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	<title>ONERI DELLA SICUREZZA Archivi - Giustamm</title>
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	<title>ONERI DELLA SICUREZZA Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 24/1/2019 n.1</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-24-1-2019-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 24/1/2019 n.1</a></p>
<p>F. Patroni Griffi Pres., U. Realfonso Est. (RdS. Società  Cooperativa Onlus rapp. dall&#8217;avv. L. Tozzi c. Comune di Cisternino, Consorzio per L&#8217;Inclusione Sociale dell&#8217;Ats Fasano &#8211; Ostuni &#8211; Cisternino non costituiti in giudizio). E&#8217; rimesso alla Corte di giustizia il quesito interpretativo pregiudiziale: &#34;se il diritto dell&#8217;Unione europea osti a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-24-1-2019-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 24/1/2019 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-24-1-2019-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 24/1/2019 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Patroni Griffi Pres., U. Realfonso Est.  (RdS. Società  Cooperativa Onlus rapp. dall&#8217;avv. L. Tozzi c. Comune di Cisternino, Consorzio per L&#8217;Inclusione Sociale dell&#8217;Ats Fasano &#8211; Ostuni &#8211; Cisternino non costituiti in giudizio).</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; rimesso alla Corte di giustizia  il quesito interpretativo pregiudiziale: &quot;se il diritto dell&#8217;Unione europea osti a una disciplina nazionale in base alla quale la mancata indicazione  dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporti comunque l&#8217;esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso poi al  c.d. &#8216;soccorso istruttorio&#8217;&quot;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Appalti Pubblici &#8211; gara &#8211; costi della manodopera ed oneri della sicurezza &#8211; mancata indicazione nella domanda di partecipazione alla gara &#8211; esclusione incondizionata o invocabilità  del &#8220;soccorso istruttorio&#8221; &#8211; quesito interpretativo pregiudiziale &#8211; rimessione alla Corte di Giustizia &#8211; necessità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va formulato alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea ai sensi dell&#8217;art. 267 del T.F.U.E. il seguente quesito interpretativo pregiudiziale: se il diritto dell&#8217;Unione europea (e segnatamente i principi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà  di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del &#8216;Codice dei contratti pubblici&#8217; italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l&#8217;esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. &#8216;soccorso istruttorio&#8217;, pur nell&#8217;ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/01/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00001/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00015/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: justify;">in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 15 di A.P. del 2018, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">RdS. Società  Cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Cisternino, Consorzio per L&#8217;Inclusione Sociale dell&#8217;Ats Fasano &#8211; Ostuni &#8211; Cisternino non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">La Scintilla Soc. Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini 30 (Placidi);</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE, Sezione III, n. 00640/2018, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di La Scintilla Soc. Coop. Soc.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2018 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Tozzi Luca, e Misserini Giuseppe.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">1. §. L&#8217;oggetto della controversia</p>
<p style="text-align: justify;">La &#8220;RdS. Società  Cooperativa Onlus&#8221;, seconda in graduatoria, impugna la sentenza con cui il TAR Puglia &#8211; sede di Lecce ha respinto il suo ricorso avverso l&#8217;aggiudicazione alla società  &#8220;La Scintilla Sociale Società  Cooperativa Sociale&#8221; della procedura di gara bandita dal &#8220;Consorzio per l&#8217;inclusione sociale dell&#8217;A.T. Fasano-Ostuni- Cisternino &#8220;diretta all&#8217;affidamento in concessione dell&#8217;asilo nido del Comune di Cisternino (per un valore di euro 133.155,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo giudice ha giudicato legittima la mancata esclusione della società  controinteressata dalla gara, da parte della Stazione appaltante, a causa dell&#8217;omessa indicazione nella sua offerta economica dei costi della manodopera, ritenendo che</p>
<p style="text-align: justify;">tale prescrizione avrebbe costituito una causa non indicata quale motivo di esclusione dagli articoli 83 e 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016. Nè tale obbligo sarebbe stato previsto dal bando, dal disciplinare di gara, dalla lettera di invito, dal modulo dell&#8217;offerta economica per la gara oggetto del presente giudizio. Inoltre nella modulistica predisposta sulla piattaforma M.E.P.A., da utilizzare obbligatoriamente per la redazione dell&#8217;offerta economica, non sarebbe stato previsto il campo per l&#8217;inserimento della relativa dichiarazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Società  RdS. ha quindi appellato la predetta sentenza lamentando in sintesi:</p>
<p style="text-align: justify;">1.) Con la prima rubrica che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; la decisione di non escludere l&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria di indicazioni sul costo della manodopera, per la mancata previsione di un siffatto obbligo nella lex specialis, sarebbe erroneamente fondata sulla ritenuta non etero-integrabilità  dalle previsioni del bando con l&#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016. Pur nel silenzio della lex specialis, la mancata indicazione degli oneri della sicurezza e dei costi per la manodopera avrebbe dovuto comportare l&#8217;esclusione della concorrente perchè si sarebbe trattato di un adempimento necessario, derivante da una norma primaria, come tale, quindi, conoscibile con certezza ex ante;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; il richiamo ai precedenti giurisprudenziali che avevano escluso l&#8217;eterointegrazione sarebbero inconferenti perchè relativi ai requisiti di partecipazione ad una procedura di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; le pronunce dell&#8217;Adunanza Plenaria (Cons. di Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2014; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 19 del 27 luglio 2016) e della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea (sentenza 2 giugno 2016 in C-27/15, c.d. sentenza &#8220;Pippo Pizzo&#8221;) esprimerebbero principi valevoli solo in vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) allorchè l&#8217;esistenza di un siffatto obbligo non discendeva da previsione di legge, ma era desunto da attività  giurisprudenziale di interpretazione dell&#8217;art. 87, comma 4, del Codice di cui al d.lgs.Â n. 163 del 2006, relativo agli oneri aziendali (di cui alla sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria n. 3 del 2015, e nn. 19 e 20 del 2016). I predetti principi sarebbero stati pertanto applicabili alle sole gare bandite anteriormente all&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ora risolverebbe la questione prevedendo espressamente, all&#8217;art. 95, comma 10, l&#8217;obbligo di indicare, nell&#8217;offerta economica, gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; non avrebbe tenuto conto dell&#8217;indirizzo di questo Consiglio di Stato (cfr. Sezione V, n. 815 del 7 febbraio 2017), che aveva invece chiarito che &#8220;quand&#8217;anche si ritenesse (&#038;) che la lettera di invito non fosse sul punto del tutto chiara, è tuttavia indubitabile che l&#8217;obbligo emergesse con adeguata chiarezza dalla litera legis&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">2.) Il secondo motivo è affidato alle deduzione che la sentenza impugnata sarebbe erronea per non aver dichiarato l&#8217;illegittimità  della condotta della stazione appaltante la quale, su richiesta di chiarimenti della controinteressata successiva alla notifica del ricorso, avrebbe operato un tardivo e inammissibile soccorso istruttorio per consentire di sanare le carenze dell&#8217;offerta economica a suo tempo presentata. L&#8217;accertamento della congruità , rispetto alle tabelle ministeriali, del costo della manodopera compreso nell&#8217;offerta economica della controinteressata ricorrendo alle modalità  del subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta ai sensi dell&#8217;art. 97 comma 5 lett. d), espressamente richiamato dall&#8217;art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici, avrebbe consentito, a valle dell&#8217;aggiudicazione, di indicare per la prima volta, in sede di verifica di congruità , un valore economico, che invece doveva essere specificato nell&#8217;offerta, sanando la carenza di un&#8217;indicazione obbligatoria per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">3.) Con il terzo motivo si lamenta l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata nella parte in cui:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; non ha ravvisato l&#8217;illegittimità  della attivazione del subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia successivamente all&#8217;approvazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva. Tale</p>
<p style="text-align: justify;">verifica costituiva il presupposto dell&#8217;aggiudicazione e non giù  soltanto una condizione di efficacia della stessa;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; ha concluso per la insostenibilità  dell&#8217;offerta economica dell&#8217;aggiudicataria nonostante l&#8217;illogicità  e l&#8217;irragionevolezza del giudizio di congruità  formulato dalla stazione appaltante,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; ha omesso di delibare sulla palese illegittimità  dell&#8217;operato della Commissione che, senza alcuna motivazione, si sarebbe limitata ad affermare che il valore del costo della manodopera sarebbe stato in linea con i minimi tabellari di cui al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL).</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio &#8220;La Scintilla Sociale&#8221; ed il Consorzio per l&#8217;Integrazione e l&#8217;Inclusione Sociale dell&#8217;Ambito Territoriale Sociale di Cisternino &#8211; Fasano &#8211; Ostuni (C.I.I.S.A.F.) eccependo l&#8217;inammissibilità , l&#8217;improcedibilità  e comunque l&#8217;infondatezza nel merito dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">2. §. Le questioni pregiudiziali poste dall&#8217;ordinanza di rimessione a questa Adunanza Plenaria n. 6122 del 26 ottobre 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">La Quinta Sezione preliminarmente:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; ha rilevato l&#8217;esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in relazione alla valenza immediatamente escludente dell&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza e costi della manodopera di cui all&#8217; articolo 95, comma 10, del d.lgs. 50 del 2016, specie nel caso di silenzio sul punto della lex specialis;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; pur prendendo atto della pendenza dinnanzi alla Corte di giustizia di una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio, che è stata rimessa dal TAR per il Lazio (ordinanza 24 aprile 2018, n. 4562), non ha ritenuto di dover disporre la sospensione c.d. impropria del giudizio, nè di sollevare analoga questione pregiudiziale di corretta interpretazione del diritto dell&#8217;Unione Europea;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; ha invece ritenuto di dover sottoporre all&#8217;Adunanza plenaria, ai sensi dell&#8217;art. 99, comma 1, cod. proc. amm., la questione di diritto interno relativa all&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., quale mezzo atto a risolvere preventivamente in tempi più¹ brevi i dubbi di compatibilità  comunitaria e superare così la &#8220;causa ostativa&#8221; che ha giù  determinato (e potrebbe ancora determinare) la sospensione ex art. 79, comma 1, c.p.a. di diversi giudizi amministrativi pendenti anche in grado di appello.</p>
