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	<title>STRANIERI Archivi - Giustamm</title>
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	<title>STRANIERI Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla concessione della cittadinanza italiana.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-concessione-della-cittadinanza-italiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:05:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-concessione-della-cittadinanza-italiana/">Sulla concessione della cittadinanza italiana.</a></p>
<p>&#8211; Stranieri &#8211; Cittadinanza &#8211; Concessione &#8211; Inserimento duraturo nella comunità nazionale &#8211; Elementi &#8211; Valutazione discrezionale. &#8211; Stranieri &#8211; Cittadinanza &#8211; Concessione &#8211; Inserimento duraturo nella comunità nazionale &#8211; Valutazione discrezionale &#8211; Sindacabilità del G.A. &#8211; Limiti. &#8211; La concessione della cittadinanza rappresenta il suggello, sul piano giuridico, di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-concessione-della-cittadinanza-italiana/">Sulla concessione della cittadinanza italiana.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-concessione-della-cittadinanza-italiana/">Sulla concessione della cittadinanza italiana.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Stranieri &#8211; Cittadinanza &#8211; Concessione &#8211; Inserimento duraturo nella comunità nazionale &#8211; Elementi &#8211; Valutazione discrezionale.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Stranieri &#8211; Cittadinanza &#8211; Concessione &#8211; Inserimento duraturo nella comunità nazionale &#8211; Valutazione discrezionale &#8211; Sindacabilità del G.A. &#8211; Limiti.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li class="popolo">&#8211; La concessione della cittadinanza rappresenta il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico. In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest&#8217;ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità e di osservare l’ordine e la sicurezza nazionale, con valutazione di tipo discrezionale.</li>
<li class="popolo">&#8211; Considerata la natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell&#8217;esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. Ciò in quanto la giurisprudenza ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Ciliberti &#8211; Est. Arata</p>
<hr />
<p class="repubblica">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione">(Sezione Quinta Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 385 del 2023, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Wally Salvagnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Amalia Capalbo in Roma, viale Eritrea n. 20;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ufficio Territoriale -OMISSIS-, in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del provvedimento del Presidente della Repubblica, sottoscritto per il Ministro dal Sottosegretario di Stato, -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, notificato all&#8217;interessata in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta presentata da -OMISSIS- volta alla concessione della cittadinanza italiana.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Ufficio Territoriale -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all&#8217;udienza straordinaria di smaltimento dell&#8217;arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con provvedimento notificato il -OMISSIS-, il Ministero dell’Interno ha respinto la richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, avanzata dall’odierna ricorrente, in ragione dei seguenti pregiudizi penali: in data -OMISSIS- sentenza emessa dal Tribunale -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 624 c.p.; il -OMISSIS- notizia di reato per violazione dell’art. 341 c.p.; il -OMISSIS- notizia di reato per violazione dell’art. 624 c.p..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso depositato il -OMISSIS- per il seguente motivo “<i>Violazione di legge e/o eccesso di potere e/o ingiustizia manifesta per manifesta irragionevolezza e/o palese illogicità della motivazione dell’atto di diniego</i>” considerato che <i>“quanto alla sentenza riportata e relativa ai fatti del -OMISSIS- la signora -OMISSIS- è stata assolta, così come da sentenza che si produce in copia (doc. 7), quanto, invece, alla sentenza risalente al -OMISSIS- è stata avanzata istanza di riabilitazione (doc. 8)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio l’Amministrazione con memoria di stile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato e deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell&#8217;istante all’interno della comunità nazionale, in quanto il conferimento dello status civitatis comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/-OMISSIS-; 4199/-OMISSIS-).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve, quindi, necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest&#8217;ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità e di osservare l’ordine e la sicurezza nazionale (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/-OMISSIS-; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell&#8217;esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso in esame, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione della ricorrente, giusti i pregiudizi penali indicati, non rilevando la presentazione dell’istanza di riabilitazione invocata dalla ricorrente, considerato che è nel potere discrezionale dell’Amministrazione la valutazione del semplice fatto storico di rilevanza penale, a prescindere dalla successiva eventuale (e nella specie non ancora intervenuta) riabilitazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tutti tali elementi, come compiutamente motivato nel corpo del provvedimento impugnato, rappresentano chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. L’Amministrazione ha, pertanto, adeguatamente motivato in ordine al bilanciamento di interessi ed ha, altresì, ritenuto non compiutamente provato il corretto e stabile inserimento della richiedente nel tessuto sociale a fronte della esplicita non condivisione dei valori di solidarietà e sicurezza, violati dalla condotta delittuosa posta in essere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto premesso, il Collegio ritiene che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo adeguatamente all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Orazio Ciliberti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvia Piemonte, Primo Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Virginia Arata, Primo Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul rilascio della cittadinanza italiana.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rilascio-della-cittadinanza-italiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 08:19:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rilascio-della-cittadinanza-italiana/">Sul rilascio della cittadinanza italiana.</a></p>
<p>Stranieri &#8211; Cittadinanza italiana &#8211; Concessione &#8211; Requisiti &#8211; Precedenti penali &#8211; A carico di familiari del richiedente &#8211; Indice di inaffidabilità &#8211; Condizioni. In tema di concessione della cittadinanza italiana, i precedenti penali a carico dei familiari del richiedente non possono far presumere un concorso o una condivisione di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rilascio-della-cittadinanza-italiana/">Sul rilascio della cittadinanza italiana.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Stranieri &#8211; Cittadinanza italiana &#8211; Concessione &#8211; Requisiti &#8211; Precedenti penali &#8211; A carico di familiari del richiedente &#8211; Indice di inaffidabilità &#8211; Condizioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In tema di concessione della cittadinanza italiana, i precedenti penali a carico dei familiari del richiedente non possono far presumere un concorso o una condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione tale da comportare il rigetto della richiesta di domanda, poiché ciò sarebbe contrario al principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari.  Per desumere un indice di inaffidabilità del ricorrente e del nucleo familiare con riferimento a reati commessi da un familiare deve obbligatoriamente trattarsi di reati che abbiano una regia familiare ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o ancora denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Tricarico &#8211; Est. Caputi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quinta Bis)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 13802 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Angelicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del decreto emesso dal Ministero dell’Interno in data 23/06/2021, denominato K10/-OMISSIS-, con il quale è stata rigettata la richiesta di riconoscimento dello <em>status </em>di cittadina italiana presentata dalla stessa il 18/07/2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della L. n. 91/1992.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati e se ne domanda l’annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In particolare, la questione verte sulla legittimità o meno di un rigetto di istanza di concessione della cittadinanza italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L’Amministrazione si è prima costituita con atto di mero stile e, il giorno stesso dell’udienza ma successivamente alla sua chiusura, ha depositato memoria e documenti, che evidentemente possono sin d’ora essere dichiarati tardivi e stralciati.</p>
<p style="text-align: justify;">4. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto, nei limiti e termini di cui appresso.</p>
<p style="text-align: justify;">6. I motivi di ricorso, che pur se formulati in forma discorsiva appaiono sufficientemente specifici e comprensibili, attengono essenzialmente alla carenza di istruttoria e di motivazione in relazione alla pericolosità sociale della ricorrente ed alla sua integrazione nella comunità nazionale, nonché alla contrarietà del provvedimento rispetto alla giurisprudenza di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Ritiene il Collegio che il ricorso sia da accogliere, poiché risulta dimostrato un difetto di istruttoria e di motivazione che ha inficiato il provvedimento di diniego ora impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, fatto proprio da questo Tribunale, nell’esitare le richieste di cittadinanza, l’Amministrazione è tenuta a porre in essere un’attenta valutazione del possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine ed alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (<em>cfr. ex multis</em>, Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/2021; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, è necessario evidenziare che i fatti ritenuti dall’Amministrazione ostativi alla concessione della cittadinanza sono attribuibili al marito della ricorrente, e non risulta che quest’ultima abbia avuto alcun coinvolgimento nelle circostanze che li hanno originati.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale profilo attenua sensibilmente la rilevanza di essi ai fini della valutazione complessiva della idoneità al riconoscimento della cittadinanza italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli elementi addotti dall’Amministrazione nella motivazione del provvedimento di rigetto appaiono quindi non sufficientemente attuali né personali.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto giurisprudenza costante afferma che in tema di concessione della cittadinanza italiana, i precedenti penali a carico dei familiari del richiedente non possono far presumere un concorso o una condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione tale da comportare il rigetto della richiesta di domanda, poiché ciò sarebbe contrario al principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari.</p>
<p style="text-align: justify;">Per desumere un indice di inaffidabilità del ricorrente e del nucleo familiare con riferimento a reati commessi da un familiare deve obbligatoriamente trattarsi di reati che abbiano una regia familiare ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o ancora denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia (T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, n. 17570/2024).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, tali indici sintomatici non risultano sussistere.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, i fatti contestati al marito della ricorrente si situano oltre l’orizzonte di osservazione decennale che, salvo il caso di sussistenza di elementi ostativi di particolare pregnanza, delimita normalmente i confini retrospettivi della rilevanza delle contestazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, ai tempi delle condotte ritenute dall’Amministrazione controindicative la ricorrente non era ancora nemmeno in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">8. In conclusione, il provvedimento appare non adeguatamente istruito e motivato, pertanto il ricorso proposto deve essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione che ben può riferirsi alla situazione familiare per trarre elementi di valutazione, da inquadrare però in uno scrutinio complessivo ed equilibrato che consideri anche il profilo temporale.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Le spese vanno compensate in ragione della gravità comunque ravvisabile nelle condotte del marito.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Rita Tricarico, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Caputi, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sui requisiti indispensabili ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-requisiti-indispensabili-ai-fini-del-rilascio-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-per-lavoro-autonomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 07:53:35 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89364</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-requisiti-indispensabili-ai-fini-del-rilascio-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-per-lavoro-autonomo/">Sui requisiti indispensabili ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.</a></p>
<p>Stranieri &#8211; Permesso di soggiorno &#8211; Rilascio &#8211; Rinnovo &#8211; Requisiti. Requisito indispensabile ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (art.26 D.lgs. 286/98) è – oltre ad un’idonea sistemazione alloggiativa – anche il possesso di un reddito “annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al</p>
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<p>Stranieri &#8211; Permesso di soggiorno &#8211; Rilascio &#8211; Rinnovo &#8211; Requisiti.</p>
<hr />
<p>Requisito indispensabile ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (art.26 D.lgs. 286/98) è – oltre ad un’idonea sistemazione alloggiativa – anche il possesso di un reddito “annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Il venir meno di tali condizioni, ove il permesso sia già stato rilasciato, ne determina la revoca.</p>
<hr />
<p>Pres. Severini &#8211; Est. Flammini</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;"> (Sezione Seconda)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4192 del 2021, proposto da Ashen Lakshan Thisera Warnakulasuriya, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p>Ministero dell’Interno e Questura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano <em>ex lege</em>;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento, previa sospensione</em></p>
<p>del provvedimento di Respingimento dell’Istanza di Cat.A.12/2021/Imm./1^Sez./Dinieghi/281 emesso in data 12.07.2021.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;</p>
<p>Vista l’ordinanza n. 2117 del 9 dicembre 2021;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Visto l’art. 87, comma 4-<em>bis</em>, cod.proc.amm.;</p>
<p>Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>1. – Con ricorso notificato il 13 ottobre 2021 e depositato il 14 ottobre successivo, il ricorrente, cittadino cingalese, premesso di essere arrivato in Italia per ricongiungimento familiare nel 2013, quando non aveva ancora compiuto la maggiore età deduceva:</p>
<p>– di essere “perfettamente inserito nel contesto sociale e territoriale, svolgendo attività lavorativa, tanto è vero che la Questura Partenopea ha rilasciato in data 26.02.2015 apposito titolo di soggiorno per lavoro subordinato con scadenza 20.07.2017 recante n. I10118750 e successivamente titolo per lavoro autonomo rilasciato in data 03.10.2018 con scadenza 22.07.2019 recante n. I13570406;</p>
<p>– che, quanto a quest’ultimo titolo, aveva inoltrato istanza di rinnovo (di cui allegava ricevuta), mutando residenza nelle more della definizione del procedimento, all’interno del territorio del Comune di Napoli (da via Giuseppe Mancinelli, 36 a Vico Pacella Ai Miracoli, 25) e rinnovando anche la Carta di identità;</p>
<p>– che di tale mutamento aveva effettuato comunicazione a mezzo PEC, per come richiesto con il preavviso di rigetto <em>ex</em> art.10<em>bis</em> l. 241/1990;</p>
<p>– che in data 22.09.2021, gli era stato infine notificato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo.</p>
<p>2. – Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugnava quest’ultimo provvedimento, articolando, a sostegno, un’unica composita censura (violazione dell’art. 5, comma 5 e 6, del d. lgs 286/98 come modificato dalla legge 189/02 – eccesso di potere – difetto di motivazione – carenza di istruttoria – illogicità. erronea valutazione delle circostanze di fatto – irragionevolezza ed abnormità del provvedimento – erronea motivazione) con cui, in sintesi, evidenziava: di aver presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2019; che l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto dell’inizio di attività lavorativa remunerativa; che le condizioni patrimoniali avrebbero dovuto essere valutate non al momento di presentazione della domanda, ma al momento “in cui l’autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi”; che l’irreperibilità presso il domicilio/residenza non poteva ritenersi motivo sufficiente (ostativo) al rilascio del rinnovo.</p>
<p>3. – Il 28 ottobre 2021 il ricorrente depositava memoria, insistendo nelle difese spiegate. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno (3 novembre 2021) depositando documenti (8 novembre 20212). Il ricorrente depositava memoria (29 novembre 2021), in vista dell’udienza camerale.</p>
<p>4.- Con ordinanza n. 2117 del 9 dicembre 2021, resa in esito alla camera di consiglio del 7 dicembre 2021, questo Tribunale “Ritenuto ad un esame proprio della presente fase cautelare che le dedotte censure non inducono ad un esito favorevole del ricorso in quanto le risultanze istruttorie hanno posto in rilievo elementi oggettivi (irreperibilità presso il domicilio indicato e inattività dell’impresa) dai quali ragionevolmente l’amministrazione ha dedotto l’inesistenza in capo allo straniero dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno”, respingeva l’istanza di tutela cautelare.</p>
<p>5. – All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 29 gennaio 2025, tenutasi mediante collegamento via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.</p>
<p>6. – Oggetto dell’odierno contendere è il provvedimento con cui la Questura di Napoli ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente (provvedimentoCat.A.12/2021/Imm./1^Sez./Dinieghi/281 emesso in data 12.07.2021), basandosi, in sintesi, sui due diversi elementi dell’irreperibilità presso l’indirizzo indicato e dell’inattività dell’impresa asseritamente fonte di reddito da lavoro autonomo. Il tutto così motivato: “Considerato che, a seguito di specifica attività di verifica, disposta da questo Ufficio Immigrazione ed esperita dal persona in organico al Comando della Polizia Locale- Nucleo investigativo idoneità alloggiativa di Napoli, veniva acclarata l’assoluta insussistenza dei requisiti <em>ex lege</em>previsti per il conseguimento del titolo autorizzativo richiesto comunicando che, presso l’indirizzo indicato quale residenza, domicilio fiscale e luogo di esercizio della dichiarata attività lavorativa, Napoli via Giuseppe Mancinelli nr. 36, è emerso l’irreperibilità dell’istante; Posto che nel pieno rispetto delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, veniva inviato tramite la PEC indicata quale domicilio elettronico dell’impresa” della dichiarata ditta individuale […] il preavviso di rigetto della formalizzata istanza di soggiorno […] e successive modifiche, con cui veniva reso edotto dell’esistenza delle succitate cause ostative al conseguimento del titolo richiesto. Tale avviso veniva restituito al mittente non notificato, in quanto il sistema informatico restituiva in messaggio “indirizzo non valido, il messaggio è stato rifiutato dal sistema”; Rilevato che l’intervenuto stato di irreperibilità del cittadino straniero, nonché l’omissione della comunicazione dell’avvenuta variazione domiciliare, costituiscono ulteriori circostanze ostative al rilascio dell’autorizzazione richiesta, in relazione alle specifiche disposizioni di cui all’art. 6, comma 8, del d.l.vo 268/98, così come modificato dalla l. 189/02; atteso che nel caso […] difetta in assoluto la certezza della situazione abitativa che costituisce un presupposto indispensabile per ottenere qualsivoglia permesso di soggiorno, che non può essere rilasciato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse, come nel caso di specie, a sostanziale irreperibilità dell’istante; atteso che il cittadino straniero allo stato non ha dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa da cui trae il proprio sostentamento, pertanto è da ritenere che tragga le proprie fonti reddituali anche in parte da attività illecite o comunque completamente sconosciute al fisco; rilevato che l’effettiva sussistenza di un rapporto di un regolare rapporto di lavoro, nonché la disponibilità di un adeguato reddito da esso derivante, e/o comunque proveniente da fonte lecita, atto a garantire il proprio sostentamento all’interno del territorio nazionale, costituiscono saldi ed imprescindibili requisiti alla concessione del titolo di soggiorno in Italia, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, del D.l.gs. 286/98, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle previsioni di cui all’art. 13 e 2bis del DPR 394/99 così come modificato dal DPR 334/04 […]”.</p>
<p>6.1. – Orbene, in questi termini circoscritto il <em>thema decidendum</em>, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.</p>
<p>In proposito va ricordato che requisito indispensabile ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (art.26 D.lgs. 286/98) è – oltre ad un’idonea sistemazione alloggiativa – anche il possesso di un reddito “annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Il venir meno di tali condizioni, ove il permesso sia già stato rilasciato, ne determina la revoca” (Cfr., <em>ex multis</em>, T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, Sent., (data ud. 05/02/2024) 06/02/2024, n. 450). Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato il possesso di tale requisito, ed anzi, a fronte dell’irreperibilità presso l’indirizzo dichiarato quale luogo di esercizio dell’attività lavorativa, si è limitato a dedurre l’intervenuta variazione di residenza (da via Giuseppe Mancinelli, 36 a Vico Pacella Ai Miracoli, 25) e a produrre la dichiarazione dei redditi 2019. Quanto a tale documentazione, tuttavia, condivisibile giurisprudenza, ne ha da tempo ritenuto l’insufficienza ai fini probatori che qui rilevano, “posto che la stessa potrebbe rappresentare un fatto diverso dalla realtà. Di talché si rende necessario, per l’interessato, produrre ulteriore documentazione di natura contabile e fiscale, volta a comprovare quanto dichiarato (Cons. St., sez. III, 17 agosto 2022, n. 7203; TAR Marche, Sez. II, 24 novembre 2023, n. 764; TAR Sicilia, sez. II, 27 gennaio 2023, n. 228; TAR Sicilia, sez. II, 27 gennaio 2023, n. 228). In questo quadro ed in assenza di ulteriori elementi in grado di smentire la sostanziale inattività dell’impresa lavorativa indicata quale fonte di sostentamento, il provvedimento impugnato – assorbiti gli ulteriori profili – va esente dalle articolate censure e va pertanto confermato.</p>
