzione nel decreto ma che, ad avviso del Collegio, disciplina ipotesi differenti di revoca dei benefici, legate all&#8217;assenza <em>ab origine</em>Â dei requisiti, alla irregolarità  della documentazione prodotta, a fatti commessi nel corso dell&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento finanziato).<br /> Nell&#8217;atto di revoca il solo richiamo pertinente deve quindi considerarsi, anzichè l&#8217;art. 9 del d.lgs. 123/1998, il d.p.r. 252/1998 in tema di rilascio delle informazioni antimafia &#8211; da intendersi quale disposizione speciale &#8211; che, quanto agli effetti della revoca e del recesso all&#8217;uopo disposti, laddove intervenuti successivamente all&#8217;avvio dell&#8217;attività  da parte del privato, reca una disposizione che fa espressamente &#8220;<em>salvo il pagamento del valore delle opere giù  eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l&#8217;esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità  conseguite</em>&#8221; (art. 11, co. 2).<br /> Tale previsione, espressione di un principio generale di indennizzabilità  che trova anche altrove la sua manifestazione (ad esempio nell&#8217;art. 2041 c.c., come anche nell&#8217;art. 109, co. 5, del nuovo codice dei contratti che mutua disposizioni risalenti nel tempo in tema di recesso), si lega peraltro ad una ipotesi che qui non ricorre: quella in cui l&#8217;amministrazione che eroga il contributo vi abbia provveduto &#8220;in assenza delle informazioni del prefetto&#8221; e che, dunque, il contributo sia (stato) corrisposto &#8220;sotto condizione risolutiva&#8221;; laddove, invece, la documentazione prodotta da ultimo dalla difesa erariale dimostra come le erogazioni del 2000, 2001 e 2005 siano avvenute in forza dell&#8217;informativa liberatoria del 14.12.1999. Sicchè la vicenda qui in discussione è stata contrassegnata, al principio, da una prima informativa liberatoria rilasciata anteriormente alla corresponsione del contributo, cui ha fatto seguito, a distanza di quasi dieci anni (peraltro dopo una seconda informativa, anch&#8217;essa non interdittiva, del 2005, per come allegato dalla difesa di parte ricorrente), una (terza) informativa di segno interdittivo che, in tesi, avrebbe giustificato la revoca di cui all&#8217;art. 11, co. 3, a mente del quale &#8220;<em>Le facoltà  di revoca e di recesso di cui al comma 2 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all&#8217;autorizzazione del subcontratto</em>&#8220;.<br /> Il discorso è poi reso più¹ complicato dal fatto che l&#8217;art. 11, co. 2, nella prima parte fa riferimento ad ipotesi di elargizione di denaro pubblico aventi titolo non solo in contratti (appalti e concessioni di lavori) ma anche in atti unilaterali, appartenenti alÂ <em>genus</em>Â dei provvedimenti amministrativi ovvero degli atti &#8220;autoritativi&#8221; della pubblica amministrazione, per quanto ampliativi la sfera giuridica dei destinatari, quali autorizzazioni e concessioni (di denaro); atti ulteriori di cui, perà², la norma non fa più¹ espressa menzione tanto nel co. 3, quando disciplina il caso in cui la revoca o il recesso avvengano sulla base di un&#8217;informativa successiva, che nella seconda parte del co. 2, quanto prevede la giù  ricordata clausola di salvezza per le opere giù  eseguite e le spese sostenute.<br /> Ciù² posto, nella vicenda qui in esame, se per un verso il Ministero ha adottato il proprio atto di revoca sul presupposto &#8211; dato del tutto per pacifico &#8211; che il potere di revoca di cui al co. 3 valga anche per le concessioni di denaro pubblico (finanziamenti); per altro verso la difesa di parte appellante ha continuato ad invocare simmetricamente l&#8217;applicazione della clausola legislativa che fa salve le opere giù  eseguite e le spese giù  sostenute.<br /> 7. Ebbene, mentre il primo assunto è dato per pacifico e nei suoi termini astratti e generali non è contestato neppure da parte appellante; il secondo dato ha ricevuto in giurisprudenza opinioni divergenti, quantunque in una casistica all&#8217;apparenza limitata, almeno per quanto noto a questo Collegio. Ad una linea interpretativa che legge l&#8217;espressione &#8220;nei limiti delle utilità  conseguite&#8221; come riferibile anche alla sfera pubblica, se e nella misura in cui, nella logica del mutuo di scopo cui giù  si è fatto cenno, l&#8217;erogazione sia destinata ad una finalità  che è propria di entrambe le parti, concedente e concessionario, il che obbliga l&#8217;<em>accipiensÂ </em>ad eseguire il programma concordato, a vantaggio dell&#8217;intera collettività  (in termini ad esempio occupazionali, di sviluppo economico, di conservazione dei luoghi etc.), quanto meno di quella localizzata nel territorio interessato (v., ad esempio, Tar Reggio Calabria n. 119/2013); se ne contrappone un&#8217;altra che, invece, ritiene che il limite dell&#8217;utilità  conseguita non sarebbe &#8220;dilatabile sino al punto da ricomprendere in esso anche l&#8217;ipotesi del finanziamento andato a buon fine mediante la realizzazione del progetto finanziato, ove l&#8217;interesse pubblico è soltanto indiretto&#8221; (v., più¹ di recente, Cons. St., III, n. 5578/2018).<br /> Se questi sono i termini della questione, e se è difficilmente negabile che una differenza vi sia tra i rapporti contrattuali in senso proprio, all&#8217;insegna di una evidente corrispettività , e quelli originati da un atto unilaterale, dove la reciprocità  è sicuramente più¹ attenuata, sebbene siano anche essi potenzialmente durevoli nel tempo, il Collegio reputa tuttavia più¹ persuasivo il ragionamento che sorregge la prima tesi. Ciù² per la ragione che la nozione di &#8220;utilità  conseguite&#8221; di cui all&#8217;art. 11 va estesa anche a quei vantaggi generali che l&#8217;esecuzione del programma finanziato aveva di mira, che sono da accertarsi da parte della pubblica Amministrazione in termini di effettività  sul presupposto che &#8211; in un contesto che dovrebbe essere ispirato a serietà  e a premialità  delle iniziative private avviate in zone svantaggiate, il che non sempre avviene &#8211; ogni attività  della pubblica Amministrazione che importa erogazione di provvidenze economiche è (deve essere) finalizzata a scopi di interesse pubblico e questi ultimi si sostanziano in benefici collettivi, immediatamente o mediatamente riconducibili all&#8217;esercizio del potere.<br /> 8. Al lume di questo ragionamento, che pone in relazione (la misura de)gli effetti della revoca con le finalità  pubbliche delle erogazioni a soggetti privati e che in questi termini rilegge la nozione di &#8220;utilità  conseguite&#8221;, sussiste nel caso di specie la dedotta violazione dell&#8217;art. 11, co. 2, seconda parte, non avendo l&#8217;Amministrazione fatto salvo, al momento della revoca, il pagamento del valore delle opere giù  eseguite, costituito dagli importi giù  da tempo erogati e spesi con relativa (e a quanto è dato sapere, non contestata) rendicontazione.<br /> Con la precisazione che la violazione di questa disposizione, sebbene non fosse menzionata espressamente nei motivi aggiunti dinanzi al Tar, era pur sempre sussumibile nella censura più¹ generale riguardante la violazione dei principi di certezza e di affidamento articolata con il quinto dei motivi aggiunti; ed è stata poi resa più¹ esplicita, e comunque sviluppata, quale specifica censura alla sentenza del Tar che dell&#8217;art. 11 ha fatto menzione per confutare la natura di atto in autotutela, quindi di vera revoca, dell&#8217;atto impugnato.<br /> 9. Ad ogni modo l&#8217;appello, sempre per quanto concerne la revoca, e il recupero delle somme giù  erogate, è fondato anche sotto il profilo del dedotto eccesso di potere per illogicità  e ingiustizia manifesta.<br /> Il giudice di primo grado, nel respingere i motivi incentrati sugli articoli della l. 241/1990 e sulla lesione del principio di affidamento, ha sottolineato, come ricordato, la natura provvisoria del contributo concesso, passibile di essere sempre rimesso in discussione e quindi recuperato, sino a quando non ne vengano stabilizzati gli effetti con il provvedimento di concessione in via definitiva; da tutto questo inferendo che non si sarebbe trattato di vera revoca ma, piuttosto, di un atto ricognitivo di una condizione risolutiva costituita dal sopravvenire dell&#8217;informativa interdittiva.<br /> Ribadito come il riferimento alla condizione risolutiva non sia pertinente al caso di specie, al cospetto di un finanziamento erogato in origine sulla base di un&#8217;informativa (non mancante bensì) liberatoria, neppure il ragionamento sul carattere provvisorio del contributo persuade.<br /> Infatti, anche a riconoscerne davvero la (originaria) provvisorietà , un simile attributo presupporrebbe pur sempre che questa condizione iniziale abbia una durata definita nel tempo, che dunque ciù² che nasce provvisorio diventi il prima possibile definitivo; pena, altrimenti, l&#8217;impossibilità  di qualunque previsione e di qualunque calcolo da parte di cittadini ed imprese (per tali intendendosi non solo i beneficiari in via diretta del finanziamento ma anche, quantomeno, i terzi aventi causa e i loro creditori). Laddove invece, nella vicenda qui in esame, questa condizione di provvisorietà  si è protratta per lunghi anni, nonostante che nel frattempo buona parte delle somme fossero state erogate, i lavori realizzati, le spese rendicontate. Si vuole quindi sottolineare come, anche nella logica della provvisorietà  teorizzata dal Giudice di primo grado &#8211; e che pure trova un fondamento nelle modalità  del rilascio della concessione e nel sistema di questi finanziamenti &#8211; alla data di adozione dell&#8217;informativa del 2008 sarebbe stato del tutto naturale che gli effetti della concessione si fossero da tempo stabilizzati (il d.l. 415/1992 convertito in l. 488/1992, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività  produttive nelle aree depresse del paese e costituente la base legale del finanziamento qui in discussione, prevedeva giù  all&#8217;epoca l&#8217;accelerazione delle procedure in vista di una loro maggiore efficienza). Così non è stato, per causa imputabile alla parte pubblica, e sarebbe manifestamente ingiusto che di questo ritardo le conseguenze ricadessero sulla parte privata. Detto altrimenti, se il rapporto di finanziamento avesse fatto il suo corso, se alla rendicontazione delle spese fosse seguito il tempestivo definirsi e stabilizzarsi, per così dire, del finanziamento pubblico, il sopraggiungere dell&#8217;informativa nel 2008 non avrebbe potuto rivolgere i propri effetti nei confronti di un rapporto di durata che &#8211; giova ribadire &#8211; si era in massima parte svolto, realizzando il proprio scopo, nel periodo immediatamente successivo all&#8217;informativa liberatoria del 1999.<br /> 10. Il Collegio non ignora il recente approdo dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 3/2018 in tema di effetti delle informative antimafia, nel senso che determinerebbero una sorta di incapacità  giuridica, impedendo di ottenere contributi, finanziamenti, corrispettivi e persino il pagamento di somme di denaro a titolo di risarcimento dei danni, quantunque aventi titolo in sentenze di condanna passate in giudicato. Ma, prescindendo dall&#8217;approfondire un simile orientamento che pone una serie di problemi, anche di teoria generale, di sicuro questo principio di diritto non può valere per i rapporti esauriti o che sarebbero dovuti esserlo da tempo e che non lo sono stati per ragioni imputabili alla pubblica amministrazione. Se così non fosse &#8211; si deve rilevare &#8211; i ritardi e le inefficienze dell&#8217;azione amministrativa sarebbero premiati e persino incentivati, ledendo le garanzie fondamentali delle parti private (la cui fisionomia può essere mutata nel tempo, avendo reciso i vecchi legami, riparato i propri errori, come deve ritenersi sia avvenuto nel caso della società  odierna appellante alla luce dell&#8217;informativa liberatoria del 2015) e contribuendo a determinare un senso di incertezza e di insicurezza, nei traffici commerciali e nella serietà  degli impegni giuridici, che concorre a definire il grado di &#8220;legalità &#8221; di un Paese e che potrebbe non essere di minor danno dell&#8217;insicurezza e del pericolo intollerabilmente originati e alimentati dal fenomeno e dal metodo mafioso.<br /> 11. Anche per tale concorrente ragione, quindi, l&#8217;atto del Ministero impugnato deve ritenersi illegittimo nella parte in cui, con la revoca, ha disposto il recupero delle somme giù  erogate, non facendo salvo il pagamento del valore delle opere giù  eseguite al momento della revoca del finanziamento.<br /> 12. La peculiarità  della vicenda, la complessità  delle questioni affrontate e l&#8217;esito complessivo del giudizio, sono tutti elementi che giustificano la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, richiamata la sentenza parziale n. 3717/2018 con cui è stata respinta la domanda di annullamento dell&#8217;informativa antimafia del 12.3.2008, lo accoglie limitatamente al recupero della somma di euro 1.208.829,72 disposto con la revoca del contributo del 17.11.2010, per tale parte riformando la sentenza impugnata ed accogliendo i motivi aggiunti proposti nel giudizio di primo grado, nei termini e con gli effetti di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1, d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società  ricorrente e i suoi soci.<br /> Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosanna De Nictolis, Presidente<br /> Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore<br /> Silvia La Guardia, Consigliere<br /> Giuseppe Barone, Consigliere<br /> Giuseppe Verde, Consigliere<br /> </p>
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		<title>Il caso Bagnoli alla luce della giurisprudenza eurounitaria</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-caso-bagnoli-alla-luce-della-giurisprudenza-eurounitaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 18:38:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-caso-bagnoli-alla-luce-della-giurisprudenza-eurounitaria/">Il caso Bagnoli alla luce della giurisprudenza eurounitaria</a></p>
<p>UNIVERSITA&#8217;  DEGLI  STUDI  “SAPIENZA” DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E INTERNAZIONALE &#8211; Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente &#8211; Resoconto dell&#8217;incontro di studi del 21 novembre 2017: Prof. Gennaro Terracciano Università degli studi di Roma “Foro Italico” L’incontro di studi tenutosi il 21 novembre 2017 nella sede dell’Università “Sapienza” di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-caso-bagnoli-alla-luce-della-giurisprudenza-eurounitaria/">Il caso Bagnoli alla luce della giurisprudenza eurounitaria</a></p>
<p><strong>UNIVERSITA&#8217;  DEGLI  STUDI  “SAPIENZA”</strong><br />
<strong>DOTTORATO DI RICERCA</strong><br />
<strong>IN </strong><strong>DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E INTERNAZIONALE</strong><br />
<em>&#8211; Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente &#8211;</em><br />
<strong>Resoconto dell&#8217;incontro di studi del 21 novembre 2017:</strong><br />
<strong>Prof. Gennaro Terracciano</strong><br />
<strong>Università degli studi di Roma “Foro Italico”</strong></p>
<p>L’incontro di studi tenutosi il 21 novembre 2017 nella sede dell’Università “Sapienza” di Roma (Dipartimento di Scienze Politiche) ha ospitato la relazione della Prof. Gennaro Terracciano sul tema “<em>Il caso Bagnoli alla luce della giurisprudenza eurounitaria</em>”.</p>
<p>Il caso in esame riguarda una vasta condizione di inquinamento ambientale nella zona Bagnoli-Coroglio (NA). L’urgenza di far fronte alla improcrastinabile esigenza di tutelare l’ambiente ha condotto ad approntare delle soluzioni di carattere normativo e amministrativo. Tuttavia, come si avrà modo di considerare, l’azione di contrasto all’inquinamento non sempre si è mostrata coerente con i principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa &#8211; inveramento in chiave concreta del buon andamento e dell’imparzialità di cui all’art. 97 Cost. – nè in linea con il principio di leale cooperazione tra i diversi livelli di governo.</p>
<p>Originariamente la zona di Bagnoli presentava un particolare interesse sotto il profilo ambientale e paesaggistico, nonché storico-culturale.<br />
Successivamente, a partire dagli anni ’20 e per tutti gli anni ’60, è stata interessata da un massiccio processo di trasformazione dovuto all’insediamento di numerosi stabilimenti industriali e da scelte di pianificazione e urbanizzazione particolarmente invasive e non rispettose dell’interesse ambientale.<br />
La progressiva dismissione della zona industriale ha ulteriormente compromesso il già precario valore ambientale del territorio, configurando una situazione di degrado e di inquinamento ambientale, le cui dimensioni hanno reso necessaria l’attivazione di interventi di bonifica e di riqualificazione.<br />
La portata del fenomeno inquinante riguarda il mare e la terraferma, per effetto di riversamenti in mare e spiaggia e occultamento di residui di lavorazione, e interessa una superficie di territorio che giunge fino alle porte del centro abitato del Comune di Bagnoli.<br />
La complessità è tale che, nonostante il particolare impegno profuso per cd. la fase di caratterizzazione, che precede l’attività di bonifica, non si è riusciti a tracciare delle nitide linee di perimetrazione del fenomeno inquinante: rimane ancora da comprendere, infatti, la vera portata dell’inquinamento.<br />
Ci si confronta, dunque, con una situazione in cui alla impossibilità di giungere ad una completa definizione della dimensione dell’inquinamento corrisponde una programmazione continua, ancora <em>in itinere</em>.<br />
L’ultima stima fatta per garantire gli interventi di bonifica necessari ammonta a diverse centinaia di milioni di euro; un punto fermo nella programmazione è stato fissato nel 2024 con la creazione del nuovo parco.<br />
A fronte di tale grave situazione più volte il legislatore si è fatto carico di creare le condizioni politiche, normative, amministrative e ambientali per eliminare l’inquinamento.<br />
Gli interventi normativi e amministrativi susseguitisi nel tempo hanno posto gli interpreti dinanzi a numerose e controverse questioni interpretative di carattere giuridico.<br />
Nel tentativo di ovviare alle problematiche ambientali del sito di Bagnoli nel 2014 il Governo ha adottato il decreto cd. <em>Sblocca Italia</em> (d.l. n. 133/2014) convertito con legge n. 164/2014 che, nel capo VIII dedicato alle misure urgenti in materia ambientale all’art. 33, rubricato “<em>Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale &#8211; comprensorio Bagnoli – Coroglio</em>”,  detta delle linee generali e di indirizzo con “<em>l&#8217;obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi</em>”.<br />
Il primo passo è l’istituzione del S.I.N. (sito di interesse nazionale).<br />
La disciplina, poi, prevede una declinazione del principio di sussidiarietà <em>ex</em> art. 118 Cost. peculiare e innovativa rispetto a quella che classica teorizzata dalla Corte Costituzionale, tanto da un punto di vista amministrativo quanto da un punto di vista legislativo.<br />
Si statuisce, infatti, che lo Stato possa intervenire pur in presenza di competenze regionali quando le Regioni non siano in grado di garantire un’adeguata ed effettiva tutela degli interessi pubblici.<br />
Tale disposizione consente, quindi, il trasferimento dalla dimensione locale-regionale a quella statale delle competenze che attengono alla bonifica a condizione che l’intervento del livello superiore sia improntato al canone della proporzionalità e dei suoi corollari della idoneità, necessarietà e adeguatezza.<br />
Questa riallocazione di competenze, inquadrata in un contesto improntato al principio di cooperazione istituzionale e leale collaborazione, non ha un rilievo meramente formale ma risponde a esigenze di tipo sostanziale preordinate ad approntare interventi pubblici efficaci in materia ambientale.<br />
Per imprimere un’accelerazione al processo di bonifica e riqualificazione ambientale il legislatore struttura il proprio piano di intervento seguendo modalità <em>extra ordinem</em> configurandosi, sotto tale aspetto, non pochi profili di atipicità rispetto all’ordinario <em>iter</em> procedimentale adottato in situazioni analoghe in cui ricorreva la necessità di fronteggiare gravi situazioni di inquinamento.<br />
In primo luogo viene individuato un commissario straordinario del Governo.<br />
Tale <em>modus procedendi</em>, in sé considerato, non rappresenta una novità; è, infatti, ricorrente la sua istituzione in tutti i casi in cui a livello ordinamentale si giunga a constatare l’inadeguatezza delle strutture ordinarie.<br />
In seconda battuta viene individuato un soggetto attuatore.<br />
A questo proposito si rende necessaria una precisazione, in quanto non viene solo individuata la necessità di considerare l’istituzione di un soggetto attuatore, ma viene specificamente individuato in tale qualità l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. comunemente conosciuta come Invitalia S.p.A.<br />
Invitalia S.p.A. è una società <em>in house </em>dell’intero comparto dei Ministeri. Il proprio pacchetto azionario è detenuto dal MEF, anche se di volta in volta risponde per le strutture ministeriali per cui agisce. Indubbiamente si tratta di un soggetto ascrivibile al novero degli enti pubblici con natura “cangiante” per utilizzare un’espressione propria della giurisprudenza del Consiglio di Stato (<em>cfr.</em> Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2660/2015).<br />
Invitalia diviene, dunque, soggetto attuatore delle bonifiche.<br />
L’individuazione di Invitalia S.p.A. come soggetto attuatore pone una prima <em>quaestio iuris</em> che interroga sull’opportunità politico-amministrativa di attribuire a un ente <em>in house</em> la qualifica di soggetto attuatore potendo, la scelta di non ricorrere all’esternalizzazione (cd. <em>outsourcing</em>), creare delle frizioni con il principio della concorrenza.<br />
Rispetto a tale quesito si può ritenere scongiurata la  paventata incompatibilità con il principio e le norme in materia di concorrenza poiché risultano essere predeterminate le finalità pubblicistiche che si intendono perseguire e, inoltre, considerato che tale compito può essere svolto solo da un soggetto che abbia concretamente la possibilità di intervenire, si ravvisa in Invitalia S.p.A. un idoneo soggetto attuatore.<br />
Il problema vero, in realtà non afferisce tanto al profilo della concorrenza quanto piuttosto alle peculiarità che il cd. decreto Sblocca Italia all’art. 33 (d.l. 133/2014) regola in difformità rispetto all’ordinaria disciplina in tema di bonifica.<br />
La disposizione legislativa speciale, infatti, a differenza degli altri Siti di interesse nazionale, prevede che il soggetto attuatore assuma una particolare qualità: non solo è il soggetto che materialmente deve progettare e realizzare la bonifica &#8211; non direttamente ma scegliendo soggetti attuatori sia per la progettazione sia per la caratterizzazione dei lavori &#8211; ma soprattutto deve divenire titolare, <em>rectius</em> proprietario dei beni.<br />
L’indicazione della necessaria titolarità del diritto di proprietà dei beni individuati nel S.I.N. in capo al soggetto attuatore finisce per scontrarsi con una realtà che vede gran parte delle aree interessante essere di proprietà privata.<br />
Non solo. Anche le aree demaniali erano state date in concessione ad un soggetto privato, Bagnoli Futura S.p.A., che prima di essere interessato da una procedura di fallimento aveva compiuto degli investimenti per porre rimedio alla situazione di grave disordine ambientale.<br />
Le aree interessate dal S.I.N. vengono acquisite dalla procedura fallimentare come massa attiva e in seno a tale procedimento finiscono per insinuarsi alcuni soggetti che vantavano dei diritti di credito pur avendo prodotto essi stessi l’inquinamento ambientale.<br />
Il Governo, da un punto di vista strategico, avendo bisogno di garantire una forte pressione per incidere in modo significativo rispetto al passato, nomina il commissario straordinario al quale si attribuiscono ampi poteri; individua il soggetto attuatore che, anziché svolgere attività su aree demaniali date in concessione e su aree private, prevede un esproprio delle aree.<br />
Nelle more della procedura fallimentare, infatti, tutti i beni acquisiti alla massa attiva del fallimento vengono trasferiti <em>ex lege</em> a Invitalia.<br />
Di qui una duplice considerazione.<br />
La prima inerente all’innovatività della procedura di esproprio disciplinata in difformità rispetto alla ordinaria normativa di cui al d.P.R. 327/2001 con le correlate problematiche connesse alla individuazione delle modalità della procedura e, più in generale, alla certezza del diritto attesi gli indirizzi della giurisprudenza CEDU  e della giurisprudenza nazionale sul punto (<em>amplius infra</em>).<br />
La seconda, strettamente collegata alla prima, induceva a porre attenzione sul valore della proprietà privata che, trovando una tutela costituzionale <em>ex</em> art. 42 Cost., può essere legittimamente sacrificato a condizione che venga corrisposto al proprietario espropriato un  “serio ristoro”.<br />
La concertazione strategica programmata a livello governativo mostra i suoi limiti allorquando ci si avvede della assenza delle risorse economiche per far fronte, in maniera adeguata, alla corresponsione di un indennizzo effettivo.<br />
Tale profilo viene superato in sede normativa ove si dispone che il trasferimento della proprietà avvenga a fronte pagamento di un indennizzo quantificato dall’Agenzia del Territorio e riconosciuto da Invitalia attraverso strumenti finanziari.<br />
I proprietari dei terreni espropriati sarebbero stati ristorati non con un <em>quantum </em>economico pecuniario bensì mediante la corresponsione di un identico valore in strumenti finanziari, emessi a seguito di un procedimento di cartolarizzazione, da rimborsarsi in 15 anni.<br />
Questa attività di programmazione avviene, però, senza coinvolgere il comune di Napoli.<br />
Il Comune di Napoli impugna tutti gli atti per violazione del principio di leale collaborazione ancorché vi fosse già una convenzione tra i vari livelli di governo, lamentando la mancata valorizzazione della posizione del Comune.<br />
Rispetto a tale doglianza la Presidenza del Consiglio dei Ministri evidenzia come, in realtà, fosse stato istituito un tavolo di concertazione istituzionale cui, tuttavia, il Comune di Napoli aveva ritenuto di non partecipare.<br />
Ricorre agli organi di giustizia amministrativa anche il Tribunale Fallimentare di Napoli.<br />
È da precisare che, originariamente i ricorsi del Comune di Napoli e della Curatela del Tribunale fallimentare nascono come autonomi e separati per poi essere riuniti.<br />
La Curatela fallimentare eccepiva come l’intervento normativo incidesse sulla procedura fallimentare, lamentando la violazione del principio dell’indennizzo equo, effettivo e certo alla luce della giurisprudenza nazionale e della giurisprudenza CEDU e sollevando, per queste ragioni, questione di costituzionalità.<br />
A tal riguardo, infatti, la giurisprudenza nazionale e quella di matrice eurounitaria hanno stabilito la necessità di garantire la certezza nelle modalità di liquidazione dell’indennizzo e del coinvolgimento nella procedura dei privati espropriati.<br />
Esigenze che nel caso concreto non erano soddisfatte attese le gravi incertezze correlate sia alla procedura di esproprio, sia alla natura ed operatività degli strumenti finanziari che avrebbero surrogato l’indennizzo pecuniario.<br />
Tutto questo sistema di fatto delineato dalla normativa speciale, pur se preordinata a risolvere le problematiche ambientali, lungi dall’affrontarle in maniera risoluta, finisce per incidere negativamente anche sulla procedura fallimentare.<br />
La definizione della procedura pendente dinanzi al tribunale fallimentare avrebbe, infatti, dovuto attendere il termine del rimborso degli strumenti finanziari fissato in 15 anni. Ne sorge, dunque, un contenzioso.<br />
Il Tar Campania (sede di Napoli) respinge il ricorso del Comune di Napoli e le annesse questioni di costituzionalità.<br />
Il Comune di Napoli decide così di ricorrere in appello al Consiglio di Stato.<br />
Il Consiglio di Stato,  accoglie il ricorso e solleva la questione di costituzionalità sulla scorta delle censure relative alla violazione del principio di leale cooperazione istituzionale concretizzatasi nella mancata valorizzazione degli accordi stipulati; la violazione delle disposizioni del codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) in particolare nella definizione delle attività e dei livelli di competenza tra i diversi livelli di Governo; ancora, la violazione dell’art. 42 Cost. e dei parametri CEDU, sulla base dell’arbitraria quantificazione dell’indennizzo, lontana dal parametro del “valore di mercato” affermatosi in sede giurisprudenziale nazionale e sovranazionale.<br />
Nelle more del giudizio costituzionale intervengono diversi <em>nova </em>legislativi.<br />
Un primo intervento normativo viene ritenuto irrilevante ai fini della controversia.<br />
Successivamente, con la legge 133/2017 recante “<em>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno</em>” viene inserito un comma 13 <em>bis</em>, senza alcuna rubrica, che non modifica la disciplina precedente dell’art. 33 ma che stabilisce semplicemente che deve intendersi che il Soggetto attuatore è tenuto a riconoscere alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. un importo corrispondente al valore delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dalla Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprietà.<br />
Questa disposizione non ha modificato la norma per la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale ma ha finito per trovare un ambito applicativo analogo finendo per sovrapporsi alla precedente disposizione eliminando il ricorso allo strumento finanziario.<br />
Attualmente la questione è pendente presso la Corte Costituzionale.<br />
In attesa delle statuizioni della Consulta è interessante considerare come questa vicenda offra degli interessanti spunti di carattere teorico sull’esito del giudizio di costituzionalità nell’ipotesi in cui, successivamente alla sua attivazione, sopravvenga un <em>novum</em> legislativo che valga a revisionare la disciplina del precedente rapporto senza abrogarla.<br />
Diversi gli approcci teorici a questa situazione.<br />
Alcuni hanno ritenuto che, in tale ipotesi, la modifica avrebbe inciso sul cd. diritto vivente rendendo irrilevante la questione di costituzionalità.<br />
Un diverso indirizzo ha invece sostenuto che, nel caso in esame, sarebbe da prospettarsi l’evenienza che la Corte Costituzionale rimandi al giudice rimettente la controversia affinché questi rinnovi il giudizio relativo alla sussistenza del presupposto relativo alla rilevanza della questione di costituzionalità ai fini della decisione del caso concreto.<br />
Altra strategia teorizzata è quella di consentire alla Corte Costituzionale di affermare l’insussistenza di una questione di costituzionalità perché, attesa la censura sulla violazione della leale cooperazione, il diritto vivente ha consentito che questa leale cooperazione avvenisse. Il principio è stato rispettato e l’esito potrebbe essere il rigetto con una sentenza manipolativa.<br />
Non può mancarsi di analizzare come effettivamente, sul punto, si sia registrato un cambio di approccio.<br />
Il 19 luglio 2017, infatti, viene stipulato un accordo interistituzionale tra i soggetti coinvolti.<br />
Si tratta di un’intesa istituzionale <em>ad hoc</em> con cui Governo, Comune e Regione condividono delle linee strategiche indirizzi e contenuti, impegnandosi alla individuazione delle risorse finanziarie e concordano l’istituzione di un commissario tecnico.<br />
Mediante questo accordo, seppur in via sopravvenuta si riesce a superare il principale problema relativo alla eccepita violazione del principio di leale cooperazione.<br />
Tuttavia, a valle di tale accordo si profila una nuova questione problematica da un punto di vista giuridico.<br />
Rimane, infatti, insoluta la questione relativa al calcolo del valore di un bene sottoposto a una rigenerazione urbana di una rilevante complessità.<br />
Da un punto di vista teorico ci si può riferire al modello delineato dalla disciplina della bonifica di cui all’art. 239, d.lgs. n. 152/2006, relativo ai “<em>Principi e campo di applicazione</em>” e al principio, ivi contenuto, “chi inquina paga”.<br />
Secondo questo principio il soggetto responsabile è tenuto a intervenire eliminando direttamente l’inquinamento o sostenendo i costi necessari per l’eliminazione dell’inquinamento.<br />
La norma, poi, ha una declinazione ulteriore.<br />
Nell’ipotesi in cui il soggetto responsabile non intervenga, la permanenza dell’inquinamento incide negativamente sulla sfera giuridica del proprietario del bene inquinato.<br />
L’interrogativo che si è posto ha riguardato l’opportunità di chiamare il proprietario a eliminare l’inquinamento.<br />
Ad oggi, superati i contrasti interpretativi, si ritiene che si possa chiedere &#8211; ma non si possa imporre &#8211; al proprietario estraneo all’inquinamento di intervenire, diversamente si farebbe gravare una responsabilità oggettiva che, pur non essendo del tutto estranea al sistema ambientale, rimane pur sempre un’ipotesi di stretta interpretazione la cui operatività rimane limitata alle ipotesi in cui sia legislativamente prevista.<br />
Sottesa a tale logica che permette sì di chiedere ma certamente non di imporre l’intervento disinquinante al proprietario riposa un contro bilanciamento: dal suo canto il proprietario di un bene inquinato finisce per avere una <em>res</em> inservibile, svuotandosi integralmente di ogni contenuto il suo diritto di proprietà.<br />
Con l’istituzione dei S.I.N. si registra un intervento pubblico che svolge direttamente le attività di rigenerazione. Ciò che rimane poco chiaro è l’individuazione del soggetto su cui debbano gravare i relativi costi.<br />
Sul punto il legislatore tace tanto che si ritiene debba ravvisarsi un vuoto normativo.<br />
In astratto utilizzare risorse pubbliche per l’attività di bonifica significa valorizzare il sito e il bene privato.<br />
Secondo la logica del codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006), dunque, si dovrebbe individuare l’inquinatore recuperando i costi o ponendo a suo carico le spese.<br />
Ove, tuttavia, il soggetto responsabile dell’inquinamento non sia individuato e ove il proprietario non abbia già attutato interventi di bonifica la P.A. può eseguire le attività disinquinanti recuperando le spese sostenute nei limiti del valore della proprietà.<br />
A sua volta il proprietario potrà rivalersi sul soggetto che abbia inquinato.<br />
Si finisce, in tal modo, per far gravare sulla proprietà, sia pure in via temporanea quando poi si riesca ad individuare il soggetto che abbia causato l’inquinamento, l’onere economico della bonifica.<br />
Questo meccanismo presenta dei limiti ravvisabili nella circostanza che, in questo modo, gravando i costi della eliminazione dell’inquinamento non su chi ne sia effettivamente responsabile ma su un soggetto del tutto estraneo, ovvero il proprietario del bene, non si attua un’effettiva valorizzazione della proprietà.<br />
Inoltre, quando il bene necessiti di ingenti somme di denaro per dar luogo a procedure di bonifica, viene svilito lo stesso valore del bene che non potrà essere parametrato agli <em>standards </em>di mercato ma sarà pari a zero dovendo scontare la realizzazione degli interventi di rigenerazione.<br />
Nel caso in esame si riscontrano queste problematiche essendo sorta una controversia proprio sulla esatta quantificazione dei beni del S.I.N.<br />
Alla valutazione dell’Agenzia delle Entrate che stima il valore delle aree in € 225 mln si contrappone quella di Invitalia S.p.A. la cui stima, al netto dei costi di bonifica, viene indicata in € 8 mln. L’Agenzia delle Entrate rivede il computo e compie una valutazione in concreto che oscilla sui € 110 mln.<br />
La definizione della stima diviene oggetto di contestazione tra i due soggetti pubblici ed emerge, in tale conflitto, un’ulteriore lacuna legislativa.<br />
Non è, infatti, chiaro quale sia la corretta procedura da adottare per la definizione del valore del bene.<br />
Rimane ulteriormente priva di copertura legislativa la valutazione della richiesta all’inquinatore del risarcimento del danno. Risulta arduo comprendere se si tratti di un presupposto indefettibile ovvero se vi sia una facoltà di scelta sul soggetto a cui rivolgersi, inquinatore o proprietario.<br />
Accanto a queste problematiche di carattere giuridico che finiscono per avere un’incidenza pratica di non secondario rilievo il caso di specie presenta una peculiarità che aumenta la complessità.<br />
Nell’ambito della procedura fallimentare i soggetti che vantano una posizione attiva di credito e che hanno, conseguentemente, proposto domanda di insinuazione nella massa attiva sono gli stessi soggetti inquinatori.<br />
Questi ultimi non sono chiamati a rispondere, si insinuano nel fallimento, ma pur essendo accertata la loro posizione creditoria la procedura fallimentare non è in grado di individuare nella massa attiva il corrispondente valore ancorché vi sia una sentenza passata in giudicato che consenta di opporre in compensazione ai soggetti insinuati il valore del costo della bonifica.</p>
<p>In definitiva, dagli spunti considerati è possibile trarre una considerazione conclusiva.<br />
Ad una più approfondita disamina emerge come il sistema non sia compiuto.<br />
La normativa di cui agli artt. 239 e ss. del d.lgs. 152/2006 disciplina la bonifica dei grossi siti non indicando, tuttavia, quegli elementi di certezza che consentano di affermare che nel nostro ordinamento vale il principio secondo cui chi inquina paga.<br />
L’affermazione teorica di questo principio sconta difficoltà di pratica realizzazione.<br />
Si chiama, infatti, a rispondere l’attuale proprietario, e non invece chi abbia inquinato, sulla scorta del ragionamenti astratti secondo cui il proprietario avrebbe conosciuto, avrebbe potuto o dovuto conoscere, ovvero ancora ha scontato il prezzo.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-caso-bagnoli-alla-luce-della-giurisprudenza-eurounitaria/">Il caso Bagnoli alla luce della giurisprudenza eurounitaria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Le tecniche di attuazione dei diritti nel processo amministrativo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-tecniche-di-attuazione-dei-diritti-nel-processo-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 18:38:02 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/le-tecniche-di-attuazione-dei-diritti-nel-processo-amministrativo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-tecniche-di-attuazione-dei-diritti-nel-processo-amministrativo/">Le tecniche di attuazione dei diritti nel processo amministrativo</a></p>
<p>Sommario: 1. Il sistema giuspubblicistico e il diritto pretorio. – 2. Il superiore valore garantista del sistema giuspubblicistico: invalidità del provvedimento, ampiezza degli interessi tutelati e primato della tutela specifica. – 3. A quasi trent’anni dal convegno palermitano del 1989 sulle tecniche di attuazione dei diritti. – 4. La tutela</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-tecniche-di-attuazione-dei-diritti-nel-processo-amministrativo/">Le tecniche di attuazione dei diritti nel processo amministrativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-tecniche-di-attuazione-dei-diritti-nel-processo-amministrativo/">Le tecniche di attuazione dei diritti nel processo amministrativo</a></p>
<p>Sommario: 1. Il sistema giuspubblicistico e il diritto pretorio. – 2. Il superiore valore garantista del sistema giuspubblicistico: invalidità del provvedimento, ampiezza degli interessi tutelati e primato della tutela specifica. – 3. A quasi trent’anni dal convegno palermitano del 1989 sulle tecniche di attuazione dei diritti. – 4. La tutela risarcitoria. – 5. Le prospettive di rafforzamento della cognizione. &#8211; 6. L’azione di accertamento e l’azione di adempimento. – 7. L’ottemperanza. – 8. La tutela cautelare e l’istruttoria processuale. &#8211;  9. Elementi di pressione sul giudice amministrativo per la riduzione della tutela. &#8211; 10. La tendenza all’unificazione dei tipi di giurisdizione del giudice amministrativo. – 11. L’attitudine eversiva del giudice della giurisdizione. – 12. Conclusioni.</p>
<p>1. Il sistema giuspubblicistico e il diritto pretorio</p>
<p>La giustizia amministrativa è ormai da tempo avvolta da un insieme del tutto contradditorio di pressioni, tra le lagnanze, più tradizionali, sul presunto deficit di indipendenza o sui presunti vuoti di tutela di cui sarebbe affetta e le lagnanze riguardo agli effetti paralizzanti che determinerebbe sull’azione amministrativa. Delle due l’una: o il giudice amministrativo non sarebbe terzo per la sua presunta vicinanza al potere politico e dunque non fornirebbe un’adeguata tutela perché al servizio dell’interesse pubblico, o, tutto all’opposto, darebbe luogo ad una protezione del cittadino così intensa da infastidire quello stesso potere politico, unitamente al potere amministrativo di cui il primo si serve.<br />
Ciò impone di verificare quale sia in effetti la “realtà” giuridica della tutela amministrativa, così come la teleologia delle critiche cui è sottoposta, che, a ben vedere, potrebbe anche nascondere intenti autoritari.<br />
Per dirimere queste ambiguità e per avviare il nostro ragionamento sulle tecniche di attuazione dei diritti (da intendersi in senso lato) nel processo amministrativo, occorre dunque farsi preliminarmente carico dell’individuazione dei caratteri strutturali del sistema giuspubblicistico.<br />
Non deve dimenticarsi, che in due secoli storia, a cominciare dal contributo del <em>Conseil d’Etat</em>, si è dato vita ad una autonoma branca del diritto, appunto ad un “sistema di diritto amministrativo”<a title="" href="#_ftn2">[1]</a>, segnato da propri principi, specialmente nella comparazione con il sistema civilistico. Né deve darsi troppa importanza alle suggestive sirene che, ad ogni epoca, compresa la nostra, rappresentano un presunto superamento del confine tra diritto pubblico e diritto privato, o addirittura un evaporarsi della stessa distinzione. E’ sufficiente avere anche un minimo di esperienza pratica per verificare, al di là della inevitabile presenza di zone grigie, quanto siano tutt’oggi apprezzabili le differenze che derivano dalla qualificazione pubblicistica o privatistica degli atti o dei rapporti e dal ricorso al giudice amministrativo o al giudice civile, con la conseguente ambientazione nei rispettivi sistemi giuridici<a title="" href="#_ftn3">[2]</a>.<br />
La caratterizzazione del diritto amministrativo va indagata soprattutto sul terreno dei principi che ne connotano regime giuridico<a title="" href="#_ftn4">[3]</a>, essendo il suo ambito di applicazione una variabile a sé stante. L’esistenza di poteri amministrativi dipende dal grado di interventismo pubblico e la stessa qualificazione pubblicistica o privatistica solo apparentemente risponde ad una precognizione ontologica di atti o rapporti: si tratta piuttosto del contrario, si addiviene cioè ad una qualificazione o ad un’altra come conseguenza della decisione di sottoporre una fattispecie all’uno o all’altro regime giuridico.<br />
Quale che sia il novero dei compiti pubblici in un determinato ordinamento, resta sempre da stabilire la disciplina cui il loro svolgimento è sottoposto e non mi pare possano esservi dubbi, come si cercherà di dimostrare, che l’ordito giuspubblicistico, per come già consegnatoci dalla tradizione, abbia realizzato uno straordinario sistema di tutela di gran lunga più garantista di quanto il cittadino potrebbe mai ottenere con il regime civilistico e che dunque i termini effettivi della realtà giuridica del diritto amministrativo sarebbero quelli contro i quali si rivolgono le invettive di chi è refrattario al controllo e propende per una visione autoritaria dei pubblici poteri.<br />
Già nel 1929 un grande giuspubblicista francese, Gaston Jèze, a coronamento di un percorso ormai consolidato, poteva vedere nella giustizia amministrativa “l’arma più efficace, più economica e più pratica per difendere le libertà individuali”<a title="" href="#_ftn5">[4]</a>. E la ragione non è difficile da individuare, tornando alla comune matrice del liberalismo ottocentesco: le legalità civilistica è per sua natura poco invasiva, presupponendo le sfere di autonomia dei cittadini, mentre la legalità pubblicistica, a tutela di quelle stesse sfere di autonomia, impone maggiori vincoli alla pubblica amministrazione. Il sistema giuspubblicistico, sia sul piano del diritto sostanziale, sia sul piano del diritto processuale, può cioè rappresentarsi come un gigantesco diritto “diseguale” a favore del cittadino e volto a compensare la filosofia liberale del sospetto nei confronti dei pubblici poteri. Il tutto potrebbe anche riassumersi nelle parole di Santi Romano: vi è “una differenza sostanziale fra la posizione dell’amministrazione e quella dei privati. La prima è, di regola, più vincolata di questi”<a title="" href="#_ftn6">[5]</a>.<br />
Se non si tiene conto di questo punto di partenza si corre il rischio, come spesso avviene, di misurare e dunque di deformare la complessiva valenza garantista di tale sistema sull’utilità al margine di ulteriori aspetti di eventuale o presunto perfezionamento delle tecniche di tutela, se non di maneggiare il puro fantasma ideologico di una giustizia autoritaria al servizio dell’amministrazione.<br />
L’analisi del sistema giuspubblicistico esige altresì che non si ignori la ricorrenza di un particolare assetto delle fonti<a title="" href="#_ftn7">[6]</a>. Pur sorto nel contesto di ordinamenti di <em>civil law</em>, si tratta infatti di un sistema che ha dato luogo alla più grande esperienza di <em>judge-made law</em> tra i secoli XIX e XX<a title="" href="#_ftn8">[7]</a>. Il <em>Conseil d’Etat</em> e non da meno, sulla scorta della medesima tradizione, il nostro Consiglio di Stato hanno letteralmente inventato il diritto amministrativo generale, sia sostanziale, sia processuale, e tale attitudine è ancor oggi viva, nonostante da qualche decennio sia emersa una (discutibile) propensione alla codificazione, ben al di là della normativa settoriale, cui era tradizionalmente confinato il legislatore di diritto pubblico<a title="" href="#_ftn9">[8]</a>.<br />
In un siffatto sistema, i rapporti tra sostanza e processo sono sempre apparsi indissolubili.<br />
Ciò fa comprendere che, per quanto sia innegabile l’esigenza di uno studio anche autonomo del “processo” amministrativo, rimanga una specificità dell’universo giuspubblicistico che può rendere artificiosa l’applicazione di troppo rigidi schemi dottrinari di origine civilistica. E’ ad es. il caso del modello chiovendiano, che pretende di ipostatizzare la posizione sostanziale cui, poi, il processo metterebbe a disposizione tutte le sue armi. A parte la plausibilità in generale di una tale semplificazione dell’ordinamento giuridico, che è invece un organismo complesso di mediazione di interessi in tutte le sue fasi, non vi è dubbio che si tratterebbe comunque di un modello inadatto ad un diritto pretorio.<br />
Ma ciò fa anche comprendere quanto, per i giuspubblicisti, possa avere un valore relativo l’interessante dibattito sviluppato in questi anni dai civilisti sulla prospettiva “rimediale”. Non si tratta tanto di segnare la difficoltà di un confronto con una prospettiva ancora non sufficientemente definita<a title="" href="#_ftn10">[9]</a>, bensì di evidenziare che nella tradizione giuspubblicistica non vi è, sotto questo profilo, necessità di destrutturare cattedrali precostituite di sostanza e processo, poiché il diritto amministrativo, proprio in quanto diritto pretorio, si è da sempre sviluppato attorno ai “bisogni” di tutela<a title="" href="#_ftn11">[10]</a> e nel segno del creativo costrutto delle soluzioni, sia nella conformazione sostanziale dell’azione amministrativa, sia nelle tecniche processuali.<br />
Anzi, potrebbe aggiungersi che, nel sistema giuspubblicistico, il <em>continuum</em> è ravvisabile non soltanto tra sostanza e processo, o tra processo e sostanza, ma anche all’interno dello stesso processo, se, nella fase esecutiva, il giudizio di ottemperanza, come è noto, può non meno assolvere a funzioni cognitorie.<br />
Un segreto fondativo della giustizia amministrativa, grazie al quale si sono potuti guadagnare e mantenere decisivi miglioramenti nella tutela del cittadino, consiste proprio nella <em>flessibilità</em> rimessa all’equità creativa del giudice pretore. Se ne ha già traccia originaria nelle parole di Jean Guillaume Locré, che fu segretario generale del <em>Conseil d’Etat</em> e che partecipò alla redazione del <em>Code civil</em>. Egli individuava la <em>ratio</em> del contenzioso amministrativo nell’esigenza di conciliare interesse pubblico e interesse privato, precisando che a tal fine risultava inadatta “l’essenza del diritto privato”, fatto di “regole invariabili”, di regole di “stretto diritto”<a title="" href="#_ftn12">[11]</a>. Un’evidente filiazione di questo paradigma si ha nella contrapposizione romaniana tra diritto privato e diritto pubblico: il primo luogo di un rapporto meccanicistico con la legge, il secondo luogo di quella “supergiurisdizione”, l’organo del contenzioso amministrativo, duttile interprete dello “spirito” della legge e proprio per questo infungibile controllore della discrezionalità amministrativa<a title="" href="#_ftn13">[12]</a>. Il più grande timore del Maestro era infatti non tanto che si attribuisse di per sé natura giurisdizionale al Consiglio di stato, ma che, in tal modo, lo si sottoponesse alla Cassazione e lo si facesse divenire simile ad un giudice “civile”, con una inevitabile ridimensionamento della tutela del cittadino<a title="" href="#_ftn14">[13]</a>.<br />
Potrebbe sembrare, se presa alla lettera, una raffigurazione esagerata della tradizione civilistica, che ha pur sempre avuto qualche margine di elasticità, come nel caso delle clausole generali, ma una siffatta contrapposizione contiene una gran parte di verità, se ne si fa questione di misura e di una misura che finisce però per investire la “qualità” complessiva dei rispettivi sistemi. Non potrà allora sfuggire che, ben lungi da quanto è proprio della tradizione civilistica, la flessibilità costituisce un dato pervasivo dell’intero sistema pubblicistico.</p>
<p>2. Il superiore valore garantista del sistema giuspubblicistico: invalidità del provvedimento, ampiezza degli interessi tutelati e primato della tutela specifica.</p>
<p>Il maggior garantismo del sistema giuspubblicistico<a title="" href="#_ftn15">[14]</a> è anzitutto ravvisabile nel regime tradizionale di invalidità del provvedimento amministrativo: legalità dei fini e dei mezzi, rilevanza esterna dell’attività e dell’organizzazione; controllo sulla discrezionalità; carattere di regola invalidante di ogni violazione di legge (o di regolamento).<br />
Non è difficile, pur sinteticamente, evidenziare come tali riferimenti si raffrontino con i ben diversi principi civilistici, tutti connessi al fondamentale presupposto dell’autonomia privata: legalità dei fini e dei mezzi <em>versus</em> libertà dei fini e atipicità negoziale; rilevanza esterna dell’attività e dell’organizzazione <em>versus </em>tendenziale irrilevanza della sfera interna; controllo della discrezionalità <em>versus</em> libero arbitrio; carattere di regola invalidante di ogni violazione di legge (o di regolamento) <em>versus</em> tipicità delle invalidità e carattere di regola dispositivo delle previsioni normative.<br />
Già questo sarebbe sufficiente a far comprendere perché il giudice ordinario sia sempre stato e continui ad essere strutturalmente inidoneo all’applicazione del diritto pubblico. Così ad es. la sua scarsa propensione al controllo della discrezionalità non è questione di timidezza o di timore reverenziale verso l’amministrazione, bensì espressione del principio civilistico di non ingerenza nella sfera delle libertà private.<br />
Il diritto pubblico è in realtà indissolubilmente legato al suo giudice naturale, cioè al giudice amministrativo, non solo per la ragione storica della sua creazione pretoria, ma anche per la ragione logica della peculiarità dei principi che lo caratterizzano e della loro tendenziale incompatibilità con quelli del sistema civilistico.<br />
Non meno significative, sempre nel segno della maggior tutela<a title="" href="#_ftn16">[15]</a>, sono le proiezioni processuali.<br />
In primo luogo, deve menzionarsi l’<em>ampiezza degli interessi che hanno accesso alla giustizia</em>, che va ben al di là del catalogo pur sempre ristretto dei diritti legati alla tradizione civilistica. Né potrebbe essere diversamente, poiché in quella tradizione un catalogo troppo ricco finirebbe per compromettere il nucleo dell’autonomia privata.<br />
Non solo questi stessi diritti (ad es. il diritto di proprietà di fronte al potere espropriativo), ma anche una più estesa circonferenza di interessi, elevati a dignità giuridica per il tramite del rimedio, hanno infatti potuto avvalersi della tutela pubblicistica nei rapporti di diritto pubblico con l’amministrazione.<br />
Si tratta della eredità graziosa del contenzioso amministrativo, ove la selezione degli interessi è sempre stata effettuata in via equitativa dal giudice-pretore, sino alle soglie di una quasi-azione popolare, mentre alcun effettivo rilievo pratico hanno mai avuto, se non per soddisfare l’astratta geometria delle categorie concettuali degli ordinamenti di <em>civil law</em>, le interminabili discussioni dottrinarie sul carattere diretto o indiretto della protezione degli interessi da parte della norma che prevede il potere amministrativo, così come quelle sul carattere sostanziale o formale dell’interesse legittimo o ancora sul carattere oggettivo o soggettivo della giurisdizione amministrativa: nella realtà giuridica la giustizia amministrativa si è sempre atteggiata, sin dall’inizio, a strumento di tutela di posizioni soggettive sostanziali nei rapporti di diritto pubblico<a title="" href="#_ftn17">[16]</a>.<br />
Anche andando a tempi meno risalenti, emblematica della diversa propensione delle due tradizioni è stata, negli anni settanta del secolo scorso, la nota vicenda degli interessi diffusi in materia ambientale che ha visto una contrapposizione tra apertura del giudice amministrativo e approccio restrittivo della Cassazione.<br />
L’evocato principio è anche all’origine del rilievo che nel sistema giuspubblicistico ha la tutela del<em> terzo</em>. Non si tratta infatti che della stessa ampiezza degli interessi nel contesto di rapporti pubblicistici multipolari, segnati cioè dalla compresenza di diversi interessi pubblici e privati, secondo variegate trame relazionali: così ad es. il vicino ha un interesse confliggente con quello di chi vuole ottenere una licenza edilizia.<br />
In secondo luogo, ed è questo un tratto fondamentale del sistema, la tutela pubblicistica è stata sempre segnata dall’<em>indiscusso primato della tutela in forma specifica</em>, sia ripristinatoria, sia satisfattoria, e ancora una volta in chiara contrapposizione col sistema civilistico, storicamente informato al diverso primato della tutela per equivalente, più rispettoso dell’autonomia privata. Anzi deve ritenersi che questo sia un profilo indefettibile dello Stato di diritto, poiché se i poteri pubblici potessero fare sempre quel che vogliono, mettendo quattro soldi nel borsello del cittadino, cioè monetizzando le garanzie, saremmo già all’anticamera di una forma di tirannia.<br />
Nella fase cognitoria, la “tecnica” di tutela è stata incentrata sull’<em>azione di annullamento</em>: un’azione di carattere “generale”<a title="" href="#_ftn18">[17]</a>, già affermata pretoriamente nella paradigmatica esperienza francese<a title="" href="#_ftn19">[18]</a>, di contro al carattere tipico che, sempre a protezione dell’autonomia privata<a title="" href="#_ftn20">[19]</a>, la tutela costitutiva ha nel sistema civilistico.  Ciò fa comprendere quanto sia discutibile il recente orientamento del nostro giudice delle leggi che ha interpretato il dettato costituzionale (art. 113 cost.) nel senso di rimettere alla tipizzazione legislativa il riconoscimento di potere di annullamento non solo, come era nella <em>ratio</em> originaria della previsione<a title="" href="#_ftn21">[20]</a>, riguardo al giudice ordinario, ma anche riguardo al giudice amministrativo, in luogo di ritenere costituzionalmente vincolata l’attribuzione “generale” a questo ultimo di siffatto potere<a title="" href="#_ftn22">[21]</a>.<br />
L’annullamento costituisce esso stesso una tutela specifica e si comprende dunque perché la generalità del primo si sia risolto nella generalità della seconda. Ma se l’annullamento è stato il mezzo per l’affermazione del primato della tutela specifica, esso ha finito altresì per venire conformato da quello stesso primato cui aveva dato origine. La previsione crispina della sola tecnica dell’annullamento non ha infatti impedito al giudice-pretore, appunto nella prospettiva della specificità del rimedio, di adattare lo strumento ai variegati “bisogni” di tutela.<br />
Non è stato di ostacolo il principio tradizionale della cd. <em>décision préalable</em> di fronte al problema dell’inerzia dell’amministrazione, che ha trovato soluzione nella finzione di un silenzio attizio, suscettibile appunto di annullamento: un artificio escogitato nel XIX sec. dal <em>Conseil d’Etat</em> e seguito dalla nostra giurisprudenza, che lo ha poi rimodulato, sulla scorta della dottrina<a title="" href="#_ftn23">[22]</a>, nella diversa figura del silenzio-inadempimento, con la sostituzione dell’azione di annullamento con una (presunta) azione dichiarativa dell’obbligo di provvedere, senza tuttavia che ne sia in effetti derivato un mutamento significativo nel meccanismo di tutela<a title="" href="#_ftn24">[23]</a>.<br />
Non è stata neanche di ostacolo la formale valenza retrospettiva dell’annullamento, poiché, nella tradizione della giustizia amministrativa, non è certo mancata la consapevolezza che il giudice finisse pur sempre per apporre dei vincoli anche all’attività futura dell’amministrazione<a title="" href="#_ftn25">[24]</a>.  Nella nostra dottrina questa valenza ordinativa ha trovato sistemazione negli effetti preclusivi e conformativi del giudicato, sia, oltre alla <em>vis</em> ripristinatoria dell’annullamento, al fine di impedire un riesercizio del potere che, ricadendo nei vizi già acclarati, tornasse a ledere l’interesse oppositivo, sia, riguardo invece agli interessi pretensivi, imponendo, questa volta, un riesercizio del potere, sempre emendato dai vizi già acclarati, o, nelle ipotesi di silenzio, un puro riesercizio del potere.<br />
In tutti questi casi, l’annullamento, proprio in ragione del primato della tutela specifica, ha assunto un contenuto sostanzialmente condannatorio<a title="" href="#_ftn26">[25]</a>, rintracciabile di regola non nella “forma” del dispositivo, bensì nella motivazione, che infatti, nel processo amministrativo, fa naturalmente parte integrante del giudicato<a title="" href="#_ftn27">[26]</a>.<br />
Tale è l’obbligo di “provvedere” che deriva dall’annullamento del silenzio o dalla dichiarazione dell’obbligo di provvedere: una condanna ad un <em>facere</em>, appunto il provvedere sull’istanza del privato<a title="" href="#_ftn28">[27]</a>.<br />
Tale è l’obbligo di “non provvedere” ricadendo negli stessi vizi acclarati: una condanna a <em>non facere</em> o se si vuole un’autentica inibitoria, il cui carattere generale non è certo riscontrabile nel sistema civilistico.<br />
Tale è l’obbligo di “provvedere” senza ricadere nei vizi acclarati: qui la condanna ha un carattere misto, ad un <em>facere</em>, in ordine all’obbligo di riprovvedere, ad un <em>non facere</em>, in ordine al divieto di ricadere nei vizi acclarati.<br />
Diverso è poi il problema di cosa arriva a garantire la condanna, essendo ciò misura variabile delle caratteristiche della fattispecie e dell’estensione dell’accertamento, sino in potenza, attraverso uno o più giudizi, al conseguimento del massimo risultato per il ricorrente: nel caso degli interessi oppositivi, la condanna ad un <em>non facere</em> può infatti diventare risolutiva nel senso di precludere del tutto il riesercizio del potere, così come, negli interessi pretensivi, la condanna mista ad un <em>facere</em> e ad un <em>non facere</em> può arrivare a conformare <em>in toto </em>il contenuto del provvedere futuro. Ma anche nella sua minima consistenza, come nel semplice giudizio sul silenzio, una condanna è sempre presente.<br />
E non si tratta di un dato puramente declamatorio. Pur in assenza di una sentenza di condanna in senso formale, presupposto invece necessario per l’esecuzione civile<a title="" href="#_ftn29">[28]</a>, la sentenza di annullamento (o la presunta sentenza dichiarativa dell’obbligo di provvedere) è suscettibile di ottemperanza nei suoi contenuti sostanzialmente condannatori<a title="" href="#_ftn30">[29]</a>.<br />
L’azione di annullamento si è, in altre parole, tradotta in una sorta di azione <em>bonne à tout faire</em><a title="" href="#_ftn31">[30]</a>, nella mani delle prudenti soluzioni creative del giudice-pretore, cui ha corrisposto una sostanziale atipicità del titolo esecutivo come presupposto dell’ottemperanza.<br />
La fase esecutiva è stata non meno informata al principio della tutela specifica.<br />
Qui il nostro ordinamento ha potuto godere di uno straordinario e peculiare strumento, il cd. <em>giudizio di ottemperanza</em>, che non ha riscontro nella tradizione del contenzioso amministrativo, essendo il frutto inaspettato di un rimedio nostrano sorto, in relazione alla LAC, per garantire il giudicato civile nei confronti dell’amministrazione. Il giudice amministrativo ne ha pretoriamente esteso l’applicazione al proprio processo, potenziandone, sempre creativamente, la portata e lo strumentario, come nel caso della invenzione del commissario <em>ad acta</em>.<br />
Di tale giudizio vanno messi in evidenza almeno due aspetti.<br />
L’esecuzione garantisce sia la rimozione degli atti contrari o elusivi del giudicato, affetti da nullità, superando la necessità di un nuovo giudizio di cognizione, sia l’adozione degli atti che dovevano essere assunti dall’amministrazione, con un generale e pervasivo potere sostitutivo, sino all’emanazione di atti discrezionali, che non ha pari nell’esecuzione civile<a title="" href="#_ftn32">[31]</a>, ove si incontra il limite dell’infungibilità o del rispetto di sfere di autonomia<a title="" href="#_ftn33">[32]</a>, ma che non ha pari neanche negli ordinamenti pubblicistici di altri paesi, i quali o sono rimasti a lungo privi di strumenti esecuzione<a title="" href="#_ftn34">[33]</a> o non sono comunque mai andati al di là delle tecniche di esecuzione indiretta<a title="" href="#_ftn35">[34]</a>. Non a caso la Cassazione, ormai da diverso tempo, ha finito per ammettere “in via alternativa o anche cumulativa”<a title="" href="#_ftn36">[35]</a> la concorrenza del giudizio di ottemperanza all’esecuzione civile, in sede di attuazione del giudicato del giudice ordinario riguardante liti <em>iure privatorum</em> con l’amministrazione, proprio nella consapevolezza della maggior effettività del rimedio pubblicistico.<br />
L’ottemperanza può avere anche una valenza cognitoria, arricchendo nella stessa fase esecutiva i profili sostanzialmente condannatori della sentenza, caratterizzando così in modo del tutto proprio, rispetto al processo civile, il rapporto tra cognizione ed esecuzione, e dando una ulteriore <em>chanche</em> di ampliamento dei contenuti del giudicato a favore dell’interessato che non sarebbe stato possibile predeterminare con la sentenza, secondo la teoria del giudicato a formazione progressiva.<br />
Riguardo poi alle “sopravvenienze”, la giurisprudenza ha trovato un punto di equilibrio tra interesse pubblico e interesse privato nel senso di rendere insensibile il giudicato solo a seguito della notificazione della sentenza: soluzione che è stata ritenuta “salomonica” <a title="" href="#_ftn37">[36]</a>.<br />
Non meno informati al principio della tutela specifica sono stati gli sviluppi della <em>tutela cautelare</em>.<br />
Il nostro giudice amministrativo, anche più dell’omologo d’oltralpe, ha sempre accolto con larghezza le istanze cautelari, proprio nella prospettiva di mantenere integre le possibilità della tutela specifica, ben diversamente dalla tradizione civilistica, dove tale rimedio trova un elemento strutturale di debolezza nella prospettiva del primato della tutela per equivalente.<br />
Né anche qui il giudice-pretore si è certo lasciato imbrigliare dalla povertà delle formule legislative che, in parallelo al potere di annullamento, si limitavano a prevedere la sola sospensione dell’atto impugnato. Rispondendo ai “bisogni” di tutela, specialmente degli interessi pretensivi, l’ordinanza cautelare è andata ben oltre, imponendo all’amministrazione prescrizioni di contenuto positivo. E non è stato neanche di ostacolo il rispetto del generale principio di continenza rispetto al giudizio di merito, sia perché il contenuto della sentenza deve ritenersi comprensivo dei profili sostanzialmente condannatori della motivazione, sia perché, anche qualora la cautela è sembrata oltrepassare l’utilità conferibile in sentenza, il rapporto di continenza si è potuto predicare in relazione al giudizio d’ottemperanza, a conferma peraltro di quel <em>continuum</em> unitario che caratterizza le varie fasi della giustizia amministrativa.<br />
Un cenno deve essere fatto anche all’<em>istruttoria processuale</em>. La vigenza del cd. principio dispositivo con metodo acquisitivo, che invero ha la sua origine nel contenzioso amministrativo e che è caratterizzato, ben diversamente dal processo civile, da un largo potere officioso del giudice e da un correlativo affievolimento degli oneri del ricorrente cui è sufficiente allegare un principio di prova, risponde con tutta evidenza ad un obiettivo di rafforzamento della tutela. La parità processuale va qui infatti declinata attraverso un diritto diseguale che compensi l’asimmetria informativa tra ricorrente e amministrazione. Né va sopravvalutata l’idea di un presunto insufficiente accesso al “fatto” nel processo amministrativo. Il giudice-pretore in realtà vi ha sempre acceduto, al di là delle rappresentazioni dell’amministrazione, nella misura di volta in volta necessaria alle ragioni di giustizia, come dimostra, sin dal XIX sec., sia la giurisprudenza francese sull’errore di fatto<a title="" href="#_ftn38">[37]</a>, come vizio di legittimità, sia la nostra giurisprudenza amministrativa sempre con l’errore di fatto o con l’eccesso di potere per travisamento dei fatti<a title="" href="#_ftn39">[38]</a>. In ciò il Consiglio di Stato si è anche avvalso di un peculiare strumento istruttorio, la cd. verificazione, segnato da una sostanziale atipicità del suo contenuto e dunque idoneo ai più svariati utilizzi.<br />
Questo era grosso modo lo stato dell’ordinamento giuspubblicistico, ereditato dalla tradizione, all’apparire degli anni ’80 dello scorso secolo. Si trattava di un patrimonio gigantesco di tutela, già di gran lunga superiore alla tutela civilistica, e il cui valore deve essere tutto rimesso alla luce, a fronte di una ingiustificata <em>damnatio memoriae</em>, che ha condotto in questi decenni a concentrarsi sugli aspetti di presunto necessario perfezionamento della tutela, dimenticando quanto era acquisito nel bagaglio del sistema, o, peggio, a vedere più radicalmente nel sistema civilistico il modello da imitare<a title="" href="#_ftn40">[39]</a>. Indice della stessa obsolescenza è non meno ravvisabile nel carattere riduttivo degli orientamenti dottrinari che pretendono di riassumere la complessità e la ricchezza del “sistema” giuspubblicistico a talune, pur rilevanti, sue parti<a title="" href="#_ftn41">[40]</a>.<br />
Tutto questo fa anche comprendere quanto il vivo dibattito dei civilisti, a cominciare dall’avvento dello Statuto dei lavoratori, sulla valorizzazione della tutela specifica abbia ancora una volta, per il sistema giuspubblicistico, un rilievo del tutto relativo. E’ semmai l’universo civilistico, sempre che sia in effetti augurabile in ragione delle limitazioni che ne deriverebbero all’autonomia privata, a poter trarre spunti da un avanzato e consolidato sistema di tutela specifica, quale è quello pubblicistico, come del resto da tempo è da taluni propugnato, e specialmente da una dottrina che teniamo ad evocare, poiché si tratta di uno dei pochi casi di consapevolezza della “realtà” del sistema pubblicistico e del suo elevato standard di tutela<a title="" href="#_ftn42">[41]</a>. Non è neanche un caso che, riguardo ad una certa propensione della normativa UE alla tutela specifica del consumatore e del professionista debole, si parli di una invalidità conformativa che replicherebbe il modello giuspubblicistico<a title="" href="#_ftn43">[42]</a>.<br />
Se, tra i civilisti, si è ritenuto che l’avversione napoleonica per la tutela specifica deriva dal “trionfo dell’individualismo”<a title="" href="#_ftn44">[43]</a>, nel diritto pubblico, è avvenuto esattamente il contrario: è stato questo stesso “trionfo dell’individualismo” ad imporre la tutela specifica contro l’amministrazione.<br />
Non sono in tal senso affatto convincenti quelle opinioni, ancora abbastanza diffuse tra i giuspubblicistici, secondo le quali la tutela specifica è posta a protezione dell’interesse pubblico<a title="" href="#_ftn45">[44]</a>: una cosa è affermare che il processo amministrativo è luogo di mediazione tra interesse pubblico e privato, altra cosa è ragionare sulla funzione essenziale di tale processo ed in particolare sui suoi contenuti di tutela specifica. Il processo serve ed è sempre servito  anzitutto al privato, cui è infatti rimessa la sua attivazione, poiché l’amministrazione ha il vantaggio dell’esercizio o del riesercizio del potere e non ha necessariamente un interesse a correggere, attraverso la tutela specifica, i propri atti perché illegittimi, come dimostrano anche i presupposti dell’annullamento d’ufficio, anzi può avere un interesse esattamente contrario: mantenere in vita un atto illegittimo che tuttavia risponde alle finalità pubbliche perseguite, preferendo al limite una esposizione alla tutela risarcitoria.</p>
<p>3. A quasi trent’anni dal convegno palermitano del 1989 sulle tecniche di attuazione dei diritti.</p>
<p>All’epoca del convegno palermitano del 1989 ancora viva era una certa, per quanto discutibile, insoddisfazione nei confronti della tutela giuspubblicistica<a title="" href="#_ftn46">[45]</a>, e nello stesso convegno ciò trovava chiara rappresentazione nella relazione del mio Maestro, Guido Corso, che invitava senza tentennamenti a guardare al processo civile<a title="" href="#_ftn47">[46]</a>.<br />
I principali profili sui quali nel tempo si era coagulata la pressione dottrinaria riguardavano, sul piano sostanziale, il rafforzamento delle garanzie procedimentali e, sul piano processuale, l’ampliamento della tutela con il risarcimento dei danni<a title="" href="#_ftn48">[47]</a> e con l’estensione della cognizione del giudizio di legittimità, anche attraverso il ricorso ad altre azioni, come l’azione di accertamento<a title="" href="#_ftn49">[48]</a> o l’azione di adempimento<a title="" href="#_ftn50">[49]</a>.<br />
Da allora, almeno in apparenza, molti mutamenti sono intervenuti, di cui si dovranno saggiare non solo la maggiore o minore rispondenza agli evocati <em>desiderata</em> dottrinari, ma più in generale l’<em>an</em> e il <em>quomodo</em> della loro effettiva incidenza sul sistema: dalla legge sul procedimento alla privatizzazione del pubblico impiego e di enti pubblici, dalla risarcibilità degli interessi legittimi al codice del processo amministrativo, dal principio di effettività all’abuso del processo, dalla rinnovata ingerenza della Cassazione al riemergere di prospettive neo-abolizioniste.<br />
L’introduzione della legge sul procedimento amministrativo ha senz’altro determinato un rafforzamento delle garanzie, specie sul versante della partecipazione dei privati e del diritto di accesso. Nella prospettiva processuale, oltre ad ampliare il quadro dei presupposti di legittimità, i nuovi istituti contribuiscono, almeno potenzialmente, ad affievolire l’asimmetria informativa del cittadino rispetto all’amministrazione.<br />
Ma proprio queste garanzie, in un contesto divenuto sensibile anche alle ragioni di buon andamento dell’azione amministrativa, hanno dovuto subito confrontarsi con l’emersione della tematica dei vizi “formali”. Fu la giurisprudenza a darvi, se pur eccezionalmente, inizio, sanando ipotesi di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, adempimento strumentale alla partecipazione, di fronte ad un abnorme e diffuso disattendimento delle prescrizioni legislative<a title="" href="#_ftn51">[50]</a>. Una parte della dottrina cercò di dare a tale spunto valenza di principio e il legislatore vi diede un qualche seguito con previsioni generali (art. 21-octies L. n. 241/1990), ma opportunamente in una misura limitata, senza cioè che possa affermarsi un capovolgimento del principio tradizionale del valore invalidante di ogni violazione di legge.<br />
Sul piano processuale, ciò ha pur parzialmente indebolito la tutela, nella misura in cui l’atto colpito dal solo vizio formale non dà luogo all’annullamento, e ha posto la delicata questione di stabilire cosa rientri nella generica nozione di vizi “formali”. Vi erano e permangono dubbi di costituzionalità su tale disciplina, per quanto la giurisprudenza abbia opportunamente neutralizzato gli aspetti di maggiore stridenza. Un esempio emblematico è il vizio di incompetenza: in potenza anche questo potrebbe ritenersi un vizio formale, ove la decisione risulti sostanzialmente giusta, ma ben si comprende che si verrebbe così a vulnerare un principio fondamentale dello Stato di diritto, che vuole nella separazione dei poteri una garanzia irrinunciabile per il cittadino non solo di fronte al Leviatano <em>tout court</em>, ma anche di fronte ad un Leviatano amministrativo.<br />
Nel 1993 il legislatore privatizza il pubblico impiego, sia in termini di diritto sostanziale, sia, coerentemente, sul versante della tutela, con la giurisdizione del giudice ordinario, offrendoci, in una materia di una certa pregnanza, un significativo test di comparazione tra un precedente assetto giuspubblicistico e un successivo assetto privatistico. Dopo ormai diversi anni di esperienza, è constatazione quasi unanime, in dottrina come tra gli operatori, che tale mutamento abbia determinato un apprezzabile ridimensionamento della tutela. Un esito questo che non dovrebbe meravigliare, ove si abbia consapevolezza del maggior garantismo del sistema pubblicistico<a title="" href="#_ftn52">[51]</a>.<br />
Questo scarto appare peraltro ancor più degno di nota, se si considera che qui il confronto è fatto non con il diritto civile comune, bensì con quello, il diritto del lavoro, che appresta norme diseguali per favorire la parte debole del rapporto: anche la protezione di fronte ai poteri privati rimane dunque ben distante dalla protezione pubblicistica di fronte alla pubblica amministrazione. Né è stata al riguardo decisiva l’ampia configurazione legislativa dei poteri del giudice del lavoro pubblico, al cui ricorso la giurisprudenza ha manifestato una chiara ritrosìa<a title="" href="#_ftn53">[52]</a>. Anzi ciò non fa altro che asseverare la portata conformativa dei principi che caratterizzano ogni sistema, qui quello civilistico dell’autonomia privata (del datore di lavoro), così come del resto, andando anche al lavoro privato, la previsione nello Statuto dei lavoratori del potere di reintegra per un licenziamento privo giusta causa non riuscì a scalfire i limiti tradizionali alla esecuzione degli obblighi di <em>facere</em>, anch’essi espressione di quello stesso principio dell’autonomia privata.<br />
Gli anni novanta sono altresì attraversati da processi di privatizzazione di enti pubblici, specie di natura economica. Dovrebbe essere ormai chiaro come, rispetto al cittadino che si confronta con tali soggetti, ciò possa avere determinato una riduzione della tutela. Questa deriva è stata tuttavia in parte ridimensionata dal recupero di pezzi di disciplina pubblicistica, attraverso la qualificazione dell’ente privatizzato quale ente pubblico in senso “sostanziale”. Così ad es. un cittadino che ha fatto istanza di accesso ai documenti ad un gestore privatizzato di un servizio pubblico ha trovato tutela di fronte al giudice amministrativo, nonostante il diritto d’accesso fosse riconducibile ad una norma di diritto pubblico, dunque in linea di principio da considerarsi estranea al regime giuridico di una società per azioni: orientamento poi codificato nella legge sul procedimento. O lo stesso può dirsi per i vincoli eurounitari in materia di appalti pubblici, nei rispetti dei cd. organismi di diritto pubblico, cioè di società per azioni che sono in mano pubblica e svolgono compiti di interesse generale. Né bisogna sopravvalutare declamatorie legislative, come quella del recente testo unico delle società a partecipazione pubblica (art. 1 d.lgs. n. 175/2016), che, salvo espresse norme derogatorie, rimandano al diritto comune. Queste declamatorie non sono mai riuscite ad unificare il regime giuridico<a title="" href="#_ftn54">[53]</a>.</p>
<p>4. La tutela risarcitoria.</p>
<p>Nel 1999 la Corte di Cassazione, reinterpretando l’art. 2043 c.c., afferma il principio della risarcibilità degli interessi legittimi.<br />
Ciò, ha dato luogo ad una vera e propria guerra di giurisdizione, che non si può qui riesumare, essendo del resto nota, e che si è conclusa con il conferimento della giurisdizione al giudice amministrativo, tra legge n. 205/2000 e pronunce arbitrali del giudice delle leggi. Non poteva esservi scelta più opportuna: si tratta di questioni risarcitorie derivanti da rapporti di diritto pubblico, sicché è del tutto naturale che il giudice del rapporto di diritto pubblico sia anche il giudice dell’eventuale risarcimento che vi è connesso. In questo senso militano sia un principio di concentrazione processuale, che favorisce il cittadino, sia, soprattutto, l’esigenza di una ponderazione complessiva del concorso dei vari strumenti di tutela nel sistema giuspubblicistico<a title="" href="#_ftn55">[54]</a>. Non si possono così che valutare negativamente i recenti orientamenti della Cassazione, nel voler recuperare frammenti di tutela risarcitoria, come è avvenuto, riguardo alla tutela dell’affidamento in presenza di un atto di autotutela legittimo. La Suprema Corte dovrebbe, una volta per tutte, prendere atto del conferimento al giudice amministrativo della tutela risarcitoria derivante dai rapporti di diritto pubblico, invece che alimentare nuovi conflitti di giurisdizione<a title="" href="#_ftn56">[55]</a>.<br />