<p style="text-align: justify;">3. §. Le posizioni delle parti</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante RdS., con memoria per l&#8217;Adunanza Plenaria in data 26 novembre 2018, ha ribadito come, nel vigente quadro normativo, non vi sarebbe più¹ ragione di consentire agli operatori che hanno violato l&#8217;art. 95, comma10 del d.lgs. di integrare un elemento essenziale dell&#8217;offerta economica, perchè si finirebbe &#8220;per consentire agli operatori economici di &#8220;aggiustare&#8221; le varie voci in violazione della par condicio&#8221;. Di tale orientamento sembrerebbe non dubitare la stessa ordinanza di rimessione con i ripetuti richiami alla sentenza della V Sez. n. 815/2018.</p>
<p style="text-align: justify;">A sua volta con memoria per l&#8217;Adunanza Plenaria del 26 novembre 2018, la controinteressata Scintilla Sociale ha osservato che l&#8217;interpretazione sostanzialistica della norma appare del tutto coerente con la finalità  di accertare la congruità  in concreto del costo della manodopera.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ulteriori scritti difensivi per in replica le predetti parti hanno ulteriormente ribadito le proprie argomentazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi i difensori delle parti all&#8217;udienza pubblica di discussione, il ricorso è stato ritenuto quindi in decisione alla udienza pubblica del 12 dicembre 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">4. §. L&#8217;individuazione dei termini della questione nell&#8217;ordinanza di rimessione</p>
<p style="text-align: justify;">La Sezione Quinta ha osservato che l&#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016, ha dato luogo a due orientamenti concernenti la perdurante, o meno, vigenza</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; dopo l&#8217;entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) &#8212; del principio di diritto enunciato dall&#8217;Adunanza plenaria con la sentenza n. 19 del 2016, in base al quale &#8220;nelle ipotesi in cui l&#8217;obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l&#8217;offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l&#8217;esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l&#8217;offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. §.1. Un primo orientamento interpretativo, sul presupposto per cui il principio enunciato in quella sede fosse limitato alle gare bandite nel vigore del precedente d.lgs. n. 163 del 2006, ha ritenuto che, con l&#8217;entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, la mancata indicazione separata dei costi per la sicurezza aziendale non avrebbe più¹ potuto essere sanata attraverso il soccorso istruttorio, perchè la norma avrebbe determinato, al contrario, un automatismo espulsivo incondizionato a prescindere dalla assenza di uno specifico obbligo dichiarativo nella lex specialis.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la V Sezione, l&#8217;art. 95, comma 10 del Codice dei contratti avrebbe dunque chiarito l&#8217;obbligo per i concorrenti di indicare nell&#8217;offerta economica i c.d. costi di sicurezza aziendali ed avrebbe superato le incertezze interpretative, in ordine all&#8217;esistenza e all&#8217;ampiezza dell&#8217;obbligo dichiarativo, definite dall&#8217;Adunanza plenaria con le sentenze nn. 3 e 9 del 2015, ritenendo che, con tale escamotage, si finirebbe per consentire &#8220;&#038; in pratica ad un concorrente (cui è riferita l&#8217;omissione) di modificare ex post il contenuto della propria offerta economica&#8221; (cfr. Sez. V 7 febbraio 2017, n. 815, e nello stesso senso idem 28 febbraio 2018 n. 1228, 12 marzo 2018, n. 1228, 25 settembre 2018, n. 653).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare nella ricordata sentenza n. 815 cit. la Sezione V aveva rilevato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; in quei casi l&#8217;obbligo di separata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale era stato imposto, a pena di esclusione, ai partecipanti alla procedura di gara dalla lex specialis della procedura, mediante un&#8217;espressa previsione contenuta nel disciplinare o nella lettera di invito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; l&#8217;obbligo emergerebbe comunque con adeguata chiarezza dalla litera legis in quel caso disattesa dalla società  appellata;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; l&#8217;appellante avrebbe, poi, ancorato la determinazione del quantum di tali oneri ad un parametro incerto e fluttuante quale l'&#8221; un per cento del margine dell&#8217;offerta&#8221;, per cui il livello delle spese destinate alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro avrebbero potuto essere compromesse in caso in cui &#8220;..ricadute economiche della commessa presentino un andamento negativo&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; l&#8217;obbligo di indicazione sarebbe chiaramente sancito dalla legge e la sua violazione determinerebbe conseguenze escludenti a prescindere dal dato che l&#8217;esclusione non sia stata testualmente enunciata dagli articoli 83 e 95 del Codice in quanto precetto posto a &#8220;salvaguardia dei diritti dei lavoratori cui presiedono le previsioni di legge, che impongono di approntare misure e risorse congrue per preservare la loro sicurezza e la loro salute&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. §.2. Il secondo orientamento interpretativo ha affermato invece che, anche dopo l&#8217;entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e nonostante l&#8217;espressa previsione di un puntuale obbligo dichiarativo ex art. 95, comma 10, la mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale non determinerebbe di per sì© l&#8217;automatismo espulsivo, almeno nei casi in cui tale obbligo dichiarativo non sia espressamente richiamato nella lex specialis, a meno che si contesti al ricorrente di aver presentato un&#8217;offerta economica indeterminata o incongrua, perchè formulata senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento degli oneri di sicurezza (come affermato dalla Sezione III del Cons. Stato nella sentenza 27 aprile 2018, n. 2554).Â In quella vicenda, la III Sezione, pur nella consapevolezza dell&#8217;esistenza di orientamenti non univoci, ha riformato la sentenza in accoglimento dell&#8217;appello proposto, evidenziando che l&#8217;obbligo codificato nell&#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 non comporta l&#8217;automatica esclusione dell&#8217;impresa concorrente che, pur senza evidenziare separatamente nell&#8217;offerta gli oneri per la sicurezza aziendali, li abbia comunque considerati nel prezzo complessivo dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale direzione sarebbero rilevanti le considerazioni per cui:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; l&#8217;isolato esame dell&#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 non sarebbe in sì© decisivo, nemmeno sulla base dei principi contenuti nella sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014 dell&#8217;Adunanza Plenaria, per affermare il suo carattere imperativo, a pena di esclusione, e l&#8217;effetto ipso iure espulsivo della mancata formale evidenziazione di tali costi nel contesto dell&#8217;offerta economica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; l&#8217;art. 95, comma 10 deve essere letto insieme con l&#8217;art. 97, comma 5, lett. c), dello stesso Codice, il quale prevede al contrario &#8211; e in coerenza con l&#8217;art. 69, par. 2, lett. d), della Direttiva 2014/24/UE e con tutto l&#8217;impianto della nuova disciplina europea &#8211; che la stazione appaltante escluda il concorrente solo laddove, in sede di chiarimenti richiesti, detti oneri risultino incongrui;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; tale soluzione non comporterebbe poi alcuna violazione del disposto dell&#8217;art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 cit., in quanto il consentire all&#8217;impresa di specificare la consistenza degli oneri per la sicurezza giù  inclusi (ma non distinti) nel prezzo complessivo dell&#8217;offerta non si tradurrebbe in alcuna manipolazione o alterazione in corso di gara dell&#8217;offerta stessa contrastante con le regole di trasparenza e parità  di trattamento tra le concorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; in base al canone interpretativo di cui al brocardo ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, l&#8217;aggiunta di un diverso ed ulteriore adempimento rispetto a quelli tipizzati finirebbe per far dire alla legge una cosa che legge non dice e che, si presume, non voleva dire;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; se il primo indirizzo privilegia il principio di par condicio competitorum, il secondo orientamento sembrerebbe inteso a salvaguardare i diversi principi di massima partecipazione alle gare e di tassatività  e tipicità  delle cause di esclusione di cui all&#8217;art. 83, comma 8 del nuovo. In base a tale disposizione le cause di esclusione dalla gara, in quanto limitative della libertà  di concorrenza, devono essere ritenute di stretta interpretazione, senza possibilità  di estensione analogica (cfr. Cons. Stato, V, sentenza n. 2064 del 2013), per cui in caso di equivocità  delle disposizioni deve essere preferita l&#8217;interpretazione che, in aderenza ai criteri di proporzionalità  e ragionevolezza, eviti eccessivi formalismi e illegittime restrizioni alla partecipazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;l&#8217;esclusione non potrebbe farsi derivare automaticamente dall&#8217;applicazione della legge, non prevedendo l&#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 alcuna sanzione espulsiva nè richiedendo tale disposizione alcuna &#8220;specifica&#8221; indicazione degli oneri per la sicurezza interna. Secondo tale orientamento, infatti, ciù² non sarebbe casuale in quanto il legislatore nazionale, nell&#8217;attuare la Direttiva 2014/247UE, non si è realmente discostato dall&#8217;orientamento sostanzialistico del diritto dell&#8217;Unione, espressamente posto dall&#8217;art. 57 di tale Direttiva), e non ha mai inteso comprendere l&#8217;inadempimento di questo mero obbligo formale &#8211; la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza interna separatamente dalle altre voci dell&#8217;offerta &#8211; tra le cause di esclusione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; la formalistica ipotesi escludente contrasterebbe sia con la lettera dell&#8217;art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, non comminante espressamente l&#8217;effetto espulsivo, sia con la ratio della norma, la cui finalità  è quella di consentire la verifica della congruità  dell&#8217;offerta economica anche sotto il profilo degli oneri aziendali &#8220;concernenti l&#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro&#8221;, ritenuto dal codice di particolare importanza per la salute dei lavoratori, in sede verifica dell&#8217;anomalia, in coerenza con le previsioni del legislatore europeo nell&#8217;art. 18, par. 2, e nell&#8217;art. 69, par. 2, lett. d), della Direttiva 2014/24/UE e nel Considerando n. 37 della stessa Direttiva, il quale rimette agli Stati membri l&#8217;adozione di misure non predeterminate al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di lavori;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; la direttiva 2014/24/UE di cui le norme del nuovo Codice costituiscono attuazione avrebbe &#8220;replicato&#8221; senza sostanziali modifiche la previgente direttiva 2004/18/CE, in virtà¹ della quale la mancanza di indicazioni, da parte degli offerenti, del rispetto di tali obblighi non determinerebbe automaticamente l&#8217;esclusione dalla procedura di aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; la soluzione automaticamente escludente si porrebbe, quindi, in contrasto con i principi dell&#8217;Unione (per tutte Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, sez. VI, 10 10 novembre 2016, in C/162/16), ove l&#8217;impresa dimostri, almeno in sede di giustificazioni, che sostanzialmente la sua offerta comprenda gli oneri per la sicurezza e che tali oneri siano congrui.</p>
