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	<title>Processo amministrativo telematico Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Processo amministrativo telematico Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla doppia revocazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-doppia-revocazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 10:51:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-doppia-revocazione/">Sulla doppia revocazione.</a></p>
<p>Processo amministrativo &#8211; Revocazione &#8211; Art. 107, comma 2, c.p.a. &#8211; Doppia revocazione &#8211; Finalità. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, Cod. proc. amm. «La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione». La ratio della disposizione, che corrisponde a quella di cui all’art. 403 Cod. proc.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-doppia-revocazione/">Sulla doppia revocazione.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo amministrativo &#8211; Revocazione &#8211; Art. 107, comma 2, c.p.a. &#8211; Doppia revocazione &#8211; Finalità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 107, comma 2, Cod. proc. amm. «<em>La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione</em>». La <em>ratio</em> della disposizione, che corrisponde a quella di cui all’art. 403 Cod. proc. civ. (e già, nel processo amministrativo, all’art. 86 r.d. n. 642 del 1907), come chiarito dalla giurisprudenza si identifica nell’opportunità di evitare che, attraverso la riedizione del mezzo di impugnazione, si determini l’effetto dilatorio di differire la formazione del giudicato, con ricaduta sulla certezza dei rapporti giuridici, sulla ragionevole graduazione degli strumenti per il riesame del decisum, oltreché sull’economia dei mezzi stessi apprestati dall’ordinamento per la tutela dei diritti e degli interessi. In tale prospettiva, il divieto di impugnare per revocazione una decisione che si è pronunciata su un ricorso per revocazione si giustifica perché l’ordinamento intende evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni (spesso pretestuose), che impediscano la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Fantini (f.f.) &#8211; Est. Urso</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9025 del 2024, proposto da<br />
Iannantuoni Michelina, rappresentata e difesa dall’avvocato Silvia Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante <em>pro</em> <em>tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Pizzoferrato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Eredi Fini Primarosa, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;">per la revocazione</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V n. 04443/2024, resa tra le parti</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Nicodemo e Pizzoferrato;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso introduttivo del giudizio Iannantuoni Michelina ha chiesto la revocazione della sentenza n. 4443 del 2024 di questa V Sezione che ne ha parzialmente accolto il ricorso per revocazione di precedente sentenza d’ottemperanza n. 1069 del 2023 adottata sempre da questa Sezione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolato contenzioso origina dal ricorso proposto dalla Iannantuoni per l’annullamento della graduatoria del concorso bandito dalla Regione Emilia-Romagna per la copertura di un posto vacante nella qualifica unica dirigenziale nell’organico del personale dell’Assemblea legislativa, area settoriale omogenea A3 “<em>Supporto al processo legislativo ed amministrativo</em>”, in relazione al quale la ricorrente si era collocata nella seconda posizione in graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Giusta sentenza n. 8044 del 2021 di questa V Sezione, in riforma della sentenza di primo grado di rigetto del ricorso, quest’ultimo veniva accolto, sicché la Regione veniva condannata alla ricostruzione della carriera dell’interessata; al contempo la sentenza d’appello dichiarava inammissibile per genericità la domanda risarcitoria avanzata dalla Iannantuoni.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la successiva sentenza n. 1069 del 2023, questo Consiglio di Stato accoglieva in parte il ricorso in ottemperanza proposto dalla Iannantuoni e condannava la Regione a riconoscere alla ricorrente l’adeguamento al trattamento economico dirigenziale ma non anche il risarcimento del danno, in quanto già escluso dalla sentenza ottemperanda per genericità della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza veniva in parte revocata dalla successiva n. 4443 del 2024, la quale ravvisava un errore di fatto in relazione all’omessa considerazione da parte del giudice dell’ottemperanza della domanda risarcitoria in relazione ai danni <em>successivi</em> alla sentenza ottemperanda; a fini rescissori, la sentenza riconosceva alla ricorrente i danni corrispondenti alle differenze stipendiali dal 2 dicembre 2021 (<em>i.e.</em>, data di pubblicazione della sentenza ottemperanda) al 27 maggio 2022 (momento in cui l’amministrazione aveva provveduto alla ricostruzione della carriera), oltre a un relativo 10% a titolo di danno non patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso tale sentenza n. 4443 del 2024 la Iannantuoni ha proposto ricorso per revocazione deducendo errore sul fatto risultante da atti e documenti di causa; omissione di pronuncia in ordine alla domanda risarcitoria formulata ai sensi degli artt. 112 e 114 Cod. proc. amm.; errore sul fatto che determina revocazione (art. 395, comma 1, n. 4, Cod. proc. civ.).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Resiste al gravame la Regione Emilia Romagna, chiedendone la reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. All’udienza pubblica del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Va preliminarmente esaminata la richiesta di rinvio della discussione formulata dalla ricorrente ai fini della trattazione congiunta e l’eventuale riunione con la distinta causa <em>sub </em>r.g. n. 1695 del 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. La richiesta va respinta, a fronte dell’opposizione dell’amministrazione, considerato che i due giudizi hanno distinti oggetti (l’uno di revocazione di sentenza di questo Consiglio di Stato, a sua volta di revocazione, l’altro di appello su domanda risarcitoria <em>ex </em>art. 112, comma 3, Cod. proc. amm.), non vertono sulla medesima sentenza, né versano in regime di pregiudizialità, sicché non ricorrono nella specie ragioni per la loro riunione, e neanche «<em>casi eccezionali</em>» giustificanti il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1-<em>bis</em>, Cod. proc. amm.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con unico motivo di revocazione la ricorrente si duole dell’errore che il giudice della precedente revocazione avrebbe commesso nel non esaminare la domanda di risarcimento del danno per impossibilità di esecuzione in forma specifica del giudicato in relazione al periodo anteriore al deposito della sentenza ottemperanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Il che darebbe luogo a un errore di fatto revocatorio per mancata percezione delle risultanze processuali rifluito nell’omessa pronuncia oggetto di contestazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede di revocazione la ricorrente aveva infatti censurato il mancato esame della domanda risarcitoria per il periodo fra il 21 dicembre 2010 e il 2 dicembre 2021, già formulata in sede d’ottemperanza; tuttavia la sentenza revocanda non esaminava tale domanda incorrendo in errore.</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui l’introduzione del presente ricorso per revocazione, con nuova proposizione della domanda risarcitoria trascurata dalla sentenza revocanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, il giudice della revocazione avrebbe trascurato un fatto positivamente stabilito, qual è l’impossibilità di procedere ad esecuzione della decisione n. 8044 del 2021 per l’ormai intervenuto decorso del tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">La fondatezza di siffatta domanda si ricaverebbe peraltro già dalle statuizioni della precedente sentenza n. 1069 del 2023 e dalla stessa sentenza n. 4443 del 2024, che tuttavia hanno finito per (erroneamente) non riconoscere il risarcimento per il periodo anteriore alla sentenza ottemperanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, palese sarebbe la responsabilità e colpa dell’amministrazione nelle illegittimità commesse in sede concorsuale, già accertate dalla sentenza di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Il ricorso è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.1. Come noto, ai sensi dell’art. 107, comma 2, Cod. proc. amm. «<em>La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">La <em>ratio</em> della disposizione, che corrisponde a quella di cui all’art. 403 Cod. proc. civ. (e già, nel processo amministrativo, all’art. 86 r.d. n. 642 del 1907), come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato “<em>si identifica nell’opportunità di evitare che, attraverso la riedizione del mezzo di impugnazione, si determini l’effetto dilatorio di differire la formazione del giudicato, con ricaduta sulla certezza dei rapporti giuridici, sulla ragionevole graduazione degli strumenti per il riesame del </em>decisum<em>, oltreché sull’economia dei mezzi stessi apprestati dall’ordinamento per la tutela dei diritti e degli interessi</em>” (Cons. Stato, IV, 1 febbraio 2024, n. 1030; III, 9 marzo 2022, n. 1697; 3 maggio 2019, n. 2889; già Id., V, 19 febbraio 1996, n. 219, che si sofferma anche sui precedenti di cui al Cod. proc. civ. del 1865 e ai codici pre-unitari).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale prospettiva, “<em>il divieto di impugnare per revocazione una decisione che si è pronunciata su un ricorso per revocazione si giustifica perché l’ordinamento intende evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni (spesso pretestuose), che impediscano la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia</em>” (Cons. Stato, VI, 12 febbraio 2018, n. 871).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di ciò, le uniche eccezioni alla regola stabilita sono quelle relative all’ipotesi in cui “<em>la domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile ‘per ragioni formali’ insussistenti, che abbiano precluso il suo esame, cioè quando la stessa statuizione di inammissibilità si sia basata su un errore di fatto (ad es., quando il ricorso per revocazione sia stato dichiarato erroneamente inammissibile per irritualità della sua notifica …)</em>” (Cons. Stato, IV, n. 1030 del 2024, cit., e richiami <em>ivi</em>; Id., n. 2889 del 2019, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Segnatamente, nella casistica enucleata dalla giurisprudenza “<em>le eccezionali fattispecie che consentirebbero di dare ingresso allo strumento qui in rilievo vengono così individuate: / a) o nel caso di statuizioni in rito, viziate da errore di fatto, che abbiano sostanzialmente precluso il giudizio di revocazione (ad esempio per la declaratoria, per errore di fatto, della tardività di un ricorso per revocazione in realtà tempestivamente proposto); / b) o nei casi in cui, per errore di fatto del giudice relativo ad aspetti formali di instaurazione del contraddittorio (ad. es., un difetto di notifica alla controparte non rilevato), la pronuncia risulta insanabilmente affetta da nullità; / c) o nei casi in cui, per sostanziale mancanza di uno degli elementi ontologicamente fondanti la decisione, quest’ultima non può che essere dichiarata inesistente (per la mancanza della motivazione e/o del dispositivo, per la mancanza di sottoscrizione in difetto di impedimento ovvero sottoscrizione da parte di soggetti non componenti il Collegio giudicante)</em>” (Cons. Stato, n. 1697 del 2022, cit.; Id., III, 22 luglio 2019, n. 5158; n. 2889 del 2019, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, non ricorrono i richiamati presupposti necessari per potere ammettere una (eccezionale) “revocazione della sentenza di revocazione”, atteso che alcun vizio formale che abbia precluso l’esame dell’impugnazione revocatoria, o che abbia impedito la ontologica venuta ad esistenza della relativa decisione, nei termini suindicati, è dato ravvisare nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">A ben vedere, il vizio denunciato dalla ricorrente si risolve anzi in un (ulteriore) ritenuto errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza qui revocanda, consistente nel (non aver corretto) l’omesso esame di una delle pretese risarcitorie avanzate dall’interessata: il che non corrisponde, all’evidenza, all’integrazione di uno dei suddetti vizi formali in grado di legittimare la revocazione della sentenza di revocazione, bensì a un diverso (dedotto) errore di fatto, inerente al merito della controversia, e in specie correlato alla precedente omessa statuizione in sede d’ottemperanza, che la sentenza di revocazione non avrebbe a sua volta corretto.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha posto in evidenza che “<em>se non può escludersi – in teoria – che la sentenza pronunciata in sede di revocazione possa essere affetta anch’essa da difetti della medesima specie di quelli ipotizzabili ex art. 395 c.p.c. per una ‘ordinaria’ sentenza, nondimeno la logica complessiva dell’ordinamento giuridico (ed il buon senso) impongono una scelta volta a privilegiare – una volta che è stato già previsto ed utilizzato il mezzo di impugnazione straordinario, e dunque una volta garantita anche questa ulteriore, eccezionale esigenza di tutela – la diversa esigenza di effettività della tutela giurisdizionale e di (conseguita) stabilità dei rapporti giuridici, per come derivanti dalla decisione emessa in sede di revocazione</em>” (Cons. Stato, n. 2889 del 2019, cit.; Id. n. 5158 del 2019, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Il che è sufficiente e assorbente ai fini dell’inammissibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.2. A ciò si aggiunga, peraltro, che la sentenza qui revocanda dà conto della domanda in relazione alla quale la Iannantuoni lamenta l’omessa pronuncia, come la stessa ricorrente pone in risalto (cfr. ricorso, pag. 4: “<em>Dalla lettura di tale paragrafo emerge che il Consiglio di Stato ha percepito che nel ricorso in ottemperanza e poi in revocazione era stato argomentato in ordine all’applicazione dell’art. 112 c. 3 C.p.a. (per il periodo 20 dicembre 2010 – 1 dicembre 2021)</em> […]”; pag. 5: “<em>Emerge come il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4443/2024, abbia individuato il ‘secondo ordine di censure’ ma non l’abbia esaminato</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">Segnatamente, la sentenza pone in evidenza, dapprima che “<em>Avverso tale decisione</em> [di ottemperanza, n. 1069 del 2023] <em>la ricorrente proponeva ricorso per revocazione, lamentando in particolare il mancato esame della domanda risarcitoria per danno da ritardo e delle domande risarcitorie formulate in via subordinata</em>”; successivamente che “<em>Con un secondo ordine di censure, parte ricorrente lamenta</em>[va] <em>l’erronea considerazione, ad opera del giudice dell’ottemperanza, delle proprie domande risarcitorie: la sentenza impugnata, in particolare, si limitava al riguardo a precisare che ‘</em>In ogni caso, non è possibile riconoscere il risarcimento del danno, avendolo escluso la sentenza da ottemperare per genericità della domanda<em>’, in tal modo non avvedendosi che le domande risarcitorie – sia in via principale che subordinata – erano state introdotte ai sensi degli artt. 112 e 114 comma 4 Cod. proc. amm.