<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRASPORTI Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/materia/trasporti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/materia/trasporti/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Nov 2023 15:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>TRASPORTI Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/materia/trasporti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sul contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri e sulla compensazione di obblighi di servizio pubblico</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-contratto-misto-di-servizi-pubblici-di-trasporto-multimodale-di-passeggeri-e-sulla-compensazione-di-obblighi-di-servizio-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 15:51:27 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87983</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-contratto-misto-di-servizi-pubblici-di-trasporto-multimodale-di-passeggeri-e-sulla-compensazione-di-obblighi-di-servizio-pubblico/">Sul contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri e sulla compensazione di obblighi di servizio pubblico</a></p>
<p>Trasporti &#8211; contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri &#8211; Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 &#8211; Inapplicabilità &#8211; Compensazione di obblighi di servizio pubblico &#8211; Aiuto di stato &#8211; Inconfigurabilità. 1) L&#8217;articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-contratto-misto-di-servizi-pubblici-di-trasporto-multimodale-di-passeggeri-e-sulla-compensazione-di-obblighi-di-servizio-pubblico/">Sul contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri e sulla compensazione di obblighi di servizio pubblico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-contratto-misto-di-servizi-pubblici-di-trasporto-multimodale-di-passeggeri-e-sulla-compensazione-di-obblighi-di-servizio-pubblico/">Sul contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri e sulla compensazione di obblighi di servizio pubblico</a></p>
<p style="text-align: justify;">Trasporti &#8211; contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri &#8211; Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 &#8211; Inapplicabilità &#8211; Compensazione di obblighi di servizio pubblico &#8211; Aiuto di stato &#8211; Inconfigurabilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1) L&#8217;articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, deve essere interpretato nel senso che tale regolamento non si applica a un contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri comprendente il trasporto con tramvia, funicolare e funivia, anche in un contesto in cui il trasporto su rotaia rappresenta la parte maggioritaria dei servizi di trasporto affidati in gestione.</p>
<p style="text-align: justify;">2) L&#8217;articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che non configura «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione, la compensazione di obblighi di servizio pubblico erogata a un operatore interno nell&#8217;ambito di un&#8217;aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri da parte di un&#8217;autorità competente a livello locale che è stata calcolata sulla base dei costi di gestione che sono, da un lato, determinati tenendo conto dei costi precedenti del servizio reso dall&#8217;operatore uscente e, dall&#8217;altro, rapportati a costi o corrispettivi anch&#8217;essi relativi all&#8217;aggiudicazione precedente o, comunque, concernenti parametri standard di mercato riferibili alla generalità degli operatori del settore interessato, purché il ricorso a siffatti elementi conduca alla determinazione di costi che riflettono quelli che un&#8217;impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Csehi &#8211; Est. Regan</p>
<hr />
<p class="C19Centre" style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)</p>
<p class="C19Centre" style="text-align: center;">19 ottobre 2023 (<a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C6B2C19C3A43A5151E5F7875378D499A?text=&amp;docid=278795&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1984732#Footnote*" name="Footref*">*</a>)</p>
<p class="C71Indicateur" style="text-align: justify;">«Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2 – Impianti a fune – Aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto da parte di un’autorità locale competente a un operatore interno – Trasferimento del rischio di gestione – Compensazione degli obblighi di servizio pubblico»</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: center;">Nella causa C‑186/22,</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 7 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2022, nel procedimento</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">Sad Trasporto Locale SpA</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">Provincia autonoma di Bolzano,</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: center;">nei confronti di:</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">Strutture Trasporto Alto Adige SpA A.G.,</p>
<p class="C19Centre" style="text-align: center;">LA CORTE (Quinta Sezione),</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, Z. Csehi, M. Ilešič, I. Jarukaitis e D. Gratsias, giudici,</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">cancelliere: C. Di Bella, amministratore</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 marzo 2023,</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">considerate le osservazioni presentate:</p>
<p class="C03Tiretlong" style="text-align: justify;">–        per la Sad Trasporto Locale SpA, da G. Greco e A. Sandulli, avvocati;</p>
<p class="C03Tiretlong" style="text-align: justify;">–        per la Provincia autonoma di Bolzano, da L. Fadanelli, P. Mantini, P. Pignatta, L. Plancker e A. Roilo, avvocati;</p>
<p class="C03Tiretlong" style="text-align: justify;">–        per Strutture Trasporto Alto Adige SpA A.G., da P. Mantini, avvocato;</p>
<p class="C03Tiretlong" style="text-align: justify;">–        per la Commissione europea, da G. Gattinara, P. Messina e F. Tomat, in qualità di agenti,</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</p>
<p class="C75Debutdesmotifs" style="text-align: center;">Sentenza</p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point1"></a><strong>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio (GU 2007, L 315, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 (GU 2016, L 354, pag. 22) (in prosieguo: il «regolamento n. 1370/2007»), nonché dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point2"></a><strong>2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Sad Trasporto Locale SpA e la Provincia autonoma di Bolzano (Italia), in merito all’aggiudicazione diretta, a un operatore interno, mediante concessione, del servizio di trasporto pubblico di passeggeri su taluni impianti a rotaia e a fune a Strutture Trasporto Alto Adige SpA A.G. (in prosieguo: la «STA»).</strong></p>
<p class="C04Titre1" style="text-align: justify;"><strong> Contesto normativo</strong></p>
<p class="C05Titre2" style="text-align: justify;"><strong> <i>Diritto dell’Unione</i></strong></p>
<p class="C06Titre3" style="text-align: justify;"><strong> <i>Regolamento n. 1370/2007</i></strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point3"></a><strong>3        I considerando 33 e 36 del regolamento n. 1370/2007 sono così formulati:</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>«(33)      Nei punti da 87 a 95 della sentenza del 24 luglio 2003 [Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415),] (&#8230;) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito che le compensazioni di servizio pubblico non costituiscono vantaggi ai sensi dell’articolo [107 TFUE], qualora soddisfino cumulativamente quattro criteri. Qualora questi criteri non siano soddisfatti e ricorrano i criteri generali per l’applicazione dell’articolo [107], paragrafo 1, [TFUE], le compensazioni di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato e sono soggette agli articoli [93, 106, 107 e 108 TFUE].</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>(&#8230;)</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>36      (&#8230;) Qualsiasi compensazione concessa in relazione alla fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento e che rischi di implicare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo [107], paragrafo 1, [TFUE], dovrebbe essere conforme alle disposizioni degli articoli [93, 106, 107 e 108], dello stesso, compresa ogni pertinente interpretazione della [Corte di giustizia dell’Unione europea] e, in particolare, la sentenza [del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415)]. Nell’esaminare casi del genere, la Commissione [europea] dovrebbe pertanto applicare principi simili a quelli stabiliti nel presente regolamento o, se del caso, in altre normative nel settore dei servizi d’interesse economico generale».</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point4"></a><strong>4        L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», ai paragrafi 1 e 2, così dispone:</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>«1.      Il presente regolamento ha lo scopo di definire con quali modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l’altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire.</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>A tal fine, il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>2.      Il presente regolamento si applica all’esercizio di servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico. Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento anche al trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e in acque marine nazionali, ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) [(GU 1992, L 364, pag. 7)].</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>(&#8230;)».</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point5"></a><strong>5        L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», alle lettere a), e), h), i), j) e a bis), così recita:</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>«Ai fini del presente regolamento si intende per:</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>a)      “trasporto pubblico di passeggeri”: i servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa;</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>(&#8230;)</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>e)      “obbligo di servizio pubblico”: l’obbligo definito o individuato da un’autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso;</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>(&#8230;)</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>h)      “aggiudicazione diretta”: l’aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico a un determinato operatore di servizio pubblico senza che sia previamente esperita una procedura di gara;</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>i)      “contratto di servizio pubblico”: uno o più atti giuridicamente vincolanti che formalizzano l’accordo tra un’autorità competente e un operatore di servizio pubblico mediante il quale all’operatore stesso è affidata la gestione e la fornitura dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri soggetti agli obblighi di servizio pubblico; il contratto può, altresì, secondo l’ordinamento giuridico degli Stati membri, consistere in una decisione adottata dall’autorità competente:</strong></p>
<p class="C11Marge1avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>–      che assume la forma di un atto individuale di natura legislativa o regolamentare, oppure</strong></p>
<p class="C11Marge1avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>–      che specifica le condizioni alle quali l’autorità competente fornisce essa stessa i servizi o ne affida la fornitura a un operatore interno;</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>j)      “operatore interno”: un soggetto giuridicamente distinto dall’autorità competente, sul quale quest’ultima o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi;</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>(&#8230;)</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>a bis) “servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri”: il trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, a esclusione del trasporto di passeggeri con altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitana o tram».</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point6"></a><strong>6        L’articolo 5 del medesimo regolamento, intitolato «Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico», al paragrafo 2, prevede quanto segue:</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>«A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un’autorità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l’autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>(…)».</strong></p>
<p class="C06Titre3" style="text-align: justify;"><strong> <i>Regolamento (UE) 2016/424</i></strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point7"></a><strong>7        L’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU 2016, L 81, pag. 1), intitolato «Definizioni», ai punti 1, 7 e 9 prevede quanto segue:</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>«Ai fini del presente regolamento si intende per:</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>1)      “impianto a fune”: un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi, che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato;</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>(&#8230;)</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>7)      “funivia”: un impianto a fune i cui i veicoli sono tenuti sospesi e azionati da una o più funi;</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>(&#8230;)</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>9)      “funicolare”: un impianto a fune i cui i veicoli sono trainati da uno o più funi su una rotaia che può essere situata sul terreno o sostenuta da strutture fisse».</strong></p>
<p class="C05Titre2" style="text-align: justify;"><strong> <i>Diritto italiano</i></strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point8"></a><strong>8        Il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (supplemento ordinario alla GURI n. 91, del 19 aprile 2016), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, all’articolo 192, comma 2, così recita:</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>«Ai fini dell’affidamento<i> in house</i> di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti <i>in house</i>, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche».</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point9"></a><strong>9        L’articolo 34, comma 20, del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (supplemento ordinario alla GURI n. 245, del 19 ottobre 2012), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221 (supplemento ordinario alla GURI n. 294, del 18 dicembre 2012) così dispone:</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>«Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste».</strong></p>
<p class="C04Titre1" style="text-align: justify;"><strong> Procedimento principale e questioni pregiudiziali</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point10"></a><strong>10      Con provvedimenti del 30 dicembre 1991 e del 15 giugno 2001, i cui effetti sono stati prorogati ripetutamente e, da ultimo, fino al 19 marzo 2021, la resistente nel procedimento principale, Provincia Autonoma di Bolzano, ha affidato alla ricorrente nel procedimento principale, la Sad Trasporto Locale SpA, la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di detta provincia, comprendente impianti fissi di funicolare, di funivia e di tramvia.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point11"></a><strong>11      Con la delibera n. 243, del 16 marzo 2021, la resistente nel procedimento principale ha affidato <i>in house</i>, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007, i servizi di trasporto pubblico summenzionati alla STA, una società di cui la resistente è unica azionista e da cui è quindi giuridicamente distinta, ma che esercita principalmente le sue attività con la resistente e opera esclusivamente nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, per il periodo dal 19 maggio 2021 al 30 aprile 2030.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point12"></a><strong>12      Il trasporto con funicolare e tramvia costituisce la parte maggioritaria dei servizi di trasporto la cui gestione è stata così affidata, mentre il trasporto con funivia costituisce il 47% del servizio complessivamente affidato in via diretta alla STA.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point13"></a><strong>13      Con la delibera n. 243, la resistente nel procedimento principale ha approvato un contratto di servizio pubblico che prevede il versamento alla STA di un corrispettivo contrattuale a carico della resistente nel procedimento principale, nonché il piano economico finanziario riguardante la sua relazione con la STA, da cui risulta che i ricavi tariffari sono attribuiti alla resistente nel procedimento principale, mentre gli eventuali introiti derivanti da altre attività commerciali, collaterali alla prestazione del servizio interessato, sono attribuiti alla STA.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point14"></a><strong>14      Con la delibera n. 244, adottata lo stesso giorno della summenzionata delibera n. 243, la resistente nel procedimento principale ha imposto alla ricorrente nel medesimo procedimento di continuare a fornire servizi di trasporto fino a quando il relativo incarico non fosse passato alla STA.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point15"></a><strong>15      La ricorrente nel procedimento principale, tramite ricorso dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano (Italia), ha chiesto l’annullamento delle delibere nn. 243 e 244 nonché degli atti connessi, ivi compresi la relazione di affidamento <i>in house</i>, il contratto di servizio interessato nonché il relativo piano economico finanziario.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point16"></a><strong>16      Al riguardo, la ricorrente nel procedimento principale ha sostenuto che tali delibere erano illegittime in quanto l’articolo 5, paragrafi da 2 a 6, del regolamento n. 1370/2007 non era applicabile ai contratti di servizio pubblico di cui al procedimento principale, poiché tale disposizione riguardava soltanto i contratti in concessione aventi ad oggetto il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia e su strada. Orbene, la controversia di cui al procedimento principale riguarderebbe un contratto di servizi che, da un lato non assume la forma della concessione e, dall’altro, ha ad oggetto un servizio di trasporto a fune. Di conseguenza, tale controversia dovrebbe essere definita in applicazione del codice dei contratti pubblici, in particolare dall’articolo 192, paragrafo 2, che condiziona l’affidamento <i>in house</i> alla sussistenza di puntuali presupposti, segnatamente una motivazione rafforzata in ordine all’impossibilità di indire una gara d’appalto e la prova dei vantaggi, per la collettività, discendenti da un siffatto affidamento, che nel caso di specie non risulterebbero soddisfatti.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point17"></a><strong>17      Nel corso del procedimento, la ricorrente nel procedimento principale, rammentando il considerando 33 del regolamento n. 1370/2007, ha sollevato la questione della compatibilità della compensazione concessa nell’ambito del contratto di servizio pubblico di cui trattasi nel procedimento principale con le disposizioni del Trattato FUE relative agli aiuti di Stato, affermando, segnatamente, che il livello della compensazione concessa alla STA non era stato determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto, avrebbe dovuto sopportare per adempiere gli obblighi di servizio sulla stessa gravanti.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point18"></a><strong>18      Poiché il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, ha respinto il ricorso della ricorrente nel procedimento principale, essa ha adito il Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio, per la riforma della sentenza di primo grado. Tale giudice nutre dubbi quanto all’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 1370/2007 e del trattato FUE relative agli aiuti di Stato.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point19"></a><strong>19      In particolare, la questione che il giudice del rinvio si pone è, da un lato, se il trasporto con funivia rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento, come definito all’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultimo e, dall’altro, se, al fine di valutare se la compensazione prevista dal contratto di servizio pubblico di trasporto passeggeri di cui al procedimento principale costituisca un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, soggetto all’obbligo di previa notifica previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la metodologia che ha consentito di calcolare tale compensazione fosse conforme alla quarta condizione posta dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point20"></a><strong>20      Alla luce di tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>«1)      Se l’articolo 1, paragrafo 2, del [regolamento n. 1370/2007] deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di [tale regolamento] all’esercizio di servizi pubblici nazionali e internazionali di trasporto multimodale di passeggeri, in cui, da un lato, il servizio pubblico di trasporto assume natura unitaria ai fini dell’aggiudicazione e viene fornito con tramvia, funicolare e funivia, dall’altro, il trasporto su rotaia assorbe oltre il 50% del servizio complessivamente e unitariamente affidato al gestore;</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>2)      in caso di riscontro negativo al primo quesito (…) “se l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1370/2007 deve essere interpretato nel senso di imporre, anche in relazione all’aggiudicazione diretta ad un operatore interno di un contratto di servizio pubblico comprendente il trasporto di passeggeri con tram, una verifica sulla forma giuridica assunta dall’atto di affidamento, con l’effetto di escludere dall’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, citato gli atti che non assumano la forma di contratti di concessione di servizi.</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>3)      in caso di riscontro positivo al secondo quesito, si chiede ulteriormente “se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e comma 2, [della] direttiva 2014/23/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1)] deve essere interpretato nel senso che deve essere escluso il trasferimento all’affidatario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi qualora il contratto oggetto di affidamento: a) si basi sul <i>gross cost</i>, con l’imputazione della titolarità dei ricavi in capo all’Ente affidante; b) preveda in favore del gestore, quali ricavi di gestione, unicamente un corrispettivo versato dall’Ente [affidante], commisurato ai volumi di esercizio erogato (con esclusione, dunque, del rischio di domanda); c) lasci in capo all’ente affidante il rischio operativo di domanda (per la riduzione dei corrispettivi in ragione di una riduzione dei volumi di servizio oltre predefiniti limiti), il rischio normativo (per modifiche legislative o regolatorie, nonché per ritardato rilascio di autorizzazioni e/o certificazioni da parte di soggetti competenti), il rischio finanziario (per il mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi, oltre che per il mancato adeguamento dei corrispettivi), nonché il rischio per cause di forza maggiore (derivante dall’alterazione non prevedibile delle condizioni di svolgimento del servizio); nonché d) trasferisca all’ente affidatario il rischio operativo dell’offerta (per variazioni dei costi dei fattori non controllabili dall’operatore ‑ energia, materie prime, materiali), il rischio per relazioni industriali (derivante dalle variazioni del costo del personale ai sensi della contrattazione collettiva), il rischio gestionale (discendente da una dinamica negativa dei costi operativi per errate stime previsionali), nonché il rischio socio-ambientale (derivante da eventi accidentali in corso di esecuzione su beni funzionali per l’erogazione del servizio)”;</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>4)      infine, si chiede: “se [l’articolo] 107, paragrafo 1, TFUE e [l’articolo] 108, paragrafo 3, TFUE devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri disposta da un’autorità competente a livello locale in favore di un operatore interno, configura un aiuto di Stato soggetto al procedimento di controllo preventivo di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE una compensazione di obblighi di servizio pubblico calcolata sulla base di costi di gestione che, pure correlati alle prevedibili esigenze di servizio, sono, da un lato, costruiti tenendo conto dei costi storici del servizio reso dal gestore uscente, affidatario di una concessione di servizi prorogata per oltre dieci anni, dall’altro, rapportati a costi o corrispettivi pur sempre relativi al precedente affidamento o, comunque, concernenti parametri standard di mercato riferibili alla generalità degli operatori di settore».</strong></p>
<p class="C04Titre1" style="text-align: justify;"><strong> Sulle questioni pregiudiziali</strong></p>
<p class="C05Titre2" style="text-align: justify;"><strong> <i>Sulla prima questione</i></strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point21"></a><strong>21      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di tale regolamento a un contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri comprendente il trasporto con tramvia, funicolare e funivia, anche in un contesto in cui il trasporto su rotaia rappresenta la parte maggioritaria dei servizi di trasporto affidati in gestione.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point22"></a><strong>22      Innanzitutto, occorre ricordare che, da un lato, secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione non può avere il risultato di privare di qualsiasi effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione. Pertanto, allorché il senso di una disposizione del diritto dell’Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, la Corte non può discostarsi da tale formulazione (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2022, VD e SR, C‑339/20 e C‑397/20, EU:C:2022:703, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point23"></a><strong>23      Dall’altro lato, l’articolo 9 del regolamento n. 1370/2007 dispensa le compensazioni erogate a norma di tale regolamento dall’obbligo di previa notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Pertanto, in quanto temperamento alla regola generale dell’obbligo di notifica, le disposizioni di detto regolamento e le condizioni previste da quest’ultimo devono essere intese in senso restrittivo (v., in tal senso, sentenze del 21 luglio 2016, Dilly’s Wellnesshotel, C‑493/14, EU:C:2016:577, punto 37, e del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 60).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point24"></a><strong>24      La formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007, che ne definisce l’ambito di applicazione, dispone che tale regolamento si applica all’esercizio di servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico. Vi si precisa altresì che gli Stati membri possono applicare tale regolamento al trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point25"></a><strong>25      Orbene, in primo luogo, occorre constatare che il regolamento n. 1370/2007 non definisce i termini «trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia». Tuttavia, tenuto conto del loro senso abituale nel linguaggio corrente, la scelta del legislatore di impiegare tali termini implica che esso ha inteso fare riferimento a modi di trasporto caratterizzati dallo spostamento di veicoli su un binario formato da una sola guida o da più guide parallele.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point26"></a><strong>26      Di conseguenza, detti termini non si applicano a un modo di trasporto quale la funivia. Infatti, la funivia è definita dall’articolo 3, punto 7, del regolamento 2016/424 come un impianto a fune i cui i veicoli sono tenuti sospesi e azionati da una o più funi.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point27"></a><strong>27      In secondo luogo, per questo stesso motivo, tale modo di trasporto non rientra neppure nel trasporto su strada o per via navigabile, altresì menzionato all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point28"></a><strong>28      In terzo luogo, il regolamento n. 1370/2007 non contiene nessuna disposizione diretta ad applicare quest’ultimo a contratti misti che includono modi di trasporto diversi da quelli previsti dal suo articolo 1, paragrafo 2, anche in un contesto in cui il trasporto su rotaia costituisce oltre il 50% del contratto interessato.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point29"></a><strong>29      In quarto luogo, occorre rilevare che l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 prevede la possibilità, per gli Stati membri, di applicare tale regolamento al trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile. Pertanto, poiché la possibilità di estendere l’ambito di applicazione di detto regolamento è espressamente prevista dal suo articolo 1, paragrafo 2, e dato che tale disposizione non menziona il trasporto con funivia, si deve considerare che tale modo di trasporto non può essere oggetto di tale possibilità.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point30"></a><strong>30      Orbene, poiché l’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento determina il suo ambito di applicazione, esso deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva per i motivi esposti al punto 23 della presente sentenza.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point31"></a><strong>31      Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 deve essere interpretato nel senso che tale regolamento non si applica a un contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri comprendente il trasporto con tramvia, funicolare e funivia, anche in un contesto in cui il trasporto su rotaia rappresenta la parte maggioritaria dei servizi di trasporto affidati in gestione.</strong></p>
<p class="C05Titre2" style="text-align: justify;"><strong> <i>Sulle questioni seconda e terza</i></strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point32"></a><strong>32      Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.</strong></p>
<p class="C05Titre2" style="text-align: justify;"><strong> <i>Sulla quarta questione</i></strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point33"></a><strong>33      Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che configura «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione, la compensazione di obblighi di servizio pubblico erogata a un operatore interno nell’ambito di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri da parte di un’autorità competente a livello locale che è stata calcolata sulla base dei costi di gestione che sono, da un lato, calcolati tenendo conto dei costi precedenti del servizio reso dal gestore uscente e, dall’altro, rapportati a costi o corrispettivi anch’essi relativi al precedente affidamento o, comunque, concernenti parametri standard di mercato riferibili alla generalità degli operatori del settore interessato.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point34"></a><strong>34      Tale questione viene sollevata, come emerge dalle spiegazioni del giudice del rinvio, in un contesto in cui il sistema della compensazione che doveva essere erogata al nuovo operatore sarebbe stato determinato segnatamente sulla base di parametri unitari di riferimento di settore e di un confronto con i costi emergenti da un piano economico finanziario simulato di gara, esso stesso incentrato sui conti economici del gestore uscente relativi a taluni anni precedenti.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point35"></a><strong>35      In via preliminare, occorre rammentare che, come emerge dal considerando 36 del regolamento n. 1370/2007, qualora venga concessa una compensazione relativa alla fornitura di un servizio di trasporto pubblico di passeggeri non rientrante in tale regolamento, si deve esaminare se tale compensazione costituisca un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nel qual caso detta compensazione è soggetta all’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point36"></a><strong>36      Orbene, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che si deve ritenere conferiscano un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, vale a dire in assenza di un intervento dello Stato (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2022, Sātiņi-S, C‑238/20, EU:C:2022:57, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point37"></a><strong>37      Tuttavia, conformemente alla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), una compensazione di servizio pubblico si sottrae alla qualificazione di aiuto di Stato qualora ricorrano cumulativamente quattro condizioni. In primo luogo, l’impresa beneficiaria di una compensazione che costituisce il corrispettivo di prestazioni effettuate per adempiere obblighi di servizio pubblico deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata tale compensazione devono essere stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, detta compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. Di conseguenza, in quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, la stessa compensazione deve essere determinata sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi (v., in tal senso, sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, punti 89, 90, 92 e 93).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point38"></a><strong>38      In particolare, con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se il calcolo di una compensazione concessa nell’ambito di un contratto di servizio pubblico di trasporto passeggeri soddisfi la quarta condizione rammentata al punto precedente della presente sentenza quando tale calcolo è effettuato tenendo conto dei costi e dei corrispettivi dell’operatore uscente nonché dei parametri standard di mercato riferibili alla generalità degli operatori del settore interessato. Il giudice del rinvio dubita, infatti, che tali condizioni costituiscano una base adeguata per calcolare i costi di un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point39"></a><strong>39      Al riguardo, per quanto attiene, in primo luogo, ai «parametri standard di mercato», occorre rilevare che uno degli approcci che possono essere impiegati al fine di valutare se tale quarta condizione sia soddisfatta può consistere nel calcolare la compensazione da concedere a un’impresa aggiudicataria di un contratto di servizio pubblico in funzione di una media dei costi sopportati da imprese che forniscono da diversi anni su un mercato aperto alla concorrenza un servizio paragonabile sotto tutti i profili al servizio pubblico di cui trattasi nel procedimento principale, degli introiti che dette imprese ricevono per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico e, se del caso, dei margini di utili generati in ragione di tali servizi da parte di queste ultime. Infatti, si può presumere che un siffatto calcolo consenta di giungere alla determinazione dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare a tal fine, tenendo conto degli introiti ad esso attinenti nonché di un margine di utile ragionevole che essa poteva aspettarsi dall’esercizio di una siffatta attività.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point40"></a><strong>40      Tuttavia, affinché un siffatto approccio sia pertinente, occorre assicurarsi, innanzitutto, che il numero di imprese operanti sul mercato prese in tal modo in considerazione sia sufficientemente significativo, di modo che, dato che la situazione particolare di una data impresa non deve avere un peso sproporzionato, tale media possa essere considerata statisticamente solida e, di conseguenza, rappresentativa del criterio previsto dalla quarta condizione enunciata nella sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point41"></a><strong>41      Inoltre, solo imprese in grado di eseguire immediatamente gli obblighi di servizio pubblico di cui trattasi e che possono pertanto essere considerate adeguatamente dotate dei mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, possono essere prese in considerazione ai fini di un siffatto calcolo.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point42"></a><strong>42      Infine, per quanto il servizio offerto da tali imprese debba essere paragonabile al servizio pubblico interessato, nel contesto di un’aggiudicazione di un servizio pubblico di trasporto multimodale di passeggeri, un siffatto requisito non esclude che, in un primo tempo, il costo sopportato da un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari per ciascuno degli elementi di tale servizio di trasporto multimodale sia calcolato separatamente e che, in un secondo tempo, tali costi siano sommati, purché gli eventuali effetti di sinergia chiaramente identificabili derivanti dalla gestione integrata di tali elementi siano, se del caso, debitamente presi in considerazione.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point43"></a><strong>43      Spetterà, pertanto, al giudice del rinvio determinare, alla luce di tali elementi, se i parametri standard di mercato adottati nel caso di specie corrispondano a tale metodologia.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point44"></a><strong>44      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione della possibilità di prendere in considerazione i costi del servizio fornito dall’operatore uscente, occorre rilevare che il criterio dell’«impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari» non esclude, di per sé, un calcolo basato sui costi precedenti del servizio fornito dall’operatore uscente o relativi all’aggiudicazione precedente, purché, tuttavia, l’operatore uscente possa essere considerato, alla luce dei metodi di analisi contabile e finanziaria solitamente impiegati a tal fine, un’impresa media gestita in modo efficiente.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point45"></a><strong>45      Pertanto, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che non configura «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione, la compensazione di obblighi di servizio pubblico erogata a un operatore interno nell’ambito di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri da parte di un’autorità competente a livello locale che è stata calcolata sulla base dei costi di gestione che sono, da un lato, determinati tenendo conto dei costi precedenti del servizio reso dall’operatore uscente e, dall’altro, rapportati a costi o corrispettivi anch’essi relativi all’aggiudicazione precedente o, comunque, concernenti parametri standard di mercato riferibili alla generalità degli operatori del settore interessato, purché il ricorso a siffatti elementi conduca alla determinazione di costi che riflettono quelli che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi.</strong></p>
<p class="C04Titre1" style="text-align: justify;"><strong> Sulle spese</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point46"></a><strong>46      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</strong></p>
<p class="C41DispositifIntroduction" style="text-align: justify;"><strong>Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:</strong></p>
<p class="C08Dispositif" style="text-align: justify;"><strong>1)      L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016,</strong></p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><strong>deve essere interpretato nel senso che:</strong></p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><strong>tale regolamento non si applica a un contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri comprendente il trasporto con tramvia, funicolare e funivia, anche in un contesto in cui il trasporto su rotaia rappresenta la parte maggioritaria dei servizi di trasporto affidati in gestione.</strong></p>
<p class="C08Dispositif" style="text-align: justify;"><strong>2)      L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE</strong></p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><strong>deve essere interpretato nel senso che:</strong></p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><strong>non configura «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione, la compensazione di obblighi di servizio pubblico erogata a un operatore interno nell’ambito di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri da parte di un’autorità competente a livello locale che è stata calcolata sulla base dei costi di gestione che sono, da un lato, determinati tenendo conto dei costi precedenti del servizio reso dall’operatore uscente e, dall’altro, rapportati a costi o corrispettivi anch’essi relativi all’aggiudicazione precedente o, comunque, concernenti parametri standard di mercato riferibili alla generalità degli operatori del settore interessato, purché il ricorso a siffatti elementi conduca alla determinazione di costi che riflettono quelli che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi.</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-contratto-misto-di-servizi-pubblici-di-trasporto-multimodale-di-passeggeri-e-sulla-compensazione-di-obblighi-di-servizio-pubblico/">Sul contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri e sulla compensazione di obblighi di servizio pubblico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul procedimento di nomina del Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-procedimento-di-nomina-del-segretario-generale-dellautorita-portuale-regionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 17:10:02 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87638</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-procedimento-di-nomina-del-segretario-generale-dellautorita-portuale-regionale/">Sul procedimento di nomina del Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale</a></p>
<p>R. Pupilella, Presidente L. Viola, Consigliere, Estensore Trasporti – Porti ed aeroporti &#8211; Nomina del Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale &#8211; Intesa prevista dall’art. 7, 1° comma della l.r. 28 maggio 2012, n. 23 &#8211; Interpetazione In mancanza di una norma tesa a regolamentare i termini e le modalità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-procedimento-di-nomina-del-segretario-generale-dellautorita-portuale-regionale/">Sul procedimento di nomina del Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-procedimento-di-nomina-del-segretario-generale-dellautorita-portuale-regionale/">Sul procedimento di nomina del Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale</a></p>
<p>R. Pupilella, Presidente</p>
<p>L. Viola, Consigliere, Estensore</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Trasporti – Porti ed aeroporti &#8211; Nomina del Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale &#8211; Intesa prevista dall’art. 7, 1° comma della l.r. 28 maggio 2012, n. 23 &#8211; Interpetazione</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In mancanza di una norma tesa a regolamentare i termini e le modalità di formazione dell’intesa prevista dall’art. 7, 1° comma della l.r. 28 maggio 2012, n. 23 per la nomina del Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale risulta evidente come la nuova proposta articolata dall’Amministrazione comunale di Viareggio, il giorno antecedente l’intervento del decreto del Presidente della Regione Toscana, dovesse essere necessariamente presa in considerazione, non potendosi ritenere, in qualche modo, ormai “chiuso” il procedimento per la formazione dell’intesa, neanche a seguito dell’intervento del parere favorevole reso, dalla IV Commissione del Consiglio Regionale che, in realtà, non viene ad integrare la conclusione della fase destinata alla formazione dell’intesa o un qualche adempimento procedimentale espressamente previsto dalla nomina, costituendo solo espressione di una di quelle “forme di controllo anche preventivo del consiglio” sulle “nomine regionali negli organi di amministrazione degli enti ed organismi dipendenti” previste dall’art. 50, 2° comma dello Statuto regionale e che, in questo caso, il Presidente della Regione ha deciso di attivare in via preventiva, acquisendo il parere sulla nomina. Ne discende la necessità di rinnovare il procedimento di nomina del Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale, nel rispetto dell’intesa prevista dall’art. 7, 1° comma della l.r. 28 maggio 2012, n. 23 e tramite eventuale applicazione della previsione surrogatoria di cui all’art. 34-<em>decies</em> della l.r. 23 luglio 2009, n. 40 (oggi sicuramente vigente e pertanto applicabile in sede di rinnovazione del procedimento).</p>
<hr />
<p><!-- [if !mso]>



<style>
v\:* {behavior:url(#default#VML);}<br />o\:* {behavior:url(#default#VML);}<br />w\:* {behavior:url(#default#VML);}<br />.shape {behavior:url(#default#VML);}<br /></style>

<![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves>false</w:TrackMoves>
<w:TrackFormatting/>
<w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>IT</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:EnableOpenTypeKerning/>
<w:DontFlipMirrorIndents/>
<w:OverrideTableStyleHps/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="376">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Hyperlink"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hashtag"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Unresolved Mention"/>
<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Link"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]>



<style>
 /* Style Definitions */<br /> table.MsoNormalTable<br />	{mso-style-name:"Tabella normale";<br />	mso-tstyle-rowband-size:0;<br />	mso-tstyle-colband-size:0;<br />	mso-style-noshow:yes;<br />	mso-style-priority:99;<br />	mso-style-parent:"";<br />	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;<br />	mso-para-margin-top:0cm;<br />	mso-para-margin-right:0cm;<br />	mso-para-margin-bottom:8.0pt;<br />	mso-para-margin-left:0cm;<br />	line-height:107%;<br />	mso-pagination:widow-orphan;<br />	font-size:11.0pt;<br />	font-family:"Calibri",sans-serif;<br />	mso-ascii-font-family:Calibri;<br />	mso-ascii-theme-font:minor-latin;<br />	mso-hansi-font-family:Calibri;<br />	mso-hansi-theme-font:minor-latin;<br />	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";<br />	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;<br />	mso-font-kerning:1.0pt;<br />	mso-ligatures:standardcontextual;<br />	mso-fareast-language:EN-US;}<br /></style>

<![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/>
</xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
</o:shapelayout></xml><![endif]--></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Pubblicato il 25/05/2023 </span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: right;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">N. 00510/2023 REG.PROV.COLL.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: right;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">N. 00543/2022 REG.RIC.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: center;"><b><span style="font-size: 24.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">REPUBBLICA ITALIANA</span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: center;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: center;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: center;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">(Sezione Prima)</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: center;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">ha pronunciato la presente</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: center;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">SENTENZA</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">sul ricorso numero di registro generale 543 del 2022, proposto da<br />
