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	<title>SPORT Archivi - Giustamm</title>
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	<title>SPORT Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla compatibilità con il diritto dell&#8217;Unione europea della normativa nazionale in materia di sanzione disciplinare sportiva.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-compatibilita-con-il-diritto-dellunione-europea-della-normativa-nazionale-in-materia-di-sanzione-disciplinare-sportiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 08:05:31 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-compatibilita-con-il-diritto-dellunione-europea-della-normativa-nazionale-in-materia-di-sanzione-disciplinare-sportiva/">Sulla compatibilità con il diritto dell&#8217;Unione europea della normativa nazionale in materia di sanzione disciplinare sportiva.</a></p>
<p>Sport &#8211; Sanzione disciplinare sportiva &#8211; Disciplina nazionale &#8211; Compatibilità con il diritto dell&#8217;Unione europea &#8211; Corte di Giustizia &#8211; Questione pregiudiziale &#8211; Rimessione. Devono essere rimessi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea i tre seguenti quesiti pregiudiziali: se il diritto dell’Unione ed in particolare gli artt. 6 e 19</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-compatibilita-con-il-diritto-dellunione-europea-della-normativa-nazionale-in-materia-di-sanzione-disciplinare-sportiva/">Sulla compatibilità con il diritto dell&#8217;Unione europea della normativa nazionale in materia di sanzione disciplinare sportiva.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-compatibilita-con-il-diritto-dellunione-europea-della-normativa-nazionale-in-materia-di-sanzione-disciplinare-sportiva/">Sulla compatibilità con il diritto dell&#8217;Unione europea della normativa nazionale in materia di sanzione disciplinare sportiva.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Sport &#8211; Sanzione disciplinare sportiva &#8211; Disciplina nazionale &#8211; Compatibilità con il diritto dell&#8217;Unione europea &#8211; Corte di Giustizia &#8211; Questione pregiudiziale &#8211; Rimessione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Devono essere rimessi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea i tre seguenti quesiti pregiudiziali:<br />
se il diritto dell’Unione ed in particolare gli artt. 6 e 19 TUE, alla luce dell’art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell’unione (CDFUE) e 6 della CEDU, in relazione al principio della tutela giurisdizionale effettiva, vanno interpretati nel senso che ostano a che:<br />
-il diritto interno di uno stato membro, quale quello di cui all’art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 convertito in l. n. 280 del 2003, come interpretato nel diritto vivente italiano, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale, escluda il ricorso a una tutela giurisdizionale che preveda il potere del giudice nazionale (nel caso di specie il giudice amministrativo) di annullamento della sanzione disciplinare sportiva e dei suoi effetti futuri, nonché di sospendere in via cautelare l’efficacia delle sanzioni medesime, così limitando il potere del giudice nazionale alla sola tutela risarcitoria per equivalente, laddove risulti che l’esercizio del potere disciplinare è stato in concreto illegittimo;<br />
se il diritto dell’Unione ed in particolare gli artt. 6 e 19 del TFUE, interpretati alla luce degli art. 47, 48 e 49 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 6 e 7 della CEDU, devono essere interpretati nel senso che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, di tassatività e di sufficiente determinatezza delle fattispecie incriminatrici, nonché del giusto processo, ostano a che:<br />
&#8211; una normativa nazionale, quale quella di cui all’art. 2 del d.l. n. 220 del 2003, convertito dalla l. n. 280 del 2003 – come interpretata nel diritto vivente italiano – che, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo come sancito dalla legge nazionale ed interpretato nel diritto vivente italiano, consenta agli organi dell’ordinamento sportivo di irrogare ad un dirigente sportivo una sanzione disciplinare a carattere inibitorio dell’attività professionale in conseguenza della violazione di una disposizione dell’ordinamento federale (art. 4, comma 1, del codice di giustizia sportiva FGCI), la quale stabilisce, con una clausola generale a carattere indeterminato, che tutti i tesserati e dirigenti sono tenuti ad osservare, oltre che lo statuto e le altre norme federali, i principi di lealtà, correttezza e probità;<br />
se il diritto dell’Unione ed in particolare gli artt., 45, 49 e 56, 101 e 102 del TFUE e 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vanno interpretati nel senso che ostano a che:<br />
&#8211; la normativa nazionale, quale quella di cui all’art. 2 del d.l. n. 220 del 2003, convertito dalla l. n. 280 del 2003, consente l’irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione disciplinare interdittiva, per effetto della quale è inibito ad un dirigente apicale di società sportiva di livello internazionale lo svolgimento dell’attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Arzillo &#8211; Est. Vergine</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima Ter)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9032 del 2023, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Angiolini, Giulio Gomitoni, Stefano Invernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Angiolini in Milano, via Chiossetto n. 14;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17;<br />
C.O.N.I., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.Pisanelli n. 40;<br />
Procura Federale Presso La Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), Collegio di Garanzia dello Sport Presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), Corte Federale D&#8217;Appello Presso La Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la dichiarazione di nullità o in subordine l&#8217;annullamento, previa idonea cautela</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della decisione n. 40 del 2023 (prot. n. 411/2023) del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il cui dispositivo è stato depositato il 20 aprile 2023 e le cui motivazioni sono state depositate l&#8217;8 maggio 2023 (doc. 1); nonché, per quanto occorrer possa, della successiva decisione n. 110 del 30 maggio 2023 della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, conseguente al rinvio operato nella suddetta decisione del Collegio di Garanzia dello Sport (doc. 7);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della decisione n. 0063/CFA-2022-2023 emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023 dalla Corte Federale di Appello presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, Sezioni Unite, nell&#8217;ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del -OMISSIS-e altri, all&#8217;esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC (doc. 2);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; e di ogni atto antecedente e/o connesso e/o conseguente e/o presupposto, con riserva di motivi aggiunti,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per la condanna al risarcimento e/o all&#8217;indennizzo del danno</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio e di C.O.N.I.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 marzo 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la presente ordinanza questo Tribunale solleva questioni pregiudiziali di interpretazione ai sensi dell’art. 267 del Trattato U.E., in relazione alla compatibilità della disciplina nazionale di cui al decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, recante “<i>Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva</i>”, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280, con il diritto eurounitario, per i profili che saranno di seguito esposti.<i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">PROCEDIMENTO PRINCIPALE &#8211; OGGETTO DELLA CONTROVERSIA–</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1.- Esposizione sintetica del procedimento.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Col ricorso introduttivo del giudizio il sig. -OMISSIS-, -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, impugna le decisioni giustiziali sportive, in epigrafe descritte, nelle parti in cui gli irrogano la sanzione della «<i>inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA». </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’impugnazione ha ad oggetto la domanda di annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della decisione della giustizia sportiva n. 40 del 2023 (prot. n. 411/2023) del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-per quanto occorrer possa, della successiva decisione n. 110 del 30 maggio 2023 della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, conseguente al rinvio operato nella suddetta decisione del Collegio di Garanzia dello Sport;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-della decisione n. 0063/CFA-2022-2023 del 20 gennaio 2023, in data 30 gennaio 2023 della Corte Federale di Appello presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, FIGC, Sezioni Unite, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del -OMISSIS-e altri, all’esito del procedimento di revocazione ai sensi art. 63 Codice della giustizia sportiva – CGS- della FIGC;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-di ogni atto antecedente e/o connesso e/o conseguente e/o presupposto, nonché la condanna al risarcimento e/o all’indennizzo del danno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituite le Amministrazioni intimate, Federazione Italiana Gioco Calcio –FIGC- e Comitato Olimpico Nazionale Italiano-CONI- svolgendo ampie difese con memorie e chiedendo il rigetto del ricorso. CONI e FIGC, soggetti giuridici cui fanno capo gli organi della giustizia sportiva italiana del calcio in ambito nazionale, resistono con le motivazioni esposte in prosieguo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente ha depositato documenti, tra cui anche l’archiviazione disposta in data 25 maggio 2023, su richiesta della Procura della Repubblica, dal Giudice delle indagini preliminari di Torino in relazione alle imputazioni elevate in sede penale conseguenti ai fatti in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 2 agosto 2023 la difesa del ricorrente ha depositato atto, segnalando che l’istanza cautelare allegata al ricorso è stata vanificata dal sopraggiungere di ulteriore decisione del Giudice sportivo, essa stessa peraltro impugnata alla Corte Federale di Appello, riguardante ulteriore inibitoria di sedici mesi in relazione a fatti diversi da quelli di cui qui si discute.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente ha quindi rinunciato alla domanda cautelare. L’ulteriore inibitoria per sedici mesi, ridotta a dieci mesi in appello, afferma la difesa, aggrava l’urgenza per il ricorrente di vedere chiarita la sua posizione di dirigente, sia in riferimento al proprio passato, sia in riferimento al proprio ruolo futuro all’interno della società F.C. Juventus S.p.A.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il sig. -OMISSIS-, a -OMISSIS- della società FC Juventus spa, società di capitali quotata in borsa, come espressione degli azionisti di maggioranza ed azionista egli stesso, ha inoltre comunicato di essersi dimesso dalla carica societaria per escludere in radice qualsiasi dubbio di condizionamento nella gestione da parte della società dei procedimenti contenziosi in essere legati al ruolo da lui ricoperto nella Società e che vedevano coinvolto anche il club.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Egli lamenta, a causa di tali vicende, di essere esposto <i>“….ad un danno enorme tanto economico e professionale quanto di immagine e reputazione”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dopo ampia discussione, all’esito dell’udienza pubblica del 12 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. – Illustrazione dei fatti di causa.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>I fatti contestati al dott. -OMISSIS- &#8211; ricorrente &#8211; dalla Procura federale della Federazione italiana gioco calcio &#8211; FIGC- organo inquirente della giustizia sportiva per il calcio.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La vicenda, che ha coinvolto la società di calcio Juventus F.C. S.p.A. e i suoi vertici, origina dal deferimento del ricorrente -OMISSIS- ed altri al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, da parte della Procura Federale della Federazione italiana gioco calcio &#8211; FIGC- del 1° aprile 2022. La Procura Federale, organo inquirente dell’ordinamento sportivo italiano, ha contestato alla Juventus F.C. S.p.A. &#8211; insieme ad altri club- ed ai relativi esponenti e amministratori -tra i quali l’odierno ricorrente-, rispettivamente, la violazione degli artt. 6 e 31, comma 1, Codice di giustizia sportiva -CGS &#8211; e degli artt. 4 e 31, comma 1, CGS, per aver indicato in 15 (delle 17 complessivamente contestate) operazioni c.d. “<i>a specchio</i>” un valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori sovrastimato intenzionalmente <i>(“indicando un corrispettivo superiore al reale”)</i> e, quindi, fraudolentemente alterato al solo fine di determinare “<i>maggiori plusvalenze fittizie”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, al signor -OMISSIS-, -OMISSIS- Consiglio di Amministrazione della società FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, ricorrente, è stata contestata:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">la <i>«violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all&#8217;art. 19 dello statuto federale per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle società di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la decisione n. 0128/TFNSD-2021-2022 del 22 aprile 2022, il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto tutti i deferiti osservando, tra l’altro, che non esisterebbe o sarebbe concretamente irrealizzabile «“<i>il metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Tale valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato</i>», sicché «<i>una volta ritenuto non utilizzabile il metodo di valutazione posto dalla Procura Federale a fondamento del deferimento e in assenza di una disposizione generale regolatrice, consegue che le cessioni oggetto del deferimento stesso non possono costituire illecito disciplinare». </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1.- La Procura Federale della Federazione italiana del calcio &#8211; FIGC &#8211; ha presentato reclamo alle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello avverso il proscioglimento. Il giudice di appello ha respinto il reclamo con la decisione n. 0089/CFA-2021- 2022 del 27 maggio 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo la Corte Federale d’Appello sarebbe «<i>erronea la statuizione del Tribunale federale secondo cui l’inesistenza de “il” metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore possa legittimare l’iscrizione in bilancio di diritti per qualsiasi importo, svincolati da considerazioni inerenti all’utilità futura del diritto nonché elementi di coerenza della transazione. [&#8230;] Tuttavia ritiene che le considerazioni del Tribunale federale, secondo cui non esisterebbe “un criterio valutativo, hanno un fondamento di verità allorché, con tale affermazione, si intenda prendere atto dell’inesistenza, a livello di ordinamento federale, di criteri normativamente sanciti. […] proprio l’assenza di parametri normativamente sanciti – come sopra detto – ha reso particolarmente complessa e delicata l’operazione del Collegio di sceverare, all’interno dell’ampia platea di operazioni, quelle che, con ragionevole certezza giudiziale, potessero essere considerate rilevanti sotto il profilo disciplinare. Con il conseguente inevitabile rigetto del reclamo della Procura federale»</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.- Avverso la citata decisione la Procura Federale della FIGC ha proposto, in data 22.12.2022, ricorso per revocazione parziale, ai sensi dell’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) allegando:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">«(<i>i) di avere ricevuto, in data 24 novembre 2022, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, copia degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento penale n. -OMISSIS-.»,</i> contenente elementi istruttori che avrebbero confermato l’esistenza di un intero sistema, messo in piedi dalla FC Juventus S.p.A., di scambi incrociati di calciatori con altre società sportive, finalizzati alla realizzazione di plusvalenze fittizie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3.- In merito alla rilevanza penale dei fatti contestati anche in sede sportiva, il ricorrente ha successivamente depositato il decreto di archiviazione adottato in data 25 maggio 2023 dal Giudice delle indagini preliminari di Torino, in relazione alle imputazioni elevate dalla Procura della Repubblica e conseguenti ai fatti in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente è stato pertanto prosciolto dai reati contestati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I MOTIVI DI RICORSO NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3. – Motivi.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il dott. -OMISSIS-propone i seguenti tre motivi di ricorso avverso le decisioni degli organi di giustizia sportiva che gli hanno irrogato l’inibizione per 24 mesi dall’ambito FIGC :</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-a- violazione e falsa applicazione del decreto-legge n. 220 del 2003, convertito in legge 280/2003, con particolare riferimento all&#8217;art. 2, co. 1, lett. b), nonché dell&#8217;art. 133 c.p.a.(codice del processo amministrativo) con particolare riferimento alla lett. z). Eccesso di potere e straripamento di potere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; b &#8211; violazione e falsa applicazione di legge e di principi e regole costituzionali e convenzionali con riferimento, sotto un primo profilo di censura, agli artt. 25 e 117 Costituzione in relazione agli artt. 6 e 7 C.E.D.U., all’art. 1 legge 689/1981, all’art. 1 legge 241/1990 e, sotto un secondo profilo di censura, agli artt. 3, 24, 111, 117 Costituzione in relazione all’art. 6 C.E.D.U., all’art. 1 legge 241/1990, agli artt. 44 e 50 codice giustizia sportiva -CGS- FIGC e all’art. 2 CGS CONI. Eccesso di potere e straripamento di potere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; c &#8211; difetto di istruttoria ed eccesso di potere per sviamento. Difetto di motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">LE PRONUNCE DEL GIUDICE SPORTIVO OGGETTO DI IMPUGNAZIONE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.- <i>La sanzione interdittiva irrogata al ricorrente -OMISSIS-.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la decisione &#8211; qui impugnata -, 0063/CFA2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, la Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite – giudice sportivo del calcio &#8211; ha così deciso:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">«<i>Dichiara ammissibile il ricorso per revocazione e pertanto revoca la pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27.05.2022 di questa Corte federale d&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, dispone quanto segue: 1 &#8211; Respinge i reclami incidentali. 2 &#8211; Accoglie in parte il reclamo della Procura federale avverso la decisione n. 0128/TFN/2021- 2022 &#8211; sezione disciplinare del 22.04.2022</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, a carico dell’odierno ricorrente -OMISSIS- la Corte ha irrogato «<i>l’inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA»</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La decisione in esame ha ritenuto accertata la responsabilità dei deferiti e della Società in ordine alla «<i>violazione quanto meno dell’art. 4, comma 1, CGS» per «essersi volutamente sottratti alla potenziale applicazione dello IAS 38 (paragrafo 45), quale che ne fosse l’esito» </i>mediante una<i> «preordinata strutturazione e trattamento delle operazioni come apparentemente indipendenti e in modo tale da impedire in partenza la relativa qualificazione come permute». </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo la Corte Federale d’Appello i deferiti hanno posto in essere <i>operazioni c.d. incrociate</i> come apparentemente indipendenti, così da sfuggire ad una qualificazione in termini di permuta, da cui sarebbe discesa l’applicazione, in relazione a dette operazioni, della regola contabile dello IAS 38 §45, preclusiva dell’iscrizione della plusvalenza derivante da una operazione di permuta di attività immateriali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La condotta, secondo la Corte Federale d’Appello, integra una violazione del principio di lealtà sportiva di cui all’art. 4, comma 1, Codice della giustizia sportiva &#8211; CGS FIGC (la Corte ha disposto inoltre, a carico della F.C. Juventus S.p.A., «<i>la penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva» ). </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1.- A seguito di impugnazione, il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, supremo giudice dell’ordinamento sportivo, con successiva pronuncia &#8211; anch’essa qui impugnata ( n. 40 del 2023,prot. n. 411/2023) &#8211; così ha deciso:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I &#8211; ha rigettato il ricorso presentato dal signor -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II &#8211; ha confermato a suo carico <i>«l’inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">LA PARALLELA VICENDA DELLA SOCIETA’ SPORTIVA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.- <i>La sanzione irrogata per la medesima vicenda alla F.C. JUVENTUS S.P.A.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si riepiloga la connessa vicenda della Juventus spa solo per completezza della ricostruzione in fatto; attiene alla società di cui -OMISSIS- -OMISSIS-, fino alle sue dimissioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Col ricorso n. 14/2023, presentato in data 28 febbraio 2023, -OMISSIS-, ha impugnato dinanzi al Collegio di garanzia dello sport la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022- 2023, del 20 gennaio 2023 nei confronti -OMISSIS- e altri, che ha irrogato, in parte qua, nei confronti della F.C. Juventus S.p.A. la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1.- Il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, con la citata decisione – qui impugnata – n. 40 del 2023 (prot. n. 411/2023), così ha deciso:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha rigettato il ricorso presentato dal-OMISSIS- confermando quindi «<i>l’inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA»;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha disposto l’annullamento della decisione impugnata con riferimento alla posizione dei consiglieri privi di delega, rinviando alla Corte Federale di Appello, in diversa composizione, affinché rinnovasse la valutazione anche della posizione della società Juventus F.C. S.p.A.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>5.2.- La sanzione finale –Penalizzazione di 10 punti a carico della F.C. JUVENTUS S.P.A..</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la decisione n. 110 del 30 maggio 2023 la Corte Federale d’Appello della FIGC, a Sezioni Unite, decidendo nel conseguente giudizio di rinvio, ha così giudicato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">«<i>a) proscioglie dalle incolpazioni ascritte -OMISSIS-; </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) irroga alla società F.C. Juventus spa la sanzione della penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva».</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ARGOMENTI ESSENZIALI DELLE PARTI –</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">LA POSIZIONE DEL RICORRENTE &#8211;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>6.- Le disposizioni eurounitarie a sostegno del ricorso.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente rileva con ampia motivazione il contrasto della legge nazionale e delle citate deliberazioni del giudice sportivo con i principi e le disposizioni unionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ARTT. 19 TUE – 47 CDFUE – 6 CEDU &#8211; Egli afferma che la legge nazionale n. 280/2003, in materia di ordinamento sportivo, poiché esclude il potere caducatorio del giudice amministrativo in ordine alle sanzioni disciplinari sportive, come meglio illustrato oltre, si pone in contrasto anzitutto col principio europeo di effettività della tutela giurisdizionale e con il diritto a un ricorso effettivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">« <i>Per quanto riguarda il principio di effettività, occorre ricordare che il diritto dell’Unione non produce l’effetto di obbligare gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli già contemplati dal diritto interno, a meno che, tuttavia, dalla struttura dell’ordinamento giuridico nazionale in questione risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione</i> » (Randstad, C-497/20, 21 dicembre 2021, §62).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di sanzioni amministrative interdittive quali quella del presente procedimento, il cui effetto consiste nell’impedire lo svolgimento di specifiche condotte per un periodo significativo, il mero rimedio risarcitorio pecuniario non può essere considerato equivalente all’annullamento &#8211; rimozione della sanzione, in forma di tutela reale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ART. 6 TUE –- ART. 49 CDFUE &#8211; ART. 7 CEDU – Il ricorrente rammenta che la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dalla nota sentenza <i>Engel and others v. the Netherlands </i>del 1976, ha stabilito il principio per il quale le sanzioni che presentano carattere afflittivo-deterrente, pur se non qualificate formalmente come penali negli ordinamenti degli Stati Parte della CEDU, devono ricadere nell’ambito delle garanzie convenzionali previsto per le sanzioni penali. Tale principio, poi consolidato nella giurisprudenza sovranazionale con successive sentenze quali Öztürk v. Germany del 1984, Grande Stevens v. Italy del 2014 e A. and B. v. Norway del 2016, permette di definire il concetto di “<i>accusa penale</i>” di cui all’art. 6 CEDU in senso sostanziale, avendo quindi riguardo alla natura dell’illecito ovvero alla severità della sanzione connessa alla sua violazione, piuttosto che al solo dato della qualificazione formale del fatto come reato da parte del diritto nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio affermato nella sentenza “Engel” fa parte del diritto UE come principio generale e comporta che, affermata la natura sostanzialmente penale di una sanzione amministrativa avente carattere punitivo, le garanzie proprie del diritto penale dovranno essere estese a tale specie di illecito formalmente non penale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente in proposito richiama la sentenza n. 63 del 2019 della Corte costituzionale italiana, in cui si afferma: «<i>rispetto a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità punitiva, il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della materia penale […] non potrà che estendersi anche a tali sanzioni». Alla luce di quanto precede, è indubbio che anche alle sanzioni amministrative afflittive siano applicabili i principi di tassatività e determinatezza. </i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Art. 102 TFUE – Il ricorrente sostiene che il conferimento di poteri sul mercato a un’impresa deve essere soggetto a limiti, obblighi e revisione in modo da eliminare il rischio di abuso di posizione dominante; il potere conferito deve essere collocato in un quadro di criteri sostanziali che sia trasparente, determinato e preciso, in modo che non possa essere esercitato in maniera arbitraria. Tali criteri devono essere organizzati per far sì che il potere in discorso sia utilizzato in maniera non discriminatoria e con la possibilità di un’effettiva revisione e verifica circa il suo utilizzo (cfr. CGUE, 21.12.23, C-333/21, “<i>European Superleague Company SL</i>”, par. 134-5; C-124/21, <i>“International Skating Union</i>”, par. 131).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La situazione configurata dalla legge italiana n. 280 del 2003 &#8211; di seguito illustrata – secondo -OMISSIS-è in contrasto con l’art. 102 TFUE in quanto il potere disciplinare conferito alla FIGC non è «<i>collocato in un quadro di criteri sostanziali che sia trasparente, determinato e preciso».</i> Il dirigente sportivo ricorrente afferma che manca nella legge 280/2003, di conversione del decreto-legge n. 220 del 2003, qualsiasi riferimento ai criteri sostanziali sulla base dei quali la giustizia sportiva sia ammessa all’esercizio del potere disciplinare, laddove esso abbia l’effetto di limitare la concorrenza ai sensi dell’art. 102 TFUE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente afferma che il potere di cui si trova investita la giustizia sportiva, e quindi anche la FIGC, è un potere di fatto privo di alcuna limitazione quanto al suo oggetto e ai suoi criteri di applicazione. L’art. 2 della legge 280/2003 si è limitato a stabilire che «<i>è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto…. i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive</i>», senza stabilire alcun limite alla discrezionalità della giustizia sportiva, quindi nel nostro caso della FIGC, riguardo alle condotte rilevanti, ai criteri di giudizio e alle sanzioni da applicare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Aggiunge il ricorrente: “ <i>la Corte di Giustizia ha evidenziato che «il fatto che un soggetto possa chiedere il risarcimento per il danno cagionato da una condotta che è responsabile di aver prevenuto, limitato o distorto la concorrenza non può compensare la mancanza di un rimedio che permetta al medesimo soggetto di promuovere un’azione avanti alla corte nazionale competente chiedendo, se appropriato dopo la concessione di una misura interinale, che quella condotta sia interrotta, oppure, ove la condotta consista in un provvedimento, la revisione e l’annullamento di quel provvedimento», precisando altresì che tale principio si applica anche nell’ambito sportivo, ove ad esempio le carriere degli atleti possono essere particolarmente brevi, in particolare se praticano lo sport a un alto livello (C-124/21, “International Skating Union”, par. 201). Pertanto, le condizioni previste sulla base dell’art. 102 TFUE, come interpretato dalla giurisprudenza dell’Unione, affinché uno Stato Membro possa conferire poteri quali quelli conferiti alla FIGC dal decreto-legge n. 220 del 2003, non sono state rispettate…”</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ART. 101 TFUE &#8211; Con riguardo al divieto di intese anticoncorrenziali, il ricorrente sostiene che secondo la Corte di Giustizia le decisioni assunte dalle associazioni di diritto privato organizzatrici delle competizioni calcistiche, quali la FIGC, possono essere qualificate quali “decisioni di associazioni di imprese” ai sensi dell’art. 101 TFUE e quindi sono soggette alle previsioni di tale disposizione (cfr. CGUE, 21.12.23, C-333/21, “European Superleague Company SL”, par. 87).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Egli afferma che la legge italiana 280/2003 non è conforme all’art. 101 TFUE, in quanto non vi sono criteri e regole procedimentali dettagliate, adeguate ad assicurare che le decisioni in materia disciplinare della giustizia sportiva siano trasparenti, oggettive, determinate, non discriminatorie e proporzionate (cfr. CGUE, 21.12.23, C-333/21, “European Superleague Company SL”, par. 178).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>7.- Le conclusioni del ricorrente.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conclusione -OMISSIS- afferma che gli sono state contestate condotte poste in essere in asserita violazione di regole puramente contabili e di bilancio, senza che venga in rilievo alcuna inerenza con l’attività sportiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le decisioni dei giudici sportivi sono secondo il dirigente sostanzialmente illegittime. La decisione di irrogare la sanzione disciplinare, in relazione a pretese violazioni di natura puramente contabile o di bilancio &#8211; assunta dalla Corte d’Appello FIGC e confermata dal Collegio di Garanzia del CONI, con le decisioni qui impugnate &#8211; è secondo il ricorrente una decisione estranea all’attività sportiva, che il giudice sportivo non aveva il potere di assumere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto va affermato il potere del giudice amministrativo di annullamento della sanzione disciplinare irrogata in quanto illegittima: “<i>Tale annullamento andrà pronunciato sulla base dei medesimi presupposti che fondano la giurisdizione del giudice amministrativo, ossia appunto per il fatto che la sanzione impugnata è stata applicata per fatti estranei all’attività sportiva e quindi in violazione della regola posta dall’art. 2, co. 1°, lett. b), d.l. 220/2003, la quale …. esclude che sussista una potestà dell’ordinamento sportivo a stabilire la «disciplina» con riferimento a situazioni diverse e ulteriori, ossia che, come nel caso nostro, non sono «rilevanti sul piano disciplinare»</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“ <i>I limiti alla giurisdizione statale nei confronti dei provvedimenti della giustizia sportiva operano solo finché tali provvedimenti hanno ad oggetto l’attività sportiva medesima, mentre al di fuori di tale perimetro gli atti del CONI e delle Federazioni sportive sono soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo che ha pienezza di poteri e quindi, ricorrendone i presupposti, può anche disporne l’annullamento e/o la sospensione. Nel caso in esame manca proprio la connessione con l’ordinamento sportivo dei presunti illeciti contestati, in quanto manca il presupposto dell’inerenza degli stessi con l’attività sportiva. …..</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.- <i>Le domande rivolte al giudice amministrativo.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto premesso e per tali essenziali ragioni -OMISSIS- chiede al giudice amministrativo italiano (Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma) quanto segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“… <i>di accogliere il ricorso e, per l&#8217;effetto, previa idonea cautela e previa ove occorra la proposizione di questione di legittimità alla Corte costituzionale e/o quesito interpretativo alla Corte di Giustizia UE, …di dichiarare nulli ovvero annullare gli atti impugnati e condannare la FIGC e il CONI al risarcimento e/o all&#8217;indennizzo del danno subito e subendo dal ricorrente”. </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>9.- La posizione del ricorrente in ordine al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente -OMISSIS-, per le motivazioni illustrate, chiede di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la sanzione irrogatagli dal giudice sportivo italiano &#8211; inibizione per 24 mesi da attività in ambito Federazione italiana gioco calcio &#8211; FIGC &#8211; è estranea all’ordinamento sportivo ed ai poteri che la legge riconosce agli organi della giustizia sportiva italiana;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le violazioni contestate, come assunte dalla decisione della Corte FIGC e confermate dalla decisione del Collegio di garanzia del CONI, hanno natura puramente contabile o di bilancio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la sanzione inibitoria si pone in contrasto con le libertà fondate sui Trattati, con la libera concorrenza, con le libertà di circolazione e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la sanzione è estranea totalmente all’ordinamento sportivo ed alle regole cui può essere assoggettato un <i>manager </i>dirigente apicale di una società sportiva di livello internazionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la sanzione si fonda sulla presunta violazione di clausole generali dell’ordinamento sportivo, “<i>il cui contenuto è suscettibile di essere stabilito caso per caso tramite le regole morali e di costume generalmente accettate</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il rimedio del giudice amministrativo italiano non può essere limitato alla tutela risarcitoria per equivalente, pena la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; pertanto il giudice amministrativo italiano deve avere il potere di annullare e sospendere la sanzione disciplinare irrogata dal giudice sportivo che si riveli illegittima.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">GLI ARGOMENTI DIFENSIVI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.- La difesa della FIGC deposita memorie e replica, dopo avere riepilogato la vicenda, rilevando che il ricorso è inammissibile e comunque infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La FIGC sostiene l’inammissibilità del ricorso in virtù del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella materia <i>de qua</i>, atteso il chiaro disposto di legge (legge 280/2003; art. 133 comma 1, lett. z), codice del processo amministrativo &#8211; cpa).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Afferma che è impugnato un provvedimento disciplinare adottato da organi di giustizia sportiva, a fronte del quale è ammessa solo la tutela risarcitoria per equivalente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rigetta la tesi attorea della mancanza di connessione tra i fatti contestati e l’ordinamento sportivo, secondo cui la sanzione irrogata non è attinente all’attività sportiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rammenta che l’art. 133 d. lgs. 104/2010 &#8211; codice del processo amministrativo &#8211; riserva le controversie relative agli atti di CONI e Federazioni sportive al giudice amministrativo, una volta che siano esauriti i gradi del giudizio sportivo (cd “<i>pregiudiziale sportiva”).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ribadisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e riepiloga i contenuti salienti della sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2011, che delinea un triplice ordine di tutela giustiziale nella materia sportiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.1.- La difesa della Federazione italiana gioco calcio FIGC afferma, da un lato, l’inammissibilità del ricorso sulla base della disciplina dell’autonomia dell’ordinamento sportivo recata dalla legge 280/2003 e, dall’altro lato, richiama, quale elemento di «connessione con l’ordinamento sportivo dei presunti illeciti contestati», le disposizioni di cui all’art. 12, l. 23.3.81, n. 91 e all’art. 36, d.l. n. 75 del 22.6.2023, le quali riguardano le verifiche che la FIGC conduce circa il rispetto dell’«equilibrio finanziario» delle società sportive (cfr. memoria FIGC 7.7.23, p. 17-19).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente obietta che le sanzioni contestate non sono state irrogate in relazione alla violazione di tali successive norme e che il decreto-legge 75/2023 è di emanazione successiva alle condotte oggetto di sanzione ed alla stessa notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La FIGC, in memoria di replica, contesta le questioni pregiudiziali richieste dal ricorrente, affermandone la parziale tardività, nonché l’infondatezza nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ordine al contrasto con gli artt. 45,49, 56 TFUE deduce che dalla semplice lettura delle decisioni emerge evidente come la sanzione adottata dalla Corte Federale abbia valore “in ambito FIGC”. Tale inibizione rimane circoscritta alla sola attività svolta in ambito federale e al contesto nazionale italiano, non limitando in alcun modo la “libera circolazione” dell’odierno ricorrente in ambito sportivo. Circa la “estensione in ambito UEFA e FIFA” formulata dalla Corte Federale nella decisione qui impugnata, essa è un provvedimento di competenza UEFA e FIFA ed, in ogni caso, tale provvedimento &#8211; si afferma &#8211; non è oggetto del presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riguardo alla violazione di norme e principi in materia di libera concorrenza, la Federazione esclude che la FIGC eserciti una posizione dominante sul mercato delle prestazioni dei dirigenti di società sportive in quanto unica organizzatrice di competizioni tra società sportive di rilievo internazionale in Italia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul piano probatorio la FIGC rammenta infine che il Collegio di Garanzia, con la decisione n.40/2023 impugnata, ha affermato che “<i>gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino e acquisiti dalla Procura Federale hanno solo consentito di dare piena contezza del sistema che era stato posto in essere dai deferiti per alterare le operazioni di trasferimento dei calciatori con plusvalenze sostanzialmente sganciate dai valori di mercato e con alterazione delle evidenze contabili</i>”.”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">GLI ARGOMENTI DIFENSIVI DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – CONI.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.- La difesa del CONI ha in primo luogo sostenuto che le violazioni contestate sono relative all’attività sportiva in quanto «<i>l’attività contabile posta in essere nell’amministrare una società di calcio rileva proprio in quanto indissolubilmente connessa alla partecipazione del sodalizio all’attività sportiva, tanto più se gli aspetti contabili attengano ad operazioni di vendita, acquisto e scambio dei diritti di prestazione dei calciatori perché in tal caso l’attinenza all’attività sportiva emerge in tutta la sua evidenza»</i> (cfr. memoria CONI 6.7.23, p. 12).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il CONI afferma che le condotte oggetto della sanzione rilevano sportivamente «<i>sia ai fini dell’ammissione alle relative competizioni (che presuppone il possesso di rigidi requisiti economico- finanziari), sia per quanto riguarda il rispetto delle regole del cd. fair play finanziario e, di conseguenza, la possibilità o meno di operare sul mercato acquisendo i diritti delle prestazioni dei calciatori (noti sono, infatti, i rigidi meccanismi adottati dall’UEFA ai fini della possibilità di acquisire i diritti di prestazione dei calciatori in ragione del rispetto dei criteri finanziari e contabili imposti a livello internazionale)</i>» (cfr. memoria CONI 6.7.23, p. 12).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il CONI afferma inoltre:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-le questioni proposte dal ricorrente sottopongono al Giudicante censure nuove mai prima proposte, né in ambito domestico dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva, né con il ricorso all’esame del TAR Lazio e che, per tali ragioni sono inammissibili anche per quanto concerne il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il sistema processuale nazionale che stabilisce, per le parti e per il giudice, preclusioni tali da rendere non pertinente la questione pregiudiziale delineata dalle parti, non è affatto incompatibile con l’art. 267 TFUE, purché siano superati i test di equivalenza e di effettività della tutela giurisdizionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in ordine alla violazione del diritto dell’Unione Europea concernente la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, non vi è alcuna limitazione della sua libertà di circolazione e di prestazione della sua attività lavorativa e dei suoi servizi in quanto la sanzione di cui si tratta consiste “nell’inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC”: dunque, un ambito circoscritto alla sola attività federale, e quindi, di natura squisitamente sportiva, ma inerente esclusivamente l’ambito nazionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il ricorrente ben può svolgere la propria attività in qualsiasi altro ambito, sportivo o non, diverso da quello disciplinato in Italia dalla FIGC;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la richiesta di estensione della sanzione in ambito UEFA e FIFA è di competenza dell’UEFA e della FIFA, che la dispongono con apposito provvedimento impugnabile dal ricorrente dinanzi alle competenti autorità internazionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.- Deduce ancora la difesa del CONI che nessun rapporto sussiste tra l’irrogazione di una sanzione disciplinare sportiva e l’ambito della libertà di concorrenza. Il potere disciplinare della FIGC non è affatto privo di regole e di criteri e tanto meno svincolato da limiti e controlli, operando, al contrario, gli organi federali nell’ambito di specifiche norme di legge e regolamentari. Richiama il D. Lgs. n. 242/1999, che nel dettare le norme di riordino del CONI, ha delineato il preciso ambito delle competenze dell’Ente pubblico, individuando i poteri attribuiti ai relativi organi e ha stabilito i principi di riferimento per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, l’art. 5 attribuisce al Consiglio Nazionale del CONI tra l’altro i seguenti poteri e compiti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; al comma 1 di coordinare l&#8217;attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l&#8217;azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; al comma 2, lett. b) di stabilire i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; al comma 2, lett. c), di deliberare in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; al comma 2, lett. e), di stabilire i criteri e le modalità per l&#8217;esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali e sulle società sportive di cui all’art. 12 legge n. 91/81.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">LE RAGIONI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE –LA RILEVANZA DELLE QUESTIONI NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>13. &#8211; Premessa. Il diritto vivente nazionale.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Lo scrutinio dei motivi di ricorso richiede di verificare la compatibilità o meno con il diritto unionale dell’ipotesi interpretativa sottesa agli stessi, in quanto si sostiene che esista un aperto conflitto delle norme nazionali, come interpretate dalla giurisprudenza, con il diritto unionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non vi sono peraltro ragioni per investire di nuovo la Corte Costituzionale, che ha definito le questioni in esame compiutamente (cfr. Corte Cost. 49/2011 e 160/2019, infra).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto il Collegio ritiene necessario attivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE, per le ragioni che seguono.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.<i>&#8211; La rilevanza delle questioni pregiudiziali.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le questioni poste dal ricorrente assumono rilevanza nel procedimento principale in quanto il diritto europeo, come interpretato dalla Corte di Giustizia, ha ingresso nell’ordinamento nazionale degli Stati Membri, come noto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul piano legislativo il bilanciamento operato dalla legge italiana tra autonomia dell’ordinamento sportivo e tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi operato dalla legge italiana, intesa secondo le coordinate poste dalla Corte Costituzionale, sembra entrare in conflitto coi principi dell’Unione europea.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 117 Costituzione comma 1 infatti stabilisce: ”<i>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione , nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I principi unionali che il ricorrente ritiene violati (effettività della tutela giurisdizionale, legalità e tassatività in materia di sanzioni amministrative, libera circolazione delle persone e dei servizi, libertà di concorrenza) sono applicabili nella fattispecie in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul piano del procedimento amministrativo italiano i i principi del diritto unionale sono richiamati dall’art. 1 legge 7 agosto 1990 n. 241: “<i>art. 1 (Principi generali dell&#8217;attività amministrativa)</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1. L&#8217;attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti , nonché dai principi dell&#8217;ordinamento comunitario”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul piano della tutela giurisdizionale il diritto vivente italiano impedisce di dare ingresso nel processo amministrativo alla domanda del ricorrente di annullare o sospendere la sanzione inibitoria irrogata dal giudice sportivo nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritiene pertanto il Collegio che le questioni pregiudiziali che seguono sono rilevanti nel presente procedimento principale in quanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la Corte Costituzionale ha limitato la tutela giurisdizionale nella materia afferente l’ordinamento sportivo al solo risarcimento del danno per equivalente, ammettendo a tal fine la sola cognizione in via incidentale della legittimità della misura interdittiva impugnata (Corte Cost. n. 49/2011 e n. 160/2019);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-il diritto vivente nazionale non consente quindi al giudice amministrativo di annullare la sanzione disciplinare sportiva, mediante la tutela reale, come richiesto dal ricorrente ovvero di sospenderla in sede cautelare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; esso consente solo al giudice sportivo e quindi all’amministrazione dello sport nazionale di annullare la sanzione irrogata in primo grado;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-il sistema nazionale di tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive degli operatori economici dello sport, rilevanti nell’ordinamento dello Stato, sembra porsi in contrasto con il diritto dell’Unione, come interpretato ed applicato dalla Corte di Giustizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nella misura in cui costituisce un&#8217;attività economica, la Corte di Giustizia afferma che la pratica dello sport è pienamente soggetta alle disposizioni del diritto dell&#8217;Unione europea applicabili a tale attività, quali quelle in materia di tutela della concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 1974, Walrave e Koch, 36/74, UE:C:1974:140, punto 4, e del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais, C325/08, EU:C:2010:143, punto 27).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la sanzione disciplinare irrogata incide negativamente sulle libertà fondamentali del dirigente sportivo garantite dai Trattati ai cittadini, preclude l’esercizio della professione, produce effetti nell’ordinamento giuridico statale e sembra porsi in contrasto con i principi unionali e convenzionali in materia di sanzioni amministrative.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>15.- Considerazioni generali.