<p style="text-align: justify;">5. §. Analogo contrasto interpretativo si rinviene nella giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali.</p>
<p style="text-align: justify;">5. §.1. La tesi c.d. formalistica favorevole all&#8217;automatismo espulsivo senza possibilità  di soccorso istruttorio è stata accolta, ad esempio, da TAR Umbria Perugia, I, n. 56 del 22 gennaio 2018, TAR per la Calabria, I, 6 febbraio 2018, n. 332 e 7 febbraio 2018, n. 337; TAR. Sicilia Catania, III, 31 luglio 2017, n. 1981; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 5 gennaio 2017, n. 34.</p>
<p style="text-align: justify;">5. §.2. La contraria tesi c.d. sostanzialistica, favorevole al soccorso istruttorio risulta accolta da TAR Campania-Napoli, sentenze n. 521 del 6 agosto 2018, n. 3149 dell&#8217;11 maggio 2018 e n. 4611 del 3 ottobre 2017; TAR Lazio-Roma, n. 8119 del 20 luglio 2017; TAR Lombardia-Brescia, n. 912 del 14 luglio 2017; TAR Sicilia-Palermo, n. 1318 del 15 maggio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">5. §.3. La medesima questione, che era stata sollevata dal TAR per la Basilicata (ord. 25 luglio 2017, n. 525), è stata dichiarata irricevibile dalla Corte di Giustizia UE, sez. VI, 23 novembre 2017, in C-486/17.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR per il Lazio (ordinanza 24 aprile 2018, n. 4562) più¹ recentemente ha nuovamente sottoposto all&#8217;attenzione della Corte di giustizia l&#8217;analoga questione pregiudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">6. §. Le ulteriori considerazioni della Sezione remittente</p>
<p style="text-align: justify;">6. §.1. L&#8217;Adunanza plenaria n. 19/2016 aveva chiarito che la mancanza degli oneri di sicurezza è in grado di ingenerare una situazione di insanabile incertezza assoluta sul suo contenuto solo se l&#8217;offerta economica non considera i costi derivanti dal doveroso adempimento degli obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori, in quanto l&#8217;aggiunta dell&#8217;importo corrispondente agli oneri di sicurezza inizialmente non computati comporterebbe una modifica sostanziale del &#8220;prezzo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei casi in cui si contesti soltanto che l&#8217;offerente non ha specificato la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza sarebbe solo formale ed il soccorso istruttorio sarebbe doveroso.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, se l&#8217;Adunanza plenaria n. 19 del 2016 aveva espressamente circoscritto la portata del principio enunciato alle gare bandite nel vigore del D.lgs. n. 163/2006, l&#8217;ampia formulazione dell&#8217;art. 80, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, che ammette il soccorso istruttorio con riferimento a &#8220;qualsiasi elemento formale della domanda&#8221;, sembrerebbe consentire, anche nella vigenza del nuovo Codice, di sanare l&#8217;offerta che sia viziata solo per la mancata formale indicazione separata degli oneri di sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">6. §.2. L&#8217;obbligo, di cui al cit. art. 95, comma 10 non rappresenterebbe dunque elemento di novità  di per sì© sufficiente a determinare il superamento del principio di diritto enunciato dalla sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria n. 19 del 2016 perchè, anche nel vigore del previgente codice, l&#8217;Adunanza plenaria aveva giù  desunto (v.Â in particolare sentenza n. 3 del 2015) l&#8217;esistenza di un obbligo normativo operante in tutte le gare d&#8217;appalto (ivi comprese quelle di lavori) di indicare, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza, precisando, altresì, che pur nel silenzio della lex specialis, tale obbligo dichiarativo etero-integrava il bando di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale profilo, l&#8217;art. 95, comma 10, D.lgs. n. 50 del 2016 rende esplicito un obbligo dichiarativo che nel precedente sistema si ricavava, comunque, implicitamente dal tessuto normativo ed è un elemento di novità  che non sarebbe in grado di escludere l&#8217;operatività  del soccorso istruttorio, il quale, peraltro, nel passaggio dal vecchio al nuovo codice è stato potenziato attraverso la generalizzazione del principio di gratuità  e l&#8217;eliminazione dell&#8217;ambigua categoria delle c.d. irregolarità  non essenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">6. §.3. L&#8217;indicazione degli oneri di sicurezza ex art. 95, comma 10 sarebbe un obbligo indiscutibilmente previsto dalla legge a pena di esclusione, pur nel silenzio della lex specialis come riconosciuto in più¹ occasioni dall&#8217;Adunanza plenaria (cfr. sentenza n. 9/2014).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eterointegrazione (e comunque la portata potenzialmente escludente dell&#8217;obbligo dichiarativo) non appare sufficiente per escludere l&#8217;operatività  del soccorso istruttorio, ma, anzi, ne costituisce il presupposto applicativo perchè il soccorso istruttorio, invero, opera proprio (od ormai solo) per le c.d. irregolarità  essenziali: cioè le inosservanze dichiarative e documentali richieste a pena di esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. §.4. L&#8217;esclusione del soccorso istruttorio per la mancata indicazione degli oneri di sicurezza potrebbe semmai essere argomentata diversamente, ovvero ritenendo che gli oneri di sicurezza rappresentino (sempre e comunque) non un elemento formale dell&#8217;offerta, ma un elemento sostanziale della stessa, con la conseguenza che l&#8217;indicazione postuma attraverso il soccorso istruttorio consentirebbe al concorrente di determinare una inammissibile modifica ex postdell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, la qualificazione degli oneri di sicurezza come elemento sostanziale dell&#8217;offerta si porrebbe in contrasto con la ricordata sentenza n. 19 del 2016, che ne limitava l&#8217;essenzialità  ai casi nei quali il concorrente avesse formulato un&#8217;offerta economica senza considerare i detti costi, mentre (come avviene nel caso oggetto del presente giudizio), non è in discussione l&#8217;adempimento da parte del concorrente &#8220;..degli obblighi di sicurezza, nè il computo dei relativi oneri nella formulazione dell&#8217;offerta, ma si contesta soltanto che l&#8217;offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La qualificazione dell&#8217;omessa indicazione in termini di elemento formale dell&#8217;offerta, per cui essi sono stati considerati inglobati nel prezzo, imporrebbe di consentire il soccorso istruttorio a prescindere dalla circostanza, che di per sì© non appare dirimente alla luce dell&#8217;esistenza di un pacifico principio di eterointegrazione, che la lex specialis abbia richiamato o meno il relativo obbligo dichiarativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale opzione esegetica, in parte, differisce anche da quella accolta dalla ricordata sentenza n. 2554/2018 della III Sezione, o da quella sottesa alla questione pregiudiziale attualmente al vaglio della Corte di giustizia, nelle quali, invece, sembra attribuirsi rilievo dirimente, ai fini di ammettere o negare il soccorso istruttorio, al dato formale relativo al richiamo o meno nella lex specialis del relativo obbligo dichiarativo). Tale conclusione sembra, tuttavia, contraddire, o, comunque, attenuare, la portata del principio di etero-integrazione, che la stessa giurisprudenza dell&#8217;Adunanza plenaria ha, in più¹ occasioni, ritenuto operante, specie se l&#8217;obbligo legislativo risulta puntuale e univoco come quello previsto dall&#8217;art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">7. §. Le questioni rimesse all&#8217;Adunanza Plenaria</p>
<p style="text-align: justify;">La Sezione remittente, pertanto, ha sottoposto, ai sensi dell&#8217;art. 99, comma 1 Cod. proc. amm., all&#8217;Adunanza plenaria le seguenti questioni di diritto, oggetto di contrasti giurisprudenziali:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;1) Se, per le gare bandite nella vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale determini immediatamente e incondizionatamente l&#8217;esclusione del concorrente, senza possibilità  di soccorso istruttorio, anche quando non è in discussione l&#8217;adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, nè il computo dei relativi oneri nella formulazione dell&#8217;offerta, nè vengono in rilievo profili di anomalia dell&#8217;offerta, ma si contesta soltanto che l&#8217;offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Se, ai fini della eventuale operatività  del soccorso istruttorio, assuma rilevanza la circostanza che la lex specialis richiami espressamente l&#8217;obbligo di dichiarare gli oneri di sicurezza&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">8. §. Il quadro normativo</p>
<p style="text-align: justify;">8. §.1. Le disposizioni del diritto dell&#8217;Unione Europea</p>
<p style="text-align: justify;">La questione dedotta resta attratta integralmente nelle seguenti disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici:</p>
<p style="text-align: justify;">a) articolo 18 &#8220;Principi per l&#8217;aggiudicazione degli appalti&#8221;; in particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; ai sensi del paragrafo 1: «Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità  e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata».</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;a norma del paragrafo 2: &#8220;2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell&#8217;esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell&#8217;Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell&#8217;allegato X.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">In termini sostanzialmente coincidenti dispongono sia l&#8217;art. 30 (&#8220;Principi generali&#8221;), comma 3, la Direttiva 2014/23/UE sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione e sia l&#8217;articolo 36 (&#8220;Principi per l&#8217;aggiudicazione degli appalti&#8221;), comma 2 la Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali&#8221; per cui: &#8220;2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell&#8217;esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell&#8217;Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell&#8217;allegato XIV &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">b) articolo 56, paragrafo 3, di tale direttiva che stabilisce quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">«Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità  di trattamento e trasparenza».</p>
