<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UNIVERSITA&#039; Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/materia/universita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/materia/universita/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 13:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>UNIVERSITA&#039; Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/materia/universita/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullabilitazione-scientifica-nazionale-alle-funzioni-di-professore-universitario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 10:40:31 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89436</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullabilitazione-scientifica-nazionale-alle-funzioni-di-professore-universitario/">Sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario.</a></p>
<p>Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Giudizio di non idoneità &#8211; Contraddittorietà intrinseca tra premesse ed esito finale del giudizio &#8211; Illegittimità. Deve essere annullato il giudizio di non idoneità reso all&#8217;esito della procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario che evidenzi una palese contraddittorietà intrinseca tra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullabilitazione-scientifica-nazionale-alle-funzioni-di-professore-universitario/">Sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullabilitazione-scientifica-nazionale-alle-funzioni-di-professore-universitario/">Sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Giudizio di non idoneità &#8211; Contraddittorietà intrinseca tra premesse ed esito finale del giudizio &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere annullato il giudizio di non idoneità reso all&#8217;esito della procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario che evidenzi una palese contraddittorietà intrinseca tra le premesse del giudizio e l’esito finale sia nella valutazione collegiale che nei giudizi individuali, risultando illegittimo laddove, pur a fronte di valutazioni fondamentalmente positive rese in ordine a tutti i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui all’art. 4 del d.m. n. 120/2016, o comunque niente affatto negative, ne sia disceso, del tutto illogicamente, il mancato conseguimento dell’ASN.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Caminiti &#8211; Est. Raganella</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quarta Quater)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2024, proposto da<br />
Roberto Capone, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Celotto, Jacopo Ferracuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfonso Celotto in Roma, via Emilio de&#8217; Cavalieri n. 11;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Commissione Giudicatrice per il Conseguimento dell&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale alle Funzioni di Professore di prima e di seconda fascia – Settore Concorsuale 01/A1 “Logica matematica e matematiche complementari” – I fascia, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Benedetto Di Paola, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del giudizio di non idoneità all&#8217;abilitazione scientifica nazionale (indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 553 del 26.02.2021) alle funzioni di Professore di I fascia del settore concorsuale 01/A1 “Logica matematica e matematiche complementari”, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente e dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicati sul sito del MUR in data 11 dicembre 2023;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per quanto di interesse, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice dei relativi giudizi della ricorrente, ivi compresa, ove esistente, la “Relazione Riassuntiva” redatta dalla Commissione giudicatrice, nella quale si richiama il contenuto dei verbali e dei giudizi espressi sul candidato, e quindi, del giudizio di non abilitazione espresso nei confronti del ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale nei limiti d&#8217;interesse, ivi compresi i non conosciuti provvedimenti di approvazione ministeriale della procedura abilitativa in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Prof. Roberto Capone ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale (indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 553 del 26.02.2021) alle funzioni di Professore di I fascia del settore concorsuale 01/A1 “Logica matematica e matematiche complementari”, espresso dalla Commissione giudicatrice e tutti i verbali della Commissione giudicatrice nonché i giudizi individuali dei singoli commissari, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, se ed in quanto lesivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A sostegno del ricorso è stato articolato un unico motivo di ricorso con cui è dedotta l’illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 7 del D.M. n. 120/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione individuati dalla commissione per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di I fascia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, per erronea valutazione dei fatti e per contraddittorietà, intrinseca ed estrinseca, nonché per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente lamenta una carenza di motivazione sia nel giudizio collegiale che nei singoli giudizi individuali. La motivazione, a dire del ricorrente, sarebbe del tutto tautologica e non permetterebbe quindi di individuare l‘iter logico motivazionale seguito dalla Commissione per approdare al giudizio finale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte ricorrente riferisce, inoltre, che l’operato della Commissione sarebbe censurabile anche sotto il profilo della contraddittorietà, rinvenibile nel contrasto tra la lettura dei giudizi individuali con quello collegiale. I giudizi positivi come quelli espressi dai singoli Commissari “o comunque non negativi” poi recepiti in sede di valutazione collegiale contrasterebbero con la valutazione finale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre viene censurata anche una presunta contraddittorietà estrinseca riguardo ai giudizi già precedentemente resi dal medesimo Organo di valutazione nei riguardi dello stesso ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine ed in sintesi il ricorrente riferisce che il giudizio finale sarebbe gravato da un difetto di istruttoria nel momento in cui la Commissione non avrebbe analiticamente valutato le singole pubblicazioni presentate dal candidato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituita, con memoria di stile, l’Avvocatura dello Stato per conto del MUR.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituita altresì l’Anvur chiedendo la propria estromissione dal giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2025, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Preliminarmente deve essere dichiarata l’estromissione dal giudizio dell’Anvur poiché il Prof. Capone impugna esclusivamente gli atti adottati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), strettamente afferenti agli specifici ambiti di competenza del medesimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Giova brevemente tratteggiare la disciplina normativa delle abilitazioni scientifiche nazionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020, n. 4617).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016, n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l&#8217;abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l&#8217;accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l&#8217;abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall&#8217;importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all&#8217;allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell&#8217;articolo 7, secondo i seguenti criteri:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) l&#8217;apporto individuale nei lavori in collaborazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) la qualità della produzione scientifica, valutata all&#8217;interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell&#8217;originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f) la rilevanza delle pubblicazioni all&#8217;interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale per la prima fascia “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto al candidato il possesso di otto titoli, ma con la maggioranza dei 4/5, ha conclusivamente valutato negativamente ritenendo che” Il dottor Roberto Capone è ricercatore presso il Dipartimento di Matematica dell&#8217;Università di Bari, settore disciplinare MAT/04 Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016 poiché raggiunge 3 su 3 valori soglia dal D.M. 589/2018. Il candidato presenta 15 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM 120/2016, di cui n. 8 articoli su riviste internazionali, 1 su rivista nazionale, 5 in Atti di Convegni internazionali, 1 su un volume di carattere internazionale. 2 pubblicazioni sono a nome singolo. La commissione ritiene che il contributo del candidato alle pubblicazioni in collaborazione sia paritario rispetto agli altri autori. Le pubblicazioni sono nel complesso coerenti con le tematiche del settore concorsuale, in particolare con tematiche di Didattica della Matematica. Esse sono distribuite con buona continuità temporale dal 2017 al 2023. Le tematiche di ricerca sono varie e includono temi quali il ruolo della tecnologia, il ‘lesson study’ e la formazione insegnanti. Il rigore metodologico è in diverse pubblicazioni accettabile, mentre in altre, come ad esempio la numero 3, il taglio è prevalentemente descrittivo e i risultati non sono adeguatamente validati sul piano scientifico. La collocazione editoriale è in alcuni casi di buon livello (in particolare per la pubblicazione 1), in altri di livello più modesto (come ad esempio per la n°15). La produzione scientifica del candidato nel complesso non raggiunge livelli di rigore metodologico e originalità adeguati alla fascia per cui è presentata la domanda. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, la commissione a maggioranza di 4 su 5 ritiene che il candidato non possieda la maturità scientifica richiesta nel settore concorsuale 01/A1 per le funzioni di professore di I fascia e, pertanto, sia NON IDONEO” (cfr. doc. n. 1).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Parte ricorrente sostiene l’illegittimità del giudizio di inidoneità al conseguimento dell’A.S.N. per difetto di motivazione del giudizio collegiale, contraddittorietà intrinseca tra giudizi individuali positivi e il giudizio collegiale negativo; contraddittorietà estrinseca del giudizio di non idoneità reso dalla Commissione all’esito del VI quadrimestre con quello espresso dalla stessa Commissione all’esito del II quadrimestre, carenza di istruttoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura è fondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ravvisa una palese contraddittorietà intrinseca tra le premesse del giudizio e l’esito finale sia nella valutazione collegiale che nei giudizi individuali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Giova infatti rimarcare come, pur a fronte di valutazioni fondamentalmente positive rese in ordine a tutti i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui all’art. 4 del d.m. n. 120/2016, o comunque niente affatto negative, è disceso, del tutto illogicamente, il mancato conseguimento dell’ASN.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come correttamente rilevato da parte ricorrente in ordine al criterio sub a) dell’art. 4, si legge nel giudizio collegiale: “Le pubblicazioni sono nel complesso coerenti con le tematiche del settore concorsuale, in particolare con tematiche di Didattica della Matematica”; per Bolondi: “Le pubblicazioni sono nel complesso coerenti con le tematiche di Didattica della Matematica ricomprese nel settore concorsuale”; per D’Aquino “Gli argomenti affrontati sono inerenti alla didattica della matematica e, pertanto, pertinenti al settore concorsuale”; per Ferrari Mauro “Le tematiche trattate riguardano in generale la didattica della matematica e sono pertanto coerenti con quelle caratterizzanti il settore concorsuale”; per Ferrari Pier Luigi “Le pubblicazioni sono nel complesso coerenti con le tematiche del settore concorsuale, in particolare con tematiche di Didattica della Matematica”; per Lenzi “Le pubblicazioni sono nel complesso coerenti con le tematiche del settore concorsuale, in particolare con tematiche di Didattica della Matematica”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dunque, tutti i giudizi (tanto collegiali, quanto individuali) relativi al criterio in questione sono ampiamente positivi, riconoscendosi la piena coerenza delle pubblicazioni del ricorrente con il settore di riferimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ordine al criterio sub b) dell’art. 4, relativo all’“apporto individuale nei lavori in collaborazione”, si legge nel giudizio collegiale: “La commissione ritiene che il contributo del candidato alle pubblicazioni in collaborazione sia paritario rispetto agli altri autori”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche rispetto a tale criterio di valutazione, pertanto, la Commissione tutta si è pronunciata positivamente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ordine al criterio sub c) dell’art. 4, nell’ambito del giudizio collegiale si afferma che “Il rigore metodologico è in diverse pubblicazioni accettabile”; per Bolondi: “Anche le metodologie utilizzate mostrano una crescita dal punto di vista del rigore e della varietà”; per Ferrari Mauro: “La produzione scientifica del candidato, presenta alcuni elementi di originalità e innovatività”; per Ferrari Pier Luigi: la produzione scientifica del ricorrente presenta “alcuni elementi di interesse e spunti innovativi”; per Lenzi: “ emerge dalle pubblicazioni una notevole maturita&#8217; scientifica e vastita&#8217; di interessi”. D’Aquino, invece, nulla dice sullo specifico punto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come si vede, dunque, la Commissione si è espressa positivamente anche sulla qualità della produzione scientifica presentata dal ricorrente, ritenendola accettabile e in crescita, nonchè caratterizzata da elementi di originalità e innovatività.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ordine al criterio sub d) dell’art. 4: stando al giudizio collegiale “La collocazione editoriale è in alcuni casi di buon livello (in particolare per la pubblicazione 1), in altri di livello più modesto (come ad esempio per la n°15)” (ove, comunque, l’aggettivo “modesto” non implica alcuna valutazione negativa); per Bolondi: “Le pubblicazioni hanno una collocazione editoriale varia, generalmente discreta, con una punta di eccellenza”; per D’Aquino “La collocazione editoriale non è omogenea, per alcune pubblicazioni è buona mentre in altri casi rimane di livello limitato” (ove, anche qui, il livello “limitato” è comunque un livello di rilievo); per Ferrari Mauro la collocazione editoriale è “in alcuni casi di buon livello ma in generale mediocre senza dare conto delle ragioni di tale mediocrità”; per Ferrari Pier Luigi “La collocazione editoriale è in alcuni casi di buon livello (in particolare per la pubblicazione n°1), in altri di livello più modesto (come ad esempio la pubblicazione n°5)” (in ordine a simile giudizio vale quanto detto rispetto a quello collegiale); Lenzi non si pronuncia a riguardo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche rispetto al criterio de quo, dunque, inerente alla collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate, il giudizio espresso dai Commissari risulta, fondamentalmente, positivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ordine al criterio sub e) dell’art. 4 si legge nel giudizio collegiale che le pubblicazioni presentate “sono distribuite con buona continuità temporale dal 2017 al 2023.”; per Bolondi: “Le pubblicazioni sono … distribuite con buona continuità temporale dal 2017 al 2023”; per Ferrari Pier Luigi le pubblicazioni “sono distribuite con buona continuità temporale dal 2017 al 2023”; per Lenzi, analogamente “sono distribuite con buona continuità temporale dal 2017 al 2023”; D’Aquino e Ferrari Mauro, invece, non si esprimono sul punto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quindi anche l’elemento della continuità temporale della produzione scientifica è stato positivamente valutato dalla Commissione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ordine al criterio sub f) dell’art. 4, per Bolondi: “Alcune idee sono originali ma non ancora pienamente sviluppate. Anche le metodologie utilizzate mostrano una crescita dal punto di vista del rigore e della varietà”, per Lenzi il ricorrente possiede la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia per il settore concorsuale 01/A1, emergendo “dalle pubblicazioni una notevole maturita&#8217; scientifica e vastita&#8217; di interessi”; D’Aquino, al riguardo, non si esprime con ciò, dunque, non esternando alcuna valutazione negativa, mentre per Ferrari Mauro “La produzione scientifica del candidato, presenta alcuni elementi di originalità e innovatività”, così come per Ferrari Pier Luigi, secondo cui la produzione del Prof. Capone presenta “alcuni elementi di interesse e spunti innovativi”, denotando, per tali ragioni complessivamente considerate, una pacifica rilevanza all’interno del settore concorsuale di riferimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sostanza, dunque, nel momento in cui la Commissione evidenzia in qualche modo l’originalità, l’innovatività e il rigore e varietà delle pubblicazioni del ricorrente, ammette comunque la sussistenza di un loro impatto nel settore di riferimento e nella comunità scientifica per cui a venire in evidenza è comunque un giudizio positivo o quantomeno un giudizio niente affatto negativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ebbene, giudizi così positivi come quelli espressi dai singoli Commissari (o comunque non negativi) poi recepiti in sede di valutazione collegiale, stridono enormemente con una valutazione, come quella resa, secondo la quale la qualità della produzione scientifica non raggiunge livelli di rigore metodologico, e originalità adeguati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla scorta di quanto precede, il giudizio negativo sui criteri richiamati nel dispositivo da parte della Commissione non trova rispondenza nella valutazione compiuta sulle pubblicazioni nelle quali, come appena visto, sono utilizzate espressioni di apprezzamento e di riconoscimento della originalità, rigore metodologico, di completezza dei temi trattati e di innovatività.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dello stesso tenore, come si è visto, i giudizi individuali ed in particolare il giudizio del Commissario Bolondi che ritiene la produzione scientifica del Prof. Capone coerente con le tematiche del settore concorsuale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-paritaria, quanto ad apporto, con altri autori;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-pubblicata su riviste dal livello discreto, con una punta di eccellenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-buona sotto il profilo della continuità temporale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-svariata quanto a tematiche analizzate;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-originale quanto a idee espresse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non si comprende dunque quali elementi o quali carenze siano state ritenute dalla Commissione indicatrici della mancanza dei requisiti di originalità e di rigore metodologico quando le stesse risultano abbinate ad altre caratteristiche e qualificazioni che depongono in senso contrario come espressamente riscontrabile nei giudizi relativi ai lavori del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E anche le definizioni critiche utilizzate, appaiono sporadiche e comunque contraddette dal tenore lusinghiero delle formulazioni che le precedono senza che questa contraddizione trovi una spiegazione logica e coerente nella motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura, pertanto, deve essere accolta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente ha dedotto altresì che il giudizio di non abilitazione reso dalla Commissione nei suoi confronti sia affetto da contraddittorietà estrinseca, in relazione ai giudizi già precedentemente resi dal medesimo Organo di valutazione nei riguardi dello stesso ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Riferisce che per ottenere l’abilitazione in II fascia, ha partecipato alla procedura di abilitazione già nel corso del II quadrimestre, all’esito della quale la Commissione, dopo aver analizzato l’Elenco dei titoli e pubblicazioni a tal fine presentate (doc. n. 12), ha espresso, a quell’epoca, all’unanimità, un giudizio di idoneità (doc. n. 13).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel corso del II quadrimestre, il ricorrente aveva presentato a fini valutativi le pubblicazioni di cui ai numeri 6 e 10 dell’elenco titoli (cfr. doc. n. 12).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ebbene, rispetto a tali pubblicazioni, all’epoca, per ciò che concerne la relativa collocazione editoriale (dunque, il criterio di cui alla lett. d) dell’art. 4 del d.m. n. 120/2016), il Commissario Ferrari Mauro si era espresso nel senso che “La collocazione editoriale è buona e in alcuni casi molto buona (6,10)”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Simile giudizio cambia, però, nel corso del VI quadrimestre, ove pure il Prof. Capone ripropone per la valutazione le stesse identiche pubblicazioni, questa volta ai nn. 10 e 12 del proprio “Elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche” (cfr. doc. n. 4)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo lo stesso Commissario Ferrari Mauro, infatti, “Anche la collocazione editoriale delle pubblicazioni è in generale mediocre e solo in alcuni casi di buon livello (1,7)”. Il buon livello della collocazione editoriale, dunque, viene riconosciuto in relazione ad altre pubblicazioni ma non relativamente alle n. 6 e n. 10 del II quadrimestre, corrispondenti alla n. 10 e n. 12 del VI quadrimestre) e il giudizio su un dato oggettivo, immutato, illogicamente passa, da collocazione editoriale “molto buona” (II quadrimestre) a collocazione “mediocre”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura in parte qua è fondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente ripropone la stessa censura per il giudizio collegiale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, nel giudizio collegiale qui impugnato, l’Organo di valutazione, con affermazione apodittica, avrebbe affermato che “Le tematiche di ricerca sono varie e includono temi quali il ruolo della tecnologia, il ‘lesson study’ e la formazione insegnanti. Il rigore metodologico è in diverse pubblicazioni accettabile, mentre in altre, come ad esempio la numero 3, il taglio è prevalentemente descrittivo e i risultati non sono adeguatamente validati sul piano scientifico … La produzione scientifica del candidato nel complesso non raggiunge livelli di rigore metodologico e originalità adeguati alla fascia per cui è presentata la domanda. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, la commissione a maggioranza di 4 su 5 ritiene che il candidato non possieda la maturità scientifica richiesta nel settore concorsuale 01/A1 per le funzioni di professore di I fascia e, pertanto, sia NON IDONEO” (cfr. doc. n. 1).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel giudizio collegiale reso, invece, all’esito del II quadrimestre, era stato messo in evidenza che “Le tematiche di ricerca sono varie e spaziano da aspetti operativi legati all’e-teaching a questioni più teoriche. Un filone interessante è quello dell’utilizzo di tecniche di eye-tracking (pubblicazione n.6) per lo studio dei processi risolutivi messi in campo dagli allievi, anche in situazioni di advanced mathematical thinking. Sono inserite quindi in importanti filoni di ricerca, e sviluppate con numerose collaborazioni. La collocazione editoriale è in alcuni casi (in particolare per le pubblicazioni 6 e 10) molto buona. I risultati ottenuti sono significativi, ottenuti con buon rigore metodologico e in alcuni casi con metodologie innovative. Complessivamente la produzione scientifica può essere considerata buona in relazione al settore concorsuale” (cfr. doc. n. 13).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente deduce che le tematiche di ricerca (sempre le stesse, ovviamente) sono varie “inserite quindi in importanti filoni di ricerca, e sviluppate con numerose collaborazioni”, con conseguente intervenuto raggiungimento di risultati “significativi, ottenuti con buon rigore metodologico e in alcuni casi con metodologie innovative” (cfr. doc. n. 13); quindi, nel giudizio qui impugnato, gli stessi filoni di ricerca danno vita a pubblicazioni che, per contro, senza alcun tipo di reale motivazione addotta a supporto, non consentirebbero al Prof. Capone di raggiungere “livelli di rigore metodologico e originalità adeguati alla fascia per cui è presentata la domanda” (cfr. doc. n. 1).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura in parte qua è infondata. Non sono confrontabili i giudizi della Commissione resi per due distinte fasce concorsuali che hanno due diverse finalità laddove per le funzioni di professore di prima fascia, va accertata la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. In buona sostanza un conto è la valutazione dell’impatto del filone di ricerca per la seconda fascia, un conto è la sua valutazione per la prima dove, non a caso, è richiesto che i risultati raggiunti siano tali da conferire una posizione riconosciuta anche nel panorama internazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere pertanto accolto, dovendo essere il provvedimento impugnato annullato in parte qua, in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’ abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari &#8211; ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza &#8211; dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In considerazione dell’esito complessivo del giudizio e della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini indicati in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina all&#8217;Amministrazione di rivalutare l&#8217;interessato entro novanta giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Mariangela Caminiti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Salvatore Gatto Costantino, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullabilitazione-scientifica-nazionale-alle-funzioni-di-professore-universitario/">Sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sui requisiti per il riconoscimento della qualifica di professore emerito.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-requisiti-per-il-riconoscimento-della-qualifica-di-professore-emerito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 14:00:02 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89306</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-requisiti-per-il-riconoscimento-della-qualifica-di-professore-emerito/">Sui requisiti per il riconoscimento della qualifica di professore emerito.</a></p>
<p>Università e ricerca &#8211; Ruolo di professore universitario &#8211; Professore emerito &#8211; Anzianità di servizio &#8211; Professore ordinario &#8211; Rilevanza. L&#8217;Adunanza ritiene che l’art. 111 del R.D. n. 1592/1933 sia ancora integralmente in vigore, sia perché non inciso dalle leggi successive, sia perché – ai fini del conferimento dell’onorificenza in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-requisiti-per-il-riconoscimento-della-qualifica-di-professore-emerito/">Sui requisiti per il riconoscimento della qualifica di professore emerito.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-requisiti-per-il-riconoscimento-della-qualifica-di-professore-emerito/">Sui requisiti per il riconoscimento della qualifica di professore emerito.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Università e ricerca &#8211; Ruolo di professore universitario &#8211; Professore emerito &#8211; Anzianità di servizio &#8211; Professore ordinario &#8211; Rilevanza.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L&#8217;Adunanza ritiene che l’art. 111 del R.D. n. 1592/1933 sia ancora integralmente in vigore, sia perché non inciso dalle leggi successive, sia perché – ai fini del conferimento dell’onorificenza in questione – a suo tempo il legislatore ha fissato un inderogabile requisito di ordine temporale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’attribuzione del titolo onorifico di “emerito” presuppone dunque la sussistenza di un dato oggettivo, lo svolgimento dell’attività lavorativa quale professore ordinario per almeno venti anni, in presenza del quale l’Università può proporre il suo conferimento da parte del Ministero, in considerazione della piena maturità scientifica e del conseguimento di risultati eccezionali nello studio e nella ricerca.</p>
<hr />
<p>Pres. Maruotti, Est. Santoleri</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale n. 1624 del 2024 della Settima Sezione (n. 13 del 2024 del ruolo dell’Adunanza Plenaria), proposto dal Prof. Giovanni Serges, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del Ministro <i>pro tempore,</i> rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell’Università degli Studi &#8220;Roma Tre&#8221;, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma (Sezione Terza <i>ter</i>), n. 17912/2023, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatrice nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2024 la Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l’Avvocato Federico Dinelli e l&#8217;Avvocato dello Stato Federico Basilica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. – L’appellante, con il ricorso di primo grado proposto dinanzi al TAR Lazio, Sede di Roma, Sezione Terza <i>ter</i>, ha impugnato il provvedimento del Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca del 30 giugno 2023, con il quale è stata respinta la proposta di conferimento in suo favore del titolo di professore emerito, inoltrata dall&#8217;Università degli Studi “Roma Tre” in data 26 luglio 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale provvedimento ha rilevato l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 111 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, secondo cui <i>“Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di “professore emerito”, qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appellante ha svolto l’attività di professore universitario di ruolo per 22 anni presso l’Università “Roma Tre”, con la qualifica, per alcuni anni, di professore associato, divenendo poi professore ordinario. Nel dettaglio, egli è stato chiamato dall’Università “Roma Tre” in qualità di professione associato a decorrere dal 1° novembre 1999 e dal 1° marzo 2002 ha conseguito la qualifica di professore ordinario, mantenuta fino al suo pensionamento, avvenuto il 31 ottobre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente, quindi, ha svolto per diciannove anni e nove mesi l’attività quale professore ordinario presso l’Università “Roma Tre”, e non per i venti richiesti dall’art. 111 del R.D. n. 1592/1933: per tale ragione, il MUR ha respinto la richiesta di conferimento dell’onorificenza di “professore emerito”, presentata dall’Ateneo in suo favore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. &#8211; Nel ricorso di primo grado, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’atto sotto i seguenti profili:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">i) per erronea interpretazione dell’art. 111 del R.D. n. 1592/1933 e dell’art. 15, secondo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, anche alla luce della disciplina attuale sullo <i>status</i> di professore universitario, prevista dal d.P.R. n. 382/1980 e dalla legge n. 240/2010, che ha istituito il ruolo unico per i professori universitari, distinguendoli in due fasce all’interno del medesimo ruolo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ii) per violazione del regolamento dell’Università degli Studi “Roma Tre”, relativo al conferimento del titolo onorifico di “professore emerito”, adottato con la delibera del Senato accademico n. 564 del 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1 &#8211; Il ricorrente ha anche prospettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 111 del R.D. n. 1592/1933, per contrasto con l’art. 3 Cost., sostenendo che l’interpretazione seguita dal Ministero dell’Università sarebbe ‘anacronistica’ e, come tale, irragionevole alla luce del contesto normativo radicalmente mutato, che ha riconosciuto l’autonomia universitaria, ha introdotto la figura del professore associato ed ha mutato il regime sul pensionamento dei professori universitari, passato da 75 a 70 anni, rendendo più difficile per i professori ordinari il raggiungimento del limite dei venti anni nella relativa qualifica, necessario per conseguire l’onorificenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. – Il ricorso è stato respinto dal TAR per il Lazio sulla base delle seguenti argomentazioni:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il primo giudice ha ritenuto non condivisibile l’interpretazione dell’art. 111 del R.D. n. 1592/1933 e dell’art. 15 della legge n. 311/1958 prospettata dal ricorrente, richiamando due precedenti di questo Consiglio di Stato, il primo in sede consultiva (Sez. Seconda, parere n. 2203/2015) ed il secondo in sede giurisdizionale (Sez. Sesta, n. 1506/2021);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha disatteso la tesi dell’interessato, diretta a sostenere l’unitarietà della funzione docente svolta dai professori associati ed ordinari, rilevando che sussiste <i>“la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale” </i>(cfr. l’art. 1 del d.P.R. n. 382/1980); quanto all’art. 22 dello stesso d.P.R. n. 382/1980, che dispone l’equiparazione dello stato giuridico dei professori associati a quello degli ordinari, il TAR ha sottolineato che tale equiparazione sussiste <i>“salvo che non sia diversamente disposto”</i>, con la conseguenza che sarebbe persistente la differenza tra le due posizioni;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in merito al regolamento dell’Università “Roma Tre”, il TAR ha ritenuto che il regolamento di Ateneo non avrebbe potuto disporre diversamente da quanto previsto dalla legge, in quanto <i>“il diritto delle Università di darsi un ordinamento autonomo non deve superare i “limiti stabiliti dalle leggi dello Stato””;</i> tali limiti sarebbero inderogabili a fronte della necessità di disciplinare in modo uniforme il conferimento di un titolo avente valore su tutto il territorio nazionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il giudice di prime cure ha poi ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in quanto la distinzione dei professori in due fasce, con differenti modalità di accesso alle rispettive qualifiche di professore associato e di professore ordinario, non consentirebbe di ritenere affetta da irragionevolezza la previsione recata dall’art. 111 cit.; peraltro, non sarebbe possibile individuare, in via ermeneutica, una disciplina alternativa quanto al periodo minimo di svolgimento del servizio come professore ordinario, al fine di conseguire il titolo di professore emerito, non potendo ritenersi equivalenti i due profili, tenuto conto di quanto stabilito dal legislatore in proposito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. &#8211; Tale sentenza è stata impugnata dall’interessato, che ha lamentato, con il primo motivo, il vizio di <i>“errores in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 R.D. n. 1592 del 1933; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 legge n. 311 del 1958; contraddittorietà ed irragionevolezza della motivazione”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale doglianza è stata articolata sulla base di tre profili, che possono così riassumersi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) mancata valutazione da parte del giudice di primo grado delle due pronunce di questo Consiglio di Stato in precedenza richiamate, secondo cui l’art. 111 R.D. n. 1592/1933 dovrebbe essere interpretato in stretta correlazione con l’art. 15, secondo comma, della L. n. 311/1958, il quale – pur rinviando all’art. 111 del R.D. n. 1592/1933, quale disciplina dei presupposti per il conferimento del titolo di professore emerito &#8211; ne avrebbe innovato il perimetro applicativo, estendendolo all’intera categoria dei professori universitari;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’art. 15, secondo comma, cit., infatti, dopo aver disciplinato in modo unitario il collocamento a riposo dei professori universitari senza considerare la fascia di appartenenza, ha disposto che <i>“Ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell’art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore sopra citato”;</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; secondo l’appellante l’art. 15, secondo comma, della L. n. 311 del 1958 avrebbe innovato la risalente disciplina recata del R.D. n. 1592 del 1933, poiché, in merito al conferimento dell’onorificenza di “professore emerito” o di “professore onorario”, si riferisce genericamente ai “<i>professori</i>” universitari collocati a riposo, anziché ai soli “<i>professori ordinari”, </i>a differenza di quanto previsto dall’art. 111 del R.D. n. 1592/1933;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ciò sarebbe confermato dall’ultimo comma dello stesso art. 15 cit., secondo cui <i>“Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell’art. 110 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore sopra citato”:</i> secondo l’appellante tale previsione confermerebbe la volontà del legislatore di innovare la disciplina recata dall’art. 111 del R.D. n. 1592/1933, in quanto il legislatore – qualora avesse inteso ribadire le regole precedenti &#8211; si sarebbe premurato di aggiungere all’art. 110, ultimo comma, del T.U. n. 1592/1933 anche il richiamo all’art. 111 dello stesso T.U. in modo che fosse chiaro che “nulla era stato innovato” a tal proposito;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) mancata interpretazione storico-sistematica del dato normativo: l’appellante ha dedotto che sussiste, ormai, un unico ruolo per i professori universitari anche se articolato sulla base di due fasce, rilevanti, soprattutto, a livello retributivo, tenuto conto della unitarietà della funzione docente con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; i professori universitari hanno identità di <i>status</i> e svolgono la medesima attività didattica; residuano tra le due fasce di professori differenze che riguardano il reclutamento, le funzioni di coordinamento, tali da non incidere sull’identità delle funzioni svolte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; inoltre, la tesi del Ministero dell’Università &#8211; secondo cui non sarebbe valutabile per il professore ordinario, ai fini della nomina come “professore emerito”, l’anzianità di servizio come professore associato &#8211; avrebbe effetti distorsivi ed irragionevoli alla luce del mutato ordinamento della materia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III) &#8211; erronea interpretazione del regolamento dell’Università “Roma Tre” (art. 2, comma 1) che disciplina la concessione del titolo di professore emerito: con tale doglianza l’appellante ha censurato la decisione del TAR, secondo cui il potere delle Università di dotarsi di un regolamento autonomo non deve superare “i limiti stabiliti dallo Stato”, in quanto tale titolo ha valore sull’intero territorio nazionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; secondo l’appellante, invece, il regolamento universitario avrebbe valenza dirimente, laddove stabilisce che tale titolo può essere conferito ai “<i>professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accolte le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio, nella qualità di professori universitari di ruolo, alla data del collocamento a riposo o dell’accoglimento delle dimissioni”;</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tale disposizione, riferendosi ai professori ordinari con venti anni di servizio nella qualità di “professori di ruolo”, posizione nella quale ricadono sia i professori ordinari che gli associati, tenuto conto dell’unicità del ruolo in base all’art. 1 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, implicherebbe la valutabilità – nel caso di specie – del breve periodo di tempo nel quale l’appellante ha prestato servizio in qualità di professore associato presso l’Università “Roma Tre”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tale disposizione sarebbe stata introdotta, infatti, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in precedenza richiamati (parere n. 2203/2015 e sentenza n. 1506/2021);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quanto alla autonomia dell’Università e al suo potere regolamentare, l’appellante ha richiamato la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Sezione Sesta n. 696/2017), secondo cui occorre tener conto di quanto stabilito con il regolamento dell’Università: pertanto, se il regolamento ha ritenuto computabili anche gli anni di servizio come professore associato, tali anni si sarebbero dovuti valutare, in quanto la disciplina della materia ricade nella piena autonomia del singolo Ateneo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1 &#8211; Con il secondo motivo, infine, l’appellante ha riproposto, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale, ribadendo la tesi secondo cui vi sarebbe un ‘anacronismo legislativo’, nel prevedere ancora, nonostante il riconoscimento dell’autonomia universitaria, che debba esservi il decreto del MUR (in origine decreto reale) a recepire la deliberazione del singolo Ateneo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2 &#8211; Il Ministero dell’Università e della Ricerca, costituitosi in giudizio, ha ribadito le tesi difensive già svolte in primo grado ed accolte dal TAR, sostenendo la perdurante differenza tra le qualifiche di professore ordinario e associato, e la valutabilità dei soli anni di servizio resi nella qualifica di professore ordinario, tenuto conto che, secondo l’Amministrazione, <i>“l’unitarietà della funzione docente non equivale all’unicità del ruolo dei professori universitari”</i>, in quanto in base alle qualifiche svolte variano i compiti, le funzioni e le responsabilità connesse alle singole fasce di appartenenza; il Ministero ha inoltre ribadito che il potere delle Università di darsi un ordinamento autonomo non potrebbe svolgersi oltre i “limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”, limite che, nel caso di specie, sarebbe contenuto nella previsione dell’art. 111 del R.D. n. 1592/1933.