Quali sono le conseguenze dell’avvento della tutela risarcitoria nel sistema giuspubblicistico?<br />
L’argomento è di grande rilievo e merita diverse considerazioni.<br />
In primo luogo, si potrebbe pensare che con ciò si sia avuto un importante avanzamento, sia riguardo agli interessi pretensivi, sia in ordine alle situazioni in cui i rimedi specifici non possono più operare.<br />
Ma non si può accedere al troppo facile e diffuso trionfalismo che ha accolto il <em>revirement </em>della Cassazione, quanto meno per il sistema giuspubbicistico, poiché bisogna anche valutare criticamente eventuali rimbalzi negativi sull’economia complessiva della tutela, ed in particolare sui due fondamentali principi dell’ampiezza degli interessi che hanno accesso alla giustizia e del primato della tutela specifica.<br />
Nell’ordinamento giuspubblicistico francese, cui siamo legati, l’accesso alla tutela d’annullamento ha una sfera di legittimazione più ampia rispetto agli interessi che possono anche accedere alla tutela risarcitoria. Nell’ordinamento giuspubblicistico tedesco invece tutte (o quasi tutte) le posizioni soggettive che accedono alla tutela d’annullamento sono anche titolari del diritto al risarcimento, ma con l’importante differenza che, in termini assoluti, il novero degli interessi che accedono alla tutela (pur con maggiore ampiezza rispetto al diritto civile), è più ristretto di quelli che, in Francia o da noi, accedono alla tutela d’annullamento<a title="" href="#_ftn57">[56]</a>.<br />
Se dunque, con un qualche avventurismo, si afferma il carattere “generale” della tutela risarcitoria anche nei rapporti di diritto pubblico, invece che procedere per prudente aggiunta di interessi meritevoli, si corre il rischio di determinare una contrazione degli interessi che possono accedere alla tutela giurisdizionale <em>tout court</em>: si avrebbe sì una tutela “piena”, ma per un minor numero interessi. Ciò comporterebbe nel complesso una diminuzione della tutela, anzitutto, e già quanto basta, perché taluni interessi verrebbero puramente e semplicemente ricacciati nell’irrilevanza giuridica (il “ch’ei si rassegni” di Pasquale Stanislao Mancini, patrocinatore della LAC), e inoltre perché il guadagno che ne deriverebbe per gli interessi fortunati avrebbe un rilievo pur sempre limitato, ove si consideri che il primato della tutela specifica rende per lo più inutile o comunque del tutto residuale la tutela risarcitoria.<br />
Sotto altro e fondamentale profilo l’ingresso della tutela risarcitoria, ove occorra, può anche considerarsi un opportuno completamento, ma sempre che, se non a pena di cadere in un regime tiranno di monetizzazione delle garanzie, rimanga rispettoso dei principi del sistema pubblicistico, e dunque in posizione di decisa ancillarità rispetto alla tutela specifica<a title="" href="#_ftn58">[57]</a>. E’ questo del resto un dato comune a tutti gli ordinamenti europei, quali che siano le tecniche variamente utilizzate a tal fine<a title="" href="#_ftn59">[58]</a>.<br />
Il pericolo è in sostanza che la tutela risarcitoria porti con sé il primato sistematico che ha nel diritto civile, riducendo o sacrificando, con una conseguente diminuzione delle garanzie, gli spazi della tutela specifica<a title="" href="#_ftn60">[59]</a>:  Sorprende così che qualche giudice amministrativo, invece di difendere rigorosamente la superiorità garantista della propria tradizione, sia caduto a volte in questa trappola, quando, ad es., ha ridotto l’accesso alla tutela cautelare, perché vi era comunque la prospettiva del risarcimento, o quando incautamente ha sottoposto<a title="" href="#_ftn61">[60]</a>, ma con esito negativo, all’Adunanza plenaria<a title="" href="#_ftn62">[61]</a> la possibilità in generale, al di là delle specifiche previsioni legislative in materia di appalti pubblici, di mutare d’ufficio la tutela d’annullamento chiesta dal ricorrente in una tutela risarcitoria. In questo ultimo caso si sarebbe andati ben oltre quanto, già discutibilmente, prospettato da Ludovico Mortara, dimenticato antesignano dei vizi formali<a title="" href="#_ftn63">[62]</a>. Non si tratta qui, come immaginava l’illustre processualcivilista, della presenza di soli vizi “formali” che non precluderebbero all’amministrazione di riemanare un provvedimento giusto, sicché sarebbe stato più consono il risarcimento dei danni in luogo dell’annullamento, ma addirittura del cambio di tutela di fronte ad un atto affetto da vizi “sostanziali”<a title="" href="#_ftn64">[63]</a>.<br />
Né va enfatizzata la disciplina in materia di appalti, contenuta nel codice del processo (art. 121 ss. c.p.a.), sulla sorte del contratto già concluso in ragione della invalidità pubblicistica della fase di scelta del contraente, dove lo scambio tra le tutele per decisione del giudice è possibile e che giustamente la citata Adunanza plenaria ha ricondotto ad eccezione.  Non ci si avvede peraltro che il percorso di questa particolare materia è stato piuttosto segnato da un’espansione della tutela specifica rispetto al regime pregresso di mera annullabilità di fronte al giudice civile su iniziativa della sola amministrazione, e ciò proprio grazie alla sua nuova ambientazione pubblicistica. Fu infatti la giurisprudenza amministrativa che incominciò a prospettare la nullità<a title="" href="#_ftn65">[64]</a> o la caducazione o infine, secondo la sistemazione prevalsa, anche nel codice del processo, la sopravvenuta inefficacia del contratto, come conseguenza della pronuncia di annullamento dell’aggiudicazione<a title="" href="#_ftn66">[65]</a>. Sarebbe così ben curioso attribuire a siffatta disciplina un valore di capovolgimento sistematico di quei principi pubblicistici di cui si è profittato per rafforzare la tutela specifica dei concorrenti rispetto all’originaria ambientazione civilistica<a title="" href="#_ftn67">[66]</a>.<br />
Tornando alla questione generale, bene dunque ha fatto il codice del processo amministrativo, come anche interpretato dalla giurisprudenza, a porre dei limiti all’azione risarcitoria autonoma o, se si preferisce, a prevedere una pregiudiziale “mascherata”, dal termine di decadenza al concorso di colpa del creditore per mancato esperimento dell’azione di annullamento<a title="" href="#_ftn68">[67]</a>, così come bene ha fatto, di recente, il giudice delle leggi, di contro a svariate opinioni dottrinarie<a title="" href="#_ftn69">[68]</a>, a ritenere costituzionalmente legittimo il termine di decadenza<a title="" href="#_ftn70">[69]</a>. E sarebbe un errore pensare che ciò sia al solo scopo della tutela dell’interesse pubblico, ed in particolare dell’erario, poiché tali previsioni servono anzitutto a garantire il permanere di un sistema fondato, a tutela del cittadino, sul primato della tutela specifica.<br />
In secondo luogo, tutto quanto si è andato dicendo lascia già comprendere come ogni prospettiva di pura e semplice importazione della logica civilistica del risarcimento, se non anche del dettaglio in cui tale tutela è ivi articolata, tradisce o un’inadeguata conoscenza dei caratteri del sistema pubblicistico, sicché è destinata a rimanere disillusa, o la volontà di distruggere quel sistema, e allora essa va recisamente respinta, in quanto portatrice di una propensione autoritaria.<br />
L’analisi della giurisprudenza amministrativa sul risarcimento mostra del resto, sotto svariati profili, la difficoltà di attenersi alle coordinate civilistiche, che si tratti di un uso <em>sui generis</em> del risarcimento in forma specifica<a title="" href="#_ftn71">[70]</a> o del risarcimento della <em>chance</em><a title="" href="#_ftn72">[71]</a>, o della tendenza a ridimensionare il requisito della colpa<a title="" href="#_ftn73">[72]</a>, anche alla stregua della giurisprudenza eurounitaria, o ad utilizzare criteri equitativi di quantificazione del danno<a title="" href="#_ftn74">[73]</a>.<br />
In realtà, il giudice amministrativo sta in questi anni progressivamente prendendo le misure per trovare in concreto, al di là delle preoccupazioni dommatiche, un assetto adeguato della tutela risarcitoria rispetto ai principi del sistema giuspubblicistico e con esiti a volte ancora incerti.  Si pensi ad es. al rilievo dei vizi formali ai fini del risarcimento, ove sono riscontrabili pronunce che ritengono di escludere tale tutela anche per gli interessi oppositivi<a title="" href="#_ftn75">[74]</a>, o alla presenza di distonie tra tutela risarcitoria da mancata aggiudicazione e tutela precontrattuale da revoca dell’aggiudicazione<a title="" href="#_ftn76">[75]</a>, o ancora alla mai sopita questione dell’ammissibilità, per lo più negata, del danno da mero ritardo, astratto cioè dalla spettanza o meno del bene della vita<a title="" href="#_ftn77">[76]</a>.<br />
Poco importa francamente quanto questi itinerari possano essere o meno conformi ad astratte geometrie civilistiche, che rispondono alle logiche di un ben diverso sistema, dovendo piuttosto il giudice-pretore, come è del resto nella sua tradizione, trovare nell’ambientazione pubblicistica il giusto equilibrio, mantenendo integro il primato della tutela specifica.<br />
Quel che mal si comprende è perché mai il giudice amministrativo continui ad ancorarsi ad una qualificazione civilistica della tutela risarcitoria (derivanti dai rapporti di diritto pubblico), che di per sé non risponde ad alcuna necessaria ontologia giuridica, come dimostra il caso francese. Né si dica in senso contrario che il codice contiene oggi taluni espressi rimandi al codice civile, ad es. all’art. 2058, poiché uno straccetto di norma legislativa non ha certo mai fermato il giudice-pretore nelle scelte di sistema, tanto più se l’esperienza che si è andata maturando mostra già inequivocabilmente la distanza dai modelli civilistici.<br />
Nulla impedisce in sostanza che si acceda senza mezzi termini ad una responsabilità di diritto pubblico, come del resto suggerito anche da parte della dottrina<a title="" href="#_ftn78">[77]</a> e da qualche pronuncia<a title="" href="#_ftn79">[78]</a>, ma come era già negli auspici dei maestri del passato, da Giovanni Vacchelli a Santi Romano o a Federico Cammeo<a title="" href="#_ftn80">[79]</a>. Se nel 2004 il giudice delle leggi ha voluto consacrare il conferimento al giudice amministrativo della tutela risarcitoria derivante dai rapporti di diritto pubblico, se ne traggano le razionali conseguenze e si faccia di quel conferimento l’equivalente del famoso <em>arrêt Blanco</em>, completando anche sotto questo aspetto la nostra derivazione dal modello francese. La ragione di esistenza del giudice amministrativo è il diritto pubblico, sicché è del tutto naturale che ogni istituto che venga rimesso alle sue cure diventi a pieno titolo parte integrante del sistema giuspubblicistico.<br />
Una siffatta soluzione avrebbe anche un ulteriore ed importante vantaggio. Non solo ci si affrancherebbe dalle inutili complicazioni di un continuo e pernicioso confronto tra mondi eterogenei, ma, dal punto di vista ordinamentale, si rimuoverebbe altresì un motivo di acuta concorrenza con la Cassazione.<br />
Se deve essere garantita l’unità del sistema giuspubblicistico, deve essere non meno garantita quella del sistema civilistico, e, (solo) sotto questo profilo, si può comprendere che vi sia stato un ritorno di ingerenza della Cassazione. Si lasci dunque al giudice ordinario l’esegesi delle norme civilistiche, senza dover, ad es., intromettersi nella corretta interpretazione dell’art. 2043, dell’art. 1127 o dell’art. 2058 c.c., così come si tenga invece stretta l’interpretazione di una responsabilità di diritto pubblico: ad ognuno il suo. Anche le questioni di rispetto del principio di eguaglianza verrebbero in tal modo alquanto ridimensionate, poiché non vi è alcun vincolo costituzionale che imponga un modello civilistico uniformante o che vieti di per sé modelli differenziati. Lo stessa lettera dell’art. 28 cost. è pianamente interpretabile nel senso che, nei rapporti privatistici, la responsabilità dell’amministrazione sarà retta dalle leggi civili, mentre, nei rapporti pubblicistici, la responsabilità dell’amministrazione sarà retta dalle leggi di diritto pubblico.</p>
<p>5. Le prospettive di rafforzamento della cognizione.</p>
<p>Un altro fondamentale punto di attacco della dottrina in vista di un presunto miglioramento della giustizia amministrativa ha riguardato l’ambito della cognizione e dunque del giudicato, lamentando l’insufficienza del giudizio di annullamento rispetto agli (emergenti) interessi pretensivi e più in generale rispetto alla possibilità che il cittadino fosse costretto ad esperire più di un ricorso di cognizione e/o di esecuzione prima di avere piena soddisfazione del proprio interesse.<br />
Si tratta di un quadro assai variegato che non si può qui ripercorrere<a title="" href="#_ftn81">[80]</a>. Si alternano prospettive che mirano al risultato <em>de jure condendo</em> o, con maggiori difficoltà ricostruttive, in via d’interpretazione evolutiva del diritto vigente; che guardano ad un perfezionamento pur sempre interno allo stesso sistema giuspubblicistico o ad una più decisa adesione al modello civilistico, se non ad una prospettiva espressamente o velatamente neo-abolizionista; che puntano al potenziamento del giudizio di annullamento o alla introduzione di nuove azioni, come l’azione di accertamento o l’azione di adempimento.<br />
Un altro importante distinguo va pure segnalato in ordine alla misura auspicata di estensione del giudicato: da prospettazioni più realistiche che intendono sì guadagnare spazi di cognizione, ma nel rispetto degli ambiti di discrezionalità amministrativa non incisi dal giudizio, come nel caso di un’azione di accertamento che coinvolga soltanto i tratti vincolati in astratto o in concreto del provvedimento<a title="" href="#_ftn82">[81]</a>, a prospettazioni più radicali, che intendono fagocitare l’intero rapporto nella prima e definitiva cognizione giurisdizionale, pervenendo, come avverrebbe nel processo civile, ad “una più precisa definizione di ciò che spetta al privato”<a title="" href="#_ftn83">[82]</a>.<br />
Non si può dire che questa imponente pressione dottrinaria abbia conseguito risultati significativi o tali comunque da determinare un mutamento dei caratteri strutturali della giustizia amministrativa, tanto che di recente si è potuto affermare che “nel diritto vivente in realtà è cambiato poco o nulla nel modo d&#8217;intendere il punto cruciale dell&#8217;intero sistema processuale amministrativo”, ovvero sia “il giudicato”<a title="" href="#_ftn84">[83]</a>. A parte le vicende della tutela risarcitoria, gli unici cambiamenti o tentativi di cambiamento di un qualche significato ci sembra siano in effetti ravvisabili soltanto nella nuova e ancora incerta tematica del cd. <em>one-shot</em> temperato, in un, allo stato, solo proclamato maggior rigore del divieto di assorbimento dei motivi di ricorso e nella possibilità, sanzionata dal codice del processo, di un previo accertamento condannatorio sui presupposti vincolati del provvedere nell’azione avverso il silenzio o in quella avverso il diniego.<br />
E’ anzitutto fuori dubbio che nel diritto vivente non hanno avuto corso i tentativi di fare del primo giudizio di annullamento il momento di definizione conclusiva del rapporto (<em>one-shot</em>), così come non ha avuto corso, se non in misura limitata, tutto l’armamentario messo in campo dalla dottrina a tal fine: dall’obbligo del giudice di statuire su tutti i vizi denunciati dal ricorrente al principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, dalla conseguente preclusione processuale derivante dall’obbligo dell’amministrazione di far valere, integrando se dal caso la motivazione, tutte le proprie ragioni in giudizio<a title="" href="#_ftn85">[84]</a>, alla ancor più stringente preclusione procedimentale, sicché è già e soltanto nel procedimento che tali ragioni devono essere enunciate<a title="" href="#_ftn86">[85]</a>.<br />
Non ci si può tuttavia accontentare di tale constatazione, poiché il tema ha rilievo sistematico ed è dunque bisognoso di un qualche approfondimento.<br />
Se si vuole una piena ed immediata cognizione, è evidentemente nell’intento di rafforzare la tutela del cittadino. Il punto è che il mezzo, a ben vedere, non sembra affatto idoneo al fine, tutt’altro.<br />
Si è dimenticato infatti che è proprio grazie alla “flessibilità” del sistema, rimessa alla equità creativa del giudice-pretore, che la giustizia amministrativa ha potuto guadagnare nella sua storia margini importanti di tutela, mentre un suo “irrigidimento” nel segno di presunti avanzamenti potrebbe determinare un effetto opposto, così come ha sempre mostrato l’esperienza del giudice ordinario.<br />
Facciamo l’esempio più istruttivo.<br />
Non si può certo immaginare un’amministrazione tutta vincolata dalla legge, trattandosi di una pura fantasia, sicché occorre fare i conti con la discrezionalità. Se dovesse con immediatezza ingerirsi nella discrezionalità non consumata dall’amministrazione, il giudice, con tutta probabilità, sarebbe proteso non ad una piena cognizione, bensì a rigettare l’azione: o vi sono violazioni di legge ovvero di fronte alla discrezionalità viene meno ogni tutela.<br />
Il senso profondo del contemperamento tra interesse pubblico e interesse privato nella giustizia amministrativa non esprime affatto la volontà autoritaria di tutelare l’interesse pubblico, ma, ben al contrario, quella di introdurre la possibilità per l’interesse privato di entrare nella sfera di libertà dell’amministrazione e di avere una considerazione, una <em>chance</em> di ulteriore tutela. Ciò fa comprendere, insieme, come vedremo, all’esigenza di garantire l’immagine del giudice, perché questa intromissione nella casa dell’amministrazione debba avvenire con equilibrio e per gradi, ed è solo con un tale procedere che si è potuti pervenire a risultati decisivi.<br />
Non si tratta peraltro della sola discrezionalità, sulla quale si concentra a volte troppo esclusivamente l’attenzione. E’ tutta la costruzione dei principi del diritto pubblico, nella loro densa e variegata valenza garantista, che è stata svolta creativamente dal giudice-pretore all’insegna di quel contemperamento e al fine di arricchire il patrimonio di tutela del privato.<br />
Se il momento cognitorio non sembrerebbe dunque aver subito apprezzabili cambiamenti nel senso desiderato dalla dottrina, ciò non va visto come una criticabile resistenza della conservazione, bensì come la presa d’atto della maggiore idoneità dell’assetto tradizionale o comunque dei suoi tratti strutturali a garantire la miglior tutela del cittadino. Casomai, si dovrebbe forse tornare a riflettere sulla effettiva bontà delle auspicate innovazioni.<br />
Alla citata prospettiva dottrinaria possono anche opporsi profili di rilievo costituzionale.<br />
Nel diritto vivente fondamentali sono i ricorrenti richiami alla sfera riservata alla pubblica amministrazione, intesa come corollario del principio costituzionale della divisione dei poteri, e al conseguente divieto di sostituzione del giudice amministrativo, salvo i casi di giurisdizione di merito.<br />
Così ad es. quando il giudice della giurisdizione cassa una pronuncia del Consiglio di Stato per l’invasione del merito amministrativo, o quando, più di recente, il giudice amministrativo evoca il divieto codicistico di “pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”, anch’esso interpretato come corollario del principio della divisone dei poteri ed a cui si collega, tra l’altro, il divieto di sindacato sugli atti politici, il divieto di sostituirsi agli apprezzamenti discrezionali amministrativi e tecnici dell’amministrazione, l’assorbimento degli altri motivi in caso di annullamento per incompetenza, tassatività ed eccezionalità dei casi di giurisdizione di merito<a title="" href="#_ftn87">[86]</a>.<br />
E non si tratta certo di una bizzarrìa del nostro ordinamento, poiché è caratteristica di tutti i sistemi giuridici europei, e non solo, l’esistenza di una zona problematica di confine tra giurisdizione, anche quella amministrativa, e pubblica amministrazione<a title="" href="#_ftn88">[87]</a>.<br />
Riteniamo tuttavia che siffatto ostacolo non sia insuperabile.<br />
Come si è evidenziato in altra occasione<a title="" href="#_ftn89">[88]</a>, non sembra condivisibile l’idea della giurisprudenza che i limiti del giudice nei confronti della p.a. abbiano un fondamento costituzionale nel principio della separazione dei poteri. Il giudice delle leggi non ha del resto mai affermato l’esistenza di una riserva di amministrazione, poiché altrimenti dovrebbero essere messi in discussione anche altri consolidati istituti, a cominciare dal giudizio di ottemperanza o persino lo stesso potere di annullamento, se non fosse che, pur al tutt’altro fine di un suo possibile conferimento al g.o., la stessa costituzione espressamente lo menziona.<br />
La tradizione del contenzioso amministrativo è in realtà sempre stata segnata da un continuo ondeggiare tra <em>self-restraint</em> e ingerenza del giudice. E la presenza dei limiti, all’occorrenza sempre superabili per ragioni di giustizia, è da ricondurre non tanto alla separazione dei poteri e alla tutela dell’amministrazione, bensì alla esigenza che un dichiarato e continuo sovrapporsi del giudice nell’amministrazione possa intaccare l’immagine e la legittimazione complessiva dell’organo giudicante<a title="" href="#_ftn90">[89]</a>.<br />
Rimangono invece in campo altri impedimenti di rilievo costituzionale.<br />
Una cosa è ammettere che il giudizio amministrativo possa eventualmente tradursi in una cognizione piena, non sussistendo una riserva di amministrazione, altra cosa è prospettare, come inevitabilmente è portata a prospettare l’evocata dottrina per garantire la definitività del giudizio, preclusioni di carattere “formale”, sia, come abbiamo visto, al livello processuale, sia, ancor prima, al livello procedimentale. La vittoria del ricorrente si baserebbe infatti non su un accertamento del giudice, ma su una pura omissione dell’amministrazione.<br />
Se dal punto di vista del ricorrente può costituire un vantaggio decisivo, una siffatta preclusione difetterebbe di realismo e sarebbe destinata ad avere un rimbalzo di fronte alla complessità delle vicende amministrative e alla importanza di interessi pubblici di rilievo costituzionale eventualmente coinvolti.<br />
Ma anche a voler così radicalmente e irragionevolmente pretermettere l’interesse pubblico, si finirebbe comunque, con inevitabili dubbi di costituzionalità, per ignorare del tutto il <em>terzo</em> controinteressato, il quale si troverebbe a subire una lesione frutto della negligenza altrui, quella dell’amministrazione.<br />
Si attribuirebbe così un ingiustificato privilegio al ricorrente. Perché mai, per fare l’esempio appariscente delle procedure concorsuali, dove la posizione del controinteressato è <em>in re ipsa</em>, l’impresa che impugna un’aggiudicazione dovrebbe godere di questo trattamento di favore rispetto all’impresa che ha vinto la gara?<br />
Tale privilegio, proprio in quanto frutto di un puro formalismo processuale, verrebbe peraltro conferito per puro accidente alla posizione dell’interesse che, secondo le trame di ogni fattispecie, si trova nelle vesti di ricorrente, con possibili esiti, a dir poco, contraddittori. Si prenda ad es. il caso di una costruzione edilizia. Chi impugna un diniego di licenza beneficia della preclusione rispetto al vicino controinteressato, ma il rapporto potenzialmente si inverte, quando è il vicino a stimolare il doveroso esercizio dei poteri repressivi di fronte ad un presunto abuso edilizio.<br />
Le prospettazioni dottrinarie sono poi sempre rivolte agli interessi pretensivi, e non si vede perché mai gli interessi oppositivi dovrebbero invece rimanere esclusi da tale beneficio, tanto più che ne sorgerebbero ulteriori complicazioni, con la possibilità di un trattamento differenziato persino in capo allo stesso interesse: così chi impugna un diniego di licenza beneficia della preclusione (interesse pretensivo), ma lo stesso interessato non ne beneficia quando impugna l’annullamento in autotutela della licenza (interesse oppositivo). Ovviamente, anche volendo includere gli interessi oppositivi, rimarrebbe pur sempre irrisolta la questione della multipolarità degli interessi.<br />
Ci troveremmo dunque di fronte ad una inaccettabile estromissione della tutela del terzo, ma anche all’irragionevolezza di un vantaggio che cade in una o in un’altra posizione, persino dello stesso interessato, a seconda del puro accidente della fattispecie.<br />
Non mancano tuttavia aspetti di novità che in qualche modo vanno incontro ai <em>desiderata</em> della dottrina.<br />
In primo luogo, deve segnalarsi l’elaborazione del principio del cd. <em>one-shot</em> temperato, o forse sarebbe meglio parlare di un <em>two-shots</em>. Se non è ammesso un <em>one-shot</em> secco che comporterebbe la necessità per l’amministrazione di far valere già nel primo giudizio tutte le proprie ragioni, se non addirittura in sede procedimentale, la giurisprudenza, per porre comunque un termine al potenziale moltiplicarsi dei giudizi o di cognizione o di ottemperanza con valenza cognitoria, ha individuato un punto di preclusione nel secondo esercizio del potere<a title="" href="#_ftn91">[90]</a>, “richiedendosi all&#8217;amministrazione &#8211; dopo un giudicato di annullamento da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo &#8211; d&#8217;esaminare l&#8217;affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni che ritenga rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili ancora non esaminati”<a title="" href="#_ftn92">[91]</a>.<br />
E’ certamente apprezzabile questo sforzo compromissorio, anche perché sembrerebbe non pregiudicare né le sopravvenienze<a title="" href="#_ftn93">[92]</a>, né motivi che non vennero esaminati per cause indipendenti dalla volontà dell’amministrazione<a title="" href="#_ftn94">[93]</a>, ma ciò non appare sufficiente a superare le superiori obiezioni già opposte al <em>one-shot</em>: per quanto si dia una seconda <em>chance</em> all’amministrazione, rimane in campo un inammissibile meccanismo di preclusione “formale”. Né manca del resto una certa consapevolezza della problematicità del nuovo costrutto in una ben più prudente giurisprudenza, secondo la quale non si potrebbe andare al di là di una mera presunzione di violazione del giudicato<a title="" href="#_ftn95">[94]</a>.<br />
Del tutto in subordine, il <em>two-shots</em>, anche a volerlo discutibilmente ammettere, non dovrebbe comunque considerarsi come un punto di equilibrio adatto ad ogni situazione: può ad es. apparire eccessivo qualora il giudizio riguardi il solo vizio di incompetenza o il silenzio-inadempimento, sicché sarebbe più logico, in tal caso, ritenere che il conteggio del <em>two-shots </em>possa operare solo a partire da un provvedimento espresso dell’organo competente. Analoghe considerazioni potrebbero farsi con riferimento ad un primo giudicato che attenga a soli vizi di forma.<br />
La questione è tuttavia ancora incerta in giurisprudenza. Per quanto possano ravvisarvi diverse pronunce favorevoli al <em>two-shots</em>, è anche vero che l’orientamento tradizionale è rimasto ben saldo<a title="" href="#_ftn96">[95]</a> e che l’Adunanza plenaria<a title="" href="#_ftn97">[96]</a>, pur non essendosi ancora pronunciata sul punto, non sembra mostrare elementi di accondiscendenza alla novità.<br />
Il Supremo Consiglio, a parte le sopravvenienze, ha ritenuto che “non può escludersi in via generale la rivalutazione dei fatti sottoposti all’esame del giudice”, prendendo una recisa e sfavorevole posizione, anche alla luce della giurisprudenza CEDU e alla comparazione con altri sistemi giuspubblicistici, nei confronti del “divieto di ogni riedizione del potere”. Non si comprende tuttavia se sia voluto fare riferimento al solo <em>one-shot</em>, certamente compreso, o anche <em>two-shots</em>.<br />
D’altra parte, si cerca di compensare il riconoscimento del potere di riprovvedere con una serie, invero generica, di principi che vincolerebbero l’amministrazione. Una genericità che si giustifica probabilmente con la rappresentata esigenza, nella ricerca del delicato equilibrio tra giudicato e riedizione del potere, che, al di là dei principi, “il concreto atteggiarsi del singolo giudicato nei confronti del sopravvenuto esercizio della funzione amministrativa non può che essere rimesso all’analisi della vicenda specifica”.<br />
Sembrerebbe dunque di trovarsi di fronte alla solita e condivisibile “flessibilità” della tradizione pretoria, che non lascia certo pensare ad un <em>favor </em>per il <em>two-shots</em>, essendo quest’ultimo pur sempre una forma di “irrigidimento” del rapporto con l’amministrazione, e qui potrebbe intravvedersi una certa chiusura. Non è forse un caso che più recenti pronunce<a title="" href="#_ftn98">[97]</a> continuano ad essere informate, nel segno della pluralità dei giudizi, ad una classica formazione progressiva del giudicato, sicché il <em>two-shots</em> sembrerebbe uscirne ben più che temperato, come è da parte nostra del tutto auspicabile.<br />
Una qualche apertura giurisprudenziale è anche individuabile riguardo al divieto di assorbimento dei motivi di ricorso, altro argomento sul quale la dottrina ha sempre insistito affinché il giudicato avesse la massima espansione.<br />
In una recente ed impegnativa pronuncia dell’Adunanza plenaria<a title="" href="#_ftn99">[98]</a> sulla tutela d’annullamento, da un lato, nell’ordine di trattazione dei motivi, prima puramente rimesso al giudice, si concede un certo spazio al principio della domanda, d’altro lato, specie (ma non solo) nella prospettiva dell’effetto conformativo, si riafferma in modo più rigoroso il divieto di assorbimento. Si tratta di questioni molto delicate ed infatti il Supremo Consiglio si adopera per trovare dei punti accettabili di compromesso.<br />
Si introduce anzitutto una discutibile distinzione tra “processi connotati da parità delle parti e principio dispositivo”, dove “l’ordine dei motivi vincola il giudice” e processi, come quelli riguardanti le “procedure selettive o competitive”, ove, come nello stesso giudizio di costituzionalità, ricorrerebbe un “primato assoluto dell’interesse pubblico” e dunque, questa volta, l’assenza di vincoli per il giudice.<br />
Nel processo connotato da parità delle parti e principio dispositivo, perché si crei il vincolo, sono comunque necessarie due condizioni: una positiva, cioè che vi sia una espressa graduazione dei motivi da parte del ricorrente; una negativa, che non ricorra un vizio grave “di radicale alterazione dell’esercizio della funzione pubblica”, come nell’ipotesi di incompetenza.<br />
Se non ricorre un vizio grave (ad es. l’incompetenza) e se la domanda non contiene una graduazione, scatta l’obbligo di pronunciarsi su tutti i motivi, benché anche qui si ritaglino un insieme di ragioni che possono ancora giustificare l’assorbimento<a title="" href="#_ftn100">[99]</a>.<br />
Nel complesso vi sono ancora margini significativi tra regole ed eccezioni, tuttavia occorre mantenere una certa cautela nel costruire schemi troppo rigidi in materia, poiché la discrezionalità del giudice sui motivi, sia riguardo all’ordine di trattazione, sia riguardo all’assorbimento, ha sempre costituito uno dei tasselli della flessibilità del sistema.<br />
Anche sul piano del metodo, si ha l’impressione che, in tale circostanza, l’Adunanza plenaria si sia lasciata prendere un po’ troppo la mano dalla funzione nomofilattica, nel dover previamente individuare i contenuti dell’ordinamento giuspubblicistico, con una sorta di razionalismo costruttivo aprioristico, che va ad aggiungersi al già discutibile ingessamento della codificazione: tutte cose di cui il giudice-pretore non ha mai avuto bisogno per garantire un certo grado di certezza giuridica. Sotto questo profilo sarebbe augurabile un ritorno alla misura tradizionale degli interventi del Supremo Consiglio, piuttosto che impegnarsi in costrutti para-manualistici, così come non andrebbe troppo enfatizzato il rilievo della novità introdotta dall’art. 99 c. 3 c.p.a., secondo il quale se una sezione “ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall&#8217;adunanza plenaria, rimette a quest&#8217;ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”.<br />
Infine, va fatto un cenno al rapporto tra piena cognizione e vizi formali. Ci riferiamo cioè a quelle opinioni che vedono nei vizi formali un modo per rafforzare indirettamente il momento cognitorio del processo, sicché il risultato finale sarebbe preferibile<a title="" href="#_ftn101">[100]</a>. Tipico esempio può ravvisarsi nella problematica della motivazione: se il difetto di motivazione deve portare all’annullamento o invece, considerandolo vizio formale, deve aprire le porte ad una doverosa integrazione processuale delle ragioni dell’amministrazione, in modo appunto, da dare completezza e definitività all’accertamento giurisdizionale. Oggi, un medesimo ordine di argomentazioni è prospettabile con riguardo alla specifica previsione legislativa (art. 21-octies L. n. 241/1990) che non consente l’annullamento qualora, nel difetto di comunicazione di avvio del procedimento, l’amministrazione dimostri in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello che è stato. Ma ciò non vale in generale poiché opportunamente la giurisprudenza ha tenuto fermo il tradizionale principio di divieto di integrazione processuale della motivazione del provvedimento<a title="" href="#_ftn102">[101]</a>.<br />
Si tratta infatti di una dottrina che si fa fatica a condividere, sia perché la “forma” è sempre stata la prima garanzia della libertà contro il potere, e i presunti vantaggi addotti non ci paiono sufficienti a rinunciarvi, sia perché questi stessi vantaggi sono, come si è visto, discutibili e dipendono da ben altre architravi del sistema di tutela, sia perché, in ogni caso, rinviare tutto al processo significherebbe affrancare l’amministrazione da quei doveri che segnano lo svolgimento del procedimento<a title="" href="#_ftn103">[102]</a>.<br />
In altre parole, la valorizzazione dei vizi formali può soltanto condurre ed ha in effetti soltanto condotto ad una diminuzione della tutela.</p>
<p>6. L’azione di accertamento e l’azione di adempimento.</p>
<p>La prospettiva di un’<em>azione di accertamento</em>, che consentisse un ampliamento della cognizione, ha sembrato trovare il suo terreno elettivo nel giudizio sul silenzio, e ciò perché, mentre in caso di diniego si offrivano pur sempre materiali per un eventuale effetto conformativo dell’annullamento, tale giudizio poteva soltanto condurre ad un mero obbligo di provvedere. Per evitare la moltiplicazione dei processi, incominciò a farsi strada l’idea che in quella sede il giudice potesse anche accertare se la pretesa del privato, ad es. l’ottenimento di un’autorizzazione, fosse dovuta. I giudici amministrativi vi diedero un certo seguito, limitatamente a ipotesi di atti vincolati, ma, a seguito della legge n. 205/2000, l’Adunanza plenaria<a title="" href="#_ftn104">[103]</a> fece un passo indietro, in ragione dell’introduzione di un rito speciale acceleratorio, che avrebbe così posto rimedio alle lunghezze processuali. Quel percorso venne infine riesumato direttamente dal legislatore, con l’art. 2 c. 8 della legge sul procedimento, secondo il quale il giudice “può conoscere della fondatezza dell’istanza”, poi confluito nell’art. 31 c. 3 c.p.a., con la precisazione che ciò è possibile “solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuino ulteriori margini di esercizio della discrezionalità<a title="" href="#_ftn105">[104]</a> e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione” (formula, come vedremo, poi utilizzata anche per l’azione di adempimento).<br />
Non si deve tuttavia pensare che ciò possa costituire il viatico per il riconoscimento di una generale azione di accertamento.<br />
In primo luogo, si è già visto che l’azione sul silenzio, sotto le mentite spoglie dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di provvedere, ha in realtà sempre avuto un contenuto sostanzialmente condannatorio, né ciò muta in ragione dell’allargamento del contenuto della cognizione ai presupposti vincolati del provvedere. Peraltro, il codice del processo (ma già la legge 205/2000) ha non meno disvelato la portata condannatoria nello stesso dispositivo, ove si prevede che in sentenza il giudice “ordina all&#8217;amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine” (art. 34 c. 1 lett. b)). Lo stesso vale riguardo ad una pronuncia che vada al di là del mero obbligo di provvedere, tanto che l’Adunanza plenaria ebbe subito modo di parlare “nel rito in materia di silenzio-inadempimento” di una “azione di condanna pubblicistica (cd. <em>azione di esatto adempimento</em>) all’adozione del provvedimento, anche previo accertamento, nei casi consentiti, della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio”<a title="" href="#_ftn106">[105]</a>; nella stessa direzione il correttivo del codice del 2012, relativamente all’azione di adempimento (v. infra), parla di una “azione di condanna al rilascio di un provvedimento” altresì con riferimento “all’azione avverso il silenzio” (art. 34 c. 1 lett. c)). In altre parole, continuare a parlare di un’azione di accertamento riguardo al silenzio ci sembra sia, e non da ora, sostanzialmente, sia, oggi, anche formalmente non più proponibile.<br />
Si tratta del resto di un inevitabile approdo sistematico, poiché, a parte i casi di pronunce cd. autoesecutive, l’atipicità del titolo esecutivo del giudizio di ottemperanza finisce per fare evaporare talune distinzioni, conducendo ad una tendenziale caratterizzazione condannatoria delle pronunce.<br />
Persino l’introduzione di un’azione di nullità (art. 34 c. 4 c.p.a.), per antonomasia azione di accertamento, quando non “autoesecutiva”, può, in siffatto sistema, tradursi in una azione sostanzialmente condannatoria.<br />
Un’ipotesi di azione di accertamento potrebbe forse rintracciarsi nel caso di un’azione di annullamento segnata da una sopravvenuta carenza di interesse, ogni qual volta si mantenesse fermo il diverso interesse ad un accertamento della illegittimità ai fini di un’eventuale azione risarcitoria (art. 34 c. 3 c.p.a.)<a title="" href="#_ftn107">[106]</a>. Ma si tratterebbe di una pura apparenza: tale azione non sarebbe autonoma, bensì nascerebbe all’interno di un’azione di annullamento e verrebbe in evidenza solo in funzione servente di altra azione, quella risarcitoria.<br />
La tendenza ad una sorta di <em>reductio ad unum </em>delle “tecniche” di tutela non deve tuttavia consentire, come pure si è sostenuto<a title="" href="#_ftn108">[107]</a>, che, sotto il <em>genus</em> assorbente della condanna, il giudice possa sostituire una tecnica all’altra, in particolare attraverso il risarcimento per equivalente, come nell’evocato caso rimesso dall’Adunanza plenaria, poiché, mettendosi sul piano sovraordinato dei “rimedi” e del loro ordine gerarchico, le “tecniche” utilizzate devono sempre rimanere sottoposte al primato della tutela specifica.<br />
In secondo luogo, alla introduzione di una generale azione di accertamento si oppone un’altra ragione sistematica. Il principio della <em>décision préalable</em>, principio immanente alla tradizione del contenzioso amministrativo, osta infatti all’esercizio dell’azione di accertamento, così come di una qualsiasi altra azione, prima che l’amministrazione abbia provveduto: divieto che trova oggi asseveramento nel codice del processo, ove si pone il divieto di “pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” (art. 34 c. 2 c.p.a.)<a title="" href="#_ftn109">[108]</a>. Tale divieto, come si è già detto, è peraltro ancorato dalla giurisprudenza ad una presunta riserva di amministrazione di rilievo costituzionale derivante dal principio della divisione dei poteri, tanto da divenire una sorta di clausola generale utilizzata ben al di là del problema dell’assenza di un provvedimento, per riaffermare sotto svariati profili i limiti del sindacato del giudice.<br />
In questo senso, l’azione avverso al silenzio, in quanto silenzio-inadempimento, costituisce soltanto una deroga al suddetto principio, sia, così come lo era sostanzialmente anche l’annullamento del silenzio-attizio, per la mera condanna a provvedere, sia <em>a fortiori</em> per la possibilità della condanna al provvedere specifico. E ciò varrebbe anche qualora si preferisse ricostruire tale azione come un’azione di accertamento.<br />
Significativa è tuttavia, non tanto in termini di effetti sul sistema delle azioni, ma riguardo alla consueta   elasticità con la quale il giudice amministrativo si adopera per rispondere ai “bisogni” di tutela, la vicenda della SCIA. L’Adunanza plenaria si pose il problema della tutela del terzo e, trovata la soluzione alla stregua di un suggerimento dottrinario<a title="" href="#_ftn110">[109]</a>, escogitò creativamente, ai soli fini della tutela cautelare, l’esperimento di un’azione di accertamento, esperibile prima dell’esercizio del potere: raffinato costrutto poi (inopportunamente) superato dal legislatore<a title="" href="#_ftn111">[110]</a>.<br />
In altre parole, le caratteristiche del sistema fanno comprendere che, al di là della declaratoria autoesecutiva di nullità, non esistono nel processo amministrativo azioni tipiche di accertamento, in quanto assorbite da azioni formalmente o sostanzialmente condannatorie, né esiste una generale e atipica azione di accertamento, al di là di eventuali necessarie eccezioni rimesse alla prudenza del giudice-pretore, stante il principio della <em>décision préalable</em><a title="" href="#_ftn112">[111]</a>.<br />
Con l’avvento del codice del processo è stata introdotta la cd. <em>azione di adempimento</em>, terminologia di derivazione germanica, secondo i <em>desiderata</em> di taluni orientamenti dottrinari. La vicenda è nota: l’azione, prevista nel progetto, venne cassata dal Governo; l’Adunanza plenaria, nella veste di giudice-pretore, all’occorrenza <em>contra legislatorem</em>, tirò dritto per la sua strada, ritenendo che dal combinato disposto degli artt. 30 c. 1 e 34 c. 1 lett. c) c.p.a. fosse ricavabile un’azione di condanna atipica, dunque applicabile anche alle ipotesi di impugnazione di un diniego<a title="" href="#_ftn113">[112]</a>.<br />
Col correttivo del 2012 il legislatore si piegò infine alla volontà del giudice. Questo il vigente dettato normativo: “L&#8217;azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all&#8217;articolo 31, comma 3, contestualmente all&#8217;azione di annullamento del provvedimento di diniego o all&#8217;azione avverso il silenzio” (art. 34 c. 1 lett. c) c.p.a.)<a title="" href="#_ftn114">[113]</a>.<br />
Di particolare importanza è il richiamo all’art. 31 c. 3 (v. supra), sicché i limiti alla condanna al rilascio di un provvedimento saranno, come è del tutto naturale, gli stessi, sia che la richiesta sia contestuale all’azione avverso il silenzio, come già previsto, sia che la richiesta sia contestuale ad un’azione di annullamento del diniego<a title="" href="#_ftn115">[114]</a>.<br />
Alla luce di quanto si è già detto in ordine al contenuto sostanzialmente condannatorio dell’effetto conformativo delle sentenze di annullamento, deve vagliarsi, come del resto subito evidenziato da una parte della dottrina<a title="" href="#_ftn116">[115]</a>, se sussista un presunto <em>quid pluris</em> che renderebbe apprezzabile tale innovazione, potendosi il tutto risolvere in un semplice travaso della condanna dalla motivazione al dispositivo.<br />
Il punto non è se si sia configurata un’azione “formale” di condanna, poiché anche l’effetto conformativo dell’annullamento è suscettibile di ottemperanza. Si tratta piuttosto di verificare se con tale innovazione si possa determinare, pur sempre nel rispetto del principio della domanda, un ampliamento della cognizione, specie se si considera che, in presenza del diniego, non si è nel vuoto motivazionale del silenzio.<br />
Tale ampliamento dovrebbe allora riguardare non certo le ragioni del diniego impugnato, essendo ciò già oggetto naturale dell’effetto conformativo, bensì, in ipotesi, l’accertamento di tutti gli altri presupposti che impongano all’amministrazione un riesercizio del potere favorevole al ricorrente.<br />
Nel complesso non si può dire tuttavia che l’accertamento condannatorio della pretesa del ricorrente, sia in sede di azione avverso il silenzio, sia in sede di annullamento del diniego, abbia comunque determinato dei mutamenti significativi, e si comprende dunque il condivisibile scetticismo della già citata dottrina.<br />
I limiti generali fissati dalla legge ripongono l’ammissibilità di tale cognizione in un ambito assai angusto. Né vi è da aspettarsi un piano interventismo del giudice, poiché persino nelle fattispecie che potrebbero sembrare idonee a siffatte statuizioni sarà preferibile la prudenza, sempre rimediabile con successive pronunce, piuttosto che correre il rischio di una aprioristica presunzione di completezza dell’accertamento: si prenda il caso in cui non si sia considerata la sussistenza di altro presupposto vincolato che osta al provvedimento favorevole. D’altra parte, le clausole limitative hanno un contenuto di tale generalità, si pensi anche soltanto alla riserva d’istruttoria procedimentale, così come è quanto mai larga, a tal fine, l’evocazione del più generale principio del divieto di pronuncia sui poteri, o anche sui suoi soli segmenti, non ancora esercitati, da non rendere affatto difficile per il giudice pervenire ad una declaratoria di inammissibilità.<br />
Non è un caso che l’accoglimento dell’azione di adempimento abbia dato luogo nella prassi giurisprudenziale ad una “casistica molto limitata”<a title="" href="#_ftn117">[116]</a>. E, ancora una volta, non si tratterebbe di una ingiustificata resistenza conservatrice, ma della salvaguardia di quel complesso equilibrio sistematico costruito dal giudice-pretore cui mal si adattano tutti gli irrigidimenti ispirati al puro spirito geometrico dell’immediata e piena cognizione.<br />
Senza contare poi, ad ulteriore remora, le complicazioni che l’accoglimento dell’azione di adempimento, nella misura in cui esso è assunto come un accertamento pieno e definitivo del rapporto, pone sul versante del delicatissimo tema delle sopravvenienze al giudicato, aprendo ad un irto e non ancora definito percorso di differenziazione dei principi in materia<a title="" href="#_ftn118">[117]</a>.</p>
<p>7. L’ottemperanza.</p>
<p>Il giudizio di ottemperanza ha, allo stato, mantenuto i suoi caratteri tradizionali, anche riguardo alla commistione di momenti esecutivi e momenti cognitori di formazione progressiva del giudicato, nel segno dunque della “polisemicità” dell’istituto<a title="" href="#_ftn119">[118]</a>.<br />
Non vi è dubbio tuttavia che tale giudizio è oggi sottoposto ad una tensione dagli esiti ancora imprevedibili, derivante dalle sorti, anch’esse imprevedibili, dei variegati percorsi di rafforzamento della cognizione e del giudicato, dall’azione di adempimento al <em>two-shots</em>. Da tali percorsi deriva infatti una propensione alla schematica classificazione dei giudicati: l’enucleazione del giudicato pieno si riflette in un irrigidimento del giudicato parziale, con una perdita di flessibilità dei rapporti tra giudicato ed ottemperanza, tanto che inopportunamente si è persino arrivati a mettere in discussione la teoria della formazione progressiva del giudicato<a title="" href="#_ftn120">[119]</a>.<br />
E lo stesso può dirsi in ordine alle “sopravvenienze”, dove, nonostante l’Adunanza plenaria<a title="" href="#_ftn121">[120]</a> sembri persistere nel richiamo della tradizione, sono evidenti i segni non ben tra loro coordinati di perturbazione dell’assetto consolidato: che si tratti ad es. di statuire dei casi di pieno accertamento del rapporto<a title="" href="#_ftn122">[121]</a> o dei casi di formazione del <em>two-shots</em><a title="" href="#_ftn123">[122]</a>.<br />
Il giudice amministrativo si è dovuto non meno confrontare, ma è questo un tratto comune a tutte le giurisdizioni, con la spinosa questione del contrarietà del giudicato al diritto eurounitario o alla CEDU<a title="" href="#_ftn124">[123]</a>.<br />
Vi sono inoltre alcune novità, tra altre, da prendere in considerazione.<br />
In primo luogo, va menzionata la prospettiva dell’anticipazione dei meccanismi di esecuzione, auspicata non da ora dalla dottrina<a title="" href="#_ftn125">[124]</a>. E’ previsto infatti che il giudice, sia nel giudizio sul silenzio (art. 117 c.p.a.), sia in generale (art. 34 c.p.a.), possa già nominare con la sentenza di cognizione un commissario <em>ad acta</em>, per il caso di inottemperanza dell’amministrazione.<br />
Sembrerebbe dunque un miglioramento per la posizione del ricorrente vittorioso, ma non vi è da esserne certi, poiché l’istituto si presta anche a diventare luogo ulteriore di valorizzazione del citato irrigidimento nei rapporti tra giudicato ed ottemperanza.<br />
Significativo è il caso del silenzio. Il giudice può nominare il commissario ad acta, nonché “conosce di tutte le questioni relative all&#8217;esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario”. A differenza dell’ipotesi generale di cui all’art. 34 c.p.a., sembra qui esservi un pieno assorbimento del momento esecutivo, tanto che la giurisprudenza ha ritenuto inammissibile l’esperimento del giudizio di ottemperanza<a title="" href="#_ftn126">[125]</a>. Il codice non contiene tuttavia una previsione analoga a quanto previsto per l’esecuzione delle pronunce cautelari, ove “il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza” (art. 59 c.p.a.), e ciò potrebbe indurre ad una visione di specie e depotenziata di tale competenza<a title="" href="#_ftn127">[126]</a>.<br />
Una parte della giurisprudenza ha infatti ritenuto che, al di là del mero obbligo di provvedere, coperto dal giudicato, il provvedimento commissariale sia impugnabile solo con i rimedi ordinari, poiché il giudice non ha qui giurisdizione di merito ed il commissario, sotto questo profilo, opera come organo amministrativo e non come ausiliario del giudice<a title="" href="#_ftn128">[127]</a>. In luogo di mantenere viva quella utile zona grigia di flessibilità dell’ottemperanza cognitoria, si riprende e si valorizza così il filo della schematica classificazione dei giudicati<br />
Quasi un esito paradossale: si è voluto anticipare l’esecuzione per concentrare i giudizi a favore del ricorrente ed invece, eliminando del tutto e pregiudizialmente gli spazi di integrazione del giudicato, si costringe sempre e comunque lo stesso ricorrente ad esperire nuovi giudizi di cognizione. E questo un altro caso che mostra quanto le innovazioni dottrinarie possano, a ben vedere, risultare affette da presunzioni geometriche.<br />
In secondo luogo, si è introdotta la possibilità che, in questa sede, si chieda il risarcimento dei danni connessi alla “impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato” (art. 112 c.3 c.p.a.).<br />
La previsione ha anzitutto un valore sistematico, poiché conferma ulteriormente il primato della tutela specifica.<br />
Sull’istituto è di recente intervenuta l’Adunanza plenaria<a title="" href="#_ftn129">[128]</a>. Si chiarisce che i due presupposti si traducono sempre in una impossibilità, nel primo caso non imputabile all’amministrazione, nel secondo caso invece frutto della violazione o elusione del giudicato. Precisazione quanto mai opportuna, poiché la genericità del secondo presupposto avrebbe potuto dare adito ad una qualche fungibilità tra tutela specifica e tutela risarcitoria, mentre, fin quando è possibile, la tutela specifica deve trovare soddisfazione con l’esercizio dei poteri sostitutivi.<br />
Si delineano inoltre i caratteri di una responsabilità <em>sui generis</em>, derogatoria rispetto al modello civilistico della responsabilità da inadempimento dell’obbligazione (art. 1218 cc.). Si tratterebbe infatti di una responsabilità “oggettiva” che deriva dal fatto stesso dell’inadempimento e che comporta la conversione dell’obbligazione originaria in un’obbligazione risarcitoria. In altre parole, un rimedio di tipo “compensativo” che dà luogo ad “una sorta di ottemperanza per equivalente che sostituisce l’ottemperanza in forma specifica nei casi in cui questa non sia più possibile”. Il Supremo Consiglio ha altresì avuto modo di precisare che tale responsabilità è in questa sede evocabile soltanto nei confronti dell’amministrazione e non del beneficiario del provvedimento annullato, trattandosi di rapporti tra privati che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
In terzo luogo, va evocata la possibilità che il ricorso possa essere proposto “anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza” (art 112 cit. c. 5). Non ci si può intrattenere sul punto, se non per evidenziare che questo strumento, già di uso frequente, è attivabile anche dalla parte soccombente<a title="" href="#_ftn130">[129]</a>, dunque anche dall’amministrazione, e presenta aspetti problematici in ordine ad un uso che miri non tanto ad una interpretazione autentica, bensì ad una mera consulenza o ad una via impropria per sovvertire il giudicato. Si vedrà nel tempo se siffatto istituto diverrà uno strumento di facilitazione dell’ottemperanza spontanea o darà invece luogo ad ingovernabili sovrapposizioni.<br />
Infine, vanno menzionate le <em>astreinte</em> che, dopo il processo civile, sono state introdotte anche nella giustizia amministrativa (art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.). Sono note le differenze tra i due istituti e non è necessario insistervi<a title="" href="#_ftn131">[130]</a>: ottemperanza e non cognizione; limite aggiuntivo delle “ragioni ostative”<a title="" href="#_ftn132">[131]</a>; ambito di applicazione esteso alle condanne pecuniarie<a title="" href="#_ftn133">[132]</a>.<br />
Ciò che importa qui sottolineare è che, mentre tale strumento, nel processo civile, è l’unico rimedio escogitato, sempre che dia in effetti risultati, per superare i limiti tradizionali dell’esecuzione specifica, nel processo amministrativo, questa valenza è del tutto relativa, atteso che il potere sostitutivo del giudice dell’ottemperanza è già rimedio ben più efficace.<br />
Certo si è posto un problema in ordine al carattere cumulativo o alternativo dei due rimedi: ma questa è conseguenza non del difetto, semmai dell’eccesso di rimedi.<br />
Non è infatti ancora del tutto chiara la soluzione, che dipende anche dal fatto che si propenda o meno per la sopravvivenza del potere dell’amministrazione in presenza del commissario <em>ad acta</em>, nonché dalla decorrenza della penalità. Si è così ritenuto che, una volta nominato il commissario <em>ad acta</em>, le <em>astreinte</em> non possano essere più ammesse, venendo altrimenti a cadere sull’amministrazione la responsabilità per l’operato del primo<a title="" href="#_ftn134">[133]</a> o invece che possano operare anche dopo<a title="" href="#_ftn135">[134]</a>.<br />
Naturale evoluzione ci sembra quella delle pronunce nelle quali si rigetta la condanna all’<em>astreinte </em>“in quanto può ritenersi sufficiente garanzia di adempimento la nomina del commissario ad acta che sostituendosi all’amministrazione eventualmente inadempiente sarà il soggetto su cui grava l’obbligo di assicurare la corretta esecuzione della decisione”<a title="" href="#_ftn136">[135]</a>.<br />
Bisogna fare attenzione però a non fare dell’<em>astreinte</em> un cavallo di Troia. Una cosa è che l’istituto possa essere utilizzato per compulsare l’amministrazione, altra cosa è che diventi un modo per non esercitare i poteri sostitutivi o per proiettarli troppo avanti nel tempo tanto da consentire all’amministrazione di rendere impossibile l’esecuzione specifica, lasciando poi la sola via della tutela risarcitoria. Si finirebbe così per tradire il primato della tutela specifica nel suo ultimo passaggio, mentre proprio in ciò, come si è già detto, sta la superiorità del nostro ordinamento anche nel confronto con ordinamenti giuspubblicistici cugini, che invece proprio all’<em>astreinte</em> hanno fatto ricorso, in luogo di poteri sostitutivi: si finirebbe, in altre parole, per fare paradossalmente dell’<em>astreinte</em> uno strumento di diminuzione della tutela. E forse sarebbe il caso, per evitare pericoli, che si rinunci a questo istituto, tenendosi ben stretti i poteri sostitutivi del giudizio di ottemperanza.</p>
<p>8. La tutela cautelare e l’istruttoria processuale.</p>
<p>La tutela cautelare e l’istruttoria processuale costituiscono altri due ottimi esempi per saggiare come l’imitazione, per via legislativa, degli istituti civilistici abbia, ed è bene che sia così, un significato alquanto relativo, se non contenga piuttosto dei pericoli di diminuzione della tutela.<br />
La tutela cautelare ha trovato già nella legge n. 205/2000 una configurazione similare a quella civilistica.<br />
Non può tuttavia darsi troppa importanza al passaggio <em>per tabulas</em> dalla tipicità (sospensione del provvedimento) all’atipicità della misura cautelare.  Il muro della tipicità era stato già inciso dal giudice-pretore, che aveva nel frattempo ulteriormente affinato le tecniche, come nel caso del cd. <em>remand</em>, e che avrebbe continuato ad evolvere il proprio armamentario in relazione ai “bisogni” di tutela, con o senza la previsione legislativa.<br />
Ma è ancor più importante sottolineare che ciò non ha determinato, se non su un piano di astratta titolarità dei medesimi poteri, un’assimilazione rispetto ai principi che informano tale tutela nel processo civile. L’ambientazione nel sistema pubblicistico e nel primato della tutela specifica continua infatti a permeare nel senso del maggior garantismo l’utilizzo di questo strumento. In tal senso, come si è già evidenziato, vanno semmai censurate le sporadiche occasioni nelle quali il giudice amministrativo, allontanandosi dai principi, si è fatto ammaliare dalle sirene del risarcimento per negare la cautela. Questa è sempre l’inevitabile conseguenza, cioè la diminuzione della tutela, del prendere sul serio la civilizzazione della giustizia amministrativa.<br />
Devono altresì segnalarsi delle novità cui si può qui fare solo un accenno: possibile anticipazione della tutela cautelare, attraverso sia le misure monocratiche, sia quelle <em>ante causam</em>; possibile risoluzione del giudizio cautelare in una sentenza semplificata di merito; estensione del giudizio di ottemperanza alla esecuzione delle misure cautelari, per quanto a ciò era già pervenuto il giudice-pretore, con la creazione di una sorta di giudizio di esecuzione <em>ad hoc</em>.<br />
Il processo amministrativo ha visto altresì, tra la legge del 2000 e il codice, un ampliarsi dei mezzi istruttori, ancora una volta ad imitazione del processo civile, rimanendo pur sempre vietato il ricorso al giuramento e all’interrogatorio formale.<br />
Questa riforma ha creato molte aspettative sul presupposto che il giudice amministrativo non avesse un pieno accesso al fatto. Si è così pensato che l’utilizzo di nuovi strumenti, come ad es. la CTU, potesse determinare una maggiore apertura in questa direzione.<br />
Ma l’astratta titolarità di nuovi poteri che non tiene conto del contesto sistematico nel quale tali poteri vengono ad ambientarsi è destinata ad avere un effetto limitato. Le suddette aspettative sono infatti andate deluse e ancora ricorrenti sono le lamentele dottrinarie al riguardo<a title="" href="#_ftn137">[136]</a>.<br />
Tali lamentele non ci sembrano tuttavia condivisibili.<br />
E’ anzitutto la stessa premessa maggiore ad essere discutibile. Come si è già osservato il giudice amministrativo ha da sempre acceduto al fatto, ogni qual volta e nella misura in cui fosse necessario per fare giustizia. E all’occorrenza, non mancano oggi casi nei quali si ricorra anche ai nuovi strumenti, così ad es. la CTU nei confronti delle <em>authority</em>, per quanto l’atipicità della verificazione, all’occorrenza, aveva già ampiamente assolto a particolari esigenze istruttorie, sino al punto da consentire a volte l’aggiramento di divieti legislativi: si pensi ad es., nel previgente divieto di testimonianza, all’utilizzo della verificazione per la conferma delle dichiarazioni scritte di cittadini su presunte irregolarità dello spoglio dei voti ai fini dell’ammissibilità del giudizio elettorale.<br />
E non meno discutibile è la soluzione prospettata.<br />
Ancora una volta, così come nei sostenitori della piena cognizione, emerge un irrigidimento che dovrebbe portare ad una piena istruttoria, ad un piena e continuativa, anche per questo aspetto, sovrapposizione del giudice all’amministrazione, senza considerare che l’accesso al fatto è parte costituiva di quell’elastico rapporto tra ingerenza e limiti del sindacato di legittimità nei rispetti del potere amministrativo, e che tale elasticità va preservata, poiché, come si è detto, è proprio grazie ad essa che si è potuto costruire e mantenere uno straordinario sistema di tutela.<br />
Al di là della produzione spontanea delle parti, il fatto è del resto intimamente legato al diritto, sicché il giudice, nell’economia di un qualsiasi processo, è indotto ad esercitare i propri poteri istruttori soltanto qualora ritenga che vi siano elementi che lascino ipotizzare una rilevanza giuridica. E se la latitudine dell’accesso al fatto dipende anche dalla latitudine della rilevanza giuridica, appare ben curioso che proprio il sistema giuspubblicistico, fondato su una pervasiva legalità e dunque su un importante compendio di fatti giuridicamente rilevanti, unitamente ad un largo uso di poteri officiosi, possa pervenire a degli avanzamenti, imitando un sistema, quello civilistico, dove il vincolo giuridico è ben più ristretto, così come l’area dei fatti rilevanti, e dove vige un rigoroso onere della prova in capo alle parti.<br />
E’ che quella del “pieno” accesso al fatto, ci pare, a ben vedere, una formula in sé vuota e puramente suggestiva.<br />
Quale fatto dovrebbe mai approfondire il giudice, quando, ad es., ritiene del tutto ragionevolmente che la valutazione tecnica di una commissione concorsuale per l’accesso alla carriera universitaria non sia sindacabile, se non per manifesta illogicità? O forse la dottrina ritiene che in tal caso il giudice dovrebbe ricorrere ad una CTU, nominare cioè un altro professore universitario, che vagliando pienamente il fatto, cioè rileggendo estesamente i titoli, venga a stabilirne in luogo della commissione il valore scientifico?<br />
Si lasci dunque al giudice-pretore quello straordinario lavoro di distinzione e di dosaggio delle soluzioni, secondo la tipologia o anche i caratteri singolari delle fattispecie, sia quando propenda per un approfondimento, senza indesiderate intromissioni cassatorie del giudice della giurisdizione, sia quando propenda per il <em>self-restraint</em>, senza più accedere alle reiterate critiche dottrinarie.<br />
Ma ciò che qui interessa soprattutto sottolineare è che la riforma non ha messo in discussione il fondamentale principio del metodo acquisitivo e dunque il largo uso di poteri officiosi da parte del giudice. Se si fosse stata presa sul serio la civilizzazione dell’istruttoria, secondo quel diverso principio che vuole pienamente rimesso alle parti l’onere della prova, ne sarebbe derivata una grave diminuzione della tutela per il cittadino.<br />
Non è mancata tuttavia qualche conseguenza. Ci riferiamo al recente orientamento dell’Adunanza plenaria<a title="" href="#_ftn138">[137]</a> che, se ha ulteriormente e opportunamente confermato in generale il principio del metodo acquisitivo, ha invece assunto una attitudine più rigorosa per la prova del danno in caso di risarcimento, quasi a voler correggere una certa propensione dei giudici amministrativi alla valutazione equitativa. E’ messo in campo un valido argomento, e cioè che in tal caso, in ragione della “vicinanza” della prova, non sussisterebbe quell’asimmetria informativa che si riscontra tradizionalmente nella tutela costitutiva, ma, a nostro avviso, sarebbe stato e sarebbe ancora preferibile rimanere ancorati alla tradizione equitativa.<br />
Oscillante, sempre nel segno della elasticità, è infine la giurisprudenza rispetto ad una applicazione più o meno rigorosa del principio di non contestazione, ora previsto nell’art. 64 c. 2 c.p.a..</p>
<p>9. Elementi di pressione sul giudice amministrativo per la riduzione della tutela</p>
<p>Si è di recente condivisibilmente affermato che “pare ravvisabile una non troppo velata contraddizione (&#8230;) nel sostenere un filtro che eviti l’abuso del processo e nel contempo intendere, come accade di frequente, l’effettività della tutela giurisdizionale come necessaria soddisfazione da parte del giudice di qualsivoglia richiesta gli venga sottoposta” <a title="" href="#_ftn139">[138]</a>.<br />
E’ sul primo termine della contraddizione che occorre adesso spendere qualche considerazione.<br />
Il giudice amministrativo, anche intimorito dall’avventuristico ritorno del vento abolizionista, è stato costretto a fare i conti con una importante pressione ordinamentale nel senso della riduzione del contenzioso, sia ai fini in generale di un maggior rendimento della funzione giurisdizionale, nonostante la lentezza della nostra giustizia riguardi in realtà quella civile<a title="" href="#_ftn140">[139]</a>, sia ai fini di una maggior considerazione dell’interesse pubblico, in particolare nell’ambito dei contratti pubblici.<br />
Talune novità possono ben accogliersi: così ad es., ai fini della riduzione dei tempi processuali, la possibilità che in sede cautelare possa subito pervenirsi ad una sentenza semplificata che chiuda il giudizio di merito (già con la L. n. 205/2000).<br />
Ma più in generale la suddetta pressione finisce inevitabilmente per contrastare con la tradizione di tutela della giustizia amministrativa.<br />
Si prenda ad es. il caso del contributo unificato in materia di appalti. Il ricorso al g.a. si è sempre caratterizzato, tra l’altro, per la sua economicità e si comprendono dunque le reazioni non solo della dottrina<a title="" href="#_ftn141">[140]</a>, ma anche della giurisprudenza, che, non a caso, è giunta a sollevare la pregiudiziale comunitaria. Il giudice eurounitario non ha tuttavia risposto alle aspettative, benché abbia lasciato degli spazi di sindacato che i giudici di prime cure hanno subito sfruttato per allentare il peso del balzello<a title="" href="#_ftn142">[141]</a>.<br />
Attorno a queste tematiche si aggira anche una nuova, quanto discutibile categoria, quella dell’abuso del processo<a title="" href="#_ftn143">[142]</a>.<br />
La categoria viene utilizzata in termini di <em>ratio</em> di talune previsioni legislative, come ad es. per le liti temerarie<a title="" href="#_ftn144">[143]</a> o per la sinteticità degli atti di parte<a title="" href="#_ftn145">[144]</a>, ma vi sono anche più delicate applicazioni giurisprudenziali che investono doveri collaborativi del privato e la selezione in termini di meritevolezza dell’interesse ad agire in giudizio.<br />
Così, nel primo caso, si è ritenuto che si determini una preclusione riguardo ai motivi che l’interessato poteva far valere con il primo ricorso in materia di gare d’appalto<a title="" href="#_ftn146">[145]</a>.<br />
Ancor più impegnativo è che a scopo deflattivo, sulla scorta, non a caso, della Cassazione, il giudice amministrativo ha iniziato, in contrasto con i principi tradizionali, a coltivare maggiormente momenti di restrizione sugli interessi azionabili, che in passato avevano semmai avuto qualche occasionale riscontro nei casi di interesse cd. illegittimo<a title="" href="#_ftn147">[146]</a>.<br />
Deve tuttavia evidenziarsi che questa propensione riguarda essenzialmente il settore “eccentrico” dei contratti pubblici e non ha, a ben vedere, un effettivo valore sistematico. Né è un percorso privo di accidenti e reazioni contrarie, così riguardo al rapporto tra ricorso principale e incidentale nelle gare con due soli concorrenti<a title="" href="#_ftn148">[147]</a> o ai limiti all’impugnazione della gara alla quale non si sia fatto domanda di partecipazione, oggetto adesso di rimessione al giudice eurounitario<a title="" href="#_ftn149">[148]</a>.<br />
Va tuttavia evidenziato, e non deve sorprendere per un giudice dalla spiccata sensibilità garantista, che si incominci ad avere riscontro anche di un utilizzo opposto dell’abuso del processo, cioè rivolto, questa volta, all’amministrazione. Tale si è definito il comportamento della p.a. che, pur riconoscendo di dover eseguire un provvedimento, si rimetta comodamente all’ottemperanza del commissario ad acta<a title="" href="#_ftn150">[149]</a>.</p>
<p>10. La tendenza all’unificazione dei tipi di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>Un tratto evidente nella sistematica del codice, dalla tutela cautelare all’istruttoria, è ravvisabile nella tendenza all’unificazione del regime processuale dei tre tipi tradizionali di giurisdizione del giudice amministrativo, sicché, per certi versi, sembrerebbero oggi più i riti “speciali” (appalti, elezioni etc.) a presentare caratteri di specificità.<br />
Anche questa novità ha tuttavia un valore relativo. I fautori della piena giurisdizione potranno certo vedervi il segno di un progresso: finalmente il riconoscimento alla giurisdizione di legittimità di più ampi poteri ad imitazione di quei modelli di giurisdizione esclusiva e di merito, le cui potenzialità sarebbe state tradite nell’applicazione giurisprudenziale. Ma non ci sembra che la tradizione ne sia stata scalfita: la giurisdizione di legittimità è rimasta grosso modo quello che era e continua tutt’oggi a costituire, come è bene che sia, il modello di riferimento per la conformazione dell’intera giustizia amministrativa.<br />
Semmai ci si potrebbe chiedere, facendo un passo in più, se sia ancora utile l’esistenza della giurisdizione esclusiva e della giurisdizione di merito<a title="" href="#_ftn151">[150]</a>.<br />
Si consideri anzitutto la giurisdizione esclusiva.<br />
Se si parte dal presupposto che il riparto generale della giurisdizione si è sempre essenzialmente fondato non sulle situazioni soggettive, ma sulla qualificazione pubblicistica di atti e rapporti<a title="" href="#_ftn152">[151]</a>, come avviene negli altri sistemi dualistici e come è naturale in presenza di un giudice amministrativo, si avrà difficoltà a rintracciare un <em>quid pluris</em> nel riconoscimento di ipotesi di giurisdizione esclusiva.<br />
L’istituto è nato per concentrare in capo al giudice amministrativo la giurisdizione su diritti soggettivi pur sempre attinenti a rapporti pubblicistici, rimanendo invece salva la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie privatistiche<a title="" href="#_ftn153">[152]</a>, così come è tornato oggi a rappresentarci il giudice delle leggi<a title="" href="#_ftn154">[153]</a>. Si comprende bene che se, dall’atto d’impero alla degradazione dei diritti soggettivi, il riparto “generale” di giurisdizione, di contro all’infausto modello prefigurato dalla LAC, ebbe razionalmente ad assorbire già le controversie in cui il diritto soggettivo si confronta col potere pubblicistico, non resterebbe nulla da aggiungere con la giurisdizione esclusiva<a title="" href="#_ftn155">[154]</a>.<br />
In realtà tale giurisdizione ha finito per assolvere una diversa funzione pratica: o consentire, attraverso una norma processuale, la riqualificazione e la colonizzazione sostanziale in senso pubblicistico di determinate materie, come avvenne nel pubblico impiego (emblematico è il caso dell’atto “amministrativo” paritetico); o, come ricorre oggi di sovente, dare un’arma in più al giudice amministrativo nei conflitti di giurisdizione.<br />
Niente che, ove occorra, non possa essere raggiunto per le vie generali, evitando le complicazioni sistematiche che la stessa esistenza della giurisdizione esclusiva comporta: ben inteso, sempre che ci si trovi in presenza di un giudice della giurisdizione che sia rispettoso dell’ambito naturale di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Un esempio di complicazione: si ritiene erroneamente che il giudice ordinario sia <em>tout court</em> il giudice naturale dei diritti soggettivi, tanto da prospettare che la tutela di tali diritti nella giurisdizione esclusiva andrebbe sottoposta alla Cassazione<a title="" href="#_ftn156">[155]</a>, mentre si dovrebbe precisare che ciò è vero per i diritti soggettivi inerenti ai soli rapporti privatistici. In realtà, al di là della discutibile e farraginosa distinzione tra le posizioni soggettive, si dovrebbe prendere atto, molto più semplicemente, che il giudice ordinario è il giudice naturale dei rapporti privatistici e il giudice amministrativo è il giudice naturale dei rapporti di diritto pubblico.<br />
D’altra parte, andando ai contenuti della tutela, non ci sembra che si sia mai realmente determinata un’apprezzabile differenza tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione esclusiva. A parte talune modulazioni del regime giuridico (ad es. il termine per agire negli atti amministrativi paritetici), la giurisdizione di legittimità, tra equità creativa del giudice e giudizio di ottemperanza, ha sempre avuto tutti gli strumenti per raggiungere risultati satisfattivi, sia, in passato, sostanzialmente, sia, oggi, anche formalmente. Non a caso, il modello della giurisdizione di legittimità ha avuto e continua ad avere un ruolo di centralità all’interno della stessa giurisdizione esclusiva.<br />
La giurisdizione di merito è non meno priva di ragioni sistematiche che ne facciano mantenere l’esistenza.<br />
Questo tipo di giurisdizione non ha mai avuto alcuna fortuna, nonostante la dottrina abbia anche cercato di valorizzarla, pur sottolineandone in modo diversificato gli aspetti di peculiarità: l’accesso al fatto o il sindacato di merito o il potere sostitutivo.<br />
Anche qui non è mancata la conformazione al modello generale della giurisdizione di legittimità, che già non mancava di per sé, né, all’occorrenza, di un adeguato accesso al fatto, né, sempre all’occorrenza, di un sindacato di merito, poiché il giudice amministrativo, con la consueta elasticità, ha sempre spinto il controllo sulla discrezionalità fin dove ha ritenuto necessario<a title="" href="#_ftn157">[156]</a>: non esiste infatti un confine ontologico tra discrezionalità sindacabile e merito amministrativo, se non quello stabilito dal giudice pretore e sempre sostanzialmente superabile per ragioni di giustizia.<br />
L’unica differenza <em>prima facie</em> più appariscente riguarda l’esistenza del potere sostitutivo, ma si tratta di una differenza pur sempre relativa. Se vi è il vantaggio, sempre che la pronuncia costitutiva sia di per sé satisfattiva e non necessiti di ulteriore rivoli di attività amministrativa, di non doversi scomodare con un giudizio di esecuzione, tra l’adozione diretta del provvedimento da parte del giudice e l’effetto conformativo della sentenza di annullamento o, di recente, l’accoglimento di un’azione di adempimento non è poi ravvisabile un effettivo distinguo sul piano sostanziale<a title="" href="#_ftn158">[157]</a>.<br />
Tutto questo fa comprendere perché, come dicevamo, l’istituto non ha avuto una buona sorte. L’eventuale disparizione della giurisdizione di merito, già ristretta ad un elenco ristretto di materie, sarebbe dunque augurabile, fermo restando l’intangibilità del giudizio di ottemperanza, nei suoi tratti tradizionali, che ben potrebbe vivere di disciplina propria, trattandosi invero non di una materia, tra le altre, della giurisdizione di merito, bensì di uno strumento generale al servizio dell’intera giustizia amministrativa.</p>
<p>11. L’attitudine eversiva del giudice della giurisdizione.</p>
<p>A cominciare dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso vi è stata una significativa recrudescenza dei conflitti di giurisdizione che trova terreno fertile in un vizio originario del nostro sistema, ovvero sia nel mantenimento in capo alla Sezioni Unite della Cassazione della competenza in materia di giurisdizione<a title="" href="#_ftn159">[158]</a>.<br />
Già Ludovico Mortara, a seguito della istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato e dunque del ritorno del dualismo giurisdizionale, sottolineava l’esigenza di pervenire ad un assetto diverso: un tribunale supremo dei conflitti di giurisdizione<a title="" href="#_ftn160">[159]</a>. E nulla tutt’oggi impedirebbe, anche a costituzione invariata, di immaginare una integrazione con i giudici speciali delle Sezioni Unite, sulla falsariga del modello francese del tribunale dei conflitti, come pure era stato già prospettato<a title="" href="#_ftn161">[160]</a>.<br />
Sin quando è rimasto in campo il “compromesso” imposto nel secolo scorso dal sapiente intervento di Santi Romano, nella qualità di presidente del Consiglio di Stato, quel vizio originario è rimasto a lungo inoffensivo. La Cassazione accettò sostanzialmente di riconoscere l’ambito naturale di giurisdizione del giudice amministrativo e, ben inteso, non per conversione astratta al dualismo, bensì per l’acquisita consapevolezza della maggior tutela prestata dal sistema giuspubblicistico. Basti ricordare, dal lato della domanda di giustizia, che i cittadini preferirono immediatamente ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, come ebbe a testimoniare realisticamente un Orlando ancora, ma non per molto, rimasto legato alla dottrina della giurisdizione unica<a title="" href="#_ftn162">[161]</a>.<br />
Quegli argini si sono oggi nuovamente rotti e, se ciò, come si è già evidenziato, può comprendersi rispetto alla questione dell’interpretazione delle norme civilistiche sul risarcimento, per quanto si tratti di questione facilmente superabile con una riqualificazione pubblicistica <em>in parte qua</em> dell’istituto, per il resto il nuovo attivismo della Cassazione è quanto mai discutibile.<br />
Il giudice della giurisdizione, con le abusive vesti di presunto organo supremo della giurisdizione <em>tout court</em>, sembra volersi muovere a tutto campo, rinverdendo, ad es., inopportunamente il controllo sull’invasione del merito amministrativo, come temeva Santi Romano, o ingerendosi nelle “forme di tutela”, attraverso un’arbitraria interpretazione evolutiva dei “motivi di giurisdizione” (art. 111 cost.), o ancora, sotto diverso profilo, depotenziando la rilevabilità delle questioni di giurisdizione o aprendo la via alla, del tutto inopportuna, estensione della <em>translatio judicii </em>ad ordini giurisdizionali diversi<a title="" href="#_ftn163">[162]</a>, purché vi sia una sentenza, non importa da quale giudice provenga<a title="" href="#_ftn164">[163]</a>. E ciò servendosi anche di una serie di formule di comodo, come “servizio giustizia, ragionevole durata, abuso del processo”, definite dalla dottrina come i “cavalieri dell’apocalisse”<a title="" href="#_ftn165">[164]</a>.<br />
Non possiamo qui intrattenerci su tutti questi rivoli, limitandoci al punto centrale della questione.<br />