Comune di Viareggio, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Giovannelli, Leonardo Masi, Maria Lidia Iascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">contro</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Regione Toscana, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora, Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Barbara Mancino in Firenze, c/o Avvocatura p.zza Unità 1; </span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: center;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">nei confronti</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Autorità Portuale Regionale della Toscana, Comune di Monte Argentario, Alessandro Rosselli, non costituiti in giudizio; </span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: center;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">per l&#8217;annullamento</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">&#8211; del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 64 del 22 aprile 2022, non comunicato al Comune di Viareggio, con il quale &#8211; pur in assenza di intesa con il (ed anzi nonostante l&#8217;espresso dissenso del) sindaco del Comune di Viareggio &#8211; è stato nominato l&#8217;Arch. Alessandro Rosselli Segretario Generale dell&#8217;Autorità portuale regionale, stabilito il compenso annuo omnicomprensivo in € 106.000,00, subordinata l&#8217;efficacia della nomina al collocamento a riposo dell&#8217;Arch. Rosselli ed infine stabilita la durata dell&#8217;incarico pari a quella delle legislatura regionale ;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">&#8211; di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, ancorché incognito, con particolare riferimento al parere espresso della quarta commissione Consiglio Regionale della Toscana il 30.3.2022.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Visti tutti gli atti della causa;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">FATTO e DIRITTO</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">A seguito della cessazione (precisamente, in data 30 aprile 2021) del precedente Segretario generale, il Presidente della Regione Toscana instaurava un’interlocuzione con il Sindaco di Viareggio per la formazione dell’intesa prevista dall’art. 7, 1° comma della l.r. 28 maggio 2012, n. 23, ai fini della nomina del nuovo Segretario generale dell’Autorità portuale regionale (ente ausiliario della Regione Toscana dotato di autonomia e che esercita le funzioni previste dalla legge regionale nei porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo); nelle more, venivano disposta una gestione Commissariale destinata ad esercitare le funzioni durante il periodo di tempo necessario per la nomina.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Non essendosi formata l’intesa su un primo nominativo proposto dal Sindaco di Viareggio, il Presidente della Giunta regionale, acquisito il parere favorevole 30 marzo 2022 della IV Commissione del Consiglio Regionale, nominava a Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale, con il decreto 22 aprile 2022, n. 64, l’arch. Alessandro Rosselli, “in ragione dell’esperienza e della competenza possedute in ambito portuale” e “ferma restando la volontà di continuare ad adoperarsi per il raggiungimento di un’intesa con il Sindaco di Viareggio”; nella motivazione dell’atto, era espressamente rilevato come non fosse stata raggiunta l’intesa con il Sindaco di Viareggio (che aveva espresso, con nota del 7 marzo 2022, il proprio dissenso alla nomina dell’arch. Rosselli) e come non si trattasse di circostanza da ritenersi impeditiva della nomina, “considerato che l’intesa, basata sul principio della leale collaborazione istituzionale, non può comunque determinare un insuperabile stallo alla definizione del procedimento, che sarebbe contrario ad ogni principio di efficienza e di buon andamento dell’Amministrazione”; non veniva peraltro esaminato un secondo nominativo, proposto dal Sindaco di Viareggio in data 21 aprile 2022, ovvero il giorno antecedente l’intervento del decreto del Presidente della Regione Toscana.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Il decreto di nomina ed il presupposto parere della IV Commissione del Consiglio Regionale erano impugnati dall’Amministrazione comunale di Viareggio, che articolava censure di: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, l.r. Toscana n. 23/2012, dell’istituto dell’intesa tra pubbliche amministrazioni, del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, eccesso di potere per carenza dei presupposti; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, l.r. Toscana n. 23/2012, violazione dell’istituto dell’intesa tra pubbliche amministrazioni, violazione del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, eccesso di potere per travisamento palese.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Si costituiva in giudizio la Regione Toscana, controdeducendo sul merito del ricorso.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Con ordinanza 26 maggio 2022, n. 329, la Sezione respingeva l’istanza cautelare proposta dal Comune di Viareggio, risultando “manifestamente assente il requisito del <i>periculum in mora</i> indispensabile per la concessione della tutela cautelare, in considerazione della previsione di cui all’art. 6 della l.r. 28 maggio 2012, n. 23 (istituzione dell&#8217;Autorità portuale regionale) che comunque riserva al Comitato portuale (che vede la partecipazione diretta anche del Comune di Viareggio) e non al Segretario generale le scelte programmatorie e di indirizzo fondamentale dell’attività portuale” e condannava lo stesso alla corresponsione delle spese della fase cautelare.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Alla pubblica udienza del 10 maggio 2023, il ricorso era quindi trattenuto in decisione.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">L’intera problematica posta a base del gravame ruota intorno all’interpretazione della previsione di cui all’art. 7, 1° comma della l.r. 28 maggio 2012, n. 23 (istituzione dell&#8217;Autorità portuale regionale) che espressamente prevede che il Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale sia “nominato dal Presidente della Giunta regionale d&#8217;intesa con il Sindaco del Comune di Viareggio (e) sentiti gli altri comuni interessati” ed alla questione principale relativa alla possibilità di superare detta intesa (che, nella fattispecie che ci occupa, risulta del tutto indubbio non essersi formata) in ipotesi di sostanziale “stallo” nel procedimento di nomina.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">A questo proposito, la prospettazione principale di parte ricorrente e le argomentazioni difensive dell’Amministrazione regionale hanno ritenuto di doversi soffermare sulla problematica relativa alla qualificazione in termini di intesa “forte” o “debole” dell’intesa con il Comune di Viareggio prevista dall’art. 7, 1° comma della l.r. 28 maggio 2012, n. 23, ritenendo, sulla base soprattutto dell’esame della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, di poter pervenire a ricostruzioni antitetiche.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">In particolare, il Comune di Viareggio ha ritenuto di poter concludere per la natura “forte” dell’intesa, sulla base della rilevazione di cui al nono considerando del preambolo alla l.r. 28 maggio 2012, n. 23, che sottolinea la “particolare importanza per il porto di Viareggio, in considerazione della particolare conformazione ed estensione del demanio marittimo ad esso afferente, il quale attualmente include aree significative della città non specificamente funzionali all&#8217;ambito portuale” delle problematiche relative alla definizione del piano regolatore portuale, così ritenendo di poter individuare in detta circostanza la <i>ratio </i>del particolare risalto attribuito dall’art. 7, 1° comma all’Amministrazione comunale viareggina (che, a differenza delle altre Amministrazioni comunali interessate, non si limita ad essere “sentita” nel procedimento di nomina, ma risulta essere titolare di una posizione rafforzata espressamente qualificata in termini di intesa) nel procedimento di nomina del Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Al contrario, l’Amministrazione regionale prospetta una ricostruzione che valorizza soprattutto il dato relativo alla necessità di riportare i compiti svolti dall’Autorità Portuale Regionale a materie di competenza regionale ai sensi dell’art. 118 Cost. e dell’art. 105, 2° comma lett. e) ed l) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, attribuendo alla Regione le funzioni in materia di “programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale” e di rilascio delle conseguenti concessioni demaniali, verrebbero a delineare un quadro complessivo di esclusiva pertinenza regionale che giustificherebbe una considerazione di in termini di intesa “debole” dell’assenso del Comune di Viareggio alla nomina del Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale previsto dall’art. 7, 1° comma della l.r. 28 maggio 2012, n. 23 e legittimerebbe il conseguenziale intervento sostitutivo (non si capisce bene, in quali termini e modalità) del Presidente della Regione, in ipotesi di “stallo” nel procedimento di nomina.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">La Sezione ritiene però che le dette prospettazioni siano del tutto mal poste e non considerino adeguatamente un semplice dato desumibile dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di intesa tra pubbliche amministrazioni, ovvero da quella stessa giurisprudenza citata da ambedue le parti e che ha portato alle ricostruzioni alternative sopra evidenziate.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Il semplice esame delle fattispecie decise dalla Corte costituzionale, evidenzia, infatti, con tutta evidenza, il semplice dato relativo al fatto che la Corte risulta essere stata chiamata ad operare una verifica di costituzionalità di norme specifiche che prevedevano<i> interventi sostitutivi</i> destinati ad operare in ipotesi di mancato perfezionamento dell’intesa prevista, in prima battuta, dalla legge di riferimento; ed in effetti, si tratta di conclusione strettamente aderente alla stessa strutturazione del giudizio di costituzionalità che risulta riferita alla verifica della compatibilità costituzionale di una norma e non all’accertamento della natura “forte” o “debole” delle intese previste dalla legge e della conseguenziale possibilità implicita di superare dette previsioni una volta intervenuta una situazione di “stallo” nel procedimento di nomina.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">È il caso, innanzitutto, di Corte cost. 7 ottobre 2005, n. 378 (inesattamente riportata in ricorso all’anno 2003) che, in realtà, ha affrontato la problematica relativa alla costituzionalità del meccanismo di surrogazione dello “stallo” nella formazione dell’intesa espressamente previsto dall’art. 6 del d.l. 28 maggio 2004 n. 136 (come modificato in sede di conversione dalla l. 27 luglio 2004 n. 186) e non altre problematiche relative all’accertamento della natura dell’intesa prevista, in prima battuta, dalle previsioni normative.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Sulla stessa linea risultano poi Corte cost. 26 marzo 2010, n. 121, 30 settembre 2011, n. 255 e 11 ottobre 2013, n. 239 che hanno sempre affrontato previsioni specifiche destinate a surrogare la mancata formazione dell’intesa (nel caso di Corte cost. 11 ottobre 2013, n. 239, la disposizione di cui all’art. 38, 1° comma del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134), concludendo qualche volta per la possibilità, per il legislatore (in quei casi, statale), di prevedere norme mirate “a superare … forme di inerzia, che diano luogo ad ingiustificate stasi del procedimento …. (non potendosi ravvisare, nella fattispecie,) l&#8217;ipotesi del superamento, con decisione unilaterale di una delle parti, di atti a struttura necessariamente bilaterale (cosiddette intese forti), …. (ma solo) condotte meramente passive delle amministrazioni regionali, concretanti esse stesse ipotesi di mancata collaborazione” (Corte cost. 11 ottobre 2013, n. 239, relativa alle intese nel settore energetico).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Discorso sostanzialmente analogo per la più recente Corte cost. 26 gennaio 2023 n. 6 (che riguarda, in realtà, la costituzionalità di nuove previsioni normative che non prevedono più la necessaria intesa con l’Amministrazione regionale precedentemente prevista) o per la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 24 gennaio 2015, n. 1355) citata in ricorso, che appare, per di più, sostanzialmente estranea alla fattispecie, riguardando la ben diversa ipotesi delle modificazioni unilaterali ad accordi sostitutivi di provvedimento.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">In definitiva, dall’esame della giurisprudenza sopra richiamata emerge, con assoluta chiarezza, come la possibilità di superare, con una decisione unilaterale, la mancata formazione dell’atto di intesa previsto da una disposizione normativa non sia per nulla una questione che possa essere risolta in via interpretativa (sulla base della qualificazione in senso “forte” o “debole” della previsione normativa), risultando necessaria la previsione di una norma dello stesso rango di quella prevedente l’intesa che preveda un qualche meccanismo sostitutivo unilaterale; solo in questo caso ed in sede di verifica della costituzionalità della previsione, trovano poi possibile applicazione la distinzione tra intesa “forte” o “debole” ampiamente richiamata dalla difesa dell’Amministrazione regionale o la necessità di differenziare il mancato raggiungimento dell’intesa dall’ipotesi della sostanziale inerzia nel procedimento di nomina richiamata da Corte cost. 11 ottobre 2013, n. 239.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Rendendosi conto dell’<i>impasse</i> in cui si era cacciata la tesi interpretativa originariamente proposta, la difesa dell’Amministrazione comunale di Viareggio, a partire dalla memoria conclusionale del 7 aprile 2023, ha sostanzialmente proposto una riduzione della tesi originariamente proposta (pienamente rientrante nell’estensione complessiva della censura) che ha sostanzialmente abbandonato la distinzione tra intesa “forte o “debole”, limitandosi a rilevare come la possibilità, per il Presidente della Regione, di surrogare in via unilaterale la mancata formazione dell’intesa non fosse prevista e coperta, all’epoca di emanazione degli atti impugnati, da una specifica previsione normativa prevedente il meccanismo di sostituzione.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Ed in effetti, si tratta di una prospettazione che risulta strettamente aderente alla strutturazione della normativa regionale ed ai principi sopra richiamati.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Ambedue le parti concordano, infatti, nel rilevare come, all’epoca di formazione degli atti impugnati, la normativa regionale non prevedesse alcun meccanismo normativo destinato a surrogare la mancata formazione dell’intesa e come tale meccanismo sia stato introdotto solo successivamente (precisamente, ad opera della l.r. 11 ottobre 2022, n. 32 che ha introdotto, nella l.r. 23 luglio 2009, n. 40 in materia di procedimento amministrativo, un nuovo art. 34-<i>decies</i> destinato a regolamentare lo “stallo” nei procedimenti di “nomina o designazione d&#8217;intesa con una amministrazione pubblica locale”, prevedendo, al proposito, un preciso meccanismo articolato in due fasi) e risulti quindi palesemente inapplicabile alla vicenda che ci occupa, dovendo trovare (eventuale) applicazione solo in sede di rinnovazione degli atti impugnati.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">In mancanza di una precisa norma regionale destinata a regolamentare la mancata formazione dell’intesa ed a permettere la nomina unilaterale ad opera del Presidente della Regione, deve pertanto trovare applicazione alla fattispecie il tradizionale orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come “in assenza … di una previsione normativa che assegni al silenzio serbato da una delle Autorità tra cui l’intesa deve formarsi il significato di assenso sulla proposta formulata dall’altra, deve ritenersi che, ferme … le possibili responsabilità connesse a quell’atteggiamento omissivo, il solo strumento giuridico azionabile nel tentativo di ovviare alle inerzie in cui incorra l’Amministrazione tenuta a manifestare il consenso sia quello del silenzio rifiuto secondo le sue tipiche e rituali formalità che consentono di acclarare l’inattività e di sanzionare l’inadempimento, a termini del novellato art. 21-<i>bis</i> della legge 6 dicembre 1971, n. 1034” (Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2004, n. 1224).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Nella fattispecie che occupa, non possono quindi sussistere dubbi in ordine alla sicura illegittimità di una nomina unilateralmente disposta (sia pure con l’ambiguoclausola relativa al mantenimento della “volontà di continuare ad adoperarsi per il raggiungimento di un’intesa con il Sindaco di Viareggio”) nell’assoluta mancanza di una previsione normativa destinata a legittimare il potere di nomina, dovendo trovare applicazione alla fattispecie solo la previsione di cui all’art. 7, 1° comma della l.r. 28 maggio 2012, n. 23 che si limitava a prevedere (probabilmente proprio per il particolare “impatto” sul territorio viareggino del piano regolatore portuale espressamente sottolineato dal nono considerando delle premesse alla legge regionale) la necessità dell’intesa con l’Amministrazione comunale di Viareggio, senza che, all’epoca, potesse trovare applicazione il potere surrogatorio oggi previsto dal nuovo art. 34-<i>decies</i> della l.r. 23 luglio 2009, n. 40; ed in questa lettura, risulta evidente come la norma destinata ad attribuire valore “forte” all’intesa ed a renderne impossibile il superamento sia propria la già citata previsione di cui all’art. 7, 1° comma della l.r. 28 maggio 2012, n. 23 e come pertanto la migliore garanzia dell’intesa sia riportabile, in buona sostanza, alla stessa volontà normativa della Regione Toscana.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Del resto, la tesi proposta dalla difesa dell’Amministrazione regionale tesa a prospettare la possibilità di superamento dell’intesa sulla base della sola lettura interpretativa in termini di intesa “debole” della previsione di cui all’art. 7, 1° comma della l.r. 28 maggio 2012, n. 23 risulta essere caratterizzata da importanti incertezze in ordine a termini e meccanismi di tale superamento che portano a ritenere fondata anche la seconda censura proposta dall’Amministrazione ricorrente.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">In mancanza di una norma tesa a regolamentare i termini e le modalità di formazione dell’intesa risulta, infatti, evidente come la nuova proposta articolata dall’Amministrazione comunale di Viareggio in data 21 aprile 2022 (ovvero il giorno antecedente l’intervento del decreto del Presidente della Regione Toscana) dovesse essere necessariamente presa in considerazione, non potendosi ritenere, in qualche modo, ormai “chiuso” il procedimento per la formazione dell’intesa, neanche a seguito dell’intervento del parere favorevole reso, in data 30 marzo 2022, dalla IV Commissione del Consiglio Regionale che, in realtà, non viene ad integrare la conclusione della fase destinata alla formazione dell’intesa o un qualche adempimento procedimentale espressamente previsto dalla nomina, costituendo solo espressione di una di quelle “forme di controllo anche preventivo del consiglio” sulle “nomine regionali negli organi di amministrazione degli enti ed organismi dipendenti” previste dall’art. 50, 2° comma dello Statuto regionale e che, in questo caso, il Presidente della Regione ha deciso di attivare in via preventiva, acquisendo il parere sulla nomina.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">In definitiva, il ricorso risulta quindi fondato e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; ne discende la necessità di rinnovare il procedimento di nomina del Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale, nel rispetto dell’intesa prevista dall’art. 7, 1° comma della l.r. 28 maggio 2012, n. 23 e tramite eventuale applicazione della previsione surrogatoria di cui all’art. 34-<i>decies</i> della l.r. 23 luglio 2009, n. 40 (oggi sicuramente vigente e pertanto applicabile in sede di rinnovazione del procedimento).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">La completa novità delle questioni trattate permette di procedere alla compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, in maniera comprensiva anche della fase cautelare.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: center;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">P.Q.M.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto dispone l’annullamento degli atti impugnati.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Compensa le spese dell’intero giudizio tra le parti.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l&#8217;intervento dei magistrati:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Roberto Pupilella, Presidente</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Luigi Viola, Consigliere, Estensore</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Raffaello Gisondi, Consigliere</span></p>
<table class="MsoNormalTable" style="width: 100.0%; border-collapse: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184;" border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;">
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;"> </span></p>
</td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 1;">
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;"> </span></p>
</td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 2;">
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">L&#8217;ESTENSORE</span></p>
</td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">IL PRESIDENTE</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 3;">
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Luigi Viola</span></p>
</td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">Roberto Pupilella</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 4;">
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;"> </span></p>
</td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 5;">
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;"> </span></p>
</td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 6;">
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;"> </span></p>
</td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 7;">
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;"> </span></p>
</td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td>
</tr>
<tr style="mso-yfti-irow: 8; mso-yfti-lastrow: yes;">
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;"> </span></p>
</td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td>
<td style="padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: IT;">IL SEGRETARIO</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-procedimento-di-nomina-del-segretario-generale-dellautorita-portuale-regionale/">Sul procedimento di nomina del Segretario generale dell’Autorità Portuale Regionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sui servizi portuali di interesse generale e sull regime giuridico dell’attività delle imprese portuali terminaliste dove scalano navi Ro.Ro e Ro.Ro pax</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-servizi-portuali-di-interesse-generale-e-sull-regime-giuridico-dellattivita-delle-imprese-portuali-terminaliste-dove-scalano-navi-ro-ro-e-ro-ro-pax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 12:22:13 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87217</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-servizi-portuali-di-interesse-generale-e-sull-regime-giuridico-dellattivita-delle-imprese-portuali-terminaliste-dove-scalano-navi-ro-ro-e-ro-ro-pax/">Sui servizi portuali di interesse generale e sull regime giuridico dell’attività delle imprese portuali terminaliste dove scalano navi Ro.Ro e Ro.Ro pax</a></p>
<p>Pres. R. Giovagnoli   B. Bruno Est. 1. Processo amministrativo &#8211;  concessionario di area demaniale &#8211; interesse alla verifica della correttezza dell&#8217;inserimento di un concorrente nello stesso ambito &#8211; sussistenza 2. Trasporti &#8211; traffici marittimi definiti “ro/ro e ro/ro pax”  &#8211; Nozione 3. Autorizzazione e concessione &#8211; concessione demaniale &#8211; concessione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-servizi-portuali-di-interesse-generale-e-sull-regime-giuridico-dellattivita-delle-imprese-portuali-terminaliste-dove-scalano-navi-ro-ro-e-ro-ro-pax/">Sui servizi portuali di interesse generale e sull regime giuridico dell’attività delle imprese portuali terminaliste dove scalano navi Ro.Ro e Ro.Ro pax</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-servizi-portuali-di-interesse-generale-e-sull-regime-giuridico-dellattivita-delle-imprese-portuali-terminaliste-dove-scalano-navi-ro-ro-e-ro-ro-pax/">Sui servizi portuali di interesse generale e sull regime giuridico dell’attività delle imprese portuali terminaliste dove scalano navi Ro.Ro e Ro.Ro pax</a></p>
<p>Pres. R. Giovagnoli   B. Bruno Est.</p>
<hr />
<p>1. Processo amministrativo &#8211;  concessionario di area demaniale &#8211; interesse alla verifica della correttezza dell&#8217;inserimento di un concorrente nello stesso ambito &#8211; sussistenza</p>
<p>2. Trasporti &#8211; traffici marittimi definiti “ro/ro e ro/ro pax”  &#8211; Nozione</p>
<p>3. Autorizzazione e concessione &#8211; concessione demaniale &#8211; concessione di servizi di interesse generale &#8211; differenze</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Riveste meritevolezza la tutela dell’interesse di un operatore che già opera all’interno di un settore di riferimento in un determinato ambito territoriale affinché l’inserimento di altri operatori concorrenti avvenga legittimamente, avversando, quindi, determinazioni dell’amministrazione che, consentendo l’ingresso di un nuovo operatore concorrente, in assenza delle condizioni previste dalla disciplina di riferimento, possa recare pregiudizio alla propria situazione giuridica soggettiva con alternazione delle regole che governano le stesse dinamiche concorrenziali (fattispecie relativa alla concessione demaniale per l&#8217;espeltamento di servizi portuali)</p>
<p style="text-align: justify;">2. I traffici marittimi definiti “ro/ro e ro/ro pax” presentano caratterizzazioni considerevolmente differenti rispetto al trasporto esclusivamente di passeggeri. Difatti con la progressiva attuazione del programma “autostrade del mare”,  il segmento cargo (Ro-Ro) e quello misto merci-passeggeri (Ro-Pax) hanno registrato un sensibile incremento, connotandosi in termini di specificità stante la gestione congiunta sia di mezzi che di passeggeri, tale da escluderne lo svolgimento da parte di terminalisti non autorizzati ai sensi dell’art. 16 della l. n. 84 del 1994, richiedendo una particolare competenza tecnica, rappresentata anche dalla disponibilità di mezzi e risorse specificamente dedicati alla fornitura dei servizi. In materia portuale, infatti, il carattere specialistico di una prestazione è strettamente correlato alla particolare competenza tecnica o per la loro natura nautica (pilotaggio, rimorchio, battellaggio, ormeggio) oppure per la tipologia delle prestazioni rese dal concessionario fornitore incidenti anche sui profili di sicurezza delle operazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La concessione per “<em>l’utilizzazione di aree demaniali marittime site nel porto di Livorno per una superficie complessiva di mq 70.086, comprensiva anche di manufatti e strutture</em>” allo scopo  “<em>di mantenere e gestire un terminal finalizzato al traffico di passeggeri e al traffico croceristico in transito per il porto di Livorno e servizi connessi</em>”, senza riferimento alcuno ad una esclusività nella propria titolarità nel traffico dei passeggeri al di fuori dell’area demaniale predetta, non integra la concessione del servizio di interesse generale “gestione della stazione marittima e servizio ai passeggeri”</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 13/12/2022</p>
<p style="text-align: right;">10923/2022REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">09379/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9379 del 2020, proposto dalla società Porto di Livorno 2000, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Pollastrini e Valerio Pardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></p>
<p>la Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti</em></strong></p>
<p>della società Sintermar Darsena Toscana S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Ernesto Stajano, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 68, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, n. 1389/2020, pubblicata in data 10 novembre 2020.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e della società Sintermar Darsena Toscana S.r.l.;</p>
<p>Vista l’ordinanza di questo Consiglio (Sezione V) n. 201 del 22 gennaio 2021, di rigetto della domanda cautelare;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell’udienza pubblica del 22 novembre 2022 il Cons. Brunella Bruno e uditi per le parti gli avvocati Valerio Pardini e Matteo Pollastrini per la parte appellante, nonché Roberto Righi ed Ernesto Stajano per la società appellata;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La società Porto di Livorno 2000 (di seguito anche PL 2000) – operante nel settore dei servizi di assistenza ai passeggeri nel porto dal quale trae la propria denominazione –, ha proposto innanzi al TAR per la Toscana due ricorsi i cui giudizi sono stati definiti con la sentenza indicata in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo, iscritto al numero di registro generale 508 del 2019, la suddetta società ha impugnato la nota del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale prot. n. 1084 del 6 febbraio 2017 e gli altri atti riferiti l’avvio del procedimento comparativo, ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e dell’art. 18 del relativo regolamento di esecuzione, per l’affidamento della concessione demaniale avente ad oggetto la realizzazione di terminal “traffici ro/ro e ro/ro pax” alla radice della Sponda Ovest Darsena Toscana, conseguente alla presentazione da parte della società Sintermar Darsena Toscana S.r.l. (di seguito anche SDT), in data 12 gennaio 2018, di una istanza di concessione quadriennale delle banchine ed aree retrostanti agli accosti 14 E/F/G della suddetta sponda per destinarle “<em>all’espletamento del servizio di imbarco/sbarco merci e passeggeri, nonché per la movimentazione ed il parcheggio di trailers</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Premessa la specificità della propria posizione, caratterizzata dall’essere l’unica società asseritamente legittimata a gestire il servizio passeggeri all’interno del porto di Livorno – rilevante ai fini della allegazione delle condizioni fondamentali dell’azione – la PL 2000 ha articolato sette motivi di ricorso, avversando gli atti e le determinazioni concernenti lo svolgimento di una procedura che, in quanto avente ad oggetto il rilascio di una concessione demaniale delle sopra indicate aree e banchine, inclusiva dell’espletamento del servizio di imbarco/sbarco passeggeri, integrante un servizio di interesse generale, determinerebbe un evidente pregiudizio per la propria posizione, stante, peraltro, la preclusione della possibilità di partecipare a detta procedura, in quanto già titolare di una concessione demaniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo ricorso, iscritto al numero di registro generale 995 del 2019, premesso che, a seguito di istanza del 16 marzo 2018, la SDT ha ottenuto l’autorizzazione alla anticipata occupazione delle aree nelle more dello svolgimento del procedimento concessorio ai sensi dell’art. 38 cod. nav., disposta con provvedimento del Presidente dell’Autorità n. 195 del 2018, alla quale ha fatto seguito una istanza di proroga della predetta occupazione anticipata, positivamente riscontrata con provvedimento n. 84 del 21 giugno 2019 del Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la PL 2000 ha impugnato la determinazione da ultimo indicata, evidenziando il pregiudizio per lei scaturente dal consentire ad una diversa società lo svolgimento del servizio di assistenza al traffico passeggeri. Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 settembre 2020 nel giudizio iscritto al numero R.G. 995 del 2019, la PL 2000 ha impugnato il provvedimento n. 224 del 31 luglio 2020 del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, con il quale è stata accolta l’istanza presentata dalla società SDT in data 11 gennaio 2018, finalizzata al rilascio della concessione demaniale marittima ai sensi dell’articolo 18 della L. n. 84 del 1994, per l’utilizzazione delle banchine 14/E, 14/F e 14/G, nonché delle aree demaniali marittime retrostanti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’adito TAR, previa riunione dei ricorsi sopra indicati in quanto connessi, ha, in <em>primis</em>, dichiarato (in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla SDT) l’inammissibilità del ricorso introduttivo iscritto al numero R.G. n. 995 del 2019, in quanto rivolto avverso un atto – il provvedimento n. 84 del 2019, concernente l’occupazione anticipata dell’area demaniale in pendenza della procedura selettiva ordinaria e in continuità con propria precedente statuizione – adottato in esecuzione di una pronuncia cautelare emessa in sede giurisdizionale e, dunque, non sindacabile con l’azione di cognizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo giudice ha, dunque, proceduto all’esame del ricorso R.G. n. 508 del 2019, avente ad oggetto l’atto di avvio della procedura selettiva demaniale, e dei motivi aggiunti al ricorso R.G. 99 del 2019, aventi ad oggetto l’atto di aggiudicazione conseguente alla predetta procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato l’interesse della PDL – posto a fondamento delle azioni – quale titolare di concessione del servizio assistenza passeggeri asseritamente relativo all’intero ambito del porto di Livorno e rientrante tra i servizi di interesse generale, ad opporsi alla procedura di affidamento in questione (incidente sullo svolgimento del servizio passeggeri di propria esclusiva pertinenza) in favore di un operatore portuale autorizzato alle operazioni portuali di cui all’art. 16 della legge n. 84 del 1994, nonché rilevato che l’originaria ricorrente non ha presentato domanda concorrente, il primo giudice ha esplicitato l’ordine di esame delle censure, sul rilievo della ammissibilità esclusivamente delle contestazioni dirette a negare in radice la possibilità di svolgimento da parte dell’assegnatario di operazioni di imbarco e sbarco passeggeri.</p>
<p style="text-align: justify;">In esito all’esame congiunto delle censure (quanto e quinto motivo del ricorso R.G. 508 del 2019 e terzo, quarto e quinto motivo dei motivi aggiunti al ricorso R.G. 995 del 2019), concernenti la pretesa della PL 2000, in quanto titolare esclusiva di concessione di servizi avente ad oggetto il servizio passeggeri all’interno del porto di Livorno, ad escludere la legittimazione di altri operatori allo svolgimento di detto servizio nella medesima area portuale – neppure ove solo connesso allo sbarco di veicoli in area demaniale determinata (come nell’ipotesi di operazioni ro-ro-pax, navi che trasportano veicoli e passeggeri al seguito degli stessi) –, il giudice di primo grado ha concluso per l’infondatezza delle deduzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza si evidenzia che la esclusività del servizio passeggeri pretesa dalla ricorrente non trova riscontro in nessuna determinazione espressa, non recando la concessione n. 116 del 2006 di cui è titolare la Porto di Livorno 2000 alcun riferimento a detta esclusività e non essendo ravvisabili elementi in tal senso neanche nel disciplinare della gara relativa alla scelta del socio di maggioranza della Porto di Livorno 2000 S.r.l.. Quale diretto e immediato precipitato di tale accertamento, il primo giudice ha rilevato la legittimità dello svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri da parte dell’operatore assegnatario della singola area di demanio marittimo nello svolgimento delle operazioni portuali connesse al traffico ro –ro – pax, senza che ciò violi riserva di attività alcuna.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appellante ha, preliminarmente, illustrato la disciplina normativa di riferimento, per quanto segnatamente attiene ai servizi di interesse generale di cui all’art. 6 della l. n. 84 del 1994, alle operazioni portuali di cui all’art. 16 della medesima legge, ai traffici cd. ro – ro e ro – pax, soffermandosi, altresì, sulla genesi del porto di Livorno e sulle relative attività, sottolineando l’ambito di operatività della società SDT, autorizzata esclusivamente allo svolgimento di operazioni portuali. L’appellante, previa illustrazione della vicenda processuale, critica la sentenza impugnata, articolando quattro motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima censura è incentrata sul vizio di omessa pronuncia, in quanto erroneamente il primo giudice ha ravvisato sussistente l’interesse ad agire della PL 2000 esclusivamente in relazione alle censure che negano in radice la possibilità di svolgimento del servizio di assistenza ai passeggeri nel porto di Livorno da parte di altri operatori, sul rilievo della circostanza che detta società non ha presentato istanza concorrente ed è, dunque, rimasta estranea alla procedura. Ad avviso dell’appellante, infatti, escluso il proprio interesse ad ottenere l’assegnazione di una ulteriore concessione demaniale all’interno del porto in questione, il primo giudice avrebbe dovuto riconnettere rilievo all’interesse ad impedire un affidamento in concessione che consentirebbe la gestione – in tesi illegittima – di una nuova stazione marittima, come comprovato dalla presentazione di osservazioni in opposizione a detto affidamento. Su tali basi, l’appellante ha riproposto le censure di primo grado non esaminate nella sentenza in quanto dichiarate inammissibili, incluse quelle articolate con il sesto motivo del ricorso iscritto al n. R.G. 508 del 2019 e con la terza censura proposta con i motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 995 del 2019, nonché con il quarto motivo del primo dei ricorsi riuniti e dei motivi aggiunti predetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le deduzioni successive si appuntano sulla carenza di motivazione ed il travisamento dei fatti, in quanto, a venire in rilievo nella fattispecie non sarebbe un’attività minima di assistenza ai passeggeri bensì la gestione di una stazione marittima, caratterizzata da una struttura coperta di 800 mq. e con capienza di circa 500 persone, difettando il titolo abilitativo per la gestione del traffico passeggeri, non posseduto dalla controinteressata, dovendosi anche escludere che la gestione di una stazione marittima possa ricondursi nel novero delle operazioni portuali ovvero dei servizi alle stesse connessi che, in ogni caso, riguardano esclusivamente le merci.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo motivo di ricorso l’appellante contesta l’erroneità nella quale sarebbe incorso il giudice di primo grado nell’affermare che, stante l’insussistenza di una esclusiva della PL 2000 allo svolgimento nell’intera area portuale del servizio di assistenza passeggeri, qualsiasi operatore economico titolare di concessione demaniale marittima in detta area potrebbe espletare il servizio di interesse generale in questione; il primo giudice, infatti, non avrebbe tenuto debitamente conto della circostanza, pure rilevata nella sentenza, che la gara che ha riguardato la quota di maggioranza della società appellante ha comportato anche l’affidamento in concessione del servizio di interesse generale di “gestione stazione marittima e servizio ai passeggeri”, il quale ha costituito un valore del quale si è tenuto conto nella determinazione del prezzo di cessione delle quote della società, dovendosi escludere che tale servizio possa essere svolto da un operatore che non è affidatario, con ricadute anche sull’assetto organizzativo del porto. A sostegno di tale deduzione, l’appellante adduce i contenuti degli atti di gara dai quali è scaturito l’affidamento in proprio favore dello stesso servizio svolto precedentemente quando la società era completamente in mano pubblica nell’ambito dell’intero porto di Livorno e non della limitata area assegnata in concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, l’appellante censura il vizio di omessa pronuncia anche in relazione al settimo motivo del ricorso R.G. n. 508 del 2019 ed al sesto dei motivi aggiunti del secondo dei ricorsi riuniti – diretti a censurare, rispettivamente, vizi di invalidità derivata, oltre che di eccesso di potere per sviamento e la violazione degli artt. 3, 4 e 164 del d. lgs. n. 50 del 2016 – in quanto, sebbene la gara a doppio oggetto che ha riguardato la quota di maggioranza della PL 2000 sia iniziata prima dell’abrogazione del DM 14 novembre 1994 (con il quale erano stati individuati, in attuazione della legge di riforma dei porti, i servizi di interesse generale), il provvedimento di aggiudicazione è successivo e la sua adozione, nonostante la modifica normativa intervenuta, confermerebbe la volontà dell’Autorità di sistema portuale di continuare a qualificare l’assistenza passeggeri in termini di servizio di interesse generale, come risulterebbe evidente dalla circostanza che la procedura di gara non è stata revocata. Inoltre, consentendo alla SDT di svolgere la medesima attività dell’appellante nell’area affidatele in concessione, in assenza delle procedure all’uopo previste dal codice dei contratti pubblici per l’aggiudicazione di un servizio di interesse generale, verrebbe ad essere assentito l’espletamento di una attività in contrasto con la normativa di riferimento e ciò a prescindere dall’esistenza o meno di una esclusiva di cui, comunque, l’appellante insiste essere attributaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La SDT si è costituita in giudizio formulando ampie deduzioni a sostegno dell’infondatezza del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Premessa l’illustrazione degli interessi effettivi che sarebbero sottesi all’iniziativa giudiziale dell’appellante, con articolata analisi dell’ambito di operatività del gruppo armatoriale Onorato nel suo complesso considerato e della sostanziale posizione di sostanziale monopolio dal medesimo rivestita nel sistema portuale del mare Tirreno settentrionale, la società controinteressata ha contestato la qualificazione del servizio di assistenza passeggeri in termini di servizio di interesse generale, avendo il Presidente dell&#8217;Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in conformità alle modifiche normative intervenute, provveduto all’individuazione dei servizi di interesse generale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. c) della l. n. 84 del 1994, con provvedimento n. 159 del 29 dicembre 2019, non impugnato, che non contempla il servizio di “assistenza passeggeri”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ribadendo, inoltre, l’assenza di una concessione di servizi esclusiva estesa al porto di Livorno nella sua integralità della quale l’appellante non risulta titolare, come rilevato nella sentenza impugnata, la controinteressata ha rimarcato le peculiarità traffico “Ro/Ro” e “Ro/Pax” – svolto nelle aree di cui sono concessionari i terminalisti autorizzati a tale attività e che ricadono in zone a ciò dedicate del PRP –, non assimilabile al traffico passeggeri “puro”, in quanto caratterizzato da marcati profili di specializzazione per le molteplici implicazioni anche sul piano della sicurezza; in tale quadro, la SDT ha sottolineando la preclusione per l’appellante allo svolgimento delle suddette attività in quanto subordinate al possesso del titolo prescritto dall’art. 16 della l. n. 84 del 1994 da essa non posseduto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con articolate argomentazioni la difesa della controinteressata ha contestato tutte le censure proposte in ricorso, insistendo per la correttezza delle conclusioni alle quali è addivenuto il primo giudice, sia in relazione ai rilevati profili di inammissibilità sia quanto alla infondatezza delle censure esaminate.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio anche l’Autorità di sistema portuale appellata, la quale, oltre a concludere per l’infondatezza del ricorso, ha rappresentato alcuni sviluppi successivi riferiti all’attività in corso di svolgimento al fine di addivenire ad una composizione dei contenziosi insorti con la PL 2000 in via extragiudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 201 del 22 gennaio 2021, questo Consiglio (Sezione Quinta) ha respinto la domanda cautelare, ritenendo prevalente, nella valutazione comparativa dei contrapposti interessi, quello diretto a mantenere integra la concreta situazione in atto, stante lo svolgimento da parte della controiteressata della propria attività nelle aree.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente le parti hanno prodotto ulteriori atti difensivi e documenti a sostegno delle rispettive deduzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l’appellante ha rappresentato che il Presidente dell’Autorità appellata ha provveduto, con determinazione n. 1 del 2022, ad aggiornare l’elenco dei servizi di interesse generale presenti nel porto di Livorno, includendo anche quello di assistenza ai passeggeri; inoltre, sono stati adottati ulteriori atti che confermerebbero la fondatezza delle proprie deduzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La controinteressata, invece, oltre ad eccepire l’inammissibilità delle nuove produzioni in violazione del divieto di cui all’art. 104 c.p.a., ne ha anche sostenuto l’irrilevanza, alla luce del principio <em>tempus regit actum</em>, a prescindere da ulteriori profili concernenti anche la conformità alla disciplina unionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambe le parti, infine, hanno prodotto memorie di replica in vista dell’udienza pubblica calendarizzata per la definizione del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 22 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Il Collegio rileva preliminarmente che la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado iscritto al numero R.G. 995 del 2019, relativo all’occupazione anticipata da parte della controinteressata dell’area demaniale oggetto della procedura in contestazione in pendenza del suo espletamento, non ha costituito oggetto di censure e, dunque, relativamente a tale capo autonomo della sentenza si è formato giudicato interno.</li>