<p>6.2. – Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Paolo Severini, Presidente</p>
<p>Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>Katiuscia Papi, Primo Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;interpretazione della disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-della-disciplina-vigente-in-materia-di-permesso-di-soggiorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 09:32:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89187</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-della-disciplina-vigente-in-materia-di-permesso-di-soggiorno/">Sull&#8217;interpretazione della disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno.</a></p>
<p>Stranieri &#8211; Permesso di soggiorno &#8211; Rinnovo &#8211; Disciplina vigente &#8211; Interpretazione costituzionalmente orientata &#8211; Obbligo. Una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina relativa al permesso di soggiorno, che tenga conto del principio di eguaglianza sostanziale e della logica inclusiva che caratterizza lo statuto dello straniero, nonché l’inammissibilità di automatismi ostativi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-della-disciplina-vigente-in-materia-di-permesso-di-soggiorno/">Sull&#8217;interpretazione della disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-della-disciplina-vigente-in-materia-di-permesso-di-soggiorno/">Sull&#8217;interpretazione della disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Stranieri &#8211; Permesso di soggiorno &#8211; Rinnovo &#8211; Disciplina vigente &#8211; Interpretazione costituzionalmente orientata &#8211; Obbligo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina relativa al permesso di soggiorno, che tenga conto del principio di eguaglianza sostanziale e della logica inclusiva che caratterizza lo statuto dello straniero, nonché l’inammissibilità di automatismi ostativi ove vengano in rilievo i diritti fondamentali dell’uomo, impone di consentire allo straniero la giustificazione degli elementi che possano ritenersi ostativi alla sua permanenza in Italia; difatti, secondo i principi applicabili in materia di rinnovo del permesso di soggiorno, la sussistenza di gravi e comprovati motivi consente certamente di confermare la validità del soggiorno, anche quando si sono verificati accadimenti che ne hanno pregiudicato la continuità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Nunziata &#8211; Est. Caccamo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2338 del 2023, proposto da<br />
– -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Cristian Bentivegna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Viale Brianza n. 33;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">– il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;<br />
– la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore;</p>
<p style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">– del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Milano in data 17 maggio 2023 e notificato il 1° agosto 2023, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio della sig.ra -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’ordinanza n. 1169/2023 con cui è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi, all’udienza pubblica del 27 novembre 2024, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2023 e depositato il 29 novembre successivo, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Milano in data 17 maggio 2023 e notificato il 1° agosto 2023, con il quale è stato disposto il rigetto della sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, iscritta al Corso di Laurea magistrale in -OMISSIS- presso il Politecnico di Milano, in data 11 novembre 2020 ha presentato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Milano il 6 febbraio 2020 e scaduto il 5 febbraio 2021. In data 8 luglio 2022, la Questura di Milano ha adottato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto la domanda risultava carente dell’iscrizione all’anno accademico (o del conseguito Diploma di laurea) e della certificazione degli esami sostenuti; in data 2 novembre 2022, attraverso una memoria partecipativa la ricorrente ha controdedotto, contestandone i presupposti, al predetto preavviso di rigetto, notificatole il 28 ottobre 2022. Non ricevendo riscontro in merito al suddetto procedimento, in data 5 luglio 2023, il legale della ricorrente ha formulato una istanza di accesso agli atti, al fine di verificare lo stato del procedimento amministrativo. Il successivo 1° agosto 2023, la ricorrente è stata convocata presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, dove le è stato notificato il decreto di rigetto della sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.</p>
<p style="text-align: justify;">Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento di diniego, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del D.P.R. n. 394 del 1999.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’ordinanza n. 1169/2023 è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">In prossimità dell’udienza di merito, la difesa della ricorrente ha depositato in giudizio un certificato del Politecnico di Milano attestante gli esami superati dalla straniera e una dichiarazione con cui ha segnalato l’imminenza della discussione della tesi di laurea.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 27 novembre 2024, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con l’unica censura di ricorso si assume l’illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio in favore della ricorrente, visto che il periodo in cui non ha sostenuto esami di profitto coincide con lo scoppio della pandemia da Covid-19, che avrebbe inciso in modo negativo sulla sua salute psico-fisica anche in ragione della situazione dei familiari nel Paese di provenienza (Cina).</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. La doglianza è meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo un orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio aderisce, una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina relativa al permesso di soggiorno, che tenga conto del principio di eguaglianza sostanziale e della logica inclusiva che caratterizza lo statuto dello straniero, nonché l’inammissibilità di automatismi ostativi ove vengano in rilievo i diritti fondamentali dell’uomo, impone di consentire allo straniero la giustificazione degli elementi che possano ritenersi ostativi alla sua permanenza in Italia; difatti, secondo i principi applicabili in materia di rinnovo del permesso di soggiorno, la sussistenza di gravi e comprovati motivi consente certamente di confermare la validità del soggiorno, anche quando si sono verificati accadimenti che ne hanno pregiudicato la continuità (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 18 giugno 2024, n. 1857).</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, come già ritenuto da questa Sezione (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 3 luglio 2023, n. 1702), nella valutazione dei presupposti per il rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di valutare nel merito la posizione dell’istante e verificare l’esistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dalla legge per il rilascio del titolo, anche ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, la ricorrente ha dimostrato che, superato il periodo in cui non ha effettuato esami – legato alla pandemia da Covid-19, alla lontananza dalla famiglia e allo stato di profonda ansia che l’aveva colpita (all. 5 al ricorso) –, ha ripreso regolarmente il proprio corso di studi, superando tutti gli esami di profitto e predisponendosi della discussione della tesi di laurea (all. 6 e 7 al ricorso).</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi devono ritenersi superate le ragioni ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò è coerente con il principio secondo il quale “<em>le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno devono essere esaminate nel merito dalla Questura, tenuto conto dell’impatto che producono sulla condizione personale e familiare dei cittadini stranieri, la cui rilevanza, dal punto di vista umano e sociale, non può essere svilita adottando determinazioni fondate su aspetti meramente formali</em>” (Consiglio di Stato, III, 1° dicembre 2021, n. 8014; anche T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 marzo 2024, n. 798).</p>
<p style="text-align: justify;">L’esaminata censura del ricorso risulta perciò fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. In conclusione, dalla fondatezza dello scrutinato motivo scaturisce l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell’atto impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Le spese di giudizio, in ragione del complessivo andamento della vicenda processuale, possono essere compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso ricorso impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gabriele Nunziata, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio De Vita, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Valentina Caccamo, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-della-disciplina-vigente-in-materia-di-permesso-di-soggiorno/">Sull&#8217;interpretazione della disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Sulla rimessione alla Corte costituzionale di questioni inerenti al rilascio del permesso di soggiorno.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rimessione-alla-corte-costituzionale-di-questioni-inerenti-al-rilascio-del-permesso-di-soggiorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 10:44:53 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86101</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rimessione-alla-corte-costituzionale-di-questioni-inerenti-al-rilascio-del-permesso-di-soggiorno/">Sulla rimessione alla Corte costituzionale di questioni inerenti al rilascio del permesso di soggiorno.</a></p>
<p>Stranieri &#8211; Permesso di soggiorno &#8211; Rilascio &#8211; Automatismi &#8211; Art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 &#8211; Questione di legittimità costituzionale &#8211; Remissione alla Corte costituzionale. Vanno rimesse alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell’art. 23,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rimessione-alla-corte-costituzionale-di-questioni-inerenti-al-rilascio-del-permesso-di-soggiorno/">Sulla rimessione alla Corte costituzionale di questioni inerenti al rilascio del permesso di soggiorno.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Stranieri &#8211; Permesso di soggiorno &#8211; Rilascio &#8211; Automatismi &#8211; Art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 &#8211; Questione di legittimità costituzionale &#8211; Remissione alla Corte costituzionale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Vanno rimesse alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell’art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con agli artt. 3, 117 primo comma Cost. in riferimento all’art. 8 Cedu nella parte in cui prevede che il reato di cui all’art. 474 c.p., rubricato “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, sia automaticamente ostativo al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corradino &#8211; Est. Ferrari</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3666 del 2017, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Auditore e Paolo Ghiara con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Parretta in Roma, Piazzale Clodio, 12,</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">il Ministero dell’interno e la Questura di Genova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tar Liguria, sez. II,-OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto n. -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Genova ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno e della Questura di Genova;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’ordinanza cautelare del -OMISSIS-, con la quale la Sezione ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tar Liguria di reiezione del ricorso di primo grado;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti di causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza del giorno 19 maggio 2022 il Consigliere Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il signor -OMISSIS-, cittadino senegalese, ha impugnato innanzi al Tar Liguria, il decreto n. -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Genova ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale provvedimento ha tratto fondamento dalla circostanza che l’istante fosse stato raggiunto da numerose denunce per ricettazione e introduzione nel territorio dello Stato e di commercio di prodotti con marchi falsi e da una condanna per reato ostativo ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998. Il sig. -OMISSIS-, infatti, era stato condannato, con decreto penale emesso in data -OMISSIS-dal GIP del Tribunale di Imperia, divenuto irrevocabile in data 16 settembre 2016, alla pena di euro 2.350,00 di multa per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. (vendita di merci con marchio contraffatto).</p>
<p style="text-align: justify;">2. La sez. II del Tar Liguria, con sentenza-OMISSIS- ha ritenuto il provvedimento di diniego legittimo in considerazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, basandosi da un lato, sulla presenza di un decreto penale di condanna irrevocabile per il reato di ricettazione e di introduzione nel territorio dello Stato e di commercio di prodotti con marchi falsi e, dall’altro lato, sulla presenza di numerose denunce per gli stessi reati. Il giudice di prime cure, inoltre, avuto riguardo proprio alle denunce per i reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p., ha ritenuto logica e razionale la valutazione di pericolosità del ricorrente ai sensi dell’art. 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con appello notificato il 21 aprile 2017 e depositato il successivo 19 maggio, il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza n. 1082 del 4 novembre 2016 deducendo la mancata comunicazione di tutti i motivi ostativi all’accoglimento nonché l’erronea applicazione dell’art. 26, d.lgs. n. 286 del 1998, che si riferisce al lavoro autonomo e non a quello subordinato. L’appellante ha inoltre dedotto che il decreto penale di condanna non rientra tra le condanne ostative di cui all’art. 4, comma 3 nonchè la contraddittorietà tra la motivazione posta a base del provvedimento e la motivazione della sentenza e, in ogni caso, il difetto di pericolosità.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’interno e la Questura di Genova, senza espletare difese scritte.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con l’ordinanza cautelare -OMISSIS-, è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">6. All’udienza pubblica del 19 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il Collegio ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nella parte in cui prevede che il reato di cui all’art. 474 c.p. rubricato “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” sia automaticamente ostativo al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno, ritenendo tale disposizione normativa in contrasto con gli artt. 3, 117, comma 1, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 8 Cedu).</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. <em>Sulla rilevanza</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione è rilevante, a parere di questo Collegio, per le seguenti ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova, anzitutto, una breve ricostruzione in punto di fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto del 3 maggio 2016, il Questore della Provincia di Genova ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato di cui era titolare -OMISSIS-, cittadino senegalese. Il provvedimento di diniego, n. -OMISSIS-, era motivato su plurimi presupposti. L’appellante era stato segnalato in alcune occasioni per i reati di cui agli artt. 474 c.p. e 648, comma 1, c.p..</p>
<p style="text-align: justify;">In data 22 giugno 2015, il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha condannato il cittadino straniero alla pena di euro 2.350,00 di multa per i reati di cui agli artt. 474 c.p., 648 co 1 c.p., 61 n. 2 c.p. con decreto penale di condanna non opposto e perciò divenuto irrevocabile in data 16 settembre 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso n. -OMISSIS-, proposto dinanzi al Tar Liguria, l’appellante ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendone l’annullamento per violazione di legge, sub specie art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 – per avere l’amministrazione inviato il preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo unicamente riferendosi alla condanna passata in giudicato e non anche alle denunce all’autorità – e artt. 4 e 5 TU immigrazione, in quanto il decreto penale di condanna, nella prospettazione dell’appellante, per le sue peculiarità, non sarebbe ricompreso nel novero delle “sentenze di condanna” immediatamente ostative.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. <em>Sui presupposti processuali e sulle condizioni dell’azione del giudizio a quo</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza costituzionale, sotto il profilo dell’accertamento dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, si è costantemente orientata nel senso di ritenere che una tale verifica debba essere rimessa alla valutazione del giudice rimettente. I presupposti processuali sono, infatti, oggetto del giudizio di rilevanza dell’incidente di costituzionalità e, ove la loro ritenuta sussistenza sia sorretta da una motivazione non implausibile, non sono suscettibili di riesame (ex plurimis Corte Cost. 262/2015, 200/2014).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene, anzitutto, di essere munito di giurisdizione. Il giudizio di cui trattasi è stato incardinato ai sensi dell’art. 100 c.p.a. ed è un procedimento ordinario di appello avverso un provvedimento amministrativo di diniego di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sono riservati alla cognizione del giudice amministrativo in quanto costituiscono provvedimenti discrezionali rispetto ai quali il cittadino straniero è titolare di una posizione di interesse legittimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna eccezione in rito è stata sollevata dalle Amministrazioni appellate che si sono costituite con atto meramente formale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appello, stante la ritualità delle notifiche e, più in generale, il rispetto dei termini processuali, deve ritenersi ammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. <em>Sull’applicabilità della disciplina censurata al caso in esame</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda di cui si discute trae origine dal provvedimento di mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato di cui era titolare l’odierno appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’amministrazione, la condotta tenuta in più occasioni dall’appellante, destinatario di alcune denunce – tutte per la stessa tipologia di reato – e condannato in via definitiva con decreto penale di condanna alla pena di euro 2.350,00 di multa è automaticamente incompatibile con la possibilità del soggiorno nello Stato italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riferimento alla condanna, l’appellante, in particolare, era stato tradotto dinanzi alla competente autorità giudiziaria in quanto imputato “per il reato di cui all’art. 474 c.p. perché, al fine di trarne profitto, poneva in vendita o comunque deteneva per vendere oggetti recanti il marchio contraffatto di ditte varie ed in particolare: n. 6 giubbotti Moncler, n. 2 paia di scarpe Adidas, n. 3 magliette F. Perry, n. 8 felpe Napapijri, n. 2 scarpa Prada, n.1 maglietta Napapijri, n. 2 paia Fred Perry, n. 1 paio scarpe Ralph Laurent, n. 1 giubbotto Kway.</p>
<p style="text-align: justify;">Veniva altresì condannato per il reato di cui agli artt. 648, 61 n. 2 c.p. perché, al fine di procurarsi un profitto e di eseguire il reato sub A) [art. 474 c.p.], acquistava o comunque riceveva gli oggetti di cui al medesimo capo provenienti del delitto di contraffazione dei relativi marchi. Fatti accertati in -OMISSIS-il 12.9.2014.”</p>
<p style="text-align: justify;">Il Sig. -OMISSIS- è stato condannato, in via definitiva, per i reati di introduzione di cui all’art. 474 c.p. e ricettazione, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 648 c.p. e 61 n. 2 c.p., come risulta dal decreto penale di condanna allegato al fascicolo processuale. L’appellante non ha legami familiari sul territorio italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene in rilievo, nel caso in esame, il combinato disposto di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. L’art. 4 del TU immigrazione pone un automatismo secondo cui “non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”. Tale automatismo viene mitigato dalla disposizione di cui al comma 5 dell’articolo immediatamente successivo: “nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Le norme recate dagli artt. 4 e 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come da costante giurisprudenza di questo Consiglio, “mirano, infatti, ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica: nell’esercizio di tale potere, però, l’Amministrazione è tenuta a valutare la condizione familiare dello straniero in quanto l’interesse collettivo alla tutela della sicurezza pubblica deve essere bilanciato con l’interesse alla vita familiare dell’immigrato e dei suoi congiunti, trattandosi di diritti fondamentali, aventi copertura convenzionale, in particolar modo l’art. 8 Cedu” (Cons. St., sez. III, n. 6699 del 2018). L’automatismo di cui all’art. 4 cede il passo ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione che, in caso di condanna per uno dei reati ostativi, deve tenere in debito conto l’effettività dei vincoli familiari, il legame effettivo con il Paese di origine, la durata del soggiorno. La valutazione discrezionale dell’amministrazione è sindacabile allorquando la stessa risulti viziata da manifesti deficit di ragionevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Da questa premessa emerge chiaramente che l’unica disposizione applicabile al caso controverso sottoposto al vaglio di questo Collegio è l’art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.</p>
