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	<title>PENSIONE E QUIESCENZA Archivi - Giustamm</title>
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	<title>PENSIONE E QUIESCENZA Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Il Consiglio di Garanzia del Senato si pronuncia sulla questione dei vitalizi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-consiglio-di-garanzia-del-senato-si-pronuncia-sulla-questione-dei-vitalizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 14:02:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-consiglio-di-garanzia-del-senato-si-pronuncia-sulla-questione-dei-vitalizi/">Il Consiglio di Garanzia del Senato si pronuncia sulla questione dei vitalizi</a></p>
<p>1. Contributi e provvidenze &#8211; Assegno vitalizio &#8211; Indennità parlamentari- Nozione – Regime giuridico 2. Contributi e provvidenze &#8211; Corte costituzionale – Vitalizi &#8211; violazione art. 3 Costituzione – art. 1 L 241/1990 &#8211; 3. Contributi e provvidenze &#8211; Parlamentario &#8211; Metodo contributivo – Principio di irretroattività e proporzionalità 4.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-consiglio-di-garanzia-del-senato-si-pronuncia-sulla-questione-dei-vitalizi/">Il Consiglio di Garanzia del Senato si pronuncia sulla questione dei vitalizi</a></p>
<p style="text-align: justify;">1. Contributi e provvidenze &#8211; Assegno vitalizio &#8211; Indennità parlamentari- Nozione – Regime giuridico</p>
<p style="text-align: justify;">2. Contributi e provvidenze &#8211; Corte costituzionale – Vitalizi &#8211; violazione art. 3 Costituzione – art. 1 L 241/1990 &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">3. Contributi e provvidenze &#8211; Parlamentario &#8211; Metodo contributivo – Principio di irretroattività e proporzionalità</p>
<p style="text-align: justify;">4. Contributi e provvidenze – Pensioni di reversibilità – Competenza</p>
<p style="text-align: justify;">5. Contributi e provvidenze &#8211; Consiglio di Garanzia del Senato &#8211; Regolamenti “minori” &#8211; Diritti soggettivi</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;assegno vitalizio e le indennità dei Senatori cessati dal mandato, sono due istituti che non hanno identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che il primo si collega ad un’indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico, mentre il secondo attiene al rapporto di pubblico impiego.</p>
<p style="text-align: justify;">2. è illegittima La delibera del Senato inerente i vitalizi nella parte in cui nella determinazione delle somme da erogare non ha tenuto conto dei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale, ragionevolezza e proporzionalità, nonchè della tutela del legittimo affidamento preoccupandosi unicamente del contenimento della spesa pubblica per la determinazione delle somme da erogare.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L’ammontare delle prestazioni previdenziali degli ex parlamentari dovrebbe essere calcolato con il metodo integralmente contributivo facendo riferimento a criteri anagrafici riferiti al 1° Gennaio 2019 o a data successiva per i parlamentari ancora in carica, escludendo applicazioni retroattive, in modo da applicare dei criteri di ricalcolo non irragionevoli nè sproporzionati e rispettosi del principio del legittimo affidamento.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La materia degli assegni vitalizi e delle pensioni degli ex parlamentari è affidata all’autonomia interna delle Camere ed ai vincoli stabiliti dalla legge dello Stato e dai principi costituzionali in materia previdenziale, tra cui la ragionevolezza e la parità di trattamento tra cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Non è manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 1, comma 1, della delibera del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 18 ottobre 2018, laddove qualificata come  &#8220;regolamento minore” avente forza di legge, nella parte in cui viola i principi di proprozionalità e ragionevolezza nella determinazione retroattiva dei vitalizi, in rapporto agli articoli 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, della Costituzione.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Commissione Contenziosa del Senato della Repubblica &#8211; Decisione &#8211; 5/10/2020 n.660</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-contenziosa-del-senato-della-repubblica-decisione-5-10-2020-n-660/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-contenziosa-del-senato-della-repubblica-decisione-5-10-2020-n-660/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-contenziosa-del-senato-della-repubblica-decisione-5-10-2020-n-660/">Commissione Contenziosa del Senato della Repubblica &#8211; Decisione &#8211; 5/10/2020 n.660</a></p>
<p>Sen. G. Caliendo, Pres., Prof. Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, Est. In materia di assegni vitalizi dei parlamentari, riconosciuta la natura giuridica di pensione, sono annullate le disposizioni della deliberazione che prevedevano una loro riduzione Pensione e quiescenza &#8211; Assegni vitalizi dei parlamentari &#8211; Riduzione &#8211; Illegittimità  &#8211; Fattispecie</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-contenziosa-del-senato-della-repubblica-decisione-5-10-2020-n-660/">Commissione Contenziosa del Senato della Repubblica &#8211; Decisione &#8211; 5/10/2020 n.660</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sen. G. Caliendo, Pres., Prof. Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, Est.</span></p>
<hr />
<p>In materia di assegni vitalizi dei parlamentari, riconosciuta la natura giuridica di pensione, sono annullate le disposizioni della deliberazione che prevedevano una loro riduzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pensione e quiescenza &#8211; Assegni vitalizi dei parlamentari &#8211; Riduzione &#8211; Illegittimità  &#8211; Fattispecie</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La Commissione Contenziosa, viste le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18265 e n. 18266 dell&#8217;8 luglio 201 9, richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 822 del 1988, n. 264 del 2012, n. 116 del 2013 e n. 108 del 2019, annulla le disposizioni della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018 nella parte in cui prevedono: a) una totale rimozione dei provvedimenti di liquidazione a suo tempo legittimamente adottati e impongono una nuova liquidazione che introduce criteri totalmente diversi; b) il ricalcolo dell&#8217;ammontare degli importi mediante la moltiplicazione del montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all&#8217;età  anagrafica del senatore alla data di decorrenza: dell&#8217;assegno vitalizio o del trattamento previdenziale pro rata, anzichè alla data di decorrenza dell&#8217;entrata in vigore della deliberazione n. 6 del 2018; e) l&#8217;utilizzo dei coefficienti di trasformazione che determinano sensibili riduzioni, con incidenza sulla qualità  della vita, degli importi di minore entità , senza alcun effetto su quelli di importo massimo; d) criteri di correzione e di temperamento non idonei ad eliminare le conseguenze pìù gravi derivanti dall&#8217;applicazione del metodo adottato; e) l&#8217;applicazione degli stessi criteri anche ai trattamenti di reversibilità , non tenendo conto del fatto che tali trattamenti sono giÃ  stati decurtati rispetto agli assegni diretti del 40 per cento e che l&#8217;ulteriore riduzione prevista incide gravemente sulla qualità  della vita.</em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>vedasi allegato pdf</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-contenziosa-del-senato-della-repubblica-decisione-5-10-2020-n-660/">Commissione Contenziosa del Senato della Repubblica &#8211; Decisione &#8211; 5/10/2020 n.660</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2019 n.12</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2019-n-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2019-n-12/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2019-n-12/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2019 n.12</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres. A. Carosi Red. (Ordinanza del Trib. Ord. di Brescia n.72/2018) Va dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell&#8217;amministrazione giudiziaria), 1.- Esecuzione mobiliare &#8211; pensioni &#8211;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2019-n-12/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2019 n.12</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres. A. Carosi Red.  (Ordinanza del Trib. Ord. di Brescia n.72/2018)</span></p>
<hr />
<p>Va dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell&#8217;amministrazione giudiziaria),</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Esecuzione mobiliare &#8211; pensioni &#8211; conto corrente &#8211; nuovo regime di pignorabilità  delle somme accreditate a titolo di pensione o di altre prestazioni assistenziali &#8211; discrimine temporale ex art. 23 comma 6 D.L. 83/2015 &#8211; contrarietà  all&#8217;art. 3 Cost. &#8211; sussiste.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell&#8217;amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui non prevede che l&#8217;ottavo comma dell&#8217;art. 545 del codice di procedura civile, introdotto dall&#8217;art. 13, comma 1, lettera l), del medesimo decreto-legge, si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge: il diverso regime temporale previsto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, benchè sia ispirato all&#8217;esigenza di salvaguardare l&#8217;affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente che lo consentiva, non supera il vaglio di costituzionalità  ex art. 3 Cost.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell&#8217;amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, promosso dal Tribunale ordinario di Brescia, nel procedimento vertente tra Banca Valsabbina scpa e G. D.G. e altri, con ordinanza del 30 settembre 2015, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ritenuto in fatto</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1.Il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice dell&#8217;esecuzione mobiliare, con ordinanza del 30 settembre 2015 (r.o. n. 72 del 2018), ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell&#8217;amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera l), laddove introducono l&#8217;ottavo comma dell&#8217;art. 545 del codice di procedura civile, si applichino esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto d.l. (27 giugno 2015), anzichè a tutte le procedure pendenti alla medesima data.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice rimettente riferisce di essere investito di una opposizione all&#8217;esecuzione ai sensi dell&#8217;art. 615 cod. proc. civ., nel corso della quale il debitore, sul cui conto corrente oggetto di pignoramento veniva accreditato esclusivamente l&#8217;assegno sociale mensile, ha eccepito l&#8217;illegittimità  costituzionale, in riferimento all&#8217;art. 3 Cost., dell&#8217;art. 13 (recte: 23), comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, nella parte in cui prevede che le modifiche apportate dal citato art. 13, comma 1, lettera l), all&#8217;art. 545 cod. proc. civ. in materia di pignoramento dei crediti transitati su conto corrente abbiano effetto esclusivamente per le procedure esecutive instaurate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto e non anche per quelle a tale data pendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della rilevanza, il Tribunale a quo espone che il creditore procedente, con atto notificato il 9 dicembre 2014 e iscritto al ruolo il 9 gennaio 2015, aveva pignorato il saldo attivo del conto corrente bancario, intestato all&#8217;esecutato, sul quale venivano accreditati i ratei dell&#8217;assegno sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, secondo la disciplina all&#8217;epoca vigente, nell&#8217;interpretazione assurta a &#8220;diritto vivente&#8221;, le somme erogate a titolo di pensione o altri emolumenti pensionistici o assistenziali, e, dunque, confluite nel patrimonio del percettore, allorchè depositate presso istituti di credito e quindi disciplinate dall&#8217;art. 1834 del codice civile, erano pienamente assoggettabili a espropriazione forzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del procedimento è entrato in vigore il sopra ricordato d.l. n. 83 del 2015 che, tra l&#8217;altro, con l&#8217;art. 13, comma 1, lettera l), ha aggiunto all&#8217;art. 545 cod. proc. civ. i commi settimo, ottavo e nono, prevedendo, con gli ultimi due, che: «[l]e somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità  relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonchè a titolo di pensione, di indennità  che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l&#8217;importo eccedente il triplo dell&#8217;assegno sociale, quando l&#8217;accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l&#8217;accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonchè dalle speciali disposizioni di legge» (ottavo comma); «[i]l pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L&#8217;inefficacia è rilevata dal giudice anche d&#8217;ufficio» (nono comma).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il rimettente, in virtà¹ delle disposizioni del novellato art. 545 cod. proc. civ. e in forza del principio tempus regit actum, egli avrebbe potuto dichiarare l&#8217;impignorabilità  del saldo attivo del conto corrente bancario intestato al debitore esecutato, alimentato esclusivamente dall&#8217;assegno sociale mensile a questi spettante, in quanto all&#8217;esiguo saldo attivo presente alla data del pignoramento si erano aggiunti solo due ratei erogati nei mesi successivi. E&#8217; invece intervenuta la norma transitoria di cui all&#8217;art. 23, comma 6, del suddetto d.l. n. 83 del 2015, secondo cui «[l]e disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»; e poichè, in base all&#8217;art. 491 cod. proc. civ., l&#8217;espropriazione forzata «si inizia col pignoramento», e, nel caso di specie, il pignoramento era stato notificato all&#8217;istituto di credito il 9 dicembre 2014 e al debitore il successivo 23 dicembre, il processo esecutivo di cui si tratta risulterebbe instaurato antecedentemente al 27 giugno 2015, data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, e non ricadrebbe, pertanto, nell&#8217;ambito applicativo della novella. Alle medesime conclusioni si giungerebbe, peraltro, anche se si volesse far riferimento, per la pendenza della procedura esecutiva, alla data del deposito della nota di iscrizione a ruolo (9 gennaio 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, secondo la disciplina previgente come interpretata dal diritto vivente applicabile al giudizio a quo in virtà¹ della disposizione transitoria, dovrebbe pervenirsi a un provvedimento di assegnazione delle somme erogate a titolo di assegno sociale depositate sul conto corrente e assoggettate al pignoramento.</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ritiene che la disposizione censurata introduca, in violazione dell&#8217;art. 3, primo comma, Cost., un irragionevole discrimine temporale tra debitori, che risultano favoriti o meno dal nuovo regime di «impignorabilità  relativa» delle somme depositate su conti correnti bancari o postali, alimentati da assegni pensionistici o da altre prestazioni assistenziali o retributive, per il solo fatto che il pignoramento risulti notificato prima o dopo il 27 giugno 2015. Detto discrimine, difatti, non troverebbe giustificazione nè in preclusioni formali o, in ogni caso, in limitazioni, anche temporali, all&#8217;esercizio di poteri e facoltà  processuali, tali da ostacolare l&#8217;effettivo esercizio del diritto di difesa sancito dall&#8217;art. 24 Cost.; nè nell&#8217;imposizione, a carico delle parti o degli altri soggetti del processo, di adempimenti che potrebbero determinare un aggravamento della procedura tale da dilatarne i tempi oltre i limiti della ragionevole durata di cui all&#8217;art. 111, secondo comma, Cost.; nè, infine, nella necessità  di tutelare le ragioni creditorie e, in particolare, di evitare che il debitore possa sottrarsi alle proprie responsabilità  di natura patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altronde, il vaglio di tali esigenze sarebbe giù  stato compiuto da questa Corte nella sentenza n. 85 del 2015, ove è stato affermato che l&#8217;interesse del ceto creditorio va contemperato con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tra i quali quello, presidiato dall&#8217;art. 38 Cost., di assicurare al pensionato i mezzi minimi di sostentamento: la responsabilità  patrimoniale del debitore di cui all&#8217;art. 2740 cod. civ. dovrebbe dunque trovare «il limite della sua sostenibilità  umana, soprattutto nei confronti di chi versa in situazioni svantaggiate quali quelle descritte nel citato art. 38». Questa Corte, nella menzionata sentenza, avrebbe giù  sottolineato l&#8217;urgenza e l&#8217;indifferibilità  di un intervento normativo che, salva la discrezionalità  del legislatore nel delineare le concrete modalità  di tutela, ponesse rimedio alla violazione dell&#8217;art. 38 Cost., acuita dall&#8217;introduzione delle limitazioni all&#8217;uso del contante e dalla conseguente necessità  di ricorrere all&#8217;apertura del conto corrente bancario per movimentare somme, anche di modesto importo.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, secondo il rimettente, con la disposizione censurata, il legislatore, anzichè sanare&#8221;ovviamente in riferimento ai rapporti ancora non esauriti &#8211; il vulnus ai principi costituzionali, l&#8217;avrebbe perpetuato.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, questa Corte nella più¹ volte menzionata sentenza n. 85 del 2015, rilevando il contrasto con l&#8217;art. 38 Cost., avrebbe essa stessa escluso la possibilità  di un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">2.E&#8217; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo innanzitutto l&#8217;inammissibilità  della questione.</p>
<p style="text-align: justify;">A suo avviso, il rimettente erroneamente riterrebbe di dover dichiarare, in virtà¹ del principio tempus regit actum e del novellato art. 545 cod. proc. civ., la totale impignorabilità  delle somme sottoposte a esecuzione, in quanto l&#8217;atto rilevante per il passaggio dal previgente al nuovo regime processuale non sarebbe rappresentato dal provvedimento che dispone l&#8217;assegnazione dei beni bensì dal pignoramento che segna l&#8217;inizio del procedimento esecutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione censurata non sarebbe quindi una norma retroattiva, da sottoporre al rigoroso vaglio di costituzionalità  richiesto dal rimettente o al rispetto dell&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, la questione sarebbe inammissibile perchè il giudice a quo non specificherebbe in quali date sono stati accreditati i ratei dell&#8217;assegno sociale successivi al pignoramento.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il giudice rimettente avrebbe comunque omesso il doveroso tentativo di interpretazione conforme degli artt. 545 e 546 cod. proc. civ., nella formulazione successiva al d.l. n. 83 del 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione anche a voler superare i profili di inammissibilità  sarebbe infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza n. 85 del 2015 questa Corte avrebbe difatti chiarito che i casi di impignorabilità  dei crediti costituiscono deroga al principio generale della responsabilità  patrimoniale del debitore e che comunque essi sono il frutto del bilanciamento degli interessi del creditore e del debitore. Con l&#8217;art. 13, comma 1, lettera l), del d.l. n. 83 del 2015, il legislatore sarebbe intervenuto in materia e, in coerenza con l&#8217;eccezionalità  della disciplina dell&#8217;impignorabilità , avrebbe fissato un ragionevole limite temporale alla relativa disciplina. L&#8217;applicabilità  anche alle procedure in corso comporterebbe difatti la sottrazione del bene pignorato alla procedura esecutiva, con pregiudizio del creditore che correttamente aveva agito per la tutela del proprio credito.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, l&#8217;individuazione del contestato limite temporale rientrerebbe nella discrezionalità  del legislatore nell&#8217;operare il menzionato bilanciamento.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Considerato in diritto</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1.  &#8220;Il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice dell&#8217;esecuzione mobiliare, ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell&#8217;amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera l), laddove introducono l&#8217;ottavo comma dell&#8217;art. 545 del codice di procedura civile, si applichino esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto d.l. (27 giugno 2015), anzichè a tutte le procedure pendenti alla medesima data.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il giudice rimettente, la disposizione transitoria censurata introdurrebbe un irragionevole discrimine temporale per l&#8217;applicazione del nuovo regime di pignorabilità  delle somme accreditate su conto corrente bancario o postale intestato al debitore a titolo di pensione o di altre prestazioni assistenziali o retributive, previste dall&#8217;ottavo comma dell&#8217;art. 545 cod. proc. civ., aggiunto dal richiamato art. 13, comma 1, lettera l). In tal modo permarrebbe, per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del predetto d.l. n. 83 del 2015, un regime contrario ai principi costituzionali richiamati nella sentenza n. 85 del 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">2.  &#8220;In via preliminare, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità  della questione sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.Innanzitutto, non è fondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  per erroneità  del presupposto, secondo cui l&#8217;atto in base al quale andrebbe identificata la normativa applicabile non sarebbe il provvedimento che dispone l&#8217;assegnazione dei crediti (art. 553 cod. proc. civ.), bensì il pignoramento ai sensi dell&#8217;art. 543 cod. proc. civ., che segna l&#8217;inizio del procedimento esecutivo. E&#8217; di tutta evidenza che l&#8217;eventuale accoglimento della questione con una pronuncia che renda applicabile il suddetto nuovo regime di pignorabilità  a tutte le procedure pendenti consentirebbe al giudice a quo di dichiarare impignorabili, nei limiti fissati da detta disposizione, le rimesse sul conto corrente bancario a titolo di assegno sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.Quanto all&#8217;ulteriore eccezione di inammissibilità  basata sulla mancata indicazione delle date di accreditamento dei ratei, va osservato che l&#8217;ottavo comma dell&#8217;art. 545 cod. proc. civ. &#8211; introdotto, come detto, dall&#8217;art. 13, comma 1, lettera l), del d.l. n. 83 del 2015 &#8211; diversifica la soglia della pignorabilità  dei crediti in questione a seconda che le rimesse siano anteriori o successive al pignoramento. La mancata specificazione delle date degli accrediti non inficia dunque l&#8217;ammissibilità  della questione per carente descrizione della fattispecie, essendo sufficiente, ai fini della rilevanza, l&#8217;indicazione della anteriorità  o posteriorità  dell&#8217;accredito rispetto al pignoramento.