<p style="text-align: justify;">c) articolo 69 (Offerte anormalmente basse) in base al quale</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi 2. Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riferirsi a:</p>
<p style="text-align: justify;">(omissis)</p>
<p style="text-align: justify;">d) il rispetto degli obblighi di cui all&#8217;articolo 18, paragrafo 2;</p>
<p style="text-align: justify;">8. §.2. Le disposizioni del diritto nazionale di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 (&#8216;Codice dei contratti pubblici&#8217;).</p>
<p style="text-align: justify;">8. §.2.1. All&#8217;articolo 83 (&#8216;Criteri di selezione e soccorso istruttorio&#8217;), comma 9, sono fissate le condizioni per ammettere il c.d. &#8216;soccorso istruttorio&#8217; per il caso di carenze formali delle domande di partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi di tale disposizione: &#8220;Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità  essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all&#8217;articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all&#8217;offerta economica e all&#8217;offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità  essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l&#8217;individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">8. §.2.2. L&#8217;articolo 95 (&#8216;Criteri di aggiudicazione dell&#8217;appalto&#8217;) al comma 10 fissa l&#8217;obbligo per i concorrenti di indicare i costi per la manodopera e di sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi di tale disposizione</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Nell&#8217;offerta economica l&#8217;operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l&#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell&#8217;articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell&#8217;aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all&#8217;articolo 97, comma 5, lettera d)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">8. §.2. 3. L&#8217;articolo 97 (&#8216;Offerte anormalmente basse&#8217;), al comma 5</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi di tale disposizione &#8220;la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l&#8217;offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità  di cui al primo periodo, che l&#8217;offerta è anormalmente bassa in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non rispetta gli obblighi di cui all&#8217;articolo 30, comma 3 [obblighi in materia ambientale e sociale].</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non rispetta gli obblighi di cui all&#8217;articolo 105 [subappalto];</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all&#8217;articolo 95, comma 10 rispetto all&#8217;entità  e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all&#8217;articolo 23, comma 16&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">8. §.2. 4. L&#8217;art. 30 (Principi per l&#8217;aggiudicazione e l&#8217;esecuzione di appalti e di concessioni&#8221;) del cit. d.lgs. n. 50 prevede:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; al primo comma che: &#8220;L&#8217;affidamento e l&#8217;esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità  delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità , efficacia, tempestività  e correttezza. Nell&#8217;affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità , nonchè di pubblicità  con le modalità  indicate nel presente codice. Il principio di economicità  può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonchè alla tutela della salute, dell&#8217;ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. &#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; al terzo comma che &#8220;3.Nell&#8217;esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell&#8217;allegato X.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; al quarto comma, che &#8220;4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più¹ rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l&#8217;attività  oggetto dell&#8217;appalto o della concessione svolta dall&#8217;impresa anche in maniera prevalente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">9. §. La motivazione del rinvio</p>
<p style="text-align: justify;">Questo Consiglio di Stato (organo giurisdizionale avverso le cui decisioni &#8212; se non in ipotesi del tutto eccezionali &#8212; non può proporsi un ricorso di diritto interno) ritiene che ai fini della decisione risulti necessario risolvere alcune questioni relative alla conformità  delle disposizioni nazionali dinanzi richiamate con il diritto dell&#8217;Unione europea primario e derivato e che sia dunque necessario sollevare una questione per rinvio pregiudiziale ai sensi dell&#8217;articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea (TFUE).</p>
<p style="text-align: justify;">Va in primo luogo precisato che questo Giudice ritiene che il pertinente quadro giuridico nazionale imponga di aderire alla tesi secondo cui, nelle circostanze pertinenti ai fini del decidere, la mancata puntuale indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera comporti necessariamente l&#8217;esclusione dalla gara e che tale lacuna non sia colmabile attraverso il soccorso istruttorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene anche che, ai sensi del diritto nazionale, siccome l&#8217;obbligo di separata indicazione di tali costi è contenuto in disposizioni di legge dal carattere sufficientemente chiaro per gli operatori professionali, la mancata riproduzione di tale obbligo nel bando e nel capitolato della gara non potrebbe comunque giovare a tali operatori in termini di scusabilità  dell&#8217;errore.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo Consiglio di Stato si domanda tuttavia se il quadro normativo nazionale in tal modo ricostruito risulti in contrasto con le pertinenti disposizioni e principi del diritto dell&#8217;Unione europea, con particolare riguardo ai principi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, d libertà  di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui di seguito si indicheranno le ragioni per cui si ritiene che la pertinente normativa nazionale debba necessariamente essere interpretata nel senso di comportare l&#8217;esclusione del concorrente che non abbia ottemperato all&#8217;obbligo legale di indicare separatamente i costi della manodopera e della sicurezza dei lavoratori, senza che possa essere invocato il beneficio del c.d. &#8216;soccorso istruttorio&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci si domanderà  in seguito se tale interpretazione sia conforme al diritto dell&#8217;Unione europea.</p>
<p style="text-align: justify;">9. §.1. Il primo argomento che conferma la conclusione dinanzi richiamata sub 3.4 deriva dalla pertinente giurisprudenza della Corte di Giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Si osserva al riguardo che l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti di esclusione di un concorrente per violazione di obblighi da lui non adeguatamente conoscibili è stata ritenuta dalla Corte di giustizia in relazione a ipotesi in cui tali obblighi non emergevano con chiarezza &#8220;dai documenti di gara o dalla normativa nazionale&#8221; (in tal senso, la sentenza 2 giugno 2016 in causa C-27/15 &#8211; Pippo Pizzo &#8211; e la sentenza 10 novembre 2016 in causa C-140/16 &#8211; Edra Costruzioni).</p>
<p style="text-align: justify;">Ma il punto è che attualmente esiste una disposizione del diritto nazionale che fissa in modo del tutto chiaro tale obbligo (si tratta del più¹ volte richiamato articolo 95, comma 10 del &#8216;Codice dei contratti pubblici&#8217; del 2006).</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, nessun argomento sembra sostenere la tesi secondo cui una clausola escludente potrebbe operare solo se espressamente richiamata dal bando o dal capitolato e non anche direttamente in base a una legge adeguatamente chiara, come l&#8217;articolo 95 comma 10, citato.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si aderisse a tale impostazione (non condivisa da questo Giudice del rinvio) si determinerebbe l&#8217;effetto, evidentemente contrario al generale principio di legalità , per cui sarebbe la stazione appaltante a scegliere quali disposizioni imperative di legge rendere in concreto operanti e quali no, semplicemente richiamandole ovvero non richiamandole nei bandi e nei capitolati.</p>
<p style="text-align: justify;">9. §.2. Il secondo argomento che conferma la conclusione dinanzi richiamata è di carattere testuale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 83, comma 9 del &#8216;Codice dei contratti pubblici&#8217; italiano (nella formulazione che qui rileva) stabilisce che il soccorso istruttorio è espressamente escluso per le carenze dichiarative relative &#8220;all&#8217;offerta economica e all&#8217;offerta tecnica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">A sua volta l&#8217;articolo 95, comma 10 stabilisce in modo espresso che i costi della manodopera e quelli per la sicurezza dei lavoratori costituiscono, appunto, elementi costitutivi dell&#8217;offerta economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso articolo 95 comma 10 stabilisce, poi, che i concorrenti hanno l&#8217;obbligo di &#8220;indicare&#8221; tali costi e non soltanto quello &#8211; più¹ generico &#8211; di &#8220;tenerne conto&#8221; ai fini della formulazione dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, in base ad espresse disposizioni del diritto nazionale, la mancata indicazione dei costi per la manodopera e la sicurezza dei lavoratori non sia sanabile attraverso il meccanismo del c.d. &#8216;soccorso istruttorio&#8217; in quanto tale ancata indicazione è espressamente compresa fra i casi in cui il soccorso non è ammesso.</p>
<p style="text-align: justify;">9. §.3. Il terzo argomento che conferma la conclusione dinanzi richiamata deriva dalla pertinente giurisprudenza nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria n. 9 del 2014, nell&#8217;interpretare il principio legale della tipicità  e tassatività  delle cause di esclusione dalle pubbliche gare (oggi fissato all&#8217;articolo 83, comma 8 del &#8216;Codice&#8217;), ha chiarito che nella materia delle pubbliche gare esiste una causa di esclusione per ogni norma imperativa che preveda in modo espresso un obbligo o un divieto (laddove l&#8217;obbligo non venga rispettato o il divieto venga trasgredito).</p>