La mano “civilistica” della Cassazione sul giudice amministrativo, se e nella misura in cui verrà perpetrata, non potrà che determinare un ridimensionamento della tutela dei cittadini. Se poi, a costituzione invariata, questa recrudescenza risponde al più ambizioso obiettivo, a volte niente affatto velato, di condurre, come è stato osservato, ad una “lenta marcia” verso l’unità della giurisdizione<a title="" href="#_ftn166">[165]</a>, allora non potrà che denunciarsi un vero e proprio attentato eversivo alla carta fondamentale, che ha ineludibilmente sanzionato l’esistenza del diritto amministrativo e del suo giudice naturale.<br />
In altre parole: o la Cassazione rientra a più miti intendimenti ed evita di cadere in questi suoi continui eccessi di potere giurisdizionale, magari anche attraverso la ripresa di un terreno collaborativo di compromesso con i giudici speciali, come avvenne con Santi Romano, o il legislatore rimuove il vizio originario, provando a giocare la carta di un giudice della giurisdizione a composizione mista<a title="" href="#_ftn167">[166]</a>. Diversamente, non potrà che elevarsi il tenore della contesa, sollevando un conflitto di attribuzioni di fronte al giudice delle leggi, se non dichiarando <em>tamquam non esset</em>, per carenza di potere, le pronunce della Cassazione, come ebbe già a sperimentare la Corte dei conti in un’ordinanza del 12 maggio del 1965, in ordine all’ammissibilità del regolamento “preventivo” di giurisdizione.<br />
Resta soltanto da osservare che mal si comprendono le ragioni che inducono a volte il Consiglio di Stato ad alimentare certi percorsi della Cassazione.<br />
E’ il caso della giurisprudenza che ha configurato un abuso del processo del ricorrente che appella per motivi di giurisdizione la sentenza sfavorevole del giudice adito<a title="" href="#_ftn168">[167]</a>, accreditando ulteriormente l’idea della fungibilità delle giurisdizioni, anticamera della despecializzazione del giudice amministrativo<a title="" href="#_ftn169">[168]</a>.<br />
Si potrebbe pensare ad una astuzia a fini di maggior tutela, similare a quella messa in atto dalla IV Sezione che ebbe subito a patrocinare la teoria del <em>petitum</em>, nella consapevolezza che, come si è visto, i cittadini preferivano il ricorso alla giustizia amministrativa. Ma non è questa la via, come non lo era la teoria del <em>petitum</em>, per l’ordinato assetto di un ordinamento fondato sulla pluralità delle giurisdizioni<a title="" href="#_ftn170">[169]</a> e troppi sono già i pericoli cui si è oggi esposti di fronte all’avventuristica reviviscenza dei sostenitori della giurisdizione unica.</p>
<p>12. Conclusioni.</p>
<p>Da quanto si è detto possono ricavarsi alcune indicazioni di fondo.<br />
Anzitutto, occorre riassumere la conoscenza del diritto amministrativo come autonomo “sistema”, nei suoi effettivi e articolati contenuti, così come nella sua tradizionale valenza garantista. E’ un difetto che conduce spesso a forme superficiali di supposta assimilazione al mondo civilistico. Ci si concentra su un dettaglio, pur importante, quando ad es. si equiparano le posizioni soggettive o i poteri del giudice, dimenticando tutto il resto, dimenticando cioè che dietro vi è un autonomo sistema giuridico con propri principi.<br />
In secondo luogo, l’analisi, anche critica, del sistema giuspubblicistico non può essere condotta in una dimensione di provinciale confronto col sistema civilistico. Non appare accettabile cioè che si effettuino prospettazioni che non tengano conto dell’evoluzione di tutti gli altri ordinamenti, quasi che la giustizia amministrativa sia un curioso accidente della nostra storia giuridica e non invece un modello che si è ampiamente diffuso<a title="" href="#_ftn171">[170]</a>, persino, se pur solo da qualche decennio, nella paradigmatica esperienza inglese.<br />
Ma in questo la maggiore responsabilità è degli amministrativisti o meglio di quegli amministrativisti che hanno invitato i civilisti a fare mera offerta della presunta superiorità del loro sistema.<br />
In terzo luogo, dovrebbe esser ormai chiaro che la civilizzazione del diritto amministrativo e del suo giudice, intesa non come cauto utilizzo di schemi giuridici che possono tornare all’occorrenza utili, bensì come intromissione dei principi civilistici, determinerebbe una riduzione della tutela del cittadino. Ed è questo che in definitiva finiscono per riconoscere i più spinti avversari del sistema giuspubblicistico, quando rinunciano alla tutela dei terzi<a title="" href="#_ftn172">[171]</a> o al controllo sulla discrezionalità<a title="" href="#_ftn173">[172]</a>.<br />
Né si dica che ciò verrebbe compensato dalle clausole generali civilistiche<a title="" href="#_ftn174">[173]</a>, poiché si tratta con tutta evidenza di una deformazione della realtà giuridica o di un difetto di conoscenza di almeno uno dei due termini della comparazione; né ancora si dica che se si perde il controllo sulla discrezionalità si guadagna in termini di certezza di ciò che spetta<a title="" href="#_ftn175">[174]</a>, poiché ciò che spetta (ad es. un provvedimento vincolato) spetta comunque anche nell’attuale sistema, piuttosto si perde soltanto il controllo sulla discrezionalità. E senza contare poi il fatto che il sistema giuspubblicistico contiene numerosi altri principi garantisti.<br />
Per usare le parole riservate alla Scuola fiorentina da una dottrina civilistica ben più consapevole della “realtà” giuridica: “sorprende che un filone (apparentemente in crescita) di dottrina amministrativistica proponga l’abbandono della dottrina dell’eccesso di potere e la sua sostituzione con il principio generale di buona fede di ascendenza privatistica … Se l’obiettivo apparente di queste dottrine è quello di eliminare privilegi dell’amministrazione, credo che la soluzione non sia appropriata”<a title="" href="#_ftn176">[175]</a>. Se si sorprende un civilista, figurarsi quanto possa rimanere sorpreso un amministrativista di fronte ad un siffatto travisamento dei nobili caratteri garantisti del sistema giuspubblicistico da parte di Colleghi della stessa area disciplinare!<br />
Ma sarebbe ingeneroso puntare il dito sulla sola Scuola fiorentina. Invero, dietro un apparente garantismo, gli attuali orientamenti neo-abolizionisti, a differenza di quelli ottocenteschi, hanno, consapevolmente o meno, una matrice autoritaria<a title="" href="#_ftn177">[176]</a> e l’origine, nella nostra dottrina, sta a ben vedere in Massimo Severo Giannini<a title="" href="#_ftn178">[177]</a>, che voleva uno stato libero da lacci e lacciuoli, tanto da volgere lo sguardo al ben poco garantista, nelle liti con l’amministrazione, giudice inglese degli anni sessanta del secolo scorso o alla debole legalità, rispetto a quella di diritto pubblico, del sistema civilistico, sino al significativo, quanto grave e inaccettabile interrogativo posto già nel 1969 nella presentazione al manuale di diritto amministrativo inglese di Wade: “Sulla distanza il diritto amministrativo “continentale” si è rilevato una complicazione ed un impaccio. Che sia arrivato il tempo di distruggerlo?”<a title="" href="#_ftn179">[178]</a>. La stessa matrice non è forse predicabile per altra influente dottrina, Feliciano Benvenuti, che ha non meno contribuito a mettere in discussione il sistema giuspubblicistico, ma l’ingenuità garantista del diritto amministrativo paritario ben può portare a conseguenze non dissimili, poiché, inseguendo il mito paradisiaco della scomparsa del potere, si finisce per allentare quella filosofia liberale del sospetto per i pubblici poteri che è alla base della costruzione degli straordinari limiti del diritto pubblico<a title="" href="#_ftn180">[179]</a>.<br />
In quarto luogo, anche le prospettive dottrinarie, che, nelle intenzioni, volevano perfezionare la tutela, hanno in realtà offerto degli astratti schemi geometrici con i quali si sarebbe avuta una fondamentale e migliorativa trasformazione della giustizia amministrativa, e ciò nella irragionevole pretesa, quella stessa del legislatore “onnipotente”, di sostituirsi alla prudente evoluzione della storia gloriosa e ultracentenaria del giudice-pretore.<br />
Resta infine da evocare il nuovo e più temibile pericolo odierno. La globalizzazione mette in dubbio non solo lo stato sociale, ma anche lo stato di diritto, di cui il sistema giuspubblicistico è una delle fondamentali garanzie. Se i mercati internazionali ci chiedono dinamicità e investimenti, si comprende bene perché, ad es., la classe politica, pur in modo giuridicamente grossolano, tenga più alla realizzazione di un appalto pubblico che alla penetrante tutela giuspubblicistica dei concorrenti<a title="" href="#_ftn181">[180]</a>.<br />
E’ dunque un autentico terreno di lotta per il diritto, di salvaguardia delle costruzioni straordinarie della civiltà giuridica, compresa quella che è forse la creazione più pregiata della storia contemporanea, ossìa il diritto amministrativo.<br />
E se si dovesse accettare <em>obtorto</em> <em>collo </em>qualche limitazione imposta dalla globalizzazione, non sarebbe in alcun modo tollerabile che questo gigantesco patrimonio possa essere aggiuntivamente ridimensionato o peggio liquidato da avventuristiche pressioni nostrane.<br />
Il fondamento ultimo del sistema giuspubblicistico nel nostro ordinamento è oggi iscritto nei limiti alla sovranità popolare di cui all’art. 1 comma 2 della costituzione. Ma non sarei lontano dall’affermare che il diritto amministrativo ed il suo giudice naturale rientrino nei “principi supremi” e, al di là di eventuali variabili organizzate del dualismo, non siano nell’<em>an</em> suscettibili di revisione costituzionale.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">*</a> Relazione al Convegno <em>A trent’anni dal convegno palermitano su Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Una riflessione aggiornata in omaggio a Salvatore Mazzamuto</em>, Roma, 17-18 novembre 2017, anche in corso di pubblicazione nei relativi atti.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[1]</a> Di recente E. Garcìa de Enterrìa, <em>Le trasformazioni della giustizia amministrativa</em>, 2007, tr. it., Milano, 2010, 21.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[2]</a> Persino S. Cassese, <em>Monismo e dualismo giudiziario. Storia e prospettive</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubb</em>., 2017, 583, ha riconosciuto, di recente, che, rispetto al dualismo di diritti e giudici, la de-differenziazione e la convergenza “hanno limiti intrinseci”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[3]</a> Su tale opzione, tra vari approcci metodologici, di recente G. D. Falcon, <em>Il diritto amministrativo e i principi</em>, in L. Torchia (a cura di), <em>Attraversare i confini del diritto. Giornata di studio dedicata a Sabino Cassese</em>, Bologna, 2016, 207.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[4]</a> G. Jèze, <em>Les libertés individuelles</em>, in <em>Annuaire de l&#8217;Institut international de droit public</em>, 1929, 180.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[5]</a> S. Romano, <em>Prime pagine di un manuale di diritto amministrativo</em>, in <em>Scritti minori</em>, II, Milano, 1950, 393.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[6]</a> M. Mazzamuto <em>L&#8217;atipicità delle fonti nel diritto amministrativo</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2015, 684 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[7]</a> Già nella nostra dottrina V. E. Orlando, <em>Introduzione al diritto amministrativo</em>, in <em>Trattato Orlando</em>, I, Milano, 1900, 45: “E’ curioso non meno che istruttivo il notare questa coincidenza fra lo sviluppo del diritto amministrativo e quello del diritto romano. In questo come in quello, l’elemento poderoso di progresso è l’esercizio della giurisdizione”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[8]</a> M. Mazzamuto, <em>L&#8217;incertezza nel diritto amministrativo tra norme scritte e giurisprudenza pretoria: per un diritto giurisprudenziale a sovranità legislativa limitata</em>, in AIPDA, <em>Annuario 2014. L&#8217;incertezza delle regole, </em>Napoli, 2015, 295 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[9]</a> Si veda ad es. di recente la <em>querelle</em> tra L. Nivarra, <em>Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico?</em>, in <em>Eur. dir. priv.</em>, 2015, 583 ss. e A. Di Majo, <em>Rimedi e dintorni</em>, <em>ivi</em>, 703 ss. L’ampia letteratura sull’argomento è nota e non occorre evocarla, ma v., anche in una prospettiva europea, S. Mazzamuto, <em>La nozione di rimedio nel diritto continentale</em>, <em>ivi</em>, 2007, 585 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[10]</a> Ci sembra in tal senso ben lontano dalla realtà storica affermare che la tradizione amministrativistica e l’incremento delle forme di tutela si siano atteggiati nella prospettiva di “assetti organizzativi di poteri distinti, anziché in quella concreta e processuale della dialettica tra azioni e pretese sostanziali”, come suggerito da G. D. Comporti, <em>Dalla giustizia amministrativa come potere alla giurisdizione amministrativa come servizio</em>, in Id. (a cura di), <em>La giustizia amministrativa come servizio (tra effettività ed efficienza)</em>, Firenze, 2016, 8.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[11]</a> Già J. G. Locré, <em>Du Conseil d’État, de sa composition, de ses attributions, de son organisation intérieure, de sa marche, et du caratère des ses actes</em>, 1810, 166-168. Dopo più di un secolo e mezzo P. Sandevoir, <em>Etudes sur le recours de pleine juridiction</em>, 1964, 307-308, evoca proprio Locré per segnare il tratto essenziale del diritto amministrativo: “La conciliazione dell’ordine pubblico e dell’ordine privato, tale è la ragione profonda di questo diritto amministrativo (…). L’essenza generale del diritto amministrativo è di costituire un diritto d’equità”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[12]</a> S. Romano, <em>Le giurisdizioni speciali amministrative</em>, in <em>Trattato Orlando</em>, III, 1901, p. 539, nonché Id., <em>L’interpretazione delle leggi di diritto pubblico</em>, 1899, ora in <em>Scritti minori</em>, I, Milano, 1950, p. 93 ss..<br />
Sempre utili al riguardo anche le indicazioni di F. Cammeo, <em>Commentario alle leggi di giustizia amministrativa</em>, Milano, 1910, 325: “L’esperienza Italiana e Belga dimostrano all’evidenza la esattezza di queste osservazioni. La giurisdizione ordinaria è un cattivo giudice delle questioni amministrative. Essa non ha il difetto tanto paventato dagli amministrativisti francesi di proteggere all’eccesso i diritti individuali; ma, regolata dai criteri di diritto privato, oscilla fra la inclinazione a sacrificare senza limite l’interesse pubblico al privato, e quella ad immolare senza freno e compenso l’interesse privato al pubblico”. Anche oggi, R. Villata, <em>La prima riforma</em>, 2012, ora in Id., <em>Scritti di giustizia amministrativa</em>, Milano, 2015, 7, osserva che il g.o. è “oscillante nei confronti della P.A. tra timori ingiustificati e oltranzismi del pari criticabili”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[13]</a>Vedi A. Romano, <em>La giustizia amministrativa nel pensiero del professor Santi Romano</em>, in <em>La giustizia amministrativa ai tempi di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato</em>, Torino, 2004, p. 27, nonché M. Mazzamuto, <em>Il riparto di giurisdizione. Apologia del diritto amministrativo e del suo giudice</em>, Napoli, 2008, 35.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[14]</a> M. Mazzamuto, <em>Il riparto di giurisdizione</em>, cit., 176 ss.; <em>I principi costitutivi del diritto amministrativo come autonoma branca del diritto per rapporto al diritto civile</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2011, p. 463 ss..; <em>A cosa serve l&#8217;interesse legittimo?</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2012, p. 46 ss.<br />
Di recente, sempre nel senso del maggior garantismo del diritto amministrativo, anche F. G. Scoca, <em>L’interesse legittimo. Storia e teoria</em>, Torino, 2017, 359. Posizione dottrinaria particolarmente significativa, sia per la particolare autorevolezza dello studioso, sia perché si tratta di un allievo diretto di Massimo Severo Giannini, rispetto al cui filo-privatismo è evidente la discontinuità: M. Mazzamuto, <em>L’interesse legittimo: profili di teoria generale (a proposito di una recente monografia di Franco Gaetano Scoca)</em>, <em>in Dir. e proc. amm</em>., n. 4/2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[15]</a> Da ult. D. De Pretis, in P. Portaluri (a cura di), <em>L&#8217; amministrazione pubblica, i cittadini, la giustizia amministrativa. Il percorso delle riforme</em>, Napoli, 2016, 213: “a me pare che, per chiunque abbia frequentato le aule dei tribunali (…), sia difficile, alla domanda se preferisca il processo amministrativo o quello civile, rispondere che preferisce quello civile. Non perché –come si dice talvolta- quello amministrativo sia, per le parti, un processo più agile (…), ma perché la sua efficacia è di regola maggiore, più diretta, più adeguata a colpire la causa della lesione alla quale si intende porre rimedio”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[16]</a> Di recente in questo senso V. Cerulli Irelli, <em>Legittimazione &#8220;soggettiva&#8221; e legittimazione &#8220;oggettiva&#8221; ad agire nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2014, 354: “che il processo amministrativo … sia strumento di tutela di situazioni soggettive … è affermazione da ritenere pacifica, sin dagli esordi della nostra disciplina”. Ma v. anche A. Travi, <em>Giudizio civile e giudizio amministrativo: le ragioni e le espressioni della diversità</em>, in P. Portaluri (a cura di), <em>op. cit.</em>, 71: “In ogni Paese che ammetta una giustizia amministrativa la sua ragion d’essere è rappresentata dalla tutela del cittadino: anche nei sistemi cd. di diritto oggettivo, come è quello francese, si staglia sempre un soggetto preciso, in mancanza del quale la tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione risulta impossibile”; o D. De Pretis, <em>ivi</em>, 208: “la giurisprudenza amministrativa nasce per proteggere di più, non per proteggere di meno… è ciò che è accaduto in tutti i sistemi, secondo storie ispirate ad una tendenza comune –l’ampliamento della tutela-“.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[17]</a> A. Salandra, <em>La giustizia amministrativa nei governi liberi: con speciale riguardo al vigente diritto italiano</em>, Torino, 1904, 758: “l’esercizio della potestà di annullamento, essendo la derivazione di una nuova concezione del diritto pubblico diffusa presso i popoli civili moderni (…) deve essere organizzato con norme generali”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[18]</a> T. Ducrocq, <em>Cours de droit administrative</em>, Parigi, 1868, 123-4: il ricorso per eccesso di potere “è generale; si applica indistintamente a tutti gli atti emanati da un’autorità, un Consiglio o un Tribunale amministrativo”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[19]</a> Lo ricorda di recente anche M. Clarich, <em>Tipicità delle azioni ed azione di adempimento nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2005, 593.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[20]</a> In tal senso ad es. G. Verde, <em>L&#8217;unità della giurisdizione e la diversa scelta del Costituente</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2003, 350; V. Cerulli Irelli, <em>Giurisdizione amministrativa e pluralità delle azioni (dalla Costituzione al Codice del processo amministrativo),</em> in <em>Dir. proc. amm</em>., 2012, 446, che ricorda come la previsione costituzionale fu un modo per accogliere in parte le istanze di Piero Calamandrei.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[21]</a> M. Mazzamuto, <em>Per una doverosità costituzionale del diritto amministrativo e del suo giudice naturale</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2010, 153.  In dottrina già nel senso che la costituzione imponga il carattere generale della tutela di annullamento in capo al g.a. E. Capaccioli, <em>Unità della giurisdizione e giustizia amministrativa</em>, 1973, ora in <em>Diritto e processo. Scritti vari di diritto pubblico, </em>Padova, 1978, 367, e ciò secondo E. Cannada Bartoli, <em>La tutela giudiziaria del cittadino verso la pubblica amministrazione</em>, Milano, 1964, 40 anche “se all’interessato venga consentita la possibilità di ottenere una riparazione pecuniaria”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[22]</a> A. M. Sandulli, <em>Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai Giudici sottordinati</em>, Napoli, 1963, 84.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[23]</a> G. Greco, <em>L’accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo</em>, Milano, 1980, 16: “la innovazione relativa al tipo di pronuncia non incide sull’oggetto del giudizio”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[24]</a> Così nella dottrina francese si è evidenziato che il divieto di sostituzione “non ha impedito di dettare all’amministrazione il suo comportamento”, anche in sede di “esecuzione delle proprie decisioni”, così come più in generale di determinare “le regole che l’amministrazione deve osservare nella sua azione”: P. Devolvé, <em>Paradoxes du (ou paradoxes sur le) principe de séparation des autorités administratives et judiciaires</em>, in <em>Mélanges Chapus</em>, Parigi, 1992, 143.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[25]</a> Sulla possibilità, al di là degli schemi civilistici ed in relazione all’esperibilità del giudizio di ottemperanza, che “anche nelle decisioni del giudice amministrativo possano ravvisarsi gli elementi individuatori di una sentenza di condanna”, G. Miele, <em>Brevi note sull&#8217;ammissibilità di decisioni di condanna da parte del giudice amministrativo</em>, 1963, ora in Id., <em>Scritti giuridici</em>, Milano, 1987, p. 999. Ma vedi anche A. Gleijeses, <em>Per una teoria dell’azione processuale amministrativa</em>, <em>in Riv. trim. dir. pubb.</em>, 1961, 763: “nell’oggetto anche si avvicina oltre che all’azione costitutiva (annullamento dell’atto impugnato), all’azione di condanna”; F. Satta, <em>Principi di giustizia amministrativa</em>, Padova, 1978, 307: “la sentenza di accoglimento ha una natura assai più vicina a quella di una sentenza di condanna, che di una sentenza costitutiva”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[26]</a> Di recente F. Francario, <em>La sentenza: tipologia e ottemperanza nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2016, 1029.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[27]</a> Già F. La Valle, <em>Azione d&#8217;impugnazione e azione d&#8217;adempimento nel giudizio amministrativo di legittimità, </em>in <em>Jus</em>, 1965, 168 e 186, osservava che “tali decisioni sono anche sostanzialmente di condanna”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[28]</a> Tuttavia non manca nella dottrina processualcivilistica il tentativo di allargare la nozione di titolo esecutivo, al di là cioè della sentenza di condanna: così ad es. G. Monteleone, <em>Spunti per una revisione del concetto di sentenza di condanna come titolo esecutivo</em>, in S. Mazzamuto (a cura di), <em>Processo e tecniche di attuazione dei diritti</em>, Napoli, 1989, I, p. 173 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[29]</a> Di recente R. Cavallo Perin, <em>I limiti ai poteri delle giurisdizioni nelle controversie contro gli atti della pubblica amministrazione</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2016, 1002: “L’archetipo del titolo esecutivo di sentenze contro la pubblica amministrazione non sono state né quelle costitutive, né quelle di condanna, ma statuizioni, d’accertamento o conformative, contenute nelle sentenze dall’annullamento”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[30]</a> A. Gleijeses, <em>op. cit.</em>, 762: “l’azione processuale amministrativa non è inquadrabile in nessuno degli schemi propri della scienza del processo civile, perché attinge, nella causa e nell’oggetto, a tutti i tre tipi classici delle azioni di cognizione, e cioè di accertamento, costitutive e di condanna”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[31]</a> A. Travi, <em>Processo amministrativo e azioni di risarcimento del danno: il risarcimento in forma specifica</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2003, 1000: “Proprio l&#8217;evoluzione del giudizio di ottemperanza ha fatto sì che all&#8217;infungibilità (sia in senso tecnico che in senso pratico) del provvedimento amministrativo non corrisponda, sul piano processuale, la incoercibilità del suo rilascio: nel processo amministrativo si è affermata così una logica opposta a quella cui si ispira invece la tutela civile dei diritti”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[32]</a> Nel senso che l’esclusione dell’esecuzione in forma specifica non deriva necessariamente dalla infungibilità naturale, ma può anche derivare dal fatto che le prestazioni “ineriscono essenzialmente a un diritto fondamentale di libertà costituzionalmente garantito”, L. Mengoni in S. Mazzamuto (a cura di), <em>Processo e tecniche di attuazione dei diritti</em>, Napoli, 1989, I, p. 154.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[33]</a> Non deve credersi tuttavia che l’assenza di poteri di esecuzione abbia impedito anche in altri ordinamenti pubblicistici una propensione all’esecuzione in forma specifica. Così, nella vicenda d’oltralpe, dove tali poteri, con le <em>astreinte</em>, sono sopravvenuti soltanto nell’ultima parte del XX sec., non è mancata l’effettività delle decisioni del <em>Conseil d’Etat</em>, poiché tradizionalmente l’amministrazione francese ha sempre provveduto spontaneamente ad ottemperare. Significativo è che E. Garcìa de Enterrìa, <em>op. cit.</em>, 57, pur valorizzando la recente tendenza in Europa a dotare di mezzi di esecuzione i giudici amministrativi, non può fare a meno di evidenziare come l’esigenza di tutela riguardasse “casi eccezionali”, essendo l’amministrazione “per lo più disposta a dare esecuzione alle sentenze”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[34]</a> Superiorità di cui è del tutto consapevole anche il nostro giudice, Cons. st. IV n. 2183/2013: “il sistema nazionale di controllo sull’esecuzione amministrativa della decisione giurisprudenziale si connoti, contrariamente a quanto talvolta viene accampato, da caratteri di estrema incisività e pervasività, caratteri che culminano nel particolare potere del giudice italiano di sostituirsi integralmente all’amministrazione, in proprio o tramite la figura del commissario ad acta. Ed è sintomatico notare come anche in sistemi giuridici a noi limitrofi, spesso utilizzati anche dalla dottrina come punti di riferimento o esempi di soluzione dei problemi operativi della giustizia, non si riscontri una tale incisività. Ne sono esempio, tra gli altri, gli strumenti a disposizione del giudice francese (le “astreintes”) o di quello tedesco (lo “Zwangsgeld”) che, seppur diversi per struttura e disciplina, sono omogenei nel senso di porsi all’esterno dell’azione amministrativa, dando vita ad una sanzione indiretta, di tipo economica propulsiva (simile a quella che ora anche il codice del processo amministrativo prevede all’art. 114 comma 4 lett. e), ma non consentono mai al giudice di entrare nei meccanismi decisionali del soggetto pubblico”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[35]</a> Vedi ad es. Cass. Sez. Un. n. 1299/1981.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[36]</a> Così di recente V. Cerulli Irelli, <em>Giurisdizione amministrativa e pluralità delle azioni</em>, cit., 495.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[37]</a> S. Boussard, <em>La classification des contentieux à l’épreuve de la métamorphose du juge de l’excès de pouvoir</em>, in G. Bigot, M. Bouvet, <em>Regards sur l’histoire de la justice administrative</em>, Parigi, 2006, 306.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[38]</a> Di recente, sul carattere risalente del controllo sul travisamento dei fatti, G. Morbidelli, <em>Il contributo del giudice amministrativo in 150 anni di unità d’Italia</em>, in <em>Dir. proc. amm.,</em> 2012, 771-772; sulla giurisprudenza tra la LAC e la riforma crispina, l’accurato studio di A. Corpaci, <em>La giurisprudenza del Consiglio di Stato</em>, in <em>Le riforme crispine</em>, II, Milano, 1990, 77 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[39]</a> Ancor oggi si è, con condivisile sfavore, registrata la propensione di molti studiosi, sia pubblicistici, sia civilisti, all’abbandono del processo amministrativo in favore della presunta maggior tutela del processo civile: F. G. Scoca, <em>Osservazioni eccentriche, forse stravaganti, sul processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2015, 848.<br />
Di recente, ad es., tra gli amministrativisti, A. Pericu, in G. D. Comporti (a cura di), <em>La giustizia come servizio (tra effettività ed efficienza)</em>, cit., 259: “il processo civile … deve diventare il modello dominante anche nella gestione della giustizia nella amministrazione”. O, tra i costituzionalisti, M. Esposito, <em>La “naturale” capacità espansiva della giurisdizione ordinaria</em>, in <em>Giur. it</em>., 2011, 2672, sempre con riguardo al processo amministrativo, osserva che “la forma della cognizione ordinaria civile è quella che maggiormente si approssima alla massima garanzia”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[40]</a>E’ ad es. il caso di G. Verde, <em>L&#8217;unità della giurisdizione e la diversa scelta del Costituente</em>, cit., 349, per il quale “l&#8217;essenza della giurisdizione amministrativa va ricercata proprio nell&#8217;esigenza di un controllo <em>ab externo</em> dell&#8217;attività discrezionale dell&#8217;Amministrazione”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[41]</a> Da ultimo M. Libertini, <em>Diritto amministrativo e diritto commerciale</em>, in L. Torchia (a cura di), <em>op. cit.</em>, 229: “la mia opinione è che il diritto amministrativo abbia portato a matura elaborazione un sistema efficiente di regole di controllo dell’esercizio dei poteri funzionali (competenza/procedimento/discrezionalità/adeguatezza istruttoria/motivazione), che possono essere opportunamente estese analogicamente, al fine di integrare le lacune della disciplina positiva riguardante il sindacato sugli atti interni di organizzazioni private. L’analogia è ancor più giustificata, a mio avviso, se si guarda al sistema rimediale, che vede, nel diritto amministrativo, il primato della tutela specifica di annullamento, da realizzare in tempi brevi (e sanabile mediante provvedimenti sostitutivi), e una funzione solo sussidiaria della tutela risarcitoria (anche nel senso della sostanziale vigenza della pregiudiziale di annullamento)”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[42]</a> A. Plaia, <em>L’invalidità satifattiva</em>, in <em>Scritti in onore di Giovanni Iudica</em>, Milano, 2014, afferma che la “spinta verso strumenti conformativi dell’azione amministrativa sembra ora replicata dalla vocazione alla conformazione dell’autonomia dei privati delle nuove nullità civilistiche coniate dal legislatore europeo”.<br />
Riguardo alla complessa problematica dei riflessi delle novità europee sul diritto privato generale, v. S. Mazzamuto, <em>Il contratto europeo nel tempo della crisi</em>, in <em>Eur. dir. priv</em>., 2010, 601 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[43]</a> S. Mazzamuto, <em>Problemi e momenti dell’esecuzione in forma specifica</em>, in Id. (a cura di), <em>Processo e tecniche di attuazione dei diritti</em>, cit., I, 453.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[44]</a> Così ad es. F. Trimarchi Banfi, <em>Il diritto privato dell’amministrazione pubblica</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2004, 686: “Nell&#8217;ordine amministrativo, la responsabilità patrimoniale non è principio che permetta di sottrarsi agli obblighi di fare, perché a ciò si oppone la doverosità della funzione amministrativa. Oggi, la resistenza che il sistema del diritto amministrativo oppone all&#8217;applicazione incondizionata della tutela risarcitoria per la riparazione dei danni causati dalla lesione di interessi legittimi, esprime anche la difficoltà, di ordine sistematico, che si presenta quando si voglia separare il soddisfacimento dell&#8217;interesse del privato dalla realizzazione dell&#8217;interesse pubblico”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[45]</a> F. Merusi, <em>L’ingiustizia amministrativa in Italia. Per la riforma del processo amministrativo</em>, in F. Merusi, G. Sanviti (a cura di), <em>L’ingiustizia amministrativa in Italia</em>, Bologna, 1986, 7 ss. Ancora qualche anno dopo, A. Police, <em>Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice amministrativo</em>, I, Padova, 2000, 1, nt., annotava &#8211; con una qualche esagerazione, ma in modo significativo- sullo stato della dottrina: “il dubbio se si possa ritenere o meno soddisfacente l’attuale sistema delle tutele dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione viene risolto in modo univoco dalla dottrina. Si ritiene infatti che l’attuale sistema non sia soddisfacente”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[46]</a> G. Corso, <em>Processo amministrativo e tutela esecutiva</em>, in S. Mazzamuto (a cura di), <em>Processo e tecniche di attuazione dei diritti</em>, cit., II, 915 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[47]</a> F. Benvenuti, <em>Per un diritto amministrativo paritario</em>, 1975, ora in <em>Scritti giuridici</em>, Milano. 2006, V, 3249 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[48]</a> G. Greco, <em>L’accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo</em>, cit., 210 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[49]</a> F. Merusi, <em>Verso un’azione di adempimento?,</em> in <em>Scritti in onore di Giovanni Miele</em>, Milano, 1979, 337; M. Clarich, <em>L’azione di adempimento nel sistema di giustizia amministrativa in Germania: linee ricostruttive e ordinamenti giurisprudenziali</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 1985, 66.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[50]</a> Ciò portò la dottrina ad approfondire il tralasciato tema della irregolarità: A. Romano Tassone, <em>Contributo sul tema dell&#8217;irregolarità degli atti amministrativi</em>, Torino, 1993.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref52">[51]</a> Di recente F. G. Scoca, <em>L’interesse legittimo. Storia e teoria</em>, cit., 6, nota: “l’estensione all’azione amministrativa della disciplina privatistica non aumenta affatto, ma diminuisce il tasso di protezione dei privati”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref53">[52]</a> P. Cerbo, <em>Giudice ordinario e “sostituzione” della pubblica amministrazione</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ</em>., 2012, 752-758: “l&#8217;ampiezza del potere sostitutivo riconosciuto al giudice in questo settore non si è tramutata <em>ipso facto</em> nella sostituzione dell&#8217;amministrazione nelle decisioni organizzative e gestionali, se non quando queste ultime si presentano integralmente vincolate dalla legge”; “nel caso del rapporto di lavoro privatizzato, l&#8217;infungibilità può assumere una capacità di «?resistenza?» addirittura superiore rispetto a settori nei quali l&#8217;amministrazione opera nell&#8217;esercizio di una funzione in senso formale, perché non è la conseguenza soltanto di una scelta del legislatore ma, prima ancora, del sostrato costituzionale dell&#8217;autonomia riconosciuta nel settore privato al soggetto che assume la posizione di datore di lavoro”; “l&#8217;attribuzione al giudice di pur ampi poteri sostitutivi non consente di per sé una sostituzione piena dell&#8217;amministrazione”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref54">[53]</a> M. Mazzamuto, <em>Fallibilità o meno delle società </em>in house<em> tra diritto privato e diritto pubblico, garanzia statale dei debiti degli enti pubblici (CEDU) e divieto di aiuti statali (UE)</em>, in <em>Dir. econ</em>., 2014, 550 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref55">[54]</a> Condivisibilmente R. Villata, <em>La prima riforma</em>, cit., 7: “solo il giudice della controversia base è in grado di cogliere con precisione se un danno risarcibile si sia concretato”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref56">[55]</a> M. Mazzamuto, <em>La Cassazione perde il pelo ma non il vizio: riparto di giurisdizione e tutela dell&#8217;affidamento</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2011, 896 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref57">[56]</a> In tal senso sul sistema tedesco di recente D. De Pretis, in Portaluri (a cura di), <em>op. cit</em>., 213.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref58">[57]</a> In una condivisibile prospettiva costituzionale Cons. st. IV n. 7744/2009: “ciò appare conforme a quanto più volte già osservato da questo Consiglio, (Cons, St., sez. IV, 22 giugno 2006 , n. 3878 ; C.d.S., sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2280), cioè che la effettività della tutela del cittadino nei confronti dell&#8217;attività, provvedimentale o materiale, della pubblica amministrazione, predicata a livello costituzionale dagli articoli 24 e 113, impone di non considerare la tutela restitutoria o ripristinatoria come eventuale o eccezionale, limitata ad ipotesi residuali, ed anzi spinge a ritenere che proprio la tutela risarcitoria patrimoniale deve essere considerata sussidiaria rispetto alla prima, con la conseguenza che essa deve considerarsi praticabile solo quando quella restitutoria non possa essere conseguita con successo: anche in tale prospettiva va infatti interpretato il principio di legalità e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, sancito dall’articolo 97 della Costituzione, in quanto l&#8217;interesse pubblico prevalente (…) può invocarsi solo quando il provvedimento amministrativo sia stato legittimamente emanato, non potendo altrimenti sacrificarsi la tutela reale del cittadino all&#8217;integrità del diritto illecitamente leso”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref59">[58]</a> D. De Pretis, F. Cortese, <em>Stabilità e contendibilità del provvedimento amministrativo: percorsi di diritto comparato</em>, in G. Falcon (a cura di), <em>Forme e strumenti della tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi nel diritto italiano, comunitario e comparato</em>, Padova, 2010, 331 ss.; F. Cortese, <em>Dal danno da provvedimento illegittimo al risarcimento degli interessi legittimi? La “nuova” responsabilità della P.A. al vaglio del giudice amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2012, 968 ss.; o, più di recente, B. Marchetti, <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione: profili comunitari e comparati</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2017, 527 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref60">[59]</a> Né mancano di recente discutibili prospettazioni in tal senso da parte di autorevole dottrina civilistica: C. Castronovo, <em>La “civilizzazione” della pubblica amministrazione</em>, in <em>Eur. e dir. priv</em>., 2013, 662 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref61">[60]</a> Cons. st. V ord. n. 284/2015.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref62">[61]</a> Ad. pl. n. 4/2015.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref63">[62]</a> L. Mortara, <em>Commentario del codice e delle leggi di procedura civile</em>, III ed., I, Milano, 1905, 137. Vedasi al riguardo M. Mazzamuto, <em>Il riparto di giurisdizione</em>, cit., 179 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref64">[63]</a> M. Mazzamuto, <em>Dalla dequotazione dei vizi «formali» alla dequotazione dei vizi «sostanziali», ovvero della dequotazione </em>tout court<em> della tutela costitutiva (a proposito di una recente ordinanza di rimessione all&#8217;Adunanza plenaria)</em>, in <em>giustamm.it</em>, 2015.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref65">[64]</a> T.A.R. Campania Napoli I n. 3177/2002: “ritiene la Sezione che l’invalidità di cui è affetto il contratto stipulato dalla p.a. con chi è illegittimamente aggiudicatario assuma la connotazione della nullità per contrasto con le norme di disciplina del procedimento di evidenza pubblica, e non della sola annullabilità su azione giurisdizionale della parte nel cui interesse è stabilito dalla legge (e cioè della p.a. appaltante)”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref66">[65]</a> In chiave comparata, vedi B. Marchetti, <em>Annullamento dell&#8217;aggiudicazione e sorte del contratto: esperienze europee a confronto</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2008, 95 ss..<br />
Non vi è dubbio che l’ordinamento eurounitario stia esercitando una pressione significativa anche in ordinamenti tradizionalmente ancorati all’idea della intangibilità del contratto già stipulato. Vedi F. Goisis, <em>Ordinamento comunitario e sorte del contratto, una volta annullata l&#8217;aggiudicazione</em>, in <em>Dir. proc. amm.,</em> 2009, 116 ss., che evoca al riguardo C. giust. UE 18 luglio 2007 C-503/04, nel senso che il contratto debba, in linea di principio, essere posto nel nulla, per non perpetuare la violazione del diritto comunitario.<br />
Così, ad es., nell’ordinamento francese, può di recente evocarsi l’utilizzo delle <em>astreinte</em> per imporre all’amministrazione di agire di fronte al giudice civile al fine di ottenere la caducazione del contratto a seguito dell’annullamento del cd. <em>acte détachable</em>: J.-M. Sauvé, in C. Teitgen-Colly (a cura di), <em>Les figures du juge administratif</em>, Parigi, 2016, 10.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref67">[66]</a> Giustamente R. Villata, <em>Spigolature “stravaganti” sul nuovo codice del processo amministrativo</em>, 2011, ora <em>Scritti di giustizia amministrativa</em>, cit., 125, mette in guardia sul fatto che la “eccentricità” delle liti in materia di appalti possa far perdere di vista “le linee del sistema”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref68">[67]</a> E non si tratta affatto di una “strana idea”, come affermato da C. Castronovo, <em>La “civilizzazione” della pubblica amministrazione</em>, cit., 656, poiché, nei rapporti con la p.a., il mancato esercizio dell’azione di annullamento ai fini del concorso di colpa del creditore ha non da ora un preciso addentellato nell’esperienza dell’ordinamento tedesco.<br />
Ma v. anche per l’UE, D. De Pretis, <em>La tutela giurisdizionale amministrativa europea e i principi del processo</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubb.</em>, 2002, 722, la quale sottolinea che l’autonoma azione risarcitoria “resterebbe nella sostanza preclusa … quando l’interessato abbia contribuito al danno omettendo di impugnare, come avrebbe potuto, l’atto lesivo”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref69">[68]</a> Nel senso della presunta incostituzionalità del termine, ad es., C. Castronovo, <em>La “civilizzazione” della pubblica amministrazione</em>, cit., 660; V. Cerulli Irelli, <em>Giurisdizione amministrativa e pluralità delle azioni</em>, cit., 487.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref70">[69]</a> C. cost. n. 94/2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref71">[70]</a> Ci si riferisce ad una criticata sovrapposizione in una parte della giurisprudenza amministrativa, specie di prime cure, tra risarcimento in forma specifica e adempimento in forma specifica: ma già in senso contrario Cons. st. VI n. 3338/2002. Si veda per tutti A. Travi, <em>Processo amministrativo e azioni di risarcimento del danno: il risarcimento in forma specifica</em>, cit., 994 ss., il quale peraltro sottolinea giustamente che l’interpretazione dell’art. 2058 c.c. è alquanto controversa già nella stessa dottrina civilistica. Dell’evocata sovrapposizione si è avuto contezza persino nella stessa giurisprudenza civile, C. Salvi, <em>Il risarcimento in forma specifica</em>, in S. Mazzamuto (a cura di), <em>Processo e tecniche di attuazione dei diritti</em>, cit., I, 584, quando, in assenza di previsioni legislative, si usa l’art. 2058 c.c. per fondare una condanna alla remissione in pristino o alla cessazione di un’attività lesiva.<br />
Ancora di recente, tra i civilisti, S. Mazzamuto, <em>Rimedi specifici e responsabilità</em>, Perugia, 2011, 40, riguardo ad azione di adempimento e risarcimento in forma specifica, afferma che ”la disparità dei linguaggi in materia è somma”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref72">[71]</a> F. Trimarchi Banfi, <em>La</em> chance<em> nel diritto amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2015, 873 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref73">[72]</a> F. Trimarchi Banfi, <em>L&#8217;elemento soggettivo nell&#8217;illecito provvedimentale</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2008, 80-81, che evidenzia come il g.a. non segua né il modello della colpa <em>in re ipsa</em>, né quello indicato da Cass. n. 500/99, bensì l’idea di una presunzione di colpa superabile da errore scusabile che finisce in realtà per tradursi in un vaglio di gravità dell’errore; F. Busnelli, <em>La responsabilità per esercizio illegittimo della funzione amministrativa, vita con gli occhiali del civilista</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2012, 551 che parla di una “criptica responsabilità semioggettiva”; G. Poli, <em>Il risarcimento del danno da potere amministrativo tra specialità e diritto comune</em>, in <em>Dir e proc. amm</em>, 2012, 275, che fa riferimento ad una “responsabilità oggettiva atipica, fuori dal controllo del legislatore civile”; C. Criscenti, <em>La tutela risarcitoria</em>, in P. Portaluri (a cura di), <em>op. cit.</em>, 105 ss., che evoca il criterio della “violazione grave” e ricorda come la giurisprudenza eurounitaria abbia finito per equiparare tutela specifica, che non abbisogna della colpa, e tutela per equivalente.<br />
Tutto questo non deve meravigliare, se si considera che proprio con riguardo al requisito della colpa la più risalente dottrina fondava la necessità di addivenire ad una responsabilità di diritto pubblico, distinta da quella civilistica: F. Cammeo, <em>Commentario alle leggi di giustizia amministrativa</em>, Milano, 1910, 214-5.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref74">[73]</a> G. Poli, <em>op.cit.</em>, 265 osserva che, a differenza del giudizio civile, il giudice ammnistrativo fa ampio ricorso alla valutazione equitativa del danno; così anche criticamente G. D. Comporti, <em>op. cit.</em>, 32.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref75">[74]</a> Ancora nel 2012 V. Cerulli Irelli, <em>Giurisdizione amministrativa e pluralità delle azioni</em>, cit., 490, alla stregua dell’orientamento della Cassazione, dava per scontata l’incondizionata risarcibilità degli interessi oppositivi. In questo senso, ad es., Cons. st. V n. 265/2012.<br />
Va tuttavia oggi menzionato un corposo orientamento giurisprudenziale, invero non privo di precedenti (Cons. st. VI n. 1261/2004), che esige uno scrutinio sulla spettanza del bene della vita anche in presenza di interessi oppositivi, non essendo quindi sufficiente ai fini del risarcimento la sola ricorrenza di vizi formali: Cons. st. VI n. 3551/2015; V n. 2187/2014; III n.1357/2014. O nella giurisprudenza di prime cure ad es. Tar Piemonte I   n. 2/2014. Come è noto, in dottrina, già da tempo E. Follieri, <em>Risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi</em>, Chieti, 1984, 78 ss., lamentava che gli interessi oppositivi fossero “oltremodo protetti”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref76">[75]</a> F. Trimarchi Banfi, <em>L&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici e la responsabilità dell&#8217;amministrazione</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2015, p. 1 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref77">[76]</a> Sul punto anche di recente, nel senso di ammettere sia un risarcimento riferito al bene della vita, sia un risarcimento riferito all’interesse ad un provvedimento favorevole, F. G. Scoca, <em>L’interesse legittimo. Storia e teoria</em>, cit., 313 ss.; v. anche F. Busnelli, <em>op. cit</em>., 546.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref78">[77]</a> E. Follieri, <em>Il modello di responsabilità per lesione di interessi legittimi nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo: la responsabilità amministrativa di diritto pubblico</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2006, 18 ss.; M. Mazzamuto, <em>Il riparto di giurisdizione</em>, cit., 250 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref79">[78]</a> Cons. st. VI n. 1047/2005.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref80">[79]</a> Basti il riferimento a S. Romano, <em>Responsabilità dello Stato e riparazione alle vittime degli errori giudiziari</em>, 1903, ora in <em>Scritti minori</em>, II, cit., 158: “sulla impossibilità di fondare la responsabilità degli enti pubblici su principi puramente privatistici” e “che soltanto su una responsabilità di diritto pubblico, nel senso ormai noto che si dà a questa espressione, siffatto obbligo potrebbe fondarsi”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref81">[80]</a> Vedi, alla fine degli anni ’80, l’ottima ricostruzione dell’evoluzione dottrinaria di M. Clarich, <em>Giudicato e potere amministrativo</em>, Padova, 1989, 23 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref82">[81]</a> G. Greco, <em>L’accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo</em>, cit., 209 e 240.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref83">[82]</a> G. Corso, <em>Processo amministrativo e tutela esecutiva</em>, cit., 929.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref84">[83]</a> F. Francario, <em>op. cit.</em>, 1026.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref85">[84]</a> G. Corso, <em>Processo amministrativo e tutela esecutiva</em>, cit., 930.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref86">[85]</a> M. Clarich, <em>Giudicato e potere amministrativo</em>, cit., 189.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref87">[86]</a> Ad. pl. n. 5/2015.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref88">[87]</a> Sul piano comparativistico si è osservato che, nonostante il rafforzamento dei poteri del giudice amministrativo, “la questione fondamentale resta classica: si tratta di sapere fino a che punto devono andare i poteri del giudice senza sostituirsi, o sostituendosi, all’amministrazione”: G. Marcou, <em>Caractères généraux et évolution de la juridiction administrative en Europe occidentale, in Revue française de droit administratif</em>, 2006, 93. Vedi, ad es., di recente nello stesso l’ordinamento inglese P. Craig, <em>Judicial Review and Anxious Scrutiny: Foundations, Evolution and Application</em>, in <em>Public Law</em>, 2015, 75.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref89">[88]</a> M. Mazzamuto, <em>Il principio del divieto di pronuncia con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</em>, relazione al Convegno su <em>La dinamica della determinazione oltre i concetti tradizionali di potere e volontà</em>, Urbino 9-10 febbraio 2017, in corso di pubblicazione in <em>Dir. proc. amm</em>., 1/2018.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref90">[89]</a> In tal senso di recente sembra andare anche R. Cavallo Perin, <em>I limiti ai poteri delle giurisdizioni nelle controversie contro gli atti della pubblica amministrazione</em>, cit., 1005.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref91">[90]</a> CdS IV n. 2858/2014 “Esso appare equo contemperamento (o quantomeno il migliore che sia stato sinora individuato) tra esigenze all’apparenza inconciliabili: la “forza” della res iudicata e la stessa funzione ed utilità di quest’ultima, la continuità del potere amministrativo ex art. 97 della Costituzione ed il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 della Costituzione medesima. Pertanto, se la prima rieffusione del potere è tendenzialmente “libera”, le eventuali ulteriori valutazioni che seguano ad un giudicato demolitorio non possono giovarsi di materiale cognitivo prima non esaminato, né fondarsi su motivazione “diversa”.<br />
Nell’ ordinamento italiano, quindi, per costante elaborazione pretoria, non trova riconoscimento la teoria c.d. del &#8220;one shot&#8221; (viceversa ammessa in altri ordinamenti).<br />
Detta regola prevede che l’Amministrazione possa pronunciarsi negativamente una sola volta, facendo in detta occasione emergere tutte le possibili motivazioni che si oppongono all’accoglimento della istanza del privato.<br />
Nel sistema italiano il principio è stato “temperato”, accordandosi all’Amministrazione due <em>chances</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref92">[91]</a> Cons. st. V n. 134/1999; da ult. Cons. st. III, n. 660/2017: si “denomina &#8220;one shot temperato&#8221; il principio, affermato da costante giurisprudenza, per cui l&#8217;Amministrazione, dopo aver subito l&#8217;annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta, e quindi deve riesaminare l&#8217;affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref93">[92]</a> Cons. st. IV n. 1686/2015: “Questo non significa che i fatti sopravvenuti non abbiano una loro rilevanza. In molti casi, infatti, gli eventi sopravvenuti possono addirittura escludere in radice la possibilità di attribuire al privato l’utilità sperata, tuttavia la sede della loro considerazione non è quella del procedimento già concluso e doppiamente valutato dal giudice amministrativo, ma quella di un eventuale nuovo e diverso iter, fondato su presupposti o modalità autonome”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref94">[93]</a> Tale regola può soffrire di una limitata eccezione unicamente in relazione a rilevanti fatti sopravvenuti o che non sono stati esaminati in precedenza per motivi indipendenti dalla volontà dell’amministrazione ovvero su una nuova normativa”: Tar Liguria II n. 541/2015; Tar Campania Salerno II n. 1277/2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref95">[94]</a> Cons. st. VI, n. 769/2013: “Questi principi, per quanto fondamentali al fine di individuare l&#8217;insieme dei precetti cui è vincolata la successiva attività amministrativa e la loro gradazione, non possono essere portati ad operare in maniera meccanica e perentoria, pena il rischio di irragionevolezza della decisione, che sarebbe sottratta &#8211; come effetto proprio delle presunzioni &#8211; alla valutazione del giudice. Non pare, infatti, congruo rispetto alla mutevolezza della realtà, anche amministrativa, assumere che con il secondo provvedimento amministrativo l&#8217;amministrazione sia, in ogni caso, obbligata a fornire una risposta definitiva e coerente rispetto all&#8217;istanza di attribuzione del bene delle vita, e che se ciò non avviene quel bene va senz&#8217;altro attribuito. L&#8217;adozione di un secondo diniego dopo il giudicato può far soltanto presumere l&#8217;atto elusivo del giudicato stesso: ma si tratta di una presunzione non assoluta, che può essere superata sia dall&#8217;interessato, sia da considerazioni di ordine sistematico riguardanti il complessivo sviluppo concreto della vicenda che giustifichi l&#8217;adozione di un secondo provvedimento non conforme alla pretesa.”</div>
<div><a title="" href="#_ftnref96">[95]</a> Vedi F. Francario, <em>op. cit.</em>, 1041-1042.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref97">[96]</a> Ad. pl. n. 2/2013.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref98">[97]</a> Ad. pl. n. 11/2016: “La struttura di questo interesse procedimentale si è progressivamente “arricchita” e “rafforzata” nel corso dei vari giudizi che si sono succeduti, a mano a mano che il giudice amministrativo dichiarava la nullità per violazione del giudicato degli atti adottati dall’Amministrazione o dal commissario ad acta.”; ma v. anche Ad. pl.  n. 1/2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref99">[98]</a> Ad. pl. n. 5/2015.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref100">[99]</a> Assorbimento previsto dalla legge”: in caso di incompetenza, vengono assorbiti gli altri motivi; in caso di sentenza semplificata, ma con la precisazione che per punto “risolutivo” deve intendersi non solo la “idoneità a chiudere il processo rapidamente”, ma anche l’idoneità sostanziale “a chiudere definitivamente la lite”; in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, che consente si assorbire la mancata integrità del contradditorio.<br />
“Assorbimento logico necessario”: in caso di reiezione per motivi di rito, che assorbe quelli di merito; in caso di accoglimento di motivo prioritario o alternativo, con assorbimento del motivo subordinato o alternativo; in caso di reiezione del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale subordinato o condizionato.<br />
“Assorbimento per ragioni di economia processuale”: in caso di reiezione in forza della cd. ragioni “più liquida”; in caso di motivi ripetitivi già esaminati; in caso di provvedimento che si fondi su una pluralità di ragioni autonome, di cui una rimanga già resistente alle censure.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref101">[100]</a> G. Corso, <em>Processo amministrativo e tutela esecutiva</em>, cit., 934.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref102">[101]</a> Ad es. da ult. Cons. st. VI n. 4468/2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref103">[102]</a> Efficacemente P. Cerbo, <em>Giudice ordinario e “sostituzione” della pubblica amministrazione</em>, cit., 766: “Mi chiedo, a questo punto, dov&#8217;è mai ravvisabile una maggior tutela per il cittadino, se questi deve farsi carico dell&#8217;onere di un procedimento giurisdizionale per far valere il diritto ad essere ascoltato e per vedere finalmente esaminato il proprio punto di vista”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref104">[103]</a> Ad. pl. n. 1/2002.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref105">[104]</a> La formula normativa sembra quindi consentire l’azione non solo in presenza di atti vincolati, ma anche in presenza di atti astrattamente discrezionali, ma vincolati in concreto. Già E. Capaccioli, <em>Per la effettività della giustizia amministrativa (saggio sul giudicato amministrativo)</em>, 1977, ora in <em>Diritto e processo. Scritti vari di diritto pubblico</em>, cit., 486: “non mi sembra da escludere che la discrezionalità possa esistere in astratto e non in concreto”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref106">[105]</a> Ad. pl. 3/2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref107">[106]</a> Vedi ad es. Cons. st. V n. 1819/2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref108">[107]</a> G. Gargano, <em>Rapporto tra azioni e tecniche di tutela: verso una azione unica ed atipica?</em>, <em>Dir. e proc. amm</em>., 2016, 262 ss., il quale sostiene “il carattere unitario del sistema delle azioni” ed in particolare che l’azione di annullamento “conterrebbe in sé la implicita domanda di risarcimento di forma specifica”, sicché il giudice, applicando l’art. 2058 c.c., potrebbe ritenere eccessivamente onerosa per la pa la pronuncia costitutiva, disponendo il “solo risarcimento per equivalente”. Ciò anche sulla falsariga di un noto contributo di A. Police, <em>Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice amministrativo</em>, II, Padova, 2001, 172, per il quale “nelle ipotesi di giurisdizione piena, la pronuncia del giudice sarà una sentenza di condanna alla reintegrazione, anche in forma specifica … con contenuti costitutivi solo eventuali”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref109">[108]</a> M. Mazzamuto, <em>Il principio del divieto di pronuncia con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</em>, cit..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref110">[109]</a> G. Greco, <em>La SCIA e la tutela dei terzi al vaglio dell’Adunanza Plenaria: ma perché, dopo il silenzio assenso e il silenzio inadempimento, non si può prendere in considerazione anche il silenzio diniego?,</em> in <em>www.giustamm.it</em>, 2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref111">[110]</a> M. Mazzamuto, <em>L’amministrazione senza provvedimento: la Scia</em>, relazione al Convegno su <em>L&#8217;amministrazione pubblica nella prospettiva del cambiamento: il codice dei contratti e la riforma “Madia”</em>, Lecce 28-29 ottobre 2016, in corso di pubblicazione nei relativi atti.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref112">[111]</a> R. Villata, <em>Ancora “spigolature” sul nuovo processo amministrativo</em>, 2011, ora in <em>Scritti di giustizia amministrativa</em>, cit., 136 ss., oppone condivisibilmente all’azione di mero accertamento la necessità di un previo provvedimento e conclude che le azioni previste nel codice siano già comprensive della tutela, sicché la suddetta azione “non trovi in concreto, a di là di affermazioni di principio, ambiti di applicazione”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref113">[112]</a> Ad. pl. 3/11 cit.: “il legislatore, sia pure in maniera non esplicita, ha ritenuto esperibile, anche in presenza di un provvedimento espresso di rigetto e sempre che non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa e tecnica, l’azione di condanna volta ad ottenere l’adozione dell’atto amministrativo richiesto. Ciò è desumibile dal combinato disposto dell’art. 30, comma 1, che fa riferimento all’azione di condanna senza una tipizzazione dei relativi contenuti (sull’atipicità di detta azione si sofferma la relazione governativa di accompagnamento al codice) e dell’art. 34, comma 1, lett. c), ove si stabilisce che la sentenza di condanna deve prescrivere l’adozione di misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref114">[113]</a> Sul quale già Cons. st. V n. 6002/2012.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref115">[114]</a> V. ad es. Cons. st. III n. 2550/2017. Tar Campania Napoli VIII n. 4334/2015: “Il legislatore ha contenuto tale possibilità entro confini piuttosto ristretti, avendo escluso, da un lato, l’esperibilità di un’azione autonoma di condanna al rilascio del provvedimento, essendo ammessa unicamente la proposizione contestuale ad un’azione di annullamento o avverso il silenzio, e avendo, dall’altro, circoscritto l’ambito della proponibilità della domanda ai soli casi in cui si tratti di attività vincolata o quando risulta che non residuino ulteriori margini di discrezionalità amministrativa o tecnica e non siano necessari adempimenti istruttori (art. 31, comma 3, richiamato dall’art. 34, comma 1, lett. c) (cfr. ex multis TAR Catanzaro, Sez. I, 23 maggio 2015, n. 933, Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3364)”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref116">[115]</a> R. Villata, <em>Ancora “spigolature” sul nuovo processo amministrativo</em>, 2011, ora in <em>Scritti di giustizia amministrativa</em>, cit., 139: “ritengo che effetto conformativo e giudizio di ottemperanza diano luogo a tutela non sostanzialmente minore”; Id., <em>Dodici anni dopo: il codice del processo amministrativo</em>, 2012, ora <em>ivi</em>, 85 ss.; R. Cavallo Perin, <em>I limiti ai poteri delle giurisdizioni nelle controversie contro gli atti della pubblica amministrazione</em>, cit., 1001, per il quale l’azione di adempimento “non pare offrire una maggior tutela rispetto a quella da tempo accordata con l’accertamento conformativo delle sentenze di annullamento”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref117">[116]</a> P. Cerbo, <em>L&#8217;azione di adempimento nel processo amministrativo ed i suoi confini</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2017, 40.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref118">[117]</a> In parte della giurisprudenza si è già prospettato che in caso di accertamento pieno del rapporto, il giudicato sarebbe insensibile alle sopravvenienze normative: Cons. st. VI n. 3569/2012.<br />
Non si può dire tuttavia che in una recente occasione di richiamo dei principi in materia di sopravvenienze la questione sia stata chiarita: Ad. pl. n. 11/2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref119">[118]</a> Così Ad. pl. n. 2/2013.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref120">[119]</a> V. Cons. st. V ord. n. 3587/2015 di rimessione all’Adunanza plenaria, dove appunto si contesta la formazione progressiva del giudicato. Tuttavia Ad. pl. 11/2016: “La dinamicità e la relativa flessibilità che spesso caratterizza il giudicato amministrativo nel costante dialogo che esso instaura con il successivo esercizio del potere amministrativo permettono al giudice dell’ottemperanza – nell’ambito di quell’attività in cui si sostanzia l’istituto del giudicato a formazione progressiva – (…) di completare il giudicato con nuove statuizioni “integrative””.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref121">[120]</a> Ad. pl. n. 11/2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref122">[121]</a> Cons. st. VI n. 3569/2012.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref123">[122]</a> Cons. st. IV n. 1686/2015; Tar Liguria II n. 541/2015; Tar Campania Salerno II n. 1277/2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref124">[123]</a> Da ult. C. cost. n. 123/2017 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa processuale vigente nella parte in cui non prevede un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref125">[124]</a> F. Merusi, <em>L’ingiustizia amministrativa in Italia, </em>cit., 16 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref126">[125]</a> V. Cons. st. VI n. 4844/2015.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref127">[126]</a> Sulla “specialità di questa forma di ottemperanza” di recente Tar Lazio Roma II n. 5752/2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref128">[127]</a> Vedi Cons. st. IV n. 3610/2014 che richiama per la previgente normativa Cons. st. IV n. 793/2008.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref129">[128]</a> Ad. pl. n. 2/2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref130">[129]</a> Vedi Ad. pl. n. 2/2013, la quale peraltro precisa che l’istituto “non presenta caratteristiche che consentano di ricondurlo, in senso sostanziale, al novero delle azioni di ottemperanza”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref131">[130]</a> Sull’argomento v. ad es. M. A. Sandulli, <em>L&#8217;introduzione delle </em>astreintes<em> nel processo amministrativo: tra effettività e incertezza</em>, in <em>Dir. e proc. amm</em>., 2013, 897; M. P. Chiti, <em>I nuovi poteri del giudice amministrativo: i casi problematici delle sanzioni alternative e delle </em>astreintes, in G. Greco (a cura di), <em>La giustizia amministrativa negli appalti pubblici in Europa</em>, Milano, 2012, 28. Ma v. anche nella dottrina civilistica S. Mazzamuto, <em>L&#8217;astreinte all&#8217;italiana si rinnova: la riforma della comminatoria di cui all&#8217;art 614-bis c.p.c</em>., in <em>Eur. e dir. priv</em>., 2016, 11 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref132">[131]</a> Sulla ineccepibilità delle ristrettezze finanziarie dell’erario, anche alla luce di recenti interventi legislativi, v. Cons. st. IV n. 1444/2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref133">[132]</a> V. Ad. pl. n. 15/2014, che ha tra l’altro optato per l’estensione dell’istituto alle condanne pecuniarie, poi recepita nel codice. Le <em>astreinte</em> sono considerate una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, inquadrabile nelle pene private o sanzioni civili indirette.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref134">[133]</a> Cons. st.  IV ord. n.3640/2014.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref135">[134]</a> Cons. st. IV n. 3945/2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref136">[135]</a> Così ad es Cds VI 4566/2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref137">[136]</a> Ad es. di recente S. Luccatini, <em>II giudice amministrativo alla prova dei fatti: per una specialità di servizio</em>, in G. F. Comporti, <em>op. cit</em>., 136, per il quale il g.a. avrebbe ancora una “ritrosia” per l’istruttoria.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref138">[137]</a> Ad.pl n. 2/17.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref139">[138]</a> R. Villata, <em>La giurisdizione amministrativa e il suo processo sopravviveranno ai &#8220;Cavalieri dell&#8217;apocalisse&#8221;?</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 2017, 111.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref140">[139]</a> M. P. Chiti, <em>Le riforme amministrative e l’effettività della Giustizia amministrativa</em>, in P. Portaluri (a cura di), <em>op. cit.</em>, 44, evidenzia che è appunto la giustizia civile la causa della nostra cattiva collocazione nelle classifiche internazionali.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref141">[140]</a> F. G. Scoca, <em>Il “costo” del processo tra misura di efficienza e ostacolo all’accesso</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2014, 1433: “l&#8217;attuale stato della disciplina dei costi del processo amministrativo non può non essere considerata come un serio ostacolo all&#8217;accesso alla giustizia; con tutte le conseguenze che possono derivarne sulla sua legittimità costituzionale, comunitaria e internazionale.”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref142">[141]</a> C. giust. UE 6 ottobre 2015 C?61/14 ha ritenuto legittima la disciplina del contributo unificato anche in ordine al cumularsi dei contributi (ad es. motivi aggiunti); tuttavia “il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref143">[142]</a> Vedi di recente per una critica di tale figura G. Corso, <em>Abuso del processo amministrativo?</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2016, 1 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref144">[143]</a> Ad es tar Napoli IV n. 2922/2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref145">[144]</a> Cons. st. V decreto n. 3350/2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref146">[145]</a> Tar Roma IIter n. 4692/2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref147">[146]</a> Ad. pl. n. 9/2014.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref148">[147]</a> Da ult. v. C. giust. UE, Grande Camera, 5 aprile 2016, C-689/13.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref149">[148]</a> Tar Liguria Genova II ord. n. 263/2017. Questione pregiudiziale: “Se gli artt. 1, parr. 1, 2 e 3, e l’art. 2, par. 1, lett. b), della direttiva n. 89/665 CEE, avente ad oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, ostino ad una normativa nazionale che riconosca la possibilità di impugnare gli atti di una procedura di gara ai soli operatori economici che abbiano presentato domanda di partecipazione alla gara stessa, anche qualora la domanda giudiziale sia volta a sindacare in radice la procedura, derivando dalla disciplina della gara un’altissima probabilità di non conseguire l’aggiudicazione”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref150">[149]</a> Tar Campania Napoli IV n. 1212/2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref151">[150]</a> M. Mazzamuto, <em>sub art. 133</em>, nonché <em>sub art. 134</em>, in A. Quaranta, V. Lopilato (a cura di), <em>Il processo amministrativo. Commentario al D. lgs. 104/2010</em>, Milano, 2011, 1087 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref152">[151]</a> M. Mazzamuto, <em>Il riparto di giurisdizione</em>, cit., 65 ss.; nonché Id., <em>A cosa serve l’interesse legittimo?</em>, cit., 53 ss..<br />
Di recente, la dottrina sembra andare nella stessa direzione, pur preferendo, riguardo al criterio vigente, far riferimento al “potere” amministrativo, F. G. Scoca, <em>L’interesse legittimo. Storia e teoria</em>, cit., 360, il quale ha ritenuto di condividere “in linea generale” che la contrapposizione tra interesse legittimo e diritto soggettivo non ha svolto riguardo al riparto di giurisdizione alcuna effettiva utilità pratica, almeno a partire dell’adozione nel diritto vivente della teoria della degradazione; v. anche V. Cerulli Irelli, <em>Giurisdizione amministrativa e pluralità delle azioni</em>, cit., 449, per il quale “grosso modo, possiamo affermare che il contenzioso con le pubbliche amministrazioni relativo a controversie aventi ad oggetto episodi di esercizio del potere amministrativo (controversie di diritto pubblico) è stato attratto nell&#8217;ambito della giurisdizione amministrativa attraverso il consolidarsi della dottrina della degradazione”, nonché G. Greco, <em>Dal dilemma diritto soggettivo interesse legittimo, alla differenziazione interesse strumentale interesse finale</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2014, 523:, come negli altri sistemi dualisti, “anche  nel  nostro  si  può  (grossomodo) dire che spettano al Giudice amministrativo tutte le controversie  di  diritto  pubblico, in cui l’Amministrazione compare nell’esercizio di poteri autoritativi”.<br />
Da parte nostra non si è mai condivisa l’idea che il “potere” costituisca una categoria giuridica distinta. Le differenze con la citata dottrina ai fini del riparto sono tuttavia apparenti, poiché si tratterebbe pur sempre del riferimento ad un potere di “diritto pubblico”: M. Mazzamuto, <em>L’interesse legittimo: profili di teoria generale (a proposito di una recente monografia di Franco Gaetano Scoca)</em>, cit..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref153">[152]</a> Basti il riferimento a O. Ranelletti, <em>Le guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione</em>, IV ed., Milano, 1934, 391-392.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref154">[153]</a> C. cost. n. 204/2004 che individua appunto nelle controversie privatistiche un limite interno ai casi di devoluzione alla giurisdizione esclusiva, che non va dunque intesa nel senso di una esclusività che copre <em>in toto</em> la materia.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref155">[154]</a> Di recente F. G. Scoca, <em>Osservazioni eccentriche, forse stravaganti, sul processo amministrativo</em>, cit., 863: “Ove si considerino i due dati posti in rilievo, da un lato, la necessità della esistenza di potere amministrativo per le materie attribuibili alla giurisdizione esclusiva, dall&#8217;altro, la tutela dei diritti soggettivi trasferita al giudice amministrativo, in via generale, fin dalla “invenzione” della degradazione, mi sembra che si sia ridotta a mera formulazione verbale la differenza tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione esclusiva”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref156">[155]</a> Per tale prospettazione, decisamente da respingere, di recente E. Scoditti, <em>Ricorribilità in Cassazione per violazione di legge delle sentenze del Consiglio di Stato su diritti soggettivi: una questione aperta</em>, in <em>Foro it.</em>, 2014, V, 157.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref157">[156]</a> Ad es., di recente, V. Cerulli Irelli, <em>Giurisdizione amministrativa e pluralità delle azioni</em>, cit., 500, per il quale il giudizio amministrativo “presenta in molti casi una marcata “elasticità” (che si avvicina spesso ad un giudizio di merito nel quale si tratta di valutare la pluralità degli interessi in gioco)”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref158">[157]</a> F. G. Scoca, <em>Osservazioni eccentriche, forse stravaganti, sul processo amministrativo</em>, cit., 869: “Sul piano teorico, quindi, la differenza sta in ciò che, in sede di merito, il giudice può adottare egli stesso, se necessario, il nuovo provvedimento, mentre, in sede di legittimità, può costringere l&#8217;amministrazione ad adottarlo. Non mi sembra una differenza sconvolgente!”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref159">[158]</a> Sugli argomenti del paragrafo M. Mazzamuto, <em>L&#8217;eccesso di potere giurisdizionale del giudice della giurisdizione</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2012, 1667 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref160">[159]</a> L. Mortara, <em>Per la istituzione di un tribunale supremo dei conflitti di giurisdizione</em>, in <em>Monitore dei tribunali</em>, 1899, 245 ss.; qualche anno dopo, ad es., anche F. Cammeo, <em>Commentario alle leggi sulla giustizia amministrativa</em>, cit., 369.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref161">[160]</a> G. Roehrssen, <em>Considerazioni sui conflitti di giurisdizione</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ</em>., 1986, 1130.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref162">[161]</a> V. E. Orlando, <em>Contenzioso amministrativo</em>, in <em>Dig. it</em>., VIII, 1895-1898: “Possiamo quindi concludere che, dal punto di vista puramente teorico ed astratto, il sistema più conforme così ai principi giuridici come a quelli di politica convenienza sia quello della giurisdizione unica. Tuttavia, noi dobbiamo insistere ancora su quella riserva che abbiamo premesso, cioè che le pure considerazioni teoriche possono qualche volta non trovare nella pratica un riscontro perfettamente adeguato. Né si può negare che dei collegi amministrativi con funzioni contenziose abbiano avuto e conservino buona fama di sé. Basta citare all’uopo la nostra IV Sezione del Consiglio di Stato! (&#8230;) Chi scrive queste pagine ha dovuto, nella sua pratica professionale, osservare che quando è possibile, per una medesima controversia, adire i tribunali ordinari o quelli di giustizia amministrativa, le parti hanno una sensibile preferenza a favore di questi ultimi. Quale dissidio tra la teoria e la pratica!”.<br />
Già a distanza di poco più di un ventennio, così V. E. Orlando, <em>Francesco Crispi</em>, 1923, in ID., <em>Scritti varii di diritto pubblico e scienza politica</em>, Milano, 1940, 405, celebrava la riforma crispina: “Se mi si domandasse quale sia per me la legge più liberale che l’Italia si sia data dal 1848 ad oggi, non esiterei a citare, almeno pel suo spirito, la legge del 1889, che istituì il controllo contenzioso degli atti dell’autorità, in difesa degl’interessi individuali ingiustamente offesi”. V. M. Mazzamuto, <em>Francesco Crispi e la istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato</em>, in <em>PA Persona e amministrazione</em>, rivista on line, n. 1/2017.<br />
Di recente, F. Merusi, <em>Sulla giustizia amministrativa come servizio (tra effettività ed efficienza) a 150 anni dall&#8217;unificazione amministrativa italiana</em>, in G. Comporti (a cura), <em>op. cit</em>., 241: “tutti, i cittadini per primi, non solo i giuristi, preferivano gli interessi legittimi ai diritti”; “La libertà del 1865 era stata soppiantata dallo Stato autoritario del 1889! C’è persino qualcuno che ancora oggi lo dice seriamente”;</div>