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. &#8211; Con l’ordinanza collegiale n. 7706 del 23 settembre 2024, la Sezione Settima &#8211; dopo aver richiamato puntualmente la sentenza di primo grado, la prospettazione della parte appellante (che è stata in precedente indicata) e le difese dell’Amministrazione &#8211; ha rilevato che la soluzione della controversia potrebbe dar luogo a un contrasto in relazione ai precedenti giurisprudenziali (parere della Sezione Seconda n. 2203 del 29 luglio 2025 e sentenza della Sezione Sesta 19 febbraio 2021, n. 1506), i cui principi sono stati richiamati nell’atto di appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Sezione Settima ha quindi rimesso a questa Adunanza Plenaria la decisione sul quesito ivi formulato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1 &#8211; Con memoria del 9 novembre 2024 l’appellante ha ribadito le proprie tesi difensive, chiedendone l’accoglimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. &#8211; All’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. &#8211; La Sezione Settima ha rimesso a questa Adunanza Plenaria la seguente questione di diritto: “se alla luce del combinato disposto dell’art. 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in relazione all’art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, il periodo di servizio trascorso rivestendo la qualifica di professore associato possa essere riconosciuto ai fini del raggiungimento della soglia dei venti anni di servizio, indispensabile per l’attribuzione della qualifica di professore emerito”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tenuto conto della specificità del quesito, questa Adunanza Plenaria si limiterà a decidere la sola questione relativa all’interpretazione della normativa nazionale (art. 111 del R.D. n. 1592/1933 e art. 15, secondo comma, della L. n. 311/1958), prescindendo dalle ulteriori doglianze sollevate nell’appello, la prima delle quali riguarda l’interpretazione e la rilevanza, ai fini della decisione di merito, dell’art. 2, comma 1, del “<i>Regolamento di ateneo per il conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario</i>” dell’Università “Roma Tre” (adottato nella sua ultima versione con delibera del Senato accademico n. 564 del 2021), secondo cui il conferimento del titolo di “professore emerito” può essere proposto “<i>per i professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accolte le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio, nella qualità di professori universitari di ruolo, alla data del collocamento a riposo o dell’accoglimento delle dimissioni</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale questione – da approfondirsi da parte della Sezione Settima – riguarda due aspetti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quale sia la corretta interpretazione della disciplina regolamentare dell’Università “Roma Tre”, modificata con la delibera n. 564 del 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quale rilievo abbia tale regolamento, qualora fosse ritenuto contrastante con la legislazione nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. &#8211; Tanto premesso può procedersi alla disamina del quesito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’ordinanza di rimessione, la Sezione Settima ha ricostruito i principi affermati da questo Consiglio di Stato (parere della Sezione Seconda n. 2203 del 20 luglio 2015 e sentenza della Sezione Sesta n. 1506 del 19 febbraio 2021), secondo cui, in base al combinato disposto dell’art. 111 del R.D. n. 1592 del 1933 e dell’art. 15, secondo comma, della legge n. 311 del 1958, nel computo dei venti anni di anzianità nel ruolo dei professori universitari, necessari per conseguire il titolo di professore emerito, dovrebbe essere computato anche il periodo di servizio prestato in qualità di professore associato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1 &#8211; Tale ricostruzione si è basata su una considerazione di rilievo letterale: l’art. 15, secondo comma, cit., si riferisce a tutti i professori universitari quanto al collocamento a riposo e dispone che <i>“Ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell’art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell’art. 110 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore sopra citato”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il riferimento ai “<i>professori collocati a riposo</i>”, anziché ai “professori ordinari collocati a riposo” è stata ritenuta innovativa di quest’ultima disposizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, si è rilevato che l’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 15 (secondo cui <i>“nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell’art. 110 delle leggi sull’istruzione superiore sopra citato”) </i>non ha ribadito quanto previsto dall’art. 111 dello stesso T.U.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2 – La sentenza della Sezione Sesta n. 1506 del 2021 ha rilevato la portata innovativa dell’art. 15, secondo comma, della legge n. 311 del 1958 (rispetto alla previsione contenuta nell’art. 111 del R.D. n. 1592/1933) sulla base di una sua interpretazione storica-sistematica: la Sezione Sesta ha ritenuto, infatti, che <i>“Gli sviluppi normativi registrati in subiecta materia dopo il 1958, peraltro, hanno confermato – ove ve ne fosse la necessità – la creazione di un unico ruolo di professori, con medesima dignità e prerogative, per cui la figura del professore universitario è unica anche se articolata nelle due fasce, rilevanti soprattutto ai fini retributivi, dei professori ordinari e dei professori associati caratterizzate dalla “unità della funzione docente, confermando implicitamente e tra l’altro l’evoluzione della disciplina del titolo di “emerito””.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel condividere tale interpretazione, nella sua memoria difensiva, l’appellante ha aggiunto ulteriori argomentazioni:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la diversa lettura prospettata dalla Sezione remittente, diretta a sostenere la perdurante vigenza dell’art. 111 del R.D. n. 1592/1933, si risolverebbe in una interpretazione abrogante dell’art. 15, secondo comma, della legge n. 311/1958, atteso che non vi sarebbe stata ragione di duplicare una norma già esistente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sarebbe erronea la tesi contenuta nell’ordinanza di rimessione, secondo cui la figura del professore associato sarebbe assimilabile a quella del professore incaricato, esistente nel regime vigente al momento dell’entrata in vigore del T.U. sull’istruzione superiore del 1933, in quanto la figura del “professore incaricato” sarebbe semmai assimilabile a quella del “professore a contratto”, ben diversa da quella del professore associato, che appartiene al ruolo dei professori universitari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3 &#8211; Quanto alla tesi dell’interpretazione storico-sistematica, l’appellante ha richiamato il principio dell’unitarietà del ruolo introdotto con la riforma universitaria recata dal d.P.R. n. 381 del 1980, e confermato dalla legge n. 240 del 2010, evocato dalla Sezione Sesta nella sentenza n. 1506/2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 1 del d.P.R. n. 382/1980 prevede, infatti, che <i>“Il ruolo dei professori ordinari comprende le seguenti fasce: a) professori straordinari e ordinari; b) professori associati. Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fase di carattere funzionale con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il successivo art. 7 riconosce <i>“la libertà di insegnamento e di ricerca scientifica”</i> per tutti i professori universitari senza distinzione tra ordinari e associati; l’art. 22 dello stesso decreto prevede che <i>“lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3.1 – L’art. 6 della legge n. 240 del 2010 considera in modo unitario lo “stato giuridico dei professori”, prevedendo le identiche mansioni di didattica, di ricerca, di servizio agli studenti e di verifica dell’apprendimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le differenze di reclutamento esistenti per i professori ordinari rispetto agli associati e la regola per la quale ad alcune cariche elettive possono accedere solo i professori ordinari non sarebbero elementi tali da giustificare il differente regime ai fini del conferimento del titolo di professore emerito: non vi sarebbe una distinzione “gerarchica” tra le due fasce di professori, né potrebbe sostenersi che la qualifica di professore associato sia preliminare al successivo conferimento di quella di professore ordinario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3.2 &#8211; L’appellante ha evidenziato che l’attuale sistema di reclutamento dei professori ordinari non richiede quale requisito di partecipazione alle procedure concorsuali la qualifica di professore associato, ma consente la partecipazione alla procedura di chiamata a tutti gli studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, anche in assenza di un pregresso rapporto di servizio con una Università: il possesso della piena maturità scientifica è attestato, infatti, dall’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. &#8211; La Sezione Settima ha disatteso tale ricostruzione, ritenendo perdurante la distinzione di compiti e funzioni esistente tra le due fasce di professore ordinario di prima fascia e associato di seconda fascia, ribadita dal legislatore, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 382/1980 e degli artt. 16 e 18 della legge n. 240/2010.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’ordinanza di rimessione ha rilevato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’art. 15, secondo comma, della legge n. 311/1958 stabilisce che <i>“Ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell’art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592”;</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tale disposizione prevede, quindi, che il titolo di professore emerito può essere assegnato solo ai professori ordinari collocati a riposo, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 111 del T.U. n. 1592/1933 e dunque dello svolgimento per almeno venti anni di servizio dell’attività quale professore ordinario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la disposizione è chiara e anche coerente con la <i>ratio</i> dell’onorificenza, che è quella di premiare il professore ordinario che vanti una eccezionale carriera accademica universitaria, caratterizzata, <i>in primis</i>, dalla durevole presenza nella posizione apicale della docenza universitaria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il d.P.R. n. 382/1980 e la legge n. 240/2010 hanno ribadito la distinzione tra professori ordinari ed associati, individuando le prerogative spettanti ai soli professori ordinari, sicché il dato letterale e la perdurante distinzione di compiti e funzioni esistente tra i professori ordinari e gli associati giustificherebbero l’attuale regime e quindi la non valutabilità dell’anzianità conseguita nella qualifica di professore associato ai fini del conferimento dell’onorificenza di “professore emerito”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. &#8211; Questa Adunanza ritiene condivisibile la ricostruzione della Sezione Settima.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1 &#8211; Innanzitutto, come ha correttamente sottolineato tale Sezione, l’art. 15, secondo comma, della L. n. 311/1958 contiene un espresso richiamo all’art. 111 del R.D. n 1592/1933 che, a sua volta, individua la qualifica di “professore emerito” ed i requisiti per il suo conferimento: tale rinvio ha ribadito, dunque, il perdurante vigore della suddetta disposizione e dei requisiti ivi indicati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il dato letterale è chiaro ed insuperabile e comporta la non condivisibilità della ricostruzione effettuata da questo Consiglio di Stato con il parere della Sezione Seconda n. 2203 del 2015 e con la sentenza della Sezione Sesta n. 1506 del 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Entrambe queste pronunce, infatti, hanno dato preminente rilievo alla prima frase del secondo comma del citato art. 15, mentre avrebbero dovuto rilevare il significativo richiamo contenuto nella frase successiva <i>(“ai sensi dell’art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2 – L’Adunanza Plenaria rileva come il primario criterio di interpretazione della legge sia quello letterale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 12 (rubricato ‘<i>Interpretazione della legge</i>’) delle ‘<i>disposizioni sulla legge in generale</i>’ allegate al codice civile dispone che ‘<i>Nell&#8217;applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore</i>’.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La rilevanza del dato testuale della legge è desumibile anche dall’art. 101 della Costituzione, il quale – nel prevedere che ‘<i>i giudici sono soggetti soltanto alla legge</i>’ – dispone il dovere del giudice di darne applicazione, salve le possibilità, consentite da altre disposizioni costituzionali, di emanare una ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale o di dare applicazione a prevalenti regole dell’Unione europea.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gli altri criteri di interpretazione rilevano solo quando risulti equivoca la formulazione linguistica dell’enunciato normativo e la disposizione presenti ambiguità e si presti a possibili differenti o alternative interpretazioni (per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 18 luglio 2024, n. 6440).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la formulazione linguistica risulta univoca e non si presta a dubbi interpretativi, atteso che occorre tenere conto anche dell’ultima frase contenuta nel sopra riportato secondo comma dell’art. 15.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. – Va rimarcato, inoltre, come la tesi dell’appellante non risulta condivisibile anche sulla base dei criteri della interpretazione storico-sistematica e dell’interpretazione teleologica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1 &#8211; Innanzitutto va disattesa la tesi dell’appellante secondo cui vi sarebbe stata la “implicita abrogazione” dell’art. 15, secondo comma, cit.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come ha chiarito nei suoi scritti difensivi il Ministero dell’Università e della Ricerca, tale disposizione va letta in modo sistematico in relazione alle altre disposizioni della legge n. 311/1958, ed in particolare al suo art. 3, secondo cui <i>“I professori di ruolo sono straordinari e ordinari”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La portata innovativa di tale disposizione è consistita nell’estendere la valutabilità del servizio come professore di ruolo non solo nella qualità di professore ordinario (come previsto dall’art. 111 cit.), ma anche in quella di professore straordinario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2 – La tesi dell’appellante neppure è supportata dalle considerazioni riguardanti la portata applicativa delle riforme universitarie, disposte dapprima con il d.P.R. n. 381/1980 (avente il rango di decreto legislativo) e poi dalla legge n. 240/2010.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali riforme hanno sì previsto l’unicità del ruolo dei professori ordinari e di quelli associati, ma li ha distinti per diversi aspetti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 1 del d.P.R. n. 382/1980, pur prevedendo l’unicità del ruolo, ha distinto i compiti e le responsabilità degli uni e degli altri, inquadrandoli in due fasce funzionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le perduranti differenze tra le due qualifiche riguardano:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le regole sul reclutamento, poiché per accedere alla qualifica di professore ordinario occorre l’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, che dimostra il raggiungimento della piena maturità scientifica, mentre per accedere alla qualifica di professore associato occorre l’abilitazione scientifica nazionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; i presupposti per potere accedere alle due qualifiche, poiché alla qualifica di professore ordinario si accede a seguito del raggiungimento della ‘piena maturità scientifica’;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le regole sul conferimento degli incarichi direttivi (Direttore di dipartimento, Rettore, Prorettore), riservati ai professori ordinari, con l’eccezione delle Università nelle quali essi non vi siano), con un regime diverso anche sull’elettorato attivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche dopo la riforma universitaria, pertanto, non si può ravvisare l’equiparazione tra la qualifica del professore ordinario e quella di quello associato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3. Oltre alla persistente differenza sostanziale delle qualifiche di professore ordinario e di professore associato, in sede di interpretazione del secondo comma dell’art. 15 occorre tenere conto della sua specifica <i>ratio.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla base di una specifica valutazione del legislatore, l’onorificenza può essere conferita al professore ordinario in considerazione della perduranza nel tempo – fissato in venti anni &#8211; dello svolgimento dell’attività lavorativa nella posizione apicale della docenza universitaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale perduranza è stata considerata decisiva dal legislatore, affinché possa essere valutata la eccezionalità della carriera accademica, giustificativa dell’onorificenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rileva, dunque, anche il dato testuale dell’art. 22 del d.P.R. n. 382/1980, per il quale sussiste l’equiparazione dello stato giuridico dei professori ordinari e di quello dei professori associati, ‘<i>salvo che non sia diversamente disposto</i>’: in materia di conferimento dell’onorificenza, il legislatore ha sempre attribuito rilievo esclusivamente alla qualifica di professore ordinario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.4. L’Adunanza Plenaria, pertanto, condivide e fa proprie le considerazioni poste a base della sentenza della Corte Costituzionale n. 990 del 1988, per la quale <i>“l’unitarietà della funzione docente non equivale all’unicità del ruolo dei professori universitari. Il sistema normativo del 1980 stabilisce una gerarchia di valori e delle funzioni tra le due fasce del ruolo dei professori, riservando compiti direttivi, organizzativi e di coordinamento all’ordinario, acquisito all’istruzione universitaria attraverso più severa selezione concorsuale mirante ad individuare una personalità scientifica compiutamente matura, mentre le diverse modalità del reclutamento dell’associato è preordinata soltanto ad accertarne l’idoneità scientifica e didattica”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.5 – Non hanno pertanto rilievo gli indiscussi principi relativi alla unitarietà della funzione docente ed alla pari garanzia di libertà didattica e di ricerca, evocati dall’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.6. La distinzione tra le due qualifiche, ciascuna delle quali correlata ad un diverso livello di maturità scientifica e didattica, è stata confermata anche dalla riforma universitaria recata dalla legge n. 240 del 2010, che nulla ha innovato in materia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.7 &#8211; Ritiene dunque questa Adunanza che l’art. 111 del R.D. n. 1592/1933 sia ancora integralmente in vigore, sia perché non inciso dalle leggi successive, sia perché – ai fini del conferimento dell’onorificenza in questione – a suo tempo il legislatore ha fissato un inderogabile requisito di ordine temporale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’attribuzione del titolo onorifico di “emerito” presuppone la sussistenza di un dato oggettivo, lo svolgimento dell’attività lavorativa quale professore ordinario per almeno venti anni, in presenza del quale l’Università può proporre il suo conferimento da parte del Ministero, in considerazione della piena maturità scientifica e del conseguimento di risultati eccezionali nello studio e nella ricerca.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non si può dunque ammettere che nel computo del periodo minimo di venti anni si possa tenere conto dell’attività svolta quale professore associato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.8 – Va infine rilevato che, in presenza dell’insuperabile dato testuale contenuto nel sopra citato art. 111, non rilevano le altre considerazioni richiamate dalle parti, per evidenziare come sia cambiato il mondo accademico rispetto a quello esistente nella prima metà del secolo scorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da un lato, l’appellante ha evidenziato che i professori universitari sono collocati a riposo al conseguimento del settantesimo anno di età, e non più al settantacinquesimo anno, sicché sarebbe divenuto più difficile il conseguimento del requisito temporale di venti anni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dall’altro lato, vi è stato un notevole aumento del numero degli atenei e dei posti di professore ordinario, con la conseguenza che si è notevolmente ampliato il numero dei docenti ai quali può essere conferita l’onorificenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali osservazioni, tuttavia, sono irrilevanti, poiché non incidono sulla chiara ed univoca portata applicativa dell’art. 111.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.9 &#8211; Quanto alla problematica relativa alla legittimità costituzionale degli articoli 111 del R.D. n. 1592/1933 e 15, comma secondo, della legge n. 311 del 1958, per contrasto con l’art. 3 Cost., le suesposte considerazioni consentono di ritenere tale questione manifestamente infondata, così come già rettamente deciso dal giudice di prime cure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. &#8211; In conclusione, la risposta al quesito posto dalla Sezione Settima è la seguente<i>: “ai sensi dell’art. 15, secondo comma, della legge 18 marzo 1959, n. 311, e dell’art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, al fine del conferimento della onorificenza di professore emerito, rileva unicamente l’attività svolta nella qualità di professore ordinario per almeno venti anni e non anche il periodo di servizio prestato quale professore associato”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a., l’Adunanza Plenaria ritiene opportuno restituire gli atti alla Sezione remittente, per ogni ulteriore statuizione, anche sulle spese del giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), non definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe proposto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) enuncia il principio di diritto di cui al punto 6) del considerato in diritto della motivazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) restituisce gli atti alla Settima Sezione di questo Consiglio di Stato, per ogni ulteriore statuizione, anche sulle spese del giudizio.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Luigi Maruotti, Presidente</p>
<p class="tabula">Carmine Volpe, Presidente</p>
<p class="tabula">Luigi Carbone, Presidente</p>
<p class="tabula">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula">Francesco Caringella, Presidente</p>
<p class="tabula">Roberto Chieppa, Presidente</p>
<p class="tabula">Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente</p>
<p class="tabula">Vincenzo Lopilato, Consigliere</p>
<p class="tabula">Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p class="tabula">Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere</p>
<p class="tabula">Alessandro Maggio, Consigliere</p>
<p class="tabula">Dario Simeoli, Consigliere</p>
<p class="tabula">Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-requisiti-per-il-riconoscimento-della-qualifica-di-professore-emerito/">Sui requisiti per il riconoscimento della qualifica di professore emerito.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla composizione delle Commissioni in relazione alla abilitazione scientifica nazionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-composizione-delle-commissioni-in-relazione-alla-abilitazione-scientifica-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 11:41:59 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88988</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-composizione-delle-commissioni-in-relazione-alla-abilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla composizione delle Commissioni in relazione alla abilitazione scientifica nazionale</a></p>
<p>Università &#8211; Abilitazione nazionale &#8211; composizione delle Commissioni &#8211; prevalenza della valutazione operata dalla singole Università rispetto ai criteri A.N.V.U.R. Università &#8211; Abilitazione nazionale &#8211; composizione delle Commissioni &#8211;  Fattispecie delle incompatibilità Con riferimento alla composizione delle Commissioni per l’abilitazione nazionale, si è formata una giurisprudenza del Consiglio di Stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-composizione-delle-commissioni-in-relazione-alla-abilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla composizione delle Commissioni in relazione alla abilitazione scientifica nazionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-composizione-delle-commissioni-in-relazione-alla-abilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla composizione delle Commissioni in relazione alla abilitazione scientifica nazionale</a></p>
<p>Università &#8211; Abilitazione nazionale &#8211; composizione delle Commissioni &#8211; prevalenza della valutazione operata dalla singole Università rispetto ai criteri A.N.V.U.R.</p>
<p>Università &#8211; Abilitazione nazionale &#8211; composizione delle Commissioni &#8211;  Fattispecie delle incompatibilità</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alla composizione delle Commissioni per l’abilitazione nazionale, si è formata una giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha interpretato le previsioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 6 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 ravvisando una sistematica complessiva fondata sulla sicura prevalenza della valutazione operata dalla singole Università rispetto ai criteri A.N.V.U.R., anche con riferimento ad atti regolamentari governativi orientati a diversi principi (oggetto di disapplicazione, proprio in quanto contrastanti con le previsioni primarie di cui all’art. 6, 7° e 8° comma della l. 240 del 2010).</p>
<p style="text-align: justify;">In ordine all’attività di collaborazione scientifica e/o coautoraggio nell&#8217;ambito dei concorsi universitari non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale tra candidato e membro della commissione, difatti l&#8217;obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d&#8217;interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario. L&#8217;obbligo di astensione invece sussiste quando l&#8217;intensità della collaborazione sia stata tale da far desumere che non vi è stata una valutazione indipendente dello stesso candidato</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 14/10/2024</p>
<p>N. 01158/2024 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 01128/2023 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p>(Sezione Quarta)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Domenica Romagno, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Pignatelli, Umberto Cellai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>contro</p>
<p>Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sandra Bernardini, Elena Orbini Michelucci, Giulia Del Rosario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>nei confronti</p>
<p>Francesco Rovai, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Filippo Carmignani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Andrea Nuti, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p>&#8211; del decreto Rettorale n. 1423 del 26.7.2023 di approvazione degli atti della procedura, relativa al concorso bandito dall&#8217;Università di Pisa (bando di concorso n. PO2022-7-10 &#8211; Decreto Rettorale n. 2618 del 19.12.2022), per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia ai sensi dell&#8217;art. 18, comma 1, Legge 240/2010, Macrosettore 10/G “Glottologia e Linguistica” &#8211; Settore concorsuale 10/G1 “Glottologia e Linguistica” – settore scientifico disciplinare L-LIN/01 “Glottologia e Linguistica” presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica;</p>
<p>&#8211; del verbale IV del 26.7.2023 della Commissione giudicatrice del concorso, contenente giudizi illegittimi relativi ai candidati Prof. Nuti, Romagno, Rovai;</p>
<p>&#8211; del verbale I del 31.3.2023, allegato A, nella parte in cui la Commissione giudicatrice formula criteri di valutazione illegittimi;</p>
<p>&#8211; in ogni caso di tutti i verbali della Commissione giudicatrice;</p>
<p>&#8211; del Decreto rettorale n. 511 del 15.3.2023, recante la nomina della Commissione giudicatrice;</p>
<p>&#8211; del Decreto rettorale n. 1062 del 22.6.2023, recante la modifica della Commissione giudicatrice;</p>
<p>&#8211; delle Delibere del Consiglio di Dipartimento n. 18 del 28.2.2023 e n. 67 del 19.6.2023 recanti l&#8217;approvazione della rosa ai fini del sorteggio dei commissari da nominare; in ogni caso di ogni atto o scheda preliminare al provvedimento di nomina;</p>
<p>nonché</p>
<p>&#8211; della delibera n. 103 del 18.9.2023 del Consiglio del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, recante la proposta di chiamata del candidato vincitore, Prof. Rovai, nonché del relativo verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento;</p>
<p>&#8211; della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di chiamata del candidato vincitore;</p>
<p>&#8211; del contratto stipulato tra l&#8217;Università di Pisa e il candidato vincitore;</p>
<p>&#8211; del Decreto Rettorale contenente la presa di servizio del candidato vincitore;</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto connesso e correlato, conosciuto e non conosciuto.</p>
<p>e per l&#8217;accertamento del diritto della Prof.ssa Romagno di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanze ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 del 5.9.2023 e del 4.10.2023; previa declaratoria di illegittimità sia del provvedimento di differimento (rectius, rigetto parziale immediatamente lesivo) adottato dall&#8217;Università di Pisa in data 2.10.2023 in riferimento alla istanza di accesso del 5.9.2023 sia del provvedimento di differimento (rectius, rigetto parziale immediatamente lesivo) adottato in data 12.10.2023 in riferimento alla istanza di accesso del 4.10.2023; con conseguente condanna dell&#8217;Università di Pisa a rilasciare integralmente alla ricorrente la documentazione richiesta con le due istanze;</p>
<p>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/1/2024:</p>
<p>&#8211; della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 405 del 31.10.2023, avente ad oggetto l&#8217;approvazione della proposta di chiamata del Prof. Rovai, conosciuta in data 8.11.2023 a seguito della istanza di accesso presentata;</p>
<p>&#8211; del verbale del Consiglio di Dipartimento n. 15 del 18.9.2023, conosciuto in data 8.11.2023 a seguito della istanza di accesso presentata;</p>
<p>&#8211; del verbale del Consiglio di Dipartimento n. 17 del 24.10.2023 di approvazione del verbale del 18.9.2023, conosciuto in data 8.11.2023 a seguito della istanza di accesso presentata, nonché per quanto occorrer possa della relativa delibera n. 115 del 24.10.2023;</p>
<p>&#8211; del Decreto Rettorale recante la presa di servizio del candidato vincitore, e comunque di tutti gli atti relativi alla presa di servizio nonché del contratto di lavoro (non conosciuti);</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto connesso e correlato, conosciuto e non conosciuto.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università di Pisa e di Francesco Rovai;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO</p>
<p>1. La ricorrente (professore associato di glottologia e linguistica presso l’Università di Pisa), partecipava, relativamente ad un posto di professore di prima fascia nel macrosettore 10/G “Glottologia e Linguistica”-settore concorsuale 10/G1 “Glottologia e Linguistica- settore scientifico disciplinare L-LIN/01 “Glottologia e Linguistica” da assegnare al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, alla procedura selettiva indetta, ai sensi dell’art. 18, 1° comma della l. 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto 19 dicembre 2022 n. 2618 del Rettore dell’Università degli Studi di Pisa.</p>
<p>Dopo un decreto di proroga del termine per la conclusione della procedura (decreto Rettorale 12 aprile 2023 n. 692) e la sostituzione di un componente la Commissione per motivi di salute (decreto 22 giugno 2023, n. 1062, sempre del Rettore dell’Università di Pisa), la Commissione di concorso concludeva per l’idoneità di tutti e tre i candidati proff. Andrea Nuti, Domenica Romagno e Francesco Rovai; pur in un contesto caratterizzato da giudizi finali molto simili, era però espresso un particolare apprezzamento per il candidato prof. Francesco Rovai, considerato “pienamente idoneo” a ricoprire il posto (in luogo della semplice idoneità riservata agli altri candidati), in quanto autore di lavori “particolarmente innovativi e originali” (anche in questo caso, in contrappunto ai lavori “rilevanti e innovativi” o “rilevanti e originali” riconosciuti agli altri due candidati).</p>
<p>Con decreto 26 luglio 2023 n. 1423, il Rettore dell’Università degli Studi di Pisa approvava pertanto gli atti della procedura ed il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, con deliberazione 18 settembre 2023, n. 103, proponeva a maggioranza la chiamata del prof. Francesco Rovai.</p>
<p>Pur non avendo potuto prendere piena cognizione degli atti impugnati (per una serie di circostanze che l’Università degli Studi di Pisa, nei suoi scritti processuali, ha poi ritenuto di poter qualificare in termini di mero fraintendimento), la ricorrente impugnava gli atti meglio specificati in epigrafe, articolando censure di: 1) sulla illegittima composizione della commissione giudicatrice: violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 6 e 18 della l. n. 240/2010.violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del bando, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010 dell’Università di Pisa (d.R. 1285/2019 del 25 luglio 2019, violazione e falsa applicazione della Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, violazione art. 97 Cost.; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Bando, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 dell’Università di Pisa (D.R. 1285/2019 del 25 luglio 2019), violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Bando, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 dell’Università di Pisa (D.R. 1285/2019 del 25 luglio 2019), violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Bando, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 dell’Università di Pisa (D.R. 1285/2019 del 25 luglio 2019), violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; 5) violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 18 della l. n. 240/2010, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Bando, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 dell’Università di Pisa (D.R. 1285/2019 del 25 luglio 2019), violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione della Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, eccesso di potere per carenza di istruttoria, di motivazione; 6) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Bando, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., vizi derivati; 7) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. n. 240/2010, violazione e falsa applicazione art. 5 del Bando, violazione e falsa applicazione art. 8 del Regolamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza istruttoria e carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., vizi derivati; 8) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. n. 240/2010, violazione e falsa applicazione art. 5 del Bando, violazione e falsa applicazione art. 8 del Regolamento, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per carenza istruttoria e carenza di motivazione, vizi propri.; con il ricorso erano altresì proposte azione cautelare ed azione ex art. 116, 2° comma c.p.a., poi rinunciate in corso di giudizio.</p>
<p>2. Dopo aver preso visione dell’integralità degli atti della procedura e l’intervento della deliberazione 31 ottobre 2023, n. 405 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Pisa (di approvazione della proposta di chiamata del Prof. Francesco Rovai) e del decreto 9 novembre 2023 n. 2298 del Rettore (avente ad oggetto la nomina del vincitore di concorso a decorrere dal 1° dicembre 2023), la ricorrente depositava, in data 3 gennaio 2024, motivi aggiunti impugnando anche gli atti sopravvenuti, sulla base di censure di illegittimità derivata dagli atti precedentemente impugnati e di nuova censura di: 9) sulla illegittimità del verbale del Consiglio di Dipartimento del 18 settembre 2023, nonché della delibera del Consiglio di Dipartimento n. 103 del 19.8.2023.</p>
<p>Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Pisa ed il controinteressato prof. Francesco Rovai che controdeducevano sul ricorso ed articolavano eccezione preliminare di inammissibilità di alcune censure attinenti al merito della valutazione e non corroborate dalla cd. prova di resistenza; la difesa dell’Università degli Studi di Pisa articolava altresì ulteriore eccezione di genericità di alcune censure.</p>
<p>Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2024, il ricorso ed i motivi aggiunti erano quindi trattenuti in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>1. L’infondatezza nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti depositati in data 3 gennaio 2024 permette alla Sezione di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte dalle difese dell’Università degli Studi di Pisa e del controinteressato.</p>
<p>Il primo motivo di ricorso attiene alla nomina della Commissione di concorso che, nella prospettazione di parte ricorrente, non sarebbe stata preceduta dall’accertamento della sussistenza dei (necessari) requisiti professionali e scientifici in capo ai diversi componenti; a base della censura è la previsione di cui all’art. 4, 6° comma del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Università degli studi di Pisa che, richiedendo la sussistenza, in capo ai Commissari, dei “requisiti necessari per la partecipazione alle commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico prescritti dalla normativa statale” opera un sostanziale richiamo delle previsioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 6 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 che non è inutile riportare integralmente: “le modalità per l&#8217;autocertificazione e la verifica dell&#8217;effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l&#8217;ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell&#8217;attività di ricerca ai fini del comma 8….In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca”.</p>
<p>A questo proposito, l’iniziale contestazione di parte ricorrente relativa ad un (presunto) mancato accertamento dei requisiti in questione, ha ceduto il passo, dopo l’avvenuta conoscenza della documentazione integrale (come già detto, imputata, dalla difesa dell’Università degli Studi di Pisa, ad un mero disguido), ad una più articolata contestazione della sussistenza, in capo a tutti i componenti ed in particolare, in capo al prof. Mario Squartini, dei requisiti scientifici per la “verifica dei risultati dell’attività di ricerca” previsti dalla deliberazione 13 settembre 2016 n. 132 dell’A.N.V.U.R.</p>
<p>Con riferimento alla composizione delle Commissioni per l’abilitazione nazionale, si è però già formata una giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha interpretato le previsioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 6 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 in senso completamente diverso da quello prospettato da parte ricorrente (che articola i suoi motivi di ricorso sulla prevalenza dei criteri dettati dall’A.N.V.U.R. sulle valutazioni operate dalla singole Università o, almeno, sulla compresenza delle due diverse valutazioni) ed ha ravvisato nelle disposizioni una sistematica complessiva fondata sulla sicura prevalenza della valutazione operata dalla singole Università rispetto ai criteri A.N.V.U.R., anche con riferimento ad atti regolamentari governativi orientati a diversi principi (oggetto di disapplicazione, proprio in quanto contrastanti con le previsioni primarie di cui all’art. 6, 7° e 8° comma della l. 240 del 2010).</p>
<p>L’analisi della previsione di cui all’art. 6, 7° comma della l. 30 dicembre 2010 n. 240 evidenzia, infatti, con assoluta chiarezza, come il legislatore abbia optato per una sistematica che attribuisce alle singole Università la “competenza esclusiva …a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, sulla base di propri regolamenti che devono tenere presenti i criteri dettati dall’A.N.V.U.R. (Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2018, n. 6675; 10 febbraio 2017, n. 581; 1° settembre 2016, n. 3788).</p>
<p>A differenza di quanto sostanzialmente prospettato da parte ricorrente, i parametri di cui alla deliberazione 13 settembre 2016 n. 132 dell’A.N.V.U.R. non costituiscono quindi un criterio di valutazione “autoapplicativo” e che possa prevalere su quelli previsti dai singoli Atenei, ma ne costituiscono l’antecedente necessario, teso a salvaguardare il bene primario dell’uniformità di valutazione a livello nazionale che “è garantit(o), poiché le Università non possono prescindere dai criteri ANVUR che prevedono un livello minimo di qualificazione a livello nazionale” (Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2018, n. 6675).</p>
