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	<title>Processo amministrativo Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Processo amministrativo Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:26:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-11/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Impugnazioni &#8211; Revocazione &#8211; Errore di fatto &#8211; Limiti. Non sussiste errore revocatorio per il mero &#8220;fatto&#8221; che alcuni documenti o atti non siano stati esplicitamente esaminati o valorizzati in sentenza, giacché non vi è alcun obbligo di motivare sulla corretta lettura di ciascun documento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-11/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-11/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Impugnazioni &#8211; Revocazione &#8211; Errore di fatto &#8211; Limiti.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non sussiste errore revocatorio per il mero &#8220;fatto&#8221; che alcuni documenti o atti non siano stati esplicitamente esaminati o valorizzati in sentenza, giacché non vi è alcun obbligo di motivare sulla corretta lettura di ciascun documento di causa, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto, dando atto naturalmente di averlo rettamente inteso nella sua reale portata giuridica in ragione dei fatti a cui esso fa riferimento. La revocazione non può, quindi, essere accolta  con riferimento ai documenti prodotti in primo grado e non menzionati in modo esplicito nella sentenza di appello.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Lotti &#8211; Est. Picardi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9545 del 2025, proposto da Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Dalfino e Giuseppe Delle Foglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; RICORRENTE</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Angelo Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
RESISTENTE</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero Dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma della sentenza del CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZ. V n. 03355/2025, resa tra le parti,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 maggio 2026 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti gli Avvocati Dalfino e Diana;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.La cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Foggia ha impugnato le deliberazioni n. 150, 250 e 440 del 2009 della Giunta regionale della Puglia, aventi ad oggetto lo schema di avviso per la presentazione di domande per l’accesso ai contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese e la relativa pubblicazione dell’avviso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per l’omessa presentazione della domanda di partecipazione con sentenza riformata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1867/2020), che, da un lato, ha ritenuto non necessaria la presentazione della domanda di partecipazione al fine di radicare l’interesse al ricorso, stante la prescrizione di requisiti non posseduti dalla ricorrente, e, dall’altro, ha accertato l’illegittimità delle clausole preclusive della partecipazione della cooperativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La cooperativa ha, pertanto, proposto domanda di risarcimento del danno respinta in primo grado. In sede di appello, pur essendo stato accolto il primo motivo, avente ad oggetto l’affermata irrisarcibilità dei danni lamentati in ragione dell’omessa impugnazione dei provvedimenti di assegnazione fondi in favore dei concorrenti ammessi, si è confermata la sentenza del T.a.r., in conseguenza del rigetto della seconda censura, avente ad oggetto la affermata carenza di prova della effettiva chance di conseguimento del contributo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella sentenza, oggetto della presente impugnazione, si legge. “per conseguire il ristoro del danno da perdita di chance, l&#8217;odierna appellante avrebbe dovuto dimostrare che, laddove avesse potuto partecipare alla procedura selettiva, avrebbe avuto una significativa probabilità di conseguire il bene della vita agognato, ovvero l’erogazione dei fondi per l’assegnazione dei quali la procedura stessa era stata indetta. Tale prova, però, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, non è stata data. E invero, in base al bando (artt. 9.1), avrebbero potuto accedere ai contributi i confidi che avessero “superato le fasi di ammissibilità e valutazione di cui al punto 8”. Ai sensi del punto 8.4, la valutazione della domanda era “volta a verificare che il confidi: &#8211; sia economicamente e finanziariamente sano; abbia ottenuto nella gestione dei fondi di garanzia le migliori condizioni di finanziamento dalle banche e dagli istituti finanziari; sia in possesso di esperienza e requisiti professionali con particolare riguardo ai volumi di garanzia prestata e alle perdite realizzate in rapporto ai rischi intrapresi; abbia una organizzazione interna adeguata all’attività svolta”. Il punto 8.6 stabiliva, poi, che un’apposita “Commissione a conclusione della fase valutativa delle domande ammesse attribuisce a ciascuna di esse un punteggio da 1 a 5 punti”. Orbene, l’odierna appellante non ha, in alcun modo, dimostrato, nemmeno in via presuntiva, di essere in possesso dei requisiti specificati nel citato punto 8.4 del bando, così da consentire un eventuale apprezzamento favorevole della propria domanda. Quest’ultima si limita, infatti, a quantificare l’entità dell’ipotetico danno da risarcire, ma nulla dice in ordine alla sussistenza dei requisiti di valutazione di cui al citato punto 8.4 del bando. Come correttamente affermato dal primo giudice, la domanda risarcitoria non poteva, pertanto, essere accolta”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Avverso tale sentenza l’originaria ricorrente ha proposto ricorso in virtù del combinato disposto degli artt. artt. 106 e 395, n. 4, c.p.c., in quanto la sentenza ha rigettato la seconda censura di appello, asserendo la mancanza di prova in ordine ai requisiti di valutazione di cui al punto 8.4. del bando, tutti desumibili dalla perizia prodotta (in particolare p. 9ss. e nella griglia di simulazione, in cui il consulente, per ragioni prudenziali, si è limitato a determinare il punteggio attribuibile dalla Commissione per un valore quasi pari al punteggio minimo) e dagli altri documenti prodotti (bilanci, statuto, libro soci), tutti oggetto di omessa percezione. Si è, quindi, concluso per la decisione favorevole della fase rescindente e l’accoglimento del secondo motivo di appello in sede rescissoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Regione Puglia costituitasi ha concluso per l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, asserendone la temerarietà.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 21 maggio 2026, previo scambio di ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il ricorso in esame è inammissibile, in quanto l’asserito errore denunciato non si traduce in un errore di percezione, ma piuttosto di valutazione del materiale probatorio, e cade, inoltre, su un punto controverso, su cui la sentenza si è specificamente pronunciata (in particolare sulla prova dell’asserito danno, oggetto del secondo motivo di appello).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente ha riportato, nel ricorso, il passaggio motivazionale della sentenza impugnata da cui risulta che “nessun elemento probatorio può trarsi dall’invocata perizia tecnica di parte”, ma ha, tuttavia, sostenuto che tale perizia non è stata letta nel suo esatto contenuto dal giudice di appello, il quale, quindi, non avrebbe percepito il documento nella sua effettiva consistenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre, però, ribadire che l&#8217;errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all&#8217;attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; non coinvolge, invece, la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (tra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 gennaio 2026, n. 56; v. anche Cons. Stato, Sez. VII, 19 dicembre 2025, n. 10129, secondo cui non può giustificare la revocazione una contestazione sull&#8217;attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall&#8217;erronea percezione del contenuto dell&#8217;atto processuale, in cui si sostanzia l&#8217;errore di fatto). Pertanto, è configurabile un errore di fatto laddove la sentenza affermi la mancata produzione di un documento, che, al contrario, si rinviene in atti, oppure attribuisca ad un determinato documento un contenuto diverso da quello effettivo, ma non anche nell’ipotesi in esame in cui la sentenza ha confermato la produzione della perizia di parte, ma non le ha attribuito il valore probatorio che parte ricorrente pretende di ricavare dalle griglie di ripartizione e dalle note di sviluppo contenute nei riquadri di cui a p. 9,10,11 e 12 della perizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancora deve sottolinearsi che, pur non essendosi le parti soffermate sulle griglie di ripartizione dei contributi formulate dal perito, il contenuto della perizia non integra un fatto, ma un elemento probatorio, mentre il fatto alla cui prova la perizia de qua è strumentale è il danno subito dalla ricorrente, che è stato oggetto di contestazione e che, quindi, integra un punto controverso del giudizio. Tuttavia, l&#8217;errore di fatto revocatorio ai sensi dell’articolo 395 n. 4 c.p.c. non è configurabile se cade su aspetti che hanno costituito punti controversi su cui la sentenza ha espressamente statuito (Cons. Stato, Sez. II, 5 novembre 2025, n. 8620).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, non sussiste errore revocatorio per il mero &#8220;fatto&#8221; che alcuni documenti o atti non siano stati esplicitamente esaminati o valorizzati in sentenza, giacché non vi è alcun obbligo di motivare sulla corretta lettura di ciascun documento di causa, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto, dando atto naturalmente di averlo rettamente inteso nella sua reale portata giuridica in ragione dei fatti a cui esso fa riferimento (Cons. Stato, Sez. V, 30 marzo 2020, n. 2165). La revocazione non può, quindi, essere accolta neppure con riferimento ai documenti prodotti in primo grado e non menzionati in modo esplicito nella sentenza in esame. Peraltro, la stessa ricorrente non li ha valorizzati nella sua prospettazione difensiva, fondando la sua ricostruzione fondamentalmente sulla perizia di parte, presumibilmente perché si tratta, in larga parte, di bilanci successivi al provvedimento impugnato ed ai fatti di causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per mera completezza deve rilevarsi che la Regione, costituendosi, ha sin da subito contestato l’ammissibilità e fondatezza della revocazione, per cui dalla sua difesa non si ricava alcuna ammissione, che, peraltro, non può investire la qualificazione dell’errore denunciato, di competenza del solo organo giudicante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza (a favore della sola parte costituita).</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente alla refusione, a favore della Regione Puglia, delle spese di lite, liquidate in euro 7.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valerio Perotti, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alberto Urso, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesca Picardi, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulle conseguenza della violazione delle norme sul litisconsorzio necessario nel processo amministrativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-conseguenza-della-violazione-delle-norme-sul-litisconsorzio-necessario-nel-processo-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:50:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90587</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-conseguenza-della-violazione-delle-norme-sul-litisconsorzio-necessario-nel-processo-amministrativo/">Sulle conseguenza della violazione delle norme sul litisconsorzio necessario nel processo amministrativo.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Litisconsorzio necessario &#8211; Norme &#8211; Violazione &#8211; Conseguente &#8211; Differenze con il processo civile. A differenza di quanto si verifica nel processo civile, nel quale, sulla base di quanto previsto dall’art. 354 comma 1, c.p.c., la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né</p>
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<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Litisconsorzio necessario &#8211; Norme &#8211; Violazione &#8211; Conseguente &#8211; Differenze con il processo civile.</p>
<hr />
<p>A differenza di quanto si verifica nel processo civile, nel quale, sulla base di quanto previsto dall’art. 354 comma 1, c.p.c., la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto  l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., vizia l’intero processo con l’annullamento di tutte le pronunce emesse e il conseguente rinvio al primo giudice, nel processo amministrativo la pretermissione del litisconsorte necessario non determina ineluttabilmente la regressione del processo in primo grado; in esso vige infatti la peculiare regola, ex artt. 49, comma 2, 95, comma 5, c.p.a., secondo cui l’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato. Occorre infatti individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di economia processuale (alle quali si ricollega l’eccezionale facoltà di omettere l’integrazione del contraddittorio in caso di infondatezza del ricorso) e quelle di completezza del contraddittorio.</p>
<hr />
<p>Pres. Noccelli &#8211; Est. Marzano</p>
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            <h3>Allegati</h3>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla conversione del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-conversione-del-rito-ex-art-32-comma-2-c-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:14:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90580</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-conversione-del-rito-ex-art-32-comma-2-c-p-a/">Sulla conversione del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Conversione del rito &#8211; Art. 32, comma 2, c.p.a. &#8211; Giudice &#8211; Qualificazione dell&#8217;azione &#8211; Potere-dovere &#8211; Limiti &#8211; Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Per quanto è vero che l&#8217;art. 32, comma 2, c.p.a. a valle del potere-dovere del giudice di qualificare l’azione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-conversione-del-rito-ex-art-32-comma-2-c-p-a/">Sulla conversione del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-conversione-del-rito-ex-art-32-comma-2-c-p-a/">Sulla conversione del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Conversione del rito &#8211; Art. 32, comma 2, c.p.a. &#8211; Giudice &#8211; Qualificazione dell&#8217;azione &#8211; Potere-dovere &#8211; Limiti &#8211; Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Per quanto è vero che l&#8217;art. 32, comma 2, c.p.a. a valle del potere-dovere del giudice di qualificare l’azione proposta sulla base dei suoi elementi sostanziali –  consente la conversione del rito proposto da chi ha introdotto il giudizio, e dunque al giudice il potere di disporre la conversione delle azioni, è pur vero che ciò in tanto può avvenire in quanto sia presupposta l’individuabilità, sulla base della <i>causa petendi</i> e del <i>petitum</i> sostanziale, di una presumibile volontà della parte in tal senso, non potendo la conversione delle azioni operare in contrasto con il principio dispositivo e con il canone di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il giudice, infatti, deve valutare l&#8217;azione proposta sulla base dei suoi elementi sostanziali a prescindere dalle espressioni formali utilizzate dalle parti – essendo consolidato il principio di diritto per cui il giudice ha il potere-dovere di procedere alla qualificazione giuridica delle azioni, al di là del formale nomen iuris datovi dalla parte, ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010, secondo cui il giudice qualifica l&#8217;azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Francavilla &#8211; Est. Licheri</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 700 del 2026, proposto da<br />
Verdiana Fedeli, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Ghia ed Andrea Pivanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Roma Capitale, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Angelo Maria Sanza, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Conticiani e Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;ottemperanza</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-della sentenza emessa dal TAR Lazio &#8211; Roma in data 31/5/2016 col n. 6295/2016, passata in giudicato, reiettiva del ricorso avverso la Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. 999 del 7 maggio 2014, recante ingiunzione a demolire opere abusive;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-della sentenza emessa dal TAR Lazio &#8211; Roma in data 23/1/2023 col n. 1206/2023, passata in giudicato, reiettiva del ricorso avverso la Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. CB/1865/2022 del 2 novembre 2022, recante accertamento dell&#8217;inottemperanza e demolizione d&#8217;ufficio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Angelo Maria Sanza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Premesso che</i>:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con atto di gravame proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., parte ricorrente agiva per conseguire l’esatta ottemperanza di Roma Capitale all’obbligo di dare esecuzione al giudicato discendente dalle sentenze di questo Tribunale aventi nn. 6295/2016 e 1206/2023 (entrambe confermate in sede di appello con sentenze aventi, rispettivamente, nn. 1184/2022 e 4382/2025);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; più in particolare, essa esponeva che il controinteressato, per effetto della determinazione dirigenziale n. 999 emessa da Roma Capitale il 7 maggio 2014, era stato intimato a demolire l’intervento edilizio eseguito in assenza di titolo sul suo immobile sito in Roma, via Agri n. 2-<i>bis;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; detta determinazione veniva avversata con il gravame deciso con la sentenza n. 6295/2016, contro la quale parte controinteressata interponeva appello respinto con sentenza n. 1184/2022, a tal proposito parte ricorrente incidentalmente osservando che l’opposizione di terzo promossa contro detta ultima decisione del Giudice d’appello veniva dichiarata inammissibile con sentenza n. 8755/2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; una volta divenuta definitiva la statuizione di rigetto dell’impugnazione proposta contro l’ordine di demolizione del manufatto abusivo Roma Capitale, con verbale di sopralluogo del 3 maggio 2022 constatava l’inottemperanza all’ingiunzione impartita e, con determinazione dirigenziale rep. n. CB/1865 del 2 novembre 2022, disponeva la demolizione d’ufficio delle opere abusive;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; anche tale determinazione veniva avversata dal controinteressato, con ricorso respinto da questo Tribunale con sentenza n. 1206/2023, confermata in sede d’appello con sentenza n. 4382/2025;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; divenuta definitiva anche la statuizione di rigetto del ricorso proposto contro la demolizione d’ufficio, parte ricorrente compulsava Roma Capitale al fine di conseguire l’esecuzione d’ufficio della misura sanzionatoria edilizia di tipo ripristinatorio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tuttavia, stante la perdurante inerzia di Roma Capitale nel porre in essere gli adempimenti necessari per prestare esecuzione ai giudicati di cui sopra, parte ricorrente avanzava il presente gravame con il quale censurava l’inottemperanza di Roma Capitale sotto diversi profili;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; si costituivano in giudizio l’amministrazione intimata e parte controinteressata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in vista della discussione nel merito dell’affare, le parti depositavano documenti e scambiavano memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., dimidiati ai sensi dell’art. 87 c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’amministrazione resistente eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per inidoneità delle sentenze di rigetto a fungere da titolo esecutivo azionabile in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. e comunque, nel merito, l’infondatezza del gravame, altresì esponendo che, nelle more dell’esecuzione della determinazione demolitoria, parte ricorrente aveva depositato un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36-<i>bis</i>, d.P.R. n. 380/2001 in relazione alla quale l’amministrazione aveva comunicato, con nota del 27 gennaio 2026, la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; anche parte controinteressata depositava memoria con la quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta ineseguibilità dell’ingiunzione a demolire in ragione della formazione tacita del titolo abilitativo in sanatoria <i>ex </i>art. 36-<i>bis</i> del d.P.R. cit., mentre per il resto essa contestava, nel merito, la fondatezza delle pretese avversarie;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; replicavano parte ricorrente (quest’ultima eccependo la tardività della memoria conclusionale – e connessa produzione documentale – depositata da parte di Roma Capitale e, comunque, instando per la conversione dell’azione proposta in domanda avverso il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.) e parte controinteressata (aderendo essa all’eccezione di inammissibilità mossa dalla difesa capitolina);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; alla camera di consiglio del 14 aprile 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Ritenuto che</i>:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’eccezione di tardività della memoria difensiva dell’amministrazione resistente va respinta; infatti – stanti i termini dimidiati previsti dall’art. 87, comma 3, c.p.a., applicabile al rito per l’ottemperanza di cui agli artt. 112 e seguenti c.p.a. – essa, depositata in data 27 marzo 2026, appare tempestiva;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’eccezione di inammissibilità avanzata da Roma Capitale va accolta, dovendosi prestare ossequio al consolidato orientamento pretorio secondo il quale le sentenze di rigetto non sono idonee a comportare per l’amministrazione un obbligo di ottemperanza che possa restare inadempiuto e per il quale, quindi, possa essere disposta l’esecuzione coattiva mediante lo strumento giurisdizionale disciplinato dagli artt. 112 e seguenti c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a monte, infatti, difetta il presupposto stesso per la proposizione dell’azione di ottemperanza, da un giudicato di rigetto non discendendo alcun obbligo conformativo in capo all’amministrazione pubblica, fermo restando il dovere di quest’ultima di dare materiale esecuzione al provvedimento impugnato – e la cui definitività è stata sancita con statuizione avente autorità di cosa giudicata &#8211; , giacché le pronunce di rigetto lasciano invariato l’assetto giuridico dei rapporti precedente all’instaurazione del giudizio (in proposito, si vedano i riferimenti giurisprudenziali indicati da Roma Capitale nella memoria depositata il 27/03/26 e, da ultimo, T.A.R. Lazio – Roma, sez. II-<i>quater</i>, n. 6403/2025);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; né, a paralizzare l’eccezione anzidetta, può utilmente valere la richiesta di parte ricorrente di disporre, <i>ex </i>art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione del rito previa riqualificazione della domanda proposta in azione avverso il silenzio-inadempimento serbato da Roma Capitale sulla diffida ad adempiere inviata dalla ricorrente agli uffici comunali il 26 settembre 2025;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; infatti, se è pur vero che la disposizione citata – a valle del potere-dovere del giudice di qualificare l’azione proposta sulla base dei suoi elementi sostanziali – attribuisce a costui anche il potere di disporre la conversione delle azioni, è pur vero che ciò in tanto può avvenire in quanto sia presupposta l’individuabilità, sulla base della <i>causa petendi</i> e del <i>petitum</i> sostanziale, di una presumibile volontà della parte in tal senso, non potendo la conversione delle azioni operare in contrasto con il principio dispositivo e con il canone di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. Cons. St., sez. II, n. 1996/2026;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ancora, seppure nell’esercizio del proprio potere di qualificazione della domanda, il giudice deve valutare l&#8217;azione proposta sulla base dei suoi elementi sostanziali a prescindere dalle espressioni formali utilizzate dalle parti – essendo consolidato il principio di diritto per cui “<i>il giudice ha il potere-dovere di procedere alla qualificazione giuridica delle azioni, al di là del formale nomen iuris datovi dalla parte, ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010, secondo cui il giudice qualifica l&#8217;azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali</i>” (così Cons. St., sez. IV, n. 5152/2024) &#8211; , nel caso di specie è innegabile, tanto dalle espressioni formali quanto dalla prospettazione sostanziale della domanda avanzata in ricorso, che parte ricorrente abbia inteso esercitare un <i>actio iudicati</i> e solo successivamente – ed in replica all’eccezione di inammissibilità mossa da Roma Capitale – essa ha inteso sollecitare il potere giudiziale di conversione dell’azione in domanda di accertamento dell’illegittimità del contegno inerte asseritamente serbato dall’amministrazione locale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tuttavia, tale esito contrasterebbe con gli elementi sostanziali di un’azione, quale quella proposta nel caso concreto dalla ricorrente, che rinviene la propria <i>causa petendi </i>nel lamentato inadempimento dell’obbligo discendente a carico di Roma Capitale di dare esecuzione ai giudicati azionati, cosicché non ne è possibile adesso predicarne la conversione in azione avverso il silenzio-inadempimento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ciò comporta che, in adesione all’eccezione mossa dalla difesa capitolina, il presente gravame vada dichiarato inammissibile;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in favore di Roma Capitale e del controinteressato.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Capitale e di parte controinteressata, che liquida in Euro 1.000,00, per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michelangelo Francavilla, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Licheri, Primo Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenza Caldarola, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-conversione-del-rito-ex-art-32-comma-2-c-p-a/">Sulla conversione del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul ricorso collettivo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-collettivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:07:28 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90577</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-collettivo/">Sul ricorso collettivo.