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	<title>PUBBLICO IMPIEGO Archivi - Giustamm</title>
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	<title>PUBBLICO IMPIEGO Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;illegittimità costituzionale parziale dell&#8217;art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 in materia di tetto salariale dei magistrati.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/89833-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:00:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/89833-2/">Sull&#8217;illegittimità costituzionale parziale dell&#8217;art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 in materia di tetto salariale dei magistrati.</a></p>
<p>&#160; Pubblico impiego &#8211; Magistrati &#8211; Tetto salariale &#8211; Art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 &#8211; Illegittimità costituzionale parziale. La Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/89833-2/">Sull&#8217;illegittimità costituzionale parziale dell&#8217;art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 in materia di tetto salariale dei magistrati.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/89833-2/">Sull&#8217;illegittimità costituzionale parziale dell&#8217;art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 in materia di tetto salariale dei magistrati.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Pubblico impiego &#8211; Magistrati &#8211; Tetto salariale &#8211; Art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 &#8211; Illegittimità costituzionale parziale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> della Repubblica italiana, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell’importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l’individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Amoroso &#8211; Est. Marini</p>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<hr />
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p id="MEA1" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p id="MEA2" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p id="MEA3" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MEE">composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="IA1">ha pronunciato la seguente</p>
<p class="IA2" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="IT">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 23-<em>ter</em>, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214; dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta, nel procedimento vertente tra C. V. e la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 13 novembre 2024, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2024.</p>
<p class="IT"><em>Visti</em> l’atto di costituzione di C. V., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p class="IT"><em>udito</em> nell’udienza pubblica del 9 luglio 2025 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;</p>
<p class="IT"><em>uditi</em> l’avvocato Daniele Granara per C. V. e l’avvocato dello Stato Emanuele Manzo per il Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p class="IT"><em>deliberato</em> nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="FR" style="text-align: center;"><em>Ritenuto in fatto</em></p>
<p class="FT">1.– Con ordinanza del 13 novembre 2024 (reg. ord. n. 231 del 2024), il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 104, quarto comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23-<em>t</em><em>e</em><em>r</em>, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui, nel prevedere un tetto massimo alle retribuzioni dei dipendenti statali, includono in detta soglia anche gli emolumenti corrispondenti alle indennità di mandato elettorale spettanti ai componenti togati eletti negli organi di governo autonomo della magistratura ordinaria e in quelli delle magistrature speciali.</p>
<p class="FT">2.– L’art. 23-<em>ter</em>, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, stabilisce che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, non possa essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.</p>
<p class="FT">L’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, dispone, invece, che il limite massimo retributivo così imposto sia pari a 240.000,00 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.</p>
<p class="FT">3.– Il giudice rimettente afferma di doversi pronunciare sul ricorso in appello presentato da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che ha chiesto la riforma della sentenza 18 giugno 2020, n. 6669, emessa in primo grado dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda. Quest’ultima ha rigettato il ricorso con cui lo stesso magistrato chiedeva di accertare il proprio diritto a percepire il trattamento economico, per l’incarico di componente effettivo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (da ora in avanti, anche: CPGA), ricoperto dal 2013 al 2015, senza le decurtazioni stipendiali effettuate a suo danno in base alle norme censurate, dovute al superamento del “tetto retributivo”. Per effetto del cumulo tra la retribuzione e l’indennità percepita a titolo di componente del CPGA, infatti, il ricorrente del giudizio principale è stato assoggettato al recupero delle somme corrisposte in eccedenza rispetto al limite massimo retributivo, per gli anni 2014 e 2015, ed ha impugnato gli atti con cui se ne è disposta la restituzione.</p>
<p class="FT">4.– Secondo il giudice rimettente le disposizioni censurate, nella parte in cui includono all’interno del “tetto retributivo” anche gli emolumenti corrispondenti alle indennità di mandato elettorale spettanti ai componenti togati eletti negli organi di governo autonomo delle magistrature, lederebbero gli artt. 104, quarto comma, e 108, secondo comma, Cost. In particolare, il giudice <em>a quo </em>le reputa in contrasto con i principi di autonomia e indipendenza della magistratura, con riferimento alla incidenza che potrebbero avere sulla composizione degli organi di governo autonomo, posti a presidio e a tutela dei richiamati valori costituzionali.</p>
<p class="FT">Le norme censurate, invero, nel prevedere un tetto onnicomprensivo alle retribuzioni del pubblico dipendente, produrrebbero l’effetto di azzerare la indennità del mandato elettorale per tutti coloro che, come l’appellante, abbiano raggiunto un trattamento retributivo onnicomprensivo prossimo alla soglia, determinando così l’impossibilità di percepire ulteriori emolumenti, anche se dovuti per lo svolgimento di funzioni rappresentative in organi di governo autonomo, di cui influenzerebbero indirettamente la composizione, violandone la rappresentatività.</p>
<p class="FT">L’effetto determinato dalle norme censurate sarebbe infatti quello di «scoraggiare, se non, in ipotesi estrema, di impedire […] la partecipazione alla competizione elettorale […] di quella specifica categoria di magistrati che, come la parte appellante, avendo raggiunto, nella progressione del rapporto di lavoro il vertice stipendiale, fruiscono già di un trattamento economico prossimo al tetto» e dunque non potrebbero percepire l’ulteriore indennità prevista per lo svolgimento del mandato elettorale.</p>
<p class="FT">Il rimettente ritiene, inoltre, che le disposizioni censurate, assoggettando al limite retributivo l’indennità di funzione, ledano l’indipendenza della magistratura.</p>
<p class="FT">4.1.– Quanto alla rilevanza, il Consiglio di Stato sottolinea il carattere pregiudiziale della questione di legittimità rispetto a quella oggetto del giudizio principale, dal momento che il diritto azionato dall’appellante, volto ad ottenere la restituzione dell’indennità di componente del CPGA che gli è stata prelevata, sarebbe impedito proprio per effetto delle censurate disposizioni.</p>
<p class="FT">5.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.</p>
<p class="FT">Ad avviso della difesa erariale, il presupposto da cui muove l’ordinanza di rimessione sarebbe erroneo poiché le norme censurate, puntuali nell’individuare i destinatari e gli emolumenti da considerare ai fini del computo del massimale retributivo, non determinano distinzioni in base alla tipologia dell’incarico ricoperto, ma rispondono alla generale esigenza di razionalizzare e contenere la spesa pubblica. Non si tratta, infatti, di previsioni «limite» o «eccezion[ali]» rispetto ai regimi più favorevoli riconnessi a funzioni particolari, quanto piuttosto di regole generali che governano il trattamento economico di tutte le categorie di dipendenti pubblici, indipendentemente dal fatto che questi ricoprano ulteriori cariche che contemplino indennità, gettoni o emolumenti. Si riferiscono, cioè, a «retribuzioni o emolumenti comunque denominati» nonché ai «rapporti di lavoro dipendente o autonomo», così da ricomprendere qualsiasi tipo di attività prestata nei confronti di una pubblica amministrazione, ivi compreso lo svolgimento di incarichi onorari. Tali norme avrebbero, poi, un peculiare significato, se riferite alle alte cariche dello Stato, la cui attività va considerata ben oltre l’esclusivo profilo di mera proporzionalità del trattamento retributivo. Ancor più, se si considera che il massimale in esse previsto è comunque adeguato poiché parametrato alle funzioni di una carica di rilievo e prestigio indiscussi, quale è il primo presidente della Corte di cassazione.</p>
<p class="FT">L’Avvocatura ritiene «coerente sul piano sistematico che il “tetto retributivo” colpisca le categorie professionali che godono dei trattamenti economici più elevati», avendo l’impianto normativo censurato proprio lo scopo di porre un limite ai redditi più alti «salvaguardando comunque l’adeguatezza professionale e retributiva della soglia contemplata» (vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 128 e n. 27 del 2022, quest’ultima relativa al tetto stipendiale applicato alla categoria dei dipendenti pubblici che svolgono il servizio di giudici tributari, e la sentenza n. 124 del 2017).</p>
<p class="FT">5.1.– La difesa statale contesta altresì le argomentazioni del rimettente secondo cui il tetto retributivo inciderebbe indirettamente sulla rappresentatività degli organi di autogoverno della magistratura. Sarebbe erroneo definire questo effetto come «indiretto», dal momento che le deduzioni del rimettente sul punto sarebbero del tutto ipotetiche. Ipotetico e non dimostrabile sarebbe l’assunto secondo cui i magistrati di maggiore anzianità, e dunque con retribuzioni più elevate potenzialmente incise dal tetto retributivo, sarebbero dissuasi dal candidarsi per ragioni meramente economiche.</p>
<p class="FT">6.– Si è costituita in giudizio la parte ricorrente nel giudizio principale, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in via principale, inammissibili o, in subordine, fondate.</p>
<p class="FT">In via principale, la difesa della parte afferma che il rimettente si è sottratto al dovere di interpretare la legge in senso costituzionalmente conforme, omettendo di considerare due motivi di appello contro la sentenza del TAR Lazio, che ne ha respinto il ricorso in primo grado, il cui accoglimento avrebbe invece privato di rilevanza le odierne questioni.</p>
<p class="FT">In particolare, la parte privata reputa che la sottoposizione al limite massimo retributivo dell’indennità di membro del CPGA vada esclusa, poiché l’art. 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», avrebbe stabilito che tale limite concerne soltanto gli emolumenti che trovino la propria causa genetica in un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, escludendone quelli originati da servizi prestati a titolo onorario.</p>
<p class="FT">Inoltre, la legge prescriverebbe di considerare tali emolumenti al lordo dei soli contributi previdenziali posti a carico del lavoratore, e non anche di quelli corrisposti dal datore di lavoro (cosiddetto “lordissimo”). Il rimettente avrebbe dunque dovuto adottare una interpretazione costituzionalmente conforme in tale direzione, per effetto della quale il montante rilevante ai fini del “tetto retributivo” sarebbe stato inferiore.</p>
<p class="FT">6.1.– In subordine, il ricorrente nel processo principale chiede che le questioni siano dichiarate fondate per contrasto con i già menzionati artt. 104, quarto comma, e 108, secondo comma, Cost.</p>
<p class="FT">Le norme censurate determinerebbero, infatti, una situazione di disparità tra i magistrati parte del CPGA, dal momento che l’indennità di funzione onnicomprensiva prevista per il suddetto incarico non verrebbe corrisposta a tutti i componenti nella stessa misura, in violazione della rappresentatività dell’organo di governo autonomo.</p>
<p class="FT">7.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa, in cui ha contestato la ricostruzione della parte in ordine al prospettato difetto di rilevanza e alla possibile interpretazione conforme a Costituzione e ha ribadito la non fondatezza delle sollevate questioni.</p>
<p class="FT">8.– Anche la parte privata ha depositato una memoria, riproponendo le ragioni a sostegno dell’inammissibilità delle questioni o, nel merito, per la fondatezza delle stesse.</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="DD" style="text-align: center;"><em>Considerato in diritto</em></p>
<p class="DT">1.– Con ordinanza iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2024, il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23-<em>ter</em>, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, in riferimento agli artt. 104, quarto comma, e 108, secondo comma, Cost.</p>
<p class="DT">Il censurato art. 23-<em>ter</em>, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, stabilisce che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni non possa essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.</p>
<p class="DT">L’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, esso pure censurato, dispone, invece, che il limite massimo retributivo così imposto sia pari a 240.000,00 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.</p>
<p class="DT">Il rimettente conosce in grado di appello del ricorso proposto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato che, dal 2013 al 2015, ha altresì ricoperto l’incarico di membro togato del CPGA, l’organo di governo autonomo della magistratura amministrativa.</p>
<p class="DT">Per effetto del cumulo tra la retribuzione e l’indennità percepita a tale ultimo titolo, il ricorrente nel processo principale è stato assoggettato al recupero delle somme corrisposte in eccedenza rispetto al limite massimo retributivo negli anni 2014 e 2015 e ha impugnato gli atti con cui se ne è disposta la restituzione.</p>
<p class="DT">Il giudice <em>a quo</em> dubita, anzitutto, che l’assoggettamento dell’indennità di membro dell’organo di governo autonomo di una magistratura al limite massimo retributivo sia compatibile con gli artt. 104, quarto comma, e 108, secondo comma, Cost., perché ne risulterebbe compromesso il carattere rappresentativo dell’organo stesso. I magistrati che ricoprono le funzioni direttive, infatti, meglio retribuiti dei più giovani colleghi, non avrebbero interesse a candidarsi alla carica, consci che non potrebbero conseguire l’indennità per essa prevista. A ciò seguirebbe anche uno «svilimento della relativa funzione», le cui prerogative sono poste a tutela non solo del «singolo eletto», ma soprattutto della «stessa istituzione di cui egli fa parte».</p>
<p class="DT">In secondo luogo, il rimettente ritiene che tale regime normativo violi il principio di indipendenza della magistratura amministrativa, di cui all’art. 108, secondo comma, Cost. e, più in generale, della magistratura, di cui agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.</p>
<p class="DT">Vero è che nella parte dispositiva tali ultime norme costituzionali non sono espressamente evocate, ma dalla parte motivazionale appare chiaro che i dubbi del rimettente investono la compatibilità delle disposizioni censurate con il principio di indipendenza della magistratura nel suo complesso. Ciò si evince, in particolare, dai punti 4, 4.1, 4.2, 4.4 e 5 dell’ordinanza di rimessione, nei quali si fa riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., inquadrando la questione relativa all’indipendenza degli organi di autogoverno e alle indennità come profilo particolare del più ampio principio di indipendenza della magistratura.</p>
<p class="DT">2.– Si è costituita nel presente giudizio incidentale la parte privata ricorrente nel giudizio principale, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità delle questioni.</p>
<p class="DT">A suo dire, infatti, il rimettente si sarebbe sottratto al dovere di interpretare la legge in senso costituzionalmente conforme, omettendo di valutare due motivi dell’appello, il cui accoglimento avrebbe privato di rilevanza le odierne questioni.</p>
<p class="DT">In particolare, la parte reputa che la sottoposizione al limite massimo retributivo dell’indennità di membro del CPGA vada esclusa, poiché l’art. 1, comma 471, della legge n. 147 del 2013 avrebbe stabilito che tale limite concerne soltanto gli emolumenti che trovino la propria causa genetica in un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, escludendone quelli originati da servizi prestati a titolo onorifico.</p>
<p class="DT">Inoltre, prescrivendo la legge di considerare tali emolumenti al lordo dei soli contributi previdenziali posti a carico del lavoratore, e non anche di quelli corrisposti dal datore di lavoro (cosiddetto “lordissimo”), il rimettente avrebbe dovuto raggiungere la conclusione sopra indicata adottando una interpretazione costituzionalmente conforme in tale direzione, per effetto della quale il montante rilevante ai fini del “tetto retributivo” sarebbe stato inferiore.</p>
<p class="DT">2.1.– L’eccezione non è fondata.</p>
<p class="DT">Va escluso che rispetto alla disciplina indubbiata sussista uno spazio ermeneutico sufficiente per addivenire a una sua interpretazione che offra un esito costituzionalmente conforme, nel senso prospettato dalla parte privata.</p>
<p class="DT">Anzitutto, l’unica interpretazione «del tutto ragionevole» (sentenza n. 27 del 2022) e realmente plausibile è quella fornita dal giudice <em>a quo</em>, secondo cui è da ricondurre al campo applicativo delle norme censurate ogni prestazione economica, erogata a carico della finanza pubblica a favore di chi abbia costituito un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, ivi comprese quelle conseguite a titolo onorifico. Secondo la scelta operata chiaramente dal legislatore, in sostanza, «[n]on è […] necessario che tutte le prestazioni ricevute siano riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, sicché – una volta instauratosi un siffatto rapporto di lavoro – concorre ad incidere sulla soglia indicata qualunque ulteriore retribuzione o emolumento percepiti, che siano a carico dello Stato, benché essi non siano inquadrabili in altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo» (ancora sentenza n. 27 del 2022). Non si rinvengono sufficienti elementi normativi, pertanto, che – come sostiene la parte privata – consentano di concludere che l’art. 1, comma 471, della legge n. 147 del 2013 debba avere il significato di escludere dalla soggezione al “tetto retributivo” le indennità connesse alla funzione di componente del CPGA.</p>
<p class="DT">Né, d’altro canto, il ricorrente nel processo principale offre adeguati elementi per ritenere che, una volta esclusa la quota di “lordissimo” dagli emolumenti, il limite massimo retributivo (imposto alla parte dall’art. 23-<em>ter</em> del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, per i primi quattro mesi del 2014 e dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, per il periodo successivo) non avrebbe più avuto alcuna applicazione per la parte residua.</p>
<p class="DT">Per i restanti profili, non avendo la parte privata neppure individuato «i motivi “aventi priorità logica”», tra quelli di appello, che il rimettente avrebbe dovuto necessariamente esaminare prima di affrontare il dubbio di legittimità costituzionale (sentenza 88 del 2025), resta fermo che l’ordine di valutazione di tali motivi è affidato alla discrezionalità del giudice e non incide sui profili di ammissibilità delle sollevate questioni (sentenza n. 202 del 2021).</p>
<p class="DT">3.– Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23-<em>ter</em> del d.l. n. 201 del 2011, e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertiti, in riferimento all’art. 104, quarto comma, Cost., non sono fondate.</p>
<p class="DT">Il rimettente ritiene che l’effetto del limite massimo retributivo sarebbe quello di scoraggiare la categoria dei titolari degli uffici direttivi dal candidarsi agli organi di governo autonomo delle magistrature, perché non sarebbe loro garantita, in virtù dell’elevato livello stipendiale, la percezione dell’indennità di funzione prevista dalla legge. Per tale via sarebbe compromesso il carattere rappresentativo dell’organo.</p>
<p class="DT">Al riguardo, è da osservarsi in primo luogo che non emerge dall’impianto costituzionale alcuna esigenza, né in termini di riserva né in termini di <em>favor</em>, alla stregua della quale i titolari degli uffici direttivi, di primo o di secondo grado, debbano trovare necessaria rappresentanza tra i membri elettivi del CPGA.</p>
<p class="DT">Peraltro, il rimettente erra nel ricostruire i profili di rappresentanza delle “categorie”, entro le quali si scompongono al loro interno le magistrature, che assumono rilevanza in questo caso. Per quanto concerne la magistratura amministrativa, infatti, la legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), nel definire i criteri di composizione del CPGA in relazione ai membri togati elettivi, attribuisce rilievo esclusivamente alla distinzione tra magistrati amministrativi di primo e di secondo grado, riservando una quota di seggi agli uni e agli altri. La funzione ricoperta sia presso i Tribunali amministrativi regionali sia presso il Consiglio di Stato dal candidato è perciò priva a tal fine di rilevanza giuridica e a maggior ragione ciò vale con riguardo all’anzianità di servizio, dalla quale (e non dalla funzione) dipende la retribuzione tabellare.</p>
<p class="DT">4.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, in riferimento all’art. 108, secondo comma, Cost. e al principio di indipendenza della magistratura, di cui agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., è fondata.</p>
<p class="DT">4.1.– Va anzitutto premesso che la retribuzione dei magistrati è composta dal trattamento retributivo, fissato su base tabellare in ragione dell’anzianità di servizio, e dalle diverse indennità di funzione, incluse quelle percepite dai magistrati che sono eletti o che partecipano di diritto ai cosiddetti organi di governo autonomo.</p>
<p class="DT">Questa Corte, del resto, ha già rilevato che le indennità di funzione hanno carattere retributivo e, al pari del meccanismo di adeguamento automatico e, più in generale, della retribuzione dei magistrati, rappresentano guarentigie a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, che ammettono deroghe solo in via temporanea ed eccezionale (sentenza n. 1 del 1978; nello stesso senso, sentenze n. 223 del 2012, n. 42 del 1993 e n. 238 del 1990). La disciplina della retribuzione dei magistrati, dunque, ha la finalità di «evitare il mero arbitrio di un potere sull’altro» e il «precetto costituzionale dell’indipendenza dei magistrati […] va salvaguardato anche sotto il profilo economico […] evitando tra l’altro che [i magistrati] siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti degli altri poteri»: principi che «sono confortati dai lavori preparatori della Costituente» (sentenza n. 223 del 2012).</p>
<p class="DT">Il principio di indipendenza della magistratura, del resto, non solo è un connotato strutturale della funzione giurisdizionale, ma è uno degli architravi dello Stato di diritto. Tale modello di Stato, nelle sue manifestazioni più evolute, presuppone, infatti, la distinzione tra la funzione del disporre, attribuita agli organi del circuito democratico-rappresentativo, e quella del provvedere in via amministrativa e del giudicare, attribuita agli organi scelti sulla base del criterio tecnico-attitudinale. La scomposizione del potere pubblico in tali funzioni trova, poi, il suo fattore di ricomposizione nel principio di legalità, che consente di tenere in equilibrio il principio democratico e quello garantistico.</p>
<p class="DT">In questa prospettiva occorre evitare da parte dei diversi poteri dello Stato reciproci condizionamenti impropri, nonché tentativi di esorbitare dal rispettivo ambito funzionale.</p>
<p class="DT">I principi dello Stato di diritto, ai quali sono riconducibili gli istituti a garanzia dell’indipendenza della magistratura, sono, infatti, a fondamento dell’assetto costituzionale della Repubblica e trovano costante e ordinario riscontro nell’ordinamento.</p>
<p class="DT">Non si tratta, dunque, di privilegi corporativi o personali, ma di fondamentali esigenze di garanzia e di equilibrio: equilibrio che spetta anche a questa Corte salvaguardare, preservando una pluralità di istituti che – pur con diversa struttura, configurazione e incisività – hanno espresso o implicito fondamento nella Costituzione a tutela delle magistrature come degli altri poteri dello Stato. Il riferimento è non solo alle guarentigie a tutela dei singoli magistrati, ma anche, ad esempio, alle attribuzioni riservate dalla Costituzione in via diretta al Consiglio superiore della magistratura e in via indiretta agli analoghi organi operanti per le giurisdizioni speciali, all’astratta legittimazione di ogni magistrato a sollevare conflitti interorganici e, quanto agli organi del circuito democratico-rappresentativo, alle previsioni sulle immunità e sulle indennità dei parlamentari, alle riserve di competenza a favore dei regolamenti parlamentari o alle ipotesi di autodichia delle Camere e degli altri organi costituzionali.</p>