<p>In questa prospettiva ricostruttiva (che risulta condivisa anche dalla Sezione), la prima censura proposta dalla ricorrente non può certo trovare accoglimento; la documentazione di cui al doc. n. 16 del deposito dell’Università degli Studi di Pisa evidenzia come tutti i docenti (e quindi anche il prof. Mario Squartini) abbiano dichiarato di non avere riportato una valutazione negativa nel corso delle procedure di valutazione ex art. 7 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 poste in essere dalle Università di appartenenza ed una simile dichiarazione risulta del tutto sufficiente ad integrare il possesso del requisito, non avendo peraltro parte ricorrente neanche prospettato una qualche falsità delle dette dichiarazioni, ma solo contestato la rispondenza dei requisiti di professionalità dei Commissari di concorso (sembra di capire che, in realtà, si tratti del solo prof. Squartini) ai criteri di valutazione A.N.V.U.R. e non ai criteri di valutazione utilizzati dalle singole Università.</p>
<p>Del resto, anche la “rilettura” del motivo di ricorso centrata sul solo prof. Squartini e sui criteri A.N.V.U.R. proposta con la memoria conclusionale del 6 settembre 2024 risulta basata su un manifesto errore di prospettiva; parte ricorrente si sofferma, infatti, sul mancato possesso, da parte del Commissario in discorso, dei requisiti necessari per fare parte delle Commissioni di abilitazione nazionale, quando già la lettura del punto 2, lett. b) della deliberazione 13 settembre 2016 n. 132 dell’A.N.V.U.R. evidenzia la possibilità che la dichiarazione di idoneità alla partecipazione a commissioni locali (come quella che ci occupa) possa radicarsi anche sul possesso di due soli requisiti tra dieci requisiti eterogenei espressamente elencati; a prescindere da ogni considerazione relativa al possesso dei requisiti per partecipare alle commissioni di abilitazione nazionale (che costituisce solo uno dei dieci criteri utilizzabili), la difesa dell’Università degli Studi di Pisa ha poi evidenziato come il prof. Squartini sia da ritenersi in possesso di due ulteriori requisiti (la qualità di editor della rivista Italian Journal of Linguistics e di membro del collegio docenti del dottorato in Digital Humanities attivato dalle Università di Genova e Torino) sufficienti a radicare l’idoneità e si tratta di una deduzione in fatto che il ricorrente non ha assolutamente contestato (e che pertanto può essere utilizzata dal Giudicante ai sensi dell’art. 64, 2° comma del c.p.a.).</p>
<p>La parte finale del motivo di ricorso vira poi evidentemente di prospettiva e passa a prospettare una qualche forma di incompatibilità o di obbligo di astensione (per la verità, prospettata nei termini atecnici dei “motivi di opportunità”) derivante dai rapporti di collaborazione scientifica intercorrenti tra il controinteressato prof. Rovai ed alcuni dei Commissari di concorso (i proff. Marotta, Sorianello e Squartini), ed in particolare, radicata sulla collaborazione nell’elaborazione di alcune pubblicazioni o sulla partecipazione, con diversi ruoli, alla redazione di una delle riviste di settore (Studi e saggi linguistici).</p>
<p>A prescindere da ogni considerazione in ordine alla possibilità di ravvisare analoghi rapporti di collaborazione anche con riferimento alla ricorrente o al terzo concorrente (come rilevato dalla difesa del controinteressato, trattandosi di docenti che insegnano la stessa materia nello stesso Dipartimento, la probabilità che sussistano attività o pubblicazioni in comune è, infatti, molto alta), si tratta però di prospettazione che non può trovare accoglimento, alla luce della giurisprudenza che ha rilevato come “la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non ..(sia) idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51 c.p.c.”…deve quindi trattarsi di “un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.</p>
<p>Ancora, la giurisprudenza della Sezione, richiamata anche nella Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020, ha ulteriormente specificato, in ordine all’attività di collaborazione scientifica e/o coautoraggio, che “nell&#8217;ambito dei concorsi universitari non comporta l&#8217;obbligo di astensione di un componente la commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica che risponde alle esigenze dell&#8217;approfondimento dei temi di ricerca; non costituisce, quindi, ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale mentre l&#8217;obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d&#8217;interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario. L&#8217;obbligo di astensione invece sussiste quando l&#8217;intensità della collaborazione sia stata tale da far desumere che non vi è stata una valutazione indipendente dello stesso candidato” (Cons. Stato, sez. VI, 29.8.2017, n. 4105; Cons. Stato, Sez. VI, 13.12.2017, n. 5865; Cons. Stato, sez. VI, 24.8.2018, n. 5050; Cons. Stato, Sez. III, 17.01.2020, n. 420)” (Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1772; oltre alla ricca giurisprudenza citata dal Consiglio di Stato, si veda anche, per la giurisprudenza di questo T.A.R., sez. I, 16 novembre 2017, n. 1393).</p>
<p>Nel caso di specie, le collaborazioni editoriali richiamate da parte ricorrente rientrano nella normalità dell’attività accademica e di ricerca e non raggiungono certamente quel “grado di intensità tale da eccedere l’ordinario livello delle relazioni accademiche e da compromettere l’indipendenza di giudizio del commissario verso il candidato (in questo senso, da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4105/2017, cit.; id., 30 giugno 2017, n. 3206; T.A.R. Toscana, sez. I, 19 settembre 2017, n. 1060)” richiesto dalla già citata T.A.R. Toscana, sez. I, 16 novembre 2017, n. 1393 per radicare l’obbligo di astensione.</p>
<p>In definitiva, tutte le prospettazioni poste a base dell’articolato primo motivo di ricorso risultano infondate e non possono pertanto trovare accoglimento.</p>
<p>2. Il secondo motivo di ricorso prospetta poi la possibile illegittimità dei lavori e della valutazione finale della Commissione che risultano essersi conclusi (precisamente, in data 25 luglio 2023), quando era ormai decorso il termine del 15 luglio 2023 fissato dal decreto di proroga 12 aprile 2023 n. 692 del Rettore dell’Università di Pisa ed era da ritenersi ormai operativo il meccanismo di possibile scioglimento della Commissione/nomina di una nuova Commissione previsto, nell’ipotesi di superamento del termine prorogato, dall’art. 4, 8° comma del bando di concorso (e dall’art. 7, 2° comma del Regolamento sulle chiamate dell’Università di Pisa).</p>
<p>Con tutta evidenza, si tratta però di una tesi che risulta infondata in fatto ed in diritto.</p>
<p>In particolare, la prospettazione di parte ricorrente risulta infondata in fatto, perché non tiene alcun conto della sostituzione di un componente la Commissione per motivi di salute operata dal decreto 22 giugno 2023, n. 1062 del Rettore dell’Università di Pisa e della conseguenziale necessità di assicurare alla nuova Commissione in composizione modificata il termine di due mesi per l’esaurimento delle valutazioni previsto dal bando e dal regolamento concorsuale; con riferimento alla “nuova data” del 22 giugno 2023, la conclusione delle operazioni di valutazione risulta sicuramente essere intervenuta nel termine dei due mesi e si tratta certamente della soluzione interpretativa che assicura anche alla Commissione in composizione modificata quella possibilità di usufruire pienamente del termine ordinario di due mesi che è assicurata a tutte le Commissioni che non abbiano incontrato difficoltà tali da portare alla necessità di operare sostituzioni dei Commissari.</p>
<p>Per di più, la tesi risulta infondata anche in punto di diritto; a ben guardare, le previsioni di cui all’art. 4, 8° comma del bando di concorso e dell’art. 7, 2° comma del Regolamento sulle chiamate dell’Università di Pisa costituiscono, infatti, sostanziale riproposizione del meccanismo già previsto dall’art. 4, 11° comma del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 e che è stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso della non perentorietà del termine per la conclusione dei lavori e della piena legittimità delle operazioni di valutazione svoltesi prima dell’attivazione del meccanismo di sostituzione della Commissione ad opera del Rettore (Cons. Stato, sez. VI, 23 dicembre 2013, n.6188; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 6 ottobre 2015, n. 2438); anche con riferimento alle previsioni che ci occupano, non risulta pertanto possibile dedurre, dalla previsione di un meccanismo sostitutivo in capo al Rettore finalizzato a rimuovere l’inerzia delle Commissioni, la natura perentoria di un termine che, in realtà, non è espressamente affermata dalla fonte regolamentare in materia.</p>
<p>3, Il terzo motivo di ricorso contesta la scelta della Commissione (espressa dall’Allegato A al verbale della prima riunione del 31 marzo 2023) di utilizzare gli standard qualitativi previsti dal d.m. Istruzione, dell&#8217;università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 che riguarderebbero, in realtà, i ricercatori a tempo determinato e non i professori di prima fascia che risulterebbero essere caratterizzati dalla necessità di valutare anche attività (come quella di visiting professor in Università straniere; l’attività di referee svolta per riviste; ecc.) che parte ricorrente assume (con un certo grado di improprietà, non risultando certo impossibile che un candidato ad un concorso a ricercatore abbia svolto attività di referee o attività di insegnamento a livello internazionale) essere diverse da quelle dei ricercatori.</p>
<p>A ben guardare, la necessità di utilizzare gli standard di cui al d.m. 4 agosto 2011, n. 344 non può però essere ascritta ad una scelta della Commissione, trattandosi di un vincolo che, in realtà, discendeva dall’art. 4, 5° comma del bando di concorso e dall’art. 6, 2° comma del Regolamento concorsuale dell’Università che parte ricorrente non ha ricompreso nel novero degli atti impugnati; non sussisteva pertanto in radice quella possibilità discrezionale per la Commissione di discostarsi dagli standard di cui al d.m. 4 agosto 2011, n. 344 prospettata da parte ricorrente, trattandosi di un profilo già predeterminato dalla lex specialis della procedura e che la Commissione si è limitata ad “attualizzare” alle diverse necessità dei docenti di prima fascia (a questo proposito, si veda la precisa elencazione degli adattamenti operati dalla Commissione di cui alle pag. 16-17 della memoria conclusionale dell’Università resistente), valendosi di quella possibilità di adattamento “in relazione alla tipologia e all’ambito concorsuale del posto messo a concorso,” che la Sezione ha già ritenuto legittima, “con il solo limite di evitare di procedere alla creazione di nuovi standard non conosciuti” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 16 aprile 2024, n. 459, sulle orme di Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454)”.</p>
<p>Difficilmente comprensibile risulta poi il riferimento finale all’eccessiva genericità degli standard di valutazione ed alla sostanziale mancanza di veri e propri “criteri valutativi necessari a garantire la analiticità della motivazione”; l’esame del già richiamato Allegato A al verbale della prima riunione della Commissione evidenzia, infatti, un preciso riferimento a criteri di valutazione (come l’“originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione”) che, in verità, costituiscono una costante della materia e risulta assolutamente oscuro quali siano i criteri valutativi alternativi genericamente prospettati da parte ricorrente.</p>
<p>Ove poi il riferimento finale dovesse essere riferito alla necessità di utilizzare necessariamente una sistematica fondata sull’attribuzione di puri punteggi numerici ad ogni elemento di valutazione, si rientrerebbe in una di quelle ipotesi che la giurisprudenza della Sezione ha già stigmatizzato, rilevando come si rischierebbe di dare vita ad un sistema fondato su “gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi….La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l&#8217;esito auspicato, ovvero l&#8217;individuazione del candidato migliore” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 16 aprile 2024, n. 459)</p>
<p>4. Il quarto motivo di ricorso contesta poi la decisione finale della Commissione di considerare il controinteressato prof. Rovai “maggiormente “idoneo” rispetto agli altri due candidati (del pari idonei), trattandosi di una “graduazione” del giudizio di idoneità che non sarebbe prevista dagli artt. 4, 4° comma del bando e 6, 1° comma del Regolamento sulle chiamate dell’Ateneo (che attribuirebbero alle Commissioni il solo potere di individuare i soli “candidati idonei a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto” e non di graduare gli stessi) ed in verità, si risolverebbe in un non senso “logico, in quanto ottenere l’idoneità implica un limen, oltre il quale si è idonei, sotto il quale non lo si è…L’essere idoneo non è una condizione graduabile: o si è idonei a coprire il posto di professore di prima fascia, oppure non lo si è”.</p>
<p>Con riferimento alla censura deve essere preliminarmente richiamata la giurisprudenza di questo T.A.R. (T.A.R. Toscana, sez. I, 10 ottobre 2019, n. 1342; 3 marzo 2022, n. 251; 23 febbraio 2023, n. 202) che ha già affrontato la problematica generale della particolare strutturazione del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Università degli Studi di Pisa, concludendo per la necessità di attribuire assoluta preminenza alla scelta finale operata dal Consiglio di Dipartimento, sulla base della declaratoria di idoneità operata dalla Commissione di concorso: “si è affermato che l&#8217;art. 18 co. 1 della legge n. 240/2010 rimette la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai regolamenti di ateneo, nel rispetto di una serie di criteri. Fra questi il criterio secondo cui la procedura di chiamata deve prevedere la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell&#8217;attività didattica dei candidati, e quello secondo cui la proposta di chiamata proviene dal dipartimento interessato e deve essere formulata a maggioranza dei professori di prima o di seconda fascia, per poi essere approvata con delibera del consiglio di amministrazione dell&#8217;Università (art. 18 co. 1 lett. d) ed e)).</p>
<p>Nessuno dei criteri dettati dal legislatore impone agli atenei di affidare alle commissioni di valutazione la formulazione di giudizi che pongano ciascun candidato a confronto con tutti gli altri, giacché è la procedura nel suo complesso a doversi svolgere comparativamente, in modo cioè da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, e, tra questi, quello maggiormente idoneo.</p>
<p>Il regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, approvato dall&#8217;Università di Pisa con D.R. del 21 ottobre 2011, risponde (pertanto) al modello previsto dal legislatore. Esso all&#8217;art. 6 stabilisce che le commissioni di valutazione individuino (non il candidato migliore, ma) i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all&#8217;esito di una valutazione &#8211; in assoluto, e non comparativa &#8211; delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell&#8217;attività didattica dei candidati. Ai sensi del successivo art. 8, la scelta, fra gli idonei, del candidato da proporre per la chiamata spetta al consiglio di dipartimento, la cui competenza trova esplicito fondamento, lo si è visto, nella norma primaria di legge” (T.A.R. Toscana, sez. I, 23 febbraio 2023, n. 202 e le altre decisioni già citate).</p>
<p>Quanto sopra rilevato in ordine alla natura del giudizio della Commissione (che opera un sostanziale “filtro” dei candidati da ritenersi idonei), non può però portare alla sostanziale svalutazione del ruolo valutativo della stessa che è prospettato dalla ricorrente e che finisce con il ridurne l’ambito di intervento alla semplice “certificazione” del possesso dell’idoneità, senza alcuna possibilità di utilizzare ulteriori espressioni valutative in ordine alle capacità del candidato.</p>
<p>Tutte le sentenze della Sezione sopra citate hanno, infatti sottolineato il ruolo di essenziale “collaboratore” del Consiglio di Dipartimento che assumono le Commissioni di concorso e che si risolve in una sistematica complessiva in cui “il consiglio di dipartimento può individuare il destinatario della chiamata sulla scorta dei giudizi sui profili scientifici degli idonei delineati dalla Commissione, ma può anche effettuare valutazioni diverse qualora emerga che il curriculum di uno dei candidati sia maggiormente in linea con le esigenze didattiche o agli indirizzi di ricerca dell’Ateneo” (T.A.R. Toscana, sez. I, 23 febbraio 2023, n. 202)</p>
<p>Risulta pertanto di immediata evidenza come la Commissione di concorso non possa e non debba limitarsi ad un giudizio astratto e neutro in ordine all’idoneità dei candidati, ma debba elaborare un profilo il più concreto possibile delle capacità degli stessi, degli indirizzi di ricerca e di ogni profilo suscettibile di valutazione da parte del Consiglio di Dipartimento; una valutazione che risulta impossibile nella prospettiva del tutto astratta prospettata da parte ricorrente e che non può tralasciare il fatto indubitabile che le già citate previsione del bando e del regolamento concorsuale dell’Università (gli artt. 4, 4° comma e 6, 1° comma) attribuiscono alle Commissioni il compito di individuare “i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto”, ma pur sempre “all’esito di una valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica” degli stessi.</p>
<p>Non bisogna quindi dimenticare che l’attività delle Commissioni si inserisce in un procedimento che assume la funzione finale di selezionare l’unico candidato idoneo a ricoprire il posto e non semplicemente di selezionare gli idonei all’insegnamento; la valutazione comparativa dei candidati costituisce, pertanto, una funzione che non può essere ristretta solo alla decisione finale del Consiglio di Dipartimento.</p>
<p>Al di là delle suggestioni terminologiche poste a base del motivo di ricorso, deve riconoscersi alla Commissione di concorso la possibilità di articolare ed anche graduare i giudizi sui diversi candidati; differenziazione e graduazione che, nel caso di specie, non risultano tanto dalla parte finale dei giudizi sintetici (che, come rilevato da parte ricorrente, risultano sostanzialmente sovrapponibili, con le uniche differenziazioni relative all’aggettivazione del giudizio finale e dell’attività di ricerca), quanto dalla “breve sintesi dell’attività didattica, delle pubblicazioni e del curriculum” e dal “giudizio finale della Commissione” che effettivamente (ed in concreto) esprimono un giudizio sugli indirizzi di ricerca ed offrono una “ricostruzione” del profilo del candidato utilizzabile dal Consiglio di Dipartimento, ai fini della valutazione finale.</p>
<p>Anche il quarto motivo di ricorso (che costituisce anche espressione di un certo eccesso di formalismo, nella sua forzata riduzione del giudizio finale della Commissione alla sola aggettivazione del giudizio di idoneità) non può pertanto trovare accoglimento.</p>
<p>5. Con riferimento al quinto motivo di ricorso (relativo alla valutazione comparativa dei candidati ed ampiamente integrato dalle argomentazioni di cui alla parte finale dei motivi aggiunti) deve essere preliminarmente richiamata la giurisprudenza di questo T.A.R. (in verità, pienamente in linea con la tradizionale ricostruzione giurisprudenziale della materia) che ha rilevato come “nei concorsi universitari, la valutazione dei candidati comport(i) un’ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. Il giudizio della Commissione, infatti, è inteso a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati e costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze proprie dello stesso e richiedendo conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto l&#8217;eventuale profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti” (T.A.R. Marche, 30 ottobre 2020, n. 634; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 3 dicembre 2019, n. 13813; 5 aprile 2019, n 4500).</p>
<p>Deve poi essere richiamato quanto sopra rilevato al punto 3 della sentenza in ordine alla legittimità della scelta della Commissione (espressa dall’Allegato A al verbale della prima riunione) di procedere ad una condiderazione globale degli standard di valutazione ed alla non necessità di utilizzare parametri quantitativi, numerici o “griglie” di valutazione che si risolverebbero in quel sistema di “gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi” che la Sezione ha già ritenuto inapplicabile all’elevata complessità di valutazione dei concorsi universitari, con la già citata sentenza 16 aprile 2024, n. 459.</p>
<p>Siamo pertanto in presenza di quella valutazione dei titoli “a corpo” che la giurisprudenza di questo T.A.R. ha dovuto affrontare più volte, rilevandone la piena legittimità in una prospettiva che guarda alla globalità della produzione scientifica e del valore del candidato e che esclude che il “giudizio di sintesi della commissione …(possa essere ritenuto) viziato solo per il fato di non aver attribuito uno specifico peso ponderale a questo o a quell’elemento del curriculum scientifico del candidato, ma solo qualora non sia possibile comprendere a quali profili lo stesso si riallacci o vi sia una manifesta incongruità fra i profili considerati ed il loro apprezzamento” (T.A.R. Toscana, sez. I, 14 dicembre 2020, n. 1637).</p>
<p>In questa prospettiva strettamente aderente ai criteri di massima di valutazione predisposti dalla Commissione, le diverse contestazioni operate da parte ricorrente risultano di facile esame.</p>
<p>In primo luogo, non possono trovare accoglimento le censure a base puramente quantitativa relative alla mancata valutazione di corsi di insegnamento, articoli, partecipazione a convegni, maggiore anzianità nell’entrata in ruolo ecc.; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di censure coerenti con un sistema di valutazione basato su parametri quantitativi o numerici, che risultano inaccoglibili in un sistema di valutazione basato su una valutazione globale del valore del candidato con riferimento ai diversi parametri di valutazione; valutazione che ha peraltro portato, con riferimento a ciascun parametro, a valutazioni ampiamente positive che non risulterebbero certo modificate dalla considerazione di attività aggiuntive necessariamente non richiamate in un giudizio che non può che essere sintetico.</p>
<p>In secondo luogo, deve essere riaffermata l’impossibilità di considerare attività (come il tutoraggio di borse di studio post-dottorato; l’attività di visiting professor; l’attività di peer review; ecc.) che, come già rilevato risultavano non autonomamente valutabili alla luce dei criteri di massima prefissati dalla Commissione ed in verità, già predeterminati dalla lex specialis della procedura e dal regolamento sulle chiamate dell’Università resistente; oltre ad una certa contraddittorietà della censura (al terzo motivo di ricorso è stata, infatti, prospettata la non valutabilità delle attività di visiting professor e di peer review, mentre al quinto se ne contesta la mancata valutazione alla luce degli stessi criteri di valutazione fissati dalla Commissione), risulta di immediata evidenza come si tratti di contestazione che non può assumere una sua autonomia, potendo trovare accoglimento solo in ipotesi di accoglimento della terza censura (ed anche in questo caso, nella ben diversa prospettiva della rinnovazione delle operazioni di fissazione dei criteri di massima e non del riconoscimento del titolo).</p>
<p>In terzo ed ultimo luogo, non possono trovare accoglimento le insistite considerazioni relative al valore di alcuni titoli ed in particolare, all’innovatività delle pubblicazioni, trattandosi di contestazioni attinenti al merito dell’attività di valutazione che il Giudice amministrativo non può certamente sindacare (per di più, in un contesto, caratterizzato da elevatissimo tecnicismo), non risultando pertanto illogicità di valutazione o evidenti travisamenti di fatto rilevabili in sede di giudizio di legittimità; risulta pertanto di impossibile accoglimento la prospettazione della ricorrente tendente a richiedere l’accertamento della propria “superiorità” o di una “differenza …siderale” rispetto agli altri candidati, ovvero una tipologia di sindacato che il Giudice amministrativo non può dare.</p>
<p>Quanto sopra rilevato permette poi di procedere al rigetto anche delle argomentazioni articolate dalla ricorrente in ordine alla rilevanza della valutazione dei propri contributi intervenuta in sede di cd. V.Q.R. (valutazione della qualità della ricerca); a prescindere da ogni considerazione in ordine all’autore delle valutazioni (che, per la difesa del controinteressato, sarebbe da individuare nella stessa ricorrente), si tratta di argomentazioni evidentemente inaccoglibili, sia in quanto si tratta di parametro non previsto dai criteri di massima prefissati, sia per l’evidente improprietà del riferimento ad istituto che, in verità, opera una valutazione delle istituzioni di ricerca e non “dei singoli ricercatori” (doc. n. 45 del deposito dell’Università resistente: pag. n. 15), sia ancora per il “mascherato” carattere di merito di una contestazione che, in realtà, investe il puro sindacato di merito del giudizio che la Commissione ha articolato con riferimento alle pubblicazioni.</p>
<p>In definitiva, le diverse censure raggruppate nel quinto motivo di ricorso costituiscono evidente espressione di quella “parcellizzazione comparativa (incentrata sulle singole pubblicazioni o sui singoli interventi e sovente limitata solo ad alcuni sub-criteri, tralasciando di considerare gli altri), che non vale a confutare la complessiva correttezza e logicità dei giudizi espressi dalla Commissione” (Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2024, n. 5633, punto 7.8 della motivazione) che risulta impossibile alla luce di tutta la giurisprudenza precedentemente richiamata e che pertanto non può trovare accoglimento.</p>
<p>Il respingimento di tutti i motivi sopra richiamati porta poi al rigetto delle censure di illegittimità derivata articolate dalla ricorrente con riferimento agli atti successivamente intervenuti</p>
<p>6. Ottavo e nono motivo di ricorso (proposto con i motivi aggiunti) attengono poi alla decisione finale assunta dal Consiglio di Dipartimento e possono pertanto essere trattati congiuntamente.</p>
<p>La generica censura di difetto di motivazione della deliberazione 18 settembre 2023, n. 103 del Consiglio di Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica di cui all’ottavo motivo di ricorso risulta, in buona sostanza, superata dal verbale n. 15 sempre del 18 settembre 2023 della riunione del Consiglio di Dipartimento (successivamente conosciuto dalla ricorrente ed espressamente contestato con la nona censura di ricorso), che effettivamente reca la verbalizzazione del dibattito che ha preceduto la deliberazione e della ragioni che hanno portato i docenti intervenuti a propendere per la proposta del prof. Rovai.</p>
<p>Ed in effetti, l’esame del detto verbale (soprattutto le tre pagine finali) reca la chiara evidenziazione di un dibattito che, pur sulla base del giudizio di preferenza per il prof. Rovai espresso dalla Commissione, ha chiaramente evidenziato la volontà del Consiglio di non discostarsi da detto giudizio, pur in un contesto in cui sono emerse consistenti voci in favore del prof. Nuti e che ha evidentemente visto la ricorrente defilarsi ed allontanarsi dalla designazione.</p>
<p>Con riferimento a detto dibattito, le censure proposte dalla ricorrente non appaiono poi ben calibrate e suscettibili di accoglimento.</p>
<p>Non si comprende, infatti, che interesse possa avere la ricorrente a contestare il giudizio in termini di “linguisti storici di valore” riservato a tutti e tre i candidati, se non nella prospettiva della propria superiorità rispetto agli altri candidati che, come già rilevato con riferimento al quinto motivo di ricorso, non può certo costituire oggetto di accertamento nel processo amministrativo.</p>
<p>Ininfluente risulta poi il riferimento all’introduzione di nuovi elementi valutativi rispetto a quelli già esaminati dalla Commissione di concorso alla luce della giurisprudenza del T.A.R. richiamata al precedente punto n. 4 della sentenza che attribuisce al Consiglio di Dipartimento il compito finale di operare la scelta del vincitore, anche sulla base di elementi desunti dal curriculum dei candidati che possono essere anche eventualmente diversi da quelli valorizzati dalla Commissione di concorso.</p>
<p>Del pari irrilevanti risultano il riferimento alla differente età dei candidati (che avrebbe, al massimo, potuto avvantaggiare il prof. Nuti e non la ricorrente), all’anzianità accademica ed a tutti gli altri elementi quantitativi che, come già rilevato, risultavano non rilevanti in una valutazione globale dei candidati fondata, in realtà, su parametri qualitativi; per questi aspetti, il nono motivo di ricorso si evidenzia poi come una sostanziale riproposizione di censure “principali” già proposte con il quinto motivo di ricorso e che non possono ovviamente trovare accoglimento neanche in questa sede, sempre per i tradizionali limiti al sindacato di merito delle decisioni amministrative.</p>
<p>Fortemente contraddittorio è poi il riferimento all’insegnamento di Neurolinguistica tenuto dalla ricorrente; a pag. 16 dei motivi aggiunti, la ricorrente ammette, infatti, la necessità di riportare l’insegnamento ad “ambiti diversi d(a)lla disciplina” posta a concorso, mentre, a pag. 18, sostiene che una certa qual preferenza nei suoi confronti avrebbe dovuto essere radicata sul detto insegnamento, ovvero su una disciplina che, per sua stessa ammissione, risulta estranea all’ambito concettuale della materia e che quindi non può costituire oggetto di considerazione, in una valutazione che deve ovviamente restare aderente alle caratteristiche dell’insegnamento posto a base della procedura concorsuale.</p>
<p>Neanche l’ottavo ed il nono motivo di ricorso possono pertanto trovare accoglimento, così come le censure di illegittimità derivata rivolte avverso gli atti finali che hanno poi portato alla nomina del prof. Rovai.</p>
<p>In definitiva, il ricorso ed i motivi aggiunti depositati in data 3 gennaio 2024 devono essere respinti; la particolare complessità della materia trattata permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 3 gennaio 2024, li respinge, come da motivazione.</p>
<p>Compensa le spese di giudizio tra le parti.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Riccardo Giani, Presidente</p>
<p>Luigi Viola, Consigliere, Estensore</p>
<p>Nicola Fenicia, Consigliere</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />
Luigi Viola Riccardo Giani</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-composizione-delle-commissioni-in-relazione-alla-abilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla composizione delle Commissioni in relazione alla abilitazione scientifica nazionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;interpretazione del limite a partecipare alle procedure di cui all&#8217;art. 18, comma 4,  L. 240/10</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-del-limite-a-partecipare-alle-procedure-di-cui-allart-18-comma-4-l-240-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 17:27:33 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88911</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-del-limite-a-partecipare-alle-procedure-di-cui-allart-18-comma-4-l-240-10/">Sull&#8217;interpretazione del limite a partecipare alle procedure di cui all&#8217;art. 18, comma 4,  L. 240/10</a></p>
<p>Università &#8211; Concorso &#8211; Art. 18, comma 4,  L. 240/10 &#8211; Interpretazione Il limite a partecipare alle procedure di cui all&#8217;art. 18, comma 4,  L. 240/10 riguarda soltanto coloro che nell&#8217;ultimo triennio hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-del-limite-a-partecipare-alle-procedure-di-cui-allart-18-comma-4-l-240-10/">Sull&#8217;interpretazione del limite a partecipare alle procedure di cui all&#8217;art. 18, comma 4,  L. 240/10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-del-limite-a-partecipare-alle-procedure-di-cui-allart-18-comma-4-l-240-10/">Sull&#8217;interpretazione del limite a partecipare alle procedure di cui all&#8217;art. 18, comma 4,  L. 240/10</a></p>
<p>Università &#8211; Concorso &#8211; Art. 18, comma 4,  L. 240/10 &#8211; Interpretazione</p>
<p>Il limite a partecipare alle procedure di cui all&#8217;art. 18, comma 4,  L. 240/10 riguarda soltanto coloro che nell&#8217;ultimo triennio hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all&#8217;articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell&#8217;università stessa</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 20/05/2024</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00575/2024 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 01389/2023 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Aldo Laudonio, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Pietropaolo, Francesco Vetrò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo">Dipartimento di Giurisprudenza, Commissione di Valutazione, non costituiti in giudizio;<br />
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria <i>ex lege</i> in Firenze, via degli Arazzieri, 4;<br />
Università degli Studi di Siena, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria D&#8217;Amelio, Roberta Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo">Iacopo Donati, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Emiliano Marchisio, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo"><i>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo</i>:</p>
<p class="popolo">&#8211; del Decreto rettorale prot. n. 183561 del 29 settembre 2023 con cui l&#8217;Università intimata ha approvato gli atti relativi alla procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di seconda fascia per il Settore Concorsuale 12/B1 Diritto commerciale s.s.d. IUS/04 Diritto commerciale nel Dipartimento di Giurisprudenza, da cui risulta vincitore il controinteressato Prof. Donati;</p>
<p class="popolo">&#8211; di tutti gli atti della suddetta procedura nella parte in cui risultano lesivi degli interessi del Prof. Laudonio e in particolare: del verbale n. 1, relativo alla riunione del 18 aprile 2023, nel quale la Commissione ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati e dell&#8217;iter procedurale, individuati dal Decreto Rettorale di indizione della proceduta valutativa;</p>
<p class="popolo">&#8211; del verbale n. 2, relativo alla riunione del 29 maggio 2023, nel quale la Commissione, letto l&#8217;art. 2 del bando e il Regolamento vigente per la chiamata dei Professori di Prima e Seconda fascia, secondo cui «<i>non possono partecipare alla procedura concorsuale coloro che nel triennio precedente alla data di scadenza del bando abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell&#8217;Università degli Studi di Siena</i>»; rilevato che il Prof. Emiliano Marchisio non ha dichiarato la circostanza impeditiva di cui innanzi, ha ritenuto di sottoporre agli Uffici dell&#8217;Università di Siena ogni valutazione sull&#8217;ammissione oppure sull&#8217;esclusione del candidato e l&#8217;eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti, richiedendo altresì la sospensione del termine semestrale previsto per la chiusura della procedura selettiva;</p>
<p class="popolo">&#8211; del verbale n. 3, relativo alla riunione del 27 settembre 2023, nel quale la Commissione ha formulato i giudizi sui concorrenti e selezionato il Prof. Donati per il prosieguo della procedura che prevede la formulazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento ai sensi dell&#8217;art. 17 del Regolamento d&#8217;Ateneo citato;</p>
<p class="popolo">&#8211; della nota prot. n. 98258 del 31 maggio 2023 con cui il Responsabile del procedimento ha riscontrato la richiesta della Commissione valutativa, racchiusa nel verbale n. 2 richiamato, negando l&#8217;esclusione del Prof. Marchisio;</p>
<p class="popolo">&#8211; e di ogni altro atto, presupposto e/o conseguenziale, anche non conosciuto, ove lesivo della posizione del ricorrente, ivi inclusa l&#8217;eventuale delibera di chiamata del vincitore come Professore di seconda fascia nel Dipartimento di Giurisprudenza, con riserva di formulare motivi aggiunti all&#8217;esito della relativa conoscenza;</p>
<p class="popolo">e per la condanna delle pp.AA. intimate, ciascuna per la sua competenza, a disporre per la rivalutazione della posizione della Prof. Laudonio, dichiarandolo vincitore ai fini della procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di seconda fascia per il Settore Concorsuale 12/B1 – SSD IUS/04 nel Dipartimento di Giurisprudenza dell&#8217;Università di Siena.</p>
<p class="popolo"><i>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laudonio Aldo il 29/1/2024</i>:</p>
<p class="popolo">&#8211; del decreto del Rettore dell&#8217;Università degli Studi di Siena prot. n. 0221766 del 28 novembre 2023 con cui il Prof. Iacopo Donati è stato «<i>nominato Professore Associato nel settore scientifico disciplinare: “IUS 04 – Diritto Commerciale”, settore concorsuale: 12/B1 “Diritto Commerciale”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza che ha effettuato la chiamata a decorrere agli effetti giuridici ed economici dal 01.12.2023</i>»;</p>
<p class="popolo">&#8211; di ogni altro atto a esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusi, ove occorra: 1) la delibera REP. n. 101/2023 prot. n. 202625 del 26.10.2023, con cui il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ha proposto la chiamata del vincitore della procedura valutativa a ricoprire presso detto Dipartimento il posto di Professore universitario di ruolo, II fascia, settore scientifico disciplinare: “<i>IUS 04 – Diritto Commerciale</i>”, settore concorsuale: 12/B1 “<i>Diritto Commerciale</i>”; 2) la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 351/2023 prot. n. 216158 del 20.11.2023, con la quale, nella seduta del 17.11.2023, a seguito della programmazione triennale e della programmazione finanziaria e della deliberazione del Dipartimento di Giurisprudenza, è stata approvata, tra le altre, la chiamata del Prof. Iacopo Donati a professore universitario di ruolo di II Fascia, 18, c. 4, della Legge 240/2010; 3) la dichiarazione di accettazione della chiamata resa dall&#8217;interessato e l&#8217;eventuale presa in servizio del Prof. Donati;</p>
<p class="popolo">&#8211; nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Iacopo Donati e del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Siena;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo">Con Decreto rettorale prot. n. 8504 del 20 gennaio 2023, l’Università di Siena ha indetto una procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. 240/2010, settore concorsuale 12/B1, s.s.d. IUS/04 (diritto commerciale) nel Dipartimento di Giurisprudenza.</p>
<p class="popolo">Il Professore Aldo Laudonio, odierno ricorrente, ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura, alla quale hanno richiesto di partecipare anche i controinteressati, Professori Iacopo Donati ed Emiliano Marchisio.</p>
<p class="popolo">Con decreto rettorale prot. n. 183561 del 29 settembre 2023, l’Università di Siena ha approvato gli atti della procedura dichiarando vincitore il Prof. Donati; seguivano nella graduatoria, il Prof. Marchisio (secondo) e, per ultimo, il Prof. Laudonio.</p>
<p class="popolo">Con il ricorso principale, il Prof. Laudonio ha impugnato il suddetto decreto oltre agli atti della procedura selettiva.</p>
<p class="popolo">Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione da parte dell’Università, dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010 e dell’art. 2 del bando di concorso, per non aver essa disposto l’esclusione dalla procedura del candidato Marchisio, per mancanza dei requisiti richiesti dal bando, essendo egli, al tempo della presentazione della domanda e, comunque, fin dal 2021, professore a contratto di diritto industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena. Secondo la ricostruzione del ricorrente, infatti, tra i requisiti richiesti per partecipare alla procedura vi sarebbe quello previsto all’art. 2 del bando, secondo cui “<i>non possono partecipare alla procedura concorsuale coloro che nel triennio precedente alla data di scadenza del bando abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell&#8217;Università degli Studi di Siena</i>”, e ciò conformemente all’art. 18, comma 4, citato, il quale stabilisce che “<i>ciascuna università statale, nell&#8217;ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell&#8217;ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all&#8217;articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell&#8217;università stessa, ovvero alla chiamata di cui all&#8217;articolo 7, comma 5-bis</i>”.</p>
<p class="popolo">Secondo la tesi del ricorrente, dunque, tali norme, in quanto sorrette da ragioni di imparzialità dell’azione amministrativa e di stimolo alla mobilità tra Atenei, dovrebbero essere intese come ostative alla partecipazione alla procedura selettiva nei confronti di chiunque, nel triennio precedente, avesse instaurato qualsivoglia rapporto di lavoro con l’Università.</p>
<p class="popolo">Peraltro, avendo il prof. Marchisio autodichiarato nella domanda di partecipazione di non aver prestato servizio nell&#8217;ultimo triennio presso l&#8217;Università di Siena, egli avrebbe reso una dichiarazione falsa, incorrendo in un’ulteriore causa di esclusione.</p>
<p class="popolo">Con il secondo motivo, il prof. Laudonio ha contestato, con riferimento alla posizione del prof. Donati, la violazione delle regole del bando che, a suo dire, prevedeva l’obbligo per i candidati di presentare “<i>6 articoli di rivista in fascia “A” e una monografia in caso di presentazione di 12 o 11 pubblicazioni; 5 articoli in rivista in fascia “A” e una monografia in caso di presentazione di 10 o 9 pubblicazioni</i>” e così via, con la conseguenza che la mancata produzione nei detti termini della suddetta documentazione avrebbe dovuto comportare l’esclusione del candidato dalla procedura.</p>