<div><a title="" href="#_ftnref163">[162]</a> M. Mazzamuto, <em>La translatio iudicii si “schiude”?</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2012, 657.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref164">[163]</a> G. Verde, <em>Obsolescenza di norme processuali: la disciplina della giurisdizione</em>, in <em>Riv. dir. proc</em>., 2014, 838.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref165">[164]</a> R. Villata, <em>La giurisdizione amministrativa e il suo processo sopravviveranno ai &#8220;Cavalieri dell&#8217;apocalisse&#8221;?</em>, cit., 111.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref166">[165]</a> R. Villata, <em>“Lunga marcia” della Cassazione verso la giurisdizione unica (“dimenticando” l&#8217;art. 103 della Costituzione)?</em>, 2013, ora in Id., <em>Scritti di giustizia amministrativa</em>, cit., 483 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref167">[166]</a> Da ult., in questo senso, nel quadro di una condivisibile critica alla “recente deriva abolizionistica, P. Tanda,<em> Il sistema dualistico di contenzioso amministrativo: dalla L.A.C. ai recenti orientamenti favorevoli al ritorno del modello monistico a giurisdizione unica</em>, in <em>Dir e proc. amm</em>., 2017, 92.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref168">[167]</a> Da ult. sul punto Ad. pl. ord. n. 4/2017, a seguito dell’asseveramento di Cass. SS. UU. n. 21260/2016, pur con diversa motivazione -non abuso del processo, ma soccombenza o meno sul motivo di giurisdizione, cui si è allineata l’Adunanza- che non interessa comunque ai fini del nostro discorso. Questo il principio di diritto dichiarato dall’Adunanza: “la parte risultata vittoriosa di fronte al tribunale amministrativo sul capo di domanda relativo alla giurisdizione non è legittimata a contestare in appello la giurisdizione del giudice amministrativo”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref169">[168]</a> Puntualmente G. Verde, <em>Abuso del processo e giurisdizione</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2015, 1147:“L’abuso del processo, applicato alla categoria della giurisdizione, serve a scardinare il principio del giudice naturale precostituito per legge sul presupposto che, nella trattazione di uno specifico affare, non esiste un giudice più idoneo dell’altro, così che bisogna preoccuparsi soltanto di ciò che il giudice sia e appaia imparziale. Negli esiti ultimi e passo dopo passo, si mette in dubbio la stessa ragion d’essere di una differenza di un giudice rispetto all’altro, nessun rilievo avendo il dato strutturale.Portata alle sue ultime e coerenti conseguenze la dottrina dell’abuso del processo applicata alle questioni di giurisdizione porta a ritenere che l’esistenza di giurisdizioni speciali sia un’inutile sovrastruttura”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref170">[169]</a> Sempre valide le indicazioni di S. Romano, <em>Le giurisdizioni speciali amministrative</em>, in <em>Trattato Orlando</em>, III, Milano, 1901, 594, per il quale, in presenza di una pluralità di giurisdizioni, debba in generale operare il principio di “separazione”, e cioè che le varie giurisdizioni “si svolgono in campi perfettamente distinti e all’una non è mai concesso invadere quello dell’altra”; ma v. anche F. Cammeo, <em>Commentario alle leggi di giustizia amministrativa</em>, cit., 732: “Ciò emerge dai principi della logica giuridica per i quali il rapporto normale fra due giurisdizioni è quello della <em>separazione</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref171">[170]</a> Di recente, ad es., L. Torchia, <em>La giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo alla prova dell’evoluzione</em>, in P. Portaluri, <em>op. cit.</em>, 119: “oggi quasi tutti gli ordinamenti dei Paesi sviluppati hanno un giudice specializzato nell’esame e nel sindacato del potere”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref172">[171]</a> L. Ferrara, <em>Attualità del giudice amministrativo e unificazione delle giurisdizioni: annotazioni brevi</em>, in <em>Dir. pubbl</em>., 2014, 575 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref173">[172]</a> Già A. Proto Pisani, <em>Verso il superamento della giurisdizione amministrativa?,</em> in <em>Foro it.</em>, 2001, V, 28: “seppure penetrante è quanto di meno comprensibile anche agli addetti ai lavori ove si allontani dalle figure sintomatiche: è cioè un sindacato meno controllabile dello stesso giudizio di fatto. Ben venga allora –a seguito della devoluzione della giustizia amministrativa al giudice ordinario- una riduzione della incisività di tale sindacato: ciò che si perderebbe sarebbe ampiamente compensato dall’aumento di trasparenza delle motivazioni, dall’aumento della loro controllabilità, dall’aumento di garanzie per il cittadino”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref174">[173]</a> C. Cudia, <em>Funzione amministrativa e soggettività della tutela: dall&#8217;eccesso di potere alle regole del rapporto</em>, Milano, 2008.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref175">[174]</a> L. Ferrara, <em>op. cit</em>., 572: “l’asserita riduzione di tutela è in ogni caso compensata dai vantaggi che si collegano a una diversa tecnica di tutela, più certa (e prevedibile) in quanto derivante dalla pre-esistenza di diritti soggettivi”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref176">[175]</a> M. Libertini, <em>Ancora in tema di contratto, impresa e società. Un commento a Francesco Denozza, in difesa dello “istituzionalismo debole”</em>, <em>Giur. comm.</em>, 2014, I, 686.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref177">[176]</a> M. Mazzamuto, <em>L&#8217;Allegato E e l&#8217;infausto mito della giurisdizione unica tra ideologia ed effettività della tutela nei confronti della pubblica amministrazione</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2017, 747.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref178">[177]</a> M. Mazzamuto, <em>La matrice dottrinaria del filoprivatismo: Massimo Severo Giannini, </em>in AIPDA,<em> L’amministrazione pubblica in forma privatistica</em>, Napoli, 2014, 23 ss.; su siffatta deriva privatistica, M. Mazzamuto, <em>Il riparto di giurisdizione</em>, cit., 186 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref179">[178]</a> Al riguardo, del tutto condivisibilmente, F. Merusi, <em>Il principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2007, 445: il ricorso al diritto privato implicherebbe “un ritorno allo Stato patrimoniale dove aziendalismo e tirannide convivevano esprimendosi in negozi di diritto romano comune”, sicché occorrerebbe “sfatare l’idea, affermata da Autori prestigiosi e ormai ripetuta a livello manualistico, che le amministrazioni pubbliche godono di una generale capacità di diritto privato”; nonché Id., <em>Il diritto privato della pubblica amministrazione alla luce degli studi di Salvatore Romano, </em>in <em>Dir. amm., </em>2004, 654. Ma già O. Ranelletti, <em>Per la distinzione degli atti d’impero e di gestione</em>, 1905, ora in <em>Scritti giuridici scelti</em>, III, Napoli, 1992, 731: “limitare il diritto pubblico e l’atto d’impero all’attività dello Stato, che si esplica per mezzo del comando, in modo da vedere un atto di gestione dovunque quell’elemento manca, è continuare il concetto seguito dalla dottrina sotto il regime dello Stato assoluto”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref180">[179]</a> M. Mazzamuto, <em>La riduzione della sfera pubblica</em>, Torino, 2000, 86 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref181">[180]</a> Al di là delle soluzioni, che si sembrano già troppo arrendevoli, specie sui rapporti tra tutela costitutiva e tutela risarcitoria, è proprio la consapevolezza di questo ordine di preoccupazioni che muove comprensibilmente la pur prudente dottrina di A. Police, <em>La mitologia della “specialità” ed i problemi reali della giustizia amministrativa, </em>in <em>Quest. giust</em>., 2015, 147, che sollecita “la verifica circa l’attualità del sistema di tutele contro la Pubblica amministrazione che l’ordinamento assegna al giudice amministrativo, ovvero circa la sua incompatibilità con le esigenze di una moderna società civile e di una economia globale”. Il tema non era certo sfuggito anche ad altri studiosi: v. ad es. F. Fracchia, <em>Giudice amministrativo, crisi finanziaria globale e mercati</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit.</em>, 2010, 451.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-tecniche-di-attuazione-dei-diritti-nel-processo-amministrativo/">Le tecniche di attuazione dei diritti nel processo amministrativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La responsabilità precontrattuale da contatto sociale al vaglio del giudice amministrativo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-responsabilita-precontrattuale-da-contatto-sociale-al-vaglio-del-giudice-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 18:38:02 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-responsabilita-precontrattuale-da-contatto-sociale-al-vaglio-del-giudice-amministrativo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-responsabilita-precontrattuale-da-contatto-sociale-al-vaglio-del-giudice-amministrativo/">La responsabilità precontrattuale da contatto sociale al vaglio del giudice amministrativo</a></p>
<p>La responsabilità precontrattuale da contatto sociale al vaglio del giudice amministrativo (nota a T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, Sentenza 20 settembre 2017, n. 9847) Sommario: i. Premessa &#8211; ii. Gli obblighi precontrattuali – iii. Il contatto sociale al vaglio della giurisprudenza – iv. Liceità e legittimità dell’agire amministrativo &#8211; v.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-responsabilita-precontrattuale-da-contatto-sociale-al-vaglio-del-giudice-amministrativo/">La responsabilità precontrattuale da contatto sociale al vaglio del giudice amministrativo</a></p>
<p><strong>La responsabilità precontrattuale da contatto sociale al vaglio del giudice amministrativo</strong></p>
<p>(nota a T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/24225">Sentenza 20 settembre 2017, n. 9847</a>)</p>
<p>Sommario: i. Premessa &#8211; ii. Gli obblighi precontrattuali – iii. Il contatto sociale al vaglio della giurisprudenza – iv. Liceità e legittimità dell’agire amministrativo &#8211; v. Il contrasto interpretativo e la rimessione all’adunanza plenaria</p>
<p>Abstract. Il rapporto giuridico tra cittadino e pubblica amministrazione è stato attraversato negli ultimi anni da una profonda evoluzione che ne ha modificato regole e strutture, determinando l’ingresso dei principi privatistici e aziendalistici di efficienza e competitività attualizzati dall’art.1, comma 1-<em>bis</em>, della legge n. 241 del 1990. Ciò ha lasciato spazio ad una rinnovata concezione dell&#8217;attività amministrativa, caratterizzata dal &#8220;contatto” qualificato fra p.a. e cittadini e dall’innesto di precise regole di condotta nel rapporto giuridico, con conseguente affievolirsi del principio di supremazia in capo ai pubblici poteri. Il destinatario dell’atto diviene, così, titolare di una pretesa alla regolarità e liceità dell&#8217;azione amministrativa che va valutata secondo i canoni contrattuali di correttezza e buona fede, che il giudice ordinario può indagare, in quanto i medesimi si pongono come limiti esterni alla discrezionalità operativa.</p>
<p><strong>i. Premessa</strong><br />
Il T.A.R. capitolino interviene con la sentenza in esame su una questione di spiccato interesse e attualità, relativa alla possibilità di configurare anche nei rapporti non negoziali tra amministrazione e cittadino un modello di responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di protezione, accessori agli obblighi di prestazione, che s’impongono alle parti durante la formazione progressiva del contratto<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.<br />
Il modello del contatto sociale<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>, evocato di recente in una dotta sentenza<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> della Corte di cassazione, e impiegato dal giudice amministrativo nel caso di specie, è in grado di attrarre in sé la responsabilità precontrattuale<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, rendendo evidente che l’elemento qualificante della cd. <em>culpa in contrahendo </em>non è già la colpa – attinente all’indagine dell’elemento soggettivo &#8211; bensì la violazione della buona fede “oggettiva”<a title="" href="#_ftn5">[5]</a> che, sulla base dell’affidamento, fa sorgere obblighi non di prestazione, ma di protezione reciproca dalle parti<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
Diviene possibile, in tal modo, garantire l’ingresso ai principi di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) ed eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) anche nello spazio procedimentale che precede l’aggiudicazione del contratto. Tali norme, subordinando il legislatore a differenziare le posizioni dei soggetti dell’ordinamento secondo il rispetto dei criteri di proporzionalità, logica e ragionevolezza, impongono all’interprete uno sforzo verso la salvaguardia dell’affidamento della controparte “debole” a non essere lesa nelle aspettative in precedenza ingenerate. Le esigenze di tutela del legittimo affidamento sono, del resto, scolpite nell’art. 97 Cost., laddove tale norma ne individua il fondamento giuridico nei principi d’imparzialità, trasparenza e buona amministrazione<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. L’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, &#8211; elemento essenziale dello stato di diritto<a title="" href="#_ftn8">[8]</a> &#8211; assume, in tal modo, primario rilievo non solo nei rapporti negoziali tra i privati, ma anche con riguardo all’attività della pubblica amministrazione, che deve uniformare il proprio agire in senso costituzionalmente orientato<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.<br />
Pare opportuno rilevare che il principio del legittimo affidamento fondato sulla buona fede oggettiva ha conquistato il rango di caposaldo dell’ordinamento non già per scelta esplicita del legislatore – com’è avvenuto per lo Statuto del Contribuente approvato con la l. 27 luglio 2000 n. 212<a title="" href="#_ftn10">[10]</a> &#8211; ma piuttosto attraverso l’apporto ermeneutico dalla dottrina e dalla giurisprudenza, comunitaria e nazionale. Del resto le Camere, in sede di esame del progetto di riforma dell’art.1, l. 241/90 che includeva la tutela del legittimo affidamento fra i canoni dell’azione amministrativa, hanno approvato un testo che non lo richiama esplicitamente. Tuttavia, assoggettando la funzione amministrativa ai “principi dell’ordinamento comunitario” gli operatori del diritto ne hanno favorito ampia espansione<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>, fino a consacrarlo come uno dei fondamenti dello Stato di diritto in funzione di limite dell’attività legislativa e amministrativa<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.</p>
<p><strong>ii. Gli obblighi precontrattuali </strong><br />
La responsabilità precontrattuale, disciplinata negli artt. 1337 e 1338 del codice civile, costituisce il rimedio offerto dall’ordinamento giuridico per la tutela della libertà negoziale. Quest’ultima si individua tradizionalmente nell’interesse concreto a non essere coinvolti in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci e a non subire coartazioni o inganni riguardo agli atti negoziali<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.<br />
A titolo ricostruttivo, giova preliminarmente osservare come la fattispecie disciplinata dall’art. 1338 del codice civile per conclusione di contratto invalido evochi le teorie del giurista tedesco Jhering sulla<em> culpa in contrahendo<a title="" href="#_ftn14"><strong>[14]</strong></a></em>. Queste disegnano un meccanismo di giustizia commutativa rivolto a sanzionare con l’obbligo risarcitorio la parte reticente che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte, la quale ha vanamente confidato sulla validità del medesimo<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>. L’intuizione di Jhering è quella di concepire il completamento della protezione giuridica della parte lesa ancorando la fonte della responsabilità – appunto <em>per culpa in contrahendo</em> &#8211; nella violazione di obblighi di condotta precontrattuali, eliminando ogni superflua indagine sull’elemento soggettivo e sugli aspetti volitivi del soggetto agente. Si tratta, evidentemente, di una formulazione molto fortunata, che ha condizionato la fisionomia dell’obbligo informativo di natura precontrattuale non solo in Germania, ma anche nel resto del continente<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
Non dissimilmente, la sentenza annotata si lascia apprezzare nella misura in cui estende il parametro di giudizio dell’art. 1338 c.c. alla condotta dell’amministrazione tenuta sia nel corso di trattative negoziali condotte senza procedura di evidenza pubblica, sia nell’ambito di procedure di gara. Il T.A.R capitolino si sofferma, in particolar modo, sull&#8217;obbligo della stazione appaltante di valutare diligentemente le probabilità di positiva conclusione della trattativa e di informare tempestivamente la controparte dell&#8217;eventuale esistenza di cause ostative rispetto a tale esito.<br />
Accanto al modello di responsabilità precontrattuale di derivazione jheringhiana, all’inizio del secolo scorso si era affacciato in dottrina un tentativo di studio sistematico del giurista italiano Faggella<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>, incentrato principalmente sulla figura del recesso ingiustificato dalle trattative, il cui disegno è chiaramente scolpito nell’impianto dell’art. 1337 del codice civile. Tale analisi rinviene nel modello di formazione progressiva del contratto una sequenza di tre momenti permeati dalla libertà assoluta delle parti fino alla formazione del vincolo definitivo. Da qui l’elaborazione della nozione di “tacito accordo precontrattuale” che le parti assumono quando le negoziazioni abbiano conquistato uno spazio più avanzato e siano diventate più “serie”. La violazione del patto coincide con il recesso operato in uno spazio temporale successivo al raggiungimento della stabilità delle trattative, determinando l’obbligo di risarcire il danno consistente nell’aver sopportato vanamente i costi e le spese della trattativa.<br />
Entrambe le fattispecie disciplinate dal codice civile &#8211; quella formulata da Jhering riguardante i doveri d’informazione precontrattuale e l’ipotesi di rottura arbitraria delle trattative enunciata dal Faggella &#8211; hanno contribuito a costituire il nucleo dei doveri riconducibili alla fase prenegoziale, trovando primaria accoglienza nel diritto dell’Europa continentale. La prima ipotesi acquista particolare rilevanza nei rapporti con i consumatori, ove il modello originario di tipo risarcitorio è stato superato da un modello più attento a tutelare la parte non informata, di tipo caducatorio<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>. La seconda fattispecie trova la sua fonte nelle norme che disciplinano nei vari ordinamenti e a livello sovranazionale il principio di buona fede precontrattuale. Particolarmente interessante è la soluzione prevista da due fonti di <em>soft law</em>, i Principi Unidroit<a title="" href="#_ftn19">[19]</a> e i PECL<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>, che concepiscono la responsabilità precontrattuale esclusivamente con riferimento alla condotta di trattative contrarie alla buona fede oggettiva. Questa si traduce, in particolare, nell’iniziare o continuare le trattative senza la reale intenzione di concludere il contratto, disvelando un contegno non corretto nella fase antecedente la conclusione del contratto, ciò che costituisce a oggi l’ipotesi più ricorrente di scorrettezza precontrattuale<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>.</p>
<p><strong>iii. Il contatto sociale al vaglio della giurisprudenza</strong><br />
Nello specifico ambito occupato dai rapporti non autoritativi tra la parte pubblica e quella privata &#8211; che è l’ambito che qui più interessa &#8211; si segnala un rinnovato interesse verso soluzioni tese a valorizzare la natura contrattuale della fattispecie e il contatto tra le parti procedimentali, contatto che se non conforme alle regole sul procedimento amministrativo fissate dalla legge l. n. 241/1990 e al canone di correttezza previsto dal codice civile è idoneo a provocare non solo l’annullamento giudiziale dell’atto, ma anche la responsabilità risarcitoria, eventuale e sussidiaria rispetto alla prima forma di tutela demolitoria<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.<br />
Secondo un filone dottrinale recepito dalla recente giurisprudenza di legittimità<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>, l’archetipo della responsabilità precontrattuale, risiederebbe, infatti, nei “<em>quasi contractus” </em>risalenti alle elaborazioni del diritto romano post-classico<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.<br />
Tale categoria individuava quegli atti o fatti che, sebbene privi del substrato negoziale, aderivano ad un modello relazionale idoneo a generare obbligazioni assimilabili a quelle nascenti <em>ex contractu</em>. Era, ad esempio, il caso dell&#8217;indebito, nel quale l&#8217;obbligo della restituzione scaturiva dal mero fatto del pagamento erroneamente eseguito, o della <em>negotiorum gestio</em>, scaturente da un&#8217;attività intrapresa allo scopo di fare cosa utile ad altri. Da qui, il <em>nomen</em> di <em>&#8220;quasi contractus</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>.<br />
Recuperata dalla dottrina italiana nell’ultimo decennio del ventesimo secolo, la teoria del contatto sociale non è estranea alla riflessione tedesca e anglosassone<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>, in cui si registra lo sforzo ermeneutico di configurare una categoria obbligatoria atipica, in mezzo fra <em>contract</em> e <em>torts</em>, in grado di ricomprendere le dinamiche prive di fonte contrattuale, ma allo stesso tempo, in quanto generanti obblighi di protezione reciproci, aliene dalla riduzione extracontrattuale. La dottrina comunitaria e nazionale<a title="" href="#_ftn27">[27]</a> ha agevolato, in tal modo, il formarsi di una linea evolutiva della responsabilità civile orientata verso un <em>favor</em> per la più incisiva forma di tutela rappresentata dalla responsabilità contrattuale. Tale riflessione coinvolge anche settori affini alla dinamica precontrattuale “pura” cui non è escluso il procedimento amministrativo di scelta del contraente, ogni qual volta questo sia rivelatore di un contatto generatosi tra le parti dal quale scaturiscono obblighi di protezione ancorché non di prestazione.<br />
Un pregevole contributo all’inquadramento sistematico del contatto sociale tra amministrazione e privato è fornito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 14188 del 12 luglio 2016, che getta solidi argomenti a sostegno della natura contrattuale della responsabilità precontrattuale, a superamento del tradizionale orientamento che lo riconduceva entro il <em>genus</em> della responsabilità aquiliana<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>.<br />
Il nodo centrale concerne la ravvisabilità di un’obbligazione risarcitoria qualora, anche in assenza di un negozio quale fonte di specifici e reciproci obblighi di prestazione, tra le parti venga comunque a instaurarsi un nesso relazionale qualificato, caratterizzato dal “contatto” tra le rispettive sfere giuridiche.<br />
Secondo il giudice di legittimità, la principale obiezione mossa a tale tesi, per la quale anche l&#8217;illecito extracontrattuale realizzerebbe un contatto sociale, non coglie il <em>proprium</em> della responsabilità in esame, nella quale il contatto sociale tra sfere giuridiche diverse deve essere &#8220;qualificato&#8221;, ossia connotato da uno &#8220;scopo&#8221; che, per il suo tramite, le parti intendano perseguire.<br />
L’indagine sull’elemento teleologico del rapporto diviene, perciò, essenziale nell’individuazione del contatto sociale, che solo nella sua veste qualificata sarà idoneo fondare la responsabilità precontrattuale del soggetto agente. Come la causa del contratto ne individua la funzione economico sociale, rendendolo meritevole di tutela da parte dell&#8217;ordinamento giuridico, così lo scopo &#8211; stipulare un contratto non svantaggioso, evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al patrimonio, assicurarsi il corretto esercizio dell&#8217;azione amministrativa &#8211; che connota la relazione tra le parti riconoscendovi un momento necessario per il suo verificarsi, qualifica il contatto sociale rendendolo oggetto di protezione giuridica<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>.<br />
L’affermazione non va agganciata a istanze di natura etica, ma assume una propria consistenza giuridica nella misura in cui può trovare copertura nel principio costituzionale di solidarietà sociale. Nelle ipotesi in cui è ravvisabile una relazione qualificata, una parte affida i propri beni della vita alla correttezza, all&#8217;influenza e alla professionalità di un altro soggetto. Rispetto all’ipotesi di contatto sociale “semplice”, per il quale basta che l&#8217;ordinamento imponga a un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento che non si discosta dallo schema del <em>neminem ledere</em>, il modello di contatto sociale qualificato conquista un grado più elevato di protezione giuridica richiedendo, a monte della lesione, taluni fattori pregnanti quali l’affidamento reciproco delle parti con &#8220;<em>conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buona fede, di protezione e d’informazione</em>&#8220;.<br />
Alla base della fattispecie extracontrattuale non vi è, viceversa, alcun obbligo puntuale. Anche il generico dovere di <em>alterum non laedere</em> costituisce, infatti, la proiezione &#8211; insita nel concetto stesso di responsabilità &#8211; sul danneggiante del diritto del danneggiato all&#8217;integrità della propria sfera giuridica, e che si pone, comunque, al di fuori di un preesistente rapporto con il primo. Perciò, se la responsabilità civile aquiliana, nella quale la valenza giuridica della relazione sociale viene in luce solo nel momento della lesione, rimane caratterizzata dal &#8220;non rapporto&#8221;, la responsabilità contrattuale si distingue per la presenza di una &#8220;struttura obbligatoria&#8221;, che diviene così, la vicenda tipica dell&#8217;obbligazione senza prestazione.<br />
Lo schema aquiliano, la cui scelta è frutto della secolare tradizione giuridica che, sin da Gaio, bipartisce le fonti delle obbligazioni nel contratto e nel fatto illecito, si muove, perciò, verso una profonda rimeditazione. Il contatto sociale come fonte dell’obbligazione risarcitoria precontrattuale trova più adeguata sistemazione nella terza categoria che l’art. 1173 c.c. individua in “ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell&#8217;ordinamento giuridico”, finora pretermessa e oggetto di ambiguità classificatoria, ma che va recuperata come importante tassello dell’ordinamento giuridico.<br />
Il meticoloso sforzo ricostruttivo contenuto nella sentenza della Corte di cassazione n. 14188/2016 denota poi come, a partire dalla responsabilità del sanitario e della struttura ospedaliera, e a quella del precettore e dell’ente scolastico, la responsabilità da contatto sociale abbia trovato riconoscimento giurisprudenziale anche nel rapporto tra privato e p.a. in conseguenza dell&#8217;instaurazione di un procedimento amministrativo<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>.<br />
Viene a esistenza, per tale via, la figura di un rapporto obbligatorio connotato non da obblighi di prestazione bensì da obblighi di protezione, egualmente riconducibili, sebbene manchi un atto negoziale, a una responsabilità diversa da quella aquiliana e prossima a quella contrattuale, poiché ancorabili a quei fatti e atti idonei a produrli che costituiscono la terza fonte delle obbligazioni menzionata dall&#8217;art. 1173 c.c.<br />
La scelta di collocare il fondamento della responsabilità precontrattuale nel <em>tertium genus</em> delle obbligazioni va ricercata nella costatazione che la “idoneità” della fonte non è monopolio esclusivo del contratto e, su un altro piano, del fatto illecito, giacché essa può trovarsi anche in ogni “altro atto o fatto” compatibile con l’evoluzione del diritto. Al tempo stesso, la conformità con l’ordinamento giuridico, se da un lato rappresenta la chiave ermeneutica che offre cittadinanza a nuovi strumenti capaci di soddisfare gli interessi delle parti, svolge, dall’altro, anche la funzione di evitare l’eccessiva dilatazione di un genere vasto e differenziato. Del resto, come le categorie classiche del contratto e del fatto illecito, gli atti e fatti di altra natura non formano un elenco precostituito e immutabile. L’apertura del sistema delle fonti delle obbligazioni richiede la “<em>formulazione di principi idonei e sufficienti alla formulazione di regole orientative</em>” nel rispetto delle fonti del diritto<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>. Va considerato che la forza precettiva della buona fede non va rinvenuta in un generico dovere di astensione da comportamenti lesivi verso soggetti terzi. La condotta che l’art. 1337 c.c. impone alle parti della trattativa costituisce, più precisamente, l’adempimento di un obbligo funzionale a proteggere beni e interessi individuabili a priori rispetto a specifici pregiudizi<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>, ai quali un contraente si espone per effetto dell’affidamento riposto in circostante qualificate.<br />
Il rispetto di puntuali regole di condotta idonee a neutralizzare le insidie comportamentali che si annidano prima della conclusione del contratto è, secondo i giudici di legittimità, segno di un’evoluzione tangibile della coscienza sociale, ancora prima che giuridica, che ridisegna il rapporto obbligatorio come un rapporto complesso. Lo scopo che dirige le trattative non si riduce, in tal modo, al solo interesse alla prestazione, individuato dall&#8217;art. 1174 c.c., ma ricomprende un fascio di obbligazioni accessorie riconducibili all’interesse alla protezione, espresso dal successivo articolo 1175 c.c.<br />
In tale prospettiva il <em>proprium</em> della responsabilità contrattuale, come del resto emerge nella sentenza in commento, non è più costituito dalla violazione di una pretesa di adempimento, né dalla predisposizione soggettiva del soggetto agente, bensì dalla lesione arrecata a una relazione qualificata tra soggetti, nella quale si tutelano anche aspetti della personalità dal rilievo costituzionale. La relazione negoziale tra due parti diviene, in tal modo, l’occasione per lo sviluppo del potenziale umano ex art. 2 Cost., da tutelare come momento di crescita e progressione non soltanto patrimoniale ma anche intellettuale, e va, perciò, “<em>sottoposta dall&#8217;ordinamento alla più pregnante ed efficace forma di responsabilità, rispetto a quella aquiliana, rappresentata dalla responsabilità di tipo contrattuale</em>”.</p>
<p><strong>iv. Liceità e legittimità dell’agire amministrativo</strong><br />
La sentenza in commento si colloca, logicamente, all’esito di un articolato percorso la cui conquista giuridica più rilevante, con portata assimilabile al riconoscimento della risarcibilità degli interessi legittimi, è racchiusa nell’affermazione che l’amministrazione, quale supremo ente regolatore degli interessi privati e collettivi, non si sottrae ai doveri di condotta relazionale che s’impongono <em>in primis</em> ai destinatari del potere pubblico.<br />
Per lungo tempo la giurisprudenza aveva escluso la configurabilità di una responsabilità precontrattuale della p.a. nella fase procedimentale che precede l&#8217;aggiudicazione della gara. La tesi negazionista poggiava sostanzialmente sui seguenti assiomi: <em>(i) </em>l&#8217;apertura della competizione ad una pluralità di concorrenti non instaura ancora una relazione specifica tra soggetti, paragonabile allo svolgimento di trattative cui è riferibile in sede privatistica l&#8217;art. 1337 c.c.; <em>(ii)</em> il partecipante alla gara non può nutrire alcun legittimo affidamento sull&#8217;esito della stessa e sulla conclusione del relativo contratto, ma è unicamente titolare di un interesse legittimo al corretto esercizio del potere di scelta da parte dell&#8217;amministrazione; <em>(iii)</em> un’indagine ricognitiva del rispetto della buona fede oggettiva da parte della p.a. realizza un inammissibile sindacato giudiziale su un’attività connotata da discrezionalità amministrativa<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>.<br />
L’intervento chiarificatore della Corte di cassazione ha infine segnato il contestuale superamento della pretesa incompatibilità tra sovranità e poteri di imperio da un lato, e responsabilità, dall’altro, coincidendo con l’affermazione del principio di legalità nell’azione dei pubblici poteri<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>.<br />
Con un certo ritardo rispetto al giudice ordinario, anche il giudice amministrativo ha infine abbandonato la concezione che disconosceva nei partecipanti alle procedure a evidenza pubblica delle “parti” contrattuali e che negava l’esistenza delle condizioni strutturali per poter assimilare il procedimento di scelta del contraente ad una “trattativa” di diritto comune con il riconoscimento di diritti soggettivi all&#8217;osservanza reciproca delle regole di buona fede, come stabilito dall&#8217;art. 1337 c.c.<br />
Il Consiglio di Stato, in una recente pronuncia<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>, ha convenuto che in materia di contratti pubblici si è in presenza di una formazione necessariamente progressiva del contratto che si sviluppa secondo lo schema dell&#8217;offerta al pubblico in cui, come nel modello civile, avviene il contatto con una pluralità di &#8220;partecipanti&#8221; al procedimento negoziale. Del resto, se nei rapporti tra privati l&#8217;avvio delle trattative non è facilmente individuabile per la mancanza di una formalizzazione del loro svolgimento, ciò, viceversa, avviene nelle pubbliche gare, ove la pubblicazione di un bando e le offerte o richieste d’invito in forma scritta costituiscono i segni non equivoci dell&#8217;instaurazione delle trattative. Ciò consente, <em>a fortiori</em>, di verificare l’insorgenza e il rispetto da parte dei soggetti del procedimento degli obblighi di correttezza e di buona fede previsti dall’art 1337 c.c.<br />
Vale la pena di osservare che la poliedricità delle teorie che si agitano intorno alla responsabilità precontrattuale della p.a. discende, in parte, da un equivoco assunto a dogma dalla dottrina e dalla giurisprudenza a cavallo del nuovo millennio, e generato proprio dalla storica sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite n. 500/99.<br />
Se tale pronuncia ha, da un lato, avuto il merito di aprire una breccia &#8220;nel muro di sbarramento&#8221; del pietrificato principio dell&#8217;irrisarcibilità degli interessi legittimi, ha al tempo stesso sollevato e lasciati irrisolti numerosi punti e questioni che inevitabilmente si pongono in sede applicativa date le complessità, le contraddittorietà, che da sempre caratterizzano il dibattito sulla definizione della figura dell&#8217;interesse legittimo<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>.<br />
Tra questi si staglia, in particolare, il nodo della distinzione tra la responsabilità dell&#8217;amministrazione per attività provvedimentale illegittima dalla responsabilità da contatto nascente dall&#8217;inadempimento di un’obbligazione senza prestazione<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>. Il modello della responsabilità da contatto amministrativo qualificato, non si collega, in altri termini, alla lesione dell&#8217;utilità finale cui aspira il privato, ma deriva dalla sola violazione di quei particolari obblighi positivi &#8211; le regole d’imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione &#8211; il cui rispetto è funzionale alla garanzia dell&#8217;affidamento del privato sulla liceità dell&#8217;azione amministrativa<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>.<br />
Questi aspetti andrebbero considerati in relazione ai diversi modi di concepire le relazioni tra legittimità e liceità: in particolare, tra la legittimità o meno del provvedimento amministrativo che incide, vanificandolo, sull’aspettativa qualificata del cittadino in ordine all’ottenimento del bene della vita, e la liceità o meno del comportamento globalmente tenuto dalla p.a. nell’esercizio dei suoi poteri procedurali<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>.<br />
In dettaglio, secondo una prima prospettiva sostenuta da una isolata, ma non per questo meno interessante, pronuncia del giudice amministrativo<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>, la violazione del canone di buona fede nello svolgimento della procedura concorsuale determina l&#8217;illegittimità di provvedimenti demolitori intervenuti a seguito dell’aggiudicazione. Il giudice amministrativo ha osservato che il contatto procedimentale, una volta innestato nell&#8217;ambito del rapporto amministrativo, caratterizzato da sviluppi istruttori e da un&#8217;ampia dialettica tra le parti sostanziali, impone al soggetto pubblico un preciso onere di diligenza, che lo rende garante del corretto sviluppo del procedimento e della sua legittima conclusione. L&#8217;illiceità del contegno serbato dall&#8217;amministrazione finisce, così, per “<em>comporre il parametro alla stregua del quale qualificare come illegittimo il provvedimento di autotutela, finendo per atteggiarsi a guisa di fonte esclusiva della sua illegittimità</em>”<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>.<br />
Si tratta di una ricostruzione non esente da critiche. La giurisprudenza successiva<a title="" href="#_ftn42">[42]</a> ha accolto una prospettiva che articola diversamente il rapporto tra illegittimità e illiceità, negando che la buona fede oggettiva entri a comporre il parametro di legittimità degli atti di una procedura concorsuale. A tal proposito va detto che mentre quest’ultimo rimane a matrice esclusivamente pubblicistica, il parametro della liceità del contegno complessivo dell&#8217;amministrazione, in termini di sua aderenza o meno alle regole di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale, presenta natura privatistica. Ne deriva che l&#8217;illiceità del secondo tipo non potrebbe concorrere a definire l&#8217;illegittimità del primo<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>.<br />
Una diversa soluzione realizzerebbe, per di più, un’ingiustificata limitazione del risarcimento del danno realizzabile dal privato. Il modello di cui all’art. 1337 c.c., nella misura in cui limita il danno al cd. interesse negativo &#8211; l’interesse a non essere coinvolti in trattative infruttuose &#8211; e che esclude, invece, il cd. interesse positivo – l’interesse a conseguire il bene della vita in disponibilità – mal si adatta, infatti, al modello di responsabilità da provvedimento amministrativo<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>. Ciò che assume rilievo per il privato, compresso da un atto illegittimo, non è la scorrettezza perpetuata dall’amministrazione, ma l’ingiusta lesione del bene della vita: questi aspirerebbe a ottenere un risarcimento commisurato non tanto alle occasioni perdute a causa del procedimento amministrativo al quale ha partecipato quanto, invece, all’utilità materiale che gli è stata rifiutata o negata a causa delle scorrettezze della p.a. Del resto, la responsabilità da provvedimento amministrativo illegittimo risponde allo schema pubblicistico della lesione di interessi legittimi, che solo ambientalmente è connessa alle trattative e alla formazione progressiva dell’accordo, ma ne rimane ontologicamente e strutturalmente distinta. Da qui, l’opportunità di mantenere separati i due profili risarcitori.<br />
In una fase successiva si è registrata la conquista giurisprudenziale più rilevante, che ha coinciso con l’affermazione della responsabilità precontrattuale anche nell’ipotesi di svolgimento di attività amministrativa legittima, con particolare riferimento ai casi di revoca o di annullamento di atti di gara<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>. A fronte della diversa natura delle norme fonte di responsabilità precontrattuale e di responsabilità provvedimentale<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>, si conclude che la prima prescinda dall&#8217;eventuale illegittimità del provvedimento amministrativo di autotutela che formalizza la volontà dell&#8217;amministrazione di annullare o revocare gli atti di gara.<br />
Non si fa fatica a cogliere il <em>proprium</em> di tale riflessione nella sentenza in commento, laddove si rimarca che anche un eventuale annullamento in autotutela del provvedimento di affidamento non avrebbe potuto elidere né attenuare le conseguenze del comportamento illecito dell’amministrazione. Ciò è avvalorato dal rilievo che la responsabilità precontrattuale si configura quale “responsabilità da comportamento” e non da provvedimento, che incide sul diritto di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali e, pertanto, sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illegittime frutto dell’altrui scorrettezza<a title="" href="#_ftn47">[47]</a>.<br />
In altri termini, mentre il parametro della legittimità del provvedimento, a carattere esclusivamente pubblicistico, identifica il “corretto amministratore” degli interessi pubblici, il parametro della liceità della condotta amministrativa identifica il “corretto negoziatore” il cui contegno va valutato in base ai canoni di correttezza e buona fede oggettiva, e il cui scopo è la tutela di quegli affidamenti dapprima ingenerati e divenuti poi meritevoli di tutela<a title="" href="#_ftn48">[48]</a>.<br />
La dottrina ha reagito positivamente al nuovo modo di descrivere i rapporti tra liceità e legittimità dell’agire amministrativo. È stato efficacemente notato che nel trasgredire i canoni comportamentali di marca privatistica posti dagli artt. 1337 e 1338 c.c., il soggetto pubblico non adotta provvedimenti illegittimi ma tiene comportamenti illeciti, per cui oggetto di denuncia non sono gli atti formali, atomisticamente presi, che appaiono perfettamente leciti, ma “<em>la condotta fattualmente traguardata, viceversa illecita</em>”<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>.<br />
Molto frequente è, su tale prospettiva, l’ipotesi di revoca legittima ma tardiva di una gara che non avrebbe mai dovuto avere inizio per mancanza dei fondi necessari a realizzare l’opera<a title="" href="#_ftn50">[50]</a>. L’analisi della casistica viene a conferma della legittimità se non della doverosità del provvedimento di autotutela, consentendo di porre al riparo l&#8217;interesse pubblico dalla conclusione di un contratto che l&#8217;amministrazione non avrebbe potuto fronteggiare per carenza delle risorse finanziarie occorrenti. Tale iniziativa, tuttavia, non fa venir meno “<em>il fatto incancellabile degli affidamenti suscitati nell&#8217;impresa dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi</em>”. Il singolo provvedimento di autotutela diviene, così, la “<em>tessera legittima di un mosaico connotato da condotta complessiva superficiale</em>” violativa dei più elementari obblighi di trasparenza e di attenzione al cospetto dei quali si stagliano i corrispondenti diritti soggettivi<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>.<br />
In definitiva, l’esercizio del potere pubblico, sebbene legittimo, non esclude l’illiceità del comportamento della p.a., che può essere lesivo dell’affidamento maturato dalla controparte e che l&#8217;ordinamento ritiene meritevole di tutela<a title="" href="#_ftn52">[52]</a>. Nell’ipotesi prospettata, la mancanza di ogni vigilanza e coordinamento sull’assunzione di impegni economici eccessivamente gravosi per la p.a. integra violazione delle regole di correttezza e di buona fede, consentendo di condannare la stazione appaltante a titolo di responsabilità precontrattuale. Questo a conferma dell’impostazione secondo cui l’art. 1337 c.c. delinea una responsabilità da comportamento e non da provvedimento, che incide non sull&#8217;interesse legittimo pretensivo all&#8217;aggiudicazione, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali e sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illegittime frutto dell&#8217;altrui scorrettezza<a title="" href="#_ftn53">[53]</a>.<br />
Se è configurabile la coesistenza di un provvedimento di autotutela legittimo e un comportamento scorretto, è altresì possibile che, riguardando oggetti differenti, possano coesistere un atto illegittimo e una condotta lecita. Questo può accadere ove le circostanze concrete non consentano di ravvisare la colpa dell&#8217;Amministrazione, tra gli altri, a causa dell&#8217;oscurità di norme appena entrate in vigore o per le oscillazioni giurisprudenziali nell&#8217;interpretazione del quadro normativo di riferimento; o perché, successivamente al provvedimento di autotutela, è intervenuta la dichiarazione di incostituzionalità della norma che lo aveva giustificato<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>.<br />
In posizione intermedia tra quella che vede una strettissima interferenza tra la buona fede precontrattuale e le regole poste a disciplina dell’agire amministrativo, e l’impostazione che nega ogni contatto tra le due sfere, si colloca la tesi che, negando un automatismo del primo tipo, attribuisce una portata meramente sintomatica della violazione delle regole pubblicistiche su quelle di diritto comune<a title="" href="#_ftn55">[55]</a>. In particolare, si ammette che nell’indagine sulla violazione dei principi relazionali di correttezza e buona fede, gli atti dei quali sia stata accertata l’illegittimità possano costituire degli indici da cui desumere la contraddittorietà del comportamento del soggetto pubblico<a title="" href="#_ftn56">[56]</a>. Simile ricostruzione presenta chiaramente il pregio di agevolare il danneggiato nel provare l’illiceità della condotta della p.a. e al tempo stesso di mantenere ferma la differenza tra il giudizio sull’illegittimità e quello sulla responsabilità.<br />
Del resto, la giurisprudenza ha mostrato di aderire a una nozione di comportamento che non si contrappone a quella di atto, ma si armonizza con questa, essendo comprensiva di ogni tratto di azione, materiale o provvedimentale<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>. Ciò a dimostrazione che nelle ipotesi di valutazione della responsabilità della p.a., il provvedimento può costituire solo una frazione della più ampia condotta illecita<a title="" href="#_ftn58">[58]</a>.<br />
Il riconoscimento della responsabilità precontrattuale anche alla fase antecedente l’individuazione del miglior contraente, ha sancito, perciò, il superamento della “concezione binaria” dell’evidenza pubblica<a title="" href="#_ftn59">[59]</a>. In base ad una rinnovata visione del rapporto giuridico procedimentale, si ammette la contestuale presenza, sin dal momento della pubblicazione del bando, di una sequenza amministrativa e di un procedimento negoziale<a title="" href="#_ftn60">[60]</a> i quali confluiscono in un&#8217;unica serie di atti operanti in una duplice dimensione, pubblicistica e privatistica<a title="" href="#_ftn61">[61]</a>.<br />
Il peso del percorso evolutivo segnalato va, evidentemente, oltre una dimensione meramente teorica: arricchendo la riflessione sul rapporto amministrativo con le conquiste e i concetti elaborati in sede civilistica, diviene possibile ampliare lo spettro di tutele rivolte al cittadino, sintetizziate nel principio personalistico che regge l’impianto costituzionale.<br />
Così, anche il noto binomio “regole di validità” e “regole di correttezza”<a title="" href="#_ftn62">[62]</a> può trovare utile applicazione non solo nei rapporti di diritto comune, ma anche con riguardo all’attività amministrativa di scelta del contraente. Diviene possibile, allora, compiere un passo logico ulteriore, riconoscendo l’operatività dell’art. 1337 c.c. non solo nelle ipotesi di interruzione della sequenza procedimentale, ma anche in presenza di un contratto aggiudicato e concluso, ma pregiudizievole per la parte privata.<br />
È ormai evidente, infatti, che la responsabilità precontrattuale costituisce il rimedio in grado di governare anche le situazioni del contratto valido ma pregiudizievole per la parte che abbia subito l&#8217;altrui comportamento contrario a buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto<a title="" href="#_ftn63">[63]</a>. Ciò in quanto, se è vero che l’interesse che l’art. 1337 c.c. mira a tutelare non s’individua né nella prosecuzione delle negoziazioni né nella conclusione del contratto, ma nella “serietà” delle trattative, a maggior ragione si deve ritenere ammissibile un&#8217;azione risarcitoria anche a fronte di un contratto concluso validamente, ma in presenza della violazione della buona fede precontrattuale che dia luogo a un assetto contrattuale più svantaggioso per la parte che abbia subito le conseguenze della condotta scorretta. Analogamente, nel terreno dell’evidenza pubblica, mentre non è richiesta la violazione delle regole sul procedimento amministrativo per imbattersi in responsabilità precontrattuale, viceversa, l’inosservanza delle regole di condotta, se da un lato consente di accedere alla tutela risarcitoria, non necessariamente vanifica l’efficacia della procedura di affidamento.<br />
Nel solco di questi rilievi, sembra possibile soffermarsi sulla contiguità tra la tesi del contatto sociale qualificato, che richiama, come visto, il binomio liceità/legittimità, e la teoria dei “vizi incompleti”<a title="" href="#_ftn64">[64]</a> imperniata sul binomio validità/correttezza. La violazione del precetto generale di buona fede, generatore degli obblighi di protezione accessori alla prestazione principale e connaturati al principio solidaristico di fonte costituzionale, costituisce di per se? inadempimento e può comportare l&#8217;obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato a titolo di responsabilità contrattuale da contatto sociale. L’immediato beneficio è quello di realizzare istanze di giustizia ed equità in un ambito, quello delle trattative, prodromico alla realizzazione di traffici commerciali efficienti e imperniati sulla trasparenza e lealtà reciproca.<br />
Diviene possibile, infine, l’assimilazione di questi concetti con la tradizionale bipartizione tra “norme di azione” e “norme di relazione”<a title="" href="#_ftn65">[65]</a>, realizzando un’ottimale convergenza di istituti originariamente confinati in ambiti diversi e impermeabili tra loro. Come magistralmente sostenuto, è infatti “<em>la violazione di una norma d&#8217;azione a comportare illegittimità e la violazione di una norma di relazione a comportare illiceità, e poiché le diverse norme prescrivono (e vietano) comportamenti diversi, la condotta tenuta dall&#8217;amministrazione nell&#8217;esercizio del potere autoritativo, pur ricondotta globalmente sotto le insegne dell&#8217;atto amministrativo, viene in realtà idealmente scissa in due sottoinsiemi comportamentali minori, l&#8217;uno rilevante ai soli fini dell&#8217;illiceità, l&#8217;altro ai soli fini dell&#8217;illegittimità</em>” dell&#8217;atto amministrativo<a title="" href="#_ftn66">[66]</a>.</p>
<p><strong>v. Il contrasto interpretativo e la rimessione all’adunanza plenaria</strong><br />
La sentenza in commento traccia il suo impianto discorsivo nel solco della trasposizione dei doveri precontrattuali di buona fede e correttezza nel procedimento amministrativo di scelta del contraente. Ciò riflette un’evoluzione che, dalla fine del secolo scorso, ha riguardato ogni aspetto del rapporto tra il soggetto pubblico e il cittadino, trovando nell’affermazione della responsabilità precontrattuale della p.a. il suo esempio più tangibile. Come si è avuto modo di rilevare, l’evidenza pubblica sembra destinata a divenire il luogo privilegiato per il riconoscimento di diritti soggettivi in capo al privato, cui corrispondono per la stazione appaltante veri e propri obblighi di risultato dotati di copertura costituzionale.<br />
A livello concettuale, da un’idea di netta separazione tra la fase pubblicistica e quella privatistica di scelta del contraente, si è giunti a rinvenire un&#8217;unica sequenza procedimentale sottoposta contemporaneamente alle regole del diritto pubblico, disciplinanti l’uso del potere amministrativo, e alle regole dei privati, i quali possono vantare nei confronti del soggetto pubblico dei veri e propri diritti soggettivi al corretto e razionale andamento dello sviluppo procedimentale. L’ultima tappa di questo percorso euristico ha coinciso con il riconoscimento – attraverso la sentenza della Corte di cassazione n. 14188/2016 &#8211; della natura contrattuale del modello offerto dall’art. 1337 c.c. Tale figura viene assimilata a una vera e propria responsabilità da inadempimento di obbligazioni senza prestazione, che non sanziona solo le tradizionali figure dell’ingiustificato recesso o della conoscenza di una causa d’invalidità, ma ricomprende ogni tipo d’insidia comportamentale in grado di rendere squilibrata la relazione negoziale tra due soggetti.<br />
È in tale prospettiva che al rapporto potestà-soggezione, incentrato sui principi di autorità e d’imperatività del provvedimento, si assiste alla sostituzione con un altro, che fa capo alla relazione obbligo-diritto, avviando una “<em>ricostruzione del sistema in senso radicalmente paritario</em>”<a title="" href="#_ftn67">[67]</a>. Gli atti del procedimento a evidenza pubblica compartecipano, in tal modo, della natura di atti paritetici, in grado di operare immediatamente e direttamente nei rapporti esterni senza, tuttavia, rivestire carattere autoritativo, non avendo la forza di alterare autoritativamente le posizioni giuridiche dei soggetti particolari<a title="" href="#_ftn68">[68]</a>.<br />
Naturalmente, si deve rammentare che sia la giurisprudenza ordinaria che amministrativa andranno chiarendo la reale portata applicativa dell’istituto in questione, non essendo escluse future soluzioni interpretative in grado di contraddire lo scenario fin qui richiamato.<br />
Allo stato attuale, l’incertezza interpretativa del quadro delineato trova conferma nella recente rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato della questione inerente la configurabilità o meno della responsabilità precontrattuale anche nella fase che precede la scelta del contraente, rispetto alla quale sono progressivamente emersi due diversi orientamenti, necessitanti dell’intervento chiarificatore e nomofilattico dell’organo plenario<a title="" href="#_ftn69">[69]</a>.<br />
Dopo aver ripercorso le prime pronunce di segno negazionista, l’ordinanza remittente ha evidenziato il passaggio alla giurisdizione amministrativa, imposto dalla legge n. 205 del 2000 e consolidato dalla nota sentenza dell’Adunanza plenaria n. 6 del 5 settembre 2005<a title="" href="#_ftn70">[70]</a>. Tale decisione ha ammesso la configurabilità della responsabilità precontrattuale in tutti i casi in cui la p.a. &#8211; dopo l&#8217;aggiudicazione &#8211; intervenga con provvedimenti che abbiano l’effetto di vanificare gli esiti della procedura di selezione, frustrando la legittima aspettativa del contraente selezionato a concludere il contratto.<br />
In particolare, la Terza sezione ha individuato le diverse fattispecie emerse nella prassi e sussumibili nell’orientamento delineato, quali la <em>(i)</em> revoca dell&#8217;indizione della gara e dell&#8217;aggiudicazione per esigenze di una ampia revisione del progetto, disposta vari anni dopo l&#8217;espletamento della gara; <em>(ii)</em> l’impossibilità di realizzare l&#8217;opera prevista per essere mutate le condizioni dell&#8217;intervento; <em>(iii)</em> l’annullamento d&#8217;ufficio degli atti di gara per un vizio rilevato dall&#8217;amministrazione solo successivamente all&#8217;aggiudicazione definitiva o che avrebbe potuto rilevare già all&#8217;inizio della procedura; <em>(iv) </em>la revoca dell&#8217;aggiudicazione, o il rifiuto a stipulare il contratto dopo l&#8217;aggiudicazione, per mancanza dei fondi.<br />
Rispetto all’orientamento così delineato, per il quale la violazione della buona fede precontrattuale rileva solo a conclusione della sequenza procedimentale, nella giurisprudenza successiva è emerso un secondo e innovativo filone, che ha ammesso la configurabilità della responsabilità precontrattuale anche nella fase anteriore alla scelta del contraente e, quindi, prima e a prescindere dall’aggiudicazione.<br />
Tale orientamento è stato ratificato e fatto proprio dalla Corte di cassazione nella sentenza del 3 luglio 2014, n. 15260<a title="" href="#_ftn71">[71]</a>. Si è osservato, in particolare, che nel corso della procedura di scelta del contraente si assiste ad una formazione necessariamente progressiva del contratto che si sviluppa secondo lo schema dell&#8217;offerta al pubblico in cui l&#8217;amministrazione entra in contatto con una pluralità di operatori con ciascuno dei quali instaura trattative &#8211; c.d. multiple o parallele. Il contatto tra le parti procedimentali determina, in tal modo, la costituzione di un rapporto giuridico sin dal momento della presentazione delle offerte, secondo un&#8217;impostazione che risulta rafforzata dall&#8217;irrevocabilità delle medesime.<br />
La forza precettiva del canone di buona fede va, pertanto, riconosciuta nell&#8217;ambito di ognuno di tali rapporti, in cui ciascuna parte è tenuta al rispetto di principi generali di comportamento posti dalla legge a tutela indifferenziata degli interessi<a title="" href="#_ftn72">[72]</a> reciproci. Da ciò consegue che il mancato rispetto di tale precetto, anche anteriormente alla conclusione della gara, determina l&#8217;insorgere della responsabilità precontrattuale a prescindere dalla prova dell&#8217;eventuale diritto all&#8217;aggiudicazione del partecipante. In perfetta adesione ai medesimi rilievi già espressi dal giudice amministrativo<a title="" href="#_ftn73">[73]</a>, la Corte di cassazione chiarisce che la <em>culpa in contrahendo</em> non necessita di un &#8220;rapporto personalizzato&#8221; fra p.a. e privato &#8211; che troverebbe la sua unica fonte del provvedimento di aggiudicazione – essendo invece “<em>posta a tutela del legittimo affidamento nella correttezza della controparte, che sorge sin dall&#8217;inizio del procedimento</em>” <a title="" href="#_ftn74">[74]</a>.<br />
Nel rimettere la questione all’Adunanza plenaria, l’ordinanza – non senza sorprese &#8211; ha preso posizione a favore del primo e più restrittivo orientamento, curandosi di precisare che nel momento che precede l’aggiudicazione, gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione<a title="" href="#_ftn75">[75]</a>. Tale approccio, evidenziando alcuni argomenti fondati su un metodo ermeneutico rigorosamente fedele ai principi civilistici, sembra non cogliere, tuttavia, il <em>proprium</em> del discorso sulla buona fede precontrattuale messo in luce dalla nota sentenza della Corte di cassazione n. 141688/2016, il quale poggia sul riconoscimento della natura contrattuale del modello offerto dall’art. 1337 c.c. e sulla valorizzazione della terza fonte di obbligazioni di cui all’art. 1173 c.c. come generatrice di effetti giuridici tra le parti ulteriori rispetto a quelli di fonte contrattuale. L’ordinanza remittente sembra adombrare, sotto tale aspetto, la pregevole conquista registrata dalla citata sentenza n. 141688/2016, per cui la <em>culpa in contrahendo</em> viene assimilata a una vera e propria responsabilità da inadempimento di obbligazioni senza prestazione, idonea a sanzionare non solo le tradizionali figure dell’ingiustificato recesso o della conoscenza di una causa d’invalidità, ma ogni tipo d’insidia comportamentale in grado di rendere squilibrata la relazione qualificata tra due soggetti.<br />
A parere del collegio remittente, invece, una simile estensione della responsabilità precontrattuale risulta “eccessiva” e “non giustificata”, dal momento che non sarebbe possibile ravvisare nel procedimento ad evidenza pubblica né la nozione di “trattative” né quella di “formazione del contratto”. Tale impostazione soffre, tuttavia, il limite di rinunciare aprioristicamente a sottoporre anche l’amministrazione appaltante al diritto comune, proprio quando la medesima opera sul piano contrattuale. Potrebbe obiettarsi, del resto, che la gara non è “altro” rispetto alla formazione del contratto della p.a., e che i privati che vi partecipano, sottoponendo le proprie offerte alla Stazione appaltante, possiedono la qualità di possibili futuri contraenti con l’amministrazione. Come ha già osservato il giudice amministrativo in simili occasioni, gli atti del procedimento dell’evidenza pubblica, in quanto preordinati alla conclusione del contratto, sono al tempo stesso configurabili anche quali “<em>atti di trattativa e di formazione progressiva del contratto stesso</em>”, e come tali sono rilevanti anche ai sensi dell’art. 1337 cod. civ. <a title="" href="#_ftn76">[76]</a>.<br />
L’ordinanza prosegue affermando – non senza perplessità &#8211; che se è innegabile l’instaurazione di un “contatto sociale” tra l’aspirante appaltatore e l’amministrazione procedente tuttavia, esso risulta “<em>unicamente governato da regole di procedura che la legge e la lex specialis di gara impongono. Non da trattative</em>”<a title="" href="#_ftn77">[77]</a>. Si elide, in altre parole, la componente paritaria del rapporto, ritenendo del tutto assorbente la fase pubblicistica della competizione, slegata, in tal modo, dal modello offerto dall’art. 1337 del codice civile.<br />
Lo schema della proposta fatta dall’amministrazione <em>ad incertam personam</em> sarebbe poi priva, secondo i giudici amministrativi, di fasi della “formazione del contratto” ulteriori rispetto alla pubblicazione dell’offerta e a al momento ricompreso tra l’aggiudicazione e la stipula. Rispetto a tale rilievo, potrebbe obiettarsi che proprio il richiamo al modello del contatto sociale evocato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 14188/2016, produttivo di obblighi “di protezione”, non di fonte negoziale ma partecipanti della natura contrattuale ai sensi dell’art. 1773 c.c., avrebbe potuto costituire il tassello mancante dell’analisi ricognitiva contenuta nell’ordinanza di rimessione.<br />
Del resto, gli importanti sviluppi nella materia in esame testimoniano come l’istituto della responsabilità precontrattuale non sia approdato a esiti definitivi, prestandosi, invece, a ulteriori contributi volti ad arricchirne molteplici e altri profili. Il modello del contatto sociale qualificato ne rappresenta un notevole esempio. La linea interpretativa che unisce buona fede, tutela dell’affidamento e principio solidaristico può costituire un valido strumento per un controllo giudiziale, anche in senso modificativo o integrativo, dello statuto negoziale e del rapporto amministrativo, schiudendo nuovi scenari per la previsione di conseguenze sanzionatorie per la violazione dell’obbligo di buona fede da parte della stazione appaltante ulteriori e diverse da quelle risarcitorie.<br />
La riflessione riemersa intorno alla terza fonte delle obbligazioni indicata nell’art. 1173 c.c. come fondamento giuridico degli obblighi di protezione tra le parti; la teoria dell’obbligazione “senza prestazione”; la valorizzazione delle regole di correttezza a fianco delle tradizionali regole di validità, rappresentano i contributi intellettuali ai quali si è progressivamente conformata la relazione paritaria tra i soggetti dell’ordinamento, cui non è esclusa la pubblica amministrazione.<br />
La pronuncia dell’Adunanza Plenaria farà certamente chiarezza sull’opportunità di riconoscere o meno la responsabilità precontrattuale nella fase che precede l’aggiudicazione del contraente. Si confida che l’organo plenario avrà cura di valutare opportunamente le conseguenze generate dall’assoggettamento dei contratti pubblici alle regole di correttezza e buona fede oggettiva, assecondando il <em>favor</em> del diritto privato nell’attività non autoritativa espresso dall’art.1, comma 1-<em>bis</em>, l.241/90.<br />
Proprio il richiamo della legge alla componente paritaria, manifestazione di un “<em>valore culturale ed un principio tendenziale dell’ordinamento</em>”<a title="" href="#_ftn78">[78]</a>, potrebbe dischiudere, in tal modo, la prospettiva di una più matura rivisitazione dei nodi di fondo del rapporto tra cittadini e amministrazione, alla luce di un’interpretazione sistematica della Costituzione e alla ricerca di una clausola generale di comportamento in grado di garantire effettivamente la legalità dell’agire amministrativo<a title="" href="#_ftn79">[79]</a>.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> La casistica giurisprudenziale in materia di responsabilità precontrattuale della p.a. è tutt’altro che esigua. Cfr. <em>ex</em> <em>multis</em>: Cons. Stato, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 3540; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 30 maggio 2017, n. 290, T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 agosto 2017, n. 801; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 23 marzo 2017, n. 515, T.A.R. Marche, Sez. I, 17 giugno 16, n. 390, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 13 aprile 2016, n. 398; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 27 gennaio 2016, n. 42; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 13 gennaio 2016, n. 93, tutte in <em>iusexplorer.it</em>; Cons. Stato, Sez. III, 31 agosto 2016, n. 3755, in <em>Dir. proc. amm. </em>2017, 2, 677.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Frequente è ormai il riferimento alla responsabilità da contatto sociale della p.a. nella giurisprudenza ordinaria e amministrativa. <em>Ex multis</em>: Trib. Bari, Sez. II, 24 giugno 2016, n. 3541, in <em>Foro it</em>. 2016, 11, I, 3613; Cass. civ., Sez. III, 15 maggio 2013, n. 11751, in <em>Resp. civ. prev.</em> 2013, 3, 1005; T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 agosto 2017, n. 801; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28 luglio 2017, n. 4008, in <em>iusexplorer.it</em>; Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2017, n. 1979, in <em>Foro amm</em>., 2017, 5, 1040; Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5938, in <em>Foro amm. CDS,</em> 2013, 12, 3497; T.A.R. Veneto, 20 novembre 2003, n. 5778, in <em>Urb. app.,</em> 2004, 455; T.A.R. Lazio, Roma, 16 giugno 2003, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2004, 2972 ss.; T.A.R. Puglia, Lecce, 18 aprile 2002, n. 1569, in <em>Giust. amm</em>., 2002, 62.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188, in <em>Dir. e giust.</em>, 32, 2016, 4, con nota di Coticelli, <em>Prescrizione decennale per la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione</em>; in <em>Eur. dir. priv</em>. 3, 2017, 1128, con nota di Albanese, <em>La lunga marcia della responsabilità precontrattuale: dalla </em>culpa in contrahendo<em> alla violazione di obblighi di protezione</em>; in <em>Riv. not</em>., 2017, 776, con nota di Rinaldo, <em>Il contatto sociale qualificato nella controversa natura della responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Secondo <em>Cons. Stato, Sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169</em>, in <em>Urb. app.,</em> 2001, 757, per effetto dell&#8217;avvio del procedimento si instaura tra le parti un significativo contratto implicante l&#8217;insorgenza di autentici doveri in capo al soggetto pubblico, tenuto a fornire ogni necessaria garanzia di partecipazione al procedimento, che non esclude i profili di responsabilità precontrattuale nell’ipotesi di una loro violazione; in senso adesivo, Sez. V, 6 agosto 2001 n. 4239, in <em>Danno e resp</em>., 2002, 183, con nota di Carbone, <em>Il giudice amministrativo adotta la responsabilità da “contatto procedimentale”</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> La nozione di buona fede in senso soggettivo è indicata all’art. 1147 c.c., il quale si riferisce al possessore di buona fede, ed esprime lo stato soggettivo di ignoranza di ledere un altrui diritto, da non confondere, perciò, come momento psicologico soggettivo, che dovrà essere sempre provato. La buona fede in senso oggettivo, o buona fede contrattuale, fa invece riferimento alle regole di correttezza alle quali attenersi nell’adempimento delle obbligazioni (art. 1175 c.c.), nell’esecuzione del contratto (1375 c.c.), nonché, ed è questo l’ambito di applicazione del presente lavoro, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 23 marzo 2017, n. 515, in <em>iusexplorer.it</em>. Nel caso di specie, il giudice amministrativo ha ricondotto l&#8217;atto di autotutela determinante l&#8217;annullamento della gara alle numerose contraddittorietà delle previsioni della <em>lex specialis</em> predisposta dalla stazione appaltante. Tale circostanza, secondo il T.A.R., implica “di per sé la violazione degli obblighi nei confronti dei soggetti che, nel quadro del procedimento amministrativo, abbiano fatto affidamento sulla correttezza, buona fede e professionalità dell&#8217;amministrazione che ha indetto la procedura concorsuale”, riconoscendo al privato inciso dal provvedimento di autotutela il risarcimento del danno subito a titolo di responsabilità precontrattuale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Di diverso parere è Manganaro, <em>Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni, e organizzazioni civiche</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2014, 73 ss., il quale nega un’assimilazione tra il precetto di buona fede e quello d’imparzialità descritto all’art. 97 Cost., il quale finirebbe, in tal modo, per venirne svilito.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Corte cost., 22 novembre 2000, n. 525, in <em>Riv. dir. trib.</em>, 4, 2001, 229, con nota di Marini; in <em>Foro it</em>., 2000, I, 3397, con nota di Annecchino.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Secondo Corte cost., 22 novembre 2000, n. 525, in <em>www.giurcost.org</em>, è precisamente il principio d’imparzialità prescritto dall’art. 97 Cost. a imporre alla pubblica amministrazione comportamento neutrale nei confronti di qualsivoglia soggetto coinvolto dall’azione amministrativa, consentendo, in definitiva, di realizzare “una esplicazione effettiva del principio di uguaglianza […] e del principio di ragionevolezza che impone il rispetto del legittimo affidamento”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> L’art. 1, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212 stabilisce espressamente che “[i] rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Merusi, <em>La certezza dell&#8217;azione amministrativa fra tempo e spazio</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2002, 527.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Cass. civ., Sez. trib., 17 aprile 2013, n. 9308 e 13 ottobre 2011, n. 21070, in <em>CED Cassazione</em>, 2013 ed in <em>Giust. civ. Mass</em>., 2011, 1441.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Per un’ampia ricostruzione del tema si rinvia a Bianca<em>, Istituzioni di diritto privato</em>, Milano, 2014, 397; Bellomia, <em>La responsabilità precontrattuale tra contrattazione civile, del consumatore e di impresa</em>, Milano, 2012, 117 ss. P. Gallo, <em>Contratto e buona fede</em>, Milano, 2009, 127 ss.; Sapone, <em>La responsabilità precontrattuale</em>, Milano, 2008. Per la corretta comprensione delle fasi evolutive dell’istituto, va richiamato il pregevole contributo di M.S. Giannini, <em>La responsabilità precontrattuale dell’amministrazione pubblica</em>, in<em> Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo</em>, Milano, 1963, III, 261 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Jhering, <em>Culpa in contrahendo oder Schadenersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen</em> (1860) in Ihering, <em>Gesammelte Aufsätze </em>(1881). L’analisi del giurista tedesco muove dalla fattispecie della compravendita di cose sacre, la cui qualificazione rendeva per il diritto romano nullo il contratto anche se il venditore non ne fosse a conoscenza. Al compratore veniva perciò concessa un’<em>actio in factum’ </em>per i danni patiti in conseguenza dell’invalidità, <em>quasi ex empto</em>, come se il contratto fosse valido”. Jhering matura, pertanto, l’idea che nonostante il contratto sia invalido per la qualità delle cose vendute, in realtà l’azione concessa al contraente presenta la stessa natura di quella nascente dal contratto. Il giurista, registrata l’insufficienza del sistema tedesco incentrato sulla tipicità dei rimedi delittuali romani, elabora una azione risarcitoria generale che riconduce nell’alveo della responsabilità contrattuale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Particolare attenzione è stata rivolta in dottrina sulla questione se tale dovere comportamentale si riferisca alle cause di invalidità in senso stretto, e dunque alle tradizionali ipotesi di nullità ed annullabilità, oppure anche ad eventuali cause di inefficacia o inesistenza del contratto, denotando un atteggiamento favore verso l’ampliamento della casistica riconducibile al precetto codicistico. In particolare, l’inesistenza si fa comunemente risalire alla dottrina francese che, per superare il rigido principio «<em>pas de nullités sans texte</em>», la introdusse nella patologia del negozio. Sull’errore di prospettiva dell’inesistenza come <em>species</em> della invalidità si rinvia a Tommasini, voce <em>Nullità (dir. priv.)</em>, in <em>Enc. dir</em>., vol. XXVIII, Milano 1978, 878. La giurisprudenza tende ad includere le predette figure nell’alveo concettuale dell’invalidità; cfr. Cass. civ., Sez. VI, 13 marzo 2014, n. 5830, in <em>iusexplorer.it</em>. Sul punto si veda ampiamente Galgano, <em>Il negozio giuridico</em>, Milano, 2002, 356 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Lungo questa linea, infatti, l&#8217;art. 1338 del codice civile italiano del 1942 si appresterà a disporre: “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l&#8217;esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all&#8217;altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”. Per un’evoluzione diacronica della responsabilità precontrattuale in Germania si rinvia a Fava, <em>Il contratto,</em> Milano, 2012, 138 ss., che evidenzia come la tesi della contrattualità sia l’impostazione seguita dalla dottrina e dalla giurisprudenza tedesca sulla scia degli insegnamenti di Jhering, e sia stata recentemente confermata attraverso l’introduzione nel 2002 del nuovo § 311 del BGB.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Faggella, <em>Dei periodi precontrattuali e della loro vera ed esatta costruzione scientifica, Studi giuridici in onore di C. Fadda</em>, III, Napoli, 1906, 273 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Il codice del consumo, emanato con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in attuazione della normativa comunitaria a tutela dei consumatori, prevede all’art. 36, quale rimedio avverso pratiche commerciali scorrette, una nullità speciale di protezione, disposta nell’interesse del consumatore, sempre relativa e parziale qualora egli volesse conservare il contratto. V. D’Amico, <em>Nullità virtuale e di protezione, variazioni sulla nullità</em>, in <em>Contratti</em>, 2008, 732.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Art. 2.1.15.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Art. 2:301.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Castronuovo<em>, Vaga culpa in contrahendo: invalidità, responsabilità e la ricerca della chance perduta</em>, in <em>Europa e dir. priv</em>., 1, 2010.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Cirillo, <em>L’azione amministrativa sospesa tra regole di invalidità e regole di responsabilità,</em> in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188, in <em>CED Cassazione</em>, 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Mentre nella dottrina romana più antica, in conformità alla definizione gaiana di obbligazione come <em>&#8220;iuris vinculum&#8221;,</em> la classificazione delle fonti delle obbligazioni si riduceva al dualismo tra <em>obligationes ex contractu </em>o <em>ex maleficio</em> ed <em>obligationes ex delicto, </em>la giurisprudenza successiva, impersonata nella figura del <em>praetor peregrinus, </em>concepì una terza fonte, configurando un&#8217;obbligazione da atto lecito, anche in assenza di un negozio bilaterale. Tale opzione ermeneutica trovo?, infine, un coronamento nel Digesto giustinianeo, nel quale alle obbligazioni <em>ex contractu</em> ed a quelle <em>ex delicto</em> <em>o ex maleficio</em>, si affiancarono le <em>obligationes ex variis causarum figuris,</em> che divennero, poi, nelle successive Istituzioni, <em>obligationes quasi ex contractu. </em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> L’articolo 1173 c.c. individua, proprio sulla scorta dell’insegnamento giustinianeo, accanto al contratto ed al fatto illecito, una terza fonte di obbligazioni, rappresentata da &#8220;ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell&#8217;ordinamento giuridico”, divenendo, nei decenni, la base normativa per la costruzione della teoria del “contatto sociale qualificato” come fondamento giuridico della responsabilità precontrattuale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Nelle elaborazioni del <em>common law</em> si è assistito al progressivo distacco del <em>contract</em> dal tronco unitario ed originario dei <em>torts</em>, fino a divenire una figura di riferimento prevalente, nell&#8217;ambito della responsabilità civile, rispetto alla prima. Dubbi sui risultati conseguiti nel mondo anglosassone e, in particolare, in quello americano, sulle figure di <em>contract</em> e <em>torts</em>, in mezzo ai quali sembra affermarsi “la terra di nessuno”, sono avanzati da Foglia, Duty to prevent the suicide<em>? I confini dell&#8217;obbligo di protezione in capo all&#8217;insegnante</em>, <em>nota a Tribunale Catanzaro, 18 giugno 2009, Sez. I</em>, in <em>Resp. civ. prev.,</em> 1, 2010, 154.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Per una attenta riflessione sull’istituto dei “quasi contratti” ed in generale sui rimedi restitutori: P. Gallo, <em>Arricchimento senza causa e quasi contratti</em>, in <em>Trattato di diritto civile. Le fonti delle obbligazioni,</em> diretto da R. Sacco, Milano, 2008.