<p class="DT">Non potrebbe tuttavia giungersi a una piena comprensione della <em>ratio</em> che sorregge la cura costituzionale verso il principio di indipendenza della magistratura se lo si interpretasse alla stregua di una meccanica applicazione del modello della separazione dei poteri non alimentata da altro scopo che costituire un “dominio riservato” nell’esercizio di determinate funzioni pubbliche. Ben diversamente, nell’impianto disegnato dalla Costituzione il significato della strutturazione di una magistratura indipendente può essere colto solo ponendola primariamente in connessione con la necessità di una piena ed effettiva garanzia dei diritti e degli interessi che le norme dell’ordinamento (a partire da quelle costituzionali) proteggono, sul piano sia individuale che collettivo. Il senso garantistico della riserva di giurisdizione, ad esempio, deperirebbe enormemente se essa non fosse assistita dalla garanzia dell’indipendenza, idonea ad assicurare un esercizio della funzione realmente contraddistinto da terzietà. Acquisisce carattere emblematico, in questo ordine di idee, la soggezione del giudice soltanto alla legge, disposta dall’art. 101, secondo comma, Cost. Se, infatti, anche da tale prescrizione deve trarsi una conferma del principio di indipendenza, allo stesso tempo essa ne fissa il confine («soltanto alla legge»), sostanzialmente individuando nella legge il limite e la ragion d’essere dell’indipendenza stessa.</p>
<p class="DT">Riguardato in questa prospettiva, il principio di indipendenza della magistratura, al pari di altre guarentigie costituzionali (il diritto di difesa, ex art. 24, secondo comma, Cost.; il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, ex art. 25, primo comma, Cost.; le garanzie dell’art. 111 Cost.; il divieto, nell’art. 102, secondo comma, Cost., di istituire giudici straordinari o speciali, eccetera), contribuisce in modo essenziale a determinare il patrimonio di tutele che spettano ai consociati nel loro rapportarsi con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali. In termini più generali, può osservarsi che è il principio personalista, desumibile dall’art. 2 Cost., a illuminare funzionalmente il principio di indipendenza della magistratura.</p>
<p class="DT">Anche la disciplina relativa alla retribuzione dei magistrati non può allora essere sottratta a una valutazione che tenga conto delle proiezioni ordinamentali del principio costituzionale di indipendenza ricostruito nei termini anzidetti, dal momento che il profilo economico difficilmente potrebbe essere considerato avulso, sullo stesso piano normativo, da una congrua ed effettiva garanzia della posizione di indipendenza <em>tout court</em>.</p>
<p class="DT">4.2.– Non è un caso che le guarentigie economiche abbiano avuto e abbiano tuttora una larga diffusione nel diritto comparato. Esse hanno trovato una specifica emersione sin dalla nascita del costituzionalismo, essendo già prevista nel 1787 dalla Costituzione degli Stati Uniti d’America, all’articolo III, sezione 1, la clausola che i giudici debbono godere di «<em>a compensation, which shall not be diminished during their continuance</em><em> in office</em>».</p>
<p class="DT">La Corte Suprema degli Stati Uniti si è più volte espressa sulla richiamata “<em>compensation clause</em>”, includendo l’aspetto retributivo tra le garanzie a tutela della autonomia e dell’indipendenza della magistratura (così United States v. Will, 449 U.S. 200 [1980], O’Malley v. Woodrough, 307 U.S. 277 [1939], Miles v. Graham, 268 U.S. 501 [1925], Evans v. Gore, 253 U.S. 245 [1920]). Corti costituzionali o supreme di altri Paesi hanno espresso principi analoghi, sempre a tutela dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura, nonché in ossequio al principio di separazione dei poteri (così, a titolo esemplificativo, il Tribunale costituzionale federale tedesco ha dato risalto al nesso tra l’esigenza di un’adeguata retribuzione e la tutela costituzionalmente garantita dell’indipendenza del giudice, <em>ex </em><em>multis</em>, pronuncia 5 maggio 2015, BVerfGE 139, 64; ancora, la Corte dei conti greca, con la sentenza n. 4327 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano tagli retroattivi agli stipendi e alle pensioni dei giudici; più di recente, la Corte costituzionale della Repubblica ceca ha ritenuto costituzionalmente illegittime le norme che, pure a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno prorogato il blocco degli stipendi ai magistrati, senza giustificazioni in termini di necessità e proporzionalità, così Pl. ÚS, 5/2024, Pl. ÚS, 15/2022; sulla riduzione alla retribuzione dei magistrati, <em>ex </em><em>multis</em>, Pl. ÚS, 28/13, Pl. ÚS, 12/10, Pl. ÚS 13/08, Pl. ÚS 34/04).</p>
<p class="DT">E gli stessi principi si rinvengono in dichiarazioni o risoluzioni internazionali (così, sempre a titolo di esempio, i <em>Basic </em><em>Principles on the Independence of the Judiciary</em>delle Nazioni Unite del 1985 enunciano all’art. 7 il principio in base al quale «[i]<em>t </em><em>is the duty of each Member State to provide adequate resources to enable the judiciary to properly perform its functions</em>»; così come la <em>Resolution on the Right to a Fair Trial and legal Assistance in Africa</em>, adottata dall’<em>African</em><em> Commission on Human and People’s Rights</em>, nel 1999, connette l’indipendenza della magistratura anche alle retribuzioni dei giudici).</p>
<p class="DT">4.3.– Analoga esigenza di tutela della retribuzione delle magistrature è avvertita a livello eurounitario. In modo molto netto sul punto si è espressa la Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, con la recente sentenza 25 febbraio 2025, in cause riunite C-146/23 e C-374/23, Sad Rejonowy w Bialymstoku, nella quale non solo si è specificato che nella retribuzione dei giudici devono essere «presi in considerazione, oltre allo stipendio ordinario di base, i diversi premi e indennità che essi percepiscono, in particolare a titolo dell’anzianità o delle funzioni loro affidate», ma soprattutto si è escluso che il legislatore possa diminuire in modo stabile quel complessivo trattamento retributivo. In particolare, per la Corte di Lussemburgo sono possibili deroghe in <em>pe</em><em>i</em><em>us</em> del trattamento retributivo dei magistrati, ma affinché siano compatibili con il diritto dell’Unione esse devono soddisfare un certo numero di requisiti. Per ciò che qui interessa, la deroga deve essere «necessaria e strettamente proporzionata al conseguimento [dell’obiettivo di interesse generale], il che presuppone che essa rimanga eccezionale e temporanea».</p>
<p class="DT">Nella stessa prospettiva, la Corte di giustizia ha altresì riconosciuto alle autorità amministrative indipendenti una indipendenza funzionale volta a impedire qualsivoglia forma di influenza diretta o indiretta che possa rischiare di incidere sullo svolgimento delle loro attività (così, <em>ex </em><em>multis</em>, Corte di giustizia dell’Unione europea, quarta sezione, sentenze 2 settembre 2021, causa C-718/18, Commissione europea e 26 luglio 2017, causa C-560/15, Europa way srl e Persidera spa; seconda sezione, sentenza 28 luglio 2016, causa C-240/15, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; grande sezione, sentenza 8 aprile 2014, causa C-288/12, Commissione europea).</p>
<p class="DT">4.4.– Il “tetto retributivo”, come ridefinito dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, ha determinato una riduzione del trattamento economico di alcuni magistrati e, con il trascorrere del tempo e a distanza di oltre un decennio, ha perso definitivamente il requisito della temporaneità richiesto, ai fini della sua legittimità costituzionale ed eurounitaria, dalla giurisprudenza di questa Corte e della Corte di giustizia.</p>
<p class="DT">Come si è visto, l’art. 23-<em>ter</em> del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, aveva ancorato il limite massimo retributivo a un importo parametrato alla retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione. Si era così salvaguardato il «nesso tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro», «anche con riguardo alle prestazioni più elevate» (sentenza n. 27 del 2022). Tale previsione, pur rendendo certo il parametro di riferimento del cosiddetto “tetto retributivo”, non ne quantificava dunque in maniera rigida la soglia.</p>
<p class="DT">In seguito, il censurato art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, ha stabilito che, a decorrere dal 1° maggio 2014, «il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione […] è fissato in euro 240.000,00 annui».</p>
<p class="DT">In sostanza, il legislatore ha dapprima individuato il massimale retributivo agganciandolo alle dinamiche stipendiali dell’alta carica, ma senza incidere su di esse, e ha successivamente ridotto gli emolumenti percepibili dal titolare di tale carica, fissando un limite inferiore a quello precedente.</p>
<p class="DT">È infatti certo che gli emolumenti complessivi spettanti al primo presidente della Cassazione fossero già nel 2014 sensibilmente superiori all’importo di 240.000,00 euro al lordo, visto che l’art. 3 del d.P.C.m. 23 marzo 2012 (Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali) li aveva stimati in euro 293.658,95 al lordo e che tale cifra è stata aggiornata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica 18 marzo 2014, n. 3, recante «Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici – Articolo 1, commi 471 ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014)», la quale ha specificato che, per l’anno 2014, il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione era pari a euro 311.658,53.</p>
<p class="DT">In definitiva, la disposizione censurata ha decurtato il livello retributivo del primo presidente, come di altri magistrati, con la conseguenza, quanto a tutto il personale di magistratura, che è venuta meno la garanzia (fatta salva, invece, dall’art. 23-<em>ter</em> del d.l. n. 201 del 2011, come convertito) in ordine alla preservazione del trattamento economico assicurato dalla legge sia nella sua base sia quanto agli adeguamenti automatici costituzionalmente necessari per proteggerne il potere di acquisto (sentenze n. 223 del 2012 e n. 238 del 1990).</p>
<p class="DT">Peraltro, solo con l’art. 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) si è introdotto un meccanismo di adeguamento dell’importo del cosiddetto “tetto retributivo” all’inflazione, ma senza recupero della svalutazione pregressa.</p>
<p class="DT">Ciò ha comportato che la forbice tra la retribuzione effettiva di 240.000,00 euro ora attribuita al primo presidente della Cassazione e quella virtuale, che gli sarebbe spettata in assenza della norma censurata e per effetto degli adeguamenti previsti dalla legge (in particolare, art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, recante «Provvidenze per il personale di magistratura»), si è ulteriormente allargata.</p>
<p class="DT">4.5.– Questa Corte, nell’escludere l’illegittimità costituzionale dell’estensione al personale di magistratura di misure generali di riduzione della spesa pubblica, ha tuttavia specificato che «[a]llorquando la gravità della situazione economica e la previsione del suo superamento non prima dell’arco di tempo considerato impongano un intervento sugli adeguamenti stipendiali, anche in un contesto di generale raffreddamento delle dinamiche retributive del pubblico impiego, tale intervento non potrebbe sospendere le garanzie stipendiali oltre il periodo reso necessario dalle esigenze di riequilibrio di bilancio» (sentenza n. 223 del 2012).</p>
<p class="DT">Tale regola, che impone una necessaria temporaneità di questo genere di misure ove estese alla magistratura, è condivisa, come chiarito, dal diritto dell’Unione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.</p>
<p class="DT">Nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale che sono state in passato sollevate, quanto al massimale retributivo, con riferimento al principio di indipendenza della magistratura, questa Corte si è pronunciata in un momento in cui non erano ancora maturate ragioni sufficienti, a tre anni dall’entrata in vigore della norma, per ritenere che l’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, avesse illegittimamente compresso in modo permanente, e non solo in via temporanea, il livello retributivo della magistratura, incidendo su quello del primo presidente della Cassazione (sentenza n. 124 del 2017).</p>
<p class="DT">Tale conclusione non può essere ora confermata, a distanza di oltre dieci anni dall’adozione della disposizione censurata e nell’ambito di un contesto normativo e fattuale del tutto differente.</p>
<p class="DT">4.6.– Il “tetto retributivo”, infatti, è stato introdotto nel 2011 in una situazione di instabilità finanziaria di eccezionale gravità, indotta da una allarmante crisi del debito sovrano italiano. Pertanto, tale misura, seppur derogatoria rispetto a molteplici precetti costituzionali, aveva una giustificazione solo se a carattere congiunturale e temporaneo, rispetto ad una situazione del tutto particolare.</p>
<p class="DT">4.7.– Un ulteriore e sopravvenuto profilo di criticità del limite massimo retributivo è rappresentato dall’introduzione di alcune norme che, per specifici soggetti, hanno derogato al carattere generale del “tetto retributivo”. Si tratta, in particolare, dell’art. 34, comma 1, lettera <em>d</em>), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2022, n. 122, che ha previsto a favore dei commissari di Sogin spa un compenso «anche in deroga al limite massimo retributivo»; nonché degli artt. 13-<em>bis</em> e 14 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, che hanno sottratto al “tetto retributivo” i dipendenti delle società pubbliche di rilievo strategico.</p>
<p class="DT">Introducendo disposizioni derogatorie, anziché procedere a una revisione complessiva del limite massimo retributivo, il legislatore non solo ha infranto la natura generalissima, ritenuta da questa Corte di «importanza dirimente» (sentenza n. 124 del 2017), del “tetto retributivo”, ma ne ha confermato irreversibilmente il carattere duraturo, e per nulla transitorio, anche nei confronti dei magistrati.</p>
<p class="DT">In conclusione, il “tetto” di cui all’esaminato art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, in origine costituzionalmente tollerabile in ragione della temporaneità della misura disposta nei confronti del personale di magistratura, si è progressivamente posto in contrasto con la Costituzione una volta «palesata appieno la natura strutturale» della previsione (sentenza n. 178 del 2015), incorrendo in tal modo in una illegittimità costituzionale sopravvenuta, per violazione degli artt. 108, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.</p>
<p class="DT">4.8.– Su un piano più generale, occorre, infine, interrogarsi sulla quantificazione dei risparmi di spesa ottenuti in applicazione della misura.</p>
<p class="DT">Il legislatore, infatti, ha ritenuto di poter conseguire apprezzabili risparmi, prevedendo che il dipendente pubblico non possa trattenere emolumenti a carico della finanza pubblica, pur legittimamente percepiti, oltre il massimale individuato dalla legge e ha disposto che quanto corrisposto in eccesso confluisca presso il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (art. 23-<em>ter</em>, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito).</p>
<p class="DT">Tale previsione, in linea di principio, non è costituzionalmente censurabile, perché «[n]el settore pubblico non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi interessi coinvolti, non sia manifestamente irragionevole» (sentenza n. 124 del 2017).</p>
<p class="DT">Questa Corte ha in effetti già posto in luce (sentenze n. 128 e n. 27 del 2022 e n. 124 del 2017) talune criticità che la disciplina censurata può generare in riferimento a plurimi precetti costituzionali: quali quelli desumibili dall’art. 3 Cost. sulla parità di trattamento; dall’art. 36, primo comma, Cost. sul diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un&#8217;esistenza libera e dignitosa; dall’art. 38, secondo comma, Cost. sul diritto a un’adeguata tutela previdenziale; dall’art. 97 Cost. sul buon andamento della pubblica amministrazione (ancora sentenza n. 124 del 2017).</p>
<p class="DT">Norme poste a garanzia di interessi di rilievo che il legislatore è tenuto a considerare, mentre individua il non irragionevole punto di equilibrio tra essi e la finalità di contenimento della spesa pubblica.</p>
<p class="DT">La disposizione censurata aveva ugualmente superato indenne il controllo di legittimità costituzionale perché si era ritenuto che, alla luce della impellente necessità di contenere la spesa per il personale («un importante aggregato della spesa di parte corrente», sentenza n. 153 del 2015), essa realizzasse un bilanciamento non palesemente incongruo.</p>
<p class="DT">Tuttavia, fin dalla indicata sentenza n. 124 del 2017, questa Corte, nel respingere una censura di illegittimità costituzionale concernente l’omesso computo nella relazione tecnica dei risparmi attesi in forza del “tetto retributivo”, ha avvertito che «le molteplici variabili in gioco precludono una valutazione preventiva ponderata e credibile», rendendone «[l’]impatto quantificabile solo “a consuntivo”».</p>
<p class="DT">È evidente che, specie nella prospettiva della verifica dell’adeguatezza e proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini, il controllo di legittimità costituzionale concernente l’esito del bilanciamento prescelto dal legislatore non può prescindere, in una prospettiva di ampio respiro temporale, dal considerare nel lungo periodo l’effettiva capacità della norma di assolvere, in modo che non sia del tutto marginale, al suo “fine prioritario” di contenere la spesa.</p>
<p class="DT">Questa Corte, a più di dieci anni di distanza dall’introduzione della norma censurata, osserva ora che i dati estraibili dall’andamento del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato non confortano le iniziali attese e aspirazioni del legislatore.</p>
<p class="DT">In particolare, è degno di attenzione che – come risulta dal Rendiconto generale dello Stato per il 2015 &#8211; Conto delle entrate, relativamente al capitolo di entrata del bilancio dello Stato 3512 – nel 2015, vale a dire nella prima annualità di efficacia del limite massimo retributivo, il risparmio di spesa non abbia affatto rispettato le attese, considerato che, a fronte di circa 86 milioni di euro inizialmente previsti, l’importo effettivamente versato nel Fondo è stato soltanto di circa 4,5 milioni di euro. Nemmeno negli anni successivi l’ammontare del risparmio versato si è avvicinato alle cifre previste nel 2015, raggiungendo al massimo 18,9 milioni di euro. Tale linea di tendenza potrebbe anche avvalorare l’ipotesi che i dipendenti pubblici con le retribuzioni più elevate abbiano preferito rinunciare all’assolvimento di incarichi aggiuntivi piuttosto che subire gli effetti del massimale retributivo, con la conseguenza di disperdere l’apporto di elevate professionalità, ma senza realizzare apprezzabili risparmi.</p>
<p class="DT">In termini percentuali, poi, dal 2011 fino al 2024, l’incremento del Fondo in ragione dell’applicazione del “tetto” rispetto all’incremento complessivo annuo dello stesso Fondo non è molto significativo, attestandosi su valori marginali.</p>
<p class="DT">A consuntivo, dunque, va rilevato che i risparmi non si possono più considerare adeguati e proporzionati, in una logica di ragionevole bilanciamento, in relazione ai principi costituzionali che ne vengono sacrificati e considerato che la riduzione del tetto e il mancato adeguamento al tasso di inflazione hanno comportato dopo il 2014 un sacrificio ancora più elevato di tali principi.</p>
<p class="DT">5.– Spetta ora a questa Corte individuare il rimedio al <em>vulnus</em> appena accertato (da ultimo, sentenze n. 78 e n. 7 del 2025 e sentenza n. 208 del 2024).</p>
<p class="DT">In questa prospettiva va rilevato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, nella parte in cui ricomprende nel “tetto retributivo” le indennità di carica per i componenti togati degli organi di governo autonomo, risulterebbe eccedente rispetto alla necessità di sanare il vizio riscontrato, perché il legislatore ha discrezionalità nel determinare quali emolumenti vadano inclusi nella base di calcolo e quali no.</p>
<p class="DT">L’indennità di funzione dei membri degli organi di governo autonomo delle magistrature gode senza dubbio della medesima protezione costituzionale delle retribuzioni dei magistrati, perché l’azione di tali organi preserva l’indipendenza esterna di costoro. Ma rientra nella discrezionalità del legislatore optare per un “tetto” onnicomprensivo, includendo in esso ogni forma di retribuzione, emolumento o indennità, purché, come chiarito, siano preservati il trattamento retributivo dei magistrati e le indennità collegate alle loro funzioni.</p>
<p class="DT">La soluzione prospettata dal giudice <em>a quo</em>, per altro verso, non riuscirebbe a sanare integralmente il <em>vulnus</em> costituzionale, residuando, nel “tetto” fisso determinato dal d.l. n. 66 del 2014, come convertito, una riduzione costituzionalmente illegittima dello stipendio tanto del primo presidente della Corte di cassazione quanto di altri magistrati. Inoltre, è da ritenersi rientrante nella discrezionalità del legislatore stabilire come tale soglia massima debba operare, potendosi legittimamente prevedere tanto un “tetto retributivo” cumulabile con le indennità quanto uno onnicomprensivo, come si è in effetti legislativamente scelto.</p>
<p class="DT">Il solo modo per rimediare al <em>vulnus</em>, considerata la decisione del legislatore di introdurre una soglia massima relativa all’intera pubblica amministrazione senza differenziare per categorie, è, dunque, quello di incidere sulla quantificazione del tetto. Quest’ultimo non può legittimamente comportare, infatti, una duratura diminuzione della retribuzione di alcun magistrato e, a questo fine, deve necessariamente essere commisurato alla retribuzione complessiva del primo presidente della Corte di cassazione, cioè del magistrato in ruolo di livello più elevato, che rappresenta il parametro per l’individuazione del “tetto retributivo” da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari.</p>
<p class="DT">La fissazione di un limite inferiore comporterebbe invero, con la decurtazione del trattamento economico in via definitiva di alcuni magistrati, una violazione degli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.</p>
<p class="DT">Per quanto concerne invece il perimetro soggettivo dell’illegittimità costituzionale della norma in esame, avendo il legislatore adottato una scelta normativa a carattere generale e senza operare alcuna distinzione tra le diverse categorie di lavoratori che ricevono una retribuzione o un compenso dalla pubblica amministrazione, l’annullamento della disciplina scrutinata non può che riguardare tutte le categorie assoggettate al “tetto”. Resta, infatti, nella discrezionalità del legislatore delimitare il perimetro soggettivo del tetto retributivo, articolandolo per categorie o, come in concreto ha fatto, optando per un tetto generale, applicabile all’intera pubblica amministrazione. Tale scelta, di per sé costituzionalmente legittima, non rende percorribile per questa Corte una dichiarazione di illegittimità della norma in relazione soltanto alla categoria dei magistrati, né essa è imposta dal <em>petitum</em> prospettato dal giudice rimettente, che, per giurisprudenza ormai costante (sentenze n. 12 del 2024, n. 221 del 2023 e, da ultimo, n. 83 del 2025), non vincola in tutti i suoi profili questa Corte, tenuta a ripristinare comunque la legalità costituzionale violata. Osta, peraltro, a tale soluzione la circostanza che la disciplina che deriverebbe da un intervento correttivo di questo tipo non andrebbe ancora esente da aspetti antinomici con norme e principi costituzionali. Al riguardo ci si può limitare a osservare che essa non impedirebbe, ad esempio, che i soggetti non appartenenti alla magistratura che svolgono le loro funzioni come componenti dei cosiddetti organi di governo autonomo restino assoggettati al “tetto retributivo”, con la possibile conseguenza che per le stesse funzioni – e a differenza dei componenti magistrati – costoro sarebbero tenuti a non percepire alcun compenso o avere un compenso ridotto, in violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost. Senza considerare i rilievi già formulati da questa Corte sulla problematicità del bilanciamento tra un tetto siffatto e i principi del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.</p>
