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	<title>MISURE DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA Archivi - Giustamm</title>
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	<title>MISURE DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul foglio di via obbligatorio.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 09:24:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-foglio-di-via-obbligatorio/">Sul foglio di via obbligatorio.</a></p>
<p>Misure di prevenzione e di sicurezza &#8211; Foglio di via obbligatorio &#8211; Funzione &#8211; Prevenzione generale &#8211; Ordine pubblico &#8211; Lesione &#8211; Valutazione preventiva &#8211; Discrezionalità dell&#8217;Amministrazione. Il foglio di via obbligatorio è provvedimento che assolve una funzione di prevenzione generale e, pertanto, non occorre la prova dell’avvenuta commissione di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-foglio-di-via-obbligatorio/">Sul foglio di via obbligatorio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Misure di prevenzione e di sicurezza &#8211; Foglio di via obbligatorio &#8211; Funzione &#8211; Prevenzione generale &#8211; Ordine pubblico &#8211; Lesione &#8211; Valutazione preventiva &#8211; Discrezionalità dell&#8217;Amministrazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il foglio di via obbligatorio è provvedimento che assolve una funzione di prevenzione generale e, pertanto, non occorre la prova dell’avvenuta commissione di reati, ma è sufficiente una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell’interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose; conseguentemente, la valutazione circa l’emanazione di tale provvedimento è rimessa alla discrezionalità del Questore, il quale, mirando a garantire la pubblica sicurezza, muove da una valutazione in via preventiva di un pericolo anche soltanto potenziale di lesione all’ordine pubblico. Tale misura costituisce esercizio di ampia discrezionalità, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non sotto i profili dell’abnormità dell’<em>iter</em> logico, della macroscopica illogicità, del travisamento della realtà fattuale. In questo senso, deve considerarsi legittimo il provvedimento assunto dall&#8217;Amministrazione che ha posto in evidenza due episodi, svoltisi a distanza temporale ravvicinata, entrambi concernenti la disponibilità (in capo a parte ricorrente) di sostanze stupefacenti, nonché il possesso (non solo di sostanza stupefacente – marijuana e cocaina – e di danaro, ma anche) di un “<em>bilancino di precisione</em>”.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Savasta &#8211; Est. Dato</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2021, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Biondo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, Via Umberto I n. 51 e con domicilio digitale <em>ex lege</em> come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento, previa sospensione,</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento di divieto Cat.VDiv. Ant. /FVO/2021, emesso nei confronti di Oneto Giacomo ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011 dal Questore della Provincia di -OMISSIS- il 19/02/2021 e notificato all’interessato in data 1/03/2021, con il quale è fatto “<em>divieto a -OMISSIS-</em> (…) <em>di fare ritorno, senza la preventiva autorizzazione, nel territorio del Comune di -OMISSIS-per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di notifica</em>”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento e/o comportamento presupposto, dipendente, conseguenziale e/o connesso, anche non conosciuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-<em>bis</em>, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 14 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4-<em>bis</em>, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato in data 22 settembre 2021 e depositato in data 7 ottobre 2021 il deducente ha rappresentato quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 1 marzo 2021 è stato notificato al ricorrente il provvedimento di divieto Div.II/Cat.V/Div. Ant. /FVO/2021<em>, </em>emesso ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011 dal Questore della Provincia di -OMISSIS- il 19 febbraio 2021 con il quale è fatto <em>“divieto a -OMISSIS- (…) di fare ritorno, senza la preventiva autorizzazione, nel territorio del Comune di -OMISSIS- per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di notifica”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In data 29 marzo 2021, avverso tale provvedimento di divieto l’esponente ha proposto ricorso al Prefetto di -OMISSIS-, mediante deposito a mezzo PEC, prot. ingresso n. 0027747 del 29 marzo 2021<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Dalla data di presentazione del ricorso è decorso il termine di novanta giorni previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971 senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, dovendosi pertanto intendere respinto il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, il ricorrente ha proposto le domande in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- che, con memoria depositata in data 18 ottobre 2021, ha chiesto, previo rigetto dell’istanza cautelare, di respingere perché inammissibile ed infondato il ricorso proposto.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Con ordinanza 22 ottobre 2021, n. 641 è stata respinta la domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 14 ottobre 2024, nessuno presente per le parti, come da verbale, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha prospettato profili di possibile improcedibilità del ricorso, poiché il provvedimento impugnato, avente durata triennale, ha esaurito i propri effetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che l’atto avversato ha ormai esaurito di produrre i propri effetti per scadenza del termine di efficacia.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta, infatti, che il provvedimento impugnato – notificato al deducente in data 1 marzo 2021 – imponeva al ricorrente il divieto di fare ritorno, senza la preventiva autorizzazione, nel territorio del Comune di -OMISSIS- per un periodo di anni tre (3) a decorrere dalla data di notifica, con la conseguenza che nel momento in cui il ricorso è stato trattenuto in decisione il provvedimento avversato aveva ormai cessato di produrre i suoi effetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, comunque, procede all’esame dei motivi di gravame che, si anticipa sin d’ora, si rivelano infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La parte ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):</p>
<p style="text-align: justify;">– con il primo sono stati dedotti i vizi di <em>Violazione di legge in relazione alle garanzie procedimentali: omissione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esponente contesta l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e, pertanto, la violazione delle garanzie di difesa espressamente previste e tutelate dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la parte ricorrente, la norma generale di cui all’art. 7 della Legge n. 241 del 1990, che impone di comunicare ai soggetti interessati l’avvio del procedimento, si applica anche ai procedimenti di natura preventiva e cautelare di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 159 del 2011, inclusa la norma eccezionale che consente di derogare a tale obbligo in presenza di “particolari esigenze di celerità del procedimento”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, lamenta l’esponente, la Questura non ha spiegato le ragioni per cui sussistano le particolari esigenze di celerità; inoltre non ha tenuto in considerazione che le esigenze preventive sarebbero state interinalmente assicurate con pari efficacia dalla misura cautelare degli arresti domiciliari adottata dal Giudice del Tribunale di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la parte ricorrente, l’instaurazione del contraddittorio procedimentale avrebbe consentito all’interessato di dialogare con la Questura e di incidere sull’adozione della misura e sulle sue modalità di esecuzione;</p>
<p style="text-align: justify;">– con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di <em>Violazione di legge ed eccesso di potere. Assenza dei presupposti normativi: Violazione degli artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 159/2011. Travisamento della realtà fattuale. Difetto di motivazione</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il deducente, il provvedimento impugnato si fonda sulla mera supposizione e presunzione, per nulla motivata e comunque viziata dal travisamento della realtà, che il ricorrente “<em>viva, almeno in parte, con i proventi della sistematica commissione di reati soprattutto in materia di sostanze stupefacenti</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, il deducente osserva di non essere mai stato accusato di reati diversi e/o ultronei rispetto ai due unici episodi in tema di stupefacenti citati nel provvedimento (quello del 22 settembre 2020 e quello del 16 gennaio 2021).</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo al primo episodio, il provvedimento impugnato non dà conto che la fattispecie sia stata qualificata come di lieve tenuità ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 e che nulla abbia a che fare con il territorio di -OMISSIS-; in merito al secondo, nel provvedimento si travisa la realtà fattuale allorché si scrive che il giovane “<em>si dava a precipitosa fuga venendo quindi bloccato dopo un inseguimento</em>” (posto che, come emerge dagli atti processuali, lo stesso non è scappato; inoltre, le operazioni di perquisizione estese all’autovettura, all’abitazione e al luogo di lavoro dell’interessato hanno dato tutte esito negativo; oltre a quanto rinvenuto nell’immediatezza sulla persona null’altro è stato ritrovato in relazione ad un’eventuale attività di spaccio).</p>
<p style="text-align: justify;">L’esponente ha dichiarato, inoltre, di aver acquistato lo stupefacente poiché tossicodipendente (comprando qualche dose in più in considerazione dell’annunciata chiusura come zona rossa della Sicilia per un periodo di due settimane a partire dal 16 gennaio 2021); aggiunge di averla comprata per la somma di € 400,00, con denaro (€ 950) prelevato il giorno prima dal conto cointestato con la compagna sul quale era stata pagata la rata del c.d. bonus tre figli (circostanza provata documentalmente); pertanto, il danaro ritrovato nella tasca del giubbotto e sottoposto a sequestro rappresentava la somma residua dei € 950,00 prelevati il giorno prima e di qualcosa guadagnato con il lavoro, decurtati di quanto servito per fare la spesa e di quanto pagato per lo stupefacente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il deducente rappresenta, inoltre, di svolgere un’attività lavorativa, gestendo da solo un autolavaggio, e lamenta che quanto evidenziato nel provvedimento impugnato sulla dichiarazione negli ultimi anni di “<em>somme di minima entità</em>” non prova nulla, per la mancata specificazione dell’entità delle dichiarazioni, per la relatività del concetto di “minima entità” nonché per l’omessa indagine e motivazione sulla situazione familiare dell’interessato e sul suo tenore di vita.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il ricorrente, l’ulteriore e fondamentale lacuna del provvedimento impugnato riguarda l’omessa considerazione dello stato di tossicodipendenza dell’interessato (uso di cocaina e marijuana nella quantità di un grammo al giorno per ognuna) e dell’intrapreso percorso di recupero (l’intenzione espressa in udienza di convalida, è stata concretizzata dall’interessato iniziando un percorso presso il SER.T. Distretto di -OMISSIS-).</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso Dipartimento di Salute Mentale – Area dipartimentale delle dipendenze patologiche – di -OMISSIS- con nota del 12 febbraio 2021 prot. 116/21 attesta la tossicodipendenza del deducente, dando conto della “<em>buona adesione al trattamento</em>” e della “<em>disponibilità al colloquio</em>”, giungendo ad affermare che egli è “<em>molto motivato nel voler risolvere le sue problematiche di tossicodipendenza</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La Questura, lamenta l’esponente, non ha svolto alcuna analisi né indagine sulla vita ed il contesto socio-familiare dell’interessato, né sul suo tenore di vita, limitandosi a presumere la sua pericolosità sulla scorta dei due soli episodi di rilevanza penale, riconducibili in ogni caso al suo stato di tossicodipendenza e non implicanti alcuna pericolosità sociale; il provvedimento impugnato addirittura non ha considerato neppure l’efficacia della misura cautelare adottata dal Giudice nei confronti del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, osserva la parte ricorrente, nel caso <em>de quo</em> mancano i presupposti per l’applicazione della misura preventiva e/o comunque la motivazione è carente;</p>
<p style="text-align: justify;">– infine, con l’ultimo motivo sono stati dedotti i vizi di <em>Violazione di legge ed eccesso di potere: eccessività della misura</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In subordine, il deducente lamenta che il divieto imposto – pari al massimo dell’efficacia <em>ex lege</em> prevista (tre anni) – è sproporzionato sia rispetto all’entità dei fatti sia alle eventuali esigenze preventive.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L’Amministrazione resistente ha contrastato le domande articolate dalla parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il ricorso deve essere respinto siccome infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Occorre premettere che per l’art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigente <em>ratione temporis</em>, “<em>1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il successivo art. 2, vigente <em>ratione temporis</em>, “<em>Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Premesso quanto sopra, il primo motivo di ricorso è privo di base atteso che – per costante giurisprudenza – la comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta per l’adozione della misura <em>de qua</em>, trattandosi di provvedimento che si caratterizza per la sua funzione cautelare e l’urgenza <em>in re ipsa</em>, in quanto diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza (cfr., <em>ex plurimis</em>, T.A.R. Veneto, sez. I, 10 settembre 2024, n. 2113; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 19 agosto 2024, n. 530; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 11 aprile 2024, n. 812; T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 giugno 2022, n. 576; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 marzo 2021, n. 696).</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre premettere che il provvedimento avversato – secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – assolve una funzione di prevenzione generale e, pertanto, non occorre la prova dell’avvenuta commissione di reati, ma è sufficiente una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell’interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose; conseguentemente, la valutazione circa l’emanazione di tale provvedimento è rimessa alla discrezionalità del Questore, il quale, mirando a garantire la pubblica sicurezza, muove da una valutazione in via preventiva di un pericolo anche soltanto potenziale di lesione all’ordine pubblico (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 5 maggio 2023, n. 273; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 30 gennaio 2023, n. 1682).</p>
<p style="text-align: justify;">Si osserva, inoltre, che tale misura costituisce esercizio di ampia discrezionalità, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non sotto i profili dell’abnormità dell’<em>iter</em> logico, della macroscopica illogicità, del travisamento della realtà fattuale (cfr., <em>ex plurimis</em>, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 14 maggio 2024, n. 1813; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 8 agosto 2023, n. 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, nel caso in esame:</p>
<p style="text-align: justify;">– l’Amministrazione resistente ha posto in evidenza due episodi, svoltisi a distanza temporale ravvicinata (22 settembre 2020 e 16 gennaio 2021), entrambi concernenti la disponibilità (in capo a parte ricorrente) di sostanze stupefacenti;</p>
<p style="text-align: justify;">– in relazione all’episodio del 22 settembre 2020, il ricorrente è stato trovato in possesso (non solo di sostanza stupefacente – marijuana e cocaina – e di danaro, ma anche) di un “<em>bilancino di precisione</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– irrilevante è la circostanza dell’assenza di fuga nell’episodio del 16 gennaio 2021, rilevando invece il fatto che l’interessato sia stato trovato in possesso di sostanza stupefacente “<em>già suddivisa in dosi</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– generica ed indimostrata è la contestazione del deducente circa la minima entità delle entrate dell’attività (svolta) di lavaggio auto.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, nel contesto descritto i contegni riferiti al deducente assumono indubbia rilevanza ai fini dell’apprezzamento dell’Autorità di pubblica sicurezza in ordine al giudizio prognostico racchiuso nel provvedimento avversato; ed inoltre, gli elementi allegati dal deducente non sono tali da far ritenere abnorme, illogico o frutto di un travisamento della realtà fattuale il contenuto dell’atto impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. Infine, quanto al terzo motivo, il Collegio ritiene che la misura adottata si sottrae alla censura articolata, stante la gravità e pericolosità dei fatti ascritti ed il carattere non isolato delle condotte poste in essere dal deducente.</p>
<p style="text-align: justify;">5. In conclusione, attesa l’infondatezza delle censure il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. La peculiarità della vicenda contenziosa giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate; inoltre, ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli artt. 2-<em>septies</em> e 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2024 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 <em>bis</em>, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Pancrazio Maria Savasta, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Mulieri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-foglio-di-via-obbligatorio/">Sul foglio di via obbligatorio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1049</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-2-2021-n-1049/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-2-2021-n-1049/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1049</a></p>
<p>Pres. Frattini &#8211; Est. Tulumello Sugli effetti della pronuncia del giudice della prevenzione penale in ordine al rischio di infiltrazione della criminalità  organizzata. Informativa antimafia &#8211; Presupposti &#8211; Pronuncia del giudice della prevenzione penale &#8211; Accertamento vincolante &#8211; Esclusione.   La valutazione del giudice della prevenzione penale si fonda su</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-2-2021-n-1049/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1049</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini &#8211; Est. Tulumello</span></p>
<hr />
<p>Sugli effetti della pronuncia del giudice della prevenzione penale in ordine al rischio di infiltrazione della criminalità  organizzata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Informativa antimafia &#8211; Presupposti &#8211; Pronuncia del giudice della prevenzione penale &#8211; Accertamento vincolante &#8211; Esclusione.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La valutazione del giudice della prevenzione penale si fonda su parametri non sovrapponibili alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione, che costituisce invece presupposto del provvedimento prefettizio, e rispetto a essa si colloca in un momento successivo. Non  pertanto casuale che nella sistematica normativa il controllo giudiziario (e le relative valutazioni: inclusa quella sull&#8217;ammissione) presupponga l&#8217;adozione dell&#8217;informativa, rispetto alla quale rappresenta un <em>post factum</em>. Pretendere di sindacare la legittimità  del provvedimento prefettizio alla luce delle risultanze della (successiva) delibazione di ammissibilità  al controllo giudiziario, finalizzato proprio a un&#8217;amministrazione dell&#8217;impresa immune da (probabili) infiltrazioni criminali, appare pertanto operazione doppiamente viziata: perchè inevitabilmente diversi sono gli elementi (anche fattuali) considerati &#8211; anche sul piano diacronico &#8211; nelle due diverse sedi, ma soprattutto perchè diversa  la prospettiva d&#8217;indagine, ossia l&#8217;individuazione dei parametri di accertamento e di valutazione dei legami con la criminalità  organizzata.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5383 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Maria D&#8217;Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Orazio Abbamonte in Roma, via Sistina n° 121; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2021 il Cons. -OMISSIS- Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Costanzo su delega dell&#8217;avvocato Luigi Maria D&#8217;Angiolella e l&#8217;avvocato dello Stato Wally Ferrante;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 29 aprile 2020, il T.A.R. Campania, sede di Napoli, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo proposto dalla -OMISSIS- contro il provvedimento dell&#8217;U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta prot. -OMISSIS- del 22/05/2019 (-OMISSIS-/ANT./AREA 1^) con il quale era stata rigettata l&#8217;istanza di revoca e/o revisione del provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS-/ANT/AREA 1 del 5/10/11, ed ha rigettato il ricorso per motivi aggiunti proposto contro il provvedimento prot. n. -OMISSIS-/ANT/AREA 1^ (prot. -OMISSIS-) del 4/11/19 con il quale l&#8217;U.T.G. Prefettura di Caserta, in sede di riesame disposto con provvedimento cautelare del giudice di primo grado, ha rigettato l&#8217;istanza di revoca e/o revisione e con il quale  stata confermata la sussistenza dei presupposti del provvedimento interdittivo a carico della società  -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso in appello notificato il 2 luglio 2020 e depositato il successivo 6 luglio la -OMISSIS- ha impugnato l&#8217;indicata sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell&#8217;Interno e la Prefettura di Caserta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso  stato trattenuto in decisione all&#8217;udienza del 28 gennaio 2021, svoltasi ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso collegamento in videoconferenza secondo le modalità  indicate dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La società  appellante, colpita da interdittiva antimafia, ha chiesto alla Prefettura di revocare o comunque rimuovere tale provvedimento, allegando quale fatto legittimante il provvedimento del giudice della prevenzione penale con il quale l&#8217;impresa non era stata ammessa al controllo giudiziario <i>ex</i> art. 34-bis del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 &#8220;ritenendo non sussistenti i presupposti tentativi di infiltrazione mafiosa dell&#8217;azienda&#8221; (pag. 2 del ricorso in appello&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">La Prefettura rigettava l&#8217;istanza, il rigetto era impugnato davanti al T.A.R. che, in sede cautelare, ne ordinava il riesame.</p>
<p style="text-align: justify;">Eseguito tale incombente con il medesimo esito, la ricorrente gravava con motivi aggiunti il nuovo provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il T.A.R. dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse il ricorso introduttivo e rigettava i motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La società  appellante contesta la sentenza del primo giudice deducendo anzitutto, nel primo motivo, che la pronuncia del Tribunale della prevenzione avrebbe &#8220;<i>attitudine di giudicato e per tale ragione non possono essere messi in discussione in forza dell&#8217;art. 654 c.p.p. i fatti in esso accertati in esito ad un giudizio caratterizzato da pieno contraddittorio con l&#8217;UTG di Caserta e forza probatoria tipica del giudizio penale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo giudice avrebbe dunque errato nel respingere il ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui esso deduceva che il provvedimento di conferma della valutazione di pericolo di infiltrazione sarebbe stato illegittimo per contrasto con il provvedimento del Tribunale della prevenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura  infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Come correttamente evidenziato dal primo giudice, nel sistema delle relazioni fra prevenzione amministrativa e prevenzione penale antimafia &#8220;<i>vanno esclusi in capo al Tribunale di prevenzione, poteri di controllo dei presupposti della interdittiva antimafia, venendo altrimenti ad introdursi nel sistema una duplicazione del controllo sulla legittimità  della misura interdittiva e segnatamente sulla sussistenza o meno dei presupposti (cfr. in tal senso Cass. Penale sentenza Sez. 6, del 9 maggio 2019, n. 26342)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche questa Sezione ha avuto recentemente modo di chiarire, nella sentenza n. 338/2021, che la valutazione del giudice della prevenzione penale si fonda su parametri non sovrapponibili alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione, che costituisce invece presupposto del provvedimento prefettizio, e rispetto ad essa si colloca in un momento successivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Non  pertanto casuale che nella sistematica normativa il controllo giudiziario (e le relative valutazioni: inclusa quella sull&#8217;ammissione) presupponga l&#8217;adozione dell&#8217;informativa: rispetto alla quale rappresenta un <i>post factum</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pretendere di sindacare la legittimità  del provvedimento prefettizio alla luce delle risultanze della (successiva) delibazione di ammissibilità  al controllo giudiziario, finalizzato proprio ad un&#8217;amministrazione dell&#8217;impresa immune da (probabili) infiltrazioni criminali, appare dunque operazione doppiamente viziata: perchè inevitabilmente diversi sono gli elementi (anche fattuali) considerati &#8211; anche sul piano diacronico &#8211; nelle due diverse sedi, ma soprattutto perchè diversa  la prospettiva d&#8217;indagine, <i>id est</i> l&#8217;individuazione dei parametri di accertamento e di valutazione dei legami con la criminalità  organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può pertanto sostenersi, come fa l&#8217;appellante, che la pronuncia del giudice della prevenzione penale produca un accertamento vincolante, con efficacia di giudicato, sul rischio di infiltrazione dell&#8217;impresa da parte della criminalità  organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella stessa prospettazione dell&#8217;appellante, peraltro, si deduce che la Prefettura e il giudice della prevenzione penale avrebbero incentrato le relative valutazioni sulle medesime circostanze di fatto, giungendo a conclusioni difformi circa il pericolo di infiltrazione: il che &#8211; in disparte il rilievo che il giudicato riguarderebbe semmai i fatti e non le valutazioni, e fermo restando che (come si dià  al punto successivo) in concreto le prospettate difformità  non sussistono &#8211; costituirebbe comunque una fisiologica conseguenza della sopra descritta relazione fra i due sistemi preventivi, come ricostruita dalla giurisprudenza richiamata.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Vero , piuttosto, che la Prefettura ha riesaminato la posizione della società  appellante alla luce della pronuncia del giudice della prevenzione penale, confermando le originarie valutazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro gli elementi che l&#8217;appellante adduce per dimostrare, al contrario, che il provvedimento prefettizio sia fondato su fatti accertati come inesistenti dal giudice della prevenzione penale dimostrano l&#8217;infondatezza di tale prospettazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Solo esemplificativamente mette conto segnalare che nel ricorso in appello viene dedotto che &#8220;<i>La Prefettura di Caserta, ad esempio, ha sostenuto, nell&#8217;originario provvedimento interdittivo, che -OMISSIS- aveva subito plurime condanne per fatti sintomatici di appartenenza al -OMISSIS-. Il Giudice della prevenzione ha accertato, con i mezzi e poteri propri del giudice penale, che sono più pregnanti di quelli che dispone il giudice amministrativo, che non  assolutamente vero che -OMISSIS- sia stato condannato per associazione mafiosa</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà  i due dati non sono in contraddizione logica, perchè altro  la compartecipazione in reati-scopo (o comunque in reati ritenuti sintomatici della cooperazione con gli interessi del sodalizio criminoso) ed altro l&#8217;appartenenza all&#8217;associazione in qualità  di associato.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Ancora, l&#8217;appellante lamenta che &#8220;<i>La Prefettura di Caserta ha sostenuto, nell&#8217;originario provvedimento interdittivo, che -OMISSIS- -OMISSIS- sarebbe stato segnalato dal GICO della Finanza per associazione di tipo mafioso e per aver messo fatture in favore della -OMISSIS-, società  utilizzata dal -OMISSIS- per la creazione di &#8220;fondi neri&#8221;. Ebbe il Giudice della prevenzione ha accertato che -OMISSIS- -OMISSIS-  stato assolto per tali contestazioni con sentenza -OMISSIS- e non ha a suo carico nessun precedente per reati di criminalità  organizzata. Il coinvolgimento di costui in un processo per fatti di camorra negli anni novanta si  concluso per intervenuta assoluzione del -OMISSIS- con formula piena (insussistenza del fatto) fin dal -OMISSIS-</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso, l&#8217;assoluzione, e l&#8217;assenza di precedenti specifici, non smentiscono il coinvolgimento in una trama relazionale che in sede amministrativa  stata correttamente valorizzata con riguardo all&#8217;accertamento del fatto operato nel segmento investigativo (dunque con un&#8217;ottica meramente descrittiva e non valutativa in termini di penale responsabilità ).</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. L&#8217;appellante deduce poi che &#8220;<i>La Prefettura di Caserta aveva affermato nel provvedimento interdittivo emesso a suo tempo che -OMISSIS- -OMISSIS- sarebbe stato controllato con un tal -OMISSIS- che, a dire della Prefettura, sarebbe gravato da precedenti di polizia per associazione mafiosa. Sul punto il Giudice della prevenzione ha accertato che tale circostanza non corrisponde al vero in quanto il -OMISSIS-  persona del tutto incensurata</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, in disparte il rilievo che il presente giudizio verte non già  sulla legittimità  dell&#8217;originario provvedimento interdittivo, ma su quello &#8211; impugnato con i motivi aggiunti in primo grado &#8211; che ha confermato in sede di riesame il pericolo di infiltrazione mafiosa, anche in questo caso nessuna contraddizione sussiste fra gli elementi segnalati, dal momento che la Prefettura ha valorizzato risultanze investigative conosciute dalle forze di polizia ma non giudicati penali.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre al segnalato vizio d&#8217;impostazione su cui poggia il gravame (relativo all&#8217;allegazione di contrasti in realtà  inesistenti), sfugge infatti alla prospettazione dell&#8217;appellante, in materia di rapporti fra valutazione del rischio d&#8217;infiltrazione e accertamento della responsabilità  penale, che &#8220;<i>Come ha chiarito la sentenza n. 6105/2019, &#8220;Ciò che connota la regola probatoria del &quot;più probabile che non&quot; non  un diverso procedimento logico, (&#038;..), ma la (minore) forza dimostrativa dell&#8217;inferenza logica&#8221;. Il princìpio  stato recentemente ribadito dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 57 del 2020: &#8220;Deriva dalla natura stessa dell&#8217;informazione antimafia che essa risulti fondata su elementi fattuali più sfumati di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perchè sintomatici e indiziari</i>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 338/2021).</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza gravata pertanto non risulta affetta dal vizio dedotto nel motivo in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">5. L&#8217;appellante deduce, in subordine, l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;attuale disciplina delle relazioni fra prevenzione amministrativa e prevenzione penale antimafia (&#8220;artt. 83 e succ. del d. lgs. n. 159/2011 in relazione all&#8217;art. 34 bis codice antimafia per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 41 della Costituzione&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">La questione concerne la soglia di ammissione al controllo giudiziario, e la pretesa disparità  di trattamento che si creerebbe fra un&#8217;impresa &#8211; quale l&#8217;appellante &#8211; giudicata a rischio d&#8217;infiltrazione dalla Prefettura ma non abbastanza dal giudice della prevenzione penale (al punto da non essere ammessa al controllo giudiziario), e l&#8217;impresa che invece, superando tale soglia, e dunque presentando un maggior rischio d&#8217;infiltrazione (&#8220;non occasionale&#8221;), paradossalmente si gioverebbe di un regime più favorevole, consistente nella prosecuzione (sia pure controllata) dell&#8217;attività  d&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">In questi termini la questione, in disparte la verosimile erroneità  del suo presupposto interpretativo (per le ragioni, indicate al punto precedente, relative al diverso oggetto della valutazione del giudice della prevenzione penale rispetto a quello considerato dall&#8217;autorità  amministrativa), difetta comunque del requisito della rilevanza, posto che, riguardando le condizioni di accesso al controllo giudiziario, andrebbe sollevata in quella sede giurisdizionale: tanto che la questione stessa  argomentata dall&#8217;appellante con riferimento alle pronunce (e al dedotto contrasto tra le stesse) della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione e delle SS.UU. penali.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè può ragionevolmente accedersi alla tesi dell&#8217;appellante, allorchè sollecita quale esito della questione dedotta una sentenza additiva del giudice delle leggi che imponga alla Prefettura la rimozione dell&#8217;informativa (che, si ripete,  il provvedimento che si colloca a monte dell&#8217;intera sequenza) allorchè il giudice della prevenzione penale abbia in concreto ravvisato una soglia di infiltrazione inferiore a quella ritenuta rilevante per l&#8217;ammissione al controllo giudiziario: se, infatti, il problema sollevato concerne (la soglia di accesso a) tale ultima procedura,  del tutto irragionevole ipotizzare un intervento normativo (peraltro, mediante una sentenza manipolativa) sul suo antecedente logico, vale a dire sull&#8217;informativa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante fa infatti discendere dalla ipotizzata irrazionalità  del sistema conseguente alla valutazione di non ammissione al controllo giudiziario &#8211; che  un rimedio successivo alla (e presupponente la) adozione dell&#8217;informativa &#8211; non già  una diversa disciplina di tale valutazione, bensì l&#8217;obbligo normativo di revisione o di rimozione del giudizio prognostico ritenuto nel provvedimento presupposto: il che, a tacer d&#8217;altro, appare illogico e irrazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè può giungersi a soluzioni difformi ove si pretenda di incidere sulla legittimità  non già  dell&#8217;informativa, ma del successivo provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza di revisione della stessa (motivata in relazione al mancato accesso al controllo giudiziario, in quanto tale).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, infatti, l&#8217;impresa non ha dedotto che dal provvedimento del giudice della prevenzione penale risultasse un fatto sopravvenuto (quale, ad esempio, un&#8217;operazione di <i>self-cleaning</i>) tale da implicare una revisione del giudizio prognostico originario, ma ha fatto discendere automaticamente da tale provvedimento, in realtà  motivato unicamente con riferimento al mancato raggiungimento della soglia rilevante in quella sede, la ritenuta inutilizzabilità , per l&#8217;autorità  amministrativa, dei fatti (e delle relative valutazioni) considerati al diverso scopo di determinare la soglia di accesso: il che, per le considerazioni fin qui esposte, appare pretesa non assistita da fondamento normativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, anche la circostanza &#8211; dibattuta in sede di discussione orale &#8211; che l&#8217;appellabilità  dei provvedimenti di non ammissione resi dal Tribunale della prevenzione  stata ammessa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione solo in un momento non più utile per l&#8217;odierna appellante, costituisce anch&#8217;essa elemento che rileva in altra sede giurisdizionale, posto che la parte si duole dei limiti dell&#8217;effettività  della tutela garantita dal rimedio offerto in sede di prevenzione penale.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Con l&#8217;ultimo motivo di gravame l&#8217;appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato i motivi del ricorso per motivi aggiunti inerenti la rilevanza inferenziale dei fatti allegati dalla Prefettura come sintomatici di un pericolo d&#8217;infiltrazione mafiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la parte della censura che fa leva sulle sopravvenienze rappresentate dagli esiti dei giudizi penali relativi a fatti considerati &#8211; in relazione alle fasi investigative &#8211; dai provvedimenti prefettizi impugnati,  sufficiente in questa sede richiamare quanto già  in precedenza osservato (anche mediante rinvio alla sentenza della Corte costituzionale n. 57/2020, e alla sentenza di questa Sezione n. 338/2021) in relazione alla diversità  strutturale e funzionale della valutazione dei fatti compiuta in sede di accertamento della penale responsabilità  dei soggetti, rispetto al valore inferenziale attribuito ai medesimi fatti nel giudizio prognostico concernente il pericolo d&#8217;infiltrazione criminosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda, poi, il regime di tale giudizio,  necessario in via preliminare richiamare la giurisprudenza della Sezione relativa ai tratti dell&#8217;esercizio del potere <i>de quo</i> per come normativamente delineati, osservando in particolare che gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale &#8211; che  alla base della teoria della prova indiziaria &#8211;<i>quae singula non prosunt, collecta iuvant</i>, al fine di valutare l&#8217;esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità  della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità  organizzata, &#8220;<i>secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell&#8217;amministrazione, il cui esercizio va scrutinato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 759/2019)</i>&#8221; (così da ultimo le sentenze n. 4837/2020 e n. 4951/2020).</p>
<p style="text-align: justify;">La già  richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 57/2020 ha chiarito che a fronte della denuncia di un <i>deficit</i> di tassatività  della fattispecie, specie nel caso di prognosi fondata su elementi non tipizzati ma &#8220;<i>a condotta libera</i>&#8220;, &#8220;<i>lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell&#8217;autorità  amministrativa</i>&#8220;, un ausilio  stato fornito dall&#8217;opera di tipizzazione giurisprudenziale che, a partire dalla sentenza di questo Consiglio di Stato 3 maggio 2016, n. 1743, ha individuato un &#8220;<i>nucleo consolidato (&#038;) di situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività  sostanziale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Fra tali situazioni la Corte costituzionale ricorda &#8220;<i>i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Nello specifico e in concreto, il primo giudice ha ritenuto che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;<i>il rischio di infiltrazione criminale  stato desunto dalle frequentazioni del -OMISSIS-, socio della società  ricorrente, con persone gravitanti nell&#8217;orbita della criminalità  organizzata di tipo camorristico, dai suoi precedenti penali e dai legami familiari cementati da cointeressenze societarie con soggetti sui quali pure gravano indizi di collegamento</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che &#8221; <i>le frequentazioni del -OMISSIS- -OMISSIS- non possono considerarsi isolate, trattandosi di plurimi controlli che si dipanano in un lungo arco temporale, dimostrando una continuità  di relazioni che diviene più solida proprio perchè perdurano nel tempo, dovendosi evidenziare che le addotte motivazioni di lavoro, lungi dallo scolorire il significato indiziante delle stesse, le rende vieppiù pregnanti in quanto connesse proprio all&#8217;attività  di impresa che, invece, la legislazione antimafia intende preservare da influenze criminali</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che &#8220;<i>il profilo delle frequentazioni non  l&#8217;unico che sia stato oggetto dei rilievi della Prefettura nel gravato provvedimento, dovendosi riguardare unitamente ai precedenti penali del -OMISSIS- -OMISSIS- per rapina, violazioni urbanistiche, furto e violazione della legge sulle armi, che ben possono fondare (pur se non ricompresi nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 84 del testo unico antimafia), unitamente agli altri indizi, la prognosi di condizionamento, atteso che l&#8217;Autorità  prefettizia  chiamata compiere una valutazione complessiva comprensiva di elementi ritenuti significativi anche se atipici (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2020, n. 2651). Infine, anche la sussistenza di rapporti di contiguità  tra le diverse società  riconducibili alla -OMISSIS&#8211; ravvisata nel gravato provvedimento, risulta immune da vizi, fondandosi, non solo sugli stretti legami familiari, ma anche sulle riscontrate cointeressenze economiche, sulla coincidenza delle sedi delle rispettive società  e sull&#8217;utilizzo di dipendenti di una delle società  da parte dell&#8217;altra. Ne consegue che ai fini del gravato giudizio formulato dalla Prefettura non potevano non essere considerate anche le frequentazioni e i precedenti penali del -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- del rappresentante legale della ricorrente e -OMISSIS- dell&#8217;altra comproprietaria della medesima -OMISSIS-</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo di appello in esame opera un tentativo di ridimensionamento analitico di tali elementi, tralasciando di considerare anzitutto la visione d&#8217;insieme, che sorregge con una soglia certamente superiore al criterio del &#8220;più probabile che non&#8221; la valutazione di un rischio di infiltrazione dell&#8217;attività  d&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto ai singoli episodi contestati, va anzitutto rilevato &#8211; come peraltro già  osservato in precedenza &#8211; che in molti casi gli argomenti su cui poggia il mezzo in esame non concretano reali contrasti fra gli elementi considerati dalla Prefettura e le risultanze dei relativi procedimenti penali (in argomento si rinvia agli esempi indicati al punto 4.).</p>
<p style="text-align: justify;">Si contesta poi il fatto che alcuni di tali elementi sarebbero risalenti nel tempo: ma tale obiezione trascura di considerare che la pluralità , l&#8217;univoca convergenza e la gravità  di essi rendono irrilevante la circostanza che in alcuni casi essi si collocano in un arco temporale non recente.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto, infine, al fatto che alcuni contatti con soggetti controindicati sarebbero giustificati da causali lecite, tale argomentazione tralascia di considerare che  la frequentazione in sè (ancorchè, in tesi, innescata da una causale fornita di una giustificazione alternativa a quella infiltrativa), specie quando &#8211; come nel caso di specie &#8211; tutt&#8217;altro che isolata, a denotare, unitamente agli altri &#8211; numerosi &#8211; fatti gravemente indizianti, il rischio che l&#8217;imprenditore sia collocato in un contesto relazionale complessivamente sintomatico di un pericolo di infiltrazione della criminalità  organizzata nell&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Il ricorso in appello  pertanto infondato, e come tale deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la società  appellante al pagamento in favore del Ministero dell&#8217;Interno delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro cinquemila/00, oltre accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella motivazione del presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giulia Ferrari, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Solveig Cogliani, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-2-2021-n-1049/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1049</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di S. Maria Capua Vetere &#8211; Decreto &#8211; 27/1/2021 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/tribunale-di-s-maria-capua-vetere-decreto-27-1-2021-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/tribunale-di-s-maria-capua-vetere-decreto-27-1-2021-n-1/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/tribunale-di-s-maria-capua-vetere-decreto-27-1-2021-n-1/">Tribunale di S. Maria Capua Vetere &#8211; Decreto &#8211; 27/1/2021 n.1</a></p>
<p>Pres. Urbano &#8211; Est. Urbano Sulla natura giuridica della comunicazione antimafia, e dell&#8217;interdittiva antimafia e sulle relative implicazioni processuali. 1-. Comunicazione antimafia &#8211; Interdittiva antimafia &#8211; Natura giuridica &#8211; Misure di prevenzione personali.   2. &#8211; Interdittiva antimafia &#8211; Natura giuridica &#8211; Misura di prevenzione personali &#8211; Conseguenze.   3.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/tribunale-di-s-maria-capua-vetere-decreto-27-1-2021-n-1/">Tribunale di S. Maria Capua Vetere &#8211; Decreto &#8211; 27/1/2021 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Urbano &#8211; Est. Urbano</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura giuridica della comunicazione antimafia, e dell&#8217;interdittiva antimafia e sulle relative implicazioni processuali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1-. Comunicazione antimafia &#8211; Interdittiva antimafia &#8211; Natura giuridica &#8211; Misure di prevenzione personali.<br />  <br /> 2. &#8211; Interdittiva antimafia &#8211; Natura giuridica &#8211; Misura di prevenzione personali &#8211; Conseguenze.<br />  <br /> 3. &#8211; Interdittiva antimafia &#8211; Giudizio prevenzionale &#8211; Giudizio amministrativo &#8211; Rapporti.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Tanto la comunicazione antimafia, quanto l&#8217;interdittiva antimafia di cui all&#8217;art. 84, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 159/2011 sono misure di prevenzione, anche se di carattere amministrativo, trattandosi di provvedimento di competenza del Prefetto. Fa, infatti, propendere per tale qualificazione di misura prevenzionale personale, in primo luogo, una considerazione di carattere sistematico, essendo entrambe inserite all&#8217;interno del c.d. Codice Antimafia e, non meno importante, il fatto che entrambe siano definite attraverso un rinvio a un articolo, il 67 del citato Codice, che declina il catalogo degli effetti dell&#8217;applicazione di una misura di prevenzione personale, e, in secondo luogo, la considerazione del criterio per individuare il giudice competente in ordine alla richiesta di applicazione della misura di cui all&#8217;art. 34-<em>bis</em>, in quanto il riferimento contenuto all&#8217;art. 34, co. 2, del d.lgs. n. 159/2011 al &#8220;Tribunale&#8221; deve essere inteso come riferito all&#8217;Ufficio menzionato al comma che precede, ossia quello che sarebbe competente ad applicare una misura di prevenzione nei confronti delle persone agevolate dall&#8217;attività  economica svolta dall&#8217;impresa destinataria delle richieste di amministrazione giudiziaria.<br />  <br /> 2. &#8211; La qualificazione giuridica dell&#8217;informativa antimafia in termini marcatamente prevenzionali, considerata anche la sostanziale sovrapponibilità  del <em>modus procedendi</em>, tanto dell&#8217;Autorità  amministrativa, che di quella giurisdizionale, non può rimanere senza conseguenze, tanto da rendere la prima del tutto impermeabile alle decisioni del Giudice Ordinario, che  poi, l&#8217;unico competente in <em>subiecta materia</em>, di qualunque natura (rigetto o accoglimento) esse siano, quando quello stesso provvedimento finisce per costituire se non l&#8217;unico ma, sicuramente, il principale tema di indagine e valutazione di quel Giudice.<br />  <br /> 3. &#8211; Non può essere condiviso l&#8217;orientamento affermato in alcune sedi di merito, secondo il quale il piano misto, retto dall&#8217;art. 34-<em>bis</em>, co. 6 e 7, consentirebbe all&#8217;impresa colpita da informazione antimafia e che l&#8217;abbia impugnata innanzi al Giudice Amministrativo, di richiedere al Tribunale della prevenzione di applicare il controllo giudiziario &#8220;fino alla conclusione di quel giudizio&#8221;. Se così fosse, infatti, verrebbe completamente meno l&#8217;autonomia tra i due giudizi, con un irragionevole arretramento di un Tribunale con competenza esclusiva <em>ratione materiae</em> e campo di azione ben più penetrante, ma soprattutto, e come diretta conseguenza, la definitività  del provvedimento interdittivo dovrebbe far caducare automaticamente il controllo giudiziario che nelle more fosse stato eventualmente disposto, non potendosi più giustificare, normativamente, un perdurare della sospensione degli effetti dell&#8217;interdittiva validata dal Giudice funzionalmente competente a valutarne la legittimità . Epperò, se appare coerente con il sistema una totale autonomia del giudizio prevenzionale rispetto a quello amministrativo, non può dirsi lo stesso del contrario, non potendosi sottacere come solo il giudizio di prevenzione investa questioni storiche e di merito che sicuramente più di quelle formali, limitate alla sola legittimità , possono giustificare una limitazione così ampia di diritti costituzionali, quali la libertà  di circolazione, e, più specificamente, di esercizio di impresa.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2019 n.364</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-3-2019-n-364/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-3-2019-n-364/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2019 n.364</a></p>