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Giova illustrare a questo punto alcune considerazioni in ordine al fenomeno sportivo nella sua evoluzione nell’ordinamento unionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le Istituzioni comunitarie, oggi europee, hanno affrontato i rilevanti profili di interesse dello sport fin dalla Dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam e dalla Dichiarazione di Nizza del 2000. Nel 1998, nella seduta tenutasi a Vienna,10-11 dicembre, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una relazione in ordine anche al ruolo sociale dello sport nell’ambito del diritto comunitario, atto che prese forma nella <i>cd. Relazione di Helsinki</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Commissione analizzò il fenomeno sportivo, evidenziando tra altro la funzione sociale d’interesse generale dello sport ed il profilo economico che poteva porsi in apparente o reale conflitto con i profili etici. La Relazione della Commissione pose l’attenzione sul rischio concreto che gli aspetti economici dello sport- business potessero prevalere sui valori, sulla funzione sociale e culturale, sulla forza aggregante delle realtà associative operanti nel settore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio, nella successiva riunione di Nizza, rispose alla relazione della Commissione con una importante Dichiarazione che ha evidenziato il cd<i>.” Principio di specificità dello sport</i>” a fronte delle sue plurime funzioni sociali ed educative ed ha individuato lo sport come diritto di cittadinanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si arriva così al tema centrale: la cd. eccezione sportiva ( <i>“sporting exception</i>”), intesa quale esonero dall’obbligo di rispettare i principi europei in ordine alle regole tecniche poste alla base dell’attività sportiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eccezione sportiva è nata nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha affermato che l’attività sportiva possa rientrare nel campo di applicazione del diritto comunitario solo in quanto costituisca attività suscettibile di valutazione economica. Pertanto le disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei lavoratori, ad esempio, venivano applicate alle sole regole dello sport aventi consistenza economica diretta o indiretta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La “<i>sporting exception</i>“ opera quindi quale esonero dall’obbligo di rispettare il diritto europeo nell’area delle regole tecniche poste a base dell’attività sportiva, in cui non vi sia obbligo di rispettare disposizioni europee in quanto regole puramente sportive, giustificate da motivi non economici e connesse all’agonismo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La dottrina ha affermato d’altro canto che il diritto eurounitario si applica allo sport nella sua interezza nell’area non tecnica ed in particolare, secondo tale tesi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; esso prevale sul diritto pubblico degli Stati e sulle norme privatistiche delle federazioni sportive;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-si applica alle persone fisiche che svolgono attività sportiva avente rilevanza economica ed alle società che tale attività organizzano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.1.- Si confrontano allora due principi: la primazia <i>(primautè</i>) del diritto dell’Unione Europea e il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, posto a salvaguardia della “<i>cd specificità</i>” dello sport.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La primazia del diritto unionale imporrebbe la piena applicazione del diritto dei Trattati e del diritto derivato, mentre il principio di autonomia e la connessa specificità del fenomeno sportivo determinano una riserva all’ordinamento sportivo nazionale, inteso come ordinamento originario riconosciuto dalla legge nazionale (Costituzione italiana, artt. 2 e 18).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio di autonomia, inteso quale corollario del principio dottrinale della pluralità degli ordinamenti giuridici, è espresso in Italia dalla citata legge 280/2003, art. 1. Esso costituisce la trasposizione istituzionale della <i>cd. eccezione sportiva</i>, che consente alle organizzazioni sportive di difendere le proprie prerogative.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.2. In definitiva:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sul piano del diritto sostanziale il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo deve essere confrontato con i principi costituzionali ed europei richiamati sopra, in particolare con le libertà unionali ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sul piano economico la transizione nel tempo dello sport, da fenomeno associativo e ricreativo a fenomeno di rilevanza imprenditoriale internazionale, esige allo stesso modo il rispetto dei principi sovranazionali a tutela delle posizioni giuridiche delle società ed in particolare dei <i>managers</i> di livello apicale delle società che rappresentano i <i>club</i> che organizzano e gestiscono il calcio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sul piano processuale la descritta evoluzione dello sport non può esimere gli Stati Membri dall’apprestare una tutela piena in sede giurisdizionale dell’operatore economico, secondo il principio altrimenti noto della cd “<i>full jurisdiction”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il giudice amministrativo italiano deve pertanto avere il potere di esercitare un sindacato di piena giurisdizione sulla sanzione amministrativa irrogata al dirigente sportivo italiano, senza che alcun profilo della vicenda possa essere riservata all’amministrazione (giudice sportivo italiano) che irroga le sanzioni disciplinari sportive (art. 6 Cedu).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rileva in proposito la recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia nel caso <i>International Skating Union</i> (sentenza della Grande Sezione del 21 dicembre 2023, C-124/21 P), dalla quale si traggono i seguenti principi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">i &#8211; le peculiarità che caratterizzano lo sport non consentirebbero alcun arretramento della disciplina statale rispetto alla tutela delle situazioni soggettive coinvolte, quando – come nella specie – l’applicazione delle norme sportive incide su diritti di natura economica riconosciuti dal TFUE (diritti di libertà di circolazione dei lavoratori, di stabilimento e di prestazione di servizi);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ii &#8211; la tutela giurisdizionale innanzi ai giudici di uno Stato membro non può escludere la previsione di misure che consentano di paralizzare in via cautelare e, all’esito, di annullare gli effetti di atti lesivi di diritti ed interessi di coloro, ivi inclusi i dirigenti sportivi, che siano colpiti da sanzioni inibitorie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ciò conseguirebbe l’illegittimità, per contrasto con il diritto unionale (in particolare, dell’art. 47 CDFUE, in combinato disposto con gli artt. 45, 49 e 56, oltre che 101 e 102, TFUE), dell’art. 2 del d.l. 220/2003 convertito in legge 280/2003 nella misura in cui, secondo la lettura offertane dalla Corte costituzionale e dai giudici statali di legittimità e di merito, il giudice amministrativo non dispone del potere di sospendere in via cautelare e di annullare le sanzioni disciplinari adottate dagli organi sportivi federali, potendo viceversa decidere solo sulla domanda di risarcimento del danno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I QUESITI PREGIUDIZIALI –</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ricostruiti i tratti principali del giudizio all’esame di questo Collegio e le argomentazioni delle parti, con la presente ordinanza questo Tribunale, pur non essendo giudice di ultima istanza, rimette a codesta Corte di Giustizia plurimi quesiti relativi all’interpretazione della normativa e dei principi euro-unitari. In ragione della pluralità dei quesiti, l’esposizione delle disposizioni unionali ed interne verrà effettuata in corrispondenza di ciascun quesito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>16.- Le ragioni del primo quesito &#8211;</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I –Col primo quesito pregiudiziale si intende chiedere alla luce degli articoli 6 e 19 par. 1 TUE e art.47 Carta dei diritti fondamentali UE se il diritto interno e l’ordinamento sportivo italiano siano compatibili col principio di effettività della tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche soggettive ricadenti nel diritto unionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel ricorso introduttivo del presente giudizio viene chiesto al Tribunale di assumere una pronuncia caducatoria dei provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In relazione al primo motivo di ricorso la ricostruzione del quadro giuridico e fattuale consentirebbe una decisione caducatoria di annullamento della sanzione interdittiva irrogata dal giudice sportivo italiano, a prescindere dai limiti attualmente imposti al riguardo dall’ordinamento, mentre sulla base del diritto vivente i descritti limiti lo impediscono.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo il decreto-legge n. 220/ 2003, convertito nella legge 280/2003, come interpretato nel diritto vivente nazionale, l’autorità giudiziaria nazionale (T.A.R. e Consiglio di Stato) non può annullare o sospendere i provvedimenti sanzionatori amministrativi emanati dalla giustizia sportiva. Il quadro normativo e giurisprudenziale attualmente in vigore nell’ordinamento italiano sembra in contrasto con il diritto del ricorrente a un ricorso e ad un processo effettivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IL DIRITTO NAZIONALE RILEVANTE –</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; Il diritto a un ricorso effettivo</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 24, comma 1, della Costituzione della Repubblica italiana prevede: <i>“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 103, comma 1, della Costituzione della Repubblica italiana prevede: “<i>Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 113 della Costituzione della Repubblica italiana prevede: “<i>Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa</i>”.<i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Il codice del processo amministrativo &#8211; Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 1 <i>“Effettività</i>”: “1. <i>La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 29 : “<i>L&#8217;azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 30 : “1. <i>L&#8217;azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma. 2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall&#8217;articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.….omissis…. 6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo</i>.”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 133 comma 1: “ <i>Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:…..omissis….</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; L’ordinamento sportivo </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le censure prospettate nel ricorso hanno ad oggetto anzitutto alcune disposizioni della legge 280/2003 (come interpretate dalla Corte Costituzionale), che di seguito si richiamano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; Legge 17 ottobre 2003 n.280 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva»-</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Art. 1 -Principi generali .</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1 La Repubblica riconosce e favorisce l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell&#8217;ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. 2. I rapporti  ((tra l&#8217;ordinamento sportivo e l&#8217;ordinamento della Repubblica)) sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di (( . . . ))  rilevanza per l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Art. 2 &#8211; Autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1. In applicazione dei principi di cui all&#8217;articolo 1, è riservata all&#8217;ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) l&#8217;osservanza e l&#8217;applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l&#8217;onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2-bis…..omissis</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Art. 3 -Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo ai sensi dell&#8217;articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all&#8217;articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i>&#8211; Il codice della giustizia sportiva della FIGC. Le norme che si assumono violate dal ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Art. 4 Obbligatorietà delle disposizioni generali </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1. I soggetti di cui all&#8217;art. 2 sono tenuti all&#8217;osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all&#8217;attività sportiva. </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all&#8217;art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all&#8217;art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3. L&#8217;ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Art. 31 Violazioni in materia gestionale ed economica </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE &#8211;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>17. &#8211; La posizione della Corte Costituzionale in sede di interpretazione della legge nazionale N.280/2003 </i>(<i>sentenza n. 49 del 7 febbraio 2011, in G. U. 16/02/2011 n. 8; sentenza n.160 del 17 aprile 2019, in G. U. 03/07/2019 n. 27). </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2011, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità sollevata in relazione alla riserva agli organi di giustizia sportiva della competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari, con sottrazione delle stesse al sindacato del giudice amministrativo. Ha affermato che laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l&#8217;ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell&#8217;atto, ma il conseguente risarcimento del danno, possa e debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quindi chiarisce che al giudice amministrativo italiano spetta:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni e atleti, solo in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) secondo la legge 280 /2003, art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2, conoscere della domanda di tutela risarcitoria per equivalente in favore del soggetto danneggiato dalla sanzione disciplinare sportiva che si riveli illegittima, mentre resta esclusa la tutela di annullamento delle sanzioni irrogate dalla giustizia sportiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n.160/2019: <i>“ la previsione di una «diversificata modalità di tutela giurisdizionale» dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi limitata al risarcimento del danno per equivalente – secondo l’interpretazione offerta dal diritto vivente – è idonea a scongiurare l’illegittimità della norma censurata. Tale conclusione – raggiunta sul rilievo che il legislatore ha realizzato in questo modo un non irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco – implica un giudizio di compatibilità costituzionale della «esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono [&#8230;] irrogate le sanzioni disciplinari» (punto 4.5. del Considerato in diritto), esclusione che comprende la tutela reale degli interessi legittimi sui quali le sanzioni eventualmente incidano. ……A ciò si può aggiungere che non apporta nuovi profili di illegittimità, diversi da quelli già esaminati, nemmeno la prospettata qualificazione delle decisioni degli organi della giustizia sportiva come provvedimenti amministrativi, dal momento che la stessa sentenza n. 49 del 2011 non esclude che le sanzioni sportive possano ledere anche situazioni giuridiche aventi consistenza di interesse legittimo e ne colloca di conseguenza la tutela risarcitoria per equivalente nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo quanto previsto dall’art. 133, comma 1, lettera z), dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ……” .</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>”….. la normativa contestata, nell’interpretazione offerta dal diritto vivente e fatta propria da questa Corte, tiene ferma la possibilità, per chi ritenga di essere stato leso nei suoi diritti o interessi legittimi da atti di irrogazione di sanzioni disciplinari, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno……….. La scelta legislativa che la esprime è frutto infatti del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il menzionato principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo – che trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost. – «bilanciamento che lo ha indotto [&#8230;] ad escludere la possibilità dell’intervento giurisdizionale maggiormente incidente» su tale autonomia, mantenendo invece ferma la tutela per equivalente”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>18. &#8211; La posizione della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza n.33536/2018.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che spetta al giudice amministrativo pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno per equivalente e, nell&#8217;ambito della propria giurisdizione esclusiva, sulla doglianza di ineffettività della tutela conformata dal sistema nazionale della giustizia sportiva, in comparazione con il diritto eurounitario, anche utilizzando se del caso lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tali fattispecie, l&#8217;esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari, a tutela dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, consente di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante ( cfr. Corte Suprema di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza n.33536/2018 ).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>19. &#8211; La giurisprudenza amministrativa.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la recente sentenza n. 17711 del 27 novembre 2023 il TAR del Lazio –Roma ha evidenziato:<i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“Deve innanzitutto essere richiamato e ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, in tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, riservate, a tutela dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva che le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l&#8217;onere di adire ai sensi del D.L. n. 220 del 2003, convertito in L. n. 280 del 2003, anche ove si invochi la tutela in forma specifica della rimozione della sanzione disciplinare, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non operando in tal caso alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e potendo il giudice amministrativo conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l&#8217;ordinamento statale (cfr., tra molte, Cassazione civile sez. un., 28/12/2020, n. 29654).</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Al riguardo, non può che richiamarsi anche quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 160/2019……., legittimando la limitazione della tutela giurisdizionale ai soli aspetti risarcitori conseguenti all’irrogazione di sanzioni disciplinari sportive …..( ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 22/08/2018, n.5019) “( </i>TAR Lazio, Roma n.17711/2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E ancora :<i>“Le decisioni degli organi di giustizia federale, dunque, devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta, seppur in materia disciplinare riservata, ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, lett. a, d.l. n. 220 cit., all&#8217;ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l&#8217;ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale, pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall&#8217;art. 24 Cost. (TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, sent. nr. 1163/2017). Pertanto, allorquando la decisione in materia disciplinare giunga a ledere posizioni giuridicamente rilevanti per l&#8217;ordinamento statale, torna ad espandersi la giurisdizione residuale del giudice amministrativo in materia, innanzi al quale può essere fatta valere, appunto, la pretesa risarcitoria secondo i dettami delle sentenze della Corte Costituzionale n. 49/2011 e n. 160/2019</i>” (TAR Lazio, sez. I-ter, sent. n. 9850/2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>20. &#8211; Le tre forme di tutela giustiziale secondo la legge italiana sull’ordinamento sportivo.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La legge nazionale n. 280/2003 individua, in sostanza, secondo la Corte Costituzionale, una triplice forma di tutela giustiziale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>Una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti (e tesserati), è demandata alla cognizione del giudice ordinario. Una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 2, nella quale, in linea di principio, la tutela, stante la irrilevanza per l’ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possano sorgere, non è apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all’ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste (e nel cui solo ambito esse, infatti, godono di pacifica rilevanza), secondo uno schema proprio della cosiddetta “giustizia associativa”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“L’ulteriore forma di tutela giustiziale ha il carattere della tendenziale residualità, in quanto è relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra società, associazioni sportive, atleti (e tesserati) – demandati, come si è detto, al giudice ordinario – e, per altro verso, pur scaturendo da atti del CONI e delle Federazioni sportive, non rientra fra le materie che, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, sono riservate – in quanto, come detto, non idonee a far sorgere posizioni soggettive rilevanti per l’ordinamento generale, ma solo per quello settoriale – all’esclusivo interesse degli organi della giustizia sportiva.</i> » ( Corte Cost. n.49/2011).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>21. &#8211; La tutela limitata dinanzi al giudice amministrativo.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riferimento all’art. 1 del d.l. n. 220 del 2003 convertito nella legge 280/2003 ritiene la Corte Costituzionale: «<i>tali norme debbano essere interpretate, in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere». «Il Giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione».</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“Quindi, qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell’ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al ritenuto “diritto vivente” del giudice che, secondo la suddetta legge, ha la giurisdizione esclusiva in materia, è riconosciuta la tutela risarcitoria”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale ha quindi escluso che “ ….<i>la mancanza di un giudizio di annullamento ….. …venga a violare quanto previsto dall’art. 24 Cost..</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritiene la Corte che secondo il “diritto vivente” il legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento che lo ha indotto, per i motivi già evidenziati, ad escludere la possibilità dell’intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull’autonomia dell’ordinamento sportivo” (Corte Cost. sentenza n. 49/2011).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.1.- In alcune fattispecie peraltro l’ordinamento italiano conosce in effetti alcune speciali limitazioni della tutela giurisdizionale. Si tratta di ipotesi in cui la legge, a fronte di un atto illegittimo o di un fatto illecito, consente al giudice solo il risarcimento del danno per equivalente e non la tutela in forma specifica:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-art. 2058 codice civile italiano: “<i>Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; art. 1, comma 1037, legge n. 205/2017: “<i>I giudizi riguardanti l&#8217;assegnazione di diritti d&#8217;uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 1026 a 1036, con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l&#8217;annullamento di atti e provvedimenti adottati nell&#8217;ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l&#8217;eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare e&#8217; limitata al pagamento di una provvisionale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i>IL DIRITTO UNIONALE &#8211;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>22. &#8211; Il principio di effettività della tutela giurisdizionale.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; T.U.E ART. 19 &#8211; comma 1.”Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea </i>– <i>articolo 47 – “Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell&#8217;Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La legge nazionale 280/2003 in materia di ordinamento e giustizia sportiva è contestata perché impedisce al giudice statale di annullare o sospendere le sanzioni disciplinari irrogate dai giudici sportivi, in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale, inverato dall’art. 24 Costituzione italiana, dall’art. 47 Carta di Nizza del 2000, CDFUE, dall’art. 19 TUE in ordine alle situazioni giuridiche attribuite ai singoli da norme europee.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>23. &#8211; La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Corte di Giustizia UE ha affermato: « <i>Per quanto riguarda il principio di effettività, occorre ricordare che il diritto dell’Unione non produce l’effetto di obbligare gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli già contemplati dal diritto interno, a meno che, tuttavia, dalla struttura dell’ordinamento giuridico nazionale in questione risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione </i>» (CGUE, sentenza Randstad, C-497/20, 21 dicembre 2021, §62).”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si tratta di un principio fondamentale che assicura la necessaria corrispondenza tra la tutela delle situazioni giuridiche sostanziali, attribuite ai singoli da norme promananti dall’ordinamento dell’Unione, e la tutela di situazioni giuridiche processuali, funzionali al soddisfacimento degli interessi sottesi alle prime.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Corte di Giustizia ha ribadito il principio di effettività del ricorso giurisdizionale, strumento imprescindibile per la tutela della <i>rule of law</i> in ambito comunitario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio, espresso dall’art. 19 par. 1 TUE <i>(«Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell&#8217;Unione»),</i> trova affermazione anche nell’art. 47 CDFUE, il quale assurge a sua volta a norma di diritto primario (la Carta di Nizza ha «<i>lo stesso valore giuridico dei Trattati</i>» ai sensi dell’art. 6 par. 1 TUE).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esso si radica anche nelle tradizioni costituzionali comuni degli Stati Membri (Unibet, C-432/05, 13 marzo 2007, §37). Inoltre, l’art. 19, par. 1, seconda parte, del T.U.E. obbliga gli Stati membri a stabilire i rimedi giurisdizionali necessari ad assicurare ai singoli, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (cfr.: C.G.U.E, IX Sezione, sentenza del 7 luglio 2022, in C-261/21, punto 43; C.G.U.E. sentenza del 26 marzo 2020, in C558/18 e C563/18, EU:C:2020:234, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per altro verso, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo si può ritrovare nel sistema sovranazionale nell’art. 6 CEDU: «<i>Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti[&#8230;]».</i>Il diritto a un ricorso effettivo postula che l’organo giurisdizionale rispetti le caratteristiche fondamentali di terzietà, imparzialità e indipendenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>«Questo requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto» (Commissione c. Polonia, C-791/19, 15 luglio 2021, §58).</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di sanzioni interdittive, il cui effetto afflittivo grave consiste nell’impedire lo svolgimento di specifiche condotte, per un periodo di tempo di durata significativa, ad un manager di livello apicale di società quotata in borsa operante nel settore produttivo dello sport, il mero rimedio risarcitorio per equivalente pecuniario, in forma di tutela obbligatoria, non può essere considerato equivalente alla rimozione della sanzione, quale tutela risarcitoria in forma specifica e reale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le modalità processuali di tali rimedi giurisdizionali, a condizione, tuttavia, che tali modalità, nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’Unione (principio di effettività) (C.G.U.E., sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C497/20, EU:C:2021:1037, punto 58; C.G.U.E., sentenza del 10 marzo 2021, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N., C-949/19, EU:C:2021:186, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il diritto unionale e la giurisprudenza sembrano quindi ostare al quadro normativo nazionale in quanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a- società, associazioni, affiliati, tesserati sportivi in Italia hanno l’onere di adire anzitutto gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, in quanto a detto ordinamento è riservata la disciplina dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione delle relative sanzioni disciplinari;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b- una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva, se l’atto si rivela illegittimo ed illecito il giudice amministrativo potrà se del caso riconoscere solo la tutela risarcitoria per equivalente pecuniario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c- egli non potrà a fronte di provvedimenti amministrativi del giudice sportivo, di cui sia accertata l’illegittimità, annullare o sospendere la sanzione disciplinare irrogata, ripristinando la legalità violata, secondo i parametri normativi di riferimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto questo Tribunale dubita che il diritto interno sia conforme alla normativa unionale ed al principio di effettività della tutela giurisdizionale in relazione a situazioni soggettive conferite e comunque regolate dal diritto dell’Unione europea.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>24. – Le ragioni del secondo quesito &#8211; </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II – Col secondo quesito si chiede se la normativa nazionale in materia di sanzioni disciplinari sportive sia compatibile con il principio di legalità della sanzione alla luce del diritto unionale e della giurisprudenza della Corte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ART. 6 TUE – ART. 7 CEDU &#8211; ART. 49 CDFUE</i> &#8211; Principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>-Trattato di Lisbona – Art. 6 &#8211; 1. L&#8217;Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell&#8217;Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizion</i>i.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; CEDU</i> a<i>rt. 7 c. 1 “Nulla poena sine lege 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.”</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea &#8211; Art. 49 c.1 ” Nessuno può essere condannato per un&#8217;azione o un&#8217;omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l&#8217;applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest&#8217;ultima”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dalla nota sentenza Engel and others v. the Netherlands del 1976, ha stabilito il principio per il quale le sanzioni che presentano carattere afflittivo, pur se non qualificate formalmente come penali negli ordinamenti degli Stati Parte della CEDU, devono ricadere nell’ambito delle garanzie convenzionali previste per le sanzioni penali. Il principio, poi consolidato nella giurisprudenza sovranazionale con successive sentenze quali Öztürk v. Germany del 1984, Grande Stevens v. Italy del 2014 e A. and B. v. Norway del 2016, definisce il concetto di “accusa penale” di cui all’art. 6 CEDU in senso sostanziale, avendo riguardo alla natura dell’illecito ovvero alla severità della sanzione connessa alla sua violazione, piuttosto che al solo dato della classificazione dello stesso come reato da parte del diritto nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio della sentenza “Engel” fa parte del diritto UE come principio generale e comporta che venga affermata la natura sostanzialmente penale di una sanzione amministrativa avente carattere gravemente afflittivo, con l’effetto che le garanzie proprie del diritto penale dovranno essere estese all’illecito formalmente non penale che preveda una sanzione amministrativa afflittiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio di legalità in materia di reati ha tra i propri corollari il principio di tassatività e sufficiente determinatezza del precetto e della sanzione penale, onde assicurare ai consociati la prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle proprie condotte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale nella sentenza n. 63 del 2019 afferma:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">«<i>rispetto a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità punitiva, il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della materia penale […] non potrà che estendersi anche a tali sanzioni». Alla luce di quanto precede, è indubbio che anche alle sanzioni amministrative afflittive siano applicabili i principi di tassatività e determinatezza. </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>25. – Le ragioni del terzo quesito &#8211;</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III – Col terzo quesito infine si chiede se sia compatibile il diritto interno in materia sportiva con le libertà fondamentali dell’individuo di circolazione e di concorrenza riconosciute dai Trattati. <i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il quesito pregiudiziale riguarda la coerenza dell’ordinamento sportivo italiano e della legge italiana con le libertà fondamentali dell’individuo garantite dai Trattati nel mercato interno, a fronte delle sanzioni irrogate dai giudici sportivi italiani quali soggetti dello sport nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre allora stabilire in via di interpretazione del diritto europeo se:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-le libertà unionali siano oggetto nella materia di una legittima restrizione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sussista un motivo imperativo di interesse generale che fondi detta restrizione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; detto motivo qualora sussistente consenta una normativa nazionale derogatoria rispetto ai principi e rispetto alle libertà unionali garantite all’individuo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA &#8212;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; <i>L’art. 6 TFUE prevede le cd competenze complementari dell’Unione europea, annoverando tra le materie lo sport.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; Trattato TFUE &#8211; Articolo 6 –“ L&#8217;Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l&#8217;azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: a) tutela e miglioramento della salute umana; b) industria; c) cultura; d) turismo; e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; f) protezione civile; g) cooperazione amministrativa.”</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; TFUE ARTT. 45-49-56– </i>Il Trattato assicura le libertà fondamentali delle persone nell’Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori, di stabilimento dei cittadini , di prestazione dei servizi<i>.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; TFUE ART. 102 –</i> E’ vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una impresa di una posizione dominante sul mercato interno o una parte sostanziale di esso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; TFUE ART. 101 </i>– La diposizione vieta le decisioni di associazioni di imprese che possano pregiudicare la libera concorrenza nel mercato interno avendo per oggetto o per effetto di impedire, restringere, falsare la concorrenza stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo la Corte di Giustizia le decisioni assunte dalle associazioni di diritto privato organizzatrici delle competizioni calcistiche quali la FIGC possono essere qualificate quali “decisioni di associazioni di imprese” ai sensi dell’art. 101 TFUE e quindi sono soggette alle previsioni di tale disposizione (cfr. CGUE, 21.12.23, C-333/21, “European Superleague Company SL”, par. 87).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, il potere disciplinare conferito alla FIGC non sembra essere “collocato in un quadro di criteri sostanziali che sia trasparente, determinato e preciso”. Manca infatti nella legge 280 del 2003 qualsiasi riferimento ai criteri sostanziali sulla base dei quali la giustizia sportiva sia ammessa all’esercizio del potere disciplinare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IL RINVIO PREGIUDIZIALE &#8211; I QUESITI &#8211;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">26.- Sulla scorta della ricostruzione sin qui svolta, con la presente ordinanza il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma &#8211; rimette alla Corte di Giustizia i seguenti tre quesiti pregiudiziali relativi all’interpretazione delle norme e dei principi unionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1 &#8211; quesito pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato TFUE:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">se il diritto dell’Unione ed in particolare gli artt. 6 e 19 TUE, alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (CDFUE) e 6 della CEDU, in relazione al principio della tutela giurisdizionale effettiva, vadano interpretati nel senso che ostano a che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-il diritto interno di uno Stato Membro, quale quello di cui all’art. 2 del d.l. 220/2003 convertito in legge 280/2003, come interpretato nel diritto vivente italiano, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale, escluda il ricorso a una tutela giurisdizionale che preveda il potere del giudice nazionale ( nel caso di specie il giudice amministrativo ) di annullamento della sanzione disciplinare sportiva e dei suoi effetti futuri, nonché di sospendere in via cautelare l’efficacia delle sanzioni medesime, così limitando il potere del giudice nazionale alla sola tutela risarcitoria per equivalente, laddove risulti che l’esercizio del potere disciplinare è stato in concreto illegittimo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2- quesito pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato TFUE:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">se il diritto dell’Unione ed in particolare gli artt. 6 e 19 del TUE, interpretati alla luce degli art. 47, 48 e 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea e 6 e 7 della CEDU devono essere interpretati nel senso che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, di tassatività e di sufficiente determinatezza delle fattispecie incriminatrici, nonché del giusto processo, ostano a che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; una normativa nazionale, quale quella di cui all’art. 2 del d.l. 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003 – come interpretata nel diritto vivente italiano – che, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo come sancito dalla legge nazionale ed interpretato nel diritto vivente italiano, consenta agli organi dell’ordinamento sportivo di irrogare ad un dirigente sportivo una sanzione disciplinare a carattere inibitorio dell’attività professionale in conseguenza della violazione di una disposizione dell’ordinamento federale (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FGCI), la quale stabilisce, con una clausola generale a carattere indeterminato, che tutti i tesserati e dirigenti sono tenuti ad osservare, oltre che lo Statuto e le altre norme federali, i principi di lealtà, correttezza e probità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3 &#8211; quesito pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato TFUE:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">se il diritto dell’Unione ed in particolare gli artt., 45, 49 e 56, 101 e 102 del TFUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vadano interpretati nel senso che ostano a che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la normativa nazionale, quale quella di cui all’art. 2 del d.l. n. 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003, consenta l’irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione disciplinare interdittiva, per effetto della quale è inibito ad un dirigente apicale di società sportiva di livello internazionale lo svolgimento dell’attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">CONCLUSIONI &#8211;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">27.- Ai sensi delle “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale”, pubblicate in GUUE del 8 novembre 2019, vanno trasmessi in copia alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione europea:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la presente ordinanza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la copia degli atti del fascicolo di causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La trasmissione potrà essere effettuata per via telematica all’indirizzo DDP GreffeCour@curia.europa.eu, oppure mediante plico raccomandato indirizzato alla cancelleria della Corte di giustizia (rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luxembourg).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">28.- In applicazione dell’art. 79 d.lgs.104/2010 cod. proc. amm. il presente giudizio rimane sospeso nelle more della definizione del procedimento incidentale di rinvio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">29.Ogni ulteriore decisione, anche in ordine al regolamento delle spese processuali, è riservata alla pronuncia definitiva.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe descritto, così decide:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali d’interpretazione indicate in motivazione al paragrafo 26, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dispone che la copia integrale della presente ordinanza, unitamente alla copia integrale del fascicolo di causa, siano trasmesse, a cura della Segreteria della Sezione, alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sospende il presente giudizio nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; riserva alla sentenza definitiva ogni ulteriore pronuncia, in rito ed in merito e in ordine alle spese di lite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche menzionate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Arzillo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvia Simone, Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Vergine, Referendario, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2021 n.5348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-7-2021-n-5348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Barra Caracciolo &#8211; Est. Perotti Sulla non riconducibilità  della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel novero degli organismi di diritto pubblico. Sport -Federazione Italiana Giuoco Calcio &#8211; Qualifica di organismo di diritto pubblico &#8211; Esclusione. La Federazione Italiana Giuoco Calcio non riconducibile al novero degli organismi di diritto pubblico, ai</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barra Caracciolo &#8211; Est. Perotti</span></p>
<hr />
<p>Sulla non riconducibilità  della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel novero degli organismi di diritto pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Sport -Federazione Italiana Giuoco Calcio &#8211; Qualifica di organismo di diritto pubblico &#8211; Esclusione.</span></p>
<hr />
<p>La Federazione Italiana Giuoco Calcio non  riconducibile al novero degli organismi di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016 ed all&#8217;art. 2, comma primo, p.to 4 della direttiva UE n. 24 del 2014.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2020 n.180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-4-2020-n-180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-4-2020-n-180/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-4-2020-n-180/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2020 n.180</a></p>
<p>Raffaele Potenza, Presidente, Enrico Mattei, Consigliere, Estensore La misura del divieto di accesso agli impianti sportivi, c.d. D.A.S.P.O., può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell&#8217;ordine pubblico. 1. Sport- divieto di accesso agli impianti sportivi ( c.d. D.A.S.P.O )Â -pericolo di lesione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-4-2020-n-180/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2020 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-4-2020-n-180/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2020 n.180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Potenza, Presidente, Enrico Mattei, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>La misura del divieto di accesso agli impianti sportivi, c.d. D.A.S.P.O., può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell&#8217;ordine pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Sport- divieto di accesso agli impianti sportivi ( c.d. D.A.S.P.O )Â -pericolo di lesione dell&#8217;ordine pubblico &#8211; è sufficiente..<br /> <br /> 2. Sport- divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. D.A.S.P.O) &#8211; accertamento sulla condotta &#8211; valutazione di non affidabilità  del soggetto &#8211; sufficienza &#8211; motivazione congrua- necessità  &#8211; censurabilità  &#8211; va esclusa.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La misura del divieto di accesso agli impianti sportivi, c.d. D.A.S.P.O., può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell&#8217;ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo.<br /> <br /> <br /> 2. Il divieto di accesso negli stadi non richiede un oggettivo e accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra da episodi di violenza, accertamento che resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/04/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00180/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00126/2020 REG.RIC.<br /> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;"><i>ex</i> art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Puggioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Questura Perugia, in persona dei legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, organicamente rappresentati e difesi<i>ope legis</i>dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia via degli Offici, 14; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione dell&#8217;efficacia</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento nr. -OMISSIS-emesso dal Questore della Provincia di Perugia in data -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-, con cui si vietava ad -OMISSIS- per la durata di TRE anni l&#8217;accesso ai luoghi del territorio nazionale ed estero ove si svolgono tutte le manifestazioni sportive di Calcio di coppa Italia, coppe internazionali, campionato e amichevoli alle quali partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici regolarmente iscritte alla F.I.G.C.; in tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle rispettive nazionali italiane, nonchè di restare ad una distanza di 400 metri (fatte salve le esigenze lavorative) dai luoghi antistanti gli stadi in occasione delle partite cui partecipano le predette squadre, le stazioni ferroviarie interessate all&#8217;arrivo e partenze dei convogli delle tifoserie in occasione dei citati incontri, piazzali adibiti alla partenza, arrivo e sosta dei mezzi che trasportano le tifoserie medesime e le squadre di Calcio, i luoghi di allenamento, compresi i luoghi di ritiro, di arrivo e partenza delle Squadre di Calcio, per la durata di anni TRE a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura Perugia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 60 cod. proc. amm. e 84, comma 5, decreto legge n. 18/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-il dott. Enrico Mattei;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con atto di ricorso (n.r.g. -OMISSIS-) ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- ha impugnato innanzi all&#8217;intestato Tribunale il provvedimento della Questura di Perugia, meglio in epigrafe riportato, con cui gli è stato fatto divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, in quanto ritenuto responsabile, <i>ex</i> art. 6 della legge n. 401/1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), degli episodi di induzione alla violenza, minaccia ed intimidazione posti in essere in occasione dell&#8217;incontro di calcio amichevole tra la squadra del A.C. Perugia e la squadra della A.S. Roma del -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L&#8217;impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">I. Assenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, eccesso di potere ed erronea applicazione dell&#8217;art. 6 della legge n. 401/1989, atteso che la condotta imputata al ricorrente sarebbe inidonea a causare allarme o pregiudizio e, comunque, a consentirne l&#8217;inquadramento fra le persone socialmente pericolose.</p>
<p style="text-align: justify;">II. Violazione del diritto di difesa, violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 6 della legge n. 401/1989, nonchè genericità , contraddittorietà  e illogicità  della motivazione, atteso che il diniego di visione del fascicolo contenente la documentazione istruttoria a corredo del provvedimento impugnato non avrebbe consentito al ricorrente di comprendere l&#8217;addebito e, conseguentemente, di tutelare la propria posizione.</p>
<p style="text-align: justify;">III. Carenza di motivazione in relazione alla eccessiva durata del provvedimento, atteso che nel caso di specie non è dato comprendere perchè sia stato imposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per tre anni e non per un periodo minore.</p>
<p style="text-align: justify;">IV. Difetto di motivazione in relazione all&#8217;eccessiva estensione dell&#8217;ambito di applicazione del D.A.S.P.O., atteso che l&#8217;estrema genericità  e l&#8217;eccessiva estensione dei luoghi diversi dalle sedi di competizioni sportive cui si applica il divieto in contestazione, lo renderebbero una misura avulsa dalla condotta del ricorrente e sproporzionata rispetto alla finalità  del contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Le intimate amministrazioni si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure <i>ex adverso</i> svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. All&#8217;udienza camerale del giorno -OMISSIS-, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione per la sua immediata definizione con sentenza in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 60 cod. proc. amm. e 84, comma 5, del decreto legge n. 18/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Ãˆ materia del contendere la legittimità  del provvedimento della Questura di Perugia in data -OMISSIS-, con cui è stato fatto divieto al tifoso romanista odierno ricorrente di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, a seguito degli episodi di induzione alla violenza, minaccia ed intimidazione dal medesimo posti in essere in occasione dell&#8217;incontro di calcio amichevole svoltosi in Perugia in data -OMISSIS-, tra la squadra del A.C. Perugia e la squadra della A.S. Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l&#8217;erronea applicazione dell&#8217;art. 6 della legge n. 401/1989 in materia di &#8220;Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive&#8221;, atteso che la condotta imputata al ricorrente non rientrerebbe tra quelle costituenti il presupposto del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, in quanto inidonea a porre pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l&#8217;ordine pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Il motivo è infondato e va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Osserva infatti il Collegio che la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi, c.d. D.A.S.P.O., può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell&#8217;ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Il divieto di accesso negli stadi non richiede pertanto un oggettivo e accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra da episodi di violenza, accertamento che resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche (cfr., <i>ex multis</i>, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 6 marzo 2020, n. 584). </p>
<p style="text-align: justify;">2.4. Dalle fotografie a corredo dell&#8217;attività  info-investigativa condotta dalla locale D.I.G.O.S., scattate in occasione dell&#8217;evento sportivo in cui sono state poste in essere le condotte addebitate al ricorrente, quest&#8217;ultimo è stato chiaramente identificato quale persona che gridava ripetutamente &#8220;nei confronti della tifoseria avversaria frasi di sfida per incontrarsi, usando parole ed atteggiamenti minatori, cercando in pìù occasioni di raggiungere i perugini, rimanendo tra gli ultimi a ridosso delle Forze dell&#8217;Ordine che lo contenevano&#8221; (cfr. provv. imp. e relazione di Polizia in data -OMISSIS-).</p>
