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	<title>Processo amministrativo Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Processo amministrativo Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sul giudizio in materia di accesso.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudizio-in-materia-di-accesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:45:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudizio-in-materia-di-accesso/">Sul giudizio in materia di accesso.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Accesso &#8211; Giudizio &#8211; Diniego plurimotivato &#8211; Contestazione di tutte le motivazioni del diniego &#8211; Onere. Il giudizio in materia di accesso, pur non avendo natura impugnatoria ed essendo rivolto all’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante a ottenere i documenti cui aspira, dunque</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudizio-in-materia-di-accesso/">Sul giudizio in materia di accesso.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudizio-in-materia-di-accesso/">Sul giudizio in materia di accesso.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Accesso &#8211; Giudizio &#8211; Diniego plurimotivato &#8211; Contestazione di tutte le motivazioni del diniego &#8211; Onere.</p>
<hr />
<p>Il giudizio in materia di accesso, pur non avendo natura impugnatoria ed essendo rivolto all’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante a ottenere i documenti cui aspira, dunque un “giudizio sul rapporto”, segue comunque lo schema impugnatorio, il quale implica il rispetto dell’onere di “specificità dei motivi” posto dall’art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a. Ne deriva che, quando l’amministrazione abbia addotto più ragioni a giustificazione del diniego di accesso, l’istante, per ottenere dal giudice l’ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., deve contestarle tutte, perché è solo per mezzo di questa analitica confutazione che può dimostrare la sussistenza del diritto di accesso.</p>
<hr />
<p>Pres. Stanizzi &#8211; Est. Savi</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- WP Attachments -->
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudizio-in-materia-di-accesso/?download=90751">202613463_01</a> <small>(146 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudizio-in-materia-di-accesso/">Sul giudizio in materia di accesso.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;inammissibilità della difesa personale nel contenzioso elettorale in grado di appello.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-difesa-personale-nel-contenzioso-elettorale-in-grado-di-appello/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 07:35:32 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90707</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-difesa-personale-nel-contenzioso-elettorale-in-grado-di-appello/">Sull&#8217;inammissibilità della difesa personale nel contenzioso elettorale in grado di appello.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Giudizio elettorale &#8211; Difesa personale &#8211; Appello &#8211; Inammissibilità. Costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 95, comma 6, c.p.a., ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità, prevista dal combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 23</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-difesa-personale-nel-contenzioso-elettorale-in-grado-di-appello/">Sull&#8217;inammissibilità della difesa personale nel contenzioso elettorale in grado di appello.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-difesa-personale-nel-contenzioso-elettorale-in-grado-di-appello/">Sull&#8217;inammissibilità della difesa personale nel contenzioso elettorale in grado di appello.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Giudizio elettorale &#8211; Difesa personale &#8211; Appello &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 95, comma 6, c.p.a., ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità, prevista dal combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 23 per i giudizi dinanzi al giudice di primo grado, di difendersi personalmente, con la conseguenza che non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’art. 23, comma 1, dello stesso c.p.a., nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale. Va escluso che l’impossibilità di difendersi personalmente nel giudizio di appello violi il diritto di difesa costituzionalmente garantito. E, invero, ai sensi dell’art. 24, comma 2, Cost., l’inviolabilità del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica, che si realizza mediante la presenza di un difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico-giuridica, in grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le ipotesi di difesa «personale» devono essere considerate, nel nostro ordinamento, eccezioni, proprio in considerazione della natura inviolabile del diritto di difesa e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. D’altro canto, tale assetto nemmeno genera ricadute penalizzanti per l’accesso al servizio giustizia e il concreto e pieno esercizio delle facoltà difensive anche alla luce delle regole che assicurano il gratuito patrocinio ai non abbienti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Caringella &#8211; Est. Caringella</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4199 del 2026, proposto da<br />
Loris Palmerini, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Loris Palmerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ufficio Centrale Regionale Presso La Corte D’Appello di Venezia, Consiglio Regionale del Veneto, non costituiti in giudizio;<br />
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Chiara Drago, Luisa Londei, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alberto Stefani, Luca Zaia, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00838/2026, resa tra le parti, appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione &#8211; proclamazione degli eletti all&#8217;esito delle consultazioni per il rinnovo del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale del veneto tenutesi il 23 e 24 novembre 2025</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2026 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Si dà atto che l&#8217;avv. Chiara Drago ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il mezzo in epigrafe il sig. Loris Palmerini, in proprio e nella qualità di cittadino ed elettore, chiede la riforma della sentenza n. 838 del 16.4.2026 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha dichiarato l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso proposto per l’annullamento degli atti di proclamazione degli eletti relativi alle consultazioni regionali del 23 e 24 novembre 2023 e, in subordine, l’accertamento dell’ineleggibilità sopravvenuta di diversi consiglieri regionali ricandidati e rieletti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Resiste in giudizio la Regione Veneto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’, invero, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 95, comma 6, c.p.a., ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità, prevista dal combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 23 per i giudizi dinanzi al giudice di primo grado, di difendersi personalmente (Cons. St., sez. V, 12 maggio 2015, n. 2371), con la conseguenza che non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’art. 23, comma 1, dello stesso c.p.a., nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale (Cons. St., Sez. III, nn. 5345/2020 e 5402/2020 ; 2849 del 2.5.2019; 29 maggio 2018, n. 3232; Sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5244; id. 16 febbraio 2011, n. 999).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per completezza, giova aggiungere che questo Consiglio di Stato (cfr. ex multis Sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1162; Cons. Stato Sez. III, 02/05/2019, n. 2853) ha, altresì, escluso che l’impossibilità di difendersi personalmente nel giudizio di appello violi il diritto di difesa costituzionalmente garantito. E, invero, ai sensi dell’art. 24, comma 2, Cost., l’inviolabilità del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica, che si realizza mediante la presenza di un difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico-giuridica, in grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le ipotesi di difesa «personale» devono essere considerate, nel nostro ordinamento, eccezioni, proprio in considerazione della natura inviolabile del diritto di difesa e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altro canto, tale assetto nemmeno genera ricadute penalizzanti per l’accesso al servizio giustizia e il concreto e pieno esercizio delle facoltà difensive anche alla luce delle regole che assicurano il gratuito patrocinio ai non abbienti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appellante ha in ogni caso rinunciato all’appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Caringella, Presidente, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Elena Quadri, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Massimo Santini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesca Picardi, Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla nullità della costituzione in giudizio con procura generale alle liti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nullita-della-costituzione-in-giudizio-con-procura-generale-alle-liti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:52:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90699</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nullita-della-costituzione-in-giudizio-con-procura-generale-alle-liti/">Sulla nullità della costituzione in giudizio con procura generale alle liti.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Costituzione in giudizio &#8211; Procura generale alle liti &#8211; Nullità &#8211; Insanabilità. L’art. 22 c.p.a. stabilisce che dinanzi al giudice amministrativo, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 23 c.p.a. (che non ricorrono nel caso di specie), le parti stanno in giudizio tramite il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nullita-della-costituzione-in-giudizio-con-procura-generale-alle-liti/">Sulla nullità della costituzione in giudizio con procura generale alle liti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nullita-della-costituzione-in-giudizio-con-procura-generale-alle-liti/">Sulla nullità della costituzione in giudizio con procura generale alle liti.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Costituzione in giudizio &#8211; Procura generale alle liti &#8211; Nullità &#8211; Insanabilità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 22 c.p.a. stabilisce che dinanzi al giudice amministrativo, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 23 c.p.a. (che non ricorrono nel caso di specie), le parti stanno in giudizio tramite il patrocinio di un difensore abilitato. Infatti, l’art. 24 c.p.a., nel sancire che la procura rilasciata dalle parti al difensore si estende, salvo che ciò sia espressamente escluso, alla proposizione dei motivi aggiunti e del ricorso incidentale, fa riferimento alla procura alle liti “<i>per agire o contraddire davanti al giudice</i>”. Dal combinato disposto delle menzionate norme, si ricava che la disciplina dettata dagli artt. 40, comma 1, lett. g) e 44, comma 1, lett. b) c.p.a. – che impone alle parti di rilasciare, a pena di nullità, al proprio difensore la procura speciale, non essendo ai fini della costituzione in giudizio sufficiente quella generale – opera sia in riferimento al ricorso introduttivo del giudizio proposto dal ricorrente, sia alla memoria di costituzione in giudizio depositata dalla resistente. Cosicchè, il vizio dello <i>ius postulandi </i>che inficia l’atto introduttivo del giudizio determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di uno dei presupposti processuali, mentre il vizio afferente alla memoria di costituzione di parte resistente determina la declaratoria di nullità di siffatta costituzione, con conseguente inutilizzabilità delle difese articolate dall’Amministrazione e dei documenti da essa depositati ai fini della decisione. Con l’ulteriore precisazione per la quale, come sancito dal C.d.S., A.P., n. 11/2025, tali vizi non sono sanabili in corso di causa. Per cui, laddove la p.a. si sia costituita in giudizio tramite procura generale e non speciale, deve essere dichiarata la nullità della costituzione in giudizio della stessa, con conseguente inutilizzabilità delle difese articolate dall’Amministrazione e dei documenti da essa depositati ai fini della decisione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Francavilla &#8211; Est. Corbi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 11965 del 2015, proposto da Ops Group S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marcello Molè, Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli Avvocati Michele Lo Russo, Marina Marino, Domenico Occagna, Silvio Sbragaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’avviso n. 1 del 23.6.2015, comunicato il 3.7.2015, del Comune di Civitavecchia avente a oggetto “<i>Comune di Civitavecchia – Avviso di pagamento Canone Patrimoniale non Ricognitorio dovuto per la concessione e l’utilizzo di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2014</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’avviso n. 1 del 23.6.2015, comunicato il 3.7.2015, del Comune di Civitavecchia avente a oggetto “<i>Comune di Civitavecchia – Avviso di pagamento Canone Patrimoniale non Ricognitorio dovuto per la concessione e l’utilizzo di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2015</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del presupposto Regolamento comunale per l’applicazione dei canoni concessori non ricognitori, istituito con deliberazione del Consiglio comunale nn. 22 del 29.9.2014 e della deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 30.9.2014 di approvazione delle tariffe relative al canone di cui al regolamento stesso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Civitavecchia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 giugno 2026 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato in data 18.2.2026 e depositato in data 19.2.2026, OPS Group S.r.l. ha riassunto, <i>ex</i> art. 105 c.p.a., nei confronti del Comune di Civitavecchia, il presente giudizio in virtù della sentenza n. 9115, pubblicata dal Consiglio di Stato in data 21.11.2025, che ha annullato la pronuncia di primo grado n. 17285, pubblicata dall’intestato Tribunale in data 20.11.2023, sul presupposto dell’erronea declaratoria: a) del difetto di legittimazione attiva della ricorrente; b) del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (in favore del giudice tributario) in relazione alla pretesa economica (canone non ricognitorio) per cui è causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con memoria del 18.5.2026, il Comune di Civitavecchia ha reiterato le eccezioni di rito già articolate nella propria memoria di costituzione in giudizio, aventi a oggetto <i>i</i>) la declaratoria di irricevibilità del ricorso introduttivo e <i>ii</i>) di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente; nel merito, il Comune ha insistito per il rigetto del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con memoria del 19.5.2026, parte ricorrente ha eccepito il difetto dello <i>ius postulandi</i> di parte resistente, per essersi la stessa costituita mediante procura generale (e non invece speciale) alle liti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. All’udienza pubblica del 9 giugno 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Tanto premesso, l’eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine al difetto dello <i>ius postulandi</i> di parte resistente è fondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 22 c.p.a. stabilisce che dinanzi al giudice amministrativo, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 23 c.p.a. (che non ricorrono nel caso di specie), le parti stanno in giudizio tramite il patrocinio di un difensore abilitato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, l’art. 24 c.p.a., nel sancire che la procura rilasciata dalle parti al difensore si estende, salvo che ciò sia espressamente escluso, alla proposizione dei motivi aggiunti e del ricorso incidentale, fa riferimento alla procura alle liti “<i>per agire o contraddire davanti al giudice</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dal combinato disposto delle menzionate norme, si ricava che la disciplina dettata dagli artt. 40, comma 1, lett. g) e 44, comma 1, lett. b) c.p.a. – che impone alle parti di rilasciare, a pena di nullità, al proprio difensore la procura speciale, non essendo ai fini della costituzione in giudizio sufficiente quella generale – opera sia in riferimento al ricorso introduttivo del giudizio proposto dal ricorrente, sia alla memoria di costituzione in giudizio depositata dalla resistente. Cosicchè, il vizio dello <i>ius postulandi </i>che inficia l’atto introduttivo del giudizio determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di uno dei presupposti processuali, mentre il vizio afferente alla memoria di costituzione di parte resistente determina la declaratoria di nullità di siffatta costituzione, con conseguente inutilizzabilità delle difese articolate dall’Amministrazione e dei documenti da essa depositati ai fini della decisione. Con l’ulteriore precisazione per la quale, come sancito dal C.d.S., A.P., n. 11/2025, tali vizi non sono sanabili in corso di causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, essendosi il Comune costituito tramite procura generale e non speciale, deve essere dichiarata la nullità della costituzione in giudizio dello stesso, con conseguente inutilizzabilità delle difese articolate dall’Amministrazione e dei documenti da essa depositati ai fini della decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Fermo quanto precede, il Collegio, in via pregiudiziale di rito, ritiene che parte ricorrente sia munita, ai fini che qui interessano, della legittimazione attiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, la descritta sentenza n. 9115, pubblicata dal Consiglio di Stato in data 21.11.2025 (che ha annullato la pronuncia di primo grado n. 17285, pubblicata dall’intestato Tribunale in data 20.11.2023) ha definitivamente risolto tale questione, con conseguente impossibilità per il Collegio di riesaminarla in questa sede (essendo coperta da giudicato).