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.Infine, l&#8217;ultima eccezione di inammissibilità  sollevata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale il giudice a quo non avrebbe adeguatamente vagliato la possibilità  alternativa di interpretare la disposizione censurata in modo conforme a Costituzione, è destituita di fondamento poichè il rimettente esclude tale possibilità  in considerazione sia della sentenza di questa Corte n. 85 del 2015, sia del tenore letterale della disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">A quest&#8217;ultimo riguardo, occorre ribadire che, «[a] fronte di adeguata motivazione circa l&#8217;impedimento ad un&#8217;interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al &#8220;tenore letterale della disposizione&#8221;, [&#038;] &#8220;la possibilità  di un&#8217;ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell&#8217;esistenza e della legittimità  di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità &#8221; (sentenza n. 221 del 2015). Si tratta di orientamento ormai consolidato, in virtà¹ del quale può ben dirsi che &#8220;se l&#8217;interpretazione prescelta dal giudice rimettente sia da considerare la sola persuasiva, è profilo che esula dall&#8217;ammissibilità  e attiene, per contro, al merito&#8221; (sentenze nn. 95 e 45 del 2016, n. 262 del 2015; nonchè, nel medesimo senso, sentenza n. 204 del 2016)» (sentenza n. 42 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">2.4.- Ancora in via preliminare occorre precisare che il presente giudizio riguarda l&#8217;intangibilità  dell&#8217;assegno sociale mensile in ordine alla cui integrale pignorabilità  prevista dal regime antecedente questa Corte aveva rilevato un contrasto con il principio espresso dall&#8217;art. 38, secondo comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza in esame richiama tuttavia l&#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di eguaglianza ed è, pertanto, in riferimento a tale parametro che dovrà  essere risolta la questione posta dal rimettente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.  &#8220;La questione è fondata con riguardo alla pignorabilità  della prestazione pensionistica relativamente alle procedure iniziate antecedentemente all&#8217;entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.  &#8220;Premesso che «il quadro normativo e giurisprudenziale del regime delle impignorabilità  dei crediti afferenti a redditi esigui si presenta complesso a causa di molteplici fattispecie riferibili a situazioni giuridiche diverse, tra loro difficilmente comparabili e sostanzialmente disomogenee» (sentenza n. 248 del 2015), per quel che riguarda gli emolumenti dovuti a titolo di pensione, di indennità  che tengono luogo di pensione o di altri assegni, l&#8217;orientamento di questa Corte è nel senso che debba essere sottratta al regime generale di pignorabilità  la parte necessaria per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato (ex plurimis, sentenza n. 506 del 2002).</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, la pensione sociale è stata sostituita, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), dall&#8217;assegno sociale &#8211; il cui accredito sul conto corrente è oggetto di pignoramento nel giudizio a quo &#8211; definito da questa Corte come nuova prestazione assistenziale, erogata agli ultrasessantacinquenni, istituita in attuazione dell&#8217;art. 38 Cost. per far fronte «al particolare stato di bisogno derivante dall&#8217;indigenza, risultando altre prestazioni&#8221;assistenza sanitaria, indennità  di accompagnamento&#8221;preordinate a soccorrere lo stato di bisogno derivante da grave invalidità  o non autosufficienza, insorte in un momento nel quale non vi è più¹ ragione per annettere significato alla riduzione della capacità  lavorativa, elemento che, per contro, caratterizza le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti infrasessantacinquenni» (sentenza n. 400 del 1999). In virtà¹ del rinvio disposto dall&#8217;art. 3, comma 7, della legge n. 335 del 1995 alle «disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153», l&#8217;assegno sociale «non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile» (art. 26, dodicesimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante «Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del settimo comma dell&#8217;art. 545 cod. proc. civ., aggiunto dall&#8217;art. 13, comma 1, lettera l), del d.l. n. 83 del 2015, la misura massima dell&#8217;assegno sociale, aumentato della metà , è attualmente parametro per la quantificazione della parte di pensione necessaria in base all&#8217;art. 38, secondo comma, Cost., per assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.  &#8220;Il diverso regime temporale previsto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, benchè sia ispirato all&#8217;esigenza di salvaguardare l&#8217;affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente che lo consentiva, non supera il vaglio di costituzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale esigenza prevale, infatti, nel bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti, la tutela del pensionato, la cui necessità  era giù  stata affermata da questa Corte, pur in un contesto che non le consentiva l&#8217;adozione di una pronuncia a rime obbligate.</p>
<p style="text-align: justify;">In quella pronuncia fu, infatti, comunque precisato che «[n]on può [&#038;] sostenersi, come sembra ritenere il rimettente, che le ipotesi di impignorabilità  dei crediti da pensione possano estendersi, attraverso l&#8217;interpretazione giuridica o un&#8217;eventuale pronuncia additiva di questa Corte, alla disciplina del pignoramento sul conto corrente. Ciù² per due distinti ordini di motivi: i limiti alla pignorabilità  dei beni del debitore sono deroghe al principio generale della responsabilità  patrimoniale, tassativamente previste dalla legge e, per questo motivo, non suscettibili di estensione analogica; un&#8217;eventuale pronuncia additiva di questa Corte non potrebbe essere a &#8220;rime obbligate&#8221;, dal momento che il credito da pensione è situazione giuridica profondamente diversa dal credito di conto corrente e che, conseguentemente, l&#8217;indefettibile principio costituzionale di tutela del fine solidaristico (di garantire l&#8217;emancipazione dal bisogno del pensionato) non può trovare soluzione obbligata attraverso l&#8217;automatica riproduzione di una norma appartenente ad un contesto giuridico diverso. [&#038;] Il vulnus riscontrato e la necessità  che l&#8217;ordinamento si doti di un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato, se non inficiano &#8211; per le ragioni giù  esposte &#8211; la ritenuta inammissibilità  delle questioni e se non pregiudicano la &#8220;priorità  di valutazione da parte del legislatore sulla congruità  dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario&#8221; (sentenza n. 23 del 2013), impongono tuttavia di sottolineare la necessità  che lo stesso legislatore dia tempestiva soluzione al problema individuato nella presente pronuncia» (sentenza n. 85 del 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel contesto in cui il legislatore &#8211; ottemperando al monito di questa Corte &#8211; ha effettivamente esercitato la sua discrezionalità  al fine di garantire la necessaria tutela al pensionato che fruisce dell&#8217;accredito sul proprio conto corrente, risulta irragionevole che tale tutela non sia estesa alle situazioni pendenti al momento dell&#8217;entrata in vigore della novella legislativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancorchè il rimettente non abbia direttamente evocato l&#8217;art. 38, secondo comma, Cost., la questione posta in esplicito riferimento alla pronuncia di questa Corte con la sentenza n. 85 del 2015 deve essere accolta in riferimento al principio di eguaglianza, che è strettamente collegato &#8211; nella fattispecie in esame &#8211; al principio dell&#8217;impignorabilità  parziale dei trattamenti pensionistici. Quest&#8217;ultima «è posta a tutela dell&#8217;interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita» (ex multis, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza n. 23 marzo 2011, n. 6548).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle precedenti considerazioni, deve dunque essere dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015, nella parte in cui non prevede che l&#8217;ottavo comma dell&#8217;art. 545 cod. proc. civ., introdotto dall&#8217;art. 13, comma 1, lettera l), del medesimo d.l., si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">PER QUESTI MOTIVI</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell&#8217;amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui non prevede che l&#8217;ottavo comma dell&#8217;art. 545 del codice di procedura civile, introdotto dall&#8217;art. 13, comma 1, lettera l), del medesimo decreto-legge, si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-1-2019-n-12/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2019 n.12</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.133</a></p>
<p>Presidente Mazzarella, Redattore Frigo in tema di erogazione dell&#8217;&#171;assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati&#187; Previdenza e assistenza sociale – Rapporto Stato/Regioni – Art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 – Disposizioni in tema di requisiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Mazzarella, Redattore Frigo</span></p>
<hr />
<p>in tema di erogazione dell&#8217;&laquo;assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati&raquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Previdenza e assistenza sociale – Rapporto Stato/Regioni – Art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 – Disposizioni in tema di requisiti necessari per ottenere l’erogazione dell’«assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati» &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Lamentata violazione degli art. 3 e 117, secondo comma, lettera b), Cost. – Illegittimita’ costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), come modificato dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria), limitatamente alle parole «da almeno cinque anni».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;      Luigi                           MAZZELLA                                     Presidente<br />	<br />
&#8211;      Gaetano                       SILVESTRI                                     Giudice<br />	<br />
&#8211;      Giuseppe                     TESAURO                                                &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giuseppe                     FRIGO                                                      &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Alessandro                  CRISCUOLO                                           &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Paolo                           GROSSI                                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giorgio                        LATTANZI                                               &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Aldo                            CAROSI                                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Marta                           CARTABIA                                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Sergio                          MATTARELLA                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Mario Rosario              MORELLI                                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;      Giancarlo                     CORAGGIO                                             &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 3, e 7, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol &#8722; Legge finanziaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-22 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2012 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2012.<br />	<br />
Udito nell’udienza pubblica del 12 marzo 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;<br />	<br />
udito l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 17 febbraio 2012, notificato il 22 febbraio 2012 e depositato il successivo 23 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale in via principale:<br />	<br />
a) dell’articolo 3, comma 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria), in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione;<br />	<br />
b) dell’articolo 7, commi 1 e 2, della medesima legge regionale, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.<br />	<br />
1.1.– Il ricorrente rileva come l’art. 3, comma 3, della citata legge regionale, modificando l’art. 3, comma 1, della legge reg. 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), introduca una distinzione tra i cittadini italiani e gli stranieri extracomunitari ai fini dell’erogazione dell’«assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati», disciplinato dalla norma novellata. Mentre, infatti, ai cittadini italiani è richiesta la semplice residenza nella Regione, la corresponsione dell’assegno ai cittadini extracomunitari è condizionata al «possesso della residenza in regione da almeno cinque anni».<br />	<br />
Ad avviso della difesa dello Stato, tale ultima previsione non sarebbe in linea con il disposto dell’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), che, ai fini della fruizione delle prestazioni e delle provvidenze, anche economiche, di assistenza sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Inoltre, l’art. 9 del citato decreto legislativo richiede, ai fini del rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, il possesso di un permesso di soggiorno per almeno cinque anni. Il quinquennio si riferisce, dunque, non alla residenza, ma solo alla regolare presenza nel territorio dello Stato.<br />	<br />
La norma regionale censurata, nel subordinare l’attribuzione delle prestazioni assistenziali considerate al possesso, da parte dei cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, dell’ulteriore requisito della residenza in Regione per un periodo minimo ininterrotto di cinque anni, introdurrebbe una discriminazione tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari lesiva dell’art. 3 Cost.<br />	<br />
Come già rilevato dalla Corte costituzionale in rapporto ad analoghe norme regionali (sentenza n. 40 del 2011), non vi sarebbe, infatti, alcuna ragionevole correlazione tra il requisito di accesso ai benefici individuato dal legislatore regionale («il possesso della residenza in regione da almeno cinque anni») e le situazioni di bisogno e di disagio che le provvidenze in questione mirano a fronteggiare. La stessa Corte costituzionale ha, inoltre, precisato come, una volta che il diritto a soggiornare nel territorio nazionale non sia in discussione, non si possano «discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» (sentenza n. 61 del 2011).<br />	<br />
La disposizione censurata violerebbe anche la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di immigrazione (art. 117, secondo comma, lettera b, Cost.). La disparità di trattamento da essa introdotta inciderebbe, infatti, sullo «status economico-sociale dell’immigrato e del suo nucleo familiare, pregiudicandone l’uniformità sul territorio nazionale».<br />	<br />
1.2.– Il Governo censura, in secondo luogo, l’art. 7 della legge reg. n. 8 del 2011, recante norme in materia di personale, con particolare riguardo alle previsioni dei commi 1 e 2. Il comma 1 stabilisce che, «a decorrere dal 1° luglio 2012, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto di autonomia, i trattamenti economici conseguenti ai passaggi all’interno dell’area sono corrisposti nei limiti delle risorse del Fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale». Il comma 2 dispone, a sua volta, che «il comma 1 si applica anche al personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura di Trento e di Bolzano».<br />	<br />
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tali disposizioni si porrebbero in contrasto con quanto previsto dall’art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale «per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte per gli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». Le norme censurate violerebbero, di conseguenza, l’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento ai limiti della potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
Sarebbe violato, altresì, l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di ordinamento civile, alla quale andrebbe ricondotta la disciplina dell’inquadramento dei lavoratori contrattualizzati e delle relative conseguenze economiche.<br />	<br />
2.– Nel giudizio non si è costituita la Regione autonoma Trentino-Alto Adige.<br />	<br />
3.– Con atto depositato il 4 settembre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, limitatamente all’impugnazione dell’art. 7, commi 1 e 2, evidenziando come l’art. 1 della sopravvenuta legge reg. 18 giugno 2012, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di personale regionale, di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona e di previdenza integrativa) abbia modificato le norme impugnate in modo da renderle conformi a Costituzione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale in via principale di alcune disposizioni della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria).<br />	<br />
2.– Il ricorrente impugna, in primo luogo, l’articolo 3, comma 3, di tale legge regionale, nella parte in cui – modificando l’art. 3, comma 1, della legge reg. 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) – richiede, quale condizione per l’erogazione ai «cittadini stranieri extracomunitari» dell’«assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati», il «possesso della residenza in regione da almeno cinque anni».<br />	<br />
Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata violerebbe l’articolo 3 della Costituzione, introducendo una discriminazione tra i cittadini extracomunitari e i cittadini italiani (ai quali è richiesta la semplice residenza in Regione) che apparirebbe arbitraria, stante l’assenza di ogni ragionevole correlazione tra il requisito di accesso legato a una particolare tipologia di residenza e le condizioni di bisogno e disagio della persona che le provvidenze in questione mirano ad affrontare.<br />	<br />
Sarebbe violato, altresì, l’art. 117, secondo comma, lettera b), Cost., che attribuisce alla competenza statale esclusiva la legislazione in materia di immigrazione, in quanto la durata minima della residenza in Regione richiesta allo straniero ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale atterrebbe «allo status economico-sociale dell’immigrato e del suo nucleo familiare, pregiudicandone l’uniformità sul territorio nazionale».<br />	<br />
2.1.– In riferimento all’art. 3 Cost., la questione è fondata.<br />	<br />
L’impugnato art. 3, comma 3, della legge reg. n. 8 del 2011, novellando l’art. 3, comma 1, della legge reg. n. 1 del 2005, modifica i requisiti necessari per ottenere l’erogazione dell’«assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati», disciplinato dalla norma novellata, con particolare riguardo alla condizione della residenza del richiedente nella Regione. Come precisato dal comma 4-bis dell’art. 3 della legge reg. n. 1 del 2005, l’assegno in questione è istituto allo scopo di integrare, nell’ambito delle competenze della Regione, le provvidenze previste dalla legislazione statale in materia previdenziale e di istituire «forme di tutela e di sostegno della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale». L’entità dell’assegno – che spetta a un solo richiedente per ogni nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti stabiliti con regolamento regionale (art. 3, commi 1 e 4, della legge reg. n. 1 del 2005) – varia in funzione della composizione di detto nucleo (presenza o meno di entrambi i genitori, numero dei figli ed equiparati, presenza o meno di figli o equiparati disabili: tabelle A, B e C allegate alla legge reg. n. 1 del 2005).<br />	<br />
Nel testo anteriore alla modifica operata dalla norma impugnata, l’art. 3, comma 1, della legge reg. n. 1 del 2005 prevedeva, in via generale, come condizione per l’ottenimento dell’assegno, che il richiedente fosse residente da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige o coniugato con persona in possesso di tale requisito.<br />	<br />
La norma impugnata ha, per converso, operato una distinzione a seconda dalla nazionalità dell’interessato. La provvidenza è, infatti, riconosciuta ai cittadini italiani a condizione che risiedano in Regione (non importa da quanto tempo) o che siano coniugati con persona in possesso di tale requisito; ai cittadini comunitari, «entro i limiti e secondo criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale»; ai cittadini extracomunitari, solo ove «in possesso della residenza in regione da almeno cinque anni». Ed è su tale requisito di “residenza qualificata” – attualmente previsto per i soli cittadini extracomunitari e tale, dunque, da attuare una disciplina differenziata e meno favorevole nei loro confronti – che si appuntano le censure del ricorrente.<br />	<br />
2.2.– In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che al legislatore, sia statale che regionale, è consentito introdurre una disciplina differenziata per l’accesso alle prestazioni eccedenti i limiti dell’essenziale – tra le quali va inclusa quella qui considerata – al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili. La legittimità di una simile scelta non esclude, tuttavia, che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza, in quanto «è consentito […] introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria». Lo scrutinio va operato all’interno della specifica disposizione, al fine di verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per l’ammissibilità al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio (sentenza n. 432 del 2005).<br />	<br />
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha già in più occasioni ritenuto costituzionalmente illegittime, per contrasto con l’art. 3 Cost., norme legislative regionali o provinciali che, come quella oggetto dell’odierno scrutinio, subordinavano il riconoscimento di determinate prestazioni assistenziali, nei confronti dei soli stranieri, alla residenza nella Regione o nella Provincia autonoma per un certo periodo minimo di tempo.<br />	<br />
Al riguardo, si è in particolare rilevato che, in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale, «un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio» (sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quanto alla previsione di un requisito differenziale basato sulla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). La previsione di un simile requisito, infatti, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione (sentenza n. 40 del 2011). Non è, infatti, possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale «da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni» (sentenza n. 2 del 2013; in prospettiva similare, sentenza n. 4 del 2013).<br />	<br />