<p style="text-align: justify;">2.5. Non può pertanto ritenersi che il provvedimento impugnato sia stato emanato in assenza dei relativi presupposti di legge, atteso che l&#8217;art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 401/1989 contempla espressamente &#8220;il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive&#8221; anche &#8220;nei confronti di coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta che il diniego di visione del fascicolo contenente la documentazione istruttoria a corredo del provvedimento impugnato non avrebbe consentito al ricorrente di comprendere l&#8217;addebito e, conseguentemente, di tutelare la propria posizione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. La doglianza è priva di pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Osserva infatti il Collegio che ben prima dell&#8217;emanazione del provvedimento impugnato, la Divisione Anticrimine della Questura di Perugia, in risposta alla domanda di accesso agli atti del procedimento, ha trasmesso al ricorrente una completa ed esaustiva sinossi dei fatti contestati (cfr. nota PEC del -OMISSIS-), consentendo così¬ a quest&#8217;ultimo di formulare agevolmente le proprie esaustive difese, prontamente inviate all&#8217;amministrazione con PEC del -OMISSIS-. </p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Risulta pertanto pienamente rispettato il diritto di difesa erroneamente invocato dal ricorrente, come anche il diritto di partecipazione al procedimento sanzionatorio in esame, cui si riconnette l&#8217;adempiuto obbligo della comunicazione di avvio del procedimento (cfr., comunicazione dirigente Divisione Anticrimine di Perugia <i>ex</i> artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, notificata all&#8217;interessato in data -OMISSIS-), prescritto in via generale in funzione dell&#8217;arricchimento che deriva all&#8217;amministrazione, sul piano del merito e della legittimità  dell&#8217;azione amministrativa (cfr., in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez VII, 24 febbraio 2011, n. 1129).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con gli ultimi due motivi di ricorso (terzo e quarto) si lamenta, rispettivamente, la durata triennale del divieto e l&#8217;eccessiva ampiezza dello stesso, in quanto &#8220;esteso alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive alle quali il ricorrente stesso non può accedere&#8221; (cfr., pag. 9 del ricorso).</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Anche tali doglianze non colgono nel segno.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Osserva infatti il Collegio che nel caso di specie l&#8217;estensione temporale e spaziale del divieto deve ritenersi senz&#8217;altro congrua alla luce delle segnalazioni di Polizia riguardanti la pericolosità  del ricorrente, &#8220;dalle quali risulta che lo stesso è stato segnalato in ordine ai reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituite e delle Forze Armate, resistenza a P.U., oltraggio a P.U., omicidio doloso in concorso, rissa aggravata, lesioni personali in concorso&#8221; (cfr. provv. imp.).</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Sotto altro profilo, la riscontrata pericolosità  del ricorrente trova conferma in un ulteriore D.A.S.P.O. della durata di cinque anni, con la prescrizione di comparire in occasione degli incontri di calcio della Roma presso il Commissariato di P.S. &#8220;Tuscolano&#8221; di Roma, comminatogli a seguito degli scontri verificatisi in occasione della trasferta della A.S. Roma a Verona del -OMISSIS-. </p>
<p style="text-align: justify;">4.4. Rileva infine il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto a pag. 9 del ricorso, il D.A.S.P.O. impugnato è insuscettibile di arrecare &#8220;un<i>vulnus</i> non tutelabile in alcun modo alle esigenze lavorative&#8221; del ricorrente, trattandosi di affermazione smentita <i>per tabulas</i> dal dispositivo del provvedimento medesimo, nel quale vengono espressamente fatte salve dette esigenze.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle amministrazioni resistenti, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Raffaele Potenza, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Enrico Mattei, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Daniela Carrarelli, Referendario</p>
<p> </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2020 n.1362</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-2-2020-n-1362/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2020 n.1362</a></p>
<p>Giuseppe Severini, Presidente, Valerio Perotti, Consigliere, Estensore Sulla composizione del campionato di calcio di serie B e sui c.d. &#8220;ripescaggi&#8221; 1. Ordinamento sportivo &#8211; FIGC &#8211; Commissario straordinario &#8211; Poteri &#8211; Campionato di serie B &#8211; Composizione.   2. Ordinamento sportivo &#8211; FIGC &#8211; Commissario straordinario &#8211; Poteri &#8211; Campionato di serie</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Severini, Presidente, Valerio Perotti, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sulla composizione del campionato di calcio di serie B e sui c.d. &#8220;ripescaggi&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Ordinamento sportivo &#8211; FIGC &#8211; Commissario straordinario &#8211; Poteri &#8211; Campionato di serie B &#8211; Composizione. <br /> <br /> 2. Ordinamento sportivo &#8211; FIGC &#8211; Commissario straordinario &#8211; Poteri &#8211; Campionato di serie B &#8211; Composizione &#8211; Squadre &#8211; Ripescaggio &#8211; Legittimo affidamento &#8211; Esclusione<br /> <br /> 3. Ordinamento sportivo &#8211; FIGC &#8211; Commissario straordinario &#8211; Poteri &#8211; Campionato di serie B &#8211; Composizione &#8211; Contraddittorio &#8211; Necessità  &#8211; Presupposti.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Rientra tra i poteri del Commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) la definizione della composizione del campionato di serie B considerato che ai sensi dell&#8217;art. 13 del proprio Statuto, la FIGC &#8220;definisce, d&#8217;intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l&#8217;ordinamento dei campionati&#8221; e che, nella specie, a tale Commissario è stato attribuito il potere di porre in essere tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento della federazione, senza alcuna espressa limitazione.<br /> <br /> 2. Nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento sportivo, non risulta configurabile un diritto, tutelabile in giustizia, al &#8220;ripescaggio&#8221; da parte delle società  sportive non facenti parte dell&#8217;organico di Campionato per risultati acquisiti sul campo. L&#8217;ipotesi, in effetti, non è prevista da alcuna disposizione e la possibilità  che la FIGC disponga &#8211; nell&#8217;eventualità  di una sopravvenuta riduzione del numero delle squadre partecipanti di diritto &#8211; l&#8217;integrazione dell&#8217;organico con società  precedentemente escluse resta del tutto eventuale e comunque incoercibile, in quanto rimessa alla discrezionalità  degli organi federali.<br /> <br /> 3. I provvedimenti del Commissario straordinario della FIGC non devono essere assunti nel contraddittorio di tutte le leghe essendo sufficiente l&#8217;intesa con l&#8217;unica lega interessata. In effetti, anche se l&#8217;art. 13, comma 2, stabilisce che: &#8220;La FIGC [&#038;] definisce d&#8217;intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l&#8217;ordinamento dei campionati&#8221; ed il successivo art. 27, comma 3 lett. d) stabilisce che il Consiglio Federale &#8220;[&#038;]Â delibera d&#8217;intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti aventi diritto al voto, sull&#8217;ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione&#8221;, è del tutto evidente che l&#8217;utilizzo della terminologia al plurale (&#8220;Leghe&#8221;) è lessicalmente dovuto alla necessità  di poter essere applicato a tutti i casi astrattamente configurabili, ivi compresi quelli che involgano gli interessi di una pluralità  di Federazioni. <br /> </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/02/2020<br /> <strong>N. 01362/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06854/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6854 del 2019, proposto da<br /> Calcio Catania s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Tedeschini e Giuseppe Gitto, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, largo Messico, 7;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro, 10;<br /> Comitato Olimpico Nazionale Italiano &#8211; CONI, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli, 2<br /> Federazione Italiana Giuoco Calcio &#8211; FIGC, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Panama, 58;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Lega Nazionale Professionisti Seria A, Lega Italiana Calcio Professionistico, Ternana Calcio s.p.a., Novara Calcio s.p.a., Robur Siena s.p.a. e Virtus Entella s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, non costituite in giudizio;<br /> F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari e Flavia Tortorella, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Francesca Aliberti in Roma, via Taranto, 95;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05694/2019, resa tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Professionisti Serie B, della FIGC, del CONI e della F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.;<br /> Visto l&#8217;appello incidentale proposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Tedeschini, Angeletti, Presutti, Mazzarelli, Medugno, Viglione e Di Cintio;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, la Calcio Catania s.p.a. impugnava la decisione prot. n. 676 dell&#8217;11 settembre 2018 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI nonchè, con motivi aggiunti depositati in data 7 novembre 2018, la decisione resa dalla Corte Federale d&#8217;appello a Sezioni Unite, comunicato ufficiale 40/CFA, pubblicata il 25 ottobre 2018 con la quale il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Calcio Catania s.p.a. avverso la sentenza resa dal Tribunale Federale Nazionale &#8211; sez. Disciplinare, comunicato ufficiale n. 22/TFN &#8211; Sezione Disciplinare (2018/2019), pubblicata il 1° ottobre 2018, che a sua volta aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso le delibere del Commissario straordinario della FIGC pubblicate con i comunicati ufficiali nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018, con le quali era stato modificato l&#8217;organico del Campionato di Serie B, portandolo da 22 a 19 squadre e disposto di non procedere all&#8217;integrazione dell&#8217;organico di tale Campionato, revocando il precedente C.U. n. 54 del 30 maggio 2018.<br /> Nella specie, la ricorrente era stata retrocessa, al termine del campionato di Serie B 2017/2018, nel Campionato di Serie C.<br /> Con il C.U. n. 54 del 30 maggio 2018, la FIGC aveva stabilito i criteri per l&#8217;integrazione degli organici dei campionati di Serie A e Serie B nella stagione sportiva 2018/2019, per l&#8217;eventualità  di una vacanza di organico. Pertanto, poichè tre squadre all&#8217;esito delle varie fasi previste dal Sistema Licenze Nazionali non erano state ammesse al Campionato di Serie B 2018/2019, con C.U. n. 18 del 18 luglio 2018 la medesima Federazione aveva stabilito il termine perentorio del 27 luglio 2018 per la presentazione delle domande da parte delle società  che avessero interesse a candidarsi per l&#8217;integrazione dell&#8217;organico.<br /> La Calcio Catania s.p.a. aveva quindi presentato la domanda di ripescaggio.<br /> Nelle more il citato C.U. n. 54 del 2018, recante i criteri per l&#8217;integrazione degli organici dei campionati di Serie A e B, era stato perà² impugnato dal Novara Calcio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale. Questo, con decisione del 17 luglio 2018 (C.U. n. 7/TFN), poi confermata con decisione della Corte Federale d&#8217;Appello del 6 agosto 2018 (C.U. n. 008/CFA), accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la delibera impugnata nella parte in cui aveva disposto che andassero escluse dalle procedure di ripescaggio le società  sanzionate in via disciplinare per mancato pagamento di emolumenti, ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo fine carriera nei confronti dei propri tesserati, dipendenti e collaboratori, in riferimento alle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.<br /> Le società  Ternana Calcio, Pro Vercelli e Siena Calcio avevano impugnato tale decisione al Collegio di Garanzia del CONI domandandone l&#8217;annullamento e, di conseguenza, la conferma della delibera del Commissario Straordinario sui criteri di ripescaggio e integrazione dell&#8217;organico del Campionato.<br /> Il Presidente del Collegio di Garanzia, con decreto prot. n. 544 del 10 agosto 2018, aveva sospeso cautelarmente gli effetti della decisione impugnata, fissando per la trattazione del merito della questione l&#8217;udienza pubblica del 7 settembre 2018.<br /> In data 13 agosto 2018 il Commissario Straordinario della FIGC, tenuto conto dei ricorsi pendenti sui criteri di ripescaggio ed a fronte dell&#8217;intendimento espresso dall&#8217;Assemblea della Lega B, che non aveva esaminato i titoli delle società  richiedenti il ripescaggio, optando invece per la riduzione a 19 squadre dell&#8217;organico del Campionato di Serie B, pubblicava con i C.U. nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018 le tre delibere impugnate, che modificavano l&#8217;ordinamento del Campionato di Serie B, portandolo a 19 squadre, con conseguente annullamento del C.U. n. 54 del 30 maggio 2018 e della procedura di integrazione del relativo organico.<br /> Avverso tali delibere commissariali ed il connesso calendario di Serie B (pubblicato il 14 agosto 2018), l&#8217;odierna appellante proponeva ricorso al Tribunale Federale Nazionale &#8211; sez. Disciplinare; si costituiva inoltre nell&#8217;ambito del giudizio proposto dalla Ternana Calcio dinanzi al Collegio di garanzia del CONI, depositando una memoria in vista della discussione prevista per l&#8217;11 settembre 2018.<br /> Il Collegio di Garanzia del CONI con decisione n. 676 di pari data, dichiarava inammissibili i ricorsi proposti, dichiarando competente al riguardo il Tribunale Federale Nazionale.<br /> Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio depositato in data 20 settembre 2018 ed iscritto al n. RG 10417 del 2018, la Calcio Catania richiedeva l&#8217;annullamento, previa concessione di misura cautelare, unitamente alla remissione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, della decisione prot. n. 676 dell&#8217;11 settembre 2018, emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nonchè delle delibere 47, 48 e 49 assunte in data 13 agosto 2018 dal Commissario straordinario della FIGC, delle delibere assunte dall&#8217;assemblea della Lega Serie B del 10 e del 30 luglio 2018, inerenti il blocco dei ripescaggi, oltre che del calendario della Lega Serie B pubblicato con CU n. 10 del 14 agosto 2018.<br /> Nel frattempo veniva deciso, con sentenza dell&#8217;1 ottobre 2018, il giudizio pendente presso il Tribunale Federale Nazionale; avverso tale decisione in data 3 ottobre 2018 la ricorrente proponeva appello dinanzi la Corte Federale di Appello.<br /> Nelle more, con d.-l. 5 ottobre 2018, n. 115, entrato in vigore il 7 ottobre 2018, venivano emanate &#8220;<em>Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive</em>&#8220;, riservando tra l&#8217;altro alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo del Lazio, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società  o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.<br /> L&#8217;art. 1, comma 4, prevedeva inoltre che le disposizioni dello stesso d.-l. n. 115 del 2018 trovassero applicazione <em>«anche ai processi ed alle controversie in corso»</em>, espressamente prevedendo la diretta impugnabilità  in sede giurisdizionale delle decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all&#8217;entrata in vigore del medesimo decreto-legge, per le quali fossero ancora pendenti i termini di impugnazione.<br /> In data 25 ottobre 2018 Corte Federale di Appello confermava la decisione del Tribunale Federale Nazionale, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da Calcio Catania sul presupposto della mancanza di un interesse qualificato in capo alla società .<br /> Con ricorso per motivi aggiunti venivano quindi impugnati &#8211; tra gli altri &#8211; i provvedimenti del Commissario straordinario aventi ad oggetto la riduzione del <em>formatà </em>del Campionato di Serie B, nonchè la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC in data 1° ottobre 2018 (poi confermata dalla Corte Federale di Appello a sezioni unite del 25 ottobre 2018), con cui il ricorso proposto dal Catania Calcio veniva dichiarato inammissibile, in ragione della mancanza di un interesse qualificato in capo alla predetta società .<br /> Con riferimento ai motivi aggiunti, si costituivano in giudizio il CONI, la FIGC, la Lega Nazionale di Serie B e la Pro Vercelli 1982 s.r.l., eccependo l&#8217;inammissibilità  del gravame sotto vari profili.<br /> A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente deduceva le seguenti censure:<br /> 1)Â <em>erroneità  della pronuncia di inammissibilità  emessa dagli organi federali</em>, in quanto la società  ricorrente, in ragione della mancata possibilità  di partecipare alla fase di ripescaggio (per la quale aveva presentato apposita domanda entro il termine indicato dalla stessa Federazione) a causa della riduzione del format del campionato di serie B, godeva di un interesse qualificato, trattandosi di sindacare un provvedimento amministrativo adottato nell&#8217;ambito dell&#8217;esercizio di un potere discrezionale, nonchè di un interesse a ricorrere in quanto quell&#8217;annullamento le aveva precluso ogni possibilità  di partecipare al campionato di serie B.<br /> 2) la pronuncia degli organi federali sarebbe stata altresì¬ errata per difetto di motivazione, nella misura in cui si erano ritenuti sussistere motivi di prevalente interesse pubblico nelle decisioni della FIGC che avevano portato alla riduzione del format del campionato di serie B.<br /> Con sentenza 7 maggio 2019, n. 5694, il giudice adito dichiarava inammissibili tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti, sul presupposto che anche &#8220;<em>un eventuale accoglimento delle impugnative proposte in questa sede non recherebbe alcuna utilità  alla società  Catania in quanto la stessa incorrerebbe comunque nella preclusione «D3», contenuta nel comunicato n. 54 del 30 maggio 2018, che le impedirebbe anche solo di partecipare alla procedura di ripescaggio per l&#8217;integrazione delle vacanze creatasi nel campionato di serie B, una volta ripristinato il format a 22 squadre</em>&#8220;.<br /> Avverso tale decisione la Catania Calcio s.p.a. interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:<br /> 1)Â <em>Erroneità  ed illogicità  della sentenza &#8211; Violazione dell&#8217;art 35 c.p.a. &#8211; Difetto di istruttoria &#8211; Violazione del principio di irretroattività  della sanzione e della certezza della pena.</em><br /> 2)Â <em>Violazione dell&#8217;articolo 3 dello Statuto della F.I.G.C. &#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione articolo 6 CEDU &#8211; Violazione articolo 97 Costituzione.</em><br /> 3)Â <em>Eccesso di potere per carenza e genericità  della motivazione &#8211; Eccesso di potere per contraddittorietà  tra pìù atti successivi &#8211; Eccesso di potere per carenza di potere</em>.<br /> 4)Â <em>Nullità  delle delibere emanate dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. per violazione dell&#8217;art. 6 comma 2 e 28 Bis comma 3 Lett. b) dello Statuto F.I.G.C. in relazione agli artt.11 comma 3 e 13 comma 1 delle N.O.I.F.</em><br /> Riproponeva inoltre le censure giÃ  dedotte innanzi al giudice di prime cure.<br /> Si costituivano in giudizio sia la Lega Nazionale Professionisti Serie B che la FIGC, chiedendo la reiezione del gravame poichè infondato. La Lega Professionisti di Serie B proponeva inoltre appello incidentale con cui deduceva la violazione dell&#8217;art. 1, commi 647, 648, 649 e 650, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in relazione agli artt. 2, 18, 24, 100, 102, 103 e 125 Cost., oltre al difetto di legittimazione a ricorrere ed alla piena legittimità  della revoca della procedura di ripescaggio.<br /> Anche il CONI si costituiva, chiedendo la reiezione del gravame poichè infondato.<br /> Infine, la F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. depositava in atti un atto meramente formale di costituzione.<br /> Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le proprie tesi difensive ed all&#8217;udienza del 12 dicembre 2019, dopo la rituale discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Ad un complessivo esame delle risultanze di causa, ritiene il Collegio di poter soprassedere dalle istanze preliminari dedotte dall&#8217;appellante incidentale in ordine all&#8217;asserito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul sindacato diretto sulle scelte organizzative federali in tema di campionati, in considerazione dell&#8217;evidente infondatezza dell&#8217;appello.<br /> Per la medesima ragione si ritiene di poter prescindere dall&#8217;esame delle preliminari eccezioni dell&#8217;appellante, secondo cui non sussisterebbero i presupporti fattuali (prima ancora che giuridici) individuati dal primo giudice a fondamento dell&#8217;inammissibilità  del ricorso introduttivo.<br /> Venendo quindi al merito del gravame, per ragioni di sistematicità  è opportuno &#8211; in considerazione dell&#8217;oggetto delle censure complessivamente dedotte &#8211; esaminare congiuntamente i primi quattro motivi di appello, con i quali viene sostanzialmente contestata &#8211; sotto diversi profili &#8211; la legittimazione del Commissario straordinario della FIGC ad adottare le tre delibere nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018, che modificavano l&#8217;organico del Campionato di Serie B.<br /> Con riguardo a detti provvedimenti, in particolare, l&#8217;appellante deduce la nullità  &#8211; ex art. 21-<em>septies</em> l. n. 241 del 1990 &#8211; per violazione dell&#8217;art. 13 NOIF, in virtà¹ della mancata sottoscrizione del Segretario, nonchè il vizio di eccesso di delega, per non essergli mai stato conferito il potere di modificare l&#8217;organizzazione dei campionati, se del caso introducendo nuove disposizioni e abrogando quelle in corso di validità .<br /> Ancora, la delibera C.U. n. 47 avrebbe consentito al Consiglio federale il potere di modificare discrezionalmente ilÂ <em>format</em> dei Campionati, al ricorrere di &#8220;<em>concreti rischi</em>&#8220;, espressione quest&#8217;ultima di carattere così¬ generico da consentire potenziali abusi e, comunque, un evidente <em>deficità </em>di motivazione circa il ricorrere dei presupposti.<br /> Il provvedimento di riduzione a 19 delle Squadre del Campionato di Serie B adottato dal Commissario straordinario, inoltre, aveva efficacia immediata, laddove ai sensi dell&#8217;art. 50, secondo comma, NOIF il nuovo regime avrebbe dovuto entrare in vigore solamente due stagioni dopo.<br /> Quindi, il detto Commissario avrebbe omesso di agire d&#8217;intesa con tutte le Leghe interessate, nè avrebbe acquisito i pareri dei competenti organi tecnici; d&#8217;altro canto, pur giustificando le proprie scelte con la necessità  di porre rimedio ad una situazione eccezionale, il Commissario avrebbe di fatto modificato ilÂ <em>format</em> del Campionato non solo per la stagione allora in corso (2018/2019), ma per tutte.<br /> In termini pìù generali, il provvedimento di nomina del Commissario straordinario non avrebbe attribuito allo stesso il potere di modificare ilÂ <em>format</em> del Campionato, limitandosi al ben pìù circoscritto oggetto di consentire il rinnovo degli organi federali precedentemente decaduti.<br /> Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, non è fondato.<br /> Con deliberazione n. 52 del 1° febbraio 2018, la Giunta nazionale del CONI, rilevata &#8220;<em>una constatata impossibilità  di funzionamento degli organi direttivi della FIGC che si va ad aggiungere alle giÃ  denunciate criticità  che concretizzano gravi irregolarità  di gestione e violazioni dell&#8217;ordinamento sportivo</em>&#8221; e considerato &#8220;<em>che il nominando Commissario dovrà  anche valutare la possibilità  di predisporre eventuali nuove norme statutarie e regolamentari da sottoporre &#8211; ove previsto &#8211; ad apposita assemblea federale per la relativa approvazione</em>&#8220;, nominava un Commissario straordinario alla FIGC, &#8220;<em>affinchè, con i poteri del Presidente, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Federale, ponga in essere tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento della Federazione, anche in relazione alle funzioni di controllo e vigilanza sulle strutture federali, ivi inclusa l&#8217;eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari, al fine di consentire la corretta ricostituzione degli Organi Federali &#8211; in tutte le sue componenti &#8211; e la celebrazione dell&#8217;Assemblea Straordinaria Elettiva</em>&#8220;.<br /> Ritiene il Collegio che l&#8217;ampiezza dei poteri conferiti al Commissario straordinario della FIGC consentisse allo stesso di adottare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, non potendosi condividere la tesi per cui questi avrebbe esorbitato dai poteri conferitigli con la delibera CONI n. 52 del 2018, sul presupposto che quest&#8217;ultima attribuisse sì¬ un potere di modificare anche lo Statuto ed i regolamenti FIGC, ma al solo fine di &#8220;<em>consentire la corretta ricostituzione degli organi federali</em>&#8220;. Nel caso di specie, per contro, tale facoltà  sarebbe stata utilizzata al diverso fine di modificare l&#8217;organizzazione dei campionati, introducendo nuove disposizioni ed abrogando quelle in corso di validità .<br /> In realtà , come sopra riportato, lo specifico obiettivo indicato dall&#8217;appellante non era l&#8217;unico posto a fondamento della delega di poteri e funzioni attribuita al Commissario, dovendo questi assicurare innanzitutto &#8220;<em>la riconduzione della Federazione nell&#8217;alveo della legalità  oltre che per garantire gli importanti impegni cui è chiamata</em>&#8220;, e ciò proprio &#8220;<em>al fine di consentire la corretta ricostituzione degli organi federali</em>&#8220;, sia &#8220;<em>il regolare funzionamento della Federazione stessa</em>&#8220;.<br /> A tal fine, come giÃ  si è detto, al Commissario straordinario era stato attribuito il potere di porre &#8220;<em>in essere tutti gli atti necessari</em>&#8220;, senza espressamente prevedere limitazione alcuna (a conferma dell&#8217;estrema ampiezza delle sue attribuzioni, del resto, allo stesso erano stati congiuntamente attribuiti i poteri del Presidente, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Federale): per l&#8217;effetto, dal momento che ai sensi dell&#8217;art. 13 del proprio Statuto, la FIGC &#8220;<em>definisce, d&#8217;intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l&#8217;ordinamento dei campionati</em>&#8220;, deve concludersi che tra i poteri del Commissario vi fosse anche quello di intervenire sulÂ <em>format</em> del Campionato di Serie B allora prossimo all&#8217;inizio.<br /> Nel caso di specie, del resto, la decisione del Commissario straordinario di definire una volta per tutte la composizione del Campionato 2018/2019 nell&#8217;imminenza del suo inizio non appariva &#8211; anche in ragione di un&#8217;immanente ragione di effettività  e tempestività  delle manifestazioni sportive organizzate in campionati &#8211; illogica nè abnorme, ma coerente con l&#8217;obiettivo di razionalmente assicurare la buona amministrazione dell&#8217;attività  federale, nelle more della ricostituzione degli organi interni della FIGC: per effetto di una serie di ricorsi promossi da alcune società  calcistiche nei confronti &#8211; da un lato &#8211; di provvedimenti di esclusione e &#8211; dall&#8217;altro &#8211; dei criteri con cui procedere ad eventuali integrazioni di organico, si era infatti venuta a creare una grave situazione di stallo potenzialmente idonea a compromettere il regolare ed ordinato avvio (e di riflesso il successivo svolgimento) della stagione calcistica.<br /> Sotto il profilo procedurale, infine, la modifica del <em>format</em> del Campionato 2018/2019 risulta essere stata posta in essere nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;art. 27, comma 3, lett. <em>d)</em> dello Statuto della FIGC, avendo in particolare il Commissario esercitato i poteri del Consiglio federale, d&#8217;intesa con la sola Lega interessata (la Lega Nazionale Professionisti di Serie B), incidendo l&#8217;azione intrapresa solamente sul relativo Campionato, sentite le componenti tecniche &#8211; AIC ed AIAC &#8211; che dovevano essere consultate (peraltro senza aver titolo a manifestare un formale assenso vincolante alla modifica).<br /> La scelta del Commissario, va poi detto, risulta essere stata condivisa dalla Lega interlocutrice.<br /> Neppure si può parlare, sotto diverso ma concorrente profilo, di lesione di un legittimo affidamento in capo alle squadre di calcio che prima dell&#8217;intervento del Commissario confidavano in un ripescaggio.<br /> Va in primo luogo chiarito, in termini di principio, che non risulta configurabile un diritto, tutelabile in giustizia, al &#8220;ripescaggio&#8221; da parte delle società  sportive non facenti parte dell&#8217;organico di Campionato per risultati acquisiti sul campo. L&#8217;ipotesi, in effetti, non è prevista da alcuna: disposizione delle NOIF e la possibilità  che la FIGC disponga &#8211; nell&#8217;eventualità  di una sopravvenuta riduzione del numero delle squadre partecipanti di diritto &#8211; l&#8217;integrazione dell&#8217;organico con società  precedentemente escluse resta del tutto eventuale e comunque incoercibile, in quanto rimessa alla discrezionalità  degli organi federali.<br /> Le società  interessate hanno pertanto una mera aspettativa di fatto a che si proceda in tal senso, fermo restando che ogni decisione assunta dalla Federazione non può prescindere dall&#8217;obiettivo prioritario di assicurare il regolare, ordinato e tempestivo svolgimento delle competizioni sportive.<br /> Del resto, per rimanere al caso di specie, la stessa delibera del Commissario straordinario pubblicata con il comunicato ufficiale FIGC n. 18 del 18 luglio 2018, contenente indicazioni sul contenuto delle domande da presentare per l&#8217;ipotesi di futuri &#8220;ripescaggi&#8221;, precisava che l&#8217;integrazione del Campionato di Serie B 2018/2019 era solamente &#8220;<em>eventuale</em>&#8221; e non scontata.<br /> Dunque, a fronte di una data di inizio Campionato giÃ  fissata per il 24 agosto 2018, non era irragionevole nè imprevedibile che la FIGC (per il tramite del suo Commissario straordinario), una volta preso atto della sopravvenuta situazione di incertezza e stallo dovuta alla concomitante pendenza di contrapposti ricorsi innanzi agli organi della giustizia sportiva (contro l&#8217;esclusione dal Campionato, da una parte, nonchè contro le regole che avrebbero dovuto governare le procedure di integrazione dell&#8217;organico, dall&#8217;altra), si fosse determinata per risolvere in modo strutturale l&#8217;<em>impasse</em>. Ciò faceva non dando seguito alle procedure di integrazione dell&#8217;organico, una volta constatato che parte delle stesse regole che a tal fine avrebbero dovuto essere applicate era stata dichiarata illegittima dagli organi della giustizia sportiva.<br /> Sotto altro profilo, non è condivisibile l&#8217;argomento secondo cui i provvedimenti commissariali avrebbero dovuto essere assunti nel contraddittorio di tutte le Leghe, alla luce di quanto previsto dagli artt. 13 e 27 dello Statuto FIGC.<br /> L&#8217;art. 13, comma 2, stabilisce infatti che: &#8220;<em>La FIGC [&#038;] definisce d&#8217;intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l&#8217;ordinamento dei campionati</em>&#8220;, laddove il successivo art. 27, comma 3 lett. d) stabilisce che il Consiglio Federale &#8220;<em>[&#038;] delibera d&#8217;intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti aventi diritto al voto, sull&#8217;ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione</em>&#8220;.<br /> E&#8217; del tutto evidente che l&#8217;utilizzo della terminologia al plurale (&#8220;Leghe&#8221;) è lessicalmente dovuto alla necessità  di poter essere applicato a tutti i casi astrattamente configurabili, ivi compresi quelli che involgano gli interessi di una pluralità  di Federazioni. Nel caso di specie, come giÃ  detto in precedenza, i provvedimenti sono stati adottati di intesa con l&#8217;unica Lega interessata &#8211; ossia la Lega Nazionale Professionisti di Serie B &#8211; e sentite le componenti tecniche (AIC e AIAC) che oltretutto, in base alla disciplina statutaria, neppure dovevano manifestare il proprio assenso alla modifica proposta, ma essere solamente consultate.<br /> Nel caso di specie, le Delibere impugnate avevano inciso sull&#8217;organizzazione e sullo svolgimento del solo campionato di Serie B e non anche su quelli di Lega Pro 2018/2019 e/o di Serie A, dal che la legittimità  del coinvolgimento dell&#8217;unica lega interessata (quella di Serie B).<br /> La reiezione del predetto motivo di appello, avente ad oggetto il presupposto fondante l&#8217;azione risarcitoria dell&#8217;appellante, è assorbente di ogni altra censura da questa dedotta.<br /> Ne consegue pertanto la reiezione del gravame nel suo complesso e, per l&#8217;effetto, l&#8217;improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse degli appelli incidentali proposti dalla FIGC e dalla Lega Professionisti di Serie B.<br /> Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna l&#8217;appellante al pagamento, in favore del CONI, della FIGC e della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna di essi, oltre Iva e Cpa se dovute.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Severini, Presidente<br /> Raffaele Prosperi, Consigliere<br /> Valerio Perotti, Consigliere, Estensore<br /> Angela Rotondano, Consigliere<br /> Giovanni Grasso, Consigliere</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-160/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.160</a></p>
<p>Lattanzi Pres.; De Pretis Red. E&#8217; legittimo limitare al risarcimento del danno la tutela giurisdizionale innanzi al G.A. contro le sanzioni sportive Corte Costituzionale &#8211; Giustizia sportiva &#8211; Art. 2, co. 1, lett. b), e 2, d.l. n. 220/2003 &#8211; Questione di legittimità  costituzionale &#8211; Infondatezza &#8211; Ragioni.   Non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-160/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Lattanzi Pres.; De Pretis Red.</span></p>
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<p>E&#8217; legittimo limitare al risarcimento del danno la tutela giurisdizionale innanzi al G.A. contro le sanzioni sportive</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Corte Costituzionale &#8211; Giustizia sportiva &#8211; Art. 2, co. 1, lett. b), e 2, d.l. n. 220/2003 &#8211; Questione di legittimità  costituzionale &#8211; Infondatezza &#8211; Ragioni. </strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Non sono fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del decreto-legge n. 220/2003, convertito, con modificazioni, nella l. n. 280/2003, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113, Cost. Infatti, è legittimo limitare al risarcimento del danno la tutela giurisdizionale contro le sanzioni sportive. Tale scelta è frutto del bilanciamento non irragionevole fra il principio costituzionale di pienezza ed effettività  della tutela giurisdizionale (artt. 24, 103 e 113 Cost.) e la garanzia di autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo (artt. 2 e 18 Cost.). Del resto, i principi fondamentali espressi dagli artt. 24 e 113 Cost. devono avere applicazione rigorosa a garanzia delle posizioni giuridiche dei soggetti che ne sono titolari, il che non implica che l&#8217;art. 113 Cost., correttamente interpretato, sia diretto ad assicurare in ogni caso e incondizionatamente una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile contro l&#8217;atto amministrativo, spettando invece al legislatore ordinario un certo spazio di valutazione nel regolarne modi ed efficacia.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra Luigi Dimitri e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e altri, con ordinanza dell&#8217;11 ottobre 2017, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione di Luigi Dimitri, della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), del CONI nonchè l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">udito nell&#8217;udienza pubblica del 17 aprile 2019 il Giudice relatore Daria de Pretis;</p>
<p style="text-align: justify;">uditi gli avvocati Amina L&#8217;Abbate per Luigi Dimitri, Luigi Medugno per la FIGC, Giulio Napolitano e Alberto Angeletti per il CONI e l&#8217;avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza dell&#8217;11 ottobre 2017, iscritta al n. 197 reg. ord. 2017, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella parte sottoposta allo scrutinio di questa Corte, l&#8217;art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 (rubricato «Autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo») stabilisce che la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (comma 1, lettera b) è riservata all&#8217;ordinamento sportivo e che in tale materia «le società , le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l&#8217;onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo» (comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni sono sorte nel corso del giudizio promosso da un dirigente sportivo tesserato della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) per l&#8217;annullamento, previa sospensione e con condanna al risarcimento dei danni, della decisione del 14 febbraio 2017 con cui il Collegio di garanzia dello sport istituito presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), quale organo di giustizia sportiva di ultima istanza, ha confermato l&#8217;irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare dell&#8217;inibizione per tre anni, disposta dalla Corte federale di appello della FIGC con decisione del 5 ottobre 2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale federale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente nel processo principale lamenta l&#8217;illegittimità  della decisione del Collegio di garanzia dello sport, per non avere essa dichiarato estinto il giudizio disciplinare, in violazione dell&#8217;art. 34-bis, comma 2, del codice di giustizia sportiva della FIGC (adottato con decreto del commissario ad acta della FIGC del 30 luglio 2014 e approvato con deliberazione del presidente del CONI del 31 luglio 2014). La decisione della Corte federale di appello sarebbe stata pronunciata, infatti, oltre il termine di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo, previsto dalla citata disposizione a pena di estinzione del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello stesso giudizio si sono costituiti la FIGC e il CONI, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della domanda di annullamento della decisione emessa da un organo di giustizia sportiva in materia disciplinare. In capo a tale giudice residuerebbe infatti la sola cognizione della domanda di risarcimento del danno. L&#8217;eccezione si fonda sul disposto dell&#8217;art. 2, commi 1, lettera b), e 2 del d.l. n. 220 del 2003, come interpretato da questa Corte con la sentenza n. 49 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice a quo riferisce di avere contestualmente accolto, con separata ordinanza, la domanda cautelare e di aver rinviato il suo esame al merito. L&#8217;efficacia del provvedimento impugnato è stata così sospesa «fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale» delle questioni sollevate in questa sede.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Ad avviso del rimettente, i commi 1, lettera b), e 2 dell&#8217;art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 presenterebbero profili di illegittimità  costituzionale anche nell&#8217;interpretazione fornita dalla sentenza n. 49 del 2011. Secondo tale pronuncia, resa su questioni simili a quelle riportate ora all&#8217;esame di questa Corte, nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive non tecniche incidenti su situazioni soggettive rilevanti per l&#8217;ordinamento statale è possibile proporre al giudice amministrativo, in regime di giurisdizione esclusiva, domanda di risarcimento del danno, mentre non è possibile richiedere tutela annullatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Così interpretata, la normativa violerebbe gli artt. 103 e 113 Cost. sotto profili «non compiutamente esaminati» dalla precedente pronuncia, perchè «ritenuti &#8220;assorbiti&#8221; nella censura concernente la violazione dell&#8217;art. 24 Cost.». Permarrebbe inoltre il contrasto con l&#8217;art. 24 Cost. «letto in combinato disposto con gli stessi artt. 103 e 113 Cost.», giù  esaminato da questa Corte, in ragione dell&#8217;esclusione della tutela giurisdizionale di tipo caducatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla rilevanza, il rimettente osserva che l&#8217;applicazione delle disposizioni censurate, come interpretate dalla sentenza n. 49 del 2011, preclude al ricorrente nel processo principale di ottenere l&#8217;annullamento di una sanzione disciplinare irrogata e non ancora scontata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- Nel merito, con la prima questione, il giudice a quo prende le mosse dalla qualificazione delle decisioni disciplinari sportive come provvedimenti amministrativi, espressione dei poteri pubblici attribuiti alle federazioni sportive nazionali e al CONI. In quanto tali, le decisioni disciplinari sarebbero idonee, come riconosciuto anche dalla sentenza n. 49 del 2011, a incidere su situazioni soggettive aventi la consistenza di interesse legittimo, sicchè ai loro titolari non potrebbe essere negata la tutela di annullamento dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, pena la violazione degli evocati artt. 103 e 113 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.- Con la seconda questione, il rimettente deduce che l&#8217;equipollenza tra tutela reale e tutela risarcitoria, non derivando da un principio generale dell&#8217;ordinamento, non può essere affermata «[a]l di fuori di un&#8217;espressa scelta legislativa» e che le previsioni di questo tipo rinvenibili nel sistema hanno natura eccezionale. In particolare esse non farebbero venire meno la distinzione generale «tra regole di invalidità  e regole risarcitorie», in forza della quale l&#8217;invalidità  degli atti amministrativi può essere contestata, innanzitutto, con il rimedio caducatorio, ciù² che consente la restaurazione della situazione giuridica violata attraverso la rimozione dell&#8217;atto. Neppure la facoltà  di proporre in via autonoma la domanda di risarcimento del danno, a seguito del superamento della cosiddetta &#8220;pregiudiziale amministrativa&#8221;, consentirebbe di ritenere equipollenti le due forme di tutela.</p>
<p style="text-align: justify;">Di quanto sopra si avrebbe conferma considerando che: con la tutela reale chi è colpito da una sanzione disciplinare illegittima in corso di applicazione può ottenere il ripristino della situazione soggettiva compromessa; la tutela risarcitoria importa per il danneggiato un «penetrante onere probatorio», avente per oggetto gli elementi costitutivi dell&#8217;illecito civile; il risarcimento del danno sia in forma specifica che per equivalente, a differenza del rimedio «ripristinatorio», farebbe conseguire al creditore una «prestazione diversa da quella originaria» anzichè il bene della vita oggetto della lesione.</p>
<p style="text-align: justify;">La limitazione della tutela al solo rimedio risarcitorio &#8211; anche se fosse ancora esperibile il rimedio demolitorio, come nella fattispecie dedotta nel giudizio a quo &#8211; comprometterebbe dunque il diritto di difesa e il principio di effettività  della tutela giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Il ricorrente nel processo principale si è costituito in giudizio con atto depositato il 5 febbraio 2018, concludendo per l&#8217;accoglimento delle questioni.</p>
<p style="text-align: justify;">A suo avviso, la sentenza n. 49 del 2011 dovrebbe essere rivista. La norma censurata esprimerebbe infatti la scelta del legislatore di riservare all&#8217;ordinamento sportivo le controversie relative a tutte le sanzioni disciplinari e di escludere pertanto la rilevanza delle sanzioni disciplinari sportive per l&#8217;ordinamento della Repubblica, e con essa ogni tutela da parte del giudice statale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interpretazione operata con la sentenza n. 49 del 2011, che postula il riconoscimento della (sola) tutela risarcitoria, si risolverebbe in una sovrapposizione di questa Corte alle scelte riservate al legislatore, mentre sarebbe corretto lasciare a quest&#8217;ultimo, a seguito della dichiarazione di illegittimità  della norma, la decisione circa l&#8217;an e il quomodo di un intervento sulle forme di tutela concedibili dal giudice statale, nel rispetto dei principi costituzionali. In mancanza, si riespanderebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, con pienezza di tutela caducatoria e risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, la previsione di totale irrilevanza per l&#8217;ordinamento statale dei provvedimenti disciplinari sportivi dovrebbe essere considerata costituzionalmente illegittima, ferma restando la possibilità  per il legislatore, una volta corretto l&#8217;errore di fondo, di disciplinare, eventualmente anche limitandole, le tutele ammissibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Meriterebbe adesione, infine, la tesi del giudice a quo secondo cui il rimedio risarcitorio non sarebbe un equipollente della tutela «correttiva», soprattutto in presenza di sanzioni disciplinari idonee a precludere ogni possibilità  lavorativa.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Anche la FIGC, parte resistente nel processo principale, si è costituita in giudizio, con atto depositato il 31 gennaio 2018, concludendo a sua volta per l&#8217;inammissibilità  e comunque per la manifesta infondatezza delle questioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In fatto, essa riferisce che dopo la pronuncia dell&#8217;ordinanza di rimessione il provvedimento cautelare reso dal giudice a quo è stato revocato dal Consiglio di Stato, sul rilievo che «alla stregua della consolidata giurisprudenza amministrativa e della sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, difetta la giurisdizione del giudice amministrativo sull&#8217;azione di annullamento esperita avverso la sanzione disciplinare dell&#8217;inibizione per tre anni irrogata ad un tesserato con provvedimento del Collegio di garanzia (a sezioni unite) dello Sportà».</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, la FIGC osserva che la sentenza n. 49 del 2011 non avrebbe pretermesso i profili di censura attinenti alla violazione degli artt. 103 e 113 Cost., e li avrebbe invece espressamente considerati nel valutare non irragionevole il bilanciamento degli interessi coinvolti operato dalla norma censurata, giungendo a escludere, sulla base dell&#8217;analisi sistematica degli artt. 24, 103 e 113 Cost., che il particolare sistema di protezione previsto per le controversie di specie comporti la lesione del principio di effettività  della tutela giurisdizionale. Ciù² risulterebbe in particolare dai passaggi della motivazione in cui è precisato che, «anche se nell&#8217;ordinanza si fa riferimento ai sopracitati tre articoli della Costituzione, la censura ha un carattere unitario, compendiabile nel dubbio che la normativa censurata precluda &#8220;al giudice statale&#8221; [&#8230;] di conoscere questioni che riguardino diritti soggettivi o interessi legittimi», e che gli artt. 103 e 113 Cost. sarebbero stati evocati in quanto «rappresentano il fondamento costituzionale delle funzioni giurisdizionali del giudice amministrativo che il rimettente, ai sensi di quanto dispone la normativa di cui deve fare applicazione, individua come il &#8220;giudice naturale&#8221; delle suddette controversie».</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi sarebbero dunque aspetti nuovi o non adeguatamente apprezzati che giustifichino il riesame della questione da parte di questa Corte. Neppure rileverebbero in questo senso la «predicata natura provvedimentale degli atti irrogativi di sanzioni disciplinari» e le connesse implicazioni sulla natura di interesse legittimo della posizione soggettiva dei destinatari delle sanzioni. Della consapevolezza di tale natura vi sarebbe ampia traccia nella sentenza n. 49 del 2011, che enuncia compiutamente le ragioni per cui l&#8217;esclusione della tutela di annullamento, volta ad evitare un&#8217;ingerenza diretta del giudice statale nei contenziosi disciplinari sportivi rimessi alla sola giustizia associativa, lasciando impregiudicata la possibilità  di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da violazione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, realizzerebbe un ragionevole punto di equilibrio tra i contrapposti valori e dell&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale e dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, presidiata dagli artt. 2 e 18 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Ipotesi di esclusiva tutela risarcitoria per equivalente, del resto, non sarebbero ignote all&#8217;ordinamento, come si desume dall&#8217;art. 30, comma 2, dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), che, nel disciplinare l&#8217;azione di condanna, richiama l&#8217;art. 2058 del codice civile, secondo cui il risarcimento in forma specifica è configurato come una eventualità . Un ulteriore indice del superamento del rapporto di necessaria complementarietà  dell&#8217;azione risarcitoria rispetto all&#8217;azione di annullamento sarebbe offerto dall&#8217;art. 34, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui «[q]uando, nel corso del giudizio, l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato non risulta più¹ utile per il ricorrente, il giudice accerta l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto se sussiste l&#8217;interesse ai fini risarcitori», diventando improcedibile l&#8217;azione di annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente non prenderebbe in considerazione le ragioni esposte nella sentenza n. 49 del 2011, dirette a perimetrare l&#8217;area degli strumenti di tutela sulla base della ragionevole ponderazione degli interessi in gioco, qualora le decisioni disciplinari sportive incidano su posizioni soggettive rilevanti per l&#8217;ordinamento statale. Anche per la ripetitività  degli argomenti che la sorreggono, la questione sarebbe dunque inammissibile, prim&#8217;ancora che manifestamente infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Neppure coglierebbe nel segno la considerazione che «[a]l di fuori di una espressa scelta legislativa [&#8230;] non [potrebbe] ricavarsi sulla base dei principi generali dell&#8217;ordinamento alcuna equipollenza tra forme di tutela reale e forme di tutela risarcitoria»: innanzitutto, perchè la soluzione adottata sarebbe frutto invece di una scelta legislativa consapevolmente compiuta in questo senso, «desumibile dall&#8217;impianto sistemico della novella del 2003 e dalle sue finalità  ispiratrici»; in secondo luogo, perchè la sentenza n. 49 del 2011 non avrebbe affermato l&#8217;equipollenza tra le due tutele, ma, sul presupposto della diversità  dei rimedi, avrebbe giudicato il rimedio risarcitorio idoneo a offrire un&#8217;adeguata riparazione, tenuto conto della ricordata esigenza di commisurare i poteri di intervento del giudice statale alle esigenze di salvaguardia dell&#8217;autonomia riconosciuta, in materia disciplinare, agli organi della giustizia sportiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, secondo la FIGC il rimettente darebbe erroneamente per scontata la natura di provvedimenti amministrativi, in quanto «atti posti in essere dalle Federazioni in qualità  di organi del CONi», delle sanzioni disciplinari sportive. Nell&#8217;esercizio delle funzioni disciplinari previste dai rispettivi codici di giustizia, tuttavia, le federazioni nazionali sportive non agirebbero quali organi del CONI, sicchè &#8211; nonostante le loro decisioni siano rimesse al sindacato giustiziale di ultima istanza del Collegio di garanzia dello sport, incardinato presso il CONI &#8211; mancherebbe un rapporto di loro immedesimazione organica con l&#8217;ente di vertice dell&#8217;ordinamento sportivo.</p>