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> La vicenda processuale trae origine dalla richiesta di condanna del Ministero della difesa al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata approvazione, ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 19, di un contratto di appalto. Sia il giudice di prime cure che la Corte d&#8217;appello rigettavano la domanda, inquadrando la fattispecie di responsabilità precontrattuale &#8211; derivante dalla mancanza di efficacia del contratto di appalto in questione, per mancato avveramento della <em>condicio iuris</em> rappresentata dall&#8217;approvazione da parte dell&#8217;autorità tutoria &#8211; nel modello della responsabilità di tipo aquiliano, e dichiaravano, di conseguenza, prescritto, per decorso del termine quinquennale <em>ex</em> art. 2947 c.c., il diritto di credito vantato. La questione circa la definizione del termine di prescrizione &#8211; quinquennale o decennale &#8211; entro il quale poter azionare la richiesta di risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale, acquista, in tal modo, rilievo ai fini ricostruttivi e diviene l’occasione per ridefinire i presupposti e la natura del dell&#8217;istituto.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> In senso contrario alla ricostruzione della <em>culpa in contrahendo</em> in termini di contatto sociale qualificato si vedano D. Atanasio Sisca – M. Noto<em>, La responsabilità precontrattuale della P.A</em>., in <em>www.lexitalia.it,</em> n. 12/2017, che ritengono insufficiente il rilievo secondo cui basterebbe un mero contatto tra due parti giuridiche perché nasca un rapporto obbligatorio. Tale impostazione soffre, tuttavia, il limite di non considerare, come invece messo in luce dai giudici di legittimità, che non ogni contatto è idoneo a generare aprioristicamente un’obbligazione risarcitoria precontrattuale. Ed infatti, soltanto un contatto qualificato, ossia connotato da uno scopo che, per il suo tramite, le parti intendano perseguire, può ambire a costituire il modello dei rapporti obbligatori di fonte non contrattuale a presidio dell’altrui libertà negoziale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Albanese, <em>op. cit.</em>, 1128.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Breccia, <em>Le obbligazioni</em>, Milano, 1991, 110 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Albanese, <em>op. cit.</em>, 1128. Una diversa configurazione del contatto sociale finirebbe, infatti, “per snaturare la stessa categoria dogmatica dell’obbligo, che si distingue concettualmente dal dovere in senso stretto non solo per il suo essere diretto a vantaggio di una persona determinata, ma anche per il suo porsi in correlazione con il diritto soggettivo del medesimo”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Liberati, <em>Responsabilità pre-contrattuale nei contratti pubblici</em>, Torino, 2009, 10, che rileva una connessione tra tale impostazione e la distinzione concettuale tra “atti d’imperio” e “atti di gestione” sopravvissuta fino all’inizio del XX secolo, la quale limitava la responsabilità della pubblica amministrazione nel suo agire <em>iure privatorum</em>, estendendo all’esercizio del potere sovrano una responsabilità soltanto di tipo politico. La dicotomia fra atti di imperio e di gestione è stata valorizzata nuovamente dalla giurisprudenza in ordine alle questioni di giurisdizione insorti all’indomani della privatizzazione del pubblico impiego ad opera del d.lgs.165/2001. Di recente: T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 7 marzo 2016, n. 76, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, che include nell’alveo degli atti d&#8217;imperio la modifica alla pianta organica e al piano triennale delle assunzioni; negli atti di gestione privatistica del rapporto di lavoro la mancata assunzione a seguito della procedura di mobilità.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Cass. civ., Sez. un., 12 luglio 1961, n. 1675, <em>in Foro it</em>., 1962, I, 96. Con tale pronuncia si afferma il principio per cui spetta al giudice ordinario accertare se la p.a. con il suo comportamento abbia ingenerato nei terzi un ragionevole affidamento, poi andato deluso, in ordine al corretto espletamento delle negoziazioni. L’accertamento della buona fede in questo contesto, infatti, “non è rivolto ad accertare se la P.A. si sia comportata da corretto amministratore (…) ma verte unicamente sull’adempimento del dovere civilistico della stessa Amministrazione di agire da corretto contraente”. Cfr. Cass. civ., Sez. un., 6 ottobre 1993, n. 9892, in <em>Giur. it</em>. 1995, I,1, 96, con nota di De Luca.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3831, in <em>Riv. giur. ed.</em> 2013, 5, I, 925. Secondo il giudice amministrativo, non sarebbe possibile “scindere il momento di sviluppo del procedimento negoziale limitando l&#8217;applicazione delle regole di responsabilità precontrattuale alla fase in cui il contatto sociale viene individualizzato con l&#8217;atto di aggiudicazione” perché, diversamente, l’interprete sarebbe costretto a scomporre idealmente un comportamento che si presenta unitario e che non può che essere valutato nella sua complessità. Si ammette espressamente, perciò, che la valutazione giudiziale può avere ad oggetto anche la condotta della p.a. che precede la scelta del contraente.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> Cass. civ., Sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157, in <em>Resp. civ. e prev</em>. 2003, 735, con nota di Rolando.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> Liberati, <em>op. cit.</em>, 218.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945, in <em>Riv. giur. ed.,</em> 2003, I, 1547. In dottrina: Nicolussi, <em>Diritto soggettivo e rapporto giuridico. Cenni di teoria generale tra diritto privato e pubblico, in Eur. dir. priv</em>., 4, 2014, 1191: “L&#8217;obbligazione non implica quindi necessariamente un obbligo di prestazione, e la responsabilità per violazione di un rapporto obbligatorio può essere già ravvisabile nella violazione di un obbligo di correttezza funzionale all&#8217;interesse di protezione dei soggetti coinvolti dal procedimento o provvedimento della p.a. Viene in considerazione quindi una posizione giuridica, quella del soggetto protetto dall&#8217;obbligo di protezione, che riceve significato esclusivamente all&#8217;interno del rapporto e che non aggiunge pretese ulteriori come se si trattasse dell&#8217;attribuzione di un diritto soggettivo autonomo”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Bertonazzi, <em>La tutela dell’affidamento nelle procedure selettive,</em> in <em>Dir. proc. amm</em>., 2010, 39.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 7 luglio 2003, n. 5991, in <em>Foro amm</em><em>. TAR</em>, 11, 2003, 324, con nota di Zuccheretti.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Bertonazzi, <em>op. cit.</em>, 39, sottolinea il carattere isolato della menzionata pronuncia e del suo contributo “creativo”. L’Adunanza plenaria (dec. n. 6/2005) e la Sez. IV del Consiglio di Stato (dec. n. 920/2005), infatti, non accolgono la ricostruzione proposta dal T.A.R. Lazio, scorgendo la ragione giustificatrice dell&#8217;annullamento giurisdizionale della revoca della gara, disposto dal giudice di primo grado, in “vizi relativi alla sua motivazione”. Secondo quest’ultima prospettiva si esclude che la genesi dell&#8217;illegittimità della revoca risieda (in via esclusiva o anche soltanto concorrente) nell&#8217;illiceità della complessiva condotta dell&#8217;amministrazione in quanto divergente dal canone della correttezza, e questo in quanto il parametro per giudicare della legittimità o meno della revoca è a carattere esclusivamente pubblicistico, mentre ha natura privatistica quello per giudicare della liceità/illiceità del comportamento complessivo dell&#8217;amministrazione, in termini di sua aderenza o meno alle regole di correttezza e buona fede oggettiva nella fase precontrattuale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Cons. Stato, Sez. VI, 26 settembre 2003, n. 5495, in <em>Giorn. dir. amm.,</em> 2004, 403, con nota di Macchia.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> In senso conforme: Cons. Stato, Sez. V, 30 novembre 2007, n. 6137, in <em>Urb. app.,</em> 2008, 461, con nota di Casoli.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> Per una ampia ricostruzione sul tema e sulla distinzione tra attività da comportamento e da provvedimento amministrativo Giovagnoli, <em>Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo</em>, Milano, 2010, 261.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2003 n. 1457, in <em>Urb. app</em>., 2003, 943, con nota di Racca. Mentre è legittimo il diniego di approvazione degli atti di una gara d&#8217;appalto, motivato con riferimento alla mancanza dei fondi necessari per la realizzazione dell&#8217;opera, residua una responsabilità precontrattuale a carico della stazione appaltante per non aver disposto il rinvio della gara medesima nel momento in cui è stato accertato o poteva essere accertato il venir meno della copertura finanziaria. Cfr. M.S. Giannini, <em>op. cit</em>., 159, dove si avverte, rispetto alle pronunce che ammettono la responsabilità precontrattuale della p.a. anche in presenza di attività provvedimentale legittima, un atteggiamento maggiormente volto a misurare il contatto dei pubblici poteri con il cittadino secondo i canoni del principio di autorità e della presunzione di legittimità dell&#8217;atto amministrativo. Secondo l’A., infatti, sino a che l’amministrazione usa legittimamente un potere &#8211; discrezionale &#8211; che le è attribuito, non viola né diritti né interessi legittimi, ma compie un atto lecito, non potendo incorrere in responsabilità di alcuna sorta.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> Cons. Stato, Sez. VI, 1 febbraio 2013, n. 633, <em>Foro amm</em>. <em>CDS,</em> 2013, 2, 493: “La responsabilità precontrattuale non discende infatti dalla violazione delle norme di diritto pubblico che disciplinano l&#8217;agire autoritativo della pubblica amministrazione e dalla cui violazione discende l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto. Essa, al contrario, deriva dalla violazione delle regole comuni (in particolare del principio generale di buona fede in senso oggettivo dell&#8217;art. 1337 cod. civ.) che trattano del &#8220;comportamento&#8221; precontrattuale, ponendole in capo alla pubblica amministrazione doveri di correttezza e di buona fede analoghi a quelli che gravano su un comune soggetto nel corso delle trattative precontrattuali”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> Cass. civ., Sez. un. 12 maggio 2008, n. 11656, in <em>CED Cassazione</em>, 2008; Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2017, n. 1979, in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> Nigro, <em>L&#8217;amministrazione tra diritto pubblico e diritto privato: a proposito di condizioni legali</em>, in <em>Foro it</em>., 1961, I, 462, rileva che “ciò che si chiede al giudice non è di valutare se il soggetto si sia condotto da corretto amministratore, ma se si sia condotto da corretto contraente, non di accertare se abbia bene o male apprezzato il pubblico bisogno, ma se, nel comportamento conseguito a tale apprezzamento o ad esso afferente, si sia comportato in modo da violare il principio posto dall&#8217;art. 1337 c.c.”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> Caringella<em>, La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione: un istituto dal sesso incerto</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> Cons. Stato, Ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6, in <em>Urb. e app</em>., 2006, 69. Nella specie, la legittimità della revoca dell&#8217;aggiudicazione, se “è valsa a porre al riparo l&#8217;interesse pubblico dalla stipula di un contratto che l&#8217;amministrazione non avrebbe potuto fronteggiare per carenza delle risorse finanziarie occorrenti” non ha fatto venir meno “il fatto incancellabile degli &#8220;affidamenti&#8221; suscitati nell&#8217;impresa dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi”. “La mancanza di ogni vigilanza e coordinamento sugli impegni economici che l&#8217;amministrazione veniva assumendo quando la procedura di evidenza pubblica risultava già avviata e addirittura pervenuta all&#8217;aggiudicazione” integra perciò violazione delle regole di correttezza e di buona fede di cui all&#8217;art. 1337 c.c. consentendo di confermare la condanna dell&#8217;amministrazione a titolo di responsabilità precontrattuale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> Caringella, <em>op. ult. cit.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 gennaio 2007, n. 76, in <em>Foro amm. TAR</em> 2007, 1, 135, con nota di M.T.P. Caputi Jambrenghi.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 18 novembre 2013, in <em>iusexplorer.it</em>. Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5611, in <em>Foro amm.</em> 2015, 3094, in cui si afferma che la responsabilità precontrattuale da un lato, non richiede necessariamente la sussistenza di una illegittimità amministrativa, dall&#8217;altro, è finalizzata a sanzionare l&#8217;abuso della libertà negoziale della parte pubblica che, in contrasto con la buona fede (artt. 1337-1338 cod. civ.), intesa come lealtà di comportamento, incide sulla libertà negoziale dei partecipanti nella fase delle trattative che precedono la stipulazione di un contratto; Cass. civ., Sez. I, 12 maggio 2015, n. 9636, <em>ibidem,</em> 1659, in cui si ribadisce che “la responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione, anche nell&#8217;ambito della procedura pubblicistica di scelta del contraente, non è responsabilità da provvedimento, ma da comportamento e presuppone la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto. Cfr. Cass. civ., Sez. un., 12 maggio 2008, n. 11656, in <em>Resp. civ. prev. </em>2008, 10, 2139.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a> Cimini, <em>La responsabilità provvedimentale della p.a., responsabilità erariale e principio di buon andamento”,</em> in <em>Foro amm. CDS</em>, 3, 2011, 1041, ove si rileva come la pressoché unanime giurisprudenza amministrativa tenda ad escludere la colpa della p.a. quando l&#8217;errore è scusabile: “E per i giudici amministrativi l&#8217;errore è considerato «scusabile» quando l&#8217;amministrazione è chiamata a risolvere questioni particolarmente difficili, quando si trova in presenza di una normativa equivoca, di contrasti giurisprudenziali, di novità delle questioni, o quando è stata indotta in errore dal comportamento del privato”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a> Secondo M.S. Giannini, <em>op. cit</em>., 181, gli atti di revoca della deliberazione a contrarre e delle altre deliberazioni che siano intervenute nella sequenza di formazione del contratto, costituiscono esercizio di poteri amministrativi, e quindi non possono dar luogo a illecito precontrattuale. Se, tuttavia, l’amministrazione revoca illegittimamente un atto che interviene prima della conclusione del contratto, il suo comportamento può porsi come elemento di illecito precontrattuale se lede il principio di buona fede negoziale e in particolare l’affidamento alla conclusione del contratto.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref56">[56]</a> Racca, <em>op. cit.</em>, 358.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref57">[57]</a> Amato, <em>I nuovi confini della responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione</em>, in <em>Riv. giur. ed.,</em> 1, 2014. Per la giurisprudenza si veda Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3831, <em>ivi</em>, 2013, 5, I, 925; Sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 662, in <em>Guida dir.</em> 2012, 13, 80; Sez. V, 7 settembre 2009, n. 5245, in <em>Foro amm. CDS</em>., 2009, 9, 2014.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref58">[58]</a> Amato, <em>op. cit.</em>, 1.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref59">[59]</a> Garofoli, <em>La responsabilità della pubblica amministrazione</em>, in <em>Trattato sui contratti pubblici</em>, diretto da Sandulli, De Nictolis e Garofoli, Milano, 2008, VI, 4137.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref60">[60]</a> Caringella, <em>Il riparto di giurisdizione</em>, Milano, 2008, 1322; Ilacqua, <em>La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione. Evoluzioni giurisprudenziali</em>, in <em>Foro amm. CDS</em>, 9, 2008, 2571.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref61">[61]</a> Anche nel contiguo settore del pubblico impiego privatizzato una nutrita giurisprudenza (<em>ex multis</em>: Cass., Sez. un., 26 febbraio 2010, n. 4648, in <em>CED Cassazione</em>, 2010; Sez. lav., 20 gennaio 2009, n. 1399, <em>ivi</em>, 2009) ha aderito alla tesi dell’unica sequenza procedimentale a carattere pubblicistico e privatistico, riconoscendo al bando di concorso e l&#8217;atto di approvazione della graduatoria la duplice natura giuridica di atti del procedimento di evidenza pubblica – aventi la funzione di proposta al pubblico &#8211;  e di atti negoziali – con funzione di individuazione del futuro contraente &#8211; da cui discende il diritto all&#8217;assunzione del partecipante utilmente collocato in graduatoria ed il correlato obbligo dell&#8217;amministrazione, assoggettato al regime di cui all&#8217;art. 1218 c.c.. Cfr. Saitta, <em>Contratti individuali di lavoro e graduatorie concorsuali alla ricerca di un (solo) giudice: senza la concentrazione delle tutele non può esservi effettività</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2010, 886.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref62">[62]</a> Per un’ampia ricostruzione del tema si rinvia a Mantovani, <em>Vizi incompleti del contratto e rimedio risarcitori</em>, Torino, 1995.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref63">[63]</a> E<em>x multis</em>: Cass. civ., Sez. III, 17 settembre 2013, n. 21255 e 8 ottobre 2008 n. 24795, in <em>Resp. civ. prev.</em> 2014, 1, 143 ed in <em>Giust. civ.</em> 2010, 1, I, 149.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref64">[64]</a> Distinguendo tra regole di validità e di correttezza consente, si ammette, nel sistema di <em>ius civile</em>, un&#8217;azione risarcitoria basata sulla contrarietà a buona fede della condotta della controparte negoziale pure in presenza di un contratto valido, Mantovani, <em>op. cit.,</em> ha elaborato la figura dei “vizi incompleti” ratificata nella sentenza Fininvest c. CIR (Cass. civ., Sez. III, 17 settembre 2013, n. 21255, in <em>CED Cassazione</em>, 2013).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref65">[65]</a> L’elaborazione, come è noto, risale a Guicciardi, <em>Concetti tradizionali e principi ricostruttivi nella giustizia amministrativa</em>, in <em>Arch. dir. pubbl</em>., II, 1937, 151 ss. Sul punto vedi anche Travi,<em> Lezioni di giustizia amministrativa</em>, Torino, 2014, 61; Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Milano, 2011, 382.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref66">[66]</a> Romano Tassone, <em>La responsabilità della p.a. tra provvedimento e comportamento</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2004, 216.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref67">[67]</a> L. Benvenuti, <em>Diritto e amministrazione. Itinerari di storia del pensiero,</em> Torino, 2011, 136.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref68">[68]</a> M.A. Sandulli, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Napoli, 1973, vol. I, 599.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref69">[69]</a> I due quesiti sollevati da Cons. Stato, Sez. III, ord., 24 novembre 2017, n. 5492 sono i seguenti:<br />
“1<em>. Se la responsabilità precontrattuale sia o meno configurabile anteriormente alla scelta del contraente, vale a dire della sua individuazione, allorché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione;</em><br />
<em>2. Se, nel caso di risposta affermativa, la responsabilità precontrattuale debba riguardare esclusivamente il comportamento dell’amministrazione anteriore al bando, che ha fatto sì che quest’ultimo venisse comunque pubblicato nonostante fosse conosciuto, o dovesse essere conosciuto, che non ve ne erano i presupposti indefettibili, ovvero debba estendersi a qualsiasi comportamento successivo all’emanazione del bando e attinente alla procedura di evidenza pubblica, che ne ponga nel nulla gli effetti o ne ritardi l’eliminazione o la conclusione.”</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref70">[70]</a> Cons. Stato, Ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6, in <em>Foro it., Rep</em>. 2006, <em>Contratti della p.a</em>., n. 9, con nota di Vacca, <em>La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione nell’ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica di scelta del contraente: una fattispecie oscillante fra l’illegittimo esercizio del potere pubblico e l’illecita violazione dei canoni di buona fede e diligenza</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref71">[71]</a> Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2014, n. 15260, in <em>Urb. e app.,</em> 2014, 11, 1181, con nota di Vapino, <em>La Cassazione conferma la responsabilità precontrattuale della PA nella fase precedente l&#8217;aggiudicazione</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref72">[72]</a> Cass. civ.,,Sez. I, n. 15260/2014, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref73">[73]</a> Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3831 e 8 settembre 2010 n. 6489, in <em>Contratti</em>, 2014, 146, con nota di Passarella, ed in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2010, 1850.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref74">[74]</a> Cass. civ., Sez. I, n. 15260/2014, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref75">[75]</a> Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 5492/2017, cit..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref76">[76]</a> Cons. Stato, Sez. V, n. 3831/2013, cit..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref77">[77]</a> Cons. Stato, Sez. III, ord., n. 5492/2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref78">[78]</a> Cerulli Irelli, <em>Verso un più compiuto assetto della disciplina generale dell’azione amministrativa</em>, in <em>www.astridonline</em>, 2005, 6, il quale sembra invitare ad una riflessione non tanto sull’inversione di tendenza rispetto all’impostazione tradizionale, secondo la quale il diritto pubblico è il diritto normale dell’amministrazione, ma sul valore ermeneutico dell’art.1, comma 1-<em>bis </em>l. 241/90, come regola generale dell’attività di diritto privato della p.a.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref79">[79]</a> L. Benvenuti, <em>op. cit.</em>, 135.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-responsabilita-precontrattuale-da-contatto-sociale-al-vaglio-del-giudice-amministrativo/">La responsabilità precontrattuale da contatto sociale al vaglio del giudice amministrativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>NOTE SULL’IMPUGNABILITA’ DEI BANDI, ASPETTANDO L’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/note-sullimpugnabilita-dei-bandi-aspettando-ladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 18:37:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-sullimpugnabilita-dei-bandi-aspettando-ladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato/">NOTE SULL’IMPUGNABILITA’ DEI BANDI, ASPETTANDO L’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. La fattispecie su cui intervenne la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2003. – 2. La Plenaria n. 1/2003: parabola argomentativa e conclusioni. – 3. I ripetuti tentativi di superamento della Plenaria n. 1/2003 – negli anni 2011, 2012 e 2013 – da parte della Sesta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-sullimpugnabilita-dei-bandi-aspettando-ladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato/">NOTE SULL’IMPUGNABILITA’ DEI BANDI, ASPETTANDO L’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-sullimpugnabilita-dei-bandi-aspettando-ladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato/">NOTE SULL’IMPUGNABILITA’ DEI BANDI, ASPETTANDO L’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO</a></p>
<div style="text-align: justify;"><em>SOMMARIO: 1. La fattispecie su cui intervenne la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2003. – 2. La Plenaria n. 1/2003: parabola argomentativa e conclusioni. – 3. I ripetuti tentativi di superamento della Plenaria n. 1/2003 – negli anni 2011, 2012 e 2013 – da parte della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, nel segno della generalizzazione dell’onere d’immediata impugnazione della </em>lex specialis<em> di gara. – 4. I più recenti tentativi di superamento della Plenaria n. 1/2003 – nell’anno 2017 – da parte della Terza Sezione del Consiglio di Stato, sempre nel segno della generalizzazione dell’onere d’immediata impugnazione della </em>lex specialis<em> di gara. – 5. Corretta impostazione del problema: attitudine o inattitudine della </em>lex specialis<em> di gara a ledere immediatamente sfere giuridiche altrui, sua natura sostanziale (oscillante tra provvedimento e atto endoprocedimentale, a dispetto della o in linea con la sua ubicazione all’interno della procedura), individuazione dell’oggetto del giudizio, dell’efficacia oggettiva della sentenza di annullamento e del suo effetto conformativo. – 6. Corollario della corretta impostazione del problema: sostituzione dell’alternativa tra impugnabilità postergata e immediata della </em>lex specialis<em> di gara con l’alternativa fra non impugnabilità </em>tout-court<em> e impugnabilità (immediata quando predicabile). – 7. Assumendo l’alternativa fra non impugnabilità</em> tout-court<em> della </em>lex specialis<em> e sua impugnabilità (immediata quando predicabile): normale non impugnabilità della </em>lex specialis<em>, stante la sua inidoneità a ledere immediatamente l’interesse all’aggiudicazione, unico interesse sostanziale protetto facente capo ai concorrenti (trascurando per il momento le clausole preclusive della partecipazione). – 8. Inconsistenza degli argomenti alla base dei ripetuti tentativi da parte della Sesta Sezione, negli anni 2011, 2012 e 2013, di dilatare, e finanche generalizzare, l’onere di immediata impugnazione della </em>lex specialis<em>. – 9. Inconsistenza degli argomenti addotti da Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 e Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5138/2017 in favore, rispettivamente, dell’onere di immediata impugnazione della </em>lex specialis<em> di gara nella parte in cui stabilisce il criterio di aggiudicazione e della generalizzazione dell’onere d’immediata impugnazione della </em>lex specialis<em> di gara. – 10. Clausole preclusive della partecipazione: una rivisitazione del diritto vivente nel segno della negazione della loro immediata impugnabilità (</em>rectius<em>: negazione della loro impugnabilità </em>tout-court<em>). La (tendenziale) generalizzazione della non impugnabilità della </em>lex specialis<em> di gara.</em></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>1.La fattispecie su cui intervenne la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2003.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Nell’ambito di una procedura ristretta un concorrente impugnava la propria esclusione, maturata in applicazione di una clausola della lettera di invito relativa alla verifica di anomalia delle offerte. Il ricorrente lamentava l’illegittimità di detta clausola – in quanto prescriveva, in difetto dei presupposti di legge, l’esclusione automatica dell’offerta sospetta di anomalia – e, quindi, l’illegittimità derivata della propria esclusione. L’impugnativa era estesa all’aggiudicazione disposta a favore del controinteressato, a sua volta censurata per illegittimità derivata.<br />
Il controinteressato eccepiva la tardività della contestazione della <em>lex specialis</em> di gara (nella specie, la lettera di invito). Il TAR, con sentenza del 1999, rigettava l’eccezione, richiamando il prevalente (ma già all’epoca non unanime) indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale le prescrizioni di bandi e inviti non preclusive della partecipazione, tra le quali quelle in tema di verifica di anomalia delle offerte, manifestano la loro attitudine lesiva solo se e quando si traducono in un provvedimento di esclusione (arresto procedimentale) o di aggiudicazione ad altri. Il ricorso era accolto nel merito.<br />
Nel ricorrere in appello l’amministrazione, già resistente e soccombente in prime cure, si doleva anzitutto della reiezione, da parte del TAR, dell’eccezione di tardività della contestazione della <em>lex specialis</em> di gara(<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>).<br />
Cons. Stato, sez. V, ord. 6 maggio 2002, n. 2406 rimetteva all’Adunanza plenaria dello stesso Consiglio di Stato la seguente questione: “se le clausole di bandi di gara o di concorso e delle lettere di invito, diverse da quelle riguardanti i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, debbano essere impugnate entro il termine decorrente dalla loro conoscenza legale o se, invece, possano essere impugnate con l’atto applicativo, che conclude, per l’interessato, la procedura selettiva”.
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>2. La Plenaria n. 1/2003: parabola argomentativa e conclusioni.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La questione della “esatta delimitazione dell’ambito oggettivo di immediata impugnazione del bando di gara o di concorso” fu rimessa alla Plenaria nel 2002 perché in quegli anni, accanto all’indirizzo giurisprudenziale prevalente, che circoscriveva l’onere di immediata impugnazione alle sole clausole impeditive dell’ammissione, si erano sviluppati orientamenti di segno diverso, specialmente inclini ad una dilatazione – e finanche generalizzazione – dell’area dell’ (onere di) immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara o di concorso(<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>).<br />
Come è noto, la Plenaria n. 1/2003(<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>) è pervenuta alla seguente conclusione: “l’onere di immediata impugnazione del bando di gara” è, “normalmente”, circoscritto alle sole clausole (riguardanti i requisiti partecipativi e) ostative alla partecipazione; non può, tuttavia, escludersi un onere d’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara “in quei limitati casi in cui gli oneri imposti all’interessato ai fini della partecipazione risultino manifestamente incomprensibili” o “sproporzionati” (punto 5 del “Diritto”).<br />
Questa la altrettanto nota parabola argomentativa: <em>a</em>) “i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito”, che sono atti amministrativi generali(<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>), “vanno impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi … a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato”, che ne è diretto destinatario; <em>b</em>) a fronte di una clausola, supposta illegittima, del bando di gara o di concorso, “il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione”, dal momento che egli non sa ancora se la supposta illegittimità della predetta clausola “si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva, che solo da tale esito può derivare” (dove per “esito negativo” si intende la propria esclusione o l’aggiudicazione ad altri); <em>c</em>) “d’altra parte, ove l’esito negativo della procedura concorsuale dovesse effettivamente verificarsi, l’atto che chiude tale procedura [esclusione o aggiudicazione ad altri] facendo applicazione della clausola … del bando di gara o di concorso, non opererà nel senso di rinnovare (con l’atto applicativo) una lesione già effettivamente prodottasi, ma renderà concreta e attuale (ed in questo senso la provocherà per la prima volta) una lesione” che per l’innanzi era solo (potenziale, nel senso di) futura ed eventuale, “ma che non aveva ancora attitudine (per mancanza del provvedimento conclusivo del procedimento)(<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>) a trasformarsi in una lesione concreta ed effettiva”; <em>d</em>) decisiva, ai fini della configurabilità di un onere d’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara, “è la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva dell’interessato”, che determina, a sua volta, la sussistenza di un interesse a ricorrere e, quindi, “con riferimento al bando di gara o di concorso o alla lettera di invito, l’attitudine (sua o di alcune clausole in essi contenute) a provocare una lesione di tal genere” (punto 5 del “Diritto”).<br />
“E’ per tale ragione che è stato, pertanto, tradizionalmente affermato che il bando di gara o di concorso o la lettera di invito, normalmente impugnabili con l’atto applicativo, conclusivo del procedimento concorsuale(<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>), devono tuttavia essere considerati immediatamente impugnabili allorché contengono clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione”. In tali ipotesi – secondo la Plenaria n. 1/2003 – la clausola del bando, ostando essa stessa all’ammissione dell’interessato alla procedura concorsuale, appare idonea a generare una lesione concreta e attuale della sua situazione soggettiva e a suscitare, di conseguenza, l’interessa al (e nel contempo l’onere del) ricorso.<br />
“L’orientamento giurisprudenziale che prevede la normale impugnabilità del bando di gara o di concorso unitamente agli atti applicativi(<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>), con l’eccezione” delle clausole (relative a requisiti di ammissione e) ostative alla partecipazione, “fa, pertanto, corretta applicazione, nell’ipotesi generale ed in quella configurata come eccezione, dei principi in tema di interesse a ricorrere, dal momento che, sia con riferimento all’una che all’altra, afferma l’esistenza dell’onere dell’impugnazione in relazione all’esistenza di una lesione concreta e attuale della situazione soggettiva dell’interessato” e “alla correlativa sussistenza di un interesse (processuale) a ricorrere” (punto 6 del “Diritto”).<br />
Ma – si badi – anche gli indirizzi giurisprudenziali propensi ad estendere – e finanche a generalizzare – l’onere d’immediata impugnazione del bando, non condivisi dalla Plenaria n. 1/2003, si producevano, a ben vedere, in una corretta applicazione dei “principi in tema di interesse a ricorrere”, postulando l’esistenza, sempre o in certe situazioni, di un interesse sostanziale, diverso dall’interesse a conseguire l’aggiudicazione (e ad esso strumentale), suscettibile di patire un’immediata lesione per mano del bando, senza necessità di atti applicativi, con conseguente onere di repentina reazione contro il bando medesimo. “Così è, ad esempio, quando si afferma la sussistenza di un autonomo interesse” (magari “immediatamente leso da alcune clausole del bando”) “delle ditte partecipanti a vedere limitato il numero delle ditte che possano prender parte alla gara; così, ancora, quando si sottolinea l’autonomia [e strumentalità rispetto all’interesse all’aggiudicazione] dell’interesse dell’impresa alla preventiva definizione dei parametri di valutazione delle offerte o si postula un autonomo interesse delle imprese (diverso da quello all’aggiudicazione)(<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>) a partecipare ad una gara le cui regole siano legittime; così avviene, più in generale, allorché si dà rilievo, ai fini dell’immediata impugnazione, ad interessi di carattere procedimentale e che individuano utilità di tipo strumentale” (punto 7 del “Diritto”).<br />
“Alla postulazione di tali autonomi interessi” – effettivamente suscettibili di subire lesioni concrete e attuali ad opera della <em>lex specialis</em> di gara – “si accompagna talvolta (“implicitamente o esplicitamente”) una certa propensione ad “intendere i rimedi giurisdizionali” amministrativi come strumenti a presidio “dell’interesse generale alla legittimità dell’azione amministrativa” (punto 7 del “Diritto”).<br />
La Plenaria n. 1/2003 rifiuta decisamente, come “impropria”, la “frammentazione o polverizzazione, in una serie di interessi diversi [di carattere procedimentale e che individuano utilità di tipo strumentale], dell’unico interesse sostanziale protetto”, che è quello all’aggiudicazione.<br />
Dato che, come si è testé chiarito, pure gli indirizzi giurisprudenziali orientati ad ampliare l’area dell’immediata impugnabilità della <em>lex specialis</em> di gara facevano corretta applicazione dei principi in tema di interesse a ricorrere, decisiva si rivela, nell’economia della sentenza della Plenaria n. 1/2003, la fisionomia impressa, sul piano del diritto sostanziale, all’interesse legittimo facente capo al concorrente, nitidamente inteso come interesse (legittimo pretensivo) al conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, “unico interesse sostanziale protetto”.<br />
Merita d’essere riportato il lucidissimo argomentare, sul punto, della Plenaria n. 1/2003.<br />
“L’interesse alla legittimità della procedura costituisce” nient’altro che “un riflesso dell’interesse all’aggiudicazione ed è anzi quest’ultimo” – unico interesse sostanziale protetto – che fonda e sostiene il primo, “sicché l’eventuale illegittimità della procedura acquista significato e rilievo soltanto se comporta il diniego di aggiudicazione [esclusione o aggiudicazione ad altri], in tal modo ledendo effettivamente l’interesse protetto [all’aggiudicazione], di cui è titolare il soggetto che ha preso parte alla gara”.<br />
“L’aggiudicazione costituisce il bene della vita” cui l’interessato mira “attraverso la gara”; “ed è il medesimo bene della vita che si intende conseguire attraverso la tutela giurisdizionale, nell’ipotesi di illegittimo diniego di aggiudicazione”.<br />
L’enucleazione di interessi sostanziali di marca procedimentale, diversi e strumentali rispetto all’interesse all’aggiudicazione, poggia, “oggettivamente”, su una “confusione tra l’oggetto dell’interesse” sostanziale e “il tipo di protezione ad esso accordato” (dal diritto sostanziale, presidiato da quello processuale): “l’oggetto dell’interesse protetto” consiste nell’aggiudicazione, mentre “tale interesse è protetto dall’ordinamento … nei limiti della legittimità del procedimento di gara” (punto 9 del “Diritto”).<br />
“Alla base dell’indirizzo volto ad affermare l’immediata impugnabilità dei bandi di gara sta, pertanto, una impropria … frammentazione dell’unico interesse protetto in un fascio di interessi, ai quali si vorrebbe fornire, attraverso l’immediata impugnazione del bando, tutela autonoma e anticipata”. “Un tal modo di pensare” influenza lo “stesso modo intendere” la giurisdizione amministrativa, sospinta verso il paradigma della “giurisdizione di diritto obiettivo” (punto 9 del “Diritto”).<br />
Questo è, in sintesi, il ben noto scenario delineato dalla Plenaria n. 1/2003(<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>):</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>regola</em> della normale impugnabilità della <em>lex specialis</em> di gara unitamente ai provvedimenti applicativi (esclusione e/o aggiudicazione ad altri);</li>
<li style="text-align: justify;"><em>eccezione</em> dell’(onere di) immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara, limitatamente alle clausole preclusive della partecipazione;</li>
<li style="text-align: justify;"><em>zona grigia dagli incerti confini</em> (<a title="" href="#_ftn10"><em><strong>[10]</strong></em></a>), popolata da clausole della <em>lex specialis</em> di gara che esigono, “ai fini della partecipazione, oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara” e che comportano “sostanzialmente l’impossibilità per l’interessato di accedere alla gara ed il conseguente arresto procedimentale”. Si pensi, ad esempio, ad un “bando che, discostandosi macroscopicamente dall’onere [<em>rectius</em>: dovere] di <em>clare loqui</em> … risulti indecifrabile nei suoi contenuti, così impedendo all’interessato di percepire le condizioni alle quali deve sottostare precludendogli, di conseguenza … la partecipazione”. “L’esistenza di tali clausole costituisce, come è ovvio, accertamento di fatto e non può che essere rimesso all’apprezzamento del giudice della controversia”: dette clausole vanno immediatamente impugnate siccome “sostanzialmente” equipollenti a quelle “riguardanti i requisiti … di partecipazione”, sotto il profilo della “impossibilità”, quanto meno sostanziale, di prendere parte alla gara.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Per tornare un momento al caso di specie, da cui si sono prese le mosse nel precedente paragrafo 1, l’Adunanza plenaria ha rigettato il motivo di appello con cui l’amministrazione, già resistente e soccombente in prime cure, aveva eccepito la tardiva contestazione, in primo grado, della clausola della lettera di invito che prescriveva, in difetto dei presupposti di legge, l’esclusione automatica delle offerte sospette di anomalia. Ciò in lineare applicazione della <em>regola</em> della normale impugnabilità della <em>lex specialis</em> di gara in uno ai provvedimenti applicativi, non profilandosi nella specie alcuna clausola ostativa (né in senso stretto né “sostanzialmente”) alla partecipazione.<br />
La giurisprudenza largamente prevalente ha aderito all’impostazione della Plenaria n. 1/2003, che è così divenuta diritto vivente(<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>)(<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>). Ma non sono mancati tentativi di propiziare un suo superamento, nel segno della generalizzazione dell’onere d’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara: dapprima – negli anni 2011, 2012 e 2013 – ad opera della Sesta Sezione del Consiglio di Stato e da ultimo – nell’anno 2017 – ad opera della Terza Sezione del Consiglio di Stato (<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>). Si passa subito a darne conto.
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>3. I ripetuti tentativi di superamento della Plenaria n. 1/2003 – negli anni 2011, 2012 e 2013 – da parte della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, nel segno della generalizzazione dell’onere d’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Parteggiando apertamente per la generalizzazione dell’onere di immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con due ordinanze(<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>) del 2011 e del 2012 (18 gennaio 2011, n. 351 e 8 maggio 2012, n. 2633), ha rimesso all’Adunanza plenaria la questione se dovesse “mantenersi fermo l’orientamento della Plenaria n. 1/2003 in tema di impugnazione immediata o differita della <em>lex specialis</em> di gara”.<br />
Questo il succo dell’argomentare delle due ordinanze di rimessione: “ … è noto che la giurisprudenza della Plenaria … è nel senso dell’impugnabilità immediata – e quindi della necessità di impugnazione – delle sole clausole escludenti [<em>rectius</em>: preclusive della partecipazione], con la conseguenza dell’impugnabilità degli altri profili del bando a procedimento concluso. All’origine dell’orientamento vi è una volontà deflattiva del contenzioso (solo il non aggiudicatario avrà interesse ad impugnare), che si è dimostrata nei fatti del tutto fallace, a fronte di incontestabili costi aggiuntivi per la p.a. costretta a impegnativi e lunghi rinnovi procedimentali. E’ comunque sul piano dei principi del processo amministrativo che la tesi lascia perplessi; se le clausole, escludenti o meno che siano [<em>rectius</em>: preclusive dell’ammissione o  meno che siano], sono ritenute illegittime, non vi è giustificazione per superare i limiti temporali dell’azione di impugnazione, attesa comunque la loro lesività”. Segue un richiamo alla “buona fede” (oggettiva) nelle “trattative precontrattuali” (art. 1337 cod. civ. e, soprattutto, art. 1338 cod. civ., che delinea la responsabilità di chi, “conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto non ne ha dato notizia all’altra parte”): “anche a non voler ricorrere a presunzioni di acquiescenza, sembra ovvio ritenere che quell’affidamento, così spesso invocato a danno della p.a., debba valere anche a favore di quest’ultima”, <em>sub specie</em> di “inammissibilità dell’impugnazione” <em>ex post</em> “da parte di chi partecipa alla gara pur ritenendo che il bando sia illegittimo”.<br />
La questione non è stata esaminata da Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4(<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>), né da Cons. Stato, ad. plen., 31 luglio 2012, n. 31 per difetto di rilevanza(<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>).<br />
Di lì a pochi mesi la Sesta Sezione, con ord. 1 febbraio 2013, n. 634, ha rimesso nuovamente la questione all’Adunanza plenaria. Questa la fattispecie concreta: il ricorrente in primo grado lamentava l’avvenuta apertura in seduta riservata dei plichi contenenti le offerte tecniche; il TAR accoglieva il ricorso; l’aggiudicatario disarcionato e la stazione appaltante eccepivano, in appello, la tardività della contestazione, in prime cure, della <em>lex specialis</em> di gara, che prescriveva la seduta riservata(<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>).<br />
Così ha argomentato la Sesta Sezione: “la censura di violazione del principio di trasparenza … non poteva prescindere, per quanto riguarda [l’apertura delle buste contenenti] le offerte tecniche, dall’impugnazione del bando” [che prescriveva la seduta riservata], “impugnazione effettuata, nella specie, unitamente a quella dell’aggiudicazione”. “A tale riguardo, tuttavia”, sia l’originaria aggiudicataria, sia la stazione appaltante “eccepiscono la tardività del gravame [di primo grado], in rapporto ad un atto, in ipotesi, immediatamente lesivo e da contestare entro gli ordinari termini di decadenza”. Una tesi siffatta “appare innovativa rispetto al tradizionale insegnamento giurisprudenziale”, secondo cui la <em>lex specialis</em> di gara deve essere impugnata “entro i predetti termini decadenziali” – anziché “assieme all’atto conclusivo della procedura” – “solo ove immediatamente lesiva di una situazione soggettiva protetta”: ciò accade quando “l’atto presupposto risulti di per sé ostativo per la realizzazione dell’interesse finale perseguito” (es., “in rapporto ad una procedura concorsuale”, un bando “per talune ditte preclusivo della partecipazione”). Segue il richiamo della Plenaria n. 1/2003 e di “successiva, pacifica giurisprudenza conforme”.<br />
La Sesta Sezione ha, però, ribadito i “giusti motivi” per “pervenire ad un diverso indirizzo”, nel segno della generalizzazione dell’onere d’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara:</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">“la volontà deflattiva del contenzioso, sottostante all’indirizzo di immediata impugnabilità delle sole clausole escludenti [<em>rectius</em>: preclusive della partecipazione], non ha trovato rispondenza nei fatti, con reiterate impugnazioni che, dopo la conclusione delle procedure di gara, postulano l’annullamento del bando e quindi l’azzeramento delle procedure stesse, con notevole aggravio di spese per l’amministrazione e danno per le imprese aggiudicatarie incolpevoli”;</li>
<li style="text-align: justify;">“i principi di buona fede e affidamento, di cui agli artt. 1337 e 1338 cod. civ., dovrebbero implicare che le imprese, tenute a partecipare alla gara con attenta disamina delle prescrizioni del bando, fossero non solo abilitate, ma obbligate a segnalare tempestivamente, tramite impugnazione del bando stesso, eventuali cause di invalidità della procedura di gara così come predisposta, anche come possibile fonte di responsabilità precontrattuale”.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">A tali “ragioni”, semplicemente ribadite per la terza volta nel breve volgere di un biennio, la Sesta Sezione ha aggiunto un argomento ulteriore, inerente alla fisionomia dell’interesse legittimo di cui è titolare il concorrente: “con la domanda di partecipazione alla gara … le imprese concorrenti divengono titolari di un interesse legittimo, quale situazione soggettiva protetta corrispondente all’esercizio di un potere, soggetto al principio di legalità ed esplicato, in primo luogo, con l’emanazione del bando. A qualsiasi vizio di quest’ultimo si contrappone, pertanto, l’interesse protetto al corretto [<em>rectius</em>: legittimo] svolgimento della procedura, nei termini disciplinati dalla normativa vigente in materia”. “L’inoppugnabilità della disciplina di gara contenuta nel bando, alla scadenza degli ordinari termini decadenziali, appare dunque conforme alle esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, che detti termini presuppongono, affinché l’interesse pubblico sia perseguito senza perduranti margini di incertezze, connessi ad eventuali impugnative”.<br />
Tornando al caso di specie, la Sesta Sezione ha rilevato la necessità di “stabilire se l’originaria ricorrente in primo grado … dovesse impugnare immediatamente (e non dopo l’esito finale della gara, per la medesima non favorevole) una clausola del bando che – nel prevedere in modo esplicito l’apertura delle buste, contenenti le offerte tecniche, in seduta non pubblica – la esponeva immediatamente alla violazione del principio di trasparenza procedurale, solo in un secondo tempo invocato. Una tempestiva contestazione non avrebbe potuto non ritenersi invece preferibile, essendo pacifico che la complessa ed onerosa partecipazione ad una gara, indetta dall’amministrazione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture – benché conclusivamente finalizzata all’aggiudicazione – implichi per le imprese concorrenti anche un immediato interesse al corretto [<em>rectius</em>: legittimo] espletamento della procedura, sulla base di regole certe e non ulteriormente contestabili”.<br />
E’ stata così rimessa alla Plenaria “la questione della immediata impugnabilità del bando di gara per ogni vizio rilevato”: questione che però non è stata affrontata da Cons. Stato, ad. plen., 22 aprile 2013, n. 8, per difetto di rilevanza. Dato che, nel caso di specie, la procedura era stata indetta e celebrata prima del 9 maggio 2012 e che all’art. 12 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52 (conv. in l. 6 luglio 2012, n. 94), che ha novellato gli artt. 120, comma 2, e 283, comma 2, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, non si è riconosciuta “portata [puramente] ricognitiva del principio” di diritto enunciato da Cons. Stato, ad. plen., 28 luglio 2011, n. 13 (pubblicità delle sedute dedicate all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche), bensì “la specifica funzione transitoria di salvaguardare gli effetti delle procedure concluse o pendenti alla data del 9 maggio 2012”, nelle quali si fosse “proceduto all’apertura dei plichi in seduta riservata, recando in sostanza, per questo aspetto, una sanatoria di tali procedure”, la Plenaria n. 8/2013 ha potuto esimersi dall’affrontare la questione del tempo in cui impugnare una <em>lex specialis</em> a quel punto di sicuro legittima nella parte in cui prescriveva la seduta riservata.
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>4. I più recenti tentativi di superamento della Plenaria n. 1/2003 – nell’anno 2017 – da parte della Terza Sezione del Consiglio di Stato, sempre nel segno della generalizzazione dell’onere d’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Inserendosi nel solco dei ripetuti tentativi della Sesta Sezione del Consiglio di Stato di propiziare il superamento della Plenaria n. 1/2003, Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2017, n. 2014 ha giudicato ammissibile l’impugnazione immediata di un bando di gara nella parte in cui fissava, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del prezzo più basso (anziché quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa), in difetto dei presupposti di legge.<br />
Nel riconoscere la ritualità dell’impugnazione immediata del bando di gara <em>in parte qua</em>, la Terza Sezione ha, in modo tanto implicito quanto inequivoco, opinato nel senso dell’onere d’immediata impugnazione delle clausole della <em>lex specialis</em> di gara che stabiliscono il criterio di aggiudicazione.<br />
La Terza Sezione ha tentato di rappresentare la rivisitazione del “diritto vivente”, espresso dalla Plenaria n. 1/2003(<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>), come una sua “interpretazione evolutiva”, necessitata dalle “profonde trasformazioni che hanno investito il diritto degli appalti mutandone impostazioni e prospettive” (punto 4 del “Diritto”). Ma nessun espediente verbale vale, ad avviso di chi scrive, a mascherare l’avvenuta violazione dell’art. 99, comma 3, c.p.a., che esigeva – in un caso del genere – la rimessione all’Adunanza plenaria, con ordinanza motivata(<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>), della decisione del ricorso(<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>).<br />
Quattro sono le “innovazioni” addotte da Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 cit.<br />
La prima (punto 4.1 del “Diritto”) è la nullità testuale delle “prescrizioni a pena di esclusione” stabilite autonomamente dalla <em>lex specialis</em> di gara, e cioè “ulteriori …. rispetto a quelle previste” dalla legge (art. 46, comma 1-<em>bis</em>, d. lgs. n. 163/2006 e art. 83, comma 8, d. lgs. n. 50/2016). Secondo Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 cit., “l’aver inquadrato il vizio nelle cause di nullità … costituisce un indizio della vocazione generale ed autonoma dell’interesse <em>partecipationis</em>. Il legislatore ha ritenuto … di abdicare all’ordinario schema dell’annullabilità – in cui l’effetto di ripristino della legittimità è realizzato attraverso la cooperazione e sulla base della dimensione esclusivamente individuale dell’interesse privato leso – a favore dello schema della nullità, in cui invece l’interesse trascende la dimensione meramente individuale sino a giustificare il rilievo d’ufficio da parte del giudice”.<br />
La seconda “innovazione” (punto 4.2 del “Diritto”) era contemplata nell’art. 211, comma 2, d. lgs. n. 50/2016, poi abrogato dall’art. 123, comma 1, lett. b), d. lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che attribuiva all’ANAC, qualora ravvisasse vizi di legittimità in una procedura di gara, il potere di invitare la stazione appaltante, “mediante atto di raccomandazione”, “ad agire in via di autotutela”, prevedendo una sanzione pecuniaria per il caso di “mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante”, comunque impugnabile (tanto la sanzione, quanto la raccomandazione) innanzi al giudice amministrativo. Si trattava di un’ipotesi di c.d. autotutela doverosa (così il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, 28 dicembre 2016, n. 2777), “attivabile dalla stazione appaltante, su impulso dell’Autorità di vigilanza, al fine del ripristino della legalità”, che prescindeva “dall’interesse del singolo partecipante all’aggiudicazione” e mirava, invece, “al corretto [<em>rectius</em>: legittimo] svolgimento” delle gare “nell’interesse di tutti i partecipanti e finanche di quello collettivo dei cittadini”.<br />
La terza “innovazione” (punto 4.3 del “Diritto”) è l’onere di immediata impugnazione delle altrui ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti partecipativi (art. 120, comma 2-<em>bis</em>, c.p.a., ivi introdotto dall’art. 204, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 50/2016), che, a dire di Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 cit., dà “sostanza e tutela ad un interesse”, di nuovo conio, alla giusta formazione della platea dei concorrenti, “autonomo” da “quello all’aggiudicazione” e, nel contempo, ad esso “strumentale”. E – prosegue il ragionamento di Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 cit. – se riceve “sostanza e tutela”, per il tramite dell’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, cit., l’interesse alla giusta definizione del ventaglio dei competitori, allora deve, altresì e a maggior ragione, ricevere “sostanza e tutela” l’interesse a competere secondo qualità, immediatamente leso da un bando che fissa il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in assenza dei presupposti di legge(<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>).<br />
La quarta “innovazione” (punto 4.4 del “Diritto”) consiste nella “vera e propria gerarchia” che l’art. 95 d. lgs. n. 50/2016 ha creato tra i due criteri di aggiudicazione, per l’innanzi posti su un piano di parità: l’offerta economicamente più vantaggiosa è il criterio “principale”, il massimo ribasso quello “residuale”, utilizzabile solo in alcuni e tassativi casi (art. 95 cit., comma 4), previa “adeguata motivazione” (art. 95 cit., comma 5). Inoltre, alcuni servizi – individuati nell’art. 95 cit., comma 3 (che si atteggia come norma speciale in caso di sovrapposizione con il comma 4 cit.) – sono aggiudicabili “esclusivamente” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Da ciò Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 cit. trae un interesse legittimo a competere secondo i criteri predefiniti dal legislatore e, in particolare, a competere secondo il miglior rapporto qualità-prezzo, anziché secondo il solo prezzo, come interesse sostanziale “diverso”, “dotato di autonoma rilevanza rispetto all’interesse … all’aggiudicazione” e ad esso strumentale.<br />
Infine, Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 cit. prospetta due ulteriori argomenti “a riprova dell’irrazionalità della tesi dell’impugnazione postergata del criterio di aggiudicazione”:</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">detta tesi renderebbe ineffettiva la chiara preferenza legislativa per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (punto 5.3 lett. a), del “Diritto”)(<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>);</li>
<li style="text-align: justify;">approdata la gara ad un esito negativo, il ricorrente “è ammesso a far valere la violazione dell’obbligo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, insieme a tutti gli altri vizi di legittimità del bando che non attengono a clausole escludenti, a prescindere se la mancata aggiudicazione sia riferita o meno proprio all’operare di quella o di quelle clausole (si pensi, oltre al criterio di aggiudicazione, alla difettosa composizione del seggio di gara o alle previsioni sulle modalità di apertura delle buste o, in generale, alle norme sul <em>modus procedendi</em>). In questi casi non è cioè necessaria la dimostrazione che, in assenza del vizio, l’aggiudicazione sarebbe stata senz’altro riconosciuta al ricorrente” (punto 5.4 del “Diritto”).</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Di lì a pochi mesi la Terza Sezione ha avuto l’occasione di tornare sul tema, trovandosi di fronte alla seguente fattispecie: il ricorrente in primo grado, dopo essersi classificato al penultimo posto nella graduatoria finale, censurava il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in ragione della complessità del servizio posto a gara(<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>); il TAR accoglieva il ricorso(<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>); l’aggiudicatario disarcionato proponeva appello; la stazione appaltante richiamava, nella memoria conclusiva del giudizio di secondo grado, Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 cit.(<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>), eccependo, per la prima volta, la tardività della contestazione in prime cure della <em>lex specialis</em> di gara(<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>).<br />
Cons. Stato, sez. III, ord. 7 novembre 2017, n. 5138 ha rimesso all’Adunanza plenaria la questione “concernente l’esatta delimitazione oggettiva dell’ambito entro cui sussiste l’onere di immediata impugnazione del bando di gara e degli atti che definiscono le regole della procedura selettiva, con particolare [ma non esclusivo](<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>) riguardo ai criteri di aggiudicazione e al metodo di valutazione delle offerte” (punto 2 del “Diritto”).<br />
L’ordinanza n. 5138/2017 cit.:</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">ripercorre con scrupolo i plurimi tentativi di superamento della Plenaria n. 1/2003 – negli anni 2011, 2012 e 2013 – da parte della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, nel segno della generalizzazione dell’onere d’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara (punti da 2.10 a 2.13 del “Diritto”);</li>
<li style="text-align: justify;">accenna (punto 2.14 del “Diritto”) alla “direttiva ricorsi” e a “ripetuti [ma non meglio identificati] interventi della Corte di giustizia dell’Unione europea”, dai quali affiorerebbe una duplice tendenza: per un verso alla precocità dell’esercizio del diritto di azione, “anche in un’ottica di protezione generale della concorrenza e di rispetto della legalità delle gare”, e per un altro (ma convergente) verso ad evitare “che i rapporti giuridici, una volta avviati, siano rimessi in discussione” (si menzionano, a tal proposito, le “regole riguardanti il termine sospensivo per la stipulazione del contratto e i limiti alla obbligatoria inefficacia” dello stesso);</li>
<li style="text-align: justify;">riporta <em>in toto</em> la trama motivazionale di Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 cit.  (punti da 2.15 a 2.21 del “Diritto”);</li>
<li style="text-align: justify;">per quel che riguarda, in particolare, l’art. 211, comma 2, d. lgs. n. 50/2016(<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>), nel frattempo abrogato dall’art. 123, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 56/2017, l’ordinanza n. 5138/2017 cit. trasla la sua “valenza in punto di evoluzione ordinamentale”, tale e quale, sui commi 1-<em>bis</em>(<a title="" href="#_ftn29"><em><strong>[29]</strong></em></a>) e 1-<em>ter</em>(<a title="" href="#_ftn30"><em><strong>[30]</strong></em></a>) dell’art. 211 cit., pressoché contemporaneamente aggiunti dall’art. 52-<em>ter</em>, comma 1, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla l. 21 giugno 2017, n. 96. “Se” – osserva Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5138/2017 cit. (punto 2.16.4 del “Diritto”) – “l’ordinamento introduce nuovi strumenti processuali volti a garantire la corretta [<em>rectius</em>: legittima] competizione ai fini dell’aggiudicazione dei contratti pubblici, diventa ragionevole ritenere che il <em>bene</em> del rispetto delle regole procedurali dirette a fissare il nucleo essenziale della selezione comparativa delle offerte costituisca un autonomo interesse meritevole di immediata e tempestiva protezione dall’ordinamento”: “accanto all’interesse sostanziale <em>finale</em> del soggetto economico, diretto all’aggiudicazione dell’appalto, l’ordinamento positivo contempla ora un interesse <em>strumentale</em> – ma anche esso sostanziale – polarizzato sulla procedura di gara, in sé considerata”(<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>);</li>
<li style="text-align: justify;">per quel che concerne, invece, l’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, c.p.a., l’ordinanza n. 5138/2017 cit. – nella scia di Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 cit. – vi rinviene i segni di un interesse, di nuovo conio, alla giusta formazione della platea dei concorrenti, come interesse sostanziale, autonomo da quello all’aggiudicazione e ad esso strumentale. Ciò “rafforza l’opinione secondo cui emergono autonomi interessi sostanziali già nella serie procedimentale che precede il provvedimento conclusivo di aggiudicazione” (punto 2.16.5 del “Diritto”), anche perché “l’ammissione degli altri concorrenti” è, viepiù in una prospettiva che identifica nella legittimità della gara un autonomo bene della vita, “un <em>minus </em>rispetto all’interesse dell’operatore economico ad ottenere una <em>lex</em> di gara che gli consenta di competere <em>secundum legem</em>” (punto 2.16.6 del “Diritto”). Se, infatti, l’avere previsto un onere anticipato di ricorso, svincolato dall’altrui <em>chances</em> di aggiudicazione, oltre che dalle proprie, “ha significato riconoscere un bene della vita diverso, autonomo anche se strumentale rispetto a quello squisitamente personale dell’aggiudicazione (ossia l’interesse a competere esclusivamente con chi ne ha titolo), è parimenti pacifico” – prosegue l’ordinanza n. 5138/2017 cit. (punto 2.16.6 del “Diritto”) – “che questo bene della vita si colloca, su un piano gerarchico, in posizione gradata rispetto all’interesse del concorrente ad una disciplina della gara che sia conforme ai criteri di legge in base ai quali l’operatore si è attrezzato per competere (su tutti il criterio di aggiudicazione)”(<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>);</li>
<li style="text-align: justify;">conclude nel senso che il “blocco normativo” passato in rassegna, “caratterizzato da norme sia sostanziali che processuali”, testimonia un’evoluzione ordinamentale che conferisce sostanza e tutela all’interesse a competere con concorrenti dotati dei requisiti partecipativi e, prima ancora, all’interesse a competere con il criterio di aggiudicazione prescelto dal legislatore, <em>sub specie</em> di interesse a concorrere (anche) secondo qualità (punto 2.17.1 del “Diritto”)(<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>);</li>
<li style="text-align: justify;">aggiunge che la tesi dell’impugnazione postergata lascerebbe “l’opzione legislativa per il criterio qualitativo” (dell’offerta economicamente più vantaggiosa) “deficitaria di meccanismi di controllo in grado di assicurarne l’effettiva applicazione” (punto 2.21 del “Diritto”)(<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>).</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5138/2017 cit. – auspicando che la Plenaria, “cogliendo l’occasione fornita dallo specifico quesito sottoposto”, offra, “in chiave più generale, un quadro armonico e coerente sulla perimetrazione dell’onere di immediata impugnazione” della <em>lex specialis</em> di gara, “stilando un vero e proprio decalogo, similmente a quanto fatto nel 2003” (punto 3.1 del “Diritto”) – esprime una netta preferenza per la generalizzazione dell’onere d’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara, “con l’eccezione delle prescrizioni generiche e incerte, il cui tenore eventualmente lesivo è destinato a disvelarsi solo con i provvedimenti attuativi” (punto 3.2 del “Diritto”).<br />
Uno scenario siffatto è ritenuto più coerente di altri con la “prospettiva giurisdizionale europea”, poiché il  “diritto alla piena ed effettiva concorrenza”(<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>), su cui essa è centrata, risulta garantito al meglio dall’anticipazione della tutela giurisdizionale (punto 3.3 del “Diritto”). Non che – si badi – “la postergazione della tutela avverso il bando al momento successivo ed eventuale della denegata aggiudicazione” si ponga in contrasto “con il principio di concorrenza di matrice eurounitaria”; “ma non può escludersi che valga ad attenuarne l’effettività nella misura in cui consente l’accesso al giudice in un momento di molto successivo alla emanazione del provvedimento violativo della legge” (punto 3.4 del “Diritto”).<br />
“Viceversa” – conclude Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5138/2017 cit. – “l’affermazione dell’onere di impugnazione immediata di tutte le clausole” della <em>lex specialis</em> di gara(<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>) “garantirebbe un accesso immediato al giudice, foriero di un rapido emendamento del bando sì da uniformarlo alle regole concorrenziali”. Lo “strappo” ai “principi generali, lungi dal costituire una rivisitazione della teoria della concretezza ed attualità della lesione ai fini dell’esperimento della tutela demolitoria, si inserirebbe nel solco della specialità del settore dei pubblici appalti”, in essa rinvenendo “la sua <em>ratio</em> ultima” (punto 3.4 del “Diritto”).
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>5. Corretta impostazione del problema: attitudine o inattitudine della <em>lex specialis</em> di gara a ledere immediatamente sfere giuridiche altrui, sua natura sostanziale (oscillante tra provvedimento e atto endoprocedimentale, a dispetto della o in linea con la sua ubicazione all’interno della procedura), individuazione dell’oggetto del giudizio, dell’efficacia oggettiva della sentenza di annullamento e del suo effetto conformativo.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Tutta la giurisprudenza amministrativa si dibatte nell’alternativa tra impugnabilità della <em>lex specialis</em> di gara unitamente ai provvedimenti applicativi e onere di sua immediata impugnazione. O, se si preferisce, tra postergazione della tutela avverso il bando al momento, successivo ed eventuale, del diniego di aggiudicazione e immediatezza della tutela. In altri termini ancora, tra impugnabilità differita o immediata della <em>lex specialis</em> di gara.<br />
Ma, ad avviso di chi scrive, il primo corno dell’alternativa è mal posto. Di ciò ci si accinge a dare dimostrazione, usando come caso di riferimento quello sottoposto alla Plenaria n. 1/2003(<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>) e imbastendo preliminare riflessioni, di metodo, sulla natura sostanziale della <em>lex specialis</em> di gara, oscillante tra provvedimento e atto endoprocedimentale a seconda che le si riconosca o meno attitudine a ledere immediatamente sfere giuridiche altrui, con quel che ne consegue sul triplice versante dell’individuazione dell’oggetto del giudizio, dell’efficacia oggettiva della sentenza di annullamento e del suo effetto conformativo.<br />
Si rammenta, per comodità del lettore, la fattispecie su cui ha deciso la Plenaria n. 1/2003: un concorrente impugnava la propria esclusione, maturata in applicazione di una clausola della lettera di invito relativa alla verifica di anomalia dell’offerta. Il ricorrente in primo grado lamentava l’illegittimità di detta clausola – in quanto prescriveva, in difetto dei presupposti di legge, l’esclusione automatica dell’offerta sospetta di anomalia – e, quindi, l’illegittimità derivata della propria esclusione. L’impugnativa era estesa all’aggiudicazione disposta a favore del controinteressato, a sua volta censurata per illegittimità derivata. Il controinteressato obiettava la tardività della contestazione della <em>lex specialis</em> di gara. Il TAR respingeva l’eccezione e accoglieva il ricorso nel merito. Nel ricorso in appello la stazione appaltante si doleva anzitutto della reiezione, da parte del TAR, dell’eccezione di tardività della contestazione in prime cure della <em>lex specialis</em> di gara.<br />
Nella prospettiva prescelta dal ricorrente e avallata dal TAR, due sono i provvedimenti che formano oggetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: l’esclusione del ricorrente e l’aggiudicazione al controinteressato. Due sono, pertanto, le domande giudiziali di annullamento(<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>) svolte dal ricorrente in prime cure. La circostanza che il vizio di legittimità dedotto si annidi nella lettera di invito, così da riverberarsi in via derivata sui successivi provvedimenti (esclusione e aggiudicazione), non vale ad annetterle, <em>in parte qua</em>(<a title="" href="#_ftn39"><em><strong>[39]</strong></em></a>), la natura di provvedimento e a convogliarla nell’oggetto del giudizio (e, quindi, a rendere tre, anziché due, le domande giudiziali di annullamento formulate dal ricorrente innanzi al TAR). La lettera di invito non è un provvedimento, ma un atto endoprocedimentale, in coerenza con la sua collocazione nell’ambito della procedura, e tale resta anche quando per avventura ospiti il vizio di legittimità destinato a ripercuotersi sulla successiva serie procedimentale, fino ad invalidarne il conclusivo provvedimento.<br />
Diversamente stanno le cose se ci si pone all’interno della linea difensiva delle parti intimate, sia nel giudizio di primo grado(<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>), sia nell’appello(<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>): la lettera di invito assume,<em> in parte qua</em>(<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>), la natura di provvedimento (di cui si predica l’onere d’immediata impugnazione) ed entra a comporre l’oggetto del giudizio, nel quale confluiscono, perciò, tre domande giudiziali di annullamento(<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>), che vertono, rispettivamente, sulla lettera di invito, sull’esclusione del ricorrente e sull’aggiudicazione al controinteressato. A nulla importa, poi, che i tre provvedimenti siano ravvicinati, così da essere simultaneamente gravati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, oppure distanziati nel tempo, cosicché la reiezione della domanda cautelare svolta a corredo del ricorso introduttivo, avente ad oggetto la lettera di invito, darebbe adito, se il ricorrente non desistesse dalla lite, a motivi aggiunti(<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>) avverso l’esclusione del ricorrente medesimo e l’aggiudicazione al controinteressato.<br />
Non deve stupire che la natura, provvedimentale o meno, di un atto a ubicazione infraprocedimentale – quale è, nella specie, la lettera di invito – venga a dipendere dalla sua attitudine o inattitudine a provocare lesioni concrete e attuali nelle sfere giuridiche altrui: così si è sempre ragionato per l’esclusione dalla gara, che, a dispetto della sua collocazione endoprocedimentale, è (sempre stata ritenuta ed è senz’altro)(<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>) provvedimento, proprio perché lede immediatamente la sfera giuridica di chi ne è destinatario.<br />
Nel caso deciso dalla Plenaria n. 1/2003, la lettera di invito oscilla tra atto endoprocedimentale (in coerenza con la sua posizione all’interno dell’<em>iter</em> procedurale) e provvedimento (a dispetto di detta ubicazione): l’opzione per l’una o per l’altra qualificazione (sostanziale) è decisa da un profilo processuale, inerente all’interesse (processuale) al ricorso, e cioè dalla inidoneità o idoneità della lettera di invito a generare una lesione concreta e attuale nelle altrui sfere giuridiche.<br />
Aderendo alla tesi sostenuta dalle parti intimate, la domanda giudiziale di annullamento della lettera di invito dovrebbe essere dichiarata, anche d’ufficio, irricevibile per tardività della sua notifica(<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>) (rispetto ad un termine di decadenza decorrente dalla comunicazione della stessa lettera di invito)(<a title="" href="#_ftn47">[47]</a>), mentre le domande giudiziali di annullamento dell’esclusione del ricorrente e dell’aggiudicazione al controinteressato dovrebbero essere dichiarate, anche d’ufficio, inammissibili per carenza d’interesse a ricorrere(<a title="" href="#_ftn48">[48]</a>): quale utilità trarrebbe il ricorrente dal loro accoglimento, se è vero che esso aprirebbe le porte alla riedizione di identici provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione, stante l’inoppugnabilità della presupposta lettera di invito?<br />
Stando, invece, al modo – giudicato rituale dal TAR – in cui il ricorrente ha esercitato il diritto di azione, non sarebbe neppure rintracciabile, contrariamente a quanto si è soliti ritenere, una domanda giudiziale di annullamento della lettera di invito.<br />
Questa è, ad avviso di chi scrive, la corretta impostazione del problema. Se la lettera di invito è (considerata come) immediatamente lesiva di sfere giuridiche altrui, assume la natura di provvedimento, a dispetto (del criterio topografico) della sua collocazione infraprocedimentale. Se assume la natura di provvedimento, entra a comporre l’oggetto del giudizio <em>sub specie</em> di specifico <em>petitum</em> di un’apposita domanda giudiziale di annullamento(<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>) (passibile di vedersi affiancata, in un cumulo originario o sopravvenuto(<a title="" href="#_ftn50">[50]</a>), dalle connesse domande giudiziali di annullamento dell’esclusione del ricorrente e dell’aggiudicazione al controinteressato). L’accoglimento della domanda giudiziale di annullamento della lettera di invito: <em>a</em>) sul piano (dell’oggetto del giudizio e) dell’efficacia oggettiva della sentenza, comporta – per il meccanismo dell’invalidità derivata – l’annullamento altresì dei consequenziali provvedimenti (esclusione del ricorrente e aggiudicazione al controinteressato); <em>b</em>) sul piano dell’effetto conformativo della sentenza, prelude alla rinnovazione della procedura a partire dalla diramazione delle lettere di invito. Esito, quest’ultimo, che appare <em>prima facie</em> distonico rispetto all’interesse del ricorrente a conseguire l’aggiudicazione. Si pensi – sempre prendendo spunto dal caso deciso dalla Plenaria n. 1/2003 – ad un ricorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato nella valutazione delle offerte tecniche, ha presentato l’offerta economica più conveniente per la stazione appaltante e ambisce ad una verifica dell’anomalia della sua offerta in contraddittorio, in luogo dell’esclusione automatica illegittimamente (decretata in quanto illegittimamente) prescritta nella lettera di invito per le offerte sospette di anomalia.<br />
Se, invece, la lettera di invito è (considerata come) non immediatamente lesiva di sfere giuridiche altrui, non assume la natura di provvedimento, bensì quella – aderente alla sua ubicazione all’interno della procedura – di atto endoprocedimentale, ragione per cui non entra a comporre l’oggetto del giudizio. Se non vi è una domanda giudiziale di annullamento della lettera di invito(<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>), neppure è ipotizzabile un suo annullamento(<a title="" href="#_ftn52">[52]</a>): la rinnovazione della procedura non avviene, pertanto, a partire dalla diramazione delle lettere di invito. Nella fattispecie sottoposta alla Plenaria n. 1/2003, l’accoglimento delle domande giudiziali di annullamento dell’esclusione del ricorrente e dell’aggiudicazione al controinteressato comporta la riedizione della procedura a partire dalla verifica dell’anomalia dell’offerta del ricorrente vittorioso, e non dalla diramazione degli inviti a presentare offerta. Esito che appare congruente con l’interesse del ricorrente a ottenere l’aggiudicazione.<br />
Così impostato il problema, tutto sta nel decifrare l’attitudine o l’inattitudine della <em>lex specialis</em> di gara a infliggere lesioni concrete e attuali alle sfere giuridiche altrui. Questo profilo – pur essendo in sé processuale, poiché attiene alla sussistenza o meno dell’interesse (processuale) al ricorso – pone un’ipoteca decisiva sulla natura sostanziale della <em>lex specialis</em> di gara, oscillante tra atto endoprocedimentale e provvedimento, in linea con o nonostante la sua posizione all’interno della procedura. In un continuo intrecciarsi di diritto sostanziale e processuale, si anticipa che la soluzione di un tema che appare puramente processuale – in quanto inerente, si ribadisce, alla sussistenza o meno dell’interesse (processuale) al ricorso – è, a ben vedere, condizionata dalla fisionomia che s’imprime, sul piano sostanziale, all’interesse legittimo dell’operatore economico che aspira ad aggiudicarsi un contratto(<a title="" href="#_ftn53">[53]</a>).