<p style="text-align: justify;">In questi casi &#8211; per come chiarito da tale sentenza &#8211; la norma imperativa di legge sortisce l&#8217;effetto di integrare dall&#8217;esterno le previsioni escludenti contenute nel bando e nel capitolato di gara (c.d. effetto di etero-integrazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, l&#8217;articolo 95, comma 10 del &#8216;Codice&#8217; stabilisce &#8211; con previsione chiara e di carattere imperativo &#8211; che i richiamati oneri debbano essere espressamente indicati in sede di offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, combinando il principio giurisprudenziale espresso dall&#8217;Adunanza plenaria con la sentenza n. 9 del 2014 e l&#8217;espresso obbligo legale di indicazione di cui all&#8217;articolo 95, comma 10, ne consegue che la mancata ottemperanza a tale obbligo legale comporti necessariamente l&#8217;esclusione dalla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">9. §.4. Il quarto argomento che conferma la conclusione dinanzi richiamata sub 3.4 deriva anch&#8217;esso dalla pertinente giurisprudenza nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria n. 3 del 2015 (che è stata resa in base al quadro normativo anteriore al nuovo Codice dei contratti pubblici) ha stabilito che &#8220;nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell&#8217;offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La successiva sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria n. 9 del 2015 (nel chiarire quanto giù  affermato dalla precedente sentenza n. 3/2015) ha affermato che &#8220;non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria n.3 del 2015&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto controverso l&#8217;Adunanza plenaria è poi tornata con la sentenza n. 19 del 2016 (che è stata invece resa sulla base del quadro normativo successivo all&#8217;entrata in vigore del Codice del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in questione (dopo aver premesso di non intendere discostarsi da quanto affermato dalla precedente sentenza n. 9 del 2015, ma di operare un mero chiarimento di carattere temporale) ha stabilito che, in caso di mancata indicazione dei richiamati oneri, il soccorso istruttorio è ammesso, ma solo per le gare indette prima dell&#8217;entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa sentenza, al punto 37, ha affermato che in tali casi il beneficio del soccorso istruttorio si giustifica (per le sole gare indette prima dell&#8217;entrata in vigore del Codice del 2016) in quanto &#8220;nell&#8217;ordinamento nazionale mancava una norma che, in maniera chiara e univoca, prescrivesse espressamente la doverosità  della dichiarazione relativa agli oneri di sicurezza&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ipotesi il beneficio del soccorso istruttorio si giustificava quindi al fine di assicurare il rispetto dei principi di certezza del diritto, di tutela dell&#8217;affidamento, di trasparenza, proporzionalità  e par condicio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, una volta introdotta nell&#8217;ordinamento nazionale una disposizione (quale l&#8217;articolo 95, comma 10 del nuovo Codice) la quale enuncia in modo espresso l&#8217;obbligo di indicare in modo separato i costi per la sicurezza e quelli per la sicurezza dei lavoratori, è venuta meno la ragione (unica) che aveva indotto l&#8217;Adunanza plenaria (con la sentenza n. 19 del 2016) ad ammettere il soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione di tali costi da parte del concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Non a caso, la stessa sentenza n. 19 del 2016 precisava che la questione dovesse considerarsi ormai superata per le vicende sorte dopo l&#8217;entrata in vigore del nuovo Codice, &#8220;che ora risolve la questione prevedendo espressamente, all&#8217;art. 95, co. 10, l&#8217;obbligo di indicare gli oneri di sicurezza&#8221; (punto 37 della motivazione).</p>
<p style="text-align: justify;">9. §.5. Il quinto argomento che conferma la conclusione sopra richiamata è di carattere sostanziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Va premesso al riguardo che l&#8217;obbligo di indicare i costi della manodopera e quelli per la sicurezza dei lavoratori risponde all&#8217;evidente esigenza di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere più¹ agevoli ed efficaci gli strumenti di vigilanza e controllo da parte delle amministrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, in particolare negli appalti ad alta intensità  di manodopera (in cui gli oneri lavorativi sono la parte prevalente &#8211; o pressochè esclusiva &#8211; degli oneri di impresa), il concorrente che formuli un&#8217;offerta economica omettendo del tutto di specificare quali siano gli oneri connessi alle prestazioni lavorative non commette soltanto una violazione di carattere formale, ma presenta un&#8217;offerta economica di fatto indeterminata nella sua parte più¹ rilevante, in tal modo mostrando un contegno certamente incompatibile con l&#8217;onere di diligenza particolarmente qualificata che ci si può ragionevolmente attendere da un operatore professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">9. §.6. Per le ragioni sin qui evidenziate deve concludersi nel senso che il quadro normativo nazionale deve necessariamente essere inteso nel senso di comportare l&#8217;esclusione del concorrente il quale non abbia ottemperato all&#8217;obbligo legale di separata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza dei lavoratori, senza che tale concorrete possa invocare il beneficio del c.d. soccorso istruttorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre a questo punto domandarsi se il quadro normativo interno così interpretato e ricostruito risulti compatibile con il diritto dell&#8217;Unione europea.</p>
<p style="text-align: justify;">10. §. La necessità  del rinvio pregiudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordato che la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 23 novembre 2017, in C-486/17 ha dichiarato irricevibile la medesima questione sollevata dal TAR per la Basilicata (ord. 25 luglio 2017, n. 525), questa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ritiene che, in relazione alla (giù  ricordata) circostanza per cui è stata nuovamente rimessa all&#8217;attenzione al competente Giudice europeo dal TAR per il Lazio (dalla cit. ordinanza n. 4562/2018), si debba richiedere la corretta interpretazione del diritto europeo da parte della competente Corte di giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">E ciù² anche in relazione ai principi di cui alla precedente ordinanza della Corte di Giustizia UE, Sesta Sezione del 10 novembre 2016 in C697/15, specificamente relativa all&#8217;obbligo di indicare nell&#8217;offerta dei costi aziendali per la sicurezza sul lavoro per cui, in vigenza della precedente direttiva 2004/18/CE:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quando una &#8220;condizione per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione, pena l&#8217;esclusione da quest&#8217;ultima, non sia espressamente prevista dai documenti dell&#8217;appalto e possa essere identificata solo con un&#8217;interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale, l&#8217;amministrazione aggiudicatrice può accordare all&#8217;offerente escluso un termine sufficiente per regolarizzare la sua omissione &#8220;(cfr. punto 32);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;I principi della parità  di trattamento e di proporzionalità  devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità  di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Appare perciù² necessario che sia chiarito definitivamente quale sia l&#8217;ambito oggettivo della norma di cui in particolare al secondo paragrafo dell&#8217;art. 18 della Dir. 2014/24 che impone agliStati membri l&#8217;adozione di &#8220;misure adeguate&#8221; in relazione alla necessità  di garantire che gli operatori economici rispettino gli obblighi applicabili in materia di sicurezza sul lavoro nell&#8217;esecuzione di appalti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">11. §. L&#8217;avviso di questa Adunanza Plenaria a sostegno della tesi &#8220;escludente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1. Richiamandosi alle considerazioni che precedono (ed in particolare al paragrafo 4. §.), questa Adunanza Plenaria ritiene che, tra le opposte finalità  della tutela della concorrenza e della proporzionalità  nei riguardi degli offerenti (ed in special modo di quelli stabiliti in altri Stati membri), da un lato, e le esigenze della certezza del diritto, della parità  di trattamento e della effettività  della tutela economica e sociale del lavoro e della sicurezza dei prestatori, più¹ volte richiamate dal diritto comunitario, dall&#8217;altro, debbano essere previlegiate queste ultime esigenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta che la legge nazionale abbia definitivamente, formalmente e, soprattutto, chiaramente sancito l&#8217;obbligo per l&#8217;offerente di dichiarare in sede di offerta separatamente i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, si ritiene in primo luogo che gli offerenti anche di altri Stati membri non possano più¹ addure a loro discolpa la sussistenza di un condizione meno favorevole.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;imporre l&#8217;obbligo delle dichiarazione degli oneri nell&#8217;offerta peraltro non costituisce affatto un adempimento meramente formale, in quanto la presenza della dichiarazione non preclude la verifica della sua correttezza sostanziale attraverso la richiesta &#8220;di spiegazioni&#8221;, di cui all&#8217;articolo 69 della Dir. 2014/24 (ed all&#8217;art.97, comma 5, del d.lgs. n.50/2014), che è tipica della fase successiva all&#8217;apertura delle offerte economiche ed ha un profilo eminentemente oggettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal caso, non può dunque parlarsi affatto di &#8220;soccorso istruttorio&#8221;, che come tale afferisce propriamente alla fase dell&#8217;ammissione e della verifica dei requisiti e quindi a profili tipicamente soggettivi, in quanto la normativa nazionale, utilizzando la facoltà  concessa dalla Direttiva all&#8217;art. 56, par. 3 della Dir.2014/24/Ue, all&#8217;art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2014 e s.m.i., ha delimitato il soccorso istruttorio agli elementi formali &#8220;&#038; del documento di gara unico europeo di cui all&#8217;articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all&#8217;offerta economica e all&#8217;offerta tecnica&#8230;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">11.2. Gli offerenti che partecipano alle gare comunitarie sono soggetti imprenditoriali, che si presume essere in possesso di adeguate professionalità , per i quali il mancato adempimento di un onere obbligatoriamente previsto dalla legge costituisce una grave negligenza addebitabile al medesimo concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il mancato rispetto dell&#8217;obbligo della dichiarazione degli oneri per la sicurezza in sede di offerta a pena di esclusione assume un rilievo concreto in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; in una gara d&#8217;appalto una offerta presuppone la puntuale valutazione del &#8220;punto di convenienza&#8221; della commessa sul piano finanziario ed organizzativo e, dunque, la stesura di un vero e proprio business plan; comprendente cioè tutti gli oneri diretti, indiretti ed eventuali. Ciù² posto, è dunque evidente che la dichiarazione sul rispetto degli oneri per la sicurezza non può diventare un artato &#8220;costruito&#8221; postumo, di carattere meramente formale, ma deve costituire un &#8220;dato oggettivo&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">che ha il suo presupposto logico, economico e fattuale nel computo economico dei tutti oneri, ivi compresi quelli aziendali per la sicurezza del personale, che sono connessi all&#8217;affare;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; come dimostrano le corrispondenze in materia intercorrenti tra stazioni appaltanti ed imprese che vengono all&#8217;attenzione di questo Giudice, la verifica in un momento successivo delle omesse dichiarazioni degli oneri in questione trova spesso le più¹ fantasiose allocazioni postume di valori indeterminati (e/o percentuali generiche) operati con riferimento talvolta alle spese generali, talvolta agli imprevisti, talvolta agli oneri indiretti, talvolta agli utili, ecc..</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; per questo, a prescindere dalla indubbia addebitabilità  all&#8217;offerente dell&#8217;omesso adempimento, si deve ritenere che la mancata dichiarazione costituisce un elemento in grado di far dubitare della serietà  ed appropriatezza dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questa Adunanza Plenaria il principio di effettività  dei principi dell&#8217;ordinamento giuridico europeo dovrebbe condurre alla conclusione che la tutela della sicurezza del lavoro e dei diritti dei lavoratori debba comportare la legittimità  comunitaria dell&#8217;esclusione dell&#8217;offerente che abbia omesso di dichiarare in sede di offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro per ragioni quindi, innanzi tutto, di ordine sostanziale.</p>