<p style="text-align: justify;">L’automatismo ha come unica eccezione la presenza sul territorio di legami familiari in assenza dei quali, quindi, l’amministrazione non è tenuta a operare alcun bilanciamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si è detto, l’odierno appellante è un cittadino straniero, condannato in via definitiva per un reato ostativo, l’art. 474 c.p., senza legami familiari sul territorio italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">La condanna per il contestato reato di ricettazione di cui agli artt. 648 e 61, n. 2, c.p. non è annoverabile invero tra le ipotesi di reato ostativo. Ai sensi dell’art. 380, comma 2, lett. f-bis), infatti, è automaticamente ostativo al rilascio ovvero al rinnovo del permesso di soggiorno il delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’art. 648, comma 1, secondo periodo, c.p.. È, quindi, ostativo il delitto di ricettazione “quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, comma 3, di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 629, comma 2, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7 bis”, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Date le suesposte premesse, il cittadino straniero non potrebbe automaticamente soggiornare sul territorio italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale ha costantemente affermato che “l’applicabilità della disposizione al giudizio principale è sufficiente a radicare la rilevanza della questione” (sent. n. 174 del 2016) e che “il nesso di pregiudizialità tra il giudizio principale e il giudizio costituzionale implica che la norma censurata debba necessariamente essere applicata nel primo e che l’eventuale illegittimità della stessa incida sul procedimento principale” (n. 91 del 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Questo Collegio ritiene che nessun dubbio residui in tema di necessaria applicabilità dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 al caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’applicabilità della norma derivano conseguenze specifiche e immediate in capo all’appellante. Invero, la tenuta costituzionale della disposizione censurata – e, quindi, automatico diniego del rilascio ovvero rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in caso di reato ostativo di cui all’art. 474 c.p. – determinerebbe inevitabilmente una pronuncia di rigetto dell’appello, con contestuale conferma della sentenza di primo grado, tanto più per l’irrilevanza della pure lamentata violazione dell’art. 10 bis. Sotto questo ultimo profilo, infatti, trattandosi di atto vincolato, neppure potrebbe applicarsi l’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, qualora la disposizione fosse ritenuta dalla Corte Costituzionale in contrasto con la Costituzione – nei termini che si avrà modo di specificare – la decisione determinerebbe una pronuncia favorevole all’odierno appellante, specificatamente con l’obbligo dell’amministrazione di rivalutare la sua posizione giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. <em>Sulla possibilità di una interpretazione costituzionalmente conforme</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato un potenziale vulnus di costituzionalità rispetto ai parametri di cui agli artt. 3, 117, comma 1, Cost. (quest’ultimo in riferimento all’art. 8 Cedu) nei termini che si avrà modo di specificare in punto di non manifesta infondatezza, il Collegio giudicante si è preliminarmente interrogato circa la possibilità, allo stato, di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata.</p>
<p style="text-align: justify;">Una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, pure talvolta percorsa da questa stessa Sezione rimettente, sarebbe quella di valorizzare la pericolosità in concreto del fatto delittuoso.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo dal presupposto che il reato di cui all’art. 474 c.p. sia ostativo ex lege, si è sostenuto che in determinate ipotesi – id est, detenzione di n. 3 paia di jeans contraffatti – la tenuità del fatto di reato non sia idonea, secondo l’id quod plerumque accidit, a superare la soglia di pericolosità sociale che attiva l’automatismo previsto dalla norma. Secondo questo orientamento, al giudice spetterebbe un giudizio in concreto sulla pericolosità sociale (così, ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, n. 4385 del 2016; n. 1637 del 2014).</p>
<p style="text-align: justify;">La ratio di questa prospettiva risiede nella convinzione che sarebbe irragionevole pretendere dal legislatore una differenziazione di sanzione in base alla gravità di reati che, sebbene non partecipino della stessa natura perché non offensivi del medesimo bene giuridico, tuttavia sono idonei a mettere in pericolo la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e, più in generale, la convivenza civile. Spetterebbe, secondo questo orientamento, al giudice, nella valutazione della determinazione dell’amministrazione rispetto al caso concreto, stabilire se l’automatismo previsto dalla legge sia applicabile o meno.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che questa operazione ermeneutica, seppur di notevole pregio, non possa essere percorribile per due ordini di ragione.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto un limite di natura letterale. Il tenore letterale della norma, anche nella sua portata applicativa più ampia in aderenza con la giurisprudenza costituzionale in termini di proporzionalità, esclude che vi sia differenza tra le fattispecie di reato richiamate. Nel giudizio sulla compatibilità del soggiorno dello straniero che ha commesso uno dei reati considerati ostativi, non vengono in rilievo né il principio di offensività – tanto in astratto che in concreto – né l’art. 133 c.p..</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, la stessa Corte Costituzionale ha affermato più volte che si tratta di un automatismo, superabile unicamente in presenza di legami familiari. La formulazione dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 non delinea un diverso trattamento tra fattispecie di reato ivi richiamate ma le pone sullo stesso piano.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altra parte, tale norma neppure assegna al giudice il potere di operare una valutazione in concreto della fattispecie che, in assenza di una previa valutazione dell’amministrazione competente (si ribadisce, vietata dall’automatismo previsto dalla norma), sarebbe peraltro in contrasto con il divieto di esprimersi su poteri non ancora esercitati di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. e con il divieto di pronuncia estesa al merito, come noto, operazioni precluse al giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tentativo di rileggere la norma tendendo ad una interpretazione “costituzionalmente orientata” porterebbe ad un fenomeno di produzione normativa che risulta, a parere del Collegio, non percorribile.</p>
<p style="text-align: justify;">La materia dell’immigrazione è il risultato di un delicato punto di equilibrio tra il diritto fondamentale di soggiornare liberamente in uno Stato straniero e il diritto dei cittadini dello stesso Stato alla sicurezza nazionale. La ricerca di questo punto di equilibrio resta, a parere del Collegio, sempre precluso al Giudice e quindi di competenza esclusiva del legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. <em>Sulla compatibilità con il diritto dell’Unione Europea e sul rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Neppure è permesso a questo Collegio percorrere la strada della disapplicazione della norma per contrasto con l’ordinamento dell’Unione Europea.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specifica materia dell’immigrazione vengono in rilievo le norme di cui al capo secondo del titolo V del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, artt. 77 – 80.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un tipico caso di competenza concorrente tra l’Unione Europea e gli Stati membri. Ferma restando la competenza della prima nell’adozione di atti di armonizzazione nel rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, il singolo Stato membro è competente nell’adozione di misure volte alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza e ha competenza esclusiva nella fissazione del numero massimo di lavoratori provenienti da Paesi terzi (art. 79, par. 5, TFUE).</p>
<p style="text-align: justify;">Questa divisione di competenze spinge a collocare la questione oggetto del presente incidente costituzionale nella sfera di competenza dello Stato italiano, in qualità di Stato membro e, quindi, nella necessità di proposizione del giudizio di legittimità, non potendo disapplicare direttamente la norma.</p>
<p style="text-align: justify;">Il perimetro di competenza e di interazione tra il diritto interno e il diritto eurounitario, specie nella materia dei diritti fondamentali, come quelli che vengono in rilievo nel caso che occupa il Collegio, è stato il risultato di un’operazione di dialogo tra le Corti e di numerosi interventi della Corte Costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre distinguere la fattispecie in cui venga in rilievo una fonte di diritto comunitario “self executing” da quella in cui vi sia concorrenza, tra norme precettive ma che necessitano di una positivizzazione legislativa di diritto interno.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel primo caso, il giudice a quo è dotato di un sindacato diffuso. Qualora ravvisi una manifesta incompatibilità della norma interna con l’ordinamento comunitario può disapplicarla direttamente, senza l’intermediazione di altro organo costituzionale, operazione questa preclusa nel caso di incompatibilità della norma con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. In tale caso, infatti, il sindacato è accentrato e competente sarà la Corte Costituzionale per il tramite dell’art 117, comma 1, Cost..</p>
<p style="text-align: justify;">La posizione della Corte, in caso di giudizi aventi ad oggetto diritti protetti tanto dalla Costituzione quanto dalle norme di diritto eurounitario, ha subito una evoluzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo un primo orientamento, il Giudice delle Leggi ha sostenuto che questo caso fosse assimilabile a quello in cui la norma interna era contraria alla Cedu di tal che il Giudice era obbligato a sollevare prioritariamente questione di legittimità costituzionale (sent. n. 269 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale posizione è stata rimeditata con la sentenza n. 20 del 2019, in materia di rapporto tra diritto di accesso e rispetto della libertà privata (privacy), la Corte pur dalle premesse di cui alla sentenza appena richiamata e che quindi “i principi e i diritti enunciati nella CDFUE intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri), e che la prima costituisce pertanto «parte del diritto dell’Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale», afferma che “resta fermo che i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria. In generale, la sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE rispetto a quelle della Costituzione italiana genera, del resto, un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione. Questa Corte deve pertanto esprimere la propria valutazione, alla luce innanzitutto dei parametri costituzionali interni, su disposizioni che, come quelle ora in esame, pur soggette alla disciplina del diritto europeo, incidono su principi e diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana e riconosciuti dalla stessa giurisprudenza costituzionale. Ciò anche allo scopo di contribuire, per la propria parte, a rendere effettiva la possibilità, di cui ragiona l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993, che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, richiamate anche dall’art. 52, paragrafo 4, della stessa CDFUE come fonti rilevanti”.</p>
<p style="text-align: justify;">Intervenuta immediatamente dopo sul punto con la sentenza n. 63 del 2019, la Corte ha ritenuto che “occorre in questa sede ribadire – sulla scorta dei principi già affermati nelle sentenze n. 269 del 2017 e n. 20 del 2019 – che a questa Corte non può ritenersi precluso l’esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento sia a parametri interni, anche mediati dalla normativa interposta convenzionale, sia – per il tramite degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. – alle norme corrispondenti della Carta che tutelano, nella sostanza, i medesimi diritti; e ciò fermo restando il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e – ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta. Laddove però sia stato lo stesso giudice comune a sollevare una questione di legittimità costituzionale che coinvolga anche le norme della Carta, questa Corte non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri: strumenti tra i quali si annovera anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione ritenuta in contrasto con la Carta (e pertanto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.), con conseguente eliminazione dall’ordinamento, con effetti erga omnes, di tale disposizione.” Così ricostruito il quadro giurisprudenziale in punto di pregiudizialità, questo Giudice ritiene di dover investire preliminarmente la Corte Costituzionale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, con la sentenza 10 maggio 2022, n. 149, la Corte Costituzionale ha ribadito i principi sopra espressi, precisando che comunque, i due rimedi – disapplicazione e giudizio di legittimità costituzionale – rimangono concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella recente pronuncia, i Giudici Costituzionali hanno invero precisato che: “secondo un’ormai copiosa giurisprudenza costituzionale, l’eventuale effetto diretto negli ordinamenti degli Stati membri dei diritti riconosciuti dalla Carta (e delle norme di diritto derivato attuative di tali diritti) non rende inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che denuncino il contrasto tra una disposizione di legge nazionale e quei medesimi diritti, i quali intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla stessa Costituzione italiana. Questioni siffatte, una volta sollevate, debbono invece essere scrutinate nel merito da questa Corte, cui unicamente spetta il compito di dichiarare, con effetti erga omnes, l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che risultassero contrarie alla Carta, in forza degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. (sentenze n. 54 del 2022; n. 182 del 2021; n. 49 del 2021; n. 11 del 2020; n. 63 del 2019; n. 20 del 2019 e n. 269 del 2017; ordinanze n. 182 del 2020 e n. 117 del 2019). Tale rimedio non si sostituisce, ma si aggiunge a quello rappresentato dalla disapplicazione nel singolo caso concreto, da parte del giudice comune, della disposizione contraria a una norma della Carta avente effetto diretto (sentenza n. 67 del 2022: «il sindacato accentrato di costituzionalità, configurato dall’art. 134 Cost., non è alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo»). E ciò in un’ottica di arricchimento degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali che, «per definizione, esclude ogni preclusione» (ancora, sentenza n. 20 del 2019), e che vede tanto il giudice comune quanto questa Corte impegnati a dare attuazione al diritto dell’Unione europea nell’ordinamento italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze”.</p>
<p style="text-align: justify;">È vero che le norme censurate si appalesano viziate tanto rispetto alla Carta Costituzionale quanto al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ma la questione all’attenzione del Collegio investe la porzione di competenza del legislatore nazionale e all’ordinamento comunitario è precluso entrare nel merito della discrezionalità del legislatore nazionale in materia di sicurezza e ordine pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. <em>Sulla non infondatezza</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre che rilevante, nei termini appena esplicitati, la questione non è manifestamente infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Acclarata l’impossibilità di addivenire ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma al vaglio del Collegio e, prima di procedere puntualmente all’analisi dei parametri costituzionali di riferimento, occorre soffermarsi brevemente sul principio di proporzionalità in via generale e, poi, in relazione alla materia dell’immigrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio di proporzionalità ha anzitutto radici nel diritto eurounitario. Da canone ermeneutico utilizzato dalla Corte di Giustizia (ex plurimis, C-8/1955 Federation Charbonnere, C- 5-11-13-15/1962 Società acciaierie San Michele) ha assunto sempre una maggiore preminenza nel panorama dei principi fondamentali del diritto europeo, sino a trovare positivizzazione nel Trattato dell’Unione Europea, all’art. 5. Il principio di proporzionalità, inteso quale limite all’azione delle istituzioni dell’Unione a quanto è strettamente necessario per il conseguimento degli obiettivi del Trattato, è al tempo stesso criterio di predisposizione degli atti normativi e amministrativi e parametro di valutazione degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale principio è stato declinato secondo due modelli, un modello trifasico e un modello bifasico.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il primo, la proporzionalità si compone di tre elementi: idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto. È idonea la misura che permette il raggiungimento del fine, il conseguimento del risultato prefissato. La misura deve essere poi necessaria, vale a dire l’unica possibile per il raggiungimento del risultato prefissato. La proporzionalità in senso stretto richiede, invece, che la scelta amministrativa ovvero legislativa non rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera giuridica del privato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel modello bifasico, il requisito della proporzionalità in senso stretto è contenuto nella idoneità e nella necessità come fine ultimo del principio, come obiettivo che si persegue attraverso le scelte, siano esse legislative ovvero amministrative.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, la proporzionalità è stata declinata nella maggior parte dei casi secondo il modello bifasico. Qualunque sia il modello a cui l’interprete aderisca, il principio di proporzionalità, nell’idea della Corte, rimane comunque un concetto duttile che si concretizza volta per volta in base agli scopi perseguiti dai Trattati.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo ha avuto modo di occuparsi del principio di proporzionalità che ha una portata non meno rilevante.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte, in particolare, si è soffermata più volte su quello che viene definito il “margin of appreciation” degli Stati membri, lo spazio di manovra che l’Istituzione garantisce agli stessi nella protezione delle libertà prevista nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur ribadendo che gli Stati godono di un margine di apprezzamento nell’individuazione delle misure idonee a tutelare le libertà previste dalla Convenzione, la Corte ha stabilito che, nella scelta, dette misure fossero ragionevolmente necessarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella case law, Z. c. Finland, al paragrafo 94, la Corte ha, invero, avuto modo di precisare che “In determining whether the impugned measures were ‘necessary in a democratic society’, the Court will consider whether, in the light of the case as a whole, the reasons adduced to justify them were relevant and sufficient and whether the measures were proportionate to the legitimate aims pursued”.</p>
<p style="text-align: justify;">È necessario, quindi, una misura che, pur incidendo sulle libertà fondamentali dell’individuo, corrisponda all’esigenza di tutelare un bene giuridico che, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, risulti prevalente e che comunque la stessa sia proporzionata al fine perseguito.</p>
<p style="text-align: justify;">Accanto alla proporzionalità viene in rilievo il concetto di ragionevolezza. Il rapporto tra i due valori è ancora oggetto di dibattito tra gli interpreti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per lungo tempo, proporzionalità e ragionevolezza sono stati considerati sinonimi ma, attualmente, il dibattito giurisprudenziale e dottrinale sul punto converge verso il riconoscimento della loro autonomia.</p>
<p style="text-align: justify;">Per essere ragionevole, la norma deve essere coerente con il fine perseguito, ne deve essere deduzione logica, rappresentazione pratica. Oltre che soluzione proporzionata – nel senso di idonea e necessaria – deve rispondere ad una precisa esigenza di tutela.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio di ragionevolezza comprende a monte la valutazione dei fatti che hanno determinano la decisione legislativa e che perimetrano il bene della vita che si intende proteggere. La ragionevolezza e la proporzionalità, quindi, non possono definirsi sinonimi ma sono in un rapporto di interdipendenza. Il legislatore – o l’amministrazione nell’esercizio del proprio potere – preliminarmente opera una indagine e una valutazione degli interessi. In secondo luogo deve predisporre una misura che risponda all’interesse da perseguire e che abbia il corretto punto di bilanciamento tra interessi inevitabilmente confliggenti. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, in alcune pronunce, ha distinto i due concetti statuendo che “what is necessary is more than what is desirable or reasonable” (Dudgeon v. the United Kingdom, paragrafi 51-53).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specifica materia dell’immigrazione, la stessa Corte Costituzionale (n. 148 del 2008), ha in più occasioni avuto modo di ribadire che “la regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione e tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia un’ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli”.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa Corte quindi, nonostante l’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore nella subietta materia, non la esclude dal sindacato di proporzionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">1.7. <em>Della incompatibilità con l’art. 3 Cost</em>..</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, “ferme restando le disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché’ la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell’interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all’art. 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, l. 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli artt. 473 e 474 c.p. nonché dall’art. 1, d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, e dall’art. 24, r.d. 18 giugno 1931, n. 773.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale disposizione il legislatore ha stabilito i casi in presenza dei quali il soggiorno del cittadino straniero nello Stato italiano non risulta essere compatibile perché lo stesso, commettendo uno dei reati elencati, ha violato il patto di civile convivenza, ha disobbedito alle regole ed è, per tale ragione, considerato una minaccia per la sicurezza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 4, comma 3, del TU immigrazione è, quindi, il punto di equilibrio raggiunto dal legislatore per la protezione del bene della sicurezza pubblica di fronte al quale la libertà di soggiorno del singolo diviene recessiva.</p>