<li>L’appello in esame è incentrato sulla indizione della procedura comparativa, ai sensi degli artt. 36 e 37 cod. nav., dell’art. 18 del relativo regolamento di esecuzione e degli artt. 18 e 16 della l. n. 84 del 1994, per l’affidamento della concessione demaniale avente ad oggetto la realizzazione di terminal “traffici ro/ro e ro/ro pax” alla radice della Sponda Ovest Darsena Toscana, conseguente alla presentazione da parte della società SDT, in data 12 gennaio 2018, di una istanza di concessione quadriennale delle banchine ed aree retrostanti agli accosti 14 E/F/G della suddetta sponda per destinarle “<em>all’espletamento del servizio di imbarco/sbarco merci e passeggeri, nonché per la movimentazione ed il parcheggio di trailers</em>”.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">2.1. L’appellante ha censurato con il ricorso originario, oltre all’indizione della suddetta procedura (oggetto del ricorso R.G. n. 508 del 2019), anche i relativi esiti (motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 995 del 2019) e, cioè, l’affidamento della concessione disposto, in assenza di domande concorrenti, in favore della società SDT, operatore autorizzato ai sensi dell’art. 16 della l. n. 84 del 1994 allo svolgimento dei servizi portuali.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Come esposto nella narrativa in fatto, con la sentenza impugnata il primo giudice ha circoscritto l’ammissibilità delle domande proposte, ritenendo sussistenti le fondamentali condizioni dell’azione esclusivamente in relazione alle censure dirette a contestare in radice la possibilità di svolgimento del servizio di assistenza ai passeggeri nel porto di Livorno da parte di altri operatori, sulla base del duplice rilievo costituito dall’interesse allegato dalla ricorrente originaria, incentrato sulla sussistenza di una titolarità esclusiva all’espletamento dei servizi di “assistenza passeggeri” all’interno di tutto il porto di Livorno (asseritamente leso dall’indizione della procedura che legittimerebbe l’operatore controinteressato a svolgere anche detti servizi), nonché dalla circostanza che la PL 2000 è rimasta estranea alla procedura in argomento, non avendo presentato la relativa domanda in concorrenza.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>L’analisi delle deduzioni con le quali l’appellante contesta la perimetrazione dell’interesse ad agire definita con la sentenza impugnata rivestono, dunque, carattere prioritario, su di un piano logico e giuridico, condizionando gli sviluppi successivi della decisione.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">3.1. Il Collegio ritiene che la sentenza abbia correttamente riconnesso rilievo, ai fini della verifica dell’ammissibilità delle azioni proposte, all’interesse allegato dalla ricorrente originaria, odierna appellante, ancorato alla asserita sussistenza della propria titolarità esclusiva di concessione di servizi avente ad oggetto il servizio passeggeri all’interno di tutto il porto di Livorno, non approfondendo, tuttavia, come, invece, necessario alla luce della specifica posizione rivestita dall’appellante, ulteriori profili rilevanti ai fini della compiuta analisi circa la sussistenza delle condizioni fondamentali dell’azione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. A venire in rilievo, infatti, non è la posizione di un operatore che aspira ad inserirsi, per la prima volta, nel settore all’interno del porto di Livorno bensì una società, caratterizzata da una peculiare genesi, che già ivi opera e svolge le proprie attività erogando servizi di assistenza ai passeggeri.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale circostanza, non ignorata dal primo giudice, avrebbe dovuto indurre a considerare con minore radicalità la pur rilevante estraneità della PL 2000 alla procedura in questione, la quale, peraltro, è incontestato non avesse titolo a partecipare e, secondo quanto dalla stessa sostenuto, neppure interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Il Collegio ritiene, infatti, su di un piano generale e di principio, che non sia privo di rilievo e rivesta certamente meritevolezza la tutela dell’interesse di un operatore che già opera all’interno di un settore di riferimento in un determinato ambito territoriale affinché l’inserimento di altri operatori concorrenti avvenga legittimamente, avversando, quindi, determinazioni dell’amministrazione che, consentendo l’ingresso di un nuovo operatore concorrente, in assenza delle condizioni previste dalla disciplina di riferimento, possa recare pregiudizio alla propria situazione giuridica soggettiva con alternazione delle regole che governano le stesse dinamiche concorrenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. La configurabilità del suddetto interesse postula, però, un’attenta verifica in concreto circa l’effettiva sussistenza di una reale incidenza della concessione demaniale rilasciata in favore della controinteressata sull’ambito di operatività proprio dell’appellante.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Il Collegio ritiene che la suddetta incidenza non possa essere ravvisata nella fattispecie, per le ragioni di seguito esposte, che necessariamente involgono un approfondimento in ordine alla posizione vantata dall’appellante alla luce di quanto dalla stessa allegato al fine di comprovare la sussistenza delle fondamentali condizioni della legittimazione e dell’interesse a ricorrere.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">4.1. La procedura in contestazione, infatti, è riferita all’affidamento in favore della SDT della concessione demaniale avente ad oggetto la realizzazione, in una specifica area del porto, di terminal “traffici ro/ro e ro/ro pax”, con destinazione delle banchine ed aree retrostanti agli accosti specificamente indicati “<em>all’espletamento del servizio di imbarco/sbarco merci e passeggeri, nonché per la movimentazione ed il parcheggio di trailers</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Non può revocarsi in discussione che per lo svolgimento delle suddette attività non sia sufficiente la concessione ai sensi dell’art. 18 della l. n. 84 del 1994, essendo imprescindibile che l’operatore sia in possesso anche della specifica autorizzazione prescritta dall’art. 16 della medesima legge, nella fattispecie posseduta dalla controinteressata ma non dall’appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Deve, infatti, evidenziarsi che nella fattispecie vengono in rilievo traffici marittimi del tutto peculiari, definiti “ro/ro e ro/ro pax” che presentano caratterizzazioni considerevolmente differenti rispetto al trasporto esclusivamente di passeggeri.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la progressiva attuazione del programma “autostrade del mare”, avviato su impulso della Direzione Generale per la Mobilità ed i Trasporti della Commissione Europea, enunciato per la prima volta nel “Libro Bianco dei Trasporti” del 2001 e successivamente oggetto di regolazione a livello unionale, il segmento cargo (Ro-Ro) e quello misto merci-passeggeri (Ro-Pax) hanno registrato un sensibile incremento, connotandosi in termini di specificità stante la gestione congiunta sia di mezzi che di passeggeri, tale da escluderne lo svolgimento da parte di terminalisti non autorizzati ai sensi dell’art. 16 sopra indicato, richiedendo una particolare competenza tecnica, rappresentata anche dalla disponibilità di mezzi e risorse specificamente dedicati alla fornitura dei servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">In materia portuale, infatti, il carattere specialistico di una prestazione è strettamente correlato alla particolare competenza tecnica o per la loro natura nautica (pilotaggio, rimorchio, battellaggio, ormeggio) oppure per la tipologia delle prestazioni rese dal concessionario fornitore incidenti anche sui profili di sicurezza delle operazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">E, del resto, l’avviso pubblico di presentazione delle istanze concorrenti pubblicato in data 13 febbraio 2019 ha espressamente e legittimamente stabilito, quale condizione di ammissione, il possesso dell’autorizzazione in questione ovvero la contestuale richiesta di tale titolo.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. L’appellante (in disparte ulteriori considerazioni riferite anche al divieto stabilito dall’art. 6, comma 11 del l. n. 84 del 1994) non è in possesso dell’autorizzazione prescritta dalla suddetta disposizione e, per quanto esposto, deve escludersi che, in mancanza di tale titolo, un operatore possa essere abilitato allo svolgimento dei servizi che vengono in rilievo nella fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">4.5. Non si ritiene condivisibile, inoltre, una parcellizzazione dell’oggetto della concessione rilasciata in favore della controinteressata, la quale deve essere unitariamente considerata e non abilita quest’ultima allo svolgimento di servizi di assistenza ai passeggeri ulteriori rispetto a quelli correlati ai predetti traffici nei terminal di cui ha la disponibilità, con la conseguenza che lo svolgimento da parte dell’appellante di servizi ai passeggeri anche delle navi “RO- PAX”, a prescindere da considerazioni in ordine alla relativa legittimità, non si valuta sufficiente ai fini in esame in assenza del suddetto titolo autorizzatorio e tenuto conto dell’oggetto della procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">Emerge, dunque, una duplice differenziazione di luogo e di attività che, associata alla evidenziata necessità della ridetta autorizzazione, non consente di ravvisare la sussistenza di interferenze negli ambiti di attività necessaria per fondare l’ammissibilità dell’impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4.6. Né può riconnettersi rilievo, ai fini pretesi dall’appellante, alle modalità con le quali la controinteressata avrebbe organizzato le proprie attività e le svolge concretamente, in quanto tali aspetti – anche nell’ipotesi in cui fossero effettivamente sussistenti le criticità sostenute dalla PL 2000 – non attengono alla fase generica di indizione della procedura e della instaurazione del rapporto concessorio, potendo eventualmente incidere sul relativo svolgimento, con possibilità per qualsiasi soggetto interessato (e, dunque, anche per l’appellante) di sollecitare l’esercizio dei poteri di cui l’Autorità di Sistema Portuale è attributaria.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>Discende da quanto sin qui argomentato che relativamente alle censure dichiarate inammissibili dal primo giudice non sono configurabili in capo all’appellante, alla luce di quanto illustrato in sentenza e delle integrazioni motivazionali sopra svolte, le condizioni fondamentali dell’azione. Deve escludersi, in particolare, l’ammissibilità tanto delle censure dirette a contestare un preteso contrasto con le previsioni del PRP quanto di quelle con le quali è stato sostenuto che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura in quanto partecipata da altra società già concessionaria di altre aree site in ambito portuale, come pure di quelle incentrate su asserite criticità nell’utilizzo dell’area oggetto della concessione.</li>
<li>Come di seguito si andrà ad esporre, inoltre, l’appellante non solo, come correttamente rilevato dal primo giudice, non ha comprovato di essere titolare di una concessione che l’abiliti, in via esclusiva, a svolgere all’interno di tutto il porto i servizi di assistenza ai passeggeri ma versa in una situazione del tutto particolare per vicende estranee al presente giudizio.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">6.1. La società Porto di Livorno 2000 S.r.l. è stata costituita su iniziativa della vecchia Azienda Mezzi Meccanici (Ente Portuale di cui all’art. 19 Cod. Navigazione, poi trasformata in Autorità Portuale di Livorno), con la finalità di svolgere l’attività di assistenza al traffico passeggeri presso lo scalo livornese e, sino al maggio 2019, è stata partecipata in misura maggioritaria proprio dall’Autorità portuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2015, come emerge in atti, è stata bandita una gara avente triplice oggetto: a) l’alienazione del 66% del capitale sociale; b) la novazione del termine dell’attività di gestione dei passeggeri; c) la novazione del termine della vigente concessione demaniale marittima. La gara è stata aggiudicata ad un RTI facente capo al gruppo Onorati ed il contratto per la cessione delle quote poste a gara è stato firmato in data 2 maggio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ incontestato che in esito alla gara relativa alla scelta del socio di maggioranza della Porto di Livorno 2000 s.r.l. non è stato rilasciato in favore di detta società il titolo concessorio avente ad oggetto l’area demaniale, occupata, infatti, in forza di concessioni provvisorie; inoltre, neppure consta in atti la titolarità della PL 2000 di una concessione avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di “assistenza passeggeri”.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, deve escludersi che gli atti della suddetta procedura consentano di affermare la sussistenza delle prerogative rivendicate dalla società.</p>
<p style="text-align: justify;">E, infatti, come puntualmente rilevato nella sentenza impugnata, la concessione n. 116 del 2006 di cui è titolare la Porto di Livorno 2000 S.r.l. ha ad oggetto “<em>l’utilizzazione di aree demaniali marittime site nel porto di Livorno per una superficie complessiva di mq 70.086, comprensiva anche di manufatti e strutture</em>” allo scopo (art. 3) “<em>di mantenere e gestire un terminal finalizzato al traffico di passeggeri e al traffico croceristico in transito per il porto di Livorno e servizi connessi</em>”, senza riferimento alcuno ad una esclusività nella propria titolarità nel traffico dei passeggeri al di fuori dell’area demaniale predetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Del pari, come pure correttamente rilevato dal primo giudice, il disciplinare di gara individua il contenuto specifico della concessione del servizio di interesse generale “gestione della stazione marittima e servizio ai passeggeri” (organizzazione degli spazi e della attività a favore dei passeggeri/croceristi nella stazione marittima, instradamento sottobordo dei passeggeri/croceristi, apprestamento e fornitura dei servizi ai passeggeri/croceristi quali servizio navetta, deposito bagagli, informazioni ecc.), ma non reca menzione della pretesa esclusività.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò va soggiunto che anche dal contratto di cessione di quote emerge che l’appellante è “<em>una società&#8230; che svolge i servizi… nell’ambito delle aree demaniali marittime assentite in concessione alla stessa nel porto di Livorno…. ed opera sulle relative aree demaniali marittime site nel porto di Livorno, necessarie all’espletamento delle suddette attività in virtù di ulteriore titolo di concessione demaniale rilasciata ai sensi dell’art. 36, c. nav…</em>”</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. La necessità dei titoli prescritti tanto ai fini della disponibilità delle aree quanto per l’espletamento di un servizio in via esclusiva all’interno di tutto il porto di Livorno non può essere revocata in discussione, a prescindere dai profili di criticità correlati al radicamento di posizioni di sostanziale monopolio, come anche di recente evidenziato da questo Consiglio (Sezione Consultiva per atti normativi, parere n. 1740 del 31 ottobre 2022), che, nell’esprimersi sullo schema di decreto ministeriale concernente il rilascio di concessioni di aree e banchine, ai sensi dell&#8217;articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ha in più punti sottolineato la centralità delle garanzie di tutela della concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Esclusa l’ammissibilità di titoli provvedimenti concessori per <em>silentium</em> – come chiarito dall’univoca giurisprudenza amministrativa (cfr., <em>ex multis</em>, Con. St., Sez. V, n. 7564 del 2019) – la circostanza che in origine e, cioè, all’epoca in cui era totalmente in mano pubblica, la società PL 2000 esercitasse la concessione di servizi qualificabili, in base alla disciplina normativa allora vigente, in termini di servizi di interesse generale, non consente di ravvisare il fondamento della pretesa esclusività in assenza di titoli di legittimazione idonei a comprovarla.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li>A quanto esposto va soggiunto che tutte le questioni riferite ai vincoli ed agli obblighi derivanti dall’aggiudicazione della gara per la selezione del socio di maggioranza della Porto di Livorno 2000 S.r.l. ed all’eventuale inadempimento degli stessi esultano dal presente giudizio; né consta che la PL 2000 abbia azionato tutele ai fini del riconoscimento delle pretese che sostiene scaturiscano da detta aggiudicazione.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">7.1. Anche le iniziative che la Difesa erariale ha rappresentato essere in corso di svolgimento da parte dell’Autorità di Sistema Portuale per addivenire ad una composizione in via stragiudiziale dei contenziosi giurisdizionali insorti con l’appellante non constano aver condotto ad un esito conclusivo e, comunque, nessuna rinuncia è stata espressa in relazione ai ricorsi proposti.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li>Risulta fondata, inoltre, l’eccezione, sollevata dalla controinteressata, di inammissibilità delle produzioni nuove versate in atti dall’appellante solo nel presente giudizio di appello, da ultimo, ancora, in data 18 novembre 2022, in quanto in contrasto con il divieto sancito dall’art. 104, comma 2 c.p.a.. Né, in senso contrario, si ritiene di riconnettere rilievo alla circostanza che trattasi di documentazione sopravvenuta decisiva ai fini della definizione del presente giudizio, risultando dirimente il rilievo della irrilevanza delle produzioni in applicazione del principio <em>tempus regit actum</em>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">8.1. Al riguardo, si evidenzia, altresì, che venendo in considerazione l’espletamento di attività amministrativa, regolata, in<em> primis</em>, dai fondamentali principi di legalità e tipicità, a rilevare non sono né le esplicitazioni né le nuove iniziative assunte dall’Autorità di Sistema Portuale bensì il contenuto delle determinazioni e dei provvedimenti attraverso i quali all’epoca della relativa adozione detta attività si è sostanziata, restando estranee al presente giudizio determinazioni successive o attività ancora in corso di svolgimento che non hanno inciso sulla procedura in contestazione e sul relativo esito, i quali non constano, infatti, aver costituito oggetto dell’esercizio da parte dell’Autorità del potere di autotutela decisoria.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Del pari, va rilevata l’inammissibilità della documentazione prodotta dall’Autorità di sistema portuale solo in data 21 novembre 2022 (ore 16,10), in violazione dell’art. 104 c.p.a., in assenza, peraltro, di qualsivoglia esplicitazione difensiva, neppure nel corso della discussione in udienza.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="9">
<li>Il Collegio deve, comunque, rilevare, che, come riconosciuto dalle stesse parti, il Presidente dell&#8217;Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in conformità alle modifiche normative intervenute, ha provveduto all’individuazione dei servizi di interesse generale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. c) della l. n. 84 del 1994, con provvedimento n. 159 del 29 dicembre 2019, che non contempla il servizio di “assistenza passeggeri”.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento sopra indicato non ha costituito oggetto di tempestiva impugnazione e non si ritiene condivisibile la tesi dell’appellante secondo la quale la qualificazione in termini di servizio di interesse generale di quello di “assistenza passeggeri” possa farsi derivare, implicitamente, dalla circostanza che la gara di individuazione del socio di maggioranza della PL 2000, intervenuta successivamente alle sopra richiamate modifiche normative, non sia stata revocata, sia in quanto, come evidenziato ai precedenti capi della presente decisione, il titolo concessorio per l’espletamento di tale servizio non consta essere stato rilasciato a seguito dell’aggiudicazione alla società nella sua rinnovata composizione ed in correlazione con la novazione originariamente prevista (non essendo neppure configurabile, come pure in precedenza rilevato, un titolo concessorio per <em>silentium</em>), sia in quanto difetta un atto presupposto idoneo a denotare una non equivoca e specifica volontà dell’amministrazione nel senso preteso dall’appellante, che, necessariamente, non avrebbe potuto che rivestire carattere regolatorio generale, sia, infine, in quanto neppure viene in rilievo un servizio di trasporto pubblico di passeggeri.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è appena il caso di soggiungere che le Autorità di sistema portuale, in forza dell’art. 6, comma 11 della l. n. 84 del 1994, non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, non solo le operazioni portuali ma neppure le attività ad esse strettamente connesse, rispondendo la previsione allo scopo di preservare la neutralità dei poteri di regolazione e di gestione delle attività portuali ad esse demandati.</p>
<p style="text-align: justify;">Non conferente, inoltre, risulta il riferimento di parte appallante alla pronuncia della Sezione Sesta di questo Consiglio n. 4667 del 2014, concernente una fattispecie non sovrapponibile a quella in esame, afferente ad accordi sostitutivi di concessione demaniale nei quali era stata inserita una clausola per impegnare i principali terminalisti a consentire l’utilizzazione delle banchine in loro concessione quando le stesse non fossero occupate da traffici commerciali; la pronuncia, peraltro, risale ad epoca antecedente all’espletamento della gara per l’individuazione del socio di maggioranza della PL 2000 nell’ambito del processo avviato dall’Autorità di Sistema portuale di riconsiderazione della propria partecipazione in detta società e non attiene neppure ai traffici (“ro/ro e ro/ro pax”) che vengono in rilievo nel presente giudizio.Per quanto esposto, correttamente il primo giudice è addivenuto alla conclusione che “l<em>e operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri ben possono essere svolte dall’operatore assegnatario della singola area di demanio marittimo nello svolgimento delle operazioni portuali connesse al traffico ro-ro &#8211; pax, senza che ciò violi riserva di attività alcuna</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. La controinteressata è, quindi, legittimata all’espletamento di dette attività a seguito dell’acquisizione del titolo concessorio in esito alla procedura in questione ed in forza degli artt. 18 e 16 della l. n. 84 del 1994, dovendosi escludere che per lo svolgimento delle operazioni connesse al suddetto traffico, incluse le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri, fosse necessaria l’aggiudicazione di una distinta procedura in applicazione delle regole stabilite dal codice di contratti pubblici, non rientrando le stesse nel novero dei servizi di interesse generale, come definiti dal Presidente dell&#8217;Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale con provvedimento n. 159 del 29 dicembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">10.2. Non sono, dunque, ravvisabili i vizi di omessa pronuncia censurati dall’appellante, avendo correttamente il primo giudice accertato l’infondatezza delle deduzioni dirette a far valere la preclusione per la società controinteressata di svolgere le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri nella specifica area oggetto della concessione e nello svolgimento delle operazioni portuali connesse allo specifico traffico che viene in rilievo.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="11">
<li>Come evidenziato ai capi che precedono, inoltre, l’eventuale organizzazione dei servizi da parte della controinteressata con modalità non conformi al titolo conseguito attengono a profili estranei tanto allo svolgimento della procedura in argomento quanto al suo esito ed all’instaurazione del rapporto.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">11.1. Vale soggiungere, sul punto, che nell’avviso pubblico di avvio del procedimento avente ad oggetto l’assegnazione della concessione si specifica espressamente che “<em>la realizzazione di nuovi manufatti e/o strutture per lo svolgimento dell’attività, qualora necessari per la condizione dell’area saranno ….. autorizzate nell’ambito dell’istruttoria di valutazione della proposta progettuale presentata per l’attuazione dell’intervento</em>”, con chiaro rinvio, dunque, a determinazioni successive ed autonome concernenti il rilascio dei titoli necessari all’edificazione che non constano aver costituito oggetto di tempestiva impugnazione e che, comunque, attengono, al pari delle caratteristiche dei servizi effettivamente resi ai passeggeri, ad una fase più propriamente operativa, con riferimento alla quale potrebbero semmai in linea astratta porsi problematiche relative alla conformità al titolo concessorio ma non certo incidenti sulla legittimità di quest’ultimo.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="12">
<li>In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’appello è infondato e va, dunque, respinto.</li>
<li>Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</li>
<li>La complessità delle questioni esaminate e le peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, giustificano, nondimeno, l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.</li>
</ol>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 9379 del 2020), lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Giovagnoli, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Daniela Di Carlo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Zeuli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Brunella Bruno, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-servizi-portuali-di-interesse-generale-e-sull-regime-giuridico-dellattivita-delle-imprese-portuali-terminaliste-dove-scalano-navi-ro-ro-e-ro-ro-pax/">Sui servizi portuali di interesse generale e sull regime giuridico dell’attività delle imprese portuali terminaliste dove scalano navi Ro.Ro e Ro.Ro pax</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.17</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-1-2021-n-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-1-2021-n-17/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-1-2021-n-17/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.17</a></p>
<p>Vincenzo Salamone, Presidente, Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore PARTI: Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto contro Autorità  di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Torino; -OMISSIS- non costituita in giudizio; La tutela dei passeggeri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-1-2021-n-17/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-1-2021-n-17/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.17</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Salamone, Presidente, Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore PARTI: Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto contro Autorità  di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Torino; -OMISSIS- non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>La tutela dei passeggeri ferroviari nel contratto di trasporto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Trasporti &#8211; consumatore &#8211; contratto di trasporto ferroviario &#8211; passeggeri &#8211; parti deboli del contratto &#8211; sono tali &#8211; danni alle persone -tempestivo contributo in denaro &#8211; va erogato.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Uno degli obiettivi del legislatore comunitario  quello di tutelare i passeggeri ferroviari in quanto parti deboli del contratto di trasporto, di garantire loro un livello minimo di tutela, prevedendo, tra l&#8217;altro, che si provveda ai bisogni finanziari più urgenti delle vittime di incidenti e dei loro congiunti nel periodo immediatamente successivo all&#8217;incidente; immediatezza che  incompatibile con qualunque accertamento inerente la responsabilità .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br />  <br /> Pubblicato il 11/01/2021<br /> <strong>N. 00017/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00048/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 48 del 2020, proposto da<br /> Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfonso Celotto, domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale, in Torino, via Confienza, n. 10;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria <em>ex lege</em> in Torino, via dell&#8217;Arsenale, n. 21;<br /> -OMISSIS- non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della delibera A.R.T. n. 148 del 20 novembre 2019, avente ad oggetto &#8220;Procedimento avviato con delibera n. 105/2019 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell&#8217;art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario&#8221;;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè allo stato non conosciuto.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 25 novembre 2020, celebrata con modalità  telematica, la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con il gravame indicato in epigrafe, la società  ricorrente ha impugnato la delibera A.R.T. n. 148 del 20 novembre 2019, avente ad oggetto &#8220;Procedimento avviato con delibera n. 105/2019 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell&#8217;art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario&#8221;.<br /> Avverso la delibera la ricorrente ha dedotto l&#8217;illegittimità  per: 1) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 13 del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario nel quadro della responsabilità  del vettore ferroviario; 2) eccesso di potere per difetto di motivazione &#8211; difetto di istruttoria.<br /> Inoltre, la ricorrente ha altresì chiesto di sollevare la questione di pregiudizialità  ex art. 267 TFUE dinanzi alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea per erronea applicazione dell&#8217;art. 13 regolamento (CE) n. 1371/2007.<br /> Si  costituita in giudizio l&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti.<br /> All&#8217;udienza del 25 novembre 2020, celebrata con modalità  telematica, la causa  stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. &#8211; Con il primo motivo di gravame la società  ricorrente sostiene che la delibera A.R.T. impugnata sarebbe illegittima in quanto imporrebbe una sanzione per non aver effettuato il pagamento anticipato ex art. 13 del Regolamento (CE) n. 1371/2007 nonostante, a parere della difesa, non sussistessero i presupposti per tale pagamento.<br /> La società  ricorrente sostiene che, nel caso in esame, non si era provveduto al pagamento anticipato de quo poichè, a seguito dell&#8217;esito dell&#8217;istruttoria della propria compagnia assicuratrice (Assicurazione Generali S.p.A.), che garantisce la responsabilità  del vettore, era stata esclusa la responsabilità  di Trenitalia S.p.A. per l&#8217;incidente accorso alla signora -OMISSIS-, stante il fatto del terzo (la spinta di altri viaggiatori) quale fatto causativo del danno lamentato.<br /> A parere della difesa di Trenitalia S.p.A., l&#8217;art. 13 del Regolamento (CE) n. 1371/2007 deve essere interpretato nel senso di imporre il pagamento anticipato solo nel caso di responsabilità  del vettore, o quantomeno di una parvenza di responsabilità , mentre l&#8217;A.R.T., nel provvedimento impugnato partirebbe dal presupposto che la responsabilità  sia &#8220;oggettiva&#8221; e che il vettore debba corrispondere il pagamento anticipato in ogni caso.<br /> Più nello specifico, nel gravame si sostiene che, sul piano generale, la responsabilità  del vettore viene delineata dall&#8217;art 1681 c.c. e che, in tale ambito, il viaggiatore  tenuto a dare la prova di aver concluso il contratto di trasporto e, soprattutto, di aver subito un danno in occasione del trasporto stesso ovvero che il danno sia causalmente riconducibile all&#8217;atto di trasporto.<br /> A carico del vettore, invece,  posta una presunzione di responsabilità  a fronte della quale  ammessa la prova liberatoria che attiene all&#8217;aver posto in essere tutte le misure atte in concreto ad evitare il danno, cio le misure idonee in relazione non solo alle norme regolamentari di sicurezza del tipo di servizio prestato, ma anche alle circostanze specifiche di ogni singolo caso.<br /> La ricorrente precisa che l&#8217;art 1681 c.c., quindi, non configura un&#8217;ipotesi di responsabilità  oggettiva poichè il vettore non assume, sic et simpliciter, un&#8217;obbligazione di garanzia circa il risarcimento del danno subito dal viaggiatore, bensì solamente quello che attiene all&#8217;esecuzione della prestazione secondo diligenza, parlandosi quindi di &#8220;anormalità  del servizio&#8221; imputabile al vettore agente, intendendosi per tale un fatto ricollegabile per esempio allo stato del materiale rotabile, al funzionamento tecnico dei mezzi adoperati o al mancato rispetto da parte del personale addetto di specifiche prescrizioni; una volta assolto l&#8217;onere probatorio saà  dunque compito del vettore fornire una rigorosa prova liberatoria sui parametri dell&#8217;imprevedibilità , inevitabilità , straordinarietà  dell&#8217;evento rispetto all&#8217;uso della ordinaria diligenza.<br /> La ricorrente evidenzia che questo costrutto non muta alla luce dell&#8217;art 1680 c.c. che, in deroga alla disciplina generale, introduce un limite di applicabilità  delle norme di cui al Capo VIII (Del trasporto) nel caso in cui, inter alia, operino leggi speciali.<br /> Nel gravame si precisa che la normativa speciale che trova applicazione nel settore del trasporto ferroviario di persone  quella risalente al R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935 n. 911, tutt&#8217;ora vigente, recante Condizioni e Tariffe per il trasporto di persone su Ferrovie dello Stato, successivamente modificata dalla legge 7 ottobre 1977, n. 754 e che la Suprema Corte, chiamata a valutare il collettivo delle condizioni di trasporto di pubblici servizi, aveva annotato che fra le condizioni di trasporto &#8220;&#8230;stabilite o autorizzate da coloro che esercitano il trasporto di persone&#8230;vanno ricomprese anche e sicuramente quelle predisposte dalle Ferrovie dello Stato ed approvate dalla L 911/1935 in quanto espressione di potere regolamentare e fonti di diritto obiettivo, efficaci per tutti gli utenti del servizio ferroviario e prive di efficacia contrattuale ai sensi del comma 1 dell&#8217;art. 1341 cc&#8230;&#8221; (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 4275 del 15 maggio 1997).<br /> La ricorrente evidenzia che sarebbe in linea con la normativa interna anche quella comunitaria, laddove a norma dell&#8217;art 3, comma 1 punto 16) del Regolamento le «condizioni generali di trasporto» vengono definite come le &#8220;condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore in ciascuno Stato membro, che sono diventate, con la conclusione del contratto, parte integrante dello stesso&#8221;.<br /> La ricorrente richiama dunque la responsabilità  del vettore ferroviario per danno alle persone nella attuale configurazione: &#8220;Se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l&#8217;esercizio ferroviario, Trenitalia ne risponde, a meno che non provi che l&#8217;incidente  avvenuto per causa ad essa non imputabile&#8221;.<br /> Richiamata anche per il vettore ferroviario la disciplina della responsabilità  del vettore delineata in via generale, secondo la ricorrente sarebbe possibile derivare che il passeggero che assuma di aver subito una lesione, saà  tenuto solo a dimostrare la sua permanenza sul treno (attraverso il possesso del titolo di viaggio) e il nesso eziologico fra il servizio ferroviario ed il danno subito: da qui la presunzione di colpa del vettore ferroviario, salvo poi provare che l&#8217;incidente  avvenuto per causa ad esso non imputabile.<br /> A parere della ricorrente, una corretta lettura dell&#8217;art. 13 del Regolamento in esame non si pone in contrasto alcuno con l&#8217;inquadramento sopra delineato, poichè l&#8217;anticipazione di cui all&#8217;art. 13 sarebbe coerente con la presunzione di responsabilità  contrattuale posta dalla legge in capo al vettore ferroviario; il fumus giustificherebbe la doverosità  dell&#8217;anticipazione, pur senza ammissione di responsabilità , così come indicato nel terzo comma (&#8220;un pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità &#8220;), in linea con la prova liberatoria ammessa dalla legge speciale: &#8220;l&#8217;amministrazione ne risponde a meno che provi essere l&#8217;incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile&#8221;.<br /> Secondo la ricorrente questo costrutto sarebbe altresì coerente con l&#8217;art. 26 dell&#8217;allegato 1 del Regolamento, che traccia la responsabilità  del trasportatore nei servizi internazionali per espresso richiamo ad opera dell&#8217;art 11 del Regolamento che presenta un impianto logico normativo speculare a quello della richiamata legge speciale.<br /> 2. &#8211; Con la seconda censura la ricorrente invece deduce l&#8217;illegittimità  della delibera per difetto di motivazione e di istruttoria.<br /> A parere della ricorrente il provvedimento impugnato presenterebbe una motivazione solo apparente, poichè l&#8217;ART partirebbe dal presupposto che la responsabilità  sia &#8220;oggettiva&#8221; e che il vettore debba corrispondere il pagamento anticipato in ogni caso e che vi sarebbe una lacuna nel ragionamento giuridico operato ai fini della sanzione dato che la delibera impugnata si baserebbe solo ed esclusivamente sull&#8217;art. 13, par. 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, senza spiegare le ragioni che avevano portato ad escludere l&#8217;invocata assenza di responsabilità  del vettore e senza tenere conto delle contestazioni di Trenitalia S.p.A. (che aveva fatto riferimento sia alla normativa interna, sia all&#8217;art. 26, par. 2, dell&#8217;Allegato I al Regolamento) neppure al fine di escluderne la rilevanza.<br /> Inoltre, secondo la ricorrente, nell&#8217;iter logico seguito dall&#8217;Autorità  nell&#8217;esame del caso, avrebbe pesato, quale elemento di aggravio della posizione di Trenitalia, &#8220;l&#8217;assenza di procedure aziendali idonee a prevenire violazioni della stessa specie&#8221; tese ad assicurare i modi e tempi delle anticipazioni dell&#8217;art 13 del Regolamento.<br /> Nel gravame si afferma che Trenitalia abbia negato l&#8217;anticipazione perchè sin da subito aveva ritenuto di dover escludere la sua responsabilità  di vettore, stante il fatto del terzo quale fatto causativo del danno lamentato e che pertanto non si vede come l&#8217;esistenza di una procedura interna possa essere ritenuta una condizione di rispetto della norma.<br /> 3. &#8211; Il Collegio ritiene di poter valutare congiuntamente le due censure dedotte poichè risultano essere strettamente connesse.<br /> La questione oggetto della presente controversia verte essenzialmente sulla corretta interpretazione dell&#8217;art. 13 del Reg. (CE) 23 ottobre 2007, n. 1371 &#8220;Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario&#8221; pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.<br /> La norma di che trattasi, inserita nel Capo III del Regolamento &#8220;responsabilità  delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri ed ai loro bagagli&#8221; recita: &#8220;In caso di decesso o lesioni di un passeggero, l&#8217;impresa ferroviaria di cui all&#8217;articolo 26, paragrafo 5, dell&#8217;allegato I, effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall&#8217;identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità  economiche proporzionalmente al danno subito. 2. Senza pregiudizio del paragrafo 1, un pagamento anticipato non  inferiore a 21 000 EUR per passeggero in caso di decesso. 3. Un pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità  e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del presente regolamento ma non  retribuibile, salvo nei casi in cui il danno  dovuto a negligenza o errore del passeggero o quando il beneficiario del pagamento anticipato non  la persona avente diritto al risarcimento&#8221;.<br /> L&#8217;art. 26, paragrafo 5 dell&#8217;allegato I del Regolamento n. 1371/2007 recita: &#8220;Quando un trasporto oggetto di un unico contratto di trasporto  effettuato da trasportatori successivi, la responsabilità  in caso di morte e di lesioni dei viaggiatori  del trasportatore a cui spettava, in base al contratto di trasporto, la prestazione del servizio di trasporto durante il quale l&#8217;incidente  avvenuto. Quando questa prestazione non  stata realizzata dal trasportatore, ma da un trasportatore sostituto, entrambi i trasportatori sono responsabili solidalmente, in conformità  delle presenti regole uniformi&#8221;.<br /> Il legislatore comunitario ha pertanto previsto il diritto del passeggero di un mezzo ferroviario (e quindi nella sua qualità  di passeggero) che ha subito un danno (durante il trasporto), di ricevere dall&#8217;impresa ferroviaria cui spettava, in base al contratto di trasporto, la prestazione del servizio di trasporto durante il quale l&#8217;incidente  avvenuto, senza ritardo e comunque entro quindici giorni dall&#8217;identificazione della persona fisica deceduta o che ha subito le lesioni (avente diritto ad un risarcimento &#8211; nella versione francese &#8220;ayant droit Ã  une indemnisation&#8221;-), i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità  economiche proporzionalmente al danno subito (a causa dell&#8217;incidente).<br /> Più di un elemento porta a ritenere che il legislatore abbia voluto prevedere in capo all&#8217;impresa ferroviaria l&#8217;obbligo di provvedere &#8220;senza indugio&#8221; al pagamento di quanto necessario per soddisfare le immediate necessità  economiche del passeggero ferroviario che ha subito un danno, prima di qualunque accertamento inerente la responsabilità .<br /> In primis, l&#8217;accertamento della responsabilità  risulta essere incompatibile con i tempi rigorosamente brevi previsti dalla norma per effettuare i pagamenti.<br /> Invero, la norma prevede che i pagamenti debbano essere effettuati &#8220;senza indugio&#8221; e &#8220;in ogni caso entro quindici giorni dall&#8217;identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento&#8221;.<br /> Inoltre, la stessa espressione utilizzata dal legislatore comunitario &#8220;pagamenti anticipati&#8221; suggerisce l&#8217;erogazione di somme di denaro &#8220;in anticipo&#8221; rispetto a qualunque accertamento inerente la responsabilità .<br /> Questo dato risulta essere avvalorato da quanto previsto nel terzo paragrafo dell&#8217;art. 13.<br /> Nel terzo paragrafo, infatti, il legislatore precisa che un pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità , che può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del regolamento, ma che lo stesso non  &#8220;retribuibile&#8221; (<em>rectius </em>&#8220;restituibile&#8221; &#8220;rimborsabile&#8221;; nella versione in inglese si legge &#8220;<em>is not returnable</em>&#8221; e nella versione francese si legge &#8220;<em>n&#8217;est pas remboursable</em>&#8220;) salvo nei casi in cui il danno sia dovuto a negligenza o errore del passeggero o quando il beneficiario del pagamento anticipato non  la persona avente diritto al risarcimento (nella versione in inglese &#8220;<em>was not the person entitled to compensation</em>&#8221; e nella versione in francese &#8220;<em>n&#8217;ètait pas celle ayant droit Ã  une indemnisation</em>&#8220;).<br /> La ratio della norma emerge chiaramente dai considerando di cui al Regolamento n. 1371/2007: &#8220;(1) Nel quadro della politica comune dei trasporti,  importante tutelare i diritti dei passeggeri in quanto utenti del trasporto ferroviario, nonchè migliorare la qualità  e l&#8217;efficienza dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri per aiutare il trasporto su rotaia ad aumentare la sua quota di mercato rispetto ad altri modi di trasporto&#038;(3) Poichè il passeggero ferroviario  la parte debole del contratto di trasporto,  necessario che i suoi diritti siano tutelati&#038;(16) E&#8217; altresì auspicabile provvedere ai bisogni finanziari più urgenti delle vittime di incidenti e dei loro congiunti nel periodo immediatamente successivo all&#8217;incidente&#8221;.<br /> Emerge pertanto che uno degli obiettivi del legislatore comunitario  quello di tutelare i passeggeri ferroviari in quanto parti deboli del contratto di trasporto, di garantire loro un livello minimo di tutela, prevedendo, tra l&#8217;altro, che si provveda ai bisogni finanziari più urgenti delle vittime di incidenti e dei loro congiunti nel periodo immediatamente successivo all&#8217;incidente; immediatezza che, come già  osservato, risulta incompatibile con qualunque accertamento inerente la responsabilità .<br /> Non si ritiene pertanto che la norma di che trattasi imponga un previo accertamento circa la sussistenza del &#8220;fumus in ordine alla circostanza che la lesione sia avvenuta per fatto imputabile all&#8217; impresa ferroviaria&#8221;.<br /> Siamo pertanto di fronte ad uno strumento di tutela anticipata il cui presupposto non  costituito dall&#8217;accertamento della responsabilità  civile dell&#8217;impresa ferroviaria.<br /> D&#8217;altra parte, disposizioni analoghe all&#8217;articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1371/2007 sono presenti in tutti gli altri ambiti del trasporto passeggeri. A titolo esemplificativo, si segnala l&#8217;articolo 8 &#8220;Esigenze pratiche immediate del passeggero&#8221; del Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, che prevede quanto segue: &#8220;In caso d&#8217;incidente derivante dall&#8217;utilizzo di autobus, il vettore presta un&#8217;assistenza ragionevole e proporzionata per le esigenze pratiche immediate del passeggero a seguito dell&#8217;incidente stesso. Tale assistenza comprende, ove necessario, sistemazione, cibo, indumenti, trasporto e l&#8217;agevolazione della prima assistenza. L&#8217;assistenza prestata non costituisce riconoscimento di responsabilità . Per ciascun passeggero, il vettore può limitare il costo complessivo dell&#8217;alloggio a 80 EUR a notte e per un massimo di due notti&#8221;. Allo stesso modo, il Considerando 6 afferma che &#8220;Oltre al risarcimento secondo la legislazione nazionale applicabile in caso di decesso, lesioni personali o perdita o danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall&#8217;utilizzo di autobus, i passeggeri dovrebbero aver diritto ad assistenza per le esigenze pratiche immediate a seguito di un incidente. Tale assistenza dovrebbe comprendere, laddove necessario, servizi di primo soccorso, sistemazione, cibo, indumenti e trasporto&#8221;, l&#8217;art. 28 della Convenzione di Montreal del 1999 in relazione ai voli internazionali, rubricato &#8220;Anticipi di pagamento&#8221;, il quale recita &#8220;In caso di incidente aereo che provochi la morte o la lesione del passeggero, il vettore, se vi  tenuto dalla propria legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità  economiche. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità  e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di risarcimento&#8221;, l&#8217;art. 5 del Regolamento CE n. 2027/1997, sulla responsabilità  del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, così come sostituito dall&#8217;articolo 1 del regolamento (CE) n. 889/2002, il quale recita &#8220;1. Il vettore aereo comunitario deve senza indugio, e comunque entro quindici giorni dall&#8217;identificazione della persona fisica avente titolo ad indennizzo, provvedere agli anticipi di pagamento che si rendano necessari per far fronte alle immediate necessità  economiche in proporzione al danno subito. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di morte le somme anticipate non sono inferiori all&#8217;equivalente in euro di 16.000 DSP per passeggero. 3. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità  e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base della responsabilità  del vettore aereo comunitario, ma non  restituito, salvo nei casi previsti dall&#8217;articolo 20 della Convenzione di Montreal, o quando il beneficiario dell&#8217;anticipo di pagamento non  la persona avente titolo al risarcimento&#8221;.<br /> Sia l&#8217;interpretazione letterale, sia l&#8217;interpretazione teleologica, sia l&#8217;interpretazione sistematica, portano pertanto a ritenere che l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 13 del Regolamento effettuata dall&#8217;A.R.T., posta a base dell&#8217;irrogazione della sanzione di cui alla delibera impugnata, sia corretta.<br /> Infatti, nella delibera impugnata si legge &#8220;A ben vedere, la menzionata norma europea prevede un tempestivo contributo in denaro, a carico delle imprese ferroviarie e a vantaggio del passeggero, nella misura in cui risulti necessario a sollevare quest&#8217;ultimo da un&#8217;immediata esigenza economica (cfr. anche considerando n. 16 del su richiamato Regolamento europeo). Tale contributo che non costituisce riconoscimento di responsabilità  deve risultare proporzionale al danno subito, che poi saà  eventualmente imputato alla somma risarcitoria, ovvero oggetto di restituzione in caso di negligenza o errore, o di corresponsione a non avente diritto (cfr. articolo 13, paragrafo 3, Regolamento (CE) n. 1371/2007)&#8221;.<br /> Non  pertanto ravvisabile, da parte di A.R.T., l&#8217;addotta violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 13 del Regolamento (CE) n. 1371/2007.<br /> Ciò posto, nel caso in esame, nella richiesta di informazioni prot. n. 4990 del 13 maggio 2019 trasmessa dall&#8217;A.R.T. alla ricorrente si legge che &#8220;la sig. ra -OMISSIS- segnala alla Scrivente che a seguito dell&#8217;incidente occorso sul treno da Sanremo alle 11:22 a Milano alle 14:50, nella giornata dell&#8217;11 febbraio u.s., riportava una frattura scomposta al piatto tibiale della gamba sinistra, compilando l&#8217;apposito modulo di dichiarazione dell&#8217;infortunato/danneggiato. Altresì, a fronte di quanto appena descritto, la reclamante rende noto di aver presentato, in data 27 febbraio 2019, tramite il suo avvocato, un formale reclamo a Trenitalia, a cui sembra non essere stata data risposta. Infine, la reclamante precisava, tra le altre cose, che l&#8217;impresa ferroviaria non forniva nessun indennizzo/risarcimento nè rimborso delle spese mediche&#8221;.<br /> In risposta a tale richiesta, Trenitalia S.p.A. ha risposto quanto segue &#8220;l&#8217;11 febbraio 2018 la Sig.ra -OMISSIS- ha viaggiato sul treno Intercity n. 745 sulla tratta SanremoMilano Centrale. Intorno alle ore 11,45, presso la stazione di Sanremo, la passeggera ha riferito al personale di bordo di essersi infortunata a seguito di una caduta provocata dalla spinta di altri viaggiatori. Il capotreno, al fine di accertarsi delle condizioni di salute della passeggera, ha richiesta l&#8217;intervento di un medico presente a bordo treno per una prima assistenza assicurata anche grazie al pacchetto di medicazione in dotazione. Effettuato il primo soccorso, la Sig.ra -OMISSIS-ha rifiutato l&#8217;intervento sanitario della Centrale Operativa del 118 propostole dal capotreno. Il capotreno &#8211; dopo aver verificato l&#8217;integrità  e il corretto funzionamento della porta d&#8217;uscita ogni sua parte, nonchè la regolarità  dei gradini e dei relativi bordi &#8211; ha redatto il cd. modello &quot;Ch. 69&quot; (Allegato A), nel quale ha descritto accuratamente quanto accaduto, avendo cura di consegnare copia del modulo di dichiarazione dell&#8217;infortunato alla passeggera, nonchè copia del modello di dichiarazione del testimone presente al fatto, Sig.ra -OMISSIS-, previa loro sottoscrizione. Il 27 febbraio 2018 Trenitalia ha ricevuto la lettera raccomandata A/R dall&#8217;Avv. Katea Ferrara la quale, in nome e per conto della Sig.ra -OMISSIS-, ha formulato una richiesta d&#8217;indennizzo/risarcimento danni per il sinistro in parola (Allegato B). In data 19 febbraio 2019, la Compagnia Assicuratrice, interessata della pratica &#8211; all&#8217;esito di tutte le verifiche istruttorie, nel corso delle quali  stata raccolta documentazione medica e precisata la quantificazione del danno da parte della viaggiatrice &#8211; con raccomandata A/R indirizzata alla Sig.ra -OMISSIS-, ha comunicato il rigetto della richiesta d&#8217;indennizzo/risarcimento danni, per aver accertato l&#8217;inesistenza di alcuna responsabilità  a carico di Trenitalia (Allegato C)&#038;In ragione di quanto emerso a seguito dell&#8217;istruttoria condotta dalla Compagnia Assicuratrice, la dinamica causativa degli eventi culminati con il fatto lesivo porta ad escludere qualsivoglia obbligazione a carico di Trenitalia ai sensi dell&#8217;art. 13, § 1, del Regolamento. (CE) n.1371/2007&#038;Nel caso in specie, come peraltro rappresentato dalla viaggiatrice e dalla sua testimone, il fatto assumo lesivo  stato causato esclusivamente dal comportamento imprevisto e imprevedibile di terzi viaggiatori&#8221;.