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	<title>STIPENDI Archivi - Giustamm</title>
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	<title>STIPENDI Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2021 n.1956</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-3-2021-n-1956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-3-2021-n-1956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2021 n.1956</a></p>
<p>Pres. Frattini, Est. Sestini Sulla determinazione dell&#8217;importo dell&#8217;assegno del servizio SAISH &#8211; Servizio per l&#8217;autonomia e l&#8217;integrazione della persona disabile erogato da Roma Capitale. Assistenza e previdenza &#8211; Prestazioni assistenziali -Servizio per l&#8217;autonomia e l&#8217;integrazione della persona disabile &#8211; Misura dell&#8217;assegno di assistenza &#8211; Riduzione per ragioni di riordino organizzativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-3-2021-n-1956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2021 n.1956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-3-2021-n-1956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2021 n.1956</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini, Est. Sestini</span></p>
<hr />
<p>Sulla determinazione dell&#8217;importo dell&#8217;assegno del servizio SAISH &#8211; Servizio per l&#8217;autonomia e l&#8217;integrazione della persona disabile erogato da Roma Capitale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Assistenza e previdenza &#8211; Prestazioni assistenziali -Servizio per l&#8217;autonomia e l&#8217;integrazione della persona disabile &#8211; Misura dell&#8217;assegno di assistenza &#8211; Riduzione per ragioni di riordino organizzativo del servizio &#8211; Esigenze del singolo beneficiario &#8211; Mancata valutazione &#8211; Illegittimità .</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La sopravvenuta riduzione dell&#8217;assegno di assistenza alle persone disabili fornito dal servizio SAISH (Servizio per l&#8217;autonomia e l&#8217;integrazione della persona disabile) erogato da Roma Capitale non trova compensazione in maggiori servizi di assistenza diretta, nè può essere giustificata dalle contingenti limitazioni finanziarie alla stregua della giurisprudenza costituzionale sul punto, posto che l&#8217;Amministrazione ha adottato scelte, anche riferite alla riduzione della spesa sociale e alla preminenza dei servizi di assistenza diretta ed al conseguente supporto delle strutture private esterne, del tutto legittime nell&#8217;ambito della propria discrezionalità , ma non idonee a consentire di giustificare la contemporanea riduzione dell&#8217;assistenza indiretta ai disabili, che  stata indebitamente parametrata al variare del numero dei richiedenti e non alla diversa entità  dei bisogni di ogni singola persona colpita da disabilità , concretando sotto tale profilo un evidente difetto di adeguatezza (rispetto alla duplice esigenza di ottimizzare le risorse disponibili e garantire un&#8217;efficace assistenza della ricorrente) di proporzionalità  (rispetto alla mancata valutazione delle reali esigenze della ricorrente e di ogni altro richiedente) e di sussidiarietà  (ledendo la sfera privata e familiare della ricorrente e aumentando anzichè riducendo il suo gap di sofferenza fisica ed emotiva derivante dall&#8217;infermità ), risultandone la illegittimità , sotto il profilo della irragionevolezza, della decisione di ridurre il livello di assistenza in ragione del maggior numero di richiedenti senza considerare le esigenze derivanti dalla situazione familiare, personale e fisica degli interessati, come se la coperta che in precedenza aveva offerto riparo all&#8217;interessata fosse stata tagliata, all&#8217;arrivo di altri bisognosi, in più pezzi troppo piccoli per riparare dal freddo nè lei nè gli altri, e quindi non utili allo scopo (nel caso della coperta, di riparare da freddo, qui, di garantire il pieno rispetto della dignità  umana e i diritti di libertà  e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione, secondo i &#8220;princìpi dell&#8217;ordinamento&#8221; sanciti dalla legge n. 104 del 1992).</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div><strong>R E P U B B L I C A I T A L I A N A</strong><br />  <br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />  <br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />  <br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong></div>
<p>    </p>
<div>ha pronunciato la presente<br />   </p>
<div style="text-align: left;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>  <br /> sul ricorso numero di registro generale <em>omissis</em>, proposto dalla signora <em>omissis</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato <em>omissis</em>, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e riassunto in giudizio dalla signora <em>omissis</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati <em>omissis</em>, con domicilio eletto presso lo studio <em>omissis</em>;  </p>
<p><strong>contro</strong></p>
<p> Roma Capitale, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato <em>omissis</em>, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;<br /> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><strong>nei confronti di</strong></p>
</p></div>
<div><em>omissis</em>, non costituito in giudizio;  </p>
<p><strong>per la riforma</strong></p>
<p> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. <em>omissis</em>, resa tra le parti.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2021 il Cons. Raffaello Sestini e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell&#8217;udienza;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO e DIRITTO </p>
<ol>
<li>&#8211; L&#8217;appello in epigrafe  stato proposto dalla Signora <em>omissis</em>, invalida totale per gli esiti di una poliomielite infantile, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato <em>omissis</em>, e poi riassunto, dopo l&#8217;interruzione per il decesso della medesima nel corso della disposta istruttoria, dalla Sig.ra <em>omissis</em>, che l&#8217;aveva sempre accudita in vita, in qualità  di erede universale della ricorrente defunta e rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato <em>omissis</em>, contro Roma Capitale in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato <em>omissis</em>, per la riforma sentenza del TAR per il Lazio, Sezione II, n. <em>omissis</em>.
<li>&#8211; La questione oggetto del contenzioso riguarda l&#8217;attribuzione e rimodulazione del servizio SAISH (Servizio per l&#8217;autonomia e l&#8217;integrazione della persona disabile) erogato da Roma Capitale nei confronti della Signora <em>omissis</em>, affetta dal 1954 da poliomielite. Gli esiti della malattia hanno comportato paraplegia agli arti inferiori e paresi addominali. La patologia che l&#8217;ha colpita l&#8217;ha dunque resa, sin dall&#8217;età  di otto anni, invalida al 100%. Nonostante la disabilità , anche grazie all&#8217;assistenza dei famigliari la Signora <em>omissis</em>  riuscita a laurearsi ed a vivere un&#8217;esistenza dignitosa e, a seguito della morte della madre e del fratello che l&#8217;avevano assistiti, ha trascorso gli ultimi anni di vita nella casa di proprietà  dei genitori,  sempre   accudita  e   supportata    dalla    medesima    badante,  la Signora <em>omissis</em>, che  stata da lei nominata erede universale. </ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; A partire dall&#8217;anno 2001, la Signora <em>omissis</em> ha ottenuto dal Comune di Roma, l&#8217;assegno per assistenza indiretta (SAISH), progressivamente elevato fino a circa 2.150 euro mensili.
<li>&#8211; Con delibera n. 335 del 2012 la Giunta comunale, per motivi di riorganizzazione dei servizi di assistenza domiciliare e di diminuzione del budget, ha rideterminato gli importi delle misure di assistenza indiretta e, conseguentemente, con il provvedimento prot. n. <em>omissis</em> di Roma Capitale, III Municipio, l&#8217;assegno attribuito alla Sig.ra <em>omissis</em>  stato ridotto a circa 1250 euro mensili.
<li>&#8211; L&#8217;appellante ha dunque impugnato le determinazioni sfavorevoli con ricorso straordinario, il quale successivamente veniva trasposto in sede giurisdizionale. </ol>
<ol>
<li>&#8211; Con il ricorso sono stati dedotti plurimi motivi d&#8217;impugnazione, concernenti:
<ol>
<li>&#8211; l&#8217;omessa motivazione della delibera comunale rispetto ai criteri utilizzati per la rimodulazione del servizio assistenziale;
<li>&#8211; l&#8217;illogica attribuzione di un punteggio deteriore ai parametri usati per l&#8217;erogazione del servizio, inerenti, in particolare la condizione personale, familiare e di salute della ricorrente, nonostante lo status immutato e l&#8217;aumento dei suoi bisogni di assistenza;
<li>&#8211; la violazione dei criteri posti a fondamento della legge n, 104/1992, in base ai quali deve essere data preminenza allo &#8220;stato di bisogno&#8221; del diversamente abile, con conseguente violazione del principio di uguaglianza sancito dall&#8217;art. 3 Cost.  </ol>
<li>&#8211; Il TAR Lazio ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo che la riduzione dei contributi economici destinati alle misure di assistenza indiretta trovasse origine e spiegazione nella necessaria rimodulazione del budget nel senso dell&#8217;equità , a fronte della scarsità  di risorse in relazione alle nuove domande ed al conseguente formarsi di una lista di attesa di possibili nuovi beneficiari. </ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; Il giudice di primo grado ha altresì ritenuto che l&#8217;appellante non fosse meritevole di un supplemento del servizio irrogato a fronte di una situazione economica agevolata, in quanto proprietaria di un immobile ad uso abitativo, e pertanto esonerata da costi di locazione impiegabili nella cura della persona e nel pagamento dell&#8217;assegno alla sua badante. </ol>
<ol>
<li>La Signora <em>omissis</em> ha proposto appello, deducendo l&#8217;erroneità  e l&#8217;ingiustizia dell&#8217;impugnata sentenza, che non avrebbe debitamente valutato le sue censure avverso:
<ol>
<li>&#8211; la violazione dell&#8217;art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 ed il vizio di eccesso di potere, sia per la violazione dei diritti di partecipazione dell&#8217;interessata al procedimento che ha condotto alla parziale revoca in autotutela di un servizio a lei già  fornito, sia per l&#8217;incongruità  del dimezzamento dell&#8217;assegno, in precedenza considerato adeguato ai bisogni della ricorrente, senza una logica motivazione;
<li>&#8211; la violazione degli articoli 2, 3, secondo comma e 32 della Costituzione, nonchè della legge n. 104/1992, essendo stata l&#8217;impugnata riduzione motivata esclusivamente dalla variazione delle risorse finanziarie disponibili per la singola voce di spesa, con una valutazione astratta disancorata sia dalla considerazione dei bisogni e dei diritti dell&#8217;invalido, sia dalle effettive esigenze finanziarie pubbliche. L&#8217;offerta di servizi reali sostitutivi del Servizio Sanitario Nazionale non consentirebbe, infatti, di fronteggiare le esigenze dettate dall&#8217;handicap dell&#8217;appellante, la quale sarebbe costretta, una volta esauriti i propri risparmi, a privarsi dell&#8217;assistenza e ad auto- ricoverarsi in una RSA.  </ol>
</ol>
<ol>
<li>&#8211; Il percorso del giudizio in appello  stato particolarmente complesso.
<ol>
<li>&#8211; Alla camera di consiglio del 14 febbraio 2019 la difesa dell&#8217;appellante ha chiesto la riunione della domanda cautelare al merito.  </ol>
</ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; A seguito della pubblica udienza del 14 marzo 2019 il Collegio ha ritenuto necessario   disporre    istruttoria,  chiedendo  all&#8217;Amministrazione  comunale  di depositare &#8220;una   articolata e  dettagliata  relazione,  corredata   dalla  necessaria documentazione,     concernente:    a)  l&#8217;attività  istruttoria svolta   preliminarmente all&#8217;adozione della impugnata delibera N. 10629/2018 REG.RIC. del 2012, con particolare riguardo alla ricognizione e quantificazione del numero dei soggetti interessati,    dei   loro  bisogni  assistenziali   e dei conseguenti  oneri economici sopportati dagli interessati e dalle loro famiglie; b) il costo dell&#8217;insieme degli interventi comunali di assistenza indiretta nel 2001, nel 2012 e nel 2016 e l&#8217;indicazione della ripartizione  percentuale della copertura dei relativi oneri finanziari; c) l&#8217;attività  istruttoria svolta preliminarmente all&#8217;impugnata delibera del 2016, con particolare riguardo all&#8217;accertamento delle esigenze assistenziali dell&#8217;appellante, del relativo costo, dell&#8217;impiego dell&#8217;assegno fino ad allora percepito, della possibile contrazione delle spese e della capacità  economica dell&#8217;appellante di farvi fronte anche in relazione all&#8217;abitazione in una casa di proprietà ; d) l&#8217;eventuale presenza, per ciascun anno dal 2001 ad oggi, di servizi comunali di assistenza diretta, la loro capienza rispetto al numero degli interessati e la quantificazione del risparmio economico eventualmente conseguibile dagli interessati; gli stanziamenti annuali, dal 2001 fino ad oggi, specificamente dedicati al finanziamento dell&#8217;assistenza indiretta da parte del Comune e più in generale dedicati a tutti gli interventi sociosanitari del Comune, indicando la loro variazione percentuale di anno in anno e l&#8217;incidenza percentuale degli uni e degli altri sul complessivo bilancio comunale di ciascun anno&#8221;.
<li>&#8211; La medesima ordinanza ha altresì disposto che &#8220;fino alla decisione del merito deve essere sospesa l&#8217;efficacia dell&#8217;appellata sentenza del TAR unitamente a quella degli atti impugnati in primo grado, nella sola parte concernente la rideterminazione del piano di intervento individuale disposto in favore dell&#8217;appellante&#8221;.
<li>&#8211; Roma Capitale ha adempiuto in parte, depositando; </ol></div>
<div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>Il documento di presentazione della prima proposta di riforma sperimentale elaborato dall&#8217;Assessorato competente a marzo 2011;
<li>5 tabelle riepilogative dei dati che, riferisce il Comune,  stato possibile recuperare;
<li>Una relazione di chiarimento del Comune ed una del Municipio.
<ol>
<li>&#8211; In data 27 aprile 2020, il difensore di parte ricorrente ha depositato istanza di interruzione del processo, comunicando l&#8217;avvenuto decesso della Sig.ra <em>omissis</em> in data <em>omissis</em>.
<li>&#8211; In data 3 agosto 2020  stato depositato atto di prosecuzione del processo con istanza di fissazione di udienza, dando comunicazione che la Signora <em>omissis</em>, con testamento pubblico rilasciato in data 17.09.2019, aveva nominato quale erede universale la sua badante, rimastale vicina per l&#8217;intera vita, Sig.ra <em>omissis</em>, nata <em>omissis</em>.
<li>&#8211; La Difesa di Roma capitale ha quindi depositato una nota dei Servizi sociali del III Municipio, secondo la quale, in esecuzione della citata ordinanza cautelare del 14 marzo 2019, l&#8217;assegno dal giugno 2019 fino alla morte dell&#8217;interessata  stato riportato all&#8217;importo (Euro 2.152) precedente alla riparametrazione.
<li>&#8211; A seguito della pubblica udienza del 28 gennaio 2021 il giudizio  stato infine introitato dal Collegio per la decisione.  </ol>
</ol>
<ol>
<li>&#8211; Ai fini della decisione, considera preliminarmente il Collegio che la circostanza comunicata dalla Difesa di Roma capitale, concernente il ripristino, da parte dei Servizi sociali del III Municipio, dell&#8217;assegno d&#8217;importo (Euro 2.152) pari a quello precedente alla riparametrazione non determina la cessazione della materia del contendere, nè la sopravvenuta carenza d&#8217;interesse dell&#8217;odierna appellante, in quanto il ripristino, in primo luogo,  stato disposto solo in dichiarata esecuzione della citata ordinanza cautelare del 14 marzo 2019, e quindi in via temporanea e provvisoria e, in secondo luogo, ha riguardato solo il periodo compreso fra il giugno 2019 e la morte dell&#8217;interessata, mentre la riduzione era stata disposta con provvedimento prot. n. <em>omissis</em>, potendo  quindi l&#8217;odierna appellante, in caso di accoglimento del gravame riassunto in qualità  di erede universale, reclamare la differenza fra l&#8217;importo mensile ripristinato alla Signora <em>omissis</em> dal giugno 2019 e  gli importi mensili  effettivamente percepiti in precedenza in ragione degli impugnati provvedimenti. </ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; nel merito, considera il Collegio che l&#8217;appello concerne la sentenza che ha definito il ricorso volto all&#8217;annullamento sia del provvedimento prot. n. <em>omissis</em>, che ha ridotto l&#8217;importo dell&#8217;assegno mensile attribuito, sia, in parte qua come atto presupposto, della delibera di Giunta comunale n. 335 del 2012, di riorganizzazione dei servizi di assistenza domiciliare e di rideterminazione degli importi delle misure di assistenza indiretta, ed  fondato su un duplice ordine di censure, concernenti, da un lato, le modalità  procedurali e formali di esercizio del potere di rideterminazione dell&#8217;assegno e, dall&#8217;altro, i contenuti sostanziali, ritenuti incongrui e quindi sommamente ingiusti, del potere esercitato.
<ol>
<li>&#8211; Sotto il primo profilo indicato, con il primo motivo di ricorso in appello vengono dedotti la violazione della legge n. 241/1990 ed il vizio di eccesso di potere, sia per la violazione dei diritti di partecipazione dell&#8217;interessata al procedimento, sia per la carente ed incongrua motivazione della parziale revoca dell&#8217;assegno fino ad allora corrisposto, fondata su astratte e non meglio definite esigenze di ordine puramente finanziario, in aperta violazione dell&#8217;art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, secondo il quale il provvedimento amministrativo può essere revocato solo per &#8220;sopravvenuti motivi di interesse pubblico&#8221; o in caso di &#8220;mutamento della situazione di fatto&#8221; purchè &#8220;non prevedibile al momento dell&#8217;azione del provvedimento&#8221; oppure in caso di &#8220;nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico originario&#8221;.
<li>&#8211; la censura non può peraltro essere accolta, in quanto non vi  dubbio che l&#8217;attribuzione di un beneficio economico continuativo nel tempo e senza limiti di durata, legato all&#8217;accertamento di una situazione di particolare necessità  dell&#8217;interessato, sia soggetta alla possibile revisione, migliorativa o come in questo caso peggiorativa, del beneficio a seguito della periodica verifica della sussistenza e della variazione delle condizioni previste, senza che una tale rideterminazione nel tempo debba necessariamente assumere i caratteri di una revoca, e quindi necessariamente comportare il rispetto degli stringenti presupposti ed oneri motivazionali previsti dalla legge n. 241 del 1990 per tale istituto.  </ol>
</ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; Nella fattispecie in esame, in particolare, la revisione dell&#8217;assegno mensile risulta essere stata disposta a seguito di una puntuale istruttoria ed anche di un riesame che, pur essendosi concluso in senso conforme alla precedente riduzione, ha comunque garantito la partecipazione dell&#8217;interessata al procedimento.
<li>&#8211; La riduzione dell&#8217;assegno, inoltre,  stata espressamente motivata da una situazione di incompatibilità  finanziaria fra risorse disponibili e numero sempre maggiore di domande in lista d&#8217;attesa, e da una conseguente logica redistributiva basata su ragioni di equità  sociale. La stessa Corte Costituzionale ha, infatti, ribadito che le ineludibili esigenze di finanza pubblica pongono, in coerenza con le previsioni dell&#8217;art. 81 della Costituzione un limite oggettivo alla estensione degli obblighi della Repubblica di tutela dei diritti sociali dei propri cittadini.
<li>&#8211; L&#8217;entità  della riduzione, infine, corrisponde all&#8217;attribuzione di un punteggio determinato dall&#8217;applicazione di parametri numerici predeterminati che consentono, per costante giurisprudenza, di ritenere che il provvedimento di riduzione sia stato adeguatamente motivato in relazione alle singole voci considerate. </ol>
<ol>
<li>&#8211; Il primo motivo di appello, volto a far valere l&#8217;erronea valutazione del TAR circa la dedotta illegittimità  delle le modalità  procedurali e formali di esercizio del potere di rideterminazione dell&#8217;assegno, non può pertanto essere accolto.
<ol>
<li>&#8211; La pregressa duplice considerazione, circa l&#8217;astratta possibilità  di rivedere l&#8217;assegno di assistenza individuale e circa la rispondenza della impugnata riduzione alle previsioni della delibera comunale di riforma del 2012, non comporta però, di per sè, la legittimità  quella delibera e dei parametri di riforma dalla stessa introdotti, e quindi la legittimità  dei conseguenti provvedimenti di pedissequa attuazione disponenti, nel 2016, il taglio dell&#8217;assegno di assistenza individuale (anche) dell&#8217;originaria appellante.  </ol>
</ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; Deve essere pertanto esaminato il secondo motivo d&#8217;appello, volto a far valere l&#8217;illegittimità  dei contenuti sostanziali, ritenuti dall&#8217;appellante incongrui e quindi sommamente ingiusti, del potere esercitato, afferma ancora l&#8217;appellante, in contrasto con le vigenti previsioni costituzionali e di legge. </ol>
<ol>
<li>&#8211; Vengono in rilievo, ai fini dell&#8217;esame delle predette censure, i risultati della disposta istruttoria.