<p style="text-align: justify;">La violazione del patto di civile convivenza con lo Stato italiano comporta, da un punto di vista amministrativo, l’automatico diniego di riconoscimento del permesso di soggiorno ovvero la revoca del titolo, qualora il cittadino straniero ne fosse già titolare, con contestuale allontanamento dello stesso dal territorio nazionale in quanto sprovvisto di un valido titolo di soggiorno.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della compatibilità, in termini di liceità, del soggiorno del cittadino straniero sul territorio nazionale è necessario che lo stesso non abbia riportato condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella in applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati richiamati dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., reati, quindi, per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; tutti i reati in materia di stupefacenti, a prescindere dalle differenziazioni in termini di condotta e di trattamento sanzionatorio previsti dall’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990; reati inerenti la libertà sessuale; reati che favoriscano l’immigrazione clandestina; reati che favoriscano lo sfruttamento della prostituzione; reati che coinvolgano minori e, in particolar modo, lo sfruttamento dei minori nelle attività illecite; reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 473); reati contro la circolazione (chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 1-bis, è punito con la reclusione da uno a sei anni) e reato di rifiuto di scioglimento di riunione in luogo pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, a ben vedere, di fattispecie criminose disomogenee tra loro in termini di condotta, di bene giuridico protetto, di limiti edittali di trattamento sanzionatorio e di allarme sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 380 c.p.p., ad esempio, contempla, tra le altre le seguenti ipotesi di reato: reati per i quali sia prevista la pena detentiva dell’ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Al comma 2, il legislatore ha preso in considerazione i reati contro la personalità dello Stato, reati contro l’incolumità pubblica, reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenni, reati contro il patrimonio nella forma aggravata (tra gli altri furto aggravato, ricettazione aggravata).</p>
<p style="text-align: justify;">La ratio di una siffatta previsione normativa risiede(va) nella necessità di tutela della sicurezza pubblica da condotte che interrompessero la pacifica convivenza tra cives, che violassero le regole fondamentali tra cittadino e Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio dubita della tenuta costituzionale della norma con riferimento all’art. 474 c.p. e, quindi all’applicabilità del meccanismo di automatismo ivi previsto, in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità sopra richiamati.</p>
<p style="text-align: justify;">1.8. <em>Sul canone di proporzionalità</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale ha più volte chiarito quale è il perimetro del proprio sindacato in materia di immigrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, nella sentenza 3 luglio 2013, n. 202, la Corte ha stabilito che “al legislatore è riconosciuta un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda; peraltro, si deve altresì sottolineare che la medesima Corte ha regolarmente ribadito che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell’immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012; n. 245 del 2011; nn. 299 e 249 del 2010; n. 148 del 2008; n. 206 del 2006; n. 78 del 2005).</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito di questa discrezionalità, il legislatore può anche prevedere casi in cui, di fronte alla commissione di reati di una certa gravità, ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico, l’amministrazione sia tenuta a revocare o negare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori considerazioni. Questa Corte ha già avuto modo di rimarcare che, in linea generale, statuizioni di tal genere non sono di per sé manifestamente irragionevoli «costituendo l’automatismo espulsivo un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare arbitrii da parte dell’autorità amministrativa» (sentenza n. 148 del 2008).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi della giurisprudenza pregressa, dunque, la condanna per determinati reati di uno straniero non appartenente all’Unione europea ben può giustificare la previsione di un automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, ma occorre pur sempre che una simile previsione possa considerarsi rispettosa di un bilanciamento, ragionevole e proporzionato ai sensi dell’art. 3 Cost., tra l’esigenza, da un lato, di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e di regolare i flussi migratori e, dall’altro, di salvaguardare i diritti dello straniero, riconosciutigli dalla Costituzione (sentenza n. 172 del 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, questa Corte è chiamata a verificare che gli automatismi disposti dal legislatore rispecchino un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale coinvolti nella disciplina dell’immigrazione e non può esimersi dal censurare quelle disposizioni legislative che incidano in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali (sentenze n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010). Nell’ambito di tali valutazioni la Corte deve altresì considerare che gli automatismi procedurali, essendo basati su una presunzione assoluta di pericolosità, devono ritenersi arbitrari e perciò costituzionalmente illegittimi, se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, quando cioè sia agevole – come nel caso in esame – formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta alla base della presunzione stessa (sentenze n. 57 del 2013; n. 172 e n. 110 del 2012; n. 231 del 2011; n. 265, n. 164 e n. 139 del 2010).”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, rileva il Collegio che il legislatore, come verrà meglio chiarito in seguito, ha parificato, dal punto di vista della sanzione amministrativa, reati, quali ad esempio l’omicidio volontario punito, ai sensi dell’art. 575 c.p., con la reclusione non inferiore ad anni 21 e l’art. 474 c.p. punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio è altresì consapevole che la Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi sulla tenuta costituzionale dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, con particolare riferimento all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, precisando che, in questa specifica materia in cui viene in rilievo l’interesse supremo alla pubblica sicurezza, la scelta del legislatore di accumunare fattispecie di reato che sono ontologicamente diverse per bene giuridico tutelato, per oggetto, per trattamento sanzionatorio, non appare irragionevole.</p>
<p style="text-align: justify;">In quella occasione, la Corte ha ritenuto non manifestamente irragionevole condizionare l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo (..) in quanto “Il rifiuto del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, previsto dalle disposizioni in oggetto, non costituisce sanzione penale, sicché il legislatore ben può stabilirlo per fatti che, sotto il profilo penale, hanno una diversa gravità, valutandolo misura idonea alla realizzazione dell’interesse pubblico alla sicurezza e tranquillità, anche se ai fini penali i fatti stessi hanno ricevuto una diversa valutazione. Sotto questo aspetto neppure può essere considerata manifestamente irragionevole la scelta legislativa di non aver dato rilievo alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio della sospensione della pena, a differenza di quanto avviene per l’espulsione dal territorio nazionale come misura di sicurezza (sentenza n. 58 del 1995). Invero, il fatto che la prognosi favorevole in merito all’astensione del condannato, nel tempo stabilito dalla legge, dalla commissione di ulteriori reati sia condotta, ai fini della non esecuzione della pena, con criteri diversi da quelli che presiedono al giudizio di indesiderabilità dello straniero nel territorio italiano, non può considerarsi, di per sé, in contrasto con il principio di razionalità-equità, attesa la non coincidenza delle due suddette valutazioni. D’altronde, l’inclusione di condanne per qualsiasi reato inerente agli stupefacenti tra le cause ostative all’ingresso e alla permanenza dello straniero in Italia non appare manifestamente irragionevole qualora si consideri che si tratta di ipotesi delittuose spesso implicanti contatti, a diversi livelli, con appartenenti ad organizzazioni criminali o che, comunque, sono dirette ad alimentare il cosiddetto mercato della droga, il quale rappresenta una delle maggiori fonti di reddito della criminalità organizzata (sentenza n. 333 del 1991). Del pari infondato è il profilo di censura concernente il tipo di procedimento seguito per giungere alla condanna penale e la natura della sentenza con la quale questa è stata pronunciata. Infatti, da un lato, la sentenza di applicazione della pena su richiesta, salve diverse disposizioni di legge, «è equiparata a una pronuncia di condanna» (art. 445, comma 1, c.p.p.) e, d’altra parte, per le fattispecie – quali quelle oggetto dei giudizi a quibus – interamente verificatesi dopo l’entrata in vigore della l. n. 189 del 2002, il fatto che la condanna sia intervenuta in sede di patteggiamento non appare significativo, in quanto «nell’opzione del rito alternativo, l’imputato è posto ex ante nella piena condizione di conoscere tutte le conseguenze scaturenti dalla scelta processuale operata» (ordinanza n. 456 del 2007).”</p>
<p style="text-align: justify;">L’automatismo espulsivo, secondo la Corte, sarebbe poi “un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa» (ordinanza n. 146 del 2002)”.</p>
<p style="text-align: justify;">Cionondimeno, il Collegio dubita della tenuta costituzionale della norma avuto riguardo alla specificità della fattispecie e in considerazione soprattutto dell’evoluzione che la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale ha maturato negli ultimi anni in tema di proporzionalità della pena che possono applicarsi, in via più generale, alla proporzionalità delle sanzioni amministrative quale il provvedimento di espulsione che consegue al diniego del permesso di soggiorno ovvero alla revoca nel caso in questo sia stato già rilasciato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, in una pronuncia successiva, sentenza 2 luglio 2012, n. 172, la Corte si è espressa sulla tenuta costituzionale della procedura di emersione del 2009. L’art. 1-ter, comma 13, lettera c), d.l. 1° luglio 2009, n. 78 è stato ritenuto non compatibile con l’art. 3 Cost. in quanto limitava il sindacato della pubblica amministrazione, non permettendo la valutazione della pericolosità in concreto del cittadino straniero. È corretto, nella prospettazione della Corte che il legislatore limiti la permanenza del cittadino nel territorio dello Stato se questo è necessario a salvaguardare il bene superiore della sicurezza pubblica ma “la relativa scelta deve costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli stessi, soprattutto quando sia suscettibile di incidere sul godimento dei diritti fondamentali dei quali è titolare anche lo straniero extracomunitario”.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio in tema di reati in materia di sostanze stupefacenti, seppur in un contesto diverso rispetto a quello oggetto della presente ordinanza, la Corte Costituzionale, modificando il proprio precedente indirizzo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni. La differenza di quattro anni tra il minimo di pena previsto per la fattispecie ordinaria (otto anni) e il massimo della pena stabilito per quella di lieve entità (quattro anni) avrebbe costituito un’anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza nonché con il principio della funzione rieducativa della pena.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale declaratoria di incostituzionalità si è resa necessaria – a fronte di un precedente che aveva ritenuto invece sussistente la tenuta costituzionale della norma – per due ragioni: la differenza sproporzionata in quanto non necessaria né idonea a punire correttamente, nel senso di rieducare correttamente, e la prassi giudiziaria che, nei casi “di confine”, operava “forzature interpretative” volte ad ampliare l’ambito applicativo delle ipotesi di lieve entità di cui al comma quinto dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Sullo stesso piano, in termini di proporzionalità, si pongono, tra le altre, le pronunce sull’ordinamento penitenziario e sul divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116, comma 2, c.p., sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, c.p..</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, sul dibattito delle scelte legislative che incidono negativamente sui diritti fondamentali, viene in rilievo, da ultimo, la sopra citata sentenza n. 149 del 2022, secondo cui “non è inutile precisare in limine che tali criteri debbono essere qui declinati in relazione alla logica peculiare del giudizio innanzi a questa Corte, il cui compito non è quello di verificare la sussistenza di violazioni del diritto fondamentale in esame nel singolo caso concreto, bensì quello di stabilire se il meccanismo normativo disegnato dal legislatore sia tale da determinare violazioni di tale diritto fondamentale in un numero indeterminato di casi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che, questo Collegio non ritiene la scelta di accumunare fattispecie di reato diverse allo stesso regime sanzionario sempre contrario al principio di proporzionalità, tuttavia osserva che, nel preciso caso dell’art. 474 c.p., questa scelta legislativa è suscettibile di determinare violazione dei diritti fondamentali in un numero indeterminato di casi.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale aveva già avuto modo di sostenere che, ai fini del sindacato di proporzionalità del giudice delle leggi, gli automatismi procedurali devono ritenersi arbitrari e quindi costituzionalmente illegittimi “se non rispondono a dati di esperienza generalizzati”.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo profilo è stato valorizzato anche nell’ordinanza 12 maggio 2021, n. 97 con la quale – in tema di ergastolo ostativo di cui agli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter, l. 26 luglio 1975, n. 354 – la Corte Costituzionale ha “sospeso” il giudizio di legittimità costituzionale per lasciare al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiamando la sentenza n. 253 del 2019, la Corte ha ribadito che anche la presunzione assoluta di pericolosità a carico del non collaborante condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso mostra la propria irragionevolezza, perché si basa su una generalizzazione che i dati dell’esperienza possono smentire.</p>
<p style="text-align: justify;">Dello stesso avviso è la Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui la scelta di intervenire sui diritti fondamentali in senso negativo è proporzionata se si ravvisa l’esistenza di un “pressing social need” (Dudgeon v. the United Kingdom, paragrafi 51-53).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel momento in cui il reato di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” è stato inserito nel catalogo delle fattispecie automaticamente ostative, l’allarme sociale rispetto a questa condotta era molto alto perché oltre a ledere il bene giuridico della proprietà industriale, presupponeva una serie di comportamenti percepiti dalla collettività come molesti che, pur non essendo penalmente rilevanti, erano idonei a arrecare un grave turbamento alla pubblica quiete.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che l’esigenza di sicurezza e tranquillità pubblica, sia progressivamente venuta meno rispetto al reato di cui all’art. 474 c.p..</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto i dati relativi al numero dei delitti denunciati all’autorità Giudiziaria dalle forze di Polizia, consultabili sul sito del Ministero dell’Interno.</p>
<p style="text-align: justify;">Le denunce, quindi non le condanne passate in giudicato, per il reato di cui all’art. 474 c.p. erano n. 7.755 nel 2016 (tra cittadini italiani e cittadini stranieri), sono più che dimezzate nel 2020, anno nel quale se ne sono registrate 2.901.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo. L’ostatività del reato di cui all’art. 474 c.p. rischia di rimanere comunque un’ipotesi residuale in quanto, astrattamente, rientra nel perimetro applicativo di cui all’art. 131 bis c.p..</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato di cui all’art. 474 c.p., infatti, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con pena pecuniaria da 3.500 a 35.000.</p>
<p style="text-align: justify;">A mente dell’art. 131 bis c.p., la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p. l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale, avuto riguardo ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il legislatore penale ha previsto l’applicazione, almeno in astratto, per questa fattispecie dell’art. 131 bis c.p. con la conseguente pronuncia di non doversi procedere per essere il reato di lieve entità, è irragionevole sostenere che sia connotata da particolare allarme sociale, tale da essere, seppur in un differente ambito, automaticamente ostativo al rilascio ovvero al rinnovo del permesso di soggiorno.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche a voler prescindere dalle pronunce ai sensi dell’art. 131 bis c.p., i dati statistici sopra richiamati che, si ribadisce, attengono alle sole denunce e non alle condanne e comprendono i delitti commessi da cittadini italiani e cittadini stranieri, comunque implicano un minor numero di condanne nei casi in cui, all’esito del bilanciamento operato dal giudice penale, comunque si sia pervenuti ad un giudizio di colpevolezza, condanne che tuttavia non sono idonee a sorreggere il giudizio di ragionevolezza della disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso il Collegio ritiene che la scelta legislativa di parificare fattispecie di reato che si connotano per violenza, efferatezza, condotte contrarie alla vita, all’incolumità fisica e psichica, alla libertà sessuale (quali, tra gli altri, reati di omicidio, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni) con un reato “minore” quale è quello previsto e punito all’art. 474 c.p., sia contrario al canone della proporzionalità per come sopra delineato.</p>
<p style="text-align: justify;">La misura non è necessaria né più idonea alla tutela della sicurezza pubblica, essendosi ridotti sensibilmente i casi di commissione del reato e non potendo questo essere parificato alle fattispecie ben più gravi sopra richiamate. L’esigenza di pubblica sicurezza, come accade in altri casi non ostativi quali ad esempio il reato di ricettazione ex art. 648 c.p. nella forma non aggravata, ben potrebbe essere tutelato dal potere dell’amministrazione di procedere alla valutazione in concreto della fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è neppure proporzionato in senso stretto perché troppo pregiudizievole della sfera del privato il quale non può addure alcun elemento relativo al proprio percorso di integrazione socio-lavorativa che possa essere preso in considerazione dall’amministrazione la quale si vede costretta a rigettare l’istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Parificare il commercio di pochi capi di abbigliamento, seppur contraffatti, per i quali il cittadino straniero ha riportato una condanna penale a reati di omicidio, violenza sessuale, appare, a parere del Collegio, eminentemente sproporzionato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.9. <em>Sul canone di ragionevolezza</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se per ragionevolezza si intende la coerenza della misura, rectius della norma, con il fine da perseguire, per tutti gli argomenti già richiamati in punto di sproporzione, la norma risulta anche irragionevole. Mancano il necessario grado di allarme sociale nonché la sussistenza di un concreto e generalizzato pericolo per la sicurezza pubblica (circostanza deducibile dai dati empirici sopra richiamati) per ritenere aderente tale sanzione allo scopo perseguito dal legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">1.10. <em>Sul sindacato della Corte Costituzionale</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, ritenuta la disposizione in contrasto con il canone di ragionevolezza e con quello di proporzionalità, occorre indagare la possibilità di un sindacato della Corte Costituzionale sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ampiezza, meglio dire il perimetro del sindacato del giudice costituzionale è stato puntualmente descritto nella sentenza 23 gennaio 2019, n. 40, secondo cui “non sussistono ostacoli all’intervento della Corte costituzionale quando le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli e il sistema legislativo consenta l’individuazione di soluzioni, anche alternative tra loro, che siano tali da ‘ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all’eliminazione di ingiustificabili incongruenze’” (§ 4.2. del considerato in diritto, che richiama la sentenza n. 233 del 2018), e – ancora – che “non è necessario che esista, nel sistema, un’unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta come tertium comparationis, essendo sufficiente che il ‘sistema nel suo complesso offra alla Corte precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti, ancorché non costituzionalmente obbligate, che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, ritiene il Collegio che l’ordinamento giuridico offra già, nel suo complesso, punti di riferimento per una e soluzioni che potrebbero applicarsi al caso oggetto della presente ordinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esclusione della fattispecie di cui all’art. 474 c.p. dal novero dei reati ostativi non produrrebbe, infatti, l’automatico rilascio ovvero rinnovo del titolo di soggiorno. Favorirebbe unicamente il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino straniero, permettendo a quest’ultimo, dinanzi ad una condanna penale e in assenza di legami familiari, di dimostrare tutte le circostanze a lui favorevoli, specie con riferimento alla buona riuscita del proprio percorso di integrazione socio-lavorativa, partecipazione alla spesa pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">È proprio in questo spirito di valorizzazione della situazione giuridica dello straniero che la Sezione rimettente ha da ultimo pronunciato alcune sentenze in tema di rilevanza delle sopravvenienze rispetto alla situazione giuridica</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Sezione, infatti, ha sostenuto che l’irrilevanza delle sopravvenienze trovava “conforto in una prospettiva del processo amministrativo inteso come giudizio meramente impugnatorio in cui al centro della valutazione del Giudice sta solo la legittimità dell’atto al momento della sua adozione. In questa prospettiva, il sindacato di legittimità dell’atto si limita alla verifica della ragionevolezza e della proporzionalità della decisione dell’amministrazione secondo quanto conosciuto dalla stessa al momento in cui aveva maturato la propria determinazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa impostazione, legata alla qualificazione del giudizio amministrativo come meramente impugnatorio, non sempre risulta adeguata alla funzione assegnata al Giudice amministrativo dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo e alla luce della successiva giurisprudenza sovranazionale e interna.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò tanto più nelle ipotesi in cui oggetto del giudizio sono diritti fondamentali della persona umana che possono trovare tutela nel quadro di un idoneo bilanciamento con i valori essenziali della sicurezza e della sostenibilità dei flussi migratori.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tempo la giurisprudenza ha dato atto della trasformazione del processo amministrativo “da giudizio amministrativo sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata.” (Cons. St., A.P., n. 3 del 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">È proprio in questi casi in cui il bene della vita da tutelare ha natura personale che oggetto della valutazione giudiziale non può essere solo il provvedimento in sé poiché essa deve necessariamente avvolgere la situazione giuridica soggettiva che fa da sfondo alla vicenda procedimentale” (Cons. St., sez. III, 1 giugno 2022, n. 4467).</p>