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso collettivo &#8211; Presupposti. Deve essere dichiarato inammissibile, perché irrituale, il ricorso colletivo proposto da ricorrenti che si trovano in posizione di conflitto di interesse, e il cui ricorso sia connotato dalla genericità della formulazione delle censure prospettate, che non consentono di individuare la specifica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-collettivo/">Sul ricorso collettivo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-collettivo/">Sul ricorso collettivo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso collettivo &#8211; Presupposti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere dichiarato inammissibile, perché irrituale, il ricorso colletivo proposto da ricorrenti che si trovano in posizione di conflitto di interesse, e il cui ricorso sia connotato dalla genericità della formulazione delle censure prospettate, che non consentono di individuare la specifica posizione di ciascun ricorrente rispetto all’asserita lesività degli atti impugnati, di talché risulta persino difficile individuarne la legittimazione ad agire e la correlata prova di resistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Tomassetti &#8211; Est. Oliva</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6950 del 2025, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Laura Ibba, Alessandra Centonze, Federica Rita Martellino, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito, il Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, la Commissione esaminatrice presso l’Usr Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, la Commissione esaminatrice presso l’Usr Lombardia, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio &#8211; Ambiti Territoriali per la Provincia di Roma, di Frosinone, di Latina, di Rieti, di Terni e di Viterbo, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia &#8211; Ambiti Territoriali per la Provincia di Bergamo, di Brescia, di Como, di Cremona, di Lecco, di Lodi, di Mantova, di Milano, di Monza e Brianza, di Pavia, di Sondrio e di Varese, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di Enzo Diano, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">Per l&#8217;annullamento e/o nullità</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. delle graduatorie di merito regionali pubblicate per la classe di concorso A045 per la regione Lazio e del relativo decreto di approvazione n. 134 del 01/04/2025 a firma dell&#8217;USR Toscana, in quanto responsabile per la regione Lazio, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è previsto lo scorrimento in favore degli idonei;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. nonché delle graduatorie di merito regionali pubblicate per la cdc A046 per la regione Lombardia e del relativo decreto di approvazione n. 404 del 09/04/2025, a firma dell&#8217;USR Lombardia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è previsto lo scorrimento in favore degli idonei;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. nonché delle graduatorie rettificate pubblicate per la cdc A046 per la regione Lombardia e del relativo decreto di approvazione n. 511 del 09/05/2025, a firma dell&#8217;USR Lombardia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è previsto lo scorrimento in favore degli idonei;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. nonché, ove occorra, di eventuali rettifiche alle predette graduatorie ivi compresi i relativi decreti di approvazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto <i>“Concorso per titoli ed esami per l&#8217;accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”</i>, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante <i>“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l&#8217;accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell&#8217;articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante &lt;&lt;Misure urgenti connesse all&#8217;emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali&gt;&gt;, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”</i>, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente <i>“Aggregazione delle procedure concorsuali per l&#8217;accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575”</i>, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la <i>“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell&#8217;infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”</i>, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. del decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca 30 settembre 2011, recante <i>“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”</i>, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. del decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, <i>“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell&#8217;infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”</i>, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell&#8217;articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. del DM n. 158/2024, a firma del Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito, avente ad oggetto la procedura di immissione in ruolo e dei relativi allegati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. del decreto del Ministro dell&#8217;istruzione dell&#8217;università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “<i>Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l&#8217;accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell&#8217;articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante &lt;&lt;Misure urgenti connesse all&#8217;emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali&gt;&gt;, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”</i>, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle graduatorie di merito, nei limiti dell&#8217;interesse dei ricorrenti, ivi compresi i relativi decreti di approvazione, nonché di ogni eventuale modifica dei provvedimenti sopra indicati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><i>Per l&#8217;accertamento</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella graduatoria di merito regionali per la classe di concorso di interesse anche ai fini dello scorrimento ed ai fini del riconoscimento dell&#8217;abilitazione in quanto docenti che hanno superato tutte le prove del concorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><i>Per la condanna</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell&#8217;amministrazione a pubblicare la graduatoria di merito in favore dei ricorrenti anche ai fini dello scorrimento nonché al fine di riconoscere ai ricorrenti l&#8217;abilitazione in quanto docenti che hanno superato tutte le prove del concorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito, il Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, la Commissione esaminatrice presso l’Usr Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, la Commissione esaminatrice presso l’Usr Lombardia, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio &#8211; Ambiti Territoriali per la Provincia di Roma, di Frosinone, di Latina, di Rieti, di Terni e di Viterbo, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia &#8211; Ambiti Territoriali per la Provincia di Bergamo, di Brescia, di Como, di Cremona, di Lecco, di Lodi, di Mantova, di Milano, di Monza e Brianza, di Pavia, di Sondrio e di Varese;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 12 <i>bis</i>, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in legge n. 108/2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, sottoposta al rito <i>ex</i> art. 12 <i>bis</i>, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in legge n. 108/2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Ritenuto, conseguentemente, di dover disporre la conversione del rito e di dover ordinare la notifica del ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, in quanto parte necessaria del presente giudizio ai sensi dell’art. 12 <i>bis</i>, comma 4, d.l. n. 68/22, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della relativa prova nell’ulteriore termine di giorni cinque, decorrente dal primo adempimento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Ritenuto, altresì, di dover dare avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di possibili profili di inammissibilità del ricorso, rilevati dal Collegio, in ordine alla ritualità del proposto gravame collettivo, trovandosi i ricorrenti in posizione di conflitto di interesse, nonché alla genericità della formulazione delle censure prospettate, che non consentono di individuare la specifica posizione di ciascun ricorrente rispetto all’asserita lesività degli atti impugnati, di talché risulta persino difficile individuarne la legittimazione ad agire e la correlata prova di resistenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Ritenuto, pertanto, di dover assegnare alle parti il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per il deposito di memorie sulla questione rilevata, anche al fine di disporre l’eventuale integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Ritenuto di dover rinviare, anche per la statuizione sulle spese della presente fase, alla udienza pubblica dell’11 novembre 2026;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza <i>Bis</i>), rilevando d’ufficio le questioni di rito indicate nella parte motiva, dispone la conversione del rito e gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa, per il prosieguo, l&#8217;udienza pubblica dell’11 novembre 2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese al definitivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alessandro Tomassetti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesca Dello Sbarba, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul rinvio della udienza di trattazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rinvio-della-udienza-di-trattazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 07:55:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rinvio-della-udienza-di-trattazione/">Sul rinvio della udienza di trattazione.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Udienza di trattazione &#8211; Rinvio &#8211; Casi eccezionali &#8211; Art. 73, comma 1-bis, c.p.a. L’art. 73, comma 1-bis, del c.p.a. consente di disporre il rinvio della udienza di trattazione solamente per “casi eccezionali” debitamente documentati nel verbale di udienza. Va, pertanto, respinta l&#8217;istanza di rinvio</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rinvio-della-udienza-di-trattazione/">Sul rinvio della udienza di trattazione.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Udienza di trattazione &#8211; Rinvio &#8211; Casi eccezionali &#8211; Art. 73, comma 1-<i>bis</i>, c.p.a.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 73, comma 1-<i>bis</i>, del c.p.a. consente di disporre il rinvio della udienza di trattazione solamente per “<i>casi eccezionali</i>” debitamente documentati nel verbale di udienza. Va, pertanto, respinta l&#8217;istanza di rinvio della parte, motivata dall’asserita esigenza di procurarsi atti di “<i>difficile reperibilità</i>” e di aver, a tal fine, dato incarico ad un tecnico affetto da “<i>gravissimi problemi di salute</i>”, conosciuti dai ricorrenti “<i>solo ora” (i</i>nfatti, a fronte di un avviso di fissazione dell’udienza inviato dalla Segreteria di questa Sezione ai ricorrenti il 14 gennaio 2026 parte ricorrente ha atteso sino alla fine del mese di marzo 2026 per prendere contatti con il tecnico e conoscere gli impedimenti, comunque, di carattere soggettivo e non implicanti, in assoluto, l’impossibilità di svolgere l’incarico ad esso affidato, anche tramite il ricorso a propri collaboratori, che avrebbero reso, a suo avviso, inevitabile il rinvio dell’udienza. La condotta è stata ritenuta incompatibile con l’affermazione di oggettive circostanze eccezionali che sole consentirebbero il rinvio della trattazione dell’affare).</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pres. Francavilla &#8211; Est. Licheri</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5348 del 2024, proposto da<br />
“<i>Valentini</i>” Snc di Valentini Rita e Valentino, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Roma Capitale, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della determinazione dirigenziale 7.3.2024, prot. CA/39685/2024 di “<i>demolizione con ripristino dello stato dei luoghi in conseguenza della realizzazione degli interventi abusivi in Via del Boschetto 37-37 A</i>”, e di tutti gli atti del sottostante procedimento amministrativo, presupposti, preparatori, connessi e conseguenti, segnatamente la Relazione tecnica CA/66772/2017.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con atto di gravame ritualmente proposto, i ricorrenti avversavano la determinazione dirigenziale, meglio specificata in premessa, con la quale il Municipio I di Roma Capitale ingiungeva loro la rimozione, entro 30 giorni, delle opere asseritamente realizzate in forma abusiva presso l’immobile sito in via del Boschetto nn. 37-37/A.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dette opere sarebbero consistite, secondo l’amministrazione comunale, in un intervento di ristrutturazione edilizia “pesante” eseguito in assenza di titolo e compiuto attraverso:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) l’accorpamento tra un locale esistente al piano terra e una porzione del vano scala condominiale di vicolo dei Serpenti (avvenuto mediante l’apertura di un varco su muratura portante) e la creazione di un accesso diretto tra l’ambiente posto al piano terra ed il sottostante locale cantina (che aveva originariamente accesso da vicolo dei Serpenti) mediante una scala a chiocciola in ferro;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) il cambio di destinazione d’uso del locale cantina in laboratorio per la preparazione dei cibi a servizio del locale di somministrazione ubicato nell’ambiente a piano terra con accesso da via del Boschetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In punto di fatto, i ricorrenti osservavano che, con determinazione dirigenziale rep. n. CA/3017 del 18 luglio 2017, il Municipio I aveva già loro ordinato di sospendere l’attività edilizia in questione, contestualmente comunicando, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento di disciplina edilizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancor prima, con nota prot. n. CA/111065 del 26 giugno 2017, sempre l’amministrazione municipale aveva comunicato loro l’avvio del procedimento per la declaratoria di inefficacia della DIA prot. n. CA/61638 del 26 agosto 2008.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Entrambi gli atti rinvenivano, <i>per relationem</i>, il proprio apparato motivazionale nell’accertamento tecnico di cui alla nota prot. n. CA/66772 del 19 aprile 2017, con la quale i tecnici municipali riferivano di aver riscontrato una difformità tra la planimetria di impianto del 1939 e lo stato <i>ante operam</i> dichiarato nella DIA da ultimo citata dalla quale, in particolare, sembrava evincersi la preesistenza rispetto alla DIA (ed in difformità dall’accatastamento originario) del varco nella muratura portante tra il locale al piano terra di via del Boschetto ed il vano scala condominiale con accesso in vicolo dei Serpenti, nonché l’adibizione a laboratorio per la preparazione dei cibi del locale interrato (originariamente censito in catasto quale magazzino).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancora, proseguivano i ricorrenti esponendo di aver fornito riscontro ad entrambe le comunicazioni ritenendo di aver fornito comprova della preesistenza legittima tanto delle opere murarie che della destinazione d’uso produttiva del locale sottostante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nondimeno, essi proponevano comunque impugnazione contro la d.d. rep. n. CA/3017/2017 allibrata al numero di R.G. di questa Sezione n. 11578/2017, che veniva definito con sentenza n. 4997/2019 di inammissibilità del gravame (per essere stato proposto il medesimo oltre il termine massimo di 45 giorni previsto dall’art. 27, d.P.R. n. 380/2001, per l’efficacia dell’ordinanza di sospensione dei lavori).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dopo la definizione del citato giudizio, l’amministrazione resistente, con l’impugnato provvedimento, ordinava la demolizione delle opere sopra indicate, assegnando ai ricorrenti il termine di 30 giorni dalla notificazione del medesimo e intimando, in difetto, la rimozione d’ufficio delle medesime in danno degli ingiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contro l’atto avversato, parte ricorrente avanzava l’odierno gravame affidato ai seguenti mezzi di censura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il primo, essa si doleva della violazione dell’art. 16 della L.R. n. 15/2008 e dell’eccesso di potere dell’atto avversato per difetto dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità manifesta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ad avviso dei ricorrenti, la creazione del collegamento diretto tra il locale a piano terra ed il sottostante locale cantina non sarebbe stato realizzato in epoca successiva ma preesisterebbe, quantomeno, sin dal 1939, la corretta lettura della scheda catastale di primo impianto rendendo evidente la preesistenza della scala e del collegamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, il locale sotterraneo avrebbe, sin dai primi del ‘900, destinazione commerciale, essendo stato adibito sin da quell’epoca a rivendita di bevande alcooliche e ghiaccio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Col secondo mezzo di censura, i ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 97 Cost. e delle norme generali in tema di azione amministrativa contenute nella legge n. 241/1990, oltre che l’eccesso di potere dell’atto impugnato sotto i profili (già lamentati), del difetto di presupposti, contraddittorietà ed illogicità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A loro avviso, il provvedimento emanato da Roma Capitale non sarebbe stato preceduto dal doveroso contraddittorio e sarebbe stato emanato in violazione dell’affidamento legittimamente riposto da essi sulla legittimità dello stato dei luoghi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si concludeva il gravame con la domanda di sospensione cautelare degli effetti dell’atto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Roma Capitale si costituiva in giudizio con produzione documentale e memoria di mero stile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 2676 del 20 giugno 2024, la domanda cautelare collegiale veniva respinta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In vista della trattazione nel merito dell’odierno gravame, parte ricorrente avanzava istanza di rinvio motivata dall’asserita esigenza di procurarsi atti di “<i>difficile reperibilità</i>” e di aver, a tal fine, dato incarico ad un tecnico affetto da “<i>gravissimi problemi di salute</i>”, conosciuti dai ricorrenti “<i>solo ora”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte resistente non si opponeva al rinvio, e all’udienza pubblica del 28 aprile 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Preliminarmente, va respinta l’istanza di rinvio avanzata da parte ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come noto, infatti, l’art. 73, comma 1-<i>bis</i>, del c.p.a. consente di disporre il rinvio della trattazione solamente per “<i>casi eccezionali</i>” debitamente documentati nel verbale di udienza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, a fronte di un avviso di fissazione dell’udienza inviato dalla Segreteria di questa Sezione ai ricorrenti il 14 gennaio 2026 parte ricorrente – di cui si ignora la data in cui ha affidato l’incarico in questione al proprio tecnico di fiducia – ha atteso sino alla fine del mese di marzo 2026 per prendere contatti con il tecnico e conoscere gli impedimenti (comunque, di carattere soggettivo e non implicanti, in assoluto, l’impossibilità di svolgere l’incarico ad esso affidato, anche tramite il ricorso a propri collaboratori) che avrebbero reso, a suo avviso, inevitabile il rinvio dell’udienza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale condotta è incompatibile con l’affermazione di oggettive circostanze eccezionali che sole consentirebbero il rinvio della trattazione dell’affare, per cui l’istanza in tal senso va respinta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito, principiando dalle doglianze di carattere procedimentale, esse, ancor prima che divergenti dal consolidato orientamento pretorio – secondo cui l&#8217;adozione di provvedimenti repressivi di abusi edilizi, costituendo esercizio di potere vincolato, rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento <i>ex </i>art. 7 della legge n. 241/1990 (cfr. di recente, T.A.R. Toscana, sez. II, n. 565/2026) – sono destituite di fondamento in fatto, sol che si osservi come la ricorrente abbia ricevuto ritualmente notizia dell’avvio del procedimento sfociato con l’emanazione dell’ingiunzione a demolire in questa sede impugnata ed abbia offerto il proprio contributo procedimentale con le osservazioni inviate il 24 luglio e l’8 agosto 2017, giungendo anche a dolersi, in sede giurisdizionale, del contenuto dell’ordine di sospensione lavori prodromico all’emanazione dell’atto in questa sede impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, nessuna pretermissione delle garanzie procedimentali può essere ascritta all’operato dell’amministrazione capitolina, con conseguente infondatezza del secondo motivo di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto alla prima doglianza, con la quale si contesta, nella sostanza la legittima preesistenza delle opere che Roma Capitale asserisce essere abusive, premesso che, per costante insegnamento giurisprudenziale, “<i>La valutazione dell&#8217;abuso edilizio deve essere condotta avendo riguardo alla globalità delle opere realizzate, considerando l&#8217;intero intervento nel suo complesso e non in maniera atomistica </i>[dovendo l&#8217;amministrazione comunale] <i>esaminare l&#8217;intervento abusivamente realizzato nella sua totalità per contrastare eventuali frammentazioni artificiose che potrebbero falsamente scomporre l&#8217;abuso al fine di eludere la corretta qualificazione unitaria dell&#8217;intervento e del titolo edilizio necessario</i>” (così Cons. St., sez. II, n. 945/2026), va osservato quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato contesta la legittimità di un complessivo cambio di destinazione d’uso con opere con cui, all’esito del quale si è pervenuto ad ampliare la superficie del locale avente destinazione ad esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicato negli spazi al pian terreno con accesso da via del Boschetto, nn. 37 e 37/A, mercé l’unificazione di questo con il sottostante locale interrato, nel quale aveva trovato spazio un laboratorio per la preparazione di cibi, accorpamento avvenuto “<i>attraverso l’apertura di un varco su muratura portante e realizzazione di una scala a chiocciola per accedere al locale al piano sotterraneo</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come noto, ai sensi dell’art. 9-<i>bis </i>del d.P.R. n. 380/2001 (nel testo <i>ratione temporis </i>applicabile ai fatti di causa e tralasciando, allora, le modifiche introdotte dal d.l. n. 69/2024), per gli immobili realizzati in un&#8217;epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio – come nel caso di specie – lo stato legittimo è quello desumibile “<i>dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d&#8217;archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l&#8217;ultimo intervento edilizio che ha interessato l&#8217;intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, dal raffronto tra l’elaborato grafico a corredo<i> </i>della DIA prot. n. CA/61638 del 26 agosto 2008 e la planimetria catastale d’impianto del 1939, l’amministrazione resistente ha ravvisato le seguenti difformità:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; apertura di un varco nel paramento murario che separa il locale al piano terra dal vano scala condominiale con ingresso da via dei Serpenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; diversa distribuzione dei bagni al piano terra.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sostanza, a giudizio dell’amministrazione capitolina, in epoca posteriore al 1939 (senza escludersi che ciò sia potuto avvenire proprio in occasione della presentazione della DIA da ultimo menzionata), in assenza del necessario titolo sarebbe avvenuta l’apertura del varco murario tra il vano scala condominiale ed il locale di proprietà esclusiva al piano terra e, di conseguenza, la creazione di un collegamento diretto, prima inesistente, tra gli spazi del ristorante siti in via del Boschetto ed il sottostante magazzino, in principio da esso separato e poi adibito a laboratorio di preparazione cibi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In assenza del titolo edilizio originario, parte ricorrente ha inteso assolvere all’onere – a suo carico gravante (sul punto si veda, <i>ex multis</i>, Cons. St., sez. V, n. 9403/2025) – di dimostrare la consistenza originaria legittima delle opere producendo in giudizio una mappa catastale asseritamente riconducibile alla scheda di primo impianto del 30 dicembre 1939 (dalla quale si dovrebbe desumere la presenza del varco nel paramento murario) ed una fotografia (presumibilmente dei primi anni del ‘900, ma della cui origine non v’è alcuna certezza) mostrante l’adibizione dei locali di via del Boschetto nn. 37 e 37/A ad esercizio commerciale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Senonché, i due anzidetti elementi non adducono la prova della legittima preesistenza dell’accorpamento contestato da Roma Capitale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, la planimetria non presenta alcun elemento comprovante la propria risalenza alle operazioni di primo impianto catastale (quale un numero d’ordine, la data e la sottoscrizione del tecnico compilatore, ecc.) mentre, per quanto riguarda la fotografia, a tacere dell’assenza di riferimenti oggettivi che consentano di “datare” con certezza la medesima, essa, a tutto voler concedere, potrebbe al più attestare l’adibizione ad attività di somministrazione al pubblico di bevande alcooliche dei soli locali siti al piano terra, ma non così di quelli sottostanti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deficit probatorio a colmare il quale non vale certo appellarsi al contratto di compravendita concluso il 15 gennaio 1980, giacché il mutamento di destinazione d’uso del locale sottostante è avvenuto attraverso la realizzazione di opere edilizie (consistenti nell’apertura del varco murario e nella realizzazione della scala a chiocciola di collegamento diretto) la cui conformità edilizio-urbanistica a quella data avrebbe preteso il rilascio di apposito atto ampliativo delle facoltà edificatorie spettanti al privato (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio – Roma, sez. II-<i>bis</i>, n. 21682/2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conclusione, quindi, il gravame proposto è infondato e va, di conseguenza, respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di Roma Capitale, nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Capitale, che liquida in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michelangelo Francavilla, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Licheri, Primo Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenza Caldarola, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sui limiti al sindacato giurisdizionale nelle materie tecnico scientifiche.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-al-sindacato-giurisdizionale-nelle-materie-tecnico-scientifiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:06:24 +0000</pubDate>
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<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ambiente &#8211; Materie tecnico scientifiche &#8211; Sindacato giurisdizionale &#8211; Limiti. Nelle materie tecnico scientifiche &#8211; quale è indubbiamente quella relativa in generale alla tutela dell’ambiente dall’inquinamento &#8211; si applica il principio per cui le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ambiente &#8211; Materie tecnico scientifiche &#8211; Sindacato giurisdizionale &#8211; Limiti.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nelle materie tecnico scientifiche &#8211; quale è indubbiamente quella relativa in generale alla tutela dell’ambiente dall’inquinamento &#8211; si applica il principio per cui le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di risultati evidentemente illogici e contraddittori. Non è invece consentito chiedere al giudice di sostituirsi alle valutazioni riservate alle amministrazioni giungendo ad esiti diversi fondati, ad esempio, su una c.t.u. o una verificazione sollecitate dalla parte, ovvero sulle perizie tecniche di parte o con il richiamo a studi predisposti da propri esperti. Studi di questo genere infatti, secondo logica, potrebbero essere valutabili solo se ritualmente introdotti all’interno del procedimento amministrativo e condivisi espressamente dall’autorità competente.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Neri &#8211; Est. Carrano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2025, proposto da Ambiente Guidonia s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Leopoldo Di Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Associazione “Amici dell’Inviolata” Onlus, Verdi Ambiente e Società Vas Onlus, Comitato Cittadini Marco Simone, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Claudio Giangiacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Regione Lazio, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Ministero della cultura e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
ASL Roma 5, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Valentino Vincenzo Giulio Vescio di Martirano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicoletta Tradardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Associazione Pro Santa Lucia, Associazione Sesta Stella, Associazione Arte di Vivere, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Carmine Laurenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Comitato Cittadini per Fonte Nuova, Comitato Difesa Ambiente Guidonia Montecelio, Comitato “Insieme per Colle Fiorito”, Associazione “Pro Santa Lucia”, Associazione “Arte di Vivere”, Associazione “Sesta Stella”, Associazione Sant’Angelo Romano Economia e Territorio, non costituiti in giudizio;<br />
Arpa Lazio e Comune di Fonte Nuova, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2263 del 2025, proposto dalla Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Associazione “Amici dell’Inviolata” Onlus, Verdi Ambiente e Società Vas Onlus, Comitato Cittadini Marco Simone, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Claudio Giangiacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonella Auciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Ambiente Guidonia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Leopoldo Di Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Arpa Lazio, Azienda Sanitaria Locale Roma 5, Comune di Fonte Nuova, Comitato Cittadini per Fonte Nuova, Comitato Difesa Ambiente Guidonia Montecelio, Comitato Insieme per Colle Fiorito, Associazione Pro Santa Lucia, Associazione Sesta Stella, Associazione Arte di Vivere, Associazione Sant&#8217;Angelo Romano Economia e Territorio, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 367 dell’8 gennaio 2025, emessa sui ricorsi r.g. n. 8382/2020, r.g.n. 7319/2020, r.g.n. 8106/2020 e relativi motivi aggiunti, proposti per l’annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione della Regione Lazio G07907 del 6 luglio 2020, recante “<i>Procedimento di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies d.lgs. 152/06 – di cui alla Determinazione n. C1869 del 2.08.2010 &#8211; Impianto TMB di Guidonia Montecelio</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017, resa ai sensi dell’art. 14-<i>quater</i>, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la quale è stata disposta la “<i>prosecuzione del procedimento di autorizzazione all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, relativa all’impianto di trattamento meccanico-biologico per rifiuti urbani non pericolosi in Guidonia Montecelio (Roma), località Inviolata</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G02450 dell’8 marzo 2021 avente ad oggetto “<i>Ambiente Guidonia s.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 octies, d.lgs. n. 152 del 2006 – di cui alla Determinazione n. C1869 del 2 agosto 2020 e s.m.i. – Impianto TMB di Guidonia Montecelio (RM) – presa d’atto ottemperanza prescrizioni Determinazione n. G07907 del 6.07.2020 propedeutiche all&#8221;avvio dell&#8221;esercizio dell’impianto</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione della Regione Lazio n. G01600 del 19 febbraio 2024 avente ad oggetto “<i>Ambiente Guidonia s.r.l. &#8211; Impianto TMB di Guidonia Montecelio (RM) A.I.A. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. C1869 del 02/08/2010 e successivo rinnovo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G07907 del 06/07/2020 e s.m.i. &#8211; Aggiornamento per ottemperanza prescrizioni propedeutiche all’avvio dell’esercizio dell’impianto sulla base parere tecnico ARPA Lazio ai sensi degli artt. 3, comma 1 e 16 della legge regionale n. 45/1998 e modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per trattamento sottovaglio proveniente da stazione di tritovagliatura EER 191212 presso la linea 2 dell’impianto &#8211; pratica n. 01-2022</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti indicati in epigrafe;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. – La società Ambiente Guidonia s.r.l. è titolare di un impianto integrato per il trattamento meccanico-biologico (c.d. TMB) di rifiuti urbani non pericolosi, sito in località Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale impianto è stato autorizzato dalla Regione Lazio in virtù di un’autorizzazione integrata ambientale (di seguito, AIA) rilasciata con determinazione C1869 del 2 agosto 2010, oggetto di variante di cui alla determinazione G09880 del 17 luglio 2015, rinnovata con determinazione G07907 del 6 luglio 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. – Con nota prot. n. 3046 del 4 novembre 2013, la società Ambiente Guidonia ha presentato un’istanza di rinnovo dell’AIA in vista della scadenza quinquennale al 30 agosto 2015.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, con nota prot. n. 9711 del 31 marzo 2014, la Soprintendenza, ai sensi dell’art. 150, comma 1, lett. b) del d.lgs. 42 del 2004, ha ordinato la sospensione dei lavori del costruendo impianto, sul presupposto che si tratterebbe di lavori non autorizzati in un’area “<i>su cui insistono beni di cui agli artt. 134, lett. b) e c), nonché 142, lett. c) e 143, lett. d) del d.lgs. 42/2004</i>”, provvedendo poi a reiterare tale sospensione con la successiva nota prot. n. 22192 del 4 agosto 2014.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. – Con ricorso al T.a.r. n. 6711 del 2014, sono stati impugnati tali provvedimenti di sospensione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. – Nel 2015, la società, al fine di evitare qualsiasi problematica di carattere archeologico e paesaggistico, ha presentato un’istanza di variante in diminuzione dell’AIA che è stata accolta dalla Regione Lazio con determinazione n. G08880 del 17 luglio 2015.