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<div style="text-align: justify;"><strong>6. Corollario della corretta impostazione del problema: sostituzione dell’alternativa tra impugnabilità postergata e immediata della <em>lex specialis</em> di gara con l’alternativa tra non impugnabilità <em>tout-court</em> e impugnabilità (immediata quando predicabile).</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Nella misura in cui è (considerata come) inidonea ad arrecare una lesione concreta e attuale a sfere giuridiche altrui, la <em>lex specialis</em> di gara non assume la natura di provvedimento, bensì quella – coerente con la sua ubicazione nell’ambito dell’<em>iter</em> procedurale – di atto endoprocedimentale: di conseguenza non entra a comporre l’oggetto del giudizio, risultando radicalmente inammissibile una domanda giudiziale di sua eliminazione. L’annullamento dei provvedimenti applicativi (esclusione e aggiudicazione)(<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>), gli unici ad essere gravati(<a title="" href="#_ftn55">[55]</a>), non comporta la rinnovazione della procedura a partire da una nuova <em>lex specialis</em>, le volte in cui il vizio di legittimità in essa giudizialmente accertato: <em>a</em>) è assistito da un interesse a ricorrere di tipo finale; <em>b</em>) pur poggiando su un interesse a ricorrere di tipo strumentale(<a title="" href="#_ftn56">[56]</a>), è privo di attitudine ad incidere sulla formulazione dell’offerta.<br />
Quanto all’ipotesi <em>sub</em> a), si pensi, ancora una volta, alla fattispecie decisa dalla Plenaria n. 1/2003, ove l’accoglimento delle domande giudiziali di annullamento dell’esclusione del ricorrente e dell’aggiudicazione del controinteressato, preludeva, ancorché basato su un vizio di legittimità annidato nella lettera di invito, alla riedizione della procedura a partire dalla verifica in contraddittorio dell’anomalia dell’offerta del ricorrente vittorioso, e non dalla diramazione degli inviti a presentare offerta.<br />
Quanto all’ipotesi <em>sub</em> b), si pensi all’illegittimità della <em>lex specialis</em> di gara nella parte in cui prescrive la seduta riservata per l’apertura delle offerte tecniche(<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>): l’accoglimento della domanda giudiziale di annullamento dell’aggiudicazione al controinteressato comporta bensì la rinnovazione della fase di presentazione delle offerte, quale conseguenza della <em>ratio</em> della violata regola di pubblicità(<a title="" href="#_ftn58">[58]</a>), ma non anche una nuova <em>lex specialis</em>. Per contro, postulare – secondo quanto si è soliti fare – l’impugnazione e l’annullamento, anzitutto, della <em>lex specialis</em>, nella parte in cui trasgredisce la regola di pubblicità, comporta la riedizione integrale della gara, a partire da una nuova <em>lex specialis</em>, con possibilità che vi prendano parte anche concorrenti nuovi.<br />
Solamente se e nella misura in cui è (considerata come) immediatamente lesiva di sfere giuridiche altrui, la <em>lex specialis</em> esibisce natura provvedimentale, ad onta della sua ubicazione infraprocedimentale, ed entra a comporre l’oggetto del giudizio, <em>sub specie</em> di puntuale <em>petitum</em> di una specifica domanda giudiziale di annullamento (suscettibile d’essere affiancata, in un cumulo sopravvenuto tramite motivi aggiunti e sempre che venga respinta la domanda cautelare allegata al ricorso introduttivo, dalle connesse domande giudiziali di annullamento dell’esclusione del ricorrente e/o dell’aggiudicazione al controinteressato). L’accoglimento della domanda giudiziale di annullamento della <em>lex specialis</em> conduce, in via derivata, all’annullamento altresì dei consequenziali provvedimenti (esclusione del ricorrente e/o aggiudicazione al controinteressato)(<a title="" href="#_ftn59">[59]</a>) e propizia, sul terreno dell’effetto conformativo, la riedizione della procedura a partire da una nuova <em>lex specialis</em>.<br />
Ebbene, dato che, nella misura in cui è (considerata come) inidonea a generare una lesione concreta e attuale nelle sfere giuridiche altrui, la <em>lex specialis</em> non assume la natura di provvedimento, nemmeno quando in essa si annidi il vizio di legittimità destinato a riverberarsi sui successivi provvedimenti, l’alternativa entro la quale si muove la Plenaria n. 1/2003, al pari di tutta la giurisprudenza precedente e successiva, va così (rimeditata e) riformulata: non impugnabilità <em>tout-court</em> della <em>lex specialis</em> e sua impugnabilità, con la precisazione che quando è impugnabile, lo è immediatamente, nel senso che vi è l’onere della sua immediata impugnazione.<br />
Non più impugnabilità <em>della lex specialis</em> differita o postergata al momento successivo ed eventuale della denegata aggiudicazione, secondo quanto comunemente si ritiene, bensì non impugnabilità <em>tout-court</em> della <em>lex specialis</em>: questa è la ragione per cui l’accoglimento delle domande giudiziali di annullamento dei provvedimenti applicativi, i soli ad essere gravati, non comporta la rieffusione della procedura a partire da una nuova <em>lex specialis</em>, tutte le volte in cui il vizio di legittimità ivi giudizialmente accertato sia supportato da un interesse a ricorrere di tipo finale o, pur essendo assistito da un interesse a ricorrere di tipo strumentale, sia inidoneo ad incidere sulla formulazione dell’offerta(<a title="" href="#_ftn60">[60]</a>).<br />
A nulla varrebbe obiettare il noto schema della c.d. doppia impugnativa, avente ad oggetto un atto amministrativo generale e un atto applicativo(<a title="" href="#_ftn61">[61]</a>), giacché esso postula che l’uno (l’atto amministrativo generale presupposto) e l’altro (l’atto applicativo consequenziale), lungi dall’inserirsi nello stesso procedimento, definiscano due sequenze procedimentali distinte, benché connesse da un nesso di presupposizione-consequenzialità. Qui sì che l’alternativa va posta (come in effetti viene usualmente posta) tra impugnabilità dell’atto generale immediata o in uno a quello applicativo, a seconda che il primo sia immediatamente lesivo delle sfere giuridiche altrui o che, invece, la lesione concreta e attuale di queste ultime sia rinviata al momento dell’emanazione dell’atto applicativo. E in entrambi i casi – si badi – l’atto generale ha comunque valenza provvedimentale, in quanto conclusivo di un procedimento (si pensi alla pianificazione di un territorio), presupposto rispetto ad altro consequenziale procedimento (si pensi al rilascio o diniego di titoli abilitativi, a valle di un atto di pianificazione).
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<div style="text-align: justify;"><strong>7. Assumendo l’alternativa tra non impugnabilità <em>tout-court</em> della <em>lex specialis</em> e sua impugnabilità (immediata quando predicabile): normale non impugnabilità della <em>lex specialis</em>, stante la sua inidoneità a ledere immediatamente l’interesse all’aggiudicazione, unico interesse sostanziale protetto facente capo ai concorrenti (trascurando per il momento le clausole preclusive della partecipazione).</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Come già osservato, la natura sostanziale della <em>lex specialis</em> di gara, oscillante tra provvedimento e atto endoprocedimentale (nonostante o in linea con la sua ubicazione all’interno della procedura), dipende dalla sua idoneità o meno ad arrecare lesioni concrete e attuali alle sfere giuridiche altrui e, quindi, da un profilo processuale, quale è la sussistenza o meno dell’interesse (processuale) al ricorso. Ma, in un incessante intersecarsi di sostanza e processo, la soluzione di un tema che appare squisitamente processuale (la sussistenza o meno dell’interesse a ricorrere) è condizionata dalla fisionomia che si riconosce all’interesse legittimo facente capo all’operatore aspirante all’aggiudicazione del contratto.<br />
L’unico interesse sostanziale protetto, in capo a quest’ultimo, è quello all’aggiudicazione e al contratto: non meritano pertanto condivisione i (reiterati) tentativi di pervenire ad una dilatazione, e finanche generalizzazione, dell’onere d’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara(<a title="" href="#_ftn62">[62]</a>), giacché gli unici atti forieri di lesioni concrete e attuali dell’anzidetto interesse sostanziale sono l’esclusione, l’aggiudicazione ad altri e, dopo l’entrata in vigore dell’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, c.p.a., le altrui ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti partecipativi.<br />
Mai la <em>lex specialis</em> di gara – trascurando per il momento le clausole preclusive della partecipazione(<a title="" href="#_ftn63">[63]</a>) – è capace di ledere immediatamente l’interesse all’aggiudicazione.<br />
E’ d’obbligo il rinvio alla Plenaria n. 1/2003, cui chi scrive tributa un grande plauso per aver, con un argomentare assai rigoroso, rifiutato categoricamente la “frammentazione” dell’unico interesse sostanziale protetto – l’interesse ad ottenere l’aggiudicazione e il contratto – in un fascio di interessi di “carattere procedimentale e che individuano utilità di tipo strumentale” (es., interesse alla riduzione del numero dei competitori o interesse a che la competizione sia governata da certi parametri di valutazione delle offerte o, più in generale, sia conformata da legittime regole di svolgimento), cui si vorrebbe offrire, per il tramite dell’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara, “tutela autonoma e anticipata”. Una siffatta “frammentazione” è giudicata “impropria” perché basata, “oggettivamente”, su una “confusione” tra l’oggetto dell’interesse sostanziale e la tecnica di protezione ad esso assicurata dall’ordinamento: l’oggetto dell’interesse sostanziale coincide con l’aggiudicazione; la sua tutela è garantita dal diritto (sostanziale e processuale) nei limiti della legittimità della gara(<a title="" href="#_ftn64">[64]</a>).<br />
Ed è proprio tale “confusione”, nella quale il tipo di protezione di un interesse sostanziale pretende di divenirne oggetto, a rendere “impropria” la “polverizzazione” dell’unico interesse sostanziale protetto – l’interesse all’aggiudicazione – in una serie di sotto-interessi, accomunati da un’intima (e malcelata) matrice che risiede nell’aspirazione alla legittimità della gara e reclama, quale naturale complemento, il presidio di una giurisdizione di marca oggettiva.<br />
Assumendo come corretta, per le ragioni sopra esposte(<a title="" href="#_ftn65">[65]</a>), l’alternativa tra non impugnabilità <em>tout-court</em> della <em>lex specialis</em> di gara e sua impugnabilità (immediata quando predicabile) – e trascurando per il momento le clausole impeditive della partecipazione(<a title="" href="#_ftn66">[66]</a>) – la <em>lex specialis</em> di gara è normalmente non impugnabile, stante la sua ordinaria inidoneità ad arrecare lesioni concrete e attuali all’interesse all’aggiudicazione, unico interesse sostanziale protetto di cui sono titolari i concorrenti.
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<div style="text-align: justify;"><strong>8. Inconsistenza degli argomenti alla base dei ripetuti tentativi da parte della Sesta Sezione, negli anni 2011, 2012 e 2013, di dilatare, e finanche generalizzare, l’onere di immediata impugnazione della <em>lex specialis</em>.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">A conclusioni diverse non portano gli argomenti posti a fondamento dei reiterati tentativi, da parte della Sesta Sezione, di dilatare, e finanche generalizzare, l’onere d’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em>(<a title="" href="#_ftn67">[67]</a>).<br />
Il primo argomento – speso da Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 351/2011 cit.,  ord. n. 2633/2012 cit. e ord. n. 634/2013 cit. – invoca il fallimento, “nei fatti”, dell’obiettivo – di deflazione del contenzioso – che sarebbe “all’origine” del diritto vivente sull’impugnabilità differita della <em>lex specialis</em> di gara, “a fronte di incontestabili costi aggiuntivi per la p.a. costretta a impegnativi e lunghi rinnovi procedimentali”.<br />
Si tratta di considerazione che si muove, schiettamente, sul piano della politica del diritto, e non su quello propriamente giuridico: dà per scontato che, “sottostante all’indirizzo di immediata impugnazione delle sole clausole escludenti [<em>rectius</em>: ostative alla partecipazione]”, vi sia una “volontà deflattiva del contenzioso”, che però non avrebbe “trovato rispondenza nei fatti”, per la proliferazione di “impugnazioni che, dopo la conclusione delle procedure di gara, postulano l’annullamento del bando e quindi l’azzeramento delle procedure stesse”, con “danno per le imprese aggiudicatarie incolpevoli”.<br />
E’ agevole obiettare: <em>a</em>) sul piano propriamente giuridico, che alla base della normale non impugnabilità della <em>lex specialis</em> di gara(<a title="" href="#_ftn68">[68]</a>) sta la sua ordinaria inattitudine a provocare lesioni concrete e attuali all’interesse all’aggiudicazione di cui sono titolari i concorrenti(<a title="" href="#_ftn69">[69]</a>); <em>b</em>) sul piano della politica del diritto, che non è per nulla scontato che la dilatazione, e finanche la generalizzazione, dell’onere d’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em>(<a title="" href="#_ftn70">[70]</a>), si traduca in una complessiva riduzione del contenzioso, risultando invero aleatoria la previsione di un saldo positivo tra contenzioso precocemente promosso e quello postumo evitato(<a title="" href="#_ftn71">[71]</a>).<br />
Inoltre, l’annullamento dei provvedimenti applicativi (esclusione, altrui ammissioni, aggiudicazione ad altri), i soli ad essere gravati (e passibili di demolizione), non comporta la riedizione della procedura a partire da una nuova <em>lex specialis</em>, tutte le volte in cui il vizio di legittimità giudizialmente accertato nella medesima <em>lex specialis</em> sia supportato da un interesse a ricorrere di tipo finale o, benché assistito da un interesse a ricorrere di tipo strumentale, sia inidoneo ad incidere sulla formulazione dell’offerta(<a title="" href="#_ftn72">[72]</a>): in consimili evenienze non si avrà il temuto inconveniente pratico dell’ “azzeramento” delle procedure di gara.<br />
Infine, il “danno per le imprese aggiudicatarie incolpevoli” è astrattamente suscettibile di ristoro e, comunque, addurre inconvenienti pratici non equivale a dimostrare l’inesattezza di un’interpretazione(<a title="" href="#_ftn73">[73]</a>).<br />
Il secondo argomento addotto da Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 351/2011 cit.,  ord. n. 2633/2012 cit. e ord. n. 634/2013 cit. enuclea un generale onere d’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em>(<a title="" href="#_ftn74">[74]</a>) quale corollario della buona fede nelle trattative precontrattuali: gli artt. 1337-1338 cod. civ. “dovrebbero implicare che le imprese, tenute a partecipare alla gara con attenta disamina delle prescrizioni del bando, fossero non solo abilitate, ma obbligate a segnalare tempestivamente, tramite impugnazione del bando stesso, eventuali cause di invalidità della procedura di gara così come predisposta, anche come possibile fonte di responsabilità precontrattuale”.<br />
In disparte la considerazione che la responsabilità precontrattuale della “parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte” è subordinata alla precisa circostanza che quest’ultima abbia “confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”, è comunque agevole stigmatizzare, in radice, lo ‘sviamento’ (e ‘snaturamento’) della buona fede, distolta dal suo terreno elettivo – il giudizio sulla liceità(<a title="" href="#_ftn75">[75]</a>) dei comportamenti serbati, per quel che qui rileva, nelle trattative precontrattuali – per essere artificiosamente impiegata quale improprio surrogato di un latitante interesse processuale o, se si preferisce, quale materia prima per forgiare un interesse legittimo di nuovo conio, avente ad oggetto la legittimità, in sé, delle regole di svolgimento della gara trasfuse nella sua <em>lex</em>.<br />
Non stupisce, allora, che il terzo argomento, prospettato da Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 634/2013 cit., concepisca apertamente l’interesse legittimo, che dialoga anzitutto con la <em>lex specialis</em> della gara, come “interesse protetto al corretto [<em>rectius</em>: legittimo] svolgimento della procedura, nei termini disciplinati dalla normativa vigente in materia”.<br />
Chi scrive si limita a rammentare che: <em>a</em>) l’unico interesse sostanziale protetto è quello all’aggiudicazione; <em>b</em>) non va confuso l’oggetto di tale interesse sostanziale (l’aggiudicazione) con la tecnica di protezione che l’ordinamento gli riserva (l’interesse all’aggiudicazione riceve tutela nei limiti della legittimità della procedura). Valgono qui le illuminanti considerazioni svolte sul punto dalla Plenaria n. 1/2003(<a title="" href="#_ftn76">[76]</a>).<br />
Quanto, poi, alla desiderabilità di una precoce “inoppugnabilità della disciplina di gara contenuta nel bando”, “affinché l’interesse pubblico sia perseguito senza perduranti margini di incertezza, connessi ad eventuali impugnative”, in una prospettiva di “efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”, è sufficiente obiettare che: <em>a</em>) il ragionamento si dipana, ancora una volta, sul terreno della politica del diritto, e non su quello strettamente giuridico; <em>b</em>) non è escluso che alla definitiva cristallizzazione della disciplina di gara si pervenga soltanto in esito ad un articolato contenzioso, sicché il perseguimento dell’interesse pubblico, benché in un contesto di ridotti margini di incertezza intorno alla stabilità della <em>lex specialis</em> di gara(<a title="" href="#_ftn77">[77]</a>), risulterebbe differito nel tempo, magari in misura consistente; <em>b</em>) la rappresentazione di inconvenienti pratici, anche a prescindere dal fatto che avviene per così dire ‘a senso unico’, non vale a dimostrare l’inesattezza di un’interpretazione.</p>
<p><strong>9. Inconsistenza degli argomenti addotti da Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 e Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5138/2017 cit. in favore, rispettivamente, dell’onere di immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara nella parte in cui stabilisce il criterio di aggiudicazione e della generalizzazione dell’onere d’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Miglior sorte, ad avviso di chi scrive, non meritano gli argomenti addotti prima da Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017, in favore dell’onere d’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara(<a title="" href="#_ftn78">[78]</a>), nella parte in cui stabilisce il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in difetto dei presupposti di legge, e poi – più diffusamente – da Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5138/2017 cit., in favore della generalizzazione dell’onere d’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara(<a title="" href="#_ftn79">[79]</a>).<br />
Il primo argomento consiste nell’esplicita comminazione di nullità delle “prescrizioni a pena di esclusione” stabilite autonomamente dalla <em>lex specialis</em> di gara, e cioè  “ulteriori … rispetto a quelle previste” dalla legge (art. 46, comma 1-<em>bis</em>, del d. lgs. n. 163/2006 e art. 83, comma 8, del d. lgs. n. 50/2016).<br />
In disparte la considerazione che l’art. 83, comma 8, cit. – in ragione della sua collocazione sistematica e della mancata riproduzione nel nuovo codice dei contratti pubblici di una disposizione analoga a quella che, nel primo periodo dell’art. 46, comma 1-<em>bis</em>, cit., recava il catalogo delle cause legali e tassative di esclusione – ha uno spettro applicativo circoscritto ai soli requisiti partecipativi (di cui agli artt. 80 e 83 del d. lgs. n. 50/2016), in ciò discostandosi dalla portata invece generale dell’art. 46, comma 1-<em>bis</em>, cit., che trascendeva i requisiti di partecipazione per investire ogni aspetto della gara – non si comprende davvero come la nullità testuale delle clausole espulsive autonomamente previste dalla stazione appaltante contribuisca ad offrire sostanza e tutela a un inedito interesse sostanziale a competere secondo il miglior rapporto qualità-prezzo.<br />
La Terza Sezione intravede nell’anzidetta nullità testuale “un indizio della vocazione generale ed autonoma dell’interesse <em>partecipationis</em>”. Ma, quanto alla “vocazione autonoma”, l’affermazione è – e non può che essere – apodittica, giacché il tipo di reazione dell’ordinamento ad una clausola espulsiva autonomamente stabilita nella <em>lex specialis</em> è fattore del tutto neutro rispetto all’oggetto dell’interesse sostanziale di cui sono titolari gli aspiranti all’aggiudicazione. Quanto, poi, alla “vocazione generale”, non va trascurato che le clausole che prescrivono adempimenti (<em>rectius</em>: tipi di requisiti partecipativi)(<a title="" href="#_ftn80">[80]</a>) a pena di esclusione, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, preludono pur sempre a provvedimenti espulsivi soggetti al regime dell’annullabilità, suscettibili di tempestiva impugnazione da parte di chi, essendone destinatario, è portatore di un interesse strettamente individuale (l’interesse all’aggiudicazione, che riceve una lesione concreta e attuale dall’arresto procedimentale).<br />
Senza dire che, stando alla tesi, sopra esposta(<a title="" href="#_ftn81">[81]</a>), che espunge dall’oggetto del giudizio la <em>lex specialis</em> quando in essa semplicemente alberghi un vizio di legittimità destinato a riverberarsi sull’esito della procedura, sfuma la differenza pratica tra l’impugnazione del solo provvedimento di esclusione con deduzione della sua illegittimità derivata dalla <em>lex specialis</em> e l’impugnazione del solo provvedimento di esclusione, con rilievo d’ufficio, da parte del giudice, della nullità della presupposta clausola della <em>lex specialis</em>.<br />
Il secondo argomento addotto da Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 cit. valorizzava l’art. 211, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, poi abrogato dall’art. 123, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 56/2017, che attribuiva all’ANAC, qualora ravvisasse vizi di legittimità in una procedura di gara, il potere di invitare la stazione appaltante, “mediante atto di raccomandazione”, “ad agire in via di autotutela”, prevedendo una sanzione pecuniaria per il caso di “mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante”, comunque impugnabile (tanto la sanzione, quanto la raccomandazione) innanzi al giudice amministrativo. L’art. 211, comma 2, cit. è stato ben presto abrogato dall’art. 123, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 56/2017, ma l’art. 52-<em>ter</em>, comma 1, d.l. n. 50/2017, conv. con mod. dalla l. n. 96/2017 ha, quasi contemporaneamente, introdotto nell’art. 211 cit. il comma 1-<em>bis</em> (legittimazione di ANAC ad impugnare bandi, altri atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici) e il comma 1-<em>ter</em> (potere di ANAC, ove ritenga che “una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni” del codice dei contratti pubblici, di emettere, “entro sessanta giorni dalla notizia della violazione”, “un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati”, nonché di ricorrere al giudice amministrativo “se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato”). Queste ultime disposizioni, secondo Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5138/2017 cit., dimostrerebbero, come già in precedenza l’art. 211, comma 2, cit., che “il <em>bene</em> del rispetto delle regole procedurali dirette a fissare il nucleo essenziale della selezione comparativa delle offerte” costituisce “un autonomo interesse meritevole di immediata e tempestiva protezione dall’ordinamento”(<a title="" href="#_ftn82">[82]</a>).<br />
Chi scrive non è per nulla persuaso. L’introduzione di siffatti meccanismi – certamente finalizzati ad assicurare il ripristino della legalità delle gare – è lì a testimoniare, per chiarissimo contrasto, che l’interesse sostanziale dei concorrenti ha pur sempre ad oggetto l’aggiudicazione. ANAC è bensì titolare, perché così vuole la legge, di capacità giuridiche speciali che costituiscono un presidio oggettivo dell’ordine giuridico: ma da questa esatta constatazione è arbitrario ricavare, in capo agli operatori economici che aspirano all’aggiudicazione di un contratto, un interesse sostanziale alla legittimità della procedura, come bene della vita autonomamente tutelabile. Anzi, caso mai se ne potrebbe arguire l’esatto contrario, poiché se davvero l’interesse legittimo tendesse ad assumere quale baricentro la legittimità della gara, in sé considerata, allora non si avvertirebbe o si avvertirebbe in minor misura la necessità di strumenti, invece introdotti dal recente codice dei contratti pubblici, preordinati alla cura di quello stesso bene (la legittimità della gara), quale oggetto di un (indiscutibile) interesse generale.<br />
Il terzo argomento speso da Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 cit. e Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5138/2017 cit. procede dall’onere di immediata impugnazione delle altrui ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti partecipativi (art. 120, comma 2-<em>bis</em>, c.p.a.), che darebbe “sostanza e tutela” a un interesse sostanziale alla giusta formazione della platea dei concorrenti (immediatamente leso da ammissioni, supposte illegittime, di altri concorrenti): ma allora dovrebbe, altresì e a maggior ragione, ricevere “sostanza e tutela” l’interesse a competere secondo il miglior rapporto qualità-prezzo (immediatamente leso da un bando che fissa il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in difetto dei presupposti di legge). Ad opinare diversamente – prosegue il ragionamento – si tradirebbe la volontà, sottesa alla logica bifasica che ispira l’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, cit., di decongestionare il contenzioso <em>post</em>-aggiudicazione da questioni che risalgono a fasi iniziali o liminari della gara.<br />
Si obietta, ancora una volta, che gli inediti interessi alla giusta cristallizzazione del ventaglio dei concorrenti o a competere anche secondo qualità o, più in generale, a competere <em>secundum legem</em> non sono nient’altro che il frutto della confusione tra l’oggetto dell’interesse sostanziale protetto (che è l’aggiudicazione) e il tipo di protezione ad esso offerto dall’ordinamento (l’interesse all’aggiudicazione riceve tutela nei limiti della legittimità della procedura). E’ proprio questa commistione – nella quale la tecnica di protezione di un interesse sostanziale pretende di divenirne oggetto – a rendere impropria la polverizzazione dell’interesse all’aggiudicazione, unico interesse sostanziale protetto, in un fascio di sotto-interessi, che trovano la loro matrice, comune e ultima, nell’aspirazione alla legittimità della gara(<a title="" href="#_ftn83">[83]</a>), la quale – nell’assurgere ad oggetto dell’interesse sostanziale – reclama tutela nell’ambito di una giurisdizione di diritto oggettivo(<a title="" href="#_ftn84">[84]</a>).<br />
D’altra parte, la lettura di gran lunga preferibile dell’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, c.p.a. – lungi dal postulare un interesse legittimo, di nuovo conio, a competere solo con chi ne ha titolo – vi identifica, invece, un giudizio che, lasciando intatta la legittimazione intesa come titolarità dell’interesse sostanziale all’aggiudicazione, prescinde dall’interesse a ricorrere, nel senso che prescinde dalla concretezza e attualità della lesione del predetto interesse sostanziale, appagandosi di una lesione solamente futura e incerta(<a title="" href="#_ftn85">[85]</a>). Dunque, non un giudizio in cui riceve tutela un inedito interesse sostanziale alla giusta definizione del ventaglio dei competitori, ma un giudizio a interesse a ricorrere affievolito o attenuato, stante la sufficienza di una lesione solamente potenziale dell’interesse sostanziale all’aggiudicazione(<a title="" href="#_ftn86">[86]</a>).<br />
Ma, anche a voler prestar credito alla tesi dell’interesse sostanziale alla giusta cristallizzazione della gamma dei concorrenti, resta il fatto che l’eccezionalità dell’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, primo e secondo periodo, c.p.a.(<a title="" href="#_ftn87">[87]</a>) osta sia alla sua applicazione analogica(<a title="" href="#_ftn88">[88]</a>), sia all’argomento <em>a fortiori</em>(<a title="" href="#_ftn89"><em><strong>[89]</strong></em></a>), saldandosi invece <em>naturaliter</em> con l’argomento <em>a contrario</em>(<a title="" href="#_ftn90"><em><strong>[90]</strong></em></a>).<br />
E’ vero che la “verifica parentetica delle ammissioni”, introdotta per “decongestionare la fase finale della procedura”, non abbracciando “le questioni, logicamente pregresse, di legittimità del bando”, finisce per consentire “alle stesse una reviviscenza” capace di rendere vano lo stesso giudizio sulle ammissioni, eventualmente instaurato. Ma – in disparte la constatazione che, secondo la tesi preferibile, gli stessi sviluppi della gara privano sovente di senso i precoci giudizi sulle ammissioni(<a title="" href="#_ftn91">[91]</a>) – va, per un verso, ribadito che rappresentare inconvenienti pratici non significa provare l’inesattezza di una tesi e, per altro verso, rimarcata l’invalicabile linea di confine tra la produzione e l’interpretazione del diritto.<br />
Il quarto argomento prospettato da Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 cit. e Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5138/2017 muove dall’art. 95 d. lgs. n. 50/2016, che ha elevato a “principale” il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e relegato a criterio “residuale” il massimo ribasso, utilizzabile solo in alcuni e tassativi casi, previa adeguata motivazione. Da ciò deriverebbe un interesse legittimo a competere secondo il miglior rapporto qualità-prezzo, anziché secondo il solo prezzo, come: <em>a</em>) interesse sostanziale diverso dall’interesse all’aggiudicazione; <em>b</em>) ad esso strumentale; <em>c</em>) suscettibile di ricevere una lesione concreta e attuale ad opera di un bando che presceglie il criterio del prezzo più basso in mancanza dei presupposti di legge; <em>d</em>) bisognoso di una tutela giurisdizionale che, date le premesse, non può che essere immediata.<br />
Qui, ad avviso di chi scrive, raggiunge il suo apice – e con esso la massima visibilità – la confusione tra l’oggetto dell’interesse sostanziale e la tecnica di protezione ad esso accordata dall’ordinamento: la tecnica di protezione (l’interesse sostanziale riceve tutela nei limiti della legittimità della procedura) si erge, essa stessa, a bene della vita autonomamente tutelabile (interesse sostanziale ad una “competizione secondo meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo”), immediatamente leso da un bando che prescrive il massimo ribasso in difetto dei presupposti di legge.<br />
Vero è che “l’interesse legittimo continua, anche nella ricostruzione sostanzialistica che ormai lo caratterizza, ad essere portatore di una funzione ancipite: protezione del bene della vita e al contempo verifica del corretto inveramento dell’interesse pubblico”. Ma non va confuso il bene della vita, che ne è l’oggetto, con il tipo di protezione per quello stesso bene allestito dall’ordinamento: l’interesse sostanziale riceve tutela nei limiti della legittimità della procedura, senza però assumerla a proprio oggetto.<br />
Per nulla convincenti appaiono, infine, due argomenti che la Terza Sezione prospetta “a riprova dell’irrazionalità della tesi dell’impugnazione postergata”(<a title="" href="#_ftn92">[92]</a>) del criterio di aggiudicazione (e più in generale della <em>lex specialis</em> di gara). Si sostiene, in primo luogo, che detta tesi minerebbe l’effettività della chiara preferenza legislativa per il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (e, più in generale, delle norme sostanziali che regolano l’aggiudicazione dei contratti).<br />
Ma, ad avviso di chi scrive, il tasso di effettività delle norme sostanziali non cambia a seconda che la deduzione della loro violazione sia articolata all’indomani del bando o del provvedimento di aggiudicazione. Vero è che l’eventuale reiezione della domanda cautelare nei confronti dell’aggiudicazione decreterebbe la fine dello <em>standstill</em> e aprirebbe le porte alla possibile stipula del contratto, ma lo stesso potrebbe accadere pure nelle more del giudizio promosso contro il bando, laddove fosse respinta la relativa domanda cautelare.<br />
Caso mai potrebbe osservarsi, sotto tutt’altro profilo, che lo spettro dei legittimati a contestare il bando (operatori del settore) è più ampio di quello dei legittimati a contestare la denegata aggiudicazione (concorrenti non aggiudicatari)(<a title="" href="#_ftn93">[93]</a>): ma ciò non lascerebbe di certo le norme sostanziali “prive di garanzie di effettività” o “deficitarie di meccanismi di controllo in grado di assicurarne l’effettiva applicazione”, secondo l’apocalittico scenario tratteggiato dalla Terza Sezione, tradita da un’irresistibile aspirazione verso un (obiettivo di politica del diritto, consistente in un) più cospicuo tasso di effettività delle norme sostanziali, che l’ha condotta a non vedere quello già assicurato dal diritto vivente (sia pure in misura ritenuta inferiore a quella <em>de iure condendo</em> desiderabile). Non ci si può esimere dal richiamare, ancora una volta, le linee di demarcazione tra politica del diritto e diritto positivo, tra produzione e interpretazione del diritto: confini insuperabili quando si tratta, semplicemente, di neutralizzare gli inconvenienti pratici (reali o presunti) che derivano da una certa tesi o di far prevalere un’opposta tesi soggettivamente preferibile sulla base delle (opinabilmente) desiderabili conseguenze che produce.<br />
Miglior sorte non merita l’argomento(<a title="" href="#_ftn94">[94]</a>) secondo cui la non necessità della dimostrazione che, in assenza del vizio accertato nella <em>lex specialis</em> di gara (si pensi al criterio di aggiudicazione o alla difettosa composizione della commissione giudicatrice o alle previsioni sulle modalità di apertura delle buste o, in generale, sul <em>modus procedendi</em> della commissione), “l’aggiudicazione sarebbe stata senz’altro riconosciuta al ricorrente”, proverebbe la “irrazionalità della tesi dell’impugnazione postergata” della <em>lex specialis</em> di gara(<a title="" href="#_ftn95">[95]</a>).<br />
E’ agevole replicare che l’ordinamento, in una inevitabile logica di anticipazione della tutela di beni di cruciale importanza, presidia la loro semplice esposizione a pericolo(<a title="" href="#_ftn96">[96]</a>): così è, ad esempio, per una competizione all’insegna del criterio di aggiudicazione prestabilito dal legislatore, per l’imparzialità e la professionalità dei commissari, per la pubblicità delle sedute dedicate all’apertura delle buste onde evitare rischi di manomissioni o manipolazioni. Ne deriva, ineluttabilmente, che la violazione delle norme (di azione) volte a prevenire l’esposizione a pericolo di tali interessi invalida senz’altro la procedura, senza necessità di accertare (ciò che risulterebbe peraltro inaccertabile, e cioè) che, in difetto della violazione, la gara sarebbe stata senz’altro aggiudicata al ricorrente(<a title="" href="#_ftn97">[97]</a>).<br />
Infine, è la stessa ord. n. 5138/2017 a fare giustizia, dopo averla fumosamente evocata(<a title="" href="#_ftn98">[98]</a>), di una “prospettiva giurisdizionale europea” (peraltro indimostrata)(<a title="" href="#_ftn99">[99]</a>), che militerebbe verso l’anticipazione della tutela processuale, allorché riconosce, con onestà, che “la postergazione della tutela avverso il bando al momento successivo ed eventuale della denegata aggiudicazione”(<a title="" href="#_ftn100">[100]</a>) non si pone affatto(<a title="" href="#_ftn101">[101]</a>) in contrasto “con il principio di concorrenza di matrice eurounitaria”. Se è vero (come è vero) che il diritto vivente espresso dalla Plenaria n. 1/2003 non collide con il diritto europeo e che quest’ultimo non esige né una dilatazione né, tanto meno, una generalizzazione dell’onere d’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara(<a title="" href="#_ftn102">[102]</a>), il discorso si chiude qui, senza che residui spazio alcuno per interpretazioni orientate(<a title="" href="#_ftn103">[103]</a>).
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<div style="text-align: justify;"><strong>10. Clausole preclusive della partecipazione: una rivisitazione del diritto vivente nel segno della negazione della loro immediata impugnabilità (<em>rectius</em>: negazione della loro impugnabilità <em>tout-court</em>). La (tendenziale) generalizzazione della non impugnabilità della <em>lex specialis di gara</em>.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Plenaria n. 1/2003 ha riaffermato il tradizionale insegnamento che esige l’immediata impugnabilità delle clausole della <em>lex specialis</em> “impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione”, sul rilievo che, in tali ipotesi, la clausola del bando, “precludendo essa stessa la partecipazione dell’interessato alla procedura concorsuale, appare idonea a generare una lesione immediata” della sua situazione soggettiva. “L’eventuale atto dell’amministrazione procedente, volto ad escludere dalla procedura concorsuale l’interessato privo dei requisiti previsti dal bando”, presenta un “valore meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto e di una lesione” già rinvenienti direttamente dal bando (punto 6 del “Diritto”).<br />
Ben consapevole che sul punto la giurisprudenza è compatta e che, semmai, fibrillazioni si sono ciclicamente registrate – negli ultimi tre lustri – in direzione dell’estensione, e finanche generalizzazione, dell’onere d’immediata contestazione della <em>lex specialis</em> di gara, chi scrive si chiede se davvero l’atto che esclude un concorrente mancante di un requisito partecipativo prescritto dal bando sia puramente ricognitivo di un effetto (l’esclusione) già prodotto dal bando, se davvero detto atto non innovi la realtà giuridica con la costituzione dell’effetto di estromissione(<a title="" href="#_ftn104">[104]</a>).<br />
Ciò non potrebbe senz’altro dirsi per l’atto, eguale e contrario, che ammettesse il concorrente, anziché escluderlo, nonostante il difetto di un requisito partecipativo(<a title="" href="#_ftn105">[105]</a>).<br />
Ma quando un effetto giuridico si produce secondo lo schema ‘<em>norma-fatto-effetto</em>’ (si pensi, ad esempio, alla decadenza <em>ex lege</em> da un contributo pubblico al verificarsi di certi presupposti), sono del tutto prive di rilievo giuridico (<em>tamquam non essent</em>) determinazioni amministrative di qualunque segno: negativo ma anche positivo. Delle prime non può dirsi, a rigore, né che sono ‘dovute’, né che sono ‘legittime’, così come delle seconde non è predicabile l’illegittimità.<br />
Si badi: non si vuole qui sostenere (l’insostenibile e cioè) che il bando sia atto normativo(<a title="" href="#_ftn106">[106]</a>), ma pare concettualmente corretto il parallelo tra l’effetto giuridico <em>ex lege</em> (che deriva immediatamente dalla legge, senza intermediazione del potere amministrativo) e l’effetto giuridico <em>ex lege specialis contractus</em> (che deriva, in tesi consolidata di cui si sta saggiando l’effettiva tenuta, direttamente dal bando, senza che residui spazio per una successiva manifestazione di volontà dell’amministrazione). Se la dinamica di produzione degli effetti giuridici seguisse lo schema ‘<em>norma-fatto-effetto</em>’ (e, quindi, se l’effetto di esclusione fosse realizzato già dal bando), risulterebbero relegati nel limbo dell’irrilevanza giuridica tanto il successivo atto di pedissequa applicazione, meramente ricognitivo di un effetto (l’esclusione) già prodottosi, quanto quello, eguale e contrario, che ambisse a ‘sovrapporsi’ al bando e ad ‘oscurarlo’, ossia a disporre di un effetto indisponibile perché dal bando medesimo già determinato direttamente e interamente.<br />
La circostanza che l’atto di ammissione (di un concorrente privo di un requisito partecipativo stabilito dal bando) sia rilevante giuridicamente (ed anzi sia divenuto, con l’entrata in vigore dell’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, c.p.a., un provvedimento illegittimo, come tale efficace sino al suo eventuale annullamento)(<a title="" href="#_ftn107">[107]</a>) induce a dubitare seriamente che davvero lo speculare atto di esclusione (di un concorrente parimenti carente di un requisito di ammissione prescritto dal bando) presenti un valore puramente ricognitivo/dichiarativo di un effetto (l’esclusione) già direttamente prodotto dalla <em>lex specialis</em>.<br />
Delle due l’una: o l’amministrazione, dopo aver stabilito nel bando una clausola impeditiva della partecipazione, rimane priva del potere amministrativo (puntuale) di ammissione e di esclusione, essendosi l’effetto giuridico di esclusione già prodotto con la pubblicazione del bando, sicché la sorte del concorrente mancante del requisito di ammissione è, in ogni caso, attratta nello schema ‘<em>norma-fatto-effetto</em>’ e regolata direttamente e solamente dal bando; o, al contrario, l’amministrazione resta investita del potere (puntuale) di ammettere ed escludere i concorrenti, sia pure in pedissequa applicazione della pertinente clausola del bando(<a title="" href="#_ftn108">[108]</a>), ma allora l’effetto giuridico di esclusione si produce secondo lo schema ‘<em>norma-potere-effetto</em>’.<br />
Non convince una soluzione <em>eclettica</em> (o <em>a geometria variabile</em>) in cui coesistono due dinamiche giuridiche(<a title="" href="#_ftn109">[109]</a>) in funzione di un evento accidentale, quale è la pedissequa applicazione o la trasgressione di una clausola del bando che stabilisce un requisito di ammissione.<br />
Nella stessa direzione milita, da ultimo, l’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, c.p.a., che, nel qualificare come “provvedimento” l’atto, a collocazione infraprocedimentale, determinativo delle “esclusioni” dalla gara e delle “ammissioni” alla stessa, “all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali” (di cui agli artt. 80 e 83 del d. lgs. n. 50/2016)(<a title="" href="#_ftn110">[110]</a>), postula, in tutti i casi, una dinamica di produzione degli effetti giuridici, di ammissione e di esclusione, ancorata allo schema ‘<em>norma-potere-effetto</em>’: sia quando è illegittimamente ammesso un concorrente carente di un requisito partecipativo(<a title="" href="#_ftn111">[111]</a>), sia quando per la stessa ragione è legittimamente (e doverosamente) escluso un concorrente.<br />
Inoltre, non sempre la ragione dell’esclusione, per mancanza di un requisito partecipativo, risiede in una “situazione di fatto preesistente rispetto al bando e totalmente indipendente dalle vicende successive della procedura” (così, invece, nel punto 6 del “Diritto” della Plenaria n. 1/2003): basti pensare al caso del concorrente che perde un requisito di ammissione in corso di gara. La sua esclusione(<a title="" href="#_ftn112">[112]</a>), in quanto contiene un’implicita rimozione del precedente atto di ammissione(<a title="" href="#_ftn113">[113]</a>), denota una valenza costitutiva(<a title="" href="#_ftn114">[114]</a>).<br />
Si crede di aver dimostrato che la regola è quella della generalizzata non impugnabilità della <em>lex specialis</em> di gara, che mai assurge a provvedimento, se non per chi stigmatizza in radice l’indizione della gara(<a title="" href="#_ftn115">[115]</a>) e per chi, specularmente, lamenta che una gara non vi sia stata(<a title="" href="#_ftn116">[116]</a>).<br />
Se è vero, come sopra chiarito(<a title="" href="#_ftn117">[117]</a>), che l’alternativa corretta non è tra impugnabilità differita e immediata della <em>lex specialis</em> di gara (secondo quanto si ritiene comunemente), sibbene tra sua non impugnabilità <em>tout-court</em> e sua impugnabilità (immediata, se e quando predicabile), allora la negazione dell’onere di (immediata) impugnazione delle clausole ostative alla partecipazione equivale alla generalizzazione della non impugnabilità <em>tout-court</em> della <em>lex specialis</em>. Generalizzazione che si ha cura di definire ‘tendenziale’ solo in considerazione delle accennate ipotesi in cui si contesta nell’<em>an</em> la stessa indizione della gara o si lamenta l’assenza di gara.<br />
Ne deriva che la <em>lex specialis</em> di gara non entra a comporre l’oggetto del giudizio è non è pertanto suscettibile di annullamento, neppure nella misura in cui è ostativa alla partecipazione. Di conseguenza l’accoglimento del ricorso promosso contro la propria esclusione, ‘figlia’ di un’illegittima clausola ‘escludente’, e l’altrui aggiudicazione prelude ad una rinnovazione soltanto parziale della gara, con valutazione dell’offerta del concorrente dapprima illegittimamente escluso(<a title="" href="#_ftn118">[118]</a>), e non a una riedizione integrale, a partire da una nuova <em>lex specialis</em>. Esito, quest’ultimo, che invece si imporrebbe se la <em>lex specialis</em> entrasse a comporre l’oggetto del giudizio, come <em>petitum</em> di una specifica domanda giudiziale di annullamento, eventualmente cumulata con la domanda giudiziale di annullamento dell’aggiudicazione a favore del controinteressato(<a title="" href="#_ftn119">[119]</a>).<br />
Entro queste coordinate non si pone nemmeno l’altrimenti ineludibile (e delicato) problema della (deroga alla regola della) partecipazione alla gara come fattore di legittimazione all’impugnazione di clausole ‘escludenti’ stabilite nella <em>lex specialis</em>(<a title="" href="#_ftn120"><em><strong>[120]</strong></em></a>).<br />
Infine, nel quadro di una generalizzazione(<a title="" href="#_ftn121">[121]</a>) della non impugnabilità della <em>lex specialis</em> di gara, si inabissa quella zona grigia, dagli incerti confini, di clausole (se non in senso stretto quanto meno) sostanzialmente impeditive dell’accesso alla procedura, vagamente tratteggiata dalla Plenaria n. 1/2003 e poi riempita di contenuti, non senza incertezze, dalla giurisprudenza successiva.<br />
Si eclissa pure il problema delle “prescrizioni generiche e incerte, il cui tenore eventualmente lesivo è destinato a disvelarsi solo con i provvedimenti attuativi”, che Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5138/2017 cit. suggerisce di appianare con un’equitativa transizione dall’impugnabilità immediata a quella differita(<a title="" href="#_ftn122">[122]</a>), ma che avrebbe dovuto essere risolto, all’interno della prospettiva (qui non condivisa) dell’immediata impugnazione, con il diverso istituto della rimessione in termini per errore scusabile (art. 37 c.p.a.)(<a title="" href="#_ftn123">[123]</a>).<br />
Si potrebbe obiettare – alla tesi della tendenziale generalizzazione della non impugnabilità della <em>lex specialis</em> di gara – che l’art. 76, comma 5, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016(<a title="" href="#_ftn124">[124]</a>), nell’onerare le stazioni appaltanti della comunicazione dell’aggiudicazione anche a “coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva”, onde metterli in condizione di articolare motivi aggiunti, dà per scontata l’esistenza di casi in cui v’è l’onere di (immediata) impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara (e il connesso onere dei motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione, pena l’improcedibilità del ricorso introduttivo). Ma la disposizione non specifica quali sono tali casi e nulla impedisce di rintracciarli ed esaurirli nelle impugnative della <em>lex specialis</em> da parte di chi contesta la stessa indizione della gara o lamenta che gara non vi sia stata.<br />
Stesso discorso è riproponibile sia per l’art. 120, comma 5, c.p.a., che individua nella pubblicazione la decorrenza del termine per la notifica del ricorso avverso “i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara”, quando “autonomamente lesivi”, sia per l’art. 32, comma 10, lett. a), d. lgs. n. 50/2016, che(<a title="" href="#_ftn125">[125]</a>) esonera le stazioni appaltanti dal rispetto del c.d. <em>standstill</em> sostanziale(<a title="" href="#_ftn126">[126]</a>) “se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti … è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisone definitiva”.</p>
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<div style="text-align: justify;">([1]) Quella che nel giudizio di primo grado fu un’eccezione in senso lato allegata dal controinteressato, divenne poi primo motivo di appello, articolato dalla stazione appaltante avverso il capo della sentenza del TAR che rigettò detta eccezione.</div>
<div style="text-align: justify;">([2]) Cfr. R. VILLATA, “<em>Novità” in tema di impugnative delle gare contrattuali dell’amministrazione</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1999, 912-917; P. PIZZA, <em>Impugnazione diretta del bando, clausole immediatamente lesive ed interesse a ricorrere: una tutela giurisdizionale incerta</em>, nota a Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2001, n. 3187, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2002, 743 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([3]) In <em>Dir. proc. amm.</em>, 2003, 792 ss., con nota di L.R. PERFETTI, <em>Interesse a ricorrere e confini dell’azione di annullamento. Il problema dell’impugnazione del bando di gara</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">([4]) Se è vero che gli atti amministrativi generali si rivolgono a destinatari indeterminati e indeterminabili <em>a priori</em>  e che la lettera di invito è, invece, indirizzata ad una cerchia di destinatari ben determinati <em>a priori</em> (in coloro che hanno superato la c.d. prequalifica), allora la sua qualificazione come atto amministrativo generale passa attraverso la valorizzazione del suo contenuto, che integra o esaurisce la <em>lex specialis</em> della procedura (a seconda che sia preceduta o meno da un bando e, quindi, a seconda del tipo di procedura indetta). La lettera di invito è, pertanto, un atto amministrativo generale <em>sui generis</em>: tale non per l’indeterminatezza e indeterminabilità <em>a priori</em> dei suoi destinatari, ma per il suo contenuto, che, al pari del bando, definisce o contribuisce a definire le regole di svolgimento della procedura selettiva.</div>
<div style="text-align: justify;">([5]) Per “provvedimento conclusivo del procedimento” si intende sia il provvedimento di aggiudicazione ad altri, che dà formale definizione alla procedura di gara, sia il provvedimento di esclusione, che, pur non definendo formalmente la procedura di gara (che infatti progredisce verso l’aggiudicazione), determina per chi ne è destinatario un arresto procedimentale, in ciò rintracciandosi la precipua ragione della sua natura provvedimentale, ad onta della collocazione all’interno del procedimento.</div>
<div style="text-align: justify;">([6]) Per la nozione di “atto [<em>rectius</em>: provvedimento] applicativo, conclusivo del procedimento concorsuale”, si veda la nota precedente.</div>
<div style="text-align: justify;">([7]) Nell’impostazione della Plenaria n. 1/2003 sono impugnabili “unitamente ai provvedimenti applicativi”: le clausole della <em>lex specialis</em> di gara “riguardanti i criteri di aggiudicazione, anche se gli stessi sono idonei ad influire sulla determinazione dell’impresa relativa alla predisposizione della proposta economica o tecnica, ed in genere sulla formulazione dell’offerta, i criteri di valutazione delle prove concorsuali, i criteri di determinazione delle soglie di anomalia dell’offerta, nonché le clausole che precisano l’esclusione automatica dell’offerta anomala” (punto 11 del “Diritto”); le clausole della <em>lex specialis</em> di gara “che definiscono gli oneri formali di partecipazione” (punto 12 del “Diritto”).<br />
Identica logica vale per le clausole della <em>lex specialis</em> di gara dedicate alla composizione e al funzionamento della commissione giudicatrice, nonché per l’atto che la nomina (punto 10 del “Diritto”).</div>
<div style="text-align: justify;">([8]) Interesse sostanziale diverso da quello all’aggiudicazione e ad esso strumentale.</div>
<div style="text-align: justify;">([9]) Che sarebbe stato trasfuso, anche formalmente, nell’enunciazione di uno o più principi di diritto, se la sentenza fosse stata resa nel vigore dell’art. 99 c.p.a.</div>
<div style="text-align: justify;">([10]) Della quale, in quanto tale, francamente non si avvertiva alcuna necessità: ormai dovrebbe essere a tutti chiara la crucialità dell’interesse generale alla certezza del diritto e, quindi, alla prevedibilità delle decisioni giudiziarie.</div>
<div style="text-align: justify;">([11]) Cfr. Corte cost., 22 novembre 2016, n. 245, punto 3.2 del “Considerato in diritto”, che definisce l’impostazione della Plenaria n. 1/2003 come “acquisizione consolidata”.</div>
<div style="text-align: justify;">([12]) Ciò vale anche per quelle sentenze che hanno riempito di contenuti la zona grigia, dagli incerti confini, lumeggiata dalla Plenaria n. 1/2003: quella delle clausole della <em>lex specialis</em> di gara che, pur non inerendo ai requisiti di ammissione (e, quindi, pur non atteggiandosi alla stregua di clausole in senso stretto ostative alla partecipazione), impediscono sostanzialmente di prender parte alla procedura, e perciò vanno immediatamente impugnate. Cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980, Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2005, n. 4414; Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2010, n. 3489 (termine incongruo per la ricezione delle offerte; ma <em>contra</em> Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2011, n. 2033); Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 2009, n. 7441 e Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421 (omessa predeterminazione dei costi per la sicurezza del lavoro ‘da interferenze’, non soggetti a ribasso); Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2016, n. 4180 (indeterminatezza e lacunosità della <em>lex specialis</em> nel definire l’oggetto del contratto); Cons. Stato, sez. III, n. 5421/2011 cit. (errata determinazione del valore stimato dell’appalto); Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2017, n. 1809 (prescrizioni illogiche relative alla formulazione dell’offerta; ma <em>contra</em> Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404); Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222 (imposizione di cauzione pari all’importo del contratto); TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 19 giugno 2017, n. 1362 (incertezza sulla durata del contratto da affidare); C.g.a.r.S. 20 dicembre 2016, n. 474 (condizioni negoziali che rendono il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; ma <em>contra</em> Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2010, n. 7031, Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2013, n. 5131, Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2013, n. 3404).<br />
Le pronunce che si iscrivono in questo filone si muovono entro le coordinate definite dalla Plenaria n. 1/2003, perché tendono a precisarne la portata laddove essa discorreva di clausole “sostanzialmente” preclusive della partecipazione, come tali assimilate – ai fini dell’immediata reazione processuale – a quelle (relative ai requisiti di ammissione e pertanto) in senso stretto ostative alla partecipazione. Ciò non toglie che dalla loro lettura affiori la netta impressione di una sensibile dilatazione dell’area di immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara, ben al di là dei “limitati casi” immaginati dalla Plenaria n. 1/2003, <em>sub</em> punto 5 del “Diritto”.<br />
Inoltre, serpeggia talvolta la tentazione di far precedere la statuizione di ammissibilità/inammissibilità del ricorso contro la <em>lex specialis</em> di gara, in funzione dell’accertamento della sua attitudine/inattitudine immediatamente lesiva, da un esame, più o meno sommario, della legittimità della clausola controversa: la legittimità di quest’ultima induce più facilmente ad escluderne la propensione immediatamente lesiva, mentre l’illegittimità conduce più agevolmente all’opposta conclusione (TAR Lazio, Roma, sez. I, 1 febbraio 2008, n. 863; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 24 maggio 2007, n. 1432). Ma altro è l’illegittimità, anche palese, della clausola, altro ancora la sua attitudine immediatamente lesiva: il giudice è tenuto ad esaminare prima le questioni pregiudiziali di rito e poi quelle di merito (art. 276, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 76, comma 4, c.p.a.).<br />
Ribadito che di una zona grigia, a metà strada tra l’impugnabilità immediata e quella differita della <em>lex specialis</em> di gara, in tutta franchezza non si sarebbe sentita la mancanza, ché ormai dovrebbe essere ben presente a tutti la centralità della certezza del diritto e della prevedibilità delle decisioni giudiziarie, e che, proprio per questo motivo, chi scrive non riesce ad appassionarsi al quesito se, per esempio, termini incongrui per la ricezione delle offerte costituiscano o meno un sostanziale divieto di accesso alla procedura, il prosieguo del lavoro (e, in particolare, il successivo paragrafo 10) s’incaricherà di illustrare le ragioni per le quali è tema è liquidato in poche righe.</div>
<div style="text-align: justify;">([13]) La stessa ordinanza di rimessione da cui scaturì la Plenaria n. 1/2003 (Cons. Stato, sez. V, ord. n. 2406/2002 cit. ) aveva espresso un avviso favorevole alla immediata impugnabilità (e, quindi, alla necessità di immediata impugnazione) delle clausole della <em>lex specialis</em> “relative alle modalità oggettive di partecipazione alla gara”: “prescrizioni riguardanti le modalità di presentazione delle offerte” e “gli oneri strettamente formali e procedimentali, connessi alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva”.</div>
<div style="text-align: justify;">([14]) Di identico estensore.</div>
<div style="text-align: justify;">([15]) In <em>Dir. proc. amm.</em>, 2011, 1035 ss., con note di A. SQUAZZONI, <em>Ancora sull’asserito effetto paralizzante del solo ricorso incidentale c.d. escludente nelle controversie in materia di gare. La Plenaria statuisce nuovamente sul </em>rebus <em>senza risolverlo</em>; di A. GIANNELLI, <em>Il</em> revirement <em>della Plenaria in tema di ricorsi paralizzanti nelle gare a due: le nubi si addensano sulla nozione di interesse strumentale</em>; di F. FOLLIERI, <em>Un ripensamento dell’ordine di esame dei ricorsi principale ed incidentale</em>; di M. MARINELLI, <em>Ancora in tema di ricorso incidentale “escludente” e ordine di esame delle questioni</em> (cfr. pure R. VILLATA, <em>Annotando gli annotatori</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2011, 1183 ss.).</div>
<div style="text-align: justify;">([16]) Nel caso deciso da Cons. Stato, ad. plen., n. 31/2012 cit. il ricorrente in primo grado lamentava la violazione della regola della pubblicità delle sedute di gara; il TAR disattendeva l’eccezione di tardività della contestazione della clausola della <em>lex specialis</em> relativa al carattere pubblico o riservato delle sedute di gara, ritenendo l’onere d’immediata impugnazione circoscritto alle sole clausole impeditive della partecipazione, ed accoglieva il ricorso nel merito; nel ricorso in appello l’aggiudicatario disarcionato criticava la reiezione, da parte del TAR, dell’eccezione di tardività della contestazione, in primo grado, della clausola della <em>lex specialis</em> relativa al carattere pubblico o riservato delle sedute di gara. La Plenaria n. 31/2012 accertava che, nella specie, la <em>lex specialis</em> “non conteneva alcuna esplicita previsione in ordine alla natura pubblica o riservata” delle sedute, sicché “il vizio individuato dal primo giudice, consistito” nell’essere state svolte “in seduta riservata tutte le operazioni di apertura delle buste preliminari alla valutazione delle offerte tecniche”, non era ascrivibile alla <em>lex specialis</em> di gara, bensì all’operato della commissione giudicatrice (in violazione di una <em>lex specialis</em> silente <em>in parte qua</em> e, pertanto, etero-integrata dalla regola della pubblicità).<br />
Cons. Stato, ad. plen., n. 4/2011 cit. non ha esaminato la “complessa questione … concernente l’onere di immediata impugnazione del bando di gara” perché ininfluente, al contrario di quanto ritenuto nell’ordinanza di rimessione, sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale c.d. escludente (punto 50 del “Diritto”).</div>
<div style="text-align: justify;">([17]) Al di fuori della speciale ipotesi di cui all’art. 9 c.p.a., secondo cui il giudicato implicito sulla giurisdizione impedisce il rilievo officioso del difetto di giurisdizione in grado di appello, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso di primo grado sono rilevabili d’ufficio anche nel giudizio di appello (art. 35, comma 1, lett. a) e b), c.p.a., collocato nel Libro I, dedicato alle “Disposizioni generali” del processo amministrativo), con il solo limite della statuizione espressa resa dal primo giudice. Così è condivisibilmente orientata la giurisprudenza amministrativa, anche perché il difetto di giurisdizione prelude ormai alla <em>translatio iudicii</em> (art. 59 l. n. 69/2009 e art. 11 c.p.a.), come se si trattasse di difetto di competenza: ma la questione degli esatti confini del giudicato implicito (sulle questioni pregiudiziali di rito), “spesso determinante nella concreta dinamica del giudizio di impugnazione”, è stata rimessa all’Adunanza plenaria da Cons. Stato, sez. III, ord. 7 novembre 2017, n. 5138 (cfr. i punti da 1.1 a 1.4 del “Diritto”).</div>
<div style="text-align: justify;">([18]) Cui di recente aderiscono ancora, in dissenso da Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 cit., TAR Puglia, Bari, sez. III, 30 ottobre 2017, n. 1109 e TAR Veneto, sez. III, 21 luglio 2017, n. 731, che dichiarano inammissibili impugnazioni del criterio di aggiudicazione prescelto nel bando.</div>
<div style="text-align: justify;">([19]) Motivazione intesa, ai sensi del menzionato art. 99, comma 3, c.p.a., come esplicitazione delle ragioni della non condivisione del principio di diritto enunciato dalla Plenaria n. 1/2003 (onere d’immediata impugnazione delle sole clausole preclusive della partecipazione).</div>
<div style="text-align: justify;">([20]) Può anche essere che la forzatura sia stata compiuta nella consapevolezza della sua innocuità pratica. Nella specie, un operatore economico aveva presentato domanda di partecipazione ad una procedura aperta e impugnato il bando, nella parte in cui stabiliva il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in mancanza dei presupposti di legge. Nelle more del giudizio presso il TAR e in assenza di sospensione della gara, interveniva l’aggiudicazione a favore d’altro concorrente: il ricorrente la impugnava con autonomo ricorso. Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso contro il bando per carenza d’interesse a ricorrere. Il ricorrente soccombente, in prime cure, interponeva appello. Ebbene, l’attesa dichiarazione d’inammissibilità del ricorso autonomo contro la sopravvenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 7, c.p.a. (onere e non facoltà dei motivi aggiunti, in deroga alla regola generale di cui all’art. 43 c.p.a.: cfr. I. MARTELLA, <em>Le novità processuali nel nuovo codice dei contratti pubblici</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2016, 662-663), comporterà l’inoppugnabilità dell’aggiudicazione medesima e la completa vanificazione pratica della sentenza n. 2014/2017 cit., di annullamento del bando di gara oggetto di immediata impugnativa.</div>
<div style="text-align: justify;">([21]) Cfr. altresì il punto 5.3, lett. b), del “Diritto”, ove si osserva che il criterio di aggiudicazione stabilito nel bando “è un <em>prius</em> logico rispetto alle ammissioni, condizionandole e rendendole illegittime in via derivata”, sicché la tesi dell’impugnazione postergata del criterio di aggiudicazione tradirebbe irragionevolmente la volontà, sottesa alla logica bifasica che ispira l’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, c.p.a., di affrancare il contenzioso <em>post</em>-aggiudicazione da dispute retrospettivamente appuntate su fasi iniziali o liminari della gara.</div>
<div style="text-align: justify;">([22]) “ … il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa … sarebbe destinato a rimanere privo di garanzie di effettività, posto che la sua correzione si avrebbe solo all’esito della procedura concorsuale e della sua appendice giurisdizionale, in presenza di un operatore (quello offerente il massimo ribasso) in capo al quale si sono tra l’altro già ingenerate aspettative” (punto 5.3, lett. a), del “Diritto”).</div>
<div style="text-align: justify;">([23]) Si trattava, nella specie, di una gara soggetta al d. lgs. n. 163/2006 perché indetta nel vigore dello stesso (cfr. art. 216, comma 1, d. lgs. n. 50/2016).</div>
<div style="text-align: justify;">([24]) TAR Puglia, Lecce, sez. II, 19 gennaio 2017, n. 80.</div>
<div style="text-align: justify;">([25]) E’ opportuno ribadire che, riconoscendo la ritualità dell’impugnazione immediata del bando (nella parte in cui presceglieva il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in difetto dei presupposti di legge), Cons. Stato, n. 2014/2017 cit. ha “simmetricamente – ancorché implicitamente – stabilito il nuovo principio dell’onere di immediata impugnazione delle clausole del bando che fissano il metodo di aggiudicazione dell’appalto” (così Cons. Stato, sez. III, ord. 7 novembre 2017, n. 5138, <em>sub</em> punto 1.2 del “Diritto”).<br />
Commetterebbe un grave errore chi discettasse di facoltà d’impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara, poiché delle due l’una: o un atto è lesivo della sfera giuridica di chi ne è destinatario, che ha allora l’onere d’impugnarlo, o non è lesivo e allora l’eventuale ricorso risulterebbe inammissibile per carenza d’interesse. <em>Tertium non datur</em>, come è oggi fatto palese dall’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, ultimo periodo c.p.a., che prevede l’inammissibilità del ricorso contro gli “atti endo-procedimentali privi di immediata lesività”.<br />
La stessa aggiudicazione provvisoria (oggi “proposta di aggiudicazione”: artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016), proprio in quanto atto endo-procedimentale privo di immediata lesività, non è impugnabile, come è oggi finalmente chiarito dall’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, ultimo periodo, cit.: sbagliava la giurisprudenza, in precedenza, a predicarne l’impugnabilità in via facoltativa (I. MARTELLA, <em>Le novità processuali</em>, cit., 661).<br />
Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5138/2017 cit., <em>sub</em> punto 2.19 del “Diritto”, riconosce, con onestà, “che non è praticabile” la tesi che assegna all’operatore economico la scelta “se impugnare immediatamente il bando o attendere l’esito della procedura”: “al contrario, deve porsi una chiara delimitazione delle ipotesi in cui un atto è lesivo, generando l’onere di tempestiva e autonoma impugnazione”.</div>
<div style="text-align: justify;">([26]) La deduzione difensiva svolta dalla stazione appaltante costituisce una semplice sollecitazione affinché il Consiglio di Stato rilevi d’ufficio una causa ostativa alla decisione nel merito del ricorso di primo grado (nella specie, la tardiva contestazione in prime cure della <em>lex specialis</em> di gara). Infatti, all’infuori della speciale ipotesi dell’art. 9 c.p.a., secondo cui il giudicato implicito sulla giurisdizione impedisce il rilievo officioso del difetto di giurisdizione in grado di appello, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso di primo grado sono rilevabili d’ufficio anche nel giudizio di appello (art. 35, comma 1, lett. a) e b), c.p.a., collocato nel Libro I, dedicato alle “Disposizioni generali” del processo amministrativo), con il solo limite della statuizione espressa resa dal primo giudice. Così è condivisibilmente orientata la giurisprudenza amministrativa, anche perché il difetto di giurisdizione prelude ormai alla <em>translatio iudicii</em> (art. 59 l. n. 69/2009 e art. 11 c.p.a.), come se si trattasse di difetto di competenza: ma la questione degli esatti confini del giudicato implicito (sulle questioni pregiudiziali di rito), “spesso determinante nella concreta dinamica del giudizio di impugnazione”, è stata rimessa all’Adunanza plenaria da Cons. Stato, sez. III, ord. 7 novembre 2017, n. 5138 (cfr. i punti da 1.1 a 1.4 del “Diritto”).</div>
<div style="text-align: justify;">([27]) Nel punto 1 del “Diritto” si legge che “il tema proposto, riguardante l’individuazione delle ipotesi in cui si manifesta l’immediata lesività di atti intermedi di sequenze procedimentali complesse”, non può “essere isolato al solo caso della determinazione del criterio di selezione dell’offerta”, ma richiede “una rivisitazione complessiva dei risultati ermeneutici cui è approdata la giurisprudenza prevalente, espressa dall’Adunanza plenaria n. 1/2003”. Il concetto è poi ripreso nel punto 2.1 del “Diritto”: “la Sezione intende deferire la questione in termini più ampi e generali, anche considerando che la stessa pronuncia n. 1/2003 aveva molto opportunamente analizzato il tema in tutte le sue sfaccettature, senza limitarsi alla peculiarità del caso concreto esaminato dall’ordinanza di rinvio”.</div>
<div style="text-align: justify;">([28]) Autotutela doverosa originata dalla raccomandazione vincolante di ANAC.</div>
<div style="text-align: justify;">([29]) Legittimazione <em>ex lege</em> di ANAC all’impugnazione di bandi, altri atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici.</div>
<div style="text-align: justify;">([30]) Potere di ANAC, ove ritenga “che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni” del codice dei contratti pubblici, di emettere, “entro sessanta giorni dalla notizia della violazione”, “un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati”, nonché di ricorrere al giudice amministrativo “se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato”.</div>
<div style="text-align: justify;">([31]) I corsivi sono nell’ord. n. 5138/2017 cit., <em>sub</em> punto 2.16.4 del “Diritto”.</div>
<div style="text-align: justify;">([32]) Sicché – osserva Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5138/2017 cit. riprendendo una considerazione già svolta da Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 cit. – la tesi dell’impugnazione differita del criterio di aggiudicazione vanificherebbe irragionevolmente la volontà, che sta alla base della logica bifasica che permea l’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, c.p.a., di azzerare il contenzioso <em>post</em>-aggiudicazione avente retrospettivamente ad oggetto questioni relative a fasi iniziali o liminari della gara. “Se v’è onere di impugnazione immediata dell’ammissione altrui, <em>a fortiori</em> l’onere deve sussistere per gli atti che la precedono, essendo irragionevole un sistema che, pur di decongestionare la fase finale della procedura giunge ad innestare una verifica parentetica delle ammissioni (pacificamente non lesive dell’interesse individuale all’aggiudicazione), ma lascia fuori le questioni, logicamente pregresse, di legittimità del bando, consentendo alle stesse una reviviscenza capace di rendere, <em>ex post</em>, lo stesso giudizio sulle ammissioni, eventualmente instauratosi, <em>inutiliter datum</em>” (punto 3.2 del “Diritto”).</div>
<div style="text-align: justify;">([33]) Interesse ad una “competizione secondo meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo” (Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 cit., punto 5.2 del “Diritto”).</div>
<div style="text-align: justify;">([34]) Con parziale tradimento della “funzione ancipite” – “protezione del bene della vita e al contempo verifica del corretto inveramento dell’interesse pubblico” – propria dell’interesse legittimo “anche nella ricostruzione sostanzialistica che ormai lo caratterizza” (Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5138/2017 cit., <em>sub</em> punto 2.21 del “Diritto”).</div>
<div style="text-align: justify;">([35]) “Diritto alla piena ed effettiva concorrenza” che, per un verso, “è stata la stella polare” che ha imposto il c.d. “subentro” nel contratto (nella c.d. direttiva ricorsi) e la responsabilità svincolata dalla colpa sul versante risarcitorio (Corte giustizia CE, sez. III, 30 settembre 2010, C-314/2009) e, per altro verso, “è la ragione che sta alla base” del considerando n. 122 della direttiva 2014/24/UE, in forza del quale persino “i cittadini, i soggetti interessati, organizzati o meno, e altre persone o organismi che non hanno accesso alle procedure di ricorso … hanno comunque un interesse legittimo in qualità di contribuenti a un corretto svolgimento delle procedure di appalto”.</div>
<div style="text-align: justify;">([36]) Con la rammentata “eccezione delle prescrizioni generiche e incerte, il cui tenore eventualmente lesivo è destinato a disvelarsi solo con i provvedimenti attuativi”.</div>
<div style="text-align: justify;">([37]) Da cui si sono, proprio per questa ragione, prese le mosse nel precedente paragrafo 1.</div>
<div style="text-align: justify;">([38]) Art. 29 c.p.a.</div>
<div style="text-align: justify;">([39]) E cioè nella parte in cui prescriveva, nel caso di specie, l’esclusione automatica (anziché in contraddittorio) dell’offerta sospetta di anomalia, in difetto dei presupposti di legge.</div>
<div style="text-align: justify;">([40]) Si allude all’eccezione (in senso lato) di tardiva contestazione della <em>lex specialis</em> di gara, articolata dal controinteressato davanti al TAR.</div>
<div style="text-align: justify;">([41]) Si allude al primo motivo di appello prospettato dalla stazione appaltante.</div>
<div style="text-align: justify;">([42]) E cioè nella parte in cui prescriveva, nel caso di specie, l’esclusione automatica (anziché in contraddittorio) dell’offerta sospetta di anomalia, in difetto dei presupposti di legge.</div>
<div style="text-align: justify;">([43]) Art. 29 c.p.a.</div>
<div style="text-align: justify;">([44]) Art. 120, comma 7, c.p.a.</div>
<div style="text-align: justify;">([45]) Oggi con il conforto testuale dell’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, c.p.a. e dell’art. 29, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. n. 50/2016. Ma si veda altresì l’art. 76, comma 5, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, che, in termini generali, dà per scontata l’impugnabilità dell’esclusione, come già in precedenza l’art. 79, comma 5, lett. a), del d. lgs. n. 163/2006.</div>
<div style="text-align: justify;">([46]) Art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.</div>
<div style="text-align: justify;">([47]) Art. 120, comma 5, c.p.a., nella parte in cui menziona la “conoscenza dell’atto”, che coincide, per quel che ora rileva, con la ricevuta comunicazione della lettera di invito.</div>
<div style="text-align: justify;">([48]) Art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.</div>
<div style="text-align: justify;">([49]) Art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a.</div>
<div style="text-align: justify;">([50]) Cumulo sopravvenuto che si realizza attraverso i motivi aggiunti c.d. impropri (art. 43 c.p.a., nella parte in cui menziona “domande nuove purché connesse a quelle già proposte”): cfr. art. 120, comma 7, c.p.a.</div>
<div style="text-align: justify;">([51]) Art. 29 c.p.a.</div>
<div style="text-align: justify;">([52]) Art. 34, comma 1, lett. a), c.p.a.</div>
<div style="text-align: justify;">([53]) Cfr. il successivo paragrafo 7.</div>
<div style="text-align: justify;">([54]) Anche le altrui ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti partecipativi, dopo l’entrata in vigore dell’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, c.p.a.</div>
<div style="text-align: justify;">([55]) Affetti da una annullabilità “per contatto procedimentale” o, “se si crede, per contagio e incorporazione del vizio nel provvedimento finale”, secondo lo schema di trasmissione dell’antigiuridicità dagli atti preparatori (inidonei a produrre effetti verso l’esterno) al provvedimento conclusivo: G. GRECO, <em>La trasmissione dell’antigiuridicità (dell’atto amministrativo illegittimo)</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2005, 329 e 335.</div>
<div style="text-align: justify;">([56]) O pur poggiando su un interesse a ricorrere affievolito (quale è quello appagato da una lesione solamente potenziale), se si pensa al caso dell’impugnazione dell’altrui ammissione, basata su una clausola illegittimamente permissiva contenuta nella <em>lex specialis</em> di gara.</div>
<div style="text-align: justify;">([57]) Si prende spunto dalla fattispecie su cui è intervenuto Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 634/2013 cit.</div>
<div style="text-align: justify;">([58]) Scongiurare il rischio di manomissioni o manipolazioni delle offerte, se aperte in seduta non pubblica.</div>
<div style="text-align: justify;">([59]) Caducati in via derivata, e cioè caducati perché rimasti orfani del provvedimento presupposto (c.d. “caducazione” del provvedimento presupposto, “viziante o invalidante” quello consequenziale): G. GRECO, <em>La trasmissione</em>, cit., 330 e 335.</div>
<div style="text-align: justify;">([60]) O poggia su un interesse a ricorrere attenuato (quale è quello soddisfatto da una lesione solamente futura e incerta), se si pensa al caso dell’impugnazione dell’altrui ammissione, basata su una clausola illegittimamente permissiva contenuta nella <em>lex specialis</em> di gara.</div>
<div style="text-align: justify;">([61]) Ovvero un regolamento presupposto e un atto applicativo consequenziale, prima che la giurisprudenza, all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, si orientasse per la disapplicazione dei regolamenti illegittimi (sempre che non immediatamente lesivi delle altrui sfere giuridiche). Sulla disapplicazione del regolamento illegittimo come schema di trasmissione dell’antigiuridicità dalla legge all’atto amministrativo applicativo, cfr. G. GRECO, <em>La trasmissione</em>, cit., 338-339.</div>
<div style="text-align: justify;">([62]) <em>Rectius</em>: onere di impugnazione <em>tout-court</em>, immediata quando predicabile.</div>
<div style="text-align: justify;">([63]) Sulle quali si indugerà nel prossimo paragrafo 10.</div>
<div style="text-align: justify;">([64]) Cfr. R. VILLATA, <em>“Novità”</em>, cit., 916, ove il rilievo per cui, nella “struttura della posizione giuridica soggettiva protetta” (interesse legittimo), il “rispetto delle norme” non ne segna “l’esito finale”, e cioè l’oggetto (il bene della vita), bensì il “mezzo di tutela”, nel senso che l’interesse sostanziale gode di tutela nei limiti della legittimità dell’esercizio del potere amministrativo con cui dialoga.</div>
<div style="text-align: justify;">([65]) Cfr. i precedenti paragrafi 5 e 6.</div>
<div style="text-align: justify;">([66]) Sulle quali ci si soffermerà nel successivo paragrafo 10.</div>
<div style="text-align: justify;">([67]) <em>Rectius</em>: onere di impugnazione <em>tout-court</em>, immediata quando predicabile.</div>
<div style="text-align: justify;">([68]) Normale non impugnabilità della <em>lex specialis</em>, e non – secondo quanto si è soliti ritenere – sua normale impugnabilità congiunta con i provvedimenti applicativi.</div>
<div style="text-align: justify;">([69]) E, quindi, l’esatta identificazione, sul piano sostanziale, dell’unico interesse protetto e la corretta applicazione dei principi in tema di interesse processuale al ricorso.</div>
<div style="text-align: justify;">([70]) <em>Rectius</em>: necessità di impugnazione <em>tout-court</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">([71]) R. VILLATA, <em>“Novità”</em>, cit., 916, ad esempio, pronostica una “esplosione del contenzioso”, qualora gli operatori fossero “costretti ad impugnare subito il bando”. Senza dire dell’onere del ricorrente, che vedesse respinta la domanda cautelare allegata al ricorso contro il bando, di inseguire con motivi aggiunti il procedere della gara.</div>