<p class="DT">Ciò non osta a un successivo intervento del legislatore, che si confronti con le attuali criticità, emerse con il passare del tempo, del limite massimo retributivo, al fine di adottare, nella sua discrezionalità, anche «soluzioni diverse» conseguenti «ad una valutazione ponderata degli effetti di lungo periodo» della disposizione censurata, «in un quadro di politiche economiche e sociali in perenne evoluzione» (sentenza n. 27 del 2022), se del caso individuando percorsi alternativi per conseguire risparmi di spesa nel comparto del pubblico impiego, ad esempio differenziando il tetto per categorie o incrementando il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato attraverso limiti ai compensi ai pubblici dipendenti provenienti da incarichi privati.</p>
<p class="DT">5.1.– In conclusione, l’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, se in origine aveva introdotto una misura costituzionalmente tollerabile in ragione della sua temporaneità, è divenuto progressivamente incostituzionale una volta «palesata appieno la natura strutturale [della previsione]» (sentenza n. 178 del 2015), incorrendo in una illegittimità costituzionale sopravvenuta e ponendosi ora in contrasto con il principio di indipendenza della magistratura, di cui agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.</p>
<p class="DT">Stante la gradualità con la quale si è manifestata la natura strutturale e non temporanea della norma censurata, soltanto ora può considerarsi realmente verificata la sua sopravvenuta illegittimità costituzionale (sentenza n. 50 del 1989).</p>
<p class="DT">5.2.– L’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, va perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo, solo a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella <em>Gazzetta </em><em>U</em><em>fficiale</em> della Repubblica italiana, e senza effetti retroattivi, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell’importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l’individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari.</p>
<p class="DT">Al fine di garantire l’operatività del limite massimo retributivo senza soluzione di continuità, mediante la scelta normativa più adeguata rinvenibile nell’ordinamento, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> della Repubblica non si potrà che far riferimento, allo stato, all’ultimo decreto approvato in attuazione dell’art. 23-<em>ter</em> del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, ovverosia al d.P.C.m. 23 marzo 2012, come integrato dalla richiamata circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3 del 2014, la quale, come detto, ha specificato che, per l’anno 2014, il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione era pari a euro 311.658,53.</p>
<p class="DT">6.– La circostanza che l’illegittimità costituzionale così dichiarata si sia manifestata a partire dalla data indicata non mina la rilevanza della questione, che deve essere valutata con riferimento al momento in cui è stata proposta (sentenza n. 10 del 2015).</p>
<p class="DT">7.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-<em>ter</em> del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, in riferimento all’art. 108, secondo comma, Cost. e, più in generale, al principio di indipendenza della magistratura, di cui agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., non è fondata.</p>
<p class="DT">7.1.– La norma preserva, infatti, i livelli retributivi dei magistrati mediante il rinvio a quello del primo presidente della Corte di cassazione, cioè del più elevato magistrato in ruolo. In questa prospettiva, e secondo quanto sin qui rilevato, la norma non ha determinato alcuna violazione del principio di indipendenza della magistratura.</p>
</div>
<div class="col-md-12">
<p class="MOA1" style="text-align: center;">Per Questi Motivi</p>
<p class="MOA2" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p class="MOT" style="text-align: justify;">1) <em>dichiara</em> la illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> della Repubblica italiana, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell’importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l’individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari;</p>
<p class="MOT" style="text-align: justify;">2) <em>dichiara</em> non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23-<em>ter</em>, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, sollevate, in riferimento all’art. 104, quarto comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l’ordinanza indicata in epigrafe;</p>
<p class="MOT" style="text-align: justify;">3) <em>dichiara</em> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-<em>ter</em>, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 108, secondo comma, Cost. e al principio di indipendenza della magistratura, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p class="MOT" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025.</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to:</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Giovanni AMOROSO, Presidente</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Francesco Saverio MARINI, Redattore</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2025</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/89833-2/">Sull&#8217;illegittimità costituzionale parziale dell&#8217;art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 in materia di tetto salariale dei magistrati.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-diritto-al-compenso-sostitutivo-delle-ferie-non-godute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 10:02:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88349</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-diritto-al-compenso-sostitutivo-delle-ferie-non-godute/">Sul diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute.</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; Ferie non godute &#8211; Omessa presentazione istanza &#8211; Monetizzazione &#8211; Esclusione. Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile. Ove invece il dipendente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-diritto-al-compenso-sostitutivo-delle-ferie-non-godute/">Sul diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-diritto-al-compenso-sostitutivo-delle-ferie-non-godute/">Sul diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Pubblico impiego &#8211; Ferie non godute &#8211; Omessa presentazione istanza &#8211; Monetizzazione &#8211; Esclusione.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile. Ove invece il dipendente abbia avuto la possibilità di fruire delle ferie (e quindi in assenza di una indicazione di senso contrario proveniente dal datore di lavoro), vige il divieto di monetizzazione di cui all’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che pertanto opera laddove il dipendente medesimo non abbia fatto espressa richiesta delle ferie medesime. Laddove, dunque, risulti pacifico che il dipendente, per sua libera scelta abbia espressamente richiesto di non convertire i giorni di licenza ordinaria maturati in licenza straordinaria, ne consegue che, a fronte di tale chiara dichiarazione, egli non possa invocare <i>ex post</i> la monetizzazione dei periodi di ferie maturate e non godute sulla base di cause non imputabili al lavoratore e quindi, come tali, idonee a consentire una deroga al richiamato quadro normativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Poli &#8211; Est. Menichelli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezioneGrande" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione Prima</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Adunanza di Sezione del 24 gennaio 2024</p>
<p class="rigth" style="text-align: justify;">NUMERO AFFARE 00713/2023</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">OGGETTO:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;economia e delle finanze.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- &#8211; contro Ministero dell’economia e delle finanze &#8211; Guardia di finanza &#8211; Centro informatico amministrativo nazionale (C.I.A.N.) &#8211; e nei confronti di -OMISSIS- – per l’annullamento: <i>i)</i> della determina prot. n. 258384/22 del 12 settembre 2022 recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la determina prot. n. 176943 del 16 giugno 2022; <i>ii)</i> della determina prot. n. 176943 del 16 giugno 2022 recante il parziale accoglimento dell’istanza di monetizzazione della licenza ordinaria.</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">LA SEZIONE</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la relazione n. 140146/23 del 10 maggio 2023 con la quale il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull&#8217;affare consultivo in oggetto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Menichelli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dai seguenti provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) determina prot. n.258384/22 del 12 settembre 2022 recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto, in qualità di erede, dalla signora -OMISSIS-, vedova dell’appuntato scelto q.s. della Guardia di finanza -OMISSIS- in data 7 luglio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) determina prot. n. 176943 del 16 giugno 2022 recante il parziale accoglimento dell’istanza di monetizzazione di ferie non godute da parte dell’appuntato scelto -OMISSIS- proposta dalla signora -OMISSIS- in data 14 ottobre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) con istanza del 14 ottobre 2022, la ricorrente ha chiesto al C.I.A.N. la corresponsione economica relativa alla mancata fruizione di giorni 5 di licenza ordinaria relativa all’anno 2019; giorni 45 di licenza ordinaria relativa all’anno 2020; di giorni 11 di licenza ordinaria relativa all’anno 2021, precisando che quei giorni non erano stati fruiti in quanto il militare era cessato dal servizio permanente per inabilità a decorrere dal 22 marzo 2021, giorno del suo decesso. L’evasione di questa richiesta è stata sollecitata dal legale della ricorrente con una nota del 14 febbraio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) con nota del 5 maggio 2022 il C.I.A.N. ha comunicato all’interessata i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) con nota del 17 maggio 2022 il legale della signora -OMISSIS-ha rappresentato di avere avanzato, per conto e nell’interesse di quest’ultima, richiesta di accesso agli atti, riservandosi di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 10 <i>bis</i> della legge n. 241/1990;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) in data 26 maggio 2022 il C.I.A.N. ha comunicato che “<i>per effetto di un autonomo riesame della trattazione è emerso che, qualora il de cuius avesse optato per la fruizione dei giorni maturati e non ancora fruiti al fine di posticipare il collocamento in aspettativa, avrebbe potuto usufruire soltanto di 24 giorni (dal 19 febbraio 2021 al 14 marzo 2021) residuando comunque n. 37 giorni in luogo dei 4 segnalati (…) per i quali si può procedere alla relativa monetizzazione</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) il C.I.A.N., in assenza di osservazioni da parte dell’interessata, ha respinto l’istanza del 14 ottobre 2021 con provvedimento prot. n. 176943/22 del 16 giugno 2022 “<i>limitatamente a n.</i> 5 <i>giorni di licenza ordinaria non fruita nell’anno 2019 e a n. 19 giorni di licenza ordinaria non fruita nell’anno 2020 e n. 11 giorni di analoga concessione per l’anno 2021</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f) avverso detto ultimo provvedimento l’interessata ha presentato ricorso gerarchico, respinto con la determina prot. n.258384/22 del 12 settembre 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. L’interessato ha proposto ricorso straordinario, articolando un solo motivo (esteso da pagina 8 a pagina 12 del gravame).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Con tale motivo lamenta “Violazione di legge, erronea applicazione ed eccesso di potere in riferimento agli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, 14 e 55 del D.P.R. n. 254/1999, 5, comma 8, del decreto legge n.95/2012 e 36 della Costituzione. Irragionevolezza ed illogicità”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Nel corso del procedimento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) in data 23 giugno 2023 il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato la relazione prot. n. 140146/23 del 10 maggio 2023, eccependo l’infondatezza del ricorso sulla scorta della considerazione secondo la quale il defunto “<i>pur avendo maturato al 19 febbraio 2021 (data di inizio del periodo di aspettativa) 5 giorni di licenza ordinaria relativa all’anno 2019, 45 relativi al 2020 e 7 giorni riferiti all’anno 2021, non ha chiesto di fruire delle ferie prima di essere collocato in aspettativa (…) per cui non può ritenersi che il mancato godimento delle stesse sia stato indipendente dalla sua volontà. Infatti, l’interessato non ha fruito dei giorni di licenza ordinaria maturati per una sua libera scelta, avendo esplicitamente richiesto di non convertire gli stessi in licenza straordinaria e manifestando, di fatto, la volontà di non fruirne”. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla base di tali elementi, e alla luce della normativa vigente in tema di monetizzazione dei periodi di ferie non fruite, l’Amministrazione resistente deduce che la scelta operata dal militare non sia tale da permetterne la riconducibilità a una delle ipotesi di deroga nel tempo individuate dalla giurisprudenza, quali indifferibili esigenze di servizio ovvero ragioni non afferenti alla volontà del dipendente o alla capacità organizzativa del datore di lavoro;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) in risposta alla nota presidenziale del 25 ottobre 2023, il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota prot. n. 0010404/24 del 12 gennaio 2024, ha richiamato la sentenza n. 577/2023 del T.a.r. Basilicata secondo la quale “<i>al deducente è stata data facoltà, anteriormente al collocamento in aspettativa, di fruire delle ferie già maturate a quel tempo, e, come risulta dagli atti, lo stesso ha liberamente e scientemente scelto di non farlo</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Alla adunanza del 24 gennaio 2024 l’affare è stato deciso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il ricorso è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. La censura di violazione della legge, eccesso di potere, irragionevolezza e illogicità è inaccoglibile poiché il provvedimento impugnato contiene l’esplicitazione chiara e univoca della ragione posta a fondamento del diniego di monetizzazione delle ferie, ossia la riconducibilità della loro mancata fruizione non ad esigenze di servizio ma a una libera scelta operata dall’appuntato Zaami, il quale non ha presentato l’istanza per il loro godimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato – in linea con la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 95 del 2016) e quella della Corte di giustizia (prima sezione, sentenza 25 giugno 2020, C-762/18 e C-37/19) – è ormai consolidata nel senso di ritenere che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile (Cons. Stato, sez. I, 3 luglio 2023, n. 982; sez. II, 30 marzo 2022, n. 2349, sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, e 21 marzo 2016, n. 1138).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ove invece il dipendente abbia avuto la possibilità di fruire delle ferie (e quindi in assenza di una indicazione di senso contrario proveniente dal datore di lavoro), vige il divieto di monetizzazione di cui all’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che pertanto opera laddove il dipendente medesimo non abbia fatto espressa richiesta delle ferie medesime (Cons. Stato, sez. I, 3 luglio 2023, n. 982; sez. II, 30 marzo 2022, n. 2349, sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047, e 2 marzo 2020, n. 1490).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. Nel caso di specie, è pacifico che il militare, per sua libera scelta (v. dichiarazione dell’interessato 18 febbraio 2021, versata al fascicolo d’ufficio), abbia espressamente richiesto di non convertire i giorni di licenza ordinaria maturati in licenza straordinaria e che, a fronte di tale chiara dichiarazione, l’odierno ricorrente non possa invocare <i>ex post</i> la monetizzazione dei periodi di ferie maturate e non godute sulla base di cause non imputabili al lavoratore e quindi, come tali, idonee a consentire una deroga al richiamato quadro normativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. A tanto consegue il rigetto del ricorso.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esprime il parere che il ricorso sia dichiarato infondato.</p>
<table class="sottoscrizioniCon" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Sandro Menichelli</td>
<td>Vito Poli</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>in tema di selezione per l’attribuzione dell’incarico temporaneo di Dirigente medico di una struttura complessa</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-selezione-per-lattribuzione-dellincarico-temporaneo-di-dirigente-medico-di-una-struttura-complessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 14:01:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87483</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-selezione-per-lattribuzione-dellincarico-temporaneo-di-dirigente-medico-di-una-struttura-complessa/">in tema di selezione per l’attribuzione dell’incarico temporaneo di Dirigente medico di una struttura complessa</a></p>
<p>Dr. R. Genovese Pres. Dr. S. Napolitano Est. 1. Pubblico impiego – organizzazione e funzionamento di ASO e ASL –è atto di macro-organizzazione di diritto privato 2. Pubblico impiego &#8211; intervento del giudice ordinario &#8211; è limitato alla violazione di un diritto soggettivo perfetto del lavoratore / 3. Pubblico impiego</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-selezione-per-lattribuzione-dellincarico-temporaneo-di-dirigente-medico-di-una-struttura-complessa/">in tema di selezione per l’attribuzione dell’incarico temporaneo di Dirigente medico di una struttura complessa</a></p>
<p>Dr. R. Genovese Pres.</p>
<p>Dr. S. Napolitano Est.</p>
<hr />
<p>1. Pubblico impiego – organizzazione e funzionamento di ASO e ASL –è atto di macro-organizzazione di diritto privato</p>
<p>2. Pubblico impiego &#8211; intervento del giudice ordinario &#8211; è limitato alla violazione di un diritto soggettivo perfetto del lavoratore /</p>
<p>3. Pubblico impiego / incarico di dirigente medico del ssn / non configura svolgimento di mansioni superiori</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. In tema di organizzazione delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e delle ASL, l’art.3 del Dlgs n.502/1992 ne affida l’organizzazione e il funzionamento ad “atto aziendale di diritto privato”, adottato dal Direttore generale nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. La giurisprudenza di legittimità – Cass.SS.UU., 4 luglio 2014, n.15304; e più recentemente, Cass.SS.UU. 8 luglio 2019, n.18262 – qualifica l’atto aziendale come atto di macro-organizzazione di diritto privato, ritenendo che per le Aziende sanitarie, le speciali disposizioni del Dlgs n.502/1992 contengano una deroga alle previsioni dettate dal Dlgs n.165/2001 per le Amministrazioni Pubbliche in genere, in coerenza con l’assetto aziendalistico-imprenditoriale che si è voluto conferire, con scopi di maggiore efficienza, agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In assenza di violazione di norme imperative, le speciali regole procedurali previste con il regolamento interno, oltre che i generali vincoli per le Pubbliche Amministrazioni posti dal Dlgs n.165/2001 nell’esercizio del potere privatistico di organizzazione e gestione del personale (ad. esempio i vincoli e i limiti posti nel disciplinare il conferimento di incarichi dirigenziali, tenuto conto anche delle innovazioni introdotte più in generale dal Dlgs n.150/2009) rendono possibile un intervento del Giudice solo quando dal superamento di esse derivi la violazione di un diritto soggettivo perfetto del lavoratore, ma, nel caso in esame, atteso che il ricorrente ha regolarmente partecipato alla procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale temporaneo insieme all’altro candidato, che a lui è stato preferito in una valutazione comparativa, non è dato individuare alcuna lesione di diritti soggettivi del ricorrente, sotto questo specifico profilo con la conseguenza che le doglianze espresse sul punto, appaiono del tutto destituite di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La sostituzione nell&#8217;incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale (ai sensi dell&#8217;art. 18 CCNL dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000, biennio economico, art. 8 CCNL 22.2.2001, art. 38, co. 4, CCNL 10.2.2004 e art. 11, ccnl 3.11.2005) non si configura come svolgimento di mansioni superiori in quanto avviene nell&#8217;ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.</p>
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        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-selezione-per-lattribuzione-dellincarico-temporaneo-di-dirigente-medico-di-una-struttura-complessa/?download=87484">20230407_143526</a> <small>(826 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-selezione-per-lattribuzione-dellincarico-temporaneo-di-dirigente-medico-di-una-struttura-complessa/">in tema di selezione per l’attribuzione dell’incarico temporaneo di Dirigente medico di una struttura complessa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sul principio di esclusività in materia di pubblico impiego.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-esclusivita-in-materia-di-pubblico-impiego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 12:40:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-esclusivita-in-materia-di-pubblico-impiego/">Sul principio di esclusività in materia di pubblico impiego.</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; Principio di esclusività &#8211; Art. 98 Cost. &#8211; Incarichi extraistituzionali &#8211; Natura eccezionale &#8211; Autorizzazione &#8211; Ipotesi. Il principio di esclusività, che caratterizza la condizione del dipendente pubblico, si sostanzia, ai sensi dell’art. 98 Cost., nel dovere di dedicare interamente all&#8217;ufficio la prestazione lavorativa senza disperdere le</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-esclusivita-in-materia-di-pubblico-impiego/">Sul principio di esclusività in materia di pubblico impiego.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Pubblico impiego &#8211; Principio di esclusività &#8211; Art. 98 Cost. &#8211; Incarichi extraistituzionali &#8211; Natura eccezionale &#8211; Autorizzazione &#8211; Ipotesi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il principio di esclusività, che caratterizza la condizione del dipendente pubblico, si sostanzia, ai sensi dell’art. 98 Cost., nel dovere di dedicare interamente all&#8217;ufficio la prestazione lavorativa senza disperdere le proprie energie in attività esterne ed ulteriori rispetto al rapporto di impiego; di conseguenza, ogni incarico extraistituzionale deve essere considerato eccezionale rispetto allo status di pubblico impiegato e, come tale, suscettibile di autorizzazione solo quando ricorrano limitate ipotesi tipiche, rispetto alle quali sia stata espressamente ammessa la deroga all’ordinario regime di esclusività, sulla base &#8211; per quanto attiene ai militari &#8211; di “<em>disposizioni interne</em> [che] <em>indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell&#8217;interesse del buon andamento della pubblica amministrazione</em>” (art. 896, comma 3, d. lgs. n. 66 del 2010).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Filippi &#8211; Est. Bardino</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 313 del 2021, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anna Maria Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della Difesa &#8211; -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria <i>ex lege</i> in Venezia, San Marco 63;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del silenzio-rifiuto serbato dalla -OMISSIS-di autorizzazione a svolgere un’attività extraprofessionale ai sensi dell&#8217;art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell&#8217;art. 896 del Codice dell&#8217;ordinamento militare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorrente, in -OMISSIS-inoltrava all’Amministrazione la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico – non compreso tra i compiti e i doveri d’ufficio &#8211; di “<i>-OMISSIS-</i>”, da prestare, al di fuori dell’orario di servizio, a favore di un’impresa operante nel settore della -OMISSIS-– come può desumersi dalla <i>brochure</i> allegata alla domanda – secondo uno schema piramidale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Su tale istanza esprimeva parere favorevole il Comandate di corpo; erano invece di segno negativi i pareri rispettivamente dell’autorità gerarchica intermedia (in quanto l’incarico attiene ad un’attività che “<i>non accresce o valorizza il prestigio della Forza Armata, né rappresenta un hobby se non sotto il profilo del mercimonio</i>”) e del -OMISSIS-(“<i>in quanto la durata dell’attività in questione non è determinata nel numero delle giornate settimanali e nelle ore giornaliere che il -OMISSIS-intende dedicare allo svolgimento dell’attività extra-professionale</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nessuna ulteriore determinazione espressa veniva in seguito adottata dall’Amministrazione nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con la presente impugnazione, il ricorrente censura il silenzio serbato sulla propria istanza, rilevando che l’attività extraprofessionale per la quale ha richiesto l’autorizzazione, di incaricato occasionale alle vendite, sarebbe stata pienamente compatibile con i requisiti all’uopo previsti dagli artt. 894 e ss. del d. lgs. n. 66 del 2010, come sostituiti dall&#8217;art. 4, comma 1, lett. <i>b),</i> del d. lgs. n. 248 del 2012.