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	<title>PROFESSIONI E MESTIERI Archivi - Giustamm</title>
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	<title>PROFESSIONI E MESTIERI Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;illegittimità delle limitazioni alle attività delle guide ambientali nel Parco dell&#8217;Arcipelago Toscano</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-delle-limitazioni-alle-attivita-delle-guide-ambientali-nel-parco-dellarcipelago-toscano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 12:22:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-delle-limitazioni-alle-attivita-delle-guide-ambientali-nel-parco-dellarcipelago-toscano/">Sull&#8217;illegittimità delle limitazioni alle attività delle guide ambientali nel Parco dell&#8217;Arcipelago Toscano</a></p>
<p>Professioni e mestieri &#8211; Guida Ambientale &#8211; Limitazioni all&#8217;attività  &#8211; Contrasto con i principi comunitari di libero esercizio della professione e della concorrenza &#8211; Illegittimità &#8211; Fattispecie In virtù dei principi di derivazione comunitaria in materia, l&#8217;ordinamento delle professioni turistiche non può essere sottoposto a restrizioni che contrastino con la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-delle-limitazioni-alle-attivita-delle-guide-ambientali-nel-parco-dellarcipelago-toscano/">Sull&#8217;illegittimità delle limitazioni alle attività delle guide ambientali nel Parco dell&#8217;Arcipelago Toscano</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-delle-limitazioni-alle-attivita-delle-guide-ambientali-nel-parco-dellarcipelago-toscano/">Sull&#8217;illegittimità delle limitazioni alle attività delle guide ambientali nel Parco dell&#8217;Arcipelago Toscano</a></p>
<p>Professioni e mestieri &#8211; Guida Ambientale &#8211; Limitazioni all&#8217;attività  &#8211; Contrasto con i principi comunitari di libero esercizio della professione e della concorrenza &#8211; Illegittimità &#8211; Fattispecie</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In virtù dei principi di derivazione comunitaria in materia, l&#8217;ordinamento delle professioni turistiche non può essere sottoposto a restrizioni che contrastino con la normativa comunitaria che interferiscono o in qualche modo ne limitano l&#8217;esercizio, qualora non vi sia una specifica disposizione di legge attributiva di un tale potere e una motivazione idonea a supportare le limitazioni così introdotte. da ciò discende. Nel caso di specie, l’Ente Parco con la delibera impugnata ha introdotto limitazioni all’esercizio della professione di Guida Ambientale in assenza di una specifica disposizione legislativa attributiva di tale potere e senza una valida motivazione che giustifichi tale scelta, posto che il generico richiamo al valore ambientale dell’Isola di Montecristo non consente di poter ritenere prevalente l’esigenza di tutela dell’area rispetto ai principi comunitari di libero esercizio della professione di guide turistiche e della concorrenza, di qui la sua illegittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/06/2025</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 05315/2025REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 03406/2022 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica" style="text-align: right;"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3406 del 2022, proposto dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità &#8211; Reparto Biodiversità Roma, Ministero della Transizione Ecologica, Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano &#8211; Isole di Toscana, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alberto Calamai, Cristina Bartoletti, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Paoletti e Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Righi in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 118;<br />
Aigae Associazione Italiana Giude Ambientali Escursionistiche, Federparchi Europark Italia, Pulvirenti Walter, Regione Toscana, Federica Ferrini, Info Park Arcipelago Toscano, Comune di Livorno, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 1384/2021, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alberto Calamai e di Cristina Bartoletti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all&#8217;udienza straordinaria del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello, udito per la parte appellata l’avv. Roberto Righi in collegamento da remoto attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo della piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221;, e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalle amministrazioni appellanti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con sentenza n. 1384/2021 il T.A.R. della Toscana ha accolto il ricorso proposto dai signori Alberto Calamai e Cristina Bartoletti per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Direttivo dell&#8217;Ente Parco Nazionale dell&#8217;Arcipelago Toscano n. 62 del 14.12.2018, recante &#8220;Regole di fruizione isola di Montecristo in ordine alla convenzione stipulata con il comando dei carabinieri per la biodiversità nel triennio 2019-2021&#8221;, nella parte in cui prevedeva che nell&#8217;ambito delle n. 22 (ventidue) giornate di visita, per complessive 1.600 persone, da accompagnare in gruppi di 25 persone cadauno per un massimo di 75 persone giornaliere, l&#8217;accesso debba essere consentito soltanto &#8220;con una Guida Parco specializzata per ciascun gruppo&#8221;, nonché nella parte in cui prevede un ticket di euro 100,00 per la sola fruizione turistica dell&#8217;isola comprensivo di vettore fornito dall&#8217;Ente Parco e visita guidate tramite Guida Parco, del provvedimento del Direttore del PNAT n. 47 del 18.01.2019 di approvazione del calendario per le visite guidate all&#8217;isola di Montecristo per l&#8217;anno 2019 (1° marzo &#8211; 2 novembre).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalle amministrazioni soccombenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, i ricorrenti in primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 7 maggio 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Preliminarmente osserva il Collegio che i provvedimenti impugnati, essendo relativi al triennio 2019/2021, hanno da tempo cessato la loro efficacia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La parte appellata, ricorrente in primo grado, ha dichiarato all’udienza del 7 maggio 2025 di avere comunque interesse alla conferma della pronuncia di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al contrario, un ipotetico accoglimento dell’appello non potrebbe avere l’effetto di ripristinare l’efficacia dei provvedimenti impugnati dopo l’annullamento degli stessi operato con l’accoglimento del ricorso di primo grado da parte della sentenza gravata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, la parte appellante non ha dedotto neppure un possibile interesse diverso rispetto a quello connesso agli effetti della pronuncia di rigetto del ricorso mirante alla caducazione dei provvedimenti impugnati, di talché il ricorso in appello si manifesta improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, non potendo le amministrazioni appellanti ritrarre dall’eventuale accoglimento dello stesso, e dal rigetto del ricorso di primo grado, alcuna concreta utilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Nel merito l’appello è comunque infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ed invero, lo Statuto dell’Ente, all’art. 30, attribuisce allo stesso Ente Parco, il potere di disciplinare l’esercizio delle attività consentite all’interno del territorio di nei limiti di quanto previsto dall’art. 11 della L. n. 394/1991 e dalle prescrizioni contenute nel regolamento del parco.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 11 della l. n. 394/1991 stabilisce che spetta al regolamento dell’Ente Parco la disciplina dell’esercizio delle attività consentite all’interno del rispettivo territorio, tra cui “c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto; d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, rientrando la definizione delle modalità di accesso dei turisti e delle guide nell’ambito di tali fattispecie, la disciplina di tali attività deve necessariamente essere prevista dallo strumento regolamentare non potendo essere disposta con semplice delibera.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Allo stesso modo l’introduzione di una disciplina che limiti l’esercizio della professione di guida ambientale, come quella prevista dalla delibera n. 62/2018, contrasta con la normativa comunitaria e nazionale in materia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, in particolare l’art.3 della Legge comunitaria n.97/2013, applicabile anche alle Guide Ambientali e richiamata dalla L. reg. Toscana n. 86/2016, prevede che: l&#8217;abilitazione alla professione di guida turistica e&#8217; valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell&#8217;esercizio stabile in Italia dell&#8217;attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell&#8217;Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, l’art. 1 comma 4 della L. 14/01/2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell’ambito della quale sono inquadrate le Guide Ambientali, prevede che “l&#8217;esercizio della professione è libero e fondato sull&#8217;autonomia, sulle competenze e sull&#8217;indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell&#8217;affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell&#8217;ampliamento e della specializzazione dell&#8217;offerta dei servizi, della responsabilità del professionista”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. A tal proposito questo Consiglio di Stato ha avuto modo di specificare, nel dichiarare l’illegittimità di plurime deliberazioni emanate dall’ente parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, che hanno introdotto irragionevoli limitazioni all’esercizio della libera professione di accompagnatore turistico ambientale nelle isole di Pianosa, Giannutri e Gorgona, che in virtù dei principi di derivazione comunitaria in materia, l&#8217;ordinamento delle professioni turistiche non può essere sottoposto a restrizioni che contrastino con la normativa comunitaria che interferiscono o in qualche modo ne limitano l&#8217;esercizio, qualora non vi sia una specifica disposizione di legge attributiva di un tale potere e una motivazione idonea a supportare le limitazioni così introdotte. da ciò discende (Cons. St., Sez. IV, sentenza n. 3966 del 22 giugno 2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, l’Ente Parco con la delibera impugnata ha introdotto limitazioni all’esercizio della professione di Guida Ambientale in assenza di una specifica disposizione legislativa attributiva di tale potere e senza una valida motivazione che giustifichi tale scelta, posto che il generico richiamo al valore ambientale dell’Isola di Montecristo non consente di poter ritenere prevalente l’esigenza di tutela dell’area rispetto ai principi comunitari di libero esercizio della professione di guide turistiche e della concorrenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Per le ragioni appena esposte in ordine alla carenza di motivazione della delibera n. 62/2018 risulta infondato anche il secondo motivo d’appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio in ogni caso non ravvisa ragione alcuna per discostarsi dal precedente rappresentato dalla sentenza della IV Sezione di questo Consiglio di Stato, n. 3965/2020, reso in fattispecie analoga, che ha condivisibilmente accertato l’illegittimità della deliberazione emanata dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano n. 14 del 27 febbraio 2019, anch’essa impugnata per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1429/2018 resa dallo stesso Tar Toscana tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Il ricorso in appello va pertanto respinto perché improcedibile e infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna le amministrazioni appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Grazia Vivarelli, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ugo De Carlo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Michele Palmieri, Consigliere</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Giovanni Tulumello</td>
<td></td>
<td>Fabio Franconiero</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla pronuncia della CGUE in materia di tariffa oraria nei contratti stipulati tra avvocato e consumatore.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-pronuncia-della-cgue-in-materia-di-tariffa-oraria-nei-contratti-stipulati-tra-avvocato-e-consumatore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 13:28:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-pronuncia-della-cgue-in-materia-di-tariffa-oraria-nei-contratti-stipulati-tra-avvocato-e-consumatore/">Sulla pronuncia della CGUE in materia di tariffa oraria nei contratti stipulati tra avvocato e consumatore.</a></p>
<p>Professioni e mestieri &#8211; Avvocato &#8211; Contratto di prestazione di servizi legali &#8211; Tariffa oraria. 1)      L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-pronuncia-della-cgue-in-materia-di-tariffa-oraria-nei-contratti-stipulati-tra-avvocato-e-consumatore/">Sulla pronuncia della CGUE in materia di tariffa oraria nei contratti stipulati tra avvocato e consumatore.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-pronuncia-della-cgue-in-materia-di-tariffa-oraria-nei-contratti-stipulati-tra-avvocato-e-consumatore/">Sulla pronuncia della CGUE in materia di tariffa oraria nei contratti stipulati tra avvocato e consumatore.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Professioni e mestieri &#8211; Avvocato &#8211; Contratto di prestazione di servizi legali &#8211; Tariffa oraria.</p>
<hr />
<p class="C08Dispositif" style="text-align: justify;">1)      L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011,</p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;">deve essere interpretato nel senso che:</p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;">rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo dei servizi forniti secondo il principio della tariffa oraria.</p>
<p class="C08Dispositif" style="text-align: justify;">2)      L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83,</p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;">deve essere interpretato nel senso che:</p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;">non soddisfa l’obbligo di formulazione chiara e comprensibile, ai sensi di tale disposizione, la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo di tali servizi secondo il principio della tariffa oraria senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, informazioni che gli consentano di prendere la sua decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dalla conclusione di tale contratto.</p>
<p class="C08Dispositif" style="text-align: justify;">3)      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83,</p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;">deve essere interpretato nel senso che:</p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;">la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi, secondo il principio della tariffa oraria, il prezzo di tali servizi e che rientri, pertanto, nell’oggetto principale di detto contratto, non deve essere considerata abusiva per il solo fatto che non soddisfa l’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, come modificata, a meno che lo Stato membro il cui diritto nazionale si applica al contratto di cui trattasi abbia espressamente previsto, conformemente all’articolo 8 di detta direttiva, come modificata, che la qualificazione come clausola abusiva discenda da questo solo fatto.</p>
<p class="C08Dispositif" style="text-align: justify;">4)      L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83,</p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;">devono essere interpretati nel senso che:</p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;">qualora un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore non possa sussistere dopo la soppressione di una clausola dichiarata abusiva che fissi il prezzo dei servizi secondo il principio della tariffa oraria, e tali servizi siano già stati forniti, essi non ostano a che il giudice nazionale ripristini la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola, anche quando ciò comporti che il professionista non percepisca alcun compenso per i suoi servizi. Nell’ipotesi in cui l’invalidazione del contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tali disposizioni non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità di detta clausola sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto. Per contro, tali disposizioni ostano a che il giudice nazionale sostituisca la clausola abusiva dichiarata nulla con una stima giudiziaria del livello del compenso dovuto per detti servizi.</p>
<hr />
<p class="C19Centre" style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)</p>
<p class="C19Centre" style="text-align: center;">12 gennaio 2023 (<a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=269150&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=333439#Footnote*" name="Footref*">*</a>)</p>
<p class="C71Indicateur" style="text-align: justify;">«Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore – Articolo 4, paragrafo 2 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto – Clausola che prevede il pagamento di onorari di avvocato secondo il principio della tariffa oraria – Articolo 6, paragrafo 1 – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come “abusiva”»</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: center;">Nella causa C‑395/21,</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), con decisione del 23 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2021, nel procedimento</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">D.V.</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">M.A.,</p>
<p class="C19Centre" style="text-align: center;">LA CORTE (Quarta Sezione),</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, L.S. Rossi, J.-C. Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">avvocato generale: M. Szpunar</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">cancelliere: A. Calot Escobar</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">vista la fase scritta del procedimento,</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">considerate le osservazioni presentate:</p>
<p class="C03Tiretlong" style="text-align: justify;">–        per D.V., da A. Kakoškina, advokatė;</p>
<p class="C03Tiretlong" style="text-align: justify;">–        per il governo lituano, da K. Dieninis, S. Grigonis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti;</p>
<p class="C03Tiretlong" style="text-align: justify;">–        per il governo tedesco, da J. Möller, U. Bartl e M. Hellmann, in qualità di agenti;</p>
<p class="C03Tiretlong" style="text-align: justify;">–        per la Commissione europea, da J. Jokubauskaitė e N. Ruiz García, in qualità di agenti,</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 settembre 2022,</p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</p>
<p class="C75Debutdesmotifs" style="text-align: center;">Sentenza</p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point1"></a><strong>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 (GU 2011, L 304, pag. 64) (in prosieguo: la «direttiva 93/13»).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point2"></a><strong>2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra D.V., avvocato, e M.A., suo cliente.</strong></p>
<p class="C04Titre1" style="text-align: justify;"><strong> Contesto normativo</strong></p>
<p class="C05Titre2" style="text-align: justify;"><strong> <i>Diritto dell’Unione</i></strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point3"></a><strong>3        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13:</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>«Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point4"></a><strong>4        L’articolo 4 di tale direttiva stabilisce quanto segue:</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>«1.      Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>2.      La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point5"></a><strong>5        Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva in parola:</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. (&#8230;)».</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point6"></a><strong>6        L’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point7"></a><strong>7        L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede quanto segue:</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point8"></a><strong>8        L’articolo 8 di tale direttiva è così formulato:</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato [FUE], per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».</strong></p>
<p class="C05Titre2" style="text-align: justify;"><strong> <i>Diritto lituano</i></strong></p>
<p class="C06Titre3" style="text-align: justify;"><strong> <i>Codice civile</i></strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point9"></a><strong>9        Sotto il titolo «Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori», l’articolo 6.228<sup>4</sup> del Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr. VIII‑1864 (legge n. VIII‑1864, sull’approvazione, l’entrata in vigore e l’attuazione del codice civile lituano), del 18 luglio 2000 (Žin., 2000, n. 74-2262), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), recepisce nel diritto nazionale la direttiva 93/13. Ai sensi di tale articolo:</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>«(&#8230;)</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>2.      Sono dichiarate abusive le clausole dei contratti stipulati con i consumatori che non sono state oggetto di negoziato individuale tra le parti e mediante le quali l’equilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti è stato di fatto leso a danno del consumatore a causa della violazione del requisito della buona fede.</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>(&#8230;)</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>6.      Ogni clausola scritta di un contratto stipulato con i consumatori deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile. Le clausole contrarie a tale obbligo sono considerate abusive.</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>7.      Le clausole che definiscono l’oggetto del contratto stipulato con i consumatori nonché quelle connesse alla perequazione tra un bene venduto o un servizio fornito e il rispettivo prezzo non devono essere valutate sotto il profilo del carattere abusivo, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>8.      Nel caso in cui il giudice dichiari una o più clausole contrattuali abusive, tale o tali clausole sono nulle a decorrere dalla conclusione del contratto, ma le restanti clausole del contratto rimangono vincolanti per le parti, qualora sia possibile proseguire l’adempimento del contratto dopo la dichiarazione di nullità delle clausole abusive».</strong></p>
<p class="C06Titre3" style="text-align: justify;"><strong> <i>Legge n. IX-2066, relativa alla professione di avvocato</i></strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point10"></a><strong>10      L’articolo 50 del Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas Nr. IX-2066 (legge n. IX-2066, relativa alla professione di avvocato), del 18 marzo 2004 (Žin., 2004, n. 50-1632), intitolato «Compenso per i servizi legali forniti da un avvocato», stabilisce quanto segue:</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>«1.      I clienti versano all’avvocato gli onorari pattuiti contrattualmente per i servizi legali forniti ai sensi del contratto.</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>(&#8230;)</strong></p>
<p class="C02AlineaAltA" style="text-align: justify;"><strong>3.      Nel determinare l’ammontare del compenso dovuto all’avvocato per la prestazione di servizi legali, si deve tenere conto della complessità della causa, delle qualifiche e dell’esperienza professionale dell’avvocato, della situazione finanziaria del cliente e di altre circostanze rilevanti».</strong></p>