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Sempre in via pregiudiziale di rito, ritiene il Collegio che il ricorso introduttivo del giudizio sia stato tempestivamente proposto, atteso che la pubblicazione dei provvedimenti impugnati (delibera del C.C. 22/2014 e delibera della G.C. 47/2014), sull’albo pretorio in data 9 ottobre 2014 e in data 2 ottobre 2014, non sia circostanza sufficiente a far decorrere il termine decadenziale di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a., dovendosi, a tal fine, far riferimento alla data di notificazione, nei confronti dei diretti interessati, degli atti applicativi degli stessi (TAR Brescia, n. 911/2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Ciò posto, il Collegio, preso atto della pronuncia del Giudice d’appello, deve, in questa sede, farsi carico, in virtù dell’orientamento di cui alle A.P. del C.d.S. nn. 16/24 e 10/25, dell’esame dei motivi di merito del ricorso che, in ragione della (ritenuta erronea) pronuncia in rito (poi annullata), erano stati assorbiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Prima di esaminare i motivi di merito del ricorso, giova premettere come la ricorrente abbia impugnato due avvisi di pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio dovuto per la concessione e l’utilizzo di spazi e aree pubbliche sia per l’anno 2014, sia per l’anno 2015, emanati dal Comune di Civitavecchia, per l’importo di € 18.061,25 per ciascuna annualità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In argomento, il Comune ritiene che la ricorrente si trovi nella disponibilità di fatto, ossia non suffragata dal titolo concessorio, degli impianti pubblicitari per cui è causa, essendo scaduta in data 16.9.2014 la convenzione prot. n. 171, stipulata in data 16.9.2005.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte ricorrente invece ritiene che, al tempo dell’adozione dei provvedimenti impugnati, essa fosse ancora concessionaria di tali beni, non essendo, in tale momento, ancora scaduta le descritta convenzione. Pertanto, a parere di OPS Group S.r.l., l’imposizione unilaterale del canone che in questa sede ci occupa andrebbe a incidere, <i>in peius</i>, sull’equilibrio contrattuale scaturente dalla descritta convezione. Di qui l’illegittimità sia degli atti presupposti (deliberazioni comunali istitutivi del regolamento), sia degli atti applicativi delle stesse (avvisi di pagamento).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fermo quanto precede, la circostanza appena prospettata risulta esaminata e risolta dall’intestato Tribunale, con sentenza emessa in pari data – a definizione dell’altro e diverso, seppure connesso, giudizio iscritto a ruolo con R.G. n. 14705/2014 – con cui è stato accertato che la descritta convenzione ha cessato i propri effetti in data 3 aprile 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve allora ritenersi che, alla data di adozione dei provvedimenti in questa sede impugnati, la ricorrente fosse ancora concessionaria dei beni per cui è causa, essendo il rapporto <i>de quo</i> pienamente in essere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Con il ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente, nel sottoporre a gravame sia il descritto regolamento comunale, sia i relativi atti applicativi, ha proposto le seguenti censure: a) violazione delle previsioni contrattuali, che prevedono il pagamento del solo canone di concessione, e quindi l’alterazione del sinallagma contrattuale e la lesione dell’affidamento; b) illegittima applicazione retroattiva, ai rapporti pregressi, delle delibere con cui sono stati approvati, rispettivamente, il regolamento per l’applicazione dei canoni concessori non ricognitori (delibera di c.c. n. 22 del 29 settembre 2014) e le relative tariffe (delibera di g.c. n. 47 del 30 settembre 2014); c) violazione dell’art. 7 L. 241/90, per non aver l’Amministrazione adottato la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; d) nullità degli atti impugnati per carenza dei requisiti essenziali (sottoscrizione, data e numero di protocollo).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Con riferimento alla domanda caducatoria dei menzionati atti applicativi, il Collegio ritiene assorbente l’esame del terzo motivo di ricorso, con il quale si censura l’assenza di qualsivoglia garanzia partecipativa, a beneficio della ricorrente, in violazione della L. n. 241/90.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, la Giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, n. 3309/2025), condivisa dal Collegio, è dell’avviso che “<i>le determinazioni comunali relative all’incremento del canone concessorio ricognitorio, afferendo a decisioni che incidono su rapporti concessori in atto, esigono la previa comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’Amministrazione comunale, a tutela delle garanzie partecipative del concessionario, al quale deve consentirsi di interloquire con l’amministrazione e valutare la sostenibilità dell’aggravio delle condizioni economiche della prestazione del servizio derivanti da tale decisione d&#8217;incremento unilaterale del canone dovuto</i>” (in tal senso, cfr. anche: TAR Catania, n. 2621/2020; TAR Napoli, n. 2266/19; TAR Napoli, n. 2035/18; TAR Veneto, n. 288/2011).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, nel caso di specie, non è in alcun in modo ipotizzabile l’applicazione dell’art. 21 <i>octies</i>, comma 2, secondo periodo, L. n. 241/90. Infatti, a fronte di un atto (quale quello impugnato) a contenuto discrezionale, connotato dalla complessità del quadro fattuale e giuridico sottostante, nonché dall’incremento, sensibile e retroattivo, del canone (elemento essenziale della concessione), l’Amministrazione non ha provato che esso, anche a fronte della comunicazione di avvio del procedimento, non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato. Pertanto, il Comune avrebbe dovuto interloquire preventivamente con il concessionario, ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/90.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’accoglimento della censura appena esaminata impone l’assorbimento degli ulteriori motivi, procedimentali e sostanziali, di ricorso attesa, sotto tale ultimo aspetto, l’applicazione del principio sancito dall’art. 34, comma 2, c.p.a., in base al quale l’Amministrazione, in sede di riesercizio del potere, dovrà prendere in considerazione i rilievi della ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Deve invece essere dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di annullamento del Regolamento comunale per l’applicazione dei canoni concessori non ricognitori, istituito con deliberazione del Consiglio comunale nn. 22 del 29.9.2014, e della deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 30.9.2014 di approvazione delle tariffe relative al canone di cui al regolamento stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gli atti di tal fatta hanno infatti contenuto generale e astratto e, come tali, non sono immediatamente lesivi della sfera giuridica del destinatario, necessitando, a tal fine, dell’adozione dei singoli atti applicativi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Essendo, nel caso di specie, stati annullati gli atti applicativi per violazione dell’art. 7 L. 241/90, il descritto regolamento non arreca alcun <i>vulnus</i> alla ricorrente; di qui la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione dello stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Alla luce di quanto precede, il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, annulla l’avviso n. 1 del 23.6.2015 e l’avviso n. 1 del 23.6.2015, fermo e impregiudicato il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla presente decisione; per il resto, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. La complessità della vicenda esaminata consente al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda <i>Bis</i>), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, annullando l’avviso n. 1 del 23.6.2015 e l’avviso n. 1 del 23.6.2015, dichiarandolo, nel resto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michelangelo Francavilla, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenza Caldarola, Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Christian Corbi, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nullita-della-costituzione-in-giudizio-con-procura-generale-alle-liti/">Sulla nullità della costituzione in giudizio con procura generale alle liti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:06:51 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90696</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-12/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Impugnazioni &#8211; Revocazione &#8211; Errore di fatto revocatorio &#8211; Requisiti. Ai fini dell’errore di fatto revocatorio l’omessa pronuncia assume rilievo non già di per sé, bensì esclusivamente qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell’esistenza e del contenuto di atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-12/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-12/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Impugnazioni &#8211; Revocazione &#8211; Errore di fatto revocatorio &#8211; Requisiti.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai fini dell’errore di fatto revocatorio l’omessa pronuncia assume rilievo non già di per sé, bensì esclusivamente qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell’esistenza e del contenuto di atti processuali, e cioè quando dalla sentenza si possa evincere che l’omesso esame del motivo è stato frutto di un’erronea convinzione circa l’inesistenza del motivo stesso, che invece era incontestabilmente presente nel ricorso, al contrario di quanto supposto dal giudice; perché l’omissione sia inquadrabile nella fattispecie prevista dall’art. 395, n. 4, c.p.c. occorre quindi: o un convincimento manifestato in modo espresso nella sentenza, sull’inesistenza del motivo, o che dalla relativa motivazione sia possibile ricavare in modo inequivoco che il motivo non sia stato esaminato per svista percettiva che abbia fatto supporre la sua inesistenza; tali principi sono applicabili anche alle eccezioni proposte in funzione paralizzante dei motivi di impugnazione. L’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4, c.p.c., deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Martino &#8211; Est. Santise</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6795 del 2025, proposto da<br />
Roncadelle Shopping Centre S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Raffaele Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Roncadelle, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione n. 37.</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fallimento Mella 2000 S.r.l., non costituito in giudizio.</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la revocazione</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZ. IV n. 4221 del 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in revocazione con i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Roncadelle;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’odierno ricorso per revocazione ha ad oggetto la sentenza di questo Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 maggio 2025, n. 4221, con cui è stato ha accolto l’appello promosso dal Comune di Roncadelle avverso la sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Brescia, n. 130 del 2023, che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Roncadelle Shopping Centre rispetto all’azione di accertamento e di condanna all’adempimento degli obblighi convenzionali per la parte rimasta inattuata promossa dall’amministrazione comunale nei confronti di Mella 2000 e Roncadelle Shopping Centre, ritenute responsabili in via solidale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Parte ricorrente impugna la sentenza predetta, deducendo i seguenti motivi di ricorso:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I. <i>Errore di fatto revocatorio derivante da erronea lettura e percezione degli atti e dei documenti del giudizio e sulle conseguenze abnormi ricavate dalla sentenza</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deduce parte ricorrente che, avendo la sentenza associato l’assolvimento delle obbligazioni convenzionali alla titolarità del diritto dominicale sulle aree in cui le opere devono essere realizzate, deve escludersi una responsabilità solidale dell’odierna ricorrente per quegli obblighi rimasti inattuati che riguardano aree incluse in comparti di cui Roncadelle Shopping Centre non è divenuta proprietaria (né tantomeno è firmataria della convenzione urbanistica).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Un’interpretazione diversa della sentenza di questo Consiglio di Stato, fondata sulla responsabilità solidale dell’odierna appellante in relazione a tutte le obbligazioni delle convenzioni urbanistiche non attuate sarebbe frutto di una errata e/o incompleta percezione dei documenti e degli atti di causa &#8211; a mezzo dei quali si è data ampia dimostrazione del fatto che RSC non ha acquistato tutti i comparti interessati dalle opere di urbanizzazione previste dalle convenzioni urbanistiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La decisione impugnata sarebbe quindi affetta da un errore di fatto revocatorio a causa di un’errata e/o incompleta percezione dei documenti e degli atti di causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che sussisterebbe errore di fatto revocatorio sia nel caso in cui la sentenza gravata abbia supposto che l’azione intrapresa dal Comune riguardi opere di urbanizzazione relative ad aree di cui l’odierna appellante &#8211; per effetto dell’atto di cessione &#8211; è divenuta proprietaria, sia qualora questo Consiglio di Stato &#8211; a causa di una svista &#8211; nel definire la controversia abbia totalmente omesso di considerare tale circostanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel primo caso, la decisione sarebbe affetta da errore di fatto revocatorio in quanto si fonderebbe sulla supposizione di un fatto (ovvero che le obbligazioni dedotte in convenzione e non attuate riguardano aree cedute a RSC), che non trova alcun riscontro nei documenti e negli atti di causa e la cui inesistenza non è controversa. Vi sarebbe, in particolare, un’omessa percezione di un documento decisivo, quale è l’atto di compravendita intercorsa tra Mella 2000 e RSC in atti (doc. 15 allegato all’atto di appello) che, nell’indicare il perimetro della cessione, costituisce presupposto essenziale per escludere una responsabilità solidale dell’odierna appellante in relazione all’assolvimento di quegli obblighi convenzionali che non riguardano aree ad essa cedute.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In relazione al profilo rescissorio parte ricorrente ha riportato ai fini della successiva fase rescissoria, le difese svolte nel corso del giudizio di appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il Comune di Roccandelle si è costituito regolarmente in giudizio contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Alla pubblica udienza del 9 aprile la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Secondo principi giurisprudenziali consolidati, il giudizio per la revocazione prevede una fase rescindente e una fase rescissoria, che hanno incidenza su una precedente sentenza, e va deciso con un atto unitario, sicché la relativa domanda deve contenere tutti i requisiti necessari per mettere il giudice nella condizione di adottare la pronuncia definitiva; il ricorso per revocazione è retto, infatti, dal principio di autosufficienza; ne discende che esso è inammissibile quando, oltre alla domanda di revocazione della sentenza (idonea a provocare la fase rescindente del giudizio), non contiene anche la domanda di decisione sull&#8217;originario ricorso, con la riproposizione degli specifici motivi; in relazione al principio c.d. dell&#8217;autosufficienza dell’atto impugnatorio, non è sufficiente, ai fini della ammissibilità del ricorso per revocazione, il generico richiamo ai motivi del ricorso di primo grado e di appello contenuto nel gravame. Con la conseguenza che il giudice non potrebbe neppure rifarsi alla domanda proposta nel processo da cui è derivata la sentenza impugnata, posto che sussiste autonomia tra le istanze in esame e quelle avanzate nel giudizio che si è concluso con la decisione asseritamente viziata. Le parti hanno, infatti, gli stessi oneri processuali che avrebbero in un ordinario giudizio di appello, che resta distinto da quello precedente conclusosi con la sentenza oggetto di revocazione; in tale contesto, le eccezioni e la riproposizione delle censure di primo grado sono sottoposte agli stessi oneri e agli stessi termini di un ordinario giudizio di appello e, soprattutto, devono essere espressamente formulate, non potendosi accettare che la parte si limiti a un generico rinvio agli atti depositati nel precedente giudizio di appello, anche in considerazione del già richiamato principio di autosufficienza (cfr. <i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. VII, 19 luglio 2024 n. 6493).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Secondo principi giurisprudenziali parimenti consolidati, la cui validità è stata recentemente ribadita da questa Sezione (sentenze 1° ottobre 2025 n. 7688; 18 ottobre 2024 n. 8375), ai fini dell’errore di fatto revocatorio l’omessa pronuncia assume rilievo non già di per sé, bensì esclusivamente qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell’esistenza e del contenuto di atti processuali, e cioè quando dalla sentenza si possa evincere che l’omesso esame del motivo è stato frutto di un’erronea convinzione circa l’inesistenza del motivo stesso, che invece era incontestabilmente presente nel ricorso, al contrario di quanto supposto dal giudice; perché l’omissione sia inquadrabile nella fattispecie prevista dall’art. 395, n. 4, c.p.c. occorre quindi: o un convincimento manifestato in modo espresso nella sentenza, sull’inesistenza del motivo, o che dalla relativa motivazione sia possibile ricavare in modo inequivoco che il motivo non sia stato esaminato per svista percettiva che abbia fatto supporre la sua inesistenza; tali principi sono applicabili anche alle eccezioni proposte in funzione paralizzante dei motivi di impugnazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 ottobre 2021 n. 6758)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. L’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4, c.p.c., deve rispondere a tre requisiti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Pertanto, esso è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo. È, inoltre, configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dalla parte istante o su un’eccezione prospettata dalla controparte, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima o l’eccezione; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo o dell’eccezione e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2020 n. 947; Sez. IV, 14 maggio 2015 n. 2431).