<p>R. Trizzino, Pres., n. Fenicia, Est. Sulle finalità  preventive dell&#8217;interdittiva prefettizia antimafia, volta ad impedire che i rapporti contrattuali con la P.A. siano inquinati da collegamenti con la criminalità  organizzata e sulla natura ampiamente discrezionale del provvedimento. 1. Misure di prevenzione e di sicurezza- Interdittiva antimafia- Sufficienza di elementi sintomatico-</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-3-2019-n-364/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2019 n.364</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino, Pres., n. Fenicia, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulle finalità  preventive dell&#8217;interdittiva prefettizia antimafia, volta ad impedire che i rapporti contrattuali con la P.A. siano inquinati da collegamenti con la criminalità  organizzata e sulla natura ampiamente discrezionale del provvedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="justify" style="">1. Misure di prevenzione e di sicurezza- Interdittiva antimafia- Sufficienza di elementi sintomatico- presuntivi da cui sia deducibile il pericolo di ingerenza della criminalità  organizzata- Anticipazione della soglia di tutela.</p>
<p align="justify" style="">2. Misure di prevenzione e di sicurezza- Interdittiva antimafia- Valutazione ampiamente discrezionale del prefetto- Sindacabile solo in caso di manifesta illogicità , irragionevolezza e travisamento dei fatti &#8211; Necessità  di assicurare il completamento dell&#8217;esecuzione del contratto o la continuità  di funzioni pubbliche.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="justify" style=""><em>1. La c.d. interdittiva prefettizia antimafia, di cui agli artt. 91 e ss., del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 &#8220;Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione&#8221;, costituisce una misura preventiva volta ad impedire i rapporti contrattuali con la P.A. di società , formalmente estranee ma, direttamente o indirettamente, comunque collegate con la criminalità  organizzata. Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non giù  provare l&#8217;intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali &#8211; secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale &#8211; sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità  organizzata; d&#8217;altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicchè ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri. Non è richiesta neppure la prova dell&#8217;attualità  delle infiltrazioni mafiose, atteso che l&#8217;interdittiva risponde alla logica della massima anticipazione della soglia di difesa sociale, e quindi non deve collegarsi a prove certe ma essere sorretta da elementi sintomatici da cui emergano elementi di pericolo di tentativo di ingerenza nell&#8217;attività  imprenditoriale della criminalità  organizzata.</em></p>
<p align="justify" style=""><em>2. La valutazione del pericolo di infiltrazioni mafiose, di competenza del Prefetto, è connotata, per la specifica natura del giudizio formulato, dall&#8217;utilizzo di peculiari cognizioni di tecnica investigativa e poliziesca, che esclude la possibilità  per il giudice amministrativo di sostituirvi la propria. L&#8217;ampia discrezionalità  di apprezzamento del Prefetto in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta che la sua valutazione sia sindacabile in sede giurisdizionale in caso di manifesta illogicità , irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità  dell&#8217;informativa antimafia rimane estraneo l&#8217;accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento. L&#8217;autorità  deve altresì valutare se sussiste l&#8217;urgente necessità  di assicurare il completamento dell&#8217;esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione, al precipuo fine di garantire la continuità  di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonchè per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell&#8217;integrità  dei bilanci pubblici.</em></p>
<p align="justify" style="">
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="justify" style="">
<p align="justify" style="">Pubblicato il 13/03/2019</p>
<p align="right" style="">N. 00364/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p align="right" style="">N. 00497/2018 REG.RIC.</p>
<p align="center" style="">
<p align="center" style="">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p align="center" style="">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p align="center" style="">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p align="center" style="">(Sezione Seconda)</p>
<p align="center" style="">ha pronunciato la presente</p>
<p align="center" style="">SENTENZA</p>
<p align="justify" style="">sul ricorso numero di registro generale 497 del 2018, proposto da<br /> -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. -OMISSIS-in Firenze, viale Mazzini, 35;</p>
<p align="center" style="">contro</p>
<p align="justify" style="">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria <i>ex lege</i> in Firenze, via degli Arazzieri, 4;</p>
<p align="center" style="">per l&#8217;annullamento</p>
<p align="justify" style="">1) dell&#8217;informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura della Provincia di -OMISSIS- nei confronti della Società  -OMISSIS-;</p>
<p align="justify" style="">2) dei verbali delle riunioni del 22 novembre 2017, del 2 febbraio e del 21 marzo 2018 del Gruppo Interforze per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;</p>
<p align="justify" style="">3) e di ogni altro atto e/o provvedimento ai primi consequenziale, preordinato, connesso, anche di tipo endoprocedimentale e/o istruttorio, allo stato non cognito, se ed in quanto lesivo degli interessi dell&#8217;odierna società  ricorrente.</p>
<p align="justify" style="">
<p align="justify" style="">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p align="justify" style="">Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;</p>
<p align="justify" style="">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p align="justify" style="">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p align="justify" style="">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align="justify" style="">
<p align="center" style="">FATTO</p>
<p align="justify" style="">In data 23 novembre 2017, il Comune di -OMISSIS- ha chiesto, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, il rilascio dell&#8217;informazione interdittiva antimafia nei confronti della società  ricorrente.</p>
<p align="justify" style="">Esperita l&#8217;istruttoria di rito acquisendo informazioni dalle Forze di Polizia e dal Centro Operativo D.I.A. di Firenze, nonchè dalle visure camerali estratte, la Prefettura di -OMISSIS-, ritenendo che la società  -OMISSIS-fosse suscettibile di permeabilità  a tentativi di infiltrazione mafiosa, ha adottato l&#8217;interdittiva antimafia di cui in epigrafe.</p>
<p align="justify" style="">Tale provvedimento si basa sugli elementi di seguito sintetizzati:</p>
<p align="justify" style="">a) Nella società  -OMISSIS&#8211; il cui capitale sociale è detenuto dalla -OMISSIS- (98,96%) e da -OMISSIS-(1,04%) &#8211; fino al febbraio del 2018 rivestiva la carica di Direttore e di delegato di cui all&#8217;art. 2 Legge 287/91 &#8211; con ampi poteri di rappresentanza, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, e gestionali &#8211; -OMISSIS-, che ha conservato la qualifica di preposto per l&#8217;unità  locale di -OMISSIS- fino al 2 febbraio 2018, quando è stato sostituito da -OMISSIS-, suo cognato in quanto fratello della moglie -OMISSIS-;</p>
<p align="justify" style="">b) -OMISSIS-, insieme al fratello -OMISSIS-, è stato legale rappresentante dello Studio -OMISSIS- -OMISSIS-ed -OMISSIS- &amp; -OMISSIS-, ed entrambi hanno &#8211; o hanno avuto fino al febbraio 2018 &#8211; incarichi e/o interessi economici in diverse imprese e/o enti operanti in Toscana, Umbria e Calabria;</p>
<p align="justify" style="">c) -OMISSIS-, in particolare, è socio di maggioranza (55%) della -OMISSIS- di cui è Amministratore Unico il fratello -OMISSIS- e della quale era pure socia (20%) la -OMISSIS-, società  entrambe destinatarie di provvedimenti antimafia interdittivi, ed è stato inoltre fino a tempi recenti &#8211; in pendenza di istruttoria del procedimento amministrativo che ha condotto all&#8217;adozione del provvedimento impugnato &#8211; socio di maggioranza (60%) della -OMISSIS-, anch&#8217;essa destinataria di provvedimento interdittivo antimafia adottato dal Prefetto di -OMISSIS-;</p>
<p align="justify" style="">d) Il fratello -OMISSIS- -OMISSIS-, fra l&#8217;altro, è Amministratore Unico e socio (10%) della -OMISSIS-, della quale è socio di maggioranza -OMISSIS-(90%), figlia di -OMISSIS-(noto pluripregiudicato, capo dell&#8217;omonima cosca radicata sul territorio del Tirreno -OMISSIS-, giù  condannato per estorsione, sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, destinatario di un provvedimento di confisca dei beni), avvocato della -OMISSIS-;</p>
<p align="justify" style="">e) La -OMISSIS-, socia al 20% della -OMISSIS- (amministrata da -OMISSIS- -OMISSIS-), prima di essere raggiunta il 28 aprile 2017 da interdittiva antimafia della Prefettura di -OMISSIS- per tentativi d&#8217;infiltrazione mafiosa da parte della cosca -OMISSIS-, aveva ottenuto, insieme alla -OMISSIS-, un appalto nel 2009, da parte del Ministero dell&#8217;Interno, del valore di 5.711.669 euro;</p>
<p align="justify" style="">f) La -OMISSIS-, una volta colpita da provvedimento interdittivo (mentre era affidataria del servizio mensa scolastica per il Comune di -OMISSIS- &#8211; poi revocato &#8211; in-OMISSIS-) aveva ceduto le sue quote ad -OMISSIS- che, detenendo in tal modo il 55% delle quote, era divenuto in tal modo il socio di maggioranza della -OMISSIS-.;</p>
<p align="justify" style="">g) -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, insieme a -OMISSIS-e alla di lui figlia -OMISSIS-, erano stati in passato (fino ai primi anni 2000) tutti dipendenti della società  -OMISSIS-.; il 25 gennaio 2006 è stata invece costituita la -OMISSIS- con amministratore unico -OMISSIS- -OMISSIS-e soci fondatori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-; nel medesimo giorno i fratelli -OMISSIS-hanno costituito in -OMISSIS- il predetto studio associato;</p>
<p align="justify" style="">h) In -OMISSIS-, -OMISSIS-, in un unico immobile, hanno sede sia -OMISSIS-gestito dalla -OMISSIS-, che la stessa società  -OMISSIS-, che lo Studio -OMISSIS- e -OMISSIS-, che la società  -OMISSIS-, nonchè sono li residenti/domiciliati i coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS-.</p>
<p align="justify" style="">Il provvedimento in oggetto è stato impugnato dalla società  -OMISSIS-con il presente ricorso, a fondamento del quale si è dedotta l&#8217;illegittimità  per violazione della normativa di riferimento, difetto d&#8217;istruttoria, carenza dei presupposti e difetto di motivazione.</p>
<p align="justify" style="">In particolare, secondo la ricorrente, il provvedimento sarebbe stato adottato in modo meramente consequenziale ad altri provvedimenti interdettivi che avevano colpito le società  connesse ai fratelli -OMISSIS-, senza tuttavia fornire un&#8217;adeguata motivazione sulla sussistenza di un pericolo concreto e attuale di permeabilità  ad infiltrazioni mafiose della società  -OMISSIS-; inoltre, l&#8217;Amministrazione avrebbe adottato il provvedimento sulla base di un presunto, ma non provato, sistema di cointeressenze personali e societarie tra i fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-.</p>
<p align="justify" style="">Quindi, la ricorrente eccepisce che al momento dell&#8217;emanazione del provvedimento interdittivo, -OMISSIS- non esercitasse più¹ per conto della società  -OMISSIS-poteri di rappresentanza, essendo stati da quest&#8217;ultima revocati in data 26 giugno 2017, e che in ragione di ciù² verrebbero meno i presupposti di fatto per l&#8217;adozione del provvedimento interdittivo.</p>
<p align="justify" style="">La ricorrente infine lamenta la violazione da parte della Prefettura dell&#8217;art. 32 del D.L. 90/2014 e del Protocollo d&#8217;intesa tra il Ministero dell&#8217;Interno e l&#8217;ANAC in quanto l&#8217;adozione del provvedimento impugnato non sarebbe stata preceduta dall&#8217;adozione delle misure graduate e di natura conservativa previste dal citato art. 32 (rinnovazione degli organi sociali, straordinaria e temporanea gestione dell&#8217;attività  di impresa appaltatrice, sostegno e monitoraggio dell&#8217;impresa finalizzati a riportarne la gestione entro parametri di legalità ).</p>
<p align="justify" style="">Ha resistito l&#8217;amministrazione dell&#8217;Interno, producendo una memoria difensiva per confutare le argomentazioni della ricorrente e difendere l&#8217;operato della Prefettura.</p>
<p align="justify" style="">Con ordinanza del 9 maggio 2018 è stata respinta la domanda cautelare.</p>
<p align="justify" style="">In vista dell&#8217;udienza di discussione la ricorrente ha prodotto memorie conclusive, deducendo, fra l&#8217;altro, alcuni fatti <i>medio tempore</i> sopravvenuti, fra cui: il recesso dal rapporto di lavoro di -OMISSIS- con la società  -OMISSIS-con decorrenza dall&#8217;8 gennaio 2019; la cessione da parte del medesimo a -OMISSIS- -OMISSIS- delle quote di sua titolarità , pari al 55% dell&#8217;intero capitale sociale, della società  -OMISSIS-la nomina quale &#8220;preposto&#8221; per l&#8217;attività  di somministrazione di alimenti e bevande di cui all&#8217;art. 2 della Legge 25/08/1991, n. 287 di -OMISSIS- al posto di -OMISSIS-; lo spostamento della sede legale della società  -OMISSIS-; la nomina, da parte del Tribunale di Firenze, Sezione Misure di Prevenzione, di un amministratore giudiziario della Società  -OMISSIS-.</p>
<p align="justify" style="">All&#8217;udienza del 19 febbraio 2019 il ricorso è stato spedito in decisione.</p>
<p align="center" style="">DIRITTO</p>
<p align="justify" style="">Il ricorso è infondato.</p>
<p align="justify" style="">1. La terza Sezione del Consiglio di Stato con numerose sentenze ha delineato il quadro di sintesi in materia di informativa antimafia, fissando i principi cardine sui quali si basa tale misura di prevenzione e contrasto dell&#8217;infiltrazione della criminalità  organizzata nella Pubblica Amministrazione.</p>
<p align="justify" style="">In particolare il Consiglio di Stato ha chiarito che la c.d. interdittiva prefettizia antimafia, di cui agli artt. 91 e ss., del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 &#8220;<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione</i>&#8220;, costituisce una misura preventiva volta ad impedire i rapporti contrattuali con la P.A. di società , formalmente estranee ma, direttamente o indirettamente, comunque collegate con la criminalità  organizzata. L&#8217;interdittiva antimafia è cioè diretta ad impedire che possa essere titolare di rapporti, specie contrattuali, con le pubbliche Amministrazioni un imprenditore comunque coinvolto, colluso o condizionato dalla delinquenza organizzata (Consiglio di Stato sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5784 e 9 maggio 2016 n. 1846).</p>
<p align="justify" style="">L&#8217;introduzione delle misure di prevenzione, come quella qui in esame, è stata la risposta cardine dell&#8217;ordinamento per attuare un contrasto all&#8217;inquinamento dell&#8217;economia sana da parte delle imprese che sono strumentalizzate o condizionate dalla criminalità  organizzata.</p>
<p align="justify" style="">In tale direzione la valutazione della legittimità  dell&#8217;informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e di fatti che, valutati nel loro complesso, possono costituire un&#8217;ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità  della singola impresa ad ingerenze della criminalità  organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall&#8217;osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità  al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là  del ragionevole dubbio (Consiglio di Stato sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).</p>
<p align="justify" style="">Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non giù  provare l&#8217;intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali &#8211; secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale &#8211; sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità  organizzata; d&#8217;altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicchè ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr, Consiglio di Stato, sez. III, 18/04/2018, n. 2343).</p>
<p align="justify" style="">Non è richiesta la prova dell&#8217;attualità  delle infiltrazioni mafiose, dovendosi solo dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile &#8211; secondo il principio del «più¹ probabile che non» &#8211; il tentativo di ingerenza, o una concreta verosimiglianza dell&#8217;ipotesi di condizionamento sulla società  da parte di soggetti uniti da legami con cosche mafiose, e dell&#8217;attualità  e concretezza del rischio (Cons. Stato, Sez. III, 5 settembre 2012, n. 4708).</p>
<p align="justify" style="">Gli elementi posti a base dell&#8217;informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere giù  stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione.</p>
<p align="justify" style="">Quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell&#8217;impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l&#8217;Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità , o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del «più¹ probabile che non», che l&#8217;impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività  possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto.</p>
<p align="justify" style="">Nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all&#8217;interno della famiglia si può verificare una «influenza reciproca» di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà , di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza.</p>
<p align="justify" style="">Una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sì© errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch&#8217;egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della &#8216;famiglia&#8217;, sicchè in una &#8216;famiglia&#8217; mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8216;capofamiglia&#8217; e dell&#8217;associazione.</p>
<p align="justify" style="">Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà  locali, ben potendo l&#8217;Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l&#8217;esistenza &#8211; su un&#8217;area più¹ o meno estesa &#8211; del controllo di una &#8216;famiglia&#8217; e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito).</p>
<p align="justify" style="">La valutazione del pericolo di infiltrazioni mafiose, di competenza del Prefetto, è connotata, per la specifica natura del giudizio formulato, dall&#8217;utilizzo di peculiari cognizioni di tecnica investigativa e poliziesca, che esclude la possibilità  per il giudice amministrativo di sostituirvi la propria, ma non impedisce ad esso di rilevare se i fatti riferiti dal Prefetto configurino o meno la fattispecie prevista dalla legge e di formulare un giudizio di logicità  e congruità  con riguardo sia alle informazioni acquisite, sia alle valutazioni che il Prefetto ne abbia tratto (Cons. Stato, n. 5130 del 2011; Cons. Stato, n. 2783 del 2004; Cons. Stato, n. 4135 del 2006).</p>
<p align="justify" style="">L&#8217;ampia discrezionalità  di apprezzamento del Prefetto in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta che la sua valutazione sia sindacabile in sede giurisdizionale in caso di manifesta illogicità , irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità  dell&#8217;informativa antimafia rimane estraneo l&#8217;accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento (in termini, Cons. Stato, n. 4724 del 2001).</p>
<p align="justify" style="">2. Svolte queste premesse, è possibile esaminare congiuntamente i motivi di ricorso.</p>
<p align="justify" style="">2.1. Il rischio di condizionamento mafioso è correlato nel caso di specie alla figura di -OMISSIS- e alla sua incidenza sulla gestione della società  interdetta nella quale egli rivestiva la carica di Direttore delegato con ampi poteri di rappresentanza e di preposto per l&#8217;unità  locale di -OMISSIS-.</p>
<p align="justify" style="">Ora, la contiguità  di -OMISSIS- con gli ambienti malavitosi della criminalità  organizzata risulta dagli atti istruttori sui quali si fonda il provvedimento impugnato, in precedenza richiamati (rapporti delle Forze di Polizia e della Direzione investigativa Antimafia &#8211; Centro operativo di Firenze), da cui emerge la sua vicinanza a soggetti strettamente legati con la cosca calabrese -OMISSIS-.</p>
<p align="justify" style="">Dagli elementi riportati nel provvedimento impugnato e sopra sintetizzati si ricava come i fratelli -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, siano legati anche da cointeressenze economico-societarie e da altre comuni esperienze lavorative e comuni rapporti personali.</p>
<p align="justify" style="">In particolare, -OMISSIS- (al momento dell&#8217;interdittiva) socio di maggioranza della -OMISSIS- il cui Amministratore Unico è -OMISSIS- -OMISSIS-; della medesima società  fa parte -OMISSIS- -OMISSIS-, figlia di -OMISSIS- -OMISSIS-.</p>
<p align="justify" style="">La stessa società  è stata raggiunta da un analogo provvedimento interdittivo antimafia il 28 gennaio 2016, proprio per la vicinanza di tale società  con la cosca -OMISSIS- ed in particolare con -OMISSIS- -OMISSIS-.</p>
<p align="justify" style="">Al riguardo, giova riportare alcuni passi della sentenza della III Sez. del Consiglio di Stato n. 1108 del 22 febbraio 2018 di conferma della sentenza n. 1226 del 27 luglio 2017 del T.A.R. per la Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, concernente, appunto, l&#8217;informazione antimafia emessa, da parte della Prefettura di -OMISSIS-, nei confronti della -OMISSIS-. . Ivi, a proposito della figura di -OMISSIS- -OMISSIS-, si legge &#8220;..<i>ben emerge, al di là  della non ritenuta intraneità  ad essi, la contiguità  di questo ad ambienti criminali e, anzi, il suo &#8220;prestigio&#8221; presso questi quale elemento di elevata caratura all&#8217;interno del panorama delinquenziale di -OMISSIS-, circostanza, questa, che inconfutabilmente traspare dall&#8217;esame dell&#8217;apparato motivazionale della sentenza. Nè la gravità  di tale caratura, come assume l&#8217;appellante (p. 19 del ricorso), difetta dell&#8217;attualità , non essendo emersi elementi che lascino ritenere venuta meno tale caratura nel corso del tempo per il solo fatto che il medesimo -OMISSIS- sia, ormai, un pensionato di -OMISSIS-. La presenza di -OMISSIS-sui cantieri della società , nell&#8217;atto di interloquire con iprogettisti in cantiere sull&#8217;andamento dei lavori relativi alla struttura alberghiera oggetto del richiesto e in primo tempo ottenuto finanziamento, non può poi certo essere sminuita, come fal&#8217;appellante, con il semplice, casuale, estemporaneo interessamento di un padre per i lavori di una società , di cui la figlia è socia, se è vero che egli si faceva mostrare dai tecnici i progetti, ciù² che, evidentemente, questi mai avrebbero fatto nei confronti di un soggetto estraneo alla società  e del tutto ininfluente sulle sue scelte gestionali ed operative.Chiaro ed incontestabile pertanto, alla luce del criterio del più¹ probabile che non, appare il rischio di una infiltrazione mafiosa all&#8217;interno di -OMISSIS-di cui -OMISSIS- -OMISSIS-, soggetto fortemente contiguo alle cosche mafiose, ha mostrato per facta concludentia di comportarsi come dominus, ingerendosi pesantemente anche nella conduzione dei lavori di detta società &#038;</i>&#8220;.</p>
<p align="justify" style="">Fra l&#8217;altro, -OMISSIS- -OMISSIS-è amministratore unico e socio (10%) della -OMISSIS-, della quale è socio di maggioranza -OMISSIS-(90%), figlia di -OMISSIS- -OMISSIS-.</p>
<p align="justify" style="">Inoltre, in -OMISSIS-, in -OMISSIS-, nel medesimo immobile, -OMISSIS-, gestito dalla -OMISSIS-, hanno sede: la stessa società  -OMISSIS-, lo Studio -OMISSIS- e -OMISSIS-, la società  -OMISSIS-, nonchè sono li residenti/domiciliati i coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS-.</p>
<p align="justify" style="">A conferma degli stretti rapporti fra i fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- appaiono significativi anche i comuni trascorsi lavorativi nella società  -OMISSIS-, oltre alla successiva comune fondazione della -OMISSIS-.</p>
<p align="justify" style="">Altrettanto significativa è la circostanza per cui la -OMISSIS-, socia al 20% della -OMISSIS- una volta colpita da provvedimento interdittivo (in quanto soggetta a tentativi d&#8217;infiltrazione mafiosa da parte della cosca -OMISSIS-) ha ceduto le sue quote ad -OMISSIS- che, detenendo in tal modo il 55% delle quote, è divenuto in tal modo il socio di maggioranza della -OMISSIS-. .</p>
<p align="justify" style="">Infine, il quadro dei probabili legami di -OMISSIS- con la criminalità  organizzata calabrese è completato dall&#8217;adozione dell&#8217;interdittiva antimafia da parte della Prefettura di -OMISSIS- nei confronti della società  -OMISSIS-, partecipata al 60% dallo stesso -OMISSIS-.</p>
<p align="justify" style="">Dal complessivo quadro istruttorio, del quale si sono tratteggiati sin qui gli elementi maggiormente significativi, ma ricco anche di elementi di contorno anch&#8217;essi delineati nel provvedimento prefettizio, emerge dunque come correttamente la Prefettura di -OMISSIS- abbia ritenuto concreto e attuale il rischio di permeabilità  mafiosa della -OMISSIS-srl, in ragione degli stretti legami affaristici e personali di -OMISSIS- con la criminalità  organizzata calabrese ed in particolare con la famiglia -OMISSIS- nelle persone di -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-.</p>
<p align="justify" style="">Peraltro, nessuna rilevanza assume ai fini del giudizio di permeabilità  mafiosa la cessazione delle cariche sociali da questo ricoperte nella -OMISSIS-, atteso che la carica di preposto all&#8217;unità  locale di -OMISSIS- stata assunta dal cognato -OMISSIS-, fratello della moglie -OMISSIS-, peraltro anch&#8217;essa legata alla -OMISSIS-da cointeressenze societarie come ben spiegato nel provvedimento impugnato.</p>
<p align="justify" style="">2.2. In conclusione, il notevole numero di elementi posti a base dell&#8217;interdittiva in oggetto dimostra che, nel caso in esame, sussistevano un numero di indizi tale da rendere logicamente attendibile la presunzione dell&#8217;esistenza di un condizionamento da parte della criminalità  organizzata.</p>
<p align="justify" style="">Poichè l&#8217;interdittiva antimafia risponde alla logica della massima anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività  della criminalità  organizzata, non deve necessariamente collegarsi a prove certe sull&#8217;esistenza della contiguità  dell&#8217;impresa con organizzazioni malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell&#8217;attività  economica, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell&#8217;attività  imprenditoriale della criminalità  organizzata (Cons. Stato Sez. III, 07-11-2017, n. 5143; Cons. Stato Sez. III, 25-10-2017, n. 4940).</p>
<p align="justify" style="">Non è dunque necessario che ricorrano i presupposti previsti dall&#8217;art. 56 c.p., trattandosi di una misura che esula dall&#8217;ambito penale, come giù  ricordato nelle premesse.</p>
<p align="justify" style="">2.3. Nè può ritenersi sussistente il vizio di difetto di istruttoria, in quanto gli elementi acquisiti in sede istruttoria presentano, se visti in modo complessivo e non parcellizzato, un significato univoco alla stregua del principio del &#8220;più¹ probabile che non&#8221; in ordine al rischio di condizionamento della -OMISSIS-da parte della criminalità  organizzata.</p>
<p align="justify" style="">La valutazione compiuta dal Prefetto non presenta, dunque, vizi logici nè risulta affetta da carenza di istruttoria o di motivazione.</p>
<p align="justify" style="">2.4. Neppure può essere condiviso l&#8217;ultimo motivo relativo alla mancata attivazione da parte della Prefettura delle procedure di cui all&#8217;art. 32, comma 10, d.l. 90 del 2014 (conv. in L. n. 114/2014).</p>
<p align="justify" style="">Infatti, ai sensi dell&#8217;art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, il potere del Prefetto di ordinare la straordinaria, temporanea, gestione dell&#8217;impresa appaltatrice, non costituisce un obbligo ma una facoltà  ampliamente discrezionale che è funzionalmente collegata alla necessaria valutazione di interessi pubblici generali connessi con il contratto.</p>
<p align="justify" style="">L&#8217;autorità  deve cioè valutare se sussiste l&#8217;urgente necessità  di assicurare il completamento dell&#8217;esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione, al precipuo fine di garantire la continuità  di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonchè per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell&#8217;integrità  dei bilanci pubblici, ancorchè ricorrano i presupposti di cui all&#8217;art. 94 comma 3, d.lgs. l6 settembre 2011, n. 159 (cfr. Consiglio di Stato sez. III 28 aprile 2016 n. 1630).</p>
<p align="justify" style="">La norma in questione è cioè volta ad evitare che vicende connesse con indagini penali o interdittive possano impedire o rallentare la conclusione delle opere e favorire indebiti profitti (cfr. Consiglio di Stato sez. V 27 luglio 2016 n. 3400; Cons. giust. amm. Sicilia 17 giugno 2016 n. 180).</p>
<p align="justify" style="">Nella specie che occupa, non si rinvengono i presupposti per i quali l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto attivare la procedura di cui al menzionato art. 32, che peraltro, può essere anche avviata su stimolo della parte interessata. La censura, dunque, si risolve in una generica doglianza, senza evidenziare le circostanze che potrebbero costituire idonea giustificazione della predetta misura.</p>
<p align="justify" style="">Nè possono invocarsi le violazioni dedotte dei precetti della Costituzione e della C.E.D.U., poichè anzi, la misura interdittiva è proprio tesa a prevenire l&#8217;alterazione di altri principi costituzionali, volti a garantire il libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali al di fuori delle pressioni esercitate e delle distorsioni dovute ai comportamenti illeciti tesi a favorire le consorterie criminali.</p>
<p align="justify" style="">Anche tale motivo è dunque infondato.</p>
<p align="justify" style="">2.5. Infine, le circostanze sopravvenute dedotte dalla ricorrente nelle memorie conclusive non possono riflettersi sulla legittimità  del provvedimento impugnato, in quanto ad esso successive, potendo semmai essere poste a fondamento di un&#8217;istanza di revoca della misura.</p>
<p align="justify" style="">Non ci si può tuttavia esimere dall&#8217;osservare che il quadro dei legami fra la famiglia -OMISSIS-e la famiglia -OMISSIS- sopra descritto, risulterebbe, piuttosto, rafforzato dalla circostanza da ultimo dedotta dalla ricorrente nella memoria conclusiva del 16 gennaio 2019, dell&#8217;intervenuta cessione da parte di -OMISSIS- a -OMISSIS- -OMISSIS- delle quote di sua titolarità , pari al 55%, della -OMISSIS-. .</p>
<p align="justify" style="">3. In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso va respinto.</p>
<p align="justify" style="">4. Le spese di lite della presente fase, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p align="center" style="">P.Q.M.</p>
<p align="justify" style="">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p align="justify" style="">Condanna la ricorrente a rimborsare le spese di lite alla parte resistente, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre oneri accessori, ferma restando la condanna alle spese disposta a conclusione della fase cautelare.</p>
<p align="justify" style="">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p align="justify" style="">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nella sentenza.</p>
<p align="justify" style="">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p align="justify" style="">Rosaria Trizzino, Presidente</p>
<p align="justify" style="">Riccardo Giani, Consigliere</p>
<p align="justify" style="">Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align="justify">
<p> Â   </p>
<p align="justify">
<p> Â   </p>
<p align="justify">L&#8217;ESTENSORE</p>
<p align="justify">IL PRESIDENTE</p>
<p align="justify">Nicola Fenicia</p>
<p align="justify">Rosaria Trizzino</p>
<p align="justify">
<p> Â   </p>
<p align="justify">
<p> Â   </p>
<p align="justify">
<p> Â   </p>
<p align="justify">
<p> Â   </p>
<p align="justify">
<p> Â   </p>
<p align="justify" style="">IL SEGRETARIO</p>
<p align="justify" style="">
<p align="justify" style="">In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</p>
<p align="justify" style="">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-3-2019-n-364/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2019 n.364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2019 n.25</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2019-n-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2019-n-25/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2019 n.25</a></p>
<p>Pres. Lattanzi; Rel. Amoroso Sull&#8217;illegittimità  costituzionale delle disposizioni del Codice Antimafia relative alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale Costituzione &#8211; Antimafia &#8211; Misure di prevenzione &#8211; Sorveglianza speciale &#8211; Art. 75 Codice antimafia &#8211; Â Illegittimità  costituzionale &#8211; Ragioni  E&#8217; costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 75, comma 1 e 2 del d.lgs. 159/2011 (Codice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2019-n-25/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2019 n.25</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2019-n-25/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2019 n.25</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lattanzi; Rel. Amoroso</span></p>
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<p>Sull&#8217;illegittimità  costituzionale delle disposizioni del Codice Antimafia relative alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><br /> <strong>Costituzione &#8211; Antimafia &#8211; Misure di prevenzione &#8211; Sorveglianza speciale &#8211; Art. 75 Codice antimafia &#8211; Â Illegittimità  costituzionale &#8211; Ragioni</strong><br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"> <em>E&#8217; costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 75, comma 1 e 2 del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) nella parte in cui punisce l&#8217;inosservanza delle prescrizioni di &#8220;vivere onestamente&#8221; e &#8220;rispettare le leggi&#8221; da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. In effetti, tali prescrizioni risultano eccessivamente generiche e, dunque, non consentono ai destinatari di prevederne la possibile applicazione violando il canone di prevedibilità  della condotta sanzionata con la limitazione della libertà  personale previsto dall&#8217;art. 7 CEDU e in particolare dell&#8217;art. 2 del Protocollo n. 4, e rilevante come parametro interposto ai sensi dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">
<p> SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dalla Corte di cassazione, sezione seconda penale, nel procedimento penale a carico di C. S., con ordinanza del 26 ottobre 2017, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.<br /> Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di M. S., quest&#8217;ultimo fuori termine;<br /> udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.<br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.  &#8220;La Corte di cassazione, sezione seconda penale, con ordinanza del 26 ottobre 2017, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione&#8221;quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 7 della Convenzione per la salvaguardia del diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all&#8217;art. 2 del Protocollo n. 4 della stessa Convenzione, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con d.P.R. 14 aprile 1982, n. 217, interpretati alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, grande camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso contro Italia&#8221;nella parte in cui sanziona penalmente la violazione degli obblighi di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» connessi all&#8217;imposizione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.<br /> In punto di fatto la Corte di cassazione premette che la Corte d&#8217;appello di Bari aveva confermato la responsabilità  dell&#8217;imputato per i reati di cui agli artt. 628, comma 2, del codice penale (capo A) e 75, comma 2, cod. antimafia (capo B), al quale era stato contestato anche il reato da ultimo citato, perchè nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, pur sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di Bitonto per la durata di mesi dieci e giorni undici, in virtà¹ del provvedimento del Tribunale di Bari, violava le prescrizioni di cui al punto 4 («vivere onestamente, rispettare le leggi dello Stato e non dare ragione alcuna di sospetto in ordine alla propria condotta») commettendo il delitto di rapina aggravata.<br /> Per tale delitto (capo B) era stato inflitto un aumento di pena, in continuazione con la sanzione relativa al reato di rapina, di anno uno, mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa.<br /> Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l&#8217;imputato, deducendo il vizio di legge e di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra le circostanze e all&#8217;individuazione della pena base.<br /> 1.1.  &#8220;Quanto alla rilevanza delle questioni, in primo luogo la Corte rimettente si sofferma sulla sopravvenuta sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 aprile-5 settembre 2017, n. 40076 (cosiddetta &#8220;sentenza Paternò&#8221;), secondo cui la norma incriminatrice di cui all&#8217;art. 75, comma 2, cod. antimafia deve essere interpretata nel senso che non ha ad oggetto anche la violazione delle prescrizioni di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi». Quindi, l&#8217;inosservanza di tali prescrizioni da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno non configura il reato previsto dall&#8217;art. 75, comma 2, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni cosiddette specifiche; aggiungendo, tuttavia, che la predetta inosservanza può rilevare ai fini dell&#8217;eventuale aggravamento della misura di prevenzione.<br /> Le Sezioni unite &#8211; prosegue la Corte rimettente&#8221;danno atto che «solo una lettura &#8220;tassativizzante&#8221; e tipizzante della fattispecie può rendere coerenza costituzionale e convenzionale alla norma incriminatrice di cui all&#8217;art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011». Si tratta, pertanto, di una interpretazione adeguatrice che si risolve, di fatto, in un&#8217;abrogazione giurisprudenziale del reato previsto dall&#8217;art. 75, comma 2, con riferimento alla violazione dell&#8217;obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi.<br /> La Corte rimettente ricorda, altresì, che tale interpretazione adeguatrice delle Sezioni unite ha trovato la ratio ispiratrice nei principi di cui alla citata sentenza della Corte EDU de Tommaso, che, con riguardo alla tassatività  delle prescrizioni, ha affermato che gli obblighi di «vivere onestamente e rispettare le leggi» (e di «non dare ragione alcuna ai sospetti», previsto dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità », non riprodotto nel codice delle leggi antimafia) non sono stati delimitati in modo sufficiente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 282 del 2010, trattandosi di obblighi indeterminati e pertanto l&#8217;interpretazione datane non fornisce indicazioni sufficienti per le persone interessate.<br /> La Corte rimettente ritiene non di meno necessario sollevare l&#8217;incidente di costituzionalità  avente ad oggetto l&#8217;art. 75, comma 2, cod. antimafia, nonostante l&#8217;intervenuta sentenza delle Sezioni unite in ordine alla non configurabilità  del reato, là  dove siano violate le prescrizioni di vivere onestamente e di rispettare le leggi.<br /> Quanto, in particolare, al presupposto della rilevanza, la Corte rimettente ritiene che il ricorso per cassazione è inammissibile in quanto il ricorrente ha proposto doglianze generiche nei confronti del trattamento sanzionatorio là  dove invece il giudice di merito ha ben utilizzato i suoi poteri discrezionali e il ragionamento non è stato il frutto di mero arbitrio o di illogicità . Alla rilevata inammissibilità  del ricorso conseguirebbe il passaggio in giudicato della condanna.<br /> Tuttavia, ad avviso del giudice a quo, la valutazione in ordine all&#8217;inammissibilità  del ricorso non esaurisce gli oneri valutativi gravanti sulla Corte di legittimità  che, tranne nei casi di ricorso tardivo, ha l&#8217;obbligo di rilevare d&#8217;ufficio l&#8217;eventuale abolitio criminis.<br /> Solo in caso di abolitio criminis o di dichiarazione di incostituzionalità  della norma incriminatrice è possibile la revoca della sentenza di condanna ai sensi dell&#8217;art. 673 del codice di procedura penale. Sicchè, in presenza di un ricorso inammissibile, la Corte di cassazione può porsi il problema di un giudicato pregiudizievole (per l&#8217;imputato) che sta per formarsi. L&#8217;adempimento dell&#8217;onere di controllo della «legalità  del giudicato» impone, nel caso di specie, la verifica della perdurante esistenza del reato previsto dall&#8217;art. 75, comma 2, cod. antimafia.<br /> In conclusione, la Corte rimettente afferma di non poter rilevare ai sensi dell&#8217;art. 129 cod. proc. pen. che il delitto previsto dall&#8217;art. 75, comma 2, cod. antimafia non è integrato dalla violazione dell&#8217;obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi che grava sul sorvegliato speciale con obbligo (o divieto) di soggiorno. Da ciù² deriva la rilevanza delle questioni di costituzionalità .<br /> 1.2.  &#8220;Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente si sofferma sul ruolo della «norma» convenzionale nel sistema interno delle fonti alla luce della sentenza n. 49 del 2015, ponendo in rilievo come in tale occasione si sia affermato che l&#8217;obbligo dell&#8217;interpretazione adeguatrice incombe sul giudice solo in presenza di un&#8217;interpretazione consolidata o di una sentenza pilota, ovvero nel solo caso di un «diritto consolidato».<br /> In particolare, la Corte rimettente afferma &#8211; condividendo sul punto le argomentazioni espresse nella sentenza delle Sezioni unite &#8211; che alla sentenza della Corte EDU de Tommaso può essere riconosciuta la qualità  di «diritto consolidato» e la conseguente capacità  di attivare in capo al giudice comune l&#8217;onere conformativo.<br /> Nella fattispecie, l&#8217;indeterminatezza delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi» violerebbe il principio di legalità  della Costituzione e della CEDU. L&#8217;indeterminatezza della descrizione della fattispecie penale confliggerebbe&#8221;come ritenuto dalla Corte EDU nella sentenza de Tommaso&#8221;con il canone di prevedibilità , alla stregua del quale non sono legittime incisioni del diritto alla libertà  per condotte non sufficientemente definite.<br /> 2.  &#8220;E&#8217; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l&#8217;inammissibilità  e comunque la non fondatezza del ricorso.<br /> Sotto il profilo dell&#8217;ammissibilità , l&#8217;Avvocatura generale afferma che, se è possibile rilevare l&#8217;intervenuta abolitio criminis, altrettanto può dirsi con riferimento alla interpretazione adeguatrice accolta dalla citata sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione.<br /> Inoltre, si osserva che i dubbi della Corte rimettente sono diretti non tanto all&#8217;interpretazione abrogatrice fornita dalla Cassazione e ancor prima dalla Corte EDU, quanto alla non stabilità , a fronte di possibili diverse aree di definizione di condotte penalmente rilevanti, rispetto a una casistica appunto indeterminata.<br /> Nel merito, l&#8217;Avvocatura sostiene che la sentenza della Corte EDU, ancorchè pronunciata dalla Grande camera, non è espressione di una giurisprudenza consolidata nei termini indicati nella sentenza n. 49 del 2015.<br /> 3.Con atto depositato il 24 maggio 2018, fuori termine, è intervenuto in giudizio M.S.<br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.  &#8220;La Corte di cassazione, sezione seconda penale, con ordinanza del 26 ottobre 2017, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione&#8221;quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all&#8217;art. 2 del Protocollo n. 4 della stessa Convenzione, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con d.P.R. 14 aprile 1982, n. 217, interpretati alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, grande camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso contro Italia&#8221;nella parte in cui sanziona penalmente la violazione degli obblighi di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» connessi all&#8217;imposizione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.<br /> Il dubbio di costituzionalità  si fonda essenzialmente sulla vaghezza, indeterminatezza e non prevedibilità  di tale prescrizione&#8221;«vivere onestamente» e «rispettare le leggi»&#8221;imposta «[i]n ogni caso» con la misura della sorveglianza speciale con conseguente violazione del principio di legalità  prescritto in materia penale dalla Costituzione e del canone di prevedibilità  sancito dalla CEDU.<br /> La disposizione censurata (comma 2 dell&#8217;art. 75) prevede, come delitto, l&#8217;inosservanza degli «obblighi» e delle «prescrizioni» inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo o divieto di soggiorno, tipica misura di prevenzione applicabile ai soggetti elencati nell&#8217;art. 4 dello stesso codice delle leggi antimafia &#8211; essenzialmente soggetti indiziati di determinati gravi reati &#8211; ove ricorra il presupposto della loro pericolosità . Parallelamente il comma 1 dell&#8217;art. 75 prevede come contravvenzione la violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno.<br /> Le specifiche prescrizioni della sorveglianza speciale sono determinate dal tribunale e sono sia a contenuto non normativamente determinato (art. 8, comma 2, cod. antimafia), ma tali comunque da rispondere a un criterio di ragionevole proporzionalità  rispetto all&#8217;obiettivo di contrastare il pericolo che il soggetto destinatario della misura commetta reati, sia elencate in un catalogo più¹ puntuale (art. 8, commi 3 e 4).<br /> In ogni caso &#8211; precisa il comma 4 del medesimo art. 8 &#8211; il tribunale prescrive, in generale, «di vivere onestamente, di rispettare le leggi», nonchè, in particolare, di tenere altri comportamenti elencati dalla stessa disposizione (non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all&#8217;autorità  locale di pubblica sicurezza; non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, non rincasare la sera più¹ tardi e non uscire la mattina più¹ presto di una data ora e senza comprovata necessità  e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all&#8217;autorità  locale di pubblica sicurezza, non detenere e non portare armi, non partecipare a pubbliche riunioni).<br /> Il comma 4 dell&#8217;art. 8 è stato successivamente modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità  del Ministero dell&#8217;interno e l&#8217;organizzazione e il funzionamento dell&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha inserito come ulteriore prescrizione quella di «non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie».<br /> Questo affiancamento di una prescrizione di carattere generale ad altre di contenuto più¹ specifico risale all&#8217;originaria formulazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale prevista dall&#8217;art. 5, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ), che all&#8217;obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi aggiungeva anche quello di «non dare ragione di sospetti», più¹ non riprodotto nell&#8217;art. 8, comma 4, citato.<br /> Il giudizio a quo ha ad oggetto la condotta di un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno che ha commesso un reato comune (nella specie, una rapina), del quale è stato ritenuto responsabile; la stessa condotta poi &#8211; hanno affermato i giudici di merito &#8211; ha integrato la fattispecie del reato previsto dalla disposizione censurata (art. 75, comma 2) perchè il sottoposto alla misura, nel commettere la rapina, ha&#8221;parimenti (e inevitabilmente, con la stessa condotta)&#8221;violato anche l&#8217;obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi e quindi ha commesso anche il reato di cui all&#8217;art. 75, comma 2. Con la sentenza di condanna per i due reati (quello comune e quello ex art. 75, comma 2) i giudici di merito, in particolare, hanno applicato un aumento di pena (ai sensi dell&#8217;art. 81, primo comma, del codice penale) su quella ritenuta congrua per il reato comune in ragione del concorso formale con il reato di cui all&#8217;art. 75, comma 2.<br /> Tale sentenza è oggetto del ricorso per cassazione, della cui cognizione è investita la Corte rimettente. La quale ritiene che &#8211; ferma la definitiva responsabilità  dell&#8217;imputato per il reato comune, stante la ritenuta inammissibilità , per manifesta infondatezza e genericità , delle censure mosse nel ricorso&#8221;l&#8217;aumento di pena per il concorso formale dei due reati potrebbe essere contra legem in ragione della denunciata illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 75, comma 2, che prevede il reato concorrente con quello comune.<br /> 2.Preliminarmente deve essere dichiarata l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;intervento di M.S., in quanto intervenuto oltre il termine previsto dall&#8217;art. 4, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).<br /> 3.  &#8220;Si pone innanzi tutto un sottile problema di rilevanza &#8211; e quindi di ammissibilità &#8220;delle sollevate questioni di costituzionalità , che è oggetto di una puntuale eccezione dell&#8217;Avvocatura generale.<br /> 4.  &#8220;La Corte rimettente conosce bene il recente arresto giurisprudenziale costituito dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 aprile-5 settembre 2017, n. 40076 (cosiddetta &#8220;sentenza Paternò&#8221;), sopravvenuto dopo la pronuncia della Corte d&#8217;appello impugnata con ricorso per cassazione. Le Sezioni unite, innovando la precedente giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: «L&#8217;inosservanza delle prescrizioni generiche di &#8220;vivere onestamente&#8221; e &#8220;rispettare le leggi&#8221;, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice di cui all&#8217;art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011». Da ciù² conseguirebbe che la condotta, di cui l&#8217;imputato ricorrente è stato ritenuto responsabile, non costituisce reato.<br /> La Corte rimettente non dubita dell&#8217;esattezza di questa più¹ recente giurisprudenza, di cui la Corte d&#8217;appello, che ha emesso la sentenza impugnata con ricorso per cassazione, non ha potuto tener conto perchè successiva e che può qualificarsi come attuale diritto vivente in ragione della provenienza dalle Sezioni unite, le cui pronunce sono ora assistite dal particolare vincolo processuale di cui all&#8217;art. 618, comma 1-bis, del codice di procedura penale (secondo cui, se una sezione della Corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso). Sicchè, nella specie &#8211; alla luce di tale giurisprudenza&#8221;non sussisterebbe il reato ai sensi dell&#8217;art. 75, comma 2, concorrente con il reato comune; perà² &#8211; osserva la Corte rimettente &#8211; non si tratta di una sopravvenuta abolitio criminis per successione della legge nel tempo, ma di un&#8217;interpretazione giurisprudenziale che risulta essere più¹ favorevole per l&#8217;imputato ricorrente. La non assimilabilità  di tale orientamento giurisprudenziale a uno ius superveniens fa sì che &#8211; secondo la Corte rimettente &#8211; non è possibile tenerne conto perchè il ricorso, nella specie, muove solo censure manifestamente infondate, e quindi inammissibili, alla sentenza impugnata e, pertanto, è destinato a una pronuncia di inammissibilità . Invece, ove l&#8217;art. 75, comma 2, fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo, si avrebbe una situazione assimilabile all&#8217;abolitio criminis, che sarebbe rilevabile d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art. 129 cod. proc. pen.<br /> La stessa situazione si riproduce in sede di esecuzione della condanna passata in giudicato perchè l&#8217;art. 673 cod. proc. pen. prevede la revoca della sentenza per abolizione del reato; rimedio questo non esperibile dal condannato deducendo una giurisprudenza sopravvenuta secondo cui il fatto per cui è stata pronunciata la condanna non costituisce reato.<br /> Di qui la ritenuta rilevanza delle questioni: la Corte rimettente chiede una pronuncia di illegittimità  costituzionale per poter rilevare d&#8217;ufficio che il fatto contestato come delitto ai sensi dell&#8217;art. 75, comma 2, non costituisce reato ed evitare così che si formi un giudicato non più¹ emendabile in sede esecutiva e quindi ingiustamente pregiudizievole per l&#8217;imputato ricorrente.<br /> 5.  &#8220;Tale predicata rilevanza effettivamente sussiste.<br /> Va innanzi tutto condivisa l&#8217;affermazione della Corte rimettente secondo cui l&#8217;abolitio criminis &#8211; per ius superveniens o a seguito di pronuncia di illegittimità  costituzionale &#8211; cosa diversa dallo sviluppo della giurisprudenza, essenzialmente di legittimità , che approdi all&#8217;esito (simile) di ritenere che una determinata condotta non costituisca reato.<br /> In un ordinamento in cui il giudice è soggetto alla legge e solo alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.), la giurisprudenza ha un contenuto dichiarativo e nella materia penale deve conformarsi al principio di legalità  di cui all&#8217;art. 25, secondo comma, Cost., che vuole che sia la legge a prevedere che il fatto commesso è punito come reato.<br /> L&#8217;attività  interpretativa del giudice, anche nella forma dell&#8217;interpretazione adeguatrice costituzionalmente orientata, può sì perimetrare i confini della fattispecie penale circoscrivendo l&#8217;area della condotta penalmente rilevante. Ma rimane pur sempre un&#8217;attività  dichiarativa, non assimilabile alla successione della legge penale nel tempo.<br /> Questa Corte (sentenza n. 230 del 2012)&#8221;in una situazione similare che vedeva la sopravvenienza di un orientamento delle Sezioni unite penali secondo cui non costituiva reato la condotta oggetto di una sentenza di condanna passata in giudicato, di cui era chiesta la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. per abolizione del reato&#8221;ha sottolineato che, pure in presenza di un orientamento giurisprudenziale che abbia acquisito i caratteri del «diritto vivente», il giudice rimettente ha soltanto la facoltà , e non giù  l&#8217;obbligo di uniformarsi a esso. E ha ribadito che «[a]l pari della creazione delle norme, e delle norme penali in specie, anche la loro abrogazione &#8211; totale o parziale &#8211; non può, infatti, dipendere, nel disegno costituzionale, da regole giurisprudenziali, ma soltanto da un atto di volontà  del legislatore (eius est abrogare cuius est condere)». In tal senso, pur con qualche distinzione, si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità  (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 ottobre 2015-23 giugno 2016, n. 26259).<br /> Inoltre, si è affermato che l&#8217;ordinamento nazionale «conosce ipotesi di flessione dell&#8217;intangibilità  del giudicato, che la legge prevede nei casi in cui sul valore costituzionale ad esso intrinseco si debbano ritenere prevalenti opposti valori, ugualmente di dignità  costituzionale, ai quali il legislatore intende assicurare un primato» (sentenza n. 210 del 2013). E, con riferimento al procedimento di adeguamento dell&#8217;ordinamento interno alla CEDU, originato da una pronuncia della Grande camera della Corte EDU, ha aggiunto che «il giudicato non costituisce un ostacolo insuperabile che [&#038;] limiti gli effetti dell&#8217;obbligo conformativo ai soli casi ancora sub iudice».<br /> A maggior ragione è rilevante un dubbio di legittimità  costituzionale della norma incriminatrice in tutti i casi in cui il giudicato non si è ancora formato, ma sta per formarsi proprio in ragione della pronuncia di inammissibilità  del ricorso per cassazione che la Corte rimettente ritiene debba essere emessa, a meno che non sia accolta la questione di costituzionalità  e sia dichiarata l&#8217;illegittimità  della norma incriminatrice.<br /> 6.  &#8220;Risponde poi al canone di plausibilità  l&#8217;ulteriore affermazione della Corte rimettente secondo cui nella strettoia processuale determinata da un ricorso manifestamente infondato, avviato pertanto a una pronuncia di inammissibilità , la Corte possa rilevare d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art. 129 cod. proc. pen. l&#8217;abolitio criminis, ma non anche la sopravvenienza di una giurisprudenza che esclude la rilevanza penale della condotta per cui è stata pronunciata la sentenza di condanna.<br /> L&#8217;affermazione trova le sue radici in un risalente, ma sempre seguito, arresto delle Sezioni unite penali (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 22 novembre-21 dicembre 2000, n. 32) che, inaugurando un filone giurisprudenziale più¹ volte ribadito, hanno affermato che l&#8217;inammissibilità  del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità  di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità  a norma dell&#8217;art. 129 cod. proc. pen.<br /> Di questo principio si è fatta ripetuta applicazione soprattutto in caso di prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. Più¹ recentemente tale non rilevabilità  d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art. 129 cod. proc. pen. è stata affermata anche con riferimento alla prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata nè eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 17 dicembre 2015-25 marzo 2016, n. 12602).<br /> Dibattuta è la rilevabilità , ai sensi dell&#8217;art. 129 cod. proc. pen., della sopravvenuta introduzione di una causa di non punibilità , quale la particolare tenuità  del fatto (art. 131-bis cod. pen.), prevalentemente esclusa in caso di ricorso inammissibile (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 1° febbraio-28 febbraio 2018, n. 9204). Anche la rilevabilità  della sopravvenuta abolitio criminis in caso di ricorso inammissibile, più¹ volte affermata dalla giurisprudenza (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 2 maggio-18 ottobre 2016, n. 44088), non è del tutto pacifica (in senso contrario, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 14 aprile-28 settembre 2016, n. 40290).<br /> In questo contesto giurisprudenziale la valutazione che fa la Corte rimettente è certamente plausibile, anche se corre sul crinale scivoloso della distinzione tra manifesta infondatezza e mera infondatezza dei motivi di ricorso e della conseguente costituzione, o no, del rapporto processuale di impugnazione.<br /> Solo se il ricorso fosse stato ammissibile, ancorchè infondato, le questioni di costituzionalità  avrebbero potuto essere risolte in via interpretativa e sarebbero risultate prive di rilevanza perchè il giudice di legittimità  ben avrebbe potuto rilevare che, secondo il mutato orientamento giurisprudenziale, la condotta contestata non costituiva reato (in tal senso, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 21 settembre 2017-21 giugno 2018, n. 28825).<br /> Invece, contenendo il ricorso solo censure manifestamente infondate, il giudice di legittimità  non può rilevare d&#8217;ufficio l&#8217;insussistenza del reato secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale e da ciù² consegue la rilevanza &#8211; e quindi l&#8217;ammissibilità &#8220;delle questioni di costituzionalità  dal momento che solo un&#8217;eventuale pronuncia di illegittimità  costituzionale della disposizione incriminatrice consentirebbe al giudice di legittimità  di annullare la sentenza impugnata limitatamente al concorrente reato di cui al censurato art. 75, comma 2, e quindi all&#8217;aumento di pena ai sensi dell&#8217;art. 81, primo comma, cod. pen.<br /> 7.  &#8220;Nel merito, la questione è fondata, nei termini che seguono, con riferimento agli artt. 7 CEDU e 2 del Protocollo n. 4 della stessa Convenzione.<br /> 8.  &#8220;La Corte di cassazione rimettente ha posto le questioni di costituzionalità  in riferimento sia al parametro nazionale (art. 25 Cost.) sia a quelli convenzionali (art. 7 CEDU e art. 2 del Protocollo n. 4 della stessa Convenzione), questi ultimi interposti per il tramite dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost. E ciù² ha fatto confrontandosi puntualmente con la giurisprudenza di questa Corte, della Corte EDU e delle Sezioni unite della stessa Corte di cassazione.<br /> Le questioni si pongono infatti nel punto di confluenza della giurisprudenza delle tre Corti e segnatamente della sentenza n. 282 del 2010 di questa Corte, della sentenza de Tommaso della Corte EDU, e della sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, n. 40076 del 2017.<br /> 9.  &#8220;Il parametro nazionale evocato è il principio di legalità  in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), che vuole che sia la legge a prevedere che il fatto commesso sia punito come reato. Da ciù² discende il principio di tassatività  e determinatezza della fattispecie penale.<br /> Questa Corte (sentenza n. 282 del 2010) ha valutato la conformità  a tale principio della fattispecie penale prevista dall&#8217;art. 9 della legge n. 1423 del 1956, all&#8217;epoca vigente dopo le modifiche apportate con l&#8217;art. 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155, che disponeva nel comma 1 che il «contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l&#8217;arresto da tre mesi ad un anno» e nel comma 2, allora censurato, che se «l&#8217;inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l&#8217;obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni». Tra le prescrizioni della sorveglianza speciale la cui violazione poteva integrare il reato era giù  previsto &#8211; dall&#8217;art. 5 della stessa legge n. 1423 del 1956&#8243;l&#8217;obbligo di vivere onestamente e rispettare le leggi. Tali disposizioni (l&#8217;art. 5 e l&#8217;art. 9) si ritrovano riprodotte negli stessi termini, in parte qua, nell&#8217;art. 8 e nel censurato art. 75 cod. antimafia.<br /> La Corte ha ricordato che per verificare il rispetto del principio di tassatività  o di determinatezza della norma penale occorre non giù  valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell&#8217;illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s&#8217;inserisce. E, in particolare, ha ribadito che «l&#8217;inclusione nella formula descrittiva dell&#8217;illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti elastici, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice &#8211; avuto riguardo alle finalità  perseguite dall&#8217;incriminazione ed al più¹ ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca &#8211; di stabilire il significato di tale elemento mediante un&#8217;operazione interpretativa non esorbitante dall&#8217;ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo» (ex plurimis, sentenze n. 327 del 2008, n. 5 del 2004, n. 34 del 1995 e n. 122 del 1993).<br /> Ha, quindi, concluso ritenendo che la prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi non violasse il principio di legalità  in materia penale. Da una parte, le «leggi» sono tutte le norme a contenuto precettivo, non solo quelle la cui violazione è sanzionata penalmente; d&#8217;altra parte, l&#8217;obbligo di «vivere onestamente» va «collocat[o] nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dal menzionato art. 5» e quindi ha il valore di un monito rafforzativo di queste ultime senza un autonomo contenuto prescrittivo.<br /> 10.  &#8220;Dei due parametri convenzionali, evocati nell&#8217;ordinanza di rimessione, che perà² esprimono lo stesso canone di prevedibilità  della condotta prevista dalla norma nazionale perchè possa giustificarsi una limitazione della libertà  personale, è stato preso in considerazione dalla sentenza de Tommaso della Corte EDU, in particolare, l&#8217;art. 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione, nella parte in cui pone il principio di legalità  con riferimento specifico alla libertà  di circolazione che può subire solo le restrizioni «previste dalla legge».<br /> La Corte EDU ha ritenuto che «la loi nÂ° 1423/1956 ètait libellèe en des termes vagues et excessivement gènèraux. Ni les personnes auxquelles les mesures de prà©vention pouvaient Ãªtre appliquò©es (article 1 de la loi de 1956) ni le contenu de certaines de ces mesures (articles 3 et 5 de la loi de 1956) n&#8217;ètaient dèfinis avec une prà©cision et une clartà© suffisantes. Il s&#8217;ensuit que cette loi ne remplissait pas les conditions de prà©visibilità© telles qu&#8217;elles se dègagent de la jurisprudence de la Cour». Ossia il sistema nazionale delle misure di prevenzione quanto ai presupposti soggettivi e al loro contenuto&#8221;è stato censurato per essere formulato «in termini vaghi ed eccessivamente ampi» tali da non rispettare il criterio della «prevedibilità », come enunciato dalla giurisprudenza di quella Corte. La quale in particolare&#8221;pur dando atto della (non collimante) interpretazione accolta da questa Corte nella citata sentenza n. 282 del 2010 con riferimento all&#8217;omologo principio di legalità  dell&#8217;art. 25, secondo comma, Cost.&#8221;ha ritenuto, all&#8217;opposto, che gli obblighi di «vivere onestamente e rispettare le leggi» (oltre che di «non dare ragione alcuna ai sospetti», prescrizione questa non più¹ rilevante perchè non riprodotta nel citato art. 8 cod. antimafia) non fossero delimitati in modo sufficiente e che, pertanto, fosse violato il principio di prevedibilità  della condotta da cui consegue la limitazione della libertà  personale, segnatamente quello posto dall&#8217;art. 2 del Protocollo n. 4.<br /> 11.  &#8220;La pronuncia della Corte EDU è stata decisiva nell&#8217;orientare la puntualizzazione giurisprudenziale espressa dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, n. 40076 del 2017 (cosiddetta &#8220;sentenza Paternò&#8221;).<br /> Le Sezioni unite penali si sono pronunciate con riferimento alla fattispecie penale di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, del tutto analoga a quella oggetto dell&#8217;ordinanza di rimessione: il sorvegliato speciale, nel commettere un reato comune, aveva (con la stessa condotta) violato anche l&#8217;obbligo di vivere onestamente e rispettare le leggi.<br /> La Corte di cassazione si confronta con la sentenza de Tommaso, avendo ben presente che &#8211; come affermato da questa Corte (sentenza n. 239 del 2009)&#8221;compete al giudice di assegnare alla disposizione interna un significato quanto più¹ aderente alla CEDU. Considera, in particolare, che «la Corte europea, riferendosi al contenuto del &#8220;vivere onestamente nel rispetto delle leggi&#8221;, sottolinea, quindi, come tali prescrizioni non siano state sufficientemente delimitate dall&#8217;interpretazione della Corte costituzionale, in quanto permane una evidente indeterminatezza dei comportamenti che si pretendono dal sorvegliato speciale, soprattutto nella misura in cui possono integrare la fattispecie penale di cui all&#8217;art. 9 legge n. 1423 del 1956 (ora art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011)». La Corte procede quindi a una «rilettura del diritto interno che sia aderente alla CEDU» e perviene alla conclusione che «il richiamo &#8220;agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno&#8221; può essere riferito soltanto a quegli obblighi e a quelle prescrizioni che hanno un contenuto determinato e specifico, a cui poter attribuire valore precettivo. Tali caratteri difettano alle prescrizioni del &#8220;vivere onestamente&#8221; e del &#8220;rispettare le leggi&#8221;».<br /> La conclusione è che «le prescrizioni del vivere onestamente e rispettare le leggi non possono integrare la norma incriminatrice di cui all&#8217;art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011». Aggiungono le Sezioni unite: «ad esse tuttavia può essere data indiretta rilevanza ai fini dell&#8217;eventuale aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale».<br /> Quindi, la giurisprudenza di legittimità  ha giù  compiuto il processo di adeguamento e maggiore conformità  ai principi della CEDU proprio con riferimento alla fattispecie oggetto dell&#8217;ordinanza di rimessione: non sussiste il reato previsto dal censurato art. 75, comma 2, allorchè la violazione degli obblighi e delle prescrizioni della misura della sorveglianza speciale consista nell&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi.<br /> 12.  &#8220;Orbene, la convergenza delle Sezioni unite verso la citata pronuncia della Corte EDU segna l&#8217;arresto ultimo del diritto vivente, ben posto in risalto dall&#8217;ordinanza di rimessione: l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi, quale prescrizione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non integra la fattispecie di reato di cui al censurato art. 75, comma 2.<br /> Perà² &#8211; per quanto sopra ritenuto in ordine alla rilevanza e all&#8217;ammissibilità  delle questioni &#8211; non si è di fronte a un&#8217;abolitio criminis per successione nel tempo della legge penale; ciù² comporta che, proprio per l&#8217;affermata non riconducibilità  dell&#8217;orientamento giurisprudenziale sopravvenuto a uno ius superveniens, sussiste non di meno una limitata area in cui occorre ancora domandarsi se la fattispecie penale suddetta, schermata solo dall&#8217;interpretazione giurisprudenziale, sia conforme, o no, al principio di legalità  in materia penale, vuoi costituzionale che convenzionale. Area questa costituita &#8211; come giù  sopra rilevato&#8221;sia dall&#8217;esecuzione del giudicato penale di condanna, sia dalla rilevabilità  ai sensi dell&#8217;art. 129 cod. proc. pen. in caso di ricorso per cassazione recante solo censure manifestamente infondate e quindi inammissibili.<br /> 13.  &#8220;In questi stretti limiti si pone, in sostanza, la questione di costituzionalità  come possibile completamento dell&#8217;operazione di adeguamento dell&#8217;ordinamento interno alla CEDU, giù  fatta dalle Sezioni unite nei limiti in cui l&#8217;interpretazione giurisprudenziale può ritagliare la fattispecie penale escludendo dal reato condotte che prima si riteneva vi fossero comprese.<br /> L&#8217;interpretazione del giudice comune, ordinario o speciale, orientata alla conformità  alla CEDU&#8221;le cui prescrizioni e principi appartengono indubbiamente ai vincoli derivanti da obblighi internazionali con impronta costituzionale (quelli con «vocazione costituzionale»: sentenza n. 194 del 2018)&#8221;non implica anche necessariamente l&#8217;illegittimità  costituzionale della disposizione oggetto dell&#8217;interpretazione per violazione di un principio o di una previsione della CEDU, quale parametro interposto ai sensi dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost.<br /> E&#8217; ricorrente che gli stessi principi o analoghe previsioni si rinvengano nella Costituzione e nella CEDU, così determinandosi una concorrenza di tutele, che perà² possono non essere perfettamente simmetriche e sovrapponibili; vi può essere uno scarto di tutele, rilevante soprattutto laddove la giurisprudenza della Corte EDU riconosca, in determinate fattispecie, una tutela più¹ ampia. Questa Corte ha giù  affermato che, quando viene in rilievo un diritto fondamentale, «il rispetto degli obblighi internazionali [&#038;] può e deve [&#038;] costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa» (sentenza n. 317 del 2009). E&#8217; quanto si è verificato da ultimo (sentenza n. 120 del 2018) con riferimento al diritto di associazione sindacale, tutelato sia dalla Costituzione (art. 39) che dalla CEDU (art. 11).<br /> Non c&#8217;è perà², nel progressivo adeguamento alla CEDU, alcun automatismo, come risulta giù  dalla giurisprudenza di questa Corte, stante, nell&#8217;ordinamento nazionale, il «predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU» (sentenza n. 49 del 2015).<br /> Da una parte, la denunciata violazione del parametro convenzionale interposto, ove giù  emergente dalla giurisprudenza della Corte EDU, può comportare l&#8217;illegittimità  costituzionale della norma interna sempre che nelle pronunce di quella Corte sia identificabile un «approdo giurisprudenziale stabile» (sentenza n. 120 del 2018) o un «diritto consolidato» (sentenze n. 49 del 2015 e, nello stesso senso, n. 80 del 2011). Inoltre, va verificato che il bilanciamento, in una prospettiva generale, con altri principi presenti nella Costituzione non conduca a una valutazione di sistema diversa &#8211; o comunque non necessariamente convergente&#8221;rispetto a quella sottesa all&#8217;accertamento, riferito al caso di specie, della violazione di un diritto fondamentale riconosciuto dalla CEDU. Va infatti ribadito che, «[a] differenza della Corte EDU, questa Corte [&#038;] opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante» (sentenza n. 264 del 2012); bilanciamento in cui si sostanzia tra l&#8217;altro il «margine di apprezzamento» che compete allo Stato membro (sentenze n. 193 del 2016, n. 15 del 2012 e n. 317 del 2009).<br /> 14.  &#8220;Nella fattispecie in esame ricorrono entrambi tali presupposti per completare, con riferimento alla norma oggetto delle questioni di costituzionalità , l&#8217;adeguamento alla CEDU in concordanza con quello giù  operato, in via interpretativa, dalla citata sentenza delle Sezioni unite.<br /> 14.1.  &#8220;Sotto il primo profilo&#8221;anche se inizialmente tra i giudici di merito vi sono stati orientamenti non concordanti, in ragione soprattutto della circostanza che la sentenza della Corte EDU de Tommaso si presentava come un nuovo approdo giurisprudenziale (come riconosciuto in quella stessa sentenza: «La Cour note qu&#8217;Ã  ce jour elle n&#8217;a pas eu Ã  examiner en dètail la prà©visibilità© de la loi n.Â 1423/1956»), recava plurime opinioni parzialmente dissenzienti e riguardava un caso in cui il rimedio impugnatorio interno aveva portato all&#8217;annullamento ex tunc della misura di prevenzione&#8221;la giurisprudenza di legittimità  si è indirizzata nel senso di valutare tale sentenza come idonea a fondare l&#8217;interpretazione convenzionalmente orientata di cui si è detto (&#8220;sentenza Paternò&#8221; delle Sezioni unite).<br /> Da ultimo, questa Corte (sentenza n. 24 del 2019) ha tenuto conto proprio della sentenza della Corte EDU e dell&#8217;esigenza di conformità  al principio di prevedibilità , quale espresso da tale pronuncia, per dichiarare l&#8217;illegittimità  costituzionale, in parte qua, dell&#8217;art. 1 della legge n. 1423 del 1956, dell&#8217;art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell&#8217;ordine pubblico) e degli artt. 4, comma 1, lettera c), e 16 cod. antimafia.<br /> 14.2.  &#8220;Sotto l&#8217;altro profilo, si ha che la valutazione di sistema all&#8217;interno dei parametri della Costituzione e il possibile bilanciamento con altri valori costituzionalmente tutelati non è affatto distonica, nella fattispecie, rispetto al pieno dispiegarsi dei parametri interposti.<br /> L&#8217;esigenza di contrastare il rischio che siano commessi reati, che è al fondo della ratio delle misure di prevenzione e che si raccorda alla tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza, come valore costituzionale, è comunque soddisfatta dalle prescrizioni specifiche che l&#8217;art. 8 consente al giudice di indicare e modulare come contenuto della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con o senza obbligo (o divieto) di soggiorno.<br /> Vi è poi da considerare, all&#8217;opposto, che la previsione come reato della violazione, da parte del sorvegliato speciale, dell&#8217;obbligo «di vivere onestamente» e «di rispettare le leggi» ha, da una parte, l&#8217;effetto abnorme di sanzionare come reato qualsivoglia violazione amministrativa e, dall&#8217;altra parte, comporta, ove la violazione dell&#8217;obbligo costituisca di per sì© reato, di aggravare indistintamente la pena, laddove l&#8217;art. 71 cod. antimafia giù  prevede come aggravante, per una serie di delitti, la circostanza che il fatto sia stato commesso da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione della misura.<br /> Può, pertanto, pervenirsi alla conclusione che la norma censurata viola il canone di prevedibilità  della condotta sanzionata con la limitazione della libertà  personale, quale contenuto in generale nell&#8217;art. 7 CEDU e in particolare nell&#8217;art. 2 del Protocollo n. 4, e rilevante come parametro interposto ai sensi dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost.<br /> 15.  &#8220;In conclusione &#8211; assorbito il parametro interno dell&#8217;art. 25, secondo comma, Cost.&#8221;va dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui punisce come delitto l&#8217;inosservanza delle prescrizioni di &#8220;vivere onestamente&#8221; e di &#8220;rispettare le leggi&#8221; da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.<br /> 16.  &#8220;Le questioni sollevate dall&#8217;ordinanza di rimessione riguardano il delitto previsto dall&#8217;art. 75, comma 2.<br /> Ma gli stessi dubbi di costituzionalità  possono porsi con riferimento al reato contravvenzionale di cui al comma 1 della medesima disposizione che prevede analogamente la violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ma senza obbligo nè divieto di soggiorno, allorchè le prescrizioni consistono nell&#8217;obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi; reato che parimenti la giurisprudenza di legittimità  ritiene in via interpretativa non più¹ configurabile dopo la richiamata pronuncia delle Sezioni unite (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione settima penale, 6 ottobre 2017-13 marzo 2018, n. 11171).<br /> Pertanto, in via consequenziale e per le stesse ragioni va dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno, ove consistente nell&#8217;obbligo di &#8220;vivere onestamente&#8221; e di &#8220;rispettare le leggi&#8221;.<br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> 1) dichiara inammissibile l&#8217;intervento di M.S.;<br /> 2) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell&#8217;inosservanza delle prescrizioni di &#8220;vivere onestamente&#8221; e di &#8220;rispettare le leggi&#8221;;<br /> 3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell&#8217;inosservanza delle prescrizioni di &#8220;vivere onestamente&#8221; e di &#8220;rispettare le leggi&#8221;.<br /> Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2019.<br /> </div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2019 n.24</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2019-n-24/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2019 n.24</a></p>
<p>Pres. Lattanzi, Est. Viganò Sull&#8217;illegittimità  costituzionale delle disposizioni relative all&#8217;applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale ai soggetti &#8220;abitualmente dediti a traffici delittuosi&#8221; Costituzione &#8211; Antimafia &#8211; Misure di prevenzione &#8211; Sorveglianza speciale &#8211; Soggetti dediti a traffici delittuosi &#8211; Illegittimità  costituzionale &#8211; Ragioni Sono costituzionalmente illegittime le previsioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2019-n-24/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2019 n.24</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2019-n-24/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2019 n.24</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lattanzi, Est. Viganò</span></p>
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<p>Sull&#8217;illegittimità  costituzionale delle disposizioni relative all&#8217;applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale ai soggetti &#8220;abitualmente dediti a traffici delittuosi&#8221;</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p><strong>Costituzione &#8211; Antimafia &#8211; Misure di prevenzione &#8211; Sorveglianza speciale &#8211; Soggetti dediti a traffici delittuosi &#8211; Illegittimità  costituzionale &#8211; Ragioni</strong></p>
<p></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Sono costituzionalmente illegittime le previsioni che consentono di applicare le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, delÂ sequestro e della confisca, ai soggetti &#8220;<em>che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi&#8221;</em>. In particolare, l&#8217;espressione &#8220;<em>traffici delittuosi</em>&#8220;Â è eccessivamente generica non indicando quali comportamenti criminosi possano determinare l&#8217;applicazione delle misure,Â in violazione dell&#8217;art. 13 Cost. e della CEDU che richiedono l&#8217;indicazione di presupposti precisi di applicazione.</div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nei giudizi di legittimità  costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ), dell&#8217;art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell&#8217;ordine pubblico), e degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6, 8, 16, 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promossi dal Tribunale ordinario di Udine, dal Tribunale ordinario di Padova e dalla Corte di appello di Napoli, con ordinanze del 10 aprile, del 30 maggio e del 15 marzo 2017, iscritte rispettivamente ai nn. 115, 146 e 154 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37, 43 e 45, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti l&#8217;atto di costituzione di F. S., nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di M. S., quest&#8217;ultimo fuori termine;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nella udienza pubblica del 20 novembre e nella camera di consiglio del 21 novembre 2018 il Giudice relatore Francesco Viganò;</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi gli avvocati Massimo Malipiero e Giuseppe Pavan per F. S. e l&#8217;avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza del 15 marzo 2017 (r. o. n. 154 del 2017), la Corte d&#8217;appello di Napoli ha sollevato: a) questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ), dell&#8217;art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell&#8217;ordine pubblico), e degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), tutti con riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 14 aprile 1982; b) questioni di legittimità  costituzionale del solo art. 19 della legge n. 152 del 1975 in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione all&#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonchè all&#8217;art. 42 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Il giudice a quo premette di conoscere dell&#8217;impugnazione avverso un decreto del Tribunale di Napoli con il quale è stata applicata, nei confronti di una persona ritenuta portatrice di cosiddetta &#8220;pericolosità  generica&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di cui agli artt. 3 e 5 della medesima legge, per la durata di quattro anni, con obbligo di soggiorno nel territorio del Comune di residenza, nonchè la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, ai sensi dell&#8217;art. 19 della legge n. 152 del 1975, di numerosi beni mobili e immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice rimettente rileva che con la sentenza pubblicata il 23 febbraio 2017, pronunciata nel procedimento n. 43395/09, de Tommaso contro Italia, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo ha affermato che le previsioni degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956 si pongono in contrasto con l&#8217;art. 2 del Prot. n. 4 CEDU. Tali norme di legge non presenterebbero, in particolare, i requisiti di «chiarezza, precisione e completezza precettiva» richiesti dalla CEDU, e precluderebbero pertanto al cittadino di comprendere «quali condotte debba tenere e quali condotte debba evitare per non incorrere nella misura di prevenzione», e quali condotte integrino la «violazione delle prescrizioni connesse all&#8217;imposizione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza».</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, poichè alle medesime fattispecie di cui all&#8217;art. 1 della legge n. 1423 del 1956, in forza dell&#8217;art. 19 della legge n. 152 del 1975, sono altresì applicabili, tra le altre, le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca di cui all&#8217;art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 757 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), la Corte d&#8217;appello di Napoli estende le censure attinenti all&#8217;assenza di precisione e prevedibilità  della legge anche al giù  citato art. 19 della legge n. 152 del 1975, assumendone il contrasto con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. CEDU («Protezione della proprietà »), e con l&#8217;art. 42 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva in proposito il rimettente che, al pari dell&#8217;art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, l&#8217;art. 1 del Prot. addiz. CEDU, al secondo comma, afferma che nessuna privazione della proprietà  può avvenire se non alle condizioni «previste dalla legge». Pertanto, una volta accertato il contrasto dell&#8217;art. 1 della legge n. 1423 del 1956 con il requisito della &#8220;base legale&#8221; richiesto dal diritto convenzionale, anche l&#8217;art. 19 della legge n. 152 del 1975 risulterebbe, per i medesimi motivi, illegittimo, «pervenendosi altrimenti all&#8217;illogica conseguenza per cui le misure di prevenzione patrimoniali potrebbero essere imposte nei confronti di persone che non possono definirsi pericolose a seguito della dichiarata illegittimità  costituzionale della norma che definisce tale pericolosità ».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;incompatibilità  delle norme censurate con i parametri convenzionali evocati determinerebbe l&#8217;illegittimità  costituzionale delle stesse per contrasto con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., non sussistendo a parere del giudice a quo «alcuna via interpretativa per adeguare le disposizioni delle norme citate alla norma convenzionale, dovendo a tal fine il giudice comune procedere a una riformulazione complessiva delle disposizioni di legge in contestazione, riservata esclusivamente al Legislatore».</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di rilevanza delle questioni, l&#8217;ordinanza di rimessione precisa che l&#8217;appellante censura proprio la sussistenza dei presupposti previsti dall&#8217;art. 1 della legge n. 1423 del 1956, tanto ai fini dell&#8217;applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, quanto ai fini della misura patrimoniale della confisca.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il giudice a quo sostiene che le questioni di legittimità  costituzionale andrebbero estese all&#8217;art. 1, all&#8217;art. 4, comma 1, lett. c), all&#8217;art. 6 e all&#8217;art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, i quali riproducono oggi, con un tenore sostanzialmente identico, il contenuto degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, «abrogati per effetto dello stesso d.lgs. 159/2011 con riferimento alle proposte di prevenzione depositate dal 13.10.2011».</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- E&#8217; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, viene censurata la carenza di motivazione circa la rilevanza delle questioni di legittimità  sollevate, stante l&#8217;asserito difetto di un&#8217;adeguata descrizione della vicenda processuale e, quindi, delle ragioni per le quali risulterebbero applicabili le norme della legge n. 1423 del 1956.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, l&#8217;Avvocatura sostiene che la sentenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, ancorchè pronunciata dalla Grande Camera, non sarebbe espressione di una giurisprudenza consolidata nei termini delineati da questa Corte nella sentenza n. 49 del 2015. Pertanto, l&#8217;interpretazione ivi offerta non sarebbe immediatamente vincolante per il giudice nazionale, che avrebbe dovuto tentare un&#8217;interpretazione convenzionalmente conforme delle disposizioni censurate, in virtà¹ della funzione assegnatagli dall&#8217;art. 101, secondo comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.- Con atto depositato in data 24 maggio 2018, è intervenuta ad adiuvandum M. S., destinataria di un decreto di sequestro di prevenzione disposto dal Tribunale ordinario di Roma in data 15 marzo 2016, sostenendo la propria legittimazione a intervenire in quanto la «eventuale declaratoria di incostituzionalità  della norma indicata &#8211; auspicata dalla giurisprudenza europea &#8211; porterebbe alla immediata cessazione degli effetti del provvedimento nei propri confronti», e insistendo perchè la Corte accolga tutte le questioni sollevate dai rimettenti.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Con ordinanza del 4 aprile 2017 (r. o. n. 115 del 2017), il Tribunale ordinario di Udine ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, e degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, tutti con riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, nell&#8217;ambito di un giudizio originato da un&#8217;istanza di revoca di una misura di prevenzione personale presentata a seguito della citata sentenza de Tommaso contro Italia della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- Le questioni sono identiche a quelle sollevate con l&#8217;ordinanza della Corte d&#8217;appello di Napoli, giù  riferite al punto 1, con l&#8217;unica differenza che il Tribunale di Udine limita le proprie censure alla disciplina relativa alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e non anche alla normativa che costituisce il presupposto applicativo della misura patrimoniale della confisca di prevenzione alle medesime fattispecie di &#8220;pericolosità  generica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- E&#8217; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo anche in questo caso che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, per le medesime ragioni riferite al punto 1.2.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Infine, con ordinanza del 30 maggio 2017 (r. o. n. 146 del 2017), il Tribunale ordinario di Padova ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6, 8, 16, 20 e 24 del d.lgs. 159 del 2011, per contrasto con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione all&#8217;art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, nonchè con l&#8217;art. 25, terzo comma, Cost. e &#8211; come si evince dalla motivazione dell&#8217;ordinanza &#8211; con l&#8217;art. 13 Cost.; nonchè degli artt. 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 per contrasto con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione all&#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1- Le questioni &#8211; che originano da un giudizio di prevenzione volto all&#8217;applicazione delle misure della sorveglianza speciale e della confisca nei confronti di una persona inquadrata tra i soggetti di cui all&#8217;art. 1, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011 &#8211; sono analoghe a quelle sollevate dalla Corte d&#8217;appello di Napoli, riferite al punto 1, con le seguenti differenze: a) per ragioni di rilevanza temporale, nel giudizio principale sono censurate solamente le norme del vigente d.lgs. n. 159 del 2011 (e non anche quelle delle previgenti leggi n. 1423 del 1956 e n. 152 del 1975); b) vengono invocati, nell&#8217;ambito delle questioni attinenti alle misure personali di prevenzione, anche i parametri costituzionali di cui all&#8217;art. 25, terzo comma, Cost. e 13 Cost.; c) vengono impugnati, nell&#8217;ambito delle questioni attinenti alle misure patrimoniali di prevenzione, anche gli artt. 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">A parere del rimettente, la lettura della sentenza de Tommaso della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, in quanto proveniente dalla Grande Camera, «ha una portata precettiva tale che, sebbene non vincolante sul piano formale, si pone sul piano sostanziale quale criterio per l&#8217;interprete, anche suggerendo una rivisitazione dell&#8217;esplicazione del principio di legalità  in materia di misure di prevenzione, la cui osservanza in concreto, sotto il profilo della determinazione dei comportamenti tipici tali da determinare la sussunzione dell&#8217;individuo in soggetto connotato dalla cosiddetta &#8220;pericolosità  generica&#8221; viene demandata al giudice».</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, il giudice a quo richiama la sentenza di questa Corte n. 419 del 1994, nella quale si era affermato come la legittimità  costituzionale delle misure di prevenzione sia subordinata all&#8217;osservanza del principio di legalità , individuato negli artt. 13, secondo comma, e 25, terzo comma, Cost. Ciù² imporrebbe che la descrizione legislativa delle fattispecie di pericolosità  permetta di individuare le condotte dal cui accertamento nel caso concreto possa fondatamente dedursi un giudizio, di natura prognostica, relativo alla pericolosità  del soggetto proposto; giudizio da «fondarsi sulla sussistenza di elementi di fatto, in ossequio al principio del ripudio del mero sospetto come presupposto dell&#8217;applicazione delle misure in esame».</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto quest&#8217;ultimo profilo, la sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo indurrebbe a un «ripensamento sul fatto che il meccanismo sinora attuato sia idoneo ad assicurare il rispetto del principio di legalità , inteso in senso sostanziale, dal momento che proprio l&#8217;individuazione della categoria dei soggetti passibili di sottoposizione a misure di prevenzione è da considerarsi insufficientemente determinata sul piano legislativo, perchè generica ove demanda all&#8217;interprete l&#8217;individuazione di quegli elementi di fatto cui collegare la sussistenza dei presupposti fondanti la misura».</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.- E&#8217; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile oppure infondata, per le medesime ragioni riferite al punto 1.2.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.- Ha depositato memoria di costituzione la parte privata F. S., nei cui confronti sono richieste le misure di prevenzione nel giudizio a quo, concludendo per la fondatezza di tutte le questioni di legittimità  costituzionali sollevate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene la parte privata che la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo abbia «espressamente dichiarato che il contenuto descrittivo e precettivo della legge n. 1423/1956 si pone in violazione dell&#8217;art. 2 del protocollo addizionale n. 4 CEDU per difetto di precisione e prevedibilità » e che non vi sia pertanto possibilità  di interpretare le disposizioni denunciate in modo idoneo ad adeguarle alla norma convenzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">A parere della parte privata, le medesime ragioni che militano a favore dell&#8217;accoglimento delle questioni relative alla disciplina legislativa delle misure di prevenzione personali varrebbero &#8211; mutando il solo parametro convenzionale interposto &#8211; per la confisca, la quale si risolverebbe in una misura «sostanzialmente definitiva» che, privando il soggetto dei propri beni, si trasformerebbe in una «vera e propria pena, comminata al di fuori di un procedimento giurisdizionale ordinario».</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.1.- Con ulteriore memoria depositata in data 30 ottobre 2018, la stessa parte privata F. S. ha insistito per l&#8217;accoglimento delle questioni, svolgendo ulteriori argomenti a sostegno del petitum del rimettente.</p>