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Costituitosi in giudizio, il Ministero della Difesa ha prodotto documenti oltre ad una breve relazione, successivamente integrati, in adempimento -OMISSIS-, da ulteriori documenti e da una più ampia relazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Chiamata alla pubblica udienza del 6 ottobre 2021, la causa veniva infine trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il ricorso è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve essere premesso che l’art. 896 del d. lgs. n. 66 del 2010, prevede, nel comma 1, che “<i>i militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall&#8217;amministrazione di appartenenza</i>”. Il successivo comma 4, stabilisce che, in materia di autorizzazione di attività extraprofessionali dei militari, trova applicazione, in quanto compatibile, l&#8217;“<i>articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A sua volta, l’art. 53, comma 10, secondo periodo, del d. lgs. n. 165 del 2001, applicabile in virtù del richiamo ad esso rivolto dal citato art. 896 del d. lgs. n. 66 del 2010, prevede che “<i>l&#8217;amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa</i>”; lo stesso comma 10, nell’ultimo periodo, prescrive che “<i>decorso il termine per provvedere, l&#8217;autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vertendosi nella fattispecie di un incarico retribuito conferito da un’impresa privata (soggetto quindi estraneo alla pubblica amministrazione) e risultando ampiamente decorso (già al momento della notificazione dell’atto introduttivo) il termine di trenta giorni entro il quale il Ministero avrebbe dovuto pronunciarsi, il silenzio, sin qui serbato, va qualificato come rigetto e non come mera inerzia, sicché la richiesta di autorizzazione si deve intendere respinta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Nel merito, le ragioni declinate dal ricorrente, al fine di contestare il diniego così oppostogli, non sono meritevoli di favorevole apprezzamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va ricordato, in merito, come il principio di esclusività, che caratterizza la condizione del dipendente pubblico, si sostanzi, ai sensi dell’art. 98 Cost., nel dovere di dedicare interamente all&#8217;ufficio la prestazione lavorativa senza disperdere le proprie energie in attività esterne ed ulteriori rispetto al rapporto di impiego; di conseguenza, ogni incarico extraistituzionale deve essere considerato eccezionale rispetto allo <i>status</i> di pubblico impiegato e, come tale, suscettibile di autorizzazione solo quando ricorrano limitate ipotesi tipiche (in senso analogo, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 187 del 2017), rispetto alle quali sia stata espressamente ammessa la deroga all’ordinario regime di esclusività, sulla base &#8211; per quanto attiene ai militari &#8211; di “<i>disposizioni interne</i> [che] <i>indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell&#8217;interesse del buon andamento della pubblica amministrazione</i>” (art. 896, comma 3, d. lgs. n. 66 del 2010).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dette disposizioni, adottate per il personale militare con circolare del Ministero della Difesa del -OMISSIS-, ammettono l’esercizio di attività extraprofessionali retribuite a condizione che le stesse siano compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio; siano svolte al di fuori dell’orario di servizio; siano effettuate senza carattere di continuità ed assiduità nonché senza eccessivo impegno temporale, in modo tale da non pregiudicare la capacità lavorativa ed il rendimento in servizio del militare; siano meramente isolate e saltuarie ovvero consistano in prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo (p. 4).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali condizioni non risultano soddisfatte nel caso esaminato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come posto in evidenza nella relazione prodotta in esito alle disposizioni istruttorie formulate dal Collegio nella citata -OMISSIS-, l’istanza del ricorrente non consente in effetti di determinare l’entità (in termini di durata e di orario) dell’attività di vendita che il militare intende esercitare, così da precludere ogni doverosa valutazione in merito ai prescritti requisiti di saltuarietà e occasionalità dell’impegno extraprofessionale nonché al possibile pregiudizio a carico del rendimento in servizio. Altrettanto indeterminato è il compenso presunto, ciò che non consente di verificarne l’incidenza rispetto alla retribuzione in godimento, così da accertare l’effettiva consistenza economica ed organizzativa dell’attività e verificarne l’eventuale prevalenza (in sé vietata) rispetto al servizio. L’esercizio dell’attività di vendita richiederebbe, infatti, l’apertura della partita IVA e la conseguente istituzione di una posizione fiscale non marginale, cosa che appare incompatibile con il suo esercizio saltuario e puramente occasionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A ciò aggiungasi come la stessa forma di partecipazione alla rete di vendita, prospettata dal ricorrente, possa essere fondatamente ricondotta ad un meccanismo di tipo piramidale, il quale tuttavia andrebbe ritenuto vietato, per contrasto con le norme imperative introdotte al riguardo dalla legge n. 173 del 2005 (“<i>Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per le considerazioni che precedono, il ricorso, proposto avverso il diniego tacito opposto alla richiesta del militare, deve essere respinto, non ravvisandosi le condizioni che, sulla base della citata circolare del -OMISSIS-oggetto della domanda del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Le spese possono essere compensate tenuto conto della particolarità della vicenda scrutinata.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maddalena Filippi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola Bardino, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Filippo Dallari, Referendario</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 5/5/2021 n.3503</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-5-5-2021-n-3503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-5-5-2021-n-3503/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 5/5/2021 n.3503</a></p>
<p>Pres. Severini &#8211; Est. Perotti Sulla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità  inerente al tetto retributivo esteso ai compensi dei giudici tributari. Magistrati &#8211; Giudici tributari &#8211; Trattamento economico &#8211; Tetto retributivo &#8211; Estensione &#8211; Art. 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 e art. 23-ter del decreto-legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-5-5-2021-n-3503/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 5/5/2021 n.3503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-5-5-2021-n-3503/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 5/5/2021 n.3503</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini &#8211; Est. Perotti</span></p>
<hr />
<p>Sulla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità  inerente al tetto retributivo esteso ai compensi dei giudici tributari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Magistrati &#8211; Giudici tributari &#8211; Trattamento economico &#8211; Tetto retributivo &#8211; Estensione &#8211; Art. 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 e art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 &#8211; Violazione degli rtt. 3, 23, 36, 53 e 97 Cost. &#8211; Questione di legittimità  costituzionale &#8211; Rimessione alla Corte costituzionale.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">E&#8217; rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 e dell&#8217;art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, per contrasto con agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 Cost., nella parte in cui estendono l&#8217;istituto del &#8220;tetto retributivo&#8221; anche ai compensi dei giudici tributari che ordinariamente svolgano attività  lavorativa subordinata presso una pubblica amministrazione, finendo in tal modo per tradursi nell&#8217;imposizione unilaterale, da parte dell&#8217;amministrazione beneficiaria dei relativi servizi, della progressiva gratuità  delle relative prestazioni, man mano che la qualità  e quantità  delle stesse vada aumentando.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6756 del 2020, proposto da </p>
<p style="text-align: justify;">Santoro Sergio, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Granara e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, largo Messico, 7; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio <i>pro tempore</i>, nonchè Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, Consiglio di Stato, in persona del Presidente <i>pro tempore</i> e Segretariato generale della Giustizia amministrativa, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono elettivamente domiciliati; </p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 6668/2020, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, del Consiglio di Stato e del Segretariato generale della Giustizia amministrativa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti l&#8217;avvocato Granara e l&#8217;avvocato dello Stato Di Martino;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO E DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, l&#8217;avv. Santoro Sergio, Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, impugnava il provvedimento prot. n. 21643/T.E. del 18 dicembre 2019 del Segretariato generale della Giustizia amministrativa &#8211; Ufficio gestione del bilancio e del trattamento economico e previdenziale, con il quale veniva disposto &#8211; a decorrere dalla mensilità  di gennaio 2020 e sino a quella di dicembre del medesimo anno &#8211; il recupero, nel rispetto del limite massimo retributivo vigente, dei maggiori compensi percepiti (rispetto al limite massimo del c.d. &#8220;tetto stipendiale&#8221;), pari ad euro 31.481,26, in qualità  di giudice tributario negli anni 2015-2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente egli chiedeva l&#8217;accertamento a percepire &#8220;<i>il trattamento economico spettante senza le decurtazioni previste dall&#8217;art. 13 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 1. 23 giugno 2014, n. 89, e dall&#8217;art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 1. 22 dicembre 2011, n. 214 e la condanna dell&#8217;amministrazione al versamento e alla restituzione delle somme illegittimamente recuperate e trattenute, con interessi legali e rivalutazione monetaria</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente rappresentava, a tal fine, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la propria nomina a giudice tributario era avvenuta a seguito di procedura concorsuale per titoli nel 2000 e che il compenso fisso percepito a tale titolo era di euro 249 al mese lordi, oltre la quota variabile sulla produttività , il cui ammontare  quantificato negli atti impugnati;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Segretario generale della Giustizia amministrativa, con atto prot. n. 21643/T.E. del 18 dicembre 2019, comunicato via <i>Pec</i> in pari data del Segretariato generale della Giustizia amministrativa &#8211; Ufficio gestione del bilancio e del trattamento economico e previdenziale, così disponeva:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>Oggetto: Anno 2014 &#8211; Anno 2015 &#8211; Anno 2016 &#8211; Anno 2017 &#8211; Anno 2018 &#8211; Applicazione art. 23 ter, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 &#8211; Art. 13, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Istanza di riesame &#8211; Recuperi, secondo cui a partire dalla prossima mensilità  di gennaio e sino alla mensilità  di dicembre 2020 &#8211; si procedeà , nel rispetto del limite massimo retributivo vigente, al recupero dei maggior compensi pari ad ¬ 31.481,26 (per una rata mensile di ¬ 2.623,44, inferiore al quinto cedibile), percepiti in qualità  di giudice tributario negli anni 2015-2018</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente deduceva, a sostegno delle proprie ragioni, i seguenti motivi di impugnazione:</p>
<p style="text-align: justify;">1) <i>Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 13 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014, e dell&#8217;art. 23-ter, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, anche in riferimento all&#8217;art. 1, comma 489, della 1. n. 147/2013, nonchè dell&#8217;art. 3-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare per irragionevolezza, irrazionalità , illogicità , erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, manifesta ingiustizia, disparità  di trattamento e contraddittorietà . Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 97, 100, 101, comma secondo, 104, comma primo, e 108, comma secondo, Cost</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del ricorrente, giusta il disposto di cui all&#8217;art. 23-<i>ter</i> del d.-l. n. 201 del 2011, i redditi la cui eccedenza, rispetto al limite di euro 240.000 annui, determina il prelievo del <i>quod superest</i> sarebbero esclusivamente quelli conseguiti nell&#8217;ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni. Nel novero di tali redditi non rientrerebbero, per l&#8217;effetto, i compensi percepiti dal ricorrente quale giudice tributario, in quanto <i>munus pubblico</i> che non comporta l&#8217;instaurazione di un rapporto di pubblico impiego nè di lavoro autonomo nei confronti della pubblica amministrazione, trattandosi piuttosto di un rapporto di servizio onorario.</p>
<p style="text-align: justify;">2) <i>Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 13 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014, e dell&#8217;art. 23-ter, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, anche in riferimento all&#8217;art. 1, comma 489, della 1. n. 147/2013, nell&#8217;ipotesi il motivo sub 1) non sia accolto e si ritenga dunque applicabile il divieto</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217; art. 13 del d.-l. n. 66 del 2014 sarebbe stato violato nella parte in cui stabilisce il limite del tetto retributivo nell&#8217;importo ivi &#8220;<i>fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel novero di siffatti contributi previdenziali rientrerebbero esclusivamente quelli a carico del dipendente e non anche quelli a carico del datore di lavoro, che sarebbero in misura di gran lunga</p>
<p style="text-align: justify;">superiore rispetto ai primi (88%). La disposizione, avente carattere eccezionale, non potrebbe essere interpretata in via estensiva di talchè l&#8217;importo da confrontare con il limite di euro 240.000 avrebbe dovuto essere decurtato dell&#8217;importo dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla posizione del ricorrente ed a carico del datore di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il regime del tetto massimo retributivo non avrebbe potuto essere applicato nei confronti del ricorrente in considerazione dell&#8217;antecedenza cronologica degli incarichi dallo stesso ricoperti rispetto alla data del 1° maggio 2014, a decorrere dalla quale il legislatore, giusta il disposto di cui all&#8217;art. 13 comma 1, del d.-l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89), ha fissato in euro 240.000 annui il limite massimo retributivo riferito al primo Presidente della Corte di cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie avrebbe infatti dovuto applicarsi, secondo il ricorrente, in via estensiva e/o analogica, la disposizione derogatoria di cui all&#8217;art. 1, comma 489 della l. n. 147 del 2013 la quale, avuto riguardo ai soggetti già  titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, esonera dall&#8217;applicazione del divieto di cumulo oltre il cd. tetto massimo &#8220;<i>i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente chiedeva pertanto l&#8217;annullamento del citato provvedimento prot. n. 21643/T.E. del 18 dicembre 2019, con accertamento del diritto a percepire il trattamento economico spettante senza le decurtazioni previste e la conseguente condanna dell&#8217;amministrazione alla restituzione delle somme recuperate e trattenute, con interessi legali e rivalutazione monetaria, previo, ove occorrente, annullamento e/o disapplicazione degli atti intervenuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza 18 giugno 2020, n. 6668, il giudice adito respingeva il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale decisione il ricorrente interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:</p>
<p style="text-align: justify;">1) <i>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 13 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 89/2014, e dell&#8217;art. 23-ter, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 214/2011, anche in riferimento all&#8217;art. 1, comma 471, della 1. n. 147/2013; dell&#8217;art. 3-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare per irragionevolezza, irrazionalità , illogicità , erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, manifesta ingiustizia, disparità  di trattamento e contraddittorietà . Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 97, 100, 101, comma secondo, 104, comma primo, e 108, comma secondo, Cost</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">2) <i>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 13 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 89/2014, e dell&#8217;art. 23-ter, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 214/2011, anche in riferimento all&#8217;art. 1, comma 489, della 1. n. 147/2013, nell&#8217;ipotesi il motivo sub 1) non sia accolto e si ritenga dunque applicabile il divieto</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">3) <i>In subordine, illegittimità  derivata per illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 13 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 89/2014 e dell&#8217;art. 23-ter, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 214/2011, in relazione agli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97,100,101,104,108 e 117, comma primo, Cost</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">4) <i>Illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23-ter, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 214/2011, dell&#8217;art. 1, comma 471, della 1. n. 147/2013, come modificato dall&#8217;art. 13, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 89/2014, dell&#8217;art. 1, comma 472, della 1. n. 147/2013, come modificato dall&#8217;art. 13, comma 2, lett. b), del citato D.L. n. 66/2014, dell&#8217;art. 1, comma 473, della 1. n. 147/2013, come modificato dall&#8217;art. 13, comma 2, lett. c), del citato D.L. n. 66/2014, dell&#8217;art. 1, commi 474 e 475, della 1. n. 147/2013, nonchè dell&#8217;art. 13 del citato D.L. n. 66/2014, per violazione del principio della tutela dell&#8217;affidamento, di cui agli artt. 3 e 117, comma 1, della Cost. e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">5) <i>Illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23-ter, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 214/2011, dell&#8217;art. 1, commi 471, 472, 473, 474 e 475 della 1. n. 147/2013, nonchè dell&#8217;art. 13 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 89/2014, per violazione degli artt. 3,100,101,104 e 108 Cost</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">6) <i>Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 della 1. 2 aprile 1979, n. 97 e dell&#8217;art. 3, comma primo, della 1. 6 agosto 1984, n. 425, dato che la normativa sul tetto stipendiale di euro 240.000 annui incide, rendendolo non operativo, sul meccanismo di adeguamento delle retribuzioni dei magistrati e sulla relativa progressione economica. Illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23-ter, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 214/2011, dell&#8217;art. 1, commi 471, 472, 473, 474 e 475 della 1. n. 147/2013, nonchè dell&#8217;art. 13 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 89/2014, per violazione degli artt. 3,36, 53, 97,100,101,104 e 108 Cost</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">7) <i>Illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23-ter, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 214/2011, dell&#8217;art. 1, commi 471, 472, 473, 474 e 475 della 1. n. 147/2013, nonchè dell&#8217;art. 13 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 89/2014, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">8) <i>Illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23-ter, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 214/2011, e dell&#8217;art. 13 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 89/2014, per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 7 Cost.. Illegittimità  derivata per contrasto con la normativa costituzionale</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti, concludendo per l&#8217;infondatezza del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, a fronte delle risultanze di causa, ritiene sussistere i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza per rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 13 (<i>Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società  partecipate</i>) del d.-l. 24 aprile 2014, n. 66 (<i>Misure urgenti per la competitività  e la giustizia sociale</i>, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 23 giugno 2014, n. 89), anche nel combinato disposto con l&#8217;art. 23-<i>ter </i>(<i>Disposizioni in materia di trattamenti economici</i>), comma 1, del d.-l. 6 dicembre 2011, n. 201 (<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l&#8217;equità  e il consolidamento dei conti pubblici</i>, come convertito dalla 1. 22 dicembre 2011, n. 214), per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso dicasi per le previsioni di cui all&#8217;art. 1, commi 471, 473 e 474 della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i>), dal contenuto analogo.</p>