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>In pratica, le domande risarcitorie formulate in sede di giudizio di ottemperanza non si fondavano (direttamente) sulla statuizione contenuta nella sentenza di questa Sezione n. 8044 del 2021, ma discendevano dall’impossibilità di dare esecuzione in forma specifica a quella sentenza: da ciò l’errore di fatto legittimante l’azione revocatoria</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il che ben conferma nel complesso, come dedotto dalla stessa ricorrente, la percezione da parte del giudicante della domanda risarcitoria per impossibile o comunque mancata esecuzione in forma specifica della sentenza ottemperanda, ai sensi dell’art. 112, comma 3, Cod. proc. amm. (anche) per il periodo anteriore alla stessa sentenza: i motivi aggiunti per ottemperanza, infatti, prospettavano da ultimo la domanda “<em>In via subordinata</em> […] <em>di risarcimento del danno, per la denegatissima ipotesi in cui l’Ecc.mo Collegio non ritenga procedere alla ricostruzione anche economica della carriera, nella misura e nelle voci sopra richieste</em>” (motivi aggiunti, pag. 19), declinandola in “<em>a) Risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato (art. 112, comma 3), sotto diverso profilo</em>” (motivi aggiunti, pag. 20 ss.), corrispondente a quella qui invocata dalla ricorrente, e “<em>b) per ritardo nell’inquadramento dirigenziale</em>” (pag. 23 ss., in relazione al periodo dal 2 dicembre 2021 al 31 maggio 2022).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, avendo dato chiaramente conto del ricorso per revocazione per mancato esame della domanda risarcitoria per danno da ritardo “<em>e delle domande risarcitorie formulate in via subordinata</em>”, la sentenza qui revocanda ha mostrato di aver percepito le pretese risarcitorie (avanzate per danno patrimoniale e non patrimoniale) subordinate, correlate alla mancata esecuzione in forma specifica della decisione ottemperanda, affiancate a quelle “<em>per danno da ritardo</em>” (in tal senso, cfr. del resto le stesse conclusioni formulate nei motivi aggiunti: “<em>In via subordinata, condannare l’amministrazione a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali </em>subiti<em> e </em>subendi<em> dalla ricorrente ai sensi dell’art.</em> […] <em>112, comma 3 nella misura che verrà quantificata in corso di causa o attraverso il nominando Commissario ad acta, oltre interessi, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo</em>”, “<em>nonché a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali per ritardo nell’assunzione, danni patrimoniali calcolati ad oggi quantomeno nella misura di € 41.367,57 maggiorati a titolo di danno non patrimoniale almeno del 30% o nella diversa misura che verrà determinata in corso di causa o attraverso il nominando Commissario ad acta, oltre interessi, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a causa della mancata esecuzione della sentenza n. 8044/21, dal 2 dicembre 2021 (data di deposito della sentenza) fino alla piena esecuzione della stessa, come meglio esposto in narrativa</em>”, pag. 27 s.).</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, la condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato che “<em>laddove una sentenza menzioni nella parte descrittiva in fatto un motivo di doglianza, pur se ometta di pronunciarsi espressamente su di esso nella parte motiva, ciò non configura un vizio di omessa pronuncia, dovendosi considerare la pronuncia sul punto implicita nella statuizione complessiva della sentenza (Cons. Stato, V, 19 ottobre 2017, n. 4842; III, n. 1330 del 2021, cit.; Id., 7 aprile 2021, n. 2820)</em>” (Cons. Stato, n. 1697 del 2022, cit.; Id., V, 3 giugno 2021, n. 4225; II, 5 aprile 2023, n. 3517; V, 19 febbraio 2019, n. 1144; cfr. anche Id., 4 gennaio 2017, n. 8).</p>
<p style="text-align: justify;">D’altra parte, per quanto qui di rilievo, “<em>l’omessa pronuncia assume rilievo in chiave revocatoria non già di per sé, bensì ‘</em>esclusivamente qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell’esistenza e del contenuto di atti processuali (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 1488 del 2 marzo 2020)<em>’ (Cons. Stato, IV, 18 marzo 2021, n. 2342), e cioè ‘</em>allorquando la sentenza riveli che l’omesso esame del motivo è stato frutto di un’erronea convinzione circa l’inesistenza del motivo stesso, che invece era incontestabilmente presente nel ricorso, al contrario di quanto supposto dal giudice<em>’ (Cons. Stato, VI, 6 febbraio 2020, n. 947; cfr. anche Id., III, 15 febbraio 2021, n. 1330; VI, 26 aprile 2021, n. 3321)</em>” (Cons. Stato, n. 4225 del 2021, cit., e richiami <em>ivi</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la percezione della domanda nei termini suindicati vale a escludere di per sé la sussistenza di un errore di fatto revocatorio in relazione alla dedotta omessa pronuncia al riguardo, rendendo (nuovamente) inammissibile il motivo di ricorso, anche a prescindere dalle ulteriori deduzioni ed eccezioni formulate dalla resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In conclusione, per le suesposte ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Le spese sono poste a carico della ricorrente, secondo criterio di soccombenza, e liquidate nella misura di cui in dispositivo, mentre va respinta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata <em>ex</em> artt. 26 Cod. proc. amm. e 96 Cod. proc. civ. avanzata dalla Regione, non emergendo nella specie elementi tali da rendere del tutto imprudente, ovvero fondata su mala fede o colpa grave, la proposizione del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell’amministrazione costituita.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Fantini, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Urso, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Sara Raffaella Molinaro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Elena Quadri, Consigliere</p>
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		<title>Sulla tardività del deposito di atti e documenti effettuato a mezzo PAT dopo le h. 12:00 dell&#8217;ultimo giorno utile.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-tardivita-del-deposito-di-atti-e-documenti-effettuato-a-mezzo-pat-dopo-le-h-1200-dellultimo-giorno-utile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 16:01:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-tardivita-del-deposito-di-atti-e-documenti-effettuato-a-mezzo-pat-dopo-le-h-1200-dellultimo-giorno-utile/">Sulla tardività del deposito di atti e documenti effettuato a mezzo PAT dopo le h. 12:00 dell&#8217;ultimo giorno utile.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Processo amministrativo telematico &#8211; Deposito di atti e documenti &#8211; Ultimo giorno utile &#8211; Limite orario &#8211; Individuazione &#8211; Art. 3, co. 4, c.p.a. e 4, co. 4, disp. att. c.p.a. &#8211; Deposito effettuato dopo le 12:00 &#8211; Tardività. In forza del combinato disposto degli</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Processo amministrativo telematico &#8211; Deposito di atti e documenti &#8211; Ultimo giorno utile &#8211; Limite orario &#8211; Individuazione &#8211; Art. 3, co. 4, c.p.a. e 4, co. 4, disp. att. c.p.a. &#8211; Deposito effettuato dopo le 12:00 &#8211; Tardività.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In forza del combinato disposto degli artt. 73, co. 4, c.p.a. e 4, co. 4, disp. att. c.p.a., il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00, ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal co. 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (<em>id est</em>, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT), si considera &#8211; ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche &#8211; effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo. Il termine ultimo di deposito alle ore 12, quindi, permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Lento &#8211; Est. Ventura</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2022, proposto da<br />
Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Corrado V. Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonino Graziano Petrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
&#8211; Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Saccne Rete, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ad opponendum:<br />
Iniziative Commerciali Itc S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicolò D&#8217;Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del Decreto Dirigenziale n. 103/DG/2022 del 9 giugno 2022 del Consorzio Autostrade Siciliane nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Autostrade Siciliane e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’intervento <i>ad opponendum</i> d’Iniziative Commerciali Itc S.r.l. Unipersonale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con ricorso ritualmente notificato l’8 luglio 2022 e depositato il successivo 25 luglio 2022, la società ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n. 103 del 9 giugno 2022 con cui il Consorzio Autostrade Siciliane (di seguito: “CAS”) ha revocato il bando e la conseguente proposta di aggiudicazione in favore della ricorrente, limitatamente al lotto 6, della gara per l’affidamento, in regime di subconcessione, della gestione dei Servizi OIL e Attività Collaterali Shop/C-Store/“Bar Sottopensilina” di n. 6 aree di servizio dell’autostrada A/20 Messina-Palermo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Espone la ricorrente che detta revoca, adottata in applicazione di quanto prescritto dal bando al punto 6.3, lett. d), è intervenuta in quanto, il Consorzio resistente avrebbe, per mero errore nella allegazione dei documenti di gara, “inserito in piattaforma una planimetria della stazione di servizio riportante lo stato attuale dell’area e dei fabbricati e volumi tecnici in essa insistenti, senza l’indicazione di una bretella stradale, che attraverserà detta area, a servizio del realizzando “Svincolo Zafferia” con conseguente necessità da parte degli operatori economici che hanno aderito al bando, di modificare le loro proposte progettuali”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente lamenta, quindi, l’illegittimità del provvedimento gravato sotto plurimi profili e, segnatamente, per violazione degli artt. 1, comma 2 bis, 3 e 21 <i>quinquies</i> della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 32, ottavo comma, e 33 del decreto legislativo n. 50/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società ricorrente ha, inoltre, formulato istanza di accesso in corso di causa ex art. 116, secondo comma, c.p.a., al fine di acquisire documentazione sullo stato di attuazione del raccordo autostradale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate ed hanno svolto difese in rito e nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, con memoria in data 12 ottobre 2022, ha in particolare eccepito la propria estraneità al rapporto controverso, non essendo stati impugnati atti ad esso riferibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il CAS, con memoria del 17 ottobre 2022, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso la mera proposta di aggiudicazione, atto privo di lesività in quanto destinato ad essere superato dall’aggiudicazione, unico provvedimento sindacabile da parte del giudice amministrativo, oltre che l’infondatezza nel merito del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con ordinanza collegiale n. 2804 in data 24 ottobre 2022, la Sezione ha ordinato al CAS l’ostensione degli atti richiesti dalla ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Con atto di intervento <i>ad opponendum</i>, notificato e depositato il 18 novembre 2022, si è costituita la società Iniziative Commerciali ITC s.r.l. (di seguito: “Iniziative Commerciali”) la quale, ritenendo di essere “<i>soggetto controinteressato (ma non evocato in giudizio) in materia di accesso</i>”, ha eccepito l’inammissibilità ed improcedibilità dell’<i>actio ad exibendum</i> proposta dalla ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Avverso l’ordinanza collegiale n.2804/2022 l’interveniente ha interposto appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il C.G.A., con decreto cautelare n. 456 del 21 novembre 2022, ha respinto l’appello in quanto ha ritenuto &#8211; per quanto di interesse &#8211; “<i>sprovvista di fumus la censura secondo cui il ricorso per accesso in corso di causa andava notificato a pena di inammissibilità anche al controinteressato (da identificarsi, in tesi, con la parte odierna appellante), perché il controinteressato all’accesso non è qualsivoglia soggetto individuato o individuabile nel procedimento amministrativo, ma solo colui che riceve un nocumento a un proprio diritto alla riservatezza o al segreto</i>;” e “<i>né nell’atto di intervento in primo grado, né nel presente appello, la parte evidenzia quale sarebbe il proprio diritto alla riservatezza o al segreto violati</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. In data 23 novembre 2022, il CAS ha depositato prova dell’avvenuta ostensione della documentazione richiesta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. In vista dell’udienza pubblica, le parti, compreso l’interveniente <i>ad opponendum</i>, hanno scambiato memorie e repliche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Alla pubblica udienza in data 14 dicembre 2022 il Collegio, preso atto della dichiarazione del difensore di parte ricorrente circa l’integrale soddisfazione dell’interesse che aveva giustificato la richiesta di documenti relativi al raccordo autostradale, ha trattenuto il ricorso in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato dalla società Iniziative Commerciali, nella asserita qualità di controinteressato non evocato nel giudizio in materia di accesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ed invero, come chiarito dal C.G.A. con la sentenza n.58/2023 (che ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla Iniziative Commerciali avverso l’ordinanza di questo TAR n.2804/2022), nella fattispecie in esame, la richiesta di ostensione avanzata dalla ricorrente non poteva essere qualificata come istanza di accesso ai sensi dell’art. 116 comma secondo c.p.a., trattandosi piuttosto di istanza istruttoria ai sensi dell’art. 64 comma terzo c.p.a., con conseguente insussistenza in capo al terzo di un diritto alla riservatezza da tutelare e, quindi, di un interesse giuridicamente rilevante ad opporsi al ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Sempre in via preliminare, il Collegio dichiara fondata l’eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile in quanto nessun provvedimento adottato dallo stesso è stato impugnato, né nessuna domanda processuale formulata nei confronti di tale Amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Infine, sempre in via preliminare, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente della memoria e degli allegati depositati dalla ricorrente in data 28 novembre 2022, nonché della ulteriore documentazione depositata in data 2 dicembre 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il deposito è infatti avvenuto, in violazione del combinato disposto degli artt. 73, comma primo, c.p.a. e 4, comma quarto, disp. att. c.p.a., e precisamente, per quanto riguarda i documenti, oltre il termine (dimidiato) di venti giorni prima della data di fissazione dell’udienza e, con riguardo alla memoria conclusiva, oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tal senso da ultimo si veda C.d.S. n.7977/2022 secondo cui <i>“Da tali disposizioni si evince infatti che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00, ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT), si considera &#8211; ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche &#8211; effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo. Il termine ultimo di deposito alle ore 12, quindi, permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante</i>.