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	<title>n. 1 - 2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 1 - 2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Transnational Environmental Law</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/transnational-environmental-law/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/transnational-environmental-law/">Transnational Environmental Law</a></p>
<p>DOTTORATO DI RICERCA IN&#160;DIRITTO PUBBLICO, COMPARATO E INTERNAZIONALE &#8211; Curriculum Diritto amministrativo europeo dell&#8217;ambiente &#8211; Resoconto dell’incontro di studi del 14 novembre 2016: Prof. Veerle Heyvaert London School of Economics &#160; On the14th November 2016, at the Political Science Department of the University of Rome ‘Sapienza’, Prof. Veerle Heyvaert from</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/transnational-environmental-law/">Transnational Environmental Law</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/transnational-environmental-law/">Transnational Environmental Law</a></p>
<p><strong>DOTTORATO DI RICERCA</strong><br />
<strong>IN&nbsp;</strong><strong>DIRITTO PUBBLICO, COMPARATO E INTERNAZIONALE</strong><br />
<em>&#8211; Curriculum Diritto amministrativo europeo dell&#8217;ambiente &#8211;</em><br />
<strong>Resoconto dell’incontro di studi del 14 novembre 2016:</strong><br />
<strong>Prof. Veerle Heyvaert</strong><br />
<strong>London School of Economics</strong><br />
&nbsp;</p>
<p>On the14<sup>th</sup> November 2016, at the Political Science Department of the University of Rome ‘Sapienza’, Prof. Veerle Heyvaert from the London School of Economics lectured on ‘<em>Transanational Environmental Law’</em>.<br />
&nbsp;<br />
Professor Heyvaert examined 5 different effects of the transationalisation of law, intended as the process of problematisation, contestation and reform of law, and some possible responses to it .<br />
Prof. Heyvaert explained that, under this regard, Transnational environmental regulatory (TER) provides a perfect example of the transnationalisation of the law. She underlined how this regulatory context is the origin of complex legal questions with multiple effects. Among other things, one example of such complexity is the Covenant of Mayors, administered by the Covenant of Mayors Office (COMO) funded by the European Commission, which is a climate change initiative to which many of Europe’s major cities have voluntarily subscribed. After joining the initiative, they are required to submit a Sustainable Energy Action Plan (SEAP), which will allow them to achieve the minimum 20% CO2 emission reduction target. It is challenging to understand which legal regime governs the relation between the Commission, the COMO and the signatory towns and cities, given the absence of indications with regard to the applicable law in the official text of the Covenant. With regard to this, it would be possible to consider the regulations governed by the Belgian law (given the jurisdiction of European Commission and COMO), or by European Union law, or even by the law of the country in which the town or city concerned is located, and of course any of these choices would have its effects. Identifying the specific law which governs the Covenant of Mayors initiative means also identifying the appropriate legal discipline. This has important consequences, for example in deciding which is the nature of the &nbsp;decision to suspend membership rights: if it is contractual, administrative or tort based.<br />
&nbsp;<br />
Returning to examine the 5 different impacts of TER on the conventional attributes of law, Prof. Heyvaert &nbsp;analyzes the first one, which is the effect on&nbsp; “<em>location</em>”.<br />
Indeed, a direct consequence of the rise of transnational law could mean the end of geography as we know it. Law is a territorial concept, with a strong link between government and territory. This link is embodied in the concept of “<em>jurisdiction</em>”, since the concrete authority that represents its direct expression is emanated from a state or a city, and presents a strong connection between governance regime, physical territory and population. This strong bond is threatened by the rise of transnational regulations, since it is very complicated to locate transnational actors in a specific jurisdiction. The normative content that is generated through the transnational network is delocalised.<br />
Prof. Heyvaert also examines other forms of TER where there are few problems, since the geographical realm of application of such regional and international regulatory measures formally corresponds to the territory of the signatory states. Examples are pollutant emission limit values adopted under the EU Industrial Emissions Directive or the addition&nbsp; of further species in the endangered lists annexed to the CITES Convention. Notwithstanding these examples, there are other cases in which the opposite is true. Prof. Heyvaert notes that even the application of EU regulation, especially its environmental product standards, that should have a specific jurisdiction, represented by the EU borders, can be applied beyond this jurisdiction, because companies from all over the world must conform to the EU’s environmental product standards, if they seek access to the affluent EU market.<br />
&nbsp;<br />
The second relevant effect of TER is the change in the “<em>sources</em>” of the law, that fades the connection between law and the concept of the state and its trinity of executive, judicial and legislative branches as the unique sources of law. If we consider TER as a source of law, this same idea challenges the assumption that the construction of law is the privilege of a single actor (the state). At the same time, it is questioned the long established function of the source of law as a rule of recognition. In the field of the transnational regulatory networks, the distinction between regulator and regulatee fades. Therefore, it arises the question whether legal authorship is genuinely knowable and attributable. For example, EU law as a source of law creates problems to the classical iterations of the rule of recognition that inexorably lead back to the constitutional authority of the state and implies a change because the extent to which the exercise of legal authority.<br />
&nbsp;<br />
The third relevant effect of the transnationalisation of the legal system examined by Prof. Heyvaert affects “<em>organisation</em>”.<br />
This relates to the question of public and private discipline, that arises when private or &nbsp;hybrid actors step into roles that are typically held by public authority. Usually transnational environmental governance initiatives are elective, membership is voluntary and non-compliance with relevant standards and practices cause only suspension or withdrawal of membership status. The regulatory or near-regulatory nature of TER make the effectiveness of the program, without being connected to the apparatuses of administrative and criminal law. The questions of legal governance is about the judgment by public or private law, and implicates different consequences. Transparency is a quality in public Law. In &nbsp;private Law, prevail the qualities of exclusivity and confidentiality. Also the rights and responsibilities of third parties are different. From a public Law point of view, third parties interests would have opportunities for involvement in the decision making process and for judicial review, while, from the private Law point of view, third party rights that come from contract are virtually non-existent. The transnational environmental regulations is located in the middle between public and private law.<br />
&nbsp;<br />
The fourth impact of TER examined by Prof. Heyvaert &nbsp;affects “<em>function</em>”<em>, </em>because TER threatens the role of law considered as singular, universally understood. Private and hybrid regulators such as the “<em>Marine Stewardship Council</em>” (MSC) and the <em>“International Organization for Standardization</em>” (ISO), all organize themselves without the intervention of the legislator (or the judiciary), but through an experimental process of the administration itself.<br />
&nbsp;<br />
The fifth, final effect of TER examined by Prof. Heyvaert is related to the problematisation of the accuracy of representing the legal system as hierarchically organized and fully articulated “<em>structure</em>”. The law that is originated from TER does not &nbsp;self-organize into a singular and cohesive structure, but it is fragmented and multiple.<br />
&nbsp;<br />
After concluding her examination of the 5 effects of the transnationalisation of law on the conventional attributes of law, Prof. Heyvaert’s lecture focused on the possible responses to these effects. She explores different kinds of solution. A first group, aims to reclaim law as conventionally conceived. A second group, seeks to reconstruct law and restore its conventional functionalities. Finally, a third group of responses points &nbsp;to a reconceptualisation of law.<br />
&nbsp;<br />
About the first response, that can be qualified as conservative and defensive, it wants to &nbsp;reaffirm the traditional limits of law, keeping intact the formal difference between officially promulgated laws that are made effective through national enforcement mechanisms, correlated by punitive sanctions, and conventional norms whose authority comes, primarily, from voluntary compliance to the state-sanctioned public regulation and private regulation. TER is therefore &nbsp;linked to the private legal sphere. This defensive responses preserves the relevance of generations of legal knowledge and praxis. &nbsp;On the other hand, this response may diminish the effectiveness of the law in disciplining the political power, because of implementation issues. In addition, it could be the cause of loss of opportunities to help the development of regulations in the public interests, opportunities which may not be reached through the classic legal systems.<br />
The second &nbsp;response analyzed by Prof. Heyvaert is reconstructing law, which is, again, a conservative solution. With regard to the previous one, though, it presents a more adaptive strategy: it seeks to alleviate the pressures on conventional understandings of location, sources, functions, disciplines and structure of law, in order to tackle the undesirable consequences of maintaining a strict law-non-law, public-private division. Following this conservative, but adaptive approach, law should be tweaked, altered and, where necessary, newly produced to bridge the discrepancy between the private form and the public one.<br />
The third and last response examined by Prof. Heyvaert is both adaptive and creative, and it aims to reconceptualize law.<br />
This reconstruction of the concept of law could be able to manage the problems that TER present. The traditional understanding of law as territorial, emanating from the state, organized in public and private domains, functionally constitutive, structurally comprehensive could be re-elaborated, pointing to the metamorphosis of law into a fragmented and pluralistic phenomenon. TER modifies &nbsp;the nature of law and its mechanisms, developing a process which adapts to the new reality of law, which responds to the fragmented dynamics of norm creation. This innovative response needs the development of new tools, not reliant on conventional tropes (sovereignty, jurisdiction) to organize this new way of thinking about law.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>La sentenza n. 251 del 2016 tra intesa legislativa e applicabilità condizionata ai decreti legislativi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-sentenza-n-251-del-2016-tra-intesa-legislativa-e-applicabilita-condizionata-ai-decreti-legislativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sentenza-n-251-del-2016-tra-intesa-legislativa-e-applicabilita-condizionata-ai-decreti-legislativi/">La sentenza n. 251 del 2016 tra intesa legislativa e applicabilità condizionata ai decreti legislativi</a></p>
<p>&#160; Sommario: 1. La leale collaborazione e il procedimento di formazione del decreto delegato; 2. Gli effetti sui decreti legislativi; 3. Sulla validità e applicabilità dei decreti attuativi; 4. L&#8217;asserita sanabilità del vizio &#160; 1. La leale collaborazione e il procedimento di formazione del decreto delegato Rispetto ad una decisione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sentenza-n-251-del-2016-tra-intesa-legislativa-e-applicabilita-condizionata-ai-decreti-legislativi/">La sentenza n. 251 del 2016 tra intesa legislativa e applicabilità condizionata ai decreti legislativi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sentenza-n-251-del-2016-tra-intesa-legislativa-e-applicabilita-condizionata-ai-decreti-legislativi/">La sentenza n. 251 del 2016 tra intesa legislativa e applicabilità condizionata ai decreti legislativi</a></p>
<p>&nbsp;<br />
<strong>Sommario: 1. La leale collaborazione e il procedimento di formazione del decreto delegato; 2. Gli effetti sui decreti legislativi; 3. Sulla validità e applicabilità dei decreti attuativi; 4. L&#8217;asserita sanabilità del vizio</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>1. La leale collaborazione e il procedimento di formazione del decreto delegato</strong><br />
Rispetto ad una decisione di notevole impatto giuridico e politico, sorgono nello studioso l&#8217;attesa e la pretesa ad una motivazione particolarmente chiara, completa e convincente. La sentenza n. 251 del 2016 sembra, invece, peccare per un duplice e opposto difetto: quello di dire troppo e, nello stesso tempo, troppo poco. Troppo in relazione agli effetti della pronuncia di incostituzionalità sui decreti legislativi, che non erano oggetto del ricorso; troppo poco rispetto al <em>revirement </em>giurisprudenziale sulla violazione delle competenze regionali.<br />
Iniziando da quest&#8217;ultimo aspetto, la sentenza in commento si connota per innovare le modalità di innesto dei moduli della leale collaborazione nel procedimento legislativo.<br />
Come noto, per giurisprudenza ormai consolidata, la leale collaborazione non si impone, salvi i casi espressamente previsti dalla Costituzione, al procedimento legislativo: dunque, i congegni attraverso i quali il principio si realizza si collocano a valle rispetto ad esso<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Nella pronuncia n. 251 si riscontra però un elemento di novità significativo: mentre da un lato si richiama e conferma l’orientamento sin qui seguito, dall’altro lato si introduce una deroga, sancendo che tale regola non vale per il procedimento di formazione del decreto delegato. Più in particolare, si afferma al punto 3 del Diritto: «è pur vero che questa Corte ha più volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo. Là dove, tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all’intesa. Quest’ultima si impone, dunque, quale cardine della leale collaborazione anche quando l’attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell’art. 76 Cost. Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi, condizionati quanto alla validità a tutte le indicazioni contenute non solo nella Costituzione, ma anche, per volontà di quest’ultima, nella legge di delegazione, finiscono, infatti, con l’essere attratti nelle procedure di leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze».<br />
Ora, la discontinuità con la precedente giurisprudenza appare abbastanza netta, e quindi sorprende la carenza di un approfondito impianto&nbsp; motivazionale a sostegno. Ridotta al suo nucleo essenziale, la portata della sentenza può così riassumersi: in situazioni di inestricabile intreccio fra materie statali e regionali che si è deciso di disciplinare tramite ricorso alla delega, il principio di leale collaborazione <em>sub specie </em>di intesa, diventa un “limite ulteriore”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, discendente direttamente dalla Costituzione, che conforma e delimita il potere governativo. Ma non solo: esso produce un effetto anche rispetto alla legge di delega, vincolata a inserire, nel procedimento di formazione del decreto delegato, le scansioni procedurali necessarie a consentire forme adeguate d’interlocuzione regionale; conseguenza, questa, che la Corte non enuncia in motivazione, ma lascia chiaramente intendere dal dispositivo.<br />
Non sfugge come l’argomentazione della Corte lasci in ombra le ragioni per le quali la leale collaborazione si debba imporre al procedimento delegato, e non anche a quello legislativo, considerato che entrambi mettono capo ad atti aventi forza e valore di legge. Peraltro, se si ha riguardo alla prassi ordinamentale, risulta come nella maggior parte delle leggi di delega siano già configurati congegni per assicurare la leale collaborazione<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, all’opposto di quanto avviene per il procedimento legislativo, nel quale invece le istanze regionali restano sguarnite di raccordi procedurali od organizzativi di rappresentanza: ragionando per assurdo, quindi, il <em>revirement</em> giurisprudenziale avrebbe avuto più senso per il procedimento legislativo, piuttosto che per quello delegato.<br />
Tutto ciò senza considerare, poi, che lo Stato ben potrebbe eludere il nuovo limite posto dalla Corte, intervenendo nelle situazioni di intreccio di competenze mediante legge ordinaria, anziché tramite delega legislativa. Non sembra da escludere, dunque, che il precedente possa inaugurare un più generale ripensamento della giurisprudenza costituzionale sulla leale collaborazione e sulla connessa &#8220;chiamata in sussidiarietà&#8221;, spostando il momento collaborativo a monte del procedimento legislativo. Del resto, trattandosi di una sostanziale deroga alla ripartizione costituzionale delle competenze legislative, appare singolare che la misura compensativa alla chiamata in sussidiarietà, rappresentata dall&#8217;intesa, operi a valle del procedimento e riguardi una funzione, quella amministrativa, differente.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Gli effetti sui decreti legislativi</strong><br />
&nbsp;<br />
«Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione». In questi termini, la sentenza n. 251 del 2016 definisce – si fa per dire &#8211; le conseguenze dell&#8217;accoglimento, per violazione del principio di leale collaborazione, del ricorso della Regione Veneto sulle deleghe contenute nella legge n. 124 del 2015, per la riforma della dirigenza pubblica, della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, delle società partecipate e dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.<br />
Non è certo la prima volta che la Corte si premura di chiarire l&#8217;ambito o le modalità di applicazione delle sue pronunce, ed anzi nella giurisprudenza recente si riscontra un uso sempre più intenso dei poteri del giudice costituzionale di incidere sugli effetti delle sentenze di accoglimento, anche sotto il profilo temporale<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>. Un uso che, soprattutto sulle questioni di maggiore rilevanza politico-istituzionale, non sembra del tutto in armonia con le espresse previsioni legislative, che prefigurano in modo rigido l&#8217;ambito di efficacia &nbsp;delle decisioni di illegittimità costituzionale e le eccezioni al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
In questa giurisprudenza sono spesso evidenti o, addirittura, specificate nella stessa motivazione, le esigenze ordinamentali che spingono la Corte a circoscrivere gli effetti delle proprie pronunce, via via ravvisate nella continuità dello Stato, nella necessità di rispettare l’equilibrio di bilancio ecc..<br />
Non possono, tuttavia, sottovalutarsi i riflessi sul piano dell&#8217;organizzazione e dell&#8217;equilibrio dei poteri che potrebbero scaturire da una siffatta tendenza giurisprudenziale. É evidente, infatti, che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la predeterminazione normativa degli effetti delle sentenze di accoglimento rappresentano le principali limitazioni al potere del giudice costituzionale e, corrispondentemente, la principale garanzia, per&nbsp; il potere legislativo e il potere giudiziario, delle proprie sfere di attribuzioni. Sembra un paradosso, ma proprio la decisione (sostanzialmente politica) di &#8220;salvare&#8221; la legislatura da parte della Corte ha rappresentato una significativa menomazione del potere legislativo e della sua legittimazione istituzionale.<br />
In questo quadro sembra collocarsi anche la sentenza in commento che invece di limitarsi a dichiarare incostituzionale la legge delega o, al più, a dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale derivata dei decreti legislativi, ai sensi dell&#8217;art. 27della legge n. 87 del 1953, si è sforzata di preconizzare future impugnazioni e suggerire al Governo un qualche intervento correttivo. Ne è derivata una decisione di difficile classificazione teorica. Se, infatti, la formula adottata nel dispositivo<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a> evoca solo lo schema tipico della sentenza sostitutiva, il rinvio operato in motivazione alla necessità di accertare successivamente, in concreto e caso per caso, l’effettiva lesione delle competenze regionali richiama altresì il modello delle c.d. sentenze condizionali in fatto: cioè, le decisioni di accoglimento condizionate al definitivo accertamento di ulteriori fatti o circostanze, demandato, nel caso di sindacato incidentale, al giudice <em>a quo</em> oppure, trattandosi come nella specie di giudizio in via principale, alla stessa Corte costituzionale<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.&nbsp;<br />
Le due tipologie classificatorie non sono antitetiche, avendo riguardo l’una alla natura degli effetti prodotti dalla sentenza sulle norme oggetto dell&#8217;impugnazione (annullamento del frammento di norma incostituzionale, contestualmente sostituito dal frammento di norma “a rime obbligate” con la Costituzione<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>); l’altra alla decisione conseguenziale o derivata sui decreti legislativi (subordinata alla condizione dell’effettiva lesione delle competenze regionali, da accertarsi, per ogni decreto delegato, in autonomi giudizi costituzionali). Questa doppia anima può forse rendersi con un’immagine, descrivendo la sentenza n. 251 del 2016 come una sentenza a doppio effetto dispositivo: d’accoglimento sostitutivo della questione principale e di accoglimento “in potenza” delle eventuali questioni derivate, suscettibile di tradursi “in atto”, attraverso il <em>medium</em> della lesione concreta dell’interesse regionale.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Sulla validità e applicabilità dei decreti attuativi</strong><br />
&nbsp;<br />
Il carattere condizionale della declaratoria d’illegittimità costituzionale solleva un conseguente, e centrale, interrogativo, che riguarda appunto la validità e l’applicabilità dei decreti legislativi adottati sulla base delle norme di delegazione incostituzionali. Ora, il peculiare rapporto strutturale che unisce la legge di delega e i decreti attuativi appare tale che l’illegittimità della prima si riverbera, sotto forma d’illegittimità derivata, anche sui secondi; si tratta però di stabilire se – riprendendo la terminologia amministrativistica – si tratti di un’illegittimità derivata “viziante” o “caducante”<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
A livello teorico, come noto, la legge di delega si configura quale presupposto di validità, se non addirittura di esistenza<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, dei decreti legislativi, attivando e perimetrando (dal punto di vista procedimentale e sostanziale) il potere normativo del Governo. Nonostante questo rapporto di necessaria presupposizione, però, la giurisprudenza costituzionale recente, in accordo alla dottrina prevalente, per un verso esclude che i due atti normativi siano espressione di una medesima fattispecie procedimentale; per altro verso qualifica il decreto delegato come espressione di un potere legislativo autonomo, ampiamente discrezionale nel <em>quomodo</em> e addirittura nell’<em>an</em>, e perciò non riducibile ad atto meramente esecutivo o confermativo della legge di delega<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
Proprio l’autonomia del procedimento di formazione e l’elevato coefficiente di discrezionalità del potere di cui esso è espressione lascerebbero supporre, in linea di massima, che l’invalidità derivata che inficia il decreto legislativo, in caso di declaratoria d’incostituzionalità della delega, sia ad effetto viziante, ma non caducante. Alla conclusione può pervenirsi – ovviamente nei limiti in cui la diversità delle fattispecie in questione lo consenta – ragionando in parallelo con gli argomenti sviluppati dalla giurisprudenza e dalla dottrina amministrativistica in ordine alla sorte del provvedimento adottato sulla base di una legge poi dichiarata incostituzionale.<br />
Il riferimento è alla ricostruzione per la quale la pronuncia di incostituzionalità della legge non produce un&#8217;automatica caducazione dei provvedimenti adottati, ma la loro semplice annullabilità, da far valere attraverso gli ordinari mezzi d&#8217;impugnazione o mediante l&#8217;autotutela. La tesi in esame si radica sul presupposto dell&#8217;autonomia del potere di cui il provvedimento è espressione (cioè, del potere esecutivo, di cui è titolare originaria l&#8217;amministrazione), tale da escludere il rapporto di consequenzialità fra questo e la legge, necessario perché possa prodursi un automatico effetto di invalidità sopravvenuta<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
In accordo ad altro orientamento, la tipologia di invalidità sopravvenuta che viene ad inficiare i provvedimenti a seguito della declaratoria d&#8217;incostituzionalità della legge dipende dai contenuti precettivi di quest&#8217;ultima: l&#8217;invalidità è caducante, ove la legge sia attributiva del potere amministrativo; l&#8217;invalidità è invece viziante, ove la legge si limiti a disciplinarne le modalità d&#8217;esercizio<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>. Anche applicando questa diversa ricostruzione alla vicenda oggetto della sentenza n. 251, comunque potrebbe concludersi nel senso dell&#8217;invalidità sopravvenuta viziante e non caducante, poiché l&#8217;omessa previsione dell&#8217;intesa, quale &#8220;limite ulteriore&#8221;, attiene le modalità d&#8217;esercizio del potere delegato, piuttosto che il suo fondamento.&nbsp;<br />
Nel senso che siano necessari autonomi giudizi per la declaratoria d&#8217;incostituzionalità dei decreti depone anche &#8211; tornando così alle categorie proprie del processo costituzionale &#8211; &nbsp;l’impiego, tradizionalmente restrittivo, del meccanismo dell’illegittimità consequenziale, la cui applicazione, specie nel giudizio in via principale<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>, è in genere circoscritta a disposizioni che replichino o confermino quelle annullate, o che comunque si pongano in una relazione di stretta strumentalità con esse. Fuori dall’ipotesi di impugnazione congiunta, dunque, non è agevole immaginare una declaratoria d’incostituzionalità della legge di delega, assistita da una declaratoria d’incostituzionalità consequenziale di decreti legislativi non impugnati o non investiti dalla questione prospettata dal giudice <em>a quo</em>.<br />
Nella sentenza in commento la Corte costituzionale non ha ritenuto di operare una compiuta sistematizzazione teorica dei rapporti che intercorrono fra la validità della legge di delega e quella del decreto delegato; ma comunque è pervenuta ad esiti non difformi da quelli sopra delineati (cioè: quello dell&#8217;invalidità sopravvenuta viziante), subordinando la caducazione dei decreti delegati alla verifica, da compiersi in successivi e autonomi giudizi, dell’effettiva incidenza, sulla disciplina in essi recata, del vizio riscontrato nella legge di delega<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. Tale opzione, peraltro, risolve in radice il problema dell’applicabilità ed esecutorietà dei decreti legislativi attuativi delle deleghe incostituzionali: poiché essi sono espressamente esclusi dal perimetro della pronuncia, questi attributi non possono essere negati, fino ad una futura ed eventuale declaratoria d’incostituzionalità, che sola potrebbe farli venir meno<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. L&#8217;asserita sanabilità del vizio</strong><br />
&nbsp;<br />
Il riferimento alla &#8220;<em>effettiva lesione delle competenze regionali</em>&#8221; e alle &#8220;<em>soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione</em>&#8221; alludono, da un lato, alla concretezza della lesione; dall&#8217;altro, alla sanabilità del vizio dei decreti legislativi.<br />
Le peculiari determinazioni assunte dalla Corte sembrano indotte dal carattere elastico del parametro costituzionale evocato: il principio di leale collaborazione. Quest&#8217;ultimo ha, infatti, una valenza procedimentale e consensuale<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>, essendo teso a realizzare la concertazione o la codeterminazione dei contenuti normativi fra Stato e Regioni.<br />
Sulla base di queste premesse, la Corte, nel ricordato punto 9 del Diritto, ha in parte “sterilizzato” il vizio nell&#8217;ipotesi in cui il decreto legislativo risulti conforme alle posizioni espresse dalle Regioni in sede di parere, attraverso due argomenti, non compiutamente sviluppati ma intravvedibili sullo sfondo.<br />
Il primo argomento è di tipo sostanziale, ed è la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo: i decreti legislativi non sono invalidi se il loro contenuto è frutto dell’accordo fra Stato e Regioni (espressesi in sede di parere), poiché in questo caso, in via di fatto, si è realizzato quell’incontro paritario delle volontà politiche, cui lo strumento dell’intesa sarebbe stato funzionale.<br />
Il secondo argomento, strettamente connesso al primo, è di ordine processuale: a prescindere dalla sanatoria sul piano sostanziale del vizio, comunque la formazione del consenso di tutti i livelli territoriali coinvolti esclude che vi sia stata una lesione della sfera delle attribuzioni regionali: il vizio, in altre parole, non ha esplicato alcun effetto lesivo, e ciò esclude la sussistenza dell’interesse regionale a ricorrere.<br />
Dunque, rispetto ai decreti legislativi attuativi delle deleghe incostituzionali, ma conformi ai pareri regionali, il secondo argomento esclude la proposizione del giudizio in via principale, mentre il primo, a rigore, preclude anche il promovimento del giudizio incidentale, così limitando la sindacabilità o, comunque, le conseguenze della declaratoria d’incostituzionalità della delega ai soli decreti adottati dal Governo in difformità dalle posizioni espresse dalle Regioni.<br />
Peraltro, rispetto a questi ultimi, la Corte costituzionale sembra fare ulteriormente salvo il potere del legislatore delegato, attraverso le deleghe integrative e correttive, di porre rimedio alla violazione del principio di leale collaborazione: il che significa, se non si erra, che il Governo, per scongiurare la declaratoria d’incostituzionalità, deve modificare i decreti alla luce degli avvisi a suo tempo espressi nei pareri regionali ovvero acquisire un’intesa postuma.<br />
La strada che la Corte indica al Governo &#8211; evidentemente allo scopo di far salve riforme di ampio raggio dell’amministrazione, il cui venir meno sortirebbe rilevanti ricadute politiche e normative &#8211; desta invero alcune perplessità.<br />
La questione pregiudiziale attorno alla quale occorre ragionare è se un’intesa postuma sia idonea a sanare vizi di legittimità costituzionale. La Corte, infatti, non sembra escludere un’intesa che ratifichi <em>ex post</em> un atto statale assunto al di fuori dei congegni concertativi, sanandone l’illegittimità o quantomeno facendo venir meno l’interesse regionale ad impugnare. In questo caso, però, non già di intesa, ma appunto di ratifica dovrebbe discorrersi, poiché la prima, per definizione, non può che inserirsi all’interno della fase di formazione della decisione politica. Se la premessa è corretta, la soluzione prospettata dalla Corte si espone a rilievi già sotto il profilo teoretico. Le attribuzioni di natura pubblicistica, e quelle costituzionali in particolare, non possono essere oggetto né di delega, né di ratifica se non nei casi espressamente previsti da una fonte di eguale rango formale di quella attributiva del potere<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>. L&#8217;ipotesi prospettata nella sentenza sembra, cioè, sottovalutare il limite invalicabile dell’inderogabilità delle competenze costituzionali, che impedisce agli enti territoriali di disporre in via transattiva delle attribuzioni ad essi conferite dalla Carta.<br />
Criticità si presentano anche da un punto di vista pratico. Nel silenzio della legge di delega che si limitava a prevedere il parere, vi è, ad esempio, il problema delle regole procedurali che dovrebbero presiedere all’acquisizione dell’intesa postuma, o dei meccanismi per il superamento delle eventuali divergenze, contando che, in virtù della pronuncia della Corte, dal lato regionale queste intese potrebbero qualificarsi come “fortissime”<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
Inoltre, non può ignorarsi che la decretazione integrativa e correttiva, cui sembra alludere la Corte quale canale preferenziale per la rimozione del vizio, è limitata agli oggetti già disciplinati dal decreto principale, e dunque non potrebbe attingere ambiti in esso non contemplati<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cfr., fra molte, Corte cost., sentt. nn. 437 del 2001, 387 del 2007,&nbsp; 1 del 2008, 88 e 225 del 2009, 278 del 2010, 221 del 2012. Si è osservato come l’orientamento giurisprudenziale sin qui seguito vada probabilmente ricondotto alla circostanza che, nell’ordinamento italiano «almeno in astratto, il sistema di riparto delle funzioni legislative si ispira ancora oggi al criterio della separazione duale, sia con riferimento al riparto orizzontale di competenze (per materie) sia con riferimento a quello verticale (tra norme generali o di principio e norme di dettaglio). In questa prospettiva, dunque, la ponderazione dei vari interessi dovrebbe ritenersi avvenuta una volta per tutte al momento della individuazione (costituzionale) delle norme sulla competenza, la cui separazione netta escluderebbe la necessità di assicurare una ulteriore tutela degli stessi mediante strumenti collaborativi. Viceversa, per ciò che attiene alle funzioni amministrative, le deroghe (prima del 2001) al principio (allora riconosciuto) del parallelismo delle funzioni e il pressoché definitivo (con la riforme del 2001) superamento dello stesso hanno reso più urgente – almeno per questa funzione – l’esigenza di un contemperamento in concreto dei contrapposti interessi riconducibili ai vari enti; contemperamento affidato proprio ai dispositivi applicativi del principio di leale collaborazione. È questa la ragione per la quale nella giurisprudenza costituzionale ricorre frequentemente l’affermazione secondo cui il principio di leale collaborazione non si applica all’esercizio delle funzioni legislative […] ma esplica la propria efficacia sul piano dell’esercizio delle funzioni amministrative. Tale conclusione viene mantenuta nella giurisprudenza costituzionale anche con riferimento a quei casi in cui la rigidità del riparto venga meno e anche le competenze legislative subiscano un’alterazione. Si consideri in particolare il caso della c.d. chiamata in sussidiarietà in favore dello Stato, nella quale, com’è noto, l’esigenza di assicurare a quest’ultimo l’esercizio unitario di funzioni amministrative, implica – in forza del principio di legalità – che tale esercizio sia disciplinato con legge statale. Anche in questi casi, l’esigenza di assicurare gli interessi regionali mediante procedimenti collaborativi (l’intesa), non ha condotto però a ritenere necessario che questi precedano il momento dell’adozione della legge, ma solo che l’operatività della disciplina ivi prevista sia subordinata al raggiungimento di un’intesta tra lo Stato e la Regione nel momento (successivo) dell’attuazione in via amministrativa della legge statale». Così G. Guzzetta, <em>La leale collaborazione nel riparto di competenze</em>, in G. Guzzetta – F.S. Marini – D. Morana (a cura di), <em>Le materie di competenza regionale. Commentario</em>, ESI, Napoli, 2015, XXVIII-XXIX; cfr., se si vuole, anche F.S. Marini, <em>La chiamata in sussidiarietà e le materie trasversali</em>, in <em>ibidem</em>, XVII. Per C. Mainardis, <em>Chiamata in sussidiarieta e strumenti di raccordo nei rapporti Stato-Regioni</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2011, 455 ss. «può dirsi consolidato l’assunto per cui la leale collaborazione, non può mai comportare, nemmeno nell’ipotesi di <em>chiamata in sussidiarietà</em>, un necessario coinvolgimento regionale nel procedimento di formazione degli atti legislativi statali: i raccordi tra Stato e Regioni, come soluzioni giuridiche costituzionalmente necessarie, operano dunque a valle dei provvedimenti legislativi statali». Tale impostazione è stata sottoposta a critica, fra gli altri, da S. Mangiameli, <em>Letture sul regionalismo italiano</em>, Giappichelli, Torino, 2011, 61 ss., per il quale sarebbe peraltro di dubbia ammissibilità un simile «scambio tra competenza e partecipazione»; e da P. Caretti, <em>Le sentenze nn. 303/2003 e 14/2004: due letture “creative” del nuovo Titolo V della Costituzione</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2008, 807 ss.<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Riprendendo il lessico di S.M. Cicconetti, <em>I limiti “ulteriori” della delegazione legislativa</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl., </em>1966, 568 ss.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Ed anzi, proprio in ragione dell’elasticità del modello costituzionale, che consente di aprire il procedimento anche a soggetti ulteriori rispetto al Parlamento e al Governo, &nbsp;quello della delega legislativa si è affermato nella prassi come strumento elettivo per la realizzazione di ampie riforme, che richiedono il coinvolgimento di soggetti terzi nel <em>decision making</em>. Circostanza ampiamente confermata anche nell’ambito degli interventi normativi che involgono organizzazione e competenze di più livelli di governo: sul punto, cfr. S. Staiano, <em>Decisione politica ed elasticità del modello della delega legislativa</em>, Liguori, Napoli, 1990, 65 ss.; P. Magarò, <em>Delega legislativa e dialettica politico-istituzionale</em>, Giappichelli, Torino, 2000, 46 ss.; C. De Fiores, <em>Trasformazioni della delega legislativa e crisi delle categorie normative</em>, Cedam, Padova, 2001, 207 ss.; G. Tarli Barbieri, <em>La delega legislativa nei più recenti sviluppi</em>, in AA.VV., <em>La delega legislativa. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2009</em>, Giuffrè, Milano, 2009, 93 ss.; &nbsp;L. Duilio (a cura di), <em>Politica della Legislazione, oltre la crisi</em>, Il Mulino, Bologna, 2013, 107 ss.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Il riferimento è, ovviamente, alle sentt. nn. 1 del 2014, 10 e 178 del 2015, nelle quali la Corte ha integralmente escluso la retroattività degli effetti della pronuncia d’accoglimento, facendo leva nel primo caso – in maniera invero discutibile &#8211; sul limite dei rapporti esauriti, nel secondo e nel terzo sulla necessità di bilanciare gli interessi costituzionali in gioco con il principio dell’equilibrio di bilancio. La giurisprudenza in commento ha suscitato, come è comprensibile, un ampio dibattito in sede scientifica: senza alcuna pretesa di esaustività, si vedano fra gli altri oltre, se si vuole, al mio F.S. Marini, <em>La ragionevolezza come parametro incerto della costituzionalità delle leggi elettorali</em>, in <em>Confronti costituzionali</em>, 2014, anche G. Scaccia, <em>Riflessi ordinamentali dell’annullamento della legge n. 270 del 2005 e riforma della legge elettorale</em>, in <em>Forum di Quad. cost</em>., 2014, 1 ss.; G. Serges, <em>Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di illegittimità</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 1/2014, 1 ss.; A. Anzon, <em>La Corte costituzionale “esce allo scoperto” e limita l’efficacia retroattiva delle proprie pronunzie di accoglimento</em>, nonché A. Pugiotto, <em>La rimozione della pregiudizialità costituzionale nella sentenza costituzionale n. 10 del 2015</em>, entrambe in <em>Giur. cost</em>., 2015, 67ss. , 90ss; R. Pinardi, <em>La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività</em>, in <em>Studi di Giurcost.org</em>., 2015/I, 220 ss.; M. Caredda – M. Ruotolo, <em>Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle decisioni d’incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla c.d. Robin Tax</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 2 del 2015; L. Antonini, <em>Forzatura dei principi versus modulazione temporale degli effetti della sentenza</em>, nonché R. Romboli,&nbsp; <em>L’“obbligo” per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti</em>, entrambi in <em>Forum di Quad. cost</em>.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Non è superfluo ricordare, infatti, come la legge n. 87 del 1953 si faccia carico di disciplinare in modo analitico entrambi gli aspetti: per un verso, l’art. 30 dispone che «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»; per altro verso, l’art. 27 precisa che la «Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell’impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime». Sul rilievo di entrambe le previsioni cfr. A. Cerri, <em>Corso di giustizia costituzionale</em>, Giuffrè, Milano, 2008, 116 ss. e 244 ss.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Cioè: la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di ciascuna delle norme di delega impugnate «nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni».</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Sulla peculiare categoria delle sentenze condizionali in fatto cfr. F. Modugno – A.S. Agrò – A. Cerri (a cura di), <em>Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale</em>, Giappichelli, Torino, 2008, 38 ss. e A. Cerri, <em>Corso</em>, cit., 275, in cui si riportano, quali principali esempi di tale tipologia decisoria, le pronunce legate ai decreti legislativi di esproprio attuativi della legge di riforma fondiaria n. 841 del 1950: cfr. Corte cost., sentt. nn. nn. 56 del 1960, 9 e 104 del 1963, 97, 98, 99 del 1966, 133 del 1967. Nelle sentenze in parola, la Corte ha dichiarato incostituzionali i decreti legislativi censurati in ragione della mancata osservanza di alcune prescrizioni imposte dalla legge di delega, il cui concreto ed effettivo riscontro veniva però demandato al giudice <em>a quo</em>, a seguito della riassunzione del giudizio.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Secondo la ben nota immagine di V. Crisafulli, <em>Lezioni di diritto costituzionale,</em> I, Cedam, Padova, 1984, 402 ss.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Si tratta, come noto, di una distinzione ampiamente affermata nella giurisprudenza amministrativa: cfr., fra molte, C.d.S., sentt. nn. 5559 del 2007, 1418 del 2012, 3272 del 2013, 163 del 2015. La distinzione fra le due figure è nitidamente scolpita, almeno a livello teorico:&nbsp; «la figura dell’“invalidità caducante” (o “travolgimento” o “effetto travolgente”) si delinea allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente – e cioè senza che occorra una ulteriore specifica impugnativa – tali atti successivi strettamente e specificamente collegati al provvedimento presupposto. La figura dell’invalidità ad effetto solo viziante si ravvisa in tutte le ipotesi nelle quali si è in presenza di provvedimenti presupponenti solo genericamente o indirettamente connessi a quello presupposto, di guisa che, proprio per la rilevata assenza di uno specifico e stretto legame di dipendenza o di presupposizione, tali atti successivi non possono ovviamente rimanere travolti ipso iure, occorrendo per la loro eliminazione una esplicita pronuncia giurisdizionale di annullamento (a seguito, ovviamente, o della loro contestuale impugnazione con lo stesso ricorso principale o della loro successiva impugnazione con i motivi aggiunti o con autonomo ricorso). L’effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione–consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Quando l’atto successivo, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto precedente, non ne costituisce conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, specie se di terzi soggetti, la immediata impugnazione dell’atto presupponente non fa venire meno la necessità di impugnare l’atto successivo, pena la improcedibilità del primo ricorso» (così, in massima, C.d.S., sent. n. 5559 del 2007). In dottrina cfr. E. Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Giuffrè, Milano, 2009, 536.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Secondo una ricostruzione presente già nella dottrina più risalente, e di recente ripresa per alcuni versi da D. Nocilla,&nbsp; <em>Sui rapporti tra definizione dell&#8217;oggetto della delega legislativa e formulazione dei principi e criteri direttivi</em>, in <em>Giur. cost</em>., 2014, 3758 ss., cui si rinvia per gli ulteriori riferimenti bibliografici.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Il rigetto, da parte della Corte costituzionale, della tesi secondo cui legge delega e decreto legislativo costituiscano espressione di una fattispecie procedimentale unitaria, inizialmente adombrata nella sent. n. 3 del 1957, è stato manifestato a chiare lettere nella sent. n. 224 del 1990. Per l&#8217;affermazione degli ampi margini di discrezionalità che caratterizzano il potere delegato, cfr. almeno sentt. nn. 60 del 1957, 41 del 1975 e 8 del 1977.<br />
In dottrina i profili in discorso sono ben evidenziati da A.A. Cervati, <em>La delega legislativa</em>, Giuffrè, Milano, 1972, 32, 45 e 68; ID, <em>Legge di delegazione e legge delegata</em>, in <em>Enc. dir</em>., XXIII, Giuffrè, Milano, 1973, 946 ss., nntt. 22 e 27; A. Cerri, <em>Delega legislativa</em>, in <em>Enc. giur</em>., XXVI, Treccani, Roma, 1991, 4 ss. Più sfumata la posizione di Paladin, il quale, sebbene ritenga che «legge delegante e legge delegata possono considerarsi momenti d’uno specialissimo procedimento legislativo [esse] non perdono, per altro, la loro autonomia, al punto di ridursi ad elementi d’un atto composto in senso stretto. L’entrata in vigore della prima è affatto indipendente dal sopravvenire dell’altra; diverso inoltre si mostra il fine immediato rispettivo, posto che l’atto di delegazione, oltre a concorrere al prodursi del risultato finale, è in prima linea creativo e vincolativo del potere delegato. Ne segue che la legge delegante, diversamente da quella delegata, non s’inserisce nella fase costitutiva del procedimento in esame, ma sembra piuttosto rientrare in una fase precedente, preparatoria con funzione d’iniziativa, in posizione analoga a quella di una proposta vincolante». Cfr.&nbsp; L. Paladin, <em>Decreto legislativo</em>, in <em>Novss. Dig. it</em>., V, Utet, Torino, 1960, 294-295 e ID, <em>La formazione delle leggi, sub artt. 76-77</em>, in Comm. cost. Branca, II, Zanichelli, Bologna-Roma, 1979, 27, nt.10.<br />
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<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Fin da C.d.S., Ad. plen., sent. n. 8 del 1963, la giurisprudenza si è infatti orientata nel senso che «non esiste fra la legge e l’atto amministrativo, un rapporto di consequenzialità quale si ravvisa, ad esempio, fra l’atto preparatorio e l’atto finale di un procedimento amministrativo, dove la caducazione del primo travolge il secondo. L’atto amministrativo è manifestazione di autonomia del potere esecutivo ed ha perciò una vita ed un’individualità sua propria; esso quindi non viene travolto dalla cessazione dell’efficacia della legge, pur subendo ovviamente l’influsso delle vicende della normativa cui ha dato applicazione». L’impostazione qui illustrata non è stata poi disattesa: cfr., per restare alle pronunce più recenti, TAR Calabria, sent. n. 1959 del 2007, TAR Piemonte, sent. n. 21 del 2010, C.d.S., sent. n. 3449 del 2013. In dottrina, cfr. fra gli altri G. Mari, <em>Sopravvenuta dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 43 t.u. espropriazioni e sorte del provvedimento di acquisizione precedentemente adottato e sub iudice</em>, in F<em>oro Amm. TAR</em>, n. 2 del 2011, 324 ss.; N. Pignatelli, <em>Legalità costituzionale e autotutela amministrativa</em>, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a><em>, passim</em>; R. Garofoli – G. Ferrari, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, <em>NelDiritto</em>, Roma, 2015, 1300 ss.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Cfr. in particolare C.d.S, sent. n. 5058 del 2009 e ancora R. Garofoli – G. Ferrari, <em>Manuale</em>, cit., 1300 ss.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Sul punto si veda A. Cerri, <em>Corso</em>, cit., 328.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Vale la pena osservare, a margine, che la statuizione della Corte sul punto ricalca quella giurisprudenza ormai consolidata, in accordo alla quale l&#8217;impugnabilità <em>ex se</em> della legge di delega è subordinata al riscontro della sua concreta ed effettiva incidenza lesiva sulle attribuzioni regionali: cfr. sentt. nn. 224 e 444 del 1990, 503 del 2000, 278 del 2010.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Come noto, prevale infatti nell&#8217;esperienza ordinamentale, la tesi secondo cui «prima della pronuncia della Corte costituzionale nessuno può dire che una legge è incostituzionale, ma soltanto che è possibile (conveniente) aprire il procedimento per sindacarne la conformità a Costituzione»: cfr. F. Modugno, <em>Esistenza della legge incostituzionale e autonomia del «potere esecutivo»</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1963, 1732; ID, <em>L’invalidità della legge</em>, II, Giuffrè, Milano 1970, 230 e <em>passim</em>. Sul tema classico dell&#8217;efficacia ed esecutorietà della legge incostituzionale, anche in prospettive diverse da quella prevalente, cfr. almeno C. Esposito, <em>Il controllo giurisdizionale sulla legittimità delle leggi</em>, (1950), ora in ID, <em>La Costituzione italiana. Saggi</em>, Cedam, Padova, 1954, 270 ss.; G. Azzariti, <em>L’invalidità della legge per motivi di forma e di sostanza</em>, in ID., <em>Problemi attuali di diritto costituzionale</em>, Giuffrè, Milano 1951, 197; V. Onida, <em>Illegittimità costituzionale</em> <em>di leggi limitatrici</em> <em>di diritti e decorso del termine di decadenza</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1965, 521 ss., 575; E. Garbagnati, <em>Incostituzionalità dei decreti legislativi di espropriazione e sequestro</em> <em>giudiziario dell’immobile espropriato, </em>in <em>Giur. it</em>., 1957, I, 2, 159 e 163; più di recente, in prospettiva critica, A. Pace, <em>Superiorità della costituzione e sindacato delle leggi, in Rivista AIC, </em>n. 2/2015, 5 ss.<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Riprendendo la terminologia impiegata dalla Corte costituzionale fin dalla sent. n. 303 del 2003.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Principio assolutamente pacifico in dottrina, e del resto più volte confermato dalla stessa Corte costituzionale, anche con riguardo specifico al riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni: cfr., fra le altre, sentt. nn. 148 e 151 del 2012, 99 del 2014. Cfr. in tema anche A. Cerri, <em>Corso</em>, cit., 294 e 329 ss.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Sui requisiti che il procedimento per la formazione dell&#8217;intesa deve rispettare, merita di essere citata la stessa sentenza in commento: «le procedure di consultazione devono prevedere meccanismi per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione» (sentenza n. 1 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 121 del 2010). Non si prefigura una «drastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti, la quale riduce all’espressione di un parere il ruolo dell’altra» (sentenza n. 24 del 2007). La reiterazione delle trattative, al fine di raggiungere un esito consensuale (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005), non comporta in alcun modo che lo Stato abdichi al suo ruolo di decisore, nell’ipotesi in cui le strategie concertative abbiano esito negativo e non conducano a un accordo (sentenze n. 7 del 2016, n. 179 del 2012, n. 165 del 2011; in generale, con riferimento al «principio dell’accordo», sentenza n. 19 del 2015)».</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Per una ricostruzione complessiva del dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materie di decretazione integrativa e correttiva si vedano, anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici, N. Lupo, <em>Deleghe e decreti legislativi “correttivi”: esperienze pratiche, problemi, prospettive</em>, Giuffrè, Milano, 1996, <em>passim</em>; M. Cartabia, <em>I decreti legislativi integrativi e correttivi: virtù di Governo e vizi di costituzionalità</em>?, in V. Cocozza &#8211; S. Staiano (a cura di), <em>I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto</em>, Giappichelli, Torino, 2001, 65 ss.; M. Ruotolo, <em>I limiti della legislazione delegata integrativa e correttiva</em>, in AA.VV., <em>La delega legislativa</em>, cit., 41 ss. &nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sentenza-n-251-del-2016-tra-intesa-legislativa-e-applicabilita-condizionata-ai-decreti-legislativi/">La sentenza n. 251 del 2016 tra intesa legislativa e applicabilità condizionata ai decreti legislativi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Partenariati e innovazione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/partenariati-e-innovazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/partenariati-e-innovazione/">Partenariati e innovazione</a></p>
<p>Sommario*: 1. Diritto e innovazione. – 2. Contratti pubblici e innovazione. – 3. La tematica dell’innovazione nelle direttive europee “appalti” e “concessioni” e nel “codice dei contratti pubblici”. – 4. L’innovazione nelle dinamiche dei partenariati pubblico-privato. – 5. I partenariati per l’innovazione. – 6. Tendenze evolutive del diritto dei contratti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/partenariati-e-innovazione/">Partenariati e innovazione</a></p>
<p>Sommario<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup>*</sup></a>: 1. Diritto e innovazione. – 2. Contratti pubblici e innovazione. – 3. La tematica dell’innovazione nelle direttive europee “appalti” e “concessioni” e nel “codice dei contratti pubblici”. – 4. L’innovazione nelle dinamiche dei partenariati pubblico-privato. – 5. I partenariati per l’innovazione. – 6. Tendenze evolutive del diritto dei contratti pubblici e innovazione. &nbsp;</p>
<p>
<em>1.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Diritto e innovazione.<br />
L’analisi giuridica delle correlazioni esistenti tra contratti pubblici e innovazione presupporrebbe la preliminare acquisizione della stessa nozione di innovazione, sulla qual cosa i punti di riferimento propriamente giuridici (nella letteratura) non sono per vero molti.<br />
La fenomenologia dell’innovazione, infatti, risulta particolarmente investigata in ambiti diversi<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><sup><sup>[1]</sup></sup></a>, mentre i giuristi se ne sono per lo più occupati (solo) in contesti settoriali. Il tema dell’innovazione risulta studiato soprattutto con riferimento alla tutela della proprietà intellettuale<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><sup><sup>[2]</sup></sup></a>, ovvero rispetto ad altre aree tematiche a questa (talvolta) in qualche modo connesse, come è per il caso della disciplina <em>antitrust<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><sup><strong><sup>[3]</sup></strong></sup></a></em>. Sembrano mancare, invece, studi di più ampio respiro tesi a ricostruire e rappresentare le conseguenze che l’innovazione ha per l’intera esperienza giuridica, a partire dalla necessaria rimodulazione di istituti, principi e canoni interpretativi “tradizionali”<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><sup><sup>[4]</sup></sup></a>.<br />
Ai fini della prospettiva che ci si propone di introdurre pare comunque opportuno intrattenersi brevemente sul punto, non fosse altro che per segnalare come l’analisi delle dinamiche giuridiche dell’innovazione necessita di emanciparsi dal punto di partenza della mera iniziativa individuale per essere ricondotta, piuttosto, verso l&#8217;idea di un <em>processo </em>(collettivo) largamente stimolato da (complesse) dinamiche relazionali<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><sup><sup>[5]</sup></sup></a>. In questa prospettiva, peraltro, l&#8217;intervento pubblico torna ad assumere una rinnovata centralità, valutabile non soltanto nei termini del sostegno e del coordinamento di iniziative individuali diffuse sul territorio, ma più direttamente quale ruolo attivo che si concretizza nel &#8220;finanziamento&#8221; relativo allo sviluppo di soluzioni innovative rispetto ai bisogni della società<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><sup><sup>[6]</sup></sup></a>.<br />
Da un punto di vista strettamente empirico l&#8217;innovazione manifesta due principali profili di rilevanza.<br />
Un primo concerne lo sviluppo e la (potenziale) acquisizione di beni idonei a determinare migliori utilità collettive. Per il caso dei contratti pubblici, in particolare, si tratta di corrispondere a un (identificato) bisogno della collettività secondo modalità non ancora presenti sul mercato e, quindi, <em>innovative</em>. Si pensi, a mero titolo esemplificato, alla gestione intelligente dei parcheggi (a pagamento) elaborata a partire dalla continua analisi dei dati concernenti il traffico, alla realizzazione di sistemi di comunicazione istituzionale (dinamici) utili a rendere immediatamente comprensibile anche l&#8217;attività amministrativa (più) complessa, alla messa in atto di procedure, sistemi e dispositivi che consentano di migliorare la vita di pazienti affetti da patologie croniche. L&#8217;altro è relativo alla leva che la stessa innovazione è in grado di introdurre ai fini dello sviluppo economico<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><sup><sup>[7]</sup></sup></a>.<br />
Muovendo da questi presupposti (teorici ed empirici), ci si propone perciò di analizzare il diritto positivo al fine di saggiare le diverse declinazioni che al progredire dell&#8217;innovazione conseguono in ordine al rapporto tra pubblico e privato nell&#8217;alveo della contrattualistica pubblica. Sfruttando nel particolare le assonanze proprie alla variabile semantica, all&#8217;inquadramento generale della questione seguirà una breve analisi rappresentativa di due &#8220;momenti&#8221; della contrattualistica pubblica al cospetto delle dinamiche dell&#8217;innovazione. Uno riguarda la &#8220;modulazione&#8221; dei rapporti di durata riconducibili allo schema dei partenariati pubblico-privato: dalla iniziale strutturazione del contratto alla sua (eventuale) modificazione. &nbsp;L&#8217;altro si riferisce alle novità proprie alla procedura di aggiudicazione dei partenariati per l&#8217;innovazione.<br />
&nbsp;&nbsp;Si cercherà quindi di comprendere, prima di tutto in chiave «metodologica», se e in quale misura il tema dell&#8217;innovazione imponga una rinnovata comprensione della «sistematica» propria alla contrattualistica pubblica<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><sup><sup>[8]</sup></sup></a>. &nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>2.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Contratti pubblici e innovazione.<br />
Quando si accosta il tema dell&#8217;innovazione a quello delle vicende dei contratti pubblici bisogna avere chiaro che gli esiti di questa relazione possono essere diversi. Per esempio, può pensarsi all&#8217;innovazione come elemento e/o strumento atto a migliorare le esistenti procedure di assegnazione dei contratti pubblici, di modo che questa si presenta come un mezzo piuttosto che un fine. Oppure l&#8217;innovazione può valere a qualificare l&#8217;oggetto del contratto pubblico, ragione per cui strumenti e metodi anche &#8220;tradizionali&#8221; della contrattualistica pubblica si rappresentano serventi all&#8217;acquisizione di beni e servizi &#8220;innovativi&#8221; ma già comunque disponibili sul mercato<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><sup><sup>[9]</sup></sup></a>. Ovvero ancora l&#8217;intervento e, soprattutto, una specifica focalizzazione della domanda pubblica di beni e servizi possono essi stessi manifestarsi come elementi funzionali allo stimolo, al supporto e allo sviluppo dell&#8217;innovazione in un determinato contesto territoriale<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><sup><sup>[10]</sup></sup></a>.<br />
Quest&#8217; ultimo profilo, dove si correlano in modo più diretto le <em>policy</em> per i contratti pubblici con quelle economiche, impone una significativa attenzione alle nuove competenze e ai conseguenti risvolti organizzativi che si richiedono alla pubblica amministrazione al fine di essere effettivamente in grado di gestire simili processi. Occorre, inoltre, che questa sia capace, e prima ancora consapevole, di una visione più ampia, sganciata dagli esiti concreti di ciascuna procedura di acquisizione singolarmente considerata per essere, piuttosto, propensa a misurare i risultati prefigurati al cospetto dell&#8217;insieme delle attività al riguardo poste in essere<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title=""><sup><sup>[11]</sup></sup></a>. In tale contesto si colloca quindi l&#8217;analisi dei nuovi strumenti giuridici adesso disponibili per l&#8217;amministrazione pubblica, nonché correlativamente quella relativa a una rinnovata considerazione di quelli già esistenti, ai fini dell&#8217;uso dei contratti pubblici come strumento di supporto all&#8217;innovazione<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><sup><sup>[12]</sup></sup></a>.<br />
Negli studi economici viene significativamente evidenziata l&#8217;importanza degli acquisti delle pubbliche amministrazioni a tale scopo. I contratti della pubblica amministrazione, infatti, corrispondono approssimativamente in valore a circa il 23% del prodotto interno lordo globale, con una media che fra i vari Stati dell&#8217;Unione Europea è pari a circa il 19%. A partire da questo dato, quindi, si evidenzia il ruolo di sostegno che la domanda pubblica assume nello sviluppo delle politiche dell&#8217;innovazione<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><sup><sup>[13]</sup></sup></a>, anche perché l&#8217;analisi empirica segnala l&#8217;insufficienza in tal senso delle sole politiche di supporto dell&#8217;offerta<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title=""><sup><sup>[14]</sup></sup></a>.<br />
La suddetta prospettiva viene ripresa da contributi recenti promossi da alcune importanti istituzioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title=""><sup><sup>[15]</sup></sup></a> e la Banca Mondiale<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><sup><sup>[16]</sup></sup></a>. In particolare, nell&#8217;ambito dell&#8217;OECD sono stati licenziati degli studi nei quali si è specificamente evidenziato il ruolo del pubblico sia nei termini del supporto finanziario alla ricerca di tipo innovativo, sia come <em>driver</em> dell&#8217;innovazione in quanto tale<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title=""><sup><sup>[17]</sup></sup></a>. Si enfatizza quindi la centralità del settore pubblico come acquirente, tra l&#8217;altro segnalando la circostanza per cui un accrescimento della domanda pubblica si dimostra altresì idoneo alla diffusione dell&#8217;innovazione anche in altri e diversi contesti<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title=""><sup><sup>[18]</sup></sup></a>.<br />