<ol>
<li>&#8211; Ai primi due quesiti posti da questa Sezione (concernenti il quadro di contesto dell&#8217;assistenza sociosanitaria comunale e quindi la non erroneità  in fatto della motivazione della delibera che aveva disposto la sua riforma del 2012) Roma Capitale risponde molto parzialmente, con la allegazione sub a) contenente il documento di presentazione della prima proposta di riforma sperimentale elaborato dall&#8217;Assessorato competente a marzo 2011 (che peraltro viene definito dalla stessa Amministrazione come un progetto solo inziale, poi ampiamente modificato) e con l&#8217;allegazione sub b), contenente 5 tabelle riepilogative dei dati che, riferisce il Comune,  stato possibile recuperare.  </ol>
</ol>
<p> Ne emerge un ampio progetto di  riforma volto  essenzialmente,  a parità  di stanziamenti   e    mediante un  percorso  di  sperimentazione  ormai  concluso, a valorizzare l&#8217;operato del personale delle strutture private accreditate erogatrici ed a ridurre le crescenti liste di attesa e che privilegia, si riferisce, proprio i non autosufficienti  come la ricorrente rispetto agli anziani ed ai minori privi di assistenza.<br /> Peraltro entrambi i dichiarati criteri appaiono almeno in parte contraddetti proprio dai dati forniti, secondo i quali: </p>
<ul>
<li>l&#8217;incidenza percentuale della spesa per servizi alla persona sul totale del bilancio comunale  in costante progressiva diminuzione, dal 10% del 2013 all&#8217;8,15% del 2017 (Allegato n. 6 ultima riga); </ul>
<p> -la rimodulazione dei budget individuali ha consentito un aumento dei disabili assistiti in via diretta ed indiretta (Allegato n. 2) dai 4612 del 2012 ai 5679 del 2017 (più 1067) e le liste di attesa si sono ridotte, da 1825 unità  del 2012 a 1360 del 2016 (meno 365 unità ), ma l&#8217;effetto non  strutturale posto che secondo quanto riferito dall&#8217;Amministrazione la fase sperimentale di avvio  terminata intorno al 2016 e che dal 2017 al 2018 il numero dei disabili assistiti, secondo i dati forniti, ha nuovamente iniziato a ridursi (di 60 unità ) e le liste di attesa ad allungarsi (di 304 unità );</p></div>
<div>-il Comune nella propria relazione evidenzia la maggiore profusione di risorse per i disabili rispetto agli anziani ed ai minori, anche se l&#8217;accorpamento statistico di diverse voci rende complessa la valutazione. Comunque per i disabili, nella ripartizione fra assistenza diretta ed indiretta, secondo la relazione del Comune &#8220;con il medesimo budget, in caso di indiretta, si possono coprire un numero di ore d&#8217;assistenza di gran lunga superiori (circa il doppio)&#8221;, e (quindi) l&#8217;assistenza indiretta  &#8220;tuttora maggiormente applicata in tale area&#8221;.<br /> Al contrario, dai dati forniti risulta invece che all&#8217;assistenza indiretta  dedicato (nel 2018) uno stanziamento (pur recentemente incrementato) di circa 15 milioni di Euro (secondo gli Allegati 2 e 4) ovvero di circa 19 milioni di Euro (secondo l&#8217;Allegato 3), pari a circa il 10% del totale della spesa socio-sanitaria comunale, contro i circa 50 milioni stanziati per l&#8217;assistenza diretta ed i circa 5 milioni di costi di gestione per l&#8217;assistenza diretta (Allegato 5). </p>
<ol>
<li>&#8211; Quanto ai quesiti sub c) e d), concernenti il rapporto fra la riduzione disposta e le esigenze assistenziali dell&#8217;appellante a fronte dei servizi diretti offerti dall&#8217;Amministrazione, e quindi la non manifesta irragionevolezza e grave ingiustizia dei criteri applicati ai fini della impugnata riduzione dell&#8217;assegno, rispondono la relazione del Comune e quella allegata del Municipio: </ol>
<ul>
<li>il Comune afferma che l&#8217;assegno infine riconosciuto alla appellante (circo 1200 Euro)  comunque superiore alla media (circa 900 Euro) ma riferisce espressamente di non essere in grado di indicare gli eventuali servizi di assistenza diretta volti a compensare il dimezzamento rispetto all&#8217;assegno precedentemente corrisposto; </ul></div>
<div>
<ul>
<li>il Municipio resoconta (sestultima pagina del corposo fascicolo allegato da Roma Capitale il 19.6.2019) che appellante, paralizzata per poliomielite e ormai priva di ogni supporto parentale, ha sempre interamente utilizzato l&#8217;assegno, incrementato nel tempo fino ad Euro 2.153, per le proprie esigenze di vita e per l&#8217;assistenza h24 da parte di un&#8217;unica assistente personale, ormai anch&#8217;essa anziana, ma che in applicazione dei criteri previsti dalla citata riforma, nel 2015, e poi di nuovo nel 2018, la sua situazione  stata rivalutata alla stregua della una nuova scheda che prevede numerose voci, che suddividono gli interessati in 3 fasce: </ul>
<p> alta (70 &#8211; 100 punti) assegno medio mensile Euro 1.400 Medio alta (55 &#8211; 69 punti) Euro 1100<br /> Media (36 &#8211; 54) Euro 775<br /> Bassa (10 &#8211; 35) Euro 500.<br /> L&#8217;appellante  stata così valutata e poi confermata come rientrante nella fascia medio-alta senza condizioni per usufruire di una deroga, con assegno di 1249 Euro, cui si aggiunge l&#8217;indennità  di accompagnamento di 517 Euro, ma dalla relazione non si comprende come siano stati assegnati (e nel 2018 parzialmente variati) i punteggi per ciascuna delle voci previste:<br /> condizione personale &#8211; fino a punti 22. Assegnati prima 12 punti, poi confermati 12, pur essendo l&#8217;interessata invalida al 100% e ormai priva dei genitori che in precedenza l&#8217;avevano accudita e non risultando forme di assistenza diverse dalla propria badante privata;<br /> condizione familiare &#8211; fino a 10. Assegnati 5, poi 8;<br /> situazione economica &#8211; fino a 6. Assegnati 0, presumibilmente in ragione della abitazione di proprietà ;<br /> condizione socio ambientale &#8211; fino a 14. Assegnati 13, poi 13, pur avendo fino ad allora  l&#8217;interessata,  laureatasi  nonostante  le    proprie condizioni, vissuto in  un contesto sociale adeguato; rilevazione autosufficienza &#8211; fino a 27, Assegnati 22, poi 20, nonostante l&#8217;invalidità  al 100%;</div>
<div>rilevazione autonomia &#8211; fino a 21. Assegnati 6, poi 8, pur trattandosi di persona bisognosa di assistenza continua; totale &#8211; 100 punti. Assegnati 58, poi 61 (ne occorrevano 70 per passare alla prima fascia), in base a una griglia che riserva meno di ¼ dei punti alle condizioni personali e sovrappone le voci autosufficienza ed autonomia, che insieme valgono quasi ½ dei punti ma che hanno fruttato all&#8217;interessata poco più di ¼ dei punti pur trattandosi, come detto, di persona invalida al 100% bisognosa di assistenza continua.<br /> Dai dati sopraesposti emerge pertanto una non univoca correlazione fra le effettive condizioni e le necessità  del soggetto &#8216;interessato, i parametri di valutazione prefissati e gli importi conseguentemente riconosciuti. </p>
<ol>
<li>&#8211; Conclusivamente, dalla documentazione depositata in atti da Roma Capitale risulta, per quanto d&#8217;interesse e con riferimento al periodo storico in cui si sono verificati i fatti che hanno dato origine alla controversia in esame: </ol>
<p> -la progressiva riduzione percentuale (di circa il 20%) della quota di risorse pubbliche destinate all&#8217;assistenza sociale;<br /> -la priorità , nell&#8217;allocazione delle risorse finanziarie (con un rapporto di circa 1 a 3) per l&#8217;assistenza diretta da parte di cooperative private, con costi su base oraria circa doppi rispetto all&#8217;assistenza indiretta;<br /> -la rideterminazione, nell&#8217;ambito della rimodulazione del servizio SAISH (Servizio per l&#8217;autonomia e l&#8217;integrazione della persona disabile) erogato da Roma Capitale, disposta dall&#8217;impugnata delibera della Giunta comunale n. 335 del 2012, degli importi delle misure di assistenza indiretta, motivata da contingenze finanziarie e da esigenze di riorganizzazione dei servizi di assistenza domiciliare e di equità  redistributiva non facenti riferimento alle due sopraindicate circostanze;<br /> -la conseguente riduzione, disposta dal provvedimento prot. n.<em>omissis</em> (parimenti impugnato) dell&#8217;assegno di assistenza individuale per persone disabili attribuito alla originaria appellante sulla base dei nuovi parametri, che peraltro non risultano univocamente riferiti all&#8217;accertamento dei bisogni e delle esigenze di assistenza dell&#8217;interessata, che avevano in precedenza determinato un più alto importo interamente utilizzato (per ammissione della stessa Amministrazione) per farvi fronte, senza che l&#8217;Amministrazione abbia potuto apprezzare, dovendo applicare i predetti parametri, alcun mutamento della situazione dei fatti idoneo a giustificare la disposta riduzione dell&#8217;aiuto, non risultando una mitigazione, ma casomai una maggiore severità , delle esigenze di assistenza, in ragione dell&#8217;età  e delle condizioni di salute che hanno poi portato alla morte della Signora <em>omissis</em>.</div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; Risulta conseguentemente fondato il secondo motivo d&#8217;appello, volto a far valere il mancato apprezzamento, da parte del giudice di primo grado, della irragionevolezza, e quindi della somma ingiustizia, del sostanziale dimezzamento dell&#8217;assegno, in precedenza considerato necessario ed adeguato rispetto ai bisogni di assistenza della ricorrente, con conseguente violazione delle previsioni della legge n. 104 del 1992, nonchè degli articoli 2, 3, secondo comma e 32 della Costituzione, essendo stata l&#8217;impugnata riduzione disposta, in stretta applicazione di un atto generale di rimodulazione del servizio di assistenza ai disabili motivato esclusivamente dalla variazione delle risorse finanziarie disponibili per la singola voce di spesa, a seguito di una valutazione astratta, disancorata sia dalle effettive complessive esigenze finanziarie pubbliche dell&#8217;Ente tenuto all&#8217;erogazione, sia dalla considerazione dei bisogni e dei diritti dell&#8217;invalida, in contrasto con il precedente accertamento  dei medesimi  bisogni compiuto dalla  stessa Amministrazione.
<li>&#8211; Appare subito necessario precisare che il predetto giudizio non intende in alcun modo impingere in ambiti di discrezionalità  amministrativa o &#8211; a maggior ragione &#8211; di apprezzamento politico circa le scelte in materia di assistenza sociale adottate dell&#8217;Ente esponenziale della Comunità  locale secondo un principio di rappresentanza democratica, ma al contrario -come sopra indicato- resta confinato ad un criterio di stretta legittimità , concernente la non manifesta irragionevolezza ed ingiustizia ed il mancato sviamento dei due atti impugnati rispetto alle finalità  dalla medesima dichiarate, criterio a propria volta parametrato non a valori soggettivi, bensì alle vigenti previsioni normative di cui alla legge n. 104 del 1992, a propria volta ricognitive dei diritti di tutela sanitaria e sociale, che cospirano a definire lo &#8220;status&#8221; di cittadinanza&#8221; di tutti i componenti la Comunità  nazionale, sanciti dagli articoli 2, 3, secondo comma e 32 della Costituzione. </ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; In particolare, il &#8220;tradizionale&#8221; decalogo dei vizi di legittimità  degli atti amministrativi per &#8220;violazione di legge&#8221;, &#8220;incompetenza&#8221; ed &#8220;eccesso di potere&#8221; (art. 29 c.p.a.) deve essere arricchito ed ulteriormente articolato alla luce dei principi di derivazione euro unitaria (peraltro già  compresi nei generalissimi principi di imparzialità  e buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost.) di ragionevolezza dell&#8217;azione amministrativa e, quindi, di adeguatezza dei mezzi giuridici utilizzati e dei oro contenuti rispetto alle finalità  perseguite (che in questo caso riguardano la tutela della persona non autosufficiente), di proporzionalità  rispetto alla ponderazione fra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti (con riferimento, in questo caso, alle plurime necessità  di interventi sociali) e di sussidiarietà  dell&#8217;intervento pubblico rispetto al generalissimo principio di libertà  (comprendente, in questo caso, gli effettivi ambiti di autodeterminazione della persona non autosufficiente).
<li>&#8211; Pertanto, posto che ai sensi dell&#8217;art. 1 c.p.a. la &#8220;giurisdizione amministrativa&#8221;  chiamata ad assicurare &#8220;una tutela piena ed effettiva&#8221; attraverso i principi del &#8220;diritto europeo&#8221;, che assumono rilevanza diretta anche nelle materie non rientranti nelle competenze dell&#8217;Unione (artt. 3, 4, 5, TUE) e che sono stati nel tempo declinati dalla giurisprudenza della corte di Giustizia, che, nell&#8217;ambito della progressiva formazione pretoria di una sorta di &#8220;diritto comune europeo&#8221; ha delineato (anche) i predetti principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità  e sussidiarietà ,  alla luce di tali principi che dovà  esser valutata la conformità  della potestà  discrezionale, esercitata dall&#8217;Amministrazione comunale con l&#8217;impugnata delibera del 2012, rispetto alle invocate disposizioni della legge n. 104 del 1992 e degli articoli 2, 3, secondo comma e 32 della Costituzione. </ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; L&#8217;art. 3, II comma, della Costituzione sancisce, in particolare, che &#8220;E&#8217; compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà  e l&#8217;uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana&#8221;, esplicitando un principio di uguaglianza sostanziale alla cui stregua la legge, oltre ad essere uguale per tutti, deve promuovere condizioni di uguaglianza tra i cittadini ed effettive garanzie dei &#8220;diritti inviolabili&#8221; della persona garantiti &#8220;dalla Repubblica &#8221; ai sensi dell&#8217;art. 2 Cost., ponendo un principio di immediata applicazione sull&#8217;intero Territorio nazionale ancor più cogente   ove le  condizioni  di   svantaggio   e la  conseguente necessaria     tutela riguardino  la    salute, che  la  Repubblica tutela  &#8220;come fondamentale  diritto dell&#8217;individuo e interesse della collettività &#8220;.
<ol>
<li>&#8211; La Legge 104 del 1992 attua i predetti principi, prevedendo che &#8220;La Repubblica (&#038;) garantisce il pieno rispetto della dignità  umana e i diritti di libertà  e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società &#8221; (Art. 1 &#8211; Finalità ).Dispone inoltre (art. 5 &#8211; Principi generali per i diritti della persona handicappata) che &#8220;La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell&#8217;autonomia e la realizzazione dell&#8217;integrazione sociale&#8221; avvenga anche &#8220;prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo&#8221;. In tale quadro, i Comuni attuano gli interventi sociali e sanitari previsti nel quadro della normativa regionale (art. 40) fermo restando che &#8220;le situazioni riconosciute di gravità  determinano priorità  nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici&#8221; (art. 3).
<li>-la stessa legge n. 104, dando diretta applicazione alle previsioni costituzionali sopra richiamate, ai sensi dell&#8217;art. 2 (Principi) &#8220;detta i principi dell&#8217;ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica&#8221;. In tal senso, i principi rinvenibili dalle disposizioni sopra individuate risultano vincolanti per tutti i Comuni e, quindi, anche per Roma Capitale.  </ol>
</ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; Nel caso di specie, dunque, il giudice di prime cure nel valutare il gravame della ricorrente non ha tenuto in debita considerazione che, seppure la situazione economico-finanziaria e l&#8217;allungamento delle liste d&#8217;attesa avevano giustificato un intervento organizzativo di riordino di Roma Capitale, e seppure la conseguente riduzione dell&#8217;assegno della ricorrente era avvenuto in conformità  alla nuova disciplina, ai fini della valutazione della legittimità  dei due provvedimenti impugnati non potevano essere ignorate le censure di manifesta irragionevolezza e somma ingiustizia della misura, adottata in violazione delle disposizioni di legge e costituzionali sopraindicate, avendo la Sig.ra <em>omissis</em> subìto una drastica riduzione dell&#8217;assegno solo in virtà¹ del mutato quadro finanziario riguardante la specifica misura in esame, cui  conseguita una &#8220;rivalutazione del bisogno&#8221; che il TAR ritiene improntata a ragioni equitative, ma che in realtà  travisa la ratio e la natura dell&#8217;assegno per l&#8217;assistenza indiretta, rendendolo inidoneo alla sua funzione di colmare la disparità  che la disabilità  frapponeva fra la ricorrente e la possibilità  di avere una esistenza libera e dignitosa e di dare sviluppo alla propria personalità  nei limiti consentiti dalla disabilità . La disposta variazione non risulta, infatti, parametrata ad un reale mutamento delle necessità  assistenziali della ricorrerne che, alla stregua di quanto in precedenza accertato dalla stessa amministrazione, non avrebbero potuto più essere utilmente soddisfatte dall&#8217;assegno come rideterminato, in quanto nel frattempo la sua situazione di bisogno si era -al contrario- aggravata a causa della perdita di entrambi i familiari che avevano prima affiancato la sua badante, che la ricorrente non avrebbe più potuto mantenere a causa della riduzione dell&#8217;assegno mensile disposta in attuazione della parimenti impugnata delibera del 2012.
<li>&#8211; E&#8217; allora la riforma del 2012 ad essere, così come dedotto dall&#8217;appellante, intrinsecamente contraddittoria rispetto alle finalità  dichiarate quanto al soddisfacimento dei bisogni dei disabili, e quindi in conflitto con la garanzia di tutela dei diritti dei disabili secondo il loro bisogno personale in conformità  alle indicate previsioni della Costituzione e della legge n. 104 del 1992. D&#8217;altro canto, alla stregua della disposta istruttoria la sopravvenuta limitazione non trova compensazione in maggiori servizi di assistenza diretta, nè può essere giustificata dalle contingenti limitazioni finanziarie alla stregua della giurisprudenza costituzionale sul punto, posto che la documentazione prodotta in sede istruttoria dimostra come l&#8217;Amministrazione abbia adottato scelte, anche riferite alla riduzione della spesa sociale e alla preminenza dei servizi di assistenza diretta ed al conseguente supporto delle strutture private esterne, del tutto legittime nell&#8217;ambito della propria discrezionalità , ma non idonee a consentire di giustificare la contemporanea riduzione dell&#8217;assistenza indiretta ai disabili, che  stata indebitamente parametrata al variare del numero dei richiedenti e non alla diversa entità  dei bisogni di ogni singola persona colpita da disabilità , concretando sotto tale profilo un evidente difetto di adeguatezza (rispetto alla duplice esigenza di ottimizzare le risorse disponibili e garantire un&#8217;efficace assistenza della ricorrente) di proporzionalità  (rispetto alla mancata valutazione delle reali esigenze della ricorrente e di ogni altro richiedente) e di sussidiarietà  (ledendo la sfera privata e familiare della ricorrente e aumentando anzichè riducendo il suo gap di sofferenza fisica ed emotiva derivante dall&#8217;infermità ), risultandone la illegittimità , sotto il profilo della irragionevolezza, della decisione di ridurre il livello di assistenza in ragione del maggior numero di richiedenti senza considerare le esigenze derivanti dalla situazione familiare, personale e fisica degli interessati, come se la coperta che in precedenza aveva offerto riparo all&#8217;interessata fosse stata tagliata, all&#8217;arrivo di altri bisognosi, in più pezzi troppo piccoli per riparare dal freddo nè lei nè gli altri, e quindi non utili allo scopo (nel caso della coperta, di riparare da freddo, qui, di garantire il pieno rispetto della dignità  umana e i diritti di libertà  e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione, secondo i &#8220;princìpi dell&#8217;ordinamento&#8221; sanciti dalla legge n. 104 del 1992). </ol></div>
<div>
<ol>
<li>&#8211; In conclusione, alla stregua delle pregresse considerazioni l&#8217;appello deve essere accolto, e per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;appellata sentenza, devono essere annullati l&#8217;impugnato provvedimento di Roma capitale, III Municipio, prot. n. <em>omissis</em>, unitamente, in parte qua, alla impugnata delibera di Giunta comunale n. 335 del 2012, conseguendone l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di corrispondere l&#8217;intero importo dell&#8217;assegno precedente alla rideterminazione disposta dall&#8217;impugnato provvedimento del 2016, dal momento della sua riduzione a quello della morte dell&#8217;originaria appellante (importo solo in parte già  corrisposto in sede cautelare). Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. </ol>
<p> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;appellata sentenza: </p>
<ul>
<li>annulla il provvedimento di Roma Capitale, Municipio Roma III, Direzione Socio-educativa, Servizio Sociale Tecnico, prot. n. <em>omissis</em>, unitamente a tutti gli atti presupposti e conseguenti;
<li>annulla in parte qua la delibera di Giunta comunale n. 335 del 2012, avente ad oggetto &#8220;Approvazione progetto di riorganizzazione dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, disabili e minori. Revoca deliberazioni Giunta Comunale n. 479/2006 e Giunta Comunale n. 730/2006&#8221;.