<br /> Nelle osservazioni trasmessa da Trenitalia S.p.A. si legge: &#8220;Il caso di specie si caratterizza per l&#8217;estraneità  dell&#8217;impresa ferroviaria rispetto alla dinamica causativa che ha condotto alle lesioni subite dalla Sig.ra -OMISSIS-, come confermato dalle dichiarazioni della stessa passeggera e della sua testimone: la Sig.ra -OMISSIS-, mentre si dirigeva verso il proprio posto,  caduta sul gradino della porta chiusa, antistante quella di salita, in quanto urtata da altri passeggeri. Il Capotreno ha, inoltre, appurato l&#8217;integrità  e il corretto funzionamento della porta di uscita in ogni sua parte, nonchè la regolarità  dei gradini e dei relativi bordi&#8221;.<br /> Nella memoria, l&#8217;Avvocatura dello Stato evidenzia &#8220;la reclamante segnalava di aver riportato, a seguito di caduta, una frattura scomposta alla gamba sinistra e che il capotreno, venuto a conoscenza dell&#8217;incidente in fase di verifica dei titoli di viaggio, l&#8217;aveva invitata a provvedere alla compilazione della necessaria modulistica per la denuncia dell&#8217;infortunio. La reclamante riferiva, altresì, di non aver ricevuto nell&#8217;immediatezza adeguata assistenza da parte del personale Trenitalia per il trasferimento in aeroporto o comunque sino all&#8217;autobus diretto all&#8217;aeroporto, nè alcuna proposta di indennizzo/risarcimento o rimborso delle spese mediche sostenute&#8221;.<br /> Ciò posto, nella delibera impugnata si legge: &#8220;Trenitalia, sia nell&#8217;immediatezza del sinistro, che nei 15 giorni successivi all&#8217;identificazione della passeggera (Cfr. prot. ART n. 5640/2019, del 28 maggio 2019), non ha neppure informato la stessa del dirittosussistendone i presupposti di legge ad accedere ad un contributo economico. Condotta, questa, aggravata dalla rilevata assenza di procedure aziendali idonee a presidiare tale obbligo (note prot. ART nn. 12508/2019 e 13504/2019)&#8221;.<br /> Da quanto sopra, emerge dunque che Trenitalia S.p.A. non abbia effettivamente provveduto ad effettuare i pagamenti anticipati di cui all&#8217;art. 13 del Regolamento n. 1371/2007.<br /> Ebbene, l&#8217;art. 13 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 &#8220;Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario&#8221;, rubricato &#8220;Sanzioni relative all&#8217;obbligo di pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni di un passeggero&#8221; prevede che &#8220;1. In caso di inosservanza dell&#8217;obbligo di corrispondere il pagamento anticipato per il decesso o ferimento del passeggero, di cui all&#8217;articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro in caso di lesioni del passeggero e da 20.000 euro a 40.000 euro in caso di decesso. L&#8217;importo della sanzione applicata non  detraibile dalla somma dovuta a titolo di risarcimento qualora sia accertata la responsabilità  dell&#8217;impresa ferroviaria&#8221;.<br /> Tenuto conto della sopra esposta interpretazione dell&#8217;art. 13 del Regolamento di che trattasi, nonchè dei fatti che emergono dagli atti di causa, l&#8217;impugnata delibera dell&#8217;A.R.T. risulta anche essere sufficientemente motivata e supportata da idonea istruttoria.<br /> Nella delibera impugnata, infatti, l&#8217;irrogazione della sanzione  motivata dalla condotta omissiva di Trenitalia S.p.A., la quale non ha effettuato il pagamento anticipato di cui all&#8217;art. 13 del Regolamenti nei termini ivi previsti.<br /> E&#8217; chiaro che la circostanza che l&#8217;impresa ferroviaria non avesse neppure avvisato la passeggera della possibilità  di chiedere tale pagamento, e la circostanza che non avesse neppure predisposto procedure aziendali idonee a presidiare tale obbligo, sono state valutate dall&#8217;A.R.T. al fine di modulare l&#8217;importo della sanzione amministrativa che, in caso di lesione, in base all&#8217;art. 13 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, può variare da 10.000 euro a 20.000 euro.<br /> Tale assunto  confermato da quanto si legge nelle relazione istruttoria dell&#8217;A.R.T. &#8220;La determinazione della sanzione da irrogare a Trenitalia per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 70 del 2014, &#8220;nel rispetto dei principi di effettività  e proporzionalità  ed in funzione: a) della gravità  della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati&#8221;, nonchè delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall&#8217;Autorità , adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017. 15. Per quanto attiene alla determinazione dell&#8217;importo base, rileva l&#8217;assenza di procedure aziendali idonee a prevenire violazioni della stessa specie&#8221;.<br /> Alla luce di quanto sopra esposto, la prima e la seconda censura risultano essere prive di pregio.<br /> 4. &#8211; Infine, la ricorrente chiede, qualora questo Tribunale dovesse ritenere legittima la delibera dell&#8217;A.R.T. impugnata, l&#8217;intervento della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea.<br /> In primis, la ricorrente sostiene che l&#8217;art. 13 del Regolamento, per come interpretata dall&#8217;ART, risulterebbe non conforme ai principi sanciti dall&#8217;Unione Europea per la tutela dei consumatori.<br /> La ricorrente sostiene che se l&#8217;art. 13 del Regolamento europeo venisse interpretato nel senso che ogni episodio, anche fortuito o cagionato dalla condotta di terzi che il vettore non ha, in alcun modo, il potere di prevenire, evitare e ovviare, dovesse automaticamente far insorgere l&#8217;obbligo per l&#8217;impresa ferroviaria di erogare l&#8217;anticipazione in esame, significherebbe consentire a qualsiasi soggetto di ottenere un beneficio sine causa, cosa che sarebbe del tutto inaccettabile nel nostro ordinamento.<br /> Secondo la ricorrente ciò, inoltre, comporterebbe una evidente disparità  di trattamento, in termini di onere della prova, del soggetto che, secondo la normativa europea, non deve dimostrare alcunchè per ottenere il pagamento anticipato e il soggetto che, invece, secondo la normativa nazionale, deve dimostrare il nesso eziologico tra il danno e l&#8217;esercizio ferroviario.<br /> Tale interpretazione sarebbe lesiva dei più basilari principi del diritto unionale, soprattutto in termini di non rispetto dell&#8217;obbligo di interpretazione conforme e del principio di leale cooperazione tra organi e Stati dell&#8217;Unione europea.<br /> La ricorrente afferma che il diritto interno non deve contrastare con quello europeo, ma che  altresì necessario che il diritto unionale sia interpretato in modo da scongiurare una interpretazione non conforme tra gli Stati e che non costituisca una restrizione dei principi di libertà  di circolazione ex art. 45 TFUE e della libertà  di stabilimento ex art. 49 TFUE.<br /> Per tale ragione, secondo la ricorrente, si renderebbe necessario un intervento della Corte di Giustizia al fine di armonizzare la normativa europea con quella interna, in particolare modo tra il dettato della legge speciale nazionale e quello del Regolamento qui censurato.<br /> A parere della ricorrente il nesso eziologico fra il danno e l&#8217;esercizio ferroviario, richiesto dalla normativa interna ed escluso invece da A.R.T. nel suo ragionamento, sarebbe da considerarsi, invece, parte integrante della normativa europea e che sarebbe proprio il dettato dell&#8217;art. 26 dell&#8217;Allegato al Regolamento (ancorchè applicabile ai soli trasporti internazionali) a fugare ogni dubbio interpretativo, in ordine alla responsabilità  del vettore ferroviario per danni alle persone, laddove viene esplicitato proprio il nesso eziologico tra il danno e l&#8217;esercizio ferroviario.<br /> Sul punto, il Collegio richiama quanto osservato al punto 3 di questa sentenza in merito all&#8217; obiettivo del legislatore comunitario, consistente nel tutelare i passeggeri ferroviari in quanto parti deboli del contratto di trasporto, garantendo loro un livello minimo di tutela, prevedendo, tra l&#8217;altro, che si provveda ai bisogni finanziari più urgenti delle vittime di incidenti e dei loro congiunti nel periodo immediatamente successivo all&#8217;incidente e prima di qualunque accertamento inerente la responsabilità . Questa  la ratio dell&#8217;art. 13 del Regolamento, ratio peraltro ben esplicitata nei considerando del Regolamento medesimo.<br /> Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che l&#8217;art. 13 del Regolamento, per come interpretato nella delibera ART e meglio chiarito al punto 3 di questa sentenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, sia conforme ai principi sanciti dall&#8217;Unione Europea per la tutela dei consumatori e che non sia ravvisabile nè la lesione dell&#8217;obbligo di interpretazione conforme e del principio di leale cooperazione tra organi e Stati dell&#8217;Unione europea, nè una restrizione dei principi di libertà  di circolazione ex art. 45 TFUE e della libertà  di stabilimento ex art. 49 TFUE nei termini posti in gravame, anche tenendo conto che l&#8217;art. 169 del TFUE (ex articolo 153 del TCE) recita &#8220;Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l&#8217;Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonchè a promuovere il loro diritto all&#8217;informazione, all&#8217;educazione e all&#8217;organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. 2. L&#8217;Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante: a) misure adottate a norma dell&#8217;articolo 114 nel quadro della realizzazione del mercato interno; b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri&#038;4. Le misure adottate a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con i trattati&#038;&#8221;.<br /> 5. &#8211; In conclusione il ricorso  infondato e va respinto.<br /> 6. &#8211; La novità  della questione giustifica la compensazione delle spese della presente controversia.<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020, celebrata con modalità  telematica, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Vincenzo Salamone, Presidente<br /> Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore<br /> Angelo Roberto Cerroni, Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-1-2021-n-17/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</a></p>
<p>Maddalena Filippi, Presidente, Filippo Dallari, Referendario, Estensore Sulla competenza tariffaria dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti Trasporti &#8211; Â Liberalizzazione del settore dei trasporti ex art. 37 d.l. n. 201/ 2011 &#8211; Autorità  di Regolazione dei Trasporti (ART) &#8211; periodiche revisioni delle concessioni &#8211; competenza tariffaria &#8211; deve essere attivata. La competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maddalena Filippi, Presidente, Filippo Dallari, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sulla  competenza tariffaria dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Trasporti &#8211; Â Liberalizzazione del settore dei trasporti ex art. 37 d.l. n. 201/ 2011 &#8211; Autorità  di Regolazione dei Trasporti (ART) &#8211; periodiche revisioni delle concessioni &#8211; competenza tariffaria &#8211; deve essere attivata.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>La competenza tariffaria dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti (ART) deve essere attivata anche in occasione delle periodiche revisioni delle concessioni in essere, scaduto il singolo periodo regolatorio.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 25/11/2020<br /> <strong>N. 01128/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00981/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 981 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Società  Concessioni Autostradali Venete &#8211; CAV s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Botto e Raffaella Zagaria, con domicilio digitale presso l&#8217;avvocato Alessandro Botto come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Andrea Giuman in Venezia, Piazzale Roma, Santa Croce 466/G;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  di Regolazione dei Trasporti e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Regione Veneto, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon e Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Avvocatura regionale in Venezia, Cannareggio 23;<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> Associazione Italiana Società  Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Rita Silvestri e Davide Maresca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) del 19 giugno 2019, n. 67, recante approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla convenzione tra ANAS s.p.a. e CAV s.p.a., nonchè dell&#8217;allegato A e della relazione istruttoria;<br /> &#8211; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e, per quanto occorrer possa, della deliberazione di A.R.T. del 18 febbraio 2019, n. 16, nonchè dell&#8217;Allegato A e della relazione illustrativa.<br /> Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:<br /> &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  del 19 giugno 2019, n. 67, di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 16 del 2019 &#8211; Approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convenzione ANAS s.p.a. &#8211; Concessioni Autostradali Venete &#8211; CAV s.p.a., dell&#8217;Allegato A alla Delibera e della relazione istruttoria degli uffici relativa alla Delibera;<br /> &#8211; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, per quanto occorrere possa: la delibera dell&#8217;Autorità  del 18 febbraio 2019, n. 16 &#8220;Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all&#8217;articolo 43 del d.l. 201/2011 come richiamato dall&#8217;articolo 37 del medesimo decreto. Avvio del procedimento&#8221;, l&#8217;allegato A alla Delibera 16 e la relativa relazione illustrativa;<br /> &#8211; degli atti messi a disposizione della ricorrente a seguito dell&#8217;ordinanza TAR Veneto n. 1333 del 10 dicembre 2019 con la quale è stata disposta l&#8217;esibizione da parte di ART degli atti esplicativi della metodologia adottata per la determinazione del coefficiente di produttività  applicabile a CAV s.p.a..<br /> Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:<br /> &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) del 19 giugno 2019, n. 67, recante approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla convenzione tra ANAS s.p.a. e CAV s.p.a., nonchè dell&#8217;allegato A e della relazione istruttoria Delibera e della relazione istruttoria degli uffici relativa alla Delibera;<br /> &#8211; nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, per quanto occorrere possa:<br /> &#8211; &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  del 18 febbraio 2019, n. 16 &#8220;<em>Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all&#8217;articolo 43 del d.l. 201/2011 come richiamato dall&#8217;articolo 37 del medesimo decreto. Avvio del procedimento</em>&#8220;, dell&#8217;Allegato A alla Delibera 16 e della relativa relazione illustrativa;<br /> &#8211; &#8211; degli atti messi a disposizione della ricorrente a seguito dell&#8217;ordinanza di questo T.A.R. n. 1333 del 2019 con la quale è stata disposta l&#8217;esibizione da parte di ART degli atti esplicativi della metodologia adottata per la determinazione del coefficiente di produttività  applicabile a CAV;<br /> &#8211; &#8211; della relazione depositata da ART in data 1 luglio 2020, a seguito dell&#8217;ordinanza di questo T.A.R. n. 507 del 2020, con la quale è stata richiesta una documentata relazione descrittiva in merito alla specifica determinazione del coefficiente di produttività  X di CAV, nonchè chiarimenti circa il contestato profilo dei margini di incidenza sui costi di gestione.</p>
<p> Visti il ricorso, i primi motivi aggiunti, i secondi motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti, del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Veneto;<br /> Visto l&#8217;atto di intervento dell&#8217;Associazione Italiana Società  Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT)<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La Società  Concessioni Autostradali Venete &#8211; CAV s.p.a. (di seguito CAV) è una società  pubblica, con capitale suddiviso in misura paritetica tra ANAS s.p.a. e la Regione Veneto, la cui funzione è quella di gestione del passante autostradale di Mestre (e, dal 2009, anche delle tratte autostradali giÃ  in concessione alla Società  delle Autostrade di Venezia e Padova) nonchè la realizzazione e gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).<br /> 1.1. In data 30 gennaio 2009, ANAS s.p.a. (in qualità  di concedente) e CAV (in qualità  di concessionaria) sottoscrivevano la convenzione di concessione, approvata con decreto interministeriale n. 81 del 4 febbraio 2009, avente ad oggetto: &#8211; la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del passante autostradale di Mestre di complessivi Km 32,3; &#8211; la gestione delle tratte autostradali precedentemente affidate alla Società  delle Autostrade di Venezia e Padova s.p.a., a decorrere dalla data di scadenza della relativa concessione (30 novembre 2009).<br /> 1.2. In data 23 marzo 2010 le medesime parti sottoscrivevano la convenzione ricognitiva (in seguito Convezione) con cui modificavano il piano economico finanziario (PEF) e stabilivano il meccanismo di revisione annuale e quinquennale della tariffa.<br /> Il rapporto di concessione veniva in particolare diviso in periodi di regolazione di cinque anni. Sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo regolatorio le parti dovevano procedere all&#8217;aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (PEF) e del Piano Finanziario-Regolatorio (PFR) e alla rideterminazione dei parametri tariffari.<br /> 1.3. In attuazione di tali disposizioni in data 26 giugno 2015, CAV sottoponeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; subentrato ad ANAS s.p.a. nella posizione di concedente &#8211; lo schema dell&#8217;aggiornamento del PEF e in data 8 agosto 2018 le parti sottoscrivevano un atto aggiuntivo, poi approvato in data 11 aprile 2019 con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (MEF) e registrato dalla Corte dei Conti in data 24 maggio 2019.<br /> Con tale atto aggiuntivo le parti &#8211; CAV e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; modificavano il contenuto dell&#8217;art. 11 &#8220;<em>Piano Economico-Finanziario e Piano Finanziario-Regolatorio</em>&#8221; e dell&#8217;art. 15 &#8220;<em>Formula revisionale della tariffa media ponderata</em>&#8220;, articolando così¬ il meccanismo tariffario applicabile ai futuri aggiornamenti del PEF.<br /> 1.4. In attuazione della modificazione del testo degli artt. 37 e 43 del d.l. n. 201 del 2011, di cui all&#8217;art. 16, comma 1, del d.l. n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018 (di seguito novella del 2018), con Delibera n. 16 del 2019, ART:<br /> &#8211; avviava &#8220;<em>un procedimento, che si concluderà  con pìù deliberazioni finali, volto a stabilire il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del price cap e con determinazione dell&#8217;indicatore di produttività  X a cadenza quinquennale, descritto nell&#8217;allegato A alla presente delibera, per ciascuna</em><br /> <em>delle concessioni ivi richiamate in Appendice</em>&#8220;;<br /> <em>&#8211; indiceva una consultazione pubblica in ordine al sistema tariffario di pedaggio;</em><br /> Nell&#8217;allegato A della delibera venivano indicati i rapporti concessori interessati, tra cui quello concluso da CAV e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.<br /> 1.5. Nel corso del procedimento CAV presentava le proprie osservazioni con cui contestava sia la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali per l&#8217;esercizio dei poteri regolatori, sia l&#8217;irragionevolezza delle scelte compiute. In particolare evidenziava:<br /> &#8211; l&#8217;ambiguità  delle previsioni della novella legislativa del 2018 che non consentirebbe così¬ chiaramente ad ART di intervenire sulle concessioni in essere i cui aggiornamenti o revisioni non comportano variazioni o modificazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica;<br /> &#8211; l&#8217;irragionevolezza della scelta di individuare per tutti i concessionari autostradali un unico regime tariffario basato su criteri uniformi, che non terrebbe conto in alcun modo delle peculiarità  di CAV;<br /> &#8211; l&#8217;illogicità  e non proporzionalità  della misura adottata da ART che si porrebbe in contrasto con i principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento riposto da CAV nella stabilità  del regime contrattuale posto a base delle valutazioni di convenienza e di fattibilità  dell&#8217;iniziativa economica intrapresa e degli investimenti concordati;<br /> &#8211; violazione del Codice dei contratti pubblici in materia di allocazione dei rischi, posto che la determinazione di contenere gli eventuali extra profitti a favore di CAV contrasta con l&#8217;art. 178, il quale assumerebbe che il rischio operativo assunto dal concessionario possa (almeno in potenza) essere compensato dalla possibilità  di conseguire eventuali extra-profitti.<br /> 1.6. A conclusione del procedimento ART adottava la Delibera n. 67 del 19 giugno 2019, in questa sede impugnata, con la quale veniva rimodulato il meccanismo di determinazione delle tariffe in base al citato metodo del <em>price cap</em> e veniva determinato l&#8217;indicatore di produttività  X &#8211; di riduzione dei costi della ricorrente &#8211; nella percentuale del 5,13% per ciascun anno del periodo regolatorio, richiedendo quindi a CAV di ridurre i propri costi a regime (Cfr. Allegato A alla Delibera, pag. 21) del 23,13% nell&#8217;arco dei successivi 5 anni.<br /> 2. Con ricorso notificato in data 16/17/18 settembre 2020 e depositato in data 23 settembre 2020, CAV ha impugnato la delibera n. 67 del 2019 e gli atti del relativo procedimento di adozione, proponendo i seguenti motivi.<br /> I &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g) e dell&#8217;art. 43 del D.L. 201/2011, come modificati dalla Novella Legislativa, nonchè dell&#8217;art. 178 del Codice Appalti. Violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 della</em><br /> <em>Costituzione. In via subordinata, illegittimità  derivata della Delibera per illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g) dell&#8217;art. 43 del D.L. 201/2011, come modificati dalla Novella Legislativa, per contrasto con gli artt. 2, 3, 41 e 97 della Costituzione</em>.<br /> Con la delibera n. 67 del 2019 ART avrebbe posto in essere una revisione unilaterale e retroattiva dell&#8217;assetto del rapporto contrattuale cristallizzato nella Convenzione (artt. 11 e 14-7), incidendo sugli specifici impegni giÃ  assunti da CAV sia nei confronti del Concedente che verso terzi.<br /> Tale modifica del rapporto contrattuale impedirebbe a CAV di acquisire il corrispettivo convenuto e di assolvere quindi i propri scopi statutari.<br /> L&#8217;interpretazione secondo cui la novella legislativa del 2019 consentirebbe ad ART di incidere in modo unilaterale e retroattivo sui rapporti in essere sarebbe costituzionalmente illegittima, ponendosi in contrasto con i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di libertà  di iniziativa economica.<br /> La misura assunta, con il dichiarato obiettivo di rendere omogenea per tutti i concessionari autostradali la formula tariffaria basata sul metodo del <em>price cap</em>, sarebbe &#8220;<em>irragionevole e sproporzionata, posto che non tiene debitamente conto (come, invece, avrebbe dovuto fare) delle peculiarità  di CAV (la sua natura, le sue finalità , la sua organizzazione)</em>&#8221; e non realizzerebbe un ragionevole bilanciamento tra gli interessi coinvolti.<br /> Tale modifica peraltro non sarebbe stata prevedibile.<br /> In subordine, per l&#8217;ipotesi in cui si ritenesse corretta l&#8217;interpretazione della novella legislativa, la ricorrente ha chiesto che venga sollevata incidentalmente questione di legittimità  costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost..<br /> II &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e di tutti i provvedimenti impugnati per violazione dei principi europei di certezza del diritto, legittimo affidamento e di tutela del mercato interno. Violazione degli artt. 63 e 49 del TFUE. In via subordinata, illegittimità  della Delibera per illegittimità  derivata dalla incompatibilità  dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g) dell&#8217;art. 43 del D.L. 201/2011, come modificati dalla Novella Legislativa, per contrasto con gli artt. 63 e 49 del TFUE e dei principi di certezza del diritto, del legittimo affidamento e della tutela del mercato interno.</em><br /> L&#8217;interpretazione della novella normativa da parte di ART &#8211; sostiene la società  ricorrente &#8211; si porrebbe in contrasto con i principi e le norme sopra citate dell&#8217;ordinamento europeo. L&#8217;imposizione, in via unilaterale, di una modifica all&#8217;assetto dei rapporti convenzionalmente regolati tra CAV ed il Concedente si tradurrebbe in una violazione dei principi dell&#8217;ordinamento economico dell&#8217;Unione, di tutela del legittimo affidamento e del principio <em>pacta sunt servanda</em>.<br /> Ciò troverebbe conferma nel procedimento di infrazione IP/08/1521 avviato dalla Commissione dell&#8217;Unione Europea.<br /> In via subordinata, per l&#8217;ipotesi in cui si ritenesse corretta l&#8217;interpretazione della novella legislativa, la ricorrente ha chiesto la disapplicazione delle norme stesse in ragione della prevalenza dell&#8217;ordinamento europeo sulle norme di diritto interno con esso contrastanti ovvero il rinvio alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea della questione di compatibilità  europea di tali norme con i principi europei di certezza del diritto, del legittimo affidamento e della tutela del mercato interno in riferimento agli artt. 49 e 63TFU.<br /> III &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g) e dell&#8217;art. 43 del D.L. n. 201/2011, così¬ come modificati dalla Novella Legislativa. Eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà </em>.<br /> La ricorrente evidenzia che, al momento dell&#8217;entrata in vigore del d.l. 109 del 2018 (29 settembre 2018), CAV e il Concedente avevano giÃ  sottoscritto l&#8217;atto aggiuntivo che recepiva gli accordi raggiunti tra le parti sulla modifica di talune previsioni contrattuali di cui alla Convenzione e sul conseguente aggiornamento del PEF per il periodo regolatorio 2015-2019; la procedura di approvazione del PEF non sarebbe stata formalmente conclusa solo in ragione dei ritardi dell&#8217;Amministrazione, non addebitabili a CAV che avrebbe invece adempiuto tempestivamente. Il rapporto concessorio di CAV sarebbe, quindi, sottratto dall&#8217;ambito di applicazione della novella normativa.<br /> IV &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma 2, lett. g) e 43 del D.L. n. 101/2011 come modificati dalla Novella Legislativa. Eccesso di potere per falso presupposto e incompetenza.</em><br /> In base all&#8217;art. 43 del d.l. n. 101 del 2011, per quanto riguarda le concessioni in essere, ART dovrebbe intervenire su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esprimendo un parere &#8211; caso per caso in relazione alla singola concessione &#8211; all&#8217;interno di un procedimento di aggiornamento o di revisione giÃ  avviato; nella fattispecie in esame ART avrebbe invece adottato in via autonoma un atto di regolazione generale, stabilendo un sistema tariffario omogeneo per le diverse concessioni in essere.<br /> V &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g), del D.L. n. 201/2011, come modificato dalla Novella Legislativa. Sulla carenza di potere dell&#8217;ART a modificare il sistema tariffario della ricorrente, giÃ  basato sul price cap.</em><br /> La Convenzione in questione &#8211; si sostiene &#8211; giÃ  prevedeva un modello tariffario basato sulÂ <em>price cap</em> e tale modello era giÃ  stato oggetto di aggiornamento. Con la delibera impugnata ART avrebbe erroneamente ritenuto di dover applicare un sistema tariffario omogeneo per tutte le concessioni autostradali e in tal modo non avrebbe tenuto conto delle peculiarità  che contraddistinguevano le singole concessioni autostradali e che richiedevano una valutazione specifica per evitare risultati &#8211; come nel caso di specie &#8211; illogici.<br /> VI &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per carenza di istruttoria e di motivazione con riguardo all&#8217;indicatore di efficienza X. Sulla carenza delle informazioni rese disponibili ai destinatari dei provvedimenti impugnati</em>.<br /> ART avrebbe stabilito per CAV un coefficiente di produttività  pari al 5,13% annuo, con conseguente obbligo di ridurre i propri costi di produzione del 23,13% nell&#8217;arco dei 5 anni del prossimo periodo, senza dare evidenza delle metodologie seguite per arrivare a tale irragionevole e sproporzionato risultato, improbabile se non impossibile da raggiungere, a meno di non procedere con drastici tagli alle spese di manutenzione e ai costi del personale.<br /> 3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ART si costituivano in giudizio, contestando nel merito le censure proposte da parte ricorrente ed eccependo in via preliminare il difetto di competenza del Giudice adito.<br /> Si costituivano altresì¬ in giudizio l&#8217;interveniente <em>ad adiuvandum</em> Associazione Italiana Società  Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT) e la Regione Veneto le quali, invece, insistevano per l&#8217;accoglimento del ricorso, rimarcando la fondatezza dell&#8217;impugnazione.<br /> 4. Questa Sezione, con ordinanza n. 421 del 4 ottobre 2019, confermata la competenza del Tribunale adito, respingeva la domanda cautelare di sospensione proposta dal ricorrente per difetto del requisito del <em>periculum in mora, </em>e con ordinanza n. 333 del 10 dicembre 2019 accoglieva in parte l&#8217;istanza di accesso agli atti avanzata da CAV, ordinando l&#8217;esibizione, in forma anonimizzata, ovvero in forma aggregata, dei documenti relativi ai dati, ai criteri e alle modalità  di calcolo in base ai quali ART è giunta ai risultati contestati.<br /> 5. A seguito dell&#8217;accesso ai citati documenti, parte ricorrente ha proposto un primo ricorso per motivi aggiunti deducendo un&#8217;ulteriore censura.<br /> <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: illogicità , irragionevolezza, difetto dei presupposti, non proporzionalità , violazione di legge, sviamento.</em><br /> L&#8217;impostazione metodologica seguita da ART avrebbe portato ad un coefficiente di produttività  del tutto sproporzionato e disancorato dalla situazione reale di CAV. ART non avrebbe considerato le peculiarità  di CAV e avrebbe imposto una riduzione dei costi così¬ significativa da risultare di impossibile implementazione alla luce del modello organizzativo della ricorrente. ART avrebbe imposto a CAV di comprimere alcune voci di costo che &#8211; stante l&#8217;esistenza di vincoli fattuali, normativi e regolatori &#8211; non potrebbero essere in realtà  ridotte.<br /> In ordine al metodo applicato in particolare la ricorrente lamenta che ART: &#8211; avrebbe utilizzato parametri e variabili non attinenti ai fattori che realmente incidono sui costi di gestione di CAV; &#8211; avrebbe applicato 16 modelli statici differenti facendo successivamente una media, mentre in un procedimento analogo ARERA aveva privilegiato una scelta pìù prudenziale, attestandosi sul valore pìù basso; &#8211; avrebbe erroneamente utilizzato ai fini della determinazione dei coefficienti X il modello utilizzato dalla Delibera n. 70/2016 per l&#8217;individuazione degli ambiti ottimali di gestione del servizio, mentre sarebbe stato necessario integrare tale modello con studi ingegneristici di carattere <em>bottom-up</em>.<br /> 6. Depositate memorie e repliche, all&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 20 maggio 2020, con ordinanza istruttoria n. 507 del 12 giugno 2020, &#8220;<em>Rilevato che con il sesto motivo del ricorso principale e con l&#8217;unica censura del ricorso per motivi aggiunti, la società  ricorrente contesta la quantificazione del coefficiente di produttività  X, lamentando che l&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti avrebbe determinato tale coefficiente in modo &#8216;disancorato dalla situazione reale di CAV&#8217;, senza tenere conto &#8216;della reale dimensione dei fattori che condizionano in concreto i costi di gestione di CAV&#8217; e della possibilità  della società  ricorrente &#8216;di implementare, alla luce del proprio modello organizzativo&#8217;, tale riduzione dei costi</em>&#8220;, questa Sezione ha richiesto ad ART &#8220;<em>una documentata relazione descrittiva in merito alla specifica determinazione del coefficiente di produttività  X di CAV nonchè chiarimenti circa il contestato profilo dei margini di incidenza sui costi di gestione</em>&#8220;.<br /> 7. In ottemperanza a tale ordinanza in data 1 luglio 2020 ART produceva la relazione richiesta con cui, senza tornare sui profili giÃ  esposti in precedenza, evidenziava in particolare quanto segue:<br /> a) che la gestione di CAV è gravemente inefficiente;<br /> b) che è stata utilizzata la metodologia SFA (<em>stochastic frontier analysis</em>), mediante un raffronto dei costi e delle caratteristiche di CAV con quelli delle altre società  concessionarie autostradali, tenendo anche conto di fattori distintivi di carattere tecnico-economico, quali: &#8211; la percentuale di rete a tre o pìù corsie (che fornisce maggiori informazioni sulla reale estensione della rete gestita); &#8211; la percentuale di rete con opere maggiori [(km di gallerie + km di ponti e viadotti)/lunghezza di rete], che fornisce ulteriori informazioni sulla eventuale complessità  aggiuntiva della rete gestita; &#8211; l&#8217;indice di stato della pavimentazione (IPAV); la percentuale di anni residui della concessione, per tenere conto degli ammortamenti; &#8211; il rapporto debito/<em>equity</em>, per tenere conto dell&#8217;esposizione debitoria;<br /> c) in ordine ai margini di incidenza dei costi di gestione: &#8211; che il coefficiente di efficientamento determinato andrebbe ad incidere sui soli costi operativi, non sui costi di capitale; &#8211; che è stato previsto un meccanismo di salvaguardia per le opere realizzate o in corso di realizzazione (Misura n. 17); &#8211; che l&#8217;Allegato A alla delibera n. 67 del 2019, fermo restando il valore della percentuale complessiva di recupero di efficienza produttiva, consente di determinare con il Concedente un arco temporale di riferimento, per il calcolo dell&#8217;indicatore di produttività  annuale, pìù lungo del quinquennio regolatorio, anche sino al termine finale della concessione.<br /> 8. A seguito di tale deposito, la ricorrente proponeva un secondo ricorso per motivi aggiunti con cui impugnava la citata relazione di ART deducendo le seguenti censure.<br /> I &#8211; <em>Illegittimità  dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare: difetto di motivazione o, comunque, illogicità  e irragionevolezza della stessa; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; non proporzionalità ; violazione di legge; sviamento. La Relazione ART non risponde alla richiesta di chiarimenti di cui all&#8217;Ordinanza n. 507/2020.</em><br /> ART non avrebbe adempiuto all&#8217;ordinanza istruttoria: la relazione sarebbe infatti incentrata sulla pretesa inefficienza di CAV e non sul metodo di determinazione del coefficiente di produttività  X.<br /> La Gestione di CAV, peraltro, non sarebbe inefficiente essendo caratterizzata: &#8211; da un rapporto debito/<em>equity</em> maggiore rispetto a quello di altri concessionari autostradali; &#8211; da una elevata percentuale di rete con 3 o pìù corsie ed essendo la tratta vicina a centri urbani.<br /> II &#8211; <em>Illegittimità  dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare: falsità  del presupposto; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione o, comunque, illogicità  e irragionevolezza della stessa; non proporzionalità ; violazione di legge; sviamento. La Relazione ART conferma che l&#8217;istruttoria è stata effettuata sulla base di dati ed elementi di fatto errati</em>.<br /> L&#8217;istruttoria effettuata da ART sarebbe basata su dati e informazioni errati che non rispondono alla realtà  dei fatti e che, quindi, falsano il confronto con gli altri concessionari. In particolare: &#8211; con riferimento al costo del personale non si specifica come tali costi sono stati calcolati; &#8211; con riferimento agli altri costi operativi per chilometro di rete, ART non indicherebbe quali costi sono stati compresi in questa voce; &#8211; con riferimento all&#8217;incremento di utili, diversamente da quanto ritenuto da ART il sistema tariffario vigente non consentirebbe di trasferire totalmente sull&#8217;utenza finale l&#8217;aumento dei costi di gestione, tramite l&#8217;aumento delle tariffe; con riferimento al confronto agli ammortamenti unitari e agli oneri finanziari, quest&#8217;ultimo non sarebbe rilevante ai fini delle analisi relative all&#8217;efficienza; con riferimento ad ulteriori voci di costo, il costo dei buoni taxi riguarderebbe anche &#8220;<em>l&#8217;acquisto, la manutenzione, il noleggio di autovetture</em>&#8221; e il costo del personale non supererebbe i limiti previsti dalle direttive regionali in materia di personale, che non sarebbero applicabili in quanto la società  non sarebbe controllata dalla Regione.<br /> III &#8211; <em>Illegittimità  dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare: difetto di motivazione o, comunque, illogicità  e irragionevolezza della stessa; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; contraddittorietà  intrinseca del provvedimento e con altri provvedimenti; non proporzionalità ; violazione di legge; sviamento. La Relazione ART dimostra che l&#8217;efficientamento richiesto dall&#8217;Autorità  è impossibile.</em><br /> CAV si troverebbe nell&#8217;impossibilità  oggettiva di comprimere i costi nella misura imposta da ART.<br /> Alcun rilievo avrebbe in tal senso la facoltà  di concordare con il Concedente il prolungamento del periodo di riferimento in cui operare la riduzione dei costi (facoltà  prevista dall&#8217;Allegato A della delibera impugnata), trattandosi di misura che incide esclusivamente in termini di gradualità .<br /> 9. Depositate le memorie e le repliche, all&#8217;udienza pubblica del 7 ottobre 2020, la ricorrente e la Regione Veneto insistevano perchè venisse disposta verificazione per accertare la correttezza del metodo applicato da ART ai fini della determinazione del coefficiente di produttività  X applicabile a CAV e la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Le impugnazioni proposte da parte ricorrente si fondano su due ordini di censure: il primo è diretto a contestare la possibilità  stessa &#8211; l&#8217;<em>an</em> del potere &#8211; di ART di incidere unilateralmente sulla concessione in essere di CAV; con il secondo ordine di censure, invece, viene contestato ilÂ <em>quomodo </em>dell&#8217;intervento di ART che avrebbe portato all&#8217;imposizione di una riduzione dei costi non proporzionata, senza tenere conto delle specificità  di CAV e della difficoltà -impossibilità  del conseguimento di tale risultato.<br /> 1.1. Il primo ordine di censure (motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso principale) è infondato.<br /> L&#8217;art. 37, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nel testo originario, nel determinare i poteri di regolazione di ART, alla lett. g) stabiliva che, con particolare riferimento al settore autostradale, l&#8217;Autorità  provvede &#8220;<em>a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell&#8217;indicatore di produttività  X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione&#8221;.</em><br /> L&#8217;art. 43, commi 1 e 2, del medesimo decreto legge &#8211; sia nel testo originario che nel testo attualmente vigente &#8211; invece disciplina il procedimento di aggiornamento-revisione delle concessioni autostradali vigenti.<br /> Con l&#8217;art. 16, comma 1 lett. a), del d.l. 109 del 2018, convertito con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018 si è stabilito che: &#8220;<em>all&#8217;articolo 37, comma 2, lettera g), dopo le parole &#8216;nuove Concessioni&#8217;, sono inserite le seguenti: &#8216;nonchè per quelle di cui all&#8217;articolo 43, (comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2)</em>&#8216;.<br /> Con la novella del 2018 il potere di regolazione di ART in ordine ai sistemi tariffari, originariamente previsto per le sole nuove concessioni, è stato esteso alle concessioni in essere (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 1 febbraio 2019, n. 117).<br /> Da tale complessivo quadro normativo, per quanto non perfettamente coordinato, deve quindi concludersi che ART sia il soggetto a cui è specificamente attribuita la funzione di stabilire i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del <em>price cap</em>, con determinazione dell&#8217;indicatore di produttività  X, sia in relazione alle nuove concessioni che in relazione alle concessioni in essere, nell&#8217;ambito del procedimento di aggiornamento-revisione delle stesse.<br /> Tale conclusione, peraltro coerente con le prerogative e con le finalità  che hanno portato alla istituzione di ART, ha ricevuto l&#8217;espresso avvallo anche della Corte dei Conti: &#8220;<em>Infatti, l&#8217;art. 16, comma 1, del d.l. 28 settembre 2018, n. 109, conv. dalla l. 16 novembre 2018, n. 130, ha esteso le competenze dell&#8217;Autorità  di regolazione dei trasporti nella determinazione degli schemi tariffari dalle sole nuove concessioni anche a quelle vigenti; pertanto, l&#8217;Autorità  ha provveduto, nel giugno del 2019, a predisporre il nuovo sistema tariffario unico di pedaggio al fine di ridurre la remunerazione del capitale investito, introdurre parametri di efficienza pìù stringenti, restituire parte dei ricavi generati dal traffico oltre le previsioni e indurre al pagamento di penali per i ritardi negli investimenti</em>&#8221; (cfr. Corte conti, Deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G).<br /> 1.2. Infondato è altresì¬ l&#8217;assunto della ricorrente secondo cui il potere di ART di intervenire sulle tariffe sarebbe circoscritto ai procedimenti di aggiornamento-revisione di cui al comma 1 del richiamato art. 43 e non a quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo.<br /> Infatti, come anticipato, l&#8217;art. 37 del d.l. n. 201 del 2011, nella versione attualmente vigente, richiama sia il comma 1 sia il comma 2 dell&#8217;art. 43 del medesimo decreto legge, che disciplinano gli aggiornamenti e le revisioni delle convenzioni autostradali laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti (art. 43, comma 1) ovvero anche qualora non comportino dette variazioni e siano approvate in forza della fisiologica procedura di revisione del periodo regolatorio (art. 43, comma 2) (T.A.R. Valle D&#8217;Aosta, 26 giugno 2020, n. 21).<br /> In definitiva, a seguito della citata novella legislativa del 2018 la competenza tariffaria di ART deve essere attivata anche in occasione delle periodiche revisioni delle concessioni in essere, scaduto il singolo periodo regolatorio.<br /> 1.3. Infondata è la censura (dedotta con il terzo motivo di ricorso) secondo cui la deliberazione impugnata non sarebbe applicabile alla concessione di CAV in quanto alla data di entrata in vigore della stessa la ricorrente aveva giÃ  avviato il provvedimento di revisione-aggiornamento, sottoscrivendo anche l&#8217;atto aggiuntivo.<br /> Il procedimento in questione, infatti, riguardava il periodo concessorio 2015-2019 mentre la delibera impugnata produce effetti a decorrere dall&#8217;anno 2020.<br /> Va rilevato inoltre come il mancato perfezionamento del citato procedimento di revisione-aggiornamento della concessione, avviato da CAV, non sia dovuto all&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione, bensì¬ alla necessità  stessa di attendere la conclusione del procedimento di revisione del modello tariffario avviato con la deliberazione di ART n. 16 del 18 febbraio 2019.<br /> Invero sarebbe stato del tutto irragionevole procedere all&#8217;aggiornamento della convezione senza adeguarla al nuovo modello tariffario, posticipando di molti anni l&#8217;attuazione della riforma introdotta con la novella del 2018.<br /> 1.4. Infondata è la censura (dedotta con il quarto motivo di ricorso) con cui la ricorrente lamenta che, in base all&#8217;art. 43 del d.l. n. 101 del 2011, ART avrebbe dovuto esclusivamente esprimere un parere su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine alle singole concessioni e non adottare in via autonoma un atto di regolazione generale, stabilendo un sistema tariffario omogeneo per le diverse concessioni in essere.<br /> Come si è giÃ  evidenziato, infatti, in base all&#8217;art. 37, comma 2, lett. g), come novellato nel 2018, è ART il soggetto a cui spetta delineare il sistema tariffario e la deliberazione impugnata deve ritenersi l&#8217;atto conclusivo del procedimento di regolazione prodromico alla successiva attivazione del procedimento attuativo di revisione-aggiornamento delle singole concessioni.<br /> Che ART sia tenuta a stabilire i sistemi tariffari delle convenzioni autostradali in essere oggetto di aggiornamento o revisione e non sia titolare di una mera funzione consultiva è stato infine definitivamente confermato dall&#8217;art. 13, comma 3 del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. decreto milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale: &#8220;<em>Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l&#8217;adeguamento delle tariffe autostradali relative all&#8217;anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità  alle delibere adottate ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall&#8217;Autorità  di regolazione dei trasporti di cui all&#8217;articolo articolo 37 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L&#8217;aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020</em>&#8220;.<br /> 1.5. Deve altresì¬ escludersi la non manifesta infondatezza delle questioni, proposte in via subordinata dalla ricorrente, di illegittimità  costituzionale e di non conformità  comunitaria del richiamato art. 37, come novellato nel 2018, in relazione ai principi di certezza del diritto, di tutela dell&#8217;affidamento e di libertà  di iniziativa economica.<br /> Pur nella diversità  del linguaggio e dei percorsi, sia la Corte costituzionale (<em>ex multis</em>: Corte cost., 31 marzo 2015, n. 56; 22 ottobre 2010, n. 302) che la Corte di Giustizia, hanno escluso una assoluta immodificabilità  della disciplina <em>pro futuro</em> dei rapporti di durata, sottoponendo tuttavia tali interventi ad un sindacato di ragionevolezza &#8211; secondo il lessico della Corte costituzionale &#8211; e di proporzionalità  &#8211; secondo il lessico della Corte di giustizia &#8211; che implicano una valutazione in concreto della prevedibilità  e delle finalità  delle modifiche apportate.<br /> E la novella del 2018, anche sotto il profilo della prevedibilità  e della finalizzazione della disciplina, non può in alcun modo ritenersi irragionevole o non proporzionata.<br /> Il potere regolatorio attribuito dall&#8217;art. 37, comma 2, lett. g), del d.l. n. 101 del 2011 come novellato nel 2018 non è diretto a produrre effetti retroattivi, bensì¬Â <em>pro futuro &#8211; </em>in quanto riguarda esclusivamente gli sviluppi successivi della concessione<em> &#8211; </em>ed incide su di un rapporto consensuale di indubbia natura pubblicistica &#8211; in quanto si tratta di una concessione di servizio pubblico con cui viene affidata la gestione di un bene comune di rilievo strategico &#8211; di durata particolarmente lunga e connotata da rilevantissimi profili di interesse generale.