<p class="popolo">In particolare, il prof. Iacopo Donati, primo classificato, non avrebbe prodotto il numero di pubblicazioni in fascia “A” richiesto, non potendosi valutare come tali quelle di cui ai nn. 6, 7 e 8 allegate alla domanda di partecipazione [n. 6 (“<i>Crisi d’impresa e diritto di proprietà. Dalla responsabilità patrimoniale all’assenza di pregiudizio</i>”, 2020), n. 7 (“<i>L’incerto bilanciamento dei diritti degli azionisti e dei creditori nella capitalizzazione forzosa dei crediti</i>”, 2017) e n. 8 (“<i>La ricapitalizzazione interna delle banche mediante bail-in</i>”, 2016)], in quanto prive di valore autonomo poiché pienamente sovrapponibili ad un’altra monografia (“<i>La ricapitalizzazione forzosa</i>”, 2020) anch’essa presentata per la valutazione.</p>
<p class="popolo">Sotto altro profilo, il ricorrente ha contestato la valutazione della Commissione sui prodotti della ricerca, sostenendo di aver dato vita ad una produzione scientifica più diversificata e più ricca di quella del prof. Donati, e ha lamentato la mancata valorizzazione dell’ampiezza della propria attività didattica, nonché il mancato apprezzamento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale da lui conseguito nel 2009, nonché dello svolgimento di periodi di formazione e/o insegnamento all’estero.</p>
<p class="popolo">Infine, con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione del giudizio comparativo fra i tre candidati.</p>
<p class="popolo">Si sono costituiti l’Università di Siena e il controinteressato Donati, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per carenza d’interesse, essendosi il ricorrente &#8211; terzo graduato &#8211; limitato ad eccepire la necessità dell’esclusione del candidato &#8211; secondo graduato &#8211; Marchisio, senza però attaccare il giudizio valutativo espresso dalla Commissione nei confronti di quest’ultimo, cosicchè, non potendo la docenza a contratto dal medesimo svolta essere ricompresa nel novero degli incarichi previsti dalla legge come escludenti la partecipazione (come peraltro ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato), la posizione di secondo graduato del Prof. Marchisio rimarrebbe ferma, con conseguente mancato superamento della prova di resistenza.</p>
<p class="popolo">Anche rispetto alle altre censure, le parti resistente e controinteressata ne hanno eccepito l’infondatezza, la genericità e l’inammissibilità.</p>
<p class="popolo">Con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 29 gennaio 2024, il ricorrente ha gravato, per invalidità derivata, il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Siena prot. n. 0221766 del 28 novembre 2023, di nomina del Prof. Iacopo Donati a Professore associato.</p>
<p class="popolo">All’udienza in camera di consiglio del 15 febbraio 2024, la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensiva promossa e la causa è stata rinviata per la discussione all’udienza pubblica del 16 maggio 2024.</p>
<p class="popolo">A tale udienza, in seguito alla discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo">1. Il ricorso è in parte infondato e per altra parte inammissibile per carenza d’interesse.</p>
<p class="popolo">1.1. Invero, sulla questione posta dal ricorrente, relativa all’interpretazione dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, si è già espressa con più sentenze (anche di riforma di sentenze di questo T.a.r.) la VI Sezione del Consiglio di Stato, la quale ad esempio, con la sentenza del 13 luglio 2021, n. 5301, ha affermato che: &lt;&lt;<i>deve darsi continuità all’esegesi giurisprudenziale contenuta nelle sentenze n. 1561/2019, n. 2571/2020, n. 8196/2020 e 1505/2021 di questa Sezione secondo cui è ammessa la partecipazione dei titolari di contratti di insegnamento, di cui all’ art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle procedure di reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia riservate a “esterni” ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della stessa legge n. 240 del 2010. Nelle argomentazioni delle citate decisioni rilievo centrale riveste l’evoluzione normativa dell’art. 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo"><i>Originariamente tale disposizione si limitava a riferire che «[l]a stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari». Tale formulazione della norma era stata ritenuta incidesse anche sulla chiamata dei</i> <i>professori ai sensi dell’art. 18, comma 4, ampliando l’ambito interpretativo del sintagma «prestato servizio».</i> <i>In particolare, la selezione per la chiamata dei professori “esterni” era stata interpretata come riservata ‒ non solo a «coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa» (come letteralmente si legge nel citato articolo 18, comma 4), ma ‒ anche a quanti, nello stesso torno di tempo, non fossero stati destinatari di contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240 del 2010.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo"><i>Sennonché, secondo i citati precedenti di questa Sezione, il legislatore con la novella del 2016 ha espresso la manifesta volontà di estendere la platea dei legittimati a partecipare alle selezioni bandite dagli atenei ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e quindi di includere tra coloro che “non hanno prestato servizio”, proprio i docenti a contratto nominati ai sensi dell’art. 23. È questo, il significato del nuovo testo dell’art. 23, comma 4, della legge n. 240 del 2010, il quale ora recita: «[l]a stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell&#8217;ambito delle risorse vincolate di cui all’articolo 18, comma 4».</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo"><i>L’intervento normativo del 2016 ha avuto quindi un duplice scopo; da un lato, quello di ampliare la disponibilità finanziaria per le università in merito alle chiamate dei professori “esterni”, riducendo eventualmente i “contratti di insegnamento”; dall’altro, quello di ampliare la platea dei partecipanti alle selezioni ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 aprendo la strada ad una più restrittiva interpretazione del sintagma ostativo “rapporto di servizio” contenuto nella norma.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo"><i>In questo senso va anche la modifica che ha interessato il citato comma 4 dell’art 18, da parte</i> <i>dell&#8217;art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che ha definitivamente chiarito che il limite a partecipare alle procedure di cui al citato art. 18 riguarda soltanto coloro che nell&#8217;ultimo triennio hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all&#8217;articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell&#8217;università stessa.</i>&gt;&gt;.</p>
<p class="popolo">Nello stesso senso si è pronunciata la VI sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4746 del 2021, di riforma della sentenza della prima sezione di questo T.a.r., n. 207 del 2019, pronunciata nei confronti dell’Università di Siena; ed anche il Cons. giust. amm. Regione Sicilia, (sent. 9 aprile 2021, n. 299).</p>
<p class="popolo">Da ultimo, l’orientamento, al quale il Collegio ritiene a questo punto di doversi adeguare, è stato ribadito con la sentenza del Consiglio di Stato. Sez. VI, n. 1199 del 17 febbraio 2022.</p>
<p class="popolo">Ne consegue che deve ritenersi legittima la decisione dell’Università degli Studi di Siena di ammettere il prof. Marchisio alla procedura in questione, non rientrando il suo caso nelle ipotesi ostative previste dalla norma di legge sopra esaminata.</p>
<p class="popolo">1.2. Ne deriva anche che debba escludersi che il prof. Marchisio abbia reso una falsa dichiarazione circa il possesso del requisito di partecipazione alla procedura, non avendo egli effettivamente “prestato servizio” per l’Università di Siena; ed avendo egli peraltro allegato alla domanda di partecipazione il proprio CV, dal quale risultava la dichiarazione di essere dal 2021 professore a contratto presso l’Università degli Studi di Siena.</p>
<p class="popolo">1.3. Il rigetto del primo motivo di ricorso, diretto a contestare l’ammissione del prof. Marchisio alla procedura concorsuale, comporta tuttavia &#8211; in mancanza di censure specificamente volte a contestare la più favorevole valutazione del prof. Marchisio rispetto al ricorrente &#8211; il consolidamento della posizione in graduatoria del prof. Marchisio, e dunque l’inammissibilità del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti per carenza d’interesse, non potendo ottenere il ricorrente, dalla sua posizione di terzo graduato, alcuna utilità dall’accoglimento delle censure rivolte a contestare la valutazione dei titoli presentati dal prof. Donati.</p>
<p class="popolo">2. Le spese di lite possono essere compensate investendo la causa questioni oggetto di dibattito giurisprudenziale.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li rigetta e in parte li dichiara inammissibili nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo">Spese compensate.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Riccardo Giani, Presidente</p>
<p class="tabula">Giovanni Ricchiuto, Consigliere</p>
<p class="tabula">Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Nicola Fenicia</td>
<td></td>
<td>Riccardo Giani</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-del-limite-a-partecipare-alle-procedure-di-cui-allart-18-comma-4-l-240-10/">Sull&#8217;interpretazione del limite a partecipare alle procedure di cui all&#8217;art. 18, comma 4,  L. 240/10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In tema di valutazioni per l&#8217;abilitazione unica nazionale il ricorso al parere pro veritate non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-valutazioni-per-labilitazione-unica-nazionale-il-ricorso-al-parere-pro-veritate-non-spoglia-i-commissari-del-proprio-potere-valutativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 10:48:37 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88964</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-valutazioni-per-labilitazione-unica-nazionale-il-ricorso-al-parere-pro-veritate-non-spoglia-i-commissari-del-proprio-potere-valutativo/">In tema di valutazioni per l&#8217;abilitazione unica nazionale il ricorso al parere pro veritate non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo</a></p>
<p>Pres. E. Raganella Est. F. Dello Sbarba Università &#8211; Concorso &#8211; Abilitazione unica nazionale &#8211; Parere pro veritate con riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione &#8211; Natura e limiti In tema di abilitazione unica nazionale ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera i), legge n. 240/2010 “la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-valutazioni-per-labilitazione-unica-nazionale-il-ricorso-al-parere-pro-veritate-non-spoglia-i-commissari-del-proprio-potere-valutativo/">In tema di valutazioni per l&#8217;abilitazione unica nazionale il ricorso al parere pro veritate non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-valutazioni-per-labilitazione-unica-nazionale-il-ricorso-al-parere-pro-veritate-non-spoglia-i-commissari-del-proprio-potere-valutativo/">In tema di valutazioni per l&#8217;abilitazione unica nazionale il ricorso al parere pro veritate non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo</a></p>
<p>Pres. E. Raganella Est. F. Dello Sbarba</p>
<hr />
<p>Università &#8211; Concorso &#8211; Abilitazione unica nazionale &#8211; Parere <i>pro veritate </i>con<i> </i>riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione &#8211; Natura e limiti</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tema di abilitazione unica nazionale ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera i), legge n. 240/2010 “<i>la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull&#8217;attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h)”. </i>Il ricorso al parere <i>pro veritate </i>con<i> </i>riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione, tuttavia, non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo relativamente ai settori disciplinari che gli stessi, invece, rappresentano, né, peraltro, li vincola a conformarsi alle valutazioni dell’esperto, non potendo il giudizio complessivo essere rimesso a quest’ultimo soltanto. A fronte di quanto sopra, tuttavia, nel caso di specie il parere dell’esperto risulta essere un giudizio complessivo dal quale non emerge un esame analitico e specifico dei singoli lavori in violazione della normativa citata, inoltre i singoli Commissari risultano essersi meramente richiamati al suo parere,  senza procedere ad un esame specifico delle pubblicazioni che sono state valutate solo nel loro complesso, ne deriva la illegittimità della valutazione</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 18/05/2024</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 09956/2024 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 10074/2020 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10074 del 2020, proposto da<br />
Paolo Dionisi Vici, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Matteo Spatocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale S. Lavagnini n. 41;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, Commissione D&#8217;Esame per L&#8217;Asn Settore Concorsuale 07/B2, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del provvedimento, conosciuto in data 24 settembre 2020, contenente il giudizio di non idoneità e non abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 07/B2, “scienze e tecnologie dei sistemi arborei e Forestali”, di cui al Decreto direttoriale n. 1532/2016 del Ministero dell&#8217;Istruzione Università e della Ricerca (doc. 1), del verbale n. 1 del 20 luglio 2020 della riunione della Commissione (doc. 2), del Decreto Direttoriale n. 729 del 27/5/2020 di nomina della Commissione (Doc. 3), delle dichiarazioni dei singoli professori di partecipazione alla seduta in via telematica (doc. 4, 5, 6, 7), il parere dell&#8217;esperto valutatore (doc. 8), nonché tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali o collegati, anteriori e successivi, anche non conosciuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorrente espone di aver presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 07/B2 “<i>Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali</i>”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale n. 1532/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1 In esecuzione della sentenza del Tar Lazio Roma, Sez. III bis, n. 14410/2019, la Commissione giudicatrice, in diversa composizione, ha rivalutato l’esponente e ne ha ritenuto la non idoneità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“1) Violazione e/o falsa applicazione art. 16, co. 2 e 3 L. 240/2010, art. 8 co. 6, DPR 95/2016, art.3, co. 1, DM 120/2016. Eccesso di potere per carenza di motivazione: motivazione non analitica, apodittica, irragionevole, contraddittoria e comunque mancante. Violazione del giudicato della sent. TAR Lazio, n. 14410/2019. Violazione e/o falsa applicazione del DM 120/2016 (allegato citato incluso Tab. 1 DM 602/2016), e art. 5 DD 1532/2016. Violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost. Sviamento di potere; Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e di motivazione specifica, travisamento sulla valutazione delle pubblicazioni, carenza dei presupposti, manifeste contraddittorietà e disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza”;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“2) Violazione e/o falsa applicazione art. 16 L. 240/2010, allegato A co. 1 n. 9 e art. 5 D.M. 120/2016. Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2 In data 2.12.2020 si è costituito il Ministero resistente con atto di stile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3 All’udienza pubblica del 7 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei sensi che seguono.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “<i>nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo</i>” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “<i>Valutazione della qualificazione scientifica per l&#8217;abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia</i>”, che “<i>1. Nelle procedure di abilitazione per l&#8217;accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l&#8217;abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall&#8217;importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “<i>piena maturità scientifica</i>” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “<i>importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca</i>”, e quelli per l’accertamento della “<i>maturità scientifica</i>” (per la seconda fascia), la quale è data dal “<i>riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “<i>la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all&#8217;allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “<i>La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell&#8217;articolo 7, secondo i seguenti criteri:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) l&#8217;apporto individuale nei lavori in collaborazione;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c) la qualità della produzione scientifica, valutata all&#8217;interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell&#8217;originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>f) la rilevanza delle pubblicazioni all&#8217;interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “<i>si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale</i>.”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2 Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto al candidato il possesso di tre titoli ma ha valutato negativamente la sua produzione scientifica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con il primo motivo di diritto, parte ricorrente afferma che l’esperto esterno, nominato dalla Commissione per la valutazione della qualità delle pubblicazioni, non avrebbe correttamente applicato i criteri di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Oltre a ciò, i pareri espressi dagli altri Commissari risulterebbero incoerenti e contraddittori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1 Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso sia fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il parere dell’esperto risulta essere un giudizio complessivo dal quale non emerge un esame analitico e specifico dei singoli lavori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rammenta il Collegio che, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera i), legge n. 240/2010 “<i>la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull&#8217;attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h)”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso al parere <i>pro veritate </i>con<i> </i>riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione, tuttavia, non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo relativamente ai settori disciplinari che gli stessi, invece, rappresentano, né, peraltro, li vincola a conformarsi alle valutazioni dell’esperto, non potendo il giudizio complessivo essere rimesso a quest’ultimo soltanto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte di quanto sopra, tuttavia, nel caso di specie i singoli Commissari risultano essersi meramente richiamati al parere, senza procedere ad un esame specifico delle pubblicazioni che sono state valutate solo nel loro complesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Prof. Mezzetti si limita ad asserire che “<i>Nel suo complesso la produzione scientifica di qualità risulta abbastanza limitata e relativa a un ambito molto specifico del settore concorsuale 07/B2</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per il Prof. Motta,<i> “nel complesso questi lavori sono sufficientemente originali ma riguardano un campo di interesse specifico e limitato ed a volte rappresentano lavori interdisciplinari nei quali il candidato apporta un contributo settoriale coerente ma di limitata portata per l’obiettivo principale della pubblicazione”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, in alcuni dei giudizi individuali, che pure concludono per la non idoneità del candidato, la valutazione appare sostanzialmente positiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per il Prof. Failla “<i>La produzione scientifica è sufficientemente continuativa e con rigore metodologico, seppure limitata agli aspetti della conservazione di opere lignee in ambito museale e sulle strumentazioni per il loro monitoraggio”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per il Prof. Sebastiani <i>“Le 12 pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale 07/B2, o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione è buono in quanto il candidato risulta primo autore, autore corrispondente o ultimo autore in 8 dei 12 lavori. Il contributo del candidato è significativo tenendo conto delle competenze specifiche derivate dall’analisi del curriculum”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il giudizio collegiale risulta estremamente sintetico e in parte contraddittorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, la limitata originalità di quattro lavori (non testualmente indicati) viene apoditticamente desunta dalla loro pubblicazione “<i>su riviste non indicizzate</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ordine agli altri otto lavori (anch’essi non testualmente indicati) si dà conto della pubblicazione su riviste internazionali indicizzate del primo o del secondo quartile di “<i>subject category</i>”, ma, di nuovo apoditticamente, si afferma che essi sono “<i>non sempre coerenti alle tematiche del settore concorsuale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel prosieguo del giudizio, si afferma che essi “<i>sono sufficientemente originali e complessivamente la loro rilevanza è di scarso rilievo per il settore concorsuale</i>”; in ciò ravvede il Collegio un salto logico che rende di difficile comprensione la motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene il giudizio <i>de quo</i> inficiato dai vizi prospettati dalla parte ricorrente, risultando, in particolare, non adottato in conformità agli artt. 3, 4 e 6 del D.M. n. 120 del 2016 e all’art. 16, legge n. 240/2010, oltre che non congruamente motivato, irragionevole e contraddittorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eccessiva sinteticità dei giudizi collegiale e individuale (e del parere) li rende privi di un sufficiente impianto motivazionale che consenta di conoscere il percorso valutativo seguito dalla Commissione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide, la sinteticità del giudizio, con cui legittimamente la Commissione può esprimersi, non può in alcun modo tramutarsi nell’assoluta acriticità e apoditticità delle conclusioni, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo di adeguata e congrua motivazione sancito dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (cfr., <i>ex plurimis</i>, TAR Lazio Roma, Sez. III bis, n. 3339/2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Con il secondo motivo di diritto, parte ricorrente lamenta la mancata valutazione di alcuni dei titoli indicati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, il secondo motivo può essere assorbito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Lo stesso risulta, comunque, inammissibile per carenza di interesse avendo il candidato ottenuto il riconoscimento un numero di titoli (tre) sufficiente ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione, secondo quanto disposto dall’art. 6 del D.M. n. 120/2016 (cfr., <i>ex multis</i>, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 7412/2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Conclusivamente, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento nei sensi di cui in motivazione con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione del candidato, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a., a cura di una Commissione in diversa composizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo mentre il contributo unificato deve essere rimborsato per legge.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; annulla gli atti impugnati,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ordina all’Amministrazione la rivalutazione del ricorrente a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione che dovrà essere compiuta entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00 (duemila/00), oltre spese e accessori di legge se dovuti, in favore di parte ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Emiliano Raganella, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Caputi, Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Francesca Dello Sbarba</td>
<td></td>
<td>Emiliano Raganella</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-valutazioni-per-labilitazione-unica-nazionale-il-ricorso-al-parere-pro-veritate-non-spoglia-i-commissari-del-proprio-potere-valutativo/">In tema di valutazioni per l&#8217;abilitazione unica nazionale il ricorso al parere pro veritate non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulle modalità di esperimento dei giudizi inerenti la valutazione per l&#8217;abilitazione scientifica nazionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-modalita-di-esperimento-dei-giudizi-inerenti-la-valutazione-per-labilitazione-scientifica-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 13:17:21 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89401</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-modalita-di-esperimento-dei-giudizi-inerenti-la-valutazione-per-labilitazione-scientifica-nazionale/">Sulle modalità di esperimento dei giudizi inerenti la valutazione per l&#8217;abilitazione scientifica nazionale</a></p>
<p>1. Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Parere pro veritate &#8211; Non spoglia i Commissari del potere valutativo 2. Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale Giudizio sintetico &#8211; Limiti 1. Il ricorso al parere pro veritate con riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione non spoglia i Commissari del proprio potere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-modalita-di-esperimento-dei-giudizi-inerenti-la-valutazione-per-labilitazione-scientifica-nazionale/">Sulle modalità di esperimento dei giudizi inerenti la valutazione per l&#8217;abilitazione scientifica nazionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-modalita-di-esperimento-dei-giudizi-inerenti-la-valutazione-per-labilitazione-scientifica-nazionale/">Sulle modalità di esperimento dei giudizi inerenti la valutazione per l&#8217;abilitazione scientifica nazionale</a></p>
<p style="text-align: justify;">1. Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Parere pro veritate &#8211; Non spoglia i Commissari del potere valutativo</p>
<p style="text-align: justify;">2. Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale Giudizio sintetico &#8211; Limiti</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso al parere <i>pro veritate </i>con<i> </i>riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo relativamente ai settori disciplinari che gli stessi, invece, rappresentano, né, peraltro, li vincola a conformarsi alle valutazioni dell’esperto, non potendo il giudizio complessivo essere rimesso a quest’ultimo soltanto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. La sinteticità del giudizio, con cui legittimamente la Commissione può esprimersi, non può in alcun modo tramutarsi nell’assoluta acriticità e apoditticità delle conclusioni, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo di adeguata e congrua motivazione sancito dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (cfr., <i>ex plurimis</i>, TAR Lazio Roma, Sez. III bis, n. 3339/2024).</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 18/05/2024</p>
<p class="registri">N. 09956/2024 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri">N. 10074/2020 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione">(Sezione Terza Bis)</p>
<p class="tabula">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 10074 del 2020, proposto da<br />
Paolo Dionisi Vici, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Matteo Spatocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale S. Lavagnini n. 41;</p>
<p class="contro">contro</p>
<p class="popolo">Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, Commissione D&#8217;Esame per L&#8217;Asn Settore Concorsuale 07/B2, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo">del provvedimento, conosciuto in data 24 settembre 2020, contenente il giudizio di non idoneità e non abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 07/B2, “scienze e tecnologie dei sistemi arborei e Forestali”, di cui al Decreto direttoriale n. 1532/2016 del Ministero dell&#8217;Istruzione Università e della Ricerca (doc. 1), del verbale n. 1 del 20 luglio 2020 della riunione della Commissione (doc. 2), del Decreto Direttoriale n. 729 del 27/5/2020 di nomina della Commissione (Doc. 3), delle dichiarazioni dei singoli professori di partecipazione alla seduta in via telematica (doc. 4, 5, 6, 7), il parere dell&#8217;esperto valutatore (doc. 8), nonché tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali o collegati, anteriori e successivi, anche non conosciuti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="fatto">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo">1. Il ricorrente espone di aver presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 07/B2 “<i>Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali</i>”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale n. 1532/2016.</p>
<p class="popolo">1.1 In esecuzione della sentenza del Tar Lazio Roma, Sez. III bis, n. 14410/2019, la Commissione giudicatrice, in diversa composizione, ha rivalutato l’esponente e ne ha ritenuto la non idoneità.</p>
<p class="popolo">Il ricorrente, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi:</p>
<p class="popolo"><i>“1) Violazione e/o falsa applicazione art. 16, co. 2 e 3 L. 240/2010, art. 8 co. 6, DPR 95/2016, art.3, co. 1, DM 120/2016. Eccesso di potere per carenza di motivazione: motivazione non analitica, apodittica, irragionevole, contraddittoria e comunque mancante. Violazione del giudicato della sent. TAR Lazio, n. 14410/2019. Violazione e/o falsa applicazione del DM 120/2016 (allegato citato incluso Tab. 1 DM 602/2016), e art. 5 DD 1532/2016. Violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost. Sviamento di potere; Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e di motivazione specifica, travisamento sulla valutazione delle pubblicazioni, carenza dei presupposti, manifeste contraddittorietà e disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza”;</i></p>
<p class="popolo"><i>“2) Violazione e/o falsa applicazione art. 16 L. 240/2010, allegato A co. 1 n. 9 e art. 5 D.M. 120/2016. Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria”.</i></p>
<p class="popolo">1.2 In data 2.12.2020 si è costituito il Ministero resistente con atto di stile.</p>
<p class="popolo">1.3 All’udienza pubblica del 7 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.</p>
<p class="popolo">2. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei sensi che seguono.</p>
<p class="popolo">2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “<i>nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo</i>” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).</p>
<p class="popolo">In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “<i>Valutazione della qualificazione scientifica per l&#8217;abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia</i>”, che “<i>1. Nelle procedure di abilitazione per l&#8217;accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l&#8217;abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.</i></p>
<p class="popolo"><i>2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall&#8217;importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca</i>”.</p>
<p class="popolo">Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “<i>piena maturità scientifica</i>” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “<i>importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca</i>”, e quelli per l’accertamento della “<i>maturità scientifica</i>” (per la seconda fascia), la quale è data dal “<i>riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca</i>”.</p>
<p class="popolo">La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.</p>
<p class="popolo">I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).</p>
<p class="popolo">In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:</p>
<p class="popolo">a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;</p>
<p class="popolo">b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “<i>la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all&#8217;allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione</i>”.</p>
<p class="popolo">La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “<i>La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell&#8217;articolo 7, secondo i seguenti criteri:</i></p>
<p class="popolo"><i>a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;</i></p>
<p class="popolo"><i>b) l&#8217;apporto individuale nei lavori in collaborazione;</i></p>
<p class="popolo"><i>c) la qualità della produzione scientifica, valutata all&#8217;interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell&#8217;originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;</i></p>
<p class="popolo"><i>d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;</i></p>
<p class="popolo"><i>e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;</i></p>
<p class="popolo"><i>f) la rilevanza delle pubblicazioni all&#8217;interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi</i>”.</p>
<p class="popolo">L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “<i>si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale</i>.”</p>
<p class="popolo">2.2 Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto al candidato il possesso di tre titoli ma ha valutato negativamente la sua produzione scientifica.</p>
<p class="popolo">3. Con il primo motivo di diritto, parte ricorrente afferma che l’esperto esterno, nominato dalla Commissione per la valutazione della qualità delle pubblicazioni, non avrebbe correttamente applicato i criteri di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016.</p>
<p class="popolo">Oltre a ciò, i pareri espressi dagli altri Commissari risulterebbero incoerenti e contraddittori.</p>
<p class="popolo">3.1 Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso sia fondato.</p>
<p class="popolo">Il parere dell’esperto risulta essere un giudizio complessivo dal quale non emerge un esame analitico e specifico dei singoli lavori.</p>
<p class="popolo">Rammenta il Collegio che, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera i), legge n. 240/2010 “<i>la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull&#8217;attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h)”.</i></p>
<p class="popolo">Il ricorso al parere <i>pro veritate </i>con<i> </i>riguardo al settore scientifico disciplinare non rappresentato in Commissione, tuttavia, non spoglia i Commissari del proprio potere valutativo relativamente ai settori disciplinari che gli stessi, invece, rappresentano, né, peraltro, li vincola a conformarsi alle valutazioni dell’esperto, non potendo il giudizio complessivo essere rimesso a quest’ultimo soltanto.</p>
<p class="popolo">A fronte di quanto sopra, tuttavia, nel caso di specie i singoli Commissari risultano essersi meramente richiamati al parere, senza procedere ad un esame specifico delle pubblicazioni che sono state valutate solo nel loro complesso.</p>
<p class="popolo">Il Prof. Mezzetti si limita ad asserire che “<i>Nel suo complesso la produzione scientifica di qualità risulta abbastanza limitata e relativa a un ambito molto specifico del settore concorsuale 07/B2</i>”.</p>
<p class="popolo">Per il Prof. Motta,<i> “nel complesso questi lavori sono sufficientemente originali ma riguardano un campo di interesse specifico e limitato ed a volte rappresentano lavori interdisciplinari nei quali il candidato apporta un contributo settoriale coerente ma di limitata portata per l’obiettivo principale della pubblicazione”.</i></p>
<p class="popolo">Peraltro, in alcuni dei giudizi individuali, che pure concludono per la non idoneità del candidato, la valutazione appare sostanzialmente positiva.</p>
<p class="popolo">Per il Prof. Failla “<i>La produzione scientifica è sufficientemente continuativa e con rigore metodologico, seppure limitata agli aspetti della conservazione di opere lignee in ambito museale e sulle strumentazioni per il loro monitoraggio”.</i></p>
<p class="popolo">Per il Prof. Sebastiani <i>“Le 12 pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale 07/B2, o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione è buono in quanto il candidato risulta primo autore, autore corrispondente o ultimo autore in 8 dei 12 lavori. Il contributo del candidato è significativo tenendo conto delle competenze specifiche derivate dall’analisi del curriculum”.</i></p>
<p class="popolo">Il giudizio collegiale risulta estremamente sintetico e in parte contraddittorio.</p>
<p class="popolo">In particolare, la limitata originalità di quattro lavori (non testualmente indicati) viene apoditticamente desunta dalla loro pubblicazione “<i>su riviste non indicizzate</i>”.</p>
<p class="popolo">In ordine agli altri otto lavori (anch’essi non testualmente indicati) si dà conto della pubblicazione su riviste internazionali indicizzate del primo o del secondo quartile di “<i>subject category</i>”, ma, di nuovo apoditticamente, si afferma che essi sono “<i>non sempre coerenti alle tematiche del settore concorsuale</i>”.</p>
<p class="popolo">Nel prosieguo del giudizio, si afferma che essi “<i>sono sufficientemente originali e complessivamente la loro rilevanza è di scarso rilievo per il settore concorsuale</i>”; in ciò ravvede il Collegio un salto logico che rende di difficile comprensione la motivazione.</p>
<p class="popolo">Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene il giudizio <i>de quo</i> inficiato dai vizi prospettati dalla parte ricorrente, risultando, in particolare, non adottato in conformità agli artt. 3, 4 e 6 del D.M. n. 120 del 2016 e all’art. 16, legge n. 240/2010, oltre che non congruamente motivato, irragionevole e contraddittorio.</p>
<p class="popolo">L’eccessiva sinteticità dei giudizi collegiale e individuale (e del parere) li rende privi di un sufficiente impianto motivazionale che consenta di conoscere il percorso valutativo seguito dalla Commissione.</p>
<p class="popolo">Secondo l&#8217;ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide, la sinteticità del giudizio, con cui legittimamente la Commissione può esprimersi, non può in alcun modo tramutarsi nell’assoluta acriticità e apoditticità delle conclusioni, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo di adeguata e congrua motivazione sancito dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (cfr., <i>ex plurimis</i>, TAR Lazio Roma, Sez. III bis, n. 3339/2024).</p>
<p class="popolo">4. Con il secondo motivo di diritto, parte ricorrente lamenta la mancata valutazione di alcuni dei titoli indicati.</p>
<p class="popolo">Alla luce dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, il secondo motivo può essere assorbito.</p>
<p class="popolo">Lo stesso risulta, comunque, inammissibile per carenza di interesse avendo il candidato ottenuto il riconoscimento un numero di titoli (tre) sufficiente ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione, secondo quanto disposto dall’art. 6 del D.M. n. 120/2016 (cfr., <i>ex multis</i>, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 7412/2024).</p>
<p class="popolo">5. Conclusivamente, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento nei sensi di cui in motivazione con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione del candidato, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a., a cura di una Commissione in diversa composizione.</p>
<p class="popolo">6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo mentre il contributo unificato deve essere rimborsato per legge.</p>
<p class="fatto">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:</p>
<p class="popolo">&#8211; annulla gli atti impugnati,</p>
<p class="popolo">&#8211; ordina all’Amministrazione la rivalutazione del ricorrente a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione che dovrà essere compiuta entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura del ricorrente.</p>
<p class="popolo">Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00 (duemila/00), oltre spese e accessori di legge se dovuti, in favore di parte ricorrente.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Emiliano Raganella, Presidente FF</p>
<p class="tabula">Giovanni Caputi, Referendario</p>
<p class="tabula">Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Francesca Dello Sbarba</td>
<td></td>
<td>Emiliano Raganella</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-modalita-di-esperimento-dei-giudizi-inerenti-la-valutazione-per-labilitazione-scientifica-nazionale/">Sulle modalità di esperimento dei giudizi inerenti la valutazione per l&#8217;abilitazione scientifica nazionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla convalida dell&#8217;atto amministrativo e sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-convalida-dellatto-amministrativo-e-sullabilitazione-scientifica-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 08:45:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88316</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-convalida-dellatto-amministrativo-e-sullabilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla convalida dell&#8217;atto amministrativo e sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale.</a></p>
