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	<title>SICUREZZA PUBBLICA Archivi - Giustamm</title>
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	<title>SICUREZZA PUBBLICA Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sul divieto di vendita dei tagliandi di una partita di calcio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-vendita-dei-tagliandi-di-una-partita-di-calcio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 22:47:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-vendita-dei-tagliandi-di-una-partita-di-calcio/">Sul divieto di vendita dei tagliandi di una partita di calcio.</a></p>
<p>Strumenti di sicurezza &#8211; Poteri del Prefetto &#8211; Provvedimenti &#8211; Estensione soggettiva &#8211; Motivazione &#8211; Proporzionalità &#8211; Interesse pubblico alla sicurezza Appare legittimo, anche sotto il profilo della sua limitazione soggettiva, il provvedimento prefettizio che, in relazione ad una partita internazionale di calcio da disputarsi a Napoli, disponga il divieto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-vendita-dei-tagliandi-di-una-partita-di-calcio/">Sul divieto di vendita dei tagliandi di una partita di calcio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-di-vendita-dei-tagliandi-di-una-partita-di-calcio/">Sul divieto di vendita dei tagliandi di una partita di calcio.</a></p>
<p>Strumenti di sicurezza &#8211; Poteri del Prefetto &#8211; Provvedimenti &#8211; Estensione soggettiva &#8211; Motivazione &#8211; Proporzionalità &#8211; Interesse pubblico alla sicurezza</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Appare legittimo, anche sotto il profilo della sua limitazione soggettiva, il provvedimento prefettizio che, in relazione ad una partita internazionale di calcio da disputarsi a Napoli, disponga il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Francoforte per tutti i settori dello stadio.<br />
L’atto de quo assolve l’obbligo motivazionale, atteso che enuclea, nella cornice argomentativa, i profili di rischio per la pubblica sicurezza connessi alla presenza dei tifosi, provenienti da Francoforte, in occasione della partita di ritorno, evincibili, come tali, da informative di polizia, dall’esame e monitoraggio di canali web e social nonché da approfondimenti istruttori relativamente ai precedenti ascrivibili alla stessa tifoseria.</p>
<hr />
<p>Pres. Abruzzese</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quinta)</p>
<p style="text-align: center;">
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami, Lorenzo Contucci, Paolo Alberto Reineri, Daniele Tuffali, Daniele Labbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p class="previa" style="text-align: justify;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-a) del provvedimento del Prefetto della Provincia di Napoli, prot. n. 76526, emesso in data 8.3.2023 e comunicato a mezzo e-mail il successivo 9.3.2023, con il quale, in relazione alla partita di calcio in programma per il giorno 15 marzo 2023 tra Napoli ed -OMISSIS-è stato disposto il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania per tutti i settori dello stadio” (doc. 1);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi compresi: (i) la nota della Questura di Napoli – DIGOS del 24.2.2023, con la quale è stato comunicato alla S.S. Calcio Napoli di sospendere temporaneamente la vendita, per la gara in oggetto, dei tagliandi del settore ospiti e, per i residenti in Germania, anche dei tagliandi degli altri settori (doc. 2); (ii) la determinazione dell&#8217;Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS) n. 11 del 1°.3.2023 con cui sono state invitate la FIGC e la Lega Italiana Calcio Professionistico ad interessare la società organizzatrice dell&#8217;evento in oggetto affinché non venisse avviata la vendita dei tagliandi (doc. 3); (iii) la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) n. 12 del 6.3.2023 e la nota del Questore di Napoli n. A.4/Gab.-O.P. del 7.3.2023, mai comunicate alla ricorrente e non note nel loro tenore testuale, delle quali sono stati riportati alcuni estratti ed una sintesi nel provvedimento sub a);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all&#8217;illegittima adozione dei provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati d-OMISSIS-il 13/3/2023:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per l’annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia esecutiva, anche ai sensi dell&#8217;art. 56 c.p.a.:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-a) del provvedimento del Prefetto della Provincia di Napoli, prot. n. 79574, emesso in data 12.3.2023 e comunicato a mezzo e-mail in pari data, con il quale, in relazione alla partita di calcio tra Napoli ed-OMISSIS- in programma per il 15.3.2023, è stato disposto il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Francoforte per tutti i settori dello stadio” (doc. 16);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi compresi: (i) la nota del Questore di Napoli 11.3.2023, prot. n. 79515, mai comunicata alla ricorrente e non nota nel suo tenore testuale; (ii) la nota del Questore di Napoli 11-12.3.2023, prot. n. 79547, mai comunicata alla ricorrente e non nota nel suo tenore testuale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all&#8217;illegittima adozione dei provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm., accessiva ai motivi aggiunti depositati in data 13 marzo 2023;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto il proprio precedente decreto n. 495/2023, inter partes, con il quale era disposta la sospensione, in via cautelare, del provvedimento prefettizio impugnato con il ricorso principale e individuato sub a) dell’epigrafe, del quale erano stigmatizzati, per un verso, la carenza motivazionale, non essendo stati individuati specifici elementi di rischio relativi alla partita di ritorno di Champions League tra il Napoli e la squadra ricorrente (tali non essendo stati considerati quelli, allora rappresentati, relativi all’unico incontro delle tifoserie in occasione della partita di andata ed essendo irrilevanti i riferimenti alla rivalità con altra tifoseria, gemellata con -OMISSIS-, ma non destinataria di alcun divieto), e, per altro verso, la manifesta sproporzione, giacché destinatari del divieto di vendita di tagliandi risultavano essere “tutti i residenti in Germania”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che nel detto decreto erano espressamente fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che in effetti, re melius perpensa, ha rimodulato la propria determinazione pervenendo al provvedimento da ultimo impugnato con i motivi aggiunti;</p>
<p class="popolo">Considerato che tale ultimo provvedimento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul piano motivazionale, evidenzia nuovi, plurimi e circostanziati profili di rischio per la pubblica sicurezza connessi alla presenza dei tifosi del-OMISSIS-, provenienti da Francoforte, in occasione della partita di ritorno, desunti da nuove informative di polizia, anche promananti delle autorità tedesche, dall’esame e monitoraggio di canali web e social, da approfondimenti istruttori relativamente ai precedenti ascrivibili alla stessa tifoseria; dai quali emergerebbe (cfr. le richiamate note questorili nn. 79515 e 79547 dell’11 marzo 2023): che in molte precedenti trasferte del-OMISSIS- nelle competizioni internazionali sono stati riscontrati incidenti (per una delle quali, recente, vi sarebbe anche una sanzione da parte dell’UEFA), il che indurrebbe a particolare attenzione da riservare ai suoi tifosi; che gli incidenti verificatisi in occasione dell’incontro di andata dello scorso 21 febbraio con la squadra del Napoli non possono dirsi affatto sporadici o non probanti, giacché sostanzialmente interessanti pressoché tutto il circondario e la città di Francoforte; che detti ultimi episodi avrebbero ingenerato un sentimento di “rivalsa”, documentato dal detto monitoraggio social, certo non riconducibile ai soli tifosi tedeschi, ma che comunque farebbe presagire azioni violente delle opposte tifoserie che, in ottica cautelare e preventiva, dovrebbero potersi scongiurare; che in data 12 marzo 2023 il Comitato per l’ordine e la sicurezza delle manifestazioni sportive ha reiterato la valutazione di grave pericolo per l’ordine pubblico connessa alla presenza dei tifosi del-OMISSIS- alla partita (più puntualmente, secondo il provvedimento impugnato, ed espressamente, “in assenza di qualsiasi limitazione nell’acquisto dei biglietti”); che gli ordinari servizi di polizia, integranti predisposizione di “misure di sicurezza connesse all’eventuale arrivo di tifosi della squadra ospite”, che sarebbero state comunque pianificate (cfr. provvedimento impugnato), non sarebbero sufficienti a contenere ed escludere i paventati rischi, non potendosi previamente identificare, logisticamente, le fonti degli stessi, utilizzando, tra l’altro, i tifosi, specie se non organizzati, forme di trasporto non previamente definibili;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul piano della proporzionalità, limita considerevolmente l’estensione soggettiva del divieto di vendita dei tagliandi, stavolta destinandolo ai soli “residenti a Francoforte per tutti i settori dello stadio”, “atteso che i gruppi di ultras sono nella quasi totalità riconducibili a persone di Francoforte e che gli episodi di contrasto con la tifoseria napoletana si sono verificati in quella città” (cfr. provvedimento impugnato);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che i motivi sollevati nell’atto aggiuntivo, pur doviziosamente articolati e meritevoli di più approfondito esame, anche in fatto, nella sede propria del merito, richiedendo, peraltro, l’esame di documentazione allo stato non presente agli atti di causa, non sembrano con evidenza elidere del tutto i detti circostanziati ulteriori profili inerenti il rischio per la sicurezza pubblica contenuti nel nuovo provvedimento (nello specifico, quanto ai precedenti riconducibili ai tifosi del-OMISSIS-, alla gravità e diffusività dei fatti di Francoforte e alle risultanze del monitoraggio web e social);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che, alla valutazione consentita nella presente sede cautelare monocratica, il provvedimento, come da ultimo modificato, in significativa riduzione, nei suoi effetti, e cospicuamente integrato sul piano motivazionale, non può essere giudicato, ora, immotivato, irragionevole o sproporzionato; lo stesso, sulla base delle concordi valutazioni dei competenti organi tecnici preposti alla tutela primaria dell’interesse, sindacabili nei limiti in cui lo possono essere misure comunque connotate da ampia discrezionalità (cfr. decreto n. 495/2021, inter partes), ma anche nella naturale logica preventiva e cautelare che lo assiste, sembra essere pure idoneo allo scopo, intendendo esplicitamente evitare l’afflusso massivo della tifoseria ospite e l’incontro con quella ospitante, senza impedire in assoluto la partecipazione di tifosi della squadra tedesca, per i quali non sussiste motivata ragione di proibire l’accesso allo stadio purché di provenienza diversa dalla città dove risultano per lo più allocate le tifoserie organizzate;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato, sotto diverso profilo, che, nell’ottica del bilanciamento degli interessi, deve trovare prevalenza l’interesse alla pubblica sicurezza che il provvedimento espressamente intende garantire, senza che rilevino, in ragione della selettività della misura, situazioni individuali, peraltro neppure fatte constare dagli eventuali interessati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato, pertanto, di dover respingere la proposta istanza cautelare, riservando alla sede propria del merito ogni ulteriore valutazione, sul merito delle questioni e ai fini della decisione sulle proposte domande risarcitorie;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, infine, nella prospettiva della compiuta istruttoria, di dover onerare l’Amministrazione del deposito di tutti gli atti preordinati e istruttori posti a base del divieto impugnato, con particolare riferimento alle nuove informative e risultanze poste a base del provvedimento rieditato oggetto dei proposti motivi aggiunti (note questorili dell’11 marzo 2023, verbale del Comitato per l’ordine e la sicurezza delle manifestazioni sportive del 12 marzo 2023, inter alia), in tempo utile per l’esame collegiale fissato come in dispositivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Respinge l’istanza cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina gli incombenti istruttori di cui in parte motiva a carico delle intimate Amministrazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conferma, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 4 aprile 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli il giorno 13 marzo 2023.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.778</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-19-1-2021-n-778/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-19-1-2021-n-778/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.778</a></p>
<p>Pietro Morabito, Presidente, Francesca Mariani, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Roberta Bulone, contro Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza &#8211; Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato nei confronti -OMISSIS&#8211;OMISSIS-non costituito in giudizio; Procedura selettiva dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-19-1-2021-n-778/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-19-1-2021-n-778/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.778</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Morabito, Presidente, Francesca Mariani, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Roberta Bulone,  contro Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza &#8211; Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato nei confronti -OMISSIS&#8211;OMISSIS-non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Procedura selettiva dei candidati del Corpo della Guardia di Finanza: sulla  valutazione del requisito della condotta incensurabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Pubblica sicurezza &#8211; Corpo della Guardia di Finanza &#8211; procedura selettiva dei candidati -Pubblica amministrazione &#8211; ampio potere discrezionale &#8211; va riconosciuto &#8211; requisito della condotta incensurabile &#8211;  richiesto.</p>
<p> 2.Pubblica sicurezza &#8211; Corpo della Guardia di Finanza &#8211; procedura selettiva dei candidati requisito della condotta incensurabile &#8211; natura, caratteristiche e sindacabilità .</p></div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Il requisito della &#8220;condotta incensurabile&#8221; implica un&#8217;intransigenza selettiva che si giustifica in relazione alle delicate mansioni ed ai peculiari compiti istituzionali affidati al Corpo della Guardia di Finanza, con la conseguenza che vi possono accedere soltanto coloro che abbiano tenuto una condotta specchiata ed improntata al massimo rigore morale e comportamentale; e che, di conseguenza, all&#8217;Amministrazione  riconosciuto un ampio potere discrezionale finalizzato a permettere la partecipazione al concorso di accesso solo di quei candidati che per qualità  morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità  e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni.<br />  <br /> 2. La valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile, pur appartenendo al giudizio discrezionale dell&#8217;Amministrazione, si deve comunque fondare su elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell&#8217;aspirante, tali da non consentire all&#8217;attualità  un giudizio favorevole e che, rispetto a tale potere discrezionale, il sindacato giurisdizionale deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell&#8217;eccesso di potere, l&#8217;esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonchè la non contraddittorietà  e ragionevolezza della valutazione e la logicità  della misura assunta, per effetto della valutazione svolta.<br />  </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 19/01/2021<br /> <strong>N. 00778/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01520/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2020, proposto da -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Roberta Bulone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza &#8211; Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS&#8211;OMISSIS-non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della determinazione n. 340439/2019 del 28.11.2019, di esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 965 Allievi Ufficiali anno 2019 (GU n.33 del 26-04-2019); della determinazione del 10 dicembre 2019, con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei al concorso e di tale graduatoria; della comunicazione avvenuta mediante pec del 06.12.2019 con cui il Centro di Reclutamento &#8211; Reparto Concorsi &#8211; Ufficio Procedure Reclutative &#8211; Sezione Allievi Finanzieri ha confermato l&#8217;esclusione concorsuale del ricorrente, rettificando ed annullando la precedente comunicazione pec di convocazione; nonchè degli eventuali ulteriori atti e verbali, anche promananti dal Comando Generale della Guardia di Finanzia e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso in prosieguo di giudizio ex art. 43 Cod. proc. amm;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza &#8211; Comando Generale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2020 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Il ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento di 965 allievi finanzieri &#8211; anno 2019, contingente ordinario, di cui al Bando indicato in epigrafe, superando le relative prove scritte, nonchè quelle di idoneità  fisica ed attitudinale e la fase di valutazione dei titoli.<br /> In data 3.12.2019, tuttavia, nelle more dell&#8217;approvazione della graduatoria finale del concorso, il Centro di reclutamento della Guardia di Finanza ha notificato al ricorrente il provvedimento del Comando generale che disponeva la sua esclusione dalla procedura per mancanza dei prescritti requisiti di moralità  e di condotta di cui all&#8217;art. 2, comma 1, lettera g) del Bando di concorso (vale a dire i requisiti della incensurabilità  della condotta, previsti tramite rinvio alla disciplina che regola l&#8217;ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria).<br /> In data 4.12.2019, inoltre, lo stesso Centro di Reclutamento ha invece convocato il ricorrente al Corso di formazione (riservato ai vincitori del concorso ai sensi dell&#8217;art. 18 del Bando), per poi tuttavia riconfermare &#8211; con nota del 6.12.2019 &#8211; la sua esclusione, revocando la precedente convocazione.<br /> In data 18.12.2019  stata infine approvata la graduatoria finale di merito della procedura concorsuale, che non include il ricorrente tra i vincitori.<br /> Avverso i predetti provvedimenti l&#8217;aspirante finanziere ha proposto ricorso a questo Tribunale, con annessa istanza di sospensione, formulando un complesso motivo di doglianza che saà  scrutinato nella parte in diritto della presente sentenza.<br /> L&#8217;Amministrazione si  costituita in giudizio in data 28.02.2020 ed ha resistito al ricorso con memorie e documenti.<br /> Con ordinanza n. 2810 del 16.04.2020 il Tribunale ha fissato la discussione del merito del ricorso ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, c.p.a., al contempo ordinando l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati vincitori e idonei della graduatoria concorsuale tramite notificazione per pubblici proclami, correttamente adempiuta dal ricorrente come da documentazione versata in atti.<br /> All&#8217;udienza del 20.10.2020 la causa  stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> E&#8217; gravato il provvedimento con cui il ricorrente  stato escluso dal concorso per allievi finanzieri per carenza del requisito della &#8220;condotta incensurabile&#8221;.<br /> Su tale carenza il provvedimento di esclusione  così motivato: &#8220;<em>In particolare, in data 21 aprile 2008 (ancora minorenne)  stato deferito, a seguito di querela, dalla stazione dei -OMISSIS-(-OMISSIS-) alla-OMISSIS-, per il reato di cui all&#8217;art. 582 (&#8220;-OMISSIS-&#8220;) del c.p., per avere, in data 4 marzo 2008, unitamente a -OMISSIS-. Nell&#8217;ambito del relativo procedimento penale (-OMISSIS-), con sentenza n. -OMISSIS-, -OMISSIS-;</em>&#8220;.<br /> L&#8217;Amministrazione ha dunque ritenuto che &#8220;<em>il biasimevole comportamento, ancorchè posto in essere prima del raggiungimento della maggiore età , sia chiaramente indicativo dell&#8217;inadeguatezza del profilo morale dell&#8217;aspirante e sia inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni connesse allo status di appartenente alla Guardia di finanza, che assomma in sè la titolarità  di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza e prevede doveri ed obblighi nei confronti dell&#8217;intera collettività , da parte della quale la condotta posta in essere dall&#8217;interessato  soggetta ad un giudizio di disvalore anche sociale</em>&#8220;.<br /> Avverso l&#8217;esclusione come sopra disposta, il ricorrente ha formulato il seguente motivo di doglianza: &#8220;<em>Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, incongruità , illogicità , irragionevolezza nonchè illegittimità  per violazione e falsa applicazione di cui all&#8217;art. 1, comma 2 lettera g) del Bando di concorso ed art. 2, comma IV, dlgs 160/</em>2006&#8243;.<br /> In sintesi, il ricorrente si duole innanzitutto del fatto che l&#8217;Amministrazione abbia adottato il provvedimento di esclusione sulla base di un solo episodio, peraltro datato nel tempo, non connotato da particolare gravità , e nonostante l&#8217;adozione, da parte del Tribunale per i Minorenni, della sopra ricordata sentenza di non luogo a procedere.