<p class="C06Titre3" style="text-align: justify;"><strong> <i>Ordinanza del 2 aprile 2004</i></strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point11"></a><strong>11      Il Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (ordinanza del Ministro della giustizia della Repubblica di Lituania n. 1R-85, relativa all’approvazione delle linee guida sull’importo massimo degli onorari da liquidare nelle cause civili per l’assistenza legale – prestazione di servizi – da parte dell’avvocato o del praticante avvocato), del 2 aprile 2004 (Žin., 2004, n. 54-1845), nella sua versione applicabile dal 20 marzo 2015 (in prosieguo: l’«ordinanza del 2 aprile 2004»), ha stabilito le raccomandazioni sull’importo massimo per la prestazione di servizi legali da parte dell’avvocato o del praticante avvocato nelle cause civili. Le raccomandazioni in parola sono state approvate dall’Ordine forense lituano, il 26 marzo 2004, e costituiscono il fondamento per l’applicazione delle norme del codice di procedura civile che disciplinano la liquidazione delle spese.</strong></p>
<p class="C04Titre1" style="text-align: justify;"><strong> Procedimento principale e questioni pregiudiziali</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point12"></a><strong>12      M.A., in qualità di consumatore, nel periodo compreso tra l’11 aprile e il 29 agosto 2018 ha stipulato cinque contratti di prestazione di servizi legali a titolo oneroso con D.V., nella sua qualità di avvocato, e in particolare, l’11 aprile 2018, due contratti riguardanti cause civili vertenti, rispettivamente, sulla comunione di beni nonché sulla residenza di figli minori, sulle modalità di visita e sulla fissazione degli alimenti, il 12 aprile e l’8 maggio 2018, due contratti riguardanti la rappresentanza di M.A. dinanzi alla stazione di polizia e alla procura del distretto di Kaunas (Lituania) e, il 29 agosto 2018, un contratto avente ad oggetto la difesa degli interessi di M.A. nell’ambito di un procedimento di divorzio.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point13"></a><strong>13      Ai sensi dell’articolo 1 di ciascuno di tali contratti, l’avvocato si impegnava a fornire consulenze legali orali e/o per iscritto, a preparare bozze di atti giuridici, a effettuare studi giuridici degli atti e a rappresentare il cliente dinanzi a diverse entità, compiendo gli atti connessi.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point14"></a><strong>14      In ciascuno di detti contratti, gli onorari erano fissati in un importo di EUR 100 «per ogni ora di consulenza o di prestazione di servizi legali al cliente» (in prosieguo: la «clausola relativa al prezzo»). I contratti prevedevano che «una parte degli onorari indicati (&#8230;) fosse dovuta immediatamente, su presentazione, da parte dell’avvocato, di una fattura per servizi legali, tenendo conto delle ore di consulenza o di prestazione di servizi legali effettuate» (in prosieguo: la «clausola relativa alle modalità di pagamento»).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point15"></a><strong>15      Inoltre, M.A. ha versato somme a titolo di acconto sugli onorari per un importo complessivo di EUR 5 600.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point16"></a><strong>16      D.V. ha fornito servizi legali tra l’aprile e il dicembre 2018 nonché dal gennaio al marzo 2019 e, il 21 e il 26 marzo 2019, ha emesso fatture per tutti i servizi forniti.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point17"></a><strong>17      Non avendo ricevuto la totalità degli onorari reclamati, il 10 aprile 2019 D.V. ha adito il Kauno apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Kaunas, Lituania) chiedendo la condanna di M.A. al pagamento di un importo di EUR 9 900 a titolo di prestazioni legali effettuate e di EUR 194,30 a titolo di spese sostenute nell’ambito dell’adempimento dei contratti, oltre agli interessi annui pari al 5% delle somme dovute, calcolati a decorrere dalla data di proposizione del ricorso e fino all’esecuzione della sentenza.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point18"></a><strong>18      Con decisione del 5 marzo 2020, tale giudice ha parzialmente accolto la domanda di D.V. Esso ha ritenuto che, in base ai contratti stipulati, fossero stati forniti servizi legali per un importo complessivo di EUR 12 900. Detto giudice ha tuttavia dichiarato che le clausole relative al prezzo di tutti e cinque i contratti erano abusive e ha ridotto della metà gli onorari reclamati, fissandoli in EUR 6 450. Pertanto, il Kauno apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Kaunas) ha condannato M.A. al pagamento di un importo di EUR 1 044,33, tenendo conto della somma che era già stata versata, maggiorato degli interessi annui al tasso del 5%, calcolati a partire dalla proposizione del ricorso e fino all’esecuzione della sentenza, e di un importo di EUR 12 a titolo di spese. D.V. è stato condannato a versare a M.A. EUR 360 a titolo di spese.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point19"></a><strong>19      L’appello proposto da D.V., il 30 aprile 2020, avverso tale decisione è stato respinto con ordinanza del 15 giugno 2020 del Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas, Lituania).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point20"></a><strong>20      Il 10 settembre 2020 D.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), giudice del rinvio.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point21"></a><strong>21      Tale giudice si interroga, in sostanza, su due problematiche riguardanti, la prima, l’obbligo di trasparenza delle clausole vertenti sull’oggetto principale dei contratti di prestazione di servizi legali e, la seconda, gli effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola che fissa il prezzo di detti servizi.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point22"></a><strong>22      Per quanto riguarda la prima delle problematiche in parola, detto giudice esamina, da un lato, la questione se una clausola di un contratto di prestazione di servizi legali, che non sia stata oggetto di negoziato individuale e che verta sul prezzo di tali servizi e sulle sue modalità di calcolo, come la clausola relativa al prezzo, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point23"></a><strong>23      Ritenendo che così avvenga nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga, dall’altro lato, sull’obbligo di trasparenza che una clausola vertente sull’oggetto principale del contratto deve soddisfare al fine di sottrarsi alla valutazione del suo carattere abusivo. Al riguardo, detto giudice sostiene che, sebbene la clausola relativa al prezzo sia formulata in modo chiaro da un punto di vista grammaticale, è lecito dubitare che essa sia comprensibile, poiché il consumatore medio non è in grado di comprenderne le conseguenze economiche, anche tenendo conto delle altre clausole dei contratti di cui trattasi, in particolare della clausola relativa alle modalità di pagamento, che non prevede né la presentazione da parte dell’avvocato di relazioni concernenti i servizi forniti, né la periodicità del pagamento di questi ultimi.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point24"></a><strong>24      Orbene, detto giudice ricorda che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta conclusione sono, per un consumatore, di fondamentale importanza, poiché è segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista (sentenza del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, punto 44).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point25"></a><strong>25      Pur riconoscendo la natura specifica dei contratti di cui trattasi nel procedimento principale e la difficoltà di prevedere il numero di ore necessarie per fornire servizi legali, il giudice del rinvio si chiede se sia ragionevolmente possibile esigere che un professionista specifichi un prezzo indicativo per i servizi in parola e se tale informazione debba figurare in contratti del genere. Esso si chiede altresì se la mancanza di informazioni precontrattuali potesse essere compensata nel corso dell’esecuzione dei suddetti contratti e se la circostanza che il prezzo diventi certo solo dopo l’attività di rappresentanza svolta dall’avvocato in una determinata causa potesse costituire un elemento utile nell’ambito di tale analisi.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point26"></a><strong>26      Per quanto riguarda la seconda delle problematiche in parola, detto giudice precisa che l’articolo 6.228<sup>4</sup>, paragrafo 6, del codice civile prevede una protezione più elevata di quella garantita dalla direttiva 93/13, dato che la mancanza di trasparenza di una clausola contrattuale è sufficiente perché essa sia dichiarata abusiva, senza che si debba procedere al suo esame sotto il profilo dell’articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva. Il giudice si interroga, pertanto, sugli effetti che il diritto dell’Unione ricollega all’accertamento del carattere abusivo di una clausola.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point27"></a><strong>27      Al riguardo, il giudice del rinvio afferma che l’invalidazione della clausola relativa al prezzo dovrebbe comportare la nullità dei contratti di prestazione di servizi legali e il ripristino della situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se tali clausole non fossero mai esistite. Orbene, nel caso di specie, ciò condurrebbe a un arricchimento ingiustificato del consumatore e a una situazione ingiusta nei confronti del professionista che ha integralmente fornito tali prestazioni di servizi. Detto giudice si chiede inoltre se un’eventuale riduzione della tariffa di dette prestazioni pregiudichi l’effetto deterrente perseguito dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point28"></a><strong>28      In tale contesto il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>«1)      Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che l’espressione “oggetto principale del contratto” ricomprende una clausola, che non sia stata oggetto di negoziato individuale e che figuri in un contratto di servizi legali concluso tra un professionista (avvocato) e un consumatore, avente ad oggetto il costo e le modalità di calcolo dello stesso.</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>2)      Se il riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 alla chiarezza e alla comprensibilità di una clausola contrattuale debba essere interpretato nel senso che è sufficiente precisare, nella clausola contrattuale relativa al costo (che fissa il costo delle prestazioni effettivamente eseguite sulla base di una tariffa oraria), l’importo del compenso orario dovuto all’avvocato.</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>3)      In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l’obbligo di trasparenza debba essere interpretato nel senso che esso include l’obbligo per l’avvocato di indicare nel contratto il costo di prestazioni le cui tariffe specifiche possano essere chiaramente definite e specificate anticipatamente, oppure se sia necessario specificare anche un costo indicativo delle prestazioni (un preventivo dei compensi per i servizi legali forniti), qualora sia impossibile prevedere il numero (o la durata) di azioni specifiche, e il relativo compenso, al momento della conclusione del contratto, e gli eventuali rischi comportanti un aumento o una diminuzione del costo. Se, per valutare la conformità all’obbligo di trasparenza della clausola contrattuale relativa al costo, sia rilevante il fatto che le informazioni relative al costo dei servizi legali e alle modalità di calcolo dello stesso siano fornite al consumatore con qualsiasi mezzo appropriato o siano indicate nel contratto stesso di servizi legali. Se una mancanza di informazione nei rapporti precontrattuali possa essere compensata da informazioni fornite nel corso dell’adempimento del contratto. Se sulla valutazione della conformità della clausola contrattuale all’obbligo di trasparenza incida il fatto che il costo finale dei servizi legali forniti diventa chiaro solo dopo la cessazione della loro fornitura. Se sia rilevante, nell’ambito della valutazione della conformità all’obbligo di trasparenza della clausola contrattuale relativa al costo, il fatto che il contratto non preveda relazioni periodiche dell’avvocato concernenti le prestazioni fornite o la presentazione periodica di fatture al consumatore, che consentirebbero al consumatore di decidere in tempo utile sul rifiuto di servizi legali o sulla modifica del corrispettivo contrattuale.</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>4)      Qualora il giudice nazionale dichiari che la clausola contrattuale che stabilisce il costo dei servizi effettivamente forniti sulla base di una tariffa oraria non è formulata in modo chiaro e comprensibile, come richiesto dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, se esso debba esaminare se tale clausola sia abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva (vale a dire che in sede di esame del carattere eventualmente abusivo della clausola contrattuale occorre verificare se tale clausola determini un “significativo squilibrio” dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto, a danno del consumatore) oppure se (&#8230;) tenendo conto del fatto che tale clausola riguarda informazioni essenziali ai sensi del contratto, il mero fatto che la clausola relativa al costo sia non trasparente sia sufficiente per ritenerla abusiva.</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>5)      Se il fatto che, quando la clausola contrattuale relativa ai costi è stata dichiarata abusiva, il contratto di servizi legali non sia vincolante, come indicato all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, implichi la necessità di ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza della clausola di cui è stato accertato il carattere abusivo. Se il ripristino di tale situazione implichi che il consumatore non ha l’obbligo di pagare i servizi già forniti.</strong></p>
<p class="C09Marge0avecretrait" style="text-align: justify;"><strong>6)      Se, qualora la natura di un contratto di prestazione di servizi a titolo oneroso renda impossibile il ripristino della situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di una clausola dichiarata abusiva (i servizi sono stati già forniti), la fissazione di un compenso per i servizi forniti dall’avvocato sia contraria all’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. In caso di risposta negativa a tale questione, se l’equilibrio reale mediante il quale si ristabilisce la parità delle parti del contratto si possa ottenere: i) allorché l’avvocato sia pagato per i servizi prestati alla tariffa oraria indicata nel contratto; ii) allorché all’avvocato sia pagato il corrispettivo minimo per i servizi legali (ad esempio, quello indicato in un atto normativo nazionale, in particolare raccomandazioni sull’importo massimo del compenso per l’assistenza fornita da un avvocato); iii) allorché all’avvocato sia pagato un importo ragionevole per i suoi servizi [in base a un livello] determinato dal giudice, tenuto conto della complessità della causa, delle qualifiche e dell’esperienza dell’avvocato, della situazione finanziaria del cliente e di altre circostanze pertinenti».</strong></p>
<p class="C04Titre1" style="text-align: justify;"><strong> Sulle questioni pregiudiziali</strong></p>
<p class="C05Titre2" style="text-align: justify;"><strong> <i>Sulla prima questione</i></strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point29"></a><strong>29      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che rientra nell’«oggetto principale del contratto», ai sensi di tale disposizione, la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore, clausola che non sia stata oggetto di negoziato individuale e che fissi il prezzo dei servizi forniti secondo il principio della tariffa oraria.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point30"></a><strong>30      A tal proposito, occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 sancisce un’eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle clausole abusive quale previsto nell’ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva e che, pertanto, occorre fornire un’interpretazione restrittiva della disposizione in parola. Peraltro, l’espressione «oggetto principale del contratto», di cui a detta disposizione, deve di norma essere oggetto nell’intera Unione europea di un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto di tale disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 34 nonché giurisprudenza ivi citata).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point31"></a><strong>31      Per quanto riguarda la categoria delle clausole contrattuali rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la Corte ha statuito che tali clausole devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali del contratto stesso e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono un carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l’essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare in tale nozione di «oggetto principale del contratto» [v., in particolare, sentenze del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punti 35 e 36, nonché del 22 settembre 2022, Vicente (Azione per il pagamento degli onorari di avvocato), C‑335/21, EU:C:2022:720, punto 78].</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point32"></a><strong>32      Nel caso di specie, la clausola relativa al prezzo riguarda il compenso per i servizi legali, stabilito secondo una tariffa oraria. Una clausola del genere, che determina l’obbligo del mandante di pagare gli onorari dell’avvocato e specifica la tariffa di questi ultimi, fa parte delle clausole che definiscono l’essenza stessa del rapporto contrattuale, essendo tale rapporto proprio caratterizzato dalla fornitura dietro compenso di servizi legali. Detta clausola rientra, di conseguenza, nell’«oggetto principale del contratto», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13. La sua valutazione può, inoltre, vertere «sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi (&#8230;) che devono essere forniti in cambio, dall’altro», ai sensi di detta disposizione.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point33"></a><strong>33      Tale interpretazione vale indipendentemente dal fatto, menzionato dal giudice del rinvio nella sua prima questione pregiudiziale, che detta clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale. Infatti, quando una clausola contrattuale fa parte di quelle che definiscono l’essenza stessa del rapporto contrattuale, ciò vale tanto nell’ipotesi in cui tale clausola sia stata oggetto di negoziato individuale quanto in quella in cui un siffatto negoziato non abbia avuto luogo.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point34"></a><strong>34      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo dei servizi forniti secondo il principio della tariffa oraria.</strong></p>
<p class="C05Titre2" style="text-align: justify;"><strong> <i>Sulle questioni seconda e terza</i></strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point35"></a><strong>35      Con le questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che soddisfa l’obbligo di formulazione chiara e comprensibile, ai sensi di tale disposizione, la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo di tali servizi secondo il principio della tariffa oraria, senza contenere altre precisazioni o informazioni oltre alla tariffa oraria praticata. In caso di risposta negativa, il giudice del rinvio chiede quali siano le informazioni da comunicare al consumatore nella situazione in cui risulti impossibile prevedere il numero effettivo di ore necessarie per fornire i servizi oggetto di tale contratto e se la mancanza di informazioni del genere nell’ambito del rapporto precontrattuale possa essere compensata nel corso dell’adempimento di detto contratto.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point36"></a><strong>36      Per quanto riguarda, in primo luogo, la portata dell’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la Corte ha sottolineato che tale obbligo, contenuto anche nell’articolo 5 della direttiva in parola, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di tali clausole, ma, al contrario, poiché il sistema di tutela istituito da detta direttiva si fonda sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, posto dalla medesima direttiva, deve essere inteso estensivamente (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, punti 46 e 50 nonché giurisprudenza ivi citata).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point37"></a><strong>37      Il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile va pertanto inteso nel senso che impone che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (sentenze del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 45 nonché del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 67 nonché giurisprudenza ivi citata).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point38"></a><strong>38      Di conseguenza, l’esame della questione se una clausola come quella di cui trattasi nel procedimento principale sia «chiara e comprensibile», ai sensi della direttiva 93/13, deve essere effettuato dal giudice nazionale alla luce di tutti gli elementi di fatto pertinenti. Più in particolare, spetta a tale giudice verificare, tenendo conto delle circostanze della conclusione del contratto, se sia stato comunicato al consumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno, che gli consentano di valutare le conseguenze finanziarie di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point39"></a><strong>39      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il momento in cui tali elementi devono essere portati a conoscenza del consumatore, la Corte ha dichiarato che la comunicazione, prima della conclusione del contratto, delle informazioni in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista (sentenza del 9 luglio 2020, Ibercaja Banco, C‑452/18, EU:C:2020:536, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point40"></a><strong>40      Nel caso di specie, occorre osservare che, come precisato dal giudice del rinvio, la clausola relativa al prezzo si limita a specificare che gli onorari che il professionista deve percepire ammontano a EUR 100 per ogni ora di servizi legali forniti. Un siffatto meccanismo di fissazione del prezzo non consente, in mancanza di qualsiasi altra informazione fornita dal professionista, a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di valutare le conseguenze finanziarie derivanti da tale clausola, ossia l’importo complessivo da pagare per detti servizi.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point41"></a><strong>41      Certamente, tenuto conto della natura dei servizi oggetto di un contratto di prestazione di servizi legali, è spesso difficile, se non impossibile, per il professionista prevedere, sin dalla conclusione del contratto, il numero esatto di ore necessarie per fornire servizi del genere e, di conseguenza, il costo totale effettivo di questi ultimi.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point42"></a><strong>42      Peraltro, la Corte ha dichiarato che il rispetto da parte di un professionista del requisito di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 della direttiva 93/13 deve essere valutato con riferimento agli elementi di cui tale professionista disponeva al momento della conclusione del contratto che ha stipulato con il consumatore (sentenza del 9 luglio 2020, Ibercaja Banco, C‑452/18, EU:C:2020:536, punto 49).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point43"></a><strong>43      Tuttavia, se è vero che non si può esigere che il professionista informi il consumatore riguardo alle conseguenze finanziarie finali del suo impegno, che dipendono da eventi futuri, imprevedibili e indipendenti dalla volontà di detto professionista, ciò non toglie che le informazioni che egli è tenuto a comunicare prima della conclusione del contratto debbano consentire al consumatore di prendere la sua decisione con prudenza e con piena cognizione, da un lato, della possibilità che siffatti eventi si verifichino e, dall’altro, delle conseguenze che essi potrebbero comportare per quanto riguarda la durata della prestazione di servizi legali di cui trattasi.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point44"></a><strong>44      Le informazioni in parola, che possono variare in funzione, da un lato, dell’oggetto e della natura delle prestazioni previste nel contratto di servizi legali e, dall’altro, delle regole professionali e deontologiche applicabili, devono contenere indicazioni che consentano al consumatore di valutare il costo totale approssimativo dei servizi di cui trattasi. Tali sarebbero una stima del numero prevedibile o minimo di ore necessarie per fornire un determinato servizio, oppure un impegno a inviare, ad intervalli ragionevoli, fatture o relazioni periodiche che indichino il numero di ore di lavoro svolte. Spetta al giudice nazionale, come ricordato al punto 38 della presente sentenza, valutare, tenendo conto di tutte le pertinenti circostanze della conclusione di tale contratto, se le informazioni comunicate dal professionista prima della conclusione del contratto abbiano consentito al consumatore di prendere la sua decisione con prudenza e con piena cognizione delle conseguenze finanziarie derivanti dalla conclusione di detto contratto.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point45"></a><strong>45      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che non soddisfa l’obbligo di formulazione chiara e comprensibile, ai sensi di tale disposizione, la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo di tali servizi secondo il principio della tariffa oraria senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, informazioni che gli consentano di prendere la sua decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dalla conclusione di tale contratto.</strong></p>