<p style="text-align: justify;">La fonte attributiva della potestà  sanzionatoria in sede &#8220;endofederale&#8221; dovrebbe invece essere individuata nell&#8217;accettazione, da parte dei tesserati e delle società  affiliate, dei vincoli nascenti dal legame associativo, costituente una situazione diversa dai casi in cui le federazioni operano facendo uso di poteri previsti da una norma di rango primario e conferiti per delega dal CONI.</p>
<p style="text-align: justify;">Se dunque i dubbi di costituzionalità  sollevati dal rimettente si fondassero solo sull&#8217;affermata natura provvedimentale delle sanzioni disciplinari sportive, risulterebbero messi in forse dall&#8217;opinabilità  della premessa. L&#8217;attribuzione della domanda risarcitoria alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invero, non deriverebbe dalla qualificazione delle sanzioni come provvedimenti amministrativi, bensì dalla «configurazione normativa del percorso cui è subordinato l&#8217;accesso alla tutela giurisdizionale». Tale «percorso» imporrebbe l&#8217;esaurimento dei rimedi giustiziali dell&#8217;ordinamento sportivo, destinati a concludersi con la decisione di legittimità  di un organo di ultima istanza (il menzionato Collegio di garanzia dello sport) facente capo al CONI, che ne ha sancito la costituzione e definito attribuzioni, composizione e modalità  di funzionamento, e davanti al quale le federazioni rivestono il ruolo di parti, in una posizione ontologicamente incompatibile con quella di organi del CONI.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Con atto depositato il 6 febbraio 2018, si è costituito in giudizio anche il CONI, parte resistente nel processo principale, concludendo per l&#8217;inammissibilità  e comunque per l&#8217;infondatezza delle questioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza, perchè il potere cautelare che il TAR rimettente ha provvisoriamente esercitato, sospendendo l&#8217;efficacia dell&#8217;atto impugnato fino alla decisione di questa Corte, si sarebbe ormai esaurito e sarebbe venuto definitivamente meno per effetto della giù  ricordata pronuncia con cui il Consiglio di Stato ha riformato l&#8217;ordinanza di sospensione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni sarebbero in ogni caso manifestamente infondate, perchè l&#8217;ordinanza di rimessione non offrirebbe elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli giù  esaminati nella sentenza n. 49 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Si dovrebbe considerare, inoltre, che l&#8217;interpretazione offerta nella citata pronuncia è stata costantemente seguita dai giudici amministrativi, dimostrandosi capace di conciliare il valore dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo con le esigenze di tutela degli interessati, e che è stata medio tempore approvata dal CONI una riforma organica della giustizia sportiva, che ha rafforzato le garanzie processuali di tesserati e affiliati nonchè le caratteristiche di indipendenza e di terzietà  degli organi giudicanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrariamente a quanto sostiene il giudice a quo, la sentenza n. 49 del 2011 non avrebbe omesso di esaminare i profili di contrasto con gli artt. 103 e 113 Cost., e avrebbe invece ricondotto a tali parametri il fondamento costituzionale dell&#8217;attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva nella specifica materia delle sanzioni disciplinari sportive. Gli stessi parametri verrebbero inoltre in evidenza nella citata pronuncia anche là  dove è esaminata l&#8217;eccezione preliminare di inammissibilità  delle questioni per difetto di giurisdizione del giudice rimettente, sul presupposto della natura arbitrale delle decisioni disciplinari impugnate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente avrebbe poi completamente trascurato di considerare la contrapposizione tracciata dalla sentenza n. 49 del 2011 fra annullamento in via principale e cognizione incidentale della legittimità  delle decisioni disciplinari, in funzione della tutela risarcitoria, omettendo così di assolvere all&#8217;obbligo di interpretare la norma in senso costituzionalmente orientato. In definitiva si chiederebbe ora a questa Corte di rivedere integralmente la sua precedente pronuncia e di superare il diritto vivente che si è conformato a essa, anche in sede nomofilattica, sulla base di argomenti giù  approfonditamente esaminati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne conseguirebbe un&#8217;ulteriore ragione di manifesta infondatezza e, prim&#8217;ancora, di inammissibilità  delle questioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice a quo avrebbe poi errato nel ritenere costituzionalmente incompatibile una scelta interpretativa implicante l&#8217;equipollenza tra la tutela di annullamento e la tutela risarcitoria al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Nel caso di specie, infatti, l&#8217;equipollenza sarebbe affermata dalla norma censurata, là  dove essa, pur riservando all&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto gli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari, tuttavia «consente la proposizione di domande volte a ottenere il risarcimento del danno innanzi alle giurisdizioni amministrative». L&#8217;ordinamento conoscerebbe del resto diverse ipotesi, menzionate nella sentenza n. 49 del 2011, di tutela meramente risarcitoria, in particolare nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attuale sistema di tutela giurisdizionale nelle controversie relative alle sanzioni disciplinari sportive realizzerebbe un contemperamento &#8211; costituzionalmente corretto &#8211; tra le garanzie di accesso al giudice e di autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, consentendo di ricorrere in più¹ gradi davanti a organi della giustizia sportiva dotati di ampia autonomia e indipendenza, e di chiedere al giudice statale &#8211; esauriti i gradi del giudizio sportivo &#8211; il risarcimento del danno derivante dalla lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi, nonchè di vedere incidentalmente accertata l&#8217;illegittimità  della decisione emessa in ambito sportivo, a «riparazione piena e satisfattiva della dignità  personale e [dell&#8217;]onore professionale».</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con atto depositato il 7 febbraio 2018, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, la motivazione sulla rilevanza sarebbe insufficiente, in quanto il giudice a quo non afferma di ritenere fondata l&#8217;eccezione «procedurale» proposta dal ricorrente nel processo principale. Nonostante la natura preliminare della questione di giurisdizione, il giudice a quo, al fine di «rendere esaustiva la motivazione dell&#8217;ordinanza» e farle così superare la soglia della rilevanza, avrebbe dovuto eseguire una «valutazione prospettica» del bene della vita richiesto, che si identificherebbe &#8211; se non direttamente con la giurisdizione del giudice adito &#8211; con l&#8217;annullamento della decisione disciplinare impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni sarebbero inammissibili, e comunque infondate, anche perchè il rimettente criticherebbe la sentenza n. 49 del 2011 senza sottoporre a questa Corte nuove argomentazioni o nuovi elementi rispetto a quelli giù  esaminati, limitandosi ad affermare che le sanzioni irrogate dalla giustizia sportiva hanno natura di provvedimenti amministrativi, sindacabili come tali davanti al giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultimo presupposto non sarebbe comunque condivisibile, poichè i provvedimenti adottati dalle federazioni sportive nazionali presentano tale natura quando recidono il rapporto di tesseramento o di affiliazione, che è condizione essenziale per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  sportiva non amatoriale. Al contrario, le sanzioni disciplinari esauriscono la loro efficacia all&#8217;interno del rapporto di tesseramento o di affiliazione e rimangono così confinate nella sfera sportiva e «privatistica, come tale irrilevante per l&#8217;ordinamento giuridico statale», salvo il diritto al risarcimento del danno che derivi dalla sanzione, previo incidentale accertamento della sua illegittimità  da parte del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Le parti costituite e l&#8217;interveniente hanno depositato memorie in prossimità  dell&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1.- Il ricorrente nel processo principale, replicando alle eccezioni di inammissibilità , osserva che il potere del giudice a quo non si è esaurito con la concessione interinale della cautela, poichè all&#8217;esito della decisione di questa Corte l&#8217;incidente cautelare dovrà  essere comunque definito, in attesa della pronuncia sul merito. Ai fini della rilevanza, inoltre, lo stesso giudice a quo non avrebbe dovuto valutare anche la fondatezza delle censure mosse al provvedimento impugnato, ma solo la questione preliminare relativa all&#8217;ammissibilità  della domanda di annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, le questioni non riprodurrebbero quelle giù  esaminate dalla sentenza n. 49 del 2011, che si sarebbe limitata ad affermare che la norma censurata non preclude qualsiasi forma di tutela giurisdizionale, essendo ammessa dal diritto vivente la tutela risarcitoria. La questione sarebbe stata respinta, dunque, con esplicito riferimento alla sola violazione dell&#8217;art. 24 Cost., mentre in questa sede il giudice a quo solleverebbe questioni non ancora esaminate.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2.- La FIGC insiste per l&#8217;inammissibilità  e, comunque, per la manifesta infondatezza delle questioni, richiamando e illustrando ulteriormente le deduzioni giù  svolte.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche a suo avviso, il sopravvenuto accoglimento dell&#8217;appello contro l&#8217;ordinanza cautelare di sospensione inciderebbe sulla rilevanza delle questioni, se riferita al petitum cautelare. Ove la rilevanza dovesse invece apprezzarsi con riguardo al petitum di merito, la motivazione fornita dal giudice a quo non sarebbe sufficiente, in quanto «il deficit di tutela paventato potrebbe [&#8230;] ipoteticamente profilarsi soltanto qualora il giudice amministrativo, dopo avere accertato la illegittimità  degli atti impugnati alla stregua del sindacato incidentale che gli è pacificamente consentito ai fini risarcitori, dovesse essere costretto ad abdicare all&#8217;esercizio del potere di annullamento per la limitazione reputata incompatibile con il dettato costituzionale».</p>
<p style="text-align: justify;">Le sanzioni disciplinari sportive non avrebbero natura di provvedimenti amministrativi, in quanto la potestà  punitiva delle federazioni troverebbe fonte esclusiva nell&#8217;accettazione, da parte dei tesserati e delle società  affiliate, degli obblighi nascenti dalla costituzione del legame associativo, sicchè le sanzioni sportive si collocherebbero nell&#8217;area del cosiddetto &#8220;indifferente giuridico&#8221;, potendo «approdare alla cognizione del giudice amministrativo quale incidentale elemento di valutazione della ricorrenza, nell&#8217;operato federale, degli indici rivelatori di un illecito civile, perseguibile ai sensi dell&#8217;art. 2043 cod. civ.». Inoltre, si dovrebbe respingere la tesi del giudice a quo secondo cui le federazioni sarebbero sempre organi del CONI, posto che esse agiscono, di regola, nella veste di associazioni private, svolgendo funzioni di rilevanza pubblicistica solo quando operano nell&#8217;esercizio dei poteri loro conferiti direttamente dalla legge ovvero su delega del CONI, nel quadro di una relazione intersoggettiva non più¹ configurabile in termini di immedesimazione organica, a seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano &#8211; C.O.N.I., a norma dell&#8217;articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), che ha conferito alle federazioni un&#8217;autonoma personalità  giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè si potrebbe affermare che, negando la natura autoritativa del potere disciplinare, non si spiega l&#8217;attribuzione dei contenziosi risarcitori alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il rapporto di «preordinazione teleologica» tra lo sport e «la cura del benessere fisico in termini di salute, di formazione della personalità , di educazione alla cooperazione ed alla sana competizione, elementi tutti che afferiscono alla dignità  della persona umana (e che, dunque oggi rilevano ai sensi dell&#8217;art. 2 Cost.)», si riflette necessariamente sul perimetro della tutela risarcitoria, giustificando la previsione di «una particolare tutela giurisdizionale pubblica, che ha per basi espresse quelle dell&#8217;organizzazione pubblicistica dell&#8217;attività  sportiva e della garanzia del suo legittimo funzionamento».</p>
<p style="text-align: justify;">6.3.- Il CONI illustra i profili di inammissibilità  delle questioni per difetto di motivazione, sia sulla rilevanza, non essendo esaminato il fondamento nel merito della domanda di annullamento, sia sulla non manifesta infondatezza, non essendo considerata la motivazione della sentenza n. 49 del 2011, là  dove essa giudica positivamente il bilanciamento operato dal legislatore tra i valori costituzionali «cristallizzati dagli artt. 2 e 18 Cost.» e il diritto alla pienezza della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 113 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, ribadisce che, a differenza di quanto afferma il giudice a quo, la citata sentenza n. 49 del 2011 avrebbe giù  considerato la censura, mettendone in evidenza il carattere sostanzialmente unitario e scrutinandola alla luce del principio di effettività  della tutela giurisdizionale, che investe congiuntamente gli stessi parametri evocati in questa sede, quando si faccia questione di interessi legittimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Affermare che la tutela di annullamento, pur avendo natura costituzionalmente necessaria, può essere sostituita con la tutela risarcitoria solo mediante una scelta espressa del legislatore sarebbe contraddittorio, in quanto il legislatore potrebbe invece operare tale scelta anche per implicito e l&#8217;interprete potrebbe raggiungere lo stesso risultato attraverso una lettura costituzionalmente orientata della disciplina vigente. L&#8217;ordinamento conosce invero significative ipotesi di limitazione della tutela giurisdizionale in forma specifica, prima fra tutte quella disciplinata dall&#8217;art. 2058 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice a quo avrebbe ulteriormente errato nel qualificare le sanzioni sportive come provvedimenti amministrativi, in quanto le federazioni sportive avrebbero natura di associazioni con personalità  giuridica di diritto privato, svolgenti funzioni pubblicistiche solo nei casi previsti dall&#8217;art. 23 dello statuto del CONI, nei quali non ricadono le decisioni di natura disciplinare.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso legislatore, pur consapevole della pronuncia di questa Corte e della conforme giurisprudenza amministrativa, non avrebbe mutato la sua scelta nemmeno in occasione della recente modifica introdotta all&#8217;art. 3, comma 1, del d.l. n. 220 del 2003 dall&#8217;art. 1, comma 647, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Con essa, intervenendo sui rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale, il legislatore si è limitato a riservare alla giustizia statale la cognizione delle controversie «aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società  o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche».</p>
<p style="text-align: justify;">6.4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce le eccezioni di inammissibilità  delle questioni per mancanza di elementi e argomenti nuovi rispetto a quelli giù  esaminati da questa Corte e osserva che l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo deriva dal riconoscimento &#8211; da parte dell&#8217;ordinamento giuridico dello Stato, che in tal modo autolimita la propria sovranità  &#8211; della sfera di autonomia dei fenomeni associazionistici e di carattere collettivo, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2 e 18 Cost.</p>
<p> Considerato in diritto</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio &#8211; adito da un dirigente sportivo tesserato della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) per l&#8217;annullamento, previa sospensione e con condanna al risarcimento dei danni, della decisione del Collegio di garanzia dello sport istituito presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che ha confermato l&#8217;irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare dell&#8217;inibizione per tre anni disposta dalla Corte federale di appello della FIGC &#8211; dubita della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella parte sottoposta all&#8217;esame di questa Corte, l&#8217;art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 (rubricato «Autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo») stabilisce che è riservata all&#8217;ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (comma 1, lettera b), e che in tale materia «le società , le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l&#8217;onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo» (comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del rimettente, le citate disposizioni presenterebbero profili di illegittimità  costituzionale anche nell&#8217;interpretazione fornita dalla sentenza n. 49 del 2011. In base a tale pronuncia, resa su questioni analoghe a quelle riportate ora all&#8217;esame di questa Corte, nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive non tecniche incidenti su situazioni soggettive rilevanti per l&#8217;ordinamento statale è possibile proporre domanda di risarcimento del danno al giudice amministrativo in regime di giurisdizione esclusiva, mentre resta sottratta alla sua giurisdizione la tutela di annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche così interpretata, la normativa violerebbe gli artt. 103 e 113 della Costituzione sotto profili «non compiutamente esaminati» dalla precedente pronuncia, perchè «ritenuti &#8220;assorbiti&#8221; nella censura concernente la violazione dell&#8217;art. 24 Cost.». Essa continuerebbe inoltre a presentare i profili di contrasto con l&#8217;art. 24 Cost. «letto in combinato disposto con gli stessi artt. 103 e 113 Cost.», giù  esaminati da questa Corte in ordine all&#8217;esclusione della tutela caducatoria davanti al giudice statale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Vanno considerate in via preliminare le eccezioni sollevate dalle parti costituite in giudizio, nonchè il rilievo della normativa intervenuta in materia.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- Il CONI ha eccepito l&#8217;inammissibilità  delle questioni per difetto di rilevanza, in quanto il potere esercitato dal giudice a quo contestualmente all&#8217;atto di rimessione, di sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione di questa Corte, si è esaurito per effetto della successiva pronuncia del Consiglio di Stato, che, accogliendo l&#8217;appello proposto dalla FIGC, ha respinto la domanda cautelare. Analoga eccezione è stata sollevata dalla FIGC nella memoria depositata in prossimità  dell&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione non è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato non altera invero la pregiudizialità  delle questioni sulle quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi. La definizione dell&#8217;incidente cautelare non fa venire meno la necessità  per il giudice rimettente di applicare l&#8217;art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, come interpretato da questa Corte con la sentenza n. 49 del 2011, per decidere sull&#8217;eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sull&#8217;azione di annullamento, sollevata dalle parti resistenti nel giudizio a quo.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciù² si aggiunga, in ogni caso, che le vicende del provvedimento cautelare successive all&#8217;ordinanza di rimessione, compresa la sua riforma in appello, non sono idonee a produrre effetti sul giudizio costituzionale. Per costante orientamento di questa Corte, il giudizio incidentale di costituzionalità  è autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende successive all&#8217;atto di rimessione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall&#8217;art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La rilevanza della questione deve quindi essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell&#8217;ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti (ex plurimis, sentenze n. 276 del 2016, n. 236 del 2015, n. 242 e n. 164 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 e n. 42 del 2011), e in quel momento essa certamente sussisteva.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l&#8217;inammissibilità  delle questioni sotto due ulteriori profili.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.1. &#8211; In primo luogo, è eccepito il difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice a quo avrebbe dovuto eseguire anche una «valutazione prospettica» del bene della vita richiesto, da identificare non nel riconoscimento della giurisdizione del giudice adito ma nell&#8217;annullamento della decisione disciplinare impugnata, in quanto lesiva, secondo il ricorrente nel processo principale, di una regola «procedurale» sull&#8217;estinzione del giudizio disciplinare. Un analogo profilo di inammissibilità  è sollevato dalla FIGC nella memoria depositata in prossimità  dell&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione non è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «[l]a motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l&#8217;applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità  della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale» (ex plurimis, sentenza n. 105 del 2018), essendo a tal fine sufficiente la non implausibilità  delle ragioni addotte (ex plurimis, sentenze n. 93, n. 39 e n. 32 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente osserva che «[l]a norma de qua, così come interpretata dal giudice delle leggi [&#8230;], precluderebbe all&#8217;odierno ricorrente di ottenere l&#8217;annullamento della sanzione disciplinare a lui irrogata [&#8230;], che solo consentirebbe l&#8217;immediato ripristino della situazione giuridica soggettiva, asseritamente lesa». La motivazione, incentrata sul carattere decisivo della questione preliminare e sulla necessità , per risolverla, di applicare la normativa censurata, è sufficiente a dare conto della rilevanza, non essendo richiesta a tali fini una delibazione nel merito della domanda di annullamento, la cui cognizione da parte del giudice a quo è preclusa dalla stessa normativa censurata.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.2.- In secondo luogo, le questioni sarebbero inammissibili poichè il rimettente si sarebbe limitato a criticare la sentenza n. 49 del 2011 senza sottoporre a questa Corte nuovi elementi o argomentazioni rispetto a quelli giù  a suo tempo da essa esaminati, affermando semplicemente che le sanzioni irrogate dalla giustizia sportiva hanno natura di provvedimenti amministrativi, come tali sindacabili davanti al giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nemmeno questa eccezione è fondata. La riproposizione di questioni identiche a quelle giù  dichiarate non fondate &#8211; se di questo si dovesse trattare nel caso di specie &#8211; non comporterebbe comunque, nemmeno in mancanza di nuovi argomenti che possano militare nel senso di una diversa soluzione, l&#8217;inammissibilità  delle questioni stesse ma, in ipotesi, la loro manifesta infondatezza (ex plurimis, ordinanze n. 96 del 2018, n. 162, n. 138 e n. 91 del 2017, n. 290 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.- Ancora in via preliminare conviene ricordare che, dopo la pronuncia dell&#8217;ordinanza di rimessione, il d.l. n. 220 del 2003 è stato oggetto di modificazioni, ancorchè non riguardanti la normativa censurata, ad opera della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l&#8217;art. 1, comma 647, della citata legge n. 145 del 2018 ha aggiunto alla fine del comma 1 dell&#8217;art. 3 del d.l. n. 220 del 2003 alcune previsioni riguardanti le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società  o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Non investendo tuttavia nemmeno indirettamente la normativa censurata, che concerne le sanzioni disciplinari sportive, si deve concludere che lo ius superveniens lascia inalterato, per quello che qui rileva, il quadro normativo di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Nel merito le questioni sollevate non sono fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- Il rimettente lamenta innanzitutto la violazione degli artt. 103 e 113 Cost. La qualificazione delle decisioni disciplinari sportive come provvedimenti amministrativi, espressione dei poteri pubblici attribuiti alle federazioni sportive nazionali e al CONI, imporrebbe di classificare come interessi legittimi le situazioni soggettive da essi incise, con la conseguenza che ai loro titolari non potrebbe essere negata la tutela di annullamento davanti al giudice amministrativo, pena la violazione delle citate previsioni costituzionali in tema di garanzie giurisdizionali contro gli atti della pubblica amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. &#8211; Il giudice a quo afferma innanzitutto che, sotto questo aspetto, la nuova questione proposta presenterebbe profili diversi da quelli valutati nella sentenza n. 49 del 2011. In tale pronuncia sarebbe stata trattata solo la questione sollevata in riferimento all&#8217;art. 24 Cost., con &#8220;assorbimento&#8221; della prospettata violazione degli artt. 103 e 113 Cost., che il rimettente chiede venga ora esaminata.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale preliminare rilievo sulla portata della sentenza n. 49 del 2011 va respinto. Nella citata pronuncia questa Corte, scrutinando la legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003 in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., dà  espressamente conto del «carattere unitario» della censura sulla quale è chiamata ad esprimersi, che «non attiene ad aspetti specifici relativi alle suddette disposizioni costituzionali, in quanto si incentra su un unico profilo», «compendiabile nel dubbio che la normativa [&#8230;] precluda &#8220;al giudice statale&#8221; [&#8230;] di conoscere questioni che riguardino diritti soggettivi o interessi legittimi». Invocando gli artt. 103 e 113 Cost. &#8211; prosegue la sentenza &#8211; il giudice a quo non ha prospettato «illegittimità  costituzionali diverse da quelle formulate con riferimento all&#8217;art. 24 Cost.», ma ha indicato «il fondamento costituzionale delle funzioni giurisdizionali del giudice amministrativo che il rimettente [stesso], ai sensi di quanto dispone la normativa di cui deve fare applicazione, individua come il &#8220;giudice naturale&#8221; delle suddette controversie» (punto 4.4. del Considerato in diritto).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel suo impianto complessivo, d&#8217;altro canto, la sentenza non omette di considerare i profili di illegittimità  allora segnatamente prospettati &#8211; e ora riproposti dall&#8217;odierno rimettente &#8211; in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. In essa si afferma che la previsione di una «diversificata modalità  di tutela giurisdizionale» dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi limitata al risarcimento del danno per equivalente &#8211; secondo l&#8217;interpretazione offerta dal diritto vivente &#8211; idonea a scongiurare l&#8217;illegittimità  della norma censurata. Tale conclusione &#8211; raggiunta sul rilievo che il legislatore ha realizzato in questo modo un non irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco &#8211; implica un giudizio di compatibilità  costituzionale della «esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono [&#8230;] irrogate le sanzioni disciplinari» (punto 4.5. del Considerato in diritto), esclusione che comprende la tutela reale degli interessi legittimi sui quali le sanzioni eventualmente incidano. Cosicchè è evidente che, là  dove afferma che «la mancanza di un giudizio di annullamento» non viola «quanto previsto dall&#8217;art. 24 Cost.», la sentenza n. 49 del 2011 non lascia spazio nemmeno ai diversi dubbi di legittimità  per violazione degli artt. 103 e 113 Cost., i quali, secondo le parole della stessa pronuncia, costituiscono il «fondamento costituzionale» della tutela demolitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciù² si può aggiungere che non apporta nuovi profili di illegittimità , diversi da quelli giù  esaminati, nemmeno la prospettata qualificazione delle decisioni degli organi della giustizia sportiva come provvedimenti amministrativi, dal momento che la stessa sentenza n. 49 del 2011 non esclude che le sanzioni sportive possano ledere anche situazioni giuridiche aventi consistenza di interesse legittimo e ne colloca di conseguenza la tutela risarcitoria per equivalente nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo quanto previsto dall&#8217;art. 133, comma 1, lettera z), dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo).</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.1.- La pronuncia richiamata considera dunque in modo unitario e sistematico la compatibilità  della normativa censurata con gli artt. 24, 103 e 113 Cost. e in questa prospettiva estende la sua analisi al profilo della pienezza e dell&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, contrariamente a quanto assunto dal giudice a quo, che pretende di isolare tale specifico profilo e di escluderlo dal decisum senza considerare, come sarebbe stato necessario, che «l&#8217;art. 24, come pure il successivo art. 113 Cost., enunciano [entrambi] il principio dell&#8217;effettività  del diritto di difesa, il primo in ambito generale, il secondo con riguardo alla tutela contro gli atti della pubblica amministrazione» (ex plurimis, sentenza n. 71 del 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito la sentenza n. 49 del 2011 esclude che delle menzionate disposizioni costituzionali vi sia stata lesione, dal momento che la normativa contestata, nell&#8217;interpretazione offerta dal diritto vivente e fatta propria da questa Corte, tiene ferma la possibilità , per chi ritenga di essere stato leso nei suoi diritti o interessi legittimi da atti di irrogazione di sanzioni disciplinari, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno e che questa forma di tutela per equivalente, per quanto diversa rispetto a quella di annullamento in via generale assegnata al giudice amministrativo, risulta in ogni caso idonea, nella fattispecie, a corrispondere al vincolo costituzionale di necessaria protezione giurisdizionale dell&#8217;interesse legittimo. La scelta legislativa che la esprime è frutto infatti del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il menzionato principio costituzionale di pienezza ed effettività  della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo &#8211; che trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost. &#8211; «bilanciamento che lo ha indotto [&#8230;] ad escludere la possibilità  dell&#8217;intervento giurisdizionale maggiormente incidente» su tale autonomia, mantenendo invece ferma la tutela per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.2.- Chiarito così che i profili di censura della normativa contestata in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. risultano essere stati diffusamente esaminati nella più¹ volte citata sentenza n. 49 del 2011, questa Corte ritiene che non vi siano ragioni di sorta per discostarsi dalle conclusioni di infondatezza della questione espresse nella stessa pronuncia, che meritano di essere integralmente confermate, sia per quanto riguarda il rilievo dei valori costituzionali in gioco, sia per quanto attiene alla valutazione di ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore con la articolata definizione &#8211; nella disciplina definita nel d.l. n. 220 del 2003 così come interpretata dal diritto vivente &#8211; del sistema della tutela giurisdizionale in ambito sportivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiamando per il resto quanto giù  ampiamente esposto nella citata sentenza, è sufficiente sottolineare di seguito alcuni profili la cui trattazione è sollecitata dalle argomentazioni svolte nell&#8217;ordinanza di rimessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo riferimento è alla natura, per taluni profili originaria e autonoma, dell&#8217;ordinamento sportivo, che di un ordinamento giuridico presenta i tradizionali caratteri di plurisoggettività , organizzazione e normazione propria.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all&#8217;apertura dell&#8217;ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell&#8217;organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell&#8217;individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità  (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Con la conseguenza che eventuali collegamenti con l&#8217;ordinamento statale, allorchè i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore statale, devono essere disciplinati tenendo conto dell&#8217;autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice.</p>
<p style="text-align: justify;">Per altro verso, la disciplina legislativa di meccanismi di collegamento, anche diretto, fra l&#8217;ordinamento sportivo e l&#8217;ordinamento statale trova un limite nel necessario rispetto dei principi e dei diritti costituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">La regolamentazione statale del sistema sportivo deve dunque mantenersi nei limiti di quanto risulta necessario al bilanciamento dell&#8217;autonomia del suo ordinamento con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, fra le quali vi sono &#8211; per quanto qui interessa trattando della giustizia nell&#8217;ordinamento sportivo &#8211; il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività  della tutela giurisdizionale presidiati dagli artt. 24, 103 e 113 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">In termini concreti tutto ciù² fa sì che la tutela dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, se non può evidentemente comportare un sacrificio completo della garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, può tuttavia giustificare scelte legislative che, senza escludere tale protezione, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa &#8220;non armoniche&#8221;, come il legislatore ha valutato che fosse, nel caso in esame, la tutela costitutiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 49 del 2011, come visto, questa Corte ha adottato una pronuncia adeguatrice che individua nell&#8217;interpretazione offerta dal diritto vivente la «chiave di lettura» della normativa sottoposta al suo esame, idonea a fugare il dubbio, giustificato dal dato letterale della norma censurata, che essa precluda ogni forma di protezione giurisdizionale. In base a tale ricostruzione il giudice amministrativo può comunque conoscere delle questioni disciplinari che riguardano diritti soggettivi o interessi legittimi, poichè l&#8217;esplicita riserva a favore della giustizia sportiva, se esclude il giudizio di annullamento, non intacca tuttavia la facoltà  di chi ritenga di essere stato leso nelle sue posizioni soggettive, ivi comprese quelle di interesse legittimo, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno. A tali fini non opera infatti la riserva a favore della giustizia sportiva, davanti alla quale del resto la pretesa risarcitoria non potrebbe essere fatta valere.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa scelta interpretativa, costituzionalmente orientata, si fonda su una valutazione di non irragionevolezza del bilanciamento effettuato dal legislatore, che ha escluso «la possibilità  dell&#8217;intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo» (punto 4.5. del Considerato in diritto) e limitato l&#8217;intervento stesso alla sola tutela per equivalente di situazioni soggettive coinvolte in questioni nelle quali l&#8217;autonomia e la stabilità  dei rapporti costituisce di regola dimensione prioritaria rispetto alla tutela reale in forma specifica, per il rilievo che i profili tecnici e disciplinari hanno nell&#8217;ambito del mondo sportivo. Ambito nel quale, invero, le regole proprie delle varie discipline e delle relative competizioni si sono formate autonomamente secondo gli sviluppi propri dei diversi settori e si connotano normalmente per un forte grado di specifica tecnicità  che va per quanto possibile preservato.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.3.- Deve essere poi respinta la tesi del carattere costituzionalmente necessitato della tutela demolitoria degli interessi legittimi, dal quale il rimettente desume l&#8217;incompatibilità  con gli artt. 103 e 113 Cost. di qualsiasi limitazione legislativa di tale forma di tutela giurisdizionale contro gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Come questa Corte ha giù  avuto modo di affermare, se è fuor di dubbio che i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale espressi dagli artt. 24 e 113 Cost. devono avere applicazione rigorosa a garanzia delle posizioni giuridiche dei soggetti che ne sono titolari, ciù² non significa che il citato art. 113 Cost., correttamente interpretato, sia diretto ad assicurare in ogni caso e incondizionatamente una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile contro l&#8217;atto amministrativo, spettando invece al legislatore ordinario un certo spazio di valutazione nel regolarne modi ed efficacia (sentenze n. 100 del 1987, n. 161 del 1971 e n. 87 del 1962). Ancora più¹ precisamente, questa Corte ha affermato che «[i]l [&#8230;] secondo comma dell&#8217;art. 113 non può essere interpretato senza collegarlo col comma che lo segue immediatamente e che contiene la norma, secondo la quale la legge può determinare quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti della pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge medesima. Il che sta a significare che codesta potestà  di annullamento non è riconosciuta a tutti indistintamente gli organi di giurisdizione, nè è ammessa in tutti i casi, e non produce in tutti i casi i medesimi effetti» (sentenza n. 87 del 1962). Ciù², fermo restando naturalmente che, affinchè il precetto costituzionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. possa dirsi rispettato, è comunque «indispensabile [&#8230;] che la norma, la quale si discosti dal modello accolto in via generale per l&#8217;impugnazione degli atti amministrativi, sia improntata a ragionevolezza e adeguatezza» (sentenza n. 100 del 1987).</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.4. Le limitazioni alla tutela giurisdizionale &#8211; delle quali il rimettente si duole sottolineando la mancanza di un rimedio di integrale ripristino della posizione soggettiva compromessa &#8211; non solo restano, come appena visto, nell&#8217;ambito di ciù² che è costituzionalmente tollerabile in esito al descritto bilanciamento, ma non sono comunque ignote al sistema normativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ricordato anche nella sentenza n. 49 del 2011 (punto 4.5. del Considerato in dirtto, dove si menziona il disposto dell&#8217;art. 2058 del codice civile, richiamato dall&#8217;art. 30 cod. proc. amm.), l&#8217;esclusione della tutela costitutiva di annullamento e la limitazione della protezione giurisdizionale al risarcimento per equivalente non è un&#8217;opzione sconosciuta al nostro ordinamento. Si tratta, al contrario, di una scelta che corrisponde a una «tecnica di tutela assai diffusa e ritenuta pienamente legittima in numerosi e delicati comparti», tra i quali l&#8217;ambito lavoristico, come ha osservato la giurisprudenza di legittimità  occupandosi proprio delle disposizioni qui censurate (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 dicembre 2018, n. 32358). E anche questa Corte, pronunciandosi sullo stesso tema delle tutele obbligatorie in ambito lavoristico, «ha espressamente negato che il bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4 e 41 Cost., terreno su cui non può non esercitarsi la discrezionalità  del legislatore, imponga un determinato regime di tutela (sentenza n. 46 del 2000, punto 5. del Considerato in diritto)», riconoscendo che «[i]l legislatore ben può, nell&#8217;esercizio della sua discrezionalità , prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario (sentenza n. 303 del 2011), purchè un tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza» (sentenza n. 194 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altro canto, se, come appena visto, il risarcimento rappresenta in linea generale una forma in sì© non inadeguata di protezione delle posizioni dei soggetti colpiti dalle sanzioni sportive, non va trascurato il rilievo che assume, nell&#8217;ambito di una vicenda connotata pubblicisticamente quale quella in esame, l&#8217;accertamento incidentale condotto dal giudice amministrativo sulla legittimità  dell&#8217;atto, di cui anche gli organi dell&#8217;ordinamento sportivo non possono non tenere conto.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esclusione della tutela costitutiva non comporta di regola conseguenze costituzionalmente inaccettabili nemmeno sul piano della adeguatezza della tutela cautelare, nel senso dell&#8217;impossibilità  di ottenere la sospensione interinale dell&#8217;efficacia degli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive. L&#8217;esigenza di protezione provvisoria delle pretese fatte valere in giudizio, ricadente essa stessa nell&#8217;ambito di operatività  delle garanzie offerte dagli artt. 24, 103 e 113 Cost., può trovare invero una risposta nei caratteri di atipicità  e ampiezza delle misure cautelari a disposizione di tale giudice &#8211; che in base all&#8217;art. 55 cod. proc. amm. può adottare le «misure cautelari [&#038;] che appaiono, secondo le circostanze, più¹ idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso» &#8211; e nella possibilità  che in questo ambito vengano disposte anche ingiunzioni a pagare somme in via provvisoria.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.- In secondo luogo, il TAR rimettente chiede espressamente un riesame della questione giù  decisa da questa Corte nella citata sentenza n. 49 del 2011, sull&#8217;assunto che permarrebbero profili di contrasto con l&#8217;art. 24 Cost. letto in combinato disposto con gli stessi artt. 103 e 113 Cost., perchè la sentenza n. 49 del 2011 avrebbe riconosciuto la «equipollenza» tra le due forme di tutela, caducatoria e risarcitoria, in mancanza di un principio generale dell&#8217;ordinamento che lo consenta e di una «espressa scelta» del legislatore, che dovrebbe avere comunque natura eccezionale.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa prospettiva i motivi di censura si risolvono in una critica alla pronuncia di questa Corte nella parte in cui ha giudicato conforme a Costituzione un assetto normativo che, in base al diritto vivente, riconosce al destinatario della sanzione la sola tutela risarcitoria. La critica tende, in definitiva, a dimostrare che le disposizioni censurate, anche se interpretate nel senso accolto dalla sentenza n. 49 del 2011, violerebbero l&#8217;art. 24 Cost., riconoscendo una tutela che non equivale a quella caducatoria, sia per la diversità  del bene della vita conseguibile ope iudicis, giacchè con l&#8217;annullamento di una sanzione disciplinare non ancora eseguita si può ottenere il completo ripristino della situazione soggettiva compromessa, anzichè una «prestazione diversa da quella originaria», sia per l&#8217;aggravio dell&#8217;onere probatorio da assolvere ai fini del risarcimento del danno, avente per oggetto gli elementi costitutivi dell&#8217;illecito civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice a quo muove da una lettura non corretta della sentenza n. 49 del 2011, la quale non afferma la «equipollenza» tra le due tutele, ma si limita a escludere che la mancanza di un giudizio di annullamento sia di per sì© in contrasto con quanto previsto dall&#8217;art. 24 Cost., in quanto la disciplina in discussione riconosce all&#8217;interessato, secondo il diritto vivente, «una diversificata modalità  di tutela giurisdizionale». La sentenza prende le mosse dall&#8217;espresso presupposto che la forma di tutela per equivalente sia sicuramente diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo, ma giudica il rimedio risarcitorio di regola idoneo a garantire un&#8217;attitudine riparatoria adeguata (punto 4.5. del Considerato in diritto).</p>
<p style="text-align: justify;">La soluzione non si fonda dunque su una presunta equiparazione dei due rimedi, che all&#8217;evidenza non sussiste, ma, come ripetuto più¹ volte, sulla non irragionevolezza dello specifico limite legislativo posto alla tutela delle posizioni soggettive lese, la cui introduzione non deve ritenersi in assoluto preclusa dalle norme costituzionali che garantiscono il diritto di difesa e il principio di effettività  della tutela giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tutte le ragioni giù  esposte sopra, non è quindi pertinente il richiamo, operato dal giudice a quo, alla natura generale della tutela caducatoria di fronte all&#8217;invalidità  degli atti amministrativi, e alla prospettata eccezionalità  delle disposizioni che ne prevedono la sostituzione con quella risarcitoria. E del resto è lo stesso giudice a quo che, nell&#8217;ipotizzare che alla tutela generale di annullamento possa sostituirsi il risarcimento del danno, sia pure per scelta legislativa eccezionale, finisce per presupporre che la prima non ha natura costituzionalmente inderogabile.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- In conclusione, le questioni non sono fondate sotto nessuno dei profili prospettati dal rimettente.</p>
<p> Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2019-n-160/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2019 n.5697</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-5-2019-n-5697/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-5-2019-n-5697/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2019 n.5697</a></p>
<p>Pres. Panzironi, Est. Petrucciani In tema di giurisdizione e risarcimento del danno nel caso di mancato &#8220;ripescaggio&#8221; per l&#8217;ammissione al campionato di calcio della serie B 1. Ordinamento sportivo &#8211; Competizioni professionistiche &#8211; Ammissione &#8211; Campionato di calcio -Serie B &#8211; Mancato &#34;ripescaggio&#34; &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Presupposti 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-5-2019-n-5697/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2019 n.5697</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-5-2019-n-5697/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2019 n.5697</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Panzironi,  Est. Petrucciani</span></p>
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<p>In tema di giurisdizione e risarcimento del danno nel caso di mancato &#8220;ripescaggio&#8221; per l&#8217;ammissione al campionato di calcio della serie B</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Ordinamento sportivo &#8211; Competizioni professionistiche &#8211; Ammissione &#8211; Campionato di calcio -Serie B &#8211; Mancato &quot;ripescaggio&quot; &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Presupposti<br /> 2. Ordinamento sportivo &#8211; Autonomia -Competizioni professionistiche &#8211; Ammissione &#8211; Rilevanza per l&#8217;ordinamento generale &#8211; Conseguenze</strong></div>
<p> <strong>3. Ordinamento sportivo &#8211; Competizioni professionistiche &#8211; Ammissione &#8211; Campionato di calcio -Serie B &#8211; Mancato &quot;ripescaggio&quot; &#8211; Giurisdizione del G.A. &#8211; Ragioni</strong></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. Va escluso il risarcimento del danno per mancato &#8220;ripescaggio&#8221; di una società  nel campionato di calcio &#8211; nella specie della serie B &#8211; qualora non si dimostri una concreta probabilità  di ammissione alla competizione.Â In effetti, l&#8217;operatore può beneficiare del risarcimento per equivalente solo se la sua chance di ottenere il bene cui aspira ha effettivamente raggiunto un&#8217;apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule &quot;probabilità  seria e concreta&quot; o anche &quot;significativa probabilità &quot; di conseguimento. Al di sotto di tale livello, dove c&#8217;è la &quot;mera possibilità &quot;, vi è solo un ipotetico danno comunque non meritevole di reintegrazione, poichè in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto.</em></div>
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<div style="text-align: justify;"><em>2. In tema autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, la possibilità  di essere ammessi a svolgere attività  agonistica &#8211; disputando le gare ed i campionati organizzati dalle Federazioni sportive facenti capo al CONI &#8211; non è una situazione certo irrilevante per l&#8217;ordinamento giuridico generale e, come tale, non meritevole di tutela da parte di questo. In effetti, si tratta di una questione riguardante l&#8217;organizzazione stessa delle manifestazioni sportive, con immediata e diretta incidenza su contrapposti fondamentali diritti di libertà , oltre che di posizioni soggettive di sicuro rilievo patrimoniale. Del resto, nell&#8217;attività  di organizzazione di competizioni calcistiche nazionali le Federazioni &#8211; nella specie la FIGC &#8211; agiscono come organo delegato del CONI e, dunque, partecipano della natura di ente pubblico di quest&#8217;ultimo esercitando poteri di carattere autoritativo. (Pertanto, nella specie, è stata ritenuta conforme a Costituzione la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie sulla ammissione alle competizioni sportive professionistiche).</em></div>
<div style="text-align: justify;"> <em>3. Il principio sancito dall&#8217;art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione si determina &quot;con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda&quot; trova la sua ragione d&#8217;essere in esigenze di economia processuale perchè è diretto a favorire, e non giù  ad impedire, la &quot;perpetuatio iurisdictionis&quot;. Pertanto, tale principio trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adito, non invece nel caso inverso in cui il mutamento dello stato di fatto o di diritto comporti l&#8217;attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (nella specie sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo anche se il ricorso,Â relativo al mancato &quot;ripescaggio&quot;  nelÂ campionato di calcio della serie B, è stato proposto prima della nuova disciplina che inserito nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva l&#8217;ammissione alle competizioni sportive).</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p> Pubblicato il 07/05/2019<br /> N. 05697/2019 REG.PROV.COLL.<br /> N. 11425/2018 REG.RIC.<br /> N. 01387/2019 REG.RIC. </p>