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. L’errore di fatto revocatorio si sostanzia quindi in una svista o in un abbaglio dei sensi, che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa; esso, pertanto, non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell’abbaglio dei sensi (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 aprile 2016 n. 1331).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Nel caso di specie, parte ricorrente individua l’errore di fatto nella circostanza che il Consiglio di Stato, nel ritenere parte ricorrente solidalmente responsabile alle obbligazioni derivanti dalla convenzione di lottizzazione alla luce della natura <i>propter rem</i> dell’obbligazioni convenzionali e sulla impossibilità di derogare pattiziamente a siffatto regime, non si sarebbe però accorto che in relazione ad alcune aree parte ricorrente non era proprietaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Il punto della sentenza contestato dal ricorrente è sostanzialmente il seguente:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>Ne consegue che, sul piano funzionale del corretto perseguimento dell’interesse pubblico, gli obblighi assunti dal soggetto che stipula una convenzione urbanistica gravano sia sul medesimo, sia sui successivi proprietari dell’area convenzionata, ovvero sui suoi aventi causa. In altri termini, l’avente causa del lottizzante assume gli oneri a carico di quest’ultimo, dedotti in sede di convenzione, tra cui quelli di urbanizzazione ancora dovuti</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>Corollario di tale obbligo è che deve ritenersi inopponibile al Comune qualsiasi previsione contrattuale con cui il lottizzante convenga con il suo avente causa che quest’ultimo si faccia esclusivo carico degli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica. Allo stesso modo, …, deve ritenersi inopponibile al Comune qualsiasi previsione contrattuale che esoneri l’avente causa da tali obblighi</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>Entrambi i soggetti risponderanno in via solidale delle obbligazioni assunte in sede di convenzione di lottizzazione, ai sensi dell’art. 1294 cod. civ</i>.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. In particolare, precisa la ricorrente che “<i>avendo la sentenza associato l’assolvimento delle obbligazioni convenzionali alla titolarità del diritto domenicale sulle aree in cui le opere devono essere realizzate, deve escludersi una responsabilità solidale dell’odierna ricorrente per quegli obblighi rimasti inattuati che riguardano aree incluse in comparti di cui Roncadelle Shopping Centre non è divenuta proprietaria (né tantomeno è firmataria della convenzione urbanistica)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Precisa, inoltre, la ricorrente che “<i>è proprio il Comune a sostenere che tra gli obblighi più significativi di cui chiede l’assolvimento figuri anche la realizzazione di opere di riqualificazione dell’area rientrante nel comparto D, ossia un’area non nella disponibilità di Roncadelle Shopping Centre. La presentazione del piano di caratterizzazione della discarica del comparto D, la predisposizione del progetto di bonifica della discarica del comparto D e della discarica “Ai Chiostri” e la bonifica richiesti, infatti, sono opere relative ad aree ricomprese o afferenti al comparto D che non sono state oggetto di cessione a Roncadelle Shopping Centre.</i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>In riferimento a questi obblighi di urbanizzazione, l’estraneità di Roncadelle Shopping Centre emerge in modo ancor più macroscopico, anche in considerazione della disciplina fissata all’art. 14-bis, comma 3, della convenzione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile, perché non sussiste l’errore di fatto revocatorio contestato da parte ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella sentenza revocanda questa Sezione ha dichiarato nulla la clausola della convenzione di lottizzazione (art. 18, comma 2 della convenzione), secondo cui “<i>gli acquirenti non assumono responsabilità, neppure in via solidale</i>” nel caso in cui Mella 2000 eserciti la facoltà “<i>di conservare la qualifica di soggetto attuatore unico del P.I.I. anche in relazione alle aree cedute</i>”, perché in contrasto con i principi fondamentali che governano la materia, risolvendosi tale accordo in un patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore (la società avente causa e subentrata nel rapporto convenzionale) costituisca violazione di obblighi che coinvolgono interessi (superiori e collettivi) anche di soggetti ulteriori oltre a debitore e creditore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questo perché l’obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto che stipula la convenzione, dei successivi proprietari dell’area interessata e dei suoi aventi causa che in quella convenzione subentrano, assumendo i rispettivi diritti e obblighi, è di natura “reale” e, quindi, grava anche su questi ultimi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale orientamento è basato sulla specifica natura delle convenzioni urbanistiche, funzionalizzate non solo alla realizzazione di interessi privati bensì soprattutto all’interesse pubblico al corretto assetto del territorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha precisato poi la Sezione nella sentenza revocanda che il meccanismo dell’ambulatorietà passiva dell’obbligazione, proprio della natura <i>propter rem</i>, non trasforma, infatti, <i>ex se</i> gli aventi causa dei lottizzanti in “parti” a pieno titolo del rapporto convenzionale, ma li rende semplicemente corresponsabili nell’esecuzione degli impegni presi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Rileva, però, il Collegio che, avendo la Sezione, nella sentenza revocanda, legato l’imputabilità delle obbligazioni contenute nella convenzione di lottizzazione alla circostanza che queste siano <i>propter rem</i>, e quindi strettamente legale alla proprietà, le stesse si devono intendere come sussistenti anche in capo a parte ricorrente solo se le obbligazioni siano correlate alla proprietà del compendio trasferito, per effetto degli accordi intercorsi con l’originaria lottizzante. In questo senso va ribadito che “<i>L’obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunta da colui che stipula una convenzione edilizia è </i>propter rem, <i>nel senso che essa va adempiuta non solo da colui che tale convenzione ha stipulato, ma anche da colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia; conseguentemente colui che realizza opere di trasformazione edilizia ed urbanistica, valendosi della concessione edilizia rilasciata al suo dante causa, ha nei confronti del Comune gli stessi obblighi che gravano sull&#8217;originario concessionario, ed è con quest&#8217;ultimo solidalmente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione. La natura reale dell&#8217;obbligazione in esame riguarda, dunque, i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, e quelli che realizzano l&#8217;edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa</i>” (così <i>ex plurimis</i>, Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2015, n. 16999).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non sussiste, quindi, alcun errore di fatto revocatorio, perché la pronuncia si deve intendere nel senso di escludere una responsabilità solidale di parte ricorrente in relazione all’assolvimento di quegli obblighi convenzionali che non siano correlati al compendio ceduto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre accessori come per legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvia Martino, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michele Conforti, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Monteferrante, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosario Carrano, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maurizio Santise, Consigliere, Estensore</p>
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		<title>Sul rilievo d&#8217;ufficio della nullità dell&#8217;atto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rilievo-dufficio-della-nullita-dellatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:51:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rilievo-dufficio-della-nullita-dellatto/">Sul rilievo d&#8217;ufficio della nullità dell&#8217;atto.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Nullità dell&#8217;atto &#8211; Rilievo d&#8217;ufficio &#8211; Ratio. Ai sensi dell’art. 31, u.c., c.p.a., oltre che per effetto di specifica impugnazione, la nullità dell’atto può sempre essere rilevata d’ufficio dal giudice. Occorre ricordare che, la declaratoria di ufficio della nullità da parte del giudice, deve essere correlata al</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rilievo-dufficio-della-nullita-dellatto/">Sul rilievo d&#8217;ufficio della nullità dell&#8217;atto.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Nullità dell&#8217;atto &#8211; Rilievo d&#8217;ufficio &#8211; Ratio.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 31, u.c., c.p.a., oltre che per effetto di specifica impugnazione, la nullità dell’atto può sempre essere rilevata d’ufficio dal giudice. Occorre ricordare che, la declaratoria di ufficio della nullità da parte del giudice, deve essere correlata al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex artt. 112 c.p.c. e 39 Cpa., in modo non dissimile da quanto già elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alla possibilità ed ai limiti della declaratoria di ufficio della nullità del contratto, ex art. 1421 c.c. Ne consegue che il giudice amministrativo può di ufficio procedere a dichiarare la nullità di atti amministrativi (ovviamente in un giudizio diverso da quello ex art. 31, co. 4 Cpa), solo se tale declaratoria risulta funzionale alla pronuncia sulla domanda introdotta in giudizio (e quindi, nel giudizio impugnatorio, alla declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato e quindi al suo annullamento, ovvero, al contrario, al rigetto della domanda di annullamento). A tali ipotesi, ben possono essere aggiunti i casi in cui l’applicazione dell’atto conduca ad una decisione in rito. La vera<i> ratio </i>della rilevabilità officiosa della nullità non sia quella di eliminare, sempre e comunque, il contratto nullo dalla sfera del rilevante giuridico , ma quella di impedire che esso costituisca il presupposto di una decisione giurisdizionale che in qualche modo ne postuli la validità o comunque la provvisoria attitudine a produrre effetti giuridici. Per le ragioni innanzi esposte, pertasnto, ricorrono i presupposti perché il giudice proceda all’esame e (eventuale) declaratoria della nullità di un atto amministrativo (nel caso di specie, un Regolamento GSE ), in quanto suscettivo di incidere sulla decisione della causa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Forlenza &#8211; Est. Frigida</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4203 del 2025, proposto da Terenzio Alio, titolare della omonima ditta individuale Energy Project di Terenzio Alio, rappresentato e difeso dall’avvocato Danilo Giracello, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gestore dei servizi energetici &#8211; Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Lazio, n. 9;<br />
Ministero delle imprese e del made in Italy, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta<i> ter</i>, n. 4066 del 24 febbraio 2025, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">visto l’atto di costituzione in giudizio della società per azioni Gse &#8211; Gestore dei servizi energetici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">relatore, nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2026, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti costituite gli avvocati Danilo Giracello e Tommaso Paparo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) dal provvedimento del Gestore dei servizi energetici prot. n. GSE/P20180002817 del 18 gennaio 2018, recante «<i>rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0171639085917R004, presentata da ALIO TERENZIO</i>»;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) dalla comunicazione del Gestore dei servizi energetici del 10 novembre 2017 recante il preavviso di rigetto della “RVC” n. 0171639085917R004;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) all’occorrenza, dall’art. 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 e dall’art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 gennaio 2017;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) dalla domanda di accertamento del diritto di Terenzio Alio di ottenere il rilascio dei titoli di efficienza energetica conseguenti all’accertato accoglimento della “RVC” 0171639085917R004;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) dalla domanda di condanna del Gestore dei servizi energetici e del Ministero delle imprese e del made in Italy al risarcimento dei danni subiti da Terenzio Alio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) Terenzio Alio – quale titolare della ditta Energy Project di Terenzio Alio, impresa operante nel settore delle energie rinnovabili in qualità di “ESCo” (“Energy Service Company”), svolgente interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche – presentò al Gestore dei servizi energetici cinque richieste di verifica e certificazione (“RVC”) per riconoscimento di titoli di efficienza energetica (“TEE”, conosciuti anche come certificati bianchi) ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 per alcuni interventi di fotovoltaico, solare termico, coibentazione pareti e sostituzione infissi; b) una di tali “RVC”, indicata con codice identificativo n. 0171639085917R004, era relativa a un impianto sito in Pietraperzia (EN), di potenza pari a 6 kilowatt picco (per il quale era già stato riconosciuto un contributo economico nell’ambito del Pon Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”), era soggetta a valutazione standardizzata, aveva la data di effettiva prima attivazione fissata al 13 settembre 2016 e la data di avvio (ovverosia la data di superamento della dimensione minima) fissata al 24 marzo 2017 ed era riconducibile alla scheda tecnica “7T” (“Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW”) per alcuni interventi di installazione di impianti fotovoltaici nonché alla scheda tecnica “8T” (“Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria”) per alcuni interventi di installazione di impianti di solare termico;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) con la suddetta “RVC” vennero chiesti inizialmente 46 titoli di efficienza energetica e successivamente vennero assegnati dal Gestore 92 “TEE” all’anno per 5 anni;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) con la nota del 10 novembre 2017 il Gestore dei servizi energetici comunicò all’interessato il preavviso di rigetto della “RVC” n. 0171639085917R004;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) l’interessato presentò osservazioni e documentazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f) con provvedimento prot. n. GSE/P20180002817 del 18 gennaio 2018 il Gestore dei servizi energetici rigettò la RVC” n. 0171639085917R004.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Gli atti indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 sono stati impugnati da Terenzio Alio con il ricorso n. 4912 del 2018 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato tre motivi compendiati in: «<i>VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DETTATO DAL D.M. DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELL’11 GENNAIO 2017 ED IN PARTICOLARE DALL’ART. 16; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 28.12.2012; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA DISCIPLINA APPLICABILE</i>»; «<i>VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 3 E 10-BIS L. N. 241/90; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E EFFICIENZA DELL&#8217;ATTIVITÀ DELLA P.A.</i>» e «<i>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 28 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28 IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CUMULO DEI CERTIFICATI BIANCHI CON ALTRI INCENTIVI PUBBLICI; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 12 DEL D.M. 28.12.2012; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DEL D.M. 11.01.2017; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE, ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CUI ALL’ART. 5, CO. 1, DD.MM. 20.7.2004 PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER IL RILASCIO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA, APPROVATE CON DELIB. AEEG EEN 9/11 DEL 27.10.2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 LUGLIO 2006, NELLA PARTE IN CUI IL G.S.E. S.P.A. CONSIDERA “INCENTIVI STATALI” I FONDI DI PROVENIENZA COMUNITARIA; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ASSOLUTA E IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA D’ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO DI POTERE, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA DELL’ATTO ANCHE CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE DI RVC DEL MEDESIMO GESTORE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA; TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE E TUTELA DELL’AFFIDAMENTO</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In subordine, in relazione agli articoli 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 e 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 gennaio 2017, ne ha censurato la «<i>VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DIR. N. 2009/28/CE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE N. 2014/C 200/01 RECANTE LA “DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FAVORE DELL’AMBIENTE E DELL’ENERGIA 2014- 2020”. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE E MASSIMA DIFFUSIONE DELL’ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA DEI PRESUPPOSTI. SVIAMENTO DI POTERE</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente ha formulato, altresì, domanda di risarcimento del danno e istanza cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. La società per azioni Gse si è costituita nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. L’allora Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) si è costituito, in resistenza, nel giudizio di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Con ordinanza n. 3268 del 1° giugno 2018, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza <i>ter</i>, ha respinto la domanda cautelare per difetto tanto del <i>fumus boni iuris</i> quanto del <i>periculum in mora</i> e ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore di Gse s.p.a., delle spese e degli onorari della fase cautelare, liquidate in euro 1.500, oltre agli accessori di legge e le ha compensate nei confronti dell’amministrazione statale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Successivamente l’interessato ha proposto motivi aggiunti avverso i medesimi atti già impugnati mediante il ricorso introduttivo, rappresentando di aver presentato al Gestore, ai sensi delle modifiche apportate all’art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 dall’art. 56, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché ai sensi del comma 8 del citato art. 56 un’istanza di riesame in data 23 luglio 2020, alla quale tuttavia il Gestore non ha dato riscontro, nonostante due solleciti inviati in data 11 settembre 2020 e 9 ottobre 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le nuove doglianze sono state compendiante in un unico composito motivo di «<i>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 42 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 56 DEL DL 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120/2020; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 28.12.2012; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 11.01.2017; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE, ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CUI ALL’ART. 5, CO. 1, DD.MM. 20.7.2004 PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER IL RILASCIO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA, APPROVATE CON DELIB. AEEG EEN 9/11 DEL 27.10.2011; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ASSOLUTA E IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA D’ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO DI POTERE, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA DELL’ATTO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA; TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELLE SANZIONI IRROGATE</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. La società per azioni Gse ha depositato il diniego dell’istanza di riesame prot. n. GSE/P20210016442 dell’11 giugno 2021 (deducendone la mancata impugnazione) e ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità di tutto il ricorso (e non solo dei motivi aggiunti) e comunque l’infondatezza di questi ultimi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Con l’impugnata sentenza n. 4066 del 24 febbraio 2025, il T.a.r. per il Lazio, sezione quinta <i>ter</i>, ha respinto il ricorso, ha dichiarato i motivi aggiunti improcedibili («<i>sia in considerazione del respingimento del ricorso principale, sia in quanto il GSE si è espresso esplicitamente sulla istanza di riesame avanzata dal ricorrente</i>»), ha compensato le spese e gli onorari nei confronti dell’amministrazione statale e ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore della Gse s.p.a., delle spese e degli onorari di giudizio, liquidati (in aggiunta a quanto liquidato in sede cautelare) in euro 1.500, oltre agli accessori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 29 aprile 2025 e in data 26 maggio 2025 – l’interessato ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando quattro motivi e ha formulato, altresì, istanza di verificazione o di consulenza tecnica d’ufficio al fine di «<i>accertare e quantificare il danno (nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante) patito in conseguenza della complessiva azione delle Amministrazioni</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. La società per azioni Gse si è costituita in giudizio, resistendo al gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. In vista della prima udienza di discussione del 3 marzo 2026 Gse s.p.a. ha depositato una memoria in data 23 gennaio 2026 e l’appellante ha depositato una memoria di replica in data 10 febbraio 2026. Con tali scritti defensionali le parti hanno illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Con atto depositato il 27 febbraio 2026, l’appellante ha rappresentato che «<i>In pendenza del presente giudizio, il G.S.E. S.p.A., in attuazione di quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii., ha adottato e pubblicato nel mese di febbraio 2026 il “</i>Regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili a interventi di efficienza energetica<i>”</i> (…); <i>Tale Regolamento, al punto 4, prevede espressamente che per i procedimenti conclusi con provvedimenti di recupero integrale, oggetto di contenzioso giurisdizionale pendente, l’interessato possa presentare istanza per l’applicazione di una decurtazione e che: “</i>La richiesta dell’interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE, nonché a rinuncia all’azione giudiziale<i>.” Avvalendosi di tale facoltà, in data 9 febbraio 2026, l’Ing. Alio ha presentato al G.S.E. S.p.A. formale “</i>Istanza ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.lgs. 28/2011<i>”, avente ad oggetto proprio il provvedimento di rigetto impugnato nel presente giudizio (prot. P20180002817 del 18.01.2018) (come da modulo e ricevute di trasmissione PEC allegate); Con comunicazione del 22 febbraio 2026, resa nell’ambito del ticket di assistenza n. S004022151, il G.S.E. ha confermato alla ditta appellante che “</i>le Sue istanze sono state regolarmente recepite. Sarà nostra cura fornirle aggiornamenti non appena l’istruttoria sarà completata<i>”, attestando così l’avvio del relativo procedimento amministrativo</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha poi dedotto che «<i>La pendenza del suddetto procedimento amministrativo, attivato su istanza dell’appellante in base ad una sopravvenuta disciplina regolamentare, costituisce un fatto nuovo e decisivo, idoneo a configurare un grave e giustificato motivo per il rinvio dell’udienza di discussione fissata. L’esito di tale procedimento è, infatti, del tutto pregiudiziale rispetto alla materia del contendere del presente giudizio</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conseguentemente ha chiesto «<i>il rinvio dell’udienza pubblica del 3 marzo 2026 ad altra data, al fine di attendere la definizione del procedimento amministrativo pendente presso il G.S.E. S.p.A. e avviato con istanza dell’appellante del 9 febbraio 2026</i>».<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. All’esito dell’udienza di discussione del 3 marzo 2026, «<i>Il collegio, vista l’istanza di rinvio, ritenuto che occorre approfondire i temi: 1) la legittima sussistenza di potere regolamentare in capo al G.S.E., sia quanto al conferimento normativo di detto potere sia quanto alla natura di società a partecipazione pubblica; 2) la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio conseguente alla presentazione dell’istanza ai sensi del regolamento 6 febbraio 2026; nel sottoporre all’approfondimento delle parti i suddetti aspetti, rinvia per la sola discussione all’udienza del 26 maggio 2026. Onera le parti di comunicare, entro trenta giorni dalla data della presente udienza, l’esito del procedimento innanzi al G.S.E.</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. In data 9 aprile 2026 la società per azioni Gse ha depositato il proprio provvedimento n. 33169 dell’8 aprile 2026 di rigetto dell’istanza dell’interessato sulla “RVC” 0171639085917R004 per ritenuta inapplicabilità al caso di specie dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo<i> </i>3 marzo 2011,<i> </i>n. 28 e del regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili a interventi di efficienza energetica prot. GSE/A20260055180 del 9 febbraio 2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26 maggio 2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.1. In via preliminare, il Collegio – stante la intervenuta interferenza con il presente giudizio rappresentata sia dal Regolamento GSE del 9 febbraio 2026 sia (in conseguenza della domanda inoltrata in applicazione del medesimo dalla impresa appellante) dal provvedimento del GSE dell’8 aprile 2026 di rigetto della predetta domanda – è chiamato ad esaminare la situazione processuale verificatasi in conseguenza dell’adozione degli atti ora indicati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ed infatti, occorre constatare:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in primo luogo, che entrambe le parti hanno ritenuto influente nel presente giudizio, il regolamento GSE, evidentemente supponendone la legittimità (peraltro, almeno in via presuntiva, riconosciuta a tutti gli atti amministrativi);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in secondo luogo, sulla base del predetto regolamento, parte appellante ha presentato l’istanza ivi prevista, atto dal quale sempre il Regolamento fa discendere l’acquiescenza alle violazioni contestate dal GSE e la rinuncia all’azione giudiziale; il che dovrebbe porre al Collegio, quale problema da risolvere preliminarmente, la verifica della intervenuta improcedibilità/estinzione del presente giudizio, per il solo fatto della presentazione della domanda (in disparte ogni contraddizione tra disciplina normativa e modulo predisposto);<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; </i>in terzo luogo, l’emanazione di un provvedimento del GSE, di segno reiettivo della domanda proposta (una volta superata in senso positivo la problematica di cui al punto precedente), comporterebbe la necessaria valutazione, da parte di questo Collegio, (quantomeno) della interruzione necessaria del presente giudizio, stante la pregiudizialità della decisione sull’(eventuale) ricorso proposto avverso il suddetto provvedimento reiettivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Appare, dunque, evidente come sia necessario l’esame della natura e validità del Regolamento emanato dal GSE il 9 febbraio 2026, stante la sua “interferenza” con il giudizio in corso; occorre cioè stabile se tale Regolamento possa essere considerato valido e dunque idoneo ad esplicare effetti sul presente giudizio. E ciò a prescindere, a tutta evidenza, dalla impugnazione dello stesso, peraltro intervenuto nel corso del giudizio di secondo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.2. Il Collegio ritiene il regolamento del GSE nullo, per violazione dell’art. 21-<i>septies</i> l. n. 241/1990, in applicazione dell’art. 31, ultimo comma, del c.p.a., stante il difetto assoluto di attribuzione del potere di adottarlo (Cass, sez. un., 5 marzo 2018 n. 5097; 23 settembre 2014 n. 19974: 28 luglio 2016 n. 15667; 3 ottobre 2016 n. 19682; Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2018 n. 4667).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.3. Come è noto, ai sensi dell’art. 31, u.c., c.p.a., oltre che per effetto di specifica impugnazione, «<i>la nullità dell’atto può sempre</i> (. . .) <i>essere rilevata d’ufficio dal giudice</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2017 n. 6120; sez. IV,28 ottobre 2011 n. 5799): «<i></i><i>la declaratoria di ufficio della nullità da parte del giudice, deve essere correlata al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex artt. 112 c.p.c. e 39 Cpa., in modo non dissimile da quanto già elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alla possibilità ed ai limiti della declaratoria di ufficio della nullità del contratto, ex art. 1421 c.c. (Cass. Civ., sez. I, 14 aprile 2011 n. 8539; Cass. Civ. sez. III, 7 febbraio 2011 n. 1956). </i><i>Ne consegue che il giudice amministrativo può di ufficio procedere a dichiarare la nullità di atti amministrativi (ovviamente in un giudizio diverso da quello ex art. 31, co. 4 Cpa), solo se tale declaratoria risulta funzionale alla pronuncia sulla domanda introdotta in giudizio (e quindi, nel giudizio impugnatorio, alla declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato e quindi al suo annullamento, ovvero, al contrario, al rigetto della domanda di annullamento)</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tali ipotesi, ben possono essere aggiunti i casi in cui l’applicazione dell’atto conduca ad una decisione in rito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stessa Corte di cassazione (sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), giunge ad affermare: «<i></i><i>la vera ratio della rilevabilità officiosa della nullità non sia quella di eliminare, sempre e comunque, il contratto nullo dalla sfera del rilevante giuridico</i> (. . <i>.</i>)<i>, ma quella di impedire che esso costituisca il presupposto di una decisione giurisdizionale che in qualche modo ne postuli la validità o comunque la provvisoria attitudine a produrre effetti giuridici</i>». In tal senso, «<i>la nullità può essere sempre oggetto di dichiarazione/accertamento da parte del giudice</i>», ed inoltre che «<i>l’espresso accertamento contenuto nella motivazione della sentenza sarà idoneo a produrre, anche in assenza di un&#8217;istanza di parte (domanda o accertamento incidentale) l’effetto di giudicato sulla nullità del contratto in mancanza di impugnazione sul punto</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo la Suprema Corte, infine, «<i>il giudice dichiara la nullità del negozio nella motivazione della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, in mancanza di domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per le ragioni innanzi esposte, nel caso di specie ricorrono i presupposti perché il giudice proceda all’esame e (eventuale) declaratoria della nullità di un atto amministrativo (quale è il Regolamento GSE innanzi citato), in quanto suscettivo di incidere sulla decisione della causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.4. Il Regolamento del Gestore dei servizi energetici (pubblicato sul suo sito internet in data 6 febbraio 2026) per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili a interventi di efficienza energetica (sulla cui base l’interessato ha presentato l’istanza del 9 febbraio 2026) viene in rilievo nella presente pronuncia, sia in quanto, stante il rigetto da parte del Gse della predetta istanza in data 8 aprile 2026, il Collegio deve porsi il problema della interruzione del presente giudizio; sia in quanto (ed ancor prima) per gli effetti estintivi del giudizio da esso collegati alla mera presentazione della domanda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Regolamento appare <i>prima facie</i> affetto da nullità ai sensi dell’art. 21-<i>septies </i>della legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso, invero, è stato emesso in assoluta carenza di potere, integrando, per tal via, un’ipotesi di difetto assoluto di attribuzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In proposito, si rileva che il Gse non dispone di un generale potere regolamentare con efficacia esterna, in quanto è una società per azioni, sebbene a capitale interamente pubblico, e, pertanto, non è riconducibile alla pubblica amministrazione in senso stretto (Corte Cost., 11 giugno 2026 n. 203). Conseguentemente il Gestore può emanare regolamenti (introducenti norme nell’ordinamento generale e non meramente organizzative interne) soltanto ove il legislatore espressamente e univocamente gli attribuisca siffatta potestà (ed in disparte ogni valutazione della legittimità costituzionale della norma di attribuzione).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò posto, nel caso di specie non solo manca una disposizione legislativa attributiva del potere regolamentare, ma per di più l’art. 42, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 riserva al Ministro dello sviluppo economico di definire, «<i>con proprio decreto</i>», «<i>la disciplina dei controlli di cui al medesimo comma 5</i>» (controlli del Gse), cosicché la carenza di potere del Gestore dei servizi energetici si palesa in modo duplice: a) da un lato, a causa del fisiologico difetto strutturale di potestà regolamentare ad efficacia esterna; b) dall’altro, per manifesta violazione di una specifica attribuzione legislativa del potere ad altro soggetto, facente parte della pubblica amministrazione statale in senso stretto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne deriva peraltro che nessun potere sostitutivo del Gestore dei servizi energetici rispetto al Ministero dello sviluppo economico può essere legittimamente predicato, in quanto collidente con la carenza di potestà regolamentare del Gse, distonico rispetto alla diversità ontologica – e di conseguenza funzionale – tra ente pubblico e società per azioni e, in ogni caso, siccome non previsto dal legislatore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A ciò aggiungasi che con il Regolamento in esame il GSE ha attribuito effetti processuali alla domanda da esso disciplinata, tali da incidere sul diritto alla tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, ex art. 24 Cost., sulla piena impugnabilità e sottoposizione al sindacato giurisdizionale degli atti amministrativi (art. 113 Cost.), e, non ultimo, sulla garanzia di soggezione del Giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Tanto innanzi precisato, l’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 10 a pagina 13 del gravame – l’appellante ha lamentato «<i>Erroneità della sentenza impugnata del TAR Lazio in relazione al rigetto del primo motivo di ricorso in primo grado (avente ad oggetto: Violazione e/o Falsa Applicazione del regime transitorio dettato dal D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 gennaio 2017 ed in particolare dall’art. 16; Violazione e falsa applicazione del D.M. 28.12.2012; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione in ordine alla disciplina applicabile. – Piena applicazione del progetto nel periodo transitorio del pregresso regime del DM 28 dicembre 2012</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. Tale censura è infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è condivisibile la tesi dell’appellante secondo cui il T.a.r. non avrebbe valorizzato l’applicazione (in tesi erronea) da parte del Gse della disciplina del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 gennaio 2017 anziché quella recata dal decreto del 28 dicembre 2012, nonostante il progetto rientrerebbe asseritamente nel regime transitorio previsto dall’art. 16 del citato decreto del 2017, essendo stata asseritamente raggiunta la soglia minima di 20 tonnellate equivalenti di petroli (tep) in tempo utile per accedervi (ovverosia il 24 marzo 2017) e di conseguenza per presentare la rendicontazione entro i termini del regime transitorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In realtà, del tutto correttamente il T.a.r. ha considerato, in sostanza, neutrale, ai fini della non cumulabilità degli incentivi, l’applicazione del decreto del 2012 ovvero di quello del 2017.