<p style="text-align: justify;">Più¹ specificamente, la parte prende atto di come alcuni arresti di questa Corte (tra cui le sentenze n. 11 del 1956, n. 23 del 1964, n. 177 del 1980, n. 721 del 1988 e n. 335 del 1996) abbiano dato avvio ad un percorso «tassativizzante» delle misure di prevenzione, che &#8211; proprio a seguito della sentenza de Tommaso della Corte europea &#8211; stato recentemente sviluppato dalla Corte di cassazione nel senso, da un lato, di delimitare la categoria della pericolosità  generica (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 19 aprile 2018, n. 43826) e, dall&#8217;altro, di operare un&#8217;interpretazione convenzionalmente orientata del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno di cui all&#8217;art. 75, comma 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 27 aprile 2017, n. 40076).</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva tuttavia la parte privata che, mentre sotto questo secondo profilo le sezioni unite della Corte di cassazione hanno potuto «in via ermeneutica delimitare con esattezza l&#8217;ambito di prensione della norma penale» (espungendo la generica violazione della prescrizione del «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi»), invece, «per la questione della pericolosità  generica questa operazione non è stata possibile a causa della natura e struttura stessa delle norme di prevenzione vigenti che affondano le loro radici nel c.d. principio di efficacia più¹ che su quello di precisione, rifuggendo nella loro formulazione originaria (riproposta nella vigente disciplina) ad una certezza intesa come prevedibilità  e quindi anche come possibilità  di rimprovero per l&#8217;atteggiamento antidoveroso della volontà ».</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, si osserva nella stessa memoria, «nonostante gli sforzi della giurisprudenza, permane con riferimento alla pericolosità  generica l&#8217;impossibilità  di comprendere quali comportamenti potranno essere oggetto della misura di prevenzione essendo l&#8217;unico riferimento certo &#8211; cioè quello riguardante la necessaria commissione di un delitto &#8211; tanto generico da non soddisfare in alcun modo il requisito di necessaria certezza e quindi di prevedibilità  della disciplina applicabile, non potendo la natura creativa dell&#8217;attività  giurisdizionale riuscire sempre e in ogni caso a sostituirsi &#8211; in particolare attraverso una opera di tassativizzazione delle modalità  di accertamento processuale &#8211; al precipuo compito della legislazione di produrre norme di legge adeguatamente definite e capaci di assicurare a chiunque una percezione sufficientemente chiara e immediata dei possibili profili di illiceità  della propria condotta».</p>
<p style="text-align: justify;">3.4.- Con atto depositato in data 24 maggio 2018, ha spiegato atto di intervento ad adiuvandum M. S., per le medesime ragioni riferite al punto 1.3.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato in diritto</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza iscritta al r. o. n. 154 del 2017, la Corte d&#8217;appello di Napoli ha sollevato:</p>
<p style="text-align: justify;">a) questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ), dell&#8217;art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell&#8217;ordine pubblico), e degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), tutte con riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 14 aprile 1982;</p>
<p style="text-align: justify;">b) questioni di legittimità  costituzionale del solo art. 19 della legge n. 152 del 1975 con riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonchè all&#8217;art. 42 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Con ordinanza iscritta al r. o. n. 115 del 2017, il Tribunale ordinario di Udine ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, e degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, tutte con riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 2 del Prot. n. 4 CEDU.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Infine, con ordinanza iscritta al r. o. n. 146 del 2017, il Tribunale ordinario di Padova ha sollevato:</p>
<p style="text-align: justify;">a) questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6, 8, 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, per contrasto con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione all&#8217;art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, nonchè con l&#8217;art. 25, terzo comma, Cost. e &#8211; come si evince dalla motivazione dell&#8217;ordinanza &#8211; l&#8217;art. 13 Cost.;</p>
<p style="text-align: justify;">b) questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 per contrasto con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione all&#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Preliminarmente, i tre ricorsi devono essere riuniti, dal momento che le questioni prospettate &#8211; non identiche tra loro quanto a petitum e a parametri invocati, ma tutte afferenti ai presupposti che legittimano l&#8217;applicazione di misure di prevenzione personali e, in due casi, patrimoniali &#8211; si fondano su argomenti in larga misura sovrapponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Deve inoltre essere dichiarata, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;intervento di M. S., in quanto avvenuto, in entrambi i giudizi in cui ha spiegato l&#8217;intervento, oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell&#8217;atto introduttivo del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- L&#8217;elevato numero di disposizioni censurate, tra loro fittamente intrecciate, esige &#8211; sempre in via preliminare &#8211; la precisazione dell&#8217;oggetto del presente giudizio, da ricostruire a partire dai petita formulati nelle ordinanze di rimessione, sì da sgomberare subito il campo dalle (numerose) questioni inammissibili.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. &#8211; Cuore di tutte le questioni prospettate è l&#8217;allegato difetto di precisione di due fattispecie astratte, previste dai numeri 1) e 2) dell&#8217;art. 1 della legge n. 1423 del 1956, nella versione modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), poi riprodotte in termini pressochè identici nelle lettere a) e b) dell&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, il quale trova applicazione con riferimento alle proposte di misure di prevenzione depositate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (13 ottobre 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Tali disposizioni consentono l&#8217;applicazione &#8211; da un lato &#8211; della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, e &#8211; dall&#8217;altro &#8211; delle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca, a due categorie di destinatari: «coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi» (art. 1, numero 1, della legge n. 1423 del 1956, riprodotto in modo pressochè identico dall&#8217;art. 1, lettera a, del d.lgs. n. 159 del 2011), e «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività  delittuose» (art. 1, numero 2, della legge n. 1423 del 1956; art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Come si evince dal tenore complessivo delle ordinanze di rimessione, peraltro, le questioni sollevate concernono la legittimità  costituzionale delle previsioni indicate nella sola parte in cui costituiscano il presupposto per l&#8217;applicazione delle menzionate misure di prevenzione personali e patrimoniali.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta, pertanto, estraneo al vaglio odierno il quesito se le previsioni in parola possano legittimamente operare anche quale presupposto applicativo di altre misure tuttora di competenza dell&#8217;autorità  di polizia (in particolare, foglio di via obbligatorio e avviso orale). Una simile questione, in effetti, non è stata sollevata dai giudici rimettenti; nè avrebbe potuto esserlo, non essendo il tribunale l&#8217;autorità  competente per l&#8217;applicazione di tali misure.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2.- Da quanto precede consegue, anzitutto, che le questioni sollevate dalla Corte d&#8217;appello di Napoli e dal Tribunale di Udine aventi a oggetto l&#8217;art. 1 della legge n. 1423 del 1956, applicabile ratione temporis nei rispettivi procedimenti a quibus, sono ammissibili in quanto si intendano come aventi a oggetto la legittimità  costituzionale di tale disposizione nella sola parte in cui consente l&#8217;applicazione ai soggetti indicati nello stesso art. 1, numeri 1) e 2), della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno.</p>
<p style="text-align: justify;">Correttamente censurato dalla Corte d&#8217;appello di Napoli, in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione all&#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU, è poi l&#8217;art. 19 della legge n. 152 del 1975, applicabile ratione temporis nel relativo procedimento a quo. Tale disposizione prevede infatti che le misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), comprese dunque le misure di prevenzione patrimoniali disciplinate dall&#8217;art. 2-ter di quest&#8217;ultima legge, si applichino &#8211; per l&#8217;appunto &#8211; alle persone indicate nello stesso art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3.- Quanto alle disposizioni del d.lgs. n. 159 del 2011, destinato ad applicarsi ratione temporis nel solo giudizio pendente avanti al Tribunale ordinario di Padova, inammissibile per irrilevanza deve ritenersi la censura relativa all&#8217;art. 1 del medesimo decreto legislativo, che si limita a disciplinare i presupposti applicativi delle misure del foglio di via obbligatorio e dell&#8217;avviso orale, di competenza del questore.</p>
<p style="text-align: justify;">Ammissibile è, per converso, la censura formulata dallo stesso Tribunale ordinario di Padova relativa all&#8217;art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, da intendersi come mirante alla dichiarazione di illegittimità  della disposizione nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II del titolo I del libro I del decreto (e cioè la misura della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, prevista dal successivo art. 6) si applichino anche ai soggetti indicati nell&#8217;art. 1, lettere a) e b).</p>
<p style="text-align: justify;">Analogamente, la censura del Tribunale ordinario di Padova relativa all&#8217;art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011 è ammissibile, e da intendersi come finalizzata alla dichiarazione di illegittimità  della disposizione nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dai successivi artt. 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell&#8217;art. 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">6.4.- Inammissibili, per aberratio ictus, sono invece le censure formulate dalla Corte d&#8217;appello di Napoli e dal Tribunale ordinario di Udine a proposito dell&#8217;art. 3 della legge n. 1423 del 1956, così come la censura formulata dal Tribunale di Padova a proposito del corrispondente art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011. Tali disposizioni, infatti, si limitano a disciplinare la tipologia delle misure di prevenzione personale e i loro presupposti oggettivi: tipologia e presupposti la cui legittimità  costituzionale non è in questa sede in discussione, poichè i diversi petita enunciati dai giudici rimettenti riguardano esclusivamente l&#8217;individuazione dei potenziali destinatari delle misure.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la medesima ragione, sono inammissibili le censure formulate dal Tribunale ordinario di Padova a proposito degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, che disciplinano i presupposti oggettivi e la procedura applicativa delle misure del sequestro e della confisca: profili anch&#8217;essi estranei ai diversi petita.</p>
<p style="text-align: justify;">6.5.- Parimenti inammissibili, in ragione del pressochè totale difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, sono le questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione della Corte d&#8217;appello di Napoli e del Tribunale ordinario di Udine sull&#8217;art. 5 della legge n. 1423 del 1956 e sul corrispondente art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, quest&#8217;ultimo censurato anche dal Tribunale ordinario di Padova, che disciplinano il contenuto delle misure di prevenzione personali.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici a quibus incentrano, infatti, le loro argomentazioni sul difetto di precisione delle norme che stabiliscono i presupposti applicativi delle misure (personali e/o patrimoniali) che vengono di volta in volta in considerazione, e non giù  sull&#8217;imprecisione delle prescrizioni che costituiscono il contenuto delle misure stesse: profilo, quest&#8217;ultimo, che non è nemmeno menzionato nell&#8217;ordinanza del Tribunale ordinario di Udine, e che è oggetto di osservazioni non più¹ che cursorie nelle altre due ordinanze della Corte d&#8217;appello di Napoli e del Tribunale ordinario di Padova.</p>
<p style="text-align: justify;">6.6.- Per quanto concerne specificamente l&#8217;ordinanza della Corte d&#8217;appello di Napoli, devono poi essere dichiarate inammissibili: a) la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 19 della legge n. 152 del 1975, formulata con riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione all&#8217;art. 2 Prot. n. 4 CEDU, in ragione dell&#8217;inconferenza del parametro interposto invocato (relativo al diritto alla libertà  di circolazione) rispetto alla disposizione impugnata (qui rilevante solo in quanto consente l&#8217;applicazione delle misure patrimoniali previste dall&#8217;art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 ai soggetti indicati dall&#8217;art. 1, numeri 1 e 2, della legge n. 1423 del 1956); nonchè b) tutte le questioni di legittimità  costituzionale relative al d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto non rilevanti nel procedimento a quo, posto che la stessa ordinanza di rimessione dà  atto che dovrebbero ivi trovare applicazione, ratione temporis, le sole disposizioni della legge n. 1423 del 1956, nonchè (in riferimento alle misure patrimoniali) l&#8217;art. 19 della legge n. 152 del 1975.</p>
<p style="text-align: justify;">6.7.- Quanto infine all&#8217;ordinanza del Tribunale ordinario di Udine, devono essere dichiarate inammissibili per irrilevanza tutte le questioni di legittimità  costituzionale formulate in relazione al d.lgs. n. 159 del 2011, non applicabile ratione temporis nel giudizio a quo, posto che la stessa ordinanza di rimessione dà  atto di dover decidere sulla revoca di una misura adottata prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- In sintesi, risultano dunque ammissibili, e devono essere esaminate nel merito:</p>
<p style="text-align: justify;">a) le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956, nella parte in cui consentono l&#8217;applicazione ai soggetti ivi indicati delle misure di prevenzione personali della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con o senza obbligo o divieto di soggiorno, sollevate dalla Corte d&#8217;appello di Napoli e dal Tribunale ordinario di Udine in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 2 Prot. n. 4 CEDU;</p>
<p style="text-align: justify;">b) le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 19 della legge n. 152 del 1975 sollevate dalla Corte d&#8217;appello di Napoli in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU, nonchè con riferimento all&#8217;art. 42 Cost.;</p>
<p style="text-align: justify;">c) le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal Capo II del Titolo I del Libro I del decreto si applichino anche ai soggetti indicati nel precedente art. 1, lettere a) e b), sollevate dal Tribunale ordinario di Padova in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 2 Prot. n. 4 CEDU, nonchè in riferimento all&#8217;art. 25, terzo comma, Cost. e all&#8217;art. 13 Cost.;</p>
<p style="text-align: justify;">d) la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinati rispettivamente dai successivi artt. 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell&#8217;art. 1, lettere a) e b), sollevata dal Tribunale ordinario di Padova in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. CEDU.</p>
<p style="text-align: justify;">8.- Così precisato l&#8217;odierno thema decidendum, conviene anteporre all&#8217;esame del merito delle censure alcune premesse generali sullo statuto di garanzia (costituzionale e convenzionale) delle misure di prevenzione, personali (infra, 9) e patrimoniali (infra, 10), nonchè alcune premesse più¹ specifiche sulle due fattispecie normative oggetto delle presenti questioni di costituzionalità  (infra, 11).</p>
<p style="text-align: justify;">9.- Le misure di prevenzione personali accompagnano la storia dell&#8217;ordinamento italiano sin dalla sua nascita. Cionondimeno, il loro preciso statuto costituzionale, rimasto incerto nei primi anni successivi all&#8217;entrata in vigore della Costituzione repubblicana, non cessa ancor oggi di ingenerare controversie.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1.- Le misure di prevenzione personali oggi organicamente disciplinate nel d.lgs. n. 159 del 2011 rappresentano, in effetti, il provvisorio approdo di una lunga evoluzione storica, le cui origini risalgono quanto meno alla legislazione di polizia ottocentesca, cristallizzatasi subito dopo l&#8217;unità  d&#8217;Italia nella legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Per l&#8217;unificazione amministrativa del Regno d&#8217;Italia), allegato B, che giù  conferiva all&#8217;autorità  di pubblica sicurezza il potere di disporre le misure dell&#8217;ammonizione, del domicilio coatto (o confino di polizia) e del rimpatrio con foglio di via obbligatorio nei confronti di persone ritenute pericolose per la società , senza che fosse &#8211; tuttavia &#8211; necessaria una loro condanna in sede penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Largamente utilizzate in epoca fascista come strumento di controllo e di repressione degli oppositori politici, tali misure &#8211; la cui disciplina era nel frattempo confluita nel regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico di pubblica sicurezza) &#8211; restarono in vita anche dopo l&#8217;avvento della Costituzione repubblicana, ponendo subito alla dottrina e alla stessa giurisprudenza la questione della loro compatibilità  con la Carta costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Giù  nel suo primo anno di attività , questa Corte fu così sollecitata a vagliare la legittimità  della relativa disciplina da numerose ordinanze di rimessione provenienti da pretori chiamati a giudicare della responsabilità  penale di soggetti imputati di avere violato le prescrizioni inerenti a misure di prevenzione disposte dall&#8217;autorità  di polizia. Con la sentenza n. 2 del 1956, fu dichiarata l&#8217;illegittimità  della disciplina allora vigente in tema di esecuzione coattiva dell&#8217;ordine di rimpatrio disposto dal questore, mentre con la successiva sentenza n. 11 del 1956 a essere dichiarata illegittima fu la disciplina dell&#8217;ammonizione. Nell&#8217;uno e nell&#8217;altro caso, la decisione si fondà² sull&#8217;incompatibilità  delle discipline in questione con la riserva di giurisdizione di cui all&#8217;art. 13 Cost. Sottolineò in particolare la sentenza n. 11 del 1956 «che l&#8217;ordinanza di ammonizione ha per conseguenza la sottoposizione dell&#8217;individuo ad una speciale sorveglianza di polizia» e «che attraverso questo provvedimento si impone all&#8217;ammonito tutta una serie di obblighi, di fare e di non fare, fra cui, quello di non uscire prima e di non rincasare dopo di una certa ora, non è che uno fra gli altri che la speciale commissione prescrive»: effetti, tutti, integranti una significativa «restrizione» del diritto alla libertà  personale tutelato dall&#8217;art. 13 Cost., e come tali sottratti &#8211; per volere dei costituenti &#8211; al potere esclusivo dell&#8217;autorità  di polizia.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2.- Il legislatore si adeguò prontamente, giù  nel dicembre di quell&#8217;anno, alle pronunce della Corte, attraverso una nuova organica disciplina delle misure di prevenzione contenuta nella legge n. 1423 del 1956. Nella sua versione originaria, la legge indicava cinque diverse categorie di destinatari delle misure medesime: oziosi e vagabondi; persone «notoriamente e abitualmente dedit[e] a traffici illeciti»; «proclivi a delinquere e coloro che, per la condotta e il tenore di vita, devono ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento»; persone ritenute dedite allo sfruttamento della prostituzione, alla tratta delle donne, alla corruzione di minori, al contrabbando o al traffico di droga; nonchè «coloro che svolgono abitualmente altre attività  contrarie alla morale pubblica e al buon costume». Nei confronti di tutti costoro, la legge prevedeva che il questore potesse direttamente indirizzare una motivata diffida a cambiare condotta, nonchè ordinarne il rimpatrio con foglio di via obbligatorio; mentre affidava al tribunale &#8211; in conformità  al principio fissato dalla sentenza n. 11 del 1956 &#8211; la competenza a disporre la più¹ grave misura della sorveglianza speciale, cui il tribunale stesso poteva aggiungere il divieto di soggiorno in uno o più¹ comuni o province nonchè, nei casi di particolare pericolosità , l&#8217;obbligo del soggiorno in un determinato comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Le misure previste dalla legge n. 1423 del 1956 sono state quindi estese dalla legge n. 575 del 1965, nelle sue successive modificazioni, agli «indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso»; e la legge n. 152 del 1975 (la cosiddetta legge Reale) ne ampliù² ulteriormente l&#8217;ambito di applicazione a una vasta area di soggetti indiziati di coinvolgimento in attività  di tipo terroristico o eversivo, di appartenenza ad associazioni politiche disciolte o di ricostituzione del partito fascista, nonchè a soggetti giù  condannati per violazioni della disciplina in materia di armi e da ritenersi, per il loro comportamento successivo, «proclivi» a commettere nuovi reati della stessa specie.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3.- Nel 1980, giusto al culmine dell&#8217;emergenza terroristica che aveva nel frattempo investito il nostro Paese, due importanti sentenze &#8211; l&#8217;una della Corte EDU, l&#8217;altra di questa Corte &#8211; richiamarono perà² nuovamente l&#8217;attenzione sulle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dei destinatari delle misure in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza della Corte EDU 6 novembre 1980, Guzzardi contro Italia, stabili (al paragrafo 102) che l&#8217;applicazione della misura della sorveglianza speciale con ordine di soggiorno all&#8217;isola dell&#8217;Asinara disposta nei confronti del ricorrente, indiziato di appartenenza a un&#8217;associazione mafiosa ai sensi della legge n. 575 del 1965, non aveva soltanto limitato la sua libertà  di circolazione tutelata dall&#8217;art. 2 Prot. n. 4 CEDU (all&#8217;epoca non ancora ratificato dall&#8217;Italia), ma si era risolta &#8211; in ragione della particolare ristrettezza dello spazio cui il ricorrente era confinato, nonchè della situazione di sostanziale isolamento personale in cui egli era costretto a vivere &#8211; in una vera e propria privazione della sua libertà  personale, ai sensi dell&#8217;art. 5 CEDU. Tale privazione non poteva, d&#8217;altra parte, considerarsi legittima, non ricorrendo alcuna delle eccezioni previste dal primo comma dello stesso art. 5 CEDU: secondo la Corte, il confino del ricorrente non poteva &#8211; in particolare &#8211; legittimarsi in quanto misura necessaria «a impedirgli di commettere un reato» ai sensi della lettera c) del comma 1 dell&#8217;art. 5 indicato, dal momento che una privazione di libertà  disposta a tal fine avrebbe dovuto essere necessariamente funzionale a un successivo giudizio penale, celebrato davanti all&#8217;autorità  giudiziaria, per uno specifico reato del quale il soggetto venisse accusato. Funzionalità  che, evidentemente, non sussiste rispetto alle misure di prevenzione, la cui applicazione prescinde dalla necessità  di formulazione di un&#8217;accusa penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul fronte interno, la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte dichiarà² incompatibile con il principio di legalità  &#8211; ritenuto in quella occasione applicabile anche alle misure di prevenzione personali in forza sia dell&#8217;art. 13 Cost., sia dell&#8217;art. 25, terzo comma, Cost. &#8211; la previsione della loro applicabilità  a coloro che «per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere», in ragione dell&#8217;intollerabile indeterminatezza di tale formula normativa, ritenuta tale da «offr[ire] agli operatori uno spazio di incontrollabile discrezionalità ».</p>
<p style="text-align: justify;">La risposta del legislatore giunse, qualche anno più¹ tardi, con la legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), che da un lato eliminò la possibilità  per il tribunale di ordinare l&#8217;obbligo di soggiorno in un Comune diverso da quello di residenza; e, dall&#8217;altro, riformulà² le descrizioni normative contenute nell&#8217;art. 1 della legge n. 1423 del 1956, eliminando dal novero dei destinatari delle misure in questione i «vagabondi» e gli «oziosi», e precisando in ciascuna di esse che la riconduzione del soggetto alle categorie descritte dalla legge dovesse effettuarsi da parte del tribunale sulla base di «elementi di fatto» (e non giù , dunque, sulla base di semplici voci o sospetti).</p>
<p style="text-align: justify;">9.4.- La legislazione degli anni successivi proseguò¬, peraltro, lungo una direttrice di progressivo ampliamento delle categorie dei potenziali destinatari delle misure in parola.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali categorie sono, oggi, organicamente elencate nell&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 e successive modificazioni, ove sono confluite tutte le fattispecie in precedenza disseminate in più¹ testi normativi di non sempre agevole coordinamento. All&#8217;interno di tale elenco si trova in particolare, alla lettera c), il riferimento alle residue tre fattispecie originariamente previste dalla legge n. 1423 del 1956, nella versione modificata dalla legge n. 327 del 1988, oggi testualmente riprodotta dall&#8217;art. 1 dello stesso d.lgs. n. 159 del 2011: fattispecie che continuano ad operare anche come presupposti delle misure di prevenzione tuttora di competenza del questore (foglio di via obbligatorio e avviso orale), oggi disciplinati dagli artt. 2 e 3 del decreto, e che al tempo stesso operano come possibili presupposti dell&#8217;applicazione delle misure di prevenzione di competenza del tribunale, alla stessa stregua di tutte le altre fattispecie elencate nell&#8217;art. 4.</p>
<p style="text-align: justify;">9.5.- Oltre alla verifica della riconducibilità  del soggetto a una delle categorie oggi elencate nell&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, presupposto comune dell&#8217;applicazione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, è la pericolosità  del soggetto medesimo per la sicurezza pubblica (art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Al riscontro probatorio delle sue passate attività  criminose, deve dunque affiancarsi una ulteriore verifica processuale circa la sua pericolosità , in termini &#8211; cioè &#8211; di rilevante probabilità  di commissione, nel futuro, di ulteriori attività  criminose.</p>
<p style="text-align: justify;">9.6.- Il requisito della pericolosità  per la sicurezza pubblica del destinatario delle misure di prevenzione personali accomuna le stesse alle misure di sicurezza disciplinate dal codice penale, dalle quali tuttavia le prime si differenziano in quanto non presuppongono l&#8217;instaurarsi di un processo penale nei confronti del soggetto. Sufficiente e necessario a legittimare l&#8217;applicazione di una misura di prevenzione personale è, infatti, che l&#8217;attività  criminosa &#8211; descritta nelle varie fattispecie elencate oggi nell&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, e il cui riscontro probatorio funge da base sulla quale sviluppare il giudizio in ordine alla pericolosità  del soggetto per la sicurezza pubblica &#8211; risulti da evidenze che la legge indica ora come «elementi di fatto», più¹ spesso come «indizi»; evidenze che debbono essere vagliate dal tribunale nell&#8217;ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali.</p>
<p style="text-align: justify;">9.7.- La ricostruzione storica che precede offre le coordinate essenziali per chiarire quali siano le garanzie che, dal punto di vista costituzionale e convenzionale, circondano le misure di prevenzione personali.</p>
<p style="text-align: justify;">9.7.1.- Anzitutto, la circostanza che, ai fini dell&#8217;applicazione di una misura di prevenzione personale, sono comunque necessari elementi che facciano ritenere pregresse attività  criminose da parte del soggetto, non comporta che le misure in questione abbiano nella sostanza carattere sanzionatorio-punitivo, sì da chiamare in causa necessariamente le garanzie che la CEDU, e la stessa Costituzione, sanciscono per la materia penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Imperniate come sono su un giudizio di persistente pericolosità  del soggetto, le misure di prevenzione personale hanno una chiara finalità  preventiva anzichè punitiva, mirando a limitare la libertà  di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati, o quanto meno per rendergli più¹ difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo stesso all&#8217;autorità  di pubblica sicurezza di esercitare un più¹ efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto. L&#8217;indubbia dimensione afflittiva delle misure stesse non è, in quest&#8217;ottica, che una conseguenza collaterale di misure il cui scopo essenziale è il controllo, per il futuro, della pericolosità  sociale del soggetto interessato: non giù  la punizione per ciù² che questi ha compiuto nel passato.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa Corte EDU, nella recente sentenza che &#8211; come si dirà  più¹ innanzi &#8211; all&#8217;origine delle presenti questioni di legittimità  costituzionale, ha espressamente escluso che le misure di prevenzione personali sottoposte al suo esame costituiscano sanzioni di natura sostanzialmente punitiva, come tali soggette ai vincoli che la Convenzione detta in relazione alla materia penale (Corte EDU, sentenza 23 febbraio 2017, de Tommaso contro Italia, paragrafo 143). Nè la Corte costituzionale, nelle varie occasioni in cui ha sinora avuto modo di pronunciarsi sulle misure di prevenzione personali, ha mai ritenuto che esse soggiacciano ai principi dettati, in materia di diritto e di processo penale, dagli articoli 25, secondo comma, 27, 111, terzo, quarto e quinto comma, e 112, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">9.7.2.- Nella sentenza de Tommaso, la Corte EDU ha, invece, affermato che le misure di prevenzione disciplinate nell&#8217;ordinamento italiano &#8211; dopo la scomparsa, nel 1988, dell&#8217;obbligo di soggiorno in un Comune diverso da quello di residenza, che aveva dato luogo alla condanna dell&#8217;Italia nella sentenza Guzzardi &#8211; costituiscono misure limitative della libertà  di circolazione, sancita dall&#8217;art. 2 Prot. n. 4 CEDU; misure che, come tali, sono legittime in quanto sussistano le condizioni previste dal paragrafo 3 della norma convenzionale in questione (in particolare: idonea base legale, finalità  legittima, &#8220;necessità  in una società  democratica&#8221; della limitazione in rapporto agli obiettivi perseguiti).</p>
<p style="text-align: justify;">9.7.3.- In direzione analoga si era mossa d&#8217;altra parte, da epoca ben precedente agli interventi della Corte EDU, anche questa Corte, che &#8211; accanto ai non sempre costanti riferimenti all&#8217;art. 25, terzo comma, Cost. &#8211; ha sempre affermato, sin dalle sue prime sentenze del 1956 in materia, che l&#8217;esecuzione delle misure di prevenzione di volta in volta sottoposte al suo esame comportavano una restrizione della libertà  personale sancita dall&#8217;art. 13 Cost.; restrizione che certamente consegue alle prescrizioni che ineriscono alla sorveglianza di pubblica sicurezza ai sensi dell&#8217;art. 8, comma, 2, del d.lgs. n 159 del 2011, le quali &#8211; anche laddove non sia disposto l&#8217;obbligo o il divieto di soggiorno &#8211; comportano, ad esempio, l&#8217;obbligo di fissare la propria dimora e di non allontanarsene senza preventivo avviso all&#8217;autorità , nonchè il divieto di uscire o rincasare al di fuori di certi orari.</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente, le misure in questione in tanto possono considerarsi legittime, in quanto rispettino i requisiti cui l&#8217;art. 13 Cost. subordina la liceità  di ogni restrizione alla libertà  personale, tra i quali vanno in particolare sottolineate la riserva assoluta di legge (rinforzata, stante l&#8217;esigenza di predeterminazione legale dei «casi e modi» della restrizione) e la riserva di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli esiti cui è approdata la giurisprudenza costituzionale italiana, che in questa sede devono essere riaffermati, finiscono così per attribuire un livello di tutela ai diritti fondamentali dei destinatari della misura della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, che è superiore a quello assicurato in sede europea. La riconduzione delle misure in parola all&#8217;alveo dell&#8217;art. 13 Cost. comporta, infatti, che alle garanzie (richieste anche nel quadro convenzionale) a) di una idonea base legale delle misure in questione e b) della necessaria proporzionalità  della misura rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati (proporzionalità  che è requisito di sistema nell&#8217;ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell&#8217;autorità  suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell&#8217;individuo), debba affiancarsi l&#8217;ulteriore garanzia c) della riserva di giurisdizione, non richiesta in sede europea per misure limitative di quella che la Corte EDU considera come mera libertà  di circolazione, ricondotta in quanto tale al quadro garantistico dell&#8217;art. 2 Prot. n. 4 CEDU.</p>
<p style="text-align: justify;">10.- Assai più¹ recente è stato l&#8217;ingresso nell&#8217;ordinamento italiano delle misure di prevenzione patrimoniali della confisca e del correlato sequestro.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1.- Se si prescinde da taluni pur significativi precedenti normativi, risalenti in parte alla legislazione del regime fascista e in parte all&#8217;epoca immediatamente successiva alla sua caduta (precedenti, questi ultimi, sui quali ebbe a pronunciarsi anche questa Corte, nelle sentenze n. 46 del 1964 e n. 29 del 1961), fu soltanto la legge 13 settembre 1982, n. 646, recante «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia» (cosiddetta legge Rognoni-La Torre), a introdurre nella legge n. 575 del 1965 la disciplina di una nuova tipologia di confisca (art. 2-ter, comma 3) non dipendente da condanna penale, e i cui effetti erano destinati a essere anticipati da uno speciale sequestro (art. 2-ter, comma 2), in chiave di più¹ efficace contrasto della criminalità  mafiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore del 1982 scelse dunque di innestare questi nuovi istituti sull&#8217;impianto della legge del 1965, estendendo l&#8217;applicabilità  delle misure di prevenzione personali previste dalla legge n. 1423 del 1956 agli indiziati di appartenenza alle associazioni mafiose. Tale collocazione sistematica determinò anche il complessivo assetto di disciplina delle nuove misure, che furono affidate al medesimo tribunale competente a disporre le misure di prevenzione personali, dalle quali la nuova confisca (e il relativo sequestro) ereditarono inizialmente presupposti e procedimento applicativo, salve naturalmente le peculiarità  legate alla necessità  di effettuare indagini patrimoniali per individuare i beni potenzialmente oggetto di ablazione patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente, anche queste misure furono configurate dal legislatore come del tutto indipendenti dal procedimento penale eventualmente aperto nei confronti del destinatario della proposta di misura di prevenzione patrimoniale, essendo piuttosto basate sui medesimi &#8220;indizi&#8221; che legittimavano l&#8217;applicazione nei loro confronti delle misure di prevenzione personali. A tali indizi la disciplina originaria del 1982 affiancava i seguenti ulteriori presupposti: ai fini del sequestro dei beni dell&#8217;indiziato, la sussistenza di «sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l&#8217;entità  dei redditi apparenti o dichiarati», dai quali si potesse ritenere che i beni dei quali il soggetto risultava disporre, anche indirettamente, «fossero il frutto di attività  illecite o ne costituissero il reimpiego»; ai fini della loro definitiva confisca, la mancata dimostrazione dell&#8217;origine lecita dei beni giù  oggetto di sequestro.</p>
<p style="text-align: justify;">Come appare evidente dalla semplice lettura dell&#8217;art. 2-ter, comma 3, della legge n. 575 del 1965, nel testo originario introdotto dalla legge Rognoni-La Torre, lo scopo fin dall&#8217;inizio sotteso a queste misure era quello di sottrarre alla criminalità  organizzata beni e denaro di origine illecita (dimostrata attraverso un classico schema presuntivo), evitando al tempo stesso di subordinare l&#8217;ablazione patrimoniale alla necessità  di dimostrare, nell&#8217;ambito di un processo penale, la precisa derivazione di ogni singolo bene o somma di denaro da un particolare delitto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin dalle origini, peraltro, l&#8217;applicazione dei nuovi istituti non restà² confinata all&#8217;ambito della criminalità  di tipo mafioso, ma &#8211; per effetto del rinvio (ritenuto &#8220;mobile&#8221; dalla giurisprudenza prevalente) contenuto nell&#8217;art. 19 della legge n. 152 del 1975, che stabiliva l&#8217;applicabilità  di tutte le disposizioni della legge n. 575 del 1965 a talune delle fattispecie previste dall&#8217;art. 1 della legge n. 1423 del 1956 &#8211; fu subito ritenuta estesa ai soggetti indicati quali destinatari di misure di prevenzione personali ai sensi delle fattispecie di &#8220;pericolosità  generica&#8221; previste dalla legge n. 1423 del 1956, e in particolare alle due fattispecie che &#8211; con lievissime modificazioni &#8211; sono oggetto delle presenti questioni di legittimità  costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La concreta adozione delle nuove misure patrimoniali restà² a lungo dipendente dalla contemporanea adozione di una misura di prevenzione personale a carico del soggetto interessato, la quale &#8211; a sua volta &#8211; presupponeva una valutazione relativa alla sua attuale pericolosità  sociale. Ciù² condusse questa Corte ad affermare, nel 1996, che «[d]al sistema legislativo vigente risulta dunque, come principio, che le misure di ordine patrimoniale non hanno la loro ragion d&#8217;essere esclusivamente nei caratteri dei beni che colpiscono. Esse sono rivolte non a beni come tali, in conseguenza della loro sospetta provenienza illegittima, ma a beni che, oltre a ciù², sono nella disponibilità  di persone socialmente pericolose, in quanto sospette di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad altre alle prime equiparate [&#038;]. La pericolosità  del bene, per così dire, è considerata dalla legge derivare dalla pericolosità  della persona che ne può disporre» (sentenza n. 335 del 1996).</p>
<p style="text-align: justify;">10.2.- L&#8217;evoluzione legislativa successiva di queste nuove misure di prevenzione patrimoniali fu in particolare caratterizzata, per gli aspetti che qui rilevano: a) da un progressivo ampliamento del loro campo di applicazione, analogamente a quanto era accaduto per le misure di prevenzione personali (infra, 10.2.1); b) da una modificazione dello schema di accertamento presuntivo dell&#8217;origine illecita, che assegnò autonomo rilievo alla sproporzione dei beni rispetto al reddito dichiarato (infra, 10.2.2); e, soprattutto, c) dall&#8217;autonomizzazione del procedimento applicativo di tali misure rispetto a quello finalizzato all&#8217;applicazione di misure di prevenzione personali (infra, 10.2.3).</p>
<p style="text-align: justify;">10.2.1.- Giù  la legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità  sociale) estese le misure in questione agli indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia di stupefacenti e a soggetti indiziati di vivere abitualmente almeno in parte, con il provento dei delitti di estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità  di provenienza illecita o di contrabbando.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma furono soprattutto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125, e la successiva legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) a realizzare gradatamente una totale sovrapposizione dell&#8217;ambito di applicazione soggettiva delle misure di prevenzione patrimoniale rispetto a quelle personali; sovrapposizione poi destinata a trovare integrale conferma nell&#8217;art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, che richiama tutte le ipotesi previste dal precedente art. 4.</p>
<p style="text-align: justify;">10.2.2.- Nel frattempo, la legge 24 luglio 1993, n. 256 (Modifica dell&#8217;istituto del soggiorno obbligato e dell&#8217;articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575) aveva modificato parzialmente i presupposti del sequestro di prevenzione, conferendo autonoma rilevanza al requisito della sproporzione dei beni da confiscare rispetto al reddito dichiarato o all&#8217;attività  economica svolta: sproporzione che assurgeva, così, a ipotesi alternativa rispetto a quella originariamente prevista, in base alla quale il sequestro era consentito allorchè si avesse motivo di ritenere che i beni stessi fossero il frutto di attività  illecite o ne costituissero il reimpiego.</p>
<p style="text-align: justify;">10.2.3.- L&#8217;innovazione certamente più¹ significativa, ai fini della definizione della natura delle misure di prevenzione in parola e del loro statuto di garanzia, consiste perà² nella recente autonomizzazione del rispettivo procedimento applicativo rispetto a quello finalizzato all&#8217;applicazione delle misure di prevenzione personali.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale evoluzione fu sostanzialmente attuata giù  con il d.l. n. 92 del 2008, il quale espressamente stabili che le due tipologie di misure potessero essere richieste e applicate disgiuntamente, prevedendo altresì la loro applicazione anche in caso di morte del soggetto e la prosecuzione del procedimento nei confronti dei suoi eredi o comunque aventi causa, nell&#8217;ipotesi in cui la morte fosse sopraggiunta nel corso del procedimento. La successiva legge n. 94 del 2009, modificando, con l&#8217;art. 2, comma 22, l&#8217;art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), del d.l. 92 del 2008, completà² tale percorso, chiarendo che le misure in questione potessero essere applicate «indipendentemente dalla pericolosità  sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione». Principi, tutti, confluiti senza alterazioni significative nel d.lgs. n. 159 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">10.3.- Il complesso quadro normativo che precede, derivante da una stratificazione di interventi a carattere occasionale, attuati senza un preciso disegno di carattere sistematico, consente purtuttavia di trarre &#8211; sulla base della recente giurisprudenza di questa Corte e della Corte di cassazione &#8211; alcune conclusioni sulla ratio del sequestro e della confisca di prevenzione: conclusioni a loro volta essenziali al fine di individuare i principi costituzionali e convenzionali che tali misure chiamano in causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presupposto giustificativo della confisca di prevenzione &#8211; e pertanto dello stesso sequestro, che ne anticipa provvisoriamente gli effetti &#8211; «la ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività  illecita» (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4880). Come giù  osservato, una tale ratio risultava evidente in base al tenore originario dell&#8217;art. 3-bis, comma 2, della legge n. 575 del 1965, introdotto nel 1982; ma la conclusione non muta pur dopo le modifiche apportate alla norma ad opera della legge n. 256 del 1993, confluita sostanzialmente inalterata in parte qua negli articoli 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, che disciplinano oggi il sequestro e la confisca di prevenzione. La circostanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all&#8217;attività  economica, da mero indicatore dell&#8217;origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell&#8217;origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all&#8217;origine illecita del bene, allorchè contestualmente risulti la pregressa attività  criminosa di colui il quale abbia la disponibilità  del bene e &#8211; in sede di valutazione dei presupposti della confisca &#8211; non riesca a giustificarne la legittima provenienza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sequestro e la confisca in parola condividono, a ben guardare, la medesima finalità  sottesa alla confisca cosiddetta &#8220;allargata&#8221;, originariamente prevista dall&#8217;art. 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità  mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e oggi confluita nell&#8217;art. 240-bis del codice penale; misura che questa Corte ha recentemente ritenuto radicarsi, per l&#8217;appunto, «sulla presunzione che le risorse economiche, sproporzionate e non giustificate, rinvenute in capo al condannato derivino dall&#8217;accumulazione di illecita ricchezza che talune categorie di reati sono ordinariamente idonee a produrre» (sentenza n. 33 del 2018). Tale presunzione (relativa) è fondata, essa pure, sul riscontro della sproporzione tra i beni da confiscare e il reddito o l&#8217;attività  economica del soggetto &#8211; condannato per uno dei reati menzionati dallo stesso art. 240-bis cod. pen. &#8211; che di tali beni risulti titolare o abbia a qualsiasi titolo la disponibilità , e dei quali non riesca a giustificare l&#8217;origine lecita.</p>