<li>condanna Roma Capitale a corrispondere l&#8217;intero importo dell&#8217;assegno precedente alla rideterminazione impugnata, dal momento della sua riduzione a quello della morte dell&#8217;originaria appellante;
<li>condanna Roma Capitale alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 (seimila) oltre ad IVA, CPA ed accessori di legge. </ul></div>
<p> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;originaria e l&#8217;odierna appellante.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente Giulia Ferrari, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere<br />  </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-3-2021-n-1956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2021 n.1956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1256</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1256/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1256/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1256/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1256</a></p>
<p>Pres. Est. Pozzi Sull’ inapplicabilità dei benefici combattentistici ex L 1746/1962 ai militari in missione di pace Onu. Assegno ed indennità – Militari –&#160;Benefici combattentistici ex L 1746/1962&#160;– Militari in missioni di pace Onu – Non spettanza. &#160;&#160;&#160; &#160; &#160; Deve essere esclusa l&#8217;applicabilità, ai militari operanti in zone d&#8217;intervento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1256/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1256</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1256/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1256</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Pozzi</span></p>
<hr />
<p>Sull’ inapplicabilità dei benefici combattentistici ex L 1746/1962 ai militari in missione di pace Onu.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assegno ed indennità – Militari –&nbsp;Benefici combattentistici ex L 1746/1962&nbsp;– Militari in missioni di pace Onu – Non spettanza. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Deve essere esclusa l&#8217;applicabilità, ai militari operanti in zone d&#8217;intervento per conto dell&#8217;ONU, la supervalutazione degli incrementi stipendiali prevista dalla L. n. 390 del 1950 (implicitamente richiamata dall’articolo unico della L. n. 1746/1962: “Al personale militare, che per conto dell&#8217;O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d&#8217;intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. “). Infatti tale norma era stata emanata nell’immediato periodo postbellico e deve intendersi riferita ai soli militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo bellico 1940 &#8211; 1945, senza possibilità di estensione ad eventuali campagne successive</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 19/10/2017<br />
N. 01256/2017 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00840/2014 REG.RIC.<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Marco Alviani, Pietro Ciocconi, Luigi Marongin, Filippo Monesi, Stefano Romito, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Sonia Marzano, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;&nbsp;<br />
contro<br />
Ministero della Difesa &#8211; Aeronautica Militare in persona del Ministro Pro Tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento:<br />
1) provvedimento prot.n. M_DGMIL2 VDGV IV 8 4 0026640 del 31.1.14, notificato in data 27.2.14, con il quale il Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare, ha comunicato al Cap. Alviani Marco il rigetto della propria istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici ex lege 1746/62;<br />
2) provvedimento prot.n. M_DGMIL2 VDGV IV 8 4 0026668 del 31.1.14, notificato in data 27.2.14, con il quale il Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare, ha comunicato al Cap. Ciocconi Pietro il rigetto della propria istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici ex lege 1746/62;<br />
3) provvedimento prot.n. M_DGMIL2 VDGV IV 8 4 0025813 del 31.1.14, notificato in data 27.2.14, con il quale il Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare, ha comunicato al Cap. Marongin Luigi il rigetto della propria istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici ex lege 1746/62;<br />
4) provvedimento prot.n. M_DGMIL2 VDGV IV 8 4 0025805 del 31.1.14, notificato in data 27.2.14, con il quale il Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare, ha comunicato al Cap. Monesi Filippo il rigetto della propria istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici ex lege 1746/62;<br />
5) provvedimento prot.n. M_DGMIL2 VDGV IV 8 4 0025796 del 31.1.14, notificato in data 27.2.14, con il quale il Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare, ha comunicato al Cap. Romito Stefano il rigetto della propria istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici ex lege 1746/62;<br />
nonchè di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi, con l&#8217;atto impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento ed il conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive maturate in conseguenza del servizio svolto per conto dell&#8217;Onu, così come previsto dalla legge n.1476 del 1962, nonchè tutti gli altri benefici c.d. &#8220;combattentistici&#8221; previsti dalla detta legge, con ricostruzione della posizione economica individuale sulla base del domandato riconoscimento, con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della nascita del diritto sino al soddisfo;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa &#8211; Aeronautica Militare in Persona del Ministro Pro Tempore;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO<br />
Gli odierni ricorrenti, militari dell’Aeronautica Militare di stanza presso la 46^ Brigata Aerea di Pisa, avendo, per conto dell’ONU, prestato servizio in zone individuate, con apposita disposizione dello Stato Maggiore della Difesa, come utili ai fini dell’applicazione della Legge n. 1476/62, hanno presentato istanza per ottenere il riconoscimento dei c.d. “benefici combattentistici” previsti dalla citata legge.<br />
Il Ministero della Difesa ha però’ rigettato le varie istanze affermando che la legge n. 1476/62 non può trovare accoglimento nei loro confronti atteso che il riconoscimento dei benefici combattentistici trova applicazione, dal 1° gennaio del 1987, solo nei confronti del personale militare dirigente.<br />
Avverso il suddetto diniego si fanno valere i seguenti motivi:<br />
1) Violazione della Legge n. 1746/62.<br />
La Legge n. 1742/62 ha esteso i c.d. benefici combattentistici in favore di tutti i militari, e non solo del personale militare dirigenziale (Colonnello / Generale) e non escludendo i c.d. contrattualizzati (sottufficiali ed ufficiali sino al grado di Tenente Colonnello).<br />
Il Ministero della Difesa, invece, con gli impugnati dinieghi, ha rigettato le istanze dei ricorrenti volte ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alla Legge n. 1746/62 asserendo che i detti benefici spettano esclusivamente “…..al personale militare dirigente e a quello destinatario del trattamento economico a quest’ultimo correlato….”.<br />
A detta del Ministero, i benefici combattentistici non spetterebbero al personale militare non dirigente per effetto della Legge n. 468/87, che ha mutato la progressione stipendiale, correlata all’anzianità, da “classi e scatti” a “retribuzione individuale di anzianità”, ed abolendo, per tale personale militare, il vecchio sistema introdotto con la Legge n. 312/80.<br />
Tuttavia, come pure rilevato dalla Corte dei Conti Regione Puglia con sentenza n. 456/15, il meccanismo della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), che nel pubblico impiego ha sostituito la progressione retributiva per classi e scatti, non preclude oggettivamente la possibilità di riconoscimento dei benefici di cui all’art. unico, legge 11.12.1962 n. 1746, come pure affermato dal T.A.R. Lecce con sentenza n. 815/11, nonché dal Consiglio di Stato, parere n. 742/92.<br />
In ogni caso, il meccanismo della R.I.A. è stato congelato dal D.Lgs. n.193/03 che, a partire dal 1° gennaio 2005, ha introdotto il sistema dei parametri.<br />
A sostegno della propria tesi i ricorrenti richiamano anche: Corte dei Conti Puglia n. 456/14, Corte dei Conti Sardegna n. 352/2015; Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia sentenze nn. 2 e 3/2016; TAR per la Lombardia su ricorso n. 1221/13).<br />
In contrario non potrebbe valere la sentenza n. 240/16, atteso che con la suddetta pronuncia la Corte Costituzionale si è limitata a rigettare l’eccezione di incostituzionalità della norma e non a dare una interpretazione della norma stessa; invero, le sentenze interpretative della Corte Costituzionale sono formalmente riconoscibili per la formula che recano nel dispositivo, in cui si legge che la questione di costituzionalità è infondata “nei sensi di cui in motivazione”, formula assolutamente non presente nella sentenza n. 240/16 nel cui dispositivo si legge semplicemente: 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746……; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost.,….<br />
In conclusione i ricorrenti insistono nell’accoglimento del ricorso con riconoscimento del diritto ai benefici combattentistici di cui alla legge 1476/62.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione per contestare con memoria la fondatezza del ricorso, dopo avere eccepito la prescrizione parziale delle pretese patrimoniali con esso avanzate.<br />
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1 – Il ricorso, teso a far valere i c.d. benefici combattentistici ex L. n. 1746/1962, è infondato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato si si è da tempo attestata su un’applicazione rigorosa che vale ad escludere l&#8217;applicabilità, ai militari operanti in zone d&#8217;intervento per conto dell&#8217;ONU, della supervalutazione prevista dalla L. n. 390 del 1950 (implicitamente richiamata dall’articolo unico della L. n. 1746/1962: “Al personale militare, che per conto dell&#8217;O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d&#8217;intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. “).<br />
La norma emanata nell’immediato periodo postbellico, infatti, deve intendersi riferita ai soli militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo bellico 1940 &#8211; 1945, senza possibilità di estensione ad eventuali campagne successive. Se così è, l&#8217;art. unico delle L. n. 1746 del 1962 deve intendersi come originariamente riferito agli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 9 e 7 del R.D. n. 1427 del 1922, i quali potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, e pertanto non sono più applicabili a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell&#8217;estensione anche al personale militare non dirigenziale dell&#8217;istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell&#8217; art. 1 co. 3 del D.L. n. 379 del 1987, convertito con modificazioni dalla L. n. 478 del 1987 (in questi termini, Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2014, 5172; id., 8 maggio 2013, n. 2480; id., 25 maggio 2012, n. 3084; id., 19 ottobre 2007, n. 5475).<br />
2 &#8211; Tale interpretazione rigorosa e restrittiva della L. n. 1746 del 1962 , confluita in diritto vivente, ha superato anche il vaglio della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza 11 novembre 2016, n. 240, ha respinto la questione di legittimità sottopostale in relazione all&#8217;art. 3 Cost..<br />
I principali punti della motivazione della pronuncia possono essere così sintetizzarsi:<br />
&#8211; la L. n. 1746 del 1962 trova occasione in un episodio drammatico (l&#8217;eccidio di militari italiani a Kindu, nell&#8217;ex Congo belga, avvenuto nel novembre del 1961) ed ha (aveva) lo scopo di fronteggiare una situazione nuova e all&#8217;epoca non disciplinata (la p<br />
&#8211; è di molti anni successiva la nascita di una legislazione specificamente dedicata alle &#8220;missioni di pace&#8221; condotte sotto l&#8217;egida delle Nazioni Unite, di regola dettata per singole missioni o per gruppi di missioni via via finanziate o rifinanziate con a<br />
&#8211; tale disciplina specifica contiene tra l&#8217;altro previsioni dettagliate in materia di trattamento economico e previdenziale, di indennità di missione e di coperture assicurative specifiche in favore del personale militare coinvolto (sono riconosciuti: il<br />
&#8211; per effetto del mutato contesto internazionale e dell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento militare, non è più possibile arrestarsi alla generale equiparazione posta dalla legge del 1962 tra i militari impegnati in missioni per conto dell&#8217;ONU ed i &#8220;combattenti&#8221;<br />
&#8211; il legislatore ha sempre dimostrato di aver avuto presente la distinzione tra campagne di “guerra” e “missioni” ONU, tanto che ha ritenuto di estendere ai partecipanti alle suddette missioni alcune provvidenze riservate alle campagne di guerra, mentre p<br />
&#8211; il concetto di &#8220;combattente&#8221; è riferito dalla legge ai partecipanti a vario titolo al secondo conflitto mondiale, come testimonia il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 , che individua i destinatari di tali benefici (militari, militarizzati, prigio<br />
&#8211; l&#8217; art. 18 del D.P.R. n. 1092 del 1973 si applica a situazioni ben diverse da quelle dell&#8217;impiego di militari nelle missioni ONU;<br />
&#8211; l&#8217;esame della disciplina entrata in vigore successivamente alla L. n. 1746 del 1962 restituisce un quadro particolarmente articolato, stratificatosi nel corso degli ultimi decenni, nei quali buona parte dei benefici sono stati destinati esclusivamente a<br />
&#8211; i termini “guerre” e “missioni di pace” non possono – anche per motivi di ordine costituzionale: art. 87 Cost., per cui è il Presidente della Repubblica a dichiarare lo stato di guerra – essere equiparabili sotto il profilo dei rischi mortali egualmente<br />
&#8211; non sussiste alcuna sperequazione tra la posizione del militare che nell&#8217;ambito di un servizio svolto professionalmente decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali &#8211; e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendi<br />
3 &#8211; Il Collegio, nel condividere l&#8217;interpretazione del giudice d&#8217;appello e quella comunque eminente della Corte Costituzionale (anche se trasfusa in una sentenza interpretativa di rigetto della q.l.c.), non può che rimarcare come la stessa interpretazione sia stata fatta propria, in modo diffuso ed ulteriormente motivato, da tutti i Giudici amministrativi (compreso questo medesimo TAR) e contabili (ovviamente per quanto concerne gli effetti sul regime pensionistico della pretesa supervalutazione dei servizi prestati in missioni di pace: T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 20-09-2017, n. 974 ; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 06-07-2017, n. 226; T.A.R. Toscana Sez. I, 27-06-2017, n. 879; T.A.R. Abruzzo Pescara, 24-04-2017, n. 146; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 13-04-2017, n. 364; C. Conti Puglia Sez. giurisdiz., 20-07-2017, n. 370; C. Conti Lazio Sez. giurisdiz., 27/03/2017, n. 58; C. Conti Sardegna Sez. giurisdiz., 04/04/2017, n. 53; C. Conti, Sez. 1^ centrale d&#8217;appello, 09/11/2015, n. 552.<br />
Né ad un cambio di indirizzo inducono le considerazioni svolte dai ricorrenti con la memoria integrativa del ricorso originario.<br />
4 &#8211; Ne discende il rigetto di tutte le domande proposte.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto anche dell’ormai noto indirizzo giurisprudenziale come sopra esposto, che ha infatti indotto altri ricorrenti,per analoghi ricorsi trattenuti in decisione alla medesima udienza, a non insistere per la decisione di merito.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari di giudizio liquidati a favore dell’Amministrazione resistente in euro quattromila.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente, Estensore<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere<br />
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario</p>
<p>
IL PRESIDENTE, ESTENSORE</p>
<p>Armando Pozzi</p>
<p>
IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2017 n.1163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-10-2017-n-1163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-10-2017-n-1163/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2017 n.1163</a></p>
<p>Pres./Est. Pozzi Pubblico Impiego – Dirigenti amministrazione penitenziaria – Trattamento economico &#8211; Trasferimento – Disposto per esigenze familiari &#8211; Indennità – Non spettanza&#160; &#160; Il criterio dell’esclusività o prevalenza dell’interesse generale alla funzionalità degli apparati amministrativi, elaborato dalla giurisprudenza per legittimare il diritto all’indennità di trasferimento, non può trovare applicazione,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-10-2017-n-1163/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2017 n.1163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-10-2017-n-1163/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2017 n.1163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres./Est. Pozzi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – Dirigenti amministrazione penitenziaria – Trattamento economico &#8211; Trasferimento – Disposto per esigenze familiari <font color="#0782c1">&#8211; I</font>ndennità – Non spettanza&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il criterio dell’esclusività o prevalenza dell’interesse generale alla funzionalità degli apparati amministrativi, elaborato dalla giurisprudenza per legittimare il diritto all’indennità di trasferimento, non può trovare applicazione, se non a pena di un’illegittima duplicazione di benefici. Se, infatti, l’indennità in questione serve a compensare i disagi materiali cui va incontro il dipendente per effetto di un cambiamento di sede da lui non voluto o comunque (nel caso di procedure di interpello con relativa dichiarazione di disponibilità) non richiesto per sua iniziativa unilaterale (il noto procedimento a domanda). Ne consegue che tale trattamento economico compensativo non debba essere corrisposto quando il disagio dello spostamento non solo manca, ma addirittura è sostituito da un lucro sperato.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 05/10/2017</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01163/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00145/2013 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 145 del 2013, proposto da:&nbsp;<br />
dr. Tazio Bianchi, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Patete, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Osti in Firenze, via di Novoli N. 7;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>del provvedimento datato 26 novembre 2012 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione, notificato in data 28/11/2012, nella parte in cui ha disposto il trasferimento dalla Casa Circondariale di Bologna alla Casa Circondariale di Pistoia con conferimento dell’incarico dirigenziale di Direttore di quest’ultimo Istituto Penitenziario, senza oneri per il Bilancio dello Stato e, quindi, da considerare a domanda anziché d’autorità o d’ufficio.<br />
nonché per l’accertamento del trasferimento d’autorità e del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 richiamato dall’art. 1 comma 1 lettera g) della legge 27 luglio 2005, n. 154 ed applicabile in base alla norma transitoria dell’art. 4 comma 3 della stessa legge;<br />
nonché per la condanna del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria al pagamento a favore del ricorrente della speciale indennità mensile di trasferimento di cui all’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, richiamato dall’art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, dall’art. 1 comma 1 lettera g) della legge 27 luglio 2005, n. 154 e dall’art. 12 del D. Lgs. 63/2006, oltre alle spese ed onorari di giudizio;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Al ricorrente, Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria con decorrenza 18.03.2006, con decreto ministeriale del 18.10.2006, ai sensi dell’art. 4 comma 1, della legge 27.07.2005, n. 154, e del Decreto Legislativo 63/2006, è stato attribuito con decorrenza 18.03.2006 il trattamento economico dei Dirigenti della Polizia di Stato :– stipendio di P.S. – indennità integrativa speciale – indennità pensionabile – indennità perequativa.<br />
Con atto 26.11.2012, il ricorrente è stato trasferito d’ufficio per ragioni di servizio dal Provveditorato Regionale di Bologna alla Direzione della Casa Circondariale di Pistoia, con il conferimento dell’incarico dirigenziale di Direttore del medesimo Istituto, con effetto immediato.<br />
Con il decreto di assegnazione all’Istituto penitenziario di Pistoia è stato stabilito che dallo stesso decreto non derivano oneri per il bilancio dell’amministrazione, considerando, quindi, la stessa assegnazione un trasferimento a domanda.<br />
Avverso il citato provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi:<br />
1) Violazione della legge 27.07.2005, n. 154 e del Decreto Legislativo 15.02.2006, n. 63. Eccesso di potere per illogicità – Difetto ed incongruità della motivazione.<br />
2) Violazione dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 18.10.2006. Eccesso di potere per contraddittorietà motivazione.<br />
3) Violazione dell’art. 1 della legge 29.03.2001, n. 86.<br />
4) Violazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo 63/2006. Eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />
In sostanza, parte ricorrente assume che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria non vuole riconoscere il trattamento giuridico ed economico del personale della Polizia di Stato spettante anche ai Dirigenti dell’amministrazione penitenziaria per effetto delle norme riportate sub 1), negando il diritto all’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge 29.03.2001, n. 86 disposta non per esigenze del dipendente ma per esigenze indifferibili ed urgenti di servizio: tant’è che nel provvedimento del Direttore Generale è specificato: “che la casa circondariale di Pistoia risulta priva di Direttore titolare; che per il<br />
perseguimento dei fini istituzionali è necessario assegnare l’incarico di<br />
direttore della casa circondariale di Pistoia, assicurando così adeguata azione<br />
di governo della struttura….”.<br />
A nulla rileverebbe, dunque, che nel medesimo provvedimento si fa altresì riferimento alla<br />
dichiarazione di disponibilità del ricorrente ad assumere l’incarico di Direttore<br />
della Casa Circondariale ed il fatto che lo stesso era stato inviato in<br />
missione e svolgeva in via provvisoria l’incarico di direttore del predetto<br />