<p>&#8211; Atto amministrativo &#8211; Provvedimento amministrativo &#8211; Convalida &#8211; Caratteri. &#8211; Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Commissione &#8211; Predeterminazione dei criteri &#8211; Contestazione &#8211; Onere della parte. &#8211; Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211;  Commissione &#8211; Contestazione della valutazione &#8211; Pubblicazioni &#8211; Onere di evidenziare i lineamenti di sistematicità,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-convalida-dellatto-amministrativo-e-sullabilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla convalida dell&#8217;atto amministrativo e sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-convalida-dellatto-amministrativo-e-sullabilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla convalida dell&#8217;atto amministrativo e sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Atto amministrativo &#8211; Provvedimento amministrativo &#8211; Convalida &#8211; Caratteri.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Commissione &#8211; Predeterminazione dei criteri &#8211; Contestazione &#8211; Onere della parte.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Università &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211;  Commissione &#8211; Contestazione della valutazione &#8211; Pubblicazioni &#8211; Onere di evidenziare i lineamenti di sistematicità, originalità e innovatività.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;" start="1" type="1">
<li>&#8211; Nell’ambito della autotutela c.d. conservativa possono includersi (tra l’altro) le figure della convalida, della conferma, della rinnovazione e della riforma. In particolare la “convalida” assume una funzione di c.d. conservazione dei valori (atti ed effetti) giuridici, che, sulla scorta dei generali principi del diritto, esprime la preferenza accordata dall&#8217;ordinamento all&#8217;opzione conservativa, rispetto a quella eliminatoria. <u></u><u></u>Tale figura, nello specifico campo del diritto amministrativo, è stata considerata come espressione del <i>favor</i> ordinamentale per il mantenimento in vita degli effetti prodotti da un atto ove essi siano attualmente rispondenti all&#8217;interesse pubblico, sostanziandosi, tra le altre cose, nella reiterazione in varie forme dello stesso per mezzo di un atto valido.  <u></u><u></u>La convalida del provvedimento amministrativo deve ritenersi espressione di un potere di “sanatoria” o di “manutenzione” dell&#8217;atto invalido, dal momento che delinea il consolidamento degli effetti (precari, in quanto in precedenza eliminabili) prodotti dallo stesso, facendo sorgere una nuova fattispecie che risulta produttiva di effetti giuridici non rimuovibili mediante l&#8217;annullamento o l&#8217;auto-annullamento. La convalida tuttavia non costituisce un “nuovo” provvedimento valido sostitutivo del precedente invalidamente adottato bensì un atto che, emendando in varie forme il vizio dell’atto annullabile, ne previene la caducazione.</li>
<li class="m_7363334340469595816MsoListParagraph">&#8211; In assenza di una contestazione puntuale e della dimostrazione di una incidenza specifica, non può ritenersi siano illegittimi i criteri definiti da una Commissione ASN <i>illo tempore</i> illegittimamente composta, se applicati in concreto da una Commissione ASN correttamente formata, anche considerando che si trattava di una scelta tra di parametri già normativamente previsti.<u></u><u></u></li>
<li class="m_7363334340469595816MsoListParagraph">&#8211; Per inficiare un giudizio ASN sulle pubblicazioni di per sé non irrazionale e/o contraddittorio è necessario quantomeno evidenziare i lineamenti di sistematicità, originalità e innovatività delle stesse non colti dalla Commissione. Se non vengono depositati in giudizio almeno l’indice o l’<i>abstract</i> di ciascuna delle pubblicazioni vantate, la doglianza rimane priva di dimostrazione e deve pertanto essere respinta.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Raganella &#8211; Est. Caputi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7977 del 2021, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Commissione per L&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale per il S.C. 12/D2 – Diritto Tributario C.O. Mur, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del giudizio di non idoneità al conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/D2 – Diritto tributario (bando candidati D.D. n. -OMISSIS- del 9.8.2018), formulato nei confronti del ricorrente dalla Commissione nazionale nominata con D.D. n. -OMISSIS- del 29.10.2018 e D.D. n. -OMISSIS- del 6.11.2020, pubblicato sul sito del Ministero intimato in data 27.5.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nonché, nei limiti azionati col presente ricorso, del Verbale -OMISSIS- con cui sono stati stabiliti i criteri e parametri per la valutazione dei candidati, di tutti gli ulteriori verbali e atti della procedura, e di ogni ulteriore provvedimento a essi presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il giudizio dell&#8217;ANVUR di accertamento della qualificazione del commissario Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 95 del 4.4.2016;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- del 29.10.2018, di nomina della Commissione nazionale per l&#8217;Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del settore concorsuale 12/D2 – Diritto tributario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- del 2.10.2020, di accettazione delle dimissioni del commissario Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, con efficacia pro futuro ex artt. 8, comma 2, del D.D. n. -OMISSIS- del 30.4.2018 (Doc. 3), come pure, ove occorra, dell&#8217;art. 6, comma 12, del d.P.R. n. 95 del 2016;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- del 6.11.2020 con cui il Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- è stato nominato quale componente della Commissione, a seguito delle dimissioni della Prof.ssa -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">PER LA CONSEGUENTE CONDANNA DEL Ministero intimato</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a nominare una nuova Commissione in diversa composizione, con il compito di rivalutare la domanda del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati e si chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, che valutano il ricorrente inidoneo all’abilitazione scientifica nazionale (ASN), seconda fascia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. I motivi di ricorso attengono per l’essenza:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il primo, alla denunzia della illegittimità della nomina della Commissione che ha reso l’impugnato giudizio di non abilitazione del ricorrente, per violazione di legge, <i>i.e.</i> art. 16, della l. n. 240 del 2010, art. 6, comma 2, art. 8, del d.p.r. n. 95 del 2016; falsa applicazione dell’art. 6, comma 12 e dell’art. 7, comma 4, del d.p.r. n. 95 del 2016; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il secondo, alla illegittimità del giudizio di non idoneità per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 8, comma 1 e 6, del d.p.r. n. 95 del 2016, nonché dell’art. 5, comma 2, del d.m. n.120 del 2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità in fatto e in diritto, travisamento, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il terzo, alla erronea valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sotto diversi profili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Il ricorso è infondato e pertanto va respinto per le ragioni di cui appresso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il primo motivo di doglianza riguarda la asserita illegittimità della nomina della Commissione di valutazione del candidato, a causa dell’illegittimità del D.D. n. -OMISSIS- del 2018, con cui era stata nominata la precedente Commissione, nonché del D.D. n. -OMISSIS- del 2020, di accettazione delle dimissioni della Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel predetto mezzo si evidenzia che la Commissione inizialmente nominata per il settore concorsuale di appartenenza del ricorrente comprendeva, tra l’altro, la Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel corso della procedura, tuttavia, è intervenuta la sentenza -OMISSIS- del Consiglio di Stato, con la quale sono stati annullati tutti gli atti della procedura di chiamata con cui era stato conferito alla predetta docente il titolo di Professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte del citato annullamento giurisdizionale, e per gli effetti che ad esso sono connaturati, sarebbe venuta meno con efficacia <i>ex tunc</i> la qualifica della Prof.ssa -OMISSIS- e, con essa, la qualificazione a far parte della Commissione di abilitazione scientifica nazionale costituita con D.D. n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ciò conseguirebbe l’illegittimità <i>ab origine</i> del D.D. n. -OMISSIS- del 2018 e dell’intera Commissione con esso nominata, in quanto composta da un docente privo dei requisiti normativamente richiesti per farne parte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parimenti viziato sarebbe il Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- del 2 ottobre 2020, con il quale sono state accettate le dimissioni della Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- dalle funzioni di commissario, a seguito della richiamata sentenza del Consiglio di Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con tale decreto il D.G. del Ministero intimato ha preso atto delle dimissioni e ne ha disposto l’accettazione “<i>ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- del 2018</i>” (c.d. Bando commissari), e quindi per “<i>sopravvenuti gravi impedimenti</i>” e con effetto a decorrere soltanto dall’adozione della citata accettazione delle dimissioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per le stesse ragioni sarebbe altresì illegittimo il Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- del 2020 con cui il Ministero resistente, anziché prendere atto dell’illegittimità e della conseguente necessaria decadenza dell’intera Commissione ASN, procedendo al sorteggio di una nuova Commissione in diversa composizione, si è limitato a sostituire la sola Prof.ssa -OMISSIS-, nominando a tal fine il Prof. -OMISSIS- e mantenendo le nomine degli altri quattro commissari già eletti con D.D. n. -OMISSIS- del 2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Trattandosi di collegio perfetto, poi, sarebbe evidente, sempre ad avviso del ricorrente, come il vizio descritto si ripercuoterebbe sull’intera Commissione determinandone la decadenza <i>in toto</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non ricorrevano, dunque, i presupposti per far luogo alla sostituzione di un singolo commissario, con conseguente violazione e falsa applicazione delle norme sopra richiamate, come pure degli artt. 6, comma 12 e 7, comma 4 del d.P.R. n. 95 del 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dall’illegittimità degli atti sin qui richiamati discenderebbe l’illegittimità, in via derivata e sotto gli stessi profili, del giudizio di non abilitazione dell’odierno ricorrente, in quanto reso da una Commissione illegittima, che avrebbe dovuto essere caducata e nuovamente sorteggiata nella sua interezza a seguito della più volte richiamata sentenza -OMISSIS- del Consiglio di Stato relativa al commissario Prof.ssa -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo vale notare che con il Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- del 2020 è stato nominato il Prof. -OMISSIS- in luogo della Prof.ssa -OMISSIS-, ma il Ministero ha anche proceduto a reiterare globalmente la composizione dell’organo giudicante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In effetti, il menzionato Decreto al par. 2 dell’art. 1 specifica che: “<i>Ai fini di cui in premessa, la commissione nazionale per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO è costituita dai seguenti professori</i>” segue l’elenco dei docenti confermati nella loro qualità di commissari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale provvedimento è di per sé legittimo, non potendosi ritenere che i precedenti atti, in tesi viziati, spieghino effetti caducanti o invalidanti su di esso, dal momento che i requisiti dei docenti individuati non sono oggetto di censure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Legittimamente, dunque, viste le circostanze del caso di specie, il Ministero ha individuato i quattro commissari in precedenza nominati ed un ulteriore commissario nella persona del Prof. -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le motivazioni del menzionato Decreto, in cui sono ricordate tutte le attività svolte successivamente all’accettazione delle dimissioni della Prof. -OMISSIS- (che è del 2 ottobre 2020), testimoniano la sussistenza della ulteriore istruttoria che ha condotto alla individuazione della Commissione: “<i>VISTA la lista degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO di cui all’articolo 6, comma 3, del d.d. n. -OMISSIS- del 2018, pubblicata sul sito del Ministero dell’università e della ricerca dedicato alle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>CONSIDERATO che nella predetta lista non vi sono aspiranti commissari sorteggiabili;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>CONSIDERATO che, pur ricorrendo al sorteggio preliminare ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.P.R. 95 del 2016 tra coloro che, appartenendo allo stesso macrosettore concorsuale 12/D DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, hanno manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione per il settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO, al fine di integrare la predetta lista non è possibile raggiungere il numero minimo di dieci unità;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>RITENUTO necessario, al fine di procedere al sorteggio, integrare la suindicata lista ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.P.R. 95 del 2016, fino al raggiungimento di dieci unità, mediante apposito sorteggio preliminare di 4 aspiranti commissari tra i professori ordinari appartenenti al settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO che non si sono candidati;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del giorno 08/10/2020 n. 200, concernente l’accertamento della qualificazione scientifica dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO che non si sono candidati;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>VISTA l’attestazione rilasciata ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della Legge 240/2010 dalle Università di afferenza dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO che non si sono candidati;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>VISTO l’esito dei sorteggi preliminari tenutisi in data 29 ottobre 2020 per l’individuazione di 4 aspiranti commissari tra i professori ordinari appartenenti al settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO che non si sono candidati;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>VISTA la lista degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO di cui all’articolo 6, comma 3, del d.d. n. -OMISSIS- del 2018, pubblicata sul sito del Ministero dell’università e della ricerca dedicato alle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, così come integrata dal sorteggio preliminare;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>VISTO l’esito dei sorteggi tenutisi in data 29 ottobre 2020 per l’integrazione dei membri della commissione nazionale per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 12/D2-DIRITTO TRIBUTARIO;”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si tratta quindi, nella sostanza, di un’attività di autotutela c.d. conservativa nel cui ambito possono includersi (tra l’altro) le figure della convalida, della conferma, della rinnovazione e della riforma (per l’inquadramento concettuale del tema si rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n.3385).<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare la “convalida” assume una funzione di c.d. conservazione dei valori (atti ed effetti) giuridici, che, sulla scorta dei generali principi del diritto, esprime la preferenza accordata dall&#8217;ordinamento all&#8217;opzione conservativa, rispetto a quella eliminatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale figura, nello specifico campo del diritto amministrativo, è stata considerata come espressione del <i>favor</i> ordinamentale per il mantenimento in vita degli effetti prodotti da un atto ove essi siano attualmente rispondenti all&#8217;interesse pubblico, sostanziandosi, tra le altre cose, nella reiterazione in varie forme dello stesso per mezzo di un atto valido.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La convalida del provvedimento amministrativo deve quindi ritenersi espressione di un potere di “sanatoria” o di “manutenzione” dell&#8217;atto invalido, dal momento che delinea il consolidamento degli effetti (precari, in quanto in precedenza eliminabili) prodotti dallo stesso, facendo sorgere una nuova fattispecie che risulta produttiva di effetti giuridici non rimuovibili mediante l&#8217;annullamento o l&#8217;auto-annullamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale fenomeno, viene precisato, “<i>non determina una modificazione strutturale del provvedimento viziato (non configurabile neppure logicamente, essendosi la fattispecie stessa già integralmente conclusa), bensì il sorgere di una fattispecie complessa, derivante dalla «saldatura» con il provvedimento convalidato, fonte di una sintesi effettuale autonoma</i>” (sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne discende che la convalida non costituisce un “nuovo” provvedimento valido sostitutivo del precedente invalidamente adottato bensì un atto che, emendando in varie forme il vizio dell’atto annullabile, ne previene la caducazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie si è pertanto di fronte alla reiterazione delle nomine dei primi quattro componenti della Commissione, che erano singolarmente immuni da vizi, e che sono state convalidate mercé la nomina del quinto componente anch’essa di per sé legittima. Sia la prima che la seconda determinazione giuridica sono valide, in quanto non sono contestati i requisiti dei predetti soggetti, e nel loro insieme esse danno luogo alla composizione di una Commissione che ben poteva legittimamente valutare il ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue il respingimento del motivo in esame, nel quale non si contesta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21 <i>nonies</i>, comma 2, della Legge 241/90, cui deve essere ricondotta la fattispecie in esame, che ad ogni buon conto sussistono, considerando che risponde certamente all’interesse pubblico conservare gli atti giuridici solo parzialmente viziati, consentendo il completamento delle operazioni dell’ASN, ed inoltre che l’intervento è tempestivo con riguardo alla sopravvenienza occorsa, come risulta in sostanza dalla sopra citata motivazione del Decreto Direttoriale n. -OMISSIS- del 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. La seconda censura ricorsuale attiene ai criteri e ai parametri di valutazione dei candidati applicati dalla Commissione, che sarebbero illegittimi in quanto fondati su criteri e parametri di valutazione non validi perché stabiliti da una Commissione illegittimamente composta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, la doglianza attiene al fatto che i detti criteri e parametri sono stati stabiliti nel Verbale -OMISSIS- ad opera della Commissione inizialmente nominata, ossia di una Commissione <i>ab origine</i> illegittima per la presenza della Prof.ssa -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente la “nuova” Commissione avrebbe proceduto direttamente alla valutazione dei candidati del VI quadrimestre, in tal modo omettendo di individuare i titoli sulla cui base valutare i candidati, come pure gli eventuali criteri e parametri di valutazione, in violazione di tutte le norme sopra richiamate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. Ritiene il Collegio che il mezzo sia infondato in quanto, come nota lo stesso ricorrente, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento è previsto che “<i>in tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario (…) Sono fatti salvi i criteri per l’espletamento delle procedure di abilitazione adottati dalla commissione ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 1</i>”, e in base all’art. 5, comma 2, del D.M. n. 120 del 2016 “<i>la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli (…) e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Allo scopo di garantire l’oggettività, la trasparenza e l’omogeneità delle procedure e dei metodi di valutazione, la delibera ha validità per l’intera durata dei lavori della Commissione, anche nel caso in cui uno o più commissari siano sostituiti. Tale delibera può essere rivista esclusivamente nel caso in cui la Commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazioni dei candidati</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E non può dubitarsi della applicabilità almeno in via analogica di detto articolo anche al caso di commissari illegittimamente nominati, considerando tra l’altro che ai sensi dell’art. 12 delle preleggi occorre dare preferenza alla analogia <i>legis </i>piuttosto che alla analogia <i>iuris</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per sostenere l’inapplicabilità delle menzionate disposizioni il ricorrente insiste sul fatto che non era possibile procedere alla semplice “sostituzione” per dimissioni di un singolo commissario ma occorreva rinnovare l’intera Commissione, reiterando tutti i relativi atti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, come notato nell’ambito della motivazione relativa al respingimento del primo motivo, tale posizione del ricorrente è infondata, poiché le nomine dei primi quattro componenti della Commissione erano singolarmente considerate immuni da vizi e sono state convalidate mercé la nomina del quinto componente che è di per sé legittima, conseguendone che il combinato disposto delle due determinazioni appena menzionate dà luogo alla composizione di una Commissione pienamente legittimata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, nel motivo in trattazione, il ricorrente nemmeno spiega da quale criterio o parametro sarebbe stato pregiudicato in concreto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto tale aspetto la doglianza è generica e quindi inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.a., oltre che comunque sfornita di prova quanto all’incidenza, almeno presunta, sul provvedimento finale, del vizio denunziato, dovendosi ritenere che la predetta incidenza, almeno putativa da parte del ricorrente, sia un presupposto indispensabile per coltivare una doglianza del genere di quella in parola, trattandosi di scelta tra parametri già normativamente previsti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, dunque, i criteri in base ai quali è stato valutato il ricorrente non sono, in quanto tali, contestati e la Commissione che ha esaminato il ricorrente è stata nominata conformemente alle norme applicabili, da cui deriva l’irrilevanza della definizione dei criteri ad opera di una Commissione <i>illo tempore</i> illegittimamente composta, anche considerando che si trattava di una scelta tra di parametri già normativamente previsti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto il ricorrente denunzia incidentalmente ma genericamente nel motivo in esame, e più diffusamente nel terzo, che detti criteri non sarebbero nemmeno stati applicati dalla Commissione da cui non può che derivare la contraddittorietà della posizione dello stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’ambito dell’esame del terzo motivo si provvederà a vagliare la denunzia (incidentale e generica e quindi inammissibile nel motivo in esame) della sussistenza di negativi effetti dei criteri individuati sulla valutazione del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Il terzo motivo di ricorso attiene alla presunta illegittimità del giudizio di non idoneità per violazione dell’art. 16, comma 1 e 3, lett. a), della l. n. 240 del 2010, dell’art. 8, comma 1 e 6, del d.p.r. n. 95 del 2016, degli artt. 5 e 6, lett. a), del d.m. n.120 del 2016, nonché eccesso di potere, <i>sub specie</i> di difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità in fatto e in diritto, travisamento, sviamento di potere, arbitrarietà, irrazionalità, illogicità, ingiustizia manifesta. violazione degli artt. 3 e 97 Cost..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.1. In primo luogo viene contestata la valutazione effettuata dalla Commissione dei titoli dichiarati dal ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questo profilo del motivo è però inammissibile, non sussistendo interesse alla coltivazione di tale doglianza, perché la Commissione ha riconosciuto in capo al ricorrente il possesso di titoli in numero pari al minimo richiesto (e, segnatamente, di tre titoli).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente sostiene che la mancata corretta considerazione dei suoi titoli da parte della Commissione avrebbe influenzato anche la valutazione delle sue pubblicazioni, ma questo aspetto della censura va esaminato nella sede sua propria (quella appunto della valutazione delle pubblicazioni).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.2. Per ciò che concerne la contestazione della valutazione di impatto della produzione scientifica del ricorrente, si impongono le medesime considerazioni che precedono: non sussiste interesse del ricorrente alla coltivazione della censura in esame perché lo stesso supera il relativo scrutinio, salvo verificare gli effetti di questa presunta illegittimità sulla valutazione delle pubblicazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.3. Venendo alla valutazione “qualitativa” delle pubblicazioni del ricorrente, nel ricorso se ne sostiene l’erroneità per diversi aspetti di violazione di legge ed eccesso di potere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche tale segmento concettuale del motivo in esame è infondato e pertanto va respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla presunta eterointegrazione dei criteri, la censura è infondata in quanto la “mancanza di respiro” si inserisce in una esposizione più vasta complessivamente ragionevole, “la valutazione fondata sulla tematica di parte speciale o generale” è meramente descrittiva di una individuata (a torto o a ragione) settorialità dell’attività accademica del candidato e l’accertamento della non settorialità nonché della “metodologia di esposizione” è certamente richiesta, a tacer d’altro, dal criterio della “<i>qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, quanto alla erroneità del giudizio sulla qualità delle pubblicazioni del candidato, la doglianza è scarsamente documentata e quindi non provata, posto che tali pubblicazioni non sono state depositate negli atti di causa nemmeno in un loro indice o <i>abstract</i> (su cui eventualmente il Collegio avrebbe potuto disporre istruttoria qualora si fosse trattato di questioni che presupponessero competenze specifiche).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.4. Per ciò che concerne la presunta contraddittorietà intrinseca del giudizio di non abilitazione del ricorrente, a fronte del superamento di due dei tre “pilastri” di valutazione, va notato che si tratta di differenti prospettive di valutazione che non possono essere confuse tra di loro, visto che le norme applicabili prevedono che l’ASN debba essere concessa a coloro che superano non solo lo scrutinio sui titoli e quello sull’impatto, ma anche quello su originalità e innovatività delle pubblicazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, non può concordarsi con il ricorrente quanto alla presunta rilevanza, emergente dagli atti impugnati, della provenienza “non universitaria” dello stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti deve notarsi, a valere anche quale pronunzia sui profili dei precedenti motivi che ipotizzano incidenza sulla valutazione del pregio delle pubblicazioni della detta provenienza e dei titoli del ricorrente, che la motivazione espressa dalla Commissione appare sufficiente ai fini della formulazione di un giudizio negativo in merito al criterio in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò in quanto, premesso il margine di apprezzamento tecnico riservato all’Amministrazione che caratterizza le valutazioni di cui si discorre, il giudizio collegiale si esprime in termini coerenti con i parametri applicabili “<i>Le pubblicazioni, pur con alcuni spunti di interesse, restano spesso confinate ad un taglio operativo professionale prive dell’inquadramento dogmatico generale e si limitano al momento ricognitivo dei singoli argomenti affrontati. Neppure risultano colte le interconnessioni e le reciproche influenze con istituti e principi generali che possano dare un quadro coerente di quanto descritto che resta, dunque, spesso fine a sé stesso</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per inficiare un tale giudizio sarebbe stato necessario quantomeno evidenziare i lineamenti di sistematicità, originalità e innovatività non colti dalla Commissione, invece il ricorrente non ha nemmeno depositato in giudizio l’indice o l’<i>abstract</i> di ciascuna delle pubblicazioni vantate, da cui deriva che la doglianza rimane priva di dimostrazione e deve pertanto essere, al pari degli altri motivi di ricorso, respinta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Vista la peculiarità della vicenda le spese di lite possono essere compensate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate nonché la loro identità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Emiliano Raganella, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Caputi, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesca Dello Sbarba, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-convalida-dellatto-amministrativo-e-sullabilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla convalida dell&#8217;atto amministrativo e sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullabilitazione-scientifica-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 11:52:55 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88314</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullabilitazione-scientifica-nazionale/">Sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale.</a></p>
<p>&#8211; Università &#8211; Atto amministrativo &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Nomina nelle commissioni di concorso &#8211; Docenti &#8211; Criteri di valutazione. &#8211; Università &#8211; Atto amministrativo &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Nomina nelle commissioni di concorso &#8211; Art. 1 bis del d.l. 76/2020 &#8211; Legittimità. &#8211; Università &#8211; Atto amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullabilitazione-scientifica-nazionale/">Sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullabilitazione-scientifica-nazionale/">Sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Università &#8211; Atto amministrativo &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Nomina nelle commissioni di concorso &#8211; Docenti &#8211; Criteri di valutazione.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Università &#8211; Atto amministrativo &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Nomina nelle commissioni di concorso &#8211; Art. 1 bis del d.l. 76/2020 &#8211; Legittimità.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Università &#8211; Atto amministrativo &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Nomina nelle commissioni di concorso &#8211; Docenti &#8211; Incompletezza della domanda &#8211; Soccorso istruttorio.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Università &#8211; Atto amministrativo &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Commissione &#8211; Valutazione &#8211; Criteri.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Università &#8211; Atto amministrativo &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Deposito in giudizio dell&#8217;Elenco titoli e pubblicazioni &#8211; Onere della parte.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;" start="1" type="1">
<li class="m_286635160274889119MsoListParagraph">&#8211; I criteri di valutazione dei docenti aspiranti alla nomina nelle commissioni di concorso ASN hanno valenza puramente oggettiva e non discrezionale, alla luce della norma di interpretazione autentica (art. 1 bis, del d.l. 76/2020, convertito con modificazioni in l. 120/2020) intervenuta sul disposto dell’art. 16, comma 3, lett. h) della l. 240/2010, alla cui stregua “L&#8217;articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell&#8217;inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7”. <u></u><u></u>Per poter essere legittimamente inclusi nelle liste dei commissari sorteggiabili per l’abilitazione, i docenti ordinari non devono produrre l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai rispettivi atenei sulla scorta di uno specifico regolamento e tenuto conto dell’attività didattica e di servizio agli studenti, ma è sufficiente che producano l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai loro atenei con riferimento ai criteri oggettivi di verifica dei risultati dell&#8217;attività di ricerca definiti dall’ANVUR, che consistono nell’aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su Wos e Scopus negli ultimi 5 anni.</li>
<li class="m_286635160274889119MsoListParagraph">&#8211; La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 bis del d.l. 76/2020, convertito con modificazioni in l. 120/2020, appare costituzionalmente legittima in quanto non manifestamente irragionevole. Infatti la stessa se, da un lato, dequota le valutazioni degli Atenei in merito all’attività didattica e maieutica svolta dai docenti, dall’altro lato, conferisce al procedimento di nomina dei commissari delle caratteristiche di più accentuata oggettività, automaticità e speditezza, che di per sé non appaiono inapprezzabili, anche considerando il margine di discrezionalità del Legislatore in subiecta materia.</li>
<li class="m_286635160274889119MsoListParagraph"><u></u><u></u>&#8211; L’Amministrazione deve procedere al soccorso istruttorio ex art. 6 della Legge 241/90 e richiedere al docente aspirante alla nomina nelle commissioni di concorso ASN la regolarizzazione della propria domanda, qualora la stessa presenti mancanze, omissioni, inesattezze o irregolarità, in particolare se sussista una base indiziaria iniziale in merito al possesso del requisito. <u></u><u></u>Nel caso in cui non sia stato esperito il soccorso istruttorio in sede procedimentale prima della nomina e delle attività di valutazione, ma nondimeno sussistano i requisiti in capo al commissario, è possibile esperirlo in seguito nell&#8217;ambito delle prerogative dell&#8217;amministrazione di autotutela conservativa, di cui poi è possibile dare riscontro in corso di giudizio.<u></u><u></u></li>
<li class="m_286635160274889119MsoListParagraph">&#8211; In sede di valutazione della ASN il carattere ricognitivo o meno di un’opera va valutato complessivamente rispetto ai “formanti” del diritto, norme, giurisprudenza, dottrina, ma non è necessario un esame specifico e una distinta motivazione di ciascuno di tali profili. <u></u><u></u>Una volta riscontrato dalla Commissione ASN il carattere prevalentemente ricognitivo di un’opera, è implicito che siano stati ritenuti disattesi i criteri del contributo fornito “al progresso della ricerca” e l’impatto “nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”, ossia i criteri all’uopo normativamente previsti per la valutazione positiva delle pubblicazioni.<u></u><u></u></li>
<li class="m_286635160274889119MsoListParagraph">&#8211; Quando sia assente nei motivi di ricorso la prospettazione positiva di un carattere innovativo delle pubblicazioni del ricorrente e non siano depositate in atti le medesime pubblicazioni, il Tribunale non può procedere ad uno scrutinio approfondito del giudizio formulato dalla Commissione negli atti impugnati, dovendosi limitare a valutarne sotto il profilo logico la non macroscopica incoerenza e la non manifesta irragionevolezza rispetto ai parametri normativamente previsti.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Raganella (f.f.) &#8211; Est. Caputi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3690 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Damiano Pallottino, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Villata in Roma, via G. Caccini n. 1;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Anvur &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Commissione per L&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale -OMISSIS&#8211; -OMISSIS-, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;<br />