Le medesime considerazioni valgono evidentemente in rapporto alla norma oggi impugnata, che presenta un’analoga struttura. L’art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. n. 1 del 2005, nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dal censurato art. 3, comma 3, della legge reg. n. 8 del 2011, va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole – che in esso compaiono, con riferimento al requisito della residenza in Regione dei cittadini extracomunitari – «da almeno cinque anni».<br />	<br />
Le censure riferite all’art. 117, secondo comma, lettera b), Cost. restano assorbite.<br />	<br />
3.– Con riguardo alla concorrente impugnazione dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. n. 8 del 2011, di cui era stato denunciato il contrasto con l’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso.<br />	<br />
Per tale parte, il processo va dichiarato dunque estinto, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, stante la mancata costituzione in giudizio della Regione (<i>ex plurimis,</i> ordinanze n. 283, n. 282, n. 122 e n. 98 del 2012).<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), come modificato dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria), limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»;<br />	<br />
2) dichiara estinto il processo quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, commi 1 e 2, della medesima legge regionale n. 8 del 2011.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.	</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2013-n-133/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.116</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-116/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-116/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-116/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.116</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Tesauro in tema di trattamento pensionistico Finanza pubblica – Stabilizzazione finanziaria – Art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-116/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-116/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.116</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Tesauro</span></p>
<hr />
<p>in tema di trattamento pensionistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Finanza pubblica – Stabilizzazione finanziaria – Art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Introduzione decurtazioni trattamento pensionistico ordinario &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – Lamentata violazione degli art. 3, 36, 53, 42 terzo comma e 97 primo comma Cost. – Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;           Franco                         GALLO                             Presidente<br />	<br />
&#8211;           Luigi                            MAZZELLA                      Giudice<br />	<br />
&#8211;           Gaetano                       SILVESTRI                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Sabino                         CASSESE                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     TESAURO                               &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Paolo Maria                 NAPOLITANO                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Alessandro                  CRISCUOLO                           &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Paolo                           GROSSI                                   &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giorgio                        LATTANZI                              &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Aldo                            CAROSI                                   &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Marta                           CARTABIA                             &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Sergio                          MATTARELLA                       &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Mario Rosario              MORELLI                                &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giancarlo                     CORAGGIO                            &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-<i>bis</i>, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, comma 31-<i>bis</i>, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con ordinanza del 20 luglio 2012, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con due ordinanze del 25 febbraio 2013, rispettivamente iscritte al n. 254 del registro ordinanze 2012 ed ai nn. 55 e 56 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale </i>della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2012 e n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2013.<br />	<br />
<i><br />	<br />
            Visti</i> gli atti di costituzione di Bozzi Giuseppe ed altri, dell’INPS, nella qualità di successore <i>ex</i> <i>lege</i> dell’INPDAP, nonché gli atti di intervento del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati e del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>            udito </i>nell’udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;<br />	<br />
<i>            uditi </i>gli avvocati Vincenzo Greco per il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati, Giovanni C. Sciacca per Bozzi Giuseppe ed altri, Filippo Mangiapane per l’INPS, nella qualità di successore <i>ex</i> <i>lege</i> dell’INPDAP e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>            1.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, con ordinanza del 20 luglio 2012, iscritta al reg. ord. n. 254 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 36, 53, 42, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 22-<i>bis</i>, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.<br />	<br />
            1.1.– Il rimettente premette che il ricorrente – magistrato Presidente della Corte dei conti in quiescenza dal 21 dicembre 2007, titolare di pensione diretta di importo superiore a euro 90.000,00 annui – ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto di percepire il trattamento pensionistico ordinario, privo delle decurtazioni introdotte dall’art. 18, comma 22-<i>bis</i>, del d.l. 6 luglio n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nonché la condanna dell’Amministrazione ai conseguenti pagamenti. La Corte ricorda, inoltre, come a sostegno del ricorso sia stata dedotta l’illegittimità costituzionale della citata norma, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 108, 111 e 113 Cost.<br />	<br />
            1.2.– In punto di rilevanza, il rimettente assume in primo luogo che il ricorso ha un <i>petitum</i> separato e distinto dalla questione di costituzionalità, sul quale è chiamato, in ragione della propria competenza, a decidere, trattandosi di una domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto a conservare il proprio trattamento pensionistico senza le decurtazioni disposte dal citato comma 22-<i>bis</i>. Inoltre, osserva che, laddove non si dubitasse della compatibilità costituzionale della norma, la pretesa dovrebbe senz’altro essere dichiarata infondata, in quanto le decurtazioni stipendiali censurate risultano fissate direttamente ed inderogabilmente dalle «stringenti ed inequivoche disposizioni di legge applicate doverosamente dall’amministrazione datrice di lavoro», senza alcuna possibilità di interpretazioni alternative.<br />	<br />
            1.3.– Ciò posto, il giudice <i>a quo</i> osserva che la disposizione impugnata si colloca nel quadro di una serie di previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica ed alla stabilizzazione finanziaria, in particolare in materia previdenziale, che impone ai pensionati pubblici sacrifici di considerevole entità.<br />	<br />
            1.4.– In primo luogo, secondo la Corte dei conti, la norma in questione si configurerebbe come prestazione patrimoniale imposta, ai sensi dell’art. 23 Cost., nonché come prelievo forzoso di natura tributaria, non rispettoso, tuttavia, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) correlati a quello di capacità contributiva (art. 53 Cost.).<br />	<br />
            A suo giudizio, infatti, l’imposizione del sacrificio economico individuale avrebbe tutte le caratteristiche del prelievo tributario, perché realizzato attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, il cui gettito è destinato al fabbisogno finanziario dello Stato sotto forma di risparmio di spesa (richiama in proposito la sentenza di questa Corte n. 11 del 1995).<br />	<br />
            Al di là del <i>nomen iuris</i> utilizzato, dunque, si tratterebbe di un prelievo forzoso di somme stipendiali, privo di “sinallagmaticità” e destinato a copertura di fabbisogni finanziari indifferenziati dello Stato apparato.<br />	<br />
            Il rimettente osserva, tuttavia, che tale prestazione graverebbe soltanto su «alcune categorie di pensionati, lasciando inspiegabilmente ed illogicamente indenni tutte le altre categorie dei settori previdenziali privato ed autonomo: categorie tutte caratterizzate dall’unitarietà riconducibile al principio costituzionale di tutela dei pensionati». Non si tratterebbe di una mera rideterminazione o “raffreddamento” dei livelli previdenziali pubblici, in astratto possibile essendo acquisito il principio della possibilità di una disciplina differenziata del rapporto previdenziale pubblico rispetto a quello privato, ma di una vera e propria imposta, gravante non su tutti i pensionati, ma esclusivamente su quelli pubblici.<br />	<br />
            Tale disciplina si porrebbe in contrasto con il principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., coordinato con i principi di eguaglianza, parità di trattamento e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.).<br />	<br />
            Il rimettente ricorda in proposito che la giurisprudenza di questa Corte, su analoga questione relativa alla “manovra di bilancio” approntata con il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (ordinanze n. 341 del 2000 e n. 299 del 1999), aveva precisato che il sacrificio economico richiesto dal provvedimento legislativo deve avere carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario e consentaneo allo scopo prefisso, sicchè non solo deve essere limitato ad un ristretto periodo di tempo, ma deve anche essere razionalmente ripartito fra categorie diverse di cittadini.<br />	<br />
            La norma impugnata avrebbe violato, pertanto, i parametri costituzionali invocati (artt. 3, 36 e 53 Cost.) non solo sotto il profilo della sproporzione ed irrazionalità della misura, ma anche specificamente sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto non sarebbero state colpite le altre categorie di pensionati, pur se percettori di elevati trattamenti, e i contribuenti in generale titolari degli stessi redditi.<br />	<br />
            Il prelievo in questione, in definitiva, non solo non sarebbe idoneo a garantire risparmi di spesa o introiti tali da realizzare significativamente l’obiettivo di stabilizzazione della finanza pubblica, ma si presenterebbe come irrazionale e discriminatorio, essendo diretto a colpire una limitata categoria di soggetti, anzichè la collettività nel suo insieme, nel rispetto del principio di proporzionalità, in violazione quindi sia del principio solidaristico, che di quello di uguaglianza e di assoggettamento al prelievo fiscale in proporzione alla capacità retributiva.<br />	<br />
            Richiamando, poi, testualmente precedenti ordinanze di rimessione di altri giudici, il rimettente afferma che il legislatore avrebbe «inspiegabilmente ed ingiustificatamente aumentato gli squilibri, trascurando del tutto di colpire le ricchezze evase al fisco e persino gli introiti derivanti da rendite ben conosciute (quali le rendite catastali e finanziarie), per concentrarsi su una fascia specifica di pensionati, colpevoli unicamente di appartenere al settore pubblico e di avere redditi facilmente accertabili ed ancora più facilmente “attaccabili”».<br />	<br />
            1.5.– La norma censurata infine, secondo il giudice <i>a quo</i>, si porrebbe anche in contrasto con gli artt. 42, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., in quanto realizzerebbe per via legislativa un intervento ablatorio della proprietà, colpendo una determinata categoria di soggetti, in assenza di previa valutazione degli interessi coinvolti e senza che sia prevista la corresponsione di un’indennità di ristoro, in quanto, «l’accurato esame degli interessi in gioco e la ponderata decisione della misura e delle modalità del sacrificio secondo il principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.) non può non valere anche per il legislatore-amministratore».<br />	<br />
            2.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l’infondatezza della questione.<br />	<br />
            La manovra di finanza pubblica oggi censurata sarebbe, a suo giudizio, intervenuta in maniera non dissimile dalla manovra del 1993 (art. 7 del d.l. n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992), rispetto alla quale la Corte costituzionale aveva dichiarato analoghe questioni manifestamente infondate (ordinanza n. 299 del 1990). In quelle occasioni questa Corte aveva affermato che norme di tale natura non si ponevano in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto intervenute «in un momento assai delicato per la vita economico-finanziaria del paese».<br />	<br />
            Inoltre, a sostegno dell’infondatezza della questione, l’Avvocatura dello Stato ricorda altresì che anche la sentenza n. 223 del 2012 ha ribadito la possibilità dell’utilizzo necessario da parte del legislatore di strumenti eccezionali in situazioni di difficoltà economica, «nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti i cittadini necessitano».<br />	<br />
            Ciò posto, in questo caso la norma impugnata non si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., giacché si tratterebbe di un intervento che non limita la platea dei soggetti passivi ai soli pensionati pubblici, ma si rivolge a tutti i percettori di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, e quindi anche ai già dipendenti del settore privato ed alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi.<br />	<br />
            Inoltre, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, anche in riferimento all’art. 53 Cost. l’intervento censurato sarebbe pienamente rispettoso dei criteri di capacità contributiva e di progressività.<br />	<br />
            Infine, viene contestata la questione sollevata con riferimento all’art. 42 Cost., in quanto, trattandosi di materia tributaria, non sarebbe concepibile alcun indennizzo come ristoro per un prelievo fiscale.<br />	<br />
            Da ultimo, l’Avvocatura dello Stato rileva che l’impatto sulla finanza pubblica della normativa censurata, alla luce delle relazioni tecniche presentate in Parlamento nel corso dell’<i>iter</i> di conversione del d.l. n. 98 del 2011, viene stimato in circa 26 milioni di euro per anno.<br />	<br />
            3.– Nel giudizio si è costituito l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), successore <i>ex lege</i> dell’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica), ai sensi dell’art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità della questione per carenza di giurisdizione del giudice rimettente.<br />	<br />
            Secondo l’ente previdenziale, poiché il prelievo previsto dal citato art. 18, comma 22-<i>bis</i>, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 421 del 1995, n. 11 del 1995, n. 63 del 1990 e n. 146 del 1972) ha natura di prestazione patrimoniale imposta, la giurisdizione sarebbe riservata in via esclusiva alle Commissioni tributarie (sentenza della Corte di cassazione civile, sezioni unite, 27 ottobre 2011, n. 22381). La circostanza secondo la quale il prelievo fiscale operato dal sostituto d’imposta determinerebbe una materiale riduzione dell’importo erogato al pensionato, non sarebbe infatti idonea all’individuazione della giurisdizione in capo al Giudice delle pensioni, poiché il trattamento oggetto di prelievo forzoso rimarrebbe integro «tal quale determinato dall’Ente previdenziale, senza alcuna modificazione delle poste contabili già individuate».<br />	<br />
            3.1.– Nel merito, la parte costituita ritiene la questione infondata, in primo luogo con riferimento all’art. 3 Cost., in quanto la disposizione in esame riguarderebbe l’intera platea dei titolari di trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli integrativi, senza l’asserita esclusione degli ordinamenti previdenziali privato ed autonomo. Tale assunto sarebbe, poi, dimostrato dalle modalità applicative seguite dall’INPDAP prima, dall’INPS e dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, poi, i quali hanno emanato apposite circolari al fine di regolare le modalità concrete per disporre il prelievo.<br />	<br />
            Neppure sarebbe sussistente, secondo l’INPS, una discriminazione rispetto alla generalità dei consociati, in quanto secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la formulazione dell’art. 53 Cost. andrebbe valutata in termini non assoluti, ma relativi, imponendo di interpretare il principio dell’universalità dell’imposizione in necessario coordinamento con il principio solidaristico e di uguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 Cost., essendo ben possibile l’introduzione, per singole categorie di cittadini, di specifici tributi, purché nei limiti della ragionevolezza.<br />	<br />
            Infine, quanto alla questione relativa alla violazione del principio della espropriabilità della proprietà privata, salva corresponsione di un indennizzo, ai sensi dell’art. 42, terzo comma, Cost., il dubbio sarebbe infondato, in quanto la speciale ablazione della proprietà privata, ordinata al fine del concorso dei consociati alle pubbliche spese di cui all’art. 53 Cost., non prevede, né potrebbe prevedere, alcun indennizzo.<br />	<br />
            4.– Con le due ordinanze, di identico tenore ed entrambe depositate in data 25 febbraio 2013, iscritte rispettivamente al registro ordinanze con i nn. 55 e 56 del 2013, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 53, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-<i>bis</i>, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.<br />	<br />
            4.1.– Il rimettente premette che i ricorrenti – tutti magistrati ordinari, magistrati della Corte dei conti, magistrati militari titolari di pensione ordinaria diretta, ovvero aventi causa da magistrati della Corte dei conti e da magistrati amministrativi – hanno proposto ricorso avverso il trattamento pensionistico loro attribuito a partire dal mese di agosto 2011, nella parte in cui è assoggettato al “contributo di perequazione” previsto dal comma 22-<i>bis</i> dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, come reintrodotto dall’art. 2, comma l, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nelle percentuali ivi stabilite, come risultanti dalle rispettive certificazioni CUD per l’anno 2011.<br />	<br />
            Nell’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 55 del 2013, si afferma che i ricorrenti hanno chiesto, altresì, la corresponsione della mancata rivalutazione automatica del loro trattamento pensionistico in applicazione del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.<br />	<br />
            Tutti i ricorrenti hanno chiesto, dunque, la corresponsione del proprio trattamento pensionistico senza assoggettamento al predetto “contributo di perequazione” e con conseguente condanna alla restituzione di quanto trattenuto per tali titoli, con rivalutazione monetaria e interessi sino al soddisfo.<br />	<br />
            4.2.– In particolare, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte dei conti, nel giudizio di cui all’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 55 del 2013, di rimettere alla Corte costituzionale le questioni di costituzionalità: A) del comma 22-<i>bis</i> dell’art. 18. del d.l. n. 98 del 2011, per contrasto con gli artt. 2, 3, 53, 23 e 97 Cost.; B) del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 20l del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per contrasto con gli artt. 3, 53, 97, 36 e 38 Cost.<br />	<br />
            Quanto alla questione di legittimità costituzionale di cui al punto B), il giudice <i>a quo</i>, ancorché rilevante, la riteneva manifestamente infondata con separato provvedimento.<br />	<br />
            4.3.– Nel giudizio di cui all’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 56 del 2013, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte dei conti, di rimettere alla Corte costituzionale le questioni di legittimità costituzionale: A) del comma 22-<i>bis</i> dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, per contrasto con gli artt. 2, 3, 53, 23 e 97 Cost.; B) dell’art. 2, commi l e 2, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011; C) dell’art. l, commi l e 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).<br />	<br />
            La Corte riteneva irrilevante la questione <i>sub</i> B) e manifestamente infondata quella <i>sub</i> C).<br />	<br />
            4.4.– Ciò posto, il giudice <i>a quo</i> – dopo aver osservato, in punto di rilevanza, di trovarsi nell’impossibilità di poter definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale – in ordine alla specifica eccezione sollevata dalla resistente INPS, quale successore <i>ex lege</i> dell’INPDAP, afferma la propria giurisdizione sulle domande avanzate.<br />	<br />
            Secondo il rimettente, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. In essa sono, dunque, comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del <i>petitum</i> sostanziale ovvero sia comunque in questione la misura della prestazione previdenziale.<br />	<br />
            La circostanza che il contributo di perequazione sia previsto da una norma “di natura tributaria” non trasformerebbe il rapporto tra enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e beneficiari dei relativi trattamenti pensionistici in un rapporto tributario.<br />	<br />
            Nella fattispecie tale rapporto, al quale è estranea l’Amministrazione finanziaria – coerentemente non evocata in giudizio – non riguarderebbe una contestazione diretta della debenza all’Erario della somma trattenuta, ovvero un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione. Le controversie relative all’indebito pagamento dei tributi seguirebbero, infatti, la regola della devoluzione alla giurisdizione speciale del giudice tributario soltanto allorchè si debba impugnare uno degli atti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e il convenuto in senso formale sia uno dei soggetti indicati nell’art. 10 di tale decreto legislativo. Quando la controversia si svolga tra due soggetti privati in assenza di un provvedimento impugnabile soltanto dinanzi al giudice tributario, il giudice ordinario, quindi, si riapproprierebbe della giurisdizione, non rilevando che la composizione della lite necessiti della interpretazione di una norma tributaria.<b><br />	<br />
