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	<title>MILITARE E MILITARIZZATO Archivi - Giustamm</title>
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	<title>MILITARE E MILITARIZZATO Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla monetizzazione delle ferie non godute.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-monetizzazione-delle-ferie-non-godute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:00:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-monetizzazione-delle-ferie-non-godute/">Sulla monetizzazione delle ferie non godute.</a></p>
<p>Militare e militarizzato &#8211; Ferie non godute &#8211; Monetizzazione &#8211; Prova. La spettanza della monetizzazione deriva dalla prova delle documentate indifferibili esigenze di servizio ostative alla possibilità di fruizione del congedo ordinario o da apposite istanze presentate all&#8217;Amministrazione e respinte. Pertanto la richiesta di ferie e il suo mancato accoglimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-monetizzazione-delle-ferie-non-godute/">Sulla monetizzazione delle ferie non godute.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-monetizzazione-delle-ferie-non-godute/">Sulla monetizzazione delle ferie non godute.</a></p>
<p>Militare e militarizzato &#8211; Ferie non godute &#8211; Monetizzazione &#8211; Prova.</p>
<hr />
<p>La spettanza della monetizzazione deriva dalla prova delle documentate indifferibili esigenze di servizio ostative alla possibilità di fruizione del congedo ordinario o da apposite istanze presentate all&#8217;Amministrazione e respinte. Pertanto la richiesta di ferie e il suo mancato accoglimento non costituiscono un presupposto per la spettanza dell’indennità, ma solo una prova della sussistenza delle esigenze di servizio, che hanno impedito il godimento delle ferie, con la conseguenza che non sono assolutamente indispensabili per fornire la prova delle esigenze di servizio ostative al godimento, che può essere resa anche in altro modo.</p>
<hr />
<p>Pres. Taormina &#8211; Est. Altavista</p>
<!-- WP Attachments -->
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-monetizzazione-delle-ferie-non-godute/?download=90353">202601007_11</a> <small>(190 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-monetizzazione-delle-ferie-non-godute/">Sulla monetizzazione delle ferie non godute.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Sulla legittimità della sanzione inflitta ad un militare che abbia abusato di bevande alcoliche.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-della-sanzione-inflitta-ad-un-militare-che-abbia-abusato-di-bevande-alcoliche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 15:07:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-della-sanzione-inflitta-ad-un-militare-che-abbia-abusato-di-bevande-alcoliche/">Sulla legittimità della sanzione inflitta ad un militare che abbia abusato di bevande alcoliche.</a></p>
<p>Militare e militarizzato &#8211; Sanzioni &#8211; Abuso di bevande alcoliche &#8211; Legittimità. È legittima la sanzione di stato della sospensione dall’impiego per un mese inflitta ad un militare che abbia abusato di bevande alcoliche in violazione dell’obbligo, sancito dal combinato disposto degli artt. 718, comma 1, 732, comma 3, lett.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-della-sanzione-inflitta-ad-un-militare-che-abbia-abusato-di-bevande-alcoliche/">Sulla legittimità della sanzione inflitta ad un militare che abbia abusato di bevande alcoliche.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-della-sanzione-inflitta-ad-un-militare-che-abbia-abusato-di-bevande-alcoliche/">Sulla legittimità della sanzione inflitta ad un militare che abbia abusato di bevande alcoliche.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Militare e militarizzato &#8211; Sanzioni &#8211; Abuso di bevande alcoliche &#8211; Legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">È legittima la sanzione di stato della sospensione dall’impiego per un mese inflitta ad un militare che abbia abusato di bevande alcoliche in violazione dell’obbligo, sancito dal combinato disposto degli artt. 718, comma 1, 732, comma 3, lett. d), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e 929, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 60, di astenersi da tali abusi e di mantenere la piena efficienza psicofisica.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Poli &#8211; Est. Vaccaro</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezioneGrande" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione Prima</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Adunanza di Sezione del 19 giugno 2024</p>