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Degli stessi non può, pertanto, tenersi conto ai fini della decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Nel merito il ricorso è infondato, il che esonera il Collegio dallo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione resistente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi, la decisione della pubblica amministrazione di procedere alla revoca del bando di gara e degli atti successivi rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (Consiglio di Stato sez. V, 09/11/2018, n.6323; Consiglio di Stato sez. V, 04/12/2017, n.5689; Consiglio di Stato sez. III, 07/07/2017, n.3359; Cons. Stato, VI, 6 maggio 2013, n. 2418; Cons. Stato, IV, 12 gennaio 2016, n. 67; Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 14/ 11/ 2019, n.5368).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui, come quello in esame, si sia addivenuti alla sola proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria), nel qual caso l’amministrazione resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato e senza dover, peraltro, sottostare alle forme proprie dell’autotutela decisoria, non potendo l’atto di ritiro della proposta di aggiudicazione neppure qualificarsi come attività di secondo grado, con ciò che ne consegue anche sul piano dell’attenuazione dell’onere motivazionale richiesto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ed infatti: <i>“…nelle gare pubbliche d’appalto l’aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario, con la conseguenza che la possibilità che ad un’aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11 comma 11, 12 e 48 comma 2, d.lvo n. 163/2006, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile ed obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell’operato dell’amministrazione, a prescindere dall’inserimento nel bando di apposita clausola che preveda l’eventualità di non dare luogo alla gara o di revocarla. La natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell’aggiudicazione provvisoria non consente, quindi, di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990 in tema di revoca e annullamento d’ufficio: la revoca dell’aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato. Fino a quando non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva rientra, dunque, nel potere discrezionale dell’amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara. Inoltre, la determinazione di non giungere alla naturale conclusione della gara, che sia intervenuta nella fase dell’aggiudicazione provvisoria, non obbliga la stazione appaltante ad alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né all’aggiudicatario provvisorio, né a maggior ragione alle ditte escluse dalla gara stessa (vedi, in tal senso, per tutte, da ultimo (C.d.S., sez.III n.3359/2017</i>; <i>Tar Lazio, sez.I, n.4324/2017; C.d.S, Sez. IV, n. 67/2016; T.A.R. Lazio, sez. I n. 8050/2015)”</i> (da ultimo in termini anche C.d.S., sez. III, 31/03/2021, n.2707).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla stregua dei principi sopra richiamati, ad avviso del Collegio, a fronte della sussistenza in capo alla ricorrente di una posizione di mera aspettativa non qualificata alla conclusione del procedimento e della conseguente attenuazione dell’onere motivazionale posto a carico dell’amministrazione, il provvedimento gravato non appare affetto dai vizi di illegittimità lamentati, in quanto le ragioni da esso addotte non appaiono né irragionevoli, né manifestamente ingiuste, e ciò anche tenuto conto del tenore della previsione di cui al punto 6.3, lett. d) del bando di gara, peraltro non impugnata da parte ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, in misura che tiene conto dell’apporto difensivo, in favore del Consorzio Autostrade Siciliane e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile; vanno, invece, compensate nei confronti della Iniziative Commerciali ITC s.r.l. in ragione della declaratoria dell’inammissibilità dell’intervento.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e declaratoria d’inammissibilità dell’intervento della società Iniziative Commerciali, lo rigetta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000 (duemila/00), oltre oneri e accessori, nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane, e in € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri e accessori, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Spese compensate con la società Iniziative Commerciali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Aurora Lento, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Bruno, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valeria Ventura, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla ritualità del deposito effettuato in vigenza delle regole sul PAT.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-ritualita-del-deposito-effettuato-in-vigenza-delle-regole-sul-pat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 12:13:43 +0000</pubDate>
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<p>Processo &#8211; Processo amministrativo telematico &#8211; Processo telematico &#8211; Atti processuali &#8211; Nativi digitali &#8211; Ritualità del deposito &#8211; In caso di notifica di atto cartaceo &#8211; Condizioni. Il Processo Amministrativo Telematico (“PAT”) è entrato in vigore il 1° Gennaio 2017 e in esso sia gli atti introduttivi che quelli</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-ritualita-del-deposito-effettuato-in-vigenza-delle-regole-sul-pat/">Sulla ritualità del deposito effettuato in vigenza delle regole sul PAT.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo telematico &#8211; Processo telematico &#8211; Atti processuali &#8211; Nativi digitali &#8211; Ritualità del deposito &#8211; In caso di notifica di atto cartaceo &#8211; Condizioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il Processo Amministrativo Telematico (“PAT”) è entrato in vigore il 1° Gennaio 2017 e in esso sia gli atti introduttivi che quelli successivi vanno depositati esclusivamente in via telematica. Tutti gli atti processuali, cioè, devono essere in PDF nativo, ossia devono essere ottenuti dalla trasformazione diretta in PDF tramite le apposite funzioni di conversione presenti nei programmi utilizzati per la videoscrittura e non possono dunque provenire da scannerizzazione. Deve ritenersi ammissibile il ricorso che sia stato ritualmente proposto nel formato word “nativo digitale”, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale, dal momento che, ai fini della ritualità del deposito, e dunque della regolare instaurazione del giudizio, non rileva la circostanza che la copia notificata al controinteressato fosse in formato cartaceo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Buricelli &#8211; Est. Aru</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 213 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Annapaola Mosca, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Cristina Osele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Università degli Studi di Sassari,<br />
Ministero dell’Università e della Ricerca,<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Busonera, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Rimini e Laura Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>per l’annullamento previa sospensione,</em></p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">1) del Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari n. 2/2022 del 21 gennaio 2022 con riferimento al punto all’ordine del giorno n. 2 recante “<em>Proposta di chiamata per n. 1 RTD di tipo b) per il SSD L-ANT/09 – Topografia Antica ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240</em>” e con chiamata del dott. Roberto Busonera;</p>
<p style="text-align: justify;">2) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari n. 183/2022 prot. n. 0003489 del 19 gennaio 2022 di approvazione della graduatoria di merito;</p>
<p style="text-align: justify;">3) del verbale della Commissione giudicatrice n. 1 (Criteri di valutazione) del 9 dicembre 2021 prot. n. 0150698;</p>
<p style="text-align: justify;">4) del verbale della Commissione giudicatrice n. 2 (Valutazione preliminare dei candidati) del 22 dicembre 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">5) del verbale della Commissione giudicatrice n. 3 (Prova orale dei candidati – discussione dei titoli e accertamento lingua straniera) del 14 gennaio 2022;</p>
<p style="text-align: justify;">6) del verbale della Commissione giudicatrice n. 4 (Relazione riassuntiva finale) del 14 gennaio 2022; nonché, per quanto occorrer possa:</p>
<p style="text-align: justify;">7) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari n. 3825/2021 del 13 ottobre 2021 di nomina della Commissione giudicatrice;</p>
<p style="text-align: justify;">8) del Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari n. 12/2021 del 22 settembre 2021 e successiva nota prot. n. 1500 del 23 settembre 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">9) della nota prot. n. 0080196 del 28 giugno 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">10) del Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari n. 10/2021 del 23 giugno 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">11) del bando dell’Università degli Studi di Sassari prot. n. 0108716 del 17 agosto 2021 – GU n. 65 del 17 agosto 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché del non conosciuto verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari di approvazione della chiamata del dott. Roberto Busonera a ricercatore RTD b) nel settore L-ANT/09 Topografia antica,</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per quanto occorrer possa</p>
<p style="text-align: justify;">del non conosciuto verbale della seduta del Senato Accademico di sorteggio dei due membri esterni della Commissione giudicatrice e degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.</p>
<p style="text-align: justify;">e per l’eventuale annullamento anche in via derivata o declaratoria di nullità</p>
<p style="text-align: justify;">del contratto di lavoro, laddove medio tempore stipulato tra l’Università degli Studi di Sassari ed il controinteressato dott. Roberto Busonera.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mosca Annapaola il 14 maggio 2022:</p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari riferito alla seduta del 17 febbraio 2022, sottoscritto il 7 marzo 2022, limitatamente alla posizione del controinteressato dott. Roberto Busonera, con autorizzazione alla presa di servizio del dott. Busonera quale ricercatore a tempo determinato a decorrere dal 1° marzo 2022 e sino al 28 febbraio 2025, trasmesso via PEC e mail alla ricorrente in data 14 marzo 2022,</p>
<p style="text-align: justify;">e degli atti tutti ad esso antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Sassari, del Ministero dell’Università e della Ricerca e del controinteressato Roberto Busonera;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La dott.ssa Annapaola Mosca ha partecipato al concorso indetto dall’Università di Sassari per la chiamata di un ricercatore RTD di tipo b) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Ateneo (Settore concorsuale 10/A1 Archeologia, Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/09 Topografia antica).</p>
<p style="text-align: justify;">2. All’esito delle operazioni concorsuali risultava vincitore della selezione il dott. Roberto Busonera che risultava primo della graduatoria con 93 punti, mentre la ricorrente si classificava al secondo posto con 88,5 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Avverso gli atti della procedura concorsuale precisati in epigrafe è insorta la dott.ssa Mosca che, con il ricorso in esame, ne ha contestato la legittimità per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione dell’autovincolo di cui al punto a) pubblicazioni, lett. a) e d), dei criteri di valutazione fissati dalla commissione giudicatrice nel verbale del 9 dicembre 2021 – Violazione del dpr n. 445/2000 – Eccesso di potere nelle forme sintomatiche della genericità, carenza istruttoria e contraddittorietà manifesta: in quanto con riferimento alle pubblicazioni, il criterio di valutazione fissato dalla Commissione sub d) (“<em>Determinazione analitica (…) dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, per ciascuna pubblicazione per la valutazione dell’apporto individuale del candidato</em>”) sarebbe del tutto generico, non precisando le modalità attraverso le quali la commissione doveva effettuare la declamata “<em>determinazione analitica</em>”; con la conseguenza che non sarebbero comprensibili le ragioni per le quali la Commissione abbia assegnato al vincitore dott. Busonera il massimo dei punti disponibili. L’impossibilità di identificare con certezza il contributo del dott. Busonera rispetto a 8 pubblicazioni su complessive 12, determinerebbe un ulteriore vizio nella procedura anche rispetto al criterio di valutazione sub a) (“<em>originalità, innovatività e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">In detta valutazione sarebbe inoltre evidente una disparità di trattamento con la ricorrente, che per il criterio sub d) ha ottenuto il medesimo punteggio pur avendo depositato pubblicazioni delle quali è l’unica autrice.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione dell’autovincolo di cui al punto c) -didattica, dei criteri di valutazione fissati dalla commissione giudicatrice nel verbale del 9 dicembre 2021 – Eccesso di potere nelle forme sintomatiche della carenza istruttoria e contraddittorietà manifesta: in quanto il dott. Busonera avrebbe ottenuto il massimo del punteggio pur avendo svolto prevalentemente non un’attività didattica ma una “<em>Attività seminariale e di assistenza alla didattica</em>”. Sarebbe inoltre illogica e irragionevole l’attribuzione al controinteressato del medesimo punteggio ottenuto dalla ricorrente che ha presentato 12 incarichi di docenza a contratto con titolarità di interi corsi anche da 8 crediti ciascuno in lauree triennali e specialistiche.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Violazione dell’autovincolo di cui al punto b) (Attività di ricerca), dei criteri di valutazione fissati dalla commissione giudicatrice nel verbale del 9 dicembre 2021 – Eccesso di potere nelle forme sintomatiche della carenza istruttoria e contraddittorietà manifesta: in quanto la Commissione avrebbe operato una disparità di trattamento tra i concorrenti procedendo per il controinteressato ad una valutazione analitica delle attività indicate e operando, invece, per la ricorrente un accorpamento delle attività indicate, alcune delle quali, di particolare rilievo, avrebbero meritato una valutazione analitica e più pregnante.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre il profilo accademico della dott.ssa Mosca – Titolare di abilitazione nazionale a Professore di II fascia sarebbe stato gravemente sottovalutato dalla Commissione mentre, al contrario, la posizione del candidato Roberto Busonera, laureato in architettura, con dottorato in architettura e privo di abilitazione scientifica nazionale, sarebbe stata palesemente sopravvalutata.</p>