istituto penitenziario. Invero, la dichiarazione di disponibilità di proroga all’incarico provvisorio in missione senza oneri a carico dell’Amministrazione riguardava solo il periodo limitato e nelle stesse bene specificato, sicché essa non oteva assumere rilievo per i ldiverso provvedimento di trasferimento definitivo.<br />
Si aggiunga, poi, che la giurisprudenza dominante del Consiglio di Stato sarebbe, infatti, orientata a considerare trasferimento d’autorità anche quello disposto in presenza della dichiarata disponibilità del lavoratore ad essere trasferito ed assumere nuovo incarico.<br />
Parte ricorrente lamenta altresì un difetto di lealtà nello svolgimento della<br />
procedura da parte dell’Amministrazione, la quale prima avrebbe acquisito la disponibilità<br />
per un incarico provvisorio in missione e successivamente avrebbe emanato un provvedimento definitivo di trasferimento d’autorità senza oneri a carico del<br />
bilancio.<br />
D’altra parte, proprio per evitare ogni possibile disparità il 3° comma dell’art. 4 della legge delega 154/2005 e l’articolo 2 del decreto ministeriale hanno previsto che al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano le disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico ed in particolare del personale dirigenziale della Polizia di Stato.<br />
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura con atto di mera forma, limitandosi a depositare documentazione, tra cui una relazione difensiva della stessa amministrazione penitenziaria.<br />
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1 &#8211; Come già esposto in punto di fatto, con P.D.G. del 26/11/2012 il ricorrente è stato trasferito – a suo dire d’ufficio per ragioni di servizio &#8211; dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria sede di Bologna alla Direzione della Casa Circondariale di Pistoia, con il conferimento dell’incarico dirigenziale di Direttore del medesimo Istituto.<br />
Con l’impugnazione parziale del provvedimento di trasferimento egli chiede il riconoscimento della speciale indennità mensile di cui all’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, richiamato dall’art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, dall’art. 1 comma 1 lettera g) della legge 27 luglio 2005, n. 154 e dall’art. 12 del D. Lgs. n. 63/2006.<br />
A detta dell’interessato, si tratterebbe comunque di trasferimento d’autorità e non a domanda. Il ricorrente, infatti, aveva manifestato in precedenza la propria disponibilità a recarsi in missione presso l’Istituto di Pistoia senza oneri a carico dell’Amministrazione, ma solo per un breve periodo provvisorio.<br />
La dichiarazione di disponibilità del 30 luglio 2012 non potrebbe, dunque, essere considerata una domanda, oltretutto non essendo assolutamente motivata per motivi personali o di famiglia.<br />
2 – Il ricorso è infondato.<br />
Parte ricorrente invoca a suo favore il beneficio di cui all’art. 1 della<br />
L. 29/03/2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia). La citata norma dispone che al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ecc., trasferiti d&#8217;autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi, con riduzione della stessa indennità del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.<br />
La norma si applica anche ai Dirigenti dell’amministrazione penitenziaria, per effetto del rimando recato nelle norme innanzi rubricate.<br />
3- Sull’argomento si registrano due indirizzi contrapposti, uno maggioritario favorevole e l’altro contrario alla tesi del ricorrente.<br />
Quanto al primo, il Consiglio di Stato ( ad es.: Sez. IV, Sent., 20/07/2016, n. 3259) ha rimarcato che la giurisprudenza prevalente (tra le altre Cons. Giust. Amm. Sic 18-06-2014, n. 360) aveva già affermato che non è sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l&#8217;assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente (cfr. anche C.G.A. nn. 582 del 2007, 505 del 2010 e 777 del 2012). In quell’occasione la IV Sezione aveva risolto un caso in cui<br />
l&#8217;esigenza di trasferire il dipendente discendeva dalla decisione del Comando Regionale di sopprimere l&#8217;articolazione presso la quale lo stesso prestava servizio: in tale contesto, la dislocazione in ambito regionale del personale già dipendente dal comando soppresso rispondeva dunque in via esclusiva o comunque del tutto prioritaria ai superiori interessi pubblici perseguiti dal Corpo mediante la adottata misura organizzativa. Il connotato autoritativo del trasferimento non poteva, pertanto, scolorare per l&#8217;effetto della domanda (o dichiarazione di gradimento ) presentata dai militari, in quanto questi risultavano coinvolti in una procedura di mobilità non per scelta loro personale ma in esclusiva conseguenza delle opzioni organizzative valorizzate dall&#8221;amministrazione.<br />
4 – Poco prima della sentenza n. 3259/2016 l&#8217;Adunanza Plenaria, con la decisione n. 1 del 2016 aveva ribadito il principio di diritto per cui &#8220;Prima dell&#8217;entrata in vigore (al 1 gennaio 2013) dell&#8217; art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 &#8211; che ha introdotto il comma 1-bis nell&#8217; art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 &#8211; spetta al personale militare l&#8217;indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma &#8220;.<br />
5 – Sempre a proposito dell’art.1 della legge n. 86/2001, si è ulteriormente osservato (Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 18/09/2012, n. 769 che ha confermato TAR Catania sez. III 3 marzo 2009 n. 464, seppur con riferimento a fattispecie ritenuta dai giudici trasferimento a domanda) che la norma distingue tra &#8220;trasferimenti d&#8217;autorità&#8221; e &#8220;trasferimenti a domanda&#8221;, in relazione alla diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco: quello dell&#8217;Amministrazione, diretto ad assicurare il regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici; e quello del dipendente, volto al più diretto soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari.</p>
<p>Questi diversi interessi debbono trovare entrambi la giusta composizione nel rispetto dei principi costituzionali fissati dall&#8217;art. 97 Cost; ragione per la quale, mentre i trasferimenti d&#8217;ufficio perseguono in via immediata ed esclusiva l&#8217;interesse specifico dell&#8217;Amministrazione alla funzionalità dell&#8217;ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione del pubblico dipendente (le cui preferenze possono essere tenute presenti eventualmente nei limiti delle preferenze da lui espresse circa la sede di servizio), nei trasferimenti c.d. &#8220;a domanda&#8221; risulta prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari del ricorrente. Pertanto, non può reputarsi sufficiente la mera manifestazione di volontà del pubblico dipendente perché il trasferimento possa essere qualificato &#8220;a domanda&#8221; e non d&#8217;ufficio. Ciò che rileva consiste nella ricostruzione del tipo di interesse perseguito immediatamente e prioritariamente, anche in relazione delle funzioni che effettivamente il pubblico dipendente è chiamato a svolgere nella nuova sede: in quanto, se il trasferimento è preordinato anche ad un effettivo mutamento delle funzioni concretamente espletate, può fondatamente ritenersi che si sia in presenza di un trasferimento d&#8217;ufficio.<br />
6 – Al citato orientamento se ne contrappone un altro minoritario: cfr. pertutti T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 17/01/2011, n. 342; T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 13/07/2010, n. 24998.<br />
7 – Dunque, stando all’opinione prevalente, il ricorrente sembrerebbe avere ragione, in quanto: a)nel provvedimento di trasferimento definitivo si richiama per due volte l’art. 55 del DPR n. 355/1982, concernente il trasferimento d’ufficio; b) il procedimento di assegnazione viene qualificato con il “carattere d’urgenza” perché “finalizzato a soddisfare esigenze indifferibili della struttura; c) nel medesimo atto si chiarisce che: “la casa circondariale di Pistoia risulta priva di Direttore titolare; che per il perseguimento dei fini istituzionali è necessario assegnare l’incarico di direttore della casa circondariale di Pistoia, assicurando così adeguata azione di governo della struttura….”.<br />
7.1- In base a quanto rilevato sembrerebbe, dunque, che il trasferimento sia stato disposto per realizzare esclusivamente, o almeno prevalentemente, un’esigenza indilazionabile dell’amministrazione di coprire un posto vacante di funzioni dirigenziali.<br />
8 – Tuttavia – e ferma restando la necessità in via generale di un ripensamento circa la tradizionale distinzione fra trasferimento d’ufficio e a domanda, soprattutto alla luce delle profonde novità introdotte con l’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 (recentemente novellato anche dal d. lgs. n. 75/2017) – i sopra riportati principi giurisprudenziali in materia di spettanza dell’indennità di trasferimento non si attagliano alla fattispecie concreta.<br />
8.1 – Il provvedimento di trasferimento senza oneri a carico dell’amministrazione è la necessaria conseguenza di immediatamente precedenti invii in missione senza assegni disposta dall’amministrazione a favore del dipendente sullo stesso posto per cui è causa.<br />
Quei provvedimenti di invio in missione furono disposti su esplicita domanda del medesimo dirigente.<br />
In particolare, i precedenti invii in missione all’istituto penitenziario di Pistoia vennero decretati espressamente per motivi personali e familiari, come rappresentati dal dipendente e consistenti nella disponibilità dell’alloggio di servizio assegnato alla moglie e nella possibilità di usufruirne. Quindi è evidente che l’assegnazione, seppur temporanea, alla direzione del carcere di Pistoia era avvenuta certamente (come d’altronde accade per ogni forma di utilizzazione del personale in servizio) per far fronte ad esigenze di funzionalità della struttura; ma, al contempo ed in pari grado, per soddisfare un’esigenza di ricongiungimento familiare con il coniuge, usufruendo anche dell’alloggio di servizio di quest’ultimo.<br />
9 – Il provvedimento di trasferimento senza indennità qui impugnato si pone in rapporto di sostanziale continuità con i precedenti invii in missione, di cui condivide la ratio di contestuale e paritario soddisfacimento di interessi pubblici e personali.<br />
Infatti, nel provvedimento si dà atto che: a) la procedura (verosimilmente per avviso pubblico, anche se ciò non traspare dalla documentazione in atti) di richiesta di disponibilità da parte di altri soggetti aveva avuto esito negativo; b) conseguentemente, l’amministrazione ha ritenuto di approfittare di una situazione pregressa, in virtù della quale si era trovato un funzionario non solo disposto, ma addirittura aspirante per esplicita dichiarazione di volontà a coprire l’incarico di funzioni; c) la soluzione di affidare l’incarico a chi lo aveva già ricoperto, seppure a termine, rappresentava la soluzione gestionale ottimale per conciliare allo stesso tempo e nello stesso ordine di rilievo, sia l’interesse pubblico al buon funzionamento dell’ufficio, sia l’interesse privato ad avere una sede di servizio più vantaggiosa rispetto a quella di originaria assegnazione.<br />
In tale contesto, <a name="_Hlk495591600">il criterio dell’esclusività o prevalenza dell’interesse generale alla funzionalità degli apparati amministrativi, elaborato dalla giurisprudenza per legittimare il diritto all’indennità di trasferimento, non può trovare applicazione, se non a pena di un’illegittima duplicazione di benefici. Se, infatti, l’indennità in questione serve a compensare i disagi materiali cui va incontro il dipendente per effetto di un cambiamento di sede da lui non voluto o comunque (nel caso di procedure di interpello con relativa dichiarazione di disponibilità) non richiesto per sua iniziativa unilaterale (il noto procedimento a domanda), non si comprende perché quel trattamento economico compensativo debba essere corrisposto quando il disagio dello spostamento non solo manca, ma addirittura è sostituito (come nella specie) da un lucro sperato.</a><br />
10 – A scalzare le esposte considerazioni non può certo valere la circostanza che la missione precedente, a differenza dell’impugnato trasferimento, fosse solo a termine, ciò che avrebbe indotto all’inizio parte ricorrente a rinunciare ad ogni trattamento aggiuntivo. Si tratta di un’osservazione formalistica che non scalza il dato oggettivo e funzionale, per cui nelle entrambe ipotesi si è soddisfatta – ripetesi, in misura paritaria rispetto all’interesse pubblico – la stessa esigenza di ricongiungimento o riavvicinamento familiare evidenziata dal lavoratore, con connesse comodità alloggiative.<br />
11 &#8211; Il ricorso va conclusivamente respinto, con conseguente condanna alle spese in favore dell’amministrazione, nella misura coerente con l’attività defensionale da questa svolta.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna parte ricorrente al pagaamento in favore della costituitsa amministrazione di spese ed onorari di causa liquidati in complessivi euro settecento.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente, Estensore<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere<br />
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>Armando Pozzi</strong></td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-10-2017-n-1163/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2017 n.1163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2017 n.688</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2017-n-688/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Pozzi/ Est. Grauso Sul trattamento economico vice-prefetti promossi nel triennio 2011-2013 in regime di congelamento stipendiale ex. D.L. 78/2010. 1. Pubblico impiego – Controversie&#160; &#8211; Competenza territoriale con riferimento alla sede di servizio – Conseguenze. 2. Pubblico impiego – Trattamento economico vice-prefetti promossi nel triennio 2011-2013 – in regime</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2017-n-688/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2017 n.688</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2017-n-688/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2017 n.688</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi/ Est. Grauso</span></p>
<hr />
<p>Sul trattamento economico vice-prefetti promossi nel triennio 2011-2013 in regime di congelamento stipendiale ex. D.L. 78/2010.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Controversie&nbsp; &#8211; Competenza territoriale con riferimento alla sede di servizio – Conseguenze.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Trattamento economico vice-prefetti promossi nel triennio 2011-2013 – in regime di congelamento stipendiale ex. D.L. 78/2010.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La competenza territoriale nelle controversie riguardanti i pubblici dipendenti si determina inderogabilmente con riferimento alla sede di servizio, ai sensi dell’art. 13 co. 2 c.p.a.. Pertanto l’ambito operativo della norma è costituito dalle controversie tra l&#8217;impiegato e l&#8217;amministrazione che abbiano a oggetto pretese inerenti al rapporto di lavoro.<br />
&nbsp;<br />
2. L’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 include espressamente il personale della carriera prefettizia nel novero di quello sottratto alla contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico, è stato autorevolmente precisato che la locuzione “progressioni di carriera comunque denominate”, contenuta nell’art. 9 co. 21 D.L. 78/2010 cit., si riferisce a tutti i tipi di avanzamento di carriera e ricomprende “anche quelli che presuppongono l&#8217;esercizio di una elevata discrezionalità nella scelta tra i candidati provenienti dai gradi inferiori”. Ne consegue che non costituisce eccezione alla regola posta dall’art. 9 co. 21 D.L. 78/2010, applicabile a tutti i rapporti di impiego con le pubbliche amministrazioni, quale sia la loro struttura e la fonte che li disciplina, la previsione dell’art. 7 co. 4 d.lgs. n. 139/2000: questa infatti, nel prevedere che le promozioni alla qualifica di viceprefetto decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio dell&#8217;anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, indica una delle situazioni in cui si producono gli effetti economici delle progressioni di carriera e ne disciplina la decorrenza. Pertanto non è invocabile la specialità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 115/2011, che, recependo l&#8217;accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia relativamente al biennio economico 2008 – 2009, non solo riguarda un periodo del rapporto di impiego antecedente all’entrata in vigore del d.l. n. 78/2010, ma contiene, per il periodo cui si riferisce, una esplicita clausola di adeguamento a quest’ultimo.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>Pubblicato il 16/05/2017				</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00688/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 01007/2014 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />	<br />
			<strong>(Sezione Prima)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Sabatina Antonelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Romano Vaccarella e Chiara Petrillo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>			del Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2014 a firma del Capo del Dipartimento per le Politiche del Personale dell&#8217;Amministrazione civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell&#8217;Interno, notificato alle ricorrenti in data 28 marzo 2014 e di ogni altro atto presupposto connesso, consequenziale ed esecutivo quali il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 68772 del 7 agosto 2012 e l&#8217;eventuale e non noto provvedimento di proroga del blocco stipendiale per l&#8217;anno 2014, nonché per l&#8217;accertamento del diritto soggettivo delle ricorrenti alla percezione della retribuzione loro spettante a norma del DPR 23 maggio 2011, n. 105 e la consequenziale condanna dell&#8217;Amministrazione al pagamento di tale retribuzione.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>			1. Le dottoresse Sabatina Antonelli, Gloria Bartoletti e Maria Teresa Cattarin Franzero sono dipendenti del Ministero dell’Interno promosse alle qualifica di viceprefetto con decorrenza dal 1 gennaio 2011, in virtù di d.m. del 26 aprile 2012. Gli atti di conferimento dei rispettivi incarichi per funzioni corrispondenti alla nuova qualifica sono stati adottati in tempi diversi (26 aprile 2012 per la dottoressa Antonelli, 1 ottobre 2012 per la dottoressa Cattarin Franzero e 1 novembre 2012 per la dottorezza Bartoletti), mentre al trattamento economico si è provveduto con d.m. 14 giugno 2012, che ha riconosciuto loro il trattamento stipendiale annuo lordo, oltre alla retribuzione individuale di anzianità e all’assegno personale, a decorrere dal 1 gennaio 2011.<br />	<br />
			Con il medesimo decreto è stata peraltro affermata l’applicabilità ai viceprefetti dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010 e sono state stabilite alcune limitazioni all’adeguamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, consistenti nell’omesso adeguamento della componente tabellare di base e nella decorrenza dell’adeguamento, in ordine alle due componenti stipendiali in questione, a far data dal formale conferimento dell’incarico.<br />	<br />
			Nei termini esposti, affermano le ricorrenti, il d.m. 14 giugno 2012 comporterebbe da un lato l’indebita sottoposizione del trattamento economico spettante ai viceprefetti al “blocco” triennale delle retribuzioni previsto per i pubblici dipendenti dal citato art. 9 d.l. n. 78/2010; e, dall’altro, un’arbitraria decurtazione della retribuzione, il cui adeguamento non potrebbe che farsi decorrere dalla data di conseguimento della qualifica superiore (1 gennaio 2011).<br />	<br />
			Affidate le proprie doglianze a quattro motivi in diritto, le ricorrenti concludono dunque per l’annullamento del d.m. 14 giugno 2012 e per l’accertamento del loro diritto soggettivo al trattamento economico spettante a norma del d.P.R. 23 maggio 2011, n. 105, di recepimento dell&#8217;accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009 per il personale della carriera prefettizia, con condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle somme corrispondenti.<br />	<br />
			1.1. Costituitosi in giudizio il Ministero dell’Interno, che resiste alle domande, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione nella pubblica udienza dell’8 febbraio 2017.<br />	<br />
			2. In via pregiudiziale, il Ministero resistente eccepisce l’incompetenza territoriale di questo T.A.R., affermando che la controversia apparterrebbe alla cognizione del T.A.R. Lazio – Roma ai sensi dell’art. 13 co. 3 c.p.a..<br />	<br />
			2.1. L’eccezione è infondata.<br />	<br />
			È noto che la competenza territoriale nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti si determina inderogabilmente con riferimento alla sede di servizio, ai sensi dell’art. 13 co. 2 c.p.a.. La giurisprudenza ha chiarito che l’ambito operativo della norma è costituito dalle controversie tra l&#8217;impiegato e l&#8217;amministrazione che abbiano a oggetto pretese inerenti al rapporto di lavoro (per tutte, cfr. Cons. Stato, A.P., 11 dicembre 2012, n. 37).<br />	<br />
			Ad avviso della difesa erariale, tuttavia, nella specie il decreto ministeriale impugnato avrebbe natura di atto generale proveniente da un’autorità centrale e con effetti sull’intero territorio nazionale, di modo che prevarrebbe il criterio di collegamento di cui al terzo comma dello stesso art. 13 c.p.a..<br />	<br />
			Il collegio ritiene che si tratti, al contrario, di atto plurimo, contenente cioè in unico contesto documentale una pluralità di statuizioni riferibili, in maniera autonoma e distinta a ciascuno dei dipendenti che ne sono destinatari. Ne discende che le pretese azionate rimangono circoscritte ai rapporti di impiego facenti individualmente capo alle ricorrenti, che, come tali, ricadono necessariamente nella competenza territoriale determinata, secondo la regola generale, in relazione alle rispettive sedi di servizio (tutte ubicate in Toscana all’epoca di introduzione del giudizio: Lucca per la dott.ssa Antonelli, Firenze per la dott.ssa Bartoletti, Siena per la dott.ssa Cattarin Franzero).<br />	<br />
			3. Nel merito, con il primo motivo di gravame le ricorrenti rivendicano l’inapplicabilità al personale prefettizio del “blocco” retributivo originato dal combinato disposto dei commi 1 e 21 dell’art. 9 d.l. n. 78/2010, che, essendo riferito alle “progressioni in carriera comunque denominate”, non si attaglierebbe a un sistema di promozioni legato a meccanismi non automatici e in buona misura del tutto eventuali.<br />	<br />