<p style="text-align: justify;">La confisca &#8220;di prevenzione&#8221; e la confisca &#8220;allargata&#8221; (e i sequestri che, rispettivamente, ne anticipano gli effetti) costituiscono dunque altrettante species di un unico genus, che questa Corte &#8211; nella sentenza da ultimo citata &#8211; ha identificato nella «confisca dei beni di sospetta origine illecita» &#8211; ossia accertata mediante uno schema legale di carattere presuntivo -, la quale rappresenta uno strumento di contrasto alla criminalità  lucrogenetica ormai largamente diffuso in sede internazionale. Tale strumento è caratterizzato «sia da un allentamento del rapporto tra l&#8217;oggetto dell&#8217;ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull&#8217;accusa», in funzione dell&#8217;esigenza di «superare i limiti di efficacia della confisca penale &#8220;classica&#8221;: limiti legati all&#8217;esigenza di dimostrare l&#8217;esistenza di un nesso di pertinenza &#8211; in termini di strumentalità  o di derivazione &#8211; tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna. Le difficoltà  cui tale prova va incontro hanno fatto sì che la confisca &#8220;tradizionale&#8221; si rivelasse inidonea a contrastare in modo adeguato il fenomeno dell&#8217;accumulazione di ricchezze illecite da parte della criminalità , e in specie della criminalità  organizzata: fenomeno particolarmente allarmante, a fronte tanto del possibile reimpiego delle risorse per il finanziamento di ulteriori attività  illecite, quanto del loro investimento nel sistema economico legale, con effetti distorsivi del funzionamento del mercato» (sentenza n. 33 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">In conformità  a tale ratio, la giurisprudenza della Corte di cassazione, con riferimento tanto al sequestro e alla confisca di prevenzione quanto alla confisca &#8220;allargata&#8221;, ha da tempo intrapreso &#8211; come rammentato, ancora, dalla sentenza n. 33 del 2018 &#8211; un percorso volto a circoscrivere l&#8217;area dei beni confiscabili, limitandoli a quelli acquisiti in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività  criminose. Rispetto, in particolare, al sequestro e alla confisca di prevenzione, le Sezioni unite sono pervenute a tale risultato chiarendo la necessità  di accertare lo svolgimento di attività  criminose da parte del soggetto con riferimento al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l&#8217;incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare (Cass., sez. un., n. 4880 del 2015): requisito, quest&#8217;ultimo, non scritto, ma discendente evidentemente dalla necessità  di conservare ragionevolezza alla presunzione (relativa) di illecito acquisto dei beni, sulla quale il sequestro e la confisca di prevenzione si fondano. Tale presunzione, infatti, in tanto ha senso, in quanto si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il frutto delle attività  criminose nelle quali il soggetto risultava essere impegnato all&#8217;epoca della loro acquisizione, ancorchè non sia necessario stabilirne la precisa derivazione causale da uno specifico delitto.</p>
<p style="text-align: justify;">10.4.- Così chiarita la ratio delle misure in parola, resta da stabilire quali siano i principi costituzionali e convenzionali che ne integrano lo specifico statuto di garanzia.</p>
<p style="text-align: justify;">10.4.1.- La presunzione relativa di origine illecita dei beni, che ne giustifica l&#8217;ablazione in favore della collettività , non conduce necessariamente &#8211; come talvolta si sostiene &#8211; a riconoscere la natura sostanzialmente sanzionatorio-punitiva delle misure in questione; e non comporta, pertanto, la sottoposizione delle misure medesime allo statuto costituzionale e convenzionale delle pene.</p>
<p style="text-align: justify;">In effetti, nell&#8217;ottica del sistema, l&#8217;ablazione di tali beni costituisce non giù  una sanzione, ma piuttosto la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina &#8211; come ben evidenziato dalla recente pronuncia, giù  menzionata, delle sezioni unite della Corte di cassazione &#8211; un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà  in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità , risultando «sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà  privata possa essere assolta solo all&#8217;indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell&#8217;ordinamento giuridico. Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l&#8217;acquisizione di beni contra legem, sicchè nei confronti dell&#8217;ordinamento statuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità » (Cass., sez. un., n. 4880 del 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">In presenza, insomma, di una ragionevole presunzione che il bene, di cui il soggetto risulti titolare o abbia la materiale disponibilità , sia stato acquistato attraverso una condotta illecita &#8211; presunzione a sua volta fondata sul puntuale riscontro, da parte del giudice, dei requisiti dettati dalla normativa in esame -, o a fortiori in presenza di prove dirette di tale origine illecita, il sequestro e la confisca del bene medesimo non hanno lo scopo di punire il soggetto per la propria condotta; bensì, più¹ semplicemente, quello di far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all&#8217;ordinamento giuridico, o comunque di far sì (eventualmente attraverso la confisca per equivalente) che venga neutralizzato quell&#8217;arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l&#8217;attività  criminosa presupposta, non potrebbe godere.</p>
<p style="text-align: justify;">In assenza di connotati afflittivi ulteriori, la finalità  dell&#8217;ablazione patrimoniale ha, in tale ipotesi, carattere meramente ripristinatorio della situazione che si sarebbe data in assenza dell&#8217;illecita acquisizione del bene. Quest&#8217;ultimo potrà , così, essere sottratto al circuito criminale, ed essere invece destinato &#8211; quanto meno ove non sia possibile restituirlo a un precedente titolare, che ne fosse stato illegittimamente spogliato &#8211; a finalità  di pubblico interesse, come quelle istituzionalmente perseguite dall&#8217;Agenzia nazionale dei beni confiscati.</p>
<p style="text-align: justify;">10.4.2.- D&#8217;altra parte, nelle numerose occasioni in cui la Corte EDU ha sinora esaminato doglianze relative all&#8217;applicazione della confisca di prevenzione, mai è stata riconosciuta natura sostanzialmente penale a questa misura. E&#8217; stato conseguentemente escluso che ad essa possano applicarsi gli artt. 6, nel suo &#8220;volet pènal&#8221;, e 7 CEDU; e si è invece affermato che la misura rientra nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 1, Prot. addiz. CEDU, in ragione della sua incidenza limitatrice rispetto al diritto di proprietà  (ex multis, Corte EDU, sezione seconda, sentenza 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri contro Italia; decisione 15 giugno 1999, Prisco contro Italia; sentenza 22 febbraio 1994, Raimondo contro Italia).</p>
<p style="text-align: justify;">Particolarmente significativa, nell&#8217;ambito della giurisprudenza della Corte EDU, appare d&#8217;altra parte la sentenza Gogitidze e altri contro Georgia del 2015, che ha ritenuto compatibile con la Convenzione una confisca specificamente rivolta ad apprendere beni di ritenuta origine illecita, nei confronti di pubblici ufficiali imputati di gravi reati contro la pubblica amministrazione e di loro prossimi congiunti: una confisca, più¹ in particolare, operante sulla base di meccanismi presuntivi simili a quelli previsti nell&#8217;ordinamento italiano, e comunque in assenza di condanna del pubblico funzionario. Nel procedere, in particolare, al vaglio di compatibilità  della relativa disciplina con i principi dell&#8217;equo processo di cui all&#8217;art. 6 CEDU, la Corte ha negato che tale misura rappresenti una sanzione di carattere sostanzialmente punitivo, come tale soggetta ai principi che la Convenzione detta in materia di processo penale, e l&#8217;ha piuttosto qualificata come un&#8217;«azione civile in rem finalizzata al recupero di beni illegittimamente o inspiegabilmente accumulati» dal loro titolare (paragrafo 91); osservando, altresì, che la ratio di questa tipologia di confisca senza condanna è al tempo stesso, «compensatoria e preventiva», mirando essa, da un lato, a ripristinare la situazione che esisteva prima dell&#8217;acquisto illecito dei beni da parte del pubblico ufficiale; e, dall&#8217;altro, a impedire arricchimenti illeciti del soggetto, inviando il chiaro segnale agli ufficiali pubblici che le loro condotte illecite, anche laddove rimangano impunite in sede penale, non potranno assicurare loro alcun vantaggio economico (paragrafi 101-102).</p>
<p style="text-align: justify;">10.4.3.- Pur non avendo natura penale, sequestro e confisca di prevenzione restano peraltro misure che incidono pesantemente sui diritti di proprietà  e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. addiz. CEDU).</p>
<p style="text-align: justify;">Esse dovranno, pertanto, soggiacere al combinato disposto delle garanzie cui la Costituzione e la stessa CEDU subordinano la legittimità  di qualsiasi restrizione ai diritti in questione, tra cui &#8211; segnatamente -: a) la sua previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) che possa consentire ai propri destinatari, in conformità  alla costante giurisprudenza della Corte EDU sui requisiti di qualità  della &#8220;base legale&#8221; della restrizione, di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU); b) l&#8217;essere la restrizione &#8220;necessaria&#8221; rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz. CEDU), e pertanto proporzionata rispetto a tali obiettivi, ciù² che rappresenta un requisito di sistema anche nell&#8217;ordinamento costituzionale italiano per ogni misura della pubblica autorità  che incide sui diritti dell&#8217;individuo, alla luce dell&#8217;art. 3 Cost.; nonchè c) la necessità  che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che &#8211; pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale &#8211; deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni &#8220;giusto&#8221; processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo &#8220;volet civil&#8221;), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">11.- Le specifiche questioni oggetto di esame in questa sede concernono, come anticipato, la garanzia della previsione per legge tanto della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, quanto del sequestro e della confisca di prevenzione; e ciù² in relazione a due delle fattispecie normative di cosiddetta &#8220;pericolosità  generica&#8221; che traggono la loro origine nell&#8217;art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluite nell&#8217;art. 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella prospettazione delle ordinanze di rimessione, tali fattispecie normative non sarebbero in grado di indicare con sufficiente precisione i presupposti delle misure in questione, sì da non consentire ai loro destinatari di poterne ragionevolmente prevedere l&#8217;applicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1.- Come emerge dalla ricapitolazione storica poc&#8217;anzi compiuta (al punto 9), la formulazione delle disposizioni censurate rappresenta il lascito, mai sostanzialmente modificato nell&#8217;arco di più¹ di un secolo, di una produzione normativa ottocentesca che, nell&#8217;ambito della legislazione di polizia, aveva quali propri destinatari soggetti posti ai margini della società  &#8211; vagabondi, oziosi, sospettati per furti di campagna &#8211; che venivano attinti da misure limitative della libertà  personale o di circolazione, applicate direttamente dall&#8217;autorità  di pubblica sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla progressiva opera di giurisdizionalizzazione di tali misure &#8211; alla quale hanno contribuito tanto le pronunce di questa Corte, quanto gli interventi del legislatore repubblicano &#8211; si è accompagnata una progressiva tipizzazione dei comportamenti assunti come presupposto delle misure di prevenzione (personali e, a partire dal 1982, patrimoniali), i cui destinatari iniziarono gradualmente ad essere individuati dal legislatore mediante il richiamo alle numerose tipologie specifiche di reato, tra cui quello di associazione mafiosa, che oggi sono confluite nell&#8217;elenco tassativo contenuto nell&#8217;art. 4 del d.l.gs. n. 159 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste ultime, ormai numerosissime, fattispecie di cosiddetta pericolosità  &#8220;qualificata&#8221; &#8211; che restano del tutto estranee al presente giudizio di legittimità  costituzionale &#8211; sono rimaste tuttavia affiancate dalle più¹ antiche fattispecie di pericolosità  &#8220;generica&#8221;, che sono state solo parzialmente rimodulate a seguito dell&#8217;intervento di questa Corte nel 1980 e del legislatore nel 1988.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella giù  menzionata sentenza n. 177 del 1980, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 1 della legge n. 1423 del 1956 nella parte in cui includeva tra i destinatari della misura personale della sorveglianza speciale «coloro che [&#038;] per le manifestazioni cui abbiano dato luogo diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere». In quell&#8217;occasione, la Corte ha ritenuto inadeguata la «descrizione legislativa» della «fattispecie legale», sottolineando che «il principio di legalità  in materia di prevenzione [&#038;], lo si ancori all&#8217;art. 13 ovvero all&#8217;art. 25, terzo comma, Cost., implica che la applicazione della misura [&#038;] trovi il presupposto necessario in &#8220;fattispecie di pericolosità &#8220;, previste &#8211; descritte &#8211; dalla legge; fattispecie destinate a costituire il parametro dell&#8217;accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità , che solo su questa base può dirsi legalmente fondata».</p>
<p style="text-align: justify;">Come giù  rammentato, in seguito a tale pronuncia, il legislatore &#8211; con la legge n. 327 del 1988 &#8211; intervenuto espungendo altresì dalla disposizione in esame il riferimento ai «vagabondi» e agli «oziosi», nonchè introducendo il requisito, di carattere probatorio, degli «elementi di fatto».</p>
<p style="text-align: justify;">Sono perà² sopravvissuti nel testo legislativo, e sono di qui confluiti nel nuovo art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, le fattispecie &#8211; oggetto della presente censura di illegittimità  costituzionale &#8211; relative ai soggetti «abitualmente dediti a traffici delittuosi» e a «coloro [&#038;] che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività  delittuose».</p>
<p style="text-align: justify;">11.2.- La legittimità  di queste ultime disposizioni è stata di recente scrutinata, al metro del diritto internazionale dei diritti umani, dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo nella sentenza de Tommaso, del 23 febbraio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Strasburgo ha ritenuto che le disposizioni in parola non soddisfino gli standard qualitativi &#8211; in termini di precisione, determinatezza e prevedibilità  &#8211; che deve possedere ogni norma che costituisca la base legale di un&#8217;interferenza nei diritti della persona riconosciuti dalla CEDU o dai suoi protocolli. In particolare, la Corte ha affermato che «nè la legge nè la Corte costituzionale hanno individuato chiaramente le &#8220;prove fattuali&#8221; o le specifiche tipologie di comportamento di cui si deve tener conto al fine di valutare il pericolo che la persona rappresenta per la società  e che può dar luogo a misure di prevenzione». La Corte ha pertanto ritenuto che la legge in questione non contenesse «disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano essere considerati costituire un pericolo per la società » (paragrafo 117); e ha quindi ribadito che le disposizioni sulla cui base era stata adottata la misura di prevenzione che aveva attinto il ricorrente «non indicasse[ro] con sufficiente chiarezza la portata o la modalità  di esercizio della ampissima discrezionalità  conferita ai tribunali interni, e non fosse[ro] pertanto formulat[e] con sufficiente precisione in modo da fornire una protezione contro le ingerenze arbitrarie e consentire al ricorrente di regolare la propria condotta e prevedere con un sufficiente grado di certezza l&#8217;applicazione di misure di prevenzione» (paragrafo 118).</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio tali vizi normativi hanno determinato nel caso concreto, secondo la Corte, la lesione del diritto del ricorrente alla libertà  di circolazione, riconosciuto dall&#8217;art. 2 del Prot. n. 4 CEDU.</p>
<p style="text-align: justify;">11.3.- La sentenza de Tommaso è assunta quale punto di partenza delle censure formulate da tutte le ordinanze di rimessione, che denunciano la contrarietà  all&#8217;art. 117, comma 1, Cost. in riferimento all&#8217;art. 2 del Prot. n. 4 CEDU delle disposizioni in materia di misure di prevenzione personali sottoposte all&#8217;esame di questa Corte.</p>
<p style="text-align: justify;">Muovendo poi dall&#8217;assunto che i medesimi requisiti di precisione, determinatezza e prevedibilità  della base normativa enucleati dalla Corte europea valgano in linea generale anche rispetto alle misure limitative del diritto di proprietà , due degli odierni rimettenti ritengono che le disposizioni in parola, nella misura in cui siano invocate a fondamento di misure di prevenzione patrimoniali, violino altresì l&#8217;ulteriore garanzia convenzionale di cui all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. CEDU, che tutela per l&#8217;appunto il diritto di proprietà , e si pongano pertanto in contrasto con lo stesso art. 117, prima comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Altre censure svolte dalle ordinanze di rimessione coinvolgono, come anticipato, i parametri interni corrispondenti alle due garanzie convenzionali menzionate: gli artt. 13 e 25, terzo comma, Cost., per quanto riguarda le misure di prevenzione personali; l&#8217;art. 42 Cost. per quanto riguarda quelle patrimoniali.</p>
<p style="text-align: justify;">11.4.- Prima di esaminare il merito di queste censure, occorre ancora rammentare che, giù  in epoca immediatamente precedente alla sentenza de Tommaso, la giurisprudenza di legittimità  aveva compiuto un commendevole sforzo di conferire, in via ermeneutica, maggiore precisione alle due fattispecie di &#8220;pericolosità  generica&#8221; qui all&#8217;esame. Tale sforzo interpretativo è stato ripreso e potenziato successivamente alla pronuncia della Corte EDU, al dichiarato fine di porre rimedio al deficit di precisione in quella sede rilevato.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa lettura convenzionalmente orientata, talora indicata come &#8220;tassativizzante&#8221;, muove dal presupposto metodologico secondo cui la fase prognostica relativa alla probabilità  che il soggetto delinqua in futuro è necessariamente preceduta da una fase diagnostico-constatativa, nella quale vengono accertati (con giudizio retrospettivo) gli elementi costitutivi delle cosiddette &#8220;fattispecie di pericolosità  generica&#8221;, attraverso un apprezzamento di «fatti», costituenti a loro volta «indicatori» della possibilità  di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 1 febbraio 2018-31 maggio 2018, n. 24707; sezione seconda, sentenza 4 giugno 2015-22 giugno 2015, n. 26235; sezione prima, sentenza 24 marzo 2015-17 luglio 2015, n. 31209; sezione prima, sentenza 11 febbraio 2014-5 giugno 2014, n. 23641).</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento, in particolare, alle &#8220;fattispecie di pericolosità  generica&#8221; disciplinate dall&#8217;art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956 e &#8211; oggi &#8211; dall&#8217;art. 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011 (disposizione, quest&#8217;ultima, alla quale per comodità  si farà  prevalentemente riferimento nel prosieguo), i loro elementi costitutivi sono stati dalla Corte di cassazione precisati nei termini seguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;aggettivo «delittuoso», che compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso che l&#8217;attività  del proposto debba caratterizzarsi in termini di &#8220;delitto&#8221; e non di un qualsiasi illecito (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 19 aprile 2018-3 ottobre 2018, n. 43826; sezione seconda, sentenza 23 marzo 2012-3 maggio 2012, n. 16348), sì da escludere, ad esempio, che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a fondare la misura, ben potendo l&#8217;evasione tributaria consistere anche in meri illeciti amministrativi (Corte di cassazione, sezione quinta, sentenza 6 dicembre 2016-9 febbraio 2017, n. 6067; sezione sesta, sentenza 21 settembre 2017-21 novembre 2017, n. 53003).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;avverbio «abitualmente», che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività  delittuose [&#8230;] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Cass., n. 31209 del 2015), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità  di condotte passate» (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 15 giugno 2017-9 gennaio 2018, n. 349), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Corte di cassazione, sezione seconda, sentenza 19 gennaio 2018-15 marzo 2018, n. 11846).</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine «traffici» delittuosi, di cui alla lettera a) del medesimo articolo, è stato in un caso definito come «qualsiasi attività  delittuosa che comporti illeciti arricchimenti, anche senza ricorso a mezzi negoziali o fraudolenti [&#038;]», risultandovi così comprese anche attività  «che si caratterizzano per la spoliazione, l&#8217;approfittamento o l&#8217;alterazione di un meccanismo negoziale o dei rapporti economici, sociali o civili» (Cass., n. 11846 del 2018). In altra pronuncia, il termine è stato invece inteso come «commercio illecito di beni tanto materiali (in via meramente esemplificativa: di stupefacenti, di armi, di materiale pedopornografico, di denaro contraffatto, di beni con marchi o segni distintivi contraffatti, di documenti contraffatti impiegabili a fini fiscali, di proventi di delitti in tutte le ipotesi di riciclaggio) quanto immateriali (di influenze illecite, di notizie riservate, di dati protetti dalla disciplina in tema di privacy, etc.), o addirittura concernente esseri viventi (umani, con riferimento ai delitti di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o di cui all&#8217;art. 600 cod. pen. e segg., ed animali, con riferimento alla normativa di tutela di particolari specie), nonchè a condotte lato sensu negoziali ed intrinsecamente illecite (usura, corruzione), ma comunque evitando che essa si confonda con la mera nozione di delitto [&#8230;] da cui sia derivato una qualche forma di provento» (Cass., n. 53003 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Il riferimento ai «proventi» di attività  delittuose, di cui alla lettera b) della disposizione censurata, viene poi interpretato nel senso di richiedere la «realizzazione di attività  delittuose che [&#8230;] siano produttive di reddito illecito» e dalle quale sia scaturita un&#8217;effettiva derivazione di profitti illeciti (Cass., n. 31209 del 2015)</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito di questa interpretazione &#8220;tassativizzante&#8221;, la Corte di cassazione &#8211; in sede di interpretazione del requisito normativo, che compare tanto nella lettera a) quanto nella lettera b) dell&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, degli «elementi di fatto» su cui l&#8217;applicazione della misura deve basarsi &#8211; fa infine confluire anche considerazioni attinenti alle modalità  di accertamento in giudizio di tali elementi della fattispecie. Pur muovendo dal presupposto che «il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione &#8211; anche in assenza di procedimento penale correlato &#8211; in virtà¹ della assenza di pregiudizialità  e della possibilità  di azione autonoma di prevenzione» (Cass., n. 43826 del 2018), si è precisato: che non sono sufficienti meri indizi, perchè la locuzione utilizzata va considerata volutamente diversa e più¹ rigorosa di quella utilizzata dall&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 per l&#8217;individuazione delle categorie di cosiddetta pericolosità  qualificata, dove si parla di «indiziati» (Cass., n. 43826 del 2018 e n. 53003 del 2017); che l&#8217;esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato fatto impedisce, alla luce anche del disposto dell&#8217;art. 28, comma 1, lett. b), che esso possa essere assunto a fondamento della misura, salvo alcune ipotesi eccezionali (Cass., n. 43826 del 2018); che occorre un pregresso accertamento in sede penale, che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto che contenga in motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto (Cass., n. 11846 del 2018, n. 53003 del 2017 e n. 31209 del 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">12.- Le odierne questioni di legittimità  costituzionale devono, allora, assumere a proprio oggetto le disposizioni censurate nella lettura fornitane dalla più¹ recente giurisprudenza della Corte di cassazione, al fine di verificare se tale interpretazione &#8211; sviluppatasi in epoca in larga misura successiva alla sentenza della Corte EDU de Tommaso &#8211; ne garantisca ora un&#8217;applicazione prevedibile da parte dei consociati.</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di responsabilità  penale, invero, questa Corte ha da tempo sottolineato come «l&#8217;esistenza di interpretazioni giurisprudenziali costanti non valga, di per sì©, a colmare l&#8217;eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale» (sentenza n. 327 del 2008), ribadendo recentemente, in termini assai netti, come nessuna interpretazione possa «surrogarsi integralmente alla praevia lex scripta, con cui si intende garantire alle persone &#8220;la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d&#8217;azione&#8221; (sentenza n. 364 del 1988)» (sentenza n. 115 del 2018); e ciù² in quanto «nei paesi di tradizione continentale, e certamente in Italia» è indispensabile l&#8217;esistenza di un «diritto scritto di produzione legislativa» rispetto al quale «l&#8217;ausilio interpretativo del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare nelle eventuali zone d&#8217;ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell&#8217;arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo» (sentenza n. 115 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, allorchè si versi &#8211; come nelle questioni ora all&#8217;esame &#8211; al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l&#8217;esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell&#8217;interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall&#8217;uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Essenziale &#8211; nell&#8217;ottica costituzionale così come in quella convenzionale (ex multis, Corte EDU, sezione quinta, sentenza 26 novembre 2011, Gochev c. Bulgaria; Corte EDU, sezione prima, sentenza 4 giugno 2002, Olivieiria c. Paesi Bassi; Corte EDU, sezione prima, sentenza 20 maggio 2010, Lelas c. Croazia) -, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l&#8217;applicazione della misura stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1.- Nell&#8217;esaminare, dunque, se la giurisprudenza della Corte di cassazione della quale si è poc&#8217;anzi dato conto sia riuscita nell&#8217;intento di conferire un grado di sufficiente precisione, imposta da tutti i parametri costituzionali e convenzionali invocati, alle fattispecie normative in parola, occorre subito eliminare ogni equivoca sovrapposizione tra il concetto di tassatività  sostanziale, relativa al thema probandum, e quello di cosiddetta tassatività  processuale, concernente il quomodo della prova. Mentre il primo attiene al rispetto del principio di legalità  al metro dei parametri giù  sopra richiamati, inteso quale garanzia di precisione, determinatezza e prevedibilità  degli elementi costitutivi della fattispecie legale che costituisce oggetto di prova, il secondo attiene invece alle modalità  di accertamento probatorio in giudizio, ed è quindi riconducibile a differenti parametri costituzionali e convenzionali &#8211; tra cui, in particolare, il diritto di difesa di cui all&#8217;art. 24 Cost. e il diritto a un &#8220;giusto processo&#8221; ai sensi, assieme, dell&#8217;art. 111 Cost. e dall&#8217;art. 6 CEDU &#8211; i quali, seppur di fondamentale importanza al fine di assicurare la legittimità  costituzionale del sistema delle misure di prevenzione, non vengono in rilievo ai fini delle questioni di costituzionalità  ora in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sono, dunque, conferenti in questa sede i pur significativi sforzi della giurisprudenza &#8211; nella perdurante e totale assenza, nella legislazione vigente, di indicazioni vincolanti in proposito per il giudice della prevenzione &#8211; di selezionare le tipologie di evidenze (genericamente indicate nelle disposizioni in questione quali «elementi di fatto») suscettibili di essere utilizzate come fonti di prova dei requisiti sostanziali delle &#8220;fattispecie di pericolosità  generica&#8221; descritte dalle disposizioni in questa sede censurate: requisiti consistenti &#8211; con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera a) dell&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 &#8211; nell&#8217;essere i soggetti proposti «abitualmente dediti a traffici delittuosi» e &#8211; con riferimento alla lettera b) &#8211; nel vivere essi «abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività  delittuose».</p>
<p style="text-align: justify;">12.2.- Questa Corte ritiene che, alla luce dell&#8217;evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza de Tommaso, risulti oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dell&#8217;art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell&#8217;art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali «casi» &#8211; oltre che in quali «modi» &#8211; essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonchè alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca.</p>
<p style="text-align: justify;">La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività  delittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità  di predeterminazione non tanto di singoli &#8220;titoli&#8221; di reato, quanto di specifiche &#8220;categorie&#8221; di reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l&#8217;esigenza &#8211; sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva giù  richiamato l&#8217;attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte &#8211; di individuazione dei «tipi di comportamento» («types of behaviour») assunti a presupposto della misura.</p>
<p style="text-align: justify;">Le &#8220;categorie di delitto&#8221; che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtà¹ del triplice requisito &#8211; da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà  dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) &#8211; per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano &#8211; o abbiano costituito in una determinata epoca &#8211; l&#8217;unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini dell&#8217;applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, al riscontro processuale di tali requisiti dovrà  naturalmente aggiungersi la valutazione dell&#8217;effettiva pericolosità  del soggetto per la sicurezza pubblica, ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti poc&#8217;anzi enucleati dovranno &#8211; in conformità  all&#8217;ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di cui si è poc&#8217;anzi dato conto (al punto 10.3) &#8211; essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l&#8217;illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare. Dal momento che, secondo quanto autorevolmente affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, la necessità  della correlazione temporale in parola «discende dall&#8217;apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività  illecita» (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4880), l&#8217;ablazione patrimoniale si giustificherà  se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità  ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s&#8217;intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare.</p>
<p style="text-align: justify;">12.3.- L&#8217;altra fattispecie di cui all&#8217;art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell&#8217;art. 1, lettera a), del d.lgs. n. 159 del 2011, appare invece affetta da radicale imprecisione, non emendata dalla giurisprudenza successiva alla sentenza de Tommaso.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla giurisprudenza, infatti, non è stato possibile riempire di significato certo, e ragionevolmente prevedibile ex ante per l&#8217;interessato, il disposto normativo in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, come poc&#8217;anzi evidenziato, sul punto convivono tutt&#8217;oggi due contrapposti indirizzi interpretativi, che definiscono in modo differente il concetto di «traffici delittuosi». Da un lato, ad esempio, la sentenza della Corte di cassazione, n. 11846 del 2018, fa riferimento a «qualsiasi attività  delittuosa che comporti illeciti arricchimenti, anche senza ricorso a mezzi negoziali o fraudolenti [&#038;]», ricomprendendovi anche attività  «che si caratterizzano per la spoliazione, l&#8217;approfittamento o l&#8217;alterazione di un meccanismo negoziale o dei rapporti economici, sociali o civili». Dall&#8217;altro, e sempre a guisa d&#8217;esempio, la pronuncia della Corte di cassazione, n. 53003 del 2017, si riferisce al «commercio illecito di beni tanto materiali [&#038;] quanto immateriali [&#038;] o addirittura concernente esseri viventi (umani [&#038;] ed animali [&#038;]), nonchè a condotte lato sensu negoziali ed intrinsecamente illecite [&#038;], ma comunque evitando che essa si confonda con la mera nozione di delitto [&#8230;] da cui sia derivato una qualche forma di provento», osservando ulteriormente che «nel senso comune della lingua italiana [&#038;] trafficare significa in primo luogo commerciare, poi anche darsi da fare, affaccendarsi, occuparsi in una serie di operazioni, di lavori, in modo affannoso, disordinato, talvolta inutile, e infine, in ambito marinaresco, maneggiare, ma non può fondatamente estendersi al significato di delinquere con finalità  di arricchimento».</p>
<p style="text-align: justify;">Simili genericissime (e tra loro tutt&#8217;altro che congruenti) definizioni di un termine geneticamente vago come quello di «traffici delittuosi», non ulteriormente specificato dal legislatore, non appaiono in grado di selezionare, nemmeno con riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità  del potenziale destinatario della misura: esigenza, questa, sul cui rispetto ha richiamato non solo la Corte EDU nella sentenza de Tommaso, ma anche &#8211; e assai prima &#8211; questa stessa Corte nella sentenza n. 177 del 1980.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè siffatte nozioni di «traffici delittuosi», dichiaratamente non circoscritte a delitti produttivi di profitto, potrebbero mai legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablative di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, che si è visto costituire la ratio di tali misure.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la descrizione normativa in questione, anche se considerata alla luce della giurisprudenza che ha tentato sinora di precisarne l&#8217;ambito applicativo, non soddisfa le esigenze di precisione imposte tanto dall&#8217;art. 13 Cost., quanto, in riferimento all&#8217;art. 117, comma primo, Cost., dall&#8217;art. 2 del Prot. n. 4 CEDU per ciù² che concerne le misure di prevenzione personali della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno; nè quelle imposte dall&#8217;art. 42 Cost. e, in riferimento all&#8217;art. 117, comma primo, Cost., dall&#8217;art. 1 del Prot. addiz. CEDU per ciù² che concerne le misure patrimoniali del sequestro e della confisca.</p>
<p style="text-align: justify;">13.- Da ciù² consegue l&#8217;illegittimità  costituzionale, in ragione del loro contrasto con i parametri appena indicati, di tutte le disposizioni cui si riferiscono le questioni ritenute ammissibili (indicate al precedente punto 7), nella parte in cui consentono di applicare le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, del sequestro e della confisca, ai soggetti indicati nell&#8217;art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell&#8217;art. 1, lettera a), del d.lgs. n. 159 del 2011 («coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi»), restando assorbita la questione relativa all&#8217;art. 25, terzo comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali disposizioni si sottraggono invece alle censure di illegittimità  costituzionale in questa sede formulate, nel senso giù  precisato (supra, 12.2), nella parte in cui consentono di applicare le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, del sequestro e della confisca, ai soggetti indicati nell&#8217;art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell&#8217;art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011 («coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività  delittuose»).</p>
<p style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara inammissibili gli interventi di M. S.;</p>
<p style="text-align: justify;">2) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ), nel testo vigente sino all&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui consente l&#8217;applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1);</p>
<p style="text-align: justify;">3) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell&#8217;ordine pubblico), nel testo vigente sino all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall&#8217;art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) si applicano anche alle persone indicate nell&#8217;art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956;</p>
<p style="text-align: justify;">4) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell&#8217;art. 1, lettera a);</p>
<p style="text-align: justify;">5) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell&#8217;art. 1, comma 1, lettera a);</p>
<p style="text-align: justify;">6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, dell&#8217;art. 19 della legge n. 152 del 1975, e degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, tutte con riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 14 aprile 1982, dalla Corte d&#8217;appello di Napoli con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe (r. o. n. 154 del 2017);</p>
<p style="text-align: justify;">7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, e degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, tutte con riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, dal Tribunale ordinario di Udine con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe (r. o. n. 115 del 2017);</p>
<p style="text-align: justify;">8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 1, 6, 8, 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, e all&#8217;art. 25, terzo comma, Cost., nonchè degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, tutte sollevate dal Tribunale di Padova con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe (r. o. n. 146 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di S. Maria Capua Vetere &#8211; Decreto &#8211; 8/2/2019 n.18</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-s-maria-capua-vetere-decreto-8-2-2019-n-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-s-maria-capua-vetere-decreto-8-2-2019-n-18/">Tribunale di S. Maria Capua Vetere &#8211; Decreto &#8211; 8/2/2019 n.18</a></p>
<p>Udienza del 23 gennaio 2019 Collegio. Massimo Urbano, Pres. Corinna Forte, Est. Le diverse valutazioni del giudice amministrativo e del giudice penale della prevenzione sulla interdittiva antimafia 1. Interdittiva antimafia &#8211; Controllo giudiziario &#8211; Ratio &#8211; Agevolazione mafiosa &#8211; Requisiti &#8211; Occasionalità  2. Interdittiva antimafia &#8211; Controllo giudiziario &#8211; Ammissione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Udienza del 23 gennaio 2019 Collegio. Massimo Urbano, Pres. Corinna Forte, Est.</span></p>
<hr />
<p>Le diverse valutazioni del giudice amministrativo e del giudice penale della prevenzione sulla interdittiva antimafia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Interdittiva antimafia &#8211; Controllo giudiziario &#8211; Ratio &#8211; Agevolazione mafiosa &#8211; Requisiti &#8211; Occasionalità  </strong></p>
<p> <strong>2. Interdittiva antimafia &#8211; Controllo giudiziario &#8211; Ammissione &#8211; Conseguenze &#8211; Sospensione degli effetti<br /> dell&#8217;interdittiva &#8211; Ragioni </strong></p>
<p> <strong>3. Interdittiva antimafia &#8211; Giudizio di prevenzione &#8211; Giudizio amministrativo &#8211; Autonomia &#8211; Scrutinio del giudice penale &#8211; Oggetto &#8211; Finalità  </strong></p>
<p> <strong>4. Interdittiva antimafia &#8211; Pericolo di infiltrazione mafiosa &#8211; Attualità  &#8211; Non sussiste &#8211; Ragioni &#8211; Requisiti &#8211; Mancanza </strong></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il controllo giudiziario è inserito nel novero delle misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca; trova la sua ratio, nell&#8217;obiettivo di promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali, nell&#8217;ottica di bilanciare in maniera più¹ equilibrata gli interessi che si contrappongono in questa materia. E&#8217; una misura che deve trovare applicazione, in luogo dell&#8217;amministrazione di cui all&#8217;art. 34, d. lgs. n. 159/2011, nei casi in cui l&#8217;agevolazione mafiosa risulti &#8220;occasionale&#8221;. L&#8217;agevolazione di cui al comma 1 sussiste allorchè le indagini a vario titolo svolte abbiano consentito di ritenere che sussistano &#8220;sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività  economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento di cui all&#8217;art. 416 bis del codice penale o possa comunque agevolare l&#8217;attività  di persone nei cui confronti è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24&#8221;. Detta disposizione va letta, alla stregua dei canoni ermeneutici della fattispecie di cui all&#8217;art. 416 bis c.p. che ne costituisce la base valutativa. Quindi, rilevano tre ipotesi distinte: diretta o indiretta sottoposizione a condizioni di intimidazione; diretta o indiretta sottoposizione a condizioni di assoggettamento; agevolazione di persone specifiche e non giù  del clan nel suo complesso, ovvero genericamente inteso. Pertanto, l&#8217;impresa raggiunta da informazione antimafia interdittiva può avere accesso alla misura del controllo giudiziario allorchè abbia impugnato il provvedimento prefettizio e ricorra una ipotesi di agevolazione di carattere occasionale: agevolazione occasionale e concreto pericolo di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionarne la vita, si presentano peraltro come requisiti di carattere cumulativo e non giù  alternativo.</p>
<p> 2. L&#8217;ammissione al controllo giudiziario sospende gli effetti della interdittiva prefettizia. In effetti, si tratta di una singolare fattispecie posta al limite tra la materia penale e quella amministrativa, in cui si affida a un giudice ordinario una valutazione che si incentra, nei fatti, sulla disamina del materiale istruttorio giù  posto a fondamento di un provvedimento amministrativo (l&#8217;interdittiva) e giù  potenzialmente coperto dalla valutazione del giudice amministrativo (anzi, l&#8217;impugnazione al TAR si prefigura come una condizione di proponibilità  del ricorso). Sulla base della legge, il mantenimento della misura non viene subordinato all&#8217;esito del giudizio amministrativo, ma solo alla relazione dell&#8217;amministratore giudiziario sulla permanenza delle condizioni di agevolazione valutate in sede di sua applicazione che potrebbero portare alternativamente alla revoca o all&#8217;applicazione di misure più¹ incisive.</p>
<p> 3. Il giudizio di prevenzione e quello amministrativo, sono procedimenti del tutto autonomi quanto alle valutazioni che in essi i giudici sono chiamati a svolgere: sussistenza o meno delle condizioni per far luogo alla emissione della informativa antimafia in quello amministrativo; sussistenza o meno delle condizioni per ritenere meramente occasionale la condotta agevolatrice di persone socialmente pericolose, in quello prevenzionale. Orbene, è necessario scrutinare il merito dei procedimenti o provvedimenti che hanno messo capo all&#8217;interdittiva del Prefetto, non per esercitarne un sindacato, ma al solo fine di operare, ove possibile, l&#8217;inquadramento dell&#8217;istante nelle categorie soggettive cui la norma sul controllo giudiziario fa riferimento. Inoltre, il Tribunale dovrà  poi tenere in considerazione se l&#8217;adozione della informativa interdittiva discenda dalla constatazione e descrizione di situazioni diverse da quelle che denotano un effettivo tentativo di infiltrazione mafiosa nella proprietà  o gestione dell&#8217;impresa, nonchè le risultanze di una eventuale attività  istruttoria estesa dalla Prefettura anche nei riguardi dei soggetti &#8211; diversi dai titolari e del direttore tecnico delle imprese individuali, dagli amministratori, dai sindaci e dai titolari di quote societarie &#8220;che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell&#8217;impresa&#8221;. Ma anche in questi casi, continuerebbe a sopravvivere l&#8217;autonomia tra i due giudizi con la conseguenza che in essi i giudici potrebbero pervenire a conclusioni opposte quanto a questo aspetto comune.</p>
<p> 4. Non sussiste l&#8217;attualità  del rischio di infiltrazione mafiosa, là  dove difetti il profilo dell&#8217;agevolazione da parte di una società  rispetto a un clan mafioso, che non possa qualificarsi nemmeno come &quot;occasionale&quot;, e non sussistano circostanze di fatto da cui far desumere il pericolo concreto di infiltrazioni idonee a condizionare le scelte operative della società .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Â  </p>
<div>TRIBUNALE ORDINARIO Dl SANTA MARIA CAPUA VETERE MISURE Dl PREVENZIONE<br /> ALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA<br /> PRESSO LA CORTE Dl APPELLO Dl NAPOLI<br /> ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA<br /> DDA NAPOLI Â AL SIG. PREFETTO Dl CASERTA Â AL DIFENSORE<br /> Avv. Mario GRIFFO<br /> AL COMANDO STAZIONE<br /> CARABINIERI m VILLA LITERNO per la notifica alla<br /> In persona del<br /> OGGETTO: R.G. M.P. N. 58/2018 DECRETO N. 18/2019 emesso il 23.1.2019 e<br /> depositato il 08.2.19 &#8211; incidente proposto ai sensi dell&#8217;art.34 bis comma 6 D. Lgs. 159/2011 Â Â  &#8211; in persona del<br /> Trasmetto per quanto di competenza il decreto in oggetto.<br /> AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI Dl LA LITERNO<br /> per la notifica alla&quot;  Â Â Â Â Â Â Â Â Â  -i na a Villa Literno il 15/7/1970 ed ivi residente in Via F, Baracca 52&quot;<br /> Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  0 8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  20101<br /> S. Maria C. V.,<br /> </div>
<p> N. 58/18 REG. GEN. M.P. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  /19 REG. DECR.</p>
<p> Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  TRIBUNALE Dl SANTA MARIA CAPUA VETERe Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sezione misure di prevenzione<br /> Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di Prevenzione, composto dai Sig.ri Magistrati: Dott. Massimo Urbano Presidente Dott. Giovanni D &#8216;Onofrio Giudice Dott.ssa Corinna Forte Giudice rel. ed est.<br /> letta l&#8217;istanza di applicazione della misura di prevenzione del controllo giudiziario delle aziende di cui all&#8217;articolo 34 <em>bis</em>, comma 6, del Codice Antimafia presentata in data 28.11.2018 da  Â Â Â  ), rappresentante legale della Â Â Â Â Â  Â Â Â (rilevato che detta procedura è stata assegnata alla dott.ssa Forte in data 4 dicembre 2018; fissata l&#8217;udienza del 23 gennaio 2019, in cui si dava atto della trasmissione da parte della Prefettura di Caserta della documentazione relativa alla società  in analisi e il Tribunale disponeva l&#8217;acquisizione di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in relazione a Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â alla socia Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ascoltate in tale udienza, le conclusioni rassegnate dal PM della direzione distrettuale antimafia, il quale chiedeva dichiararsi l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;istanza o, in subordine, il rigetto della stessa per difetto dei presupposti e quelle dell&#8217;avvocato della società  ricorrente che concludeva chiedendo raccoglimento dell&#8217;istanza; rilevato che il collegio si riservava indicando termine di novanta giorni per il deposito del provvedimento; a scioglimento della riserva adottata all&#8217;esito della discussione,OSSERVA  </p>