<p style="text-align: justify;">Se non si valorizzassero, nei limiti di legge, gli elementi positivi della situazione giuridica dei cittadini stranieri, si produrrebbero gravi pregiudizi a valori fondamentali dell’ordinamento che, anche se non vengono direttamente in rilievo rispetto al procedimento amministrativo, comunque incidono negativamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessun rilievo avrebbe, ad esempio, il positivo percorso rieducativo della pena se a questo non si desse il congruo peso ai fini del reinserimento del condannato nella società. Se si considerasse automaticamente ostativo il reato, nessun valore avrebbero le eventuali esperienze di rieducazione – lavorative e sociali – maturate dal cittadino straniero. Queste vicende non possono ritenersi estranee rispetto al giudizio a quo, non foss’altro per l’esigenza di necessaria coerenza dell’ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Escludere l’art. 474 c.p. dal novero dei reati automaticamente ostativi non tradirebbe lo spirito della ratio legis, la tutela della sicurezza collettiva e dell’ordine pubblico. Permetterebbe unicamente all’amministrazione competente di valutare se la condotta – prendendo come esempio il caso di specie – di detenzione di alcuni capi di abbigliamento con marchi contraffatti, in assenza di legami familiari, possa ritenersi in contrasto con la permanenza del cittadino straniero sul territorio italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">Quello che il Collegio ritiene incompatibile con il principio di proporzionalità è l’automatica presunzione di gravità del reato anche in considerazione degli ultimi approdi della stessa Corte Costituzionale in tema di automatismi. La presunzione è stata messa in discussione, da ultimo, persino nei casi di mancata collaborazione per i condannati per associazione per delinquere di stampo mafioso (ord. 12 maggio 2021, n. 97).</p>
<p style="text-align: justify;">1.11. <em>Della incompatibilità con l’art. 117 della Costituzione con riferimento all’art. 8 Cedu</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le valutazioni espresse, specie le ultime, in materia valorizzazione della situazione giuridica dell’appellante, conducono a formulare un giudizio di dubbia tenuta costituzionale della norma anche in riferimento all’art. 117 Cost. rispetto all’art. 8 Cedu.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 8 Cedu dispone che: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”.</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione, quindi, distingue chiaramente almeno quattro diritti fondamentali protetti dalla Convenzione: vita privata, vita familiare, domicilio e corrispondenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso all’attenzione del Collegio, in particolare, viene in rilievo la protezione della vita privata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il concetto di vita privata, nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, è ampio e comprende una serie di sottocategorie. Attiene, in senso lato, all’identità fisica e sociale della persona umana e non è suscettibile di una definizione esaustiva (S. e Marper c. Regno Unito, paragrafo 66).</p>
<p style="text-align: justify;">Significativa è la circostanza che per “vita privata”, nella concezione enucleata dalla Corte, non si debba intendere unicamente la “cerchia intima”, il nucleo di relazioni immediate e dirette del singolo. Al contrario, l’art. 8 Cedu tutela il diritto allo sviluppo personale, inteso come personalità o autonomia personale comprendendo il diritto ad una vita sociale privata e, in via più generale, il diritto a partecipare alla crescita della società.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza resa nell’ambito del caso “Botta c. Italy”, la Corte, al paragrafo 32, ha infatti avuto modo di precisare che “private life, in the Court’s view, includes a person’s physical and psychological integrity; the guarantee afforded by Article 8 of the Convention is primarily intended to ensure the development, without outside interference, of the personality of each individual in his relations with other human beings (see, mutatis mutandis, the Niemietz v. Germany judgment of 16 December 1992, Series A no. 251-B, p. 33, § 29)”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’automatismo è contrario alla Convenzione, sotto il profilo dell’art. 8, in quanto non risponde più a quel necessario “pressing social need” che, come detto, è necessario per ritenere legittima una compromissione dei diritti fondamentali della persona umana.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ravvisa nel meccanismo automatico previsto dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, testo unico immigrazione, con particolare riguardo all’inserimento dell’art. 474 c.p. nel novero dei reati ostativi, una violazione della Convenzione. L’automatismo, per le ragioni che precedono, non permette il necessario bilanciamento tra la condotta penalmente rilevante – che, si ribadisce, non presidia più correttamente il bene della sicurezza pubblica – e tutte quelle circostanze che attengono alla vita privata per come tutelata dall’art. 8 Cedu e interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.</p>
<p style="text-align: justify;">In ipotesi di reati non gravi, quale quello di cui all’art. 474 c.p., escludere la valutazione dell’amministrazione rappresenta, a parere del Collegio, un vulnus di tutela non superabile in via interpretativa.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Alla stregua delle precedenti considerazioni e poiché la presente controversia non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione delle delineate questioni di legittimità costituzionale, il giudizio va sospeso e vanno rimesse alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell’art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con agli artt. 3, 117 primo comma Cost. in riferimento all’art. 8 Cedu nella parte in cui prevede che il reato di cui all’art. 474 c.p., rubricato “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, sia automaticamente ostativo al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 117 primo comma Cost. in riferimento all’art. 8 Cedu la questione di legittimità costituzionale, nei termini di cui in motivazione, dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.</p>
<p style="text-align: justify;">Sospende il giudizio in corso e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Corradino, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giulio Veltri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Pescatore, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rimessione-alla-corte-costituzionale-di-questioni-inerenti-al-rilascio-del-permesso-di-soggiorno/">Sulla rimessione alla Corte costituzionale di questioni inerenti al rilascio del permesso di soggiorno.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul giudice competente a conoscere della controversia avente a oggetto l&#8217;inammissibilità dell&#8217;istanza per l&#8217;ottenimento della cittadinanza italiana</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-a-conoscere-della-controversia-avente-a-oggetto-linammissibilita-dellistanza-per-lottenimento-della-cittadinanza-italiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 12:02:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-a-conoscere-della-controversia-avente-a-oggetto-linammissibilita-dellistanza-per-lottenimento-della-cittadinanza-italiana/">Sul giudice competente a conoscere della controversia avente a oggetto l&#8217;inammissibilità dell&#8217;istanza per l&#8217;ottenimento della cittadinanza italiana</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Stranieri &#8211; Richiesta di concessione della cittadinanza italiana &#8211; Declaratoria di inammissibilità per falsità dei documenti &#8211; Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia avente a oggetto l&#8217;impugnazione del provvedimento con cui la Procura ha dichiarato l&#8217;inammissibilità della domanda di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-a-conoscere-della-controversia-avente-a-oggetto-linammissibilita-dellistanza-per-lottenimento-della-cittadinanza-italiana/">Sul giudice competente a conoscere della controversia avente a oggetto l&#8217;inammissibilità dell&#8217;istanza per l&#8217;ottenimento della cittadinanza italiana</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Stranieri &#8211; Richiesta di concessione della cittadinanza italiana &#8211; Declaratoria di inammissibilità per falsità dei documenti &#8211; Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia avente a oggetto l&#8217;impugnazione del provvedimento con cui la Procura ha dichiarato l&#8217;inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata dallo straniero ai sensi degli artt. 6 e 9 della legge n. 91 del 1992 in ragione della rilevata falsità dei documenti prodotti a supporto della richiesta, posto che, in relazione al petitum avanzato e alle ragioni del diniego la posizione giuridica soggettiva del ricorrente è da qualificarsi di diritto soggettivo, tenuto conto che relativamente allo status che si richiede di rivestire ( la cittadinanza italiana ) l’Amministrazione competente a concedere o meno il beneficio in parola esercita un’attività del tutto vincolata , volta a verificare la sussistenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge.</p>
<hr />
<p>Pres. &#8211; Est. Migliozzi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 717 del 2019, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Scrivano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore n. 70;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Bologna, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del decreto di inammissibilità della domanda di cittadinanza del 4-07-2019 e conseguente ordine alla P.A. procedente affinchè, previa riapertura del relativo procedimento amministrativo relativo alla domanda di concessione di cittadinanza n. -OMISSIS-, emani il Provvedimento finale di ottenimento della cittadinanza italiana nei confronti dell’odierno ricorrente</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Bologna;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha presentato all’Amministrazione civile dell’Interno domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 6 e 9 della legge n. 91 del 1992 e con provvedimento del 4/7/20/2019 la Prefettura di Bologna ha dichiarato inammissibile detta istanza in ragione della rilevata falsità dei documenti prodotti a supporto della richiesta( in specie, certificati di nascita e penali ).</p>
<p style="text-align: justify;">L’interessato ha impugnato detto provvedimento, deducendone la illegittimità sotto vari profili, assumendo di essere estraneo ad ogni condotta volta alla falsificazione dei documento e lamentando altresì l’assenza delle garanzie procedimentali che avrebbero permesso di controdedurre in ordine ai rilievi mossi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’intimata Amministrazione statale</p>
<p style="text-align: justify;">All’odierna udienza pubblica la causa viene trattenuta in decisione</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso in relazione al petitum avanzato e alle ragioni del diniego la posizione giuridica soggettiva del ricorrente è da qualificarsi di diritto soggettivo, tenuto conto che relativamente allo status che si richiede di rivestire ( la cittadinanza italiana ) l’Amministrazione competente a concedere o meno il beneficio in parola esercita un’attività del tutto vincolata , volta a verificare la sussistenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie le ragioni poste alla base del provvedimento negativamente adottato poggiano sulla rilevata falsità di documenti richiesti in ordine alla identificazione e alle qualità del soggetto richiedente ( certificato di nascita e certificato penale )</p>
<p style="text-align: justify;">Se così è, la cognizione relativa alla controversia qui instaurata non spetta a questo giudice amministrativo, bensì al giudice ordinario ( cfr TAR Lazio 17/10/2021 n. 10245; idem 7/5/ 2021 n. 5805) innanzi al quale il processo dovrà essere riproposto nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle spese di causa , le stesse possono compensarsi tra le parti, in considerazione della risoluzione della vicenda sotto il profilo della giurisdizione.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo in favore del giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà eventualmente essere riassunta nei termini di legge</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese del giudizio</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Andrea Migliozzi, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Umberto Giovannini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Amovilli, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2021 n.5679</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-8-2021-n-5679/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-8-2021-n-5679/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2021 n.5679</a></p>
<p>Pres. Frattini &#8211; Est. Ferrari Sul diniego di cittadinanza allo straniero che risulti vicino al radicalismo islamico. Persona fisica e diritti della personalità  &#8211; Cittadinanza italiana &#8211; Richiesta di concessione -Diniego -Vicinanza al radicalismo islamico -Legittimità . Risulta del tutto idonea, per la giustificazione del diniego di cittadinanza, la mera valutazione che a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-8-2021-n-5679/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2021 n.5679</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini &#8211; Est. Ferrari</span></p>
<hr />
<p>Sul diniego di cittadinanza allo straniero che risulti vicino al radicalismo islamico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Persona fisica e diritti della personalità  &#8211; Cittadinanza italiana &#8211; Richiesta di concessione -Diniego -Vicinanza al radicalismo islamico -Legittimità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Risulta del tutto idonea, per la giustificazione del diniego di cittadinanza, la mera valutazione che a persone contigue, simpatizzanti o comunque idealmente vicine o in contatto con un movimento responsabile di attività  gravemente delittuose, non si possa riconoscere lo status di cittadino italiano. Ne discende, pertanto, la legittimità  del diniego di cittadinanza al Cittadino straniero che da informazioni secretate risulta vicino al radicalismo islamico.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br /> sul ricorso numero di registro generale 5205 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da pec da registri di Giustizia, </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio, </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I ter, -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del 29 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il signor -OMISSIS- nato in Marocco ed  residente da molti anni in Italia, a Bellagio (Como), comune in cui oggi lavora e vive insieme alla moglie ed ai suoi due figli.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha impugnato (ricorso n. -OMISSIS-), innanzi al Tar Lazio, sede di Roma, il decreto del -OMISSIS-, notificato il 9 aprile 2014, con cui il Ministero dell&#8217;Interno ha respinto l&#8217;istanza diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento ministeriale si fondava su informative che hanno segnalato la contiguità  del signor -OMISSIS-con movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza nazionale, più in particolare, con gruppi vicini al radicalismo islamico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha lamentato la carenza di istruttoria del diniego, che non avrebbe dato opportuna rilevanza alle condizioni di vita attuali dell&#8217;istante ed al suo livello di integrazione nel tessuto sociale italiano, come dimostrato dall&#8217;assenza di condanne penali a suo carico.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con sentenza -OMISSIS-, la sez. prima ter del Tar Lazio ha respinto il ricorso sul rilievo che il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana ha natura ampiamente discrezionale e, pertanto, il sindacato del giudice amministrativo si deve limitare ad una valutazione della sua correttezza formale, senza addentrarsi in valutazioni sul merito di questo.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La sentenza del Tar Lazio -OMISSIS-  stata impugnata con appello notificato il 17 maggio 2021 e depositato il 6 giugno 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il Ministero dell&#8217;Interno non si  costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Alla camera di consiglio del 29 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;articolo 25, d. l. 28 ottobre 2020, n. 137, la causa  stata trattenuta in decisione, dopo aver dato comunicazione alle parti presenti &#8211; e dato atto a verbale &#8211; la possibilità  che la causa sia definita nel merito ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a..</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;appello  manifestamente infondato e ciò induce il Collegio a definire la questione &#8211; portata in camera di consiglio per la decisione cautelare &#8211; nel merito, in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., a ciò non ostando la disciplina processuale emergenziale; l&#8217;art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione della l. 18 dicembre 2020, n. 176, lascia, infatti, espressamente ferma la possibilità  di definizione della controversia in fase cautelare anche in caso di udienze da remoto e in assenza delle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Come esposto in narrativa, il signor -OMISSIS-, cittadino marocchino, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I ter, -OMISSIS-, con la quale  stato respinto il ricorso proposto avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana, opposto per &#8220;contiguità  del medesimo con movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza nazionale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello  infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova premettere che lo straniero non ha un diritto soggettivo all&#8217;acquisto della cittadinanza, ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 91 (Cons.St., sez. III, 23 novembre 2018, n. 5638).</p>
<p style="text-align: justify;">Come chiarito dalla Sezione (16 novembre 2020, n. 7036) e ribadito anche dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato in sede di esame di ricorso straordinario al Capo dello Stato (1 dicembre 2020, n. 1959), il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992,  atto squisitamente discrezionale di &quot;alta amministrazione&quot;, condizionato all&#8217;esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno &#8220;status illesae dignitatis&#8221; (morale e civile) di colui che lo richiede (Cons. St., sez. I, 20 gennaio 1993, n. 1878/94; 12 aprile 1995, n. 1834/91; 26 agosto 1998, n. 1108/96; 3 marzo 1999, n. 29/99; sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; 25 agosto 2016, n. 3696).</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di provvedimento fondato su determinazioni che rappresentano un&#8217;esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. St., sez. III, 13 novembre 2018, n. 6374; 27 febbraio 2019, n. 1390).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio condivide, dunque, il tradizionale orientamento giurisprudenziale per cui l&#8217;Amministrazione, dopo aver accertato l&#8217;esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, effettua una valutazione ampiamente discrezionale, che non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità , circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità  nazionale, sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità  italiana e riguardo alle sue possibilità  di rispettare i doveri che derivano dall&#8217;appartenenza alla comunità  nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella valutazione articolata che spetta all&#8217;Amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui  possibile desumere l&#8217;integrazione del richiedente nella comunità  nazionale, sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano.</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l&#8217;assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà  economica e sociale richiesti a tutti i cittadini, pur senza stretti limiti reddituali imposti per legge, le condizioni familiari e di irreprensibilità  della condotta.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di lÃ  della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità  dei fatti posti a fondamento della decisione e dell&#8217;esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Cons. St., sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Ciò chiarito, contrariamente a quanto asserisce l&#8217;appellante, alla luce dei fatti, non può ritenersi irragionevole o incompleta la valutazione compiuta dall&#8217;Amministrazione che ha ritenuto ostative le plurime condanne.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che l&#8217;appello non tiene conto dell&#8217;amplissima discrezionalità , informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), che &#8211; come si  detto sub 2 &#8211; caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevantissime conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all&#8217;interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l&#8217;interesse nazionale in caso di infelice concessione. Proprio per la rilevanza di tale riconoscimento, l&#8217;art. 9, l. n. 91 del 1992 demanda al Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell&#8217;interno, la concessione della cittadinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte degli importanti interessi della comunità  nazionale coinvolti nel procedimento l&#8217;interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana  inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità  locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore, i quali nella fattispecie, come prospettato dall&#8217;appellante, non hanno evidenziato criticità ), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che invece nella presente fattispecie hanno evidenziato &#8211; con modalità  compatibili con la riservatezza (pure consentita perchè dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l&#8217;attività  amministrativa ordinaria &#8211; possibili criticità  (Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326).</p>