			All’applicazione del “blocco” osterebbe altresì la disparità di trattamento che ne deriverebbe in danno dei viceprefetti nominati a partire dal 1 gennaio 2011 (e sino al 31 dicembre 2014), i quali resterebbero penalizzati rispetto a coloro che, nello stesso periodo, hanno conseguito la nomina a prefetto conservando l’intero trattamento economico corrispondente alla funzione.<br />	<br />
			Ancora, il decreto impugnato sarebbe in ogni caso viziato per assoluta carenza di motivazione, con riguardo alla scelta, discrezionalmente operata dall’amministrazione, di fare applicazione dell’art. 9 co. 21 cit. nei confronti del viceprefetti, e non anche dei prefetti.<br />	<br />
			Con il secondo motivo, è ulteriormente contestata l’applicabilità alla carriera prefettizia dell’art. 16 co. 1 lett. b) del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, come attuato dall’art. 1 co. 1 lett. a) del d.P.R. n. 122/2013, in forza del quale il blocco delle retribuzioni è stato prorogato per l’anno 2014. Ed è comunque dedotta l’illegittimità costituzionale del predetto art. 16, nella parte in cui genericamente rimette ad una fonte normativa di rango inferiore la disciplina di un aspetto fondamentale del rapporto di impiego.<br />	<br />
			Con il terzo motivo, per l’ipotesi in cui si volesse ritenere applicabile al personale prefettizio il disposto di cui all’art. 9 co. 1 e 21 d.l. n. 78/2010, le ricorrenti sollecitano il promovimento della questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost..<br />	<br />
			3.1. Le censure, da esaminarsi congiuntamente, sono infondate.<br />	<br />
			3.1.1. L’art. 9 co. 21 del d.l. n. 78/2010 stabilisce, per quanto qui interessa, che “<em>I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all&#8217;articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall&#8217;articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché&#8217; a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi</em>”. Per lo stesso personale, prosegue la disposizione in esame, “<em>le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici</em>”.<br />	<br />
			Premesso che l’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 include espressamente il personale della carriera prefettizia nel novero di quello sottratto alla contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico, è stato autorevolmente precisato che la locuzione “progressioni di carriera comunque denominate”, contenuta nell’art. 9 co. 21 cit., si riferisce a tutti i tipi di avanzamento di carriera e ricomprende “anche quelli che presuppongono l&#8217;esercizio di una elevata discrezionalità nella scelta tra i candidati provenienti dai gradi inferiori” (così Corte Cost., 12 dicembre 2013, n. 304).<br />	<br />
			Il collegio non intende discostarsi dall’interpretazione fornita dal giudice delle leggi, e dallo stesso successivamente confermata con la precisazione aggiuntiva secondo cui non costituisce eccezione alla regola posta dall’art. 9 co. 21 – applicabile a tutti i rapporti di impiego con le pubbliche amministrazioni, quale sia la loro struttura e la fonte che li disciplina – la previsione dell’art. 7 co. 4 d.lgs. n. 139/2000: questa, nel prevedere che le promozioni alla qualifica di viceprefetto decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio dell&#8217;anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, indica una delle situazioni in cui si producono gli effetti economici delle progressioni di carriera e ne disciplina la decorrenza (cfr. Corte Cost., 6 maggio 2016, n. 96).<br />	<br />
			A favore della tesi propugnata dalle ricorrenti non è poi invocabile la specialità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 115/2011, che, recependo l&#8217;accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia relativamente al biennio economico 2008 – 2009, non solo riguarda un periodo del rapporto di impiego antecedente all’entrata in vigore del d.l. n. 78/2010, ma contiene, per il periodo cui si riferisce, una esplicita clausola di adeguamento a quest’ultimo.<br />	<br />
			In particolare, il preambolo del d.P.R. n. 115/2011 dà atto della sopravvenienza del d.l. n. 78/2010 nelle more della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, e attesta che tale sopravvenienza ha reso necessario predisporre una nuova ipotesi di accordo proprio per adeguarne i contenuti all’art. 9 co. 4 del d.l. n. 78/2010, in forza del quale “<em>i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008 &#8211; 2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento</em>”. La circostanza che, per il resto, il d.P.R. n. 115/2011 non contenga riferimenti al “blocco” delle retribuzioni introdotto dallo stesso art. 9 del d.l. n. 78/2010 si spiega, appunto, con l’estraneità alla moratoria dei trattamenti economici maturati dai dipendenti nel periodo retributivo 2008 – 2009.<br />	<br />
			3.1.2. Non potendosi, dunque, dubitare dell’applicabilità dell’art. 9 co. 21 d.l. n. 78/2010 al personale della carriera prefettizia, diviene rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale della disposizione, prospettata con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost..<br />	<br />
			Al riguardo, non può non rilevarsi che, con la sopra citata sentenza n. 96/2016, la Corte Costituzionale ha già deciso analoga questione, incidentalmente sollevata nell’ambito di giudizio promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio da alcuni appartenenti al personale della carriera prefettizia per l’accertamento del diritto proprio a percepire il trattamento economico corrispondente alla qualifica di viceprefetto.<br />	<br />
			In relazione all’art. 36 Cost., la Corte ha ribadito la “<em>necessità di una valutazione complessiva della retribuzione, ai fini del giudizio sulla sufficienza e la proporzionalità della stessa al lavoro prestato. A proposito di questioni analoghe, relative al personale delle carriere della Guardia di finanza, dell&#8217;università (professori e ricercatori universitari) e della carriera diplomatica (sentenze, rispettivamente, n. 154 del 2014, n. 310 e n. 304 del 2013), tale orientamento è stato confermato e rappresenta un imprescindibile riferimento nella valutazione del caso in esame. Esso induce a escludere che lo svolgimento, in conseguenza della promozione a viceprefetti, di funzioni superiori, in assenza della corresponsione dell&#8217;aumento di stipendio previsto in relazione a tale qualifica, renda di per sé &#8211; come mostra invece di ritenere il rimettente &#8211; il trattamento economico dei detti funzionari non conforme al principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione, atteso che il temporaneo blocco degli effetti economici della promozione, previsto dalla disposizione impugnata, non incide sulla struttura della retribuzione dei viceprefetti considerata nel suo complesso.</em><br />	<br />
			<em>Nel valutare la conformità del trattamento economico dei viceprefetti promossi nell&#8217;arco temporale cha va dal 2011 al 2013 all&#8217;anzidetto requisito, oltre che a quello della sufficienza, si deve inoltre tenere conto dell&#8217;esistenza di due componenti che, aggiungendosi a quella stipendiale di base, sono volte a compensare l&#8217;una le funzioni esercitate e l&#8217;altra i risultati conseguiti (artt. 19, 20 e 21 del d.lgs. n. 139 del 2000 e artt. 3, 5 e 6 del d.P.R. 23 maggio 2011, n. 105, recante «Recepimento dell&#8217;accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia»). Una valutazione complessiva della retribuzione dei viceprefetti promossi negli anni 2011, 2012 e 2013, anche sotto quest&#8217;ultimo aspetto, conduce, perciò, alla conclusione che è rispettato il criterio di corrispettività, poiché i compensi previsti sono specularmente commisurati al contenuto effettivo delle mansioni svolte e degli esiti raggiunti nell&#8217;esercitarle</em>”.<br />	<br />
			Sotto il profilo della pretesa violazione dell’art. 3 Cost., per l&#8217;irragionevole deteriore trattamento che l&#8217;art. 9 co. 21 riserverebbe ai viceprefetti promossi negli anni 2011, 2012 e 2013, la Corte richiama i propri precedenti, in virtù dei quali occorre valorizzare “<em>il criterio oggettivo che si ricava dalla maggiore anzianità di servizio dei soggetti destinatari di un miglior trattamento economico corrispondente all&#8217;ottenuta promozione (sentenza n. 304 del 2013), criterio cui si affianca quello della maggiore anzianità nel grado (sentenza n. 154 del 2014). In entrambi i casi, l&#8217;elemento temporale si pone quale discrimine fra due diverse fasi nell&#8217;evoluzione della carriera, cui possono corrispondere due diversi trattamenti economici</em>”. Né, prosegue la Corte, “<em>si può omettere di ricordare che esigenze di politica economica giustificano interventi che, come quello in esame, comprimono solo temporaneamente gli effetti retributivi della progressione in carriera</em>”.<br />	<br />
			Allo stesso modo, è stata ritenuta infondata la questione sollevata a partire dal confronto fra la posizione dei ricorrenti e quella dei lavoratori del settore privato.<br />	<br />
			Alla luce degli argomenti utilizzati dalla sentenza n. 96/2016, la questione di legittimità costituzionale prospettata dalle odierne ricorrenti si appalesa manifestamente infondata, e ciò anche in relazione al referente costituito dall’art. 38 co. 2 Cost.. L’acclarato rispetto del principio di proporzionalità e corrispettività della retribuzione percepita dai viceprefetti promossi fra il 2011 e il 2013 si estende, infatti, anche al trattamento pensionistico, inteso come retribuzione differita, la cui adeguatezza – intesa come idoneità a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia (fra le molte, cfr. Corte Cost., 30 aprile 2015, n. 70) – non è seriamente posta in discussione.<br />	<br />
			3.1.3. Infine, la legittimità delle scelte operate dall’amministrazione resistente con l’impugnato d.m. 12 febbraio 2014 non è inficiata dalla disparità di trattamento, che il Ministero avrebbe asseritamente perpetrato in danno del personale con qualifica di viceprefetto e a favore dei prefetti.<br />	<br />
			Una volta chiarito che l’avversato “blocco” delle retribuzioni riguarda anche il personale della carriera prefettizia, e che si applica pertanto alle ricorrenti, l’altrui trattamento di maggior favore non può fungere, infatti, da utile&nbsp;<em>tertium comparationis</em>&nbsp;se, per effetto dell’estensione, chi lo invoca dovesse venirsi a trovare in una situazione di contrarietà alla legge.<br />	<br />
			4. In subordine, le ricorrenti lamentano che, pur escluse dal meccanismo sospensivo introdotto dall’art. 9 co. 21 d.l. n. 78/2010, le componenti stipendiali rappresentate dalla retribuzione di posizione e di risultato avrebbero dovuto essere riconosciute loro a partire dal momento di acquisizione della qualifica superiore, anziché dal conferimento dell’incarico dirigenziale, in conformità agli artt. 7 co. 4 d.lgs. n. 139/2000 e 5 co. 3 d.P.R. n. 105/2011.<br />	<br />
			4.1. La doglianza è parimenti infondata.<br />	<br />
			Ai sensi dell&#8217;art. 19 co. 1 del d.lgs. n. 139/2000, “<em>Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per tutto il personale della carriera prefettizia, in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati</em>”.<br />	<br />
			L’art. 5 co. 3 del d.lgs. n. 105/2011, a sua volta, dispone che “<em>Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore, e quella del conferimento dell&#8217;incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso</em>”.<br />	<br />
			Si è già osservato come l’esistenza di due componenti accessorie della retribuzione, commisurate al contenuto effettivo delle mansioni svolte e ai risultati conseguiti dal dipendente, costituisca uno degli argomenti adoperati dalla Corte Costituzionale per respingere le questioni di legittimità dell’art. 9 d.l. n. 78/2010. Dette componenti accessorie sfuggono per natura, infatti, alla cristallizzazione stipendiale (Corte Cost. n. 304/2013, cit.), nei limiti in cui valgono ad adeguare la retribuzione al contenuto effettivo delle mansioni rivestite, conformemente al principio di corrispettività di cui all’art. 36 Cost..<br />	<br />
			Il conseguimento di nuove funzioni rappresenta, del resto, espressa eccezione al principio dell’equivalenza della retribuzione rispetto all’anno precedente, sancito dall’art. 9 co. 1 del d.l. n. 78/2010 “<em>al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse&nbsp;</em>[…]&nbsp;<em>conseguimento di funzioni diverse in corso d&#8217;anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate</em>&nbsp;[…]”.<br />	<br />
			Se, pertanto, alla regola secondo cui la progressione in carriera nel periodo considerato produce effetti ai soli fini giuridici fanno eccezione gli “eventi straordinari” costituiti dal conferimento di funzioni diverse, in relazione alle quali si giustifica l’incremento delle componenti stipendiali accessorie, appare corretta la scelta dell’amministrazione resistente di far decorrere il riconoscimento di queste ultime in favore delle ricorrenti a partire dal conferimento dei rispettivi incarichi dirigenziali e di reputare invece sterilizzata, per incompatibilità con il meccanismo delineato dall’art. 9 d.l. n. 78/2010, la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 5 co. 3 del d.P.R. n. 105/2011 (in termini, cfr. T.A.R. Lazio – Roma, 13 gennaio 2017, n. 550; id., 12 gennaio 2017, n. 479).<br />	<br />
			5. In estremo subordine, le dottoresse Antonelli e Cattarin Franzero deducono di aver svolto le funzioni di viceprefetto sin da epoca anteriore al formale conferimento dell’incarico, in virtù di appositi provvedimenti di reggenza, e rivendicano la spettanza del trattamento accessorio corrispondente.<br />	<br />
			In contrario, sia sufficiente osservare che i casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, ovvero di sostituzione, per periodi non inferiori a tre mesi, nonchè di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore sono espressamente disciplinati dal d.P.R. n. 105/2011, il cui art. 5 co. 9 rimette ad accordi decentrati la misura del trattamento accessorio spettante per quelle ipotesi, nell&#8217;ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi. La maggiorazione stipendiale dovuta alle interessate a fronte delle reggenze ad esse conferite si esaurisce, pertanto, negli importi stabiliti in sede di contrattazione collettiva.<br />	<br />
			6. Le considerazioni esposte conducono al rigetto delle domande.<br />	<br />
			6.1. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate, avuto riguardo alla natura della controversia.				</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>			Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in ogni sua domanda.<br />	<br />
			Spese compensate.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
			Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
			Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Pierpaolo Grauso</strong></td>
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<td><strong>Armando Pozzi</strong></td>
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<p>			IL SEGRETARIO</td>
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<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-5-2017-n-688/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2017 n.688</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5818</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-18-12-2015-n-5818/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-18-12-2015-n-5818/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-18-12-2015-n-5818/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5818</a></p>
<p>Pres., est. C. Rovis Sul sindacato del G.A. sui provvedimenti discrezionali aventi natura tecnica, con riferimento al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio 1. Pubblico impiego – Infermità da causa di servizio – Provvedimento di riconoscimento – Discrezionalità – Sussiste – Sindacato del G.A. – Controllo cd. di tipo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-18-12-2015-n-5818/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5818</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-18-12-2015-n-5818/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5818</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. C. Rovis</span></p>
<hr />
<p>Sul sindacato del G.A. sui provvedimenti discrezionali aventi natura tecnica, con riferimento al  riconoscimento della dipendenza da causa di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Infermità da causa di servizio – Provvedimento di riconoscimento – Discrezionalità – Sussiste – Sindacato del G.A. – Controllo cd. di tipo “forte”- Ammissibilità – Non sussiste &#8211; Ragioni&nbsp;</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Provvedimento amministrativo discrezionale – G.A.- Sindacato giurisdizionale &#8211; &nbsp;Limite – Controllo di ragionevolezza logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato – Ragioni</p>
<p>3. Pubblico impiego – Infermità da causa di servizio – Organo tecnico deputato all&#8217;accertamento della dipendenza di un&#8217;infermità del pubblico dipendente da causa di servizio &#8211; Giudizio medico legale – Discrezionalità – Sussiste – Sindacato del G.A.- Limiti</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Provvedimento amministrativo &#8211; Valutazioni tecniche – Giudice Amministrativo – Sindacato – Limite &#8211; Non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell&#8217;Amministrazione neppure a mezzo di CTU</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I provvedimenti discrezionali della pubblica Amministrazione aventi natura tecnica – tra i quali rientrano a pieno titolo i giudizi relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti &#8211; sono sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito, nel senso che non è consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo c.d. di tipo &#8220;forte&#8221; sulle valutazioni tecniche opinabili, che si tradurrebbe nell&#8217;esercizio da parte del giudice di un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p>2. Nel processo amministrativo, quando il giudizio della P.A. presenta valutazioni ed apprezzamenti che presuppongono un oggettivo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell&#8217;Amministrazione che si sia mantenuta entro i suddetti margini.(1)</p>
<p>3. In sede di valutazione dell’infermità da causa di servizio, i giudizi medico legali espressi dall’Organo tecnico deputato all&#8217;accertamento della dipendenza di un&#8217;infermità del pubblico dipendente da causa di servizio sono giudizi aventi connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l&#8217;eventuale carenza di esaustività. (Nel caso di specie, il TAR Campania rilevato che non ricorrono nella fattispecie &nbsp;in esame i suddetti profili di illegittimità ha respinto il ricorso)</p>
<p>4. Nel processo amministrativo di legittimità la possibilità per il giudice di controllare la tenuta delle valutazioni tecniche formulate in sede amministrativa non comporta che egli possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell&#8217;Amministrazione, nemmeno avvalendosi della consulenza tecnica, dovendosi in sede giurisdizionale solo appurare, in base alle deduzioni di parte, se il criterio tecnico concretamente valorizzato in sede procedimentale risulti o meno attendibile (2).</p>
<p>1) cfr: tra le tante, CdS, VI, 10.4.2014 n. 1719<br />
2) cfr: cfr., ex pluribus, CdS, IV, 7.7.2008 n. 3380</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3097 del 2007, proposto da:&nbsp;<br />
Leone Giovanni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto presso Gherardo Marone in Napoli, Via Cesario Console N. 3;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Universita&#8217; Studi di Napoli &#8211; Federico Ii, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Arpaia, con domicilio eletto presso Giuseppe Arpaia in Napoli, Avv.Ra dello Stato &#8211; Via Diaz N.11; Rettore Univers.Studi Napoli&#8221;Federico Ii°&#8221;; Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del decreto n. 1100 del 20/03/2007 di diniego del riconoscimento di infermita&#8217; come dipendente da causa di servizio;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita&#8217; Studi di Napoli &#8211; Federico Ii e di Comitato di Verifica delle Cause di Servizio;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO<br />
Con istanza 25.2.1998 l’odierno ricorrente, in servizio presso l’Università di Cassino in qualità di professore straordinario di diritto amministrativo, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo in relazione all’infermità “infarto miocardio acuto”.<br />
Con determinazione 8.4.2005 l’Ospedale militare di Caserta, CMO distaccata di Napoli, riteneva sussistente la predetta infermità iscrivendola in TAB. “A”, VI categoria.<br />
Con parere 20.2.2007, però, il CVCS stabiliva che l’infermità “infarto miocardio acuto” “non può attribuirsi al servizio prestato”.<br />
Ciò stante, con provvedimento rettorale 20.3.2007 n. 1100 l’Università Federico II di Napoli (ove il ricorrente prestava servizio all’epoca) respingeva l’istanza dell’interessato di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo della suddetta patologia.<br />
Avversava il ricorrente sia il verbale della CVCS che la conforme determinazione rettorale che avevano negato la dipendenza da causa di servizio dell’affezione “infarto miocardio acuto” denunciandone l’illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere sotto diversi profili, e chiedendone conseguentemente l’annullamento.<br />
Resistevano in giudizio l’Università Federico II di Napoli e il Comitato di verifica delle cause di servizio opponendo l’infondatezza del gravame, del quale conseguentemente instavano per la reiezione.<br />
La causa è passata in decisione all’udienza del 3 dicembre 2015.<br />
DIRITTO<br />
1.- Come è noto, il DPR n. 461 del 2001, di recente integrato dal DLgs n. 66 del 2010, stabilisce che la Commissione medica ospedaliera effettua la diagnosi dell&#8217;infermità o lesione provvedendo al giudizio diagnostico, agli accertamenti e agli elementi valutativi ai fini diagnostici, alla determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell&#8217;infermità da cui deriva una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché all&#8217;indicazione della categoria stessa, al giudizio di idoneità al servizio o ad altre forme di inabilità (cfr. il combinato disposto dagli artt 6, I comma del DPR n. 461/2001 e 198 del DLgs n. 66/2010).<br />
Ai sensi dell&#8217;articolo 11, I comma dello stesso DPR n. 461 del 2001 al Comitato di verifica per le cause di servizio compete, invece, in via esclusiva, accertare la riconducibilità ad attività lavorativa di servizio della patologia contratta, stabilendo così il rapporto causale tra i fatti e l&#8217;infermità o lesione.<br />