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con tale nota, inoltre, la Regione ha stabilito che, ai fini del rinnovo dell’AIA in questione, avrebbe dovuto essere convocata una conferenza di servizi preordinata all’acquisizione anche del parere della Soprintendenza, pur in assenza di interferenza con le aree vincolate, al fine di acquisirne eventuali prescrizioni e indicazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, è stato dato seguito al procedimento attivato con istanza prot. 3046 del 04 novembre 2013 disponendone la prosecuzione nelle forme del riesame con valenza di rinnovo dell’AIA (il cui termine di durata era stato raddoppiato a 10 anni ai sensi del d.lgs. n. 46 del 2014), come previsto dal novellato art. 29-<i>octies</i> del d.lgs. n. 152 del 2006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. – Avverso la suddetta determinazione regionale di variante in diminuzione dell’AIA (d. n. G08880 del 17 luglio 2015), sono stati proposti vari ricorsi giurisdizionali, tutti respinti con le sentenze del T.a.r. Lazio n. 7392 e n. 7399 del 27 giugno 2016 e n. 5440 del 5 maggio 2017.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel corso della conferenza di servizi finalizzata al rinnovo dell’AIA, la Soprintendenza ha rilasciato un parere negativo (nota prot. n. 4017 del 14 marzo 2016), richiamando: a) l’illegittimità iniziale dell’originario provvedimento autorizzativo; b) l’avvio del procedimento di imposizione di un nuovo vincolo ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 42 del 2004.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per superare tale dissenso, la Regione ha rimesso la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota regionale n. 156775 del 23 marzo 2016), ai sensi dell’art. 14-<i>quater</i> della legge n. 241 del 1990.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. – Nelle more di tale procedimento, il Ministero ha concluso l’<i>iter </i>di apposizione del vincolo che è stato formalizzato con d.m. del 16 settembre 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3. – Con ricorso per motivi aggiunti, nell’ambito del giudizio n. 6711 del 2014 avverso i provvedimenti di sospensione della Soprintendenza, è stato impugnato anche tale decreto di apposizione del vincolo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.4. – Con deliberazione del 22 dicembre 2017, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha disposto la prosecuzione del procedimento di rinnovo dell’AIA, fissando però un limite temporale a tale titolo autorizzativo al 31 dicembre 2024, a cui ha fatto seguito la presa d’atto della Regione Lazio (determinazione n. 368 del 15 gennaio 2018).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.5. – Avverso tali atti, sono insorti dinanzi al T.a.r.: 1) il Comune di Guidonia Montecelio con ricorso r.g.n. 3272/2018, respinto con sentenza n. 8820 del 2020 (impugnata con appello n. 10131 del 2021); 2) le associazioni “Amici dell’Inviolata” Onlus, Verdi Ambiente e Società VAS Onlus, Comitato Cittadini Marco Simone – Setteville Nord, l’Associazione Sant’Angelo Romano Economia e Territorio, con ricorso r.g.n. 4231/2018, respinto con sentenza n. 8818 del 2020 (impugnata con appello n. 1730 del 2021); 3) Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, Associazione Codici Lazio, Associazione Codici Ambiente, con ricorso r.g.n. 4231/2018, respinto con sentenza n. 8819 del 2020; 4) Associazione civica cittadini per Fonte Nuova è nostra, Associazione Earth, con ricorso r.g.n. 4255/2018, respinto con sentenza n. 8862 del 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.6. – Nelle more, il T.a.r. Lazio con la sentenza n. 8825 del 2020 ha dichiarato in parte improcedibili ed in parte inammissibili i ricorsi avverso i provvedimenti soprintendizi di sospensione dei lavori adottati nel 2014 e l’apposizione del vincolo di cui al d.m. del 16 settembre 2016 (r.g.n. 6711/2014).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. – Nel frattempo, con determinazione n. G07907 del 6 luglio 2020, la Regione Lazio ha concluso l’<i>iter</i> rilasciando il rinnovo dell’AIA in favore di Ambiente Guidonia s.r.l. con validità sino al 31 dicembre 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. – Anche tale determinazione è stata impugnata davanti al T.a.r.: 1) Associazioni ambientaliste con ricorso n. 8382 del 2020; 2) Comune di Guidonia Montecelio con ricorso n. 8106/2020; 3) la stessa Ambiente Guidonia s.r.l. con ricorso n. 7319/2020 al fine di contestare la fissazione del termine di validità dell’AIA sino al 31 dicembre 2024 in luogo dei dieci anni (rinnovabili) previsti dall’art. 7, comma 7, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e decorrenti dalla data del riesame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. – Nelle more di tali impugnazioni, il Consiglio di Stato, con sentenza del 12 luglio 2024, n. 6267, ha riformato la sentenza del T.a.r. n. 8825 del 2020, annullando il vincolo paesaggistico del 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. – Intanto, i giudizi instaurati avverso la determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri di prosecuzione del procedimento di rinnovo dell’AIA, si sono conclusi con esiti opposti: a) l’appello del Comune di Guidonia (n. 10131 del 2021) è stato respinto in ragione della natura endoprocedimentale degli atti impugnati (Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2024, n. 8187); b) l’appello delle associazioni e del comitato (n. 1730 del 2021) è stato accolto ritenendo che fosse stata intrapresa un’atipica procedura di sanatoria e non rilevando la natura endoprocedimentale degli atti impugnati, pur essendo gli stessi del giudizio parallelo (Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8208), a cui ha fatto seguito il ricorso per revocazione proposto dalla società Ambiente Guidonia (r.g.n. 8895 del 2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.4. – Intanto, con istanza del 28 giugno 2024, Ambiente Guidonia ha presentato alla Regione Lazio una domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA in scadenza al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 29-<i>octies</i> del d.lgs. n. 152 del 2006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.5. – Nelle more della pendenza della procedura di rinnovo e dei contenziosi giurisdizionali, con nota del 18 dicembre 2024, la società ha chiesto la prosecuzione delle attività autorizzate “<i>fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito al riesame</i>”, ai sensi dell’articolo 29-<i>octies</i>, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006, confermata poi dalla Regione con provvedimento prot. n. 1587386 del 31 dicembre 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. – Con la sentenza impugnata (T.a.r. Lazio – Roma, 8 gennaio 2025, n. 367), il T.a.r. ha definito i giudizi riuniti avverso la determina n. G07907 del 6 luglio 2020 di rinnovo dell’AIA (r.g.n. 7319/2020, n. 8382/2020 e n. 8106/2020), ritenendo che gli effetti dell’annullamento della determinazione G000368 del 15 gennaio 2018 ad opera della sentenza del Consiglio di Stato n. 8208 del 2024 si siano riverberati sulla successiva determina del 2020, annullando anche la determina di rinnovo fino al 31 dicembre 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. – Nel frattempo, la Regione ha archiviato il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, avviato con istanza del 28 giugno 2024 (provvedimento prot. n. 48398 del 16 gennaio 2025), “<i>in quanto si tratterebbe di riesaminare/rinnovare un atto annullato ovvero di reiterare ancora una volta una procedura che sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno statuito essere di sanatoria dell’atto originario AIA n. C1869/2010</i>”, invitando quindi “<i>la società Ambiente Guidonia s.r.l., qualora intenda ottenere una nuova autorizzazione a esercire l’impianto in argomento, a presentare istanza di PAUR (VIA+AIA) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che vada a sostituire completamente, come indicato dalla giustizia amministrativa, l’AIA originaria in particolare ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto realizzato</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. – Tale provvedimento di archiviazione è stato impugnato con ricorso al T.a.r. n. 1998/2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. – Con atto di appello (n. 1543 del 2025), Ambiente Guidonia ha impugnato la sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, 8 gennaio 2025, n. 367.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. – Con distinto atto di appello (n. 2263 del 2025), anche la Regione ha impugnato la medesima sentenza, articolando delle difese analoghe a quelle della società Ambiente Guidonia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. – Con apposite memorie si sono costituite le parti resistenti nelle rispettive cause.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.1. – In particolare, con apposita memoria del 13 marzo 2025, si sono costituite le associazioni ambientaliste Amici dell’Inviolata onlus, Verdi Ambiente e società VAS onlus e il Comitato cittadini Marco Simone, che hanno riproposto i motivi di ricorso non esaminati in primo grado (r.g.n. 8382 del 2020), avverso la determina di rinnovo dell’AIA del 2020 (ricorso introduttivo), il provvedimento di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni dell’AIA del 2021 (primi motivi aggiunti), nonché avverso il provvedimento di modifica non sostanziale del 2024 (secondi motivi aggiunti).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.2. – Con memoria del 17 marzo 2025, si è costituito il Comune di Guidonia Montecelio che ha contestato l’appello, oltre a riproporre i motivi non esaminati in primo grado (r.g.n. 8106 del 2020), avverso la determina di rinnovo dell’AIA del 2020 (ricorso introduttivo), il provvedimento di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni dell’AIA del 2021 (primi motivi aggiunti), nonché avverso il provvedimento di modifica non sostanziale del 2024 (secondi motivi aggiunti).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. – Nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 1° aprile 2025, n. 2758 che ha accolto il ricorso per revocazione (r.g.n. 8895 del 2024) e, per l’effetto, ha annullato la sentenza del Consiglio di Stato n. 8208 del 2024 ed ha respinto l’appello (n. 1730 del 2021) proposto avvero la sentenza n. 8818 del 2020 del T.a.r. per il Lazio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. – In esecuzione di tale sentenza del Consiglio di Stato n. 2758 del 2025, la Regione Lazio ha adottato il provvedimento prot. n. 407671 del 4 aprile 2025, con cui ha annullato in autotutela l’archiviazione del procedimento di riesame (prot. n. 48938 del 16 gennaio 2025), riaprendo il procedimento mediante convocazione di una conferenza di servizi per il 13 maggio 2025, oltre ad autorizzare Ambiente Guidonia alla prosecuzione delle attività autorizzate con determina n. G07907 del 6 luglio 2020 “<i>fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito al riesame</i>”, ai sensi dell’art. 29-<i>octies</i>, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, con sentenza del 28 luglio 2025, n. 14921, il T.a.r. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso proposto avverso il provvedimento di archiviazione, poi annullato in autotutela.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. – Con memoria depositata in data 29 settembre 2025, in ragione delle suddette sopravvenienze, la società appellante ha dedotto l’illegittimità della sentenza impugnata in ragione di un “<i>effetto automaticamente caducante</i>”, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c., derivante dalla revocazione della sentenza su cui si basava anche la decisione impugnata (pag. 5-6 della memoria).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, ha insistito nell’accoglimento dei motivi riproposti e non esaminati in primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In subordine, ha chiesto una rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a, per come interpretato dall’Adunanza plenaria n. 10 del 2025, in ragione della sussistenza di un palese errore nella declaratoria di improcedibilità che ha comportato l’omesso esame della totalità dei motivi di ricorso (pag. 14-15 della memoria).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. – All’udienza pubblica del 30 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. – Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover riunire i due appelli ai sensi dell’art. 96 c.p.a., trattandosi di due impugnazioni avverso la medesima sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. – Sempre in via preliminare, deve prendersi atto dell’intervenuto annullamento per revocazione (Cons. Stato, sez. IV, 1° aprile 2025, n. 2758) della sentenza del Consiglio di Stato n. 8208 del 2024 su cui si fonda sostanzialmente l’intera motivazione della sentenza impugnata (T.a.r. Lazio – Roma, 8 gennaio 2025, n. 367).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. – Ne consegue, quindi, la necessità di riformare la sentenza appellata e di procedere all’esame dei motivi di ricorso non esaminati in primo grado e riproposti anche in questa sede (n.r.g. 1543 del 2025) sia dalla società Ambiente Guidonia (r.g. T.a.r. n. 7319 del 2020) che dalle associazioni ambientaliste (r.g. T.a.r. n. 8382 del 2020), nonché dal Comune di Guidonia Montecelio (r.g. T.a.r. n. 8106 del 2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. – Ne consegue, inoltre, l’improcedibilità dell’appello della Regione Lazio (n.r.g. 2263 del 2025) per sopravvenuta carenza di interesse, stante la suddetta necessità di riformare la sentenza impugnata, essendosi limitata la Regione a contestare la decisione di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. – Ciò posto, occorre esaminare i motivi di ricorso riproposti da Ambiente Guidonia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. – Preliminarmente, devono ritenersi improcedibili il secondo ed il terzo motivo di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, con il secondo motivo (pag. 29 dell’appello), la società ha dedotto che la limitazione della durata dell’AIA non potrebbe giustificarsi in ragione dell’apposizione del vincolo sull’area interessata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 42 del 2004 (d.m. 16 settembre 2016).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il terzo motivo di ricorso (pag. 29-35 dell’appello), la parte appellante ha riproposto le medesime censure avverso il d.m. 16 settembre 2016, articolate nei terzi motivi aggiunti di primo grado (r.g.n. 6711/2014), il cui giudizio è stato definito con sentenza del T.a.r. Lazio – Roma n. 8825 del 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I suddetti motivi sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’intervenuta sentenza del Consiglio di Stato del 12 luglio 2024, n. 6267, che ha riformato la sentenza del T.a.r. Lazio – Roma n. 8825 del 2020, annullando il vincolo di cui al d.m. 16 settembre 2016, proprio in accoglimento dei terzi motivi aggiunti di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. – Ciò posto, il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente il primo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, trattandosi di censure aventi tutte ad oggetto la limitazione della durata dell’AIA al 31 dicembre 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, con il primo motivo di ricorso (pag. 28-29 dell’appello), ha dedotto un vizio di legittimità della determinazione regionale del 6 luglio 2020, nella parte in cui ha previsto un termine di validità dell’AIA sino al 31 dicembre 2024 in luogo dei dieci anni (rinnovabili) previsti dall’art. 7, comma 7, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e decorrenti dalla data del riesame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il quarto motivo di ricorso (pag. 35-38 dell’appello), ha dedotto l’illegittimità del termine di validità dell’AIA sino al 31 dicembre 2024 nella parte in cui si giustifica tale limitazione con il rilievo per cui “<i>l’impianto in esame risponderebbe alle esigenze di fabbisogno della Regione medesima fino al 2024</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il quinto motivo di ricorso (pag. 38-39 dell’appello), ha dedotto che il termine di validità dell’AIA sarebbe comunque illegittimo poiché rimanda alle conclusioni della conferenza di servizi del 2017 che (oltre ad essere obsolete circa l’effettività del fabbisogno regionale di rifiuti) non terrebbero in considerazione per ragioni temporali i successivi eventi che hanno interessato l’impianto TMB di Guidonia, tra cui l’indisponibilità dell’impianto nel periodo dall’aprile 2016 al giugno 2020 a causa di un sequestro giudiziario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il sesto motivo di ricorso (pag. 39-40 dell’appello), ha dedotto che l’AIA impugnata stabilirebbe in maniera arbitraria la durata al 31 dicembre 2024 in quanto, una volta accertato giudizialmente l’inopponibilità del vincolo, non vi sarebbe più alcuna ragione per derogare al regime ordinario di validità dell’AIA; inoltre, tale limitazione temporale non terrebbe conto degli investimenti effettuati dal titolare sulla base di una previsione legale di durata decennale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2.1. – I motivi sono fondati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, la limitazione della durata dell’AIA al 31 dicembre 2024 si fonda sulla delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017, adottata ai sensi dell’art. 14-<i>quater</i>, comma 3, legge n. 241 del 1990, con cui è stata disposta la prosecuzione del procedimento di autorizzazione all’istanza di rinnovo dell’AIA, a seguito del contrasto emerso tra la Regione Lazio, competente al rilascio dell’AIA, ed il Ministero dei beni e delle attività culturali che ha adottato un vincolo sull’area in questione nel settembre 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La suddetta delibera, pur ritenendo che “<i>il vincolo intervenuto nel settembre 2016 non può esplicare effetti diretti nei confronti della parte di impianto già realizzata anteriormente all’avvio della procedura di vincolo</i>”, tuttavia, ha ravvisato la necessità di tenere comunque in considerazione i contenuti del provvedimento di apposizione del vincolo nel 2016 “<i>in virtù delle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche dell’area medesima</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, ha ritenuto di “<i>poter bilanciare gli interessi contrapposti</i>” della regione Lazio e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo “<i>anche mediante una limitata durata nel tempo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in argomento</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, nel determinare concretamente l’effettiva durata dell’AIA, ha fatto riferimento a quanto dichiarato dalla Regione Lazio (nota n. 509598 del 12 ottobre 2016), secondo cui “<i>l’impianto in esame risponderebbe alle esigenze di fabbisogno della Regione medesima fino al 2024</i>”, evidenziando, inoltre, che tale termine sarebbe stato “<i>condiviso dalle amministrazioni anche in sede di riunione interministeriale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, alla luce della motivazione contenuta nella suddetta delibera in ordine alla limitazione della durata dell’AIA per un termine inferiore a quello previsto dalla legge, deve ritenersi che tale limitazione temporale sia stata determinata sulla base di un presupposto illegittimo (ossia la sussistenza di un vincolo poi annullato in sede giurisdizionale: Cons. Stato, 12 luglio 2024, n. 6267), che ha conseguentemente viziato anche la valutazione circa la necessità di bilanciare i contrapposti interessi tra Regione e Ministero dei beni culturali mediante, appunto, una limitazione temporale dell’AIA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, una volta venuto meno tale presupposto, non residuava alcuna ragione per derogare al regime ordinario di validità dell’AIA, non potendo nemmeno valere il richiamo al fabbisogno regionale al 2024, trattandosi di un elemento considerato solo ai fini del <i>quantum</i> e non dell’<i>an</i> della limitazione temporale dell’AIA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue, quindi, l’illegittimità della limitazione dell’AIA al 31 dicembre 2024, in quanto fondata sull’unico presupposto della sussistenza di un valido vincolo archeologico, sebbene formalmente non opponibile in quanto apposto successivamente alla realizzazione di una parte dell’impianto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3. – Con il settimo motivo di ricorso (pag. 40-42 dell’appello), la società ha dedotto l’illegittimità della determina impugnata anche in relazione all’individuazione della tariffa di accesso all’impianto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, ha innanzitutto sollevato dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 Cost. (e della incompatibilità con la direttiva 1999/31/UE) della norma regionale che autorizza un simile potere (art. 29, l.r. Lazio n. 27 del 1998), anche in considerazione della sopravvenuta adozione del d.lgs. n. 36 del 2003.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, ha dedotto che la tariffa proposta da Ambiente Guidonia nel 2015 e poi approvata dalla Regione con la determina impugnata nel 2020, sarebbe errata perché non più remunerativa, anche in considerazione del mancato esercizio dell’impianto per circa 5 anni, per cui la tariffa avrebbe dovuto essere parametrata sull’effettiva durata del titolo e non su di un ipotetico arco temporale di dieci anni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3.1. – Il motivo è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, risulta pacifico e non contestato tra le parti che l’impianto in questione è stato sottratto alla disponibilità della società Guidonia nel periodo dall’aprile 2016 al giugno 2020 a causa di un sequestro giudiziario che ha quindi comportato anche il differimento dell’approvazione della relativa tariffa avvenuta solo nel 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, la tariffa proposta da Ambiente Guidonia nel 2015 e poi approvata dalla Regione con la determina impugnata nel 2020, nella parte in cui non tiene conto di tale pacifica circostanza sopravvenuta alla proposta (che incide sull’effettiva remuneratività della tariffa) deve ritenersi viziata da un difetto di istruttoria, proprio in considerazione della pacifica indisponibilità dell’impianto sottoposto a sequestro nel suddetto periodo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La questione di legittimità costituzionale deve quindi ritenersi irrilevante, oltre che inammissibile in quanto solo genericamente formulata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.4. – Con l’ottavo ed ultimo motivo di ricorso (pag. 42 dell’appello), la società ha dedotto l’illegittimità della determina nella parte in cui fissa il limite di conferimento di rifiuti speciali non pericolosi al 10% dei rifiuti totali (190.000 tonnellate annue), ossia a 19.000 tonnellate annue (il limite di cui all’AIA originaria del 2010), in quanto in contrasto con quanto previsto dalla variante sostanziale del 2015 che fissa un limite pari a 90.000 tonnellate annue di rifiuti speciali non pericolosi conferibili in impianto nella configurazione del 1° stralcio funzionale (su un totale di 190.000 tonnellate).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.4.1. – Il motivo è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come evidenziato anche dalla stessa Regione Lazio, si tratta di una contraddizione tra la determinazione n. G07907 del 6 luglio 2020 e la determinazione n. G08880 del 17 luglio 2015 in relazione ai rifiuti speciali non pericolosi conferibili all’impianto (pag. 25 della memoria del 14 marzo 2025), su cui la Regione Lazio si è limitata ad affermare che l’ente regionale “<i>sta valutando anche tale aspetto ai fini di un aggiornamento dell’atto</i>”, con un procedimento che sarebbe ancora in corso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il motivo, pertanto, deve essere accolto, dovendo farsi riferimento alla variante sostanziale del 2015 che fissa un limite pari a 90.000 tonnellate annue di rifiuti speciali non pericolosi conferibili in impianto nella configurazione del 1° stralcio funzionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. – A questo punto, occorre esaminare le censure riproposte dalle associazioni ambientaliste e dal Comune di Guidonia Montecelio, non sussistendo le condizioni per la rimessione al primo giudice, come invece richiesto dalla parte appellante, in quanto la necessità della riforma della sentenza di primo grado discende dalla sopravvenuta revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, su cui la prima si fondava, il che non configura un errore “palese” da parte del primo giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a, per come interpretato dall’Adunanza plenaria n. 10 del 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. – Con memoria del 13 marzo 2025, le associazioni ambientaliste hanno riproposto i motivi di ricorso non esaminati in primo grado (r.g. T.a.r. n. 8382 del 2020), avverso la determina di rinnovo dell’AIA del 2020 (ricorso introduttivo), il provvedimento di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni dell’AIA del 2021 (primi motivi aggiunti), nonché avverso il provvedimento di modifica non sostanziale del 2024 (secondi motivi aggiunti).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. – In particolare, la parte ha riproposto i motivi del ricorso principale (pag. 16-20 della memoria) avverso la determina di rinnovo dell’AIA del 2020, secondo cui: 1) vi sarebbe una violazione del principio di precauzione per la vicinanza dell’impianto ai centri abitati e per: a) la contaminazione dei suoli e delle acque di falda, stante il superamento di soglie di contaminazione (CSC) per metalli pesanti riconducibili alla discarica; b) la mancata adozione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza (m.i.s.e.) e dell’analisi di rischio ai fini di una eventuale bonifica; 2) la Regione avrebbe consentito un illegittimo rinnovo dell’AIA per 9 anni (fino al 31 dicembre 2024) e non per 5 anni (fino al 2020), non potendo giustificarsi tale estensione temporale con la “<i>determinazione del fabbisogno</i>” impiantistico regionale (d.g.r. n. 199 del 22 aprile 2016, richiamata dalla nota prot. 509598 del 12 ottobre 2016), non essendosi ancora concluso il relativo procedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1.1. – Le censure sono infondate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il primo gruppo di censure, le associazioni hanno contestato il provvedimento di rinnovo dell’AIA del 2020 assumendo una illegittima interferenza dell’impianto con il procedimento di bonifica in corso, deducendo le suddette censure sulla base di tale presupposto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tal riguardo, tuttavia, occorre innanzitutto evidenziare che dagli atti di causa risulta che il procedimento di bonifica sia ancora in corso. Tuttavia, deve osservarsi in linea generale che ciò non preclude l’esercizio di una attività sul sito in questione, dal momento che la stessa legge contempla la possibilità di continuare ad esercitare le relative attività anche in pendenza di un procedimento di bonifica, come risulta dalle previsioni in materia di misure di messa in sicurezza operativa, consistenti proprio in quell’insieme di interventi eseguiti in un sito “<i>con attività in esercizio</i>” atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività (art. 240, comma 1, lett. <i>n</i>), d.lgs. n. 152 del 2006).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A ben vedere, però, si tratta di un procedimento diverso da quello oggetto di causa la cui interferenza di per sé non costituisce un motivo di illegittimità dell’AIA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In senso contrario, non vale richiamare l’art. 242-<i>ter</i>, cod. ambiente, secondo cui nei siti oggetto di bonifica possono essere realizzate solo le opere specificamente previste dalla norma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale norma, infatti, è stata introdotta dall’art. 52 del d.l. n. 76 del 2020, entrato in vigore in data 17 luglio 2020, ossia in epoca successiva all’adozione del provvedimento impugnato (determinazione G07907 del 6 luglio 2020 di rinnovo dell’AIA).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riguardo, invece, alla specifica questione del pozzo di emungimento NP5, dichiarato abusivo dal Tribunale superiore delle acque pubbliche (sentenza dell’8 ottobre 2024, n. 149), in questa sede è sufficiente rilevare come si tratti di una questione controversa tra le parti su cui è ancora pendente il relativo ricorso per Cassazione, con la conseguenza di dover escludere allo stato degli atti la sussistenza di un accertamento definitivo in ordine alla sua legittimità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1.2. – Con il secondo gruppo di censure, hanno contestato la durata temporale dell’AIA (9 anni in luogo di 5 anni).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, è sufficiente ribadire che la durata decennale dell’AIA discende direttamente dalla legge applicabile <i>ratione temporis</i> (art. 7, comma 7, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. – In secondo luogo, hanno riproposto le censure del primo ricorso per motivi aggiunti (pag. 20-24 della memoria), avverso il provvedimento di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni dell’AIA del 2021, secondo cui: 1) il piano di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente sarebbe illegittimo sia perché approvato senza il necessario parere dell’ARPA e sia perché contraddittorio nella parte in cui, pur dando atto della contaminazione, non attende l’esito delle analisi di rischio ai fini della bonifica; 2) la Regione avrebbe rilasciato la “presa d’atto” senza la previa acquisizione del necessario certificato di collaudo e senza prevedere un termine per la consegna e la verifica, limitandosi invece a prescrivere al riguardo ulteriori e successivi adempimenti; 3) il piano di monitoraggio sarebbe stato adottato in violazione del principio di precauzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2.1. – Le censure sono infondate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, il provvedimento di rinnovo dell’AIA 2020 (determina del 6 luglio 2020, n. G07907), ha imposto una serie di prescrizioni da adempiersi entro 60 giorni (prescrizione n. 6), tra cui: &#8211; aggiornare la verifica di conformità degli impianti (6.a); &#8211; estendere la garanzia finanziaria (6.b); &#8211; redigere il piano di emergenza ed effettuare le relative comunicazioni alla prefettura (6.c); &#8211; trasmettere una relazione idrogeologica al fine di individuare i piezometri di riferimenti e i valori delle acque sotterranee, trattandosi di sito oggetto di procedimento di bonifica (6.d); &#8211; aggiornare il piano di monitoraggio e controllo (di seguito, anche PMeC) sulla base delle prescrizioni di cui al nuovo allegato tecnico (6.e); &#8211; consegnare una relazione di riferimento sullo stato del suolo e delle acque sotterranee (6.f).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, ha previsto la relazione sulla rispondenza dell’impianto e del PMeC alle BAT di cui alla decisione 2018/1147 della Commissione (prescrizione n. 10).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con i primi motivi aggiunti di primo grado, è stato impugnato il provvedimento del 2021 di verifica dell’ottemperanza della suddetta AIA del 2020 (determinazione n. G02450 dell’8 marzo 2021, avente ad oggetto la presa d’atto dell’ottemperanza alle prescrizioni di cui alla determinazione n. G07907 del 6 luglio 2020 propedeutiche all’avvio dell’esercizio dell’impianto).