<p class="rigth" style="text-align: justify;">NUMERO AFFARE 01313/2023</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">OGGETTO:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della difesa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal graduato aiutante dell’Esercito italiano (EI) -OMISSIS-, avverso: i) il decreto M_D -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale era stata irrogata nei suoi confronti la sanzione della “sospensione disciplinare dall’impiego” di mesi 1 (uno); la determinazione M_D -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con il quale lo Stato maggiore dell’Esercito ha disposto il trasferimento d’autorità del militare.</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">LA SEZIONE</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la relazione n. M_D AB05933 REG2023 0558167 del 27 settembre 2023, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull&#8217;affare consultivo in oggetto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esaminati gli atti e udita la relatrice, consigliere Valeria Vaccaro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Oggetto del presente giudizio sono i seguenti provvedimenti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">i) decreto M_D -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante la sanzione di stato della “sospensione disciplinare dall’impiego” di mesi 1 (uno), inflitta al graduato aiutante -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ii) determinazione M_D -OMISSIS-, dello Stato maggiore dell’Esercito recante il trasferimento d’autorità del graduato dal -OMISSIS- reggimento bersaglieri di stanza in -OMISSIS- al -OMISSIS- reggimento fanteria “-OMISSIS-”, di stanza in -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. In data -OMISSIS-, il ricorrente, impiegato come conduttore per lo svolgimento cli un&#8217;attività addestrativa continuativa &#8211; in programma nei giorni dal -OMISSIS- in località -OMISSIS- &#8211; alle ore 5,40 circa del -OMISSIS- veniva sottoposto dal DSS e medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori al test &#8220;Carbohydrate Defdicient Trassferrin&#8221; (CDT) concernente l&#8217;esame delle Isoforme, a basso o nullo grado di glicosilazione, che aumentano percentualmente a seguito di abuso di alcolico, test previsto dal d.lgs 9 aprile 2008, n.81. Il prelievo veniva esaminato in data -OMISSIS- presso il laboratorio analisi del DMML di -OMISSIS- ed evidenziava un valore di 2.0 che nei valori di riferimento viene definito &#8220;patologico”, trattandosi di un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Il graduato, veniva quindi sottoposto a procedimento penale per &#8220;ubriachezza in servizio pluriaggravata (artt. 47 nr.2 e 139, comma 2, c.p.m.p.). Nell’imputazione veniva precisato che &#8220;<i>il reparto di appartenenza provvedeva a concedere, al suddetto, su proposta del citato luogo di cura, sessanta giorni di licenza in convalescenza, nonché al ritiro della patente militare di guida, rilasciatagli, il -OMISSIS-, dalla Scuola Trasporti e Materiali in -OMISSIS-, scadente -OMISSIS-; a far accompagnare da un collega, il suindicato, presso il domicilio, onde evitare di farlo porre alla guida del proprio autoveicolo</i>&#8220;. Ed ancora, veniva precisato, che il militare veniva “<i>colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere la sua capacità di prestare il menzionato servizio; con le aggravanti del grado rivestito e dell&#8217;essere un militare preposto ad un servizio</i>&#8220;.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. Con richiesta del -OMISSIS-, il P.M presso il Tribunale Militare di -OMISSIS-, chiedeva il rinvio a giudizio dell&#8217;imputato; all&#8217;udienza preliminare del -OMISSIS-, il P.M. insisteva nella richiesta di rinvio a giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. Con sentenza del -OMISSIS-, del Giudice dell&#8217;udienza preliminare presso il Tribunale Militare di -OMISSIS-, veniva deciso che si dovesse immediatamente pronunciare sentenza di non luogo a procedere, in quanto &#8220;il reato in esame può essere perseguito penalmente solo a richiesta del Comandante di Corpo dell&#8217;imputato ad eccezione delle ipotesi specifiche previste dal capoverso dell&#8217;art. 139, citato”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Per la vicenda descritta in fatto, il Comando forze operative sud ordinava “inchiesta formale” nei confronti del militare, con contestazione degli addebiti effettuata il -OMISSIS- e, acquisita la relazione finale dell’Ufficiale Inquirente, proponeva di irrogare la “sospensione disciplinare dall’impiego” di un mese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Il Ministero della difesa, concordando con la proposta, con decreto dirigenziale (i cui estremi sono dettagliati in epigrafe), notificato il -OMISSIS-, infliggeva la suddetta sanzione disciplinare di stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. Successivamente, lo Stato maggiore dell’Esercito, con decreto dirigenziale n. M_D -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, disponeva il trasferimento d’autorità del militare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Avverso tali provvedimenti, il militare presentava ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in epigrafe.