Ai sensi del successivo articolo 14, I comma compete, poi, all&#8217;Amministrazione adottare il provvedimento di riconoscimento dell&#8217;infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell&#8217;equo indennizzo, se contestualmente richiesta, conformemente al parere del Comitato di verifica, in ciò evidenziandosi la natura vincolata dell&#8217;atto definitivo che assorbe il citato parere e la motivazione che lo ha determinato.<br />
Peraltro, qualora per motivate ragioni non ritenga di conformarsi al parere, l&#8217;Amministrazione ha l&#8217;obbligo di richiedere un ulteriore parere al Comitato, parere che, una volta reso, risulta vincolante.<br />
Il suddetto DPR n. 461/01, dunque, non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone all&#8217;Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell&#8217;adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto.<br />
2.- Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, i provvedimenti discrezionali della pubblica Amministrazione avente natura tecnica – tra i quali rientrano a pieno titolo i giudizi relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti &#8211; sono sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito, nel senso che non è consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo c.d. di tipo &#8220;forte&#8221; sulle valutazioni tecniche opinabili, che si tradurrebbe nell&#8217;esercizio da parte del giudice di un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell&#8217;Amministrazione. È ben vero che l&#8217;esercizio della discrezionalità tecnica non è di per sè idoneo a determinare l&#8217;affievolimento dei diritti soggettivi di coloro che dal provvedimento amministrativo siano eventualmente pregiudicati, ma è anche vero che il ricorso a criteri di valutazione tecnica conduce sovente ad un ventaglio di soluzioni possibili, destinato inevitabilmente a risolversi in un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità: in situazioni di tal fatta il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi al limite oltre il quale la stessa opinabilità dell&#8217;apprezzamento operato dall&#8217;Amministrazione impedisce di individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell&#8217;apprezzamento illegittimo. Con la conseguenza che compete al giudice di vagliare la correttezza dei criteri, la logicità e la coerenza del ragionamento e l&#8217;adeguatezza della motivazione con cui l&#8217;Amministrazione ha supportato le proprie valutazioni tecniche. In altre parole, quando il giudizio presenta valutazioni ed apprezzamenti che presuppongono un oggettivo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell&#8217;Amministrazione che si sia mantenuta entro i suddetti margini.<br />
Si tratta di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l&#8217;ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito, che, avendo – come si è detto &#8211; ad oggetto la verifica della regolarità del procedimento, non gli consente in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall&#8217;organo tecnico, in quanto fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico-discrezionale (cfr., tra le tante, CdS, VI, 10.4.2014 n. 1719).<br />
3.- Ciò premesso in diritto &#8211; e precisato che non sussisteva alcun obbligo dell’Università di comunicare l’avvio del procedimento, atteso che questo era stato avviato su iniziativa di parte (cfr., ex multis, TAR Napoli, III, 31.3.2015 n. 1874) e, dunque, l’istante vantava soltanto un’aspettativa alla sua conclusione: né, per le ragioni che saranno enucleate appresso, è possibile configurare il procedimento in questione come un procedimento di secondo grado -, il Collegio ritiene che il parere reso dal Comitato di verifica nell&#8217;adunanza del 20.2.2007 non possa che riconoscersi congruamente motivato in punto di diniego del riconoscimento del nesso eziologico con l’attività svolta.<br />
Nella predetta adunanza, invero, il Comitato ha descritto puntualmente l&#8217;infermità e la sua eziologia, ed ha giudicato che l’infermità “infarto miocardio acuto” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto “trattasi di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronario, a sua volta derivante da restringimento o sub occlusione del lume vasale per fatti ateroma tosi dell’intima della parete arteriosa; poiché l’ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante”.<br />
Il Comitato, dunque, ha escluso che nella fattispecie qui scrutinata potesse ravvisarsi quantomeno la sussistenza di un rapporto di concausalità tra servizio prestato ed infermità diagnosticata: ed è pervenuto alle suddette conclusioni, come espressamente affermato, &#8220;dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti&#8221;.<br />
Secondo il ricorrente tale giudizio sarebbe errato sotto il profilo tecnico, e produce specifica documentazione volta a comprovare il rilievo asseritamente svolto dalle condizioni e dall&#8217;ambiente di lavoro sulle riscontrate affezioni.<br />
Siffatta specificazione deve essere disattesa perché la documentazione acquisita nel procedimento non dimostra &#8211; a giudizio del Collegio, oltre che a giudizio del Comitato &#8211; che il servizio prestato dal ricorrente, pur nella sua obiettiva gravosità, sia effettivamente assurto, per averlo impegnato in termini presumibilmente eccedenti i limiti di tollerabilità normali, al ruolo di fattore genetico della contratta infermità.<br />
Ma anche a prescindere da tali considerazioni, il giudizio del Comitato non sembra esibire profili di inattendibilità percepibili in questa sede.<br />
Come si è detto, infatti, i giudizi medico legali espressi dall’Organo tecnico deputato all&#8217;accertamento della dipendenza di un&#8217;infermità del pubblico dipendente da causa di servizio sono giudizi aventi connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l&#8217;eventuale carenza di esaustività: ipotesi queste che, a giudizio del Collegio, non ricorrono nella fattispecie all&#8217;esame.<br />
Il Comitato ha compiutamente e congruamente motivato il proprio parere, senza che siano ravvisabili profili di irragionevolezza.<br />
Invero, una volta acclarata la natura endogeno-costituzionale dell’infermità e l&#8217;assenza di fattori determinanti ricollegabili al servizio, non aveva l&#8217;obbligo di diffondersi in più articolate considerazioni in ordine alla ininfluenza delle condizioni lavorative dell&#8217;istante.<br />
Sotto il profilo sostanziale, infatti, ciò che conta è che l&#8217;Organo medico sia stato posto in condizione di esprimere il proprio giudizio sull&#8217;eventuale nesso eziologico avendo ben presenti le caratteristiche dell&#8217;attività svolta dall&#8217;interessato e le condizioni di gravosità e disagio in cui essa veniva prestata, come avvenuto nella fattispecie in esame.<br />
Con la conseguenza che il giudizio così formulato, che riconduce l’infermità in questione a fattori di natura genetica o costituzionale, è sottratto al sindacato in questa sede: giacchè va ribadito che il giudizio medico-legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su datti di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti.<br />
Profili di abnormità che non ricorrono nella fattispecie, in quanto le contestazioni del ricorrente, nella misura in cui investono il mancato riconoscimento dell&#8217;incidenza delle condizioni di lavoro sull&#8217;insorgere della malattia, da un lato impingono pur sempre nel merito intrinseco della valutazione e dall&#8217;altro, comunque, non risultano atte ad evidenziare profili di effettiva abnormità nel giudizio formulato dal Comitato.<br />
Né, peraltro, il parere medico-legale sulla dipendenza da causa di servizio espresso da un Organo tecnico imparziale e dotato di specifica competenza tecnica può essere contraddetto da pareri sanitari di parte, se non in caso di palese irragionevolezza e di evidente travisamento dei fatti, ipotesi escluse nel caso di specie da quanto sopra esposto.<br />
Nè sussistono i presupposti per l&#8217;espletamento di una consulenza tecnica, tenuto altresì conto dei limiti che, per costante giurisprudenza, l&#8217;utilizzo di questo mezzo istruttorio incontra nel processo amministrativo al cospetto di valutazioni, quali quelle sulla dipendenza da causa di servizio, che la legge riserva in via tendenzialmente esclusiva a determinati organi.<br />
Deve ribadirsi, a tal proposito, che nel processo amministrativo di legittimità la possibilità per il giudice di controllare la tenuta delle valutazioni tecniche formulate in sede amministrativa non comporta che egli possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell&#8217;Amministrazione, nemmeno avvalendosi della consulenza tecnica, dovendosi in sede giurisdizionale solo appurare, in base alle deduzioni di parte, se il criterio tecnico concretamente valorizzato in sede procedimentale risulti o meno attendibile (cfr., ex pluribus, CdS, IV, 7.7.2008 n. 3380).<br />
4.- Conclusivamente, dunque, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
Apprezzate le circostanze, peraltro, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Rovis, Presidente, Estensore<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere<br />
Brunella Bruno, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<td><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></td>
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</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/12/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-18-12-2015-n-5818/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2015 n.5818</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3779</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-12-2008-n-3779/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-12-2008-n-3779/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3779</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. S. Romano Est. M.F. Maritato (Avv.ti L. Giaconi e M. Palla) contro l’I.N.P.D.A.P. Ufficio Provinciale di Pisa (Avv. C. Fiscella) ed il Comitato di Vigilanza Gestione Previdenziale, Direzione Generale I.N.P.D.A.P. (non costituito) sulla perentorietà del termine di un anno previsto dall&#8217;art. 30 T.U. 29 dicembre 1973 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-12-2008-n-3779/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-12-2008-n-3779/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3779</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. S. Romano Est.<br /> M.F. Maritato (Avv.ti L. Giaconi e M. Palla) contro l’I.N.P.D.A.P. Ufficio Provinciale di Pisa (Avv. C. Fiscella) ed il Comitato di Vigilanza Gestione Previdenziale, Direzione Generale I.N.P.D.A.P. (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulla perentorietà del termine di un anno previsto dall&#8217;art. 30 T.U. 29 dicembre 1973 n. 1032 per revocare o modificare il provvedimento di liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stipendi assegni ed indennità &#8211; Termine di un anno previsto dall’art. 30 T.U. 29 dicembre 1973 n. 1032 per revocare o modificare il provvedimento di liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita – Ha natura perentoria – Conseguenze &#8211; Impossibilità giuridica per l&#8217;INPDAP di far valere tardivamente il credito</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché il termine di un anno previsto dall’art. 30 T.U. 29 dicembre 1973 n. 1032 per revocare o modificare il provvedimento di liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita è perentorio, l&#8217;inutile decorso di detto termine decadenziale comporta l&#8217;impossibilità giuridica per l&#8217;INPDAP di far valere tardivamente il credito. La norma difatti ha manifestamente lo scopo di contemperare le opposte esigenze, da un lato, di assicurare all&#8217;Amministrazione un lasso di tempo considerato congruo dal legislatore per verificare la correttezza dei suoi provvedimenti e, dall&#8217;altro, di non lasciare il destinatario di quei provvedimenti (e, spesso, i suoi ignari aventi causa) indefinitamente esposto al rischio del recupero di quanto percepito per errore della stessa Amministrazione. Sotto altro profilo, si osserva che la stessa formulazione letterale della norma e, in particolare, l&#8217;espressione &#8220;non oltre&#8221; adoperata proprio per qualificare il termine in questione, inducono a ritenere che il suo decorso determini in capo all&#8217;Ente previdenziale una situazione di definitiva carenza di potere all&#8217;adozione degli atti anche di recupero del credito avente ad oggetto quanto erroneamente pagato in più.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 393 del 2003, proposto da: </p>
<p><b>Maritato Michele Francesco</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Giaconi e Michele Palla, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>I.N.P.D.A.P. Ufficio Provinciale di Pisa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carmela Fiscella, con domicilio eletto presso Carmela Fiscella in Firenze, via Torta 14;<br />
Comitato di Vigilanza Gestione Previdenziale, Direzione Generale I.N.P.D.A.P., non costituitosi in giudizio; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
del silenzio rigetto maturato relativamente al ricorso gerarchico, promosso di fronte al consiglio di Amministrazione I.N.P.D.A.P.; nonché della deliberazione n. 2489 del 7.6.2000 emessa dall’Ufficio provinciale e del relativo prospetto riepilogativo, in parte qua;<br />
per la condanna dell’ I.N.P.D.A.P. a pagare al ricorrente la somma corrispondente a quella indebitamente trattenuta, con interessi e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento del danno nella misura che risulterà provata in corso di causa.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di I.N.P.D.A.P. Ufficio Provinciale di Pisa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 05/11/2008 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1 &#8211; Con atto ritualmente notificato il sig. Maritati esponeva:<br />
&#8211; di essere stato collocato in congedo per età nel corso del 1993 e di essersi trattenuto in servizio nella posizione di richiamato fino al 1999;<br />
&#8211; liquidatagli la somma spettante per il servizio permanente effettivo fino al 1993, nel 2000 gli veniva comunicato il progetto di liquidazione che, per il periodo di richiamo, indicava una somma con rilevante differenza tra importo netto e importo lordo;<br />
&#8211; di aver poi appreso che l’amministrazione aveva proceduto al recupero della quota di indennità erroneamente erogatagli, essendogli stata conteggiata anche l’indennità di aeronavigazione.<br />
Tanto premesso, il sig. Maritati ha impugnato gli atti sopra indicati, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; 2) violazione dell’art. 30 del d.p.r. n. 1032/1973 che fissa il termine di un anno per l’eventuale annullamento d’ufficio o la revoca dei provvedimenti; 3) violazione dell’art. 38 del d.p.r. n. 1032/1973, con riferimento alla natura retributiva dell’indennità di aeronavigazione; 4) violazione dell’art. 26, co. 6, del d.p.r. citato, atteso che il recupero deve avvenire mediante trattenute e non in un’unica soluzione.<br />
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione intimata ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.<br />
2 – Dopo l’avvenuta liquidazione dell’indennità di buonuscita, comprensiva dell’indennità di aeronavigazione, al ricorrente, maresciallo maggiore della Guardia di Finanza, già collocato in congedo nel 1993 e successivamente richiamato in servizio fino al 1999, l’I.N.P.D.A.P. ha riliquidato il trattamento di buonuscita, per tutto il periodo di servizio compreso quello già liquidato, detraendo l’indennità lorda conferita maggiorata degli interessi maturati per il periodo intercorso tra la precedente liquidazione e quella definitiva, sul presupposto che l’indennità di aeronavigazione non è utile a fini del trattamento previdenziale, non essendo prevista dall’art. 38 del d.p.r. n. 1032/1973 né da leggi successive.<br />
Secondo il ricorrente, gli atti impugnati sono illegittimi per omessa comunicazione di avvio del procedimento.<br />
Il primo motivo è infondato.<br />
In tema di recupero di somme indebitamente erogate dall’amministrazione ai propri dipendenti, è fermo l’orientamento della giurisprudenza che afferma il diritto della pubblica amministrazione di ripetere le somme corrisposte ai sensi dell’art. 2033 c.c. (indebito oggettivo), qualificando il recupero come un atto dovuto.<br />
Pertanto, non rileva la buona fede del percipiente, la quale può solo comportare l’obbligo di un’approfondita disamina e se del caso di una ponderazione degli interessi coinvolti, in particolari casi dovuti all’entità della lesione ovvero al lasso di tempo intercorso prima della determinazione di procedere al recupero di quanto erogato.<br />
In ogni caso, premesso che trattasi di atto dovuto, nella fattispecie alcun pregiudizio é derivato al ricorrente al quale non erano state ancora erogate le somme corrispondenti; il recupero è infatti avvenuto mediante conguaglio sul trattamento previsto dall’ultimo atto di riliquidazione della buonuscita.<br />
Trattandosi di diritto soggettivo della pubblica amministrazione alla restituzione di somme erroneamente rogate, la relativa determinazione non deve essere ulteriormente motivata, salvo circostanze particolari che qui non ricorrono, in relazione alla condizione psicologica e alle condizioni soggettive del percipiente.<br />
3 – Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 30, comma 2, del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1032, per l’avvenuto superamento del termine di un anno previsto per l’annullamento d’ufficio o la revoca del provvedimento di recupero.<br />
L&#8217;art. 30 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 prevede che i provvedimenti di liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita, nelle ipotesi in cui vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti oppure vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell&#8217;indennità di buonuscita o dell&#8217;assegno vitalizio, possono essere modificati, revocati o rettificati &#8220;non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione&#8221; (secondo comma).<br />
La funzione della norma in esame, recante “Disposizioni sulla revoca, modifica o rettifica d&#8217;ufficio dei provvedimenti adottati dal Fondo di previdenza”, è volta ad attribuire stabilità e certezza ai provvedimenti adottati dall&#8217;amministrazione previdenziale. L&#8217;interpretazione della stessa, anche in relazione agli altri commi del citato art. 30, conduce a ritenere esatta la tesi dedotta dal ricorrente.<br />
Tale articolo, ai commi 1 e 2, in relazione a varie fattispecie, stabilisce che, nel caso vi sia stato “errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti”, o vi sia stato “errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell’indennità di buonuscita o dell’assegno vitalizio”, “il provvedimento è revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione”.<br />
La stessa norma, dispone, all&#8217;ultimo comma, che &#8220;Nel caso previsto dall&#8217;art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell&#8217;amministrazione statale&#8221;.<br />
Orbene, il resistente Istituto di previdenza non contesta la circostanza, dedotta dal ricorrente, che il trattamento previdenziale già riconosciutogli ha subito una decurtazione di circa trentuno milioni di lire, a ben sette anni di distanza dal provvedimento con cui l&#8217;INPADP aveva originariamente liquidato all&#8217;interessato l&#8217;indennità di buonuscita.<br />
Pertanto, la norma in esame risulta violata.<br />
La giurisprudenza ha affermato che “è perentorio il termine di un anno previsto dall’art. 30 T.U. 29 dicembre 1973 n. 1032 per revocare o modificare il provvedimento di liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita” (Cons. St., VI, 4 aprile 2000 n. 1945; da ultimo, T.A.R. Liguria, 20 febbraio 2006 n. 153).<br />
In presenza di una norma esplicita che vieta la modifica o rettifica dei provvedimenti di buonuscita decorso un certo periodo di tempo, l&#8217;inutile decorso del termine decadenziale comporta quindi l&#8217;impossibilità giuridica per l&#8217;INPDAP di far valere tardivamente il credito (T.A.R. Basilicata Potenza, 01 giugno 2002, n. 458, citato).<br />
Analogo consolidato indirizzo giurisprudenziale si è formato in materia (cfr., tra le altre, T.A.R. Veneto, Sez. I, 25 novembre 1997, n. 1659; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 21 aprile 1998 n. 893; T.A.R. Toscana, Sez. I, 9 marzo 1995, n. 227), con riferimento al termine di sessanta giorni indicato nell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 30 D.P.R. n. 1032/73.<br />
Ha precisato la giurisprudenza: “Poiché il termine di giorni sessanta, disposto dall&#8217;art. 30 ultimo comma, ha la stessa natura di quello di cui al comma 2, in quanto trattasi di mera estensione di analogo termine ad altra fattispecie, deve ritenersi che, anche per tale profilo interpretativo, il termine di cui all&#8217;ultimo comma del predetto art. 30 abbia natura decadenziale (T.A.R. Basilicata Potenza, 01 giugno 2002, n. 458).<br />
Rimane da osservare, in relazione al rilievo difensivo sollevato dall&#8217;Istituto resistente secondo cui quest&#8217;ultimo avrebbe agito nell&#8217;ambito del generale potere di auto annullamento di precedenti atti illegittimi, la cui disciplina non può ritenersi ristretta nell&#8217;ambito del disposto dell&#8217;art. 30 del D.P.R. n. 1032/1973, che l&#8217;INPDAP non ha invero esercitato, nel caso di specie, alcun potere di annullamento dell&#8217;originario provvedimento di liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita.</p>
<p>Una certa giurisprudenza ha ritenuto che, in mancanza di un&#8217;espressa previsione di legge in tal senso, il termine ivi previsto abbia natura ordinatoria.<br />
La tesi, tuttavia, non può essere condivisa.<br />
Non è soltanto dall&#8217;univoca ed espressa volontà della legge che può desumersi il carattere della perentorietà di un termine, ben potendo ricavarsi anche da altri indici, come lo scopo che attraverso l&#8217;apposizione del termine la norma persegue, la funzione alla quale il termine adempie oppure gli effetti che la sua scadenza determina.<br />
Nella specie, il termine, la cui natura decadenziale è stata già affermata in giurisprudenza (cfr. C.S., Sez. VI, 19 luglio 1994 n. 1241; Sez. IV, 17 aprile 1998 n. 649), ha manifestamente lo scopo di contemperare le opposte esigenze, da un lato, di assicurare all&#8217;Amministrazione un lasso di tempo considerato congruo dal legislatore per verificare la correttezza dei suoi provvedimenti e, dall&#8217;altro, di non lasciare il destinatario di quei provvedimenti (e, spesso, i suoi ignari aventi causa, come nel nostro caso) indefinitamente esposto al rischio del recupero di quanto percepito per errore della stessa Amministrazione.<br />