<p style="text-align: justify;">Sicchè lo stesso obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102).</p>
<p style="text-align: justify;">Come più volte chiarito (Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326), non sono negati diritti fondamentali della persona garantiti a livello costituzionale, comunitario o internazionale;  stato invece negato un beneficio la cui concessione  subordinata ad una valutazione di opportunità  politico-amministrativa altamente discrezionale e informata a principi di cautela, nell&#8217;interesse nazionale, senza che sia peraltro preclusa al richiedente la riproposizione dell&#8217;istanza, alla luce di eventuali successivi ed ulteriori elementi (in tesi) &#8220;favorevoli&#8221; alla sua posizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto a queste valutazioni la posizione soggettiva del richiedente ha consistenza di affievolito interesse legittimo, atteso che l&#8217;attribuzione del nuovo status di cittadino italiano comporta l&#8217;inserimento dello straniero, a tutti gli effetti, nella collettività  nazionale e l&#8217;acquisizione a pieno titolo, da parte del richiedente, dei diritti e dei doveri che competono ai cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè altresì &#8211; considerate le indicate caratteristiche di delicatezza e riservatezza dell&#8217;istruttoria in tema di concessione della cittadinanza e della suddetta cautela alla base delle relative statuizioni &#8211;  dato di ravvisare nell&#8217;atto classificato depositato dinanzi al Tar alcuna laconicità  dei dati posti a base dell&#8217;impugnato diniego. Dalla nota emerge piuttosto l&#8217;apporto di elementi di valutazione dai quali risulta un&#8217;applicazione dei criteri, anche di cautela, sopra esposti che &#8211; tenuto conto della particolare materia &#8211; appare priva di palesi vizi logico-valutativi e motivazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217;, infatti, del tutto idonea, per la giustificazione del diniego di cittadinanza, la mera valutazione che a persone contigue, simpatizzanti o comunque idealmente vicine o in contatto con un movimento responsabile di attività  gravemente delittuose, non si possa riconoscere lo status di cittadino italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">La sicurezza della Repubblica  interesse di rango certamente superiore rispetto all&#8217;interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Riconoscimento, quello della cittadinanza, per sua natura irrevocabile e che dunque presuppone che nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità  del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questi motivi non  irragionevole la valutazione negativa condotta dal Ministero dell&#8217;interno nei confronti della appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L&#8217;appello, in conclusione, deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese, non essendosi l&#8217;Amministrazione costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), </p>
<p style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese, non essendosi l&#8217;Amministrazione costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  dell&#8217;appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Umberto Maiello, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-8-2021-n-5679/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/8/2021 n.5679</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2021 n.3896</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-5-2021-n-3896/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-5-2021-n-3896/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-5-2021-n-3896/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2021 n.3896</a></p>
<p>Pres. Frattini &#8211; Est. Santoleri Sul diniego di cittadinanza italiana per contatti con soggetti controindicati riconducibili al terrorismo islamico Cittadinanza -Concessione -Diniego -Contatti con soggetti controindicati riconducibili al terrorismo islamico &#8211; Legittimità . E&#8217; ragionevole la condotta della p.a. che abbia negato la cittadinanza italiana per motivi di pubblica sicurezza, essendo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-5-2021-n-3896/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2021 n.3896</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-5-2021-n-3896/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2021 n.3896</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini &#8211; Est. Santoleri</span></p>
<hr />
<p>Sul diniego di cittadinanza italiana per contatti con soggetti controindicati riconducibili al terrorismo islamico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Cittadinanza -Concessione -Diniego -Contatti con soggetti controindicati riconducibili al terrorismo islamico &#8211; Legittimità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; ragionevole la condotta della p.a. che abbia negato la cittadinanza italiana per motivi di pubblica sicurezza, essendo emersi contatti del ricorrente con soggetti controindicati riconducibili al terrorismo islamico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8669 del 2017, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Adalgisa Eva Pignoni, Roberto De Stefano, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Aurelia, n. 641; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza breve del T.A.R. per il Lazio &#8211; Roma, Sezione Prima Ter, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego di concessione della cittadinanza italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 25 del d.l. n. 137/2020 convertito in legge n. 176/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica, tenutasi da remoto, del giorno 6 maggio 2021 il Cons. Stefania Santoleri; quanto alla presenza degli avvocati si fa rinvio al verbale di udienza;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Il ricorrente ha proposto appello contro la sentenza breve del T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I-ter, n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso da lui presentato avverso il decreto del Ministero dell&#8217;Interno n. -OMISSIS- di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale decreto ha addotto a propria motivazione il fatto che dall&#8217;attività  investigativa esperita  emersa la contiguità  del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel ricorso di primo grado il ricorrente ha censurato tale provvedimento sotto diversi profili.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Con la sentenza impugnata il T.A.R. ha ritenuto legittimo il diniego della cittadinanza, muovendo dall&#8217;assunto secondo cui la contiguità  a movimenti pericolosi per la sicurezza della Repubblica non può essere smentita da mere affermazioni in senso contrario da parte del ricorrente, nè dall&#8217;assenza di condanne a carico di questi. Tale contiguità  dimostra l&#8217;inaffidabilità  del richiedente e costituisce un&#8217;adeguata ragione ostativa al rilascio della cittadinanza, anche alla luce del carattere secretato delle informazioni sottese al diniego. Da ultimo, il carattere secretato di dette informazioni vale a escludere la possibilità , per il richiedente, di partecipare al procedimento, con il chè &#8211; conclude la sentenza &#8211; deve ritenersi infondata anche la doglianza di omissione del cd. preavviso di rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Nell&#8217;appello lo straniero lamenta che nella fattispecie in esame sarebbero riscontrabili i seguenti vizi:</p>
<p style="text-align: justify;">a) la carenza di istruttoria nel processo di primo grado, in ragione della mancata ostensione in giudizio dell&#8217;informativa ministeriale, che avrebbe potuto avere luogo con le cautele previste per i documenti classificati come riservati;</p>
<p style="text-align: justify;">b) la contraddittorietà  dell&#8217;azione della P.A., non colta dalla sentenza appellata, perchè allo straniero  stato rilasciato il -OMISSIS- il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, sebbene l&#8217;art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 faccia divieto di rilasciare tale permesso ai soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 &#8211; L&#8217;Amministrazione intimata si  costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 &#8211; Con ordinanza n. -OMISSIS-l&#8217;istanza cautelare dell&#8217;appellante  stata respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; All&#8217;udienza del 16 luglio 2020 la causa  stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-la Sezione ha disposto l&#8217;acquisizione del materiale istruttorio classificato sotteso al provvedimento di diniego, oltre ad una relazione di chiarimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1 &#8211; Con nota del 19/1/2021 l&#8217;istruttoria  stata eseguita.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2 &#8211; Con memoria del 22 aprile 2021 l&#8217;appellante ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; All&#8217;udienza pubblica del 6 maggio 2021 l&#8217;appello  stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. &#8211; L&#8217;appello  infondato e va, dunque, respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1 &#8211; Con l&#8217;unico motivo di appello l&#8217;appellante ha lamentato il difetto di istruttoria dal quale sarebbe affetta la sentenza di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-la Sezione ha provveduto ad acquisire i documenti adottando tutte le cautele necessarie, trattandosi di atti classificati, &#8220;per non vincolare la libertà  di apprezzamento di questo Giudice su un punto fondamentale della controversia all&#8217;esclusiva valutazione dall&#8217;Amministrazione, in tal modo riportando in vita una sorta di &#8220;pregiudiziale amministrativa&#8221;; ha poi aggiunto che l&#8217;esigenza istruttoria era necessaria anche per &#8220;per risolvere il dilemma dell&#8217;apparente contraddizione in cui sarebbe incorsa l&#8217;Amministrazione dapprima con il rilascio allo straniero del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (datato -OMISSIS-), quindi con il diniego della concessione della cittadinanza italiana (adottato il 29 dicembre 2016); ha quindi aggiunto che la censura attinente alla mancata considerazione, da parte del Ministero, del possesso in capo al sig. -OMISSIS- della cd. carta di soggiorno, era stata dedotta &#8211; pur se sinteticamente &#8211; nel terzo motivo del ricorso di primo grado, reiterata in appello.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2 &#8211; Le esigenze istruttorie sono state quindi soddisfatte; l&#8217;appellante ha preso cognizione delle ragioni per le quali la sua domanda di concessione della cittadinanza  stata respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella memoria del 22 aprile 2021 l&#8217;appellante ha sostenuto che si tratterebbe di fatti non chiari e circostanziati, inidonei a supportare la motivazione del decreto impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio di non poter condividere la prospettazione dell&#8217;appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">8. &#8211; L&#8217;art. 9 della L. n. 91 del 1992 dispone che la cittadinanza italiana &quot;può essere concessa&quot;, sicchè in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità  il provvedimento di relativo diniego della concessione &#8211; pur sindacabile per i suoi eventuali profili di eccesso di potere (ad es. per travisamento dei fatti o inadeguata motivazione: cfr. Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3456) &#8211;  insindacabile per i profili di merito della valutazione dell&#8217;Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819; Sez. III, 25 agosto 2016, n. 3696; Sez. III, 11 marzo 2016, n. 1874; Sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3006; Sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 5103).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, come statuito da questa Sezione (cfr. sentenza n. 6704 del 27 novembre 2018), &quot;l&#8217;ampia discrezionalità  alla base del provvedimento di concessione della cittadinanza, irrevocabile una volta concessa, non rende irragionevole il diniego fondato sul sospetto di appartenenza ad organizzazioni eversive ovvero su di un pericolo per la sicurezza dello Stato, dal momento che lo stesso non potrebbe poi essere più espulso: non si tratta, infatti, di limitare diritti fondamentali della persona garantiti a livello costituzionale e comunitario, bensì della negazione di un beneficio la cui concessione  subordinata ad una valutazione di opportunità  politico-amministrativa altamente discrezionale, rispetto alla quale la posizione soggettiva del richiedente ha consistenza di interesse legittimo, atteso che l&#8217;attribuzione del nuovo status di cittadino comporta l&#8217;inserimento dello straniero, a tutti gli effetti, nella collettività  nazionale e l&#8217;acquisizione a pieno titolo, da parte dello stesso, dei diritti e dei doveri che competono ai suoi membri, tra i quali quelli connessi all&#8217;obbligo di concorrere alla realizzazione delle finalità  che lo Stato persegue&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il parametro della &quot;motivazione sufficiente&quot; non ha carattere rigido nè assoluto, ma si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi, pubblici e privati, coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già  per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall&#8217;Amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati: sì da legittimare un assolvimento &quot;attenuato&quot; dell&#8217;obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, da parte dell&#8217;Amministrazione, quando una più ampia disclosure, già  nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell&#8217;Amministrazione potrebbe costituire, come nella specie, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi (Cons. Stato, Sez. IIi </p>
<p style="text-align: justify;">29-03-2019, n. 2102).</p>
<p style="text-align: justify;">Da questo punto di vista, risulta ineludibile la distinzione tra motivazione del provvedimento di diniego, la cui estensione, ai fini della valutazione della sua sufficienza in concreto, deve essere perimetrata alla stregua dei principi che precedono, e sindacato di legittimità  secondo il paradigma dell&#8217;eccesso di potere, al cui esercizio concorrono tutti gli elementi istruttori acquisiti ed acquisibili, anche (come avvenuto nella specie) nell&#8217;esercizio dei poteri istruttori spettanti al giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattandosi dell&#8217;esercizio di valutazioni di matrice squisitamente discrezionale, ai fini del cui compimento viene in rilievo l&#8217;interesse superiore dell&#8217;ordinamento a non attribuire lo status di cittadino a chi non offra piene garanzie di rispettare i valori fondamentali sui quali si fonda la comunità  statuale, anche elementi meramente indiziari sono idonei a legittimare una conclusione di incompatibilità  del riconoscimento con il superiore interesse alla sicurezza dello Stato, ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 1, lett. c) L. n. 91 del 1992. (cfr. Cons. Stato Sez. III, 29-03-2019, n. 2102).</p>
<p style="text-align: justify;">8.1 &#8211; Nel caso di specie, a seguito dell&#8217;istruttoria sono emersi elementi esplicativi sulla base dei quali, ragionevolmente,  stata negata la cittadinanza italiana per motivi di pubblica sicurezza, essendo emersi contatti con soggetti controindicati riconducibili al terrorismo islamico; nella relazione del Ministero, si pone l&#8217;accento sulla delicatezza della problematica, potendo sussistere ripercussioni nei rapporti internazionali a causa di atti commessi da un cittadino italiano nei confronti di Paesi terzi, e conseguente esigenza di utilizzare parametri rigorosi nell&#8217;accertamento della pericolosità  del richiedente la cittadinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ragioni addotte dal Ministero risultano serie e giustificano ragionevolmente, nell&#8217;ottica della prevenzione, il diniego di cittadinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2 &#8211; Neppure sussiste la contraddittorietà  tra le determinazioni dell&#8217;Amministrazione in relazione all&#8217;avvenuto rilascio della carta di soggiorno, in quanto si tratta di condizioni non paragonabili tra loro: il cittadino straniero lungosoggiornante nello Stato può essere espulso ove ne ricorrano i presupposti; il cittadino italiano non  passibile di espulsione, non può essere soggetto a controlli e la sua condotta all&#8217;estero comporta ripercussioni per lo Stato italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che il concetto di pericolosità  viene declinato secondo modalità  differente nel caso della carta di soggiorno rispetto alla cittadinanza italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">9. &#8211; In conclusione, per i suesposti motivi, l&#8217;appello va respinto e, per l&#8217;effetto, in conferma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">10. &#8211; Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, in conferma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi ¬ 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  dell&#8217;appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-5-2021-n-3896/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2021 n.3896</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2021 n.1253</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-21-5-2021-n-1253/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-21-5-2021-n-1253/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2021 n.1253</a></p>
<p>Pres. Di Benedetto &#8211; Est. Cozzi Sull&#8217;inconferenza della condizione di reciprocità  con i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Bando &#8211; Autorizzazione &#8211; Esclusione &#8211; Reciprocità  &#8211; Soggiornante. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolo che ha validità  non limitata temporalmente e che, ai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-21-5-2021-n-1253/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2021 n.1253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-21-5-2021-n-1253/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2021 n.1253</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Benedetto &#8211; Est. Cozzi</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;inconferenza della condizione di reciprocità  con i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Bando &#8211; Autorizzazione &#8211; Esclusione &#8211; Reciprocità  &#8211; Soggiornante.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolo che ha validità  non limitata temporalmente e che, ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 12, lett. b), della legge n. 286 del 1998, consente a chi ne  in possesso di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività  lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Se si vuole dare a un bando una lettura coerente con questa disposizione, si deve ritenere che la condizione di reciprocità  da esso prevista non riguardi i cittadini di stati extra UE titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2307 del 2019, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mirko Zaffaroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza della Repubblica, n. 26; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COMUNE DI SENAGO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Gravallese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p>nei confronti</p>
<p>-OMISSIS-, non costituita in giudizio;<br /> -OMISSIS-, non costituito in giudizio; <br /> -OMISSIS-, non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p>della delibera della Giunta Comunale del Comune di Senago n. 108 del 11 luglio 2019 con la quale  stata approvata la graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso Pubblico per l&#8217;assegnazione di una autorizzazione per il sevizio di noleggio autovettura con conducente, approvato con determinazione n. 465 del 26 giugno 2018; </p>
<p>della delibera della Giunta Comunale n. 251 del 27 dicembre 2018 con la quale  stata approvata la graduatoria provvisoria relativa al Bando di Concorso Pubblico per l&#8217;assegnazione di una autorizzazione per il sevizio di noleggio autovettura con conducente, approvato con determinazione n. 465 del 26 giugno 2018;</p>
<p>della determinazione n. 1107 del 28 dicembre 2018 &#8220;Presa d&#8217;atto della graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso pubblico per l&#8217;assegnazione di una autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, approvato con determinazione n. 465 del 26/06/2018&#8221;; </p>
<p>della determinazione n. 537 del 12 luglio 2019 &#8220;Approvazione della graduatoria definitiva relativa al bando di concorso pubblico per l&#8217;assegnazione di una autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con conducente, approvato con determinazione n. 465 del 26 giugno 2018&#8221; ; </p>
<p>di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Senago;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021 il dott. Stefano Celeste Cozzi, tenutasi ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito con legge n. 176 del 2020;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p>Il Comune di Senago, con delibera di Giunta comunale n. 465 del 26 giugno 2018, ha approvato il bando di concorso pubblico finalizzato all&#8217;assegnazione di una autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con conducente.</p>
<p>Il ricorrente ha partecipato alla procedura e, in esito alla stessa, si  collocato al quarto posto della graduatoria, approvata, in via definitiva, con delibera di Giunta comunale n. 108 dell&#8217;11 luglio 2019.</p>
<p>Contro questo provvedimento  principalmente diretto il ricorso in esame. Il ricorso  stato notificato, oltre che al Comune di Senago, alla sig.ra -OMISSIS-, collocatisi, rispettivamente, al primo, al secondo ed al terzo posto della graduatoria.</p>
<p>Si  costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Senago. I controinteressati non si sono invece costituiti.</p>
<p>La causa  stata trattenuta in decisione in esito all&#8217;udienza telematica del 23 marzo 2021.</p>
<p>Si può prescindere dall&#8217;esame delle eccezioni preliminari sollevate dall&#8217;Amministrazione resistente stante l&#8217;infondatezza nel merito dell&#8217;azione proposta in questa sede.</p>
<p>Come anticipato, con il ricorso in esame, viene principalmente impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Senago ha approvato la graduatoria definitiva del concorso indetto per il rilascio di una autorizzazione per il servizio di noleggio autovettura con conducente. Il ricorrente, collocatosi al quarto posto della graduatoria, deduce diverse censure finalizzate a dimostrare che tutti i concorrenti posizionatisi prima di lui avrebbero dovuto essere esclusi o avrebbero dovuto conseguire un punteggio inferiore.</p>
<p>Con riferimento al concorrente collocatosi al primo posto, sig.ra -OMISSIS-, l&#8217;interessato sostiene che l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto disporne l&#8217;esclusione dalla procedura, posto che, contrariamente da quanto previsto dalle norme del bando, non sarebbe stato dimostrato che la Repubblica di Santo Domingo, Stato di cui la sig.ra -OMISSIS-  cittadina, consente ai cittadini italiani, in condizione di reciprocità , di esercitare servizi analoghi a quello di cui si discute. Aggiunge il ricorrente che, anche qualora dovesse ritenersi che la sig.ra -OMISSIS- non avrebbe dovuto essere esclusa, cionondimeno alla stessa dovrebbero essere tolti otto punti dovuti per lo status di disoccupazione, non avendo la stessa prodotto l&#8217;idonea documentazione attestante il possesso di tale status.</p>