</b>            4.5.– Quanto alle questioni <i>sub</i> A), il rimettente, con ordinanze identiche quanto a motivazione, premette che questa Corte ha espressamente riconosciuto la natura tributaria della misura in questione. In particolare, viene ricordato che la sentenza n. 241 del 2012 ha affermato che il “contributo di perequazione” di cui comma 22-<i>bis</i> dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 «ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici […] nella parte dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 223 del 2012 e la cui natura tributaria è stata espressamente riconosciuta dalla medesima sentenza». La norma impugnata, infatti, integrerebbe una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte per caratterizzare il prelievo come tributario, ovvero, indipendentemente dal <i>nomen iuris</i> attribuitole dal legislatore, quelli di un prelievo coattivo finalizzato al concorso delle pubbliche spese, posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva che deve esprimere l’idoneità di tale soggetto all’obbligazione tributaria.<br />	<br />
            Il giudice <i>a quo</i>, inoltre, dopo aver richiamato i principi enucleati nella sentenza n. 223 del 2012, assume che l’impugnato art. 18, comma 22-<i>bis</i>, del d.l. n. 98 del 2011 si pone in contrasto con gli articoli 3 e 53 Cost.<br />	<br />
            In primo luogo, infatti, a parità di reddito con la categoria dei lavoratori (pubblici o privati), il prelievo sarebbe ingiustificatamente posto a carico della sola categoria dei pensionati degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, con conseguente irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi. Il legislatore, affrontando l’eccezionale situazione economica avrebbe utilizzato uno strumento eccezionale, senza tuttavia garantire il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e, in particolare, del principio di uguaglianza (come specificato dalla citata sentenza n. 223 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).<br />	<br />
            Peraltro, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli articoli artt. 2, 3 e 53 Cost. anche in quanto lo speciale prelievo di solidarietà si imporrebbe nei confronti dei soli magistrati in pensione, come conseguenza indotta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’analogo prelievo scrutinato dalla sentenza n. 223 del 2012. Conseguentemente, il principio di uguaglianza in relazione alla capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 Cost. sarebbe ulteriormente vulnerato, nella specie, in quanto la suddetta categoria di pensionati verrebbe «colpita in misura maggiore rispetto ai titolari di altri redditi e, più specificamente, di redditi da lavoro dipendente» (in analogia con quanto deciso dalla sentenza n. 119 del 1981).<br />	<br />
            La Corte rimettente, inoltre, assume quale ulteriore motivo di censura anche la stessa entità del contributo di perequazione, posto in comparazione con quello previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. Sarebbe, infatti, irragionevole ed ingiustificato che – con riferimento a interventi di solidarietà connotati da sostanziale identità di <i>ratio</i> – i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro siano tenuti al versamento di un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che eccede il predetto importo, qualunque siano le componenti del loro reddito complessivo, compresi i redditi pensionistici, mentre i ricorrenti siano tenuti (per far fronte alla medesima eccezionale situazione economica) ad un prelievo maggiore. Sintomatico sarebbe peraltro che, oltre la soglia di reddito di 300.000 euro lordi annui, a parità di reddito, l’una categoria (tendenzialmente universale) subisce un’imposizione del 3%, l’altra (circoscritta ai soli pensionati titolari di trattamenti di quiescenza corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria) un’imposizione del 15%, in violazione dei canoni costituzionali dell’eguaglianza e della ragionevolezza stabiliti dall’art. 3 Cost., nonché del canone della capacità contributiva e del criterio di progressività delle imposte sanciti dall’art. 53 Cost.<br />	<br />
            Secondo la Corte dei conti, quindi, qualora la norma impugnata non venisse espunta dall’ordinamento giuridico, determinerebbe un ulteriore profilo di irrazionalità complessiva del sistema delle imposte speciali, inducendo un correlato irragionevole effetto discriminatorio, tenuto conto che lo stesso contributo di solidarietà di cui citato art. 2, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, non si applica sui redditi di cui all’articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, con conseguente «irragionevole ed arbitrario disallineamento normativo derivante dall’asimmetricità nel meccanismo impositivo del contributo di solidarietà».<br />	<br />
            5.– Anche in tali giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, ribadendo le argomentazioni svolte nell’altro giudizio, in particolare con riferimento alla legittimità di manovre di bilancio poste in essere «in un momento assai delicato per la vita economico-finanziaria del paese» ed alla conseguente infondatezza delle questioni, non trattandosi di un intervento che limita la platea dei soggetti passivi ai soli pensionati pubblici, in quanto si rivolge a tutti i percettori di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie. Non rileverebbe, infatti, la qualificazione pubblicistica o privatistica del rapporto di lavoro, ma unicamente la natura del trattamento, come sarebbe dimostrato, peraltro, dalla circolare INPS n. 109 del 2011, la quale espressamente dispone che, ai fini dell’individuazione dei soggetti per i quali opera il contributo, devono essere presi in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e i trattamenti pensionistici integrativi e complementari, sia erogati dall’INPS che da enti diversi dall’INPS.<br />	<br />
            Inoltre, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, anche in riferimento all’art. 53 Cost. l’intervento censurato sarebbe pienamente rispettoso dei criteri di capacità contributiva e di progressività.<br />	<br />
            6.– Anche in questi giudizi si è costituito l’INPS, con atto di tenore identico a quello relativo al giudizio iscritto al reg. ord. n. 254 del 2012.<br />	<br />
            7.– Nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 55 del 2013, si sono costituite le parti private ricorrenti nel giudizio <i>a quo</i>, che hanno ripercorso pedissequamente le motivazioni dell’ordinanza di rimessione, sostenendo che, alla luce della natura di prestazione imposta del prelievo, la norma censurata sarebbe illegittima perché in contrasto con il principio di uguaglianza tributaria e di capacità contributiva nonché con il principio solidaristico, essendo una misura che colpirebbe soltanto la categoria dei pensionati, anche in considerazione dell’intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale relativa al contributo di cui all’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010. A giudizio dei ricorrenti, le motivazioni adottate dalla Corte con riferimento a quella norma sarebbero applicabili anche al caso di specie, tenuto conto della pacifica “natura di retribuzione differita” da attribuire alle pensioni (citano in proposito la sentenza n. 30 del 2004).<br />	<br />
            8.– Nel medesimo giudizio è intervenuto il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati, il quale, premesso di essere un’associazione, senza fini di lucro, che intende tutelare i suoi circa 300 soci che hanno subito le decurtazioni pensionistiche, tramite l’INPGI, fra i quali 4 dei 12 che compongono l’attuale consiglio direttivo, e di poter essere dunque annoverato fra gli enti esponenziali di interessi diffusi, conclude per l’accoglimento delle questioni, precisando, quanto all’ordinanza n. 254 del 2012, che il<i> tertium comparationis </i>non potrebbe essere individuato nei pensionato privati, alla luce del tenore letterale della disposizione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>            1.– Sono sottoposte all’esame della Corte questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 22-<i>bis</i>, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo successivamente modificato dall’articolo 24, comma 31-<i>bis</i>,<i> </i>del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania e per la Regione Lazio, con tre ordinanze depositate rispettivamente il 20 luglio 2012 ed il 22 febbraio 2013, iscritte al reg. ord. n. 254 del 2012 e nn. 55 e 56 del 203.<br />	<br />
            2.– Secondo la Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Campania (ordinanza iscritta al reg. ord. n. 254 del 2012), la norma censurata, disponendo che, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro, si porrebbe in contrasto con gli articoli 2, 3, 36 e 53, della Costituzione in quanto tale prelievo, avendo natura tributaria – perché realizzato attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, con destinazione del gettito al fabbisogno finanziario dello Stato –, sarebbe operato in violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, correlati a quello di capacità contributiva. L’intervento censurato, in primo luogo, colpirebbe la sola categoria dei pensionati pubblici, «lasciando inspiegabilmente ed illogicamente indenni tutte le altre categorie dei settori previdenziali privato ed autonomo: categorie tutte caratterizzate dall’unitarietà riconducibile al principio costituzionale di tutela dei pensionati»; in secondo luogo,  analoga misura non sarebbe prevista per i contribuenti in generale, titolari degli stessi redditi.<br />	<br />
            A giudizio della Corte campana, poi, la disciplina in esame recherebbe <i>vulnus</i> anche agli artt. 42, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., poichè realizzerebbe per via legislativa un intervento ablatorio della proprietà, colpendo una determinata categoria di soggetti, in assenza di previa valutazione degli interessi coinvolti e senza che sia prevista la corresponsione di un’indennità di ristoro, in quanto «l’accurato esame degli interessi in gioco e la ponderata decisione della misura e delle modalità del sacrificio secondo il principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.) non può non valere anche per il legislatore-amministratore».<br />	<br />
            2.1.– Le ordinanze iscritte al reg. ord. nn. 55 e 56 del 2013, di identico tenore ed entrambe emesse dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale del Lazio, assumono che la norma impugnata violerebbe gli artt. 2, 3 e 53 Cost., poichè, come precisato anche dalla sentenza n. 241 del 2012 di questa Corte, pur avendo il «contributo di perequazione» natura «certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici […] nella parte dichiarata illegittima dalla Corte con la sentenza n. 223 del 2012», e pur essendo stato adottato in una eccezionale situazione economica, non garantirebbe il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito con la categoria dei lavoratori (pubblici o privati), essendo ingiustificatamente posto a carico della sola categoria dei pensionati degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, con conseguente irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi.<br />	<br />
            Il contributo in questione sarebbe stato adottato, poi, in violazione del principio di uguaglianza in relazione alla capacità contributiva, perché imposto nei confronti dei soli magistrati in pensione, categoria «colpita in misura maggiore rispetto ai titolari di altri redditi e, più specificamente, di redditi da lavoro dipendente», come conseguenza indotta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’analogo prelievo dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 223 del 2012.<br />	<br />
            Inoltre, posto in comparazione con il contributo previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il prelievo sarebbe palesemente irragionevole ed ingiustificato, perché – con riferimento a interventi di solidarietà connotati da sostanziale identità di <i>ratio</i> – i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro sarebbero tenuti al versamento di un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che eccede il predetto importo, qualunque siano le componenti del loro reddito complessivo, compresi redditi pensionistici, mentre i ricorrenti nei giudizi principali, sarebbero tenuti (per far fronte alla medesima eccezionale situazione economica) ad un prelievo maggiore, in violazione non solo dei canoni costituzionali dell’eguaglianza e della ragionevolezza, ma anche di quelli della capacità contributiva e del criterio di progressività delle imposte.<br />	<br />
            Infine, la disposizione in esame determinerebbe, a giudizio dei rimettenti, un irragionevole effetto discriminatorio, in quanto lo stesso contributo di solidarietà di cui al citato art. 2, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011, non trova applicazione sui redditi di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con conseguente «irragionevole ed arbitrario disallineamento normativo derivante dall’asimmetricità nel meccanismo impositivo del contributo di solidarietà».<br />	<br />
            3.– Tutte le ordinanze hanno ad oggetto la stessa norma, censurata con argomentazioni in larga misura coincidenti, e, quindi, va disposta la riunione dei giudizi, ai fini di un’unica trattazione e di un’unica pronuncia.<br />	<br />
            4.– Preliminarmente, va confermata l’ordinanza letta nella pubblica udienza del 7 maggio 2013, che ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 55 del 2013 dal Gruppo Romano Giornalisti Pensionati. L’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (<i>ex plurimis</i>: ordinanza letta all’udienza del 23 ottobre 2012, confermata con la sentenza n. 272 del 2012; ordinanza letta all’udienza del 23 marzo 2010, confermata con la sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all’udienza del 31 marzo 2009, confermata con la sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008 e n. 245 del 2007).<br />	<br />
            Nel giudizio, da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale, i rapporti sostanziali dedotti in causa riguardano profili che possono riguardare le posizioni previdenziali dei soci dell’ente intervenuto, ma non concernono direttamente prerogative o diritti dei medesimi, con conseguente inammissibilità dell’intervento.<br />	<br />
            5.– Ancora in via preliminare, va respinta l’eccezione, sollevata dall’INPS, di inammissibilità della questione, sotto il profilo che la giurisdizione spetterebbe non al rimettente, ma al giudice tributario.<br />	<br />
            In considerazione dell’autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello principale, questa Corte ha costantemente affermato che il difetto di giurisdizione può rilevare soltanto nei casi in cui appaia macroscopico, così che nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza; non anche quando il rimettente abbia motivato in maniera non implausibile in ordine alla sua giurisdizione (da ultimo sentenze n. 279 del 2012 e n. 241 del 2008). Nella specie, i rimettenti, in particolare nelle ordinanze n. 55 e n. 56 del 2013, sulla specifica eccezione sollevata dalla parte costituita in quel giudizio, hanno affermato la propria giurisdizione sulla base di motivazioni del tutto plausibili. A loro giudizio, la natura tributaria della norma che prevede il contributo di perequazione non trasforma il rapporto tra enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e beneficiari dei relativi trattamenti pensionistici in un rapporto tributario, in quanto la devoluzione alla giurisdizione speciale del giudice tributario presuppone che sia impugnato uno degli atti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e che il convenuto in senso formale sia uno dei soggetti indicati nell’art. 10 di tale decreto legislativo.<br />	<br />
            A fronte di siffatta espressa statuizione, il sindacato di questa Corte non può che arrestarsi, attesa la non implausibilità di una simile motivazione, peraltro in linea con i principi espressi dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione, richiamati dalle ordinanze di rimessione.<br />	<br />
            6.– La questione sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 Cost. è fondata.<br />	<br />
            7.– La norma censurata si inserisce nell’ambito del d.l. n. 98 del 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, emanato nel quadro di una più articolata manovra di stabilizzazione che ha avuto inizio con il d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, sviluppatasi in seguito attraverso altri interventi, contenuti nel d.l. n. 138 del 2011. In tali manovre sono state contemplate, per quanto attiene specificamente alle situazioni evocate dalle ordinanze in esame, misure dirette a perseguire un generale “raffreddamento” delle dinamiche retributive del pubblico impiego, oltre a interventi temporanei di riduzione delle retribuzioni e ad interventi “di solidarietà”, variamente articolati, quanto a diverse categorie di cittadini, posti a carico sia del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, sia della generalità di cittadini.<br />	<br />
            Per quanto qui interessa, con riferimento alla norma censurata, questa Corte ha ricostruito la portata dell’attuale formulazione e dell’attuale vigenza della disposizione. La legge 14 settembre 2011, n. 148, nel non convertire in legge l’originaria formulazione del comma 1 dell’art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 (che aveva abrogato il comma 22-<i>bis </i>dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011), ha sostituito, come già osservato nella sentenza n. 241 del 2012, il comma non convertito con una disposizione che si è limitata a riaffermare la perdurante efficacia del comma 22-<i>bis </i>dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 («le disposizioni di cui agli articoli […] 18, comma 22-<i>bis</i>, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014»). Conseguentemente, con la mancata conversione, la stessa abrogazione è venuta meno, con effetto retroattivo, ai sensi dell’art. 77, terzo comma, Cost., cosí da determinare la reviviscenza del comma 22-<i>bis</i> abrogato dal decreto non convertito.<br />	<br />
            7.1.– Va altresì osservato che, alla luce del chiaro tenore letterale, la disposizione trova applicazione, in relazione alle erogazioni di trattamenti pensionistici obbligatoria, sia in favore del personale del pubblico impiego, sia in relazione a tutti gli altri trattamenti corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatori, ivi incluse le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio (comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, recante «Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell’assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all’art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691», al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, recante «Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi», al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»), nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), e successive modificazioni.<br />	<br />
            7.2.– Questa Corte ha già espressamente qualificato l’intervento di perequazione in questione come avente natura tributaria, non solo allorché si è occupata, dichiarandone l’illegittimità costituzionale, dell’analogo intervento di cui all’art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2010 (sentenza n. 223 del 2012), ma anche e soprattutto allorchè ha esaminato la stessa norma oggi impugnata, con la citata sentenza n. 241 del 2012. In tale pronuncia è stato affermato che «il contributo oggetto di censura è previsto a carico dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie ed ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici (sopra descritto al punto 7.3.) previsto dallo stesso comma 1 nella parte dichiarata illegittima da questa Corte con la suddetta sentenza n. 223 del 2012 e la cui natura tributaria è stata espressamente riconosciuta dalla medesima sentenza. La norma impugnata, infatti, integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per caratterizzare il prelievo come tributario (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 223 del 2012; n. 141 del 2009; n. 335, n. 102 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005)».<br />	<br />
            Nella specie, la Corte ribadisce la natura tributaria della norma impugnata, e pertanto la correttezza della premessa interpretativa che ha condotto i rimettenti ad  impugnare la norma per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.<br />	<br />
            7.3.– Le principali censure dei rimettenti individuano nella misura in questione un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L’intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi, divenuta peraltro ancora più evidente, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’analogo prelievo di cui al comma 2 dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 (sentenza n. 223 del 2012).<br />	<br />
            Così correttamente individuato il rapporto di comparazione fra soggetti titolari di trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e tutti gli altri titolari di redditi, anche e non solo da lavoro dipendente, come reso palese nelle ordinanze nn. 54 e 55 del 2013, la questione, come con la pronuncia n. 223 del 2012, va scrutinata in riferimento al contrasto con il principio della “universalità della imposizione” ed alla irragionevolezza della sua deroga, avendo riguardo, quindi, non tanto alla disparità di trattamento fra dipendenti o fra dipendenti e pensionati o fra pensionati e lavoratori autonomi od imprenditori, quanto piuttosto a quella fra cittadini.<br />	<br />
            Va infatti, al riguardo, precisato che i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e <i>minoris generis</i> rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell’osservanza dell’art. 53 Cost., il quale non consente trattamenti <i>in pejus</i> di determinate categorie di redditi da lavoro. Questa Corte ha, anzi, sottolineato (sentenze n. 30 del 2004, n. 409 del 1995, n. 96 del 1991) la particolare tutela che il nostro ordinamento riconosce ai trattamenti pensionistici, che costituiscono, nei  diversi sistemi che la legislazione contempla, il perfezionamento della fattispecie previdenziale conseguente ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti.<br />	<br />
            A fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici: il contributo di solidarietà si applica su soglie inferiori e con aliquote superiori, mentre per tutti gli altri cittadini la misura è ai redditi oltre 300.000  euro  lordi  annui,  con un’aliquota del 3 per cento, salva in questo caso la deducibilità dal reddito.<br />	<br />
            La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che «la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione)» (sentenza n. 341 del 2000). Il controllo della Corte in ordine alla lesione dei principi di cui all’art. 53 Cost., come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., non può, quindi, che essere ricondotto ad un «giudizio sull’uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione» (sentenza n. 111 del 1997).<br />	<br />