<div style="text-align: justify;"> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 11425 del 2018, proposto da Fc Pro Vercelli 1892 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari e Flavia Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Gabriele Cacciotti in Roma, via del Mascherino 72;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Italiana Calcio Professionistico, Ternana Calcio S.p.a., Novara Calcio S.p.a., Virtus Entella S.r.l., Calcio Catania S.p.a., non costituiti in giudizio;  Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati dagli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Panama 58;  Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;  Robur Siena S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Di Ciommo e Antonio De Rensis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> As Cittadella S.r.l., Perugia Calcio S.r.l., Delfino Pescara 1936 S.p.a., Calcio Padova S.p.a., Fc Crotone S.r.l., Spezia Calcio S.r.l., Venezia Fc S.r.l., Us Lecce S.p.a., Us Cremonese S.p.a., Us Città  di Palermo S.p.a., Us Salernitana 1919 S.r.l., Benevento Calcio S.r.l., Cosenza Calcio S.r.l., Hellas Verona Football Club S.p.a., Brescia Calcio S.p.a., Ascoli Calcio 1898 Fc S.p.a., As Livorno Calcio S.r.l., Carpi Fc 1909 S.r.l., Foggia Calcio S.r.l., non costituiti in giudizio;  sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2019, proposto da F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, Flavia Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Gabriele Cacciotti in Roma, via del Mascherino 72;  <strong><em>contro</em></strong><br /> F.I.G.C.-Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Panama 58;  Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Italiana Calcio Professionistico, Ternana Calcio S.p.a., Novara Calcio S.p.a., Robur Siena S.p.a., Virtus Entella S.r.l., Calcio Catania S.p.a., non costituiti in giudizio;  Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;  <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> A.S. Cittadella S.r.l., A.C. Perugia Calcio S.r.l., Delfino Pescara 1936 S.p.a., Calcio Padova S.p.a., Fc Crotone S.r.l., Spezia Calcio S.r.l., Venezia Fc S.r.l., U.S. Lecce S.p.a., U.S. Cremonese S.p.a., U.S. Citta di Palermo S.p.a., U.S. Salernitana 1919 S.r.l., Benevento Calcio S.r.l., Cosenza Calcio S.r.l., Hellas Verona Football Club S.p.a., Brescia Calcio S.p.a., Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.a., A.S. Livorno Calcio S.r.l., Carpi F.C. 1909 S.r.l., Foggia Calcio S.r.l., non costituiti in giudizio;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> quanto al ricorso n. 11425 del 2018:<br /> della decisione resa dal Tribunale Federale Nazionale &#8211; sezione Disciplinare C.U. n. 22/TFN &#8211; SD (2018/2019) pubblicata in data 1.10.2018 nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società  ricorrente, ancorchè dalla medesime non conosciuto ed in particolare delle delibere assunte dall&#8217;assemblea della lega Serie BÂ del 10 e del 30.07.2018 inerenti il blocco dei ripescaggi, il calendario della Lega Serie BÂ pubblicato con CU n. 10 nonchè le delibere del Commissario Straordinario della FIGC pubblicate con i CU nn. 47, 48 e 49 del 13.08.2018;<br /> quanto al ricorso n. 1387 del 2019:<br /> della decisione C.U. 40/CFA con motivazioni pubblicate con C.U. 54/CFA del 29 novembre 2018 e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione ed in particolare la decisone n. 22TFN ed i CU nn. 47,48,49 del Commissario Straordinario, per la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali consequenziali subiti e subendi dalla società  Pro Vercelli nonchè dei danni non patrimoniali.</p>
<p> Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie BÂ e di Robur Siena S.p.a.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 marzo 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con il ricorso in epigrafe la F.C. Pro Vercelli s.r.l. ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale &#8211; Sezione Disciplinare F.I.G.C. pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-Sezione Disciplinare del 1 ottobre 2018, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso le delibere assunte dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. pubblicate con i comunicati ufficiali n. 47 del 13 agosto 2018, n. 48 del 13 agosto 2018 e n. 49 del 13 agosto 2018, con i quali è stato modificato l&#8217;organico del Campionato di Serie B, portandolo da 22 a 19 squadre, e conseguentemente disposto di non procedere all&#8217;integrazione dell&#8217;organico di tale campionato, revocando il precedente C.U. n. 54 del 30 maggio 2018.<br /> La ricorrente ha esposto che, al termine del campionato di Serie BÂ 2017/2018, risultava retrocessa nel Campionato di Serie C; la F.I.G.C., con il C.U. n. 54 del 30 maggio 2018, aveva stabilito i criteri per l&#8217;integrazione degli organici dei campionati di Serie A e Serie BÂ nella stagione sportiva 2018/2019 in caso di vacanza di organico e, risultando all&#8217;esito delle varie fasi previste dal Sistema Licenze Nazionali non ammesse al Campionato di Serie BÂ 2018/2019 tre squadre, con conseguente necessità  di completare l&#8217;organico del Campionato di Serie BÂ con tre ripescaggi in sostituzione delle predette società  non ammesse, con C.U. n. 18 del 18 luglio 2018 aveva stabilito il termine perentorio del 27 luglio 2018 per la presentazione delle domande da parte delle società  che avevano interesse a candidarsi per l&#8217;integrazione dell&#8217;organico del Campionato di Serie Bstagione sportiva 2018/2019.<br /> La FC Pro Vercelli aveva quindi presentato la domanda di ripescaggio.<br /> Nelle more il citato C.U. n. 54/2018, recante i criteri per l&#8217;integrazione degli organici dei campionati di Serie A e B, veniva impugnato dal Novara Calcio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale che, con decisione del 17 luglio 2018 (C.U. n. 7/TFN), confermata con decisione della Corte Federale d&#8217;Appello del 6 agosto 2018 (C.U. n. 008/CFA), accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la delibera impugnata nella parte in cui aveva disposto che dovessero essere escluse dalle procedure di ripescaggio le Società  sanzionate in via disciplinare per mancato pagamento di emolumenti, ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo fine carriera nei confronti dei propri tesserati, dipendenti e collaboratori, in riferimento alle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.<br /> Le società  Ternana, Pro Vercelli e Siena avevano impugnato tale decisione davanti al Collegio di Garanzia del CONI per ottenerne l&#8217;annullamento e, quindi, la conferma della delibera del Commissario Straordinario sui criteri di ripescaggio e integrazione dell&#8217;organico del Campionato di Serie B. Il Presidente del Collegio di Garanzia, con decreto presidenziale prot. n. 544 del 10 agosto 2018, aveva sospeso cautelarmente gli effetti della decisione impugnata, fissando per la trattazione del merito della questione l&#8217;udienza pubblica del 7 settembre 2018.<br /> In data 13 agosto 2018 il Commissario Straordinario della FIGC, tenuto conto dei ricorsi pendenti sui criteri di ripescaggio e a fronte dell&#8217;intendimento espresso dall&#8217;Assemblea della Lega di B, che non aveva provveduto ad esaminare i titoli delle società  richiedenti il ripescaggio, avendo optato per la riduzione a 19 squadre dell&#8217;organico del Campionato di Serie B, aveva pubblicato con i C.U. nn. 47-48-49 del 13 agosto 2018 le tre delibere impugnate, con le quali aveva modificato l&#8217;ordinamento del campionato di Serie B, portandolo a 19 squadre, con conseguente annullamento del C.U. n. 54 del 30 maggio 2018 e della procedura di integrazione del relativo organico.<br /> La ricorrente aveva impugnato le delibere commissariali pubblicate in data 13 agosto 2018, oltre al calendario di Serie BÂ pubblicato in data 14 agosto 2018, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, che, in data 11 settembre 2018, aveva dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto i provvedimenti gravati avrebbero dovuto essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia della FIGC.<br /> La FC Pro Vercelli aveva, quindi, proposto ricorso in data 12 settembre 2018 davanti al Tribunale Federale Nazionale &#8211; Sezione Disciplinare, che all&#8217;esito della discussione orale, con il provvedimento impugnato, aveva dichiarato inammissibile il gravame, ritenendo non sussistente un diritto al ripescaggio, non essendo tale procedura normata dalla disciplina federale, e ravvisando in capo alle squadre che avevano presentato la relativa domanda &#8220;un interesse semplice (cd. interesse amministrativamente protetto) alla conclusione della procedura&#8221;, come tale non tutelabile.<br /> Nelle more, con decreto legge 5 ottobre 2018, n. 115, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233 il 6 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 7 ottobre 2018, sono state emanate &#8220;Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive&#8221; ed in particolare, all&#8217;art. 1, sono state apportate modifiche al codice del processo amministrativo, riservando al giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società  o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.<br /> Al successivo comma 4 del medesimo art. 1 è stata prevista l&#8217;applicazione delle disposizioni del d.l. n. 115/2018 &#8220;anche ai processi ed alle controversie in corso&#8221;, con espressa previsione di impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all&#8217;entrata in vigore del citato decreto per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.<br /> Sulla base di tali disposizioni la ricorrente ha pertanto proposto il gravame avverso la decisione del TFN-Sezione Disciplinare pubblicata sul C.U. N. 22/TFN Sez. Disc. del 1 ottobre 2018.<br /> A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:<br /> 1.erronea e/o falsa applicazione delle norme sull&#8217;interesse ad agire &#8211; esistenza di un interesse qualificato e tutelato in capo alla FC Pro Vercelli, avendo la decisione impugnata ritenuto insussistente, nell&#8217;ordinamento federale, un diritto al ripescaggio e, conseguentemente, ravvisato in capo alle ricorrenti un mero interesse semplice alla conclusione della procedura, non tutelabile;<br /> 2. nullità  delle delibere emanate dal Commissario straordinario della FIGC per violazione dell&#8217;articolo 13 N.o.i.f. e violazione dell&#8217;art. 21-septies l. 241/90, mancata sottoscrizione, in quanto le delibere impugnate non risultavano sottoscritte dal Segretario della FIGC come previsto dalla normativa federale;<br /> 3. eccesso di potere; sviamento di potere; abuso d&#8217;ufficio; violazione e/o falsa applicazione della delibera della giunta del CONI n. 52 del 1.2.2018; illegittimità  e nullità  delle delibere emesse con<br /> C.U. 47 &#8211; 48 &#8211; 49 del 13 agosto 2018, in quanto il Commissario straordinario era stato nominato al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per il funzionamento della Federazione, &#8220;ivi inclusa l&#8217;eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari, al fine di consentire la corretta ricostituzione degli Organi Federali &#8211; in tutte le sue componenti &#8211; e la celebrazione dell&#8217;Assemblea straordinaria elettiva&#8221; e non era, pertanto, non legittimato ad adottare modificazioni dell&#8217;ordinamento vigente (disciplinato dalle N.o.i.f.) con riguardo alle modalità  di effettuazione dei Campionati e al numero di squadre previste in seno agli stessi;<br /> 4. illegittimità  del Comunicato ufficiale n. 47 del 13 agosto 2018 per eccesso di potere e violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 50 comma 2 N.o.i.f., del principio di retroattività  e del principi di democrazia, in quanto la nuova formulazione della norma citata attribuiva al Consiglio Federale il potere di modificare a proprio piacimento il format dei Campionati, al ricorrere di concreti rischi in ordine al regolare e/o tempestivo avvio degli stessi, senza specificare in alcun modo i rischi da evitare, ed era stata adottata senza acquisire il parere delle Leghe interessate e senza prevedere una graduale introduzione delle modifiche;<br /> 7. illegittimità  del comunicato ufficiale n. 48 del 13 agosto 2018 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione del principio di ragionevolezza, illogicità  e/o contraddittorietà  dei provvedimenti, in quanto il comunicato citato aveva abrogato le disposizioni contenute nel C. U. n. 54 del 30 maggio 2018, contenente i criteri riguardanti i ripescaggi perÂ Serie A e Serie B, nonostante al riguardo fossero pendenti giudizi innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni e allorquando le società  avevano giù  presentato le domande di ripescaggio;<br /> 8. illegittimità  del comunicato ufficiale n. 49 del 13 agosto 2018 per eccesso di potere e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 50 N.o.i.f., in quanto i vizi che inficiavano i C.U. 47 e 48 travolgevano di conseguenza anche il C.U. 49 con il quale il Commissario Straordinario aveva deliberato di &#8220;non procedere all&#8217;integrazione delle vacanze d&#8217;organico del Campionato di Serie B&#8221; e il C.U. 10 della LNPB con cui erano stati pubblicati i calendari.<br /> Si sono costituiti la FIGC e la Lega Nazionale Professionisti Serie BÂ resistendo al ricorso; la Robur Siena s.p.a. chiedendone l&#8217;accoglimento.<br /> Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2018 questa Sezione ha accolto l&#8217;istanza cautelare, rilevando che la controversia in esame rientra nella giurisdizione di questo Tribunale per effetto delle disposizioni del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società  o associazioni sportive professionistiche, e ritenendo sussistente una posizione differenziata e qualificata, rispetto alla determinazione dell&#8217;organico del campionato, in capo alle aspiranti che avevano presentato la domanda di partecipazione, posizione lesa dalla revoca della giù  avviata procedura di ripescaggio, adottata nel corso della gestione commissariale, senza acquisire il parere delle leghe interessate e con immediata efficacia sul campionato che sarebbe a breve iniziato.<br /> Con decreto monocratico n. 5268 del 27 ottobre 2018 il Consiglio di Stato, adito con appello cautelare dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, ritenuto <em>prima facie</em>Â insussistente l&#8217;effettivo superamento &#8211; da parte del Commissario Straordinario della F.I.G.C. nell&#8217;adozione degli atti impugnati &#8211; dei limiti della delega conferitagli, e ritenute, altresì, corrette le considerazioni di cui alla decisione del Tribunale Federale Nazionale 1° ottobre 2018, n. 22, circa la qualificazione, in termini di mero interesse semplice non tutelabile, della posizione delle società  non &#8220;ripescate&#8221;, in considerazione anche dell&#8217;esigenza di garantire il regolare ulteriore svolgimento dei campionati giù  in corso, ha sospeso gli effetti dell&#8217;ordinanza cautelare di accoglimento.<br /> All&#8217;esito della camera di consiglio collegiale del 15 novembre 2018, con ordinanza cautelare n. 5513/2018 il Consiglio di Stato, rilevato che la Pro Vercelli ha dichiarato di non avere più¹ interesse alla domanda cautelare proposta innanzi al T.a.r. per il Lazio e da questo accolta, ha dichiarato l&#8217;originaria istanza cautelare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e conseguentemente improcedibile l&#8217;appello cautelare proposto dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B.<br /> Con autonomo ricorso sub r.g. 1387/2019, affidato alle medesime censure, la ricorrente ha impugnato la decisione della Corte Federale di Appello che ha dichiarato inammissibile, stante la vigenza del sopravvenuto d.l. n. 115/2018, l&#8217;appello che la ricorrente aveva cautelativamente proposto avverso la pronuncia del Tribunale Federale giù  impugnata innanzi a questo TAR, chiedendo altresì la condanna della FIGC e della Lega Nazionale Professionisti Serie BÂ al risarcimento dei danni subiti per effetto dei provvedimenti impugnati.<br /> Alla pubblica udienza del 26 marzo 2019 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi n.r.g. 11425/2018 e 1387/2019, stante la connessione oggettiva e soggettiva sussistente tra gli stessi, in quanto proposti dalla medesima ricorrente avverso provvedimenti collegati.<br /> Sempre preliminarmente va esaminata la questione della sussistenza o meno della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame.<br /> Al riguardo si rileva che con il decreto legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante &#8220;Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive&#8221;, pubblicato il 6 ottobre 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo, è stata introdotta (sub lettera «z-septies») una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva all&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 133, comma 1, c.p.a., avente ad oggetto &#8220;le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società  o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche&#8221;; con riferimento a tali controversie è stata prevista, poi, la competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ampliando le ipotesi di cui all&#8217;art. 135 c.p.a., e l&#8217;applicazione del rito abbreviato di cui all&#8217;art. 119 c.p.a..<br /> Il decreto legge non è stato convertito, nè la comunicazione di mancata conversione contiene norma di disciplina transitoria.<br /> Successivamente l&#8217;art. 1 della legge di bilancio (legge 30 dicembre 2018, n. 145), è nuovamente intervenuta in materia, reintroducendo disposizioni di contenuto analogo a quelle del decreto decaduto.<br /> In particolare, il comma 647 ha apportato modificazioni all&#8217;articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, aggiungendo, questa volta nel testo della norma che delinea l&#8217;assetto dei rapporti tra giurisdizione statale e ordinamento sportivo, la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e della competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, sulle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società  o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche; è stata ribadita anche l&#8217;applicazione, in questi casi, del rito speciale di cui all&#8217;art. 119 c.p.a..<br /> In relazione a tali controversie il legislatore ha escluso, allo stato attuale, ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, facendo comunque salva la possibilità  per il CONI e le Federazioni sportive di prevedere organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo che decidano tali questioni anche nel merito ed in unico grado, e le cui statuizioni siano impugnabili dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.<br /> In via transitoria è stata prevista la possibilità  di riproporre innanzi al T.A.R., nel termine di trenta giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge, le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società  o associazioni sportive, introducendo a tal fine il meccanismo della <em>translatio iudicii</em>Â codificato dall&#8217;articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.<br /> Il comma 650 ha previsto espressamente l&#8217;applicabilità  delle disposizioni citate ai processi ed alle controversie in corso alla data della sua entrata in vigore.<br /> Il presente ricorso è stato proposto dopo la pubblicazione del decreto legge n. 115/2018, poi decaduto per la mancata conversione in legge, e prima dell&#8217;entrata in vigore della legge n. 145/2018, intervenuta successivamente.<br /> Come noto, la decadenza del decreto legge comporta che le relative disposizioni perdano efficacia ex tunc, se non ne sia disposta la salvezza dal legislatore ai sensi dell&#8217;art. 77 Cost., cosa nella specie non avvenuta espressamente.<br /> Ciù² comporterebbe, di conseguenza, l&#8217;inapplicabilità  del meccanismo di cui all&#8217;art. 5 c.p.c., per il quale giurisdizione e competenza si determinano con riguardo alla legge vigente alla data della proposizione della domanda e su di esse non rilevano i successivi mutamenti normativi, in deroga alla regola dell&#8217;art. 11 disp. gen. (<em>tempus regit actum</em>), di tal che, essendo venuta meno retroattivamente la nuova disciplina, sulla cui base è stato presentato il ricorso, non potrebbero applicarsi le norme di nuova introduzione.<br /> Come noto, infatti, l&#8217;art. 5 c.p.c., che dichiara irrilevanti i mutamenti delle norme sulla giurisdizione sopravvenuti nel corso del giudizio, non si applica nel caso di dichiarazione di mancata conversione del decreto legge o illegittimità  costituzionale della norma sulla giurisdizione, non potendosi ravvisare una successione nel tempo delle leggi che regolano la giurisdizione a fronte del venir meno degli effetti del decreto legge a far data dalla sua entrata in vigore.<br /> Tuttavia, la riproposizione del contenuto del decreto legge non convertito in modo quasi identico nella legge di bilancio 2018, e l&#8217;espressa previsione della sua applicazione ai processi pendenti, ben può essere interpretata nel senso di una sanatoria impropria degli effetti del decreto, consentendo di ritenere applicabili alla controversia in esame le nuove disposizioni.<br /> Inoltre, anche con riferimento all&#8217;applicabilità  o meno dell&#8217;art. 5 c.p.c. e, quindi, della regola della irrilevanza dei mutamenti normativi intervenuti dopo la proposizione della domanda, la Suprema Corte ha precisato che &#8220;Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall&#8217;art. 5 cod. proc. civ., essendo diretto a favorire la &quot;<em>perpetuatio iurisdictionis</em>&quot;, non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l&#8217;attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda&#8221; (Cassazione civile, sez. II, 8/10/2014, n. 21221; Sez. Un., 16/04/2009, n. 8999; Sez. Un., sent. n. 18126 del 2005); nello stesso senso si è pronunciato il Consiglio di Stato, affermando, proprio in un caso in cui la giurisdizione del giudice amministrativo era stata introdotta da una legge entrata in vigore dopo la proposizione del ricorso, che &#8220;Il principio sancito dall&#8217;art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione si determina &quot;con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda&quot; trova la sua ragione d&#8217;essere in esigenze di economia processuale perchè è diretto a favorire, e non giù  ad impedire, la &quot;<em>perpetuatio iurisdictionis</em>&quot; e trova perciù² applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adito, non invece nel caso inverso in cui il mutamento dello stato di fatto o di diritto comporti l&#8217;attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda&#8221; (Consiglio di Stato, sez. VI, 18/4/2011, n. 2359).<br /> Allorchè, come nella fattispecie, alla data della domanda si è invece adito un giudice incompetente o privo di giurisdizione, che apparentemente è investito dei poteri cognitivi della causa da una legge venuta meno retroattivamente, come evidenziato dalla Suprema Corte nei precedenti citati non può più¹ applicarsi la norma eccezionale dell&#8217;art. 5 c.p.c., relativa al caso di corretta scelta iniziale del giudice adito, ma trova invece applicazione la citata regola dell&#8217;art. 11 delle preleggi, secondo la quale rilevano le modificazioni normative che intervengono in corso di causa, attribuendo al giudice adito il concreto potere che ad esso mancava al momento della domanda.<br /> Deve quindi concludersi per la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia in esame, in applicazione delle citate norme di nuova introduzione.<br /> Ciù² premesso, deve essere esaminata la questione di legittimità  costituzionale delle norme che hanno attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sull&#8217;ammissione ai campionati, prospettata dalla Lega Professionisti Serie B.<br /> La controinteressata ha sostenuto che la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia violerebbe l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, tutelata dagli artt. 2 e 18 della Costituzione, nella lettura datane, in particolare, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49/2011, secondo cui &#8220;<em>l&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più¹ diffuse «formazioni sociali dove [l&#8217;uomo] svolge la sua personalità » e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità  sportive</em>&#8220;.<br /> Tale questione si palesa infondata.<br /> Sotto un primo profilo, infatti, deve evidenziarsi che, giù  nell&#8217;assetto delineato dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, secondo i principi generali individuati dall&#8217;art. 1, «I rapporti tra l&#8217;ordinamento sportivo e l&#8217;ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo».<br /> Nel solco di tale principio, le disposizioni citate hanno individuato in via residuale, rispetto alla giurisdizione ordinaria sui rapporti patrimoniali e a quella sportiva sulle questioni tecniche aventi rilievo esclusivamente interno &#8211; ovvero in relazione a &#8220;l&#8217;osservanza e l&#8217;applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività  sportive&#8221;-, l&#8217;ambito di competenza del giudice amministrativo, riguardante &#8220;ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo ai sensi dell&#8217;articolo 2&#8221;.<br /> Anche di recente la giurisprudenza in materia ha ribadito, al riguardo, che &#8220;I principi generali così espressi recepiscono alcuni criteri individuati, nel tempo, da giurisprudenza e dottrina in tema di rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statuale. In particolare, l&#8217;art. 1 d.l. n. 220 del 2003 definisce l&#8217;ambito di autonomia del primo: ma, essendo comunque quello sportivo un ordinamento infra-statuale, la norma comporta che le sue peculiarità  non possono sacrificare le posizioni soggettive rilevanti per l&#8217;ordinamento statuale, perchè inviolabili o comunque meritevoli di tutela rafforzata in quanto non disponibili&#8221; (Cons. Stato, sentenza n. 5046 del 24 agosto 2018).<br /> La chiave di volta di tale sistema risiede quindi nell&#8217;individuazione, o meno, di una situazione soggettiva rilevante per l&#8217;ordinamento statuale, a fronte della quale si giustifica ed anzi è indispensabile &#8211; pena, in senso contrario, semmai, l&#8217;incostituzionalità  delle disposizioni in materia &#8211; la tutela innanzi all&#8217;autorità  giurisdizionale statuale.<br /> E, proprio con riferimento alla situazione soggettiva vantata dai soggetti che ambiscono all&#8217;ammissione ai campionati sportivi professionistici, la giurisprudenza amministrativa si è più¹ volte espressa, nel senso della rilevanza di tali posizioni per l&#8217;ordinamento nazionale.<br /> In tal senso il Consiglio di Stato ha osservato, in particolare, che, secondo la originaria versione del decreto legge n. 220 del 2003, fra le fattispecie che, essendo inserite al comma 1 dell&#8217;art. 2, potevano considerarsi sottratte alla cognizione del giudice statale, erano incluse, tra le altre, le questioni relative alla organizzazione e allo svolgimento delle attività  agonistiche ed alla ammissione ad esse di squadre ed atleti.<br /> La circostanza che, in sede di conversione del decreto legge, il legislatore abbia espunto le lettere c) e d) del comma 1 dell&#8217;art. 2, ove erano indicate le summenzionate fattispecie, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, induce a ritenere che si sia inteso ricondurle nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br /> Invero, la sottrazione dell&#8217;originario testo normativo si spiega se si considera che la possibilità , o meno, di essere ammessi a svolgere attività  agonistica &#8211; disputando le gare ed i campionati organizzati dalle Federazioni sportive facenti capo al CONI &#8211; non è una situazione certo irrilevante per l&#8217;ordinamento giuridico generale e, come tale, non meritevole di tutela da parte di questo.<br /> Si tratta di una questione riguardante l&#8217;organizzazione stessa delle manifestazioni sportive, con immediata e diretta incidenza su contrapposti fondamentali diritti di libertà , oltre che di posizioni soggettive di sicuro rilievo patrimoniale (Cons. Stato, sent. 6010/2011; TAR Lazio, sezione I ter, sent. nn. 12153 e 12127 del 2016).<br /> Questo indirizzo si fonda sull&#8217;assunto che nell&#8217;attività  di organizzazione di competizioni calcistiche nazionali la FIGC agisce come organo delegato del CONI, e dunque partecipa della natura di ente pubblico di quest&#8217;ultimo, esercitando poteri di carattere autoritativo.<br /> Alla luce di tali considerazioni le nuove disposizioni sopra citate devono ritenersi conformi ai principi che debbono guidare il legislatore nell&#8217;istituire una nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche secondo quanto affermato dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, in quanto nella materia in questione vengono in rilievo situazioni di interesse legittimo correlate a profili autoritativi dell&#8217;azione amministrativa.<br /> Occorre rilevare, altresì, che le disposizioni della legge n. 145/2018, all&#8217;art. 1, comma 647, dopo avere attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società  o associazioni sportive professionistiche, precisano che resta esclusa ogni competenza in materia degli organi di giustizia sportiva, fatta salva, tuttavia, &#8220;<em>la possibilità  che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo che, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell&#8217;atto impugnato</em>&#8220;.<br /> Anche tale inciso consente di escludere una lesione effettiva e irragionevole dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, consentendo allo stesso di autoriformarsi prevedendo apposite competenze e regole procedurali per la decisione delle controversie sull&#8217;ammissione ai campionati, in tal modo ricostituendo il meccanismo della pregiudiziale sportiva che, in difetto, avrebbe potuto risultare compromesso.<br /> Alla luce di tali considerazioni non risulta, pertanto, ravvisabile la prospettata lesione della sfera di autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo, nè, di conseguenza, possono ritenersi sussistenti rilevanti profili di incostituzionalità  della nuova disciplina.<br /> Venendo all&#8217;esame del merito, va preliminarmente rilevato il venir meno dell&#8217;interesse della ricorrente alla decisione della domanda impugnatoria, come espressamente dichiarato nel corso dell&#8217;udienza pubblica del 26 marzo 2019.<br /> Residua, pertanto, esclusivamente l&#8217;interesse alla decisione sulla domanda risarcitoria.<br /> Al riguardo assume rilievo preminente l&#8217;analisi della posizione soggettiva fatta valere dalla ricorrente nella procedura di ammissione.<br /> E&#8217; innanzitutto pacifico che la ricorrente, in ragione della posizione di classifica registrata nella stagione sportiva 2017/2018, era legittimata a partecipare, per merito sportivo, unicamente al campionato di Serie C.<br /> La stessa ha lamentato in questa sede l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti per effetto dei quali è venuta meno la procedura di ripescaggio nel campionato di serie superiore e, quindi, la possibilità  di essere ammessa a partecipare, all&#8217;esito dell&#8217;eventuale ripescaggio, alla Serie B.<br /> Altrettanto indubbio è che non sussista in capo alle ricorrenti alcun diritto in senso proprio al ripescaggio, in quanto il procedimento di integrazione dell&#8217;organico del campionato superiore non risulta in alcun modo disciplinato dalle normative federali, come affermato dal TFN nella decisione impugnata, ove si specifica che «l&#8217;art. 49 delle NOIF prima delle modifiche contestate si limitava a disciplinare il numero delle squadre facenti parte del campionato, nonchè il numero delle promozioni e retrocessioni; alcuna norma invece disciplina l&#8217;obbligo o la possibilità  di procedere ad integrazioni dell&#8217;organico, nè sembra possibile individuare nelle ricorrenti tale diritto dal semplice fatto che le NOIF individuino il numero delle squadre partecipanti ai vari campionati».<br /> Tuttavia, nel caso di specie, è stata la Federazione Italiana Giuoco Calcio che, a fronte della vacanze nell&#8217;organico rispetto al numero di 22 squadre previsto dal citato art. 49 NOIF, ha avviato la procedura di ripescaggio, precisandone i relativi criteri con il C.U. n. 54/2018 e fissando il termine per la presentazione delle domande con successivo comunicato ufficiale, tanto che la ricorrente e altre squadre hanno potuto presentare l&#8217;istanza.<br /> Solo a fronte di tale autodeterminazione e dell&#8217;esercizio dei poteri della Federazione Italiana Giuoco Calcio in ordine all&#8217;avvio della procedura di ripescaggio, la posizione della ricorrente ha assunto un rilievo differenziato al corretto esercizio di tali poteri.<br /> Nella specie, trattandosi di procedura sostanzialmente concorsuale, le partecipanti lamentano la lesione di una chance di ottenimento del risultato sperato, ovvero il ripescaggio che, in ipotesi, avrebbe potuto condurre all&#8217;ammissione, alla serie superiore, di ulteriori 3 squadre (da 19 a 22), ove non fossero stati adottati i provvedimenti, poi impugnati, di riduzione dell&#8217;organico del campionato al numero di 19 squadre e di revoca della procedura in itinere.<br /> Tuttavia, che il risultato sperato potesse essere concretamente raggiunto, almeno con un rilevante grado di probabilità , è circostanza che è rimasta del tutto indimostrata nel presente giudizio.<br /> Come si evince dall&#8217;esame del C.U. n. 54/2018, infatti, l&#8217;esito del procedimento in questione era tutt&#8217;altro che scontato e, di contro, subordinato all&#8217;analisi di una serie di requisiti la cui sussistenza, e comparazione rispetto alla posizione delle altre aspiranti, non è stata nè allegata nè comprovata dalla ricorrente.<br /> In merito è stato anche di recente ribadito dal Consiglio di Stato che la pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell&#8217;interesse legittimo si fonda su una lettura dell&#8217;art. 2043 c.c. che riferisce il carattere dell&#8217;ingiustizia al danno e non alla condotta, di modo che presupposto essenziale della responsabilità  non è tanto la condotta colposa, ma l&#8217;evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall&#8217;ordinamento ed affinchè la lesione possa considerarsi ingiusta è necessario verificare attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell&#8217;amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell&#8217;interesse. L&#8217;obbligazione risarcitoria, quindi, affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell&#8217;amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente (cioè secondo il canone del &#8220;più¹ probabile che non&#8221;) spettato al titolare dell&#8217;interesse; di talchè, ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell&#8217;illecito, può essere risarcito, rispettivamente, per intero o sotto forma di perdita di chance (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3657).<br /> Su tale ultima questione, benchè dall&#8217;esame della giurisprudenza in materia emergano posizioni non del tutto allineate, come evidenziato dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 118 dell&#8217;11 gennaio 2018, che ha rimesso all&#8217;Adunanza Plenaria la questione della necessità , o meno, ai fini del risarcimento della chance, della prova in ordine ad un determinato grado di probabilità  del raggiungimento del risultato sperato, deve tuttavia evidenziarsi che permane assolutamente prevalente, allo stato, la tesi della necessità  di dimostrazione di una rilevante probabilità  di successo ai fini del risarcimento.<br /> In particolare, nella materia dei contratti pubblici, che presenta aspetti di rilevante similitudine con la fattispecie in esame, la giurisprudenza ha precisato che la risarcibilità  della chance di aggiudicazione sussiste solo allorchè il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità  di conseguire il vantaggio sperato dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità  allorchè la chance di ottenere l&#8217;utilità  perduta resti nel novero della mera possibilità .<br /> Al fine di ottenere il risarcimento per perdita di una chance è, quindi, necessario che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità  del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta (v., da ultimo, Cons. St., sez. III, 21.1.2015, n. 179; IV, 15.9.2014, n. 4674).<br /> Secondo la giurisprudenza l&#8217;operatore può beneficiare del risarcimento per equivalente solo se la sua chance di ottenere il bene cui aspira ha effettivamente raggiunto un&#8217;apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule &quot;probabilità  seria e concreta&quot; o anche &quot;significativa probabilità &quot; di conseguimento. Al di sotto di tale livello, dove c&#8217;è la &quot;mera possibilità &quot;, vi è solo un ipotetico danno comunque non meritevole di reintegrazione, poichè in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2018, n. 4225; 18 giugno 2018, n. 3733; 26 aprile 2018, n. 2527 e ivi citate, in tema di pubblici concorsi, Cons. Stato, III, 27 novembre 2017, n. 5559, nonchè Cass., lav., 25 agosto 2017, n. 20408; in tema di contratti pubblici, Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2740).<br /> Occorre, pertanto, stabilire se il pretendente sia titolare di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile era destinata, in base a un criterio di normalità , ad un esito favorevole, secondo il canone del &quot;più¹ probabile che non&quot;, al fine di escludere il risarcimento di mere possibilità  di successo, statisticamente non significative.<br /> Del resto, tali considerazioni si pongono in linea con l&#8217;indirizzo costantemente seguito dalla Corte di Cassazione, secondo cui risulta insufficiente anche il mero criterio di probabilità  quantitativa superiore al 50% dell&#8217;esito favorevole.<br /> La Suprema Corte ha chiarito, in merito, che rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, occorre attestarsi su parametri valutativi che richiedono l&#8217;apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di &quot;elevata probabilità , prossima alla certezza&quot; (così, Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. anche Cass. 1 marzo 2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità  di promozione).<br /> Tale impostazione è stata ribadita anche di recente, affermando la necessità  del rigore dei criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un&#8217;utilità  che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance (Cassazione civile, sez. lav., 9 maggio 2018, n. 11165), e della conseguente collocazione verso i range più¹ elevati della scala probabilistica della probabilità  di verificazione di cui è necessaria la prova.<br /> Nel quadro di tali coordinate, nel caso concreto, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, al fine di comprovare la sussistenza di una chance risarcibile che, qualora fosse stata legittimamente espletata la procedura di ripescaggio, avrebbe avuto i necessari requisiti e una elevata probabilità  di rientrare tra le squadre ammesse al campionato superiore, secondo i criteri stabiliti per la formazione della graduatoria e tenuto conto delle condizioni delle altre concorrenti.<br /> Tale circostanza non è stata in alcun modo dedotta nè provata, essendosi la ricorrente limitata a specificare i danni subiti per la mancata ammissione alla Serie B, senza offrire alcun concreto elemento di valutazione in ordine alle effettive possibilità  di ripescaggio che avrebbe avuto ove la relativa procedura fosse stata condotta a termine.<br /> Ne consegue l&#8217;infondatezza della domanda così formulata.<br /> Peraltro, la richiesta risarcitoria non potrebbe trovare accoglimento neppure facendo applicazione dei principi in tema di nesso di causalità  affermato dalla giurisprudenza e codificati dall&#8217;art. 30, comma 3, del Codice del processo amministrativo, secondo il quale &#8220;il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l&#8217;ordinaria diligenza, anche attraverso l&#8217;esperimento degli strumenti di tutela previsti&#8221;.<br /> Tale disposizione, pur non evocando in modo esplicito il disposto dell&#8217;art. 1227, secondo comma, c.c., afferma che l&#8217;omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà , ai fini dell&#8217;esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l&#8217;ordinaria diligenza.<br /> Nel caso di specie non può non evidenziarsi che la ricorrente, dopo avere ottenuto l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza cautelare in primo grado innanzi al TAR, in sede di appello innanzi al Consiglio di Stato, alla camera di consiglio fissata per la discussione collegiale dell&#8217;istanza, dopo la pronuncia del decreto presidenziale che ha sospeso l&#8217;ordinanza di accoglimento in primo grado, ha dichiarato di non avere più¹ interesse alla domanda cautelare proposta innanzi al T.a.r. per il Lazio e da questo accolta con l&#8217;impugnata ordinanza n. 6357 del 2018, rappresentando, in particolare, l&#8217;oggettiva impossibilità  (alla luce del notevole tempo ormai trascorso dell&#8217;inizio del campionato) di ottenerne un&#8217;esecuzione in forma specifica, tanto che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5505/2018, sulla base di tale condotta processuale ha dichiarato improcedibile l&#8217;appello proposto dalla Lega Professionisti Serie B.<br /> Tale condotta processuale assume rilievo sotto il profilo eziologico, costituendo fattore idoneo a precludere la risarcibilità  dei lamentati danni, che avrebbero potuto essere evitati, in quanto la scelta di non coltivare l&#8217;istanza cautelare e l&#8217;espressa rinuncia ad avvalersi degli effetti della pronuncia favorevole di primo grado hanno innegabilmente contribuito alla causazione del pregiudizio lamentato.<br /> Le considerazioni suesposte assumono rilievo dirimente ai fini della decisione della domanda risarcitoria, potendo pertanto prescindersi dall&#8217;esame della sussistenza degli ulteriori presupposti a tal fine richiesti dalla legge.<br /> I due ricorsi devono quindi essere dichiarati improcedibili con riferimento alla domanda di annullamento degli atti impugnati, mentre la domanda di risarcimento del danno deve essere respinta.<br /> La complessità  e la peculiarità  delle questioni controverse giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi n.r.g. 11425/2018 e 1387/2019, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili con riferimento alla domanda di annullamento degli atti impugnati;<br /> Respinge la domanda di risarcimento del danno;<br /> Compensa le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> </div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.4077</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-27-3-2019-n-4077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-27-3-2019-n-4077/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.4077</a></p>
<p>G. Panzironi, Pres.; F. Petrucciani, Est.; PARTI: (M. S., rappr. avv. Claudia Mariani c. Unione Italiana Tiro a Segno, rappr. avv. Francesco Vannicelli e C.O.N.I. rappr. avv. Giulio Napolitano e Giorgio Vercillo) Le controversie che concernono l&#8217;osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie delle federazioni sportive rientrano nella sfera di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-27-3-2019-n-4077/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.4077</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Panzironi, Pres.; F. Petrucciani, Est.; PARTI: (M. S., rappr. avv. Claudia Mariani c. Unione Italiana Tiro a Segno, rappr. avv. Francesco Vannicelli e C.O.N.I. rappr. avv. Giulio Napolitano e Giorgio Vercillo)</span></p>
<hr />
<p>Le controversie che concernono l&#8217;osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie delle federazioni sportive rientrano nella sfera di autonomia riservata all&#8217;ordinamento sportivo anche considerato che le federazioni sportive sono associazioni aventi personalità  giuridica di diritto privato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Ordinamento sportivo &#8211; federazioni sportive &#8211; giustizia sportiva &#8211; applicazione delle regole sportive &#8211; portata.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell&#8217;applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l&#8217;ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi. In tale sistema, le controversie che concernono l&#8217;osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie delle federazioni sportive rientrano nella sfera di autonomia riservata all&#8217;ordinamento sportivo anche considerato che le federazioni sportive sono associazioni aventi personalità  giuridica di diritto privato, come chiarito dal d.lgs. 242/99, e che nel governare le loro articolazioni territoriali interne esercitano facoltà  privatistiche: tali controversie, infatti, non presentano rilevanza esterna all&#8217;ordinamento sportivo, non avendo alcun riflesso, nè diretto nè indiretto, nell&#8217;ordinamento statale; si tratta di questioni che rientrano nell&#8217;ambito dell&#8217;autonomia delle federazioni sportive nella regolazione del loro assetto organizzativo territoriale ai fini dello svolgimento delle competizioni sportive, sulle cui vicende sono deputati a giudicare gli organi federali</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/03/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 04077/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 02140/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2140 del 2019, proposto da M. S., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Claudia Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Unione Italiana Tiro a Segno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Varrone 9;</p>
<p style="text-align: justify;">C.O.N.I &#8211; Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giorgio Vercillo in Roma, piazza di Spagna, n. 15;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">G. C., non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento,</b></i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</i></p>
<p style="text-align: justify;">della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport pubblicata il 14 gennaio 2019, n. 1 e, quali atti presupposti, del provvedimento del Presidente della Corte Federale d&#8217;Appello della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) del 2/10/2018, notificato al ricorrente il 3/10/2018, del provvedimento della Commissione di disciplina della UITS prot. n. 2592/18 del 23/3/2018, avente ad oggetto &#8220;Decisioni della Commissione di disciplina sui ricorsi avverso l&#8217;assemblea elettorale del 4 e 5 agosto 2017 &#8211; Verbale n. 5/18 del 6/2/2018. Provvedimenti conseguenti di convalida delle elezioni della Sezione TSN di Palermo&#8221;, del provvedimento prot. n. 2596/18 del 23/3/2018, avente ad oggetto &#8220;Decadenza del Signor M. S. dalla carica di Presidente e Consigliere della Sezione TSN di Palermo&#8221;, e della delega operativa del Commissario Straordinario della UITS del 21/11/2017, n. 17;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Unione Italiana Tiro a Segno e del C.O.N.I &#8211; Comitato Olimpico Nazionale Italiano;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe M. S. ha impugnato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport pubblicata il 14 gennaio 2019, n. 1, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Presidente della Corte Federale d&#8217;Appello della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) del 2/10/2018, quest&#8217;ultimo atto e il provvedimento della Commissione di disciplina della UITS prot. n. 2592/18 del 23/3/2018, che lo ha dichiarato decaduto dalla carica di Presidente e Consigliere della Sezione TSN di Palermo, nonchè la delega operativa del Commissario Straordinario della UITS del 21/11/2017, n. 17.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha esposto di essere stato eletto, nell&#8217;agosto 2017, consigliere dell&#8217;Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a Segno Nazionale Sezione di Palermo; a seguito di reclamo presentato da altro candidato, vertente sull&#8217;ineleggibilità  e incompatibilità  del ricorrente, reclamo che, secondo l&#8217;art. 34 dello Statuto dell&#8217;Unione Italiana Tiro a Segno, avrebbe dovuto essere deciso dalla Commissione di Disciplina d&#8217;Appello in unico grado, il Commissario Straordinario dell&#8217;Unione Italiana Tiro a Segno, con provvedimento del 21/11/2017 n. 17, onde assicurare una celere definizione del procedimento aveva delegato alla Commissione di disciplina della UITS la decisione &#8220;sui ricorsi in materia elettorale per il rinnovo degli organi sociali delle Sezioni TSN e sulle controversie in merito alla presentazione delle candidature, al riconoscimento e all&#8217;esercizio del diritto di voto nelle Assemblee&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione di disciplina aveva concluso i suoi lavori con un provvedimento di non convalida dell&#8217;elezione del S., ritenendo sussistente un rapporto di lavoro tra lo stesso e la Sezione TSN di Palermo, dichiarandone la decadenza dalla carica di Presidente e Consigliere della Sezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso avverso tale provvedimento alla Corte Federale d&#8217;Appello ex art. 34, comma 4, dello Statuto della UITS.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 2 ottobre 2018 la Corte federale d&#8217;Appello della UITS aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo esaurito il giudizio in unico grado che lo Statuto riservava alla competenza della Commissione di disciplina d&#8217;appello per la decisione delle controversie in materia elettorale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente aveva impugnato tale provvedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, che con la decisione impugnata aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo legittima la decisione della Commissione di Disciplina e inammissibile il ricorso alla Corte Federale d&#8217;Appello, affermando che la decisione della Commissione di Disciplina sarebbe stata viceversa impugnabile, solo per motivi di legittimità , presso lo stesso Collegio di garanzia, nei termini perentori stabiliti dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ormai decorsi.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 34, comma 4, dello Statuto UITS (vigente alla data del 7/3/2018) e dell&#8217;art. 34, comma 5, dello Statuto UITS vigente, in combinato disposto con l&#8217;art. 23, comma 4, dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, lett. ee) e ss) e 20, comma 7, Statuto UITS, in quanto la competenza a decidere sul reclamo avverso i risultati elettorali rientrava nella competenza della Commissione di Disciplina d&#8217;Appello e la delega commissariale alla Commissione di Disciplina di primo grado riguardava solo le funzioni del Consiglio Direttivo, non quelle della Commissione d&#8217;Appello, che avrebbe quindi dovuto effettuare il giudizio al riguardo;</p>
<p style="text-align: justify;">2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, comma 7, 19, comma 2, lett. ee) e ss); violazione e/o falsa applicazione del D.M. 2/10/2017 di nomina del Commissario Straordinario della UITS, che non avrebbe potuto modificare le competenze della Commissione di Disciplina d&#8217;Appello;</p>
<p style="text-align: justify;">3. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in quanto il procedimento seguito era risultato privo delle garanzie processuali e del contraddittorio;</p>
<p style="text-align: justify;">4. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 54 Codice della Giustizia sportiva con riferimento all&#8217;identificazione del sindacato di legittimità  e del sindacato di merito; mancata applicazione dell&#8217;art. 156 c.p.c., avendo il Collegio di Garanzia erroneamente ritenuto che il ricorso aveva ad oggetto esclusivamente vizi di merito;</p>
<p style="text-align: justify;">5. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina in materia di contratto di lavoro subordinato e di collaborazioni coordinate e continuative; violazione e/falsa applicazione della normativa in materia di associazioni sportive dilettantistiche; omesso esame di un punto decisivo della controversia, in quanto il rapporto esistente tra il ricorrente e la Sezione TSN di Palermo non era qualificabile come lavoro subordinato ma come collaborazione coordinata e continuativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti il CONI e l&#8217;UITS, eccependo il difetto di giurisdizione, il mancato rispetto del vincolo della pregiudiziale sportiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 12 marzo 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente deve essere rilevato il difetto di giurisdizione sul presente ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Come noto il d.l. n. 220/2003, conv. in l. n. 280/2003, stabilisce, all&#8217;art. 1, che i rapporti tra l&#8217;ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, &quot;salvi i casi di rilevanza per l&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo&quot; (art. 1, primo comma).</p>