Nell&#8217;Unione Europea la relazione sistemica tra contratti pubblici e innovazione è oggetto di non minore e articolata attenzione. Per un primo profilo rilevano aspetti concernenti deroghe alla disciplina &#8220;comune&#8221;. Così, ad esempio, è per il c.d. <em>pre-commercial procurement</em>, fondamentalmente diretto alla &#8220;condivisione&#8221; tra pubblico e privato di servizi di ricerca e sviluppo, e pertanto anch&#8217;esso (potenzialmente) indirizzato allo sviluppo dell&#8217;innovazione<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title=""><sup><sup>[19]</sup></sup></a>, cui ricorrendo talune specifiche condizioni non si applica la disciplina europea dei contratti pubblici<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title=""><sup><sup>[20]</sup></sup></a>. Per un diverso profilo, quindi, va segnalata la strutturale propensione europea verso il collegamento tra contratti pubblici e innovazione. Il programma Horizon 2020<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title=""><sup><sup>[21]</sup></sup></a>, in particolare, prefigura l&#8217;uso strategico di importanti risorse da destinare al <em>public procurement</em>, indirizzando altresì una rilevante parte dei finanziamenti disponibili alla promozione di soluzioni innovative utili alla migliore qualità ed efficienza di beni e servizi, da ottenersi in via alternativa e/o complementare sia tramite il <em>pre-commercial procurement </em>che attraverso il <em>public procurement of innovation<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title=""><sup><strong><sup>[22]</sup></strong></sup></a></em>. In tale contesto l&#8217;<em>European Research Area and Innovation Committee</em> ha indirizzato una serie di raccomandazioni sia agli organi dell&#8217;Unione Europea che agli Stati membri, evidenziando al riguardo l&#8217;importanza di un approccio attento ai profili organizzativi, di pianificazione e di successiva valutazione per i &#8220;contratti pubblici per l&#8217;innovazione&#8221;<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title=""><sup><sup>[23]</sup></sup></a>.<br />
Ancora più nello specifico, il libro verde della Commissione Europea sulla modernizzazione della politica dell&#8217;UE in materia di appalti pubblici pone il tema dell&#8217;innovazione al centro della contrattualistica pubblica, considerandolo peraltro quale strumento essenziale ai fini dell&#8217;ottenimento di obiettivi ulteriori e diversi, come per esempio la sostenibilità ambientale, l&#8217;efficienza energetica e la crescita economica<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title=""><sup><sup>[24]</sup></sup></a>.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
è a partire da questa prospettiva che, più nel dettaglio, occorre pertanto procedere all&#8217;analisi del diritto positivo in ordine al rapporto tra contratti pubblici e innovazione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>3.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La tematica dell’innovazione nelle direttive europee “appalti” e “concessioni” e nel “codice dei contratti pubblici”.<br />
Nelle più recenti direttive europee relative agli appalti pubblici e alle concessioni<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title=""><sup><sup>[25]</sup></sup></a> e, sebbene con minore spessore &#8220;comunicativo&#8221;, anche nel codice dei contratti pubblici, la tematica dell&#8217;innovazione assume un significativo rilievo, fino a divenire uno degli elementi &#8220;centrali&#8221; della intera sistematica della contrattualistica pubblica.<br />
In particolare, nei <em>considerando</em> delle direttive europee la ricerca e l&#8217;innovazione sono ritenute condizioni essenziali per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title=""><sup><sup>[26]</sup></sup></a>. Al fine di ottenere tale scopo, quindi, si prefigura un uso &#8220;strategico&#8221; dei contratti pubblici<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title=""><sup><sup>[27]</sup></sup></a>, capace di raggiungere tale obiettivo attraverso vari strumenti quali, tra gli altri, la strutturazione di più adeguate procedure di aggiudicazione<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title=""><sup><sup>[28]</sup></sup></a>, l&#8217;implementazione dei criteri di aggiudicazione<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title=""><sup><sup>[29]</sup></sup></a>, l&#8217;acquisizione di una prospettiva di più ampio respiro che consenta di percepire, anche in un&#8217;ottica globale, le tendenze generali per cui la tematica dell&#8217;innovazione si caratterizza<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title=""><sup><sup>[30]</sup></sup></a>. Si manifesta inoltre una specifica attenzione verso le PMI, la cui partecipazione ai meccanismi di aggiudicazione degli appalti è ritenuta da incoraggiarsi proprio e anche perché le stesse costituiscono un importante volano di sviluppo dei processi innovativi<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title=""><sup><sup>[31]</sup></sup></a>.<br />
Le direttive europee hanno anche il pregio di offrire una <em>nozione giuridica</em> di innovazione, il che è importante dato che si propone un punto di riferimento in un contesto caratterizzato da molte incertezze, non solo in ambito giuridico ma anche nella scienza economica<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title=""><sup><sup>[32]</sup></sup></a>. Essa, con contenuto (quasi) identico, viene espressa all&#8217;articolo 5, punto 13, della direttiva europea n. 23 del 2014, relativa alle concessioni, all&#8217;articolo 2, punto 22, della direttiva europea n. 24 del 2014, relativa agli appalti, e all&#8217;articolo 2, punto 18, della direttiva europea n. 25 del 2015, relativa agli appalti nei settori &#8220;speciali&#8221;. Per il legislatore europeo, segnatamente, il concetto (giuridico) di innovazione consiste nell&#8217; <em>implementazione<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title=""><sup><strong><sup>[33]</sup></strong></sup></a> </em>di un <em>prodotto</em>, di un <em>servizio</em> o di un <em>processo</em>, non solo nei termini della <em>novità</em> ma anche in quello del <em>significativo miglioramento</em>. Emerge quindi giuridicamente una idea di innovazione che non risulta circoscritta all&#8217;interno del nuovo quale elemento imprescindibile e assoluto, ma è estesa, piuttosto, anche al &#8220;perfezionamento&#8221; di un qualcosa di già esistente<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title=""><sup><sup>[34]</sup></sup></a>. Sempre giuridicamente, invece, l&#8217;innovazione non sembra potere includere oggetti e/o anche invenzioni che non raggiungano (ancora) un (sufficiente) livello di sviluppo concreto, sicché per questo profilo pare affiorare una distinzione tra la ricerca e la stessa innovazione<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title=""><sup><sup>[35]</sup></sup></a>.<br />
Più nel dettaglio della regolamentazione, la direttiva appalti impone agli Stati membri la previsione di una procedura, quella dei <em>partenariati per l&#8217;innovazione</em>, specificamente diretta allo <em>sviluppo</em> di prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo (eventuale) <em>acquisto</em> delle forniture, servizi o lavori che ne risultano<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title=""><sup><sup>[36]</sup></sup></a>. Contestualmente, si rende possibile il ricorso alla procedura del dialogo competitivo e a quella, nuova, della procedura competitiva con negoziazione quando ad esserne implicate sono <em>soluzioni innovative<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title=""><sup><strong><sup>[37]</sup></strong></sup></a></em>.<br />
Le direttive europee impongono che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano (tra l&#8217;altro) la possibilità di strutturare i criteri di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni in modo tale che sia garantita l&#8217;innovazione<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title=""><sup><sup>[38]</sup></sup></a>. Per il caso dei contratti di concessione, poi, si prevede perfino che, laddove l&#8217;amministrazione riceva un&#8217;offerta straordinariamente innovativa, possono in via eccezionale modificarsi i (predeterminati) criteri di aggiudicazione al fine di poterne tenere conto<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title=""><sup><sup>[39]</sup></sup></a>.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Un aspetto delle direttive che è nuovo rispetto al passato è quello di prendere in considerazione anche profili che afferiscono al momento dell&#8217;esecuzione dei contratti<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title=""><sup><sup>[40]</sup></sup></a>. E, per quanto d&#8217;interesse, tra le condizioni particolari che le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere proprio con riferimento all&#8217;esecuzione vi sono anche quelle correlate all&#8217;innovazione<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title=""><sup><sup>[41]</sup></sup></a>. Peraltro, e dato il fondamentale ruolo che i considerando assumono per l&#8217;interpretazione del diritto europeo il profilo appare essenziale ai fini della precisa perimetrazione del contenuto precettivo di queste disposizioni, proprio in ragione dell&#8217;importanza della tematica dell&#8217;innovazione si manifesta l&#8217;opportunità di incoraggiare le amministrazioni aggiudicatrici a consentire varianti (nella fase di esecuzione) quanto più spesso possibile<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title=""><sup><sup>[42]</sup></sup></a>.<br />
Nonostante l&#8217;enfasi della disciplina europea sull&#8217;argomento, però, davvero molto poco si espone(va) al riguardo nella legge delega per l&#8217;attuazione delle direttive europee nn. 23, 24 e 25 del 2014 relative all&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione e degli appalti pubblici<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title=""><sup><sup>[43]</sup></sup></a>. Qui, infatti, il tema dell&#8217;innovazione emerge esclusivamente come elemento strumentale alla semplificazione delle procedure di aggiudicazione<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title=""><sup><sup>[44]</sup></sup></a>.<br />
Ancorché non sovrapponibile a quello delle direttive europee, di più ampio respiro sono invece le previsioni del d.lgs. n. 50 del 2016<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title=""><sup><sup>[45]</sup></sup></a>, dove infatti si dà il riscontro di una misura più ampia delle disposizioni concernenti l&#8217;innovazione rispetto a quelle della legge delega<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title=""><sup><sup>[46]</sup></sup></a>. &nbsp;<br />
In primo luogo si definisce, peraltro in termini sostanzialmente coincidenti a quelli presenti nelle direttive nn. 24 e 25, la nozione di innovazione, la quale pertanto, (almeno) rispetto alla materia dei contratti pubblici, trova adesso un preciso riscontro anche nell&#8217;ordinamento nazionale<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title=""><sup><sup>[47]</sup></sup></a>. Quindi, pur senza particolari, e probabilmente opportune, specificazioni rispetto alla normativa europea si disciplina la procedura del partenariato per l&#8217;innovazione<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title=""><sup><sup>[48]</sup></sup></a>. Anche in ambito nazionale, poi, si afferma (doverosamente) la piena utilizzabilità del dialogo competitivo o della procedura competitiva con negoziazione quando vengono in rilievo soluzioni innovative<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title=""><sup><sup>[49]</sup></sup></a>. Inoltre, in relazione ai criteri di aggiudicazione l&#8217;innovazione viene inclusa tra gli elementi che costituiscono oggetto di (necessaria) valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. E, per quanto nello specifico concerne le concessioni, si consente espressamente la modificazione degli stessi criteri di aggiudicazione quando l&#8217;amministrazione riceva delle offerte dallo straordinario contenuto innovativo<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title=""><sup><sup>[50]</sup></sup></a>. In altra parte viene esplicitata la facoltà per le stazioni appaltanti di richiedere requisiti particolari per l&#8217;esecuzione dei contratti (anche) quando ciò risulta necessario ai fini del perseguimento dell&#8217;innovazione<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title=""><sup><sup>[51]</sup></sup></a>.<br />
Infine, mentre questa e altre disposizioni del codice dei contratti pubblici ripropongono, più o meno pedissequamente, il contenuto della disciplina europea, vi è poi, ancorché in misura non particolarmente significativa, la specifica destinazione di alcune risorse per l&#8217;acquisto da parte dell&#8217;ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di&nbsp;innovazione<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title=""><sup><sup>[52]</sup></sup></a>.<br />
In definitiva, l’attenzione che il legislatore nazionale avrebbe potuto dedicare al tema dell’innovazione nel contesto della riscrittura della disciplina degli appalti pubblici doveva probabilmente essere di ben altra consistenza. Tuttavia, la lettura delle disposizioni di riferimento (anche) alla luce dell’impianto finalistico che proprio la disciplina europea struttura impone comunque una considerazione centrale per l’innovazione all’interno della sistematica della contrattualistica pubblica. è dunque all’interno di questa (rinnovata) prospettiva che necessitano di essere analizzate talune delle problematiche che proprio l’attuazione del diritto positivo pone.&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>4.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’innovazione nelle dinamiche dei partenariati pubblico-privato.<br />
Lo strumento del partenariato pubblico-privato, pur diffusamente utilizzato, non è assistito dall&#8217;esistenza di una definizione pienamente condivisa utile a tratteggiarne con modalità precise la natura e i confini. In linea di principio, giovandosi di variabili descrittive riscontrabili soprattutto nei documenti di importanti organizzazioni internazionali, lo si può tuttavia rappresentare come un contratto di lunga durata tra soggetti pubblici e privati posto in essere al fine di provvedere alla realizzazione di infrastrutture e/o alla erogazione di servizi, nel quale contratto il privato ha la direzione e/o la gestione del rapporto (materiale) e laddove lo stesso acquisisce gli eventuali benefici, assumendo comunque su di sé il rischio che all&#8217;operazione economica consegue<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title=""><sup><sup>[53]</sup></sup></a>.<br />
Certo una simile &#8220;definizione&#8221; non può che essere approssimativa, non fosse altro perché prescinde dalle variabili organizzative che alle distinte figure dei partenariati sono proprie e che, ad esempio, nel caso c.d. del &#8220;PPP istituzionalizzato&#8221; conducono alla creazione di un soggetto giuridico nuovo<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title=""><sup><sup>[54]</sup></sup></a>. Inoltre, essa pone forse in secondo piano il profilo della responsabilità relativa ai &#8220;risultati&#8221; riconducibili al partenariato, che è sempre del soggetto pubblico e al quale sono perciò riferibili un insieme di prerogative che valgono a garantirne l&#8217;ottenimento<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title=""><sup><sup>[55]</sup></sup></a>.<br />
Nella giurisprudenza europea l&#8217;assunzione del rischio della gestione da parte del privato rappresenta l&#8217;elemento &#8220;comune&#8221; utile a distinguere la figura del partenariato pubblico-privato da relazioni giuridico-economiche («organizzativamente») meno complesse come gli appalti<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title=""><sup><sup>[56]</sup></sup></a>. Nonostante i plurimi riferimenti progressivamente apparsi in vari documenti giuridici prodotti al livello dell&#8217;Unione europea<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title=""><sup><sup>[57]</sup></sup></a>, tuttavia, non si è infine pervenuti a una organica disciplina dell&#8217;istituto in tale sede, dato che il legislatore comunitario si è limitato a regolamentare le sole concessioni con la direttiva n. 23 del 2014<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title=""><sup><sup>[58]</sup></sup></a>. La predisposizione di un quadro giuridico di riferimento per una sola, ancorché assai rilevante, delle figure di partenariato perpetua però incertezze e aporie, ulteriormente amplificate dalla circostanza per cui alla disciplina europea si sovrappone, non sempre in termini coincidenti, quella interna<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title=""><sup><sup>[59]</sup></sup></a>.<br />
Nel panorama nazionale l&#8217;assetto conseguente al d.lgs. n. 50 del 2016 mantiene l&#8217;impostazione precedente, proponendosi quindi la specifica regolamentazione di varie figure di partenariato, nell&#8217;ambito delle quali quella relativa alle concessioni, peraltro collocata in una parte &#8220;autonoma&#8221; del &#8220;codice&#8221;, si caratterizza per una maggiore ampiezza e analiticità<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title=""><sup><sup>[60]</sup></sup></a>. Appare quantomeno singolare che ai partenariati, al di là delle singole specificità e salvo il limite dalla compatibilità<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title=""><sup><sup>[61]</sup></sup></a>, sia per intero riferibile la disciplina delle concessioni. Si ha quindi il caso di una regolamentazione settoriale che funge da &#8220;base&#8221; per l&#8217; &#8220;archetipo&#8221; attraverso un meccanismo di rinvii ed esclusioni<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title=""><sup><sup>[62]</sup></sup></a> che, non è difficile immaginarlo, manterrà verosimilmente intatte gran parte delle difficoltà classificatorie e di identificazione delle regole applicabili a ciascun &#8220;caso&#8221; già bene evidenziate in passato<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title=""><sup><sup>[63]</sup></sup></a>.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Ciò esposto in termini generali, più nel dettaglio va osservato come il rapporto tra i partenariati pubblico-privati e l&#8217;innovazione si manifesta nei termini di una significativa rilevanza, assumendo in taluni contesti territoriali una vera e propria incidenza sistemica ai fini dell&#8217;attuazione delle politiche di governo<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title=""><sup><sup>[64]</sup></sup></a>. L&#8217;analisi empirica, infatti, dimostra come l&#8217;iterazione tra pubblico e privato con un <em>focus</em> sull&#8217;innovazione determina sinergie che ne diffondono la crescita e lo sviluppo ben al di là della soddisfazione della domanda pubblica<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title=""><sup><sup>[65]</sup></sup></a>. Tale propensione sembra peraltro assistere le più recenti <em>policy</em> dell&#8217;Unione Europea, dove proprio lo strumento dei partenariati pubblico-privato, (tra l&#8217;altro) per la sua (immediata) capacità di generare la necessaria &#8220;massa critica&#8221;, viene posto al centro della promozione della ricerca e dell&#8217;innovazione<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title=""><sup><sup>[66]</sup></sup></a>, in particolare (per quanto non solo) con riferimento allo sviluppo del c.d. mercato digitale europeo<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title=""><sup><sup>[67]</sup></sup></a>.<br />
Se quindi lo strumento del partenariato diviene strumento di &#8220;regolazione&#8221; utile all&#8217;attuazione di <em>policy<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title=""><sup><strong><sup>[68]</sup></strong></sup></a></em> è d&#8217;obbligo interrogarsi sui riferimenti giuridici che risultano idonei all&#8217;attuazione di tale rapporto. La questione, per quanto d&#8217;interesse, concerne il rilievo che l&#8217;innovazione assume sia nell&#8217;alveo dell&#8217;estrinsecazione delle procedure di aggiudicazione che nel contesto della (possibile) modificazione del contratto durante il suo periodo di efficacia.<br />
Per il primo dei profili dedotti occorre avere presente che l&#8217;articolo 181 del codice dei contratti dispone che la scelta dell&#8217;operatore economico avviene con procedura ad evidenza pubblica <em>anche </em>mediante dialogo competitivo. Certo si può forse dubitare dell&#8217;uso tecnicamente appropriato della congiunzione. Nello specifico, tuttavia, il dialogo competitivo è una delle procedure di scelta del contraente che, insieme con la procedura competitiva con negoziazione, può essere utilizzata quando vengono in evidenza la progettazione e/o l&#8217;acquisizione di soluzioni innovative<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title=""><sup><sup>[69]</sup></sup></a>. La sussistenza di tale presupposto, di cui occorre peraltro fornire specifica motivazione nell&#8217;atto con cui si decide di ricorrere al dialogo competitivo<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title=""><sup><sup>[70]</sup></sup></a>, costituisce infatti un elemento essenziale ai fini della legittima utilizzazione di questa procedura. Da tale punto di vista, pertanto, si introduce un preciso elemento di collegamento, per quanto evidentemente non esclusivo, tra la scelta della procedura di aggiudicazione e la rilevanza di questioni che alla stessa innovazione risultano riferibili<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title=""><sup><sup>[71]</sup></sup></a>.<br />
Sempre con riferimento al rilievo che l&#8217;innovazione assume nel contesto delle procedure di aggiudicazione dei partenariati occorre quindi soffermarsi sulla specifica disciplina che il codice dedica alle concessioni. Qui, prima di tutto, ci si riporta al principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, ciò che senz&#8217;altro enfatizza la strumentalità delle forme rispetto agli scopi che l&#8217;amministrazione ritiene di dovere assumere<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title=""><sup><sup>[72]</sup></sup></a>.<br />
Di particolare interesse, quindi, risultano essere le disposizioni di cui all&#8217;articolo 173, specificamente dedicate ai termini, ai principi e ai criteri di aggiudicazione delle concessioni. In particolare, il primo comma richiama in proposito la &#8220;comune&#8221; disciplina di cui all&#8217;articolo 30, mentre il secondo comma, questa volta derogando alla disciplina &#8220;generale&#8221; di cui all&#8217;articolo 95, vuole l&#8217;elencazione dei criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Principalmente rilevante ai nostri fini è, però, il terzo comma del medesimo articolo. Esso infatti prevede che, se la stazione appaltante riceve un&#8217;offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l&#8217;ordinaria diligenza, è consentito modificare, pur con il limite della parità di trattamento, l&#8217;ordine dei criteri di aggiudicazione inizialmente previsto proprio al fine di inglobare tale soluzione innovativa all&#8217;interno della procedura di aggiudicazione.<br />
Questa previsione, puntualmente recepita dalla disciplina europea, pone in luce la straordinaria importanza che si ritiene di dovere fare assumere alla (possibile) acquisizione di una soluzione innovativa, sino al limite per cui essa può legittimamente interferire sulla stessa stabilità della procedura di affidamento. Si tratta peraltro di una disposizione che, anche in ragione della sua proiezione (teleologica) generale<a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title=""><sup><sup>[73]</sup></sup></a>, può appunto ben estendersi a tutte le procedure che concernono i partenariati in virtù della già richiamata disposizione di rinvio di cui all&#8217;articolo 179, salva ovviamente ogni più adeguata valutazione di compatibilità relativa alle specificità di ogni singola fattispecie.<br />
Anche ai fini dell&#8217;analisi del secondo dei profili prima indicati, il quale concerne la rilevanza dell&#8217;innovazione rispetto alla modifica del contratto in corso di efficacia, occorre ancora riferirsi, quantomeno in via di principio, alla disciplina prevista per le concessioni. Ciò perché, segnatamente, non sussiste una specifica regolamentazione relativa alle modifiche e alle sopravvenienze relative alle dinamiche dei partenariati pubblico-privato in generale. Quindi, pur rilevando singole disposizioni per le varie distinte figure, occorre comunque avere presente, salvo i limiti di compatibilità prima dedotti, quella del codice relativa alle concessioni.<br />
Come è noto, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, nel pronunciarsi sul regime proprio alle vecchie direttive, aveva manifestato una generale refrattarietà rispetto alle modifiche dei contratti pubblici nel corso dell&#8217;esecuzione<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title=""><sup><sup>[74]</sup></sup></a>, anche quando conseguenti all&#8217;esito di accordi transattivi tra le parti e con il solo limite della preventiva previsione della possibilità di adeguamento nei documenti di gara<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title=""><sup><sup>[75]</sup></sup></a>. Tali restrizioni risultano adesso sostanzialmente riprodotte nella nuova disciplina, dove peraltro non pare possano ricostruirsi differenziazioni particolari tra gli appalti e le concessioni. Ciò, ben lo si comprende, genera delle evidenti criticità rispetto a figure contrattuali come i partenariati la cui proiezione si estrinseca all&#8217;interno di un arco temporale di lunga durata<a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title=""><sup><sup>[76]</sup></sup></a>. Qui, infatti, non rileva esclusivamente la necessità di ricostruire un (nuovo) equilibrio tra le prestazioni contrattuali di due o più parti ma, altresì, anche l&#8217;esigenza di &#8220;aggiornare&#8221; il livello delle prestazioni a beneficio del pubblico<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title=""><sup><sup>[77]</sup></sup></a>. La questione, peraltro, si pone con notevole incisività proprio al cospetto della tematica dell&#8217;innovazione, anche perché, del tutto ovviamente, l&#8217;effettiva evoluzione e gli sviluppi della stessa nel lungo periodo risultano essere di difficile prevedibilità.<br />
La norma di riferimento in proposito è, precisamente, quella di cui all&#8217;articolo 175 del codice. Il comma 1, lettera c) consente la modificazione del contratto senza una nuova procedura di aggiudicazione quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: (<em>i</em>) la necessità di una modifica che derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l&#8217;ordinaria diligenza e (<em>ii</em>) la presenza di una modifica che non alteri la natura generale della concessione. La situazione descritta <em>sub (i)</em> sembra senz&#8217;altro riferibile a tutte le ipotesi in cui vengono in rilievo questioni afferenti la rilevanza concreta dell&#8217;innovazione, e ciò proprio in quanto il più delle volte queste non risultano preventivabili secondo la comune diligenza. Tuttavia, la presenza di un limite come quello indicato <em>sub</em> (<em>ii</em>), obiettivamente impreciso e comunque assai ampio (soprattutto) con riferimento alle previsioni di cui al comma 7 dello stesso articolo<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title=""><sup><sup>[78]</sup></sup></a>, vale probabilmente a renderla marginale nell&#8217;operatività pratica. Altre ipotesi risultano regolamentate alle lettere a) e b) del comma 1 dell&#8217;articolo 175. La seconda pone riferimento all&#8217;espletamento di lavori o servizi supplementari e prende appunto in considerazione la modifica &#8220;imposta&#8221; (o utile) in ragione di motivi economici o tecnici come l&#8217;intercambiabilità o l&#8217;interoperatività. La prima, invece, concerne il caso di modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, siano state inizialmente previste, in modo inequivocabile e chiaro, nei documenti di gara. Anche per questo caso, tuttavia, non può essere alterata la natura generale della concessione, e ciò quindi riproduce tutte le criticità che si sono prima esposte.<br />
Le modificazioni ai contratti di partenariato durante la loro durata (anche) quando dipendenti da questioni afferenti alla tematica dell&#8217;innovazione, vengono in definitiva a dipendere per larga misura dalla dimensione contenutistica della regolamentazione pattizia che allo svolgimento del partenariato risulta presupposta. Tale dato, pertanto, impone una maggiore attenzione &#8211; sia pratica che scientifica &#8211; per il momento (negoziale) di «contrattazione» che alla definizione della stessa regolamentazione contrattuale conduce, suggerendo peraltro di rinsaldare ulteriormente il collegamento (funzionale) esistente tra gli scopi che conducono all’attivazione della procedura di aggiudicazione, i suoi esiti e le «sopravvenienze» che nel corso dell’esecuzione si manifestano<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title=""><sup><sup>[79]</sup></sup></a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>5.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I partenariati per l’innovazione.<br />
Una delle principali novità delle direttive appalti è stata l&#8217;introduzione (della procedura) dei partenariati per l&#8217;innovazione. Attraverso tale strumento ci si propone di &#8220;combinare&#8221; la ricerca e lo sviluppo di prodotti, servizi o lavori innovativi con il loro (eventuale) acquisto da parte dell&#8217;amministrazione (ancorché fino al limite di un costo massimo concordato)<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title=""><sup><sup>[80]</sup></sup></a>. Si congegna quindi un&#8217;operazione amministrativa complessa che, articolandosi in più fasi e per successive negoziazioni, ha quale suo scopo principale quello di rendere disponibili beni o servizi non (ancora) presenti sul mercato, in modo tale da soddisfare con modalità innovative i bisogni della collettività<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title=""><sup><sup>[81]</sup></sup></a>.<br />
La caratteristica da ultimo descritta, in ordine alla quale si richiede all&#8217;amministrazione una motivata determinazione<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title=""><sup><sup>[82]</sup></sup></a>, costituisce il presupposto necessario ai fini della possibile attivazione di un partenariato per l&#8217;innovazione, ciò che consente peraltro di identificare, tra gli altri, un importante elemento di distinzione rispetto alle procedure &#8220;aperte&#8221; di diverso tipo che pure all&#8217;acquisto di beni e servizi innovativi possono rappresentarsi funzionali. Sia nell&#8217;ambito della procedura competitiva con negoziazione che, con minori rigidità<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title=""><sup><sup>[83]</sup></sup></a>, per il caso del dialogo competitivo, l&#8217;oggetto materiale del contratto risulta infatti essere nel complesso (esistente e più o meno) determinato. Nel caso del partenariato per l&#8217;innovazione, invece, la fase di ricerca si propone di svilupparlo, essendo perciò chiaro che &#8220;l&#8217;acquisto&#8221; in ricerca e sviluppo risulta strutturalmente correlato alla (successiva) acquisizione di lavori, beni e servizi<a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title=""><sup><sup>[84]</sup></sup></a>.<br />
Ancora, i partenariati per l&#8217;innovazione vanno distinti dalla figura, concettualmente e praticamente diversa, dei partenariati &#8220;comuni&#8221;. Se, infatti, in entrambi i casi la sussistenza di una relazione di lungo periodo &#8220;lega&#8221; pubblico e privato<a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title=""><sup><sup>[85]</sup></sup></a>, meno certa è la stabilità della stessa per il caso dei partenariati per l&#8217;innovazione, dato che ricorrendo specifici presupposti l&#8217;amministrazione può porvi (unilateralmente) termine<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title=""><sup><sup>[86]</sup></sup></a>. Inoltre, e questa distinzione risulta essere centrale, nei partenariati per l&#8217;innovazione non si riscontra (necessariamente) l&#8217;assunzione del rischio dell&#8217;operazione in capo all&#8217;operatore privato<a href="#_ftn88" name="_ftnref88" title=""><sup><sup>[87]</sup></sup></a>, dato che anzi lo scopo &#8220;ultimo&#8221; di tali procedure è proprio quello relativo all&#8217;acquisto (diretto) da parte della pubblica amministrazione dei beni e dei servizi sviluppati nell&#8217;alveo dei partenariati medesimi.<br />
I partenariati per l&#8217;innovazione devono anche essere distinti dal c.d. <em>pre-commercial procurement</em>, relativo a servizi di ricerca e sviluppo cui non si applicano né le direttive europee né il codice dei contratti<a href="#_ftn89" name="_ftnref89" title=""><sup><sup>[88]</sup></sup></a>. In primo luogo quanto all&#8217;oggetto perché il <em>pre-commercial procurement</em> concerne esclusivamente la prestazione di (certe tipologie di) servizi, dunque con esclusione delle categorie della fornitura e dei lavori, invece senz&#8217;altro riferibili ai partenariati per l&#8217;innovazione<a href="#_ftn90" name="_ftnref90" title=""><sup><sup>[89]</sup></sup></a>. In secondo luogo in ordine alle modalità con le quali si estrinseca il rapporto, dato che nel caso del <em>pre-commercial procurement </em>vi è sempre un&#8217;assunzione &#8220;comune&#8221; di rischi, e una &#8220;condivisione&#8221; dei benefici, tra amministrazione e privati. I costi di ricerca e sviluppo, salvo diversamente la diretta applicazione del codice dei contratti, non possono infatti essere interamente sopportati dall&#8217;amministrazione, così come, correlativamente, i risultati del processo di ricerca non possono mai per intero essere attribuiti all&#8217;amministrazione aggiudicatrice o all&#8217;ente aggiudicatore. Invece, nell&#8217;ambito delle procedure dei partenariati per l&#8217;innovazione tale eventualità, ancorché non necessaria, può (legittimamente) venire in evidenza<a href="#_ftn91" name="_ftnref91" title=""><sup><sup>[90]</sup></sup></a>.<br />
La procedura del partenariato per l&#8217;innovazione si articola, per grandi linee, lungo tre segmenti principali. Un primo concerne la scelta del soggetto, ovvero dei soggetti, con i quali instaurare il partenariato. Un secondo riguarda lo sviluppo (progressivo) dell&#8217;attività di ricerca nel contesto del partenariato. Il terzo è relativo all&#8217; (eventuale) acquisto dei lavori, dei servizi e delle forniture sviluppati nella fase di ricerca. Ciascuno di questi ambiti presenta delle specificità proprie, anche se si dà il riscontro di problematiche comuni a ciascuna delle tre fasi. &nbsp;<br />
La selezione parte dal bando di gara, il quale deve esplicitare la natura e l&#8217;ambito della soluzione che si richiede, nonché i requisiti &#8220;minimi&#8221; di partecipazione che gli offerenti devono soddisfare. Quest&#8217;ultimo profilo si rappresenta essere piuttosto delicato, anche perché la norma si riferisce genericamente al possesso di capacità nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto di soluzioni attuative<a href="#_ftn92" name="_ftnref92" title=""><sup><sup>[91]</sup></sup></a>. Si comprende quindi che, se pure è vero che tassi elevati di <em>innovazione </em>possono promanare da imprese (ancora) prive di rilevanti esperienze nel mercato, è anche vero che questa eventualità, sommata alla circostanza per cui la selezione avviene in un momento in cui non si è nemmeno intrapreso il processo di ricerca rispetto a un bisogno (parzialmente) definito, si espone a criticità obiettive che devono essere opportunamente &#8220;governate&#8221; durante le negoziazioni che conducono all&#8217;aggiudicazione<a href="#_ftn93" name="_ftnref93" title=""><sup><sup>[92]</sup></sup></a>. Inoltre, non risulta essere (sempre) scontato il collegamento tra le capacità di ricerca e quelle di produzione, sicché anche questo ulteriore elemento dovrebbe essere opportunamente considerato sia nel corso dell&#8217;aggiudicazione che, soprattutto, nella strutturazione e nello sviluppo (complessivo) del partenariato<a href="#_ftn94" name="_ftnref94" title=""><sup><sup>[93]</sup></sup></a>.<br />
La scelta definitiva avviene attraverso la negoziazione di tutte le offerte, inziali e successive, con la sola esclusione dell&#8217;ultima. Oltre che questa, sempre per espressa previsione normativa, non sono soggetti a negoziazione i requisiti minimi (di partecipazione) e i criteri di aggiudicazione<a href="#_ftn95" name="_ftnref95" title=""><sup><sup>[94]</sup></sup></a>. All&#8217;aggiudicazione del partenariato, poi, si procede (sempre) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 95 del codice dei contratti<a href="#_ftn96" name="_ftnref96" title=""><sup><sup>[95]</sup></sup></a>. Se previsto dalla documentazione di gara, nel corso delle successive fasi di negoziazione può essere progressivamente ridotto il numero dei partecipanti, in modo da restringere il numero degli offerenti cui richiedere offerte migliorative<a href="#_ftn97" name="_ftnref97" title=""><sup><sup>[96]</sup></sup></a>. L&#8217;amministrazione può comunque decidere di instaurare il partenariato con uno o più operatori economici, che quindi conducono attività di ricerca e di sviluppo separate<a href="#_ftn98" name="_ftnref98" title=""><sup><sup>[97]</sup></sup></a>. Nel corso delle negoziazioni deve essere sempre garantita la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti: non devono essere fornite informazioni idonee ad avvantaggiare in maniera discriminatoria taluni concorrenti rispetto ad altri e, per converso, occorre puntualmente informare i concorrenti che non siano stati esclusi delle modificazioni intervenute rispetto alla (originaria) richiesta, peraltro con la contestuale concessione di un termine congruo che consenta loro di (ri)presentare delle offerte in ragione di ciò opportunamente modificate<a href="#_ftn99" name="_ftnref99" title=""><sup><sup>[98]</sup></sup></a>. Una simile esigenza fa tuttavia emergere significative necessità di bilanciamento tra posizioni e interessi contrapposti, specie allorquando risulti necessario procedere alla tutela di informazioni riservate e/o protette<a href="#_ftn100" name="_ftnref100" title=""><sup><sup>[99]</sup></sup></a>.<br />
Conclusa la fase di aggiudicazione occorre nel concreto &#8220;strutturare&#8221; il partenariato per l&#8217;innovazione secondo sequenze progressive caratterizzate dalla preventiva identificazione, e quindi dalla verifica del raggiungimento, di determinati &#8220;obiettivi&#8221; (intermedi)<a href="#_ftn101" name="_ftnref101" title=""><sup><sup>[100]</sup></sup></a> che, pur essendo sul punto la norma priva di specificazioni forse opportune<a href="#_ftn102" name="_ftnref102" title=""><sup><sup>[101]</sup></sup></a>, potranno verosimilmente riguardare i risultati della ricerca, la (concreta) realizzazione di &#8220;prototipi&#8221; ovvero la prima (&#8220;sperimentale&#8221;) produzione di beni e/o dii servizi (potenziale) oggetto di (futuro) acquisto da parte dell&#8217;amministrazione<a href="#_ftn103" name="_ftnref103" title=""><sup><sup>[102]</sup></sup></a>. Il pagamento è correlato allo svolgimento di ciascuna di queste singole fasi. Se risulta previsto nei documenti di gara, dove vanno anche disciplinate le condizioni per avvalersene, l&#8217;amministrazione può ritrovarsi titolare della facoltà di porre termine al partenariato alla fine di ciascuna delle singole fasi preventivamente individuate, ovvero di quella di ridurre il numero degli operatori (già) ammessi allo svolgimento dello stesso<a href="#_ftn104" name="_ftnref104" title=""><sup><sup>[103]</sup></sup></a>.<br />
La gestione di questo segmento della procedura non può certo dirsi meramente &#8220;esecutiva&#8221;, né del resto funzionalmente sganciata dagli scopi che l&#8217;attivazione del partenariato e la sua (precedente) aggiudicazione mira a conseguire. Si tratta, piuttosto, di una modalità del perseguimento di un fine che si inserisce all&#8217;interno di un <em>processo</em> nel quale ogni singolo passaggio deve essere opportunamente calibrato rispetto alla verifica dell&#8217;effettiva possibilità di raggiungere gli scopi che ci si è posti e di valutare quindi progressivamente la congruità tra le risorse (sino a quel momento) utilizzate e le utilità effettivamente conseguibili per la pubblica amministrazione<a href="#_ftn105" name="_ftnref105" title=""><sup><sup>[104]</sup></sup></a>.<br />
La fase di acquisto delle forniture, dei servizi e dei lavori che costituiscono il prodotto della ricerca conclude quindi il &#8220;ciclo&#8221; del partenariato per l&#8217;innovazione. Anche per questo segmento dell&#8217;operazione amministrativa qui sinteticamente descritta si richiede una logica di proporzionalità tra il valore dell&#8217;investimento in ricerca e quello, preventivamente stimato, dell&#8217;acquisto<a href="#_ftn106" name="_ftnref106" title=""><sup><sup>[105]</sup></sup></a>. Tale correlazione, però, manifesta <em>per sé</em> delle criticità, dato che non risulta agevole individuare <em>a priori</em> una entità di spesa (certamente e direttamente) correlabile ai risultati di un&#8217;attività di ricerca che è (per definizione) comunque aleatoria<a href="#_ftn107" name="_ftnref107" title=""><sup><sup>[106]</sup></sup></a>.<br />
Come già accennato, vi sono problematiche &#8220;trasversali&#8221; che interessano l&#8217;intero sviluppo della procedura dei partenariati per l&#8217;innovazione.<br />
La questione della tutela della concorrenza è in realtà centrale, e si propone a partire dagli stessi considerando delle direttive appalti, dove infatti in quello 49 si afferma che le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero ricorrere ai partenariati per l&#8217;innovazione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza<a href="#_ftn108" name="_ftnref108" title=""><sup><sup>[107]</sup></sup></a>. Il problema, si è visto, ricorre non solo al momento della scelta del soggetto (o dei soggetti) con cui instaurare il partenariato ma anche durante la &#8220;fase&#8221; esecutiva dello stesso. Nel corso di questa, infatti, permane intatta sia la necessità di garantire la parità di trattamento tra (i) più operatori eventualmente coinvolti sia, comunque, quella di evitare che dalla continuazione di un rapporto contrattuale (eventualmente &#8220;non utile&#8221;) l&#8217;impresa contraente possa trarre vantaggi in altri contesti di mercato. E il rischio da ultimo segnalato viene a duplicarsi al momento del (potenziale) acquisto di quanto è stato oggetto di sviluppo nell&#8217;alveo del partenariato, specie allorquando non sia rispettato il parametro di proporzionalità che pure la norma impone<a href="#_ftn109" name="_ftnref109" title=""><sup><sup>[108]</sup></sup></a>. Vengono quindi su più livelli in rilievo delle problematiche concorrenziali che non coinvolgono solo gli attori della vicenda inerente al singolo partenariato ma, almeno potenzialmente, (anche) gli operatori di un intero settore, con la conseguente prospettazione di meccanismi e di strumenti di tutela certamente diversi rispetto a quelli tradizionalmente &#8220;comuni&#8221; alla contrattualistica pubblica.<br />
Un&#8217;altra rilevante problematica è quella relativa agli aiuti di Stato. Come è noto, al <em>pre-commercial procurement</em> non si applica la disciplina europea degli appalti ma, sia pure entro certi limiti, lo stesso risulta sottoposto alla valutazione in ordine al rispetto della disciplina in tema di aiuti Stato. Quando rileva l&#8217;applicazione della disciplina europea sugli appalti, invece, si ha (in linea di principio) l&#8217;esenzione rispetto all&#8217;applicazione di tale disciplina<a href="#_ftn110" name="_ftnref110" title=""><sup><sup>[109]</sup></sup></a>. Proprio nel caso specifico dei partenariati per l&#8217;innovazione, però, emergono importanti criticità al riguardo<a href="#_ftn111" name="_ftnref111" title=""><sup><sup>[110]</sup></sup></a>. Si può infatti dare il caso di uso elusivo del partenariato se, ad esempio, esso remunera l&#8217;attività di ricerca maggiormente di quanto verrebbe fatto in condizioni normali di mercato. E si possono anche configurare comportamenti abusivi più sofisticati, come nell&#8217;ipotesi in cui il risultato (positivo) della ricerca finanziata venga (interamente) attribuito al contraente privato, creandosi così oggettive condizioni di chiusura del mercato (che in assenza del sovvenzionamento pubblico non si sarebbero certo verificate)<a href="#_ftn112" name="_ftnref112" title=""><sup><sup>[111]</sup></sup></a>.<br />
L&#8217;ultimo profilo segnalato introduce un&#8217;altra essenziale questione, che è quella relativa alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale che si sviluppano nel contesto dei partenariati per l&#8217;innovazione. In realtà, la disposizione normativa vuole che già dai documenti di gara l&#8217;amministrazione debba definire il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale<a href="#_ftn113" name="_ftnref113" title=""><sup><sup>[112]</sup></sup></a>. Così, tuttavia, a una valutazione di per sé complessa si sovrappone l&#8217;opacità del momento in cui la stessa dovrebbe intervenire, sicché resta consigliabile rimettere alle successive verifiche &#8220;interne&#8221; al partenariato la (più) compiuta determinazione della definizione di questo elemento anche in chiave (pro)concorrenziale.<br />
In definitiva, l&#8217;insieme complessivo delle dinamiche per cui la procedura del partenariato per l&#8217;innovazione si caratterizza manifesta l&#8217;emergere di problematiche che non possono essere né adeguatamente spiegate né soprattutto affrontate con l&#8217;approccio formalistico (ritenuto) caratterizzante la sistematica &#8220;tradizionale&#8221; della contrattualistica pubblica. Può cogliersi, inoltre, una chiara edulcorazione delle rigidità riferibili ai connotati autoritativi (considerati) propri alla gestione della fase di aggiudicazione dei contratti pubblici che, quindi, amplia gli spazi per lo sviluppo concettuale della soddisfazione della domanda pubblica attraverso il progressivo rafforzamento di una dimensione contenutistica di esiti contrattuali che si producono per progressive negoziazioni e continue verifiche.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>6.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tendenze evolutive del diritto contratti pubblici e innovazione.<br />
Il diritto dei contratti pubblici conosce una nuova stagione di cambiamento, ancora una volta sollecitata dall&#8217;Unione Europea. Nel succedersi delle riforme la &#8220;specialità&#8221; permane, anche se si manifesta con sembianze nuove rispetto al passato. L&#8217;identificazione dei contratti pubblici come «mercato» conduce infatti a riferire al settore regole e principi <em>particolari</em> che sono tali proprio perché <em>specifico</em> è l’oggetto della disciplina. La specialità della materia, quindi, si affranca dalla qualificazione soggettiva di una delle parti del rapporto, per ricomporsi a partire dalle trasformazioni che hanno interessato la stessa teoria del contratto sia come oggetto che come strumento di regolamentazione<a href="#_ftn114" name="_ftnref114" title=""><sup><sup>[113]</sup></sup></a>.<br />
Senza avere la necessità di addentrarsi all’interno della dimensione più profonda della vocazione settoriale che la nuova prospettiva pone, basta qui focalizzare l’attenzione su alcuni dei tratti salienti delle nuove “tendenze” evolutive del diritto dei contratti pubblici al fine di verificarne l’impatto con una fenomenologia complessa quale è quella dell’innovazione<a href="#_ftn115" name="_ftnref115" title=""><sup><sup>[114]</sup></sup></a>.<br />
Per fare ciò, occorre necessariamente muovere dall’analisi funzionale della strumentazione che la nuova disciplina congegna, al fine di valutarne anche in chiave assiologica le coordinate operative. Così, diviene facile accostare la maggiore flessibilità delle procedure<a href="#_ftn116" name="_ftnref116" title=""><sup><sup>[115]</sup></sup></a>, unitamente alla marginalizzazione della centralità del prezzo quale criterio (“principale”) di aggiudicazione, con una rinnovata attenzione per i risultati “finali” dei processi propri alla contrattualistica pubblica in luogo della rigidità delle sue forme<a href="#_ftn117" name="_ftnref117" title=""><sup><sup>[116]</sup></sup></a>.<br />
Emerge pertanto la necessità, piuttosto che la (sola) semplice possibilità, di un’amministrazione che, ai fini della migliore soddisfazione dei suoi scopi, si approcci agli ambiti della contrattualistica pubblica secondo una logica relazionale che vede nella dimensione «negoziale» dell’accordo il suo più compiuto sviluppo funzionale<a href="#_ftn118" name="_ftnref118" title=""><sup><sup>[117]</sup></sup></a>. Da qui, pertanto, l’esigenza di (tornare a) riflettere su alcune coordinate fondamentali che risultano comunemente espresse attraverso “coppie” concettuali: l’autonomia negoziale rispetto alla discrezionalità, il contratto rispetto al provvedimento<a href="#_ftn119" name="_ftnref119" title=""><sup><sup>[118]</sup></sup></a>, il valore (democratico) di scelte compiute autonomamente rispetto alla centralizzazione<a href="#_ftn120" name="_ftnref120" title=""><sup><sup>[119]</sup></sup></a>.<br />
La prospettiva individuata consente di corrispondere in modo più coerente a molte delle esigenze che la modernità pone alla intera sistematica dei contratti pubblici, ma diviene perfino imprescindibile al cospetto della rilevanza del tema dell’innovazione, specie quando questo trova espressione all’interno di contratti (complessi e di lunga durata) quali sono i partenariati.<br />
Infatti, nessuna delle problematiche che in tale contesti si agitano possono essere risolte con un approccio formalistico ma, come si è visto, vi è la necessità di valutazioni che vedono nella dimensione contenutistica del contratto, e quindi preliminarmente nella sua (progressiva) negoziazione, il fulcro della intera vicenda “regolativa”. D’altra parte, quando emergono questioni quali la tutela della dimensione concorrenziale del mercato (che può non coincidere con l’oggetto della singola procedura) ovvero quando si tratta di disciplinare le vicende relative ai diritti di proprietà intellettuale che dalla contrattualistica pubblica si dipanano, il mero approccio pubblicistico rischia di essere sterile e poco produttivo. In questa direzione, ancora, rimane anche da riflettere su quanto la (sola) tutela innanzi al giudice amministrativo<a href="#_ftn121" name="_ftnref121" title=""><sup><sup>[120]</sup></sup></a> possa in tali contesti dimostrarsi utile, dato che vi sono ambiti dove, ora per la cultura che lo stesso giudice esprime, ora per la tipologia della tutela disponibile, questa rischierebbe di dimostrarsi priva della caratteristica dell’effettività che deve invece sempre esserle propria.<br />
L’analisi di una vicenda, centrale ma pur sempre “settoriale” quale è quella dell’innovazione, ci pone così al cospetto di uno sforzo significativo, il quale potrebbe essere qualificato culturale prima ancora che giuridico: quello relativo alla ricostruzione di (nuovi) strumenti e di (nuovi) metodi per una più utile analisi delle problematiche proprie alla contrattualistica pubblica.&nbsp;<br />
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<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><sup>*</sup></a> Questo scritto deriva dalle riflessioni sollecitate dalla mia partecipazione a due giornate di studio: la tavola rotonda tenutasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania il 12 settembre 2015 nell’ambito del convegno su <em>“Il recepimento delle nuove direttive appalti e concessioni” </em>e &nbsp;il seminario svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Pisa il 12 febbraio 2016 nell’ambito di un progetto di ricerca di ateneo su <em>“Il Partenariato Pubblico Privato”</em>, i cui esiti sono in corso di pubblicazione per i tipi dell’editore Giappichelli.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><sup><sup>[1]</sup></sup></a> F. Ramella, <em>Sociologia dell’innovazione economica</em>, Bologna, 2013, per una esposizione (storica) delle varie teorie in ambito sociologico ed economico. Con una migliore attenzione ai profili economici del tema, in lingua italiana, S. Vicari, <em>Innovazione, </em>Milano, 2016. Per una valutazione critica, a partire da una lettura (prevalentemente) filosofica, cfr. S. Jasanoff &#8211; A. Benessia &#8211; S. Funtowicz, <em>L’innovazione tra utopia e storia, </em>Torino, 2010. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><sup><sup>[2]</sup></sup></a> Un punto di riferimento importante è costituito da G. Ghidini, <em>Profili evolutivi del diritto industriale, </em>Milano, 2015 (terza edizione), in particolare 82 ss. &nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><sup><sup>[3]</sup></sup></a> P. Ibanez-Colomo, <em>Restrictions on Innovation in EU Competition Law</em>, <em>European Law Review, </em>2016, 201 ss.; H.J. Hovenkamp, <em>Antitrust and Innovation: Where We Are and Where We Should be Going, </em>in <em>Antitrust Law Journal</em>, 2011, 749 ss.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title=""><sup><sup>[4]</sup></sup></a> Per alcune prime considerazioni al riguardo, sia pure con la persistente necessità di ulteriori sviluppi, cfr. A. Santosuosso &#8211; O.R. Goodenough &#8211; M. Tomasi (Editors), <em>The Challenge of Innovation Law. The Impact of Technology and Science on Legal Studies and Practice, </em>Pavia, 2015. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><sup><sup>[5]</sup></sup></a> Una dimostrazione in tal senso convincente, la quale muove peraltro dalle premesse teoriche della ricostruzione di un rapporto funzionale tra (esercizio dell’attività di) impresa e proprietà intellettuale, la si ritrova in M. Libertini, <em>Tutela e promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali della proprietà intellettuale, </em>in <em>Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo</em>, 2014, 299 ss.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><sup><sup>[6]</sup></sup></a> M. Mazzuccato, <em>The Enterprenurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths, </em>London, 2014 (revised edition). &nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title=""><sup><sup>[7]</sup></sup></a> OECD, <em>The Innovation Imperative. Contributing to Productivity, Growth and Well-Being</em>, Paris, 2015. &nbsp;</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title=""><sup><sup>[8]</sup></sup></a> Con riferimento al collegamento necessario tra metodo e sistema, da recente, S. Licciardello, <em>Metodo giuridico e sistema a diritto amministrativo, </em>in <em>Diritto e società</em>, 2016, 279 ss. Sul tema si veda anche M. Ramajoli, <em>L’esigenza sistematica del diritto amministrativo attuale, </em>in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2010, 347 ss.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title=""><sup><sup>[9]</sup></sup></a> Su queste distinzioni, diffusamente, M. Rolfstalm, <em>Understanding Public Procurement of Innovation: Definitions, Innovation Types and Interaction Modes, </em>2012, disponibile presso <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2011488">https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2011488</a>. &nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title=""><sup><sup>[10]</sup></sup></a> Idea che è alla base della raccolta di saggi presente in C. Edquist &#8211; N.S. Vonortas &#8211; J.M. Zabala-Iturriagagoitia &#8211; J. Edler, <em>Public Procurement for Innovation, </em>Cheltennam, 2015. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title=""><sup><sup>[11]</sup></sup></a> M. Rolfstalm, <em>Public Procurement and Innovation Policy. The Role of Institutions, </em>Cheltennam (UK), Northampton (USA), 2013. In questa direzione dovrebbe quindi risultare utile l’acquisizione concettuale relativa alla (maggiore) rilevanza teorica dell’attività rispetto all’atto <em>anche </em>nei termini della valutazione di “risultato”, su di che autorevolmente si veda F.G. Scoca, <em>Attività amministrativa, </em>in <em>Enc. dir.</em>, VI aggiornamento, Milano, 2002, 75 ss.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title=""><sup><sup>[12]</sup></sup></a> V. Lember &#8211; R. Kattel &#8211; T. Kalvet, <em>Procurement and Innovation: Theory and Practice, </em>in Id. (Editors), <em>Public Procurement, Innovation and Policy. International Perspectives, </em>Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2014, 13 ss.; M.A. Bernal Blay, <em>The Strategic Use of Public Procurement in Support of Innovation, </em>in <em>EPPPL</em>, 2014, 3 ss.; C. Edquist &#8211; J.M. Zabala-Iturriagagoitia, <em>Public Procurement for Innovation as Mission-Oriented Innovation Policy, </em>in <em>Research Policy</em>, 2012, 1757 ss.&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title=""><sup><sup>[13]</sup></sup></a> J. Edler &#8211; L. Georghiu, <em>Public Procurement and Innovation &#8211; Resurrecting the Demand Side, </em>in <em>Research Policy</em>, 2007, 949 ss. Più da recente, secondo una prospettiva parzialmente diversa, ancorché complementare a quella presente nello scritto prima indicato, cfr. &nbsp;J. Edler &#8211; J. Yeow, <em>Connecting Demand and Supply: the Role of Intermediation in Public Procurement of Innovation, ivi</em>, 2016, 414 ss. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title=""><sup><sup>[14]</sup></sup></a> S. Appelt &#8211; F. Galindo-Rueda, <em>Measuring the Link between Public Procurement and Innovation, OECD Science, Technology and Industry Working Paper, </em>2016/03, Paris. &nbsp;</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title=""><sup><sup>[15]</sup></sup></a> UNOPS, <em>Procurement and Innovation </em>(supplement to the 2013 <em>Annual Statistical Report on United Nations Procurement</em>), disponibile presso https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/ASR_Supplement_2013_WEB.pdf</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title=""><sup><sup>[16]</sup></sup></a> M. Rozo Rincon, <em>Procurement Innovation Challenge </em>(2015), Washington, disponibile presso <a href="http://documents.worldbank.org/curated/en/923151468184462699/Procurement-innovationchallenge">http://documents.worldbank.org/curated/en/923151468184462699/Procurement-innovationchallenge</a></div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title=""><sup><sup>[17]</sup></sup></a> OECD, <em>The Innovation Imperative</em>, cit., 139 ss.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title=""><sup><sup>[18]</sup></sup></a> OECD, <em>The Innovation Imperative</em>, cit., 141 ss., 237 ss.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title=""><sup><sup>[19]</sup></sup></a> A.R. Apostol, <em>Pre-Commercial Procurement in Support of Innovation: Regulatory Effectiveness, </em>in <em>Public Procurement Law Review, </em>2012, 213 ss.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title=""><sup><sup>[20]</sup></sup></a> Cfr. adesso l’articolo 158 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché il “corrispondente” articolo 14 della direttiva europea n. 24 del 2014. Tale disposizione circoscrive la rilevanza delle norme del codice solo per alcune tipologie di servizi di ricerca e sviluppo specificamente identificate (con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-09, 733300000-5, 73420000-2, 73430000-5) e nella necessaria ricorrenza di due condizioni: (<em>a</em>) l’appartenenza esclusiva del risultato del servizio di ricerca e sviluppo all’amministrazione aggiudicatrice e (<em>b</em>) la intera retribuzione del servizio da parte della pubblica amministrazione. Negli altri casi, venendo in rilievo una condivisione dei costi dell’attività di ricerca siccome individuata dalla comunicazione della Commissione Europea del 14 dicembre 2007 (COM 799), espressamente richiamata dalla disposizione normativa prima indicata e dunque con perdurante efficacia in termini precettivi, le stazioni appaltanti possono procedere all’acquisto dei servizi di ricerca e sviluppo attraverso il <em>pre-commercial procurement</em>. Stante quanto precede è quindi utile avere presente il comunicato del Presidente dell’ANAC del 9 marzo 2016,<em> ambito oggettivo degli appalti pubblici pre-commerciali e disciplina di riferimento</em>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title=""><sup><sup>[21]</sup></sup></a> Cfr. il sito <a href="http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/">http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/</a> e, più nello specifico, l’iniziativa <em>Innovation Union</em>, <a href="http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm">http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm</a> per l’acquisizione di dati ulteriori.&nbsp;</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title=""><sup><sup>[22]</sup></sup></a> Per questo collegamento può vedersi la “guida operativa” resa disponibile dalla Procurement of Innovation Platform, <em>Guidance for Public Authorities on Public Procurement of Innovation, </em>https://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/Guides/PPI-Platform_Guide_new-final_download.pdf &nbsp;</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title=""><sup><sup>[23]</sup></sup></a> ERAC, <em>Opinion on Innovation Procurement </em>(2015)<em>, </em>consultabile presso http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1209-2015-INIT/en/pdf</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title=""><sup><sup>[24]</sup></sup></a> Cfr. Libro verde della Commissione Europea del 27 gennaio 2011, COM (2011)/15 <em>sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici</em>. <em>Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti. </em>&nbsp;</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title=""><sup><sup>[25]</sup></sup></a> C. Franchini &#8211; F. Sciaudone (a cura di), <em>Il recepimento delle nuove direttive appalti e concessioni. Elementi critici e opportunità, </em>Napoli, 2015; F. Lichere &#8211; R. Caranta &#8211; S. Treumer (editors), <em>Modernizing Public Procurement: the New Directive, </em>Copenaghen, 2014. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title=""><sup><sup>[26]</sup></sup></a> Cfr. il considerando 47 della direttiva europea n. 24 del 2014 e il considerando 57 della direttiva europea n. 25 del 2015.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title=""><sup><sup>[27]</sup></sup></a> Cfr. il considerando 95 della direttiva n. 24 del 2014 e il considerando 100 della direttiva europea n. 25 del 2015.</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title=""><sup><sup>[28]</sup></sup></a> Precisamente quella dei <em>partenariati per l’innovazione</em>: cfr. il considerando 49 della direttiva europea n. 24 del 2014 e il considerando 59 della direttiva europea n. 25 del 2014.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title=""><sup><sup>[29]</sup></sup></a> Cfr. il considerando 74 della direttiva europea n. 24 del 2014 e il considerando 83 della direttiva europea n. 25 del 2014. Con riferimento alla direttiva europea n. 23 del 2014, relativa alle concessioni, cfr. in particolare i considerando 53 e 73.&nbsp;</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title=""><sup><sup>[30]</sup></sup></a> Cfr. il considerando 123 della direttiva europea n. 24 del 2014 e il considerando 129 della direttiva europea n. 25 del 2015.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title=""><sup><sup>[31]</sup></sup></a> Cfr. il considerando 95 della direttiva europea n. 24 del 2014 e il considerando 130 della direttiva europea n.25 del 2015.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title=""><sup><sup>[32]</sup></sup></a> Proprio nell’ottica della problematicità, in primo luogo definitoria, cfr. M. Granieri &#8211; A. Renda, <em>Innovation Law and Policy in The European Union</em>. <em>Towards Horizon 2020</em>, Milan, Heildelberg, New York, Dordrecht, London, 2012.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title=""><sup><sup>[33]</sup></sup></a> In effetti nella “traduzione” italiana delle direttive “appalti” e “concessioni” appare una terminologia diversa, dato che in quella sede si utilizzano, rispettivamente, i termini “attuazione” e “realizzazione”. Ora, anche a volere prescindere dalla dubbia opportunità dell’uso di vocaboli diversi, laddove invece nella traduzione in altri linguaggi delle direttive la terminologia coincide, a me sembra che la parola <em>implementazione</em> (sovrapponibile a quella di <em>implementation</em> della versione inglese) comunque rappresenti con migliore assonanza evocativa l’idea dinamica di un processo materiale di “congiunzione” tra ricerca, sviluppo e produzione (concreta) nel contesto dell’innovazione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title=""><sup><sup>[34]</sup></sup></a> Nel senso di cui al testo, che presuppone l’acquisizione di un “risultato nuovo”, mi sembra complessivamente orientato lo studio di C. Edquist &#8211; J.M. Zabala-Iturriagagoitia, <em>Public Procurement for Innovation as Mission-Oriented Innovation Policy,</em>cit., <em>passim</em>, ma ci sono anche opinioni che focalizzano non tanto sulla novità in quanto tale, ma piuttosto sulla sua concreta riferibilità all’amministrazione che procede all’acquisto, cfr. J. Edler &#8211; J. Yeow, <em>Connecting Demand and Supply: the Role of Intermediation in Public Procurement of Innovation, </em>cit., 415 e <em>passim</em>.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title=""><sup><sup>[35]</sup></sup></a> Per una sostanziale sovrapponibilità dei due concetti al cospetto della rilevanza (giuridica) dell’innovazione cfr. invece M.A. Bernal Blay, <em>The Strategic Use of Public Procurement in Support of Innovation,</em> cit., 4 ss.&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title=""><sup><sup>[36]</sup></sup></a> Articolo 31 direttiva europea n. 24 del 2014 e articolo 49 della direttiva europea n. 25 del 2015.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title=""><sup><sup>[37]</sup></sup></a> Cfr. l’articolo 26, lett. a), punto <em>ii</em>) della direttiva europea n. 24 del 2015, il quale appunto impone agli Stati membri di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo quando i lavori, le forniture o i servizi <em>implicano progettazione o soluzioni innovative</em>.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title=""><sup><sup>[38]</sup></sup></a> Ciò, come è ovvio, riguarda innanzi tutto il caso dei partenariati per l’innovazione, per il quale infatti l’articolo 31, comma 6, della direttiva europea n. 24 del 2014 dispone che nel selezionare i candidati le amministrazioni aggiudicatrici applicano in particolare i criteri relativi alle capacità degli stessi nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto di soluzioni innovative. In termini generali, invece, l’articolo 67 della medesima disposizione normativa, relativo ai criteri di aggiudicazione, inserisce l’innovazione tra i criteri da tenere in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, con riguardo a un settore specifico quale è quello dei servizi sociali, l’articolo 76 enumera l’innovazione tra i principi per l’aggiudicazione degli appalti, specificando che le amministrazioni aggiudicatrici debbono poterla prendere in considerazione. E con riguardo alla direttiva europea n. 25 del 2015, relativa ai settori “speciali”, disposizioni sostanzialmente corrispondenti alle prime due di quelle indicate sono contenute, rispettivamente, agli articoli 49 e 82. Con riferimento alle concessioni, invece, l’articolo 41, comma 2, della direttiva europea n. 23 del 2015 espressamente annovera l’innovazione tra i criteri di aggiudicazione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title=""><sup><sup>[39]</sup></sup></a> Cfr. in particolare l’articolo 41, comma 3, della direttiva europea n. 23 del 2014.</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title=""><sup><sup>[40]</sup></sup></a> L. Torchia, <em>La nuova direttiva europea in materia di appalti servizi e forniture nei settori ordinari</em>, in <em>Diritto amministrativo</em>, 2015, 292 ss., dove appunto si evidenziano le conseguenze sistematiche dal dato di cui al testo, in particolare 301-302.</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title=""><sup><sup>[41]</sup></sup></a> Cfr. in particolare l’articolo 70 della direttiva europea n. 24 del 2014 e l’articolo 87 della direttiva europea n. 25 del 2014.</div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title=""><sup><sup>[42]</sup></sup></a> Cfr. il considerando 48 della direttiva europea n. 24 del 2014.&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title=""><sup><sup>[43]</sup></sup></a> Legge 28 gennaio 2016, n. 11.</div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title=""><sup><sup>[44]</sup></sup></a> Cfr. in particolare l’articolo 1, lettera i), della legge n.11 del 2016.</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title=""><sup><sup>[45]</sup></sup></a> R. De Nictolis, <em>Il nuovo codice dei contratti pubblici, </em>in <em>Urbanistica e appalti</em>, 2016, 503 ss.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title=""><sup><sup>[46]</sup></sup></a> La constatazione di cui al testo, certo empiricamente esatta, rischia tuttavia di risultare in qualche misura “sbrigativa”, e quindi poco rilevante per le sue conseguenze effettuali, se non si hanno per presupposti i criteri di collegamento tra disciplina europea e disciplina nazionale dei contratti pubblici, anche con riferimento alla implementazione della prima nell’alveo della seconda. Non consentendo la struttura di questo scritto di occuparsi compiutamente della questione si rinvia, anche per i necessari riferimenti, alla molto analitica ricostruzione di A. Massera, <em>La trasposizione delle direttive europee tra obblighi di armonizzazione e opportunità di riordino della normativa nazionale, con particolare riferimento alle concessioni </em>(2016)<em>, </em>in <a href="http://www.astrid-online.it/">www.astrid-online.it</a>. Sempre sul collegamento tra disciplina interna ed europea può vedersi l’articolata disamina contenuta nel parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, 1 aprile 2016, n. 855.</div>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title=""><sup><sup>[47]</sup></sup></a> Cfr. articolo 3, lettera nnn), d.lgs. n. 50 del 2016.</div>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title=""><sup><sup>[48]</sup></sup></a> Cfr. l’articolo 65 del d.lgs. n. 50 del 2016.</div>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title=""><sup><sup>[49]</sup></sup></a> Cfr. articolo 59, comma 2, punto 2), d.lgs. n. 50 del 2016.</div>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title=""><sup><sup>[50]</sup></sup></a> Cfr. l’articolo 173 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché il successivo quinto paragrafo per una (possibile) valutazione del suo ambito di operatività.</div>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title=""><sup><sup>[51]</sup></sup></a> Che nel caso, ma il contesto di riferimento sembrerebbe escludere un uso consapevole della nozione da parte del legislatore, viene accostata ai principi dei contratti pubblici insieme alla parità di trattamento, alla non discriminazione, alla trasparenza e alla proporzionalità. Cfr. precisamente l’articolo 100, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016.</div>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title=""><sup><sup>[52]</sup></sup></a> Cfr. articolo 113, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016.</div>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title=""><sup><sup>[53]</sup></sup></a> Si è tentata una sintesi, in qualche misura (necessariamente) “riduttiva”, delle diverse definizioni (Banca Europea degli Investimenti, Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale, OECD, Banca Mondiale) riprodotte in allegato al molto informato scritto di KS Jomo &#8211; A. Chowdhury &#8211; K. Sharma &#8211; D. Platz, <em>Public-Private Partnerships and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Fit for Purpose </em>(2016)<em>, </em>reperibile presso <a href="http://www.un.org/esa/desa/papers/2016/wp148_2016.pdf">http://www.un.org/esa/desa/papers/2016/wp148_2016.pdf</a>, dove anche per ulteriori riferimenti. &nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title=""><sup><sup>[54]</sup></sup></a> Per la descrizione di alcune di queste variabili possono vedersi, tra gli altri, i contributi presenti in G.F. Cartei &#8211; M. Ricchi (a cura di), <em>Finanza di progetto e partenariato pubblico privato, </em>Napoli, 2015 e G. Bottino &#8211; A. Botto &#8211; M. M. Cafagno &#8211; G. Fidone (a cura di), <em>Negoziazioni pubbliche. Scritti su concessioni e partenariati pubblico-privato, </em>Milano, 2013. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title=""><sup><sup>[55]</sup></sup></a> Cfr. sul punto A. Massera, <em>La trasposizione delle direttive europee tra obblighi di armonizzazione e opportunità di riordino della normativa nazionale, con particolare riferimento alle concessioni, </em>cit., 28-29.</div>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title=""><sup><sup>[56]</sup></sup></a> Sull’elemento specifico del rischio economico quale tratto caratteristico di distinzione rispetto agli appalti, sebbene con un’analisi che si focalizza sull’istituto della concessione, si veda da recente F. Goisis, <em>Il rischio economico quale proprium del concetto di concessione nella direttiva 2014/23/UE: approccio economico versus visioni tradizionali, </em>in <em>Diritto amministrativo</em>, 2015, 743 ss., anche per i più recenti sviluppi giurisprudenziali europei in argomento.&nbsp;</div>