<p style="text-align: justify;">11.3. Ulteriori argomenti a sostegno della tesi qui affermata vengono desunti dalla giurisprudenza della stessa Corte di giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Va in particolare osservato che il diritto dell&#8217;UE (nell&#8217;interpretazione fornitane dalla CGUE) non impedisce l&#8217;esclusione di un concorrente dalla gara per ragioni di carattere formale e dichiarativo a condizione: i) che le ragioni e le condizioni dell&#8217;esclusione siano chiaramente e previamente stabilite dal diritto nazionale o dal bando di gara; ii) che le clausole che dispongono l&#8217;esclusione mirino a propria volta a conseguire obiettivi e principi di interesse per il diritto UE (quali il principio della par condicio competitorum fra concorrenti professionali).</p>
<p style="text-align: justify;">11.3.1. Con la sentenza 6 novembre 2014 in causa C-42/13 (Cartiera dell&#8217;Adda), ad esempio, la Corte di giustizia ha stabilito che &#8220;L&#8217;articolo 45 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (&#038;) letto in combinato disposto con l&#8217;articolo 2 della stessa, nonchè il principio di parità  di trattamento e l&#8217;obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all&#8217;esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione, in base alla motivazione che tale operatore non ha rispettato l&#8217;obbligo, previsto dai documenti dell&#8217;appalto, di allegare alla propria offerta, sotto pena di esclusione, una dichiarazione ai sensi della quale la persona indicata in tale offerta come suo direttore tecnico non è oggetto di procedimenti o di condanne penali, anche qualora, a una data successiva alla scadenza del termine stabilito per il deposito delle offerte, una siffatta dichiarazione sia stata comunicata all&#8217;amministrazione aggiudicatrice o sia dimostrato che la qualità  di direttore tecnico è stata erroneamente attribuita a tale persona&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; qui importante osservare che, con la sentenza in parola, la Corte di giustizia: i) ha stabilito che il concorrente può legittimamente essere escluso dalla gara per una lacuna di carattere formale e dichiarativo, a condizione che la relativa prescrizione fosse conoscibile ex ante da un operatore diligente; ii) ha escluso che, in tali circostanze, il concorrente incorso in errore potesse essere ammesso a dimostrare che il requisito non dichiarato fosse in concreto posseduto. Quanto sopra, come è evidente, equivale a negare il beneficio del &#8216;soccorso istruttorio&#8217; tutte le volte in cui la clausola escludente fosse chiara e sia stata comunque violata dal concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">11.3.2. Con la sentenza 2 giugno 2016 in causa C-27/15 (Pippo Pizzo) la Corte di giustizia ha stabilito che &#8220;il principio di parità  di trattamento e l&#8217;obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all&#8217;esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un&#8217;interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonchèÂ dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità  o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti (&#038;)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in questione, quindi, ha chiarito: i) che l&#8217;esclusione del concorrente ben può essere giustificata dalla violazione di un obbligo determinato quando ciù² risulti necessario per garantire il rispetto del principio della par condicio;ii) che la previa conoscibilità  della regola la cui violazione comporta l&#8217;esclusione può derivare o &#8220;dai documenti relativi a tale procedura&#8221;, oppure, come nel caso in oggetto, &#8220;dal diritto nazionale vigente&#8221; (purchè, in ambo i casi, la regola fosse adeguatamente conoscibile ex ante).</p>
<p style="text-align: justify;">11.3.3. Con la sentenza 10 novembre 2016 in causa C-140/16 (Edra costruzioni) la Corte di giustizia, pronunciandosi proprio su un caso italiano relativo agli obblighi dichiarativi in tema di sicurezza sul lavoro, ha stabilito che &#8220;il principio della parità  di trattamento e l&#8217;obbligo di trasparenza (&#038;) devono essere interpretati nel senso che ostano all&#8217;esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell&#8217;inosservanza, da parte di detto offerente, dell&#8217;obbligo di indicare separatamente nell&#8217;offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l&#8217;esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un&#8217;interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l&#8217;intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti. I principi della parità  di trattamento e di proporzionalità  devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità  di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione in questione conferma le conclusioni sin qui suggerite da questo Giudice del rinvio in quanto: i) essa è stata pronunciata in un momento storico in cui la normativa italiana non chiariva la valenza escludente connessa alla mancata indicazione degli oneri per la sicurezza (tale regola era stata infatti enucleata dalla sola giurisprudenza); ii) al contrario, la normativa nazionale fissa oggi l&#8217;obbligo di indicazione di tali oneri in modo del tutto chiaro e conoscibile da un operatore professionale, attraverso un&#8217;espressa previsione di legge (il più¹ volte richiamato articolo 95, comma 10).</p>
<p style="text-align: justify;">11. §. Conclusione</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Sezione formula alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea ai sensi dell&#8217;art. 267 del T.F.U.E. il seguente quesito interpretativo pregiudiziale:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;se il diritto dell&#8217;Unione europea (e segnatamente i principi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà  di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del &#8216;Codice dei contratti pubblici&#8217; italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l&#8217;esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. &#8216;soccorso istruttorio&#8217;, pur nell&#8217;ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La segreteria della Sezione curerà  pertanto la trasmissione della presente ordinanza alla cancelleria della Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea, mediante plico raccomandato al seguente indirizzo: Rue du Fort Niedergrà¼newald, L-2925, Lussemburgo.</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta alla presente ordinanza la Segreteria trasmetterà  alla Cancelleria della CGUE anche la seguente documentazione l&#8217;intero fascicolo di causa del primo e del secondo grado del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">In conseguenza della rimessione alla Corte di giustizia della questione pregiudiziale di cui sopra il presente giudizio viene sospeso.Â </p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) rimette alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione e, riservata ogni altra decisione, anche sulle spese, sospende il giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone che il presente provvedimento, unitamente a copia degli atti di giudizio indicati in motivazione, sia trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione, alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Filippo Patroni Griffi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Santoro, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Severini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Lipari, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Anastasi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Giovagnoli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Claudio Contessa, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Fabio Taormina, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Diego Sabatino, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Bernhard Lageder, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Oberdan Forlenza, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-24-1-2019-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 24/1/2019 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.695</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-2-2016-n-695/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-2-2016-n-695/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.695</a></p>
<p>Pres. Lipari – Est. Noccelli 1. Contratti della P.A. – Gare –Offerta oneri sicurezza aziendale – Esclusione dal ribasso d’asta –Ammissibilità. 2. Contratti della P.A. –&#160; Requisiti di capacità – Servizi analoghi – Chiarimenti – Riferimento – Specifico CVP – Conseguenze. 1. Non va escluso il concorrente che sottragga dal</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari – Est. Noccelli</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Contratti della P.A. – Gare –Offerta oneri sicurezza aziendale – Esclusione dal ribasso d’asta –Ammissibilità.</strong></p>
<p><strong>2. Contratti della P.A. –&nbsp; Requisiti di capacità – Servizi analoghi – Chiarimenti – Riferimento – Specifico CVP – Conseguenze.</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;">1. Non va escluso il concorrente che sottragga dal ribasso d’asta non solo gli oneri di sicurezza internegoziali, ma anche quelli aziendali laddove la <em>lex specialis</em> nulla prevede al riguardo, infatti gli oneri per la sicurezza aziendale, distinti da quelli cc.dd. da interferenze, costituiscono una voce di costo dell’offerta e, come questa, sono pertanto soggetti a ribasso, ma è altresì incontestabile che la stessa formulazione della &nbsp;<em>lex specialis</em>, per la stessa ambiguità già presente a livello normativo, si presti ad una duplice lettura, che non può essere imputata a colpa delle concorrenti.<br />
&nbsp;<br />
2. Laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di “<em>servizi analoghi</em>”, tale nozione non può, se non con grave forzatura interpretativa, essere assimilata a quella di “<em>servizi identici</em>”, dovendo dunque ritenersi soddisfatta la prescrizione ove il concorrente abbia comunque dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l’appalto<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Tuttavia, laddove la <em>lex specialis</em> pubblichi chiarimenti volti a connotare in termini di identità la precedente esperienza professionale attraverso il riferimento ad un uso specifico CPV, il concorrente non può qualificare attraverso l’allegazione del pregresso svolgimento di servizi differenti ed aventi un diverso CPV.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cons. St., IV, 5.3.2015, n. 1122.</div>