<p style="text-align: justify;">4) Violazione dell’art. 8 del bando – Decreto rettorale rep. n. 3038/2021 per assenza di giudizi individuali da parte dei membri della commissione giudicatrice – Eccesso di potere nelle forme sintomatiche della carenza istruttoria e contraddittorietà manifesta: in quanto i “<em>Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica</em>” svolti dalla Commissione sarebbero identici tra loro e, a loro volta, identici al giudizio collegiale, evidenziando la trascuratezza con la quale avrebbe operato la Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">5) Violazione dell’art. 9 del bando (decreto rettorale rep. 3038/2021) e dell’art. 13 del Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato – Difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e ss.mm. ed eccesso di potere nelle forme sintomatiche della carenza istruttoria e della irragionevolezza: in quanto il Consiglio di Dipartimento, alla seduta del 21 gennaio 2022, avrebbe approvato all’unanimità la proposta di chiamata del vincitore senza neppure visionare gli atti della procedura e senza avere quindi contezza delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice, adottando quindi una decisione non informata e non ponderata degli atti del concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Per resistere al ricorso si è costituita l’Università degli Studi di Sassari che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Si è altresì costituito in giudizio il dott. Roberto Busonera che, con articolate difese, ha replicato alle argomentazioni della ricorrente chiedendone il rigetto, con favore delle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Alla camera di consiglio del 4 maggio 2022 l’esame dell’istanza cautelare è stato abbinato al merito.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 maggio 2022 la ricorrente ha impugnato il verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari della seduta del 17 febbraio 2022 limitatamente alla parte in cui autorizzava alla presa di servizio il dott. Busonera quale ricercatore a tempo determinato a decorrere dal 1° marzo 2022 e sino al 28 febbraio 2025 per vizi derivati dagli atti ad esso presupposti censurati col ricorso introduttivo del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">9. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2023, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. In primo luogo va esaminata l’eccezione sollevata dal controinteressato dott. Busonera sulla firma digitale del ricorso della dott.ssa Mosca nel formato word “nativo digitale” depositato telematicamente.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L’eccezione è incentrata sul rilievo che la ricorrente ha predisposto il ricorso e la procura in formato cartaceo con la data del 4 marzo 2022, li ha notificati in copia cartacea in data 10 marzo 2022 ed ha apposto la firma digitale solo in data 28 marzo 2022, al momento del deposito telematico presso il T.A.R.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 Ciò sarebbe in contrasto con la norma del codice del processo amministrativo che prevede che gli atti debbano essere redatti in formato nativo digitale e che la scansione della procura debba essere asseverata.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L’eccezione è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il Processo Amministrativo Telematico (“PAT”) è entrato in vigore il 1° Gennaio 2017 e in esso sia gli atti introduttivi che quelli successivi vanno depositati esclusivamente in via telematica.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1 Tutti gli atti processuali, cioè, devono essere in PDF nativo, ossia devono essere ottenuti dalla trasformazione diretta in PDF tramite le apposite funzioni di conversione presenti nei programmi utilizzati per la videoscrittura e non possono dunque provenire da scannerizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Nel caso in esame il ricorso proposto dalla Prof.ssa Mosca è stato ritualmente proposto nel formato word “nativo digitale”, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Ai fini della ritualità del deposito, e dunque della regolare instaurazione del giudizio, non rileva infatti la circostanza che la copia notificata al controinteressato fosse in formato cartaceo.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Quanto alla procura alle liti quella in calce al ricorso (in formato nativo digitale) è l’appendice del file, mentre la procura speciale con firma autografa della dott.ssa Mosca (con autentica autografa del suo difensore), risulta depositata nella sezione “Procure”, munita di dichiarazione di conformità recante la medesima data (28 marzo 2022) della firma digitale.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Di qui il rigetto dell’eccezione.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Può quindi passarsi all’esame del merito dei motivi di impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Nel verbale del 9 dicembre 2021 la Commissione fissava i seguenti criteri per la valutazione delle pubblicazioni: <em>“(…)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>a) Originalità, innovatività e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica” (…)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>b) Congruenza</em><em>di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura (…)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale (…)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>d) Determinazione analitica (…) dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, per ciascuna pubblicazione: fino a un massimo di punti 6 attribuendo fino ad un massimo di punti 0,5 per pubblicazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Per le pubblicazioni il dott. Busonera, vincitore e odierno controinteressato, totalizzava 40 punti su 40 disponibili mentre la ricorrente conseguiva 36 punti complessivi.</p>
<p style="text-align: justify;">12. In particolare per tutte e 12 pubblicazioni dichiarate il dott. Busonera otteneva il massimo punteggio per tutte le voci, ivi inclusa quella dell’apporto individuale.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Detta valutazione, contestata dalla ricorrente con articolate argomentazioni, non appare al Collegio – sulla base dei verbali di valutazione redatti dalla Commissione giudicatrice e oggetto del presente giudizio – coerente con il contenuto delle pubblicazioni presentate dal dott. Busonera.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Egli infatti ha presentato per tale valutazione 8 pubblicazioni su 12 redatte a più mani (di volta in volta 2,3,4,7 coautori).</p>
<p style="text-align: justify;">15. In relazione ad esse nessuna parola è spesa dalla Commissione per dimostrare la corretta applicazione del criterio di valutazione che per i lavori in collaborazione imponeva una determinazione “analitica” dell’apporto individuale del candidato.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Solo per due pubblicazioni (“<em>Pastori e contadini lungo il confine</em>” e “<em>Quale identità? Dinamiche, tracce e confini del paesaggio rurale</em>”) il prof. Azzena ha rilasciato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, al fine di attestare il contributo del dott. Busonera.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Orbene, al di là del rilievo a fini valutativi di tali dichiarazioni sostitutive, essendo affidato in via esclusiva alla Commissione giudicatrice (e non a un docente) il compito di indagare il rilievo dell’apporto dei concorrenti in opere a più mani, per tutte le altre pubblicazioni non è dato comunque comprendere l’effettiva portata del contributo individuale del candidato.</p>
<p style="text-align: justify;">18. Risulta invero non esaustivo – quanto al profilo motivazionale – il mero riferimento al voto numerico, tenuto conto che in presenza di pubblicazioni in cui detto apporto di ciascun coautore era sostanzialmente limitato a un solo paragrafo, esso non consente di chiarire se l’apporto qualitativo del candidato meritasse effettivamente – per tutti i contributi – il conseguimento del massimo punteggio consentito.</p>
<p style="text-align: justify;">19. La difesa dell’Università non supera tali considerazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sostiene, infatti, che la Commissione ha potuto agevolmente individuare l’apporto individuale del dott. Busonera poiché le pubblicazioni censurate riportavano le sigle dei singoli autori in calce a specifiche sezioni del testo e che, comunque, la Commissione è chiamata a valutare non la consistenza e/o l’estensione del contributo ma la riconoscibilità e l’intensità dell’apporto individuale del candidato nella pubblicazione presentata.</p>
<p style="text-align: justify;">20. Osserva tuttavia il Collegio che le sigle dei singoli autori in calce a specifiche sezioni del testo assolvevano soltanto la funzione di indicare la riferibilità del testo al singolo autore, nulla significando in ordine al rilievo del contenuto, e che il rilevato difetto di motivazione si incentra proprio sul secondo aspetto evidenziato dalla stessa difesa pubblica (“<em>l’intensità dell’apporto individuale del candidato nella pubblicazione presentata</em>”) risultando incomprensibile, in assenza di un minimo di motivazione ulteriore rispetto al mero voto numerico, come in tutte le pubblicazioni in questione il ruolo del dott. Busonera, limitato come detto alla stesura di un solo paragrafo del testo, fosse sempre di rilievo qualitativo tale da giustificare il massimo del punteggio.</p>
<p style="text-align: justify;">21. Le difese del controinteressato non sono ugualmente decisive in quanto si limitano ad affermare che in realtà, conformemente all’art. 44, comma 5, del Regolamento dell’Ateneo per il Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, la valutazione della produzione scientifica dei candidati sarebbe avvenuta nel corso della prova orale, senza tuttavia pervenire – neppure con riferimento a tale fase della procedura – a conclusioni condivisibili in relazione all’oscuro punteggio concretamente assegnato a ciascuna di esse.</p>
<p style="text-align: justify;">22. L’anzidetta lacuna motivazionale inficia, e dunque rende meritevole di accoglimento, anche l’ulteriore rilievo della ricorrente per il quale l’impossibilità di identificare con certezza il contributo del dott. Busonera rispetto a n. 8 pubblicazioni su complessive n. 12, evidenzierebbe l’ulteriore vizio nella valutazione – anche in questo caso attestata per tutte le pubblicazioni al livello massimo consentito – rispetto al criterio di valutazione sub a) (“<em>originalità, innovatività e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">23. Non risulta invero esplicitato in alcun modo in quale misura – in un lavoro a più mani (financo di 7 autori) nel quale ciascuno redigeva un paragrafo dell’argomento – l’originalità e l’innovatività di testi scritti sia riferibile all’apporto del dott. Busonera in termini tali da giustificare per tutti i lavori il massimo del punteggio.</p>
<p style="text-align: justify;">24. Resta pertanto evidente che la presenza di criteri valutativi correttamente articolati in una pluralità di aspetti qualificativi dei lavori dei concorrenti avrebbe richiesto, da parte della Commissione, uno sforzo argomentativo non limitato alla sintesi numerica ma esteso ad una esplicita argomentazione del giudizio onde consentire la comprensione delle ragioni delle votazioni assegnate che, invece, allo stato, presentano aspetti non agevolmente intellegibili in ordine alle scelte operate dalla Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">23.1 Di qui l’accoglimento del primo motivo di impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">24. Analoghe considerazioni possono rivolgersi con riguardo al secondo motivo di impugnazione relativo al criterio C) Didattica: “<em>Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero fino ad un massimo di punti 20 attribuendo fino ad un massimo di punti 2 per ogni incarico attestato</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">25. Anche in relazione a questo criterio la Commissione giudicatrice ha assegnato al vincitore dott. Busonera il punteggio massimo di 20/20.</p>
<p style="text-align: justify;">26. In particolare la Commissione ha valutato:</p>
<p style="text-align: justify;">– con 2 punti l’incarico di insegnamento del dott. Busonera quale Docente a contratto per il corso di Topografia antica;</p>
<p style="text-align: justify;">– con 2 punti (sempre il massimo) ciascuno dei 9 incarichi di “Attività seminariale e di assistenza alla didattica”, così attribuendogli ulteriori 18 punti, per un totale di 20/20.</p>
<p style="text-align: justify;">27. Orbene, in contraddizione con i criteri di valutazione fissati dalla Commissione, che aveva previsto – autovincolandosi – di assegnare punteggi ai soli incarichi per l’“attività didattica” e non all’“attività seminariale” o di mera “assistenza alla didattica”, sono stati valutati al massimo (anche) i 9 incarichi del dott. Busonera benché, come detto, incarichi di “Attività seminariale e di assistenza alla didattica”.</p>
<p style="text-align: justify;">28. Detta valutazione, anch’essa priva del benché minimo supporto motivazionale, acquisisce quei tratti di evidenza tali da autorizzare, anche in un ambito connotato da ampia discrezionalità tecnica come quello delle procedure concorsuali, il sindacato giurisdizionale su valutazioni illogiche o palesemente erronee.</p>
<p style="text-align: justify;">29. E questo a prescindere dalle difese dell’Università che, peraltro, sul punto in contestazione, nulla dice in senso contrario.</p>