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con tale determina la Regione ha preso atto dell’ottemperanza alle prescrizioni dell’AIA 2020, ritenendo che “<i>la documentazione presentata dalla società nella tempistica prevista risponda a quanto richiesto nella Determinazione n. G07/907 del 06/07/2020, ferme restando le indicazioni vincolanti per l’inizio delle attività preliminari all’esercizio riportate nella relazione di conformità</i>”, tra cui, per quanto qui interessa, il “<i>rilascio del Certificato di Collaudo tecnico funzionale</i>” (pag. 9 della determinazione n. G02450 dell’8 marzo 2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, con riferimento alla relazione idrogeologica, ha ritenuto esaustivi i pozzi proposti dalla società per il monitoraggio delle acque sotterranee relative all’impianto in questione, fermo restando “<i>il necessario esito dell’analisi di rischio sito specifica ancora in corso per la discarica di Guidonia</i>” (pag. 9 della determinazione n. G02450 dell’8 marzo 2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, ha sostituito il PMeC di cui all’AIA 2020 con il nuovo PMeC allegato alla determina del 2021, aggiornato alle prescrizioni di rinnovo dell’AIA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2.2. – Dall’esame dei provvedimenti impugnati, quindi, deve escludersi la sussistenza dei dedotti vizi di legittimità della verifica di ottemperanza del 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, con riferimento alla asserita illegittimità del PMeC per mancanza del relativo parere dell’ARPA, si osserva che nel procedimento in esame l’ARPA è intervenuta con una pluralità di pareri che si sono evoluti nel corso del tempo, anche a seguito di apposite richieste da parte della Regione aventi ad oggetto, peraltro, proprio il piano di monitoraggio e controllo: la censura, pertanto, è infondata, in quanto non tiene conto del procedimento nel suo complesso, nonché dell’evoluzione procedimentale culminata con i pareri ARPA (nota del 1° giugno 2022, prot. n. 37743, nota del 23 giugno 2022, prot. n. 619571, nota dell’8 febbraio 2023, prot. n. 9123, nota dell’8 settembre 2023, prot. n. 63355) poi recepiti dalla Regione nella determina del 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nè può ritenersi che tale PMeC sia contraddittorio per non aver atteso l’esito delle analisi di rischio, pur dando atto della contaminazione, trattandosi di provvedimenti paralleli e distinti tra loro, come già ribadito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, la censura sulla violazione del principio di precauzione deve ritenersi del tutto generica e priva della sufficiente specificità, a fronte di un procedimento di notevole complessità come è quello di specie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riguardo all’omessa acquisizione del certificato di collaudo, si tratta di una censura infondata in quanto il provvedimento impugnato ha dato espressamente atto della necessità di acquisire il certificato di collaudo prima della messa in esercizio dell’impianto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3. – Infine, le associazioni ambientaliste hanno riproposto le censure del secondo ricorso per motivi aggiunti (pag. 25-38 della memoria), avverso il provvedimento di modifica non sostanziale del 2024, secondo cui: 1) il gestore non avrebbe ottemperato alle prescrizioni imposte con il rinnovo del 2020, come si evincerebbe dai seguenti elementi: a) la richiesta di un cronoprogramma relativo alla realizzazione degli ulteriori stralci funzionali riguardanti l’impianto stesso; b) la riproposizione delle medesime prescrizioni contenute nel provvedimento di rinnovo del 2020 all’interno del successivo provvedimento di variante non sostanziale del 2024; c) per la prescrizione n. 17 sarebbe stato fissato un termine per l’adempimento con scadenza successiva al termine di validità della stessa AIA (31 dicembre 2024), con conseguente illegittimità della stessa; 2) la realizzazione del solo primo stralcio funzionale non avrebbe potuto essere autorizzata perché un “<i>impianto non può limitarsi a “stabilizzare” il rifiuto per poi avviarlo a discarica (la parte secca va a combustione)</i>”, mentre con la variante non sostanziale in esame la Regione avrebbe consentito all’impianto di generare solo “<i>rifiuti da rifiuti</i>” (pag. 30 della memoria); 3) il provvedimento avrebbe da un lato escluso la possibilità di ricevere frazioni di rifiuti derivanti da raccolta differenziata e, dall’altro lato, avrebbe consentito il conferimento di rifiuti organici da raccolta differenziata; inoltre, il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui l’amministrazione regionale avrebbe stabilito che quanto proveniente da Rocca Cencia sia necessariamente un rifiuto con codice EER 19 12 12, in mancanza di un procedimento di “omologa”; 4) ha ribadito la contraddittorietà, oltre che l’inutilità della variante non sostanziale, in mancanza del completamento di tutti gli stralci funzionali; 5) la Regione avrebbe omesso l’accertamento in ordine all’insistenza, sul medesimo sito dell’impianto, di una discarica in fase di bonifica, con conseguente illegittimità dell’impianto in questione in quanto non rientrante tra le opere consentite dall’art. 242-<i>ter</i>, cod. ambiente, oltre che per difetto di istruttoria sul punto; 6) violazione del principio di precauzione per aver consentito all’impianto in questione di utilizzare un pozzo realizzato abusivamente all’interno dell’area di bonifica ed altamente inquinato, la cui illegittimità sarebbe stata accertata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con sentenza dell’8 ottobre 2024, n. 149.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3.1. – Le censure sono infondate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con i secondi motivi aggiunti in primo grado, le associazioni ambientaliste hanno impugnato il provvedimento del 2024 contenente un aggiornamento per l’ottemperanza delle prescrizioni della AIA 2020, nonché una modifica non sostanziale dell’impianto (determinazione n. G01600 del 19 febbraio 2024, avente ad oggetto “<i>Aggiornamento per ottemperanza prescrizioni propedeutiche all&#8217;avvio dell’esercizio dell’impianto sulla base parere tecnico ARPA Lazio</i>” e modifica non sostanziale “<i>per trattamento sottovaglio proveniente da stazione di tritovagliatura EER 191212 presso la linea 2 dell’impianto</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riferimento al primo procedimento (aggiornamento per l’ottemperanza alle prescrizioni propedeutiche all’avvio dell’esercizio dell’impianto), con nota dell’11 novembre 2021 (prot. n. 923501), la Regione ha chiesto un supporto ad ARPA Lazio al fine di verificare la rispondenza dell’impianto realizzato e del PMeC alle BAT di cui alla decisione UE 2018/1147, nonché l’idoneità del PMeC a rilevare e verificare tali circostanze, oltre alla regolare e idonea funzionalità dell’impianto nella sua interezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dopo una richiesta di integrazione documentale, l’ARPA ha rilasciato il proprio parere (nota del 1° giugno 2022, prot. n. 37743), fornendo alla Regione “<i>specifiche osservazioni</i>” ed “<i>indicazioni circa le modalità di monitoraggio e controllo da prevedersi</i>”, rimettendo il parere tecnico all’autorità competente per le relative valutazioni e decisioni di competenza (pag. 8, determinazione n. G01600 del 19 febbraio 2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riferimento al secondo procedimento (modifica non sostanziale), con nota del 10 gennaio 2022 (prot. n. 18001), la Regione ha chiesto un supporto tecnico ad ARPA Lazio a cui ha fatto seguito una fitta corrispondenza con il gestore per i necessari chiarimenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con nota del 23 giugno 2022 (prot. n. 619571), ARPA Lazio ha fornito il proprio parere tecnico, richiamando la precedente nota del 1° giugno 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con nota dell’8 febbraio 2023 (prot. n. 9123), ARPA Lazio ha reso un parere tecnico in relazione alle due fattispecie in esame, seguito da una successiva valutazione di cui alla nota dell’8 settembre 2023 (prot. n. 63355), in ordine “<i>alla verifica/aggiornamento dell’autorizzazione prima della messa in esercizio definitiva, nonché alla modifica non sostanziale richiesta</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali pareri sono stati recepiti dalla determina del 2024 che ha stabilito di:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) riconoscere la natura non sostanziale della variante di cui all’istanza della società (prot. reg. n. 1062237 del 21 dicembre 2021, integrata con nota prot. n. 1072610 del 23 dicembre 2021);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) recepire, come parte integrante del provvedimento, il parere ARPA Lazio dell’8 febbraio 2023 (prot. n. 9123) e la successiva valutazione di cui alla nota dell’8 settembre 2023 (prot. n. 63355) in ordine “<i>alla verifica/aggiornamento dell’autorizzazione prima della messa in esercizio definitiva, nonché alla modifica non sostanziale richiesta</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) recepire le modifiche non sostanziali di cui alla suddetta istanza, per il completamento della linea 2, relativa alla linea di compostaggio ed autorizzata per i rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata per un quantitativo massimo di 27.000 t/anno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) modificare e aggiornare l’allegato tecnico della determina del 2020 sostituendolo integralmente con la documentazione allegata alla determina del 2024;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5) prendere atto dell’ottemperanza alle prescrizioni imposte con D.D. n. G07907 del 6 luglio 2020 e s.m.i. propedeutiche all’avvio dell’esercizio dell’impianto con particolare riferimento al certificato di collaudo e relativa relazione di collaudo con riferimento al 1° stralcio funzionale a firma del collaudatore Prof. Renato Gavasci consegnato dagli amministratori per la straordinaria e temporanea gestione della società Ambiente Guidonia s.r.l. con nota acquisita al prot. reg. n. 134129 del 30 gennaio 2024;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6) prescrivere al gestore di inviare entro 30 giorni dal ricevimento della presente, un cronoprogramma di realizzazione degli ulteriori stralci funzionali riguardanti l’impianto al fine della realizzazione degli stessi per la configurazione finale (in particolare per il completamento della linea di compostaggio, maturazione e vagliatura finale del <i>compost</i>, come previsto dal 4° stralcio funzionale);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7) sostituire il piano di monitoraggio e controllo (PMeC) allegato alla Determinazione n. G07907 del 6 luglio 2020 e s.m.i. con il PMeC allegato alla nuova determinazione, aggiornato a seguito degli approfondimenti effettuati con il supporto di ARPA Lazio, tenendo conto di quanto ulteriormente rappresentato da ARPA Lazio da ultimo con propria nota prot. n. 0063355 dell’8 settembre 2023, come riportato nell’allegato tecnico alla determinazione, nonché della modifica non sostanziale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3.2. – Orbene, dall’esame dei provvedimenti impugnati, deve escludersi la sussistenza delle dedotte incongruenze laddove la determina impugnata, nel citare il contenuto della precedente presa d’atto del 2021, ha affermato che il rinnovo dell’AIA del 2020 ha dettato delle “<i>prescrizioni per la sua efficacia, il cui comunicato adempimento di alcune di esse è stato oggetto di presa d’atto con determinazione dirigenziale 8 marzo 2021, n. G02450</i>” (pag. 6, Determinazione n. G01600 del 19 febbraio 2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tal riguardo, si osserva innanzitutto che la richiesta di un cronoprogramma relativo alla realizzazione degli ulteriori stralci funzionali non costituisce una inottemperanza alle prescrizioni imposte con il rinnovo del 2020, essendo del tutto legittima la realizzazione dell’impianto tramite stralci funzionali e non essendovi nessun obbligo di realizzare tutti gli stralci contemporaneamente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, la realizzazione dell’impianto per stralci funzionali deve ritenersi frutto di una scelta connotata da una ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, peraltro in una vicenda caratterizzata da elevata complessità, rispetto alla quale non emergono profili di manifesta illogicità o irragionevolezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tal riguardo, va ricordato che nelle materie tecnico scientifiche &#8211; quale è indubbiamente quella in esame, relativa in generale alla tutela dell’ambiente dall’inquinamento &#8211; si applica il principio per cui le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di risultati evidentemente illogici e contraddittori (per tutte, con riferimento alla più ampia materia delle valutazioni ambientali, Cons. Stato, sez. II, 7 settembre 2020 n. 5379; sez. IV, 9 gennaio 2014 n. 36).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è invece consentito chiedere al giudice di sostituirsi alle valutazioni riservate alle amministrazioni giungendo ad esiti diversi fondati, ad esempio, su una c.t.u. o una verificazione sollecitate dalla parte (sul punto specifico, Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2009 n. 3500), ovvero sulle perizie tecniche di parte o con il richiamo a studi predisposti da propri esperti (sul principio, per tutte Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2021 n.2524, e per il caso particolare del parere di un esperto di parte, sez. IV, 7 giugno 2021 n.4331).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Studi di questo genere infatti, secondo logica, potrebbero essere valutabili solo se ritualmente introdotti all’interno del procedimento amministrativo e condivisi espressamente dall’autorità competente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2023, n. 849).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, le censure sulla asserita illegittimità della realizzazione dell’impianto tramite stralci funzionali non fanno emergere profili di evidente illogicità o contraddittorietà tali da poter consentire un sindacato giurisdizionale nei limiti della giurisdizione generale di legittimità. A ben vedere, infatti, le censure in questione mirano piuttosto a sindacare il merito della scelta amministrativa, ritenendo maggiormente opportuna la realizzazione di tutti gli stralci contemporaneamente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3.3. – In secondo luogo, la riproposizione delle medesime prescrizioni contenute nel provvedimento di rinnovo del 2020 all’interno del successivo provvedimento di variante non sostanziale del 2024 non costituisce una inottemperanza, venendo in rilievo un aggiornamento dell’AIA con il relativo PMeC, con conseguente riproposizione delle prescrizioni ancora attuali: come evidenziato anche dall’amministrazione resistente, infatti, le prescrizioni indicate nella determina del 2024, in parte richiamano anche quelle del 2020, ma ciò non vuol dire che le stesse non siano state rispettate, in quanto attengono all’esercizio dell’impianto che è avvenuto definitivamente solo dopo il collaudo funzionale terminato a gennaio 2024, per cui vengono riproposte perché da controllare nell’esercizio dell’impianto da parte degli enti di controllo, in particolare ARPA Lazio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3.4. – Con riferimento alla censura relativa al termine di adempimento per la prescrizione n. 17, la stessa deve ritenersi infondata avuto riguardo alla corretta scadenza dell’AIA, per come sopra individuata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3.5. – In terzo luogo, sull’assunto secondo cui la Regione con la variante non sostanziale in esame avrebbe consentito all’impianto di generare solo “<i>rifiuti da rifiuti</i>”, deve condividersi l’osservazione della Regione Lazio secondo cui gli impianti c.d. TMB come quello in esame producono per definizione rifiuti in uscita (scarti, FOS e CSS), per cui il fatto che l’impianto di Guidonia dal corretto trattamento della linea realizzata (ovvero il TMB) produca rifiuti non è un’anomalia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gli altri stralci riguardano altre linee che potrebbero definirsi anche come singoli impianti, nel senso che il complesso impiantistico è costituito dalla linea TMB (realizzata), che tratta il rifiuto urbano indifferenziato, e da altre due linee di trattamento della raccolta differenziata non completamente realizzate (ma indicate nel cronoprogramma) per il trattamento (ai fini anche del recupero di materia) della frazione secca da raccolta differenziata (plastica, vetro, carta, ecc.) e della frazione organica (FORSU) per la produzione di <i>compost</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gli altri stralci funzionali riguardano, dunque, attività differenti che la società intende avviare in fase successiva, come la linea di compostaggio relativa al secondo stralcio (per il rifiuto EER 200108 FORSU autorizzato, ma che oggi l’impianto non ritira) o di raffinazione della frazione secca da raccolta differenziata (terzo stralcio) anch’essa non ritirata presso l’impianto. Il quarto stralcio è una raffinazione nella produzione di CSS e FOS (che comunque l’impianto oggi produce nel rispetto della normativa e delle autorizzazioni) per produrli in maniera migliore ed arrivare anche all’<i>end of waste</i>, in particolare per il CSS.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3.6. – Infine, con riferimento alla censura secondo cui il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui l’amministrazione regionale avrebbe stabilito che quanto proveniente da Rocca Cencia sia necessariamente un rifiuto con codice EER 19 12 12, in mancanza di un procedimento di “omologa, la stessa deve ritenersi infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, come evidenziato dalla difesa regionale, non risulta in nessuna parte del provvedimento impugnato che il sottovaglio proveniente da Rocca Cencia debba avere codice EER 191212, né risulta che l’impianto non debba fare l’omologa per i rifiuti in ingresso, men che meno di quelli provenienti da Rocca Cencia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al contrario, il PMeC allegato è relativo all’intero impianto, per cui la tabella C25 dello stesso si applica a tutto l’impianto compreso il CER 191212 proveniente da Rocca Cencia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3.7. – Con riguardo al procedimento di bonifica in corso e al relativo pozzo oggetto di separato giudizio, si rinvia a quanto già esposto in precedenza, trattandosi di censure sostanzialmente ripetitive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. – Con memoria del 17 marzo 2025, il Comune di Guidonia Montecelio ha riproposto i motivi non esaminati in primo grado (r.g.n. 8106 del 2020), avverso la determina di rinnovo dell’AIA del 2020 (ricorso introduttivo), il provvedimento di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni dell’AIA del 2021 (primi motivi aggiunti), nonché avverso il provvedimento di modifica non sostanziale del 2024 (secondi motivi aggiunti).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.1. – Con la prima censura di cui all’originario ricorso introduttivo (pag. 23-26 della memoria), ha dedotto che la società Ambiente Guidonia non avrebbe fornito i riscontri richiesti dall’art. 29-<i>octies</i> cod. ambiente, con particolare riguardo alla mancanza della barriera arborea per evitare la dispersione nell’ambiente di polveri ed emissioni odorigene.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.2. – Con la seconda censura (pag. 26-31 della memoria), ha dedotto una mancanza di istruttoria sulla protezione delle acque e sul piano di monitoraggio e controllo, mentre il rinvio di tali verifiche ad un momento successivo renderebbe illegittimo il provvedimento impugnato; inoltre, ha censurato l’omessa verifica <i>ex ante</i> del rispetto delle BAT, oltre ad aver rimesso tale compito allo stesso proponente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.3. – Con la terza censura (pag. 31-34 della memoria), ha dedotto l’omessa verifica dell’adempimento delle prescrizioni del provvedimento di VIA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In secondo luogo, ha riproposto le censure contenute nel primo ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni di cui ai punti n. 6 e n. 10 dell’AIA del 2020 (determinazione dell’8 marzo 2021, n. G02450).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.4. – In particolare, con la quarta censura (pag. 34-35 della memoria), ha dedotto un vizio di difetto di istruttoria in quanto la Regione si sarebbe limitata a prendere atto della presentazione della documentazione da parte della società, senza alcuna verifica concreta sull’idoneità di quella documentazione a tutelare l’ambiente e la salute.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.5. – Con la quinta censura (pag. 36-38 della memoria), ha contestato il provvedimento di verifica dell’ottemperanza in relazione alla sussistenza di una contaminazione delle acque, con conseguente difetto di istruttoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.6. – Con la sesta censura (pag. 38-40 della memoria), ha dedotto l’inammissibilità della motivazione postuma del rinnovo dell’AIA in sede di verifica di ottemperanza, con riguardo alla necessità di mantenere l’impianto per il raggiungimento delle autosufficienze dell’ATO, oltre a contestarne la fondatezza nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.7. – Con la settima censura (pag. 40-48 della memoria), ha ribadito il mancato rispetto delle BAT e in particolare: a) sulla BAT 1, sarebbe lo stesso gestore ad ammettere di essere privo della certificazione UNI EN ISO 14001; b) la BAT 2.a (procedure di pre-accettazione e caratterizzazione dei rifiuti), non sarebbe stata applicata; c) la BAT 2.c (sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti), la BAT 2.d (sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita) non sarebbe applicata, non essendo sufficiente la semplice attribuzione del codice EER (imposta per legge) ai rifiuti in uscita; d) la BAT 2.e (segregazione dei rifiuti) sarebbe non applicata in quanto le aree di stoccaggio sarebbero le medesime destinate alla lavorazione del rifiuto, mentre nell’unica vera area di stoccaggio (9.b della Tav. 33D) vi sarebbero rifiuti diversi ed eterogenei tra loro; e) la BAT 2.g (cernita dei rifiuti solidi in ingresso) non sarebbe applicata in quanto la cernita sarebbe rimessa alla sola osservazione visiva dell’operatore della gru elettroidraulica, senza alcun meccanismo di separazione dei materiali ferrosi ad opera di calamite, né spettroscopia, o tavole vibranti; f) la BAT 4.c (funzionamento sicuro del deposito) e BAT 4.d, vi sarebbe solo un generico impegno futuro del proponente; g) la BAT 12 (emissioni in atmosfera), l’amministrazione si sarebbe limitata a prendere atto della relazione del proponente secondo cui tale BAT non sarebbe applicabile per mancanza di recettori sensibili presso il sito, essendovi invece abitazioni sparse a circa 700 m dall’impianto, oltre a distare circa 2 km dal Comune di Guidonia, con conseguente difetto di istruttoria per assenza dello studio di impatto odorigeno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.8. – Con l’ottava censura (pag. 40-48 della memoria), ha ribadito la tardività dell’adempimento della prescrizione relativa alla garanzia finanziaria (in data 3 marzo 2021, oltre il termine prorogato del 26 agosto 2020), mentre non risulta che l’amministrazione abbia accertato in concreto che la compagnia assicurativa abbia “<i>realmente esercitato, nell’ultimo quinquennio, il ramo cauzioni o il ramo crediti</i>”, come da d.g.r. n. 239/2009.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. – Tutte le censure sono infondate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via preliminare, si deve osservare come le suddette censure siano tutte sostanzialmente fondate su di un asserito difetto di istruttoria dei provvedimenti impugnati (dalla prima alla quinta censura), nonché sull’omessa verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni imposte (sesta censura), con particolare riferimento al rispetto delle BAT (settima censura), oltre ad una contestazione sulla garanzia finanziaria (ottava censura).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, a tal riguardo, occorre innanzitutto evidenziare come il provvedimento di verifica dell’ottemperanza oggetto di impugnazione (determinazione dell’8 marzo 2021, n. G02450) non costituisce la determinazione conclusiva per la messa in esercizio dell’impianto, per cui non costituisce una anomalia la previsione di alcuni adempimenti non ancora completati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò posto, con riferimento ai singoli profili di censura, quali il difetto di istruttoria sul piano di monitoraggio e controllo, sul rispetto delle BAT e sul procedimento di bonifica sulla discarica adiacente, deve osservarsi come la Regione Lazio abbia richiesto uno specifico parere tecnico all’ARPA su tutti gli aspetti controversi dell’impianto in questione (nota prot. n. 923501 dell’11 novembre 2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, è stata richiesta innanzitutto una verifica “<i>dal punto di</i> <i>vista tecnico, dei seguenti due elementi, oggetto di accertamento: </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1. La condivisibilità delle indicazioni, riportate nella relazione, presentata dal gestore, sulla rispondenza dell’impianto così come realizzato e del P.M. e C. alle B.A.T., di cui alla Decisione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, con particolare riferimento alle conclusioni sulle BAT, alle modalità di applicazione operate e indicate, relativamente alla tipologia impiantistica di cui trattasi; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. L’idoneità del Piano di monitoraggio e controllo, da ultimo trasmesso dal gestore, a rilevare e verificare tali circostanze, insieme evidentemente alla regolare e idonea funzionalità dell’impianto, nella sua interezza, per come è infine stato autorizzato e realizzato; specie una volta eventualmente in esercizio ed atteso che gli elementi, ad oggi, censurati si fondano su valutazioni in prevalenza a carattere “presuntivo” relative ad elementi di pericolo</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, è stato precisato che tali richieste hanno lo “<i>scopo di accertare se la documentazione, presentata dal gestore, dal punto di vista tecnico sia idonea a considerare realizzate le prescrizioni dettate al rilascio dell’AIA, nel 2020, nonché, più in generale, a superare i dubbi avanzati e le censure mosse, in merito alla sussistenza, o meno, dei presupposti di fatto e di diritto, quali il rispetto delle compatibilità ambientali, innanzitutto, insieme al diverso profilo della funzionalità dei controlli in fase di esercizio, innanzitutto, come sopra sinteticamente descritto. Elementi questi che condizionano la messa in esercizio dell’impianto e una sua adeguata funzionalità, in un’ottica di un livello elevato di protezione ambientale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Più in generale, poi, l’amministrazione ha evidenziato di voler “<i>compiere i necessari ed opportuni accertamenti, anche in funzione di controllo, in un momento antecedente alla messa in esercizio di un impianto già realizzato nella sua interezza e, di cui, pertanto, può essere fatta una valutazione complessiva e aggiornata, anche considerato il notevole lasso di tempo trascorso (dal momento del rilascio del titolo originario a quello delle modifiche via via intervenute sino alla sua realizzazione), innanzitutto, sulle questioni fondamentali, che essenzialmente sono state sempre contestate e che stanno alla base, a ben vedere, dei motivi di doglianza, sia dei ricorsi giurisdizionali, che delle istanze di riesame, così come degli atti </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>di sindacato politico-ispettivo, oltre che presenti nelle istanze dei portatori di interessi, coinvolti dalla localizzazione dell’impianto, quali innanzitutto e, doverosamente, le comunità locali e i residenti</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, con nota dell’11 novembre 2021 (prot. n. 923501), la Regione ha chiesto un supporto ad ARPA Lazio al fine di verificare la rispondenza dell’impianto realizzato e del PMeC alle BAT di cui alla decisione UE 2018/1147, nonché l’idoneità del PMeC a rilevare e verificare tali circostanze, oltre alla regolare e idonea funzionalità dell’impianto nella sua interezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dopo una richiesta di integrazione documentale, l’ARPA ha rilasciato il proprio parere (nota del 1° giugno 2022, prot. n. 37743), fornendo alla Regione “<i>specifiche osservazioni</i>” ed “<i>indicazioni circa le modalità di monitoraggio e controllo da prevedersi</i>”, rimettendo il parere tecnico all’autorità competente per le relative valutazioni e decisioni di competenza (pag. 8, determinazione n. G01600 del 19 febbraio 2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riferimento al secondo procedimento (modifica non sostanziale), con nota del 10 gennaio 2022 (prot. n. 18001), la Regione ha chiesto un supporto tecnico ad ARPA Lazio a cui ha fatto seguito una fitta corrispondenza con il gestore per i necessari chiarimenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con nota del 23 giugno 2022 (prot. n. 619571), ARPA Lazio ha fornito il proprio parere tecnico, richiamando la precedente nota del 1° giugno 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con nota dell’8 febbraio 2023 (prot. n. 9123), ARPA Lazio ha reso un parere tecnico in relazione alle due fattispecie in esame, seguito da una successiva valutazione di cui alla nota dell’8 settembre 2023 (prot. n. 63355), in ordine “<i>alla verifica/aggiornamento dell’autorizzazione prima della messa in esercizio definitiva, nonché alla modifica non sostanziale richiesta</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali pareri sono stati recepiti dalla determina del 2024 che ha stabilito di:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) riconoscere la natura non sostanziale della variante di cui all’istanza della società (prot. reg. n. 1062237 del 21 dicembre 2021, integrata con nota prot. n. 1072610 del 23 dicembre 2021);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) recepire, come parte integrante del provvedimento, il parere ARPA Lazio dell’8 febbraio 2023 (prot. n. 9123) e la successiva valutazione di cui alla nota dell’8 settembre 2023 (prot. n. 63355) in ordine “<i>alla verifica/aggiornamento dell’autorizzazione prima della messa in esercizio definitiva, nonché alla modifica non sostanziale richiesta</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) recepire le modifiche non sostanziali di cui alla suddetta istanza, per il completamento della linea 2, relativa alla linea di compostaggio ed autorizzata per i rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata per un quantitativo massimo di 27.000 t/anno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) modificare e aggiornare l’allegato tecnico della determina del 2020 sostituendolo integralmente con la documentazione allegata alla determina del 2024;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5) prendere atto dell’ottemperanza alle prescrizioni imposte con D.D. n. G07907 del 6 luglio 2020 e s.m.i. propedeutiche all’avvio dell’esercizio dell’impianto con particolare riferimento al certificato di collaudo e relativa relazione di collaudo con riferimento al 1° stralcio funzionale a firma del collaudatore Prof. Renato Gavasci consegnato dagli amministratori per la straordinaria e temporanea gestione della società Ambiente Guidonia s.r.l. con nota acquisita al prot. reg. n. 134129 del 30 gennaio 2024;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6) prescrivere al gestore di inviare entro 30 giorni dal ricevimento della presente, un cronoprogramma di realizzazione degli ulteriori stralci funzionali riguardanti l’impianto al fine della realizzazione degli stessi per la configurazione finale (in particolare per il completamento della linea di compostaggio, maturazione e vagliatura finale del compost, come previsto dal 4° stralcio funzionale);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7) sostituire il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) allegato alla Determinazione n. G07907 del 6 luglio 2020 e s.m.i. con il PMeC allegato alla nuova determinazione, aggiornato a seguito degli approfondimenti effettuati con il supporto di ARPA Lazio e che dovrà tener conto di quanto ulteriormente rappresentato da ARPA Lazio da ultimo con propria nota prot. n. 0063355 dell’8 settembre 2023, come riportato nell’allegato tecnico alla determinazione, nonché della modifica non sostanziale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da quanto esposto, ne deriva che i rilievi dell’ARPA di cui alla nota del 1° giugno 2022, su cui pure si incentrano le censure del Comune e delle associazioni ambientaliste, sono stati poi superati dal successivo parere definitivo (valutazione nota prot. n. 9123 dell’8 febbraio 2023 e prot. n. 0063355 dell’8 settembre 2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, alla luce della suddetta evoluzione procedimentale, deve escludersi il dedotto difetto di istruttoria dei provvedimenti impugnati (dalla prima alla quinta censura).