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ambedue i decreti, invero, al Gestore sono attribuiti, in conformità all’art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, i compiti di valutazione, approvazione e controllo (anche mediante sopralluoghi) dei progetti di efficienza energetica controllo nonché di verifica della documentazione di rendicontazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale quadro l’art. 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 prevede che l’incentivo per l’energia da fonti rinnovabili<i> </i>«<i>può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali</i>», salve le ipotesi di garanzie e specifiche tipologie di contributi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Analogamente l’art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 gennaio 2017 stabilisce che «<i>I Certificati Bianchi riconosciuti per i progetti di efficienza energetica per cui sia stata presentata istanza di incentivo al GSE dopo l’entrata in vigore del presente decreto, sono cumulabili con altri incentivi non statali destinati al medesimo progetto, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro siffatto divieto di cumulo di incentivi è stabilito in via generale da fonte primaria e, in particolare dall’art. 28, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È palese, dunque, che i due decreti ministeriali del 2012 e del 2017, conformemente alla disposizione di rango superiore, sanciscono entrambi e in modo univoco il divieto di cumulo tra incentivi, cosicché anche applicando all’intera “RVC” il regime transitorio (per il quale era possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi in base al precedente decreto del 28 dicembre 2012) non muta l’oggettiva rilevanza preclusiva del cumulo in cui è incorso l’interessato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 13 a pagina 14 del gravame – l’interessato ha dedotto «<i>Erroneità della sentenza n. 4066/2025 del TAR Lazio in relazione al rigetto del secondo motivo di ricorso in primo grado (avente ad oggetto: Violazione e/o Falsa Applicazione del principio del giusto procedimento ed in particolare degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/90; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione, violazione dei principi di buon andamento e efficienza dell’attività della P.A.</i>».<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23. Il motivo è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va premesso che l’art. 10-<i>bis</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha la funzione di assicurare un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva. In tal modo, da un lato, si garantisce un apporto collaborativo del privato mediante l’introduzione di elementi istruttori o deduttivi suscettibile di apprezzamento da parte dell’organo procedente, dall’altro, si consente l’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’amministrazione. L’applicazione della norma <i>de qua</i> consente, dunque, all’organo procedente di esaminare anticipatamente le deduzioni svolte dall’istante, al fine di pervenire ad una motivata decisione idonea a statuire su tutti i profili controversi influenti sulla regolazione del rapporto amministrativo (cfr. Cons. Stato, sezione VI, 10 febbraio 2020, n. 1001).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il citato art. 10-<i>bis</i> vigente <i>ratione temporis</i> (il preavviso di rigetto risale al 2017 e il provvedimento di diniego al 2018, ambedue antecedenti, quindi, alla riforma recata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) di per sé non impone all’amministrazione di introdurre nel provvedimento conclusivo del procedimento la puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 29 marzo 2023, n. 3283; sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1306; sez. IV, 27 marzo 2019, n. 2026 e 18 maggio 2017, n. 2350; sez. V, 25 luglio 2018, n. 4523).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto precisato, si osserva che nel caso <i>de quo</i> il Gestore non ha accolto le deduzioni dell’interessato siccome assorbite dalla pregiudiziale e assorbente riscontrata violazione del divieto di cumulo di incentivi, la quale era già stata chiaramente rappresentata nel preavviso di rigetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di conseguenza non vi è alcun difetto di motivazione, né, come sopra chiarito, con riferimento agli obblighi di cui all’art. 10-<i>bis </i>della legge n. 241/1990, né in relazione al rispetto dell’art. 3 della medesima, essendo l’<i>iter</i> motivazionale perspicuo e idoneo a evidenziare esaustivamente, sebbene sinteticamente, la valutazione del Gestore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24. Con la terza censura – estesa da pagina 14 a pagina 24 del gravame – l’appellante ha lamentato «<i>Erroneità della sentenza n. 4066/2025 del TAR Lazio in relazione al rigetto del terzo motivo di ricorso (avente ad oggetto: Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28 in relazione alle condizioni di ammissibilità del cumulo dei certificati bianchi con altri incentivi pubblici; Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.M. 28.12.2012; Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.M. 11.01.2017; Violazione e falsa applicazione delle Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’art. 5, co. 1, dd.mm. 20.7.2004 per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica, approvate con delib. Aeeg EEN 9/11 del 27.10.2011; Violazione e falsa applicazione del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, nella parte in cui il G.S.E. S.p.A. considera “incentivi statali” i fondi di provenienza comunitaria; Eccesso di potere per illogicità assoluta e irrazionalità, ingiustizia manifesta, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione, sviamento di potere, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell’atto anche con precedenti provvedimenti di approvazione di RVC del medesimo Gestore. Eccesso di potere per illogicità e difetto di ragionevolezza; travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; difetto di motivazione. Violazione dei principi di correttezza, buona fede e tutela dell’affidamento</i>».<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25. Attraverso il quarto motivo – esteso da pagina 24 a pagina 25 del gravame – l’interessato ha dedotto «<i>Erroneità della sentenza n. 4066/2025 del TAR Lazio in relazione al rigetto del quarto motivo di ricorso (avente ad oggetto: Violazione e/o falsa applicazione della Dir. n. 2009/28/CE; Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28; Violazione e falsa applicazione della Comunicazione n. 2014/C 200/01, recante la “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014- 2020”. Violazione dei principi di liberalizzazione e massima diffusione dell’attività di produzione di energia da fonte rinnovabile. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed illogicità, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Sviamento di potere</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">26. Il terzo e il quarto motivo devono essere vagliati congiuntamente, stante la loro stretta embricazione logica e fattuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">27. Essi sono infondati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">27.1. È pacifico che l’interessato ha beneficiato di incentivi di tipo “PON” (programma operativo nazionale) prima di presentare la “RVC”, in relazione al medesimo progetto e con specifico riferimento all’intervento afferente alla scheda tecnica “7T”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 28, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 prevede che “<i>l’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di</i> <i>rotazione e i contributi in conto interesse</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ad avviso dell’appellante, i fondi “PON” non potrebbero essere in alcun modo considerati quali «<i>incentivi statali</i>» e, quindi, rilevanti ai sensi della su citata lettera d).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In realtà, il fondo “PON” da cui è derivato il beneficio per l’interessato è di tipo “FESR” (Fondo europeo di sviluppo regionale), rientrando nell’Asse II, “Qualità degli ambienti scolastici”, azione c-1-fesr-2010-7182 (interventi per il risparmio energetico) e azione c-2-fesr-2010-4372 (interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici) ed è cofinanziato, ovverosia è alimentato da provviste finanziarie statali oltreché di derivazione europea, come si evince dall’art. 2 del regolamento (C.E.) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, dove si specifica che il “FESR” «<i>contribuisce</i> <i>al finanziamento di interventi</i>», sicché quando interviene nell’ambito del “PON” non sostituisce interamente il contributo nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tal fine del tutto ininfluente è la distinzione tra fondi “PON” e “POR” (programma operativo regionale), su cui ha insistito l’appellante (anche nella memoria di replica), e secondo cui «<i>sarebbe illogico e contraddittorio anzitutto ritenere “</i>incentivi statali<i>” quel che sono a tutti gli effetti contributi europei, ed al contempo ritenere ammissibile la cumulabilità dei certificati bianchi con i finanziamenti europei distribuiti dalle Regioni (P.O.R.) e provenienti dal F.E.S.R. e invece escludere dalla cumulabilità i medesimi fondi europei, provenienti dallo stesso F.E.S.R., ma distribuiti dalle Amministrazioni statali (P.O.N.)</i>» (pagina 19 dell’appello), poiché, ad ogni modo, il caso di specie riguarda la pregressa fruizione di un incentivo derivante da fondi “PON”, che, come riconosciuto anche dall’appellante, sono cofinanziati dallo Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne discende che è ultronea e non decisiva la distinzione effettuata dal T.a.r. circa una reputata differente disciplina di cumulabilità degli incentivi da fondi “PON” e “POR”, peraltro ambedue cofinanziati dallo Stato, sebbene erogati i primi da enti statali e i secondi dalla regione. Ferma restando l’autonomia valutativa dei singoli collegi, i quattro precedenti giurisprudenziali di questa sezione (sentenze numeri 8122, 8123, 8124 e 8125 del 9 ottobre 2024), i quali, secondo l’appellante, non sarebbero stati valorizzati dal T.a.r., attengono a oneri dichiarativi e univocamente a fondi “POR” (in base ai costanti e plurimi riferimenti contenuti in ciascuna sentenza a questa tipologia di fondi), mentre la circostanza che gli interventi in quei casi riguardassero edifici pubblici e scolastici è irrilevante e non ne muta la natura da “POR” in “PON”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sostanza, i fondi “PON” hanno una statualità tanto oggettiva quanto soggettiva, siccome finanziati anche dallo Stato ed erogati dall’amministrazione statale, cosicché rientrano nell’area di operatività del divieto di cumulo, non rilevando in questa sede la questione dell’estensione del divieto anche ai fondi “POR”, con conseguente irrilevanza dell’ipotetica contraddizione stigmatizzata dall’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parimenti ininfluente è la circostanza che l’intervento sia stato effettuato su un edificio ad uso pubblico (struttura scolastica). Se è vero, infatti, come dedotto dall’appellante, che l’art. 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 (a differenza dell’art. 10 del decreto dell’11 gennaio 2017) prevede, al secondo periodo del comma 1, che «<i>sono cumulabili</i>» (e, quindi, sono esclusi dal divieto di cumulo) «<i>tali incentivi</i>», ovverosia gli «<i>altri incentivi statali</i>» di cui al primo periodo, con «<i>gli incentivi in conto capitale</i>» «<i>Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico</i>» (peraltro sempre «<i>nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale</i>»), è altrettanto vero che i titoli di efficienza energetica (altrimenti detti certificati bianchi) non rappresentano un finanziamento in conto capitale, bensì un peculiare incentivo di tipo progressivo, calcolato sulla base dell’energia effettivamente risparmiata nel tempo, misurata in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), e non una dazione <i>ex ante</i> di risorse monetarie a fondo perduto per finanziare un investimento aziendale (successivamente da documentare con idonei giustificativi di pagamento).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancora irrilevanti sono le osservazioni sulla spettanza degli incentivi effettuate in sede istruttoria dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), le quali non vincolano il Gse, unico soggetto deputato a statuire sull’erogazione degli incentivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, l’interessato non può ottenere una sovraincentivazione tramite due erogazioni in relazione al medesimo intervento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">27.2. Pertanto non sussiste neanche la lamentata violazione dei principi di liberalizzazione e di massima diffusione dell’attività di produzione di energia da fonte rinnovabile, discendenti dalla direttiva n. 1996/92/CE, poiché né la liberalizzazione del settore né l’obiettivo di massimo incremento di tale tipologia di produzione di energia sono in contrasto con il divieto di cumulo di benefici, diretto a evitare duplicazioni, ingiustificate locupletazioni e distorsioni di mercato e, dunque, in ultima analisi a garantire l’efficienza del mercato, quale presupposto per un ordinato sviluppo della transizione energetica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">27.3. La violazione del divieto di cumulo degli incentivi statali è di per sé ostativa all’accoglimento della “RVC”, con conseguente legittimità del diniego emesso dal Gse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">27.4. In proposito va aggiunto che l’appellante – soltanto nella memoria di replica (a pagina 4) e non nel libello d’impugnazione – ha reiterato la doglianza svolta in primo grado circa la violazione del principio di proporzionalità, in quanto, a suo avviso, «<i>Anche a voler ipoteticamente ammettere la tesi del GSE sulla non cumulabilità di un singolo intervento, il rigetto dell’intera RVC si palesa come una sanzione abnorme e sproporzionata</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Precisato che tale censura è inammissibile per violazione dell’art. 101 c.p.a., essa è, in ogni caso, infondata, poiché, da un lato e in via assorbente, il Gestore non ha margini di discrezionalità sul punto, dovendo, a fronte del riscontrato cumulo, necessariamente denegare l’incentivo in assenza della previsione normativa di una sanzione conservativa e, dall’altro, il divieto di cumulo non si palesa sproporzionato nelle sue conseguenze, evitando ipotesi di ingiustificate sovraincentivazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">28. Con il quinto motivo – esteso a pagina 25 del gravame – l’appellante ha lamentato «<i>Erroneità della sentenza n. 4066/2025 del TAR Lazio in relazione alla condanna alle spese legali</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">29. La censura è infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ragione del rigetto del ricorso e della declaratoria d’improcedibilità dei motivi aggiunti, il T.a.r. ha fatto buon governo del principio della soccombenza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Gestore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, essendo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26 c.p.a. e 91, comma 1, c.p.c., la condanna al rimborso delle spese di giudizio la regola, essa non va motivata, trattandosi di effetto fisiologico della soccombenza. Al riguardo si rammenta che «<i>Nel processo amministrativo, il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla sulla base del criterio equitativo, potendo a tal fine valutare ogni elemento utile, senza peraltro essere tenuto ad indicare specificamente le ragioni della decisione presa, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio, o disporre statuizioni abnormi. La pronuncia inerente alle spese processuali risulta, quindi, censurabile solo se le spese sono state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte vittoriosa mentre, viceversa, la valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile per difetto di motivazione</i>» (Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2025, n. 2010, 25 ottobre 2024, n. 8561 e 15 novembre 2023, n. 9767; in senso analogo cfr., <i>ex aliis</i>, Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2020, numeri 4433 e 4434, 28 novembre 2019, n. 8126, 28 ottobre 2019, numeri 7360, 7366 e 738; sez. III, 17 febbraio 2016, n. 643).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">30. Dalla confermata legittimità del rigetto della “RVC” discende la radicale infondatezza della reiterata domanda risarcitoria (e l’irrilevanza delle connesse istanze istruttorie), in ragione della mancanza del suo indefettibile presupposto di una lesione ad una situazione giuridica soggettiva derivante da un’azione amministrativa <i>contra ius</i> e <i>non iure</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i>31. In conclusione l’appello, previa declaratoria di nullità del Regolamento del GSE innanzi indicato, deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">32. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 4203 del 2025, come in epigrafe proposto, previa declaratoria di nullità del Regolamento del GSE per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili a interventi di efficienza energetica, pubblicato sul suo sito internet in data 6 febbraio 2026, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Oberdan Forlenza, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Frigida, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Carmelina Addesso, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefano Filippini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Emanuele Ricci, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rilievo-dufficio-della-nullita-dellatto/">Sul rilievo d&#8217;ufficio della nullità dell&#8217;atto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul principio di sinteticità degli atti processuali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-sinteticita-degli-atti-processuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:24:35 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90630</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-sinteticita-degli-atti-processuali/">Sul principio di sinteticità degli atti processuali.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Principio di sinteticità degli atti processuali &#8211; Applicazione &#8211; Ratio. Per il consolidato orientamento della giurisprudenza, la sinteticità costituisce regola del processo amministrativo, strettamente funzionale alla realizzazione del giusto processo sotto il profilo della sua ragionevole durata ex art. 111 della Costituzione, oltre che frammento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-sinteticita-degli-atti-processuali/">Sul principio di sinteticità degli atti processuali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-sinteticita-degli-atti-processuali/">Sul principio di sinteticità degli atti processuali.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Principio di sinteticità degli atti processuali &#8211; Applicazione &#8211; Ratio.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per il consolidato orientamento della giurisprudenza, la sinteticità costituisce regola del processo amministrativo, strettamente funzionale alla realizzazione del giusto processo sotto il profilo della sua ragionevole durata ex art. 111 della Costituzione, oltre che frammento del più complesso mosaico del giusto processo di ragionevole durata e figlio di una consolidata considerazione della giurisdizione come risorsa scarsa a disposizione della collettività, che proprio per tale ragione deve essere impiegata in maniera razionale, sì da preservare la possibilità di consentirne l’utilizzo anche alle parti nelle altre cause pendenti e agli utenti che in futuro indirizzeranno le loro controversie alla cognizione del giudice statale. Invero, in applicazione del principio di chiarezza e sinteticità espositiva che si ricava dall&#8217;art. 3, comma 2, del c.p.a., non è la prolissità in sé ad essere sanzionata bensì la mancanza di chiarezza. La succitata disposizione normativa, in analogia a quanto disposto dall’art. 366 c.p.c. per il ricorso per cassazione, prevede, infatti, un principio generale la cui inosservanza espone al rischio della declaratoria d’inammissibilità del ricorso in ragione del pregiudizio che reca all’intelligibilità delle questioni nello stesso trattate, rendendo oscura l&#8217;esposizione in fatto e in diritto. Sulla scorta di tale principio, deve essere dichiarata l&#8217;inammissibilità di un ricorso composto, nella impaginazione originale, di 94 pagine che, convertite nei termini di cui al D.P.C.S. n. 167/2016, equivalgono a 164.932 caratteri, corrispondenti a 101 pagine, così da superare in modo palese i limiti dimensionali ivi stabiliti. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13<i>-ter</i>, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a. e 3 del D.P.C.S. n. 167 del 22 dicembre 2016, invero, le dimensioni dell&#8217;atto introduttivo del giudizio devono essere contenute, nel rito ordinario, nel limite di 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine), e tale limite può essere superato solo previa autorizzazione da richiedersi al Presidente dell’ufficio giudiziario avanti il quale il ricorso deve essere proposto. Ciò con l’espresso fine di “<i>consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, del codice</i>” (art. 13<i>-ter</i> cit.).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Lotti &#8211; Est. Quadri</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9843 del 2025, proposto da<br />
Società Antares Nuoto e Pallanuoto Latina, Asd Latina Nuoto, Polisportiva Hyperion Onlus Asd, Società Latina Aquateam A.S.D., in proprio e nella qualità di iscritti all’Associazione dei Consumatori Codacons Latina, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Giuliano Gambardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Latina, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Nuoto 2000 Soc. Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 407 del 2025, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Latina e di Nuoto 2000 Soc. Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 maggio 2026 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Anna Caterina Egeo in sostituzione dell&#8217;avv. Francesco Paolo Cavalcanti. Si dà atto che l&#8217;avvocato Giuliano Gambardella e l&#8217;avvocato Toni De Simone hanno depositato, per le rispettive parti in causa, istanze di passaggio in decisione senza discussione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Società Antares Nuoto e Pallanuoto Latina, Asd Latina Nuoto, Polisportiva Hyperion Onlus Asd, Società Latina Aquateam A.S.D., in proprio e nella qualità di iscritti all’Associazione dei Consumatori Codacons Latina, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Latina n. 103/2024 del 23 dicembre 2024 e la deliberazione della Giunta Comunale di Latina n. 379/2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza n. 407 del 2025, appellata dalle ricorrenti per i seguenti motivi di diritto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I. Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge in merito alla presunta insussistenza della legittimazione e dell’interesse dell’Associazione dei Consumatori Codacons Latina appellante e dei singoli cittadini utenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II. Illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all’omessa applicazione del metodo meritocratico e in relazione alla violazione del diritto allo sport delle persone diversamente abili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte appellante ha chiesto, altresì, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non si rileva la violazione di legge e/o eccesso di potere per l’omessa concessione degli spazi acqua e per l’applicazione delle tariffe in favore delle Associazioni Sportive natatorie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituite per resistere all’appello il Comune di Latina e Nuoto 2000 Soc. Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 5 maggio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Giunge in decisione l’appello proposto da Società Antares Nuoto e Pallanuoto Latina, Asd Latina Nuoto, Polisportiva Hyperion Onlus Asd, Società Latina Aquateam A.S.D., in proprio e nella qualità di iscritti all’Associazione dei Consumatori Codacons Latina, per la riforma della sentenza breve del Tar Lazio, sezione staccata di Latina, n. 407 del 2025, che ha dichiarato inammissibile il loro ricorso per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Latina n. 103/2024 del 23 dicembre 2024 e della deliberazione della Giunta Comunale di Latina n. 379/2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sentenza ha condannato parte ricorrente alle spese di giudizio, ritenendo, altresì, sussistenti i presupposti, stante l’accertata violazione dei limiti dimensionali in assenza di autorizzazione, per il versamento da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13-<i>ter</i> dell’allegato II al c.p.a., come vigente a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le associazioni sportive appellanti, dichiarando di agire «<i>in proprio e nella qualità di iscritti all’Associazione dei Consumatori CODACONSLATINA</i>», hanno impugnato in primo grado le deliberazioni del Consiglio e della Giunta del Comune di Latina sopra indicate, le quali hanno rispettivamente ad oggetto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’approvazione dello schema di Addendum al Contratto di concessione rep. n. 65233/2006 stipulato l’8 maggio 2006 dallo stesso Comune con la Nuoto 2000 Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, avente ad oggetto la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva e della costruzione di una piscina scoperta e delle opere accessorie, nonché della gestione delle predette opere, comprensive della piscina coperta esistente (deliberazione del Consiglio Comunale n. 103/2024);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’approvazione di una serie di lavorazioni interessanti l’impianto scoperto, come proposte dalla Concessionaria (deliberazione della Giunta Comunale n. 379/2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tar Lazio, sezione staccata di Latina, ha dichiarato inammissibile il ricorso con la sentenza n. 407 del 2025, appellata dalle associazioni istanti per l’asserita erroneità della stessa in ragione della sussistenza della legittimazione e dell’interesse dell’Associazione dei Consumatori Codacons Latina appellante e dei singoli cittadini utenti, oltre che dell’applicazione del metodo meritocratico e in relazione alla violazione del diritto allo sport delle persone diversamente abili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte appellante ha chiesto, altresì, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non si rileva la violazione di legge e/o eccesso di potere per l’omessa concessione degli spazi acqua e per l’applicazione delle tariffe in favore delle Associazioni Sportive natatorie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appello va respinto, risultando del tutto condivisibili le statuizioni del giudice di prime cure in ordine all’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza dei requisiti di chiarezza e di sinteticità espositiva, in applicazione del granitico orientamento della giurisprudenza civile e amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali statuizioni, peraltro, non sono state in alcun modo avversate dalle appellanti, che si sono limitate, sostanzialmente, a riproporre il contenuto del loro ricorso di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che è passato in giudicato il profilo di inammissibilità del ricorso di prime cure in relazione alla violazione dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2, del c.p.a. e del difetto di giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria, così come statuiti dal Tar.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, si ribadisce anche in questa sede che, per il consolidato orientamento della giurisprudenza, la sinteticità costituisce: “<i>regola del processo amministrativo, strettamente funzionale alla realizzazione del giusto processo sotto il profilo della sua ragionevole durata ex art. 111 della Costituzione (Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza, 13 aprile 2021, n. 3006)</i>” (cfr. Cons. Stato, VI, 28 marzo 2023, n. 320l; 1 dicembre 2020, n.7622), oltre che “<i>frammento del più complesso mosaico del giusto processo di ragionevole durata e figlio di una consolidata considerazione della giurisdizione come risorsa scarsa “a disposizione della collettività, che proprio per tale ragione deve essere impiegata in maniera razionale, sì da preservare la possibilità di consentirne l’utilizzo anche alle parti nelle altre cause pendenti e agli utenti che in futuro indirizzeranno le loro controversie alla cognizione del giudice statale” (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9 e 27 aprile 2015, n. 5; Cass. sez. un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 e 20 ottobre 2016 n. 21260)</i>” (cfr. Cons. Stato, III, 17 gennaio 2025 n. 352).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, in applicazione del principio di chiarezza e sinteticità espositiva che si ricava dall&#8217;art. 3, comma 2, del c.p.a., non è la prolissità in sé ad essere sanzionata bensì la mancanza di chiarezza (cfr. Cass. civ., I, 13 aprile 2017, n. 9570).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La succitata disposizione normativa, in analogia a quanto disposto dall’art. 366 c.p.c. per il ricorso per cassazione, prevede, infatti, un principio generale la cui inosservanza espone al rischio della declaratoria d’inammissibilità del ricorso in ragione del pregiudizio che reca all’intelligibilità delle questioni nello stesso trattate, rendendo oscura l&#8217;esposizione in fatto e in diritto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell&#8217;impugnazione, in quanto esso collide con l&#8217;obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente a una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un&#8217;effettiva tutela del diritto di difesa di cui all&#8217;art. 24 cost., nell&#8217;ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all&#8217;art. 111, comma 2, cost. e in coerenza con l&#8217;articolo 6 della Cedu, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui</i>” (cfr. Cass. civ., I, 13 aprile 2017, n. 9570).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A prescindere dal rispetto o meno dei limiti dimensionali stabiliti, in ogni caso deve ritenersi inammissibile il ricorso nelle ipotesi in cui, “<i>per effetto della violazione del principio della chiarezza e della sinteticità espositiva, l&#8217;atto difetti di quei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo: in tali ipotesi, l&#8217;inammissibilità non discende, di per sé, dalla violazione del principio di sinteticità, ma dal difetto di intelligibilità dell&#8217;atto processuale, determinando la sua irragionevole estensione un&#8217;oscura esposizione dei fatti di causa o una confusa confutazione della sentenza gravata</i>” (cfr. Cons. Stato, IV, 13 febbraio 2020, n. 1164).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso di primo grado, nella fattispecie in questione, è composto, nella impaginazione originale, di 94 pagine che, convertite nei termini di cui al D.P.C.S. n. 167/2016, equivalgono a 164.932 caratteri, corrispondenti a 101 pagine, così da superare in modo palese i limiti dimensionali ivi stabiliti. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13<i>-ter</i>, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a. e 3 del D.P.C.S. n. 167 del 22 dicembre 2016, invero, le dimensioni dell&#8217;atto introduttivo del giudizio devono essere contenute, nel rito ordinario, nel limite di 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine), e tale limite può essere superato solo previa autorizzazione da richiedersi al Presidente dell’ufficio giudiziario avanti il quale il ricorso deve essere proposto. Ciò con l’espresso fine di “<i>consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, del codice</i>” (art. 13<i>-ter</i> cit.). Non risulta che parte appellante abbia chiesto l’autorizzazione prescritta dagli art. 5 e 6 dello stesso decreto affinché possa essere consentito il superamento dei limiti ivi disposti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nonostante il succitato art. 13<i>-ter</i>, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a. sia stato modificato dalla legge finanziaria 2025 (30 dicembre 2024, n. 207), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024 ed entrata in vigore l’1 gennaio 2025, risultando oggi formulato in termini tali che il superamento dei limiti dimensionali per gli atti processuali non può, di per sé, dar luogo alla declaratoria di inammissibilità, ma solo al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato, nella fattispecie in questione il ricorso di primo grado (oltre che il ricorso in appello), per le ragioni ben poste in evidenza dalla sentenza impugnata, “<i>al di là della evidente &#8211; e non autorizzata &#8211; prolissità del ricorso, che per circa sessanta pagine si diffonde solo sulla legittimazione processuale del Codacons (questione del tutto irrilevante in quanto tale associazione non è parte del presente giudizio, non essendo a tal fine sufficiente che le ricorrenti, le quali non risultano munite della relativa rappresentanza processuale, dichiarino di agire anche quali iscritte alla stessa), non sono affatto chiari i lamentati profili di illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale n. 103/2024 dedotti nell’ambito dei motivi come sopra compendiati; questi ultimi infatti, per quanto detto, non recano specifiche censure avverso il provvedimento, bensì mere enunciazioni di principio inerenti il diritto allo sport, il ruolo del PEF nelle concessioni, l’affermata violazione del criterio meritocratico, oltre a generiche doglianze relative alle tariffe praticate dal concessionario, le quali non sono, peraltro, in alcun modo disciplinate dalla deliberazione consiliare impugnata. 8.7. Ed infatti deve, a tale riguardo, altresì rilevarsi che, mentre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103/2024 non concerne in alcun modo la regolamentazione delle tariffe per l’uso degli impianti natatori, il provvedimento comunale che ha ad oggetto queste ultime (cioè la deliberazione della Giunta Comunale di Latina n. 378/2024) non risulta impugnato dalle odierne ricorrenti; queste ultime, per contro, hanno invocato l’annullamento della deliberazione, sempre della Giunta Comunale, n. 379/2024, che riguarda invece l’autorizzazione all’esecuzione di lavori inerenti l’impianto scoperto, senza tuttavia la deduzione di alcun motivo di illegittimità</i>” (cfr. la sentenza impugnata).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conclusione, nel caso di specie, le dimensioni e la tecnica redazionale del ricorso determinano la chiara violazione dei generali principi di chiarezza e sinteticità che governano il processo amministrativo ai sensi delle previsioni degli articoli 3, comma 2 e 40, comma 1, c.p.a., secondo cui, rispettivamente: “<i>il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione</i>” e “<i>Il ricorso deve contenere distintamente: (…) d) i motivi specifici su cui si fonda</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata di inammissibilità del ricorso di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata di inammissibilità del ricorso di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti delle parti appellate, che si liquidano in euro 3000 ciascuna, oltre ad oneri di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Elena Quadri, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Annamaria Fasano, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-sinteticita-degli-atti-processuali/">Sul principio di sinteticità degli atti processuali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:26:42 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90600</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-11/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Impugnazioni &#8211; Revocazione &#8211; Errore di fatto &#8211; Limiti. Non sussiste errore revocatorio per il mero &#8220;fatto&#8221; che alcuni documenti o atti non siano stati esplicitamente esaminati o valorizzati in sentenza, giacché non vi è alcun obbligo di motivare sulla corretta lettura di ciascun documento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-11/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullerrore-di-fatto-revocatorio-11/">Sull&#8217;errore di fatto revocatorio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Impugnazioni &#8211; Revocazione &#8211; Errore di fatto &#8211; Limiti.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non sussiste errore revocatorio per il mero &#8220;fatto&#8221; che alcuni documenti o atti non siano stati esplicitamente esaminati o valorizzati in sentenza, giacché non vi è alcun obbligo di motivare sulla corretta lettura di ciascun documento di causa, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto, dando atto naturalmente di averlo rettamente inteso nella sua reale portata giuridica in ragione dei fatti a cui esso fa riferimento. La revocazione non può, quindi, essere accolta  con riferimento ai documenti prodotti in primo grado e non menzionati in modo esplicito nella sentenza di appello.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Lotti &#8211; Est. Picardi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9545 del 2025, proposto da Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Dalfino e Giuseppe Delle Foglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; RICORRENTE</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Angelo Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