<p style="text-align: justify;">30. Neppure le contrarie argomentazioni del controinteressato sono convincenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Egli afferma che il bando di concorso (art. 8), specificava che “<em>La valutazione viene eseguita secondo i criteri fissati dal Dipartimento nella richiesta di attivazione di cui agli artt. 34 e 35 del Regolamento </em><em>per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato e pubblicati nel bando di concorso, nonché in base agli standard valutativi di cui agli artt. 74,75,76,77 del presente regolamento</em>.”</p>
<p style="text-align: justify;">E detto Regolamento prenderebbe in considerazione, senza alcuna distinzione, tutte le attività didattiche a livello universitario, compresa quella integrativa (seminariale) e di servizio agli studenti.</p>
<p style="text-align: justify;">31. Come detto l’argomento non è condivisibile.</p>
<p style="text-align: justify;">32. La disposizione invocata dal ricorrente prevede che le proposte dei Dipartimenti di attivazione di procedure pubbliche di selezione indichino, tra l’altro, lettera n):</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>n) i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei testi accettati per la pubblicazione, della tesi di dottorato o titolo equipollente, del curriculum, dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti dei candidati, della prova di lingua straniera, in conformità a quanto previsto dall’art. 24, comma 2, lett. c) della Legge n. 240/2010, ai relativi decreti attuativi e agli artt. 27 e 29 del presente regolamento</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">33. Restano dunque ben distinti, tra i criteri, da un lato l’attività didattica e dall’altro l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti.</p>
<p style="text-align: justify;">34. Orbene, l’art. 8 del bando indicava i criteri di massima che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare per la valutazione dei candidati e per l’attribuzione di giudizi e di punteggi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra questi, alla lettera b), indicava “<em>Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">34.1 Detto criterio è stato integralmente recepito dalla Commissione nel verbale n. 1 di determinazione dei criteri di valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">34.2 Resta dunque evidente l’intenzione della Commissione di limitare la valutazione della sola attività didattica (in senso stretto) svolta dai concorrenti, con esclusione dell’attribuzione di punteggio per l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, con conseguente fondatezza, dunque, anche della seconda censura sollevata dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">35. La fondatezza dei primi due motivi di impugnazione rende superfluo l’esame delle ulteriori censure proposte dalla dott.ssa Mosca, rendendosi comunque evidentemente necessaria una nuova valutazione dei candidati partecipanti al concorso in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">36. In ragione dei motivi del presente annullamento giurisdizionale il riesercizio dell’attività valutativa, da compiersi entro 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, o dalla notificazione della stessa, se anteriormente eseguita, dovrà essere demandato a una commissione in composizione diversa rispetto a quella che aveva adottato gli atti annullati, al fine di evitare qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale (cfr., ad es., Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 ottobre 2012, n. 5407).</p>
<p style="text-align: justify;">37. In conclusione il ricorso merita dunque accoglimento nei termini sopra precisati.</p>
<p style="text-align: justify;">38. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell’Università degli Studi di Sassari mentre possono essere compensate nei confronti del controinteressato.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati ai fini di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’Università degli Studi di Sassari al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidandole in euro 2500,00 (duemilacinquecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato per entrambi i ricorsi proposti dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese nei confronti del controinteressato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Buricelli, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Tito Aru, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Oscar Marongiu, Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito o mancato deposito in termini di copia della sentenza appellata.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-o-mancato-deposito-in-termini-di-copia-della-sentenza-appellata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 09:01:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-o-mancato-deposito-in-termini-di-copia-della-sentenza-appellata/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito o mancato deposito in termini di copia della sentenza appellata.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Art. 94, co. 1. c.p.a. &#8211; Omesso deposito in termini di copia della sentenza appellata &#8211; Conseguenze &#8211; Inamissibilità dell&#8217;appello. L&#8217;appello è inammissibile se, ex 94 co. 1 c.p.a., entro trenta giorni dall’ultima notificazione, non si deposita, insieme all&#8217;appello,  la copia (anche non autentica), della sentenza</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Art. 94, co. 1. c.p.a. &#8211; Omesso deposito in termini di copia della sentenza appellata &#8211; Conseguenze &#8211; Inamissibilità dell&#8217;appello.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello è inammissibile se, <em>ex</em> 94 co. 1 c.p.a., entro trenta giorni dall’ultima notificazione, non si deposita, insieme all&#8217;appello,  la copia (anche non autentica), della sentenza appellata. Infatti, l’onere di deposito della sentenza appellata costituisce espressione di un elementare (quanto gratuito, non essendo la copia della sentenza appellata soggetta a oneri fiscali) dovere di collaborazione della parte con il giudice di appello, affinché quest’ultimo, attraverso la consultazione del fascicolo digitale di appello, possa immediatamente e velocemente individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado (si ricorda, come più volte affermato, che il ricorso deve essere corredato da un indice “comprensibile” che elenchi i documenti prodotti non solo numericamente ma anche con descrizione sintetica dei loro estremi e contenuto, e in tale indice la sentenza impugnata dovrebbe, auspicabilmente, occupare il primo posto). Nel vigore del c.p.a., secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sebbene non sia richiesto il deposito della decisione impugnata in copia autentica, perdura l’onere di deposito, a pena di inammissibilità del ricorso, della copia semplice della decisione impugnata, e, tanto, anche in regime di processo amministrativo telematico; la perdurante vigenza di un termine di decadenza per il deposito della sentenza gravata è funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali al regolare svolgimento del giudizio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 510 del 2022, proposto da<br />
Francesca Sardina, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Galioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Bagheria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi, n. 52;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 3000/2021, resa tra le parti, concernente edilizia</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bagheria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. E’ appellata la sentenza di estremi specificati in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La presente udienza è stata fissata con decreto presidenziale emesso ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a., che ha evidenziato un profilo di inammissibilità dell’appello, per omesso deposito della sentenza appellata, indicando in dettaglio la questione rilevata d’ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 22.9.2022.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L’appello è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. L’art. 94 c. 1 c.p.a. dispone che l’appello, dopo la sua notificazione, va depositato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, insieme a copia (anche non autentica), della sentenza appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sia anteriore che successiva all’entrata in vigore del c.p.a., entro il termine perentorio di trenta giorni (ovvero quindici giorni nei riti abbreviati) dal perfezionamento della notificazione dell’appello, va depositato in giudizio non solo l’atto di appello, ma anche la sentenza. Il c.p.a. ha innovato rispetto al passato solo nel senso di non esigere che la copia della sentenza impugnata sia autenticata, ritenendo sufficiente, ad evitare la decadenza, il deposito di copia semplice.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione recata dall’art. 94 c. 1 c.p.a. continua ad essere vigente anche in regime di processo amministrativo telematico, e impone un adempimento che non può ritenersi caduto in desuetudine per effetto del PAT, posto che la previsione costituisce norma imperativa e inderogabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è stato già osservato dal decreto adottato ai sensi dell’art. 72 –bis c.p.a., l’onere di deposito della sentenza appellata costituisce espressione di un elementare (quanto gratuito, non essendo la copia della sentenza appellata soggetta a oneri fiscali) dovere di collaborazione della parte con il giudice di appello, affinché quest’ultimo, attraverso la consultazione del fascicolo digitale di appello, possa immediatamente e velocemente individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado (si ricorda, come più volte affermato, che il ricorso deve essere corredato da un indice “comprensibile” che elenchi i documenti prodotti non solo numericamente ma anche con descrizione sintetica dei loro estremi e contenuto, e in tale indice la sentenza impugnata dovrebbe, auspicabilmente, occupare il primo posto);</p>
<p style="text-align: justify;">Nel vigore del c.p.a., secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sebbene non sia richiesto il deposito della decisione impugnata in copia autentica, perdura l’onere di deposito, a pena di inammissibilità del ricorso, della copia semplice della decisione impugnata [Cons. St., III, 14.6.2011 n. 3619; Id., IV, 25.3.2014 n. 1455; Id., V, 28.5.2014 n. 2773], e, tanto, anche in regime di processo amministrativo telematico [Cons. St., VI, 19.2.2019 n. 1136; Id., IV, 13.7.2020 n. 4488; Id., VI, 17.11.2020 n. 7133; Id., IV, 3.6.2021 n. 4246; Id., IV, 26.4.2022 n. 3174]; la perdurante vigenza di un termine di decadenza per il deposito della sentenza gravata è funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali al regolare svolgimento del giudizio [Cons. St., VI, 3.6.2022 n. 4520].</p>
<p style="text-align: justify;">A tali considerazioni va aggiunto che il processo si basa sui canoni di chiarezza, sinteticità, leale collaborazione, che non sono mere enunciazioni di principio o puri esercizi cartolari, ma il contenuto di puntuali doveri delle parti. Le regole processuali stabiliscono determinati adempimenti a carico delle parti non per il puro gusto delle forme astratte né per tessere tranelli in danno delle parti, ma al fine di assicurare l’ordinato e celere svolgimento del processo. E’ dovere del giudice studiare tutti gli atti di causa, ma non è mestiere del giudice il compito meramente esecutivo di recupero della sentenza non depositata o dei documenti spesso oggetto di indici mal scritti o incoerenti con i riferimenti contenuti negli atti processuali. Pertanto le regole sul deposito della sentenza e sulla corretta compilazione dell’indice degli atti di causa sono oggetto di puntuali doveri delle parti derivanti dai suddetti canoni di sinteticità, chiarezza, leale collaborazione, economia processuale.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Né si ravvisano i presupposti:</p>
<p style="text-align: justify;">a) per la rimessione della questione all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, non essendovi un contrasto di giurisprudenza ma un orientamento univoco e non essendo consentita alle sezioni, ma solo al presidente del Consiglio di Stato, la rimessione alla Plenaria di questioni di massima di particolare importanza (v. art. 99 c. 1 e c. 2 c.p.a.);</p>
<p style="text-align: justify;">b) per la concessione della rimessione in termini per errore scusabile, a fronte del chiaro e univoco disposto dell’art. 94 c. 1 c.p.a. e dell’altrettanto univoco orientamento della giurisprudenza in ordine alle conseguenze del mancato deposito del provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">c) per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 94 c.p.a. laddove impone a pena di decadenza il deposito della sentenza appellata, perché si tratta di un onere proporzionato e ragionevole, che da un lato non crea un aggravio insostenibile al ricorrente (apparendo elementare che chi impugna una decisione identifichi l’oggetto della impugnazione depositandolo), e dall’altro lato risponde a norme di ordine pubblico processuale ispirate da principi di economia processuale, chiarezza, sinteticità, leale collaborazione, ordinato svolgimento del processo, equo riparto degli adempimenti processuali tra parti, giudici e segreteria del giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. La parte appellante ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile. Sostiene che in data 1 giugno 2022 ha effettuato un primo deposito del ricorso e relativi allegati, compresa la sentenza, che non è andato a buon fine perché il SIGA ha trasmesso un messaggio di errore in quanto il difensore non risultava far parte del Collegio difensivo. Pertanto, l’appellante effettuava un secondo deposito in cui per mero disguido non allegava la sentenza. Il primo deposito dovrebbe ritenersi valido, perché il difensore fa parte del collegio difensivo, sicché il SIGA non poteva rifiutare il deposito. Non può essere riconosciuto l’errore scusabile nei termini dedotti dall’appellante. Invero, lo stesso produce un modulo deposito atti relativo al primo deposito non andato a buon fine, e datato 1.6.2022 ore 13.03, a cui era allegata la sentenza. Da un lato, non è dimostrato che il messaggio di errore da parte della segreteria fosse illegittimo, dall’altro lato, la parte vi ha prestato acquiescenza, perché non lo hai mai contestato e ha provveduto ad un nuovo deposito. Sicché, il deposito originario non si è mai perfezionato e non può sostituire quello effettivamente andato a buon fine. Il secondo deposito, l’unico giuridicamente esistente è incompleto. Era onere della parte verificare che la sentenza fosse stata allegata.</p>