Sotto altro profilo, si osserva che la stessa formulazione letterale della norma e, in particolare, l&#8217;espressione &#8220;non oltre&#8221; adoperata proprio per qualificare il termine in questione, inducono a ritenere che il suo decorso determini in capo all&#8217;Ente previdenziale una situazione di definitiva carenza di potere all&#8217;adozione degli atti di cui si tratta e, pertanto, la sua decadenza da tale potere.<br />
Il che si traduce nella impossibilità di far valere tardivamente, con qualsivoglia mezzo e, quindi, anche con azioni di recupero, il credito avente ad oggetto quanto erroneamente pagato in più (Cons. St., sez. VI, 28 ottobre 1999, n. 1563).<br />
Poiché l&#8217;art. 30 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, prevede che i provvedimenti di liquidazione dell&#8217;indennità di buonuscita non possono essere revocati, modificati o rettificati decorso un anno dalla data di emanazione, ne consegue l&#8217;impossibilità di atti consequenziali alla modifica o rettifica, quali il recupero di quanto erroneamente erogato e percepito in buona fede, ancorché mediante atti equipollenti quale la compensazione (Cons. St., sez. IV, 17 aprile 1998 , n. 649).<br />
4 &#8211; Conclusivamente, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.<br />
Spese ed onorari di giudizio, secondo la regola generale, vanno posti a carico della parte soccombente e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; condanna l’Istituto resistente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che si liquidano nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (duemila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 05/11/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Gaetano Cicciò, Presidente<br />
Saverio Romano, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Testori, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3290</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3290/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3290/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-13-7-2004-n-3290/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2004 n.3290</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; trasferimenti &#8211; rigetto di corresponsione trattamento economico conseguente a trasferimento d&#8217;autorita&#8217; di brigadiere Guardia di Finanza – rilievo della disponibilita’ manifestata dall’interessato – esclusione – sentenza di annullamento del diniego – rilevanza di norma sopravenuta (art. 74 L. finanziaria 2004) &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; trasferimenti &#8211; rigetto di corresponsione trattamento economico conseguente a trasferimento d&#8217;autorita&#8217; di  brigadiere Guardia di  Finanza – rilievo della disponibilita’ manifestata dall’interessato – esclusione – sentenza di annullamento del diniego – rilevanza di norma  sopravenuta (art.  74 L. finanziaria 2004) &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3290/2004<br />
Registro Generale: 3099/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Paolo Salvatore<br />Cons. Antonino Anastasi Est.<br />Cons. Anna Leoni<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Nicola Russo<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MIN. ECON. E FINANZE &#8211; COM. GEN. GDF COMANDO RTLA CALABRIA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MENNITI GIUSEPPE </b>rappresentato e difeso da: Avv. ARCANGELO GUZZO con domicilio eletto in Roma VIA LEONARDO PISANO, 16 presso ARCANGELO GUZZO</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR CALABRIA &#8211; CATANZARO: SEZ. I 3631/2003, resa tra le parti, concernente REIEZ. CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECON. CONSEGUENTE A TRASFERIMENTO D&#8217;AUTORITA&#8217;.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accogliemento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MENNITI GIUSEPPE<br />
Udito il relatore Cons. Antonino Anastasi e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti A. Guzzo e l’Avvocato dello Stato Rago;</p>
<p>Vista la norma interpretativa di cui all’art. 3 comma 74 legge finanziaria del 2004 secondo la quale il trasferimento alle sezioni di P.G. è da considerarsi a domanda.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3099/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Luglio 2004</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2004 n.1199</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-29-6-2004-n-1199/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-29-6-2004-n-1199/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-29-6-2004-n-1199/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2004 n.1199</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti Ministero dell’Economia e delle Finanze (avv. Stato) c. M.G. ed altri (avv. Rossini e Pellegrino) Militari – Retribuzione – Straordinari – Effettiva esecuzione – Superamento monte ore previsto – Pagamento – Irrilevanza Il superamento del monte ore di straordinario previsto per ogni provincia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-29-6-2004-n-1199/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2004 n.1199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-29-6-2004-n-1199/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2004 n.1199</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti<br /> Ministero dell’Economia e delle Finanze (avv. Stato) c. M.G. ed altri (avv. Rossini e Pellegrino)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militari – Retribuzione – Straordinari – Effettiva esecuzione – Superamento monte ore previsto – Pagamento – Irrilevanza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il superamento del monte ore di straordinario previsto per ogni provincia per decreto non può legittimare il diniego del pagamento della retribuzione dovuta a tale titolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se lo straordinario è stato effettuato va retribuito anche se è stato superato il monte ore previsto per decreto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1894 del 2003, proposto da</p>
<p><b>Ministero dell’economia e delle finanze</b>, in persona del ministro in carica , rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, domiciliataria in Torino</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Massimo Genugu, Daniele Amato, Vincenzo Amodeo, Andrea Basso, Patrizio Bianchi, Roberto Blandino, Fedele Bonamassa, Paolo Boni, Giuseppe Bordin, Mauro Borsarelli, Girolamo Buono, Ernesto Casalvieri, Pasquale Cesta, Stefano Chiatti, Giacomo Cianciola, Giuseppe Cianciola, Sergio Cocciolone, Paolo Colombo, Luciano Contini, Dario Cosimi, Sebastiano D’Amora, Luigi De Nisco, Cosimo Devicienti, Christian Di Florio, Antonino Errica, Massimo Finetti, Riccardo Pasquale Franco, Giuseppe Garbellini, Mario Gargiulo, Marco Gastaldi, Giuseppe Giliberto, Claudio Greggi, Roberto Gros Jaques, Mario Indelicato, Andrea Lanza, Giuseppe Martano, Fabrizio Mattioli, Giovanni Nargiso, Luca Nicoletta, Gianluca Pala, Domenico Pasquale, Diego Picone, Stefano Polletta, Corrado Prestigiacomo, Mario Pugnana, Amabile Cravaro Ramella, Claudio Rossi, Lorenzo Ruberti, Renato Scarpetti, Alessandro Sessa, Massimo Sforza, Marco Silvestri, Francesco Spadafina, Emilio Viglianisi, Tommaso Zaccaro</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Rossini e Fabio Pellegrino, presso il cui studio domiciliano in Torino, Via Santa Teresa 12;</p>
<p>in opposizione<br />
al decreto ingiuntivo n. 1 del 2004 intervenuto tra le parti, con il quale il Presidente di questo TAR ha ordinato il pagamento di somme dovute a titolo di retribuzione di ore di lavoro straordinario.</p>
<p>Visto il ricorso in opposizione con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli interessati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />Uditi alla pubblica udienza del 23 giugno 2004, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Carotenuto per l&#8217;amministrazione opponente e l&#8217;avv. Pellegrino per i soggetti resistenti;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto e diritto</b></p>
<p>Il ministero dell’economia e delle finanze ritiene illegittimo il decreto ingiuntivo n. 1/04 adottato dal presidente del tribunale a seguito del ricorso dei creditori opposti, che reclamano il pagamento degli straordinari effettuati e non retribuiti. Per ciò l’amministrazione finanziaria ha notificato l’atto in data 26.2.2004, con cui lamenta la violazione di legge, con particolare riguardo al dm 30.11.1991.<br />
I creditori opposti si sono costituiti in giudizio eccependo la tardività dell’impugnazione e la sua infondatezza nel merito.<br />
Il giudice deve innanzitutto respingere l’eccezione proposta dai creditori opposti, che hanno chiesto dichiararsi tardiva l’impugnazione, depositata in segreteria al di là del termine di legge di quaranta giorni dalla notifica del decreto.<br />
In fatto risulta che il decreto ingiuntivo è stata notificato il 20.1.2004, per cui risulta rispettato il termine per proporre l&#8217;opposizione, essendo a ciò sufficiente la notifica dell’atto di opposizione, senza che vi fosse la necessità che anche il deposito in segreteria seguisse nei termini. (in tal senso cons. Stato, sez. IV,  5 aprile 2003, n.  1804). Del resto, anche l’ordinario ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere notificato entro sessanta giorni a pena di decadenza potendo il deposito seguire entro trenta giorni dall’ultima notifica (art. 21, comma 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).<br />
Ne consegue che l’eccezione di tardività dell’opposizione è infondata e va respinta.<br />	Nel merito va anzitutto osservato che la p.a. non contesta che le ore di straordinario vennero effettivamente svolte, e che il loro compenso ammonta a quanto richiesto.<br /> <br />
L’amministrazione finanziaria eccepisce invece che:<br />le ore di straordinario che i militari possono effettuare vanno iscritte in un monte ore stabilito in ogni provincia, per ciascuna forza di polizia;<br />
l’effettuazione di ore straordinarie fa sorgere in capo al dipendente l’obbligo di fruire di riposi compensativi, e non abilita in via diretta alla richiesta del pagamento di somme di denaro;<br />
il pagamento non può comunque avvenire, in assenza di una tempestiva richiesta dell’autorizzazione allo svolgimento delle ore straordinarie.<br />Il tribunale osserva in contrario che il lavoro straordinario ha le caratteristiche di quello previsto dall’orario di lavoro, e concorre a integrare la retribuzione, che permette lo svolgimento della vita del lavoratore in senso libero e dignitoso(art. 36 cost.)<br />
Ne consegue che un regolamento non può frapporsi tra lo svolgimento di un’attività lavorativa, appunto straordinaria, ed il suo compenso: al più la p.a. potrà inibire tempestivamente ai suoi dipendenti di svolgere tale parte del servizio, ma una volta che esso sia stato effettuato compete direttamente la retribuzione. Gli accordi collettivi possono ammettere che lo straordinario venga recuperato in tutto od in parte con dei riposi, ma la mancata richiesta dei fruire della pausa lavorativa da parte del dipendente non può legittimare il diniego del pagamento.<br />
L’eventuale superamento del monte ore di straordinario previsto per ogni provincia non può legittimare il diniego del pagamento della retribuzione dovuta a tale titolo: al più la p.a. potrà richiedere il risarcimento del danno patrimoniale ai comandanti che non hanno fatto rispettare puntualmente le norme regolamentari.<br />
In conclusione l’opposizione è destituita di fondamento e  va respinta, potendosi compensare le spese di questa fase di opposizione, attesa la peculiarità della specie.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,  I sezione,respinge l’opposizione il ricorso, e per l’effetto condanna il ministero delle finanze al pagamento delle somme riportate nel decreto ingiuntivo qui opposto.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23 giugno 2004, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala, presidente<br />
Roberta Vigotti,  consigliere, estensore<br />
Paolo Peruggia, primo referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/5/2004 n.145</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-14-5-2004-n-145/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-14-5-2004-n-145/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-14-5-2004-n-145/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/5/2004 n.145</a></p>
<p>Pres. Zagrebelsky – Red. Onida è manifestamente infondata la questione di legittimità promossa in tema di disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali &#8211; Diritto di un assessore comunale di un Comune di 28.000 abitanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-14-5-2004-n-145/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/5/2004 n.145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-14-5-2004-n-145/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/5/2004 n.145</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Zagrebelsky – Red. Onida</span></p>
<hr />
<p>è manifestamente infondata la questione di legittimità promossa in tema di disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali &#8211; Diritto di un assessore comunale di un Comune di 28.000 abitanti a godere del raddoppio dell’indennità di carica in seguito al suo collocamento in aspettativa non retribuita – Questione di legittimità costituzionale in via incidentale</span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 12 novembre 1996, n. 41 (Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale dell’Amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme), e dell’art. 12 della legge della Regione Siciliana 20 giugno 1997, n. 19 (Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica – articolo 43 dello Statuto Siciliano –. Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Termini Imerese (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il giudizio è stato promosso con ordinanza del 19 febbraio 2003 dal Tribunale di Termini Imerese, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2003.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">È manifestamente infondata la questione di legittimità promossa in tema di disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>ORDINANZA N.145<br />
ANNO 2004</p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: Gustavo ZAGREBELSKY Presidente; Valerio ONIDA Giudice; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE; Ugo DE SIERVO; Romano VACCARELLA; Paolo MADDALENA; Alfonso QUARANTA ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 12 novembre 1996, n. 41 (Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale dell’Amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme), e dell’art. 12 della legge della Regione Siciliana 20 giugno 1997, n. 19 (Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica – articolo 43 dello Statuto Siciliano –. Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29), promosso con ordinanza del 19 febbraio 2003 dal Tribunale di Termini Imerese, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2003.</p>
<p>Visto l’atto di intervento della Regione Siciliana; <br />
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Valerio Onida.</p>
<p>Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 febbraio 2003, pervenuta a questa Corte il 14 maggio 2003, il Tribunale di Termini Imerese ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 12 novembre 1996, n. 41, e dell’art. 12 della legge della Regione Siciliana 20 giugno 1997, n. 19;<br />
che la controversia introdotta davanti al giudice a quo riguarda il diritto di un assessore comunale di un Comune di 28.000 abitanti a godere, nel periodo di tempo compreso fra il luglio 1995 e il settembre 1997, del raddoppio dell’indennità di carica in seguito al suo collocamento in aspettativa non retribuita;<br />
che la prima delle disposizioni impugnate stabilisce testualmente che “i benefici previsti dall’articolo 3 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, recepita dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, sono estesi agli amministratori locali di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”;<br />
che il richiamato art. 3 della legge statale n. 816 del 1985 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali) prevede, al primo comma, che ai sindaci di tutti i Comuni sia corrisposta un’indennità nei limiti previsti, per ciascuna classe di popolazione del Comune, dalla tabella A allegata alla legge, e, al secondo comma, che detti limiti “sono raddoppiati per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che svolgano attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita”;<br />
che la legge n. 816 del 1985, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), si applica anche nel territorio della Regione, con alcune modifiche ed integrazioni, che per quanto riguarda il contenuto del citato art. 3 si limitano alla inclusione nella prima fascia di Comuni di tutti quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti, laddove la legge statale distingue due fasce, con popolazione fino a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;<br />
che la seconda delle disposizioni impugnate dispone che “i benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come recepiti dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, si possono applicare anche ai Presidenti dei Consigli comunali ed agli assessori dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”;<br />
che l’art. 4 della legge n. 816 del 1985 riguarda il diritto dei lavoratori dipendenti eletti, fra l’altro, nei consigli comunali o provinciali e nelle giunte municipali o provinciali di godere di permessi retribuiti per l’espletamento del mandato;<br />
che il remittente interpreta l’art. 3 della legge regionale n. 41 del 1996 nel senso che esso estenda anche agli assessori, e non solo ai sindaci, di tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti il beneficio del raddoppio dell’indennità nel caso siano lavoratori autonomi o dipendenti collocati in aspettativa non retribuita;<br />
che, secondo il giudice a quo, tale estensione del beneficio del raddoppio agli assessori dei Comuni con meno di 10.000 abitanti – mentre esso è previsto, dall’art. 5 della legge statale n. 816 del 1985, applicato anche in Sicilia, per gli assessori dei soli Comuni con più di 50.000 abitanti – privilegia ingiustificatamente gli assessori dei Comuni minori rispetto a quelli di maggiori dimensioni, cioè con più di 10.000 ma meno di 50.000 abitanti, ai quali detto beneficio non è riconosciuto;<br />
che pertanto il legislatore regionale, equiparando gli assessori dei soli Comuni con meno di 10.000 abitanti a quelli (che già godevano del beneficio) dei Comuni con più di 50.000 abitanti, sarebbe incorso in un vizio di eccesso di potere legislativo, per la irragionevole disparità di trattamento fra gli amministratori dei Comuni più piccoli e quelli degli altri Comuni con popolazione inferiore alla soglia di 50.000 abitanti stabilita dalla legge statale, esclusi dal beneficio;<br />
che la norma impugnata contrasterebbe perciò con l’art. 3, nonché con l’art. 51 della Costituzione, posto che la possibilità di usufruire di detto beneficio costituisce una garanzia di accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, così da consentire anche ai meno abbienti di esercitare il diritto all’elettorato passivo;<br />
che, in coerenza con la sua premessa interpretativa circa l’art. 3 della legge regionale n. 41 del 1996, il remittente ritiene che, sul punto in questione, l’art. 12 della legge regionale n. 19 del 1997 sia “assolutamente irrilevante”, in quanto avrebbe esteso il medesimo beneficio agli assessori dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, già ricompresi nella previsione dell’art. 3 della legge n. 41 del 1996 in quanto riferita ai Comuni con meno di 10.000 abitanti, ma solleva la medesima questione di legittimità costituzionale, “conseguentemente” e per le medesime ragioni, anche nei confronti di detto art. 12 della legge regionale n. 19 del 1997;<br />
che è intervenuto il Presidente della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata;<br />
che, ad avviso dell’interveniente, la censura sarebbe irrilevante, sia perché gli artt. 3 e 5 della legge statale n. 816 del 1985, nei confronti della quale la legislazione regionale si sarebbe limitata ad un recepimento, conterrebbe una disciplina completa in ordine alle indennità spettanti agli amministratori locali, così che il caso proposto nel giudizio a quo sarebbe perfettamente regolato dal combinato disposto delle norme appena citate, mentre spetterebbe al giudice interpretare correttamente le leggi regionali in riferimento a quella statale per giudicare sulla domanda proposta, senza spazio per censure di livello costituzionale; sia perché, in ogni caso, posto che la domanda dell’attore nel giudizio a quo si riferisce al periodo compreso fra il luglio 1995 e il settembre 1997, mentre le leggi impugnate sono entrate in vigore rispettivamente il 27 novembre 1996 e il 21 giugno 1997, il beneficio economico che potrebbe derivare dall’accoglimento della questione non coprirebbe tutto il periodo cui si riferisce la controversia;<br />
che, secondo l’interveniente, la questione sarebbe comunque manifestamente infondata, poiché il legislatore statale, nella sua discrezionalità, avrebbe ragionevolmente differenziato la disciplina in relazione alla dimensione dei Comuni sulla base della gravosità degli oneri derivanti dall’“attività lavorativa”, che sarebbe maggiore nel caso dei Comuni più grandi; l’ipotesi prospettata dal giudice a quo di una estensione del beneficio, dai Comuni sotto i 10.000 abitanti, cui fa riferimento la legge regionale n. 41 del 1996, a quelli fra i 10.000 e i 50.000 abitanti, sarebbe del tutto irragionevole, poiché, se pure l’ulteriore differenziazione del trattamento economico introdotta dalla legge regionale non fosse giustificata, la conformità a Costituzione non potrebbe essere ristabilita estendendo ulteriormente tale previsione; in tal modo, inoltre, si “appiattirebbe” del tutto la previsione di cui alla legge statale, che verrebbe totalmente stravolta e vanificata, incorrendo così in un eccesso di potere normativo, non rispettandosi “i limiti disegnati dalla legge statale di riferimento”;<br />
che, sempre ad avviso dell’interveniente, le norme contestate sarebbero espressione dell’ampia discrezionalità da riconoscere in materia al legislatore.</p>
<p>Considerato che è erronea la premessa da cui muove il remittente quanto all’interpretazione dell’art. 3 della legge regionale n. 41 del 1996;<br />