<p class="C05Titre2" style="text-align: justify;"><strong> <i>Sulla quarta questione</i></strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point46"></a><strong>46      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi, secondo il principio della tariffa oraria, il prezzo di tali servizi e che rientri, pertanto, nell’oggetto principale di detto contratto, debba essere considerata abusiva per il solo fatto che essa non soddisfa l’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva in parola.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point47"></a><strong>47      Al riguardo, va ricordato che la Corte ha dichiarato, per quanto concerne l’articolo 5 della direttiva 93/13, che il carattere trasparente di una clausola contrattuale costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell’ambito dell’esame del carattere abusivo di tale clausola, valutazione che deve essere svolta dal giudice nazionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola. Nell’ambito di tale esame, detto giudice è tenuto a valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale ultima disposizione (sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, punto 49 nonché giurisprudenza ivi citata).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point48"></a><strong>48      Come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 36 della presente sentenza, l’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali ha la stessa portata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e ai sensi dell’articolo 5 di quest’ultima (v. altresì, in tal senso, sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 69). Pertanto, non occorre trattare in modo diverso le conseguenze della mancanza di trasparenza di una clausola contrattuale a seconda che quest’ultima riguardi l’oggetto principale del contratto o un altro aspetto di quest’ultimo.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point49"></a><strong>49      Se è vero che dalla giurisprudenza ricordata al punto 47 della presente sentenza risulta che l’esame del carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato con un consumatore si fonda, in linea di principio, su una valutazione complessiva che non tiene conto unicamente dell’eventuale mancanza di trasparenza di tale clausola, va nondimeno rilevato che agli Stati membri è consentito garantire, conformemente all’articolo 8 della direttiva 93/13, un livello di protezione più elevato per i consumatori.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point50"></a><strong>50      Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni presentate dal governo lituano, la Repubblica di Lituania ha scelto di garantire un livello di protezione più elevato, atteso che l’articolo 6.228<sup>4</sup>, paragrafo 6, del codice civile dispone che le clausole contrarie all’obbligo di trasparenza sono considerate abusive.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point51"></a><strong>51      Poiché gli Stati membri restano liberi di prevedere, nel loro diritto interno, un livello di protezione del genere, la direttiva 93/13, pur senza esigere che la mancanza di trasparenza di una clausola di un contratto stipulato con un consumatore comporti automaticamente l’accertamento del suo carattere abusivo, non osta a che una siffatta conseguenza derivi dal diritto nazionale.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point52"></a><strong>52      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi, secondo il principio della tariffa oraria, il prezzo di tali servizi e che rientri, pertanto, nell’oggetto principale di detto contratto, non deve essere considerata abusiva per il solo fatto che non soddisfa l’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, a meno che lo Stato membro il cui diritto nazionale si applica al contratto di cui trattasi abbia espressamente previsto, conformemente all’articolo 8 di detta direttiva, che la qualificazione come «clausola abusiva» discenda da questo solo fatto.</strong></p>
<p class="C05Titre2" style="text-align: justify;"><strong> <i>Sulle questioni quinta e sesta</i></strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point53"></a><strong>53      Con le sue questioni quinta e sesta, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che, qualora un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore non possa sussistere dopo la soppressione di una clausola dichiarata abusiva che fissa il prezzo dei servizi secondo il principio della tariffa oraria, e tali servizi siano già stati forniti, essi ostano a che il giudice nazionale decida di ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola, anche quando ciò comporti che il professionista non percepisca alcun compenso per i suoi servizi, o a che esso sostituisca detta clausola con una disposizione di diritto nazionale relativa alla tariffa massima del compenso per l’assistenza fornita dall’avvocato oppure con una sua propria stima del livello di compenso che esso ritiene ragionevole per i servizi in parola.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point54"></a><strong>54      Al fine di rispondere a tali questioni, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto deve consentire di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola abusiva (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Sziber, C‑483/16, EU:C:2018:367, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point55"></a><strong>55      In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, spetta al giudice nazionale disapplicare le clausole abusive, affinché esse non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Tuttavia, il contratto deve sussistere, in linea di principio, senz’altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point56"></a><strong>56      Nell’ipotesi in cui un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore non possa sussistere successivamente alla soppressione di una clausola abusiva, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale, in applicazione di principi del diritto contrattuale, sopprima la clausola abusiva sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva in situazioni in cui dichiarare invalida la clausola abusiva obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto nella sua interezza, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, sicché quest’ultimo ne sarebbe penalizzato (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point57"></a><strong>57      Nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze da trarre dall’eventuale accertamento del carattere abusivo della clausola relativa al prezzo. Tale giudice ritiene, da un lato, che i contratti di cui trattasi nel procedimento principale non possano sussistere in assenza di tale clausola e, dall’altro, che la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di detta clausola non possa essere ripristinata, dato che quest’ultimo ha beneficiato dei servizi legali previsti in detti contratti.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point58"></a><strong>58      Al riguardo, occorre osservare che, come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti da 54 a 56 della presente sentenza, l’accertamento del carattere abusivo della clausola relativa al prezzo comporta l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicarla, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Il ripristino della situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola si traduce in linea di principio, anche nel caso in cui i servizi siano stati forniti, nella sua esenzione dall’obbligo di pagare gli onorari stabiliti sulla base di detta clausola.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point59"></a><strong>59      Pertanto, nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio ritenesse che, in applicazione delle pertinenti disposizioni di diritto interno, i contratti non possano sussistere dopo la soppressione della clausola relativa al prezzo, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta all’invalidazione di questi ultimi, anche quando ciò comporti che il professionista non percepisca alcun compenso per i suoi servizi.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point60"></a><strong>60      È solo nell’ipotesi in cui l’invalidazione dei contratti nella loro interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, cosicché quest’ultimo ne risulterebbe penalizzato, che il giudice del rinvio dispone della possibilità eccezionale di sostituire una clausola abusiva dichiarata nulla con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti del contratto di cui trattasi.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point61"></a><strong>61      Per quanto concerne le conseguenze che la dichiarazione di nullità dei contratti di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe comportare per il consumatore, si deve osservare che, nel caso di un contratto di mutuo, la Corte ha dichiarato che una dichiarazione di nullità del contratto nella sua interezza renderebbe in linea di principio immediatamente esigibile l’importo residuo dovuto a titolo del mutuo in proporzioni che potrebbero eccedere le capacità finanziarie del consumatore e potrebbe comportare conseguenze particolarmente dannose per quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, il carattere particolarmente dannoso della dichiarazione di nullità di un contratto non si riduce unicamente alle conseguenze di natura puramente pecuniaria.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point62"></a><strong>62      Infatti, come sostenuto dall’avvocato generale ai paragrafi 74 e 76 delle sue conclusioni, non è escluso che la dichiarazione di nullità di un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi legali che siano già stati forniti possa porre il consumatore in una situazione di incertezza giuridica, in particolare nell’ipotesi in cui il diritto nazionale consenta al professionista di reclamare un compenso per tali servizi su un fondamento diverso da quello del contratto dichiarato nullo. Inoltre, anche in funzione del diritto nazionale applicabile, l’invalidità del contratto potrebbe eventualmente incidere sulla validità e sull’efficacia degli atti compiuti in forza del contratto medesimo.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point63"></a><strong>63      Di conseguenza, ove, alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice del rinvio constati che la dichiarazione di nullità dei contratti di cui trattasi nella loro interezza comporterebbe conseguenze particolarmente dannose per il consumatore, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che tale giudice sostituisca la clausola relativa al prezzo con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti di detti contratti. Occorre, tuttavia, che una siffatta disposizione sia applicabile specificamente ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore e non abbia una portata talmente generica che la sua applicazione equivarrebbe a consentire, in sostanza, al giudice nazionale di fissare, sulla base di una sua propria stima, il compenso dovuto per i servizi forniti [v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Mutuo ipotecario espresso in valute estere), da C‑80/21 a C‑82/21, EU:C:2022:646, punti 76 e 77 nonché giurisprudenza ivi citata].</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point64"></a><strong>64      Sempreché l’ordinanza del 2 aprile 2004, menzionata nella decisione di rinvio, contenga una siffatta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tale ordinanza potrebbe essere impiegata per sostituire la clausola relativa al prezzo con un compenso fissato dal giudice.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point65"></a><strong>65      Per contro, il giudice del rinvio non può integrare i contratti di cui trattasi nel procedimento principale con una sua propria stima relativa a un livello di compenso che ritiene ragionevole per i servizi forniti.</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point66"></a><strong>66      Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, qualora il giudice nazionale accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, tale giudice non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point67"></a><strong>67      Al riguardo, la Corte ha rilevato che, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in un simile contratto, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell’obiettivo di lungo termine di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13. Tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l’interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A., C‑212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata).</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point68"></a><strong>68      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni quinta e sesta dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, qualora un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore non possa sussistere dopo la soppressione di una clausola dichiarata abusiva che fissi il prezzo dei servizi secondo il principio della tariffa oraria, e tali servizi siano già stati forniti, essi non ostano a che il giudice nazionale ripristini la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola, anche quando ciò comporti che il professionista non percepisca alcun compenso per i suoi servizi. Nell’ipotesi in cui l’invalidazione del contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tali disposizioni non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità di detta clausola sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto. Per contro, tali disposizioni ostano a che il giudice nazionale sostituisca la clausola abusiva dichiarata nulla con una stima giudiziaria del livello del compenso dovuto per detti servizi.</strong></p>
<p class="C04Titre1" style="text-align: justify;"><strong> Sulle spese</strong></p>
<p class="C01PointnumeroteAltN" style="text-align: justify;"><a name="point69"></a><strong>69      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</strong></p>
<p class="C41DispositifIntroduction" style="text-align: justify;"><strong>Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:</strong></p>
<p class="C08Dispositif" style="text-align: justify;"><strong>1)      L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011,</strong></p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><strong>deve essere interpretato nel senso che:</strong></p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><strong>rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo dei servizi forniti secondo il principio della tariffa oraria.</strong></p>
<p class="C08Dispositif" style="text-align: justify;"><strong>2)      L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83,</strong></p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><strong>deve essere interpretato nel senso che:</strong></p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><strong>non soddisfa l’obbligo di formulazione chiara e comprensibile, ai sensi di tale disposizione, la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi il prezzo di tali servizi secondo il principio della tariffa oraria senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, informazioni che gli consentano di prendere la sua decisione con prudenza e piena cognizione delle conseguenze economiche derivanti dalla conclusione di tale contratto. </strong></p>
<p class="C08Dispositif" style="text-align: justify;"><strong>3)      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83,</strong></p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><strong>deve essere interpretato nel senso che:</strong></p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><strong>la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi, secondo il principio della tariffa oraria, il prezzo di tali servizi e che rientri, pertanto, nell’oggetto principale di detto contratto, non deve essere considerata abusiva per il solo fatto che non soddisfa l’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, come modificata, a meno che lo Stato membro il cui diritto nazionale si applica al contratto di cui trattasi abbia espressamente previsto, conformemente all’articolo 8 di detta direttiva, come modificata, che la qualificazione come clausola abusiva discenda da questo solo fatto.</strong></p>
<p class="C08Dispositif" style="text-align: justify;"><strong>4)      L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83,</strong></p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><strong>devono essere interpretati nel senso che:</strong></p>
<p class="C32Dispositifmarge1" style="text-align: justify;"><strong>qualora un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore non possa sussistere dopo la soppressione di una clausola dichiarata abusiva che fissi il prezzo dei servizi secondo il principio della tariffa oraria, e tali servizi siano già stati forniti, essi non ostano a che il giudice nazionale ripristini la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola, anche quando ciò comporti che il professionista non percepisca alcun compenso per i suoi servizi. Nell’ipotesi in cui l’invalidazione del contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tali disposizioni non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità di detta clausola sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto. Per contro, tali disposizioni ostano a che il giudice nazionale sostituisca la clausola abusiva dichiarata nulla con una stima giudiziaria del livello del compenso dovuto per detti servizi.</strong></p>
<p class="C77Signatures" style="text-align: justify;"><strong>Firme</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-pronuncia-della-cgue-in-materia-di-tariffa-oraria-nei-contratti-stipulati-tra-avvocato-e-consumatore/">Sulla pronuncia della CGUE in materia di tariffa oraria nei contratti stipulati tra avvocato e consumatore.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sul c.d. equo compenso in materia di affidamento di incarichi di consulenza e assistenza legale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-equo-compenso-in-materia-di-affidamento-di-incarichi-di-consulenza-e-assistenza-legale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 12:20:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-equo-compenso-in-materia-di-affidamento-di-incarichi-di-consulenza-e-assistenza-legale/">Sul c.d. equo compenso in materia di affidamento di incarichi di consulenza e assistenza legale.</a></p>
<p>Professioni e mestieri &#8211; Avvocati &#8211; Equo compenso &#8211; Art. 3-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 &#8211; Nozione &#8211; Avvisi pubblici per per l’aggiornamento dell’elenco di avvocati di enti pubblici &#8211; Previsione di compensi irrisori &#8211; Illegittimità. Per equo compenso infatti deve intendersi – ai sensi del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-equo-compenso-in-materia-di-affidamento-di-incarichi-di-consulenza-e-assistenza-legale/">Sul c.d. equo compenso in materia di affidamento di incarichi di consulenza e assistenza legale.</a></p>
<p>Professioni e mestieri &#8211; Avvocati &#8211; Equo compenso &#8211; Art. 3-<em>bis</em>, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 &#8211; Nozione &#8211; Avvisi pubblici per per l’aggiornamento dell’elenco di avvocati di enti pubblici &#8211; Previsione di compensi irrisori &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Per equo compenso infatti deve intendersi – ai sensi del comma 2, dell’articolo 13-<em>bis</em> della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dal comma 1 dello stesso articolo 19-<em>quaterdecies</em> del d.l. n 148 – un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6. Ciò non vuol dire che l’ente pubblico debba determinare il compenso in base ai parametri del D.M. n. 55 del 2014 ma che il compenso debba necessariamente essere ragguagliato al contenuto della prestazione, e in particolare all’impegno quali-quantitativo che essa richiede e implica, tenuto conto che il riferimento a un criterio di proporzionalità rispetto a qualità e quantità del lavoro si ritrova anche nell’articolo 36 Cost. Su questa base, va, quindi, dichiarato illegittimo l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di avvocati per l’affidamento degli incarichi di assistenza legale adottato da un comune che preveda compensi tali da ledere il principio dell’equo compenso dato che risultano pressochè irrisori.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Scudeller &#8211; Est. Soricelli</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Sesta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2151 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Maria Cioccolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Lacco Ameno, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Mangia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento, previa tutela cautelare</em></p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco (<em>short list</em>) di avvocati, per l’affidamento di incarichi di assistenza legale dell’ente, comprendenti oltre la rappresentanza e difesa in giudizio, anche l’eventuale assistenza nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita di cui alla Legge n. 162/2014 adottato dal Comune di Lacco Ameno in data 22 marzo 2022, con atto prot. n. 2935/2022, e pubblicato in pari data sul proprio sito istituzionale, nella parte in cui, all’art. 6, stabilisce le misure dei compensi spettanti per l’attività professionale e nella parte in cui, all’art. 6, comma 5, e all’art. 7, prevede ulteriori obblighi in capo all’Avvocato; dei relativi allegati (modello di domanda di amissione per la formazione dell’Elenco e Schema del Disciplinare per il conferimento dell’incarico legale); delle presupposte Delibera di Giunta Municipale del 19 novembre 2020, n. 8 e Determina del I Settore Affari Generali del 22 marzo 2022, n. 100, del Comune di Lacco Ameno; della Nota del Comune di Lacco Ameno, I Settore Affari Generali, 30 marzo 2022, di riscontro negativo all’istanza di riesame formulata, a mezzo PEC, dall’Ordine ricorrente con Nota 25 marzo 2022; laddove ciò occorra, dell’originario Elenco di Avvocati del libero Foro, approvato con determina del Settore Affari Generali 8 luglio 2021, n. 149, del Comune di Lacco Ameno; di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto o consequenziale a quelli sopra indicati, allo stato non conosciuti e non conoscibili;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti, della Determinazione 3 maggio 2022, n. 315 del Settore I Affari Generali del Comune di Lacco Ameno, recante approvazione dell’aggiornamento dell’elenco (<em>short list</em>) di avvocati, per l’affidamento di incarichi di assistenza legale dell’ente, comprendenti oltre la rappresentanza e difesa in giudizio, anche l’eventuale assistenza nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita di cui alla Legge n. 162/2014, ivi espressamente compresi gli allegati A e B; oltre che degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lacco Ameno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso principale, notificato il 21 aprile 2022 e depositato il 27 aprile 2022, l’Ordine degli avvocati di Roma impugna l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di avvocati per l’affidamento degli incarichi di assistenza legale adottato dal comune di Lacco Ameno il 22 marzo 2022 limitatamente alle previsioni dell’articolo 6, comma 1 (sulla determinazione del compenso dell’avvocato) e degli articoli 6, comma 5, e 7 (imposizione di ulteriori obblighi in capo all’Avvocato non oggetto di alcuna remunerazione), coi relativi atti connessi e presupposti (ivi compresa la nota con cui il responsabile del settore affari generali ha respinto una istanza di riesame presentata dal ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi il ricorrente, dopo una premessa in cui afferma la propria legittimazione al ricorso, quale ente esponenziale degli avvocati, denuncia che le previsioni dell’articolo 6 in punto di determinazione dell’onorario spettante all’avvocato per la propria opera professionale non garantiscono al professionista il cd. equo compenso (con conseguente violazione dell’articolo 19-<em>quaterdecies</em>, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172), prevedendo un compenso professionale inferiore rispetto ai parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (che recentemente è stato aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), che illegittimamente non sono tenuti in alcun conto; a ciò si aggiunge che illogicamente i compensi sono stabiliti accorpando attività giudiziarie del tutto diverse.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente denuncia altresì:</p>