<br /> Il ricorrente ha inoltre lamentato l&#8217;inesatta ricostruzione dei fatti da parte dell&#8217;Amministrazione e, in sostanza, l&#8217;arbitrarietà  della decisione assunta, fondata su un &#8220;automatismo casistico&#8221;, senza tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto e dell&#8217;intero percorso di vita del ricorrente (che ha pure prestato lodevole servizio presso altri Corpi e ottenuto un punteggio favorevole nella procedura concorsuale), nonchè della sua giovanissima età  all&#8217;epoca dei fatti.<br /> Le censure sono fondate nei limiti di seguito esplicati.<br /> Il Collegio ritiene infatti che &#8211; tenuto conto della oggettiva specificità  del caso concreto in esame &#8211; il provvedimento di esclusione gravato sia carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale, come correttamente denunciato nel ricorso.<br /> Preliminarmente va chiarito che il Collegio non ignora che, come ricordato anche dalla difesa erariale, il requisito della &#8220;condotta incensurabile&#8221; implica, secondo la consolidata giurisprudenza formatasi in materia da svariati anni (che il Collegio in linea generale condivide), un&#8217;intransigenza selettiva che si giustifica in relazione alle delicate mansioni ed ai peculiari compiti istituzionali affidati al Corpo della Guardia di Finanza, con la conseguenza che vi possono accedere soltanto coloro che abbiano tenuto una condotta specchiata ed improntata al massimo rigore morale e comportamentale; e che, di conseguenza, all&#8217;Amministrazione  riconosciuto un ampio potere discrezionale &#8220;<em>finalizzato a permettere la partecipazione al concorso di accesso solo di quei candidati che per qualità  morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità  e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni</em>&#8221; (così Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5817/2013; si vedano altresì Consiglio di Stato sez. IV, n.1213/2012; Consiglio Stato n. 5301/2006).<br /> Tuttavia deve anche ricordarsi che, sempre secondo consolidata giurisprudenza, la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile, pur appartenendo al giudizio discrezionale dell&#8217;Amministrazione, si deve comunque fondare su elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell&#8217;aspirante, tali da non consentire all&#8217;attualità  un giudizio favorevole e che, rispetto a tale potere discrezionale, il sindacato giurisdizionale deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell&#8217;eccesso di potere, l&#8217;esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonchè la non contraddittorietà  e ragionevolezza della valutazione e la logicità  della misura assunta, per effetto della valutazione svolta (in questi termini, Cons. Stato, IV, n. 1343/2013, Tar Lazio, Sez. II, n. 3954/2015 e n. 9455/2015).<br /> Alla luce delle sopra riassunte coordinate, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, la valutazione svolta ed esternata dall&#8217;Amministrazione sia effettivamente connotata dalle carenze denunciate.<br /> Ciò non vuol dire che si condivida pienamente la tesi sostenuta nel ricorso, in quanto la circostanza per cui vi sia una sentenza di non luogo a procedere resa nei confronti del ricorrente, senza applicazione di misure di sicurezza, non può essere ritenuta risolutiva: il giudizio sulle qualità  morali e di condotta di un aspirante finanziere, infatti,  del tutto disgiunto da eventuali profili di carattere penale e sanzionatorio ed  da svolgersi soltanto nell&#8217;ottica dei delicati compiti istituzionali demandati alla Guardia di finanza (T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 3954/2015 e n. 9455/2015), ben potendo l&#8217;Amministrazione ritenere inidoneo il soggetto aspirante sulla base della valutazione complessiva delle circostanze di qualsivoglia episodio inconciliabile con i basilari doveri e con lo status dei militari e, persino, a fronte di un singolo episodio che non ha avuto conseguenze penali e finanche molto risalente nel tempo (cfr. Consiglio di Stato, IV Sez. n. 4602/2016 e sentenze ivi richiamate, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5411/2011, n. 4048/2012; tra le ultime, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenze n. 3012/2020, n. 4151/2019, n. 4128/2019 e n. 2464/2016).<br /> Valga peraltro osservare che, come evidenziato nel provvedimento di esclusione, nella sentenza in questione il Tribunale per i Minorenni ha in realtà  espressamente affermato, sebbene con formula sostanzialmente di rito, la personale responsabilità  del ricorrente (all&#8217;epoca minore) nei fatti accaduti.<br /> Tuttavia,  fuori di dubbio che l&#8217;episodio di cui qui si discute presenta delle specificità  che l&#8217;Amministrazione ha omesso di considerare, non rilevandosi, nella motivazione del provvedimento, indici di adeguata istruttoria e valutazione in questo senso.<br /> Sotto un primo profilo, infatti, il ricorrente  risultato coinvolto nella vicenda (&#8220;-OMISSIS-) allorquando non aveva ancora compiuto quattordici anni (dunque in un&#8217;epoca in cui l&#8217;Ordinamento ancora protegge lo sviluppo della sua personalità ) e, successivamente, nulla più risulta a suo carico, avendo peraltro lo stesso maturato presso altro Corpo Militare un ottimo stato di servizio, come comprovato dalla documentazione in atti.<br /> Ne consegue che, nello svolgere la valutazione prognostica sulle qualità  del candidato, l&#8217;Amministrazione era certamente tenuta ad un maggiore sforzo motivazionale per chiarire, come richiesto dalla sopra ricordata giurisprudenza, gli elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell&#8217;aspirante, tali da non consentire (neanche) all&#8217;attualità  (vale a dire dopo la crescita e lo sviluppo della personalità  e in assenza di altri episodi rilevanti) un giudizio (prognostico) favorevole sulla sua persona (sotto il profilo della moralità  ed incensurabilità  della condotta).<br /> In altre parole, nei confronti di un aspirante finanziere autore di reati in epoca precedente al compimento dei quattordici anni, la formulazione del giudizio prognostico sulla idoneità  del candidato al servizio nel Corpo avrebbe dovuto far risaltare quegli elementi che, plausibilmente e nonostante una personalità  ancora immatura ed in fase evolutiva, rilevavano, per la loro materiale consistenza e gravità , la presenza di aspetti della personalità  incompatibili con l&#8217;accesso nel Corpo e non temperabili da condotte successive di opposto tenore.<br /> La valutazione dell&#8217;incensurabilità  della condotta, infatti, pur se necessariamente dedotta da manifestazioni di vita sociale anteriori, si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all&#8217;affidabilità  e all&#8217;adesione del candidato ad un modello ispirato a valori positivi e, quindi, al rispetto delle leggi e delle regole di convivenza sociale. Tale giudizio, pertanto, non può prescindere, oltre che da una valutazione della fattispecie concreta, dal complesso degli elementi desumibili dal profilo dal candidato (cfr. Tar Lazio n. 9705/2016, n. 12391/2015).<br /> Peraltro, ciò appare tanto più necessario ove &#8211; come evidenziato nel ricorso in relazione alla specifica fattispecie &#8211; dalla lettura degli atti del procedimento penale emerga uno svolgimento fattuale della vicenda in cui il ruolo del ricorrente risulti non propriamente definito e, comunque, differenziato da quello principale.<br /> Si consideri, infatti, che la teste sentita ha dichiarato che vi erano 5-6 ragazzi, mentre le indagini condotte per identificare gli altri minori coinvolti sono rimaste senza esito (cfr. comunicazione notizia di reato) e che gli stessi rappresentanti dell&#8217;istituto scolastico all&#8217;epoca frequentato dai ragazzi coinvolti hanno riconosciuto il diverso ruolo del ricorrente nella vicenda (che avrebbe assistito alla scienza &#8220;<em>senza prendervi parte ma neppure senza intervenire a difesa</em>&#8220;, cfr. verbale Consiglio di classe).<br /> Di conseguenza, anche sotto questo diverso punto di vista, l&#8217;episodio richiamato nel provvedimento di esclusione, peraltro unico ed isolato, nonchè risalente nel tempo, seppure censurabile e moralmente riprovevole, non appare rivestire <em>ex se</em> &#8211; in assenza di ulteriori valutazioni &#8211; valenza tale da giustificare il giudizio di inidoneità  del ricorrente, sotto il profilo comportamentale e morale, ad esercitare i compiti propri del Corpo della Guardia di Finanza.<br /> In conclusione, per quanto esposto il ricorso deve essere accolto. Sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese di lite fra le parti, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia rispetto al quale la fattispecie esaminata diverge a causa della sua peculiarità .<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti gravati, nella parte riguardante la posizione del ricorrente.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Pietro Morabito, Presidente<br /> Michelangelo Francavilla, Consigliere<br /> Francesca Mariani, Referendario, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.30</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-19-1-2021-n-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Dante D&#8217;Alessio, Presidente, Estensore Provvedimento di DASPO: l&#8217;Autorità  amministrativa svolge una valutazione in concreto sull&#8217; inaffidabilità  del soggetto Sicurezza pubblica &#8211; provvedimenti di DASPO &#8211; inaffidabilità  del soggetto &#8211; valutazione in concreto da parte dell&#8217;Autorità  amministrativa &#8211; deve essere svolta &#8211; interesse pubblico alla tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza dei</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-19-1-2021-n-30/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.30</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dante D&#8217;Alessio, Presidente, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Provvedimento di DASPO: l&#8217;Autorità  amministrativa svolge una valutazione in concreto sull&#8217; inaffidabilità  del soggetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Sicurezza pubblica &#8211; provvedimenti di DASPO &#8211; inaffidabilità  del soggetto &#8211; valutazione in concreto da parte dell&#8217;Autorità  amministrativa &#8211; deve essere svolta &#8211; interesse pubblico alla tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza dei cittadini e interesse privato ad accedere liberamente negli stadi &#8211; devono essere bilanciati.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento di DASPO  connotato da ampia discrezionalità , spettando all&#8217;Autorità  amministrativa la valutazione in concreto dell&#8217;inaffidabilità  del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza dei cittadini e l&#8217;interesse privato ad accedere liberamente negli stadi, fermo restando che occorre un collegamento fra il soggetto destinatario del divieto e i fatti sulla base dei quali il provvedimento  adottato. In conseguenza, tale misura non può essere censurata se congruamente motivata con riferimento a specifiche circostanze di fatto che l&#8217;hanno determinata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> <br />  <br /> Pubblicato il 19/01/2021<br /> <strong>N. 00030/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00403/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 403 del 2019, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Simone Sabattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Luigi Carlo Farini n. 10;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, Questura Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Cagliari, via Dante 23/25;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del Provv. n. 21/Reg DASPO 2019 con il quale in data 16.03.2019 il Questore della Provincia di Cagliari ha emesso nei confronti di -OMISSIS- il provvedimento di D.A.S.P.O. con il quale ha decretato il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per anni cinque.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura Cagliari;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021 tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il dott. Dante D&#8217;Alessio e trattenuto il ricorso in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del comma 2 della norma citata;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con il ricorso in esame il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, emesso il 16 marzo 2019 dal Questore della Provincia di Cagliari, con il quale  stato disposto nei suoi confronti il divieto di accesso per cinque anni ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO), e ne ha chiesto l&#8217;annullamento perchè illegittimo sotto diversi profili.<br /> 2. Il Questore di Cagliari ha adottato il contestato DASPO a seguito della relazione della Digos del 7 gennaio 2019 conseguente agli accertamenti compiuti in relazione agli scontri che si erano verificati il 6 ottobre 2018 fra alcuni supporters del Bologna (fra i quali il ricorrente) e alcuni supporters del Cagliari, in occasione dell&#8217;incontro di calcio fra il Cagliari e il Bologna.<br /> 3. Il ricorso  infondato.<br /> 4. Si deve, al riguardo, ricordare che l&#8217;art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, stabilisce che il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di:<br /> a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;<br /> b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all&#8217;estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l&#8217;ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);<br /> c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati tassativamente indicati dalla stessa norma (tra cui delitti contro l&#8217;ordine pubblico, delitti di comune pericolo mediante violenza, etc.).<br /> Il comma 2 dello stesso articolo dispone che alle persone alle quali  notificato il divieto il Questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell&#8217;ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell&#8217;obbligato nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.<br /> 4.1. La prima parte di tale disposizione prevede, quindi, l&#8217;emanazione di una inibitoria all&#8217;accesso nei luoghi dove si svolgono le competizione sportive, a seguito di una denuncia (o di una condanna) per i reati ivi indicati. Nella seconda parte l&#8217;indicata disposizione consente invece all&#8217;Autorità  di pubblica sicurezza di inibire l&#8217;accesso nei luoghi dove si svolgono le competizione sportive quando ciò risulti necessario al fine di scongiurare il ripetersi di episodi di violenza che potrebbero arrecare danno al regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e creare pericolo per la sicurezza e l&#8217;incolumità  pubblica nei luoghi in cui le competizioni hanno luogo.<br /> 5. Il legislatore ha quindi emanato una disposizione che eleva la soglia di prevenzione in considerazione della rilevanza sociale dei comportamenti di natura violenta tenuti in occasione di manifestazioni sportive alle quali possono partecipare anche molte migliaia di persone.<br /> Per questo l&#8217;art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, considera rilevanti non solo il personale compimento di atti di violenza, e quindi di atti che hanno prodotto un danno all&#8217;integrità  delle cose o all&#8217;incolumità  delle persone, ma anche la semplice partecipazione ad episodi di violenza<br /> 5.1. La giurisprudenza ha qualificato la fattispecie come tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l&#8217;inequivoca volontà  del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del &quot;più probabile che non&quot;, non richiedendosi la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari (Consiglio di Stato sez. III, n. 317 dell&#8217;11 gennaio 2021; n. 866 del 4 febbraio 2019).<br /> Quindi la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma in caso di pericolo di lesione dell&#8217;ordine pubblico, come accade nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo. Ne consegue che il divieto di accesso negli stadi non richiede un oggettivo ed accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto, anche sulla base dei suoi precedenti, non dia affidamento di tenere una condotta scevra dalla partecipazione ad ulteriori episodi di violenza.<br /> 5.2. E&#8217; dunque sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità  e, quanto alla identificazione dei responsabili, sono sufficienti i rilievi ed i riscontri effettuati dalla autorità  di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi svolti anche in altra sede (Consiglio di Stato sez. III, 15 dicembre 2016 n. 5304).<br /> 6. Il provvedimento  connotato peraltro da ampia discrezionalità , spettando all&#8217;Autorità  amministrativa la valutazione in concreto dell&#8217;inaffidabilità  del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza dei cittadini e l&#8217;interesse privato ad accedere liberamente negli stadi, fermo restando che occorre un collegamento fra il soggetto destinatario del divieto e i fatti sulla base dei quali il provvedimento  adottato.<br /> In conseguenza tale misura non può essere censurata se congruamente motivata con riferimento a specifiche circostanze di fatto che l&#8217;hanno determinata (Consiglio di Stato, sez. III, n. 6808 del 23 dicembre 2011).<br /> 7. Si  anche precisato, sul punto relativo alla riconducibilità  causale delle condotte ascritte ai soggetti destinatari di DASPO, che l&#8217;applicabilità  della misura prescinde da una condanna penale, per la finalità  prevalente della misura, consistente nella creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi a protezione dell&#8217;ordine pubblico e degli altri spettatori (Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, sez. I, 8 novembre 2018, ric. n. 19120/15, Sera~in c. Croazia, Consiglio di Stato sez. III, n. 317 dell&#8217;11 gennaio 2021 cit.).<br /> 8. Ciò premesso, nel caso in esame, non  dubbia la presenza del ricorrente (con altri 15 supporters destinatari del provvedimento), accertata dagli organi di polizia, sul luogo dove si sono svolti gli scontri fra i supporters del Cagliari e i supporters del Bologna. Scontri peraltro che hanno causato anche il ferimento di alcuni dei presenti.<br /> In particolare, come successivamente accertato dagli organi di polizia, il ricorrente, a seguito degli scontri, si  fatto curare per una frattura alla falange della mano sinistra.<br /> Non risulta peraltro in alcun modo provato che gli scontri siano stati causati dai soli supporters del Cagliari, mentre  rilevante l&#8217;osservazione degli organi di polizia che hanno evidenziato come, a prescindere da ogni finalità  del loro comportamento, i supporters del Bologna che hanno partecipato agli scontri si erano staccati dagli altri supporters del Bologna che erano stati scortati dalle forze dell&#8217;ordine fino allo stadio proprio al fine di evitare possibili contatti con le frange violente della tifoseria del Cagliari.<br /> Nè ha alcun rilievo, per quanto prima ricordato, l&#8217;avvenuta archiviazione del procedimento penale per i fatti oggetto di causa.<br /> 8.1. Il provvedimento impugnato, con il quale  stato disposto il DASPO per cinque anni, si fonda quindi su indizi da ritenersi sufficienti a identificare il ricorrente fra i partecipanti agli scontri e a fondare la presunzione di responsabilità , secondo la regola del &#8220;più probabile che non&#8221;, e deve ritenersi pertanto esente dalle censure sollevate.<br /> 9. &#8211; In conclusione, il ricorso va respinto.<br /> Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna il ricorrente al pagamento di ¬ 1.000,00, in favore dell&#8217;Amministrazione resistente per le spese del presente giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Dante D&#8217;Alessio, Presidente, Estensore<br /> Tito Aru, Consigliere<br /> Gianluca Rovelli, Consigliere</p>
<p>  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-19-1-2021-n-30/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.30</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.22</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-1-2021-n-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-1-2021-n-22/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.22</a></p>
<p>Dante D&#8217;Alessio, Presidente, Tito Aru, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Cinus e Patrizia Floris, contro Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Cagliari, Questura di Cagliari, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari Il compito dell&#8217;Autorità  di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità , non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-1-2021-n-22/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.22</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dante D&#8217;Alessio, Presidente, Tito Aru, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Cinus e Patrizia Floris, contro Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Cagliari, Questura di Cagliari, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari</span></p>
<hr />