            In relazione agli interventi di stabilizzazione della finanza pubblica, nel cui contesto si colloca la disposizione in esame, questa Corte ha evidenziato la sostanziale coincidenza dei prelievi tributari posti in comparazione, ritenendo irragionevole il diverso trattamento fra dipendenti pubblici e contribuenti in generale (sentenza n. 223 del 2012).<br />	<br />
            Anche in questo caso, è necessario analogamente rilevare l’identità di <i>ratio</i> della norma oggi censurata rispetto sia all’analoga disposizione già dichiarata illegittima, sia al contributo di solidarietà (l’art. 2 del d.l. n. 138 del 2011) del 3 per cento sui redditi annui superiori a 300.000 euro, quest’ultimo assunto anche quale <i>tertium comparationis</i>.<br />	<br />
            Al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha imposto ai soli titolari di trattamenti pensionistici, per la medesima finalità, l’ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura, attraverso una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi.<br />	<br />
            Va pertanto ribadito, anche questa volta, quanto già affermato nella citata sentenza n. 223 del 2012, e cioè che tale sostanziale identità di <i>ratio</i> dei differenti interventi “di solidarietà”, determina un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita, «foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un “universale” intervento impositivo». Se da un lato l’eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è suscettibile di consentire il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano, dall’altro ciò non può e non deve determinare ancora una volta un’obliterazione dei fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda l’ordinamento costituzionale.<br />	<br />
            Nel caso di specie, peraltro, il giudizio di irragionevolezza dell’intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre sentenza n. 30 del 2004, ordinanza n. 166 del 2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro.<br />	<br />
            Va, quindi, pronunciata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-<i>bis</i>, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, come modificato dall’art. 24, comma 31-<i>bis</i>, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>            riuniti i giudizi,<br />	<br />
            <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 22-<i>bis</i>, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, comma 31-<i>bis</i>, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p>
<p>            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-119/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.119</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Criscuolo in materia di funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell&#8217;articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 Previdenza e assistenza sociale – Art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2013-n-119/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2013 n.119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p>in materia di funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell&#8217;articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Previdenza e assistenza sociale – Art. 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale  e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 – Previsione secondo la quale il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 – Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Brindisi – Lamentata violazione degli art. 3, 76, 77 e 113, secondo comma, della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale  e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;           Franco                         GALLO                                            Presidente<br />	<br />
&#8211;           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice<br />	<br />
&#8211;           Gaetano                       SILVESTRI                                             ”<br />	<br />
&#8211;           Sabino                         CASSESE                                                ”<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     TESAURO                                               ”<br />	<br />
&#8211;           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”<br />	<br />
&#8211;           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”<br />	<br />
&#8211;           Paolo                           GROSSI                                                   ”<br />	<br />
&#8211;           Giorgio                        LATTANZI                                              ”<br />	<br />
&#8211;           Aldo                            CAROSI                                                   ”<br />	<br />
&#8211;           Marta                           CARTABIA                                             ”<br />	<br />
&#8211;           Sergio                          MATTARELLA                                       ”<br />	<br />
&#8211;           Mario Rosario              MORELLI                                                ”<br />	<br />
&#8211;           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), promosso dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, nel procedimento vertente tra L.M., in proprio e nella qualità di socio dell’azienda Agrituristica Tredicina s.s., e la Direzione provinciale del lavoro di Brindisi, con ordinanza del 26 ottobre 2010, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2011.</p>
<p><i>Visto </i>l’atto di costituzione di L.M. in proprio e nella qualità di socio dell’azienda Agrituristica Tredicina s.s., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 27 marzo 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;<br />	<br />
<i>uditi </i>l’avvocato Gabriele Di Noi per L.M., in proprio e nella qualità di socio dell’azienda Agrituristica Tredicina s.s., e l’avvocato dello Stato Massimo Bachetti per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con ordinanza del 26 ottobre 2010 (r.o. n. 188 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 76, 77 e 113, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), «nella parte in cui dispone la sospensione anziché l’interruzione del termine di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di proposizione di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro».<br />	<br />
1.1.— Il rimettente premette che il sig. L.M., in proprio e nella qualità di socio della società semplice Azienda Agrituristica Tredicina, con ricorso depositato il 2 dicembre 2009, ha proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 68/09 e n. 68/09-<i>bis</i> emesse, per l’importo di euro 1.968,00 ciascuna, dalla Direzione provinciale del lavoro di Brindisi l’11 giugno 2009 e notificate in data 12 giugno 2009, per violazione, da parte del socio e della società (obbligata in solido), della normativa di settore in tema di assunzione di personale dipendente, di cui: all’art. 9-<i>bis</i>, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; all’art. 4-<i>bis</i>, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera <i>a</i>, della legge 17 maggio 1999 n. 144); all’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144); e all’art. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4 (Norme concernenti l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti paga).<br />	<br />
Il giudice <i>a quo</i> aggiunge che si è costituita in giudizio la Direzione provinciale del lavoro di Brindisi eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto tardiva.<br />	<br />
In particolare, poiché gli intimati in data 3 luglio 2009 avevano proposto ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 124 del 2004, da tale data, in forza del comma 3 del medesimo articolo, era rimasto sospeso il termine di trenta giorni dalla notificazione della ordinanza-ingiunzione per proporre opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), per poi riprendere a decorrere dal 6 novembre 2009, data nella quale era stata eseguita la notifica della decisione del Comitato, con conseguente tardività del ricorso in opposizione depositato in data 2 dicembre 2009. A tale eccezione gli opponenti avevano replicato sostenendo che, qualora si volesse accedere all’interpretazione fornita dall’amministrazione resistente, la norma di cui al comma 3 del citato art. 17 sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 113 Cost., sotto il profilo della limitazione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, e dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza in rapporto alla previsione di cui all’art. 16 del medesimo decreto legislativo.<br />	<br />
1.2.— In punto di rilevanza, il rimettente osserva che, alla luce dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, che fa riferimento all’istituto della sospensione dei termini per proporre ricorso giurisdizionale in luogo della interruzione, l’opposizione andrebbe dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.<br />	<br />
1.3.— Quanto alla non manifesta infondatezza, ad avviso del giudice <i>a quo</i>, il comma 3 del citato art. 17 violerebbe gli artt. 3, 76, 77 e 113, secondo comma, Cost.<br />	<br />
In primo luogo, il giudicante ritiene che la norma censurata contrasti con l’art. 3 Cost. sotto il profilo dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, in relazione alla diversa disciplina di cui all’art. 16 del medesimo decreto legislativo, concernente una fattispecie analoga.<br />	<br />
Il rimettente pone in evidenza che il d.lgs. n. 124 del 2004 «ha introdotto una nuova duplice fattispecie di ricorso amministrativo avverso le ordinanze-ingiunzioni per violazione di norme in materia di lavoro, da intendersi sempre alternativo (principio del cosiddetto doppio binario) rispetto all’ordinaria opposizione giurisdizionale a norma dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689». In particolare – prosegue il giudicante – qualora ci si voglia opporre ad una ordinanza-ingiunzione emessa da una direzione provinciale del lavoro, il ricorso va proposto dinanzi alla competente direzione provinciale entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza (art. 16); mentre, laddove si voglia contestare la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, il ricorso deve essere presentato nel medesimo termine al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, istituito ed operante presso ogni direzione regionale, ai sensi del successivo art. 17.<br />	<br />
Tuttavia, mentre in relazione alla prima procedura, l’art. 16 al comma 3 prevede che «Il termine di cui all’art. 22 della citata legge n. 689 del 1981 decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione», lasciando dunque intendere che il termine per proporre opposizione dinanzi al tribunale cominci integralmente a decorrere dal momento finale del procedimento amministrativo, con riferimento alla seconda procedura l’art. 17, comma 3, stabilisce che «Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali» (testo anteriore alle modifiche apportate con l’art. 34, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante: «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69», modifiche applicabili, ai sensi dell’art. 36 del citato decreto legislativo, ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso).<br />	<br />
Ad avviso del giudice <i>a quo</i>, ciò comporta la conseguenza che, per proporre opposizione davanti al tribunale, l’intimato dispone soltanto del termine che residua dopo aver detratto il tempo decorso tra la notifica dell’ordinanza e la proposizione del ricorso al Comitato regionale. Il che, ad avviso del rimettente, concreterebbe una irragionevole disparità di trattamento processuale tra situazioni analoghe, disciplinate dal medesimo testo di legge ed introdotte con la medesima<i> ratio</i>, con l’unica differenza costituita dall’organo dinanzi al quale proporre il ricorso amministrativo, stante la composizione più ampia del Comitato regionale per i rapporti di lavoro (facendone parte il direttore della direzione regionale del lavoro, quale presidente, il direttore regionale dell’INPS e il direttore regionale dell’INAIL), presumibilmente a causa della maggiore ampiezza del <i>thema decidendum</i> delle opposizioni, vertenti anche sull’esistenza o sulla qualificazione dei rapporti di lavoro<i>.</i><br />	<br />
Il giudice<i> a quo </i>ravvisa<i> </i>anche la violazione dell’art. 113, secondo comma, Cost., sotto il profilo della limitazione della tutela giurisdizionale contro atti sanzionatori della pubblica amministrazione, in quanto, stante la decorrenza dalla notifica della ordinanza-ingiunzione di entrambi i termini (di trenta giorni) per proporre ricorso al Comitato regionale o per proporre l’opposizione dinanzi al tribunale, la parte del termine utilizzata per predisporre il ricorso amministrativo andrebbe a discapito di quello per proporre la futura opposizione giurisdizionale, con irrimediabile compressione di quest’ultimo termine. Potrebbe addirittura prospettarsi il caso limite nel quale il ricorso al Comitato regionale sia proposto ritualmente dopo ventinove giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione, residuando quindi all’intimato, in ipotesi di esito sfavorevole per il ricorso stesso, un solo giorno libero per inoltrare l’opposizione davanti al tribunale competente.<br />	<br />
Il rimettente deduce, altresì, il contrasto del citato art. 17, comma 3, con gli artt. 76 e 77 Cost. per eccesso di delega, in quanto non sarebbero stati rispettati i criteri direttivi di «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro» di cui all’art. 8, comma 2, lettera <i>d</i>), della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, ed, in particolare, in relazione al ricorso dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, i principi di alternatività e del cosiddetto “doppio binario” tra tutela in sede amministrativa e tutela in sede giurisdizionale, dato che la drastica riduzione del termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, in caso di esito negativo del procedimento dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, potrebbe costituire un serio deterrente all’utilizzo di tale innovativo ricorso amministrativo, potendo il soggetto ingiunto preferire il ricorso diretto al tribunale competente in modo tale da avere a disposizione l’integrale termine di trenta giorni dalla notifica della ordinanza-ingiunzione.<br />	<br />
Il rimettente richiama, infine, la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2004, n. 24, avente ad oggetto «D.Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004. Chiarimenti e indicazioni operative», che, nel commentare il censurato comma 3 dell’art. 17, ha concluso nel senso che «il ricorso interrompe i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli previsti dalla normativa vigente per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli istituti previdenziali». Ad avviso del rimettente, stante la chiara portata letterale della norma censurata, tale pur autorevole interpretazione da parte di un organo amministrativo non sarebbe idonea a far superare i prospettati dubbi di costituzionalità.<br />	<br />
2.— Con memoria depositata il 30 agosto 2011 si è costituito in giudizio il sig. L.M., in proprio e nella qualità di socio della società semplice Azienda Agrituristica Tredicina, chiedendo l’accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale.<br />	<br />
In punto di fatto, il sig. L.M., in proprio e nella qualità, riferisce che, a fronte dell’eccezione sollevata nel giudizio <i>a quo</i> dalla direzione provinciale del lavoro circa l’inammissibilità per il carattere tardivo del ricorso in opposizione, aveva addotto l’illegittimità costituzionale del citato art. 17, comma 3, per assunto contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento processuale rispetto alla analoga fattispecie di cui all’art. 16 del medesimo decreto legislativo, nonché con l’art. 113 Cost., sotto il profilo di una limitazione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione. In particolare, stante la natura alternativa tra il ricorso in via amministrativa e quello in via giurisdizionale, potendo il soggetto intimato esercitare il diritto a ricorrere al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, anche usufruendo dell’ultimo dei trenta giorni decorrenti dalla notifica della ordinanza-ingiunzione, non residuerebbe alcun termine per proporre, successivamente al rigetto della domanda in via amministrativa, il ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981.<br />	<br />
Il sig. L.M., in proprio e nella qualità, nel condividere integralmente le argomentazioni sottese alla ordinanza di rimessione, chiede, pertanto, dichiararsi la illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, nella parte in cui «dispone la sospensione anziché l’interruzione del termine di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di proposizione di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro».<br />	<br />
3.— Con atto depositato l’11 ottobre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.<br />	<br />
In merito alla censura mossa in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento processuale tra i soggetti che propongono, avverso l’ordinanza-ingiunzione, ricorso amministrativo alla competente direzione regionale del lavoro, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 124 del 2004 – con decorrenza <i>ex novo</i> del termine per proporre l’opposizione a norma dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 dalla notifica della decisione da parte della direzione regionale del lavoro e, dunque, con interruzione del detto termine processuale – e i soggetti che propongono ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 17 del medesimo decreto legislativo – con sospensione del termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 dalla data del detto ricorso – la difesa erariale sottolinea gli elementi di diversità delle due discipline, che giustificherebbero la compressione del termine per proporre l’opposizione ordinaria nella fattispecie di cui al citato art. 17.<br />	<br />
In particolare, mentre l’art. 16 del d.lgs. n. 124 del 2004 disciplina il ricorso gerarchico avverso l’ordinanza-ingiunzione per infrazioni amministrative in materia di lavoro, il successivo art. 17 regolamenta il ricorso gerarchico improprio – con un più ampio <i>spatium deliberandi </i>di novanta anziché sessanta giorni – al Comitato regionale per i rapporti di lavoro non solo avverso l’ordinanza-ingiunzione, ma anche avverso atti endo-procedimentali, quali atti e verbali di accertamento, con conseguente giustificazione, stante la maggiore <i>chance</i> di tutela per la fattispecie di cui all’art.17 rispetto a quella di cui all’art. 16, di una meno favorevole disciplina in ordine ai termini processuali per proporre opposizione ordinaria avverso l’ordinanza-ingiunzione.<br />	<br />
Da qui l’infondatezza della censura sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, diversi regimi sui termini processuali.<br />	<br />
Quanto alla assunta violazione dell’art. 113, secondo comma, Cost. sotto il profilo della limitazione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, stante la irrimediabile compressione del termine per proporre l’ordinaria opposizione – dal quale verrebbe sottratta la porzione di tempo utilizzata per predisporre il ricorso amministrativo – la difesa erariale osserva che l’istituto del ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro non ha limitato ma ampliato la tutela del soggetto intimato avverso gli atti sanzionatori in materia di lavoro e legislazione sociale, aggiungendo al rimedio giurisdizionale della opposizione ad ordinanza-ingiunzione, un rimedio facoltativo di carattere amministrativo, che lascia impregiudicato, in caso di esito negativo, il diritto di proporre il ricorso giurisdizionale.<br />	<br />
In particolare, il soggetto intimato, nel momento in cui decide di esperire ricorso amministrativo al Comitato regionale, avrebbe la possibilità di cautelarsi con riferimento all’eventualità dell’esito negativo di tale ricorso, predisponendo il ricorso giurisdizionale nella pendenza del termine di novanta giorni per la decisione del Comitato regionale, essendo verosimilmente gli stessi i motivi da porre a fondamento di entrambi i ricorsi.<br />	<br />
Pertanto, ad avviso della difesa erariale, anche qualora il censurato art. 17, comma 3, configurasse un’ipotesi di sospensione “in senso tecnico” del termine per proporre il ricorso giurisdizionale, a fronte della proposizione del ricorso amministrativo, tale sospensione non imporrebbe un sacrificio significativo, sul piano fattuale, al soggetto intimato che volesse esperire entrambi i rimedi di carattere amministrativo e giurisdizionale.<br />	<br />
In merito alla censura concernente la violazione degli artt. 76 e 77 Cost., per eccesso di delega, in relazione ai criteri direttivi di «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro», di cui all’art. 8, comma 2, lettera <i>d</i>), della legge n. 30 del 2003, la difesa erariale osserva che l’asserita riduzione del termine per proporre opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, in caso di esito negativo del ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, non costituirebbe un deterrente all’utilizzo di tale ricorso amministrativo, in quanto il soggetto potrebbe, nelle more della decisione del ricorso amministrativo, predisporre il ricorso giurisdizionale, considerata la verosimile identità dei motivi di impugnazione.<br />	<br />
4.— In data 22 febbraio 2012 il sig. L.M., in proprio e nella qualità di socio dell’Azienda Agrituristica Tredicina s.s., ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha ribadito le argomentazioni di cui all’atto di costituzione, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata.<br />	<br />
5.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato il 4 marzo 2013 memoria illustrativa, con la quale ha, in sostanza, ribadito le argomentazioni contenute nell’atto di intervento, insistendo per la declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.<br />	<br />
In particolare, la difesa dello Stato sottolinea come la previsione della sospensione del termine per proporre il ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, consentirebbe – dopo l’esito espresso o tacito del ricorso amministrativo – di recuperare la incomprimibile tutela giurisdizionale avverso l’atto lesivo costituito dall’ordinanza-ingiunzione.<br />	<br />
Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’atto lesivo dei diritti del ricorrente non si identifica con la decisione del ricorso amministrativo di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 124 del 2004 (che, se di rigetto, sarebbe meramente confermativa del provvedimento impugnato), ma con il provvedimento originario oggetto di gravame amministrativo.<br />	<br />
Pertanto, la non impugnabilità delle decisioni del Comitato – come chiarito anche dalla circolare ministeriale del 28 aprile 2010, n. 16 – costituirebbe un’ulteriore giustificazione della sospensione del termine per proporre il ricorso giurisdizionale.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con l’ordinanza indicata in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 76, 77 e 113, secondo comma, della Costituzione, dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), «nella parte in cui dispone la sospensione, anziché l’interruzione, del termine di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di proposizione di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro».<br />	<br />