che tale disposizione, infatti, nonostante l’ambiguità del riferimento agli “amministratori locali” (che non risulta, dai lavori preparatori, corrispondere ad una scelta consapevole, mentre l’analoga disposizione già contenuta nel progetto originario che affrontava la materia era chiaramente rivolta solo ai sindaci: cfr. art. 1 del disegno di legge regionale n. 888, presentato il 15 dicembre 1994), deve intendersi nel senso che l’estensione del beneficio del raddoppio dell’indennità, che l’art. 3 della legge statale n. 816 del 1985 riconosceva solo ai sindaci dei Comuni con più di 10.000 abitanti, riguarda i soli sindaci, e non già gli assessori, dei Comuni minori: come è reso palese sia dal fatto che il richiamato art. 3 della legge statale n. 816 del 1985 si riferisce solo ai sindaci, mentre gli assessori sono contemplati dall’art. 5 della stessa legge, sia dal riferimento al limite di 10.000 abitanti, che nella normativa statale costituiva la soglia minima per l’attribuzione del beneficio del raddoppio ai sindaci, mentre, ai sensi dell’art. 5, terzo, quinto e sesto comma, della legge statale, analogo beneficio era riconosciuto solo agli assessori dei Comuni con più di 50.000 abitanti;<br />
che, del resto, in tal senso la disposizione era intesa dall’assessorato regionale agli enti locali della Regione (circolare n. 4 del 6 marzo 1997, avente ad oggetto ”L.r. 12 novembre 1996, n. 41, pubblicata nella GURS n. 56 del 16 novembre 1996”);<br />
che, pertanto, dall’art. 3 della legge regionale n. 41 del 1996 non può desumersi una disparità di trattamento, che non sussiste, fra assessori dei Comuni con meno di 10.000 abitanti e assessori con un numero di abitanti compreso fra i 10.000 e i 50.000; mentre il mancato riconoscimento (risultante dall’art. 5 della legge statale) del beneficio in questione agli assessori di tutti i Comuni con meno di 50.000 abitanti rappresenta una scelta non irragionevole, in base al criterio, seguito sia dal legislatore statale sia da quello regionale, di differenziare le indennità in rapporto alla dimensione demografica del Comune, indice a sua volta non irragionevole della diversa gravosità degli impegni propri degli amministratori locali (cfr. sentenza n. 52 del 1997);<br />
che, quanto all’art. 12 della legge regionale n. 19 del 1997 (peraltro impugnato dal remittente solo “conseguentemente” alle censure mosse alla precedente disposizione, senza autonoma motivazione, e considerato dallo stesso “irrilevante” ai fini della questione a lui sottoposta), esso non può, a sua volta, rappresentare un utile termine di confronto, una volta chiarito che non è meramente ripetitivo, sul punto in questione, di una disciplina già risultante dall’art. 3 della legge regionale n. 41 del 1996, come invece ritiene il remittente;<br />
che, infatti, la formulazione ancora una volta ambigua della disposizione, con il generico riferimento agli articoli 3 e 4 della legge statale, non consente di farne discendere univocamente l’estensione ex lege del beneficio del raddoppio agli assessori dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, pur espressamente citati;<br />
che, invero, a parte la possibile erroneità del richiamo all’art. 3 (relativo all’indennità dei Sindaci) anziché all’art. 5 (relativo alle indennità degli assessori) della legge statale n. 816 del 1985 (a quest’ultimo articolo, infatti, si riferisce l’art. 6 della successiva legge regionale n. 4 del 1999, recante “Integrazione del fondo per i comuni di cui all’articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva.<br />
Disposizioni finanziarie” – peraltro non rilevante nel giudizio a quo – nello stabilire che “i benefici previsti dall’articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come recepita dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, sono estesi agli assessori dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti”), sta di fatto che, in base alla legge statale, sul punto non modificata dalla legge regionale n. 31 del 1986, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non era prevista la corresponsione di alcuna indennità in favore degli assessori;<br />
che la nuova disposizione regionale può dunque intendersi come volta a rendere possibile, in Sicilia, la corresponsione dell’indennità anche agli assessori (oltre che ai presidenti dei consigli comunali, parificati quanto a trattamento indennitario agli assessori dei Comuni delle stesse classi demografiche, ai sensi dell’art. 8-bis della legge regionale n. 31 del 1986, aggiunto dall’art. 1 della legge regionale n. 41 del 1996) dei Comuni più piccoli, esclusi da essa in base alla legge statale; mentre, se ci si fosse voluti riferire al beneficio del raddoppio di tale indennità per detti assessori, oltre a risultare erroneo il richiamo all’art. 3, anziché all’art. 5, della legge statale, non si spiegherebbe la scelta della soglia massima di 5.000 abitanti, laddove secondo la normativa statale, già applicata anche in Sicilia, detto beneficio era riconosciuto solo nei Comuni con più di 50.000 abitanti;<br />
che, in ogni caso, l’art. 12 in esame non riconosce senz’altro agli assessori dei Comuni con meno di 5.000 abitanti i benefici in esso richiamati, ma si limita a renderne possibile (“si possono applicare”) l’estensione: il che, oltre a rendere più plausibile una interpretazione restrittiva della norma, che la riferisca solo all’attribuzione dell’indennità e non al suo raddoppio, in ordine al quale non avrebbe razionalità una mera facoltà di attribuzione del beneficio rimessa alla discrezionalità degli organi comunali, impedisce ancora una volta di riferirsi utilmente a tale norma come valido tertium comparationis; senza dire che, intendendo la norma nel senso ipotizzato dal remittente, essa risulterebbe contenere una previsione eccezionale ed anzi extravagante – rispetto alla disciplina concernente gli assessori di tutti gli altri Comuni con meno di 50.000 abitanti – della quale non si potrebbe plausibilmente chiedere l’estensione (tanto meno alla sola fascia di Comuni compresi fra i 10.000 e i 50.000 abitanti, ai quali espressamente si riferisce il giudice a quo), e che, semmai, apparirebbe essa stessa affetta da seri dubbi di legittimità costituzionale;<br />
che, per quanto riguarda in particolare la censura di violazione dell’art. 51 della Costituzione, quest’ultimo – come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, anche proprio con riguardo all’art. 3, secondo comma, della legge n. 816 del 1985, “come recepito” in Sicilia dalla legge regionale n. 31 del 1986 – si limita, al terzo comma, a garantire il diritto di chi è chiamato a funzioni pubbliche di “disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”, restando per il resto “affidato al legislatore di stabilire se il tempo impiegato debba essere o meno compensato, in quale misura e se ciò debba avvenire a carico del datore di lavoro ovvero della collettività” (sentenza n. 52 del 1997, e, già prima, sentenza n. 35 del 1981);<br />
che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata sotto tutti i profili.</p>
<p>Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 12 novembre 1996, n. 41 (Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale dell’Amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme), e dell’art. 12 della legge della Regione Siciliana 20 giugno 1997, n. 19 (Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica – articolo 43 dello Statuto Siciliano –. Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Termini Imerese con l’ordinanza in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2004.<br />
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente<br />
Valerio ONIDA, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-14-5-2004-n-145/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/5/2004 n.145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2004 n.371</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-3-2004-n-371/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-3-2004-n-371/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-3-2004-n-371/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2004 n.371</a></p>
<p>Pres. Giuseppe Calvo &#8211; Est. Ivo Correale M. B. (avv. Massa) c. Comune di Torino (avv. Caldo). in merito alla necessità o meno di diffida ad adempiere ex 25 D.p.r. 3/1957 per retribuzioni non corrisposte 1. Provvedimento amministrativo – Silenzio inadempimento – Rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-3-2004-n-371/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2004 n.371</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-3-2004-n-371/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2004 n.371</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giuseppe Calvo &#8211; Est. Ivo Correale<br /> M. B. (avv. Massa) c. Comune di Torino (avv. Caldo).</span></p>
<hr />
<p>in merito alla necessità o meno di diffida ad adempiere ex 25 D.p.r. 3/1957 per retribuzioni non corrisposte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Provvedimento amministrativo – Silenzio inadempimento – Rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. – Richiesta di retribuzioni non corrisposte – Notifica della diffida ad adempiere ex 25 D.p.r. 3/1957 &#8211; Necessità &#8211; Esclusione.</p>
<p>2. Rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. – Lavoro straordinario – Autorizzazione della P.A. – Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Mentre per le pretese, anche economiche, derivanti non direttamente da norme di legge (o contrattuali, in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 29/93) ma dallo svolgimento di attività discrezionale da parte della p.a. si evidenziano posizioni di interesse legittimo, ove è sì necessaria la previa attivazione della procedura di diffida ex 25 D.p.r. 3/1957, nelle restanti ipotesi in cui la pretesa del dipendente derivi direttamente dalle fonti normative, senza che residui alcun margine di discrezionalità da parte della P.A., si evidenziano posizioni di diritto soggettivo che non necessitano di alcuna formale procedura di sollecito extra-giudiziale.</p>
<p>2. Ai fini della retribuibilità del lavoro straordinario prestato dai pubblici dipendenti, è necessaria una preventiva autorizzazione formale dell’organo competente a darla, al fine di controllare, nel rispetto dell’art. 97 Cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di servizio, autorizzazione che, per essere valida, deve recare la puntuale indicazione non solo delle ore aggiuntive di lavoro richieste ma anche delle esigenze di servizio, comprovate e indilazionabili, che rendono necessario il ricorso ad esse</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In merito alla necessità  o meno di diffida ad adempiere ex 25 D.p.r. 3/1957 per retribuzioni non corrisposte</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>Sent. n. 371 &#8211; Anno	2004<br />	<br />
R.g. n.	295 &#8211; Anno	1999																																																																																											</p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte2^ Sezione </center></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 295/1999 proposto da<br />
<b>Maria Bonasera</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Giampaolo Massa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Torino, via Lamarmora n. 39,</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>il <b>Comune di Torino, in persona del Sindaco p.t.</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Antonietta Caldo ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Torino, Palazzo Civico, Avvocatura Comunale, piazza Palazzo di Città n. 1,</p>
<p>per il pagamento, previa provvisionale,<br />
del compenso per lavoro straordinario eseguito negli anni 1996-1997-1998 (fino al mese di giugno) presso la Scuola Materna Statale di Torino – via Monte Novegno n. 31, oltre interessi e rivalutazione alla data di maturazione dei diritti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 117/99 pronunciata da questa Sezione in data 17 marzo 1999;<br />
Vista l’ordinanza presidenziale n. 199/i/99 pronunciata in data 30 aprile 1999;<br />
Visti gli atti tutti della causa e la produzione documentale delle parti;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 22 gennaio 2004 il Referendario dr. Ivo Correale;<br />
Uditi l’avv. M. Acotto, su delega dell’avv. G. Massa, per la ricorrente e l’avv. M. A. Caldo per il Comune resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>Con ricorso notificato all’Amministrazione in data 26 gennaio 1999, la sig.ra Bonasera, nella qualità di dipendente del Comune di Torino con la qualifica di operatore scolastico presso la Scuola Materna Statale sita in Torino, via Monte Novegno n. 31, sosteneva di aver svolto nel periodo intercorrente fra il mese di gennaio 1996 e il mese di giugno 1998 numerose ore di lavoro “straordinario”, in aggiunta al limite di 36 ore di servizio effettivo settimanale previsto dall’art. 10 del Regolamento del Servizio di Custodia Edifici Municipali.<br />
Richiamando i termini di corresponsione precisati nella Circolare n. 178 del 12.11.1997, al punto 1, essa ribadiva di aver svolto tali mansioni esulando dall’ambito del c.d. “servizio passivo” di cui all’art. 11 del predetto Regolamento e al punto della 2 della richiamata Circolare.<br />
La ricorrente precisava che, per quanto concerneva l’anno 1996, lo stesso Comune di Torino aveva autorizzato lo svolgimento di lavoro straordinario, come si evinceva dalla nota protocollo n. 16 del 16.2.1996 che allegava in atti.<br />
Analogamente, per gli anni 1997-1998, il Comune provvedeva con delibere non conosciute dalla ricorrente ma di cui chiedeva l’esibizione in giudizio.<br />
Essa dunque riteneva di aver diritto, secondo un prospetto allegato: per l’anno 1996, a lire 974.855 – per l’anno 1997, a lire 880.273 – per l’anno 1998 (fino a tutto il mese di giugno), a lire 323.779.<br />
La ricorrente specificava che tutte le prestazioni di lavoro straordinario erano state eseguite in seguito a espresse richieste avanzate dalla Direzione della Scuola, come da documentazione che allegava al ricorso.<br />
La sig.ra Bonasera precisava di aver inviato due lettere di richiesta del pagamento e relativo sollecito ma di aver ricevuto, nella seconda occasione, soltanto una risposta del Comune ove era riconosciuto l’avvenuto svolgimento delle predette ore per il 1996 e ne era proposto il recupero entro l’anno 1997, previo accordo con il responsabile della struttura scolastica.<br />
In seguito al mancato recupero, dovuto – a dire della ricorrente – a “numerosi e strumentali ostacoli posti in questo senso dalla stessa direzione Didattica della Scuola”, la ricorrente inoltrava due ulteriori lettere di richiesta, rimaste senza risposta.<br />
Premesso ciò essa, quindi, specificava che il lavoro svolto in tal senso non poteva farsi rientrare nella previsione del c.d. “servizio passivo”, considerato dal Regolamento del Servizio di Custodia edifici Municipali del Comune di Torino e da successive circolari, per il suo carattere di “prevedibilità” e preventiva programmazione da parte della Direzione didattica della Scuola.<br />
Analoghe ore di lavoro “straordinario” erano state retribuite regolarmente fino al 1995, per cui la ricorrente insisteva nella richiesta di pagamento, previa concessione di “provvisionale” ai sensi di quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 190/85.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Torino, deducendo: a) l’inammissibilità del ricorso per non essere stata attivata la procedura del silenzio-rigetto prevista dall’art. 25 T.U. n. 3/57, previa formale diffida ad adempiere; b) l’irritualità dell’istanza cautelare per assenza dell’indicazione dei requisiti indispensabili previsti dalla legge e, comunque, la sua infondatezza; c) l’infondatezza del ricorso perché le ore in questione non risultano autorizzate in riferimento al loro pagamento, ai sensi della circolare n. 16 del 6.2.1996 prodotta in giudizio dalla stessa ricorrente; d) l’infondatezza del ricorso anche in ordine al mancato recupero, che – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – era stato offerto con nota scritta cui la stessa sig.ra Bonasera non aveva dato seguito.<br />
Con ordinanza n. 117/99 del 17.3.1999, questa Sezione rigettava l’istanza cautelare e, con successiva ordinanza presidenziale n. 199/i/99 del 30.4.1999, ordinava al Comune resistente di fornire chiarimenti documentati in ordine al ricorso e di depositare in giudizio tutti gli atti del procedimento per cui è causa.<br />
Nell’odierna udienza il ricorso è passato in decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>Preliminarmente, si rileva che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposto dal Comune resistente non può essere condivisa.<br />
Infatti, l’azione per il riconoscimento dello svolgimento e del conseguente pagamento di somme per ore di lavoro “straordinario” del pubblico dipendente rientrava nell’ambito della giurisdizione esclusiva di questo Tribunale per quanto previsto precedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 80/98. In tale ambito è noto che il Tribunale giudica tanto di situazioni di interesse legittimo tanto di situazioni di diritto soggettivo. Mentre per le pretese, anche economiche, derivanti non direttamente da norme di legge (o contrattuali, in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 29/93) ma dallo svolgimento di attività discrezionale da parte della p.a. si evidenziano posizioni di interesse legittimo, ove è sì necessaria la previa attivazione della procedura indicata dal Comune resistente, nelle restanti ipotesi in cui la pretesa del dipendente derivi direttamente dalle fonti normative, senza che residui alcun margine di discrezionalità da parte della p.a., si evidenziano posizioni di diritto soggettivo che non necessitano di alcuna formale procedura di sollecito extra-giudiziale.<br />
Nel caso di specie, il pagamento per ore di “straordinario” deriverebbe direttamente dall’applicazione della normativa regolante la materia (v. Csi, sez. cons., 14.6.1999, n. 274) per cui non era necessaria alcuna previa diffida formale, ex art. 25 T.U. n. 3/57.<br />
Chiarito ciò, il Collegio rileva comunque che le pretese della ricorrente non possono trovare accoglimento.<br />
Come evidenziato sia da parte ricorrente che da parte resistente, le prestazioni delle ore di “straordinario” è stata regolata, per il Comune di Torino, dalla circolare n. 16 del 6.2.1996.<br />
In essa è indicato che: “&#8230; 1) ogni Direzione Didattica Municipale o unità operativa autonoma &#8230; dispone di un suo budget annuale di ore straordinarie per il quale è possibile procedere al pagamento, 2) tale budget è determinato, con criteri matematici, dal numero di persone in servizio nella realtà considerata alla data di gennaio 96 moltiplicata per 5; 3) il Responsabile di Circolo Municipale o il dipendente municipale apicale della unità operativa non potrà in nessun caso autorizzare ore straordinarie in pagamento in eccedenza a tale monte ore &#8230;; Restano invariate le disposizioni a suo tempo diramate che consentono agli operatori scolastici di usufruire del riposo compensativo per ore straordinarie effettuate anche oltre il mese successivo a quello in cui sono state prestate, recuperando tali ore in occasione delle festività pasquali o natalizie”.<br />
In sostanza, si ribadisce la conclusione, cui è pervenuta più volte anche la giurisprudenza, secondo la quale ai fini della retribuibilità del lavoro straordinario prestato dai pubblici dipendenti, è necessaria una preventiva autorizzazione formale dell’organo competente a darla, al fine di controllare, nel rispetto dell’art. 97 Cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di servizio, autorizzazione che, per essere valida, deve recare la puntuale indicazione non solo delle ore aggiuntive di lavoro richieste ma anche delle esigenze di servizio, comprovate e indilazionabili, che rendono necessario il ricorso ad esse (v. TAR Puglia – Bari, Sez. I, 30.7.2002, n. 3568).<br />
Nell’ipotesi all’attenzione del Collegio, tale autorizzazione non si rinviene.<br />
Come già evidenziato nella nota del 9.5.1997 indirizzata dal Comune all’interessata, già in riferimento alle ore relative al periodo 1.1.1996-18.10.1996 non era stato consentito il pagamento, proprio per assenza della richiesta autorizzazione da parte del responsabile della struttura scolastica.<br />
Ma anche per il periodo successivo, fino a tutto il mese di giugno 1998, che la ricorrente chiede nella presente sede è del tutto assente tale necessario presupposto.<br />
Dalla documentazione depositata in giudizio sia dalla ricorrente sia dal Comune resistente, si evince che nessuna autorizzazione allo svolgimento di “straordinario” era stata concessa.<br />
La documentazione consiste in mere indicazioni di avvenimenti vari che sarebbero accaduti in ambito scolastico in orari eccedenti quelli delle normali lezioni. Tali biglietti di comunicazione, talvolta non sottoscritti neanche ma contenenti unicamente in calce il timbro dell’Istituto, non integrano certo la prova dell’avvenuta autorizzazione.<br />
Questi possono, tutto al più, essere considerati alla stregua di dichiarazioni di scienza provenienti ora dall’economa, ora dalla Direttrice, ora dalle educatrici, talvolta dal Direttore didattico, in ordine all’occupazione in quelle determinate ore della ricorrente ma null’altro.<br />
Non è sufficiente, perciò, il mero svolgimento di lavoro in ore eccedenti l’orario di servizio ordinario e al di fuori del c.d. “servizio passivo” del custode (quali erano le mansioni della ricorrente), per integrare il diritto a percepire il pagamento di somme a titolo di compenso per lavoro “straordinario”, in assenza di formale provvedimento autorizzativo.<br />
In merito, infine, al lamentato mancato recupero non si evince alcun elemento, né sul punto la ricorrente fornisce almeno un inizio di prova, che attesti che sia stata l’Amministrazione comunale ad impedirlo, come invece affermato nel ricorso.<br />
Per quanto sopra esposto, quindi, le domande della ricorrente non possono trovare accoglimento.<br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Sezione 2^ – definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 22 gennaio 2004, con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Giuseppe Calvo	Presidente<br />	<br />
Ivo Correale	Referendario, estensore<br />	<br />
Giuseppa Leggio	Referendario																																																																																												</p>
<p>Il Presidente<br />
f.to Calvo</p>
<p>L’Estensore<br />
f.to Correale</p>
<p>Il Direttore Segreteria II Sezione<br />
f.to Ruggiero</p>
<p>Depositata in Segreteria a sensi di<br />
Legge il 6 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-3-2004-n-371/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2004 n.371</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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