<div style="text-align: justify;">([72]) O poggi su un interesse a ricorrere affievolito (quale è quello appagato da una lesione solamente potenziale), se si pone mente all’ipotesi dell’impugnazione dell’altrui ammissione, fondata su una clausola illegittimamente permissiva contenuta nella <em>lex specialis</em> di gara.</div>
<div style="text-align: justify;">([73]) Il pensiero corre a Cons. Stato, ad. plen., 13 aprile 2015, n. 4 (in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2016, 173 ss, con nota di D. TURRONI, Justice delayed is (not) justice dinied<em>. L’annullamento dell’atto non è “variabile dipendente” dalla durata del processo</em>; cfr. altresì L. BERTONAZZI, <em>Il principio della domanda: insospettabile ostacolo ad un’ulteriore accentuazione come denegata della giustizia ritardata</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2016, 639 ss.), che ha condivisibilmente negato il sacrificio del principio della domanda sull’altare del pregiudizio che deriverebbe all’incolpevole controinteressato dall’accoglimento di un ricorso a distanza di parecchi anni dalla sua proposizione.</div>
<div style="text-align: justify;">([74]) <em>Rectius</em>: necessità di impugnazione <em>tout-court</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">([75]) <em>Sub specie</em> di coerenza al paradigma della correttezza e buona fede oggettiva.</div>
<div style="text-align: justify;">([76]) Riportate nel precedente paragrafo 2 e riprese nel precedente paragrafo 7.</div>
<div style="text-align: justify;">([77]) Nulla esclude l’annullamento d’ufficio della procedura per vizi della <em>lex specialis</em> diversi da quelli eventualmente ritenuti infondati dal giudice, sicché residuerebbe comunque, ancorché attenuato nella misura, qualche margine di incertezza intorno alla stabilità della <em>lex</em> di gara.</div>
<div style="text-align: justify;">([78]) <em>Rectius</em>: onere d’impugnazione <em>tout-court</em> (immediata quando predicabile).</div>
<div style="text-align: justify;">([79]) <em>Rectius</em>: onere d’impugnazione tout-court (immediata quando predicabile).</div>
<div style="text-align: justify;">([80]) Se è vero che l’art. 83, comma 8, del d. lgs. n. 50/2016 ha uno spettro applicativo circoscritto ai soli requisiti di ammissione (di cui agli artt. 80 e 83 dello stesso d. lgs. n. 50/2016), in ciò discostandosi dal precedente art. 46, comma 1-<em>bis</em>, del d. lgs. n. 163/2006, allora la nullità (testuale) della clausola ‘escludente’, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, aprirebbe le porte all’alternativa tra un’azione di “accertamento” della nullità “entro il termine di decadenza di centottanta giorni”, decorrenti dalla pubblicazione del bando, o un’azione di annullamento del provvedimento individuale espulsivo, nel decidere la quale al giudice sarebbe dato di rilevare “d’ufficio” la nullità della presupposta clausola ‘escludente’ (art. 31, comma 4, c.p.a.). Si ritornerà sul tema più avanti, <em>sub</em> paragrafo 10, allorché ci si soffermerà sulle clausole ostative alla partecipazione.</div>
<div style="text-align: justify;">([81]) Cfr. i precedenti paragrafi 5 e 6.</div>
<div style="text-align: justify;">([82]) Il corsivo è di Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5138/2017 cit.</div>
<div style="text-align: justify;">([83]) Pare esserne in fondo consapevole la stessa ord. n. 5138/2017 cit., allorché, in nome della “specialità del settore dei pubblici appalti”, auspica bensì uno “strappo” ai “principi generali”, ma sul terreno della “concretezza ed attualità della lesione [dell’interesse sostanziale] ai fini dell’esperimento della tutela demolitoria”, e non – si badi – sul versante (logicamente preliminare) della conformazione dell’interesse di cui sono titolari, sul piano sostanziale, i concorrenti.</div>
<div style="text-align: justify;">([84]) L’obliterazione della “struttura della posizione giuridica soggettiva protetta”, “che vede nel rispetto delle norme un mezzo di tutela, ma non l’esito finale [<em>rectius</em>: l’oggetto] della stessa”, è dimostrata da ciò, che “all’aggiudicazione” a favore di chi è insorto contro il bando, “in applicazione però di un bando illegittimo, non potrebbe affatto seguire l’improcedibilità del ricorso [<em>rectius</em>: la cessata materia del contendere], mirante in tesi [il ricorso] non all’esito favorevole del procedimento, ma allo svolgimento di questo in modo conforme alla legge” (R. VILLATA, <em>“Novità”</em>, cit., 916-917). Al brillante rilievo potrebbe obiettarsi soltanto che gli inediti interessi aventi matrice nella legittimità della gara, siccome tratteggiati nelle pronunce passate in rassegna della Sesta e Terza Sezione del Consiglio di Stato, sono bensì diversi ed autonomi dall’interesse all’aggiudicazione, ma nel contempo allo stesso strumentali, sicché la sopravvenuta aggiudicazione in favore di chi ha impugnato il bando soddisfa pienamente la sua pretesa (art. 34, ultimo comma, c.p.a.), identificata nell’interesse finale all’aggiudicazione, e ciò anche a voler configurare interessi sostanziali alla legittimità della procedura, diversi da quello ma a quello comunque strumentali. Lo stesso deve dirsi per l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, del ricorso contro il bando, in caso di omessa impugnazione, con motivi aggiunti, dell’aggiudicazione a favore d’altro concorrente.</div>
<div style="text-align: justify;">([85]) Cfr. L. BERTONAZZI, <em>Limiti applicativi del nuovo giudizio di cui all’art. 120, comma 2-</em>bis<em>, c.p.a. e sua compatibilità con la tutela cautelare</em>, nota a Cons. Stato, sez. V, ord. 14 marzo 2017, n. 1059, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2017, 718-719, anche in nota.</div>
<div style="text-align: justify;">([86]) La lesione solamente potenziale è sufficiente, ma – si badi – anche necessaria: diversamente dovrebbe darsi l’azione contro la propria ammissione: cosa che non può essere perché la lesione più non sarebbe proiettata nell’orizzonte delle cose incerte ma possibili, venendo invece a mancare in radice.</div>
<div style="text-align: justify;">([87]) Eccezionalità ravvisabile, in tesi, nell’inedita conformazione dell’interesse legittimo, sul piano sostanziale, come interesse a concorrere solo con chi ne ha titolo, diverso dall’interesse all’aggiudicazione e ad esso strumentale.<br />
L’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, primo e secondo periodo, cit. rimane comunque disposizione eccezionale, pure nell’altra (preferibile) prospettiva del giudizio a interesse a ricorrere affievolito.<br />
E’ opportuno rammentare che: <em>a</em>) l’ultimo periodo dell’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, cit. ha subito cura di ribadire, a chiare lettere, la regola generale dell’inammissibilità dell’impugnazione di tutti gli “atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”, tra i quali la “proposta di aggiudicazione” (già aggiudicazione provvisoria); <em>b</em>) l’estensione del rito speciale di cui all’art. 120, comma 2-<em>bis</em> cit. all’atto di nomina della commissione giudicatrice, prevista nello schema originario del codice dei contratti pubblici, è stata poi espunta dal testo definitivo, sia pure per ragioni – prontamente colte dal parere del Consiglio di Stato – inerenti all’eccesso rispetto alla delega di cui all’art. 1, comma 1, lett. bbb), della legge 28 gennaio 2016, n. 11.<br />
Eccezionale è la norma che disciplina una certa fattispecie in modo opposto a quello in cui verrebbe regolata se la norma eccezionale non esistesse, sicché l’indole eccezionale di una norma giuridica discende dalla sua attitudine a stabilire uno schema di qualificazione o di imputazione derogativo rispetto al complesso di regole che disciplinano una classe organica di fattispecie omogenee, incidendo in tal modo sull’estensione della forza prescrittiva delle norme generali: cfr. Q. CAMERLENGO, <em>Il giudice amministrativo e l’analogia</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2003, 1126-1127.<br />
“La relatività del concetto di eccezionalità va di volta in volta commisurata al rapporto derogativo con un’altra norma e non costituisce già un attributo assoluto delle norme”; il fondamento del divieto di analogia consiste “nella ritenuta maggiore comprensività ed estensibilità e, si potrebbe dire, nella potenziale elasticità della norma regola rispetto alla norma eccezione, la quale ultima non va estesa a fattispecie non rientranti nella sua specifica previsione, per le quali soccorre invece la norma comune” (F. MODUGNO, <em>Norme singolari, speciali, eccezionali</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XXVIII, Milano, 1978, 524).<br />
Le norme eccezionali “non sono dotate di ‘motore’ proprio, ma necessitano di essere ‘trainate’ dalla norma generale”: esse non si concepiscono “se non in riflesso ad un’altra norma” (M. M. FRACANZANI, <em>Divieto di analogia nelle norme eccezionali ed interpretazione estensiva: alla ricerca di un criterio distintivo con dignità teorica ed utilità pratica nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2008, 199).<br />
Non è metodologicamente corretto indulgere ad analogie mascherate, attraverso l’espediente della riduzione dell’analogia a interpretazione estensiva (cfr. S. BACCARINI, <em>Il Consiglio di Stato tra divieto di analogia nelle norme eccezionali e interpretazione creativa</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2005, 88-90).</div>
<div style="text-align: justify;">([88]) Art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.</div>
<div style="text-align: justify;">([89]) Che, come è noto, condivide con l’analogia l’enfatizzazione del ruolo della <em>ratio</em>, sottesa alla norma giuridica suscettibile di applicazione ad altri casi, oltre a quelli espressamente previsti, e se ne distingue in quanto non richiede la somiglianza delle fattispecie: cfr. Q. CAMERLENGO, <em>Il giudice</em>, cit., 1117.</div>
<div style="text-align: justify;">([90]) Che, come è noto, elimina in radice il problema delle lacune, dal momento che il difetto di una disciplina specifica del caso concreto viene inteso come effetto direttamente imputabile alla volontà del legislatore, il quale, regolando determinati casi, ha inteso così escludere altri comportamenti o rapporti dagli schemi di qualificazione così concepiti (<em>ubi lex voluit dixit, ubi tacuit nolit</em>): cfr. Q. CAMERLENGO, <em>Il giudice</em>, cit., 1117.</div>
<div style="text-align: justify;">([91]) Si pensi, ad esempio, alla sopravvenienza dell’aggiudicazione a favore di un concorrente diverso dal ricorrente, che ha contestato l’altrui ammissione, e dal controinteressato, la cui ammissione è stata contestata: cfr. L. BERTONAZZI, <em>Limiti applicativi</em>, cit., 719-722.</div>
<div style="text-align: justify;">([92]) <em>Rectius</em>: non impugnabilità <em>tout-court</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">([93]) Osservazione che non si rinviene in Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 cit., né in Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5138/2017 cit. Una sua labile traccia si trova, invece, in Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 351/2011 cit. (“ … solo il non aggiudicatario avrà interesse ad impugnare …”), ma nel contesto – affatto diverso – di opinabili considerazioni di politica del diritto inerenti alla deflazione del contenzioso.</div>
<div style="text-align: justify;">([94]) Impiegato solo da Cons. Stato, sez. III, n. 2014/2017 cit.</div>
<div style="text-align: justify;">([95]) <em>Rectius</em>: non impugnabilità <em>tout-court</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">([96]) In questo senso la tutela è anticipata.</div>
<div style="text-align: justify;">([97]) Corollario processuale è che, in consimili evenienze, il ricorso è assistito da un interesse a ricorrere di tipo strumentale, ossia l’interesse alla (possibile) riedizione, totale o parziale, della gara, in cui spendere una nuova <em>chance </em>di aggiudicazione.</div>
<div style="text-align: justify;">([98]) Cfr. il punto 3.3 del “Diritto”.</div>
<div style="text-align: justify;">([99]) E’ manifesta la non pertinenza, al fine di corroborare la tesi della generalizzazione dell’onere d’immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> di gara, delle “regole riguardanti il termine sospensivo per la stipulazione del contratto” e i “limiti alla obbligatoria inefficacia” dello stesso (cfr. il punto 2.14 del “Diritto”), trattandosi per l’appunto di regole inerenti unicamente al tempo della stipula del contratto e alla sua sorte quando sia annullata l’aggiudicazione.<br />
La centralità, nella “prospettiva giurisdizionale europea”, del “diritto alla piena ed effettiva concorrenza” è argomento che prova palesemente troppo, mentre i suoi corollari (“subentro” e responsabilità svincolata dalla colpa sul versante risarcitorio), richiamati da Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5138/2017 cit. (punto 3.3 del “Diritto”), appaiono, di nuovo, manifestamente non pertinenti al richiamato fine.</div>
<div style="text-align: justify;">([100]) <em>Rectius</em>: non impugnabilità <em>tout-court</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">([101]) Cfr. l’avverbio “certamente” nel punto 3.3 del “Diritto”.</div>
<div style="text-align: justify;">([102]) <em>Rectius</em>: onere d’impugnazione <em>tout-court</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">([103]) Chi scrive desidera solo puntualizzare che il grado di effettività delle norme sostanziali (di matrice europea sull’aggiudicazione dei contratti pubblici) non muta a seconda che la deduzione della loro violazione, avvenuta con l’approvazione della <em>lex specialis</em> di gara, sia prospettata immediatamente avverso quest’ultima o in un secondo tempo avverso la denegata aggiudicazione. Vero è che l’eventuale reiezione della domanda cautelare nei confronti dell’aggiudicazione farebbe cessare lo <em>standstill</em> e darebbe la stura alla possibile stipula del contratto, ma ciò potrebbe accadere pure nelle more del giudizio promosso contro il bando, in caso di rigetto della relativa domanda cautelare.<br />
Quanto, poi, all’auspicato “rapido emendamento del bando”, si tratta di una pura eventualità, poiché la domanda cautelare allegata al ricorso contro il bando medesimo ben potrebbe essere respinta e, anche quando fosse accolta, nulla escluderebbe una successiva sentenza di segno contrario.<br />
Caso mai potrebbe osservarsi che il ventaglio dei legittimati a contestare il bando (operatori del settore) sarebbe più esteso di quello dei legittimati a contestare il diniego di aggiudicazione (i soli concorrenti non aggiudicatari): ma ciò non lascerebbe di certo le norme sostanziali (di matrice europea sull’aggiudicazione dei contratti pubblici) prive di sufficienti garanzie di effettività, stante l’assenza di un puntuale vincolo europeo nel senso della dilatazione dell’onere di immediata contestazione del bando (<em>rectius</em>: contestazione del bando <em>tout-court</em>), che solo sarebbe in grado di comprimere l’autonomia processuale degli Stati membri.</div>
<div style="text-align: justify;">([104]) L.R. PERFETTI, <em>Interesse a ricorrere</em>, cit., 859-860, argomentando dall’inquadramento del bando tra gli atti amministrativi generali ad efficacia prescrittiva e dalla indeterminatezza/indeterminabilità <em>a priori</em> dei suoi destinatari, dubita dell’equiparazione della clausola ‘escludente’ di un bando ad un immediato ‘divieto di partecipazione’ alla gara e, di conseguenza, della qualificazione dell’atto di esclusione del concorrente privo di requisiti a guisa di atto puramente ricognitivo di un effetto e di una lesione rinvenienti direttamente dal bando. Uno spunto in tal senso si rinveniva già in Cons. Stato, sez. IV, ord. 10 aprile 1998, n. 582, in <em>Giur. it.</em>, 1998, 2187, con nota di E. CANNADA BARTOLI, <em>In tema di atti generali e disapplicazione amministrativa</em>, non assecondato però da Cons. Stato, ad. plen., ord. 4 dicembre 1998, n. 1, in <em>Cons. Stato</em>, 1998, 1887: ne danno conto M. RAMAJOLI &#8211;  B. TONOLETTI, <em>Qualificazione e regime giuridico degli atti amministrativi generali</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2013, 96-97, anche nota 115.</div>
<div style="text-align: justify;">([105]) Requisito partecipativo prescritto dalla <em>lex specialis</em> di gara, ora esplicitamente, ora mediante la sua etero-integrazione ad opera di norme imperative: distinzione che non verrà più ripresa in quanto neutra ai fini del discorso che si sta impostando.</div>
<div style="text-align: justify;">([106]) E’ rimasta isolata, in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2011, n. 172, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2011, 1476 ss, con nota di G. DE ROSA, <em>Disapplicazione del bando di gara: il Consiglio di Stato riapre il dibattito?</em></div>
<div style="text-align: justify;">([107]) Ma identico discorso valeva già prima dell’entrata in vigore dell’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, c.p.a., quando l’ammissione costituiva atto endoprocedimentale e annullabile, perché illegittimo in via derivata, era il provvedimento di aggiudicazione nella parte in cui contemplava un concorrente, aggiudicatario o meno, che avrebbe meritato l’esclusione per mancanza di un requisito partecipativo prescritto dal bando.</div>
<div style="text-align: justify;">([108]) Altro è rilevanza giuridica di un atto, intesa come capacità di costituire effetti giuridici e di innovare la realtà giuridica, altro ancora il carattere vincolato o discrezionale del suo contenuto, che presuppone logicamente la rilevanza giuridica dell’atto e deriva dalla relazione ch’esso intrattiene con altri atti, amministrativi e normativi, collocati a monte: cfr. R. VILLATA-M. RAMAJOLI, <em>Il provvedimento amministrativo</em>, Torino, 2017, 78-79.</div>
<div style="text-align: justify;">([109]) Per le quali cfr. A. ORSI BATTAGLINI, <em>Attività vincolata e situazioni soggettive</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 1988, 3 ss., ove è ripreso l’insegnamento di Enzo Capaccioli.</div>
<div style="text-align: justify;">([110]) Cfr. altresì l’art. 29, comma 1, secondo periodo, d. lgs. n. 50/2016, ivi inserito dal d. lgs. n. 56/2017, ove si discorre parimenti del “provvedimento che determina le esclusioni” dalla gara e le “ammissioni” alla stessa, “all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali” di cui all’art. 83 del d. lgs. n. 50/2016.</div>
<div style="text-align: justify;">([111]) Sul che nessuno ha mai dubitato.</div>
<div style="text-align: justify;">([112]) In ragione della necessità che i requisiti di partecipazione permangano per l’intero arco della procedura (Cons. Stato, ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8).</div>
<div style="text-align: justify;">([113]) Atto di ammissione ormai elevato al rango di provvedimento dall’art. 120, comma 2-<em>bis</em>, c.p.a.</div>
<div style="text-align: justify;">([114]) Ed è, oggi come ieri, provvedimento.</div>
<div style="text-align: justify;">([115]) Si pensi al titolare di un rapporto giuridico incompatibile con l’indizione della nuova procedura.</div>
<div style="text-align: justify;">([116]) Si pensi all’operatore economico del settore che insorge contro un affidamento diretto (ad altri) o l’indizione di una procedura negoziata senza previo bando (cui non sia stato invitato).</div>
<div style="text-align: justify;">([117]) Cfr. i precedenti paragrafi 5 e 6.</div>
<div style="text-align: justify;">([118]) E ciò anche quando il criterio di aggiudicazione fosse quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stando al principio di diritto enunciato da Cons. Stato, ad. plen., 26 luglio 2012, n. 30.<br />
In passato chi scrive aveva sottoposto quest’ultima pronuncia a non lievi critiche (L. BERTONAZZI, <em>Aggiudicazione, contratto e contenzioso</em>, in <em>I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</em>, a cura di R. Villata, M. Bertolissi, V.Domenichelli, G. Sala, I, Lavis, 2014, 971-974): ma anche nell’auspicata ipotesi di una sua rimeditazione, permarrebbe comunque il prefigurato scenario della rinnovazione parziale della gara, con valutazione dell’offerta del concorrente dapprima illegittimamente escluso, quanto meno laddove il criterio di aggiudicazione fosse quello del prezzo più basso.</div>
<div style="text-align: justify;">([119]) E non anche dell’esclusione, in questa prospettiva puramente ricognitiva e dichiarativa di un effetto e di una lesione rinvenienti direttamente direttamente dal bando.</div>
<div style="text-align: justify;">([120]) Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4 (<em>sub</em> punti 27, lett. c), e 38 del “Diritto) e Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9 (in <em>Dir. proc. amm.</em>, con nota di L. BERTONAZZI, <em>Il ricorso incidentale nei giudizi amministrativi di primo grado relativi a procedure selettive: residue incertezze domestiche e gravi incognite di origine europea</em>) hanno enucleato tre eccezioni alla regola secondo cui la partecipazione alla gara è fonte di differenziazione dell’interesse sostanziale e, quindi, di legittimazione a ricorrere: quando si contesta nell’<em>an</em> l’indizione della gara, quando, all’inverso, si contesta che una gara sia mancata, quando si censurano clausole ostative alla partecipazione (cfr. Corte cost., n. 245/2016 cit., <em>sub</em> 3.2 del “Considerato in diritto”).<br />
Cons. Stato, sez. III, ord. n. 5138/2017, punti 3.4.1 e 4 del del “Diritto”, chiede alla Plenaria “se, nel caso di contestazione del criterio di aggiudicazione o, in generale, della impugnazione di atti della procedura immediatamente lesivi, sia necessario, ai fini della legittimazione a ricorrere, che l’operatore economico abbia partecipato alla gara … ovvero [secondo il modo in cui sono comunemente intesi i punti 28-29 di Corte di giustizia CE, sez. VI, 12 febbraio 2014, C-230/02, <em>Grossmann</em>] sia sufficiente la dimostrazione della qualità di operatore economico del settore”.<br />
Nel senso della superfluità della partecipazione, anche prima e a prescindere dalla sentenza <em>Grossmann</em>, per rifuggire da un anti-economico formalismo, cfr. F. SAITTA, <em>La legittimazione ad impugnare bandi di gara: considerazioni critiche sugli orientamenti giurisprudenziali</em>, in <em>Riv. trim. app.</em>, 2001, 535-537; G. MARI, <em>Domanda di partecipazione alla gara come presupposto per l’impugnazione del bando</em>, in <em>Giust. civ.</em>, 2002, 830; D. VAIANO, <em>L’onere dell’immediata impugnazione del bando e della successiva partecipazione alla gara tra legittimazione ad agire e interesse a ricorrere</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2004, 703 e 709-711.<br />
Ma resiste un indirizzo giurisprudenziale che esige la partecipazione come fonte ineludibile di legittimazione al ricorso avverso clausole ‘escludenti’: cfr. L BERTONAZZI, <em>Bando di gara e procedure di scelta</em>, in <em>I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</em>, cit., 710.<br />
In effetti, non si vede come differenziare la posizione dell’operatore economico (rispetto al generico operatore del settore) se non attraverso la partecipazione alla procedura; inoltre, prescindere dalla partecipazione significa pregiudicare il diritto di difesa dell’aggiudicatario (controinteressato sopravvenuto), privato del diritto di prospettare, con ricorso incidentale, cause di esclusione a carico del ricorrente principale.<br />
TAR Liguria, sez. II, ord. 29 marzo 2017, n. 263 ha rimesso la questione alla Corte di giustizia UE.<br />
La generalizzazione (tendenziale, nei termini testé chiariti) della non impugnabilità <em>tout-court</em> della <em>lex specialis</em> di gara elimina alla radice il problema. A ciò non osta la rammentata sentenza <em>Grossmann</em>, la quale, a ben vedere, pretende soltanto che l’impugnabilità delle clausole preclusive della partecipazione sia anticipata rispetto alla conclusione del procedimento (cfr. il punto 28 – “ … prima ancora che si concluda il procedimento di aggiudicazione dell’appalto …” – e il punto 30 – “… senza attendere la conclusione del procedimento di aggiudicazione dell’appalto …”), negando tutela giurisdizionale a chi non ha preso parte alla gara né impugnato, se non a seguito dell’aggiudicazione, simili clausole (cfr. i punti 37-38 della sentenza <em>Grossmann</em>). Gli Stati membri possono allora esigere la partecipazione come fattore di differenziazione dell’interesse sostanziale e consentire una reazione processuale comunque anticipata rispetto alla definizione della gara, quando appuntata su un atto di espulsione dalla gara stessa, adottato in applicazione del bando.</div>
<div style="text-align: justify;">([121]) Tendenziale nei termini che si sono testé chiariti.</div>
<div style="text-align: justify;">([122]) Nella scia di un filone giurisprudenziale che già voleva chiara ed univoca, anziché ambigua, la clausola ostativa alla partecipazione, al fine di radicare l’onere della sua immediata impugnazione (Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2011, n. 329; C.g.a.r.S., 21 aprile 2010, n. 547; Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2009, n. 6544). Cfr. altresì la giurisprudenza riportata da P. PIZZA, <em>Impugnabilità diretta del bando</em>, cit., 761-762.</div>
<div style="text-align: justify;">([123]) Invero – all’interno, si ripete, della (qui non condivisa) ottica dell’immediata reazione processuale – se una clausola del bando si disvela come impeditiva della partecipazione solo dopo che la stazione appaltante ha dissipato i dubbi interpretativi derivanti dalla sua incerta formulazione, ciò non vale – in ragione della portata niente più che dichiarativa dell’interpretazione – a negare<em> ab origine</em> a detta clausola valenza preclusiva della partecipazione, ma piuttosto a propiziare l’eventuale rimessione in termini per errore scusabile.<br />
Questa è, peraltro, la conclusione, invero assai modesta se rapportata alle aspettative di certa dottrina e dello stesso tribunale <em>a quo</em>, cui pervenne Corte di giustizia CE, sez. VI, 27 febbraio 2003, C-327/00, <em>Santex</em>, su cui R. VILLATA, <em>Osservazioni in tema di incidenza dell’ordinamento comunitario sul sistema italiano di giustizia amministrativa</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2006, 862: la Corte non si pronunciò a favore della disapplicazione del bando, né della sua impugnabilità differita, limitandosi ad affermare che chi non avesse impugnato il bando nei termini per fatto riconducibile all’amministrazione, avrebbe dovuto considerarsi ricorrente tempestivo (rimesso in termini, diremmo noi) proprio per l’imputabilità della tardività al comportamento ingannevole dell’amministrazione.</div>
<div style="text-align: justify;">([124]) Come già, in precedenza, l’art. 79, comma 5, lett. a), del d. lgs. n. 163/2006.</div>
<div style="text-align: justify;">([125]) Come già, in precedenza, l’art. 11, comma 10-<em>bis</em>, lett. a), del d. lgs. n. 163/2006.</div>
<div style="text-align: justify;">([126]) Il termine dilatorio di trentacinque giorni “dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione” stabilito, ai fini della stipula del contratto, dall’art. 32, comma 9, d. lgs. n. 50/2016.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La bonifica dei siti contaminati: esperienze e prospettive</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-bonifica-dei-siti-contaminati-esperienze-e-prospettive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 18:36:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-bonifica-dei-siti-contaminati-esperienze-e-prospettive/">La bonifica dei siti contaminati: esperienze e prospettive</a></p>
<p>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI “SAPIENZA” DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E INTERNAZIONALE &#8211; Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente – Resoconto dell&#8217;incontro di studi del 4 dicembre 2017: Ing. Laura D’Aprile (dirigente della Divisione III Bonifiche e Risanamento, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) L’incontro</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-bonifica-dei-siti-contaminati-esperienze-e-prospettive/">La bonifica dei siti contaminati: esperienze e prospettive</a></p>
<p>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI “SAPIENZA”<br />
DOTTORATO DI RICERCA<br />
IN DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E INTERNAZIONALE<br />
&#8211; Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente –<br />
Resoconto dell&#8217;incontro di studi del 4 dicembre 2017:<br />
Ing. Laura D’Aprile<br />
(dirigente della Divisione III Bonifiche e Risanamento, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)</p>
<p>L’incontro di studi tenutosi il 4 dicembre nella sede dell’Università “Sapienza” di Roma (Dipartimento di Scienze Politiche) ha ospitato la relazione dell’Ing. Laura D’Aprile sul tema “La bonifica dei siti contaminati”. L’intervento prende inizio dall’inquadramento delle fonti della disciplina e prosegue con un approfondimento dell’evoluzione normativa, prima di soffermarsi sul<em>case study</em> di Trieste Servola.<br />
La disciplina sulla bonifica di siti di interesse nazionale è desumibile da una serie di disposizioni normative piuttosto complesse e frammentate. La ragione risiede nella mancanza di una direttiva quadro comunitaria sul suolo.<br />
Originariamente era stata redatta una proposta di direttiva, al cui interno erano previste disposizioni in tema di contaminazione. Il mancato raggiungimento di un accordo fra gli Stati membri, causato anche dai risvolti economici delle misure di tutela ipotizzate, impedì l’emanazione di una direttiva quadro che annoverasse la contaminazione tra le minacce al suolo. Tuttavia alcune delle citate disposizioni, condivise in sede comunitaria, furono mantenute e traslate in altre direttive. Su tutte, deve citarsi la direttiva sulle emissioni industriali (<em>Industrial Emissions Directive</em>), recepita in Italia con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46: l’atto introduce una Relazione di Riferimento  (<em>Baseline Report)</em>attinente agli obblighi di bonifica, con particolare riguardo allo stato qualitativo di suolo e sottosuolo, la cui presentazione costituisce un requisito indispensabile ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).<br />
Attualmente, dunque, il quadro complessivo in tema di bonifica è così composto: le fonti comunitarie sono costituite dalle direttive n. 2004/35/CEin materia di responsabilità ambientale e riparazione del danno, e n. 2000/60/CE in tema di acque sotterranee, unitamente alla Comunicazione della Commissione in merito alla strategia tematica sul suolo<strong>(</strong><strong>COM/2006/0231 def</strong><strong>.</strong><strong>)</strong>; la fonte nazionale vigente è il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).<br />
Nello specifico, per quanto riguarda la bonifica dei siti contaminati, la prima disposizione che ha previsto degli strumenti amministrativi e di finanziamento per il risanamento ambientale e la bonifica è la legge 8 luglio 1986, n. 349, che disciplina le aree ad elevato rischio ambientale. Successivamente, la necessità di affrontare specifiche situazioni emergenziali spinse ad adottare due decreti legge: le relative leggi di conversione, n. 441 del 29 ottobre 1987e n. 475 del 9 novembre 1988, prevedevano anche il finanziamento degli interventi di bonifica ma non si pronunciavano sulle modalità di esecuzione degli interventi né sulla elaborazione dei piani di bonifica. Sul punto si soffermò il d.m. 16 maggio 1989: per la prima volta furono fissate linee guida di natura tecnica, però nuovamente in termini di indirizzo generale.<br />
La prima normativa organica che affronta il tema dei siti contaminati è il Regolamento attuativo dell’art. 17 del D. Lgs. 5 novembre del 1997, n. 22 (decreto Ronchi), e cioè il d.m.25 ottobre 1999, n. 471,primo regolamento tecnico incentrato sul meccanismo delle bonifiche; ed invero i primi siti di interesse nazionale furono istituiti a partire dal 2000. Alcuni presero come riferimento le norme del 1986 sulle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, generando in tal modo delle sovrapposizioni: il sito di interesse nazionale di Priolo è anche un’area ad elevato rischio di crisi ambientale. Successivamente furono aggiunti altri siti.<br />
Il regolamento attuativo del decreto Ronchi modifica la disciplina generale in materia di bonifiche. Il Regolamento 471/99 imponeva, di fatto, il rispetto di un obbligo tabellare, cioè di una concentrazione limite per il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee. Questo genere di approccio non risultava allineato con la prassi e gli standard internazionali, che invece già a partire dagli anni ’90 &#8211; relativamente agli USA e ad alcuni Paesi europei &#8211; prevedevano una maggior calibrazione sito specifica degli obiettivi di bonifica da raggiungere sulla base di una valutazione di rischio, incentrata sul rischio per la salute umana. Le problematiche connesse ad approccio tabellare, analisi di rischio e introduzione di una maggiore sito specificità, che spostava l’obiettivo della bonifica e quindi anche le risorse finanziarie da destinare alle relative attività (con evidenti ripercussioni sia sul comparto industriale che su quello degli interventi pubblici, si sono protratte fino al 2006,quando con la revisione della normativa ambientale e la emanazione del Testo Unico Ambientale è stata riformata complessivamente anche la disciplina della bonifica dei siti contaminati (Parte IV, Titolo V del Testo). In esito all’approvazione della nuova disciplina, l’approccio meramente tabellare, con ricorso residuo al calcolo del rischio, è stato sostituito dall’approccio inverso: oggi l’obiettivo di bonifica si basa interamente su un livello di rischio accettabile per la salute umana. Il cambiamento coinvolge anche le procedure operative: secondo la procedura delineata dal d.m. 471/99, si elaborava un progetto mirato al raggiungimento del rispetto del limite tabellare basandosi sui risultati di caratterizzazione; solo in seguito, ove possibile, aveva luogo la valutazione delle misure di sicurezza applicabili, incentrata sull’analisi di rischio. L’utilizzo dell’analisi di rischio in tale contesto avveniva dunque in misura assolutamente residuale. Il D. Lgs. 152/06, invece, modifica la fase successiva al piano di caratterizzazione introducendo un passaggio obbligato: in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, che costituiscono il limite di riferimento, è obbligatorio svolgere l’analisi di rischio e individuare gli obiettivi di bonifica.<br />
Il passaggio da una norma all’altra non è stato facile. Le concentrazioni soglia di contaminazione, così come individuate dal D. Lgs. 152/06, altro non erano se non le vecchie concentrazioni limite del d.m. 471/99. Queste, però, erano configurate come limite d’intervento, laddove nel sistema delineato dal D. Lgs. 152/06 tali valori dovevano costituire un limite di soglia. Peraltro, le concentrazioni limite accettabile del d.m. 471/99non venivano ricavate mediante un approccio di analisi di rischio e non apparivano compatibili con gli obiettivi di bonifica.<br />
Oggi, dunque, con l’applicazione dell’analisi di rischio secondo le linee guida vigenti, le concentrazioni soglia di rischio sono suscettibili di assumere valori più bassi delle concentrazioni soglia di contaminazione, che invece dovrebbero costituire il massimo livello di cautela per una sostanza riferita a una determinata matrice ambientale. Questo problema è stato risolto di recente, dopo anni di contenzioso (anche amministrativo), con l’introduzione di linee guida in base alle quali le concentrazioni soglia di contaminazione costituiscono il limite cui fare riferimento anche quando le concentrazioni soglia di rischio sono più basse.<br />
Come è noto, l’area in cui si rileva il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione si definisce sito potenzialmente contaminato, mentre il sito è contaminato quando risultano superate le concentrazioni soglia di rischio. Si intende per bonifica l’insieme di tutti gli interventi atti a eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti al di sotto delle concentrazioni soglia di rischio. Quanto all’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, ha ricevuto una definizione di massima nell’allegato 1 del D. Lgs. 152/06, ma in seguito nella prassi sono state emanate diverse indicazioni da APAT e ISPRA, a livello centrale.<br />
La disciplina sulla bonifica è quella che, proprio in considerazione della rilevanza sotto il profilo non solo ambientale, ma anche industriale ed economico, ha subito il maggior numero di modifiche normative. Il legislatore si è pronunciato soprattutto tra gli anni 2011-2012, essendo necessario intervenire su alcune previsioni relative alle modalità operative di bonifica. Gli interventi che si sono susseguiti –c.d. “sblocca Italia”, decreto “del fare”, I e II – rispondevano all’esigenza di riattivare l’attuazione delle bonifiche e renderle compatibili con le attività industriali che si svolgono sulle aree interessate.<br />
Le disposizioni contenute nel c.d. “pacchetto modifiche” del 2012 hanno inciso profondamente sull’art. 252 del Testo Unico Ambientale. La norma disciplina le competenze statali e fornisce la definizione di sito di interesse nazionale. Attualmente esistono 40 siti di interesse nazionale, cui si aggiunge uno individuato dall’ultima legge di bilancio (il riferimento è alle Officine grandi riparazioni di Bologna-Trenitalia, con contaminazione da amianto dovuta all’attività di coibentazione delle carrozze). La titolarità di tutti i procedimenti amministrativi relativi ai detti siti è del Ministero dell’Ambiente, con un “sentito” del Ministero dello sviluppo economico.<br />
Gli interventi normativi del 2012 hanno comportato, altresì, un restringimento dei criteri di applicazione e di individuazione dei siti di interesse nazionale, ai quali è stato aggiunto il criterio dell’insistenza – attuale o passata – sull’area considerata di attività di raffinerie, impianti chimici integrati o acciaierie, nonché di attività produttive ed estrattive di amianto. Sempre in sede di modifica sono state escluse dal novero dei detti siti molte aree prima identificate nel programma nazionale di bonifica, che in precedenza contemplava 57 siti di interesse nazionale.<br />
La giurisprudenza comunitaria si è pronunciata con nettezza sulle conseguenze derivanti dalla inclusione nell’elenco dei siti di interesse nazionale e sul relativo regime di responsabilità: con sentenza del 5 marzo 2015 (causa C-534/13), la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il proprietario incolpevole del sito contaminato risponde delle misure di prevenzione <em>ex</em> art. 245, D. Lgs. 152/06, laddove il soggetto responsabile risponde anche di interventi di bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente. La Corte ha altresì affermato che la responsabilità da contaminazione si accerta avendo riguardo al nesso causale o alle linee di evidenza, in applicazione del principio del “più probabile che non”.<br />
Quando l’applicazione delle migliori tecnologie allo stato delle conoscenze, indipendentemente dallo stato di risalenza del fenomeno, non consente di ricostruire il nesso causale ovvero le linee di evidenza che portino all’individuazione di una responsabilità, ne consegue che gli interventi di bonifica vengono attuati dalla pubblica amministrazione, in quanto ricadenti nella sfera della tutela sanitaria.<br />
I 40 siti di interesse nazionale individuati dal citato art. 252corrispondono a circa 173.000 ettari di aree a terra e oltre 77.000 ettari di aree a mare, di cui il 65% di aree pubbliche e 35% di aree private; i proprietari dei siti si suddividono in 530 soggetti pubblici e circa 1944 soggetti privati identificati. Naturalmente, all’interno delle dette aree vi sono particelle, per fortuna di piccole dimensioni, che non sono identificate catastalmente e dunque non consentono di individuare il soggetto cui fare riferimento. Ad oggi molte aree tra quelle menzionate sono di nuovo utilizzabili: il procedimento è concluso per 6.230 ettari, quasi il 4% delle aree dei siti di interesse nazionale. È interessante notare le conseguenze della revisione della legge 241/90 sui provvedimenti di approvazione dei progetti di bonifica emessi dal Ministero: la acquisita speditezza delle procedure ha consentito l’emanazione di 530 decreti (dati aggiornati al 30 settembre 2017). In quest’ambito, la nuova conferenza di servizi ricopre un ruolo di primo piano: la relatrice era inizialmente scettica circa l’applicazione del nuovo istituto ai procedimenti di bonifica, perché avrebbe comportato indire una conferenza &#8211; con le tempistiche di legge &#8211; per ciascuno dei soggetti presenti all’interno dei siti di interesse nazionale. Tuttavia, lo svolgimento della conferenza in modalità semplificata consente di concludere più procedimenti in un solo giorno.<br />
Il Ministero dell’Ambiente pubblica sul proprio sito web, nella sezione “bonifiche”, tutte le informazioni relative allo stato dei procedimenti, ossia indicazione della percentuale di aree caratterizzate a terra, messa in sicurezza, progetto di bonifica approvato e aree con procedimento concluso, sia per la matrice suolo sia per la matrice acque sotterranee, che ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/06 costituiscono oggetto di bonifica.<br />
Ad ottobre 2017 risulta che la fase di caratterizzazione è praticamente conclusa per tutti i siti di interesse nazionale. Attualmente è in corso la fase operativa, dedicata alla presentazione dell’analisi di rischio e dei progetti di bonifica. La speditezza delle procedure è strettamente connessa alla collaborazione degli enti territoriali coinvolti (Regioni, Comuni e Province), nonché alla collaborazione con le amministrazioni centrali &#8211; in particolare del Ministero dello sviluppo economico -.<br />
Sul punto, deve sottolinearsi che nelle aree del Mezzogiorno sono state riscontrate difficoltà nell’attuazione di interventi, di natura più strutturale e organizzativa che finanziaria. Invero, i fondi di provenienza comunitaria sono assegnati secondo il principio dell’80-20: l’80% delle risorse comunitarie assegnate sul capitolo ambiente sono destinate al Mezzogiorno e il 20% al Nord Italia. Non si può dire, dunque, che le risorse non ci siano; il problema del Mezzogiorno consiste in una difficoltà di capacità di spesa, riscontrata anche in presenza di atti negoziali(accordi di programma) che ne disciplinano l’utilizzo, dovuta all’assenza di strutture tecniche efficienti che consentano tale spesa. Sul punto, secondo l’indirizzo ministeriale, se risorse assegnate da tempo non vengono spese al momento opportuno o non vengono spese affatto, queste devono essere revocate e attribuite a chi possiede capacità di spesa. Un caso emblematico è l’area di Taranto, dove è presente un commissario del Ministero dell’Ambiente: a partire dal suo arrivo, avvenuto nel 2013, è iniziata la spesa efficace di risorse precedentemente ferme. Secondo il parere della relatrice, i commissariamenti rappresentano il fallimento dello Stato, in quanto in tali circostanze “lo Stato si commissaria da solo”. Tuttavia, nel caso di specie si è verificata una sinergia positiva tra Stato e commissario, alla luce del fatto che quest’ultimo gestisce prevalentemente l’area esterna al sito di interesse nazionale, ossia aree e aziende diverse dall’ILVA. In altre situazioni, l’individuazione della figura commissariale non ha apportato lo stesso beneficio.<br />
Per capire l’entità economica di questi procedimenti occorre guardare ai dati relativi ai procedimenti di bonifica approvati: relativamente agli anni 2015-2016-2017, l’importo dei progetti approvati è molto rilevante (cfr. ultimo rapporto Confindustria sulle bonifiche che ha acceso nuovamente l’interesse del comparto industriale sul tema), così come il numero delle audizioni di soggetti interessati sia privati che pubblici, pari a 153 da gennaio a settembre 2017.<br />
Tuttavia, occorre specificare che il livello di progettazione delle procedure di bonifica è piuttosto scarso. Diversamente rispetto al passato, le attività pertinenti sono costantemente subappaltate a multinazionali americane e inglesi. Queste, peraltro, agiscono in modo molto diverso rispetto alle imprese nazionali: non solo, infatti, non sono tenute al rispetto della disciplina comunitaria, ma applicano tecnologie che in Europa non sono consentite, per ragioni di differenze territoriali &#8211; di natura geologica e idrogeologica &#8211; e di densità abitativa.<br />
Procedendo nella disamina della disciplina generale, appare meritevole di attenzione l’art. 252-<em>bis</em> del detto Testo.<br />
Quanto alla più recente evoluzione normativa, in assenza di una delega alla revisione del D. Lgs. 152/2006le modifiche sono avvenute mediante decreti direttoriali e atti d’indirizzo: il riferimento è al “pacchetto dei decreti sulla parte mare” (attività di dragaggio nei siti di interesse nazionale, gestione dei materiali per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali), “pacchetto amianto” (decreto fondo amianto e incentivi fiscali per le imprese), graduatoria degli edifici pubblici e delle imprese. In esito all’approvazione da parte del CIPE del rifinanziamento del piano nazionale di bonifiche, sono disponibili 826 milioni di euro per le bonifiche dei siti di interesse nazionale, gli interventi in conferenza pubblica e le procedure d’infrazione. È altresì prevista l’emanazione del decreto concernente la messa in sicurezza e la bonifica delle aree agricole, precedentemente sottoposto a rilievi tecnici dalla Corte dei conti.<br />
Venendo al <em>case study </em>oggetto dell’intervento, ci si sofferma sull’applicazione dell’art. 252-<em>bis</em> del D. Lgs. 152/06 all’area di Trieste Servola. La norma mira a garantire la integrazione completa dei piani di bonifica con i piani di reindustrializzazione, e a tale scopo prevede una cogestione del procedimento del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dello sviluppo economico. Pertanto, spetta al Ministero dell’Ambiente convocare la conferenza di servizi iniziale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre l’approvazione degli interventi necessari ad attuare la bonifica e la reindustrializzazione avviene con decreto congiunto dei Ministeri interessati.<br />
Le modifiche avvenute con legge 21 febbraio 2014, n. 9 &#8211; legge di conversione del decreto “del fare” 23 dicembre 2013, n. 145–sono intervenute sulla disciplina degli accordi di programma che coordinano l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica all’interno dei siti di interesse nazionale con i piani di reindustrializzazione dei siti medesimi. In questo ambito, gli attori principali sono il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dello sviluppo economico, ma è prevista la possibilità di sottoscrizione anche da parte di altri dicasteri come il Ministero del Lavoro e il Ministero dei beni culturali e del turismo, per specifici assi di attività. In tale settore, dunque, confluiscono tutti i finanziamenti e gli interventi di interesse dell’Amministrazione centrale per promuovere le attività di un territorio.<br />
I contenuti degli accordi di reindustrializzazione si sviluppano generalmente per assi, divisi tra ambientale e industriale. La stipula dell’accordo di programma <em>ex</em> art. 252-<em>bis</em>costituisce riconoscimento dell’interesse pubblico generale alla realizzazione di impianti, opere e ogni altro intervento connesso agli obiettivi di risanamento. In tal modo, dunque, si riconosce una pubblica utilità dell’intervento e delle condizioni di realizzazione d’urgenza.<br />
È anche possibile stipulare l’accordo con i soggetti responsabili della contaminazione, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 5 del citato art. 252-<em>bis</em>: nello specifico, se vengono stanziate risorse pubbliche, l’Amministrazione agisce in rivalsa in danno del soggetto responsabile. Tale regola opera soprattutto se queste risorse derivano da fonti comunitarie (con particolare riferimento ai fondi di sviluppo e coesione), perché la clausola di concessione dei fondi regola l’applicazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità ambientale. Peraltro, essendo coinvolte nell’attuazione dell’accordo di programma <em>ex </em>art. 252-<em>bis</em> anche le misure di agevolazione dell’attività industriale, deve farsi attenzione a non configurare un’ipotesi di aiuti di Stato. Invero, su tale tema la Commissione europea è molto sensibile.<br />
Attualmente, sono in corso due accordi di programma stipulati ai sensi dell’art. 252-<em>bis</em>, relativi alle aree ex Lucchini Piombino e Trieste Servola: entrambi gli accordi sono connessi alla procedura di amministrazione straordinaria della Lucchini e sono stati sottoscritti con soggetti non responsabili della contaminazione, individuati mediante una procedura ad evidenza pubblica. Nello specifico, è parte dell’accordo relativo a Piombino il gruppo algerino Aferpi-Cevital, mentre l’accordo per Trieste Servola è stato stipulato il 21 novembre 2014 con il gruppo Arvedi di Cremona e sottoscritto dai seguenti soggetti pubblici: Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’ambiente, Ministero della coesione territoriale, Ministero del lavoro, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, e infine Autorità portuale di Trieste.<br />
Relativamente al sito di Piombino, molte aree demaniali non sono state considerate nel perimetro della vendita, e pertanto devono essere bonificate e messe in sicurezza con risorse pubbliche. Nello specifico, gli interventi previsti hanno comportato lo stanziamento di una cifra pari a 50 milioni di euro assegnati alla Regione Toscana. Alcune gare per l’attuazione di interventi previsti per le acque sotterranee sono già concluse, ma purtroppo il piano industriale del privato è in una fase di stallo: si prospetta un’ipotesi di insolvenza, che porterebbe alla risoluzione dell’accordo. Per questo motivo, il Ministero dello sviluppo economico sta cercando un nuovo interlocutore per la parte industriale.<br />
L’accordo di Trieste, invece, è in corso di attuazione: nello specifico il Ministero ha avviato l’istruttoria per la realizzazione di un laminatoio, e sta curando l’esecuzione degli interventi sulle acque sotterranee. Deve sottolinearsi che l’intervento sulle acque sotterranee è sempre di competenza della pubblica amministrazione, in ragione della natura pubblica delle dette acque, che si muovono nel suolo. Ai sensi dell’art. 252-<em>bis</em>,l’attività pubblica è realizzata da Invitalia, una società <em>in house</em> del Ministero dello sviluppo economico che si sta occupando altresì delle opere di bonifica nel sito di Bagnoli. Quanto ai compiti del soggetto privato, trattandosi di aree produttive che vengono utilizzate per scopi industriali da soggetto non responsabile, questo è incaricato della messa in sicurezza operativa. In aggiunta ai predetti, possono esservi ulteriori interventi finalizzati al rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, necessaria per lo svolgimento di un’attività industriale.<br />
Nel caso specifico di Trieste Servola,in alcuni punti dell’area sono stati rilevati banchi di scorie &#8211; utilizzate nel tempo per riempire e guadagnare terra dalla parte a mare e quindi per costruire lo stabilimento –estesi fino a 40 metri. Al fine di isolare tali scorie, per evitarne il continuo dilavamento da parte del moto ondoso, le misure ambientali individuate sono le seguenti: un marginamento fisico, ossia una conterminazione lato mare con un sistema di emungimento delle acque sotterranee, e la messa in sicurezza operativa dei suoli, con rimozione dei rifiuti presenti edelle sorgenti primarie di contaminazione, e pavimentazioni. Tali misure consentono di raggiungere lo scopo perseguito nel sito di Trieste, ossia la messa in sicurezza permanente.<br />
Sono state rilevate ulteriori complessità connesse all’area “a caldo” della ferriera. Il problema sorge dalle origini nel tempo dell’impianto siderurgico, attivo dal 1896 – ben prima di qualsivoglia normativa in materia di tutela ambientale – e dalla estensione della ferriera, pari a circa 700.000 mq. Nello specifico sono presenti nell’area una cokeria, un impianto di aspirazione, due altoforno, una macchina a colare e un’area a freddo, ossia un laminatoio che, come anticipato, l’istruttoria prevede di espandere.<br />
La strategia di controllo dell’intervento di bonifica è affidata a enti locali: relativamente al sito di Servola, Acqua Friuli Venezia Giulia compie tre sopralluoghi a settimana, mentre il monitoraggio sullo stato di attuazione dell’accordo è affidato al commissario, ossia il presidente della Regione.  Rispetto al passato, la situazione della ferriera è molto migliorata.<br />
La relatrice osserva che la mancanza di un presidio causa inevitabilmente il totale abbandono dell’area industriale, con la conseguenza che i necessari interventi di bonifica sono a totale carico della pubblica amministrazione. Ne deriva che tali situazioni finiscono per costituire un fallimento anche della pubblica amministrazione.<br />
Sotto il profilo delle autorizzazioni ambientali per Trieste Servola, gli enti di controllo &#8211; in particolare Acqua Friuli Venezia Giulia – sono impegnati sulla verifica delle prescrizioni relative all’autorizzazione integrata ambientale (AIA):attualmente, infatti, l’AIA èstata sospesa a causa di uno sforamento rispetto ai livelli di emissione previsti dal decreto autorizzativo per l’area a caldo. Secondo il parere della relatrice, le attività riprenderanno nel breve periodo, dal momento che lo spegnimento dell’area a caldo del sito ha realizzato un abbassamento dei detti livelli..<br />
La relatrice analizza la questione del superamento dei livelli di emissione sotto il profilo della comunicazione del rischio. Invero, il rilevamento di una situazione analoga nei giardini comunali della città di Trieste aveva suscitato la preoccupazione di comitati e associazioni, i quali attribuivano senz’altro la responsabilità della contaminazione diffusa riscontrata alla presenza dell’area a caldo di Servola. In realtà, gli approfondimenti svolti hanno escluso che i superamenti dei livelli di emissione traggano origine dalla ferriera: presumibilmente, la criticità in questione deriva dal traffico nell’area considerata. Pertanto, si osserva, occorrerebbe definire con precisione i rischi connessi al superamento del limite soglia: in tal modo non si genererebbero timori ingiustificati.<br />
Il mantenimento e l’esercizio dell’area a caldo di Trieste Servola rappresenta uno dei punti più impegnativi dell’accordo di programma. Nell’ottica di una strategia industriale tale area dovrebbe essere chiusa, ma costituendo essa il cuore dell’attività di Servola ciò non può accadere – si tratta del medesimo problema riscontrato a Taranto, aggravato però dalle dimensioni dell’ILVA e da motivi prettamente geografici e climatici.<br />
In conclusione, ci si sofferma sugli sviluppi della procedura di bonifica del sito contaminato di Trieste Servola.<br />
Sono disponibili gli esiti del piano di caratterizzazione, l’analisi di rischio e la progettazione di interventi; sono stati attuati interventi di messa in sicurezza operativa dei suoli per il 50% delle aree e le pavimentazioni sono state effettuate. Le attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti si sono concluse nel 2015: cumuli e vasche interrate sono state portate via, e relativamente ad alcuni punti a maggior contaminazione da PCB l’ARPA ha svolto due sopralluoghi anche nel contraddittorio tra le parti (nello specifico è stato rinvenuto uno sversamento di benzolio, poi circoscritto). Quanto alle acque sotterranee, si è verificato un momento di criticità a causa delle lentezze nell’attuazione dell’accordo sul barrieramento: nell’ottobre 2017 il Ministero ha inviato alla Siderurgica triestina s.r.l. una diffida con minaccia di esclusione delle garanzie fideiussorie per la parte ambientale. Anche per effetto della grande attenzione mediatica sollevata dalla diffida, l’attività è ripresa e Siderurgica triestina s.r.l. ha presentato un riscontro rispetto agli adempimenti delle acque sotterranee, che verrà valutato contestualmente all’ipotesi di ampliamento del laminatoio (la valutazione sarà svolta in sede di conferenza di servizi che si concluderà il 2 gennaio 2018).<br />
Tutti gli interventi descritti, resi compatibili con la gestione del sito, hanno apportato un miglioramento complessivo della situazione ambientale. In particolare, il Ministero ha riscontrato un grande vantaggio &#8211; anche in termini di diminuzione del contenzioso -dalla operazione di trasparenza avviata a partire dal 2014, consistente nella pubblicazione sul sito web di tutti gli atti amministrativi e tecnici, e nella interlocuzione avviata con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti (con particolare riferimento a Confindustria e le associazioni ambientaliste, che fungono da mediatore).<br />
Deve rilevarsi, infine, che è stata presentata una nuova richiesta di delega sulla revisione del Testo Unico Ambientale. Nonostante il mancato accoglimento della richiesta, la revisione del D. Lgs. 152/2006 è in corso: tramite gli strumenti della decretazione e della regolamentazione tecnica (quali, ad esempio, circolari interpretative e linee di indirizzo) il Ministero dell’Ambiente supporta l’operazione in atto. In tal modo, sottolinea la relatrice, si evita l’effetto di sviare gli interpreti, tipica conseguenza del susseguirsi di interventi diretti sulla normativa.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2018 n.41</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-1-2018-n-41/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-1-2018-n-41/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2018 n.41</a></p>
<p>Pres. Tramaglini, Est. Ianigro Riorganizzazione presidi ospedalieri rete di emergenza patologie tempo-dipendenti D.M. 2 aprile 2015 n. 70 immodificabilità da parte delle Regioni dei parametri cronologici.   Programmazione sanitaria riorganizzazione presidi ospedalieri discrezionalità del potere programmatorio concentrazione dei trattamenti sanitari limite della ragionevolezza tecnica.    Programmazione sanitaria riorganizzazione presidi ospedalieri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-1-2018-n-41/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2018 n.41</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tramaglini, Est. Ianigro</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
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<li style="text-align: justify;">Riorganizzazione presidi ospedalieri    rete di emergenza    patologie tempo-dipendenti    D.M. 2 aprile 2015 n. 70    immodificabilità da parte delle Regioni dei parametri cronologici.<br />   
<li style="text-align: justify;">Programmazione sanitaria    riorganizzazione presidi ospedalieri    discrezionalità del potere programmatorio    concentrazione dei trattamenti sanitari    limite della ragionevolezza tecnica. <br />   
<li style="text-align: justify;">Programmazione sanitaria    riorganizzazione presidi ospedalieri    discrezionalità del potere programmatorio    limiti del sindacato giudiziale &#8211; macroscopica o manifesta illogicità od arbitrarietà.<br />    </ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
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<ol>
<li style="text-align: justify;">In assenza di gravame proposto avverso il d.m. 70/15 presupposto agli atti di riordino della rete ospedaliera, non possono trovare ingresso nel giudizio diversi parametri cronologici di intervento rispetto alle patologie tempo dipendenti rientranti nella rete dell&#8217;emergenza come delineata dal d.m. n. 70 cit., poiché ciò equivarrebbe ad introdurre dei criteri additivi non previsti né contemplati e comporterebbe l&#8217;alterazione delle direttive dettate per uniformare l&#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie a livello nazionale, sulla base di parametri unitari e comunque elaborati anche per assicurare uno standard di assistenza uniforme che tenga conto delle caratteristiche peculiari di ciascun territorio.<br />   
<li style="text-align: justify;">In sede di programmazione sanitaria, è coerente la scelta dell&#8217;amministrazione di organizzare la rete assistenziale sulla base delle risorse disponibili e in seguito al complessivo esame della situazione territoriale e delle peculiarità morfologiche e geografiche dello stesso. Il modello di Servizio Sanitario Nazionale, introdotto con il citato D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, è caratterizzato anche dal principio della necessaria programmazione sanitaria. Tale pianificazione ha nel tempo accresciuto il carattere autoritativo e l&#8217;ordinamento ha attribuito alle Regioni il compito di adottare determinazioni per l&#8217;appunto di carattere vincolante in tema di limite alla spesa sanitaria, in coerenza con l&#8217;esigenza che l&#8217;attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolgesse nell&#8217;ambito di una pianificazione finanziaria. Pertanto, nell  esercizio del potere programmatario può anche individuarsi, nei limiti di legge e nel limite della ragionevolezza tecnica e della propria discrezionalità, una rete di assistenza integrata e coordinata su vari livelli e la concentrazione del trattamento di patologie nell&#8217;ambito di centri specialistici di elezione dotati delle necessarie risorse, e del personale dotato delle competenze adeguate.<br />   
<li style="text-align: justify;">Gli atti di riordino della rete assistenziale sono misure di macro-organizzazione e di razionalizzazione del sistema sanitario rispetto alle quali deve conseguentemente riconoscersi alla Regione e al Commissario un&#8217;ampia sfera di discrezionale valutazione delle varie esigenze che vengono in rilievo, anche di natura finanziaria: con la conseguenza che è ammissibile un sindacato sul piano giurisdizionale solo per profili di macroscopica o manifesta illogicità od arbitrarietà  </ol>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: center;">Pubblicato il 30/01/2018</div>
<p style="text-align: right;">N. 00041/2018 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00388/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 388 del 2016, proposto da: <br /> Comune di Elice, Comune di Collecorvino, Comune di Civitella Casanova, Comune di Villa Celiera, e Comune di Picciano, in persona dei rispettivi Sindaci p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Lorenzo Passeri Mencucci, presso il cui studio domiciliano in Pescara, via Falcone e Borsellino n. 38; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Regione Abruzzo, Commissario ad Acta Sanità Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L&#8217;Aquila, via Buccio di Ranallo presso Complesso San Domenico; <br /> Asl Pescara, in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Mangia, presso il cui studio domicilia in Pescara, viale Marconi, n.136; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p>della delibera n. 735/2016 con la quale il Direttore generale dell   A.s.l. di Pescara ha attuato il DCA 79/2016 per la riorganizzazione del Presidio Ospedaliero San Massimo di Penne; </p>
<p>della delibera n. 819 del 22/09/2016 del Direttore generale della Asl di Pescara recante &quot;rimodulazione della deliberazione n. 735 del 25/08/2016&quot;; </p>
<p>di tutti gli atti presupposti connessi e comunque conseguenziali ed in particolare, in parte qua il decreto n. 79 del 21/07/2016 (pubblicato sul BURA Speciale n° 125 del 12 Ottobre 2016), con cui il Commissario ad acta per l&#8217;emergenza sanitaria della Regione Abruzzo ha approvato il documento tecnico &quot;Riordino della rete ospedaliera &#8211; Regione Abruzzo&quot; ed il Decreto n. 55/2016 del 10/06/2016 con cui il Commissario della Regione Abruzzo per l&#8217;emergenza sanitaria ha approvato il piano di riqualificazione del servizio sanitario regionale 2016 &#8211; 2018.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e dell  Asl Pescara;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2018 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi l&#8217;avv. Lorenzo Passeri per la parte ricorrente, l&#8217;avvocato Luigi Simeoli per l&#8217;amministrazione resistente, l&#8217;avv. Giovanni Mangia per la parte controinteressata;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p>1. Con ricorso iscritto al n. 388/2016 i Comuni di Elice, Collecorvino, Civitella Casanova, Villa Celiera e Picciano, quali enti ricadenti nel territorio del Presidio ospedaliero di Penne, impugnavano, chiedendone l  annullamento, gli atti di cui in epigrafe con cui il Commissario ad Acta per l  emergenza sanitaria in Abruzzo approvava il piano di riqualificazione del servizio sanitario regionale 2016-2018, ed il riordino della Rete Ospedaliera della Regione Abruzzo, e l  Asl di Pescara provvedeva alla riorganizzazione del Presidio Ospedaliero San Massimo di Penne declassandolo da Presidio di base a Presidio di zona disagiata.</p>
<p>Premesso che l  impugnato declassamento aveva determinato un notevole pregiudizio per la collettività di riferimento in ragione della sottrazione di una serie di servizi e funzioni di particolare rilevanza (cardiologia, traumatologia, neurologia quali principali patologie tempo-dipendenti, ortopedia, traumatologia ed oculistica a valenza solo ambulatoriale, trasformazione del servizio di anestesia e rianimazione in servizio di anestesiologia a domanda), deduceva l  illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di diritto:</p>
<p>1) Violazione e falsa applicazione dell  art. 1, punti 1.2 ed 1.4 dell  allegato I al d.m. 70/2015 del Ministero della Salute, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, eccesso di potere e violazione di legge per carente e/o insufficiente motivazione;</p>
<p>Le amministrazioni ricorrenti sono legittimate ad impugnare i provvedimenti che incidano sui servizi pubblici erogati nel territorio di riferimento, poiché agiscono a tutela dell  interesse collettivo alla conservazione di adeguati livelli di tutela della salute pregiudicati dal processo di riorganizzazione programmato dalla Regione ed attuato dall  Ausl Pescara.</p>
<p>La riorganizzazione della rete ospedaliera, ai sensi del d.m. 70/2015, deve essere accompagnata ed integrata da una serie di altre misure organizzatorie capaci, in una logica di efficienza del SSN, di migliorare la qualità del servizio reso ai cittadini, deve essere basata sul principio di integrazione fra i servizi ospedalieri ed i servizi territoriali, mediante l  adozione di linee guida per la gestione integrata dei pdt per le patologie complesse ed a lungo termine e di protocolli di dimensione protetta per i pazienti che richiedono continuità di cura. Le Regioni, inoltre, devono adottare anche un atto di indirizzo che specifichi i criteri di ammissione ai trattamenti ospedalieri di elezione e di emergenza. </p>
<p>Nel caso di specie tali linee guida non risultano essere state adottate e la delibera Asl di riorganizzazione n. 735/2016 risulta adottata in carenza degli atti di indirizzo richiamati nel DCA 79/2016 di approvazione del Piano di riordino della rete ospedaliera, come desumibile anche dalla delibera 819/2016 in cui la stessa Asl precisa di essere in attesa degli atti di programmazione funzionali all  attuazione del d.m. 70/2015. </p>
<p>2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, con specifico riferimento alle misure di riorganizzazione della rete ospedaliera della rete delle patologie tempo dipendenti e della rete delle emergenze/urgenze territoriali, eccesso di potere per sviamento del fine pubblico nella misura in cui sono stati del tutto pretermessi gli obiettivi del miglioramento della qualità assistenziale, eccesso di potere e violazione di legge per insufficiente e/o contraddittoria motivazione, illogicità e contraddittorietà;</p>
<p>A sensi del d.m. 70/2015 la riorganizzazione deve perseguire gli standards di disciplina di cui al paragrafo 3 allegato I tenuto conto di eventuali specificità del territorio sulla base di criteri epidemiologici e di accessibilità attraverso compensazioni tra discipline. Devono essere adeguate ai criteri stabiliti dall  allegato I paragrafi 8 e 9 , le reti per patologia e le reti dell  emergenza urgenza.</p>
<p>Tali criteri fondamentali non risultano soddisfatti dal provvedimento impugnato che ha declassato il Presidio Ospedaliero di Penne senza procedere ad un  efficace riorganizzazione delle reti delle patologie tempo-dipendenti e della rete dell  emergenza territoriale, dato che la delibera Asl 735/2016 non si preoccupa nemmeno di citare dette misure compensative, causando un vulnus all  erogazione dei servizi assistenziali. Tale vulnus palesa tutta la sua gravità e criticità con riferimento alla rete del tempo dipendente (infarto miocardico acuto), ove, il piano di riorganizzazione impugnato si limita a recepire le linee guida europee senza tener conto della tempistica di intervento ivi prevista, e senza prevedere una rete intraospedaliera. In particolare la rete cardiologica è programmata sulla base di 4 centri hub (Pescara, Chieti, L  Aquila, Teramo) ed altrettanti centri Spoke con cardiologia e UTC (Sulmona, Lanciano, Vasto e Giulianova). La Provincia di Pescara è l  unica a non prevedere la presenza di un centro spoke. In ogni caso, nell  implementazione del Piano regionale e nella delibera Asl non è dato riscontrare un  organizzazione esistente e funzionante che assicuri il rispetto delle tempistiche di intervento delle ambulanze nei confronti dei pazienti che manifestino dolore toracico come delineate dalle richiamate linee guida regionali per assicurare il successo del trattamento. Per i cittadini residenti nei Comuni ricorrenti è sostanzialmente impossibile il rispetto delle tempistiche individuate dal Piano di riorganizzazione poiché tra le postazioni territoriali del 118 è prevista una sola ambulanza MSA a Penne, che richiede un percorso di 28 minuti da Elice, di 37- 46 minuti da Villa Celiera, di 38- 47 minuti da Civitella Casanova, di 28-33 minuti da Collecorvino, di 23 minuti da Picciano, e di 89 minuti da Pscara, con la conseguenza che tutti i cittadini colpiti da infarto miocardico nel territorio dovranno attendere almeno 30 minuti per il primo soccorso e 60 minuti per raggiungere un presidio ospedaliero attrezzato per ricevere le cure adeguate, e quindi ben oltre i 15 minuti prescritti dalle linee guida per il primo contatto medico, e con impossibilità di rispettare le ulteriori scansioni previste per gli ulteriori accertamenti (ecg, fibrinolisi con metodologie diverse dalla PCI nei trenta minuti successivi non praticabile sul mezzo di soccorso). In sostanza per le patologie tempo dipendenti l  inefficienza del sistema 118 accompagnata alla soppressione del servizio di cardiologia del Pronto Soccorso dell  Ospedale di Penne, comporta un allungamento dei tempi di intervento di circa 60 minuti. Benchè il piano regionale affermi che il 95% della popolazione si trovi ad una distanza percorribile di meno di due ore da un centro di emodinamica, ciò non esime l  amministrazione dall  approntare misure idonee per tutelare la salute del residuo 5% seppur esiguo. Le medesime considerazioni valgono anche per le altre patologie tempo-dipendenti quali rete stroke e traumatologia, rete politrauma e trauma maggiore. La trasformazione del presidio ospedaliero di Penne in presidio di zona disagiata comporta il venir meno della possibilità di trattare le patologie in esame poiché in questo caso la rete non prevede alcun centro Spoke ma solo il centro Hub di Pescara nonostante i dati dei ricoveri ospedalieri per ictus nell  anno 2014 rivelano che l  Ospedale di Penne è il secondo dopo Pescara per numero di ricoveri eseguiti (162 per ictus)e fra i primi a livello regionale, ferma restando la distanza tra i Comuni esponenti e l  unico centro di Pescara preposto alla cura di tale patologia, nonché l  insufficienza della rete di emergenza 118. Poiché il principale fattore di rischio ictus è l  età, appare contraddittorio non prevedere anche il servizio di neurologia, accanto ai posti letto di medicina generale.</p>
<p>Sulla base di tali motivi concludeva per l  accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio.</p>
<p>Con memoria del 22.12.2017si costituiva l  Asl di Pescara ed eccepiva l  incompetenza del Tribunale Amministrativo Regionale adito sede di Pescara poiché gli atti adottati dall  Asl di Pescara sono strettamente conseguenziali a quelli adottati dal Commissario ad Acta Regionale la cui cognizione è devoluta al T.a.r. Abruzzo di L  Aquila, innanzi al quale sono stati già trasmessi gli atti relativi ad altro giudizio analogo r.g. 321/2016 conclusosi con sentenza pubblicata il 28.08.2017.</p>
<p>Nel merito opponeva la pretestuosità delle censure opposte in quanto ampiamente superate dalle sentenze rese dal T.a.r. L  Aquila sui ricorsi r.g. n. 314/2016 proposto dal Comune di Popoli e r.g. n. 321/2016 proposto dal Comune di Penne.</p>
<p>Alla pubblica udienza di discussione parte ricorrente eccepiva la tardività dell  eccezione ed il ricorso veniva introitato per la decisione.</p>
<p>1. Preliminarmente merita accoglimento l  eccezione di tardività sollevata in udienza da parte ricorrente rispetto alla questione sollevata solo con la memoria conclusiva dall  Asl resistente che ha opposto la devoluzione del presente giudizio alla cognizione del T.a.r. L  Aquila avente sede nel capoluogo di Regione risultando impugnati in via principale atti adottati dal Commissario ad acta presso la Regione Abruzzo. Ai sensi dell  art. 47 comma 2 c.p.a. se una parte diversa da ricorrente ritiene che il ricorso devbba essere deciso dal T.a.r. regionale con sede nel capoluogo, anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell  atto di costituzione, o comunque, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di costituzione di cui all  articolo 46 comma 1 che è fissato in sessanta giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso. Nella specie l  eccezione è stata sollevata per la prima volta con il deposito della memoria conclusionale per la discussione, per cui è evidentemente tardiva, stante la indiscussa natura perentoria del termine fissato dall  art. 27 cit. in quanto posto allo scopo di tutelare esigenze di celerità e di snellimento processuale (T.a.r. Bari sez. II 23.01.2003 n.274; T.a.r. Napoli sez. III , 11.09.2007 n. 7487).</p>
<p>2. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto come di seguito argomentato.</p>
<p>2.1. Va rilevata innanzitutto l  improcedibilità del primo motivo con cui si afferma l  illegittimità dei provvedimenti dell  Azienda sanitaria perché adottati in assenza dell  atto d  indirizzo regionale previsto dall  art. 1.4 del D.M. n. 70/2015 e del cronoprogramma per l  attuazione della riorganizzazione prevista nel medesimo D.M. 70/2015. Sul punto, nel richiamare il decisum di cui alla sentenza T.a.r. L  Aquila n.364/2017, non appellata, resa su ricorso dello stesso Comune di Penne, va evidenziato che nelle more del giudizio l  atto di indirizzo in questione è stato adottato con Delibera di Giunta regionale n. 78/2017, che ha approvato le nuove linee guida per la redazione degli atti aziendali ed ha, altresì, stabilito, che entro 30 giorni, le Aziende UUSSLL avrebbero dovuto adottare il proprio Atto Aziendale curandone la trasmissione al competente Dipartimento regionale, con avvio del procedimento di modifica dell  assetto organizzativo dopo la comunicazione del provvedimento regionale di validazione dell  Atto aziendale. Successivamente con nota 16 maggio 2017, prot. RA30581/17 è stato acquisito l  atto aziendale adottato dal direttore generale della Asl di Pescara. L  adozione delle linee guida da parte della Regione determina quindi il sopravvenuto difetto d  interesse all  esame delle censure.</p>
<p>Ad analoghe conclusioni si perviene quanto alla doglianza secondo cui il Commissario ad acta si sarebbe limitato ad effettuare un   copia-incolla   dei presupposti previsti dal D.M. 70/2015, senza che in concreto il presidio di Penne abbia i requisiti per avere la qualificazione attribuita. Con la decisione del T.a.r. L  aquila, qui integralmente condivisa, si è rimarcato che il documento allegato al decreto commissariale n. 79/2016, al punto 9.2.2 qualifica come   Presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate  : &lt;&lt; presidi  &#038;distanti più di 90 minuti dai centri <i>hub</i> o <i>spoke</i> di riferimento (o 60 minuti dai presidi di pronto soccorso), superando i tempi previsti per un servizio di emergenza efficace. I tempi devono essere definiti sulla base di oggettive tecniche di misurazione o di formale documentazione tecnica disponibile &#038;Tali situazioni esistono in molte regioni italiane per presidi situati in aree considerate geograficamente e meteorologicamente ostili o disagiate, tipicamente in ambiente montano o premontano con collegamenti di rete viaria complessi e conseguente dilatazione dei tempi, oppure in ambiente insulare. Nella definizione di tali aree deve essere tenuto conto della presenza o meno di elisoccorso e di elisuperfici dedicate&gt;&gt;.Ora, la Regione non si è limitata a richiamare acriticamente la disposizione, in assenza di istruttoria, ma, alla luce di uno studio effettuato proprio sul bacino di utenza di Penne, ha riscontrato che: &lt;&gt;. Orbene, dall  istruttoria compiuta, la Regione accerta la circostanza che il presidio di Penne è situato in ambiente sia montano che premontano, con collegamenti di rete viaria complessi dovuti all  escursione altimetrica di una parte consistente della rete viaria. </p>
<p>In relazione ai tempi di percorrenza verso la struttura ospedaliera più vicina, la Regione non era tenuta a motivare, nel dettaglio, le tecniche di misurazione effettuate, perché tale onere non è previsto nel D.M. 70/2015 né, d  altra parte, i Comuni ricorrenti forniscono alcun elemento di prova atto a smentire il calcolo dei tempi di percorrenza effettuati dalla Regione al fine di classificare l  ospedale di Penne come presidio di zona particolarmente svantaggiata.</p>
<p>2. Quanto alla classificazione dell  ospedale di Penne quale presidio collocato in zona particolarmente disagiata, che sarebbe intervenuta in assenza di un  efficace riorganizzazione delle reti delle patologie tempo-dipendenti e della rete dell  emergenza territoriale, la circostanza risulta a ben vedere smentita dal contenuto della delibera n. 75/2016 impugnata, che risulta adottata in maniera del tutto coerente con le direttive e gli indirizzi di cui al d.m. 70/2015.</p>
<p>Sul punto il d.m. n. 70 cit. stabilisce al punto 9 che la rete dell  emergenza urgenza non si incentra solo sui presidi ospedalieri ma è articolata attraverso un sistema integrato che si avvale delle centrali operative 118, della rete territoriale di soccorso e della rete ospedaliera.</p>
<p>I presidi ospedalieri classificati in aree geograficamente e metereologicamente ostili o disagiate, tipicamente montane o premontane, sono individuati, al punto 9, come strutture a basso volume di attività, con funzioni chirurgiche non prettamente di emergenza e con un numero di casi insufficiente per garantire la sicurezza delle prestazioni, il mantenimento delle competenze professionali e gli investimenti richiesti da una sanità moderna. Tali strutture devono essere indicativamente dotate di un reparto di 20 posti letto di medicina generale, di una chirurgia elettiva ridotta che effettui interventi di day surgery o eventualmente in week surgery ed un pronto soccorso presidiato da un organico medico dedicato all  emrgenza urgenza integrato alla struttura complessa del Dea di riferimento. </p>
<p>Per le patologie complesse tempo dipendenti il d.m. cit. individua un modello organizzativo coordinato con assistenza territoriale in rete, ossia un sistema organizzativo che integri i sistemi di emergenza urgenza con il territorio e con ospedali a diversa complessità assistenziale, la cui interconnessione sia assicurata da un adeguato sistema di trasporto. </p>