<p style="text-align: justify;">a) che illegittimamente l’articolo 6 non prevede la maggiorazione del 15% a titolo di riconoscimento delle spese generali contemplata nell’articolo 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014 citato;</p>
<p style="text-align: justify;">b) il carattere irrazionale e vessatorio della previsione del primo comma dell’articolo 6 secondo cui in caso di pluralità di giudizi connessi al professionista è dovuta una “maggiorazione del 10% dei corrispettivi stabiliti ai precedenti punti per ogni successivo giudizio e comunque fino ad un massimo di 20 giudizi”; tale previsione, oltre a riconoscere per il giudizio connesso un compenso irrisorio (viene proposto come esempio il caso di due giudizi connessi innanzi a un T.A.R. in cui il primo giudizio sarebbe compensato con un onorario di euro 600 e il secondo con un onorario di euro 60) espone, in assenza di una definita e predeterminata definizione di “connessione”, il professionista anche al rischio che l’ente remuneri in modo irrisorio un giudizio che presenti questioni di fatto e diritto del tutto diverse da quelle del giudizio-base;</p>
<p style="text-align: justify;">c) la illegittimità del comma 5 dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 1, che pretendono di far rientrare nel compenso riconosciuto all’avvocato prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle rientranti nel compenso come previsto dal D.M. n. 55 e in particolare: 1) l’attività di recupero crediti relativa all’esazione di spese e onorari cui la controparte sia stata condannata nei giudizi trattati dal professionista incaricato (allorchè l’importo sia superiore al compenso spettante in base al medesimo articolo 6); 2) la formulazione al termine del giudizio di primo grado di un parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistervi.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine il ricorrente denuncia l’illegittimità del diniego di riesame oppostogli in quanto basato su motivazioni che comunque non permetterebbero di derogare alla disciplina in materia di equo compenso (cioè il carattere di ente in dissesto finanziario del comune, le criticità determinate dal sisma dell’agosto 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Con successivi motivi aggiunti, notificati e depositati il 12 maggio 2022, l’ordine degli avvocati di Roma ha esteso l’impugnazione, riproponendo le censure contenute nel ricorso principale, al provvedimento con il quale, in esito alla procedura, il comune ha approvato l’aggiornamento dell’elenco degli avvocati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comune di Lacco Ameno si è costituito in giudizio; esso anzitutto eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile non avendo il ricorrente impugnato atti presupposti rispetto ai quali quelli oggetto del ricorso all’esame avrebbero carattere meramente applicativo; la tesi del comune è che la procedura oggetto del presente ricorso si riferirebbe al mero aggiornamento dell’elenco formato nel 2021 e che la regolamentazione dei compensi recata dall’avviso del 2021 – che non è stata impugnata nei termini – non è stata modificata in alcun modo; in sostanza la tesi del comune è che gli atti impugnati con il ricorso all’esame non avrebbero autonoma portata lesiva in quanto la lesione degli interessi del ricorrente deriverebbe dall’avviso del 2021 che esso non ha impugnato nei termini. Nel merito il comune chiede che il ricorso sia respinto in quanto “<em>il Comune ha chiesto ai professionisti concorrenti di partecipare ad una selezione per rendere prestazioni professionale, il cui oggetto è stato individuato insieme al compenso previsto per ciascuna attività, creando in tal modo un confronto concorrenziale finalizzato all’individuazione del compenso professionale. Per ogni possibile incarico l’Ente trasmette l’atto giudiziale ricevute e gli atti inerenti la vicenda e propone al singolo professionista inserito in lista di assumerne la difesa alle condizioni indicate nel bando di selezione che, a sua volta, da parte sua decide se declinare l’incarico – come spesso avviene – oppure accettarlo. I professionisti vengono, pertanto, posti nella condizione di calcolare liberamente, secondo le dettagliate informazioni fornite dall’Amministrazione, la convenienza economica del compenso in relazione all’entità della prestazione professionale richiesta, senza subire condizionamenti, limitazioni o imposizioni da parte del cliente</em>”; d’altro lato “<em>imporre alle pubbliche amministrazioni l’applicazione di parametri minimi rigidi e inderogabili, anche in assenza della predisposizione unilaterale dei compensi e di un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista, comporterebbe un’irragionevole compressione della discrezionalità delle stesse nell’affidamento dei servizi legali, in assenza delle condizioni di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità che giustificano l’introduzione di requisiti restrittivi della libera concorrenza</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comune inoltre sostiene che la maggiorazione a titolo di spese generali compete comunque al professionista ed è sempre stata riconosciuta ai legali iscritti all’elenco, cosicché non vi è alcuna deroga all’articolo 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, e che la previsione dell’articolo 6, comma 5, non è illegittima o irrazionale dato che esso comporta che “<em>l’avvocato che dovrà recuperare coattivamente il credito in favore dell’Ente dovuto da parte soccombente, sarà remunerato direttamente dalla parte soccombente che in tal caso si sostituirà all’Ente nella corresponsione degli importi stabiliti nei rispettivi provvedimenti giudiziari che, per tale via, potranno essere anche più elevati rispetto alla tabella tariffaria approvata dall’Ente</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclude il comune che recentemente il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il bando che abbia a oggetto una consulenza gratuita sostenendo che “<em>il professionista nell’esercizio dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti può ben decidere di lavorare in assenza di un corrispettivo, atteso che nell’ordinamento italiano non è rinvenibile alcuna disposizione che vieta, impedisce od ostacola l’individuo nella facoltà di compiere scelte libere in ordine al come, quando e quanto impiegare le proprie energie lavorative (materiali o intellettuali), pur in assenza di una controprestazione, un corrispettivo o una retribuzione anche latamente intesa</em>”; se quindi è possibile e legittimo il bando che preveda una prestazione a titolo gratuito a maggior ragione lo sarebbe un bando che preveda un compenso inferiore a quello risultante dall’applicazione delle tariffe professionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 4082 del 16 giugno 2022, la sezione ha fissato la trattazione del ricorso alla udienza pubblica del 8 novembre 2022 e ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti degli avvocati che hanno partecipato alla procedura e sono stati inseriti nell’elenco (benchè tali soggetti non siano propriamente controinteressati al ricorso dato che l’iniziativa dell’Ordine degli avvocati di Roma non è preordinata alla caducazione dell’elenco ma alla caducazione delle previsioni in punto di determinazione del compenso spettante all’avvocato e quindi l’effetto dell’annullamento sarebbe per essi favorevole).</p>
<p style="text-align: justify;">In data 6 luglio 2022 il ricorrente ha depositato prova dell’esecuzione dell’incombente.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal comune. Essa è infondata poiché ad avviso del Collegio la procedura indetta dal comune, pur formalmente rivolta all’aggiornamento dell’elenco formato nel 2021, implica una completa rinnovazione del procedimento di selezione con conferma in senso proprio del relativo regolamento; la circostanza che l’ordine degli avvocati di Roma non abbia impugnato l’avviso di selezione pubblicato nel 2021 non implica quindi che esso non possa impugnare l’avviso del 2022; del resto, ove il ragionamento del comune fosse ritenuto fondato, la medesima preclusione dovrebbe valere nei confronti di qualsiasi avvocato che non sia inserito nell’elenco formato nel 2021 e che non abbia impugnato il relativo avviso nei termini e persino nei confronti di chi a quell’epoca non avesse ancora il titolo di avvocato (e quindi non fosse legittimato all’impugnazione) e lo abbia conseguito successivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che saranno oltre precisati.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare è in primo luogo fondata la dedotta violazione dell’articolo 19-<em>quaterdecies</em>, comma 3, del d.l. n. 148 del 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale disposizione infatti prevede che “<em>la pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per equo compenso infatti deve intendersi – ai sensi del comma 2, dell’articolo 13-<em>bis</em> della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dal comma 1 dello stesso articolo 19-<em>quaterdecies</em> del d.l. n 148 – un compenso “<em>proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6</em>”; ciò non vuol dire che l’ente pubblico debba determinare il compenso in base ai parametri del D.M. n. 55 del 2014 ma che il compenso debba necessariamente essere ragguagliato al contenuto della prestazione, e in particolare all’impegno quali-quantitativo che essa richiede e implica, tenuto conto che il riferimento a un criterio di proporzionalità rispetto a qualità e quantità del lavoro si ritrova anche nell’articolo 36 C.; i compensi previsti dall’articolo 6 sono obiettivamente tali da ledere il “<em>principio dell’equo compenso</em>” dato che risultano pressochè irrisori, anche se si ritenesse che la maggiorazione del 15% per spese generali non debba intendersi in essi compresa ma debba ad essi aggiungersi come sostenuto dal comune; l’esempio del giudizio innanzi al T.A.R. che si ritrova nel ricorso risulta in questa prospettiva persuasivo; l’articolo 6 prevede infatti per il giudizio innanzi ai tribunali amministrativi regionali il compenso di 600 euro oltre I.V.A.; si tratta di un compenso estremamente basso almeno nel caso di contenzioso di normale difficoltà, nel senso che un compenso così basso può risultare adeguato solo nel caso di contenziosi molto semplici o non implicanti alcuna particolare questione giuridica (si pensi ai ricorsi in materia di accesso o ai ricorsi per l’ottemperanza aventi a oggetto somme di denaro liquidate da sentenze o decreti ingiuntivi non opposti che, almeno di regola, risultano molto semplici e non richiedono un impegno gravoso); nel caso di contenziosi di normale difficoltà o di notevole difficoltà (basti pensare a ricorsi in materia di edilizia o di urbanistica e appalti) esso invece risulta effettivamente irrisorio o comunque ben lontano dal risultare proporzionato a qualità e quantità dell’impegno richiesto, come dimostra il confronto con il compenso calcolato in base al D.M. n. 55 (basti pensare che per una controversia di valore indeterminabile e di complessità bassa il D.M. n. 55, come recentemente modificato, prevede un compenso di oltre 1000 euro per il solo studio della controversia). Va ribadito che ciò non significa che il compenso vada liquidato in base ai parametri del D.M. n. 55 ma non può negarsi che questi parametri vadano tenuti in conto, potendosi senz’altro ammettere compensi inferiori ma non compensi che risultino completamente sganciati <em>in peius </em>rispetto a quelli liquidabili in base al D.M..</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva gli atti impugnati sono anzitutto lesivi del principio dell’equo compenso, prevedendo corrispettivi per l’attività professionale completamente sganciati da una valutazione in concreto di qualità e quantità dell’impegno richiesto al professionista; in questa prospettiva risulta anche fondato il vizio di illogicità, dato che l’articolo 6 prevede un corrispettivo unico e fisso per categorie di contenziosi non solo accorpando tipi di giudizio diversi ma senza neppure prevedere la possibilità all’interno delle singole categorie di differenziare il corrispettivo in relazione al contenuto della prestazione (per esempio prevedendo limiti minimi e massimi).</p>
<p style="text-align: justify;">Le argomentazioni difensive del comune sono d’altro lato infondate. La circostanza che il singolo professionista resti libero di valutare la convenienza dell’incarico e di rifiutarlo nel caso in cui ritenga non equo il compenso non rileva, dato che ciò non esclude la violazione dell’articolo 19-<em>quaterdecies</em>, comma 3, cioè la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di garantire un compenso equo; in altri termini, la disposizione violata impone all’amministrazione di prevedere compensi equi e non consente la previsione di compensi non equi, anche se – ovviamente – il singolo professionista non è certo obbligato, ove inserito nell’elenco, a accettare l’incarico e quindi di beneficiare di un compenso non equo.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerazioni <em>mutatis mutandis</em> analoghe valgono per le previsioni dell’avviso aventi a oggetto prestazioni non remunerate, qual è la previsione dell’obbligo di redigere un parere scritto sulla convenienza o meno della proposizione di impugnazioni o della resistenza a impugnazioni proposte dalle controparti e quella di procedere alla esazione delle spese legali poste a carico della controparte. Con riferimento a quest’ultima prestazione il comune ha obiettato che si tratta di una previsione legittima in quanto l’esazione è prevista in caso di spese liquidate in misura maggiore rispetto al compenso spettante in base all’avviso e l’avvocato – una volta recuperate le somme – le tratterebbe, così venendo remunerato per l’attività svolta; va osservato in contrario che il recupero delle spese – potendo il debitore risultare incapiente – costituisce una mera eventualità a fronte dello svolgimento dell’attività di esazione (che per sua natura può comportare ulteriori spese e sicuramente un impegno da parte del professionista); resta quindi confermata la previsione di prestazioni senza onere per il comune (e oggetto solo eventuale di una retribuzione oltretutto non quantificabile a priori, cioè al momento dell’accettazione dell’incarico).</p>
<p style="text-align: justify;">In ordine infine alla maggiorazione per le spese generali, il Collegio prende atto della difesa del comune che sostiene che essa sarebbe riconosciuta rientrando negli accessori di legge e che essa di fatto è stata sempre riconosciuta ai legali iscritti nell’elenco; deve peraltro osservarsi che al fine di dirimere ogni dubbio al riguardo sarebbe stato sicuramente più corretto prevederlo espressamente, prestandosi l’articolo 6 a equivoci al riguardo.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti nei limiti dell’interesse del ricorrente con conseguente annullamento delle disposizioni dell’avviso pubblico relative alla determinazione del compenso spettante all’avvocato per l’attività professionale svolta.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei limiti indicati in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro tremila, oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Santino Scudeller, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Davide Soricelli, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Angela Fontana, Consigliere</p>
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		<title>Sulla decorrenza degli di cui all’art. 1224 c.c. in materia di pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-decorrenza-degli-di-cui-allart-1224-c-c-in-materia-di-pagamento-di-compensi-per-prestazioni-professionali-rese-dallesercente-la-professione-forense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 08:04:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-decorrenza-degli-di-cui-allart-1224-c-c-in-materia-di-pagamento-di-compensi-per-prestazioni-professionali-rese-dallesercente-la-professione-forense/">Sulla decorrenza degli di cui all’art. 1224 c.c. in materia di pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense.</a></p>
<p>Pagamento di compensi degli avvocati &#8211; Interessi ex art. 1224 c.c. &#8211; Decorrenza. Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-decorrenza-degli-di-cui-allart-1224-c-c-in-materia-di-pagamento-di-compensi-per-prestazioni-professionali-rese-dallesercente-la-professione-forense/">Sulla decorrenza degli di cui all’art. 1224 c.c. in materia di pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense.</a></p>
<div class="page" title="Page 9">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Pagamento di compensi degli avvocati &#8211; Interessi ex art. 1224 c.c. &#8211; Decorrenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Orilia &#8211; Rel. Criscuolo</p>
<hr />
<div class="page" title="Page 1">
<div class="section">
<div class="layoutArea" style="text-align: justify;">
<div class="column">
<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE &#8211; 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea" style="text-align: justify;">
<div class="column">
<p>Dott. LORENZO ORILIA Dott. MAURO MOCCI</p>
<p>Dott. MAURO CRISCUOLO</p>
<p>Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO</p>
<p>Dott. STEFANO OLIVA</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p>sul ricorso 20140-2020 proposto da:<br />
ONESTI CARLO, quale difensore di se stesso;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">CIMOLINO GIANNA, CIMOLINO LEANDRO, rappresentati e difesi dall’avvocato GRAZIELLA DIMITRI giusta procura in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; controricorrenti &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 10/03/2020;</p>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;<br />
Lette le memorie delle parti;</p>
<p style="text-align: center;">MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Udine con ordinanza del 10 marzo 2020, decidendo sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall’avv. Carlo Onesti nei confronti di Cimolino Leandro e Cimolino Gianna per il pagamento dei compensi professionali per attività giudiziale svolta nell’interesse dei convenuti, condannava questi ultimi al pagamento del residuo saldo di € 1.465,96 con gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, compensando per un terzo le spese di lite, e ponendo la residua parte, come liquidata in dispositivo a carico dei Cimolino.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale rilevato che la domanda dell’attore concerneva i compensi dovuti per una procedura monitoria e per il successivo giudizio di opposizione, nonché per la procedura esecutiva immobiliare intrapresa al fine di dare esecuzione alla condanna emessa in favore dei Cimolino all’esito del giudizio di opposizione, riteneva effettivamente dovuto il compenso per la fase monitoria in misura corrispondente a quanto liquidato dal giudice del monitorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla fase di opposizione, ritenuto che la liquidazione dovesse avvenire sulla base della somma richiesta in via monitoria, riconosceva i compensi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, ma senza maggiorazioni, in quanto la causa non presentava una particolare complessità. Quanto alla procedura esecutiva immobiliare, riteneva dovuti i compensi per la sola fase introduttiva, in quanto la revoca del mandato era intervenuta prima dell’inizio della fase di trattazione.</p>
<div class="page" title="Page 3">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Pertanto, tenuto conto degli acconti versati dai resistenti, risultava un credito residuo del ricorrente pari ad € 11.707,35, e che a fronte della procedura esecutiva immobiliare il credito residuo era di € 1.649,44, mentre le spese imponibili non contestate, e comunque non documentate nei pagamenti, ammontavano ad € 804,60.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tale complessivo importo andava quindi detratto l’acconto di € 2.454,04, riconosciuto dallo stesso ricorrente, sicché il credito non soddisfatto era pari ad € 10.521,02 occorrendo infinetenere conto anche del pagamento avvenuto in corso di causa, pari ad € 9.055,06, residuando quindi la somma per la quale era stata emessa condanna in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso Onesti Carlo sulla base di due motivi.<br />
Cimolino Leandro e Gianna resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità del provvedimento impugnato per la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo statuito anche sulla richiesta di pagamento dei compensi relativi al giudizio di esecuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella parte in fatto del ricorso si ricostruisce la totalità dei vari rapporti intercorsi con i resistenti, evidenziando che, essendo stato soddisfatto il ricorrente delle competenze maturate per un giudizio intrapreso per conto dei convenuti ex art. 447 bis c.p.c., sempre su incarico dei medesimi aveva dapprima avanzato una richiesta di decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di affitto di un bene di proprietà dei Cimolino, difendendo questi anche nel successivo giudizio di opposizione, conclusosi con la revoca del decreto e con la condanna dell’opponente alla diversa somma di € 39.729,90.</p>
<div class="page" title="Page 4">
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<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Si aggiunge che, avendo ricevuto una somma a titolo di acconto per la fase monitoria, aveva intrapreso nei confronti dell’affittuario un giudizio di esecuzione immobiliare per il recupero delle somme oggetto della condanna, giudizio che aveva poi abbandonato attesa la revoca dell’incarico.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali premesse, sostiene il ricorrente che con il ricorso ex art. 702 bis aveva inteso richiedere la condanna dei convenuti al pagamento dei compensi per il solo procedimento monitorio e per il successivo giudizio di opposizione, senza avanzare alcuna pretesa per i compensi di cui al giudizio esecutivo, atteso che i Cimolino, prima ancora della proposizione della domanda oggetto di causa, avevano versato l’importo richiesto per la fase esecutiva e per spese non imponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">La circoscrizione della domanda ai soli compensi per il procedimento monitorio e per il successivo giudizio di opposizione, non consentiva quindi al Tribunale di poter procedere alla rideterminazione dei compensi dovuti per la procedura esecutiva (compensi che aveva limitato alla sola fase introduttiva, con una riduzione rispetto a quanto invece richiesto in via stragiudiziale) né avrebbe permesso di poter imputare il pagamento avvenuto prima della presentazione del ricorso da parte dei convenuti al credito effettivamente oggetto della domanda, trattandosi di un pagamento invece riferito dagli stessi Cimolino ai soli compensi dovuti per la procedura esecutiva.</p>
<div class="page" title="Page 5">
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<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Ciò aveva quindi determinato un’indebita riduzione del credito ancora insoddisfatto, quale conseguenza della decisione su di una domanda in realtà non proposta.<br />
Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla lettura del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., che ha dato vita al presente procedimento, si ricava che se in relazione ai compensi dovuti per la procedura ex art. 447 bis c.p.c., a pag. 5, vi è un esplicito riferimento del ricorrente al fatto che i compensi dovuti per tale procedura sono stati effettivamente pagati, viceversa, per quanto concerne le altre procedure patrocinate per conto dei controricorrenti, nella parte narrativa del ricorso si provvede ad una analitica ricostruzione delle vicende processuali che le accomuna in un unico paragrafo riportato sub n. 2, al cui interno sono altrettanto analiticamente esplicate le vicende delle tre procedure, riportate dalla lett. a) alla lett. c).</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, nel paragrafo 3. del ricorso, intitolato alla male fede dei debitori, a pag. 17, si indica l’importo finale della nota pro forma che accomuna i compensi, anche in questo caso, per le tre procedure, riferendosi poi alla successiva pag. 18 che l’importo finale ancora dovuto dai convenuti, al netto dell’importo versato, indicato come relativo alla sola fase esecutiva ed a parte delle spese non imponibili, era pari ad € 16.473,95, detraendosi quindi dall’ammontare della citata nota pro forma l’importo dell’acconto ricevuto.</p>