<p style="text-align: justify;">In termini più generali, il sistema processuale consente il deposito del ricorso e documenti allegati entro trenta giorni dall’ultima notifica, vale a dire un termine sufficientemente ampio per consentire al difensore di controllare, anche dopo il deposito, che lo stesso sia andato a buon fine e che la relativa documentazione sia completa, e per integrare la documentazione mancante. La strategia difensiva di optare per il deposito del ricorso e relativi documenti nelle ore pomeridiane dell’ultimo giorno utile implica l’accettazione del rischio che non si disponga del tempo necessario a controllare la regolarità del deposito e a integrarlo nei termini, e non può ridondare in errore scusabile e alterazione del regime dei termini processuali fissati a garanzia del corretto svolgimento del processo e dei diritti di difesa delle altre parti.</p>
<p style="text-align: justify;">5. In ogni caso e per puro scrupolo di completezza, il Collegio osserva che l’appello, ove anche fosse ammissibile, è comunque manifestamente infondato nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Si controverte di un diniego di condono edilizio ai sensi del d.l. n. 269/2003, e dei consequenziali provvedimenti recanti l’ordine di demolizione e l’immissione in possesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tar ha rilevato anzitutto che il ricorso di primo grado, quanto al diniego di condono, si fonda solo sulla questione della irrilevanza del vincolo paesaggistico, mentre non contesta l’altra ragione posta a fondamento del diniego di condono, vale a dire la mancata ultimazione dei lavori alla data del 31.3.2003. Non solo, osserva il Tar, parte ricorrente non ha contestato tale capo del provvedimento, ma, inoltre, che i lavori non fossero ultimati al 31.3.2003 risulta anche da una decisione della Corte di appello penale di Palermo n. 1466/2008.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. L’appellante obietta che il diniego di condono si fonderebbe sul solo vincolo paesaggistico e non anche sulla data di ultimazione dei lavori, in relazione alla quale si limiterebbe a prendere atto della stessa. La sentenza della Corte di appello penale inoltre non sarebbe idonea a dimostrare la data di ultimazione dei lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">La piana lettura del diniego di condono evidenzia che, al di là delle espressioni letterali usate, lo stesso si basa su due motivi: la data di ultimazione dei lavori e il vincolo paesaggistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Non avendo la parte mosso censure sul primo argomento, il diniego di condono si è consolidato.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre nemmeno in appello la parte riesce a scalfire gli elementi che risultano dalla sentenza penale, in ordine all’epoca di realizzazione dei lavori, limitandosi ad opporre argomenti labiali e non documentati a una decisione giudiziaria che si basa su una ricostruzione probatoria e logica.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4. Con ulteriore censura l’appellante ripropone la tesi, disattesa dal giudice di prime cure, che l’opera oggetto del diniego di condono non sarebbe una sopraelevazione di un secondo piano ma la mera chiusura di un terrazzo. Anche tale censura si scontra con le risultanze istruttorie e non merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5. Con ulteriore censura si lamenta che l’opera avrebbe dovuto essere considerata di natura pertinenziale. Tuttavia, avuto riguardo a dimensioni e destinazione dell’opera, la stessa è priva dei requisiti di accessorietà rispetto all’opera principale.</p>
<p style="text-align: justify;">5.6. Va disattesa la censura relativa all’ordine di demolizione, il quale identifica correttamente e chiaramente le opere cui si riferisce.</p>
<p style="text-align: justify;">5.7. l rigetto dell’appello comporta, infine, la conferma del capo della sentenza del Tar relativo alle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’appellante alle spese di giudizio che si liquidano in euro duemila (2.000) oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">l ‘appello e, per l’effetto, .Spese .Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Solveig Cogliani, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Sara Raffaella Molinaro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Caleca, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Mazzamuto, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-o-mancato-deposito-in-termini-di-copia-della-sentenza-appellata/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito o mancato deposito in termini di copia della sentenza appellata.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla notifica del ricorso in formato CADES.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-notifica-del-ricorso-in-formato-cades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 10:50:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-notifica-del-ricorso-in-formato-cades/">Sulla notifica del ricorso in formato CADES.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Notifica del ricorso introduttivo &#8211; In formato CADES &#8211; Irregolarità &#8211; Applicazione del principio di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo &#8211; Sanatoria in caso di costituzione volontaria in giudizio della parte resistente. L’impiego in notifica di un formato elettronico (CADES) diverso da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-notifica-del-ricorso-in-formato-cades/">Sulla notifica del ricorso in formato CADES.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-notifica-del-ricorso-in-formato-cades/">Sulla notifica del ricorso in formato CADES.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Notifica del ricorso introduttivo &#8211; In formato CADES &#8211; Irregolarità &#8211; Applicazione del principio di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo &#8211; Sanatoria in caso di costituzione volontaria in giudizio della parte resistente.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’impiego in notifica di un formato elettronico (CADES) diverso da quello utilizzato per il deposito in originale (formato PADES) costituisce, all’evidenza, in applicazione del principio di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., una mera irregolarità (così recentemente anche Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 21 aprile 2022, n. 6 con riguardo alla ben più grave ipotesi di ricorso mancante di firma digitale). Irregolarità che, peraltro, nel caso di specie, risulta essere stata sanata ex art. 44 comma 3 c.p.a. per effetto della volontaria costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. d&#8217;Arpe &#8211; Est. Galloni</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p style="text-align: center;">Lecce – Sezione Terza</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 316 del 2022, proposto da<br />
Antica Farmacia di Giovanni Serino &amp; C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Lezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pier Luigi Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani, n. 36;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Farmacia De Belvis S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>e con l’intervento di</em></p>
<p style="text-align: justify;">ad opponendum:<br />
Farmacia del Cuore S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’accertamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Gallipoli rispetto alla istanza/diffida trasmessa a mezzo PEC in data 17 novembre 2021, con cui la Società ricorrente ha chiesto l’avvio dell’iter amministrativo finalizzato alla revisione della Pianta Organica delle Farmacie di Gallipoli, al fine di meglio localizzare l’ambito di pertinenza delle sedi farmaceutiche, con particolare riguardo alla zona “A”,</p>
<p style="text-align: center;">e per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">del Comune di Gallipoli a provvedere espressamente sulla predetta istanza/diffida entro un termine, anche previa nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia oltre lo stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di intervento ad opponendum della controinteressata Farmacia del Cuore S.n.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to M. Lezzi, avv.to P.L. Portaluri e avv.to M. Merico in sostituzione dell’avv.to A. Vantaggiato;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La Società ricorrente, titolare della omonima Farmacia con sede in Gallipoli in Centro Storico nella “zona A” della Pianta Organica delle Farmacie del territorio del medesimo Comune, impugna il silenzio – rifiuto serbato dal Comune di Gallipoli sull’istanza/diffida, trasmessa a mezzo PEC in data 17 novembre 2021, di avvio dell’iter amministrativo finalizzato alla revisione della Pianta Organica delle Farmacie operanti sul territorio del prefato Comune, in quanto obsoleta e superata, al fine di meglio localizzare l’ambito di pertinenza delle sedi farmaceutiche (soprattutto con riguardo alla zona “A”), chiedendo la condanna della medesima Amministrazione Comunale a provvedere espressamente sulla stessa entro un congruo termine, se del caso anche a mezzo di nomina di Commissario ad acta.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 A sostegno del ricorso deduce le censure così rubricate:</p>
<p style="text-align: justify;">1) violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990, violazione dell’art. 2 della L. n. 475/1968 modificata dal D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione, assoluta carenza d’istruttoria, perplessità ed inerzia dell’azione amministrativa, violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;</p>
<p style="text-align: justify;">2) violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990, dell’art. 2 della L. n. 475/1968, modificata dal D.L. n. 1/2012, convertito con l. n. 27/2012 sotto ulteriore profilo, illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione, assoluta carenza d’istruttoria, illegittima inerzia della Pubblica Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 Espone, in particolare, parte ricorrente che il Comune di Gallipoli, facendo seguito alle istanze della Società ricorrente del 16 dicembre 2019 e del 21 luglio 2020, ha adottato, in data 7 dicembre 2020, la delibera di G.M. n. 343/2020 relativa all’approvazione della modifica della perimetrazione della Zona “A” (Centro storico).</p>
<p style="text-align: justify;">Si aggiunge, tuttavia, che, con delibera di G.M. n. 57 del 18 febbraio 2021, il Comune di Gallipoli, ha revocato ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., con effetto ex</p>
<p style="text-align: justify;">nunc, la prefata delibera di G.M. n. 343/2020 di revisione della Pianta Organica delle Farmacie, impegnandosi contestualmente (al punto b) ad avviare un Tavolo concertativo tra le parti e gli Enti interessati ai fini della corretta e completa revisione della Pianta Organica.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente deduce, infine, di aver diffidato il Comune di Gallipoli, con note PEC del 24 maggio 2021, del 22 luglio 2021 e del 17 novembre 2021, a provvedere, in ossequio a quanto previsto nella suddetta delibera di G.M. n. 57/2021, all’avvio del procedimento di revisione della Pianta Organica delle Farmacie, ma che l’Amministrazione Comunale intimata è rimasta inerte rispetto a tali ulteriori diffide.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In data 4 maggio 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il 20 maggio 2022 il Comune di Gallipoli ha depositato memorie difensive chiedendo la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con atto notificato alle altre parti l’1 giugno 2022 e depositato in giudizio lo stesso giorno è intervenuta ad opponendum la controinteressata Farmacia del Cuore S.n.c. chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il 3 giugno 2022 la Società ricorrente ha depositato memorie difensive insistendo per l’accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Non si è costituita in giudizio la controinteressata Farmacia De Belvis S.a.s., pure ritualmente evocata in giudizio da parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">7. All’udienza in Camera di Consiglio del 7 giugno 2022 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso – ritualmente proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a. e depositato nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto nel giudizio in materia di silenzio dall’art. 87, terzo comma, c.p.a. – è infondato e deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In limine, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente per nullità della notifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva, infatti, il Collegio che l’impiego in notifica di un formato elettronico (CADES) diverso da quello utilizzato per il deposito in originale (formato PADES) costituisce, all’evidenza, in applicazione del principio di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., una mera irregolarità (così recentemente anche Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 21 aprile 2022, n. 6 con riguardo alla ben più grave ipotesi di ricorso mancante di firma digitale). Irregolarità che, peraltro, nel caso di specie, risulta essere stata sanata ex art. 44 comma 3 c.p.a. per effetto della volontaria costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Va, sempre in via preliminare, disattesa anche la richiesta, formulata dalla difesa comunale, di integrazione del contradditorio in favore delle altre Farmacie non intimate da parte ricorrente (e non costituitesi spontaneamente in giudizio) operanti nel territorio comunale di Gallipoli, controinteressate rispetto alla proposta azione avverso il silenzio.</p>
<p style="text-align: justify;">La sicura e manifesta infondatezza del ricorso, per le ragioni che saranno di seguito esposte, consente, infatti, di prescindere da tale adempimento ai sensi dell’art. 49 comma 2 c.p.a., a mente del quale “L’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato”.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Ciò premesso, il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sussiste, infatti, il presupposto per l’accoglimento della spiccata azione avverso il silenzio della P.A. rappresentato dalla sussistenza di un’inerzia illegittima del Comune di Gallipoli rispetto all’istanza/diffida trasmessa a mezzo PEC in data 17 novembre 2021 dalla Società ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, è appena il caso di rilevare che, con riguardo al biennio 2019/2020, la revisione biennale della Pianta Organica delle Farmacie, ex art. 2 comma 2 della L. n. 475/1968 e ss.mm. (secondo cui “Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari”) risulta essere già stata disposta dal Comune di Gallipoli con la deliberazione di G.M. n. 57/2021 (punti “c” ed “f” della stessa), come (peraltro) significato alla Società odierna ricorrente con la nota comunale prot. n. 58561 del 29 ottobre 2021 (atti rimasti entrambi inoppugnati).</p>