</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00695/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 09472/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9472 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Consorzio Stabile di Cooperative Filipendo, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfonso Erra, del Foro di Napoli, con domicilio eletto presso l’Avv. Lodovico Visone in Roma, via del Gesù, n. 62;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Società Cooperativa Sociale&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto De Chiara e dall’Avv. Francesco Maria Caianiello, del Foro di Napoli, con domicilio eletto presso l’Avv. Angela Fiorentino in Roma, via E. Q. Visconti, n. 11;<br />
Comune di Afragola (NA), in persona del Sindaco&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosa Balsamo, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;<br />
Ambito Territoriale n. 19 del Comune di Afragola, appellato non costituito;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE II n. 05185/2015, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per i servizi alle persone di cui alla L.R. n. 11 del 2007</p>
<p>visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Cooperativa Sociale&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;e del Comune di Afragola;<br />
viste le memorie difensive;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierno appellante principale Consorzio Stabile di Cooperative Filipendo l’Avv. Luca Tozzi, su delega dell’Avv. Alfonso Erra, per la Società Cooperativa Sociale&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;l’Avv. Francesco Maria Caianiello e per il Comune di Afragola (NA) l’Avv. Rosa Balsamo;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>1. Con bando pubblicato il 12.8.2014 sulla G.U.U.E., il Comune di Afragola (NA), quale capofila dell’Ambito Territoriale n. 19, ha indetto una gara d’appalto, a procedura aperta, per l’affidamento dei «<em>servizi alle persone di cui alla legge Regionale n. 11/2007</em>», da svolgersi a norma dell’art. 83 del d. lgs. 163/2006 e con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
1.1. Nell’ambito di tale bando il lotto n. 1 era riferito all’Area Intervento Minori, denominazione servizio Centro Diurno Polifunzionale, codice denominatore B4, codice CPV 85320000-8, per un importo a base d’asta di € 506.795,33.<br />
1.2. Con la determinazione n. 863 del 19.8.2015, all’esito delle operazioni di gara, la stazione appaltante ha aggiudicato la gara al Consorzio Stabile di Cooperative Filipendo (di qui in avanti, per brevità, il Consorzio).<br />
2. Tale aggiudicazione, insieme con tutti i verbali di gara, è stata impugnata avanti al T.A.R. Campania dalla Cooperativa Sociale&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;(di qui in avanti, per brevità,&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>), che ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.<br />
2.1. Nel primo grado di giudizio si sono costituiti sia la stazione appaltante che il Consorzio, entrambi per resistere al ricorso.<br />
2.2. Il 4.11.2025 il Consorzio depositava, peraltro, un ricorso incidentale, finalizzato a far valere l’esclusione de&nbsp;<em>Il Quadrifoglio.</em><br />
2.3. Il T.A.R. Campania, sede di Napoli, con la sentenza n. 5185 del 6.11.2015, ha respinto il ricorso incidentale proposto dal Consorzio e ha invece accolto il ricorso principale proposto da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>, annullando gli atti impugnati, e ha disposto il risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’aggiudicazione della gara e la consegna del servizio alla ricorrente principale, previe le eventuali verifiche, qualora già non effettuate, nonché previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con la controinteressata.<br />
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Consorzio, articolando due distinti motivi, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.<br />
3.1. Si è costituito&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>, per chiedere la reiezione del gravame, e ha proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui essa ha respinto gli altri motivi del suo originario ricorso.<br />
3.2. Si è altresì costituito il Comune di Afragola, chiedendo di accogliere l’appello e, per l’effetto, di riformare la sentenza di primo grado limitatamente alla parte in cui ha accolto il ricorso principale.<br />
3.3. Nella camera di consiglio del 10.12.2015, fissata per esaminare l’istanza incidentale di sospensione proposta ai sensi dell’art. 98 c.p.a. dall’appellante principale, il Collegio, ritenuto di dover decidere con sollecitudine la causa nel merito, l’ha rinviata alla pubblica udienza del 4.2.2016.<br />
3.4. Nella pubblica udienza del 4.2.2016 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.<br />
4. L’appello principale del Consorzio è infondato.<br />
5. Con un primo motivo (pp. 3-9 del ricorso) il Consorzio lamenta che il T.A.R. avrebbe erroneamente disatteso il suo ricorso incidentale escludente.<br />
5.1. La sostanza della censura, proposta con il ricorso incidentale in prime cure, è la seguente.<br />
5.1.1.&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>, nella propria offerta economica, ha dichiarato di offrire il prezzo di € 451.432,20, derivante dal ribasso dell’11% sull’importo a base di gara di € 503.301,22, non comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 3.494,11.<br />
5.1.2. Secondo il Consorzio l’impresa appellata – nonché appellante incidentale – avrebbe arbitrariamente, così facendo, modificato in aumento l’importo degli oneri di sicurezza da interferenze e/o cc.dd. esterni, fissandoli immotivatamente in € 3.494,11 ed avrebbe illegittimamente escluso dal ribasso d’asta la cifra di € 2.494,11, che doveva invece ritenersi soggetta al ribasso.<br />
5.2. In senso contrario, disattendendo tale censura, il T.A.R. campano ha osservato che gli oneri di sicurezza aziendali interni sono stati espressamente indicati da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;nella propria offerta economica, ma non sono stati assoggettati a ribasso, poiché nessuna disposizione di legge impone di assoggettare a ribasso anche gli oneri di sicurezza interni.<br />
5.2.1. Essi, in altri termini, possono, ma non devono necessariamente essere soggetti a ribasso, a differenza degli oneri di sicurezza interferenziali, che al contrario, come stabilisce espressamente l’art. 86, comma 3-<em>ter</em>, del d. lgs. 163/2006, non possono essere comunque soggetti a ribasso.<br />
5.3. L’appellante principale critica, tuttavia, l’impianto motivazionale della sentenza, facendo rilevare che:<br />
<em>a)</em>&nbsp;il giudice di prime cure abbia arbitrariamente ritenuto, in assenza di qualsivoglia indicazione dell’odierna appellata in sede di gara o nelle sue difese, che la cifra di € 2.494,11 fosse l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali interni e che sia stata perciò legittimamente esclusa dal ribasso d’asta;<br />
<em>b)</em>&nbsp;l’importo di € 3.494,11 sarebbero, in realtà, gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, oneri ontologicamente diversi da quelli di sicurezza aziendali;<br />
<em>c)</em>&nbsp;anche gli oneri della sicurezza aziendale, venendo ad essere parte dell’offerta economica, concorrerebbero a determinare il ribasso che ciascun partecipante alle procedure di affidamento è tenuto ad offrire;<br />
<em>d)</em>&nbsp;l’operato della stazione appaltante sarebbe illegittimo, poiché ha reso di fatto impossibile comparare, in maniera equa, il ribasso offerto da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;con quello offerto dal Consorzio, poiché i ribassi sono stati applicati su basi d’asta differenti;<br />
<em>e)</em>&nbsp;l’offerta economica de&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;sarebbe, nel complesso, ambigua ed indeterminata perché, preso atto dell’immodificabilità della base d’asta ammontante ad € 505.795,33, non sarebbe lecito intendere se essa abbia voluto offrire un ribasso dell’11% sulla base d’asta di € 505.795,33 oppure abbia voluto offrire&nbsp;<em>tout court</em>&nbsp;il prezzo di € 451.432,20, che comunque corrisponde ad un ribasso differente rispetto all’11%;<br />
<em>f)</em>&nbsp;il T.A.R. avrebbe omesso di verificare come l’offerta dell’odierna appellata&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;fosse incerta, indeterminata ed ipotetica alla luce del fatto che il ribasso dell’11%, applicato alla reale base d’asta di € 505.795,33, in nessun modo modificabile dai concorrenti, desse un risultato ben diverso rispetto al prezzo dichiarato da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>, soprattutto se maggiorati degli oneri della sicurezza esterni, quantificati autonomamente ed illegittimamente dallo stesso in € 3.494,11, somma alla quale si era oltretutto autovincolata contrattualmente in modo irrevocabile;<br />
<em>g)Il Quadrifoglio</em>, pur avendo sottoscritto per accettazione il D.U.V.R.I. quantificante in soli € 1.000,00 gli oneri di sicurezza cc.dd. esterni, li avrebbe illegittimamente aumentati, sicché la sua offerta, sol per questo, doveva essere esclusa.<br />
5.4. Il motivo non merita condivisione.<br />
5.5. Occorre rilevare, anzitutto, che&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;ha formulato un’offerta chiara ed univoca, attenendosi alle prescrizioni della&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;che, giova ricordarlo, all’art. 17.3.1. del disciplinare prevedeva testualmente, per ciascuna voce del disciplinare, di «<em>indicare il ribasso percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa, espresso in cifre e lettere, al netto della spesa degli oneri per la sicurezza</em>».<br />
5.5.1. Nella propria offerta economica (doc. 14 fasc. appellante principale)&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;ha escluso dal ribasso, così come richiesto dal citato art. 17.3.1., le spese degli oneri della sicurezza, suddivise in € 1.000,00 per rischi da interferenze cc.dd. esterne, non ribassati secondo le prescrizioni di legge e conforme al&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;indicato nel D.U.V.R.I., e in € 2.492,00 per oneri di sicurezza aziendale, anche essi non soggetti a ribasso.<br />
5.5.2. Sottratte tali voci dall’importo a base d’asta, complessivamente quantificate in € 3.494,11, sulla somma residua, pari ad € 503.301,22 è stato effettuato il ribasso dell’11%, così da ottenere l’importo finale offerto, pari ad € 451.432,20.<br />
5.5.3. Nella tabella del piano finanziario allegato all’offerta economica presentata da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;si legge chiaramente che gli oneri della sicurezza, pari ad € 3.494,00, sono suddivisi negli importi di € 2.494,00 e di € 1.000,00, cifra corrispondente a quella richiesta dal D.U.V.R.I.<br />
5.6. Ora non vi può essere dubbio che l’offerta de&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;sia chiara, inequivoca, ben determinata e, soprattutto, conforme alle previsioni della<em>lex specialis</em>, che non sono state in alcun modo contestate né tempestivamente impugnate dal Consorzio, laddove prevedevano di indicare il ribasso percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa, espresso in cifre e lettere, al netto della spesa degli oneri per la sicurezza, senza specificare se tali oneri dovessero essere soltanto quelli esterni o anche quelli interni.<br />
5.7. È ben vero che gli oneri per la sicurezza aziendale – distinti da quelli cc.dd. da interferenze – costituiscono una voce di costo dell’offerta e, come questa, sono pertanto soggetti a ribasso (Cons. St., sez. V, 1.8.2015, n. 3769), ma è altresì incontestabile che la stessa formulazione della&nbsp;<em>lex specialis</em>, per la stessa ambiguità «<em>già presente a livello normativo</em>» (così, per analogo caso, proprio la citata sentenza del Cons. St., sez. V, 1.8.2015, n. 3769), si prestasse ad una duplice lettura, che non può essere imputata a colpa delle concorrenti.<br />