<p style="text-align: justify;">In base all&#8217;art. 23-<i>ter</i> citato, <i></i><i>Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell&#8217;ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all&#8217;articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell&#8217;applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all&#8217;interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità  di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell&#8217;anno»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le risorse rivenienti dall&#8217;applicazione delle misure di cui alla predetta norma sono annualmente versate al Fondo per l&#8217;ammortamento dei titoli di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 13 del d.-l. n. 66 del 2014 a sua volta dispone, al comma 1, che: <i>A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter [&#038;]  fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò rilevato, ritiene il Collegio, alla luce delle difese dell&#8217;appellante, che &#8211; a prescindere dalle diverse letture dell&#8217;inciso «<i>nell&#8217;ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo»</i> di cui all&#8217;art. 23-<i>ter</i> per individuare, in termini soggettivi, coloro cui si applica il c.d.<i>&#8220;tetto retributivo</i>&#8221; o piuttosto, in termini oggettivi, quali tra gli emolumenti corrisposti da una pubblica amministrazione concorrano a formare il <i>&#8220;tetto&#8221;</i> &#8211; la formulazione onnicomprensiva della norma non consenta, almeno <i>ictu oculi</i>, di escludere dal relativo computo i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni tributarie, pur non apparendo gli stessi qualificabili alla stregua di emolumenti derivanti da <i></i><i>rapporti di lavoro subordinato o autonomo»</i>, perchè afferenti a funzioni ad investitura a titolo onorario, dunque di un <i>tertium genus</i> rispetto alle nominate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò in ragione dell&#8217;art. 11 (<i>Durata dell&#8217;incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento</i>), comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (<i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell&#8217;art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>) (come sostituito dall&#8217;art. 3-<i>bis</i> del d.-l. 30 settembre 2005, n. 203) a mente del quale «<i>La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego»</i>. Sicchè, posto che nemmeno si tratta di <i>lavoro autonomo»</i>, non resterebbe che la qualificazione di lavoro pubblico sotto altra forma: in particolare, a titolo onorario (formula peculiare del settore pubblico, da tempo immemorabile praticata: in particolare, sotto diverse modulazioni, nell&#8217;organizzazione della giurisdizione).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, l&#8217;appellante evidenza come nella realtà  effettuale, in applicazione dell&#8217;indicato <i>&#8220;taglio&#8221;</i>, egli sia stato decurtato di compensi lavorativi altrimenti di sua normale spettanza perchè corrispondenti a prestazioni lavorative effettivamente eseguite in modo continuativo. Il che risulta avvenuto per un importo complessivo lordo di euro 31.481,26 (dunque per una rata mensile lorda di ¬ 2.623,44, inferiore al quinto cedibile), relativo ai compensi per il lavoro prestato quale giudice tributario negli anni compresi tra il 2015 e il 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Corollario temporale dell&#8217;applicazione delle norme restrittive suddette  poi, in via conseguenziale e automatica, la decurtazione dei successivi compensi di giudice tributario anche per tutti gli anni successivi, e senza limiti di tempo. Il che, per la continuatività  del rapporto, appare tuttora in atto e si produrà  fintanto che dureranno le sue funzioni di giudice tributario </p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra dÃ  la concreta evidenza della rilevanza della questione ai fini della decisione di questo giudizio. In effetti la, lamentata dall&#8217;appellante, preclusa corresponsione degli emolumenti superiori al <i>&#8220;tetto&#8221; </i>(la cui applicazione l&#8217;interessato comunque contesta per questo ordine di compensi, e già  in considerazione della detta loro natura), discende in modo pressochè automatico dall&#8217;applicazione alle menzionate disposizioni di legge ove intese, come finora  avvenuto, in senso contrario a quello da lui assunto.</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di enucleare le ragioni che portano a dubitare della legittimità  costituzionale &#8211; in relazione alla fattispecie per cui  causa &#8211; del combinato disposto degli artt. 13 del d.-l. n. 66 del 2014 e dell&#8217;art. 23-<i>ter</i> d.-l. n. 201 del 2011, occorre ricordare l&#8217;assetto normativo in cui si colloca la disciplina contenuta in queste disposizioni, così come descritto dalla sentenza della Corte costituzionale 26 maggio 2017, n. 124, della quale si riportano passaggi rilevanti.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina del limite massimo alle retribuzioni pubbliche (di cui alle disposizioni predette) costituisce invero il paradigma generale cui ricondurre la materia delle attribuzioni economiche della pubblica amministrazione per remunerare i propri dipendenti, e ad essa si deve fare riferimento anche per le previsioni in tema di cumulo tra pensioni e retribuzioni a carico delle finanze pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;">Una tale disciplina, in sostanza, viene fatta iscrivere in un contesto generale di risorse finanziarie pubbliche limitate messo in relazione all&#8217;obiettivo politico-economico del contenimento della spesa pubblica. Queste andrebbero ripartite in maniera congrua, il che avverrebbe sganciandole del tutto, raggiunto un certo livello, dall&#8217;effettività  del sinallagma contrattuale lavorativo del pubblico (ma non: del privato) dipendente: dunque gravando <i>ex lege</i>, e al di fuori di quanto responsabilmente accettato e previsto dal lavoratore all&#8217;atto di costituzione del rapporto lavorativo, di gratuità  delle prestazioni il lavoratore pubblico che abbia, nel complesso dell&#8217;attività  lavorativa pubblica &#8211; non importa di quale quantità  o qualità  &#8211; raggiunto complessivamente l&#8217;imprevisto &#8220;tetto&#8221; lordo (e sempre che non rientri tra le poche eccezioni nominatamente stabilite dalla legge).</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza Corte cost., n. 124 del 2017 afferma testualmente a questo riguardo: &#8220;<i>Il limite delle risorse disponibili</i>&#8221; &#8212; &#8220;<i>immanente al settore pubblico, vincola il legislatore a scelte coerenti, preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, come la parità  di trattamento (art. 3 Cost.), il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità  e alla qualità  del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un&#8217;esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.), il diritto a un&#8217;adeguata tutela previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, &#8220;<i>nel settore pubblico non  precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>In tale ottica, si richiede il rispetto di requisiti rigorosi, che salvaguardino l&#8217;idoneità  del limite fissato a garantire un adeguato e proporzionato contemperamento degli interessi contrapposti. Il fine prioritario della razionalizzazione della spesa deve tener conto delle risorse concretamente disponibili, senza svilire il lavoro prestato da chi esprime professionalità  elevate</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, rileva la sentenza costituzionale, l&#8217;indicazione precisa di un limite massimo alle retribuzioni pubbliche non confligge<i> a priori </i>con i principi richiamati.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, tale disciplina, pur dettata dalla difficile congiuntura economica e finanziaria, trascende la finalità  di conseguire risparmi immediati e si inquadra in una prospettiva di lungo periodo, di talchè la circostanza che la relazione tecnica non computi i risparmi attesi non  di per sè sintomatica dell&#8217;irragionevolezza della norma.</p>
<p style="text-align: justify;">Le molteplici variabili in gioco precludono una valutazione preventiva ponderata e credibile. Nel dibattito parlamentare che portà² all&#8217;approvazione dell&#8217;art. 23-<i>ter</i> del d.-l. n. 201 del 2011, si attribuì alla norma un impatto quantificabile solo &quot;a consuntivo&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa prospettiva va adeguatamente considerato il vincolo di destinazione che la legge assegna alle risorse derivanti dall&#8217;applicazione delle norme censurate, stabilendo la loro destinazione annuale al <i>Fondo per l&#8217;ammortamento dei titoli di Stato</i> (art. 23-<i>ter</i>, comma 4, d.-l. n. 201 del 2011 ed art. 1, comma 474, della l. n. 147 del 2013), appartenente a una contabilità  speciale di tesoreria.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina del limite alle retribuzioni pubbliche si presenta, invero, come una misura di contenimento della complessiva spesa pubblica, analogamente ad altri interventi introdotti in altri Ã mbiti (d.-l. 31 maggio 2010, n. 78, recante <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica</i>, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122; d.-l. 6 luglio 2011, n. 98, recante <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 11; d.-l. 6 luglio 2012, n. 95, recante <i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini</i>, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135; d.-l. 24 aprile 2014, n. 66, recante <i>Misure urgenti per la competitività  e la giustizia sociale</i>, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89; d.-l. 24 giugno 2014, n. 90, recante <i>Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l&#8217;efficienza degli uffici giudiziari</i>, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, sin dalle prime applicazioni, riferibili all&#8217;art. 3, commi 43 e ss., della l. 24 dicembre 2007, n. 244, recante <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>, le disposizioni sui limiti retributivi sono state usualmente affiancate a obblighi di pubblicità  degli incarichi. Il contenimento della spesa, in questa complessiva prospettiva,  visto non come fine in sè, ma in coerenza con altri obiettivi intesi a valorizzare la conoscenza della gestione delle risorse pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina primaria vagliata dalla Corte costituzionale persegue pertanto &#8220;<i>finalità  di contenimento e complessiva razionalizzazione della spesa, in una prospettiva di garanzia degli altri interessi generali coinvolti, in presenza di risorse limitate</i>.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>La non irragionevolezza delle scelte del legislatore si combina con la valenza generale del limite retributivo, che si delinea come misura di razionalizzazione, suscettibile di imporsi a tutti gli apparati amministrativi (sentenza n. 153 del 2015, con riguardo all&#8217;imposizione di tale limite alle autonomie territoriali).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Il limite retributivo, dapprima riferito alle amministrazioni statali, in base all&#8217;art. 3, comma 43, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, recante </i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)<i>, ha via via attratto nella sua orbita anche le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, le autorità  amministrative indipendenti (art. 1, commi 471 e 475, della L. n. 147 del 2013), le società  partecipate in via diretta o indiretta dalle amministrazioni pubbliche (art. 13, comma 2, lettera c, del D.-L. n. 66 del 2014).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Infine, a conferma di tale linea evolutiva della legislazione, il limite massimo retributivo di 240.000 Euro annui  stato esteso anche agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate (art. 9, commi 1-ter e 1-quater della L. 26 ottobre 2016, n. 198, recante </i>Istituzione del Fondo per il pluralismo e l&#8217;innovazione dell&#8217;informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell&#8217;editoria e dell&#8217;emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell&#8217;Ordine dei giornalisti. Procedura per l&#8217;affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale<i>)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta infatti, per la sentenza, di dare un &#8220;<i>tutela sistemica, non frazionata, dei valori costituzionali in gioco&#8221; nel cui &#8220;orizzonte si colloca anche il principio di proporzionalità  tra la retribuzione e la quantità  e la qualità  del lavoro prestato&#8221;</i>, per cui &#8220;<i>il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica la necessità  di una predeterminazione complessiva &#8211; e modellata su un parametro prevedibile e certo &#8211; delle risorse che l&#8217;amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni&#8221; </i>e <i>&#8220;il principio di proporzionalità  della retribuzione alla quantità  e alla qualità  del lavoro svolto deve essere valutato [&#038;] in un contesto peculiare, che non consente una considerazione parziale della retribuzione e del trattamento pensionistico&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, per la sentenza costituzionale, <i>&#8220;il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica la necessità  di una predeterminazione complessiva &#8211; e modellata su un parametro prevedibile e certo &#8211; delle risorse che l&#8217;amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio qui rileva che anche nella presente fattispecie si tratta di un regime restrittivo particolare che concerne i soli lavoratori pubblici e che, pur a parità  di condizioni, li distingue economicamente dai lavoratori privati: per i quali non si impone altrettanto sacrificio remunerativo da &#8220;taglio lineare&#8221;, per il fatto soggettivo che i loro rapporti di lavoro principali sono estranei alla spesa pubblica; e dunque muove dalla giurisprudenza che si  formata, ma considera anche difficile sostenibilità  a lungo termine di un siffatto, comunque oggettivamente discriminatorio tra pari lavoratori, taglio lineare.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, questa disparità  qui assume tratti nuovi e affatto particolari rispetto a quanto vagliato in passato.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui, invero, non si tratta solo di comparare genericamente diverse o simili prestazioni lavorative, e dunque di svolgere una comparazione <i>per categorie</i> soggettive generali: ma di comparare specificamente, in concreto, <i>la medesima</i>, oggettiva, <i>prestazione</i> lavorativa (quella di giudice tributario): la quale, malgrado siffatta <i>identità </i> oggettiva della prestazione, viene diversamente remunerata dallo Stato secondo un criterio discretivo meramente soggettivo; cio a seconda che sia prestata da un lavoratore privato ovvero da un lavoratore pubblico (che ha una retribuzione principale pari o prossima al &#8220;tetto&#8221; indicato): il quale perciò, a differenza di quell&#8217;altro che pur svolge la medesima prestazione, <i>nulla</i> in pratica viene ad essere retribuito per quanto supera il &#8220;tetto&#8221;, mentre l&#8217;altro lo continua in pieno e senza diminuzioni di sorta.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti riguardo a quello <i>stesso</i> lavoro effettivamente svolto di giudice tributario, simile ablazione non  dalla legge praticata (anzi:  <i>a contrariis</i> esclusa) a carico quegli altri soggetti che traggono i primi redditi lavorativi dal lavoro privato o comunque autonomo e però svolgono anch&#8217;essi quel medesimo lavoro di giudice tributario, in ipotesi finanche presso la stessa concreta unità  organizzativa (ufficio, sezione) dove la svolge il magistrato o pubblico dipendente, pur onerato della medesima quantità  e qualità  di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta dunque di un&#8217;evidente disparità  di trattamento: non di situazioni simili, ma della <i>medesima</i> situazione; e questo vale per tutti i giudici tributari che sono pubblici dipendenti (e che, beninteso, sono toccati dal &#8220;tetto&#8221;) rispetto a tutti i giudici tributari che <i>non</i> sono pubblici dipendenti (anche se, beninteso, sarebbero altrimenti toccati dal &#8220;tetto&#8221;). La disparità  non potrebbe essere più chiara e maggiore.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale  qui il tema primario &#8211; e non il solo &#8211; della questione di legittimità  costituzionale che qui si solleva rispetto a più norme della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò non appare &#8220;giustificato&#8221; da altro se non che il lavoro &#8220;principale&#8221;  da un lato di lavoro privato, dall&#8217;altro di lavoro pubblico. Ma nulla impinge circa le energie e risorse personali e i tempi messi a disposizione ed utilizzati dai due lavoratori nello svolgere quel pur medesimo lavoro: che  quanto la Costituzione anzitutto si premura di garantire con le sue norme che qui appaiono violate.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;effetto pratico, pur nel medesimo lavoro,  di discriminare tra i lavoratori soltanto in ragione di una loro &#8220;appartenenza&#8221; soggettiva (cio, in ragione di un fatto del tutto esterno alla loro volontà  e certo imprevedibile all&#8217;atto della costituzione del rapporto lavorativo principale), e dunque delle vicende del rispettivo &#8220;datore di lavoro&#8221;, cio in pratica per fatto altrui: il che contrasta il maturato carattere <i>volontaristico</i> del contratto di lavoro e appare urtare contro la percezione dei valori, dei principi e delle regole dell&#8217;eguaglianza assicurata dall&#8217;art. 3 Cost., sia in sè come in vista della rimozione delle cause di ineguaglianza (art. 3, secondo comma). Qui il legislatore sembra aver proceduto nel senso di introdurre diseguaglianze che prima non c&#8217;erano.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, dal punto di vista del <i>principio solidaristico</i> (art. 2 Cost.), meno ancora una tale discriminazione trova giustificazione riguardo ai <i>doveri inderogabili di solidarietà  [&#038;] economica e sociale»</i>, posti a carico di <i>tutti</i> in relazione alle <i>loro</i> capacità  (economiche: cfr. art. 53 Cost.) ma qui evidentemente portati a carico <i>del solo</i> dipendente pubblico, mentre il lavoratore privato ne viene espressamente affrancato (pur se, quale cittadino, anche lui all&#8217;ultimo ne beneficia), e quale che sia il suo livello di reddito: quasi che la spesa pubblica componga un sistema chiuso, con suoi propri e riservati doveri di solidarietà , anzichè essere un elemento del sistema economico generale, di cui sono pari parte i lavoratori privati come quelli pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo: la discriminazione e la disparità  appaiono aggravarsi solo che si consideri che poi nessun riguardo le norme sospettate pongono alla complessiva capacità  reddituale da lavoro dei soggetti così diversamente trattati: per cui ben può essere che un giudice tributario a lavoro principale &#8220;privato&#8221; abbia già  in origine una capacità  reddituale finanche superiore a quella del pubblico che subisce il &#8220;taglio&#8221;, eppure a differenza di questo nulla abbia a subire in conseguenza delle norme primarie che qui vengono in questione: e abbia solo, <i>uti civis</i>, a beneficiarne.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre la considerazione così esposta, che di suo dÃ  evidenza della lesione del principio di eguaglianza dell&#8217;art. 3 Cost., rileva il Collegio come l&#8217;applicazione delle norme primarie in questione qui  fatta con riguardo non a una prestazione lavorativa secondaria a remunerazione &#8220;fissa&#8221;, ma ad una prestazione la cui remunerazione  dalla legge prevista come variabile in relazione alla misura della quantità  e al livello del lavoro effettuato (art. 13 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne viene che in termini di risultato pratico &#8211; profilo il cui rilievo  essenziale, perchè si versa in un tema economico &#8211; ciò determina in sè una tendenziale, progressiva imposizione della <i>gratuità </i> della prestazione lavorativa effettuata in capo a chi  prossimo, o addirittura ha già  raggiunto, il &#8220;tetto&#8221; retributivo suddetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa situazione genera poi un&#8217;ulteriore disparità  di trattamento, interna alla categoria dei dipendenti pubblici che svolgono un siffatto servizio ulteriore: a seconda che siano o non siano prossimi al (o abbiano raggiunto il) &#8220;tetto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione dunque non si si esaurisce nella <i>gratuità  tendenziale</i> della prestazione lavorativa di giudice tributario, la quale già  ripropone &#8211; come meglio si vedà  &#8211; la capitale questione del contrasto dell&#8217;art. 36 Cost. in termini di <i>proporzionalità </i>. Essa infatti appare rilevare di suo, e in modo accentuato, in termini di <i>progressività  </i>e di <i>irragionevolezza</i> di questa <i>gratuità  tendenziale</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; dato invero ravvisare, alla base di tutto, un nuovo e manifesto contrasto con il principio di ragionevolezza ed eguaglianza, dunque con l&#8217;art. 3 Cost.: perchè dalle indicate comparazioni risulta una <i>gratuità  tendenziale</i> paradossalmente tanto maggiore quanto maggiore  l&#8217;impegno lavorativo, complessivo e settoriale, realmente profuso ed esplicato dal lavoratore a beneficio dell&#8217;amministrazione pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò appare dunque di suo andare in contrasto sia con il principio di ragionevolezza, sia con il principio di eguaglianza, dunque appunto con l&#8217;art. 3 Cost. Ma anche &#8211; in nuove forme e assai più incisive rispetto a quelle di cui alla ricordata sentenza costituzionale &#8211; in contrasto con il principio generale della giusta e &#8211; a parità  (anzi: <i>identità </i>) di condizioni &#8211; pari retribuzione del lavoro (art. 36 Cost.): la quale deriva da regole etiche e sociali oggi stimate universali nei rapporti economico-lavorativi e collegate alla dignità  stessa dell&#8217;uomo, che massimamente si concretizza ed esprime proprio attraverso il lavoro, il suo significativo valore morale e il suo riconoscimento economico: che, essendo produttivo di ricchezza a favore altrui, oltre a conferire dignità  a chi lo svolge  fatto economico generativo e traslativo di valore; e che per questa medesima ragione &#8211; etica, giuridica ed economica &#8211; impone l&#8217;obbligo del compenso a chi ne riceve l&#8217;utilità  e il corrispondente diritto a chi lo offre. Reciprocamente, vale a dire dal lato della remunerazione, il guadagno da lavoro  considerato di prima dignità  rispetto al profitto d&#8217;impresa, al frutto del risparmio, alla rendita.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di principi oggi immanenti a ogni ordinamento civile, tanto da concretizzare &#8211; e già  a livello internazionale &#8211; un riconosciuto <i>diritto fondamentale </i>dell&#8217;uomo: <i>il diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro»</i>  espressamente considerato un <i>diritto dell&#8217;uomo</i> (cfr. art. 23, comma 2, della <i>Dichiarazione Universale dei Diritti Umani </i>dell&#8217;Assemblea generale<i> </i>dell&#8217;ONU, Parigi, 10 dicembre 1948). E qui non  dubbio che, per le ragioni dette, ricorrano per l&#8217;esattamente <i>eguale lavoro»</i> (di più: come detto, si tratta di <i>identico</i> lavoro). Il che comporta, come immediata e naturale conseguenza, che debba davvero sussistere <i>il diritto ad eguale retribuzione»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si verte perciò della violazione non solo dell&#8217;art. 36 Cost., ma anche &#8211; e prima &#8211; del <i>diritto dell&#8217;uomo</i> a tale <i>parità  di retribuzione</i>, riconosciuto al massimo livello internazionale: del che occorre tener conto alla luce dell&#8217;art. 10, primo comma, da solo e in combinato disposto con l&#8217;art. 2 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare dunque già  in questi primi sensi non manifestamente infondato il sospetto di un contrasto delle dette norme primarie con gli articoli 2, 3, 10, 36, 97 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre &#8211; riprendendo quanto accennato &#8211; una tale discriminatoria privazione della proporzionata retribuzione del lavoro va considerata anche nel tempo (sono ormai passati cinque anni dall&#8217;avvio del &#8220;taglio&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti la distinzione, specie se considerata in un così lungo tempo, appare superare il parametro di sostenibilità  dell&#8217;eccezione e appalesarsi per quello che , un&#8217;effettiva discriminazione: il che sembra superare quanto la sentenza costituzionale, come ricordato, riferendosi alla contingenza economica ha chiamato <i>&#8220;tutela sistemica, non frazionata, dei valori costituzionali&#8221;</i>, tale per cui <i>&#8220;il principio di proporzionalità  della retribuzione alla quantità  e alla qualità  del lavoro svolto deve essere valutato [..] in un contesto peculiare&#8221;</i>. Tali considerazioni, invero, facendo riferimento al <i>&#8220;contesto particolare&#8221;</i>, conducono a identificare un termine all&#8217;eccezione al principio di proporzionalità  dell&#8217;art. 36 Cost.: e il lungo tempo ormai trascorso già  ampiamente  indice del superamento di un tale limite.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto questo dunque, in nuove angolazioni rispetto al ricordato precedente, appare in contrasto con l&#8217;art. 36, primo comma, Cost., a mente del quale <i></i><i>Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità  e qualità  del suo lavoro [&#038;]»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; da rammentare che già  di suo la norma costituzionale applica al lavoro il <i>principio di proporzionalità </i>, di generale imperatività  e riferibile a <i>tutti</i> i rapporti di lavoro subordinato. Il principio prescinde dalle preesistenti condizioni economiche soggettive del lavoratore ed  ancorato all&#8217;oggettivo valore economico proprio del singolo lavoro prestato (nella specie concreta, nel <i>quantum</i> stabilito dalle norme di legge sulla proporzionale remunerazione dei giudici tributari, quale che sia il loro lavoro &#8220;principale&#8221;, pubblico o privato, dipendente o autonomo):  dunque collegato al fatto mero dell&#8217;effettiva prestazione personale mediante l&#8217;utilizzazione delle energie lavorative; e non soffre limitazioni o restrizioni &#8211; e soprattutto discriminazioni &#8211; per la circostanza dell&#8217;afferire a un secondo, volontario, lavoro (qual  il <i>lavoro</i> di giudice tributario).</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, a radicale differenza e disparità  dal pari caso di prestazione in cui il giudice tributario sia un lavoratore autonomo (e dunque con manifesta disparità  di trattamento, malgrado il principio di eguaglianza dell&#8217;art. 3 Cost. e il paradigma, evocabile quanto meno per analogia, dell&#8217;indistinta capacità  contributiva dell&#8217;art. 53 Cost. che li eguaglia nei doveri di solidarietà  sociale), nel (solo) caso in cui il giudice tributario sia un pubblico dipendente, il trattamento economico per lo svolgimento delle funzioni <i>onorarie</i>si aggiunge &#8211; ai fini del calcolo del &#8220;tetto&#8221; &#8211; a quello già  percepito come corrispettivo dello svolgimento della sua normale attività  lavorativa. Trattamento che, di suo, ha piuttosto la specifica funzione di remunerare l&#8217;ulteriore, e volontaria, attività  svolta in qualità  di componente di un siffatto organo giurisdizionale, <i>al pari</i> del lavoratore autonomo che svolge quel <i>medesimo</i>, volontario, lavoro aggiuntivo: ma che viene privilegiatamente sottratto a un simile taglio, pur essendo parimenti destinatario e beneficiario degli effetti della spesa pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il trattamento economico dei giudici tributari,  qui ancora il caso di ricordare,  per legge (art. 13 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545) composto da una componente fissa &#8211; calcolata in ragione della posizione in ruolo del magistrato &#8211; e da una variabile: questa va calcolata proporzionalmente al lavoro prestato, cio in base al numero delle sentenze pubblicate.</p>