<div class="page" title="Page 6">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che la scelta dello stesso ricorrente di accomunare in un unico paragrafo l’illustrazione delle vicende relative alle tre procedure, ivi inclusa quella esecutiva intrapresa su incarico dei convenuti, e la mancanza di una chiara esplicitazione in ricorso della volontà di limitare la richiesta di condanna ai soli compensi dovuti per la procedura monitoria e quella di opposizione, non permette di affermare che il Tribunale abbia deciso violando il precetto di cui all’art. 112 c.p.c., e ciò anche alla luce del fatto che l’acconto versato dai Cimolino era sì riferito alla fase esecutiva, ma anche a spese non imponibili (mancando una netta distinzione ad esempio nel bonifico effettuato da Cimolino Leandro).</p>
<p style="text-align: justify;">La doglianza proposta, ad avviso del Collegio, lungi dal denotare un’evidente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si risolve piuttosto nella non consentita contestazione del potere di interpretazione della domanda, potere riservato al giudice di merito, atteso che è lo stesso tenore dell’atto introduttivo del giudizio che, lungi dall’avallare una scelta limitativa del ricorrente quanto ai compensi richiesti, esplicita piuttosto una sollecitazione al giudice di primo grado a procedere ad una liquidazione dei compensi maturati per l’attività professionale complessivamente svolta nell’interesse dei convenuti, come esplicitata nel paragrafo 2 del ricorso, e comprensiva quindi anche dell’attività professionale concernente la procedura esecutiva.</p>
<div class="page" title="Page 7">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Una volta quindi ritenuta incensurabile l’individuazione della materia del contendere come operata dal giudice di merito, questi ben poteva, anzi era tenuto a, verificare la congruità delle somme richieste alla luce dell’effettivo contenuto dell’attività professionale prestata, ed era quindi legittimo intervenire anche sulla determinazione dei compensi per la procedura esecutiva, senza che potesse rilevare la circostanza che fosse intervenuto un versamento in acconto da parte dei convenuti, sebbene riferito a tale procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altronde, lo stesso ricorrente pur riferendo in ricorso di aver ricevuto prima dell’introduzione del giudizio un acconto espressamente riferito ai compensi per la procedura monitoria, di ammontare corrispondente alla maggiore richiesta inizialmente vantata dall’Onesti (€ 2.135,00 oltre accessori, anziché € 2,000,00 &#8211; cfr. pag. 42 e 43 del ricorso), non ha ritenuto che tale versamento proprio perché satisfattivo del credito vantato per tale fase, avesse posto la richiesta di pagamento dei compensi per la fase monitoria al di fuori del petitum di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ma ha addirittura ritenuto di dover operare la compensazione tra quanto versato in eccedenza per la fase monitoria con il residuo credito vantato per il giudizio di opposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad analoghe conclusioni è peraltro pervenuto il Tribunale, che, una volta reputato, in maniera incensurabile che la domanda concernesse i compensi per tutte e tre le procedure di cui al paragrafo 2. del ricorso ex art. 702 bis, ha rideterminato il credito vantato per la procedura esecutiva rispetto alle richieste del ricorrente, imputando la parte di acconto che eccedeva tale somma, al maggior credito ancora insoddisfatto del giudizio di opposizione.</p>
<div class="page" title="Page 8">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Il motivo deve quindi essere rigettato.<br />
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1282 c.c. e dell’art. 1284 c.c., quanto al riconoscimento degli interessi legali sulle somme delle quali è stato riconosciuto creditore.<br />
Si deduce che sebbene in dispositivo la condanna al pagamento del saldo residuo preveda la decorrenza degli interessi legali a far data dalla domanda fino al pagamento, il capitale sul quale calcolare gli interessi sia quello frutto della riduzione anche in conseguenza dei versamenti effettuati in corso di causa.<br />
Invece gli interessi andavano riconosciuti sul capitale originariamente richiesto, sebbene ridotto a seguito delle decurtazioni compiute dal Tribunale.<br />
Il motivo, in difformità della proposta del Consigliere Relatore, ad avviso del Collegio è fondato.<br />
Non ignora, la Corte come in passato sia stato affermato che che ( cfr. Cass. n. 17655/2018) in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel d.m. n. 238 del 1992, applicabile &#8220;ratione temporis&#8221;, per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all&#8217;invio della parcella, non si applica in ipotesi di controversia avente ad oggetto il compenso traavvocatoe cliente, non potendo quest&#8217;ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l&#8217;ordinanza che conclude il procedimento ex articolo 28 della legge n. 794 del 1942 (oggi art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011; conf. Cass. n. 2954/2016 che ribadisce che è dalla data dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione dei compensi che decorrono sugli importi riconosciuti; Cass. n. 2431/2011; Cass. n. 5240/1999; Cass. n. 3995/1988).</p>
<div class="page" title="Page 9">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">In ragione di tale principio doveva quindi escludersi che sulla somma vantata al momento della proposizione del ricorso potessero essere riconosciuti gli interessi, la cui data di maturazione andava individuata in quella dell’adozione del provvedimento di liquidazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, la più recente giurisprudenza di questa Corte, nel rimeditare la questione, ha invece affermato il principio di diritto secondo cui: nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore., sicché è priva di fondamento la deduzione del ricorrente secondo cui l’attribuzione degli interessi sulla somma liquidata all’esito del processo sommario, ma a far data dalla domanda sarebbe per lui pregiudizievole (Cass. n. 8611/2022).</p>
<div class="page" title="Page 10">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio di dover dare continuità a tale ultimo orientamento e ne consegue che, ove per effetto di versamenti effettuati in corso di causa il credito originariamente vantato si riduca, gli interessi vanno tuttavia calcolati sul credito originario sino alla data del pagamento parziale, decorrendo successivamente sul credito residuo, palesandosi quindi erronea la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato in parte qua, con rinvio per nuovo esame, al Tribunale di Udine in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">PQM</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo di ricorso e, rigettato il primo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Udine, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2022</p>
<p style="text-align: right;">Il Presidente Lorenzo Orilia</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-decorrenza-degli-di-cui-allart-1224-c-c-in-materia-di-pagamento-di-compensi-per-prestazioni-professionali-rese-dallesercente-la-professione-forense/">Sulla decorrenza degli di cui all’art. 1224 c.c. in materia di pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 5/8/2021 n.480</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-decreto-5-8-2021-n-480/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Pasca &#8211; Est. Pasca Sulla sospensione dell&#8217;esercizio della professione del sanitario che non si sottopone al vaccino per contenere il Covid-19. Covid-19 -Vaccino -Sanitario -Omessa vaccinazione -Conseguenza -Sospensione dall&#8217;esercizio della professione -Legittimità  &#8211; Richiesta di sospensione della deliberazione che ha disposto la sospensione dalla professione &#8211; Diniego. Va respinta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-decreto-5-8-2021-n-480/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Decreto &#8211; 5/8/2021 n.480</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pasca &#8211; Est. Pasca</span></p>
<hr />
<p>Sulla sospensione dell&#8217;esercizio della professione del sanitario che non si sottopone al vaccino per contenere il Covid-19.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Covid-19 -Vaccino -Sanitario -Omessa vaccinazione -Conseguenza -Sospensione dall&#8217;esercizio della professione -Legittimità  &#8211; Richiesta di sospensione della deliberazione che ha disposto la sospensione dalla professione &#8211; Diniego.</p>
<ul> </ul>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Va respinta l&#8217;istanza di sospensione della delibera che, in applicazione dell&#8217;art. 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, ha disposto la sospensione dall&#8217;esercizio della professione del sanitario che non ha effettuato il vaccino per il Covid-19 ove sia stata valutata, con esito negative, la possibilità  di ricollocazione lavorativa del medico con adibizione dello stesso ad altre e diverse mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con restante personale sanitario</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p style="text-align: center;">Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2021, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Edoardo Polacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, non costituita in giudizio;<br /> Ordine del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi, rappresentato e difesa dall&#8217;Avv. Adriano Tolomeo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio con domicilio digitale come da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: justify;">della delibera prot. n. -OMISSIS- dell&#8217;Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi avente ad oggetto la sospensione dell&#8217;esercizio professionale della Dott.ssa -OMISSIS- e dell&#8217;assorbita comunicazione /sospensione prot. n. -OMISSIS- della ASL di Brindisi, con la quale si sospendeva dal servizio senza retribuzione la ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che l&#8217;atto impugnato  costituito dalla nota dell&#8217;Ordine del Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brindisi prot. -OMISSIS-, recante &#8220;presa d&#8217;atto&#8221; della sospensione ex lege, ivi compresa la presupposta comunicazione/sospensione della ASL Brindisi di cui alla nota -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che i predetti atti costituiscono atti di mera comunicazione della Delibera di presa d&#8217;atto da parte del C.D. dell&#8217;O.M.C.E.O. di Brindisi di cui al verbale della seduta del -OMISSIS- e, rispettivamente, della Deliberazione del D.G. della ASL Brindisi n. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che gli atti sopramenzionati risultano diretta conseguenza delle disposizioni legislative richiamate e, in specie, del D.L. n.44 dell&#8217;1/4/2021 convertito in L. n.76/2021 &#8221; Misure urgenti per il contenimento dell&#8217;epidemia da Covid-19&#038;&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che la normativa richiamata riveste carattere eccezionale e derogatorio e si inscrive dunque nell&#8217;ambito della legislazione connessa all&#8217;emergenza e finalizzata al contenimento della diffusione del contagio da SARS-COVID-19; </p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che in particolare l&#8217;art. 4 del D.L. citato prevede una dettagliata articolazione del solo procedimento volto all&#8217;accertamento dei presupposti in fatto (mancato adempimento dell&#8217;obbligo di vaccinazione), determinando viceversa in via automatica e diretta gli effetti e le conseguenze del mancato adempimento dell&#8217;obbligo vaccinale, senza alcuna discrezionalità  dell&#8217;amministrazione datoriale di riferimento, salvo che con riferimento all&#8217;eventuale adibizione del dipendente a diverse mansioni, prevedendo testualmente:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8220;1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all&#8217;articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell&#8217;erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita&#8217; nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell&#8217;infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l&#8217;esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione e&#8217; somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorita&#8217; sanitarie competenti, in conformita&#8217; alle previsioni contenute nel piano.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e&#8217; obbligatoria e puo&#8217; essere omessa o differita.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l&#8217;elenco degli iscritti, con l&#8217;indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita&#8217; nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l&#8217;elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l&#8217;indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l&#8217;effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>modalita&#8217; stabilite nell&#8217;ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all&#8217;azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l&#8217;azienda sanitaria locale di residenza invita l&#8217;interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell&#8217;invito, la documentazione comprovante l&#8217;effettuazione della vaccinazione, l&#8217;omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l&#8217;insussistenza dei presupposti per l&#8217;obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l&#8217;azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l&#8217;interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalita&#8217; e i termini entro i quali adempiere all&#8217;obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l&#8217;azienda sanitaria locale invita l&#8217;interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l&#8217;adempimento all&#8217;obbligo vaccinale.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l&#8217;azienda sanitaria locale competente accerta l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita&#8217; competenti, ne da&#8217; immediata comunicazione scritta all&#8217;interessato, al datore di lavoro e all&#8217;Ordine professionale di appartenenza. L&#8217;adozione dell&#8217;atto di accertamento da parte dell&#8217;azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>7. La sospensione di cui al comma 6, e&#8217; comunicata immediatamente all&#8217;interessato dall&#8217;Ordine professionale di appartenenza.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l&#8217;assegnazione a mansioni diverse non e&#8217; possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non e&#8217; dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>10. Salvo in ogni caso il disposto dell&#8217;articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 e&#8217; omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2&#8243;;</i></p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che ricorre la giurisdizione del giudice amministrativo anche con riferimento alla sospensione dall&#8217;esercizio della professione, per difetto di presupposto ex lege (art. 4 comma 1 DL citato), essendo tale sospensione del tutto atipica ed estranea a finalità  disciplinari o sanzionatorie (per le quali ricorre invece speciale giurisdizione della C.C.E.P.S.);</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che sotto tale profilo, ovvero quello relativo alla sospensione dall&#8217;esercizio della professione, la normativa di cui trattasi si configura come legge-provvedimento, determinandosi ex lege l&#8217;effetto lesivo della posizione della ricorrente direttamente ed in via automatica, come peraltro reso evidente dalla natura degli atti impugnati, meramente ricognitivi o di presa d&#8217;atto della sospensione ex lege;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato l&#8217;orientamento giurisprudenziale in tema di mezzi di tutela offerti al cittadino avverso leggi-provvedimento e richiamato in proposito specifico precedente di questo Tribunale: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, deve escludersi l&#8217;impugnabilità  diretta della legge provvedimento dinanzi al Giudice amministrativo, atteso che i mezzi di tutela predisposti dall&#8217;ordinamento sono ancorati al criterio formale e, quindi, risultando riservata solo al giudice della leggi la possibilità  di determinare la caducazione della norma di legge; correlativamente, il giudizio di costituzionalità  deve conservare il proprio carattere incidentale e quindi muovere pur sempre dall&#8217;impugnazione di un atto amministrativo.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Sulla base delle chiare indicazioni della Corte, la giurisprudenza amministrativa  pervenuta da tempo ad una differente e peculiare qualificazione con riferimento all&#8217;ammissibilità  dell&#8217;impugnazione, al fine di realizzare un sistema coerente con i principi costituzionali a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale, affermando chiaramente che &#8211; nell&#8217; ipotesi di legge provvedimento &#8211; l&#8217;unica possibilità  di tutela per i cittadini  quella consiste nella possibilità  impugnare gli atti applicativi delle stesse, anche se di contenuto vincolato e privi di autonoma lesività , deducendo tuttavia &#8211; a motivo di impugnazione &#8211; l&#8217;incostituzionalità  della norma presupposta (ex multis: C.d.S Sezione Sesta 8.10.2008 n. 4933; C.d.S Sezione Quarta 22.3.2021 n. 2409).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Qualora pertanto la norma citata dovesse qualificarsi come legge provvedimento, come peraltro il Collegio ritiene, dovrebbe necessariamente &#8211; in deroga ai principi generali &#8211; ritenersi ammissibile l&#8217;impugnazione di qualunque atto, ancorchè non lesivo ed anche se di mera comunicazione, in quanto unico mezzo di tutela offerto al cittadino, cui  ovviamente preclusa la possibilità  di diretta impugnazione della legge provvedimento.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Logico corollario di quanto sopra è costituito dal fatto che il ricorso in tal caso, qualora ritenuto fondato, non può essere definito attraverso l&#8217;accoglimento della domanda, risultando necessaria e imprescindibile la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Ed invero, individuata la norma di legge come fonte diretta ed immediata della dedotta lesione della sfera giuridica del ricorrente, l&#8217;accoglimento del ricorso avverso un mero atto, di per sè sfornito del tutto di qualsivoglia profilo di lesività , non risulterebbe in linea con le chiare indicazioni che emergono dal peculiare sistema di tutela delineato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato</i>&#8221; (TAR Puglia Lecce Sez. I sent. N.981/2021 del 29/6/2021);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta pertanto l&#8217;ammissibilità  del ricorso, in ragione dei vari profili di presunta incostituzionalità  della normativa di cui trattasi, cosi come prospettati e dedotti specificamente dalla ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, con riferimento alla fattispecie concretamente in esame e al <i>periculum in mora</i> prospettato, ovvero alla omessa ricollocazione lavorativa della ricorrente, che l&#8217;art. 4 co. 10 del citato D.L. 44/2021 riserva l&#8217;adibizione d&#8217;ufficio ad altre e diverse mansioni solo all&#8217;ipotesi di soggetto per il quale sia stata dichiarata ed accertata l&#8217;esenzione o il differimento della vaccinazione, ipotesi del tutto differente dal quella in esame, in quanto caratterizzata da atteggiamento di leale collaborazione da parte del dipendente;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che la ricorrente ha viceversa tenuto una condotta dilatoria e certamente non collaborativa, tale da precludere all&#8217;amministrazione la possibilità  di accertare eventuali situazioni non compatibili con l&#8217;obbligo vaccinale;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che il fatto che l&#8217;attestazione dell&#8217;incompatibilità  sia attribuita al medico di medicina generale, non esclude ma anzi presuppone il potere dovere dell&#8217;amministrazione sanitaria di verificarne l&#8217;attendibilità  e l&#8217;effettività ;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che comunque l&#8217;Amministrazione ha espressamente valutato la possibilità  di ricollocazione lavorativa della ricorrente con adibizione della stessa ad altre e diverse mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con restante personale sanitario, concludendo in senso negativo con una motivazione condivisibile e supportata da adeguata istruttoria;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che  comunque in facoltà  della ricorrente conseguire la cessazione di tutti i lamentati effetti pregiudizievoli adempiendo all&#8217;obbligo vaccinale, adempimento espressamente previsto dalla legge come presupposto necessario ed imprescindibile per l&#8217;esercizio della professione ex art. 4 comma 1 D.L. citato;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che &#8211; entro i limiti decisionali connessi alla presente fase cautelare monocratica -nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell&#8217;individuo, sotto i vari profili evidenziati, debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all&#8217;interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da COVID-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Respinge l&#8217;istanza di cautela monocratica.</p>
<p style="text-align: justify;">Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 settembre 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente decreto saà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed  depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvedeà  a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Lecce il giorno 4 agosto 2021.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.498</a></p>
<p>Salvatore Mezzacapo, Presidente, Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli, contro Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Leozappa, Riccardo Gai, nei confronti -OMISSIS-, Commissione Regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2021-n-498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Mezzacapo, Presidente, Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli,  contro Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Leozappa, Riccardo Gai,  nei confronti -OMISSIS-, Commissione Regionale di Disciplina Lazio &#8211; Co.Re.Di. non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>La giurisdizione in materia disciplinare notarile appartiene in toto all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Professioni e mestieri &#8211; notaio &#8211; responsabilità  disciplinare &#8211; atti di promozione del procedimento e atti prodromici &#8211;  comprensiva -procedimento disciplinare &#8211;  giurisdizione del GO &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>L&#8217;iniziativa disciplinare a carico di un notaio non  momento esterno al procedimento disciplinare, nel quale i relativi atti si inseriscono, e, pertanto, la cognizione in ordine ai loro eventuali vizi spetta al giudice ordinario, vertendosi, come sempre nel campo disciplinare, in tema di diritti soggettivi. La giurisdizione del giudice ordinario nella materia della responsabilità  disciplinare dei notai, infatti, si estende alla valutazione degli atti di promozione del procedimento e di quelli ad essi prodromici. Non  consentita l&#8217;impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, nè degli atti dei Consigli notarili funzionali all&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare, nè dello stesso atto d&#8217;inizio del procedimento disciplinare. La giurisdizione in materia disciplinare notarile appartiene in toto all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> <br />   </p>