Il giudice <i>a quo</i> espone che il sig. L.M., agendo in proprio e nella qualità di socio di una società semplice, con ricorso depositato il 2 dicembre 2009 ha proposto opposizione avverso due ordinanze-ingiunzioni, emesse dalla Direzione provinciale del lavoro di Brindisi e notificate il 12 giugno 2009, per violazione, da parte della persona fisica e della società (obbligata in solido), della normativa di settore in tema di assunzione di personale dipendente.<br />	<br />
La Direzione provinciale del lavoro di Brindisi si è costituita in giudizio, adducendo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’opposizione perché tardiva, in quanto: prima di essa, in data 3 luglio 2009 gli intimati hanno azionato lo speciale ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 124 del 2004, ricorso respinto con decisione notificata ai ricorrenti in data 6 novembre 2009; poiché il citato art. 17, al comma 3, prevede (nel testo anteriore alla modifica attuata con decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, recante: «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; non applicabile al caso in esame <i>ratione temporis</i>) che la proposizione del ricorso al Comitato sospenda, tra gli altri, il termine di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), detto termine, nel caso di specie, avrebbe iniziato il suo decorso il 12 giugno 2009 (data di notifica delle ordinanze-ingiunzioni), sarebbe rimasto sospeso il 3 luglio 2009 (data di proposizione del ricorso al Comitato regionale) ed avrebbe ripreso a decorrere per la parte residua (nove giorni) a far tempo dal 6 novembre 2009 (data di notificazione della decisione del Comitato), venendo infine a scadere il 15 novembre 2009, mentre l’opposizione alle ordinanze-ingiunzioni è stata depositata in cancelleria il 2 dicembre 2009.<br />	<br />
In questo quadro, il rimettente sottopone a questa Corte la seguente questione: se la norma censurata violi: a) l’art. 3 Cost., sotto il profilo dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, dato che, mentre nel caso di ricorso alla direzione regionale del lavoro, previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 124 del 2004, il termine di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo della ordinanza-ingiunzione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione (comma 3), nel caso di ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, di cui all’art. 17 del medesimo decreto legislativo, il ricorso sospende i termini stabiliti dagli artt. 14, 18 e 22 della legge n. 689 del 1981 e quelli previsti per i ricorsi  avverso i verbali degli enti previdenziali (comma 3), con conseguente irragionevole disparità di trattamento processuale tra situazioni analoghe, disciplinate dal medesimo testo di legge ed introdotte con la medesima <i>ratio</i>; b) l’art. 113, secondo comma, Cost., sotto il profilo della limitazione della tutela giurisdizionale contro atti sanzionatori della pubblica amministrazione, in quanto, stante la decorrenza dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione di entrambi i termini (trenta giorni) per proporre ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro o per proporre l’opposizione davanti al tribunale, la parte del termine utilizzata per predisporre il ricorso amministrativo andrebbe a discapito di una parte di quello per proporre la futura opposizione giurisdizionale, con irrimediabile compressione di quest’ultimo termine; c) gli artt. 76 e 77 Cost. per eccesso di delega, in quanto, con la norma censurata, non sarebbero stati rispettati i criteri direttivi di «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro», di cui all’art. 8, comma 2, lettera <i>d</i>), della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), e, segnatamente, in relazione al ricorso dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, i principi di alternatività e del cosiddetto “doppio binario” tra tutela in sede amministrativa e tutela in sede giurisdizionale, considerato che la drastica riduzione del termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, in caso di esito negativo del procedimento dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, potrebbe costituire un serio deterrente all’utilizzo di tale innovativo ricorso amministrativo, potendo il soggetto intimato preferire il ricorso diretto al tribunale competente, in modo da avere a disposizione l’integrale termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione.<br />	<br />
2.— La questione non è fondata, con riferimento ai parametri costituiti dagli «articoli 76 e 77 della Costituzione per eccesso di delega in relazione all’art. 8, comma 2, lett. <i>d</i>) della legge 14 febbraio 2003, n. 30».<br />	<br />
Tale norma stabilisce i principi e criteri direttivi, nel rispetto dei quali va esercitata la delega di cui al comma 1, e alla lettera <i>d</i>) del comma 2 prevede la «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro».<br />	<br />
Ad avviso del rimettente, la norma censurata non avrebbe pienamente rispettato i detti criteri direttivi ed, in relazione al ricorso dinanzi al Comitato regionale, i principi sopra indicati, in quanto la riduzione del termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, in caso di esito negativo del procedimento dinanzi al Comitato regionale, potrebbe costituire un serio deterrente all’utilizzo di detto innovativo ricorso amministrativo.<br />	<br />
Questa tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
Secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega. Pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali (più o meno ampi) margini di discrezionalità, occorre considerare la <i>ratio</i> della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente (<i>ex plurimis</i>: sentenze n. 272 del 2012, n. 230 del 2010; n. 426 e n. 112 del 2008).<br />	<br />
Nel caso in esame, in effetti, la delega legislativa è formulata in termini molto ampi. Peraltro, la previsione di due nuove ipotesi di ricorsi amministrativo-previdenziali, di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 123 del 2004, introduce forme semplificate di procedimenti sanzionatori amministrativi, che si rivelano coerenti con la <i>ratio</i> della norma delegante. In particolare, l’istituzione <i>ad hoc</i> del Comitato regionale per i rapporti di lavoro, quale organo collegiale, di natura tecnica, con il compito di decidere i ricorsi previsti dall’art. 17, nonché l’ampio ambito oggettivo di tali ricorsi, costituiscono chiari indici di applicazione dei criteri di cui all’art. 8, comma 2, lettera <i>d</i>), della legge n. 30 del 2003. Che, poi, nella strutturazione attuativa del procedimento si siano creati punti critici, suscettibili di violare altri parametri costituzionali (sul punto si tornerà di qui a poco), è profilo non sufficiente a realizzare un eccesso di delega in un complesso normativo di legislazione delegata che amplia gli strumenti di tutela della parte, realizzando le finalità della delega e, quindi, sottraendosi alle censure sul punto formulate dal rimettente.<br />	<br />
3.— La questione, invece, è fondata, con riferimento ai parametri dettati dagli artt. 3 e 113, secondo comma, Cost.<br />	<br />
Si deve premettere che il citato d.lgs. n. 124 del 2004 è stato emanato, come si è precisato nel punto precedente, in attuazione dell’art. 8 della legge n. 30 del 2003, recante «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro». Il suddetto art. 8 concerne, in particolare, la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. Il comma 2, lettera <i>d</i>), di tale norma si riferisce alla «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro».<br />	<br />
Il capo IV del decreto legislativo qui richiamato è dedicato ai ricorsi amministrativi. In particolare, l’art. 16 (menzionato dal rimettente come <i>tertium comparationis</i>) disciplina il ricorso alla direzione regionale del lavoro e prevede, nel comma 1, che «Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all’art. 22 della medesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per i quali si procede ai sensi dell’articolo 17». Nel comma 2 sono regolate le modalità di presentazione e decisione del ricorso. Il comma 3 stabilisce che «Il termine di cui all’articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione».<br />	<br />
Il successivo art. 17, invece, disciplina il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, costituito presso la direzione regionale del lavoro nella composizione di cui al comma 1 della detta norma.<br />	<br />
Il comma 2 dispone che «Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanza –ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione».<br />	<br />
Infine, il comma 3 dell’art. 17 (norma in parte impugnata) prevede che «Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso i verbali degli enti previdenziali».<br />	<br />
A tale riguardo, si deve chiarire che, come già osservato in narrativa, il citato comma 3 dell’art. 17 è stato sostituito dall’art. 34, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 2009, n. 69), del seguente tenore: «[…] 3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.».<br />	<br />
Tuttavia, tale nuova disciplina (che, tra l’altro, con l’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha introdotto nuove regole in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione), ai sensi dell’art. 36, comma 1, del citato d.lgs. n. 150 del 2011, si applica ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (pubblicato nella Gazzetta <i>Ufficiale</i> del 21 settembre 2011, n. 220), mentre, a norma dell’art. 36, comma 2, «Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso». Ne deriva che, ai giudizi promossi avverso le ordinanze ingiunzioni di cui in narrativa, con ricorso depositato il 2 dicembre 2009, continua ad applicarsi la normativa precedente sulla quale, dunque, va condotto lo scrutinio di legittimità costituzionale.<br />	<br />
Ciò posto, è vero che gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 124 del 2004 disciplinano due ipotesi di ricorsi amministrativi differenziate per materie e finalità. Infatti, il ricorso al direttore della direzione regionale del lavoro, di cui all’art. 16, è proponibile soltanto avverso ordinanze ingiunzioni emesse, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, dalle direzioni provinciali del lavoro per fatti giuridici diversi dalla contestazione circa la sussistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro, e lo <i>spatium deliberandi</i> è di sessanta giorni dal ricevimento; mentre il mezzo di cui all’art. 17 è caratterizzato, per un verso, dal soggetto decidente, che è un organo collegiale, cioè il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, istituito <i>ad hoc</i> con il compito di decidere tali ricorsi e, per altro verso, dall’avere ad oggetto questioni concernenti la sussistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro, con uno <i>spatium deliberandi </i> di novanta giorni dal ricevimento. È pur vero, però, che tali diversità di discipline giuridiche non spiegano riflessi nel caso in questione, né incidono sia pure indirettamente sullo stesso.<br />	<br />
Per entrambi i procedimenti, è previsto invece, avverso l’atto terminale che abbia avuto esito negativo per l’interessato, il ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981. Tale previsione è contenuta nei commi 1 e 3 dell’art. 16 e nel comma 3 dell’art. 17, del d.lgs. n. 14 del 2004 (testo vigente prima della riforma attuata con il d.lgs. n. 150 del 2011).<br />	<br />
Tuttavia, mentre l’art. 16, comma 3, fa decorrere il termine di trenta giorni, di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, «dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione», l’art. 17, comma 3, stabilisce che il ricorso al Comitato sospende (tra gli altri) il medesimo termine di cui al citato art. 22.<br />	<br />
Le implicazioni di questa diversità di disciplina sono evidenti: l’art. 16, comma 3, facendo decorrere il termine per opporsi all’ordinanza-ingiunzione dalla notifica del provvedimento (che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza-ingiunzione impugnata) o dalla scadenza del termine fissato per la decisione, garantisce all’interessato la conservazione dell’intero arco cronologico di trenta giorni per proporre l’opposizione giurisdizionale; in altre parole, attribuisce al ricorso alla direzione regionale del lavoro un effetto sospensivo-interruttivo.<br />	<br />
Invece, l’art. 17, comma 3 (nel testo applicabile alla fattispecie), stabilendo che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende il termine in questione, comporta che esso riprenda a decorrere dopo la cessazione dell’effetto sospensivo, detraendo, però, la parte già decorsa prima della presentazione del ricorso (cioè la parte compresa tra la notifica del provvedimento e la proposizione del ricorso al Comitato regionale).<br />	<br />
Orbene, la suddetta diversità di disciplina, in presenza di due situazioni palesemente analoghe (per entrambe si tratta del termine di trenta giorni per proporre l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, dopo la parentesi procedimentale amministrativa, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981), si rivela del tutto ingiustificata. Premesso che deve essere esclusa la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata, stante il testuale riferimento (da ultimo, sentenza n. 1 del 2013) operato dall’art. 17, comma 3, alla sospensione del termine di cui si tratta, risulta palese la disparità di trattamento che viene a crearsi tra il soggetto il quale abbia proposto il ricorso previsto dall’art. 16 e quello che abbia utilizzato il rimedio stabilito dall’art. 17 del d.lgs. n. 124 del 2004.<br />	<br />
Tuttavia, ancor più evidente si rivela la manifesta irragionevolezza della sospensione del corso del termine statuito da quest’ultima norma. Per effetto di essa, la parte che, dopo l’esito negativo del ricorso amministrativo, intenda attivare il rimedio giurisdizionale disciplinato dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981, può vedersi ridurre il relativo termine fin quasi alla sua scomparsa (nel caso di specie, alla parte privata residuavano soltanto nove giorni, rispetto ai trenta ordinariamente previsti, per proporre le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni).<br />	<br />
La norma censurata, dunque, viene a porsi in contrasto con l’art. 3 Cost., per disparità di trattamento e per manifesta irragionevolezza della disciplina in essa stabilita; ma si pone in contrasto, altresì, con l’art. 113, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell’effettività della tutela giurisdizionale, fortemente limitata dalla sospensione del termine per proporre l’opposizione all’ingiunzione.<br />	<br />
Né giova addurre il carattere facoltativo del ricorso amministrativo <i>de quo</i>, rimesso alla libera scelta della parte intimata, la quale potrebbe anche ricorrere – nello stesso termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione – all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981.<br />	<br />
Si deve replicare che rientra, senza dubbio, nella discrezionalità del legislatore organizzare la disciplina del processo e conformare gli istituti processuali (<i>ex plurimis</i>: sentenze n. 17 del 2011; n. 230 e n. 50 del 2010). Tuttavia, una volta che tale discrezionalità sia stata esercitata e l’istituto, o gli istituti, siano stati introdotti nell’ordinamento, è anche necessario assicurarne la conformità alla Costituzione, a prescindere dal carattere, facoltativo o meno, della tutela giurisdizionale ad essi affidata.<br />	<br />
Conclusivamente, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004 (nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011), nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1)<i> dichiara </i>l’illegittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale  e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale);<br />	<br />
2) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2012 n.1285</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-6-4-2012-n-1285/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-6-4-2012-n-1285/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2012 n.1285</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento del Consolato Generale d&#8217;Italia a Mosca, con la quale è stato comunicato alla ricorrente il rigetto della domanda di visto per lavoro autonomo per asserita mancanza dei requisiti; Considerato che, in forza dell’art. 26, comma 2, del d.lgl. n. 286 del 1998</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-6-4-2012-n-1285/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2012 n.1285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-6-4-2012-n-1285/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/4/2012 n.1285</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento del Consolato Generale d&#8217;Italia a Mosca, con la quale è stato comunicato alla ricorrente il rigetto della domanda di visto per lavoro autonomo per asserita mancanza dei requisiti; Considerato che, in forza dell’art. 26, comma 2, del d.lgl. n. 286 del 1998 lo straniero che intenda costituire società, o comunque accedere a cariche sociali, in Italia, per esercitare attività di lavoro autonomo, deve dimostrare il possesso di risorse adeguate; che, quindi, non viene in discussione, sul piano della verifica del requisito, la sola solidità patrimoniale della società (peraltro non necessariamente desumibile dal capitale sociale), ma anzitutto la capacità economica della persona fisica istante, naturalmente valutata alla luce dell’impegno richiesto ai fini dell’esercizio dell’attività di impresa da parte della persona giuridica; che, quindi, l’atto impugnato è viziato, nella parte in cui si è limitato ad assumere in considerazione il capitale sociale della snc, anziché a valutare se, con riguardo all’attività di quest’ultima, fossero adeguati i mezzi della ricorrente; che, inoltre, è comprovata la produzione di reddito in Italia; che, conseguentemente, l’amministrazione dovrà riesaminare la domanda, attendendosi ai criteri sopra indicati; che, entro tali limiti, sussiste fumus boni iuris e periculum in mora. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01285/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01911/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Quater)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1911 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Tatiana Kuznetsova</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Servetti, Mario Contaldi, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via P.G. Da Palestrina, 63;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero degli Affari Esteri &#8211; Consolato di Mosca</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di cui alla nota prot. n. 06/2012 pervenuta in data 5.2.2012, del Consolato Generale d&#8217;Italia a Mosca, con la quale è stato comunicato alla ricorrente il rigetto della domanda di visto per lavoro autonomo per asserita mancanza dei requisiti.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri &#8211; Consolato di Mosca;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, in forza dell’art. 26, comma 2, del d.lgl. n. 286 del 1998 lo straniero che intenda costituire società, o comunque accedere a cariche sociali, in Italia, per esercitare attività di lavoro autonomo, deve dimostrare il possesso di risorse adeguate;<br />	<br />
che, quindi, non viene in discussione, sul piano della verifica del requisito, la sola solidità patrimoniale della società (peraltro non necessariamente desumibile dal capitale sociale), ma anzitutto la capacità economica della persona fisica istante, naturalmente valutata alla luce dell’impegno richiesto ai fini dell’esercizio dell’attività di impresa da parte della persona giuridica;<br />	<br />
che, quindi, l’atto impugnato è viziato, nella parte in cui si è limitato ad assumere in considerazione il capitale sociale della snc, anziché a valutare se, con riguardo all’attività di quest’ultima, fossero adeguati i mezzi della ricorrente;<br />	<br />
che, inoltre, è comprovata la produzione di reddito in Italia;<br />	<br />
che, conseguentemente, l’amministrazione dovrà riesaminare la domanda, attendendosi ai criteri sopra indicati;<br />	<br />
che, entro tali limiti, sussiste fumus boni iuris e periculum in mora;<br />	<br />
che le spese restano compensate, avuto riguardo alle peculiarità in fatto della vicenda	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare, nei sensi di cui in motivazione, e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’atto impugnato<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 22 novembre 2012, ore di rito. Compensa le spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elia Orciuolo, Presidente<br />	<br />
Maria Ada Russo, Consigliere<br />	<br />
Marco Bignami, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2011 n.2416</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-3-2011-n-2416/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-3-2011-n-2416/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2011 n.2416</a></p>
<p>Pres. Giovannini – Est. Politi C. F. (Avv. F. Tedeschini) c/ Ministero della Giustizia (Avv. Stato) e V. B. (Avv.ti V. Domenichelli, L. Manzi) 1. Pensioni e quiescenza – C.S.M. – Cessazione dal servizio – Differimento – Ammissibilità – Istanza entro i termini 2. Pensioni e quiescenza – C.S.M. –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-3-2011-n-2416/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2011 n.2416</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini – Est. Politi<br /> C. F. (Avv. F. Tedeschini) c/ Ministero della Giustizia (Avv. Stato) e V. B. (Avv.ti V. Domenichelli, L. Manzi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pensioni e quiescenza – C.S.M. – Cessazione dal servizio – Differimento – Ammissibilità – Istanza entro i termini	</p>
<p>2. Pensioni e quiescenza – C.S.M. – Cessazione dal servizio – Differimento – Istanza – Introduzione termini ordinatori – Circolare – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le istanze di differimento della data di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di età soggiacciono a termini perentori. Pertanto, è irricevibile l’istanza presentata all’amministrazione al di fuori dei termini ex art. 16, comma 1 d. lgs. 503/1992 individuati nell’arco di tempo che va “da 24 a 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento” . 	</p>
<p>2. E’ illegittima la circolare del C.S.M. che ancori la disciplina perentoria per il deposito delle istanze di differimento della data di cessazione del servizio per raggiungimento del limite massimo di età al solo termine iniziale di 24 mesi previsto dall’art. 16, comma 1 d. lgs. 503/1992, disapplicando l’operatività di quello finale di 12 mesi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 7359 del 2010, proposto da </p>
<p>Fucci Carlo, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Federico Tedeschini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Largo Messico n. 7<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;	</p>