<ol>
<li>Gli elementi di fatto posti a base del ricorso </ol>
<p> Con ricorso formulato ai sensi dell&#8217;art. 34 <em>bis</em>, comma 6, del D. lgs n. 159 del 2011. così come introdotto dalla L, 17 ottobre 2017, ne 161, la società  in epigrafe indicata. legalmente rappresentata da Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â , evidenziava che nei confronti della citata compagine era stata emessa interdittiva antimafia dalla Prefettura di Caserta in data 5 ottobre 2011, non notificata nè comunicata all&#8217;interessato.<br /> In epoca successiva, la società  era venuta a conoscenza del provvedimento e l&#8217;aveva impugnato con ricorso al TAR Campania che, tuttavia, era stato respinto dai giudici amministrativi con sentenza del 9 maggio 2018.<br /> Risultavano. peraltro, non ancora spirati i termini per impugnare la pronuncia innanzi al Consiglio di Stato.<br /> L&#8217;interdittiva, versata in atti, era fondata sui seguenti elementi:</p>
<p> veniva indicato come soggetto gravato da condanne penali<br /> per rapina in concorso, sequestro di persona, evasione e detenzione illegale di armi e munizioni nonchè da precedenti di polizia per associamone per delinquere finalizzata alla truffa, estorsione, associazione mafiosa, truffa. traffico illecito di rifiuti, invasione di terreni o edifici e deturpamento o imbrattamento di cose altrui; Â egli era stato controllato numerosissime volte in compagnia di pregiudicati, di cui alcuni con precedenti di natura camorristica<br /> il Â Â Â era stato destinatario di una proposta di interdittiva in data 15 marzo 2002 nell&#8217;ambito del consorzio autotrasporti<br /> Â Â Â  Â il socio Â Â Â  Â è moglie di<br /> Â Â Â  Â costui era stato segnalato dal GICO della Finanza per associazione di tipo mafioso e per avere emesso fatture in favore della Â società  utilizzata dal clan dei casalesi per la creazione di &quot;fondi neri&quot; (peraltro, è stato assolto dal Tribunale di Napoli perchè il fatto non sussiste con sentenza n. 283/1998);<br /> Â  Â Â egli risultava gravato da condanne per reati finanziari, furto, ingiuria, associazione per delinquere e truffa aggravata; </p>
<ul>
<li>Â Â Â Â Â era stato controllato più¹ volte con soggetti pregiudicati, tra cui i citati </ul>
<p> Â era stato destinatario di una proposta di interdittiva nell&#8217;ambito del citato consorzio<br /> Dagli atti allegati al provvedimento e trasmessi dalla Prefettura quali substrato fattuale in base al quale venne emessa l&#8217;interdittiva emergono, poi, i seguenti ulteriori dati conoscitivi: </p>
<ul>
<li>con nota del 23 febbraio 2011 la DIA di Napoli rappresentava che a carico della Â Â Â Â Â Â Â Â Â non erano emerse ulteriori risultanze investigative; </ul>
<p> Â con nota del 16 marzo 2011 la G.d.F. di Napoli confermava l&#8217;insussistenza di &quot;ulteriori elementi di riscontro ai fini della normativa antimafia&quot;;<br /> anche la Questura di Caserta in data 30 marzo 2011 attestava l&#8217;assenza di elementi ulteriori ai fini del presente giudizio;<br /> veniva emessa in data 5 ottobre 2011 interdittiva antimafia anche nei confronti della società Â Â  Â Â Â Â Â  di Â Â Â Â Â Â Â fratello di Â Â Â Â Â Â tale provvedimento era basato su elementi analoghi rispetto a quello che in pari data interessì² l&#8217;odierna ricorrente (in specie, i precedenti dei due soci, i controlli con affiliati al clan e il rapporto di parentela tra Â Â Â Â Â Â Â Â  e Â Â Â Â Â Â Â Â  i);<br /> quanto alla società Â  s r lÂ Â Â Â Â  i Carabinieri di Caserta nell&#8217;informativa del 28 gennaio 2011 segnalano che Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  era stato controllato nel 2002 in compagnia di Â Â Â Â Â Â Â  , con precedenti per associazione mafiosa; nel 2003 era stato controllato in compagnia del ricordato nel 2003 aveva alloggiato in albergo in Sardegna insieme a figlio di Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â  ; nel 2006 era stato controllato una volta insieme a Â  l, con precedenti di polizia per associazione mafiosa; nel 2008 era stato controllato una volta in compagnia di Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â  giù  indicati innanzi; nel 2010 era stato infine controllato in un&#8217;occasione in Casal di Principe insieme a affiliato al clan dei casalesi e sorvegliato speciale di P.S:,<br /> veniva attenzionata anche la società  Â Â Â Â Â Â Â Â Â S.r.l. di cui era socio Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â giù  vicepresidente del consorzio<br /> (ma, invero, non sono stati allegati ulteriori atti riguardo a tale compagine societaria);<br /> i Carabinieri di Caserta nel marzo 2001 avevano segnalato che il ricordato consorzio era esposto a infiltrazioni camorristiche perchè i suoi amministratori Â Â Â Â  Â erano soggetti gravati da precedenti qualificati e collegati con la criminalità  organizzata;<br /> infine, nel 2016 veniva rigettata la domanda di iscrizione nella white list della Prefettura di Caserta della società Â Â Â Â  Â in quanto ne erano soci i citati<br /> decreto interdittivo antimafia era stata emesso nel 2011 anche nei riguardi della  Â Â di cui era socio al 50% Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â e altro socio<br /> Come anticipato, il provvedimento antimafia del 2011 è stato censurato innanzi al TAR Campania: è in atti la recente sentenza prima citata con la quale i giudici amministrativi hanno disatteso l&#8217;impugnazione facendo riferimento alla &quot;<em>congerie di precedenti penali, parentele&#8230;frequentazioni e intrecci societari che rendono un quadro univoco di una situazione che&#8230;resta di evidente significatività  criminale. Anche i soli reati risultanti dal casellario giudiziario prodotto, rapina in concorso e detenzione di armi, assumono un significato molto più¹ univoco alla luce delle ulteriori circostanze risultanti dall&#8217;istruttoria del Giù€</em>&quot;.<br /> ln sintesi, si è ritenuto che i menzionati elementi fossero potenzialmente rivelatori di tentativi di infiltrazione criminale nella società  in esame o, meglio, che in base ai dati allegati non fosse &quot;<em>illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste&quot;.</em><br /> <em>Infine. valorizzando &quot;il numero e la frequenza delle relazioni con esponenti malavitosi emergente dai controlli&quot;&#8217;, si afferma che la citata società  &quot;costituisce espressione&#8230; della galassia societaria riferibile alla famiglia i cui esponenti hanno legami familiari e di affari che identificano un polo unitario di riferimento</em>&quot;.<br /> La società  ricorrente, anche nella memoria depositata in udienza, contesta la fondatezza della costruzione prefettizia, rappresentando i seguenti elementi di valutazione:<br />  </p>
<ul>
<li>Â  Â  Â Â è stato condannato in via definitiva solo per rapina (fatti del 1991), per violazioni urbanistiche (fatti del 2009) e per furto con violazione della legge sulle armi (fatti del 1989) e, quindi, non corrisponde a verità  l&#8217;affermazione circa le sue plurime e più¹ gravi condanne per fatti sintomatici di appartenenza al clan dei casalesi;
<li>nel primo caso egli beneficiù² della sospensione condizionale, mentre nel secondo ha scontato la pena ed è in attesa di riabilitazione;
<li>Â i controlli con pregiudicati sono assai risalenti nel tempo e si fermano al più¹ al 2006;
<li>detti controlli sarebbero episodici e comunque giustificabili con ragioni di lavoro (in specie, i controlli con i sono ascrivibili al fatto che il Â Â Â Â Â aveva svolto attività  di autotrasportatore per la dei citati Â circostanza questa documentata dall&#8217;estratto conto </ul>
<p> relativo al periodo in cui avvennero i controlli; quanto a egli è del tutto incensurato, come emerge dal casellario depositato);<br /> Â in ordine al consorzio vi fu solo una proposta di adozione dell&#8217;interdittiva, non seguita da altri provvedimenti; Â la stessa interdittiva de qua è vetusta, risalendo al 2011;<br /> quanto alla Â Â Â Â Â Â ella è del tutto incensurata ed è coinvolta solo perchè coniuge di fratello del prevenuto, risulta condannato in via definitiva unicamente per una vicenda di truffa e calunnia risalente al 2000 e per una violazione della normativa sulla tutela dei lavoratori (fatti del 2007);<br /> egli è stato assolto per i fatti più¹ gravi contestatigli con sentenza del 1998; Â non ha a suo carico nessun precedente per reati di criminalità  organizzata;<br /> anche riguardo ai controlli con pregiudicati di costui, essi sarebbero assai vetusti, episodici e comunque non sintomatici di alcuna connessione con le vicende delle società  a lui riconducibili;<br /> la altra compagine della &quot;galassia&quot; Â Â Â , è stata colpita a sua volta da interdittiva antimafia basata sui medesimi elementi di fatto. annullata tuttavia dal TAR nel 2014 (cfr. la sentenza allegata).<br /> La Prefettura di Caserta, nella nota inviata per l&#8217;udienza camerale, ha ribadito resistenza di preoccupanti cointeressenze economico-parentali tra il Â Â Â Â Â Â e i congiunti, ampliando l&#8217;angolo visuale e concentrandosi su<br /> (padre di su varie società  a loro riconducibili (alcune delle quali colpite da provvedimenti interdittivi) e su altre società  in rapporti di affari con costoro (il consorzio e le ditte della famiglia destinatarie a loro volta di interdittive antimafia).<br /> Invero, ai si giunge solo perchè nel 2014 stato controllato una volta con<br /> Il tribunale ha acquisito certificazioni relative a) e alla da cui emerge che: la donna è del tutto incensurata e non ha alcun procedimento pendente, mentre annovera solo le ricordate sentenze definitive per reati non di criminalità  organizzata.<br /> II certificato dei carichi pendenti attesta, invece, che a suo carico sono in corso due processi (uno per abuso di ufficio, danneggiamento, invasione di edifici e reati in tema di gestione dei rifiuti, relativo a vicende del 2010 e che pende attualmente in primo grado e un altro processo per ricettazione, accertata nel 2014, parimenti pendente in primo grado), mentre un terzo giudizio, per furto, si è chiuso per intervenuta prescrizione (i fatti erano del 2007).<br /> Principi di diritto applicabili<br /> 1.Tanto premesso in merito agli elementi di valutazione sui quali si sono articolati, negli anni, prima l&#8217;interdittiva antimafia, poi il ricorso al TAR e la relativa sentenza e infine l&#8217;odierna istanza di parte, occorre adesso procedere a un&#8217;attenta perimetrazione dell&#8217;istituto di cui il collegio è chiamato a fare applicazione, per come enucleato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità ,<br /> Il controllo giudiziario è inserito nel novero delle misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca; esso è stato introdotto dalla legge del 17 ottobre 2017 n. 161 e trova la sua ratio, secondo la relazione finale della Commissione Fiandaca, nell&#8217;obiettivo di promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali, nell&#8217;ottica di bilanciare in maniera più¹ equilibrata gli interessi che si contrappongono in questa materia,<br /> E una misura che deve trovare applicazione, in luogo dell&#8217;amministrazione di cui all&#8217;art. 34 d. lgs. n. 159 del 2011, nei casi in cui l&#8217;agevolazione mafiosa risulti &quot;occasionale&quot;.<br /> Invero. a norma dell&#8217;articolo 34 <em>bis</em> del Codice Antimafia, la misura del controllo giudiziario è adottata dal Tribunale anche d&#8217;ufficio, &quot;<em>se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a t condizionarne l&#8217;attività </em>&quot;, a patto, come detto, che l&#8217;agevolazione prevista dal primo comma dell&#8217;articolo 34 sia occasionale.<br /> La nozione di &quot;agevolazione&quot; di cui al comma I è enucleata facendo riferimento all&#8217;art. 34 comma I (relativo alla diversa misura dell&#8217;amministrazione giudiziaria), ove si specifica che essa sussiste allorchè le indagini a vario titolo svolte abbiano consentito di ritenere che sussistano &quot;<em>sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di</em> <em>determinate attività  economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia</em>Â <em>direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di) assoggettamento di cui all&#8217;art. 416 bis del codice penale o possa comunque agevolare l&#8217;attività  di persone nei cui confronti è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24</em>&quot; del Codice, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per gravi reati (quelli di cui all&#8217;art.<br /> 4. comma l, lett. a), b) e i bis), nonchè quelli di cui agli articoli 603 bis, 629, 644, 648 <em>bis</em>, 648 <em>ter</em> c.p.),<br /> Detta disposizione va letta, peraltro, tenendo presenti i canoni ermeneutici della fattispecie di cui all&#8217;art. 416 <em>bis</em> c.p. che ne costituisce, in qualche modo, la base valutativa.<br /> Quindi. rilevano nell&#8217;art. 34 tre ipotesi distinte: diretta o indiretta sottoposizione a condizioni di intimidazione (derivante dalla forza del vincolo associativo); diretta o indiretta sottoposizione a condizioni di assoggettamento; agevolazione di persone specifiche e non giù  del clan nel suo complesso, ovvero genericamente inteso.<br /> Ciù² sempre che non sussistano i presupposti per l&#8217;applicazione delle misure patrimoniali &quot;classiche&quot; del sequestro e della confisca di prevenzione.<br /> Sono, dunque, previsti requisiti per così dire <em>in positivo</em> e che possono ricorrere in via tra loro alternativa (sufficienza indiziaria circa la sottoposizione alle condizioni di cui all&#8217;art. 416 <em>bis</em> c.p., ovvero agevolazione di determinate persone) e presupposti che <em>non</em> devono al contrario ricorrere, altrimenti occorrerebbe procedere al sequestro di cui agli artt. 20 e ss. del Codice Antimafia (vale a sire: sussistenza dei profili di pericolosità  personale. sia pur non attuale, individuati dalla legge. disponibilità  <em>uti domunus</em> in capo al soggetto proposto e requisito patrimoniale della sproporzione rispetto ai redditi dichiarati/all&#8217;attività  svolta, oppure dell&#8217;indizio di reimpiego/frutto di attività  illecite). A tali presupposti, disciplinati dall&#8217;art. 34, comma l, e richiamati dall&#8217;art. 34 <em>bis</em>, comma l , si aggiunge &#8211; nella fattispecie del controllo &#8211; un dato ulteriore e qualificante, ovvero quello della &quot;occasionalità &quot; dell&#8217;agevolazione innanzi ricostruita; ciù² sempre che sussista il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l&#8217;attività  dell&#8217;azienda.<br /> Infatti. accanto alla figura di cui all&#8217;art. 34 primo comma si colloca quella, secondo il collegio assolutamente residuale nella sistematica del Codice, di cui al comma 6 che nel condividerne i presupposti &#8211; soccorre, tuttavia, nella specifica ipotesi in cui la domanda provenga da imprese destinatarie di informazione antimafia di cui all&#8217;articolo 84. comma 4.<br /> Tali imprese, è previsto dalla disposizione, qualora abbiano impugnalo il provvedimento amministrativo, possono chiedere al tribunale l&#8217;applicazione del controllo giudiziario (esclusivamente nella forma di cui alla lettera b) del comma 2, norma che prevede la nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario il quale riferisce almeno bimestralmente gli esiti dell&#8217;attività  di controllo al giudice delegato).<br /> Da tanto consegue che i presupposti fondanti la valutazione del Tribunale sono i medesimi tra le due fattispecie (il dato dell&#8217;infiltrazione e quello dell&#8217;agevolazione) e la seconda opera specificamente qualora l&#8217;impresa sia stata colpita da interdittiva antimafia e previa impugnazione del provvedimento prefettizio.<br /> Ciù² con la precisazione che parrebbe restare fuori dall&#8217;area applicativa dell&#8217;art. 34 <em>bis</em> l&#8217;ipotesi di imprese non giù  infiltrate o agevolatrici, bensì sottoposte indirettamente o direttamente alle condizioni di assoggettamento o di intimidazione di cui all&#8217;art. 416 <em>bis</em> c.p.<br /> Venendo, quindi, a ricostruire gli elementi strutturali della fattispecie, ai fini della sua applicazione, occorre in primo luogo che vi siano i presupposti generali della soggezione dell&#8217;impresa al tentativo di infiltrazione, ovvero che la stessa agevoli i contesti malavitosi di cui paria l&#8217;articolo 34, primo comma; che questo fenomeno dell&#8217;agevolazione, ovvero dell&#8217;infiltrazione, sia occasionale; che quanto specificamente all&#8217;ipotesi di cui al comma 6 &#8211; l&#8217;impresa sia stata destinataria di una informativa antimafia impugnata; che vi sia, da ultimo, un&#8217;udienza camerale nella quale siano sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati.<br /> Occorre, in ultima analisi, che anche nella fattispecie oggi in esame sia possibile rinvenire i presupposti generali prima enunciati (agevolazione come tratteggiata dall&#8217;art. 34 comma l, ma occasionale, e concreto pericolo di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l&#8217;attività  dell&#8217;azienda).<br /> Come chiarito dalla Suprema Corte nell&#8217;unico provvedimento che consta ad oggi sul tema (Sez. V, sentenza n. 34526/2018) il provvedimento richiesto dal ricorrente si pone alla confluenza di due istituti diversi per natura e caratteri: da un lato il controllo giudiziario regolato dall&#8217;art, 34 <em>bis</em> del d. lgs n. 159 del 2011, dall&#8217;altro la &quot;informativa antimafia interdittiva&quot; di cui all&#8217;art. 84 d. lgs. n. 159 del 2011.<br /> Le cd. <em>informazioni antimafia</em>, disciplinate dall&#8217;art. 84 del d. lgs. n. 159 del 201 1, appartengono al sistema della documentazione antimafia e, unitamente alle <em>comunicazioni antimafia</em>, costituiscono le fondamentali misure di prevenzione amministrative previste dal Codice Antimafia nel libro II e confermate, nel loro impianto, anche dalla recente modifica di cui alla legge n. 161 del 17 ottobre 2017.<br /> L&#8217;informazione antimafia consiste nell&#8217;attestazione della sussistenza, o meno, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all&#8217;art. 67 (l&#8217;esistenza di un provvedimento di prevenzione definitivo), nonchè nell&#8217;attestazione della sussistenza, o meno, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi della società  o delle imprese interessate (art. 84, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011).<br /> Sotto il secondo profilo, l&#8217;informazione antimafia ha natura discrezionale, laddove incarica il Prefetto di verificare la sussistenza, o meno, di tentativi di infiltrazione mafiosa nell&#8217;attività  di impresa, desumibili o dai provvedimenti e dagli elementi, tipizzati nell&#8217;art. 84, comma 4, del d. lgs. n, 159 del 2011, o dai provvedimenti di Â condanna anche non definitiva per reati strumentali all&#8217;attività  delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l&#8217;attività  di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività  criminose (&quot;contiguità  concorrente&quot;) o esserne in qualche modo condizionata (&quot;contiguità  soggiacente&quot;).<br /> L&#8217;informativa antimafia preclude qualunque attività  nei rapporti d&#8217;impresa con la pubblica amministrazione (contratti, concessioni o sovvenzioni pubblici), incidendo anche in quelli tra privati, poichè l&#8217;effetto interdittivo si estende alle autorizzazioni, in forza del d. lgs. n. 153 del 2014.<br /> II controllo giudiziario e l&#8217;informativa antimafia trovano un punto di contatto nella previsione dei comma 6 dell&#8217;art. 34 <em>bis</em> d. lgs. n. 159 del 2011, a mente del quale le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell&#8217;articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l&#8217;impugnazione del relativo provvedimento prefettizio, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l&#8217;applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, vale a dire la nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario.<br /> L&#8217;<em>iter</em> procedimentale è disciplinato all&#8217;interno del medesimo comma 6: il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all&#8217;articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti.<br /> L&#8217;ammissione al controllo giudiziario sospende gli effetti della interdittiva prefettizia.Â Il sistema disegnato dal legislatore del 2017 tratteggia, in effetti, una singolare fattispecie posta al limite tra la materia penale e quella amministrativa, in cui si affida a un giudice ordinario (quello della prevenzione, quindi un giudice penale) una valutazione che si incentra, nei fatti, sulla disamina del materiale istruttorio giù  posto a fondamento di un provvedimento amministrativo (l&#8217;interdittiva) e giù  potenzialmente coperto dalla valutazione del giudice amministrativo (anzi, l&#8217;impugnazione al TAR si prefigura come una condizione di proponibilità  del ricorso).<br /> Tra l&#8217;altro, stando al dettato normativo, il mantenimento della misura non viene subordinato all&#8217;esito del giudizio amministrativo, ma solo alla relazione dell&#8217;amministratore giudiziario sulla permanenza delle condizioni di agevolazione valutate in sede di sua applicazione che potrebbero portare alternativamente alla revoca o alla applicazione di misure più¹ incisive.<br /> Inoltre, si è scelto di costruire un meccanismo che acuisce le interferenze tra tali autorità , atteso che l&#8217;accoglimento del ricorso al Tribunale della prevenzione determina la sospensione degli effetti impeditivi di un atto amministrativo (appunto, l&#8217;interdittiva), consentendo alla parte di ottenere in tal modo lo stesso risultato &#8211; quanto meno sotto il profilo dell&#8217;efficacia immediata e concreta che avrebbe ottenuto grazie all&#8217;accoglimento del ricorso innanzi al giudice amministrativo.<br /> 2. Quanto finora enunciato presenta come palese conseguenza l&#8217;assoluta assenza &#8211; ai mi dell&#8217;ammissione al controllo giudiziario per un&#8217;impresa raggiunta da una interdittiva prefettizia di qualsivoglia automatismo valutativo.<br /> Come chiarito dalla Suprema Corte, depongono in tal senso sia il dato testuale sia quello funzionale: sotto il primo profilo va ricordato che il comma 6 dell&#8217;art. 34 <em>bis</em> richiede al Tribunale di verificare la sussistenza &quot;dei presupposti&quot;, che non possono certo limitarsi a quelli processuali esistenza di una interdittiva prefettizia e impugnativa dinanzi al giudice amministrativo &#8211; altrimenti lo scrutinio sarebbe meramente formale e l&#8217;accesso al controllo giudiziario si tradurrebbe in una sorta di diritto potestativo dell&#8217;impresa, ma devono abbracciare necessariamente i caratteri dell&#8217;istituto come indicati dal comma 1.<br /> Inoltre, il controllo giudiziario è ontologicamente connotato dalla natura occasionale del &quot;contagio mafioso&quot;; se non ricorresse tale condizione non si verterebbe nell&#8217;alveo di tale misura, ma in altre fattispecie e non avrebbe allora senso l&#8217;inserimento del comma 6 nel tessuto normativo dell&#8217;art. 34 <em>bis</em>.<br /> In conclusione, l&#8217;impresa raggiunta da informazione antimafia interdittiva può avere accesso alla misura del controllo giudiziario allorchè abbia impugnato il provvedimento prefettizio e ricorra una ipotesi di agevolazione di carattere occasionale: agevolazione occasionale e concreto pericolo di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionarne la vita, si presentano peraltro come requisiti di carattere cumulativo e non giù  alternativo.<br /> In tal senso il dato letterale della norma (&quot;<em>Quando l&#8217;agevolazione prevista dal comma 1 dell&#8217;art. 34 risulta occasionale, il tribunale dispone&#8230;il controllo giudiziario&#8230; se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l&#8217;attività </em>&quot;).<br /> Quindi, per accedere al controllo occorrerà  che il Tribunale ritenga sussistenti entrambi i profili: il dato attuale dell&#8217;agevolazione, connotata dall&#8217;occasionalità , e il dato potenziale del concreto pericolo di infiltrazioni.<br /> Appare, inoltre, indispensabile che il citato giudizio sia &#8211; invero, significativamente ancorato a &quot;circostanze di fatto&quot;, escludendosi dunque il richiamo a suggestioni, illazioni e meri sospetti e, per altro verso, che le infiltrazioni mafiose presentino il dato dell&#8217;idoneità  a determinare un effettivo condizionamento dell&#8217;attività  sociale.<br /> In difetto di uno solo dei citati presupposti non potrà , dunque, farsi luogo alla misura del controllo giudiziario.<br /> Ulteriore conseguenza fondamentale è il fatto che questo giudice respinge con forza qualsiasi sindacato sul contenuto e sull&#8217;esito del giudizio amministrativo, che è retto da regole diverse e agisce in base a standards probatori differenti: il Tribunale è un giudice ordinario, giudice della prevenzione, e valuterà  il materiale istruttorio secondo i propri canoni interpretativi e probatori.<br /> Ciù² pur nella consapevolezza che, come visto innanzi, il compendio posto all&#8217;attenzione del collegio sarà , nella maggior parte dei casi, affine sia nel giudizio innanzi al TAR che nel presente procedimento.<br /> Invero, va osservato che il legislatore non si è limitato a prevedere che, al fine di ottenere il controllo giudiziario, l&#8217;impresa destinataria dell&#8217;interdittiva debba averla impugnata al TAR, ma ha previsto che il Tribunale accolga la richiesta solo &quot;ove ne ricorrano i presupposti&quot; e i presupposti richiesti dal legislatore non possono certo coincidere con quelli dell&#8217;esistenza dell&#8217;interdittiva e dell&#8217;impugnazione al T.A.R. che devono, invece, essere, più¹ correttamente, intesi come meri requisiti di ammissibilità  della domanda.<br /> Se così non fosse, non si spiegherebbe il perchè il legislatore abbia poi previsto l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza solo all&#8217;esito di un&#8217;udienza camerale in cui devono essere sentiti non solo il P.M. ma anche le restanti parti interessate e dove ben potrebbe trovare spazio una più¹ compiuta e puntuale attività  istruttoria; se si fosse trattato di un automatismo, i requisiti dell&#8217;esistenza di un&#8217;interdittiva e di una impugnazione al TAR ben avrebbero potuto essere accertati in via documentale anche al di fuori dell&#8217;udienza e senza la necessità  di sentire le parti.<br /> Tornando adesso a esaminare le inevitabili interferenze tra il giudizio prevenzionale e quello amministrativo, i due procedimenti sono del tutto autonomi quanto alle valutazioni che in essi i giudici sono chiamati a svolgere: sussistenza o meno delle condizioni per far luogo alla emissione della informativa antimafia in quello amministrativo; sussistenza o meno delle condizioni per ritenere meramente occasionale la condotta agevolatrice di persone socialmente pericolose, in quello prevenzionale.<br /> E perà² è anche vero che esisterà  una base comune di giudizio che è quella di merito relativa alla pericolosità  dell&#8217;impresa attraverso i soggetti che ne sono titolari e che potrebbero determinarne in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.<br /> Il Tribunale, nell&#8217;ammettere l&#8217;impresa al controllo giudiziario, non potrà  prescindere da una indagine finalizzata a valutare, alla luce degli elementi fattuali ed argomentativi posti a fondamento del provvedimento interdittivo, oltre che delle deduzioni della parte istante e della Procura distrettuale, la sussistenza dei condizionamenti e la loro portata per poi stabilire l&#8217;utilità  del controllo giudiziario, ovvero la sua idoneità  a superare e a eliminare la presenza di possibili situazioni di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell&#8217;impresa.<br /> A tal proposito va chiarito che, ai fini dell&#8217;inquadramento dell&#8217;impresa istante nella categoria soggettiva cui rinvia la norma di riferimento, è necessario scrutinare &#8211; sia pure a livello superficiale ed ai soli fini della valutazione dei presupposti dell&#8217;infiltrazione/agevolazione citati sopra &#8211; il merito dei procedimenti o provvedimenti che hanno messo capo all&#8217;interdittiva del Prefetto, non per esercitarne un sindacato. ma al solo fine di operare, ove possibile, l&#8217;inquadramento dell&#8217;istante nelle categorie soggettive cui la norma sul controllo giudiziario fa riferimento.<br /> Sul punto, dunque, non solo è necessario prendere contezza dell&#8217;oggetto dei procedimenti sintomatici, ritenuti dall&#8217;autorità  prefettizia dimostrativi dei presupposti per adottare l&#8217;interdittiva, al fine di rilevare la presenza dell&#8217;infiltrazione/agevolazione, ma è anche necessario osservare la società  in parola onde appurare se i procedimenti sintomatici riflettano un occasionale tentativo di infiltrazione, ovvero una occasionale agevolazione rispetto alla pregressa attività  della società .<br /> Nell&#8217;ambito di tale valutazione, il Tribunale dovrà  poi tenere in considerazione se l&#8217;adozione della informativa interdittiva discenda dalla constatazione e descrizione di situazioni diverse da quelle contemplate dall&#8217;articolo 84, comma 4, che denotano un effettivo tentativo di infiltrazione mafiosa nella proprietà  o gestione dell&#8217;impresa. nonchè le risultanze di una eventuale attività  istruttoria estesa dalla Prefettura anche nei riguardi dei soggetti diversi dai titolari e del direttore tecnico delle imprese individuali, dagli amministratori, dai sindaci e dai titolari di quote societarie &#8211; che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell&#8217;impresa&quot; (cfr. articolo 91).<br /> Ma anche in questi casi, a meno di statuizioni su fatti storici o sulla pericolosità  sociale di un soggetto (valutazione, quest&#8217;ultima, che spetta normativamente ed esclusivamente al Tribunale delle Misure di Prevenzione) che consentirebbero una efficacia extramoenia del giudicato penale, continuerebbe a sopravvivere l&#8217;autonomia tra i due giudizi con la conseguenza che in essi i giudici potrebbero pervenire a conclusioni opposte quanto a questo aspetto comune,<br /> Così, il controllo giudiziale disposto in sede prevenzionale non subirà  alcuna pratica conseguenza dall&#8217;accoglimento del ricorso giurisdizionale amministrativo che dovesse annullare la informativa, potendo questa circostanza essere valutata insieme agli altri elementi raccolti in via autonoma, ed in realtà  più¹ pregnanti e significativi, ai fini di una revoca della misura.<br /> Parimenti, quello dinanzi al giudice amministrativo potrà  tenere conto delle sopravvenienze cui è pervenuto il giudice della prevenzione, conservando tuttavia la propria autonomia valutativa degli elementi fattuali portati alla sua attenzione, senza che operi al riguardo alcun vincolo di pregiudizialità .<br /> Permane, comunque, la singolarità  di una procedura che chiama due giudici diversi a esprimersi (ciascuno secondo le proprie regole) sul medesimo materiale probante e sortendo, per la parte, effetti in larga parte sovrapponibili.<br /> 3.La decisione del collegio<br /> Il Tribunale, dopo attenta e scrupolosa disamina, ritiene che la valutazione del materiale probatorio acquisito (quello prodotto dalla difesa e quello fornito dalla Prefettura nella memoria trasmessa in occasione dell&#8217;udienza) condotta alla stregua dei parametri giuridici prima enucleati imponga il rigetto della richiesta di parte.<br /> Non sussistono, infatti, secondo questo ufficio i presupposti per addivenire alla misura del controllo giudiziario: in specie, difetta il profilo dell&#8217;agevolazione da parte della rispetto al clan camorristico dei casalesi, che non può qualificarsi nemmeno come &quot;occasionale&quot;, e non sussistono circostanze di fatto da cui desumere il pericolo concreto di infiltrazioni criminali idonee a condizionare le scelte operative della società .<br /> Invero, dagli atti esaminati non emerge che la Â Â Â Â Â Â Â si trovi in una delle condizioni di legge: agevolazione di persone specifiche (quelle di cui all&#8217;art. 34. comma l) e non giù  del clan nel suo complesso, ovvero genericamente inteso; pericolo concreto di infiltrazione e condizionamento da parte del sodalizio rispetto alle attività  della società .<br /> Gli elementi dai quali trarre un giudizio di agevolazione &quot;occasionale&quot; e di pericolo concreto di infiltrazione condizionante sono, invero, assolutamente vetusti e scarni nel caso in esame, oltre che sorretti da affermazioni in alcuni casi non corrispondenti al vero: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â è stato condannato in via definitiva solo per rapina (fatti del 1991 per violazioni urbanistiche (fatti del 2009) e per furto con violazione della legge sulle armi (fatti del 1989) e, quindi, non corrisponde a verità  l&#8217;affermazione circa le sue plurime e più¹ gravi condanne per fatti sintomatici di appartenenza al clan dei casalesi (peraltro, nel primo caso egli beneficiù² della sospensione condizionale, mentre nel secondo ha scontato la pena ed è in attesa di riabilitazione).<br /> Nulla (informative di P.G, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, provvedimenti cautelari o giurisdizionali) è stato ulteriormente allegato per dimostrare che costui sia soggetto contiguo al clan dei casalesi, nè tanto meno che sia ad esso appartenente, partecipe o affiliato.<br /> Quanto ai controlli con pregiudicati, va detto che la difesa ha documentato come che viene dipinto addirittura come gravato da precedenti di polizia per associazione mafiosa, è persona del tutto incensurata, nè le autorità  chiamate in causa (Prefettura e Procura DDA) hanno diversamente documentato il suo profilo personale.<br /> Inoltre, i controlli in esame (che si fermano, comunque, molti anni addietro) non sono &quot;numerosissimi&quot;, ma appaiono invece assolutamente episodici e comunque, in parte, giustificabili con ragioni di lavoro (in specie, i controlli con i Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â sono ascrivibili al fatto che il Â Â Â Â Â Â Â Â Â aveva svolto, nell&#8217;anno 2003, attività  di autotrasportatore per la Â Â Â Â Â Â dei citati Â  Â Â Â Â Â circostanza questa documentata dall&#8217;estratto conto relativo al periodo in cui avvennero i controlli; anche per quanto attiene a Â Â Â Â Â  Â la difesa ha dimostrato che egli era socio di una s.n.c. che faceva parte, insieme alla Â Â Â Â Â Â Â Â Â , di un consorzio di autotrasportatori).<br /> Va anche evidenziato che poco significativo appare, oggi, il fatto di essere stato visto discorrere nel 2003 con lo Â Â Â Â Â Â Â Â , atteso che costui ha &#8211; per definizione &#8211; reciso ogni contatto con la criminalità  organizzata, essendo da anni diventato collaboratore di giustizia.<br /> Tali episodi, comunque fermi a dieci-quindici anni fa, non superano la condizione di singolarità  che ne esclude la pregnanza ai fini della sussistenza di un pericolo (che la legge vuole concreto e, quindi, per forza di cose anche attuale) di infiltrazioni mafiose: gli stessi, oltre ad essere molto risalenti nel tempo, si connotano per il loro carattere aspecifico, in quanto non univocamente dimostrativi di una costante frequentazione con soggetti pregiudicati e, in alcuni casi, addirittura giustificabili con documentate ragioni di lavoro.<br /> I dati relativi in modo specifico a Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â si fermano qui, perchè gli altri attengono (attraverso una serie di rimandi e suggestioni di rango più¹ sociologico che giuridico) alle vicissitudini di suoi parenti più¹ o meno lontani, anch&#8217;esse peraltro fortemente dubbie.<br /> Riguardo ai vincoli di natura familiare, va detto che questi &#8211; oltre a non assumere di per sì©, com&#8217;è noto, alcuna univoca rilevanza indiziaria &#8211; nel caso di specie non sono stati nemmeno colorati da particolare sintomaticità : invero, si tratta di una semplice descrizione di rapporti di parentela e di cointeressenza, dal punto di vista statico, senza nulla aggiungere circa la sussistenza di uno specifico vincolo attuale di contiguità  mafiosa.<br /> Del tutto irrilevante nell&#8217;ottica del giudice penale, in quanto non sorretta da alcun altro elemento fattuale di valutazione, la circostanza che la socia Â Â Â Â  Â sia la cognata del Â Â Â Â Â Â Â Â per esserne la moglie del fratello Â Â Â Â ella è, invero, persona incensurata e senza alcun precedente di polizia segnalato.<br /> Quanto a Â Â Â Â Â Â egli risulta condannato in via definitiva unicamente per una vicenda di truffa e calunnia risalente al 2000 e per una violazione della normativa sulla tutela dei lavoratori (fatti del 2007); è stato assolto per i fatti più¹ gravi contestatigli con sentenza del 1998 e non ha a suo carico nessun precedente per reati di criminalità  organizzata.<br /> Il coinvolgimento di costui (che comunque non ha alcun ruolo nella società  in esame) in un processo per fatti di camorra negli anni novanta non appare elemento idoneo ai fini indicati, giacchè non considera debitamente che tale imputazione è venuta meno per l&#8217;intervenuta assoluzione delÂ Â Â Â Â  Â con formula piena (insussistenza del fatto) fin dal lontano 1998.<br /> Anche riguardo ai suoi controlli con pregiudicati, essi appaiono assai vetusti, episodici e comunque non sintomatici di alcuna connessione con le vicende delle società  a lui riconducibili.<br /> Inoltre, in ordine al consorzio Â Â Â Â Â Â Â , vi fu solo una proposta di adozione Â dell&#8217;interdittiva, non seguita da altri provvedimenti: si tratta, comunque, di una vicenda che coinvolge in parte soggetti diversi, che risale al 2002 e di cui non appare in alcun modo dettagliata la rilevanza ai fini di reputare sussistente un attuale e concreto pericolo di infiltrazioni nella differente società  di cui oggi si discorre.<br /> Nè maggior pregio ha la circostanza che alcune delle società  riconducibili alla &quot;galassia&quot;  Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  siano state colpite anni addietro da analoghi provvedimenti interdittivi: invero, osserva il Tribunale che l&#8217;analisi di detti atti ha consentito di evidenziare l&#8217;assoluta identità  degli elementi di fatto posti a base degli stessi.<br /> ln sostanza, per un verso sono stati sistematicamente utilizzati sempre gli stessi dati fattuali per emettere provvedimenti interdittivi e, per altro verso, si è richiamato il dato dell&#8217;emissione di tali atti per giustificare una nuova interdittiva: ciù² ha determinato un circolo vizioso in cui gli stessi, vetusti, elementi probanti vengono riutilizzati più¹ volte in modo stereotipato nei confronti di più¹ soggetti e, di volta in volta, il solo dato dell&#8217;emissione di una interdittiva viene utilizzato &#8211; come in un gioco di specchi in cui lo stesso oggetto è replicato a dismisura, finendo per venire distorto nei suoi contorni originari &#8211; per fondarne altre senza che risulti allegato alcun nuovo elemento conoscitivo.<br /> Peraltro, si omette di valutare che l&#8217;interdittiva emessa, sempre sugli stessi elementi di fatto, a carico della Â Â Â Â Â Â Â Â  Â è stata annullata dal TAR nel 2014 per insussistenza dei presupposti.<br /> In conclusione, ritiene il collegio che non siano stati adotti elementi sufficienti per potersi ritenere fondatamente che la Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â sia impresa che soggiace o, in senso lato, subisce indebite interferenze ovvero violenze da parte di consorterie criminose, ovvero ancora sia qualificabile come impresa che agevoli ma solo in misura episodica &#8211; l&#8217;attività  criminale di taluno.<br /> Nè è emerso in alcun modo che tale soggetto economico sia stato parte attiva nell&#8217;attività  illecita ascrivibile in senso più¹ ampio al clan dei casalesi e, quindi, abbia in concreto agevolato occasionalmente l&#8217;attività  criminale; invero, nessuna disamina sull&#8217;attività  della società  in esame è stata condotta al fine di fondare il provvedimento interdittivo, concentrandosi unicamente il giudizio del Prefetto sui profili personali dei soci e dei loro parenti.<br /> P.Q.M. rigetta l&#8217;istanza.<br /> Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.<br /> Santa Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio successiva all&#8217;udienza del 23 gennaio 2019.<br /> </p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/1/2019 n.56</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-21-1-2019-n-56/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-21-1-2019-n-56/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/1/2019 n.56</a></p>
<p>Pres. De Nictolis, Est. Modica de Mohac Parti Omissis (Avv. Giuseppe Alvise Troja) Comune di Avola (Avv. Paolo Blanco) Ministero dell&#8217;Interno e Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Siracusa (Avvocatura dello Stato) Sull&#8217;ininfluenza del legame parentale tra soggetti controllati di una società  e soggetti pregiudicati ai fini dell&#8217;adozione del provvedimento interdittivo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-21-1-2019-n-56/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 21/1/2019 n.56</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Nictolis, Est. Modica de Mohac Parti  Omissis (Avv. Giuseppe Alvise Troja) Comune di Avola (Avv. Paolo Blanco) Ministero dell&#8217;Interno e Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Siracusa (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;ininfluenza del legame parentale tra soggetti controllati di una società  e soggetti pregiudicati ai fini dell&#8217;adozione del provvedimento interdittivo antimafia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Interdittiva antimafia &#8211; Legame parentale &#8211; Indice di pericolosità  sociale &#8211; Esclusione &#8211; Presupposti.<br /> 2. Interdittiva antimafia &#8211; Pericolosità  sociale &#8211; Appartenenza a una determinata famiglia &#8211; Esclusione &#8211; Presupposti.<br /> 3. Interdittiva antimafia &#8211; Prevenzione &#8211; Giudizi prognostici a carattere probabilistico &#8211; Condotte &#8211; Elementi oggettivi &#8211; Accertamento.</div>
<p> Â 4. Interdittiva antimafia &#8211; Polizia &#8211; Criterio probabilistico &#8211; Assunzione &#8211; Adozione di provvedimenti atti a sacrificare diritti fondamentali libertà  garantite o diritti di terzi incolpevoli &#8211; Esclusione.<br /> 5. Interdittiva antimafia &#8211; Polizia &#8211; Criterio probabilistico &#8211; Individui controllati &#8211; Esame delle condotte &#8211; Riconducibilità  &#8211; Conseguenze.</p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In tema di provvedimenti interdittivi, il legame parentale non può essere assunto come indice di pericolosità  sociale se non accompagnato dalla esistenza di condotte obiettivamente percepibili che, pur se non integranti fattispecie di reato, svelino (o quantomeno rivelino induttivamente) una particolare inclinazione a delinquere o comunque una capacità  criminale o almeno una intenzione rivolta alla commissione di reati.<br /> 2. Nell&#8217;ordinamento italiano la pericolosità  sociale di un individuo non può essere ritenuta una sua inclinazione strutturale, congenita e genetico-costitutiva, nè può essere presunta o desunta in via automatica ed esclusiva dalla sua posizione socio-ambientale e/o dal suo bagaglio culturale; dal che consegue  che essa non può essere automaticamente desunta (dal solo e unico elemento costitutivo) dalla mera appartenenza a una determinata famiglia, semprechè i soggetti che ne fanno parte costituiscano un&#8217;associazione a delinquere.<br /> 3. In tema di misure di prevenzione, nella formulazione di giudizi prognostici a carattere probabilistico &#8211; quali sono quelli che caratterizzano i procedimenti volti a applicare &#8220;misure di prevenzione&#8221; &#8211; non deve mai mancare la ricerca e la evidenziazione degli &#8220;elementi oggettivi&#8221; delle condotte (pur se risalenti a periodi ormai passati o se penalmente rilevanti) dei soggetti sui quali si concentrano gli accertamenti, o dei soggetti comunque coinvolti, in quanto parti attive, nel giudizio di pericolosità .<br /> 4. In materia di polizia, il mero &#8220;criterio probabilistico&#8221; (e cioè il criterio che assume il c.d. &#8220;calcolo delle probabilità &#8221; come elemento induttivo determinante) non può essere assunto, da solo &#8211; e men che mai senza la preventiva indicazione di parametri stabiliti dal Legislatore e/o in mancanza dell&#8217;indicazione della percentuale di probabilità  da ritenere rilevante (essendo evidente che non può essere ritenuta sufficiente quella del 51%) &#8211; come base per l&#8217;adozione di provvedimenti atti a sacrificare diritti fondamentali o a comprimere libertà  garantite, nè, comunque, per comprimere diritti di terzi incolpevoli.<br /> 5. Nell&#8217;esercizio delle funzioni di polizia preventiva (id est: funzioni di prevenzione del crimine), il criterio probabilistico sul quale potrebbe legittimamente fondarsi l&#8217;attività  prognostico-predittiva deve comunque utilizzare indici che evidenziano la intrinseca tendenza criminogena di talune condotte o di specifiche caratteristiche personologiche obiettivamente percepibili; deve, cioè, sempre e comunque far riferimento all&#8217;esame delle condotte riconducibili agli individui controllati (esclusa la rilevanza di meri &#8220;fatti&#8221; che non siano conseguenza di condotta)  e che pertanto è da escludere che la elaborazione del calcolo probabilistico possa essere fondato &#8220;esclusivamente&#8221; su elementi quali il contesto socio-economico, la religione, l&#8217;omosessualità , il colore della pelle (o latri elementi morfologici etnicamente caratterizzanti), e/o la &#8220;parentela&#8221; (con soggetti criminali o ritenuti tali), e cioè su elementi dai quali non possa comunque trarsi alcuna informazione realmente utile &#8211; in quanto scientificamente attendibile &#8211; in ordine alle scelte di coscienza esercitate dall&#8217;individuo nell&#8217;esercizio del suo libero arbitrio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 21/01/2019 </p>
<p>N. 00056/2019 REG.PROV.CAU.</p>
<p>N. 00985/2018 REG.RIC. Â Â Â Â Â Â Â Â </p>
</p>
<p>ORDINANZA</p>
</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 985 del 2018, proposto -OMISSIS- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Alvise Troja, con domicilio digitale eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;</p>
<p>contro</p>
<p>Comune di Avola, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Blanco, con domicilio digitale eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;  Ministero dell&#8217;Interno e Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, Via Villareale n.6, sono <i>ex lege</i> domiciliati;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>dell&#8217;ordinanza n.641 del 15.10.2018 resa dal T.A.R. Sicilia, Sez. staccata di Catania, Sez. I^;</p>
</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm.;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Avola, del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa;</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Nominato Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 il cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti l&#8217;avv. Giuseppe Alvise Troja, l&#8217;avv. Giuseppe Fianchino su delega dell&#8217;avv. Paolo Blanco, e l&#8217;avvocato dello Stato Marcello Pollara;</p>
</p>
<p>CONSIDERATO che dall&#8217;esame del provvedimento interdittivo impugnato <i>non emergono condotte obiettivamente riconducibili</i> ai pregiudicati in esso indicato, dalle quali si possa logicamente desumere:</p>
<p>&#8211; che i soggetti in questione si siano adoperati per condizionare l&#8217;attività  della ditta ricorrente al fine di agevolare o favorire, eventualmente anche dall&#8217;esterno, associazioni criminali mafiose o singoli soggetti appartenenti ad un&#8217;associazione mafiosa;</p>
<p>&#8211; o che la ditta abbia subito condizionamenti di tal tipo per effetto di infiltrazioni mafiose da essi indotte;</p>
<p>CONSIDERATO:</p>
<p>&#8211; che il provvedimento interdittivo si fonda preminentemente sul fatto che la persona controllata, che detiene il 99% delle quote della società ,Â <i>è legata da rapporti di parentela con un soggetto condannato per mafia e per estorsione</i> (nella specie: è nuora di quest&#8217;ultimo), dal che la Prefettura <i>desume automaticamente</i>che la società  sia gestita e controllata dal pregiudicato in questione (nella specie: il suocero);</p>