<p>Ritiene il Collegio che queste censure siano infondate per le ragioni di seguito esposte.</p>
<p>Il bando di concorso, approvato con delibera di Giunta comunale n. 465 del 26 giugno 2018, prevede all&#8217;art. 1 che l&#8217;autorizzazione oggetto della procedura può essere rilasciata ai cittadini italiani e ai cittadini degli altri stati membri dell&#8217;Unione europea senza alcuna condizione, mentre, per ciò che concerne i cittadini di altro stato, solo a condizione che quest&#8217;ultimo riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività  per servizi analoghi.</p>
<p>Il bando, tuttavia, in nessuna disposizione chiarisce in che modo debba essere dimostrato il soddisfacimento della condizione di reciprocità , nè impone ai concorrenti cittadini di stati extra UE di produrre, a pena di esclusione, documentazione attestante il riconoscimento, da parte di tali stati, del diritto ai cittadini italiani di svolgere il servizio di noleggio autovettura con conducente.</p>
<p>Inoltre, lo schema della domanda di partecipazione al bando (schema approvato con la stessa delibera che ha indetto la procedura concorsuale) non prevede che i cittadini di stati extra UE siano tenuti a rendere dichiarazioni su tale specifico punto.</p>
<p>Si deve dunque affermare &#8211; ove si ritenesse che, nel caso concreto, fosse necessario accertare che la Repubblica di Santo Domingo riconosce ai cittadini italiani il diritto di svolgere il servizio di noleggio autovetture con conducente (ma si vedà  in prosieguo che così non ) &#8211; che a tale accertamento avrebbe dovuto provvedere direttamente l&#8217;Amministrazione.</p>
<p>Ne consegue &#8211; applicando il noto principio giurisprudenziale secondo cui la cause di esclusione devono risultare in maniera esplicita ed evidente dalla lex specialis (cfr. fra le tante T.A.R. Lazio Roma , sez. I , 4 gennaio 2021, n. 12 &#8211; che la controinteressata non poteva essere esclusa dalla procedura, posto che la stessa non aveva l&#8217;onere di dimostrare il soddisfacimento della condizione di reciprocità  e non ha, quindi, violato alcuna disposizione del bando la cui inosservanza fosse esplicitamente sanzionata con l&#8217;esclusione.</p>
<p>Va poi aggiunto che, come anticipato, non  scontato che l&#8217;autorizzazione alla sig.ra -OMISSIS- possa essere rilasciata solo se si dimostra che la Repubblica di Santo Domingo riconosce ai cittadini italiani il diritto di esercitare l&#8217;attività  di noleggio autovetture con conducente.</p>
<p>In proposito si osserva che non  contestato che la controinteressata  in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolo che ha validità  non limitata temporalmente e che, ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 12, lett. b), della legge n. 286 del 1998, consente a chi ne  in possesso di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività  lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.</p>
<p>Se si vuole dare al bando una lettura coerente con questa disposizione, si deve ritenere che la condizione di reciprocità  da esso prevista non riguardi i cittadini di stati extra UE titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.</p>
<p>Va dunque affermato che, contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non era nel concreto necessario dimostrare il soddisfacimento della condizione di reciprocità . Ne deriva che correttamente la sig.ra -OMISSIS- non  stata esclusa dalla procedura.</p>
<p>Per quanto concerne il punteggio, si deve rilevare che non  stato specificamente contestato che la controinteressata su richiesta dell&#8217;Ente con nota del 29 gennaio 2019 ha prodotto la documentazione relativa all&#8217;indennità  di disoccupazione. E&#8217; dunque corretta l&#8217;attribuzione ad essa del punteggio previsto per coloro che possiedono il relativo status.</p>
<p>In questo quadro deve essere ribadita l&#8217;infondatezza della censura in esame.</p>
<p>Si può a questo punto prescindere dall&#8217;esame delle altre censure dedotte nel ricorso e riferite agli altri concorrenti collocatisi in posizione di graduatoria migliore del ricorrente, posto che, anche in caso di loro accoglimento, il ricorrente stesso non potrebbe comunque conseguire il rilascio dell&#8217;autorizzazione.</p>
<p>In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore del Comune di Senago, liquidate in euro 4.000 (quattromila), oltre spese generali e oneri di legge se dovuti.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Ugo Di Benedetto, Presidente</p>
<p>Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore</p>
<p>Concetta Plantamura, Consigliere</p>
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-21-5-2021-n-1253/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2021 n.1253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2021 n.3886</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-5-2021-n-3886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-5-2021-n-3886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2021 n.3886</a></p>
<p>Pres. Frattini &#8211; Est. Noccelli Sul riparto di giurisdizione e sulla natura preventiva dell&#8217;espulsione dal territorio dello Stato dello straniero ritenuto vicino all&#8217;estremismo islamico. 1. &#8211; Diritti della personalità  &#8211; Stranieri &#8211; Provvedimento di espulsione &#8211; Motivi di prevenzione del terrorismo &#8211; Tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza per lo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-5-2021-n-3886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2021 n.3886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-5-2021-n-3886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2021 n.3886</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini &#8211; Est. Noccelli</span></p>
<hr />
<p>Sul riparto di giurisdizione e sulla natura preventiva dell&#8217;espulsione dal territorio dello Stato dello straniero ritenuto vicino all&#8217;estremismo islamico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. &#8211; Diritti della personalità  &#8211; Stranieri &#8211; Provvedimento di espulsione &#8211; Motivi di prevenzione del terrorismo &#8211; Tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza per lo Stato &#8211; Interesse legittimo &#8211; Giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p> 2. -Diritti della personalità  &#8211; Stranieri &#8211; Provvedimento di espulsione &#8211; Finalità  di prevenzione &#8211; Prova responsabilità  penale &#8211; Prova realizzazione del reato &#8211; Non necessarie.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Nel caso in cui il provvedimento di espulsione sia stato adottato per motivi di prevenzione del terrorismo o, più in generale, a causa della pericolosità  dello straniero per l&#8217;ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, la posizione giuridica dell&#8217;interessato  di interesse legittimo e la giurisdizione nella relativa controversia spetta al giudice amministrativo (cfr. art. 3, comma 4, d.l. n. 144 del 2005), essendo rimessa all&#8217;amministrazione, non una mera discrezionalità  tecnica e ricognitiva al cospetto di ipotesi già  individuate e definite dal legislatore nel loro perimetro applicativo, ma una ponderazione valutativa degli interessi in gioco.</p>
<p> 2. &#8211; Il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato dello straniero ritenuto vicino all&#8217;estremismo islamico ha finalità  di prevenzione, in quanto lo straniero costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale, con la conseguenza, quindi, che non  necessario che sia comprovata la responsabilità  penale e neppure che il reato sia stato già  compiuto.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9684 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Fabio Corvaja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via A. Vesalio, n. 10;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici  domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici  domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; <br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, concernente di decreto di espulsione per ragioni di sicurezza dello Stato e del divieto di reingresso per quindici anni sul territorio nazionale</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">visto l&#8217;art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 maggio 2021 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi in modalità  da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020, per l&#8217;odierno appellante, -OMISSIS-, l&#8217;Avvocato Fabio Corvaja e per l&#8217;odierno appellato, il Ministero dell&#8217;Interno, l&#8217;Avvocato dello Stato Ilia Massarelli;</p>
<p style="text-align: justify;">ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;odierno appellante, cittadino tunisino residente in Italia con permesso di soggiorno per motivi di famiglia, coniugato con una cittadina italiana e padre di minore residente in Italia,  stato attinto dal provvedimento di espulsione, con il quale il Ministero dell&#8217;Interno lo ha ritenuto inserito in un circuito di connazionali noti per aver assunto posizioni religiose radicali in favore della <i>-OMISSIS-</i>, rappresentando che il ricorrente aveva consultato e condiviso in diverse occasioni contenuti web inerenti al teatro di guerra siriano ed iracheno &#8211; dai quali era emersa la sua vicinanza alla causa <i>&#8211;OMISSIS-</i>ed all&#8217;autoproclamato Stato islamico &#8211; e che lo stesso aveva manifestato profondi sentimenti di avversione nei confronti di coloro che praticano il cristianesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Dichiaratosi estraneo a tali fatti, l&#8217;interessato ha impugnato il provvedimento, avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità , il Tribunale), chiedendone l&#8217;annullamento previa sospensione, deducendo le seguenti censure:</p>
<p style="text-align: justify;">1) l&#8217;eccesso di potere per il travisamento dei fatti;</p>
<p style="text-align: justify;">2) l&#8217;eccesso di potere per il difetto di istruttoria e per la contraddittorietà  dell&#8217;azione amministrativa;</p>
<p style="text-align: justify;">3) la violazione di legge e, in particolare, dell&#8217;art. 3 del d.l. n. 144 del 2005, conv. in l. 155 del 2005, nonchè dell&#8217;art. 20, comma 2, del d. lgs. n. 30 del 2007;</p>
<p style="text-align: justify;">4) la violazione di legge e, in particolare, dell&#8217;art. 20, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 30 del 2007 e dell&#8217;art. 1 della l. n. 241 del 1990, per lesione del principio di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa, la violazione degli articoli 9 e 10 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con l. n 176 del 1991, l&#8217;eccesso di potere per manifesta ingiustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">5) violazione di legge e, in particolare dell&#8217;art. 20, comma 10, del d. lgs. n. 30 del 2007;</p>
<p style="text-align: justify;">6) illegittimità  derivata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare all&#8217;amministrazione il deposito in giudizio della documentazione posta a fondamento del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Si  costituita nel primo grado del giudizio l&#8217;amministrazione resistente, chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Il Ministero dell&#8217;Interno ha rilevato che il ricorrente, nel corso del suo soggiorno in Italia, aveva in più occasioni fornito false generalità  ed aveva riportato diverse condanne penali e che inoltre, a seguito dell&#8217;ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari ed alla nascita del figlio, lo stesso si era separato dal coniuge, ottenendo dal Tribunale civile di Padova, il 4 marzo 2015, l&#8217;omologazione della separazione, le cui condizioni avevano previsto che il figlio fosse collocato presso la nonna materna, senza alcun obbligo di mantenimento del padre, in ragione del suo stato di difficoltà  economica.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. Ancora il Ministero ha poi confermato che dagli accertamenti effettuati era emerso che il ricorrente aveva assunto posizioni religiose radicali, manifestando un chiaro orientamento di matrice <i>&#8211;OMISSIS-</i>, intrattenendo rapporti di comunicazione via <i>web</i> con forum e canali utilizzati da connazionali, consultando e condividendo contenuti inerenti la guerra siro-irachena, dai quali era lecito desumere una vicinanza alla causa dell&#8217;autoproclamato Stato Islamico.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. Peraltro, il Ministero resistente ha evidenziato che il ricorrente, sebbene titolare di permesso di soggiorno dal 2010, era risultato regolarmente occupato per sole cinque settimane, dichiarando, solamente per quell&#8217;anno, un reddito di ¬ 1.185,00.</p>
<p style="text-align: justify;">1.7. Infine, l&#8217;amministrazione ha precisato che il ricorrente era stato già  rimpatriato, avendo il giudice presso il Tribunale di Padova convalidato il provvedimento questorile di accompagnamento immediato alla frontiera.</p>
<p style="text-align: justify;">1.8. In punto di diritto, la difesa dell&#8217;amministrazione intimata ha dedotto che il provvedimento di allontanamento  stato emanato ai sensi dell&#8217;art. 20, comma 2, del d. lgs. n. 30 del 2007, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 23 del medesimo e con l&#8217;art. 3 del d.l. n. 144 del 2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, nella l. 155 del 2005.</p>
<p style="text-align: justify;">1.9. Conseguentemente, a fondamento del provvedimento erano stati posti atti di natura riservata, non conoscibili da parte del ricorrente, dai quali era emerso un pericolo per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica, da ritenere prevalente anche rispetto alle esigenze di stabilità  familiare del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con l&#8217;ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, confermata in grado d&#8217;appello cautelare da questo Consiglio di Stato con l&#8217;ordinanza n. -OMISSIS-,  stata respinta l&#8217;istanza di misure cautelari formulata dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con le successive memorie depositate in vista dell&#8217;udienza di merito il ricorrente ha dedotto di svolgere regolare attività  lavorativa in Tunisia, dove si era stabilito a seguito dell&#8217;espulsione ed ha precisato di aver impugnato avanti al Tribunale civile di Padova il decreto prefettizio di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui godeva in quanto coniuge &#8211; sia pure separato &#8211; di cittadina italiana e padre di cittadino italiano, allegando l&#8217;ordinanza del Tribunale di Padova del 13 gennaio 2017, con la quale il giudizio civile era stato sospeso in attesa della decisione del presente giudizio, evidenziandosi una pericolosità  sociale &#8220;ordinaria&#8221; del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Quest&#8217;ultimo ha poi insistito nei motivi di ricorso, chiedendo la produzione in giudizio dei documenti su cui l&#8217;amministrazione ha fondato il giudizio di pericolosità  sociale a suo carico.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. All&#8217;udienza del 14 gennaio 2020 il Collegio di prime cure ha disposto l&#8217;acquisizione della documentazione posta a fondamento del provvedimento gravato, unitamente ad una aggiornata relazione sui fatti di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. Il 19 giugno 2020 l&#8217;amministrazione ha ottemperato all&#8217;ordinanza, depositando la documentazione in proprio possesso, visionata anche dalla difesa del ricorrente e ritenuta da questa inidonea a fondare la valutazione di pericolosità  dello straniero, oltre che smentita dall&#8217;ulteriore materiale documentale depositato in giudizio ed inerente al lecito utilizzo dei social media da parte del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">2.5. All&#8217;udienza del 29 settembre 2020, infine, il Tribunale ha infine trattenuto la causa in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Tribunale, con la sentenza n. 11351 del 3 novembre 2020, ha respinto il ricorso e ha condannato l&#8217;interessato a rifondere le spese di lite in favore del Ministero.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Avverso tale sentenza ha proposto appello l&#8217;interessato, articolando sei motivi di ricorso che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Si  costituito il Ministero dell&#8217;Interno per chiedere la reiezione dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Nell&#8217;udienza pubblica del 6 maggio 2021 il Collegio, sentiti i difensori delle parti in modalità  da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020, ha trattenuto la causa in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. L&#8217;appello  infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Con il primo motivo (pp. 22-29 del ricorso), anzitutto, l&#8217;odierno appellante denuncia l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata per avere disatteso i primi tre motivi di ricorso poichè egli nega, in sintesi, che sussistano i fondati motivi, di cui all&#8217;art. 20, comma 4, del d. lgs. n. 30 del 2007, consistenti in «<i>comportamenti individuali dell&#8217;interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all&#8217;ordine pubblico o alla pubblica sicurezza</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Ad avviso dell&#8217;appellante, insomma, la sentenza impugnata avrebbe errato:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a)</i> nell&#8217;escludere l&#8217;eccesso di potere per travisamento del fatto, essendo invece evidente non solo l&#8217;insussistenza dei fatti descritti nella motivazione del provvedimento di espulsione impugnato, ma anche l&#8217;insussistenza di ogni condotta sintomatica addebitabile al ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b)</i> nell&#8217;escludere il vizio di difetto di istruttoria, posto che in assenza di condotte significative e in presenza di una relazione riservatissima che ipotizzava l&#8217;espulsione ma anche, in alternativa, una diversa misura, il Ministero non avrebbe compiuto alcun ulteriore accertamento istruttorio, anche solo mediante l&#8217;ulteriore monitoraggio del sito <i>Facebook </i>dell&#8217;odierno appellante;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>c)</i> nel ritenere sussistente, sulla base della tipologia delle condotte tenute e degli ulteriori elementi emersi in relazione ai precedenti sia penali che amministrativi, quei fondati motivi di supporre che la presenza dello straniero sul territorio nazionale possa agevolare le organizzazioni terroristiche, ipotesi richiesta per l&#8217;espulsione ministeriale sia dall&#8217;art. 3 del d.l. n. 155 del 2005 sia dall&#8217;art. 20, comma 2, del d. lgs. n. 30 del 2007.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>d)</i> nel violare l&#8217;art. 31, par. 3, della direttiva n. 2004/38/CE che, nel caso di espulsione di familiare di cittadino dell&#8217;Unione, indica, tra le garanzie procedurali, che il mezzo di impugnazione comprenda l&#8217;esame della legittimità  del provvedimento nonchè dei fatti e delle circostanze, che ne giustificano l&#8217;adozione, mentre il primo giudice si sarebbe limitato ad un sindacato massimamente deferente verso il provvedimento amministrativo, senza esaminare <i>funditus</i>, a fronte delle prove offerte dal ricorrente, i fatti posti a suo fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. Il motivo  destituito di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. Il Tribunale ha anzitutto, e opportunamente, ricordato che, ai fini dell&#8217;emanazione del provvedimento ministeriale di espulsione, non  necessario che sia stata appurata con assoluta certezza la sussistenza del suindicato pericolo, essendo sufficiente che vi siano fondati motivi di ritenerlo esistente.</p>
<p style="text-align: justify;">6.4. Nel caso di specie, il provvedimento ministeriale fa riferimento agli atti d&#8217;ufficio dai quali  emerso che l&#8217;odierno appellante  risultato inserito in un circuito relazionale con altri connazionali noti per aver assunto posizioni religiose radicali in favore della <i>-OMISSIS-</i>e che lo stesso ha consultato e condiviso assiduamente contenuti <i>web</i> inerenti al teatro di guerra siriano ed iracheno.</p>
<p style="text-align: justify;">6.5. Da tali elementi  stata desunta la sua vicinanza alla causa <i>&#8211;OMISSIS-</i>ed all&#8217;autoproclamato Stato islamico, avendo peraltro il ricorrente manifestato sentimenti anticristiani.</p>
<p style="text-align: justify;">6.6. L&#8217;amministrazione ha depositato nel primo grado del giudizio la documentazione con classifica di &#8220;<i>riservato</i>&#8221; e &#8220;<i>riservatissimo</i>&#8220;, dalla quale  risultato confermato il portato motivazionale del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">6.7. Emerge infatti dalla documentazione depositata in giudizio che il ricorrente  stato trovato in possesso, durante un controllo, di un coltello a serramanico e di uno <i>smartphone</i> sul quale erano visualizzabili contenuti riconducibili al fondamentalismo islamico, inseriti da un soggetto che proclamava la propria fede <i>&#8211;OMISSIS-</i>e condivisi da un altro soggetto (tale -OMISSIS-), comparso nella sezione &#8220;amici&#8221; del ricorrente e risultato autore di contenuti inneggianti alla pratica di compiere attentati suicidi.</p>