<p>Il compito dell&#8217;Autorità  di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità , non   sanzionatorio o punitivo, ma  di natura cautelare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Armi &#8211; divieto di detenzione di armi e munizioni &#8211; Autorità  di Pubblica Sicurezza &#8211; ampia discrezionalità  &#8211; spetta &#8211; potere di natura cautelare &#8211;  tale.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il compito dell&#8217;Autorità  di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità , non  infatti sanzionatorio o punitivo, ma  quello &#8211; di natura cautelare &#8211; di prevenire abusi nell&#8217;uso delle armi, sicchè ai fini del divieto di detenzione di armi e munizioni non  necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì  sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 18/01/2021<br /> <strong>N. 00022/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00576/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 576 del 2014, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Cinus e Patrizia Floris, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del primo, via Gianturco n. 36;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno,<br /> U.T.G. &#8211; Prefettura di Cagliari,<br /> Questura di Cagliari,<br /> rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati ex lege in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del decreto del Ministro dell&#8217;Interno n. 557/PAS/E/015484/10171.17 del 21 gennaio 2014;<br /> &#8211; del decreto del Prefetto di Cagliari n. 44776/2013 del 15 luglio 2013;<br /> &#8211; del decreto della Questura di Cagliari n. 34/2013 del 31 luglio 2013;<br /> &#8211; di ogni altro atto ad essi conseguente, connesso e/o collegato.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno, dell&#8217;U.T.G. &#8211; Prefettura di Cagliari e della Questura di Cagliari;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi in modalità  telematica ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il dott. Tito Aru;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Il 3 marzo 2013, alle ore 19:15, durante lo svolgimento di un servizio finalizzato anche alla prevenzione e repressione dei reati in materia di caccia di frodo, una pattuglia di Carabinieri della stazione di Villasalto fermava, a bordo di una Fiat Punto, i signori -OMISSIS- (alla guida, proprietario del veicolo) e l&#8217;odierno ricorrente -OMISSIS-.<br /> 2. I militari, scrutando all&#8217;interno dell&#8217;autovettura, si avvedevano della presenza della carabina sportiva semiautomatica calibro 12, marca Remington mod. 597, di proprietà  del sig, -OMISSIS-, dallo stesso detenuta ed utilizzata quale titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia n. 073381-N rilasciata dalla Questura di Cagliari.<br /> 3. I Carabinieri sequestravano l&#8217;arma che, come risulta dagli atti, aveva la cartuccia in canna e altre 5 cartucce nel caricatore già  innestato.<br /> 4. Nella medesima serata il sig. -OMISSIS- si recava nella locale stazione dei Carabinieri ove veniva informato che, in ordine alla vicenda di cui sopra, nei suoi confronti venivano svolte indagini in relazione al reato di cui agli artt. 699 e 110 c.p. (porto abusivo di armi in concorso).<br /> 5. I Carabinieri trasmettevano gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, ove tale comunicazione veniva iscritta nel registro notizie di reato anche a carico del ricorrente -OMISSIS-.<br /> 6. Il procedimento penale che ne scaturiva veniva successivamente archiviato, su richiesta del Pubblico Ministero procedente, con decreto del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 5 novembre 2013.<br /> 7. Del predetto accertamento i carabinieri di Villasalto informavano anche il Prefetto della Provincia di Cagliari al fine di valutare l&#8217;adozione, nei confronti dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, di provvedimenti di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell&#8217;art. 39 TULPS.<br /> 8. Sulla base delle informazioni ricevute il Prefetto di Cagliari adottava nei confronti del ricorrente il decreto. n. 44776/2013 del 15 luglio 2013 col quale sanciva il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti.<br /> 9. Avverso tale provvedimento il sig. -OMISSIS-, in data 29 agosto 2013, proponeva ricorso gerarchico al Ministro dell&#8217;Interno.<br /> 10. Nel frattempo il Questore di Cagliari, con decreto del 31 luglio 2013, disponeva nei confronti del medesimo ricorrente anche la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.<br /> 11. Avverso quest&#8217;ultimo provvedimento il sig. -OMISSIS-, in data 10 ottobre 2013, proponeva ricorso gerarchico al Prefetto di Cagliari.<br /> 12. Il Ministro dell&#8217;Interno ed il Prefetto di Cagliari rigettavano i rispettivi ricorsi gerarchici.<br /> 13. Di qui il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- col quale si contesta la legittimità  dei menzionati provvedimenti negativi per i seguenti motivi:<br /> 1) Violazione del combinato disposto degli artt. 111, 113 Cost. &#8211; Violazione di legge &#8211; Eccesso di potere &#8211; Travisamento dei fatti &#8211; Erronea valutazione dei fatti &#8211; Illogicità  &#8211; Incoerenza manifesta &#8211; Carente istruttoria: in quanto i provvedimenti impugnati sarebbero incentrati in via esclusiva, senza nessun ulteriore accertamento sulla persona del ricorrente, sull&#8217;informativa dei carabinieri di Villasalto, come detto sfociata in un procedimento penale archiviato dal GIP di Cagliari. In particolare nella motivazione degli atti mancherebbe la puntuale individuazione degli elementi posti a fondamento del giudizio prognostico di inaffidabilità  e sul pericolo di un abusivo utilizzo delle armi.<br /> 14. Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria di spese.<br /> 15. Per resistere al ricorso si  costituito il Ministero dell&#8217;Interno che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.<br /> 16. Alla camera di consiglio del 17 settembre 2014 l&#8217;esame dell&#8217;istanza cautelare  stato abbinato al merito della causa.<br /> 17. Con memoria depositata l&#8217;11 dicembre 2020 l&#8217;amministrazione intimata ha insistito per la reiezione del ricorso.<br /> 18. Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2021 la causa  stata posta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Per quanto proposto avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile il ricorso dev&#8217;essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br /> 2. Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, il ricorrente ha presentato istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile, respinta, all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria esperita, con provvedimento in data 9 ottobre 2018, che non risulta impugnato.<br /> 3. Egli infatti, anche in caso di accoglimento dell&#8217;impugnazione, in presenza di un nuovo successivo provvedimento negativo, non potrebbe comunque rientrare in possesso del titolo sperato, potendo solo eventualmente ottenere, al verificarsi di fatti ulteriori e diversi a quelli già  esaminati nella determinazione negativa del 9 ottobre 2018, un nuovo pronunciamento dell&#8217;amministrazione.<br /> 4. Per quanto proposto avverso il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti il ricorso  invece infondato.<br /> 5. La relazione dei Carabinieri della stazione di Villasalto  molto chiara.<br /> 6. Durante lo svolgimento di uno specifico servizio finalizzato anche alla prevenzione e repressione dei reati in materia di caccia di frodo, alle ore 19,15 del 3 marzo 2013, venivano fermati, a bordo di una Fiat Punto i signori -OMISSIS- (alla guida, proprietario del veicolo) e l&#8217;odierno ricorrente -OMISSIS-.<br /> 7. Le circostanze di tempo (l&#8217;ora serale) e di luogo (un&#8217;area di ripopolamento faunistico, nella quale vige il divieto di esercizio venatorio), inducevano i Carabinieri ad ispezionare l&#8217;autovettura ove rinvenivano, tra la base del sedile anteriore destro (occupato dal -OMISSIS-) e lo sportello, la carabina sportiva semiautomatica calibro 12, marca Remington mod. 597, di proprietà  del sig, -OMISSIS-, munita di cannocchiale, con cartuccia in canna e altre 5 cartucce nel caricatore già  innestato.<br /> 8. Orbene, come si legge nel provvedimento impugnato, la non giustificata disponibilità  dell&#8217;arma, peraltro pronta all&#8217;uso, per la quale l&#8217;unica motivazione plausibile era individuata nella finalità  di porre in essere l&#8217;illecita attività  di bracconaggio, veniva ritenuta un elemento dal quale desumere una concreta capacità  di abusare delle armi.<br /> 9. La motivazione  dunque, obiettivamente, esaustiva ed immune da vizi logici.<br /> 10. L&#8217;archiviazione del procedimento penale, su cui si dilunga il ricorrente al fine di contestare le conclusioni assunte dalla Prefettura, non interferisce, infatti, con gli elementi di valutazione di affidabilità  demandati, secondo la costante giurisprudenza, alla autonoma discrezionalità  dell&#8217;autorità  amministrativa.<br /> 11. Il compito dell&#8217;Autorità  di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità , non  infatti sanzionatorio o punitivo ma  quello &#8211; di natura cautelare &#8211; di prevenire abusi nell&#8217;uso delle armi, sicchè ai fini del divieto di detenzione di armi e munizioni non  necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì  sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.<br /> 12. Per questo capo della domanda il ricorso va dunque respinto.<br /> 13. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi in modalità  telematica ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Dante D&#8217;Alessio, Presidente<br /> Tito Aru, Consigliere, Estensore<br /> Gianluca Rovelli, Consigliere</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-1-2021-n-22/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.14055</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-29-12-2020-n-14055/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-29-12-2020-n-14055/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.14055</a></p>
<p>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Fiore, Eugenio Pini, Flavia Marsella, contro Ministero dell&#8217;Interno, Questura Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Capo della Polizia, Direttore Generale della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-29-12-2020-n-14055/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.14055</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-29-12-2020-n-14055/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.14055</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Fiore, Eugenio Pini, Flavia Marsella,  contro Ministero dell&#8217;Interno, Questura Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>In tema di sospensione cautelare dal servizio ex art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.Pubblica sicurezza &#8211; sospensione cautelare dal servizio ex art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981 &#8211; misura precauzionale facoltativa di sospensione dall&#8217;impiego &#8211; è tale &#8211; finalità  e natura della misura.<br /> <br /> 2.Pubblica sicurezza &#8211; sospensione cautelare dal servizio ex art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981 &#8211; provvedimento di sospensione &#8211; esigenze di celerità  &#8211; omissione della comunicazione dell&#8217; avvio del procedimento &#8211; è giustificata.<br /> <br /> 3.Pubblica sicurezza &#8211; sospensione cautelare dal servizio ex art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981 &#8211; comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento &#8211; procedimento disciplinare al dipendete e sospensione dal servizio del dipendente &#8211; differenze<strong>.</strong></div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <em>1.La sospensione cautelare dal servizio ex art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981 è una misura precauzionale facoltativa di sospensione dall&#8217;impiego, la cui funzione è quella di allontanare il dipendente dal servizio al fine di evitare un pregiudizio per il buon andamento e il prestigio dell&#8217;Amministrazione e per la credibilità  della stessa presso la collettività , determinando gli atti e le vicende, in considerazione anche del particolare status dell&#8217;appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, l&#8217;effetto della generalizzazione del comportamento attribuendolo non al singolo, ma alla struttura, con derivante sfiducia nei confronti dell&#8217;intera Istituzione.</em><br /> <br /> <br /> <br /> <em>2.Le esigenze di celerità  giustificative dell&#8217;omissione della comunicazione sono da ritenersi implicite nella finalità  cautelare del provvedimento di sospensione dal servizio, ossia nell&#8217;allontanamento del dipendente, non richiedendosi, pertanto, di dover ulteriormente esplicitare le ragioni di impedimento circa il mancato preavviso procedimentale: i procedimenti e provvedimenti cautelari sono urgenti per definizione e per presunzione legale assoluta.</em><br /> <br /> <br /> <em>3 .Mentre nelle ipotesi di instaurazione di un procedimento disciplinare al dipendente interessato deve essere data comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento per consentire allo stesso, non solo di conoscere i relativi atti, ma altresì¬ di svolgere adeguatamente le proprie difese, al contrario, quando l&#8217;instaurazione del procedimento è finalizzata all&#8217;adozione di un provvedimento di natura cautelare, consistente nella sospensione dal servizio del dipendente assoggettato ad un procedimento penale per un determinato titolo di reato, la partecipazione di questi al procedimento de quo non potrebbe comunque apportare alcun elemento nuovo. Per cui, in questo caso, le esigenze di celerità  e tempestività  con cui occorre allontanare il ricorrente dal posto di lavoro impongono di intervenire con urgenza, dispensando l&#8217;Amministrazione dal procedere alla previa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento di sospensione .</em><br /> <em>La sospensione dal servizio prescinde dall&#8217;accertamento di profili di responsabilità  in capo all&#8217;interessato e la sua connotata natura cautelare e urgente fa sì¬ che, come sul piano procedimentale non richiede la comunicazione di avvio, sul piano sostanziale non impone quello scrupolo istruttorio proprio della fase per così¬ dire di merito del procedimento disciplinare.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 29/12/2020<br /> <strong>N. 14055/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03881/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3881 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Fiore, Eugenio Pini, Flavia Marsella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale Pini &amp; Partners in Roma, via della Giuliana n.82;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, Questura Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</em></strong><br /> &#8211; del Decreto N. 333-D/75074 del Capo della Polizia &#8211; Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 26 marzo 2020, notificato in data 22 aprile 2020 con cui viene disposta la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell&#8217;articolo 9, 2° comma, del D.P.R. 737/1981, del ricorrente, a decorrere dalla data di notifica;<br /> &#8211; del telex urgente N. 333-D/75074 del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza &#8211; Direzione Centrale per le Risorse Umane &#8211; Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti, datato 25/02/2020, notificato in data 26/02/2020, a firma del sig. Capo della Polizia, con cui si comunica al ricorrente la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 2, del D.P.R. 737/1981, disposta con decreto in corso a decorrere dalla data di notifica nonchè di ogni altro e/o ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale e/o richiamato, nella misura in cui lesivi, anche se non conosciuti, ivi compresi, ove occorra e per quanto di ragione:<br /> &#8211; «la nota B1a72334.1.2.8.1/8 e B1a 71234.1.2.8.4/8 del 24 febbraio 2020, con la quale il Questore di Roma ha proposto che, nei confronti del ricorrente, venga adottato il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, previsto dall&#8217;articolo 9, 2° comma, del citato d.P.R. n. 737/1981, giacchè nei suoi confronti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in data 18 ottobre 2019, ha comunicato di aver esercitato il 18 luglio 2016, l&#8217;azione penale (&#038;)Â» ed ogni altro relativo atto presupposto, coevo e consequenziale;<br /> &#8211; la comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in data 18 ottobre 2019, con cui si comunica di aver esercitato l&#8217;azione penale;<br /> &#8211; l&#8217;atto di disposizione del ritiro del materiale in dotazione personale ex art. 6, comma 2 del d.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359, ed il relativo verbale di ritiro in data 26 febbraio 2020 ed ogni altro relativo atto presupposto, coevo e consequenziale.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura Roma;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2020 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Il sig. -OMISSIS-, dipendente della Polizia di Stato dal 1995 &#8211; con qualifica di Assistente Capo per merito assoluto e nominato Coordinatore dal 1.10.2017 con sede di servizio presso la Questura di Roma, Ufficio Commissariato di P.S. &#8220;Colleferro&#8221; &#8211; riferisce di aver avuto una carriera costantemente contrassegnata da senso di responsabilità , impegno, dedizione e professionalità , tanto da conseguire lodi, giudizi positivi e promozioni.<br /> Tuttavia, nel 2010 è stato coinvolto in un&#8217;indagine penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, avviata a seguito di una denuncia sporta da un cittadino rumeno (poi tratto in arresto per altri fatti criminosi) nei confronti di n. 4 poliziotti, inizialmente da identificare, per le seguenti ipotesi di reato: per aver sottratto con violenza e minaccia e per ingiusto profitto somme di danaro in contanti ed oggetti personali del denunciante, con induzione al prelievo di ulteriore danaro presso n. 3 bancomat (art. 628 c.p.); per aver, in concorso e con abuso di poteri, privato della libertà  personale il denunciante ed altri due soggetti (art. 605, co. 2°, in relazione all&#8217;art. 61 c.p., co. 9° e art. 110 c.p.); per aver effettuato perquisizioni personali con abuso di poteri e funzioni e con omissione di redigere e documentare sul conto dei perquisiti (art. 609 c.p.).<br /> E&#8217; seguita la comunicazione di notizia di reato a norma dell&#8217;art. 347 del c.p.p. del 29 novembre 2010, inviata dalla Compagnia di Frascati della Legione Carabinieri Lazio sia alla Procura della Repubblica che al Dirigente del Commissariato Sezionale della Polizia di Stato &#8220;Casilino Nuovo&#8221; nonchè la proposta del PM di rinvio a giudizio del 18.7.2016.<br /> Rappresenta la precarietà  dell&#8217;impianto accusatorio formulato con le imputazioni mosse allo stesso e le smentite da parte del denunciante di alcune circostanze rilevanti, senza la conferma da parte del medesimo denunciante delle contestazioni svolte dal PM. Segnala poi che l&#8217;Amministrazione di appartenenza pur a conoscenza della vicenda penale gravante sul proprio dipendente e procedendo ad accertamenti, non avrebbe comunque ritenuto di adottare alcun provvedimento di sospensione nei suoi confronti.<br /> Il sig. -OMISSIS-riferisce che a distanza di tempo e in spregio alle garanzie del procedimento e del contraddittorio ha ricevuto il telex urgente del Capo della Polizia in data 25 febbraio 2020, indirizzato al Questore di Roma, e notificato in data 26 febbraio 2020, con cui è stato comunicato che «<em>con decreto in corso il dipendente è sospeso cautelarmente, in via d&#8217;urgenza</em>», ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 737/1981, richiamando la comunicazione dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale nei suoi confronti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 18 ottobre 2019 in ordine ai reati di cui agli articoli: 628, 3° comma n. 1, 61 n. 9, 110 c.p.; 56, 629, 2° comma, 61 n. 9, 110 c.p.; 610, 110 c.p.; 605, 2° comma, 61 nr. 9, 110 c.p. e 323, 110 c.p. (concorso in rapina aggravata, tentata estorsione aggravata, violenza privata, sequestro di persona aggravato e abuso d&#8217;ufficio), con descrizione delle attività  illecite condotte e rilevando che &#8220;<em>la gravità  delle condotte antigiuridiche poste in essere dal dipendente hanno compromesso il rapporto fiduciario ed incidono negativamente sul prestigio e l&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione&#8221;.</em><br /> Il Capo della Polizia ha poi adottato il decreto di sospensione cautelare dal servizio in data 26 marzo 2020, atto notificato all&#8217;interessato il successivo 22 aprile 2020.<br /> 1.1.Il signor -OMISSIS-ha proposto ricorso avverso il telex e il decreto del Capo della Polizia suddetti nonchè gli altri atti indicati in epigrafe deducendo i seguenti motivi di impugnazione:<br /> <em>1.Incompetenza. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 9, comma 2 del d.P.R. n. 737/1981. Eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e segg. e 21 octies, L. 241/1990, s.m.i.</em>: il decreto e il telex impugnati sarebbero illegittimi e violativi dell&#8217;art. 9, comma 2 del d.P.R. n. 737 del 1981 per essere stati adottati da organo incompetente, ossia il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, invece che dal Ministro.<br /> <em>2. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 9, comma 2 del d.P.R. n. 737/1981. Eccesso di potere per: violazione dell&#8217;obbligo di adeguata motivazione di cui all&#8217;art. 3, L. 241/1990; manifesta</em> <em>irragionevolezza; violazione degli artt. 2, 3, 4 e 24 Cost.; falsità  dei presupposti, contraddittorietà  tra risultanze istruttorie e decisione, carenza e comunque insufficienza del nesso logico consequenziale tra presupposti e conclusioni; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria e di presupposti; violazione del principio di proporzionalità  e del giusto procedimento (artt. 3, Cost. e 1, L. 241/1990). Violazione dei principi del legittimo affidamento e di trasparenza</em>: il ricorrente lamenta nella sostanza il difetto dei presupposti e la carenza della motivazione per la violazione dell&#8217;art. 9, comma 2 del d.P.R. n. 737 del 1981, in quanto l&#8217;esercizio dell&#8217;adozione della sospensione dal servizio da parte dell&#8217;Amministrazione, pur costituendo valutazione facoltativa da parte della stessa, necessiterebbe comunque di motivazione approfondita; nella specie, nei provvedimenti impugnati l&#8217;Amministrazione si sarebbe limitata ad elencare le imputazioni penali di cui alla Nota del 18 ottobre 2019 che richiama la nota della Procura del 18 luglio 2016, senza contenere alcuna autonoma valutazione bensì¬ indicando solo la mera pendenza del procedimento penale e su una affermazione generica di gravità  delle condotte contestate in sede penale al ricorrente. Gli atti impugnati sarebbero altresì¬ contraddittori in quanto nella stessa proposta di sospensione cautelare dal servizio, formulata dal Questore, sarebbe evidenziato il lungo tempo trascorso dai fatti (del 2010) e l&#8217;Amministrazione avrebbe adottato la sospensione cautelare senza alcun riscontro motivazionale e/o ragionevole, omettendo di considerare le circostanze oggettive e soggettive sottese alla vicenda e le valutazioni proprie riguardo alla posizione del ricorrente tenuto anche conto delle risultanze probatorie della fase dibattimentale a seguito delle testimonianze del denunciante. Sotto altro profilo il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per carenza di presupposti senza aver considerato gli ottimi giudizi e riconoscimenti espressi dall&#8217;Amministrazione nei confronti del ricorrente riguardo alla professionalità  durante tutto il periodo di pendenza del procedimento penale antecedente al provvedimento della sospensione, con derivanti vizi di illogicità  e irragionevolezza.<br /> <em>3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, e segg. 7, 8, 9, 10 e 10 bis e segg. della L. 241/1990. Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.. Eccesso di potere in ogni sua forma sintomatica. Difetto di</em> <em>presupposti e istruttoria. Irragionevolezza ed illogicità  dell&#8217;azione amministrativa. Ingiustizia manifesta. Violazione del giusto procedimento, delle garanzie partecipative procedimentali nonchè del principio di trasparenza:</em> con i provvedimenti impugnati, l&#8217;Amministrazione avrebbe illegittimamente ritenuto di omettere la garanzia di partecipazione del ricorrente al procedimento amministrativo, senza indicare le ragioni dell&#8217;adozione &#8220;in via di urgenza&#8221; e della sussistenza delle reali ed effettive esigenze cautelari e di celerità  per l&#8217;adozione del provvedimento di sospensione cautelare.<br /> Conclude il ricorrente con la richiesta di annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell&#8217;efficacia degli stessi, e con domanda al risarcimento dei danni patiti e patiendi, da liquidarsi anche in via equitativa, mediante restituzione in integrum del quantum dovuto anche a titolo di retribuzione, nonchè la restituzione delle retribuzioni non percepite durante il periodo di sospensione cautelare.<br /> 1.2. Si è costituito in giudizio in resistenza il Ministero intimato con deposito di memoria difensiva con la quale si è opposto al ricorso sostenendo la correttezza del procedimento dell&#8217;Amministrazione e degli atti adottati dagli Organi competenti; il provvedimento di sospensione impugnato avente natura cautelare e non sanzionatoria, senza necessità  di alcuna comunicazione preventiva, quale atto discrezionale sarebbe adeguatamente motivato con il richiamo alla oggettiva gravità  dei fatti in contrasto con le funzioni demandate agli operatori di PS, recando altresì¬ la valutazione sulle gravi ragioni di pregiudizio e sulla situazione di disagio in cui verrebbe inevitabilmente a trovarsi l&#8217;Amministrazione della P.S nel mantenimento in servizio il dipendente. Nessun rilievo potrebbe essere mosso all&#8217;Amministrazione sulla tardiva adozione del provvedimento rilevando nella specie la nota del 19 ottobre 2019 recante la comunicazione dell&#8217;Autorità  Giudiziaria di aver esercitato il 18 luglio 2016 l&#8217;azione penale, ed inoltre con nota del 24 febbraio 2020 il Questore di Roma, acquisiti i relativi atti, avrebbe chiesto l&#8217;adozione della misura cautelare della sospensione dal servizio, accolta e comunicata dall&#8217;Amministrazione all&#8217;interessato con telex del 25 febbraio 2020.<br /> 1.3. Con ordinanza n. 4452 del 2020, ai sensi dell&#8217;art.55 comma 10 cpa, è stata fissata per la trattazione del merito del ricorso, l&#8217;odierna udienza pubblica.<br /> 1.4. In prossimità  dell&#8217;udienza le parti hanno depositato memorie conclusionali e repliche con articolate e argomentate considerazioni, insistendo sulle rispettive posizioni difensive.<br /> Alla udienza pubblica del 20 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 2. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.<br /> 2.1. Con il primo motivo parte ricorrente censura il vizio di incompetenza del decreto e del telex impugnati per essere stati adottati dal Capo della Polizia, organo incompetente, invece che dal Ministro, con conseguente violazione dell&#8217;art. 9, comma 2 del d.P.R. n. 737 del 1981.<br /> Al riguardo non si condivide tale censura rilevando nella specie le successive innovazioni legislative, richiamate anche nelle premesse del decreto impugnato, che &#8211; rispetto alla previsione della competenza del Ministro dell&#8217;adozione del provvedimento in questione ai sensi del predetto art.9 &#8211; hanno attribuito alla dirigenza statale le funzioni di gestione amministrativa in precedenza devolute all&#8217;organo di direzione politica, e pertanto rientra nella competenza del dirigente, e non del Ministro, la sospensione cautelare dal servizio del dipendente della Polizia di Stato in questione, quale atto di gestione del personale (cfr. in argomento Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2003, n. 3881; Tar Molise, 7 luglio 2004, n. 348).<br /> 2.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente censura il difetto di motivazione della decisione assunta dall&#8217;Amministrazione, basata sul dato della mera comunicazione della pendenza del procedimento penale e recante il limitato elenco delle imputazioni penali con generico riferimento alla gravità  dei reati e ai riflessi negativi sull&#8217;immagine e sul prestigio dell&#8217;Amministrazione, senza l&#8217;indicazione di una autonoma valutazione della gravità  dei reati e dei fatti oggetto di imputazione penale. Assume il ricorrente la contraddittorietà  della nota del 24 febbraio 2020 con cui il Questore, dopo aver evidenziato l&#8217;assenza di significativi elementi di indagine a carico del ricorrente, ha comunque proposto l&#8217;adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza considerare l&#8217;ottimo servizio prestato dal dipendente stesso dalla data del rinvio a giudizio e i positivi giudizi professionali ottenuti nel corso del lungo periodo. Secondo il ricorrente il comportamento dell&#8217;Amministrazione sarebbe contraddittorio in quanto la stessa, pur essendo a conoscenza della pendenza del procedimento penale, non avrebbe adottato alcun provvedimento e negli atti impugnati non avrebbe indicato le circostanze sottese alla vicenda, riguardo al comportamento posto in essere dal ricorrente, come emerse anche in sede dibattimentale dalle descrizioni contraddittorie del denunciante.<br /> Al riguardo rileva il Collegio che, nell&#8217;ipotesi in trattazione, si discute della legittimità  di un provvedimento di &quot;<em>sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale</em>&quot;, adottato dall&#8217;Amministrazione in applicazione dell&#8217;art.9, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981 (il quale &#8211; come noto &#8211; prevede che &#8220;<em>l&#8217;appartenente ai ruoli dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio &#038;.</em>&#8220;).<br /> Va in proposito evidenziato &#8211; in linea con la giurisprudenza in materia &#8211; che la sospensione cautelare dal servizio ex art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981 è una misura precauzionale facoltativa di sospensione dall&#8217;impiego, la cui funzione è quella di allontanare il dipendente dal servizio al fine di evitare un pregiudizio per il buon andamento e il prestigio dell&#8217;Amministrazione e per la credibilità  della stessa presso la collettività , determinando gli atti e le vicende, in considerazione anche del particolare status dell&#8217;appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, l&#8217;effetto della generalizzazione del comportamento attribuendolo non al singolo, ma alla struttura, con derivante sfiducia nei confronti dell&#8217;intera Istituzione.<br /> Il decreto impugnato è frutto di scelte di cautela dell&#8217;Amministrazione che, malgrado la presunzione di innocenza dell&#8217;imputato-dipendente fino alla condanna con sentenza irrevocabile, risultano prioritarie per la preminente tutela degli interessi pubblici rilevanti coinvolti; si tratta di un provvedimento avente natura interinale adottato in relazione alla particolare situazione determinata dalla vicenda penale che rende necessaria la sospensione dal servizio del dipendente, sicchè, pur non estinguendosi il rapporto di pubblico impiego, esso rimane in vita in forma quiescente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2001, n. 334).<br /> Riguardo ai dedotti vizi di motivazione e violazione del principio di proporzionalità  tra il provvedimento cautelare e i fatti che lo hanno originato, va rilevato che l&#8217;Amministrazione sulla base di un rapporto motivato del Questore di Roma ha riscontrato in capo al dipendente la condizione di &#8220;imputato&#8221; nonchè la gravità  dei reati di cui lo stesso è accusato (concorso in rapina aggravata, tentata estorsione aggravata, violenza privata, sequestro di persona aggravato, abuso d&#8217;ufficio) e sulla base di tale valutazione oggettiva della gravità  dei reati contestati ha motivato sulla negatività  della condotta del dipendente incidente sia sul rapporto fiduciario con l&#8217;Amministrazione che sul prestigio e l&#8217;interesse pubblico dell&#8217;Amministrazione stessa.<br /> Giova al riguardo richiamare l&#8217;orientamento della giurisprudenza secondo cui &quot;<em>la valutazione della p.a. ai fini della sospensione precauzionale facoltativa &#8230;. costituisce una tipica manifestazione del suo potere discrezionale, sindacabile dal g.a. solo ove risulti manifestamente irragionevole, e non richiede una specifica e diffusa motivazione, apparendo sufficiente il richiamo all&#8217;oggettiva gravità  dei fatti, non comportando la necessità  di esporre le ragioni per le quali i fatti contestati al dipendente devono considerarsi particolarmente gravi, potendo tale giudizio essere implicito nella gravità  del reato a lui imputato, nella posizione d&#8217;impiego rivestita dal dipendente, nella commissione del reato in occasione o a causa del servizio&quot;</em> (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 dicembre 2007 n. 6819; id., sez. VI , 6 giugno 2008, n. 2722; TAR Puglia, n. 2510 del 2008) e va altresì¬ precisato che &#8211; in ogni caso &#8211; la motivazione del provvedimento gravato si presenta adeguata o, comunque, sufficiente ad esternare le ragioni poste alla base della decisione adottata.<br /> Nè varrebbe obiettare, come sostiene anche da ultimo il ricorrente, che in ragione della finalità  cautelare del provvedimento, graverebbe sull&#8217;Amministrazione un rafforzato obbligo motivazionale.<br /> Al riguardo, il Collegio oltre quanto sopra rilevato soggiunge che le peculiarità  che caratterizzano la sospensione dal servizio in questione, misura precauzionale e facoltativa, impongono di affermare che quest&#8217;ultima non costituisce una sanzione disciplinare nè è altrimenti assimilabile a provvedimenti di tale genere (cfr. Cons Stato, sez. IV , 19 maggio 2010 , n. 3164), bensì¬ rappresenta una misura diversa e autonoma che non richiede la prova certa e definitiva della reale esistenza dei fatti contestati e del loro grado di imputabilità  al dipendente, risultando sufficiente una sommaria valutazione dei medesimi fatti, anche per relationem, da altri atti, tra i quali, nella specie, il decreto di richiesta di rinvio a giudizio e la proposta del Questore di Roma. Con riferimento a tale ultimo atto, va rilevato che il Questore ha evidenziato, con specifica motivazione &#8220;<em>dopo attenta disamina del carteggio acquisito, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla verificazione dei fatti (29 novembre 2010)&#038;&#038;..la grave natura dei reati contestati &#038; nei capi d&#8217;imputazione, così¬ come le particolari circostanze e le singolari modalità  di esecuzione degli stessi</em>&#8220;, ed ha concluso nella sua valutazione il derivante &#8220;<em>pregiudizio all&#8217;immagine ed al prestigio dell&#8217;Amministrazione della Pubblica Sicurezza&#8221;</em>, indicando così¬ adeguatamente le ragioni della proposta di sospensione.<br /> Parte ricorrente si duole altresì¬ del difetto istruttorio e del vizio del procedimento per l&#8217;adozione del provvedimento di sospensione a distanza di tempo dai fatti occorsi. A tale proposito richiamando quanto prescritto dall&#8217;art. 9, comma 2, del d.P.R. n.737/1981 secondo cui l&#8217;appartenente ai ruoli dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza è <em>&#8220;&#038; sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio&#038;&#8221;</em> si rileva che tale disposizione non prevede un requisito temporale specifico del provvedimento da adottare, risultando quale presupposto, per l&#8217;applicazione della misura in questione nei confronti del dipendente non sottoposto a restrizione della libertà  personale, l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale ossia l&#8217;acquisizione dello status di imputato.<br /> Sotto questo profilo il provvedimento impugnato è legittimo in quanto ciò che assume rilevanza per la verifica del corretto comportamento dell&#8217;Amministrazione è il periodo di tempo trascorso tra la conoscenza effettiva dell&#8217;atto penale e l&#8217;adozione del provvedimento cautelare, a nulla rilevando quando si sono verificati i fatti sottesi al provvedimento impugnato (fatti e circostanze che, tra l&#8217;altro, come ammesso dallo stesso ricorrente, non hanno influenzato negativamente il giudizio sulla sua professionalità , nel periodo di riferimento, in mancanza della conoscenza effettiva e ufficiale dell&#8217;atto penale). Ed infatti l&#8217;Autorità  Giudiziaria con nota del 18 ottobre 2019 ha comunicato di aver esercitato il 18 luglio 2016 l&#8217;azione penale ed il Questore di Roma, acquisiti i relativi atti, con nota del 24 febbraio 2020, ha chiesto l&#8217;adozione della misura cautelare della sospensione dal servizio, che è stata accolta e comunicata all&#8217;interessato dall&#8217;Amministrazione con telex del 25 febbraio 2020.<br /> Non si può condividere il rilievo della mancata valutazione dei positivi precedenti di servizio del ricorrente, in quanto nella specie non interviene una valutazione della qualità  del servizio prestato del dipendente nel suo complesso, ma delle ragioni di necessità /opportunità  di non mantenere in servizio il dipendente accusato di gravi reati, di fronte al nocumento arrecato al rapporto fiduciario con l&#8217;Amministrazione e l&#8217;affidabilità  all&#8217;esterno, attese le mansioni proprie degli operatori di Polizia.<br /> 2.3. Con il terzo motivo parte ricorrente censura la violazione della garanzia di partecipazione al procedimento, in quanto l&#8217;Amministrazione non avrebbe indicato le ragioni dell&#8217;urgenza dell&#8217;adozione del provvedimento cautelare, omettendo così¬ anche la motivazione.<br /> La censura non è condivisibile, tenuto conto della specifica natura del provvedimento il quale sul piano procedimentale non richiede la comunicazione preventiva di avvio, esonerando l&#8217;Amministrazione dall&#8217;obbligo in questione, ai sensi dell&#8217;art. 7, comma 2, della legge n.241/90, secondo cui &#8220;<em>resta salva la facoltà  dell&#8217;Amministrazione di adottare, anche prima dell&#8217;effettuazione della comunicazione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti cautelari</em>&#8220;.<br /> Nel caso di specie, le esigenze di celerità  giustificative dell&#8217;omissione della comunicazione sono da ritenersi implicite nella finalità  cautelare del provvedimento di sospensione dal servizio, ossia nell&#8217;allontanamento del dipendente, non richiedendosi, pertanto, di dover ulteriormente esplicitare le ragioni di impedimento circa il mancato preavviso procedimentale: i procedimenti e provvedimenti cautelari sono urgenti per definizione e per presunzione legale assoluta (cfr. Tar Liguria, sez. I, 30 ottobre 2018, n. 871; Tar Campania, Napoli, sez. III , 5 marzo 2009, n.1293; Tar Umbria, 5 giugno 2014, n. 295; Tar Marche, 23 gennaio 2015, n. 70).<br /> Ed infatti, mentre nelle ipotesi di instaurazione di un procedimento disciplinare al dipendente interessato deve essere data comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento per consentire allo stesso, non solo di conoscere i relativi atti, ma altresì¬ di svolgere adeguatamente le proprie difese, al contrario, quando l&#8217;instaurazione del procedimento è finalizzata all&#8217;adozione di un provvedimento di natura cautelare, consistente nella sospensione dal servizio del dipendente assoggettato ad un procedimento penale per un determinato titolo di reato, la partecipazione di questi al procedimento de quo non potrebbe comunque apportare alcun elemento nuovo. Per cui, in questo caso, le esigenze di celerità  e tempestività  con cui occorre allontanare il ricorrente dal posto di lavoro impongono di intervenire con urgenza, dispensando l&#8217;Amministrazione dal procedere alla previa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento di sospensione (cfr.Tar Lazio, Roma, sez. 1, 14 ottobre 2014, n. 10319).<br /> In relazione a quanto sopra esposto, la sospensione dal servizio prescinde dall&#8217;accertamento di profili di responsabilità  in capo all&#8217;interessato e la sua connotata natura cautelare e urgente fa sì¬ che, come sul piano procedimentale non richiede la comunicazione di avvio, sul piano sostanziale non impone quello scrupolo istruttorio proprio della fase per così¬ dire di merito del procedimento disciplinare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2018, n. 823; Tar Lombardia, Brescia, n. 843 del 2016). Non appare quindi argomento utile a confutare tali conclusioni l&#8217;asserita mancanza dell&#8217;indicazione delle circostanze soggettive riferite all&#8217;interessato, come anche da ultimo dedotto dal ricorrente.<br /> Ed inoltre per le sopraindicate peculiarità  che caratterizzano la sospensione cautelare, misura diversa e autonoma rispetto alle sanzioni disciplinari, le eventuali contestazioni non possono che investire la legittimità  o meno dell&#8217;adozione di essa da parte dell&#8217;Amministrazione, sicchè &#8211; una volta che quest&#8217;ultima sia stata positivamente accertata, come nella specie, risultando il provvedimento impugnato rispondente ai canoni ordinamentali sia di legalità  formale e procedurale, che sostanziale e motivazionale &#8211; nessuna questione inerente alla proporzionalità  o meno della misura de qua si presta ad essere posta e/o sollevata, palesandosi del tutto inconferente.<br /> L&#8217;infondatezza dell&#8217;azione di annullamento determina l&#8217;infondatezza e la conseguente reiezione dell&#8217;azione di condanna al risarcimento del danno in quanto non è stata accertata alcuna illegittimità  dell&#8217;azione amministrativa.<br /> 3.In definitiva, il ricorso in quanto infondato va respinto unitamente alla domanda di risarcimento dei danni.<br /> Sussistono valide ragioni di equità , in relazione alla vicenda contenziosa, per giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese del giudizio compensate tra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Alessandro Tomassetti, Presidente FF<br /> Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore<br /> Lucia Gizzi, Consigliere</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-29-12-2020-n-14055/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.14055</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.2066</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-17-12-2020-n-2066/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-17-12-2020-n-2066/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-17-12-2020-n-2066/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.2066</a></p>
<p>Giancarlo Pennetti, Presidente, Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Jorio e Alessandro Rendace, contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Cosenza, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Catanzaro In materia di DASPO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-17-12-2020-n-2066/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.2066</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-17-12-2020-n-2066/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.2066</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Pennetti, Presidente, Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Jorio e Alessandro Rendace,  contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Cosenza, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Catanzaro</span></p>
<hr />