<br /> Per quanto le direttive comunitarie e il d.lgs. n. 50 del 2016 parifichino, sotto vari aspetti, le concessioni di servizi agli appalti ai fini della disciplina sull&#8217;evidenza pubblica, non par dubbio che gli atti di affidamento di tali concessioni non possano essere qualificati come meri atti negoziali di diritto privato, ma conservino un carattere intrinsecamente pubblicistico, con ogni conseguenza in ordine al relativo regime giuridico.<br /> Peraltro, per i rapporti di lunga durata l&#8217;ordinamento da tempo (art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016; art. 143, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006; art. 6, comma 4, della legge n. 537 del 1993) impone l&#8217;introduzione di meccanismi di adeguamento delle condizioni negoziali per garantire la conservazione del livello qualitativo delle prestazioni e la stessa concessione di CAV prevede un procedimento di revisione-aggiornamento del rapporto.<br /> Per queste tipologie di rapporti il principio di immodificabilità  unilaterale del contratto incontra delle deroghe e, trattandosi di rapporti intrinsecamente pubblicistici, non possono in ogni caso in radice escludersi facoltà  di intervento successivo da parte dell&#8217;Amministrazione, da esercitarsi tuttavia nel rispetto del necessario bilanciamento con le esigenze di tutela del legittimo affidamento dei privati coinvolti.<br /> Quanto alle finalità  della novella legislativa, come evidenziato dalle resistenti, deve rimarcarsi che le disfunzioni del sistema delle concessioni autostradali e, in particolare, dei relativi modelli tariffari (andamento positivo degli utili combinato ad aumenti tariffari, a mancati investimenti programmati, e in definitiva ad extraprofitti non tradottisi in benefici per l&#8217;utenza), sono state ampiamente riconosciute e stigmatizzate anche dalla Corte dei Conti (Corte dei Conti, Sez. Centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, Deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G, cit.).<br /> Pertanto, non può ritenersi irragionevole nè imprevedibile che il legislatore abbia inteso porre riparo a tali disfunzioni, imponendo l&#8217;applicazione del modello del <em>price cap</em>, giudicato idoneo a contemperare efficienza allocativa ed incentivi all&#8217;efficienza produttiva, in modo da garantire l&#8217;efficientamento in un settore sostanzialmente monopolistico, nel presupposto che i benefici in termini di minori costi possano tradursi in tariffe pìù basse per i consumatori.<br /> Ciò peraltro in attuazione delle chiare indicazioni in tal senso delle istituzioni euro unitarie.<br /> Determinante ai fini del vaglio della ragionevolezza-proporzionalità  della novella legislativa del 2018 risulta peraltro la considerazione che il potere di incisione sulle concessioni in essere sia stato attribuito ad un soggetto terzo &#8211; indipendente &#8211; dotato di elevatissime competenze specialistiche sulla base di valutazioni oggettive di carattere tecnico.<br /> In definitiva le questioni di legittimità  costituzionale e di conformità  euro unitaria sollevate dalla ricorrente risultano manifestamente infondate.<br /> Tuttavia la necessità  di garantire l&#8217;effettività  del controllo di ragionevolezza-proporzionalità  in concreto imposto dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Giustizia in relazione alla norma attributiva del potere, richiede un sindacato stretto anche in ordine alla legittimità  del provvedimento attuativo.<br /> Alla luce dei principi costituzionali ed euro unitari di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di libertà  di iniziativa economica, la ragionevolezza e la proporzionalità  del provvedimento attuativo deve essere valutata, tenendo conto del fatto che la delibera di ART interviene su di un rapporto convenzionale in essere da cui derivano ulteriori vincoli di fatto, giuridici ed economici con i terzi.<br /> 2. Con il secondo ordine di censure, come si è detto, parte ricorrente lamenta che la riduzione dei costi sarebbe stata determinata da ART in modo irragionevole &#8211; non proporzionato &#8211; sulla base di un metodo non corretto, senza tenere conto delle specificità  di CAV e della difficoltà -impossibilità  del conseguimento di tale risultato (quinto motivo di ricorso, motivo unico del primo ricorso per motivi aggiunti e terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti).<br /> Tale secondo ordine di censure va condiviso esclusivamente nei limiti di seguito indicati.<br /> 2.1. Deve in primo luogo respingersi l&#8217;eccezione preliminare, dedotta dalle resistenti, di tardività  delle censure in esame per il fatto che il metodo di calcolo dell&#8217;indice di produttività  X sarebbe stato giÃ  determinato nelle deliberazioni n. 70 del 2016 e n. 16 del 2019 non impugnate tempestivamente.<br /> L&#8217;eccezione non coglie nel segno in quanto la deliberazione n. 70 del 2016 aveva ad oggetto l&#8217;individuazione degli ambiti ottimali di gestione del servizio &#8211; non la determinazione del coefficiente di produttività  X &#8211; mentre la deliberazione n. 16 del 2019, in quanto atto di avvio del procedimento, privo di effetti provvedimentali, non era autonomamente lesiva.<br /> 2.2. Infondata è la censura diretta a contestare il metodo tecnico-matematico utilizzato dall&#8217;Amministrazione per determinare i costi efficienti di riferimento sulla base dei quali individuare il fattore di produttività  X.<br /> La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che gli atti dell&#8217;Autorità  &#8220;<em>sono normalmente espressione di valutazioni tecniche e conseguentemente suscettibili di sindacato giurisdizionale, in applicazione di criteri intrinseci al settore che viene in rilievo, esclusivamente nel caso in cui l&#8217;Autorità  abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con quello che può essere definito principio di ragionevolezza tecnica</em>&#8220;. Si è aggiunto che &#8220;<em>non è sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto non è consentito al giudice amministrativo &#8211; in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri &#8211; sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dall&#8217;Autorità </em>&#8221; (Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2521. Conformi <em>ex multis</em>: Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 6041).<br /> Il Giudice amministrativo ha un potere di cognizione piena dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato, &#8220;<em>ma quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità  &#8211; come ad esempio nel caso della definizione di mercato rilevante nell&#8217;accertamento di intese restrittive della concorrenza o di abusi di posizione dominante &#8211; detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità  e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità  sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell&#8217;Autorità  Garante ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini</em> (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2016, n. 2947).<br /> Ciò a <em>fortiori</em> nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  regolatoria, specificamente attribuita ad un soggetto &#8211; come nel caso di ART &#8211; dotato di indubbie caratteristiche di indipendenza e di competenza tecnica e ove vi sono maggiori margini di opinabilità .<br /> Nel caso di specie il metodo utilizzato da ART è il frutto di una scelta tecnica, sempre opinabile, ma comunque ragionevole ed attendibile da un punto di vista tecnico.<br /> La metodologia in questione è conosciuta ed utilizzata da lungo tempo nello svolgimento della funzione di regolazione e la stessa Autorità  di Regolazione per energia Reti e Ambiente (ARERA), nel caso richiamato dalla ricorrente (documento di consultazione 402/2019/R/IDR), ha fatto ricorso ad un procedimento del tutto analogo a quello contestato.<br /> Non risulta in particolare in alcun modo irragionevole che ART abbia ritenuto di individuare i costi efficienti di riferimento attraverso la metodologia SFA che dovrebbe consentire di definire la frontiera di costo attraverso il confronto tra i diversi operatori economici del settore, sulla base dei costi e delle caratteristiche degli stessi, e successivamente di analizzare la distanza tra tale valore e i costi effettivamente sostenuti dal singolo concessionario nell&#8217;anno di riferimento.<br /> 2.3. Infondate sono altresì¬ le contestazioni (secondo motivi del secondo ricorso per motivi aggiunti) in base alle quali parte ricorrente censura l&#8217;erroneità  dei dati utilizzati da ART.<br /> Tali contestazioni risultano infatti del tutto generiche, non supportate da idonei argomenti di prova, e trascurano che i dati in questione sono stati forniti direttamente da CAV e dagli altri concessionari in base a modalità  predeterminate.<br /> 2.4. Nè può ritenersi fondata la censura con cui si lamenta che, nel determinare i costi efficienti di riferimento correlati alla individuazione del coefficiente di produttività  X, ART avrebbe omesso di considerare le specificità  di CAV mancando altresì¬ di adempiere all&#8217;ordinanza istruttoria di questa Sezione del 12 giugno 2020 (primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti).<br /> Dalla relazione illustrativa prodotta in data 7 luglio 2020 nonchè delle ulteriori e voluminose produzioni documentali delle resistenti, emerge che ART ha effettivamente operato il confronto tra i diversi concessionari sulla base di numerosi parametri che consentono di tenere conto delle caratteristiche maggiormente significative dei diversi rapporti concessori (doc. 12 depositato da ART in relazione ai secondi motivi aggiunti, pag. 2).<br /> In particolare risulta che tra detti parametri ART abbia effettivamente preso in considerazione la &#8220;<em>% di rete a tre corsie</em>&#8221; e il rapporto &#8220;<em>debito su equity</em>&#8221; ossia gli stessi elementi che la ricorrente ha individuato come quelli maggiormente caratterizzanti la concessione di CAV.<br /> Deve quindi concludersi che ART, pur agendo attraverso un procedimento unico valido per tutti i concessionari coinvolti, ha tenuto in considerazione le specificità  di CAV.<br /> D&#8217;altra parte l&#8217;individuazione dei parametri di riferimento compiuta da ART risulta una scelta tecnico- discrezionale opinabile, non viziata da evidenti vizi logici.<br /> In definitiva la metodologia utilizzata da ART per individuare i costi efficienti di riferimento non può ritenersi illegittima sotto i profili denunciati.<br /> E in questo senso non può essere accolta l&#8217;istanza di verificazione proposta dalla ricorrente che in tale contesto avrebbe una portata sostanzialmente sostitutiva della valutazione opinabile compiuta dall&#8217;Autorità , travalicando i limiti del sindacato del Giudice adito.<br /> 2.5. Fermo quanto sopra appare, invece, fondato il profilo di censura con cui la ricorrente lamenta la mancata valutazione dei margini di effettiva realizzabilità , da parte di CAV, dell&#8217;obiettivo imposto, in ragione dei vincoli fattuali, giuridici ed economici giÃ  assunti.<br /> Il nuovo sistema tariffario, come giÃ  evidenziato, incide su concessioni vigenti: sicchè, in attuazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, ART &#8211; dopo avere determinato sulla base della metodologia giÃ  applicata i costi efficienti (ilÂ <em>benchmark</em> di riferimento) e sulla base di essi il coefficiente di produttività  X della ricorrente &#8211; avrebbe dovuto prendere in considerazione i vincoli giuridici ed economici in essere, operando una personalizzazione ulteriore successiva, in modo da verificare in concreto, sulla base di un&#8217;analisi singolare &#8211; caso per caso &#8211; l&#8217;effettiva sostenibilità  dell&#8217;importante obiettivo imposto.<br /> Non par dubbio, infatti, che ART &#8211; pur a fronte di una valutazione dei costi di CAV come ingiustificatamente elevati e quindi da ridurre &#8211; soprattutto in relazione ai costi del personale &#8211; avrebbe dovuto apprezzare l&#8217;incidenza dei vincoli giuridici ed economici giÃ  assunti da CAV sulla base del regolamento negoziale previgente, sul corretto svolgimento dell&#8217;operazione di efficientamento imposta con la delibera impugnata.<br /> Occorre altresì¬ valutare in concreto se effettivamente la riduzione dei costi in questione sia realizzabile senza compromettere le esigenze di manutenzione dell&#8217;infrastruttura autostradale e quindi la sicurezza della circolazione.<br /> Ciò a <em>fortiori</em> in ragione del significativo divario tra gli attuali dati di CAV e i costi efficienti individuati da ART all&#8217;esito del procedimento.<br /> Deve ritenersi, invece, estranea alla determinazione del coefficiente di produttività  X la valutazione circa l&#8217;adeguatezza dell&#8217;utile ritraibile dalla ricorrente ad adempiere ai diversi compiti infrastrutturali assegnati a CAV dalla Regione e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.<br /> Invero il sistema tariffario non deve essere strutturato per perseguire finalità  ulteriori &#8211; anche se meritevoli &#8211; rispetto a quelle normativamente previste.<br /> Il fatto che l&#8217;imposto efficientamento debba applicarsi solo ai costi operativi e non anche ai costi di ammortamento e di remunerazione, circoscrive i profili di censura sopra evidenziati, ma non consente di superarli soprattutto con riferimento ai costi del personale (42% dei costi complessivi) e ai costi di manutenzione ordinaria dell&#8217;infrastruttura (30% dei costi complessivi), ossia ai costi pìù significativi, ma anche maggiormente sensibili.<br /> 2.6. L&#8217;Allegato A della Deliberazione impugnata prevede una clausola che consente al concedente di definire in via consensuale con il concessionario un arco temporale maggiore rispetto al quinquennio previsto per realizzare l&#8217;obiettivo di efficientamento imposto, anche partendo da un valore annuale pìù basso.<br /> Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da ART, tale clausola non risulta idonea a garantire la personalizzazione necessaria ad assicurare l&#8217;effettiva perseguibilità  dell&#8217;obiettivo imposto.<br /> Da un lato, infatti, tale clausola risulta del tutto indeterminata, rimettendo integralmente alla negoziazione tra concedente e concessionario ogni concreta valutazione sul punto.<br /> Dall&#8217;altro lato, tale clausola riguarda esclusivamente il mero profilo temporale, senza consentire alcuna personalizzazione ulteriore, sulla base degli elementi sopra richiamati, della significativa riduzione (23,13 %) dei costi di gestione richiesta.<br /> Anche per la misura della riduzione dei costi doveva essere previsto uno strumento di personalizzazione ulteriore analogamente a quello previsto dall&#8217;Allegato A in ordine ai tempi di attuazione.<br /> In relazione ai sopra evidenziati circoscritti profili, il quinto motivo del ricorso principale, il motivo unico del primo ricorso per motivi aggiunti ed il terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti devono ritenersi in parte fondati.<br /> Pertanto, il ricorso principale, il primo ricorso per motivi aggiunti e il secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere accolti nei limiti indicati.<br /> 3. In ragione dell&#8217;accoglimento solo parziale delle impugnazioni proposte e della novità  delle questioni affrontate, le spese vanno integralmente compensate tra tutte le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte il ricorso e il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti e per l&#8217;effetto annulla nei limiti di cui in motivazione gli atti impugnati.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Maddalena Filippi, Presidente<br /> Stefano Mielli, Consigliere<br /> Filippo Dallari, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2020 n.3652</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-26-8-2020-n-3652/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-26-8-2020-n-3652/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-26-8-2020-n-3652/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2020 n.3652</a></p>
<p>Anna Pappalardo, Presidente, Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore Procedimento amministrativo :natura, caratteristiche e finalità  dell&#8217; atto di archiviazione 1.Trasporti &#8211; Autorità  portuali &#8211; fornitura del lavoro portuale temporaneo ex art. 17, della Legge n. 84/94, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 108 della Legge n. 147/2013 &#8211; finalità  2.Procedimento amministrativo &#8211; atto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-26-8-2020-n-3652/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2020 n.3652</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-26-8-2020-n-3652/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2020 n.3652</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Procedimento amministrativo :natura, caratteristiche e finalità  dell&#8217; atto di archiviazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Trasporti &#8211; Autorità  portuali &#8211; fornitura del lavoro portuale temporaneo ex art. 17, della Legge n. 84/94, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 108 della Legge n. 147/2013 &#8211; finalità </p>
<p> 2.Procedimento amministrativo &#8211; atto di archiviazione &#8211; natura, caratteristiche e finalità .</p>
<p> 3.Processo penale &#8211; archiviazione &#8211; strumento definitorio &#8211; è tale.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Le Autorità  Portuali hanno, tra le altre facoltà , anche quella di destinare una quota di risorse proprie per le finalità  di cui al comma 15-bis dell&#8217;art. 17, della Legge n. 84/94, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 108 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità  2014) nel rispetto delle condizioni ivi stabilite sia quanto ai destinatari (un&#8217;impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell&#8217;art. 17, nonchè dell&#8217;articolo 16), che quanto ai presupposti (lo stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale), che quanto alla finalità  dell&#8217;intervento (favorire i processi di riconversione industriale ed evitare grave pregiudizio all&#8217;operatività  e all&#8217;efficienza del porto), alla portata dell&#8217;intervento (una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato), alle concrete modalità  dell&#8217;intervento (iniziative a sostegno dell&#8217;occupazione, nonchè al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell&#8217;impresa o agenzia) ed, infine, ai limiti temporali e alle condizioni a cui tali interventi sono sottoposti (i contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all&#8217;anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all&#8217;aumento di soci lavoratori).</em><br /> <br /> <br /> <br /> <em>2.L&#8217;archiviazione, lungi dal rappresentare un &#8221; non liquet&#8221; o una mancata presa di posizione sull&#8217;istanza del privato, consiste in una formula con la quale le Amministrazioni chiudono in modo definitivo un procedimento iniziato su domanda di parte, senza entrare nel merito, e quindi lasciando aperta la porta all&#8217;eventuale riapertura del procedimento, anche in forma di autotutela d&#8217;ufficio, laddove gli elementi idonei a valutare la richiesta nel merito sopraggiungano in un secondo momento.</em><br /> <em>Ciò è deducibile, a contrario, anche da pronunce del giudice amministrativo, che escludono posizioni di legittimo affidamento in capo al privato che sia stato destinatario di un procedimento di archiviazione.</em><br /> <em>Infatti, l&#8217;atto di archiviazione di un procedimento amministrativo non si risolve in un giudicato procedimentale capace di attribuire all&#8217;interessato una posizione di vantaggio, non rendendo quest&#8217;ultimo immune da un nuovo procedimento di revoca fondato su presupposti diversi da quelli precedentemente presi in considerazione oppure sugli stessi presupposti, ma in concreto diversamente valutati .</em><br /> <br /> <br /> <em>3.L&#8217;istituto dell&#8217;archiviazione come strumento definitorio ma non definitivo, in senso &#8221; tombale&#8221;, di una fase procedimentale non è estraneo all&#8217;ordinamento giuridico considerato nel suo complesso, come ad esempio nel processo penale, laddove l&#8217;art. 414 c.p.p. consente espressamente la riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione, con decreto motivato emesso dal giudice delle indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.</em><br /> </div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/08/2020<br /> N. 03652/2020 REG.PROV.COLL.<br /> N. 02929/2016 REG.RIC.</p>
<p> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 2929 del 2016, proposto da CULP &#8211; Compagnia Unica Lavoratori Portuali di Napoli A r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi De Pascale e Giovanni Verde, con domicilio fisico presso lo studio del primo in Napoli, Centro Direzionale Is.G/1 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <em>contro</em><br /> Autorità  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Del Mese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli Uffici dell&#8217;Autorità  in Napoli, P.Le Pisacane;<br /> <em>per l&#8217;annullamento</em><br /> -della nota prot. n. 200 del 04/04/2016 del Commissario straordinario dell&#8217;Autorità  Portuale di Napoli avente ad oggetto: procedura per il riconoscimento dei benefici economici &#8211; incentivo al pensionamento.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  Portuale di Napoli (successivamente: Autorità  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale);<br /> Viste le disposizioni straordinarie di cui:<br /> &#8211; all&#8217;art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del d.l. n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.4.2020, come modificate dall&#8217;art. 4 co. 1 del d.l. n. 28 del 30.4.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità  di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso, con facoltà  per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;<br /> Visto il decreto del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo, svoltasi da remoto mediante l&#8217;applicativo Microsoft Teams, e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Con ricorso notificato il 31 maggio 2016, la Compagnia Unica Lavoratori Portuali di Napoli-Cooperativa di produzione e lavoro arl (d&#8217;ora in poi CULP) ha impugnato la comunicazione del Commissario straordinario dell&#8217;Autorità  Portuale di Napoli del 4 aprile 2016, con la quale l&#8217;Autorità  ha formalmente archiviato una istanza con la quale CULP domandava di essere ammessa a beneficiare delle misure di sostegno economico previste dall&#8217;art. 17, comma 15-bis, della Legge n. 84/94, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 108 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità  2014).<br /> Illustrava il carteggio intrattenuto con l&#8217;Autorità  portuale dal 2014, nel quale si sottolineava la situazione di crisi del settore e la possibilità  di accedere ai benefici di legge per una parte dei propri dipendenti, benefici posti a carico dei bilanci delle Autorità  marittime locali.<br /> Seguiva la risposta dell&#8217;Autorità  portuale (lettera del 15/4/2015, prot. n. 258) che chiedeva precisazioni, fino a ritenere di poter procedere all&#8217;applicazione del novellato art. 15 bis l. 84/94, rivolgendo all&#8217;INPS richiesta in ordine alla valutazione dell&#8217;esistenza dei requisiti per il prepensionamento previsto dall&#8217;art. 4 della I. n. 92/2012 nei confronti dei quindici dipendenti CULP dichiarati in esubero (lettera dell&#8217;11/8/2015, prot. n. 710).<br /> 2. Il provvedimento impugnato è stato emesso al termine di una situazione di stallo durata oltre un anno, posto che alla nota n. 710/2015, seguita da una successiva del 2 novembre 2015 sempre dell&#8217;Autorità  Portuale, non ha fatto seguito alcun riscontro dell&#8217;INPS.<br /> Pertanto, il Commissario straordinario ha affermato, nel provvedimento impugnato, che non avendo l&#8217;INPS dato riscontro alla richiesta dell&#8217;Autorità  portuale, &quot;l&#8217;atto finale del procedimento è l&#8217;archiviazione dell&#8217;istanza&quot;, aggiungendo che &quot;il termine di conclusione del procedimento è di giorni 90 (novanta)&quot; e che &quot;l&#8217;Ufficio e il responsabile del procedimento in questione sono l&#8217;Ufficio Sicurezza Lavoro Portuale ed il Dirigente dr. Ugo Vestri&quot;.<br /> 3.La CULP ha dichiarato espressamente di impugnare la nota in questione stante la natura non chiara di atto definitivo ovvero endoprocedimentale.<br /> A tale determinazione contesta un vizio di incompetenza relativamente alla persona del Commissario straordinario, la violazione dell&#8217;art. 6 lett. e) l. n.241/1990 (per contrasto con la decisione del responsabile del procedimento), l&#8217;illegittima formula conclusiva (archiviazione), con conseguente violazione dell&#8217;art. 2 della l. 241/90, e, infine, errore di fatto, disparità  di trattamento, difetto di istruttoria, nel ritenere che l&#8217;archiviazione sia conseguenza del comportamento della CULP laddove il Commissario avrebbe dovuto coinvolgere il responsabile del procedimento che, a sua volta, avrebbe dovuto coinvolgere l&#8217;INPS.<br /> 4. Si è costituita l&#8217;Autorità  Portuale di Napoli, successivamente divenuta Autorità  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, chiedendo il rigetto del ricorso, depositando altresì¬ apposita memoria per la decisione del merito.<br /> 5. Anche la CULP ha depositato memoria in vista del merito, ribadendo le proprie prospettazioni nonchè l&#8217;interesse legittimo ad ottenere gli interventi di sostegno, a fronte del quale non sarebbe ammissibile un semplice provvedimento di archiviazione delle domande dirette ad ottenere detti interventi senza svolgere l&#8217;opportuna istruttoria procedimentale per accertare la sussistenza o meno dei presupposti di legge per l&#8217;intervento economico rivendicato (sul punto cita a sostegno il provvedimento del Tribunale di Napoli X Sezione civile Giudice monocratico dott. Gargia del 4 marzo 2020).<br /> 6. All&#8217;udienza pubblica del 9 giugno 2020, svoltasi da remoto con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020, la causa è passata in decisione.<br /> 7. Si rende necessaria una premessa normativa.<br /> Il comma 15-bis dell&#8217;art. 17, della Legge n. 84/94, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 108 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità  2014) prevede che &#8221; Qualora un&#8217;impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonchè&#8217; dell&#8217;articolo 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l&#8217;occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all&#8217;operatività  e all&#8217;efficienza del porto, l&#8217;ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell&#8217;occupazione, nonchè&#8217; al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell&#8217;impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all&#8217;anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non puo&#8217; procedere ad alcuna assunzione di personale o all&#8217;aumento di soci lavoratori&#8221;.<br /> La CULP è, per l&#8217;appunto, l&#8217;unico soggetto autorizzato alla fornitura di manodopera portuale temporanea nel porto di Napoli ed è sottoposta alla vigilanza dell&#8217;Autorità  Portuale.<br /> Le Autorità  Portuali hanno, tra le altre facoltà , anche quella di destinare una quota di risorse proprie per le finalità  di cui al sopra citato comma 15 bis, nel rispetto delle condizioni <em>ivi</em> stabilite sia quanto ai destinatari (un&#8217;impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell&#8217;art. 17, nonchè dell&#8217;articolo 16), che quanto ai presupposti (lo stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale), che quanto alla finalità  dell&#8217;intervento (favorire i processi di riconversione industriale ed evitare grave pregiudizio all&#8217;operatività  e all&#8217;efficienza del porto), alla portata dell&#8217;intervento (una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato), alle concrete modalità  dell&#8217;intervento (iniziative a sostegno dell&#8217;occupazione, nonchè al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell&#8217;impresa o agenzia) ed, infine, ai limiti temporali e alle condizioni a cui tali interventi sono sottoposti (i contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all&#8217;anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all&#8217;aumento di soci lavoratori).<br /> 8. Orbene, la CULP nella nota del 28 novembre 2014, n. 1102 (doc. 3, allegato al ricorso), indirizzata all&#8217;Autorità  Portuale, ha richiesto alcune tra le misure sopra indicate, dilungandosi sulla situazione critica del personale in servizio, e prospettando una serie di iniziative tra cui, oltre a quella della riqualificazione/mobilità , anche quella dell&#8217;esodo dei dipendenti in esubero, così¬ come aveva fatto un mese prima, con la nota n. 1008 del 28 ottobre 2014 (doc. 2, prod. Autorità ) rappresentando all&#8217;INPS l&#8217;esubero di n. 15 soci/lavoratori e paventandone l&#8217;accesso ai benefici di cui all&#8217;art. 4, comma I, della Legge n. 92/2012 (cd. legge Fornero), a carico dell&#8217;Autorità  Portuale, chiedendo all&#8217;Istituto lo svolgimento degli accertamenti necessari all&#8217;accesso dei dipendenti indicati per la verifica preventiva dell&#8217;esistenza dei requisiti per l&#8217;applicazione dell&#8217;art 4 della L. n. 92/2012, come da circolare INPS n. 119 del 1/8/2013.<br /> Nella citata nota del novembre 2018 il concetto è stato ribadito, affermandosi che &#8221; è indispensabile, sempre come primo intervento, lo sfoltimento del personale in particolare utilizzando lo strumento dell&#8217;incentivo all&#8217;esodo sia attraverso un premio per dimissioni volontarie che attraverso lo strumento dello scivolo pensionistico di cui alla legge n. 92 del 28/06/2012. In merito la scrivente ha giÃ  sondato la fattibilità  tecnica attraverso incontri con il patronato che fisicamente dovrà  gestire la procedura, ma soprattutto attraverso un contatto diretto con la direzione INPS, unico soggetto che dovrà  valutare e calcolare gli importi. In merito la spesa media si aggira intorno ai 130.000 euro per ogni unità  collocata in mobilità , tutto incluso, sia l&#8217;indennità  mensile dovuta al lavoratore che le quote di contribuzione destinate all&#8217;INPS.&#8221;<br /> 8.1. E&#8217; quindi evidente che, sia pure in un contesto normativo che vedeva nell&#8217;Autorità  Portuale l&#8217;ente competente all&#8217;erogazione delle risorse economiche necessarie per l&#8217;attuazione del citato comma 15 bis, previa completa istruttoria tecnica, la CULP era perfettamente consapevole che una procedura di prepensionamento ai sensi della cd. &#8221; legge Fornero&#8221; non avrebbe potuto avere corso senza ilÂ <em>placet</em> dell&#8217;ente preposto alla valutazione dei presupposti per autorizzare il pensionamento stesso, ossia l&#8217;INPS, in quanto, evidentemente, un conto è decidere chi versa i contributi mancanti (in questo caso l&#8217;Autorità  Portuale, per espressa autorizzazione legislativa), un conto è stabilire se ci sono i presupposti affinchè tali contributi possano essere utilmente versati, e in che misura, per le finalità  previste; quest&#8217;ultimo passaggio è riservato all&#8217;ente previdenziale, ai sensi dell&#8217;art. 4 della l. 92/2012.<br /> 9. Quale ulteriore chiarimento, il Collegio conferma la portata sicuramente provvedimentale &#8211; e conclusiva del procedimento in oggetto- della nota oggetto di impugnazione, che di fatto dispone, anche letteralmente, la fine del procedimento avviato dalla CULP con l&#8217;istanza del 28 novembre 2014, sia pure con un dispositivo di &#8221; archiviazione&#8221;, che equivale a un rigetto per ragioni formali e non di merito.<br /> Infatti, contrariamente alla tesi della ricorrente, l&#8217;archiviazione, lungi dal rappresentare un &#8221; non liquet&#8221; o una mancata presa di posizione sull&#8217;istanza del privato, consiste in una formula con la quale le Amministrazioni chiudono in modo definitivo un procedimento iniziato su domanda di parte, senza entrare nel merito, e quindi lasciando aperta la porta all&#8217;eventuale riapertura del procedimento, anche in forma di autotutela d&#8217;ufficio, laddove gli elementi idonei a valutare la richiesta nel merito sopraggiungano in un secondo momento.<br /> Ciò è deducibile, <em>a contrario</em>, anche da pronunce del giudice amministrativo, che escludono posizioni di legittimo affidamento in capo al privato che sia stato destinatario di un procedimento di archiviazione.<br /> Infatti, l&#8217;atto di archiviazione di un procedimento amministrativo non si risolve in un giudicato procedimentale capace di attribuire all&#8217;interessato una posizione di vantaggio, non rendendo quest&#8217;ultimo immune da un nuovo procedimento di revoca fondato su presupposti diversi da quelli precedentemente presi in considerazione oppure sugli stessi presupposti, ma in concreto diversamente valutati (T.A.R. Lazio, sez. II, 28 aprile 2020, n. 4335).<br /> Ciò in quanto l&#8217;amministrazione si limita a verificare che non sussistano le ragioni per procedere all&#8217;adozione del provvedimento finale oppure che tali ragioni pur presenti siano comunque venute meno, lasciando l&#8217;interessato nella posizione in cui si trovava prima dell&#8217;avvio del procedimento. L&#8217;atto di archiviazione quindi non si risolve in un &quot;giudicato procedimentale&quot; idoneo ad attribuire all&#8217;interessato una posizione di vantaggio e quindi non rende quest&#8217;ultimo immune da un nuovo procedimento di revoca fondato su presupposti diversi da quelli precedentemente presi in considerazione oppure sugli stessi presupposti ma in concreto diversamente valutati.<br /> Tuttavia, questo significa comunque che l&#8217;Amministrazione ha assunto una decisione definitiva, in quel momento, dell&#8217;istanza del privato, come tale impugnabile, come è avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio.<br /> Il riferimento al responsabile del procedimento può, peraltro, ascriversi a mero errore materiale, considerando che il provvedimento reca la firma del Commissario straordinario e quindi del soggetto deputato ad impegnare l&#8217;Autorità  verso l&#8217;esterno in via definitiva, cosa che peraltro il Commissario stesso dichiara nel corpo del provvedimento.<br /> 9.1. D&#8217;altra parte, l&#8217;istituto dell&#8217;archiviazione come strumento definitorio ma non definitivo, in senso &#8221; tombale&#8221;, di una fase procedimentale non è estraneo all&#8217;ordinamento giuridico considerato nel suo complesso, come ad esempio nel processo penale, laddove l&#8217;art. 414 c.p.p. consente espressamente la riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione, con decreto motivato emesso dal giudice delle indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.<br /> 10. Fatti gli illustrati chiarimenti, il ricorso non può che essere respinto.<br /> Il primo motivo è infondato alla luce di quanto appena chiarito in ordine alla definitività  del provvedimento, la cui competenza all&#8217;emanazione non può che spettare, anche in ragione del Regolamento interno, al vertice dell&#8217;Autorità  portuale e non certo al responsabile del procedimento.<br /> 11. Per il resto, la documentazione versata in atti dimostra la completezza dell&#8217;istruttoria svolta dall&#8217;Autorità  portuale, ma soprattutto l&#8217;assoluta consapevolezza della CULP del ruolo che l&#8217;INPS avrebbe dovuto avere nel procedimento di prepensionamento dei lavoratori, senza il cui apporto, perlomeno procedimentale e consultivo, non sarebbe stato possibile lo stanziamento di risorse da parte dell&#8217;Autorità  portuale.<br /> Sia la produzione documentale di CULP che quella dell&#8217;Autorità  comprendono note e verbali di riunioni nelle quali si dÃ  atto delle criticità  emerse e dei confronti effettuati, il tutto nella consapevolezza che senza gli elementi richiesti dall&#8217;Autorità , i fondi necessari non sarebbero stati erogabili.<br /> In particolare, con le note del 7 agosto 2015 n. 710 (doc. 7 prod. Autorità ) e 2 novembre 2015 n. 892 (doc. 8 prod. Autorità ), l&#8217;Amministrazione ha ripetutamente dato atto di &#8220;poter procedere all&#8217;applicazione del novellato art. 15 bis L.84/94 nei confronti della CULP s.c.a r.l.&#8221;, previa valutazione dell&#8217;esistenza dei requisiti che consentano l&#8217;intervento per il prepensionamento previsto dall&#8217;art 4 della L. n. 92/2012, in applicazione di quanto previsto dalla circolare INPS n.119 del 1/8/2013, nei confronti dei quindici dipendenti CULP dichiarati in esubero, riportati nell&#8217;elenco trasmesso con la nota CULP.<br /> Tutto questo in ragione del fatto che a fronte dell&#8217;originaria richiesta del 15 aprile 2015 (doc. 5 prod. Autorità ), la CULP aveva risposto con nota del 22 aprile 2015 (doc. 6 prod. Autorità ) ribadendo la competenza dell&#8217;INPS per l&#8217;effettuazione dei conteggi, e che tale Ente necessitava, per poterli sviluppare, di una precisa istanza del soggetto richiedente (ovverosia, la CULP medesima). La citata nota prot. n. 710/2015 si colloca, pertanto, in questo contesto istruttorio nel quale l&#8217;Autorità  ha mostrato piena collaborazione con la CULP, nel sollecitarla ad ottenere dall&#8217;INPS quanto necessario per poter procedere oltre nella definizione positiva dell&#8217;iter procedimentale avviato e arrivare al prepensionamento dei lavoratori indicati.<br /> Va altresì¬ rilevato che la richiesta, rimasta inesitata, veniva ulteriormente reiterata all&#8217;INPS con la giÃ  citata nota n. 892 del 2 novembre 2015 (doc. 8), senza riscontro alcuno.<br /> Infine, non si vede per quale ragione il coinvolgimento dell&#8217;INPS, da parte dell&#8217;Autorità , spettasse al responsabile del procedimento: una volta appurato che l&#8217;Amministrazione ha diligentemente notiziato l&#8217;ente previdenziale della situazione in atto, e una volta dimostrato che i tentativi di ottenere da CULP i chiarimenti richiesti non sono andati a buon fine, nessuna responsabilità  può ascriversi all&#8217;Autorità  Portuale, che pertanto ha correttamente adottato il provvedimento oggetto di gravame.<br /> In conclusione, non si ravvisa alcun difetto di istruttoria nè alcuna violazione di legge nell&#8217;operato di detta Autorità .<br /> 12. Il ricorso, pertanto, va respinto.<br /> Considerata l&#8217;unicità  e peculiarità  del caso trattato, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, con contributo unificato posto definitivamente a carico della ricorrente.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate come da motivazione.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84 comma 6 d.l. n. 18/2020, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020 e decreto del Presidente del Tar Campania n. 14 del 31.3.2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente<br /> Giuseppe Esposito, Consigliere<br /> Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p></div>
<p> Â <br /> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-26-8-2020-n-3652/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2020 n.3652</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/8/2020 n.1578</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-17-8-2020-n-1578/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-17-8-2020-n-1578/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-17-8-2020-n-1578/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/8/2020 n.1578</a></p>
<p>Ugo Di Benedetto, Presidente, Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore; PARTI: (N. C. Airlines Co.Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Ariberto, n. 22 contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-17-8-2020-n-1578/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/8/2020 n.1578</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-17-8-2020-n-1578/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/8/2020 n.1578</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ugo Di Benedetto, Presidente, Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore; PARTI:  (N. C. Airlines Co.Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Ariberto, n. 22 contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ENAC &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1 e nei confronti S.S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Piazza, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federica Fischetti in Milano, via Amedei, n. 8 e con l&#8217;intervento di ad opponendum: Associazione Italiana Gestori Aeroporti &#8211; Assaeroporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Piazza, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federica Fischetti in Milano, via Amedei n. 8)</span></p>
<hr />
<p>Traffico aereo : la normativa di riferimento degli scali aeroportuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Traffico aereo &#8211; scali aeroportuali &#8211; normativa di riferimento.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Con l&#8217;art. 17, co. 34-bis del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 il legislatore nazionale ha  predisposto una misura di politica infrastrutturale adottata dall&#8217;Italia allo scopo di assicurare l&#8217;adeguamento ai migliori standard internazionali dei principali scali aeroportuali italiani, in particolare quelli con traffico superiore a 8 milioni di passeggeri annui, in base alla quale ENAC è autorizzato a stipulare contratti di programma in &quot;deroga&quot; alla normativa vigente, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull&#8217;utilizzo di capitali di mercato del gestore aeroportuale.</em><br /> <em>All&#8217;ENAC è stato infatti attribuito il potere di definire sistemi di tariffazione pluriennale con modalità  di aggiornamento valide per l&#8217;intera durata del rapporto e di stipulare, con i gestori dei principali sistemi aeroportuali nazionali. Il contratto di programma, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla gestione di aeroporti di rilevanza strategica per il Paese, avrebbe consentito, attraverso una maggiore durata del contratto e alcune specificità  rispetto agli ordinari meccanismi di regolazione tariffaria previsti dalla normativa vigente in materia, di definire il piano degli investimenti; le stime di traffico attese; il piano della qualità  e della tutela ambientale; la dinamica dei corrispettivi.</em><br /> <em>Inoltre, con l&#8217;art. 36 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, è stata istituita l&#8217;Autorità  di regolazione dei trasporti, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.</em><br /> <em>In base a tale normativa il gestore dell&#8217;aeroporto sottopone all&#8217;Autorità  il modello tariffario applicabile alla propria struttura tra quelli predisposti dalla stessa, ed a questa spetta il potere di approvarlo verificando la corretta applicazione del modello e la coerenza del livello dei diritti aeroportuali con gli obblighi di concessione.</em><br /> <em>Fino al momento in cui l&#8217;Autorità  sarebbe divenuta operativa, è stato previsto che le funzioni e le competenze alla stessa attribuite continuassero ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti.</em><br /> <br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/08/2020<br /> <strong>N. 01578/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02651/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2651 del 2014, proposto da N. C. Airlines Co.Ltd, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Ariberto, n. 22;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio <em>pro tempore</em>, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, ENAC &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio <em>ex lege</em> in Milano, via Freguglia, n. 1;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> S.S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Piazza, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federica Fischetti in Milano, via Amedei, n. 8;<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> <em>ad opponendum: </em>Associazione Italiana Gestori Aeroporti &#8211; Assaeroporti, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Piazza, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federica Fischetti in Milano, via Amedei n. 8;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del documento tecnico di regolazione tariffaria dell&#8217;ENAC datato 19 settembre 2011;<br /> &#8211; del contratto di programma S.-ENAC del 23 settembre 2011;<br /> &#8211; dell&#8217;atto aggiuntivo al contratto di programma S.-ENAC del 18 gennaio 2012;<br /> &#8211; del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012 di approvazione del contratto di programma, registrato alla Corte dei Conti in data 4 luglio 2012, pubblicato sulla GUCE in data 25 luglio 2012;<br /> &#8211; di tutti gli atti connessi.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della società  S.S.p.A., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e dell&#8217;ENAC;<br /> Visti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;<br /> Relatore la dott.ssa Valentina Mameli nella camera di consiglio del 16 giugno 2020 tenutasi con le modalità  previste dall&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020 mediante collegamenti da remoto, come specificato nel relativo verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il vettore ricorrente svolge servizi di trasporto aereo cargo tra lo scalo di Malpensa ed il Giappone, con aerei solo merci.<br /> 2. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato <em>ex</em> art. 8 D.P.R., 24 novembre 1971, n. 1199 ha chiesto l&#8217;annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe.<br /> 2.1. Con atto di opposizione, notificato alla ricorrente nel domicilio eletto, la Società  Esercizi Aeroportuali &#8211; S. s.p.a. ha chiesto che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale e ha invitato la ricorrente a costituirsi in giudizio innanzi al TAR competente, nei termini e nei modi di legge, con obbligo delle rituali notifiche.<br /> 2.2. La ricorrente ha trasposto il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Roma (r.g. 2545/2013), che con ordinanza n. 7886/2014, depositata in data 22 luglio 2014, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando come territorialmente competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, avanti al quale il ricorso è stato riassunto, chiedendo l&#8217;annullamento degli atti indicati, previa tutela cautelare.<br /> 2.3. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, l&#8217;ENAC nonchè la società  S.S.p.A., resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.<br /> 2.4. L&#8217;Associazione Italiana Gestori Aeroporti &#8211; Assaeroporti ha spiegato intervento <em>ad opponendum.</em><br /> 3. Alla camera di consiglio del 4 novembre 2014 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.<br /> 4. In vista della trattazione nel merito le parti hanno depositato corposi scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.<br /> 5. Indi la causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 16 giugno 2020 tenutasi con le modalità  previste dall&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020 mediante collegamenti da remoto.<br /> 6. Con l&#8217;atto introduttivo del giudizio il vettore ricorrente ha impugnato il Contratto di Programma stipulato il 23 settembre 2011 tra l&#8217;Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile &#8211; ENAC e la S. S.p.A., società  che gestisce il Sistema aeroportuale di Milano Linate e Milano Malpensa; il Contratto è stato approvato con D.P.C.M. del 30 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 25 luglio 2012, nonchè gli altri provvedimenti connessi, con i quali è stata definita la nuova misura dei diritti aeroportuali applicabili dalla S. S.p.A. a far data dal 24 settembre 2012, ovvero 60 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. del predetto D.P.C.M.<br /> 6.1. La S., in forza delle leggi 18 aprile 1962 n. 194 e 22 agosto 1985 n. 449 e della Convenzione sottoscritta con ENAC il 4 settembre 2001, provvede alla costruzione, gestione e sviluppo di tutte le infrastrutture aeroportuali destinate all&#8217;approdo, sosta e partenza degli aeromobili e all&#8217;attesa e imbarco dei passeggeri ed è autorizzata a far propri tutti i diritti relativi e, pìù in generale, tutte &quot;<em>le entrate derivanti dall&#8217;esercizio dell&#8217;attività  aeroportuale, diretta e indiretta, e ogni altro diritto relativo a prestazioni da essa S. eseguite e derivanti dall&#8217;esercizio di altre attività  svolte sull&#8217;aeroporto (es. attività  secondarie a carattere commerciale) e le entrate derivanti dall&#8217;utilizzazione delle aree del sedime aeroportuale e dal loro sfruttamento economico da parte di terzi</em>&quot;.<br /> 6.2. S. corrisponde a ENAC in corrispettivo dell&#8217;uso dei beni aeroportuali un canone annuo.<br /> 6.3. La determinazione dell&#8217;ammontare delle suddette entrate è soggetta ad un regime diverso, a seconda che si tratti di entrate relative ad attività  c.d. <em>aviation</em>, le quali sono &quot;tariffe regolamentate&quot;, e le entrate concernenti attività  commerciali, attività  c.d. <em>non aviation</em>, determinate secondo le regole del libero mercato.