<p>&#8211; che dal provvedimento interdittivo non si evincono le altre (e più¹ specifiche) ragioni per le quali l&#8217;Amministrazione ritiene che la società  sia <i>de facto</i>gestita e controllata dal soggetto asseritamente mafioso (ad essa formalmente estraneo) ivi indicato; e che difetta anche qualsiasi motivazione in ordine ad eventuali risultati di attività  investigative volte a ricercare <i>specifiche condotte</i> dalle quali sia desumibile l&#8217;assunto;</p>
<p>CONSIDERATO che in tutti i Paesi che abbiano ratificato la Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo (CEDU) e accettato i principii contenuti nella Dichiarazione Universale dei diritti dell&#8217;Uomo, tra i quali vi è la Repubblica italiana,Â <i>il mero legame parentale non può essere assunto come indice di pericolosità  sociale se non accompagnato dalla esistenza di condotte obiettivamente percepibili che, pur se non integranti fattispecie di reato, svelino (o quantomeno rivelino induttivamente) una particolare inclinazione a delinquere o comunque una capacità  criminale o almeno una intenzione rivolta alla commissione di reati</i>;</p>
<p>VISTE le sentenze della Corte Costituzionale (in materia di attività  di polizia) n. 9 del 10.5.1979; n.77 del 27.3.1987; n.218 del 25.2.1988; n.162 del 4.4.1990; n.272 del 3.6.1992; n.440 del 16.12.1993; n.311 del 25.7.1996; n.361 del 21.11.1997; n.405 del 17.12.1997, e richiamati i principii fondamentali in esse richiamati e sottolineati;</p>
<p>VISTE le sentenze della Corte Costituzionale: n.11 del 1956, n.177 del 1980, n.27 del 1959, n.23 del 1964, n.68 del 1964, n.113 del 1975, specificamente dedicate alle misure di prevenzione e richiamati i principii in esse formulati;</p>
<p>RITENUTO che &#8211; come la Corte Costituzionale ha più¹ volte affermato (Corte Cost.n.23/1964, n.68/1964, n.113/1975 e n.177/1980) &#8211; nel nostro Ordinamento la <i>pericolosità  sociale</i> di un individuo non può essere ritenuta una sua inclinazione strutturale, congenita e genetico-costitutiva,Â <i>nè può essere presunta o desunta in via automatica ed esclusiva dalla sua posizione socio-ambientale e/o dal suo bagaglio culturale</i>; dal che consegue, come giù  sottolineato da questo Consiglio di Giustizia, che essa <i>non può essere automaticamente desunta (dal solo ed unico elemento costituito) dalla mera appartenenza ad una determinata famiglia</i>, semprecchè &#8211; beninteso &#8211; i soggetti che ne fanno parte non costituiscano un&#8217;associazione a delinquere (così in CGARSn.257 del 3.8.2016);</p>
<p>CONSIDERATO, al riguardo, che proprio in tema di misure di prevenzione la Corte Costituzionale ha affermato che anche nella formulazione di giudizi prognostici a carattere probabilistico &#8211; quali sono quelli che caratterizzano i procedimenti volti ad applicare &#8216;misure di prevenzione&#8217; &#8211; non deve mai mancare la ricerca e la evidenziazione degli &#8216;elementi oggettivi&#8217; delle condotte (pur se risalenti a periodi ormai passati o se penalmente non rilevanti) dei soggetti sui quali si concentrano gli accertamenti, o dei soggetti comunque coinvolti, in quanto parti attive, nel giudizio di pericolosità  (Corte Cost., n.2/1956; n.23/1964; n.177/1980); dal che derivano i corollari secondo cui:</p>
<p>&#8211;<i>&#8220;nella descrizione delle fattispecie (di prevenzione) il legislatore&#8221;Â </i>può<i>Â &#8220;far riferimento anche a elementi presuntivi, corrispondenti, perà², sempre, a comportamenti obiettivamente identificabili&#8221;</i> (Corte Cost., n.23/1964);</p>
<p>&#8211;<i>&#8220;Il principio di legalità  in materia di prevenzione, il riferimento, cioè, ai &#8216;casi previsti dalla legge&#8217;, lo si ancori all&#8217;art. 13 ovvero all&#8217;art. 25, terzo comma, Cost., implica che la applicazione della misura, ancorchè legata, nella maggioranza dei casi, ad un giudizio prognostico, trovi il presupposto necessario in &#8216;fattispecie di pericolosità &#8216;, previste e Â descritte dalla legge; fattispecie destinate a costituire il parametro dell&#8217;accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità , che solo su questa base può dirsi legalmente fondata&#8221;</i> (Corte Cost., n.177/1980);</p>
<p>VISTA la sentenza n.247 del 2016 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ove è stato giù  sottolineato che <i>&#8220;anche nel caso in cui gli accertamenti degli Organi di Polizia o dell&#8217;Autorità  Giudiziaria siano volti a verificare non giù  la commissione di reati, ma &#8211; in funzione puramente preventiva &#8211; la &#8216;pericolosità &#8216; di un soggetto o la &#8216;probabilità &#8216; che un&#8217;azione umana produca un evento (dannoso o pericoloso), la &#8216;motivazione&#8217; del provvedimento conclusivo (con cui viene deciso se applicare o meno la &#8216;misura preventiva&#8217;) non può mai basarsi su semplici sospetti e non deve mai prescindere dall&#8217;evidenziare &#8211; escluso ogni meccanismo atto a reintrodurre forme surrettizie di &#8220;colpa d&#8217;autore&#8221; &#8211; gli elementi obiettivi delle condotte sui quali si fonda il giudizio (CS, VI^, 25.9.2008 n.5780; CS, VI, 17.7.2006 n.4574)&#8221;;</i></p>
<p>VISTE altresì le sentenze n.257 del 3.8.2016, 125 del 6.3.2018, 379 del 28.8.2017, di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa e la giurisprudenza ivi menzionata; e richiamati i principii fondamentali ivi formulati;</p>
<p>VISTA la sentenza 23.2.2017 in ricorso 43395/2009 De Tommaso c/ Italia, resa dalla Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, i cui postulati erano stati giù  precedentemente enunciati da questo Consiglio di Giustizia in alcune delle sentenze sopra richiamate, la cui correttezza appare dunque confermata;</p>
<p>CONSIDERATO che in materia di polizia, il mero &#8220;criterio probabilistico&#8221; (e cioè il criterio che assume il c.d. &#8220;calcolo delle probabilità &#8221; come elemento induttivo determinante):</p>
<p>&#8211; non può essere assunto,Â <i>da solo</i> &#8211; e men che mai <i>senza la preventiva indicazione di parametri stabiliti dal Legislatore</i> e/o in mancanza dell&#8217;indicazione della percentuale di probabilità  da ritenere rilevante (essendo evidente che non può essere ritenuta sufficiente quella del 51%) &#8211; come base per l&#8217;adozione di provvedimenti atti a sacrificare diritti fondamentali o a comprimere libertà  garantite;</p>
<p>&#8211; nè, comunque,Â <i>per comprimere diritti di terzi incolpevoli</i>;</p>
<p>CONSIDERATO altresì:</p>
<p>&#8211; che nell&#8217;esercizio delle funzioni di polizia preventiva (<i>id est</i>: funzioni di prevenzione del crimine),Â <i>il criterio probabilistico sul quale potrebbe legittimamente fondarsi l&#8217;attività  prognostico-predittiva deve comunque utilizzare indici che evidenzino la intrinseca tendenza criminogena di talune condotte o di specifiche caratteristiche personologiche obiettivamente percepibili</i>; deve, cioè, sempre e comunque far riferimento all&#8217;esame delle <i>condotte</i> riconducibili agli individui controllati (<i>esclusa la rilevanza di meri &#8220;fatti&#8221; che non siano conseguenza di condotte</i>);</p>
<p>&#8211; e che pertanto <i>è da escludere che la elaborazione del calcolo probabilistico possa essere fondato &#8216;esclusivamente&#8217; su elementi quali il contesto socio-economico, la religione, l&#8217;omossessualità , il colore della pelle (o altri elementi morfologici etnicamente caratterizzanti), e/o </i>&#8211; ciù² che qui maggiormente interessa &#8211;<i>Â la &#8220;parentela&#8221;</i> (con soggetti criminali o ritenuti tali); e cioè su elementi dai quali <i>non possa comunque trarsi alcuna informazione realmente utile &#8211; in quanto scientificamente attendibile &#8211; in ordine alle scelte di coscienza esercitate dall&#8217;individuo nell&#8217;esercizio del suo libero arbitrio</i>;</p>
<p>VISTA, al riguardo, la sentenza n.385 del 9.7.2018 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, ove è spiegato cosa si debba intendere &#8211; nella materia della prevenzione criminale &#8211; con la locuzione &#8220;criterio probabilistico&#8221; (ed in cosa esso si concreti), essendo stato ivi sottolineato (pagg.14 e seguenti) che il concetto di &#8220;probabilità &#8221; si differenzia ontologicamente &#8211; e deve essere tenuto distinto &#8211; da quello di &#8220;mera possibilità &#8220;;</p>
<p>CONSIDERATO che gli accertamenti sui quali la Prefettura ha preteso di potere basare il provvedimento interdittivo antimafia si basano su un calcolo probabilistico che fa leva preminentemente (se non esclusivamente) su un elemento, quello della <i>parentela</i> dei soggetti controllati con soggetti pregiudicati (se pur per reati di mafia),Â <i>che secondo i trattati dapprima menzionati deve essere ritenuto &#8211; anche e soprattutto dagli Organi istituzionali che sono i tutori delle fondamentali libertà  democratiche &#8211; del tutto ininfluente, se in sì© e per sì© considerato.</i></p>
<p>RITENUTO, in conclusione e <i>seppur all&#8217;esito della delibazione sommaria che caratterizza la fase cautelare</i>:</p>
<p>&#8211; che sembrano sussistere,Â <i>allo stato degli atti</i>, tutte le condizioni &#8211; giuridiche e morali &#8211; per l&#8217;accoglimento della domanda cautelare <i>avuto riguardo anche al pregiudizio attuale, grave ed irreparabile che il provvedimento interdittivo impugnato cagiona non soltanto ai soggetti in esso (immotivatamente) indicati come pericolosi, ma anche e soprattutto alla ditta incolpevolmente coinvolta nella vicenda ed ai suoi dipendenti</i>;</p>
<p>&#8211; e che la delicatezza della materia e la pari rilevanza degli interessi pubblicistici confliggenti (oltrechèÂ <i>la considerazione della frammentarietà  e disorganicità  della normativa, e dell&#8217;impegno profuso dall&#8217;Amministrazione nell&#8217;applicarla in conformità  agli alti fini ai quali è ispirata</i>), giustifica pienamente la compensazione delle spese fra le parti;</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l&#8217;appello (sul ricorso n.985/2018) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.</p>
<p>Compensa le spese fra le parti.</p>
<p>La presente ordinanza sarà  eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà  a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
</p>
<p>Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p>Nicola Gaviano, Consigliere</p>
<p>Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore</p>
<p>Giuseppe Barone, Consigliere</p>
<p>Maria Immordino, Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2017 n.1632</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-3-2017-n-1632/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-3-2017-n-1632/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2017 n.1632</a></p>
<p>Pres. Santino Scudeller, est. Paolo Marotta Sul carattere cautelativo del divieto di detenzione di armi e munizioni e sui limiti al sindacato giurisdizionale 1. Misure di prevenzione e di sicurezza &#8211; Art. 39 T.U.L.P.S. &#8211; Provvedimento prefettizio &#8211; Divieto di detenzione di armi e munizioni – Natura – Carattere cautelativo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-3-2017-n-1632/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2017 n.1632</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santino Scudeller, est. Paolo Marotta</span></p>
<hr />
<p>Sul carattere cautelativo del divieto di detenzione di armi e munizioni e sui limiti al sindacato giurisdizionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><font color="#800000"><font face="Trebuchet MS, serif"><font size="2"><b>1. Misure di prevenzione e di sicurezza &#8211; Art. 39 T.U.L.P.S. &#8211; Provvedimento prefettizio &#8211; Divieto di detenzione di armi e munizioni – Natura – Carattere cautelativo &#8211; Autorità di P.S. &#8211; Deve valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l&#8217;adozione del provvedimento di divieto della detenzione &#8211; Esercizio del potere riconosciuto all&#8217;Autorità di P.S – Presupposto &#8211; Qualunque elemento di pericolo &#8211; Sussiste</b></font></font></font></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font color="#800000"><font face="Trebuchet MS, serif"><font size="2"><b>2. Misure di prevenzione e di sicurezza -Art. 39 T.U.L.P.S. &#8211; Provvedimento prefettizio &#8211; Divieto di detenzione di armi e munizioni – Particolare motivazione – Non è richiesta &#8211; G.A.- Sindacato &#8211; Deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie &#8211; Fattispecie</b></font></font></font></p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"><font face="Trebuchet MS, serif"><font size="2"><b>1. Il provvedimento prefettizio ex art. 39, T.U.L.P.S. recante divieto di detenzione di armi e munizioni, non ha carattere sanzionatorio nei confronti del destinatario, ma cautelativo della sicurezza pubblica, essendo esso finalizzato ad evitare il pericolo per tale bene giuridico, determinato dalla possibile disponibilità di armi in capo ad un soggetto che non possa garantirne il corretto uso; a tale scopo il Legislatore ha affidato all&#8217;Autorità di P.S. il compito di valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l&#8217;adozione del provvedimento di divieto della detenzione stessa, in quanto la misura persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza; ne consegue che, in base al quadro normativo di riferimento, il titolare dell&#8217;autorizzazione a detenere armi deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi e garantire la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, escludendo che vi possa essere pericolo di abusi; pertanto, qualunque elemento di pericolo giustifica l&#8217;esercizio del potere riconosciuto all&#8217;Autorità di P.S. (1) </b></font></font></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font face="Trebuchet MS, serif"><font size="2"><b>2. Il divieto di detenzione di armi non richiede una particolare motivazione, conformemente al potere ampiamente discrezionale attribuito all&#8217;autorità amministrativa, e il successivo vaglio del giudice amministrativo deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Nel caso di specie, il TAR Campania ha stabilito che il deferimento del ricorrente all’autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 110, 117, 81 e 319 &#8211; quater del c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità), a prescindere dall’esito del relativo procedimento (che non risulta ancora definito), è elemento idoneo a giustificare, di per sé solo, la misura interdittiva, di natura cautelativa, adottata dal Prefetto nei confronti del ricorrente ed ha pertanto respinto il ricorso avverso detto provvedimento) (2).</b></font></font></p>
<ol style="text-align: justify;">
</ol>
<p style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font face="Trebuchet MS, serif"><font size="2"><span style="font-weight: normal;">(1) Cfr: T.A.R. Piemonte, sez. I, 05 giugno 2015 n. 963;</span></font></font></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font face="Trebuchet MS, serif"><font size="2"><span style="font-weight: normal;">(2) Cfr: Consiglio di Stato sez. I, 15 gennaio 2015 n. 50</span></font></font></p>
<ol>
</ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p align="CENTER" style="line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="3"><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></font></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="3" style="font-size: 13pt;"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</b></font></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="3" style="font-size: 13pt;"><b>(Sezione Quinta)</b></font></font></font></p>
<p align="LEFT" style="line-height: 0.92cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">ha pronunciato la presente</font></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="3" style="font-size: 13pt;"><b>SENTENZA</b></font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da:&nbsp;<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;&nbsp;</font></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><i><b>contro</b></i></font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz n. 11;&nbsp;<br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, non costituito in giudizio;&nbsp;</font></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></font></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 0.95cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><i>previa sospensione degli effetti:</i></font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">a) del decreto del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; -OMISSIS- Ufficio per l&#8217;Amministrazione generale &#8211; Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale prot. n. -OMISSIS-, con cui l&#8217;Amministrazione ha respinto il ricorso gerarchico proposto da parte ricorrente in data 17 novembre 2015 per l&#8217;annullamento:</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">b) del provvedimento del Prefetto di Napoli n. -OMISSIS-, a mezzo del quale è stato decretato il divieto in capo al ricorrente di detenere armi e munizioni, con contestuale riconsegna delle armi in suo possesso;</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">c) della nota Cat. II/2996/2015 del 5/2/2015, con la quale il Commissario P.S. di Pompei ha proposto l&#8217;adozione del decreto di divieto di detenzioni di armi in capo al sig. Serrapica;</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">d) di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente;</font></font></font></p>
<p align="LEFT" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Viste le memorie difensive;</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Visti tutti gli atti della causa;</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</font></font></font></p>
<p align="LEFT" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 7 ottobre 2015, con il quale il Prefetto di Napoli ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi e munizioni, con contestuale obbligo di riconsegna delle armi in suo possesso, nonché il decreto indicato in epigrafe, con il quale il Ministero dell&#8217;Interno ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente per l&#8217;annullamento del provvedimento prefettizio.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con atto di costituzione formale.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Il ricorso chiamato all’odierna udienza camerale per la delibazione della domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, viene ritenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">In relazione alla manifesta infondatezza del proposto gravame, ricorrono, a giudizio del Collegio, nel caso de quo le condizioni per l’applicazione della citata disposizione, ai fini dell’immediata definizione del ricorso in esame, sussistendo, altresì, gli altri presupposti per l’adozione della decisione in forma semplificata e avendo il Presidente del Collegio rese edotte le parti di tale eventualità.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Con il primo motivo, la parte ricorrente deduce: violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere sotto diversi profili (carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa, sviamento).</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati e la carenza della istruttoria del relativo procedimento. In particolare, si duole del fatto che il Ministero dell’Interno, nel decidere sul ricorso gerarchico, si sia limitato a recepire acriticamente le conclusioni cui è pervenuto il Prefetto di Napoli in merito al divieto disposto nei confronti del ricorrente di detenere armi e munizioni. A tale riguardo, evidenzia non solo di non aver subito alcuna condanna penale e di essere ancora incensurato, ma di non essere stato neppure rinviato a giudizio per i fatti criminosi che gli sono stati contestati.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente deduce violazione degli artt. 11, 39 e 43 del t.u.l.p.s. ed eccesso di potere per omessa istruttoria e difetto del presupposto. Sostiene che i provvedimenti impugnati si porrebbero in contrasto con le disposizioni sopra richiamate in quanto non sarebbe ravvisabile nei suoi confronti nessuna delle condizioni previste dalle predette disposizioni. A tale riguardo, ribadisce di non essere stato neanche rinviato a giudizio per i fatti contestatigli e di non aver subito alcuna condanna penale e di essere, allo stato, “incensurato” come attestato dal certificato generale del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, depositati in giudizio. Mancherebbero quindi i presupposti per la adozione della misura interdittiva disposta dal Prefetto di Napoli.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Con l’ultimo motivo del gravame, il ricorrente deduce sotto diversi profili violazione degli artt. 11, 39 e 43 del t.u.l.p.s. ed eccesso di potere per omessa istruttoria e difetto del presupposto. A tale riguardo, il ricorrente &#8211; dopo aver evidenziato di essere titolare da anni di un regolare porto di armi e di non aver abusato di tale arma, di non aver mai avuto sanzioni dalla P.A. né di aver mai commesso alcun tipo di reato che potesse far ipotizzare una situazione di pericolo nell’utilizzo della suddetta arma – si duole del fatto che la Prefettura di Napoli abbia adottato il provvedimento impugnato sulla base delle presunzioni di reato indicate dal Commissariato di P.S. di Pompei, senza effettuare alcuna autonoma valutazione dei fatti.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Le censure sono destituite di fondamento; esse vengono esaminate congiuntamente attenendo a profili connessi.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Occorre premettere che la Prefettura di Napoli ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente nonché la restituzione dei titoli di polizia rilasciati, ponendo alla base dell’impugnato provvedimento due considerazioni:</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">&#8211; il fatto che il ricorrente è stato sopposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari (poi revocata) nell’ambito del procedimento penale n. 6527/2013 per i reati di cui agli artt. 110, 117, 81 e 319 &#8211; quater del c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità);</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">&#8211; il fatto che il ricorrente è stato deferito all’Autorità giudiziaria per detenzione illegale di n. 10 cartucce per pistola calibro 22.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Nelle premesse del ricorso, il ricorrente ammette che l’Autorità Giudiziaria competente gli ha contestato, in qualità di ex Consigliere Comunale del Comune di Pompei (in concorso con il Sindaco p.t.) il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, per aver asseritamente sollecitato il dirigente dell’U.t.c. nonché responsabile dei servizi cimiteriali p.t. ad adottare l’ordine di servizio n. 43 del 5 settembre 2013 (con cui il Comune di Pompei, in contrasto con la disposta esternalizzazione della gestione dei servizi cimiteriali, stabiliva di mantenere in servizio presso il cimitero comunale un ex dipendente comunale e l’ex direttore del cimitero di Pompei, indagati dalla Procura per aver posto in essere attività di esumazioni di cadavere illegittime finalizzate alla vendita dei loculi così liberati). Tuttavia, il ricorrente ritiene che il fatto illecito contestatogli non possa giustificare la misura interdittiva adottata nei suoi confronti, in considerazione del fatto di non essere stato ancora rinviato a giudizio e di non avere precedenti condanne penali.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Sennonché la tesi del ricorrente non può essere condivisa.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Il fatto che il ricorrente non sia stato ancora rinviato a giudizio per il reato contestatogli e che sia, allo stato, incensurato non assume rilievo dirimente, in quanto non esclude la autonoma valutabilità della sua condotta ai fini della adozione da parte del Prefetto della misura interdittiva del divieto di detenere armi e munizioni.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Secondo principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa, dai quali il Collegio non ritiene di doversi discostare:</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">&#8211; “il provvedimento prefettizio ex art. 39, T.U.L.P.S.. recante divieto di detenzione di armi e munizioni, non ha carattere sanzionatorio nei confronti del destinatario, ma cautelativo della sicurezza pubblica, essendo esso finalizzato ad evitare il pericolo per tale bene giuridico, determinato dalla possibile disponibilità di armi in capo ad un soggetto che non possa garantirne il corretto uso; a tale scopo il legislatore ha affidato all&#8217;Autorità di P.S. il compito di valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l&#8217;adozione del provvedimento di divieto della detenzione stessa, in quanto la misura persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza; ne consegue che, in base al quadro normativo di riferimento, il titolare dell&#8217;autorizzazione a detenere armi deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi e garantire la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, escludendo che vi possa essere pericolo di abusi; pertanto, qualunque elemento di pericolo giustifica l&#8217;esercizio del potere riconosciuto all&#8217;Autorità di P.S.” (T.A.R. Piemonte, sez. I, 05 giugno 2015 n. 963);</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">&#8211; il divieto di detenzione di armi non richiede una particolare motivazione, conformemente al potere ampiamente discrezionale attribuito all&#8217;autorità amministrativa, e il successivo vaglio del giudice amministrativo deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato sez. I, 15 gennaio 2015 n. 50).</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Orbene, il deferimento del ricorrente all’autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 110, 117, 81 e 319 &#8211; quater del c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità), a prescindere dall’esito del relativo procedimento (che non risulta ancora definito), è reputato dal Collegio elemento idoneo a giustificare, di per sé solo, la misura interdittiva, di natura cautelativa, adottata dal Prefetto nei confronti del ricorrente.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Oltre a ciò, il Collegio deve rilevare che è rimasto del tutto privo di censure l’altro elemento posto dal Prefetto alla base del provvedimento impugnato, ossia il fatto che il ricorrente è stato deferito all’Autorità giudiziaria per detenzione illegale di n. 10 cartucce per pistola calibro 22.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Stando così le cose, il ricorso si rivela infondato e va respinto.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">In considerazione della attività difensiva dispiegata dall’amministrazione resistente in questa fase del giudizio, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio (il contributo unificato rimane a carico della parte ricorrente).</font></font></font></p>
<p align="CENTER" style="line-height: 0.95cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">P.Q.M.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Spese compensate.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</font></font></font></p>
<p style="line-height: 0.92cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:</font></font></font></p>
<p align="LEFT" style="line-height: 0.92cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Santino Scudeller, Presidente</font></font></font></p>
<p align="LEFT" style="line-height: 0.92cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Diana Caminiti, Primo Referendario</font></font></font></p>
<p align="LEFT" style="line-height: 0.92cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore</font></font></font></p>
<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" width="713">
<tbody>
<tr>
<td width="334">
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</td>
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</tr>
<tr>
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<p align="CENTER"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><b>L&#8217;ESTENSORE</b></font></font></p>
</td>
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</td>
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<p align="CENTER"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><b>IL PRESIDENTE</b></font></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
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<p align="CENTER"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><b>Paolo Marotta</b></font></font></p>
</td>
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</td>
<td width="370">
<p align="CENTER"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><b>Santino Scudeller</b></font></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
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</td>
</tr>
</tbody>
<colgroup>
<col width="334" />
<col width="4" />
<col width="370" />
	</colgroup>
</table>
<p align="CENTER" style="line-height: 0.95cm; margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">IL SEGRETARIO</font></font></font></p>
<p align="LEFT" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">
<font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size: 13pt;">Pubblicato il 24/03/2017</font></font></font><br />
&nbsp;</p>
<p align="LEFT" style="line-height: 100%; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm;"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4" style="font-size: 13pt;">In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</font></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-24-3-2017-n-1632/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2017 n.1632</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2016 n.257</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-8-2016-n-257/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-8-2016-n-257/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-8-2016-n-257/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2016 n.257</a></p>
<p>Pres.Zucchelli/ est. Modica de Mohac Il CGA sui principi da seguire e sui limiti in tema di adozione di interdittive antimafia 1.Interdittiva antimafia – Presupposti applicativi – Individuazione autore – Mafioso – Qualifica in senso tecnico – Individuazione atti idonei e diretti in modo non equivoco – Infiltrazione società 2.Interdittiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-8-2016-n-257/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2016 n.257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-8-2016-n-257/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2016 n.257</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Zucchelli/ est. Modica de Mohac</span></p>
<hr />
<p>Il CGA sui principi da seguire e sui limiti in tema di adozione di interdittive antimafia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Interdittiva antimafia – Presupposti applicativi – Individuazione autore – Mafioso – Qualifica in senso tecnico – Individuazione atti idonei e diretti in modo non equivoco – Infiltrazione società</p>
<p>2.Interdittiva antimafia– Prefetto – Applicabilità – Condizioni – Indici rivelatori – Non tassativi –– Utilizzo &#8211; Ammissibilità &#8211; Limiti</p>
<p>3.Interdittiva antimafia &#8211;&nbsp;Infiltrazioni mafiose – Indici rilevatori – Apicali impresa &#8211; Frequentazione mafiosi – Configurabilità – Condizioni &#8211; Motivazione stringente &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.Perchè si abbia un tentativo di infiltrazione mafiosa, legittimante l’applicazione dell’interdittiva antimafia, occorre che venga individuato almeno un autore ( o mandante) dell’azione rivolta alla realizzazione dell’evento pericoloso e che tale soggetto rientri in una delle categorie -indicate dal Legislatore- che consentono di qualificarlo ( a cagione ed in ragione delle condanne o delle pendenze giudiziarie in atto, relative ai “reati-spia” indicati; ovvero in ragione della sua deliberata scelta di “contiguità da convivenza” che contraddistingua la sua condotta di vita)&nbsp; come “mafioso” o “presunto mafioso”, nel senso tecnico che la parola assume nella legislazione di settore. Oltre a ciò, è necessario individuare e descrivere gli atti idonei e diretti in modo non equivoco a conseguire lo scopo di condizionare le decisioni dell’impresa e della società che subisce l’infiltrazione.</p>
<p>2. Il Prefetto può fondare le comunicazioni interdittive antimafia anche su accertamenti che prescindono dall’uso degli indici rivelatori di pericolosità descritti dalla legge e basarle – ove ne ravvisi la necessità – su considerazioni induttive o deduttive diverse. Tuttavia, questo complesso di poteri non va equiparato ad un’autorizzazione <em>extra ordinem</em> a tralasciare di compiere indagini fondate su condotte ed elementi di fatto percepibili ed oggettivi né può essere qualificato come una licenza di basare le comunicazioni interdittive su semplici sospetti, intuizioni o percezioni soggettive non assistite da alcuna evidenza indiziaria.</p>
<p>3. Il pericolo della sussistenza di infiltrazioni mafiose può essere desunto anche dal fatto che soci o amministratori dell’impresa o della società soggetta a controllo frequentano soggetti mafiosi o presunti tali, ma in tal caso le presunzioni dovranno essere gravi, precisi e concordanti. Dunque, non è sufficiente affermare che un determinato soggetto è stato “notato” accompagnarsi con&nbsp; un soggetto malavitoso, occorrendo, piuttosto, che vengano precisate la ragione tecnica per la quale quest’ultimo va considerato mafioso (nel senso tecnico, non sociologico che esso spesso assume), le circostanze di tempo e luogo in cui è stato identificato e le ragioni logico-giuridiche per le quali si ritiene che non si tratti di un mero incontro occasionale, ma di una “frequentazione” effettivamente rilevante.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00257/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00838/2014 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 838 del 2014, proposto dalla società SOREDIL s.r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’a.t.i. costituita con I.SI.E.CO s.r.l. e I.C.E.I. di Imbergamo Antonio &amp; C. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Salvatore Raimondi e dal Prof. Avv. Luigi Raimondi, con domicilio eletto presso il loro studio, in Palermo, Via Abela , n. 10;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>&#8211; Ministero Interno (U.T.G. &#8211; Prefettura di Agrigento) in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, Via De Gasperi, n. 81, è&nbsp;<em>ex lege</em>&nbsp;domiciliato;<br />
&#8211; Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento – Gestione Separata IRSAP, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Alberto Marolda, presso il cui studio, in Palermo, Via Notabartolo n.44, è e</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza n.469 del 14.2.2014, resa dal T.A.R. SICILIA di Palermo, Sez.I^;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione (Ministero dell’Interno &#8211; U.T.G.-Prefettura di Agrigento) e del Consorzio ASI di Agrigento (Gestione Separata IRSAP);<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Nominato Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi l’Avv. Prof. Salvatore Raimondi, l’Avv. Alberto Marolda e l&#8217;Avvocato dello Stato Giuseppina Tutino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
SOLO PER LA FIRMA DIGITALE</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>I. Il 31.3.2010 il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Agrigento affidava alla società SOREDIL, quale capogruppo mandataria dell’ATI costituita con la I.SI.E.CO s.r.l. e I.C.E.L. di Imbergamo Antonio &amp; C. s.a.s. (mandanti), l&#8217;appalto dei lavori relativi all’“Asse stradale per il miglioramento della viabilità della direttrice costiera est-ovest della Sicilia e dell&#8217;accessibilità al porto di Porto Empedocle &#8211; Lavori di completamento dell&#8217;asse viario al servizio delle aree industriali, portuali e turistiche di Porto Empedocle”.<br />
Nel mese di febbraio del 2012 alcuni quotidiani locali riportavano la notizia della sussistenza di informative antimafia inviate al Comune di Agrigento ed al Consorzio ASI, una delle quali concernenti proprio la SOREDIL.<br />
E in effetti, con nota prot. 435 del 9.1.2012 la Prefettura di Agrigento aveva comunicato al Consorzio ASI di Agrigento che non si escludeva il pericolo di infiltrazioni mafiose atte a condizionare la gestione della predetta società.<br />
Quest’ultima, pertanto &#8211; accertata la veridicità della notizia &#8211; con nota del 5 marzo 2012 chiedeva alla Prefettura che il suo rappresentante legale fosse sentito, e che l’informativa fosse immediatamente revocata in autotutela.<br />
Con nota del 27 marzo 2012, formulava, inoltre, una istanza di accesso con cui chiedeva di estrarre copia dell’informativa e delle connesse relazioni di servizio.<br />
Con nota prot.16453 del 18 aprile 2012, la Prefettura trasmetteva una copia dell&#8217;informativa antimafia che presentava alcune parti oscurate (da ‘omissis’), ma opponeva rifiuto sia alla richiesta della copia delle relazioni ispettive e degli atti comunque connessi all’interdittiva, sia alla richiesta di audizione.<br />
Infine, con nota prot. n. 666/dir del 9 marzo 2012, recapitata in data 25 marzo 2012, il Consorzio ASI di Agrigento comunicava alla SOREDIL la determinazione dirigenziale n.32 del 23.2.2012, con cui disponeva l’avvio del procedimento per la risoluzione (nella specie: recesso) dal contratto d’appalto sopra indicato.<br />
Nella medesima data, il Consorzio ASI notificava alla ditta Sorce Giuseppe (che era confluita nella SOREDIL) la determinazione dirigenziale n. 42 del 9 marzo 2012, con la quale disponeva l’avvio del procedimento amministrativo “per l’applicazione dell’art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159” relativamente al contratto del 19 giugno 2003 rep. 141514 racc. 20244, stipulato tra il Consorzio ASI di Agrigento e la predetta Ditta, avente ad oggetto la vendita del lotto industriale n. 33 sito nell’agglomerato industriale di Aragona &#8211; Favara.<br />
II. Con ricorso innanzi al TAR Sicilia la società SOREDIL impugnava sia l’interdittiva che la nota con la quale la Prefettura aveva negato l’accesso documentale.<br />
Nel chiedere l’annullamento dei predetti atti, lamentava:<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 113 Cost., dell&#8217;art. 24, comma 2, l. n. 241/1990, dell&#8217;art. 8 del d.P.R. n. 352/1992 e dell&#8217;art. 3 D.M. 10 maggio 1994, n. 415, deducendo che la Prefettura di Agrigento, con la contestata nota datata 18.4.2012, ha illegittimamente negato l&#8217;accesso agli atti delle Forze dell&#8217;Ordine posti alla base dell&#8217;informativa;<br />
2) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 4 d. lgs .n. 490/1994, 10 d.P.R. n. 252/1998 e dell&#8217;art. 1 septies D.L. n. 629/1982, conv. in l. n. 726/1982- eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti e per insufficienza ed incongruità della motivazione, deducendo che circostanze evidenziate nell&#8217;informativa atipica non contengono dati idonei a fare ritenere sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa.<br />
III. Nel frattempo, in pendenza del giudizio, con determinazione n. 31 dell’1 giugno 2012, comunicata alla SOREDIL con nota prot. n. 1908, pervenuta in data 5 giugno 2012, il Consorzio ASI dichiarava l’intervenuto scioglimento del contratto di appalto.<br />
IV. Con ricorso per motivi aggiunti la SOREDIL impugnava anche tale provvedimento sopravvenuto.<br />
Con esso reiterava le doglianze di cui al ricorso principale lamentando:<br />
&#8211; la illegittimità del diniego opposto alla richiesta di accesso documentale riferito agli atti prodromici e connessi all’interdittiva;<br />
&#8211; e la insussistenza di elementi rilevanti che potessero giustificare l’adozione dei provvedimenti in questione culminati nell’atto di risoluzione del contratto in corso.<br />
V. Il 4 settembre 2012 &#8211; dunque sempre in pendenza del giudizio &#8211; la Prefettura depositava in giudizio le relazioni informative sulle quali si basa l’informativa impugnata, il verbale della riunione del Gruppo Ispettivo tenutasi il 15 dicembre 2011, e gli ulteriori atti relativi al procedimento.<br />
VI. A seguito di tale deposito, la SOREDIL proponeva un secondo ricorso per motivi aggiunti mediante cui precisava ulteriormente la sua posizione e sviluppava le doglianze già proposte con i precedenti atti difensivi.<br />
VII. Con sentenza n.469 del 14.2.2014 il TAR Sicilia ha respinto il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.<br />
Il TAR ha ritenuto:<br />
&#8211; che&nbsp;<em>“per consolidato orientamento giurisprudenziale, il Prefetto, nel rendere le informazioni richieste ai sensi dell&#8217;art. 10 del d.P.R. n. 252/1998, non deve basarsi su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta<br />
&#8211; che&nbsp;<em>“l&#8217;ampiezza dei poteri di accertamento, resa necessaria dalla finalità preventiva sottesa al provvedimento, giustifica che il Prefetto possa ravvisare l&#8217;emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell&#8217;asso<br />
&#8211; che&nbsp;<em>“la discrezionalità delle valutazioni effettuata è particolarmente ampia ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della illogicità, incoerenza o inattendibilità, con riferimento al significato attribuito agli elementi d<br />
&#8211; che&nbsp;<em>“ai fini dell&#8217;adozione di un&#8217;informativa è sufficiente la sussistenza di un mero pericolo di infiltrazione o di condizionamento mafioso, il cui relativo giudizio deve costituire l&#8217;esito di una valutazione sintetica e ragionevole di tutti i<br />
&#8211; e&nbsp;<em>“che, nel formulare tale giudizio sui rischi di inquinamento mafioso, le Prefetture non possono non tener conto delle modalità operative secondo le quali operano le organizzazioni criminali, e della varia natura di rapporti intercorrenti tra<br />
VIII. Con l’appello in esame la società SOREDIL impugna la sentenza in questione per i motivi specificamente indicati ed analizzati nella successiva parte della presente decisione.<br />
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.<br />
Anche il Consorzio ASI di Agrigento si è costituito eccependo l’infondatezza del gravame.<br />
Nel corso del giudizio le parti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e controdeduzioni.<br />
Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell’appello, il Collegio si è riservato di decidere la causa, e la riserva è stata sciolta con decisione del 3 febbraio 2016.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. L’appello è fondato.<br />
1.1. Con il primo pervasivo profilo di doglianza, l’a.t.i. SOREDIL lamenta&nbsp;<em>l’ingiustizia dell’impugnata sentenza</em>&nbsp;per violazione del DPR n.252 del 1998, del principio di legalità e dei principii generali in ordine alla comminazione di sanzioni amministrative, nonché eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei fatti, errore di valutazione e difetto di motivazione, deducendo che&nbsp;<em>il Giudice di primo grado ha errato in quanto non ha tenuto in debìta considerazione</em>:<br />
&#8211; che l’<em>interdittiva antimafia</em>&nbsp;costituisce &#8211;&nbsp;<em>de facto</em>&nbsp;&#8211; una&nbsp;<em>misura ablatoria a carattere afflittivo</em>&nbsp;che, come tale, si sostanzia in una vera e propria “sanzione” (anzi: in una vera e propria sanzione pen<br />
&#8211; che nel nostro Ordinamento (comunitario ed italiano, ma anche in quello internazionale) il sistema sanzionatorio si basa sui fondamentali ed imprescindibili principii secondo cui&nbsp;<em>nessuno può essere sottoposto a trattamenti ablatori (di diritti<br />
<em>a) se non in base a norme di legge che indichino con precisione le condotte sulle quali si appunta il disvalore (principio di legalità); e che ‘delimitino’ con altrettanta precisione il contenuto ablatorio ed afflittivo dei trattamenti e/o delle misure in questione (principio di tassatività delle pene o delle sanzioni)</em>;<br />
<em>b) ed ancora, se non in base ad un giusto procedimento ed in presenza delle garanzie da esso offerte (principio del giusto processo e principio del giusto procedimento)</em>;<br />
<em>c) nonché, infine, se non in ragione ed a cagione dell’accertato compimento, da parte del soggetto nei cui confronti sia avviato il procedimento, di atti che realizzino la fattispecie descritta (principio secondo cui “nulla poena sine crimen”)</em>.<br />
Seppur suggestiva e per certi versi accattivante, la tesi della Difesa delle appellanti non può essere condivisa (se non in parte).<br />
1.1.1. Sul fatto che i procedimenti volti alla comminazione di sanzioni &#8211; penali o amministrative che siano &#8211; debbano essere “avvolti” (rectius: caratterizzati) dal complesso delle garanzie sopra richiamate e debbano soggiacere ai principii sopra indicati (principio di legalità; del giusto procedimento e di tassatività della pena), non può esservi alcun dubbio.<br />
Al riguardo la Corte Costituzionale ha sottolineato che&nbsp;<em>“va&nbsp;ribadito&nbsp;che la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione in quanto limitative, a diversi gradi di intensità, della libertà personale è necessariamente subordinata all&#8217;osservanza del principio di legalità e alla esistenza della garanzia giurisdizionale”</em>&nbsp;(Corte Cost., n.177/1980; Id., n.11/1956).<br />
1.1.2. Ciò su cui&nbsp;<em>non si può concordare</em>&nbsp;&#8211; se si tiene conto delle concettualizzazioni scientifiche e dottrinarie elaborate in sede di teoria generale e degli approdi della giurisprudenza anche costituzionale in tema di “prevenzione” (salvo che non si giunga a criticare nel merito anche i predetti contributi logico-giuridici, ciò che la Difesa degli appellanti non si spinge a fare) &#8211; è che ogni misura che comporti un’ablazione di diritti (pur fondamentali) e/o un effetto afflittivo debba essere considerata alla stregua di una “sanzione penale” (o ad essa equiparabile quanto a funzione e struttura).<br />
La Corte Costituzionale ha chiarito, al riguardo, che l’intero sistema della prevenzione &#8211; che non può essere definito incostituzionale e che costituisce un valido ed imprescindibile strumento di difesa sociale necessario per assicurare la civile convivenza (specie a fronte di fenomeni criminali particolarmente radicati e difficilmente estirpabili) &#8211; si basa, fisiologicamente, sull’idea che possano essere utilizzati &#8211; per neutralizzare (e per stroncare sul nascere) le condotte criminogene &#8211;&nbsp;<em>giudizi prognostici elaborati e fondati su valutazioni a contenuto probabilistico</em>.<br />
Il sistema preventivo &#8211; che anticipa l’intervento dei pubblici poteri, e la soglia della difesa sociale, ad un momento addirittura anteriore a quello del ‘tentato delitto’, e la cui funzione si concreta nell’adozione di misure atte a precludere che l’azione criminosa possa essere iniziata &#8211; si basa su giudizi prognostici e valutazioni probabilistiche; e sulla regola empirica (supportata dalla logica statistica) secondo cui talune ‘situazioni di pericolo’ tendono a svilupparsi verso un esito spesso scontato e prevedibile.<br />
<em>Il presupposto per l’applicazione delle ‘misure di prevenzione’ non è (e non può essere), dunque, l’avvenuta commissione di fatti di reato</em>o di azioni ritenute comunque riprovevoli (come quelle integranti “illeciti depenalizzati” o cc.dd. “illeciti amministrativi”) a fronte della quale la funzione di prevenzione sarebbe ormai tardiva ed inutile,&nbsp;<em>ma si concreta nella presenza di situazioni (soggettive od oggettive) sintomatiche</em>; e cioè di&nbsp;<em>situazioni che, secondo giudizi prognostici e valutazioni probabilistiche, favoriscono (e determinino le condizioni ideali per) la commissione di reati (o di illeciti amministrativi); e/o che rivelano la sussistenza dell’oggettivo e percepibile pericolo che l’attività delittuosa possa essere iniziata o stia per iniziare</em>.<br />
E’ quindi evidente che obiettivo del sistema di prevenzione non è la repressione dei reati o di condotte (illeciti minori a contenuto penale o amministrativo) sulle quali si appunta comunque il disvalore sociale,&nbsp;<em>né la punizione a fini retributivi, correttivi e riabilitativi dei soggetti che abbiano perfezionato reati o tenuto una condotta ritenuta riprovevole.</em><br />
<em>Per sua stessa natura il fine delle misure preventive non è punitivo né dunque &#8211; almeno nell’intento e nella funzione &#8211; afflittivo, seppur è evidente che la componente afflittiva vi è presente</em>&nbsp;(CGARS nn.447 e 448 del 25 luglio 2014) come sempre è presente una componente afflittiva in qualsiasi misura ablatoria (o compressiva di diritti).<br />