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 14/01/2021<br /> <strong>N. 00498/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 10896/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 10896 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Jacopo Vavalli in Roma, viale delle Milizie n. 22;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Leozappa, Riccardo Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Patrizio Leozappa in Roma, via Giovanni Antonelli 15;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS-, Commissione Regionale di Disciplina Lazio &#8211; Co.Re.Di. non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari:</em></strong><br /> &#8211; della convocazione in via straordinaria in data 13 ottobre 2020 dell&#8217;adunanza del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia disposta mediante PEC del Presidente, notaio -OMISSIS-, per l&#8217;apertura di un procedimento disciplinare a carico del ricorrente per la violazione dell&#8217;art. 147, comma 1, lettera a), della legge Notarile;<br /> &#8211; del verbale dell&#8217;adunanza straordinaria n. 2690 e della delibera in esso contenuta avente ad oggetto la decisione di aprire il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente;<br /> &#8211; del conseguente atto con cui  stato richiesto alla Co.Re.Di. Lazio l&#8217;avvio del procedimento disciplinare;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o comunque collegato, ancorchè non conosciuto alla parte ricorrente, ove ritenuto lesivo delle prerogative della parte ricorrente medesima.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> Ritenuto che:<br /> con ricorso ritualmente notificato,-OMISSIS- impugnava, deducendone l&#8217;illegittimità  per violazione dell&#8217;art. 51, comma 1, n. 3 c.p.a. e dell&#8217;art. 97 Cost., la convocazione in via straordinaria in data 13 ottobre 2020 dell&#8217;adunanza del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia disposta mediante PEC del Presidente, notaio -OMISSIS-, per l&#8217;apertura di un procedimento disciplinare a suo carico per la violazione dell&#8217;art. 147, comma 1, lettera a), della legge Notarile; il verbale dell&#8217;adunanza straordinaria n. 2690 e la delibera in esso contenuta avente ad oggetto la decisione di aprire il procedimento disciplinare nei suoi confronti; il conseguente atto con cui  stato richiesto alla Co.Re.Di. Lazio l&#8217;avvio del procedimento disciplinare;<br /> si costituiva in giudizio il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice adito;<br /> alla camera di consiglio del 12.1.2021, previo avvertimento, la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> Considerato che:<br /> il ricorso  inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice adito;<br /> secondo la costante giurisprudenza di legittimità , l&#8217;iniziativa disciplinare a carico di un notaio non  momento esterno al procedimento disciplinare, nel quale i relativi atti si inseriscono, e, pertanto, la cognizione in ordine ai loro eventuali vizi spetta al giudice ordinario, vertendosi, come sempre nel campo disciplinare, in tema di diritti soggettivi (Cass., Sez. Un., n. 13617 del 2012);<br /> la giurisdizione del giudice ordinario nella materia della responsabilità  disciplinare dei notai, infatti, si estende alla valutazione degli atti di promozione del procedimento e di quelli ad essi prodromici (Cass., Sez. Un., n. 12732 del 2015);<br /> peraltro, la giurisprudenza di legittimità  ha ribadito che non  consentita l&#8217;impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, nè degli atti dei Consigli notarili funzionali all&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare, nè dello stesso atto d&#8217;inizio del procedimento disciplinare (Cass., sez. III, n. 20054 del 2013);<br /> il Collegio condivide tale indirizzo, secondo cui la giurisdizione in materia disciplinare notarile appartiene in toto all&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria;<br /> va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativa, in favore di quello ordinario dinnanzi al quale la causa può essere riassunta;<br /> le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice ordinario.<br /> Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi 1000,00 euro, oltre iva e cpa come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  di parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 12 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Mezzacapo, Presidente<br /> Alessandro Tomassetti, Consigliere<br /> Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.267</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-12-2020-n-267/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-12-2020-n-267/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2020 n.267</a></p>
<p>Giancarlo Coraggio, Presidente, Stefano Petitti, redattore; PARTI: (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 18 (recte: comma 1) del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l&#8217;occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel procedimento vertente tra</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Coraggio, Presidente, Stefano Petitti, redattore; PARTI:  (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 18 (recte: comma 1) del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l&#8217;occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel procedimento vertente tra M. M. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 29 ottobre 2019, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
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<p>Sulla mancata previsione del rimborso, da parte del Ministero della Giustizia, delle spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Magistrati &#8211; magistrati togati ed onorari &#8211; giudice di pace &#8211; Â spese relativi ai giudizi per responsabilità  civile &#8211; art. 18, c. 1, D.L. 25 marzo 1997, n. 67 &#8211; violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Va dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l&#8217;occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa. Attesa, infatti, l&#8217;identità  della funzione del giudicare, e la sua primaria importanza nel quadro costituzionale, è irragionevole che il rimborso delle spese di patrocinio sia dalla legge riconosciuto al solo giudice &#8220;togato&#8221; e non anche al giudice di pace, mentre per entrambi ricorre, con eguale pregnanza, l&#8217;esigenza di garantire un&#8217;attività  serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità .</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 18 (recte: comma 1) del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l&#8217;occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel procedimento vertente tra M. M. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 29 ottobre 2019, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti l&#8217;atto di costituzione di M. M., nonchè l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 18 novembre 2020 il Giudice relatore Stefano Petitti;<br /> uditi l&#8217;avvocato Luigi Paccione per M. M. e l&#8217;avvocato dello Stato Ruggero Di Martino per il Presidente del Consiglio dei ministri, quest&#8217;ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 18 novembre 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza del 29 ottobre 2019, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 18 (recte: comma 1) del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l&#8217;occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in riferimento agli artt. 3, 97, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Costituzione.<br /> La norma censurata violerebbe gli evocati parametri in quanto, nel prescrivere che le amministrazioni statali rimborsino ai propri dipendenti nei limiti riconosciuti congrui dall&#8217;Avvocatura dello Stato le spese legali relative ai giudizi per responsabilità  civile, penale e amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di fatti e atti connessi con l&#8217;espletamento del servizio o con l&#8217;assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità , non prevede che tale rimborso «spetti anche ai funzionari onorari chiamati a svolgere funzioni sostitutive o integrative, e comunque equivalenti, a quelle svolte da funzionari di ruolo», o, quantomeno, ai magistrati onorari nominati ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace).<br /> 1.1.- Il giudice a quo riferisce che la ricorrente nel giudizio principale, assolta con sentenza definitiva da un&#8217;imputazione di corruzione in atti giudiziari per fatti commessi nell&#8217;esercizio delle funzioni di giudice di pace, ha presentato istanza di rimborso delle spese legali sostenute nel corso del procedimento penale, istanza respinta dal Ministero della giustizia con l&#8217;argomento che il rimborso non è previsto per i giudici onorari.<br /> Investito dell&#8217;impugnazione dell&#8217;atto di rigetto, il TAR Lazio sospetta che il &#8220;diritto vivente&#8221; formatosi nell&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come convertito, escludendo il rimborso in favore dei funzionari onorari, e segnatamente del giudice di pace, violi gli artt. 3, 97, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, Cost.<br /> L&#8217;art. 3 Cost. sarebbe violato in quanto l&#8217;esclusione del rimborso determinerebbe un&#8217;irragionevole disparità  di trattamento con riferimento «quantomeno a quei funzionari onorari che svolgano funzioni sostitutive/integrative, ed in ogni caso di valore equivalente, rispetto a quelle svolte da funzionari &#8220;di ruolo&#8221;Â»; con specifico riguardo ai magistrati onorari, l&#8217;omesso riconoscimento del diritto al rimborso ne lederebbe l&#8217;indipendenza, tutelata dagli artt. 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, Cost., potendo inoltre «incidere sulla qualità  del servizio e, quindi, sul buon andamento della amministrazione della giustizia», con violazione anche dell&#8217;art. 97 Cost.<br /> 1.2.- Il rimettente esclude di poter operare un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, poichè l&#8217;estensione del rimborso ai funzionari onorari è inequivocabilmente impedita dalla lettera della norma, che, indicando come beneficiari i «dipendenti di amministrazioni statali» e come obbligate al rimborso le «amministrazioni di appartenenza», testualmente riserva il beneficio ai soggetti legati allo Stato da un rapporto di impiego.<br /> Secondo il giudice a quo, le questioni sono rilevanti ai fini del decidere, poichè l&#8217;esclusione dei magistrati onorari dal novero di coloro che hanno diritto al rimborso di cui all&#8217;art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come convertito, «costituisce l&#8217;unica ragione posta a fondamento dell&#8217;atto impugnato nel presente giudizio».<br /> Non potrebbe ritenersi invaso lo spazio di discrezionalità  appartenente al legislatore, in quanto l&#8217;estensione del diritto al rimborso ai magistrati onorari sarebbe una necessaria conseguenza dell&#8217;equivalenza tra le loro funzioni e quelle del magistrato professionale.<br /> 2.- Si è costituita in giudizio la parte privata, chiedendo accogliersi le questioni sollevate e dichiararsi illegittima la norma censurata, «limitatamente alla parte in cui tale norma non prevede il rimborso delle spese legali anche a favore dei magistrati onorari».<br /> 3.- Ãˆ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o, in subordine, infondate.<br /> 3.1.- Le questioni sarebbero inammissibili per insufficiente motivazione sulla rilevanza, derivante dall&#8217;inadeguata descrizione della fattispecie, in quanto l&#8217;ordinanza di rimessione non evidenzia in modo specifico il nesso tra l&#8217;attività  giudiziaria dell&#8217;interessata e i fatti dedotti nell&#8217;imputazione a suo carico, nesso che invece dovrebbe emergere in termini di stretta inerenza funzionale e non di mera occasionalità .<br /> Il TAR Lazio avrebbe inoltre omesso di verificare la propria giurisdizione, che l&#8217;Avvocatura generale reputa carente «nella pacifica insussistenza di un rapporto di pubblico impiego».<br /> 3.2.- Le questioni sarebbero comunque infondate nel merito, poichè la norma censurata ha carattere eccezionale ed esprime una scelta discrezionale del legislatore, non potendosi la tutela estendere dall&#8217;una categoria all&#8217;altra, considerata «[l]a diversità  di status giuridico ed economico fra pubblici impiegati e funzionari onorari».<br /> 3.3.- In prossimità  dell&#8217;udienza, l&#8217;Avvocatura ha depositato memoria illustrativa.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 18 (recte: comma 1) del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l&#8217;occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in riferimento agli artt. 3, 97, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non riconosce ai funzionari onorari con funzioni equivalenti a quelle dei funzionari di ruolo &#8211; e specificamente al giudice di pace &#8211; il diritto al rimborso viceversa riconosciuto ai dipendenti statali per le spese legali sostenute nei giudizi di responsabilità , quando questi siano stati promossi per fatti di servizio e si siano conclusi con accertamento negativo della responsabilità .<br /> Ad avviso del rimettente, la mancata previsione del rimborso determinerebbe un&#8217;irragionevole disparità  di trattamento in danno dei funzionari onorari e ciò si tradurrebbe, riguardo ai magistrati onorari, in una lesione dell&#8217;indipendenza, oltre che in un ostacolo al buon andamento dell&#8217;amministrazione della giustizia.<br /> 2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato due eccezioni di inammissibilità , l&#8217;una per carenza di giurisdizione del rimettente e l&#8217;altra per insufficiente descrizione della fattispecie.<br /> 2.1.- L&#8217;eccezione relativa al difetto di giurisdizione è priva di fondamento.<br /> Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per determinare l&#8217;inammissibilità  della questione incidentale di legittimità  costituzionale il difetto di giurisdizione del giudice a quo deve essere macroscopico, quindi rilevabile ictu oculi (ex plurimis, sentenze n. 99 e n. 24 del 2020, n. 189 del 2018, n. 269 del 2016, n. 106 del 2013 e n. 179 del 1999; ordinanze n. 318 del 2013, n. 291 del 2011 e n. 167 del 1997).<br /> Nella specie, in base a quanto risulta dall&#8217;ordinanza di rimessione, la parte privata ha adito il TAR Lazio per ottenere l&#8217;annullamento del diniego di rimborso emesso dal Ministero della giustizia e la pertinente pronuncia di condanna, petitum il cui titolo la ricorrente ha indicato nella natura subordinata del suo rapporto di servizio quale giudice di pace, o comunque nell&#8217;equiparazione funzionale tra il magistrato onorario e il magistrato professionale, entrambi appartenenti all&#8217;ordine giudiziario.<br /> In costanza di questi assunti, la sussistenza della giurisdizione amministrativa non può essere esclusa ictu oculi, atteso peraltro che l&#8217;Avvocatura generale non ha dedotto nei propri scritti difensivi di aver sollevato l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione innanzi al giudice a quo.<br /> 2.2.- Priva di fondamento è anche l&#8217;eccezione di insufficiente descrizione della fattispecie.<br /> L&#8217;inadeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo da parte dell&#8217;ordinanza di rimessione determina l&#8217;inammissibilità  della questione incidentale di legittimità  costituzionale se e in quanto impedisce il controllo di rilevanza della questione medesima (ex plurimis, sentenze n. 199 e n. 105 del 2019, n. 22 del 2018; ordinanze n. 147 e n. 92 del 2020, n. 103 e n. 64 del 2019, n. 242 del 2018, n. 187 e n. 12 del 2017).<br /> Peraltro, in virtà¹ dell&#8217;autonomia tra il giudizio incidentale di legittimità  costituzionale e il giudizio principale, questa Corte, nel delibare l&#8217;ammissibilità  della questione, effettua in ordine alla rilevanza solo un controllo &#8220;esterno&#8221;, applicando un parametro di non implausibilità  della relativa motivazione (ex plurimis, sentenze n. 224 e n. 32 del 2020, n. 85 del 2017 e n. 228 del 2016; ordinanze n. 117 del 2017 e n. 47 del 2016).<br /> Nell&#8217;ordinanza di rimessione, il TAR Lazio ha motivato sulla rilevanza delle questioni nei seguenti termini: posto che l&#8217;esclusione dei magistrati onorari dal novero dei soggetti che possono fruire del diritto al rimborso delle spese legali «costituisce l&#8217;unica ragione posta a fondamento dell&#8217;atto impugnato nel presente giudizio», la declaratoria di illegittimità  costituzionale di tale esclusione comporterebbe l&#8217;annullamento dell&#8217;atto medesimo, «con conseguente obbligo della Amministrazione di rideterminarsi tenendo conto della astratta ammissibilità  della ricorrente al beneficio, e procedendo quindi a valutare se sussistano, in concreto, i requisiti indicati dalla norma per concederle il rimborso delle spese legali».<br /> Tale motivazione supera il vaglio di non implausibilità , mentre l&#8217;eccezione dell&#8217;Avvocatura, appuntandosi sull&#8217;inadeguata descrizione del nesso funzionale che integra il presupposto oggettivo del diritto al rimborso, si colloca &#8220;a valle&#8221; delle questioni, viceversa limitate alla astratta titolarità  soggettiva di quel diritto.<br /> 3.- Occorre procedere quindi all&#8217;esame di merito delle sollevate questioni, che tuttavia vanno preliminarmente dimensionate, onde garantirne l&#8217;aderenza alla fattispecie soggettiva del giudizio a quo.<br /> Questo riguarda invero &#8211; non genericamente i funzionari onorari con «funzioni sostitutive o integrative, e comunque equivalenti», di cui fa menzione l&#8217;ordinanza di rimessione, bensì¬ &#8211; quel particolare funzionario onorario che è il giudice di pace, con riferimento al quale, pertanto, il petitum additivo deve essere circoscritto.<br /> 3.1.- Sempre al fine di individuare esattamente il petitum del giudizio incidentale, occorre altresì¬ precisare che, benchè nel dispositivo il giudice a quo abbia fatto riferimento all&#8217;intero art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, come convertito, il sospetto di illegittimità  costituzionale ha ad oggetto, come chiaramente si evince dalla complessiva motivazione dell&#8217;ordinanza di rimessione, il solo comma 1 della norma, concernente appunto la titolarità  del diritto al rimborso delle spese di patrocinio.<br /> Si rammenta che, per costante giurisprudenza di questa Corte, è possibile circoscrivere l&#8217;oggetto del giudizio di legittimità  costituzionale ad una parte della disposizione censurata, se ciò è suggerito dalla motivazione complessiva dell&#8217;ordinanza di rimessione (ex plurimis, sentenze n. 223 del 2020, n. 97 del 2019, n. 35 del 2017 e n. 203 del 2016).<br /> 4.- La questione sollevata in riferimento all&#8217;art. 3 Cost. è fondata.<br /> 5.- Nel prevedere il rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute nei giudizi promossi per fatti inerenti alla funzione e conclusisi con accertamento negativo di responsabilità , l&#8217;art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come convertito, testualmente individua i beneficiari del rimborso nei «dipendenti di amministrazioni statali» e le «amministrazioni di appartenenza» quali obbligate, sicchè è corretta la premessa da cui muove il rimettente, vale a dire l&#8217;impossibilità  di estendere per via interpretativa il diritto al rimborso a soggetti che operano nell&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione al di fuori da un rapporto di impiego.<br /> D&#8217;altronde, per univoca giurisprudenza della Corte di cassazione (tra le tante, sezione prima civile, sentenza 10 dicembre 2004, n. 23138) e del Consiglio di Stato (da ultimo, sezione quarta, sentenza 13 gennaio 2020, n. 281), la norma censurata ha carattere eccezionale, è di stretta interpretazione, e quindi non è suscettibile di estensione per analogia.<br /> 5.1.- L&#8217;estensione è stata talora operata dal legislatore per specifiche categorie di funzionari onorari, segnatamente per gli amministratori degli enti locali, ai quali ultimi il beneficio del rimborso è stato invero riconosciuto, sia pure a determinate condizioni (assenza di conflitto di interessi con l&#8217;ente amministrato, presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti rilevanti, insussistenza di dolo o colpa grave), dall&#8217;art. 86, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), sostituito dall&#8217;art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità  dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125.<br /> Anteriormente, la tutela legale di fonte collettiva riconosciuta ai dipendenti degli enti locali dall&#8217;art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall&#8217;accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali), era stata dichiarata non estensibile agli amministratori degli enti medesimi, appunto in difetto di un rapporto di impiego (tra le molte, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 25 settembre 2014, n. 20193, e sezione lavoro, sentenza 1° dicembre 2011, n. 25690).<br /> 5.2.- Il rimborso ha tratti peculiari nei giudizi di responsabilità  amministrativa, per i quali l&#8217;art. 31, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), dispone: «[c]on la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità  amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità , del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell&#8217;amministrazione di appartenenza, l&#8217;ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa».<br /> Per questa tipologia di giudizi vige quindi un regime particolare, nel quale &#8211; come da questa Corte osservato con la sentenza n. 41 del 2020 &#8211; il diritto al rimborso, di immediata attuazione giudiziale, non è esposto al rischio di compensazione in caso di proscioglimento nel merito.<br /> 5.3.- Ãˆ opportuno altresì¬ rammentare quanto rilevato in occasione della declaratoria di non fondatezza delle questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 18, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l&#8217;assestamento del bilancio per l&#8217;anno 1999), che, in sede di interpretazione autentica dell&#8217;art. 92, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), ha riconosciuto «il rimborso anche delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili [&#038;] anche nei casi in cui è stata disposta l&#8217;archiviazione del procedimento penale o del procedimento volto all&#8217;accertamento della responsabilità  amministrativa o contabile».<br /> Questa Corte ha evidenziato che tale disposizione, insieme all&#8217;art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come convertito, e all&#8217;art. 31, comma 2, cod. giust. contabile, «si inserisce nel quadro di un complessivo apparato normativo volto a evitare che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l&#8217;accertamento di responsabilità» (sentenza n. 189 del 2020).<br /> Ai fini del riparto della competenza tra lo Stato e la Provincia autonoma, la medesima sentenza ha affermato che la citata norma, prevedendo il rimborso anche per le fasi preliminari dei giudizi e per quelli conclusi con l&#8217;archiviazione, «attiene non al rapporto di impiego &#8211; e quindi alla competenza statale in materia di &#8220;ordinamento civile&#8221; &#8211; bensì¬ al rapporto di servizio», appunto perchè «volta a soddisfare esigenze, di sicuro rilievo pubblicistico, attinenti all&#8217;organizzazione dell&#8217;amministrazione provinciale, secondo criteri di efficienza e qualità  dei servizi».<br /> 6.- Ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), «[l]&#8217;ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all&#8217;ordine giudiziario».<br /> L&#8217;art. 1 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), dopo aver ribadito che «[i]l &#8220;giudice onorario di pace&#8221; è il magistrato onorario addetto all&#8217;ufficio del giudice di pace» (comma 1), aggiunge che «[l]&#8217;incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità  con lo svolgimento di attività  lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego» (comma 3).<br /> 6.1.- Questa Corte ha pìù volte affermato che la posizione giuridico-economica dei magistrati professionali non si presta a un&#8217;estensione automatica nei confronti dei magistrati onorari tramite evocazione del principio di eguaglianza, in quanto gli uni esercitano le funzioni giurisdizionali in via esclusiva e gli altri solo in via concorrente.<br /> Enunciata a proposito del trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie (ordinanza n. 272 del 1999) e per quello dei vice pretori onorari (ordinanza n. 479 del 2000), l&#8217;affermazione è stata ripetuta anche per i giudici di pace, sia in tema di cause di incompatibilità  professionale (sentenza n. 60 del 2006), sia in ordine alla competenza per il contenzioso sulle spettanze economiche (ordinanza n. 174 del 2012).<br /> 7.