<br /> 7. Con i provvedimenti impugnati è stata definita ed approvata la nuova misura delle entrate regolamentate di S., applicabili nel quinquennio 2011 &#8211; 2015.<br /> 8. Il contratto impugnato è stato stipulato ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.<br /> 8.1. Il Contratto di Programma è divenuto efficace a partire dal 23 settembre 2012, con conseguente applicazione, da parte di S., delle nuove tariffe aeroportuali.<br /> 8.2. Pìù precisamente l&#8217;oggetto del Contratto di Programma è individuato dall&#8217;art. 4 come di seguito riportato:<br /> <em>&#8220;&#038;le Parti, &#038;, provvedono per il &quot;sistema&#8217; aeroportuale milanese, comprendente l&#8217;aeroporto di</em><br /> <em>Milano Malpensa e l&#8217;aeroporto di Milano Linate, e per il periodo oggetto di regolazione, ad:</em><br /> <em>a) Individuare i servizi aeroportuali soggetti a tariffazione;</em><br /> <em>b) fissare il livello iniziale dei corrispettivi regolamentati, definito sulla base:</em><br /> <em>b.l dei dati della contabilità  regolatoria, attestanti i costi sostenuti dalla Società  all&#8217;Anno base (2009) per la gestione del servizi e degli impianti aeroportuali affidati in gestione, inclusivi di un&#8217;equa remunerazione sul capitale investito;</em><br /> <em>b.2 delle linee di servizio/attività  prestate dalla Società  all&#8217;utenza, remunerate da ciascun corrispettivo regolamentato (Allegato 5);</em><br /> <em>c) sviluppare In via programmatica, la dinamica annuale dei corrispettivi regolamentati per il primo sotto periodo regolatorio, tenendo conto:</em><br /> <em>c.l: degli oneri relativi alle nuove opere e agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Piano degli investimenti (Allegato 2) che la Società , in forza del presente contratto si impegna a realizzare, in ciascuna annualità  di vigenza del presente contratto;</em><br /> <em>c.2: della dinamica dei costi legata all&#8217;Incremento della produttività  da volumi, per effetto del traffico atteso nel corso del periodo regolatorio;</em><br /> <em>c.3: dell&#8217;obiettivo di recupero della produttività  dei fattori impiegati nell&#8217;erogazione di ciascun</em><br /> <em>Servizio regolamentato, fissato dal presente contratto, per l&#8217;intero Periodo regolatorio, allo scopo di incentivare comportamenti efficienti da parte della Società ;</em><br /> <em>c.4: dell&#8217;eventuale inclusione nei Costi regolatori ammessi di &#8220;poste figurative&#8221; tese ad assicurare stabilità  tariffaria nelle annualità  di vigenza del presente contratto;</em><br /> <em>d) fissare I livelli cui la Società  dovrà  progressivamente uniformare gli standards del servizi resi all&#8217;utenza nel primo sotto periodo tariffario rispetto ai valori rilevati all&#8217;Anno base, per gli indicatori prescelti dal Piano della Qualità  e della tutela ambientale (Allegato 3);</em><br /> <em>e) stabilire le modalità  di rilevazione annuale dello stato degli adempimenti gravanti sulla</em><br /> <em>Società  in forza del presente contratto;</em><br /> <em>e) stabilire le penali applicabili in caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi</em><br /> <em>previsti dal presente contratto&#8221;</em>.<br /> 9. Il Collegio ritiene opportuna una ricostruzione normativa del sistema dei diritti aeroportuali e dei sistemi di tariffazione oggetto di contratti di programma tra l&#8217;ENAC, Ente di regolazione del settore, e società  aeroportuali.<br /> 9.1. La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi di finanza pubblica, all&#8217;art. 10, comma 10 così¬ come modificato dall&#8217;art. 11 <em>nonies</em> del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha espressamente individuato le modalità  attraverso le quali procedere alla determinazione dei diritti aeroportuali:<br /> &#8220;<em>La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresì¬ fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione è determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l&#8217;obiettivo di recupero della produttività  assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l&#8217;Ente nazionale per l&#8217;aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l&#8217;obiettivo di recupero della produttività  assegnato vengono determinati tenendo conto:</em><br /> <em>a) di un sistema di contabilità  analitica, certificato da società  di revisione contabile, che consenta l&#8217;individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività  commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;</em><br /> <em>b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;</em><br /> <em>c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;</em><br /> <em>d) dell&#8217;effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;</em><br /> <em>e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell&#8217;ambito del sedime aeroportuale di attività  non regolamentate&#8221;.</em><br /> 9.2. La Delibera CIPE 86/2000 ha introdotto il sistema cd. <em>dual till</em> in base al quale vi è una differenza di determinazione tra i corrispettivi per i servizi <em>aviation</em> e i servizi <em>non aviation</em>. Nello specifico, le tariffe dei servizi <em>aviationÂ </em>(cioè lato aria, come ad esempio le tasse di atterraggio) sono state sottoposte al sistema del &quot;<em>pricecap</em>&#8221; (tariffa di base con la possibilità  di aumentarla in una misura non superiore ad un prefissato limite), fissando il tasso di variazione minima annuale dei corrispettivi in funzione del tasso di inflazione programmato e dei costi; mentre per i servizi <em>non aviation</em> (cioè lato terra, come ad esempio le attività  commerciali, parcheggi, etc.) la determinazione delle tariffe viene individuata attraverso specifiche &quot;royalty&quot;, in considerazione della difficoltà  di regolare ogni singolo prezzo dei servizi che vengono offerti.<br /> Infine, la delibera in esame ha imposto ai gestori l&#8217;obbligo di separazione contabile tra le attività  svolte in regime di monopolio e quelle effettuate in concorrenza affidando al Ministero dei Trasporti, al Ministero delle Finanze e all&#8217;ENAC la vigilanza sull&#8217;effettiva attuazione della separazione e sull&#8217;individuazione dei costi effettivi dei singoli servizi offerti dal gestore.<br /> 9.3. In applicazione della Legge 248/2005 è intervenuta la delibera del CIPE n. 38/2007 che, nello stabilire i criteri per la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, ha reintrodotto la possibilità  di applicare tariffe differenziate per fasce orarie ed ha confermato il principio del semi <em>single-till</em> secondo quanto stabilito dalla predetta Legge, che ha introdotto appunto il concetto di <em>single till</em> (ma solo per il 50%, detto per questo anche semi <em>single till</em>): in altre parole, per il calcolo dei diritti aeroportuali, si tiene conto anche delle attività  non regolamentate<br /> effettuate all&#8217;interno del sedime aeroportuale.<br /> 9.4. Tali principi sono stati trasposti nelle Linee Guida applicative elaborate dall&#8217;ENAC al fine di garantire la semplificazione e trasparenza della regolamentazione tariffaria del settore, nonchè l&#8217;efficacia della vigilanza da parte dell&#8217;Ente stesso.<br /> Le Linee Guida sono state approvate con Decreto Interministeriale del 10/12/2008.<br /> 9.5. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 51/2008, ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 11 <em>nonies</em> della legge 248/2005 nella parte in cui non prevedeva che, prima dell&#8217;adozione della delibera CIPE, fosse acquisito il parere della Conferenza unificata, nonchè dell&#8217;art. 11-<em>undecies</em>, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevedeva che fosse acquisito il parere della Regione interessata.<br /> 9.6. Il CIPE nel dare attuazione alla predetta sentenza ha emanato la delibera n.51/2008, modificando il documento tecnico di cui alla delibera 38/2007 per quanto concerne l&#8217;iter di approvazione e confermando il restante testo nella sua interezza.<br /> 9.7. Successivamente l&#8217;ENAC ha provveduto a deliberare le Linee Guida applicative della delibera di cui sopra, approvate con Decreto Interministeriale n. 231 del 17 novembre 2008 pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2009.<br /> 9.8. La Direttiva comunitaria 2009/12/CE ha dettato i principi per definire il sistema tariffario e l&#8217;ammontare dei diritti aeroportuali, nonchè le procedure di determinazione e/o approvazione degli<br /> stessi definiti quali &quot;prelievi&quot; che il gestore aeroportuale effettua a carico degli utenti dell&#8217;aeroporto per l&#8217;utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti in esclusiva dal gestore, distinti dalle entrate derivanti dalle attività  commerciali degli aeroporti.<br /> 9.8.1. Il 2° &quot;considerando&quot; della Direttiva individua &quot;<em>la possibilità  per gli Stati membri di determinare se ed in quale misura, si può tener conto, nel fissare i diritti aeroportuali, delle entrate derivanti dalle attività  commerciali di un aeroporto</em>&quot;.<br /> 9.9. Con l&#8217;art. 17, co. 34-bis del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 il legislatore nazionale ha stabilito: &#8220;<em>Al fine di incentivare l&#8217;adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonchè quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull&#8217;utilizzo di capitali di mercato del gestore, l&#8217;Ente nazionale per l&#8217;aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità  di aggiornamento valide per l&#8217;intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società  di gestione</em>&#8220;.<br /> 9.10. Si tratta di una misura di politica infrastrutturale adottata dall&#8217;Italia allo scopo di assicurare l&#8217;adeguamento ai migliori standard internazionali dei principali scali aeroportuali italiani, in particolare quelli con traffico superiore a 8 milioni di passeggeri annui, in base alla quale ENAC è autorizzato a stipulare contratti di programma in &quot;deroga&quot; alla normativa vigente, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull&#8217;utilizzo di capitali di mercato del gestore aeroportuale.<br /> All&#8217;ENAC è stato infatti attribuito il potere di definire sistemi di tariffazione pluriennale con modalità  di aggiornamento valide per l&#8217;intera durata del rapporto e di stipulare, con i gestori dei principali sistemi aeroportuali nazionali. Il contratto di programma, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla gestione di aeroporti di rilevanza strategica per il Paese, avrebbe consentito, attraverso una maggiore durata del contratto e alcune specificità  rispetto agli ordinari meccanismi di regolazione tariffaria previsti dalla normativa vigente in materia, di definire il piano degli investimenti; le stime di traffico attese; il piano della qualità  e della tutela ambientale; la dinamica dei corrispettivi.<br /> 9.11. Va aggiunto, per completezza, che con l&#8217;art. 36 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, è stata istituita l&#8217;Autorità  di regolazione dei trasporti, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.<br /> In base a tale normativa il gestore dell&#8217;aeroporto sottopone all&#8217;Autorità  il modello tariffario applicabile alla propria struttura tra quelli predisposti dalla stessa, ed a questa spetta il potere di approvarlo verificando la corretta applicazione del modello e la coerenza del livello dei diritti aeroportuali con gli obblighi di concessione.<br /> Fino al momento in cui l&#8217;Autorità  sarebbe divenuta operativa, è stato previsto che le funzioni e le competenze alla stessa attribuite continuassero ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti.<br /> 9.12. Nel frattempo i procedimenti avviati per la stipula dei contratti di programma tra ENAC e i gestori degli aeroporti di Roma, Venezia e Milano erano i corso di completamento, e per evitare che l&#8217;istituzione dell&#8217;Autorità  comportasse un rallentamento, è intervenuto nuovamente il legislatore.<br /> 9.13. Il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all&#8217;art. 22, comma 2, ha infatti previsto delle norme di salvaguardia stabilendo che &#8211; fino alla conclusione delle procedure in corso, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2012 &#8211; si sarebbe applicata la normativa previgente.<br /> 10. Quindi il Contratto di Programma stipulato tra S. ed ENAC è stato approvato con D.P.C.M. del 30 aprile 2012, registrato dalla Corte dei conti in data 4 luglio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 25 luglio 2012.<br /> Con il predetto Contratto di Programma è stata definita la disciplina del profilo tariffario, è stato stabilito il Piano degli Investimenti e sono stati individuati gli obiettivi di qualità  e tutela ambientale che la società  di gestione aeroportuale si è impegnata ad attuare, a fronte delle entrate regolamentate previste per il primo sottoperiodo quinquennale di vigenza del contratto (2011-2015).<br /> 11. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:<br /> I) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 17, comma 34 bis, del D.L. 78/2009. Eccesso di potere: il documento tecnico di ENAC, il Contratto di programma, l&#8217;Atto aggiuntivo, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri non recherebbero alcuna ricognizione dell&#8217;esistenza del requisito economico &#8211; finanziario. Il contratto di programma impugnato è basato sull&#8217;allegato &quot;Piano degli investimenti&quot;, che, a mente dell&#8217;art. 12 del contratto, &quot;individua, riportando anche le fonti del relativo finanziamento, gli interventi di ammodernamento, ampliamento, sviluppo delle infrastrutture ed impianti aeroportuali&#8230;&quot;.<br /> Tuttavia, il piano di finanziamento non sarebbe riportato. Stando alla lettera della deroga, il finanziamento dovrebbe basarsi su un piano rivolto al mercato dei capitali, quindi, con emissione di azioni o di obbligazioni, o altri titoli di mercato, e non con ricorso al credito bancario. Il Contratto di programma avrebbe dovuto essere sviluppato partendo da quanto previsto nel piano finanziario, con una profonda incidenza su elementi essenziali, quali il rischio e la redditività  attesa dal mercato;<br /> II) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 17, comma 34 bis, del D.L. n. 78/2009, sotto un diverso profilo. Eccesso di potere. Illogicità . Difetto di istruttoria. Violazione degli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale. Violazione della direttiva 2009/12/CE. Omesso parere dei Ministeri competenti. Omessa valutazione conclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri: sia il Piano degli investimenti che il Piano tariffario non terrebbero conto della redditività  commerciale attesa. Pìù specificatamente, il Piano degli investimenti non farebbe menzione della redditività  commerciale attesa ed il Piano tariffario di cui agli allegati 6 e 7 del Contratto di programma alla voce &quot;margine commerciale&quot; recherebbe il valore di euro 0,00, per tutto il periodo di riferimento.<br /> In via subordinata, l&#8217;Amministrazione non avrebbe adottato alcuna misura per renderla congrua e pertinente. Se vale la regola dell&#8217;esclusione del margine commerciale non aviation, allora non avrebbero dovuto essere inseriti nel Contratto di programma licenziato tutti gli investimenti riguardanti le infrastrutture destinate ad attività  non aviation o, pro quota, quelle ad uso sia aviation che non aviation, che invece sono indicati per il periodo di riferimento 2011-2020 nel Contratto di programma, investimenti con una componente unica o rilevante di strutture non aviation, utilizzate per attività  che renderanno un margine commerciale.<br /> Per gli stessi profili, ove il margine commerciale fosse escluso, si paleserebbe la concorrente violazione degli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale, per il trattamento difforme degli utenti (art. 3 Cost.), a seconda dello scalo aeroportuale utilizzato, laddove si applichi il Contratto di programma in deroga. Non meno discriminati sarebbero i gestori che, non potendo usufruire di tale privilegio, non avendo i requisiti per la deroga, sarebbero costretti a destinare almeno il 50% del margine commerciale alla riduzione della tariffe regolamentate;<br /> III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 della direttiva 2009/12/CE. Sviamento di potere:<br /> la direttiva 2009/12/CE prevedrebbe una specifica modalità  di consultazione obbligatoria degli utenti da parte del gestore, al fine della manifestazione del previo consenso. Solo se non si raggiunge una posizione comune tra gestore ed utenti, entrerebbe in gioco l&#8217;Amministrazione di vigilanza, in questo caso ENAC. Viceversa, S. ed ENAC, nel caso di specie, avrebbero prima elaborato il piano tariffario, senza peraltro mai esplicitare i criteri cui si sarebbero attenuti, e poi lo avrebbero presentato agli utenti, che comunque non avrebbero prestato alcun consenso alle tariffe approvate. Malgrado ciò, le Amministrazioni avrebbero considerato la proposta tariffaria di S. e avrebbero stipulato ed approvato il relativo Contratto di programma;<br /> IV) Violazione dell&#8217;art. 3 della direttiva 2009/12/CE. Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 17, comma 34 bis, del dl. 78/2009. Violazione dell&#8217;art. 102 del Trattato CE per abuso di posizione derivante dalla applicazione di prezzi ingiustificatamente discriminatori. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria: il contratto di programma stabilisce diritti aeroportuali differenziati a seconda che il volo riguardi un collegamento con un altro Paese della Unione (collegamento intra UE) o con un Paese esterno alla Unione Europea (collegamento extra UE). La ricorrente, essendo un vettore che svolge esclusivamente collegamenti tra lo scalo di Malpensa ed il Giappone, solo per questo motivo si troverebbe a subire un notevole aggravio di costo, pari al 20% in pìù, rispetto alla tariffa di livello comunitario, determinandosi con ciò un&#8217;inaccettabile discriminazione;<br /> V) Sotto un diverso profilo. Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 17, comma 34 bis, del D.L. 78/2009. Violazione dell&#8217;art. 102 del Trattato CE per abuso di posizione derivante dalla applicazione di prezzi ingiustificatamente discriminatori. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria: il Contratto di programma avrebbe dichiaratamente proceduto ad una razionalizzazione dei corrispettivi regolati, attraverso i c. d. accorpamenti. Pìù precisamente il contratto di programma avrebbe incrementato i diritti di approdo e decollo di oltre il 70% includendo anche i consumi di energia alle piazzole ed ai pontili, l&#8217;informativa di scalo, gli impianti catering e fuel, 400 hz.<br /> Vi sarebbe un aumento del costo tariffario, stimato su base annua di oltre 100.000 euro, per nulla giustificato dagli accorpamenti;<br /> VI) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 8 della direttiva 96/67CE e degli art. 9 e 10 e all. B della legge n. 18/1999 e dell&#8217;art. 17, comma 34 bis, del di: 78/2009. Violazione e falsa applicazione della delibera CIPE N. 38/2007, art. 1. Difetto di istruttoria. Omesso parere dei Ministri competenti. Omessa valutazione finale di approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri: esisterebbe nello scalo di Malpensa una specifica infrastruttura di stoccaggio e distribuzione del carburante gestita in subconcessione da un consorzio di imprese, che pagherebbe a S. un corrispettivo che poi &#8220;ribalterebbe&#8221; interamente a carico degli utenti, che sono i vettori. Il Contratto di programma &quot;in deroga&quot; stipulato da S. si riferirebbe anche ai costi delle infrastrutture centralizzate e dei beni di uso comune e ai relativi livelli tariffari, ragion per cui il sistema di stoccaggio e distribuzione del carburante dovrebbe considerarsi incluso nei diritti di approdo e decollo e/nei diritti di sosta. Tuttavia emergerebbe, invece, che il Contratto di programma deve essere interpretato nel senso che tale inclusione non è prevista, per cui il sistema di stoccaggio e distribuzione del carburante continuerebbe ad essere oggetto di una separata tariffa. Se ciò fosse confermato, il Contratto di programma medesimo sarebbe illegittimo;<br /> VII) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 10, del d.lgs. 18/1999 e dell&#8217;art. 16, comma 3 della direttiva 96/67/CE. Violazione dell&#8217;art. 17, comma 34bis, del dl. 78/2009. Difetto di istruttoria. Omesso parere dei Ministri competenti. Omessa valutazione finale di approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri: l&#8217;art. 8 del Contratto di programma, paragrafo 2, elenca tra i corrispettivi<br /> regolamentati anche i beni di uso esclusivo uffici/locali, ammettendo perà² l&#8217;applicazione della tariffa regolamentata solo limitatamente alla &quot; &#8230; misura dello standard minimo &#8230; &quot;. Tuttavia nel medesimo contratto non sarebbe stabilito quale sia lo standard minimo, che resterebbe quindi, un elemento del tutto indeterminato lasciato all&#8217;arbitrio di S.. In ogni caso non sarebbe possibile stabilire uno standard uguale per tutti i vettori. Sotto tale profilo sarebbe evidente il difetto di istruttoria del Contratto;<br /> VIII) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 10, del d.lgs. 18/1999 e dell&#8217;art. 16, comma 3 della direttiva 96/67/CE. Violazione dell&#8217;art. 17, comma 34bis, del dl. 78/2009. Difetto di istruttoria. Omesso parere dei Ministri competenti. Omessa valutazione finale di approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri: sempre con riferimento alla tariffa degli uffici aeroportuali, ENAC, con provvedimento del 2 ottobre 2007, aveva giÃ  individuato una tariffa di euro 250 mq/anno, sulla base della contabilità  analitica di S., poi confermata con successivo provvedimento del 2 luglio 2008.<br /> La tariffa adesso prevista dal Contratto di programma è invece di euro 324,80 mq/anno, per lo scalo di Malpensa, e 355,25 mq/anno, per lo scalo di Linate, per il primo anno di vigenza, incrementata di anno in anno. Si tratterebbe di un maggior costo per i vettori di circa il 30%, rispetto alla tariffa calcolata da ENAC, nella apposita istruttoria svolta sul punto, nel 2007.<br /> 12. In via preliminare va accolta l&#8217;istanza di rimessione in termini per errore scusabile in relazione al deposito della memoria di replica da parte del ricorrente, avvenuta dopo le ore 12.00 dell&#8217;ultimo giorno utile (26 maggio 2020), tenuto conto della non univoca giurisprudenza formatasi circa il termine orario per il deposito con modalità  telematica atti in scadenza.<br /> 13. Sempre in via preliminare va scrutinata l&#8217;eccezione, sollevata dalla difesa di S., di inammissibilità  del ricorso straordinario al Capo dello Stato. A detta di S. la ricorrente, in violazione dell&#8217;art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, avrebbe notificato l&#8217;originario ricorso straordinario alle Amministrazioni resistenti presso la sede dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> delle Amministrazioni dello Stato solo nei procedimenti giudiziali (cfr. regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611) e non anche nei ricorsi amministrativi; inoltre non avrebbe provveduto, nel termine di 120 giorni previsto dal D.P.R. n. 1199/1971, a presentare il ricorso presso l&#8217;organo che ha emanato l&#8217;atto (ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri), essendosi limitata a spedire anche l&#8217;originale del ricorso straordinario presso l&#8217;Avvocatura Generale dello Stato.<br /> 13.1. L&#8217;eccezione non può essere condivisa.<br /> 13.2. Come noto l&#8217;art. 9 del DPR n. 1199/1971 dispone che &#8220;<em>Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell&#8217;atto impugnato o da quando l&#8217;interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell&#8217;eseguita notificazione all&#8217;organo che ha emanato l&#8217;atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento</em>&#8220;.<br /> 13.3. E&#8217; stato condivisibilmente affermato che ove il ricorso straordinario sia presentato all&#8217;Avvocatura dello Stato nel termine di centoventi giorni previsto dall&#8217;art. 9 del D.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso stesso debba ritenersi tempestivo, anche ove sia trasmesso dall&#8217;Avvocatura al Ministero competente oltre tale termine (CdS, I, 11 novembre 1998, n. 688), tenuto conto del peculiare ruolo dell&#8217;Avvocatura dello Stato che &quot;<em>in quanto organo ausiliario necessario dell&#8217;Amministrazione centrale, non assolve ad una funzione meramente tecnica di assistenza in giudizio, essendo attributaria anche di funzioni di ricezione degli atti processuali e di consulenza; dunque, non può considerarsi come organo estraneo ad una sequenza procedimentale di natura paragiurisdizionale</em>&quot;. E ciòÂ <em>a fortiori</em> alla luce della progressiva e sostanziale giurisdizionalizzazione del rimedio del ricorso straordinario, siccome riveniente in particolare della L. n. 69 del 2009, con le modifiche apportate agli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 1199 del 1971 (TAR Milano sez. I 14 giugno 2019, n. 1376).<br /> 13.4. Va poi aggiunto che se è vero che la disposizione sottende il principio del contraddittorio, è altrettanto vero che nel caso di specie l&#8217;opposizione nella sede giustiziale da parte di S. s.p.a. e la successiva trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale hanno consentito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di svolgere ampie difese di merito, non ponendosi in concreto nessuna compromissione del predetto principio.<br /> 14. Sempre in via preliminare l&#8217;ENAC ha eccepito l&#8217;improcedibilità  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto nel quadro normativo innovato dalla L. 3 maggio 2019, n. 37, ENAC, pur conservando le funzioni di autorità  tecnica di settore, non sarebbe pìù competente a svolgere le funzioni di autorità  di regolazione e di vigilanza tariffaria, che sono state attribuite all&#8217;esclusiva competenza dell&#8217;Autorità  di regolazione dei Trasporti (ART) anche per ciò che concerne i contratti di programma in deroga, come quello a suo tempo stipulato tra ENAC e S. e che forma oggetto del presente ricorso. Il contratto di programma S. scadrà  il prossimo 31 dicembre 2020 ed il nuovo contratto di programma che sarà  sottoscritto tra ENAC e S. non potrà  certamente includere gli aspetti di regolazione tariffaria, ormai di competenza dell&#8217;ART.<br /> 14.1. L&#8217;eccezione non può essere condivisa.<br /> Invero l&#8217;attribuzione delle competenze in materia di regolazione e di vigilanza tariffaria all&#8217;ART non ha alcuna incidenza sul Contratto di Programma e gli altri atti impugnati in questa sede, in quanto tali atti continueranno a spiegare effetti fino al 31 dicembre 2020, come originariamente previsto, determinando un assetto di rapporti regolato in via definitiva.<br /> 15. Neppure può essere condivisa l&#8217;eccezione di improcedibilità  sollevata da ENAC e S. per mancata impugnazione dei provvedimenti di aggiornamento del documento di regolazione tariffaria.<br /> 15.1. Si tratta infatti di atti autonomi ognuno dei quali è efficace per il periodo di riferimento, non essendo legati da un vincolo di presupposizone/consequenzialità .<br /> Permane quindi l&#8217;interesse del vettore ricorrente alla decisione sull&#8217;impugnazione degli atti in epigrafe.<br /> 16. Il Collegio passa ora a scrutinare partitamente i motivi di gravame sopra sintetizzati.<br /> 17. Va innanzi tutto preso atto della rinuncia alla decisione in ordine al settimo motivo di gravame, dichiarata dal vettore ricorrente con la memoria depositata in vista della trattazione nel merito.<br /> 18. Il primo ed il secondo mezzo di ricorso devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, eccezione sollevata dall&#8217;Avvocatura dello Stato con riferimento all&#8217;intero ricorso, e in tali termini non condivisibile.<br /> 18.1. Va rammentato che con i due motivi di ricorso in esame il vettore ricorrente ha censurato i provvedimenti ritenendo che alla stipula del contratto di programma in deroga sarebbero ammessi solo i gestori aeroportuali che utilizzino, per gli investimenti, capitali di mercato attraverso l&#8217;emissione di azioni, obbligazioni, o altri titoli di mercato e non giÃ  le società  che, per finanziare gli investimenti aeroportuali, intendano ricorrere a mezzi ordinari di finanziamento, qual è il credito bancario (I motivo); inoltre ha dedotto la violazione della normativa vigente quanto alle disposizioni di cui ai provvedimenti impugnati ove si dispone che la determinazione delle tariffe regolamentate non tenga conto dei ricavi introitati dal gestore con le attività  commerciali (II motivo).<br /> 18.2. Il Collegio osserva che il ricorrente, che è appunto un vettore, non deduce alcun argomento volto a dimostrare come le asserite illegittimità  abbiano inciso negativamente sulla propria posizione giuridica e sugli interessi di cui è portatore.<br /> 18.3. Giova rammentare che il processo amministrativo ha natura soggettiva, essendo rivolto alla tutela di posizioni giuridiche individuali e non, almeno direttamente, dell&#8217;interesse pubblico. Nel processo amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l&#8217;azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale), non è consentito adire il relativo giudice unicamente al fine di conseguire la legalità  e la legittimità  dell&#8217;azione amministrativa, ove ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto e argomentato.<br /> 18.4. Non si rinvengono, nell&#8217;atto introduttivo del giudizio, deduzioni volte a dimostrare come il ricorso al credito bancario da parte del gestore S. ovvero il non aver tenuto conto dei ricavi delle attività  commerciali si siano tradotti in un pregiudizio concreto e attuale per la posizione giuridica del ricorrente. Salvo ritenere che il vettore voglia contestare in sè la determinazione di pervenire alla sottoscrizione del Contratto di programma, conclusione che sarebbe inammissibile per plurime e concorrenti ragioni: innanzi tutto perchè si ricadrebbe in un&#8217;ipotesi di processo di natura oggettiva, volto al ripristino della legalità , sia perchè si andrebbe a contestare una scelta di merito, che peraltro trova espressa copertura legislativa.<br /> 19. Con il terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta la mancata preventiva consultazione con gli utenti dello scalo aeroportuale sulle proposta tariffaria.<br /> 19.1. L&#8217;affermazione risulta smentita dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. in particolare docc. 1.3-1.6 del fascicolo di S.) ove risultano numerosi tavoli di consultazione con i comitati degli utenti aeroportuali di Linate e Malpensa e diverse associazioni di categoria (8 febbraio 2011, 1° marzo 2011, 8 aprile 2011, 8 giugno 2011 e 3 ottobre 2011).<br /> 19.2. Non trova poi conforto nella normativa di riferimento l&#8217;affermazione del ricorrente secondo cui l&#8217;autorità  di vigilanza, nel caso di specie ENAC, interverrebbe solo in caso di disaccordo tra gestore e utenti.<br /> 19.3. L&#8217;art. 6 della Direttiva 2009/12/CE dispone infatti che &#8220;<em>Gli Stati membri provvedono affinchè sia istituita una procedura obbligatoria di consultazione periodica tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell&#8217;aeroporto o i rappresentanti o le associazioni degli utenti dell&#8217;aeroporto in relazione al funzionamento del sistema dei diritti aeroportuali, all&#8217;ammontare di questi diritti aeroportuali e, se del caso, alla qualità  del servizio fornito. Detta consultazione ha luogo almeno una volta all&#8217;anno salvo se diversamente convenuto nell&#8217;ultima consultazione</em>&#8220;.<br /> Si tratta quindi della previsione di forme di consultazione periodica.<br /> Prosegue poi il comma 2 dello stesso art. 6 disponendo che &#8220;<em>Gli Stati membri provvedono affinchè, nella misura del possibile, le modifiche apportate al sistema o all&#8217;ammontare dei diritti aeroportuali siano effettuate con il consenso del gestore aeroportuale da un lato e degli utenti dell&#8217;aeroporto dall&#8217;altro. A tal fine, il gestore aeroportuale sottopone agli utenti dell&#8217;aeroporto ogni proposta di modifica del sistema o dell&#8217;ammontare dei diritti aeroportuali al pìù tardi quattro mesi prima della sua entrata in vigore, motivandone le ragioni, tranne in caso di circostanze eccezionali da giustificare con gli utenti. Il gestore aeroportuale organizza consultazioni sulle modifiche proposte con gli utenti dell&#8217;aeroporto e tiene conto della posizione da questi espressa prima di prendere una decisione. Il gestore aeroportuale pubblica di norma la sua decisione o raccomandazione entro due mesi prima della sua entrata in vigore. Il gestore aeroportuale motiva la propria decisione in relazione alle posizioni espresse dagli utenti, nell&#8217;ipotesi in cui sulle modifiche proposte non sia intervenuto alcun accordo tra il gestore aeroportuale e gli utenti</em>&#8220;.<br /> In base alla normativa europea quindi il gestore ben può prendere decisioni motivate in disaccordo con gli utenti.<br /> 19.4. L&#8217;art. 76 del D.L. 1/2012 ha poi, sul piano interno, stabilito (cfr. commi 2 e 3) che, per quanto qui rileva, il gestore aeroportuale, previa consultazione obbligatoria degli utenti provveda, dapprima a determinare l&#8217;ammontare dei diritti in applicazione dei modelli tariffari predisposti dall&#8217;Autorità  di<br /> vigilanza per fasce di traffico annuo passeggeri e, successivamente a sottoporlo all&#8217;Autorità  di vigilanza la quale dovrà  poi verificare la corretta applicazione del modello ed approvare il livello dei diritti aeroportuali scaturente dalla sua applicazione.<br /> 19.5. La normativa statale quindi configura l&#8217;intervento dell&#8217;autorità  di vigilanza non quale fase eventuale legata all&#8217;insorgenza di un contrasto tra le parti, bensì¬ quale fase obbligatoria culminante nell&#8217;approvazione del livello dei diritti determinato dal gestore previa consultazione degli utenti.<br /> 19.6. Il terzo motivo di ricorso si presenta pertanto destituito di fondamento.<br /> 20. Con il quarto mezzo di gravame il vettore ricorrente contesta la determinazione di diritti aeroportuali differenziati a seconda che il volo riguardi collegamenti con Paesi dell&#8217;Unione Europea ovvero esterni all&#8217;UE, lamentando che le tariffe previste per i collegamenti extracomunitari siano superiori a quelle applicate ai voli intracomunitari.<br /> 20.1. Va premesso in proposito che lo scrutinio di legittimità  deve essere condotto con riferimento al quadro normativo vigente all&#8217;epoca dell&#8217;adozione del provvedimento, non rilevando la normativa sopravvenuta che ha diversamente regolato la fattispecie.<br /> 20.2. Ciò precisato va osservato che il D.M. 14 novembre 2000 in materia di determinazione di diritti aeroportuali (comprensivi dei diritti di approdo e decollo nonchè dei diritti di imbarco passeggeri) prevedeva due livelli tariffari per i diritti aeroportuali: una tariffa per i diritti aeroportuali da applicare ai collegamenti tra l&#8217;Italia ed un Paese della Comunità  Europea e una tariffa diversa, pìù elevata della prima, per i collegamenti tra l&#8217;Italia ed un Paese esterno alla Comunità . Secondo il sistema delineato dal predetto decreto ministeriale dunque, a seconda del tipo di collegamento (&#8220;intra&#8221; o &#8220;extra&#8221; comunitario) si applicava la relativa tariffa per i diritti aeroportuali&#8221;.<br /> Soltanto con i DM del 2013, tenuto conto della procedura di infrazione 2013/20169 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell&#8217;Italia, si è proceduto, a far data dal 1° gennaio 2014, ad unificare i livelli tariffari dei (soli) diritti di approdo e decollo, permanendo la differenziazione con riferimento ai diritti per l&#8217;imbarco.<br /> 20.3. Ne consegue che nel momento di adozione del contratto di programma la differenziazione tariffaria a seconda della destinazione del volo risultava conforme al Decreto ministeriale del 2000, non impugnato in questa sede.<br /> 20.4. Anche il quarto motivo di gravame va pertanto respinto.<br /> 21. Con il quinto motivo di ricorso il vettore ricorrente contesta gli accorpamenti operati nell&#8217;ambito dell&#8217;operazione di razionalizzazione dei corrispettivi regolamentati, che avrebbero determinato un incremento dei corrispettivi versati.<br /> 21.1. Come rilevato dalle difese delle Amministrazioni resistenti e di S. va innanzi tutto precisato che non rientrano negli accorpamenti effettuati in sede di Contratto di Programma i costi relativi agli impianti di catering e fuel.<br /> 21.2. A margine di tale precisazione, si tratta di una censura che attiene al merito della scelta dell&#8217;Amministrazione e all&#8217;esercizio di discrezionalità  tecnica, sindacabile per i limitati profili di manifesta irragionevolezza, neppure prospettati dal ricorrente, che, piuttosto, censura l&#8217;esito di tale scelta in termini di aumenti tariffari, circostanza che, di per sè, non offre alcun parametro utile ai fini dello scrutinio di legittimità .<br /> 22. Con riferimento al sesto motivo di gravame, a margine della prospettazione dubitativa data dal vettore ricorrente, va osservato che nell&#8217;aeroporto di Milano Malpensa la gestione dell&#8217;infrastruttura<br /> centralizzata di deposito e distribuzione del carburante risulta affidata ad una società  terza, la Disma S.p.A., di cui la S. detiene una quota, che ha per oggetto specifico della propria attività  la gestione delle funzioni di stoccaggio e di distribuzione del carburante in ambito aeroportuale.<br /> L&#8217;affidamento da parte del gestore ad imprese terze di attività  e servizi aeroportuali connessi alle operazioni di assistenza a terra risulta in linea con quanto previsto dal Codice della navigazione che all&#8217;art. 705 stabilisce: &quot;<em>il gestore aeroportuale assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all&#8217;articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l&#8217;attività  dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione</em>&quot;.<br /> 22.1. Proprio in ragione dell&#8217;affidamento dell&#8217;infrastruttura alla società  terza nel contratto di programma il corrispettivo relativo all&#8217;impianto di distribuzione e di stoccaggio del carburante presso lo scalo di Malpensa non è stato incluso nella dinamica tariffaria.<br /> 22.2. La scelta operata in sede di contratto di programma appare del tutto coerente con la situazione di fatto.<br /> 22.3. Nè, d&#8217;altro canto, il vettore ricorrente ha dedotto in cosa la mancata inclusione di tale aspetto nella dinamica tariffaria lo possa pregiudicare, anche perchè la tariffa relativa (autonomamente determinata) è approvata annualmente da ENAC, che ne controlla la corretta applicazione.<br /> 22.4. Anche il sesto motivo va pertanto rigettato.<br /> 23. Con l&#8217;ottavo motivo di gravame il vettore ricorrente si duole dell&#8217;aumento dei corrispettivi per gli uffici previsto nel contratto di programma rispetto a quanto precedentemente stabilito da ENAC con provvedimento del 2 ottobre 2007.<br /> 23.1. Anche tale motivo, così¬ come formulato non ha pregio.<br /> 23.2. Il ricorrente compara situazioni differenti (tenuto conto della distanza temporale di cinque anni, su cui certamente ha inciso l&#8217;inflazione) senza fornire elementi che di contro evidenzino una sostanziale identità  di circostanze.<br /> Di talchè la censura così¬ come prospettata si presenta generica e non circostanziata.<br /> In ogni caso la tariffa prevista per il primo anno di vigenza del contratto di programma si incrementerà  di anno in anno soltanto se e nella misura in cui il gestore attuerà  il piano degli investimenti approvato con il contratto ed allo stesso allegato.<br /> 23.3. Anche tale ultimo mezzo di gravame è infondato.<br /> 24. In conclusione per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato.<br /> 25. Tenuto conto della complessità  delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Ugo Di Benedetto, Presidente<br /> Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore<br /> Laura Patelli, Referendario</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-17-8-2020-n-1578/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/8/2020 n.1578</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2020 n.1877</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-24-7-2020-n-1877/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-24-7-2020-n-1877/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-24-7-2020-n-1877/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2020 n.1877</a></p>
<p>Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore PARTI: Autolinee Regionali S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cimino e Giuseppe Maria Orlando contro Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vizzini e Licodia Eubea, non costituita in giudizio; Comune di Licodia Eubea, in persona del Sindaco, rappresentato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-24-7-2020-n-1877/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2020 n.1877</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-24-7-2020-n-1877/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2020 n.1877</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore PARTI: Autolinee Regionali S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cimino e Giuseppe Maria Orlando contro Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vizzini e Licodia Eubea, non costituita in giudizio; Comune di Licodia Eubea, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Dario Sammartino,  nei confronti CM Travel &#8211; Gruppo CarcÃ² e Maugeri S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Sileci e Marco Emmanuele,</span></p>
<hr />
<p>Trasporti : le differenze tra  servizi analoghi e servizi identici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.  Trasporti &#8211; servizi analoghi e servizi identici &#8211; differenze.</p>
<p>2.  Concorrenza e mercato &#8211; affidamenti &#8211;  disciplina europea &#8211; promozione della concorrenza- è realizzata.</p>