<div id="ftn58"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title=""><sup><sup>[57]</sup></sup></a> A partire dal libro verde del 2004 relativo ai PPP ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (COM 2004, 327), possono (almeno) ricordarsi: la Comunicazione della Commissione europea del 15.11.2005 sui PPP e sul diritto degli appalti pubblici e delle concessioni (COM 2005, 569); la risoluzione del Parlamento europeo del 16.10.2006 sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario in tema di appalti pubblici e concessioni; la comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) del 5.2.2008 (COM 2007 6661); il già citato libro verde del 2011 relativo alla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (COM 2011, 15).</div>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title=""><sup><sup>[58]</sup></sup></a> Per delle interessanti considerazioni al riguardo si veda lo scritto di M.P. Chiti, <em>Il partenariato pubblico-privato e la nuova direttiva concessioni </em>(2016), disponibile presso www.studiolegalechiti.it</div>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title=""><sup><sup>[59]</sup></sup></a> G. Greco, <em>La direttiva in materia di “concessioni”, </em>in <em>Riv. it. dir. pubbl. com., </em>2015, 1095 ss., con particolare riferimento alle pagine 1114 ss. per le differenze, anche di carattere teorico, tra la disciplina interna ed europea. Utile anche il confronto con H. Gonzàlez, <em>The Evolving Concept of Works and Service Concessions in European Union Law, </em>in <em>Public Procurement Law Review, </em>2016, 51 ss. &nbsp;</div>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title=""><sup><sup>[60]</sup></sup></a> Alla disciplina delle concessioni sono in particolare dedicati gli articoli da 164 a 178 del d.lgs. n. 50 del 2016.</div>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title=""><sup><sup>[61]</sup></sup></a> Si veda l’articolo 179 del d.lgs. n. 50 del 2016.</div>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title=""><sup><sup>[62]</sup></sup></a> Ai partenariati si estende anche parte della disciplina relativa ai contratti di appalto, così come disposto dall’articolo 179, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2016. Tale ambito applicativo coincide peraltro con l’ulteriore rinvio che, rispetto alle concessioni, viene posto dall’articolo 164, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title=""><sup><sup>[63]</sup></sup></a> A. Travi, <em>Il partenariato pubblico-privato: i confini incerti di una categoria, </em>in G. Bottino &#8211; A. Botto &#8211; M. M. Cafagno &#8211; G. Fidone (a cura di), <em>Negoziazioni pubbliche</em>, cit., 10 ss.&nbsp;</div>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title=""><sup><sup>[64]</sup></sup></a> I. Kristensen &#8211; R. McQuaid &#8211;&nbsp; W. Scherrer, <em>Public Private Partnership as an Instrument of Innovation Policy, </em>in U. Hilpert (editors), <em>Handbook of Politics and Technology, </em>Oxford, 2016, 249 ss. &nbsp;</div>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title=""><sup><sup>[65]</sup></sup></a> I. Kristensen &#8211; W. Scherrer, <em>Public Private Partnership as Systemic Instrument of Governance in Regional Innovation Policy</em>, in <em>International Public Administration Review, </em>2016, 37 ss. &nbsp;</div>
<div id="ftn67"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title=""><sup><sup>[66]</sup></sup></a> Per l’acquisizione di ulteriori dati può consultarsi <a href="http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html"><em>http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html</em></a><em>.</em></div>
<div id="ftn68"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title=""><sup><sup>[67]</sup></sup></a> La tematica può essere approfondita consultando il sito istituzionale della Commissione europea presso <a href="https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-private-partnerships"><em>https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-private-partnerships</em></a><em>. </em></div>
<div id="ftn69"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title=""><sup><sup>[68]</sup></sup></a> A. Massera, <em>Lo Stato che contratta e che si accorda. Vicende della negoziazione con le PP.AA., tra concorrenza per il mercato e collaborazione con il potere, </em>Pisa, 2012, in particolare 547 ss. &nbsp;</div>
<div id="ftn70"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title=""><sup><sup>[69]</sup></sup></a> Cfr. ancora l’articolo 59, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.&nbsp;</div>
<div id="ftn71"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title=""><sup><sup>[70]</sup></sup></a> Cfr. in particolare l’articolo 64, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016.</div>
<div id="ftn72"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title=""><sup><sup>[71]</sup></sup></a> Sebbene l’articolo 59 del d.lgs. n. 50 del 2016 sembri accostare in modo indifferente la tematica dell’innovazione alle due (distinte) fattispecie della procedura competitiva con negoziazione e del dialogo competitivo, può, tra le altre cose, identificarsi una distinzione tra le stesse che afferisce all’<em>oggetto</em> dell’aggiudicazione. Per il caso della procedura competitiva con negoziazione, infatti, questo appare maggiormente definito e/o definibile, quando invece per il dialogo competitivo viene posta una maggiore enfasi sulle <em>esigenze</em> dell’amministrazione aggiudicatrice. Tale carattere distintivo, utile nell’ultimo caso ad esprimere elementi dinamici che più direttamente si correlano alla tematica dell’innovazione, vale forse a giustificare il perché, nonostante la propensione “alternativa” di cui all’articolo 59, l’articolo 181 del codice dei contratti menzioni invece il solo strumento del dialogo competitivo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn73"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title=""><sup><sup>[72]</sup></sup></a> Cfr. in particolare l’articolo 166 del d.lgs. n. 50 del 2016, dove peraltro si riferisce il principio di libera amministrazione anche al momento dell’esecuzione.</div>
<div id="ftn74"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title=""><sup><sup>[73]</sup></sup></a> Per la qual cosa si rinvia alle più ampie considerazioni di cui al terzo paragrafo di questo scritto.</div>
<div id="ftn75"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title=""><sup><sup>[74]</sup></sup></a> Cfr. Corte di Giustizia europea, grande sezione, 13 aprile 2010, <em>Wall</em>, C-91/08.</div>
<div id="ftn76"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title=""><sup><sup>[75]</sup></sup></a> Da recente si veda in proposito Corte di Giustizia europea, 7 settembre 2016, <em>Finn Frogne A/S</em>, C-549/14.&nbsp;</div>
<div id="ftn77"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title=""><sup><sup>[76]</sup></sup></a> Sulla questione, in termini generali (ancorché prevalentemente riferiti agli appalti), sono comunque utili le riflessioni di M. Cafagno, <em>Flessibilità e negoziazione. Riflessioni sull’affidamento dei contratti complessi, </em>in <em>Riv. it. dir. pubbl. com</em>., 2013, 991 ss.,&nbsp;</div>
<div id="ftn78"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title=""><sup><sup>[77]</sup></sup></a> Per una idea sostanzialmente coincidente a quella di cui al testo si veda A. Pajno, <em>La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, </em>in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2015 ss., 1127 ss., con particolare riferimento alle pagine 1152-1153.</div>
<div id="ftn79"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title=""><sup><sup>[78]</sup></sup></a> Dove, in termini generali e attraverso indicazioni specifiche, si qualifica come <em>sostanziale</em> la modifica di una concessione che altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito.</div>
<div id="ftn80"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title=""><sup><sup>[79]</sup></sup></a> Per sviluppi più ampi di questa impostazione teorica, nonché per ulteriori riferimenti, si veda ancora A. Massera, <em>Lo Stato che contratta e che si accorda</em>, cit., 513 ss,.e <em>passim</em>.&nbsp;</div>
<div id="ftn81"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title=""><sup><sup>[80]</sup></sup></a> Cfr. ancora l’articolo 65 del d.lgs. n. 50 del 2016.&nbsp;</div>
<div id="ftn82"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title=""><sup><sup>[81]</sup></sup></a> P. Cerqueira Gomes, <em>The Innovative Innovation Partnerships Under the 2014 Public Procurement Directives, </em>in <em>Public Procurement Law Review, </em>2014, 211 ss., 213-214.</div>
<div id="ftn83"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title=""><sup><sup>[82]</sup></sup></a> Cfr. articolo 65, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016.</div>
<div id="ftn84"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title=""><sup><sup>[83]</sup></sup></a> Cfr. la nota 69 di questo scritto, e i relativi riferimenti di cui al testo.</div>
<div id="ftn85"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title=""><sup><sup>[84]</sup></sup></a> Per l’accostamento teorico-pratico di cui al testo cfr. anche M.A. Bernal Blay, <em>The Strategic Use of Public Procurement in Support of Innovation,</em> cit., 6.</div>
<div id="ftn86"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title=""><sup><sup>[85]</sup></sup></a> Una delle problematiche più rilevanti è proprio quella relativa all’assenza di un limite di durata per i partenariati per l’innovazione, senza che peraltro possa verificarsi il dato dell’equilibrio contrattuale rispetto all’assunzione (necessaria) del rischio economico (così come invece è per il caso dei partenariati “ordinari”). Bene quindi si comprende la criticità di tale aspetto rispetto all’ordinario sviluppo delle dinamiche concorrenziali nel mercato, visto che potrebbe prospettarsi l’eventualità di un finanziamento (continuo) di attività di ricerca senza, contestualmente, né alcuna concreta assunzione di rischi da parte di chi la svolge né la presenza di effettive utilità per la pubblica amministrazione. Per lo sviluppo di queste e altre problematiche al riguardo rilevanti si veda P. Telles &#8211; L.R.A. Butler, <em>Public Procurement Award Procedures in Directive 2014/24/EU, </em>reperibile presso <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2443438">https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2443438</a>, 1 ss., in particolare 26 ss.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn87"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title=""><sup><sup>[86]</sup></sup></a> Precisamente secondo la disposizione di cui all’ottavo comma dell’articolo 65 del d.lgs. n. 50 del 2016. La circostanza per cui la norma attribuisce tale prerogativa alla sola pubblica amministrazione non esclude, a mio avviso, che nei documenti contrattuali la stessa possa essere riconosciuta anche alla parte privata.</div>
<div id="ftn88"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88" title=""><sup><sup>[87]</sup></sup></a> Di modo che la struttura dei partenariati per l’innovazione non diviene “terziaria” come invece generalmente, anche se adesso non può forse dirsi <em>sempre</em>, è per il caso dei partenariati pubblico-privato. I partenariati per l’innovazione sembrerebbero quindi potersi rappresentare come dei contratti di durata (variabile) a struttura “binaria” connotati da una complessità relativa sia all’aggiudicazione che al(lo svolgimento del) rapporto commutativo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn89"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89" title=""><sup><sup>[88]</sup></sup></a> Si rimanda alle considerazioni già espresse alla nota 20 e ai corrispondenti rilievi di cui al testo.</div>
<div id="ftn90"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90" title=""><sup><sup>[89]</sup></sup></a> M.A. Bernal Blay, <em>The Strategic Use of Public Procurement in Support of Innovation,</em> cit., 6-9.</div>
<div id="ftn91"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91" title=""><sup><sup>[90]</sup></sup></a> La definizione (contrattuale) degli esiti della fase di ricerca del partenariato, con la (conseguente) modulazione della ripartizione tra costi e benefici, assume allora una valenza eminentemente “regolativa”.&nbsp;</div>
<div id="ftn92"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92" title=""><sup><sup>[91]</sup></sup></a>&nbsp; Ai sensi dell’articolo 65, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, precisamente, <em>“nel selezionare i candidati le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative”</em>, anche se l’uso della locuzione <em>in</em> <em>particolare </em>sembrerebbe presupporre una perdurante rilevanza dei criteri “generali” di aggiudicazione.</div>
<div id="ftn93"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93" title=""><sup><sup>[92]</sup></sup></a> P. Telles &#8211; L.R.A. Butler, <em>Public Procurement Award Procedures in Directive 2014/24/EU,</em> cit., 28.</div>
<div id="ftn94"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94" title=""><sup><sup>[93]</sup></sup></a> Cfr. ancora P. Telles &#8211; L.R.A. Butler, <em>Public Procurement Award Procedures in Directive 2014/24/EU, </em>cit., 28, 38 ss.</div>
<div id="ftn95"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95" title=""><sup><sup>[94]</sup></sup></a> Cfr. articolo 65, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016.&nbsp;</div>
<div id="ftn96"><a href="#_ftnref96" name="_ftn96" title=""><sup><sup>[95]</sup></sup></a> Cfr. articolo 65, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016.</div>
<div id="ftn97"><a href="#_ftnref97" name="_ftn97" title=""><sup><sup>[96]</sup></sup></a> Cfr. articolo 65, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016.</div>
<div id="ftn98"><a href="#_ftnref98" name="_ftn98" title=""><sup><sup>[97]</sup></sup></a> Cfr. ancora l’articolo 65, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016.</div>
<div id="ftn99"><a href="#_ftnref99" name="_ftn99" title=""><sup><sup>[98]</sup></sup></a> Cfr. articolo 65, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.</div>
<div id="ftn100"><a href="#_ftnref100" name="_ftn100" title=""><sup><sup>[99]</sup></sup></a> L’identificazione del punto di equilibrio più “opportuno” tra competizione, trasparenza e tutela dei diritti “riservati” delle imprese costituisce uno degli aspetti più delicati ai fini dello svolgimento efficace e imparziale delle procedure di aggiudicazione dei partenariati per l’innovazione. Tale elemento, peraltro, fa nitidamente emergere il dato per cui la tutela delle imprese nel contesto della soddisfazione della domanda pubblica di innovazione passa attraverso elementi non sempre coincidenti con la logica formale (sin qui) riferita alla fase di aggiudicazione dei contratti pubblici, ma si espande anche in direzione di ambiti settoriali diversi.&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn101"><a href="#_ftnref101" name="_ftn101" title=""><sup><sup>[100]</sup></sup></a> Secondo l’articolo 65, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 <em>“il partenariato per l’innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l’innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene”.</em>&nbsp;</div>
<div id="ftn102"><a href="#_ftnref102" name="_ftn102" title=""><sup><sup>[101]</sup></sup></a> P. Telles &#8211; L.R.A. Butler, <em>Public Procurement Award Procedures in Directive 2014/24/EU, </em>cit. 32-33, ma più in generale 29 ss. per la discussione di alcune fra le criticità che la scarna formulazione della disposizione europea, rispetto alla quale quella italiana nulla aggiunge, prospetta.&nbsp;</div>
<div id="ftn103"><a href="#_ftnref103" name="_ftn103" title=""><sup><sup>[102]</sup></sup></a> P. Cerqueira Gomes, <em>The Innovative Innovation Partnerships Under the 2014 Public Procurement Directives, </em>cit, 214 ss., evidenzia come la flessibilità riconosciuta all’amministrazione durante questa fase consente di meglio adattare la sua azione alle mutevoli esigenze cui l’acquisizione di un bene “duttile” come l’innovazione può condurre, ma altresì nota come tale dimensione procedurale risulti (anche) funzionale alla promozione della trasparenza e alla garanzia della parità di trattamento tra gli operatori concorrenti.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn104"><a href="#_ftnref104" name="_ftn104" title=""><sup><sup>[103]</sup></sup></a> La (progressiva) “selezione” attraverso una <em>scelta </em>(«discrezionale») in una fase “diversa” da quella dell’aggiudicazione propriamente detta fa nitidamente emergere come la proiezione funzionale dell’attività amministrativa muove oltre i canoni della determinazione autoritativa (antecedente alla formazione del rapporto contrattuale). Tra l’altro, (anche) all’interno dello spazio deliberativo di cui si discute permangono intatte le esigenze relative alla garanzia della parità di trattamento fra gli operatori, anche se le forme di tutela ipotizzabili possono (probabilmente) prescindere dalla logica della tutela costitutiva (innanzi al giudice amministrativo).&nbsp;</div>
<div id="ftn105"><a href="#_ftnref105" name="_ftn105" title=""><sup><sup>[104]</sup></sup></a> Per la continuità teorico-pratica delle varie fasi in cui si articola la procedura dei partenariati per l’innovazione, P. Cerqueira Gomes, <em>The Innovative Innovation Partnerships Under the 2014 Public Procurement Directives, </em>cit, <em>passim</em>.</div>
<div id="ftn106"><a href="#_ftnref106" name="_ftn106" title=""><sup><sup>[105]</sup></sup></a> Cfr. in particolare l’articolo 65, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016. Sui “rischi” di tale correlazione, con particolare riferimento al caso di acquisti che si rappresentano ultronei rispetto all’oggetto della ricerca oggetto di finanziamento cfr. ancora P. Cerqueira Gomes, <em>The Innovative Innovation Partnerships Under the 2014 Public Procurement Directives, </em>cit, 215-216.&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn107"><a href="#_ftnref107" name="_ftn107" title=""><sup><sup>[106]</sup></sup></a> P. Telles &#8211; L.R.A. Butler, <em>Public Procurement Award Procedures in Directive 2014/24/EU, </em>cit., 38 ss.&nbsp;</div>
<div id="ftn108"><a href="#_ftnref108" name="_ftn108" title=""><sup><sup>[107]</sup></sup></a> Specificandosi tra l’altro che, in determinati casi, la creazione di partenariati per l’innovazione con diversi <em>partner</em> potrebbe contribuire ad evitare tali effetti. Cfr. infatti il considerando 49 della direttiva europea n. 24 del 2014 e la corrispondente disposizione di cui al considerando 59 della direttiva europea n. 25 del 2015.&nbsp;</div>
<div id="ftn109"><a href="#_ftnref109" name="_ftn109" title=""><sup><sup>[108]</sup></sup></a> Cfr. nuovamente P. Cerqueira Gomes, <em>The Innovative Innovation Partnerships Under the 2014 Public Procurement Directives, </em>cit, 215 ss.; P. Telles &#8211; L.R.A. Butler, <em>Public Procurement Award Procedures in Directive 2014/24/EU, </em>cit., 38 ss.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn110"><a href="#_ftnref110" name="_ftn110" title=""><sup><sup>[109]</sup></sup></a> Cfr. la comunicazione della Commissione europea (2014/C 198/01), <em>disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione</em> del 27 giugno 2014.</div>
<div id="ftn111"><a href="#_ftnref111" name="_ftn111" title=""><sup><sup>[110]</sup></sup></a> A.S. Graells, <em>Public Procurement and State Aid: Reopening the Debate?</em>, in <em>Public Procurement Law Review</em>, 2012, 211 ss.</div>
<div id="ftn112"><a href="#_ftnref112" name="_ftn112" title=""><sup><sup>[111]</sup></sup></a> Cfr. sul punto anche P. Cerqueira Gomes, <em>The Innovative Innovation Partnerships Under the 2014 Public Procurement Directives, </em>cit., 216-217.&nbsp;</div>
<div id="ftn113"><a href="#_ftnref113" name="_ftn113" title=""><sup><sup>[112]</sup></sup></a> Cfr. articolo 65, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016.</div>
<div id="ftn114"><a href="#_ftnref114" name="_ftn114" title=""><sup><sup>[113]</sup></sup></a> L’impatto teorico della vicenda è enorme per potere essere affrontato in questa sede. Per delle penetranti considerazioni che pongono in dubbio la perdurante utilità di una teoria “unitaria” del contratto si veda comunque V. Roppo, <em>Giustizia contrattuale e libertà economiche: verso una revisione della teoria del contratto</em>, in <em>Politica del diritto</em>, 2007, 451 ss.</div>
<div id="ftn115"><a href="#_ftnref115" name="_ftn115" title=""><sup><sup>[114]</sup></sup></a> G. Marchianò, <em>La regolamentazione nella domanda pubblica alla luce della legge delega di recepimento delle nuove direttive: il ruolo dell’amministrazione, </em>in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2016, 1 ss., con una diffusa attenzione nei confronti della <em>domanda pubblica di</em> <em>innovazione</em>.&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn116"><a href="#_ftnref116" name="_ftn116" title=""><sup><sup>[115]</sup></sup></a> H. Caroli Casavola, <em>Le procedure di aggiudicazione, </em>in <em>Giornale diritto amministrativo</em>, 2016, 451 ss. &nbsp;</div>
<div id="ftn117"><a href="#_ftnref117" name="_ftn117" title=""><sup><sup>[116]</sup></sup></a> R. Caranta &#8211; D.C. Dragos, <em>La mini rivoluzione del diritto europeo dei contratti pubblici, </em>in <em>Urbanistica e appalti</em>, 2014, 493 ss.</div>
<div id="ftn118"><a href="#_ftnref118" name="_ftn118" title=""><sup><sup>[117]</sup></sup></a> Già prima delle novità normative in tema di contratti pubblici in questa direzione si era espressa la dottrina più avanzata. Cfr. infatti A. Massera, <em>Lo Stato che contratta e che si accorda</em>, cit., <em>passim</em>, sulla cui impostazione mi sembra convergere, dopo le nuove direttive, anche l’opinione di L. Torchia, <em>La nuova direttiva europea in materia di appalti servizi e forniture nei settori ordinari</em>, cit., in particolare 339 ss. Per l’esposizione di diffusi dubbi sulle utilità effettivamente conseguibili attraverso la proposizione di una logica esclusivamente formale per la contrattualistica pubblica, persino prima delle ormai superate direttive europee, anche M. Cafagno, <em>Lo Stato banditore. Gare e servizi locali, </em>Milano, 2001.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn119"><a href="#_ftnref119" name="_ftn119" title=""><sup><sup>[118]</sup></sup></a> Su entrambi gli aspetti indicati nel testo rimane fondamentale F. Ledda, <em>Il problema del contratto nel diritto amministrativo, </em>Padova, 1965. &nbsp;</div>
<div id="ftn120"><a href="#_ftnref120" name="_ftn120" title=""><sup><sup>[119]</sup></sup></a> Rispetto a questo profilo non si può prescindere da I.M. Marino, <em>Autonomie e democrazia, </em>in <em>Nuove autonomie</em>, 2007, 197 ss. Con riferimento specifico alla tematica della contrattualistica pubblica, in senso per lo più critico, cfr. anche F. Fracchia, <em>I contratti pubblici come strumento di accentramento, </em>in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2015, 1529 ss.&nbsp; &nbsp;</div>
<div id="ftn121"><a href="#_ftnref121" name="_ftn121" title=""><sup><sup>[120]</sup></sup></a> Per i più recenti sviluppi sull’argomento si veda M.A. Sandulli, <em>Il rito speciale in materia di contratti pubblici, in Federalismi, </em>2016, 1-25.<br />
&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La remunerazione “limitata” nelle società a partecipazione pubblica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-remunerazione-limitata-nelle-societa-a-partecipazione-pubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-remunerazione-limitata-nelle-societa-a-partecipazione-pubblica/">La remunerazione “limitata” nelle società a partecipazione pubblica</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa. Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. – 2. La remunerazione degli amministratori nelle società a partecipazione pubblica. – 3. La legislazione previgente. – 3.1. Il divieto di corrispondere compensi “oltre soglia”: la novella del 2013 e le società partecipate quotate. Le società in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-remunerazione-limitata-nelle-societa-a-partecipazione-pubblica/">La remunerazione “limitata” nelle società a partecipazione pubblica</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario: 1. Premessa. Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. – 2. La remunerazione degli amministratori nelle società a partecipazione pubblica. – 3. La legislazione previgente. – 3.1. Il divieto di corrispondere compensi “oltre soglia”: la novella del 2013 e le società partecipate quotate. Le società in house: cenni. – 3.2. L’obbligo di riversare compensi “oltre soglia”: il d.l. n. 95 del 2012. – 4. L’art. 11 t.u.s.p.: un pot-pourri di norme. – 5. I presupposti soggettivi per l’applicazione della disciplina in materia di remunerazione ex art. 11 t.u.s.p. – 6. Il collegamento con l’art. 2389 c.c. – 7. L’architrave della remunerazione “limitata”: limiti, divieti e sanzioni. – 8. La funzionalizzazione della remunerazione “limitata”: una conferma dal caso di Radiotelevisione Italiana S.p.A. – 9. Conclusioni.</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. Premessa. Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.</strong><br />
&nbsp;<br />
Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, adottato dal decreto legislativo n. 175 del 2016 e entrato in vigore il 23 settembre 2016<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, mira a «<em>semplificare e razionalizzare le regole vigenti attraverso il riordino delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina generale organica</em>».<br />
Attuando la legge delega n. 124 del 2015, artt. 18 e 16, (c.d. riforma Madia)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, il Testo unico persegue l’obiettivo di dare risposta alle istanze di riforma del sistema delle società a partecipazione pubblica (di seguito, anche solo: società partecipate)<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>. E ciò per due ragioni.<br />
La prima è comporre in un sistema di regole certe ed effettive la contingente e frammentaria normativa esistente in materia di società partecipate al fine di: (<em>i</em>) contrastare la costituzione di società partecipate superflue, scarsamente produttive o, comunque, inefficienti sotto il profilo gestionale; (<em>ii</em>) favorire il miglior utilizzo delle (limitate) risorse pubbliche. È evidente, del resto, che la predisposizione di un apparato di regole “giusto” si riverbera in un’allocazione più efficiente delle risorse pubbliche e in una rimozione delle fonti di spreco.<br />
La seconda è l’esigenza di tutelare e promuovere la concorrenza <em>del</em> e <em>nel </em>mercato delle imprese, assicurando la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, § 2, TFUE). Non a caso, il diritto europeo<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a> autorizza le società partecipate a svolgere attività di impresa e attività di servizio di interesse generale, economico e non, a condizione che rispettino le regole <em>antitrust</em> e le procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente (o del socio privato)<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
In questa prospettiva, il Testo unico contiene la disciplina unitaria delle società partecipate: elenca i “modelli” societari “partecipabili” dalla p.a.; stabilisce i modi di acquisto della partecipazione pubblica; individua le peculiarità in punto di <em>governace</em>, di rapporti tra gli organi sociali e di struttura finanziaria; regolamenta l’eventuale fase concorsuale.<br />
Tuttavia, dall’esame dell’articolato emerge un complesso di norme disorganico e incompiuto o, comunque, non autosufficiente. Si può affermare anzi che la tecnica legislativa appare alquanto discutibile; pur se apprezzabile è l’intento di “sistematizzare” la disciplina delle società partecipate in un testo unico. Infatti, il Testo unico: rinvia costantemente alle norme contenute nel Titolo V del Codice civile, che non abroga, ma deroga; si inserisce nella galassia della legislazione previgente susseguitasi in materia di società partecipate, ma in parte la abroga, in parte la deroga, in parte la mantiene transitoriamente vigente.<br />
Sotto il primo profilo, le norme del Codice civile rappresentano il presupposto applicativo della disciplina contenuta nel Testo unico. Siffatta disciplina, per un verso, viene integrata dalle previsioni codicistiche; ma, per altro verso, incide su di esse derogandole. E ciò avviene: in modo implicito o esplicito; in termini ora alternativi ora specificativi ora aggiuntivi. Il tutto secondo un rapporto descrivibile secondo il paradigma norma generale-norma speciale: ove il Codice civile è la norma generale; il Testo unico è la norma speciale. E si tratta, in alcuni casi, di specialità per specificazione, in altri, di specialità per aggiunta: perché questo o specifica elementi dei “modelli” societari esistenti o aggiunge ad essi nuovi “modelli” societari<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
&nbsp;Sotto il secondo profilo, il Testo unico si inserisce al centro della pregressa normativa sviluppatasi in materia di società partecipate, come «<em>tessera complessa</em>»<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>. Esso tratteggia un quadro normativo variegato in quanto: (<em>i</em>) non abroga tutte le disposizioni previgenti, ma solo alcune; (<em>ii</em>) alcune norme pregresse restano vigenti in via definitiva, altre in via transitoria (ad esempio, fino all’emanazione della disciplina di dettaglio); (<em>iii</em>) nell’abrogare le norme previgenti, alcune le trasfonde in esso; altre le sostituisce con nuove regole, innovando pertanto il sistema o, meglio, il micro-sistema delle società partecipate dalla p.a.<br />
Tanto premesso, fra le (tendenziali) novità normative introdotte dal Testo unico quella sulla quale ci s’intende soffermare è la remunerazione degli amministratori nelle società partecipate.<br />
La validità di tale disamina non viene intaccata dalla sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzione, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni contenute nella legge delega n. 124 del 2015 e, in specie, dell’«<em>art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata</em>»<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>. In sintesi: della norma in forza della quale è stato adottato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.<br />
Si legge, infatti, in detta sentenza che: «<em>le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione</em>».<br />
In sostanza, la Corte Costituzionale opta per una soluzione di compromesso: (i) prende atto che la legge delega eccede le competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di coordinamento della finanza pubblica e viola l’autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni, nonché il principio di leale collaborazione; (ii) dichiara illegittima (fra l’altro) la norma delegante l’adozione del Testo unico, ma non il Testo unico, che però diviene inevitabilmente “instabile”; (iii) ammonisce gli interpreti a non intentare giudizi di costituzionalità “pretestuosi”, chiarendo comunque che saranno rigettati se non ledono effettivamente (ma solo formalmente) le competenze regionali<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>; (iv) sollecita, in ogni caso, il Governo ad adottare tempestivamente una soluzione idonea a “stabilizzare” la validità e l’efficacia (pure) del Testo unico.<br />
Secondo i primi commentatori, la starda indicata dalla Corte sarebbe percorribile adottando di un decreto correttivo al Testo unico, emanato previo raggiungimento di una “intesa” con le Regioni<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>. Il che, nel caso che ci occupa, potrebbe essere agevolato, considerando che, in ogni caso, l’attuazione di una parte della disposizione contenuta nell’art. 11, comma 6, t.u.s.p. presuppone il raggiungimento di un’intesa con le Regioni, da conseguirsi in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. La remunerazione degli amministratori nelle società a partecipazione pubblica.</strong></p>
<p>La disciplina della remunerazione degli amministratori nelle società a partecipazione pubblica è contenuta nell’art. 11 del Testo unico e, in particolare, nei commi 6, 8, 9, 10, 12 e 13<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Nel complesso, essa manifesta, cristallizza e cerca di risolvere la pluralità dei problemi operativi legati all’adozione di pratiche di remunerazione e incentivazione rischiose; disancorate dalle <em>performance</em> di società e amministratori; incidenti sulla stabilità, sull’equilibrio economico-finanziario della singola società e, pertanto, sui conti pubblici.<br />
È evidente, infatti, che la partecipazione dell’ente pubblico a una società commerciale solleva problemi di trasparenza, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.<br />
Non a caso, l’art. 18, comma 1, lett. e), l. n. 124/2015 spiega[va] che «<em>il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine (…) di razionalizza[re] (…) le politiche retributive</em>». E soggiunge[va] che le politiche retributive devono: (<em>a</em>) essere orientate al contenimento dei costi e parametrate ai “modelli” societari partecipabili dalla p.a.; (<em>b</em>) introdurre criteri di valutazione oggettivi, rapportati anche al valore economico dei risultati operativi; (<em>c</em>) prevedere che «<em>i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio</em>»<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
Conseguentemente, l’art. 11, comma 6, t.u.s.p. afferma che «<em>Per ciascuna fascia </em>[di classificazione delle società partecipabili]<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a><em> è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai</em> <em>titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico</em>».<br />
Il divieto di corrispondere compensi eccedenti determinate soglie accresce nel prosieguo della norma, ove: (<em>i</em>) è fatto obbligo alle società di verificare «<em>il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti</em>»; (<em>ii</em>) è sancita l’ultrattività delle «<em>disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori</em>»; (<em>iii</em>) è fatto divieto di corrispondere la parte variabile della remunerazione «<em>in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell’amministratore</em>», fermo restando che questa deve commisurata ai «<em>risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio precedente</em>».<br />
Il principio di onnicomprensività della retribuzione e, quindi, di contenimento della spesa pubblica è preservato poi in ipotesi particolari. Invero, l’art. 11 t.u.s.p. prescrive: (<em>iv</em>) che gli amministratori-dipendenti della società controllante hanno l’obbligo di riversare alla società di appartenenza i compensi «<em>assembleari</em>» (art. 11, comma 8, t.u.s.p.); (<em>v</em>) che gli statuti delle società devono introdurre «<em>il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali» </em>(art. 11, comma 9, lett. c), t.u.s.p.); (<em>vi</em>) di non «<em>corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva</em>» (art. 11, comma 10, t.u.s.p.); (<em>vii</em>) che gli amministratori-dipendenti della società «<em>sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori</em>» (art. 11, comma 12, t.u.s.p.); (<em>viii</em>) che la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi <em>ex lege </em>e «<em>non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell’organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all’entità dell’impegno richiesto</em>» (art. 11, comma 13, t.u.s.p.).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. La legislazione previgente.</strong><br />
&nbsp;<br />
Il divieto di corrispondere compensi eccedenti una determinata soglia quali-quantitativa è nato anzitutto come portato di un problema socioeconomico: cioè la difficoltà di giustificare l’erogazione di “remunerazioni d’oro” in una situazione di crisi finanziaria<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
Così, un primo divieto e, quindi, un primo limite quantitativo ha fatto la sua comparsa nell’art. 3, comma 44, l. n. 244 del 2007 (c.d. legge finanziaria 2008)<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
Questa norma prevedeva che il trattamento economico omnicomprensivo del presidente e dei componenti degli organi di governo e controllo, nonché dei dirigenti di società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica non potesse superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>. La proibizione era incompleta, non applicandosi agli amministratori investiti di particolari cariche <em>ex</em> art. 2389, comma 3, c.c. ed essendo, comunque, derogabile «<em>per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni</em>».<br />
Tuttavia, essa era assistita da una sanzione diretta e da due misure di <em>enforcement</em> indirette.<br />
La prima era il «<em>rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita</em>»; che però “scattava” solo per la violazione di particolari obblighi comportamentali e informativi<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
Le seconde erano: (i) la collocazione di diritto in aspettativa non retribuita e la sospensione dell’iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza di «<em>coloro che sono legati da un rapporto di lavoro </em>(…)<em> con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell’organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro</em>»; (ii) il computo «<em>in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell’anno</em>».<br />
È evidente la <em>ratio</em> proibizionistica sottesa alla norma; e, dunque, la funzione “dirigistica” esplicata dal legislatore del 2007.<br />
Approccio ancora più “dirigistico” assumeva l’art. 23-<em>bis</em> d.l. n. 201 del 2011, stabilendo già nel 2011 che il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori andasse parametrato a criteri oggettivi e trasparenti e alla fascia di classificazione della società partecipata di riferimento; e non potesse comunque eccedere «<em>il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni</em>»<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
Ad analoghi risultati giungeva il medesimo art. 23-<em>bis</em> d.l. n. 201 del 2011 in relazione alla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche <em>ex</em> art. 2389, comma 3, c.c.<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>. Questi emolumenti potevano «<em>includere una componente variabile che non può risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione</em>»<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>; ma non dovevano superare il limite massimo di euro 240.000 annui e, in ogni caso, dovevano attenersi ai principi di oggettività e trasparenza.<br />
La disposizione nasceva dall’esigenza di impedire che il divieto di corrispondere compensi eccedenti una determinata soglia quantitativa fosse determinato in astratto e in modo indifferenziato; e non calibrato sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata.<br />
Lo stesso timore risultava dissipato dall’individuazione delle fasce di classificazione delle società partecipate. Queste fasce descrivevano in modo sintetico la struttura finanziario-organizzativa della singola società. Se il trattamento economico omnicomprensivo veniva àncorato alla fascia di classificazione, andava da sé che tale compenso sarebbe stato correlato sia al livello di competenze necessarie per l’assunzione e l’espletamento dei compiti gestori sia al carico di impegni e responsabilità gravanti in concreto sull’amministratore-beneficiario.<br />
Non a caso, la norma demandava a un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la classificazione delle società partecipate in fasce; nonché l’individuazione, per ciascuna fascia, della soglia limite. E stabiliva, altresì, che le fasce di classificazione e l’importo massimo dei compensi venissero rideterminati almeno ogni tre anni, in modo da allinearli ai mutamenti di mercato, al tasso di inflazione programmato e agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
La norma veniva attuata però solo nel 2014. Con il decreto n. 166 del 2014 (ancora vigente)<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>, il Ministero dell’Economia e delle Finanze classificava le società partecipate in «<em>fasce di complessità</em>» sulla base di indicatori dimensionali, quali: il valore della produzione; gli investimenti; il numero dei dipendenti<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. E determinava, per ciascuna fascia, il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione avrebbero dovuto attenersi nel fissare, <em>ratione materia</em>, la remunerazione degli «<em>amministratori investiti di particolari cariche</em>»<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>. Precisava inoltre: che in assenza di deleghe gestionali e, quindi, di amministratori investiti di particolari cariche, i limiti ai compensi ivi previsti andassero riferiti al compenso dell’amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione; che, nel caso in cui l’amministratore fosse anche dipendente delle società, la remunerazione percepita a titolo di rapporto di lavoro rientrasse nella base di calcolo del limite massimo; che, qualora al presidente del consiglio di amministrazione fossero attribuite deleghe operative <em>ex</em> art. 4, comma 5, d.l. n. 95 del 2012, la maggiorazione del compenso non potesse eccedere il 30% del compenso massimo previsto per l’amministratore delegato della corrispondente fascia di appartenenza. Infine poneva in capo al consiglio di amministrazione l’obbligo di redigere una relazione sulla politica di remunerazione e di sottoporla all’assemblea, convocata <em>ex</em> art. 2364, comma 2, c.c.: e ciò analogamente a quanto “raccomandato” dal Codice di Autodisciplina e previsto, poi, dall’art. 123-<em>ter</em> t.u.f. per le società quotate<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.&nbsp;<br />
Più nello specifico, il decreto ministeriale individuava, sulla base degli anzidetti indicatori dimensionali, tre fasce di classificazione<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a> e, di conseguenza, tre soglie massime di remunerazione. Queste soglie erano àncorate al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione: per l’intero, per le società partecipate incluse nella fascia n. 1; decurtato del 20% e del 50%, per le società partecipate ricomprese nella fascia n. 2 e nella fascia n. 3.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>3.1. Il divieto di corrispondere compensi “oltre soglia”: la novella del 2013 e le società partecipate quotate. Le società <em>in house</em>: cenni.</strong><br />
&nbsp;<br />
La norma dell’art. 23-<em>bis </em>veniva poi modificata nel 2012 e nel 2013.<br />
Il d.lgs. n. 95 del 2012 introduceva il comma 5-<em>quater</em>, il quale sanciva che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche <em>ex</em> art. 2389, comma 3, c.c. non potesse essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.<br />
Il d.l. n. 69 del 2013 aggiungeva poi i commi 5-<em>quinques</em> e 5-<em>sexies</em>. Il primo statuiva che nelle società partecipate che emettono strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati «<em>il compenso di cui all’articolo 2389, terzo comma, del codice civile per l’amministratore delegato e il presidente del consiglio d’amministrazione non </em>[potesse]<em> essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo</em>». E il secondo stabiliva che nelle società partecipate che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati «<em>in sede di rinnovo degli organi di amministrazione </em>[fosse]<em> sottoposta all’approvazione dell’assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società </em>(…) <em>conforme ai criteri di cui al comma 5-</em>quater»; specificando poi che «<em>in tale sede, l’azionista di controllo pubblico </em>[era]<em> tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo</em>».<br />
Interessante al riguardo è ripercorrere il dibattito sulla disposizione di cui al comma 5-<em>quinques</em>, art. 23-<em>bis</em> d.l. n. 201 del 2011.<br />
Come accennato, la norma prevedeva che, in sede di rinnovo del consiglio di amministrazione, l’assemblea degli azionisti approvasse una proposta in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche. Questa proposta: (a) aveva ad oggetto la riduzione del trattamento economico degli amministratori con deleghe esecutive, che avrebbe dovuto essere disposta in misura non inferiore al 25% del trattamento corrisposto nel precedente mandato; e (b) doveva essere approvata dall’azionista di controllo pubblico, chiamato ad esprimere il proprio assenso espresso (c.d. potere di veto).<br />
Nella dottrina, la portata di quest’ultima parte del comma 5-<em>quinques</em> era discussa. Nella specie, il quesito atteneva alla possibilità di riconoscere all’azionista di controllo pubblico una sorta di potere di veto sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche. La risposta affermativa veniva esclusa quantomeno per due ragioni. La prima era la contrarietà alle istanze provenienti dal diritto europeo; la seconda era l’alterazione delle regole di voto vigenti nelle assemblee delle società partecipate quotate. Tanto è vero che la soluzione rappresentava il frutto di un compromesso: si leggeva la norma in modo disgiunto e, quindi, si riteneva il voto assembleare libero per tutti i soci; vincolato per il socio pubblico. Conseguentemente, mentre gli azionisti privati avrebbero potuto votare contro la proposta di riduzione dei compensi; invece, l’azionista pubblico avrebbe dovuto esprimere un voto favorevole a tale proposta di riduzione.<br />
Una specifica disciplina era prevista poi per la remunerazione degli amministratori delle società <em>in house</em><a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>.<br />
Al riguardo, l’art. 1, comma 554, l. n. 147/2013 stabiliva che se la società <em>in house</em> avesse conseguito, nei tre esercizi precedenti al 2015, un risultato economico negativo, avrebbe dovuto procedere alla riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. E aggiungeva che, se la società avesse conseguito un siffatto risultato economico negativo per due anni conseguitivi, questo risultato avrebbe integrato una giusta causa di revoca degli amministratori<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br />
La norma però taceva sulle soglie al superamento delle quali si sarebbe considerato integrato detto risultato economico negativo; sebbene sterilizzasse gli effetti della revoca nel caso in cui il risultato economico negativo fosse stato coerente con un piano di risanamento approvato dall’ente controllante. Ad ogni modo, la <em>ratio</em> della stessa stava nell’esigenza di rafforzare i presidi di <em>governance</em> in modo da controllare e contrastare la scorretta gestione delle risorse e, di qui, tutelare l’interesse pubblico al contenimento della spesa<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>3.2. L’obbligo di riversare compensi “oltre soglia”: il d.l. n. 95 del 2012. </strong><br />
&nbsp;<br />
Particolarmente significativo era, altresì, l’obbligo di riversare i compensi «<em>assembleari</em>» introdotto dall’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>. Questa norma mirava a garantire il rispetto del principio di omni-comprensività della remunerazione, imponendo agli amministratori delle società partecipate<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a> di riversare i compensi assembleari «<em>all’amministrazione e alla società</em> <em>di appartenenza e, ove riassegnabili, </em>(…)<em> al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio</em>». Peraltro, stabiliva che, a decorrere dal primo gennaio 2015, «<em>il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non </em>[avrebbe potuto]<em> superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013</em>».<br />
Perciò, gli amministratori-dipendenti di una società partecipata venivano gravati dell’obbligo di riversare i compensi assembleari.<br />
La norma dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012 sollevava però diversi dubbi interpretativi.<br />
Il primo dubbio atteneva alla portata dell’aggettivo «<em>assembleari</em>». In particolare, ci si chiedeva se l’aggettivo «<em>assembleari</em>» dovesse essere interpretato in senso soggettivo o in senso oggettivo; e quindi se questo dovesse essere riferito all’assemblea dei soci o allo svolgimento della funzione gestoria. Dalla risposta si facevano discendere poi diverse conseguenze.<br />
I sostenitori dell’interpretazione soggettiva concludevano che l’amministratore-dipendete fosse obbligato a riversare l’intero emolumento corrispostogli, a prescindere dal <em>quantum</em> remunerativo deliberato dall’assemblea. Al contrario, i fautori dell’interpretazione oggettiva concludevano che l’amministratore-dipendente dovesse riversare solo il <em>quantum</em> percepito a titolo di partecipazione all’assemblea, potendo trattenere il <em>quantum</em> corrisposto ad altro titolo (es. c.d. <em>benefit</em>). In sostanza, l’amministratore-dipendente avrebbe dovuto rinunciare ai c.d. gettoni di presenza, ma non alle altre componenti della remunerazione<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title=""><sup><sup>[34]</sup></sup></a>.<br />
Nell’incertezza del dato normativo, prevaleva la tesi soggettivistica. Questa veniva argomentata valorizzando il dato letterale e il dato sistematico: vale a dire la rubrica dell’art. 4 d.l. n. 95 del 2012 e l’art. 62 d.p.r. n. 3 del 1957 (per come modificato dall’art. 6, comma 4, d.l. n. 78 del 2010).<br />
Muovendo dalla rubrica della norma, si correlava l’obbligo di riversare il compenso alla <em>ratio</em> della stessa: ossia, al risparmio di spesa pubblica. E si giustificava quindi la tesi soggettiva. E ciò sembrava ricevere l’avallo anche della giurisprudenza contabile. In una sentenza della Corte dei Conti, si leggeva, infatti, che nel contrasto interpretativo, il criterio esegetico da preferire avrebbe dovuto essere quello orientato a ottenere «<em>il massimo effetto utile alle disposizioni di contenimento dei costi di apparato</em>»<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title=""><sup><sup>[35]</sup></sup></a>.<br />
Facendo leva sull’art. 62 d.p.r. n. 3 del 1957, si sottolineava che gli amministratori- dipendenti pubblici di società partecipate esercitavano la funzione gestoria nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza. Di conseguenza, i compensi «<em>dovuti dalla società o dall’ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale</em>»<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title=""><sup><sup>[36]</sup></sup></a>.<br />
La norma dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012 sollevava un secondo dubbio interpretativo. La corretta impostazione della problematica impone però una premessa.<br />
La previsione dell’obbligo di riversare i compensi assembleari era contenuta in una norma che si occupava della composizione dell’organo amministrativo delle società partecipate. Questo doveva essere formato da un consiglio di amministrazione costituito da tre membri: due, non esecutivi, interni; uno, esecutivo, esterno. Sicché, il conferimento della carica di amministratore (delegato) ad un soggetto esterno alla compagine societaria costituiva un <em>escamotage </em>che permetteva alla società di esentare tale amministratore dall’obbligo di riversare i compensi. Del resto, rendendo l’obbligo di riversare i compensi la carica di amministratore onorifica, difficilmente la società avrebbe trovato un professionista disposto ad accettare l’incarico.<br />
A questo secondo dubbio interpretativo, se ne correlava un terzo. La norma dell’art. 4 d.l. n. 95 del 2012 prevedeva la possibilità di nominare un amministratore unico; ma taceva circa la provenienza e il compenso. Al riguardo, si riteneva che l’amministratore unico potesse essere sia un soggetto esterno sia un dipendente dell’amministrazione o della società partecipata. In quest’ultimo caso, sorgeva poi la questione di stabilire quale disciplina si applicasse al relativo compenso. Si notava che la norma, nell’imporre ai dipendenti delle amministrazioni o delle società partecipate di riversare i compensi agli enti di appartenenza, non sembrasse prevedere eccezioni. Ciò nonostante, appariva irragionevole, nonché ingiustificatamente discriminatorio privare detto amministratore di qualsivoglia remunerazione: infatti, nel caso in cui le medesime funzioni fossero state affidate ad un soggetto esterno, la carica sarebbe stata remunerata<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title=""><sup><sup>[37]</sup></sup></a>.<br />
Le superiori osservazioni consentivano di affermare allora che l’unico modo per remunerare lo svolgimento della funzione gestoria sarebbe stato quello di conferire la carica ad un soggetto esterno; e ciò anche nelle ipotesi in cui questo si sarebbe potuto evitare (es. società <em>in house</em>). A conti fatti però, il conferimento della carica di amministratore ad un soggetto esterno frustava le premesse dalle quali prendeva le mosse l’art. 4 d.l. n. 95 del 2012: la necessità di contenere la spesa pubblica.<br />
Volgendo poi lo sguardo alla portata complessiva dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012, emergeva una logica preventiva-sanzionatoria. Sembra cioè che l’obbligo di riversare i compensi c.d. oltre soglia (eccedenti, cioè, l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title=""><sup><sup>[38]</sup></sup></a>) fosse una sanzione per l’illecito compiuto dagli amministratori: vale a dire per la percezione di compensi oltre soglia. La cui <em>ratio</em> stava nel dissuadere gli amministratori dal commettere un atto illecito: la violazione dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012.<br />
Non a caso, la norma obbligava gli amministratori a non percepire compensi oltre soglia, prevedendo come diretta conseguenza lo “spoglio” del guadagno realizzato illegittimamente: <em>alias</em>, derivante dalla attività gestoria compiuta <em>contra legem</em>.<br />
In sostanza, la norma presupponeva che l’attribuzione di compensi oltre soglia causasse un danno al patrimonio sociale<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>, che dovesse essere eliminato (<em>rectius</em>, risarcito) mediante il riversamento. E sganciava il risarcimento danno dal pregiudizio effettivamente arrecato al patrimonio sociale, limitandosi a dire che gli amministratori «<em>hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi all’amministrazione o alla società di appartenenza</em>». E si è visto al riguardo che la tesi maggioritaria riteneva l’amministratore obbligato a riversare l’intero compenso deliberato ed eventualmente già erogato; e non la quota-parte sopra soglia.<br />
Pertanto, se si muove dall’assunto che l’obbligo di riversare i compensi oltre soglia integra una forma di risarcimento del danno e che quest’obbligo non è circoscritto alla quota-parte eccedente la soglia ma è esteso all’intero compenso, ne segue che l’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012 è oggetto di una costruzione autonoma. Questa norma non vincola il <em>quantum</em> risarcibile al danno arrecato al patrimonio sociale <em>ex</em> art. 1223 c.c.; ma individua il presupposto per la sua applicabilità nella semplice attribuzione di compensi oltre soglia. La conseguente sanzione e la sua entità sono dunque svincolate dal pregiudizio effettivamente arrecato al patrimonio della società partecipata; ma sono collegate al comportamento riprovevole dell’amministratore, consistente nella percezione di compensi oltre soglia. Il che vuol dire che tale strumento rimediale-risarcitorio ha una funzione, più che compensativo-retributiva, preventiva-sanzionatoria, atteggiandosi ad una sorta di sanzione civile indiretta o pena privata.<br />
Se si condivide questa lettura dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012, potrebbe anche condividersi, in ultima analisi e per inciso, che esso concorra a far penetrare nel sistema della responsabilità civile i c.d. danni punitivi<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>. Del resto, la norma sembra tesa a sanzionare e, quindi, a prevenire la corresponsione di compensi oltre soglia, al fine di disincentivare gli amministratori dal distrarre risorse pubbliche; e non a riparare-compensare un danno arrecato al patrimonio sociale.<br />
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<strong>4. L’art. 11 t.u.s.p.: un <em>pot-pourri </em>di norme.</strong><br />
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Quanto finora tratteggiato pone in luce la sintesi realizzata nell’art. 11 t.u.s.p.: in questo vengono trasposte le norme contenute nell’art. 23-<em>bis</em> d.l. n. 201 del 2011 e nell’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012. Tuttavia, la prima norma viene abrogata; la seconda viene mantenuta transitoriamente vigente<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>.<br />