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Con il predetto gravame, affidato a 5 motivi, estesi da pagina 7 a pagina 18 del ricorso, il ricorrente deduceva le seguenti censure:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) la violazione e falsa applicazione degli articoli 47 e 139 del Codice Penale Militare di Pace;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della Direttiva P – 001 “Procedura per l’impiego del personale militare dell’esercito”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) l’eccesso di potere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Con la relazione di rito, il Ministero della difesa evidenziava, quanto al primo dei provvedimenti impugnati, che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) il sindacato chiesto dal ricorrente tende in sostanza a sollecitare un riesame sui fatti e sull’apprezzamento compiuto dall’Autorità irrogante la sanzione, che ha considerato disciplinarmente rilevante la condotta tenuta dall’interessato, ma questa implicita richiesta di rivalutazione della condotta ascritta al ricorrente, in quanto implicante un’indagine su vizi di merito, sarebbe sottratta a una decisione in sede di ricorso straordinario, considerata la natura di questo rimedio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) le argomentazioni formulate dal ricorrente circa gli apprezzamenti compiuti dall’Amministrazione sarebbero pertanto inammissibili, dovendo l’impugnativa in esame, fondarsi esclusivamente su motivi di legittimità relativi al provvedimento impugnato e non su valutazioni di merito, come da costante giurisprudenza del Consiglio di Stato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo è assolto quando essa può essere ricavata dalla lettura degli atti attinenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento anche attraverso il richiamo al contenuto argomentativo di altro atto dell’Amministrazione. Inoltre nel caso del graduato aiutante in questione, la stessa sentenza penale di proscioglimento non ha messo in valore le ragioni ostese dalla difesa, tendenti a dimostrare, <i>inter alia</i>, l’insussistenza del fatto di reato, per mancanza di elementi idonei a sostenere l&#8217;accusa in giudizio o, in via subordinata, per tenuità del fatto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) non vi è stato travisamento dei fatti, atteso che l’illecito disciplinare commesso dal graduato e sanzionato con la sospensione per un mese, riguarda la violazione dei doveri di lealtà e correttezza assunti dai militari all’atto del giuramento e del generale dovere di ogni militare di preservare le proprie capacità psico-fisiche al fine dell’assolvimento dei compiti istituzionali (sanciti dall’art. 718 “Formazione militare” del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (r.m.);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) circa la contestata sproporzione della sanzione disciplinare in esame, la relazione – citando diffusa, costante giurisprudenza di questo consesso &#8211; evidenzia che la scelta compiuta dall’Amministrazione, in ordine al tipo di sanzione da irrogare, non è censurabile salvo che non appaia manifestamente illogica e ingiusta, in quanto il giudizio sulla punibilità del comportamento rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione e non può essere sindacato, se non per evidenti ragioni di contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti, ovvero, quanto alla misura, per evidente sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione inflitta: ipotesi che, nel caso di specie, non si ravvisano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. In relazione al provvedimento di trasferimento adottato con provvedimento dello Stato maggiore dell’Esercito, la relazione ministeriale evidenzia come lo stesso sia stato disposto per motivi di “incompatibilità ambientale” a seguito delle “reiterate condotte, disciplinarmente sanzionate, del militare, che ne hanno pregiudicato la prosecuzione del servizio nella medesima sede”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. Nella relazione istruttoria redatta dallo Stato maggiore dell’Esercito M D -OMISSIS-, in data -OMISSIS- (richiamata dalla relazione ministeriale), si specifica espressamente quanto segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) la determinazione del trasferimento, lungi dall&#8217;essere una decisione vincolata conseguente ad ogni sospensione disciplinare dall&#8217;impiego, consiste nella valutazione sull&#8217;opportunità di mantenimento del militare presso la medesima sede di servizio al momento in cui si sono sviluppati i fatti sanzionati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) nel caso, della condotta sanzionata al graduato aiutante -OMISSIS-, la stessa si è posta in contrasto con i doveri propri dello stato di militare, con particolare riferimento a quelli attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno esemplare che un militare deve tenere in ogni circostanza (anche in territorio straniero) a salvaguardia del prestigio dell&#8217;Istituzione cui appartiene, nel rispetto delle norme che regolano la civile convivenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) l’Amministrazione ha ritenuto opportuno movimentare il graduato, al fine di favorire un rigenerarsi di condizioni di servizio del militare, condizioni ormai compromesse presso la sede di servizio all’epoca dei fatti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) il militare è recidivo a simili comportamenti in quanto già in passato (-OMISSIS-) era stato sospeso dal servizio per mesi 6 (sei) con la seguente motivazione “<i>Graduato dell&#8217;Esercito, il -OMISSIS-, in -OMISSIS-, tentava di impossessarsi, al fine di trarne profitto, di un quantitativo imprecisato di gasolio per autotrazione, sottraendolo dal serbatoio di un autocarro militare che si trovava parcheggiato all&#8217;interno della caserma del -OMISSIS- Reggimento Bersaglieri, per rifornire la propria autovettura privata.”