<p>3.  Codice ATECO &#8211; classificazione delle attività  economiche per fini statistici, fiscali e contributivi &#8211; finalità  &#8211; è tale.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La locuzione &#8220;servizi analoghi&#8221; non si identifica con la nozione di &#8220;servizi identici&#8221;, essendo necessario, anche al fine di contemperare l&#8217;esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell&#8217;appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità  economico-finanziaria richiesta dal bando.</em> <br /> <br /> <em>2. La disciplina europea mira alla promozione della massima concorrenza e intende scongiurare ogni forma di &#8220;ingessamento&#8221; del mercato, imponendo che gli affidamenti intervengano in favore dell&#8217;offerta effettivamente migliore &#8211; purchè idonea, anche sotto il profilo tecnico, ad assicurare il perseguimento delle finalità  dell&#8217;Amministrazione &#8211; evitando interpretazioni formalistiche volte ad assicurare situazioni di privilegio e posizioni di rendita obiettivamente ingiustificate in favore di imprese particolari.</em><br /> <br /> <br /> <em>3.Il codice ATECO risponde ad un&#8217;esigenza di classificazione delle attività  economiche per fini statistici, fiscali e contributivi.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/07/2020<br /> <strong>N. 01877/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00366/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 366 del 2020, proposto da<br /> Autolinee Regionali S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cimino e Giuseppe Maria Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vizzini e Licodia Eubea, non costituita in giudizio;<br /> Comune di Licodia Eubea, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Dario Sammartino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> CM Travel &#8211; Gruppo CarcÃ² e Maugeri S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Sileci e Marco Emmanuele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) della determinazione del Responsabile Servizio Affari Generali del Comune di Licodia Eubea n. 138 in data 19 febbraio 2020, con la quale sono state approvate le risultanze della gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza per l&#8217;affidamento del &#8220;Servizio di Trasporto degli studenti pendolari residenti a Licodia Eubea e frequentanti le scuole medie superiori dei Comuni di Caltagirone e Ragusa per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022&#8221; (CIG 8128271D69); b) della determina dirigenziale a contrarre n. 727 del 4 dicembre 20192, come modificata dalla determina n. 739 del 9 dicembre 2019, nella parte in cui è stato individuato il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso; c) del verbale e della proposta di aggiudicazione del 22 gennaio 2020; d) di tutti gli atti di gara nella parte in cui la Centrale Unica di Committenza ed il Comune di Licodia Eubea hanno verificato positivamente e dato atto del possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali in capo alla controinteressata, senza escluderla dalla procedura;<br /> nonchè per la condanna<br /> dell&#8217;Amministrazione intimata al risarcimento del danno.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020 il dott. Daniele Burzichelli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La ricorrente, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato: a) la determinazione del Responsabile Servizio Affari Generali del Comune di Licodia Eubea n. 138 in data 19 febbraio 2020, con la quale sono state approvate le risultanze della gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza per l&#8217;affidamento del &#8220;Servizio di Trasporto degli studenti pendolari residenti a Licodia Eubea e frequentanti le scuole medie superiori dei Comuni di Caltagirone e Ragusa per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022&#8221; (CIG 8128271D69); b) la determina dirigenziale a contrarre n. 727 del 4 dicembre 20192, come modificata dalla determina n. 739 del 9 dicembre 2019, nella parte in cui è stato individuato il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso; c) il verbale e la proposta di aggiudicazione del 22 gennaio 2020; d) tutti gli atti di gara nella parte in cui la Centrale Unica di Committenza ed il Comune di Licodia Eubea hanno verificato positivamente e dato atto del possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali in capo alla controinteressata, senza escluderla dalla procedura.<br /> Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la gara in questione è stata espletata con modalità  telematiche mediante procedura negoziata al massimo ribasso; b) la ricorrente ha indicato un ribasso dell&#8217;1,55%, mentre la controinteressata ha indicato un ribasso dell&#8217;8,789%; c) la controinteressata, tuttavia, non era in possesso del requisito dell&#8217;idoneità  tecnica ed organizzativa (&#8220;aver effettuato servizi di trasporto analoghi a quello oggetto dell&#8217;appalto per un importo complessivo non inferiore ad € 218.400,00, IVA esclusa, nei tre anni precedenti la data di invio della lettera di invito&#8221;).<br /> Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la stazione appaltante ha errato, in primo luogo, nella scelta del criterio di aggiudicazione dell&#8217;appalto, ritenendo che la procedura rientrasse tra i servizi con caratteristiche standardizzate, senza tener conto che si trattava di un servizio ad alta intensità  di mano d&#8217;opera (art. 50 del decreto legislativo n. 50/2016), con la conseguenza che nella fattispecie non risultava applicabile l&#8217;art. 95, quarto comma, lettera b, del codice degli appalti; b) il costo complessivo della manodopera ammonta, infatti, ad € 134.072,92 ed è di gran lunga superiore al 50% dell&#8217;importo totale del contratto, c) a seguito del ribasso dell&#8217;8,789% offerto dall&#8217;aggiudicataria, l&#8217;incidenza della manodopera è pari ad oltre il 67% del complessivo importo del servizio; d) in ogni caso l&#8217;art. 95 del codice degli appalti impone una adeguata motivazione in ordine alla scelta del minor prezzo; e) la controinteressata non svolge attività  di trasporto pubblico locale e, ai fini della qualificazione tecnico-professionale, ha indicato una serie di attività  che non possono considerarsi analoghe a quelle oggetto dell&#8217;appalto (gite ed escursioni scolastiche, trasferimento di soggetti richiedenti asilo o di atleti della squadra di calcio di Scordia); f) l&#8217;attività  di trasporto inerente al turismo, invero, è del tutto distinta da quella di trasporto, tanto da essere individuata con un codice ATECO diverso; g) l&#8217;avviso pubblico richiama, non a caso, la categoria CPV 60130000-8 (servizi speciali di trasporto passeggeri su strada), mentre la controinteressata opera nella categoria CPV 60172000-4 (noleggio di autobus e pullman con autista); h) la distinzione rileva anche sul piano normativo, come anche ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa.<br /> La controinteressata, costituitasi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) la contestazione relativa alla scelta del criterio del minor prezzo doveva essere formulata tempestivamente; b) ad ogni buon conto, essa risulta infondata in quanto la controinteressata non ha la necessità  di utilizzare due autobus per il trasporto dei novanta alunni, avvalendosi, invero, di un unico mezzo a due piani che consente il trasporto contemporaneo di tutti gli studenti; c) l&#8217;art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, ad ogni buon conto, non prevede un onere motivazionale rinforzato; d) nel periodo 2016-2018 la controinteressata ha espletato in favore di vari istituti scolastici servizi di trasporto, il cui costo è stato complessivamente pari ad € 438.573,40; e) nelle gare di appalto la prescrizione relativa ai servizi analoghi non consente l&#8217;esclusione dei concorrenti che non abbiano svolto le attività  oggetto dell&#8217;appalto, poichè ciò significherebbe affermare che i servizi analoghi devono, in realtà , essere identici; f) non può ritenersi che il servizio richiesto dal bando sia un servizio di linea, poichè la legge regionale numero n. 24/1973 non prevede in alcun modo che il servizio offerto dai Comuni agli studenti rientri, per l&#8217;appunto, nella nozione di servizio pubblico di linea.<br /> Il Comune di Licodia Eubea, costituitosi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) la contestazione relativa al criterio di aggiudicazione risulta tardiva ed essa, comunque, è infondata in quanto il calcolo offerto dalla ricorrente risulta arbitrario; b) la giurisprudenza ha ampiamente chiarito che i servizi analoghi non devono essere identici a quelli oggetto dell&#8217;appalto; c) l&#8217;art. 1, terzo comma, della legge regionale n. 24/1973 stabilisce che i Comuni assicurano il servizio di cui trattasi attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal Comune o mediante servizio affidato a terzi.<br /> Con memoria in data 13 luglio 2020 la ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie difese, anche alla luce delle deduzioni avversarie.<br /> Nell&#8217;odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Il ricorso appare manifestamente infondato, di talchè la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno dieci giorni dall&#8217;ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità  di integrare il contraddittorio, risultando completa l&#8217;istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato nelle proprie difese di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.<br /> A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate (potendo, quindi, prescindersi dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione di parziale irricevibilità  del gravame sollevata dal Comune resistente e dalla controinteressata).<br /> Per quanto attiene al criterio di aggiudicazione, la ricorrente ha effettuato dei calcoli analitici e puntuali, i quali, perà², non tengono conto della circostanza che, a differenza di quanto ritenuto dall&#8217;interessata, per l&#8217;espletamento del servizio non è necessario ricorrere a due autobus, atteso che i novanta studenti possono essere trasportati a Caltagirone e a Ragusa ricorrendo ad un solo mezzo a due piani (e, pertanto, con un monte ore destinato alla manodopera di gran lunga inferiore a quello stimato nel ricorso introduttivo).<br /> Inoltre, come evidenziato dalla controinteressata, occorre considerare che sei ore (su otto) della prestazione lavorativa resa dal personale devono considerarsi &#8220;di sosta&#8221;, di talchè esse vanno retribuite in misura ridotta, secondo le previsioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.<br /> Ne consegue che l&#8217;incidenza della manodopera sull&#8217;importo complessivo del servizio (€ 199.204,82) risulta di gran lunga inferiore al 50% (e, segnatamente, pari ad € 55.555.39, secondo la ricostruzione offerta dalla controinteressata), con la conseguenza che nel caso di specie, non ricorrendo l&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art 50 del decreto legislativo n. 50/2016, risultava applicabile l&#8217;art. 95, quarto comma, lettera b), del codice degli appalti.<br /> Inoltre, la &#8220;motivazione adeguata&#8221; contemplata dall&#8217;art. 95, quarto comma, del decreto legislativo n. 50/2016 è stata nel caso di specie puntualmente resa, atteso che l&#8217;Amministrazione ha specificato che doveva essere espletata &#8220;apposita procedura negoziata, ai sensi dell&#8217;art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016, con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell&#8217;art. 95, quarto comma, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato, privo di alta intensità  di manodopera&#8221;.<br /> Il legislatore, infatti, nel prevedere una &#8220;motivazione adeguata&#8221; non ha inteso introdurre superflui formalismi a fini di mero intralcio alla speditezza dell&#8217;azione amministrativa &#8211; in plateale violazione dell&#8217;art. 97, secondo comma, della Costituzione &#8211; ma ha voluto semplicemente imporre alla stazione appaltante di esplicitare sinteticamente le ragioni del ricorso, nel caso concreto, al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, al fine di garantire, da un lato, che la ponderazione sul punto fosse meditata e consapevole e, dall&#8217;altro, di consentire agli interessati di verificare la correttezza e la legittimità  della relativa valutazione amministrativa.<br /> Poichè il servizio di (mero) trasporto presenta inconfutabilmente caratteristiche standardizzate (in quanto la prestazione da rendere consiste semplicemente e irrimediabilmente nel trasferire uno o pìù soggetti da un luogo ad un altro) e atteso che non ricorreva nella specie l&#8217;ipotesi dell&#8217;alta intensità  di manodopera in quanto, secondo un dato di comune esperienza, sono disponibili sul mercato mezzi di trasporto di capienza sufficiente per trasportare tutti gli alunni di Licodia Eubea che necessitino del servizio, la motivazione resa dalla stazione appaltante appare congrua e perfettamente adeguata, come prescritto, appunto, dal citato art. 95, quinto comma.<br /> Con riferimento alla qualificazione tecnico-professionale, la giurisprudenza ha, poi, ripetutamente affermato (sul punto, cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, IV, n. 2953/2020) che la locuzione &#8220;servizi analoghi&#8221; non si identifica con la nozione di &#8220;servizi identici&#8221;, essendo necessario, anche al fine di contemperare l&#8217;esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell&#8217;appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità  economico-finanziaria richiesta dal bando.<br /> Al riguardo può aggiungersi e sottolinearsi che la disciplina europea mira alla promozione della massima concorrenza e intende scongiurare ogni forma di &#8220;ingessamento&#8221; del mercato, imponendo che gli affidamenti intervengano in favore dell&#8217;offerta effettivamente migliore &#8211; purchè idonea, anche sotto il profilo tecnico, ad assicurare il perseguimento delle finalità  dell&#8217;Amministrazione &#8211; evitando interpretazioni formalistiche volte ad assicurare situazioni di privilegio e posizioni di rendita obiettivamente ingiustificate in favore di imprese particolari.<br /> Nel caso in esame, la prestazione da rendere consiste semplicemente nel trasportare gli alunni di Licodia Eubea a Caltagirone e a Ragusa, sicchè, anche da un punto di vista intuitivo, non si comprende perchè non debba considerarsi idoneo allo scopo l&#8217;operatore economico che abbia giÃ  svolto servizi di trasporto di persone &#8211; cioè una prestazione sostanzialmente identica a quella oggetto della procedura &#8211; secondo le indicazioni quantitative contemplate dalla disciplina di gara.<br /> D&#8217;altronde, l&#8217;art. 1, primo comma, della legge regionale n. 24/1973 stabilisce semplicemente che è assicurato il &#8220;trasporto gratuito agli alunni della scuola dell&#8217;obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune che si recano presso altro comune, o frazione diversa dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica&#8221;, mentre il successivo terzo comma prevede che &#8220;il Sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal Comune o mediante servizio affidato a terzi&#8221;.<br /> Dall&#8217;espressione da ultimo indicata (&#8220;mediante servizio affidato a terzi&#8221;) in alcun modo può desumersi che il servizio debba considerarsi un vero e proprio servizio di linea, con la necessità  di procedere al suo affidamento in via esclusiva in favore di soggetti che abbiano giÃ  esercitato in tale specifico campo.<br /> Il codice ATECO, poi, risponde ad un&#8217;esigenza di classificazione delle attività  economiche per fini statistici, fiscali e contributivi, di talchè non si comprende in che modo esso possa assumere rilievo a fini interpretativi nella materia della disciplina della &#8211; massima &#8211; concorrenza imposta dal diritto europeo.<br /> I codici CPV, infine, costituiscono un sistema di classificazione unitario dell&#8217;oggetto degli appalti pubblici che mira soltanto ad agevolare gli operatori economici interessati nella ricerca dei bandi di gara.<br /> L&#8217;indicazione di un codice CPV, pertanto, non impedisce la partecipazione alla procedura all&#8217;operatore economico che vanti servizi analoghi a quello oggetto del codice CPV, nè il codice indicato dall&#8217;Amministrazione, per le identiche argomentazioni giÃ  svolte, può costituire un criterio interpretativo al fine di pregiudicare la disciplina sulla concorrenza imposta dal legislatore europeo.<br /> Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.<br /> Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo anche conto della relativa semplicità  della controversia in esame e della sua sollecita definizione in esito all&#8217;incidente cautelare.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo rigetta; 2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle controparti, liquidate in complessivi € 1.500,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore<br /> Giuseppa Leggio, Consigliere<br /> Diego Spampinato, Consigliere</p>
<p> <br /> </div>
<p> Â <br /> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-24-7-2020-n-1877/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2020 n.1877</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.3159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-7-2020-n-3159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-7-2020-n-3159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-7-2020-n-3159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.3159</a></p>
<p>Salvatore Veneziano, Presidente, Maurizio Santise, Consigliere, Estensore PARTI: T.A.M. Tirreno Azienda Mobilità  S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Rispoli, contro Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-7-2020-n-3159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.3159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-7-2020-n-3159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.3159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Veneziano, Presidente, Maurizio Santise, Consigliere, Estensore PARTI: T.A.M. Tirreno Azienda Mobilità  S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Rispoli,  contro Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano,  nei confronti Anm s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Maffettone</span></p>
<hr />
<p>Trasporto pubblico locale ex. d.lgs. 442/1997  : natura e differenze del  servizi di trasporto locale &#8220;minimi&#8221; ed &#8220;aggiuntivi&#8221; .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Trasporti &#8211; Trasporto pubblico locale ex. d.lgs. 442/1997  &#8211; servizi di trasporto locale &#8220;minimi&#8221; ed &#8220;aggiuntivi&#8221; &#8211; natura e differenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il d.lgs. 442/1997 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) distingue, all&#8217;art. 16, i servizi di trasporto locale &#8220;minimi&#8221; e &#8220;aggiuntivi&#8221;. I primi sono quelli &#8220;qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità  dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni&#8221; (comma 1); i secondi sono con oneri a carico dei bilanci degli enti locali che li istituiscono e in tal caso l&#8217;imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie sono poste a carico dei bilanci degli enti stessi e sono fissate mediante i contratti di servizio di cui all&#8217;articolo 19 (comma 3).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/07/2020<br /> <strong>N. 03159/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00020/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 20 del 2020, proposto da<br /> T.A.M. Tirreno Azienda Mobilità  S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Rispoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Trieste e Trento 48;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Anm s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Maffettone, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Maffetone in Napoli, via Plauto 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione degli effetti</em><br /> &#8211; della Determinazione Dirigenziale n. 006 del 21.10.2019 (DETDI/2019/257 del 21.10.2019), comunicata con nota prot. PG/2019/847120 del 21.10.2019, con la quale il Comune di Napoli &#8211; Servizio Trasporto Pubblico &#8211; ha rigettato l&#8217;istanza formulata dalla s.r.l. TAM tesa al conseguimento dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio della linea commerciale ex art. 39 L.R. 3/2002 &#8220;Aeroporto di Napoli Capodichino &#8211; Stazione FS Napoli (Corso A. Lucci) &#8211; Via Acton &#8211; Via D. Morelli &#8211; Fuorigrotta &#8220;Piazzale Tecchio&#8221; e da Fuorigrotta &#8220;Piazzale Tecchio&#8221; &#8211; Via G. Arcoleo (civ.48) &#8211; Via Acton &#8211; Staz. FS Napoli -Aeroporto di Napoli Capodichino&#8221; (doc.1);<br /> &#8211; della nota prot. PG/805179 del 7.10.2019 con la quale erano comunicati i motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza proposta dalla società  TAM e della nota del Comune di Napoli: prot. PG/707040 del 29.8.2019 con la quale era richiesto a ANM proprio parere sulla linea proposta (parere espresso con nota prot. PG/2019/749944 del 19.09.2019);<br /> &#8211; per quanto di interesse e soltanto laddove dovessero intendersi in senso difforme alla tesi proposta in ricorso, dell&#8217;art. 2, comma 3; dell&#8217;art.4 c.1 e dell&#8217;art. 9, comma 4, lett. a), del Regolamento comunale di cui alla DD n. 20 del 20.04.2018;<br /> &#8211; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè allo stato non conosciuto.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e dell&#8217;Anm s.p.a.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il dott. Maurizio Santise nella udienza pubblica del giorno 27 maggio 2020, svoltasi da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e dell&#8217;art. 5 del D.P. n.14/2020/Sede, mediante l&#8217;utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l&#8217;Informatica della G.A.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La società  ricorrente, con ricorso tempestivamente notificato all&#8217;amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., ha esposto quanto segue:<br /> 1) la società  ricorrente presentava istanza per l&#8217;ottenimento dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio del servizio di linea &#8220;Aeroporto di Napoli Capodichino &#8211; Stazione FS Napoli (Corso A. Lucci) &#8211; Via Acton &#8211; Via D. Morelli &#8211; Fuorigrotta &#8220;Piazzale Tecchio&#8221; e da Fuorigrotta &#8220;Piazzale Tecchio&#8221; &#8211; Via G. Arcoleo (civ.48) &#8211; Via Acton &#8211; Staz. FS Napoli -Aeroporto di Napoli Capodichino&#8221; secondo le prescrizioni del nuovo Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Napoli;<br /> 2) dopo una serie di vicissitudini processuali, il Comune di Napoli provvedeva a trasmettere l&#8217;istanza completa a tutti gli Enti e i Servizi competenti per acquisire i pareri e nulla osta prescritti;<br /> 3) venivano acquisiti i pareri favorevoli della G.E.S.A.C. S.p.a., del Servizio Viabilità  e Traffico e della Direzione Generale per la Mobilità  della Regione Campania;<br /> 4) la società  in house ANM Spa &#8211; il cui parere non era previsto &#8211; con nota prot. PG/2019/749944 del 16/09/2019 esprimeva, invece, parere negativo all&#8217;utilizzo delle proprie fermate perchè:<br /> a. &#8220;le fermate in questione insistono su tratte cittadine classificate a valenza metropolitana ad elevata intensità  di servizio pubblico, giÃ  utilizzate, oltre che dalle linee ANM, anche da altri vettori di TPL, per cui ulteriori transiti con relativa sosta per salita/discesa passeggeri risulterebbero del tutto incompatibili con le prerogative di regolarità , continuità  e sicurezza del nostro servizio&#8221;;<br /> b. &#8220;il servizio di che trattasi si configurerebbe a tutti gli effetti come un servizio urbano esercitato su tratte non residuali per il quale Anm detiene in esclusiva regolare contratto di servizio con Napoli holding&#8221;;<br /> c. la linea TAM sarebbe in sovrapposizione con numerose linee ANM che sarebbero anche interconnesse con altri collegamenti ANM, CTP ed EAV oltre che dalle linee su ferro M1 e M2&#8243;.<br /> d. &#8220;la tratta Aeroporto-Stazione Centrale- Porto sarebbe servita anche dalla linea Alibus di ANM Spa&#8221;;<br /> e) con Determinazione Dirigenziale n. 006 del 21.10.2019 il Comune, dopo aver emesso il preavviso di rigetto, ai sensi dell&#8217;art. 10 bis l. 241/1990, rigettava l&#8217;istanza.<br /> 2. Con l&#8217;odierno ricorso, tempestivamente notificato al Comune e all&#8217;Anm s.p.a., la società  ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità  e chiedendone il rigetto per i seguenti motivi:<br /> a) Incompetenza. Violazione di legge: artt. 5 e 39 della L.R. n. 3/2002 &#8211; art. 4, comma 1, lett. a) e art. 9 del regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Napoli n. 20 del 16.4.2018 &#8211; Eccesso di potere: omessa istruttoria &#8211; sviamento del procedimento;<br /> b) Violazione di legge: art. 4, comma 1, lett. a) e art. 9 del citato regolamento comunale &#8211; Eccesso di potere: omessa istruttoria &#8211; sviamento del procedimento. Erroneità  manifesta &#8211; carenza di motivazione &#8211; illogicità ;<br /> c) Violazione dell&#8217;art. 41 della Costituzione, dei principi di libera concorrenza, di libera iniziativa di impresa e di proporzionalità  &#8211; Violazione dell&#8217;art. 106 TFUE e del Regolamento n. 1370/2007 &#8211; erronea qualificazione del servizio Alibus;<br /> d) Violazione dell&#8217;art. 12 d.l. n. 223/2006 &#8211; Violazione dell&#8217;art. 41 della Costituzione, dei principi di libera concorrenza, di libera iniziativa di impresa e di proporzionalità  e degli artt. 101 e 102 del TFUE &#8211; Eccesso di potere;<br /> e) Violazione di legge: art. 10 comma 1del Regolamento comunale &#8211; Eccesso di potere: sviamento &#8211; violazione principio di correttezza e buona amministrazione &#8211; abuso di potere;<br /> f) Violazione di legge: art. 10 comma 3 del Regolamento comunale &#8211; Eccesso di potere: sviamento &#8211; omessa istruttoria &#8211; abuso di potere;<br /> g) Violazione di legge: art. 3 della L. 241/90, carenza di motivazione. Illogica motivazione &#8211; Eccesso di potere: omessa istruttoria ed omesso esame della modifica proposta da TAM nelle osservazioni inviate il 21.10.2019.<br /> Il Comune di Napoli e l&#8217;Anm S.p.A. si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l&#8217;avverso ricorso e chiedendone il rigetto.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 27 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Tanto premesso in punto di fatto il ricorso è infondato.<br /> 3. Con un primo motivo di ricorso, la società  ricorrente ha contestato che il provvedimento impugnato sarebbe integralmente fondato sul parere dell&#8217;Anm s.p.a., che non è richiesto come obbligatorio dal regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Napoli n. 20 del 16.4.2018, il quale, invece, prevede che deve essere il Servizio comunale competente per il TPL a valutare l&#8217;eventuale intralcio ai servizi minimi e aggiuntivi comunali. In particolare, l&#8217;art. 9, comma 4, lett. a) del regolamento attribuisce all&#8217;ufficio competente ossia a quello Viabilità  del Comune il parere sulla modalità  di utilizzo delle fermate.<br /> La società  ricorrente ha poi contestato il difetto di istruttoria e ha, altresì¬, contestato la qualificazione del servizio come non residuale, ma aggiuntivo, effettuata dal Comune. Non sarebbe, peraltro, vero che le linee indicate da Anm s.p.a. coinciderebbero con quelle della ricorrente.<br /> Le due società  assolverebbero, quindi, con le diverse fermate, a due domande di mobilità  differenti.<br /> In ogni caso il servizio svolto da Anm non potrebbe qualificarsi come servizio minimo e/o aggiuntivo per il quale vi sarebbe il divieto di sovrapposizione, ma dovrebbe ritenersi un servizio di natura commerciale, sul quale non gravano obblighi di servizio pubblico ex art. 17 D.lgs. 422/97, con esclusione di qualsiasi diritto di esclusiva previsto soltanto per tali servizi dall&#8217;ordinamento.<br /> La condotta dell&#8217;amministrazione resistente finirebbe, inoltre, per impedire il raggiungimento di un interesse pubblico qual è quello dei collegamenti con le aree aeroportuali che l&#8217;ordinamento giudico ha ritenuto di dover garantire con il D.L. 223/2006.<br /> Inoltre, la ricorrente in sede di preavviso di rigetto ha modificato la propria proposta, dichiarando di rinunciare allo scarico dei passeggeri da Napoli centro in direzione Aeroporto di Capodichino impegnandosi ad effettuare (con prescrizione scritta nell&#8217;autorizzazione) per tutte le fermate il solo carico.<br /> Nonostante ciò, il Comune, con il provvedimento n. 600 del 21 ottobre 2019, ha respinto l&#8217;istanza, in quanto il servizio chiesto dalla società  ricorrente è in sovrapposizione con il servizio reso dalla società  in house Anm s.p.a., perchè sul suddetto percorso giÃ  insistono linee di servizi minimi di esclusiva competenza di quest&#8217;ultima e, in particolare:<br />%Âª Linea C68 (Anm): Aeroporto di Capodichino- piazza Carlo III con interconnessione alla rete di superficie mediante le linee 201-202-254-182-184-R5-C68-654.<br />%Âª Linea 180 (Anm): via Ruffo di Calabria (Aeroporto) &#8211; Fuorigrotta (piazzale Tecchio).<br /> Linea R5 (Anm): via U. Maddalena (350 mt dall&#8217;Aeroporto) &#8211; piazza Garibaldi.<br />%Âª Linea 182 (Anm): via U. Maddalena (350 mt dall&#8217;Aeroporto) &#8211; piazza Carlo III &#8211; via Foria &#8211; piazza Dante.<br /> Tutte le linee suddette, secondo il Comune, presentano un elevato grado di interconnessione con ulteriori collegamenti assicurati dalle linee ANM, CTP ed EAV oltre che dalle linee su ferro M1 e M2. Inoltre la tratta Aeroporto-Stazione Centrale- Porto è attualmente servita anche dalla linea Alibus di Anm s.p.a.<br /> Inoltre, il Comune, nel rispondere alle osservazioni della società  ricorrente, rese in sede di preavviso di rigetto, ha evidenziato che la richiesta avanzata dalla società  in oggetto riguarda servizi di linea autorizzati residuali, senza oneri a carico del Comune di Napoli, per i quali non sussistono obblighi di servizio, ovvero servizi che si sviluppano sui percorsi attualmente non serviti, oppure su percorsi serviti ma in fasce orarie attualmente non coperte&#8221;, come da istanza PG/2019/636077 del 23/07/2019 della società  ricorrente. In merito, perà², il Comune, nel respingere l&#8217;istanza, ha valorizzato la <em>ratio</em> dell&#8217;art. 39 comma 3 della LR 3/2002, secondo cui eventuali servizi autorizzati devono essere rilasciati &#8220;sulla base del principio di coerenza, compatibilità  e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi&#8221;.<br /> Ciò significa che tali servizi possono svilupparsi nello spazio e/o nel tempo ed essere istituiti in aree (urbane) non raggiunte dal TPL o su tratte raggiunte dal TPL, ma solo in fasce orarie non coperte dal servizio di linea (servizi minimi e/o aggiuntivi).<br /> Inoltre, il parere dell&#8217;Anm è stato chiesto perchè l&#8217;art. 9 comma 4 lettera a) stabilisce che: &#8220;in via prioritaria, laddove esistono percorsi in sovrapposizione delle linee autorizzate con le linee dell&#8217;azienda comunale del trasporto pubblico urbano, si potranno utilizzare le fermate del trasporto pubblico giÃ  esistenti, previo verifica con il programma di esercizio del TPL. L&#8217;utilizzo delle fermate è limitato al tempo strettamente necessario alla salita/discesa dei passeggeri e sempre che tali operazioni non siano, a insindacabile giudizio del Servizio comunale competente per il TPL, di intralcio al regolare esercizio delle linee dei servizi minimi o aggiuntivi che si svolgono all&#8217;interno del Comune di Napoli&#8221;.<br /> Il Comune ha, tuttavia, qualificato il servizio di trasporto oggetto di richiesta di autorizzazione come aggiuntivo e non residuale, in quanto &#8220;la linea Alibus è un servizio aggiuntivo (D.Lgs 442/97 artt. 16 e 17) compreso tra i servizi ordinari contemplati nel contratto di servizio che Anm detiene con il comune di Napoli: l&#8217;eventuale introduzione di un servizio in sovrapposizione con la stessa, verrebbe a determinare una alterazione dell&#8217;equilibrio economico-finanziario di tale contratto.<br /> 5. Così¬ ricostruite le vicende processuali e le opposte posizioni processuali, è opportuna una breve ricostruzione della disciplina che governa la materia, con particolare riguardo al d.lgs. 442/1997, alla legge della Regione Campania n. 3/2002 e al Regolamento dei Servizi di Trasporto Pubblico di Linea Autorizzati&#8221;, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Napoli n. 20 del 16.04.2018.<br /> Il d.lgs. 442/1997 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) distingue, all&#8217;art. 16, i servizi di trasporto locale &#8220;minimi&#8221; e &#8220;aggiuntivi&#8221;. I primi sono quelli &#8220;qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità  dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni&#8221; (comma 1); i secondi sono con oneri a carico dei bilanci degli enti locali che li istituiscono e in tal caso l&#8217;imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie sono poste a carico dei bilanci degli enti stessi e sono fissate mediante i contratti di servizio di cui all&#8217;articolo 19 (comma 3).<br /> La legge regionale, che disciplina il sistema di trasporto pubblico locale ed i sistemi di mobilità  nella Regione Campania, prevede, all&#8217;art. 5, che i servizi di trasposto si dividono in &#8220;Servizi di linea minimi, aggiuntivi e autorizzati&#8221;; sono servizi autorizzati &#8220;i servizi di linea residuali per i quali non sussistono obblighi di servizio, ai sensi dell&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 422/97, e che possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti e autorizzate dall&#8217;ente competente, ai sensi dell&#8217;art. 39. Quest&#8217;ultimo prevede che &#8220;I servizi di trasporto pubblico autorizzati, di cui all&#8217;art. 5, devono essere assentiti dalla Giunta Regionale, ai sensi dell&#8217;art. 6 o dagli enti locali competenti, ai sensi degli artt. 8, 9, 10, previo parere favorevole della Regione&#8221;.<br /> Il comma 3 dispone che &#8220;Con apposito regolamento regionale, entro 180 giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la durata, le modalità  e i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni, sulla base del principio di coerenza, compatibilità  e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi. In attesa dell&#8217;entrata in vigore del regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni nel rispetto dei suddetti principi e per una durata di un anno&#8221;.<br /> In assenza del regolamento regionale, il Comune di Napoli, con Deliberazione del Consiglio Comunale di Napoli n. 20 del 16.04.2018, ha approvato il Regolamento dei Servizi di Trasporto Pubblico di Linea Autorizzati&#8221;. Quest&#8217;ultimo all&#8217;art. 4 distingue i servizi di linea autorizzati in &#8220;residuali&#8221; e &#8220;con finalità  esclusivamente turistica&#8221;. Riguardo ai primi li definisce come i servizi di linea, senza oneri a carico del Comune di Napoli, per i quali non sussistono obblighi di servizio, ovvero servizi che si sviluppano sui percorsi attualmente non serviti, oppure su percorsi serviti ma in fasce orarie attualmente non coperte.<br /> 6. Così¬ ricostruito il quadro normativo, può ora essere esaminata la presente controversia.<br /> I motivi di ricorso con cui si contesta l&#8217;acquisizione del parere dell&#8217;Anm spa e l&#8217;appiattimento sullo stesso da parte del Comune di Napoli sono infondati.<br /> La circostanza che il regolamento comunale non preveda l&#8217;acquisizione del citato parere non impedisce all&#8217;amministrazione, qualora sia necessario acquisire tutte le informazioni necessarie per scrutinare l&#8217;istanza di autorizzazione, di chiedere informazioni anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla normativa di riferimento.<br /> Nel caso di specie, il Comune, per valutare la sovrapponibilità  dei percorsi relativi ai due servizi di traporto (quello svolto dall&#8217;Anm s.p.a. e quello oggetto di autorizzazione della ricorrente), ha correttamente acquisito il parere dell&#8217;Anm s.p.a. al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per scrutinare l&#8217;istanza di autorizzazione.<br /> Bene ha quindi fatto il Comune ad interpellare l&#8217;Anm s.p.a.<br /> Peraltro, la circostanza che il Comune abbia sostanzialmente condiviso le argomentazioni dell&#8217;Anm non vuol dire che lo stesso ente comunale non abbia posto in essere alcuna istruttoria o si sia addirittura appiattito del tutto sul parere della società  in house. Il Comune, in base a quanto evidenziato dall&#8217;Anm, ha riscontrato che i due servizi, quello da autorizzare proposto dalla società  ricorrente e quello svolto da Anm s.p.a., si sovrappongono nei percorsi.<br /> La ricorrente sostiene che nessuna sovrapposizione ci sarebbe, in quanto non ci sarebbero fermate in comune ma solo percorsi coincidenti e quindi il servizio dovrebbe essere qualificato, comunque, come residuale.<br /> Come visto, perà², il servizio ha natura residuale solo se si sviluppa &#8220;sui percorsi attualmente non serviti, oppure su percorsi serviti ma in fasce orarie attualmente non coperte&#8221; (art. 4 del Regolamento) e, in ogni caso, le autorizzazioni devono essere rilasciate sulla base del principio di coerenza, compatibilità  e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi (art. 39, co. 3 legge regionale n. 3/2002).<br /> A giustificare il diniego di rilascio dell&#8217;autorizzazione per i servizi di natura residuale, anche a voler condividere la ricostruzione della ricorrente, basterebbe quindi la sovrapposizione dei servizi. Il servizio per avere natura residuale non deve, infatti, sovrapporsi a quello svolto dal comune. Nel caso di specie, è acclarato che ci siano sovrapposizioni di servizi e quindi di percorsi, non rilevando la sola circostanza che le fermate non coincidano. In particolare, come rilevato da Anm e confermato dal Comune, le fermate proposta da TAM sono tutte posizionate su tratte cittadine classificate &#8220;a valenza metropolitana&#8221; e ad elevata intensità  di servizio pubblico e che sono utilizzate, oltre che dalle linee ANM, anche da altri vettori di TPL. Peraltro, solo il Comune può valutare, in base ad un&#8217;ampia valutazione discrezionale, censurabile solo se palesemente irragionevole e illogica, che una parziale sovrapposizione comunque non incida sulla funzionalità  del servizio pubblico di trasporto locale.<br /> Del resto, il Comune, in attuazione dell&#8217;art. 10, co. 4 del Regolamento, ha proposto una modifica del percorso che la società  ricorrente ha, perà², ritenuto non soddisfacente.<br /> Quest&#8217;ultima ha, da parte sua, proposto al Comune di modificare il percorso, proponendo di &#8220;rinunciare in direzione Napoli centro &#8211; Aeroporto di Capodichino allo scarico dei passeggeri ed, in tale direzione, effettuerà  per tutte le fermate il solo carico; inoltre, in direzione Aeroporto di Capodichino &#8211; Napoli, TAM intende rinunciare al carico dei passeggeri nelle fermate intermedie ove effettuerà  il solo scarico, fino al capolinea fine corsa. In tal modo le linee TAM non potranno che essere utilizzate, infatti, unicamente dall&#8217;utenza che intende raggiungere l&#8217;Aeroporto dal centro città  e viceversa&#8221;.<br /> Tale proposta, tuttavia, non sconfessa la circostanza che continua a permanere la sovrapposizione dei percorsi e quindi il provvedimento del Comune risulta legittimo, in quanto non illogico nè irragionevole.<br /> La società  ricorrente, inoltre, ha evidenziato che il servizio di trasporto svolto da Anm s.p.a. non rientrerebbe in un servizio aggiuntivo soggetto ad obblighi di servizio e quindi sottratto alle regole della concorrenza, ma rappresenterebbe un servizio di natura commerciale sottoposto alle naturali regole di concorrenza; in tale ipotesi la mera sovrapposizione dei percorsi non legittimerebbe il diniego dell&#8217;autorizzazione, pena la violazione del principio di iniziativa economica e dei principi generali dell&#8217;Unione Europea.<br /> Come ha ben evidenziato l&#8217;Anm s.p.a. nella memoria difensiva, dall&#8217;art. 2 del contratto di servizio stipulato con il Comune di Napoli (attraverso la Napoli Holding) emerge che i servizi ordinari ricomprendono sia quelli minimi sia quelli aggiuntivi ed il Comune nella nota n. 636692/2017 ha inteso semplicemente collocare il servizio svolto da Anm tra i secondi, ma pur sempre &#8220;come servizio ordinario aggiuntivo&#8221; per incrementarne la produttività , il che ha comportato il passaggio dei relativi oneri finanziari da Regione a Comune.<br /> Parimenti priva di pregio è la censura che Anm s.p.a. non sarebbe soggetta agli obblighi di servizio in quanto nell&#8217;art. 2.2. del contratto di servizio si legge che &#8220;ANM eroga i servizi di cui all&#8217;art. 2 secondo quanto indicato nel Piano di esercizio annuale (giÃ  allegato sotto la lettera &quot;A&quot;), nel Programma di esercizio degli impianti di sollevamento cittadini (ricomprendente il Piano di gestione annuale degli ascensori pubblici ed il Piano di gestione annuale delle scale mobili) che si allega al presente atto sotto la lettera &quot;B&quot;, nel rispetto degli obblighi ed in coerenza con gli obiettivi qualitativi e quantitativi assegnati con il presente contratto e con la legge regionale della Campania n. 3/2002 e s.m.i., nonchè con quanto previsto nel Piano di Riprogrammazione dei servizi di TPL ex. art. 16 bis del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, approvato con D.G.R. n. 462 del 24 ottobre 2013 ed in coerenza con la programmazione triennale dei servizi minimi di TPL&#8221;.<br /> Ne consegue, dunque, che l&#8217;attività  di Anm s.p.a. non risulta libera come qualunque attività  privata, ma è assoggettata a specifici obblighi di servizio. Inoltre, a pag. 12 del contratto si legge che &#8220;Ad integrazione dei corrispettivi erogati dalla Regione Campania per i servizi minimi di TPL, Napoli Holding riconosce ad ANM, a fronte delle prestazioni definite di anno in anno con l&#8217;approvazione dei Piani d&#8217;esercizio, un corrispettivo per l&#8217;espletamento del servizio richiesto&#8221;. Emerge, dunque, <em>per tabulas</em> che il servizio non è autofinanziato, ma vi è una parte del corrispettivo riconosciuto direttamente dalla Regione.<br /> Alla luce di tali elementi può ritenersi che il servizio svolto da Anm s.p.a. sia da sussumere all&#8217;interno dei servizi aggiuntivi e che, in ogni caso, la ricorrente non ha adeguatamente dimostrato che il servizio svolto sia soggetto alla regola dell&#8217;autofinanziamento e si collochi all&#8217;interno di un mercato pienamente concorrenziale.<br /> Essendo quindi il servizio svolto da Anm s.p.a. un servizio aggiuntivo assoggettato agli obblighi di servizio, le autorizzazioni aventi ad oggetto servizi residuali possono essere rilasciate solo se non ci sia una sovrapposizione dei percorsi che penalizzi il servizio pubblico.<br /> Il Comune, come visto, ha adeguatamente motivato sul punto che l&#8217;autorizzazione richiesta comporterebbe pregiudizi al servizio e all&#8217;equilibrio economico del contratto di servizio stipulato con Anm s.p.a.<br /> Ne consegue, pertanto, che il ricorso va respinto.<br /> Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa le spese di lite tra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2020 e dell&#8217;8 luglio 2020 tenuta da remoto ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del D.L. n.18/2020, convertito con l. n. 27/2020, mediante l&#8217;utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l&#8217;Informatica della G.A con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Veneziano, Presidente<br /> Gianmario Palliggiano, Consigliere</div>
<p> Maurizio Santise, Consigliere, Estensore</p>
<p> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-7-2020-n-3159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.3159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2020 n.219</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-3-2020-n-219/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-3-2020-n-219/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-3-2020-n-219/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2020 n.219</a></p>
<p>Carlo Testori, Presidente, Marcello Faviere, Referendario, Estensore PARTI:SADEM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariano Protto, Mario Eugenio Comba, Matteo Chiosso, contro Agenzia della Mobilità  Piemontese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Laura Formentin, nei confronti Consorzio Granda</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-3-2020-n-219/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2020 n.219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-3-2020-n-219/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2020 n.219</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Testori, Presidente, Marcello Faviere, Referendario, Estensore PARTI:SADEM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariano Protto, Mario Eugenio Comba, Matteo Chiosso,  contro Agenzia della Mobilità  Piemontese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Laura Formentin, nei confronti Consorzio Granda Bus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Angelo Buongiorno</span></p>
<hr />
<p>Trasporto pubblico dei passeggeri : individuazione e ratio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Trasporti- trasporto pubblico- trasporto pubblico dei passeggeri &#8211; individuazione e ratio.</p>
<p> 2. Â Trasporti &#8211; Trasporti pubblici- norme speciali &#8211; sono operative &#8211; standard dell&#8217;evidenza pubblica &#8211; carattere parzialmente derogatorio- va riconosciuto.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Nel settore del trasporto pubblico dei passeggeri l&#8217;obiettivo principale non è lo sviluppo della concorrenza, in quanto l&#8217;ordinamento comunitario non ritiene che il semplice gioco delle forze del mercato possa offrire agli utenti servizi di qualità  a prezzi vantaggiosi. <br /> I servizi di trasporto di passeggeri d&#8217;interesse economico generale devono essere individuati come quei servizi che non possono essere gestiti secondo una logica meramente commerciale, per cui gli Stati devono intervenire per la loro produzione attraverso l&#8217;imposizione di obblighi di servizio, a fronte dei quali sono attribuiti agli operatori diritti di esclusiva e/o compensazioni finanziarie, da concedere tramite lo strumento del contratto di servizio. <br /> <br /> <br /> 2. Non si può estendere tout court, ai contratti di servizio di trasporto pubblico le regole e principi applicabili agli appalti di servizi. In questo settore, infatti, operano norme speciali che si caratterizzano proprio per il loro carattere parzialmente derogatorio rispetto agli standard dell&#8217;evidenza pubblica in forza delle specifiche esigenze del settore di mercato che disciplinano.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00219/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00724/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 724 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da SADEM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariano Protto, Mario Eugenio Comba, Matteo Chiosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Mario Eugenio Comba in Torino, via Mercantini n. 6; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Agenzia della Mobilità  Piemontese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Laura Formentin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Consorzio Granda Bus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della Determinazione n. 313 del 27.05.2019, successivamente conosciuta, con cui il Direttore dell&#8217;Area pianificazione e controllo della resistente Agenzia ha disposto la proroga &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 4, par. 4, del Reg. (CE) 1370/07 &#8211; dei contratti di servizio afferenti al bacino di Cuneo e in corso di esecuzione da parte del controinteressato Consorzio, giÃ  fatti oggetto di precedente rinnovo disposto dalla resistente Agenzia con la Determinazione n. 549 del 21/11/2016 sempre adottata dal Direttore dell&#8217;Area pianificazione e controllo, nonchè di tutti gli atti amministrativi richiamati in seno all&#8217;impugnata Determinazione n. 313 del 27/05/2019, con particolare riferimento all&#8217;Allegato 1 &#8220;Patto della Mobilità &#8220;, all&#8217;Allegato 2 &#8220;Preventivo Bacino Sud&#8221;, all&#8217;Allegato 3 &#8220;Investimenti e Piano industriale 2019-2024&#8221;, all&#8217;Allegato 4 &#8220;Conto economico simulato ed obiettivi di efficacia ed efficienza&#8221;, ed all&#8217;Allegato A &#8220;Schema di Atto aggiuntivo, Matrice dei rischi e Monitoraggio&#8221;, nonchè ulteriormente di ogni altro atto amministrativo preordinato, presupposto, o comunque conseguente all&#8217;impugnata Determinazione n. 313 del 27/05/2019; </p>
<p style="text-align: justify;"><i>e per l&#8217;accertamento e dichiarazione d&#8217;inefficacia</i></p>
<p style="text-align: justify;">ex artt. 121-122 c.p.a., dell&#8217;Atto avente ad oggetto la disposta proroga dei suddetti contratti di servizio a valere per il periodo temporale 23/12/2019 &#8211; 09/06/2024.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Agenzia della Mobilità  Piemontese e del Consorzio Granda Bus;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il Consorzio Granda Bus è titolare del servizio di trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano) su gomma per la provincia di Cuneo (cd. Bacino sud ai sensi della DGR n. 17-4134 del 12.07.2012) in virtà¹ di una serie di contratti stipulati dalla Provincia e vari Comuni e poi riuniti dopo la cessione alla Agenzia della Mobilità  Piemontese (AMP). </p>
<p style="text-align: justify;">Il contratto cui le parti fanno riferimento, della durata di anni sei, stipulato a seguito di una procedura ad evidenza pubblica aggiudicata nel febbraio 2010, scadeva il 22.12.2016. Con Determinazione n. 549 del 21.11.2016, adottata dal Direttore dell&#8217;Area pianificazione e controllo della AMP, veniva disposto il rinnovo del contratto di servizio stipulato dal Consorzio, fissando la nuova scadenza al 22.12.2019 (unica per tutti i contratti rinnovati). </p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;approssimarsi di tale data l&#8217;Agenzia, con Determinazione n. 313 del 27.05.2019, disponeva la proroga del servizio sino al 9.06.2024, sottoscrivendo un apposito Atto in data 5.08.2019. </p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso tale Determinazione la SADEM S.p.A., operatore attivo nel mercato di riferimento, proponeva ricorso notificato in data 19.07.2019 sia alla AMP che al Consorzio Granda Bus, chiedendone l&#8217;annullamento per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati in cinque motivi distinti, e chiedendo altresì¬ la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell&#8217;art. 121 ed, in subordine, 122 c.p.a. dell&#8217;atto di proroga nel frattempo sottoscritto. </p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Consorzio Granda Bus si costituiva in data 20.09.2019.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Parte ricorrente depositava, in data 25.09.2019 atto di motivi aggiunti oltre documentazione, integrando, con altri quattro motivi, l&#8217;architettura delle proprie doglianze. </p>
<p style="text-align: justify;">5. In data 5.11.2019 l&#8217;Agenzia per la Mobilità  Piemontese si costituiva, depositando memoria con cui controdeduceva su tutte le censure di parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">6. In data 26.11.2019 SADEM S.p.A. proponeva istanza di mutamento del rito ordinario, con cui originariamente era stata proposta la causa, in rito speciale abbreviato ai sensi dell&#8217;art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del c.p.a. Con Decreto n. 192/2019 tale istanza veniva accolta da questo Tribunale. </p>
<p style="text-align: justify;">7. SADEM S.p.A. depositava, in data 11.02.2020 ulteriore documentazione, seguita dalla AMP e dal Consorzio il giorno successivo. </p>
<p style="text-align: justify;">8. La ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 73 c.p.a., in data 14.02.2020, depositava ulteriore memoria. In data 17.02.2020 seguiva il deposito di memorie da parte della AMP e del Consorzio con cui, quest&#8217;ultimo, oltre a controdedurre nel merito, eccepiva l&#8217;inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse. Tutte e tre le parti in causa, infine, in data 21.02.2020, depositavano memorie di replica. </p>
<p style="text-align: justify;">9. Nella pubblica udienza del 4.03.2020 la causa veniva introitata per la decisione. </p>
<p style="text-align: justify;">10. Occorre esaminare, in primo luogo, la questione di inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse e, nello specifico, per carenza della prova di resistenza sollevata dal controinteressato nella propria memoria introduttiva. </p>
<p style="text-align: justify;">Il Consorzio sostiene che l&#8217;eventuale accoglimento della domanda di annullamento della determinazione con cui si dispone la proroga sarebbe priva di un valore satisfattivo, dato che la AMP avrebbe potuto disporre, in luogo della proroga, un affidamento diretto. Non sussisterebbe, pertanto, nessun interesse concreto alla celebrazione di una gara che possa trovare soddisfazione con l&#8217;accoglimento del ricorso. A tale conclusione il Consorzio giunge evidenziando che, l&#8217;art. 8 del regolamento CE n. 1370/2007, al paragrafo 2 dispone, alla lettera a) che &#8220;<i>l&#8217;articolo 5 si applica all&#8217;aggiudicazione di contratti di servizio pubblico inerenti ai servizi di trasporto di passeggeri su strada e con altri modi di trasporto su rotaia diversi dalla ferrovia quali metropolitana o tram a decorrere dal 3 dicembre 2019</i>&#8220;. In altri termini, l&#8217;art. 5, nella parte in cui impone lo svolgimento di procedure di gara aperta &#8211; stando anche alla interpretazione fornitane dalla Comunicazione della Commissione Com. 29/03/2014, n. 2014/C92/01 (<i>Comunicazione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia</i>), al paragrafo 2.6.1. &#8211; si applica decorsi dieci anni dalla entrata in vigore del Regolamento. A supporto di tale lettura il controinteressato cita, tra le altre, una recente sentenza del Corte di Giustizia (CGCE, sent. 21.03.2019, cause 350/17 e 351/17). </p>
<p style="text-align: justify;">La prospettazione del controinteressato non merita accoglimento. </p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene le considerazioni siano degne di valutazione, ai fini della decisione sulla pregiudiziale di rito occorre considerare due aspetti di dettaglio della disciplina prevista per il periodo transitorio. </p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo si osserva che oggetto diretto della impugnazione è una determinazione che si fonda sull&#8217;applicazione dell&#8217;art. 4 del Regolamento, il quale non è soggetto alla sospensione transitoria cui invece soggiace l&#8217;art. 5. Il sindacato sulla corretta applicazione della disposizione non sospesa è direttamente connesso all&#8217;interesse strumentale a ricorrere, individuabile nella possibilità  che la stazione appaltante possa essere costretta a valutare l&#8217;alternativa dell&#8217;esperimento di una procedura concorsuale come, peraltro, ha dichiarato di voler fare. Si legge, nella determinazione impugnata, che in seguito alla definizione Programma Triennale dei servizi di TPL, il cui iter è giÃ  avviato,  <i>sarà  possibile procedere all&#8217;avvio delle procedure di selezione dei concessionari dei servizi sulla base della predetta normativa europea, delle disposizioni di legge nazionale nonchè delle indicazioni fornite dall&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti con i propri atti di regolazione che prevedono 1) la pubblicazione degli avvisi di preinformazione di cui all&#8217;art. 7, paragrafo 2 del Regolamento Ce 1370/2007 almeno un anno prima dell&#8217;avvio della procedura; 2) la pubblicazione del bando di indizione di gara, 3) il calendario per la predisposizione delle offerte da parte degli OE, la ricezione delle offerte, e la valutazione delle stesse; 4) le fasi di conclusione della procedura e la stipula del contratto; 5) avvio del servizio da parte dell&#8217;OE affidatario&#8221;&#8221;</i>. </p>