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Allo stesso modo, deve escludersi l’asserita mancata verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni imposte (sesta censura), con particolare riferimento al rispetto delle BAT (settima censura), anche perché il provvedimento di verifica dell’ottemperanza oggetto di impugnazione (determinazione dell’8 marzo 2021, n. G02450) non costituisce la determinazione conclusiva per la messa in esercizio dell’impianto, per cui non costituisce una anomalia la previsione di alcuni adempimenti non ancora completati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, con riferimento alla contestazione sulla garanzia finanziaria (ottava censura), tale censura deve ritenersi inammissibile, sia perché non viene specificato quale sarebbe la lesione derivante dalla dedotta tardività dell’adempimento della prescrizione relativa alla garanzia finanziaria (in data 3 marzo 2021, oltre il termine prorogato del 26 agosto 2020), trattandosi di censura di tipo meramente formale; sia perché formulata in modo generica ed apodittica nella parte in cui si assume che l’amministrazione non avrebbe accertato in concreto che la compagnia assicurativa abbia “<i>realmente esercitato, nell’ultimo quinquennio, il ramo cauzioni o il ramo crediti</i>”, come da d.g.r. n. 239/2009.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. – Infine, il Comune ha riproposto le censure contenute nel secondo ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di variante non sostanziale del 2024, avente la duplice natura di verifica dell’ottemperanza (art. 29-<i>decies</i>, cod. ambiente) e di modifica non sostanziale (art. 29-<i>novies</i>, cod. ambiente) dell’AIA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali motivi sono infondati, trattandosi di censure che sono sostanzialmente analoghe a quelle proposte dalle associazioni ambientaliste con analogo ricorso, già ritenute infondate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.1. – In particolare, con la nona censura (pag. 55-58 della memoria), ha dedotto che con il provvedimento impugnato, la Regione avrebbe preso atto dell’ottemperanza solo di “alcune” delle prescrizioni dell’AIA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.2. – Con la decima censura (pag. 58-63 della memoria), ha ribadito la mancata ottemperanza alle prescrizioni imposte, come si evincerebbe dalla richiesta di un cronoprogramma relativo alla realizzazione degli ulteriori stralci funzionali riguardanti l’impianto stesso, rispetto ai quali non sarebbero state ottemperate le relative prescrizioni; inoltre, la mancata ottemperanza sarebbe dimostrata dalla riproposizione delle medesime prescrizioni contenute nel provvedimento di rinnovo del 2020 all’interno del successivo provvedimento di variante non sostanziale del 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, ha evidenziato la mancata ottemperanza di vari profili, tra cui, a titolo esemplificativo: a) assenza e non conformità dei biofiltri; b) mancata realizzazione del pozzetto di campionamento e mancato accertamento della predisposizione dei sistemi di registrazione della portata; c) mancato accertamento della realizzazione dei piezometri.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto adottare dei provvedimenti sanzionatori e non limitarsi a ribadire quanto già richiesto nel 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.3. – Con la undicesima censura (pag. 63-65 della memoria), ha dedotto che le prescrizioni n. 14 e n. 17 del provvedimento impugnato avrebbero imposto un termine per l’adempimento con scadenza successiva al termine di validità della stessa AIA (31 dicembre 2024), con conseguente illegittimità delle stesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.4. – Con la dodicesima censura (pag. 66-68 della memoria), ha dedotto l’illegittimità della previsione contenuta nel provvedimento di modifica non sostanziale con cui la Regione ha consentito alla società di accettare e stabilizzare il sottovaglio proveniente dalla stazione di Tritovagliatura di Rocca Cencia, per consentire alla città di Roma di uscire dall’attuale situazione di emergenza rifiuti; sul punto, ha dedotto un eccesso di potere essendo stata data preminenza alla pretesa emergenza rifiuti di Roma Capitale piuttosto che all’elevata protezione ambientale, per cui l’effetto della varante sarebbe quello di avere un impianto che produce “<i>esclusivamente rifiuti da smaltire: non recupero di materia, ma parte da avviare a discarica, e parte da incenerire</i>” (pag. 67 della memoria), con conseguente violazione del principio di gerarchia dei rifiuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.5. – Con la tredicesima censura (pag. 69-73 della memoria), ha dedotto che il provvedimento avrebbe da un lato escluso la possibilità di ricevere frazioni di rifiuti derivanti da raccolta differenziata e, dall’altro lato, avrebbe consentito il conferimento di rifiuti organici da raccolta differenziata; inoltre, il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui l’Amministrazione regionale avrebbe stabilito che quanto proveniente da Rocca Cencia sia necessariamente un rifiuto con codice EER 19 12 12, in mancanza di un procedimento di “omologa” (sul punto, ha chiesto una verificazione al fine di accertare la natura del rifiuti in uscita da Rocca Cencia).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.6. – Con la quattordicesima censura (pag. 73-76 della memoria), ha ribadito la contraddittorietà, oltre che l’inutilità della variante non sostanziale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.7. – Con la quindicesima censura (pag. 76-77 della memoria), ha dedotto l’omessa previsione, nel provvedimento impugnato, di un termine finale per la “gestione transitoria”, lo rende illegittimo per una evidente contraddittorietà tra atti, nonché per difetto di istruttoria, per non aver richiesto al Gestore, prima dell’adozione del provvedimento, il cronoprogramma relativo alla realizzazione del IV stralcio funzionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.8. – Con la sedicesima censura (pag. 78-81 della memoria), ha dedotto l’omesso accertamento in ordine all’insistenza, sul medesimo sito dell’impianto, di una discarica in fase di bonifica, con conseguente illegittimità dell’impianto in questione in quanto non rientrante tra le opere consentite dall’art. 242-<i>ter</i>, cod. ambiente, oltre che per difetto di istruttoria sul punto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.9. – Infine, ha reiterato l’istanza di verificazione (pag. 81-83 della memoria).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. – Le censure sono infondate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, con il secondo ricorso per motivi aggiunti in primo grado, il Comune ha proposto delle censure che sono sostanzialmente analoghe a quelle proposte dalle associazioni ambientaliste con analogo ricorso, già ritenute infondate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, è sufficiente rinviare sul punto a quanto già esposto in precedenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. – In conclusione, quindi, l’appello della società Ambiente Guidonia s.r.l. deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione, mentre va dichiarata l’improcedibilità dell’appello della Regione Lazio e vanno respinte le censure riproposte in appello da parte delle associazioni ambientaliste e del Comune di Guidonia Montecelio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. – Le spese di lite per il doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti in ragione della notevole complessità della vicenda, sia a livello procedimentale che processuale, e della sussistenza di decisioni contrastanti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, così provvede:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; accoglie l’appello della società Ambiente Guidonia s.r.l. e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla la determinazione n. G07907 del 6 luglio 2020 nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, precisamente, nella parte in cui:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) fissa un termine di validità dell’AIA sino al 31 dicembre 2024;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) approva la tariffa proposta da Ambiente Guidonia nel 2015;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) fissa il limite di conferimento di rifiuti speciali non pericolosi a 19.000 tonnellate annue;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dichiara l’improcedibilità dell’appello della Regione Lazio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; respinge le censure riproposte in appello da parte delle associazioni ambientaliste e del Comune di Guidonia Montecelio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite per il doppio grado di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Neri, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Monteferrante, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Paolo Marotta, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosario Carrano, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maurizio Santise, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla soccombenza virtuale in materia di regolazione delle spese di lite in caso di cessazione della materia del contendere.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-soccombenza-virtuale-in-materia-di-regolazione-delle-spese-di-lite-in-caso-di-cessazione-della-materia-del-contendere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:10:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-soccombenza-virtuale-in-materia-di-regolazione-delle-spese-di-lite-in-caso-di-cessazione-della-materia-del-contendere/">Sulla soccombenza virtuale in materia di regolazione delle spese di lite in caso di cessazione della materia del contendere.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Cessazione della materia del contendere &#8211; Declaratoria &#8211; Spese di lite &#8211; Regolazione &#8211; Soccombenza virtuale &#8211; Criteri applicativi. Secondo consolidata giurisprudenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, essendo decisivo che</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Cessazione della materia del contendere &#8211; Declaratoria &#8211; Spese di lite &#8211; Regolazione &#8211; Soccombenza virtuale &#8211; Criteri applicativi.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo consolidata giurisprudenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, essendo decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, per cui il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite. Sulla base dei principi in materia di soccombenza virtuale è necessario apprezzare l’astratta fondatezza della domanda, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Tuccillo &#8211; Est. Tuccillo</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza Ter)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9484 del 2025, proposto da<br />
Liliana Laino, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Salvatore Russo, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">Giudizio di ottemperanza per l&#8217;esecuzione del giudicato</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">formatosi sulla sentenza n. 8678/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.09.2024;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con l’atto introduttivo la parte ricorrente chiedeva darsi esecuzione alla sentenza n. 8678/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.09.2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con memoria, la parte ricorrente rappresentava il pagamento del Bonus in favore del ricorrente accreditato nel Portale Bonus Carta del Docente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute da parte del Ministero.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo consolidata giurisprudenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere opera “<i>quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato</i>”, essendo “<i>decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito</i>”, per cui “<i>il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza</i> <i>dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite</i>” (Cons. Stato, sez. V, n. 1390/2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla base dei principi in materia di soccombenza virtuale è necessario apprezzare l’astratta fondatezza della domanda, “<i>valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali</i>” (Cons. Stato, sez. III, n. 5001/2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso in esame l’astratta valutazione della fondatezza della domanda conduce ad un esito positivo, in quanto il soddisfacimento del credito è avvenuto solo dopo l’instaurazione del presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La regolamentazione delle spese di lite avviene:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; disponendone una parziale compensazione, in ragione dell’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione a seguito della proposizione del ricorso (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 4116/2026);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per la restante parte in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata (al netto della disposta compensazione parziale) in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione: Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026; n. 853/2026; n. 708/2026; n. 8993/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025; n. 4029/2025; n. 4016/2025).</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente in misura pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaele Tuccillo, Presidente FF, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Mario Gallucci, Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Rossi, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla possibilità di compensazione delle spese legate all&#8217;espletamento di una consulenza tecnica anche in caso di parte totalmente vittoriosa.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-compensazione-delle-spese-legate-allespletamento-di-una-consulenza-tecnica-anche-in-caso-di-parte-totalmente-vittoriosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 07:43:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90552</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-compensazione-delle-spese-legate-allespletamento-di-una-consulenza-tecnica-anche-in-caso-di-parte-totalmente-vittoriosa/">Sulla possibilità di compensazione delle spese legate all&#8217;espletamento di una consulenza tecnica anche in caso di parte totalmente vittoriosa.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Consulenza Tecnica &#8211;  Spese &#8211; Compensabilità. La consulenza tecnica è un atto compiuto nell&#8217;interesse generale di giustizia e, dunque, nell&#8217;interesse comune delle parti, trattandosi di ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio. Le spese</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-compensazione-delle-spese-legate-allespletamento-di-una-consulenza-tecnica-anche-in-caso-di-parte-totalmente-vittoriosa/">Sulla possibilità di compensazione delle spese legate all&#8217;espletamento di una consulenza tecnica anche in caso di parte totalmente vittoriosa.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Consulenza Tecnica &#8211;  Spese &#8211; Compensabilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La consulenza tecnica è un atto compiuto nell&#8217;interesse generale di giustizia e, dunque, nell&#8217;interesse comune delle parti, trattandosi di ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio. Le spese della consulenza tecnica d&#8217;ufficio rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell&#8217;intero.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pisano &#8211; Est. Scalise</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 79 del 2024, proposto dai sigg.ri Domenico Guidi, Piero Avvisati, Costantino Cacciotti, Vincenzo Avvisati, Giovanni Di Capua, Massimo Guidi, Anna Morelli, Antonio Sabato, Dino Palombo, Antonio Paolangeli, Jessica Cacciotti, Giacomo Maggiaro e Mario Retrosi, rappresentati e difesi dall’avv. Federico Pernazza, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Comune di Bassiano, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv.ssa Rosella Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione n. 31 del 21 novembre 2023, con cui il Consiglio Comunale di Bassiano ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Bassiano, ai sensi dell’art. 246 del d. lgs n. 267/2000;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti presupposti e, in particolare, della deliberazione n. 149 del 2 novembre 2023, con cui la Giunta Comunale ha disposto la revisione straordinaria dei residui ai sensi e per gli effetti di cui all’art.243-<i>bis</i>, comma 8, lett. e) del d. lgs n. 267/2000, approvando i risultati di cui alla determinazione n. 103 del 30 ottobre 2023 del Responsabile del Servizio Tecnico ed alla determinazione n. 89 del Responsabile del Servizio Finanziario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione n. 150 del 6 novembre 2023, con cui la Giunta Comunale di Bassiano ha formulato al Consiglio Comunale la proposta per la dichiarazione di dissesto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie del Comune di Bassiano nonché i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste le ordinanze di questa Sezione nn. 730 e 782/2024 nonché n. 632/2025, con cui è stata disposta la consulenza tecnica d’ufficio (di seguito “CTU”), è stato nominato il Consulente nonché sono stati formulati e integrati i quesiti a quest’ultimo sottoposti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti la relazione depositata in giudizio dal CTU l’8 maggio 2025 e la relazione integrativa depositata in giudizio il 27 dicembre 2025, nonché i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti &#8211; cittadini, consiglieri comunali o ex consiglieri comunali di Bassiano – hanno impugnato la deliberazione consiliare n. 31 del 21 novembre 2023, recante la dichiarazione del dissesto finanziario dell’ente locale ai sensi dell’art. 246 del d. lgs n. 267/2000 (di seguito anche “TUEL”), unitamente agli atti presupposti, primi fra tutti quelli con la Giunta Comunale ha disposto e approvato la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2 – In particolare, nel gravame i ricorrenti hanno esposto, fra l’altro:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che nel corso dell’anno 2022 il Comune di Bassiano è stato interessato dall’attività ispettiva e di verifica della Corte dei Conti con riferimento all’equilibrio economico-finanziario dell’ente locale, che ha condotto all’adozione della deliberazione n. 41/2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che con detta deliberazione, da un lato, sono state riscontrate una serie di irregolarità contabili, così compendiate: i) omesso riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015; ii) errata contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità; iii) errata contabilizzazione dell’anticipazione di tesoreria; iv) la cancellazione di residui passivi di parte capitale in misura superiore ai correlati residui attivi e conseguenti vincoli; v) inefficienza del contrasto all’evasione tributaria; vi) mancata nomina del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 139 del d.lgs. n. 174/2016; d’altro lato, la Corte dei Conti ha chiesto al Comune di “<i>adottare le misure idonee a rimuovere le irregolarità e all’organo di revisione di verificare il corretto adempimento delle stesse, inviando le risultanze del 2021 entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto</i> […]”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il revisore unico dell’epoca ha redatto la relazione al rendiconto 2021, in cui: i) ha escluso la presenza di gravi irregolarità contabili o di gravi anomalie gestionali; ii) non ha suggerito misure correttive; iii) ha rilevato che, stando ai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, l’ente locale non era da considerarsi strutturalmente deficitario o in una situazione di dissesto, pur evidenziando che non si era provveduto al recupero delle quote di disavanzo e non era stato attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale; iv) aveva sottolineato che l’eccessività del disavanzo è derivata dalla iscrizione nel fondo anticipazioni di liquidità delle poste non iscritte in passato, oltre che dal riaccertamento ordinario dei residui nonché da una limitata azione di riscossione delle entrate; v) ha rilasciato parere favorevole all’approvazione del rendiconto, dando così atto che l’ente aveva attuato le prescrizioni di cui alla deliberazione n. 41/2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il medesimo revisore ha poi espresso il parere sul bilancio di previsione 2023-2025, nel quale ha, fra l’altro, affermato che il disavanzo d’amministrazione 2021 sarebbe stato ripianato con le modalità di cui all’art. 188 del d. lgs n. 267/2000;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che dello stesso tenore risultava il parere espresso dal revisore unico sulla deliberazione del Commissario Prefettizio (subentrato nel frattempo nel governo dell’amministrazione civica) approvativa dello schema di rendiconto per l’esercizio 2022, pur risultando che: i) nella tabella dei parametri di deficitarietà di cui al d. m. 20 dicembre 2018 quattro parametri sui complessivi otto erano fuori dai limiti prescritti; ii) si è registrato un disavanzo di amministrazione di euro 999.516,89, che il Consiglio Comunale, con delibera n. 21/2023 ha deciso di non applicare immediatamente, non adottando i provvedimenti e le misure di cui all’art. 188 del TUEL;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che con deliberazione n. 22/2023, il Consiglio Comunale di Bassiano ha disposto il ripiano di quota del disavanzo risultante dal rendiconto 2022, senza dar corso alla immediata applicazione del disavanzo dell’importo di euro 999.516,89;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che, con la deliberazione n. 23/2022, lo stesso organo consiliare ha avviato la procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell’art. 243-<i>bis</i> del TUEL;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che alcuni di essi (i sigg.ri Domenico Guidi, Piero Avvisati e Costantino Cacciotti) sono insorti avverso le delibere consiliari nn. 21, 22 e 23/2023 con ricorso straordinario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che le operazioni di revisione straordinaria dei residui, conseguenti all’avvio della procedura di riequilibrio e formalizzate nelle deliberazioni del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario hanno portato a far emergere un ulteriore disavanzo per l’importo di euro 2.829.584,32, dato dal saldo tra i residui attivi e quelli passivi da cancellare, disavanzo recepito nella deliberazione della Giunta Comunale di Bassiano n. 149/2023;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che, alla luce di ciò, il responsabile del Servizio Finanziario, con relazione del 6 novembre 2023 sullo stato economico-finanziario dell’ente locale, ha sottolineato l’insussistenza dei presupposti per l’adozione di un piano di riequilibrio e l’aggravamento della condizione di squilibrio strutturale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che, conseguentemente, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 150/2023 ha preso atto delle risultanze della predetta relazione e ha deciso di proporre al Consiglio Comunale la dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale ai sensi dell’art 246 del TUEL, dichiarazione adottata con delibera consiliare adottata, vista la relazione dell’organo di revisione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di essere insorti avverso tale determinazione e gli atti presupposti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) illegittimità degli atti impugnati, conseguente all’illegittimità della delibera consiliare di approvazione del consuntivo 2022 e della deliberazione della procedura di riequilibrio, atti questi gravati con ricorso straordinario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) eccesso di potere per contraddittorietà grave e perplessità dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria ed errore nei fatti presupposti: in tesi l’azione dei servizi tecnici dell’ente locale e del revisore, in relazione all’accertamento dell’insussistenza dei residui attivi appostati in bilancio, sarebbe stata contraddittoria in relazione alla diversa entità accertata rispettivamente in precedenza e in occasione dell’adozione degli atti che hanno condotto alla delibera impugnata (in tale sede l’entità del disavanzo è vistosamente cresciuta rispetto agli accertamenti compiuti pochi mesi prima); le operazioni di accertamento delle criticità sulla gestione dei residui attivi e passivi (costituenti la maggior parte delle somme componenti il deficit accertato) sono state oggetto di rilievi in relazione all’esattezza, con una perizia di parte in atti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) omessa ponderazione degli interessi: l’Amministrazione non avrebbe considerato la non eccessiva gravità della situazione del Comune e la sua reversibilità con azioni avvedute e prudenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4 &#8211; Il Comune si è costituito in resistenza al ricorso e, con memoria, ha illustrato l’<i>iter</i> seguito per la dichiarazione del dissesto finanziario, senza però prendere puntuale posizione sui profili tecnici della seconda e la terza censura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5 &#8211; In vista dell’udienza, i ricorrenti hanno ribadito le loro tesi e hanno informato di aver rinunciato al ricorso straordinario, dando atto di voler abbandonare il primo motivo di censura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6 &#8211; All’udienza del 5 novembre 2024, il Collegio, con ordinanza n. 730/2025, ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio (di seguito “CTU”) per accertare la correttezza, sotto il profilo tecnico, dell’operato del Comune che, in sede di riaccertamento dei residui attivi, ha eliminato partite per circa euro 2.348.000 nonché per quantificare “<i>i singoli residui attivi indebitamente elisi dal bilancio comunale </i>e “<i>distintamente il totale delle elisioni impropriamente effettuate nonché il totale delle elisioni coerenti…” </i>con la normativa nonché con i criteri e le metodologie da essa richiamati. E’ stata poi richiesta al Comune una documentata relazione sulla questione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7 – Sono seguite corpose memorie in cui il Comune ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8 – E’ seguito il deposito in giudizio, l’8 maggio 2025, della relazione peritale, da cui è, fra l’altro, emerso che, a fronte di uno sbilancio da cancellazione di partite attive di euro 2.829.584,32, le elisioni illegittimamente compiute dal Comune, sulla base della normativa in materia, ammontavano a circa euro 2.300.000 (cfr. pagg. 40 e 41 della relazione), incidenti per circa l’83% dell’intero sbilancio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9 &#8211; Successivamente al deposito di tale relazione, il Comune con memoria ha: i) reiterato le conclusioni già rassegnate; ii) dedotto la nullità della relazione, in quanto il CTU avrebbe decampato dall’incarico conferito (in tesi, sarebbero state sottoposte a verifica peritale tutte le elisioni e non soltanto quelle concernenti le partite di credito fra il Comune e la Regione Lazio) e avrebbe violato il contraddittorio (in tesi, la bozza di CTU <i>post</i> osservazioni delle parti non sarebbe stata nuovamente sottoposta a queste ultime); iii) contestato la correttezza delle conclusioni della CTU in relazione a partite per oltre un milione di euro: in tesi, le stesse sono state correttamente elise, perché duplicate rispetto agli importi relativi ad altri anni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10 &#8211; Con memoria i ricorrenti hanno controdedotto ai rilievi dedotti dal Comune e hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11 – All’udienza pubblica del 15 luglio 2025, la Sezione, con ordinanza n. 632/2025, ha ritenuto essenziale, ai fini del decidere, che il CTU prendesse puntuale e argomentata posizione sui rilievi formulati dal Comune sulla correttezza delle conclusioni della relazione peritale depositata, eventualmente rivedendole e aggiornandole di conseguenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11 – Con relazione integrativa depositata in giudizio il 27 dicembre 2025, il CTU, alla luce dell’esame ragionato delle deduzioni e degli elementi forniti dal Comune nonché delle controdeduzioni dei ricorrenti, ha riquantificato le elisioni improprie di partite attive dagli originari euro 2.300.000 circa ad euro 1.043.000 circa (cfr. pagg. 48 e 49 della CTU integrata). Contestualmente, il CTU ha anche dimesso in atti anche la richiesta di compenso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12 – E’ seguita memoria con cui il Comune ha riproposto l’eccezione di nullità della perizia perché il CTU sarebbe andato al di là del mandato conferitogli e ha insistito per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13 &#8211; I ricorrenti, per parte loro, oltre a contestare metodo e conclusioni della relazione integrata (è stato anche richiesto il deferimento della questione oggetto della perizia ad un collegio tecnico), hanno: i) evidenziato che comunque da essa emerge che il 18% delle elisioni dei residui attivi è stata erronea e che il 40% dello sbilancio deriverebbe da partite erroneamente eliminate; ii) preso posizione sulle eccezioni formulate dalla difesa comunale; iii) insistito per l’accoglimento del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14 – All’udienza pubblica del 26 marzo 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15 – In via preliminare, va disattesa la richiesta della difesa comunale di interruzione del processo in conseguenza del decesso di uno dei ricorrenti (il sig. Dino Palombo).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto è dirimente osservare che l’evento interruttivo non è stato fatto constare né tanto meno dichiarato dal difensore dei ricorrenti, cioè dal difensore della persona colpita dall’evento interruttivo, bensì dal difensore della controparte processuale, ossia dal difensore del Comune di Bassiano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale stregua, il Collegio non può che riportarsi al condivisibile orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui, in aderenza alla disciplina dettata dall’art. 300 del cod.proc.civ., richiamata dall’art. 79, comma 2 del cod.proc.amm.,<i> </i>la morte di una parte non determina l’interruzione del giudizio ove l’evento non sia stato dichiarato in udienza dal suo difensore, oppure notificato alle altre parti in causa.