</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) l’obbligo di motivazione del trasferimento, che non ha finalità punitive, è affievolito nel caso del provvedimento oggetto di ricorso (trattandosi di un ordine militare) per cui non si applicano le garanzie procedimentali previste dalla l. 241/90, in conformità alla giurisprudenza amministrativa costante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f) i trasferimenti d&#8217;autorità appartengono alla categoria degli ordini militari di cui all&#8217;art. 1349 del d.lgs. 66/2010 e sono veri e propri &#8220;ordini&#8221; in senso stretto; sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell&#8217;Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale; sono sottratti all&#8217;applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone il comma 3 dell&#8217;art. 1349; non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l&#8217;interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato (in tal senso orientamento consolidato del Consiglio di Stato, che la relazione in esame cita).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Nel corso del giudizio la difesa di parte ricorrente ha fatto pervenire una memoria, recante data &#8211;OMISSIS-, con cui ha ribadito le ragioni già contenute nel ricorso in favore dell’accoglimento del gravame, La parte ha altresì riscontrato, in data 29 aprile 2024, la nota presidenziale in data 15 gennaio 2024, confermando l’interesse alla definizione del giudizio in sede straordinaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. All’adunanza del 19 giugno 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. Il collegio ritiene necessario premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questo Consesso, da ultimo richiamata nei pareri della sezione nn.565/2024 e 1632 del 2023, la valutazione della gravità del fatto, ai fini della commisurazione della sanzione, costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, insindacabile salvo che per evidenti profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità e irragionevolezza, che palesino con immediatezza una chiara carenza di proporzionalità tra l&#8217;infrazione e il fatto. Quanto sopra è ancora più evidente quando si verte su qualificazione dei fatti contestati e sulla corrispondente modesta entità della sanzione come nel caso oggetto del presente gravame. Le relative censure di parte ricorrente sono pertanto inammissibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. Nel caso del presente gravame, poi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) risulta <i>per tabulas</i> la correttezza del procedimento disciplinare e del conseguente provvedimento sanzionatorio adottato, che risulta immune da evidenti sintomi di abnormità e non può considerarsi adottato in violazione del canone della proporzionalità dell’azione amministrativa né, secondo la definizione del Consiglio di Stato, del cosiddetto “gradualismo sanzionatorio” (Cons. Stato, sez. IV, n. 2428 del 2021);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) i provvedimenti adottati e censurati con il ricorso in epigrafe sono tutti assistiti da congrua motivazione nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e della consolidata giurisprudenza al riguardo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) non si ravvisano vizi relativi all’istruttoria del procedimento: a riprova giova sottolineare come, la stessa sentenza penale di proscioglimento non abbia annesso valore alle ragioni ostese dalla difesa, tendenti a dimostrare l’insussistenza del fatto di reato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) non si ravvisa nell’<i>agere</i> dell’amministrazione procedente alcuna delle fattispecie sintomatiche di eccesso di potere denunciate dal ricorrente, nella specie del travisamento dei fatti da parte dell’autorità gerarchica: il tasso alcolemico rinvenuto con le analisi era di livello patologico ed il militare è stato collocato in convalescenza per 60 giorni, a riprova del fatto che con la condotta sanzionata il graduato ha violato l’obbligo (sancito dal combinato disposto degli artt. 732, comma 3, lett. d) r.m. e 929, comma 1, c.m.), di astenersi dagli eccessi nell’uso di bevande alcoliche e di mantenere la piena efficienza psicofisica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) il trasferimento d’autorità rientra nella categoria degli ordini militari in relazione ai quali le esigenze familiari sono sempre recessive. In termini la giurisprudenza consolidata di questo consesso (Cons. Stato, Ad. plen., n. 1 del 2016; sez. IV, n. 118 del 2020, n. 3771 del 2017; sez. III, n. 1074 del 2014).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. In conclusione, ritiene la Sezione che il ricorso sia infondato e da respingere con assorbimento dell’esame dell’istanza cautelare.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">esprime il parere che il ricorso sia respinto e che l’istanza cautelare sia conseguentemente assorbita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell&#8217;interessato, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<table class="sottoscrizioniCon" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Valeria Vaccaro</td>