<p style="text-align: justify;">6.8. Peraltro lo stesso -OMISSIS-, durante un controllo effettuato nel 2008 dai Carabinieri di Padova,  stato trovato fisicamente in compagnia dell&#8217;odierno appellante, che ha ammesso di aver intrattenuto rapporti con lui fino al 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">6.9. Ancora, ha osservato la sentenza impugnata, dalla medesima documentazione  emerso che il ricorrente ha anche consultato ed acquisito contenuti di altro utente del <i>web</i> (tale -OMISSIS-) inerenti al teatro di guerra siro-iracheno, dai quali era desumibile una vicinanza alla causa <i>&#8211;OMISSIS-</i>ed all&#8217;autoproclamato Stato Islamico.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Tali circostanze, vertendosi &#8211; ne ha concluso il primo giudice &#8211; in materia di misure preventive per l&#8217;adozione delle quali  sufficiente la sussistenza di &#8220;fondati motivi&#8221; per ritenere che la permanenza dello straniero possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività  terroristiche e non la prova che detta agevolazione si sia in concreto verificata, costituirebbero una adeguata esplicazione dei presupposti che hanno indotto l&#8217;amministrazione all&#8217;espulsione.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. Il giudizio di pericolosità  formulato dal Ministro  apparso al primo giudice pertanto, considerati la tipologia delle condotte tenute e gli ulteriori elementi emersi in relazione ai precedenti sia penali sia amministrativi, scevro da profili di manifesta irragionevolezza o travisamento o difetto di istruttoria, che rappresentano gli unici vizi sindacabili in questa sede per quanto osservato in ordine alle caratteristiche e finalità  della misura gravata.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Sulla base di tali valutazioni il Tribunale ha ritenuto, conclusivamente, corretta e non censurabile in questa sede la determinazione in ordine alla preminenza dell&#8217;interesse alla sicurezza interna ed esterna dello Stato, interesse essenziale ed insopprimibile della collettività , rispetto all&#8217;interesse del ricorrente a permanere sul territorio dello Stato, e a mantenere ivi i suoi legami familiari, che hanno ad ogni modo costituito oggetto di valutazione da parte dell&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Il giudizio espresso dal Tribunale va esente da censura perchè i contrari rilievi dell&#8217;appellante, che asserisce di non avere condiviso sul proprio profilo <i>Facebook </i>contenuti che inneggiano alla guerra santa islamica, non scalfiscono la gravità  del quadro indiziario sul quale si  fondato il giudizio di pericolosità  per l&#8217;ordine pubblico nei confronti dello straniero.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Basti qui ricordare che nemmeno l&#8217;appellante ha saputo smentire l&#8217;episodio del controllo, menzionato dal Tribunale, nel corso del quale l&#8217;appellante  stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di uno <i>smartphone</i> sul quale erano visualizzabili contenuti riconducibili al fondamentalismo islamico, inseriti da un soggetto che proclamava la propria fede <i>&#8211;OMISSIS-</i>e condivisi da un altro soggetto (tale -OMISSIS-), comparso nella sezione &#8220;amici&#8221; del ricorrente e risultato autore di contenuti inneggianti alla pratica di compiere attentati suicidi.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Peraltro lo stesso -OMISSIS-, durante un controllo effettuato nel 2008 dai Carabinieri di Padova,  stato trovato fisicamente in compagnia dell&#8217;odierno appellante, che ha ammesso di aver intrattenuto rapporti con lui fino al 2008, anche se afferma, invero poco credibilmente (p. 24 del ricorso), che tale conoscenza dall&#8217;infanzia sarebbe limitata alle &#8220;<i>forme di cortesia</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3. Non ha perciò errato il primo giudice nel valutare la gravità  di simili fatti, ai fini che qui rilevano, nè certo si  limitato ad un sindacato meramente estrinseco ed epidermico di questi stessi fatti, ritenendo non decisivi gli elementi di prova offerti dall&#8217;appellante in ordine al preteso corretto utilizzo della pagina <i>Facebook </i>o in ordine agli ottimi rapporti intrattenuti, ad esempio, con i compagni della squadra di calcetto.</p>
<p style="text-align: justify;">8.4. Bene ha osservato del resto la sentenza impugnata che il provvedimento di espulsione  stato emesso ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, del d.l. n. 144 del 2005, conv. in l. n. 155 del 2005, secondo il quale «<i>il Ministro dell&#8217;interno </i>[&#038;]<i> può disporre l&#8217;espulsione dello straniero </i>[&#038;]<i> nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività  terroristiche, anche internazionali</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">8.5. Trattandosi di atto rimesso all&#8217;organo di vertice del Ministero dell&#8217;Interno e che investe la responsabilità  del Capo del Governo, nonchè l&#8217;organo di vertice dell&#8217;amministrazione maggiormente interessata alla materia dei rapporti con i cittadini stranieri, esso costituisce senza dubbio, come ha osservato il primo giudice, espressione di esercizio di alta discrezionalità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">8.6. Ciò si evince anche dal carattere ampio ed elastico dei requisiti prescritti dal citato art. 3 del d.l. n. 144 del 2005, che richiede, ai fini dell&#8217;adozione del provvedimento <i>de quo</i>, la ritenuta possibilità  che la permanenza dello straniero in Italia possa agevolare organizzazioni o attività  terroristiche, anche internazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Secondo quanto questa Sezione ha già  chiarito (v., <i>ex plurimis</i>, Cons. St., sez. III, 23 settembre 2015, n. 4471 ma anche, da ultimo, Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2021, n. 1687) con riferimento all&#8217;espulsione ex art. 3, comma 1, d.l. n. 144 del 2005 &#8211; ma con argomentazioni ben estendibili a tale misura adottata ai sensi dell&#8217;art. 13 del d. lgs. n. 286 del 1998 &#8211; si tratta di una disposizione che prevede procedure pienamente assimilabili alle misure di sicurezza che si adottano con finalità  di prevenzione e che, avendo come finalità  quella di prevenire il compimento di reati, non richiede che sia comprovata la responsabilità  penale e neppure che il reato sia stato già  compiuto.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. Infatti il presupposto per l&#8217;espulsione  costituito solo dai fondati motivi per ritenere che la presenza dello straniero possa agevolare in vario modo organizzazioni o attività  terroristiche e, comunque, mettere in pericolo, con azioni anche proselitistiche, la sicurezza dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. Ed  dunque solo questo il parametro da adottare per valutare la legittimità  del provvedimento e, cio, se esso sia in grado di prevenire la concreta possibilità  di comportamenti atti a mettere in pericolo l&#8217;ordinamento e i suoi cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. Nella specie, il provvedimento del Prefetto enuncia elementi di fatto più che sufficienti a fornire fondati motivi per ritenere che la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività  terroristiche, anche internazionali e quindi minacciare la sicurezza del Paese</p>
<p style="text-align: justify;">9.4. Come  stato ben messo in rilievo dalle Sezioni Unite, infatti, nel caso in cui il provvedimento di espulsione sia stato adottato per motivi di prevenzione del terrorismo o, più in generale, a causa della pericolosità  dello straniero per l&#8217;ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, la posizione giuridica dell&#8217;interessato  di interesse legittimo e la giurisdizione nella relativa controversia spetta al giudice amministrativo (cfr. art. 3, comma 4, del già  citato d.l. n. 144 del 2005), «<i>essendo rimessa all&#8217;amministrazione, non una mera discrezionalità  tecnica e ricognitiva al cospetto di ipotesi già  individuate e definite dal legislatore nel loro perimetro applicativo, ma una ponderazione valutativa degli interessi in gioco</i>» (Cass., Sez. Un., 27 luglio 2015, n. 15693).</p>
<p style="text-align: justify;">9.5. E tale ponderazione comparativa ha correttamente svolto, nel caso di specie, il Ministero dell&#8217;Interno, avuto riguardo a tutti i gravi elementi a carico dell&#8217;odierno appellante, che dimostrano una pericolosissima vicinanza al fondamentalismo islamico.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Con il secondo motivo (pp. 30-35 del ricorso), ancora, l&#8217;odierno appellante deduce l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata per avere ritenuto legittima l&#8217;espulsione, con il troncamento della sua vita familiare in Italia e del suo rapporto con il figlio minore, quando i fatti addebitati, anche ammesso che fossero veri, non sarebbero tali da giustificare il suo allontanamento, peraltro per quindici anni, dall&#8217;Italia, con la conseguente violazione non solo degli artt. 29 e 30 Cost., ma anche dell&#8217;art. 8 della CEDU.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. Il motivo  anche esso infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">10.2. Il primo giudice ha premesso che, nella materia in esame, la tutela della vita privata e familiare, sancita anche dall&#8217;art. 8 della CEDU, non  incondizionata, posto che l&#8217;ingerenza dell&#8217;autorità  pubblica nella vita privata e familiare  consentita, ai sensi dell&#8217;art. 2 della CEDU, se prevista dalla legge quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell&#8217;ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà  altrui.</p>
<p style="text-align: justify;">10.3. Venendo al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che l&#8217;amministrazione risulta aver tenuto conto della durata del soggiorno in Italia, della situazione familiare ed economica e dell&#8217;integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">10.4. Come si evince dal Rapporto informativo della Questura di Padova del 5 febbraio 2016, infatti, l&#8217;odierno appellante, presente sul territorio nazionale fin dal 2005, ha ripetutamente fornito false generalità  fino al 2010, anno in cui ha chiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto coniugato con cittadina italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">10.5. Lo stesso  peraltro risultato gravato da precedenti penali, anche in materia di stupefacenti, ed a suo carico risulta infine emanato un provvedimento di espulsione dal Prefetto di Padova emesso il 28 marzo 2008, poi decaduto a seguito del matrimonio contratto con cittadina italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">10.6. L&#8217;odierno appellante risulta inoltre separato dalla ex moglie dal 2015 ed il figlio risulta affidato alla nonna materna, senza obblighi di contribuzione e mantenimento da parte del padre, che peraltro non pare aver dimostrato il possesso di una residenza o di un domicilio certi, in quanto la dichiarazione di ospitalità  presentata a suo favore da altro cittadino italiano  risultata in fase di accertamento dopo una iniziale irreperibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">10.7. Alla luce di tali elementi, secondo la sentenza impugnata, l&#8217;amministrazione risulta aver fatto corretto uso del potere discrezionale attribuitogli dal legislatore, dovendosi evincere dal vissuto del ricorrente una scarsa integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">10.8. Quanto alla situazione familiare, ha ancora osservato la sentenza impugnata, rilevano la separazione dalla ex moglie e l&#8217;affidamento del figlio alla nonna materna, senza obblighi di contribuzione a carico del padre, che sono stati adeguatamente considerati dall&#8217;amministrazione ai fini dell&#8217;emanazione del provvedimento impugnato, non essendo il minore risultato residente con padre (nè a carico di questi) e non potendo rappresentare la presenza di minori sul territorio nazionale uno scudo contro l&#8217;espulsione per motivi inerenti alla sicurezza dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">10.9. Del resto, ha concluso il primo giudice, il già  richiamato art. 8 CEDU, relativo al &#8220;<i>Diritto al rispetto della vita privata e familiare</i>&#8220;, espressamente fa salvo il potere dell&#8217;Amministrazione nel caso in cui «<i>sia previsto dalla legge e costituisca una misura che, in una società </i> <i>democratica,  necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per</i> <i>il benessere economico del paese, per la difesa dell&#8217;ordine e per la prevenzione dei</i> <i>reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e</i> <i>delle libertà  altrui»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Ne deriverebbe che, nel contemperamento degli interessi in gioco, quello alla stessa sopravvivenza dello Stato e dell&#8217;incolumità  delle persone presenti sul suo territorio deve prevalere su quello dell&#8217;individuo sospettato di attentarvi, in quanto i primi costituiscono interessi e diritti fondamentali che attengono all&#8217;esistenza e sopravvivenza delle istituzioni e soprattutto al diritto insopprimibile dei comuni cittadini alla vita e all&#8217;integrità  fisica.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1. Pertanto non appare affatto irragionevole l&#8217;inserimento, nel tessuto normativo, di una disposizione che limiti la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri in relazione alla tutela del preminente interesse della sicurezza dello Stato, fermo restando, ovviamente, il pieno rispetto del canone della ragionevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">11.2. Sarebbe stata poi la stessa Corte EDU, nell&#8217;interpretare l&#8217;art. 8 CEDU, a ritenere che l&#8217;ingerenza della pubblica amministrazione nella vita familiare dello straniero possa ritenersi proporzionata allorquando sia coerente rispetto allo scopo perseguito, sicchè il provvedimento di espulsione e interdizione del soggiorno non costituirebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto risulterebbe giustificato dall&#8217;esigenza di prevenire la commissione di reati e mantenere la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Le motivazioni del primo giudice vanno anche esse esenti da censura.</p>
<p style="text-align: justify;">13. A fronte dei gravi fatti verificati, che dimostrano una pericolosa vicinanza dell&#8217;odierno appellante ad ambienti dell&#8217;estremismo islamico costituenti una sicura minaccia per la sicurezza nazionale, nel caso di specie  senza dubbio recessivo, nel bilanciamento degli interessi che si  detto caratterizzare il provvedimento ministeriale oggetto di giudizio, l&#8217;interesse dell&#8217;appellante a mantenere il rapporto con il figlio minorenne italiano, nato dal primo matrimonio e residente sul territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">13.1. Come ha infatti ben rilevato la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, nella sua giurisprudenza, la commissione di gravi reati, come quelli di natura terroristica, ben può legittimare l&#8217;espulsione dello straniero senza che ciò implichi una illegittima ingerenza nella vita familiare e al conseguente violazione dell&#8217;art. 8 CEDU (v., tra le tante, le sentenze 7 agosto 1996, C. c. Belgio, ric. n. 21794/93; 24 aprile 1996, <i>Boughanemi c. Francia</i>, ric. n. 22070/93; 22 giugno 2004, <i>Ndangoya c. Svezia</i>, ric. n. 17868/03; 13 dicembre 2005, <i>Pello-Sode c. Svezia</i>, ric. n. 34391/05).</p>
<p style="text-align: justify;">13.2. La Corte ha invero enunciato precisi criteà® ai quali si deve ispirare il giudice nazionale (v. le sentenze, <i>Boultif c. Suisse</i>, ric. n. 54273/00, § 40, <i>Ãœner c. Pays-Bas</i>, ric. n. 46410/99, §§57-58) per appurare «<i>se una misura d&#8217;espulsione  necessaria in una società  democratica e proporzionata rispetto al fine legittimo perseguito</i>» e, alla luce di tali criteà® e avuto riguardo agli elementi analizzati nel caso di specie e sin qui ricordati, ritiene questo Collegio che l&#8217;ingerenza nella vita familiare dell&#8217;odierno appellante non sia illegittima, considerate, da un lato, la sua vicinanza ad ambienti del radicalismo islamico che propugna la <i>-OMISSIS-</i> e, addirittura, il possesso di un coltello a serramanico rinvenuto nel corso di un controllo, oltre ai precedenti penali di cui si  detto, e dall&#8217;altro l&#8217;affidamento del figlio minore alla nonna materna, senza che il padre contribuisca, peraltro, al suo mantenimento.</p>
<p style="text-align: justify;">13.3. In una società  democratica la tutela dell&#8217;ordine pubblico contro la minaccia del terrorismo può giustificare il sacrificio dei rapporti familiari se l&#8217;allontanamento dello straniero , come nel caso di specie , misura necessaria e proporzionata a tale legittimo scopo, non potendo essere scongiurata altrimenti la minaccia reale di un attentato alla sicurezza pubblica e all&#8217;ordine costituito (v., circa la legittimità  di analoga misura adottata dall&#8217;Italia contro un cittadino tunisino, anche la sentenza della Corte nel caso <i>Cherif. et. a. c. Italie</i>, ric. 1860/07).</p>
<p style="text-align: justify;">14. Ne discende il rigetto del motivo in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Con il terzo motivo (pp. 35-37 del ricorso), ancora, l&#8217;appellante censura la sentenza impugnata per la dedotta violazione dell&#8217;art. 20, comma 10, del d. lgs. n. 30 del 2007, sull&#8217;assunto che dovrebbe trovare applicazione all&#8217;odierno appellante, in quanto familiare di persona italiana, detta disposizione, la quale prevede che il provvedimento che dispone l&#8217;allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato non può avere durata superiore a dieci anni, mentre nel caso di specie l&#8217;espulsione avrebbe durata di quindici anni.</p>
<p style="text-align: justify;">15.1. Secondo il primo giudice, l&#8217;indicazione del termine di quindici anni per il rientro in Italia non appare manifestamente irragionevole, considerata la pericolosità  evidenziata dalle condotte contestate al ricorrente e rilevata, peraltro, l&#8217;assenza del limite massimo di durata della misura, che risulta disciplinata dalla normativa speciale prevista in materia di espulsioni degli stranieri nello specifico settore delle misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (art. 13, comma 14, del d. lgs. n. 286 del 1998 ed art. 3 del d.l. n. 144 del 2005, conv. in l. n. 155 del 2005, richiamato dallo stesso art. 13).</p>
<p style="text-align: justify;">15.2. L&#8217;appellante contesta, tuttavia, questa statuizione perchè osserva che si dovrebbe applicare l&#8217;art. 20, comma 10, del d. lgs. n. 30 del 2007 e che comunque, al di lÃ  della disposizione applicabile, la durata di quindici anni sarebbe contraria ad ogni canone di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">15.3. Anche questa censura  priva di pregio, seppure per le ragion che si vengono ad esporre, perchè, in materia di espulsioni per motivi di terrorismo, la normativa speciale dell&#8217;art. 13, comma 14, del d. lgs. n. 286 del 1998 che, per espressa previsione, si applica anche alle ipotesi dell&#8217;art. 3, comma 1, del d.l. n. 144 del 2005, può trovare applicazione, quanto alla durata massima, anche in deroga rispetto a quanto prevede l&#8217;art. 20, comma 10, del d. lgs. n. 30 del 2007 se e nella misura in cui, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (art. 13, comma 14), il periodo massimo di dieci anni stabilito dallo stesso art. 20 del d. lgs. n. 30 del 2007, non appaia sufficiente a tutelare la sicurezza dello Statto dalla minaccia terroristica.</p>
<p style="text-align: justify;">15.4. Sul punto, integrando e precisando meglio quanto il primo giudice ha osservato, la normativa italiana &#8211; e, in particolar modo, l&#8217;art. 20 del d. lgs. n. 30 del 2007 &#8211; deve essere interpretata in modo conforme a quanto prevede l&#8217;art. 11, par. 2, della Direttiva n. 2008/115/CE, secondo cui la durata del divieto di ingresso può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un Paese terzo costituisce una grave minaccia per l&#8217;ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, come in questo caso.</p>
<p style="text-align: justify;">15.5. La disposizione della Direttiva espressamente prevede, infatti, che «<i>la durata del divieto d&#8217;ingresso  determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni</i>», ma «<i>può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l&#8217;ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale</i>» e deve essere letta alla luce del <i>Considerando</i> n. 14, secondo cui la durata del divieto d&#8217;ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e, di norma, non dovrebbe superare i cinque anni e, in tale contesto, si dovrebbe tenere conto in modo particolare del fatto che il cittadino di un paese terzo interessato sia già  stato destinatario di più di una decisione di rimpatrio o provvedimento di allontanamento o sia entrato nel territorio di uno Stato membro quando era soggetto a un divieto d&#8217;ingresso.</p>
<p style="text-align: justify;">15.6. L&#8217;art. 11 della Direttiva n. 115/2008/CE non pone vincoli alla durata massima della misura, indicata solo orientativamente e non tassativamente nel tempo di cinque anni, superabile ove il cittadino costituisca una grave minaccia per la sicurezza nazionale, e l&#8217;art. 20, comma 10, del d. lgs. n. 20 del 2017 deve dunque essere interpretato conformemente a tale previsione, con la conseguenza che esso deve essere disapplicato, ove i dieci anni previsti da tale disposizione non assicurino le esigenze di cui all&#8217;art. 11, par. 2, della Direttiva, in analogia con quanto prevede, invece, l&#8217;art. 13, comma 14, del d. lgs. n. 286 del 1998 &#8211; che nel richiamare espressamente l&#8217;art. 3 del d.l. n. 144 del 2005 &#8211; non pone un limite massimo al tempo di espulsione dello straniero per motivi di terrorismo.</p>
<p style="text-align: justify;">15.7. E ciò, si aggiunga, non appare irragionevole nè contrario al principio di proporzionalità , diversamente da quanto assume l&#8217;appellante, perchè il termine di quindici anni costituisce un periodo congruo, atto a scongiurare qualsivoglia rischio di azioni violente o terroristiche da parte del soggetto allontanato, che ha manifestato nel caso di specie una pericolosa vicinanza ad associazioni islamiche pronte all&#8217;uso della violenza ed  stato egli stesso trovato in possesso di un coltello a serramanico durante un controllo e peraltro, come ha osservato il Ministero, era stato già  colpito da un provvedimento di espulsione dal Prefetto di Padova emesso il 28 marzo 2008, poi decaduto a seguito del matrimonio contratto con cittadina italiana, elemento, questo, che deve sicuramente essere valutato alla luce del già  menzionato <i>Considerando </i>n. 14 della Direttiva n. 115/2008/CE.</p>
<p style="text-align: justify;">15.8. Di qui la reiezione anche del motivo in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Da quanto esposto discende anche la reiezione degli ultimi tre motivi di appello, in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>1)</i> con riferimento al quarto motivo (pp. 37-38 del ricorso), la reiezione di tutte le censure sin qui esaminate assorbe ogni contestazione consequenziale e derivata mossa all&#8217;ordine questorile di accompagnamento coattivo alla frontiera;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>2)</i> con riferimento al quinto motivo (pp. 38-39 del ricorso), la liquidazione delle spese a carico del ricorrente in prime cure, per tutte le ragioni esposte, segue correttamente il principio della soccombenza;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>3)</i> con riferimento al sesto motivo (p. 39 del ricorso), la richiesta istruttoria inerente al profilo <i>Facebook </i>dell&#8217;appellante appare superflua ai fini del decidere, per via dei gravi fatti di cui si  detto, nemmeno contestati dall&#8217;appellante e ampiamente sufficienti a giustificarne l&#8217;espulsione.</p>
<p style="text-align: justify;">17. In conclusione, anche per tutte le ragioni esposte, l&#8217;appello  infondato e la sentenza impugnata merita conferma.</p>
<p style="text-align: justify;">18. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza dell&#8217;appellante e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">18.1. Rimane a suo definitivo carico anche il contributo richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto da -OMISSIS-, lo respinge e per l&#8217;effetto conferma, anche ai sensi di cui in parte motiva, la sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna -OMISSIS- a rifondere in favore del Ministero dell&#8217;Interno le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell&#8217;importo di ¬ 2.000,00, oltre gli accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 196 del 2003 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-5-2021-n-3886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2021 n.3886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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