<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, si è ritenuto che<i> “mentre l’art. 79, comma 2, C.P.A. stabilisce che “L’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile”, l’art. 300 c.p.c.. così richiamato, dal canto suo, recita: “Se alcuno degli eventi previsti nell&#8217;articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto …”. Della riassunzione del processo interrotto si occupa invece specificamente l’art. 80 C.P.A., che, nel suo ultimo comma, dispone che il processo debba essere riassunto “…a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giornidalla conoscenza legale dell’evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione….Dal quadro esposto si desume, quindi, che nell&#8217;attuale sistema del processo civile ed amministrativo l’interruzione del processo per morte o perdita di capacità processuale della parte costituita non è frutto di un automatismo, ma consegue esclusivamente ad un’apposita dichiarazione fatta dal procuratore della parte stessa (cfr. Corte Cost., 10 aprile 2002, n. 102). Un eventuale evento interruttivo, cioè, per poter assurgere a rilevanza nel processo deve necessariamente essere rilevato nei modi di cui agli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui disciplina è richiamata dall&#8217;art. 79, comma 2, C.P.A., ossia mediante dichiarazione o notificazione  dell&#8217;evento ad opera del procuratore costituito per la parte colpita dall&#8217;evento interruttivo (v. C.d.S., VI, 27 ottobre 2011, n. 5788), forme di comunicazione dell’evento che non ammettono equipollenti: laddove in mancanza di tale dichiarazione o notificazione da parte del difensore della parte colpita il processo prosegue (C.d.S., V, 12 luglio 1996, n. 857; 29 maggio 2000, n. 3090; VI, 10 aprile 2003, n. 1906). Più ampiamente, la dinamica del meccanismo interruttivo è stata nitidamente illustrata dalla giurisprudenza civile nei seguenti termini. “ … l&#8217;incidenza dell&#8217;evento morte di una parte costituita con procuratore, verificatosi durante il giudizio di primo grado o d&#8217;impugnazione è regolata dall&#8217;art. 300 cod. proc. civ. e, pertanto, essendo indispensabile e insostituibile ai fini di tale incidenza la comunicazione formale dell&#8217;evento da eseguirsi dal procuratore della parte deceduta e non avendo rilevanza la conoscenza che dell&#8217;evento stesso le altre parti abbiano avuto eventualmente &#8220;aliunde&#8221;, l&#8217;effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa, costituita dal verificarsi dell&#8217;evento o dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fatta dal procuratore alle altre parti. Dichiarazione o notificazione che soltanto il procuratore della parte defunta può discrezionalmente non fare o fare nel momento da lui giudicato più opportuno per provocare l&#8217;interruzione del processo, la quale non si verifica in modo automatico come conseguenza diretta ed esclusiva della morte della parte a cui, quindi, deve essere notificato l&#8217;atto d&#8217;impugnazione, perché considerata ancora in vita nel caso in cui della propria morte il suo procuratore abbia omesso la dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti” (Cass.civ., II, 5 giugno 1990, n. 5391)” </i>(cfr. Cons. St., V, n. 1954/2014 e precedenti ivi citati).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nello stesso senso si è condivisibilmente osservato che la <i>ratio</i> sottesa alle disposizioni processuali, nella parte in cui subordinano l’interruzione del processo <i>ex</i> art. 300 del cod.proc.civ. ad apposita dichiarazione del difensore della parte costituita, risponde all’esigenza di tutelare l’effettività del diritto di difesa della parte colpita dall’evento interruttivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In siffatte ipotesi, l’ordinamento processuale assicura al difensore costituito, professionista qualificato in grado di meglio apprezzare le iniziative processuali da svolgere a tutela del proprio assistito, il potere di scelta tra la prosecuzione del processo e la sua interruzione, dipendendo l’effetto interruttivo da una sua dichiarazione espressa da rendere in giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale iniziativa, riservata al difensore costituito, peraltro, è regolata dall’ordinamento processuale civile (art. 300 c.p.c.), cui rinvia l’art. 79, comma 2, c.p.a., anche nelle forme di comunicazione all’uopo da osservare, potendo il difensore rendere la dichiarazione verbalmente in udienza ovvero per iscritto con atto da notificarsi alle altre parti processuali (cfr. in tal senso Cons. St., VI, ord. n. 704/2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale stregua, atteso che nel caso di decesso di uno dei ricorrenti in presenza del difensore costituito, costituisce prerogativa esclusiva di quest’ultimo procedere con la dichiarazione di morte ovvero proseguire nella difesa, in assenza della dichiarazione del difensore stesso, l’istanza di interruzione formulata dalla controparte processuale non può trovare accoglimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16 – Sempre in via preliminare, il Collegio deve disattendere l’eccezione formulata dalla difesa comunale, volta a sollevare il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, sul presupposto che nel presente giudizio si farebbe questione esclusivamente della corretta osservanza, da parte del Comune, della normativa contabile, con conseguente configurabilità della giurisdizione del Giudice contabile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In proposito, il Collegio osserva subito che l’oggetto del gravame è costituito dalla delibera con cui il Comune di Bassiano ha dichiarato il dissesto finanziario dell’ente, delibera adottata in via spontanea e al di fuori dell’<i>iter</i> procedimentale proprio del potere di controllo demandato alla Corte dei Conti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale stregua, il Collegio stesso non può che richiamarsi al condivisibile orientamento giurisprudenziale &#8211; da ultimo ribadito in una vicenda analoga a quella di cui è causa dal T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, n. 325/2022 &#8211; secondo cui resta devoluta alla giurisdizione contabile soltanto la cognizione delle delibere in materia di dissesto e di riequilibrio che sono assunte nell’ambito procedimentale di competenza della Corte dei Conti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E ciò sulla base dell’interpretazione logico letterale dell’art. 11 comma 6 lett. e) del d.lgs 174/2016, a mente del quale, la cognizione dei ricorsi avverso le pronunce delle Sezioni regionali di controllo in esito alle verifiche sulla gestione finanziaria dell’ente, come anche contro i piani di riequilibrio finanziario pluriennale, è devoluta alla giurisdizione esclusiva in materia di contabilità pubblica <i>ex</i> artt. 100 e 103 Cost. delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in speciale composizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sennonché, nella fattispecie all’esame è dirimente osservare che la delibera dichiarativa del dissesto del Comune di Bassiano, oggetto dello scrutinio di legittimità in sede giurisdizionale, si pone al di fuori dell’<i>iter</i> procedimentale di competenza della Corte dei Conti, poiché costituisce l’esito provvedimentale di poteri amministrativi propri dell’ente locale, e discende dall’autonoma valutazione &#8211; pur vincolata nei requisiti materiali &#8211; da questo espressa, e dalla conseguente determinazione assunta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale circostanza pone la relativa impugnazione al di fuori del perimetro di cui alla lett. e) relativa alle impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo, nonché delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) che riguardano i giudizi in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e di ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, nonché quelli aventi a oggetto i rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali (lett. d).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, preme sottolineare che il Collegio non ignora il differente avviso espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella pronuncia n. 32/2020 che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">i) in ordine al rapporto tra giurisdizione contabile e amministrativa, ha affermato che la Corte dei Conti è in senso più ampio il giudice naturale delle controversie nelle “materie” di contabilità pubblica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ii) in base al combinato disposto degli artt. 100 comma 2 e 103 comma 2 Cost., nonché ai sensi dell’art. 11 comma 6 del codice di giustizia contabile, tale giurisdizione è piena ed esclusiva in ragione del ruolo della Corte dei Conti prefigurato dall’ordinamento, anche a seguito delle leggi costituzionali n.n. 3/2001 e 1/2012, quale giudice naturale precostituito per legge nella “materia della contabilità pubblica”, come riconosciuto dalla Corte Cost. sin dalle pronunce n. n. 29/1995 e 60/2013.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La riserva di cognizione alla Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, secondo le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, vale sia nei confronti della pubblica amministrazione sia rispetto alle altre giurisdizioni, che non possono alterare il riparto previsto dalla Costituzione, anche al fine di dare piena attuazione al diritto comunitario, che assegna alla Corte dei Conti il compito di verificare la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni (cfr art. 30 legge n. 161/2014; direttiva 2011/85/UE sui quadri di bilancio; regolamento UE del 21 maggio 2013).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò posto, il Collegio non può concordare con tale argomentata ricostruzione, in quanto in senso contrario rispetto alla devoluzione alla giurisdizione contabile della contabilità pubblica per blocco di materie depone un’espressa <i>voluntas legis</i> di segno negativo ben evidenziata dal Consiglio di Stato, secondo cui lo stesso Codice della giustizia contabile nell’individuare i singoli atti e provvedimenti oggetto di devoluzione al giudice contabile non vi ha ricompreso il provvedimento dichiarativo del dissesto adottato autonomamente dall’ente locale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo il Giudice d’Appello, “<i>Di ciò offre del resto (ulteriore) conferma lo stesso art. 11, comma 6, Cod. giust. cont., il quale prevede alla lett. f) che le Sezioni Riunite, al di fuori delle ipotesi espressamente indicate dalle lett. a)-e), si pronunciano “nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica” nelle “materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge”: se e nella misura in cui vi sia una specifica attribuzione dalla legge una siffatta giurisdizione può essere dunque ravvisata</i>” (cfr. Cons. St., V, 8108/2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione maturata prima dell’entrata in vigore del Codice della giustizia contabile ha chiaramente affermato che la giurisdizione esclusiva delle Sezioni Riunite della Corte dei conti sulle deliberazioni con cui la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti abbia accertato che ricorrono le condizioni previste per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario si ricollega al manifesto intento del Legislatore di collegare strettamente, in questa materia, la funzione di controllo della Corte dei conti a quella giurisdizionale ad essa attribuita dal citato art. 103 Cost.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha quindi affermato giurisdizione contabile pur sempre nel quadro dello stretto collegamento fra le funzioni di controllo e quelle giurisdizionali della Corte dei conti, e dunque in relazione all’impugnazione delle delibere adottate dalle Sezioni regionali di controllo nei diversi ambiti di loro competenza, ivi inclusa la parificazione dei rendiconti regionali (cfr. Cass., SS.UU., nn. 22645/2016, 16631/2014, che ha valorizzato la non riconducibilità della fattispecie concreta esaminata alla specifica “<i>previsione di giurisdizione esclusiva</i>” presa a riferimento, 12496/2017, in cui è stata affermata sì la giurisdizione “<i>piena ed esclusiva</i>” della Corte dei conti riconoscendole un sindacato “<i>esteso a tutti i vizi dell’atto</i>”, ma nel quadro pur sempre d’una espressa attribuzione di legge, in specie <i>ex</i> art. 1, comma 169, l. n. 228/2012).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stessa giurisprudenza ha riconosciuto peraltro la giurisdizione del Giudice amministrativo quanto all’impugnazione del successivo provvedimento prefettizio di cui all’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 149/2011, proprio in quanto esso sotto nessun profilo potrebbe essere fatto rientrare nella sfera giurisdizionale della Corte dei conti (Cass., SS.UU., nn. 5805/2014, 16631/2014 citata, CGARS, S.G., n. 702/2015).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale contesto, la radice della giurisdizione contabile è chiaramente ricondotta alla rilevata osmosi in tale ambito fra la funzione di controllo e quella giurisdizionale della Corte dei conti, così da giustificare &#8211; nell’alveo dell’art. 103, comma 2, Cost. &#8211; una giurisdizione esclusiva delle Sezioni Riunite “<i>riferita ad oggetti ben definiti</i>” (cfr. ancora Cass., SS.UU., n. 16631/2014) e non in blocco alla materia della contabilità pubblica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nessuna pertinenza rispetto non solo alle previsioni testuali di cui all’art. 11, comma 6, Cod. giust. cont., ma anche alle ragioni che giustificano tale criterio di devoluzione delle controversie si rinviene in relazione alla dichiarazione di dissesto autonomamente pronunciata dall’ente locale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il fenomeno di “<i>stretto collegamento</i>” con la funzione di controllo della Corte dei conti non trova infatti qui emersione, poiché viene in rilievo un mero provvedimento amministrativo spontaneamente adottato dall’ente, all’esito d’un procedimento suo proprio, caratterizzato per il fondarsi su presupposti di legge vincolati e produrre effetti diretti sulla stessa condizione e situazione gestoria dell’ente, nella prospettiva dell’autotutela rispetto alla precedente gestione amministrativo-contabile (Cons. Stato, V, n. 143/2012).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né va trascurato, infine, che la corretta osservanza della disciplina contabile assume nel giudizio amministrativo rilievo non già <i>ex se</i> in via immediata e diretta bensì in modo indiretto, quale strumento per saggiare la legittimità della deliberazione in relazione ai suoi presupposti di legittimità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eccezione di difetto di giurisdizione va quindi disattesa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17 – Ancora in via preliminare, il Collegio, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa comunale, deve rilevare la tardività della produzione documentale versata in atti dai ricorrenti solo il 23 marzo 2026, appena tre giorni prima dell’odierna udienza, e quindi oltre il termine previsto dall’art. 73, comma 1 del cod. proc. amm., senza comprovare adeguatamente nella specie la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 54 comma 1 dello stesso codice per l’autorizzazione del deposito tardivo (cfr. in tal senso <i>ex multis</i>, Cons. St., VII, n. 3236/2024; id., II, n. 7665/2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto i documenti tardivamente prodotti non possono essere presi in considerazione dal Tribunale, con conseguente impossibilità di esaminarne il contenuto e di annettervi rilevanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18 &#8211; Venendo all’esame del ricorso, il Collegio deve subito rilevare che i ricorrenti, nella memoria depositata in giudizio il 4 ottobre 2024 e non notificata, hanno affermato che il primo motivo di ricorso, teso a far valere l’illegittimità derivata degli atti impugnati in conseguenza dell’illegittimità delle delibere nn. 21, 22 e 23/2023 già censurate con ricorso straordinario, deve intendersi abbandonato in conseguenza della pregressa rinuncia a quest’ultimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio, rilevato che la dichiarazione di rinuncia dei ricorrenti appare irrituale, in quanto priva dei requisiti di cui all’art. 84 del cod.proc.amm., ritiene comunque di inferirne il loro sopravvenuto difetto di interesse all’esame del primo motivo <i>ex</i> art. 84 comma 4 del cod.proc.amm..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19 – Venendo al merito, il ricorso va respinto, in quanto è infondato nei due mezzi. E tanto vale ad esimere il Collegio dall’esame delle questioni di inammissibilità e di irricevibilità sia del ricorso che dei motivi secondo e terzo sollevate da parte resistente, pur non prive di elementi di serietà e plausibilità, in osservanza del criterio della “<i>ragione più liquida</i>”, corollario del principio di economia processuale che governa il processo amministrativo e che a sua volta è espressione del canone costituzionale del giusto processo (cfr., <i>ex multis</i>, Cons. St. sent. Ad. Plen., n. 5/2015; id., VI, n. 2085/2025; id. V, n. 1513/2025; id., III, n. 1291/2025; id., VII, n. 848/2025, nonché da ultimo Cass. Civ. SS. UU. ord. n. 24172/2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass. Civ., VI, n. 5724/2015 e Cons St., V, n. 1513/2025 cit.), infatti, la ragione più liquida “<i>non segue l’ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire “economico” del risparmio di energie processuali, cioè dell’uso della </i>ratio decidendi <i>già pronta e di per sé sufficiente</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20 – Introduttivamente mette conto chiarire che è ben vero che il Comune non ha depositato la relazione sui motivi secondo e terzo richiesta con l’ordinanza di questa Sezione n. 730/2024. E’ tuttavia altrettanto innegabile che il Comune: i) ha scelto di difendersi in giudizio sulle predette censure articolando deduzioni e producendo documentazione volta a confutarle; ii) ha interloquito negli stessi modi con il CTU.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, nessun argomento di prova può trarsi ai sensi dell’art. 64, comma 4 dal mancato deposito della predetta relazione, in quanto, da un lato, i contenuti e i ragguagli richiesti sono stati in altro modo forniti nel corso del presente giudizio e, dall’altro, l’atteggiamento tenuto dell’ente in tale sede non può assumere alcuna valenza confessoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21 – Ciò posto, privi di pregio risultano i motivi secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente vista la comunanza del filo logico che li lega.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; col secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto, quale profilo di eccesso di potere, difetto di istruttoria ed errore nei fatti presupposti, alcune criticità e contraddittorietà nelle operazioni di revisione dei residui attivi compiute dal competente Servizio del Comune e poste a base della deliberazione avversata; in particolare, i ricorrenti hanno lamentato, col conforto di un’articolata perizia di parte depositata in giudizio, l’erroneità nello stralcio di una cospicua quantità di residui attivi che, in tesi, avrebbero dovuto essere mantenuti in quanto dotati di idoneo e legittimo titolo, a differenza di quanto ritenuto dal Servizio Finanziario comunale; ne sarebbe derivato uno sbilancio eccessivo ed esagerato di euro 2.829.584,32;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; col terzo motivo i ricorrenti hanno lamentato che l’Amministrazione non avrebbe considerato la non eccessiva gravità della situazione del Comune e la sua reversibilità con azioni avvedute e prudenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22 – Decisive a tal fine risultano le risultanze della relazione integrativa del CTU, disposta proprio per vagliare sotto l’aspetto della normativa tecnico-contabile la correttezza e l’attendibilità delle attività di revisione dei residui attivi e passivi posta a base della deliberazione dello stato di dissesto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.1 &#8211; Sul punto, vanno innanzitutto disattesi i rilievi dedotti da entrambe le parti, secondo cui il CTU avrebbe travalicato i limiti del mandato conferito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò è a dirsi per il profilo addotto dalla difesa comunale, secondo cui, in pretesa coerenza sia con il ricorso proposto sia con l’ordinanza di questa Sezione n. 730/2024, la consulenza tecnica avrebbe dovuto attenersi alla verifica dei soli residui attivi elisi relativi ai rapporti fra l’ente locale e la Regione Lazio, e non anche la verifica di tutte le altre tipologie di residui attivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dirimente, al fine di perimetrare con esattezza l’ambito del mandato deferito al consulente, risulta la lettura congiunta delle premesse (cfr. terzo “Considerato” e quarto “Ritenuto”) e dei quesiti formulati (cfr. in particolare parte finale del quesito 4) dell’ordinanza di questo Tribunale n. 730/2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale lettura induce a ritenere che l’oggetto della CTU ha investito la verifica dell’attendibilità dell’eliminazione di tutti i residui attivi dal bilancio comunale (e non solo quelli relativi ai rapporti fra l’ente locale e la Regione), essendo state le operazioni di riaccertamento dei residui attivi nella loro integralità oggetto delle censure condensate nel secondo mezzo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le stesse conclusioni di infondatezza valgono per il profilo dedotto dai ricorrenti, secondo cui, nel corso delle operazioni che hanno condotto alla redazione della relazione peritale integrativa, il CTU avrebbe indebitamente consentito al Comune di produrre nuova documentazione e di formulare nuove contestazioni, arrivando a stravolgere l’impianto della prima relazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale lettura risulta smentita dalla lettura complessiva dell’ordinanza di questa Sezione n. 782/2024, in cui le contestazioni svolte in sede giurisdizionale dal Comune su alcune parti della perizia è stata l’occasione per impartire al CTU l’indicazione di vagliarle, rivedendo e aggiornando di conseguenza le conclusioni già rassegnate; e ciò con l’obiettivo di garantire la massima accuratezza del vaglio di attendibilità delle operazioni di eliminazione dei residui attivi svolta dall’ente locale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tal ottica, è evidente che il perseguimento ottimale ed efficace di tale scopo non poteva che implicare il potere del CTU di acquisire d’ufficio (senza bisogno di alcun provvedimento autorizzatorio da parte del Tribunale) dal Comune (e la correlativa possibilità per quest’ultimo di produrre) tutta la documentazione (anche in precedenza non prodotta), volta a comprovare la correttezza dell’<i>iter</i> logico compiuto per l’eliminazione dei residui attivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.2 – Inoltre, mette conto osservare, sempre in via introduttiva, che l’esame della copiosa documentazione in atti relativa all’attività peritale espletata mette in luce il rispetto, da parte del CTU, del principio del contraddittorio, secondo i meccanismi e le tempistiche scanditi dal Tribunale: egli, infatti, dopo aver puntualizzato i criteri e le regole informatrici della sua azione di riscontro, ha proceduto all’accertamento della correttezza dell’eliminazione di tutti i residui attivi contestati in modo analitico, esaminando nel contraddittorio fra le parti, partita contabile per partita contabile e pervenendo alle relative conclusioni corredate da congrue motivazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, a fronte di tale <i>modus procedendi</i>, capillare ma allo stesso tempo trasparente e logico, non colgono nel segno i rilievi di violazione del contraddittorio dedotti dai ricorrenti, siccome fondati: i) ora, sulla riproposizione di elementi e argomenti che il CTU aveva già ritenuto irrilevanti, motivando la determinazione di volta adottata in merito alla valutazione dell’eliminazione del singolo residuo attivo con un <i>iter</i> logico incompatibile con gli stessi (né può predicarsi un obbligo per il CTU di diffondersi nell’espressa confutazione di ogni singolo rilievo sollevato dalle parti); ii) ora sull’articolazione di nuove deduzioni, a suo tempo non introdotte nel contradditorio col CTU né spese a fondamento delle proprie doglianze in sede ricorsuale ma utilizzate tardivamente al solo fine per sindacare l’attività del Consulente, e comunque inidonee &#8211; siccome basate su petizioni di principio, su premesse opinabili o su elementi puramente nominalistici – a scalfire l’attendibilità delle conclusioni raggiunte nella relazione integrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce di ciò, stante la non conducenza di tali deduzioni, la richiesta, da parte dei ricorrenti, di nomina di un Collegio tecnico non può essere accolta, siccome ultronea e irrilevante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.3 – Inoltre, va evidenziato che, in coerenza con l’ambito del mandato conferito dal Collegio al CTU, l’oggetto dell’accertamento ha coinciso con la verifica dell’attendibilità delle valutazioni tecnico-contabili compiute dal Comune in sede di stralcio dei residui attivi, al fine di apprezzare la corretta enucleazione, da parte del medesimo ente locale, di uno dei presupposti della deliberazione di dissesto impugnata, ossia lo sbilancio che è derivato dalla predetta operazione in relazione alle censure condensate nel secondo motivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Se così è, se cioè l’attività del CTU ha avuto ad oggetto la ricostruzione dell’operato del Comune in sede di riaccertamento dei residui attivi al tempo della deliberazione, non possono avere rilievo alcuno documenti ed eventi involgenti le poste in discorso successivi a tale data, al fine della valutazione della legittimità dell’atto impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale scrutinio, infatti, deve essere condotto, in base al principio <i>tempus regit actum</i>, in base alla situazione di fatto e di diritto vigente al momento della adozione dell’atto medesimo e dallo stesso non possono che esulare i surrichiamati elementi sopravvenuti, non suscettibili di riverberarsi su uno dei presupposti di legittimità della delibera avversata. (cfr. <i>ex multis</i>, Cons. St., VI, n. 7363/2020, id., IV, n. 3013/2016 e in senso analogo T.A.R. Sicilia, Catania, III, n.3155/2016).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali considerazioni giustificano la valutazione di irrilevanza, ai fini di causa, dei surrichiamati elementi allegati e prodotti in giudizio dai ricorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.4 &#8211; Ciò premesso sulla ritualità e sull’ambito della CTU espletata nella specie, il Collegio ritiene di soffermarsi sui seguenti profili emersi dalla relazione integrativa, che ha sostituito <i>in toto</i> quella già depositata in giudizio l’8 maggio 2025:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a fronte di circa 5 milioni di euro di residui attivi stralciati dal Comune di Bassiano, gli stralci ritenuti dal CTU, con motivazioni immuni da censure (salvo quanto di seguito precisato), illegittimi ammontano a poco più di 1 milione di euro: questi ultimi ammontano cioè a meno di 1/5 dei residui attivi eliminati; tale incidenza è destinata a ridimensionarsi ulteriormente (circa 400.000 euro di stralci illegittimi, con un incidenza inferiore al 10% sugli stralci effettuati), tenuto conto che – in accoglimento del puntuale rilievo della difesa comunale &#8211; al novero delle partite illegittimamente stralciate va sottratta quella di euro 648.000,00 (cfr. pag. 33 e 48 della relazione integrativa); ciò in quanto: i) è incontestato che detta partita non concerne un residuo attivo <i>ab origine</i> riportato nel bilancio comunale e successivamente stralciato ma una somma indicata <i>ex novo</i> dai ricorrenti e non contenuta nel bilancio comunale; ii) a termini del quesito 4) articolato nell’ordinanza di questo Tribunale n. 730/2024, l’ambito dell’accertamento peritale si estendeva – come già anticipato – ai soli residui riportati nel bilancio comunale ed elisi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le partite erroneamente stralciate, secondo la relazione integrativa peritale (poco più di 1 milione di euro) ammontano a meno della metà dello sbilancio indicato negli atti impugnati (in misura pari a euro 2.829.584,32) nonché a meno del 15%, sottraendo da esse quella di euro 648.000 (cfr. pag. 33 e 48 della relazione integrativa), come il Collegio ritiene doveroso: ne deriva che, nonostante la cancellazione dei residui attivi erroneamente stralciati, il disavanzo comunale sussistente al momento dell’adozione dell’atto impugnato, pur non ammontando a euro 2.829.584,32, era ugualmente di importo assai rilevante per un Comune delle dimensioni di Bassiano, risultando di circa euro 1.800.000 nel primo caso (cioè seguendo l’impostazione della relazione integrativa) e addirittura circa euro 2.400.000 nel secondo caso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.5 – Le risultanze oggettive testé illustrate mettono in luce che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’attività comunale di riaccertamento dei residui attivi – contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti e malgrado le circostanze dedotte nel secondo motivo – si è complessivamente svolta in modo attendibile e conforme alle regole e alle metodologie vigenti in materia, come puntualmente individuate nella prima parte della relazione integrativa, essendo risultato un margine di errore trascurabile, che ha coinvolto un numero limitato di partite creditorie; tale conclusione non è scalfita dal rilievo, dedotto dai ricorrenti, per cui molta documentazione comprovante la legittimità degli stralci è stata fornita dal Comune soltanto in sede di operazione peritale e ha richiesto una complessa attività di reperimento, in quanto: i) tale profilo attiene semmai all’organizzazione interna dell’ente locale ma non vale anche ad inficiare la regolarità dell’attività di riaccertamento a suo tempo compiuta, di cui la CTU ha confermato, nella grande maggioranza dei casi, la correttezza; ii) il Comune non era tenuto a motivare diffusamente sui risultati dell’attività di riaccertamento compiuta, in quanto in relazione a tale attività, secondo il Giudice Contabile, è necessario motivare non tanto la cancellazione di un residuo attivo, bensì il suo mantenimento a bilancio (cfr. <i>ex multis</i>, C. Conti, S.R. Veneto, del. n. 20/2025/PRSE; id., S. R. Piemonte, del n. 80/2021/PRSP; id., S. R. Lazio, del. n. 28/2022/PRSP);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la pregnanza delle risultanze della CTU sunteggiate al paragrafo precedente va considerata non già in un’ottica particolaristica e formalistica, tutta tesa a fossilizzarsi sulle singole fattispecie di partite erroneamente stralciate, bensì in un’ottica complessiva, sostanziale e funzionale, coerente: i) con il senso degli accertamenti deferiti al CTU, a cui – come già anticipato &#8211; è stato chiesto di valutare l’attendibilità delle valutazioni tecnico-contabili compiute dal Comune in sede di stralcio dei residui attivi, al solo fine di apprezzare la corretta enucleazione, da parte del medesimo ente locale, di uno dei presupposti della deliberazione di dissesto impugnata; ii) con il senso del secondo motivo di ricorso, volto a dedurre profili di incongruità e anomalia dei Servizi comunali nella predetta