Nella specie, l’art. 23-<em>bis</em> d.l. n. 201 del 2011 viene sostanzialmente trasfuso nell’art. 11, comma 6, t.u.s.p.; invece l’art. 11, comma 7, t.u.s.p. àncora l’ultrattività sia dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012 sia del decreto ministeriale n. 166 del 2014 all’emanazione del decreto ministeriale richiesto dall’art. 11, comma 6, t.u.s.p.: vale a dire, del decreto che individua gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi; che, di conseguenza, classifica le società partecipate in un massimo di cinque fasce; che determina, in proporzione, il limite massimo di remunerazione attribuibile agli amministratori di quelle società; che stabilisce i criteri determinazione della parte variabile della remunerazione. Come si vedrà, l’ultrattività di tale decreto si spiega in considerazione del fatto che tanto l’obbligo di riversare i compensi «<em>assembleari</em>» quanto il limite massimo del compenso erogabile all’amministratore sono correlati alla fascia di classificazione della società (v., <em>infra</em>, § <strong>7.</strong>).<br />
Il che pone in parte un problema. Infatti, l’art. 11 t.u.s.p. al contempo: riprende disposizioni vigenti nel precedente regime e con esse tutti i dubbi interpretativi emersi in quel contesto (come quelli illustrati in ordine all’obbligo di riversare i compensi «assembleari» <em>ex</em> art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012: v., <em>retro</em>, § <strong>3.2.</strong>); introduce disposizioni, in parte, vigenti, in parte, subordinate all’entrata in vigore della disciplina secondaria; attua, nel mentre, tali ultime disposizioni mantenendo transitoriamente vigente la disciplina secondaria emanata nel contesto normativo anteriore all’entrata in vigore del Testo unico (come accade con il decreto ministeriale n. 166 del 2014).<br />
Tanto detto, e a prescindere da queste precisazioni di diritto intertemporale, conviene prendere atto del dato normativo e continuare a interrogarsi sui limiti introdotti dal legislatore per i compensi degli amministratori nelle società partecipate. In particolare, occorre capire, da una parte, quale sia la portata di questi limiti (v., <em>infra</em>, § <strong>6.</strong>) e, dall’altra parte, perché il legislatore intervenga a determinare l’entità della remunerazione, pur nella consapevolezza che, sulla base della norma generale dell’art. 2389 c.c., questa prerogativa è appannaggio dell’assemblea e/o del consiglio di amministrazione (v., <em>infra</em>, § <strong>7.</strong>).<br />
Prima di esaminare queste problematiche, è il caso di soffermarsi brevemente sulla struttura dell’art. 11 t.u.s.p.<br />
L’art. 11 t.u.s.p. è rubricato «<em>Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico</em>»; e consta di sedici commi, disciplinanti: alcuni, la composizione e il funzionamento dell’organo amministrativo e di controllo; altri, la remunerazione dei membri di tali organi; altri ancora, i profili di diritto intertemporale.<br />
L’eterogeneità delle materie trattate contrasta con la <em>ratio</em> del Testo unico: vale a dire con la chiarezza e la razionalizzazione della normativa previgente. Per questo motivo, sarebbe stato meglio introdurre due articoli regolanti, il primo, la <em>governance</em>, il secondo, la remunerazione degli amministratori (e dei sindaci), con le rispettive disposizioni di diritto intertemporale<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>.<br />
Ad ogni modo, l’art. 11, comma 1, t.u.s.p. prevede che i componenti dell’organo amministrativo devono possedere gli specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti da un emanando decreto ministeriale; nonché quelli previsti dall’art. 12 d.lgs. n. 39/2013 e dall’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012. L’art. 11, comma 14, t.u.s.p. specifica poi che restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dalle già norme del d.lgs. n. 39/2013.<br />
L’art. 11, commi 2, 3, 4, 9, lett. a), lett. b) e lett. d), t.u.s.p. si occupano della <em>governance</em>. Dal complesso di queste norme emerge che la gestione della società spetta «<em>di norma</em>» ad un amministratore unico; ma che l’assemblea, se sussistono specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>, può decidere: (i) di affidare la gestione ad un consiglio di amministrazione, composto da tre o da cinque membri; (ii) di adottare un c.d. sistema alternativo di amministrazione e controllo<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>.<br />
In questo quadro, l’autonomia statutaria deve garantire pure: (a) che nel consiglio di amministrazione viga l’equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo dei suoi componenti; (b) che il consiglio di amministrazione possa delegare funzioni operative ad un solo amministratore; ma, se previamente autorizzato, anche al presidente; (c) che la carica di vicepresidente venga attribuita solo in caso di assenza o impedimento del presidente<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>; (d) che non vengano istituiti organi sociali diversi da quelli previsti dalla legge<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>.<br />
Per le società partecipate costituite in forma di s.r.l., l’art. 11, comma 5 t.u.s.p. deroga all’art. 2475, comma 3, seconda parte c.c., sancendo che l’amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci. Anche nella s.r.l. è obbligatorio costituire un consiglio di amministrazione; e questo, in applicazione analogica dell’art. 11, comma 3, t.u.s.p., non può essere composto da più di cinque membri.<br />
Come premesso, i commi 6, 8, 9 lett. c), 10, 12, 13, 16 dell’art. 11 t.u.s.p. disciplinano, infine, la remunerazione degli amministratori, introducendo una serie di limiti quali-quantitativi e divieti assistiti da sanzioni. Ed è, su questi profili, che conviene ora concentrare l’attenzione.<br />
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<strong>5. I presupposti soggettivi per l’applicazione della disciplina in materia di remunerazione <em>ex</em> art. 11 t.u.s.p. </strong><br />
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Prima di affrontare i molti aspetti specifici della disciplina in materia di remunerazione degli amministratori, è il caso di soffermarsi sulla ragione che induce il legislatore a circoscrivere l’ambito soggettivo di applicazione di tale disciplina alle società a controllo pubblico; ma ad estenderlo, nel caso di cui all’art. 11, comma 16, t.u.s.p., alle società a partecipazione pubblica. L’art. 11, comma 16, t.u.s.p. stabilisce, infatti, che la pubblica amministrazione titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale deve proporre agli organi societari l’introduzione di limiti analoghi a quelli previsti dai commi 6 e 10 dell’art. 11 t.u.s.p. Non specifica però le conseguenze di un’eventuale mancata adozione. E si ritiene anzi che la disposizione, a conti fatti, si risolva <em>tamquam non esset</em>. Ben può accadere, infatti, che il socio pubblico proponga l’introduzione dei limiti di cui all’art. 11, comma 6 e comma 10, t.u.s.p.; ma che l’assemblea e/o il consiglio di amministrazione boccino tale proposta <em>sic et simpliciter </em>(v., <em>infra</em>, § <strong>8.</strong>).<br />
La questione necessita una precisazione preliminare, inserendosi in una più ampia problematica.<br />
Come anticipato, il Testo unico riordina la disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a><sup>&#8211;<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a></sup>. Esso incentra la sua rubrica sulle «<em>società a partecipazione pubblica</em>»; ma enuclea differenti figure societarie, distinguendole in base all’assetto proprietario<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a> e alle modalità di affidamento e gestione del contratto o del servizio pubblico<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>.<br />
In particolare, il Testo unico classifica le società partecipate dalla pubblica amministrazione in: società a controllo pubblico; società a partecipazione pubblica; società a partecipazione mista pubblico-privata; società <em>in house</em>; società quotata; società strumentale. Ove:<br />
(i) la società a controllo pubblico è la società in cui la pubblica amministrazione esercita il controllo <em>ex</em> art. 2359 c.c. o ha un potere di veto sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale (art. 2, comma 1, lett. b) e m), t.u.s.p.);<br />
(ii) la società a partecipazione pubblica è una macro-categoria che comprende la società a controllo pubblico e le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 2, comma 1, lett. n), t.u.s.p.);<br />
(iii) la società a partecipazione mista pubblico-privata ha carattere trasversale e si caratterizza per la partecipazione al capitale sociale di un socio privato nella misura minima del trenta per cento. Il socio privato deve essere scelto con una “gara a doppio oggetto”: con una gara, cioè, che si svolge secondo le procedure dell’evidenza pubblica e ha ad oggetto sia l’individuazione del socio privato sia l’affidamento del servizio pubblico. Detto servizio pubblico, costituisce, a sua volta, l’oggetto sociale esclusivo (art. 17 t.u.s.p.);<br />
(iv) la società <em>in house</em> è la società sulla quale una o più amministrazioni esercitano &#8211; individualmente o congiuntamente &#8211; un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ovvero un’«<em>influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata</em>». Tale società è partecipata <em>interamente</em><a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a> dalla pubblica amministrazione ed è, quindi, considerata un’articolazione della stessa. Il che giustifica l’affidamento diretto del servizio pubblico (art. 2, comma 1, lett. c), d) e o); art. 16 t.u.s.p.);<br />
(v) la società quotata è la società a partecipazione pubblica che emette azioni quotate in un mercato regolamento o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato (art. 2, comma 1, lett. p), t.u.s.p.);<br />
(vi) la società strumentale è la società a partecipazione mista pubblico-privata o <em>in house</em> che produce beni o servizi strumentali all’attività esercitata dalla pubblica amministrazione partecipante. Essa non esercita un’attività di impresa ma, secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, un’«<em>attività amministrativa in forma privatistica</em>»<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a> (art. 4, comma 2, lett. d), t.u.s.p.).<br />
In siffatto contesto, è da chiedersi, incidentalmente, se queste figure societarie “intacchino” o meno il principio di tipicità delle società sancito dall’art. 2249 c.c., aprendo un varco alla creazione di nuovi tipi di società<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>. In sostanza, il quesito è se: il Testo unico abbia introdotto la <em>classe</em> di «<em>società a partecipazione pubblica</em>», comprendente il <em>tipo</em> società a controllo pubblico, società a partecipazione pubblica, società a partecipazione pubblico-privata, società <em>in house<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title=""><strong>[54]</strong></a> </em>e società a partecipazione pubblica quotata<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>; ovvero se abbia enucleato le <em>figure</em> della società a controllo pubblico, della società a partecipazione pubblica, della società a partecipazione pubblico-privata, della società <em>in house </em>e della società a partecipazione pubblica quotata.<br />
Il dubbio accennato lo pone l’assenza di un’espressa indicazione legislativa. Invero, il Testo unico si limita: (<em>i</em>) a chiarire che «<em>per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel Codice civile e le norme generali del diritto privato</em>» (art. 1, comma 3, t.u.s.p.); (<em>ii</em>) a precisare che «<em>le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in&nbsp; forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa</em>» (art. 3, comma 1, t.u.s.p.)<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>; (<em>iii</em>) a dettare, per le differenti figure societarie, una disciplina frammentata e variegata; indi, tutt’altro che organica o autosufficiente.<br />
Del resto, se si eccettuano le norme disciplinanti alcuni specifici profili, la struttura, l’organizzazione e il funzionamento delle differenti società restano regolati dalle norme del Codice civile proprie del tipo (s.p.a., s.r.l., società cooperativa) cui la pubblica amministrazione, in concreto, partecipi.<br />
Non a caso, il Consiglio di Stato<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a> criticava la tecnica legislativa, osservando che lo Schema di decreto recante il Testo unico non distingue in modo chiaro le figure societarie partecipabili dalla pubblica amministrazione né individua, per ciascuna di esse, le norme applicabili; diversamente da quanto avrebbero richiesto le esigenze di chiarezza sottese alla sua emanazione<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>. Proponeva, pertanto, di porre l’accento sulla prospettiva privatistica o pubblicistica adottata dal legislatore e, quindi, di raggruppare le molteplici società partecipabili dalla pubblica amministrazione in due modelli: uno privatistico; uno pubblicistico; e, conseguentemente, di ricondurre: (a) al modello privatistico, la società a controllo pubblico, la società a partecipazione pubblica e la società a partecipazione pubblica quotata; (b) al modello pubblicistico, la società a partecipazione mista pubblico-privata e la società <em>in house</em>. E ciò in quanto le deroghe apportate dal Testo unico al Codice civile attengono: nel primo caso, all’assetto organizzativo e si connotano, pertanto, di un’intensità gradualmente ridotta; nel secondo caso, alla funzione e alla struttura della società e si connotano, dunque, di un’intensità maggiore.<br />
Queste osservazioni non venivano recepite dal legislatore del Testo unico. Ciò nonostante, la dottrina preferibile ritiene che il Testo unico non confligga con il principio di tipicità, ma anzi elimini in radice i conflitti che erano venuti all’attenzione degli interpreti nel contesto previgente; che le differenti figure societarie da esso enucleate siano «<em>società di diritto speciale</em>»; e che le figure societarie in parola siano, a loro volta, classificabili a seconda che la disciplina speciale per esse prevista deroghi «<em>in senso forte</em>» o «<em>in senso debole</em>» alla disciplina societaria comune<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>.<br />
In conclusione, in mancanza di una nozione generale e di chiare indicazioni sistematiche, appare legittimo dubitare che il legislatore abbia introdotto nuovi tipi societari. Per converso, sembra che abbia introdotto la <em>classe</em> «<em>società partecipata dalla pubblica amministrazione</em>», il cui tratto caratterizzante sta nella partecipazione della pubblica amministrazione al capitale delle differenti figure societarie che compongono tale <em>classe</em>. Questa <em>classe</em> chiama in causa le figure societarie della società a controllo pubblico, della società a partecipazione pubblica, della società a partecipazione pubblico-privata, della società <em>in house </em>e della società a partecipazione pubblica quotata; le quali, a loro volta, sono riconducibili al modello privatistico o al modello pubblicistico, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato.<br />
La partecipazione della pubblica amministrazione al capitale della società e, dunque, il perseguimento dell’interesse pubblico in forma privatistica giustificano l’applicazione delle norme imperative del Testo unico derogatorie rispetto a quelle del Titolo V, Capo X, Sezione II, Libro V del Codice civile. Queste norme derogano alla disciplina comune, aggiungendo, in particolare, un “vincolo di scopo pubblico” e/o un “vincolo di attività”. Il vincolo di scopo pubblico<em> funzionalizza</em> lo strumento societario al perseguimento dell’interesse pubblico; il vincolo di attività circoscrive l’esercizio dell’impresa da parte delle società partecipate ai settori indicati dall’art. 4 t.u.s.p.<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a><sup>&#8211;<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a></sup>.<br />
Tanto precisato è sufficiente per spiegare la ragione della scelta legislativa di circoscrivere la portata applicativa della disciplina in materia di limiti ai compensi degli amministratori nella società a controllo pubblico; e di rimettere all’autonomia privata il potere estenderla nella società a partecipazione pubblica. La <em>ratio</em> di questa limitazione sta nella matrice più schiettamente privatistica di tali figure societarie; anche se le deroghe in realtà apportate dall’art. 11 t.u.s.p. all’art. 2389 c.c. non appaiono proprio «deboli».<br />
In presenza dell’<em>eadem ratio</em>, non appare, per contro, lecito ipotizzare l’applicazione analogica della disciplina dei compensi degli amministratori di cui all’art. 11 t.u.s.p. nella società a partecipazione pubblica quotata; né nella società a partecipazione mista pubblico-privata né nella società <em>in house</em>. Infatti, da un verso, la quotazione delle azioni in un mercato regolamentato ha storicamente determinato l’esclusione della disciplina speciale alle società quotata<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>. Dall’altro, la società mista a partecipazione pubblico-privata e la società <em>in house</em> hanno una matrice più pubblicistica che non privatistica.<br />
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<strong>6. Il coordinamento con l’art. 2389 c.c.</strong><br />
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Come anticipato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, t.u.s.p. «<em>si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel Codice civile e le norme generali del diritto privato</em>». Il che impone il coordinamento dell’art. 11 t.u.s.p. con l’art. 2389 c.c.; che è la norma cardine in materia di remunerazione degli amministratori nelle società per azioni<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>.<br />
Questa norma ripartisce la competenza deliberativa tra assemblea e organo amministrativo e individua le differenti specie di remunerazione erogabile<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>. Per contro, non introduce obblighi quantitativi o informativi da rispettare in fase di determinazione/erogazione dei compensi e tace sulle conseguenze dannose causate dall’erogazione di quelli sproporzionati.<br />
Si tratta quindi di una norma di fattispecie e non di disciplina; imperativa e inderogabile (dall’autonomia privata)<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>. Infatti, la delibera assembleare (o consiliare) di determinazione del compenso rappresenta un elemento essenziale per l’erogazione del compenso. Ne consegue che detta delibera non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio d’esercizio<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>; tranne che l’assemblea non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>.<br />
Nella specie, secondo l’art. 2389 c.c.: (<em>i</em>) l’assemblea stabilisce i compensi del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title=""><sup><sup>[68]</sup></sup></a> e, se lo statuto lo prevede, determina l’importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori (<em>id est</em>, anche degli amministratori investiti di particolari cariche)<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title=""><sup><sup>[69]</sup></sup></a>; (<em>ii</em>) il consiglio di amministrazione decide, sentito il parere del collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title=""><sup><sup>[70]</sup></sup></a>.<br />
Dalla suddetta strutturazione della norma discende un effetto contraddittorio. Se lo statuto<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title=""><sup><sup>[71]</sup></sup></a> assegna all’assemblea il potere di fissare un limite massimo ai compensi, questa delibera sia sul <em>plafond</em> complessivo per la remunerazione dell’intero consiglio di amministrazione sia sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche. Per contro, se lo statuto nulla dispone, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione: il rischio di conflitto di interessi e di autoreferenzialità è potenzialmente endemico<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title=""><sup><sup>[72]</sup></sup></a><sup>&#8211;<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title=""><sup>[73]</sup></a></sup>.<br />
L’art. 2389 c.c. individua poi le differenti forme di remunerazione ammesse. Queste sono la partecipazione agli utili e il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione (c.d. <em>stock options</em>)<sup> <a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title=""><sup>[74]</sup></a></sup>.<br />
Tale elencazione non è però né esaustiva né tassativa né in linea con il dato fattuale. Tanto è vero che, nella prassi, è emersa la tendenza ad articolare il pacchetto retributivo in una componente fissa, in una componente variabile<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]</a> e in un pacchetto di <em>benefit</em>: quest’ultimo, a loro volta, ulteriormente, articolabile e strutturabile<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[76]</a>.<br />
La norma tace invece in merito all’entità della remunerazione; alle informazioni da rendere alla società e/o ai terzi; alle sanzioni: non assicura, pertanto, né un sufficiente grado di trasparenza né un adeguato controllo degli azionisti sul procedimento decisionale della politica e dei sistemi di remunerazione<a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title=""><sup><sup>[77]</sup></sup></a>.<br />
È evidente la deroga apportata dall’art. 11 t.u.s.p. L’art. 2389 c.c. non introduce, infatti, né specifici limiti quali-quantitativi che l’assemblea o l’organo amministrativo devono rispettare in sede di determinazione del compenso; né peculiari obblighi informativi; né tipiche sanzioni per i danni causati alla società dall’erogazione di remunerazioni ingiustificate. Gli unici strumenti di tutela attivabili per contrastare la determinazione/erogazione di compensi inadeguati e/o irragionevoli<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[78]</a> sono i tipici rimedi endo-societari, vale a dire: (i) l’impugnazione della delibera assembleare di attribuzione del compenso per conflitto di interessi del socio-amministratore<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[79]</a> o per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione dell’obbligo di buona fede in senso oggettivo<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[80]</a>; (ii) l’impugnazione della delibera consiliare adottata <em>ex</em> art. 2389, comma 3, c.c. per conflitto di interessi; (iii) l’azione responsabilità degli amministratori, <em>ex</em> art. 2392 c.c.<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[81]</a> o <em>ex</em> art. 2394 c.c.<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[82]</a>.<br />
Sotto il profilo tributario, si consideri, peraltro, che il costo dei compensi degli amministratori è deducibile come reddito di impresa, a prescindere dalla entità del compenso stesso: non sussiste, infatti, alcuna norma che limiti nel massimo la spesa deducibile per i compensi; o che attribuisca all’amministrazione pubblica il potere di sindacarne l’entità. Ciò nonostante, l’Erario o il giudice eventualmente investito della questione hanno il potere/dovere di «<em>contrastare manovre elusive della misura dell’imposta facente capo alla società, in presenza di compensi che appaiano insoliti o sproporzionati, facendo ricorso alla disciplina sulla simulazione e dei negozi in frode alla legge</em>»<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[83]</a>.<br />
L’unico limite quantitativo previsto dall’art. 2389 c.c. è, in concreto, rimesso all’autonomia statutaria: si è visto, infatti, che l’assemblea può stabilire un eventuale <em>plafond</em> complessivo; e che entro questo <em>plafond</em> l’organo amministrativo può deliberare <em>ex</em> art. 2389, comma 3, c.c.<br />
Perciò, la regola è che la remunerazione è fissata discrezionalmente dall’organo competente; l’eccezione è che l’organo amministrativo deve rispettare il tetto massimo introdotto dall’assemblea. In mancanza di tale clausola statutaria, l’<em>an</em>, il <em>quomodo</em> e il <em>quantum</em> della remunerazione sono rimessi all’autonomia dei soci o degli amministratori.<br />
È di immediata evidenza però che tra discrezionalità e arbitrio, da una parte, e tra perseguimento dell’interesse sociale e dell’interesse personale degli (soci-)amministratori, dall’altra parte, intercorra un confine labile, che l’art. 2389 c.c. non presidia adeguatamente. In sostanza, la disposizione mantiene la generale competenza dell’assemblea a decidere la remunerazione degli amministratori, ma la affievolisce attribuendo all’organo amministrativo la competenza a decidere la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.<br />
Il che, in uno con la lacunosità della norma, non contrasta l’attribuzione di “remunerazioni d’oro” né, di conseguenza, gli abusi perpetrabili a danno della società e, di riflesso, dei terzi creditori, finanziatori, investitori non azionisti. E ciò se è già “inaccettabile” e foriero di lapalissiani problemi nelle società chiuse, lo è ancora di più nelle società aperte e in quelle partecipate dalla pubblica amministrazione (v., <em>infra</em>, § <strong>8.</strong>).<br />
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<strong>7. L’architrave della remunerazione “limitata”: limiti, divieti e sanzioni.</strong><br />
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A questo punto, occorre dedicare specifica attenzione alla disciplina in materia di determinazione/erogazione dei compensi degli amministratori. Il fulcro normativo di tale disciplina è costituito dall’art. 11, comma 6, t.u.s.p., unitamente all’art. 11, commi 8, 9 lett. c), 10 e 13 t.u.s.p.<br />
L’art. 11, comma 6, t.u.s.p. fissa il principio di onnicomprensività della remunerazione e introduce una serie di limiti da rispettare nella determinazione dei compensi. Alcuni limiti sono espressamente sanciti dal legislatore e si applicano indistintamente a tutte le società a controllo pubblico; altri limiti sono rimessi alla definizione dell’amministrazione statale e regionale e sono correlati alla fascia classificatoria di appartenenza della specifica società a controllo pubblico.<br />
In particolare, l’art. 11, comma 6, t.u.s.p. stabilisce che la remunerazione degli amministratori non può eccedere il limite massimo di euro 240.000.00 annui<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[84]</a>. E, come anticipato, affida all’emanando decreto ministeriale il compito: (i) di individuare i parametri, quantitativi e qualitativi, di classificazione delle società a controllo pubblico; (ii) di stabilire, nel massimo di cinque, in quante fasce classificare le società a controllo pubblico; (iii) di fissare per ciascuna fascia di classificazione, in proporzione ad essa e comunque nel limite massimo di euro 240.000.00 annui, il trattamento economico omnicomprensivo degli amministratori; (iv) di enucleare i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione.<br />
È evidente, quindi, che tanto l’attuazione, quanto la specificazione di questa seconda parte di disciplina in materia di limiti ai compensi è rimessa al potere esecutivo, che deve essere esercitato sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni per i profili di competenza e previo rilascio del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Ed è altrettanto evidente che questa parte dell’art. 11, comma 6, t.u.s.p. è una norma dal precetto indefinito, in attesa di attuazione e, allo stato, attuata in base al decreto ministeriale n. 166 del 2014, mantenuto transitoriamente ultrattivo (v., <em>retro</em>, § <strong>2.</strong>).<br />
Tanto premesso, la scelta del legislatore che emerge dall’art. 11, comma 6, t.u.s.p. è la previsione di due soglie massime di remunerazione: una esterna; una interna.<br />
La prima soglia è esterna alla singola società. Essa è stabilita in misura fissa; è generale perché prescinde dalla fascia di classificazione della società<a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[85]</a>; esplica una funzione di chiusura del sistema ed è assistita da una “sanzione”. E ciò in quanto l’art. 11, comma 6, t.u.s.p., da un verso, specifica che il trattamento economico omnicomprensivo, determinabile per ciascuna fascia di classificazione secondo criteri oggettivi e trasparenti, non può comunque eccedere il limite generale di euro 240.000.00 annui; e, dall’altro verso, prescrive, laconicamente, che la società verifichi il rispetto del limite massimo di detto trattamento economico fissato con il decreto ministeriale.<br />
A fronte di un dato normativo atecnico e indefinito, si pone la questione di stabilire a chi spetti il potere di verificare il rispetto del limite massimo di spesa stanziabile per il trattamento economico degli amministratori; e quale sia l’effettiva portata di tale sindacato.<br />
Sotto il profilo soggettivo, si ritiene che il legislatore del Testo unico impieghi il termine «società» in luogo di quello «assemblea»; e che, quindi, spetti all’assemblea la competenza a verificare il rispetto di siffatto limite. È preferibile ritenere che la norma introduca, più che un potere discrezionale, un obbligo generale per l’assemblea di verificare, almeno una volta l’anno, la congruità del <em>budget </em>stanziato per la remunerazione degli amministratori al paramento di cui all’art. 11, comma 6, t.u.s.p.<br />
Il carattere perentorio del testo della disposizione non consente di sostenere che l’assemblea possa astenersi dall’eseguire il controllo richiesto dalla norma, non adottando una motivata delibera in tal senso: una delibera, cioè, dalla quale emerga espressamente che la spesa deliberata/erogata per la remunerazione degli amministratori rispetti il predetto parametro.<br />
Passando quindi alle specifiche modalità di esercizio di tale potere/dovere, si ha che: (<em>i</em>) la verifica del rispetto del limite massimo di spesa deve essere formalmente posta tra le materie risultanti all’ordine del giorno. Appare sufficiente anche l’indicazione della determinazione dei compensi, in quanto la prima delibera è a questa strettamente conseguenziale e accessoria; (<em>ii</em>) la deliberazione deve essere adottata dall’assemblea ordinaria, ritenendosi applicabile il criterio residuale di cui all’art. 2364, comma 1, n. 5, c.c. <a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[86]</a>; (iii) l’approvazione dell’assemblea costituisce un vincolo all’attribuzione/erogazione dei compensi, spiegante un effetto simile a quello di un parere obbligatorio e vincolante. Infatti, se l’assemblea accerta che la misura stabilita per il compenso è superiore al parametro normativo, la delibera avente ad oggetto la determinazione del compenso non può essere adottata; invece, se verifica che la misura del compenso già deliberato, ma non ancora erogato<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[87]</a>, è superiore al predetto paramento, deve adottare una delibera con la quale dà atto che la misura stabilita per il compenso supera il limite di cui all’art. 11, comma 6, t.u.s.p. e che, pertanto, siffatto compenso non può essere più attribuito per contrasto sopravvenuto con la norma <em>de qua</em>. Ne consegue che l’amministratore che prelevi somme dalle casse sociali a titolo di compenso, ancorché su una precedente delibera assembleare o del consiglio di amministrazione, potrebbe commettere il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione<a href="#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[88]</a>.<br />
Non pare dubbio, perciò, che questa norma ampli, in una certa misura, gli spazi di intervento dell’assemblea nella gestione della società: e ciò, se non altro, perché consente all’assemblea di “monitorare” l’erogazione dei compensi e di verificare se gli amministratori, deliberando <em>ex</em> art. 2389, comma 3, c.c., non si siano (auto)attribuiti compensi in misura eccedente il parametro di cui all’art. 11, comma 6, t.u.s.p.<br />
Sotto il profilo oggettivo, si ritiene che la norma in esame abbia una portata applicativa più ampia, che non va circoscritta al dato letterale àncorato al «<em>rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto</em>».<br />
Il dato letterale in parola va interpretato in senso estensivo; perlomeno in alcuni casi. In termini più diretti, il potere di controllo esercitabile dall’assemblea ha un oggetto variabile: singolo, nel caso in cui limite generale di euro 240.000.00 annui e il limite speciale previsto per la singola fascia di classificazione coincidano; doppio, nell’ipotesi in cui questi due limiti divergano<a href="#_ftn89" name="_ftnref89" title="">[89]</a>. E ciò, nell’attuale vigenza del decreto ministeriale n. 166 del 2014<a href="#_ftn90" name="_ftnref90" title="">[90]</a>, avviene nelle società partecipate appartenenti alla fascia di classificazione n. 2 e n. 3. Si è visto, infatti, che, in queste società, il decreto ministeriale fissa una soglia interna di remunerazione inferiore, rispettivamente, del 20% e del 50% rispetto alla soglia esterna di euro 240.000,00 annui (v.,<em> retro</em>, § <strong>3.</strong>). È evidente, perciò, che l’assemblea di queste società deve verificare che la misura del compenso deliberando o del compenso già deliberato ma non ancora erogato nei termini anzidetti sia sotto soglia: ovvero inferiore alla soglia tanto interna, quanto esterna.<br />
La seconda soglia di remunerazione è interna alla singola società. Questa non è stabilita in misura fissa perché è correlata alla specifica fascia di classificazione; ma è àncorata in ogni caso al rispetto della prima soglia (cioè del limite di euro 240.000.00 annui) <a href="#_ftn91" name="_ftnref91" title="">[91]</a>.<br />
La norma dell’art. 11, comma 6, t.u.s.p. non specifica tuttavia se anche la parte variabile della remunerazione deve soggiacere al limite di euro 240.000.00 annui. La risposta deve essere positiva, stante il principio di onnicomprensività della remunerazione, che diversamente verrebbe privato di efficacia. Se così non fosse, non si spiegherebbe perché l’art. 11, comma 8, t.u.s.p. àncora al principio di onnicomprensività della remunerazione l’obbligo degli amministratori, dipendenti della controllante, di riversare i compensi<a href="#_ftn92" name="_ftnref92" title="">[92]</a>. Si consideri peraltro che solo le eventuali coperture assicurative e il rimborso delle spese documentate sono esentate dal rispetto di detto limite di spesa.<br />
Quanto ancora alla parte variabile della remunerazione, la disposizione stabilisce che questa deve essere commisurata al risultato di bilancio raggiunto dalla società nel corso dell’esercizio precedente; e (ma) non può essere corrisposta in presenza di «<em>risultati negativi di bilancio attribuibili alla responsabilità degli amministratori</em>».<br />
Sul punto, due osservazioni; tra loro strettamente connesse. La prima attiene alla differenza tra risultato di bilancio e risultato negativo; la seconda riguarda la responsabilità degli amministratori.<br />
Il dato normativo è chiaro nell’àncorare al risultato di bilancio la commisurazione della parte variabile della remunerazione; e al risultato negativo «<em>attribuibile alla responsabilità degli amministratori</em>» la preclusione all’erogazione di tale parte variabile della remunerazione: indi, ad instaurare tra risultato di bilancio e risultato negativo un rapporto di genere a specie.<br />
Il problema è che il medesimo dato normativo è eccessivamente atecnico e indefinito: perché non specifica né in che cosa consista il risultato di bilancio negativo né, di conseguenza, in base a quali criteri e parametri detto risultato vada <em>valutato</em> in termini di «<em>risultato negativo</em>».<br />
Nella specie, l’art. 11, comma 6, t.u.s.p. non considera né che i criteri utilizzabili per la redazione del bilancio e, dunque, per la valutazione di alcune categorie di attività sono molteplici e variano caso per caso; né che un risultato di bilancio, <em>oggettivamente</em> negativo (ad esempio, una perdita di esercizio), può essere <em>soggettivamente</em> positivo (se ragguagliato, ad esempio, alla perdita registrata nell’esercizio precedente). È palese, pertanto, che il risultato di bilancio, ancorché negativo, di per sé, ha un valore neutrale in quanto il medesimo si presta ad essere <em>valutato</em> in termini di risultato negativo o di risultato positivo a seconda del criterio utilizzato e del parametro storico-temporale di riferimento adottato in concreto.<br />
Ancora. La norma ritiene <em>sic et simpliciter</em> il risultato negativo attribuibile alla responsabilità dell’amministratore causa ostativa all’erogazione della parte variabile della remunerazione<a href="#_ftn93" name="_ftnref93" title="">[93]</a>. Essa però non tiene conto del fatto che il risultato negativo della gestione: (<em>a</em>) può non emergere dal bilancio d’esercizio<a href="#_ftn94" name="_ftnref94" title="">[94]</a>; (<em>b</em>) può derivare da sfortuna o da oggettive condizioni del mercato o, finanche da scelte di gestione rivelatesi inopportune e sconvenienti, ma assunte dagli amministratori con la dovuta diligenza; o comunque (<em>b.1</em>) può essere attribuibile alla responsabilità di un solo amministratore e non del <em>plenum</em>.<br />
A prescindere dalla difficoltà di provare che una determinata scelta gestoria abbia causato il risultato negativo di bilancio assurto a condizione ostativa all’erogazione della parte variabile della remunerazione <em>ex</em> art. 11, comma 6, t.u.s.p. <a href="#_ftn95" name="_ftnref95" title="">[95]</a>, è evidente che siffatto risultato negativo, nell’ipotesi <em>sub</em> (<em>b</em>), può costituire, al più, una giusta causa di revoca, ma non di responsabilità: esso non è attribuibile – <em>alias</em> imputabile – alla condotta degli amministratori, ma ad una c.d. causa ignota<a href="#_ftn96" name="_ftnref96" title="">[96]</a>. Conseguentemente, sarebbe iniquo non corrispondere la parte variabile della remunerazione agli amministratori diligenti o, nel caso <em>sub</em> <em>(b.1</em>), all’amministratore che si dimostri esente da colpa, traslando su questi un rischio occulto e non assunto né, tantomeno, correlato allo svolgimento del mandato gestorio.<br />
Senza considerare poi che la mancata erogazione <em>tout court</em> della parte variabile della remunerazione, ove eccedente la misura del risultato negativo “colpevole”, perseguirebbe una funzione non compensativa-riparatrice ma sanzionatoria. Il che esula dalla funzione tipica del risarcimento del danno, essendo piuttosto riconducibile nell’ambito dei c.d. danni punitivi (v., <em>retro</em>, § <strong>3.2.</strong>).<br />
In conclusione, allora, l’art. 11, comma 6, t.u.s.p. introduce limiti generali e particolari alla determinazione/erogazione della remunerazione, assistiti da due strumenti di <em>enforcement</em>: (i) il potere-dovere di controllo dell’assemblea sul rispetto del limite generale di euro 240.000.00 annui e di quello particolare fissato, dal decreto ministeriale n. 166 del 2014 e da quello che sarà emanato, per le fasce di classificazione delle società partecipate; (ii) il divieto di corrispondere la parte variabile della remunerazione in caso risultato di bilancio negativo e colpevole.<br />
Circa l’effettività di tali previsioni, non resta che attendere. Piuttosto occorre soffermarsi sugli altri divieti che introduce l’art. 11 t.u.s.p.<br />
L’art. 11, comma 9, lett. c), t.u.s.p. prescrive che gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono «<em>il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali</em>». L’art. 11, comma 10, t.u.s.p. aggiunge poi che «<em>è comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai&nbsp; sensi dell’articolo 2125 del codice civile</em>». E l’art. 11, comma 13, t.u.s.p., dopo aver negato la possibilità di costituire comitati interni al consiglio di amministrazione diversi da quelli previsti dalla legge, sancisce infine che «<em>non può comunque&nbsp; essere riconosciuta ai componenti&nbsp; di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del &nbsp;compenso deliberato per la carica di componente dell’organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all’entità dell’impegno richiesto</em>».<br />
Nel complesso, i commi 9, lett. c), 10, 13 dell’art. 11 t.u.s.p. introducono ulteriori divieti miranti a garantire l’effettività e la continua operatività dei limiti alla determinazione/erogazione della remunerazione posti dall’art. 11, comma 6, t.u.s.p.<br />
Da questa parte della disciplina emerge, dunque, un atteggiamento di sfavore del legislatore per l’attribuzione/erogazione di remunerazioni indicizzate e aggiuntive rispetto al compenso base, che comunque è determinato a monte in euro 240.000.00 annui e assistito da “sanzioni”. Al riguardo, è al più da chiedersi chi in concreto sarà disposto a rivestire la carica di amministratore di una società partecipata dalla pubblica amministrazione, dato che, forse, “il gioco non vale la candela”!<br />
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<strong>8. La <em>funzionalizzazione</em> della remunerazione “limitata”: una conferma dal caso di Radiotelevisione Italiana S.p.A.</strong><br />
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Quanto finora emerso va confrontato ancora con la regola dell’art. 2389 c.c., che l’art. 11 t.u.s.p. deroga. Come già posto in evidenza, diversamente dall’art. 2389 c.c., l’art. 11 t.u.s.p. circoscrive entro stringenti limiti i poteri deliberativi dell’assemblea e dell’organo amministrativo, imponendo il rispetto di tutta una serie di previsioni (v. <em>retro</em> § <strong>7.</strong>). La logica del Codice civile è, quindi, opposta a quella del Testo unico: la prima è improntata al <em>laissez faire</em>; la seconda all’etero-determinazione dei compensi.<br />
Le ragioni di una siffatta scelta legislativa sono, per certi aspetti, chiare e di tutta evidenza. Esse si rinvengono agevolmente nell’interesse pubblico che la pubblica amministrazione persegue attraverso la costituzione e/o la partecipazione ad una società di capitali: è questo interesse che giustifica il sistema di limiti, divieti e sanzioni introdotto dall’art. 11 t.u.s.p. alla determinazione/erogazione della remunerazione; la cui <em>ratio</em> sta, in ultima analisi, nell’esigenza di garantire il miglior utilizzo delle (limitate) risorse pubbliche.<br />
In sostanza, l’interesse pubblico portato dalla pubblica amministrazione partecipante ad una compagine societaria, che ha come sostrato il denaro pubblico<a href="#_ftn97" name="_ftnref97" title="">[97]</a>, <em>funzionalizza</em> l’assetto organizzativo interno alla società e legittima la compressione del ruolo deliberativo dell’assemblea o dell’organo amministrativo. Diversa considerazione vale per le società non partecipate dalla pubblica amministrazione, ove per definizione manca un interesse pubblico da perseguire e tutelare. Qui anzi si pone il problema di recuperare la “sovranità” dell’assemblea (anche) in materia di compensi degli amministratori<a href="#_ftn98" name="_ftnref98" title="">[98]</a>.<br />
È dunque necessario concentrare l’attenzione sulla portata dell’art. 11 t.u.s.p. per verificare in che termini essa abbia <em>funzionalizzato </em>l’autonomia privata al perseguimento dell’interesse pubblico.<br />
Il dato normativo è che l’assemblea della società partecipata non può determinare discrezionalmente la remunerazione dell’organo amministrativo; ma deve attenersi alle soglie quali-quantitative e ai limiti operativi fissati dal legislatore. Circa lo specifico procedimento per la determinazione della remunerazione, si è visto, infatti, che il Testo unico presuppone che: il decreto ministeriale abbia classificato le società a controllo pubblico in fasce e fissato, per ciascuna fascia, il trattamento economico annuo omnicomprensivo erogabile agli amministratori di quella società; che non può comunque eccedere il limite generale di euro 240.000.00 annui. Sicché è all’interno di questa cornice che si riespande l’art. 2389 c.c. e, quindi, che l’assemblea o l’organo amministrativo possono stabilire la remunerazione degli amministratori<a href="#_ftn99" name="_ftnref99" title="">[99]</a>.<br />
Pertanto, occorre chiedersi se nell’art. 11 t.u.s.p. il compenso continui ad essere posto a fondamento dell’esercizio discrezionale dell’autonomia privata e a costituire l’oggetto del diritto dell’amministratore alla remunerazione della funzione gestoria<a href="#_ftn100" name="_ftnref100" title="">[100]</a>; e, più in generale, se l’art. 11 t.u.s.p. sia una norma sull’organizzazione della società partecipata che segue una logica privatistica o una logica pubblicistica.<br />
La risposta deve essere negativa. Invero, nell’art. 11 t.u.s.p. il compenso è valutato e determinato <em>ex ante</em> e <em>ab esterno</em>; ed è costruito come uno strumento economico-sociale, funzionale a contenere la spesa pubblica entro soglie predeterminate. E questa conclusione è confortata sempre dal parallelismo con la disciplina civilistica. In assenza di un referente normativo espresso, l’indirizzo unanime in dottrina e in giurisprudenza ritiene: (i) che l’art. 2389 c.c. presupponga l’esistenza di un diritto soggettivo perfetto dell’amministratore a percepire un compenso per l’attività svolta<a href="#_ftn101" name="_ftnref101" title="">[101]</a>; (ii) che la <em>ratio</em> della remunerazione sta nell’attrarre, fidelizzare e indurre gli amministratori a gestire in modo efficiente la società e, quindi, a creare valore per gli azionisti e il mercato.<br />
Se si conviene con il superiore ragionamento, è indubbio che l’art. 11 t.u.s.p., per quanto vada integrato con l’art. 2389 c.c., sia autonomamente strutturato e <em>funzionalizzato</em>.<br />
È evidente, infatti, che l’inclusione dell’interesse pubblico al contenimento della spesa e all’efficienza della pubblica amministrazione (anche) nell’art. 11 t.u.s.p. connoti il compenso degli amministratori nelle società partecipate dalla pubblica amministrazione di indici differenti rispetto a quelli sussistenti nelle società non partecipate dalla pubblica amministrazione: l’interesse portato e perseguito dall’amministratore che beneficia del compenso resta privato; ma la funzione pubblica esercitata dalla società qualifica a tal punto il compenso che lo colora di un significato ulteriore.<br />
In termini più diretti, il diritto al compenso dell’organo amministrativo di società partecipate dalla pubblica amministrazione è uno strumento di utilizzazione di risorse pubbliche, che consente: alla società di perseguire lo specifico interesse pubblico e privato di cui è portatrice; e all’organo giudiziario di valutare l’efficienza e la correttezza dell’azione della pubblica amministrazione. Ne deriva che l’autonomia statutaria della singola società a partecipazione pubblica trova il proprio limite ed è, quindi, <em>funzionalizzata</em> nella qualificazione giuridica del bene/interesse denaro (o valore mobiliare) oggetto del diritto al compenso e nei possibili modi di sua utilizzazione. Questi devono assicurare il rispetto della molteplicità di interessi pubblici e privati coinvolti nel caso concreto.<br />
Proprio quest’ultimo rilievo induce a parlare più di funzione pubblica <em>dei limiti al compenso </em>degli amministratori che non di funzione pubblica <em>del </em>compenso; e a ritenere, dunque, che l’etero-limitazione <em>ai</em> compensi degli amministratori abbia <em>funzionalizzato </em>l’autonomia privata al perseguimento dell’interesse pubblico. In questa prospettiva, s’iscrive, in particolare, la fattispecie di etero-determinazione della remunerazione di cui al comma 6 dell’art. 11 t.u.s.p.<br />
Mutando, però, angolo di visuale, è altrettanto evidente la perdita di sovranità dell’assemblea o, più in generale, il depotenziamento dell’autonomia gestionale della società partecipata dalla pubblica amministrazione che siffatta <em>funzionalizzazione</em> determina. Tale autonomia sembrerebbe recuperare formalmente un certo margine di operatività nelle società a partecipazione pubblica.<br />
Si è visto, infatti, che al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 11, commi 16, t.u.s.p., la società può valutare se introdurre i limiti alla determinazione/erogazione della remunerazione previsti dall’art. 11, commi 6 e 10, t.u.s.p.: indi, di <em>funzionalizzare statutariamente </em>il compenso.<br />
A ben vedere, però, la norma all’art. 11, commi 16, t.u.s.p. impone all’amministrazione pubblica titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale di proporre agli organi societari l’introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10. Il che vuol dire che nel momento in cui la pubblica amministrazione viene a detenere una partecipazione superiore al dieci per cento è obbligata a proporre all’assemblea l’adozione degli anzidetti limiti operativi; ma non che l’assemblea o il consiglio di amministrazione siano obbligati ad attuare le disposizioni contenute nell’anzidette norme. E qui non può dubitarsi che un eventuale diniego vada adeguatamente e specificatamente motivato; con tutto ciò che ne deriverebbe in punto di responsabilità. Tale norma sembra, pertanto, una norma più di principio, che non effettiva.<br />
Le superiori conclusioni appaiono confortate peraltro dal caso Radiotelevisione Italiana S.p.A. Si consideri al riguardo che il d.l. n. 2271/2016 (c.d. legge sull’editoria), art. 9, comma 1-<em>ter</em>, nel testo emendato e approvato dal Senato, introduce l’applicazione del limite massimo retributivo di 240.000 euro agli amministratori (al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti) del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate (cioè dalla c.d. Rai S.p.A.). E chiarisce, poi, al comma 1-<em>quater</em>, che, in caso di successiva quotazione, si applica questo limite; ma non le esenzioni di cui all’art. 23-<em>bis </em>del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sul punto, i primi commentatori hanno osservato che la <em>ratio</em> della disposizione sta nell’improrogabile esigenza di etero-regolamentare la remunerazione degli amministratori in tale peculiare società<a href="#_ftn102" name="_ftnref102" title="">[102]</a>, senza pregiudicare valore e capacità operativa e attrattiva dell’azienda<a href="#_ftn103" name="_ftnref103" title="">[103]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>9. Conclusioni.</strong><br />
&nbsp;<br />
Chiarito che l’introduzione di limiti, divieti e sanzioni alla determinazione/erogazione della remunerazione degli amministratori nelle società partecipate dalla pubblica amministrazione <em>funzionalizza</em> l’autonomia privata, resta il dubbio se siffatto intervento legislativo abbia carattere paternalistico-dirigistico o sociale-assistenziale. E, dunque, se lo Stato-legislatore agisca per “correggere” o per “regolamentare” il procedimento di determinazione/erogazione dei compensi: e, quindi, <em>nel</em> mercato o <em>per</em> il mercato; in veste di “attore” o di “arbitro”.<br />
Si tratta, in sostanza, di capire se le regole predisposte dal legislatore in materia di remunerazione mirino a rimediare/prevenire un fallimento dell’autonomia privata o a garantire il suo corretto funzionamento in una materia caratterizzata da un conflitto di interessi endemico: la remunerazione degli amministratori.<br />
La prima opzione sottende un intento “moralizzatore” del legislatore e, di conseguenza, un giudizio di valore negativo: l’incapacità dell’autonomia privata di fissare ed erogare remunerazioni “proporzionate” e di adottare strumenti idonei a prevenire e/o a rimediare alla determinazione/erogazione di remunerazioni inique. Sicché il legislatore interverrebbe per rimediare ad un approdo inevitabile, sanzionando l’autonomia privata.<br />
La seconda prende atto della criticità della materia e, in modo neutrale, mira a regolamentare e indirizzare l’autonomia privata verso la determinazione/erogazione di compensi proporzionati al volume di affari della società, alle funzioni attribuite ed esercitate dal singolo amministratore, al mercato.<br />
In quest’ultima prospettiva, l’effetto vincolante che l’intervento normativo spiega sull’autonomia negoziale si giustificherebbe in considerazione del fatto che si iscrive in settore “sensibile”, necessitante, come tale, una tutela rafforzata. Si è visto, del resto, che in materia di remunerazione degli amministratori la composizione del contrasto intercorrente tra diritti dei singoli, interessi privati (connessi all’iniziativa privata o, comunque, ritenuti meritevoli di tutela) e pubblici è particolarmente delicata e complessa. Ne consegue che qui più che imporre o vietare comportamenti, occorre verificare e garantire il rispetto delle regole del mercato e del diritto dei privati, sulla base di competenze tecniche specifiche e di una concezione moderna dello svolgimento delle attività&#768; economiche.<br />
Al riguardo, l’opzione preferibile sembra la seconda: da una parte, le riflessioni sui limiti, sui divieti e sulle sanzioni introdotti dall’art. 11 t.u.s.p. nelle società a controllo pubblico ricadono in tale funzione di indirizzo e garanzia; dall’altra, il margine di intervento che l’art. 11, comma 16, t.u.s.p. assegna al socio pubblico titolare di una quota di partecipazione superiore al dieci percento del capitale sociale, per quanto non appare efficace, non per questo può venir, seppur ad altri fini, ignorato.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>Giulia Rugolo</strong><br />
Dottore di ricerca in Diritto commerciale</div>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Di seguito, anche solo: Testo unico o t.u.s.p.</span></div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Il Testo unico è stato emanato in conclusione di un procedimento lungo e farraginoso: per un quadro sull’<em>iter</em> legislativo, v. Senato della Repubblica, <em>Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 297. XVII Legislatura</em>, in <em>www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/32370.htm.</em></span></div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> In relazione a Corte Cost., 09 novembre 2016, n. 251: v., <em>infra</em>, nel testo.</span></div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Non si impiega la sintetica espressione “società pubblica” perché questa, da un punto di vista sintattico-lessicale, è un ossimoro. Infatti, tecnicamente, la «società» è una persona giuridica di diritto privato costituita per l’esercizio in forma collettiva dell’impresa; l’«ente pubblico economico» è un’articolazione dello Stato creato per lo svolgimento dell’attività amministrativa: così, C. Ibba, <em>Società pubbliche e riforma del diritto societario</em>, in <em>Riv. soc</em>., 2005, 1 ss.</span></div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Si vedano, in particolare, le norme degli artt. 14, 101, 106 e 107 TFUE.</span></div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> In argomento, per un quadro sul sistema precedente, v. F. Guerrera, <em>Lo statuto della nuova società a partecipazione mista pubblico-privata</em>, in <em>Riv. dir. civ</em>., 2011, 544 ss.</span></div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Il che avviene, ad esempio, nell’art. 11 t.u.s.p. e nell’art. 16 t.u.s.p.: il primo specifica alcuni profili relativi alla composizione, al funzionamento e alla remunerazione degli organi sociali; il secondo introduce il nuovo “modello” società <em>in house</em>.</span></div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Così, V. Donativi, <em>Le società a partecipazione pubblica. Raccolta sistematica della disciplina, commentata e annotato con la giurisprudenza</em>, Torino, 2016, 7 ss.</span></div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> In particolare, la norma ha delegato «<em>il Governo ad operare un riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e stabilisce, fra i principi e criteri direttivi: la previsione del ricorso ad una varietà di tipologie societarie in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, con applicazione di distinte discipline, derogando proporzionalmente alla disciplina privatistica (lettera a); l’individuazione delle regole, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società o per l’assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche (lettera b); la definizione di un preciso regime di responsabilità degli amministratori delle amministrazioni</em> <em>partecipanti e degli organi delle società partecipate (lettera c); la razionalizzazione del regime pubblicistico per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive (lettera e); la previsione di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento (lettera i); la regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato (lettera l); la puntuale individuazione di regole inerenti al riordino delle società partecipate dagli enti locali (lettera m, numeri da 1 a 7)</em>».</span></div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> È chiaro, infatti, che qualsiasi disposizione contenuta nel Testo unico potrebbe essere impugnata per mero contrasto con gli artt. 18 e 16 della legge delega, dichiarata incostituzionale.</span></div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Cfr. G. Trovati, <em>Riforma Pa, tre decreti da rifare</em>, in <em>IlSole24Ore.it</em>, 27.11.2016. Ad uno sguardo più generale, la decisione della Corte Costituzionale pone il dubbio circa la natura della sentenza e il ruolo assunto dalla Corte stessa, che sempre più spesso “indica” agli operatori del diritto la “strada da seguire”.</span></div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> V., <em>infra</em>, § 2.</span></div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Per un primo commento, cfr. T. Tessaro, Sub <em>art. 11</em>, in <em>Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica</em>, Rimini, 2016, 94 ss.</span></div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Sull’illegittimità costituzionale di tale norma, cfr., <em>retro</em>, § 1.</span></div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> L’<em>incipit</em> dell’art. 11, comma 6, t.u.s.p. specifica che «<em>con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società</em>»: v., <em>infra</em>, nel testo, § 6.</span></div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> In argomento, cfr. F. Cuccu, <em>I limiti ai compensi degli amministratori di società pubbliche tra istanze di moralizzatrici ed esigenze di efficienza funzionale</em>, in <em>Riv. dir. comm</em>., 2015, 191 ss.</span></div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> In realtà, già l’art. 1, commi 725-728, l. n. 296/2006, limitava i compensi attribuibili agli amministratori nelle società partecipate da enti locali: ossia, nelle società a totale partecipazione comunale o provinciale; nelle società a partecipazione mista tra enti locali e altri soggetti pubblici o privati; o nelle controllate dalle società a totale partecipazione comunale o provinciale. In particolare, la disposizione introduceva un limite generale parametrato alle indennità spettanti al sindaco e al presidente della Provincia. Nella base di computo di questo limite non rientravano né la parte variabile della remunerazione indicizzata ed erogata in presenza di un risultato positivo, computato in termini di produzione di utili; né i rimborsi spese <em>ex</em> art. 84 t.u.e.l.: per un commento, da ultimo, v. V. Donativi, cit., 704 ss. Non si dà conto di questa disposizione nel testo perché si è scelto di circoscrivere l’analisi alle società partecipate dallo Stato e non anche dagli enti locali.</span></div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> All’epoca, pari ad euro 320.000,00.</span></div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Quali: (i) la violazione dell’obbligo di concludere contratti d’opera professionale, a titolo oneroso, con i soggetti che percepiscono emolumenti dalla pubblica amministrazione in forza di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo; (ii) la violazione dell’obbligo di comunicare la conclusione di un contratto comportante un esborso di denaro pubblico ai sensi della norma, i nominativi delle parti e l’ammontare del compenso «<em>attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento</em>».</span></div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Per un recente commento, v. F. Moretti, <em>Legge di stabilità 2016: i rinnovati limiti ai compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni</em>, in <em>Appalti e Contratti</em>, 2016, 85 ss.</span></div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> In argomento, cfr. G. Dell’Atti, <em>Il compenso degli amministratori di società pubbliche ai sensi dell’art. 6, 6° comma, d.l. 31 maggio 2010, n. 78</em>, in <em>RdS</em>, 2012, 800 s.</span></div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Fermo restando che «<em>il Consiglio di amministrazione riferisce all’assemblea convocata ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione</em>».</span></div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Al riguardo, il Cons. St., Ad. Generale, 11 febbraio 2013, n. 13649, precisa che la <em>ratio</em> della disposizione sta[va] nell’esigenza di garantire che i limiti ai compensi non siano stabiliti in astratto e in modo indifferenziato; ma, vengano calibrati, quanto più possibile, sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, che funge da indicatore del carico di impegni e responsabilità gravanti sugli amministratori, oltre che del livello di competenze necessarie per l’assunzione e l’espletamento dei compiti gestori, specificando che: «<em>In materia di compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle p.a., l&#8217;introduzione, con la legge di conversione del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, dei commi 5 bis e 5 ter dell&#8217;art. 23 bis d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, non ha comportato l&#8217;abrogazione delle previsioni contenute nei commi precedenti (da 1 a 5), con la conseguenza che, fermo il limite massimo dei compensi fissato con i commi 5 bis e 5 ter dell&#8217;art. 23 bis d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, con riferimento a tutte le società controllate direttamente ed indirettamente dalle p.a. di cui all&#8217;art. 1, comma 2, del d. lgs n. 165 del 2001 (parametrato al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione), è ancora attuale il precetto contenuto nel comma 1 dell&#8217;art. 23 bis relativo all&#8217;adozione, con riferimento alle sole società controllate dal MEF, del decreto ministeriale di classificazione per fasce e di conseguente individuazione dei corrispondenti limiti ai compensi degli amministratori e dei dipendenti</em>».</span></div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Come si vedrà, l’art. 11, comma 6, t.u.s.p. mantiene il decreto n. 166 del 2014 vigente fino all’emanazione del nuovo decreto ministeriale. L’importanza di detto decreto sta allora nel fatto che, allo stato, è esso che attua la disposizione dell’art. 11, comma 6, t.u.s.p.: v., <em>infra</em>, § 4.</span></div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> E, quindi, di parametri idonei a tenere in considerazione l’effettiva consistenza, quantitativa e qualitativa, delle diverse strutture societarie.</span></div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Per un quadro sulle fattispecie che potrebbero (ma non possono) rientrare nella locuzione “<em>particolari cariche</em>”, v. A.L. Bonafini, <em>I compensi degli amministratori</em>, cit., 121 ss.; Id., <em>sub</em> art. 2389, cit., 356 ss. L’autrice, dopo aver criticato la tesi dominante, che equipara gli amministratori investiti di particolari agli amministratori delegati, afferma che l’«<em>ultimo capoverso dell’art. 2389 cod. civ. finisce per concernere un’ipotesi a sé stante, e cioè quella in cui, in virtù dell’atto costitutivo e previa investitura consiliare, uno o più amministratori siano chiamati a svolgere mansioni ulteriori rispetto a quelle strettamente attinenti alla funzione gestoria, mansioni a fronte delle quali maturano pertanto il diritto ad una retribuzione autonoma e speciale che viene stabilita a cura del consiglio, sentito, con finalità anticollusiva e tuzioristica, il parere dell’organo di controllo</em>». Ne consegue che «<em>la particolare carica prevista nell’atto costitutivo dovrebbe dunque riflettere una funzione che non sia né tipicamente di amministrazione (altrimenti si avrebbe una delega di poteri </em>sic et simpliciter<em>) né meramente occasionale o sporadica (altrimenti si avrebbe l’impossibilità di precedere a livello statutario una carica che è in realtà un’attività sporadica): per giustificarne la rilevanza statutaria, la particolare carica deve insomma necessariamente riflettere una funzione corrispondente ad esigenze continuative della società. </em>(…)<em> Si tratta quindi di soggetti cui viene affidato un ruolo assai delicato che non è di governo, ma neanche integralmente avulso dal governo</em>».&nbsp;</span></div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Al riguardo, si consideri: (i) che il Principio n. 7.P.4. del Codice di Autodisciplina (versione 2010) &#8211; in attuazione delle previsioni comunitarie contenute nei §§ 3. e 4. della Raccomandazione 2004/913/CE &#8211; raccomandava alle società “aderenti” di introdurre l’obbligo del consiglio di amministrazione di presentare, annualmente, all’assemblea una relazione che descriva, per l’esercizio successivo, la politica generale di remunerazione e incentivazione (redatta, su proposta del comitato per le remunerazioni, in modo chiaro e agevolmente comprensibile dallo stesso consiglio) e le relative modalità attuative; (ii) che l’art. 123-<em>ter</em> t.u.f. introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 259 (Recepimento delle Raccomandazioni della Commissione Europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate), sancisce l’obbligo di pubblicare annualmente la relazione sulla remunerazione degli amministratori. E, in estrema sintesi, consta di: norme destinate a disciplinare il contenuto della relazione sulla remunerazione, deputata a raccogliere tutte le informazioni sulla politica remunerativa della società e sui compensi corrisposti (ad es., art. 123-<em>ter</em>, commi 4 e 5, t.u.f.); norme volte a stabilire un collegamento tra gli azionisti e la politica retributiva della società (es., art. 123-<em>ter</em>, comma 6, t.u.f.).</span></div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Nella fascia di classificazione n. 1, rientravano le società partecipate con: valore della produzione &#8805; 1.000 (milioni di euro); investimenti &#8805; 500 (milioni di euro); numero dei dipendenti &#8805; 5.000 (unità). Nella fascia di classificazione n. 2, venivano classificate le società partecipate con: valore della produzione &#8805; 100 (milioni di euro); investimenti &#8805; 1 (milioni di euro); numero dei dipendenti &#8805; 500 (unità). Nella fascia di classificazione n. 3, rientravano le società partecipate con: valore della produzione &lt; 100 (milioni di euro); investimenti &lt; 1 (milioni di euro); numero dei dipendenti &lt; 500 (unità).</span></div>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Com’è noto, la società <em>in house</em> è un istituto di matrice comunitaria, che consente alla p.a. di affidare in via diretta la gestione dei servizi pubblici, senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a società all’uopo costituite, che devono possedere cumulativamente i requisiti fondamentali: del controllo analogo; della dedizione prevalente ai bisogni dell’ente; e della totale partecipazione pubblica. Per una ricostruzione dell’istituto, cfr. F. Caringella, <em>Manuale di diritto amministrativo</em><sup>10</sup>, 2016, Roma, 1058 ss., ove ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. Nella dottrina specialistica, cfr., per tutti, F. Guerrera, <em>Autonomia statutaria e tipologia delle società </em>in house, in <em>Giust. civ</em>., 2015, 776 ss.</span></div>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Sul punto, cfr. V. Donativi, cit., 609 ss., ove il coordinamento con l’art. 21 t.u.s.p. che, in sostanza, riproduce tale disposizione, senza però abrogarla <em>in toto</em>.</span></div>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> In senso conforme, si esprimeva la Direttiva del 24 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questa affermava, tra l’altro, la necessità di conformare le politiche di remunerazione degli amministratori nelle società quotate controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze alle <em>best practices</em> internazionali e di correlarle, in particolare, alle <em>performance aziendali</em>.</span></div>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Il d.l. n. 95 del 2012 veniva convertito nella l. n. 135 del 2012 e ripetutamente modificato. Nel testo, si fa riferimento alla versione novellata dalla l. n. 114 del 2014.</span></div>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Nella specie, il d.l. n. 95 del 2012 si applicava alle «<em>società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell’intero fatturato</em>».</span></div>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Cfr. G. Bassi, <em>I primi due decreti sulla «</em>spending review<em>»: breve commento alle disposizioni sulle società pubbliche degli enti locali</em>, in <em>www.public-utilities.it</em>, 2012, 15 s., ove tutti i riferimenti.</span></div>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Corte dei Conti, Deliberazione n. 96/2013/PAR, 2013, 7.</span></div>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Sul punto, v. Aa.vv., <em>Società di gestione dei servizi pubblici locali: le nuove disposizioni in tema di</em> governance, in <em>www.polis-servizipubblicilocali.it,</em> 2013, 35 s.</span></div>