<p style="text-align: justify;">Il successivo art. 2, in applicazione di tale principio, riserva all&#8217;ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l&#8217;osservanza e l&#8217;applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività  sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l&#8217;irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.</p>
<p style="text-align: justify;">In tali materie i soggetti dell&#8217;ordinamento sportivo hanno l&#8217;onere di adire gli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 3, infine, occupandosi specificamente della giurisdizione prevede che, &#8220;esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società , associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo ai sensi dell&#8217;articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, nonchè quelle inserite nei contratti di cui all&#8217;articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è stato chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, gli articoli riportati prevedono tre forme di tutela: una limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società  sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; una relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all&#8217;art. 2, non apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all&#8217;ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta &quot;giustizia associativa&quot;; una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciù² che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società , le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) &#8211; demandati al giudice ordinario -, per altro verso non rientra tra le materie che, ai sensi dell&#8217;art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all&#8217;esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tale ripartizione si evince che la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell&#8217;applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l&#8217;ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale sistema le controversie, quale quella in esame, che concernono l&#8217;osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie delle federazioni sportive, quale, nel caso di specie, la UITS, rientrano nella sfera di autonomia riservata all&#8217;ordinamento sportivo, anche considerato che le federazioni sportive sono associazioni aventi personalità  giuridica di diritto privato, come chiarito dal d.lgs. 242/99, e che nel governare le loro articolazioni territoriali interne esercitano facoltà  privatistiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali controversie, infatti, non presentano rilevanza esterna all&#8217;ordinamento sportivo, non avendo alcun riflesso, nè diretto nè indiretto, nell&#8217;ordinamento statale; si tratta di questioni che rientrano nell&#8217;ambito dell&#8217;autonomia delle federazioni sportive nella regolazione del loro assetto organizzativo territoriale ai fini dello svolgimento delle competizioni sportive, sulle cui vicende sono deputati a giudicare gli organi federali (Cass. civ., Sez. Un., n. 5775/2004).</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso ambito appartiene la presente controversia, avente ad oggetto l&#8217;eleggibilità  del ricorrente quale consigliere e Presidente dell&#8217;Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a Segno Nazionale &#8211; Sezione di Palermo, articolazione periferica interna della UITS.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora venissero, poi, in gioco questioni e rapporti patrimoniali tra l&#8217;associazione il singolo associato, la questione ricadrebbe invece nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del citato art. 3 del d.l. n. 220/2003, conv. in l. n. 280/2003.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione;</p>
<p style="text-align: justify;">condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di dette parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-27-3-2019-n-4077/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.4077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 12/2/2019 n.1007</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-12-2-2019-n-1007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-12-2-2019-n-1007/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 12/2/2019 n.1007</a></p>
<p>Pres. Severini, Est. Franconiero Sulla rimessione alla Corte di Giustizia della questione della qualificazione della F.I.G.C. come organismo di diritto pubblico 1. Corte di Giustizia &#8211; F.I.G.C. &#8211; Autofinanziamento &#8211; Requisito teleologico &#8211; Organismo di diritto pubblico &#8211; Configurabilità  &#8211; Rimessione alla Corte di Giustizia 2. Corte di Giustizia &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-12-2-2019-n-1007/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 12/2/2019 n.1007</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-12-2-2019-n-1007/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 12/2/2019 n.1007</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini, Est. Franconiero</span></p>
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<p>Sulla rimessione alla Corte di Giustizia della questione della qualificazione della F.I.G.C. come organismo di diritto pubblico</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Corte di Giustizia &#8211; F.I.G.C. &#8211; Autofinanziamento &#8211; Requisito teleologico &#8211; Organismo di diritto pubblico &#8211; Configurabilità  &#8211; Rimessione alla Corte di Giustizia</strong><br /> <strong>2. Corte di Giustizia &#8211; F.I.G.C. &#8211; C.O.N.I. &#8211; Influenza dominante &#8211; Organismo di diritto pubblico &#8211; Configurabilità  &#8211; Rimessione alla Corte di Giustizia</strong></span></p>
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<p>1. Va rimessa alla Corte di Giustizia la questione se il requisito teleologico dell&#8217;organismo di diritto pubblico si possa configurare nei confronti della <em>F.I.G.C.</em>, dotata di capacità  di autofinanziamento, rispetto ad un&#8217;attività  non a valenza pubblicistica, o se invece debba considerarsi prevalente l&#8217;esigenza di assicurare in ogni caso l&#8217;applicazione delle norme di evidenza pubblica nell&#8217;affidamento a terzi di qualsiasi tipologia di contratto.Â 2. Va rimessa alla Corte di Giustizia la questione se sulla base dei rapporti giuridici tra il <em>C.O.N.I.</em> e la <em>F.I.G.C. </em>il primo disponga nei confronti della seconda di un&#8217;<em>influenza dominante</em> alla luce dei poteri legali di riconoscimento ai fini sportivi della società , di approvazione dei bilanci annuali e di vigilanza sulla gestione e il corretto funzionamento degli organi e di commissariamento dell&#8217;ente; se per contro tali poteri non siano sufficienti a configurare il requisito dell&#8217;influenza pubblica dominante propria dell&#8217;organismo di diritto pubblico, in ragione della qualificata partecipazione dei presidenti e dei rappresentanti delle Federazioni sportive negli organi fondamentali del Comitato olimpico.<br /> </p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p>Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <br /> <strong>N. 01007/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04160/2018 REG.RIC. Â Â Â Â Â Â Â Â Â </strong><br /> <strong>N. 04180/2018 REG.RIC. Â Â Â Â Â Â Â Â Â </strong></p>
<p> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>ORDINANZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4160 del 2018, proposto da<br /> F.I.G.C. &#8211; Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del commissario straordinario, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio digitale eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Panama, 58;<br /> <strong><em>c<em><strong>o</strong></em>ntro</em></strong><br /> De Vellis Servizi Globali s.r.l., in persona dell&#8217;amministratore unico e legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Antonio Catricalà , Francesca Sbrana e Sergio Grillo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Vittoria Colonna, 40;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Consorzio Ge.Se.Av. s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenza Di Martino, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Pompeo Magno, 7;<br /> Comitato Olimpico Nazionale Italiano &#8211; C.O.N.I., non costituito in giudizio;<br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4180 del 2018, proposto da<br /> Consorzio Ge.Se.Av. s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenza Di Martino, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Pompeo Magno, 7;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> De Vellis Servizi Globali s.r.l., in persona dell&#8217;amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Antonio Catricalà , Francesca Sbrana e Sergio Grillo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Vittoria Colonna, 40;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> F.I.G.C. &#8211; Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Olimpico Nazionale Italiano &#8211; C.O.N.I., non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> quanto ad entrambi gli appelli:<br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio &#8211; sede di Roma (sezione Prima) n. 4101/2018, resa tra le parti, concernente la procedura negoziata plurima per l&#8217;affidamento dei servizi di facchinaggio al seguito delle squadre nazionali e presso il magazzino della F.I.G.C. &#8211; Federazione Italiana Giuoco Calcio, sito in Roma<br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sezione Prima), n. 4100/2018, resa tra le parti, concernente la procedura negoziata plurima per l&#8217;affidamento dei servizi di facchinaggio al seguito delle squadre nazionali e presso il magazzino della F.I.G.C. &#8211; Federazione Italiana Giuoco Calcio, sito in Roma;<br /> Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della De Vellis Servizi Globali s.r.l. e del Consorzio Ge.Se.Av. s.c. a r.l.;<br /> Viste le memorie e tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2019 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Mazzarelli, Medugno, Lipani, Sbrana e Di Martino;<br /> <em>PREMESSO IN FATTO</em><br /> <em>1. L&#8217;oggetto della controversia.</em><br /> 1.1 &#8211; La De Vellis Servizi Globali s.r.l. ha impugnato in sede giurisdizionale amministrativa (Tribunale amministrativo regionale per il Lazio) gli atti della procedura negoziata plurima indetta dalla della F.I.G.C. &#8211; Federazione italiana giuoco calcio per l&#8217;affidamento dei servizi di facchinaggio al seguito delle squadre nazionali e presso il magazzino federale di Roma, per la durata di un triennio, alla quale la ricorrente era stata invitata (in virtà¹ della nota della Federazione Italiana Giuoco Calcio di prot. n. 19766 del 20 dicembre 2016). La De Vellis Servizi Globali ha contestato le modalità  di svolgimento della procedura di gara sotto il profilo della violazione delle regole di pubblicità  previste dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).<br /> 1.2 &#8211; Il giudice adito in primo grado ha accolto il ricorso e annullato l&#8217;aggiudicazione in favore del Consorzio GE.SE.AV. s.c. a r.l. (conosciuta dalla ricorrente con nota della Federazione inviata con messaggio di posta elettronica in data 14 giugno 2017). Dopo avere qualificato la Federazione come <em>organismo di diritto pubblico</em>, e respinto l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti (e dopo avere respinto l&#8217;eccezione di irricevibilità  del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della lettera di invito), la sentenza del Tribunale amministrativo ha annullato gli atti di gara sotto il profilo dedotto dalla ricorrente De Vellis Servizi Globali.<br /> 1.3 &#8211; Contro questa sentenza hanno proposto separati appelli la F.I.G.C. e il consorzio aggiudicatario.<br /> Entrambe le appellanti contestano che il giudice amministrativo abbia giurisdizione nella presente controversia e la presupposta qualificazione della prima come <em>organismo di diritto pubblico</em>. Del pari, viene censurato con entrambi i mezzi l&#8217;accoglimento nel merito del ricorso della De Vellis Servizi Globali, costituitasi in resistenza all&#8217;appello.<br /> <em>CONSIDERATO IN DIRITTO</em><br /> <em>2. La questione di diritto su cui si ravvisa la necessità  di rimessione alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea ai sensi dell&#8217;art. 267 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea.</em><br /> 2.1 &#8211; Nella presente controversia è dirimente stabilire se la <em>F.I.G.C. &#8211; Federazione italiana giuoco calcio </em>sia qualificabile come <em>organismo di diritto pubblico</em>, tenuto come tale ad applicare le norme sull&#8217;evidenza pubblica nell&#8217;affidamento a terzi di contratti di appalto di servizi, e pertanto soggetto alla giurisdizione nazionale amministrativa, per i giudizi di impugnazione contro gli atti di affidamento di tali contratti [ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. <em>e)</em>, n. 1), del <em>Codice del processo amministrativo</em>, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 &#8211; <em>Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo</em>].<br /> 2.2 &#8211; Questa V Sezione del Consiglio di Stato stima che la questione così sintetizzata attenga all&#8217;«<em>interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell&#8217;Unione</em>», e la sua risoluzione ad opera del giudice sovranazionale sia <em>«necessaria»</em>, rispettivamente ai sensi dell&#8217;art. 267, parr. 1, lett. <em>b)</em>, e 2 del <em>Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea</em>, con conseguente obbligo di questo Consiglio di Stato, quale giudice nazionale &#8220;di ultima istanza&#8221;, secondo quanto prevede il par. 3 del medesimo art. 267, di rimettere alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale.<br /> 2.3 &#8211; Sotto il primo profilo viene in rilievo la nozione di <em>organismo di diritto pubblico</em>, enunciata nella legislazione nazionale dall&#8217;art. 3, comma 1, lett. <em>d)</em>, del Codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ma sulla base di un pedissequo recepimento della nozione quale elaborata in sede di diritto euro-unitario e sancita dall&#8217;art. 2, par. 1, n. <em>4)</em>, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE).<br /> 2.4 &#8211; Sotto il secondo profilo la questione pregiudiziale sulla natura giuridica della <em>F.I.G.C.</em> ha diretti riflessi sia sull&#8217;individuazione del giudice nazionale munito di giurisdizione nella presente controversia, sia sulla questione di merito, conseguente alla prima, concernente la soggezione della stessa <em>Federazione </em>sportiva nazionale alle norme sull&#8217;evidenza pubblica nell&#8217;affidamento di contratti, che l&#8217;appellata sentenza ha ritenuto violate perchè l&#8217;operato della commissione giudicatrice delle offerte ha agito senza la partecipazione degli operatori economici invitati alla procedura di gara.<br /> <em>3. L&#8217;ordinamento sportivo italiano.</em><br /> 3.1 &#8211; Per illustrare la questione pregiudiziale che si rimette alla Corte di giustizia, va fatta una ricognizione della normativa di riferimento della <em>Federazione italiana giuoco calcio</em>, con riguardo specifico: al ruolo per legge ad essa attribuito nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione del movimento sportivo in generale, e calcistico in particolare, nei rapporti con l&#8217;ente pubblico istituzionalmente preposto al movimento, <em>Comitato olimpico nazionale italiano &#8211; C.O.N.I.</em>; e ai compiti assegnati e alle attività  svolte dalla medesima<em> Federazione</em> in base al ruolo assegnatole dalla legislazione nazionale.<br /> 3.2 &#8211; La vigente legge di riordino del <em>Comitato olimpico nazionale</em> (decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242) gli attribuisce espressamente la qualifica di ente con «<em>personalità  giuridica di diritto pubblico</em>», soggetto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività  culturali; la connotazione strutturale di «<em>Confederazione delle Federazioni sportive nazionali</em>» (artt. 1, 13 e 2 del citato decreto legislativo di riordino); e il compito di curare «<em>l&#8217;organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale</em>», ed in particolare «<em>la preparazione degli atleti e l&#8217;approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali</em>», oltre che la tutela della salute nelle attività  sportive ed il contrasto all&#8217;uso di sostanze alteranti e la diffusione della pratica sportiva (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 242 del 1999).<br /> Queste disposizioni sono espressive del principio per cui lo sport è attività  di interesse pubblico generale e per tale ragione è disciplinata, promossa, stimolata e finanziata dallo Stato (cfr. Cons. Stato, V, 22 giugno 2017, n. 3065).<br /> 3.3 &#8211; Alle <em>Federazioni</em> sportive nazionali, competenti ciascuna per una singola disciplina sportiva e per l&#8217;organizzazione delle competizioni ad essa relative, è invece espressamente attribuita «<em>natura di associazione con personalità  giuridica di diritto privato</em>», soggette in via residuale (per quanto non espressamente previsto nel decreto legislativo n. 242 del 1999), «<em>alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione</em>», con espresso divieto di perseguire scopi di lucro (art. 15, comma 2, d.lgs. n. 242 del 1999). In ciù² detta legge di riordino si discosta dalla precedente legislazione, istitutiva del <em>Comitato olimpico nazionale italiano</em>, che aveva invece qualificato le <em>Federazioni</em> come suoi organi (art. 5 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, abrogata dal decreto legislativo di riordino n. 242 del 1999).<br /> Le finalità  di interesse pubblico generale enunciate sono dunque realizzate da soggetti formalmente privati, seppure inquadrati in un sistema organizzativo a struttura e configurazione <em>legale</em> (e non espressione di <em>autonomia privata</em>) e di ordine amministrativo.<br /> 3.4 &#8211; Peraltro, malgrado l&#8217;innovazione introdotta dalla legge di riordino n. 242 del 1999, tra il <em>Comitato olimpico</em> e le <em>Federazioni</em> sportive nazionali persiste una intensa compenetrazione, coerente con la struttura confederale del <em>C.O.N.I.</em>, che si manifesta anzitutto con la partecipazione dei presidenti delle <em>Federazioni</em> nell&#8217;organo deliberativo del medesimo <em>Comitato olimpico</em>, il Consiglio nazionale, definito «<em>massimo organo rappresentativo dello sport italiano</em>», cui sono attribuiti i principali poteri decisionali dell&#8217;ente pubblico di settore, oltre che il potere di elezione del presidente di quest&#8217;ultimo (artt. 4, 5 e 8 d.lgs. n. 242 del 1999). Alle <em>Federazioni</em> è inoltre assicurata una partecipazione alla Giunta nazionale del <em>Comitato olimpico</em>, la quale «<em>esercita le funzioni di indirizzo generale dell&#8217;attività  amministrativa e gestionale del CONI</em>», attraverso l&#8217;elezione di dieci propri rappresentanti (artt. 6 e 7 d.lgs. n. 242 del 1999).<br /> 3.5 &#8211; Inoltre, benchè qualificate come associazioni private, la legge di riordino ha mantenuto in capo alle<em> Federazioni</em> sportive nazionali lo svolgimento di compiti «<em>valenza pubblicistica</em>» (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 242 del 1999).<br /> Questi ultimi sono individuati dall&#8217;art. 23 dello <em>statuto</em> del <em>C.O.N.I.</em> nelle attività  relative: «<em>all&#8217;ammissione e all&#8217;affiliazione di società , di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all&#8217;utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonchè le attività  relative alla preparazione olimpica e all&#8217;alto livello, alla formazione dei tecnici; all&#8217;utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici</em>». Attraverso l&#8217;impiego dell&#8217;avverbio «<em>esclusivamente</em>», questa norma statutaria specifica che l&#8217;elencazione delle attività  riportata è tassativa, cui vanno aggiunte le altre attività  «<em>cui carattere pubblicistico è espressamente previsto dalla legge</em>».<br /> 3.6 &#8211; Ulteriore aspetto di rilievo nell&#8217;ambito dei rapporti tra l&#8217;ente pubblico e le <em>Federazioni</em> sportive nazionali concerne i poteri del primo nei confronti delle seconde.<br /> In base al citato art. 15 della legge di riordino n. 242 del 1999 ed allo <em>statuto</em> del <em>C.O.N.I.</em> le <em>Federazioni</em>:<br /> &#8211; sono riconosciute «<em>ai fini sportivi, dal consiglio nazionale</em>» del <em>C.O.N.I.</em> (art. 15, comma 5, d.lgs. n. 242 del 1999) e, quindi, ai fini dell&#8217;attribuzione della personalità  giuridica di diritto privato, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 [<em>Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell&#8217;atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell&#8217;allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)</em>] (comma 6 del medesimo art. 15);<br /> &#8211; «<em>svolgono l&#8217;attività  sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività </em>», come individuate dal parimenti sopra citato art. 23 dello Statuto del Comitato olimpico (comma 1 dell&#8217;art. 15);<br /> &#8211; hanno autonomia statutaria e regolamentare, da esercitarsi «<em>in armonia con l&#8217;ordinamento sportivo nazionale ed internazionale</em>» (comma 1 ora citato), e «<em>nel rispetto dei principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale</em>» (art. 22 dello statuto del C.O.N.I.);<br /> &#8211; sono soggette all&#8217;approvazione dei bilanci annuali da parte del <em>Comitato olimpico</em>, di competenza della Giunta nazionale di quest&#8217;ultimo <em>ex</em> art. 6 della detta legge di riordino (art. 15, comma 3, d.lgs. n. 242 del 1999);<br /> &#8211; nell&#8217;esercizio delle attività  «<em>a valenza pubblicistica</em>», di cui all&#8217;art. 23 dello statuto del <em>C.O.N.I.</em>, «<em>si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità  e trasparenza</em>», benchè tale valenza pubblicistica «<em>non modifica l&#8217;ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse</em>» (art. 23, comma 1-<em>bis</em>, dello statuto);<br /> &#8211; per quanto concerne invece la loro generale attività , le <em>Federazioni</em> sono soggette al potere di vigilanza del <em>C.O.N.I.</em>, avente ad oggetto il loro «<em>corretto funzionamento</em>», culminante con il potere di commissariamento al ricorrere dei casi di gravi irregolarità  nella gestione o di gravi violazioni dell&#8217;ordinamento sportivo, di impossibilità  di garantire il «<em>regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive</em>», o di funzionamento dei medesimi (art. 23, comma 3, dello statuto).<br /> 3.7 &#8211; Da considerare è ancora il fatto che in seguito al riordino del <em>Comitato olimpico</em>, il legislatore è tornato sulla materia dello sport, con specifico riguardo alla regolazione del rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva. In tale occasione è stato affermato: « <em>La Repubblica riconosce e favoriscel&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell&#8217;ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale</em>»; ed è stato affermato: <em>«I rapporti tra l&#8217;ordinamento sportivo e l&#8217;ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza</em> [per quest&#8217;ultimo] <em>di situazioni giuridiche soggettive connesse con l&#8217;ordinamento sportivo</em>» (art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, <em>Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva</em>, convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280).<br /> Al medesimo riguardo va evidenziato che in base al <em>Codice del processo amministrativo</em> (d.lgs. n.104 del 2010), cui oggi si intende rinvii l&#8217;art. 3 del decreto-legge appena richiamato, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: «<em>le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell&#8217;ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società , associazioni e atleti</em>» [art. 133, comma 1, lett. <em>z)</em>].<br /> 3.8 &#8211; Di recente, la legge è intervenuta sui rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale, nel senso di contenere l&#8217;autonomia della prima a vantaggio della seconda. Ad essa è stata infatti riservata «<em>in ogni caso</em>» &#8211; e con esclusione di «<em>ogni competenza degli organi di giustizia sportiva</em>», salva la possibilità , attraverso modifiche statutarie, di introdurre organi di giustizia sportiva competenti in unico grado, ma le cui decisioni sono ricorribili davanti al giudice statale &#8211; la cognizione delle controversie «<em>aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società  o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche</em>» (art. 3, comma 1, d.-l. n. 220 del 2013, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 647 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 &#8211; <em>Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021</em>). Per questa categoria di controversie la stessa legge di bilancio per il 2019 ha anche modificato il <em>Codice del processo amministrativo</em>, con l&#8217;introduzione della corrispondente ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [art. 133, comma 1, lett. z-<em>septies</em>), d.lgs. n. 104 del 2010].<br /> <em>4. Considerazioni di sintesi </em><br /> 4.1 &#8211; Dalla ricognizione normativa svolta emerge che l&#8217;approccio dell&#8217;ordinamento italiano rispetto allo sport non è circoscritto ad un mero riconoscimento del fondamento di libertà  individuale insito nella pratica sportiva agonistica, proveniente dalla società  civile, ma per le esigenze riferibili all&#8217;ordinamento giuridico generale di organizzazione del fenomeno nel suo complesso, e per la manifesta rilevanza sociale ed economica delle competizioni ad esso relative, vi prepone un ente pubblico, cui assegna funzioni di carattere amministrativo e poteri autoritativi.<br /> Con orientamento opposto sul piano delle qualificazioni giuridiche, alle <em>Federazioni</em> sportive è invece attribuita natura di associazioni private, sebbene le stesse siano competenti a svolgere nella singola disciplina compiti ed attività  definite espressamente di <em>«valenza pubblicistica»</em>.<br /> <em>5. La possibilità  di considerare le Federazioni sportive italiane come organismi di diritto pubblico.</em><br /> 5.1 &#8211; Così inquadrata l&#8217;organizzazione dello sport in ambito nazionale, si perviene alla questione oggetto del presente giudizio, in relazione alla quale si ravvisano i presupposti per la rimessione alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea ai sensi del citato art. 267 del <em>Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea</em>: se le <em>Federazioni</em> sportive nazionali, e segnatamente la <em>Federazione Italiana Giuoco Calcio</em>, siano, o meglio sia, qualificabile come <em>organismo di diritto pubblico</em>, soggetto pertanto alle norme di evidenza pubblica per l&#8217;attività  di affidamento di contratti.<br /> 5.2 &#8211; Pacifico infatti il possesso del requisito della personalità  giuridica ex art. 4, par. 1, n. <em>4)</em>, lett. b), della citata direttiva n. 2014/24/UE [e 3, comma 1, lett. <em>d)</em>, n. <em>2)</em>, del <em>Codice dei contratti pubblici </em>di cui al d.lgs. n. 50 del 2016], è invece controverso se ricorrano nei confronti della <em>Federazione</em> calcistica gli altri due requisiti dell&#8217;<em>organismo di diritto pubblico</em>, e cioè:<br /> &#8211; il c.d. elemento teleologico, consistente nell&#8217;essere la stessa <em>Federazione</em> istituita<em> «per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale</em>» [artt. 4, par. 1, n. <em>4)</em>, lett. <em>a)</em>, della citata direttiva n. 2014/24/UE, e 3, comma 1, lett. <em>d)</em>, n. <em>1)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016];<br /> &#8211; il requisito dell&#8217;<em>&#8220;influenza pubblica dominante&#8221;</em>, declinato nei confronti della <em>F.I.G.C.</em> nell&#8217;essere la «<em>gestione</em>» di quest&#8217;ultima «<em>posta sotto la vigilanza</em>» del Comitato olimpico [artt. 4, par. 1, n. <em>4)</em>, lett. <em>c)</em>, della citata direttiva n. 2014/24/UE, e 3, comma 1, lett. <em>d)</em>, n. <em>3)</em>, d.lgs. n. 50 del 2016].<br /> A quest&#8217;ultimo riguardo va precisato che è pacifico in base ai fatti di causa che <em>la Federazione calcistica italiana</em> non beneficia di un finanziamento maggioritario da parte del <em>C.O.N.I.</em> &#8211; a differenza di altre <em>Federazioni</em> espressive di movimenti sportivi non in grado di mobilitare le risorse economiche che gravitano nel mondo del calcio, primo sport nazionale per diffusione presso il pubblico &#8211; nè tanto meno i suoi organi sono nominati per <em>«più¹ della metà »</em> dal<em> Comitato olimpico nazionale italiano</em>.<br /> 5.3 &#8211; Sul requisito teleologico l&#8217;impiego del concetto di <em>istituzione specifica</em> e il vincolo funzionale ad<em> interessi di carattere generale </em>rimanda ad un atto autoritativo dei pubblici poteri (legge o sentenza) che nel caso delle <em>Federazioni</em> sportive non sembra ravvisabile, nella misura in cui in base alla legge di riordino del <em>C.O.N.I.</em> a tali enti è attribuita la natura di enti a base associativa, con personalità  giuridica di diritto privato, soggetti in via residuale alle norme del codice civile (art. 15, comma 2, d.lgs. n. 242 del 1999).<br /> La scelta così operata in sede legislativa, antitetica a quella espressa in sede di istituzione del <em>Comitato olimpico</em> (con l&#8217;art. 5 della sopra citata legge n. 426 del 1942), sembra muovere dal postulato per cui l&#8217;organizzazione delle singole discipline sportive, dei praticanti e delle competizioni ad essere relative è espressione propria della società  civile, di cui lo Stato si limita a riconoscere le strutture appositamente costituite, secondo gli schemi procedimentali del riconoscimento della persone giuridiche private (di cui al citato d.P.R. n. 361 del 2000), sulla base di requisiti interamente predefiniti dalla legge, il cui riscontro da parte dell&#8217;autorità  competente sia limitato ad un&#8217;attività  di stretta ricognizione e accertamento, senza ponderazione di interessi orientata al perseguimento delle finalità  di interesse generale.<br /> Nella sua massima applicazione, elemento sintomatico di quest&#8217;impostazione è ricavabile dall&#8217;enunciato secondo cui la <em>«valenza pubblicistica»</em> delle attività  svolte dalle <em>Federazioni</em> sportive, ai sensi del citato art. 23 dello statuto del <em>C.O.N.I.</em>, per la cura di interessi di carattere generale propri del mondo sportivo ed attribuiti in via istituzionale al <em>C.O.N.I.</em> (ex art. 1 d.lgs. n. 242 del 1999) <em>«non modifica l&#8217;ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse»</em> (art. 23, comma 1-<em>bis</em>, dello statuto).<br /> Questa previsione statutaria richiamata è da collegare all&#8217;ambito della generale autonomia degli enti istituiti dalla legge ed è conseguenza immediata della loro distinta esistenza rispetto allo Stato.<br /> 5.3.1 &#8211; Ma qui si inserisce un primo elemento di incertezza. Anche in quest&#8217;autonomia, l&#8217;ente resta dalla legge tenuto al perseguimento di fini di pubblico interesse indicati dalla legge stessa, che sono alla base della sua istituzione e causa dei suoi poteri autoritativi.<br /> Dunque la qualificazione formale <em>ex lege</em> resta in realtà  non determinante per davvero attribuire o negare la natura <em>pubblica</em> al soggetto che è dalla legge stessa istituito. E tanto meno lo è dal punto di vista dell&#8217;applicazione degli istituti di diritto sovranazionale, <em>in primis</em> l&#8217;<em>organismo di diritto pubblico</em>, che infatti per le esigenze di uniforme applicazione nell&#8217;Unione Europea del diritto dei contratti pubblici prescinde dall&#8217;eventuale carattere <em>privato</em> del soggetto affidante, ed attraverso il requisito teleologico in esame impone il riguardo alla sostanza effettiva delle sue attribuzioni.<br /> 5.3.2 &#8211; Sotto il profilo in esame deve allora sottolinearsi che le attività  di <em>«valenza pubblicistica»</em> demandate ai sensi dell&#8217;art. 23 dello statuto del <em>C.O.N.I.</em> alle <em>Federazioni</em> sportive nazionali &#8211; ammissione e affiliazione di società , associazioni sportive e singoli tesserati; controllo sul regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; utilizzo dei contributi pubblici e gestione degli impianti sportivi; contrasto al doping; preparazione olimpica e formazione dei tecnici &#8211; al là  della loro formale qualificazione, hanno rilevanza di carattere generale, connessa con l&#8217;organizzazione dello sport a livello nazionale, istituzionalmente attribuita al <em>Comitato olimpico nazionale italiano</em> (ex art. 1 della legge di riordino n. 242 del 1999).<br /> Si tratta inoltre di compiti che sembrano esaurire l&#8217;ambito di operatività  delle <em>Federazioni</em> e le ragioni stesse della loro costituzione. Ogni ulteriore attività , compreso il servizio di facchinaggio per le selezioni calcistiche nazionali oggetto del presente giudizio, appare in rapporto di <em>strumentalità </em> rispetto ai compiti di «<em>valenza pubblicistica</em>» definiti dallo statuto del <em>Comitato olimpico nazionale italiano</em>, fino ad esservi attratta.<br /> In questo senso può essere pertinente il principio affermato dalla Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea nella sentenza 15 gennaio 1998, C-44/96 (<em>Mannesmann</em>), per cui va considerato <em>organismo di diritto pubblico</em> un&#8217;impresa titolare di diritti speciali ed esclusivi cui la legislazione nazionale attribuiva compiti di interesse generale anche se costituivano solo una parte delle attività  dell&#8217;impresa, a sua volta giù  operante per la restante parte sul mercato.<br /> 5.3.3 &#8211; Deve ancora sottolinearsi che, nello svolgimento di tali compiti, le <em>Federazioni</em> sono tenute a conformarsi alle «<em>deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI</em>» e che, prima ancora, esse sono soggette al riconoscimento «<em>a fini sportivi</em>» del <em>C.ON.I.</em>, pregiudiziale rispetto a quello di associazioni di diritto privato (art. 15, commi 1, 5 e 6, d.lgs. n. 242 del 1999, citati). Il riconoscimento a fini sportivi potrebbe dunque essere assimilato all&#8217;istituzione prevista nell&#8217;ambito del requisito teleologico dell&#8217;<em>organismo di diritto pubblico</em>.<br /> 5.3.4 &#8211; Nella prospettiva descritta, va poi evidenziato che nello svolgimento delle attività  di «<em>valenza pubblicistica</em>» le <em>Federazioni</em> debbono conformarsi «<em>agli indirizzi e ai controlli del CONI</em>»; ed in modo immanente sono vincolate al rispetto dei principi &#8211; di tipico ordine pubblicistico &#8211; di «<em>imparzialità  e trasparenza</em>» (art. 23, comma 1-<em>bis</em>, dello statuto del <em>Comitato olimpico</em>), i quali manifestano finalità  di carattere generale che trascendono l&#8217;interesse corporativo dell&#8217;ente, in linea con quanto espresso dalla Corte di giustizia nel precedente poc&#8217;anzi richiamato.<br /> 5.3.5 &#8211; Come inoltre emerso dalla ricognizione normativa sopra svolta, nella veste di ente pubblico preposto al settore il <em>C.O.N.I.</em> dispone di poteri di vigilanza nei confronti delle <em>Federazioni</em> sportive che sono in realtà  assimilabili a quelli delle relazioni interorganiche <em>interne</em> alla persona giuridica di diritto pubblico, estrinsecantesi principalmente nell&#8217;approvazione del bilancio annuale e nel controllo sulla gestione e sul rispetto dell&#8217;ordinamento sportivo, fino al commissariamento dell&#8217;ente federale (artt. 15, comma 3, d.lgs. n. 242 del 1999 e 23, comma 3, dello statuto del <em>C.O.N.I.</em>, parimenti sopra richiamati).<br /> 5.3.6 &#8211; Dal complesso di tali previsioni si ricava che a dispetto della loro qualificazione <em>ex lege</em> come associazioni di diritto privato e del sottostante modello di organizzazione corporativa incentrato sulla libera disponibilità  del fine perseguito dall&#8217;ente collettivo, nel caso delle <em>Federazioni</em> sportive sembra difettare quest&#8217;ultimo elemento caratteristico, a favore del carattere in realtà  istituzionale ed eterodeterminato, per legge o comunque per atto dell&#8217;autorità  (o degli organismi sportivi internazionali), non solo dei profili strutturali essenziali, ma anche degli ambiti principali di azione e delle modalità  con cui questa deve essere svolta: con simmetrica eliminazione o riduzione degli spazi e della libertà  organizzativa che sono propri dell&#8217;autonomia privata, la quale invece caratterizza per sua natura le effettive persone giuridiche private.<br /> 5.3.7 &#8211; Nondimeno, potrebbe porsi il dubbio che le norme in esame siano nel complesso strettamente funzionali ad assicurare il buon svolgimento dei compiti di valenza pubblicistica affidati alle <em>Federazioni</em> sportive sulla base di un&#8217;elencazione tassativa, e che per le restanti attività , tra cui quella strumentale di affidamento del servizio di facchinaggio (come nel caso oggetto del presente giudizio), si riespanda una generale capacità  di diritto privato, senza vincoli di perseguire esigenze di interesse generale e pertanto senza vincolo al rispetto dei principi di imparzialità  e trasparenza enunciati nello statuto del <em>C.O.N.I.</em>. Questa considerazione potrebbe <em>a fortiori</em> essere predicabile nei confronti della <em>Federazione calcistica italiana</em> in virtà¹ della (incontestata) sua capacità  di autofinanziamento, tale da indurre a ritenere che nei suoi confronti non si pongano le esigenze del rispetto delle norme di evidenza pubblica, finalizzate a garantire l&#8217;imparziale contrattazione con il mercato di soggetti pubblici operanti secondo logiche non concorrenziali.<br /> 5.3.8 &#8211; Torna a quest&#8217;ultimo riguardo in rilievo il precedente di cui alla sentenza del 15 gennaio 1998, C-44/96 (<em>Mannesmann</em>) della Corte di giustizia, in cui è stata invece negata la qualità  di <em>organismo di diritto pubblico</em> a una società  partecipata da quella cui erano stati attribuiti diritti speciali o esclusivi, sulla base del rilievo che gli interessi di carattere generale realizzati attraverso tale società  partecipata avevano carattere commerciale.<br /> Trasposti i principi al caso di specie, occorre verificare se la peculiare relazione tra il <em>C.O.N.I.</em> e le <em>Federazioni</em> sportive nazionali &#8211; relazione definita dalla legge, anzichè sulla base di un rapporto di controllo societario o simile &#8211; attragga alla sfera istituzionale pubblicistica del primo l&#8217;intero complesso delle attività  svolte dalle seconde; e se ciù² possa in particolare valere per la <em>F.I.G.C.</em>, data la prevalenza di risorse proprie rispetto alla quota di finanziamento del <em>C.O.N.I.</em>.<br /> 5.4 &#8211; La questione pregiudiziale di diritto sovranazionale che pertanto ai sensi dell&#8217;art. 267 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea si pone è:<br /> &#8211; se sulla base delle caratteristiche della normativa interna relativa all&#8217;ordinamento sportivo la <em>Federazione calcistica italiana</em> sia qualificabile come <em>organismo di diritto pubblico</em>, in quanto istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;<br /> &#8211; se in particolare ricorra il requisito teleologico dell&#8217;organismo nei confronti della Federazione pur in assenza di un formale atto istitutivo di una pubblica amministrazione e malgrado la sua base associativa, in ragione del suo inserimento in un ordinamento di settore (sportivo) organizzato secondo modelli di stampo pubblicistico e del vincolo al rispetto dei principi e delle regole elaborate dal <em>Comitato olimpico nazionale italiano</em> e dagli organismi sportivi internazionali, attraverso il riconoscimento a fini sportivi dell&#8217;ente pubblico nazionale;<br /> &#8211; se inoltre tale requisito possa configurarsi nei confronti di una <em>Federazione</em> sportiva quale la <em>Federazione italiana giuoco calcio</em>, dotata di capacità  di autofinanziamento, rispetto ad un&#8217;attività  non a valenza pubblicistica quale quella oggetto di causa, o se invece debba considerarsi prevalente l&#8217;esigenza di assicurare in ogni caso l&#8217;applicazione delle norme di evidenza pubblica nell&#8217;affidamento a terzi di qualsiasi tipologia di contratto di tale ente.<br /> 5.5 &#8211; Il secondo punto controverso è se la <em>Federazione italiana giuoco calcio</em> possa considerarsi soggetta all&#8217;influenza pubblica dominante del <em>Comitato olimpico nazionale</em>, in virtà¹ dei poteri poc&#8217;anzi menzionati, di riconoscimento a fini sportivi, di controllo e indirizzo sulle attività  a valenza pubblicistica, e di approvazione dei bilanci e di commissariamento.<br /> Sul punto, la <em>F.I.G.C.</em> contesta di essere soggetta all&#8217;influenza dominante del <em>C.O.N.I.</em> ed anzi sottolinea che attraverso la partecipazione agli organi di vertice di quest&#8217;ultimo, consiglio e giunta nazionali, secondo le norme della legge di riordino del <em>Comitato olimpico</em> del 1999, il rapporto sarebbe rovesciato (a sostegno delle proprie tesi richiama la sentenza della Corte dei conti, sez. giurisdizionali riunite, n. 31/2017/RIS del 10 ottobre 2017, con cui è stata rimessa alla Corte di giustizia, ai sensi del sopra citato art. 267 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, la questione se ai fini dell&#8217;inserimento nell&#8217;elenco dell&#8217;ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato la Federazione italiana golf sia qualificabile come amministrazione «<em>in senso finanziario contabile</em>» in base alle classificazioni del Sistema dei conti nazionali &#8211; SEC 2010). Inoltre contesta che i poteri sopra enumerati possano sostanziarsi ad una vigilanza del tipo di quella prevista per l&#8217;organismo di diritto pubblico e sottolinea in particolare che l&#8217;approvazione del bilancio annuale del bilancio è limitata alla verifica sull&#8217;utilizzo della contribuzione pubblica, che per la <em>Federazione</em> calcistica ha carattere minoritario.<br /> 5.6 &#8211; La questione ora posta si pone con profili di maggiore incertezza rispetto a quella relativa al requisito teleologico, a causa:<br /> &#8211; per un verso, della compenetrazione organica espressa dalla composizione dell&#8217;organo deliberativo e di quello di indirizzo e gestione del <em>Comitato olimpico</em>, Consiglio e Giunta nazionali, di cui agli artt. 4 &#8211; 8 d.lgs. n. 242 del 1999;<br /> &#8211; per altro verso, del fatto che la vigilanza su quest&#8217;ultimo ha ad oggetto il «<em>corretto funzionamento</em>» della <em>Federazione</em> in generale, per cui diversamente da quanto suppone la <em>F.I.G.C.</em> non è limitata ad un solo controllo di corretta gestione delle risorse pubbliche in sede di approvazione del bilancio annuale, e si può manifestare nella sua massima intensità  con il commissariamento dell&#8217;ente federale in ogni caso «<em>di accertate gravi irregolarità  nella gestione o di gravi violazioni dell&#8217;ordinamento sportivo da parte degli organi federali</em>» (art. 23, comma 3, dello statuto del <em>C.O.N.I.</em>);<br /> &#8211; ed ancora a quest&#8217;ultimo riguardo, per il fatto che lo stesso potere di commissariamento è previsto quando la <em>Federazione</em> non sia in grado di assicurare il «<em>regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive</em>» (norma di statuto ora citata), ovvero per quell&#8217;attività  federale dove l&#8217;interesse pubblico all&#8217;organizzazione del movimento sportivo nazionale si manifesta con particolare rilevanza, al punto da avere occasionato, proprio con riguardo alle competizioni calcistiche nazionali di competenza della <em>F.I.G.C.</em>, la recente modifica in materia di rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale nel senso di ampliare l&#8217;ambito di operatività  di quest&#8217;ultima a scapito della prima (con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2019 in precedenza richiamate);<br /> &#8211; ed infine, in ragione del fatto che malgrado la composizione degli organi fondamentali del <em>Comitato olimpico</em>, i suoi componenti sono tenuti al rispetto dei doveri d&#8217;ufficio ad essi inerenti, a prescindere dalla loro provenienza, e che il <em>Comitato</em> è a sua volta soggetto, ai sensi del sopra menzionato art. 13 della legge di riordino del 1999, alla vigilanza dell&#8217;autorità  ministeriale, nella figura del Ministro per i beni e le attività  culturali, il quale «<em>può disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità  amministrative, per omissione nell&#8217;esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell&#8217;ente, ovvero per impossibilità  di funzionamento degli organi dell&#8217;ente</em>».<br /> 5.7 &#8211; La questione pregiudiziale di diritto sovranazionale che pertanto si pone è:<br /> &#8211; se sulla base dei rapporti giuridici tra il <em>C.O.N.I.</em> e la <em>F.I.G.C. &#8211; Federazione Italiana Giuoco Calcio</em> il primo disponga nei confronti della seconda di un&#8217;<em>influenza dominante</em> alla luce dei poteri legali di riconoscimento ai fini sportivi della società , di approvazione dei bilanci annuali e di vigilanza sulla gestione e il corretto funzionamento degli organi e di commissariamento dell&#8217;ente;<br /> &#8211; se per contro tali poteri non siano sufficienti a configurare il requisito dell&#8217;<em>influenza pubblica dominante</em> propria dell&#8217;<em>organismo di diritto pubblico</em>, in ragione della qualificata partecipazione dei presidenti e dei rappresentanti delle <em>Federazioni</em> sportive negli organi fondamentali del <em>Comitato olimpico</em>.<br /> <em>6. &#8211; La rilevanza europea delle questioni pregiudiziali.</em><br /> Da ultimo va evidenziato l&#8217;interesse transfrontaliero della controversia, relativo non solo e non tanto al contratto di appalto di servizi in contestazione, quanto più¹ in generale all&#8217;attività  contrattuale delle <em>Federazioni</em> sportive nazionali italiane e a quella della <em>F.I.G.C.</em> in particolare.<br /> <em>7. Conclusioni.</em><br /> 7.1 &#8211; Vanno dunque rimesse alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea le questioni pregiudiziali formulate nei Â§Â§ 5.4 e 5.7 della presente ordinanza.<br /> In conseguenza della rimessione ex art. 267 del Trattato sul funzionamento europeo di cui sopra il presente giudizio, previa riunione ex art. 96 Cod. proc. amm. dei due appelli in epigrafe, viene sospeso e con esso ogni statuizione, anche relative alle spese, sulla presente controversia.<br /> 7.2 &#8211; La segreteria della Sezione curerà  pertanto la trasmissione della presente ordinanza alla cancelleria della Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea, mediante plico raccomandato al seguente indirizzo: Rue du Fort Niedergrà¼newald, L-2925, Lussemburgo. In aggiunta alla presente ordinanza la Segreteria trasmetterà  alla Cancelleria della Corte di giustizia anche la seguente documentazione: <em>a)</em> l&#8217;intero fascicolo di causa del primo e del secondo grado del giudizio; <em>b)</em> il testo integrale delle seguenti leggi o atti normativi: decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242; statuto del C.O.N.I.; art. 3, comma 1, lett. <em>d)</em>, nn. <em>1- 3)</em>, del <em>Codice dei contratti pubblici</em> di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; art. 3 del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220; art. 133, comma 1, lett. <em>e)</em>, n. <em>1)</em>, del <em>Codice del processo amministrativo</em>, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) rimette alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea la questione pregiudiziale indicata in motivazione e, riservata ogni altra decisione, anche sulle spese, sospende il giudizio.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Severini, Presidente<br /> Claudio Contessa, Consigliere<br /> Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore<br /> Raffaele Prosperi, Consigliere<br /> Valerio Perotti, Consigliere Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  </p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2017 n.1163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-1-2017-n-1163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-1-2017-n-1163/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2017 n.1163</a></p>
<p>Pres. Panzironi, est. Romano Sulla responsabilità di una Federazione Sportiva per i anni causati ad un&#8217;Associazione Sportiva a causa di illegittima squalifica di un atleta con essa tesserato Diritto Amministrativo dello Sport – Illegittimità della squalifica di un atleta – Responsabilità della Federazione Sportiva – Diritto della relativa Associazione Sportiva</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-1-2017-n-1163/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2017 n.1163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Panzironi, est. Romano</span></p>
<hr />
<p>Sulla responsabilità di una Federazione Sportiva per i anni causati ad un&#8217;Associazione Sportiva a causa di illegittima squalifica di un atleta con essa tesserato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritto Amministrativo dello Sport – Illegittimità della squalifica di un atleta – Responsabilità della Federazione Sportiva – Diritto della relativa Associazione Sportiva al risarcimento dei danni – Sussistenza</p>
<p>&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nel caso in cui sia stata accertata l&#8217;illegittimità della squalifica di un Atleta (tesserato con una Associazione Sportiva), sussiste la responsabilità della Federazione Sportiva i cui organi di Giustizia Sportiva abbiano emanato la decisione di squalificare l&#8217;atleta; ne deriva che la Associazione Sportiva per la quale l&#8217;atleta era tesserato ha il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni dalla stessa direttamente subiti per effetto della illegittima squalifica del proprio atleta (nella fattispecie, il TAR Lazio ha condannato la Federazione Sportiva convenuta al pagamento dei danni subiti dall&#8217;Associazione Sportiva per la quale era tesserato l&#8217;atleta, costituiti dal mancato rinnovo di un contratto di sponsorizzazione del valore di 100.000,00 euro, motivato dallo sponsor proprio in ragione della avvenuta squalifica dell&#8217;atleta, poi riconosciuta come illegittima&#8221;).</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-1-2017-n-1163/?download=860">sent. Corpo Libero Gymnastic Team asd - TAR Lazio r.g. n. 5205.15</a> <small>(297 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-1-2017-n-1163/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2017 n.1163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2016 n.12811</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-12-2016-n-12811/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Volpe, est. Correale Assegnazione diritti televisivi campionati di calcio 2015-2018: annullate le sanzioni AGCM 1. Concorrenza e mercato – AGCM – Vigilanza ex D.Lgs. 9/2008 – Finalità – Conseguenze&#160; 2. Concorrenza e mercato – AGCM – Sanzioni – Condizioni – Avvio del procedimento – Termine – Art. 14 L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-12-2016-n-12811/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2016 n.12811</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Volpe, est. Correale</span></p>
<hr />
<p>Assegnazione diritti televisivi campionati di calcio 2015-2018: annullate le sanzioni AGCM</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – AGCM – Vigilanza ex D.Lgs. 9/2008 – Finalità – Conseguenze&nbsp;</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – AGCM – Sanzioni – Condizioni – Avvio del procedimento – Termine – Art. 14 L. 689/1981 – Presupposti&nbsp;</p>