<p style="text-align: justify;">4.1 Quanto, invece, al biennio 2021/2022, direttamente interessato dalla istanza/diffida presentata a mezzo PEC in data 17 novembre 2021 dalla Società odierna ricorrente, non risulta ancora spirato il termine legale previsto per l’adozione del provvedimento di revisione della P.O. delle Farmacie (31 dicembre 2022), sicché non si configura, allo stato, un’omissione giuridicamente rilevante a carico dell’Amministrazione Comunale resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2 Né si profila, nella specie, a carico del Comune di Gallipoli, un obbligo di revisione straordinaria (anticipata rispetto all’ordinaria scadenza legale biennale) della Pianta Organica delle Farmacie operanti nel territorio comunale, come invece sostenuto da parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">L’an dell’attivazione di una revisione straordinaria della P.O. è, infatti, rimessa ad una valutazione latamente discrezionale dell’Amministrazione Comunale e, come tale, è scelta non giuridicamente coercibile a mezzo dell’azione avverso il silenzio (che presuppone la sussistenza di un vero e proprio obbligo giuridico in tal senso).</p>
<p style="text-align: justify;">4.3 Sotto altro profilo, non convince la tesi, propugnata da parte ricorrente, secondo cui il Comune di Gallipoli, con delibera di G.M. n. 57 del 2021, si sarebbe autovincolato a dare luogo, necessariamente e prima del termine biennale ex lege, alla revisione della Pianta Organica delle Farmacie.</p>
<p style="text-align: justify;">Come emerge, infatti, ai punti b) e punto g) della delibera G.M. n. 57 del 18 febbraio 2021 l’Amministrazione Comunale odierna resistente si è impegnata – unicamente – a convocare senza indugi un Tavolo concertativo stabilendo espressamente che lo stesso sarebbe stato di “prossima convocazione”. Il che equivale, chiaramente, al più, all’assunzione di un obbligo di immediato avvio del procedimento di revisione de quo (impegno peraltro a cui si è dato seguito, con la lett. f della medesima delibera, a mezzo dalla trasmissione della deliberazione al Settore II per la convocazione del Tavolo concertativo) ma non anche quello, per ciò che qui più interessa, di conclusione immediata del medesimo procedimento, in relazione al quale resta fermo il termine legale biennale non ancora scaduto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò in disparte dalla considerazione, invero assorbente, che il rimedio dell’azione avverso il silenzio della P.A., ex art. 31 e 117 c.p.a., risulta esperibile, per espressa previsione di legge, solo con riguardo all’inadempimento dell’“obbligo di provvedere” ex art. 2 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. e non anche a quello, ontologicamente diverso rispetto al primo e ad esso preliminare e strumentale, di semplice avvio del relativo procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Per le ragioni sopra sinteticamente esposte il ricorso va, dunque, respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Sussistono nondimeno, anche alla luce del comportamento complessivo delle parti e dell’impegno assunto dal Comune di Gallipoli di un pronto avvio del procedimento di revisione de quo, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Enrico d’Arpe, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Patrizia Moro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Gallone, Referendario, Estensore</p>
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		<item>
		<title>Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito in termini della sentenza appellata.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-in-termini-della-sentenza-appellata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 10:53:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-in-termini-della-sentenza-appellata/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito in termini della sentenza appellata.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Obbligo di deposito della sentenza appellata &#8211; Art. 94 c.p.a. &#8211; Causa di inammissibilità dell&#8217;appello. Va dichiarato inammissibile l&#8217;appello unitamente al quale l’appellante non abbia depositato, entro il termine di deposito di trenta giorni decorrente dall’ultima notificazione, la sentenza appellata, in quanto adempimento prescritto</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Obbligo di deposito della sentenza appellata &#8211; Art. 94 c.p.a. &#8211; Causa di inammissibilità dell&#8217;appello.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Va dichiarato inammissibile l&#8217;appello unitamente al quale l’appellante non abbia depositato, entro il termine di deposito di trenta giorni decorrente dall’ultima notificazione, la sentenza appellata, in quanto adempimento prescritto dall’art. 94 c.p.a. a pena di decadenza, quale espressione di un elementare (quanto gratuito, non essendo la copia della sentenza appellata soggetta a oneri fiscali) dovere di collaborazione della parte con il giudice di appello, affinché quest’ultimo, attraverso la consultazione del fascicolo digitale di appello, possa immediatamente e velocemente individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 85 del 2022, proposto da<br />
Giuseppe Prati, Giovanna Cracolici, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Trappeto, Comune di Trappeto – Settore Tecnico, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 02015/2021, resa tra le parti, concernente edilizia</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 72-bis c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che emerge un profilo di inammissibilità dell’appello, rilevabile d’ufficio, in quanto l’appellante non ha depositato, entro il termine di deposito di trenta giorni decorrente dall’ultima notificazione, la sentenza appellata, adempimento prescritto dall’art. 94 c.p.a. a pena di decadenza, quale espressione di un elementare (quanto gratuito, non essendo la copia della sentenza appellata soggetta a oneri fiscali) dovere di collaborazione della parte con il giudice di appello, affinché quest’ultimo, attraverso la consultazione del fascicolo digitale di appello, possa immediatamente e velocemente individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado (si ricorda, come più volte affermato, che il ricorso deve essere corredato da un indice “comprensibile” che elenchi i documenti prodotti non solo numericamente ma anche con descrizione sintetica dei loro estremi e contenuto, e in tale indice la sentenza impugnata dovrebbe, auspicabilmente, occupare il primo posto);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che nel vigore del c.p.a., secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sebbene non sia richiesto il deposito della decisione impugnata in copia autentica, perdura l’onere di deposito, a pena di inammissibilità del ricorso, della copia semplice della decisione impugnata [Cons. St., III, 14.6.2011 n. 3619; Id., IV, 25.3.2014 n. 1455; Id., V, 28.5.2014 n. 2773], e, tanto, anche in regime di processo amministrativo telematico [Cons. St., VI, 19.2.2019 n. 1136; Id., IV, 13.7.2020 n. 4488; Id., VI, 17.11.2020 n. 7133; Id., IV, 3.6.2021 n. 4246; Id., IV, 26.4.2022 n. 3174]; la perdurante vigenza di un termine di decadenza per il deposito della sentenza gravata è funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali al regolare svolgimento del giudizio [Cons. St., VI, 3.6.2022 n. 4520].</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che la prima udienza utile avuto riguardo ai termini a difesa e ai carichi di udienza, è la camera di consiglio del 21.9.2022, sia ai sensi e per gli effetti dell’art. 72-bis c.p.a.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa la camera di consiglio del 21.9.2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 72-bis c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo il giorno 7 giugno 2022.</p>
<table class="sottoscrizioni" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Rosanna De Nictolis</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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		<item>
		<title>Sull&#8217;istanza per lo svolgimento dell&#8217;udienza da remoto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-per-lo-svolgimento-delludienza-da-remoto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 13:37:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-per-lo-svolgimento-delludienza-da-remoto/">Sull&#8217;istanza per lo svolgimento dell&#8217;udienza da remoto.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Udienza &#8211; Da remoto &#8211; Ragioni prudenziali &#8211; Art. 7 bis, d-l n. 105 del 2021 &#8211; Esclusione. Deve essere respinta l&#8217;istanza di svolgimento della discussione della causa con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 7 bis del d.l. n. 105/2021, motivata unicamente “ al fine</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-per-lo-svolgimento-delludienza-da-remoto/">Sull&#8217;istanza per lo svolgimento dell&#8217;udienza da remoto.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Udienza &#8211; Da remoto &#8211; Ragioni prudenziali &#8211; Art. 7 bis, d-l n. 105 del 2021 &#8211; Esclusione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere respinta l&#8217;istanza di svolgimento della discussione della causa con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 7 bis del d.l. n. 105/2021, motivata unicamente “ al fine di limitare gli spostamenti ed il rischio, seppur attualmente moderato, di contagio”, in quanto richiesta che si fonda esclusivamente su rappresentate ragioni di tipo prudenziale, senza che siano addotti specifici motivi di tutela della salute del difensore istante, legate alla pandemia, e tali da produrre un impedimento fisico dell’avvocato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Miglozzi &#8211; Est. Migliozzi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 286 del 2021, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Arcangela Spenillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Novafeltria, via G. Mazzini n.34;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;<br />
Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della Determina di n.-OMISSIS- datata 03 Febbraio 2021 del Comando delle Scuole dell&#8217;Arma, notificata in data 09 febbraio 2021, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato avverso la Determinazione di accoglimento parziale dell&#8217;istanza di riesame della sanzione disciplinare di Corpo di giorni tre di “Consegna” inflitta dal Comandante del Centro Sportivo Carabinieri il 06 novembre 2019 e confermata nell&#8217;entità con provvedimento nr. -OMISSIS-del 25 novembre 2020, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l’istanza depositata il 17/2/2022 con cui il difensore di parte ricorrente , avv. Arcangela Spenillo , relativamente al ricorso in epigrafe fissato per la trattazione all’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 chiede di poter svolgere la discussione della causa con modalità da remoto , ai sensi dell’art. 7 bis del d.l. n. 105/2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che a decorrere dal 1 agosto 2021 sono riprese le udienze in presenza e che è possibile un rinvio della trattazione per l’avvocato impossibilitato a presenziare ;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato altresì che la norma invocata a sostegno della richiesta di cui sopra prevede la possibilità di svolgere la discussione da remoto per le cause per le quali non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori, condizione di fatto e di diritto che nella specie non ricorre , posto che l’istanza de qua è stata presentata unicamente “ al fine di limitare gli spostamenti ed il rischio , seppur attualmente moderato, di contagio” ;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">che la richiesta in parola si fonda esclusivamente su rappresentate ragioni di tipo prudenziale ,senza che siano addotti specifici motivi di tutela della salute dello stesso difensore legate alla pandemia tali da produrre un impedimento fisico dell’avvocato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevata perciò l’assenza o comunque la mancata esposizione di motivi concretam3ente ostativi a presenziare e tenuto conto della possibilità di delegare un collega .</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rigetta l’istanza di discussione da remoto avanzata dalla difesa di parte ricorrente .</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte istante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Bologna/ Caserta il giorno 17 febbraio 2022.</p>
<table class="sottoscrizioni" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Andrea Migliozzi</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla istanza di discussione da remoto dell&#8217;udienza basata sulla produzione di certificato di test antigenico di positività al Covid-19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-istanza-di-discussione-da-remoto-delludienza-basata-sulla-produzione-di-certificato-di-test-antigenico-di-positivita-al-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 11:13:18 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=83508</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-istanza-di-discussione-da-remoto-delludienza-basata-sulla-produzione-di-certificato-di-test-antigenico-di-positivita-al-covid-19/">Sulla istanza di discussione da remoto dell&#8217;udienza basata sulla produzione di certificato di test antigenico di positività al Covid-19</a></p>
<p>Processo – Processo amministrativo – Covid-19 – Udienze da remoto – Certificato di test antigenico di positività al Covid-19 – Insufficienza. Va disattesa l&#8217;istanza di discussione della causa da remoto motivata in forza del deposito di certificato di test antigenico di positività al Covid di uno dei difensori della parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-istanza-di-discussione-da-remoto-delludienza-basata-sulla-produzione-di-certificato-di-test-antigenico-di-positivita-al-covid-19/">Sulla istanza di discussione da remoto dell&#8217;udienza basata sulla produzione di certificato di test antigenico di positività al Covid-19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-istanza-di-discussione-da-remoto-delludienza-basata-sulla-produzione-di-certificato-di-test-antigenico-di-positivita-al-covid-19/">Sulla istanza di discussione da remoto dell&#8217;udienza basata sulla produzione di certificato di test antigenico di positività al Covid-19</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo – Processo amministrativo – Covid-19 – Udienze da remoto – Certificato di test antigenico di positività al Covid-19 – Insufficienza.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va disattesa l&#8217;istanza di discussione della causa da remoto motivata in forza del deposito di certificato di test antigenico di positività al Covid di uno dei difensori della parte che l&#8217;ha richiesta, in quanto tale documento non è da solo sufficiente a comprovare l’impedimento oggettivo di partecipazione in presenza, atteso che in base alla circolare del ministero della salute del 30.12.2021 le regole sulla durata della quarantena differiscono in base alle diverse situazioni concrete (presenza o assenza di sintomi; avvenuta vaccinazione e numero di dosi vaccinali, tempo della vaccinazione), e che tali elementi fattuali non sono stati documentati, oltre al fatto che, in ogni caso la parte è assistita da due difensori e l’impedimento di uno solo non impedisce la discussione dell’altro, né sussiste un diritto della parte alla discussione di tutti i difensori, in quanto il diritto di difesa è sufficientemente garantito dalla possibilità che uno dei difensori possa discutere oralmente.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2021, proposto da<br />