<p>&#8211; il Consiglio Superiore della Magistratura, nella persona del Presidente p.t.;<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Borraccetti Vittorio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Domenichelli e Luigi Manzi, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato, in Roma, via Confalonieri n. 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento con il quale è stato consentito al Procuratore della Repubblica dott. Vittorio Borraccetti il mantenimento in servizio fino al 75° anno di età, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 e successive modificazioni;<br />	<br />
&#8211; delle circolari adottate dal C.S.M. sul “trattenimento in servizio dei magistrati oltre il 70° anno di età”, con particolare riferimento alla circolare in data 4 novembre 2008 ed alla circolare adottata in data 20 gennaio 2010.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Superiore della Magistratura e di Vittorio Borraccetti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone preliminarmente il ricorrente di aver preso parte alle elezioni per la nomina dei componenti del C.S.M. relativamente al collegio unico nazionale di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 23 della legge 24 marzo 1958 n. 195 (magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero).<br />	<br />
In esito allo svolgimento della tornata elettorale di cui sopra, il dott. Fucci risultava primo dei non eletti; mentre nel novero di questi ultimi si classificava, in ragione di n. 1272 voti conseguiti, il controinteressato dott. Borraccetti.<br />	<br />
Assume il ricorrente che quest’ultimo non avrebbe dovuto essere ammesso a presentare la propria candidatura alle elezioni di che trattasi, in ragione dell’illegittimo trattenimento in servizio del predetto magistrato fino al 75° anno di età.<br />	<br />
Il dott. Borraccetti, in particolare, avrebbe presentato istanza di trattenimento in servizio soltanto nove mesi prima la prevista data di collocamento a riposo, laddove l’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 prevede che siffatta istanza debba essere presentata dai 24 ai 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo.<br />	<br />
Questi i dedotti argomenti di doglianza:<br />	<br />
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 e successive modificazioni. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 72, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 133/2008. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto (carenza e/o insufficienza) di motivazione, nonché per assenza e/o erroneità dei presupposti.<br />	<br />
Assume parte ricorrente, in primo luogo, la tardività della presentazione della domanda di trattenimento in servizio, ad opera del dott. Borraccetti, rispetto al termine (evidentemente perentorio) fissato dall’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503.<br />	<br />
2) Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 e successive modificazioni; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 72, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 133/2008. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto (carenza e/o insufficienza) di motivazione, nonché per assenza e/o erroneità dei presupposti.<br />	<br />
Il carattere perentorio del termine iniziale di 24 mesi sarebbe stato ribadito dallo stesso Organo di autogoverno con circolare del 4 novembre 2008, adottata a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 72 del decreto legge 112/2008, convertito con legge 133/2008.<br />	<br />
Quanto al termine finale (12 mesi) per la presentazione della richiesta di che trattasi, la circolare del C.S.M. del 20 gennaio 2010 (adottata dalla IV Commissione in epoca successiva rispetto alla data di presentazione della domanda di trattenimento in servizio ad opera del dott. Borraccetti), pur ribadendone l’omogeneo carattere perentorio, ha peraltro introdotto un regime transitorio per le istanze presentate fino alla data del 31 marzo 2010 (termine poi modificato dal Plenum al 22 agosto 2010).<br />	<br />
Tale circolare, ad avviso del ricorrente, sarebbe illegittima in quanto modificativa delle disposizioni di cui all’art. 72, comma 10, della legge 133/2008 (il quale, quanto al termine in questione, rinvia alle disposizioni di cui al precedente comma 7).<br />	<br />
3) Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 e successive modificazioni sotto diverso profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto (carenza e/o insufficienza) di motivazione, nonché per assenza e/o erroneità dei presupposti.<br />	<br />
Nel rilevare come il C.S.M. abbia omesso lo svolgimento dei necessari approfondimenti istruttori preordinati alla compiuta disamina dell’istanza di trattenimento in servizio presentata dal dott. Borraccetti, osserva ulteriormente il ricorrente che sia stata ulteriormente omessa l’acquisizione del parere del competente Consiglio Giudiziario (in parte qua, denunciandosi l’illegittimità della circolare dell’Organo di autogoverno del 4 novembre 2008).<br />	<br />
Con motivi aggiunti notificati alle controparti e depositati in giudizio il 3 novembre 2010, parte ricorrente, nel ribadire gli argomenti di doglianza articolati con l’atto introduttivo, ha altresì sollecitato la declaratoria di decadenza del controinteressato dott. Fucci dalla carica di membro elettivo del Consiglio Superiore della Magistratura, in conseguenza del superamento del limite di età per il collocamento a riposo, ai sensi dell’art. 39 della legge 25 marzo 1958 n. 195.<br />	<br />
Conclude parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br />	<br />
L&#8217;Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />	<br />
Si è inoltre costituito in giudizio il controinteressato dott. Borraccetti, il quale ha controdedotto alle doglianze esposte nell’atto introduttivo e, preliminarmente eccepito il difetto di interesse in capo al ricorrente, ha conclusivamente, sollecitato la reiezione del gravame.<br />	<br />
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Va in primo luogo esaminata l’eccezione di difetto di interesse, sollevata dal controinteressato dott. Borraccetti con riferimento alla posizione giuridica dedotta in giudizio dal ricorrente dott. Fucci: in proposito assumendosi che, in ragione della pluralità di conseguenze indotte dalla determinazione autorizzatoria al mantenimento in servizio di un magistrato (fra le quali, per quanto qui ne occupa, anche la persistente legittimazione dello stesso a svolgere la carica elettiva rivestita in seno all’Organo di autogoverno), il medesimo ricorrente potrebbe conseguire, per effetto dell’accoglimento del proposto mezzo di tutela, un’utilità dolo “mediata”.<br />	<br />
Tale prospettazione non merita condivisione: dimostrandosi invece, in capo al dott. Fucci, meritevole di tutela l’interesse dedotto in giudizio.<br />	<br />
Nel rammentare, giusta quanto esposto in narrativa, come il ricorrente sia risultato primo dei non eletti in seguito allo svolgimento delle elezioni per la nomina dei componenti del C.S.M. relativamente al collegio unico nazionale di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 23 della legge 24 marzo 1958 n. 195 (magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero), va rilevato come, ai sensi dell’art. 39 della stessa legge 195/1958, “il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell&#8217;ambito dello stesso collegio”.<br />	<br />
Non è invero suscettibile di diverso opinamento il diritto del primo dei non eletti al subingresso, nella carica di componente del Consiglio, laddove uno dei membri eletti “per qualsiasi ragione” cessi dal mandato: per l’effetto dovendo, con ogni evidenza, argomentarsi che in ragione della cessazione dal servizio del dott. Borraccetti – dal ricorrente postulata in ragione dell’affermata illegittimità del relativo trattenimento – verrebbe a costituirsi in capo al dott. Fucci una posizione giuridicamente tutelabile alla nomina in seno all’organo di autogoverno.<br />	<br />
Quand’anche il conseguimento di siffatta pretesa, alla luce del petitum sostanziale proprio della presente controversia, venga ad essere “intermediato” dal sollecitato annullamento dell’autorizzazione al trattenimento in servizio del dott. Borraccetti, non può certamente escludersi che la suindicata posizione giuridica sia attributaria di sicura meritevolezza, quanto alla reclamata tutela in sede giurisdizionale: per l’effetto dovendosi disattendere l’esaminata eccezione in rito.</p>
<p>2. Conseguentemente dato atto della piena legittimazione alla sollecitazione del sindacato giurisdizionale, la delibazione della sottoposta vicenda contenziosa transita, in primo luogo, attraverso l’individuazione del fondamento normativo primario a presidio dell’esercizio del diritto di chiedere il differimento della data di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di età.<br />	<br />
L’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 (modificato dall&#8217;art. 1-quater del d.l. 28 maggio 2004 n. 136, dall&#8217;art. 33 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, dall&#8217;art. 72, comma 7 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in sede di conversione e dall&#8217;art. 22, comma 2, della legge 4 novembre 2010 n. 183) ha stabilito che “è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio … per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. … La domanda di trattenimento va presentata all&#8217;amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento”.<br />	<br />
Il comma 1-bis dello stesso articolo di legge (aggiunto dall&#8217;art. 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002 n. 289) ha, poi, soggiunto che “per le categorie di personale di cui all&#8217;articolo 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età”.<br />	<br />
Il comma 10 dell’art. 72 del decreto legge 112/2008 (convertito in legge 133/2008; ed il cui art. 72, comma 7, aveva innovato il previgente testo dell’art. 16, comma 1, della legge 503/1992 nel senso sopra indicato) ha, quindi, stabilito che “i trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.”</p>
<p>3. A fronte del complesso di disposizioni sopra indicate, il Consiglio Superiore della Magistratura ha, dapprima, adottato la circolare 7 marzo 1994 n. 3849, con la quale – preso atto della configurazione del diritto al mantenimento in servizio, quale individuato dal D.Lgs. 503/1992; e, con esso, osservato che “porre un limite temporale, prima del quale il magistrato debba formulare la sua richiesta, equivarrebbe a sanzionare in qualche modo l’esercizio tardivo dell’opzione, e ciò non è consentito in presenza di un diritto riconosciuto dalla legge” – veniva “raccomandato” a tutti i magistrati di “esercitare la facoltà riconosciuta dall’art. 16 del citato decreto con un anticipo non inferiore a sei mesi (quanto meno nel caso che il magistrato ricopra un ufficio direttivo)”; correlativamente riservandosi l’Organo di autogoverno “la facoltà di pubblicare egualmente il posto con l’anticipo di cui alla risoluzione 19 settembre 1991, per il caso che a quel momento non sia ancora stata manifestata la volontà di permanenza in servizio da parte del magistrato che lo ricopre”.<br />	<br />
3.1 Con circolare n. P-824/2003 del 22 gennaio 2003, di cui alla deliberazione 15 gennaio 2003 (recante Modifica della disciplina del trattenimento in servizio dei magistrati oltre il 70° anno di età alla luce del disposto dell’art. 34 della legge n. 289/2002 sulla possibilità di permanenza in servizio fino al 75° anno di età), il C.S.M. – preso atto che la legge 27 dicembre 2002 n. 289 (art. 34, comma 12) aveva inserito nell&#8217;art. 16 del D.Lgs. 503/1992, dopo il primo comma, il comma 1-bis (il quale prevedeva che “per le categorie di personale di cui all&#8217;art. 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età”) – riteneva che siffatta modifica legislativa comportasse “sul piano giuridico solamente l&#8217;ampliamento del periodo in relazione al quale può essere esercitata la facoltà di prolungare il rapporto di servizio, senza ulteriori innovazioni di carattere normativo”; per l’effetto, valutando la persistenza di “tutte le condizioni che determinarono il Consiglio ad emanare la precedente regolamentazione della facoltà stessa, senza che occorra procedere ad adeguamento o mutamento della disciplina della citata circolare prot. 3849 del 7 marzo 1994”.<br />	<br />
3.2 Con delibera del 4 novembre 2008 (Circolare sul trattenimento in servizio dei magistrati oltre il 70° anno di età), l’Organo di autogoverno, preso atto delle modificazioni in materia introdotte dalla legge 133/2008, preliminarmente osservava che:<br />	<br />
&#8211; se “nella originaria formulazione dell’art. 16 c. 1 e 1 bis del D.Lgs 503/92, il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione del rapporto di lavoro aveva natura di atto a contenuto dichiarativo e a carattere vincolato, essendo preclusa qualsiasi v<br />
&#8211; “la nuova disciplina introdotta dall’art. 72 della Legge n. 133 del 2008 riconosce all’amministrazione la “facoltà” di autorizzare il trattenimento in servizio ed indica i criteri che devono guidare la discrezionalità dell’amministrazione nel concedere<br />
Ai fini della “concreta verifica della rispondenza del trattenimento all’interesse della amministrazione e della qualificata esperienza professionale acquisita dal magistrato”, veniva ritenuto “necessario l’intervento di ausilio del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, con la formulazione di un parere che l’organo locale di autogoverno può utilmente esprimere in ragione della sua prossimità al magistrato che intenda esercitare la facoltà di permanere in servizio”.<br />	<br />
Il punto 2.3. della Circolare in rassegna – avente particolare rilievo ai fini della delibazione del sottoposto thema decidendum – nell’osservare che “l’art. 16 c. 1 Dlvo 503/92, come modificato dall’art. 72 della Legge n. 133 del 2008, prevede che la domanda di trattenimento va presentata dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo (70 anni o 72 anni, in caso di magistrato che – già autorizzato a permanere in servizio per due anni – intenda avvalersi in un momento successivo della facoltà prevista dal c. 1 bis dell’art. 16)”, puntualizzava che “le dichiarazioni relative alla richiesta di trattenimento in servizio – che il magistrato abbia interesse ad esprimere prima del termine di legge – non si considerano pertanto valide ai fini della procedura prevista per l’autorizzazione, che verrà avviata solo in caso di richiesta presentata nei termini sopra indicati e con le modalità previste dalla legge e dalla presente circolare”.<br />	<br />
Il punto 6. della medesima circolare introduceva, altresì, una disciplina transitoria, in ragione del fatto che “le previsioni introdotte ai commi 8-9-10 dell’art. 72 della Legge n. 133 del 2008 con riferimento ai casi di richieste di trattenimento in servizio già formulate al momento dell’entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 richiedono specifiche indicazioni sulla procedura relativa alla rivalutazione di quelli già autorizzati e agli effetti delle domande presentate in ragione della diversa decorrenza del trattenimento”.<br />	<br />
In particolare:<br />	<br />
&#8211; “con riferimento ai trattenimenti già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, il comma 10 dell’art. 72 prevede l’obbligo per il magistrato interessato di rinnovare la domanda nei termini indicati al c. 7. In mancanza, tali domande dovra<br />
&#8211; “con riferimento alle domande di trattenimento, con effetto a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, per le quali sia già intervenuto il provvedimento di autorizzazione, il Consiglio superiore della magistratura deve procedere d’ufficio alla riva<br />
&#8211; “sono fatte salve:<br />	<br />
&#8211; le domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, qualora sia intervenuto provvedimento di autorizzazione al trattenimento con decorrenza nell’anno 2008;<br />	<br />
&#8211; le domande presentate nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 per trattenimenti disposti con decorrenza nell’anno 2008”.<br />	<br />
3.3 La successiva circolare prot. n. P1493/2010 del 25 gennaio 2010, nel prendere atto:<br />	<br />
&#8211; che la circolare del 4 novembre 2008 “non ha disciplinato l’ipotesi di istanze di trattenimento in servizio presentate successivamente ad essa da magistrati che alla data della sua approvazione non disponevano più di ventiquattro mesi prima del compimen<br />
&#8211; e che, “in assenza di regime transitorio, questo Consiglio in sede di prima applicazione della normativa, ha considerato valutabili tutte le istanze tardive rispetto al termine di legge”;<br />	<br />
ha ritenuto “opportuno, per ragioni di parità di trattamento, prevedere una disciplina transitoria che consenta di usufruire di un eguale periodo a tutti i magistrati che abbiano inteso o intendano presentare istanza di trattenimento in servizio dopo l’approvazione della circolare del 4 novembre 2008, successivamente alla quale – pur il termine non risultando perentorio per espressa previsione di legge – non verranno prese in considerazione domande presentate oltre i 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo”.<br />	<br />
Conseguentemente, è stato “ritenuto ragionevole correlare detta disciplina transitoria al termine massimo di 24 mesi previsto dalla legge, ancorando lo stesso alla data di entrata in vigore della stessa, e quindi prevedere che siano valutabili tutte le istanze di trattenimento in servizio presentate entro il 22 agosto 2010, anche se dopo il compimento del sessantanovesimo anno di età”.</p>
<p>4. Come sopra chiariti i termini di riferimento promananti dalla normazione primaria e dalla disciplina di carattere applicativo ripetutamente emanata dal C.S.M. con riferimento alla posizione dei magistrati richiedenti il trattenimento in servizio, il punto nodale ai fini della delibazione della controversia è, con ogni evidenza, rappresentato dalla interpretazione del carattere – perentorio, ovvero meramente sollecitatorio – ravvisabile nella individuazione dei termini (iniziale e finale) per la presentazione delle istanze volte al conseguimento del beneficio di che trattasi.<br />	<br />
4.1 La vigente formulazione del comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. 503/1992 (come modificato, da ultimo, dall&#8217;art. 72, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, modificato dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 in sede di conversione) prevede che “la domanda di trattenimento va presentata all&#8217;amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento”.<br />	<br />
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il diritto al trattenimento in servizio sorge con il tempestivo esercizio dell&#8217;opzione nel momento in cui la relativa comunicazione giunge al destinatario; ed è insuscettibile di caducazione anche ad opera della sopravvenuta contrattazione collettiva, le cui norme, laddove prevedano l&#8217;automatica cessazione del rapporto di lavoro al compimento dell&#8217;ordinario limite di età, sono inapplicabili, non potendo far venir meno un diritto già acquisito dal lavoratore (ci confrontino, al riguardo, Corte Cass., Sez. Lav., 10 giugno 2008 n. 15337, 6 febbraio 2004 n. 2339, 7 ottobre 2002 n. 14331, 8 giugno 2001 n. 7801, 13 aprile 2001 n. 5576).<br />	<br />
Sostiene la difesa erariale (pag. 15 della memoria depositata in giudizio il 18 novembre 2010) che i riportati orientamenti siano in conferenti relativamente alla dedotta vicenda, atteso che i medesimi sarebbero maturati con riferimento a fattispecie antecedenti l’entrata in vigore delle modificazioni apportate all’art. 16 del D.Lgs. 503/1992 ad opera del decreto legge 112/2008.<br />	<br />
È ben vero che la previgente formulazione della disposizione di legge in discorso prevedeva la mera “facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti”.<br />	<br />
Ed è altrettanto vero che, per effetto delle suindicate modificazioni, a fronte della facoltà come sopra esercitabile da parte del pubblico dipendente, viene ora in considerazione una speculare facoltà, data all’Amministrazione ed esercitabile alla luce delle proprie esigenze organizzative e funzionali, di “accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell&#8217;efficiente andamento dei servizi”.<br />	<br />
Le innovazioni legislative introdotte dal decreto 112 sul termine, piuttosto, avvalorano la tesi del ricorrente, laddove l’attuale testo della norma precisa, con carattere modificativo rispetto al previgente assetto della disposizione, che la domanda di trattenimento “va presentata” dai 24 ai 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo.<br />	<br />
4.2 Una indiretta, ma concludente, conferma in ordine al carattere perentorio del termine in discorso viene dalla sentenza n. 442, resa dalla V Sezione del Consiglio di Stato il 29 gennaio 2003.<br />	<br />
Veniva in considerazione, nel quadro della vicenda definita con la pronunzia in rassegna, la previsione di cui all’art. 1 della legge 19 febbraio 1991 n. 50, la quale:<br />	<br />
&#8211; nello stabilire che solo i primari ospedalieri di ruolo che non avessero raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione potessero chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di<br />
&#8211; ulteriormente imponeva che la relativa domanda dovesse essere presentata entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo anno di età.<br />	<br />
Il giudice d’appello ha – invero condivisibilmente – interpretato il sopra riportato disposto normativo nel senso che “risulta … chiaro che la legge intende riconoscere il beneficio del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno con il duplice limite del possesso della qualifica di primario e della presentazione della domanda (termine perentorio) entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo anno (sessantacinque anni nel primo anno di applicazione della legge)”.<br />	<br />
Tale principio, si badi bene, è stato affermato in presenza di una formulazione normativa significativamente assimilabile a quella oggetto dell’odierno esame: e dalla quale esulava alcun riferimento espresso alla perentorietà del termine di presentazione della domanda in questione.<br />	<br />
Viene, sulla base di quanto sopra osservato, a dimostrarsi incondivisibile la tesi ulteriormente sostenuta dalla difesa erariale (si confronti, in proposito, le pagg. 16-17 della surrichiamata memoria), laddove alla previsione generale di cui all’art. 152, comma 2, c.p.c. (secondo cui “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”) viene annessa l’esclusa configurabilità, in assenza di esplicita declaratoria in tal senso, della perentorietà del termine ex art. 16, comma 1, del D.Lgs. 503/1992.<br />	<br />
Ora, impregiudicata la questione in ordine alla diretta applicabilità al procedimento amministrativo (ed agli atti, anche di parte, ad esso inerenti) di un principio dettato invece con riferimento al compimento degli atti processuali, va comunque osservato che il carattere di perentorietà del termine in questione accede:<br />	<br />
&#8211; non soltanto alla (invero) inequivoca locuzione normativa nella fattispecie impiegata (secondo cui, come in precedenza riportato, l’istanza “va presentata” nei termini pure sopra esplicitati)<br />	<br />