Se ciò è vero &#8211; come appare allo stato del dibattito culturale in tema di misure di prevenzione &#8211; ne consegue che&nbsp;<em>non può essere accettata l’idea secondo cui il regime di garanzie che assiste il sistema della repressione penale debba essere esteso ed applicato nella sua totalità al sistema della prevenzione</em>.<br />
L’affermazione dell’opposto principio determinerebbe, invero, la (pressocchè totale) soppressione del sistema di prevenzione (o la costruzione di un sistema ibrido, malfunzionante).<br />
1.2. Con altri due profili di gravame &#8211; che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione argomentativa &#8211; l’a.t.i. SOREDIL si duole dell’ingiustizia dell’appellata sentenza lamentando violazione e falsa applicazione dell’art.4 del D.lgs. 8 agosto 1994 n.490, dell’art.10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252 e dell’art.1 septies del DL n.629/1982 convertito in L. n.726 del 1982; nonché eccesso di potere giurisdizionale per omessa trattazione di un punto della controversia e, comunque, per travisamento dei fatti, erronea valutazione ed illogicità della motivazione.<br />
Con un primo profilo di doglianza &#8211; generale e anch’esso pervasivo &#8211; deduce che il Giudice di primo grado ha<em>erroneamente</em>&nbsp;ritenuto che il giudizio prognostico costituente imprescindibile presupposto della comunicazione e/o dell’<em>informazione interdittiva antimafia</em>:<br />
&#8211; possa essere legittimamente fondato su&nbsp;<em>elementi indiziari induttivamente presunti</em>; o comunque sulla semplice (evidenziazione della) esistenza di talune situazioni (quali la parentela e/o la casuale frequentazione e/o la negoziazione occasi<br />
&#8211; possa legittimamente prescindere, dunque, dalla individuazione e stigmatizzazione di condotte, obiettivamente percepibili, espressive di una seppur vaga intenzione delittuosa.<br />
Con altro (e più specifico) profilo di doglianza sottolinea che, comunque, nessuno degli elementi su cui si fonda l’informativa impugnata poteva e può essere considerato alla stregua di un fattore obiettivo di rischio.<br />
Deduce al riguardo:<br />
&#8211; che la frequentazione del Sig. Giovanni Sorce, ex Amministratore Unico della SOREDIL con i Signori Giuseppe Patti e Pasquale Patti, è del tutto irrilevante, posto che gli stessi non hanno alcuna colpa personale (se non quella di essere, rispettivamente,<br />
&#8211; che la frequentazione del predetto Sig. Giovanni Sorce e di suo padre, Sig. Giuseppe Sorce (socio di maggioranza della SOREDIL) con i Sig.ri Salvatore e Tommaso Sciara, è parimenti irrilevante, posto che &#8211; come riconosciuto nella stessa sentenza appella<br />
&#8211; che la c.d. frequentazione del Sig. Benedetto Sorce (fratello del predetto Giovanni Sorce), Direttore Tecnico e socio della SOREDIL, con il Sig. Antonio Milioti (figlio di Carmelo Milioti, condannato per il delitto di associazione mafiosa), si è concret<br />
&#8211; che nel rapporto del 14 maggio 20101 redatto dal competente Nucleo dei Carabinieri non risulta alcun elemento atto a comprendere in cosa si sia concretizzata l’asserita frequentazione del predetto Sig. Benedetto Sorce con il Sig. Pietro Mantia (in atto<br />
&#8211; che il fatto che il Sig. Giovanni Sorge era Amministratore sia della società SOREDIL che della società AKRAPARK, società che in data 13 aprile 2012 è stata colpita da interdittiva antimafia (per i suoi rapporti con società anch’esse ‘interdette’), è par<br />
a) sia in quanto la AKRAPARK è stata costituita tra SOREDIL, CEPI ed ICAM proprio al (trasparentemente) dichiarato scopo di gestire un parcheggio pubblico realizzato dalle stesse (sicchè è normale che l’Amministratore sia la stessa persona per entrambe);<br />
b) sia in quanto in data 1 luglio 2011 la AKRAPARK aveva ottenuto una comunicazione antimafia liberatoria (<em>id est</em>: positiva);<br />
c) sia, infine, in quanto essa stessa ha comunicato alla Prefettura i suoi rapporti economici e di sub-appalto con le società che poi sono state colpite dalle interdittive (dimostrando così la sua perfetta buona fede);<br />
&#8211; che appare altresì irrilevante anche il fatto che la società ISIECO, facente parte del r.t.i. capeggiato dalla SOREDIL, abbia ceduto il ramo d’azienda avente ad oggetto l’assunzione di appalti pubblici e privati alla società MP Costruzioni s.r.l. , aven<br />
L’appellante deduce, altresì &#8211; a supporto della censura volta a valorizzare la carenza istruttoria &#8211; che non ostante il Comando Provinciale di Agrigento della Legione Carabinieri (cfr. nota prot. 0176806/11-4P del 14 maggio 2010) e la Questura di Agrigento (cfr. nota prot. 1164/10 del 10 maggio 2011) avessero rimesso ogni valutazione di merito sulla effettiva sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose al Gruppo Ispettivo Misto (dimostrando così di non aver riscontrato elementi sufficienti per proporre la misura interdittiva), nel verbale della riunione successivamente tenuta da quest’ultimo Organo (il 15 dicembre 2011) non v’è alcuna traccia dell’avvenuta trattazione dell’argomento.<br />
In conclusione secondo la prospettazione dell’appellante&nbsp;<em>la normativa sull’informazione interdittiva antimafia &#8211; e, a maggior ragione se “atipica” &#8211; può resistere ad eventuali censure di illegittimità costituzionale solamente a fronte di una lettura ed interpretazione della stessa ‘costituzionalmente orientata’</em>. Interpretazione che sottolinei come l’intero sistema della prevenzione &#8211; caratterizzato dal complesso delle misure (a contenuto ablatorio se non addirittura afflittivo) che ne costituiscono lo strumentario operativo &#8211;&nbsp;<em>non possa (e non debba) mai prescindere dall’analitica valutazione del valore prognostico che le singole e specifiche condotte umane possono assumere nell’ambito (ed ai fini) di un corretto ed equilibrato giudizio sulla pericolosità sociale e sulla effettività del pericolo di infiltrazione mafiosa</em>.<br />
<em>Nei termini in cui è posta, la doglianza merita accoglimento</em>.<br />
1.2.1. Com’è noto, la tutela dell’ordine pubblico è garantita &#8211; nell’Ordinamento italiano &#8211; sia dal complesso normativo volto alla ‘repressione’ dei reati (il c.d. sistema penale), che da quello volto alla&nbsp;<em>prevenzione</em>.<br />
Il&nbsp;<em>sistema preventivo</em>&nbsp;&#8211; che anticipa l’intervento dei pubblici poteri, e la soglia della difesa sociale, ad un momento addirittura anteriore a quello del ‘tentato delitto’, e la cui funzione si concreta nell’adozione di misure atte a precludere che l’azione criminosa possa essere iniziata &#8211; si basa su&nbsp;<em>giudizi prognostici</em>&nbsp;e&nbsp;<em>valutazioni probabilistiche</em>; e sulla regola empirica (supportata dalla logica statistica) secondo cui talune ‘situazioni di pericolo’ tendono a svilupparsi verso un esito spesso scontato e prevedibile (Corte Cost., n.177/1980 e sentenze ivi richiamate).<br />
Il presupposto per l’applicazione delle ‘misure di prevenzione’ non è (e non può essere), dunque, l’avvenuta commissione di fatti di reato (a fronte della quale la funzione di prevenzione sarebbe ormai tardiva ed inutile), ma si concreta nella presenza di&nbsp;<em>situazioni (soggettive od oggettive) sintomatiche</em>; e cioè di&nbsp;<em>situazioni che, secondo giudizi prognostici e valutazioni probabilistiche, favoriscono (e determinino le condizioni ideali per) la commissione di reati; e/o che rivelano la sussistenza dell’oggettivo e percepibile pericolo che l’attività delittuosa possa essere iniziata o stia per iniziare</em>&nbsp;(Corte Cost., n.177/1980).<br />
Tra le&nbsp;<em>situazioni soggettive di pericolo</em>&nbsp;che giustificano l’applicazione di ‘misure di prevenzione’&nbsp;<em>svetta</em>&nbsp;(<em>rectius</em>: quella maggiormente valorizzata è) la c.d. ‘pericolosità sociale’, caratteristica consistente nella&nbsp;<em>presunta attitudine (o vocazione) caratteriale di alcuni individui &#8211; dimostrata da specifiche prassi comportamentali recidivanti e/o dalla abitualità dello loro condotta &#8211; alla commissione di reati</em>&nbsp;(Corte Cost., n.177/1980; n.27/1959; n.23/1964; n.68/1964; n.113/1975).<br />
Ora, come la Corte Costituzionale ha più volte affermato (Corte Cost.n.23/1964, n.68/1964, n.113/1975 e n.177/1980), nel nostro Ordinamento la&nbsp;<em>pericolosità sociale</em>&nbsp;di un individuo non può essere ritenuta una sua inclinazione strutturale e genetico-costitutiva (alla stregua di una infermità o patologia che si presenti &#8211; sia consentita l’espressione &#8211; ‘lombrosanamente evidente’ o comunque percepibile mediante indagini strumentali o analisi biologiche), né può essere&nbsp;<em>presunta</em>&nbsp;o&nbsp;<em>desunta in via automatica ed esclusiva</em>&nbsp;dalla sua&nbsp;<em>posizione socio-ambientale</em>&nbsp;e/o dal suo&nbsp;<em>bagaglio culturale</em>; né, dunque, dalla mera appartenenza ad un determinato contesto sociale o ad una determinata famiglia (sempreché, beninteso, i soggetti che ne fanno parte non costituiscano un’associazione a delinquere).<br />
I principii generali che reggono il nostro Ordinamento costituzionale postulano che anche nella formazione della c.d. ‘prova indiziaria’ (e finanche nella ‘costruzione logica’ di ‘accertamenti induttivi’), come pure nella formulazione di giudizi prognostici a carattere probabilistico &#8211; quali sono quelli che caratterizzano i procedimenti volti ad applicare ‘misure di prevenzione’ &#8211;&nbsp;<em>non deve mai mancare la ricerca e la evidenziazione degli ‘elementi oggettivi’ delle condotte (pur se risalenti a periodi ormai passati o se penalmente non rilevanti) dei soggetti sui quali si concentrano gli accertamenti</em>, o dei soggetti comunque coinvolti, in quanto parti attive, nel&nbsp;<em>giudizio di pericolosità</em>&nbsp;(così, vigorosamente, in: Corte Cost., n.2/1956; n.23/1964; n.177/1980).<br />
In altri termini, anche nel caso in cui gli accertamenti degli Organi di Polizia o dell’Autorità Giudiziaria siano volti a verificare non già la commissione di reati, ma &#8211; in funzione puramente preventiva &#8211; la ‘pericolosità’ di un soggetto o la ‘probabilità’ che un’azione umana produca un evento (dannoso o pericoloso), la ‘motivazione’ del provvedimento conclusivo (con cui viene deciso se applicare o meno la ‘misura preventiva’) non può mai basarsi su semplici&nbsp;<em>sospetti</em>&nbsp;e non deve mai prescindere dall’evidenziare &#8211; escluso ogni meccanismo atto a reintrodurre forme surrettizie di “colpa d’autore” &#8211; gli&nbsp;<em>elementi obiettivi delle condotte</em>&nbsp;sui quali si fonda il giudizio (CS, VI^, 25.9.2008 n.5780; CS, VI, 17.7.2006 n.4574).<br />
1.2.2. Anche il sistema delle misure di prevenzione è (e non può che essere) ancorato, cioè, al&nbsp;<em>giudizio sulla specifica condotta</em>&nbsp;del soggetto sottoposto a controllo.<br />
Come ha affermato la Corte Costituzionale,&nbsp;<em>“nella descrizione delle fattispecie (di prevenzione) il legislatore”</em>&nbsp;può&nbsp;<em>“far riferimento anche a elementi presuntivi, corrispondenti, pero, sempre, a comportamenti obiettivamente identificabili”</em>&nbsp;(Corte Cost., n.23/1964).<br />
In mancanza di&nbsp;<em>condotte</em>&nbsp;&#8211; pur se risalenti e penalmente irrilevanti &#8211; obiettivamente caratterizzanti la personalità dell’individuo assoggettato al controllo ed espressive di una sua recidivante e/o perdurante tendenza o concreta abitualità al compimento di determinate attività illecite (o di un suo percepibile abbassamento della soglia della liceità);&nbsp;in mancanza &#8211; cioè &#8211; di condotte che facciano presumere (secondo una valutazione che tenga conto dell’<em>idquod plerumque accidit</em>) che lo stesso si accinge a commettere un reato (o che stia determinando le condizioni favorevoli per delinquere o per “favoreggiare” chi lo compia), non è dunque legittimo considerarlo (<em>rectius</em>: ‘marchiarlo’) come ‘soggetto socialmente pericoloso’ ed assoggettarlo a ‘misure di prevenzione’ incidenti su diritti fondamentali.<br />
Corollario di tale principio è il c.d. “principio di tipicità della fattispecie” (che altro non è se non una&nbsp;<em>species</em>&nbsp;del “principio di legalità”).<br />
Anche su tale tema la Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi affermando che&nbsp;<em>“Il principio di legalità in materia di prevenzione, il riferimento, cioè, ai ‘casi previsti dalla legge’, lo si ancori all&#8217;art. 13 ovvero all&#8217;art. 25, terzo comma, Cost., implica che la applicazione della misura, ancorché legata, nella maggioranza dei casi, ad un giudizio prognostico, trovi il presupposto necessario in ‘fattispecie di pericolosità’, previste&nbsp;e &nbsp;descritte dalla legge; fattispecie destinate a costituire il parametro dell&#8217;accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità, che solo su questa base può dirsi legalmente fondata”</em>&nbsp;(Corte Cost., n.177/1980).<br />
1.2.3. Tali principii valgono e devono valere, a maggior ragione, per l’<em>interdittiva antimafia</em>,&nbsp;<em>‘misura’ volta a prevenire le infiltrazioni mafiose all’interno delle imprese e delle società che agiscono nel mercato</em>.<br />
L’”interdittiva antimafia” è, infatti, una misura di prevenzione&nbsp;<em>sui generis</em>&nbsp;in quanto &#8211; come chiarito dalla Giurisprudenza &#8211;&nbsp;<em>finisce inevitabilmente per determinare un pregiudizio anche nei confronti dei soggetti che hanno subito l’azione di infiltrazione</em>, e cioè sia a carico dei&nbsp;<em>soggetti passivi</em>&nbsp;nella c.d. “contiguità soggiacente” (di cui in: C.S., VI^, 30.12.2005 n.7619 che ne tratteggia la differenza rispetto alla diametralmente opposta c.d. “contiguità compiacente”) sia &#8211; paradossalmente &#8211; a carico di soggetti terzi estranei e totalmente incolpevoli; ragion per cui la sua applicazione dev’essere ‘dosata’ con particolari&nbsp;<em>prudenza ed equilibrio</em>&nbsp;ed avvolta da&nbsp;<em>specifiche ‘cautele’</em>&nbsp;(così, testualmente, in CS, V^, 27.6.2006 n.4135; CS, IV^, 4.5.2004 n.2783) affinchè sia scongiurato il rischio che la normativa che la disciplina subisca&nbsp;<em>censure di incostituzionalità</em>&nbsp;o determini&nbsp;<em>procedimenti di infrazioneper violazione di diritti inviolabili</em>&nbsp;garantiti dal diritto comunitario ed internazionale, o venga comunque censurata dagli Organi della Giustizia comunitaria.<br />
Proprio perché consapevole &#8211; almeno così sembra &#8211; della potenza dirompente dell’<em>istituto interdittivo</em>&nbsp;in esame, e della sua concreta idoneità (o tendenza) a ledere taluni&nbsp;<em>fondamentali ‘diritti di libertà’</em>, in conformità al&nbsp;<em>principio di tipicità</em>&nbsp;testè ricordato, fin da tempo risalente&nbsp;<em>il Legislatore ha delimitato la fattispecie di pericolo con una certa precisione</em>, individuando ed indicando, ai fini della corretta applicazione delle norme che disciplinano l’utilizzazione della misura in questione:<br />
&#8211; sia i soggetti che&nbsp;<em>per precedenti penali, carichi pendenti o posizione giudiziaria, o per altre circostanze ad essi riferibili (ad esempio la “convivenza” o la “coabitazione”)</em>&nbsp;siano da considerare “mafiosi”, o comunque in qualche modo<br />
&#8211; sia le&nbsp;<em>caratteristiche oggettive e soggettive</em>&nbsp;che la loro condotta deve presentare per essere considerata come indice rivelatore di pericolosità;<br />
&#8211; sia, ancora, gli&nbsp;<em>elementi</em>&nbsp;che devono essere valutati al fine di verificare la&nbsp;<em>effettiva e concreta sussistenza della situazione di pericolo o di rischio</em>&nbsp;che giustifica l’adozione della misura.<br />
Al riguardo giova sottolineare che con l’art.4 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n.490 (abrogato con decorrenza indicata dall’art.120 del codice antimafia, ma applicabile alla fattispecie&nbsp;<em>ratione temporis</em>)&nbsp;<em>il Legislatore ha specificato che le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che il Prefetto è tenuto a trasmettere alle Amministrazioni che ne facciano richiesta</em>&nbsp;(e cioè le informazioni&nbsp;<em>effettivamente rilevanti</em>&nbsp;ai fini del giudizio sulla pericolosità e sulla esistenza della situazione di pericolo che giustifica la proposizione della misura interdittiva),&nbsp;<em>sono quelle “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”</em>.<br />
Va altresì evidenziato che con l’art. 10, comma 7, del DPR 3 giugno 1998 n.252 (legge anch’essa abrogata dall’art.120 del codice antimafia, ma applicabile alla fattispecie&nbsp;<em>ratione temporis</em>)&nbsp;<em>il Legislatore ha precisato che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa devono essere desunte</em>:<br />
<em>a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o</em>&nbsp;(che dispongono anche semplicemente)&nbsp;<em>il giudizio</em>&nbsp;(atti, dunque, questi ultimi, che si concretano nella c.d. “accusa giudiziaria”, non essendo evidentemente sufficiente la mera imputazione emergente da un qualsiasi atto del PM)<em>, ovvero che recano una condanna anche non definitiva,</em>&nbsp;per il delitto di associazione di stampo mafioso, o per taluno dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 644 (usura), 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, o indicati dall&#8217;articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (contraffazione e uso di marchi: art.473 c.p.; introduzione e commercio di prodotti falsi: art.474 c.p.; riduzione e mantenimento in schiavitù; art.600 c.p.; tratta di persone: art.601 c.p.; acquisto e alienazione di schiavi: art.602 c.p.; sequestro di persona a scopo di estorsione: art.630 c.p.; associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: art.74 DPR n.309/1990);<br />
<em>b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione</em>&nbsp;(nella specie: di quelle di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575)<em>;</em><br />
<em>c) nonchè dagli accertamenti disposti dal Prefetto.</em><br />
Contribuendo a delineare con maggior rigore i limiti obiettivi della fattispecie, il ‘codice antimafia’ vigente:<br />
&#8211; ha poi&nbsp;<em>confermato</em>&nbsp;(cfr. artt. 67, 84, comma 3 e 91 comma 5) quanto previsto dall’art.4 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n.490, e cioè che&nbsp;<em>costituiscono informazioni rilevanti, ai fini del giudizio sul pericolo di infiltrazione mafios<br />
&#8211; ed ha&nbsp;<em>indicatoaltre (diverse) situazioni dalle quali desumere la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa</em>&nbsp;(cfr. artt.84 comma 4, 85 comma 6 e 91 comma 6); e cioè da considerare quali&nbsp;<em>indici sintomatici di pericolosi<br />
Ai sensi del codice antimafia (artt. 84, comma 4, 85, comma 6 e 91 comma 6 cit.) sono&nbsp;<em>indici rivelatori o sintomatici della esistenza di infiltrazioni mafiose</em>:<br />
&#8211;&nbsp;<em>la sussistenza di provvedimenti che “dispongono” o anche solamente che “propongano” una misura di prevenzione</em>&nbsp;(art.84, comma 4, lett. ‘b’);<br />
&#8211;&nbsp;<em>la sussistenza di provvedimenti che recano una “condanna” anche non definitiva, o che dispongono una misura cautelare (custodia cautelare o altre misure atte ed evitare pericolo di fuga, inquinamento di prove o reiterazione del reato) o che dis<br />
&#8211;&nbsp;<em>la sussistenza di provvedimenti che recano una “condanna” anche non definitiva, o che dispongono una misura cautelare (custodia cautelare o altre misure atte ed evitare pericolo di fuga, inquinamento di prove o reiterazione del reato) o che dis<br />
&#8211;&nbsp;<em>l’omessa denuncia all’Autorità giudiziaria dei reati di cui agli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale</em>&nbsp;aggravati ai sensi dell’art.7 del DL 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio<br />
&#8211;&nbsp;<em>la sostituzione negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque ‘conviva stabilmente’ con soggetti condannati o rinviati a g<br />
&#8211;&nbsp;<em>la sussistenza di sentenze “di condanna anche non definitiva</em>&nbsp;&#8211; non essendo sufficiente anche in questi casi la semplice accusa o imputazione (NdR) &#8211;&nbsp;<em>per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente<br />
&#8211;&nbsp;<em>la violazione, purchè “reiterata”, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136</em>;<br />
&#8211;&nbsp;<em>la situazione di convivenza</em>&nbsp;(artt.67 comma 4 ed 85, comma 3).<br />
Sicchè, dall’analisi e dalla ricostruzione sistematica della predetta (disorganica e frammentaria) normativa&nbsp;<em>è possibile pervenire ad una delimitazione obiettiva e ad una definizione rigorosa della fattispecie indicata come “tentativo di infiltrazione mafiosa” e ad una nozione tecnica di tale fattispecie.</em><br />
1.2.4. Può essere affermato, al riguardo, che&nbsp;<em>il c.d. tentativo di infiltrazione mafiosa si concreta e si risolve nel tentativo, da parte di un c.d. “soggetto mafioso” &#8211; o di un soggetto “presunto mafioso” (in ragione di talune condanne e/o “pendenze” giudiziarie specificamente indicate dalla normativa di settore), o anche di un soggetto “presunto mafioso per contiguità” (in ragione della deliberata scelta di convivere con un soggetto mafioso o presunto tale) &#8211; di condizionare le scelte di una società o di un’impresa</em>.<br />
Quanto all’”elemento soggettivo”, occorre &#8211; dunque &#8211; che l’attività sia&nbsp;<em>diretta in modo non equivoco al raggiungimento del predetto scopo</em>.<br />
<em>La direzione della volontà dei soggetti sottoposti a controllo può essere induttivamente desunta dalla rilevazione di taluni indici sintomatici descritti dalla normativa di settore</em>, quali la modifica degli assetti delle partecipazioni azionarie o delle quote sociali in vista della richiesta della certificazione antimafia;&nbsp;<em>ovvero da elementi di fatto che &#8211; secondo il giudizio tecnico dell’Autorità &#8211; appaiono comunque sintomatici</em>&nbsp;come la costante o periodica presenza in azienda o nelle assemblee o nei consigli di amministrazione o nelle riunioni decisorie di (e fra) soggetti mafiosi o presunti tali, o l’inspiegabile e/o ingiustificabile presenza nei cantieri dell’impresa richiedente la certificazione di soggetti di tal genere o di automezzi e mezzi meccanici a loro riconducibili (cfr. art.93 del codice antimafia).<br />
Quanto all’”elemento obiettivo”, occorre &#8211; perché la fattispecie si perfezioni &#8211; che l’azione volta a condizionare le scelte imprenditoriali si presenti&nbsp;<em>idonea</em>&nbsp;al predetto fine.<br />
Quanto, infine, ai soggetti “mandanti” ai quali può essere attribuito il tentativo di infiltrazione (e cioè l’azione diretta in modo non equivoco a produrre l’evento pericoloso),&nbsp;<em>le lettere ‘a’ e ‘b’ dell’art.10, comma 7, del DPR 3 giugno 1998 n.252 (e successivamente l’art. 84, comma 4, del codice antimafia) indicano i fondamentali criteri obiettivi per definire “mafioso” o “presunto mafioso” (per contiguità obiettiva della condotta) un determinato soggetto(o “mafiosa”, o presunta tale, una famiglia o un c.d. “clan”), ai fini dell’applicazione dell’interdittiva antimafia.</em><br />
E’ infatti evidente che &#8211; in un Ordinamento, come quello italiano, ove valgono il principio di legalità (più volte predicato dalla Corte Costituzionale proprio in tema di misure di prevenzione) ed il principio della certezza del diritto &#8211; per essere considerato mafioso:<br />
&#8211; non è (e non può essere) sufficiente aver subìto &#8211; con l’accusa di cui all’art.416 bis del codice penale &#8211; un procedimento penale poi&nbsp;<em>conclusosi con un proscioglimento o con una assoluzione</em>; o un ‘procedimento di prevenzione antimafia’&#038;nbs<br />
&#8211; né, evidentemente&nbsp;<em>a maggior ragione</em>, è sufficiente far parte (o intrattenere rapporti di amicizia con un membro) di una famiglia che annoveri fra i suoi componenti uno o più soggetti che abbiano subìto i predetti procedimenti&nbsp;<em>con<br />
Ed è altrettanto evidente che per considerare “mafiosa” una intera famiglia (etichettandola come “clan mafioso”) non è sufficiente che di essa faccia parte&nbsp;<em>anagraficamente</em>&nbsp;un soggetto mafioso (o che presunto tale per le irrilevanti ragioni sopra indicate), non essendo giuridicamente (e razionalmente) sostenibile &#8211; come già affermato dalla giurisprudenza maggioritaria &#8211; che il mero rapporto di parentela costituisca di per sé, indipendentemente dalla condotta, un indice sintomatico di pericolosità sociale (ed un elemento prognosticamente rilevante).<br />
Se così non fosse, se prevalesse &#8211; dunque &#8211; una nozione meramente sociologica (anzicchè tecnicamente giuridica) del fenomeno associativo mafioso, si finirebbe per giungere ad una&nbsp;<em>estensione extra ordinem</em>&nbsp;(incontrollata ed incontrollabile) del concetto di ‘pericolosità sociale’ che potrebbe innescare meccanismi abnormi e perversi dei quali potrebbero finire per beneficiare, paradossalmente, gli stessi gruppi criminali.<br />
E’ infatti ben noto &#8211; e le scienze criminologiche lo hanno evidenziato &#8211; che una delle armi più incisive delle quali si serve la mafia è la&nbsp;<em>delegittimazione degli avversari</em>, che a sua volta si basa sulla diffusione e circolazione di voci diffamatorie atte ad alimentare&nbsp;<em>sospetti</em>.<br />
Sicchè, ove fosse possibile qualificare “mafioso” un soggetto&nbsp;<em>sulla scorta di meri sospetti</em>&nbsp;ed a prescindere dall’esame concreto della sua condotta penale e della sua storia giudiziaria (ciò che la Corte Costituzionale ritiene contrario a fondamentali principii costituzionali, come espressamente affermato nella sentenza n.177 del 1980, ma &#8211; per più di sessant’anni &#8211; fin dalla sentenza n.2 del 1956), si perverrebbe ad un aberrante meccanismo di estensione a catena della pericolosità simile a quello su cui si fondava, in un non recente passato, l’inquisizione medievale (che, com’è noto, fu un meccanismo di distruzione di soggetti ‘scomodi’ e non già di soggetti ‘delinquenti’; mentre il commendevole ed imprescindibile scopo che il Legislatore si pone è quello di depurare la società da incrostazioni ed infiltrazioni mafiose realmente inquinanti).<br />
D’altro canto, se per attribuire ad un soggetto la qualifica di ‘mafioso’ fosse sufficiente il mero&nbsp;<em>sospetto</em>&nbsp;della sua appartenenza ad una famiglia a sua volta ritenuta mafiosa e se anche la qualifica riferita alla sua famiglia potesse essere attribuita sulla scorta di&nbsp;<em>sospetti</em>; e se la mera frequentazione di un&nbsp;<em>presunto mafioso</em>&nbsp;(ma tale considerazione vale anche per l’ipotesi di mera frequentazione di un soggetto acclaratamente mafioso) potesse determinare il ‘contagio’ della sua (reale o presunta) pericolosità,&nbsp;<em>si determinerebbe una catena infinita di presunzioni atte a colpire un numero enorme di soggetti senza alcuna seria valutazione in ordine alla loro concreta vocazione criminogena.</em><br />
E l’effetto sarebbe l’instaurazione di un regime di polizia nel quale la compressione dei diritti dei cittadini finirebbe per dipendere dagli orientamenti culturali e dalle suggestioni ideologiche (quand’anche non dalle idee politiche) dei funzionari o, peggio, degli organi dai quali essi dipendono.<br />
<em>Il che non è compatibile con l’Ordinamento costituzionale italiano, come emerge dalle sentenze nn.</em>&nbsp;n.177/1980; n.27/1959; n.23/1964; n.68/1964; n.113/1975&nbsp;<em>della Corte Costituzionale, univocamente e costantemente orientate ad affermare che anche nel sistema della prevenzione occorre fondare le valutazioni sull’esame di condotte obiettivamente percepibili.</em><br />
1.2.5. Proprio per tali ragioni le norme in ultimo citate hanno elencato quali soggetti possono essere considerati autori o mandanti dell’azione di infiltrazione mafiosa da prevenire; e cioè i soggetti che possono essere considerati &#8211;<em>in senso tecnico</em>&nbsp;&#8211;&nbsp;<em>“mafiosi”</em>&nbsp;o&nbsp;<em>“presunti mafiosi per contiguità obiettiva della condotta”</em>&nbsp;(così potrebbero essere definiti), ai sensi e per gli effetti della normativa di settore concernente la misura dell’interdittiva antimafia.<br />
Trattasi, in particolare:<br />
a) di soggetti che risultino&nbsp;<em>condannati anche se non definitivamente</em>, o&nbsp;<em>rinviati a giudizio</em>&nbsp;o anche semplicemente&nbsp;<em>accusati giudizialmente</em>&nbsp;(cfr. l’art.84 co 4 codice antimafia; e, precedentemente, l’art.10, comma 7, del DPR 3 giugno 1998 n.252) o&nbsp;<em>tratti in arresto</em>&nbsp;(rectius: sottoposti a misure cautelari quali la custodia cautelare)&nbsp;<em>per il delitto di associazione di stampo mafioso</em>&nbsp;(art.416 bis c.p.),&nbsp;<em>o per uno dei altri cc.dd. “reati-spia”, espressivi di contiguità all’ambiente mafioso</em>, indicati dalla normativa di settore precedentemente menzionata;<br />
b) o di soggetti che risultino&nbsp;<em>condannati, anche non definitivamente</em>&nbsp;&#8211; non essendo sufficienti, in questo caso, la mera imputazione e neanche il puro e semplice rinvio a giudizio &#8211;&nbsp;<em>per reati considerati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali</em>, semprecchè l’Autorità amministrativa (Prefettura) dimostri la sussistenza di concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa da essi svolta (o nella quale sono coinvolti) possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”;<br />
c) di soggetti che siano&nbsp;<em>attualmente assoggettati a misure di prevenzione antimafia o al procedimento per l’applicazione delle stesse</em>;<br />
d) o anche, infine, di&nbsp;<em>soggetti conviventi</em>&nbsp;(e cioè&nbsp;<em>che abbiano deliberatamente scelto di convivere e dunque di coabitare</em>) con uno dei soggetti sopra indicati.<br />
1.2.6. Da quanto fin qui rilevato si può dedurre &#8211; inoltre &#8211; che&nbsp;<em>perché si abbia un tentativo di infiltrazione mafiosa, occorre:</em><br />
&#8211;&nbsp;<em>che venga individuato (almeno) un autore (o mandante) dell’azione rivolta alla realizzazione dell’evento pericoloso</em>&nbsp;(essendo evidente che non può esservi tentativo di infiltrazione in assenza di un soggetto che lo compia)<em>;</em><br
<em>&#8211; che tale soggetto rientri in una delle categorie sopraindicate che consentono di qualificarlo (a cagione ed in ragione delle condanne o delle pendenze giudiziarie in atto, relative ai “reati-spia” indicati; ovvero in ragione della sua deliberata scelta di “contiguità da convivenza” che contraddistingua la sua condotta di vita) come “mafioso” o “presunto mafioso” nel senso tecnico (ormai più volte indicato) che la parola assume nella legislazione esaminata ;</em><br />
<em>&#8211; e che vengano individuati e descritti gli atti idonei, diretti in modo non equivoco, a conseguire lo scopo di condizionare le decisioni dell’impresa e della società che subisce l’infiltrazione.</em><br />
1.2.7.&nbsp;<em>Quanto fin qui osservato non significa che l’elenco degli elementi da cui desumere la sussistenza della situazione di pericolo di infiltrazioni mafiose sia (e debba essere considerato) ‘tassativo’</em>&nbsp;(e che il Legislatore abbia inteso costruire un&nbsp;<em>sistema chiuso di presunzioni tipiche</em>), ciò che finirebbe con l’ingessare (ed ostacolerebbe oltre modo) l’attività (di accertamento delle situazioni di pericolo) condotta dalle Forze dell’Ordine.<br />
Ed invero l’art.10, comma 7, lettera’c’ del DPR 3 giugno 1998 n.252 (che, come già osservato, è applicabile alla fattispecie&nbsp;<em>ratione temporis</em>) e, oggi (a regime), l’art.84, comma 4, lett. ‘d’ ed ‘e’ del codice antimafia&nbsp;<em>attribuiscono ai Prefetti il potere di fondare le comunicazioni interdittive antimafia anche su accertamenti che possono prescindere dall’uso degli indici rilevatori di pericolosità fin qui indicati.</em><br />
Inoltre gli artt.91 e 93 del codice antimafia consentono ai Prefetti:<br />
<em>&#8211;</em>&nbsp;di estendere gli accertamenti a persone che abbiano subìto condanne anche non definitive per reati diversi da quelli prima indicati, purchè strumentali all’attività delle organizzazioni criminali, semprecchè, s’intende, tali persone risultino in qualche modo legate all’impresa che chiede la certificazione antimafia (art.91 comma 6);<br />
&#8211; di estendere gli accertamenti nei riguardi di chiunque (dunque anche se non mafioso o presunto tale secondo gli ordinari indici di pericolosità) possa determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa che richiede la certificazione an<br />
&#8211; di disporre accessi ed accertamenti nei confronti di tutti i soggetti che intervengano a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione delle opere pubbliche, anche se con noli e forniture di beni e/o con semplici prestazioni di servizi ivi compresi quelli<br />
Le norme esaminate lasciano desumere che&nbsp;<em>il provvedimento interdittivo possa basarsi &#8211; ove se ne ravvisi la necessità &#8211; su considerazioni induttive o deduttive diverse da quelle che hanno spinto il Legislatore ad indicare (con la rilevata precisione) gli “indici presuntivi” fin qui descritti.</em><br />
Al riguardo è necessaria, tuttavia, una precisazione.<br />
Se è chiaro ed evidente che le norme in questione conferiscono estesi poteri di accertamento ai Prefetti al fine di consentire di svolgere indagini efficaci e a vasto raggio, è altrettanto chiaro che esse non hanno (anche) la funzione logico-giuridica &#8211; né la forza e l’effetto &#8211; di estendere&nbsp;<em>ad libitum</em>&nbsp;la categoria dei “presunti mafiosi” (e delle presunzioni destinate ad accompagnare tali individui).<br />
Se così non fosse se ne dovrebbe inferire che chiunque si trovi a negoziare con un imprenditore ‘presunto mafioso’ dovrebbe (o potrebbe)&nbsp;<em>perciostesso</em>&nbsp;&#8211; e senza alcun’altra ragione &#8211; essere considerato mafioso o presunto tale, e<em>trascinato</em>&nbsp;in una “spirale” atta a determinare la totale ablazione del suo diritto di esercitare un’impresa o una professione.<br />
Il che, come già osservato, non avrebbe alcun senso (e sarebbe, anzi, assurdo).<br />
Il complesso di poteri testè esaminato non va dunque equiparato ad un’autorizzazione &#8211;&nbsp;<em>extra ordinem</em>&nbsp;&#8211; a tralasciare di compiere indagini fondate su&nbsp;<em>condotte</em>&nbsp;e/o su&nbsp;<em>elementi di fatto percepibili</em>&nbsp;(e/o ad omettere nel provvedimento interdittivo ogni riferimento ad&nbsp;<em>indici obiettivi</em>&nbsp;rivelatori di pericolosità); né può essere considerato come una sorta di<em>viatico</em>&nbsp;per l’affermazione di un inedito “principio del libero convincimento” in ordine alla pericolosità da infiltrazione mafiosa.<br />
Con le norme in questione il Legislatore ha certamente esteso il potere prefettizio di accertamento della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, ma &#8211; a ben guardare &#8211; non ha affatto conferito licenza di basare le comunicazioni interdittive su semplici sospetti, intuizioni o percezioni soggettive (pur se probabilmente esatte) non assistite da alcuna evidenza indiziaria; né ha autorizzato a derogare ai principii (in tema di obiettiva rilevanza della condotta) fin qui esposti.<br />
Ciò che invero&nbsp;<em>avrebbe esposto le norme in questione a censure di incostituzionalità</em>.<br />
1.2.8. Un’ultima osservazione.<br />
<em>Il pericolo della sussistenza di infiltrazioni mafiose può essere desunto &#8211; in ultima analisi &#8211; anche dal fatto che soci e/o amministratori dell’impresa o della società soggetta a controllo “frequentano” soggetti mafiosi o presunti tali</em>&nbsp;(<em>rectius</em>: che siano qualificabili, in senso tecnico, mafiosi o presunti mafiosi).<br />
Ma è evidente che in tal caso&nbsp;<em>le presunzioni dovranno essere gravi, precise e concordanti</em>.<br />
Non è sufficiente, al riguardo, affermare nel provvedimento interdittivo che un determinato soggetto è stato “notato” accompagnarsi con un soggetto malavitoso. Occorrerà precisare la ragione tecnica per la quale quest’ultimo va considerato mafioso (nel senso tecnico fin qui indicato; e non già nel significato sociologico e non giuridico che il termine spesso assume); le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato identificato; e le ragioni logico-giuridiche per le quale si ritiene che si tratta non di mero incontro occasionale (o di incontri sporadici), ma di “frequentazione” effettivamente rilevante (ossia di relazione periodica, duratura e costante volta ad incidere sulle decisioni imprenditoriali).<br />
1.2.9. Per tutto quanto fin qui osservato, va affermato che al fine di integrare una motivazione idonea a supportare una “interdittiva antimafia”, non è sufficiente affermare che uno o più parenti o amici del soggetto richiedente la certificazione antimafia risultano “mafiosi”, o ‘vicini’ a soggetti mafiosi; o ‘vicini’ o ‘affiliati’ a ‘cosche mafiose’ e/o a ‘famiglie mafiose’.<br />
<em>Occorre &#8211; invero &#8211; motivare tale affermazione con elementi specifici che consentano di comprendere</em>:<br />
<em>&#8211; quale sia stato il ‘criterio tecnico’ desumibile dall’art. art.10, comma 7, del DPR 3 giugno 1998 n.252 (e successivamente l’art. 84, comma 4, del codice antimafia), prescelto ed utilizzato per definire ‘mafioso’ un soggetto, o ‘mafiosa’ una famiglia;</em><br />
<em>&#8211; se effettivamente il soggetto qualificato come “mafioso” o “presunto mafioso” nel senso tecnico del termine (tale potendo essere considerato anche il “convivente” esclusivamente in ragione della sua scelta di contiguità abitativa) abbia posto in essere, in quanto ritenuto autore del tentativo di infiltrazione, atti idonei diretti a condizionare le scelte dell’impresa e in cosa essi si siano concretizzati;</em><br />
<em>&#8211; per quale (pur se presuntiva) ragione ed in che modo il ‘rapporto di parentela’ o il “rapporto amicale” o la “relazione di convivenza” fra il ‘soggetto richiedente’ la certificazione antimafia ed il presunto mafioso implichi un coinvolgimento concreto ed attuale del primo in attività economiche del secondo (o viceversa), o una comunanza attuale di interessi economico-patrimoniali o di interessi al compimento di attività di fiancheggiamento o comunque illecite;</em><br />
<em>&#8211; in cosa eventualmente consista, in concreto, il rapporto di ‘vicinanza’ tra il parente del ‘soggetto richiedente’ ed il ‘soggetto mafioso’; o il rapporto di ‘vicinanza’ o di ‘affiliazione’ fra il già menzionato ‘parente del soggetto richiedente’ e la ‘cosca’ o ‘famiglia mafiosa’;</em><br />
<em>&#8211; in cosa eventualmente consista, in concreto, il “rapporto di vicinanza” o il c.d. “rapporto di affiliazione” fra eventuali soggetti che nella catena delle relazioni (o filiera dei favori e delle condotte) ed il mandante dell’attività di infiltrazione.</em><br />
1.2.10. Ora, nella fattispecie dedotta in giudizio&nbsp;<em>il provvedimento interdittivo impugnato non contiene alcuna delle indicazioni richieste</em>; né alcuna motivazione sufficiente ad evidenziare le ragioni per le quali sussisterebbe un tentativo di infiltrazione mafiosa.<br />
Non è stato indicato chi sia &#8211; in senso tecnico &#8211; il “mafioso” o il “presunto mafioso” o il “soggetto socialmente pericoloso” (“presunto mafioso per contiguità”), che avrebbe agito per conseguire l’infiltrazione.<br />
Non è stato individuato alcun “reato spia”, ascrivibile direttamente ad alcuno dei soggetti che si assume abbiano concorso nel tentativo di infiltrazione mafiosa.<br />
Né sono stati individuati (ed attribuiti ad alcuno) gli atti idonei diretti in modo non equivoco a condizionare le scelte imprenditoriali della società sottoposta a controllo.<br />
Non si possono non condividere &#8211; pertanto &#8211; le doglianze della Difesa dell’appellante.<br />
Al riguardo valga quanto segue.<br />
La frequentazione del Sig. Giovanni Sorce, ex Amministratore Unico della SOREDIL con i Signori Giuseppe Patti e Pasquale Patti, appare irrilevante, posto che gli stessi non hanno alcuna colpa personale (se non quella di essere, rispettivamente, figlio e nipote di un soggetto ‘diffidato’ che non può essere qualificato “mafioso” o “presunto mafioso” in senso tecnico); e che l’unico reato commesso dal Sig. Giuseppe Patti è consistito nell’omesso versamento di contributi previdenziali.<br />
La frequentazione del predetto Sig. Giovanni Sorce e di suo padre, Sig. Giuseppe Sorce (socio di maggioranza della SOREDIL) con i Sig.ri Salvatore e Tommaso Sciara, appare:<br />
&#8211; irrilevante, posto che &#8211; come riconosciuto nella stessa sentenza appellata &#8211; i reati commessi da questi ultimi non hanno a che fare con la criminalità organizzata;<br />
&#8211; e comunque agevolmente spiegabile in quanto i detti soggetti sono tutti imprenditori edili che fanno parte della stessa Associazione di categoria (Associazione Nazionale Costruttori Edili) in seno alla quale il Sig. Giuseppe Sorce ha ricoperto e ricopre<br />
Altresì irrilevante si appalesa la c.d. frequentazione del Sig. Benedetto Sorce (fratello del predetto Giovanni Sorce), Direttore Tecnico e socio della SOREDIL, con il Sig. Antonio Milioti (figlio di Carmelo Milioti, condannato per il delitto di associazione mafiosa), posto:<br />
&#8211; che la stessa si è concretizzata in un unico episodio (oggetto di un controllo) risalente al 2003 (ben prima della partecipazione alla gara d’appalto per cui è causa), allorquando il predetto Sig. Sorce era poco più che sedicenne;<br />
&#8211; che il Sig. Antonio Milioti non ha commesso reati di mafia o connessi con il fenomeno mafioso;<br />
&#8211; e che comunque al 2003 risale anche il decesso del padre del Sig. Antonio Milioti, sicchè non si vede quale attuale incidenza quest’ultimo possa aver avuto sulla società SOREDIL e sull’appalto per cui è causa.<br />
Nel rapporto del 14 maggio 2010 redatto dal competente Nucleo dei Carabinieri non risulta alcun elemento atto a comprendere &#8211; poi &#8211; in cosa si sia concretizzata l’asserita ‘frequentazione’ del predetto Sig. Benedetto Sorce con il Sig. Pietro Mantia (in atto sottoposto a sorveglianza speciale di P.S.); ed in che modo quest’ultimo o entrambi abbiano compiuto atti diretti a incidere sulle scelte degli organi deliberanti delle società facenti parte dell’a.t.i. appellante.<br />
Il fatto che il Sig. Giovanni Sorge era Amministratore sia della società SOREDIL che della società AKRAPARK, società che in data 13 aprile 2012 è stata colpita da interdittiva antimafia (per i suoi rapporti con società anch’esse ‘interdette’), è parimenti irrilevante per le seguenti ragioni:<br />
&#8211; sia in quanto la AKRAPARK è stata costituita tra SOREDIL, CEPI ed ICAM proprio al dichiarato scopo di gestire un parcheggio pubblico realizzato dalle stesse, sicchè è normale che l’Amministratore sia la stessa persona per entrambe;<br />
&#8211; sia in quanto in data 1 luglio 2011 la AKRAPARK aveva ottenuto una comunicazione antimafia liberatoria (<em>id est</em>: positiva);<br />
&#8211; sia, infine, in quanto essa stessa ha comunicato alla Prefettura i suoi rapporti economici e di sub-appalto con le società che poi sono state colpite dalle interdittive; dimostrando, così, la sua perfetta buona fede.<br />
Ancora irrilevante appare, infine, anche il fatto che la società ISIECO, facente parte del r.t.i. capeggiato dalla SOREDIL, abbia ceduto il ramo d’azienda avente ad oggetto l’assunzione di appalti pubblici e privata alla società MP Costruzioni s.r.l. , avente nella compagine sociale parenti dell’Amministratore della cedente e soggetti con precedenti penali per turbativa d’asta; e ciò sia in quanto la cessione non ha riguardato l’appalto in corso, con la conseguenza che la società MP Costruzioni non ha alcun titolo per incidere sull’andamento dello stesso, sia in quanto non risulta in atti che quest’ultima o soggetti in essa titolari di cariche sociali abbiano tentato di incidere sulle determinazioni della SOREDIL.<br />
Dalla documentazione in atti è poi risultata erronea l’affermazione secondo cui l’Amministratore della MP Costruzioni aveva subìto la condanna indicata nell’informazione impugnata.<br />
Ragioni, queste, sufficienti per evidenziare come il provvedimento non resista alle doglianze.<br />
1.3. Con il secondo profilo di doglianza l’appellante deduce che non ostante il Comando Provinciale di Agrigento della Legione Carabinieri (cfr. nota prot. 0176806/11-4P del 14 maggio 2010) e la Questura di Agrigento (cfr. nota prot. 1164/10 del 10 maggio 2011) avessero rimesso ogni valutazione di merito sulla effettiva sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose al Gruppo Ispettivo Misto (dimostrando così di non aver riscontrato elementi sufficienti per proporre la misura interdittiva), nel verbale della riunione successivamente tenuta da quest’ultimo Organo (il 15 dicembre 2011) non v’è alcuna traccia dell’avvenuta trattazione dell’argomento.<br />
La doglianza merita accoglimento.<br />
Nel verbale della riunione tenuta presso il Gruppo Ispettivo Misto non vi è alcun ‘passo’ volto ad evidenziare le ragioni sulle quali è stato basato il provvedimento impugnato.<br />
E poiché al Gruppo Ispettivo Misto era stata chiesta una valutazione definitiva in ordine alla sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, pericolo evidente non riscontrato dagli Organi remittendi, la&nbsp;<em>lacuna motivasi appalesa insanabilmente grave</em>.<br />
1.4. Con un ulteriore profilo di doglianza meritevole di autonoma trattazione, l’appellante lamenta l’ingiustizia dell’impugnata sentenza, deducendo che il Giudice di primo grado ha&nbsp;<em>erroneamente</em>&nbsp;ritenuto che la motivazione fornita dall’Amministrazione per procedere alla risoluzione del contratto sia congrua ed esaustiva.<br />
La doglianza merita accoglimento.<br />
Nel caso della c.d. “interdittiva atipica” la motivazione dev’essere particolarmente analitica e convincente.<br />
Se, infatti, la stessa Prefettura non ravvisa ragioni sufficienti per adottare direttamente la comunicazione interdittiva, è evidente che l’Amministrazione che intenda pervenire comunque alla risoluzione del contratto deve fornire idonee e stringenti motivazioni al riguardo.<br />
E’ appena il caso di rilevare che il fatto che la decisione sia ampiamente discrezionale, non esime l’Amministrazione procedente dall’obbligo di fornire motivazioni in merito alle ragioni della scelta. Essendo ben noto che quanto più un potere sia discrezionale tanto più è necessario corredarne l’esercizio con una motivazione che evidenzi come esso non sia debordato in mero arbitrio.<br />
Né il puro richiamo all’<em>interesse pubblico</em>&nbsp;appare sufficiente, laddove esso si risolva in una mera tautologia inidonea a spiegare le ragioni oggettive per le quali si ritiene che il pericolo di infiltrazione sussista non ostante non sia stato ravvisato dagli Organi di polizia preposti alla prevenzione e repressione dei reati.<br />
E poiché nella fattispecie per cui è causa, l’Amministrazione si è limitata a valorizzare la propria potestà discrezionale al riguardo ed a richiamare le motivazioni poste a corredo dell’informativa (sulla cui incongruità si è già detto) e non ha fornito ragguagli in merito né ha ritenuto di denunciare all’Autorità prefettizia o all’Autorità giudiziaria alcun fatto nuovo che queste ultime già non conoscessero, non si vede come la decisione amministrativa possa resistere alla doglianza.<br />
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto; e per l’effetto, ed in riforma dell’appellata sentenza, va altresì accolto il ricorso proposto in primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
La delicatezza delle questioni trattate che ha visto i Difensori impegnati in ricostruzioni analitiche e complesse giustifica pienamente &#8211; ad avviso del Collegio &#8211; la compensazione delle spese fra le parti costituite.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello; e, per l’effetto ed in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso proposto in primo grado annullando i provvedimenti ivi impugnati.<br />
Compensa le spese fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<div style="text-align: center;">Claudio Zucchelli, Presidente<br />
Silvia La Guardia, Consigliere<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore<br />
Giuseppe Mineo, Consigliere<br />
Giuseppe Barone, Consigliere</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Carlo Modica de Mohac</strong></td>
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<td><strong>Claudio Zucchelli</strong></td>
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<div style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</div>
<p>&nbsp;<br />
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