- In sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea ha stabilito che l&#8217;art. 267 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, come modificato dall&#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, deve essere interpretato nel senso che il giudice di pace italiano rientra nella nozione di «giurisdizione di uno degli Stati membri», in quanto organismo di origine legale, a carattere permanente, deputato all&#8217;applicazione di norme giuridiche in condizioni di indipendenza (Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, sentenza 16 luglio 2020, in causa C-658/18, UX).<br /> Nella medesima sentenza, considerate le modalità  di organizzazione del lavoro dei giudici di pace, la Corte di giustizia ha affermato che essi «svolgono le loro funzioni nell&#8217;ambito di un rapporto giuridico di subordinazione sul piano amministrativo, che non incide sulla loro indipendenza nella funzione giudicante, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».<br /> Quindi, interpretando gli artt. 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell&#8217;organizzazione dell&#8217;orario di lavoro, nonchè le clausole 2 e 4 dell&#8217;accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all&#8217;accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la Corte di Lussemburgo, riportata la figura del giudice di pace alla nozione di «lavoratore a tempo determinato», ha stabilito, con riferimento al tema specifico delle ferie annuali retribuite, che differenze di trattamento rispetto al magistrato professionale non possono essere giustificate dalla sola temporaneità  dell&#8217;incarico, ma unicamente «dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità».<br /> Nell&#8217;ambito di tale valutazione comparativa assume rilievo &#8211; osserva ancora la Corte di giustizia &#8211; la circostanza che per i soli magistrati ordinari la nomina debba avvenire per concorso, a norma dell&#8217;art. 106, primo comma, Cost., e che a questi l&#8217;ordinamento riservi le controversie di maggiore complessità  o da trattare negli organi di grado superiore.<br /> 8.- La differente modalità  di nomina, radicata nella previsione dell&#8217;art. 106, secondo comma, Cost., il carattere non esclusivo dell&#8217;attività  giurisdizionale svolta e il livello di complessità  degli affari trattati rendono conto dell&#8217;eterogeneità  dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica &#8220;onoraria&#8221; del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall&#8217;istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017.<br /> Questi tratti peculiari non incidono tuttavia sull&#8217;identità  funzionale dei singoli atti che il giudice di pace compie nell&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, per quanto appunto rileva agli effetti del rimborso di cui alla norma censurata.<br /> La ratio di tale istituto &#8211; individuata da questa Corte, come giÃ  visto, nella sentenza n. 189 del 2020, con richiamo al fine di «evitare che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l&#8217;accertamento di responsabilità» &#8211; sussiste per l&#8217;attività  giurisdizionale nel suo complesso, quale funzione essenziale dell&#8217;ordinamento giuridico, con pari intensità  per il giudice professionale e per il giudice onorario.<br /> In questo senso, come pure rilevato dalla medesima sentenza, il beneficio del rimborso delle spese di patrocinio «attiene non al rapporto di impiego [&#038;] bensì¬ al rapporto di servizio», trattandosi di un presidio della funzione, rispetto alla quale il profilo organico appare recessivo.<br /> 9.- Deve rammentarsi quanto questa Corte ha avuto modo di osservare all&#8217;indomani dell&#8217;emanazione della legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, cioè che «mentre il giudice conciliatore era per pìù ragioni un giudice minore, il giudice di pace si affianca &#8211; limitatamente al giudizio di primo grado &#8211; alla magistratura ordinaria nell&#8217;auspicata prospettiva che questo pìù elevato livello, così¬ realizzato, consenta una risposta pìù adeguata, da parte dell&#8217;ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia» (sentenza n. 150 del 1993).<br /> Particolarmente significativa agli effetti dell&#8217;odierna questione &#8211; che involge le spese di patrocinio nei giudizi di responsabilità  &#8211; appare la posizione del giudice di pace nei giudizi di rivalsa dello Stato a titolo di responsabilità  civile, in quanto l&#8217;art. 7, comma 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell&#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità  civile dei magistrati), mentre nel testo originario limitava la responsabilità  del giudice conciliatore al solo caso di dolo, nel testo modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità  civile dei magistrati), non distingue il giudice di pace da quello professionale, entrambi chiamati a rispondere anche per negligenza inescusabile.<br /> 10.- Attesa l&#8217;identità  della funzione del giudicare, e la sua primaria importanza nel quadro costituzionale, è irragionevole che il rimborso delle spese di patrocinio sia dalla legge riconosciuto al solo giudice &#8220;togato&#8221; e non anche al giudice di pace, mentre per entrambi ricorre, con eguale pregnanza, l&#8217;esigenza di garantire un&#8217;attività  serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità .<br /> Ciò rilevato sul piano della titolarità  soggettiva, resta fermo che l&#8217;insorgenza del diritto al rimborso richiede sempre &#8211; anche per il giudice di pace &#8211; gli estremi oggettivi indicati dall&#8217;art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come convertito, e quindi, per giurisprudenza costante, l&#8217;esistenza di un nesso causale e non meramente occasionale tra la funzione esercitata e il fatto contestato (ex multis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 novembre 2018, n. 28597, e, da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 28 settembre 2020, n. 5655).<br /> 11.- Per tutte le argomentazioni che precedono, deve essere dichiarata, con riferimento all&#8217;art. 3 Cost., l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come convertito, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa.<br /> 12.- Restano assorbite le questioni riferite agli ulteriori parametri.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l&#8217;occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2020.<br /> F.to:<br /> Giancarlo CORAGGIO, Presidente<br /> Stefano PETITTI, Redattore<br /> Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria<br /> Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2020.<br /> Il Direttore della Cancelleria</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/10/2020 n.209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-10-2020-n-209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Mario Rosario Morelli, Presidente, Giulio Prosperetti, Redattore; PARTI: (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 14-26 giugno 2019, depositato in cancelleria il</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mario Rosario Morelli, Presidente, Giulio Prosperetti, Redattore; PARTI: (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 14-26 giugno 2019, depositato in cancelleria il 20 giugno 2019, iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Sulla potestà  legislativa delle Regioni, in tema di professioni sanitarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Professioni &#8211; potestà  legislativa concorrente regionale &#8211; ambito e limiti.<br /> <br /> 2.- Art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale)- questione di legittimità  costituzionale &#8211; non è fondata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La potestà  legislativa regionale nella materia concorrente delle &#8220;professioni&#8221; deve rispettare il principio secondo cui l&#8217;individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà  regionale; e che tale principio, al di lÃ  della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali.</em><br /> <br /> <em>2. La norma impugnata &#8211; art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale) &#8211; non introduce alcuna nuova figura professionale, limitandosi a conferire agli enti del servizio sanitario regionale la facoltà  di avviare progetti sperimentali finalizzati all&#8217;inserimento dei trattamenti osteopatici nell&#8217;ambito delle discipline ospedaliere: d&#8217;altra parte, il tema dei progetti sperimentali deve essere nettamente distinto da quello della istituzione di nuove figure professionali e della loro regolamentazione, almeno quando si tratti, come nel caso in esame, di sperimentazioni svolte con il coinvolgimento di soggetti la cui attività  era considerata pienamente lecita anche prima del riconoscimento statale della professione. Del resto, fermo il principio secondo cui l&#8217;individuazione delle figure professionali è riservata allo Stato, rimane «nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà  regionale». Pertanto, l&#8217;esercizio della potestà  legislativa regionale, laddove non direttamente incidente sulla istituzione e regolamentazione di nuove figure professionali, non può ritenersi precluso o limitato.</em><br /> <em>Ne consegue che va dichiarata non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), promossa, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 14-26 giugno 2019, depositato in cancelleria il 20 giugno 2019, iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Marche;<br /> udito nella udienza pubblica dell&#8217;8 settembre 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;<br /> uditi l&#8217;avvocato dello Stato Francesca Morici per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Marche;<br /> deliberato nella camera di consiglio dell&#8217;8 settembre 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em></p>
<p> 1.- Con ricorso notificato il 14-26 giugno 2019 e depositato in cancelleria il 20 giugno 2019 (reg. ric. n. 71 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, l&#8217;art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale).<br /> Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata istituirebbe la nuova figura professionale dell&#8217;osteopata e del chiropratico, violando l&#8217;art. 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), l&#8217;art. l, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) e l&#8217;art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l&#8217;istituzione dei relativi ordini professionali), come modificato dall&#8217;art. 6 della menzionata legge n. 3 del 2018, con conseguente lesione del principio fondamentale della legislazione in materia di professioni che riserva allo Stato, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., l&#8217;individuazione delle figure professionali.<br /> Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia, al riguardo, che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale afferma che la potestà  legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio fondamentale secondo cui l&#8217;individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni solo la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà  regionale.<br /> Ad avviso del ricorrente la norma impugnata, dando facoltà  agli enti regionali sanitari di avviare progetti sperimentali finalizzati all&#8217;inserimento dei trattamenti osteopatici nell&#8217;ambito delle discipline ospedaliere, da attuare con specifici protocolli, implicherebbe l&#8217;istituzione nell&#8217;ordinamento regionale della nuova figura professionale dell&#8217;osteopata, nonostante che i procedimenti avviati, ai sensi della legge n. 3 del 2018, per la definizione dello statuto dell&#8217;osteopata e del chiropratico, non si siano ancora conclusi.<br /> 2.- Il 2 agosto 2019 la Regione Marche si è costituita in giudizio sostenendo l&#8217;infondatezza del ricorso.<br /> La disposizione impugnata, ad avviso della difesa regionale, si limiterebbe, infatti, a disporre, secondo quanto testualmente previsto, che «[g]li enti del servizio sanitario regionale possono attivare progetti sperimentali finalizzati all&#8217;inserimento dei trattamenti osteopatici nell&#8217;ambito delle discipline ospedaliere» e a precisare che tali progetti devono essere attuati mediante specifici protocolli, senza perà² che da essa si possa, in alcun modo, ricavare una surrettizia introduzione nell&#8217;ordinamento della figura professionale dell&#8217;osteopata.<br /> 3.- Il 3 marzo 2020 la Regione Marche ha depositato un&#8217;ulteriore memoria in cui ha precisato gli argomenti giÃ  posti a fondamento della richiesta di rigetto del ricorso.<br /> 4.- Con memoria integrativa depositata il 4 marzo 2020, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha ribadito le censure giÃ  svolte nel ricorso e contestato le difese della Regione.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em></p>
<p> 1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l&#8217;art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale).<br /> La disposizione impugnata, ad avviso del ricorrente, violerebbe l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nella materia delle «professioni», in quanto, stabilendo che gli enti del servizio sanitario regionale possono attivare, tramite specifici protocolli, progetti sperimentali finalizzati all&#8217;inserimento dei trattamenti osteopatici nell&#8217;ambito delle discipline ospedaliere, comporterebbe la previa definizione nell&#8217;ordinamento regionale della figura e dello statuto professionale dell&#8217;osteopata, ponendosi così¬ in contrasto con l&#8217;art. 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), con l&#8217;art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) e con l&#8217;art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l&#8217;istituzione dei relativi ordini professionali), come modificato dall&#8217;art. 6 della menzionata legge n. 3 del 2018.<br /> 1.1.  &#8220;La parte resistente deduce la non fondatezza della questione di legittimità  costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto il ricorrente avrebbe attribuito, del tutto erroneamente, alla norma impugnata il significato di introdurre anticipatamente nell&#8217;ordinamento la figura professionale dell&#8217;osteopata.<br /> 2.  &#8220;La questione non è fondata.<br /> 3.  &#8220;Va, innanzitutto, chiarito che la professione dell&#8217;osteopata, così¬ come quella del chiropratico (ordinanza n. 149 del 1988), giÃ  prima del riconoscimento della figura professionale da parte della legge n. 3 del 2018, andava considerata «un lavoro professionale tutelato, ex art. 35, primo comma, Cost., in tutte le sue forme ed applicazioni» e «una iniziativa privata libera ex art. 41 Cost.».<br /> La sempre maggiore diffusione delle medicine cosiddette non convenzionali (nel novero delle quali venivano ricondotte anche l&#8217;osteopatia e la chiropratica) aveva, anzi, indotto il Parlamento europeo a evidenziare, con la risoluzione n. 75 del 29 maggio 1997 recante lo Statuto delle Medicine Non Convenzionali, la necessità  di «garantire ai pazienti la pìù ampia libertà  possibile di scelta terapeutica assicurando loro il pìù elevato livello di sicurezza e l&#8217;informazione pìù corretta sull&#8217;innocuità , la qualità , l&#8217;efficacia e il rischio eventuale delle cosiddette medicine non convenzionali, nonchè di proteggerli da persone non qualificate».<br /> E gli ospedali italiani, in questa medesima prospettiva, avevano avviato numerosi studi e sperimentazioni cliniche nel settore dei trattamenti osteopatici, in particolare nei reparti di neonatologia, neurologia, oncologia, ortopedia e geriatria, a prescindere dalla circostanza che la detta professione non fosse ancora riconosciuta e regolamentata.<br /> Neppure erano mancate iniziative in materia da parte delle Regioni, ancorchè realizzate in forme diverse, consistenti in specifici riferimenti alle medicine non convenzionali contenuti in alcuni piani sanitari regionali, nella creazione di strutture di studio ed approfondimento (commissioni, osservatori, ecc.) e nel finanziamento di programmi di ricerca in materia.<br /> 3.1.  &#8220;L&#8217;ordinamento italiano configura, secondo una classificazione implicitamente confermata anche nelle normative in materia pìù recenti, tra cui la legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), tre diverse tipologie di professioni: a) le professioni per il cui esercizio la legge prescrive l&#8217;iscrizione obbligatoria in albi o elenchi tenuti dagli ordini o collegi professionali; b) le professioni disciplinate comunque dalla legge, ma rispetto alle quali non è richiesto il predetto onere di iscrizione; c) le professioni non regolamentate.<br /> Con specifico riferimento alle professioni sanitarie, il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) distingueva tre categorie: quella delle professioni sanitarie principali (medico chirurgo, veterinario, farmacista e, dal 1985, l&#8217;odontoiatra); quella delle professioni sanitarie ausiliarie (levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata) e, infine, quella delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, tecnico sanitario di radiologia medica e infermiere abilitato o autorizzato).<br /> L&#8217;art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) ha, quindi, sostituito la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» con quella di «professione sanitaria» e, successivamente, la legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica) ha organizzato le professioni sanitarie in quattro distinte aree (professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; professioni sanitarie riabilitative; professioni tecnico-sanitarie; professioni tecniche della prevenzione).<br /> La legge n. 43 del 2006, stabilendo l&#8217;istituzione degli albi e degli ordini professionali per tutte le professioni sanitarie regolamentate, esistenti e di nuova configurazione, ha, poi, introdotto all&#8217;art. 5 (modificato dall&#8217;art. 6 della legge n. 3 del 2018) uno specifico procedimento per l&#8217;individuazione dei nuovi profili professionali.<br /> Infine, la recente legge n. 3 del 2018 ha previsto, all&#8217;art. 7, la figura professionale dell&#8217;osteopata e del chiropratico, disponendo che gli ambiti di attività  e le funzioni caratterizzanti tali professioni, i criteri di valutazione dell&#8217;esperienza professionale, nonchè i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti dovessero essere stabiliti, entro tre mesi dall&#8217;entrata in vigore della legge, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre, con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità , avrebbero dovuto essere definiti gli ordinamenti didattici della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica, nonchè gli eventuali percorsi formativi integrativi.<br /> Tale situazione di pendenza dei procedimenti per la definizione dello statuto professionale dell&#8217;osteopata e del chiropratico e dei relativi ordinamenti didattici non si è, perà², ancora conclusa.<br /> 3.2.  &#8220;La descritta evoluzione normativa è stata accompagnata da sensibili cambiamenti dell&#8217;organizzazione sanitaria e della responsabilità  professionale degli operatori sanitari, culminati nell&#8217;entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità  professionale degli esercenti le professioni sanitarie), che impone alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, tutte le attività  finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all&#8217;erogazione di prestazioni sanitarie.<br /> La detta legge ha, tra l&#8217;altro, previsto l&#8217;istituzione, a livello regionale, dei Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente (art. 2, comma 4) e, a livello nazionale, dell&#8217;Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità  (art. 3, comma 1), con la funzione di predisporre linee di indirizzo, volte ad individuare idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario (art. 3, comma 2), e l&#8217;emanazione di linee guida cui, salve le specificità  del caso concreto, sono tenuti ad attenersi gli esercenti le professioni sanitarie, nell&#8217;esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità  preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale (art. 5).<br /> 3.3.  &#8220;Nell&#8217;ambito di questo complesso contesto normativo, caratterizzato da significativi cambiamenti della disciplina delle professioni sanitarie, ma anche dei modelli organizzativi e della responsabilità  degli operatori e delle strutture sanitarie, deve essere valutata la portata e la funzione della norma regionale impugnata.<br /> La disposizione in questione, attribuendo agli enti del servizio sanitario regionale la facoltà  di attivare progetti sperimentali finalizzati all&#8217;inserimento dei trattamenti osteopatici nell&#8217;ambito delle discipline ospedaliere, ha lo scopo, nelle more del processo di definizione dello statuto della figura professionale dell&#8217;osteopata e del chiropratico, di predisporre, in una ottica di gradualità  e di sperimentazione, l&#8217;adeguamento dell&#8217;offerta sanitaria regionale alle nuove esigenze, in una prospettiva che appare, peraltro, di continuità  rispetto al passato, considerati i numerosi studi clinici in materia di trattamenti osteopatici che risultano essere stati effettuati negli ospedali italiani.<br /> D&#8217;altronde, il tema dei progetti sperimentali non può non essere valutato pure nella sua dimensione organizzativa e di prevenzione dei rischi connessi all&#8217;introduzione delle nuove forme di terapia nelle strutture ospedaliere.<br /> In proposito, questa Corte ha, infatti, specificamente affermato che, laddove le disposizioni impugnate si prestino ad incidere contestualmente su una pluralità  di materie, possono, comunque, essere ricondotte a quella della «tutela della salute» quando presentino una stretta inerenza «con l&#8217;organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all&#8217;utenza» (sentenza n. 181 del 2006).<br /> 3.4.  &#8220;Comunque, a prescindere dalla dimensione di carattere organizzativo della norma regionale e dalla sua attinenza alla materia della «tutela della salute», non evocata sotto alcun profilo dal ricorrente, la riconduzione della disposizione nell&#8217;ambito materiale delle «professioni» non consente di ritenere fondata la questione prospettata.<br /> Questa Corte ha, in pìù occasioni, scrutinato, nell&#8217;ambito di giudizi promossi in via principale, normative regionali di regolamentazione di attività  professionali.<br /> In tali occasioni è stato costantemente ribadito che «la potestà  legislativa regionale nella materia concorrente delle &#8220;professioni&#8221; deve rispettare il principio secondo cui l&#8217;individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà  regionale; e che tale principio, al di lÃ  della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura [&#038;] quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005)Â» (sentenza n. 98 del 2013).<br /> Nel caso in esame, perà², la norma impugnata non introduce alcuna nuova figura professionale, limitandosi a conferire agli enti del servizio sanitario regionale la facoltà  di avviare progetti sperimentali finalizzati all&#8217;inserimento dei trattamenti osteopatici nell&#8217;ambito delle discipline ospedaliere.<br /> D&#8217;altra parte, il tema dei progetti sperimentali deve essere nettamente distinto da quello della istituzione di nuove figure professionali e della loro regolamentazione, almeno quando si tratti, come nel caso in esame, di sperimentazioni svolte con il coinvolgimento di soggetti la cui attività  era considerata pienamente lecita anche prima del riconoscimento statale della professione (ordinanza n. 149 del 1988).<br /> Sotto altro profilo, va poi ricordato che questa Corte ha, in numerose occasioni, precisato che, fermo il principio secondo cui l&#8217;individuazione delle figure professionali è riservata allo Stato, rimane «nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà  regionale» (sentenza n. 147 del 2018, con richiamo alla sentenza n. 98 del 2013).<br /> Pertanto, l&#8217;esercizio della potestà  legislativa regionale, laddove non direttamente incidente sulla istituzione e regolamentazione di nuove figure professionali, non può ritenersi precluso o limitato.<br /> Appare, anzi, legittimo e ragionevole che la Regione Marche abbia ritenuto, a fronte della previsione nella legge n. 3 del 2018 delle istituende professioni dell&#8217;osteopata e del chiropratico, di rimettere agli enti del servizio sanitario regionale la facoltà  di avviare progetti sperimentali per l&#8217;inserimento dei trattamenti osteopatici nell&#8217;ambito delle discipline ospedaliere.<br /> Tali progetti non implicano, infatti, sotto alcun profilo, l&#8217;anticipazione dell&#8217;esito della definizione dello statuto della figura professionale dell&#8217;osteopata, anche in considerazione della circostanza che la norma regionale demanda la loro attuazione a specifici protocolli che, fissando le concrete modalità  di svolgimento dei trattamenti osteopatici, dovranno necessariamente rispettare la normativa vigente in materia.<br /> 4.- Pertanto, la questione di legittimità  costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri deve essere dichiarata non fondata.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), promossa, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;8 settembre 2020.<br /> F.to:<br /> Mario Rosario MORELLI, Presidente<br /> Giulio PROSPERETTI, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2020.<br /> Il Cancelliere</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2020 n.5789</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-10-2020-n-5789/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Sergio De Felice, Presidente, Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ministero dell&#8217;Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 contro Anna Giuseppa S., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-10-2020-n-5789/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2020 n.5789</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Ministero dell&#8217;Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 contro Anna Giuseppa S., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari, n. 11)</span></p>