<p>In materia di DASPO</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.Pubblica sicurezza &#8211; DASPO &#8211; misura di prevenzione &#8211; è tale &#8211; pericolo di lesione dell&#8217;ordine pubblico &#8211; divieto di accesso agli impianti sportivi &#8211; può essere imposto &#8211; ampia discrezionalità &#8211; sussiste.<br /> <br /> 2.Pubblica sicurezza &#8211; DASPO &#8211; prova della lesione dell&#8217;ordine pubblico &#8211; non è richiesta &#8211; prognosi della pericolosità  della condotta &#8211; è sufficiente.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. IlÂ DASPo è una misura di prevenzione che presuppone la pericolosità  sociale e non giÃ  la commissione di un reato, per la sua emissione è quindi sufficiente l&#8217;accertamento di unÂ fumus di attribuibilità  alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti, al fine della verifica della pericolosità  del soggetto.</em><br /> <em>Il divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell&#8217;ordine pubblico, come in presenza di semplici condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un&#8217;elevata discrezionalità , in considerazione delle finalità  di pubblica sicurezza cui è diretto.</em><br /> <br /> <br /> <em>2. Essendo ilÂ DASPo una misura di prevenzione, non occorre la prova sulla lesione dell&#8217;ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi in ordine alla pericolosità  della condotta, tenuto conto anche del profilo dell&#8217;agente, in quanto comportamenti in sè innocui, risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti pìù farraginosi e violenti con esiti imprevedibili.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 17/12/2020<br /> N. 02066/2020 REG.PROV.COLL.<br /> N. 01512/2017 REG.RIC.</p>
<p> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2017, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Jorio e Alessandro Rendace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> contro<br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Cosenza, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;<br /> per l&#8217;annullamento<br /> &#8211; del provvedimento di divieto d&#8217;accesso alle manifestazioni sportive &#8211; DASPO emesso dal Questore della Provincia di Cosenza in data 6 settembre 2017, prot. -OMISSIS-<br /> &#8211; nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente e consequenziale.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura di Cosenza;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. &#8211; Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Questore della Provincia di Cosenza ha applicato a -OMISSIS- il divieto di accesso, su tutto il territorio nazionale, ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati della F.I.G.C., comprese quelle amichevoli e quelle disputate dalla nazionale italiana, per un periodo di 5 anni.<br /> Nel provvedimento (il c.d. DASPO) viene stigmatizzato quanto accadde in data 2 settembre 2017, in occasione della partita di calcio Cosenza &#8211; Paganese, valida per il campionato di Lega Pro &#8211; Girone C, tenutasi presso lo Stadio Gigi Marulla &#8211; San Vito di Cosenza, dalla quale la squadra di casa uscÃ¬ sconfitta.<br /> In tale occasione, un gruppo di sei, sette tifosi del Cosenza, tra cui appunto -OMISSIS-, espresse il proprio dissenso, inveendo contro i giocatori del Cosenza e cercando di sfondare la porta vetrata antisfondamento posta all&#8217;interno dello stadio, al fine di invadere il terreno di gioco, sferrando violenti calci e con l&#8217;ausilio di tubi di plastica, ma desistendo dopo pochi secondi.<br /> Dopo tale episodio, lo stesso gruppo di tifosi, unitamente ad altri soggetti, si mise a inveire contro la squadra ed il suo presidente, turbando l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica.<br /> 2. &#8211; -OMISSIS-, invero in passato giÃ  sottoposto ad altro provvedimento simile, ha dapprima richiesto l&#8217;accesso agli atti istruttori, che perà² gli è stato negato dall&#8217;amministrazione.<br /> Quindi, si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l&#8217;annullamento del provvedimento, siccome illegittimo.<br /> In via istruttoria, ha reiterato la richiesta d&#8217;accesso.<br /> Nel merito, ha dedotto che la propria condotta non rientri tra quelle alle quali l&#8217;art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401, riconduce il divieto in questione. Egli, infatti, non avrebbe posto in essere condotte nemmeno potenzialmente pregiudizievoli per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica, ma si sarebbe limitato ad esprimere il proprio dissenso nei confronti della squadra e del presidente.<br /> Nè sarebbe vero che egli ha tentato di forzare una porta antisfondamento, avendo piuttosto solo tentato di richiamare l&#8217;attenzione dei calciatori<br /> 3. &#8211; Costituitosi per resistere il Ministero dell&#8217;Interno, con ordinanza del 6 maggio 2020, n. -OMISSIS-, il Tribunale ha disposto che l&#8217;amministrazione depositasse, entro la data del 31 luglio 2020, tutti agli atti e documenti del procedimento, adottando gli accorgimenti necessari per salvaguardare la sicurezza pubblica.<br /> L&#8217;ordine è rimasto inadempiuto, e il ricorso è stato conclusivamente trattato e spedito in decisione all&#8217;udienza pubblica del 21 ottobre 2020.<br /> 4. &#8211; In punto di diritto, occorre ricordare che, essendo il c.d. DASPo una misura di prevenzione che presuppone la pericolosità  sociale e non giÃ  la commissione di un reato, per la sua emissione è sufficiente l&#8217;accertamento di unÂ <em>fumus</em> di attribuibilità  alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti, al fine della verifica della pericolosità  del soggetto (Cass. Pen., Sez. III, 9 ottobre 2013 n. 3646). Il divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell&#8217;ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un&#8217;elevata discrezionalità , in considerazione delle finalità  di pubblica sicurezza cui è diretto&quot; (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 novembre 2012 n. 6005; TAR Lombardia &#8211; Milano, Sez. III, 9 gennaio 2015, n. 19).<br /> Pertanto, essendo ilÂ DASPo una misura di prevenzione, non occorre la prova sulla lesione dell&#8217;ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi in ordine alla pericolosità  della condotta, tenuto conto anche del profilo dell&#8217;agente, in quanto <em>&quot;comportamenti in sè innocui, risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti pìù farraginosi e violenti con esiti imprevedibili&quot;</em> (Cons. Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9074):<br /> 5. &#8211; Venendo al caso di specie, rileva il Collegio che al ricorrente non è stata garantita la partecipazione endoprocedimentale, ritenendo sussistenti, in conformità  con la giurisprudenza consolidata, particolari esigenze di celerità  del provvedimento.<br /> Successivamente, perà², è stato negato al privato l&#8217;accesso agli atti, sul presupposto, errato per le ragioni giÃ  illustrate dall&#8217;ordinanza del 6 maggio 2020, n. -OMISSIS-, che ciò potesse pregiudicare l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica.<br /> Infine, l&#8217;amministrazione ha omesso di produrre in giudizio gli atti e i documenti del procedimento, al contempo violando l&#8217;art. 46, comma 2 c.p.a. e lasciando inottemperato un preciso ordine istruttorio impartito dal giudice.<br /> 6. &#8211; Ebbene, il quadro probatorio presentato a questo Tribunale Amministrativo Regionale non presenta elementi fattuali idonei ad affermare che la condotta del ricorrente sia idonea a ledere o a mettere in pericolo l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica, sicchè, come verrà² meglio <em>infra </em>specificato, il ricorso deve trovare accoglimento.<br /> 6.1. &#8211; In particolare, il ricorrente non ha negato di aver tenuto una parte della condotta addebitatagli, che, nell&#8217;essenzialità  della sua descrizione contenuta nel provvedimento, si risolve nell&#8217;invettiva nei confronti dei calciatori e del presidente della squadra del Cosenza.<br /> Ma tale condotta &#8211; per quanto possa essere sgradevole e inurbana &#8211; non è di per sè pericolosa per l&#8217;ordine pubblico o lesiva dello stesso.<br /> 6.2. &#8211; Sotto altro profilo, il ricorrente nega di aver tentato di sfondare una porta dello stadio; e, in assenza di qualunque contributo istruttorio dell&#8217;amministrazione, il Collegio non può che ritenere indimostrato tale presupposto fattuale del provvedimento di DASPO.<br /> D&#8217;altra parte, il tentativo di sfondamento si esaurirebbe in una serie di calci e di colpi inferti con tubi di plastica ad una porta antisfondamento, azione che evidentemente appare inidonea allo sfondamento della porta stessa e che comunque, come assicura lo stesso provvedimento impugnato, è cessata in pochi secondi.<br /> 7. &#8211; In conclusione, risulta fondato il ricorso, non potendosi ritenere concretizzato l&#8217;elemento fattuale su cui si fonda il provvedimento impugnato, che pertanto deve essere annullato.<br /> 8. &#8211; Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, o accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br /> Condanna il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro in carica, alla rifusione, in favore di -OMISSIS-, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, delle spese generali nella misura del 15, nonchè oltre a IVA e CPA come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Pennetti, Presidente<br /> Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore<br /> Domenico Gaglioti, Referendario</p>
<p> <br /> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-17-12-2020-n-2066/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.2066</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2020 n.7581</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-11-2020-n-7581/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-11-2020-n-7581/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2020 n.7581</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore; PARTI:(Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro Omissis, non costituito in giudizio) Sull&#8217;interpretazione della normativa sul divieto di accedere alle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-11-2020-n-7581/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2020 n.7581</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-11-2020-n-7581/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2020 n.7581</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore;  PARTI:(Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro Omissis, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;interpretazione della normativa sul  divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo)</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Ordine e sicurezza pubblica &#8211; Divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo) &#8211; art. 6, Lex n. 401/1989 &#8211; interpretazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>S</em><em>ul piano letterale, deve essere segnalata la previsione, in seno alla disposizione del primo comma dell&#8217;art. 6 lex 13 dicembre 1989, n. 401, di due fattispecie, tra di loro alternative in quanto slegate dalla disgiunzione &#8220;ovvero&#8221;: una, tipica, correlata alla commissione di determinate fattispecie di reato; l&#8217;altra atipica, nella quale rientrano fattispecie a condotta libera (tra le quali anche &#8211; ma non solo &#8211; i fatti e le condotte che sebbene con contenuti distinti dalle vicende propriamente sportive siano astrattamente idonei a provocare le tifoserie avversarie, alle quali può essere ricondotta anche la commissione di un atto segnalato come reato &#8211; oltraggio alla pietà  dei defunti &#8211; commesso dall&#8217;odierno appellato.</em><br /> <em>In un&#8217;ottica di interpretazione logico &#8211; sistematica della norma, va rilevato come una parte della giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento di DASPO, stante la sua natura di strumento precauzionale è applicabile a tutti i fatti che possono porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l&#8217;ordine pubblico.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 30/11/2020<br /> <strong>N. 07581/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00426/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 426 del 2018, proposto da Ministero dell&#8217;Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> -OMISSIS-, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l&#8217;annullamento del provvedimento di Da.spo del Questore della Provincia di -OMISSIS-, emesso il-OMISSIS-, con il quale vieta ex art. 6 della l. 401/89 al ricorrente di accedere &quot;a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell &#8216;Unione Europea ove si disputeranno tutte le competizioni per anni 2&#8243;.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2020 il Cons. Antonio Massimo Marra e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell&#8217;udienza,<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> In conseguenza dell&#8217;incontro di calcio -OMISSIS&#8211;Lucchese disputatosi il 18 settembre 2016, il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha emesso, nei confronti dell&#8217;attuale appellato, il provvedimento DA.SPO in data 7.10.2016, consistente nel divieto di accesso, per due anni, ai luoghi previsti dalla normativa di riferimento (art. art. 6, 1° comma della l. 13 dicembre 1989, n. 401).<br /> Con detto provvedimento viene contestato al sig. -OMISSIS- di avere intonato in coro ..&#8221;uno di meno, voi siete uno di meno&#8221;.. nel minuto di silenzio in memoria del Presidente Emerito Carlo Azeglio Ciampi: per tale episodio l&#8217;odierno appellante è stato deferito all&#8217;Autorità  giudiziaria per i reati di cui agli artt. 595 e 597 c.p..<br /> L&#8217;interessato ha, quindi, impugnato il provvedimento evidenziando, la non riconducibilità  della condotta nell&#8217;elencazione tassativa prevista dall&#8217;art. 6, primo comma, della legge n. 401/1989, ritenendola riferibile ai soli cori aventi contenuti distinti.<br /> Il Tribunale Amministrativo, con la sentenza -OMISSIS- ritenendo fondata l&#8217;assorbente censura rilevante la mancanza dei presupposti per l&#8217;adozione, nel caso di specie, del provvedimento di DASPO &#038;&#8221;con conseguente falsa applicazione dell&#8217;art. 6 co. 1 e 5 della L.n. 401/89&#8243;, ha annullato il provvedimento impugnato, esprimendo adesione alla tesi secondo la quale il divieto di accesso alle manifestazioni sportive non è applicabile qualora i fatti [&#038;] e le condotte [&#038;] che, <em>ancorchè sommamente sgradevoli, non costituiscano un&#8217;induzione e/o un incitamento diretto e specifico alla violenza,&#038; a pena, in caso contrario, del rischio di una dilatazione eccessiva dell&#8217;ambito applicativo delle ipotesi contemplate </em>dall&#8217;<em>art. 6, co. 1, della l. 401/1989</em>.<br /> Ad avviso del Ministero qui appellante la pronuncia risulterebbe manifestamente iniqua ed erronea, poichè poggiante su un&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 6 della l. 401/98 in contrasto con il dato letterale della norma, oltre che con lo spirito della norma, tenuto conto della natura cautelare che la misura del dapo riveste.<br /> L&#8217;appellato non si è costituito in giudizio.<br /> Alla udienza pubblica dell&#8217;11.11.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> L&#8217;appello è fondato.<br /> Osserva, anzitutto, il collegio che, sul piano letterale, deve essere segnalata la previsione, in seno alla disposizione del primo comma dell&#8217;art. 6, di due fattispecie, tra di loro alternative in quanto slegate dalla disgiunzione &#8220;ovvero&#8221;: una, tipica, correlata alla commissione di determinate fattispecie di reato; l&#8217;altra atipica, nella quale rientrano fattispecie a condotta libera (tra le quali anche &#8211; ma non solo &#8211; i fatti e le condotte che sebbene con contenuti distinti dalle vicende propriamente sportive siano astrattamente idonei a provocare le tifoserie avversarie, alle quali può essere ricondotta anche la commissione di un atto segnalato come reato &#8211; oltraggio alla pietà  dei defunti &#8211; commesso dall&#8217;odierno appellato.<br /> In un&#8217;ottica di interpretazione logico &#8211; sistematica della norma, va rilevato come una parte della giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento di DASPO, stante la sua natura di strumento precauzionale è applicabile a tutti i fatti che possono porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l&#8217;ordine pubblico (v. Cass. pen., sez. III, n. 41501/2016 e Tar Lazio, sez. I ter, n. 4085/2019).<br /> Alla luce di tali coordinate ermeneutiche non è possibile escludere dall&#8217;ambito applicativo della disposizione richiamata l&#8217;ipotesi all&#8217;esame, nel senso che, se in un determinato contesto &#8211; in cui è ingiuriato un personaggio di indiscussa importanza, originario della città  della squadra ospitante &#8211; si lancia un coro di un certo tipo, come quello meglio richiamato in narrativa, non può certamente escludersi che il fine che lo muove sia proprio quello di provocare ed eccitare la tifoseria rivale, non potendosi ragionevolmente desumersi che alla base di tale iniziativa vi siano meri sentimenti di avversione istintiva verso persone e di antipatia. Tanto pìù che il tenore del coro collegava chiaramente l&#8217;oltraggio al defunto con la sua ben nota passione sportiva per la squadra del -OMISSIS-, alla cui tifoseria il coro era indirizzato, certo anche per provocarne la reazione.<br /> In tale direzione si pongono, tra l&#8217;altro, i ripetuti interventi legislativi volti ad ampliare il novero delle fattispecie delittuose o comunque antigiuridiche che autorizzano l&#8217;emanazione di un provvedimento di DASPO.<br /> Corollario di ciò è che gli atti censurabili possono essere realizzati anche con contenuti all&#8217;evidenza distanti da allusioni sportive (il che peraltro non è, come detto, nella fattispecie) ma, in ogni caso, devono avere con questa un necessario nesso teleologico, indubbiamente presente nel caso di specie, dovendosi riconoscere una certa idoneità  di tali offese a innescare episodi di violenza ancorchè nell&#8217;ipotesi in discussione i tifosi del -OMISSIS- non abbiano reagito a simile provocazione.<br /> Risulta infatti pacifico che il provvedimento è stato adottato in relazione ad una fattispecie ancorata<br /> a condotte sia pur indirettamente riconducibili a provocazioni aventi contenuto sportivo; nè a conclusione diversa potrebbe condurre la circostanza addotta nella sentenza impugnata del rischio di una dilatazione eccessiva dell&#8217;ambito applicativo delle ipotesi contemplate dal visto art. 6, sol che si abbia a mente la natura giuridica del Daspo, quale strumento precauzionale volto a prevenire episodi di violenza negli stadi.<br /> Non appaiono quindi corrette e meritevoli di conferma le motivazioni poste dal Tar a base dell&#8217;accoglimento del ricorso di primo grado.<br /> Per tutte le ragioni sopra esposte l&#8217;appello deve essere accolto.<br /> Tenuto conto della natura essenzialmente ermeneutica delle questioni trattate e degli orientamenti contrastanti emersi in giurisprudenza, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br /> Compensa le spese del doppio grado di giudizio.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-11-2020-n-7581/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2020 n.7581</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2020 n.775</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-26-11-2020-n-775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-26-11-2020-n-775/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-26-11-2020-n-775/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2020 n.775</a></p>