<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> G. Scarafiocca, <em>Le società partecipate dagli enti pubblici nel decreto sulla spending review e la recentissima sentenza della Corte Costituzionale sui servizi pubblici locali.&#8232;Note a prima lettura</em>, in <em>www.legautonomie.it</em>, 2012, 7.</span></div>
<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Ritiene che la norma abbia introdotto un vero e proprio divieto di percepire i compensi: E. Madeo, <em>La normativa sui compensi di amministratori e dipendenti di società a partecipazione pubblica</em>, in <em>IlSole24ore</em>, 2014, 17.</span></div>
<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Cfr. art. 4, comma 12, d.l. n. 95/2012, per il quale «<em>le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati</em>». Osserva che questa norma «<em>costituisce una fra i più recenti provvedimenti con i quali il legislatore ha richiamato espressamente la responsabilità erariale quale diretta conseguenza della mancata osservanza di prescrizioni dirette sostanzialmente ad assicurare il contenimento della spesa pubblica</em>», E. Madeo, cit., 18.</span></div>
<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Com’è noto, si definiscono danni punitivi i danni che mirano a punire un soggetto per aver commesso, con dolo o comunque in mala fede, un fatto particolarmente grave e riprovevole; e che hanno, conseguentemente, una funzione deterrente. Discussa è la compatibilità con il sistema della responsabilità civile di questa categoria di danni. Il problema principale attiene al fatto che essi hanno una funzione, non compensativo-risarcitoria, ma preventivo-sanzionatoria. In argomento, per un quadro, cfr., <em>ex multis</em>, F. Galgano, <em>Alla ricerca delle sanzioni civili indirette: premesse generali</em>, in <em>Contratto e Impresa</em>, 1987, 531 ss., per la differenza tra pena privata, sanzione e sanzione civile indiretta; P. Pardolesi, <em>La Cassazione, i danni punitivi e la natura polifunzionale della responsabilità civile: il triangolo no!</em>, in <em>Corriere giuridico</em>, 2012, 1070 e ss., pure per ulteriori riferimenti, anche alla dottrina e alla giurisprudenza americana; L. Viola, <em>I danni punitivi&#8232;nella responsabilità civile&#8232;della p.a. dopo il nuovo Codice del processo amministrativo</em>, in <em>Resp. civ.</em>, 2010, 806 ss.; Id., <em>Le </em>astreintes<em> nel nuovo processo amministrativo</em>, in <em>Urb. app</em>., 2011, 162 s., ove la differenza tra le c.d. <em>astreints </em>e i danni punitivi.</span></div>
<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Cioè fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 11, comma 6, t.u.s.p. e, quindi, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze cui è demandata l’individuazione delle fasce di classificazione delle società partecipate.</span></div>
<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Ad esempio, l’aggiunta di un articolo 11-<em>bi</em>s t.u.s.p., rubricato «<em>Remunerazione dei membri degli organi sociali</em>», avrebbe reso più intellegibile la disposizione, senza frustrare le finalità della riforma. È evidente, infatti, che la disarticolazione strutturale tra i due profili di disciplina non compromette l’unicità o la sinteticità del Testo unico. Ed è altrettanto evidente che l’unificazione strutturale non può fondarsi sulla natura gestoria della materia “remunerazione”. Se è vero che la remunerazione degli amministratori spiega effetti sulla gestione; non è altrettanto vero che la collocazione sistematica ne muti la portata.</span></div>
<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> <em>Id est</em>, le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</span></div>
<div id="ftn44" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Se l’assemblea opta per il sistema dualistico, il consiglio di sorveglianza non può essere composto da più di cinque membri e a questo spettano <em>ex lege</em> le c.d. funzioni di alta amministrazione di cui all’art. 2409-<em>terdecies</em>, comma 1, lett. f-<em>bis</em>), c.c. In sostanza, l’art. 11, comma 3, t.u.sp. deroga alla previsione di cui all’art. 2409-<em>tercedices</em>, comma 1, lett. f-<em>bis</em>, c.c., nella parte in cui rimette all’autonomia statutaria la facoltà di attribuire al consiglio di sorveglianza il potere di deliberare sulle operazioni strategiche e sui piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione. Sul sistema dualistico, cfr., per tutti, V. Cariello, <em>Il sistema dualistico</em>, Torino, 2012, 2 ss.</span></div>
<div id="ftn45" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> La carica di vice-presidente adempie ad una funzione sostitutiva (del presidente assente o impedito) ed è, comunque, onorifica.</span></div>
<div id="ftn46" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Ancora. Sempre con riferimento alla <em>governance</em>, l’art. 11, comma 11, t.u.s.p. stabilisce che «<em>nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento</em>»; l’art. 11, comma 14, t.u.s.p. precisa che restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.l. n. 39 del 2013; l’art. 11, comma 14, t.u.s.p. aggiunge che agli organi di amministrazione e controllo delle società <em>in house</em> si applica il d.l. n. 293 del 1994.</span></div>
<div id="ftn47" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> L’art. 18 l. n. 124 del 2015 delegava, infatti, il Governo a riordinare la disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.</span></div>
<div id="ftn48" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Il problema della qualificazione delle società partecipate dalla pubblica amministrazione affonda le sue radici nel contesto previgente e prende le mosse dall’assenza di una chiara indicazione legislativa e, al contempo, da una complessa e variegata normativa previgente: come anticipato, però, in parte ancora vigente. Differenti e molteplici sono state pertanto le classificazioni, condotte, peraltro, in forza di diversi criteri: per un quadro, cfr. V. Donativi, cit., 12 ss.</span></div>
<div id="ftn49" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> Indi, a seconda che la pubblica amministrazione: partecipi in misura più o meno rilevante al capitale della società; eserciti poteri di controllo <em>tout court</em> o su alcune materie.</span></div>
<div id="ftn50" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Vale a dire, a seconda che il servizio pubblico: venga affidato direttamente o con gara pubblica; rappresenti o meno l’oggetto esclusivo della società partecipata dalla pubblica amministrazione.</span></div>
<div id="ftn51" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> La partecipazione di capitale privato alla società <em>in house</em> è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e, comunque, «<em>in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l&#8217;esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata</em>» (art. 16, comma 1, t.u.s.p.).</span></div>
<div id="ftn52" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Corte Cost., 27 giugno 2008, n. 236.</span></div>
<div id="ftn53" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Sul principio di tipicità delle società, cfr., per tutti, F. Di Sabato, <em>Autonomia privata e tipicità delle società</em>, in <em>Riv. dir. imprese</em>, 2003, 501 ss.; G. Marasà, <em>Le società</em><sup>2</sup>, Milano, 2000, 247 ss.; G. Oppo, <em>L’identificazione del tipo «società di persone»</em>, in <em>Riv. dir. civ</em>., 1988, 619 ss.; M. Sciuto, <em>Società di persone e società di capitali</em>, in <em>Diritto Commerciale</em>, a cura di N. Abriani, Milano, 2010, 823 ss.; M. Sciuto-P. Spada, <em>Il tipo della società per azioni</em>, in <em>Trattato delle società per azioni</em>, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, I, 1, 2004, 1 ss.; P. Spada, <em>La tipicità delle società</em>, Torino, 1974; Id., <em>Dalla nozione al tipo della società per azioni</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 1985, 95&#8232;ss.; Id., <em>La tipologia delle società tra volontà e nomenclatura</em>, in <em>Riv. dir. civ</em>., 1989, 521 ss.; Id., <em>Autorità e libertà nel diritto delle società per azioni</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 1996, 703 ss.; Id., <em>Tipologia delle società e società per azioni quotata</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 2000, 211 ss.; Id., <em>Tipologia delle società e società di persone</em>, in <em>Riv. dir. impresa</em>, 2001, 3 ss.; Id., <em>Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla «nuova» società a responsabilità limitata)</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 2003, 489 ss.; Id., <em>La rivoluzione copernicana (quasi una recensione tardiva ai Contratti Associativi di Paolo Ferro Luzzi)</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 2008, 143 ss.; G. Zanarone, <em>Il ruolo del tipo societario dopo la riforma</em>, in <em>Il nuovo diritto delle società</em>. Liber amicorum <em>G.F. Campobasso</em>, diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, Torino, 1, 2006, 57 ss.</span></div>
<div id="ftn54" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Si consideri, ad esempio, che per questa società l’art. 16 t.u.s.p. detta una specifica disciplina.</span></div>
<div id="ftn55" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Il problema della natura giuridica delle società partecipate dalla pubblica amministrazione sta nella coesistenza, in un’unica fattispecie, di un soggetto privato (la società) e di una finalità pubblica. Storicamente, il punto ha dato luogo ha un vivace dibattito. In dottrina, si confrontano due orientamenti. I fautori della tesi privatistica ritengono che queste società hanno natura giuridica di diritto privato, nonostante il&nbsp; soggetto pubblico detenga una quota di partecipazione (anche maggioritaria). Al contrario, per i sostenitori della tesi pubblicistica, tali società hanno natura giuridica pubblica. In giurisprudenza, da un lato, la Corte Costituzione, con la sentenza 28 dicembre 1993, n. 446, ha assoggettato siffatte società al controllo della Corte dei Conti. Dall’altro lato, in una prima fase, il Consiglio di Stato ha affermato che la partecipazione dello Stato o di una pubblica amministrazione ad una società di capitali potesse alterarne la struttura, dando vita ad un “tipo” di diritto speciale (Cons. St., 02 marzo 2001, n. 1206). Al riguardo, si è obiettato che potrebbe parlarsi di società di diritto speciale soltanto in presenza di una disposizione legislativa che, derogando alla disciplina codicistica, consenta l’attuazione di un fine pubblico incompatibile con la causa lucrativa di cui all’art. 2247 c.c., con la conseguente emersione normativa di un nuovo tipo con causa pubblica non lucrativa: G. Marasà, <em>Le “società” senza scopo di lucro, </em>Milano, 1984, 353; M. Mazzarelli, <em>La società per azioni con partecipazione comunale, </em>Milano, 1987, 117; P. Spada, <em>La Monte Titoli s.p.a. tra legge ed autonomia statutaria, </em>in <em>Riv. dir. civ., </em>1987, 552; G. Visentini, <em>Partecipazioni pubbliche in società di diritto comune e di diritto speciale</em>, Milano, 1979, 4 s. Per una ricostruzione del dibattito, cfr. F. Goisis, <em>La natura delle società a partecipazione pubblica alla luce della più recente legislazione di contenimento della spesa pubblica</em>, in <em>Riv. Corte dei Conti</em>, 2014, 1 ss.<br />
Ad ogni modo, la questione della natura giuridica delle società partecipate dalla pubblica amministrazione sembra oggi trovare una soluzione condivisa nella tesi che riconosce valenza neutrale alla formula societaria e pone l’accento sulla c.d. strumentalità pubblicistica ed sul conseguente assoggettamento alla disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per i tipi tradizionali. In particolare, in giurisprudenza si afferma che «<em>alla formula societaria viene riconosciuta una valenza neutrale rispetto alla determinazione della natura giuridica del singolo soggetto, rilevando, a tal fine, le finalità che con esso si intendono perseguire e più in particolare la c.d. strumentalità pubblicistica e il conseguente assoggettamento ad una disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per il</em> <em>modello societario tradizionale</em>». E, in&#8232;dottrina, si ribadisce che: «<em>un ente va considerato pubblico quando è titolare di un potere appunto pubblico ed è sottoposto ad un controllo pubblico, indipendentemente dalla circostanza che abbia una cornice formalmente privatistica</em>»: F. Caringella, cit., 537.</span></div>
<div id="ftn56" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> L’art. 3 t.u.s.p. è rubricato: «<em>Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica</em>». Al riguardo, si legge nel parere reso dal Consiglio di Stato che: «<em>La disposizione individua i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: società per azioni e società a responsabilità limitata. La legge delega, tuttavia, impiega il concetto di “tipo” societario in un’accezione più ampia, volta a identificare le caratteristiche delle società partecipate «in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell’affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all’emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati» (art. 18, comma 1, lettera a)</em>».</span></div>
<div id="ftn57" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Cons. St., Ad. Comm. Speciale, 16 marzo 2016, n. 438, 43 ss.</span></div>
<div id="ftn58" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> Tanto è vero che il medesimo Consiglio di Stato suggeriva di introdurre, nell’ambito dell’art. 3 t.u.s.p., una norma dal seguente tenore: «<em>Le società partecipate da pubbliche amministrazioni si distinguono in: a) società a partecipazione pubblica;</em> <em>b) società quotate;</em> <em>c) società a controllo pubblico; d) società strumentali;</em> <em>e) società </em>in house»: Cons. St., Ad. Comm. Speciale, cit., 44 s.</span></div>
<div id="ftn59" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> F. Guerrera, <em>Autonomia statutaria e tipologia delle società </em>in house, in corso di pubblicazione, il quale precisa che: la società <em>in house</em> è una società di diritto speciale in senso forte; la società a partecipazione mista pubblico-privata è una società di diritto speciale in senso debole.</span></div>
<div id="ftn60" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Innovando il sistema previgente, l’art. 4, comma 1, t.u.s.p. introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto «<em>attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società</em>». A tale divieto, fa da contraltare, al comma 2 dell’art. 4 t.u.s.p., la possibilità (<em>rectius</em>, la deroga) per le pubbliche amministrazioni di costituire, direttamente o indirettamente, «<em>società e </em>[di]<em> acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività </em>(…) [di]<em>: (a) produzione di un servizio di interesse generale; (b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche </em>(…)<em>; (c) realizzazione e gestione di un’opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato </em>(…)<em> in funzione dell’affidamento dell’opera o del servizio; (d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipati </em>(…)<em>; (e) servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici </em>(…)» .<br />
Ebbene, se si considera che storicamente le società partecipate dalla p.a. nascono quale strumento per svolgere attività di impresa e inverano un modulo organizzativo analogo ai tipi societari disciplinati dal codice civile, balza all’evidenza che il Testo unico, precludendo allo Stato di esercitare un’attività di impresa, se non nel settore dei servizi pubblici e dei contratti pubblici, innova profondamente (<em>alias</em>, sovverte) i principi fondanti – quantomeno all’origine – la materia. In particolare, con esso si preclude allo Stato di intervenire nell’economia costituendo o partecipando in società che esercitano un’attività diversa da quella c.d. di servizio pubblico. Il che, da una parte, veicola il dubbio che il legislatore abbia emanato, più che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, un Testo unico sui servizi pubblici nazionali e regionali, collocabile accanto a quello sui servizi pubblici locali. Dall’altra parte, pone all’interprete due problemi: il primo è l’individuazione della linea di demarcazione – netta in astratto ma sfumata in concreto – tra attività di impresa e attività di servizio pubblico; il secondo è la compatibilità della norma dell’art. 4 t.u.s.p. con l’art. 41 cost., nella parte in cui riconosce che l’iniziativa economica è privata o pubblica. Appare difficile negare al riguardo che il legislatore avrebbe fatto meglio a perseguire l’intento – cui in realtà sembra mirare – di «estinguere» la persona giuridica pubblica seguendo una via diversa da quella che passa attraverso la distinzione, con connessa relativa preclusione, tra attività di impresa e attività di servizio pubblico. Né può dubitarsi che, considerate pure le istanze provenienti dall’Unione Europea in relazione alla tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica, la norma dell’art. 4 t.u.s.p. possa sottrarsi ad un sindacato di costituzionalità.</span></div>
<div id="ftn61" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> In sostanza, dal combinato disposto delle norme degli artt. 1, comma 3, e 4, comma 1, 2, 4, t.u.s.p., si evince che: (<em>a</em>) la società partecipata dalla p.a. ha forma privatistica, ma esercita un’attività (non di impresa) pubblica (ma) istituzionale; (<em>b</em>) la disciplina applicabile a tale società è quella del Codice civile e delle norme generali di diritto privato e di diritto amministrativo, integrata e/o derogata dal Testo unico; (<em>d</em>) l’autonomia statutaria può – e in alcune specifiche ipotesi deve – derogare tanto alla disciplina generale quanto a quella speciale; (<em>e</em>) l’art. 4, comma 2, t.u.s.p., nel derogare al divieto di cui all’art. 4, comma 1 t.u.s.p., fa riespandere la disciplina generale; ma al contempo introduce una ulteriore deroga, c.d. di secondo livello, ponendo accanto al vincolo di scopo un vincolo di attività.</span></div>
<div id="ftn62" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> Cfr., V. Donativi, cit., 626 ss.</span></div>
<div id="ftn63" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Mancando una norma specifica, l’art. 2389 c.c. è applicabile anche nella società a responsabilità: da ultimo, v. Corte Appello Milano, 01 aprile 2016, n. 1279.</span></div>
<div id="ftn64" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Per un recente commento, cfr. G. Giannelli-A. Dell’Osso, <em>Art. 2389 c.c</em>., in <em>Le società per azioni</em>, diretto da Abbadessa-Portale, Milano, I, 2016, 1313 ss.</span></div>
<div id="ftn65" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> Cass. civ., sez. un., 29 agosto 2008, n. 21933, per la quale: «<em>la violazione dell&#8217;art. 2389 c.c. dà luogo a nullità degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa, non suscettibile di convalida ai sensi dell&#8217;art. 1423 c.c. in mancanza di norma espressa che disponga diversamente</em>».</span></div>
<div id="ftn66" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Così, Cass. civ., sez. un., 29 agosto 2008, n. 21933; <em>conf.</em>, da ultimo, Cass. civ., sez. trib., 28 ottobre 2015, n. 21953, la quale estende tale divieto al caso in cui il compenso venga indicato tra le voci di costo del conto economico.</span></div>
<div id="ftn67" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> Così, <em>ex multis</em>, Cass. pen., 12 giugno 2014, n. 11405, per la quale, anzi, «<em>integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell&#8217;amministratore che prelevi somme dalle casse sociali,</em> <em>a titolo di pagamento di competenze</em>».</span></div>
<div id="ftn68" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> In particolare, il compenso dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se non è stabilito dallo statuto, è determinato: (i) nel sistema tradizionale e in quello monistico, <em>ex</em> artt. 2364 n. 3 e 2389, comma 1, c.c., dall’assemblea ordinaria all’atto della nomina; (ii) nel sistema dualistico, <em>ex</em> art. 2409-<em>terdecies </em>c.c., dal consiglio di sorveglianza, salvo che lo statuto non attribuisca tale competenza alla stessa assemblea. In merito all’interpretazione della locuzione «<em>all’atto della nomina</em>», correlata con la dizione «s<em>e non è stabilito dallo statuto</em>» <em>ex</em> art. 2364 n. 3 cod. civ., v. A.L. Bonafini, <em>sub</em> art. 2389, in <em>Commentario</em> Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Milano, 2005, 352 s.</span></div>
<div id="ftn69" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> L’art. 2389 c.c. (versione 2003) ha dato luogo a qualche perplessità e ha prestato il fianco a due interpretazioni: l’una estensiva e letterale; l’altra restrittiva. In specie, per la prima «<em>in difetto di una clausola autorizzante e quindi in base alla semplice disciplina legale, non dovrebbe ritenersi più amme</em>ssa <em>la determinazione cumulativa di un </em>plafond<em> da parte dell’assemblea neppure con riferimento ai compensi-base</em>». Per la seconda tesi, maggioritaria, l’introduzione di una clausola statutaria è «<em>necessaria solo qualora si intenda riconoscere all’assemblea il potere di stabilire il tetto retributivo globale comprensivo anche della retribuzione degli amministratori muniti di speciali cariche istituzionali</em>». Sul punto, cfr. A.L. Bonafini, <em>sub</em> art. 2389, cit., 354-356; Id. <em>I compensi degli amministratori</em>, cit., 97 ss., anche per ulteriori riferimenti.</span></div>
<div id="ftn70" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> Per quanto riguarda il problema del conflitto di interessi in cui versano gli amministratori nel determinare il proprio compenso <em>ex</em> art. 2389, comma 3, c.c., v., ancora, Id., <em>I compensi degli amministratori</em>, cit., 204 ss; nonché M. Campobasso, <em>I compensi degli amministratori di società quotate: l’esperienza italiana</em>, in <em>Riv. soc.</em>, 2011, 716 s., il quale, dopo aver ricordato che l’amministratore destinatario della remunerazione è portatore di un interesse personale nella delibera e parte correlata della società, afferma che «<em>la presenza del comitato per le remunerazioni serve a rendere le deliberazioni consiliari in materia di compensi più agevoli e più resistenti ad eventuali impugnazioni</em>».</span></div>
<div id="ftn71" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> Affermano che la norma è incoerente perché non solo sottrae all’assemblea il potere di fissare i compensi di regola più sostanziosi, ma soprattutto perché finisce per trattare in modo diverso gli amministratori investiti di particolari cariche in forza di una deliberazione assembleare, Ferrara Jr.-Corsi, <em>Gli imprenditori e le società<sup>15</sup></em>, Milano, 2011, 616.</span></div>
<div id="ftn72" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> V., per tutti, A. L. Bonafini, <em>I compensi degli amministratori</em>, cit., 207 ss.</span></div>
<div id="ftn73" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> Critica questa disposizione, osservando che se «<em>la </em>ratio<em> sottesa alla previsione della competenza assembleare di cui agli artt. 2364, n. 3 e 2389, comma 1, c.c. è rinvenibile nella volontà di evitare che gli amministratori divengano giudici in casa propria, finendo per autoliquidarsi il compenso in condizione di palese conflittualità. </em>(…)<em> stridente appare il contrasto con il terzo comma, che assegna la competenza a determinare la rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche proprio all’organo di appartenenza</em>»: A.L. Bonafini, sub art. 2389, cit., 353 s., ove ulteriori riferimenti.</span></div>
<div id="ftn74" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a> Sul punto, cfr. S. Cappiello, <em>La remunerazione degli amministratori. “Incentivi azionari e creazione di valore”</em>, Milano, 2005; A. Zanardo, <em>I piani di </em>stock option<em> dall’esperienza anglosassone alla disciplina e diffusione nell’ordinamento italiano</em>, in <em>Giur. Comm</em>., 2006, 738 ss.</span></div>
<div id="ftn75" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a> A sua volta, la componente variabile viene di solito scissa in una componente a breve e in una componente a medio-lungo periodo.</span></div>
<div id="ftn76" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a> Quali, ad esempio: il gettone di presenza per l’intervento dell’amministratore alle riunioni; la refusione delle spese sopportate per ragioni d’ufficio; la stipulazione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile con accollo del premio a carico della società.</span></div>
<div id="ftn77" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a> In questo senso, G. F. Campobasso, <em>Diritto commerciale. 2. Diritto delle società</em>, Torino, 2016, 365.</span></div>
<div id="ftn78" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a> E ciò tanto nell’<em>an</em> e nel <em>quantum</em>, quanto nel <em>quomodo</em> di tale attribuzione. <em>Quid</em> del compenso erogato in un momento in cui sarebbe stato ragionevole evitare di compiere attività idonee &#8211; pure se lecite &#8211; ad aggravare lo stato di crisi della società?</span></div>
<div id="ftn79" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a> In questo caso, l’art. 2373 c.c. postula che la delibera sia approvata con il voto determinante del socio-amministratore e sia lesiva dell’interesse sociale</span></div>
<div id="ftn80" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a> Il che ricorre nel caso di attribuzione di un compenso irragionevole o sproporzionato rispetto all’attività svolta: v., da ultimo, Trib. Venezia, 04 gennaio 2016, n. 4; Cass. civ., 21 marzo 2000, n. 3312.</span></div>
<div id="ftn81" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a> Sussiste, ad esempio, la responsabilità dell’amministratore nei confronti della società nel caso in cui egli «<em>si attribuisca autonomamente un compenso, in assenza di una previsione statutaria, di una delibera dei soci a riguardo ovvero di una determinazione del giudice</em>»: così, Trib. Venezia, 04 febbraio 2016. Ritiene, infatti, il Tribunale che tale condotta integri una «<em>gravi irregolarità gestoria</em>».</span></div>
<div id="ftn82" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a> Cfr. Cass, civ., 03 maggio 2012, n. 6686, che ha ritenuto legittimato il curatore fallimentare ad esercitare l’azione revocatoria in relazione al compenso percepito dall’amministratore nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento o comunque poco prima di essa (ad esempio, sei mesi).</span></div>
<div id="ftn83" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a> Da ultimo, Cass. civ., sez. trib., 20 novembre 2015, n. 23763.</span></div>
<div id="ftn84" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a> Questo importo comprende gli eventuali compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico ed è calcolato al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.</span></div>
<div id="ftn85" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a> In altri termini, si applica indistintamente nelle società a controllo pubblico e, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 11, comma 16, t.u.s.p., nelle società a partecipazione pubblica.</span></div>
<div id="ftn86" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a> L’art. 2364, comma 1, n. 5, c.c. statuisce che: l’assemblea ordinaria «<em>delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell&#8217;assemblea</em>». In argomento, v., da ultimo, M. Libertini-A. Mirone-P.M. Sanfilippo, <em>Art. 2364 c.c.</em>, in <em>L’assemblea di società per azioni</em>, Milano, 2016, 13 ss.; V. Pinto, <em>Art. 2364 c.c.</em>, in <em>Le società per azioni</em>, diretto da Abbadessa-Portale, Milano, I, 2016, 837 ss.</span></div>
<div id="ftn87" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a> Il che potrebbe verificarsi in caso di remunerazioni indicizzate.</span></div>
<div id="ftn88" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[88]</a> In questo senso, sebbene in relazione al prelievo di somme a titolo di compenso ma in assenza della delibera assembleare <em>ex</em> art. 2389 c.c., v., ad esempio, Cass. pen., 12 giugno 2014, n. 11405.</span></div>
<div id="ftn89" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89" title="">[89]</a> Anche qui si ritiene che la competenza spetti all’assemblea.</span></div>
<div id="ftn90" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90" title="">[90]</a> Analogamente potrebbe disporre l’emanando decreto ministeriale.</span></div>
<div id="ftn91" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91" title="">[91]</a> In sintesi, a ciascuna fascia corrisponde uno specifico tetto remunerativo<sup><sup>[91]</sup></sup>, il quale, a sua volta, rappresenta uno sviluppo logico e conseguenziale della riconduzione della società in una delle cinque fasce di classificazione. Pertanto, è la fascia di classificazione che determina ovvero limita in proporzione l’ammontare massimo e omnicomprensivo della remunerazione.</span></div>
<div id="ftn92" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92" title="">[92]</a> Circa tale obbligo di riversare i compensi, v., <em>retro</em>, § <strong>3.2</strong>.</span></div>
<div id="ftn93" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93" title="">[93]</a> La previsione in esame non precisa, fra l’altro, i caratteri di tale responsabilità. Al riguardo, non pare che si possa prescindere dai principi generali. Si ritiene, dunque, che anche questa responsabilità abbia natura soggettiva e non oggettiva. Ne consegue, per un verso, che la responsabilità scatta al ricorrere: sotto il profilo oggettivo, di una condotta <em>contra ius </em>dell’amministratore, di un danno (<em>i.e.</em> di un risultato negativo) e di un nesso causale, da accertare secondo l’<em>id quod plerumque accidit</em>, tra condotta e danno; e, sotto il profilo soggettivo, del dolo o della colpa dell’amministratore.</span></div>
<div id="ftn94" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94" title="">[94]</a> Si ponga il caso in cui il bilancio d’esercizio registri un risultato positivo; ma il c.d. <em>vested period</em> scada e, quindi, il diritto all’erogazione della parte variabile maturi nel corso dell’esercizio nel quale l’amministratore ha posto in essere un atto dannoso e <em>contra ius </em>che non ha ancora spiegato i suoi effetti dannosi o, se già prodottisi, che questi non siano ancora stati registrati. In tale ipotesi, appare necessario procedere alla redazione di un bilancio infra-annuale, che tenga conto della perdita eventualmente connessa all’atto dannoso dell’amministratore e per definizione non registrata nel bilancio. E ciò al fine di consentire alla società di non erogare la parte variabile della remunerazione opponendo la verificazione della condizione di cui all’art. 11, comma 6, t.u.s.p.</span></div>
<div id="ftn95" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95" title="">[95]</a> Quanto alla prova degli elementi costitutivi della responsabilità, l’attore deve provare solo quelli oggettivi; l’amministratore convenuto deve dimostrare invece l’assenza di dolo/colpa o l’interruzione del nesso causale per andare esente da responsabilità. In argomento, <em>ex multis</em>, cfr. F. Briolini, Art. 2392 c.c., in <em>Le società per azioni</em>, diretto da Abbadessa-Portale, Milano, I, 2016, 1383 ss.</span></div>
<div id="ftn96" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref96" name="_ftn96" title="">[96]</a> Al proposito, in generale, cfr., in giurisprudenza, Trib. Milano, 03 giugno 2008, n. 7223, in <em>Redazione Giuffrè</em>.</span></div>
<div id="ftn97" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref97" name="_ftn97" title="">[97]</a> Com’è noto, il denaro pubblico è un bene limitato e di valenza costituzione, il cui perseguimento rientra nel rispetto del principio di buon andamento dell’azione della p.a.</span></div>
<div id="ftn98" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref98" name="_ftn98" title="">[98]</a> Il che è un po’ quanto avviene, nelle società quotate, con l’art. 123-<em>ter</em> t.u.f.</span></div>
<div id="ftn99" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref99" name="_ftn99" title="">[99]</a> È chiaro che nel caso di amministratore unico, la competenza in ordine alla remunerazione spetta all’assemblea.</span></div>
<div id="ftn100" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref100" name="_ftn100" title="">[100]</a> Sulla natura giuridica di diritto al compenso, per un quadro, cfr. A. L. Bonafini, <em>I compensi degli amministratori di società per azioni</em>, cit., 32 ss.; I. De Santis, <em>Remunerazione degli amministratori e governance delle società per azioni</em>, Torino, 2012, 41 ss.</span></div>
<div id="ftn101" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref101" name="_ftn101" title="">[101]</a> Da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 2016, n. 13058.</span></div>
<div id="ftn102" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref102" name="_ftn102" title="">[102]</a> Com’è noto, l’esigenza muove dalla necessità di porre fine alle c.d. remunerazioni d’oro in una società, che per quanto mantenga la forma privata ha valenza pubblicistica.</span></div>
<div id="ftn103" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref103" name="_ftn103" title="">[103]</a> Cfr. La stampa, 14.09.2016.</span></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-remunerazione-limitata-nelle-societa-a-partecipazione-pubblica/">La remunerazione “limitata” nelle società a partecipazione pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legittimazione al ricorso e sfiducia sociale nell’Amministrazione pubblica. Tre modelli a confronto</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/legittimazione-al-ricorso-e-sfiducia-sociale-nellamministrazione-pubblica-tre-modelli-a-confronto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/legittimazione-al-ricorso-e-sfiducia-sociale-nellamministrazione-pubblica-tre-modelli-a-confronto/">Legittimazione al ricorso e sfiducia sociale nell’Amministrazione pubblica. Tre modelli a confronto</a></p>
<p>Sommario*: 1. Introduzione – 2. La legittimazione ad agire a tutela d’interessi sopraindividuali in Germania e in Italia – 2.1. Cenni al dibattito tedesco – 2.2. Cenni alla situazione italiana – 2.3. Una possibile ragione delle differenze tra i due ordinamenti – 3. La legittimazione ad agire a tutela dell’ambiente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/legittimazione-al-ricorso-e-sfiducia-sociale-nellamministrazione-pubblica-tre-modelli-a-confronto/">Legittimazione al ricorso e sfiducia sociale nell’Amministrazione pubblica. Tre modelli a confronto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/legittimazione-al-ricorso-e-sfiducia-sociale-nellamministrazione-pubblica-tre-modelli-a-confronto/">Legittimazione al ricorso e sfiducia sociale nell’Amministrazione pubblica. Tre modelli a confronto</a></p>
<p>Sommario<strong>*</strong>: 1. <em>Introduzione</em> – 2. <em>La legittimazione ad agire a tutela d’interessi sopraindividuali in Germania e in Italia </em>– 2.1. <em>Cenni al dibattito tedesco</em> – 2.2. <em>Cenni alla situazione italiana</em> – 2.3. <em>Una possibile ragione delle differenze tra i due ordinamenti </em>– 3. <em>La legittimazione ad agire a tutela dell’ambiente nel diritto dell’Unione europea</em> – 4. <em>Considerazioni conclusive</em><br />
&nbsp;<br />
1. <em>Introduzione</em><br />
I presupposti dell’azione nel processo amministrativo sono d’importanza centrale in Germania e in Italia dove, anche in conseguenza del diritto europeo, sono costantemente oggetto dell’attenzione della giurisprudenza e della dottrina. Sotto questo profilo i due ordinamenti presentano notevoli differenze. Infatti, nonostante che entrambi i sistemi di giustizia amministrativa abbiano un’indubbia impronta soggettiva, diverse sono le relative concettualizzazioni del rapporto tra la tutela del singolo e la tutela dell’interesse pubblico nell’ambito del processo. Problema questo che, a sua volta, è intimamente collegato al tema della legittimazione a ricorrere a protezione di interessi sopraindividuali e, più in generale, a quello delle altre forme derogatorie di accesso al giudizio amministrativo.<br />
Il presente contributo si sofferma su un aspetto specifico dell’argomento e in particolare sulle relazioni che intercorrono, negli ordinamenti considerati, tra la disciplina della legittimazione a ricorrere innanzi al giudice amministrativo e la percezione del ruolo e dell’autorevolezza della pubblica amministrazione. Occorre però avvertire che quelle che seguono rappresentano primissime riflessioni sul tema, che non sarà quindi trattato in modo esaustivo: ci si limiterà infatti a indicare un possibile precorso di ricerca, individuando alcuni snodi concettuali che potranno eventualmente essere approfonditi in uno o più scritti futuri.<br />
L’indagine non prende le mosse dai numerosi problemi qualificatori e ricostruttivi sollevati dai cosiddetti interessi diffusi e collettivi<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, ma dalla constatazione che gli Stati contemporanei si confrontano con una crescente sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni elettive<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>. Sia pure in modi diversi, essi conoscono perciò strumenti – paralleli a quelli tradizionali di stampo liberale (tra i quali le tecniche di tutela giurisdizionale dei diritti dei privati) – finalizzati a esprimere e a organizzare tale sfiducia. A volte si tratta di pratiche politiche o sociali, altre volte d’istituti giuridici, che comunque si traducono in azioni di “vigilanza, di denuncia e di valutazione” poste in essere da associazioni, dalla stampa e dai singoli con riferimento alla condotta degli organi elettivi. Globalmente considerate, queste azioni danno corpo al concetto di “controdemocrazia”<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>. In maniera piuttosto infelice, il neologismo indica l’insieme delle attività che non mirano ad associare il cittadino all’esercizio del potere (come avviene con le procedure elettorali e con quelle della democrazia partecipativa), ma che hanno invece la finalità di organizzare il suo controllo su chi governa<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
Per chiarezza si deve precisare che il concetto di “controdemocrazia” non costituisce la negazione della democrazia, ma ne rappresenta una specifica forma (in quanto espressione dei poteri “indiretti disseminati nel corpo sociale”) che contrasta la democrazia elettorale, sottoponendola a prove virtuose, affinché la stessa rimanga “fedele ai propri impegni” al servizio del bene comune<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>. Per tale ragione è stata usata anche l’espressione “sovranità negativa” che si riferisce, appunto, agli strumenti attraverso i quali alcune scelte governative vengono denunciate e rifiutate dai cittadini<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. Per sua stessa natura, la “controdemocrazia” presenta caratteri ambivalenti<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>. Infatti, se da un lato può saldarsi e incoraggiare atteggiamenti populistici, dall’altro può agire invece da “contrafforte” per le istituzioni democraticamente elette: con queste ultime può fare sistema, consentendo di estenderne il raggio di azione<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
Senza esaminare a fondo una così complessa problematica dello Stato contemporaneo, ai nostri fini è sufficiente osservare che uno degli strumenti della “controdemocrazia” consiste nel “mettere sotto processo” le scelte dei governanti<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>. Si arriva così al nostro tema, perché la legittimazione processuale amministrativa a tutela degli interessi sopraindividuali (e principalmente quella riconosciuta a favore dei corpi associativi) sembra riconducibile proprio a quest’ambito concettuale<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>. Essa infatti permette a segmenti del corpo sociale di agire, con finalità interdittive<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, nei confronti di determinate attività amministrative imputabili ad apparati elettivi<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Questa interessante ricostruzione solleva per il giurista positivo alcune delicate questioni. In particolare, impone di stabilire se, e come, i meccanismi più formalizzati della “controdemocrazia” siano disciplinati nei singoli ordinamenti, quali ne siano le relative cause e quali le conseguenze in termini sistematici. Per iniziare questo percorso di ricerca, nel seguito ci si soffermerà brevemente sul dibattito concernente la legittimazione a ricorrere a protezione di interessi sopraindividuali in Germania e in Italia (§ 2). Ciò consentirà di dedurre alcune differenze di carattere generale tra i due ordinamenti, che dovrebbero essere utili a comprendere talune tensioni che stanno attraversando l’Unione europea e che riguardano la legittimazione a ricorrere in materia ambientale (§ 3).<br />
&nbsp;<br />
2. <em>La legittimazione ad agire a tutela d’interessi sopraindividuali in Germania e in Italia</em><br />
&nbsp;<br />
2.1. <em>Cenni al dibattito tedesco</em><br />
In base alla Legge Fondamentale la giustizia amministrativa deve essere finalizzata prioritariamente alla protezione dei diritti dei privati (art. 19, par. 4 LF)<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>. Per tale ragione le ipotesi di legittimazione che eccedano tale finalità, e in particolare quelle a favore delle associazioni a tutela dell’ambiente (di derivazione europea)<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>, sono vissute spesso con disagio e con una certa diffidenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. Per molti studiosi il problema deriva dal fatto che “le azioni delle associazioni si rivolgono contro decisioni adottate da un’amministrazione caratterizzata da un’incontestabile legittimazione democratica”<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>. Inoltre, poiché tale legittimazione costituirebbe l’occasione per effettuare un controllo oggettivo sull’azione amministrativa, essa si porrebbe in contrasto con la tradizione tedesca che, fondata sul concetto di diritto pubblico soggettivo<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>, tende invece a escludere l’azione del singolo nell’interesse generale. Impostazione questa che, secondo un autorevole studioso, risponde all’immagine di un’amministrazione spoliticizzata e di un cittadino inteso come <em>bourgeois</em> (titolare essenzialmente di diritti patrimoniali) e non già come <em>citoyen</em><a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>.<br />
Altri autori, al contrario sostengono che il sistema tedesco di giustizia amministrativa dovrebbe essere interpretato in modo evolutivo. Dato che l’amministrazione non possiede il monopolio “nell’individuazione dell’interesse generale”, dovrebbero essere valorizzati anche fattori di legittimazione diversi da quelli derivanti dal circuito democratico/elettorale<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>. A tali sviluppi ha concorso anche il diritto europeo che, oltre a prevedere ipotesi di legittimazione processuale a favore delle associazioni ambientalistiche, sin dalle origini ha confidato sul c.d. <em>private enforcement</em> delle norme comuni<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>. Ciò ha contribuito a estendere l’idea stessa di diritto pubblico soggettivo, quale presupposto per l’accesso al giudice amministrativo<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>. Con la conseguenza che tali diritti a volte hanno assunto venature “procuratorie”, nel senso di essere garantiti più per assicurare che gli apparati statali perseguano specifici interessi pubblici (specialmente europei), che non per tutelare il relativo titolare<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>. Al riguardo si ritiene che, sebbene la Legge Fondamentale non faccia espresso riferimento ai “diritti procuratori”, essi siano comunque ammissibili nell’ordinamento tedesco, potendo essere riconosciuti dal legislatore (e non dalla giurisprudenza) in specifiche circostanze<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
Nonostante tali aperture, questi autori concordano, in primo luogo, sul fatto che “complessivamente si prospetta anche per il futuro una linea restrittiva per le azioni delle associazioni”<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>; esse in particolare dovrebbero essere ammesse solo in presenza di deficit strutturali di tutela di determinati interessi pubblici che derivino dall’assenza della legittimazione individuale a ricorrere<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. Lo stesso si afferma per i “diritti procuratori”, che devono essere intesi in senso comunque restrittivo e la cui disciplina non deve mettere in discussione la “sostanza individuale” del diritto stesso<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
&nbsp;<br />
2.2. <em>Cenni alla situazione italiana</em><br />
Diversa è la situazione in Italia, dove il dibattito dottrinale e l’attività giurisprudenziale sul tema da tempo ruotano intorno alle nozioni di interesse diffuso e interesse collettivo e al loro rapporto con l’interesse legittimo<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>. A prescindere da ogni considerazione su tale complesso argomento, si deve osservare che, sebbene anche in questo caso l’impronta soggettivistica della giustizia amministrativa rappresenti un dato definitivamente acquisito<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>, sono vigenti numerose norme che vanno nella direzione di un controllo giurisdizionale oggettivo sugli apparati pubblici o comunque nel senso di favorire un sindacato giurisdizionale in cui la protezione della sfera giuridica del ricorrente risulta recessiva<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>.<br />
Il caso più noto è costituito dalla legittimazione processuale delle associazioni ambientalistiche che, prevista dal legislatore nazionale prima che fosse imposta dal diritto europeo, non solleva ormai problemi concettuali di fondo<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>. Non si tratta però di un’eccezione: è sufficiente ricordare le disposizioni che consentono ad associazioni e a soggetti collettivi di ricorrere in via giurisdizionale a tutela d’interessi pubblici o diffusi (es. il paesaggio, il territorio dei parchi)<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a> o di categoria (es. consumatori, camere di commercio)<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a> o le norme in base alle quali cittadini o associazioni possono agire per contrastare l’inefficienza delle amministrazioni e dei concessionari dei pubblici servizi<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>. Le deroghe però non si fermano qui. Vanno, infatti, menzionate anche le ipotesi di azione popolare ammesse dall’ordinamento<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a> (tra le quali spicca la recente disciplina sull’accesso civico)<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>, la legittimazione a ricorrere concessa dal legislatore a favore di alcune autorità amministrative (indipendenti e non)<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a> e, infine, l’ampliamento operato in via normativa<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a> o giurisprudenziale della legittimazione a ricorrere in diversi settori<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>.<br />
Non si deve poi trascurare il contributo della dottrina in questo campo. Si pensi a quegli studi in tema di “beni comuni” che, per determinati ambiti, hanno proposto l’istituzione di nuove tipologie di azione popolare<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a> o agli analoghi risultati raggiunti in alcuni scritti in materia di sussidiarietà orizzontale<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>.<br />
In sostanza nell’ordinamento italiano si registra un’evidente propensione del legislatore e un clima culturale, entrambi favorevoli, in numerose ipotesi, a un controllo giurisdizionale dell’azione amministrativa prevalentemente nel nome dell’interesse generale. Orientamento questo – è il caso di sottolinearlo – che solo in minima parte è riconducibile alle influenze del diritto dell’Unione europea.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
2.3. <em>Una possibile ragione delle differenze tra i due ordinamenti</em><br />
Occorre a questo punto interrogarsi sulle ragioni che sono alla base di impostazioni così differenti dei due sistemi di giustizia amministrativa. Probabilmente una spiegazione può essere rinvenuta nella diversa <em>concezione </em>o <em>percezione </em>dell’amministrazione pubblica nei due Paesi.<br />
Da un lato, vi è un’amministrazione (ovviamente quella tedesca) che è considerata efficace ed efficiente ed è quindi generalmente apprezzata per il modo in cui svolge le sue funzioni. Rispetto a essa il legislatore e ampia parte dei giuristi ritengono di dover limitare a ipotesi residuali (sostanzialmente imposte dal diritto europeo) i meccanismi giurisdizionali di organizzazione della sfiducia sociale. Il che rappresenta la conseguenza di una valutazione generalmente positiva del funzionamento della democrazia elettorale-rappresentativa, che – anche attraverso specifiche forme di partecipazione procedurale e tecniche di gestione del confronto tra interessi – riesce ad assicurare scelte socialmente accettate, perché razionali, ponderate e, in definitiva, soddisfacenti<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>. Tale conclusione sembra peraltro confermata dagli indicatori internazionali che danno conto della percezione dell’efficienza dei pubblici poteri in Germania<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>.<br />
Dall’altro lato, l’amministrazione italiana è avvertita (innanzitutto dal legislatore, ma anche dai cittadini e dal sistema delle imprese) come debole e inaffidabile, perché renitente o incapace di perseguire determinati interessi pubblici (nazionali ed europei) e di raggiungere determinati standard di azione. Percezione questa attestata, anche in questo caso, da diversi indicatori internazionali<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>. A partire dagli anni ’90 del secolo scorso, probabilmente a causa della crisi e del conseguente ridimensionato del ruolo dei partiti di massa<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>, il legislatore ha assegnato uno spazio crescente a questa sfiducia, da un lato imbrigliando la condotta amministrativa con regole giuridiche molto analitiche e, dall’altro, moltiplicando le ipotesi di legittimazione processuale derogatoria in campo amministrativo. Nonostante affermazioni in senso contrario, ciò ovviamente significa che il sistema politico/elettorale (nazionale, regionale e locale) non è ritenuto in grado di produrre sintesi giuridicamente e socialmente accettabili dei diversi interessi (pubblici e privati) coinvolti dall’azione pubblica<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>.<br />
In definitiva, in Italia l’ampia legittimazione <em>processuale </em>delle associazioni, così come le altre forme derogatorie alle quali si è fatto cenno, rappresenta l’indizio della volontà di sussidiare e supportare la democrazia elettorale che appare afflitta da una congenita fragilità ed è accompagnata da una cattiva reputazione. Ciò anche attraverso il ricorso a strumenti processuali riconducibili alla “controdemocrazia”. Nonostante manchino studi quantitativi circa la ricorrenza nella prassi di tali tipologie di processi, è comunque innegabile che queste normative assegnino al giudice amministrativo una posizione potenzialmente centrale nel sistema istituzionale.<br />
&nbsp;<br />
3. <em>La legittimazione a ricorrere a tutela dell’ambiente nel diritto dell’Unione europea</em><br />
Questa impostazione concettuale può forse essere di qualche utilità anche per comprendere alcuni caratteri del diritto amministrativo europeo e in particolare le difficoltà che l’Unione europea sta incontrando nell’implementazione della Convenzione di Aahrus. Come noto, in base a detta Convenzione, le parti contraenti (compresa quindi la stessa Unione europea) devono riconoscere alle associazioni che abbiano la finalità di proteggere l’ambiente, la legittimazione a “impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambienta le nazionale” (art. 9).<br />
L’attuazione di quest’obbligo convenzionale nell’ordinamento europeo incontra però un ostacolo nelle norme del Trattato sulla Corte di giustizia<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>. Infatti, in base all’art. 263, par. 4, TFUE, una persona fisica o giuridica può ricorrere in via giudiziaria contro un atto di un’istituzione o di un organismo europeo in presenza di tre condizioni alternative: a) essa sia destinataria diretta della misura; b) essa ne sia “direttamente” e “individualmente” riguardata<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>; c) nel caso di atti regolamentari “che non comportano alcuna misura d’esecuzione”, essa ne sia “direttamente” riguardata<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>. Il Trattato esclude quindi che i gruppi organizzati possano agire innanzi ai giudici europei a tutela di interessi sopraindividuali (ivi compreso quello ambientale)<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>.<br />
Il regolamento n. 1367/06<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a> ha individuato due soluzioni complementari per cercare di contemperare il rispetto della Convenzione di Aahrus con le preclusioni derivanti dal Trattato alla legittimazione a ricorrere delle associazioni <a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>. In primo luogo, esso circoscrive l’azione giurisdizionale delle associazioni ai soli atti delle istituzioni e degli organismi europei che abbiano carattere individuale e che riguardino la sola materia ambientale (art. 2, co. 1, lett. g). In secondo luogo, subordina l’azione giudiziaria al previo esperimento di un ricorso amministrativo interno da presentare al medesimo soggetto che ha emanato la misura contestata (art. 10)<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>; in conseguenza, essendo l’associazione destinataria diretta della decisione sul ricorso amministrativo, ha titolo per impugnarla innanzi al giudice europeo<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>. Con la precisazione che il giudizio instaurato dalle associazioni può concernere solo la legittimità dell’atto di revisione interna e non invece la legittimità della misura che del ricorso amministrativo stesso costituisce l’oggetto (e che è diretta ad altri soggetti)<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>.<br />
In conseguenza di tale contorta disciplina la maggior parte delle richieste di revisione interna a oggi presentate sono state dichiarate inammissibili perché relative ad atti generali<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>. Ciò ovviamente ha dato luogo a un nutritissimo contenzioso giurisdizionale, che ha visto la netta contrapposizione tra il Tribunale, che ha ritenuto illegittima per violazione della Convenzione la limitazione della legittimazione a ricorrere ai soli atti individuali<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>, e la Corte di giustizia che la ha invece giudicata legittima, perché l’art. 9, par. 3 della stessa Convenzione non conterrebbe “alcun obbligo incondizionato e sufficientemente preciso tale da disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli”<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>.<br />
Di questa situazione si è anche occupato il <em>Compliance Committee</em> della Convenzione, corpo di vigilanza sul rispetto del Trattato di Aarhus ma non dotato di poteri decisionali. In particolare, su sollecitazione di alcune associazioni ambientalistiche, il Comitato in una recente e articolata, ma ancora provvisoria, presa di posizione, ha sostenuto, tra le altre cose, che l’Unione europea (soprattutto a causa della giurisprudenza della Corte di giustizia) non stia ottemperando agli obblighi convenzionali e l’ha quindi invitata a modificare il regolamento di recepimento della Convenzione o, in alternativa, ad adeguare la giurisprudenza della Corte di giustizia<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>.<br />
Occorrerà tempo per sapere se, e come, l’ordinamento europeo reagirà a queste critiche. La vicenda però chiarisce quale concezione l’Unione europea ha dei suoi apparati istituzionali, in generale, e di quelli esecutivi, in particolare. Da un lato, il Trattato sull’Unione europea dedica ora un titolo ai principi democratici e incentiva il dialogo delle istituzioni con i cittadini, le associazioni e la società civile (art. 11); in tal modo esso contribuisce ad ampliare la legittimazione democratica dell’amministrazione europea, favorendo l’inclusione dei privati nei processi decisionali<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>. Dall’altro, però, come dimostra la vicenda esposta, lo stesso Trattato, il legislatore europeo e la giurisprudenza della Corte di giustizia negano che i poteri “indiretti disseminati nel corpo sociale” possano svolgere alcuna funzione positiva. In sostanza, il sistema istituzionale europeo non solo non sente il bisogno di riconoscere, ma contrasta in modo deciso quegli strumenti che consentano di organizzare e manifestare la sfiducia dei cittadini e delle associazioni nei confronti delle scelte dei suoi organi di governo.<br />
Tale atteggiamento ha ragioni consistenti, che si possono rinvenire nella peculiare natura dell’Unione (e nei delicatissimi equilibri istituzionali su cui essa si basa)<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>, nella pluralità delle fonti della sua legittimazione (solo in parte riconducibili al principio democratico-elettorale)<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a> e, in un’ultima istanza, nel fatto che, a dispetto delle proclamazioni (es. artt. 9 ss. TUE), i popoli europei non costituiscono la fonte principale di giustificazione dell’ordinamento euro-unitario<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>. Da ciò consegue il rifiuto in questo ambito delle tecniche più formalizzate della controdemocrazia.<br />
A prescindere da ogni considerazione su questo argomento, si deve sottolineare come a questo assetto corrisponde l’idea di apparati esecutivi che, probabilmente in considerazione della loro natura tecnocratica, non possono che produrre risultati incontestabili e che, per tale motivo, in base alle stesse norme costituzionali, devono essere esentati da forme di controllo sociale, comprese quelle interdittive.<br />
&nbsp;<br />
4. <em>Considerazioni conclusive</em><br />
In questo breve scritto si è utilizzato il concetto di “controdemocrazia” per cercare di inquadrare teoricamente alcune ipotesi di legittimazione derogatoria nel processo amministrativo. Com’è evidente, si tratta di spunti di riflessione allo stato embrionale che andrebbero completati e approfonditi, tra l’altro, con l’analisi degli altri strumenti (più informali) attraverso i quali, nei tre ordinamenti considerati, si può esprimere la sfiducia dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Strumenti questi che, secondo la prospettiva qui accolta, sono diversi da quelli che consentono la partecipazione civica all’esercizio del potere. Inoltre, l’indagine andrebbe estesa anche ad altri ordinamenti, se non altro per verificare la plausibilità in altri contesi del criterio d’indagine qui seguito (ossia la relazione tra autorevolezza dell’amministrazione e disciplina della legittimazione a ricorrere)<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>. Infine, con specifico riferimento all’ordinamento italiano, si dovrebbe verificare se l’idea di “controdemocrazia” possa contribuire allo studio degli interessi diffusi e collettivi, ad esempio offrendo nuovi elementi per una loro totale o parziale riconduzione all’art. 1 Cost., in quanto espressione della “sovranità negativa”<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>.<br />