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento &#8211; di cui la Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- è venuta a conoscenza a seguito dell&#8217;e-mail inviata il -OMISSIS- dall&#8217;indirizzo “asn@cineca.it” con allegato l&#8217;avviso di pubblicazione dei “risultati relativi alla domanda n. -OMISSIS-, Settore Concorsuale: -OMISSIS-, Fascia: 1 presentata nel quadrimestre n. 1” &#8211; con cui la Commissione nazionale per l&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia del settore concorsuale -OMISSIS- – -OMISSIS- non ha attribuito alla ricorrente l&#8217;ASN a ricoprire il ruolo di professore di prima fascia nel predetto settore nell&#8217;ambito della procedura della tornata abilitativa 2021-2023 indetta dal Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca (“Ministero”) con decreto direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021 rettificato dal decreto direttoriale n. 589 del 5 marzo 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;elenco dei candidati, pubblicato sempre il -OMISSIS- sul sito del Ministero, nella parte in cui ritiene la ricorrente non abilitata alle funzioni di professore di prima fascia nell&#8217;anzidetto settore;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nei limiti d&#8217;interesse della ricorrente, di tutti i verbali, relazioni e giudizi della Commissione, ivi compresi (i) il giudizio collegiale e tutti i giudizi individuali resi dalla Commissione e dai Commissari nei confronti della ricorrente, (ii) il verbale della riunione di insediamento della Commissione -OMISSIS- ove sono state definite “le modalità organizzative dei propri lavori per l&#8217;espletamento delle procedure di Abilitazione alla prima e seconda fascia di professore” e (iii) i verbali delle sedute -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sempre nei limiti d&#8217;interesse della ricorrente, del decreto direttoriale n. 1564 dell&#8217;8 luglio 2021 con cui il Ministero ha nominato la Commissione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; e di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; e per la conseguente condanna del Ministero a procedere a un nuovo esame della ricorrente avvalendosi di una Commissione in diversa composizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 26/4/2022:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, anche ai sensi dell&#8217;art. 55 co. 10 c.p.a., oltre di quanto impugnato con il ricorso introduttivo, e nei limiti d&#8217;interesse della Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- (d&#8217;ora innanzi solo “ricorrente”), anche:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del decreto direttoriale n. 1564 dell&#8217;8 luglio 2021 del Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca, nella parte in cui ha nominato il Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- componente della Commissione nazionale (d&#8217;ora innanzi solo “Commissione”) per l&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale (“ASN”) alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia del settore concorsuale -OMISSIS- – -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, all&#8217;anzidetta nomina del Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e per la conseguente condanna del Ministero a procedere a un nuovo esame della ricorrente avvalendosi di una Commissione in diversa composizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 30/11/2022:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">oltre di quanto impugnato con il ricorso introduttivo, e nei limiti d&#8217;interesse della Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, anche:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del decreto direttoriale n. 1564 dell&#8217;8 luglio 2021 del Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca (“Ministero”), nella parte in cui ha nominato il Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- componente della Commissione nazionale (d&#8217;ora innanzi solo “Commissione”) per l&#8217;Abilitazione Scientifica Nazionale (“ASN”) alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia del settore concorsuale -OMISSIS- – -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, all&#8217;anzidetta nomina del Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, ivi inclusa – per quanto occorrer possa – la Nota del Ministero n. -OMISSIS- del 12 maggio 2022 – richiamata nell&#8217;attestazione rilasciata dall&#8217;Università degli Studi di -OMISSIS- in data 30 maggio 2022 e prodotta nel presente giudizio dall&#8217;Avvocatura dello Stato in data 22 settembre 2022 – con cui lo stesso Ministero ha richiesto alla predetta Università di attestare, ex art. 6 comma 7 della l. 240/2010, “il possesso da parte del prof. -OMISSIS- dei requisiti utili alla positiva valutazione alla data di marzo 2021”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e per la conseguente condanna del Ministero a procedere a un nuovo esame della Prof.ssa -OMISSIS- avvalendosi di una Commissione in diversa composizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Anvur &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. La ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio ed i successivi motivi aggiunti, si duole dell’esito a lei sfavorevole della procedura di attribuzione della abilitazione scientifica nazionale (“ASN”), prima fascia, nel settore concorsuale -OMISSIS- – -OMISSIS-, nell’ambito della procedura di cui alla tornata abilitativa 2021 – 2023, indetta dal Ministero con decreto direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021, rettificato dal decreto direttoriale n. 589 del 5 marzo 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Le doglianze, per l’essenza, attengono a violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nello specifico: “<i>I. &#8211; PRIMO MOTIVO &#8211; SULL’ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e della Tabella 4 del D.M. 589/2018, dell’art. 8 e dell’Allegato E del D.M. 120/2016, dell’art. 16 co. 3 della l. 240/2010 e degli artt. 4 co. 3 e 6 del decreto direttoriale n. 251 del 19 gennaio 2021</i>.”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>II. &#8211; SECONDO MOTIVO &#8211; SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 co. 3 della l. 240/2010 e degli artt. 3, 6 e 7 e dell’Allegato B del D.M. 120/2016; violazione dell’art. 3 della l. 241/1990; eccesso di potere per motivazione erronea, contraddittoria e insufficiente, disparità di trattamento, ingiustizia e illogicità manifeste</i>.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Nei primi motivi aggiunti si è poi evidenziato un vizio del decreto direttoriale n. 1564 dell’8 luglio 2021 di nomina della Commissione per la presenza al suo interno del Commissario Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, al quale l’Università di -OMISSIS- non avrebbe rilasciato l’attestazione di positiva valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della l. 240/2010.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il secondo atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha inoltre agito per l’annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(i) del decreto direttoriale n. 1564 dell’8 luglio 2021 di nomina della Commissione per aver nominato (anche) il Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- componente della Commissione malgrado il mancato rilascio da parte dell’Università di -OMISSIS-, come “definitivamente” confermato a seguito del deposito del Ministero del 22 settembre 2022, dell’attestazione di positiva valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della l. 240/2010, attestazione difatti rilasciata solamente (e tardivamente) in data 30 maggio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(ii) per quanto occorrer possa, dell’anzidetta Nota del Ministero n. -OMISSIS- del 12 maggio 2022, e per la conseguente condanna del Ministero a procedere ad un nuovo esame della Prof.ssa -OMISSIS- avvalendosi di una Commissione in diversa composizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le doglianze di cui al primo e al secondo dei motivi aggiunti sono le seguenti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>III. &#8211; TERZO MOTIVO &#8211; ANCORA SULL’ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 co. 7, 8 e 14 della l. 240/2010 e dell’art. 3 co. 2 lett. c del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021; eccesso di potere per difetto di istruttoria</i>.”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>IV. &#8211; QUARTO MOTIVO &#8211; ANCORA SULL’ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 co. 7 e 8 della l. 240/2010 e dell’art. 3 co. 1, 2 lett. c e 3 del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021; eccesso di potere per difetto di istruttoria</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio depositando atti e documenti, impugnando e contestando le censure proposte dalla ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. A seguito della celebrazione dell’udienza di merito del 18 luglio 2023 il Collegio ha ritenuto di esperire istruttoria, nei sensi che di seguito vengono ricordati: “<i>Ritenuto: &#8211; che la causa non sia ancora matura per la decisione, risultando necessario richiedere all’amministrazione, ex art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito in giudizio della Nota del Ministero n. -OMISSIS- del 12 maggio 2022 impugnata con gli ultimi motivi aggiunti e non presente agli atti;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato, nella sua doverosa attività di individuazione delle norme potenzialmente applicabili alla fattispecie, che sussistono dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla disposizione di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 19, comma 1-bis, la quale prevede che “L&#8217;articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell&#8217;inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7”, qualora interpretata nel senso che la positiva valutazione utile ai fini della partecipazione alle commissioni sia unicamente quella fondata sui criteri di verifica dei risultati dell&#8217;attività di ricerca definiti dall’ANVUR;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; che i predetti dubbi attengono tra l’altro alla possibile violazione dei principi di ragionevolezza ex art. 3 Cost., nonché di autonomia delle Università e di riserva di legge ex art. 33, comma 6, Cost.;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; che sulla questione che precede che viene sollevata dal Collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a. sia necessario acquisire specifiche e documentate difese dalle parti, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; di dover proseguire la trattazione della causa all’udienza pubblica del 21 novembre 2023</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale ordinanza la ricorrente ha inteso rispondere parzialmente con memorie depositate il 12 ottobre 2023 ed il 20 ottobre 2023, mentre l’Amministrazione è rimasta silente e non ha depositato l’atto richiesto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Preliminarmente il Collegio rileva che i motivi di ricorso ed i motivi aggiunti vanno esaminati nell’ordine derivante dall’applicazione del criterio della maggiore radicalità del vizio, in ossequio alla tassonomia indicata nella sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5/2015.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. In tale ottica, risultano poziori le censure sollevate nei confronti degli atti di nomina della Commissione esaminatrice, ossia, come sopra accennato, quelle che contestano la nomina dei Professori -OMISSIS- e -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. La nomina del Prof. -OMISSIS- viene avversata dalla ricorrente in quanto allo stesso non sarebbe stata rilasciata l’attestazione di positiva valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della l. 240/2010.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il decreto direttoriale n. 1564 dell’8 luglio 2021 di nomina della Commissione avrebbe illegittimamente trascurato tale elemento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.1. La difesa erariale, al fine di superare detta censura, ha depositato in giudizio:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in data 14 maggio 2022: l’autocertificazione del Commissario ASN Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- del 28 marzo 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in data 22 settembre 2022: l’attestazione di positiva valutazione ex art. 6 comma 7 della l. 240/2010 datata 30 maggio 2022 ma con effetto retroattivo “<i>alla data di marzo 2021</i>”, rilasciata dall’Università di -OMISSIS- allo stesso Commissario ASN Prof. -OMISSIS- a seguito (come si legge in detta attestazione) della Nota del Ministero n. -OMISSIS- del 12 maggio 2022 di richiesta alla medesima Università di attestare ex art. 6 comma 7 della l. 240/2010 “<i>il possesso da parte del prof. -OMISSIS- dei requisiti utili alla positiva valutazione alla data di marzo 2021</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella nota del Ministero che accompagna i predetti depositi si afferma che nel caricare la propria domanda di partecipazione alla procedura di formazione delle commissioni ASN, il Prof. -OMISSIS- avrebbe erroneamente allegato ad essa l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dal proprio ateneo a norma dell’art. 6, comma 14, della l. 240/2010, ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, anziché l’attestazione richiesta ai sensi del comma 7 della medesima disposizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ma dalla autocertificazione allegata al documento si comprenderebbe come il docente abbia ritenuto l’attestazione rilasciata dall’Ateneo come valida anche ai fini dell’art. 6, comma 7, della l. 240/2010, perché la positiva valutazione ottenuta dallo stesso per il conseguimento degli scatti stipendiali conterrebbe in sé anche la positiva valutazione utile alla partecipazione alle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, l’Università degli Studi di -OMISSIS- avrebbe già provveduto a confermare che alla data di invio della domanda il Prof. -OMISSIS- era in possesso dei requisiti didattici e di ricerca richiesti per l’attestazione di positiva valutazione impegnandosi a trasmettere specifica attestazione rettorale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’anzidetta attestazione ex art. 6 comma 7 della l. 240/2010 datata 30 maggio 2022 è poi stata depositata in giudizio in data 22 settembre 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.2. A tale riguardo, il Ministero evidenzia altresì che sulla questione è intervenuta una legge di interpretazione autentica (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, art. 19, comma 1-bis), alla cui stregua “<i>L&#8217;articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell&#8217;inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.3. La ricorrente contesta tale ricostruzione del Ministero e l’ammissibilità del procedimento seguito, evidenziando in particolare la tassatività dei termini per produrre la menzionata attestazione e l’irritualità dell’attestazione postuma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.4. Ritiene il Collegio che, in particolare alla luce della menzionata disposizione di interpretazione autentica, il motivo di ricorso in esame non possa essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va rilevato infatti che, come già notato in giurisprudenza (<i>i.a.</i> sentenza di questa Sezione 14 novembre 2023, n. 17050; nello stesso sentenza Consiglio di Stato 22 gennaio 2024, n. 660): “<i>Sul disposto dell’art. 16, comma 3, lett. h) l. 240/2010 è intervenuto, in via di interpretazione autentica, l’art. 1 bis, del d.l. 76/2020, convertito con modificazioni in l. 120/2020, a norma del quale “L&#8217;articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell&#8217;inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7”. Pertanto “per poter essere legittimamente inclusi nelle liste dei commissari sorteggiabili per l’abilitazione, i docenti ordinari non devono produrre l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai rispettivi atenei sulla scorta di uno specifico regolamento e tenuto conto dell’attività didattica e di servizio agli studenti, ma è sufficiente piuttosto che producano l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai loro atenei con riferimento ai criteri oggettivi di verifica dei risultati dell&#8217;attività di ricerca definiti dall’ANVUR. Tali criteri sono stati definiti da ANVUR con la delibera n. 132/2016 e, per la partecipazione alle commissioni ASN consistono nell’aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su Wos e Scopus negli ultimi 5 anni</i>.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Assodato che, nel contesto in parola, i criteri di valutazione dei commissari delle commissioni di concorso ASN hanno assunto, in base alla norma sopra citata, una valenza puramente oggettiva e non discrezionale, deve ritenersi che gli atti impugnati siano immuni dai vizi contestati e comunque non siano annullabili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.5. Sul punto, occorre notare, in primo luogo, che le attestazioni in parola sono per loro stessa natura “retroattive” o comunque retrospettiche in quanto consistono nell’accertamento dell’aver “<i>pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su Wos e Scopus negli ultimi 5 anni</i>”. Dunque non può rilevarsi un loro vizio per il solo motivo della loro tardiva redazione. Quanto ai contenuti, gli stessi non sono contestati, nel senso che i requisiti del Prof. -OMISSIS- non sono stati oggetto di censure nel ricorso o nei motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che l’attestazione postuma di cui si discorre, di per sé, è legittima.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In secondo luogo, nei pertinenti motivi di doglianza si contesta la efficacia di tale attestazione postuma al fine di sorreggere la validità degli atti di nomina della Commissione, in quanto all’epoca della emanazione dei secondi la prima non era ancora esistente nel mondo giuridico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In merito occorre però notare come il Prof. -OMISSIS- aveva fornito un “principio di prova” in ordine al possesso dei requisiti da parte sua, avendo prodotto una autodichiarazione che effettua un (anche se confuso e insufficiente) riferimento all’art. 6, comma 7, della l. 240/2010.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale contesto, dunque, l’Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno procedere al soccorso istruttorio ex art. 6 della l. 241/90 e richiedere al predetto docente la regolarizzazione della propria posizione, come detto già munita di una base indiziaria iniziale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ vero che la procedura per la nomina dei commissari di cui al decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021 aveva fissato alle ore 15:00 del 29 marzo 2021 il termine ultimo per l’invio da parte degli aspiranti Commissari, “a pena di esclusione”, della “<i>attestazione della positiva valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge n. 240/2010</i>” ma è altrettanto vero:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(i) che, ai sensi della lett. i) del comma 2 dell’art. 3 del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021 il Ministero si riservava “<i>la facoltà di verificare quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con eventuale conseguente esclusione dell&#8217;aspirante commissario in caso di informazioni/dati riportati in domanda non veritieri e rilevanti ai fini della procedura</i>”; pertanto era solo apparente la automaticità dell’esclusione contemplata per la mancata produzione dell’attestazione, in quanto la stessa era contemperata da possibili apprezzamenti dell’Amministrazione con riguardo alla “eventualità”, al “mendacio” ed alla “rilevanza”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(ii) che gli aspiranti commissari dovevano poi, prima del sorteggio, ai sensi dell’art. 6 del decreto in parola, essere scrutinati sotto (maggiormente pregnanti) profili scientifici dall’ANVUR, ed in caso di mancato riscontro dei predetti requisiti i soggetti in discorso dovevano essere oggetto (non di esclusione automatica) ma di procedimento ai sensi dell’articolo 10-bis della l. 241/1990;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(iii) che al comma 4 dell’art. 3 del decreto in parola era presente una non del tutto perspicua previsione secondo cui: “<i>Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte degli aspiranti Commissari sono da ritenersi rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare la correttezza di quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente esclusione dell’aspirante Commissario in caso di dichiarazioni non veritiere</i>”, il che poteva far sorgere il dubbio che anche l’attestazione ex art. 6, comma 7, fosse da rendere con l’autocertificazione, in particolare qualora il candidato fosse stato a conoscenza della novella normativa di interpretazione autentica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(iv) che le formule espulsive da una procedura (meramente) selettiva (non squisitamente concorsuale o concorrenziale) non vanno intese necessariamente in senso assoluto, dovendo effettuarsi un contemperamento con l’interesse dell’Amministrazione ad ottenere il massimo numero di candidature alle funzioni di commissario per l’ASN, e dovendo ritenersi la procedura in esame comunque eterointegrata dalla l. 241/90.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altre parole, il carattere meccanico e automatico dell’esclusione ed anche la forma che doveva assumere l’attestazione in discorso non emergevano in maniera del tutto chiara dalla lettura sistematica di tutte le norme previste dalla procedura di selezione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da quanto precede consegue che erano applicabili i principi generali in tema di autotutela, soccorso istruttorio e di “risultato” (nel senso evincibile dall’art. 21 octies, comma 2, l. 241/90).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Se l’Amministrazione avesse proceduto al soccorso istruttorio sull’attestazione, come era tenuta a fare alla stregua di quanto sopra visto, il Prof. -OMISSIS- avrebbe tempestivamente dimostrato i suoi requisiti, dal momento che non è contestato sussistessero, ed il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello effettivamente adottato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per le ragioni che precedono, l’attestazione ex art. 6, comma 7, l. 240/2010 della sussistenza dei requisiti in capo al Prof. -OMISSIS- (seppure postuma) ed il provvedimento di nomina dello stesso sono legittimi, il primo perché si tratta di per sé di un atto essenzialmente ricognitivo, il secondo, sia perché avrebbe dovuto applicarsi il soccorso istruttorio al fine di emendare tempestivamente le lacune della documentazione presentata dal menzionato docente, sia perché una volta applicato il detto sub procedimento lo stesso sarebbe stato immune da vizi e comunque non annullabile ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della l. 241/90.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nemmeno può dirsi che si sia trattato di un soccorso istruttorio “processuale”, che peraltro in base alla giurisprudenza è ammissibile a determinate condizioni, perché in realtà è l’Amministrazione che ha emendato, seppure in corso di causa, il vizio formale venutosi a creare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.6. Vale chiarire che il Collegio ben conosce la giurisprudenza formatasi negli anni scorsi in ordine alle questioni in trattazione, alla cui stregua, da un lato, “<i>tutti i commissari devono possedere la valutazione positiva degli atenei di appartenenza, formulata in virtù dell’art. 6, comma 7, della L. n. 240/2010”, </i>atteso che il<i>“comma 8 statuisce che in caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori “sono esclusi dalle commissioni di abilitazione,selezione e progressione di carriera del personale accademico</i>”, e “<i>la valutazione per gli scatti stipendiali (art. 6, comma 14) non è in alcun modo connessa all’ammissione alle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale (art. 6, comma 7), poiché attiene esclusivamente al calcolo della retribuzione e, pertanto, è inconferente nella specie</i>” (<i>i.a.</i> Cons. Stato, Sez. VI, 26 novembre 2018, n. 6675); e, dall’altro lato, le disposizioni contenute nei richiamati commi 7 e 8 dell’art. 6 della l. 240/2010 “<i>non ammettono che si possa, neanche per un periodo limitato, prescindere dal requisito in esame</i>”, ne consegue che non potrebbero essere “sorteggiati” gli aspiranti Commissari “<i>privi di positiva valutazione ai sensi dell’articolo 6, comma 7, L. 240/2010</i>”; e che non sarebbero ammesse “<i>richieste di integrazione rivolte dal Ministero ai singoli Atenei</i>” volte a sopperire “<i>alla suddetta mancanza con la successiva integrazione</i>” (v. Cons. Stato, Sez. VII, 2 maggio 2022, n. 3435).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia si tratta all’evidenza di giurisprudenza formatasi su atti antecedenti alla menzionata novella normativa di interpretazione autentica (nell’ultima sentenza citata si trattava di “<i>Commissione nominata con D.D. n. -OMISSIS- dell’8 febbraio 2019</i>”) e pertanto non può essere recepita tralatiziamente, risultando invece maggiormente plausibile, nel nuovo quadro normativo derivante dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (come convertito e s.m.i.), la ricostruzione esegetica svolta in precedenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.7. Il Collegio si è altresì posto il problema della legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica su cui si fondano i punti che precedono della presente sentenza, tuttavia, anche considerando l’assenza di deduzioni delle parti in merito, si ritiene che non sussistano i presupposti per un rinvio alla Consulta, in quanto la menzionata interpretazione autentica non appare manifestamente irragionevole.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, la stessa, se da un lato dequota le valutazioni degli Atenei in merito all’attività didattica e maieutica svolta dai docenti, dall’altro lato conferisce al procedimento di nomina dei commissari delle caratteristiche di più accentuata oggettività, automaticità e speditezza, che di per sé non appaiono inapprezzabili. In tale modo non pare generarsi un sistema complessivamente e macroscopicamente illogico, anche considerando il margine di discrezionalità del Legislatore nel bilanciare i valori costituzionali e gli interessi pubblici in <i>subiecta materia</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.8. Il motivo di doglianza in esame deve dunque essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Con riferimento alle censure afferenti alla nomina del Commissario Prof. -OMISSIS-, la ricorrente lamenta l’illegittimità della stessa e, dunque, della costituzione e composizione dell’intera Commissione, per i motivi di seguito esposti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Difetterebbero in capo al Prof. -OMISSIS- i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Commissario risulterebbe non raggiungere le “mediane Commissari” prescritte dal D.M. 589/2018 per il settore -OMISSIS- (Diritto commerciale) ossia: Numero articoli e contributi 10 anni: 19; Numero articoli classe A 15 anni: 7; Numero Libri 15 anni: 2.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, con riferimento agli articoli e contributi, il Prof. -OMISSIS- non supererebbe la mediana (pari come detto a 7) avendo presentato 16 articoli e contributi di cui 9 note a sentenza tra le quali tuttavia &#8211; sostiene la ricorrente &#8211; quelle indicate ai n.ri 12 e 19 sarebbero mere osservazioni a sentenza non assimilabili ad articoli, e quelle indicate ai n.ri 6, 9, 14 e 16 sarebbero brevi scritti meramente ricognitivi della dottrina e della giurisprudenza, non dotati di dignità di lavoro scientifico e quindi privi dei caratteri necessari per l’assimilazione agli articoli idonei a superare la mediana.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, nell’opinione della ricorrente, solo 5 contributi del Prof. -OMISSIS- sarebbero stati rilevanti ai fini del computo della mediana in parola che conseguentemente non sarebbe stata raggiunta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.1. La censura appena ricordata appare anzitutto inammissibile, in quanto generica ex art. 40, comma 2, c.p.a., e sfornita di prova perché non dimostrabile o integrabile con la lettura degli allegati documenti, in quanto vengono depositati in giudizio solo 4 dei lavori del suddetto docente, rispetto ai 6 contestati, sicché non sarebbe comunque possibile superare la prova di resistenza, posto che nel ricorso si assume che (dei 16 suddetti) sarebbero potenzialmente utili “<i>11 contributi indicati dal Commissario -OMISSIS-</i>” (cfr. pag. 10 del ricorso; ed infatti la ricorrente ne contesta 6 ma in realtà utilmente solo i 4 per i quali ha depositato il riscontro).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.2. In ogni caso il mezzo non coglie nel segno e deve essere disatteso per le ragioni di cui appresso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio in via preliminare deve rammentare che la procedura di individuazione dei docenti idonei a divenire commissari nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale è caratterizzata dalla discrezionalità tecnica degli organi competenti ad effettuare le relative valutazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò posto, il giudizio di valore rimesso all’apprezzamento dei predetti organi in ordine alla corrispondenza dei prodotti scientifici esibiti ai parametri di riferimento normativamente previsti è intangibile da parte del giudice amministrativo se non nei ristretti confini della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio di non ravvisare i suddetti vizi nella valutazione dei contributi scientifici del Prof. -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, a norma dell’art. 8, comma 1, lettera c), D.M. MIUR n. 120/2016, possono essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari sorteggiabili ai fini della formazione delle commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale i professori ordinari che siano in possesso “<i>di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento attestata dal ANVUR</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’ANVUR ha il compito di procedere all’accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti Commissari, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della D.D. MUR n. 251/2021, tenuto conto dei criteri, parametri e indicatori di cui all’Allegato E del D.M. 120/2016 e dei valori-soglia di cui all’articolo 3 del D.M. 589/2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La domanda presentata dal prof. -OMISSIS- risulta essere stata sottoposta a valutazione da parte dell’ANVUR nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6, comma 5, d.P.R. 95/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sede di accertamento, l’ANVUR ha verificato il possesso da parte del docente dei requisiti di qualificazione scientifica richiesti dall’allegato E al DM 120/2016, facendo applicazione delle soglie degli indicatori di attività scientifica definite con DM 589/2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il prof. -OMISSIS- ha superato la soglia di due indicatori su tre così come previsto dall’allegato E al D.M. 120/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’eseguire il computo degli indicatori l’ANVUR ha tenuto conto della tipologia dei prodotti presentati e ha ritenuto gli stessi rientranti nelle categorie fissate dal menzionato decreto ministeriale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le note a sentenza sono state considerate, con giudizio che il Collegio non può sindacare nel merito, pienamente assimilabili, per contenuti e apporto critico, agli articoli di carattere scientifico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.3. A tale particolare riguardo ritiene il Collegio che, pur volendo supporre che nella definizione delle note a sentenza valutabili ai fini che qui interessano siano da distinguersi due tipologie di scritti, di cui una sola valida nel presente contesto, ipotesi contrastata dall’Amministrazione resistente, le pubblicazioni del Prof. -OMISSIS- relative (quantomeno) all’Ordinanza del Tribunale di Catania, Sez. IV civile, 10 aprile 2013, alla Sentenza del Tribunale di Milano del 25 giugno 2006, ed al “diritto di informazione dei soci”, non appaiono meramente redazionali né si limitano all’indicazione di precedenti, ma presentano una analisi critica e non trascurabili riferimenti dottrinari e bibliografici che le rendono assimilabili agli articoli anche in base alle FAQ ANVUR invocate dalla ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.4. La doglianza deve dunque essere respinta, in quanto oltre alle 5 pubblicazioni non contestate il Prof. -OMISSIS- può vantarne almeno altre tre che rendono la sua posizione non contestabile in base all’assioma della “prova di resistenza”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Viene ora in considerazione il secondo motivo del ricorso originario, alla cui stregua sussisterebbe l’illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione, con particolare riguardo alla motivazione del giudizio negativo in ordine alla concessione dell’ASN, incentrato sulla non innovatività delle pubblicazioni, che sarebbe erroneo, contraddittorio e insufficiente, oltre a presentare tratti di disparità di trattamento, ingiustizia e illogicità manifeste.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche tale mezzo va respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.1. In particolare, premesso il limitato ambito dello scrutinio giurisdizionale che non può essere direttamente o indirettamente un giudizio sostitutivo, ritiene il Collegio che dalla motivazione dei provvedimenti impugnati non emergano i vizi denunziati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nello specifico la ricorrente, prendendo a riferimento precipuamente il giudizio sulle sue tre monografie, valutate essenzialmente o prevalentemente ricognitive, lamenta anzitutto una supposta carenza di chiarezza in ordine alla motivazione, in quanto non si comprenderebbe se detto giudizio sia espresso con riguardo “<i>al dato normativo, a tesi già espresse in dottrina oppure a soluzioni giurisprudenziali</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La doglianza è però da respingere, in quanto il carattere ricognitivo di un’opera può essere valutato, ed appare essere stato valutato, in maniera globale rispetto ai predetti elementi, che costituiscono, nel loro insieme, i “formanti” del diritto, fermo restando che nel suo giudizio la Commissione appare ovviamente concentrarsi sul profilo dottrinario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale scenario, ed in assenza di un principio di prova positiva, da parte della ricorrente, del carattere innovativo delle opere, di cui non è stato depositato in giudizio nemmeno l’indice, non ricorrono elementi probatori sufficienti a supporto della doglianza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In secondo luogo, una volta riscontato il carattere prevalentemente ricognitivo di un’opera è chiaro che non possono ravvisarsi nella stessa un contributo al “<i>progresso della ricerca</i>” e un impatto “<i>nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale</i>”, per cui, al contrario di quanto denunziato dalla ricorrente, i criteri normativamente previsti sono stati rispettati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In terzo luogo, neppure può dirsi che il giudizio collettivo non rifletta la circostanza che 3 Commissari su 5 avrebbero espresso giudizi positivi su una delle predette monografie, perché invece solo uno dei giudizi (prof. -OMISSIS-) in relazione solo alla prima monografia appare effettivamente benevolo, ma, a parte ciò, complessivamente, tutti i giudizi evidenziano il carattere, in tutto o in parte, ricognitivo delle monografie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto appare non irragionevole che il giudizio collegiale complessivo, di per sé intangibile in sede giurisdizionale, si sia orientato infine in senso negativo all’unanimità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vale aggiungere, infine, che non assume le sembianze di un vizio di legittimità la valutazione negativa di alcune monografie in punto di comparazione giuridica, dal momento che l’art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. 120/2016 chiede di valutare la qualità della produzione scientifica, all’interno del panorama nazionale (ma anche) internazionale della ricerca, e comunque per l’abilitazione di prima fascia si tratta di un criterio orizzontale intrinseco.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.2. Le medesime considerazioni valgono, <i>mutatis mutandis</i>, per le critiche al giudizio sulle opere “minori” della ricorrente, ed alle evidenziate disparità di trattamento, che appaiono non sussistenti in quanto il motivo di ricorso si concentra su profili eccessivamente “selettivi” e “parziali”, rimanendo comunque precluso in sede giurisdizionale un approfondimento “sostitutivo”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.3. Nel quadro che precede di opinabilità delle critiche mosse al giudizio di cui agli atti impugnati, in assenza, nei motivi di ricorso, della prospettazione positiva di un carattere innovativo delle pubblicazioni della ricorrente, e mancando agli atti le dette pubblicazioni, il Collegio non può procedere ad uno scrutinio aggiuntivo per mezzo di istruttoria. Pertanto un giudizio ulteriore sulla motivazione resa dalla Commissione sarebbe o meramente estetico oppure sostitutivo e quindi non coerente con la funzione del ricorso giurisdizionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di conseguenza anche il motivo in esame deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Le spese di lite vanno compensate vista la complessità della vicenda e la sua evoluzione temporale.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità delle persone fisiche menzionate in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 novembre 2023 e 23 gennaio 2024, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Emiliano Raganella, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Caputi, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesca Dello Sbarba, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullabilitazione-scientifica-nazionale/">Sull&#8217;abilitazione scientifica nazionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;illegittimità del sistema c.d. Tolc-Med, adottato per la selezione dei candidati ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l’a.a. 2023/2024.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-del-sistema-c-d-tolc-med-adottato-per-la-selezione-dei-candidati-ai-corsi-di-laurea-in-medicina-e-chirurgia-per-la-a-2023-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 11:35:24 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88281</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-del-sistema-c-d-tolc-med-adottato-per-la-selezione-dei-candidati-ai-corsi-di-laurea-in-medicina-e-chirurgia-per-la-a-2023-2024/">Sull&#8217;illegittimità del sistema c.d. Tolc-Med, adottato per la selezione dei candidati ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l’a.a. 2023/2024.</a></p>
<p>Università &#8211; Accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia &#8211; Procedura selettiva &#8211; Sistema di attribuzione del punteggio &#8211; Illegittimità. È illegittimo il sistema c.d. Tolc-Med, adottato dalla p.a. per la selezione dei candidati ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2023/2024, posto che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-del-sistema-c-d-tolc-med-adottato-per-la-selezione-dei-candidati-ai-corsi-di-laurea-in-medicina-e-chirurgia-per-la-a-2023-2024/">Sull&#8217;illegittimità del sistema c.d. Tolc-Med, adottato per la selezione dei candidati ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l’a.a. 2023/2024.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-del-sistema-c-d-tolc-med-adottato-per-la-selezione-dei-candidati-ai-corsi-di-laurea-in-medicina-e-chirurgia-per-la-a-2023-2024/">Sull&#8217;illegittimità del sistema c.d. Tolc-Med, adottato per la selezione dei candidati ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l’a.a. 2023/2024.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Università &#8211; Accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia &#8211; Procedura selettiva &#8211; Sistema di attribuzione del punteggio &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">È illegittimo il sistema c.d. Tolc-Med, adottato dalla p.a. per la selezione dei candidati ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2023/2024, posto che presenta elementi di alea che, da un lato, non sono giustificati da esigenze oggettive della selezione e, dall’altro, non consentono un ordinamento degli aspiranti sulla base della sola <em>performance</em>, essendo la relativa posizione influenzata, in maniera anche significativa e determinante l’accesso ai corsi di laurea, dall’attribuzione di un fattore di parametrazione del punteggio che limita, in modo per ciascuno diverso, il punteggio massimo raggiungibile e che mina, dunque, la <em>par condicio</em> tra i candidati. Pertanto, tale sistema non consente la selezione degli aspiranti secondo criteri di merito e di capacità, e risulta conseguentemente in contrasto coi i principi costituzionali e eurounitari.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Sapone &#8211; Est. Savi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 12735 del 2023, proposto da Alessandro Azzaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Universita&#8217; degli Studi Bari, Universita&#8217; degli Studi della Basilicata Potenza, Universita&#8217; degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Universita&#8217; degli Studi Brescia, Universita&#8217; degli Studi Cagliari, Universita&#8217; degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Universita&#8217; degli Studi G D&#8217;Annunzio Chieti, Universita&#8217; degli Studi Catania, Universita&#8217; degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Universita&#8217; degli Studi Ferrara, Universita&#8217; degli Studi Firenze, Universita&#8217; degli Studi Foggia, Universita&#8217; degli Studi Genova, Universita&#8217; degli Studi dell&#8217;Insubria Varese, Universita&#8217; degli Studi L&#8217;Aquila, Universita&#8217; degli Studi Messina, Universita&#8217; degli Studi Milano Bicocca, Universita&#8217; degli Studi Milano, Universita&#8217; degli Studi Molise, Universita&#8217; degli Studi Napoli Federico Ii, Universita&#8217; degli Studi Padova, Universita&#8217; degli Studi Palermo, Universita&#8217; degli Studi Parma, Universita&#8217; degli Studi Pavia, Universita&#8217; degli Studi Perugia, Universita&#8217; del Piemonte Orientale, Universita&#8217; degli Studi Pisa, Universita&#8217; Politecnica delle Marche Ancona, Universita&#8217; degli Studi Roma La Sapienza, Universita&#8217; degli Studi di Salerno Fisciano, Universita&#8217; del Salento Lecce, Universita&#8217; degli Studi Sassari, Universita&#8217; degli Studi Siena, Universita&#8217; degli Studi Torino, Universita&#8217; degli Studi Trieste, Universita&#8217; degli Studi Trento, Universita&#8217; degli Studi Udine, Universita&#8217; degli Studi Verona, Universita&#8217; della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Universita&#8217; di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Cottini, Pamela D&#8217;Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L&#8217;Accesso – Cisia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Laura Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di Hayat Riadi, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p class="previa" style="text-align: justify;"><i>previa concessione di misure cautelari,</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della graduatoria unica nazionale del concorso per l&#8217;ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l&#8217;anno accademico 2023/2024, pubblicata nell&#8217;area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della pagina personale pubblicata all&#8217;interno dell&#8217;area riservata del portale <i>cisiaonline.it</i>, mediante la quale i partecipanti al Test-Tolc hanno potuto prendere visione del risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione e del numero di domande esatte, non date ed errate;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto del Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca n. 1107 del 24 settembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l&#8217;a.a. 2023/2024”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante le “Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l&#8217;accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del D.M. Mur n. 74 del 10 febbraio 2022 recante “Definizione dei posti disponibili provvisori per l&#8217;accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del D.M. Mur n. 76 del 10 febbraio 2022 recante “Posti disponibili provvisori per l&#8217;accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all&#8217;estero, a. a. 2023-2024” e relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del D.M. Mur n. 992 del 28 luglio 2023 recante “Definizione dei posti disponibili per l&#8217;accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e relativi allegati</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del D.M. Mur n. 994 del 28 luglio 2023 recante “Definizione dei posti disponibili per l&#8217;accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all&#8217;estero” e relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;Avviso di rettifica di errore materiale agli allegati “Tabella A posti UE Medicina” e “Tabella B posti residenti estero Medicina” del Decreto Ministeriale n. 994 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto «Definizione dei posti disponibili per l&#8217;accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all&#8217;estero» pubblicato, in data 4 agosto 2023, sul sito istituzionale del Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;Avviso del 20 aprile 2023, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l&#8217;anno accademico 2023\2024;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del decreto del Ministro dell&#8217;Università e della ricerca, del 24 giugno 2022, prot. n. 583 e, in particolare, l&#8217;art. 13 recante “Nuove modalità e contenuti” per l&#8217;a.a. 2023/2024 e 2024/2025”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dei bandi di concorso per l&#8217;accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l&#8217;anno accademico 2023/2024 delle Università in epigrafe;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l&#8217;anno accademico 2023/2024 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell&#8217;art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra, dell&#8217;Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2023, Rep. atti n. 149/CSR in</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">merito alla “Determinazione del fabbisogno per l&#8217;anno accademico 2023/2024 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell&#8217;art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l&#8217;anno accademico 2022/2023” di medici chirurghi e medici odontoiatri;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della prova di ammissione consistente nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l&#8217;anno accademico 2023/2024;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l&#8217;anno accademico 2023/2024;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell&#8217;Unione Europea;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; degli atti con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d&#8217;aula dell&#8217;Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per quanto occorrer possa, dell&#8217;elaborato di parte ricorrente non pubblicato sul sito <i>www.cisiaonline.it</i> attraverso il portale Cisia online;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell&#8217;odierna parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">all&#8217;adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, dell’Universita&#8217; degli Studi Bari, dell’Universita&#8217; degli Studi della Basilicata Potenza, dell’Universita&#8217; degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, dell’Universita&#8217; degli Studi Brescia, dell’Universita&#8217; degli Studi Cagliari, dell’Universita&#8217; degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, dell’Universita&#8217; degli Studi G D&#8217;Annunzio Chieti, dell’Universita&#8217; degli Studi Catania, dell’Universita&#8217; degli Studi Magna Graecia Catanzaro, dell’Universita&#8217; degli Studi Ferrara, dell’Universita&#8217; degli Studi Firenze, dell’Universita&#8217; degli Studi Foggia, dell’Universita&#8217; degli Studi Genova, dell’Universita&#8217; degli Studi dell&#8217;Insubria Varese, dell’Universita&#8217; degli Studi L&#8217;Aquila, dell’Universita&#8217; degli Studi Messina, dell’Universita&#8217; degli Studi Milano Bicocca, dell’Universita&#8217; degli Studi Milano, dell’Universita&#8217; di Modena e Reggio Emilia, dell’Universita&#8217; degli Studi Molise, dell’Universita&#8217; degli Studi Napoli Federico II, dell’Universita&#8217; degli Studi Padova, dell’Universita&#8217; degli Studi Palermo, dell’Universita&#8217; degli Studi Parma, dell’Universita&#8217; degli Studi Pavia, dell’Universita&#8217; degli Studi Perugia, dell’Universita&#8217; del Piemonte Orientale, dell’Universita&#8217; degli Studi Pisa, dell’Universita&#8217; Politecnica delle Marche Ancona, dell’Universita&#8217; degli Studi Roma La Sapienza, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dell’Universita&#8217; degli Studi di Salerno Fisciano, dell’Universita&#8217; del Salento Lecce, dell’Universita&#8217; degli Studi Sassari, dell’Universita&#8217; degli Studi Siena, dell’Universita&#8217; degli Studi Torino, dell’Universita&#8217; degli Studi Trieste, dell’Universita&#8217; degli Studi Trento, dell’Universita&#8217; degli Studi Udine, dell’Universita&#8217; degli Studi Verona, dell’Universita&#8217; della Calabria e del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L&#8217;Accesso – Cisia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Parte ricorrente ha partecipato alle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2023/2024, conseguendo un punteggio equalizzato di 56,68, non sufficiente per l’ammissione. Avverso gli atti indicati in epigrafe è stato quindi proposto il presente ricorso, affidato a cinque motivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con il primo motivo si deduce “<i>Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione &#8211; Violazione e/o falsa applicazione del principio di par condicio tra i candidati, con particolare riguardo alla segretezza dei quesiti somministrati durante la prova – Eccesso di potere per irragionevolezza dell’azione amministrativa e illogicità – Sviamento di potere – Violazione del regolamento del TOLC MED pubblicato dal CISIA</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Evidenzia il ricorrente che il nuovo sistema c.d. Tolc-Med, introdotto dal Ministero con il D.M. n. 1107/2022, è stato suddiviso in due sessioni d’esame (quella di aprile e quella di luglio), ripartite a loro volta in turni diversi. Ciononostante, i quesiti da somministrare sarebbero stati individuati dall’amministrazione al momento dell’espletamento della prima sessione di ciascun anno solare (quella di aprile) e, poi, utilizzati tali e quali sia per tutti i turni della prima sessione sia per la seconda sessione (quella, cioè, di luglio). Tale <i>modus procedendi</i> risulterebbe radicalmente illegittimo in quanto idoneo di per sé a determinare il rischio che coloro che partecipano alle tornate successive vengano a conoscenza dei quesiti precedentemente somministrati e, dunque, che si configuri un ingiusto vantaggio per tali soggetti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Nel caso di specie, peraltro, risulterebbe che i candidati che hanno svolto la prova i primi giorni hanno creato diversi file contenenti le domande provenienti dal Database Tolc-Med somministrate dal CISIA durante l’espletamento della prova selettiva, divulgando poi i quiz e le relative soluzioni agli altri partecipanti, talvolta anche a scopo di lucro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Molte scuole di preparazione ai test di ammissione, inoltre, avrebbero accumulato dai propri membri iscritti una vasta quantità di quesiti e avrebbero organizzato apposite lezioni mirate alla spiegazione delle domande già note con lo specifico obiettivo di agevolare i propri studenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Pertanto, la previsione dell’allegato 2 al citato D.M. 1107/2022, che consente di utilizzare gli stessi quesiti per tutti i turni e le sessioni, avrebbe inficiato in radice la regolarità della prova, pregiudicando la <i>par condicio </i>e determinando un illegittimo vantaggio per i partecipanti alle tornate successive alla prima.