<p>Andrea Migliozzi, Presidente, Marco Morgantini, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Cino Benelli contro Questura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato; Ministero dell&#8217;Interno non costituito in giudizio; Sul potere di sospensione della licenza di un esercizio ex art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-26-11-2020-n-775/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2020 n.775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-26-11-2020-n-775/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2020 n.775</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Andrea Migliozzi, Presidente, Marco Morgantini, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Cino Benelli contro Questura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato; Ministero dell&#8217;Interno non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Sul potere di sospensione della licenza di un esercizio ex art. 100 del R.D. n. 773/1931 da parte dell&#8217;Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Attività  commerciali &#8211; ordine pubblico e sicurezza- sospensione della licenza di un esercizio ex art. 100 del R.D. n. 773/1931 da parte dell&#8217;Amministrazione &#8211; finalità  preventiva -è legittimante &#8211; responsabilità  dell&#8217;esercente &#8211; accertamento &#8211; non è richiesto.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La misura ex art. 100 del R.D. n. 773/1931, in ragione delle sue finalità  di prevenzione, può essere adottata anche a fronte di una situazione di pericolo per l&#8217;ordine pubblico, che l&#8217;Amministrazione ha facoltà  di accertare e valutare attraverso l&#8217;esercizio di un&#8217;ampia discrezionalità , censurabile solo per manifesta irragionevolezza. Non è inoltre richiesto l&#8217;accertamento di alcuna personale responsabilità  dell&#8217;esercente, giacchè le finalità  generali di tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza prevalgono sul concorrente, ma eventuale, scopo sanzionatorio della misura.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/11/2020<br /> <strong>N. 00775/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00921/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 921 del 2017, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Cino Benelli, domiciliato presso la segreteria TAR in Bologna, via D&#8217;Azeglio, 54;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Questura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;<br /> Ministero dell&#8217;Interno non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento datato 2 dicembre 2017 (Cat. 11E/17 &#8211; P.A.S.I.) a firma del Questore di Modena, notificato alla società  -OMISSIS-s.r.l. il 2 dicembre 2017;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Questura di Modena;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020 il dott. Marco Morgantini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 del d. l. n° 137 del 2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con il provvedimento impugnato è stata ordinata la sospensione della licenza per la gestione delia raccolta di gioco attraverso l&#8217;istallazione di apparecchi video terminali denominata &quot;-OMISSIS-&quot;, sito in Modena, per 15 giorni a decorrere dal 2 dicembre 2017.<br /> La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alle seguenti circostanze:<br /> &#8211; in data 19 marzo e 14 aprile 2017 nell&#8217;attività  di controllo venivano identificati numerosi individui pericolosi per i rilevanti precedenti di polizia nonchè diversi pregiudicati in particolare per reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti;<br /> &#8211; in data 2 settembre e il successivo 12 ottobre 2017 nell&#8217;attività  di controllo venivano nuovamente indentificati all&#8217;interno del citato esercizio individui con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, la persona, porto abusivo di armi e stupefacenti;<br /> &#8211; in occasione di analoghi controlli in data 14 e 20 novembre 2017 sono stati identificati altri individui pericolosi per i rilevanti precedenti di polizia in particolari per reati attinenti gli stupefacenti, alla persona e al patrimonio;<br /> &#8211; in data 28 novembre 2017 si è verificata una lite tra un avventore e personale addetto alla sala con aggressione fisica e violenza per futili motivi. L&#8217;avventore è risultato soggetto abitualmente frequentatore del locale &#8211; secondo le testimonianze in atti &#8211; nonchè pregiudicato per reati di violenza personale e precedenti dÃ¬ polizia per episodi di illegalità  contro la persona, il possesso illegale di strumenti atti ad offendere e il consumo di stupefacenti;<br /> &#8211; nel corso del controllo avvenuto nella serata dell&#8217;1 dicembre 2017 nuovamente venivano identificati all&#8217;interno del medesimo esercizio individui con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e armi;<br /> &#8211; è stato ritenuto necessario un perà¬odo sanzionatorio congruo nella misura di 15 giorni in ragione della citata continuità  di presenza di avventori pregiudicati e con precedenti di polizia nonchè a causa del recente episodio di aggressione fisica verso un addetto alla sala.<br /> Parte ricorrente lamenta violazione dell&#8217;art. 100 T.U.L.P.S., violazione dell&#8217;art. 3 L. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti, violazione degli artt. 7 e 10 L. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria.<br /> L&#8217;amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.<br /> 2. Parte ricorrente lamenta l&#8217;insussistenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 100 del T.U.L.P.S. ed in particolare la sporadicità  degli episodi posti a base del provvedimento impugnato e l&#8217;assenza di colpa del gestore.<br /> La censura è infondata.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 100 del T.U.L.P.S. &quot;il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l&#8217;ordine pubblico, per la moralità  pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.<br /> Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.&quot;<br /> Il collegio osserva che la misura ex art. 100 del R.D. n. 773/1931, in ragione delle sue finalità  di prevenzione, può essere adottata anche a fronte di una situazione di pericolo per l&#8217;ordine pubblico, che l&#8217;Amministrazione ha facoltà  di accertare e valutare attraverso l&#8217;esercizio di un&#8217;ampia discrezionalità , censurabile solo per manifesta irragionevolezza. Non è inoltre richiesto l&#8217;accertamento di alcuna personale responsabilità  dell&#8217;esercente, giacchè le finalità  generali di tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza prevalgono sul concorrente, ma eventuale, scopo sanzionatorio della misura (così¬ Tar Friuli n° 270 del 21 luglio 2020).<br /> Nè si è trattato di unicità  degli episodi, ma di pluralità  degli stessi di cui la documentazione depositata in giudizio dall&#8217;amministrazione fornisce adeguata documentazione.<br /> Ãˆ infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento (così¬ Tar Friuli n° 270 del 21 luglio 2020), considerando che tale omissione è legittima in relazione alla finalità  cautelare del provvedimento impugnato e all&#8217;urgenza, specificamente riferita nella motivazione del provvedimento impugnato, di provvedere alla chiusura temporanea dell&#8217;attività  per interrompere l&#8217;abituale frequenza di individui pregiudicati e pericolosi per la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico &#8211; la cui presenza quale clientela fissa è ragione anche della citata aggressione verso un addetto alla sala e da un punto di vista probabilistico tale continuità  determina delle condizioni favorevoli affinchè nuovi e pìù gravi episodi di violenza possano verificarsi ulteriormente.<br /> La durata della sospensione risulta congrua in relazione agli episodi accertati.<br /> Il ricorso è in conclusione infondato.<br /> La condanna alle spese segue la soccombenza con liquidazione come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 2.000/00 (Duemila/00) oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio svoltasi da remoto il giorno 12 novembre 2020 in videoconferenza con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Andrea Migliozzi, Presidente<br /> Marco Morgantini, Consigliere, Estensore</div>
<p> Paolo Amovilli, Consigliere<br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-26-11-2020-n-775/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/11/2020 n.775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2020 n.236</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-11-2020-n-236/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-11-2020-n-236/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-11-2020-n-236/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2020 n.236</a></p>
<p>Mario Rosario Morelli Presidente, Francesco ViganÃ², redattore; PARTI: (giudizio di legittimità  costituzionale della legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell&#8217;ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-11-2020-n-236/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2020 n.236</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-11-2020-n-236/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2020 n.236</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mario Rosario Morelli Presidente, Francesco ViganÃ², redattore; PARTI:  (giudizio di legittimità  costituzionale della legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell&#8217;ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità ), e, in via subordinata, degli artt. 1, 2, commi 2, 3 e 4, 3, comma 2, lettera b), 4, comma 1, lettera a), e 5 della medesima legge regionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l&#8217;8-11 ottobre 2019, depositato in cancelleria il 15 ottobre 2019, iscritto al n. 107 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Sicurezza pubblica: è incostituzionale la promozione della &#8220;funzione sociale del controllo di vicinato&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Costituzione Italiana &#8211; art. 117 lett h) &#8211; endiadi &#8220;ordine pubblico e sicurezza&#8221; &#8211; interpretazione.<br /> <br /> 2.- Costituzione Italiana &#8211; Legge Veneto n. 34 del 2019 &#8211; promozione della &#8220;funzione sociale del controllo di vicinato&#8221; &#8211; illegittimità  costituzionale ex art. 117, II° c., lette h) &#8211; va affermata</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;endiadi contenuta nella lettera h) dell&#8217;art. 117, secondo comma, Cost. (&#8220;ordine pubblico e sicurezza&#8221;) allude al complesso di «funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l&#8217;integrità  fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l&#8217;esistenza stessa dell&#8217;ordinamento». Tali funzioni costituiscono una «materia in senso proprio, e cioè una materia oggettivamente delimitata», rispetto alla quale la prevenzione e repressione dei reati costituisce uno dei nuclei essenziali; materia che, peraltro, «non esclude l&#8217;intervento regionale in settori ad essa liminari», dovendosi in proposito distinguere tra un «nucleo duro della sicurezza di esclusiva competenza statale», definibile quale «sicurezza in &#8220;senso stretto&#8221; (o sicurezza primaria)Â», e una «sicurezza &#8220;in senso lato&#8221; (o sicurezza secondaria), capace di ricomprendere un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale». Conseguentemente, alle Regioni è consentito realizzare una serie di azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità  dei rispettivi territori, nell&#8217;ambito di competenze ad esse assegnate in via residuale o concorrente, come, ad esempio, le politiche (e i servizi) sociali, la polizia locale, l&#8217;assistenza sanitaria, il governo del territorio, rientranti per l&#8217;appunto nel genus della &#8220;sicurezza secondaria&#8221;.</em><br /> <br /> <em>2. La legge regionale del Veneto dell&#8217;8 agosto 2019, n. 34 mira essenzialmente a promuovere la «funzione sociale del controllo di vicinato come strumento di prevenzione finalizzato al miglioramento della qualità  di vita dei cittadini» (art. 2, comma 1), favorendo altresì¬ la stipula di accordi o protocolli di intesa in materia tra gli uffici territoriali di governo e le amministrazioni locali (art. 2, comma 4), sostenendone in vario modo l&#8217;attività  (artt. 3 e 4), e istituendo una banca dati per il monitoraggio dei relativi risultati (art. 5): tutto questo complesso di interventi ruota attorno alla nozione di «controllo di vicinato», definita dall&#8217;art. 2, comma 2, come «quella forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana ed integrata per il miglioramento della qualità  della vita e dei livelli di coesione sociale e territoriale delle comunità , svolgendo una funzione di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale all&#8217;attività  istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio. Non costituisce comunque oggetto dell&#8217;azione di controllo di vicinato l&#8217;assunzione di iniziative di intervento per la repressione di reati o di altre condotte a vario titolo sanzionabili, nonchè la definizione di iniziative a qualsivoglia titolo incidenti sulla riservatezza delle persone».</em><br /> <em>Nonostante l&#8217;esplicita esclusione dai compiti del controllo di vicinato della possibilità  di intraprendere iniziative per la «repressione di reati» o comunque incidenti sulla riservatezza delle persone &#8211; l&#8217;espressa menzione, nella disposizione appena citata, della «attività  istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio», lungi dall&#8217;alludere a mere «precondizioni per un pìù efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico» riconducibili alla nozione di &#8220;sicurezza secondaria&#8221;, non può che riferirsi alla specifica finalità  di &#8220;prevenzione dei reati&#8221;, da attuarsi mediante il classico strumento del controllo del territorio. Tale finalità  costituisce il nucleo centrale della funzione di pubblica sicurezza, certamente riconducibile &#8211; assieme alla funzione di &#8220;repressione dei reati&#8221; &#8211; al concetto di &#8220;sicurezza in senso stretto&#8221; o &#8220;sicurezza primaria&#8221;, di esclusiva competenza statale ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.</em><br /> </div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p> nel giudizio di legittimità  costituzionale della legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell&#8217;ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità ), e, in via subordinata, degli artt. 1, 2, commi 2, 3 e 4, 3, comma 2, lettera b), 4, comma 1, lettera a), e 5 della medesima legge regionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l&#8217;8-11 ottobre 2019, depositato in cancelleria il 15 ottobre 2019, iscritto al n. 107 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Veneto;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 20 ottobre 2020 il Giudice relatore Francesco ViganÃ²;<br /> uditi l&#8217;avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Andrea Manzi per la Regione Veneto;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ricorso notificato l&#8217;8-11 ottobre 2019 e depositato il 15 ottobre 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato &#8211; tanto nella sua interezza che, in via subordinata, negli artt. 1, 2, commi 2, 3 e 4; 3, comma 2, lettera b); 4, comma 1, lettera a); e 5 &#8211; la legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell&#8217;ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità ), assumendone complessivamente il contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettere g) e h), e 118, terzo comma, della Costituzione.<br /> 1.1.- Il ricorso dÃ  conto, anzitutto, del contenuto della legge regionale impugnata.<br /> L&#8217;art. 1 impegna la Regione a stimolare la collaborazione fra amministrazioni statali, istituzioni locali e società  civile «al fine di sostenere processi di partecipazione alle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana ed integrata, di incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio e di favorire la coesione sociale e solidale».<br /> Tali finalità  vengono perseguite dalla legge regionale in questione mediante il riconoscimento e il sostegno del «controllo di vicinato», definito dal comma 2 dell&#8217;art. 2 come «quella forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana ed integrata per il miglioramento della qualità  della vita e dei livelli di coesione sociale e territoriale delle comunità , svolgendo una funzione di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale all&#8217;attività  istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio», precisandosi altresì¬ che «[n]on costituisce comunque oggetto dell&#8217;azione di controllo di vicinato l&#8217;assunzione di iniziative di intervento per la repressione di reati o di altre condotte a vario titolo sanzionabili, nonchè la definizione di iniziative a qualsivoglia titolo incidenti sulla riservatezza delle persone».<br /> Il successivo comma 3 dell&#8217;art. 2 precisa che «[i]l controllo di vicinato si attua attraverso una collaborazione tra Enti locali, Forze dell&#8217;Ordine, Polizia Locale e con l&#8217;organizzazione di gruppi di soggetti residenti nello stesso quartiere o in zone contigue o ivi esercenti attività  economiche, che, in conformità  alla presente legge, integrano l&#8217;azione dell&#8217;amministrazione locale di appartenenza per il miglioramento della vivibilità  del territorio e dei livelli di coesione ed inclusione sociale e territoriale», mentre il comma 4 attribuisce alla Giunta regionale il compito di promuovere «la stipula di accordi o protocolli di intesa per il controllo di vicinato con gli Uffici Territoriali di Governo da parte degli enti locali in materia di tutela dell&#8217;ordine e sicurezza pubblica, nei quali vengono definite e regolate le funzioni svolte da soggetti giuridici aventi quale propria finalità  principale il controllo di vicinato, secondo la definizione di cui alla presente legge. Ove ricorrano le condizioni, viene sostenuto il coinvolgimento dei soggetti giuridici di cui al presente comma, nelle forme previste nei Patti per la Sicurezza Urbana», di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n. 48.<br /> L&#8217;art. 3 della legge regionale impugnata affida nuovamente alla Giunta regionale il compito di «favorire la conoscenza, lo sviluppo e il radicamento nel territorio del controllo di vicinato e delle relative iniziative», mediante la definizione di programmi di intervento in una serie di ambiti, tra cui: «attività  di ricerca, documentazione, comunicazione ed informazione circa le azioni realizzate e di analisi sui risultati conseguiti, con particolare riguardo al livello di impatto sulla sicurezza nel contesto di riferimento» (comma 2, lettera b).<br /> Per l&#8217;attuazione di tali interventi di promozione e sostegno del controllo di vicinato, l&#8217;art. 4, comma 1, lettera a), prevede che la Giunta regionale si confronti «con gli enti locali e con soggetti giuridici aventi quale propria finalità  statutaria principale il controllo di vicinato, individuati prioritariamente tra i gruppi di controllo che collaborano all&#8217;attuazione dei protocolli di intesa tra le amministrazioni comunali e gli Uffici territoriali di Governo».<br /> L&#8217;art. 5, rubricato «Analisi del sistema di controllo di vicinato», prevede, infine, che la Giunta regionale, «al fine di incentivare e sostenere la diffusione del controllo di vicinato», promuova «altresì¬ la creazione di una banca dati, che raccolga le misure attuative dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio regionale che prevedano forme di coinvolgimento di vicinato. Tale banca dati consentirà  la gestione degli elementi informativi sul sistema provenienti dagli enti locali che svolgono attività  di controllo di vicinato; a tal fine, la Giunta regionale stipula intese con gli enti locali e con i soggetti istituzionali competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (comma 1). «La banca dati consentirà  la definizione di analisi sull&#8217;evoluzione dell&#8217;efficacia del controllo di vicinato e sulla situazione concernente le potenziali tipologie di reati ed il loro impatto sul sistema territoriale» (comma 2).<br /> 1.2.- Come anticipato, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anzitutto l&#8217;intero testo della legge regionale n. 34 del 2019, ritenendolo incompatibile con:<br /> &#8211; l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che preclude in radice al legislatore regionale la disciplina dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza;<br /> &#8211; l&#8217;art. 118, terzo comma, Cost., che riserva il coordinamento in detta materia al legislatore statale e, conseguentemente, preclude al legislatore regionale l&#8217;introduzione di regole di coordinamento interistituzionale;<br /> &#8211; l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che riserva al legislatore statale l&#8217;ordinamento e l&#8217;organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e, conseguentemente, preclude al legislatore regionale di disporre delle competenze e delle attribuzioni di organi e di uffici pubblici statali.<br /> Secondo l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, la legge dovrebbe essere dichiarata nella sua interezza costituzionalmente illegittima, stante la sua unitarietà  e organicità  nel disciplinare il controllo di vicinato e la collaborazione interistituzionale in materia, che la Regione non avrebbe competenza alcuna a disciplinare.<br /> Ad avviso dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, la materia della sicurezza, «a prescindere dalle forme nelle quali essa viene declinata: sicurezza integrata o sicurezza urbana», formerebbe «oggetto, al pari dell&#8217;ordine pubblico, di riserva di legislazione statale (art. 117, comma 2, lettera h, Cost.): tant&#8217;è vero che [&#038;] del tutto coerentemente la stessa Costituzione riserva allo Stato la disciplina delle forme di coordinamento dell&#8217;attività  dei pubblici poteri &#8211; regioni comprese &#8211; nella suddetta materia (art. 118, comma 3, Cost.)Â».<br /> Il ricorso illustra poi la «cornice normativa» statale entro cui si collocherebbe la disciplina del controllo di vicinato oggetto della legge regionale impugnata, soffermandosi sul giÃ  citato d.l. n. 14 del 2017, come convertito, adottato espressamente in attuazione dell&#8217;art. 118, terzo comma, Cost., quale esercizio del potere statale di disciplinare «forme di coordinamento fra Stato e regioni» nella materia dell&#8217;«ordine pubblico e sicurezza». Tale decreto-legge avrebbe provveduto a regolamentare sia la materia, sia le forme di coordinamento nella stessa, circoscrivendo, «con assoluta precisione, il ruolo dei vari attori istituzionali &#8211; e, tra questi, e in primis, quello delle regioni».<br /> Analizzati i contenuti salienti del d.l. n. 14 del 2017, con speciale riguardo ai moduli collaborativi ivi delineati in riferimento alla «sicurezza integrata», l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ritiene che le misure regionali di sostegno al controllo di vicinato di cui alla legge regionale impugnata non possano rientrarvi. Ciò sia perchè il controllo di vicinato sarebbe estraneo ai settori ivi elencati, sia «perchè una regolamentazione per via legale del fenomeno contrasta, per il suo carattere autoritativo ed unilaterale, con il modulo convenzionale che informa l&#8217;intera materia sia, infine, perchè la &#8220;legificazione&#8221; del controllo di vicinato eccede certamente l&#8217;ambito delle misure di sostegno che, in base alla legge statale ed agli accordi che sono a questa seguiti, le autonomie locali sono legittimate ad adottare in un ambito [&#038;] per principio precluso al legislatore regionale».<br /> Nè la disciplina regionale del controllo di vicinato potrebbe farsi rientrare nel concetto di «sicurezza urbana» e nei moduli cooperativi per essa stabiliti dallo stesso d.l. n. 14 del 2017.