Un altro aspetto centrale deve però essere messo in luce per comprendere la complessità del tema. Come accennato, la “controdemocrazia” è ambivalente perché, accanto a un potenziale positivo, può anche dare corpo a manifestazioni estreme di sfiducia sociale nei confronti della democrazia elettiva; può cioè innestarsi su dinamiche populistiche<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>.<br />
Sebbene la questione sia incommensurabilmente più ampia di quella dei presupposti processuali nel giudizio amministrativo, qualche breve osservazione al riguardo può comunque essere utile. Se è vero che i legislatori non possono disciplinare tutte le forme della “controdemocrazia” (molte delle quali sono spontanee), essi possono però svolgere un ruolo importante per far sì che i suoi strumenti più formalizzati esprimano al meglio le loro capacità costruttive. Il perseguimento di tale obiettivo richiede ovviamente un’azione saggia, responsabile ed equilibrata. Per rimanere al tema del presente scritto (che peraltro è tra i più lontani dal pericolo populistico), ci si deve chiedere, ad esempio, se tutte le numerose norme italiane che disciplinano ipotesi di legittimazione processuale derogatoria abbiano un’utilità effettiva o se alcune di esse non abbiano invece una portata prevalentemente simbolica. Se così fosse, ciò significherebbe incoraggiare la sfiducia di alcuni attori sociali nei confronti dell’amministrazione, con la conseguenza, oltre che di minarne l’autorevolezza, di intaccare (ulteriormente) la credibilità dello stesso sistema democratico-elettivo in relazione a determinati settori. Per tale ragione, è essenziale che il legislatore e il governo non cedano a tentazioni demagogiche, perché in tal modo contribuirebbero solo a indebolire la base della loro stessa legittimazione. In altri termini, nell’intervenire in questi ambiti, essi dovrebbero stare attenti a non far guadagnare troppo al “cittadino vigilante” a scapito del “cittadino elettore”<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>.<br />
&nbsp;Un ragionamento in parte analogo, ma di segno opposto, si può condurre per l’Unione europea. Sicuramente nell’attuale, complessa crisi dell’Unione la questione amministrativa gioca un ruolo, al più, marginale. Si può però formulare la domanda se, in considerazione del progressivo aumento delle competenze europee (unitamente alla crisi del fattore tecnocratico), non sia urgente un profondo ripensamento della pretesa autosufficienza del sistema istituzionale dell’Unione, che dovrebbe mostrare invece una maggiore disponibilità a sottomettersi in qualche modo al vaglio dei “poteri indiretti” delle società europee. Sicuramente la vicenda dell’esecuzione della Convenzione di Aahrus potrebbe rappresentare un’ottima occasione per abbandonare l’ostinato atteggiamento di chiusura sin qui mostrato specialmente dalla Commissione (con il fondamentale sostegno della Corte di giustizia) e per percorrere strade nuove, sicuramente più coraggiose e interessanti.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">* Il presente scritto è destinato al volume “Mutamento della funzione della giustizia amministrativa” in corso di pubblicazione per i tipi di Giuffrè.<br />
Desidero ringraziare Giuseppe Manfredi e Antonella Meniconi per aver letto e commentato una precedente versione del testo. Com’è naturale, eventuali errori e lacune sono addebitabili esclusivamente a me.<br />
&nbsp;<br />
[1] Per una sintesi dei complessi itinerari seguiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana a proposito dei diritti collettivi e diffusi, cfr. per tutti G. Manfredi, <em>Interessi diffusi e collettivi (diritto amministrativo)</em>, in <em>Enc. dir. Annali VII</em>, 513 ss., dove ampi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.</div>
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<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Il tema della sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni democraticamente elette è oggetto di numerosissime interpretazioni. Oltre riferimenti contenuti nelle note successive, ci si limita qui a menzionare tra i tanti C. Galli, <em>Il disagio della democrazia</em>, Torino 2011 e C. Crouch, <em>Postdemocrazia</em>, Roma-Bari, 2005.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> P. Rosanvallon, <em>Controdemocrazia</em>. <em>La politica nell’era della sfiducia</em>, Roma-Bari, 2006, versione ebook.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> P. Rosanvallon, <em>Controdemocrazia</em>, cit., introduzione.</div>
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<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Op. cit., posizione 100.</div>
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<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Op. cit., posizione 2042 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Op. cit., spec. cap. IV.</div>
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<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Op. cit., posizione 125.</div>
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<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Op. cit., cap. III.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Rosanvallon non si occupa espressamente della legittimazione al ricorso amministrativo delle associazioni, ma si riferisce, in termini più generici e ampi, alla “messa sotto accusa del potere”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Sulla funzione interdittiva della “controdemocrazia”, cfr. nuovamente P. Rosanvallon, <em>Controdemocrazia</em>, cit., spec. cap. II.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Cfr. per tutti V. Denti, <em>Interessi diffusi</em>, in <em>Nuovissimo digesto italiano</em>. <em>Appendice IV</em>, 1983, 307, che parlava di spinta delle “maggioranze diffuse” a tentare la via giudiziaria per partecipare ai processi decisionali.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Per tutti, si veda E. Schmidt-Aßmann, <em>Die Rechtsschutzgarantie des Art. 19, Abs. 4 GG</em>, in <em>Grundgesetz-Kommentar</em>, a cura di Maunz, Dürig<em>, </em>München, 2014, 12 ss., il quale precisa che eventuali forme di controllo oggettivo di natura giurisdizionale sull’azione amministrativa non devono eccedere, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, l’attività di tutela dei diritti. Cfr. anche la rappresentazione generale offerta da T. Gross, <em>Die Klagebefugnis als gesetzliches Regulativ des Kontrollzugangs</em>, in <em>Die Verwaltung</em>, 2010, 349-377.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Per una sintesi, cfr. per tutti A.K. Mangold, R. Wahl, <em>Das europäisierte deutsche Rechtsschutzkonzept</em>, in <em>Die Verwaltung</em>, 2015, 1 ss., spec. 20 ss.; cfr. ora anche Corte di giustizia, 15 ottobre 2015, C-137/14 (Commissione/Repubblica federale di Germania), C:2015:683.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Per averne conferma è sufficiente leggere il punto 10 del voto finale del 71° <em>Deutscher Juristentag</em> (Erfurt, 2016): “il legislatore può concedere alle associazioni a tutela della natura e dell’ambiente riconosciute la legittimazione a ricorrere contro ogni decisione dello Stato che rientri nell’ambito di applicazione delle direttive sulla valutazione di impatto ambientale e sulle emissioni industriali”; “le associazioni possono censurare solo quelle violazioni del diritto oggettivo, per la cui protezione in base al loro statuto sono state fondate e riconosciute”. Il voto finale è reperibile al seguente indirizzo internet. <a href="http://www.djt.de/fileadmin/downloads/71/161213_71_beschluesse_web.pdf">http://www.djt.de/fileadmin/downloads/71/161213_71_beschluesse_web.pdf</a>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Così E. Schmidt-Aßmann, <em>Nuove sfide per la giustizia amministrativa tedesca: “Mutamento della funzione della giustizia amministrativa”. Occasione per una riflessione di principio</em>, in questo volume.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Vedi in generale M.C. Romano, <em>Ordinamento amministrativo europeo, situazioni protette e oggetto del sindacato giurisdizionale. Tra Corte di giustizia e Corti nazionali</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2014, 101 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> J. Masing, <em>Der Rechtsstatus des Einzelnen im Verwaltungsrechts</em>, in <em>Grundlagen des Verwaltungsrechts</em>, a cura di W. Hoffmann-Riem, E. Schmidt-Aßmann, A. Voßkuhle, München, 2012, 441.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Cfr. per tutti E. Schmidt-Aßmann, <em>Nuove sfide per la giustizia amministrativa tedesca</em>, cit., dove ulteriori riferimenti; Id., <em>Verwaltungsrechtliche Dogmatik</em>, Tübingen, 2014, 107 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Come noto, secondo la Corte di giustizia, “la vigilanza dei singoli interessati alla salvaguardia dei loro diritti costituisce … un efficace controllo che si aggiunge a quello che gli articoli 169 e 170 [oggi artt. 259 e 260 TFUE] affidano alla diligenza della Commissione e degli Stati membri”: Corte di giustizia, 5 febbraio 1963, causa 26/62 (van Gend &amp; Los), C:1963:1. In generale, cfr. F. Wilman, <em>Private Enforcement of EU Law Before National Courts</em>, Esward Elgar, 2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Cfr. es. M. Ruffert, <em>Rights and Remedies in European Community Law</em>, in <em>Common Market Law Review</em>, 1997, 307 ss., spec. 316, dove ulteriori riferimenti bibliografici. Si veda anche E. Schmidt-Aßmann, <em>Verwaltungsrechtliche Dogmatik</em>, cit., 113 s.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> In dottrina, per tutti, J. Masing, <em>Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts. Europäische Impulse für die Revision der Lehre vom subjektiv-öffentlichen Recht</em>, Berlin, 1997; in termini analoghi M. Ruffert, <em>Rights and Remedies</em>, cit. Cfr. anche le considerazioni di A.K. Mangold, R. Wahl, <em>Das europäisierte deutsche Rechtsschutzkonzept</em>, cit., 1 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> J. Masing, <em>Der Rechtsstatus des Einzelnen</em>, cit., 501 s.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Così E. Schmidt-Aßmann, <em>Nuove sfide per la giustizia amministrativa tedesca</em>, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Cfr. es. il punto 11 del voto del 71° <em>Deutscher Juristentag</em>: “analoghe forme di legittimazione processuale a favore di associazioni che agiscono in altri ambiti sono ammissibili in via eccezionale, là dove la tutela dei diritti dimostri deficit strutturali” (punto 11). Si vedano, tra le altre, le considerazioni di A.K. Mangold, R. Wahl, <em>Das europäisierte deutsche Rechtsschutzkonzept</em>, cit., 18 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Cfr. nuovamente E. Schmidt-Aßmann, <em>Verwaltungsrechtliche Dogmatik</em>, cit., 114 s.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Per una sintesi del problema, si vedano per tutti G. Manfredi, <em>Interessi diffusi</em>, cit.; C. Cudia, <em>Gli interessi plurisoggettivi tra diritto e processo amministrativo</em>, Rimini, 2012; Ead., <em>Interessi diffusi e collettivi [dir. amm.]</em>, in <em>Diritto on line </em>(2014).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Cfr. per tutti Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9; 7 aprile 2011, n. 4; 10 novembre 2008, n. 11.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Per tutti si veda V. Cerulli Irelli, <em>Legittimazione “soggettiva” e legittimazione “oggettiva” ad agire nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2014, 341 ss., dove altri riferimenti bibliografici</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Cfr. l’art. 18, co. 5, l. 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente; artt. 309 e 310, d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, codice dell’ambiente.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Art. 146, co. 11, d.lgs 22 gennaio 2004, <a name="results">codice dei beni culturali e del paesaggio</a>; art. 13, co. 2, l. 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette. Si veda anche l’art. 11, l. 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato. In dottrina per tutti G. Manfredi, <em>Interessi diffusi</em>, cit., 520 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Es., per i consumatori, si veda l’art. 139 ss., d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, sui cui cfr. G. Manfredi, op. cit., 522 ss.; C. Cudia, <em>Gli interessi plurisoggettivi</em>, cit., 239 ss. Quanto alle camere di commercio e al CNEL, si veda l’art. 4, l. 11 novembre 2011, n. 180, norme per la tutela della libertà d&#8217;impresa (in base alla quale “le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura … ovvero nel Consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti”).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> D.lgs 20 dicembre 2009, n. 198, su cui per tutti cfr. C. Cudia, <em>Gli interessi plurisoggettivi</em>, cit., 286 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Cfr. es. l’azione popolare sostitutiva disciplinata dall’art. art. 9 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico degli enti locali e l’azione popolare correttiva in materia di elezioni di comuni, province, regioni e del Parlamento europeo, disciplinata ora dall’art. 130, d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, c.d. codice del processo amministrativo. Cfr. per tutti C. Cudia, <em>op. cit.</em>, 239 ss., nonché <em>Cittadinanza ed azioni popolari</em>, a cura di F. Astone, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta, Soveria Mannelli, 2010.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Si veda la formulazione dell’art. 5, d.lgs 14 marzo 2013, n. 33, riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni dopo le modifiche introdotte dal d.lgs 25 maggio 2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Es. art. 21-<em>bis</em>, l. 10 ottobre 1990, n. 287, norme per la tutela della concorrenza e del mercato; art. 37, co. 2, lett. n., d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. l. n. 214/2011) con riferimento all’Autorità dei trasporti. Si veda anche l’art. 6, co. 10, l. 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell&#8217;università e della ricerca scientifica e tecnologica. Sul tema, per tutti, cfr. V. Cerulli Irelli, <em>Legittimazione “soggettiva” e legittimazione “oggettiva”</em>, cit., 341 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Si pensi, ad esempio, all’estensione della legittimazione a ricorrere in materia di appalti, dopo le modifiche apportate all’art. 120 del codice del processo amministrativo dal d.lgs n. 50 del 2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Quale esempio si può citare la legittimazione a ricorrere di un’impresa contro l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in materia di concorrenza: cfr. Cons. Stato, VI, 23 luglio 2009, n. 4597; 21 marzo 2005, n. 1113; 3 febbraio 2005, n. 280; 14 giugno 2004, n. 3865 (con ampio riferimento alla giurisprudenza europea): cfr. R. Caranta, <em>La tutela giurisdizionale (italiana sotto l’influenza comunitaria</em>), in <em>Trattato di diritto amministrativo europeo</em>, a cura di M.P. Chiti, G. Greco, p. gen., t. II, Milano, 2007, 1053-1093. A questo proposito si è osservato che l’evoluzione dell’ordinamento processuale amministrativo manifesta, “nel suo complesso, una certa tendenza verso il progressivo ampliamento della legittimazione al ricorso”: Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011, n, 4. Il quale prosegue affermando che “la notazione, peraltro, si basa sull’esatta considerazione della disciplina sostanziale, che prevede, in determinati ambiti, il riconoscimento di “nuove” posizioni giuridiche tutelate, ancorate a specifici presupposti normativi e a particolari situazioni tipizzate” (par. 37).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Sia consentito rinviare a V. Cerulli Irelli, L. De Lucia, <em>Beni comuni e diritti collettivi</em>, in <em>Politica del diritto</em>, 2014, 1 ss.; tra gli altri si veda anche E. Buoso, <em>Il prinicpio di proporzionalità ambientale e il superinteresse al contenimento del consumo di suolo</em>, in <em>Ambiente, energia, alimentazione</em>, a cura di G. Cerrina Feroni et. al., Firenze, Cesfin online, 2016, I: 325 ss. Si veda, in termini più generali, S. Settis, <em>Azione popolare</em>, Torino, 2012.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Cfr. es. P. Duret, <em>Riflessioni sulla legitimatio ad causam in materia ambientale tra partecipazione e sussidiarietà</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2008, 688 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Cfr. in generale H.-H. Trute, <em>Die demokratische Legitimation der Verwaltung</em>, in <em>Grundlagen des Verwaltungsrechts</em>, cit., vol. I, 341 ss.; nonché J. Masing, op. cit., 499 s.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Per limitarsi a un solo esempio, nel 2015, la Repubblica Federale di Germania occupava il 94° posto (su 100) nella classifica della Banca mondiale per quanto riguarda l’efficacia della pubblica amministrazione. Vale la pena di precisare che l’indicatore esprime la precezione “of the quality of public services, the quality of the civil service and the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, and the credibility of the government&#8217;s commitment to such policies” (definizione reperibile al seguente indirizzo internet: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc.).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Ad esempio i Worldwide Governance Indicators collocano l’Italia sotto la media europea per ciascuna delle sei dimensioni che compongono l’indice stesso, ossia accountability; stabilità politica e assenza di violenza; efficacia della pubblica amministrazione; qualità della regolamentazione; certezza del diritto; controllo della corruzione. Per quanto riguarda più in particolare l’indice relativo all’efficacia della PA, nel 2015, l’Italia si è classificata al 69° posto a livello mondiale. Si possono anche menzionare ad esempio i rapporti Eurospes sull’Italia che ogni anno contengono un sondaggio sulla fiducia degli italiani nelle istituzioni (ad esempio il sondaggio per il 2013 è reperibile al seguente indirizzo: http://www.eurispes.eu/content/la-fiducia-dei-cittadini-nelle-istituzioni-rapporto-italia-2013).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> È quindi plausibile, ma non dimostrabile in questa sede, che il fenomeno rappresenti in qualche modo una conseguenza del profondo mutamento del sistema politico cui si è assistito agli inizi degli anni ’80 del secolo scorso. Sul che cfr. per tutti M.R. Ferrarese, <em>Il diritto al presente</em>, Bologna, 2002, 202-217; nonché più in generale U. Allegretti, <em>Storia costituzionale italiana</em>, Bologna, 2014, 185 ss.; L. Ferrajoli, <em>Poteri selvaggi</em>, Roma-Bari, 2011; si veda anche l’analisi, condotta in prospettiva più ampia, di C. Crouch, <em>Postdemocrzia</em>, cit., cap. 4.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> G. Manfredi, <em>Interessi diffusi</em>, cit., 516; in termini più generali, cfr. anche S. Cassese, <em>L’Italia: una società senza Stato?</em>, Bologna, 2011.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Cfr. per tutti A.A.H. Türk, <em>Judicial Review in EU Law</em>, Cheltenahm et al., 2009, 40 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> In altri termini, l’atto deve produrre effetti giuridici immediati nella sfera giuridica del ricorrente (non necessitando cioè di misure di esecuzione) e lo deve fare a causa di “di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità”, identificandolo quindi “alla stessa stregua dei destinatari”: Corte giust, sentenza 15 luglio 1963, C-25/62 (Plaumann &amp; Co./Commissione), C:1963:17. Cfr. per tutti B. Marchetti, <em>Il sistema integrato di tutela</em>, in <em>L’amministrazione europea e le sue regole</em>, a cura di L. De Lucia, Ead., Bologna, 2015, 209 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Cfr. nuovamente B. Marchetti, <em>Il sistema integrato di tutela</em>, cit., 209 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> Cfr. es. Corte di giustizia, sentenza 2 aprile 1998, C-321/95 P (Stichting Greenpeace Council/Commissione delle Comunità europee), C:1998:153; ordinanza 5 maggio 2009, C-355/08 P (WWF-UK Ltd/Consiglio), C:2009:286.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull&#8217;accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l&#8217;accesso alla giustizia in materia ambientale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> A questo riguardo vale la pena di evidenziare un paradosso. Se da un lato l’Unione ha imposto agli Stati membri il rigoroso rispetto della Convenzione, anche per quanto riguarda la legittimazione processuale delle associazioni, dall’altro la stessa Unione non è nelle condizioni di adempiere in pieno agli obblighi dalla Convenzione di Aahrus.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Per maggiori dettagli, sia consentito rinviare a L. De Lucia, <em>I ricorsi amministrativi nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona</em>, in <em>Riv. Trim. Dir. Pubbl</em>., 2014, 323 ss., spec. 328 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Del resto, la Commissione, nella proposta che ha portato all’approvazione del reg. 1367/06, aveva chiarito che “questa procedura preliminare è stata introdotta per non interferire con il diritto di accesso alla giustizia previsto dall&#8217;articolo 230 del trattato CE, in virtù del quale qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni che la riguardano direttamente e individualmente” (Proposta COM(2003)622). In dottrina, cfr. per tutti H. Schoukens, <em>Access to Justice in Environmental Cases after the Rulings of the Court of Justice of 13 January 2015: Kafka Revisited?</em>, in <em>Utrecht Journal of International and European Law</em>, 2015, 46 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Tribunale, sentenza 15 dicembre 2016, T-177/13 (TestBioTech e a./Commissione), T:2016:736, par. 47 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Cfr. ad esempio i dati riportati dalla Commissione al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/environment/aarhus/requests.htm.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Tribunale, sentenza 14 giugno 2012, T-338/08 (Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe/Commissione), T:2012:300; sentenza 14 giugno 2012, T-396/09 (Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione), T:2012:301.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Corte di giustizia, del 13 gennaio 2015, C-401-403/12 P (Consiglio dell’Unione europea e a./Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht), C:2015:4, par. 55.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn58"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> Cfr. Draft findings and recommendations of the Compliance Committee with regard to communication ACCC/C/2008/32, reperibile al seguente indirizzo internet: https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Cfr. per tutti, J. Mendes, <em>La legittimazione dell’amministrazione dell’UE tra istanze istituzionali e democratiche</em>, in <em>L’amministrazione europea e le sue regole</em>, cit., 89 ss. dove ulteriori riferimenti bibliografici; cfr. anche in prospettiva generale P. Rosanvallon, <em>La legittimità democratica. Imparzialità, riflessività, prossimità</em>, Torino 2015, cap. IV.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Cfr. per tutti, E. Schmidt-Aßmann, <em>Verfassungsprinzipien für den Europäischen Verwaltungsverbund</em>, in <em>Grundlagen des Verwaltungsrechts</em>, cit., vol. I, 261 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> La letteratura in materia è sconfinata, cfr. per tutti, le due diverse ricostruzioni di S. Unger, <em>Verwaltungslegitimation in der Europäischen Union</em> e di M.P. Chiti, <em>La legittimiazione per risultati dell’Unione europea quale «comunità di diritto amministrativo»</em>, entrambi in <em>Staat und Demokratie</em>, a cura di F. Wollenschläger, L. De Lucia, Tübingen, 2016, rispettivamente 41 ss. e 79 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> Sul che cfr. nuovamente J. Mendes, <em>La legittimazione dell’amministrazione dell’UE</em>, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Per l’ordinamento britannico, cfr. il contributo di P. Chirulli in questo volume.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Per precedenti tentativi in questo senso, cfr. per tutti V. Denti, <em>Relazione introduttiva</em>, in <em>Le azioni a tutela di interessi collettivi</em>, Padova, 1976, 3 ss. Si vedano però i dubbi formulati a proposito, ad esempio, da G. Manfredi, op. cit., 529 s.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> P. Rosanvallon, <em>Controdemocrazia</em>, cit., spec. cap. IV.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> P. Rosanvallon, <em>Controdemocrazia</em>, cit., pos. 2876.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/legittimazione-al-ricorso-e-sfiducia-sociale-nellamministrazione-pubblica-tre-modelli-a-confronto/">Legittimazione al ricorso e sfiducia sociale nell’Amministrazione pubblica. Tre modelli a confronto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose: prospettive di riforma dell’attuale previsione legislativa.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/scioglimento-degli-enti-locali-per-infiltrazioni-mafiose-prospettive-di-riforma-dellattuale-previsione-legislativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/scioglimento-degli-enti-locali-per-infiltrazioni-mafiose-prospettive-di-riforma-dellattuale-previsione-legislativa/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/scioglimento-degli-enti-locali-per-infiltrazioni-mafiose-prospettive-di-riforma-dellattuale-previsione-legislativa/">Scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose: prospettive di riforma dell’attuale previsione legislativa.</a></p>
<p>(Nota a Sentenza TAR Lazio, Roma, sez. I, 24 ottobre 2016, n. 10557) SOMMARIO: 1. Il fatto. &#8211; 2. Ratio, presupposti e procedura per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. &#8211; 2.1 Natura del decreto di scioglimento: atto politico o atto amministrativo. &#8211; 2.2 La commissione per la gestione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/scioglimento-degli-enti-locali-per-infiltrazioni-mafiose-prospettive-di-riforma-dellattuale-previsione-legislativa/">Scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose: prospettive di riforma dell’attuale previsione legislativa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/scioglimento-degli-enti-locali-per-infiltrazioni-mafiose-prospettive-di-riforma-dellattuale-previsione-legislativa/">Scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose: prospettive di riforma dell’attuale previsione legislativa.</a></p>
<p>(Nota a Sentenza TAR Lazio, Roma, sez. I, 24 ottobre 2016, n. 10557)</p>
<p>SOMMARIO: 1. Il fatto. &#8211; 2. <em>Ratio</em>, presupposti e procedura per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. &#8211; 2.1 Natura del decreto di scioglimento: atto politico o atto amministrativo. &#8211; 2.2 La commissione per la gestione straordinaria dell’ente. &#8211; 3. Dubbi e perplessità sul <em>dictum </em>del TAR Lazio, sede di Roma. &#8211; 4. Esigenze di riforma dell’istituto.<br />
&nbsp;<br />
La sentenza che si annota<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> muove dalla impugnazione del provvedimento che ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Monte Sant’Angelo (FG) ai sensi dell’art. 143 TUEL. Nello specifico i ricorrenti, nelle qualità precedentemente rivestite di Sindaco e di componenti del Consiglio e della Giunta, hanno impugnato il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2015 (e gli atti connessi<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>), con il quale il Consiglio del comune menzionato veniva disciolto a seguito di accertati fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.<br />
&nbsp;<br />
<em>The essay critically analyzes the recent decision by&nbsp; TAR Lazio,&nbsp; relating the dissolution of the City Council of Monte Sant&#8217;Angelo (FG) pursuant to art. 143 TUEL. Specifically, the applicants, previously Mayor and members of the Board and the Executive, contested the decree of the President of the Republic of 20 July 2015 and the related acts, founded on charging the City government&nbsp; for phenomena of permanent infiltration and mafia connection.</em><br />
<em>The decision is open to criticism with particular reference to lack of motivation and applicative problems of the discipline.</em></p>
<p><strong>1.Il fatto.</strong> &nbsp;<br />
A seguito di esposti anonimi pervenuti alla Prefettura di Foggia tra settembre e ottobre del 2013, consistenti nella denuncia di fatti e situazioni relative a presunti collegamenti esistenti tra l’Amministrazione Comunale di Monte Sant’Angelo e la criminalità organizzata locale, il Prefetto richiedeva al Ministro dell’Interno, nel luglio del 2014, l’esercizio dei poteri di accesso previsti dalla legge, che saranno poi concessi nel successivo mese di agosto.<br />
Seguiva quindi l’insediamento della commissione di accesso le cui attività iniziate il 15 settembre 2014 terminavano il 14 marzo 2015, mediante consegna al Prefetto della relazione sull’esito dell’accertamento, volto a verificare, anche mediante esame a campione degli atti amministrativi dell’ente, l’eventuale sussistenza di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata, nell’ambito della gestione del Comune oggetto dell’accesso ed evidenziando collegamenti, sia diretti sia indiretti, degli ambienti politici e/o amministrativi con la criminalità organizzata.<br />
Gli esiti della relazione, che, in generale, riscontravano elementi comprovanti la sussistenza dei predetti collegamenti, sono poi successivamente oggetto di analisi in occasione della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 21 aprile 2015 integrato con la partecipazione del Procuratore Distrettuale Antimafia di Bari e del Procuratore della Repubblica di Foggia. In tale sede, riscontrando la presenza anche di forme di intimidazione nei confronti di amministratori comunali ed esponenti dell’apparato burocratico del Comune, si procedeva ad esprimere al Ministero dell’Interno il parere unanimemente favorevole ad avviare il procedimento per lo scioglimento del consiglio comunale per condizionamenti della criminalità organizzata tale da alterare il libero esercizio delle funzioni politiche ed amministrative e ravvisando dunque, l’esistenza delle condizioni contemplate dall’art. 143 TUEL.<br />
I dati emersi nella relazione del Prefetto di Foggia<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a> &nbsp;&#8211; sulla base di quanto già documentato dalla commissione di accesso agli atti &#8211; costituiscono <em>“elementi concreti, univoci e rilevanti, che valutati nella loro complessità dimostrano consistenza e unidirezionalità tali da permettere uno fondata percezione di una forte e decisa valenza, rivelatrice dei collegamenti diretti e indiretti esistenti tra gli amministratori di Monte Sant’Angelo e la criminalità organizzata e dei conseguenti condizionamenti dell’attività amministrativa”</em>.<br />
Sulla base della nota trasmessa dal Prefetto di Foggia, e dopo apposita istruttoria amministrativa, il Ministro dell’Interno predisponeva la sua relazione che sarà alla base, dopo il suo recepimento nel Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015, del decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2015, con il quale verrà disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Monte Sant’Angelo e la nomina della commissione straordinaria per il governo dell’ente.<br />
Secondo la relazione del Ministro sono state riscontrate nel Comune di Monte Sant’Angelo forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l’imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 6-7 maggio 2012, nonché il buon andamento dell’amministrazione ed il funzionamento dei servizi. Non mancano, nella relazione del Ministro, i riferimenti a quanto documentato dal Prefetto al termine dell’indagine ispettiva. La relazione si concentra anche su altri fattori generali, tra i quali l’intero andamento gestionale dell’amministrazione comunale, il contesto ove si colloca l’ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le cosche locali, riscontrando un uso distorto della cosa pubblica con riferimento ad atti in favore di soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente a gruppi malavitosi. Il Prefetto evidenzia altresì i rapporti di alcuni amministratori e dipendenti comunali con esponenti della criminalità organizzata locale, derivanti da vincoli familiari o da frequentazioni documentate dalle forze dell’ordine<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>. La relazione si sofferma anche, nel merito, sul <em>modus operandi </em>dell’amministrazione comunale, rilevando <em>“impropria commistione di ruoli tra funzioni politiche e funzioni amministrative”</em>, <em>“inadeguatezza dell’apparato burocratico sul piano qualitativo e quantitativo”</em> e <em>“patologiche forme di disorganizzazione e di disordine amministrativo”</em> affermando inoltre che in base a tali elementi l’Amministrazione Comunale si sarebbe piegata ai voleri di soggetti criminosi anche mediante la presenza di intimidazioni con metodo mafioso che ne avrebbero influenzato le decisioni<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>. Il Ministro dell’Interno aggiunge altresì nella sua relazione che è importante, per una corretta valutazione degli elementi che giustificano l’adozione della sanzione dello scioglimento, la circostanza che sul territorio è presente un’associazione di tipo mafioso <em>“caratterizzata da una pluralità di gruppi criminali, con forte vocazione verticistica, basata su vincoli familiari, non legati tra loro da relazioni gerarchiche o di sovra-ordinazione</em>”<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a> (pur essendo curioso che tale dato, dovendo essere una pre-condizione per l’applicazione della norma, in realtà appaia dalla relazione come una circostanza ulteriore ed eventuale).<br />
Al ricorso, i cui esiti si riferiranno meglio al <em>punto 3,</em> è seguita un’ordinanza istruttoria della Prima Sezione del TAR Lazio, sede di Roma, con la quale era stato richiesto alla Prefettura di Foggia &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di produrre in forma integrale e al netto degli <em>omissis</em> gli atti oggetto di impugnazione<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. <em>Ratio</em>, presupposti e procedura per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali.</strong><br />
&nbsp;<br />
Prima di passare all’esame dell’istituto oggetto della sentenza in commento, è bene effettuare un rapido <em>excursus storico </em>in merito alla genesi dell’attuale art. 143 del d.lgs. 267/2000, nel quale è confluito il contenuto del decreto legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito in legge 22 luglio 1991, n. 221, recante “Misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso”. L’attuale formulazione della norma nacque infatti da una situazione di emergenza e di risposta alla decapitazione avvenuta a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, di un affiliato alla ‘ndrangheta la cui testa fu lanciata in aria e fatta oggetto di un macabro tiro al segno a pistolettate ed a seguito del quale emerse, anche unitamente ad altri feroci omicidi di stampo mafioso, il coinvolgimento di esponenti politici ed amministratori locali.<br />
Ai sensi dell’art. 143 TUEL, comma 1, “…<em>i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica</em>”. Due sono i presupposti di base per l’applicazione dell’istituto rappresentati da un lato, dall’emersione di elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, dall’altro, dalla presenza di forme di condizionamento degli stessi. Dalla lettera si desume quindi che affinché la misura venga adottata non è sufficiente la presenza di uno dei due presupposti bensì è necessario che ne derivino conseguenze negative gravi per l’attività dell’ente locale, quali la compromissione dell’imparzialità dell’azione degli organi elettivi, del buon andamento dell’attività amministrativa e del regolare funzionamento dei servizi pubblici erogati dall’ente stesso, o l’esistenza di un grave e perdurante pregiudizio per la sicurezza pubblica. Pertanto, tra i presupposti e le condizioni appena enunciate deve sussistere un nesso di consequenzialità particolarmente stretto, da evidenziare, come precisato sin da subito dalla Corte Costituzionale, anche nella motivazione del decreto di scioglimento<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>. &nbsp;Dalla formulazione del comma, si nota inoltre come vi sia l’equiparazione tra la situazione dell’amministratore coinvolto personalmente con le organizzazioni criminali (mediante collegamenti diretti o indiretti) e quella dell’amministratore obbligato contro la sua volontà a subirne gli effetti (forme di condizionamento dell’amministratore). In questo modo il legislatore ha voluto evidenziare come lo scioglimento dell’organo elettivo dell’ente non ha una natura esclusivamente sanzionatoria, quanto una finalità preventiva generale, avendo come obiettivo precipuo l’eliminazione delle ingerenze indebite della criminalità organizzata nella vita degli enti locali a salvaguardia della funzionalità dell’amministrazione pubblica e non (solo) la repressione delle diverse ipotesi di responsabilità personale degli amministratori, motivo per il quale lo scioglimento dell’organo elettivo si configura quale misura di carattere straordinario per fronteggiare un’emergenza straordinaria<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
Significative inoltre al riguardo, le considerazioni dei giudici amministrativi, secondo i quali <em>“nell’esercizio del potere di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose trovano giustificazione i margini, particolarmente estesi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l’amministrazione statale nel valutare gli elementi su collegamenti, diretti o indiretti, o su forme di condizionamento da parte della criminalità di stampo mafioso; assumono perciò rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere nel loro insieme plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni) e ciò pur quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale o per l’adozione di misure individuali di prevenzione”</em><a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
I commi 2, 3 e 4 riguardano il procedimento che porta all’adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale o provinciale prevedendo che l’iniziativa spetti al Prefetto, il quale di norma esercita i poteri di accesso e di accertamento (di cui è titolare per delega del Ministro dell’Interno) &nbsp;presso l’ente interessato attraverso la nomina di una commissione d’indagine composta da tre funzionari della pubblica amministrazione che resta in carica tre mesi, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi e consegna successivamente al rappresentante territoriale del Governo una relazione circa le proprie conclusioni. Si rileva inoltre come sia previsto che, nel caso in cui per i fatti oggetto degli accertamenti o eventi ad essi connessi sia pendente un procedimento penale, il Prefetto può richiedere anche l’assunzione delle informazioni presso il procuratore della Repubblica competente il quale, derogando a quanto previsto dall’art. 329 c.p.p. sul segreto investigativo, comunica tutte le informazioni che reputi non debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento penale in corso.<br />
Entro quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni, ovvero quando il Prefetto <em>“abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi”, </em>si svolge una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio &#8211; e da recente prassi, seppur nel silenzio della legge, anche dal procuratore della Repubblica della competente Direzione Distrettuale Antimafia &#8211; per la formulazione di un parere che sarà alla base della relazione prefettizia da trasmettere al Ministro dell’Interno. La legge, a tal proposito, specifica che<em> “nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica”. </em><br />
Il procedimento in parola, conducendo all’adozione di una misura di estrema delicatezza per la vita dell’ente interessato, consta di molteplici fasi e si caratterizza per il coinvolgimento delle istituzioni statali al massimo livello<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>. Invero, tutte le risultanze istruttorie raccolte dal Prefetto vengono inserite all’interno della sua relazione e rappresentano la base giuridica sulla quale il Ministro dell’Interno dovrà redigere la proposta di scioglimento, deliberata successivamente dal Consiglio dei Ministri ed inviata al Presidente della Repubblica affinché questo adotti il decreto di scioglimento, il quale sarà, poi, oggetto di&nbsp; pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, insieme all’allegata relazione del Ministro dell’Interno e di immediata trasmissione alle Camere<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>, così come previsto dal comma 4 dell’art. 143 TUEL. Nella proposta di scioglimento<em> “sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti” <a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><strong>[13]</strong></a>. </em><br />
Il comma 5 prevede, invece, la possibilità per il Ministro dell’Interno, su proposta del Prefetto e quando non si sia disposto lo scioglimento ma sussistendo gli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, di adottare ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente.<br />
Salva, inoltre, la possibilità da parte del Ministro dell’Interno di trasmettere all’autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, la relazione prefettizia dalla quale emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 143, co. 8), lo stesso Ministro può trasmettere al tribunale competente per territorio una proposta<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a> per la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento e purché la stessa sia dichiarata con provvedimento definitivo (art. 143, co. 11).<br />
In base al comma 12, in presenza di motivi di urgente necessità, il Prefetto, in attesa del perfezionamento del decreto di scioglimento, ha il potere di sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli organi dell’ente locale assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente allo scopo di evitare che, nell’attesa dello svolgersi del procedimento volto all’adozione del decreto di scioglimento, la gestione dell’ente stesso resti in mano ad un organo consiliare colluso con la criminalità organizzata. In tale ipotesi, i termini del decreto di scioglimento di 12, 18 e 24 mesi decorrono dalla data del provvedimento di sospensione<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
Merita di essere menzionato, infine, il coordinamento effettuato dal legislatore, mediante applicazione del più generale principio di assorbimento, tra l’articolo in esame e l’art. 141 (scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali), disponendo, al comma 13 dell’art. 143, che <em>“Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141”. </em>Si impedisce così che, nelle more dell’adozione del provvedimento di scioglimento dell’ente locale per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, si utilizzino consapevolmente le dimissioni del Sindaco o della maggioranza dei consiglieri come strumenti per evitare lo scioglimento previsto <em>ex</em> art. 143<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
Relativamente, invece, alla tutela giurisdizionale si ricorda che l’impugnazione dei decreti di scioglimento, che segue il normale <em>iter</em> TAR &#8211; Consiglio di Stato, avviene nelle forme del rito abbreviato <em>ex </em>art. 119 del codice del processo amministrativo secondo il quale <em>“Le disposizioni di cui al presente articolo </em>(del rito abbreviato<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a><em>, ndr</em>)<em> si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a […] e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento.”</em> Da segnalare altresì che le controversie relative ai provvedimenti adottati in base agli artt. 142<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a> e 143 TUEL appartengono alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2.1 Natura del decreto di scioglimento: atto politico o atto amministrativo.</strong><br />
&nbsp;<br />
Relativamente alla natura giuridica del decreto presidenziale di scioglimento<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>, due erano in passato gli orientamenti contrapposti. Da un lato, si poneva chi parlava, al riguardo, di atto amministrativo e dall’altro quanti sostenevano la tesi dell’atto politico<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a> stante il carattere fortemente discrezionale del provvedimento. Oggi la dottrina e la giurisprudenza concordano in modo unitario per la tesi dell’atto amministrativo e dunque della pacifica impugnabilità del decreto di scioglimento dinanzi all’autorità giurisdizionale amministrativa<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>. Il provvedimento in commento non risulta riferibile alla direzione suprema e generale dello Stato, unitariamente considerato, poiché la tutela delle amministrazioni locali dalle ingerenze ed influenze della criminalità organizzata risponderebbe ad un interesse particolare del legislatore, in modo tale che, stabiliti, da parte della legge, i presupposti dello scioglimento, qualunque relativa valutazione politica debba considerarsi già realizzata in sede legislativa, potendo il Governo esclusivamente dare esecuzione a quanto disposto dal legislatore nell’esercizio della sua, pur fortemente discrezionale, potestà amministrativa. Inoltre, potremmo rilevare come lo stesso comma 7 dell’art. 143 propenda per la soluzione dell’atto amministrativo nel momento in cui prevede che, qualora non debba essere adottato il decreto presidenziale di scioglimento (art. 143, co. 4) o non debbano essere adottate altre misure utili a far cessare ogni pregiudizio (art. 143, co. 5), il Ministro dell’Interno deve emanare comunque, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione prefettizia, un <em>“decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell’attività di accertamento”</em>. Se dunque è vero che in caso di esito negativo debba esserci un atto conclusivo del procedimento, se ne deduce <em>a contrario</em> che il decreto di scioglimento rappresenta l’atto conclusivo di questo procedimento amministrativo.<br />
Riconosciuta la natura di atto amministrativo al decreto di scioglimento, sorge ora spontaneo l’interrogativo circa la possibilità di applicare l’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 durante il procedimento di adozione, con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento (tale ipotesi è stata anche oggetto di motivo di ricorso nel nostro caso di studio). Secondo la giurisprudenza prevalente, tale comunicazione di avvio non deve in alcun caso precedere l’adozione del provvedimento in commento trattandosi di attività di natura preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di partecipazione non solo perché un’efficace reazione ai fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso segue solo ad interventi rapidi e quindi non è tollerato alcun rallentamento<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>, ma anche per il tipo di interessi coinvolti che non concernono, se non indirettamente, persone, ma, in ultima analisi, l’ente locale complessivamente considerato<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>2.2 La Commissione per la gestione straordinaria dell’ente. </strong><br />
&nbsp;<br />
Gli articoli dal 144 al 145-bis sono dedicati alla nomina ed alle funzioni della commissione straordinaria, adeguatamente supportata da un comitato di sostegno e monitoraggio operante presso il Ministero dell’Interno, nonché alla gestione straordinaria e finanziaria degli enti locali interessati dallo scioglimento <em>ex</em> art. 143.<br />
Secondo l’art. 144 con il decreto di scioglimento si procede alla nomina di una commissione per la gestione straordinaria dell’ente locale, composta da tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria e amministrativa in quiescenza: si ribadisce che la giurisprudenza e la dottrina<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a> escludono la natura di collegio perfetto della commissione straordinaria (che può quindi deliberare solo con il cosiddetto <em>plenum </em>&nbsp;ovvero con la presenza di tutti i membri diversamente dal collegio imperfetto che può deliberare anche con la presenza di una parte soltanto dei membri purché sia raggiunto il cosiddetto <em>quorum strutturale</em>) dal momento che nella norma non vi è alcuna indicazione in ordine all’intervento di eventuali componenti supplenti, sempre previsti per i collegi perfetti, in caso di assenza di quelli elettivi.<br />
Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo che va da un minimo di 12 ad un massimo di 18 mesi, ulteriormente prorogabili in casi eccezionali per ulteriori 6 mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, esclusivamente allo scopo, tassativamente indicato dalla legge <em>“di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa”; </em>in caso di proroga deve esserne data comunicazione alle commissioni parlamentari competenti (art. 143, co. 10). L’eventuale provvedimento di proroga, è adottato <em>“non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso”</em>, osservando lo stesso procedimento previsto per l’adozione del primo decreto (art. 143, co. 4).<br />
La Commissione resta in carica fino al primo turno elettorale utile e successivo alla scadenza degli effetti del decreto di scioglimento; le elezioni degli organi sciolti si svolgono in occasione del turno annuale ordinario se la scadenza della durata dello scioglimento cade nel primo semestre dell’anno. Nel caso di scadenza nel secondo semestre le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre (art. 143, co. 10). È bene, tuttavia, ricordare che, nel caso di annullamento giurisdizionale del decreto di scioglimento del consiglio comunale, la reintegrazione dei consiglieri nelle funzioni elettive non può avvenire decorso il termine quinquennale di durata del mandato elettivo così come previsto dall’art. 51 del TUEL dal momento che in questo caso si avrebbe l’esercizio di potestà pubbliche da parte di soggetti privi di titolo<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>; in tale precipua circostanza si avrà, dunque, l’invio di un commissario prefettizio per la gestione ordinaria dell’ente fino al primo turno elettorale utile.<br />
Per tutta la durata dello scioglimento la Commissione esercita tutte le funzioni spettanti al Sindaco, alla Giunta, ed al Consiglio e, qualunque altro potere o incarico che appaia connesso a tali cariche, il tutto in osservanza delle norme di legge (in modo specifico degli artt. 145 e 145-bis TUEL) e dei regolamenti comunali, con il fine fondamentale di condurre alla ripresa dell’attività dell’ente disciolto, secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Dubbi e perplessità sul <em>dictum </em>del TAR Lazio, sede di Roma.</strong><br />
&nbsp;<br />
Chiarito, in sintesi, il quadro normativo di riferimento, se ne deve riscontrare l’applicazione nella sentenza in commento. Possiamo rilevare, già <em>prima facie</em>, come la stessa si limiti ad una semplice conferma del materiale istruttorio contenuto nella proposta di scioglimento del Ministro dell’Interno come integrata dalla relazione prefettizia ed operando, in risposta ai gravami sollevati dai ricorrenti, un mero rinvio <em>per relationem</em>.<br />
Giova a tal proposito riprendere uno dei passaggi significativi della pronuncia secondo cui <em>“</em><em>la proposta del Ministro dell’Interno e la relazione del Prefetto di Foggia evidenziano, non già un mero quadro indiziario fondato su semplici elementi, come si vorrebbe da parte ricorrente, bensì elementi concreti, univoci e rilevanti, derivanti dalle seguenti circostanze considerate nel loro complesso: i) la presenza nell’apparato amministrativo e burocratico del Comune di -OMISSIS- di persone legate da vincoli di parentela, affinità e frequentazione con noti esponenti di spicco della criminalità mafiosa locale; ii) l’attuale operatività, nella zona di -OMISSIS-, di clan mafiosi (“-OMISSIS-”), presenti nella schedatura delle cosche operata nella “Relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento &#8211; Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia -II semestre 2014”, in cui figura, come esponente di vertice del clan “-OMISSIS-”, un soggetto (-OMISSIS-) che documentalmente risulta avere intrattenuto molteplici rapporti e frequentazioni con amministratori e imprenditori locali; iii) il profondo radicamento nella città micaelica (i.e.: -OMISSIS-) dell’organizzazione mafiosa nota come “clan dei -OMISSIS-”, e la sua connotazione quale una delle consorterie più potenti della provincia di Foggia; iv) la mala gestione amministrativa finalizzata agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire”</em>.<br />
Secondo i giudici amministrativi sussistono dunque i presupposti per l’applicazione dell’istituto oggetto della nostra analisi così come riscontrati dalla relazione del Prefetto di Foggia allegata alla proposta di scioglimento del Ministro dell’Interno ed oggetto del decreto di scioglimento del Capo dello Stato.<br />
Si può affermare tuttavia, stante la genericità delle motivazioni, un generale richiamo ad indirizzi di interpretazione e applicazione della materia come definiti dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, ed in presenza altresì dei presupposti di cui all’art. 52, co. 1 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che conducono all’oscuramento (non operato tra l’altro in modo esaustivo) delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altro soggetto o luogo nominativamente indicato nella sentenza a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, di trovarsi di fronte ad una sentenza che, con le dovute sostituzioni, potrebbe essere operata per qualsiasi ente interessato dallo scioglimento <em>ex</em> art. 143 TUEL.<br />
Si tratta, in assenza di confutazioni specifiche, di una insufficienza motivazionale che, di fatto, non tiene debitamente conto dei delicati interessi in gioco mediante una giusta ponderazione tra gli stessi: il diritto costituzionale di elettorato, da una parte, e lotta alla criminalità, dall’altra parte.<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a> Pare inoltre vanificata la competenza giurisdizionale del TAR limitatamente a recente pronuncia del Consiglio di Stato in relazione ai limiti che incontra l’organo giudicante nella valutazione dei presupposti dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso; in tale sede<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a> è stato infatti ribadito con più forza il principio per cui <em>“il sindacato del giudice amministrativo non può arrestarsi ad una atomistica e riduttiva analisi dei singoli elementi, senza tener conto dell’imprescindibile contesto locale e dei suoi rapporti con l’amministrazione del territorio, ma deve valutare la concreta permeabilità degli organi elettivi a logiche e condizionamenti mafiosi sulla base di una loro complessiva, unitaria e ragionevole valutazione, costituente bilanciata sintesi e non mera somma dei singoli elementi stessi”.</em><br />
Appare infine criticabile la parte in cui il Collegio giudicante respinge le deduzioni svolte dalla parte ricorrente nel momento in cui viene invocata l’ordinanza del Tribunale di Foggia<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a> che ha respinto l’azione della locale Prefettura tesa ad ottenere la dichiarazione di incandidabilità di alcuni amministratori cessati del Comune di Monte Sant’Angelo. Pur condividendone il fatto di non essere un provvedimento definitivo non risulta altrettanto condivisibile il <em>dictum</em> dei giudici amministrativi secondo cui tale ordinanza non ha diretta efficacia sul giudizio. È bene precisare che secondo una giurisprudenza consolidata<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>, la relazione ministeriale, insieme alla relazione del Prefetto che ne costituisce parte integrante, va identificata come il momento centrale di rappresentazione analitica delle anomalie riscontrate nelle fasi antecedenti alla sua adozione e dunque vale come nucleo espressivo della determinazione tecnica sottostante allo scioglimento. Non si può a nostro giudizio prescindere da una connessione tra i due atti; si ricordi infatti che la relazione del Prefetto, ai sensi del già analizzato art. 143, co. 11, è <em>condicio sine qua non </em>per l’adozione da parte del Tribunale competente per territorio del provvedimento di incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell’ente locale e, quindi, in caso di ripristino dello <em>status quo</em> a seguito di annullamento del decreto di scioglimento si avrebbe anche la decadenza dei provvedimenti che nel caso fossero stati oggetto delle dichiarazioni di incandidabilità. In base a tale considerazione, il procedimento relativo all’adozione del provvedimento di incandidabilità non può non essere esente da considerazioni nel merito anche da parte dei giudici chiamati a pronunciarsi sul ricorso al decreto di scioglimento.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. Esigenze di riforma dell’istituto.</strong><br />
&nbsp;<br />
Tornando all’istituto preso in analisi da questa nota a sentenza è bene rilevare come una misura di così ampia portata e che incide fortemente sul principio di democraticità e sovranità spesso vive in una situazione di “incertezza del diritto” a causa dell’enorme mole di provvedimenti adottati <em>ex </em>art. 143 e, nella maggior parte dei casi, delle impugnazioni che ne derivano<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br />
Come già ricordato al <em>punto 2</em>, le controversie relative ai provvedimenti adottati all’art. 143 TUEL appartengono alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>, sede di Roma; su tale articolo si è espressa anche la Corte Costituzionale<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a> ritenendo infondata l’eccezione sollevata in merito in quanto la scelta di concentrare presso un unico giudice controversie caratterizzate da specifici elementi qualificanti si fonda sull’espressa attribuzione al legislatore delegato del potere di coordinamento e armonizzazione della tutela giurisdizionale risultando dunque l’intervento legislativo coerente con la finalità di <em>assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela</em> prevista dall’art. 44, comma 2, della legge delega (motivo per il quale, secondo il Giudice delle Leggi non vi sarebbe violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega). Tale scelta però non affronta direttamente l’esigenza, dichiarata anche dalla Corte, di assicurare l’uniformità e la specializzazione della giurisprudenza; tale esigenza sarebbe, infatti, in ogni caso garantita attraverso il ricorso in appello al Consiglio di Stato. Un punto importante, non affrontato dalla sentenza costituzionale, è quello di allontanare il ricorso giurisdizionale dal contesto territoriale che si assurge inquinato dalle infiltrazioni criminali. Se lo scollamento dei giudici dal contesto territoriale è, in base ad una cultura figlia del sospetto, un punto di forza per garantire l’indipendenza del collegio giudicante, tale considerazione dovrebbe, a nostro avviso, valere anche in caso di provvedimenti sanzionatori relativi ai comuni della Provincia di Roma<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>. Potrebbe quindi prevedersi, in luogo di una semplificazione che garantisca sempre le esigenze di imparzialità, terzietà e indipendenza, un procedimento che veda la competenza essere attribuita in modo simile a quanto previsto dall’art. 11 c.p.p. in caso di procedimenti riguardanti i magistrati.<br />
Si noti anche che dall’introduzione della normativa in oggetto sono state presentate in Parlamento oltre venti proposte di modifica della disciplina vigente<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a> ma mai nessun intervento concreto è seguito e, sempre più spesso sembra si ricorra a tale atto come una sanzione politica di questo o quel&nbsp; Governo che tende a sciogliere le amministrazioni locali di opposto colore politico.<br />
Inoltre, sebbene come da non remota pronuncia del giudice amministrativo<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>, l’assunzione di tale provvedimento <em>“non esige né la prova della commissione di reati, né che i collegamenti tra l’amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili” </em>essendo sufficienti <em>“semplici elementi (e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento e/o influenza tra l’amministrazione e i sodalizi criminali”</em> parrebbe opportuna una rivisitazione completa della normativa attraverso la previsione di elementi maggiormente concreti e sindacabili sempre più lontani dalla possibilità di esercitare un controllo più politico che amministrativo nonché attraverso la previsione di un controllo anche su quella che dovrebbe essere l’attività di “bonifica” delle commissioni straordinarie e che, in non pochi casi, lasciano inalterato il quadro amministrativo previgente al momento dello scioglimento.<br />
Dovrebbe altresì risolversi il fatto che quasi nella totalità dei casi, all’allontanamento dalle scelte comunali del personale di livello politico che si assume condizionato, non segue mai un allontanamento per quanto riguarda il personale di livello amministrativo: dirigenti e funzionari comunali, nonostante lo scioglimento, restano infatti sempre al loro posto nonostante non di rado siano loro per primi a colludere con la malavita organizzata, all’ombra degli amministratori democraticamente eletti sciolti e di quelli che subentreranno che, si troveranno spesso a fronteggiare i medesimi problemi potendo facilmente incorrere in una reiterazione dello scioglimento.<br />
Si potrebbe anche prevedere, come spesso ribadito anche dal Presidente dell’ANAC – Agenzia Nazionale Anticorruzione, un inasprimento delle sanzioni di carattere patrimoniale (ad esempio procedendo in maniera più spedita alle confische dei beni sequestrati alle organizzazioni criminali) per assicurare minore disponibilità finanziaria ai clan criminali spesso necessaria all’acquisto di pacchetti di voti ed al successivo controllo della macchina amministrativa.<br />
Infine, concludendo il nostro studio, è bene rammentare che lo scioglimento in esame agisce esclusivamente su una delle manifestazioni sintomatiche della patologia ma non cura la malattia a monte rappresentata dal radicamento della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico della popolazione: per tale cura continuerà ad esserci bisogno di una più ampia e consapevole politica di diffusione della cultura della legalità partendo proprio dal mondo della scuola e dell’associazionismo.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
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&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