<p style="text-align: justify;">Stando così le cose, appare chiaro che quanto più elevato  il trattamento economico percepito &#8220;a monte&#8221; dal (solo) pubblico dipendente (eventualità  legata alla sua maggior anzianità  di servizio, ovvero all&#8217;importanza istituzionale dell&#8217;incarico, ovvero a entrambe), tanto più probabile  &#8211; ed  nel caso qui al vaglio &#8211; che il giudice tributario non percepisca in tutto o in parte, alcun compenso per l&#8217;attività  giurisdizionale svolta: a differenza del giudice tributario che, ad esempio, svolge una libera professione (le cui entrate sono artificialmente rese, a questi riguardi, come pari a zero, quali che in realtà  siano).</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora una volta, dunque, appare emergere il contrasto delle dette norme primarie sia con l&#8217;art. 36 Cost., sia anche rispetto all&#8217;art. 3 Cost.: e, in entrambi i casi, sia in sè che nella prospettiva del principio che presiede all&#8217;art. 53 Cost..</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, anche indipendentemente da questa comparazione e dalla disparità  di trattamento che ne deriva (e che vale a distinguere questo caso dai restanti), va comunque considerato che non rispetterebbe la comune logica l&#8217;assumere che la percezione del &#8220;tetto massimo&#8221; varrebbe ad assicurare l&#8217;adeguata retribuzione di <i>tutte</i> le attività  lavorative effettivamente svolte, per quanto considerate e confuse in un coacervo contabile. Invero, ciò equivarrebbe a non dare rilievo alcuno al pur esistente dispendio<i> aggiuntivo</i> di energie per il lavoro <i>aggiuntivo</i>: e assumere &#8211; per poco ragionevole <i>fictio iuris</i> &#8211; che l&#8217;attività  di giudice tributario non <i>direttamente</i> retribuita verrebbe di fatto a non comportare questo dispendio di energie e generare il <i>diritto</i> alla retribuzione; ovvero, a essere in parte &#8220;compensata&#8221; da una quota della retribuzione percepita dal pubblico dipendente quale corrispettivo dell&#8217;attività  lavorativa subordinata ordinariamente svolta, con corrispondente restrizione di quella spettante per il lavoro principale, in disparità , a quel punto, con gli altri esercenti lo stesso lavoro principale: ulteriore profilo di violazione dell&#8217;art. 3 Cost..</p>
<p style="text-align: justify;">Una tale raffigurazione, comunque, urterebbe con la natura reciprocamente diversa e certo non omogenea dei due rapporti di servizio, solo il primo dei quali  <i>optimo iure</i> di lavoro dipendente (ai sensi dell&#8217;art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, «<i>La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego</i>»).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche da quest&#8217;angolazione appare emergere un ulteriore contrasto delle dette norme primarie con l&#8217;art. 3 Cost., in punto di disparità  di trattamento e di violazione del canone generale di ragionevolezza che deve caratterizzare le leggi.</p>
<p style="text-align: justify;">Aspetto decisivo della sospetta incostituzionalità   pertanto la circostanza che &#8211; lungi dal prevedere un limite massimo di retribuzione per l&#8217;attività  lavorativa svolta nell&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione, qual  l&#8217;intento dichiarato del legislatore &#8211; l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto del &#8220;tetto retributivo&#8221; anche ai compensi dei giudici tributari che ordinariamente svolgano attività  lavorativa subordinata presso una pubblica amministrazione in realtà  finisce per tradursi nell&#8217;imposizione unilaterale, da parte dell&#8217;amministrazione beneficiaria dei relativi servizi, della progressiva <i>gratuità  </i>delle relative prestazioni, man mano che la qualità  e quantità  delle stesse vada aumentando.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, se il giudice tributario svolge presso l&#8217;amministrazione di originaria appartenenza funzioni di particolare complessità  e rilievo (ed  questo il caso), tanto più se con elevata anzianità  di servizio, fatalmente non vedà  retribuita, in tutto o in parte, l&#8217;attività  giudicante &#8211; pur se connotata da profonda complessità  tecnica &#8211; svolta presso le Commissioni tributarie e nell&#8217;esclusivo interesse dell&#8217;amministrazione dell&#8217;economia e finanze e della sua giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il che, oltre a contrastare, nella sua assolutezza, con il già  richiamato principio di cui all&#8217;art. 36 Cost., contraddice altresì quello di buon andamento dell&#8217;amministrazione <i>ex</i>art. 97 Cost..</p>
<p style="text-align: justify;">Va ricordato, al riguardo, che per principio generale la legittimità  di una disposizione legislativa, rispetto al parametro dell&#8217;art. 97 Cost., va valutata tenendo conto dei suoi effetti sul buon andamento della pubblica amministrazione complessivamente intesa, non già  di singole sue componenti, isolatamente considerate (così Corte cost., 30 maggio 2008, n. 183).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, invero, la certezza della decurtazione automatica, in tutto o in parte, del trattamento economico riferito all&#8217;attività  svolta quale giudice tributario non può che recare effetti disincentivati: dunque di dissuadere, in prospettiva, proprio i funzionari pubblici di maggiore e migliore esperienza e competenza nel settore giurisdizionale (alieni da potenziali conflitti di interesse di carattere professionale) &#8211; ossia quelli provenienti dai ruoli delle magistrature o dell&#8217;Avvocatura dello Stato di livello apicale o di maggiore anzianità  &#8211; dal chiedere di ricoprire, o dal continuare a ricoprire, quegli uffici onorari: il che comporterebbe la conseguente sottrazione alla giustizia tributaria di siffatte professionalità  e indipendenza, con lesione complessiva della razionalità  amministrativa e del principio di buona amministrazione, di cui all&#8217;art. 97 Cost., applicato al settore e, di riflesso, all&#8217;intero ordinamento posta la centralità  &#8211; anche ai fini dell&#8217;affidamento circa gli investimenti &#8211; della legittimità  del prelievo monetario e dell&#8217;inerente sicurezza giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne verrebbe infatti, come naturale conseguenza, il fatale progressivo ritiro dalla giustizia tributaria delle più alte professionalità  e l&#8217;abbassamento generale della qualità  e dei tempi di quella risposta di giustizia. Il che, a guardare al risultato complessivo per la società , appare risolversi in una nuova irrazionalità  dell&#8217;organizzazione del sistema economico-finanziario e in un <i>vulnus</i> all&#8217;economia nazionale e agli operatori economici. Il sistema economico in tanto  capace di attirare investimenti in quanto l&#8217;ordinamento si mostra capace di offrire, a ogni investitore od operatore, con il <i>diritto al giudice</i> e alla qualità  della risposta di giustizia, imparziali sicurezze e tempestive certezze giuridiche a riguardo a imposizioni tributarie stimabili di sospetta legittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">In questi termini, l&#8217;aver fatto il legislatore ricorso ad un parametro meramente quantitativo con cui modulare il corrispettivo economico del servizio prestato tra le diverse categorie di soggetti chiamati a svolgere le funzioni di giudice tributario (funzioni, va ricordato, essenziali per assicurare l&#8217;effettività  del principio di legalità  e del <i>diritto al giudice</i> riguardo all&#8217;imposizione tributaria, nonchè per l&#8217;assetto complessivo delle finanze pubbliche, e in sè tecnicamente assai complesse e specialistiche, tali cio da richiedere una rilevante preparazione professionale e l&#8217;impegno allo studio delle singole controversie), significa essersi avvalsi di un parametro che &#8211; come detto &#8211; non tiene in conto la rilevanza delle professionalità  acquisite.</p>
<p style="text-align: justify;">Sembra andarsi così contro il principio di responsabilità  personale e lo stesso <i>principio lavorista</i> che l&#8217;art. 1 della Costituzione pone a fondamento della Repubblica: per il quale, come evidenziano autorevoli dottrine, il lavoro rappresenta il «<i>segno distintivo dello sviluppo della personalità  dell&#8217;uomo</i>», «<i>il più idoneo ad esprimere il pregio della persona</i>» con cui socialmente si valuta la posizione da attribuire ai cittadini nello Stato, poichè il lavoro rappresenta non solo uno strumento per il conseguimento di mezzi di sostentamento, ma <i>il tramite necessario per l&#8217;affermazione della personalità »</i>, cio<i>cardine costituzionale per elevare e commisurare la dignità  dell&#8217;uomo»</i>. Negare la &#8220;giusta mercede&#8221; &#8211; espressione di matrice teologica cui da molti si fa risalire il concetto secolare di proporzionata retribuzione &#8211; appare dunque negare il valore stesso del merito acquisito dall&#8217;individuo mediante l&#8217;operosità  attivamente riversata nel lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; poi appena il caso di rammentare che il <i>lavoro</i> a cui si riferisce la formula costituzionale non  limitato al lavoro manuale ma  da intendere nel senso di <i>lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»</i> (art. 35 Cost.) tanto che, come ulteriore autorevole dottrina ha evidenziato, ha valore unitario ed inclusivo perchè rappresenta <i>un titolo di appartenenza alla comunità  nazionale, alla cittadinanza»</i>: e altra autorevole dottrina ha sottolineato che il lavoro  esso stesso il mezzo che consente ai cittadini di partecipare positivamente al soddisfacimento dei bisogni della collettività .</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque tale negazione della prevista retribuzione sembra mortificare siffatti assunti, in pratica imponendo, contro l&#8217;efficienza economica generale, ai componenti di più elevato livello professionale pubblico una retribuzione solo parziale dell&#8217;attività  prestata, se non anche negandola <i>in toto</i>: il che contrasta il principio di eguaglianza sostanziale di cui all&#8217;art. 3 Cost. anche nel senso per cui finisce, in pratica, con l&#8217;assimilare tra loro &#8211;<i>in primis</i> ai fini &#8220;retributivi&#8221; e, dunque, di rilevanza professionale &#8211; posizioni professionali e lavorative (sia pubbliche che private) in realtà  disomogenee e diverse.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, la previsione &#8211; a fianco di un autonomo tetto massimo di &#8220;retribuibilità &#8221; delle funzioni giurisdizionali tributarie (<i>ex</i> art. 1, comma 311, l. 30 dicembre2004, n. 306) &#8211; di un ulteriore limite, onnicomprensivo, di retribuibilità  di qualsiasi pubblica funzione (di cui alle norme qui sospettate di incostituzionalità ) sembra tradursi, per effetto degli automatismi di cui si  detto, nell&#8217;aprioristica equiparazione delle prestazioni professionali rese da magistrati di maggior esperienza e professionalità  rispetto a quelle di giudici privi di tali oggettivi requisiti, e posponendoli a quelli provenienti dalle libere professioni, i cui redditi da lavoro privato non ricadono invece &#8211; come ripetutamente qui sottolineato &#8211; nel perimetro applicativo delle norme qui sospettate di incostituzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Le circostanze evidenziate inducono infine a dubitare della compatibilità  del regime economico/retributivo dei giudici tributari, come conseguente all&#8217;applicazione del combinato disposto degli artt. 13 del d.-l. n. 66 del 2014 e 23-<i>ter</i>, comma 1, del d.-l. n. 201 del 2011, con il principio della pari capacità  contributiva di cui all&#8217;art. 53 Cost..</p>
<p style="text-align: justify;">Appare invero difficile, in aggiunta a tutto quanto già  rilevato, non cogliere in una tale sottrazione della &#8220;giusta mercede&#8221; un prelievo di natura tributaria o comunque a quello assimilabile, vista la pari natura pecuniaria e la pari affluenza del prelievo al bilancio pubblico, dunque alle entrate (o mancate spese) e così alla fiscalità  generale. Una diversa configurazione, si  costretti a considerare, assume i caratteri di una qualificazione meramente nominalistica, perchè detta sostanza delle cose non muta e come tale, infatti,  comunemente percepita.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, va rammentato che (cfr. Corte cost., 10 novembre 2017, n. 236; 6 maggio 2016, n. 96; 30 aprile 2015, n. 70; 23 luglio 2015, n. 178; 4 giugno 2014, n. 154; 12 dicembre 2013, n. 304; 17 dicembre 2013, n. 310; ord. 12 ottobre 2012, n. 233) &#8220;<i>una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che sussistano tali presupposti nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al primo profilo, posto che <i>lex non distinguit</i> riguardo al tempo che la segue (e sono ormai già  ben sei anni dall&#8217;ultima formulazione), la decurtazione disposta in base al combinato disposto delle norme in questione presenta in realtà  carattere permanente e definitivo: come detto, questi elementi caratterizzano come irragionevolmente <i>sine die</i> il limite retributivo introdotto dall&#8217;art. 23-<i>ter</i> del d.-l. n. 201 del 2011, facendone di loro un connotato permanente di un sistema asimmetrico di contribuzione al risparmio di spesa pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Del pari, la mancata retribuzione, in tutto o in parte, dell&#8217;attività  professionale prestata dal giudice tributario, in ragione del raggiungimento del <i>&#8220;tetto stipendiale&#8221;</i>, discende dall&#8217;automatica applicazione di un criterio meramente quantitativo, indifferente rispetto alla quantità  e qualità , e anche alla ponderazione del rendimento del singolo giudice tributario (circostanza dalla quale deve pertanto desumersi che il contestato sopravvenuto &#8220;blocco retributivo&#8221; non faccia seguito, ad esempio, ad un mutamento del rapporto sinallagmatico sottostante la specifica situazione remunerativa incisa dalla novella di legge).</p>
<p style="text-align: justify;">Consegue pertanto la realtà  di una mera decurtazione patrimoniale, dal carattere non temporaneo ma definitivo e permanente: il che qualifica di suo la fattispecie nel novero dei casi di imposizione tributaria anomala ed implicita, secondo l&#8217;insegnamento della giurisprudenza costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussiste infine anche il terzo presupposto, ossia la destinazione delle somme non corrisposte al finanziamento della spesa pubblica, in ragione di quanto previsto dall&#8217;art. 23-<i>ter</i>, comma 4, del d.-l. n. 201 del 2011, a mente del quale «<i>Le risorse rivenienti dall&#8217;applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l&#8217;ammortamento dei titoli di Stato»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Va a questi propositi considerato che comunque una restrizione al trattamento economico che annulli completamente, per chi ha raggiunto il tetto, la retribuzione proporzionale per il servizio svolto nell&#8217;interesse e su impulso dell&#8217;amministrazione (mediante l&#8217;attivazione di apposite procedure concorsuali) potrebbe, a tutto concedere, solo essere temporanea e per breve durata: quando invece la norma  senza fine. Sicchè anche da questo punto di vista la disciplina sospettata, in ragione del prelievo, appare di dubbia costituzionalità  in quanto modificazione permanente.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo, si deve comunque riconoscere (cfr. Corte cost., 23 dicembre 2019, n. 288) che l&#8217;eventuale &#8220;<i>temporaneità  dell&#8217;imposizione non costituisce un argomento sufficiente a fornire giustificazione a un&#8217;imposta, che potrebbe comunque risultare disarticolata dai principi costituzionali</i>&#8220;, di talchè, a maggior ragione, si deve considerare che la definitività  del prelievo fiscale (qui, per di più, in forma occulta, il che contraddice il principio per cui «<i>Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge</i>», di cui all&#8217;art. 23 Cost.) ne rimarchi l&#8217;illegittimità  costituzionale, ove disancorato dai predetti principi (<i>ex</i> artt. 3, 23 e 53 Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">In virtà¹ delle ragioni esposte, e poichè la presente controversia non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione delle delineate questioni di legittimità  costituzionale, il giudizio va sospeso e vanno rimesse alla Corte costituzionale, ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell&#8217;art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 13 del d.-l. n. 66 del 2014 e dell&#8217;art. 23-<i>ter</i>d.-l. n. 201 del 2011, per contrasto con agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 Cost..</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), </p>
<p style="text-align: justify;">visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità  costituzionale, nei termini di cui in motivazione, dell&#8217;art. 13 del d.-l. 24 aprile 2014, n. 66 e dell&#8217;art. 23-<i>ter</i>, comma 1, del d.-l. 6 dicembre 2011, n. 201, nonchè dell&#8217;art. 1, commi 471, 473 e 474 della l. 27 dicembre 2013, n. 147.</p>
<p style="text-align: justify;">Sospende il giudizio in corso e ordina l&#8217;immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Severini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Valerio Perotti, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Federico Di Matteo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Angela Rotondano, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giorgio Manca, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-5-5-2021-n-3503/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 5/5/2021 n.3503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2021 n.1848</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-4-3-2021-n-1848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-4-3-2021-n-1848/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2021 n.1848</a></p>
<p>Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Guarracino Sull&#8217;utilizzo di sostanze stupefacenti quale elemento di esclusione dall&#8217;accesso all&#8217;impiego nel Corpo della Guardia di Finanza. Pubblico impiego &#8211; Accesso al Corpo della Guardia di Finanza &#8211; Bando di concorso &#8211; Utilizzo episodico di sostanze stupefacenti &#8211; Perdita dei requisiti di qualità  e moralità  &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-4-3-2021-n-1848/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2021 n.1848</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Guarracino</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;utilizzo di sostanze stupefacenti quale elemento di esclusione dall&#8217;accesso all&#8217;impiego nel Corpo della Guardia di Finanza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Pubblico impiego &#8211; Accesso al Corpo della Guardia di Finanza &#8211; Bando di concorso &#8211; Utilizzo episodico di sostanze stupefacenti &#8211; Perdita dei requisiti di qualità  e moralità  &#8211; Sussistenza.</div>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sul requisito di partecipazione ai concorsi per il reclutamento nella Guardia di Finanza costituito dal possesso delle qualità  morali e di condotta stabilite per l&#8217;ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria &#8211; vale a dire della &#8220;condotta incensurabile&#8221; prescritta dall&#8217;art. 2, co. 4, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (e, in precedenza, dall&#8217;art. 124 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) &#8211;  prevalente l&#8217;indirizzo secondo il quale il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l&#8217;accesso ad una delle Forze di Polizia, determinato dal consumo personale di droga in età  maggiorenne, risulta congruamente motivato anche in riferimento ad un unico episodio accertato e per droghe non considerate &quot;pesanti&#8221;, riconoscendosi decisivo rilievo al fatto che «<i>l&#8217;utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità , che dello spaccio di queste sostanze si alimenta, e dunque una contiguità  non importa se solo occasionale proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attività  delittuosa la Guardia di Finanza ha il compito specifico di contrastare e reprimere</i>».<br /> La giurisprudenza più recente non ha mancato di rilevare che questo orientamento risulta ora positivizzato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, all&#8217;art. 6, lett. i), del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, il quale adesso stabilisce espressamente che «<i>Sono causa di esclusione dall&#8217;arruolamento anche l&#8217;esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l&#8217;uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti</i>».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: justify;">in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5090 del 2012, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marianna Capizzi ed Antonio Bivona, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Antonino Barletta in Roma, piazza Margana n. 29;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore il Cons. Francesco Guarracino nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2020, svoltasi con modalità  telematica ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, nessuno comparso per le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso in appello il sig.-OMISSIS-ha gravato la sentenza del-OMISSIS-, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS- ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dall&#8217;odierno appellante per impugnare il provvedimento col quale era stato escluso dal concorso per il reclutamento di n. 245 Allievi Finanzieri Ausiliari, indetto con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 96 del 9 dicembre 2003, per difetto delle prescritte qualità  morali e di condotta, essendo stato trovato in possesso di 0,5 grammi di sostanza stupefacente, di tipo hashish, durante un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza in data 4 ottobre 2002.</p>
<p style="text-align: justify;">Hanno resistito all&#8217;appello il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istanza di sospensione della sentenza appellata  stata respinta con ordinanza (-OMISSIS-n. -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive ragioni ed alla pubblica udienza del 24 novembre 2020 la causa  stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello  infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS-, che per il resto ha escluso la ricorrenza del denunciato vizio di difetto di motivazione, ha giudicato che il provvedimento di esclusione impugnato costituisse corretta e puntuale applicazione del bando di concorso e che fosse immune da vizi sotto il profilo del non corretto esercizio della discrezionalità  amministrativa, poichè «<i>[l]a detenzione di sostanza stupefacente, pur se priva di rilevanza penale, denota &#038; un comportamento contrario al modello di irreprensibilità  che deve connotare gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, rispondente al prioritario interesse dell&#8217;Amministrazione a reclutare soggetti di piena ed indiscutibile affidabilità  ed irreprensibilità  che assicurino il corretto adempimento dei compiti propri di istituto</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">Con un unico motivo di gravame, l&#8217;appellante critica la sentenza di primo grado con l&#8217;argomento secondo cui, piuttosto, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato si sarebbe mostrata incline a valutare l&#8217;uso episodico ed isolato di sostanze stupefacenti quale circostanza inidonea a costituire indice rivelatore della perdita definitiva delle qualità  e dei requisiti morali necessari per l&#8217;accesso e la permanenza nei ranghi della Guardia di Finanza, indicando in tal senso quattro precedenti risalenti ad un arco di tempo compreso tra il 2006 ed il 2011, nonchè alcune decisioni di primo grado dell&#8217;epoca.</p>