<td>Vito Poli</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2021 n.5893</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-16-8-2021-n-5893/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-16-8-2021-n-5893/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-16-8-2021-n-5893/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2021 n.5893</a></p>
<p>Pres. E. de Francisco &#8211; Est. R. Politi Sull&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare a seguito di sentenza della Corte di Cassazione dichiarativa della inammissibilità  del ricorso Militari &#8211; Procedimento disciplinare &#8211; Pronuncia giurisdizionale penale &#8211; Sentenza della Corte di Cassazione &#8211; Inammissibilità  del ricorso &#8211; Previsione termine ex art. 1392, comma 3,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-16-8-2021-n-5893/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2021 n.5893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. E. de Francisco &#8211; Est. R. Politi</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare a seguito di sentenza della Corte di Cassazione dichiarativa della inammissibilità  del ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Militari &#8211; Procedimento disciplinare &#8211; Pronuncia giurisdizionale penale &#8211; Sentenza della Corte di Cassazione &#8211; Inammissibilità  del ricorso &#8211; Previsione termine ex art. 1392, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010 &#8211; Individuazione dies a quo</strong></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La sentenza, la cui (integrale) conoscenza integra il necessario presupposto per l&#8217;avvio dell&#8217;azione disciplinare,  quella di appello, con riferimento alla cognizione della quale (<i>rectius: </i>del passaggio in giudicato della quale) viene ad integrarsi il presupposto di legge per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare.<br /> Le condizioni per l&#8217;inizio del decorso del termine di che trattasi sono, infatti, due; rappresentate:<br /> &#8211; l&#8217;una, dalla &#8220;<i>conoscenza integrale</i>&#8220;, in capo all&#8217;Amministrazione, della sentenza penale (come testualmente predicato dal comma 2 dell&#8217;articolo 1392 C.O.M., il quale, al riguardo, individua la <i>&#8220;data in cui l&#8217;amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili</i>&#8220;): evento che nella specie si  verificato, al netto del passaggio in giudicato, il 26 aprile 2010;<br /> &#8211; l&#8217;altra, dalla certezza in ordine alla irrevocabilità  della pronunzia definitoria del giudizio penale evento, integrativo della fattispecie di cui al cit. articolo 1392 C.O.M., che nella specie si  verificato il 1° ottobre 2010.<br /> Per effetto della comunicazione del dispositivo della sentenza di inammissibilità  del ricorso per Cassazione (avverso una sentenza di merito già  integralmente conosciuta dall&#8217;Amministrazione) vengono dunque a realizzarsi entrambe le suindicate condizioni, dovendo, in proposito, rammentarsi come, ai fini della definizione del giudizio, esclusivamente rilevi la pubblicazione del dispositivo (e non anche la pubblicazione successiva della motivazione, come indicato dal comma 1 dell&#8217;articolo 545 c.p.p.: <i>&#8221; La sentenza  pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo&#8221;).</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: justify;">in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8310 del 2013, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Fiore Tartaglia, presso il quale  elettivamente domiciliato in -OMISSIS-, Viale delle Medaglie d&#8217;Oro, n. 266</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Ministero della Difesa, in persona del Ministro <i>pro tempore;</i><br /> &#8211; Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale <i>pro tempore;</i><br /> rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in -OMISSIS-, alla Via dei Portoghesi, n. 12</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per -OMISSIS-resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 maggio 2021 (tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, richiamato dall&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176) il Cons. Roberto Politi;</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno presente per le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. In data 23 febbraio 2011 veniva avviato procedimento disciplinare