<br /> Il controllo di vicinato atterrebbe invece alla materia della sicurezza, come reso evidente dalla sua definizione da parte della legge regionale impugnata, che lo qualifica come strumento di prevenzione generale e controllo del territorio, e, dunque, quale strumento di prevenzione, anche criminale. Esso avrebbe pertanto potuto, eventualmente, trovare riconoscimento e disciplina «nell&#8217;ambito degli accordi e dei patti previsti dalla normativa statale in materia di sicurezza», come delineata dal d.l. n. 14 del 2017, ma certo non per mano del legislatore regionale, «essendo [il] coordinamento riservato alla legislazione statale la quale, con il decreto-legge pìù volte citato, ha appunto previsto un complesso di azioni e di interventi» da parte dei diversi soggetti istituzionali, tutti orientati «all&#8217;attuazione di un sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere delle comunità  locali».<br /> La legge regionale n. 34 del 2019 violerebbe infine la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., posto che, secondo la giurisprudenza costituzionale, «le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell&#8217;esercizio della loro potestà  legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati» (sentenza n. 134 del 2004).<br /> 1.3.- In via subordinata, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna singole disposizioni della legge regionale in questione.<br /> In particolare, assume l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, dell&#8217;art. 2, commi 2, 3 e 4, nonchè dell&#8217;art. 4, comma 1, lettera a), per avere il legislatore regionale definito in tali norme il controllo di vicinato «quale contributo funzionale all&#8217;attività  istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio», stabilendo che detta forma di controllo «si attua attraverso una collaborazione tra Enti locali, Forze dell&#8217;ordine, Polizia locale» e società  civile, e attribuendo a tal fine alla Giunta regionale il potere di promuovere moduli negoziali tra Uffici territoriali di Governo ed enti locali, previo confronto con questi ultimi e con le associazioni aventi per finalità  statutaria principale il controllo di vicinato. In questo modo, il legislatore regionale avrebbe violato:<br /> &#8211; l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in quanto, trasformando «il controllo di vicinato in uno strumento di politica criminale», tali disposizioni determinerebbero un&#8217;interferenza &#8211; non solo potenziale &#8211; «nella disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati»;<br /> &#8211; l&#8217;art. 118, terzo comma, Cost., in quanto tali norme introdurrebbero regole di coordinamento interistituzionale riservate al legislatore statale; nonchè<br /> &#8211; l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., in quanto le stesse disposizioni prevedono, «anche se al solo fine di promuoverli, la stipula di accordi dai quali deriveranno obblighi a carico dei titolari e dei preposti ad organi ed uffici pubblici dello Stato», così¬ interferendo «nell&#8217;organizzazione amministrativa dello Stato e dei suoi apparati».<br /> Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna poi l&#8217;art. 3, comma 2, lettera b), della legge regionale in esame, dal momento che tale disposizione, prevedendo programmi regionali nell&#8217;ambito delle attività  di «ricerca, documentazione, comunicazione ed informazione circa le azioni realizzate e di analisi sui risultati conseguiti, con particolare riguardo al livello di impatto sulla sicurezza nel contesto di riferimento», violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. perchè interferirebbe, anche solo potenzialmente, sull&#8217;attività  di organi statali competenti all&#8217;«analisi strategica interforze dei fenomeni criminali ai fini del supporto dell&#8217;Autorità  nazionale di pubblica sicurezza».<br /> Infine, oggetto di impugnazione è altresì¬ l&#8217;art. 5, che, prevedendo la creazione di una banca dati in cui confluiscano, previa intesa con i soggetti istituzionali competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, anche dati finalizzati all&#8217;analisi dell&#8217;efficacia del controllo di vicinato e della «situazione concernente le potenziali tipologie di reati ed il loro impatto sul sistema territoriale», violerebbe ancora l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in ragione della «sovrapposizione» o quantomeno della «interferenza con le banche dati formate e tenute dal Centro elaborazione dati (CED) interforze istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell&#8217;interno ai sensi dell&#8217;art. 7, comma 1, della legge n. 121/1981». La norma regionale mirerebbe infatti a promuovere la costituzione «di una &#8220;banca dati&#8221; parallela, alimentata dagli elementi informativi forniti da enti locali che svolgono attività  di controllo di vicinato, suscettibile, ancora una volta, di interferire con l&#8217;attività  degli organi statali competenti». La stessa banca dati, del resto, «dovrebbe assolvere anche all&#8217;ulteriore funzione di consentire &#8220;la definizione di analisi&#038; sulla situazione concernente le potenziali tipologie di reati ed il loro impatto sul sistema territoriale&#8221;Â» (art. 5, comma 2), con ciò determinandosi, «in modo eclatante», l&#8217;invasione della competenza esclusiva statale «in tema di prevenzione dei reati», discostandosi, peraltro, «da altre esperienze regionali che, nel rispetto del riparto di competenze fissato dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie, hanno, invero, previsto la mera possibilità  per le polizie locali di collegarsi alla banca dati del CED interforze».<br /> Nè sarebbe possibile un&#8217;interpretazione della disposizione impugnata compatibile con il rispetto delle competenze esclusive statali in materia, tesa a ridurre lo scopo della banca dati in questione al solo monitoraggio delle attività  svolte dagli enti locali in attuazione dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza e verificarne gli effetti, posto che ciò risulterebbe precluso dalla funzione attribuita alla banca dati dalla norma censurata «di consentire analisi &#8220;sulla situazione concernente le potenziali tipologie di reati ed il loro impatto sul sistema territoriale&#8221;Â».<br /> La difesa erariale conclude, sul punto, osservando come le linee guida approvate dall&#8217;accordo in sede di Conferenza unificata del 26 luglio 2018 prevedano giÃ  «la possibilità  di costituire, nei comuni sedi di circoscrizioni di decentramento amministrativo di cui all&#8217;art. 17 del T.U.E.L. &#8211; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 &#8211; appositi Tavoli di Osservazione (TdO), regolamentati nei Patti per la sicurezza, coordinati da dirigenti delle Prefetture e composti dai presidenti delle circoscrizioni e dai responsabili delle articolazioni delle Forze di polizia e delle polizie locali», con la finalità  di individuare «azioni di prevenzione e di contrasto da porre in essere con le risorse disponibili, anche attraverso momenti di confronto con i comitati civici e gli altri soggetti esponenziali degli interessi e dei bisogni delle &#8220;realtà  di quartiere&#8221;Â». Secondo l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, in tali tavoli di osservazione troverebbero espressione anche le istanze espresse da gruppi di privati, con conseguente inutilità  della dalla banca dati prevista dall&#8217;art. 5 impugnato.<br /> 2.- Con memoria dell&#8217;8 novembre 2019, depositata il 12 novembre 2019, si è costituita in giudizio la Regione Veneto, la quale ha chiesto che venga dichiarata l&#8217;inammissibilità  o, comunque, l&#8217;infondatezza del ricorso appena illustrato, sia nella parte in cui è impugnata l&#8217;intera legge regionale n. 34 del 2019, sia nella parte in cui sono impugnate le singole disposizioni sopra indicate.<br /> 2.1.- La difesa regionale eccepisce, anzitutto, l&#8217;inammissibilità  delle censure dirette contro l&#8217;intera legge regionale, limitandosi il ricorso governativo «ad asserire tautologicamente la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza e in materia di organizzazione amministrativa statale, senza enucleare specifici motivi di censura che involgano gli effetti precettivi della legge regionale, considerata nella sua interezza ed unitarietà». Dall&#8217;inadeguatezza e genericità  delle motivazioni del ricorso, deriverebbe l&#8217;inammissibilità  del primo motivo di impugnazione (è citata la sentenza di questa Corte n. 137 del 2019).<br /> 2.2.- Nel merito, la difesa regionale ritiene il ricorso infondato.<br /> La legge regionale impugnata sarebbe infatti diretta ad attuare il d.l. n. 14 del 2017, il quale, all&#8217;art. 3, comma 2, consente alle Regioni di sostenere iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata «anche sulla base degli accordi» tra Stato e Regioni (e Province autonome) previsti dallo stesso articolo, con ciò implicitamente ammettendo che un tale sostegno possa avvenire anche al di fuori di tali accordi, pur sempre nell&#8217;esercizio di competenze di spettanza regionale.<br /> Inoltre, la medesima legge regionale mirerebbe a promuovere la sussidiarietà  orizzontale di cui all&#8217;art. 118, ultimo comma, Cost., sostenendo l&#8217;autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività  di interesse generale, quale, in particolare, l&#8217;interesse a garantire vivibilità  e decoro dei luoghi in cui si vive, interesse afferente alle «numerose competenze [regionali] in ambito sociale, culturale ed economico». La necessità  di disciplinare il controllo di vicinato sorgerebbe, in particolare, in quanto esso costituirebbe «fenomeno sociale e culturale che giÃ  caratterizza diverse realtà  territoriali», anche in Veneto, come confermato dal progetto di legge di iniziativa parlamentare alla Camera (A.C. n. 1250) che considera in termini analoghi il controllo di vicinato.<br /> La legge regionale n. 34 del 2019 si limiterebbe d&#8217;altronde a considerare «gli aspetti eminentemente sociali e culturali del fenomeno [&#038;], senza intervenire in merito agli aspetti di ordine pubblico [o alle] politiche relative alla sicurezza integrata impostate con il D.L. 14/2017».<br /> 2.3.- Quanto poi alle specifiche disposizioni impugnate in via subordinata dal ricorso statale, la Regione Veneto ne sostiene in parte la non fondatezza, e in parte l&#8217;inammissibilità .<br /> Per quanto riguarda l&#8217;art.2, comma 2, esso avrebbe mera natura definitoria, come tale inidonea a interferire con la disciplina statale. Così¬ come definito dalla disposizione in parola, d&#8217;altronde, il controllo di vicinato non costituirebbe uno strumento di politica criminale, ma una delle forme e dei sistemi coordinati e integrati di vigilanza e sicurezza locale e di quartiere di cui alla legge della Regione Veneto 7 maggio 2002, n. 9 (Interventi regionali per la promozione della legalità  e della sicurezza), rappresentando esercizio di competenza «esclusivamente nell&#8217;ambito della &#8220;promozione della legalità &#8220;, quale materia-valore tesa alla diffusione di valori di civiltà  e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, che, di per sè, non costituisce, nè può costituire, una attribuzione monopolistica in capo allo Stato».<br /> In merito poi all&#8217;impugnazione dei commi 3 e 4 dell&#8217;art. 2, in tema di modalità  attraverso cui attuare il controllo di vicinato e di promozione regionale di accordi o protocolli di intesa per il controllo di vicinato, si tratterebbe di disposizioni da cui non derivano obblighi in capo agli organi statali, senza alcuna violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., essendo la stipula degli accordi rimessa alla libera scelta delle parti, nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione statale. Gli accordi in questione sarebbero, d&#8217;altronde, quelli giÃ  previsti dall&#8217;art. 3, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, cui rinvierebbe l&#8217;art. 2, comma 4, della legge regionale impugnata; e la Regione, lungi dal dar luogo a soluzioni unilaterali e autoritative, opererebbe solo come «catalizzatore in funzione della promozione di soluzioni di controllo di vicinato», «nel solco giÃ  tracciato dalle linee generali e dalle linee guida» previste dal d.l. n. 14 del 2017.<br /> La censura concernente l&#8217;art. 3, comma 2, lettera b), della legge regionale impugnata sarebbe poi inammissibile, non avendone il ricorso mostrato l&#8217;interferenza con i compiti svolti dalle autorità  di pubblica sicurezza statali nell&#8217;ambito dell&#8217;analisi strategica dei fenomeni criminali, il monitoraggio regionale vertendo in realtà  solo sugli effetti delle misure regionali.<br /> Infine, l&#8217;art. 5, impugnato in ragione dell&#8217;interferenza che la banca dati regionale ivi prevista causerebbe rispetto all&#8217;attività  di monitoraggio e raccolta dati delle forze dell&#8217;ordine statali, avrebbe, in realtà , il solo scopo di «monitorare l&#8217;efficacia delle misure attuative del controllo di vicinato», mentre la funzione ulteriore di «analisi dell&#8217;impatto sul territorio regionale delle diverse tipologie di reato» sarebbe subordinata «alla sottoscrizione di un&#8217;apposita convenzione con il Ministero dell&#8217;Interno». Non vi sarebbe, pertanto, alcuna interferenza o sovrapposizione con le banche dati del CED interforze di cui all&#8217;art. 7, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza), avendo la banca dati regionale il solo scopo di monitorare le attività  svolte dagli enti locali «in attuazione dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza e di verificarne gli effetti con la fornitura, proprio da parte dello stesso Ministero degli Interni, dei dati sull&#8217;andamento dell&#8217;attività  repressiva dei reati».<br /> 3.- In prossimità  dell&#8217;udienza, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, contestando gli argomenti della Regione e ribadendo le tesi giÃ  articolate nel ricorso introduttivo.<br /> In particolare, la difesa statale osserva che dal progetto di legge statale sul controllo di vicinato (A.C. n. 1250, citato dalla stessa difesa regionale) emergerebbe una perfetta sovrapponibilità  con i contenuti della legge regionale impugnata, la quale finirebbe, così¬, per introdurre «differenziazioni su base regionale, che potrebbero pregiudicare la stessa efficacia dell&#8217;intervento legislativo dello Stato». Lungi dal «considerare solo gli aspetti di relazione associativa del fenomeno», anche la legge regionale &#8211; al pari del progetto di legge statale &#8211; recherebbe infatti «una disciplina organica del controllo di vicinato, anticipando &#8211; di fatto &#8211; l&#8217;approvazione dell&#8217;iniziativa parlamentare e interferendo &#8211; in questo modo &#8211; con l&#8217;esercizio delle attribuzioni statali in materia».<br /> D&#8217;altra parte, osserva l&#8217;Avvocatura generale dello Stato nella propria memoria, la disciplina del controllo di vicinato non rientrerebbe tra gli ambiti di intervento demandati alle Regioni dal d.l. n. 14 del 2017, il cui art. 3 limiterebbe gli interventi regionali «ad iniziative &#8211; di carattere amministrativo &#8211; volte alla promozione e al sostegno &#8211; anche finanziario &#8211; delle politiche di sicurezza integrata», e pertanto sarebbe «del tutto inidone[o] a legittimare un intervento legislativo [&#038;] che di fatto introduce, nell&#8217;ordinamento regionale, la disciplina organica di un nuovo strumento di contrasto alla micro-criminalità  urbana».<br /> Con riguardo poi alle singole disposizioni impugnate, l&#8217;art. 2, comma 2, della legge regionale in esame non potrebbe dirsi, come sostenuto dalla Regione, norma priva di capacità  lesiva: delimitando l&#8217;ambito di applicazione oggettivo della legge regionale impugnata e precisando i caratteri e le funzioni del controllo di vicinato, tale disposizione chiarirebbe infatti espressamente che tra le sue funzioni vi è quella di contribuire «all&#8217;attività  istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio», con ciò offrendo una nozione regionale del «controllo di vicinato» che pregiudicherebbe «quelle imprescindibili esigenze di uniformità , che solo la legge dello Stato potrebbe garantire mediante l&#8217;elaborazione di una definizione valevole su tutto il territorio nazionale».<br /> Non risponderebbe, poi, al vero che l&#8217;art. 2, commi 3 e 4, e l&#8217;art. 4, comma 1, della legge regionale impugnata non interferirebbero con le competenze statali, in quanto limitate a prevedere la stipulazione dei protocolli di intesa di cui all&#8217;art. 3, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017. Gli accordi in materia di sicurezza integrata cui tale norma statale rimanda, infatti, non potrebbero vertere nella materia del controllo di vicinato; nè le norme regionali impugnate richiamerebbero in alcun modo le garanzie procedurali stabilite nelle linee generali cui il d.l. n. 14 del 2017 rinvia «a tutela delle attribuzioni istituzionali dei soggetti coinvolti nelle politiche di sicurezza integrata». Lo stesso art. 2, comma 4, della legge regionale impugnata contemplerebbe del resto il ricorso agli accordi tra Stato e Regione come mera ipotesi residuale, praticabile qualora ricorrano «condizioni» non meglio precisate; sicchè le norme regionali in questione finirebbero per introdurre «strumenti innovativi e ulteriori rispetto a quelli previsti dal citato decreto legge, il cui obiettivo specifico è quello di garantire l&#8217;attuazione del &#8220;controllo di vicinato&#8221;, inteso [&#038;] come istituto di rafforzamento del controllo del territorio», con ciò invadendo le competenze esclusive statali di cui ai parametri invocati.<br /> Non condivisibile sarebbe anche l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 3, comma 2, della legge regionale impugnata offerta dalla difesa regionale. Tale norma infatti non si limiterebbe a prevedere l&#8217;analisi dei risultati delle azioni di controllo di vicinato, senza interferire con l&#8217;attività  di monitoraggio spettante alle forze di polizia dello Stato, posto che alla lettera b) disciplina espressamente la raccolta di dati e informazioni «sulla sicurezza nel contesto di riferimento», con ciò eccedendo il mero monitoraggio del controllo di vicinato e interferendo con i compiti di raccolta dati e informazioni sull&#8217;ordine e la sicurezza demandati al Ministero dell&#8217;interno dall&#8217;art. 6 della legge n. 121 del 1981.<br /> D&#8217;altronde, tale interferenza sarebbe ulteriormente provata dall&#8217;art. 5 della legge regionale impugnata, ove si prevede «la creazione di una banca dati» regionale finalizzata, tra l&#8217;altro, all&#8217;analisi «sulla situazione concernente le potenziali tipologie di reati ed il loro impatto sul sistema territoriale» regionale; con il che si dimostrerebbe che il monitoraggio regionale non riguarderebbe solo l&#8217;efficacia degli interventi a favore del controllo di vicinato, bensì¬ anche «l&#8217;analisi del tipo di criminalità  presente sul territorio e l&#8217;impatto che essa ha in ambito regionale», trattandosi, in proposito, delle medesime funzioni attribuite dalla legge n. 121 del 1981 alla banca dati del CED, la cui disciplina &#8211; rientrando nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica &#8211; apparirebbe in radice preclusa all&#8217;intervento del legislatore regionale.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell&#8217;ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità ), assumendone il contrasto complessivamente con gli artt. 117, secondo comma, lettere g) e h), e 118, terzo comma, della Costituzione.<br /> 1.1.- In via principale, la legge è impugnata nella sua interezza, in quanto contraria, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri:<br /> &#8211; all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che preclude in radice al legislatore regionale la disciplina dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza;<br /> &#8211; all&#8217;art. 118, terzo comma, Cost., che riserva il coordinamento in detta materia al legislatore statale e, conseguentemente, preclude al legislatore regionale l&#8217;introduzione di regole di coordinamento interistituzionale;<br /> &#8211; all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che riserva al legislatore statale l&#8217;ordinamento e l&#8217;organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e, conseguentemente, preclude al legislatore regionale di disporre delle competenze e delle attribuzioni di organi ed uffici pubblici statali.<br /> 1.2.- In via subordinata, sono impugnate le seguenti singole disposizioni della medesima legge regionale:<br /> &#8211; gli artt. 1, 2, commi 2, 3 e 4, e 4, comma 1, lettera a), con riferimento a tutti e tre i parametri costituzionali menzionati;<br /> &#8211; gli artt. 3, comma 2, lettera b), e 5, con riferimento al solo art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.<br /> 2.- La Regione ha eccepito l&#8217;inammissibilità  delle censure riferite all&#8217;intera legge impugnata, in quanto meramente assertive e generiche.<br /> L&#8217;eccezione è infondata.<br /> La legge regionale n. 34 del 2019 detta un&#8217;articolata disciplina relativa al controllo di vicinato, definito all&#8217;art. 2, comma 2, e al quale si riferiscono tutte le altre disposizioni, con la sola eccezione dell&#8217;art. 1, che enuncia generici obiettivi di promozione della civile e ordinata convivenza nelle città  e nel territorio, da attuarsi mediante la collaborazione tra istituzioni e società  civile nonchè attraverso la partecipazione di quest&#8217;ultima alle politiche pubbliche. Tali obiettivi sono poi declinati dalla parte restante della legge con riferimento esclusivo &#8211; appunto &#8211; al controllo di vicinato.<br /> La legge regionale ha, dunque, un contenuto fortemente omogeneo, che ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri impinge nella sua globalità  in competenze esclusive dello Stato, la cui allegata invasione è oggetto di puntuale analisi da parte dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato: dal che l&#8217;ammissibilità  dell&#8217;impugnativa dell&#8217;intera legge (si vedano, analogamente, le sentenze n. 143 e n. 128 del 2020 e n. 194 del 2019).<br /> 3.