fase, allo scopo di dimostrare l’insussistenza di gran parte dello sbilancio risultato all’esito del riaccertamento e posto a base della delibera impugnata; a tale stregua, le operazioni peritali già dimostrano che, pur a seguito dell’eliminazione dei residui attivi irregolarmente stralciati, è risultato persistere, come già anticipato, uno sbilancio di entità comunque ampiamente superiore al milione di euro, di entità e portata tali, tenuto conto delle dimensioni di Bassiano, da comportare un rilevante peggioramento delle condizioni del bilancio comunale (già tutt’altro che floride) e da corroborare la legittimità della deliberazione di dissesto: la situazione contabile del Comune, all’epoca dell’adozione di quest’ultima, risultava infatti tutt’altro che reversibile con azioni avvedute e prudenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.6 &#8211; Sotto tale ultimo profilo, il Collegio non può che soffermarsi sul quadro, risultante dalle relazioni tecniche poste a base degli atti impugnati, di rilevante gravità della situazione economica del Comune, in larga parte ammessa anche dai ricorrenti (cfr. pagg. 9 e 10 del gravame) e caratterizzata:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dalle pregresse rilevanti criticità finanziarie e irregolarità contabili concernenti gli equilibri di bilancio, gli accantonamenti e i vincoli nel risultato di amministrazione, il disavanzo di amministrazione, la gestione dei residui nonché della cassa e della anticipazione di tesoreria accertate dalla delibera della Corte dei Conti n. 41/2022/PRSE, che: i) avevano già aggravato il quadro economico-finanziario dell’ente locale; ii) non sono mai state efficacemente risolte dall’ente locale e definitivamente eliminate in tutti i loro effetti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dalle risultanze del rendiconto 2022, da cui è emerso che l’ente locale non è riuscito a centrare gli obiettivi che si era preposto per il recupero del disavanzo del 2021, avendolo peggiorato di euro 250.711,07 (cfr. pag. 6 della relazione del responsabile del Servizio Finanziario del 6 novembre 2023);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dalle risultanze della tabella dei parametri di deficitarietà di cui al d. m. MEF del 28 dicembre 2018, allegata al rendiconto, che ha presentato ben quattro parametri degli otto ivi indicati, non in linea con i limiti indicati dal Ministero; ciò significa che per l’anno 2022 il Comune era da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 242 del TUEL e soggetto ai controlli di cui all’art. 243 dello stesso testo unico (cfr. relazione dell’organo contabile del 13 novembre 2023 e pagg. 6 e 7 della relazione del responsabile del Servizio Finanziario del 6 novembre 2023);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; da un disavanzo di amministrazione da ripianare pari a euro 999.516,89;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-della conferma dello stato del contenzioso che per intervenuta soccombenza ha portato esposizioni a carico dell’Ente a euro 345.141,10 (cfr. sempre relazione dell’organo contabile del 13 novembre 2023);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dalla scarsa capacità di riscossione, dal costante ricorso all&#8217;anticipazione di tesoreria, indice questo sintomatico dell’incapacità dell’ente locale di far fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie, nonché dall&#8217;utilizzo della cassa vincolata: il concomitante manifestarsi di tali fenomeni è stato tale da far emergere squilibri nella gestione di competenza, tra le risorse in entrata, che l&#8217;ente può effettivamente realizzare, e le spese che si è impegnato a sostenere (cfr. pagg. 4, 5 e 9 della relazione del responsabile del Servizio Finanziario del 6 novembre 2023); in giurisprudenza, si è condivisibilmente ritenuto che “<i>il ricorso costante all&#8217;anticipazione di tesoreria può sconfinare in una forma (anomala) d&#8217;indebitamento, trasformando l&#8217;anticipazione in una forma di debito a medio termine in difformità dall&#8217;art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all&#8217;utilizzo dell&#8217;indebitamento, con ogni conseguenza di legge. La Corte Costituzionale con sentenza n.188/2014 ha chiarito che detto istituto non può che essere utilizzato in via eccezionale per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee, non potendo al contrario diventare mezzo ordinario di gestione per il pagamento delle spese, per fronteggiare una cronica sofferenza di liquidità</i>” (cfr. in tal senso T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, n. n. 325/2022 già citato);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dal correlativo esiguo ammontare dell&#8217;anticipazione di tesoreria utilizzabile (pari a circa 130 mila euro) del tutto insufficiente per la copertura delle spese per i servizi indispensabili e il pagamento delle fatture di acquisto insolute e delle soccombenze (cfr. pag. 14 della relazione del responsabile del Servizio Finanziario del 6 novembre 2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22.7 &#8211; In tale quadro composto da tasselli di univocità e concordanza tale da delineare un quadro economico-finanziario già critico e allarmante, si è innestato l’ulteriore sbilancio derivante dal riaccertamento dei residui attivi che ha aggravato il quadro, connotandolo nel senso della non redimibilità con strumenti diversi dalla dichiarazione di dissesto (cfr. motivazione e pagg. 13 e 14 della relazione del responsabile del Servizio Finanziario del 6 novembre 2023 nonché motivazione della delibera impugnata e della proposta di delibera).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, su tale aspetto, l’attività istruttoria disposta dal Collegio ha evidenziato che, anche al netto dei residui attivi irregolarmente stralciati, quelli correttamente eliminati hanno consentito di confermare uno sbilancio di entità tale da indurre a ritenere che la valutazione, connotata da lata discrezionalità tecnica, del presupposto del notevole aggravamento della situazione economico-contabile (e quindi della sua irreversibilità), posta a base della determinazione avversata, sia stata compiuta in modo immune da palesi profili erroneità o illogicità; e ciò tenuto conto: i) dell’entità dello sbilancio, di gran lunga superiore al disavanzo già accumulato e non recuperato negli anni; ii) delle dimensioni del Comune e dei profili disfunzionali nella gestione delle entrate di competenza e delle spese, ben lumeggiate dal responsabile del Servizio Finanziario; iii) delle dimensioni del Comune e del suo bilancio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, gli elementi tecnico-contabili posti a base della delibera di dissesto comprovanti l’effettivo e notevole peggioramento dello sbilancio del Comune, già assai critica e strutturalmente deficitaria, rappresentano ad avviso del Collegio una congrua giustificazione della impercorribilità della procedura di riequilibrio <i>ex</i> art. 243-<i>quater</i> del TUEL già deliberata e l’impossibilità per l’ente locale di far fronte alla situazione con altre azioni correttive a breve-medio termine.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si consideri, in questo senso, che – come attestato dal responsabile del Servizio Finanziario &#8211; a fronte della imponente situazione di sbilancio si era registrata in via contemporanea l’assoluta inidoneità dell’anticipazione di cassa, cui il Comune aveva fatto ampio utilizzo fino a quel momento per finanziare i servizi indispensabili e onorare le proprie pendenze.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale stregua, le censure dedotte dai ricorrenti risultano basate su una ricostruzione parziale e soggettiva dei fatti nonché su presupposti opinabili e sono state tutte preordinate a suscitare un sindacato giurisdizionale sostitutivo delle prerogative tecnico-discrezionali del Comune, il quale ha agito in presenza dei presupposti di legge con valutazioni che risultano immuni da censure, in quanto assunte in modo non inattendibile né palesemente incongruo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, il Collegio non può che riportarsi al costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui “<i>la verifica della correttezza dell’operato della pubblica amministrazione, sotto il profilo tecnico, non può sfociare nella sostituzione dell&#8217;opinione del giudice a quella espressa dall&#8217;organo amministrativo ove tale opinione, pur se non condivisa sul piano soggettivo in dipendenza della fisiologica opinabilità che connota l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione di scienze non esatte, non venga considerata erronea sul piano della tecnica. Il giudizio dell’amministrazione pertanto sfugge, quindi, al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura. Nel controllo sul giudizio tecnico dell&#8217;organo amministrativo il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella della pubblica amministrazione, o a quella dell’organo di revisione contabile deputato ad operare il controllo</i>. (cfr. <i>ex multis</i>, in una controversia analoga a quella oggi all’esame, T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, n. n. 325/2022 già citato).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di qui anche il rigetto del terzo mezzo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23 &#8211; Conclusivamente, il ricorso va ritenuto in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto va respinto, in quanto risulta infondato alla luce di quanto in precedenza illustrato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le tematiche vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al T.A.R., essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell&#8217;art. 112 del cod.proc.civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: <i>ex plurimis</i>, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, n. 3260/1995; per quelle più recenti, Cass. Civ., V, n. 7663/2012; Cons. St., VI, n. 3176/2016).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti inammissibili, siccome inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24 – Nondimeno, sussistono i presupposti, in considerazione della notevole peculiarità della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per le medesime ragioni nonché in considerazione del fatto che è stato il comportamento del Comune (anche in giudizio) a giustificare la disposizione del mezzo istruttorio e, in generale, in virtù della funzione chiarificatrice dell’accertamento svolto dal CTU, le spese della disposta consulenza tecnica d’ufficio vanno poste per il 50% a carico dei ricorrenti in solido e per il 50% a carico del Comune di Bassiano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tal riguardo, la giurisprudenza ritiene che la consulenza tecnica sia “<i>un atto compiuto nell&#8217;interesse generale di giustizia e, dunque, nell&#8217;interesse comune delle parti, trattandosi di ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le spese della consulenza tecnica d&#8217;ufficio rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell&#8217;intero (Cass. 17/01/2013 n.1023; Cass. 07/09/2016 n. 17739)</i>” (Cass. Civ., I, n. 11068/2020; T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 1621/2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto alle spese della CTU, il Collegio, ha esaminato la richiesta di compenso depositata in giudizio il 27 dicembre 2025, alla luce di quanto previsto dagli artt. 67, comma 5 e 66, comma 4 del cod. proc. amm. e tenuto conto dei parametri previsti dall’art. 2 del d. m. 30 maggio 2002, nonché del valore della causa, della complessità e della modalità degli accertamenti, della complessità del lavoro svolto che ha richiesto la stesura di due relazioni, della mole della documentazione esaminata nonché dalle interlocuzioni avute con le parti e delle trasferte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale stregua, assumendo a riferimento i parametri medi di cui all’art. 2 del d. m. citato, relativi allo scaglione riferito al valore dei residui attivi esaminati (euro 5.883.569,09) e la maggiorazione prevista per la complessità dell’incarico (<i>ex</i> art. 52 del d.P.R. n. 115/2002), il compenso del CTU deve essere liquidato in complessivi euro 15.372,70. Da tale compenso deve essere detratto l’acconto già corrisposto dal Comune di Bassiano al CTU.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e per il resto lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese del giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Liquida al CTU nominato, dott. prof. Antonio Veronese, la somma complessiva di euro complessivi euro 15.372,70 (da cui deve essere dedotto l’acconto già corrispostogli dal Comune), che pone a carico, in parti uguali, dei ricorrenti (in solido) e del Comune di Bassiano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Massimiliano Scalise, Primo Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul rinvio dell&#8217;udienza nel processo amministrativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rinvio-delludienza-nel-processo-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:34:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rinvio-delludienza-nel-processo-amministrativo/">Sul rinvio dell&#8217;udienza nel processo amministrativo.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Rinvio dell&#8217;udienza &#8211; Presupposti. Ai sensi dell&#8217;art. 73 comma 1-bis c.p.a. la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo compete al giudice, che è tenuto a rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rinvio-delludienza-nel-processo-amministrativo/">Sul rinvio dell&#8217;udienza nel processo amministrativo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rinvio-delludienza-nel-processo-amministrativo/">Sul rinvio dell&#8217;udienza nel processo amministrativo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Rinvio dell&#8217;udienza &#8211; Presupposti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 73 comma 1-bis c.p.a. la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo compete al giudice, che è tenuto a rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti; in tale prospettiva le parti hanno la facoltà di illustrare e dimostrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell&#8217;udienza, cioè i motivi che consentono di qualificare la situazione come eccezionale; tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Francavilla &#8211; Est. Caldarola</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4616 del 2024, proposto da<br />
San Giovanni Cooperativa Edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Roma Capitale, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. QI/36921 del 20/02/2024 di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia, Ufficio Agibilità, notificata in pari data, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della segnalazione certificata di agibilità prot. QI/43016 del 12/03/2018 presentata dalla Cooperativa ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, con espressa riserva di motivi aggiunti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e per la condanna di Roma Capitale al risarcimento dei danni asseritamente patiti conseguenza dell’illegittima adozione del provvedimento impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. La Cooperativa ricorrente &#8211; concessionaria del diritto di superficie su aree edificabili comprese nel Piano di Zona B50 “Monte Stallonara”, acquisite al patrimonio indisponibile del Comune di Roma, per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia pubblica economico popolare -, con atto di gravame notificato a controparte in data 19/04/2024 e depositato in giudizio 24/04/2024, ha impugnato il provvedimento meglio specificato in oggetto, rassegnando le censure di seguito rubricate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. <i>ILLEGITTIMITA’ DELLA NOTA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL’ART. 19 COMMI 3 E 6 BIS DELLA LEGGE 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CARENZA DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con questo primo mezzo di gravame, la Cooperativa deduce che la nota prot. n. QI/36921 del 20 febbraio 2024, con cui Roma Capitale ha dichiarato l’“improcedibilità” della Segnalazione Certificata di Agibilità prot. QI/43016 del 12/03/2018, è illegittima perché costituisce, di fatto, un annullamento d’ufficio adottato a distanza di sei anni dalla presentazione della S.C.Ag., senza rispettare i presupposti stabiliti dall’art. 21‑<i>nonies</i> della Legge n. 241/1990. Il Comune ha impropriamente definito il provvedimento come improcedibilità, mentre la sua reale natura è quella di una rimozione di un titolo già formato, che può essere disposta solo entro un termine ragionevole e in presenza di un interesse pubblico concreto e attuale, da motivare in modo puntuale, tenendo conto dell’affidamento del privato. Nella nota impugnata, invece, non è indicato alcun interesse pubblico, attuale e concreto, che possa giustificare la rimozione del titolo né vi è traccia di un’effettiva valutazione comparativa tra interesse pubblico e privato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente rammenta che con l’entra in vigore del D. Lgs. n. 222/2016, l’agibilità non è più rilasciata dal Comune ma è attestata mediante dichiarazione asseverata del privato interessato, per cui l’immobile diventa agibile al momento del deposito della S.C.Ag; non vi è più la necessità di un provvedimento espresso dell’Amministrazione, mentre il Comune conserva solo poteri di controllo da esercitare entro termini e secondo modalità precisi, che nel caso di specie non sono stati rispettati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, la ricorrente, nel 2018, ha presentato l’intera documentazione prevista dal d.P.R. n. 380/2001 e dal D. Lgs. n. 222/2016 per la Segnalazione Certificata di Agibilità, come dimostrato dai relativi allegati (dichiarazioni di conformità impiantistiche, documentazione catastale, collaudi, permesso di costruire, dichiarazioni energetiche, certificato di imbocco in fogna ecc.), pertanto l’affermazione del Comune secondo cui vi sarebbero carenze documentali è infondata e, comunque, tardiva, in quanto eventuali richieste di integrazione avrebbero dovuto essere tempestivamente formulate nei termini di legge e non a distanza di tanto tempo, soprattutto considerando che la documentazione è comunque nella disponibilità di altri uffici comunali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne deriva che la nota impugnata risulta carente della necessaria motivazione, non esplicitando in modo adeguato le ragioni poste a fondamento dell’annullamento disposto, né l’interesse pubblico concretamente perseguito — tanto più rilevante in considerazione del considerevole lasso di tempo trascorso dalla presentazione del titolo e dell’affidamento ormai consolidato sulla sua validità. La nota, inoltre, omette qualsiasi valutazione comparativa tra l’interesse pubblico e quello del privato, imprescindibile ai fini della legittimità dell’esercizio del potere di autotutela.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va, inoltre, evidenziato che l’agibilità può essere negata solo per ragioni inerenti la sicurezza, l’igiene, la salubrità e il risparmio energetico, come previsto dall’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001. Non è quindi legittimo negarla o rimuoverla sulla base di presunte carenze documentali relative ad aspetti che non incidono su tali requisiti, tanto più se tali documenti sono in realtà presenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel frattempo, gli immobili oggetto della S.C.Ag. sono stati assegnati e compravenduti, consolidando l’affidamento della ricorrente e dei terzi acquirenti: ciò rende ancor più irragionevole e sproporzionato il sacrificio imposto agli stessi dalla rimozione del titolo sopraggiunta dopo un lungo periodo di totale inerzia del Comune.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1 <i>ILLEGITTIMITA’ DELLA NOTA GRAVATA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E DELL’ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/1990 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con questo secondo mezzo di gravame, la Cooperativa ricorrente si duole che la nota impugnata è, inoltre, priva di adeguata motivazione e presenta un evidente difetto di istruttoria: l’Amministrazione si limita ad affermare genericamente l’assenza di alcuni documenti, senza dimostrare alcun interesse pubblico attuale che giustifichi un intervento così tardivo e incisivo e senza aver svolto un’istruttoria approfondita. Manca anche la comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe consentito alla ricorrente di dimostrare immediatamente la completa disponibilità degli atti richiesti. Tale omissione integra un evidente difetto di istruttoria e una violazione gli articoli 3 e 7 della Legge n. 241/1990, oltre che dei principi di trasparenza, partecipazione e buona amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per tutte queste ragioni la Cooperativa ricorrente chiede la sospensione dell’efficacia della nota impugnata, il suo annullamento per violazione di legge, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e assenza di interesse pubblico attuale, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal provvedimento illegittimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con memoria depositata il 17/05/2024 Roma Capitale, già costituitasi in giudizio in data 24/04/2024, ha eccepito l’infondatezza del ricorso <i>ex adverso</i> presentato, del quale ha chiesto la reiezione, rappresentando che il provvedimento inibitorio dell’efficacia della segnalazione certificata di agibilità, oggetto d’impugnazione, è stato adottato sul presupposto che la predetta segnalazione non si sarebbe, in realtà, mai perfezionata, in quanto priva del necessario nulla osta relativo alle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo dalla Cooperativa ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.Ad esito della Camera di Consiglio del 22/05/2024, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 02083/2024 del 23/05/2024, ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare proposta in via incidentale con il ricorso, avendovi la parte ricorrente rinunciato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In data 20/02/2026 la Cooperativa ricorrente, in vista dell’udienza fissata per la discussione nel merito del ricorso, ha depositato una memoria con cui ha dedotto che le uniche opere di urbanizzazione primaria incompiute non rientrerebbero negli obblighi convenzionalmente a suo carico, in quanto originariamente non previste nelle Convenzioni stipulate con Roma Capitale. Ha, quindi, rappresentato che tali opere avrebbero dovuto essere realizzate dalla Regione, per il tramite della Società <i>in house</i> Astral, in forza di un Protocollo d’Intesa stipulato tra la medesima Regione e il Comune; e che, dunque, nessuna inadempienza potrebbe essere imputata alla medesima Consorziata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. In via preliminare, rileva il Collegio che l’istanza di rinvio non può essere accolta per le seguenti autonome ragioni:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) la natura eccezionale delle circostanze di fatto che, in base all’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., consentono il differimento della trattazione della causa (da ultimo Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 4 del 2024; Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5872 del 2022 e n. 2108 del 2022), circostanze straordinarie &#8211; supportate da gravi ragioni che possano influenzare l’esercizio del diritto di difesa &#8211; non ricorrenti nel caso di specie (in termini: “<i>Ai sensi dell&#8217;art. 73 comma 1-bis c.p.a. la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo compete al giudice, che è tenuto a rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti; in tale prospettiva le parti hanno la facoltà di illustrare e dimostrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell&#8217;udienza, cioè i motivi che consentono di qualificare la situazione come eccezionale; tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite.</i>”, cfr. Consiglio di Stato Sezione V, 21/11/2023, n. 9964);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) l’obbligo delle parti (sancito dall’art. 2, comma 2, c.p.a.) di cooperare per la ragionevole durata del processo amministrativo, il quale, anche se regolato dal principio dispositivo, non riguarda solo interessi privati, ma comprende anche interessi pubblici che devono essere considerati e soddisfatti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Tanto premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, alla stregua delle ragioni di seguito indicate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. <i>Ex actis</i> risulta che la S.C.Ag. prot. QI/43016 del 12/03/2018 è stata presentata dalla Cooperativa ricorrente con riferimento agli edifici A e B, ancorchè non fossero state integralmente realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale circostanza emerge, peraltro, anche dalla documentazione da ultimo prodotta dalla stessa ricorrente (11/02/2026), dalla quale s’evince che: “<i>gli atti di collaudo relativamente alla II e alla III Fase del 3 Progetto stralcio</i>” – oggetto della Convenzione integrativa Rep. 12767 stipulata <i>inter partes</i> il 7/10/20215 – sono stati presentati al Comune resistente soltanto il 19/01/2026, come risulta dall’esibita lettera di trasmissione prot. n. 8695 della medesima data. Pertanto, il deposito degli atti di collaudo è intervenuto a distanza di quasi otto anni dalla presentazione della S.C.Ag.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il predetto ritardo si pone in evidente contrasto non solo con l’art. 24, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, ma anche con la clausola di cui all’art. 14 della predetta Convezione, rubricata: “<i>Repertorio n. 12767 &#8211; Atto integrativo finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunte a scomputo del contributo commisurato all&#8217;incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell&#8217;art.16, comma 2 del D.P.R. n.380/01 nell&#8217;ambito del Piano di Zona B50 &#8220;Monte Stallonara&#8221; III stralcio.</i>”<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Articolo 14, intitolato “COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE”, prevede, infatti, che: “<i>Le opere pubbliche realizzate da ciascun soggetto privato ai sensi del presente atto sono soggette a collaudo tecnico-amministrativo in corso d&#8217;opera secondo le vigenti norme in materia di collaudo di lavori pubblici. L&#8217;organo di collaudo, a composizione singola o collegiale, è nominato dal &#8220;Consorzio&#8221; ed è composto da soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati per tipologia ed importo dei lavori da collaudare. I nominativi dei soggetti incaricati del collaudo sono comunicati alla Amministrazione, che può esprimere motivato dissenso sulla nomina entro trenta giorni.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>I verbali delle visite di collaudo in corso d&#8217;opera e le allegate relazioni, con ogni utile elemento per consentire il controllo sull&#8217;andamento dei lavori, sono trasmessi dal &#8220;Consorzio&#8221; alla commissione di vigilanza e al competente ufficio dell&#8217;Amministrazione Capitolina.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Il certificato provvisorio di collaudo delle opere dovrà essere redatto non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo quanto stabilito dall&#8217;art. 141, comma l del codice contratti.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Il certificato provvisorio di collaudo deve essere sottoposto alla approvazione dell&#8217;Amministrazione Capitolina che vi provvede nel termine di due anni dalla data della sua formale trasmissione agli uffici competenti. L&#8217;approvazione del collaudo provvisorio ne determina la definitività.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Qualora l&#8217;approvazione del collaudo non intervenga nel termine fissato dal precedente comma, il collaudo da provvisorio diviene definitivo e, qualora nemmeno nei successivi due mesi intervenga l&#8217;approvazione, il collaudo si intende tacitamente approvato; decorso inutilmente il termine di approvazione per fatti non imputabili al &#8220;Consorzio&#8221;, le garanzie prestate dal &#8220;Consorzio&#8221; ai sensi del successivo art. 16 si estinguono automaticamente.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Unitamente al certificato di collaudo provvisorio la parte privata si obbliga a consegnare all&#8217;Amministrazione Capitolina, per la definitiva approvazione, la dichiarazione dell&#8217;avvenuta presentazione all&#8217;Amministrazione stessa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del certificato di agibilità, comprensiva dei relativi certificati (ASL, ISPESL e dichiarazione di conformità degli impianti alla L. n.46/90) dei frazionamenti e degli accatastamenti delle opere medesime.</i>”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È evidente, dunque, che anche l’art. 14 della predetta Convenzione subordina il rilascio del certificato di agibilità (in conformità della disciplina legislativa all’epoca vigente) alla presentazione, da parte del concessionario, non solo di tutta la documentazione a questi fini necessaria ma, altresì, del certificato di collaudo provvisorio delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo dei relativi oneri.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Circostanza quest’ultima, tuttavia, che la ricorrente non avrebbe potuto certo soddisfare alla data di presentazione della S.C.Ag. – il 12/03/2018 –, avendo la stessa provveduto alla trasmissione degli atti di collaudo del III stralcio funzionale – cioè di opere sicuramente rientranti negli obblighi da essa convenzionalmente assunti il 7 ottobre 2015 &#8211; solo in epoca recentissima, cioè il 19/01/2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Difettavano, dunque, i presupposti normativi e convenzionali per una valida presentazione della S.C.Ag. e, quindi, per la produzione dei relativi effetti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sono così smentite <i>per tabulas</i> — ed anzi sulla base delle stesse produzioni di parte ricorrente — le affermazioni secondo cui: “<i>Nel caso di specie gli obblighi e i patti convenzionali in capo al Consorzio per le opere di urbanizzazione e agli operatori sono stati integralmente rispettati, come peraltro risulta dal fatto che, ultimati i lavori di finitura, in data 12.3.2018 la ricorrente ha trasmesso al Comune resistente Segnalazione Certificata di Agibilità (All.B al ricorso introduttivo) con uniti allegati, tra cui la Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico condominiale scale A e B, elettrico unità imm.ri residenziali scala B, elettrico autorimessa, elettrico unità imm.ri C/2, ai sensi del D.M. 37/2008 art. 7 c., il Certificato di Attestazione di imbocco in fogna, l’Attestato di Prestazione Energetica completa della ricevuta di deposito e l’Attestato di Qualificazione energetica con relativa ricevuta di deposito.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>D’altronde l’agibilità del cespite oggetto della presente iniziativa edilizia è comprovata dal certificato di collaudo statico (All.B27 al ricorso introduttivo) e dall’attestazione di imbocco in fogna (All.B26 al ricorso introduttivo).”