<p>3. Concorrenza e mercato – AGCM – Intese anticoncorrenziali – Configurabilità – Presupposti</p>
<p>4. Concorrenza e mercato –Illecito antitrust – Configurabilità – Condizioni – Nel caso del mercato dei diritti televisivi – Inconfigurabilità – Ragioni</p>
<p>5. Concorrenza e mercato – Intese anticoncorrenziali – Gara assegnazione diritti audiovisivi campionato serie A 2015 – 2018 – Inconfigurabilità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>
1. L’intervento di vigilanza e di conseguente applicazione dei poteri sanzionatori da parte dell’AGCM in relazione alle procedure di cui al D.Lgs. 9/2008 (c.d. “decreto Melandri”) è consentito, ed anzi auspicato, dallo stesso legislatore ma – in ipotesi – tale intervento deve essere finalizzato a verificare se, in concreto, vi siano state situazioni patologiche volte a evitare essenzialmente e principalmente la creazione di posizioni dominanti, secondo la preoccupazione esplicita del legislatore delegante. Certo, il richiamo di ordine generale di cui all’art. 20 D.lgs. cit. non impedisce all’AGCM di verificare la sussistenza di altre forme patologiche “anticoncorrenziali”, come le “intese”, ma ciò pur sempre in un’ottica contestualizzata al mercato di riferimento e ai soggetti in esso coinvolti, siano essi l’organizzatore della competizione, gli operatori della comunicazione e l’utente inteso quale consumatore finale, secondo le relative definizioni di cui all’art. 2 d.lgs. cit.</p>
<p>2. Il tempo entro cui l’AGCM deve notificare la contestazione ai sensi dell’art. 14 L. 689/1981 non è collegato al momento della commissione della violazione in sé considerato ma a quello dell’accertamento dell’infrazione. Laddove la possibile infrazione sia verificabile già da tempo, l’AGMC &nbsp;è tenuta ad avviare il relativo procedimento, non potendo la stessa riesaminare a distanza di tempo vicende già note solo per effetto di successivi articoli di cronaca, senza che vengano in rilievo vicende od elementi sopravvenuti. Infatti il termine previsto dall’art. 14 L. 689/1981 è perentorio, una volta accertato il suo presupposto e che quindi l’Autorità è tenuta a notificare la contestazione entro lo stesso, anche in riferimento ai principi generali di cui all’art. 6 CEDU e all’art. 41 della carta Fondamentale dei diritti UE, che costituiscono parametri di riferimento interpretativo ormai imprescindibili. E’ chiaro, poi, che una volta avviata una fase istruttoria possano assumersi ulteriori elementi, tramite ispezioni e acquisizioni documentali, idonei in qualche modo a confermare l’impostazione prospettata in sede di avvio del procedimento ma ciò non consente di procrastinare “ad libitum”, secondo decisioni unilaterali dell’Autorità, il periodo che va dalla commissione del fatto all’individuazione dei presupposti per dare inizio al procedimento che dovrebbe portare all’adozione di provvedimenti sanzionatori secondo le potestà dell’organo pronunciante.</p>
<p>3. In sede di accertamento di intese anticoncorrenziali, l’AGCM deve verificare sempre in via pregiudiziale quale vantaggio, anche solo ipotetico, avrebbero assunto le parti dal dar luogo alla specifica condotta inquadrata come intesa “anticoncorrenziale”. Solo dopo, una volta prospettato con un determinato margine di certezza che tale vantaggio è configurabile, verificare se esso lo sia in forma per c.d. “astratta” (intesa “per oggetto) e terminare l’analisi ovvero continuarla per individuarne la forma per c.d. “concreta” (intesa “per effetto”). Inoltre, anche nell’ipotesi di intesa restrittiva “per oggetto”, al fine di valutare se un accordo tra imprese presenti un grado di dannosità sufficiente per essere considerato come una ‘restrizione della concorrenza per oggetto’ ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, occorre riferirsi al tenore delle sue disposizioni, agli obiettivi che esso mira a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale si colloca. Da ciò ne deriva che comunque l’Autorità è sempre chiamata ad un’attività di valutazione del contesto economico e giuridico del mercato di riferimento e degli obiettivi fondanti la condotta sanzionata, nel senso che un’intesa “per oggetto” può qualificarsi tale solo se vi è mercato sufficientemente definito che risulti “bloccato” dall’intesa come congegnata e se gli obiettivi riconducibili al momento della sua posizione in essere siano “de plano” considerabili anticoncorrenziali.</p>
<p>4. Ai fini della individuazione dell’illecito antitrust, il coordinamento dei comportamenti tra più soggetti deve dare luogo per la sua stessa natura a un grado di dannosità per il buon funzionamento del normale confronto concorrenziale tale da non individuare come necessaria alcuna ulteriore indagine sugli effetti concreti da esso derivanti. Deve trattarsi, di una forma di accordo, sia pure “atipica” e quindi non strettamente legata al c.d. “big ridding” quale programmazione anticipata di risultati di una gara, priva &nbsp;di qualsiasi giustificazione economica diversa, in un contesto di mercato comunque ben definito che vede un certo numero di “competitors” e con caratteristiche idonee a contribuire al dispiegarsi naturale di forme di concorrenza “orizzontale”. L’intesa “per oggetto”, quindi, deve consistere in una fattispecie rivolta ad impedire l’ordinario confronto concorrenziale “a monte” del mercato, tale da impedire l’ingresso o il permanere in esso di altri operatori anche mediante una semplice allocazione di risorse idonea a condizionare il futuro funzionamento dello stesso. Tali caratteristiche non sono individuabili in relazione al mercato dei diritti televisivi della “pay tv”, in vigore ormai da molti anni, contraddistinto da una penetrazione pressoché totalitaria di due soli operatori. Né si rinvengono elementi da cui dedurre che tale mercato sia in espansione “soggettiva”, nel senso dell’esistenza di una ragionevole previsione di ingresso di altri operatori, dotati di forza economica comparabile a quella dei due operatori già presenti.&nbsp;</p>
<p>5. &nbsp;La procedura di assegnazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato di calcio “serie A” per le stagioni 2015-18, ai sensi del d.lgs. 9.1.2008, n. 9 (c.d. “Decreto Melandri”), non presenta profili di anticoncorrenzialità, contrariamente a quanto ritenuto dall’AGCM, in quanto &nbsp;l’assetto preso in considerazione dall’Autorità:&nbsp;<br />
a) non può definirsi quale “accordo spartitorio”, dato che le parti hanno consentito il perpetuarsi di una concorrenza che altrimenti non ci sarebbe stata;<br />
b) non può rientrare nella fattispecie dell’intesa anticoncorrenziale “per oggetto”, in quanto non è stata dimostrata una sua dannosità presuntiva per ripartizione di mercato, dato che non era accertata “a priori” la rispettiva quota di tale mercato e la clientela dei consumatori rimaneva pienamente contendibile;<br />
c) la “causa” contrattuale alla base della sub-licenza per il pacchetto D richiesta dalla Lega e autorizzata dall’AGCM era pienamente lecita, in quanto orientata ad evitare contenziosi futuri, “stallo” del mercato e ulteriori inconvenienti per i consumatori, mantenendo la concorrenza effettiva in assenza di nuovi operatori concretamente interessati all’ingresso nel mercato specifico;<br />
d) la soluzione alternativa propugnata a posteriori dall’AGCM non da certezze in ordine ad un sicuro incremento della concorrenzialità in termini più estesi di quelli poi verificatisi, con altrettanti sicuri benefici per la Lega e i consumatori;<br />
e) l’assetto definitivo appare anche rispettoso della normativa di cui all’art. 1, comma 3, lett. h), l. n. 106/2007 e all’art. 1 d.lgs. n. 9/2008.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 23/12/2016<br />
N. 12811/2016 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 06550/2016 REG.RIC.</p>
<p>logo</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p>(Sezione Prima)</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6550 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Infront Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Angelo Clarizia C.F. CLRNGL48P06H703Z, Avilio Presutti C.F. PRSVLA61A15H501E, Mario Morelli C.F. MRLMRA59D21G843W, Alberto Fantini C.F. FNTLRT61B25G659A, Giorgio Alù Saffi C.F. LSFGRG70L15H501G e Luca Spaziani C.F. SPZLCU81E12D548E, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Tonucci &amp; Partners in Roma, via Principessa Clotilde, 7;&nbsp;<br />
contro<br />
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
&#8211; Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Libertini C.F. LBRMRA42L24C351V, prof. Giulio Napolitano C.F. NPLGLI69L12H501H, Francesco Anglani C.F. NGLFNC76R25F152O, Bruno<br />
&#8211; Sky Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Siragusa C.F. SRGMRA48A01G273D, Marco D&#8217;Ostuni C.F. DSTMRC73M14F839B, Matteo Beretta C.F. BRTMTT66H09A794O, Marco Zotta C.F. ZTTMRC79D22H501I e Ale<br />
&#8211; Reti Televisive Italiane S.p.a., Mediaset Premium S.p.a., Fox Networks Group Italy S.r.l., Discovery Italia S.r.l., Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non costituite in giudizio;&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione,<br />
&#8211; del provvedimento n. 25966 del 19 aprile 2016, notificato a mezzo PEC in data 20.4.2016, adottato dall&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel corso dell&#8217;Adunanza del 19.4.2016 a conclusione del procedimento I/790;<br />
&#8211; del provvedimento dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 25462 adottato nell&#8217;adunanza del 13.5.2015, notificato ad Infront Italy S.r.l in data 19.5.2015 e pubblicato sul Bollettino dell&#8217;Autorità n. 18 del 25.5.2015 nonché del provvedim<br />
&#8211; del provvedimento dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n.0072369, notificato dall&#8217;Autorità ad Infront in data 11.12.2015;<br />
nonché ove occorrer possa,<br />
&#8211; della comunicazione della nuova data del termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori, prot.n. 0015885 notificata a mezzo PEC il 3.2.2016;<br />
&#8211; della &#8220;risposta all&#8217;istanza di riservatezza&#8221; prot.n. 0015533 notificata mezzo PEC il 2.2.2016;<br />
&#8211; della Comunicazione prot.n. 0013251, notificata a mezzo PEC il 22.1.2016;<br />
&#8211; della Comunicazione prot.n. 0012755;<br />
&#8211; della Comunicazione prot.n. 0074278, notificata a mezzo PEC in data 23.12.2015;<br />
&#8211; della Comunicazione, prot.n. 0068585, notificata a mezzo PEC in data 20.11.2015;<br />
&#8211; del processo verbale di accertamento ispettivo del 19.5.2015 dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;<br />
&#8211; del Verbale delle operazioni compiute del 19.5.2015 della Guardia di finanza, Nucleo Speciale Tutela dei mercati;<br />
per quanto di ragione, del parere dell&#8217;Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pervenuto all&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 15 aprile 2016, non noto nel suo contenuto integrale;<br />
per quanto di ragione e in parte qua, delle Linee Guida adottate dall&#8217;Autorità Garante della Concorrenze e del Mercato sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall&#8217;Autorità in applicazione dell&#8217;art.15, comma 1, della legge n. 287/90 del 22 ottobre 2014<br />
nonché in ogni caso<br />
di ogni altro atto, presupposto o susseguente, comunque connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto negli estremi e/o nel contenuto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, della Lega Nazionale Professionisti Serie A e di Sky Italia S.r.l., con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 9 novembre 2016 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
La vicenda, in sintesi, trae origini dalle modalità con le quali la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega), quale organizzatrice della competizione, ha proceduto all’assegnazione dei diritti audiovisivi relativi al campionato di calcio “serie A” per le stagioni 2015-18, ai sensi del d.lgs. 9.1.2008, n. 9 (c.d. “Decreto Melandri”).<br />
In sostanza, l’invito a presentare offerte elaborato dalla Lega – passato al vaglio della stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) &#8211; prevedeva la suddivisione in cinque “pacchetti”, quali: 1) “pacchetto A”, concernente i diritti per le piattaforme satellitare (DTH), Internet, TV Mobile (DTH), Telefonia mobile e IPTV relativi a otto società sportive considerate di maggior interesse, per un totale di 248 eventi (pari al 65% del totale); 2) “pacchetto B”, concernente i diritti per le piattaforme digitale terrestre (DTT), Internet, TV Mobile (DTH), Telefonia mobile e IPTV relativi ai medesimi eventi del pacchetto A; 3) “pacchetto C”, concernente i diritti accessori (interviste, immagini da spogliatoi e altri) per il pacchetto A o B; 4) “pacchetto D”, concernente l’esclusiva per tutte le piattaforme per i rimanenti 132 eventi (pari al 35%) relativi a una squadra di “maggior seguito” e alle altre di “minore seguito”; 5) “pacchetto E”, concernente tre incontri a scelta tra quelli disputati di domenica alle ore 15.00, da trasmettere tramite piattaforma Internet.<br />
Risultavano quindi pervenute offerte da parte di Sky Italia s.r.l. (Sky), RTI-Reti Televisive Italiane s.p.a. (RTI), Fox Networks Group Italy S.r.l. (Fox) e Eurosport s.a.s. (Eurosport).<br />
All’esito della loro presa di conoscenza, però, la Lega e il suo “advisor” per la commercializzazione di tali diritti, Infront Italy s.r.l. (Infront), ritenevano che le aggiudicazioni relative ai pacchetti A e B, pur su offerte superiori alla base d’asta, presentassero due problematiche, quali: la possibilità di aggiudicazione di tali due maggiori “pacchetti” al medesimo operatore &#8211; Sky &#8211; che aveva effettuato le offerte più alte, in relazione alla possibile individuazione di una “posizione dominante” sotto il profilo della normativa “antitrust”; la possibilità di considerare l’ammissibilità di offerte condizionate, come quella effettuata da RTI (che aveva presentato: un’offerta per il pacchetto A, condizionata alla circostanza di non essere aggiudicataria di quello B, per il pacchetto B, un’offerta incondizionata e una condizionata alla mancata aggiudicazione di quello A, un’offerta per il pacchetto D, condizionata all’aggiudicazione di quello A o quello B).<br />
La Lega, quindi, riteneva di non procedere subito all’assegnazione e di richiedere un parere a un esperto “esterno”, professore universitario, sulla fattispecie. In base a tale parere &#8211; che riteneva illegittima l’assegnazione dei pacchetti A e B al medesimo operatore e legittima la proposizione di offerte condizionate &#8211; e all’esito di un’assemblea di Lega tenutasi nelle giornate dal 23 al 26 giugno 2014, si dava corso alla definitiva assegnazione, che vedeva il pacchetto A per Sky, i pacchetti B e D per RTI. Risultava, inoltre, che il pacchetto C non era assegnato, perché le offerte erano inferiori al prezzo minimo indicato nell’invito a offrire, e che per il pacchetto E non perveniva alcuna offerta.<br />
Da segnalare che già il 25 giugno 2014 risultava depositata anche all’AGCM una denuncia da parte di un’associazione di consumatori con la segnalazione di ritenuti illeciti anticoncorrenziali sull’assegnazione in corso, che risulterà comunque in seguito archiviata dall’Autorità.<br />
Il 27 giugno 2014 RTI chiedeva alla Lega l’autorizzazione per la concessione in sub-licenza, in tutto o in parte, dei diritti relativi al pacchetto D a Sky. Ne seguiva l’istanza della Lega, ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.lgs. cit., all’AGCM e all’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni (AgCom) per ottenere la necessaria autorizzazione in deroga e tali Autorità, dopo articolata interlocuzione con l’istante, concedevano la deroga richiesta in data 17 luglio 2014 e la Lega trasmetteva l’indicazione alle interessate, specificando che la “sublicenza” si sarebbe dovuta conformare alle modalità prospettate tra le parti e comunicate alle Autorità, senza ulteriori pattuizioni rispetto a quelle previste per il pacchetto D nell’invito a presentare offerte. In seguito ad ulteriori interlocuzioni con le parti a chiarimento, queste regolavano il rapporto in questione conformemente alle prescrizioni imposte nei provvedimenti autorizzativi del luglio 2014, secondo specifica dichiarazione del 24 aprile 2015.<br />
Sulla base di alcune notizie di stampa apparse nel febbraio 2015 aventi ad oggetto il contenuto di alcune conversazioni telefoniche di un presidente di società calcistica di serie A, l’AGCM dava avvio all’istruttoria di un procedimento volto a verificare la sussistenza di una eventuale intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 101 TFUE, tra RTI, Sky, Lega e Infront.<br />
Dato corso alla complessa fase istruttoria, acquisito il parere dell’AgCom (peraltro riscontrante elementi positivi dall’esito della gara) e comunicata la CRI, era infine adottato il provvedimento finale all’esito dell’adunanza del 19 aprile 2016.<br />
In esso, dopo ampia illustrazione dello svolgimento della fase di avvio, della descrizione delle parti e delle risultanze istruttorie, dell’indicazione del mercato rilevante, degli elementi acquisiti, della descrizione dei fatti e delle argomentazioni delle parti, l’Autorità deliberava che le condotte prese in esame erano state finalizzate alla spartizione dei diritti audiovisivi per il triennio 2015-18, alterando il confronto concorrenziale in sede di partecipazione alla gara, evitando il dispiegarsi di dinamiche concorrenziali fra gli operatori attivi sul mercato e ostacolando l’ingresso di potenziali nuovi operatori, con conseguente violazione dell’art. 101 TFUE. Era quindi disposta inibitoria per il futuro a porre in essere analoghi comportamenti ed erano applicate le relative sanzioni pecuniarie, il cui calcolo pure era ampiamente illustrato nella motivazione, consistenti in euro 1.944.070,17 per la Lega, euro 9.049.646,64 per Infront, euro 51.419.247,25 per RTI ed euro 4.000.000,00 per Sky, unico soggetto di cui era riconosciuto un ruolo marginale e sostanzialmente difensivo, di cui era pure apprezzato l’apporto collaborativo in fase istruttoria.<br />
Riassumendo le tesi dell’AGCM, fondate essenzialmente su risultanze istruttorie di cui ai verbali delle assemblee di Lega che avevano contraddistinto il periodo dell’assegnazione dei diritti in questione, su alcuni documenti acquisiti, tra cui il testo di “e-mail” tra parti del procedimento e tra queste e terzi, nonché sulle audizioni svolte dagli Uffici con esponenti delle singole società calcistiche, si rileva quanto segue.<br />
In primo luogo l’AGCM ricordava che il c.d. “Decreto Melandri” era stato introdotto in Italia al fine di imporre all’organizzatore della competizione apposita procedura competitiva idonea a garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione, secondo quanto chiarito in sostanza nel relativo art. 9, comma 4, secondo il quale era previsto il divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti, dando luogo così non a un mero presidio della regolarità formale della gara ma alla salvaguardia di esigenze sostanziali di concorrenza, sia statica che dinamica, reale ed effettiva.<br />
Richiamando il succedersi degli eventi, a partire dalla presentazione da parte della Lega delle Linee Guida da lei predisposte, l’Autorità ricordava che, in seguito all’apertura delle buste, il contenuto delle relative offerte era noto a tutti i partecipanti. Da esse, si riscontrava che: per il pacchetto A, Sky aveva effettuato l’offerta più alta (con, a seguire, l’offerta di RTI e quella di Fox appartenente comunque al “gruppo Sky”); per il pacchetto B, risultava che la migliore offerta (in capo a RTI) era condizionata dal fatto che nessun soggetto si fosse aggiudicato il pacchetto precedente (con, a seguire, le offerte di Sky, Fox e RTI “non condizionata” di importo molto minore rispetto a quella condizionata); per il pacchetto D, risultava la miglior offerta sempre in capo a RTI (con, a seguire, quelle di Fox, Sky ed Eurosport).<br />
Ne era seguito quello definito come un “acceso contrasto” tra RTI, Sky e Lega/Infront, ove la prima sosteneva l’illegittimità dell’eventuale aggiudicazione di entrambi i pacchetti A e B a Sky e prospettava soluzioni che la vedevano assegnataria del pacchetto D e, in alternativa, di quelli A o B mentre Sky difendeva la propria posizione ritenendo legittima l’aspirazione all’aggiudicazione di entrambi i pacchetti A e B, con formalizzazione di tale posizione mediante l’invio a Lega e RTI di un atto di “intimazione diffida” in tal senso.<br />
Sussistendo i su ricordati dubbi prospettati, tanto da richiedere uno specifico parere ad un esperto “esterno”, la Lega dava inizio all’assemblea “decisoria” in data 23 giugno 2014 in cui – sosteneva l’AGCM &#8211; si iniziava a delineare concretamente una soluzione definita “spartitoria” che non teneva in considerazione le regole previste nelle stesse Linee Guida e nel “bando” perché prescindente dalla graduatoria delle offerte valide ricevute. In particolare, erano richiamate alcune e-mail “interne” a RTI in cui si faceva espresso riferimento alla possibilità di un accordo con Sky quale scenario “alternativo” ad un’ipotesi di contenzioso, con eventuale estensione della trattativa anche ad alcuni diritti per la competizione calcistica europea denominata “Champions League”.<br />
Tali trattative continuavano con il coinvolgimento di Infront, il cui rappresentante contattava telefonicamente l’amministratore delegato di Sky per indicare come la Lega aveva ritenuto di definire le assegnazioni (nel senso poi concretamente realizzatosi), e delle stesse imprese coinvolte, che iniziavano una formale stesura di una scrittura privata che anticipava il ricordato esito finale, con rinuncia da parte di Sky al contenzioso prospettato.<br />
Ne seguiva, quindi, l’ultima giornata di assemblea del 26 giugno 2014 ove si dava luogo al ricordato esito definitivo dell’aggiudicazione e la successiva comunicazione del 30 giugno 2014, con la quale la Lega inviava alle autorità competenti la richiesta di autorizzazione in deroga al divieto di sub-licenza previsto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. cit.<br />
L’AGCM specificava anche che era emersa in seguito una difformità tra il contenuto della sub-licenza effettivamente sottoscritta tra RTI e Sky e quanto a suo tempo comunicato alle autorità, laddove risultava la sottoscrizione di un documento in cui le emittenti in questione sollevavano la Lega da eventuali difformità rispetto al contenuto delle autorizzazioni rilasciate da AGCM e AgCom, secondo ulteriori contatti tra le parti svoltesi a partire dalla data del 30 giugno 2014.<br />
Sulla base di tale ricostruzione, quindi, l’AGCM riteneva l’esistenza di comportamenti tesi ad alterare il normale dispiegarsi dei meccanismi competitivi in quanto, a fronte di un iniziale confronto competitivo tra Sky e RTI, manifestatosi anche attraverso campagne mediatiche e iniziative extragiudiziali, le parti avevano dato luogo ad un’alterazione dell’esito della procedura competitiva in questione, dando luogo ad un’intesa restrittiva della concorrenza avente ad oggetto l’illecita ripartizione dei diritti audiovisivi relativi.<br />
Specificava l’AGCM che l’intesa non aveva riguardato la fase dell’individuazione e presentazione delle offerte economiche ma aveva interessato la fase antecedente all’aggiudicazione dei diritti posti “a gara”, attraverso l’alterazione dell’esito naturale della stessa, con sostituzione di una soluzione concordata in luogo dell’esito naturale del confronto competitivo previsto dalla norma. Ciò aveva distorto il funzionamento dei meccanismi competitivi che devono governare l’assegnazione dei diritti di trasmissione audiovisivi, ostacolando sia la concorrenza di nuovi operatori nell’immediato sia la concorrenza “sul merito” e il possibile ingresso di nuovi operatori anche per il futuro e rafforzando il consolidamento delle rispettive posizioni di mercato delle emittenti interessate.<br />
L’AGCM chiariva che tale “intesa” era stata promossa da Lega e Infront, aveva recato vantaggio principalmente a RTI e che la stessa Sky era stata sostanzialmente indotta ad aderire anche per la condotta delle altre parti, con la conseguenza che tale condotta fosse riconducibile comunque a tutte quelle coinvolte nella fase istruttoria.<br />
A tale proposito, l’Autorità specificava che, anche in virtù della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in merito all’interpretazione dell’(allora) art. 81, par. 1, Trattato CE &#8211; secondo la quale la sua applicazione non riguarda solo le imprese attive nel mercato interessato dalle restrizioni della concorrenza, a valle o a monte del medesimo, ma tutti i soggetti che falsano la concorrenza nel mercato comune indipendentemente da quello in cui sono attivi &#8211; la Lega aveva di fatto vanificato gli obiettivi stabiliti dal “Decreto Melandri”, compromettendo l’integrità dell’assegnazione mediante procedure competitive, eque e non discriminatorie. Ciò perché la Lega ben poteva e doveva agire diversamente, rispettando quanto previsto dalle sue stesse Linee Guida e aggiudicando i pacchetti A e B al miglior offerente (Sky), per poi passare ad una nuova fase della procedura in relazione al pacchetto D che non aveva ricevuto offerte valide sopra la base d’asta. Non risultavano infatti, in base alle Linee Guida e al “bando” nonché all’art. 9, comma 4, d.lgs. cit., divieti di assegnazione dei pacchetti A e B ad un unico operatore. Se pure la Lega avesse ritenuto tale possibilità preclusa, avrebbe comunque dovuto annullare l’intera procedura e indirne una nuova con l’inserimento esplicito di tale divieto, invece di aggiudicare la procedura in violazione delle regole della “lex specialis” e prevedendo nella stessa delibera di assegnazione già il consenso alla “sub-licenza”, non richiesta né richiedibile in quella fase della procedura.<br />
Inoltre la stessa Lega sembrava successivamente consapevole delle possibili criticità riguardanti tale sub-licenza, come evidenziato nel verbale della seduta della “commissione tecnica diritti audiovisivi” del 20 febbraio 2015, cui risultava partecipare anche Infront, tanto da portare alla sottoscrizione della clausola sopra ricordata con cui RTI e Sky “sollevavano” la Lega dalle conseguenze sulle eventuali difformità rispetto al contenuto delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità di settore.<br />
Per quanto concerneva Infront, l’AGCM sottolineava gli stretti rapporti contrattuali intercorrenti con la Lega, che evidenziavano come Infront avesse un interesse immediato e diretto circa il raggiungimento di determinati ricavi da parte della Lega stessa e avesse attivamente suggerito la condotta da adottare, sia nell’ambito delle riunioni assembleari del 26 giugno 2014, svolgendo un ruolo di mediazione nelle discussioni fra le squadre di calcio, sia all’esterno, contattando direttamente rappresentanti dei “broadcaster” interessati e delle singole squadre di calcio e dando luogo ad un effettivo ruolo di “leadership” dell’intesa.<br />
Il ruolo di RTI era evidenziato in relazione all’interesse nel sostenere una soluzione di aggiudicazione diversa dall’esito delle offerte formulate il 5 giugno 2014, che avrebbe visto l’assegnazione dei pacchetti A e B a Sky, come rilevato dalla documentazione acquisita in corso di istruttoria consistente in comunicazioni e-mail.<br />
Il ruolo di Sky era riconosciuto nei limiti della contestualizzazione degli eventi, laddove ad un primo atteggiamento “competitivo” era seguito un mutamento della condotta che apriva alla possibilità di accordo, come anche in questo caso rilevato da una e-mail interna a RTI del 24 giugno 2014 ove si faceva riferimento ad una proposta di accordo di Sky. Quest’ultima, pur dando luogo ad un comportamento ispirato dalle condotte poste in essere dalle altre parti del procedimento, non aveva ivi tenuto un atteggiamento meramente “passivo” ma si era attivata concretamente nel ricercare la soluzione alternativa alla naturale aggiudicazione, come poi manifestatasi.<br />
In conclusione, l’AGCM riteneva che le parti avessero quindi dato luogo ad un’intesa restrittiva “per oggetto”, per la quale non era necessaria la prova dell’intento soggettivo, era irrilevante che l’accordo non fosse nell’interesse commerciale di alcuni dei partecipanti, si perseguivano anche altri scopi illeciti, non era necessario dimostrare un effetto diretto sui prezzi agli utenti finali, secondo le conclusioni sul punto da parte della Corte di Giustizia che venivano richiamate.<br />
Si era dato luogo – per l’Autorità &#8211; alla ripartizione di “imput” strategici fra i due operatori attivi a livello nazionale nel mercato della “pay tv”, con evidente effetto di preclusione in danno dei concorrenti presenti e potenziali e conseguente restrizione della concorrenza, indipendentemente dall’accertamento degli effetti, tenuto conto anche che la condotta si andava a collocare in un mercato caratterizzato da un assetto oligopolistico altamente concentrato, ove le parti detengono sostanzialmente la totalità del mercato in quanto l’acquisizione di contenuti c.d. “premium” costituisce una delle principali barriere all’entrata in esso.<br />
L’AGCM indicava, comunque, che alcuni effetti si erano oltremodo palesati, in quanto l’intesa aveva di fatto escluso la possibilità per un operatore terzo (Eurosport) di partecipare a reali procedure competitive anche solo per l’assegnazione di un sottoinsieme dei pacchetti, per i quali aveva comunque mostrato interesse concreto con la presentazione di un’offerta o anche solo per la possibilità di partecipare ad una nuova edizione della gara.<br />
Risultavano anche la distorsione della concorrenza dinamica in un orizzonte temporale di medio-lungo termine, per la negativa incisione sulla credibilità delle future gare e sulle aspettative d’ingresso di eventuali nuovi “player” nonché la cristallizzazione delle posizioni di mercato determinate nel triennio precedente, ove le stesse RTI e Sky erano risultate assegnatarie di diritti audiovisivi coincidenti.<br />
Replicando puntualmente alle argomentazioni delle parti, ivi comprese le eccezioni procedurali, l’AGCM concludeva ribadendo le considerazioni sopra evidenziate e ritenendo che il parere di senso sostanzialmente contrario reso dall’AgCom si era soffermato esclusivamente sugli effetti benefici per i consumatori in relazione alla “sub-licenza” di cui al pacchetto D, effetti benefici che ci sarebbero stati, secondo l’AGCM, anche con la naturale modalità di aggiudicazione sopra propugnata.<br />
Nel provvedimento finale erano quindi illustrate anche le modalità con le quali erano state determinate in concreto le sanzioni nei confronti di ciascun soggetto coinvolto.<br />
In esse erano state considerate, sul “valore base” delle vendite: la percentuale del 15% e la c.d. “entry fee” del 20%, per Lega, Infront e RTI, le aggravanti del 15% per Lega e Infront, l’attenuante del 30% per RTI, l’incremento della sanzione per “proporzionalità e deterrenza” del 50% per Infront. Per Sky era invece applicato l’art. 34 delle Linee Guida AGCM che consentiva di derogare dalle stesse, con sanzione finale limitata a euro 4.000.000,00.<br />
Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, Infront chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento in questione.<br />
Esponendo in sintesi le oltre 123 pagine del ricorso introduttivo – in merito al quale il Collegio richiama, a monito, il contenuto dell’art. 3, comma 2, c.p.a. – si rileva che Infront lamentava quanto segue.<br />
“I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, della l.n. 689/1981, dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 l. n. 241/1990, dell’art. 6 della CEDU, degli artt. 41 e 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E., dell’art. 111 Cost., dei principi del legittimo affidamento, del ne bis in idem, di buona fede e di leale collaborazione, del Protocollo 7, art. 4 della CEDU. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e in particolare per manifesta contraddittorietà con precedenti statuizioni dell’Autorità, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, irragionevolezza manifeste, iniquità e ingiustizia manifesta.”.<br />
La ricorrente lamentava l’anomalo lasso di tempo intercorso tra gli eventi e il successivo avvio del procedimento sanzionatorio fino all’effettiva erogazione della sanzione, avvenuta dopo 22 mesi dall’asserita commissione dei fatti. Inoltre il procedimento era stato avviato dopo che sui medesimi presupposti l’AGCM si era già pronunciata in due occasioni con propri provvedimenti di contenuto all’evidenza inconciliabile con la successiva apertura di un procedimento sanzionatorio per “illecito concorrenziale”.<br />
Il procedimento aveva tratto inizio da un unico articolo pubblicato su un quotidiano a tiratura nazionale che riportava il testo di alcune telefonate registrate di un presidente di una squadra di calcio che nulla aggiungevano all’ampio risalto dato all’intera vicenda dell’attribuzione dei diritti audiovisivi documentato sin dallo stesso mese di giugno 2014 in ordine a una ipotizzata irregolarità nell’assegnazione.<br />
Risultava in tal modo violato il termine per la contestazione delle violazioni amministrative di cui all’art. 14 l. n. 689/81, applicabile anche ai procedimenti davanti all’AGCM, né risultavano rispettati i canoni generali della ragionevolezza e del giusto procedimento. In realtà, l’AGCM disponeva sin dal 17 luglio 2014 di tutti gli elementi per la valutazione della vicenda ma la contestazione era avvenuta a 300 giorni dall’acquisizione di essi in ordine agli accadimenti del 23-26 giugno 2014. In tale data del luglio 2014, infatti, l’Autorità all’esito di un approfondito procedimento istruttorio aveva valutato i fatti e, nella sua composizione collegiale, in relazione alla comunicazione effettuata dalla Lega il 7 luglio 2014, non aveva riscontrato nulla di anomalo in ordine all’esito della gara e dei criteri seguiti nell’assegnazione dei pacchetti.<br />
Il notevole lasso di tempo utilizzato dall’AGCM per dare avvio al procedimento contrastava, inoltre, con l’interpretazione sostanziale dell’art. 6 CEDU fornita dalla Corte Costituzionale (sentt. nn. 196/10 e 104/14), con l’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali UE, in ordine alla necessità di rispettare un tempo ragionevole per contestare questioni specifiche nei confronti di ogni persona, nonché con i principi del “ne bis in idem” e di “affidamento”.<br />
Il colloquio telefonico che nel 2015 aveva fornito lo spunto all’AGCM per dare il via al procedimento, inoltre, non aggiungeva nulla a quanto già in possesso della stessa Autorità alla data sopraindicata, limitandosi il presidente della squadra di calcio in questione a rivendicare la personale paternità del ritenuto “accordo” senza coinvolgimenti diretti di altri. Gli stessi elementi probatori che l’AGCM riteneva di considerare decisivi, perché acquisiti solo con l’istruttoria, in realtà non provavano alcun accordo ma riguardavano corrispondenza interna delle imprese coinvolte o comunicazioni di compiacimento per l’esito della vicenda, senza alcun coinvolgimento in tale corrispondenza di Infront.<br />
L’AGCM era poi stata costantemente informata dell’esito della procedura, sia in occasione della formazione delle Linee Guida sia in occasione della richiesta di autorizzazione alla “sub-licenza”, pervenendo anche ad archiviare, nel settembre 2014, un esposto presentato da un’associazione di consumatori ritenendo proprio che la sub-licenza permetteva di ottenere una concorrenza “per piattaforma” nella trasmissione degli incontri di calcio, come auspicato nello stesso provvedimento di approvazione delle Linee Guida.<br />
“II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare per carenza assoluta dei presupposti, travisamento dei presupposti di fatto di diritto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza manifeste. Sviamento”.<br />
Infront non poteva essere qualificata come parte dell’intesa.<br />
Dalla ricostruzione operata nella sua motivazione dall’AGCM, emergeva un richiamo a giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-194/14, Ac Truehand) che prendeva in considerazione una società di consulenza ma tale precedente non era assimilabile al caso di specie, perché in quella occasione la società ivi considerata si era posta come un vero e proprio soggetto organizzatore di una ripartizione di quote di mercato e prezzi in un determinato settore, fungendo da “catalizzatore” del cartello, quale organizzatore, gestore e controllante del medesimo.<br />
Nel caso in esame, invece, nulla di tutto questo si era realizzato, in quanto risultava che Infront semmai aveva un interesse diametralmente opposto alla realizzazione di un’intesa, come esternato nella stessa assemblea del 26 giugno 2014 ove aveva suggerito di prendere in considerazione la c.d. “assegnazione invertita” (pacchetto A a RTI e B a Sky), che sarebbe stata maggiormente remunerativa per la Lega.<br />
La ricorrente non aveva svolto alcun ruolo di propulsione e coordinamento di una presunta intesa e, fino alla fine del 2014, era anche all’oscuro del contratto di “sub-licenza”, né risultava dimostrata alcuna comunicazione telefonica con responsabili di Sky e quindi non vi era alcun ruolo di “leadership” come ritenuto dall’AGCM.<br />
La sua attività si era limitata, appunto, a quella di “adivisor” e non di “decision maker”, fornendo, su richiesta, chiarimenti tecnici legati alla complessa situazione determinata dalle offerte ricevute, effettuando ricognizioni con riferimento al mercato nell’ottica di monitorare le posizioni dei vari “broadcaster”, peraltro espresse pubblicamente. Mai Infront aveva deciso alcunché sulla fattispecie, essendo riservata tale attività all’assemblea di Lega.<br />
Il coinvolgimento della ricorrente nel promuovere e svolgere la trattativa nei confronti di Sky risultava unicamente da comunicazioni interne di RTI e non trovava riscontro alcuno in elementi probatori ulteriori. Risultava, semmai, da altra e-mail interna a RTI, nella parte non trascritta nel provvedimento impugnato, che Lega e Infront erano ”in stallo” e che la necessità di proseguire una strategia di negoziazione era imputabile unicamente alla stessa RTI.<br />
Gli incontri successivi di Infront con RTI, Sky e rappresentanti delle società sportive erano necessari per supportare la Lega nella definizione del contratto di “sub-licenza” e non per promuovere ed attuare un coordinamento volto alla spartizione del mercato.<br />
I contatti con le società sportive e gli operatori televisivi erano necessari quindi proprio per poter svolgere al meglio la propria attività di “advisory”.<br />
Indimostrata e illogica era poi la conclusione secondo la quale l’intesa posta in essere sarebbe stata finalizzata a cristallizzare le posizioni di mercato determinate nel triennio precedente, escludendo potenziali concorrenti, in quanto la Lega e Infront avevano tutto l’interesse a non escludere potenziali nuovi concorrenti dal mercato.<br />
Né la circostanza per cui la ricorrente assumeva un vantaggio dall’esito favorevole dell’assegnazione dei diritti era rilevante, in quanto la piena libertà nella determinazione dei compensi professionali comportava proprio tale conclusione senza che potesse ritenersi in ipotesi realizzata una partecipazione all’intesa anticoncorrenziale, soprattutto con un ruolo di “leadership”, come invece rilevato dall’AGCM.<br />
“III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 TFUE, del Regolamento n. 1/2003, dell’art. 3 della l. n. 241/90, per insussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza e per difetto di motivazione. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare per carenza assoluta dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza manifeste. Sviamento”.<br />
In relazione alle soluzioni alternative richiamate dall’AGCM per la conclusione della procedura che non sarebbero state seguite dalla Lega, la ricorrente rilevava che la possibilità di riedizione della procedura non era contemplata nell’ipotesi che si era concretamente verificata &#8211; contrariamente a quanto ritenuto dall’AGCM &#8211; in quanto l’”Invito ad offrire” prevedeva che in caso di pacchetti non assegnati la Lega aveva l’alternativa di scegliere tra una nuova procedura o avviare trattative private, riservandosi di apportare modifiche ai pacchetti medesimi, ovvero di non assegnare alcun pacchetto esclusivo relativo alle dirette, laddove le offerte non permettessero l’aggiudicazione dei pacchetti in questione, circostanze queste non verificatesi in quanto erano state ricevute offerte valide per i pacchetti A, B e D.<br />
Inoltre, lo stesso “Invito” richiamava la circostanza che dovessero restare fermi i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti, anche ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. cit., per cui non era di palmare evidenza quanto sostenuto a più riprese dall’AGCM, secondo cui si dovesse senza alcun dubbio assegnare entrambi i pacchetti A e B a Sky o rifare la procedura, dato che la prima ipotesi poteva prospettare una posizione dominante di quest’ultimo operatore mentre la seconda ipotesi non era praticabile, alla luce degli stessi presupposti individuati nella “lex specialis”, fermo restando che nel corso dell’istruttoria erano emersi semmai elementi probatori dai quali rilevare che la stessa Sky aveva intenzione di rafforzare la propria posizione dominante, screditando proprio l’attività della ricorrente con l’ausilio di terzi.<br />
La procedura non poteva essere annullata perché non lo permettevano le disposizioni delle Linee Guida e, in realtà, essa si era svolta regolarmente. I due operatori televisivi avevano acquisito i rispettivi diritti dopo aver presentato offerte valide ai sensi del relativo “Invito”, secondo quanto concluso anche nel parere del professore universitario di cui si era avvalsa la Lega e illustrato da quest’ultima anche nella comunicazione all’AGCM del 7 luglio 2014 in ordine alla richiesta di autorizzazione alla “sub-licenza”.<br />
Tale autorizzazione era stata concessa sia dall’AGCM che dall’AgCom, per quanto di rispettiva competenza, senza fare alcun cenno alla possibilità di un uso strumentale a fini “spartitori” e, anzi, come osservato dalla seconda Autorità, essa, unitamente all’esito della gara, aveva contribuito a produrre effetti positivi per la tutela del pluralismo e per i consumatori finali in termini di minor spesa, rendendo possibile fruire della programmazione degli eventi.<br />
Da ultimo, la ricorrente contestava anche la configurabilità dell’intesa in questione quale intesa “per oggetto”, in relazione alle conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia UE.<br />
Non risultavano infatti proposte offerte non competitive, in relazione all’elevata contendibilità dei pacchetti offerti; l’esito della procedura era in prima battuta alquanto complesso, tanto da indurre la Lega a ricorrere ad un parere “esterno” per individuare la soluzione più corretta (ma ciò, evidentemente, a suo esclusivo beneficio e in assenza di qualsivoglia potere decisionale in capo all’advisor Infront); i soli due “players” che avevano effettuato offerte superiori al minimo erano quelli che poi si erano aggiudicati i pacchetti.<br />
Si era quindi sostanzialmente mantenuto il benessere dei consumatori, in termini di prezzi più bassi, in quanto si era garantita la presenza della concorrenza sul mercato, come d’altronde osservato dalla stessa AgCom nel parere reso nel corso del procedimento, immotivatamente disatteso nel suo fondamento nel provvedimento impugnato.<br />
“IV. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della l. n. 241/1990, del principio del giusto procedimento di cui all’art. 111 Cost., del principio della parità delle armi, dell’art. 6 CEDU. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto è mancata considerazione di elementi essenziali.”<br />
La ricorrente contestava l’affermazione di cui al provvedimento impugnato, secondo la quale le parti avrebbero ripetutamente avuto accesso agli atti, con conseguente piena integrazione del contraddittorio e del rispetto del c.d. “principio di parità delle armi”, in quanto risultava impedito l’accesso ad una serie di documenti che sarebbero stati in realtà utili ad una piena comprensione e ricostruzione esaustiva degli eventi, che Infront indicava nello specifico come idonei, se conosciuti tempestivamente, a dimostrare la propria estraneità alla condotta sanzionata.<br />
“V. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 TFUE, degli artt. 11 e 15 della l. n. 287/1990, degli artt. 3 e 11 l. n. 689/1981, del principio di proporzionalità, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera A), del Regolamento (CE) n. 1/2003 (2006/C 210/02) della Commissione Europea, del principio di proporzionalità e di legalità cui all’art. 1 l. n. 689/1981, dell’art. 25 Cost. e dell’art. 7 CEDU. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare per difetto di istruttoria, perplessità, illogicità, irragionevolezza, carenza dei presupposti, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, ingiustizia manifesta”.<br />
La ricorrente, in subordine, contestava l’entità della sanzione come inflitta nei suoi confronti, ritenendo che dovesse escludersi in primo luogo la definizione di intesa “molto grave”, tenendo conto del richiamato parere dell’AgCom che valorizzava l’effetto benefico nei confronti dei consumatori in termini di prezzi più bassi dovuti alla presenza di concorrenza sul mercato e al pluralismo dell’offerta.<br />
Inoltre, risultava calcolato in modo erroneo il valore delle vendite dei beni e servizi oggetto dell’infrazione, risultava erroneamente applicata la percentuale del 15% del valore di tali vendite, ritenuta come percentuale “minima”, escludendosi l’esistenza di un profilo di “segretezza” a causa del clamore mediatico che già all’epoca dell’assemblea di Lega la vicenda sull’attribuzione dei diritti audiovisivi aveva avuto.<br />
Da non applicarsi, poi, nei confronti della ricorrente era la c.d. “entry fee”, dato che non poteva assolutamente configurarsi una gravità dell’infrazione, anche in riferimento alla sua durata (eventualmente di soli tre giorni).<br />
Infront non era presente sul mercato rilevante ma aveva subito un trattamento penalizzante anche in relazione all’adeguamento dell’importo base della sanzione, senza che fosse oltre tutto considerato il comportamento, innegabilmente collaborativo, tenuto nell’ambito del procedimento.<br />
Così pure l’ulteriore incremento del 50% della sanzione era illegittimo, in quanto la ricorrente non avrebbe mai potuto commettere il medesimo illecito, non essendo attiva sul mercato di riferimento, e l’importo finale risultava comunque contraddistinto da assoluta carenza di proporzionalità in confronto alle sanzioni comminate alle altre parti e al ruolo da esse riconosciuto da parte della stessa AGCM.<br />
Si costituiva in giudizio l’Autorità intimata, esponendo in memoria presentata in prossimità della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare le tesi orientate a rilevare l’infondatezza del ricorso.<br />
Si costituivano in giudizio anche la Lega e Sky.<br />
Alla camera di consiglio del 6 luglio 2016, su istanza di parte, la trattazione del gravame era rinviata alla fase di merito.<br />
In prossimità della pubblica udienza del 9 novembre 2016, la ricorrente depositava memorie (anche di replica) ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive, mentre l’AGCM depositava una memoria “unica” relativa anche ai contenziosi instaurati dalle altre parti sanzionate e in decisione alla medesima udienza.<br />
Alla data sopra indicata, quindi, dopo ampia discussione orale, la causa era trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Il Collegio, preliminarmente, rileva che la cornice normativa in cui la vicenda deve essere collocata è essenzialmente quella di cui al d.lgs. 9.1.2008, n. 9 (c.d. “decreto Melandri”), recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.”.<br />
Il “decreto” in questione – in attuazione della “legge-delega” 19.1.2007, n. 106 – specifica al relativo art. 1 che esso pone “…disposizioni volte a garantire la trasparenza e l&#8217;efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, ed a disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti, in modo da garantire l&#8217;equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale risorse a fini di mutualità”.<br />
Sin dalle prime battute, quindi, il legislatore delegato evidenzia di essere attento &#8211; sì &#8211; alla trasparenza ma anche alla “efficienza” del mercato dei diritti audiovisivi in questione. Ciò appare coerente con quanto già sottolineato dal legislatore delegante all’art. 1, comma 3, lett. h), della l. n. 106/07 cit., ove era prevista una durata non superiore ai tre anni dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, “…allo scopo di garantire l&#8217;ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti”.<br />
In sostanza, le intenzioni del legislatore erano quelle di favorire la trasparenza nelle assegnazioni dei diritti al fine di rendere efficiente il mercato relativo, allargare le opportunità di ingresso nello stesso ed evitare la conferma/creazione di posizioni dominanti.<br />
Sotto tale profilo trova quindi ampia giustificazione il coinvolgimento dell’AGCM, chiamata ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo in questione a verificare, per quanto di competenza, la conformità delle Linee Guida ai principi e alle disposizioni ivi dettate, unitamente all’AgCom per quanto di competenza di quell’Autorità.<br />
Tali Linee Guida sono indicate dal legislatore quali disposizioni necessarie “…per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal presente decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive di cui all&#8217;articolo 7 condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione”.<br />
Il “decreto Melandri”, quindi, pone un accento sulla necessità di garantire “in primis” gli stessi partecipanti, anche attraverso l’attenzione verso possibili formazioni di posizioni dominanti – ritiene il Collegio non necessariamente nella forma specifica dell’”abuso” di cui all’art. 102 TFUE – sulle quali è chiamata a vigilare la stessa AGCM avvalendosi degli ampi poteri di cui alla l. n. 287/1990, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. cit.<br />
L’Autorità in questione, poi, unitamente all’AgCom e proprio al fine “…di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi”, provvede sulle richieste dell&#8217;organizzatore della competizione volte a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all&#8217;articolo 11, comma 6, secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 1, del decreto.<br />
Tale premessa è stata illustrata dal Collegio per evidenziare che – in tesi – l’intervento di “vigilanza” e di conseguente applicazione dei poteri sanzionatori da parte dell’AGCM in relazione alle procedure di cui al “decreto Melandri” è consentito, ed anzi auspicato, dallo stesso legislatore ma – in ipotesi – tale intervento deve essere finalizzato a verificare se, in concreto, vi siano state situazioni patologiche volte a evitare essenzialmente e principalmente la creazione di posizioni dominanti, secondo la preoccupazione esplicita del legislatore delegante.<br />
Certo, aggiunge il Collegio, il richiamo di ordine generale di cui al ricordato art. 20 non impedisce all’AGCM di verificare la sussistenza di altre forme patologiche “anticoncorrenziali”, come le “intese”, ma ciò pur sempre in un’ottica contestualizzata al mercato di riferimento e ai soggetti in esso coinvolti, siano essi l’organizzatore della competizione, gli operatori della comunicazione e l’utente inteso quale consumatore finale, secondo le relative definizioni di cui all’art. 2 d.lgs. cit.<br />
Ebbene, si rileva che nel caso di specie risulta che l’AGCM abbia “intercettato” l’intera procedura in quattro occasioni &#8211; due su impulso “di parte” e due su impulso esterno &#8211; ma che solo nell’ultima abbia ravvisato gli estremi per procedere all’avvio del procedimento poi sfociato nel provvedimento impugnato.<br />
Risulta, infatti, che l’AGCM sia stata direttamente coinvolta dalla Lega, dapprima ai sensi dell’art. 6, comma 6, d.lgs. cit. al fine di verificare la conformità delle Linee Guida ai principi dettati dal decreto stesso e, successivamente, dopo l’assegnazione dei pacchetti e la conclusione della relativa procedura, al fine di concedere l’autorizzazione “in deroga” per la sub-licenza sul pacchetto D da RTI a Sky. In entrambi i casi, pur manifestando generiche perplessità, non risulta che l’Autorità abbia riscontrato alcuna violazione dei principi di cui al “decreto Melandri”, alla l. n. 287/90 o al TFUE tale da intervenire nei termini di legge o comunque in un lasso di tempo logico e proporzionato.<br />