<p>Per le emergenze cardiologiche il modello organizzativo adottato è quello di un rete di intervento territoriale imperniato sul servizio di emergenza del 118 cui si affianca una rete interospedaliera coordinata, di tipo hub e spoke ovvero un  unità di emodinamica per un bacino di utenza di 300mila    600mila abitanti. La rete ha lo scopo di garantire a tutti i pazienti con Stemi pari opportunità di accesso alle procedure salvavita. Analogamente per il trauma è prevista l  attivazione di una Sistema integrato di assistenza costituito da una rete di strutture ospedaliere tra loro funzionalmente connesse e classificate e distinte tra presidi di pronto soccorso per traumi, centri traumi di zona e centri trauma di alta specializzazione con concentrazione della casistica più complessa in limitati centri hub integrati con i centri periferici spoke. Analogamente per l  ictus vengono definiti gli standards delle unità ospedaliere per il trattamento dei pazienti con ictus che sono differenziate in c.d Stroke Unit di I livello o di II livello.</p>
<p>Sulla base dei parametri oggettivi fissati dal d.m. n. 70 cit., di cui la delibera impugnata costituisce diretta applicazione, il Presidio ospedaliero S.Massimo di Penne avendo registrato nel 2014 un numeri di accessi totali pari a 14.415 unità, e ricoprendo un bacino di utenza di 42.000 abitanti su 14 Comuni, non possedeva i requisiti per poter mantenere la sede di pronto Soccorso che era prevista per le strutture con un numero di accesso annuo superiore a 20.000 unità, con un bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti, e con un tempo di percorrenza maggiore di un  ora dal centro abitato al Dea di riferimento. </p>
<p>Rispetto ai presidi ospedalieri costituenti sede disagiata l  attività di pronto soccorso va garantita solo per i bacini di utenza distanti per periodi prolungati dell  anno più di sessanta minuti dai presidi di pronto soccorso. In tal caso occorre garantire un  attività di pronto soccorso con disponibilità dei necessari servizi di supporto di attività di medicina interna e di chirurgia generale ridotta. </p>
<p>Dalla istruttoria espletata sul presidio ospedaliero di San Massimo di Penne è emerso che il 45% degli assistibili ha un tempo di percorrenza verso la prima alternativa ospedaliera compreso tra 50 e 60 minuti, il 7% degli assistibili tra 40 e 50 minuti e solo il 18% ha un tempo inferiore ai trenta minuti. A Penne inoltre è prevista una postazione territoriale 118 funzionante con copertura oraria integrale su tutte le ventiquattro ore della giornata. </p>
<p>Un  analisi condotta sulla redistribuzione degli assistibili verso la prima struttura ospedaliera evidenzia che circa il 36% del bacino di riferimento di Penne si rivolgerebbe al pronto Soccorso di Pescara. </p>
<p>Premesso che ai sensi del d.m. n. 70 cit. la soglia minima di attività per ospedale è fissata in 100 casi di infarti annui, presso il Presidio ospedaliero di Pescara è presente un centro Hub di cardiologia articolata per l  assistenza dei pazienti con Ima e per la terapia dello Stemi con laboratorio di emodinamica attivo sette giorni su sette h24, e uno Stroke Unit di II livello. </p>
<p>Il documento allegato alla delibera impugnata nel precisare che il trattamento delle patologie in argomento va concentrato presso i centri a più elevata complessità (Hub) evidenzia che le strutture della rete devono essere collegate attraverso un efficiente servizio di trasporto, urgente e programmato, le cui modalità sono demandate ad un protocollo organizzativo in corso di definizione, e secondo itinerari predefiniti, con la precisazione che oltre il 95% della popolazione abruzzese si trova ad una distanza percorribile in meno di due ore da un centro di emodinamica.</p>
<p>Da quanto esposto emerge evidentemente che con la riorganizzazione contestata il commissario ad acta ha agito nel rispetto della normativa nazionale vigente.</p>
<p>Ferma restando la connotazione di sede ospedaliera disagiata del Presidio San Massimo di Penne, le valutazione di carattere discrezionale operate dalla regione rispetto al bacino di utenza di riferimento risultano rapportate alle specifiche esigenze del territorio nel rispetto dei parametri oggettivi indicati dal decreto ministeriale. In assenza di gravame proposto avverso il d.m. 70/15 presupposto. Pertanto, non possono trovare ingresso nel presente giudizio, i diversi parametri cronologici di intervento invocati in ricorso rispetto alle patologie tempo dipendenti rientranti nella rete dell  emergenza come delineata dal d.m. n. 75 cit., poiché ciò equivarrebbe ad introdurre dei criteri additivi non previsti né contemplati e comporterebbe l  alterazione delle direttive dettate per uniformare l  erogazione delle prestazioni sanitarie a livello nazionale, sulla base di parametri unitari e comunque elaborati anche per assicurare uno standard di assistenza uniforme che tenga conto delle caratteristiche peculiari di ciascun territorio. </p>
<p>Le motivazioni che parte ricorrente vorrebbe indicare quali idonee a rappresentare l  irrazionalità ovvero l  irragionevolezza della scelta non appaiono sufficienti per incidere sulla validità del provvedimento in questione. In particolare, il principio della programmazione è diretto a realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario (Corte Cost. 200/2005 e 248/2011), in considerazione dei limiti che il legislatore ordinario incontra anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili.</p>
<p>In sede di programmazione sanitaria, è coerente, quindi, la scelta dell  amministrazione di organizzare la rete assistenziale sulla base delle risorse disponibili e in seguito al complessivo esame della situazione territoriale e delle peculiarità morfologiche e geografiche dello stesso.Il modello di Servizio Sanitario Nazionale, introdotto con il citato D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, è caratterizzato anche dal principio della necessaria programmazione sanitaria (Cons. St. 3920/2000; Cons. St. 7236/2009). Tale pianificazione ha nel tempo accresciuto il carattere autoritativo e l  ordinamento ha attribuito alle Regioni il compito di adottare determinazioni per l  appunto di carattere vincolante in tema di limite alla spesa sanitaria, in coerenza con l  esigenza che l  attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolgesse nell  ambito di una pianificazione finanziaria.</p>
<p>Le Regioni e quindi il Commissario ad acta nell  esercitare questa potestà programmatoria godono di un ampio potere discrezionale, che deve bilanciare interessi diversi- e cioè il contenimento della spesa, la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate, degli operatori privati che nel sistema sanitario si muovono con logica imprenditoriale, l  efficienza delle strutture pubbliche che costituiscono un pilastro del sistema sanitario universalistico &#8211; ben potendo in una determinata fase storica accentuare da una parte l  esigenza di contenimento della spesa e dall  altra l  esigenza di rafforzamento della tutela sanitaria, essendo l  atto programmatorio in esame quello che condiziona l  esercizio del diritto sociale alla salute rendendolo compatibile con il suo costo finanziario. </p>
<p>Pertanto, nel proprio potere programmatario, il commissario ad acta, (Cons. St. 498/2011) può anche individuare, nei limiti di legge e nel limite della ragionevolezza tecnica e della propria discrezionalità, una rete di assistenza integrata e coordinata su vari livelli e la concentrazione del trattamento di patologie nell  ambito di centri specialistici di elezione dotati delle necessarie risorse, e del personale dotato delle competenze adeguate.</p>
<p>In particolare, si tratta di misure di macro-organizzazione e di razionalizzazione del sistema sanitario rispetto alle quali deve conseguentemente riconoscersi alla Regione e al Commissario un&#8217;ampia sfera di discrezionale valutazione delle varie esigenze che vengono in rilievo, anche di natura finanziaria: con la conseguenza che è ammissibile un sindacato sul piano giurisdizionale solo per profili di macroscopica o manifesta illogicità od arbitrarietà (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. n. 1720 del 2013; TAR Piemonte, questa II sez., sent. n. 531 del 2013). </p>
<p>La motivazione e la relazione allegata alla delibera impugnata appaiono adeguatamente istruite ed argomentate, e prive di elementi di irrazionalità o illogicità idonei a inficiarne la validità. In particolare, la valutazione svolta dalla pubblica amministrazione appare aver adeguatamente contemperato e analizzato i vari profili tecnici e gli interessi pubblici sottesi all  adozione dell  atto. Da quanto sopra esposto, in definitiva, consegue il rigetto del ricorso.</p>
<p>Stante la complessità delle questioni trattate ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: center;">Alberto Tramaglini, Presidente</p>
<p style="text-align: center;">Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: center;">Massimiliano Balloriani, Consigliere</p>
<p>          <br /> L&#8217;ESTENSORE        IL PRESIDENTE<br /> Renata Emma Ianigro        Alberto Tramaglini</p>
<p> IL SEGRETARIO</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2018 n.86</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-30-1-2018-n-86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-30-1-2018-n-86/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2018 n.86</a></p>
<p>Pres. Caruso, Est. Nappi Accreditamenti &#8211; Controlli, contabilità e finanziamenti Mobilità attiva &#8211; Prestazioni sanitarie.   Le prestazioni sanitarie di mobilità attiva non sono neutrali e/o economicamente irrilevanti per la finanza regionale, in quanto le relative spese devono essere anticipate dalle Regioni dove sono ubicate le strutture sanitarie private che</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-30-1-2018-n-86/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2018 n.86</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caruso, Est. Nappi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Accreditamenti &#8211; Controlli, contabilità e finanziamenti    Mobilità attiva &#8211; Prestazioni sanitarie.<br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Le prestazioni sanitarie di mobilità attiva non sono neutrali e/o economicamente irrilevanti per la finanza regionale, in quanto le relative spese devono essere anticipate dalle Regioni dove sono ubicate le strutture sanitarie private che le hanno erogate in favore delle persone residenti in altre Regioni, e poi rimborsate dalle altre Regioni, in cui risiedono i pazienti, a consuntivo mediante complesse compensazioni disciplinate dalla Conferenza Stato-Regioni, con il rischio di non poter essere recuperate, anche perché alcune Regioni potrebbero trovarsi in una situazione di dissesto con la conseguente adozione dei cd. Piani di rientro, che potrebbero risultare ostacolati nel caso in cui non venissero limitate anche le prestazioni erogabili ai pazienti di altre Regioni.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA <br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />  Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br /> (Sezione Prima)<br /> ha pronunciato la presente <br /> SENTENZA</strong><br />  </div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 284 del 2016, proposto dalla C.L. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Bonis e Bruno Ricciardelli, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro n. 102;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>contro</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. AdeltinaSalierno, con domicilio eletto in Potenza Via Torraca n. 2 presso l&#8217;Ufficio Legale dell&#8217;Ente;</p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 522 del 2016, proposto dalla C.L. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Bonis e Bruno Ricciardelli, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro n. 102;</p></div>
<div style="text-align: center;"><strong>contro</strong></div>
<div style="text-align: justify;">-Azienda Sanitaria locale di Potenza (d&#8217;ora in poi ASP), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. AdeltinaSalierno, con domicilio eletto in Potenza Via Torraca n. 2 presso l&#8217;Ufficio Legale dell&#8217;Ente;<br /> -Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maddalena Bruno, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l&#8217;Ufficio Legale dell&#8217;Ente;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>per l&#8217;annullamento</strong></div>
<div style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 284 del 2016:<br /> della Del. del Direttore Generale dell&#8217;ASP n. 159 del 4.3.2016 (trasmessa con nota del Dirigente dell&#8217;Unità Operativa Gestione Strutture Private accreditate prot. n. (&#8230;) del 7.3.2016), con la quale è stato assegnato alla C.L. S.p.A. il tetto di spesa &quot;provvisorio ed omnicomprensivo (residenti e fuori Regione)&quot; per l&#8217;anno 2016 di Euro 5.013.463,91 pari al costo consuntivato 2011 ridotto del 2%, &quot;fatti salvi diversi indirizzi regionali anche con riferimento all&#8217;applicazione del comma 574 della L. n. 208 del 2015 in ordine all&#8217;acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità a favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza&quot;; nonché per la condanna della l&#8217;ASP al risarcimento dei danni, derivanti dall&#8217;esecuzione della predetta Del. n. 159 del 4.3.2016;<br /> quanto al ricorso n. 522 del 2016:<br /> -della Del. G.R. n. 937 del 9.8.2016, nella parte in cui la Regione Basilicata ha stabilito che, nella determinazione dei tetti di spesa complessivi invalicabili, dovevano essere indicati in modo separato gli importi massimi rimborsabili, relativi alle prestazioni erogate in favore dei cittadini residenti nella Regione Basilicata, da quelli, relativi alle prestazioni erogate in favore dei cittadini residenti in altre Regioni;<br /> -della Del. n. 661 del 13.10.2016, con la quale il Direttore Generale dell&#8217;ASP, in attuazione della predetta Del. G.R. n. 937 del 9.8.2017, ha suddiviso il tetto di spesa invalicabile per l&#8217;anno 2016, assegnato alla C.L., di Euro 5.013.463,91 in Euro 3.045.481,00 per le prestazioni erogate e da erogare in favore dei cittadini residenti nella Regione Basilicata ed in Euro 1.967.982,91 per le prestazioni erogate e da erogare in favore dei cittadini residenti in altre Regioni;<br /> -della nota prot. n. (&#8230;) del 24.9.2016, con la quale il Responsabile dell&#8217;Unità Gestione Strutture Private dell&#8217;ASP ha comunicato alla C.L. che &quot;a partire dal mese di settembre&quot; non poteva più fatturare &quot;le quote relative a prestazioni inerenti residenti fuori Regione&quot;, ma solo le prestazioni erogate nei confronti dei cittadini residenti nella Regione Basilicata;</p>
<p> Visti i ricorsi ed i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di motivi aggiunti al Ric. n. 522/2016, di impugnazione della nota prot. n. (&#8230;) del 30.3.2017, con la quale il Responsabile dell&#8217;Unità Gestione Strutture Private dell&#8217;ASP ha inviato alla C.L. una nota di credito, per l&#8217;anno 2016, di Euro 4.811.628,92;<br /> Visti gli atti di costituzione dell&#8217;ASP in entrambi i giudizi sopra indicati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Basilicata nel giudizio, attivato con il Ric. n. 522/2016;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Bruno Ricciardelli, AdeltinaSalierno e Anna Carmen Possidente, per delega dell&#8217;avv. Maddalena Bruno; </div>
<div style="text-align: center;"> <strong>Svolgimento del processo- Motivi della decisione</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> La C.L. S.p.A. è una struttura privata, operante nella Regione Basilicata, accreditata per le prestazioni ospedaliere di Chirurgia Generale e di Ortopedia e Traumatologia, alla quale è stato assegnato con contratti per adesione ex art. 8 quinquiesD.Lgs. n. 502 del 1992, sottoscritti il 24.12.2013 e l&#8217;11.7.2014, il tetto di spesa &quot;per gli assistiti dell&#8217;Azienda Sanitaria locale di Potenza&quot; di Euro 4.000.000,00, prevedendo sia abbattimenti tariffari nel caso di superamento del tetto, sia che non sarebbero stati considerati, &quot;ai fini del calcolo del volume di attività e del conseguente raggiungimento del tetto di spesa&quot;, &quot;le prestazioni sanitarie erogate in favore dei cittadini residenti in Comuni di altre Regioni o dell&#8217;altra Azienda Sanitaria regionale&quot; (cfr. art. 5 di tali contratti); inoltre, l&#8217;art. 7 di tali contratti contemplava la durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione, con la puntualizzazione che le parti si impegnavano &quot;a rinegoziare, con apposito atto aggiuntivo al presente contratto, eventuali nuove norme emanate a livello nazionale o regionale&quot;. Al riguardo, va evidenziato che: -l&#8217;art. 15, comma 14, primo periodo, D.L. n. 95 del 2012 conv. nella L. n. 135 del 2012 statuiva l&#8217;obbligo delle Regione di ridurre in misura percentuale fissa i tetti di spesa, in modo tale da diminuire &quot;la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l&#8217;anno 2011, dello 0,5% per l&#8217;anno 2012, dell&#8217;1% per l&#8217;anno 2013 e del 2% a decorrere dall&#8217;anno 2014&quot;; -la Regione Basilicata con l&#8217;art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, entrato in vigore l&#8217;1.2.2015, stabiliva che la spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato accreditato, sostenuta dalle Aziende Sanitarie locali negli anni 2015 e 2016, non poteva &quot;essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell&#8217;anno 2013 al netto della mobilità sanitaria attiva&quot;; -con ricorso ex art. 127 Cost. dell&#8217;1.4.2015 il Governo impugnava il suddetto art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, perché contrastante con il citato art. 15, comma 14, primo periodo, D.L. n. 95 del 2012 conv. nella L. n. 135 del 2012, in quanto l&#8217;importo da prendere come riferimento era quello consuntivato nel 2011 &quot;al lordo della mobilità attiva e ridotto del 2%&quot;, mentre l&#8217;importo consuntivato nell&#8217;anno 2013 &quot;da una verifica dei dati presentava un livello di spesa superiore a quello del 2011&quot;; -pertanto, la Regione Basilicata con l&#8217;art. 4, comma 1, L.R. n. 36 del 2015, entrato in vigore il 15.8.2015, ha modificato il predetto art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, prevedendo che la spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato accreditato, sostenuta dalle Aziende Sanitarie locali negli anni 2015 e 2016, non poteva &quot;essere superiore alla spesa di competenza consuntivata sostenuta nell&#8217;anno 2011, ridotta del 2%, al netto della mobilità sanitaria attiva&quot;; -l&#8217;art. 9 quater, comma 7, D.L. n. 78 del 2015 conv. nella L. n. 125 del 2015, entrato in vigore nella stessa data del 15.8.2015, ha prescritto che per l&#8217;anno 2015 le Regioni e gli Enti del Servizio Sanitario devono rideterminare i tetti di spesa &quot;in modo da ridurre la spesa per l&#8217;assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato di almeno l&#8217;1% del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l&#8217;anno 2014&quot;. Successivamente la Regione Basilicata con le Delibere G.R. n. 1413 del 3.11.2015 (pubblicata nel BUR del 31.12.2015) e n. 1650 del 15.12.2015 (pubblicata nel BUR dell&#8217;8.1.2016), in attuazione del citato art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, L.R. n. 36 del 2015, ha approvato rispettivamente in via provvisoria e, dopo il parere espresso dalla competente Commissione consiliare, in via definitiva gli indirizzi per la determinazione dei tetti di spesa alle strutture private accreditate, eroganti prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale ex art. 25 L. n. 833 del 1978, stabilendo che &quot;per l&#8217;anno 2015&quot; il &quot;tetto da assegnare alla struttura privata accreditata erogante prestazioni di assistenza ospedaliera a favore dei cittadini residenti nella Regione Basilicata&quot;, cioè alla C.L. S.p.A., essendo l&#8217;unica struttura privata, operante nella Regione Basilicata ed accreditata per le prestazioni ospedaliere, era quello, derivante dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 15, comma 14, primo periodo, D.L. n. 95 del 2012 conv. nella L. n. 135 del 2012 e dell&#8217;art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, L.R. n. 36 del 2015, &quot;della spesa consuntivata per l&#8217;anno 2011 ridotta del 2%, pari a Euro 3.045.481,00&quot;, specificando che tale tetto &quot;è inferiore di una percentuale superiore all&#8217;1% della spesa consuntivata dell&#8217;anno 2014 (Euro 3.937.902,60) e pertanto risulta rispettato il dettato dell&#8217;art. 9 quater, comma 7, D.L. n. 78 del 2015 conv. nella L. n. 125 del 2015&quot;. Con Del. n. 159 del 4.3.2016 (trasmessa con nota del Dirigente dell&#8217;Unità Operativa Gestione Strutture Private accreditate prot. n. (&#8230;) del 7.3.2016) il Direttore Generale dell&#8217;Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP) ha assegnato alla C.L. il tetto di spesa &quot;provvisorio ed omnicomprensivo (residenti e fuori Regione)&quot; per l&#8217;anno 2016 di Euro 5.013.463,91 pari al costo consuntivato 2011 ridotto del 2%, &quot;fatti salvi diversi indirizzi regionali anche con riferimento all&#8217;applicazione del comma 574 della L. n. 208 del 2015 in ordine all&#8217;acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità a favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza&quot;. La C.L. S.p.A. con il Ricorso n. 284/2016, notificato il 4.5.2016 e depositato il 25.5.2016, ha impugnato la predetta Del. n. 159 del 4.3.2016, deducendo: 1) la violazione dell&#8217;art. 1, comma 574, L. n. 208 del 2015 e dell&#8217;art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015 (come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, L.R. n. 36 del 2015), attesochè tali norme non prevedono l&#8217;inclusione nella determinazione del tetto di spesa delle prestazioni rese ai residenti delle altre Regioni diverse dalla Basilicata; nonché la violazione dell&#8217;art. 1372 C.C., in quanto il precedente contratto ex art. 8 quinquiesD.Lgs. n. 502 del 1992, sottoscritto l&#8217;11.7.2014, prevede la durata triennale; 2) la violazione dell&#8217;art. 8 quinquiesD.Lgs. n. 502 del 1992 e dell&#8217;art. 7 L. n. 241 del 1990, in quanto il provvedimento impugnato non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento nei suoi confronti e/o nei confronti della sua associazione di categoria AIOP; 3) la violazione del principio di proporzionalità. Successivamente, poiché la Corte Costituzionale con Sentenza n. 183 del 20.7.2016 aveva dichiarato costituzionalmente illegittime le ultime parole &quot;al netto della mobilità sanitaria attiva&quot; dell&#8217;art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, L.R. n. 36 del 2015, la Regione Basilicata con Del. G.R. n. 937 del 9.8.2016 stabiliva che, nella determinazione dei tetti di spesa complessivi invalicabili, dovevano essere indicati in modo separato gli importi massimi rimborsabili relativi alle prestazioni erogate in favore dei cittadini residenti nella Regione Basilicata, da quelli relativi alle prestazioni erogate in favore dei cittadini residenti in altre Regioni. Con Del. n. 661 del 13.10.2016 il Direttore Generale dell&#8217;ASP, in attuazione della predetta Del. G.R. n. 937 del 9.8.2016, suddivideva il tetto di spesa invalicabile per l&#8217;anno 2016, assegnato alla C.L., di Euro 5.013.463,91 in Euro 3.045.481,00 per le prestazioni erogate e da erogare in favore dei cittadini residenti nella Regione Basilicata ed in Euro 1.967.982,91 per le prestazioni erogate e da erogare in favore dei cittadini residenti in altre Regioni; Con nota prot. n. (&#8230;) del 24.9.2016 il Responsabile dell&#8217;Unità Gestione Strutture Private dell&#8217;ASP ha comunicato alla C.L. che &quot;a partire dal mese di settembre&quot; non poteva più fatturare &quot;le quote relative a prestazioni inerenti residenti fuori Regione&quot;, ma solo le prestazioni erogate nei confronti dei cittadini residenti nella Regione Basilicata. La C.L. S.p.A. con il Ricorso n. 522/2016, notificato il 28.10.2016 e depositato il 16.11.2016, ha impugnato le suddette Delibere della Giunta Regionale n. 937 del 9.8.2017 e del Direttore Generale dell&#8217;ASP n. 661 del 13.10.2016 ed anche la predetta nota del Responsabile dell&#8217;Unità Gestione Strutture Private dell&#8217;ASP prot. n. (&#8230;) del 24.9.2016, deducendo: 1) la violazione del diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione, in quanto contiene al suo interno la libertà di scelta del paziente circa il luogo di cura; 2) l&#8217;eccesso di potere per erroneità del presupposto, in quanto l&#8217;osmosi tra le risorse assegnate per i residenti e quelle per i non residenti non comporta alcun esaurimento delle risorse economiche complessive. Poi, con nota prot. n. (&#8230;) del 30.3.2017, il Responsabile dell&#8217;Unità Gestione Strutture Private dell&#8217;ASP ha inviato alla C.L. una nota di credito, per l&#8217;anno 2016, di Euro 4.811.628,92. La struttura ricorrente con atto di motivi aggiunti al Ric. n. 522/2016, notificato il 19.5.2017 e depositato il 17.6.2017, ha impugnato la predetta nota prot. n. (&#8230;) del 30.3.2017, deducendo: 1) l&#8217;eccesso di potere per erroneità dei presupposti, in quanto l&#8217;ASP non aveva tenuto della modifica apportata all&#8217;art. 15, comma 14, D.L. n. 95 del 2012 conv. nella L. n. 135 del 2012 dall&#8217;art. 1, comma 574, L. n. 208 del 2015, secondo cui nella determinazione del tetto di spesa non devono essere incluse le prestazioni di alta specialità; 2) la violazione dell&#8217;art. 1372 C.C., in quanto il contratto per adesione ex art. 8 quinquiesD.Lgs. n. 502 del 1992 dell&#8217;11.7.2014 non poteva essere modificato unilateralmente dall&#8217;ASP; 3) la violazione dell&#8217;art. 7 L. n. 241 del 1990, in quanto l&#8217;impugnata nota prot. n. (&#8230;) del 30.3.2017 non era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Si sono costituite in entrambi i giudizi l&#8217;ASP e solo nel giudizio, attivato con il Ric. n. 522/2016 la Regione Basilicata, sostenendo l&#8217;infondatezza di tutti e due i gravami indicati in epigrafe. All&#8217;Udienza Pubblica del 10.1.2018 il Collegio ha rilevato che non era stata versata in giudizio la nota del Responsabile dell&#8217;Unità Gestione Strutture Private dell&#8217;ASP prot. n. (&#8230;) del 30.3.2017, impugnata con l&#8217;atto di motivi aggiunti al Ric. n. 522/2016, la quale è stata depositata dal difensore della ricorrente; indi, i Ricorsi n. 284/2016 e n. 522/2016 sono passati in decisione, dopo che, con riferimento alla predetta nota prot. n. (&#8230;) del 30.3.2017, il Collegio ha rilevato ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 3, cod. proc. amm. l&#8217;inammissibilità per difetto di giurisdizione ed il difensore dell&#8217;ASP ha eccepito l&#8217;inammissibilità per difetto di interesse. In via preliminare, va precisato che il Collegio ritiene opportuno riunire i due ricorsi indicati in epigrafe, in quanto si riferiscono entrambi alla medesima questione: se le prestazioni erogate ai pazienti, residenti in altre Regioni (cd. mobilità attiva), vanno conteggiati nell&#8217;ambito del tetto di spesa complessivo invalicabile. Sempre in via preliminare, va affermato l&#8217;interesse della C.L. ad impugnare la Del. n. 159 del 4.3.2016, di assegnazione del tetto di spesa per l&#8217;anno 2016, in quanto, il predetto tetto di spesa, sebbene sia aumentato da Euro 4.000.000,00 a Euro 5.013.463,91, comprende anche le prestazioni rese ai residenti al di fuori della Basilicata, tenuto conto della circostanza che la struttura sanitaria ricorrente eroga mediamente ogni anno le sue prestazioni in favore di 148 pazienti extraregionali. Mentre risulta irrilevante il richiamo da parte dell&#8217;ASP alla controversia, conclusasi con la Sentenza della III^ Sezione del Consiglio di Stato n. 4524 del 28.9.2015, relativa all&#8217;impugnazione del D.P.G.R. n. 129 del 17.5.2012, in quanto tale provvedimento, sebbene stabilisca di non procedere al rinnovo dell&#8217;autorizzazione, dispone soltanto la sospensione dell&#8217;attività per 6 mesi, subordinando la successiva adozione del provvedimento di decadenza dall&#8217;autorizzazione, non ancora emanato, all&#8217;omesso adeguamento ai requisiti strutturali. Sempre in via pregiudiziale, va dichiarata l&#8217;inammissibilità per difetto di interesse dell&#8217;impugnazione della nota del Responsabile dell&#8217;Unità Gestione Strutture Private dell&#8217;ASP prot. n. (&#8230;) del 30.3.2017, operata con l&#8217;atto di motivi aggiunti al Ric. n. 522/2016, in quanto trattasi di una mera comunicazione, priva di autonoma lesività, con la quale si specifica che la struttura ricorrente nel 2016 ha fatturato Euro 3.244.852,59 per prestazioni in favore di pazienti lucani e Euro 6.580.240,24 per prestazioni in favore di pazienti di altre Regioni, da cui discende un&#8217;eccedenza di Euro 199.371,59 rispetto al tetto dei residenti in Basilicata ed un&#8217;eccedenza di Euro 4.612.257,33 rispetto al tetto dei pazienti extraregionali. Comunque, per quanto riguarda la questione, estranea al presente giudizio, pure trattata con l&#8217;atto di motivi aggiunti al Ric. n. 522/2016, relativa all&#8217;esatta tipologia delle prestazioni erogate dalla L., a cui corrispondono differenti valori economici, va rilevato, come già precisato da questo Tribunale con la Sentenza n. 529 del 27.7.2017, che tale questione ai sensi dell&#8217;art. 133, lett. c), cod. proc. amm. spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, attesoché rientra nell&#8217;ambito oggettivo della submateria dei corrispettivi relativi al rapporto di concessione di servizio pubblico, nell&#8217;ambito della quale, in attuazione del principio della concentrazione presso un solo Giudice di un&#8217;intera tipologia delle controversie giurisdizionali, il G.O. interpreta le norme vigenti e le clausole del contratto per adesione ex art. 8 quinquiesD.Lgs. n. 502 del 1992 ed esegue i necessari approfondimenti istruttori. Nel merito, entrambi i ricorsi risultano infondati. Infatti, il suddetto art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, L.R. n. 36 del 2015, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con riferimento all&#8217;esclusione dal tetto della &quot;mobilità sanitaria attiva&quot; con Sentenza della Consulta n. 183 del 20.7.2016, attesocché la normativa nazionale, che stabilisce le modalità di determinazione dei tetti di spesa costituisce &quot;espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica&quot;, anche se &quot;lascia ciascuna Regione &#8230; libera di darvi attuazione &#8230; in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale (ex plurimis, sentenza n. 211 del 2012)&quot;, mentre con il citato art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, L.R. n. 36 del 2015, la Regione Basilicata non ha rispettato il predetto risultato complessivo, in quanto, &quot;escludendo dal tetto di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica la quota riferita a quelle erogate in favore dei cittadini non residenti in Basilicata, non ha conseguito quel risparmio complessivo&quot;, violando così la normativa nazionale in materia di tetti di spesa, che non consente &quot;di operare una simile esclusione&quot;. Né può condividersi quanto sostenuto da parte ricorrente in ordine alla inapplicabilità del tetto alle prestazioni di alta specialità. Ed invero, l&#8217;art. 15, comma 14, D.L. n. 95 del 2012 conv. nella L. n. 135 del 2012, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 574, L. n. 208 del 2015, si limita a prevedere che le Regioni &quot;possono programmare l&#8217;acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), a favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza, ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all&#8217;art. 9 del Patto per la salute sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 10.7.2014 e negli accordi bilaterali fra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all&#8217;art. 19 del Patto per la salute sancito con l&#8217;intesa del 3.12.2009, in deroga ai limiti del primo periodo&quot; dello stesso art. 15, comma 14, D.L. n. 95 del 2012 conv. nella L. n. 135 del 2012, cioè l&#8217;obbligo delle Regioni di ridurre in misura percentuale fissa i tetti di spesa, in modo tale da diminuire &quot;la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l&#8217;anno 2011, dello 0,5% per l&#8217;anno 2012, dell&#8217;1% per l&#8217;anno 2013 e del 2% a decorrere dall&#8217;anno 2014&quot;. Ne consegue che &#8211; a prescindere dalla circostanza che la struttura ricorrente non ha provato l&#8217;entità delle prestazioni di alta specialità, erogate nel 2016 agli utenti residenti in altre Regioni &#8211; l&#8217;esclusione di queste ultime dal tetto non sarebbe comunque possibile, in quanto essa può avvenire esclusivamente nell&#8217;ambito dei suddetti accordi &#8211; che non risultano conclusi &#8211; per la compensazione della mobilità interregionale e/o accordi bilaterali fra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale. Ed invero, le prestazioni sanitarie di mobilità attiva non sono neutrali e/o economicamente irrilevanti per la finanza regionale, in quanto le relative spese devono essere anticipate dalle Regioni dove sono ubicate le strutture sanitarie private che le hanno erogate in favore delle persone residenti in altre Regioni, e poi rimborsate dalle altre Regioni, in cui risiedono i pazienti, a consuntivo mediante complesse compensazioni disciplinate dalla Conferenza Stato-Regioni, con il rischio di non poter essere recuperate, anche perché alcune Regioni potrebbero trovarsi in una situazione di dissesto con la conseguente adozione dei cd. Piani di rientro, che potrebbero risultare ostacolati nel caso in cui non venissero limitate anche le prestazioni erogabili ai pazienti di altre Regioni (sul punto cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 204 del 14.4.2014 e C.d.S. Sez. III Sent. n. 773 dell&#8217;11.2.2013). Nella specie, va rilevato che nel contratto per adesione ex art. 8 quinquiesD.Lgs. n. 502 del 1992 di durata triennale, stipulato dalla L. e l&#8217;ASP l&#8217;11.7.2014, era stato determinato il tetto di spesa di Euro 4.000.000,00 solo con riferimento alle prestazioni erogate in favore dei residenti della Regione Basilicata, mentre il tetto per l&#8217;anno 2016, rideterminato con l&#8217;impugnata Delibera del Direttore Generale dell&#8217;ASP n. 661 del 13.10.2016, è stato aumentato fino a Euro 5.013.463,91, ma comprende anche le prestazioni rese ai pazienti, residenti in altre Regioni, come statuito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 20.7.2016 e come prescritto dalla Del. G.R. n. 937 del 9.8.2016. Del resto, in attesa del suindicato pronunciamento della Corte Costituzione sul citato art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, L.R. n. 36 del 2015, il Direttore Generale dell&#8217;ASP con la Del. n. 159 del 4.3.2016, impugnata con il Ric. n. 284/2016, ha correttamente in via prudenziale stabilito la determinazione provvisoria del tetto di spesa della ricorrente, comprensivo delle prestazioni erogate ai pazienti residenti in altre Regioni. Parimenti, altrettanto legittimamente la Giunta Regionale della Basilicata con la Del. n. 937 del 9.8.2016 e l&#8217;ASP con la Del. del Direttore Generale dell&#8217;ASP n. 661 del 13.10.2016 e la nota del Responsabile dell&#8217;Unità Gestione Strutture Private dell&#8217;ASP prot. n. (&#8230;) del 24.9.2016, in quanto non hanno fatto altro che adeguarsi alla suddetta Sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 20.7.2016. Conseguentemente, tenuto conto dell&#8217;obbligo di recepimento di quanto statuito dalla Corte Costituzionale, vanno disattesi anche il secondo ed il terzo motivo di impugnazione del Ric. n. 284/2016, con i quali sono stati dedotti rispettivamente l&#8217;omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione del principio di proporzionalità, e le censure articolate con il successivo Ric. n. 522/2016. Rimane fermo, come sopra già detto, che l&#8217;esatta quantificazione dell&#8217;importo eventualmente da restituire per l&#8217;anno 2016 spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, in quanto, tenuto conto della circostanza che le strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate assumono la configurazione di concessionari di un servizio, ai sensi dell&#8217;art. 133, lett. c), cod. proc. amm. il Giudice Amministrativo ha la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie relative alle concessioni di servizi pubblici, &quot;escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi&quot;. A quanto sopra consegue la reiezione dei Ricorsi n. 284/2016 e n. 522/2016 e la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse dell&#8217;atto di motivi aggiunti al Ric. n. 522/2016. Conseguentemente, va dichiarata infondata la domanda di risarcimento danni, connessa al Ric. n. 284/2016, attesochè, ai fini dell&#8217;ammissibilità del risarcimento dell&#8217;interesse legittimo, risulta necessario e vincolante il previo e/o contestuale accertamento dell&#8217;illegittimità dell&#8217;atto impugnato. Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.</div>
<div style="text-align: center;"><strong> P.Q.M.</strong><br />  </div>
<div style="text-align: justify;"> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge i Ricorsi n. 284/2016 e n. 522/2016 e dichiara inammissibile l&#8217;atto di motivi aggiunti al Ric. n. 522/2016. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />  <br /> Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Caruso, Presidente Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore Benedetto Nappi, Referendario <br />  </div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2018 n.10</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-1-2018-n-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-1-2018-n-10/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-1-2018-n-10/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2018 n.10</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Barbera sull&#8217;illegittimità costituzionale delle elezioni suppletive di magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale, in caso di in caso di dimissioni o cessazione di uno dei componenti elettivi Giustizia amministrativa – Disciplina normativa – art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 – Elezione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-1-2018-n-10/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2018 n.10</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Barbera</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale delle elezioni suppletive di magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale, in caso di in caso di dimissioni o cessazione di uno dei componenti elettivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Giustizia amministrativa – Disciplina normativa – art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 – Elezione del Consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti &#8211; Preferenza unica – Previsione delle elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale, in caso di cessazione anticipata del mandato di uno o più membri del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, in luogo dello scorrimento della graduatoria con il subentro del primo tra i non eletti </strong> </p>
<div><strong>– Q.l.c. sollevata dal Consiglio di Stato – Asserita violazione dell’art. 76 della Costituzione e degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 17, lettera c), e 18, della legge 25 luglio 2005, n. 150 – Illegittimità costituzionale parziale</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Giustizia amministrativa – Disciplina normativa – art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 – Elezione del Consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti &#8211; Preferenza unica – Previsione delle elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale, in caso di cessazione anticipata del mandato di uno o più membri del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, in luogo dello scorrimento della graduatoria con il subentro del primo tra i non eletti – Q.l.c. sollevata dal Consiglio di Stato – Asserita violazione dell’art. 76 della Costituzione e degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 17, lettera c), e 18, della legge 25 luglio 2005, n. 150 – Illegittimità costituzionale parziale</strong></div>
<p>  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <em>È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 (Modifica della disciplina concernente l’elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell’articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nella parte in cui ha modificato l’art. 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), prevedendo che «[I]n caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall’incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», e nella parte in cui ha disposto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 7 della legge n. 186 del 1982.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 (Modifica della disciplina concernente l’elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell’art. 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nella parte in cui modifica l’art. 9, comma 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) e dispone l’abrogazione dell’art. 7, comma 4, della citata legge n. 186 del 1982, promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra M. B. e il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa e altri, con ordinanza del 13 giugno 2016, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2016.<br />
Visti l’atto di costituzione di M. B., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 5 dicembre 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;<br />
uditi l’avvocato Angelo Giuseppe Orofino per M. B. e l’avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Con ordinanza del 13 giugno 2016, il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 (Modifica della disciplina concernente l’elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell’art. 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nella parte in cui modifica l’art. 9, comma 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) e dispone l’abrogazione dell’art. 7, comma 4, della citata legge n. 186 del 1982.<br />
Le norme sono ritenute in contrasto con l’art. 76 della Costituzione, nonché con gli artt. 1, comma 3, e 2, commi 17, lettera c), e 18, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico).<br />
2.– Il giudizio a quo, come evidenziato in premessa dal rimettente, ha ad oggetto il provvedimento con il quale il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa (CPGA) ha rigettato l’istanza di M. B., magistrato amministrativo e primo dei candidati non eletti alle elezioni per il medesimo organo, del 13 aprile 2013, volta a consentire il subentro del suddetto in sostituzione di uno dei componenti del Consiglio, decaduto anzitempo per dimissioni.<br />
Più precisamente, il giudizio attiene all’incidente cautelare, promosso, contestualmente al merito, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e diretto alla sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Incidente cautelare definito dal TAR adito, rigettando il chiesto provvedimento cautelare con ordinanza poi impugnata da M. B. innanzi al Consiglio di Stato rimettente, quale giudice dell’appello cautelare.<br />
3.– La reiezione dell’istanza di surroga articolata da M. B. – evidenzia, ancora in premessa, il rimettente – è stata argomentata dal CPGA facendo riferimento alla modifica introdotta dal d.lgs. n. 62 del 2006 alla legge n. 186 del 1982, di ordinamento della giurisdizione amministrativa, in forza della quale il sistema di riferimento non prevede più lo scorrimento della graduatoria con il subentro del primo dei non eletti nel corrispondente gruppo elettorale (come dettato dal previgente art. 7, comma 4, della legge 186 del 1982, abrogato dall’art. 1, comma 2, del citato d.lgs. n. 62 del 2006). La normativa introdotta dalla novella del 2006 (che, con il medesimo art. 1 del d.lgs. n. 62 del 2006, ha modificato il disposto di cui all’art. 9 della legge n. 186 del 1982) prevede, invece, apposite elezioni suppletive attraverso le quali designare il componente chiamato a subentrare al decaduto.<br />
Elezioni che, nel caso, sono state poi indette e svolte con successiva ricomposizione dell’organo tramite atti, tutti autonomamente impugnati da M. B., la cui validità, ad avviso del Consiglio di Stato, deve ritenersi comunque condizionata, in via derivata, dalla eventuale accertata invalidità dell’originaria reiezione oggetto del giudizio principale.<br />
4.– Ha precisato, inoltre, il Collegio rimettente, che il ricorrente nel giudizio principale, nel chiedere l’annullamento dell’atto impugnato e, in via anticipatoria e strumentale, nel sostenere la richiesta cautelare di sospensione dello stesso, ha eccepito l’illegittimità costituzionale della disciplina normativa introdotta in parte qua dal d.lgs. n. 62 del 2006; eccezione che il TAR adito, nel delibare l’istanza di sospensione, ha ritenuto manifestamente infondata, rigettando la relativa richiesta.<br />
Di qui l’appello cautelare proposto innanzi al rimettente, motivato ribadendo le censure di incostituzionalità già esposte a sostegno del ricorso nel merito.<br />
5.– Il Consiglio di Stato, senza definire l’incidente cautelare, ha ritenuto di dover accogliere la richiesta dell’appellante relativa alla rimessione, a questa Corte, delle modifiche che il d.lgs. n. 62 del 2006 ha apportato al sistema elettorale previsto per il CPGA, avuto riguardo al tema del subentro al candidato decaduto anzitempo, limitando, tuttavia, il giudizio di non manifesta infondatezza alle sole censure, tra quelle prospettate dall’appellante, legate alla violazione dell’art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto alla legge di delegazione n. 150 del 2005.<br />
6.– Il giudice a quo evidenzia che sia l’introduzione delle elezioni suppletive per l’individuazione del componente subentrante, sia l’abrogazione della disciplina previgente, sono state disposte dalle norme censurate in attuazione della delega contenuta nell’art. 2, comma 17, lettera c), della citata legge n. 150 del 2005, in forza della quale occorreva «prevedere che per l’elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente».<br />
Il legislatore delegato, per il tramite del censurato art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006, ha immesso nel sistema elettorale di riferimento la preferenza unica, così che oggi l’art. 9, comma 3, primo periodo, della legge n. 186 del 1982, prevede che «[C]iascun elettore può votare per un solo componente titolare e per un solo componente supplente: i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli»; ancora, in asserita attuazione della citata delega e sempre incidendo sul disposto del citato comma 3, ha altresì introdotto, in caso di decadenza anticipata dal mandato, le elezioni suppletive «[…] tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi».<br />
7.– Ad avviso del rimettente, nel valutare la non manifesta infondatezza dei dubbi di illegittimità costituzionale paventati dal ricorrente nel giudizio a quo, occorre guardare non solo al contenuto del criterio direttivo espresso dall’art. 2, comma 17, lettera c), della legge delega; andrebbe infatti considerato, altresì, il potere del legislatore delegato di introdurre, nel quadro normativo sul quale la modifica imposta dalla delega è destinata ad operare, norme di coordinamento destinate ad evitare aporie ed incongruenze di sistema, possibilità espressamente prevista dall’art. 1, comma 3, della citata legge n. 150 del 2005, richiamato, per la delega in oggetto, dall’art. 2, comma 18, della stessa legge.<br />
In questa cornice, secondo il Consiglio di Stato, diviene decisivo stabilire se, da un lato, la regola delle elezioni suppletive per i consiglieri venuti a mancare prima della scadenza naturale e, dall’altro lato, il previgente sistema dello scorrimento della graduatoria si pongano, rispetto al principio della preferenza unica introdotto dalla legge di delegazione, rispettivamente, quale regola necessaria al coordinamento con le altre leggi dello Stato e quale norma divenuta incompatibile e quindi da abrogare.<br />
8.– Ad avviso del collegio rimettente, la novità prevista dal legislatore delegato in tema di surroga per i componenti decaduti anzitempo dà corpo all’introduzione di un meccanismo del tutto obliterato dalla legge di delegazione ed evidentemente indifferente rispetto al sistema di espressione del voto in sede di rinnovo dell’organo.<br />
Parimenti, anche la correlativa abrogazione dello scorrimento della graduatoria a favore dei non eletti non si pone in termini di consequenzialità (per usare le parole del legislatore delegato) rispetto al coordinamento previsto nella legge di delegazione, ma costituisce l’inevitabile riflesso dell’introduzione, «a posteriori», nel decreto delegato, di un nuovo istituto, estraneo alla delega. La consequenzialità non è dunque verticale, nel rapporto tra legge delega e decreto delegato, ma orizzontale ed interna a quest’ultimo, e in particolare alle scelte autonomamente compiute dal Governo, prescindendo dai criteri direttivi tracciati dalla delega.<br />
8.1.– Vero è, rimarca il giudice a quo, che la giurisprudenza costituzionale è attestata nel senso che i limiti posti al Governo dall’oggetto e dai principi e criteri direttivi fissati nella legge delega, devono essere interpretati in modo elastico, tenuto conto dell’ineliminabile margine di discrezionalità imposta dall’esigenza di dettare, in sede di attuazione della delega stessa, la necessaria e coerente disciplina di sviluppo delle scelte espresse dal legislatore delegante.<br />
Si tratta, tuttavia, di valutazioni da rendere alla luce della finalità complessiva della delega, tenendo conto della ineludibile esigenza che i principi ispiratori in essa espressi, ai sensi del più volte citato art. 76 Cost., siano completati in proposizioni normative puntuali, cosicché deve ritenersi estraneo a censure solo un esercizio, da parte del Governo, del potere delegato che si mantenga compatibile con le scelte di fondo operate nell’ambito della cornice tracciata dal Parlamento.<br />
Ciò, tuttavia, ben si attaglia ad interventi di riforma di interi settori di disciplina o, comunque, a complessi normativi connotati da una certa organicità. Nel caso in esame, per contro, la riforma imposta dalla legge delega riguarda una circoscritta e settoriale modifica della disciplina afferente l’elezione dell’organo in oggetto. Appare, dunque, priva di incidenza strutturale e organica, perché caduta solo su un aspetto di dettaglio.<br />
Ne consegue che, a fronte di una delega dall’oggetto così circoscritto, il sindacato di costituzionalità nei confronti del decreto delegato sotto il profilo dell’eccesso non potrà che essere particolarmente stringente e puntuale, rendendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 76 Cost.<br />
8.2.– Rimarca, infine, il rimettente, che la non manifesta infondatezza dei prospettati profili di eccesso di delega troverebbe ulteriore conferma nel dato comparativo offerto dal raffronto con i sistemi elettivi previsti dalle rispettive normative di riferimento per la magistratura ordinaria e per quella contabile. Raffronto dal quale emergerebbe la conferma che le elezioni suppletive, in caso di surroga, non costituiscono una variabile dipendente della preferenza unica, ad essa strettamente consequenziale; rappresentano, piuttosto, un aspetto ulteriore e autonomo, relativo alla composizione dell’organo dopo che le elezioni si sono svolte, in particolare finalizzato a ricostituirne la sua composizione plenaria allorché questa sia venuta a mancare nel corso della sua durata.<br />
9.– Nel giudizio incidentale si è costituita la parte privata, ribadendo la fondatezza dei dubbi di legittimità costituzione sollevati dal Consiglio di Stato.<br />
La difesa della parte privata muove dalla coerenza di sistema che connotava la normativa previgente in tema di subentro al componente decaduto anzitempo. Ed evidenzia che la previsione delle elezioni suppletive ha dato corpo ad una profonda innovazione di sistema nel confronto con le discipline dettate per la sostituzione dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, rispetto alle quali la regola di riferimento è data dallo scorrimento della graduatoria; regola che, prima della novella censurata, era propria anche della magistratura amministrativa.<br />
Una innovazione siffatta presupponeva, in coerenza, un raccordo immediato con le indicazioni di principio e i criteri direttivi anche implicitamente contenuti nella legge delega, nella specie non riscontrabile, ad avviso della parte privata; del pari, avrebbe dovuto costituire una scelta imposta dalla necessità di rendere compatibile le innovazioni previste dalla delega (il sistema della preferenza unica) con la restante disciplina sulla quale la riforma doveva operare, conseguenzialità correttamente esclusa dal rimettente; in ogni caso, non poteva che essere conforme alla ratio sottesa alla delega, così come disvelata anche dai relativi lavori parlamentari, e, invece, apertamente contraddetta dalle modifiche in parte qua apportate dal legislatore delegato.<br />
10.– È intervenuto nel giudizio incidentale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.<br />
Ad avviso dell’interveniente, le norme censurate costituiscono un coerente, fisiologico completamento delle scelte del legislatore delegante; ciò, del resto, in coerenza con i poteri di coordinamento ascritti al legislatore delegato dall’art. 1, comma 3, della stessa legge delega, considerata la stretta conseguenzialità che lega la scelta del voto a preferenza unica, oggetto immediato della delega, con l’introduzione delle elezioni suppletive in caso di decadenza, nonché con l’abrogazione del previgente sistema dello scorrimento della graduatoria.<br />
11.– Con memoria depositata il 14 novembre 2017 la difesa della parte privata ha replicato alle deduzioni difensive dell’interveniente e ribadito i motivi a sostegno della questione prospettata dal rimettente, evidenziando, inoltre, l’insussistenza di ragioni di inammissibilità pregiudiziali al merito.</p>
<p><em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 (Modifica della disciplina concernente l’elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell’articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150), sia nella parte in cui modifica l’art.&nbsp;9, terzo comma, della&nbsp;legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), introducendo, in caso di cessazione anticipata del mandato di uno o più membri elettivi del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, per la sostituzione del detto componente, il sistema delle elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale, sia nella parte in cui dispone l’abrogazione dell’art. 7, comma 4, della legge n. 186 del 1982 che, sempre per il caso della surroga, prevedeva lo scorrimento della graduatoria, con il subentro del primo tra i non eletti.<br />
2.– Le citate disposizioni sarebbero in contrasto con l’art. 76 della Costituzione, perché viene introdotta una modifica innovativa, ed al contempo si dispone una abrogazione della disciplina previgente, in termini non conformi ai principi ed ai criteri dettati dall’art. 2, comma 17, lettera c), della legge delega 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico).<br />
3.– Il giudizio principale ha ad oggetto la verifica della conformità a legge della reiezione dell’istanza con la quale un consigliere del TAR ha chiesto, al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa (CPGA), di subentrare nel citato organo in sostituzione di un componente decaduto per dimissioni. Ciò in ragione dell’invocato scorrimento della graduatoria risultante dalle elezioni tenute il 13 aprile del 2013, in virtù della posizione, rivestita dall’istante, di primo dei non eletti tra i magistrati in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali, nel cui ambito era stato eletto il componente dimissionario.<br />
La relativa istanza è stata respinta perché, in applicazione delle disposizioni introdotte dalla novella censurata in attuazione della delega conferita con la legge n. 150 del 2005, in caso di surroga nel corso del mandato, il sistema elettorale del CPGA non prevede più lo scorrimento della graduatoria ma lo svolgimento di apposite elezioni suppletive per la designazione del componente chiamato a subentrare al decaduto.<br />
4.– Il provvedimento di reiezione in oggetto è stato impugnato innanzi al TAR per il Lazio dal consigliere asseritamente pretermesso. Il ricorrente, oltre a concludere per l’annullamento del provvedimento impugnato, ha anche proposto domanda cautelare, ex art. 55, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), diretta ad anticipare gli effetti della futura decisione di merito. Sia la domanda di merito sia quella cautelare riposano su plurime censure di incostituzionalità aventi ad oggetto la modifica e la abrogazione in parte qua disposte dalla novella del 2006.<br />
5.– Il Tar ha rigettato la domanda cautelare, giudicando manifestamente infondate dette eccezioni.<br />
Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta cautelare, il ricorrente ha interposto appello, ex art. 62 del d.lgs. n. 104 del 2010, ribadendo, a supporto del fumus, i dubbi di legittimità costituzionale non condivisi dal TAR. In tale sede, il Consiglio di Stato, senza definire il relativo incidente, ha ritenuto non manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale, limitatamente alla dedotta violazione dell’art. 76 Cost.<br />
6.– Ad avviso del rimettente, la delega conferita al Governo, a differenza di quanto previsto dal medesimo testo di legge in relazione all’ordinamento giudiziario inerente alla giurisdizione ordinaria, ha connotazioni non strutturali ma settoriali e di dettaglio. Riguarda, in particolare, un singolo aspetto delle modalità di elezione dei componenti togati del CPGA, afferente all’introduzione della preferenza unica in luogo di quella multipla che, in precedenza, connotava il relativo sistema elettorale.<br />
Tale circoscritto contenuto oggettivo, secondo il giudice a quo, riduce i margini tipici della discrezionalità consentita al legislatore delegato nell’attuare la delega; impone, in coerenza, uno scrutinio di costituzionalità ex art. 76 Cost. particolarmente rigoroso e puntuale.<br />
6.1.– Il nuovo meccanismo di sostituzione dei consiglieri decaduti prima della scadenza naturale del mandato elettorale, così come previsto dal decreto delegato, introdurrebbe, secondo il Collegio rimettente, un sistema non contemplato dalla legge di delegazione e non necessariamente conseguente alla modalità di espressione del voto in sede di elezione dell’organo, unico oggetto della delega.<br />
Parimenti, la correlata abrogazione dello scorrimento della graduatoria costituirebbe l’inevitabile riflesso dell’introduzione nel decreto delegato di un nuovo istituto, quello delle elezioni suppletive, estraneo alla delega.<br />
6.2.– Le elezioni suppletive non sarebbero, dunque, lo sviluppo logico conseguenziale, non altrimenti evitabile, della introduzione, imposta dalla delega, del criterio elettorale della preferenza unica. Conclusione, questa, confermata dal dato comparativo offerto dal raffronto con i sistemi normativi propri degli organi di riferimento delle altre magistrature, ordinaria e contabile, rispetto ai quali la preferenza unica convive con la previsione dello scorrimento della graduatoria dettata per la individuazione del componente togato chiamato a subentrare ad altro cessato dalla carica prima della scadenza del relativo mandato elettorale.<br />
7.– Le parti costituite non hanno evidenziato ragioni di inammissibilità dell’ordinanza. Né, del resto, emergono profili pregiudiziali al merito rilevabili d’ufficio da questa Corte.<br />
7.1.– In particolare, non rileva la circostanza in fatto, segnalata nella memoria della parte privata depositata il 14 novembre 2017, relativa alle nuove elezioni inerenti la composizione dell’organo di riferimento, svolte nell’ottobre del 2017.<br />
In tal senso milita la costante giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale il giudizio incidentale, «una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato», come previsto dall’art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel testo approvato il 7 ottobre 2008 (sentenze n. 133 del 2016, n. 274 del 2011 e n. 227 del 2010).<br />
7.2.– Il giudice a quo, inoltre, ha condizionato l’esito del procedimento cautelare alla definizione dell’incidente di legittimità costituzionale e, dunque, non ha consumato la relativa potestasiudicandi (ex multis, da ultimo, sentenza n. 84 del 2016).<br />
7.3.– La rilevanza della questione è, poi, certa, tenuto conto che si dubita della legittimità costituzionale del citato art. 1, comma 2, sia nella parte in cui ha modificato il comma 3 dell’art. 9 della legge n. 186 del 1982, introducendo l’elezione suppletiva, sia nella norma di abrogazione della previgente disposizione, che ancorava la surroga allo scorrimento della originaria graduatoria elettorale (art. 7, comma 4, della legge n. 186 del 1982, abrogato dall’art. 1, comma 2 , del decreto legislativo oggetto di censura).<br />
La declaratoria di illegittimità costituzionale della richiamata norma di abrogazione rende nuovamente applicabile la disposizione abrogata (sentenze n. 218 del 2015 e n. 13 del 2012) e ascrive, quindi, alla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata evidenti profili di pregiudizialità rispetto al possibile accoglimento del petitum prospettato nel giudizio principale.<br />
7.4.– Infine, secondo il costante orientamento di questa Corte, sono da considerarsi inammissibili le questioni e i profili di costituzionalità dedotti dalle parti, ulteriori rispetto a quelli prospettati dai rimettenti, volti dunque ad ampliare o modificare il contenuto dei provvedimenti di rimessione (ex plurimis, sentenza n. 236 del 2017).<br />
L’oggetto del giudizio rimesso a questa Corte resta, dunque, delimitato all’unico parametro costituzionale evocato dal rimettente: l’art. 76 Cost.<br />
8.– Nel merito, le questioni sono fondate.<br />
9.– Secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 250 del 2016), il controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l’uno, relativo alle norme che determinano l’oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui esse si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della stessa; l’altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega (sentenza n. 210 del 2015).<br />
Il contenuto della delega e dei relativi principi e criteri direttivi deve essere identificato, dunque, accertando il complessivo contesto normativo e le finalità che la ispirano, tenendo conto che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l’interpretazione della loro portata. Queste vanno, quindi, lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati avendo riguardo alla ratio della delega ed al complessivo quadro di riferimento in cui si inscrivono (sentenza n. 210 del 2015).<br />
Al legislatore delegato spettano margini di discrezionalità nell’attuazione della delega, sempre che ne sia rispettata la ratio e che l’attività del delegato si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo di riferimento (sentenze n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, n. 119 del 2013). Occorre, infatti, tenere conto della possibilità, intrinseca allo stesso strumento della delega, soprattutto ove riguardi interi settori di disciplina o comunque organici complessi normativi, che il legislatore delegato introduca disposizioni che costituiscano un coerente sviluppo e un completamento delle indicazioni fornite dal legislatore delegante, nel quadro della fisiologica attività che lega i due livelli normativi (sentenze n. 146 del 2015 e n. 229 del 2014).<br />
Se per un verso, si deve escludere che l’art. 76 Cost. riduca la funzione del legislatore delegato ad una mera «scansione linguistica» delle previsioni stabilite dal legislatore delegante, per altro verso va ribadito che l’ambito della discrezionalità lasciata al delegato, muta a seconda della specificità dei criteri fissati nella legge delega (sentenza n. 272 del 2012 e n. 98 del 2008); ancora, va rimarcato che, per quanta ampiezza debba riconoscersi al potere di completamento del legislatore delegato, il libero apprezzamento del medesimo non può uscire dai margini di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega (sentenza n. 293 del 2010).<br />
10.– Dando applicazione ai detti principi, va evidenziato che, all’interno del più ampio corpus normativo dedicato alla riforma dell’ordinamento della giurisdizione ordinaria, con la legge n. 150 del 2005 il Governo è stato delegato (anche) a modificare la disciplina normativa inerente al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ed al Consiglio di presidenza della Corte dei conti.<br />
Il contenuto della delega, sul punto, è particolarmente circoscritto. Essa è infatti contenuta in soli due commi, il 17 ed il 18 dell’art. 2 della citata legge.<br />
Il nucleo essenziale della delega è recato dal comma 17, il quale stabilisce tre diversi criteri direttivi, uno per ciascuna delle tre lettere delle quali risulta composto, le prime due riferite alla magistratura contabile, la terza alla magistratura amministrativa.<br />
Con le lettere a) e b) del comma 17, il Governo è stato delegato ad adottare disposizioni volte a limitare la durata in carica dei componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti, per un periodo non superiore a quattro anni, rendendoli inoltre non eleggibili per i successivi otto anni, una volta scaduto il mandato.<br />
Con la successiva lettera c), il Governo è stato delegato ad adottare disposizioni volte a prevedere il criterio del voto a preferenza unica per l’elezione dei componenti togati del CPGA, avuto riguardo sia al componente titolare sia al componente supplente.<br />
11.– L’esame dei lavori parlamentari concorre ad identificare la ratio giustificatrice delle innovazioni imposte dalla delega, soprattutto in relazione al tema che qui immediatamente interessa, quello inerente al sistema elettorale di scelta dei componenti togati del CPGA.<br />
In particolare, la norma in oggetto, introdotta tramite l’approvazione di un emendamento proposto dal relatore in sede di esame assembleare in Senato (Atti Senato. XIV Legislatura. Resoconto sommario e stenografico della Seduta pubblica n. 518 del 21 gennaio 2014), ha trovato giustificazione nell’esigenza di uniformare i sistemi elettorali dei componenti togati degli organi di governo delle magistrature. Ricorrendo al voto con preferenza unica, in luogo di quello con preferenza multipla, è stata in tal modo allineata la disciplina prevista per la magistratura amministrativa a quelle già dettate per la magistratura ordinaria (in forza del comma 3, dell’art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura», così come modificato dalla legge 28 marzo 2002, n. 44, recante «Modifiche alla L. 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) e per quella contabile (sin dalla costituzione del relativo organo, in ragione di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, intitolata «Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati»).<br />
12.– La delega, per quel che attiene alla elezione dei componenti togati del CPGA, è stata attuata, in primo luogo, modificando l’art. 9 della legge n. 186 del 1982.<br />
Al posto dell’originaria preferenza multipla, è stato introdotto il criterio della preferenza unica, in coerente attuazione della delega. In aggiunta, è stato esteso, ai componenti togati dello stesso Consiglio il principio di ineleggibilità per un periodo di otto anni successivi alla cessazione del mandato.<br />
Sempre modificando il disposto originario del citato art. 9 della legge di ordinamento della magistratura amministrativa, sono state introdotte le elezioni suppletive per la surroga dei componenti cessati anzitempo dal mandato, oggetto specifico delle censure poste allo scrutinio della Corte.<br />
In coerenza con tale modifica, è stato inoltre abrogato il dato normativo previgente laddove si prevedeva, per la surroga, il sistema dello scorrimento della graduatoria.<br />
13.– L’iter di attuazione della delega in parte qua mette in luce ulteriori dati utili per valutare l’eccentricità delle norme censurate rispetto al contenuto della delega stessa.<br />
13.1.– La relazione governativa di accompagnamento allo schema di decreto legislativo qualifica le modifiche alla disciplina della surroga del componente togato decaduto come un «[…] naturale corollario dell’introduzione della preferenza unica», in ragione della incompatibilità di tale scelta rispetto al previgente sistema dello «[…] scorrimento in favore dei primi tra i non eletti». Ad avviso del Governo, il sistema precedente era da ritenersi «[…] coessenziale al previgente assetto di preferenza multipla»: introdotto «[…] il modello sostanzialmente uninominale della preferenza unica», la modifica sarebbe stata necessaria, per evitare «il subentro nell’organo di autogoverno di componenti sforniti di adeguata rappresentatività del corpo elettorale».<br />
Di qui anche l’abrogazione della disposizione che disciplinava il sistema previgente.<br />
13.2.– La Commissione giustizia della Camera rese parere favorevole al citato schema di decreto legislativo (Atti della Camera. II Commissione Permanente. Resoconto della seduta del 14 dicembre 2005), subordinatamente alla espunzione, dal testo della norma proposta, delle modifiche relative al tema della surroga del componente togato cessato anzitempo, in quanto interventi ritenuti non conformi alla legge delega.<br />
13.3.– Il Governo, come precisato nel preambolo al decreto delegato, ritenne di non recepire tale richiesta, in quanto «[…] espressione di considerazioni eccessivamente restrittive dei compiti di coordinamento normativo che, nell’ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante, sono concessi a quello delegato».<br />
La modifica in questione viene descritta, sempre nel preambolo ed in linea di continuità con la relazione governativa, come un «[…] opportuno corollario dell’introduzione della preferenza unica, tenuto anche conto della specificità del contesto in cui essa viene introdotta». Si ribadisce, in particolare, che la nomina dei primi dei non eletti doveva considerarsi «[…] incongrua, ora che il legislatore delegante ha optato per il modello, sostanzialmente “uninominale”, della preferenza unica, perché darebbe luogo al subentro nell’organo di autogoverno, i cui membri elettivi cessano frequentemente dall’incarico anche in conseguenza dei passaggi che si verificano, nel corso del mandato del CPGA, dai tribunali amministrativi regionali al Consiglio di Stato e viceversa, di componenti sforniti di adeguata rappresentatività del corpo elettorale».<br />
14.– Così ricostruita la cornice di riferimento, la norma delegata si rivela eccentrica rispetto alla norma delegante.<br />
14.1.– In primo luogo, va rimarcato che l’innovazione prevista dalla legge delega non aveva connotazioni tali da incidere in modo organico sulla relativa disciplina di settore.<br />
La delega ha, infatti, un contenuto nettamente circoscritto. Attiene ad un profilo di rilievo nel meccanismo di formazione della volontà elettorale; ma resta relativa ad un aspetto specifico e ben delimitato, tanto da giustificare un criterio direttivo che, nella sua puntualità, ha finito sostanzialmente per anticipare e sovrapporsi al tenore della disposizione adottata dal delegato (con l’introduzione della preferenza unica in luogo di quella multipla prevista dalla disciplina previgente).<br />
La delimitata portata oggettiva del perimetro della delega e il contenuto puntuale del criterio direttivo portano, in coerenza, a ritenere che nella specie i margini di apprezzamento della discrezionalità riservata al legislatore delegato non potevano che essere particolarmente circoscritti.<br />
14.2.– Va poi considerato che la finalità del legislatore delegante era quella di uniformare i sistemi elettorali per l’elezione dei componenti togati degli organi di governo delle magistrature, individuando, quale ragione di pregressa discrasia, il profilo relativo alle modalità di manifestazione delle preferenze: si è già evidenziato, infatti, che adottando il criterio della preferenza unica, si è uniformata, sul punto, la magistratura amministrativa alle discipline, già vigenti, dettate per quella contabile e per quella ordinaria.<br />
Del resto, anche gli altri criteri direttivi relativi alla delega in parte qua, riferiti espressamente ai componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, trovavano una evidente ragione fondante nell’intenzione di armonizzare le relative discipline. Così è a dirsi per la durata del mandato, ora determinata in quattro anni, anche per tale organo. E non a caso, in continuità con questa ratio, il legislatore delegato ha esteso, anche ai componenti eletti del CPGA, la regola della ineleggibilità relativa agli otto anni successivi alla scadenza del mandato, principio espressamente imposto, tuttavia, dalla delega, limitatamente alla sola magistratura contabile (art. 2, comma 17, lettera b, della legge n. 150 del 2005).<br />
14.3.– Ciò che va primariamente sottolineato, è che, prima dell’intervento censurato, i rispettivi dati normativi, avuto riguardo al tema della surroga, apparivano caratterizzati da previsioni sostanzialmente conformi.<br />
14.3.1.– Alla stregua di quanto previsto in origine dall’abrogato art. 7, comma 4, della legge n. 186 del 1982 per la magistratura amministrativa, anche per la magistratura ordinaria (in forza dell’art. 39 della legge n. 195 del 1958), in caso di cessazione anticipata dal mandato, operava e opera, infatti, il sistema dello scorrimento della graduatoria con il subentro del primo dei non eletti.<br />
14.3.2.– Stessa cosa era ed è a dirsi per la magistratura contabile.<br />
La norma primaria di riferimento non detta, per il vero, una regola specifica. Piuttosto, la relativa disciplina, prima delle innovazioni apportate dalle disposizioni censurate, si ricavava dal richiamo (contenuto nel comma 10 dell’art. 10 della legge n. 117 del 1988) al sistema previsto, per la magistratura amministrativa, dal citato comma 4 dell’art. 7 della legge n. 186 del 1982, oggi abrogato dalla disposizione censurata.<br />
Così come chiarito anche dal Consiglio di Stato (parere reso dalla prima sezione del Consiglio di Stato alla adunanza del 7 marzo 2007, relativa all’affare n. 601 del 2007), tale abrogazione non ha, tuttavia, comportato l’attuale estensione, all’organo di riferimento della magistratura contabile, del sistema delle elezioni suppletive in caso di surroga, ora previsto per la magistratura amministrativa. Pur in esito alla novella apportata dal decreto posto allo scrutinio della Corte, dunque, per il Consiglio di presidenza della Corte dei conti opera, come nel passato, il criterio dello scorrimento della graduatoria con nomina del primo dei non eletti, così come espressamente confermato dal comma 3 dell’art. 4 del relativo regolamento (nella versione attualmente vigente, adottata alla adunanza del 24 &#8211; 25 gennaio 2012).<br />
14.3.3.– Le considerazioni svolte assumono un rilievo decisivo.<br />
L’innovazione imposta dalle disposizioni censurate, differenziando la magistratura amministrativa dalle altre, ha determinato, infatti, una frattura di sistema nel quadro normativo di riferimento, in precedenza connotato da una complessiva uniformità avuto riguardo al tema della surroga del componente decaduto anzitempo.<br />
Una tale distonia sistemica, di per sé, presupponeva, a monte, una puntuale indicazione in tal senso espressa nella delega, nella specie assente. E tale conclusione apparirà più evidente ove si tenga a mente l’opposta ratio di armonizzazione perseguita dal delegante nell’introdurre la preferenza unica: il contrasto di obiettivi tra ragione giustificatrice della delega ed effetti dell’intervento reso in attuazione della stessa, avrebbe imposto, dunque, l’inequivoca formulazione di un criterio direttivo volto a differenziare, sul tema, la magistratura amministrativa da quelle ordinaria e contabile.<br />
15.– Diversamente da quanto esposto dal Governo nella sua relazione e nel preambolo al d.lgs. n. 62 del 2006, va inoltre escluso che la modifica e la correlata abrogazione disposte dalle norme censurate possano trovare ragion d’essere nelle prospettate esigenze di coordinamento normativo una volta introdotto il modello della preferenza unica.<br />
15.1.– Non sussistono, infatti, ragioni di incompatibilità strutturale tra il criterio della preferenza unica ed il sistema della surroga incentrato sulla regola dello scorrimento della graduatoria.<br />
Né la preferenza unica impone necessariamente il ricorso al sistema delle elezioni suppletive. E ciò, per quanto già osservato, trova conferma nella disciplina prevista per la magistratura ordinaria, laddove alla introduzione della preferenza unica realizzata in occasione della riforma apportata dalla legge n. 44 del 2002, non ha fatto seguito alcuna modifica del sistema della surroga, già in precedenza prevista con il subentro del primo dei non eletti; ancora, trova conforto nelle previsioni normative dettate per la magistratura contabile, rispetto alla quale il legislatore delegato, pur potendo intervenire sul tema, ha scelto di mantenere immutato il previgente sistema, caratterizzato da una piena convivenza tra preferenza unica e scorrimento della graduatoria in caso di surroga. Manca, infatti, un rapporto di stretta conseguenzialità tra innovazione imposta dalla legge delega (la preferenza unica) e le disposizioni censurate introdotte dal decreto delegato (il modello di surroga realizzato dalle elezioni suppletive).<br />
15.2.– Del resto, sono le stesse previsioni della delega a confermare la compatibilità dei due sistemi.<br />
Disponendo, con il comma 46 dell’art. 2, l’immediata operatività della preferenza unica per l’ipotesi di elezioni indette prima della attuazione della delega, il legislatore delegante ha infatti implicitamente confermato la compatibilità di tale scelta con il sistema dello scorrimento della graduatoria, vigente sino alla emanazione del d.lgs. n. 62 del 2006: ove si fosse verificata una possibile situazione di decadenza prima della adozione del decreto delegato, la disciplina da applicare sarebbe stata quella allora prevista dall’art. 7, comma 4, della legge n. 186 del 1982, destinata, dunque, ad innervarsi all’interno di una elezione svolta con il criterio della preferenza unica.<br />
16.– Le previsioni censurate, dunque, si pongono, in violazione dell’art. 76 Cost., al di fuori della fisiologica attività di completamento che lega i due livelli normativi.<br />
Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006, sia nella parte in cui, modificando l’art. 9, terzo comma, della legge n. 186 del 1982, ha previsto che debbano essere indette le elezioni suppletive per la sostituzione del componente togato del CPGA cessato anzitempo dal mandato, sia nella parte in cui ha disposto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 7 della citata legge n. 186 del 1982.</p>
<p>Per Questi Motivi</p></div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 (Modifica della disciplina concernente l’elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell’articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nella parte in cui ha modificato l’art. 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), prevedendo che «[I]n caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall’incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi», e nella parte in cui ha disposto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 7 della legge n. 186 del 1982.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Augusto Antonio BARBERA, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
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