* Cultore della materia in Diritto Amministrativo e Diritto Urbanistico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> TAR Lazio, Roma, sez. I, 24 ottobre 2016, n. 10557. llo stato di chiusura dellai Stocata&nbsp; Collegio respinge le deduzioni svolte dalla parte ricorrente nel momento in cui viene inc</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> A seguito della proposizione del ricorso n. 11800/2015, oltre al decreto presidenziale di scioglimento venivano impugnati la relazione del Prefetto di Foggia; la relazione del Ministro dell’Interno; la relazione della Commissione d’accesso presso il Comune di Monte Sant’Angelo ed i provvedimenti del Prefetto di nomina e proroga del mandato della predetta Commissione; il parere del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica; le note e le informative di Polizia giudiziaria richiamate dalla Commissione d’accesso.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Si rinvia alla Relazione del Prefetto ed alla proposta di scioglimento del Ministro dell’Interno allegati al decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 187, del 13 agosto 2015.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Nello specifico vengono riportati generici riferimenti ad un assessore, due dipendenti del Comune ed uno di una società partecipata dell’ente.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Tra gli episodi citati come prova si fa riferimento a una gara d’appalto per la gestione dei servizi cimiteriali, alle presunte procedure di affidamento diretto dal Comune alle ditte vicine ad un esponente malavitoso, che si sarebbe avvalso di documentati rapporti con un ex assessore comunale, in merito a lavori urgenti sulla rete idrica di una porzione del territorio comunale, alla realizzazione di una piazzola ecologica, a opere di manutenzione del cimitero e di strade comunali, e ancora, alla realizzazione di un parcheggio e all&#8217;affitto di una cava.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Sulla collocazione territoriale dell’ente locale sui rapporti di parentela tra amministratori ed esponenti delle organizzazioni mafiose radicate sul territorio si veda anche Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2016, n. 876.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> L’art. 143, comma 9 prevede infatti che il Consiglio dei Ministri può disporre di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga <em>“strettamente necessario”</em>. Sul punto occorre altresì evidenziare che si tratta di documenti classificati come “Riservati” ai sensi dell’art. 42, l. n. 124/2007 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto” ma che gli stessi costituiscono provvedimenti la cui conoscenza in forma integrale, circoscritta allo stretto ambito processuale ai sensi dell’art. 262 c.p., <em>“è propedeutica alla difesa in giudizio delle parti”</em> (così l’ordinanza TAR Lazio, Roma, 05 novembre 2015, n. 4854).</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Corte Cost., 19 marzo 1993, n. 103.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Sulla finalità preventiva e non sanzionatoria dell’istituto in esame si guardi anche Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2014, n. 4845, ove si precisa che <em>“Lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che per l’emanazione del relativo provvedimento è sufficiente la presenza di elementi indizianti, che consentano d’individuare la sussistenza di un rapporto inquinante tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori dell’ente considerato infiltrato.”;</em> Cons. Stato, sez, III, 25 gennaio 2016, n. 256; Cons. Stato, sez. III, 9 luglio 2012, n. 3998.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2014, n. 3340; Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1547 ove si specifica che <em>“Ai fini dello scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell’art. 143 d.lgs. n. 267 del 2000, la valutazione delle acquisizioni in ordine a collusioni e condizionamenti non può essere effettuata estrapolando singoli fatti ed episodi, al fine di contestare l’esistenza di taluni di essi ovvero di sminuire il rilievo di altri in sede di verifica del giudizio conclusivo sull’operato consiliare: in presenza di un fenomeno di criminalità organizzata diffuso nel territorio in questione, gli elementi posti a conferma di collusioni, collegamenti e condizionamenti, vanno considerati nel loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza della ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per la misura di cui si tratta”</em>.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> LOMBARDI G., <em>Brevi riflessioni sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali: i collegamenti diretti ed indiretti con la criminalità organizzata</em>, in Nuova Rassegna, 1995, n.17, pp.1826-1831.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> In questo modo si adopera un giusto bilanciamento tra poteri dello Stato mediante il coinvolgimento sia dell’organo garante dell’unità nazionale &#8211; il Presidente della Repubblica che adotta formalmente il decreto in base ad una scelta sostanzialmente governativa non esente totalmente da profili di ampia arbitrarietà &#8211; sia di quello espressione della sovranità popolare &#8211; il Parlamento. Tuttavia, seppure la previsione della trasmissione del decreto di scioglimento alle Camere è utile a garantire un controllo politico sull’operato del Governo (v. SENATO DELLA REPUBBLICA, <em>Atto di sindacato ispettivo, </em>XVII Legislatura, n. 3-02733, 5 aprile 2016 sullo scioglimento del Consiglio Comunale di Monte Sant’Angelo e consultabile sul sito istituzionale <em>www.senato.it</em>) essa non può in alcun modo incidere sulla misura la cui adozione ed il cui contenuto sono stati già decisi.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Inoltre in base all’art. 143, co. 6 sono risolti di diritto, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento, gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria entro quarantacinque giorni dal suo insediamento (si pensi agli uffici di diretta collaborazione come ad esempio gli uffici di segreteria particolare e di portavoce).</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Sullo scioglimento del Consiglio Comunale di Monte Sant’Angelo è intervenuta la nota 15900/B/107/2015 del 7 agosto 2015 trasmessa dal Ministro dell’Interno al Tribunale di Foggia ai fini della dichiarazione di incandidabilità per l’ex sindaco, un ex assessore ed un ex consigliere.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Relativamente al caso del Comune di Monte Sant’Angelo, il Prefetto ha disposto la sospensione cautelare degli organi con decreto n. 24429 del 18 luglio 2015.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> VUOLO A., <em>Le politiche legislative intese alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso nell’attività degli organi dei soggetti di autonomia territoriale</em>, in <em>Le </em><em>Politiche legislative in materia criminale e garanzie costituzionali. Il sistema italiano visto in raffronto con altri ordinamenti</em>, a cura di STAIANO S., Napoli, 2003.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Il rito abbreviato, disciplinato dall’art. 119 del codice del processo amministrativo, è caratterizzato da un’accelerazione del procedimento che interessa sia la fase introduttiva del giudizio che le fasi di decisione, tanto cautelare che di merito. Tale accelerazione è rappresentata da una riduzione dei termini alla metà (salvo alcune regole speciali che prevedono termini autonomi). Inoltre, se almeno una delle parti lo chiede in udienza, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell’udienza mediante deposito in segreteria. Per maggiori approfondimenti si veda GALLO C. E., <em>Manuale di giustizia amministrativa, </em>Torino, 2016, pp. 308-311.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Si tratta della previsione legislativa prevista per la <em>Rimozione e sospensione di amministratori locali.</em></div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Si ricorda che il decreto di scioglimento costituisce atto formalmente presidenziale ma sostanzialmente governativo. In senso conforme a tale interpretazione DE FIORES C., <em>Commento all’art. 126 della Costituzione,</em> in BIFULCO R. &#8211; CELOTTO A. &#8211; OLIVETTI M. (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, Vol. III, Torino, 2006, 2497.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Si ricordi invece che l’atto politico, che è atto libero nel fine e nella causa, non può essere sottoposto al vaglio degli organi giurisdizionali <em>ex</em> art. 31, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054. Per un’analisi più approfondita FANTI V., <em>L’“atto politico” nel governo degli enti locali, </em>in <em>Diritto e processo amministrativo, </em>2008, pp. 433-520 ove, condividendo quanto sostenuto, è possibile ritenere che non occorre “scomodare” la categoria dell’atto politico, insindacabile, per giustificare la sottrazione da qualsiasi controllo giurisdizionale delle scelte strategiche operate dagli organi di governo, a qualsiasi livello, delle pubbliche amministrazioni in quanto, nel momento in cui un organo di direzione politica emana un provvedimento nell’esercizio della sua attività di indirizzo politico e programmatico, scegliendo i fini da perseguire per la tutela degli interessi della struttura cui l’organo appartiene, si configura un’attività del tutto discrezionale, nel cui espletamento l’organo compie valutazioni ed apprezzamenti circa l’opportunità, l’utilità, la convenienza e la giustizia di una certa scelta. In pratica, viene in rilievo il cd. merito amministrativo, considerato l’elemento specializzante della funzione degli organi della P.A., sottratto, com’è noto, ai poteri di indagine giurisdizionale in sede di legittimità. Dunque, l’insindacabilità di tale categoria di atti deriva non dall’applicazione dell’art. 31 del T.U. delle Leggi sul Consiglio di Stato, ma dal fatto che si tratta per lo più di una scelta implicante apprezzamento che esula dal raggio di azione del sindacato di legittimità del giudice amministrativo.ggetto di motivo di ricorso nel nostro caso di studio)rso nell&#8217;il<br />
&nbsp;sanitaria assistenziale organi giurisdizionali.bre 2015, n.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Si veda ad esempio TAR Puglia, 23 dicembre 1995, n. 1233; Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2006, n. 4765.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> TAR Campania &#8211; Napoli, sez. I, 24 novembre 2005, n. 19536; TAR Sicilia – Palermo, sez. I, 16 giugno 2000, n. 1420; TAR Calabria &#8211; Reggio Calabria, 22 dicembre 1992, n. 1277.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Cons. Stato, sez. III, 15 marzo 2016, n. 1038; TAR Lazio, Roma, sez. I, 5 novembre 2014, n. 12021; TAR Lazio, Roma, sez. I, 6 maggio 2013, n. 4440; Cons. Stato, sez. IV, 15 giugno 2004, n. 467.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2002, n. 5139 oltre al commento a tale decisione del Consiglio di Stato di ESPOSITO M., <em>La commissione straordinaria non è collegio perfetto: manca di supplenti</em>, in <em>www.dirittoegiustizia.it</em>, 2002. CRISMANI A., <em>L’influenza della criminalità organizzata sul libero esercizio dell’azione amministrativa degli enti locali</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, 2014.</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> <em>Ex multis</em>, Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5137.</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2007, n. 665.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2014, n. 727.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Ordinanza del Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, 26 maggio 2016, n. 2042. Tale ordinanza viene invocata insieme alla sentenza TAR Puglia, Bari, sez. III, 30 maggio 2016, n. 702 con la quale si accoglieva il ricorso avverso una sanzione interdittiva antimafia: un ex consigliere comunale ed un suo socio di una cooperativa socio sanitaria assistenziale erano stati accusati di aver assunto due donne, compagne di noti esponenti di spicco della criminalità organizzata locale. Secondo i giudici amministrativi <em>“l’assunzione presso un’azienda privata, per lo più di carattere cooperativistico e perciò di soci, non è subordinata a concorsi, bensì a scelte genuinamente professionale, alle loro capacità nel porsi in essere per la mansione richiesta. Tal particolare è importante ai fini assuntivi e non comprova per i due soci collegamenti diretti e/o indiretti con la criminalità”.</em></div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> TAR Lazio, Roma, sez. I, 1 febbraio 2012, n. 1119; Tar Lazio, Roma, sez. I, 21 novembre 2013, n. 9941.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Si pensi che dal 1991, anno di introduzione dell’istituto, al 2014, sono stati sciolti per mafia quasi 300 Comuni con un aumento degli scioglimenti nel 2012 pari al +380% e nel 2013 al +220%. Per i dati specifici si veda MINISTERO DELL’INTERNO, <em>Dati relativi allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, </em>in <em>Annuario delle statistiche ufficiali del Ministero dell’Interno,</em> 2015, consultabile sul sito istituzionale www.interno.gov.it;</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Art. 135, lett. q), d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Corte Cost., 23 giugno 2014, n. 182.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Si veda per esempio lo scioglimento, all’interno del più ampio fenomeno di “Mafia Capitale”, del Municipio X di Roma Capitale avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 2015.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Si veda la proposta di legge Villecco Calipari, XVII Leg., 15 marzo 2013, C. 152 per una analitica riforma dell’istituto; la proposta di legge Nuti ed altri, XVII Leg., 7 maggio 2014, C. 2356 che oltre ad estendere l’ambito oggettivo di applicazione della norma prevede ad esempio anche l’istituzione di un “Consiglio dei cittadini” che sia di supporto all’attività della commissione per la gestione straordinaria dell’ente; la proposta di legge Mattiello ed altri, XVII Leg., 15 maggio 2014, C. 2387 che estende l’incandidabilità degli elettori da uno a cinque anni; il disegno di legge Buemi, XVII Leg., 17 febbraio 2016, S. 2248 che prevede più forme di responsabilità per chi appartiene alla struttura amministrativa; il disegno di legge Saggese ed altri, XVII Leg., 13 luglio 2016, S. 2477 volto a garantire più trasparenza mediante la previsione di una specifica pagina sul sito web del Ministero dell’Interno nonché ad estendere da uno a due anni l’incandidabilità dichiarata con provvedimento definitivo a carico di ex amministratori e, ad estendere tale disciplina anche alle società partecipate ed ai consorzi pubblici; oltre a decine di iniziative legislative delle legislature precedenti. ggetto di motivo di ricorso nel nostro caso di studio)rso nell&#8217;il<br />
&nbsp;sanitaria assistenziale organi giurisdizionali.bre 2015, n.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2012, n. 1266.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/scioglimento-degli-enti-locali-per-infiltrazioni-mafiose-prospettive-di-riforma-dellattuale-previsione-legislativa/">Scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose: prospettive di riforma dell’attuale previsione legislativa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2017 n.875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-5-2017-n-875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-5-2017-n-875/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-5-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2017 n.875</a></p>
<p>Pres Di Santo /Est. Lattanzi Illegittima la gara al massimo ribasso per l&#8217;affidamento di servizi legali 1. Processo amministrativo – Ricorso collettivo – Natura giuridica – Conseguenze. &#160; 2. Contratti della P.A. – Criteri di aggiudicazione prezzo più basso – Illegittimo – Per attività legale – Ragioni. &#160; 3. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-5-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2017 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-5-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2017 n.875</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres Di Santo /Est. Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>Illegittima la gara al massimo ribasso per l&#8217;affidamento di servizi legali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso collettivo – Natura giuridica – Conseguenze.<br />
&nbsp;<br />
2. Contratti della P.A. – Criteri di aggiudicazione prezzo più basso – Illegittimo – Per attività legale – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
3. Contratti della P.A. – Principio di trasparenza e pubblicità – Applicabili anche ai servizi esclusi dall’art 95 del d.lgs. 50/2016 – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, il requisito dell&#8217;identità di situazioni sostanziali e processuali, ossia che le domande giudiziali siano identiche nell&#8217;oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi&nbsp; e il requisito dell&#8217;assenza di un conflitto di interessi tra le parti.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;2. L’art. 95 del D.l. 95/2016 e la direttiva 2014/24/UE, dispongono che l’applicazione di criteri di aggiudicazione si fondano su un complessivo apprezzamento del miglior rapporto qualità/prezzo, relegando il tradizionale criterio del prezzo più basso ad ipotesi tassativamente individuate. Conseguentemente, il criterio di aggiudicazione fondato sul rapporto qualità/prezzo costituisce un principio immanente al sistema che consente l’applicazione del prezzo più basso solo nei casi espressamente previsti dall’art. 95 co. 4 del d.lgs. 50/2016. In tale prospettiva, il criterio qualità/prezzo è coniugabile con il disposto dell’art. 2233, 2° comma, cod. civ., che – nel disciplinare il contratto d’opera intellettuale, cui è pur sempre riconducibile l’attività legale il quale dispone che “<em>in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione</em>”. Ne consegue che è illegittima la scelta dell’amministrazione di procedere con il criterio del prezzo più basso, atteso che esso non è compatibile con le disposizioni dell’art. 95 del codice, poiché il legislatore ne ha reso possibile l’applicazione solo in presenza di prestazioni ripetitive ovvero standardizzate, connotati questi che certo non possono ritenersi propri della attività legale che si caratterizza, invece, proprio per la peculiarità e specificità di ciascuna questione, sia essa contenziosa o stragiudiziale.<br />
&nbsp;<br />
3. I servizi esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione del Codice (come quello in esame dell’attività legale in esame) sono comunque soggetti ai “<em>principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica</em>” ex art. 4 Codice. Pertanto l’applicazione dei principi di trasparenza e di pubblicità richiedono che ogni potenziale offerente sia messo in condizione di essere a conoscenza di tutte le informazioni necessarie all’appalto in modo tale da consentire un’offerta completa ed adeguata. (Nel caso in esame, l’amministrazione comunale ha omesso del tutto l’applicazione di questi principi. Infatti, nessuna motivazione è stata data in ordine alla congruità del compenso posto a base di gara, e non è stata effettuata alcuna istruttoria per determinare i parametri, quali la tipologia o quantità del contenzioso anche prendendo in considerazione gli anni precedenti, idonei per determinare il prezzo posto a base di gara e per permettere un’offerta consapevole. Infatti, l’impossibilità di predeterminare il numero e gli importi dei procedimenti contenziosi, nonché la qualità e quantità dell’attività stragiudiziale, preclude qualsiasi serio apprezzamento della congruità dell’importo a base d’asta che, almeno teoricamente, l’amministrazione avrebbe potuto confortare ove avesse fornito dati statistici desunti dall’attività svolta negli anni precedenti).</div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>Pubblicato il 31/05/2017				</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00875/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 01875/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />	<br />
			<strong>Lecce &#8211; Sezione Seconda</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 1875 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Ordine degli Avvocati di Lecce presso Corte d&#8217;Appello di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luciano Ancora, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Camera Amministrativa Distrettuale Avvocati di Lecce Brindisi Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Ancora, Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Associazione Italiana dei Giovani Avvocati &#8211; Aiga Sezione di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Guglielmo Napolitano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Valeria Pellegrino, rappresentata e difesa da se medesima , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Luciano Ancora, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Guglielmo Napolitano, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Cosimo Rampino, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Vincenzo Caprioli, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Comune di Racale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>			Daniele Santantonio, non costituito in giudizio;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>			&#8211; della delibera G.C. n. 143 del 30.6.2016;<br />	<br />
			&#8211; della determina dirigenziale n. 745/RG del 2.11.2016;<br />	<br />
			&#8211; del bando di gara per l&#8217;affidamento del servizio giuridico-legale per il Comune di Racale del 2.11.2016 e dell&#8217;allegato disciplinare di oneri, pubblicato sull&#8217;Albo Pretorio del Comune di Racale dal 2.11.2016 al 23.11.2016;<br />	<br />
			&#8211; dell&#8217;aggiudicazione provvisoria del 24.11.2016 a favore dell&#8217;avv. Daniele Santantonio, pubblicato sull&#8217;Albo Pretorio il 24.11.2016;<br />	<br />
			&#8211; della determina n. 823/RG del 30.11.2016;<br />	<br />
			di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Racale;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 marzo 2017 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti V. Pellegrino, G. Misserini e G. Capozzi, per i ricorrenti, e l’avv. A. Scalcione, in sostituzione dell&#8217;avv. prof. F.sco Saverio Marini, per il Comune;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>			I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il comune di Racale ha indetto una gara, per l’affidamento della gestione del contenzioso e del supporto giuridico-legale ai vari uffici, e la successiva aggiudicazione provvisoria.<br />	<br />
			I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001; eccesso di potere per falsa applicazione del d.lgs. 50/2016; eccesso di potere per carenza di istruttoria. 2. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 50/2016; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifeste. 3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95 e 83 del d.lgs. 50/2016; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste; carenza di istruttoria. 4. Violazione di legge; violazione d.lgs. 50/2016 e, in particolare, degli artt. 3 e 95, comma 2; violazione del d.m. 55/2014; violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c.; violazione dei principi i tema di appalto a corpo e di indeterminatezza dell’oggetto. 5. Falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 17, 4, 60 e 95, del d.lgs. 50/2016; violazione dei principi generali in materia di organizzazione e struttura dei servizi comunali, anche di cui al d.lgs. 267/2000; violazione degli artt. 18, 19 e 23 della l. 247/2012; violazione dei principi generali in tema di obbligo di svolgimento del concorso pubblico; falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del d.lgs. 165/2001, dell’art. 110, comma 6 del d.lgs. 267/2000, dell’art. 2222 e ss. c.c. e dell’art., comma 56, della l. 244/2007, in considerazione anche del d.l. 112/2008; assoluta carenza motivazionale; violazione di legge; sviamento di potere.<br />	<br />
			Sostengono i ricorrenti: che la prestazione professionale prevista dal bando non rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. 50/2016, ma deve ritenersi regolata dagli artt. 7 e 8 del d.lgs. 165/2001; che la prestazione di rappresentanza legale non rientra nell’ambito dell’appalto; che comunque, anche a voler ammettere l’appalto di servizi legali, non è possibile affidare questi servizi con il criterio del massimo ribasso e senza idonei criteri di selezione; che, in ragione dell’importo a base d’asta, l’affidamento del servizio, essendo sottosoglia, risulta disciplinato dall’art. 95 del Codice che ammette il criterio del minor prezzo solo per i servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; che non sono stati indicati idonei criteri di selezione; che sussiste una carenza di istruttoria in ordine alla determinazione dell’importo del prezzo base su cui operare il ribasso; che si tratta di un contratto a misura e non a corpo; che il prezzo previsto è violativo dell’art. 2233, comma 2, c.c.; che, in ragione delle modalità di svolgimento del servizio richiesto, si è, in sostanza, acquisita senza concorso la disponibilità di prestazioni professionali assimilabili a quelle del lavoro dipendente; che ciò integra una ulteriore illegittimità sotto il profilo dell’incompatibilità con il regime proprio dell’attività dell’avvocato esercente la libera professione.<br />	<br />
			I ricorrenti hanno poi chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla questione se la direttiva 2014/24/UE osti a una disciplina nazionale che preveda la possibilità di indire una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento di un appalto di servizi legali.<br />	<br />
			Il Comune, con memoria del 16 gennaio 2017, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo per la disomogeneità delle posizioni sostanziali vantate dai ricorrenti, nonché per difetto di legittimazione a ricorrere in capo alle varie categorie di ricorrenti, e l’irricevibilità del ricorso.<br />	<br />
			Nel merito ha rilevato: che con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti non si può più applicare l’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001; che il nuovo codice chiarisce che lo svolgimento di attività giuridico-legale in favore delle amministrazioni configura un appalto di servizi; che le amministrazioni possono scegliere di avviare una vera e propria procedura di gara; che nessuna norma preclude l’utilizzo del criterio del massimo ribasso; che l’art. 95 del codice non può applicarsi al caso in esame posto che è uno dei servizi per i quali trovano applicazione solo gli artt. 140, 142, 143 e 144; che nessuna disposizione impone alla stazione appaltante di prevedere speciali criteri di qualificazione; che alla procedura hanno partecipato 17 professionisti con la conseguenza che il prezzo determinato non può ritenersi incongruo; che le tariffe professionali sono state abrogate; che il Comune non ha assunto alcun nuovo dipendente.<br />	<br />
			Con ordinanza 21/2017 è stata accolta la richiesta misura cautelare.<br />	<br />
			Le parti hanno depositato ulteriori memorie.<br />	<br />
			Alla pubblica udienza del 29 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.				</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>			1. Ha carattere preliminare l’esame delle eccezioni di inammissibilità proposte dalla difesa comunale.<br />	<br />
			1.1. Infondata è l’eccezione con la quale si contesta l’ammissibilità del ricorso collettivo.<br />	<br />
			Sul punto va richiamato il pacifico indirizzo in base al quale il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, il requisito dell&#8217;identità di situazioni sostanziali e processuali &#8211; ossia che le domande giudiziali siano identiche nell&#8217;oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi &#8211; e il requisito dell&#8217;assenza di un conflitto di interessi tra le parti (cfr.&nbsp;<em>ex plurimis</em>&nbsp;Tar Lecce, sez. III, 08 agosto /2016, &nbsp;n. 1324; Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, nr. 831; id., sez. III, 20 maggio 2014, nr. 2581; id., sez. IV, 29 dicembre 2011, nr. 6990).<br />	<br />
			Nel caso in esame sussistono i requisiti per la proposizione del ricorso collettivo atteso che tra i ricorrenti non vi è alcun conflitto di interessi, tendendo tutti alla tutela della dignità professionale; la domanda giudiziale formulata è la stessa, avendo chiesto tutti l’annullamento dei medesimi atti e le censure formulate avverso gli atti impugnati sono le stesse.<br />	<br />
			1.2. In relazione alla dedotta inammissibilità per difetto di legittimazione si rileva quanto segue.<br />	<br />
			L’eccezione è fondata per quanto riguarda l’Ordine degli Avvocati, posto che, com’è stato precisato dall’Adunanza Plenaria (9/2015) “<em>è, inoltre, indispensabile che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 27 aprile 2015, n.2150)”.</em><br />	<br />
			Nel caso in esame, l’interesse di cui si chiede tutela (la dignità professionale) è un interesse che pur appartenendo alla generalità della categoria degli associati, e quindi anche agli avvocati che hanno partecipato all’appalto in questione, e in particolare all’avvocato controinteressato che è risultato aggiudicatario, si pone in conflitto con l’interesse al bene della vita da questi ultimi concretamente perseguito attraverso la partecipazione alla gara in questione.<br />	<br />
			1.3. Discorso diverso deve essere fatto per la Camera Amministrativa e l’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, posto che per queste associazioni non è stata data la prova dell’appartenenza del controinteressato, o anche degli altri avvocati partecipanti, a queste associazioni.<br />	<br />
			1.4. Deve, poi, ritenersi ammissibile il ricorso dei singoli avvocati, posto che questi contestano in radice l’avviso pubblico, perché contiene varie disposizioni ritenute incompatibili con l’ordinamento forense, tra cui quella che prevede la corresponsione di un compenso ritenuto irrisorio – per tutte le procedure contenziose e stragiudiziali, per un anno, l’importo a base d’asta era di € 18.000,00 e quello di aggiudicazione di € 6.633,00 &#8211; a fronte della mole del contenzioso dell’ente. “<em>Ne consegue che si rientra nell&#8217;ambito dell&#8217;impugnazione delle clausole degli atti di indizione di procedure selettive che rendono impossibile la stessa formulazione dell&#8217;offerta, per le quali la giurisprudenza amministrativa ammette pacificamente l&#8217;impugnabilità immediata indipendentemente dalla presentazione dell&#8217;istanza di partecipazione. Non avrebbe, infatti, senso partecipare a una selezione che si ritiene non avrebbe potuto essere indetta alle condizioni previste nel bando</em>” (così Tar Palermo, sez. III, 22 dicembre 2016,&nbsp;n. 3057).<br />	<br />
			1.5. Infondata è poi l’eccezione di tardività.<br />	<br />
			Il ricorso concerne l’affidamento di un pubblico servizio, sicché trova applicazione la disposizione speciale di cui all&#8217;art. 120 comma 5 c.p.a., a mente del quale&nbsp;<em>&#8220;per l&#8217;impugnazione degli atti di cui al presente articolo</em>&nbsp;[cioè dei provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, n.d.r.]&nbsp;<em>il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all&#8217;articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all&#8217;articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell&#8217;atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall&#8217;articolo 42&#8243;</em>.<br />	<br />
			Secondo la giurisprudenza che si condivide “<em>La disposizione fa decorrere il termine d&#8217;impugnazione &#8220;dalla conoscenza dell&#8217;atto&#8221;, che è concetto ben diverso da quello di &#8220;piena conoscenza&#8221; richiamato dalla norma generale, siccome interpretato da una costante giurisprudenza. Dunque, in mancanza della prova della conoscenza dell&#8217;atto, il termine per impugnare l&#8217;affidamento non poteva che decorrere dalla pubblicazione della deliberazione all&#8217;albo pretorio, pubblicazione che realizza &#8211; per l&#8217;appunto &#8211; la conoscenza (legale) dell&#8217;atto</em>” (Tar Liguria, sez. II, 08 febbraio 2016, n. 120).<br />	<br />
			Ora, tenuto conto che il bando è stato pubblicato nell’albo pretorio dal 2 novembre 2016 al 23 novembre 2016, e che il ricorso è stato notificato il 22 dicembre 2016, lo stesso risulta tempestivo.<br />	<br />
			2. Nel merito.<br />	<br />
			2.1. Infondato è il motivo di ricorso con cui si contesta l’applicazione alla tipologia di servizi in questione della disciplina del d.lgs. 50/2016.<br />	<br />
			Il nuovo codice dei contratti, che, per quanto qui interessa, ha fedelmente recepito le direttive comunitarie, ha mantenuto i servizi legali tra gli appalti elencati nell’allegato IX, cui si applica il regime “alleggerito” ex artt. 140 e ss., mentre all’art. 17 sono elencati tra gli appalti esclusi dall’applicazione del codice quelli di servizi concernenti cinque tipologie di servizi legali tra cui, per quanto qui interessa, quelli di “<em>rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni</em>”.<br />	<br />
			Nel caso di specie, è pacifico che il bando aveva ad oggetto sia l’affidamento relativo all’attività contenziosa, rientrante nel citato art. 17, sia l’affidamento di attività stragiudiziale rientrante negli appalti di servizi di cui al citato allegato IX.<br />	<br />
			Quest’ultima, soprattutto quando ha carattere generale, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni del codice dei contratti.<br />	<br />
			Nel caso in esame non è possibile apprezzare se risulti prevalente l’attività contenziosa (il cui affidamento è sottratto al codice dei contratti) o quella stragiudiziale (da affidare nel rispetto del codice dei contratti e delle altre norme dell’ordinamento applicabili) e, a ben vedere, non è neanche necessario tale accertamento poiché l’amministrazione ha inteso operare un unico affidamento sia per il contenzioso sia per l’attività stragiudiziale, di talchè una siffatta scelta non poteva che comportare la necessità della procedura ad evidenza pubblica, quale che fosse l’estensione e il “peso” delle attività stragiudiziali, pena, altrimenti, la violazione delle norme che ne regolano l’affidamento. Peraltro, la ordinaria sottrazione dell’affidamento del contenzioso alle procedure del codice dei contratti non preclude certo all’amministrazione di far ricorso ad esse per propria scelta, non risultando rinvenibile un divieto in tal senso.<br />	<br />
			Va da sé che la decisione di operare un unico affidamento – sia del contenzioso sia dell’attività stragiudiziale – impone, come innanzi già esposto, il rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici e delle altre disposizioni dell’ordinamento.<br />	<br />
			Di qui l’insussistenza dei presupposti per una rimessione della questione alla Corte di Giustizia.<br />	<br />
			2.2. Ciò premesso, al fine di individuare, per quanto in questa sede necessario, le disposizioni applicabili all’affidamento dei servizi legali, occorre rammentare che, oltre agli artt. 140, 142, 143 e 144, trova applicazione all’appalto&nbsp;<em>de quo</em>&nbsp;anche l’art. 95 d.lgs. 50/2016 – concernente i criteri di aggiudicazione &#8211; come rilevato da una condivisibile giurisprudenza, “<em>in virtù dell&#8217;esplicito rinvio operato, per tutti gli appalti dei settori speciali, dall&#8217;art. 133, I comma, dello stesso Codice (applicabile anche ai servizi specifici di cui all&#8217;Allegato IX, per effetto della previsione dell&#8217;art. 114, I comma, il quale estende in via generale l&#8217;applicabilità della disciplina del Titolo VI &#8211; Capo I del Codice, ivi compreso l&#8217;art. 133 e le norme da quest&#8217;ultimo richiamate, anche ai servizi elencati nell&#8217;Allegato IX e menzionati nell&#8217;art. 140, I comma)</em>” (Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 30 novembre 2016, n. 1186).<br />	<br />
			L’art. 95 codice dei contratti pubblici, prevede che “<em>salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all&#8217;aggiudicazione degli appalti e all&#8217;affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell&#8217;elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all&#8217;articolo 96</em>” (comma 2).<br />	<br />
			Per il comma 4 “<em>Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall&#8217;obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all&#8217;articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo</em>”.<br />	<br />
			Il D. Lgs. n. 50/2016 e, prima ancora, la direttiva 2014/24/UE, ha segnato una netta preferenza per l’applicazione di criteri di aggiudicazione che si fondino su un complessivo apprezzamento del miglior rapporto qualità/prezzo, relegando il tradizionale criterio del prezzo più basso ad ipotesi tassativamente individuate. Conseguentemente, il criterio di aggiudicazione fondato sul rapporto qualità/prezzo costituisce un principio immanente al sistema che consente l’applicazione del prezzo più basso solo nei casi espressamente previsti.<br />	<br />
			In tale prospettiva, il criterio qualità/prezzo è certamente più agevolmente coniugabile (rispetto al criterio del massimo ribasso) con il disposto dell’art. 2233, 2° comma, cod. civ., che – nel disciplinare il contratto d’opera intellettuale, cui è pur sempre riconducibile l’attività legale – dispone che “<em>in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione</em>”.<br />	<br />
			Le considerazioni innanzi svolte dimostrano – conformemente alle deduzioni ricorsuali &#8211; le ragioni dell’illegittimità della scelta dell’amministrazione comunale di procedere con il criterio del prezzo più basso, atteso che esso non è compatibile con le disposizioni dell’art. 95 del codice – come si è detto, per più motivi applicabile all’appalto per cui è causa – poiché il legislatore ne ha reso possibile l’applicazione solo in presenza di prestazioni ripetitive ovvero standardizzate, connotati questi che certo non possono ritenersi propri della attività legale che si caratterizza, invece, proprio per la peculiarità e specificità di ciascuna questione, sia essa contenziosa o stragiudiziale.<br />	<br />
			2.3. È inoltre fondato il motivo con cui si contestano le modalità con cui l’amministrazione comunale ha determinato l’importo dell’appalto.<br />	<br />
			I servizi esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione del Codice, quale quello in esame, sono comunque soggetti ai“<em>principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica</em>” ex art. 4 Codice.<br />	<br />
			L’applicazione dei principi di trasparenza e di pubblicità richiedono che ogni potenziale offerente sia messo in condizione di essere a conoscenza di tutte le informazioni necessarie all’appalto in modo tale da consentire un’offerta completa ed adeguata.<br />	<br />
			Nel caso in esame, l’amministrazione comunale ha omesso del tutto l’applicazione di questi principi.<br />	<br />
			Infatti, nessuna motivazione è stata data in ordine alla congruità del compenso posto a base di gara, e non è stata effettuata alcuna istruttoria per determinare i parametri, quali la tipologia o quantità del contenzioso anche prendendo in considerazione gli anni precedenti, idonei per determinare il prezzo posto a base di gara e per permettere un’offerta consapevole.<br />	<br />
			Infatti, l’impossibilità di predeterminare il numero e gli importi dei procedimenti contenziosi, nonché la qualità e quantità dell’attività stragiudiziale, preclude qualsiasi serio apprezzamento della congruità dell’importo a base d’asta che, almeno teoricamente, l’amministrazione avrebbe potuto confortare ove avesse fornito dati statistici desunti dall’attività svolta negli anni precedenti.<br />	<br />
			3 In conclusione, il ricorso, previa dichiarazione di inammissibilità dello stesso per difetto di legittimazione attiva nei confronti dell’Ordine degli Avvocati, va accolto, nei termini innanzi indicati, con assorbimento delle censure non esaminate.<br />	<br />
			4. Le spese possono essere eccezionalmente compensate data la novità della questione.				</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>			Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe, previa dichiarazione di inammissibilità dello stesso nei confronti dell’Ordine degli Avvocati di Lecce per difetto di legittimazione attiva, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
			Spese compensate.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Eleonora Di Santo, Presidente<br />	<br />
			Ettore Manca, Consigliere<br />	<br />
			Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Claudia Lattanzi</strong></td>
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<td><strong>Eleonora Di Santo</strong></td>
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<div style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</div>
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<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-5-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2017 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per il Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2017 n.124</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-il-lazio-sentenza-29-5-2017-n-124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-il-lazio-sentenza-29-5-2017-n-124/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per il Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2017 n.124</a></p>
<p>Pres.Maggi/ est. Di Benedetto Sulla responsabilità del sindaco in caso di illegittimo conferimento di incarichi professionali ad avvocati esterni 1.Giudizio – Disciplina normativa – Intervento volontario – Ampliamento thema decidendum – Inammissibilità – Intervento adesivo dipendente – Ammissibilità – Ragioni 2. Responsabilità contabile – Conferimento incarichi professionali – Da parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-il-lazio-sentenza-29-5-2017-n-124/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per il Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2017 n.124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-il-lazio-sentenza-29-5-2017-n-124/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per il Lazio &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2017 n.124</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Maggi/ est. Di Benedetto</span></p>
<hr />
<p>Sulla responsabilità del sindaco in caso di illegittimo conferimento di incarichi professionali ad avvocati esterni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Giudizio – Disciplina normativa – Intervento volontario – Ampliamento thema decidendum – Inammissibilità – Intervento adesivo dipendente – Ammissibilità – Ragioni</p>
<p>2. Responsabilità contabile – Conferimento incarichi professionali – Da parte del sindaco &#8211; &nbsp;Ad avvocati esterni – In violazione del Regolamento – Illegittimità – Sussiste</p>
<p>3.Conferimento incarichi – Professionisti esterni – Presupposti &#8211; Condizioni<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.Nel giudizio contabile, in tema di intervento volontario, vanno ritenuti generalmente inammissibili sia l&#8217;intervento adesivo principale da parte dell&#8217;Ente di appartenenza del convenuto sia l&#8217;intervento adesivo autonomo, nella considerazione che in tali casi si introdurrebbe un elemento nuovo nel giudizio. E invece ammissibile in presenza di un interesse qualificato e concreto l&#8217;intervento adesivo dipendente dell’azione obbligatoria del P.M, giacché esso non amplia il&nbsp;<em>thema decidendum</em>.<br />
&nbsp;<br />
2.È illegittimo il conferimento da parte del sindaco di incarico professionale ad avvocati del libero foro allorquando, in violazione del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, esso sia avvenuto in assenza della proposta da parte del Capo dell’Avvocatura comunale e omettendo una verifica preliminare in ordine alla effettiva impossibilità di ricorrere a risorse interne.<br />
&nbsp;<br />
3.L&#8217;incarico a soggetti esterni non deve implicare uno svolgimento di attività continuativa bensì la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento, del quale debbono costituire l&#8217;oggetto espresso, e deve caratterizzarsi per la specificità e la temporaneità, dovendosi altresì dimostrare l&#8217;impossibilità di adeguato assolvimento dell&#8217;incarico da parte delle strutture dell&#8217;ente per mancanza di personale idoneo.<br />
&nbsp;L&#8217;incarico inoltre non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell&#8217;ente al di fuori di quanto consentito dalla legge e il compenso connesso deve essere proporzionato all&#8217;attività svolta e non liquidato in maniera forfettaria</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sent. n.124/2017<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO<br />
composta dai Sigg.ri Magistrati<br />
dott.ssa Piera Maggi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente<br />
dott. Eugenio Musumeci&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
dott. Giuseppe Di Benedetto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere rel.<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
nel giudizio n. 74747 del registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, nei confronti di:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Alemanno Giovanni, nato a Bari il 3.03.1958, residente in Roma (RM) in via Aladino Govoni n. 43, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Terracciano e dall’avv. Amelia Cuomo e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla piazza San Bernardo n. 101, con indicazione per le comunicazioni ex art. 136 c.p.c. del fax 06.56563579 e della p.e.c.<br />
gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org ;&nbsp;&nbsp;<br />
con l’intervento adesivo di Roma Capitale (già Comune di Roma), C.F. 02438750586, con sede in Roma Piazza del Campidoglio, in persona della Sindaca pro-tempore Virginia Raggi, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Pier Ludovico Patriarca (PTRPLD58R301573Q) dell&#8217;Avvocatura Capitolina, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo, negli Uffici dell&#8217;Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n.21 Fax.06.6781417<br />
PEC: pierludovico.patriarca@pec.comune.roma.it .<br />
Visti gli atti di causa;<br />
Uditi, nella pubblica udienza del&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 marzo 2017, con l’assistenza del Segretario, sig. Antonio Fucci, il relatore, Cons. Giuseppe Di Benedetto, il P.M. in persona del Dr. Massimiliano Minerva, l’avv. Angelo Piazza, su delega dell’avv. Gennaro Terracciano, per il convenuto e l’avv. Pier Ludovico Patriarca per l’interveniente Roma Capitale;<br />
FATTO<br />
1. Con atto di citazione depositato il 1.06.2016, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il signor Giovanni Alemanno (nella qualità di sindaco), per sentirlo condannare in favore del comune di Roma Capitale al pagamento della somma di euro 468.720,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dal 2.07.2013, per il presunto danno erariale determinato dal conferimento -ritenuto illegittimo- di incarico di patrocinio dell’Ente locale a due avvocati del libero Foro.<br />
In particolare l’organo requirente ha rappresentato che, con nota del 17.07.2015, il Capo dell&#8217;Avvocatura Capitolina di Roma Capitale trasmetteva la comunicazione di un privato cittadino concernente un articolo di stampa apparso sul settimanale &#8220;L&#8217;Espresso&#8221; del 1.04.2014 relativo al versamento, da parte dell&#8217;amministrazione di Roma Capitale, di una considerevole somma in favore di un avvocato del Foro di Roma per aver trattato un procedimento su incarico dello stesso ente.<br />
Dalla predetta denuncia emergevano elementi tali da far ritenere che fosse stata omessa, prima dell&#8217;affidamento dell&#8217;incarico, una valida ricognizione delle professionalità interne, tesa a verificare l&#8217;effettiva disponibilità di avvocati dell&#8217;Avvocatura Civica per seguire la vertenza in oggetto, nonché la carenza del parere di congruità rilasciato dall&#8217;Ordine degli Avvocati di Roma.<br />
La vicenda denunciata dal privato cittadino era riferibile alla deliberazione n. 64 del 13.12.2012, assunta su proposta della Giunta Comunale n. 85 del 3.08.2011 e trasmessa alla Procura Regionale ai sensi dell&#8217;art. 23, comma 5, legge n. 289/2002, con la quale l&#8217;Assemblea Capitolina aveva riconosciuto, ai sensi dell&#8217;art. 194, comma 1, D.L.vo n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, relativo all&#8217;anno 2009, per complessivi euro 486.720,00, somma interamente destinata al pagamento della prestazione professionale dell&#8217;Avv. Filippo Lubrano, che aveva patrocinato l&#8217;ente locale, in co-difesa con l&#8217;Avv. Elisabetta Rampelli, nel giudizio avanti al TAR Lazio R.G. n. 605/2009.<br />
Nella predetta deliberazione venivano ripercorsi gli eventi che avevano portato alla nomina del collegio difensivo composto da due legali dell&#8217;Avvocatura Civica e da due legali esterni. La vicenda traeva origine dall&#8217;affidamento del servizio pubblico della gestione e della manutenzione delle strade comunali relative alla cd. &#8220;Grande viabilità&#8221; (del. Giunta n. 1022 del 22.12.2004), aggiudicato inizialmente con D.D. n. 2394 del 30.11.2006 del Dipartimento XII al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Romeo Gestioni S.p.A. per il corrispettivo di euro 529 milioni circa, oltre IVA e poi revocato con delibera di Giunta n. 469 del 30.12.2008 e D.D. n. 48 del 13.01.2009.<br />
Sempre dalla motivazione della deliberazione n. 64 del 13.12.2012 risulta che il Sindaco all&#8217;epoca in carica, Giovanni ALEMANNO, quale legale rappresentante dell&#8217;ente locale, aveva rilasciato il mandato difensivo, per l&#8217;assistenza in giudizio del Comune di Roma Capitale, agli Avv.ti Filippo Lubrano ed Elisabetta Rampelli del Foro di Roma, oltre che agli Avv.ti Pietro Bonanni e Nicola Sabato dell&#8217;Avvocatura Civica, mediante semplice sottoscrizione della procura a margine dell&#8217;atto di costituzione nel citato giudizio R.G. n. 605/2009.<br />
Si evince ancora, dalla deliberazione n. 64/2012, che il giudizio instaurato avanti al Giudice Amministrativo veniva risolto da una transazione sottoscritta il 14.11.2009, e che gli Avv.ti Filippo Lubrano ed Elisabetta Rampelli avevano inizialmente richiesto, con nota del 10.09.2009, il pagamento dei loro onorari, nella misura di euro 350.000,00 ciascuno, oltre accessori IVA e CPA, rendendosi poi disponibili a ridurre il proprio compenso a complessivi euro 390.000,00, oltre accessori, per un totale di euro 486.720,00 netti, da corrispondersi all’Avv. Filippo Lubrano a fronte di contestuale rinuncia ad ogni pretesa nei confronti dell’Ente locale da parte dell’Avv. Elisabetta Rampelli.<br />
Il Comune di Roma Capitale, tramite la Ragioneria Generale, ha disposto, in data 2.07.2013, il pagamento, in favore del professionista, della somma di euro 486.720,00, a seguito della presentazione della fattura n. 26/2013 del 12.03.2013.<br />
In data 13.01.2016 l&#8217;Avv. Pietro Bonanni, capo dell&#8217;Avvocatura del Comune di Roma dal gennaio 2009 al novembre 2010, a conoscenza dei fatti di causa, sentito dall’organo requirente ha negato di aver mai proposto la nomina degli Avv.ti Elisabetta Rampelli e Filippo Lubrano al Sindaco Giovanni Alemanno.<br />
All&#8217;esito della menzionata audizione, la Procura contabile ha conferito, in data 15.01.2016, delega istruttoria alla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Tributaria di Roma, Gruppo Tutela Spesa Pubblica al fine di conoscere l&#8217;iter amministrativo che ha portato alla nomina degli Avv.ti Elisabetta Rampelli e Filippo Lubrano, insieme agli Avv.ti interni Pietro Bonanni e Nicola Sabato, per la difesa del Comune di Roma nel giudizio avanti al TAR Lazio n. 605/2009, nonché l&#8217;attività concreta svolta dai predetti professionisti esterni nel collegio difensivo, e la consistenza numerica dell&#8217;Avvocatura Capitolina in quel periodo.<br />
Alla luce delle risultanze degli accertamenti istruttori delegati alla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Tributaria di Roma, Gruppo Tutela Spesa Pubblica, l’organo requirente ha notificato in data 31.03.2016 all&#8217;ex Sindaco di Roma Giovanni Alemanno, ex art. 5, comma 1, del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in legge 14.01.1994 n. 19, formale invito a dedurre, in quanto ritenuto responsabile dell&#8217;affidamento del patrocinio dell&#8217;ente locale, di cui era legale rappresentante, in contrasto con la normativa regolamentare all&#8217;epoca vigente e con i principi di affidamento degli incarichi a soggetti esterni all&#8217;amministrazione pubblica.<br />
Il danno erariale ravvisato dalla Procura contabile è stato quantificato in euro 468.720,00, corrispondente alla differenza tra l&#8217;importo corrisposto al solo Avv. Filippo Lubrano e la somma di euro 18.000,00 che, all&#8217;epoca dei fatti, rappresentava la retribuzione lorda mensile di un avvocato appartenente all&#8217;Ufficio dell&#8217;Avvocatura Capitolina, cui si sarebbe potuto utilmente attribuire l&#8217;incarico a tempo pieno (486.720,00 — 18.000,00 = 468.720,00).<br />
Le deduzioni presentate dall’invitato non sono state ritenute sufficienti per superare i rilievi mossi.<br />
Nei fatti descritti l’organo requirente ha ravvisato, in capo all&#8217;ex sindaco Giovanni Alemanno, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa ovvero il nesso causale tra la condotta antigiuridica e l&#8217;evento lesivo, nonché, l&#8217;elemento soggettivo della colpa grave.<br />
In particolare la Procura contabile ha evidenziato che:<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la nomina degli Avv.ti Filippo Lubrano ed Elisabetta Rampelli è avvenuta mediante la procura estesa a margine dell&#8217;atto di costituzione del Comune di Roma nel giudizio n. 605/2009 avanti al TAR Lazio, con la quale il Sindaco Giovanni Alemanno procedeva direttamente alla designazione e alla nomina degli stessi, unitamente ai due avvocati interni, in assenza di una preventiva proposta o autorizzazione della Giunta Comunale, nonché di un qualsiasi atto amministrativo antecedente volto a verificare che il carico di lavoro dell&#8217;Avvocatura Civica non consentisse alla stessa di occuparsi con la dovuta cura alla vertenza in oggetto o che si trattasse di questione particolarmente complessa&nbsp;che richiedesse l&#8217;intervento di professionisti esterni alla compagine in servizio;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;all&#8217;epoca dei fatti era vigente il &#8220;Regolamento sull&#8217;Ordinamento degli Uffici e dei Servizi&#8221; approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 29.10.2002, che affidava all&#8217;Avvocatura la tutela dell&#8217;amministrazione in tutte le sedi giurisdizionali, in sede stragiudiziale e per l&#8217;attività di consulenza legale in favore del Comune. In detto Regolamento l&#8217;art. 13, comma 5, affermava: &#8220;Quando sia opportuno e conveniente, il Capo dell&#8217;Avvocatura Comunale, sentito il responsabile del Settore competente, propone il conferimento di incarichi professionali ad avvocati del libero foro&#8221;;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;il &#8220;Regolamento di Organizzazione per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di promovimento del giudizio, resistenza alle liti, conciliazione e transazione&#8221; approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 27.01.2001 e tuttora vigente, all&#8217;art. 6, comma 1, prevede<em>&nbsp;“</em>… La scelta del legale esterno congruamente motivata in relazione alla specialità della causa nonché all&#8217;impegno professionale richiesto, è operata, quando sia opportuno e conveniente, dal Capo dell&#8217;Avvocatura&#8221;.<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;non è stato rinvenuto alcun parere dell&#8217;Avvocatura in ordine alla sostenibilità in proprio della difesa nel giudizio n. 605/2009 avanti al TAR Lazio;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dall&#8217;audizione del 26.02.2016 della dott.ssa Mariarosa Turci, attuale Segretario Generale del Comune di Roma,&nbsp;è emerso come nessuna istruttoria preliminare è stata posta in essere dall&#8217;allora Sindaco o dal suo staff, non essendo stato rinvenuto alcun atto preliminare o prodromico al conferimento dell&#8217;incarico difensivo;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;non vi è stata alcuna proposta del Capo dell&#8217;Avvocatura al Sindaco di nomina di professionisti esterni per il processo avanti al Giudice Amministrativo, con la valutazione degli elementi dell&#8217;opportunità e della convenienza, come richiedeva il regolamento vigente;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la grave carenza istruttoria dimostra come la nomina degli Avv.ti Rampelli e Lubrano sia stata puramente fiduciaria e nominativa da parte dell&#8217;allora Sindaco Alemanno, e ciò in spregio delle più elementari regole di conferimento degli incarichi esterni alla pubblica amministrazione;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;all&#8217;epoca dei fatti, nel mese di febbraio 2009, l&#8217;Avvocatura Civica romana disponeva di ben ventiquattro avvocati in servizio permanente,<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la nomina diretta da parte dell&#8217;ex Sindaco Giovanni ALEMANNO dei legali è da ritenersi non solo illegittima e contraria al Regolamento sull&#8217;Ordinamento deli Uffici di cui alla deliberazione n. 621/2002 (norma regolamentare generale che il massimo esponente apicale dell&#8217;ente locale aveva il dovere di conoscere), ma si pone in contrasto con i principi generali valevoli per tutti gli incarichi esterni alla pubblica amministrazione, secondo il costante e pacifico orientamento della Corte dei conti, prima fra tutti l&#8217;assenza, all&#8217;interno dell&#8217;amministrazione, di professionalità idonee a svolgere l&#8217;incarico, accertata con le necessarie e formali verifiche preventive.<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;non vi è stata alcuna definizione preventiva del compenso da corrispondere ai due avvocati, né vi è stata alcuna valutazione comparativa curriculare tra più possibili candidati al patrocinio, con ciò realizzando un&#8217;evidente nomina fiduciaria, nominativa e personalistica;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la condotta tenuta dal convenuto è stata gravemente colposa in quanto in spregio delle più elementari regole di un&#8217;amministrazione pubblica efficiente ed economica;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nonostante il tentativo di riduzione degli emolumenti da parte del Capo dell&#8217;Avvocatura Civica, il pagamento della fattura dell&#8217;Avv. Filippo Lubrano è stato un atto formalmente necessario, dopo che il predetto professionista aveva svolto l&#8217;incarico per il quale era stato nominato, circostanza che ha, quindi, imposto la deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio n. 64/2012 onde consentire il reperimento, all&#8217;interno del bilancio comunale, dei fondi sufficienti per il pagamento;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;non può essere ritenuto giustificabile il mancato rispetto dell&#8217;art. 13, comma 5, del principale regolamento comunale da parte dell&#8217;allora Sindaco Giovanni Alemanno, il quale aveva il dovere di conoscere le normative afferenti alla struttura fondamentale dell&#8217;ente locale di cui era il massimo vertice amministrativo;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;il Capo dell&#8217;Avvocatura non ha avallato la nomina degli avvocati esterni con l’autentica della firma dell&#8217;ex Sindaco Alemanno in calce alla procura&nbsp;<em>ad litem</em>&nbsp;presente nell&#8217;atto di costituzione in giudizio, come sostenuto nelle deduzioni depositate in data 28.04.2016,trattandosi di un&#8217;attività prevista dall&#8217;art. 83, comma terzo, c.p.c., per la quale il difensore assume la veste di pubblico ufficiale e che, ovviamente, non ha alcuna valenza di condivisione della scelta operata dal convenuto, anche in considerazione del fatto che tale autenticazione si poteva ottenere anche con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale (art. 83, com. secondo c.p.c.) con gli stessi effetti di rappresentanza processuale;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;il danno erariale presenta i connotati dell’attualità essendo l&#8217;esborso dell&#8217;amministrazione avvenuto in data 2.07.2013 con l&#8217;effettivo pagamento all&#8217;Avv. Filippo Lubrano delle sue competenze.<br />
2. Il convenuto si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avv.ti Gennaro Terracciano e Amelia Cuomo, i quali, con memoria depositata in data 3.03.2017, hanno dedotto:<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’infondatezza ed insussistenza della responsabilita&#8217; contabile per liceita&#8217; della condotta;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;il mancato assolvimento dell&#8217;onere probatorio in relazione ai presupposti della responsabilità amministrativa;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’insussistenza del nesso causale tra la condotta dell&#8217;odierno convenuto e il verificarsi del danno erariale;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’insussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità amministrativa a carico del convenuto sul piano del dolo o colpa grave.<br />
In particolare i patroni hanno rappresentato che:<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;come emerge dalla motivazione della stessa delibera n.64 del 13.12.2012 con cui l&#8217;Assemblea Capitolina aveva riconosciuto ai sensi dell&#8217;art. 194, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della legittimità del debito fuori bilancio relativo all&#8217;anno 2009, derivante dall&#8217;incarico professionale affidato al prof. avv. Filippo Lubrano, di co-difesa del Comune di Roma nell&#8217;ambito del giudizio davanti al TAR Lazio R.G.n. 605/2009, &#8220;la straordinarietà, la complessità e la novità delle questioni controverse, nonché le ingentissime ricadute del giudizio intentato dal RTI Romeo Gestioni, di natura direttamente economica e comunque influenti sull&#8217;attività di programmazione e di indirizzo dell&#8217;Amministrazione, rendevano opportuna l&#8217;integrazione del collegio di difesa del Comune, composto dall&#8217;avv. Nicola Sabato e dall&#8217;avv. Pietro Bonanni (quest&#8217;ultimo Capo dell&#8217;Avvocatura del Comune di Roma), con avvocati del libero Foro&#8221;;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la nomina degli avvocati esterni è stata disposta dall&#8217;Amministrazione comunale, al fine specifico di avvalersi di professionisti particolarmente qualificati e motivati, in aggiunta alle competenze dell&#8217;Avvocatura comunale, in ragione della estrema rilevanza ed importanza (anche economica) della questione;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nessuna segnalazione di possibile difformità o violazione procedimentale è pervenuta dal Capo dell&#8217;Avvocatura rispetto al conferimento dell&#8217;incarico, ed anzi lo stesso era tanto consapevole e di parere favorevole come si evince dalla circostanza che l&#8217;attestazione di autentica della sottoscrizione del Sindaco a margine dell’atto di costituzione per il conferimento del mandato risulta apposta dall&#8217;avv. Pietro Bonanni che, all&#8217;epoca dei fatti, era Capo dell&#8217;Avvocatura del Comune di Roma, il quale ha, tra l&#8217;altro, partecipato alle udienze e sottoscritto l&#8217;accordo;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la controversia veniva risolta con una transazione intervenuta tra le parti in data 14 settembre 2009, in virtù della quale la &#8220;Romeo Gestioni spa&#8221; si è vista riconoscere solo i corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente svolte in precedenza, rinunciando a qualsiasi rivendicazione nei confronti del Comune di Roma nonché a qualsiasi pretesa risarcitoria. L&#8217;Amministrazione, lungi dall&#8217;aver subito un danno, avrebbe, anzi, dall&#8217;attività defensionale dispiegata nel corso del giudizio dagli avvocati del libero foro nominati dal Sindaco, conseguito solo &#8220;utilità e arricchimento&#8221;;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;non possono ravvisarsi nell&#8217;operato del dott. Alemanno i presupposti soggettivi e/o oggettivi atti a fondare qualsivoglia responsabilità<strong>,&nbsp;</strong>o comportamenti illeciti;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;non si reputa sussistente&nbsp;alcun danno per il Comune, in quanto il compenso professionale è correlato alla prestazione professionale resa utilmente e mai contestata da alcuno.<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gli onorari sono stati determinati con riferimento ad un valore convenzionale della questione (euro 100.000,000,00) notevolmente inferiore al valore della richiesta principale della Società ricorrente (euro 529.655.559,94, corrispondente al costo dell&#8217;integrale esecuzione del contratto), e alla domanda riconvenzionale del Comune di Roma;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l&#8217;intervento di altri soggetti, con ruoli e funzioni determinanti, è tale da interrompere ogni nesso causale tra il presunto danno ed il comportamento tenuto dal comparente;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;non si sarebbe comunque conseguito un risparmio, ove l&#8217;incarico fosse stato svolto in via esclusiva da parte degli Avvocati interni del Comune di Roma, posto che, secondo la disciplina di settore dell&#8217;Avvocatura del Comune di Roma, gli Avvocati del Comune di Roma per tutti i giudizi conclusi positivamente con compensazione delle spese, ottengono dal Comune di Roma la liquidazione degli onorari, previo parere del Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Roma, sulla base di minimi previsti dalla Tariffa professionale;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nel caso di specie, il Procuratore regionale non ha dato prova della sussistenza di danno erariale;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;non condivisibile appare la affermazione per la quale il Sindaco &#8220;aveva il dovere di conoscere&#8221; il contenuto del Regolamento n. 621, e quindi anche dell&#8217;articolo 13, comma 5, dello stesso, sia in quanto la verifica della legittimità degli eventuali provvedimenti di conferimento di incarichi di patrocinio legale rientrava nella disponibilità della Avvocatura Capitolina e sia per l’impossibilità da parte del sindaco di essere a conoscenza&nbsp;&nbsp;di un regolamento articolato e complesso disciplinante la materia;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l&#8217;atto di mandato che qui interessa era stato formalmente redatto dalla stessa Avvocatura ed inoltrato, come tutti gli altri, per la firma del Sindaco;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la contestata carenza di istruttoria da parte del Gabinetto del Sindaco o da organismi interni all&#8217;amministrazione comunale per l&#8217;accertamento dei criteri di convenienza o di opportunità che avrebbero dovuto giustificare la nomina di avvocati del libero Foro&#8221;, è da ricondurre alla esclusiva titolarità regolamentare attribuita all&#8217;Avvocatura capitolina.<br />