Snam Rete Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-e -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Maria Antonina Fascetto, Giacomo Consentino, Antonio Consentino, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Mario Consentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita&#8217; &#8211; Dipartimento Ener, Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana &#8211; Ispettorato Agricoltura Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Regione Siciliana &#8211; Presidenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 00709/2021, resa tra le parti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">rilevato che la discussione orale è calendarizzata per il 12 gennaio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">vista l’istanza di discussione da remoto, ai sensi dell’art. 7-bis d.l. n. 105/2021, depositata da parte appellante in data 4 gennaio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ritenuto che: il certificato di test antigenico di positività al Covid di uno dei difensori dell’appellante in data 4 gennaio 2022 non è da solo sufficiente a documentare l’impedimento oggettivo di partecipazione in presenza in data 12 gennaio 2022, atteso che in base alla circolare del ministero della salute del 30.12.2021 le regole sulla durata della quarantena differiscono in base alle diverse situazioni concrete (presenza o assenza di sintomi; avvenuta vaccinazione e numero di dosi vaccinali, tempo della vaccinazione), tutti elementi fattuali qui non documentati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">in ogni caso la parte è assistita da due difensori e l’impedimento di uno solo non impedisce la discussione dell’altro; né sussiste un diritto della parte alla discussione di tutti i difensori, in quanto il diritto di difesa è sufficientemente garantito dalla possibilità che uno dei difensori possa discutere oralmente;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Respinge l’istanza di discussione da remoto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità dei difensori dell’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo il giorno 5 gennaio 2022.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-istanza-di-discussione-da-remoto-delludienza-basata-sulla-produzione-di-certificato-di-test-antigenico-di-positivita-al-covid-19/">Sulla istanza di discussione da remoto dell&#8217;udienza basata sulla produzione di certificato di test antigenico di positività al Covid-19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;istanza di superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-superamento-dei-limiti-dimensionali-degli-atti-processuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 12:41:27 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=83146</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-superamento-dei-limiti-dimensionali-degli-atti-processuali/">Sull&#8217;istanza di superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Principio di sinteticità &#8211; Atti processuali &#8211; Istanza di autorizzazione alla deroga ai limiti dimensionali &#8211; Presupposti e termini &#8211; Abuso del diritto &#8211; Presupposti. La richiesta di superamento dei limiti dimensionali deve corrispondere a esigenze effettive, e non può essere utilizzata come mezzo surrettizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-superamento-dei-limiti-dimensionali-degli-atti-processuali/">Sull&#8217;istanza di superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-superamento-dei-limiti-dimensionali-degli-atti-processuali/">Sull&#8217;istanza di superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali.</a></p>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Principio di sinteticità &#8211; Atti processuali &#8211; Istanza di autorizzazione alla deroga ai limiti dimensionali &#8211; Presupposti e termini &#8211; Abuso del diritto &#8211; Presupposti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La richiesta di superamento dei limiti dimensionali deve corrispondere a esigenze effettive, e non può essere utilizzata come mezzo surrettizio per ottenere una rimessione in termini per la notifica delle impugnazioni. Essa deve essere chiesta in tempo utile affinché l’ufficio giudiziario vi possa provvedere entro il termine di scadenza dell’impugnazione, tenendo conto del termine stabilito per la pronuncia del giudice sull’istanza. Per cui, integra abuso del processo chiedere una deroga ai limiti dimensionali a poche ore di scadenza del termine lungo di impugnazione della sentenza, in un orario – nel caso di specie le 20.33 – in cui l’ufficio giudiziario è chiuso, tanto più che l’ufficio giudiziario dispone di tre giorni per pronunciarsi sull’istanza, e non è dunque posto in condizione di provvedere prima della scadenza del termine di impugnazione.</p>
<hr />
<p>Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<div class="page" title="Page 1">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p style="text-align: center;">Il Presidente</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>ha pronunciato il presente</p>
</div>
<div class="column">
<p style="text-align: center;">DECRETO</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>VISTA l&#8217;istanza depositata in data</p>
<p>Alberto Smedile, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Cettina Fasolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Comune di Messina in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio;</p>
<p>In relazione al proponendo appello per la riforma</p>
<p>della sentenza del Tar Sicilia –Catania, 17.9.2021 n. 2796</p>
<p>VISTO l&#8217;art. 13-ter All. II c.p.a.;<br />
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;<br />
rilevato e ritenuto che:<br />
la sentenza del Tar Catania 17.9.2021 n. 2796 è resa nel giudizio di ottemperanza; conseguentemente, il termine lungo per appellare è di tre mesi e scade il 17.12.2021;</p>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>la sentenza consta di 11 pagine complessive.<br />
l’istanza di superamento dei limiti dimensionali da un lato non specifica le esigenze sottese al superamento dei limiti, e dall’altro lato è stata depositata alle ore 20.33 del 17.12.2021, ossia dell’ultimo giorno per appellare, a poche ore di scadenza dello stesso (mezzanotte, in caso di notifica a mezzo pec, secondo Corte cost. 9.4.2019 n. 75, ovvero ore 21, ex art. 147 c.p.c., in caso di notifica con altre modalità);<br />
la richiesta di superamento dei limiti dimensionali deve corrispondere a esigenze effettive, e non può essere utilizzata come mezzo surrettizio per ottenere una rimessione in termini per la notifica delle impugnazioni;<br />
la richiesta di superamento dei limiti dimensionali deve essere chiesta in tempo utile affinché l’ufficio giudiziario vi possa provvedere entro il termine di scadenza dell’impugnazione, tenendo conto del termine stabilito per la pronuncia del giudice sull’istanza;<br />
integra abuso del processo chiedere una deroga ai limiti dimensionali a poche ore di scadenza del termine lungo di impugnazione della sentenza, in un orario – quile 20.33 – in cui l’ufficio giudiziario è chiuso, tanto più che l’ufficio giudiziario dispone di tre giorni per pronunciarsi sull’istanza, e non è dunque posto in condizione di provvedere prima della scadenza del termine di impugnazione.</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">
Così deciso in Palermo il giorno 20 dicembre 2021.</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Respinge l’istanza.</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Il Presidente Rosanna De Nictolis</p>
</div>
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</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-superamento-dei-limiti-dimensionali-degli-atti-processuali/">Sull&#8217;istanza di superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sui limiti alla deroga dei limiti dimensionali degli atti processuali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-alla-deroga-dei-limiti-dimensionali-degli-atti-processuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 13:36:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=82608</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-alla-deroga-dei-limiti-dimensionali-degli-atti-processuali/">Sui limiti alla deroga dei limiti dimensionali degli atti processuali</a></p>
<p>​​​​​​Processo –Processo amministrativo – Principio di sinteticità – Limiti dimensionali – Deroga – Eccezionalità – Materie di particolare complessità o casi singoli di assoluta peculiarità – Istanza di superamento – Rigetto. Deve essere rigettata l’istanza di autorizzazione allo sforamento dei limiti dimensionali, in quanto le deroghe ai limiti dimensionali devono ritenersi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-alla-deroga-dei-limiti-dimensionali-degli-atti-processuali/">Sui limiti alla deroga dei limiti dimensionali degli atti processuali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-alla-deroga-dei-limiti-dimensionali-degli-atti-processuali/">Sui limiti alla deroga dei limiti dimensionali degli atti processuali</a></p>
<p style="text-align: justify;">​​​​​​Processo –Processo amministrativo – Principio di sinteticità – Limiti dimensionali – Deroga – Eccezionalità – Materie di particolare complessità o casi singoli di assoluta peculiarità – Istanza di superamento – Rigetto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere rigettata l’istanza di autorizzazione allo sforamento dei limiti dimensionali, in quanto le deroghe ai limiti dimensionali devono ritenersi del tutto eccezionali, da autorizzarsi o in materie di particolare complessità o in presenza di casi singoli di assoluta peculiarità, mentre il caso di specie, afferente alla materia edilizia, non presenta peculiarità e complessità tale da giustificare la deroga ai limiti dimensionali.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<div class="page" title="Page 1">
<div class="section">
<div class="layoutArea" style="text-align: justify;">
<div class="column">
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea" style="text-align: justify;">
<div class="column">
<p style="text-align: center;">ha pronunciato il presente</p>
</div>
<div class="column">
<p>Sezione giurisdizionale Il Presidente</p>
<p style="text-align: center;">DECRETO</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">VISTA l&#8217;istanza di superamento dei limiti dimensionali depositata in data 2.11.2021 da Pietro Leo e da Rapida s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Fabio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Letojanni non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">in relazione al proponendo appello per la riforma della sentenza del Tar Sicilia – Catania, 7.4.2021 n. 1068</p>
<p style="text-align: justify;">VISTO l&#8217;art. 13-ter all. II c.p.a.;<br />
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;<br />
Premesso che la libera scelta della parte della propria strategia processuale, laddove si esplica nella opzione di proporre appello a ridosso dell’ultimo giorno utile del termine lungo semestrale incrementato dei 31 giorni del periodo feriale, viene esercitata dalla parte a proprio rischio e pericolo quando vengono, a ridosso del termine ultimo, presentate, come nella specie, istanze al giudice, il cui esito negativo potrebbe rendere più difficoltosa la redazione dell’atto processuale; tale scelta in alcun modo può condizionare la decisione del giudice sull’istanza.</p>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che:<br />
&#8211; il citato d.P.C.M. appresti limiti dimensionali ordinari che garantiscono in modo più che ragionevole e ampio il pieno esplicarsi degli argomenti difensivi anche in cause complesse, attraverso un congruo bilanciamento tra diritto di difesa e economia processuale; essendo l’economia processuale un valore più elevato perché strumento per assicurare l’effettività del diritto di difesa alla moltitudine delle parti (e dunque il diritto di difesa in senso solidaristico e non meramente individualistico ed egoistico), attraverso una equa distribuzione delle scarse risorse processuali;<br />
&#8211; pertanto le deroghe ai limiti dimensionali devono ritenersi del tutto eccezionali, da autorizzarsi o in materie di particolare complessità o in presenza di casi singoli di assoluta peculiarità;<br />
&#8211; il caso di specie afferente alla materia edilizia non presenta peculiarità e complessità tale da giustificare la deroga ai limiti dimensionali;<br />
&#8211; non giova a tal fine l’argomento che la sentenza gravata sia formalmente lunga 52 pagine, atteso che le prime 29 pagine della medesima sono occupate dalla sintesi degli argomenti delle parti, mentre la motivazione inizia a pag. 30 e termina a pag. 51, sicché la motivazione da sottoporre a critica è estesa 21 pagine effettive;<br />
&#8211; non giova neppure l’argomento che la sentenza ha esaminato due atti di ricorso e un atto di motivi aggiunti, in quanto:<br />
&#8211; &#8211; il ricorso introduttivo n. 41/2020 consta in totale (compresa epigrafe e fatto, di circa 29 pagine);<br />
&#8211; &#8211; il ricorso introduttivo n. 807/2020 è costituito quasi integralmente dalla ricopiatura dei motivi dell’altro ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la piena libertà del difensore di scelta della strategia difensiva incontra un limite non solo formale, ma sostanziale, nel dovere di sinteticità, che rende auspicabile la non reiterazione in appello di censure di primo grado (v. p. es. 1° e 2° motivo del ricorso n. 41/2020 e 3° motivo aggiunto) sulle quali il giudice di primo grado si è attenuto ad una più che consolidata, addirittura granitica, giurisprudenza del giudice di appello.</p>
<div class="page" title="Page 3">
<div class="section">
<div class="layoutArea" style="text-align: justify;">
<div class="column">
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo il giorno 2 novembre 2021.</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea" style="text-align: justify;">
<div class="column">
<p>respinge l&#8217;istanza.</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea" style="text-align: justify;">
<div class="column">
<p style="text-align: right;">IL SEGRETARIO</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: right;">Il Presidente Rosanna De Nictolis</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-alla-deroga-dei-limiti-dimensionali-degli-atti-processuali/">Sui limiti alla deroga dei limiti dimensionali degli atti processuali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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