RESISTENTE</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero Dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma della sentenza del CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZ. V n. 03355/2025, resa tra le parti,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 maggio 2026 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti gli Avvocati Dalfino e Diana;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.La cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Foggia ha impugnato le deliberazioni n. 150, 250 e 440 del 2009 della Giunta regionale della Puglia, aventi ad oggetto lo schema di avviso per la presentazione di domande per l’accesso ai contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese e la relativa pubblicazione dell’avviso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per l’omessa presentazione della domanda di partecipazione con sentenza riformata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1867/2020), che, da un lato, ha ritenuto non necessaria la presentazione della domanda di partecipazione al fine di radicare l’interesse al ricorso, stante la prescrizione di requisiti non posseduti dalla ricorrente, e, dall’altro, ha accertato l’illegittimità delle clausole preclusive della partecipazione della cooperativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La cooperativa ha, pertanto, proposto domanda di risarcimento del danno respinta in primo grado. In sede di appello, pur essendo stato accolto il primo motivo, avente ad oggetto l’affermata irrisarcibilità dei danni lamentati in ragione dell’omessa impugnazione dei provvedimenti di assegnazione fondi in favore dei concorrenti ammessi, si è confermata la sentenza del T.a.r., in conseguenza del rigetto della seconda censura, avente ad oggetto la affermata carenza di prova della effettiva chance di conseguimento del contributo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella sentenza, oggetto della presente impugnazione, si legge. “per conseguire il ristoro del danno da perdita di chance, l&#8217;odierna appellante avrebbe dovuto dimostrare che, laddove avesse potuto partecipare alla procedura selettiva, avrebbe avuto una significativa probabilità di conseguire il bene della vita agognato, ovvero l’erogazione dei fondi per l’assegnazione dei quali la procedura stessa era stata indetta. Tale prova, però, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, non è stata data. E invero, in base al bando (artt. 9.1), avrebbero potuto accedere ai contributi i confidi che avessero “superato le fasi di ammissibilità e valutazione di cui al punto 8”. Ai sensi del punto 8.4, la valutazione della domanda era “volta a verificare che il confidi: &#8211; sia economicamente e finanziariamente sano; abbia ottenuto nella gestione dei fondi di garanzia le migliori condizioni di finanziamento dalle banche e dagli istituti finanziari; sia in possesso di esperienza e requisiti professionali con particolare riguardo ai volumi di garanzia prestata e alle perdite realizzate in rapporto ai rischi intrapresi; abbia una organizzazione interna adeguata all’attività svolta”. Il punto 8.6 stabiliva, poi, che un’apposita “Commissione a conclusione della fase valutativa delle domande ammesse attribuisce a ciascuna di esse un punteggio da 1 a 5 punti”. Orbene, l’odierna appellante non ha, in alcun modo, dimostrato, nemmeno in via presuntiva, di essere in possesso dei requisiti specificati nel citato punto 8.4 del bando, così da consentire un eventuale apprezzamento favorevole della propria domanda. Quest’ultima si limita, infatti, a quantificare l’entità dell’ipotetico danno da risarcire, ma nulla dice in ordine alla sussistenza dei requisiti di valutazione di cui al citato punto 8.4 del bando. Come correttamente affermato dal primo giudice, la domanda risarcitoria non poteva, pertanto, essere accolta”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Avverso tale sentenza l’originaria ricorrente ha proposto ricorso in virtù del combinato disposto degli artt. artt. 106 e 395, n. 4, c.p.c., in quanto la sentenza ha rigettato la seconda censura di appello, asserendo la mancanza di prova in ordine ai requisiti di valutazione di cui al punto 8.4. del bando, tutti desumibili dalla perizia prodotta (in particolare p. 9ss. e nella griglia di simulazione, in cui il consulente, per ragioni prudenziali, si è limitato a determinare il punteggio attribuibile dalla Commissione per un valore quasi pari al punteggio minimo) e dagli altri documenti prodotti (bilanci, statuto, libro soci), tutti oggetto di omessa percezione. Si è, quindi, concluso per la decisione favorevole della fase rescindente e l’accoglimento del secondo motivo di appello in sede rescissoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Regione Puglia costituitasi ha concluso per l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, asserendone la temerarietà.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 21 maggio 2026, previo scambio di ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il ricorso in esame è inammissibile, in quanto l’asserito errore denunciato non si traduce in un errore di percezione, ma piuttosto di valutazione del materiale probatorio, e cade, inoltre, su un punto controverso, su cui la sentenza si è specificamente pronunciata (in particolare sulla prova dell’asserito danno, oggetto del secondo motivo di appello).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente ha riportato, nel ricorso, il passaggio motivazionale della sentenza impugnata da cui risulta che “nessun elemento probatorio può trarsi dall’invocata perizia tecnica di parte”, ma ha, tuttavia, sostenuto che tale perizia non è stata letta nel suo esatto contenuto dal giudice di appello, il quale, quindi, non avrebbe percepito il documento nella sua effettiva consistenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre, però, ribadire che l&#8217;errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all&#8217;attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; non coinvolge, invece, la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (tra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 gennaio 2026, n. 56; v. anche Cons. Stato, Sez. VII, 19 dicembre 2025, n. 10129, secondo cui non può giustificare la revocazione una contestazione sull&#8217;attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall&#8217;erronea percezione del contenuto dell&#8217;atto processuale, in cui si sostanzia l&#8217;errore di fatto). Pertanto, è configurabile un errore di fatto laddove la sentenza affermi la mancata produzione di un documento, che, al contrario, si rinviene in atti, oppure attribuisca ad un determinato documento un contenuto diverso da quello effettivo, ma non anche nell’ipotesi in esame in cui la sentenza ha confermato la produzione della perizia di parte, ma non le ha attribuito il valore probatorio che parte ricorrente pretende di ricavare dalle griglie di ripartizione e dalle note di sviluppo contenute nei riquadri di cui a p. 9,10,11 e 12 della perizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancora deve sottolinearsi che, pur non essendosi le parti soffermate sulle griglie di ripartizione dei contributi formulate dal perito, il contenuto della perizia non integra un fatto, ma un elemento probatorio, mentre il fatto alla cui prova la perizia de qua è strumentale è il danno subito dalla ricorrente, che è stato oggetto di contestazione e che, quindi, integra un punto controverso del giudizio. Tuttavia, l&#8217;errore di fatto revocatorio ai sensi dell’articolo 395 n. 4 c.p.c. non è configurabile se cade su aspetti che hanno costituito punti controversi su cui la sentenza ha espressamente statuito (Cons. Stato, Sez. II, 5 novembre 2025, n. 8620).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, non sussiste errore revocatorio per il mero &#8220;fatto&#8221; che alcuni documenti o atti non siano stati esplicitamente esaminati o valorizzati in sentenza, giacché non vi è alcun obbligo di motivare sulla corretta lettura di ciascun documento di causa, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto, dando atto naturalmente di averlo rettamente inteso nella sua reale portata giuridica in ragione dei fatti a cui esso fa riferimento (Cons. Stato, Sez. V, 30 marzo 2020, n. 2165). La revocazione non può, quindi, essere accolta neppure con riferimento ai documenti prodotti in primo grado e non menzionati in modo esplicito nella sentenza in esame. Peraltro, la stessa ricorrente non li ha valorizzati nella sua prospettazione difensiva, fondando la sua ricostruzione fondamentalmente sulla perizia di parte, presumibilmente perché si tratta, in larga parte, di bilanci successivi al provvedimento impugnato ed ai fatti di causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per mera completezza deve rilevarsi che la Regione, costituendosi, ha sin da subito contestato l’ammissibilità e fondatezza della revocazione, per cui dalla sua difesa non si ricava alcuna ammissione, che, peraltro, non può investire la qualificazione dell’errore denunciato, di competenza del solo organo giudicante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza (a favore della sola parte costituita).</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente alla refusione, a favore della Regione Puglia, delle spese di lite, liquidate in euro 7.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valerio Perotti, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alberto Urso, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesca Picardi, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulle conseguenza della violazione delle norme sul litisconsorzio necessario nel processo amministrativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-conseguenza-della-violazione-delle-norme-sul-litisconsorzio-necessario-nel-processo-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:50:17 +0000</pubDate>
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<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Litisconsorzio necessario &#8211; Norme &#8211; Violazione &#8211; Conseguente &#8211; Differenze con il processo civile. A differenza di quanto si verifica nel processo civile, nel quale, sulla base di quanto previsto dall’art. 354 comma 1, c.p.c., la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né</p>
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<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Litisconsorzio necessario &#8211; Norme &#8211; Violazione &#8211; Conseguente &#8211; Differenze con il processo civile.</p>
<hr />
<p>A differenza di quanto si verifica nel processo civile, nel quale, sulla base di quanto previsto dall’art. 354 comma 1, c.p.c., la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto  l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., vizia l’intero processo con l’annullamento di tutte le pronunce emesse e il conseguente rinvio al primo giudice, nel processo amministrativo la pretermissione del litisconsorte necessario non determina ineluttabilmente la regressione del processo in primo grado; in esso vige infatti la peculiare regola, ex artt. 49, comma 2, 95, comma 5, c.p.a., secondo cui l’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato. Occorre infatti individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di economia processuale (alle quali si ricollega l’eccezionale facoltà di omettere l’integrazione del contraddittorio in caso di infondatezza del ricorso) e quelle di completezza del contraddittorio.</p>
<hr />
<p>Pres. Noccelli &#8211; Est. Marzano</p>
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            <h3>Allegati</h3>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla conversione del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-conversione-del-rito-ex-art-32-comma-2-c-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:14:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90580</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-conversione-del-rito-ex-art-32-comma-2-c-p-a/">Sulla conversione del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Conversione del rito &#8211; Art. 32, comma 2, c.p.a. &#8211; Giudice &#8211; Qualificazione dell&#8217;azione &#8211; Potere-dovere &#8211; Limiti &#8211; Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Per quanto è vero che l&#8217;art. 32, comma 2, c.p.a. a valle del potere-dovere del giudice di qualificare l’azione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-conversione-del-rito-ex-art-32-comma-2-c-p-a/">Sulla conversione del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Conversione del rito &#8211; Art. 32, comma 2, c.p.a. &#8211; Giudice &#8211; Qualificazione dell&#8217;azione &#8211; Potere-dovere &#8211; Limiti &#8211; Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Per quanto è vero che l&#8217;art. 32, comma 2, c.p.a. a valle del potere-dovere del giudice di qualificare l’azione proposta sulla base dei suoi elementi sostanziali –  consente la conversione del rito proposto da chi ha introdotto il giudizio, e dunque al giudice il potere di disporre la conversione delle azioni, è pur vero che ciò in tanto può avvenire in quanto sia presupposta l’individuabilità, sulla base della <i>causa petendi</i> e del <i>petitum</i> sostanziale, di una presumibile volontà della parte in tal senso, non potendo la conversione delle azioni operare in contrasto con il principio dispositivo e con il canone di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il giudice, infatti, deve valutare l&#8217;azione proposta sulla base dei suoi elementi sostanziali a prescindere dalle espressioni formali utilizzate dalle parti – essendo consolidato il principio di diritto per cui il giudice ha il potere-dovere di procedere alla qualificazione giuridica delle azioni, al di là del formale nomen iuris datovi dalla parte, ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010, secondo cui il giudice qualifica l&#8217;azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Francavilla &#8211; Est. Licheri</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 700 del 2026, proposto da<br />