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Con il secondo motivo gli atti impugnati vengono censurati per “<i>Violazione della lex specialis – Violazione dell’Allegato 2 al Bando di concorso in ordine alla formulazione dell’equalizzazione &#8211; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 &#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza dell’azione amministrativa – Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost</i>.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. A partire dall’a.a. 2023/2024, il MUR ha introdotto un nuovo sistema di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per cui è causa, al dichiarato scopo di “<i>realizzare una selezione in ingresso equa ed efficace, che garantisca pari opportunità di accesso e ripetibilità delle prove</i>” (cfr. all. 2 al D.M. 1107 cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. L’elemento essenziale del modello, prosegue il succitato Allegato 2, è “<i>costituito dal costante monitoraggio e dall’analisi dei risultati</i>” delle prove svolte dai candidati, i cui punteggi “<i>sono calcolati introducendo un coefficiente di equalizzazione che tiene conto delle difficoltà misurate dei singoli quesiti e rende equa la comparazione di tutte le prove sostenute</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Più nel dettaglio, sia l’art. 6, comma 4, del D.M. n. 1107, sia il succitato Allegato 2 prevedono l’attribuzione a ciascun candidato di un punteggio c.d. “equalizzato”, il quale si ottiene sommando il punteggio conseguito dal partecipante con le risposte fornite ai quesiti (detto punteggio non equalizzato) e un numero che misura la difficoltà della prova, denominato “coefficiente di equalizzazione della prova”. Il “punteggio non equalizzato” viene calcolato nel modo che segue: 1,00 punto per ogni risposta esatta; -0,25 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta omessa. Il “coefficiente di equalizzazione della prova (CeQ)”, invece, viene calcolato sottraendo al numero di quesiti componenti ogni singola sezione della prova il “coefficiente di facilità della prova (CdFp)” che, a sua volta, è costituito dalla somma dei coefficienti di facilità dei quesiti (CdFq) presenti all’interno di ogni singola sezione. Tali ultimi coefficienti (CdFq) sono determinati sulla base delle risposte fornite dagli altri candidati e rappresentano il valore medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quesito dai partecipanti a cui lo stesso è stato somministrato. Ne consegue, pertanto, che il “punteggio equalizzato della prova” è determinato sia sulla base del punteggio “grezzo” ottenuto da ciascun candidato, sia in ragione della difficoltà della prova, calcolata sulla base delle risposte fornite dagli altri partecipanti ai quali sono stati somministrati gli stessi quesiti, mediante l’applicazione della formula matematica di cui all’allegato 2 al D.M. n. 1107/2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Secondo il ricorrente, affinché il descritto meccanismo sia effettivamente funzionale a garantire una selezione in ingresso equa, efficace e meritevole per i corsi di laurea in contestazione e, quindi, a soddisfare la <i>ratio</i> individuata dal MUR sarebbe necessario che: (i) vengano somministrati quesiti diversi per ogni turno e sessione, al fine di evitare la diffusione degli stessi e delle relative soluzioni; (ii) il coefficiente di difficoltà della prova venga calcolato al termine di ogni singola sessione di esame oppure al termine di entrambe le sessioni, posto che la platea dei soggetti che hanno svolto il test nei due periodi di erogazione sarebbe diversa; (iii) nella determinazione del punteggio, venga in ogni caso data preminenza al criterio meritocratico, valutando l’effettiva performance dei singoli candidati in termini di risposte fornite (date, non date, errate), onde evitare il verificarsi di un’irragionevole discrepanza tra i punteggi “grezzi” conseguiti e i punteggi equalizzati; (iv) il denominatore sia uguale per tutte le domande, quindi sia identico per ogni domanda il numero di volte che la stessa è stata somministrata in un questionario; (v) da ultimo, le batterie dei quiz somministrati a luglio siano composte dallo stesso numero di domande considerate semplici e dallo stesso numero di domande considerate complesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Nel caso di specie, invece, una volta effettuata la campionatura delle domande, ovvero capita la difficoltà o meno delle stesse, se il MUR ha deciso di somministrare il medesimo questionario nella successiva sessione di luglio, avrebbe quantomeno dovuto calibrare ogni questionario in base alla difficoltà o meno delle domande accertata nella sessione di aprile. Contrariamente, non solo le domande non sarebbero state inedite a luglio, bensì la seconda sessione non sarebbe stata parametrata, in ordine di difficoltà del questionario, in relazione alla prima. Conseguentemente, durante la seconda sessione vi sarebbero state batterie di domande oggettivamente più difficili e batterie di domande oggettivamente più facili che l’amministrazione avrebbe somministrato indiscriminatamente ai candidati, ledendo la par condicio tra concorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Quanto al profilo <i>sub i)</i>, deduce in particolare il ricorrente che l’allegato 2 al citato D.M. 1107/2022 prevede espressamente che “<i>l’inserimento di “nuovi” quesiti è previsto soltanto nel periodo immediatamente precedente alla prima sessione di ciascun anno solare</i>”, sicché nei turni successivi al primo erano presenti le stesse identiche domande somministrate in precedenza. La riproposizione delle stesse domande, unitamente alla diffusione delle stesse con le relative soluzioni, avrebbe comportato una totale alterazione dei risultati conseguiti dai candidati, tale da rendere irregolari gli esiti della prova selettiva. I coefficienti di equalizzazione e il relativo punteggio (equalizzato), infatti, sono stati calcolati alla fine della sessione di aprile, tenendo conto delle risposte fornite dai candidati che avevano preso parte alla stessa. Senonché, dopo il primo turno di tale sessione le domande avrebbero iniziato a circolare e i candidati che hanno preso parte ai turni successivi avrebbero conseguito risultati che non rifletterebbero l’effettivo grado di difficoltà delle risposte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Con riguardo al profilo <i>sub ii)</i>, si deduce che il meccanismo di equalizzazione della prova non è stato ripetuto al termine della sessione di luglio, essendosi l’amministrazione limitata ad applicare in detta sede i “coefficienti di facilità” calcolati al termine della prima sessione di aprile. Così facendo, tuttavia, l’Amministrazione avrebbe falsato l’intero meccanismo di equalizzazione previsto e la sua <i>ratio</i> in quanto le domande sono state considerate facili o difficili &#8211; con conseguente attribuzione di punteggi equalizzati, rispettivamente, bassi o alti &#8211; non già in base agli esiti delle prove specificamente svolte a luglio, bensì di quelli di aprile. A luglio, tuttavia, il grado diffusione delle domande sarebbe stato enorme, con la conseguenza che i partecipanti alla sessione di luglio avrebbero avuto maggiori possibilità di rispondere correttamente a quesiti ai quali, in esito alla sessione di aprile, era stato attribuito un punteggio equalizzato molto alto poiché ritenuti di difficile soluzione, beneficiando in tal modo di un punteggio superiore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. In ordine al profilo <i>sub iii)</i>, rileva parte ricorrente che un ulteriore vizio logico del meccanismo sarebbe costituito dal fatto che alla prova hanno partecipato candidati con livelli di istruzione diversa (studenti iscritti al quarto o al quinto anno delle scuole secondarie; candidati diplomati, iscritti o già laureati in altre facoltà). Il numero di risposte errate o esatte fornite ai quesiti somministrati, dunque, non rifletterebbe il livello di difficoltà oggettiva dei quesiti stessi, come dovrebbe essere, dipendendo in larga misura dal livello di conoscenza del candidato che risponde ad essi. In altri termini, per effetto dell’equalizzazione due laureati potrebbero essere stati giudicati in misura diversa non in quanto l’uno è più preparato dell’altro, ma perché ad uno dei due sarebbe stato somministrato un kit di domande reputato sulla base dell’equalizzazione più difficile o più semplice. Inoltre, un candidato molto preparato potrebbe avere avuto la “sfortuna” di trovare un kit di domande reputate di facile risposta in base al meccanismo di equalizzazione. Per effetto del meccanismo in questione il “candidato preparato” sarebbe stato penalizzato in quanto, pur avendo risposto correttamente a tutte o quasi tutte le domande, il suo punteggio equalizzato sarà risultato più basso rispetto a quello di altri candidati che, pur avendo magari il medesimo grado di preparazione, hanno ricevuto un kit reputato più difficile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Con riferimento al profilo <i>sub iv)</i>, viene rilevato nel ricorso che non sarebbe dato sapere se le domande siano state somministrate nello stesso numero ai candidati, ovvero se una domanda sia stata riproposta lo stesso numero di volte durante la sessione di aprile, cioè durante la sessione in cui il Ministero ha effettuato l’equalizzazione delle stesse. Donde l’impossibilità di capire se l’equalizzazione delle domande effettuata dopo la sessione di aprile sia corretta o no.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Quanto al profilo <i>sub v)</i>, deduce il ricorrente che il meccanismo di equalizzazione presenterebbe un ulteriore vizio logico in quanto non risulterebbe che le batterie di quiz somministrate a luglio siano state formulate pensando effettivamente alla difficoltà o meno delle domande che avrebbero dovuto formare il test di ogni candidato. Si rileva, in particolare, che in passato erano i TOLC sono stati utilizzati per l’accesso ad altri corsi di laurea a numero programmato, come ad esempio quelli di Ingegneria. In questo caso, la prima sessione di prova era denominata di campionatura perché serviva a poter calibrare il numero di domande semplici e difficili da somministrare in ogni test nella sessione successiva. Ciò al fine di formulare test uniformi per ogni candidato in modo che nessuno potesse partire avvantaggiato per il semplice fatto di avere un numero di domande più difficili di altri. Nel caso in esame, ciò non si sarebbe verificato, con conseguente alterazione dei risultati in esame e lesione della <i>par condicio</i> concorsuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Con il terzo motivo si contesta “<i>Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 &#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione &#8211; manifesta contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza dell’azione amministrativa – Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Al termine dello svolgimento della prova, parte ricorrente ha potuto prendere visione all’interno della propria area riservata del portale CISIA unicamente: i) del numero di domande fornite (corrette, non date ed errate); ii) del punteggio equalizzato elaborato per ogni singola sezione; iii) del punteggio equalizzato dell’intera prova. Non sono stati, invece, oggetto di esibizione né gli elaborati dei candidati, né i parametri utilizzati dall’Amministrazione per la determinazione del “punteggio equalizzato della prova” (tra cui numero partecipanti ai quali è stato somministrato lo stesso identico quesito, numero partecipanti che hanno risposto in modo corretto, numero partecipanti che hanno risposto in modo errato, coefficienti di facilità attribuito ad ogni singolo quesito), ossia gli unici dati che avrebbero reso possibile ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione e, conseguentemente, valutare la correttezza della valutazione effettuata dall’Amministrazione e il corretto posizionamento nella graduatoria. Il fatto che l’amministrazione non abbia messo a disposizione dei candidati tali criteri e indicato i relativi dati renderebbe, dunque, illegittimi i provvedimenti impugnati per violazione del dovere di motivazione degli atti amministrativi e del principio di trasparenza che deve caratterizzare le procedure concorsuali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. Con il quarto motivo si deduce “<i>Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 34 e 97 Cost. – Eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità e ingiustizia manifesta – Sviamento dell’azione amministrativa dalla funzione tipica</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. Il nuovo meccanismo introdotto dal MUR per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a numero programmato nazionale sarebbe illegittimo anche nella misura in cui prevede un tempo massimo prestabilito di svolgimento dei quesiti suddiviso per ogni singola sezione, non consentendo ai candidati di avviare la sezione successiva senza “perdere” il tempo residuo rimasto inutilizzato nella sezione precedente. Rispetto al modello previgente del test unico nazionale, che permetteva ai candidati di utilizzare liberamente il tempo disponibile, consentendo agli stessi di rispondere alle domande più semplici per poi “ritornare” alle domande di dubbia risoluzione, con il nuovo modello del Tolc-Med non verrebbe consentita ai candidati alcuna forma di ripensamento sulle domande, né su quelle già opzionate né su quelle lasciate in bianco, poiché se il candidato decide di terminare una sezione e passare a quella successiva perderebbe irrimediabilmente il tempo residuo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22. Con il quinto motivo gli atti impugnati vengono censurati per “<i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 2 agosto 1999, n. 264 &#8211; Violazione del fabbisogno professionale individuato dalla conferenza stato-regioni (repertorio atti n. 149/csr del 21 giugno 2023) &#8211; Violazione degli artt. 32, 33, 34 e 97 della costituzione –– Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione per travisamento dei fatti</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23. Il Ministero non avrebbe condotto, in sede di programmazione dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea in questione, l’istruttoria prevista dalla legge diretta a quantificare il reale potenziale formativo che può essere messo a disposizione dalle Università italiane. Più nel dettaglio, il numero dei posti banditi nell’ambito della programmazione degli accessi ai corsi di laurea per cui è causa sarebbe frutto di un’istruttoria carente e approssimativa, in conflitto con i criteri dettati dall’art. 3 della L. 2 agosto 1999, n. 264, ma anche (e soprattutto) con i principi espressi dal Consiglio di Stato con la nota pronuncia n. 5429 dell’11 settembre 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. n. 264/1999, invero, il M.U.R. deve decretare annualmente il numero dei posti a livello nazionale per l’accesso ai detti corsi «<i>sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo</i>» (lett. a). Tali posti sono, poi, ripartiti tra le università «<i>tenendo conto dell’offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell’esigenza di equilibrata attivazione dell’offerta formativa sul territorio</i>». Negli ultimi anni, invece, si sarebbe costantemente registrata l’assenza di un’effettiva istruttoria diretta a quantificare il reale potenziale formativo che può essere messo a disposizione dalle Università, in palese difformità di quanto stabilito dalla normativa soprarichiamata. I numeri dei posti messi a bando cambierebbero di anno in anno in modo repentino e le Università avrebbero nei fatti dimostrato di poter ampliare la propria capacità formativa. La circostanza per cui il numero di posti continua a crescere annualmente nonostante non risulti che siano stati istituiti nuovi Atenei o che vi siano stati radicali mutamenti di tipo “strutturale” nel sistema universitario nazionale, unitamente all’ulteriore elemento consistente nell’immatricolazione in soprannumero di candidati, dimostrerebbe che i numeri reali dell’offerta formativa risultano di gran lunga superiori rispetto a quelli dichiarati in sede di programmazione degli accessi al corso di laurea in parola.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25. Si sono costituiti il Ministero dell’Università e della ricerca, il Ministero della salute, la Presidenza del Consiglio e le Università intimate, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in mancanza di dimostrazione circa superamento della prova di resistenza, nonché il difetto di legittimazione passiva degli Atenei, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della salute, in quanto il ricorso sarebbe diretto a censurare esclusivamente le determinazioni adottate dal MUR, mentre le Università, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della salute non avrebbero alcun ruolo e possibilità di incidere neanche nella fase di elaborazione dei quesiti, di correzione degli elaborati e della formazione delle graduatorie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">26. Nel merito, le parti intimate contestano l’affermata diffusione delle domande, in quanto sfornita di prova; contestano le censure di legittimità del meccanismo di equalizzazione, rilevando come ogni quesito abbia concorso in eguale misura, in ciascuna delle due sessioni d’esame, a determinare il livello di difficoltà delle prove e rivendicando, inoltre, la parità di trattamento di tutti i candidati in relazione alle regole stabilite dalla <i>lex specialis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">27. Quanto alla determinazione del fabbisogno, sarebbe inconferente il richiamo alla sentenza n. 5429/2020 del Consiglio di Stato, tenuto conto dell’autonomia che caratterizzerebbe la determinazione del fabbisogno di ciascun anno accademico nonché della diversità di presupposti, alla luce del recepimento, per il corrente anno, dell’intera offerta di posti presso gli atenei, nonché della determinazione di un numero complessivo di posti superiore al fabbisogno stimato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">28. Si è, altresì, costituito il CISIA, il quale ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del primo motivo, privo di riferimenti alla posizione specifica del ricorrente e ad eventuali pregiudizi conseguentemente da lui subiti, peraltro non dimostrati. Nel merito, si è, in particolare, soffermato meccanismo di equalizzazione, descrivendone il funzionamento e rivendicandone la legittimità. Gli aspetti tecnici inerenti all’operatività del sistema di equalizzazione sono stati approfonditi in apposita relazione, in adempimento dell’ordinanza istruttoria 28.10.2023, n. 7205. Sulle argomentazioni spese dal Consorzio si darà conto, per quanto rilevante ai fini dell’economia della decisione, nel prosieguo della sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">29. La parte ricorrente ha replicato alle argomentazioni di CISIA anche attraverso la produzione di elaborati tecnici, sui quali il Consorzio ha controdedotto con memoria prodotta a ridosso dell’udienza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">30. All’udienza pubblica del 10.1.2024 le parti hanno espressamente rinunciato alla concessione di ulteriori termini a difesa, chiedendo il passaggio in decisione. La causa è stata, quindi, trattenuta per la sua definizione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">31. Il ricorso è fondato nei limiti e con le conseguenze di seguito precisati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">32. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione circa il superamento della prova di resistenza, avendo il ricorrente avanzato, tra l’altro, censure atte a determinare la caducazione dell’intera procedura, rispetto alle quali il profilo attinente alla posizione in graduatoria rimane privo di rilevanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">33. Va, altresì, rigettata la richiesta di estromissione dal giudizio formulata da talune delle parti intimate, essendo stati impugnati anche atti delle predette amministrazioni, quantunque essi possano non esprimere profili di discrezionalità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">34. Ciò detto, occorre svolgere talune considerazioni preliminari atte a chiarire la cornice di principi, di rilievo costituzionale, eurounitario e convenzionale, alla luce dei quali va esaminata la disciplina dei corsi universitari c.d. a numero programmato e, in particolare, di quelli per cui è causa. L&#8217;esame delle norme costituzionali e delle fonti sovranazionali consente, infatti, di ricavare precise indicazioni in ordine alle finalità che un sistema siffatto può perseguire e, per tale via, anche in relazione alle caratteristiche fondamentali che i meccanismi operativi atti ad assicurarne il conseguimento devono possedere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">35. Il fondamento costituzionale del diritto allo studio universitario è pacificamente rinvenuto nell’art. 34, co. 3, Cost., laddove si prevede che “<i>I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi</i>”. Esso trova, naturalmente, il proprio presupposto nel principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, co. 2, come pure nell’art. 9, co. 1, secondo cui “<i>La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">36. Tali previsioni non soltanto attuano il principio personalistico (art. 2: “<i>La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell&#8217;uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità</i>”), ma si rivelano funzionali all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà richiamati dal medesimo art. 2, in vista dello svolgimento da parte di ciascuno “<i>secondo le proprie possibilità e la propria scelta,</i> [di<i>] un&#8217;attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">37. Come precisato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza 29.5.2002, n. 219; ma v. anche sentenza 19.3.2021, n. 42), “<i>Il diritto allo studio comporta non solo il diritto di tutti di accedere gratuitamente alla istruzione inferiore, ma altresì quello – in un sistema in cui &#8220;la scuola è aperta a tutti&#8221; (art. 34, primo comma, della Costituzione) – di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai &#8220;gradi più alti degli studi&#8221; (art. 34, terzo comma): espressione, quest’ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall’ordinamento</i>”. Con la conseguenza che “<i>Il legislatore</i> [&#8230;] <i>può regolare l’accesso agli studi, anche orientandolo e variamente incentivandolo o limitandolo in relazione a requisiti di capacità e di merito, sempre in condizioni di eguaglianza, e anche in vista di obiettivi di utilità sociale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">38. In disparte i profili concernenti le provvidenze volte ad assicurare effettività al diritto allo studio, non rilevanti in questa sede, la selezione dei capaci e meritevoli rappresenta la pietra angolare (anche) di ogni sistema volto a limitare l’accesso ai gradi più alti degli studi. Ciò, altresì, in vista di un utilizzo (che deve essere) razionale ed efficiente delle risorse, in modo che siano destinate a quei soggetti che, con maggiore probabilità, raggiungeranno con successo la conclusione del percorso di studi e potranno, in prospettiva, maggiormente contribuire al progresso della società. Per questa via, il criterio della capacità e del merito deve necessariamente guidare l’amministrazione nella configurazione dei sistemi di accesso ai corsi a numero programmato, in modo che siano assicurati l’imparzialità e il buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.) in un contesto caratterizzato dall’esigenza di assicurare l’equilibrio di bilancio (artt. 81 e 97 Cost.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">39. L’esame delle fonti sovranazionali conduce alle medesime conclusioni testé rassegnate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">40. Il diritto all’istruzione è sancito anche dall’art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU, a tenore del quale “<i>il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno</i>”. In proposito, la Corte EDU (sentenza 2 aprile 2013, <i>Tarantino e altri c. Italia</i>) ha precisato che il suddetto diritto non è assoluto, potendo essere sottoposto a limitazioni, purché queste siano prevedibili e perseguano un obiettivo legittimo (punti 44 e 45). Sotto tale aspetto, secondo la Corte costituisce un obiettivo legittimo quello di conseguire un elevato livello di professionalità, assicurato attraverso la previsione di test d’ingresso volti a identificare gli studenti più meritevoli (punti 48 e 49: “<i>48. The Court further considers that these restrictions conform to the legitimate aim of achieving high levels of professionalism, by ensuring a minimum and adequate education level in universities running in appropriate conditions, which is in the general interest. 49. As to the proportionality of the restrictions, firstly in relation to the entrance examination, the Court notes that assessing candidates through relevant tests in order to identify the most meritorious students is a proportionate measure to ensure a minimum and adequate education level in the universities</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">41. Nell’ordinamento eurounitario, premessa la rilevanza, in quanto principi generali, dei diritti fondamentali quali garantiti dalla CEDU (art. 6, par. 3, Trattato sull’Unione europea), rileva l’art. 14 della Carta di Nizza, ai sensi del quale “<i>1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua. 2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria</i> [&#8230;]”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">42. La Corte di Giustizia si è occupata dei corsi universitari a numero chiuso, tra l’altro, nel caso <i>Bressol</i> (C-73/08), nell’ambito di una controversia insorta nell’ordinamento belga relativamente alle restrizioni previste per l’accesso di studenti stranieri ai corsi di formazione medica e paramedica, caratterizzate dalla previsione di un livello massimo di studenti ammissibili stabilito per decreto, nonché dall’estrazione a sorte, da parte degli istituti interessati, ai fini dell’ingresso nel predetto contingente. La Corte si è limitata, per quanto interessa, a stabilire il principio generale per cui “<i>Le restrizioni all’accesso ai detti studi, introdotte da uno Stato membro, devono essere</i> [&#8230;] <i>limitate a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e devono consentire un accesso sufficientemente ampio per i detti studenti agli studi superiori</i>”, demandando al giudice del rinvio di verificare <i>“se la procedura di selezione degli studenti non residenti si limiti all’estrazione a sorte e, in tal caso, se tale modalità di selezione fondata non sulle capacità dei candidati interessati, bensì sull’alea, risulti necessaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti</i>”. Orbene, in un siffatto contesto di principio, traslando le indicazioni, pur generali, della Corte sull’ordinamento interno, non sembra dubitabile che un sistema che affidi all’alea la selezione degli studenti da ammettere ai corsi superiori tradirebbe la precisa indicazione costituzionale che garantisce, ai capaci e meritevoli, l’accesso agli studi superiori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">43. Le notazioni che precedono sono sufficienti a chiarire un punto fondamentale: incontestata la possibilità di limitare l’accesso agli studi superiori per il perseguimento di finalità legittime di interesse generale, un sistema che non consenta la selezione degli aspiranti secondo criteri di merito e di capacità non potrebbe superare il vaglio di legittimità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">44. Tale esigenza sembra al Collegio tanto più rilevante nel caso di specie in quanto viene in questione l’accesso ai corsi destinati alla formazione del personale medico e quindi, in definitiva, la definizione di meccanismi atti ad assicurare, attraverso l’individuazione delle risorse umane da destinare al settore sanitario, l’attuazione del diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.), risultando del tutto evidente che una selezione influenzata da fattori casuali delle suddette risorse non potrebbe in alcun modo ritenersi confacente all’obbligo della Repubblica, costituzionalmente sancito, di tutelare tale diritto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">45. Ritiene il Collegio che, nel caso ora in esame, il meccanismo introdotto dall’amministrazione non soddisfi le richiamate esigenze, presentando elementi di alea che, da un lato, non sono giustificati da esigenze oggettive della selezione e, dall’altro, non consentono un ordinamento degli aspiranti sulla base della sola <i>performance</i>, essendo la relativa posizione influenzata, in maniera anche significativa e determinante l’accesso ai corsi di laurea, dall’attribuzione di un fattore di parametrazione del punteggio che limita, in modo per ciascuno diverso, il punteggio massimo raggiungibile e che mina, pertanto, la <i>par condicio</i> tra i candidati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">46. Il funzionamento del sistema Tolc-Med è stato descritto dal CISIA nelle memorie e, con maggiore approfondimento, nella relazione tecnica depositata a seguito di ordinanza istruttoria della Sezione. Gli aspetti fondamentali del meccanismo possono riassumersi come segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in primo luogo, è stata predisposta una banca dati composta di 1.700 quesiti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quindi, sarebbero (in base a quanto affermato da CISIA, ancorché vi sia agli atti obiettiva evidenza) state composte prove (intese come insieme di quesiti da sottoporre ai candidati) valutate <i>ex ante</i> analoghe in termini di difficoltà assegnata dagli esperti e identiche per struttura;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; all’esito della prima sessione di esami è stato calcato il coefficiente di equalizzazione dei singoli quesiti, e quindi delle prove, sottraendo dal numero dei quesiti, 50, la somma dei punteggi medi (arrotondati ai centesimi) ottenuti dai quesiti nel periodo di calibrazione. Il punteggio equalizzato è, quindi, ottenuto sommando il punteggio grezzo, dato dalla sommatoria del risultato ottenuto sulla base delle risposte esatte (1 punto), omesse (0 punti) o errate (-0,25 punti), e il coefficiente di equalizzazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il coefficiente di equalizzazione è stato calcolato sottoponendo ciascun quesito a una popolazione, suddivisa in <i>cluster</i>, analoga alla popolazione nazionale iscritta al test;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il coefficiente calcolato al termine della sessione di aprile è stato utilizzato anche per la determinazione del punteggio equalizzato nella sessione di luglio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">47. Secondo quanto rappresentato dal CISIA, pertanto, la tendenziale omogeneità delle prove sarebbe stata assicurata attraverso un duplice criterio: in un primo momento, è stato attribuito ai quesiti componenti le prove un livello di difficoltà determinato in base a una valutazione <i>ex ante</i>; successivamente, esso è stato “corretto” attraverso il metodo statistico, sulla base delle percentuali di successo nelle risposte effettivamente riscontrate nel corso della prima sessione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">48. Il descritto meccanismo evidenzia, tuttavia, un aspetto che, alla luce delle risultanze agli atti, appare incontestabile: le prove somministrate ai candidati non erano omogenee quanto a difficoltà complessiva individuata attraverso il coefficiente di equalizzazione. Ciò risulta, testualmente, dalla stessa relazione del CISIA. Già dall’esempio riportato nella tabella 4 (pag. 9) emerge che il coefficiente di equalizzazione della prova può risultare diverso tra un candidato e l’altro. Nell’ipotesi prospettata, il candidato A riceve una prova con coefficiente 32, mentre il candidato C una prova con coefficiente 34: il punteggio massimo conseguibile dal candidato A sarà, pertanto, inferiore a quello ritraibile dal candidato C di 2 punti. La circostanza è confermata dalle ulteriori elaborazioni contenute nella relazione. A pag. 14 si riporta il punteggio conseguito da un candidato (Partecipante 1) nella sessione di luglio: il coefficiente di equalizzazione della prova è di 34,66 (non 34,64 come invece indicato). A pag. 28 si dà conto del punteggio di altro candidato (Partecipante 2) nella medesima sessione di luglio: il coefficiente di equalizzazione della prova è di 36,88, maggiore di quello della prova somministrata al Partecipante 1 di 2,22 punti. Orbene, una differenza tra i coefficienti di equalizzazione delle prove dell’ordine di 2 punti può, a seconda della posizione in graduatoria del candidato, corrispondere a una differente collocazione di decine, centinaia ovvero migliaia di posti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">49. Che le prove non possano essere omogenee sulla base del punteggio equalizzato è, d’altra parte, implicito nelle premesse di funzionamento del sistema. Essendo il punteggio equalizzato calcolato a valle della prima sessione di esami, è evidentemente impossibile che le prove, composte <i>ex ante</i> dalla commissione, possano risultare omogenee sulla base del tasso concreto di successo nelle risposte accertato in fatto <i>ex post</i>. Peraltro, l’astratta, omogenea difficoltà <i>ex ante</i> dei quesiti predisposti dalla Commissione, oltre che apparentemente smentita dalle risultanze statistiche espresse dall’equalizzatore, non vale, di per sé, ad escludere la violazione della <i>par condicio</i> tra i candidati, atteso che anche nella sessione di luglio – ossia, quella successiva al c.d. periodo di calibrazione – l’amministrazione non ha approntato alcuno specifico correttivo nel sistema di predisposizione dei test, in modo da tener conto del fatto che agli stessi era stato definitivamente assegnato un determinato coefficiente di difficoltà suscettibile di incidere, in concreto, sulla determinazione del punteggio massimo conseguibile. Ciò, come si è visto, trova oggettiva conferma nella documentazione in atti, atteso che lo stesso CISIA ha affermato che il coefficiente di equalizzazione della prova non risulta identico per ciascuno dei test somministrati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">50. L’accertata disomogeneità delle prove si risolve in un fattore, non controllabile dal candidato, di premialità o penalizzazione suscettibile, di per sé, di influenzare l’accesso o l’esclusione dai corsi. La circostanza che il maggiore o minore coefficiente di equalizzazione esprima (e quindi, nella verosimile ottica che ha guidato la strutturazione del test, compensi) la diversa difficoltà dei questionari sottoposti ai candidati non risolve il vizio di fondo che non consente a tutti i candidati di raggiungere il medesimo punteggio massimo, ponendoli, in definitiva, in una situazione di partenza diversa l’uno dall’altro e del tutto affidata al caso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">51. Un sistema siffatto non è, dunque, idoneo ad assicurare la selezione dei candidati più meritevoli e non può, pertanto, superare il vaglio di legittimità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">52. Occorre, peraltro, aggiungere che il coefficiente di equalizzazione delle prove costituisce mera sommatoria dei coefficienti di facilità dei singoli quesiti. Poiché questi si sviluppano secondo una progressione elaborata al centesimo di punto, con differenze che, per quanto statisticamente rilevanti secondo il meccanismo predisposto dall’amministrazione, potrebbero risultare difficilmente apprezzabili a una valutazione tecnica delle domande (tant’è che per la commissione che ha elaborato i questionari tutte le prove elaborate sarebbero state tra loro omogenee quanto a difficoltà), in un sistema in cui scarti di punteggio non eccessivi già determinano, all’interno della graduatoria di merito approvata dall’amministrazione, significativi distanziamenti tra le posizioni dei singoli studenti partecipanti al test, l’effetto sommatoria potrebbe prestarsi ad amplificare differenze inconsistenti, vieppiù aggravando l’effetto alea, che verrebbe in tal modo a ergersi a vero giudice dell’ammissione o meno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">53. Dall’elaborato tecnico del CISIA risulta, in particolare, che la calibrazione della difficoltà dei quesiti è stata effettuata su campioni corrispondenti a poco meno o poco più di 3.500 candidati (v. l&#8217;errata corrige depositato il 3.1.2024, in cui sono riportati i dati corretti di campionamento). Una differente distribuzione dei risultati (in termini risposte esatte o errate) di appena 30 o 40 candidati (meno dell’1% del campione) sarebbe suscettibile di modificare il coefficiente di facilità del singolo quesito di un centesimo di punto, risultato che, ove proiettato sulle 50 domande complessive, determinerebbe una differenza di punteggio massimo conseguibile di 0,5 punti, corrispondente, ancora una volta, a un diverso posizionamento in graduatoria di decine o anche centinaia di posti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">54. Sennonché, un simile esito non appare in alcun modo senz’altro ricollegabile a una (effettiva) maggiore o minore difficoltà del quesito, essendo anche ipotizzabile una sua riconducibilità a fattori del tutto casuali e contingenti (errori di distrazione, stanchezza, ecc.). Non può dunque affermarsi, come invece ritiene il CISIA, che sia “<i>notorio che a maggiore difficoltà del singolo quesito corrisponde un maggior esito errato della risposta</i>”. In disparte la condivisibilità o meno di tale affermazione in termini generali, vero è che il sistema di equalizzazione predisposto dall’amministrazione applica sistematicamente tale assunto sulla base di un criterio di difficoltà/facilità che non risulta scientificamente fondato secondo il sapere tecnico specialistico specificamente rilevante per la prova in esame, bensì sul metodo statistico che, tuttavia, in mancanza di un meccanismo che assicuri l’identica possibilità per i candidati di raggiungere il punteggio massimo possibile, si presta agli effetti distorsivi dianzi evidenziati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">55. Dev’essere chiaro, peraltro, che il Collegio non intende censurare né il fatto in sé della sottoposizione ai candidati di prove diverse, né la scelta di avvalersi, in generale, di meccanismi di equalizzazione (o di altro tipo) volti ad assicurare, nell’ambito di procedure siffatte, un’effettiva parità di trattamento tra i candidati. La somministrazione di prove diverse ai candidati non inficia, <i>ex se</i>, la legittimità della procedura se vengono adottati accorgimenti atti a garantire la parità di trattamento e l’imparzialità dell’amministrazione, in particolare assicurando che le suddette prove siano bilanciate, equivalenti ed omogenee (cfr., ad esempio, TAR Lazio, sez. III, 12.7.2023, n. 11639, a proposito della somministrazione a candidati con DSA della c.d. questionario di riserva ai fini della ripetizione della prova), anche, ovviamente, in termini di <i>chance</i> di conseguire il massimo punteggio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">56. L&#8217;individuazione delle modalità e dell’articolazione delle prove di una selezione pubblica costituisce, d’altra parte, espressione di discrezionalità amministrativa: spetta, pertanto, all’amministrazione valutare in quale modo i criteri di oggettività e di rispetto della <i>par condicio</i> tra i candidati debbano essere assicurati e bilanciati con il principio di buon andamento e le esigenze di speditezza dell’azione amministrativa. Ciò, tuttavia, non può senz’altro avvenire pregiudicando la posizione di partenza dei concorrenti, i quali devono tutti essere posti in condizione di conseguire il massimo risultato possibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">57. Per quanto complessivamente esposto, vanno annullati, nei limiti e per gli effetti di seguito precisati nell’ottica di una modulazione dell’effetto caducatorio, il d.m. 1107/2022, il d.d. 1925/2022, i bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024 delle Università intimate e la graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2023/2024, pubblicata nell’area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">58. Il Collegio deve a questo punto farsi carico di precisare le conseguenze del predetto annullamento che, va sin d’ora precisato, per le ragioni che si esporranno non possono condurre alla totale caducazione degli atti posti in essere in esecuzione degli atti annullati e, in particolare, delle immatricolazioni già avvenute e di quelle in via di perfezionamento per il predetto anno accademico, nei termini in appresso indicati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">59. Va, in primo luogo, escluso che, quale conseguenza dell’annullamento, il ricorrente possa essere ammesso in soprannumero al corso di laurea presso l’Ateneo indicato come prima scelta o presso altre Università.