5.8. Nel dubbio, pertanto,&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;ha applicato letteralmente la previsione dell’art. 17.3.1. del capitolato speciale, pur nella sua ampia e ambigua formulazione, escludendo dal ribasso entrambi i due tipi di oneri.<br />
5.9. L’offerta economica presentata da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>, dunque, non appare né di fatto è indeterminata, poiché ha consentito alla stazione appaltante di apprezzarne il valore in termini assoluti – € 451.432,20 al netto dell’IVA – comprensivi di € 3.494,11 per oneri della sicurezza (aziendali ed esterni) non soggetti a ribasso, più favorevole, certamente, rispetto a quella del Consorzio, pari ad € 481.505,56 (IVA esclusa).<br />
5.9.1. E del resto, occorre qui rilevare, l’applicazione della formula prevista dalla&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;(<em>Prezzo più basso/prezzo singola offerta × 20</em>), facendo riferimento ai prezzi in valore assoluto, non ha in alcun modo risentito – né avrebbe potuto risentire – di qualsivoglia ipotetica incertezza relativa al ricalcolo del valore percentuale del ribasso.<br />
5.10. Il motivo, pertanto, deve essere respinto.<br />
6. Con il secondo motivo (pp. 9-21) il Consorzio, appellante principale, lamenta che il T.A.R. partenopeo abbia erroneamente accolto il primo motivo del ricorso principale, proposto in primo grado da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>, laddove ha ritenuto che il Consorzio non avrebbe correttamente dimostrato i requisiti di capacità tecnica e professionale mediante allegazione di un certo numero ed importo di servizi analoghi.<br />
6.1. Il T.A.R. avrebbe così sostituito, secondo l’appellante principale, la propria valutazione a quella effettuata dalla Commissione giudicatrice, dimenticando che, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, la&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;richiedeva di dimostrare l’effettuazione di servizi analoghi, e non già identici o strettamente analoghi a quelli oggetto di affidamento.<br />
6.2. Anche il riferimento ai codici CPV da parte del T.A.R., sulla base dei chiarimenti forniti dalla stessa stazione appaltante, sarebbe fuorviante, fondandosi soltanto sul rilievo che il servizio di cui al lotto n.1 sia contraddistinto dal CPV 85320000-8, mentre parte dei servizi analoghi svolti dal Consorzio atterrebbero ai CPV 85311200-4 e 8531100-3, ma ometterebbe di considerare che tra i suddetti codici, appartenenti allo stesso blocco, divisione e gruppo, vi sarebbe una differenza che è dettata dalla maggiore specificità del codice 85311200-4 e 8531100-3 rispetto a quello 8532000-8 senza che ciò significhi che i due servizi non sono analoghi.<br />
6.3. Non sussisterebbe, pertanto, alcuna irragionevolezza o manifesta irrazionalità, da parte della stazione appaltante, nell’aver ammesso il Consorzio al prosieguo delle operazioni di gara, dato che i servizi precedentemente svolti dal Consorzio, ancorché diretti non esclusivamente a soggetti minori o a persone anziane, si inseriscono nella più ampia categoria dei servizi sociali o socio-sanitari e si pongono in stretta analogia rispetto ai servizi oggetto di affidamento (p. 19 del ricorso).<br />
6.4. Il motivo è anch’esso infondato.<br />
6.5. Il primo giudice ha chiarito che ben può l’Amministrazione appaltante richiedere che i concorrenti abbiano svolto servizi strettamente analoghi – e addirittura identici – a quello oggetto dell’appalto, purché il requisito della stretta analogia sia espressamente richiesto e risponda ad un precipuo interesse pubblico, condizioni, queste, certamente presenti nel caso all’esame, ove le prestazioni oggetto dell’affidamento riguardano appunto servizi sociali aventi come destinatari i minori e, quindi, sono giustificate dalle caratteristiche del servizio stesso (p. 5 della sentenza impugnata).<br />
6.6. Il T.A.R., dopo aver compiuto un’attenta disamina dell’elenco dei servizi svolti in precedenza dal Consorzio, è pervenuto alla conclusione che tra questi e il servizio da svolgere non vi sia identità, facendo tale discrasia venir meno il possesso del requisito specifico prescritto dalla legge di gara.<br />
6.7. A conforto del proprio assunto, peraltro, il primo giudice ha evidenziato come, secondo la stessa stazione appaltante che sul punto aveva reso espliciti chiarimenti, ai fini dei servizi analoghi dovesse farsi riferimento al CPV contenuto nel bando, che per il lotto n. 1 prevede il codice 85320000-8, al quale corrisponde l’attività relativa ai “<em>servizi sociali</em>”.<br />
6.8. Questa Sezione ben conosce il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di “<em>servizi analoghi</em>”, tale nozione non può, se non con grave forzatura interpretativa, essere assimilata a quella di “<em>servizi identici</em>”, dovendo dunque ritenersi soddisfatta la prescrizione ove il concorrente abbia comunque dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l’appalto (v.,&nbsp;<em>ex plurimis</em>, Cons. St., sez. IV, 5.3.2015, n. 1122).<br />
6.9. Ma, nel caso di specie, era stata proprio la stazione appaltante a chiarire, rispondendo ai quesiti n. 13 e n. 18, che per servizi analoghi si dovesse fare riferimento al CPV di riferimento che è indicato per ogni lotto, riportato nel bando, e cioè, in relazione al lotto n. 1 di cui si controverte, al CPV 85320000-8, relativo ai servizi sociali.<br />
6.10. L’indicazione pervenuta in sede di chiarimenti dalla stazione appaltante è perfettamente coerente con l’oggetto dell’appalto, che riguarda il “<em>Centro Diurno Polifunzionale</em>” e, cioè, un servizio articolato in spazi multivalenti, che si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, ed offre la possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione di situazioni di disagio attraverso proposte di socializzazione tra minori e di identificazione di persone adulte significative.<br />
6.11. È evidente che il servizio in questione è un servizio sociale e non sanitario e riguarda specificamente i minori, mentre le pregresse esperienze vantate dal Consorzio ed elencate nel suo&nbsp;<em>curriculum</em>&nbsp;sono estranee rispetto alla specificità del servizio richiesto, attenendo principalmente, come ha rilevato il T.A.R., all’assistenza in favore di persone anziane o disabili.<br />
6.12. Quanto al codice, poi, si deve osservare che il codice 85320000-8, indicato dall’Amministrazione per l’individuazione della tipologia del lotto controverso, e quelli 85311200-4 e 85311100-3 appartengono alla stessa divisione 85 e, all’interno di essa, al medesimo gruppo 853, ma all’interno di quest’ultimo, mentre il codice richiesto dal bando per il servizio presso il Centro Diurno Polifunzionale per minori appartiene alla classe 8532, gli altri due, invece, appartengono alla diversa classe 8531 e, più in particolare, alla sua categoria 85311, di cui individuano, rispettivamente, i servizi di assistenza sociale per disabili (85311200-4) e i servizi di assistenza sociale per persone anziane (85311100-3).<br />
6.13. Tra il codice 85320000-8 richiesto dal bando e i due codici appena menzionati non vi è, dunque, un rapporto di&nbsp;<em>genus ad speciem</em>, come assume l’appellante principale, poiché si tratte di codici individuanti&nbsp;<em>species</em>&nbsp;appartenenti, incontestabilmente, ad un&nbsp;<em>genus</em>&nbsp;diverso rispetto a quello individuato e richiesto dal bando.<br />
6.14. Se ne deve arguire, pertanto, che il T.A.R. non ha in alcun modo sostituito la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma ha correttamente rilevato la mancanza di omogeneità, quantomeno sotto il profilo di un corretto rapporto&nbsp;<em>genus ad speciem</em>, tra i servizi richiesti dal bando e quelli elencati dal Consorzio, assenza di analogia tanto più evidente e incontestabile ove si consideri la specificità e, si aggiunga, la peculiare delicatezza del servizio richiesto dall’Amministrazione.<br />
6.15. Di qui la conclusione, che va esente da censura, che il Consorzio non avesse dimostrato l’esecuzione di servizi analoghi a quelli richiesti, non avendo il T.A.R. sostituito la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma avendo anzi correttamente riaffermato che il servizio richiesto, sociale e non sanitario, riguardava un’area di intervento esclusivamente dedicata ai minori, come del resto ha precisato la stessa stazione appaltante nel chiarimento n. 18.<br />
6.16. L’affermazione del T.A.R. circa la “identità” del servizio, al di là del termine improprio usato, non costituisce una forzatura interpretativa del bando, poiché il primo giudice, ad onta dell’inesatta espressione usata, ha inteso solo riaffermare la necessità, evidente, che vi fosse corrispondenza e/o omogeneità tra il servizio richiesto e quello svolto in passato, né in ciò ha violato la previsione del n. 3 del par. 12.1. del disciplinare che, nell’elencare la tipologia esemplificativa di servizi analoghi (servizi di assistenza per disabili, servizi di assistenza domiciliare, etc.), presupponeva, anzitutto, l’analogia del servizio a quello «<em>per il lotto per il quale si concorre</em>» e, cioè, in favore dei minori.<br />
7. L’appello principale, quindi, deve essere respinto.<br />
8. L’incontestabile e necessitata esclusione del Consorzio per l’assenza di fatturato per servizi analoghi, alla luce dei motivi sin qui esposti, costituisce ragione in sé sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, con la conseguenza che gli ulteriori motivi di ricorso, proposti in primo grado da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;e respinti dal T.A.R., divengono irrilevanti, sul piano giuridico, per il principio secondo cui ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione, di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità emanante a rigetto della sua istanza (v.,&nbsp;<em>ex plurimis</em>, Cons. St., sez. IV, 14.12.2015, n. 5663).<br />
9. Ne segue, quindi, l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>, inteso a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso gli altri motivi dell’originario ricorso, per difetto di interesse.<br />
10. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l’appello principale deve essere respinto e quello incidentale deve essere dichiarato improcedibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata.<br />
11. Le spese del presente grado di giudizio, attesa, comunque, la complessità delle ragioni sin qui esposte, possono essere interamente compensate tra tutte le parti qui costituitesi.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello principale, come proposto da Consorzio Stabile di Cooperative Filipendo, lo respinge; dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto da Società Cooperativa Sociale&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>; conferma, per l’effetto, la sentenza impugnata.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:</p>
<div style="text-align: center;">Marco Lipari, Presidente<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br />
Stefania Santoleri, Consigliere</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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<tr>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-2-2016-n-695/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.695</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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