Così pure, risulta che l’AGCM sia stata sollecitata a intervenire, nell’esercizio dei suoi poteri generali ex art. 20 d.lgs. cit., da un esposto/denuncia presentato da un’associazione di consumatori a ridosso della conclusione dell’assemblea di Lega del 26 giugno 2014 proprio in ordine alle modalità di assegnazione e che abbia però disposto la relativa archiviazione in quanto “…l’esito finale della procedura…anche in considerazione della sub-licenza per il pacchetto D tra RTI e Sky che comporta la condivisione tra i due operatori di alcuni eventi permette di ottenere una concorrenza ‘per piattaforma’ nella trasmissione degli incontri di calcio, così come da ultimo auspicato dall’Autorità nel Provvedimento di approvazione delle Linee Guida per l’assegnazione dei diritti calcistici delle competizioni organizzate dalla Lega…”. Tale provvedimento, del 5 settembre 2014, seguiva dunque tutti i passi precedenti ed era adottato sulla base di un numero congruo di informazioni sulla procedura.<br />
In particolare, l’esposto dell’associazione di consumatori era chiaro nell’evidenziare che vi era una sostanziale situazione di “stallo”, dovuta proprio all’interpretazione delle modalità di assegnazione dei pacchetti principali, A e B, in relazione alle differenti tesi sostenute dalle parti interessate (Sky che insisteva per l’assegnazione a sé di entrambi e RTI che insisteva sull’impossibilità di assegnarli in esclusiva a un solo operatore). La stessa associazione, al fine di tutelare i consumatori favorendo il contenimento dei prezzi, evidenziava anche che per la prima volta Sky aveva avanzato offerta anche per il c.d. “digitale terrestre” e la relativa aggiudicazione avrebbe dato luogo all’occupazione del settore di mercato più appetibile e al rafforzamento della sua posizione già dominante nel settore “pay tv”.<br />
Il provvedimento AGCM di settembre – come detto – non poteva non tenere conto dell’ulteriore fase istruttoria che aveva preceduto l’autorizzazione “in deroga” concessa nel luglio 2014.<br />
La relativa istanza della Lega del 30 giugno 2014, infatti, aveva evidenziato che la richiesta deroga era finalizzata “…ad introdurre una maggiore flessibilità nello sfruttamento dei diritti che ne sono oggetto, con l’obiettivo di assicurare un sostanziale beneficio per i consumatori atteso che questi risulterebbero facilitati nell’impiego della tecnologia che sono soliti utilizzare per la visione delle gare…”, garantendo una più esaustiva visibilità degli eventi. Ciò – aggiungeva la Lega – al fine peraltro di soddisfare l’auspicio espresso dalla stessa AGCM nella comunicazione del 14 maggio 2014, laddove, con riferimento all’offerta “per prodotto” di una parte dei diritti della competizione, sottolineava che per consentire un “assetto concorrenziale del mercato” era necessario autorizzare espressamente la stipulazione di accordi di ritrasmissione su altre piattaforme, ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. cit. La richiesta sub-licenza era quindi posta per ottenere sul mercato il medesimo effetto di un’offerta su diverse piattaforme e avrebbe ampliato tale effetto garantendo ad ogni modo le condizioni di equilibrio concorrenziale nello sfruttamento dei diritti in questione, tenuto anche conto che, secondo quanto osservato in merito dall’AgCom, il sub-licenziante avrebbe dovuto prevedere prezzi congrui e commisurati all’effettivo valore degli eventi.<br />
Alla richiesta di chiarimenti della stessa AGCM &#8211; aventi ad oggetto: 1) l’indicazione dei soggetti offerenti dell’ammontare offerto per ciascuna stagione; 2) il soggetto aggiudicatario di ciascun pacchetto e il relativo ammontare di aggiudicazione; 3) l’indicazione dei criteri seguiti per l’aggiudicazione ove avvenuta, comprese le ragioni per le quali tali criteri non corrispondessero a quelli dell’offerta più alta; 4) l’acquisizione di tutti i verbali relativi alla procedura, 5) il numero di eventi e l’identità delle società sportive relative all’oggetto di sub-licenza; 6) la tipologia di sub-licenza in relazione alla possibilità di trasmissione in esclusiva o meno; 7) l’elenco riassuntivo dei diritti assegnati ad esito della sub-licenza con indicazione degli operatori televisivi che avrebbero trasmesso i singoli eventi sportivi; 8) le motivazioni di dettaglio a sostegno dell’istanza, anche in considerazione della relativa stabilità delle tecnologie DTT e DTH – la Lega replicava illustrando con dati e motivazione le risposte alle singole domande.<br />
Ne conseguiva il ricordato provvedimento del 17 luglio 2014, ove l’AGCM riassumeva gli elementi in suo possesso, tra cui le modalità di assegnazione dei pacchetti A, B e D, rilevando che la sub-licenza comportava ”… la condivisione di una parte di eventi ricompresi nel pacchetto D i quali, pertanto, sarebbero visibili mediante due piattaforme concorrenti, come da ultimo auspicato dall’Autorità nell’ambito dell’approvazione delle Linee Guida 2015/18, con l’effetto di ampliare il bacino potenziale di utenti…” e “…che la sub-licenza aveva ad oggetto un insieme di eventi riguardanti società sportive di minor seguito che costituivano un bacino di utenza relativamente limitato e che era esclusa l’ulteriore sub-licenza di tali diritti; che la condivisione di una parte di eventi ricompresi nel pacchetto D avrebbe avuto l’effetto di rendere fruibili tali contenuti su una pluralità di piattaforme concorrenti”.<br />
E’ vero che il provvedimento si concludeva &#8211; peraltro correttamente secondo quanto osservato anche in precedenza dal Collegio &#8211; con un’osservazione per la quale la valutazione in questione, e il conseguente accoglimento della richiesta di deroga, non pregiudicavano un intervento dell’Autorità ai sensi della l. n. 287/90 e degli artt. 101 e 102 TFUE ma è indubbio che, al momento della richiamata archiviazione, l’AGCM era in possesso degli specifici elementi, desumibili anche da contributi esterni, relativi alle modalità di assegnazione dei diritti in questione, anche in riferimento alle specifiche posizioni delle parti interessate.<br />
Agli “atti” risultavano, infatti: tutti i verbali relativi alla procedura, i criteri di assegnazione, la conformazione dei pacchetti, le offerte presentate, i nominativi degli aggiudicatari e dei non aggiudicatari, la sussistenza di articoli di stampa nazionale in cui si evidenziavano le contrapposte posizioni di Sky e RTI e si richiamavano anche l’esistenza del parere del professore universitario, i contatti di uno dei due operatori con presidenti delle squadre di calcio, la sussistenza di diffide “incrociate” tra le parti.<br />
Solo in occasione del quarto “contatto” con la procedura, peraltro di alcuni mesi successivo al settembre 2014, l’AGCM riteneva invece di individuare elementi idonei all’avvio di un procedimento per ritenuta violazione dell’art. 101 TFUE.<br />
Ci si dovrebbe aspettare &#8211; osserva il Collegio &#8211; che tale “contatto” abbia apportato elementi di novità tali da superare quanto in origine, o almeno sino al settembre 2014, conosciuto dall’AGCM per dare luogo all’avvio di una specifica istruttoria “antitrust” per violazione dell’art. 101 TFUE.<br />
In realtà, dal provvedimento impugnato, si rileva che l’Autorità abbia ritenuto di attivare i suoi poteri unicamente sulla base di “alcune notizie di stampa apparse nel mese di febbraio 2015”.<br />
Ebbene, come risulta agli atti, tali “notizie di stampa” altro non erano che un articolo, pure apparso su quotidiano a tiratura nazionale, contenente il contenuto di una registrazione di una comunicazione telefonica tra un noto presidente di una squadra di calcio metropolitana e un altro interlocutore, in cui tale presidente si vantava di aver messo d’accordo RTI e Sky sull’assegnazione dei diritti in questione.<br />
Solo nel maggio del 2015, poi, era assunta la delibera di avvio dell’istruttoria nei confronti delle quattro parti sopra richiamate, sulla base di una ipotesi di intesa non tanto legata all’opera di intermediazione (asseritamente ricondotta unicamente a se stesso) di uno specifico presidente di una squadra di calcio &#8211; unico elemento di novità assunto rispetto a qualche mese prima – ma ad una volontà di condizionare ed alterare gli esiti della procedura di assegnazione “con gara” dei diritti audiovisivi in questione.<br />
Nell’elencare le stesse risultanze istruttorie (parte III del provvedimento impugnato), l’AGCM faceva poi riferimento al contesto normativo, all’approvazione delle Linee Guida nell’aprile 2014 e alle successive precisazioni da parte della stessa Autorità richieste alla Lega, allo svolgimento della gara, alla richiesta di autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 11, comma 6, d.lgs. cit. e alla relativa concessione di autorizzazione, tutti elementi, questi, indubbiamente già in possesso dell’AGCM da tempo.<br />
Si noti che nella stessa CRI l’Autorità precisava che la violazione dell’art. 101 TFUE derivava dall’erronea modalità di aggiudicazione dei pacchetti A e B e da un esito della gara “concordato” tra le parti e diverso dalla “naturale” conclusione risultante dalle offerte, al fine di “ripartire” il mercato tra i due operatori “storici”. Così pure, nel provvedimento finale sanzionatorio, l’AGCM riteneva che la promozione dell’”intesa” fosse riconducibile a Infront, quale intermediaria tra Sky, RTI e esponenti di squadre di singole squadre di calcio nonché elaboratrice e suggeritrice della condotta che aveva portato all’esecuzione dell’accordo, senza alcun cenno all’opera invece “autoricondotta” allo specifico presidente, di cui alle notizie di stampa del febbraio 2015.<br />
Ne consegue – ad opinione del Collegio – che assumono spessore, sotto tale profilo, le doglianze della ricorrente esposte nel primo motivo di ricorso, secondo cui l’Autorità aveva superato di gran lunga il termine di cui all’art. 14 l. n. 689/81, il quale prevede ai primi due commi che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.<br />
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all&#8217;estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall&#8217;accertamento”.<br />
Si rammenta che, in argomento, questa Sezione ha già chiarito di recente (TAR Lazio, Sez. I, 1.4.15, n. 4943) che “…il citato articolo 14, compatibile con il peculiare procedimento in esame, pur con i limiti di adattamento richiamati dall’art. 31 della legge 287/1990, è sicuramente contrario ai principi positivizzati nella legge n. 241/90 e, più in generale, ad una esigenza di efficienza dell’agire amministrativo e di certezza del professionista sottoposto al procedimento, esigenze clamorosamente frustrate dall’opposta ricostruzione prospettata e secondo cui non si applicherebbe né il termine dell’art. 14, né altro termine, del quale non viene infatti individuata la durata”.<br />
Dalla lettura del provvedimento impugnato e in particolare dalle sue motivazioni, si evince che gli argomenti dell’AGCM si fondano su un sostanziale riesame delle circostanze a lei note da tempo e legate a quanto accaduto dall’apertura delle buste fino alla definitiva assegnazione e alla richiesta di sub-licenza, ritenendo che “…a fronte di un inziale confronto competitivo tra Sky e RTI/Mediaset Premium, manifestatosi anche attraverso campagne mediatiche e iniziative stragiudiziali, tali operatori hanno preso parte ad un accordo con la Lega e Infront che ha di fatto alterato l’esito della procedura competitiva sulla base della quale, conformemente al D.lgs. n. 9/2008 e alle Linee Guida approvate dalle Autorità, dovevano essere assegnati i diritti audiovisivi in questione” (pag. 73, p.i.).<br />
L’intesa non aveva riguardato “…la fase dell’individuazione e presentazione delle offerte economiche per l’acquisizione dei diritti, ma ha comunque interessato la fase antecedente all’aggiudicazione dei diritti a RTI e Sky, alterandone gli esiti grazie anche alla partecipazione del soggetto aggiudicatore (Lega) e del suo advisor (Infront)” (pag. 76 p.i.).<br />
Come si nota, nessun riferimento all’opera di intermediazione del richiamato presidente di squadra di calcio metropolitana è effettuata, tanto che lo stesso procedimento precisa che le trattative avevano “…coinvolto Sky, RTI/Mediaset Premium, Lega e Infront” e non altri e che l’intesa era stata promossa “da Lega e Infront” – e non da altri intermediari, peraltro mai coinvolti direttamente in fase istruttoria – a vantaggio principalmente di RTI e con l’adesione di Sky indotta anche dalla condotta delle altre parti.<br />
Nessun riferimento decisivo ad elementi acquisiti in seguito alle notizie di stampa del febbraio 2015 è poi riscontrabile nel prosieguo dell’articolata motivazione, ove è in sintesi rilevato che la Lega “ben poteva e doveva agire diversamente, rispettando quanto previsto dalle Linee Guida e dall’invito ad offrire, aggiudicando i pacchetti A e B a chi aveva presentato l’offerta più alta (Sky) e passando ad una nuova fase della procedura per il pacchetto D (che non aveva ricevuto offerte valide sopra la base d’asta)” (pag. 77 p.i.), dando per scontato che non era quindi possibile presentare offerte condizionate (dato che per D un’offerta maggiore del minimo vi era ma era quella, appunto condizionata all’ottenimento di A o B, di RTI).<br />
Sostiene sempre l’ACGM che “Né le Linee Guida né il bando contenevano infatti un divieto di assegnazione dei Pacchetti A e B ad un unico operatore e tale divieto non è previsto dal D.Lgs. n. 9/2008, che, come già detto, si limita a vietare l’acquisizione in esclusiva di tutti i pacchetti relativi alle dirette, mentre i pacchetti A e B non esaurivano le dirette, essendovi anche il pacchetto D. Né si può sostenere che tale divieto discenda direttamente dall’articolo 9, comma 4, del suddetto decreto, poiché quest’ultimo, rinviando alla generale normativa a tutela della concorrenza, va considerato ex post con riferimento all’assetto complessivo dell’aggiudicazione, ivi inclusi eventuali accordi di sub-licenza, nonché alla luce dello specifico contesto economico e di mercato e non può ex ante integrare un divieto di assegnazione dei pacchetti A e B, non previsto dal bando. In ogni caso, qualora la Lega avesse voluto non assegnare i pacchetti A e B ad un unico soggetto avrebbe dovuto inserire tale preclusione nella lettera di invito e, quindi, una volta presentate le offerte, l’unica possibilità di non aggiudicare A e B al soggetto che aveva presentato l’offerta più alta per entrambi i pacchetti (Sky) era quella di annullare la procedura e indirne una nuova con l’inserimento di tale divieto. Quello che la Lega non poteva fare era giudicare in violazione delle regole della lex specialis” (pag. 78 p.i.).<br />
Ebbene, a parte ogni considerazione sul merito di tale ragionamento, il Collegio rileva che le argomentazioni dell’AGCM si sono sostanzialmente dispiegate in una mera analisi giuridica legata a circostanze di fatto a lei ben note almeno dall’acquisizione della documentazione integrativa richiesta in seguito alla domanda di autorizzazione in deroga per la sub-licenza, ma tale operato depone inequivocabilmente nel senso che l’AGCM ha utilizzato un termine palesemente incongruo per procedere alla contestazione (Tar Lazio, n. 4943/15 cit.).<br />
Sulla base di quanto ora evidenziato, appare anche alquanto oscuro quanto ulteriormente concluso dall’AGCM (pag. 79 p.i.), laddove è specificato che “Nel descritto quadro normativo, il presupposto della sub-licenza e di una sua eventuale autorizzazione in deroga è l’assegnazione dei diritti sulla base dell’esito della procedura competitiva cui può seguire l’adozione dello strumento della sub-licenza sempre che esso favorisca effetti pro-competitivi rilevati dalle competenti Autorità ai sensi della richiamata normativa speciale. Al contrario, Lega e Infront non hanno proceduto all’assegnazione e hanno invece ispirato una soluzione spartitoria consentendo che il contratto di sub-licenza rappresentasse uno strumento per realizzare un complessivo disegno spartitorio”.<br />
Se tale è il ragionamento, osserva il Collegio che di tali presupposti l’AGCM era a piena conoscenza al momento del rilascio della sua autorizzazione in deroga e non si comprende la ragione per la quale solo a partire dal febbraio 2015, per un evento del tutto estraneo alle modalità contestate, tali dubbi sulla effettiva funzionalità della sub-licenza in questione si siano palesati, visto che, per quanto sopra riportato, l’Autorità già nel luglio 2014 era in possesso di tutti gli elementi “base” della fattispecie ed era nelle condizioni di effettuare i medesimi ragionamenti e interpretazioni giuridiche sulle modalità applicative delle Linee Guida e dell’invito a offrire, sostenute invece solo nel provvedimento di avvio formale dell’istruttoria procedimentale e illustrate nel provvedimento finale in questa sede impugnato.<br />
E’ infatti poco verosimile ritenere che la volontà di richiedere l’autorizzazione in deroga per la sub-licenza per il pacchetto D non fosse stata conosciuta dalle parti interessate, così come non è chiarito nel provvedimento impugnato sotto quali specifici profili tale sub-licenza non avesse favorito effetti “pro-competitivi” ai sensi della normativa speciale e secondo quanto, peraltro, apertamente affermato sulla fattispecie dall’AgCom per i profili di sua competenza.<br />
Su tale ultimo profilo, il provvedimento impugnato si limita ad affermare che il parere dell’AgCom era comunque limitato agli effetti legati alla tutela del pluralismo e degli utenti di cui alla richiamata sub-licenza per il pacchetto D e che “… La situazione di fatto venutasi a creare a seguito dell’accordo di sub-licenza, sarebbe stata possibile anche se fosse stato rispettato il risultato della gara, che aveva visto prevalere SKY per i pacchetti A e B. Ciò senza escludere anche altri scenari, che avrebbero potuto riguardare la possibilità per i consumatori di beneficiare su più piattaforme di un numero maggiore di eventi, anche di altri tornei calcistici”.<br />
Ebbene, a parte la considerazione che tali “scenari” non erano in alcun modo possibili in base alla situazione reale verificatasi, il Collegio rileva che l’AGCM, non senza profili di contraddittorietà, da un lato afferma come il contratto di sub-licenza rappresentasse uno strumento per realizzare un complessivo disegno spartitorio e, dall’altro, sostiene che la situazione di fatto venutasi a creare a seguito dell’accordo di sub-licenza sarebbe stata possibile anche se fosse stato rispettato il risultato della gara secondo un assegnazione dei pacchetti A e B a Sky.<br />
In sostanza, il perno di tutto il ragionamento sostenuto dall’AGCM è riconducibile ad una condotta sostanzialmente unitaria che avrebbe visto la volontà della Lega e del suo “advisor” di non addivenire ad una soluzione “naturale” della gara (con l’attribuzione di entrambi i pacchetti più “appetibili“, A e B, al medesimo operatore ma a promuovere un accordo spartitorio per il quale la sub-licenza per il pacchetto D era parte integrante e imprescindibile).<br />
Non è dato comprendere, si ripete, come tale ricostruzione possa essere stata operata soltanto a seguito del nuovo elemento acquisito nel febbraio 2015, che faceva cenno, peraltro, unicamente all’opera di un singolo presidente di una squadra di calcio in riferimento ad attività diretta nei confronti dei due operatori ma non anche nei confronti di Lega e Infront, e non poteva essere posta a fondamento di un avvio di una istruttoria di approfondimento per ritenuta violazione dell’art. 101 TFUE entro il termine di cui al richiamato art. 14 a partire dalla piena conoscenza di tutti gli elementi allegati alla domanda di autorizzazione in deroga per la sub-licenza, ritenuta dall’AGCM la vera “chiave di volta” dell’accordo spartitorio come individuato.<br />
Né appare convincente in senso contrario alle conclusioni del Collegio quanto sostenuto dall’Autorità nel provvedimento impugnato (pp.101-102), laddove essa afferma che, in realtà, la violazione delle regole della procedura in sede di assegnazione non assumeva “di per sé” un rilievo “antitrust”, rilievo che era invece emerso solo successivamente in presenza di indizi ed evidenze della sussistenza di un accordo tra le parti che avrebbe sostituito quella che doveva essere una decisione unilaterale della Lega di aggiudicazione dei diritti. Tali “indizi ed evidenze” erano emersi soltanto con gli accertamenti condotti nell’ambito del procedimento avviato nel maggio 2015, dai quali soltanto si sarebbero evidenziate le modalità con cui Lega e Infront avevano ritenuto di risolvere le criticità legate alle modalità di presentazione delle offerte per i pacchetti, si erano acquisiti l’accordo di “sub-licenza” e la copia completa del verbale assembleare, si era venuto a conoscenza che la trattativa per la stipula dell’accordo di sub-licenza aveva preceduto la delibera di assegnazione finale, fermo restando che nella richiesta di autorizzazione in deroga non vi era alcun accenno alla preesistenza di accordi.<br />
Tali tesi sono sostenute anche nelle difese dell’Autorità, che peraltro richiamano la natura non perentoria del termine di cui all’art. 14 e il profilo che vuole l’operatività del suddetto collegata solo all&#8217;acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro della esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti, e, quindi al presupposto della effettiva e completa conclusione delle attività di accertamento.<br />
Per l’AGCM, solo dal mese di febbraio 2015 essa aveva avuto contezza del fatto che l’assegnazione dei diritti si fosse caratterizzata da profili di illiceità concorrenziale, non essendo riconducibile ad una decisione “unilaterale” della Lega ma a una concertazione che vedeva coinvolte, oltre a quest’ultima, anche il suo advisor nonché i due operatori televisivi.<br />
In realtà, il Collegio rileva che il termine è perentorio una volta accertato il suo presupposto e che quindi l’Autorità è tenuta a notificare la contestazione entro lo stesso, anche in riferimento ai principi generali di cui all’art. 6 CEDU e all’art. 41 della carta Fondamentale dei diritti UE, che costituiscono parametri di riferimento interpretativo ormai imprescindibili.<br />
Non è chiarito, si ribadisce, nel provvedimento impugnato quale specifico profilo desumibile dall’articolo di stampa del febbraio 2015 abbia accresciuto gli elementi già in possesso dell’Autorità a conclusione della fase di autorizzazione della sub-licenza, facendo riferimento l’intercettazione telefonica in questione solo ad un’attività personale riconducibile al già richiamato presidente di una squadra di calcio ma non alla Lega quale soggetto collettivo, che esprime le sue determinazioni in argomento attraverso le decisioni di un organo assembleare secondo le maggioranze previste.<br />
E’ chiaro, poi, che una volta avviata una fase istruttoria possano assumersi ulteriori elementi, tramite ispezioni e acquisizioni documentali, idonei in qualche modo a confermare l’impostazione prospettata in sede di avvio del procedimento ma ciò non consente di procrastinare “ad libitum”, secondo decisioni unilaterali dell’Autorità, il periodo che va dalla commissione del fatto all’individuazione dei presupposti per dare inizio al procedimento che dovrebbe portare all’adozione di provvedimenti sanzionatori secondo le potestà dell’organo pronunciante.<br />
Nel caso di specie, come già accennato in precedenza, l’AGCM aveva già da tempo interloquito con la Lega al momento della formalizzazione dell’istanza di sub-licenza, chiedendo ulteriore documentazione e delucidazioni.<br />
In proposito, il Collegio rileva che nella richiesta di informazioni in questione depositata in atti dalla stessa difesa dell’AGCM, risulta che l’Autorità aveva comunicato la necessità che l’istante “…con particolare riferimento alla richiesta di deroga…” fornisse “… Informazioni sull’esatto contenuto degli accordi di sub-licenza previsti e sugli effetti concreti riguardanti le procedure di assegnazione dei diritti di trasmissione”, con ciò confermando di poter ritenere la sussistenza di “accordi” sul punto.<br />
A ciò deve aggiungersi che, dalla documentazione depositata in giudizio dalla ricorrente (doc. 12), si evince che già il 27 giugno 2014 i principali quotidiani a tiratura nazionale facevano chiaro riferimento ad un “accordo dell’ultimo minuto” che coinvolgeva Sky, Mediaset e la Lega, comprendente anche l’assegnazione del pacchetto D a RTI che lo avrebbe “ceduto” a Sky (La Stampa), richiamavano la circostanza per la quale la Lega avrebbe “costretto” i due operatori alla trattativa (Corriere della Sera), vi sarebbe stato un “accordo sui diritti tv” tra gli stessi operatori televisivi (Sole 24 Ore), si era dato luogo a “un’intesa”, “in extremis”, mediante “accordo Sky-Mediaset” (Milano Finanza, Corriere dello Sport), vi era stata una “spartizione Sky-Mediaset” (Il Messaggero) o comunque un “accordo” tra le parti (Il Tempo, Il Giornale).<br />
Come si nota, quindi, lo stesso tenore delle fonti giornalistiche individuate dall’AGCM come idonee a promuovere la sua attenzione nel febbraio 2015 – ove, anzi, la riconducibilità dell’iniziativa era una mera “autopromozione” del presidente interessato – è riscontrabile in misura ben più chiara e massiccia già all’indomani dell’assemblea di Lega del 26 giugno 2014.<br />
Non si comprende, quindi, per quale ragione l’AGCM abbia atteso ulteriori otto mesi e un’unica, aggiuntiva, fonte di stampa per avviare i suoi poteri.<br />
In definitiva, il Collegio ritiene che l’AGCM disponesse sin da luglio 2014 di tutti gli elementi per poter avviare immediatamente un’istruttoria analoga a quella poi partita solo nel febbraio 2015, non avendo aggiunto alcunché l’articolo di stampa apparso nel corso di quest’ultimo mese, con conseguente mancato rispetto del termine per contestare tempestivamente la condotta poi sanzionata.<br />
Se è pur vero che, in tesi, la giurisprudenza ha concluso che il tempo entro cui l’AGCM deve notificare la contestazione ai sensi dell’art. 14 cit. non è collegato al momento della commissione della violazione in sé considerato ma a quello dell’accertamento dell’infrazione (TAR Lazio, Sez. I, 8.10.13, n. 8674 e, in materia di pubblicità ingannevole, Cons. Stato, Sez. VI, 2.7.15, n. 3291), nel caso di specie, tale “tempo” non poteva che iniziare a decorrere da quando l’Autorità aveva avuto sentore della possibile conclusione di “accordi” tra le parti. Tale sentore, se è stato ritenuto concretizzatosi nel febbraio 2015 per un solo articolo di stampa che alla sussistenza di un “accordo” accennava (sia pure nei limiti ricordati), ben poteva essere individuato perlomeno già dal 27 giugno 2014, data in cui risultavano pubblicati i numerosi articoli sulla stampa nazionale a maggior tiratura sopra evidenziati che – analogamente a quello del febbraio 2015 &#8211; esplicitamente evidenziavano la sussistenza di un accordo tra le parti contestuale all’aggiudicazione finale dei pacchetti, ivi compresa la soluzione riguardante il pacchetto D.<br />
Ne consegue che nel caso di specie l’AGCM ha utilizzato un termine palesemente incongruo per procedere alla contestazione e all’avvio di una fase istruttoria, con violazione dei principi di legalità e buon andamento che devono sempre comunque contraddistinguere l’operato dell’Autorità nei confronti di tutti i soggetti interessati dal suo operato.<br />
Fermo restando che quanto ora illustrato si riflette sull’illegittimità del provvedimento impugnato, il Collegio rileva che, anche a prescindere da tale aspetto di ordine procedurale, le censure della ricorrente sono condivisibili anche sotto un profilo sostanziale che riguarda il provvedimento impugnato in ordine all’individuazione stessa di una condotta “anticoncorrenziale”, tramite un’intesa restrittiva della concorrenza “per oggetto” ritenuta particolarmente grave.<br />
Tale intesa si sarebbe sostanziata nella ripartizione tra i due operatori principali del mercato delle “pay tv” dei diritti audiovisivi relativi al campionato di Serie A, stravolgendo il corretto svolgimento delle procedure competitive contemplate dal “decreto Melandri” mediante la sostituzione di una soluzione concordata all’esito del confronto competitivo previsto dalla legge, recando in tal modo pregiudizio al dispiegarsi di dinamiche concorrenziali fra gli operatori attivi sul mercato e ostacolando l’ingresso di potenziali nuovi operatori. Inoltre, risultava che nella versione finale del contratto di sub-licenza vi erano difformità con quanto a suo tempo comunicato all’Autorità, dato che, a fronte della condivisione di 22 partite del pacchetto D relative a una squadra di “prima fascia”, sussisteva una clausola che obbligava RTI a non trasmettere 22 (altri) eventi di una squadra del pacchetto B.<br />
L’intesa era stata considerata restrittiva “per oggetto” – per cui non era necessaria la prova dell’intento soggettivo, era irrilevante che l’accordo non fosse nell’interesse commerciale di alcuni dei partecipanti e che tramite esso si perseguivano anche altri scopi leciti, non era necessario dimostrare un effetto diretto sui prezzi agli utenti finali – e quindi per la sua stessa natura dannosa per il buon funzionamento del gioco della concorrenza, essendo caratterizzata da un accordo spartitorio fra i due operatori attivi a livello nazionale e detentori della sostanziale totalità del mercato mediante l’acquisizione di contenuti “premium”, orientato alla ripartizione del mercato di riferimento della “pay tv”, in seguito all’alterazione del risultato della procedura competitiva prevista da una normativa speciale, con conseguente cristallizzazione delle posizioni di mercato determinate nel triennio precedente.<br />
Ebbene, il Collegio rileva che l’articolata tesi dell’AGCM si fonda su due premesse maggiori: l’aggiudicazione “naturale” e non contestabile della procedura competitiva era quella che vedeva i pacchetti A e B in favore di un singolo operatore, con esclusione della possibilità di offerte “condizionate”; le parti coinvolte dovevano astenersi comunque da qualunque confronto su una diversa soluzione allocativa, pur in presenza di una situazione di incertezza interpretativa che si era formata dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte.<br />
Irrilevanti erano considerate le seguenti circostanze: la indiscussa presentazione di offerte competitive solo da parte dei due suddetti operatori, che la possibilità di indire una nuova gara era una mera “facoltà” per la Lega, che non risultava dimostrato come l’assetto conclusivo fosse stato penalizzante per i consumatori.<br />
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio rileva che nella vicenda in questione si può individuare – usando un gergo “colloquiale” – un “prima” e un “dopo”. In una fase iniziale, infatti, non si riscontrava alcun profilo “anticoncorrenziale”: le Linee Guida erano state approvate dalla stessa AGCM &#8211; sia pure con una certa perplessità &#8211; la quale evidentemente non riscontrava problematiche in ordine al ventaglio di aggiudicazioni possibili; le offerte presentate erano altamente competitive per quel che riguardava i due operatori principali del mercato, che, anzi, si erano confrontati più apertamente proprio sulle rispettive piattaforme “tradizionali” e avevano – ciascuno per il proprio interesse – insistito a tutelare le contrastanti posizioni all’esito dell’apertura delle buste e conosciute le rispettive posizioni, anche mediante atti di “diffida” e “controdiffida”, prospettando evidentemente un lungo contenzioso dagli esiti incerti.<br />
In tale fase è quindi esclusa ogni volontà, palese o occulta, di pervenire ad accordi spartitori di qualunque tipo.<br />
Il Collegio non può astenersi dall’osservare che se vi fosse stata la volontà di spartirsi il mercato – peraltro definito “oligopolistico” dalla stessa AGCM e occupato dai due operatori principali senza che si manifestassero segnali di effettiva concorrenzialità da parte di operatori terzi (come confermato dalla circostanza per la quale alla procedura in questione avevano partecipato solo altri due gruppi imprenditoriali di cui, uno, “Fox”, riconducibile alla stessa Sky e l’altro, “Eurosport” che aveva effettuato un’offerta inferiore al minimo e per il, solo meno appetibile, pacchetto D) – sarebbe stato più facile per i due operatori formulare offerte solo per le rispettive piattaforme già occupate, non comportando l’invito ad offrire un obbligo di formulare offerte su tutti i pacchetti, anche senza pervenire a posizioni concordate sul punto, peraltro ovviamente vietate in una fase interiore alla gara.<br />
L’intesa anticoncorrenziale si materializza, invece, secondo la ricostruzione dell’AGCM, coinvolgendo non solo i due operatori ma anche Lega e Infront: le quattro parti decidono di stravolgere l’esito “naturale della gara” e, ciascuna per un proprio interesse, pervengono a definire l’accordo spartitorio stigmatizzato dall’Autorità, di cui è parte integrante quello di sub-licenza, peraltro modificato dopo l’autorizzazione concessa ex art. 11, comma 6, d.lgs. n. 9/2008.<br />
Tale ricostruzione al Collegio non appare convincente sotto diversi profili relativi alla disciplina sostanziale “antitrust”.<br />
In primo luogo si osserva che, a fondamento di una fattispecie di “intesa” anticoncorrenziale, prima ancora di ogni approfondimento sulle rispettive posizioni soggettive, non può che individuarsi un interesse comune – non obbligatoriamente coincidente sotto un profilo economico – tra tutte le parti partecipanti. Solo un interesse comune in termini di vantaggio acquisibile all’esito dell’intesa stessa può infatti giustificare il potere sanzionatorio dell’AGCM che, nell’ambito della sua potestà individua una “pena” pecuniaria che si pone come “contrappeso” al vantaggio in questione, così da rendere “non conveniente” il ricorso a tale forma di condizionamento del mercato.<br />
Solo successivamente, se acquisita la certezza del vantaggio “soggettivo” in questione, ci si può soffermare sui risvolti “oggettivi”, individuando una forma di intesa “per oggetto” o “per effetto”, in relazione stessa alla struttura della fattispecie.<br />
Il Collegio ritiene che non può prescindersi da tale aspetto “cronologico”, dovendo l’Autorità preposta verificare sempre in via pregiudiziale quale vantaggio, anche solo ipotetico, avrebbero assunto le parti dal dar luogo alla specifica condotta inquadrata come intesa “anticoncorrenziale” e solo dopo, una volta prospettato con un determinato margine di certezza che tale vantaggio è configurabile, verificare se esso lo sia in forma per c.d. “astratta” (intesa “per oggetto) e terminare l’analisi ovvero continuarla per individuarne la forma per c.d. “concreta” (intesa “per effetto”).<br />
Inoltre, anche nell’ipotesi di intesa restrittiva “per oggetto”, la giurisprudenza ha precisato che “…al fine di valutare se un accordo tra imprese presenti un grado di dannosità sufficiente per essere considerato come una ‘restrizione della concorrenza per oggetto’ ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, occorre riferirsi al tenore delle sue disposizioni, agli obiettivi che esso mira a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale si colloca” (Corte di Giustizia UE, Sez. II, Toshiba, in C-373/14 P nonché ING Pensii, in C&#8209;172/14 ivi richiamata).<br />
Da ciò ne deriva che comunque l’Autorità è sempre chiamata ad un’attività di valutazione del contesto economico e giuridico del mercato di riferimento e degli obiettivi fondanti la condotta sanzionata, nel senso che un’intesa “per oggetto” può qualificarsi tale solo se vi è mercato sufficientemente definito che risulti “bloccato” dall’intesa come congegnata e se gli obiettivi riconducibili al momento della sua posizione in essere siano “de plano” considerabili anticoncorrenziali.<br />
Ebbene, nel caso di specie l’AGCM ha invece direttamente ritenuto la configurazione di un’intesa “per oggetto” ritenendola prevalente su ogni previa considerazione dei ricordati profili, soffermandosi in maniera poco convincente sul comune vantaggio che avrebbe spinto “a monte” le parti (essenzialmente a ridosso della giornata del 26 giugno 2014) a promuovere la condotta poi sanzionata quale “intesa anticoncorrenziale” e sulle ripercussioni di questa sul mercato in quanto tale.<br />
Per quanto riguarda la ricorrente Infront, l’AGCM ha preso a riferimento l’interesse “economico e diretto” circa l’esito dell’assegnazione dei diritti di cui al relativo contratto che prevedeva la clausola “Obbligazione di risultato” (v. nota n. 143 del p.i., pag. 25) con la quale Infront si obbligava a far sì che le fosse corrisposto un ricavato totale determinato o, in caso di mancato raggiungimento di tale esito, a corrispondere essa la differenza.<br />
In questo, però, è individuabile ad opinione del Collegio un mero interesse economico legato all’adempimento dell’obbligazione contrattuale più che un interesse ad una specifica distribuzione di risorse tra operatori determinati, considerato che il contratto in questione era stato sottoscritto ben prima della data di presentazione delle offerte e dell’apertura delle buste, per cui esso era “neutro” rispetto all’identificazione dei partecipanti alla procedura che ben poteva – in ipotesi – vedere molti più operatori concorrere rispetto a quelli effettivamente poi offerenti.<br />
Inoltre, si ravvisa una certa coerenza nella posizione di Infront, la quale – per stessa ammissione dell’AGCM – aveva in diverse occasioni sostenuto la tesi dell’impossibilità di assegnare i pacchetti A e B alla sola Sky e ciò per ragioni plausibili laddove, in una mail (richiamata nel p.i. e) inviata a un presidente di una squadra di calcio di serie A, si evidenziava che “Come segnalato dalle stesse autorità, l’acquisizione di entrambi i pacchetti A e B produrrebbe inevitabilmente il formarsi di una posizione dominante nel mercato…Sky ha da sempre, come riconosciuto dall’AGCM e dall’AgCom una posizione dominante”. Aggiunge Infront nella “mail” in questione che “In ogni caso questa è l’indicazione dell’advisor fermo restando che decide solo ed esclusivamente l’assemblea che è sovrana cui potrai rivolgere le tue osservazioni”.<br />
Ne emerge un quadro che pone Infront come estranea ad influenze decisive sul volere della Lega, cui è rimandata ogni determinazione, e come soggetto che pone una problematica di ordine giuridico non pretestuosa ma da più fonti, anche di una certa autorevolezza, evidenziata (parere del consulente esterno, dichiarazioni in assemblea di esponenti di squadre di calcio).<br />
Inoltre, il resto degli elementi “esogeni” richiamati dall’AGCM non coinvolge direttamente Infront ma riguarda scambi di “mail” tra gli operatori economici o tra questi e soggetti esterni che accomunano peraltro Lega e Infront senza individuare in quest’ultima una precisa volontà di favorire la specifica condotta per propri interessi legati alla “spartizione” di mercato.<br />
A ciò si aggiunga che l’ulteriore elemento esogeno sui cui si fonda l’AGCM, consistente nella circostanza per la quale il rappresentante di Infront avrebbe telefonato nella mattina del 26 giugno 2014 all’amministratore delegato di Sky per comunicare l’esito della vicenda relativa all’assegnazione (pacchetto A a Sky, pacchetti B e D a RTI con disponibilità di quest’ultima a “sub-licenziare” il secondo a Sky ma pur sempre “…ai sensi del Decreto Melandri”, quindi subordinandola all’autorizzazione di AGCM/AgCom), non prova alcuna diretta influenza dell’”advisor” sulla decisione, dato che le testuali parole riportate nel provvedimento impugnato facevano chiaro riferimento a quanto operato “dalla Lega”, senza assumersi alcun merito o vantaggio specifico.<br />
Anche la successiva telefonata richiamata, ove Infront prospetta a Sky la condizione di procedere alla rinuncia al contenzioso affinché la Lega esprima il consenso ad avviare il procedimento di richiesta di sub-licenza, non appare idonea a concretizzare una partecipazione decisiva di Infront a stravolgere l’esito della procedura di assegnazione ma testimonia, semmai, la sua opera di mero raccordo, quale “advisor”, con operatori coinvolti in una complessa situazione di “stallo”, fondata peraltro non su pretestuosi elementi ma su ragioni giuridiche di sostanza.<br />
Che “a posteriori” l’AGCM affermi in merito che in realtà l’assegnazione dei due pacchetti a Sky non avrebbe integrato alcuna formazione di posizione dominante non è argomento idoneo a condizionare il giudizio sulla condotta delle parti, che – come detto &#8211; deve essere esaminata esclusivamente nella contestualizzazione degli eventi che, all’epoca, vedeva molti dubbi di fattibilità nell’assegnazione dei pacchetti più appetibili ad un unico operatore di mercato o anche una prevedibile incertezza sugli esiti di una nuova gara, una volta conosciuti gli importi offerti da RTI e Sky nonché da Eurosport (inferiore al minimo e per il solo pacchetto D, meno appettibile e naturalmente collegato e dipendente dalla gestione dei pacchetti A e B), con non impossibile evenienza che anche il pacchetto D (ma non quello E) potesse essere ottenuto da Sky, con evidenti ulteriori perplessità riguardo al rispetto dell’art. 9, comma 4, del “decreto Melandri”, che la stessa AGCM nel procedere all’approvazione della Linee Guida, pur potendo, non aveva contribuito a prospettare e risolvere “ex ante”.<br />
In definitiva, le tesi dell’AGCM (di cui a pagg. 79-80 del p.i.) &#8211; secondo cui Infront: a) aveva un interesse immediato e diretto circa il raggiungimento di determinati ricavi da parte della Lega; b) aveva svolto un ruolo di mediazione nelle discussioni fra le squadre e con Sky; c) aveva rappresentato una forza di promozione, organizzazione, propulsione e coordinamento nell’intesa – non appaiono convincenti ai fini dell’irrogazione di una sanzione “antitrust” per le seguenti ragioni.<br />
In relazione al punto sub a), il Collegio richiama quanto sopra anticipato, nel senso che la modalità di pattuizione del compenso riguarda il rapporto contrattuale Lega/Infront e non certo lo specifico risultato derivante dall’assegnazione come effettuata, per cui non è chiarito nel provvedimento impugnato come il compenso in questione abbia costituito la “molla di propulsione” dell’intesa come sanzionata; inoltre, la pattuizione riguardava la Lega e il suo “advisor” e non vi sono elementi da cui l’AGCM abbia rilevato una pattuizione o anche una forma di accordo tra Infront e Sky/RTI per addivenire alla soluzione finale censurata dall’Autorità ovvero dai quali dedurre che Infront aveva un interesse alla permanenza della precedente divisione dei diritti e ad impedire l’ingresso di nuovi operatori con eventuale incremento dei proventi della Lega stessa.<br />
In relazione al punto sub b), non emerge un ruolo di mediazione decisiva nei confronti dei partecipanti all’”intesa”, soprattutto di RTI (di cui sono acquisite solo “mail interne” prive di efficacia probatoria decisiva), fermo restando che risulta espressamente come il rappresentante stesso di Infront affermi in una comunicazione che l’assemblea di Lega è sovrana nella decisione e fermo restando che la possibilità di formare “interfaccia” con alcuni esponenti di squadre di calcio in un momento – da contestualizzare – di estrema incertezza sulla modalità di assegnazione finale appare consona al ruolo di “advisor” proprio della ricorrente, dal cui atteggiamento non emerge alcuna forma di imposizione o pressione sconveniente nei confronti di Sky, RTI, Lega o anche altri esponenti di squadre di calcio.<br />
In relazione al punto sub c), non si riscontrano elementi da cui dedurre che Infront abbia svolto un ruolo di “decision maker” e di promozione/propulsione e coordinamento dell’intesa, dato che essa si è limitata a prospettare alle parti le soluzioni possibili, esprimendo la sua opinione di consulente, senza imporre alcuna decisione in merito e senza dare luogo a una forma di concorso “atipico” nell’illecito quale “collante” dell’intesa, non riscontrandosi alcun profilo di interesse in tal senso.<br />
Da ultimo, per completezza di esame della complessa fattispecie posta alla sua attenzione, il Collegio ritiene anche di soffermarsi sulla questione “nodale” di essa, relativa alla sussistenza o meno di un illecito “antitrust”.<br />
Come sopra evidenziato, l’AGCM ha ritenuto che la condotta delle parti concretizzasse una forma di “intesa per oggetto” in quanto rivolta alla ripartizione del mercato, individuato in quello dei diritti televisivi relativi agli eventi calcistici la cui organizzazione è riconducibile alla Lega.<br />
Ai fini della individuazione di tale forma di illecito, la stessa giurisprudenza riportata dall’AGCM, sia nel provvedimento impugnato sia nelle sue difese, ritiene necessaria un’interpretazione “rigorosa”, nel senso che il rilevato coordinamento deve dare luogo per la sua stessa natura a un grado di dannosità per il buon funzionamento del normale confronto concorrenziale tale da non individuare come necessaria alcuna ulteriore indagine sugli effetti concreti da esso derivanti (Corte CE, C-172/14 cit.).<br />
Deve trattarsi, come sostanzialmente rilevato dalla ricorrente ma anche dalle altre parti coinvolte nel procedimento, di una forma di accordo, sia pure “atipica” e quindi non strettamente legata al c.d. “big ridding” quale programmazione anticipata di risultati di una gara, priva – aggiunge il Collegio – di qualsiasi giustificazione economica diversa, in un contesto di mercato comunque ben definito che vede un certo numero di “competitors” e con caratteristiche idonee a contribuire al dispiegarsi naturale di forme di concorrenza “orizzontale”.<br />
L’intesa “per oggetto”, quindi, deve consistere in una fattispecie rivolta ad impedire l’ordinario confronto concorrenziale “a monte” del mercato, tale da impedire l’ingresso o il permanere in esso di altri operatori anche mediante una semplice allocazione di risorse idonea a condizionare il futuro funzionamento dello stesso.<br />
Nel caso di specie, però, tali caratteristiche non si riescono ad individuare.<br />
Non è verosimilmente contestabile che il mercato dei diritti televisivi della “pay tv”, in vigore ormai da molti anni, sia contraddistinto da una penetrazione pressoché totalitaria di due soli operatori (Sky e RTI/Mediaset per il 96,80%), come indicato nello stesso provvedimento impugnato. Né si rinvengono elementi – e comunque l’AGCM non li richiama se non in via ipotetica e futura – da cui dedurre che tale mercato sia in espansione “soggettiva”, nel senso dell’esistenza di una ragionevole previsione di ingresso di altri operatori, dotati di forza economica comparabile a quella dei due sopra richiamati. La circostanza è confermata in misura ancora più netta, per quanto riguarda il mercato dei diritti calcistici dei campionati di calcio professionistici, dall’andamento della procedura in esame, ove solo due operatori (sempre i medesimi, Sky/Fox e RTI) hanno formulato offerte superiori al minimo prefissato.<br />
Il terzo operatore (Eurosport) che era entrato in competizione, infatti, oltre ad aver effettuato un’offerta inferiore al minimo per il solo pacchetto D – come osservato nel corso del giudizio e non confutato dalle difese dell’Autorità – svolge in realtà attività di “content provider” e non di intermediario di diritti televisivi o di impresa televisiva, quale operatore “wholesale” attivo in un mercato diverso rispetto a quello “retail” della “pay tv” e con rapporti di “partnership” commerciale proprio con Sky e RTI/Mediaset, a cui fornisce canali sia prima che dopo l’espletamento della procedura in questione.<br />
Né emerge che Eurosport potesse trarre alcun sicuro vantaggio, anche in un’ottica concorrenziale “pura”, da un’eventuale riedizione della gara, una volta conosciute le sue potenzialità di offerta di gran lunga inferiori a quelle degli altri due unici “competitors”.<br />
Nel provvedimento impugnato manca, quindi, l’illustrazione di elementi di ragionevole previsione sui quali fondare la convinzione che &#8211; in assenza dell’assetto poi concretamente formatosi a seguito dell’attribuzione distinta di A e B con sub-licenza per D ai sensi di legge e con la riedizione della gara – Eurosport (o anche ulteriori operatori) avrebbe(ro) avuto concrete possibilità di entrare nel mercato in questione per competere con efficacia.<br />
Ne consegue che la soluzione orientata all’attribuzione dei due pacchetti principali ad uno solo dei due operatori (peraltro quello “incumbent”, presente da più anni sul mercato, con formazione di consistenti utili), come propugnata, a posteriori, dall’AGCM, non sembrava certo idonea a consentire una svolta “pro-concorrenziale”, pur in disparte ogni considerazione sulla posizione “dominante” o meno che tale operatore avrebbe (ri)acquistato.<br />
E’ mancata, in sostanza, un’accurata analisi del mercato rilevante come concretamente strutturato che è comunque necessaria anche nell’ipotesi di intesa anticoncorrenziale “per oggetto”.<br />
Per tale ragione, l’allocazione delle risorse in questione, anche se collegata ad un accordo per la sub-licenza, ha assunto una funzione “pro-concorrenziale” nella peculiarità del mercato di riferimento, consentendo il confronto concorrenziale tra i due unici operatori esistenti, con conseguenze tangibili anche sul piano dei vantaggi per i consumatori, che non hanno infatti visto un aumento dei prezzi per i rispettivi “abbonamenti”, come dimostrato da tabelle allegate nei contributi procedimentali delle parti. Che vi sia stato un andamento generale in ascesa dei prezzi di abbonamento alla “pay tv” negli ultimi anni, come illustrato in altra tabella dall’AGCM, non è argomento valido a confutare la conclusione ora riportata, in quanto tale andamento dei prezzi riguarda comunque l’intera piattaforma offerta e non i soli diritti audiovisivi calcistici e ben può essere legato all’incremento dei contenuti offerti e alla loro conformazione a una tecnologia migliorativa in continua evoluzione.<br />
Alla luce di quanto illustrato, in definitiva, il Collegio rileva che l’assetto preso in considerazione dall’AGCM:<br />
a) non può definirsi quale “accordo spartitorio”, dato che le parti hanno consentito il perpetuarsi di una concorrenza che altrimenti non ci sarebbe stata;<br />
b) non può rientrare nella fattispecie dell’intesa anticoncorrenziale “per oggetto”, in quanto non è stata dimostrata una sua dannosità presuntiva per ripartizione di mercato, dato che non era accertata “a priori” la rispettiva quota di tale mercato e la clientela dei consumatori rimaneva pienamente contendibile;<br />
c) la “causa” contrattuale alla base della sub-licenza per il pacchetto D richiesta dalla Lega e autorizzata dall’AGCM era pienamente lecita, in quanto orientata ad evitare contenziosi futuri, “stallo” del mercato e ulteriori inconvenienti per i consumatori, mantenendo la concorrenza effettiva in assenza di nuovi operatori concretamente interessati all’ingresso nel mercato specifico;<br />
d) la soluzione alternativa propugnata a posteriori dall’AGCM non dava certezze in ordine ad un sicuro incremento della concorrenzialità in termini più estesi di quelli poi verificatisi, con altrettanti sicuri benefici per la Lega e i consumatori;<br />
e) l’assetto definitivo appare anche rispettoso della normativa di cui all’art. 1, comma 3, lett. h), l. n. 106/2007 e all’art. 1 d.lgs. n. 9/2008.<br />
Alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e assorbimento degli ulteriori motivi volti a contestare rilievi procedurali e, in via subordinata, la misura della sanzione.<br />
Le spese di lite possono eccezionalmente compensarsi per intero, attesa l’estrema complessità e la novità della fattispecie.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato per quanto riguarda la sanzione irrogata nei confronti della ricorrente.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carmine Volpe,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br />
Ivo Correale,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere, Estensore<br />
Lucia Maria Brancatelli,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Referendario<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
Ivo Correale&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Carmine Volpe</div>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-12-2016-n-12811/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2016 n.12811</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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