<p style="text-align: justify;">Sennonchè, sul requisito di partecipazione ai concorsi per il reclutamento nella Guardia di Finanza costituito dal possesso delle qualità  morali e di condotta stabilite per l&#8217;ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria (art. 2, lett.<i>g)</i> e <i>h)</i>, del bando del concorso) &#8211; vale a dire della &#8220;condotta incensurabile&#8221; prescritta dall&#8217;art. 2, co. 4, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (e, in precedenza, dall&#8217;art. 124 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) &#8211;  prevalente l&#8217;indirizzo, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo il quale il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l&#8217;accesso ad una delle Forze di Polizia, determinato dal consumo personale di droga in età  maggiorenne, risulta congruamente motivato anche in riferimento ad un unico episodio accertato e per droghe non considerate &quot;pesanti&#8221;, riconoscendosi decisivo rilievo al fatto che «<i>l&#8217;utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità , che dello spaccio di queste sostanze si alimenta, e dunque una contiguità  non importa se solo occasionale proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attività  delittuosa la Guardia di Finanza ha il compito specifico di contrastare e reprimere</i>» (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. IV, 19 giugno 2019, n. 4151).</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza più recente non ha mancato di rilevare che questo orientamento risulta ora positivizzato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, all&#8217;art. 6, lett. i), del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, il quale adesso stabilisce espressamente che «<i>Sono causa di esclusione dall&#8217;arruolamento anche l&#8217;esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l&#8217;uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti</i>» (cfr. TAR Lazio, sez. Ii <i>ter</i>, 1° luglio 2020, n. 7404, per cui tale previsione dimostra definitivamente il rilievo centrale che, nell&#8217;ordinamento, assumono i profili di condotta tenuti dagli aspiranti all&#8217;immissione nei Corpi di Polizia).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello, dunque, dev&#8217;essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate, in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza dell&#8217;epoca.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020, svoltasi in videoconferenza con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Sabbato, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Frigida, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Cecilia Altavista, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-4-3-2021-n-1848/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2021 n.1848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.690</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-18-1-2021-n-690/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-18-1-2021-n-690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.690</a></p>
<p>Concetta Anastasi, Presidente , Rosa Perna, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Barbara De Marchis e dall&#8217;avvocato Antonio Zimbardi, contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, Pubblico impiego : la perdita del requisito morale conseguente alla condanna superabile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-18-1-2021-n-690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.690</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-18-1-2021-n-690/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.690</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi, Presidente , Rosa Perna, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Barbara De Marchis e dall&#8217;avvocato Antonio Zimbardi,  contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,</span></p>
<hr />
<p>Pubblico impiego : la perdita del requisito morale conseguente alla condanna  superabile solo all&#8217;esito della misura riabilitativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; vigili del fuoco &#8211; annullamento della nomina per perdita del requisito morale -misura riabilitativa &#8211; riacquistato possesso dei requisiti morali &#8211; finalità .</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>L&#8217;istituto della riabilitazione, estinguendo le pene accessorie e gli effetti penali della condanna,  ispirato al principio di prevenzione generale, stimolando il condannato a tenere una buona condotta anche dopo l&#8217;espiazione della pena, rispondendo quindi alla funzione di agevolare il reinserimento del soggetto nella società . La perdita del requisito morale conseguente alla condanna  superabile solo all&#8217;esito della misura riabilitativa, atteso che la riabilitazione vale ad attestare in modo più sicuro il riacquistato possesso dei requisiti morali da parte del condannato, perchè opera sulla base di una valutazione ex post della sua condotta e postula uno specifica pronuncia costitutiva (e non meramente dichiarativa) fondata sulla verifica di prove effettive e costanti di buona condotta.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 18/01/2021<br /> <strong>N. 00690/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 12617/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 12617 del 2019, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Barbara De Marchis e dall&#8217;avvocato Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br /> &#8211; del Decreto n. 20983 del 19/09/2019, con il quale il Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane, ha decretato l&#8217;annullamento della nomina del Vigile del Fuoco -OMISSIS-;<br /> &#8211; di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell&#8217;interesse dell&#8217;odierno ricorrente.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2020 la dott.ssa Rosa Perna;<br /> L&#8217;udienza si svolge ai sensi dell&#8217;art. 25 comma 1 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto dalla circolare n. 22186 del l&#8217;11 novembre 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Considerato che con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento che decretava l&#8217;annullamento della nomina del Vigile del Fuoco dell&#8217;odierno esponente, per mancanza del requisito delle qualità  morali e di condotta di cui all&#8217;art. 5, comma 1, lettera e) del d. lgs. 217/2005, adottato in data 19.9.2019 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4185/2019 del 16.9.2019, il quale, tuttavia, non teneva in alcun conto il provvedimento di riabilitazione, nelle more intervenuto in data 17.4.2019;<br /> &#8211; che con ordinanza collegiale n. 7303/2019 dell&#8217;11.11.2019 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione, demandando all&#8217;Amministrazione il riesame della fattispecie;<br /> &#8211; che dai documenti depositati dall&#8217;odierna intimata, in data 25.11.2020, si evince che l&#8217;Amministrazione ha riesaminato la fattispecie con una puntuale istruttoria, all&#8217;esito della quale, tenuto conto della intervenuta riabilitazione dell&#8217;interessato, con d.m. n. 5152 del 30.12.2019, ha riammesso in servizio il sig.-OMISSIS-, previo riconoscimento dell&#8217;incondizionata idoneità  psico-fìsica e con effetti economici dalla data di effettiva presa in servizio;<br /> &#8211; che in vista della pubblica udienza del 7.12.2020, con note di udienza del 4.12.2020, l&#8217;odierno esponente ha rappresentato che l&#8217;Amministrazione ha ritenuto di eseguire in modo favorevole al ricorrente e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, risultando integralmente soddisfatto l&#8217;interesse azionato nel presente giudizio;<br /> Considerato che l&#8217;istituto della riabilitazione, estinguendo le pene accessorie e gli effetti penali della condanna,  ispirato al principio di prevenzione generale, stimolando il condannato a tenere una buona condotta anche dopo l&#8217;espiazione della pena, rispondendo quindi alla funzione di agevolare il reinserimento del soggetto nella società ; e che a tal fine, al Tribunale di sorveglianza  richiesta una particolare attività  istruttoria finalizzata alla elisione di qualunque rapporto con soggetti ed ambienti legati ad attività  illecite;<br /> &#8211; che, per giurisprudenza consolidata, la perdita del requisito morale conseguente alla condanna  superabile solo all&#8217;esito della misura riabilitativa (Cons. Stato, ord. 28.8.2020, n. 4997), atteso che la riabilitazione vale ad attestare in modo più sicuro il riacquistato possesso dei requisiti morali da parte del condannato, perchè opera sulla base di una valutazione ex post della sua condotta e postula uno specifica pronuncia costitutiva (e non meramente dichiarativa) fondata sulla verifica di prove effettive e costanti di buona condotta (Cons. Stato, 19 giugno 2019, n. 4187);<br /> &#8211; che, pertanto, correttamente l&#8217;Amministrazione intimata, in esecuzione dell&#8217;ordinanza cautelare n. 7303/2019 della Sezione, all&#8217;esito del riesame della fattispecie ha riammesso in servizio il sig.-OMISSIS-, che in tal modo si  visto riconoscere la fondatezza delle doglianze svolte nell&#8217;atto introduttivo del presente giudizio;<br /> Rilevato che, con il successivo verificarsi dei fatti sopra rappresentati, si  realizzata l&#8217;elisione dell&#8217;interesse del ricorrente alla definizione nel merito del presente giudizio; cosicchè al Collegio non resta che darne atto e dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese legali, ricorrendone giusti motivi;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessata materia del contendere.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e ogni altro soggetto ivi comunque indicato.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2020 &#8211; svoltasi con collegamento &#8220;da remoto&#8221; &#8211; con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Concetta Anastasi, Presidente<br /> Rosa Perna, Consigliere, Estensore<br /> Fabrizio D&#8217;Alessandri, Consigliere</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.660</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-1-2021-n-660/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giuseppe Daniele, Presidente , Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore PARTI: Gaetano Spata, rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Alberto Giuffr, Francesco Nicotra, contro Ingv &#8211; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Ministero dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-1-2021-n-660/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.660</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-1-2021-n-660/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.660</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Daniele, Presidente , Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore PARTI: Gaetano Spata, rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Alberto Giuffr, Francesco Nicotra,  contro Ingv &#8211; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Ministero dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti Alessandro La Spina, Francesco Andrea Antonio Ciancitto non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Sulla procedura di stabilizzazione ex art. 20 D.lgs. 75/2017</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Pubblica amministrazione &#8211; procedura di stabilizzazione &#8211; superamento del precariato nella PA &#8211; possesso dei requisiti ex art. 20 D.lgs. 75/2017 &#8211; condizione necessaria ma non sufficiente &#8211;  tale &#8211; esubero di persone in possesso dei requisiti &#8211; ulteriore criterio di selezione &#8211;  necessario.<br />  </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il possesso dei requisiti indicati dall&#8217;art. 20 D.lgs. 75/2017  condizione necessaria, ma non sufficiente per partecipare alle procedure di stabilizzazione ed  proprio in base al principio di ragionevolezza che in caso di esubero di persone in possesso dei requisiti di cui alla norma indicata, che l&#8217;Amministrazione debba indicare un ulteriore criterio di selezione. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/01/2021<br /> <strong>N. 00660/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 10833/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 10833 del 2020, proposto da<br /> Gaetano Spata, rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Alberto Giuffr, Francesco Nicotra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ingv &#8211; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Ministero dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Alessandro La Spina, Francesco Andrea Antonio Ciancitto non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del decreto n. 220 del 27.11.2020, con cui l&#8217;INGV ha disposto l&#8217;esclusione dell&#8217;odierno ricorrente sulla base della seguente motivazione: &#8220;Il dott. Gaetano Spata non  ammesso a partecipare alla procedura concorsuale in oggetto poichè non  attualmente titolare di un contratto di lavoro flessibile con l&#8217;INGV&#8221;.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ingv &#8211; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e del Ministero dell&#8217;Università  e della Ricerca;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Il ricorrente si duole dell&#8217;esclusione che l&#8217;Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha disposto nei suoi confronti relativamente alla partecipazione alla procedura concorsuale, per titoli e colloquio, riservata al personale dell&#8217;INGV in possesso dei requisiti di cui all&#8217;art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, ai fini dell&#8217;assunzione a tempo indeterminato di n. 10 unità  di personale, di cui n. 5 unità  per il profilo di Ricercatore &#8211; III livello retributivo e n. 5 unità  per il profilo di Tecnologo &#8211; III livello retributivo.<br /> Il primo motivo di ricorso afferma che il ricorrente  in possesso di tutti i requisiti previsti dall&#8217;art. 20 D.lgs. 75/2017 per partecipare alle procedure di stabilizzazione, avendo lavorato presso l&#8217;Istituto in vari periodi fino al 4.10.2018 con assegno di ricerca.<br /> La persistenza del rapporto precario all&#8217;epoca della partecipazione alla procedura riservata non  una condizione di ammissione alla selezione, cosicch la circostanza che il ricorrente non ha attualmente in essere un rapporto di lavoro a tempo determinato con l&#8217;Istituto resistente non può essere valida ragione per escludere la sua partecipazione alla procedura selettiva.<br /> Il secondo motivo contesta la violazione del principio di ragionevolezza che richiede un&#8217;adeguata considerazione degli interessi direttamente o indirettamente afferenti ad un rapporto amministrativo in cui diverse soluzioni &#8211; tutte astrattamente legittime &#8211; possono essere adottate.<br /> L&#8217;Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> Il ricorso non  fondato.<br /> Il bando di concorso, all&#8217;art. 2, comma 1, afferma espressamente che la procedura  riservata al solo personale dell&#8217;INGV titolare di un contratto di lavoro flessibile.<br /> Inoltre l&#8217;art. 20, comma 2, D.lgs, 75/2017 prevede che la stabilizzazione dei precari riguardi al massimo il 50% delle nuove assunzioni da effettuare secondo la complessiva disponibilità  dell&#8217;ente.<br /> La circostanza che il citato art. 20 preveda in generale dei requisiti per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione, non esclude la possibilità  per l&#8217;Amministrazione interessata di prevedere ulteriori requisiti soprattutto quando, come nel caso di specie la platea dei soggetti da stabilizzare  molto superiore al numero dei posti che possono essere messi a concorso.<br /> La stessa circolare della funzione pubblica richiamata dall&#8217;Amministrazione prevede la possibilità  di un&#8217;applicazione parziale nei confronti dei destinatari per ragioni di fabbisogno e l&#8217;Istituto ha evidenziato come vi siano sessanta persone con contratto a tempo determinato attualmente in servizio presso l&#8217;istituto di ricerca, a fronte della possibilità  di assumerne solamente dieci.<br /> In tale caso non limitare la selezione solamente a coloro che sono attualmente titolari di un rapporto di lavoro, aumenterebbe la platea dei concorrenti in modo irragionevole, in contrasto con l&#8217;interesse dell&#8217;Istituto di selezionare personale che ha attualmente un rapporto di lavoro che  bene consolidare valorizzando le conoscenze più recenti acquisite rispetto a chi ha interrotto da tempo i rapporti con l&#8217;ente.<br /> In conclusione il possesso dei requisiti indicati dall&#8217;art. 20 D.lgs. 75/2017  condizione necessaria, ma non sufficiente per partecipare alle procedure di stabilizzazione ed  proprio in base al principio di ragionevolezza che in caso di esubero di persone in possesso dei requisiti di cui alla norma indicata, che l&#8217;Amministrazione debba indicare un ulteriore criterio di selezione. E&#8217; evidente come nl caso di specie vi sia l&#8217;esigenza di garantire la continuità  nello svolgimento dell&#8217;attività  di ricerca che può essere assicurata da chi ha in corso un rapporto di lavoro e non da quei soggetti che da tempo non prestano più servizio presso l&#8217;INGV e abbiano, quindi, smesso di occuparsi di attività  di ricerca.<br /> Il ricorso deve essere respinto, ma in considerazione delle ragioni che hanno spinto il ricorrente ha impugnare il provvedimento di esclusione appare equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 D.L. n. 137/2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Daniele, Presidente<br /> Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore<br /> Silvia Piemonte, Referendario</p>
<p>  </p></div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.517</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-1-2021-n-517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-1-2021-n-517/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.517</a></p>
<p>Pres.: Garofoli Est.: De Berardinis Sull&#8217;onere di impugnazione delle clausole illegittime immediatamente lesive in relazione a procedure di reclutamento del personale. Contratti della PA &#8211; Procedure di reclutamento del personale &#8211; Bando di gara &#8211; Clausole illegittime immediatamente lesive &#8211; Onere di impugnazione immediata &#8211; Sussiste. E&#8217; confermato il consolidato orientamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-1-2021-n-517/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.517</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-1-2021-n-517/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.517</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.: Garofoli Est.: De Berardinis</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;onere di impugnazione delle clausole illegittime immediatamente lesive in relazione a procedure di reclutamento del personale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA &#8211; Procedure di reclutamento del personale &#8211; Bando di gara &#8211; Clausole illegittime immediatamente lesive &#8211; Onere di impugnazione immediata &#8211; Sussiste.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">E&#8217; confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le clausole dei bandi di gara e di concorso che rechino illegittimi vincoli o preclusioni immediatamente escludenti o lesive &#8211; anche nei limiti in cui non lascino margini di discrezionalità  alla p.a. in modo da porre i concorrenti in una posizione di eguaglianza sostanziale &#8211; onerano il concorrente pregiudicato di presentare impugnazione immediata entro il termine decadenziale di cui all&#8217;art. 41 co. 2 c.p.a. Di conseguenza l&#8217;impugnazione del solo provvedimento di esclusione (quale atto meramente esecutivo del bando di concorso) ovvero della impugnazione contestuale del bando di concorso e del provvedimento di esclusione, quando siano spirati i termini per l&#8217;immediato ricorso contro il bando, devono considerarsi inammissibili.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: justify;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 967 del 2020, proposto dal sig.<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da <i>P.E.C.</i> da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, v.le Anicio Gallo, n. 194</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, <i>ex lege</i> rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici di quest&#8217;ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; sede di Roma, Sezione Prima <i>Bis</i>, n. -OMISSIS-, recante reiezione del ricorso R.G. n. -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS- avverso: a) il decreto di indizione della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall&#8217;art. 1, commi 287, 289 e 295 della l. n. 205/2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui  stata prevista la non ammissione del personale volontario che abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami, ovvero una condanna a pena detentiva per delitti non colposi, senza fare eccezione per coloro in favore dei quali sia intervenuta la riabilitazione dalla pena; b) del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva in discorso e del decreto contenente l&#8217;elenco dei candidati esclusi, tra cui il sig. -OMISSIS-; c) del decreto di approvazione della graduatoria finale, nonchè del decreto di rettifica di questa, nella parte in cui il ricorrente risulta escluso dalla procedura selettiva.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di passaggio della causa in decisione presentata dall&#8217;appellante;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto, altresì, l&#8217;art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;</p>
<p style="text-align: justify;">Dato atto della presenza ai sensi di legge degli avvocati delle parti, come da verbale d&#8217;udienza;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza del giorno 17 dicembre 2020 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p> FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con l&#8217;appello in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-<i>bis</i>, n. -OMISSIS-, emessa ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., recante la reiezione del ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dal predetto ricorrente per l&#8217;annullamento dei seguenti provvedimenti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del decreto del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. -OMISSIS-, a firma del Capo Dipartimento, di indizione della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall&#8217;art. 1, commi 287, 289 e 295 della l. n. 205/2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVFF), nella parte in cui  stata prevista la non ammissione del personale volontario che abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami di cui all&#8217;art. 11 del d.lgs. n. 139/2006 &#8211; art. 2, lett. b) -, ovvero una condanna a pena detentiva per delitti non colposi &#8211; art. 2, lett. g) -, senza fare eccezione per coloro in favore dei quali sia intervenuta la riabilitazione dalla pena;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del decreto del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. -OMISSIS-, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali, in base al quale il ricorrente  stato escluso dalla procedura speciale di reclutamento;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del decreto del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. -OMISSIS-, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali, recante l&#8217;elenco dei candidati esclusi dalla procedura selettiva, nella parte in cui contempla il ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dei decreti del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. -OMISSIS-, ambedue a firma del Capo Dipartimento, recanti rispettivamente l&#8217;approvazione della graduatoria finale della procedura speciale e la rettifica della stessa, nella parte in cui non contemplano il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. L&#8217;esclusione dell&#8217;appellante dalla procedura  dipesa dall&#8217;avere egli riportato: a) una condanna a cinque mesi di reclusione per il delitto <i>ex</i> art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), commesso il 25 dicembre 2006, condanna divenuta definitiva nel 2014, per la quale, però, insiste il sig. -OMISSIS-, ha ottenuto la riabilitazione nel 2017; b) la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami per il periodo di un anno, emessa il 23 giugno 2015 dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane nei suoi confronti, quale Vigile del Fuoco volontario.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Il T.A.R. ha respinto il ricorso rilevando che, sebbene l&#8217;interessato abbia ottenuto la riabilitazione in sede penale il 20 settembre 2017, residua a suo carico la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami, per la quale non  intervenuta la riabilitazione amministrativa. Il bando della procedura di reclutamento ha stabilito che tale sanzione comportasse automaticamente l&#8217;esclusione dal concorso senza che la P.A. potesse assumere sul punto una decisione diversa: ne deriva &#8211; afferma la sentenza appellata &#8211; che, una volta pubblicato il bando, il ricorrente, essendo consapevole che la sua situazione soggettiva gli precludeva di partecipare alla procedura di reclutamento (considerato il tenore testuale del suddetto bando), avrebbe dovuto impugnare immediatamente la clausola che gli precludeva tale partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. In altre parole, poichè la clausola del bando che stabiliva come la sanzione disciplinare riportata del sig. -OMISSIS- fosse ostativa in modo assoluto alla partecipazione concorsuale, senza possibilità  di valutazione discrezionale da parte della P.A., detta clausola era di per sè immediatamente lesiva della posizione giuridica del ricorrente: questi, pertanto, avrebbe dovuto impugnarla immediatamente. Ma &#8211; osserva il primo giudice &#8211; la mancata contestazione immediata della succitata previsione del bando entro il termine di decadenza comporta la sua successiva intangibilità , nè può opporsi che la clausola avrebbe dovuto essere impugnata in uno con il provvedimento di esclusione, com&#8217; effettivamente avvenuto: infatti, il pregiudizio della posizione soggettiva del ricorrente si era già  concretizzato al momento della pubblicazione del bando, poichè le previsioni di questo rendevano la sua esclusione atto dovuto e vincolato.