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">60. Come è stato osservato (Cons. St., sentenza 22.9.2015, n. 4432), “<i>l’oggetto del giudizio, ossia il bene della vita preteso dal ricorrente, è segnato dai motivi di ricorso. Se tali motivi attengono essenzialmente a vizi di procedimento che comportano non l’accertamento del diritto del ricorrente all’ammissione, bensì soltanto la riedizione della prova selettiva, in vista di una eventuale futura utile collocazione in graduatoria, non è dato comprendere come il giudice possa disporre l’ammissione in soprannumero del ricorrente, misura che esula dall’oggetto del giudizio. Ciò sia in sede di cognizione, sia in sede cautelare, dal momento che la misura cautelare è strumentale rispetto al merito e non può dare al ricorrente utilità ulteriori rispetto al merito. Nemmeno giova</i> [&#8230;] <i>invocare il diritto al risarcimento del danno in forma specifica, di cui all’art. 30, comma 2, cod. proc. Amm. In generale, la tutela risarcitoria serve ad assicurare al danneggiato la “restitutio in integrum” del suo patrimonio e, quindi, a garantire l&#8217;eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell&#8217;attività illecita ascritta al soggetto responsabile. La riparazione delle conseguenze dannose viene garantita dall&#8217;ordinamento mediante due modelli di tutela, tra loro alternativi: quello del risarcimento per equivalente, che riconosce al danneggiato il diritto ad una somma di denaro equivalente al valore della lesione patrimoniale patita, e quello della reintegrazione in forma specifica, che attribuisce al soggetto passivo la medesima utilità, giuridica od economica, sacrificata o danneggiata dalla condotta illecita. Il risarcimento in forma specifica è volto ad attribuire al soggetto leso la medesima utilità giuridica od economica, sacrificata o danneggiata dalla condotta illecita (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 1796/2011). Delle due forme di risarcimento del danno conosciute dal nostro ordinamento il risarcimento per equivalente è cioè un rimedio alla diminuzione patrimoniale, mentre il risarcimento in forma specifica è un rimedio all’alterazione del bene materiale (“quando sia in tutto o in parte possibile”, secondo l’art. 2058 c. c.). Nella specie gli appellanti mirano a conseguire un’utilità diversa (e ingiustamente superiore) rispetto a quella cui potrebbero aspirare attraverso la pura e semplice rimozione degli effetti dell’atto illegittimo e il ripristino della situazione che si sarebbe determinata in assenza di tale illegittimità</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">61. Il Collegio è consapevole che in alcuni casi (es. Cons. St., sez. VI, n. 2935/2014) il giudice amministrativo, nell’ambito di giudizi in materia di procedure di accesso a corsi di laurea a numero programmato, ha accolto censure di tipo procedurale e, una volta ritenuto non praticabile l’annullamento integrale della procedura o della prova, ha considerato percorribile la strada dell’immatricolazione in soprannumero allo scopo di soddisfare l’interesse pretensivo sostanziale fatto valere senza ripercussioni sulle posizioni degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">62. Tuttavia, nel caso di specie non emerge un legame di consequenzialità tra le censure articolate nel ricorso e accolte con la presente sentenza e la richiesta di ammissione in soprannumero. Le medesime finalità che, come si è sopra chiarito, la selezione per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato deve soddisfare osta al riconoscimento di una misura che, di fatto, implicherebbe l’accesso indiscriminato ai corsi di laurea in parola e che, pertanto, costituirebbe un <i>vulnus</i> a esigenze fondamentali del sistema di istruzione superiore quali espresse dalla sua attuale configurazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">63. Dalla documentazione agli atti non risulta, d’altra parte, un nesso di implicazione diretta tra l’adozione del meccanismo di equalizzazione e la mancata ammissione ai corsi per quanto riguarda parte ricorrente. A questo riguardo, va rilevato che il CISIA ha depositato in giudizio una tabella di raffronto indicante la posizione in graduatoria con e senza l’applicazione del coefficiente di equalizzazione, dalla quale risulta che, nella seconda ipotesi, il ricorrente si sarebbe collocato in posizione deteriore (al n. 21906 anziché al n. 18860). Il suddetto confronto non è idoneo a minare l’interesse al ricorso, ponendosi in termini di perplessità l’esito di una prova non equalizzata caratterizzata dalla sottoposizione di questionari non omogenei. Tuttavia, e per le stesse ragioni, non è possibile stabilire, quantomeno in termini di probabilità, se in mancanza dei fattori aleatori connessi al meccanismo di equalizzazione e nell’indefettibile presupposto dell’omogeneità delle prove (che, vale la pena ribadire, non è stato dimostrato e appare anzi smentito, in fatto, dalle risultanze statistiche), il ricorrente avrebbe conseguito o meno l’ammissione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">64. Va del pari escluso che, in conseguenza dell’annullamento degli atti sopra indicati, possa disporsi la totale caducazione di tutti gli atti esecutivi e, in particolare, delle immatricolazioni avvenute o comunque in corso di perfezionamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">65. Al riguardo occorre evidenziare che l’eventuale ripetizione della selezione verrebbe, in ragione dei tempi tecnici necessari alla relativa organizzazione, peraltro previa adozione delle misure necessarie a superare le rilevate criticità del sistema Tolc-Med, sostanzialmente a sovrapporsi alle prove destinate alla formazione del contingente nel nuovo anno accademico. Sennonché, non è ipotizzabile, per ragioni consustanziali allo stesso sistema del numero programmato, che le Università possano accogliere, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno accademico, un contingente doppio o comunque superiore a quello confacente, nell’ambito di una programmazione ragionata del fabbisogno, alla capacità ricettiva degli Atenei.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">66. Come la Sezione ha già chiarito (cfr. sentenza 14.12.2023, n. 18980), “<i>L’art. 3 della [&#8230;] legge n. 264 affida la determinazione dei posti “a livello nazionale”, da rendere disponibili, al Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica (MIUR), chiamato anche a ripartire tali posti fra i vari Atenei, mentre sono questi ultimi a valutare la propria offerta potenziale, tenendo conto dei seguenti parametri: posti nelle aule, attrezzature e laboratori scientifici per la didattica, personale docente, personale tecnico, nonché servizi di assistenza e tutorato. Concorrono, altresì, a determinare l’offerta potenziale il numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nelle aule attrezzate, con attività formative obbligatorie. Le capacità di ciascun Ateneo di garantire la formazione degli studenti sono oggetto di un apposito D.M. annuale, in base al quale, tenendo conto dei parametri prescritti, è possibile ottenere l’accreditamento dei singoli corsi di studio.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>La capacità formativa globale, poi, deve essere coordinata con la valutazione del fabbisogno di personale medico, disciplinata dall’art. 6 ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), in base al quale – entro il 30 aprile di ciascun anno – le esigenze del servizio sanitario nazionale sono determinate dal Ministro della Sanità, sentiti la Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati. Il MIUR ha anche documentato come il Ministero della Salute abbia aderito ad un modello previsionale, adottato a livello comunitario (EU Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting), mettendo a punto un progetto-pilota per tutte le professioni sanitarie, al fine di determinare le capacità di assorbimento del mercato del lavoro, con orizzonte temporale di medio-lungo termine. Variabili e parametri del modello sono la popolazione attuale e futura, la domanda per 100.000 abitanti, lo stock di professionisti attivi, i flussi in uscita (per morte e pensionamento) e i flussi in entrata (accessi all’Università e numero di studenti che completano il percorso universitario).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Il carattere prioritario della capacità formativa degli Atenei, rispetto al fabbisogno appare – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – difficilmente confutabile, in base al dettato del citato art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264 del 1999. Quest’ultimo rimette infatti la determinazione dei posti, da mettere annualmente a concorso, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – sentiti gli altri Ministri interessati – alla “valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno del sistema sociale e produttivo”: quest’ultimo viene dunque rappresentato come un fattore aggiuntivo, in realtà tale da introdurre margini di discrezionalità (più avanti meglio esaminati) nella fissazione del contingente annuale dei posti di cui trattasi.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>L’esigenza di adeguati livelli di formazione – vero pilastro giustificativo del “numero chiuso” – è peraltro ribadita da tutta la citata giurisprudenza, nazionale e comunitaria, né si presta all’interpretazione “costituzionalmente orientata”, proposta nell’impugnativa in esame, secondo cui, mentre in caso di capacità formativa superiore al fabbisogno dovrebbe essere prioritariamente soddisfatto il diritto allo studio, nel caso opposto di fabbisogno superiore alle capacità formative sarebbe senz’altro necessario aumentare il numero dei posti, “dovendosi tutelare comunque il bene salute”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Ad avviso del Collegio, le predette argomentazioni (svolte da parte ricorrente, n.d.s.) non collimano con il delicato bilanciamento di interessi, che l’Amministrazione è chiamata ad effettuare in via esclusiva, con soluzioni intangibili nel merito ove razionali, congrue e non basate su erronei presupposti di fatto.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Spetta agli organi pubblici competenti, infatti, dettare i parametri valutativi, operare i riscontri necessari e bilanciare le esigenze sopra indicate, che riguardano da una parte il livello di formazione da assicurare ai nuovi medici, dall’altra le concrete possibilità di avviamento al mondo del lavoro, da garantire ragionevolmente agli stessi, dopo un percorso di studio particolarmente lungo e complesso</i>.” <i>(cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 11328/2021, pagg. da 17 a 19).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Si è, inoltre, condivisibilmente osservato che: i) non si possa ritenere corrispondente a tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione ai corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano adeguate per garantirne l’adeguata formazione professionale; ii) eventuali istanze di ampliamento della platea degli immatricolati debbano ricevere soddisfazione nella più appropriata sede “politica” afferente alle scelte di pianificazione e programmazione e non possono, in ossequio ai noti principi costituzionali sulla separazione dei poteri e sulla riserva di amministrazione, consentire al Giudice Amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione nell’individuare i limiti delle risorse assegnabili e l’apprestamento dei modelli organizzativi e procedimentali più idonei ad assicurare il superamento delle criticità lamentate da parte ricorrente (cfr. di recente T.A.R. Lazio, Roma, III, 7 giugno n. 7358/2022).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Si è, infatti, condivisibilmente osservato che “c’è un dato che assume portata dirimente, che è proprio quello relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità. Non è possibile andare al di là di ciò che le università possono offrire.” Pertanto, “almeno nel breve periodo l’offerta formativa (ovvero il numero di posti messi a bando) è rigida o può subire solo piccoli ritocchi pena lo scadimento dell’offerta stessa. Le esigenze del sistema sanitario vanno soddisfatte in un’ottica di programmazione in modo da erogare risorse per ampliare le sedi, per incrementare il numero dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, per rafforzare le dotazioni tecnologiche. E tale programmazione va fatta soprattutto a monte e non al momento dell’approvazione del singolo bando annuale. Ogni singolo bando annuale non può che tenere conto soprattutto della concreta offerta che, in quell’anno, il complesso delle sedi universitarie che erogano corsi di laurea in medicina possono offrire” (cfr. Cons.St., VI, n. 2296/2022).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Lo stesso Giudice di Appello ha poi condivisibilmente puntualizzato che “Ulteriore riprova di questa affermazione sono i requisiti stringenti imposti dalle norme che disciplinano l’accreditamento delle sedi e dei corsi di laurea. L’articolo 5, comma 3, della legge 240/2010 ha introdotto un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari fondato sull&#8217;utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall&#8217;ANVUR per la verifica del possesso da parte degli Atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria (la norma citata è stata attuata da vari decreti ministeriali: da ultimo, il d.m. 1154/2021). I requisiti attengono, tra l’altro, proprio alla numerosità massima degli studenti che possono ottenere l’iscrizione al singolo corso di laurea, anche in rapporto al numero minimo di docenti richiesti per l’attivazione del corso stesso. Una dilatazione incontrollata degli accessi avrebbe il risultato di privare le Università del possesso dei requisiti di accreditamento dei corsi di laurea” (cfr. Cons. St., VI, n. 2302/2022, p. 3.2.), conseguendone la revoca dell’accreditamento prevista dall’art. 1, comma 3, e dall’art. 5 del d.m. 1154/2021 nonché dalle pregresse analoghe disposizioni</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">67. Non è, dunque, possibile un meccanismo di imputazione del contingente di un dato anno accademico a una diversa annualità, in quanto una siffatta attribuzione, che peraltro nel caso di specie consisterebbe nell’intero contingente annuale, determinerebbe l’accesso ai corsi di un numero di studenti del tutto scollegato, nonché enormemente superiore, a quella capacità ricettiva degli Atenei il cui rispetto costituisce, tra l’altro, requisito per l’accreditamento dei corsi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">68. Accertato quanto sopra, il beneficio che parte ricorrente ricaverebbe dalla ripetizione della prova non sarebbe in alcun modo differenziabile dalla partecipazione alla selezione per il nuovo anno accademico in base a una procedura rispettosa della <i>par condicio</i> dei candidati. Al tempo stesso, tuttavia, la riedizione della procedura determinerebbe, oltre all’annullamento delle immatricolazioni nel frattempo effettuate, con inevitabili ripercussioni di natura personale, un inaccettabile pregiudizio all’interesse generale alla formazione del personale medico, con effetti che si proietterebbero negli anni a venire in termini di carenza di risorse specializzate e di minore offerta di servizi sanitari. I predetti effetti, peraltro, per quanto osservato in punto di capacità ricettiva del sistema universitario, non potrebbero neppure essere compensati, se non eventualmente in parte, attraverso un aumento del contingente dei successivi anni accademici. Ne deriverebbe, pertanto, un esito impattante su una molteplicità di principi costituzionali: ne risulterebbe vulnerata la stessa garanzia del diritto fondamentale alla salute, senza considerare lo spreco di risorse pubbliche (economiche, materiali e umane) cui per tale via si perverrebbe, con incidenza sugli equilibri di bilancio e sul buon andamento dell’attività amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">69. Alla luce di quanto osservato, ritiene il Collegio che ricorrano le condizioni per una graduazione dell’effetto caducatorio degli atti impugnati discendente dal disposto annullamento, in modo da scongiurare i risvolti sopra evidenziati in mancanza, per quanto si è chiarito, di un apprezzabile interesse del ricorrente in termini.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">70. Come è stato osservato (Cons. St., sez. I Cons., 30.6.2020, n. 1233), “<i>sotto il profilo dell’azione proposta, la domanda di annullamento contiene sempre il quid minus della domanda di mero accertamento dell&#8217;illegittimità con effetti non retroattivi o non eliminatori e, sotto il profilo dei poteri del giudice, l&#8217;attribuzione del potere di decidere quando annullare l&#8217;atto illegittimo implica (rectius: può implicare) anche il potere, meno incisivo, di stabilire da quando far decorrere la portata della sentenza di annullamento dell&#8217;atto</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">71. La stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 4/2015) ha evidenziato che il giudice amministrativo può “<i>determinare, in relazione ai motivi sollevati e riscontrati e all’interesse del ricorrente, la portata dell’annullamento, con formule ben note alla prassi giurisprudenziale, come l’annullamento parziale, &lt;&lt;</i>nella parte in cui prevede<i>&gt;&gt; o &lt;&lt;</i>non prevede<i>&gt;&gt;, oppure &lt;&lt;</i>nei limiti di interesse del ricorrente<i>&gt;&gt; e così via</i>”. Nell’ambito di una pronuncia che ha precluso al giudice la possibilità di sostituire officiosamente le forme di tutela richieste dalla parte ricorrente (risarcimento al posto dell’annullamento), il Supremo Consesso Amministrativo ha quindi precisato che tale preclusione non si estende alla possibilità, invece pacificamente riconosciuta, di modulare gli effetti caducatori delle pronunce di annullamento, con la quale il giudice amministrativo assicura una protezione effettiva alle pretese dedotte in giudizio, senza travalicare i limiti imposti dall’oggetto e dalle ragioni della domanda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">72. Sono state in precedenza illustrate le ragioni per le quali, in relazione ai motivi dedotti in giudizio e alle illegittimità riscontrate con la presente sentenza, non sia possibile accogliere la richiesta di ammissione in sovrannumero, come pure non possa disporsi la riedizione della prova, per l’insussistenza di un obiettivo beneficio rinveniente in capo al ricorrente rispetto alla mera partecipazione alla futura selezione per il nuovo anno accademico nell’ambito di una procedura emendata dai vizi riscontrati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">73. Va ora precisato che l’accertata illegittimità non può rimanere senza conseguenze per l’annualità in corso. Se gli effetti già prodottisi in esecuzione degli atti impugnati non possono essere eliminati, per un principio di rispetto del dato sostanziale concernente la vita e i beni dei cittadini (<i>factum infectum fieri nequit</i>) e in funzione della salvaguardia di primari principi costituzionali, che ostano a una soluzione meramente demolitoria dell’azione amministrativa non arrecante alcun beneficio concreto all’interesse sotteso al ricorso, va escluso che gli atti di cui è stata accertata l’illegittimità possano essere portati a ulteriori conseguenze. Non si potrà, pertanto, procedere a ulteriori scorrimenti della graduatoria, salvo quelli la cui finestra di perfezionamento risulti ancora aperta alla data di pubblicazione della presente sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">74. Tale soluzione è idonea a escludere eventuali incertezze relativamente alla validità delle attività amministrative in corso a ridosso della pubblicazione della sentenza; dall’altro lato, in un contesto che vede ormai immatricolato gran parte del contingente previsto, tale da costituire sufficiente salvaguardia per gli interessi generali sopra rappresentati, non può essere consentita la perpetuazione di effetti scaturenti da una graduatoria illegittimamente formata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">75. In ragione di quanto sin qui osservato, delle illegittimità riscontrate e delle conseguenze che ne sono state ricavate, le superiori considerazioni esauriscono la disamina dei motivi di ricorso, essendo stati vagliati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., <i>ex plurimis</i>, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che i profili di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della presente decisione e, comunque, inidonei a supportare una soluzione di tipo diverso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">76. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini testé illustrati, con conseguente annullamento, ai sensi e per gli effetti evidenziati, del d.m. 1107/2022, del d.d. 1925/2022, dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024 delle Università intimate e della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2023/2024, pubblicata nell’area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">77. In ragione della complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui motivazione; conseguentemente, annulla, ai sensi e per gli effetti di cui ai punti 57-73 della parte motiva, il d.m. 1107/2022, il d.d. 1925/2022, i bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024 delle Università intimate e la graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2023/2024, pubblicata nell’area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Sapone, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Biffaro, Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marco Savi, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-del-sistema-c-d-tolc-med-adottato-per-la-selezione-dei-candidati-ai-corsi-di-laurea-in-medicina-e-chirurgia-per-la-a-2023-2024/">Sull&#8217;illegittimità del sistema c.d. Tolc-Med, adottato per la selezione dei candidati ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l’a.a. 2023/2024.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla valutazione in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-in-sede-di-abilitazione-scientifica-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 17:07:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86117</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-in-sede-di-abilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla valutazione in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale.</a></p>
<p>Università e ricerca &#8211; Abilitazione Scientifica Nazionale &#8211; &#8220;Valori soglia&#8221; &#8211; Produzione scientifica &#8211; Valutazione distinta &#8211; Ammissibilità I “valori soglia” così come i titoli che li supportano, costituiscono i parametri quantitativi in presenza dei quali il candidato è ammesso alla procedura valutativa, che però, e solo in seconda battuta,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-in-sede-di-abilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla valutazione in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-in-sede-di-abilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla valutazione in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Università e ricerca &#8211; Abilitazione Scientifica Nazionale &#8211; &#8220;Valori soglia&#8221; &#8211; Produzione scientifica &#8211; Valutazione distinta &#8211; Ammissibilità</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I “valori soglia” così come i titoli che li supportano, costituiscono i parametri quantitativi in presenza dei quali il candidato è ammesso alla procedura valutativa, che però, e solo in seconda battuta, avrà ad oggetto il giudizio sulla effettiva qualità della sua produzione scientifica. Si tratta, in altre parole, dei pre-requisiti minimi, necessari per sottoporsi ad una valutazione qualitativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il positivo riscontro ottenuto dal candidato con riferimento agli stessi, non può incidere, pertanto, sul giudizio relativo alla qualità della sua produzione, perché si tratta di due giudizi funzionalmente distinti, sebbene collegati perché, come detto, solo una produzione che superi i valori soglia può essere scrutinata da un punto di vista qualitativo. Resta fermo che i due giudizi, così come i due parametri, non si influenzano reciprocamente negli esiti, come è evidente considerando che non necessariamente ad una produzione copiosa corrisponde una qualità equivalente.</p>
<hr />
<p>Pres. Lipari</p>
<p>Est. Zeuli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: left;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9210 del 2019, proposto da <em>omissis</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D&#8217;Aquino, 47;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><em>Omissis</em>, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03645/2019, resa tra le parti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 maggio 2022 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Michele Bonetti, Umberto Cantelli su delega dichiarata di Santi Delia e l&#8217;avvocato dello Stato Aurelio Vessichelli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A sostegno del gravame l’appellante espone le seguenti circostanze:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">– ha partecipato, senza successo, al concorso per l’Abilitazione Scientifica Nazionale di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 11/A2 “storia moderna” (classe di concorso non bibliometrica).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sentenza appellata ha respinto il ricorso da lui presentato contro il negativo esito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quest’ultimo era stato così motivato dalla Commissione: <i>“la produzione scientifica del candidato non denota quella pluralità e varietà di interessi ed esperienze di ricerca, né quell’approfondimento metodologico e storiografico che si richiedono per l’abilitazione alla prima fascia. Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato la commissione all’unanimità dei Commissari rileva che sebbene per la stessa risulti accertato, relativamente agli indicatori relativi all’impatto della produzione, il raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3, e il possesso di almeno 3 titoli, il candidato presenta complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca internazionale e che lo stesso NON possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di prima fascia”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto più versi l’appello censura queste valutazioni, ritenendole in contraddizione con la normativa di riferimento e con il medesimo bando di concorso, e comunque immotivate, in considerazione del <i>Curriculum vitae</i> di tutto prestigio da lui presentato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’articolo 6 del D.M. 120 del 2016 in tema di abilitazione scientifica nazionale richiede, congiuntamente, quali pre-requisiti che il candidato deve possedere: 1) una valutazione positiva con riferimento all’impatto della produzione scientifica (numero 1 dell&#8217;allegato A) con almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, ex comma 2 dell&#8217;articolo 5; 2) ai sensi dell&#8217;articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all&#8217;articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all&#8217;allegato B”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rispetto ai “valori – soglia” nel settore concorsuale di riferimento l’appellante otteneva indicatori superiori a quelli della maggior parte dei candidati, anche abilitati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per quanto riguarda i titoli scelti dalla Commissione, durante la prima riunione del 14 novembre 2016, l’appellante veniva riconosciuto in possesso di sette, fra essi e cioè: A, B, E, F, G, H, I che attestano la sua partecipazione alla discussione della ricerca in Italia e – in un caso all’estero con la presentazione di contributi personali, la responsabilità con ruolo autonomo e riconosciuto, la capacità propositiva in sedi studio e di ricerca in sedi di riconosciuto prestigio italiane e internazionali”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il mancato ottenimento dell’abilitazione era tuttavia dovuto ad una – errata, per l’appellante &#8211; valutazione delle pubblicazioni scientifiche, violativa dei criteri di cui all’art.4 del D.M. 120/2016: detta produzione per la Commissione non era infatti caratterizzata da “pluralità e varietà di interessi” e da un “approfondimento metodologico e storiografico” adeguato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, come puntualmente rilevato già col ricorso di primo grado, questi ultimi rappresentavano criteri inediti non previsti né dalla legge, né dal Bando.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il che evidenziava un’arbitrarietà nella procedura di selezione, anche considerando che i lavori <i>de quibus </i>erano stati impropriamente ritenuti “mobilitanti e mobilitativi” o talvolta “intervento militante”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appellante lamentava inoltre la disparità di trattamento con altri candidati, che, pur presentando profili scientifici minusvalenti rispetto al suo, avevano ciò nonostante ottenuto l’abilitazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quale ulteriore motivo di ricorso censurava l’illegittima composizione della Commissione esaminatrice perché uno dei componenti non era in possesso dei requisiti di legge per parteciparvi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.Tanto premesso deduceva avverso la sentenza appellata i seguenti motivi: I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE E DEL BANDO CONCORSUALE. ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ILLOGICITÀ E VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA. OMESSA DECISIONE SUL MOTIVO DI RICORSO. ILLEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO DEL CONCORSO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE &#8211; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE SUB LETT. D) DELL’ART. 4, D.M. 120 DEL 7 GIUGNO 2016. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI &#8211; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. ASSENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE E DELLA NORMATIVA CONCORSUALE. CONTRADDITTORIETÀ TRA GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA BUONA E CORRETTA AMMINISTRAZIONE. II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME CONCORSUALI. ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. VIZIO DI MOTIVAZIONE E OMESSA STATUIZIONE ANCHE PARZIALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E ILLOGICITÀ MANIFESTA. ARBITRARIETÀ NELLA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. CONTRADDITTORIETÀ TRA GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA BUONA E CORRETTA AMMINISTRAZIONE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III. VIZIO MOTIVAZIONALE ED ILLOGICITÀ. ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DELL’ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL&#8217;ARTICOLO 16, LEGGE N. 240/2010 E SS.MM.II. E DEGLI ARTICOLI 4 E 6, COMMI 4 E 5, DEL D.P.R. N. 95/2016. ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Si costituiva il Ministero intimato.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. L’appellante si duole del giudizio riservato dalla Commissione alla qualità scientifica dei suoi lavori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La norma che viene in evidenza è la lett. c) dell’art.4 del D.M. n.120 del 2016 che, tra gli altri criteri, individua quello della <i>“qualità della produzione scientifica, valutata all&#8217;interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell&#8217;originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella riunione di insediamento, come si legge dal relativo verbale del 14 novembre 2016 la Commissione ha precisato le modalità con le quali intendeva declinare i criteri di valutazione, rapportandoli al settore concorsuale di riferimento, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 95 del 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le valutazioni qualitative delle pubblicazioni dell’appellante, ossia il parametro di cui alla suddetta lett. c), la Commissione ha concluso nel senso che la sua complessiva produzione “<i>non denota quella pluralità e varietà di interessi ed esperienze di ricerca, né quell’approfondimento metodologico e storiografico che si richiedono per l’abilitazione alla prima fascia </i>“ e che “<i>…nonostante .. relativamente agli indicatori relativi all’impatto della produzione, il raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3, e il possesso di almeno 3 titoli, il candidato presenta complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca internazionale e che lo stesso NON possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di prima fascia”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. Col primo motivo di appello si deduce l’innovatività di detti criteri, che sarebbero inediti e non ammessi dalla legge regolativa della procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il motivo non è conducente innanzitutto perché i parametri su cui il giudizio dedicato all’appellante si basa, ossia l’approfondimento metodologico – ritenuto non adeguato – ed il rilievo internazionale dei lavori sono contemplati dalla lett.c ) dell’art.4 del citato D.M. n.120, e la Commissione si è limitata a declinarli applicandoli al caso in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto alla pluralità e varietà di interessi ed esperienze di ricerca, ritenute carenti, con tutta evidenza, non rappresentano un criterio nuovo, ma, anche in tal caso, una semplice modalità di declinazione del parametro qualitativo applicato, con la necessaria contestualizzazione, nel giudizio reso in merito alla produzione dell’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. Tanto meno hanno pregio le eccezioni che segnalano la contraddittorietà fra (alcuni) dei giudizi individuali da lui riportati, nettamente favorevoli, e la negativa valutazione complessiva riportata all’esito del giudizio nella Commissione. E’ infatti, a quest’ultimo organo collegiale, nella sua unitarietà, che spetta il compito di riportare a sintesi i singoli contributi, pronunciandosi definitivamente sull’idoneità del candidato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso si deve sottolineare come non sia in realtà riscontrabile un significativo discostamento tra i pareri individuali ed il risultato complessivo della valutazione, anche considerando che i primi si esprimono in termini lusinghieri su specifici punti della produzione scientifica del candidato, mentre al contrario la valutazione conclusiva si riferisce al complesso della stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto meno, dalla lettura dei verbali della Commissione, si evince che i lavori dei Commissari abbiano omesso di valutare alcuni titoli prodotti dall’appellante: tutti risultano indicati nei verbali, di molti di essi vi è traccia nei pareri redatti dai Commissari. Dunque si deve ritenere siano stati oggetto di valutazione da parte dell’organo, che ciò malgrado non li ha ritenuti adeguati per concedergli l’abilitazione di prima fascia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. Il detto giudizio peraltro – rappresentando l’apice della carriera accademica- ha un significativo valore tecnico discrezionale. Pertanto, nei limiti del sindacato estrinseco ammesso, può dirsi che risulta immune dalle dette censure di irragionevolezza e contraddittorietà. Tanto meno sono emersi elementi dai quali inferire l’esistenza, tra i Commissari, di pregiudizi contrari all’appellante, il che induce a definitivamente concludere sul punto che il primo motivo di ricorso, anche nelle sue sub-articolazioni, non è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Col secondo motivo di appello, l’appellante lamenta una contraddittorietà tra la rilevanza dei cd. “valori-soglia”, a sua volta derivante dalla ponderosità dei titoli in suo possesso, che la Commissione ha riconosciuto appartenergli – nettamente superiore a quella della maggior parte degli altri candidati, anche di alcuni fra questi che hanno ottenuto l’abilitazione – ed il giudizio negativo riservato alla qualità della sua produzione scientifica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. Neppure questa censura può trovare accoglimento. Invero, i “valori soglia” così come i titoli che li supportano, costituiscono i parametri quantitativi in presenza dei quali il candidato è ammesso alla procedura valutativa, che però, e solo in seconda battuta, avrà ad oggetto il giudizio sulla effettiva qualità della sua produzione scientifica. Si tratta, in altre parole, dei pre-requisiti minimi, necessari per sottoporsi ad una valutazione qualitativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il positivo riscontro ottenuto dal candidato con riferimento agli stessi, non può incidere, pertanto, sul giudizio relativo alla qualità della sua produzione, perché si tratta di due giudizi funzionalmente distinti, sebbene collegati perché, come detto, solo una produzione che superi i valori soglia può essere scrutinata da un punto di vista qualitativo. Resta fermo che i due giudizi, così come i due parametri, non si influenzano reciprocamente negli esiti, come è evidente considerando che non necessariamente ad una produzione copiosa corrisponde una qualità equivalente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Queste considerazioni inducono a ritenere infondato anche il secondo motivo di appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Col terzo motivo di gravame l’appellante censura infine la composizione della Commissione, con riferimento alla presenza, quale membro, del prof. Restifo, che non sarebbe in possesso degli indicatori minimi (sarebbe stato, al momento dei lavori, in possesso di solo due indicatori &#8211; c.d. valori-soglia &#8211; sui tre richiesti).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Per contro, agli atti del processo di primo grado, risulta depositata una nota a firma del Direttore dell’ANVUR del 7 luglio del 2017 che conferma la qualificazione scientifica del suddetto Commissario, sui cui titoli la sentenza di primo grado si dilunga in modo articolato, onde dequotare la doglianza in esame. Anche questo motivo pertanto non può essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Conclusivamente l’appello va respinto. La natura della controversia suggerisce la compensazione delle spese di questa fase del giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, respinge l &#8216;appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese della presente fase cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marco Lipari, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Daniela Di Carlo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Laura Marzano, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valutazione-in-sede-di-abilitazione-scientifica-nazionale/">Sulla valutazione in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