</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come chiarito, al contrario, la Cooperativa ricorrente ha allegato alla S.C.Ag. prot. QI/43016 del 12/03/2018 una documentazione <i>insufficiente</i> rispetto a quanto richiesto dall’art. 14 della Convenzione del 7 ottobre 2015 e dall’art. 24, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001: è stato versato agli atti il solo nulla osta tecnico rilasciato da ACEA a eseguire le opere di collegamento alla rete fognaria, ma non anche il certificato di attestazione dell’imbocco in fogna richiesto da Roma Capitale, né risultano prodotte le dichiarazioni di conformità o i certificati di collaudo degli impianti installati negli edifici di cui è causa specificamente indicati da Roma Capitale, in violazione della lettera e) del citato art. 24; così come difettano gli atti di collaudo delle opere di urbanizzazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce di tali considerazioni, pertanto, risulta irrilevante – ai fini del decidere – la asserita mancata realizzazione, da parte dell’Amministrazione, delle opere di urbanizzazione su di essa gravanti (<i>id est</i> le vasche di laminazione), in forza del Protocollo d’Intesa stipulato tra il Comune di Roma e la Regione Lazio, con la quale quest’ultima ha assunto l’obbligo a eseguire: “<i>le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché delle ulteriori opere aggiuntive non previste, necessarie al completamento dei Piani di Zona del II PEEP</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò che rileva, infatti, è che alla data di presentazione della S.C.Ag. (18/03/2018), la odierna ricorrente non aveva comunque presentato il certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione poste a suo carico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Osserva, peraltro, il Collegio che le risultanze documentali non offrono prova alcuna dell’effettiva e tempestiva esecuzione e collaudo delle opere relative al primo stralcio funzionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto s’evince chiaramente proprio dall’esibito riscontro di parte, Prot. N. 157/2026 del 20/02/2026, con il quale il Consorzio di Monte Stallonara allega che le opere di cui al I stralcio sono: “<i>tutte concluse e per le quali è stato depositato (da tempo) il relativo collaudo, con successiva presa d’atto da parte di Roma Capitale e con i Documenti agli atti.</i>”, senza tuttavia precisare e comprovare quando e come il relativo collaudo sarebbe stato presentato a Roma Capitale e da questa approvato; mentre con riferimento alle opere del III stralcio si limita a precisare che: “<i>La I Fase è stata completata e collaudata e il collaudo è stato trasmesso e recepito da Roma Capitale</i>”, ma anche in questo caso senza specificare e comprovare quando e con quali modalità il relativo collaudo sarebbe stato trasmesso al Comune e da questo recepito. Infine, per le opere relative alla II e III fase del III stralcio, la trasmissione del collaudo è avvenuta, come visto, solo nel gennaio 2026 con il protocollo QI/2026/8659.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È, pertanto, dimostrato che alla data di presentazione della S.C.Ag. prot. QI/43016 del 12/03/2018, le opere di urbanizzazione che il Consorzio si era impegnato a eseguire direttamente a scomputo dei relativi oneri non erano né ultimate né collaudate, impedendo in radice alla S.C.Ag. la produzione dei relativi effetti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Se è vero, infatti, che in una logica di sempre maggiore semplificazione della materia, il legislatore nazionale ha introdotto, nel tempo, accanto a forme provvedimentali di riconoscimento dell’agibilità (ancorché a loro volta semplificate dalla previsione di meccanismi di possibile silenzio assenso), la possibilità di autocertificare con efficacia immediata la sussistenza dei presupposti di legge, grazie all’attestazione da parte di un tecnico abilitato; cionondimeno, tali modelli procedimentali semplificati non possono autorizzare alcuna deroga ai requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di regolarità urbanistico–edilizia che devono necessariamente connotare l’immobile per potersi ritenere agibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che, nella fattispecie di cui è causa, l’assenza dei presupposti necessari per la valida presentazione della S.C.Ag. ha impedito agli edifici di che trattasi di acquisire l’ambita agibilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né in senso contrario vale quanto affermato dal ricorrente con il primo mezzo di gravame, secondo il quale il provvedimento oggetto della odierna impugnazione sarebbe intervenuto a distanza di un notevole lasso di tempo dalla presentazione della S.C.Ag., in aperta violazione sia del termine di trenta giorni per emettere eventuali provvedimenti inibitori, ripristinatori e/o conformativi in ipotesi di assenza dei requisiti e dei presupposti previsti per l’operatività della S.C.I.A. di cui all’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, sia del termine massimo di diciotto mesi (<i>ratione temporis</i> vigente) e delle condizioni previste dal comma 4 della medesima disposizione normativa per l’esercizio del potere di autotutela di cui all&#8217;art. 21 <i>nonies</i> della Legge n. 241/1990.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza anche di questo T.A.R. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 14/04/2025, n. 7279): “<i>Ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 l&#8217;agibilità attesta &#8220;La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente&#8221;. L&#8217;agibilità, che viene attestata mediante segnalazione certificata, consente quindi un controllo su tutti quei requisiti che rendono un fabbricato idoneo, sotto il profilo igienico sanitario, ad essere &#8220;abitabile&#8221; o comunque utilizzabile secondo la sua propria destinazione d&#8217;uso, includendo in questo concetto le nozioni di sicurezza e di risparmio energetico sviluppatesi nel tempo e tutelate da apposita normativa speciale e ricollegandolo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 4 del DPR n. 380/2001 &#8220;Ai fini dell&#8217;agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all&#8217;intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni&#8221;.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Come rimarcato in giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 10/07/2024, n. 6199) &#8220;&#8230; l&#8217;agibilità di un edificio dipende anche dal fatto che sia servito dalle opere di urbanizzazione primaria, e quindi può essere negata quando tali opere non esistano ancora (art. 24, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001) &#8230;).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Nel caso di specie l&#8217;Amministrazione ha correttamente adottato il gravato provvedimento atteso che l&#8217;attestazione di agibilità è risultata incompleta, in quanto non corredata della prova dell&#8217;avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative all&#8217;intero intervento edilizio, nonché dell&#8217;avvenuto completamento delle parti strutturali connesse, con i relativi certificati di collaudo degli impianti relativi alle parti comuni.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Pertanto, come emerge dalla documentazione in atti, difetta il principale presupposto per l&#8217;agibilità degli immobili realizzati nell&#8217;ambito di un Piano di Zona, ossia il completamento delle opere di urbanizzazione primaria, che dovevano essere realizzate a scomputo degli oneri dovuti da parte dei concessionari del diritto di superficie.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Poiché la produzione documentale è risultata incompleta per causa riconducibile alla segnalante, l&#8217;esercizio del potere inibitorio e di autotutela previsto dall&#8217;art. 19 della L. n. 241/1990 può esplicarsi anche oltre il termine e le condizioni previste dalla predetta disposizione normativa.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Al riguardo è stato infatti precisato in giurisprudenza (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 23/01/2023, n. 195) che &#8220;L&#8217;art. 19, comma 1, L. n. 241 del 1990, pone a carico di colui che presenta la segnalazione certificata di inizio attività l&#8217;onere di corredarla della documentazione richiesta dalla legge. È chiaro che solo una segnalazione completa degli allegati legittima l&#8217;esercizio dell&#8217;attività e consente al Comune di effettuare il controllo nel termine assegnato&#8221;.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8220;Superato tale termine non possono escludersi provvedimenti di autotutela nonché la possibilità di assumere procedimenti inibitori dell&#8217;attività in caso di dichiarazioni false e mendaci allegate alla s.c.i.a. ovvero di attività difforme da quanto segnalato&#8221; (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 01/02/2016, n. 149).</i>” (cfr. anche T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione III, 16/10/2021, n. 1328).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In termini anche un recente precedente di questa Sezione (sentenza n. 2250/2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.1 Per le ragioni sopra rappresentate deve essere respinto anche il secondo motivo di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come chiarito, infatti, il provvedimento impugnato fornisce un’adeguata motivazione circa i requisiti mancanti della S.C.Ag. e l’insufficienza della documentazione a essa allegata, così da risultare immune dai vizi di difetto di motivazione e di istruttoria dedotti dalla Cooperativa ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto, poi, alla contestazione secondo la quale la resistente Amministrazione comunale non ha instaurato un contraddittorio preventivo con la Cooperativa, rileva il Collegio che l’attivazione del contraddittorio procedimentale sarebbe stato superfluo a fronte del dato certo e oggettivo del mancato (completamento e) collaudo delle opere di urbanizzazione a carico della Cooperativa stessa come pure della carenza della documentazione richiesta <i>ex lege</i> a corredo della segnalazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. L’infondatezza della domanda di annullamento comporta, altresì, la reiezione anche delle pretese risarcitorie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. In definitiva, dunque, il ricorso proposto è palesemente infondato e, pertanto, deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Le spese processuali del presente giudizio, <i>ex</i> art. 26 c.p.a. e art. 91 c.p.c., seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della Cooperativa ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo in € 3.000,00 (Tremila/00).</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Roma Capitale, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.000,00 (Tremila/00), oltre agli accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michelangelo Francavilla, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Licheri, Primo Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rinvio-delludienza-nel-processo-amministrativo/">Sul rinvio dell&#8217;udienza nel processo amministrativo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;azione generale di accertamento.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullazione-generale-di-accertamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:46:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullazione-generale-di-accertamento/">Sull&#8217;azione generale di accertamento.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Azione generale di accertamento &#8211; Ammissibilità &#8211; Condizioni. La giurisprudenza amministrativa, a partire dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 29 luglio 2011, n. 15, ha sì riconosciuto l’ammissibilità dell’azione generale di accertamento, anche a tutela di posizioni di interesse legittimo, ma ciò a patto che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullazione-generale-di-accertamento/">Sull&#8217;azione generale di accertamento.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullazione-generale-di-accertamento/">Sull&#8217;azione generale di accertamento.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Azione generale di accertamento &#8211; Ammissibilità &#8211; Condizioni.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La giurisprudenza amministrativa, a partire dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 29 luglio 2011, n. 15, ha sì riconosciuto l’ammissibilità dell’azione generale di accertamento, anche a tutela di posizioni di interesse legittimo, ma ciò a patto che la stessa risulti “<i>necessaria al fine di colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate</i>”. Nel processo amministrativo, pertanto, detta azione è consentita in via del tutto eccezionale, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, e non già quale mezzo per eludere i termini decadenziali propri dell’azione di annullamento.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Spagnoletti &#8211; Est. Allegretta</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2023, proposto da<br />
-OMISSIS&#8211;OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gabriele Bavaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Puglia, Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;accertamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del diritto del ricorrente a percepire l&#8217;indennità di trasferimento rivendicata in giudizio ai sensi dell&#8217;art. 1 legge n. 86/2001 e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al relativo pagamento, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge, previo</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della determina del Comando Legione Carabinieri Puglia, Ufficio personale, prot. n. 231/T-22-2020 del 12 giugno 2023, notificata il 13 giugno 2023 di illegittimo rigetto dell&#8217;istanza del ricorrente il 28 aprile 2023 “intesa ad ottenere gli emolumenti previsti dalla legge n. 86/2001, per il movimento determinato con il provvedimento n. 231/T-12-2021 del 17 mar. 2021 di questo Comando Legione, dalla Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Molfetta alla Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Andria”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">nonché</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, se lesivo della propria sfera giuridica, ivi incluse le presupposte note del Comando Legione dei Carabinieri della Puglia, Ufficio personale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Legione Carabinieri della Puglia e del Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in data 12 settembre 2023 e pervenuto in Segreteria in data 26 settembre 2023, -OMISSIS&#8211;OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esponeva in fatto di rivestire la qualifica di -OMISSIS-, risultando in servizio presso l&#8217;Arma dei Carabinieri dal 1988.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel presente giudizio, l’interessato impugnava la determina del Comando Legione Carabinieri Puglia prot. n. 231/T-22-2020 del 12 giugno 2023, notificata il successivo 13 giugno, con la quale veniva rigettata la sua istanza del 28 aprile 2023, volta a ottenere l&#8217;indennità di trasferimento prevista dall&#8217;articolo 1 della legge n. 86 del 2001.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale indennità era richiesta in relazione al trasferimento disposto con decreto n. 231/T-12-2021 del 17 marzo 2021, che lo aveva destinato dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Molfetta alla Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Andria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente esponeva che il procedimento aveva avuto origine da una comunicazione di avvio per incompatibilità ambientale dell&#8217;8 febbraio 2021 e che egli aveva inizialmente manifestato, con nota del 17 febbraio 2021, la preferenza per le sedi di Bari San Paolo e Modugno, impegnandosi a sostenere le spese di trasferimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente, con nota del 2 marzo 2021, egli dichiarava di non gradire la sede di Cassano Murge, prospettata dall&#8217;Amministrazione, e con successiva nota dell&#8217;11 marzo 2021 indicava quali sedi gradite Terlizzi e Andria, sempre a domanda e a proprie spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, con nota del 20 agosto 2021, il ricorrente, rappresentando l&#8217;insorgere di gravi ragioni familiari legate alla possibile destinazione ad Andria, che avrebbe comportato disagi per la moglie e le figlie minorenni, nonché difficoltà economiche e abitative, revocava espressamente le preferenze espresse l&#8217;11 marzo 2021 e chiedeva il riesame, proponendo in via sostitutiva le sedi di Modugno, Bari San Paolo, Triggiano e Bari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comando Legione, con nota del 27 settembre 2021 notificata il 4 ottobre 2021, rigettava l&#8217;istanza di riesame e contestualmente comunicava per la prima volta al ricorrente l&#8217;esistenza del decreto di trasferimento ad Andria adottato il 17 marzo 2021, mai precedentemente notificato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente evidenziava che tale decreto, pur menzionando la &#8220;previa presentazione di istanza&#8221;, era stato emesso senza che egli avesse mai formalizzato una domanda per Andria dopo la revoca del 20 agosto 2021, e che pertanto il trasferimento aveva natura autoritativa, ossia d&#8217;imperio, e non già a domanda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di conseguenza, in tesi, l&#8217;indennità di cui alla legge n. 86 del 2001 sarebbe stata dovuta, ricorrendo i presupposti della diversità di Comune e della distanza superiore a dieci chilometri tra le sedi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente articolava un unico, articolato motivo di gravame, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1 della legge n. 86 del 2001, nonché su eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e motivazione incongrua, deducendo che l&#8217;Amministrazione aveva illegittimamente qualificato il trasferimento come avvenuto a domanda, facendo erroneo riferimento alla nota dell&#8217;11 marzo 2021, senza considerare la sua tempestiva revoca, e che in ogni caso mancava l&#8217;istanza formale di trasferimento per la sede di Andria, come peraltro richiesto dalla stessa determina del 17 marzo 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Concludeva pertanto per l&#8217;annullamento degli atti impugnati e per la declaratoria del diritto all&#8217;indennità, con vittoria di spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione resistente richiamava in primo luogo la relazione illustrativa del Comando Legione Carabinieri Puglia del 19 ottobre 2023 ed eccepiva preliminarmente l&#8217;inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, assumendo che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il provvedimento di trasferimento e gli atti connessi entro il termine di sessanta giorni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito, l&#8217;Avvocatura sosteneva che il trasferimento del -OMISSIS- -OMISSIS- fosse da qualificare come avvenuto &#8220;a domanda&#8221;, in quanto il procedimento, originariamente avviato d&#8217;ufficio per incompatibilità ambientale, si era concluso in via concordata sulla base delle preferenze espresse dall&#8217;interessato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Previo scambio di memorie e di repliche, all’udienza pubblica del 11 marzo 2026 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tutto ciò premesso, il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato e, pertanto, non può essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’analisi della fattispecie in esame deve muovere da una corretta delimitazione del <i>thema decidendum</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento immediatamente lesivo e oggetto di tempestiva impugnazione è la determinazione del Comando Legione Carabinieri Puglia prot. n. 231/T-22-2020 del 12 giugno 2023, con cui è stata rigettata l’istanza del 28 aprile 2023 volta ad ottenere il pagamento dell’indennità di trasferimento ex lege n. 86 del 2001.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, nel ricorso si invoca l’annullamento anche di atti ben più risalenti, e precisamente della determinazione di trasferimento n. 231/T-12-2021 del 17 marzo 2021 e della nota di rigetto dell’istanza di riesame n. 231/T-18-2021 del 27 settembre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato è fondata, poiché tali atti, risalenti a oltre un anno prima della notifica del ricorso, sono divenuti inoppugnabili per decorso del termine decadenziale di sessanta giorni previsto dal codice del processo amministrativo. Non vale opporre, a tal proposito, che l’azione sarebbe, in tesi, volta all’accertamento di un diritto soggettivo soggetto a prescrizione quinquennale, poiché la domanda di annullamento degli atti presupposti non può essere elusa mediante la mera qualificazione sostanziale del diritto fatto valere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come è noto, su un piano generale occorre evidenziare che, nel processo amministrativo, l’azione di accertamento autonomo costituisce rimedio giurisdizionale residuale, ammissibile in tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, una consimile azione risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale dedotta in giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La giurisprudenza amministrativa, a partire dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 29 luglio 2011, n. 15, ha sì riconosciuto l’ammissibilità dell’azione generale di accertamento, anche a tutela di posizioni di interesse legittimo, ma ciò a patto che la stessa risulti “<i>necessaria al fine di colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel processo amministrativo, pertanto, detta azione è consentita in via del tutto eccezionale, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, e non già quale mezzo per eludere i termini decadenziali propri dell’azione di annullamento (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 26 maggio 2023, n. 5207; 7 aprile 2021, n. 2804; Sez. IV, 7 gennaio 2019, n. 113).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, non può dubitarsi della sussistenza di strumenti di tutela alternativi, poiché, a voler congruamente contestare il mancato riconoscimento dell’indennità di trasferimento occorreva agire tempestivamente per l’annullamento dei citati provvedimenti presupposti del 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale azione era soggetta al termine decadenziale perentorio di sessanta giorni, la cui decorrenza non può essere confusa con il diverso termine prescrizionale per la generica domanda di condanna al pagamento delle somme.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né la circostanza che tali atti non siano stati formalmente notificati al ricorrente prima della presentazione dell’istanza di riesame del 20 agosto 2021 può avere rilievo, poiché dalla stessa narrazione del ricorrente emerge che egli ne aveva piena conoscenza, tanto da proporre appunto un’istanza di riesame, e che la determinazione di trasferimento era stata adottata il 17 marzo 2021, con conseguente decorrenza del termine decadenziale dalla data di piena conoscenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Passando al merito della controversia, e valutando la legittimità del provvedimento di rigetto del 12 giugno 2023, emerge con evidenza l’infondatezza delle doglianze.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La vicenda trae origine da un procedimento avviato d’ufficio per incompatibilità ambientale, a seguito del coinvolgimento del ricorrente in un’indagine penale per il reato di -OMISSIS-, condizione che obiettivamente imponeva all’Amministrazione di provvedere al suo allontanamento dalla sede di servizio al fine di tutelare il prestigio istituzionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È proprio questa la premessa fattuale che il ricorrente tenta di minimizzare, ma che costituisce il fondamento logico dell’intera vicenda amministrativa in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In questo quadro, l’Amministrazione ha svolto un’attività partecipativa finalizzata a contemperare le proprie esigenze organizzative con le aspirazioni del militare, offrendo la possibilità di individuare una sede gradita, con l’onere del trasferimento a carico del dipendente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente ha dapprima indicato le sedi di Bari San Paolo e Modugno, quindi, a seguito di una controproposta per Cassano Murge da lui rifiutata, ha spontaneamente presentato in data 11 marzo 2021 una formale istanza di trasferimento a domanda e a proprie spese per le sedi di Terlizzi e Andria, dichiarando esplicitamente che tali sedi avrebbero consentito di lavorare con serenità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È dunque sulla base di questa istanza, che costituisce un atto di volontà liberamente espresso dal ricorrente, che l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di trasferimento del 17 marzo 2021, scegliendo Andria tra le due sedi indicate come compatibile con le proprie esigenze di organico, trattandosi di una sezione radiomobile con grave carenza di personale e di difficile ripianamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La circostanza che il provvedimento sia stato adottato senza attendere la regolarizzazione formale di una domanda specificamente riferita alla sola sede di Andria, secondo la formula “previa presentazione di istanza nel senso”, integra una mera irregolarità procedimentale priva di effetti sostanziali, poiché la volontà del militare di trasferirsi a domanda e a proprie spese per la sede di Andria era già stata inequivocabilmente manifestata nell’istanza dell’11 marzo 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il successivo ripensamento del ricorrente, manifestato con l’istanza di riesame del 20 agosto 2021, non può avere efficacia novativa o costitutiva di un diverso diritto, per due ordini di ragioni convergenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In primo luogo, perché tale istanza è intervenuta quando il procedimento si era già concluso con l’adozione del provvedimento di trasferimento, che era stato già adottato e non poteva essere rimesso in discussione se non attraverso i rimedi di autotutela, dei quali l’Amministrazione ha legittimamente rifiutato l’esercizio con l’atto confermativo del 27 settembre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In secondo luogo, perché la manifestazione di volontà di trasferirsi a domanda e a proprie spese, con la conseguente rinuncia implicita all’indennità prevista per i trasferimenti d’autorità, era stata compiuta con piena consapevolezza degli effetti, come si evince dalla chiara formulazione della nota dell’11 marzo 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul piano sostanziale, la pretesa del ricorrente si infrange contro il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’indennità di trasferimento di cui all’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 compete esclusivamente per i trasferimenti disposti d’autorità per esigenze di servizio, non anche per quelli conseguenti a procedimenti per incompatibilità ambientale, i quali trovano la loro causa non in una scelta organizzativa dell’Amministrazione bensì in una situazione oggettiva che si impone alla stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sé e per sé considerato, il trasferimento per incompatibilità ambientale non è tipicamente motivato da esigenze dell’Amministrazione, ma da una condizione di fatto che si impone ad essa, con la conseguenza che non può essere sussunto tra i movimenti che comportano un vantaggio per l’Amministrazione e che giustificano l’onerosità del trasferimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, l’evenienza che determina la necessità operativa dell’Amministrazione nel caso di incompatibilità ambientale prescinde totalmente dalla presenza di esigenze di servizio e si radica invece in una disposizione legislativa imposta per la tutela di esigenze di carattere generale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella specie, dunque, quand’anche si fosse in presenza di un trasferimento d’autorità, non vi sarebbe spazio per il riconoscimento dell’indennità, poiché la natura autoritativa del provvedimento non deriva da una scelta organizzativa dell’Amministrazione, ma dall’obbligo di rimuovere una situazione di incompatibilità che si era venuta a determinare per fatti riconducibili alla condotta del militare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La tesi del ricorrente, che pretende di far derivare il diritto all’indennità dalla mancata presentazione di una formale istanza per la sola sede di Andria, si fonda su un’interpretazione meramente formalistica e in contrasto con la realtà degli atti, poiché la volontà di trasferirsi a domanda e a proprie spese era stata inequivocabilmente espressa con riferimento proprio alla sede di Andria, tra le due indicate, e tale volontà non è stata validamente revocata prima dell’adozione del provvedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La successiva istanza di riesame, peraltro, non costituisce revoca della precedente manifestazione di volontà, ma una mera richiesta di ripensamento dell’Amministrazione, che non obbliga quest’ultima a riaprire l’istruttoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del pari irrilevante è il richiamo al principio di buon andamento e di giusta retribuzione, poiché l’indennità <i>de qua</i> non ha natura retributiva ma, per l’appunto, indennitaria, essendo volta in altri termini a compensare il disagio derivante da un trasferimento non voluto, e la sua attribuzione presuppone un sacrificio imposto dall’Amministrazione nell’esercizio del proprio potere organizzativo, circostanza che nella specie non ricorre.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La circostanza che il ricorrente abbia dovuto eseguire il trasferimento a seguito dell’ordine ricevuto, invocata come prova della natura autoritativa del movimento, è del tutto neutra, poiché l’esecuzione del trasferimento è conseguenza necessaria del provvedimento, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica, e non implica di per sé l’abbandono della natura domandata del trasferimento stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, la pretesa avanzata a quasi diciotto mesi dall’effettivo trasferimento, senza alcuna contestazione tempestiva della qualificazione del movimento, costituisce un ulteriore indice della consapevole accettazione delle condizioni economiche del trasferimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente ha beneficiato dell’assegnazione a una sede che egli stesso aveva indicato come gradita, ha evitato il trasferimento a una sede più disagiata che l’Amministrazione sarebbe stata legittimata a disporre per prioritarie esigenze organizzative, e solo successivamente ha rivendicato il diritto a un’indennità che presuppone un sacrificio economico non voluto, con un comportamento che appare essere in contrasto con i principi di correttezza e buona fede che devono informare i rapporti tra Amministrazione e dipendente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce di tutte queste considerazioni, il ricorso si rivela in parte inammissibile, per quel che riguarda la domanda di annullamento degli atti e provvedimenti sopra menzionati e divenuti ormai inoppugnabili, laddove, per la restante parte, è da ritenersi infondato nel merito, non essendo stati raggiunti i presupposti normativi strutturali per il riconoscimento dell’indennità di trasferimento <i>ex lege</i> n. 86 del 2001.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ultimo, in considerazione della oggettiva peculiarità e specificità in fatto della vicenda in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Leonardo Spagnoletti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Donatella Testini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">
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