- Nel merito, il ricorso è fondato rispetto all&#8217;intera legge, con riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera h), e 118, terzo comma, Cost.<br /> 3.1.- L&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. sancisce l&#8217;esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; mentre l&#8217;art. 118, terzo comma, Cost. riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e Regioni in questa materia.<br /> Il thema decidendum consiste dunque nel determinare se, come ritiene la difesa statale, la legge regionale impugnata incida effettivamente sulla materia dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza; e se, in caso affermativo, essa sia riconducibile a forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza giÃ  contemplate da una disciplina statale adottata ai sensi dell&#8217;art. 118, terzo comma, Cost.<br /> 3.2.- La recente sentenza n. 285 del 2019 ha ricapitolato la giurisprudenza di questa Corte relativa alla nozione di ordine pubblico e sicurezza, approdando a esiti che meritano in questa sede di essere integralmente confermati.<br /> L&#8217;endiadi contenuta nella lettera h) dell&#8217;art. 117, secondo comma, Cost. allude al complesso di «funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l&#8217;integrità  fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l&#8217;esistenza stessa dell&#8217;ordinamento» (sentenza n. 290 del 2001). Tali funzioni, ha osservato questa Corte nella sentenza n. 285 del 2019, costituiscono una «materia in senso proprio, e cioè [&#038;] una materia oggettivamente delimitata», rispetto alla quale la prevenzione e repressione dei reati costituisce uno dei nuclei essenziali; materia che, peraltro, «non esclude l&#8217;intervento regionale in settori ad essa liminari», dovendosi in proposito distinguere tra un «nucleo duro della sicurezza di esclusiva competenza statale», definibile quale «sicurezza in &#8220;senso stretto&#8221; (o sicurezza primaria)Â», e una «sicurezza &#8220;in senso lato&#8221; (o sicurezza secondaria), capace di ricomprendere un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale».<br /> Conseguentemente, «[a]lle Regioni è [&#038;] consentito realizzare una serie di azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità  dei rispettivi territori, nell&#8217;ambito di competenze ad esse assegnate in via residuale o concorrente, come, ad esempio, le politiche (e i servizi) sociali, la polizia locale, l&#8217;assistenza sanitaria, il governo del territorio» (ancora, sentenza n. 285 del 2019), rientranti per l&#8217;appunto nel genus della &#8220;sicurezza secondaria&#8221;.<br /> In coerente applicazione di questi principi, recenti pronunce di questa Corte hanno ad esempio ritenuto costituzionalmente legittime normative regionali che promuovono «azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l&#8217;attività  di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell&#8217;estremismo e della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica» (sentenza n. 208 del 2018), che mirano a contrastare il cyberbullismo attraverso programmi di promozione culturale e finanziamenti regionali nell&#8217;ambito dell&#8217;educazione scolastica (sentenza n. 116 del 2019), o ancora ad istituire osservatori sulla legalità , con compiti consultivi e funzioni di studio, ricerca e diffusione delle conoscenze sul territorio, nonchè a promuovere e sostenere la stipula di &#8220;protocolli di legalità &#8221; tra prefetture e amministrazioni aggiudicatrici per potenziare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni mafiose (sentenza n. 177 del 2020).<br /> Sono state invece dichiarate costituzionalmente illegittime normative regionali suscettibili di produrre interferenze, anche solo potenziali, nell&#8217;azione di prevenzione e repressione dei reati in senso stretto, considerata attinente al nucleo della &#8220;sicurezza primaria&#8221; di esclusiva competenza statale (si vedano, ad esempio, la giÃ  citata sentenza n. 177 del 2020, che ha annullato una disposizione regionale istitutiva di una banca dati dei beni confiscati alla criminalità  organizzata esistenti sul territorio regionale, in ragione della sua interferenza con i compiti della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia; la sentenza n. 35 del 2012, relativa a una normativa regionale in materia di tracciabilità  dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali; la sentenza n. 325 del 2011, relativa a una legge regionale che istituiva un&#8217;agenzia avente compiti sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell&#8217;Agenzia statale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata).<br /> Deve essere infine segnalato che lo stesso legislatore statale &#8211; con il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48 &#8211; ha dettato, in attuazione dell&#8217;art. 118, terzo comma, Cost., un&#8217;articolata disciplina volta a coordinare l&#8217;intervento dello Stato e delle Autonomie territoriali nella materia della &#8220;sicurezza integrata&#8221;, da intendersi come «l&#8217;insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonchè da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell&#8217;ambito delle proprie competenze e responsabilità , alla promozione e all&#8217;attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità  territoriali» (art. 1, comma 2, d.l. n. 14 del 2017).<br />«Nel disegno del legislatore statale» &#8211; come rileva ancora la pìù volte menzionata sentenza n. 285 del 2019 &#8211; «l&#8217;intervento regionale dovrebbe assicurare le precondizioni per un pìù efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico, per migliorare il contesto sociale e territoriale di riferimento, postulando l&#8217;intervento dello Stato in relazione a situazioni non altrimenti correggibili se non tramite l&#8217;esercizio dei tradizionali poteri coercitivi».<br /> 3.3.- La legge regionale in questa sede impugnata mira essenzialmente a promuovere la «funzione sociale del controllo di vicinato come strumento di prevenzione finalizzato al miglioramento della qualità  di vita dei cittadini» (art. 2, comma 1), favorendo altresì¬ la stipula di accordi o protocolli di intesa in materia tra gli uffici territoriali di governo e le amministrazioni locali (art. 2, comma 4), sostenendone in vario modo l&#8217;attività  (artt. 3 e 4), e istituendo una banca dati per il monitoraggio dei relativi risultati (art. 5).<br /> Tutto questo complesso di interventi ruota attorno alla nozione di «controllo di vicinato», definita dall&#8217;art. 2, comma 2, come «quella forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana ed integrata per il miglioramento della qualità  della vita e dei livelli di coesione sociale e territoriale delle comunità , svolgendo una funzione di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale all&#8217;attività  istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio. Non costituisce comunque oggetto dell&#8217;azione di controllo di vicinato l&#8217;assunzione di iniziative di intervento per la repressione di reati o di altre condotte a vario titolo sanzionabili, nonchè la definizione di iniziative a qualsivoglia titolo incidenti sulla riservatezza delle persone».<br /> Ritiene questa Corte che &#8211; nonostante l&#8217;esplicita esclusione dai compiti del controllo di vicinato della possibilità  di intraprendere iniziative per la «repressione di reati» o comunque incidenti sulla riservatezza delle persone &#8211; l&#8217;espressa menzione, nella disposizione appena citata, della «attività  istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio», lungi dall&#8217;alludere a mere «precondizioni per un pìù efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico» (sentenza n. 285 del 2019) riconducibili alla nozione di &#8220;sicurezza secondaria&#8221;, non possa che riferirsi alla specifica finalità  di &#8220;prevenzione dei reati&#8221;, da attuarsi mediante il classico strumento del controllo del territorio.<br /> Tale finalità  costituisce il nucleo centrale della funzione di pubblica sicurezza, certamente riconducibile &#8211; assieme alla funzione di &#8220;repressione dei reati&#8221; &#8211; al concetto di &#8220;sicurezza in senso stretto&#8221; o &#8220;sicurezza primaria&#8221;, di esclusiva competenza statale ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.<br /> In secondo luogo, il successivo comma 4 del citato art. 2 impegna la Giunta regionale a promuovere la stipula di accordi o protocolli di intesa tra Uffici territoriali di Governo ed enti locali «in materia di tutela dell&#8217;ordine e sicurezza pubblica»: con conseguente, ed esplicitamente rivendicata, interferenza del legislatore regionale in una materia in cui l&#8217;intervento regionale è in radice precluso, al di fuori delle ipotesi disciplinate espressamente dal legislatore statale ai sensi dell&#8217;art. 118, terzo comma, Cost. (ipotesi che, come subito si dirà , non ricorrono nella specie).<br /> Ancora, la previsione all&#8217;art. 5 della legge regionale impugnata, di una banca dati regionale finalizzata anche all&#8217;analisi della «situazione concernente le potenziali tipologie di reati ed il loro impatto sul sistema territoriale» &#8211; banca dati che la stessa difesa regionale afferma dovrebbe essere alimentata, previa intesa con il Ministero dell&#8217;interno, con i «dati sull&#8217;andamento dell&#8217;attività  repressiva dei reati» &#8211; mira ad affermare un ruolo della Regione nello specifico e ristretto ambito della sicurezza &#8220;primaria&#8221; riservata allo Stato, costituita dall&#8217;attività  di prevenzione dei reati in senso stretto.<br /> Tutto ciò, peraltro, senza che risulti chiaro quali siano i precisi ambiti materiali, distinti appunto dall&#8217;ordine pubblico e dalla sicurezza, e in ipotesi riconducibili alla sfera di competenza regionale, interessati dalla disciplina all&#8217;esame.<br /> 3.4.- Nè, d&#8217;altra parte, le previsioni della legge regionale impugnata appaiono riconducibili a forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza giÃ  contemplate dalla legge statale ai sensi dell&#8217;art. 118, terzo comma, Cost.<br /> Il d.l. n. 14 del 2017 ha fissato il quadro generale delle procedure e strumenti pattizi entro il quale lo Stato e le Autonomie territoriali possono collaborare per realizzare interventi congiunti aventi ad oggetto la «sicurezza integrata» &#8211; che presuppone essenzialmente il coordinamento e lo scambio di informazioni tra forze di polizia statali e polizia urbana &#8211; e la «sicurezza urbana» &#8211; definita dalla legge statale come «il bene pubblico che afferisce alla vivibilità  e al decoro delle città , da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l&#8217;eliminazione dei fattori di marginalità  e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità , in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità  e l&#8217;affermazione di pìù elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile [&#038;]Â» (art. 4 d.l. n. 14 del 2017).<br /> Tuttavia, il d.l. n. 14 del 2017 certo non conferisce alle Regioni la possibilità  di legiferare con specifico riferimento alla promozione e organizzazione del coinvolgimento di «gruppi di soggetti residenti nello stesso quartiere o in zone contigue o ivi esercenti attività  economiche» impegnati in attività  di «osservazione, ascolto e monitoraggio» funzionali alla «prevenzione generale» e al «controllo del territorio» (art. 2, commi 2 e 3, della legge regionale impugnata): attività , tutte, inscindibilmente connesse con la funzione di prevenzione dei reati svolta dalle forze di polizia, e assai distanti da quelle espressamente menzionate dal decreto legge, che appaiono invece agevolmente riconducibili alla tutela della &#8220;sicurezza secondaria&#8221;, nell&#8217;accezione sopra precisata.<br /> Il d.l. n. 14 del 2017 prevede, inoltre, che la collaborazione interistituzionale tra Stato, Regioni ed enti locali da esso disciplinata si svolga mediante precise scansioni procedimentali; scansioni in concreto realizzatesi, dopo l&#8217;entrata in vigore del decreto-legge, mediante l&#8217;adozione, con l&#8217;accordo del 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza unificata, delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, in attuazione delle quali è previsto che possano essere stipulati tra singole Regioni (o Province autonome) e lo Stato specifici accordi, i quali a loro volta disciplinano gli interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento. Per la sicurezza urbana, d&#8217;altro canto, il citato decreto-legge attribuisce alla Conferenza Stato-città  ed autonomie locali il compito di adottare &#8211; in coerenza con le menzionate linee generali &#8211; delle linee guida (effettivamente approvate il 26 luglio 2018), alla stregua delle quali possono essere sottoscritti patti per l&#8217;attuazione della sicurezza urbana tra il prefetto e il sindaco (art. 5 d.l. n. 14 del 2017).<br /> La legge regionale impugnata disciplina invece direttamente, al di fuori del quadro istituzionale menzionato, forme di collaborazione tra Stato ed enti locali con il sostegno della Regione, in una materia di esclusiva competenza statale, in cui l&#8217;intervento del legislatore regionale è ammissibile soltanto nel rispetto delle procedure e dei limiti sostanziali stabiliti dal legislatore statale ai sensi dell&#8217;art. 118, terzo comma, Cost. (in senso conforme, sentenza n. 134 del 2004, richiamata poi dalle sentenze n. 322 del 2006 e n. 167 del 2010).<br /> 3.5.- Da tutto ciò consegue la fondatezza della censura, spiegata in via principale dal ricorrente, di illegittimità  costituzionale dell&#8217;intera legge regionale impugnata: e ciò sia con riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., per avere la stessa invaso una sfera di competenza esclusiva statale; sia con riferimento all&#8217;art. 118, terzo comma, Cost., per avere la legge regionale disciplinato forme di coordinamento tra Stato ed enti locali in materia di ordine pubblico e sicurezza, con il sostegno della stessa Regione, al di fuori dei casi previsti dalla legge statale, e con modalità  non consentite da quest&#8217;ultima.<br /> 4.- Resta assorbita la doglianza formulata dalla difesa statale con riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., nonchè quella presentata in via subordinata sugli artt. 1, 2, commi 2, 3 e 4, 3, comma 2, lettera b), 4, comma 1, lettera a), e 5 della medesima legge regionale n. 34 del 2019.<br /> 5.- La presente pronuncia di illegittimità  costituzionale riposa esclusivamente sulla ritenuta invasione, da parte della Regione, delle competenze riservate dalla Costituzione al legislatore statale. Resta ferma naturalmente la possibilità , per la legge statale stessa, di disciplinare il controllo di vicinato, eventualmente avvalendosi del contributo delle stesse Regioni, come possibile strumento &#8211; funzionale a una piena attuazione del principio di sussidiarietà  orizzontale di cui all&#8217;art. 118, quarto comma, Cost. (sentenza n. 131 del 2020) &#8211; di partecipazione attiva e responsabilizzazione dei cittadini anche rispetto all&#8217;obiettivo di una pìù efficace prevenzione dei reati, attuata attraverso l&#8217;organizzazione di attività  di ausilio e supporto alle attività  istituzionali delle forze di polizia. Strumento, quello menzionato, che ben potrebbe essere ricondotto all&#8217;ampia nozione di sicurezza urbana fornita dal d.l. n. 14 del 2017, e che è del resto giÃ  oggetto, nel territorio nazionale, di numerosi protocolli di intesa stipulati dagli Uffici territoriali di Governo con i Comuni.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale della legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell&#8217;ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità ).<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2020.<br /> F.to:<br /> Mario Rosario MORELLI, Presidente<br /> Francesco VIGANÃ’, Redattore<br /> Filomena PERRONE, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2020.</div>
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2020 n.380</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-11-11-2020-n-380/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Oria Settesoldi, Presidente, Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore PARTI:-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Oria Settesoldi, Presidente, Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore PARTI:-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3; nei confronti -OMISSIS- non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>La finalità  del potere di sospensione e di revoca della licenza ex art. 100 del T.U.L.P.S.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Pubblica sicurezza &#8211; gestore del pubblico esercizio &#8211; potere di sospensione e di revoca della licenza ex art. 100 del T.U.L.P.S. &#8211; finalità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La finalità  perseguita dall&#8217;art. 100 del T.U.L.P.S. non è solo quella di sanzionare la condotta del gestore del pubblico esercizio che non abbia adeguatamente affrontato e contrastato situazioni di pericolo per l&#8217;ordine pubblico, ma pìù in generale di prevenire il verificarsi di dette situazioni in futuro, anche a prescindere dalla personale responsabilità  dell&#8217;esercente.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/11/2020<br /> <strong>N. 00380/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00293/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 293 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS- non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</em></strong><br /> del provvedimento in data 16.10.2020 (notificato lo stesso giorno) del Questore di Pordenone recente l&#8217;immediata sospensione dell&#8217;attività  del pubblico esercizio &#8220;BAR -OMISSIS-&#8221; per trenta giorni.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del D.L. 28.10.2020, n. 137;<br /> Relatore &#8211; nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, svolta in videoconferenza con collegamenti da remoto &#8211; il dott. Lorenzo Stevanato e sentiti i difensori delle parti, anch&#8217;essi collegati in videoconferenza;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> Considerato che:<br /> &#8211; il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., stante l&#8217;integrità  del contraddittorio e la completezza dell&#8217;istruttoria, nonchè la mancata enunciazione di cause oppositive ai sensi dello stesso art. 60 c.p.a.;<br /> &#8211; viene impugnato il provvedimento con cui il Questore ha ordinato ex art. 100 T.U.L.P.S. la sospensione, per 30 giorni, dell&#8217;attività  di pubblico esercizio svolta dalla parte ricorrente;<br /> &#8211; la società  ricorrente, titolare del Bar, censura tale provvedimento sotto plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere, sostenendo che l&#8217;episodio di violenza che ha originato l&#8217;intervento sanzionatorio, risoltosi in pochi secondi, non rivelerebbe alcuna colpa in capo alla persona che gestiva il locale in quel momento. Viene inoltre censurata l&#8217;eccessiva durata e la sproporzione della misura inibitoria;<br /> &#8211; il Collegio, tuttavia, anche alla luce delle riprese video depositate in giudizio, ritiene che il provvedimento adottato non sia privo del presupposto: gli elementi acquisiti dal Questore costituiscono circostanze di fatto idonee a sorreggerlo. Si è trattato, infatti, di una rissa, anche se di breve durata e risoltasi in pochi istanti, tra due avventori, uno dei quali (al quale erano stati somministrate bevande alcoliche pur se aveva evidenziato uno stato di palese ebbrezza) è rimasto tramortito a terra, avendo subito lesioni traumatiche violente. Ebbene, nella circostanza la persona che gestiva il bar è rimasta incurante dell&#8217;accaduto e soprattutto ha omesso di chiamare immediatamente le forze dell&#8217;ordine, come sarebbe stato suo dovere, continuando ad attendere alla cassa ed a somministrare bevande agli avventori;<br /> &#8211; giova altresì¬ considerare che la finalità  perseguita dall&#8217;art. 100 del T.U.L.P.S. non è solo quella di sanzionare la condotta del gestore del pubblico esercizio che non abbia adeguatamente affrontato e contrastato situazioni di pericolo per l&#8217;ordine pubblico, ma pìù in generale di prevenire il verificarsi di dette situazioni in futuro, anche a prescindere dalla personale responsabilità  dell&#8217;esercente (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 31/07/2018, n. 4728);<br /> &#8211; discorso diverso va fatto, invece, con riguardo alla durata della misura inibitoria. Sul punto appare fondata la censura di violazione del principio di proporzionalità  in quanto, secondo l&#8217;art. 9, comma 3, della legge 287/1991 &#8220;la sospensione&#038;non può avere durata superiore a quindici giorni&#8221; e tale limite temporale può essere superato dall&#8217;autorità  di p.s. &#8220;quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate&#8221;. Ebbene, esigenze &#8220;particolari&#8221; non emergono dai fatti descritti e non traspaiono nemmeno dal provvedimento che, oltre tutto, non ha minimamente considerato che l&#8217;interessata è priva di precedenti, cioè non è recidiva;<br /> &#8211; in conclusione, il ricorso va accolto limitatamente alla durata eccessiva della sospensione che sarebbe dovuta essere contenuta nella misura di quindici giorni;<br /> &#8211; le spese del giudizio vanno compensate, attesa la fondatezza soltanto parziale del ricorso;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione.<br /> Spese del giudizio compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così¬ deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Oria Settesoldi, Presidente<br /> Manuela Sinigoi, Consigliere<br /> Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore</div>
<p> </p>
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