<p style=""text-align: justify;"">In secondo luogo si aggiunga che la valutazione sulla sussistenza dell&#8217;interesse deve essere svolta anche in considerazione del tempo di riedizione del potere amministrativo che, nel caso di specie, avverrebbe quando il termine fissato dall&#8217;art. 8, comma 2 del Regolamento CE per la fine del periodo transitorio (2 dicembre 2019) sarebbe giÃ  spirato. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Il citato interesse a ricorrere, pertanto, presenta sia il carattere della concretezza, essendo chiaro il nesso di causalità  tra l&#8217;atto e l&#8217;interesse alla sua impugnazione sia quello della attualità , che presuppone la necessaria immediatezza del vantaggio conseguibile dalla pronuncia.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Per tali ragioni l&#8217;eccezione di inammissibilità  non può essere accolta. </p>
<p style=""text-align: justify;"">11. Passando ai profili di merito questo Collegio ritiene che il ricorso debba essere rigettato per le motivazioni che si vanno ad esporre. </p>
<p style=""text-align: justify;"">12. Con il ricorso introduttivo la SADEM S.p.A. &#8211; in qualità  di operatore del settore del trasporto pubblico locale di persone a mezzo autobus &#8211; ha impugnato la Determina dell&#8217;AMP n. 313 del 27.05.2019, con cui l&#8217;Agenzia, in applicazione dell&#8217;art. 4 par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/07, ha concesso la proroga (per il periodo dal 23/12/2019 al 09/06/2024) dei contratti di servizio esistenti sul bacino provinciale cuneese e giÃ  oggetto di rinnovo contrattuale in favore del Consorzio Granda Bus per il precedente periodo 2016-2019. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Con il primo motivo di ricorso SADEM S.p.A. lamenta l&#8217;erronea applicazione dell&#8217;art. 4 par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/07 in quanto l&#8217;Agenzia avrebbe illegittimamente riproposto, per il periodo 2019-2024, l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto della proroga giÃ  concessa con determinazione n. 549/2016 che, formalmente e sostanzialmente, non avrebbe disposto un rinnovo (o &#8220;&#8221;solo un rinnovo&#8221;&#8221;) bensì¬ una proroga per il periodo 2016-2019.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La doglianza non può trovare accoglimento. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Dalla lettura del testo della deliberazione AMP n. 549/2016 emerge chiaramente che oggetto del provvedimento è la disposizione di un rinnovo contrattuale, in applicazione dell&#8217;art. 2.3 del contratto di servizio. Ciò è reso palese non solo dai termini utilizzati dalla Agenzia (che parla di rinnovo sia nella parte &#8220;&#8221;Decisione&#8221;&#8221; che nella &#8220;&#8221;Motivazione&#8221;&#8221; del provvedimento), ma anche dall&#8217;intera istruttoria condotta sui presupposti della &#8220;&#8221;convenienza&#8221;&#8221; e del &#8220;&#8221;pubblico interesse&#8221;&#8221; previsti dal richiamato articolo contrattuale. La AMP, inoltre, descrive il percorso attraverso il quale è pervenuta a tale decisione. In un passaggio espone addirittura di aver negato la richiesta di proroga avanzata, in un primo momento, dal Consorzio optando, invece, per l&#8217;utilizzo del rinnovo contrattualmente previsto. Il fatto che il provvedimento, nell&#8217;analizzare i profili di convenienza della prosecuzione contrattuale, incidentalmente indichi anche la ricorrenza dei presupposti per l&#8217;applicazione della proroga di cui all&#8217;art. 4.4 del Regolamento comunitario non basta a qualificarne totalmente oggetto, scopo ed effetti. L&#8217;Agenzia ha chiaramente esercitato una opzione contrattualmente prevista, peraltro, giÃ  nei documenti di gara. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Nella determinazione n. 313/2019, invece, ha fatto ricorso ad un altro istituto speciale, la proroga, che trova fondamento direttamente nell&#8217;art. 4 par. 4 del Regolamento (CE) che ne definisce, altresì¬, i presupposti applicativi. L&#8217;istruttoria ed il dispositivo di tale provvedimento, infatti, risultano completamente diversi non soltanto nell&#8217;utilizzo della terminologia (&#8220;&#8221;proroga&#8221;&#8221; anzichè &#8220;&#8221;rinnovo&#8221;&#8221;) ma anche nella analisi e nella documentazione dell&#8217;esistenza dei relativi presupposti (entità  degli investimenti, eccezionale periodo di ammortamento, ecc.). </p>
<p style=""text-align: justify;"">Per tali ragioni il motivo risulta privo di pregio. </p>
<p style=""text-align: justify;"">13. Con il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridica, la ricorrente lamenta il fatto che, con l&#8217;adozione della Determinazione n. 313/2019 e la sottoscrizione del conseguente Atto aggiuntivo, la AMP sarebbe incorsa nella violazione del termine massimo per la durata della proroga previsto dall&#8217;art. 4, par. 4, del Regolamento CE 1370/07 (secondo motivo) e nella violazione del termine massimo per la durata del contratto di servizio di TPL previsto dall&#8217;art. 4, par. 3, del medesimo Regolamento (terzo motivo).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Scendendo nel dettaglio, l&#8217;art. 4, del Regolamento prevede al par. 3 che  <i>&#8220;I contratti di servizio pubblico sono conclusi per una durata determinata non superiore a dieci anni per i servizi di trasporto con autobus [&#038;]&#8221;&#8221;</i> e, al par. 4, che  <i>&#8220;se necessario, tenuto conto delle modalità  di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l&#8217;operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità  significativa in rapporto all&#8217;insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto&#8221;&#8221;. </i>Si tenga presente altresì¬ il considerando n. 15 che recita:<i> &#8220;&#8221;[&#038;] è necessario prevedere la possibilità  di prorogare i contratti di servizio pubblico per un periodo massimo pari alla metà  della loro durata iniziale quando l&#8217;operatore di servizio pubblico debba effettuare investimenti in beni aventi una durata di ammortamento eccezionale [&#038;]&#8221;&#8221;. </i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Parte ricorrente sostiene, con il secondo motivo, che con il provvedimento impugnato si sarebbe proceduto ad autorizzare una prosecuzione di cinque anni (dal 23.12.2019 al 24.06.2024), eccedendo la percentuale del 50% della durata iniziale del contratto consentita dalla disposizione esaminata. La quantificazione di tale durata aggiuntiva, secondo la ricorrente, andava calcolata sulla durata del contrato rinnovato, pari a tre anni (dal 22.12.2016 al 22.12.2019), il solo che, in quanto &#8220;&#8221;nuovo contratto&#8221;&#8221;, potesse rappresentare la base di computo della successiva proroga. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Orbene questa ricostruzione non può trovare accoglimento in quanto non aderisce al dato letterale della normativa citata che parla di &#8220;&#8221;durata del contratto&#8221;&#8221; e, nel considerando, di &#8220;&#8221;durata iniziale [dei contratti di servizio]&#8221;&#8221;. Ãˆ principio oramai consolidato nel diritto dei contratti pubblici che con &#8220;&#8221;durata&#8221;&#8221; debba intendersi il periodo di potenziale vita del rapporto contrattuale così¬ come disciplinato negli atti, comprensivo di tutte le opzioni previste (cfr. art 29 del D.Lgs. 163/2006 &#8211; applicabile al tempo di celebrazione della gara &#8211; oggi art. 35 del D.Lgs. 50/2016, che nel definire i criteri di calcolo della base d&#8217;asta offrono indirettamente anche una linea guida sulla gestione della durata contrattuale). Non è un caso che la disciplina del rinnovo sia contenuta al punto 3 dell&#8217;art. 2 del contratto di servizio che, in rubrica, riporta &#8220;&#8221;<i>Durata del contratto</i>&#8220;&#8221;. Il rinnovo opzionato dalla AMP, benchè si configuri come un nuovo affidamento, non dÃ  vita ad un rapporto contrattuale diverso, parallelo o aggiuntivo rispetto a quello iniziale, ma si presenta come uno strumento negoziale per modulare la durata e, entro certi limiti, le condizioni del rapporto iniziale. Il tutto previsto e disciplinato in una cornice negoziale peraltro giÃ  completamente disciplinata negli atti di gara. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Alla luce di queste considerazioni, pertanto, la base di calcolo su cui parametrare il 50% della durata del contratto prevista dall&#8217;art. 4, par. 4 del Regolamento è dato dalla sommatoria degli iniziali sei anni, cui aggiungere i tre anni di rinnovo che, insieme, costituiscono la durata complessiva del contratto. La proroga, quindi, nel caso di specie, non avrebbe potuto superare i quattro anni e sei mesi. A ben vedere la determinazione n. 313/2019 estende la durata contrattuale dal 23.12.2019 al 24.06.2014, esattamente per il tempo massimo consentito dalla normativa comunitaria. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Sulla scia di tali considerazioni va affrontato anche il terzo motivo nella misura in cui si sostiene che la durata complessiva del rapporto del Consorzio con la AMP avrebbe raggiunto, con i suoi tredici anni e sei mesi, una durata abnorme rispetto al massimo previsto (dieci anni) dal par. 3 dell&#8217;art. 4 del Regolamento CE. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Anche questa doglianza non è condivisibile. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Dalla lettura della norma appare evidente che il legislatore comunitario, all&#8217;art. 4 del Regolamento CE n. 1370/07, abbia fornito chiare indicazioni su cosa debba intendersi per &#8220;&#8221;durata massima&#8221;&#8221; dei contratti di servizio TPL passando dai dieci anni del servizio su gomma ai quindici di quello su rotaia, ammettendo anche durate pìù lunghe in presenza di particolari presupposti (es. territori svantaggiati) e contemplando una prorogabilità  massima del 50% della durata iniziale. Per il TPL su gomma, pertanto, la durata massima raggiungibile è di 15 anni ed a tale periodo vanno riferite le previsioni contenute nel considerando n. 15 che così¬ recita:  <i>&#8220;I contratti di lunga durata possono comportare la chiusura del mercato per un periodo pìù lungo del necessario, con conseguente riduzione degli effetti positivi della pressione della concorrenza. Per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza e al tempo stesso salvaguardare la qualità  dei servizi, è opportuno che i contratti di servizio pubblico abbiano una durata limitata. In tale contesto, è necessario prevedere la possibilità  di prorogare i contratti di servizio pubblico per un periodo massimo pari alla metà  della loro durata iniziale quando l&#8217;operatore di servizio pubblico debba effettuare investimenti in beni aventi una durata di ammortamento eccezionale e, in ragione delle loro caratteristiche e limiti particolari [&#038;]&#8221;&#8221;</i>. Ãˆ chiaro che se la durata dei contratti resta nei limiti dei massimi consentiti, come nel caso di specie, nessuna valutazione di abnormità  può essere condivisa alla luce di tale quadro regolatorio. Anche la recente giurisprudenza della CGCE risulta così¬ orientata, dal momento in cui riconosce che  <i>&#8220;conformemente all&#8217;articolo 4, paragrafo 3, dello stesso regolamento, la durata di un contratto di servizio pubblico di trasporto mediante autobus, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non può eccedere dieci anni, fatti salvi i casi previsti all&#8217;articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento, per i quali esso consente una proroga a determinate condizioni&#8221; </i>(CGCE sent. 21.03.2019, cause 350/17 e 351/17). </p>
<p style=""text-align: justify;"">Per tali ordini di ragioni, quindi, il secondo ed il terzo motivo di ricorso non possono essere accolti. </p>
<p style=""text-align: justify;"">14. Con la quarta doglianza la ricorrente contesta le motivazioni tecniche contenute nella determinazione della AMP, lamentando violazione di legge per inesistenza dei presupposti sostanziali indicati nella fattispecie regolamentare di cui all&#8217;art. 4, par. 4. In particolare il provvedimento impugnato fonda la propria scelta sull&#8217;esigenza di dare attuazione a nuove programmazioni di rete (contenute nel Patto della Mobilità  per il territorio cuneese), su quella di realizzare innovazioni tariffarie (oggetto di specifico accordo tra il Consorzio e la Regione Piemonte ed incluso nella proroga contestata) ed, infine, su quella di dare continuità  ad investimenti su materiale rotabile e sistemi di bigliettazione elettronica giÃ  in corso o, comunque, dovuti. La ricorrente sostiene, invece, che le prime due esigenze non sarebbero previste espressamente tra i presupposti normativi su cui fondare la proroga, mentre la terza costituirebbe un investimento contrattualmente giÃ  dovuto e non una sopravvenienza eccezionale, imprevista <i>ab origine</i>, come sembrerebbe richiedere la disposizione che si assume violata. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Anche questo motivo non può essere accolto.</p>
<p style=""text-align: justify;"">A prescindere dal fatto che parte resistente e il Consorzio controinteressato evidenziano, nei propri atti difensivi, che in virtà¹ del Patto della Mobilità  e dell&#8217;Accordo con la Regione Piemonte sui sistemi tariffari, sarebbero comunque previsti nuovi impegni economici, si evidenzia come, a giustificare la prorogabilità  del contratto, sarebbe bastata anche solo l&#8217;ultima delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato. Per tale ragione è sufficiente soffermarsi sull&#8217;analisi di quest&#8217;ultimo elemento di fatto. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Come giÃ  accennato la tesi della ricorrente poggia sull&#8217;assunto che per poter concedere la proroga, le esigenze di prosecuzione temporale legate all&#8217;ammortamento dei beni sarebbero dovute essere collegate ad investimenti o, comunque, a sopravvenienze &#8220;&#8221;eccezionali&#8221;&#8221; e non prevedibili sulla base del contratto iniziale. Questo sarebbe desumibile dal dettato normativo (l&#8217;art. 4, par. 4 richiede che il ricorso alla proroga debba essere &#8220;&#8221;<i>necessario, tenuto conto delle modalità  di ammortamento dei beni&#8221;&#8221;</i>), e dai principi generali secondo cui la proroga debba essere considerata, comunque, un istituto in deroga alla &#8220;&#8221;regola&#8221;&#8221; della gara pubblica e, quindi, di carattere eccezionale, al pari di quanto avviene nel settore degli appalti pubblici. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Orbene tale interpretazione non appare condivisibile. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Dai fatti e dai documenti dedotti in causa è provato che, sia nel periodo precedente che nel periodo interessato dalla proroga, il Consorzio abbia effettuato &#8211; e si sia impegnato ad effettuare per il futuro &#8211; nuovi investimenti in materiale rotabile ed in infrastrutture per la bigliettazione elettronica (BIP). </p>
<p style=""text-align: justify;"">Sul piano interpretativo dal dato letterale della disposizione dell&#8217;art. 4 del Regolamento CE non si trae alcuno spunto per giungere alla conclusione che tali investimenti &#8211; ed i relativi ammortamenti &#8211; sarebbero dovuti risultare eccezionali, imprevedibili e sopravvenuti. Anche la Commissione UE, nella comunicazione Com. 29/03/2014, n. 2014/C92/01 (<i>Comunicazione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia</i>) dÃ  atto della possibilità  che tali investimenti &#8220;&#8221;eccezionali&#8221;&#8221; possano coincidere con quelli previsti nel contratto. Si legge, infatti, che &#8220;&#8221;<i>Qualsiasi decisione riguardante la proroga della durata di un contratto di servizio pubblico del 50% dovrebbe essere subordinata alle seguenti considerazioni: il contratto di servizio pubblico deve obbligare l&#8217;operatore a investire in beni come per esempio materiale rotabile, strutture per la manutenzione o infrastrutture il cui periodo di ammortamento sia eccezionalmente lungo. Di norma, l&#8217;autorità  competente decide di prorogare la durata del contratto prima dell&#8217;aggiudicazione di un nuovo contratto. Se è necessario decidere una proroga della durata mentre il contratto è in corso, perchè i previsti investimenti in nuovo materiale rotabile non sono effettuati all&#8217;inizio del periodo contrattuale ma, per ragioni tecniche, in una fase successiva, questa possibilità  deve essere chiaramente indicata nei documenti di gara e di essa si deve adeguatamente tenere conto a livello di compensazioni&#8221;&#8221;.</i> Anche la giurisprudenza non ha mancato di sottolineare che nel testo dell&#8217;art. 4, par. 4 non vi è nessun riferimento al momento in cui gli investimenti debbano essere effettuati o al momento in cui la relativa esigenza debba emergere e, di conseguenza, al momento in cui l&#8217;eccezionalità  dei relativi ammortamenti debba essere rilevata (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, 28.07.2018, n. 318). </p>
<p style=""text-align: justify;"">Da quanto precede, quindi, appare palese che la &#8220;&#8221;eccezionalità &#8220;&#8221; degli ammortamenti di cui parla il considerando 15 del Regolamento CE deve essere intrinsecamente legata alla natura dei beni ed alla durata degli investimenti valutando le specificità  di ogni singolo caso. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Nella fattispecie, come descritto nella determinazione impugnata, gli investimenti che il Consorzio è chiamato a realizzare nel periodo di proroga (per un controvalore di circa 9,75 milioni di euro per il solo acquisto di materiale rotabile) determinano un periodo di ammortamento eccezionalmente lungo sia in considerazione della tipologia di bene (l&#8217;ammortamento di autobus, normalmente quantificato in 10 anni, avviene in 15 anni in forza del DM n. 157/2018), sia in relazione alla durata del contratto (al termine del periodo di proroga l&#8217;incidenza sull&#8217;investimento netto non rivalutato &#8211; periodo 2011/2014 &#8211; risulta essere comunque al 48%), integrando così¬ i presupposti normativi necessari. </p>
<p style=""text-align: justify;"">La ricostruzione interpretativa offerta dalla ricorrente, pertanto, non è condivisibile ed il motivo di ricorso non può essere accolto. </p>
<p style=""text-align: justify;"">15. Con il quinto motivo di ricorso SADEM S.p.A. lamenta la violazione dei principi generali coniati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di proroga dei contratti pubblici. Questi possono riassumersi nella necessità  di una esplicita previsione contrattuale e nella strumentalità  rispetto alla aggiudicazione della successiva gara, essendo la proroga attivabile solo laddove la nuova procedura abbia avuto inizio. Nel caso di specie difetterebbero entrambi questi elementi. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Anche questa doglianza è priva di pregio. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ãˆ vero che la giurisprudenza nazionale e comunitaria sul punto ha da tempo riconosciuto il carattere eccezionale della proroga cd. &#8220;&#8221;tecnica&#8221;&#8221;, per mezzo della quale si effettua un differimento del termine finale del rapporto di appalto, individuando il suo fondamento unicamente in oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili alla stazione appaltante. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Parte ricorrente non manca di evidenziare che tali principi oggi siano incardinati all&#8217;art. 106 comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici sulla cui applicazione la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che &#8220;&#8221;<i>La legge lo riserva a circostanze del tutto eccezionali («La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l&#8217;individuazione di un nuovo contraente»), la cui ratio è solo quella di assicurare la continuità  delle forniture pubbliche nelle more della gara. Il che ne evidenzia il carattere derogatorio e di stretta interpretazione, dunque di applicazione consentita solo se ricorrano le condizioni di legge. &#8220;&#8221;La cd. &#8220;&#8221;proroga tecnica&#8221;&#8221; &#8211; istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l&#8217;erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità  &#8211; rappresenta un&#8217;ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali </i>(Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274, ma conformi anche, Cons. Stato, III, 3 aprile 2017, n. 1521, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29 maggio 2019, n. 3588). </p>
<p style=""text-align: justify;"">Tacendo il fatto che, nella Determinazione impugnata, la AMP specifica che il percorso della nuova gara risulta comunque avviato e che il primo <i>step</i> programmatorio, coincidente con l&#8217;elaborazione del Programma Triennale per i Trasporti, è giÃ  in corso, occorre evidenziare che nello specifico settore di cui si parla i principi affermati nella contrattualistica pubblica trovano piena cittadinanza ma con i dovuti temperamenti, al pari di quello che avviene per tutti i principi e le regole dell&#8217;evidenza pubblica. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ãˆ oramai assodata l&#8217;idea per cui nel settore del trasporto pubblico dei passeggeri l&#8217;obiettivo principale non è lo sviluppo della concorrenza, in quanto l&#8217;ordinamento comunitario non ritiene che il semplice gioco delle forze del mercato possa offrire agli utenti servizi di qualità  a prezzi vantaggiosi. Dunque, i servizi di trasporto di passeggeri d&#8217;interesse economico generale devono essere individuati come quei servizi che non possono essere gestiti secondo una logica meramente commerciale, per cui gli Stati devono intervenire per la loro produzione attraverso l&#8217;imposizione di obblighi di servizio, a fronte dei quali sono attribuiti agli operatori diritti di esclusiva e/o compensazioni finanziarie, da concedere tramite lo strumento del contratto di servizio. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Vi è la consapevolezza che, nel caso del TPL, la massima liberalizzazione possibile sia rappresentata da un sistema di concorrenza cd. regolamentata. Anche la giurisprudenza amministrativa non ha mancato di evidenziare questo profilo, ammettendo che il Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione (TFUE) prevede, per i servizi che qui interessano, &#8220;&#8221;<i>una liberalizzazione limitata, soggetta a norme sue proprie, e comunque non contempla una liberalizzazione integrale</i>&#8220;&#8221; (Cons. Stato, sent. 31.05.2017, n. 2626). </p>
<p style=""text-align: justify;"">Non è un caso che per le concessioni TPL (ed in particolare per autobus e tram) la disciplina degli affidamenti sia diversificata e speciale rispetto a quella propria degli appalti rappresentata dalle direttive &#8220;&#8221;appalti&#8221;&#8221;. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Tale specialità  si manifesta anche nel fatto che il Regolamento CE dedichi alle ipotesi di proroga due previsioni: quella di cui all&#8217;art. 4, par. 4 (sopra ampiamente descritta) e quella di cui all&#8217;art. 5, par. 5 (quest&#8217;ultima recita: &#8220;&#8221;<i>L&#8217;autorità  competente può adottare provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di una tale situazione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un&#8217;aggiudicazione diretta o di un accordo formale per prorogare un contratto di servizio pubblico [&#038;] Il periodo in relazione al quale i contratti di servizio pubblico sono aggiudicati, prorogati o imposti con provvedimenti di emergenza non supera i due anni&#8221;&#8221;</i>). </p>
<p style=""text-align: justify;"">In entrambi i casi il Regolamento vincola la facoltà  di concedere la proroga dei contratti a precisi e speciali presupposti, diversi nei singoli casi. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Per quanto qui interessa, vale a dire nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art. 4, i presupposti sono tutti ancorati alla dinamica di gestione tecnica ed economica del contratto &#8211; nello specifico alla presenza di investimenti in materiale rotabile ed ammortamenti di carattere eccezionale &#8211; che risultano tipici e speciali rispetto a quelli propri degli appalti pubblici in generale per i quali una opzione del genere manca del tutto. Il considerando 15, inoltre, prevede che &#8220;&#8221;<i>qualora un operatore di servizio pubblico effettui investimenti in infrastrutture o in materiale rotabile e veicoli che abbiano carattere eccezionale, nel senso che implicano entrambi un alto valore di fondi, e a condizione che il contratto sia aggiudicato dopo un&#8217;equa procedura di gara, dovrebbe essere possibile una proroga ancora maggiore&#8221;&#8221;.</i> La Commissione, nella Comunicazione interpretativa del 2014, evidenzia che  <i>&#8220;Di norma, l&#8217;autorità  competente decide di prorogare la durata del contratto prima dell&#8217;aggiudicazione di un nuovo contratto. Se è necessario decidere una proroga della durata mentre il contratto è in corso, perchè i previsti investimenti in nuovo materiale rotabile non sono effettuati all&#8217;inizio del periodo contrattuale ma, per ragioni tecniche, in una fase successiva, questa possibilità  deve essere chiaramente indicata nei documenti di gara e di essa si deve adeguatamente tenere conto a livello di compensazioni. In ogni caso, la proroga totale del contratto non deve superare il 50% della durata di cui all&#8217;articolo 4, paragrafo 4</i>&#8220;&#8221;. In nessuna delle sedi esaminate vi è riferimento ai presupposti e limiti previsti per la proroga &#8220;&#8221;tecnica&#8221;&#8221; negli appalti, (con l&#8217;unica eccezione, forse, della necessità  di una previsione contrattuale che, introdotta in via interpretativa dalla Commissione, al massimo può valere che per i servizi aggiudicati sulla base di gare bandite successivamente al 2014). </p>
<p style=""text-align: justify;"">Nella prassi applicativa non è mancata l&#8217;occasione per distinguere la proroga in argomento da quella pìù squisitamente &#8220;&#8221;tecnica&#8221;&#8221; necessaria per garantire il servizio per il tempo di espletamento della gara (cfr. AGCOM AS1494 del 9.04.2018, nel quale si legge: &#8220;&#8221;<i>In tale situazione, ci si limita a ricordare che la Regione è tenuta ad un&#8217;attenta verifica della sussistenza delle condizioni previste dall&#8217;art. 4 par. 4 del Regolamento al fine di poter procedere legittimamente ad una proroga dei contratti di servizio in essere, che si configura comunque come un&#8217;ipotesi eccezionale rispetto all&#8217;espletamento di procedure competitive per la scelta dei nuovi affidatari del servizio. Di conseguenza, ove le condizioni per una applicazione dell&#8217;art. 4, par. 4, del Regolamento non dovessero ricorrere, un&#8217;eventuale (limitata) proroga del servizio, oltre la data del 30 giugno 2018, potrebbe essere giustificata, in una prospettiva concorrenziale, solo per il tempo strettamente necessario al completamento senza indugio della procedura di affidamento con gara</i>&#8220;&#8221;).</p>
<p style=""text-align: justify;"">In conclusione non sembra corretto estendere, <i>tout court,</i> ai contratti di servizio di trasporto pubblico le regole e principi applicabili agli appalti di servizi. In questo settore, infatti, operano norme speciali che si caratterizzano proprio per il loro carattere parzialmente derogatorio rispetto agli standard dell&#8217;evidenza pubblica in forza delle specifiche esigenze del settore di mercato che disciplinano. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Per tali ordini di ragioni il motivo di ricorso non può essere condiviso. </p>
<p style=""text-align: justify;"">16. Con il sesto ed il settimo motivo di ricorso (primo e secondo introdotti con la proposizione dei motivi aggiunti) che si ritiene di dover scrutinare congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridica, SADEM S.p.A. lamenta la violazione di un profilo sostanziale dell&#8217;art. 4, par. 4, vale a dire che l&#8217;investimento che legittimerebbe la proroga scaturirebbe esclusivamente da impegni contrattualmente assunti e non adempiuti dal Consorzio. In particolare a fronte dell&#8217;investimento per la sostituzione di n. 143 autobus divenuti obsoleti al 31.12.2016 (vale a dire con età  superiore a quella massima prevista dal contratto di 15 anni) la Determinazione, sulla base del Piano Industriale ed il Conto Economico Simulato allegati, quantifica la sostituzione di un totale di 115 veicoli (72 nel triennio 2016-2019 e 43 nel 2020). La proroga, pertanto, lungi dal rappresentare lo strumento per consentire il recupero dell&#8217;investimento gravoso sarebbe diventata un mezzo per accordare un illecito vantaggio ottenendo sia l&#8217;estensione della durata del contratto di servizio sia un rimedio per ovviare a possibili conseguenze pregiudizievoli derivanti dal pregresso inadempimento. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Con il settimo motivo si lamenta che tale situazione di inadempimento sarebbe destinata a protrarsi nel periodo coperto dalla proroga poichè anche i 43 bus promessi per il 2020 rientrerebbero tra quelli vetusti non sostituiti in precedenza e non colmerebbero neanche il<i>gap</i> per giungere alla soglia dei 143 necessari per adempiere al contratto. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Anche queste censure non colgono nel segno. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Questo collegio non intende pronunciarsi su questioni incentrate sulla esecuzione del contratto ma solo soffermarsi su tre profili attinenti a tale fase che qui possono rilevare, in via incidentale, per sindacare la legittimità  del provvedimento impugnato. </p>
<p style=""text-align: justify;"">In primo luogo si è giÃ  detto, scrutinando il quarto motivo di ricorso, come ai fini della legittimazione alla proroga di cui all&#8217;art. 4 del Regolamento UE non rilevi il momento in cui gli investimenti vengano effettuati e che non debba trattarsi necessariamente di sopravvenienze eccezionali e impreviste. Anzi, la Commissione UE ammette, al paragrafo 2.2.7. della Comunicazione interpretativa del 2014, che tali investimenti, contrattualmente previsti, possano avvenire in maniera differita rispetto all&#8217;avvio del contratto. </p>
<p style=""text-align: justify;"">In secondo luogo, come sostenuto dal Consorzio con una convincente interpretazione delle clausole contrattuali, a fronte di 143 mezzi vetusti (al 31.12.2016) l&#8217;obbligo di sostituzione avrebbe riguardato solo la percentuale che gravava sulla quota finanziabile ad esso spettante. L&#8217;art. 6 del contratto di servizio prevede che &#8220;&#8221;<i>al fine di ottemperare a quanto previsto all&#8217;art. 5 </i>[ndr. che fissa gli standard qualitativi, tra cui anche l&#8217;età  massima degli autobus circolanti fissata in 15 anni]<i> il Gestore può avvalersi delle risorse stanziate dalla Regione Piemonte in favore del rinnovo del parco mezzi adibito al servizio oggetto del presente contratto. In tal caso il Gestore provvede a reperire i capitali necessari a finanziare la quota residua delle risorse necessarie all&#8217;acquisto dei mezzi ed alla messa in servizio degli stessi&#8221;&#8221;. </i>Orbene la prestazione richiesta al Consorzio coinciderebbe con il finanziamento delle quote residue rispetto ai contributi regionali. L&#8217;investimento per la sostituzione dei mezzi vetusti dovuto, pertanto, coincide con le percentuali a carico del Gestore che, variate nel tempo, sono passate in ultimo al 50% in forza della DGR n. 40-5004 del 8.05.2017. Avendo il Consorzio acquisito 72 autobus (su 143 vetusti) nel triennio 2016-2019, l&#8217;impegno di sostituzione dei veicoli di età  superiore ai 15 anni sarebbe stato rispettato giÃ  nel periodo immediatamente precedente la determinazione impugnata. Che tale interpretazione fosse la regola è confermato dalla previsione contrattuale cristallizzata giÃ  nell&#8217;atto di rinnovo del 2016, che all&#8217;art. 5 recita: &#8220;&#8221;<i>1. Il Gestore si impegna a sostituire n. 48 veicoli entro l&#8217;anno 2016: tale investimento corrisponde all&#8217;importo complessivo a carico del Consorzio nell&#8217;ipotesi di cofinanziamento del 30% dei veicoli da sostituire con pìù di 15 anni di età  al 22/12/2016 (prevedendo un intervento della Regione per il restante 70%). Qualora il contributo della Regione Piemonte fosse inferiore al 70%, il Consorzio si impegna ad aumentare in modo corrispondente la propria quota fino a copertura totale del cofinanziamento e, comunque, fino ad un massimo del 50% del valore del cofinanziamento. 2. In attuazione di quanto giÃ  previsto nei contratti di cui in premessa in tema di acquisto mezzi, la sostituzione dei rimanenti veicoli con oltre 15 anni di età  al 22/12/2016, pari a n. 95 autobus, è subordinata all&#8217;erogazione del finanziamento regionale). </i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Ciò premesso dal Conto Economico Simulato (ed allegato alla determinazione impugnata) emerge che il piano di investimenti messo in atto dal Consorzio, con l&#8217;acquisto di 72 nuovi veicoli nel periodo 2016-2019 e il relativo contributo regionale, in aggiunta agli acquisti effettuati dal 2011 al 2015, prevede un valore residuo dell&#8217;investimento al 31/12/2019 pari al 70% del valore di acquisto al netto del contributo. Con la proroga per il periodo 2019-2024 il Consorzio si è impegnato alla acquisizione di ulteriori 43 autobus (di cui 20 finanziati con il residuo del contributo regionale vincolato) per la sostituzione di quelli vetusti. La proiezione del valore residuo dell&#8217;investimento alla scadenza del periodo di proroga è pari al 48% (sul totale del periodo 2011-2024). La portata di tali ammortamenti, in relazione alle dinamiche di sostituzione dei bus conformi al contratto, ben può integrare i giÃ  richiamati presupposti richiesti dalla normativa per accordare la proroga del servizio. </p>
<p style=""text-align: justify;"">In terzo luogo, infine, occorre evidenziare che l&#8217;inadempimento che lamenta la ricorrente appare comunque di dubbia qualificazione per due ordini di ragioni. Da un lato l&#8217;art. 5 del Contratto di servizio, rubricato &#8220;&#8221;Materiale rotabile e assicurazioni&#8221;&#8221;, al comma 2 prevede, tra gli altri standard qualitativi, anche quello per cui &#8220;&#8221;<i>l&#8217;anzianità  massima per ciascun veicolo a partire dal secondo triennio e fino alla scadenza naturale del contratto non sarà  superiore ad anni 15&#8243;&#8221;</i>. Orbene tale obbligo prestazionale, in sede di rinnovo triennale disposto con la determinazione 549/2016 (i cui effetti sono chiaramente cristallizzati non essendo stata messa in discussione la relativa determina a suo tempo), si è tramutato inÂ  <i>&#8220;Qualora gli acquisti effettuati non permettessero comunque di garantire l&#8217;età  media e massima prevista nei contratti di servizio, il Consorzio ha l&#8217;obbligo di ridurre al minimo le percorrenze effettuate con i bus che eccedono tali parametri, rendicontando le stesse per ognuno degli autobus interessati nelle modalità  concordate con l&#8217;Agenzia&#8221;&#8221;</i>. Se ne deduce che l&#8217;unico obbligo rimasto in capo al Consorzio sul punto dopo la scadenza del contratto originario sia quello riportato nell&#8217;atto di rinnovo. L&#8217;atto di proroga, all&#8217;art. 7.7, riporta: &#8220;&#8221;<i>resta invariato l&#8217;obbligo per il Consorzio di ridurre al minimo le percorrenze effettuate con i bus di età  superiore ai 15 anni ancora presenti nel parco veicoli, rendicontando le percorrenze per ognuno degli autobus della flotta del Consorzio secondo le modalità  concordate con l&#8217;Agenzia&#8221;&#8221;. </i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Da quanto precede, pertanto, le doglianze legate alla illegittimità  della proroga per violazione dei presupposti di cui all&#8217;art. 4, par. 4, esplicitate nei motivi sesto (con riferimento ai mancati investimenti contrattualmente previsti per il periodo complessivo) e settimo (con riferimento ai mancati investimenti inseriti nella determinazione impugnata per il periodo di proroga) non meritano accoglimento. </p>
<p style=""text-align: justify;"">17. Con l&#8217;ottavo ed il nono motivo di ricorso (terzo e quarto introdotti con la proposizione dei motivi aggiunti), che si ritiene di dover scrutinare congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridica, SADEM S.p.A. lamenta violazione di legge per contrasto con l&#8217;art. 4, par. 4, (ottavo motivo) e del principio generale di immodificabilità  dei contratti pubblici (nono motivo). In particolare: a) sarebbero stati modificati gli obblighi legati alle caratteristiche minime del parco autobus, con particolare riferimento all&#8217;espunzione dell&#8217;obbligo di garantire un&#8217;età  massima di 15 anni; b) sarebbe stato introdotto un sistema di revisione ed aggiornamento del PEF attribuendo al Consorzio un diritto potestativo di recesso, con riconoscimento di un indennizzo del 10% del Risultato netto per la durata residua del contratto, non previsto dall&#8217;originario contratto (settimo motivo). Tali modifiche rivestirebbero carattere essenziale alterando in modo sensibile l&#8217;equilibrio economico finanziario del contratto e questo avrebbe richiesto, stando agli insegnamenti della giurisprudenza nazionale e comunitaria, l&#8217;edizione di una nuova gara (ottavo motivo). </p>
<p style=""text-align: justify;"">Occorre premettere che sul punto non appaiono condivisibili le eccezioni di inammissibilità  per carenza di interesse avanzate da parte resistente, per le medesime ragioni espresse in punto di pregiudiziale di rito ed al quale si rinvia. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Passando allo scrutinio del merito, invece, i due motivi appaiono ad ogni modo infondati. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Le due motivazioni da ultimo addotte, pur degne di pregio giuridico, non sono condivisibili sulla base dell&#8217;analisi dei fatti e del contesto complessivo in cui questi si sono svolti. </p>
<p style=""text-align: justify;"">In primo luogo si prendono in considerazione le due modifiche lamentate dalla ricorrente. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Quanto alla prima (vale a dire il venir meno del divieto di impiego di bus con età  superiore a 15 anni), si è giÃ  detto al precedente punto, che l&#8217;atto di proroga si presenta come meramente riproduttivo del contratto scaturente dall&#8217;operazione di rinnovo triennale di cui alla determinazione n. 549/2016 (provvedimento non impugnato). Per quanto qui interessa, pertanto, nessuna modifica sostanziale è intervenuta rispetto all&#8217;assetto negoziale vigente al momento della adozione della determinazione n. 313/2019. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Al di lÃ  di questo giÃ  assorbente motivo di natura formale non appare convincente, sul piano sostanziale, l&#8217;assunto per cui la prestazione in parola costituisse fin dall&#8217;origine una clausola essenziale del Contratto. In primo luogo l&#8217;art. 5 confina temporalmente la prestazione al periodo che va dal secondo triennio alla &#8220;&#8221;scadenza naturale&#8221;&#8221; del contratto, ponendo un dubbio sulla necessità  della permanenza di tale obbligo anche nel periodo aggiuntivo (a partire dal rinnovo). In secondo luogo giova altresì¬ evidenziare che l&#8217;art. 2.3 del Contratto di Servizio, nel disciplinare il rinnovo contrattuale, prevede che  <i>&#8220;il rinnovo potrà  avvenire per una durata massima di 36 mesi, ferme restando le clausole essenziali del contratto. Non costituisce clausola essenziale del contratto l&#8217;aggiornamento dei prezzi di cui all&#8217;art. 17 del presente contratto&#8221;&#8221;</i>. Non esistendo alcun parametro esplicito per definire cosa debba intendersi per &#8220;&#8221;clausole essenziali&#8221;&#8221;, si ritiene di escludere che l&#8217;obbligo legato all&#8217;età  massima dei bus possa essere considerata &#8220;&#8221;essenziale&#8221;&#8221;, non essendo, a differenza di tutti gli altri previsti dall&#8217;art. 5, oggetto di sanzioni risolutive o decadenziali a norma dell&#8217;art. 4 del medesimo contratto. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Quanto alla seconda modifica introdotta dall&#8217;art. 9 dell&#8217;atto di proroga, questa prevede che &#8220;&#8221;<i>1. Il monitoraggio del PEF, finalizzato a verificare la permanenza dell&#8217;equilibrio economico finanziario, avviene ogni anno nel mese di settembre tramite l&#8217;analisi e il confronto delle componenti economiche, finanziarie e patrimoniali [&#038;]. 2. Il monitoraggio prevede l&#8217;analisi dello scostamento tra il Risultato netto (calcolato come Ricavi Totali meno Costi operativi, al netto di oneri di gestione, oneri finanziari e imposte) riportato nel Rendiconto e il Risultato netto previsto nel PEF2019 del medesimo esercizio, considerando i valori cumulati dal 2020 all&#8217;anno in esame [&#038;] c)laddove lo scostamento sia maggiore del trenta percento in valore assoluto del Risultato Netto del PEF l&#8217;Agenzia e il Consorzio condividono azioni per la revisione del PEF al fine di garantire la sostenibilità  del servizio [&#038;]. Nei casi di cui al precedente comma 2 lettera c. le Parti procedono a definire le azioni idonee a rideterminare la soglia di equilibrio del contratto, entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione della richiesta di revisione dalla Parte interessata [&#038;]. 6. Ove le Parti non trovino un accordo sull&#8217;aggiornamento del PEF entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di revisione, le stesse hanno diritto di recedere dal presente Atto, fermo restando l&#8217;obbligo, per il Consorzio, di garantire il servizio per i successivi 12 (dodici) mesi agli stessi patti e condizioni, nonchè l&#8217;obbligo dell&#8217;Agenzia di riconoscere a titolo di indennizzo in favore del Consorzio, un importo pari al 10% del Risultato Netto del PEF, così¬ come aggiornato in sede di monitoraggio, per la durata residua del contratto&#8221;&#8221;</i>. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Le previsioni introdotte nell&#8217;atto di proroga sono conformi a quanto previsto dal recente Atto di Regolazione di cui alla Delibera n. 154/2019 dell&#8217;Autorità  di regolazione dei trasporti che, per quanto successivo agli atti impugnati, si configura comunque come utile parametro di riferimento per valutarne la legittimità . Alla Misura 26 (<i>Verifica dell&#8217;equilibrio economico-finanziario</i>) di tale Atto, si legge:  <i>&#8220;L&#8217;EA disciplina all&#8217;interno del CdS le modalità  di verifica degli obiettivi di cui alla Misura 16 e del relativo equilibrio economico-finanziario, suddividendo la vigenza contrattuale in periodi regolatori [&#038;]&#8221;&#8221;</i>; alla misura 28 (Revisione e modifiche contrattuali) prevede:  <i>&#8220;L&#8217;EA specifica nel CdS le condizioni di revisione contrattuale, sulla base degli esiti delle verifiche dei risultati di gestione del CdS previste periodicamente e comunque al termine di ogni periodo regolatorio, con riferimento almeno ai seguenti aspetti: a) scostamento % tra risultato netto previsto dal PEF e risultato netto consuntivato superiore a una specifica soglia;[&#038;]&#8221;&#8221;. </i>Alla Misura 1 (<i>Oggetto, finalità  ed ambito di applicazione</i>) precisa:  <i>&#8220;Le Misure di cui al presente atto, ad eccezione della Misura 12 per la quale si rimanda a quanto previsto al punto 6, si applicano:</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>a) in caso di affidamento con gara: ai contratti di servizio (di seguito: CdS) per i quali, nel caso di procedure aperte, il bando di gara è pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto regolatorio e, nel caso di procedure ristrette, le lettere di invito sono inviate successivamente a tale data.</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>b) in caso di affidamento diretto o in house: ai CdS per i quali il provvedimento di approvazione dell&#8217;atto di affidamento è pubblicato in data successiva a quella di entrata in vigore del presente atto</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>regolatorio.</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>c) al termine del periodo regolatorio e, in ogni caso, in occasione della revisione contrattuale del CdS con contestuale revisione del PEF&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">La relazione istruttoria di accompagnamento alla pubblicazione dell&#8217;Atto di Regolazione precisa che quanto previsto al punto c) debba essere inteso come riferito ai contratti di servizio in essere e vigenti al termine del (primo) periodo regolatorio e, in ogni caso, in occasione della revisione del contratto (ove prevista) con contestuale revisione del PEF. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Orbene la revisione ed il riassetto delle condizioni economico finanziarie, finalizzate al mantenimento del relativo equilibrio, sono connaturate alla gestione di un contratto di servizio concessorio come quello in argomento. Di conseguenza appaiono anche compatibili con la definizione del contenuto di una proroga come quella prevista all&#8217;art. 4.4 del Regolamento CE n. 1370/07 che, sebbene abbia il solo compito di prolungare la durata di un contratto, costituisce comunque un momento gestionale del tutto assimilabile alla chiusura e al riavvio di un periodo regolatorio. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Non priva di pregio appare anche la considerazione svolta nelle difese del controinteressato dal momento in cui evidenzia che la previsione di un diritto di recesso in presenza di scostamenti superiori al 30% del risultato netto del PEF non altera sostanzialmente l&#8217;equilibrio contrattuale nè costituisce il riconoscimento di un indebito vantaggio in capo al Consorzio. In primo luogo, infatti, è bene evidenziare che ai medesimi risultati si potrebbe giungere mediante lo strumento risolutivo di cui all&#8217;art. 1467 c.c. Quanto al riconoscimento dell&#8217;indennizzo del 10% sul residuo delle prestazioni, le considerazioni appena svolte possono valere ancora, poichè questo verrebbe riconosciuto a fronte di un obbligo di ulteriore servizio di 12 mesi alle condizioni pattuite ed a fronte di uno squilibrio economico finanziario superiore al 30%. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Le modifiche apportate alle condizioni contrattuali quindi, oltre a costituire adeguamento alle nuove disposizioni regolatorie, non ne alterano sostanzialmente l&#8217;equilibrio economico. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Per tali ragioni si può legittimamente sostenere che il provvedimento impugnato nel disporre proroga ne rispetti i confini &#8220;&#8221;naturali&#8221;&#8221; così¬ come individuati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale sul punto. </p>
<p style=""text-align: justify;"">I due motivi scrutinati, pertanto, non possono trovare accoglimento. </p>
<p style=""text-align: justify;"">18. SADEM S.p.A. nel ricorso introduttivo proponeva altresì¬ domanda di declaratoria di inefficacia dell&#8217;atto di proroga sottoscritto in data 5.08.2019 ai sensi dell&#8217;art. 121, comma 1 lett. a) e b) ed, in subordine, ai sensi dell&#8217;art. 122 c.p.a. Sul punto si evidenzia che, per le ragioni esposte nei precedenti punti, il provvedimento di proroga adottato con Determinazione n. 313/19 risulta legittimo difettando pertanto i presupposti per la declaratoria di inefficacia così¬ come disciplinata da entrambe le fattispecie normative. </p>
<p style=""text-align: justify;"">19. Per tutto quanto precede il ricorso proposto viene rigettato. </p>
<p style=""text-align: justify;"">20. Le spese sono compensate in ragione della complessità  della materia e per l&#8217;assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali sulle questioni sottoposte a giudizio. </p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Spese compensate. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;"">Carlo Testori, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Silvia Cattaneo, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Marcello Faviere, Referendario, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p> </p>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-26-3-2020-n-219/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2020 n.219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