I difensori hanno, pertanto, concluso con la richiesta in via preliminare di disporre l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti dei Consiglieri Capitolini che, all&#8217;epoca dei fatti, esprimendo parere favorevole nella seduta dell&#8217;Assemblea Capitolina del 13 dicembre 2012, hanno decretato l&#8217;approvazione della deliberazione n.64/2012, dei dirigenti Capitolini promotori del procedimento di approvazione della suddetta deliberazione e dei sottoscrittori dei pareri favorevoli, in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione, espressi dal Capo dell&#8217;Avvocatura Capitolina e dalla Ragioneria Generale.<br />
Nel merito hanno chiesto di&nbsp;rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese in favore dell’Avv. Gennaro Terracciano, che si dichiara antistatario e, in subordine, l&#8217;applicazione del potere riduttivo.<br />
3. Roma Capitale con il patrocinio dell’avv. Pier Ludovico Patriarca ha depositato, in data 24.02.2017, atto di intervento adesivo dipendente alle ragioni della Procura attrice ed ha chiesto l’accoglimento di tutte le conclusioni formulate dall’organo requirente.<br />
All’odierna udienza:<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;il P.M. ha sostenuto la responsabilità amministrativa del convenuto per la nomina dei legali esterni, sia per la mancanza del parere previsto dall’art. 13, comma 5 del Regolamento comunale che alla luce della disciplina posta dall’art. 7, comma 6, del d.lgs n. 165/2001; si è opposto alla richiesta di integrazione del contraddittorio ed all’esercizio del potere riduttivo;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’avv. Pier Ludovico Patriarca ha sostenuto che il conferimento dell’incarico ai legali è avvenuto in base ad una scelta politica e che l’autentica di firma è un atto notarile;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’avv. Angelo&nbsp;Piazza&nbsp;ha evidenziato che il capo dell’Avvocatura era uno dei legali incaricati; ha sostenuto che il danno è stato causato dalla delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio e che non qualsiasi violazione di disposizione normativa integra colpa grave.<br />
DIRITTO:<br />
1. La questione all&#8217;esame del Collegio concerne la domanda giudiziale promossa dalla Procura regionale, nei confronti del signor Giovanni Alemanno (nella qualità di sindaco), con riguardo ad una ipotesi di danno erariale arrecato al comune di Roma Capitale, dell&#8217;importo di euro 468.720,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dal 2.07.2013 e spese di giustizia, determinato dal conferimento, ritenuto illegittimo, di incarico di patrocinio dell’Ente locale a due avvocati del libero Foro.<br />
2.Preliminarmente, seguendo un ordine logico-giuridico delle questioni poste, va reputato ammissibile l’intervento adesivo da parte di Roma Capitale.<br />
Al riguardo giova ricordare che l&#8217;intervento di terzi nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti è disciplinato dall&#8217;art. 85 del d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile) che prevede “Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione”.<br />
La giurisprudenza contabile, con plurime decisioni sul punto, ha chiarito, per quel che riguarda i casi di intervento volontario, che vanno ritenuti generalmente inammissibili sia l&#8217;intervento adesivo principale da parte dell&#8217;Ente di appartenenza del convenuto (che cioè pretenda di escludere una concorrente responsabilità dell&#8217;agente) sia l&#8217;intervento adesivo autonomo (Sezione II C.A., n. 164/1992), nella considerazione che in tali casi si introdurrebbe un elemento nuovo nel giudizio.<br />
E’ stato invece ritenuto ammissibile l&#8217;intervento adesivo dipendente, giacché esso non amplia il&nbsp;<em>thema decidendum</em>.<br />
Costituisce, pertanto, consolidata giurisprudenza di questa Corte ritenere, in presenza di un interesse qualificato e concreto, l’ammissibilità di un intervento&nbsp;<em>ad adiuvandum</em>&nbsp;dell’azione obbligatoria del P.M.<br />
3. Sempre in via preliminare va scrutinata la richiesta formulata dai patroni del convenuto di integrazione del contraddittorio nei confronti di numerosi soggetti (Consiglieri Capitolini che hanno espresso parere favorevole nella seduta dell&#8217;Assemblea Capitolina del 13 dicembre 2012 all&#8217;approvazione della deliberazione n.64/2012; dirigenti Capitolini promotori del procedimento di approvazione della suddetta deliberazione; sottoscrittori dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione).<br />
3.1 L’istanza di integrazione del contradditorio deve essere respinta.<br />
In tal senso la disciplina posta dall’art. 83 (Chiamata in giudizio su ordine del giudice) del c.g.c. che, al comma 2, dispone “Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza”.<br />
La posizione processuale del convenuto, quindi, non riceve alcun nocumento, stante il carattere parziario dell&#8217;obbligazione da responsabilità amministrativa positivamente sancito dall’art. 1-quater, della legge 14 gennaio 1994, n.20 (come modificato dall&#8217;articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito, con modificazioni, nella legge&nbsp;&nbsp;23 dicembre 1996, n.639) “se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”.<br />
4. Nel merito, il Collegio deve esaminare la vicenda descritta nella premessa in fatto e procedere alla verifica della sussistenza degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l&#8217;evento dannoso, nonché, nella sussistenza di un rapporto di servizio fra colui che lo ha determinato e l&#8217;ente danneggiato.<br />
5. Con riferimento all’elemento oggettivo va espressa condivisione in ordine all’<em>an</em>&nbsp;del danno erariale contestato dall’organo requirente e per le considerazioni dallo stesso espresse.<br />
Si premette che il quadro normativo di riferimento è rappresentato:<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dall’art. 13, comma 5, del &#8220;Regolamento sull&#8217;Ordinamento degli Uffici e dei Servizi&#8221; approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 29.10.2002, e vigente all’epoca dei fatti;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dall&#8217;art. 6, comma 1, del &#8220;Regolamento di Organizzazione per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di promovimento del giudizio, resistenza alle liti, conciliazione e transazione&#8221; approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 27.01.2001 e tuttora vigente;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in termini generali, dall’art. 110 del Tuel e dall’art. 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001.<br />
Sempre&nbsp;<em>in subiecta materia</em>&nbsp;la giurisprudenza contabile ha precisato principi e criteri da osservare, poi positivizzati dal legislatore con le disposizioni normative richiamate: a) i conferimenti di incarichi di consulenza a soggetti esterni possono essere attribuiti ove i problemi di pertinenza dell&#8217;Amministrazione richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implichino conoscenze specifiche che non si possono nella maniera più assoluta riscontrare nell&#8217;apparato amministrativo; b) l&#8217;incarico stesso non deve implicare uno svolgimento di attività continuativa bensì la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento del quale debbono costituire l&#8217;oggetto espresso; c) l&#8217;incarico si deve caratterizzare per la specificità e la temporaneità, dovendosi altresì dimostrare l&#8217;impossibilità di adeguato assolvimento dell&#8217;incarico da parte delle strutture dell&#8217;ente per mancanza di personale idoneo; d) l&#8217;incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell&#8217;ente al di fuori di quanto consentito dalla legge; e) il compenso connesso all&#8217;incarico sia proporzionato all&#8217;attività svolta e non liquidato in maniera forfetaria; f) la delibera di conferimento deve essere adeguatamente motivata al fine di consentire l&#8217;accertamento della sussistenza dei requisiti previsti; g) l&#8217;organizzazione dell&#8217;Amministrazione deve essere comunque caratterizzata per il rispetto dei princìpi di razionalizzazione, senza duplicazione di funzioni e senza sovrapposizione all&#8217;attività ed alla gestione amministrativa, per la migliore utilizzazione e flessibilità delle risorse umane nonché per l&#8217;economicità, trasparenza ed efficacia dell&#8217;azione amministrativa, per il prioritario impiego delle risorse umane già esistenti all&#8217;interno dell&#8217;apparato; h) l&#8217;incarico non deve essere generico o indeterminato, al fine di evitare un evidente accrescimento delle competenze e degli organici dell&#8217;Ente, il che presuppone la previa ricognizione e la certificazione dell&#8217;assenza effettiva nei ruoli organici delle specifiche professionalità richieste; i) i criteri di conferimento non devono rivelarsi generici, perché la genericità non consente un controllo sulla legittimità dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività amministrativa di attribuzione degli incarichi.<br />
Ciò posto, l’illegittimità del conferimento di incarico in esame si evince:<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dalla chiara violazione delle disposizioni regolamentari disciplinanti l’istituto, in base alle quali apparteneva al Capo dell&#8217;Avvocatura Comunale sia il potere di proposta di conferimento di incarichi professionali ad avvocati del libero foro (art. 13, comma 5, del &#8220;Regolamento sull&#8217;Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”), sia il potere di scelta del legale esterno (all&#8217;art. 6, comma 1, &#8220;Regolamento di Organizzazione per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di promovimento del giudizio, resistenza alle liti, conciliazione e transazione&#8221;), mentre, nella fattispecie in esame, la nomina dei legali esterni è avvenuta mediante la procura a firma del Sindaco Giovanni Alemanno estesa a margine dell&#8217;atto di costituzione del Comune di Roma nel giudizio avanti al TAR Lazio;&nbsp;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dall’omessa – seria e concreta &#8211; preliminare verifica in ordine alla effettiva impossibilità di ricorrere a risorse interne, imposta sia dalle disposizioni regolamentari richiamate che, più in generale, da norme di legge ordinaria. Al riguardo anche i principi di diritto affermati dalle Sezioni Riunite di questa Corte (delib. n. 6/05) espressi nel senso che “deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi. L’affidamento dell’incarico deve essere preceduto, perciò, da un accertamento reale, che coinvolge la responsabilità del dirigente competente, sull’assenza di servizi o di professionalità, interne all’ente, che siano in grado di adempiere l’incarico”;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dalla circostanza – ben posta in rilievo dall’organo requirente &#8211; che all&#8217;epoca dei fatti, nel mese di febbraio 2009, l&#8217;Avvocatura Civica romana disponeva di ben ventiquattro avvocati in servizio permanente.<br />
La grave carenza istruttoria rilevata milita, peraltro, nel senso che la nomina dei legali esterni sia stata frutto di scelta fiduciaria da parte dell&#8217;allora Sindaco Alemanno.<br />
5.1 Non inficiano le conclusioni raggiunte le pur suggestive argomentazioni difensive volte ad evidenziare:<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la estrema rilevanza ed importanza (anche economica) della questione, giacché tale aspetto non rende legittimo il conferimento dell’incarico effettuato in palese violazione di disposizioni legislative e regolamentari;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’assenza di segnalazione da parte del Capo dell’Avvocatura in ordine a una possibile violazione procedimentale del conferimento dell’incarico che &#8211; pur valutabile in sede di quantificazione del danno erariale imputabile &#8211; non ha valenza esimente dalla responsabilità amministrativa in ragione della esigibilità di una condotta informata ai principi di diligenza da parte del “primo cittadino”, e declinabile nella vicenda in esame in termini di preliminare verifica in ordine alla legittimità delle modalità del conferimento di incarico che si intendeva effettuare;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’assenza di danno erariale asserita affermando che il compenso professionale era correlato alla prestazione, in quanto siffatta tesi sovrappone impropriamente due piani, quello civilistico riguardante l’esecuzione dell’incarico e che vede come Parti l’Ente locale e i legali interessati, e quello contabile nel cui ambito si è consumata la illegittima procedura di conferimento e nel quale vengono in rilievo l’Ente nella veste di danneggiato e il dipendente in quella di presunto danneggiante;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’assenza di danno erariale affermata &#8211; sotto diverso profilo &#8211; sull’assunto secondo cui l’Ente locale non avrebbe conseguito un risparmio ove l’incarico fosse stato svolto in via esclusiva dagli Avvocati interni dell’Ente, in quanto asserzione puramente ipotetica;&nbsp;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’interruzione di ogni nesso causale tra il presunto danno ed il comportamento tenuto dal convenuto che sarebbe stata determinata dall’adozione della delibera n. 64/2012, in quanto tale erronea tesi scaturisce dall’omessa distinzione tra la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio &#8211; che va a sanare un rapporto a contenuto patrimoniale tra l’Ente e un soggetto esterno- doverosa ex art. 191 del Tuel e la condotta illegittima e dannosa del convenuto foriera di responsabilità amministrativa;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’impossibilità, da parte del sindaco, di essere a conoscenza del regolamento dell’Ente articolato e complesso disciplinante la materia, in quanto tale assunto – in astratto condivisibile &#8211; non tiene conto che – in concreto &#8211; nella fattispecie l’iniziativa per l’attribuzione dell’incarico era assunta dal sindaco con una ingerenza nell’attività gestionale e sul medesimo non poteva non gravare anche un onere di verifica della legittimità delle modalità con le quale si intendeva conferirlo;<br />
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’autentica di firma apposta consiste nell’attestazione che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza da persona la cui identità è stata previamente accertata conferendo anche certezza alla data, ma non ha valenza di condivisione del contenuto dell’atto.<br />
6. Diverso apprezzamento si ritiene debba esprimersi in ordine alla quantificazione del danno erariale &#8211; operata dall’organo requirente in euro 468.720,00 &#8211; che deve tener conto del contributo causale di altri soggetti non evocati in giudizio, sicché il danno risarcibile in favore dell’Ente locale viene rideterminato in euro 312.480,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data (2.07.2013) dell’esborso.<br />
7. Con riguardo all’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa si reputa che la condotte del convenuto sia stata connotata da colpa grave evincibile dalla violazione di disposizioni normative chiare, non connotate da complessità esegetiche in ordine al conferimento di incarichi esterni.&nbsp;<br />
8. Si reputano, inoltre, sussistenti, nella fattispecie in esame, anche gli altri elementi della responsabilità amministrativa, del rapporto di servizio – peraltro non contestato &#8211; e del nesso di causalità.<br />
9. In conclusione, accertata l’esistenza di tutti i requisiti costitutivi della responsabilità amministrativa, la domanda della Procura va accolta per le ragioni da questa prospettate ma nella diversa misura dal Collegio determinata oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.<br />
10. Alla soccombenza segue anche l’obbligo del pagamento delle spese di giudizio.<br />
P. Q. M.<br />
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette<br />
RESPINGE<br />
l’istanza di integrazione del contraddittorio.<br />
CONDANNA<br />
per l’addebito di responsabilità amministrativa di cui all’atto di citazione in epigrafe, il signor Giovanni Alemanno al pagamento, in favore del comune di Roma Capitale, di complessivi euro 312.480,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del 2.07.2013.<br />
Tale somma sarà gravate di interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza all’effettivo soddisfo.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 370,73 (trecentosettanta/73).<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23.03.2017.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’Estensore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente<br />
F.to Giuseppe Di Benedetto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to Piera Maggi<br />
Depositata in Segreteria il 29 maggio 2017.<br />
Il Dirigente<br />
F.to Paola Lo Giudice<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2017 n.1050</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-3-2017-n-1050/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-3-2017-n-1050/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2017 n.1050</a></p>
<p>Pres. Frattini, est. Veltri Inapplicabile la regola sul possesso continuativo dei requisiti in caso di interpello per lo scorrimento della graduatoria di gara 1.&#160;&#160; &#160;Contratti della P.A.- Gara – Oneri di sicurezza aziendale – Obbligo dichiarativo – Condizioni&#160; 2.&#160;&#160; &#160;Contratti della P.A. – Gara – Qualificazione – Requisiti – Possesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-3-2017-n-1050/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2017 n.1050</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-3-2017-n-1050/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2017 n.1050</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini, est. Veltri</span></p>
<hr />
<p>Inapplicabile la regola sul possesso continuativo dei requisiti in caso di interpello per lo scorrimento della graduatoria di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Contratti della P.A.- Gara – Oneri di sicurezza aziendale – Obbligo dichiarativo – Condizioni&nbsp;<br />
2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Contratti della P.A. – Gara – Qualificazione – Requisiti – Possesso continuativo – Obbligo<br />
3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione e stipula contratto – Successivo interpello per scorrimento graduatoria – Requisiti – Possesso continuativo – Obbligo – Non sussiste &#8211; Ragioni<br /></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.</p>
<p>2. Le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità, a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell&#8217;impresa di presentare un&#8217;offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell&#8217;instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A.&nbsp;</p>
<p>3. Il presupposto della continuità nel possesso dei requisiti non trova applicazione nel caso di interpello per lo scorrimento della graduatoria di gara. Infatti, quando la gara è aggiudicata ed il contratto stipulato, deve differenziarsi la posizione dell’aggiudicatario da quella delle imprese concorrenti collocatesi in posizione non utile. Mentre per il primo, il momento contrattuale costituisce l’appendice negoziale e realizzativa della procedura ed impone il mantenimento, dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di partecipazione, per le seconde la procedura è da considerarsi terminata: l’offerta formulata non è più vincolante nei confronti dell’amministrazione e cessa quel rapporto che si era instaurato con la domanda di partecipazione. E’ pur vero che nelle ipotesi in cui l’amministrazione decida legittimamente di scorrere la graduatoria non vi è l’indizione di una nuova selezione concorsuale, né formulazione di nuove offerte, ma ciò non vale ad elidere l’oggettiva circostanza che tra l’evento terminale della procedura di evidenza pubblica, i.e. l’aggiudicazione, e la riapertura a seguito dell’interpello per lo scorrimento, c’è una netta cesura, determinata dall’efficacia temporale delle offerte (che la legge limita nel tempo), tant’è che la stesse devono essere “confermate” in sede di interpello. Del resto risulterebbe irragionevole pretendere (non già il possesso dei requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 06/03/2017<br />
N. 01050/2017REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 07619/2016 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7619 del 2016, proposto dalla Zeta Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Parisi (C.F.PRSNTN75B27F839F) e Marcello Russo (C.F. RSSMCL78D02F839V), con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Avv. Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;&nbsp;<br />
contro<br />
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Scpa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Loffredo (C.F.LFFNTN70L23L259E), Francesco Vagnucci (C.F. VGNFNC71S12H501P) e Giampiero Manzo (C.F. MNZGPR71R31F839B), con domicilio eletto presso Francesco Vagnucci in Roma, piazza San Bernardo 101;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Sciaudone (C.F. SCDMSM64S07F839X), con domicilio eletto presso Cesare Forte in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 112;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli &#8211; Sezione I, n. 4297/2016, resa tra le parti, concernente affidamento dei lavori di adeguamento finalizzati al rilascio della certificazione antincendio del presidio ospedaliero.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Scpa e dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Rosa Pasquino su delega di Antonio Parisi, Francesco Vagnucci e Massimo Sciaudone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
L’A.S.L. Napoli 2 Nord indiceva una procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di adeguamento finalizzati al rilascio della certificazione antincendio del Presidio Ospedaliero “S. Maria delle Grazie” di Pozzuoli con importo base di euro 4.136.504,62 oltre IVA, al netto degli oneri per la sicurezza predeterminati dalla stazione appaltante, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
Ai sensi del punto 3.3 del bando di gara, le lavorazioni erano così ripartite: categoria prevalente OG1 – classifica IV, categoria scorporabile OG11 – classifica III bis.<br />
Con delibera n. 1190 dell’8 novembre 2013 la gara veniva aggiudicata alla prima graduata, associazione temporanea di imprese N.C. Impianti/Gioma s.r.l. con cui, in data 23 gennaio 2014, l’amministrazione stipulava il contratto d’appalto.<br />
Tuttavia, qualche tempo dopo, l’amministrazione rilevava la carenza del requisito di qualificazione richiesto dalla lex specialis (attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 – classifica IV) in capo alla società Alba 81 soc. coop. a r.l., ausiliaria della capogruppo N.C. Impianti di Napolano Castrese e subappaltatrice designata, sicchè, con deliberazione n. 28 del 19 gennaio 2016 l’amministrazione disponeva l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione disposta in favore dell’a.t.i. N.C. Impianti/Gioma s.r.l. con conseguente caducazione del contratto stipulato il 23 gennaio 2014.<br />
All’esito dello scorrimento della graduatoria, aggiudicava l’appalto alla seconda classificata Zeta s.r.l. (già Zeta Quality Services s.r.l.).<br />
Avverso tale nuova aggiudicazione insorgeva dinanzi al Tar Campania il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti s.c.p.a. (di seguito Consorzio Ciro Menotti), collocatosi terzo in graduatoria dopo la Zeta s.r.l., e deduceva i seguenti profili di illegittimità: 1) la società aggiudicataria Zeta s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa per omessa specificazione, nella propria offerta, economica degli oneri per la sicurezza interni; 2) la stessa avrebbe dovuto essere estromessa per carenza del requisito di qualificazione afferente il possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG11 – classifica III bis, per il quale l’aggiudicataria aveva fatto ricorso ad avvalimento, poiché l’impresa ausiliaria aveva asseritamente perso il requisito in data 5 ottobre 2015 e lo aveva riacquisito solo il successivo 29 ottobre 2015, quindi con soluzione di continuità; 3) ulteriore motivo per il quale la Zeta s.rl. avrebbe dovuto essere esclusa, sarebbe infine costituito dalla mancata dichiarazione, in sede di prequalifica, del direttore tecnico dell’impresa ausiliaria in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.<br />
La società Zeta s.r.l. proponeva ricorso a sua volta ricorso incidentale avverso la mancata esclusione del Consorzio Ciro Menotti, rilevando i seguenti motivi di diritto: 1) il Consorzio Ciro Menotti avrebbe dovuto essere escluso per omessa indicazione degli oneri di sicurezza esterni, per aver incautamente ribassato anche la quota – parte degli oneri per la sicurezza esterni “intrinseci” (o diretti) e per aver appostato nella propria offerta economica oneri aziendali di valore simbolico (pari ad euro 3.350,00); 2) il Consorzio ricorrente non avrebbe dovuto essere ammesso alla procedura avendo illegittimamente fatto ricorso ad un meccanismo di designazione “a cascata”, individuando per l’esecuzione dell’appalto un proprio consorziato (Consorzio delle Tecnologie soc. coop.) che, a sua volta, aveva dichiarato di partecipare per una propria associata (Elci Impianti s.r.l.) esterna al Consorzio ricorrente.<br />
Il TAR, ha dapprima esaminato l’incidentale e lo ha respinto. Ha poi esaminato il ricorso principale e lo ha accolto per due motivi: 1. mancata indicazione, in sede di offerta, degli oneri di sicurezza interni in ossequio a quanto statuito dalle sentenze dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2015 e n. 9/2015; 2. perdita del requisito di qualificazione richiesto dalla disciplina di gara, atteso che l’impresa ausiliaria della società aggiudicataria (Consorzio Stabile AL.MA.), alla data del 5 ottobre 2015, risulta aver subito un decremento dell’attestazione SOA riferita alla categoria scorporabile OG11 (dalla classifica III bis alla II), per poi recuperare tale requisito solo in data 29 ottobre 2015, quindi con soluzione di continuità.<br />
Avverso la sentenza ha proposto appello la Zeta srl. La medesima ha riproposto i motivi di ricorso incidentale censurando il capo della sentenza di prime cure che li ha respinti. Ha quindi censurato l’accoglimento dei due motivi del ricorso del consorzio Ciro Menotti, osservando, quanto al primo, che è ormai la questione è stata risolta dalla AP n.20/2016 (intervenuta nelle more della pubblicazione della sentenza di primo grado); quanto al secondo, che l’orientamento dell’A.P. n. 8/2015 non possa applicarsi anche al caso di scorrimento della graduatoria successivo all’annullamento in autotutela dell’originaria aggiudicazione.<br />
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 23 febbraio 2017.<br />
Nel giudizio si sono costituiti il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Scpa e l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord. Il primo ha insistito per la reiezione del gravame. La seconda ha concluso invece per l’accoglimento, con conseguente reiezione del ricorso introduttivo di primo grado.<br />
DIRITTO<br />
1.Si tratta di gara relativa all’affidamento di lavori di adeguamento finalizzati al rilascio della certificazione antincendio del Presidio Ospedaliero.<br />
2.Il primo giudice, dopo aver respinto il ricorso incidentale dell’aggiudicataria, ha accolto il ricorso principale del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti s.c.p.a. per due ragioni: &#8211; la mancata previsione degli oneri di sicurezza aziendali (c.d. interni) nell’offerta di Zeta s.r.l., in applicazione dei principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze n. 3 e n. 9 del 2015; la perdita temporanea del possesso di uno dei requisiti, in quanto l’impresa ausiliaria della società aggiudicataria – Consorzio Stabile AL.MA. – alla data del 5 ottobre 2015 risulta aver subito un decremento dell’attestazione SOA riferita alla categoria scorporabile OG11 (dalla classifica IIIbis alla II) per recuperare, poi, tale requisito solo in data 29 ottobre 2015, in applicazione del principio sancito dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 8 del 2015 circa la necessaria continuità dei requisiti richiesti sino alla stipula del contratto.<br />
3. Nessuna di tali ragioni, lette alla luce dell’analisi critica condotta dall’appellante, è tuttavia pienamente convincente.<br />
3.1.Quanto alla prima, anzitutto, occorre tenere presenti i principi di recente affermati dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 20 del 27 luglio 2016 a mente delle quale, per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.<br />
3.2. Più complessa è la seconda questione. Il primo giudice ha richiamato l’autorevole orientamento dell’Adunanza Plenaria per il quale le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 8/2015), ritenendo di non poter dare rilievo all’obiezione della Zeta s.r.l. per la quale l’avvenuta conclusione del procedimento di gara con l’aggiudicazione in favore della prima classificata (a.t.i. N.C. Impianti) dispenserebbe le altre imprese partecipanti dall’onere di conservare i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva in vista di un possibile scorrimento.<br />
3.3.In proposito ha affermato che “lo scorrimento attuato dalla stazione appaltante dopo l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della prima graduata non costituisce una nuova gara, ma si presenta quale ulteriore segmento della originaria procedura di affidamento, della quale assorbe tutti gli atti e gli adempimenti presupposti: difatti, non vi è alcuna modifica delle condizioni di gara né formulazione di nuove offerte ma solo utilizzo della medesima graduatoria in luogo della indizione di una nuova selezione concorsuale”.<br />
4.La tesi non persuade il Collegio.<br />
4.1. Nella pronuncia citata, l’Adunanza Plenaria chiarisce che il possesso dei requisiti di ammissione si impone a partire dall&#8217;atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell&#8217;impresa di presentare un&#8217;offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell&#8217;instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A.<br />
4.2.Il presupposto perché un simile requisito possa porsi a base di un giudizio di affidabilità così pregno di rilevanza ed effetto, risiede nell’esistenza di un rapporto fra impresa ed amministrazione, dapprima caratterizzato da un momento procedimentale in cui l’impresa formula l’offerta e si impegna a mantenerla ferma nei suoi requisiti oggettivi e soggettivi, per tutta la durata della gara, e poi da un momento contrattuale in cui l’impegno si traduce in concrete obbligazioni reciproche.<br />
4.3.Quando, tuttavia, la gara è aggiudicata ed il contratto stipulato, deve differenziarsi la posizione dell’aggiudicatario da quella delle imprese concorrenti collocatesi in posizione non utile. Mentre per il primo, il momento contrattuale costituisce l’appendice negoziale e realizzativa della procedura ed impone il mantenimento, giusto quanto chiarito dalla Plenaria, dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di partecipazione, per le seconde la procedura è da considerarsi terminata: l’offerta formulata non è più vincolante nei confronti dell’amministrazione e cessa quel rapporto che si era instaurato con la domanda di partecipazione.<br />
4.4.E’ pur vero che nelle ipotesi in cui l’amministrazione decida legittimamente di scorrere la graduatoria non vi è l’indizione di una nuova selezione concorsuale, né formulazione di nuove offerte, ma ciò non vale ad elidere l’oggettiva circostanza che tra l’evento terminale della procedura di evidenza pubblica, i.e. l’aggiudicazione, e la riapertura a seguito dell’interpello per lo scorrimento, c’è una netta cesura, determinata dall’efficacia temporale delle offerte (che la legge limita nel tempo), tant’è che la stesse devono essere “confermate” in sede di interpello.<br />
4.5.In ogni caso sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso dei requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione.<br />
5. Ciò conduce all’accoglimento dell’appello e per l’effetto alla reiezione del ricorso introduttivo proposto dal Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti s.c.p.a.<br />
6. Statuizioni &#8211; quelle appena indicate &#8211; che rendono ultroneo l’esame dei motivi d’appello attraverso i quali Zeta s.r.l. ripropone, in sostanza, il suo ricorso incidentale escludente in primo grado.<br />
7. Avuto riguardo all’evoluzione della giurisprudenza ed alla complessità delle questione appare equo compensare le spese del doppio grado di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso introduttivo in primo grado.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Franco Frattini,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br />
Francesco Bellomo,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Giulio Veltri,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere, Estensore<br />
Sergio Fina,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
Giulio Veltri&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Franco Frattini<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-3-2017-n-1050/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2017 n.1050</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2017 n.4</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-7-2-2017-n-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-7-2-2017-n-4/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2017 n.4</a></p>
<p>Pres. Avoli/ est. Fava Sulla applicabilità al giudizio contabile, secondo il Codice di Giustizia contabile, dei principi della “ragione più liquida” e “di utilità” in materia di rinuncia agli atti e sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;opposizione del P.G. 1.Processo – Giustizia contabile &#8211; Rinuncia agli atti &#160;&#8211; Accettazione – Conseguenze – Principio della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-7-2-2017-n-4/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2017 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-7-2-2017-n-4/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2017 n.4</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Avoli/ est. Fava</span></p>
<hr />
<p>Sulla applicabilità al giudizio contabile, secondo il  Codice di Giustizia contabile, dei principi della “ragione più liquida” e  “di utilità” in materia di rinuncia agli atti e sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;opposizione del P.G.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Processo – Giustizia contabile &#8211; Rinuncia agli atti &nbsp;&#8211; Accettazione – Conseguenze – Principio della “ragione più liquida”- Applicabilità al giudizio contabile</p>
<p>2.Rinuncia agli atti – Accettazione della parte che ne ha interesse – Interesse – Definizione – “Principio di utilità”</p>
<p>3. Rinuncia agli atti – Mancata accettazione – Estinzione del processo – Caso</p>
<p>4.Rinuncia agli atti accettata – Procura generale – Parte necessaria interveniente – Opposizione alla rinuncia – Non ammessa &#8211; Ragioni<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In base all’art. 110 del codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 2016), sulla scorta del principio della c.d. “ragione più liquida” consolidato in altre corti italiane, la rinuncia agli atti, ove accettata dalla controparte che abbia un interesse alla prosecuzione del giudizio, impone al giudice di arrestarsi sia per evidenti ragioni di economia processuale (principio del giusto processo di ragionevole durata) che per garantire il rispetto della volontà delle parti (principio dispositivo). Ne consegue che la rinunzia agli atti proposta dalla parte attrice deve essere valutata con precedenza rispetto alla eccezione di inammissibilità per tardività.<br />
&nbsp;<br />
2.Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria l’accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all’estinzione del processo (c.d.principio di utilità”).<br />
&nbsp;<br />
3.Anche in mancanza di accettazione, la rinuncia agli atti può determinare una declaratoria di estinzione d’ufficio quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio ovvero non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe dall’estinzione del processo<br />
&nbsp;<br />
4.Ai sensi degli articoli 123-129 c.g.c, il Procuratore generale, in quanto “parte necessaria interveniente”, può depositare memorie conclusionali e formulare conclusioni orali, a presidio dell’interesse pubblico complessivo, quale espressione di una funzione sovraindividuale volta ad assicurare l’effettiva e la corretta applicazione delle norme di coordinamento della finanza pubblica.<br />
Tuttavia, la Procura intervenendo in un processo e subito dalle parti titolari della res controversa, non può superare – attraverso l’opposizione alla rinuncia – la volontà concorde dell’attore di rinunciare agli atti e del convenuto di accettare tale rinuncia. Infatti, la Procura, parte necessaria interveniente, pur potendo proporre tutte le eccezioni utili all’interesse erariale perseguito, non può dispiegare quelle incidenti sul rapporto processuale in quanto tale.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Sentenza n.&nbsp;&nbsp;&nbsp; /2017/RIS</div>
<div style="text-align: justify;">R E P U B B L I C A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
<em>SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE</em><br />
in speciale composizione<br />
composta dai seguenti magistrati:<br />
Alberto AVOLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Chiara BERSANI&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Elena TOMASSINI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Marco SMIROLDO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Giuseppe Maria MEZZAPESA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Pasquale FAVA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere relatore<br />
Benedetta COSSU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio iscritto al n. 535/SR/RIS del registro di Segreteria delle Sezioni riunite proposto dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Guarino ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ferrero di Cambiano 82, con ricorso ai sensi dell’articolo 1 comma 169 della legge 228/12, notificato il 2 novembre 2016 e depositato in Segreteria il 16 novembre<br />
contro<br />
l’Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore, </em>rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la sui sede istituzionale in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato<br />
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,<br />
dell’Elenco delle “<em>Amministrazioni pubbliche</em>”, inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predisposto dall’I.S.T.A.T. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 229 del 30 settembre 2016, nella parte in cui include, fra “<em>gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali</em>”, la Federazione italiana nuoto (FIN), nonché di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale.<br />
Visto il ricorso introduttivo del giudizio.<br />
Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione d’udienza e la nomina del relatore.<br />
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.<br />
Data per letta, nell’udienza pubblica del 21 dicembre 2016, la relazione predisposta dal Consigliere Pasquale Fava, trattandosi di questione seriale.<br />
Uditi l’Avvocato Giancarlo Guarino per la F.I.N., l’Avvocato dello Stato Pietro Garofoli per l’ISTAT e il Vice Procuratore Generale Consigliere Sergio Auriemma per la Procura generale.</div>
<div style="text-align: justify;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe notificato all’ISTAT, al Ministero dell’economia e delle finanze, alla Procura generale della Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Federazione italiana nuoto (FIN) ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e con vittoria di spese, competenze ed onorari, dell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198, adottato dall’ISTAT e pubblicato in Gazzetta ufficiale serie generale n. 229 del 30 settembre 2016, nella parte in cui è stata inserita tra “<em>gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali</em>”, nonché di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale.<br />
La FIN ha segnalato che, nonostante i precedenti favorevoli di queste Sezioni riunite n. 41 e 69 del 2015 (con cui erano stati accolti i ricorsi avverso gli elenchi ISTAT adottati nel 2014 e nel 2015), l’ISTAT avrebbe continuato ad inserire la predetta Federazione nazionale nell’ultimo elenco approvato (settembre 2016).<br />
1.1. Si è censurato l’atto ricognitivo per violazione degli art. 3 e 7 della legge 241/90 attesa l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e la carenza di istruttoria e motivazione.<br />
1.2. Venendo alle censure sostanziali, secondo la FIN mancherebbe il controllo pubblicistico previsto dal regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010) non sussistendo l’indicatore generale (par. 1.36 e 20.15), né quelli speciali (par. 2.39). Il CONI non avrebbe alcuna capacità di determinare la politica generale o il programma della FIN [come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa – in proposito ha richiamato alcuni precedenti del TAR Lazio (sent. 12 luglio 2011, n. 6209), nonché dalla giurisprudenza penale (Cass., Sez. VI, 19 aprile 2000, n. 8727)]. Secondo il ricorrente, l’autonomia richiamata dalle citate decisioni ed esistente in capo alla FIN sarebbe incompatibile con il controllo pubblicistico previsto dal sistema SEC 2010. A sostegno del proprio convincimento ha richiamato le previsioni statutarie della Federazione (All. 2) dalle quali emergerebbe chiaramente l’assenza di ingerenza del CONI nella nomina degli organi federali e nell’organizzazione dell’attività della FIN, né sussisterebbero accordi contrattuali tra CONI e Federazioni, come pure mancherebbe ogni dipendenza economica dal CONI, ben potendo la Federazione portare avanti la propria attività con risorse proprie. Circa l’assenza di controllo ha richiamato i precedenti di queste Sezioni riunite sulla FIN (Sez. riun. 41 e 69/2015/RIS).<br />
1.3. Con particolare riferimento al <em>quantitative market-non market test</em> la FIN ha evidenziato che, come emerge dai dati finanziari degli ultimi esercizi, l’attività sarebbe garantita prevalentemente da entrate provenienti da privati (quote associative, iscrizione ai campionati, affiliazioni, sanzioni pecuniarie, etc.). Ha poi criticato l’orientamento teso ad escludere che le entrate derivanti da quote associative possano essere qualificate ricavi ai sensi del SEC 2010, richiamando il principio contabile internazionale n. 18 che considera “<em>flussi lordi i benefici economici conseguenti l’esercizio derivanti dallo svolgimento dell’attività ordinaria dell’impresa, quando tali flussi determinano incrementi del patrimonio netto diversi dagli incrementi derivanti dagli apporti degli azionisti</em>” (IAS 18 citato a pag. 20 del ricorso).<br />
In considerazione della gravosità delle conseguenze derivanti dall’inserimento nell’elenco ISTAT, ha chiesto la sospensione degli effetti della delibera sussistendo i presupposti per la concessione della tutela cautelare invocata.<br />
2. Con memoria depositata il 19 dicembre 2016 l’ISTAT si è costituito contestando la fondatezza del ricorso.<br />
Dopo aver delineato il quadro normativo applicabile al caso di specie, ne ha fornito una lettura parzialmente divergente dai precedenti di queste Sezioni riunite, dei quali ha invocato un ripensamento.<br />
Secondo l’Istituto la dipendenza rilevante ai fini dell’affermazione del controllo pubblicistico non sarebbe di tipo esclusivamente economico, ma soprattutto giuridico, dovendosi valutare tutti gli indici del controllo ritenuti peraltro sussistenti in altra decisione (Sez. riun. 16/SR/RIS/2015).<br />
Dal punto di vista economico, comunque, il controllo pubblicistico emergerebbe dalla circostanza che il finanziamento del CONI anche se non superiore al 50% avrebbe natura preminente e carattere duraturo, consentendo, come emerge dagli stessi bilanci del Comitato olimpico, il perseguimento delle principali attività operative (di tal che esso sarebbe “significativo” come precisato in Sez. riun. 16/SR/RIS/2015).<br />
In relazione al <em>test market/non market</em>, l’ISTAT ha ribadito che, conformemente ai §§ 4.125 e 4.126a del SEC 2010, le quote associative non costituiscono ricavi bensì meri trasferimenti, con la conseguenza che il rapporto tra il totale di ricavi e quello dei costi sarebbe pari al 27,8% nel 2014, al 27,7% nel 2013 e al 25,7% nel 2012, confermando il “comportamento non economico” della FIN.<br />
Da ultimo ha segnalato l’assoluta irrilevanza delle contestazioni relative alla pretesa violazione degli art. 3 e 7 della legge 241/90 richiamando la giurisprudenza di queste Sezioni riunite e quella amministrativa, nonché l’infondatezza della domanda cautelare per carenza di <em>fumus</em> e <em>periculum</em>.<br />
3. Con memoria depositata il 9 dicembre 2016 la Procura generale ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.<br />
In via preliminare ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per tardivo deposito (art. 125, comma 1, Codice di giustizia contabile in vigore dal 7 ottobre 2016 e dunque pienamente applicabile al presente giudizio). Il ricorso è stato inviato ai soggetti resistenti il 28 ottobre 2016, ricevuto da questi il 2 novembre 2016 e depositato presso la Segreteria il 16 novembre 2016, con conseguente superamento del termine di dieci giorni espressamente sancito a pena di inammissibilità.<br />
Secondo la Procura generale dovrebbe altresì applicarsi l’art. 198 c.g.c. con conseguenziale non riproponibilità del ricorso (“<em>l’atto è stato, infatti, depositato il giorno 16 novembre 2016, ben oltre il termine indicato cosicchè si appalesa come indubitabile l’affermazione giudiziale della sua inammissibilità cui accede l’ulteriore conseguenza, in virtù del rinvio disposto dall’art. 129 del predetto Codice, della sua non riproponibilità ex art. 198 c.g.c.</em>” pag. 5 della memoria conclusionale depositata il 9 dicembre 2016).<br />
L’istanza di sospensione cautelare sarebbe infondata per carenza dei requisiti del <em>periculum in mora</em> e del <em>fumus boni iuris</em>. L’art. 1, comma 479, della legge 208/2015, nella parte in cui esclude che le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco ISTAT possano applicarsi alle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, farebbe venir meno ogni interesse alla pronuncia cautelare. Un pericolo di danno grave ed irreparabile peraltro non potrebbe essere quello riconnesso all’applicazione di una disciplina normativa legittimamente posta.<br />
Circa le dedotte violazioni degli art. 3 e 7 della legge 241/90 si è richiamata la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni riunite che evidenzia l’irrilevanza dei vizi meramente formali ove non sostenuta dalla illegittimità sostanziale dell’inserimento nell’elenco ISTAT.<br />
La Procura generale ha invocato la revisione degli orientamenti già espressi da queste Sezioni riunite con riguardo alla FIN. Il controllo del CONI, rilevante ai sensi dell’applicazione del SEC 2010, emergerebbe dalla capacità di determinare la politica generale e il programma dell’unità istituzionale considerata. Il finanziamento pubblico principale risulterebbe non solo dalla rilevanza quantitativa preponderante delle entrate pubbliche ma soprattutto in ragione della loro stabilità che consentirebbe alla FIN di fare affidamento sulle stesse onde programmare la propria attività. Non dovrebbe aversi esclusivamente riguardo al dato finanziario in termini percentuali essendo necessaria una valutazione di effettività, dalla quale emerge che il contributo pubblico costituisce un elemento strutturale e non aleatorio rilevante per determinare la politica generale della FIN. Ha poi richiamato i rilevanti poteri riconosciuti al CONI che limiterebbero fortemente l’autonomia della Federazione (revoca <em>ad nutum</em> della affiliazione, nomina di un commissario <em>ad acta</em> per apportare modifiche statutarie non volontariamente recepite, commissariamento della Federazione in caso di gravi irregolarità nella gestione, nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali e del segretario generale previa consultazione con il CONI, approvazione del CONI dei bilanci preventivi e di esercizio delle Federazioni e delle società strumentali eventualmente costituite).<br />
4. Con memoria depositata il 15 dicembre 2016 la FIN ha chiesto la rimessione in termini ai sensi dell’art. 43, comma 6, c.g.c. Secondo il ricorrente l’art. 125, comma 1, c.g.c. dovrebbe interpretarsi nel senso che il termine per deposito dovrebbe calcolarsi avendo riguardo all’ultima restituzione dell’avviso di ricevimento da parte del servizio postale, atteso che altrimenti opinando il predetto termine potrebbe decorrere senza che il mittente possa esserne edotto e soprattutto senza che questi sia nella materiale possibilità di depositarlo, quale prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio. Nella specie ha esibito le stampe delle videate del servizio postale relative ragionevolmente alla restituzione degli svariati avvisi di ricevimento.<br />
Tuttavia i numeri degli atti giudiziari non coincidono con quelli degli avvisi di ricevimento, né il ricorrente ha effettuato, nell’istanza di rimessione in termini, i necessari abbinamenti degli avvisi agli esiti della spedizione.<br />
5. All’udienza del 21 dicembre 2016 la FIN ha rinunciato agli atti del giudizio. La rinuncia agli atti è stata accettata oralmente dall’ISTAT, mentre la Procura generale si è opposta.</div>
<div style="text-align: justify;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Il Collegio rileva innanzitutto che l’attore ha rinunziato agli atti con dichiarazione in udienza. L’ISTAT, parte resistente, ha formalmente accettato la rinunzia.<br />
La Procura generale ha chiesto che il Collegio valutasse la rinunzia agli atti solo dopo lo scrutinio dell’eccezione di tardività del deposito del ricorso, così come formulata nei propri atti defensionali.<br />
In ogni caso la Procura medesima si è opposta alla rinunzia, senza addurre alcuna specifica motivazione a riguardo.<br />
2. Tanto premesso, il Collegio, in relazione alla prima problematica, ritiene che la rinunzia agli atti proposta dalla parte attrice debba essere valutata con precedenza rispetto alla eccezione di inammissibilità per tardività.<br />
La rinuncia agli atti, ove accettata dalla controparte che abbia un interesse alla prosecuzione del giudizio, impone al giudice di arrestarsi sia per evidenti ragioni di economia processuale, strettamente correlate al principio del giusto processo di ragionevole durata, che per garantire il rispetto della volontà delle parti, tanto più rilevante in un processo, quale è il giudizio in unico grado presso queste Sezioni riunite avente ad oggetto l’impugnazione dell’elenco ISTAT, ispirato alla logica dei giudizi ad istanza di parte che impone il massimo rispetto del principio dispositivo.<br />
L’accettazione della rinuncia agli atti, difatti, impedisce al Giudice di conoscere qualsivoglia questione relativa alla controversia sia di merito che di rito. Preclude l’esercizio del potere giurisdizionale da parte della Corte, adita pur sempre in base ad una libera scelta del soggetto titolare dell’interesse sostanziale (nella specie la Federazione), ove tale scelta di ritiro dell’atto processuale sia condivisa dalla controparte sostanziale (nella specie l’ISTAT, titolare del potere di accertamento ricognitivo delle pubbliche Amministrazioni da inserire nel conto economico consolidato).<br />
Del resto, di recente, anche gli altri Collegi Supremi delle Corti italiane hanno posto l’attenzione sulla necessità di valorizzare il principio di economia processuale che consente al Giudice di pronunciarsi tenendo conto della c.d. “<em>ragione più liquida</em>” (le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno richiamato tale principio nelle sentenze 12 dicembre 2014, n. 26242 e 26243, sulla complessa questione relativa al potere di rilievo d’ufficio della nullità; anche l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato – sent. 27 aprile 2015, n. 5 – ha precisato che la facoltà di graduazione dei motivi non può mai incidere sugli ampi poteri giudiziali di identificazione della priorità e dell’ordine logico delle questioni processuali, come pure non può impedire al Giudice di respingere il ricorso sulla base di una “<em>ragione più liquida</em>”).<br />
Anche le Sezioni regionali hanno applicato di recente il principio della <em>priorità</em> della “<em>ragione più liquida</em>” affermando la precedenza logica dell’eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine perentorio ex art. 297 c.p.c. in relazione a processi con pluralità di convenuti (C. conti, Sez. giur. Campania, sent. 10 luglio 2015, n. 719).<br />
3. Venendo all’esame della rinuncia, il Collegio tiene ad evidenziare che la fattispecie estintiva per rinuncia agli atti, annoverata dalla dottrina processuale tra le c.d. “vicende anomale” del processo, è stata espressamente disciplinata dall’art. 110 del Codice di giustizia contabile approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.<br />
In base a tale norma “<em>la rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa</em>” e “<em>produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme</em>” (ovverosia “<em>verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti</em>”).<br />
I successivi commi 6 e 7 prevedono che “<em>il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo</em>” e “<em>la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese</em>”.<br />
L’articolo 110 del Codice di giustizia contabile non può non essere interpretato alla luce dei principi generali che disciplinano l’istituto, con particolare riferimento al principio dispositivo ed a quelli di effettività della tutela e della celerità del processo.<br />
Con la conseguenza, per quanto riguarda la fattispecie in esame, che l’opposizione alla rinunzia, anche nel processo contabile, deve tenere conto del cosiddetto “principio di utilità” e può essere dedotta solo dalla parte che dimostri di avere interesse alla prosecuzione del giudizio.<br />
Con riferimento all’omologo articolo 306 del Codice di procedura civile la Suprema Corte ha sancito che per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria l’accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all’estinzione del processo (“<em>la rinuncia agli atti del giudizio &#8211; ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. &#8211; va tenuta distinta dalla rinuncia all&#8217;azione (o rinuncia all&#8217;impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l&#8217;accettazione della controparte determinando il venir meno del potere &#8211; dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l&#8217;accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all&#8217;estinzione del processo</em>”, Cass. 3 agosto 1999, n. 8387). Ha poi precisato che, anche in mancanza di accettazione, la rinuncia agli atti può determinare una declaratoria di estinzione d’ufficio quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio ovvero non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe dall’estinzione del processo (“<em>l&#8217;estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio &#8211; ex art. 306 cod. proc. civ. &#8211; esige l&#8217;accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta; ma essa può essere dichiarata d&#8217;ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo; quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all&#8217;estinzione del processo</em>”, Cass. 21 giugno 2002, n. 9066).<br />
4. Orbene, alla luce di quanto appena evidenziato, occorre valutare se – nell’ambito del presente giudizio, che si svolge ad istanza di parte in unico grado dinanzi a questo Collegio – la Procura generale sia legittimata ad esprimersi in merito alla rinunzia agli atti espressa dall’attore ed accettata dalla controparte resistente, nella specie titolare del potere ricognitivo-accertativo, il cui esercizio ha inciso sulla situazione giuridica sostanziale attivata dalla Federazione ricorrente.<br />
Il Codice di giustizia contabile, nel regolare esplicitamente siffatta tipologia di giudizi (articoli 123-129 c.g.c.) qualifica il Procuratore generale in termini di “parte necessaria interveniente”, legittimandola alla presentazione di memorie conclusionali, nonché alla formulazione di conclusioni orali nella sede della pubblica udienza.<br />
Il ruolo processuale della Procura generale, dunque, è posto a presidio dell’interesse pubblico complessivo, quale espressione di una funzione sovraindividuale volta ad assicurare l’effettiva e la corretta applicazione delle norme di coordinamento della finanza pubblica, strumentali al rispetto dei vincoli di appartenenza all’Unione europea e, quindi, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e il perseguimento di una gestione finanziaria strutturalmente sana (art. 81 Cost.).<br />
Nei giudizi concernenti gli elenchi ISTAT, l’interesse pubblico erariale che la Procura deve tutelare, come parte necessaria interveniente, è connesso alla <em>ratio</em> normativa propria della tipologia di giudizio a cui è ascrivibile il ricorso odierno. Tale interesse è specificamente destinato ad assicurare che l’inclusione delle unità istituzionali sia rispettoso dei criteri e delle finalità sostanziali del SEC e che l’operato dell’ISTAT sia rigorosamente coerente con i principi del sistema europeo dei conti, al fine di ostendere dati corretti nel conto economico consolidato.<br />
D’altro canto, il giudizio ad istanza di parte presenta ontologicamente natura dispositiva. Tale connotazione è vieppiù marcata nei giudizi concernenti gli elenchi ISTAT – come quello in esame – poiché in essi il soggetto resistente, l’ISTAT appunto, è presente in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, in quanto parte del rapporto sostanziale che pone in relazione l’Istituto medesimo con la Fondazione ricorrente.<br />
In questo modello processuale l’interesse tutelato dalla Procura generale non può configurarsi come duplicazione di quello proprio dell’Amministrazione resistente e la posizione della Procura stessa non può sovrapporsi a quella delle parti costitutive del rapporto processuale.<br />
Ne consegue che, in linea generale, nei giudizi ad istanza di parte (e, in particolare, in quelli relativi all’elenco ISTAT), la Procura generale è certamente titolare a pieno titolo di tutte le facoltà e le potestà processuali e sostanziali, che siano direttamente collegate all’interesse pubblico tutelato e alla posizione di interveniente in un rapporto processuale costituito.<br />
La Procura interviene in un processo promosso e subito dalle parti titolari della <em>res</em> controversa, non potendo superare la concorde volontà dell’attore di rinunciare agli atti e del convenuto di accettare tale rinuncia.<br />
In altre parole, la Procura generale, quale parte necessaria interveniente, non “dispone” del processo, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile l’opposizione alla rinuncia agli atti da parte dell’attore accettate dal convenuto. Ovviamente ciò non scalfisce in alcun modo il significato istituzionale e la centralità del ruolo della Procura nei giudizi ad istanza di parte.<br />
In questi giudizi, infatti, la Procura ben può dispiegare tutte le eccezioni che ritiene siano utili all’interesse erariale perseguito. Ma non può proporre quelle che incidono sul rapporto processuale in quanto tale, trovandosi normativamente rispetto ad esso nella posizione di interveniente necessario, per così dire, esterno.<br />
Del resto, in dibattimento, la Procura non ha dedotto considerazioni utili a superare quanto appena ritenuto dal Collegio, ovvero a giustificare l’interesse pubblico ad un processo comunque non più voluto dalle parti.<br />
Per di più, deve rilevarsi che – nella presente fattispecie – il Requirente ha espresso opposizione alla rinuncia della Federazione, assentita dall’ISTAT, non sulla base di ragioni di interesse pubblico alla prosecuzione del giudizio, ma su di un piano strettamente processuale, sostenendo l’antecedenza logico giuridica della questione di inammissibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso rispetto allo scrutinio dell’atto di rinuncia. Antecedenza che, tuttavia, il Collegio non ha ritenuto ravvisabile.<br />
In ogni caso, quand’anche si volesse attribuire valore all’opposizione della Procura, il Collegio dovrebbe ritenere che tale opposizione sarebbe comunque fuori dai parametri dell’articolo 306 del Codice di procedura civile e, in particolare, da quello dell’utilità.<br />
Infatti, dall’accoglimento dell’opposizione la posizione tutelata dalla Procura generale non riceverebbe una utilità concreta maggiore rispetto a quella derivante dalla declaratoria di estinzione, atteso che l’effetto di entrambe sarebbe comunque il mantenimento della Federazione ricorrente nell’elenco ISTAT.<br />
5. Nella comparsa scritta la Procura ha ritenuto di dover in modo esplicito attribuire alla richiesta declaratoria di inammissibilità per tardività la conseguenza di rendere non più proponibile il ricorso, con riferimento al disposto dell’articolo 198 del Codice di giustizia contabile.<br />
Orbene, quand’anche si volesse rinvenire la ulteriore motivazione dell’opposizione nella argomentazione appena enunciata, il Collegio non potrebbe non rilevarne l’infondatezza.<br />
Posto che il riferimento all’art. 198 c.g.c. non è stato riproposto nel corso dell’udienza, il Collegio rileva che la norma testualmente fa riferimento agli appelli e che il giudizio in scrutinio non può qualificarsi appello, essendo giudizio in unico grado.<br />
Infatti, la norma si giustifica in ragione dell’esistenza di un termine perentorio decadenziale per la proposizione dell’appello, mentre il ricorso ex art. 1, comma 3, legge 196/2009, non è assoggettato ad un termine perentorio fisso bensì ricollegato all’esistenza dell’interesse a ricorrere (art. 124, comma 2, c.g.c.).<br />
6. In conclusione, il Collegio, dato atto della rinuncia agli atti della Federazione in epigrafe, tenuto conto dell’accettazione dell’Amministrazione convenuta, ritenuta inammissibile l’opposizione della Procura generale, dichiara l’estinzione del giudizio.<br />
La declaratoria di estinzione implica l’impossibilità di ogni pronuncia sulle spese (dall’art. 110, comma 7, c.g.c.).</div>
<div style="text-align: justify;">PER QUESTI MOTIVI</div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei conti, Sezioni riunite, in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del processo. Nulla per le spese.<br />
Si dà atto che il dispositivo è stato letto in udienza.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2016.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Consigliere estensore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pasquale Fava&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alberto Avoli<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria in data<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
(Maria Laura Iorio)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-7-2-2017-n-4/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2017 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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