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con l&#8217;appello vengono formulati i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a)</i> omessa valutazione, nella sentenza di primo grado, della sussistenza del vizio di violazione di legge e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 27 Cost., in relazione al decreto di esclusione dalla procedura selettiva, nonchè del vizio di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per difetto di istruttoria;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b)</i> violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell&#8217;art. 178 c.p. in relazione all&#8217;art. 2, lett. a) (<i>rectius</i>: b) del bando ed a tutti gli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. In sintesi, l&#8217;appellante contesta il ragionamento e le conclusioni cui  pervenuto il primo giudice, lamentando che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel caso di specie non sarebbe stata applicabile la riabilitazione amministrativa, poichè questa  prevista per i procedimenti disciplinari dei dipendenti pubblici dall&#8217;art. 87 del d.P.R. n. 3/1957: ma l&#8217;appellante fa parte del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non  sottoposto al regime di diritto pubblico, essendo regolamentato dalla disciplina privatistica, la quale non prevede la riabilitazione amministrativa;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il T.A.R. avrebbe omesso di considerare gli effetti della riabilitazione penale, con riferimento alla cancellazione degli effetti non solo del reato, ma anche della conseguente sanzione disciplinare (ciò, tanto più che detta sanzione era terminata al tempo della riabilitazione), e la funzione marcatamente promozionale e premiale della citata riabilitazione penale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la sentenza appellata avrebbe altresì errato nel giudicare intempestiva l&#8217;impugnativa della clausola del bando che ricollegava alla sanzione disciplinare <i>de qua</i> l&#8217;esclusione dalla procedura concorsuale, atteso che l&#8217;interesse legittimo del ricorrente si sarebbe concretizzato solo con l&#8217;effettivo pregiudizio conseguente all&#8217;esclusione dallo svolgimento delle prove successive:  solo all&#8217;esito dell&#8217;esclusione, che sarebbe sorto in capo al sig. -OMISSIS- l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione del bando, con il corollario che detta impugnazione sarebbe, perciò, tempestiva;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; premessa la tempestività  dell&#8217;impugnativa della clausola del bando &#8211; art. 2, lett. b) &#8211; che ha previsto l&#8217;esclusione per coloro che avessero subito la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami, la clausola stessa sarebbe illegittima e da annullare, in quanto essa non terrebbe conto degli effetti della riabilitazione ottenuta dal candidato in sede penale, che estenderebbe la sua efficacia anche al profilo disciplinare conseguente alla sentenza penale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Si  costituito nel giudizio d&#8217;appello il Ministero dell&#8217;Interno, con atto formale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. In data 10 dicembre 2020 l&#8217;appellante ha depositato note d&#8217;udienza, chiedendo il passaggio della causa in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. All&#8217;udienza del 17 dicembre 2020 &#8211; tenutasi in collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 &#8211; la causa  stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L&#8217;appello  infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Il candidato  stato escluso dalla procedura di reclutamento in pedissequa applicazione di alcune clausole del bando, che sono state da lui impugnate in uno con il decreto di esclusione. Il candidato ha poi impugnato, con motivi aggiunti, il decreto di approvazione della graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Le clausole del bando, sulle quali si  fondata la decisione dell&#8217;Amministrazione di escludere il candidato dalla procedura selettiva, sono:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 2, lett. b), che così recita: &#8220;<i>Non  ammesso alla procedura speciale di reclutamento a domanda il personale</i> <i>volontario che abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami, di cui all&#8217;articolo 11 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 </i>(&#038;..)&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 2, lett. g), il quale a sua volta prevede che &#8220;<i>non sono ammessi alla procedura selettiva</i>&#8220;, tra gli altri, quanti &#8220;<i>abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitti non colposi</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Si tratta di clausole, la cui portata immediatamente lesiva per l&#8217;odierno appellante (condannato in via definitiva per il delitto <i>ex</i> art. 337 c.p. e sanzionato a livello disciplinare con la sospensione dai richiami per un anno)  di palmare evidenza. Esse, infatti, gli hanno precluso in modo automatico ed irrimediabile la partecipazione alla procedura speciale, non consentendo all&#8217;Amministrazione alcuna valutazione in ordine alla posizione del candidato e rendendo la sua esclusione &#8211; come giustamente osservato dal T.A.R. &#8211; atto dovuto e vincolato.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. Lo stesso contenuto delle censure articolate nell&#8217;appello conferma la portata immediatamente e direttamente lesiva per l&#8217;appellante delle clausole surriferite. Egli, infatti, lamenta che dette clausole non abbiano previsto alcuna eccezione per i candidati che avessero ottenuto la riabilitazione in ambito penale e che, inoltre, non abbiano consentito alla P.A. di valutare gli effetti sul piano non solo penale, ma anche disciplinare, dell&#8217;intervenuta riabilitazione penale. Ma l&#8217;omessa previsione della suindicata eccezione  una lacuna imputabile direttamente al bando, che avrebbe dovuto essere censurata tramite l&#8217;immediata impugnazione di questo. Analogamente, l&#8217;impossibilità  di valutare gli effetti sul piano amministrativo, oltre che penale, della riabilitazione penale, alla luce del fatto che non era possibile per il sig. -OMISSIS- beneficiare della cd. riabilitazione amministrativa, discende anch&#8217;essa direttamente dal bando: per la precisione, dalla già  vista lett. b) dell&#8217;art. 2, che ha disposto l&#8217;esclusione automatica di quanti avessero riportato la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami prevista dall&#8217;art. 11 del d.lgs. n. 139/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Da quanto esposto deriva che le previsioni del bando preclusive della partecipazione del candidato alla procedura speciale avrebbero dovuto essere da lui immediatamente impugnate, entro il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione del bando stesso. Ma ciò non  avvenuto, poichè il bando  stato pubblicato nella <i>G.U. &#8211; 4^ Serie Speciale</i> n. 92 del 20 novembre 2018 (v. doc. 1 della difesa erariale nel giudizio innanzi al T.A.R.), mentre il ricorso di primo grado risulta passato per la notifica il 10 luglio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Le riferite previsioni del bando sono dunque divenute intangibili: pertanto, la loro impugnazione da parte del sig. -OMISSIS- in uno con la sua esclusione dalla procedura speciale  inammissibile, e rende inammissibile l&#8217;intero ricorso, in base alla regola processuale sugli effetti della mancata tempestiva impugnazione dell&#8217;atto presupposto direttamente lesivo.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Si richiama, a tal proposito, il consolidato insegnamento giurisprudenziale, secondo cui &#8220;<i>ogni clausola d&#8217;ammissione a un concorso a pubblici impieghi, che rechi illegittimi vincoli o preclusioni immediatamente escludenti, onera il soggetto, che si ritenga così escluso, ad un altrettanto immediata impugnazione entro il noto termine decadenziale </i>ex <i>art. 41, co. 2, c.p.a.</i>&#8221; (C.d.S., Sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 1343). Ed invero, &#8220;<i>i bandi di concorso, ove contenenti clausole immediatamente lesive dell&#8217;interesse dei candidati </i>(&#038;.)<i>, devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con la conseguenza dell&#8217;inammissibilità  sia della impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione, costituente atto meramente esecutivo ed applicativo del bando, sia dell&#8217;impugnazione contestuale del bando stesso e dell&#8217;esclusione, ove siano già  decorsi i termini per l&#8217;immediato ricorso contro il bando medesimo</i>&#8221; (C.d.S., Sez. V, 25 febbraio 2015, n. 946 e 24 marzo 2011, n. 1785; Sez. VI, 24 settembre 2009, n. 5726).</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. In definitiva, la sentenza di primo grado  corretta e merita di essere confermata, avendo il T.A.R. correttamente rilevato che l&#8217;esclusione del ricorrente era atto dovuto e vincolato in conseguenza delle previsioni del bando, cosicchè già  dalla pubblicazione di questo si  concretizzato il pregiudizio della situazione soggettiva del ricorrente medesimo. Egli, quindi, non poteva attendere &#8211; come invece ha fatto &#8211; il sopraggiungere del decreto di esclusione per attivare i rimedi giurisdizionali, in quanto a tal momento era già  decorso il termine di impugnativa delle clausole del bando da cui  derivata la sua esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. L&#8217;appello, dunque, deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di appello, tenuto anche conto del mancato svolgimento di attività  difensiva da parte del Ministero appellato.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Non si fa luogo a spese nei confronti del sig. -OMISSIS-, evocato in giudizio ma non costituitosi.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sezione Terza (III^), così definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese nei confronti del Ministero dell&#8217;Interno.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla spese nei confronti del sig. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed all&#8217;art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità  dell&#8217;interessato, manda alla Segreteria di procedere a oscurare le generalità , nonchè qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020, tenutasi, ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Garofoli, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-1-2021-n-517/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.517</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.439</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-439/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-439/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-439/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.439</a></p>
<p>Luigi Maruotti Presidente, Giovanni Tulumello Consigliere, estensore; PARTI: (signora Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Oddino, con domicilio digitale all&#8217;indirizzo avvocatovdoddino@legalmail.it; contro il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12) Infermità  del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-439/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-439/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.439</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Maruotti Presidente, Giovanni Tulumello Consigliere, estensore; PARTI:  (signora Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Oddino, con domicilio digitale all&#8217;indirizzo avvocatovdoddino@legalmail.it; contro il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12)</span></p>
<hr />
<p>Infermità  del pubblico impiegato: limiti alla sindacabilità  degli accertamenti medici in tema di nesso causale con il lavoro svolto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Pubblica Amministrazione &#8211; personale &#8211; infermità  &#8211; nesso causale con l&#8217;attività  lavorativa accertamenti medico-specialistici &#8211; sindacabilità  &#8211; limiti.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità  tecnica del Comitato di verifica per le cause di servizio, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l&#8217;attività  lavorativa svolta e l&#8217;infermità  sofferta dal pubblico dipendente, in quanto basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non  sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di irragionevolezza della motivazione per l&#8217;inattendibilità  metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale. </em><br /> <em>Il decreto ministeriale conclusivo del relativo procedimento  da considerare adeguatamente motivato attraverso il richiamo al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, che abbia preso in considerazione tutte le patologie riscontrate, esprimendosi sulla sussistenza o meno del nesso di causalità  o di concausalità  determinante, e su tutte le eventuali variabili suscettibili di comportare l&#8217;insorgenza del male e verificando con puntualità  se l&#8217;attività  lavorativa abbia o meno costituito un rischio specifico.</em><br /> <em>Il provvedimento conclusivo del procedimento si deve basare su una propria specifica motivazione solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere di tale comitato, ma non quando ritenga, invece, di condividerlo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 14/01/2021<br /> <strong>N. 00439/2021REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04678/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4678 del 2014, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Oddino, con domicilio digitale all&#8217;indirizzo avvocatovdoddino@legalmail.it;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 11 dicembre 2020 il Cons. Giovanni Tulumello e dato atto della presenza ai sensi di legge degli avvocati delle parti come da verbale dell&#8217;udienza;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il T.A.R. Piemonte ha respinto il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS- contro il decreto -OMISSIS- in data 22 febbraio 2010 del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento per la pubblica sicurezza &#8211; Direzione Centrale per le risorse umane &#8211; Servizio Trattamento di pensione e previdenza &#8211; Divisione III, con il quale  stata respinta sia la domanda presentata in data 2 novembre 2000 per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia &#8220;-OMISSIS-&#8220;, sia l&#8217;istanza in data 19 aprile 2003 che ella aveva presentato per ottenere la concessione dell&#8217;equo indennizzo.<br /> Con ricorso in appello notificato il 7 maggio 2014 e depositato il successivo 5 giugno, la signora -OMISSIS- ha impugnato l&#8217;indicata sentenza.<br /> Si  costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell&#8217;Interno.<br /> Il ricorso  stato trattenuto in decisione all&#8217;udienza dell&#8217;11 dicembre 2020, svoltasi ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso collegamento in videoconferenza secondo le modalità  indicate dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.<br /> 2. L&#8217;appellante, assistente della Polizia di Stato, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia &#8220;-OMISSIS-&#8220;.<br /> Il provvedimento di diniego, reso su conforme parere del competente Comitato di verifica per le cause di servizio,  stato ritenuto dal T.A.R. esente dai vizi dedotti con il ricorso di primo grado.<br /> Con un unico, articolato mezzo di gravame l&#8217;appellante censura la sentenza gravata.<br /> 3. Preliminarmente deve essere richiamato il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità  tecnica del Comitato di verifica per le cause di servizio, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l&#8217;attività  lavorativa svolta e l&#8217;infermità  sofferta dal pubblico dipendente, in quanto basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non  sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di irragionevolezza della motivazione per l&#8217;inattendibilità  metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale; quanto al decreto ministeriale conclusivo del relativo procedimento, esso  da considerare adeguatamente motivato attraverso il richiamo al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, che abbia preso in considerazione tutte le patologie riscontrate, esprimendosi sulla sussistenza o meno del nesso di causalità  o di concausalità  determinante, e su tutte le eventuali variabili suscettibili di comportare l&#8217;insorgenza del male e verificando con puntualità  se l&#8217;attività  lavorativa abbia o meno costituito un rischio specifico (Consiglio di Stato, sez. III, 27 febbraio 2018, n. 1212; v. anche Cons. St., sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357; Id., 9 marzo 2017, n.1435; Id., sez. II, 15 luglio 2015, n.2376; Id., sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5675; Id., 6 agosto 2012, n. 4476).<br /> Ne deriva che il provvedimento conclusivo del procedimento si deve basare su una propria specifica motivazione solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere di tale comitato, ma non quando ritenga, invece, di condividerlo (per tutte, Consiglio di Stato, VI, 23 giugno 2008, n. 3146).<br /> La dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infermità  contratta dal pubblico dipendente, inoltre, deve essere ancorata all&#8217;esistenza di specifici fatti che non possono, di regola, coincidere con le mansioni afferenti il normale svolgimento dell&#8217;attività  di servizio, per quanto gravosa come quella della Polizia di Stato che, per sua stessa natura, include nella &quot;normalità &quot; anche carichi lavorativi differenziati rispetto a condizioni ottimali (Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8522; sez. IV, 21 settembre 2020, n. 4426).<br /> I giudizi (medico-legali) discrezionali espressi dal Comitato di verifica per le cause di servizio sono dunque soggetti a un sindacato di legittimità  del Giudice Amministrativo di tipo &#8220;debole&#8221;, <em>id est</em> limitato a un difetto di motivazione, una presenza di vizi logici o la contraddittorietà  o contrarietà  a dati di fatto (in questo senso, <em>ex multis</em>, Cons. Giust. Amm., 12 marzo 2013, n. 333).<br /> Analogamente, si afferma che al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità  e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l&#8217;accertamento del nesso di causalità  tra la patologia insorta e i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività  di merito tecnico riservato all&#8217;organo di verifica delle cause di servizio (in questo senso, <em>ex multis</em>, Cons. Stato Sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4049).<br /> La giurisprudenza più recente ha inoltre chiarito che &#8220;ai fini della concessione dell&#8217;equo indennizzo, la dipendenza dell&#8217;infermità  da una causa di servizio deve essere accertata e valutata nell&#8217;ambito del procedimento preposto, all&#8217;esito del quale il Comitato di verifica per le cause di servizio  vincolante per la Pubblica Amministrazione (laddove la Commissione medica ospedaliera deve solo pronunciarsi sull&#8217;esistenza dell&#8217;infermità ); in virtà¹ del principio di separazione dei poteri, al Giudice Amministrativo resta precluso sostituire le proprie valutazioni a quelle dell&#8217;organo tecnico competente&#8221; (Cons. Giust. Amm. Sic., 17 gennaio 2018, n. 16).<br /> 4. Date le superiori coordinate ermeneutiche, che il Collegio condivide e alle quali si riporta, si osserva che nel ricorso si svolge una critica all&#8217;affermazione contenuta nel provvedimento impugnato circa la non dipendenza da causa di servizio, ma non si deduce alcun profilo di irragionevolezza od illogicità  della stessa, nè si fornisce un principio di prova in tal senso.<br /> Viene infatti prodotto a corredo un parere di un sanitario privato dal quale si ricaverebbe che &#8220;esistono (multipli) elementi -OMISSIS- in grado di ingenerare la patologia -OMISSIS- in oggetto&#8221;.<br /> Nella specifica fattispecie dedotta, mancando comprovati fatti di servizio che possano avere svolto efficacemente un ruolo eziologico, il Comitato ha ritenuto la patologia non rapportabile al servizio svolto, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, con motivazione esente da profili di manifesta illogicità  od irragionevolezza.<br /> 5. L&#8217;appellante, inoltre, risulta essere stata adibita ad ordinari compiti d&#8217;istituto<br /> Sicchè non può accedersi alla tesi della difesa di parte appellante per cui l&#8217;amministrazione, e il primo giudice, avrebbero ignorato tali condizioni d&#8217;impiego (come però qualificate dalla stessa difesa): le stesse risultano invece adeguatamente valutate e qualificate.<br /> Come già  accennato, la giurisprudenza ha in proposito evidenziato come non possano fondatamente allegarsi, quali fattori d&#8217;impiego eccezionale asseritamente incidenti in chiave eziologica sulle patologia riscontrate, le stesse peculiari mansioni che rientrano tra le ordinarie funzioni ed i compiti istituzionali (Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8522; sez. IV, 21 settembre 2020, n. 4426).<br /> 6. L&#8217;appellante lamenta poi che la Commissione medica ospedaliera, limitatasi a diagnosticare l&#8217;infermità , si sarebbe illegittimamente astenuta dal rendere una valutazione sulla dipendenza della stessa da causa di servizio, ritenendosi incompetente sulla base del d.P.R. 461/2001: laddove, ad avviso dell&#8217;appellante, in ragione della data di presentazione della domanda (27 ottobre 2000), alla stessa si sarebbe dovuto applicare il previgente d.P.R. n. 349/1994.<br /> Il motivo di appello risulta inammissibile, perchè l&#8217;appellante ripropone pedissequamente la censura contenuta nel ricorso di primo grado, senza rivolgere specifici profili di critica alla motivazione del relativo capo di sentenza, ed  comunque infondato nel merito, sulla base del condivisibile orientamento giurisprudenziale correttamente richiamato dal T.A.R.: &#8220;Il d.P.R. n. 461 del 2001 &#8211; nel dettare norme di semplificazione dei procedimenti di accertamento delle infermità  contratte dai pubblici dipendenti nei loro effetti indennitari, pensionistici e sulla stessa idoneità  alla prosecuzione del servizio attivo &#8211; ha previsto all&#8217; art. 18, con disposizione transitoria che, per le domande presentate anteriormente all&#8217; entrata in vigore del regolamento, la disciplina pregressa resta ferma limitatamente ai termini procedurali ed ha, invece, ribadito l&#8217; applicazione dello ius superveniens relativamente ai poteri valutativi del Comitato di verifica, quali individuati all&#8217; art. 11, primo comma, del regolamento, in ordine a tutte le pratiche in corso concernenti il riconoscimento della causa di servizio e del trattamento di pensione privilegiata, la concessione dell&#8217;equo indennizzo e l&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità  al servizio.&#8221; (Cons. St. sez. VI. 8935/2010).<br /> 7. Inammissibile, perchè proposta in via meramente eventuale,  la censura relativa alla composizione del Comitato di verifica, che inficierebbe la validità  del relativo parere per il sol fatto che non viene in esso riprodotta.<br /> 8. Le residue censure, come sopra rilevato, mirano a far sostituire al giudizio del Comitato di verifica quello della parte (o del giudice), con il supporto di relazioni di consulenza rese da sanitari privati.<br /> In argomento, oltre a rilevare &#8211; come ha fatto il TAR &#8211; che la descrizione delle mansioni fornita in ricorso  alquanto generica, va ribadito che si tratta comunque di mansioni afferenti gli ordinari compiti di un assistente della Polizia di Stato in relazione agli uffici di assegnazione.<br /> Il Comitato di verifica ha peraltro motivatamente evidenziato che l&#8217;infermità  riscontrata deriva da una specifica e particolare propensione individuale, escludendo l&#8217;incidenza, anche concorrente, delle condizioni lavorative.<br /> I pareri allegati dalla parte, recanti un avviso di segno opposto, non superano, nei segnalati limiti del sindacato giurisdizionale, la coerenza e la razionalità  del giudizio del Comitato.<br /> 9. Il ricorso in appello  pertanto infondato e come tale deve essere respinto.<br /> Sussistono le condizioni di legge, alla luce della peculiarità  della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 4678/2014, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate del secondo grado.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  dell&#8217;appellante, nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare il suo stato di salute.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020, ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Luigi Maruotti, Presidente<br /> Dario Simeoli, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere<br /> Davide Ponte, Consigliere<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore<br />  </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-439/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.439</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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