<hr />
<p>Autorizzazione all&#8217;esercizio di una professione: contenuto e limiti dell&#8217;  esame da parte delle autorità  nazionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Unione Europea &#8211; autorizzazione all&#8217;esercizio di una professione &#8211; esame da parte delle autorità  nazionali &#8211; contenuto e limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L<em>e autorità  di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell&#8217;interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonchè dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall&#8217;altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l&#8217;esercizio della professione corrispondente. Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonchè all&#8217;esperienza acquisita dall&#8217;interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell&#8217;adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 02/10/2020<br /> <strong>N. 05789/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06727/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 6727 del 2020, proposto da Ministero dell&#8217;Istruzione, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Anna Giuseppa S., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari, n. 11;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 7025/2020.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Anna Giuseppa S.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Avaliano, in dichiarata sostituzione dell&#8217;avv. Antonio Rosario Bongarzone, e l&#8217;avvocato dello Stato Andrea Fedeli;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> <br /> 1. Con i provvedimenti impugnati in prime cure il MIUR ha rigettato l&#8217;istanza di riconoscimento del percorso formativo seguito in Romania dalla parte ricorrente in primo grado.<br /> In particolare, l&#8217;Amministrazione statale, premessa l&#8217;inapplicabilità  in materia del regime del riconoscimento automatico, operando il &#8220;sistema generale&#8221;, ha rilevato che, sulla base di quanto emergente da interlocuzioni intercorse con le autorità  rumene e di apposito parere reso dal CIMEA, il diritto di insegnare nell&#8217;istruzione pre-universitaria in Romania sarebbe condizionato dal conseguimento del percorso di formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di studio, ragion per cui il possesso dell&#8217;attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituirebbe condizione necessaria al fine di ottenere la qualifica di insegnante, ma non anche sufficiente, essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania; sicchè l&#8217;attestato di conformità  degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività  didattiche all&#8217;estero, potrebbe essere rilasciato solo se il richiedente avesse conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari.<br /> Sulla base di tali rilievi il MIUR ha ritenuto che la formazione svolta dai cittadini italiani non fosse riconosciuta dalla competente autorità  rumena e che, pertanto, la stessa non potesse essere riconosciuta neanche dall&#8217;autorità  italiana, non risultando integrati i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, con conseguente rigetto delle istanze di riconoscimento presentate sulla base dei predetti titoli esteri (<em>Programului de studi psichopedagogice Nivel I e Nivel II</em>).<br /> 2. L&#8217;odierna parte appellata ha censurato il provvedimento ministeriale di diniego, deducendo:<br /> &#8211; di avere ottenuto il riconoscimento in Romania del titolo di laurea italiano e di essere stata ammessa a frequentare programmi di formazione psicopedagogica (Nivel 1 e Nivel 2), dedicati alla formazione del personale didattico, idonei a conferire il diritto di ricoprire in Romania ruoli di insegnamento (posti didattici) nell&#8217;istruzione preuniversitaria obbligatoria;<br /> &#8211; di avere superato i predetti corsi, conseguendo il certificato di Abilitazione rilasciato dal Ministero dell&#8217;Educazione rumeno, il c.d. &#8220;Adeverinta&#8221;; titolo idoneo, secondo le previsioni di cui alla Direttiva 2005/36/CE, a permettere il riconoscimento in Italia dell&#8217;abilitazione conseguita all&#8217;estero;<br /> &#8211; di avere, quindi, chiesto al Ministero resistente il riconoscimento del titolo estero così¬ conseguito;<br /> &#8211; di avere ricevuto il provvedimento di diniego, impugnato in sede giurisdizionale.<br /> A fondamento del ricorso l&#8217;odierna parte appellata ha dedotto che:<br /> &#8211; come comprovato dalla Adeverinta prodotta in giudizio, il titolo estero conseguito in Romania conferirebbe il diritto svolgere la professione di docente nell&#8217;insegnamento preuniversitario in Romania;<br /> &#8211; in particolare, in Romania sussisterebbero due percorsi formativi, entrambi inquadrabili nell&#8217;ambito della Direttiva n. 35 del 2005, riservati, rispettivamente, a coloro che abbiano conseguito in Romania il titolo di laurea (per i quali è previsto l&#8217;attestato di conformità  degli studi secondo la Direttiva 2005/36/CE) e a coloro che, da un lato, abbiano ottenuto in Romania il riconoscimento del titolo di laurea estero, dall&#8217;altro, sempre in Romania abbiano completato i programmi di formazione psicopedagogica seguiti dalla parte ricorrente;<br /> &#8211; al pari dei cittadini con diploma di laurea rumeno, anche coloro che siano in possesso, al contempo, del diploma di laurea estero riconosciuto in Romania e del certificato attestante il completamento dei programmi di formazione psicopedagogica in Romania, benchè non legittimati a chiedere il rilascio dell&#8217;attestato di conformità  degli studi alla Direttiva n. 36 del 2005, dovrebbero, comunque, ritenersi abilitati all&#8217;insegnamento, per effetto di un titolo estero riconoscibile in Italia ai sensi della Direttiva n. 36 del 2005;<br /> &#8211; il Ministero resistente avrebbe dovuto riconoscere il titolo estero all&#8217;esito della sola verifica della completezza della documentazione presentata dall&#8217;istante; in applicazione del regime generale di riconoscimento, il Ministero avrebbe comunque dovuto analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti, al fine di accertare il valore da attribuire al titolo conseguito in altro Stato membro dell&#8217;UE;<br /> &#8211; nella specie alcuna verifica era stata al riguardo svolta dall&#8217;Amministrazione statale intimata, con conseguente violazione dei principi sovranazionali e internazionali sulla libera circolazione delle persone.<br /> 3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, al fine di resistere al ricorso.<br /> 4. Il Tar, a definizione del giudizio, ha accolto il ricorso, uniformandosi all&#8217;orientamento di questo Consiglio di Stato (sez.VI, n.1198/2020 e 2495/2020) e annullando gli atti impugnati.<br /> 5. Il Ministero resistente ha appellato la sentenza di prime cure, insistendo sul fatto che la parte ricorrente in prime cure non avrebbe conseguito alcun titolo astrattamente idoneo in Romania all&#8217;esercizio della professione di docente.<br /> 6. La parte privata si è costituita in giudizio, resistendo all&#8217;appello ministeriale.<br /> 7. Alla camera di consiglio del 1° ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 60 c.p.a., della possibilità  di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.<br /> 8. La controversia può essere risolta nel merito, tenuto conto che, da un lato, risultano trascorsi almeno venti giorni dall&#8217;ultima notificazione del ricorso, dall&#8217;altro, il contraddittorio processuale è integro e non emergono esigenze istruttorie da soddisfare ai fini della decisione della controversia.<br /> Le questioni oggetto di giudizio, inoltre, sono state giÃ  affrontate e definite dalla Sezione (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198; cfr. anche sez. VI, 2 marzo 2020, n. 1521; 20 aprile 2020, n. 2495; 8 luglio 2020, n. 4380; 24 agosto 2020, n. 5173; 16 settembre 2020, n. 5467), le cui argomentazioni e conclusioni -da intendersi richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a &#8211; non risultano superabili dai motivi di appello.<br /> In particolare, questo Consiglio ha giÃ  precisato che &#8220;<em>a fronte della sussistenza in capo all&#8217;odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sè rilevante, senza necessità  di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all&#8217;insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest&#8217;ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l&#8217;erronea interpretazione delle autorità  rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità  delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198).<br /> 9. La motivazione sottesa al provvedimento di diniego impugnato in prime cure confligge con le emergenze istruttorie acquisite al giudizio, nonchè si pone in contrasto con la giurisprudenza sovranazionale formatasi in materia.<br /> Come precisato <em>supra</em>, il Ministero ha rigettato le istanze di riconoscimento in Italia dei titoli conseguiti in Romania, rilevando:<br /> &#8211; nel provvedimento individuale di rigetto dell&#8217;istanza, che &#8220;<em>la tipologia di formazione professionale </em>[&#038;]Â <em>documentata viene considerata dall&#8217;Autorità  competente rumena condizione necessaria ma non sufficiente al rilascio dell&#8217;attestazione di conformità  da parte dell&#8217;autorità  competente del medesimo Stato membro, come disposto dalla citata Direttiva europea</em> [2013/55/UE]&#8221;;<br /> &#8211; nell&#8217;avviso prot. n. 5636 del 2 aprile 2019 pubblicato sul sito istituzionale del MIUR, cui il provvedimento individuale rinviava, che &#8220;<em>la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità  rumena</em> [&#038;]Â <em>e di conseguenza non può essere riconosciuta dal MIUR</em>&#8220;, nonchè che &#8220;<em>i titoli denominati Progamului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate</em>&#8220;.<br /> Per l&#8217;effetto, il MIUR, astenendosi dall&#8217;esaminare nel merito il titolo rumeno presentato dall&#8217;odierna appellata, ha provveduto al rigetto dell&#8217;istanza di riconoscimento per &#8220;<em>Difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l&#8217;esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all&#8217;Unione Europea, Romania nel caso di specie</em>&#8220;.<br /> 9.1 In primo luogo, si rileva che il Ministero appellante argomenta la propria decisione sul presupposto che gli attestati/certificati di conseguimento della formazione psicopedagogica in possesso dell&#8217;odierna appellata non siano sufficienti per esercitare la professione di insegnante e comunque che la formazione svolta dai cittadini italiani non sia riconosciuta dalle competenti autorità  rumene.<br /> Trattasi di presupposto che non soltanto non risulta positivamente dimostrato dalla documentazione acquisita al giudizio, ma si manifesta anche confliggente con quanto attestato dalle stesse autorità  rumene, secondo cui deve riconoscersi il diritto di insegnare in Romania a livello di istruzione preuniversitaria in capo a coloro che -come la parte ricorrente in primo grado- titolari di diploma di laurea/master conseguito all&#8217;estero e riconosciuto in Romania, abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione psicopedagogica, complementari al diploma, in settori e specializzazioni conformi al curriculum dell&#8217;istruzione preuniversitaria.<br /> In particolare, secondo quanto emergente dai certificati acquisiti al giudizio, rilasciati dalla competente autorità  rumena e riferiti alla posizione della parte ricorrente in primo grado, il conseguimento di un minimo di 60 crediti trasferibili del corso di studi psicopedagogici, ottenuto tramite il diploma di laurea italiano, riconosciuto dal Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi, attribuisce il diritto di insegnare a livello di istruzione preuniversitaria in Romania.<br /> Ne deriva che l&#8217;istruttoria svolta dall&#8217;Amministrazione statale non risulta adeguata, non essendo stata approfonditamente esaminata, alla stregua delle previsioni di cui alla Direttiva n. 55 del 2003, la particolare posizione della parte appellata, cui è stato attribuito &#8211; in ragione del percorso formativo estero- il diritto di insegnare in Romania nell&#8217;istruzione preuniversitaria; elemento non vagliato in sede procedimentale.<br /> 9.2 In ogni caso, la decisione amministrativa per cui è controversia risulta illegittima, anche perchè non reca alcuna valutazione del titolo estero conseguito dall&#8217;odierna appellata, ai fini di un suo possibile riconoscimento in Italia quale abilitazione all&#8217;insegnamento.<br /> Difatti, a prescindere dalla ritenuta inapplicabilità  della Direttiva n. 55 del 2013 cit. (valutazione assunta all&#8217;esito di una decisione, come osservato, comunque illegittima, per difetto di istruttoria), alla stregua di quanto prescritto dal diritto primario unionale &#8211; in specie, gli artt. 45 e 49 Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà  di stabilimento &#8211; &#8220;<em>le autorità  di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell&#8217;interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonchè dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall&#8217;altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l&#8217;esercizio della professione corrispondente (v., da ultimo, sentenza 16 maggio 2002, causa C-232/99, Commissione/Spagna,Racc. pag. I-4235, punto 21). 58 Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonchè all&#8217;esperienza acquisita dall&#8217;interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell&#8217;adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (v. sentenze 14 settembre 2000,causa C-238/98, Hocsman, Racc. pag. I-6623, punti 23 e 31, e Commissione/Spagna, cit., punto 22)</em>&#8221; (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 57-58).<br /> Trattasi di procedura di valutazione comparativa necessaria per &#8220;<em>consentire alle autorità  dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale</em>&#8221; (Corte di Giustizia U.E., 6 ottobre 2015, in causa C- 298/14, Brouillard, punto 55).<br /> In particolare, le autorità  nazionali sono tenute a valutare il diploma prodotto dalla parte istante, onde verificare &#8220;<em>se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l&#8217;esperienza professionale ottenute in quest&#8217;ultimo, nonchè l&#8217;esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all&#8217;attività  di cui trattasi. 68 [&#038;] Tale valutazione dell&#8217;equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare (v. sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 13, e Vlassopoulou, cit., punto17)</em>&#8221; (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 67-68).<br /> L&#8217;applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie evidenzia un ulteriore profilo di illegittimità  del diniego opposto dal Ministero intimato, il quale, anzichè ritenere inammissibile l&#8217;istanza per difetto di legittimazione attiva, avrebbe dovuto esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione dell&#8217;odierna parte appellata, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonchè dall&#8217;esperienza professionale maturata dal ricorrente in primo grado nel settore e, dall&#8217;altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l&#8217;esercizio della professione corrispondente.<br /> All&#8217;esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo individuale del richiedente, come attestato dal titolo estero prodotto in sede procedimentale, avrebbe dovuto verificare se sussistessero le condizioni per accogliere la relativa istanza di riconoscimento.<br /> 10. Alla stregua delle considerazioni svolte, l&#8217;appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.<br /> La natura della controversia giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del grado di appello.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l&#8217;appello e compensa le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere<br /> Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br /> Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2020 n.21128</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pietro Curzio Presidente; Ernestino Luigi Bruschetta Consigliere Estensore; PARTI: (sul ricorso 36386-2019 proposto da: S. Sergio, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Libia 25, presso lo Studio Legale Tigani Sava Bontempi, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Tigani Sava e Luca Bontempi; &#8211; ricorrente &#8211; contro Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-2-10-2020-n-21128/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2020 n.21128</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Curzio Presidente; Ernestino Luigi Bruschetta Consigliere Estensore; PARTI:  (sul ricorso 36386-2019 proposto da: S. Sergio, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Libia 25, presso lo Studio Legale Tigani Sava Bontempi, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Tigani Sava e Luca Bontempi; &#8211; ricorrente &#8211; contro Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Viterbo, Procuratore Generale Presso La Corte Di Cassazione; &#8211; intimati &#8211; avverso la sentenza n. 124/2019 del Consiglio Nazionale Forense, depositata il 28/10/2019).</span></p>
<hr />
<p>Sui termini di impugnazione delle sentenze in tema di sanzioni disciplinari agli avv.ti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Ordinamento forense &#8211; sentenza disciplinare &#8211; termini di impugnazione &#8211; art. 65, L. 31 dicembre 2012 n. 247 &#8211; interpretazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La norma transitoria di cui all&#8217;art. 65, comma 1, L. 31 dicembre 2012 n. 247., laddove stabilisce che «Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate», va letta nel senso che, con riferimento alle sentenze disciplinari che -come quella oggetto di giudizio- siano state notificate dopo la data del 1° gennaio 2015 di entrata in vigore del regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2., deve essere applicato il pìù lungo termine di impugnazione di trenta giorni stabilito dall&#8217;art. 61 I. 247 cit.; e, questo, perchè la veduta regola transitoria, secondo la sua lettera, inibisce l&#8217;immediata applicazione delle nuove disposizioni processuali soltanto sino al momento dell&#8217;entrata in vigore del reg. CNF n. 2 cit., per cui alle sentenze notificate dopo, deve essere giocoforza riconosciuta l&#8217;applicazione del termine di impugnazione fissato dall&#8217;art. 61 I. n. 247 cit.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Fatti di Causa</em><br /> <br /> S. avv. Sergio ricorreva per un unico motivo a queste Sezioni Unite contro la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva dichiarato inammissibile l&#8217;impugnazione proposta il 1° giugno 2016 contro la decisione del Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Viterbo notificata il 10 maggio 2016; decisione, con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione di mesi due. IL CNF, dopo aver rilevato che il ricorso contro il provvedimento del COA di Viterbo era stato depositato oltre il ventesimo giorno decorrente dalla notifica del provvedimento disciplinare, dichiarava l&#8217;impugnazione inammissibile ritenendo applicabile l&#8217;art. 50, comma 2, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578. Con ciò il CNF disattendeva le difese dell&#8217;incolpato, secondo il quale avrebbero invece dovuto trovare applicazione gli artt. 61 I. 31 dicembre 2012 n. 247 e 33 reg. CNF 21 febbraio 2014 n. 2; articoli contenenti disposizioni che, oltre ad attribuire il primo grado disciplinare alla competenza dei consigli distrettuali, fissavano il termine di impugnazione davanti al CNF in quello maggiore di trenta giorni decorrenti dal deposito della sentenza. A giudizio del CNF, difatti, se si fossero applicate le disposizioni di cui all&#8217;art. 61 I. n. 247 cit. e 33 reg. CNF n. 2 cit. alla sentenza emessa dal COA di Viterbo, all&#8217;epoca competente in ragione della previgente normativa, si sarebbe illegittimamente dato luogo a un procedimento disciplinare in nessun modo previsto dalla legge; secondo il CNF, pertanto, la norma transitoria contenuta nell&#8217;art. 65, comma 1, I. n. 247 cit., per cui le disposizioni della I. n. 247 cit. dovevano trovare applicazione con l&#8217;entrata in vigore in data 10 gennaio 2015 del reg. CNF n. 2 cit., era da interpretarsi nel senso che all&#8217;incolpato non poteva applicarsi la regola procedimentale pìù favorevole prevista dagli artt. 61 I. 247 cit. e 33 reg. CNF n. 2 cit., potendosi applicare il principio del favor rei soltanto ai «precetti» deontologici. Sentito il pubblico ministero, udita la parte privata, all&#8217;esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come in dispositivo.</p>
<p> <strong>Ragioni della decisione </strong></p>
<p> L&#8217;Avv. S., con l&#8217;unico motivo di ricorso, formulato in relazione all&#8217;art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., denunciata la violazione degli artt. 61 e 65 I. n. 247 cit., oltre che dell&#8217;art. 33 reg. n. 2 cit., rimproverava al CNF di aver erroneamente dichiarato inammissibile l&#8217;impugnazione avverso la decisione del COA di Viterbo; pìù in particolare, a giudizio del ricorrente, l&#8217;art. 50 r.d. n. 1578 cit., che prevedeva il pìù ristretto termine di giorni venti per l&#8217;impugnazione delle sentenze disciplinari, non poteva essere applicato, dovendo invece trovare applicazione il pìù lungo termine fissato dall&#8217;art. 61 I. n. 247 cit., in forza di quanto stabilito dalla norma di diritto transitorio contenuta nell&#8217;art. 65, comma 1, I. n. 247 cit. Il motivo è fondato. A riguardo, è sufficiente richiamare la condivisibile giurisprudenza di recente consolidatasi, secondo cui, diversamente da quanto opinato dal CNF nella sua sentenza, la norma transitoria di cui all&#8217;art. 65, comma 1, I. n. 247 cit., laddove stabilisce che «Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate», va letta nel senso che, con riferimento alle sentenze disciplinari che come quella oggetto di giudizio siano state notificate dopo la data del 1° gennaio 2015 di entrata in vigore del reg. CNF n. 2 cit., deve essere applicato il pìù lungo termine di impugnazione di trenta giorni stabilito dall&#8217;art. 61 I. 247 cit.; e, questo, perchè la veduta regola transitoria, secondo la sua lettera, inibisce l&#8217;immediata applicazione delle nuove disposizioni processuali soltanto sino al momento dell&#8217;entrata in vigore del reg. CNF n. 2 cit., per cui alle sentenze notificate dopo, deve essere giocoforza riconosciuta l&#8217;applicazione del termine di impugnazione fissato dall&#8217;art. 61 I. n. 247 cit. (Cass. sez. un. n. 22714 del 2019; Cass. sez. un. n. 32360 del 2018; Cass. sez. un. n. 27756 del 2018; Cass. sez. un. 277757 del 2018). La sentenza deve essere pertanto cassata e la causa rinviata al giudice a quo; nella novità  della questione, devono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese processuali.</p>
<p> P.Q.M.</p>
<p> La Corte accoglie il ricorso, cassa l&#8217;impugnata sentenza, rinvia la controversia al CNF che, in altra composizione, dovrà  deciderla uniformandosi ai superiori principi; spese integralmente compensate. Così¬ deciso in Roma, nella camera</p></div>
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