&#8211; ma, soprattutto, alla stessa disciplina applicativa dettata dal C.S.M. con la riportata circolare del 2008, laddove, con riferimento ai trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, viene dato atto che il comma 1<br />
Per tabulas emerge, dallo stesso deliberato consiliare, il già ravvisato carattere perentorio del termine in questione: atteso che, nella denegata tesi della ordinatorietà del termine stesso (propugnata dall’Avvocatura di Stato e dall’odierno controinteressato Borraccetti), si rivelerebbe affatto priva di senso l’illustrata previsione della privazione di effetto relativamente alle istanze non “rinnovate” nei termini di cui al comma 7 del decreto legge sopra citato.<br />	<br />
4.3 È ben vero che, in passato, la giurisprudenza (cfr. C.G.A.R.S., 28 dicembre 1992 n. 417) ha rilevato come il termine in questione sia posto nell&#8217;interesse dell’Amministrazione e risponda all’esigenza di un corretto uso del potere organizzatorio, con particolare riguardo alla predisposizione in tempo utile degli atti necessari per la copertura dei posti vacanti.<br />	<br />
Ma è altrettanto vero che, sia pure nella condivisibilità, in linea di principio, di siffatta precisazione, deve ritenersi preclusa all’Amministrazione la riconfigurazione in termini di mera ordinatorietà di un termine al quale, invece, la normazione di rango primario ha annesso valenza perentoria: e ciò anche nel caso in cui – come, appunto, relativamente alla vicenda in esame – venga dettata la disciplina transitoria preordinata alla prima applicazione della legge.<br />	<br />
4.4 Ulteriori elementi di conforto per la tesi come sopra esposta – nel senso, si ribadisce, della perentorietà dei termini (iniziale e finale) per la presentazione delle domande di trattenimento in servizio – conseguono alla lettura della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2008 n. 10, volta ad esplicitare le linee applicative delle disposizioni introdotte dai commi da 7 a 10 dell’art. 72 del decreto legge 112/2008.<br />	<br />
Pur nel dare atto che “la nuova disposizione fissa … dei termini per la presentazione dell’istanza da parte dell’interessato, e, cioè, dai 24 ai 12 mesi antecedenti al compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento” e che “la previsione di tali termini è funzionale alle esigenze organizzative dell’Amministrazione, che deve poter compiere una valutazione a medio termine nell’ambito della programmazione dei fabbisogni professionali”, la circolare all’esame, nondimeno, esplicitamente conferma la perentorietà del termine in questione, laddove:<br />	<br />
&#8211; ferma la disciplina “transitoria” di cui al comma 8 dell’art. 72 (relativa ai dipendenti che compiono il limite massimo di età prima di un anno dall’entrata in vigore della legge, e, quindi, entro il 25 giugno 2009: i quali, ove intendano chiedere il tr<br />
&#8211; “resta inteso che coloro che compiranno il limite massimo di età successivamente al 27 dicembre 2009” (come, appunto, nel caso dell’odierno controinteressato, che avrebbe compiuto tale limite alla data del 5 ottobre 2010) “saranno tenuti al rispetto dei<br />
<br />	<br />
5. Le indicazioni sopra esplicitate persuadono il Collegio della fondatezza del ricorso; e, con essa, della illegittimità della determinazione con la quale l’Organo di autogoverno ha consentito al controinteressato dott. Borraccetti il trattenimento in servizio.<br />	<br />
Quest’ultimo, nato il 5 ottobre 1940, avrebbe dovuto essere collocato a riposo alla data del 5 ottobre 2010.<br />	<br />
E chiedeva, con istanza in data 18 gennaio 2010 rivolta al Consiglio Superiore della Magistratura, di essere trattenuto in servizio oltre il limite di anni 70 e di anni 72 per il collocamento a riposo.<br />	<br />
Manifesta è la tardività della richiesta in questione rispetto alla più volte citata disposizione di cui al comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. 502/1993, laddove risulta violato il termine di 12 mesi antecedente la prevista data di cessazione in ragione della presentazione della domanda del Borraccetti soltanto nove mesi prima di tale data (l’osservanza del termine in questione avrebbe, infatti, imposto la presentazione dell’istanza de qua, nel rispetto dei 12 mesi antecedenti la data del previsto collocamento a riposo, al più entro il 5 ottobre 2009).<br />	<br />
Tale posizione, peraltro, veniva “sanata” per effetto della (pure riportata) deliberazione del C.S.M. del 25 gennaio 2010, in conseguenza della valutata “ragionevolezza” della correlazione della disciplina transitoria “al termine massimo di 24 mesi previsto dalla legge”: e della conseguente individuazione di tale termine a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, con riveniente valutabilità di tutte le istanze di trattenimento in servizio presentate entro il 22 agosto 2010, ancorché presentate dopo il compimento del sessantanovesimo anno di età.<br />	<br />
Nel dare atto, quanto alla posizione dell’odierno ricorrente, della caratterizzazione singolarmente “retroattiva” della disciplina transitoria come sopra introdotta dal C.S.M. appena una settimana dopo la richiesta da quest’ultimo presentata (atteso che quest’ultimo ha, praticamente, restituito validità ed efficacia ad un’istanza di trattenimento in servizio presentata anteriormente all’adozione dell’atto deliberativo in questione; e, quindi, ratione temporis insuscettibile di positivo esame), va ulteriormente osservato come la delibera del 2010 evidenzi non sottovalutabili tratti di contraddittorietà logica, atteso che:<br />	<br />
&#8211; ravvisata l’opportunità di introdurre una disciplina transitoria che consenta di usufruire di un eguale periodo a tutti i magistrati che abbiano inteso o intendano presentare istanza di trattenimento in servizio dopo l’approvazione della circolare del 4<br />
&#8211; viene tuttavia stabilito che “pur il termine non risultando perentorio per espressa previsione di legge … non verranno prese in considerazione domande presentate oltre i 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo”.<	
Carattere di contraddittorietà logica che, peraltro, vieppiù risalta ove si consideri che, nel quadro delle disposizioni dettate dalla circolare del 2008, si afferma (punto 2.3) che “le dichiarazioni relative alla richiesta di trattenimento in servizio – che il magistrato abbia interesse ad esprimere prima del termine di legge – non si considerano pertanto valide ai fini della procedura prevista per l’autorizzazione, che verrà avviata solo in caso di richiesta presentata nei termini sopra indicati e con le modalità previste dalla legge e dalla presente circolare”.<br />	<br />
Tale indicazione, come ammesso dalla stessa difesa del controinteressato dott. Borraccetti (cfr. pag. 10 della memoria depositata il 20 novembre 2010), asseverano la natura perentoria del (solo) termine iniziale di 24 mesi: argomentandosi – coerentemente con le tesi di parte – che nulla sia stato stabilito con riferimento al termine (finale) di 12 mesi.<br />	<br />
In disparte la singolarità – e, più ancora, la problematica configurabilità – di una disposizione legislativa, indicativa di un termine iniziale e finale alla cui osservanza siano ricongiunti determinati effetti, suscettibile di essere inteso con carattere di perentorietà esclusivamente riguardo al primo dei termini stessi, è la stessa circolare del 2010, come sopra osservato, ad escludere l’esaminabilità delle domande presentate “oltre i 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo”: la natura perentoria (anche) di siffatto termine ricevendo, per l’effetto, concludente conferma.<br />	<br />
Ne consegue la chiara illegittimità di una disposizione, quale quella transitoria introdotta dal deliberato da ultimo preso in considerazione, che ha generalizzato la valutabilità delle istanze comunque presentate entro il 22 agosto 2010 (biennio dalla data di entrata in vigore della legge), ancorando la dettata disciplina transitoria al solo termine iniziale di 24 mesi previsto dalla legge e disapplicando, conseguentemente, l’operatività del termine finale (di 12 mesi) dalla stessa normazione primaria correlato alla prevista data di cessazione dal servizio.</p>
<p>6. Le svolte considerazioni inducono il Collegio a dare atto della illegittimità, in parte qua, della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 25 gennaio 2010; e, derivativamente, del pure gravato provvedimento con il quale è stato consentito controinteressato dott. Vittorio Borraccetti il mantenimento in servizio fino al 75° anno di età.<br />	<br />
Tali atti, in accoglimento del proposto gravame, devono essere pertanto annullati, con tutte le conseguenze di legge indotte, con riferimento alla posizione del magistrato da ultimo indicato, dalla divisata illegittimità del disposto trattenimento in servizio di quest’ultimo.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>accoglie, nei limiti di cui in motivazione il ricorso indicato in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla, in tali limiti, gli atti con esso impugnati.<br />	<br />
Condanna il Consiglio Superiore della Magistratura, nella persona del legale rappresentante, nonché il controinteressato dott. Vittorio Borraccetti, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente dott. Carlo Fucci, in ragione di € 1.000,00 (euro mille/00); per ciascuna delle anzidette parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-3-2011-n-2416/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2011 n.2416</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.556</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-556/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-556/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.556</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Curcuruto – P.M. Iannelli INPS (avv.ti Riccio, Valente, Patteri) c. Marino prescrizione decennale per i ratei di pensione contestati nell&#8217;esatta entità, in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice 1. – Giurisdizione e competenza – Difetto di giurisdizione – Momento preclusivo rilevabilità – Giudicato esplicito o</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-14-1-2009-n-556/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2009 n.556</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone  – Rel. Curcuruto – P.M. Iannelli<br /> INPS (avv.ti Riccio, Valente, Patteri) c. Marino</span></p>
<hr />
<p>prescrizione decennale per i ratei di pensione contestati nell&#8217;esatta entità, in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Difetto di giurisdizione – Momento preclusivo rilevabilità – Giudicato esplicito o implicito.	</p>
<p>2. – Pensione e quiescenza – Ratei pensione – Debenza contestata – Prescrizione – Decennale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il difetto di giurisdizione può essere rilevato fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.	</p>
<p>2. – Opera la prescrizione decennale con riguardo ai ratei di pensione la cui debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13749_13749.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2215</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2215/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2215/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2215</a></p>
<p>Pres. R. Panunzio; Est. A. Plaisant B. L. e altri (OMISSIS) (avv. G. L. Falchi) c/ Ente Autonomo del Flumendosa (Avv. Dist. St.) indennità di buonuscita e diritto al computo dell&#8217;indennità integrativa speciale 1. Pensione e quiescenza &#8211; Indennità di buonuscita &#8211; Computo – Emolumenti valutabili &#8211; Indennità integrativa speciale</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2215/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2215</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Panunzio; Est. A. Plaisant<br /> B. L. e altri (OMISSIS) (avv. G. L. Falchi) c/ Ente Autonomo del Flumendosa  (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>indennità di buonuscita e diritto al computo dell&#8217;indennità integrativa speciale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pensione e quiescenza &#8211; Indennità di buonuscita &#8211; Computo – Emolumenti valutabili  &#8211; Indennità integrativa speciale – Beneficio ex L. 29 gennaio 1994, n. 87- Domanda dell’interessato entro un termine perentorio – Necessità.<br />
2. Pensione e quiescenza &#8211; Indennità di buonuscita &#8211; Computo – Emolumenti valutabili &#8211; Indennità integrativa speciale – Dipendenti dell’Ente Autonomo del Flumendosa – Non vi rientra &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di computo dell’indennità di buonuscita, il diritto del dipendente a vedersi computata l’indennità integrativa speciale (denominata indennità di contingenza per i dipendenti regionali) è subordinato ad apposita domanda dell’interessato, che deve essere presentata all&#8217;ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994.<br />
2. In tema di computo dell’indennità di buonuscita, la previsione del regolamento di organizzazione dell’Ente Autonomo del Flumendosa, secondo cui i dipendenti conservano il precedente trattamento previdenziale e di anzianità, determina, in virtù dell’implicito rinvio alla L. 20 marzo 1970 n. 75, l’applicazione dei criteri di computo colà previsti per i dipendenti statali e parastatali, i quali non contemplano “l’indennità integrativa speciale”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b>sul ricorso n. 760/1997 proposto da</p>
<p><b>BANDEL Lucio, BERTI Giampaolo, CORDEDDU Maria Grazia, CORSO Angelo, DEMONTIS Luciano, ERRIU Paolo, MEGNA Elio, MANTEGA Maria Pia, MEREU Salvatore,  MOCCI Eraldo, MONTANARI Francesco, MURA Antonio, MURRU Giorgio, NURCHI Antonio, PETRETTO Angelo, PIRINA Giancarlo, PITTAU Luciano, SODDU Antonio, SPANU Giovanni, RINALDI Gabriele, RIVANO Enrico, ZARA Francesco, MUSCA Vincenzo, MATTANA Giovanni, MARRAS Giovanni, MACCIONI Efisio, CAMBONI Sebastiano, CAMPULLU Giovanni, PETTINAU Giorgio, CANNELLA Teodoro, PINNA Gennaro, COSSU Mario, CORDA Gino, ECCA Giancesare, ANEDDA Marco, CHIAVINI Angiolino, VACQUER Italo, PIA Antonio, MARINI Giorgio, MANCA Mario, MANCOSU Ottavio</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Gian Luigi Falchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Cagliari, Piazza Giovanni XXIII, n. 62,<br />
<b></p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Ente Autonomo del Flumendosa</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la medesima domiciliato in via Dante, n. 23,<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>PER LA CONDANNA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>dell’E.A.F., previa dichiarazione del diritto, alla corresponsione dell’indennità di anzianità spettante a favore dei ricorrenti, computata sulla base stipendiale comprensiva della indennità di contingenza già goduta durante il servizio, maggiorata di rivalutazione ed interessi, vinte le spese.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati.<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Autonomo del Flumendosa.<br />
VISTE le memorie delle parti e gli atti tutti della causa.<br />
NOMINATO relatore alla Camera di consiglio del 5 novembre 2008 il Primo Referendario Antonio Plaisant ed uditi i difensori delle parti come da separato verbale.<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>Espongono i ricorrenti, già dipendenti dell’Ente Autonomo Flumendosa, di aver ricevuto, all’atto della cessazione dal servizio, un’indennità di buonuscita calcolata senza tenere conto della cd. “indennità di contingenza”, che pure costituiva una componente fissa della loro retribuzione.<br />
Avevano, pertanto, proposto ricorso innanzi a questa Sezione, con esito positivo e conseguente rideterminazione della buonuscita nei termini richiesti. A seguito di appello proposto dall’Amministrazione, il Consiglio di Stato aveva però dichiarato l’estinzione del processo in base a quanto previsto dall’art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.<br />
Con il ricorso in esame si reitera la richiesta di rideterminazione dell’indennità di buonuscita nei termini già in precedenza descritti, sulla base delle seguenti argomentazioni.<br />
Secondo i ricorrenti, a seguito della pronuncia di estinzione adottata dal Giudice d’Appello, rivivrebbero le originarie pronunce di questa Sezione, con le relative statuizioni, che dovrebbero essere, quindi, riaffermate. <br />
In ogni caso le ragioni sostenute in ricorso troverebbero fondamento nella normativa regionale sarda, che include per intero l’indennità di contingenza nella base di calcolo della buonuscita, mentre nessun rilievo assumerebbe, ai fini della decisione, quanto diversamente previsto dalla legge statale 87/1984.<br />
Si è costituito in giudizio l’Ente Autonomo Flumendosa, chiedendo la reiezione del gravame.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
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<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>Giova preliminarmente rilevare che la questione posta all’attenzione del Collegio comporta dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di applicare, anche ai dipendenti di enti diversi da quelli statali, le disposizioni introdotte dalla legge 87/1994, la quale ha riformulato la disciplina della buonuscita con specifico riferimento alla possibilità di tenere conto, nella relativa base di calcolo, della cd. indennità integrativa speciale (cui corrisponde, per i dipendenti degli enti locali, la cd. indennità di contingenza, invocata nell’odierno ricorso). <br />
La soluzione data a questo problema comporta, per regola, notevoli ripercussioni, ove si consideri che la richiamata legge statale, pur ammettendo (entro certi limiti) la possibilità di computare la citata indennità ai fini della buonuscita, la subordina a precise condizioni e, nel contempo, statuisce, all’art. 4, l’estinzione di tutti i giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore.<br />
Ritiene, non di meno, il Collegio che nello specifico caso posto alla sua attenzione l’infondatezza delle domande proposte dai ricorrenti debba essere affermata a prescindere dalla tesi al riguardo prescelta, per le ragioni che si passa ad esporre.<br />
<b>1)</b> Appare preferibile, in primo luogo, propendere per la diretta applicabilità della legge statale 87/1994 alla fattispecie in esame.<br />
Come riferiscono gli stessi ricorrenti, infatti, la controversia è stata oggetto di pronunciati d’appello che hanno dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 4 della legge 87/1994. Orbene tale circostanza &#8211; oltre a privare di qualsivoglia effetto le precedenti pronunce di primo grado, travolte dalla citata pronuncia di estinzione &#8211; dimostra che il Giudice d’Appello ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina di cui alla legge 87/1994, con le limitazioni che ne conseguono. <br />
In specie dovrà trovare applicazione l’art. 3, comma 2, della legge 87/1994, a mente del quale il diritto del dipendente a vedersi computata, ai fini della buonuscita, l’indennità integrativa speciale (denominata indennità di contingenza per i dipendenti regionali) è subordinato ad apposita domanda dell’interessato, <i>“che deve essere presentata all&#8217;ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994”</i>, circostanza, quest’ultima, che i ricorrenti non hanno allegato né, tanto meno, dimostrato.<br />
<b>2)</b> Ma pur se si dovesse propendere per la tesi opposta &#8211; e ritenere, quindi, che la legge 87/1994 non trovi applicazione ai dipendenti E.A.F. &#8211; le argomentazioni esposte dai ricorrenti troverebbero, comunque, ostacolo, in uno specifico ed autorevole precedente giurisprudenziale (Consiglio di Stato, VI Sez., 9 marzo 2000, n. 1262, avente ad oggetto identica domanda proposta da un dipendente E.A.F.), dal quale il Collegio non ritiene sussistano ragioni per discostarsi.<br />
Occorre rilevare, al riguardo, che l’Ente autonomo Flumendosa, inizialmente rientrante tra gli enti parastatali soggetti alla legge 70/1975 (figurando nella tabella IV allegata a detta legge), è stato poi “regionalizzato” con legge Regione Sardegna 8 maggio 1984, n. 17, la quale ha anche previsto, all’art. 10, che l’Ente dovesse modificare il proprio regolamento organico, al fine di conformarsi al regime giuridico dettato, per i dipendenti della Regione Sardegna, dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.<br />
E, tuttavia, l’art. 77 del regolamento organico dell&#8217; Ente Flumendosa, (come modificato con deliberazione commissariale 11 settembre 1986, n. 1086: vedi memoria difensiva E.A.F. in data 22 ottobre 2008, pag. 4, non contestata in fatto dai ricorrenti), ha previsto che i dipendenti E.A.F. conservino il precedente trattamento previdenziale e di anzianità.<br />
Detto rinvio regolamentare, che i ricorrenti non hanno in alcun modo contestato o impugnato, comporta l’applicazione dell&#8217;art. 13 legge statale 70/1975, il quale, a sua volta, prevede che <i>“All&#8217;atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell&#8217;ente, pari a tanti dodicesimi <u>dello stipendio annuo complessivo in godimento</u>, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato”</i>. <br />
E, allora, nel concetto di “stipendio annuo complessivo”, cui fa riferimento l’art. 13 legge 10/1975, certamente non può essere inclusa “l’indennità integrativa speciale” (denominata “indennità di contingenza” per i dipendenti regionali), posto che l&#8217;art. 26 della stessa legge 70/1975 ne vieta l’attribuzione ai dipendenti degli enti parastatali oltre la <i>“…misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato” </i>(esattamente in questi termini si esprime la richiamata sentenza 1262/2000 del Consiglio di Stato). In altre parole è lo stesso regolamento organico dell’E.A.F., seppur attraverso un complesso sistema di rinvii normativi, a ricondurre il computo della buonuscita agli stessi criteri previsti per i dipendenti statali e parastatali.<br />
Le pretese dei ricorrenti incontrano, infine, un ulteriore e decisivo ostacolo.<br />
Secondo l’esposizione della difesa dell’Ente, sul punto non contestata da controparte, i dipendenti E.A.F. non sono iscritti all&#8217;I.N.A.D.E.L., per cui difetta, nel caso di specie, il presupposto in forza del quale, a norma dell&#8217;art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, potrebbe sorgere il loro diritto a vedersi ricomprendere nell&#8217;indennità corrisposta dallo stesso I.N.A.D.E.L anche l’indennità integrativa speciale (cfr. Consiglio di Stato, VI Sez., 9 marzo 2000, n. 1262).<br />
Per quanto precede il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.<br />
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali, in ragione della particolare incertezza normativa e giurisprudenziale che caratterizza la materia oggetto del ricorso.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA</b></p>
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<b></p>
<p align=justify>
</b>Rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 novembre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Rosa Panunzio,            Presidente;<br />
Franco Scano		Consigliere;<br />	<br />
Antonio Plaisant, 	Primo Referendario- estensore,</p>
<p>Depositata in Segreteria oggi 30/12/2008</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-30-12-2008-n-2215/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2008 n.2215</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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