Verdiana Fedeli, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Ghia ed Andrea Pivanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Roma Capitale, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Angelo Maria Sanza, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Conticiani e Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;ottemperanza</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-della sentenza emessa dal TAR Lazio &#8211; Roma in data 31/5/2016 col n. 6295/2016, passata in giudicato, reiettiva del ricorso avverso la Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. 999 del 7 maggio 2014, recante ingiunzione a demolire opere abusive;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-della sentenza emessa dal TAR Lazio &#8211; Roma in data 23/1/2023 col n. 1206/2023, passata in giudicato, reiettiva del ricorso avverso la Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. CB/1865/2022 del 2 novembre 2022, recante accertamento dell&#8217;inottemperanza e demolizione d&#8217;ufficio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Angelo Maria Sanza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Premesso che</i>:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con atto di gravame proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., parte ricorrente agiva per conseguire l’esatta ottemperanza di Roma Capitale all’obbligo di dare esecuzione al giudicato discendente dalle sentenze di questo Tribunale aventi nn. 6295/2016 e 1206/2023 (entrambe confermate in sede di appello con sentenze aventi, rispettivamente, nn. 1184/2022 e 4382/2025);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; più in particolare, essa esponeva che il controinteressato, per effetto della determinazione dirigenziale n. 999 emessa da Roma Capitale il 7 maggio 2014, era stato intimato a demolire l’intervento edilizio eseguito in assenza di titolo sul suo immobile sito in Roma, via Agri n. 2-<i>bis;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; detta determinazione veniva avversata con il gravame deciso con la sentenza n. 6295/2016, contro la quale parte controinteressata interponeva appello respinto con sentenza n. 1184/2022, a tal proposito parte ricorrente incidentalmente osservando che l’opposizione di terzo promossa contro detta ultima decisione del Giudice d’appello veniva dichiarata inammissibile con sentenza n. 8755/2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; una volta divenuta definitiva la statuizione di rigetto dell’impugnazione proposta contro l’ordine di demolizione del manufatto abusivo Roma Capitale, con verbale di sopralluogo del 3 maggio 2022 constatava l’inottemperanza all’ingiunzione impartita e, con determinazione dirigenziale rep. n. CB/1865 del 2 novembre 2022, disponeva la demolizione d’ufficio delle opere abusive;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; anche tale determinazione veniva avversata dal controinteressato, con ricorso respinto da questo Tribunale con sentenza n. 1206/2023, confermata in sede d’appello con sentenza n. 4382/2025;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; divenuta definitiva anche la statuizione di rigetto del ricorso proposto contro la demolizione d’ufficio, parte ricorrente compulsava Roma Capitale al fine di conseguire l’esecuzione d’ufficio della misura sanzionatoria edilizia di tipo ripristinatorio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tuttavia, stante la perdurante inerzia di Roma Capitale nel porre in essere gli adempimenti necessari per prestare esecuzione ai giudicati di cui sopra, parte ricorrente avanzava il presente gravame con il quale censurava l’inottemperanza di Roma Capitale sotto diversi profili;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; si costituivano in giudizio l’amministrazione intimata e parte controinteressata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in vista della discussione nel merito dell’affare, le parti depositavano documenti e scambiavano memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., dimidiati ai sensi dell’art. 87 c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’amministrazione resistente eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per inidoneità delle sentenze di rigetto a fungere da titolo esecutivo azionabile in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. e comunque, nel merito, l’infondatezza del gravame, altresì esponendo che, nelle more dell’esecuzione della determinazione demolitoria, parte ricorrente aveva depositato un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36-<i>bis</i>, d.P.R. n. 380/2001 in relazione alla quale l’amministrazione aveva comunicato, con nota del 27 gennaio 2026, la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; anche parte controinteressata depositava memoria con la quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta ineseguibilità dell’ingiunzione a demolire in ragione della formazione tacita del titolo abilitativo in sanatoria <i>ex </i>art. 36-<i>bis</i> del d.P.R. cit., mentre per il resto essa contestava, nel merito, la fondatezza delle pretese avversarie;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; replicavano parte ricorrente (quest’ultima eccependo la tardività della memoria conclusionale – e connessa produzione documentale – depositata da parte di Roma Capitale e, comunque, instando per la conversione dell’azione proposta in domanda avverso il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.) e parte controinteressata (aderendo essa all’eccezione di inammissibilità mossa dalla difesa capitolina);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; alla camera di consiglio del 14 aprile 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Ritenuto che</i>:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’eccezione di tardività della memoria difensiva dell’amministrazione resistente va respinta; infatti – stanti i termini dimidiati previsti dall’art. 87, comma 3, c.p.a., applicabile al rito per l’ottemperanza di cui agli artt. 112 e seguenti c.p.a. – essa, depositata in data 27 marzo 2026, appare tempestiva;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’eccezione di inammissibilità avanzata da Roma Capitale va accolta, dovendosi prestare ossequio al consolidato orientamento pretorio secondo il quale le sentenze di rigetto non sono idonee a comportare per l’amministrazione un obbligo di ottemperanza che possa restare inadempiuto e per il quale, quindi, possa essere disposta l’esecuzione coattiva mediante lo strumento giurisdizionale disciplinato dagli artt. 112 e seguenti c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a monte, infatti, difetta il presupposto stesso per la proposizione dell’azione di ottemperanza, da un giudicato di rigetto non discendendo alcun obbligo conformativo in capo all’amministrazione pubblica, fermo restando il dovere di quest’ultima di dare materiale esecuzione al provvedimento impugnato – e la cui definitività è stata sancita con statuizione avente autorità di cosa giudicata &#8211; , giacché le pronunce di rigetto lasciano invariato l’assetto giuridico dei rapporti precedente all’instaurazione del giudizio (in proposito, si vedano i riferimenti giurisprudenziali indicati da Roma Capitale nella memoria depositata il 27/03/26 e, da ultimo, T.A.R. Lazio – Roma, sez. II-<i>quater</i>, n. 6403/2025);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; né, a paralizzare l’eccezione anzidetta, può utilmente valere la richiesta di parte ricorrente di disporre, <i>ex </i>art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione del rito previa riqualificazione della domanda proposta in azione avverso il silenzio-inadempimento serbato da Roma Capitale sulla diffida ad adempiere inviata dalla ricorrente agli uffici comunali il 26 settembre 2025;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; infatti, se è pur vero che la disposizione citata – a valle del potere-dovere del giudice di qualificare l’azione proposta sulla base dei suoi elementi sostanziali – attribuisce a costui anche il potere di disporre la conversione delle azioni, è pur vero che ciò in tanto può avvenire in quanto sia presupposta l’individuabilità, sulla base della <i>causa petendi</i> e del <i>petitum</i> sostanziale, di una presumibile volontà della parte in tal senso, non potendo la conversione delle azioni operare in contrasto con il principio dispositivo e con il canone di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. Cons. St., sez. II, n. 1996/2026;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ancora, seppure nell’esercizio del proprio potere di qualificazione della domanda, il giudice deve valutare l&#8217;azione proposta sulla base dei suoi elementi sostanziali a prescindere dalle espressioni formali utilizzate dalle parti – essendo consolidato il principio di diritto per cui “<i>il giudice ha il potere-dovere di procedere alla qualificazione giuridica delle azioni, al di là del formale nomen iuris datovi dalla parte, ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010, secondo cui il giudice qualifica l&#8217;azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali</i>” (così Cons. St., sez. IV, n. 5152/2024) &#8211; , nel caso di specie è innegabile, tanto dalle espressioni formali quanto dalla prospettazione sostanziale della domanda avanzata in ricorso, che parte ricorrente abbia inteso esercitare un <i>actio iudicati</i> e solo successivamente – ed in replica all’eccezione di inammissibilità mossa da Roma Capitale – essa ha inteso sollecitare il potere giudiziale di conversione dell’azione in domanda di accertamento dell’illegittimità del contegno inerte asseritamente serbato dall’amministrazione locale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tuttavia, tale esito contrasterebbe con gli elementi sostanziali di un’azione, quale quella proposta nel caso concreto dalla ricorrente, che rinviene la propria <i>causa petendi </i>nel lamentato inadempimento dell’obbligo discendente a carico di Roma Capitale di dare esecuzione ai giudicati azionati, cosicché non ne è possibile adesso predicarne la conversione in azione avverso il silenzio-inadempimento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ciò comporta che, in adesione all’eccezione mossa dalla difesa capitolina, il presente gravame vada dichiarato inammissibile;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in favore di Roma Capitale e del controinteressato.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Capitale e di parte controinteressata, che liquida in Euro 1.000,00, per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michelangelo Francavilla, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Licheri, Primo Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenza Caldarola, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul ricorso collettivo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-collettivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:07:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-collettivo/">Sul ricorso collettivo.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso collettivo &#8211; Presupposti. Deve essere dichiarato inammissibile, perché irrituale, il ricorso colletivo proposto da ricorrenti che si trovano in posizione di conflitto di interesse, e il cui ricorso sia connotato dalla genericità della formulazione delle censure prospettate, che non consentono di individuare la specifica</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-collettivo/">Sul ricorso collettivo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso collettivo &#8211; Presupposti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere dichiarato inammissibile, perché irrituale, il ricorso colletivo proposto da ricorrenti che si trovano in posizione di conflitto di interesse, e il cui ricorso sia connotato dalla genericità della formulazione delle censure prospettate, che non consentono di individuare la specifica posizione di ciascun ricorrente rispetto all’asserita lesività degli atti impugnati, di talché risulta persino difficile individuarne la legittimazione ad agire e la correlata prova di resistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Tomassetti &#8211; Est. Oliva</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6950 del 2025, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Laura Ibba, Alessandra Centonze, Federica Rita Martellino, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito, il Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, la Commissione esaminatrice presso l’Usr Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, la Commissione esaminatrice presso l’Usr Lombardia, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio &#8211; Ambiti Territoriali per la Provincia di Roma, di Frosinone, di Latina, di Rieti, di Terni e di Viterbo, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia &#8211; Ambiti Territoriali per la Provincia di Bergamo, di Brescia, di Como, di Cremona, di Lecco, di Lodi, di Mantova, di Milano, di Monza e Brianza, di Pavia, di Sondrio e di Varese, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di Enzo Diano, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">Per l&#8217;annullamento e/o nullità</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. delle graduatorie di merito regionali pubblicate per la classe di concorso A045 per la regione Lazio e del relativo decreto di approvazione n. 134 del 01/04/2025 a firma dell&#8217;USR Toscana, in quanto responsabile per la regione Lazio, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è previsto lo scorrimento in favore degli idonei;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. nonché delle graduatorie di merito regionali pubblicate per la cdc A046 per la regione Lombardia e del relativo decreto di approvazione n. 404 del 09/04/2025, a firma dell&#8217;USR Lombardia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è previsto lo scorrimento in favore degli idonei;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. nonché delle graduatorie rettificate pubblicate per la cdc A046 per la regione Lombardia e del relativo decreto di approvazione n. 511 del 09/05/2025, a firma dell&#8217;USR Lombardia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non è previsto lo scorrimento in favore degli idonei;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. nonché, ove occorra, di eventuali rettifiche alle predette graduatorie ivi compresi i relativi decreti di approvazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto <i>“Concorso per titoli ed esami per l&#8217;accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”</i>, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante <i>“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l&#8217;accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell&#8217;articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante &lt;&lt;Misure urgenti connesse all&#8217;emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali&gt;&gt;, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”</i>, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente <i>“Aggregazione delle procedure concorsuali per l&#8217;accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575”</i>, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la <i>“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell&#8217;infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”</i>, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. del decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca 30 settembre 2011, recante <i>“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”</i>, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. del decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, <i>“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell&#8217;infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”</i>, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell&#8217;articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. del DM n. 158/2024, a firma del Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito, avente ad oggetto la procedura di immissione in ruolo e dei relativi allegati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. del decreto del Ministro dell&#8217;istruzione dell&#8217;università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “<i>Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l&#8217;accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell&#8217;articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante &lt;&lt;Misure urgenti connesse all&#8217;emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali&gt;&gt;, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”</i>, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle graduatorie di merito, nei limiti dell&#8217;interesse dei ricorrenti, ivi compresi i relativi decreti di approvazione, nonché di ogni eventuale modifica dei provvedimenti sopra indicati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><i>Per l&#8217;accertamento</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella graduatoria di merito regionali per la classe di concorso di interesse anche ai fini dello scorrimento ed ai fini del riconoscimento dell&#8217;abilitazione in quanto docenti che hanno superato tutte le prove del concorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><i>Per la condanna</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell&#8217;amministrazione a pubblicare la graduatoria di merito in favore dei ricorrenti anche ai fini dello scorrimento nonché al fine di riconoscere ai ricorrenti l&#8217;abilitazione in quanto docenti che hanno superato tutte le prove del concorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito, il Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, la Commissione esaminatrice presso l’Usr Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, la Commissione esaminatrice presso l’Usr Lombardia, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio &#8211; Ambiti Territoriali per la Provincia di Roma, di Frosinone, di Latina, di Rieti, di Terni e di Viterbo, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia &#8211; Ambiti Territoriali per la Provincia di Bergamo, di Brescia, di Como, di Cremona, di Lecco, di Lodi, di Mantova, di Milano, di Monza e Brianza, di Pavia, di Sondrio e di Varese;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 12 <i>bis</i>, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in legge n. 108/2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, sottoposta al rito <i>ex</i> art. 12 <i>bis</i>, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in legge n. 108/2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Ritenuto, conseguentemente, di dover disporre la conversione del rito e di dover ordinare la notifica del ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, in quanto parte necessaria del presente giudizio ai sensi dell’art. 12 <i>bis</i>, comma 4, d.l. n. 68/22, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della relativa prova nell’ulteriore termine di giorni cinque, decorrente dal primo adempimento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Ritenuto, altresì, di dover dare avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di possibili profili di inammissibilità del ricorso, rilevati dal Collegio, in ordine alla ritualità del proposto gravame collettivo, trovandosi i ricorrenti in posizione di conflitto di interesse, nonché alla genericità della formulazione delle censure prospettate, che non consentono di individuare la specifica posizione di ciascun ricorrente rispetto all’asserita lesività degli atti impugnati, di talché risulta persino difficile individuarne la legittimazione ad agire e la correlata prova di resistenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Ritenuto, pertanto, di dover assegnare alle parti il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per il deposito di memorie sulla questione rilevata, anche al fine di disporre l’eventuale integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Ritenuto di dover rinviare, anche per la statuizione sulle spese della presente fase, alla udienza pubblica dell’11 novembre 2026;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza <i>Bis</i>), rilevando d’ufficio le questioni di rito indicate nella parte motiva, dispone la conversione del rito e gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa, per il prosieguo, l&#8217;udienza pubblica dell’11 novembre 2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese al definitivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alessandro Tomassetti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesca Dello Sbarba, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-ricorso-collettivo/">Sul ricorso collettivo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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