nei confronti dell&#8217;odierno appellante, dopo che questi era stato arrestato sulla base di ordine di custodia cautelare emesso, in quanto indagato per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione, riciclaggio, simulazione di reato, furto di scritture private, frodi assicurative, falso in atto pubblico per induzione e contrabbando in esportazione, nonchè delitti in materia di armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il relativo giudizio si era concluso con sentenza della Corte di Cassazione in data 22 settembre 2010, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall&#8217;odierno appellante avverso la sentenza della Corte d&#8217;Appello di -OMISSIS-, recante conferma della sentenza di primo grado (di condanna alla pena di anni due e mesi di due di reclusione per detenzione di arma da guerra e ricettazione, con assoluzione dai rimanenti capi di imputazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Con determinazione in data 22 agosto 2011, il Ministero della Difesa, su conforme indicazione della Commissione di disciplina, riteneva l&#8217;appellante non meritevole del mantenimento del grado, disponendone la rimozione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con ricorso N.R.G. -OMISSIS-, proposto innanzi al T.A.R. -OMISSIS-, il -OMISSIS- ha chiesto l&#8217;annullamento del provvedimento anzidetto.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Avverso la sentenza con la quale l&#8217;adito Tribunale ha respinto il ricorso,  stato proposto il presente appello, con il quale viene lamentato quanto di seguito sintetizzato:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>3.1) Erroneità  e difetto di motivazione dell&#8217;impugnata sentenza. Illegittimità  per violazione dell&#8217;art. 1392 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell&#8217;ordinamento militare) e dell&#8217;art. 1034, comma 1, del D.P.R. n. 90 del 2010. Violazione dell&#8217;art. 648 c.p.p., violazione dell&#8217;art. 21-bis della legge n. 241 del 1990, perenzione dell&#8217;azione disciplinare. Eccesso di potere per errore sul presupposto, incongruità , illogicità , irragionevolezza</i></p>
<p style="text-align: justify;">Assume parte appellante la violazione del termine per la conclusione del procedimento disciplinare, dall&#8217;articolo 1392 del Codice dell&#8217;ordinamento militare fissato in 270 giorni, decorrenti dalla &#8220;<i>conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">A fonte della comunicazione del dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione (avvenuta il 1° ottobre 2010), la conclusione del procedimento disciplinare (intervenuta con determinazione del 22 agosto 2011) si porrebbe con collocazione temporale largamente successiva allo spirare del termine anzidetto; sottolineandosi, peraltro, come la relativa decorrenza andrebbe ascritta alla conoscenza della sentenza di appello (confermativa di quella resa in primo grado).</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe, inoltre, stato superato anche il termine (pari a giorni 90) previsto dal comma 4 dell&#8217;articolo 1392 suindicato, nell&#8217;ambito del procedimento disciplinare, quale intervallo temporale massimo fra l&#8217;adozione di un atto e l&#8217;emanazione del successivo (nella fattispecie, alla contestazione di addebiti in data 23 febbraio 2011, ha fatto seguito il giudizio della Commissione di disciplina, di non meritevolezza ai fini della conservazione del grado, reso il successivo 14 giugno).</p>
<p style="text-align: justify;"><i>3.2) Erroneità  dell&#8217;appellata sentenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa autonoma valutazione dei fatti. Illegittimità  e/o eccesso di potere per violazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241 del 1990. Carenza e/o insufficienza ed apoditticità  della motivazione. Eccesso di potere, irragionevolezza, sproporzione, irrazionalità , illogicità , iniquità , violazione del principio di gradualità  delle sanzioni</i></p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta parte appellante che la determinazione in prime cure gravata sia priva di adeguata motivazione, dimostrandosi inoltre priva di alcun riferimento ai lusinghieri precedenti di carriera, alla non gravità  della condanna e alla concessione della sospensione condizionata della pena.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel ritenere che il giudice di prime cure abbia errato nell&#8217;assumere, quale idoneo fondamento giustificativo ai fini dell&#8217;irrogazione della gravata sanzione, la (sola) gravità  della condanna penale inflitta, parte appellante lamenta la sproporzione della misura nella fattispecie irrogata rispetto alla contestata condotta (peraltro, risalente ad oltre dieci anni prima), con riveniente violazione del principio di gradualità .</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenziato come la condanna penale sia stata resa per due soli capi di imputazione, rispetto agli undici originariamente contestati, l&#8217;appellante rappresenta che l&#8217;episodicità  della condotta presa in considerazione ai fini disciplinari avrebbe dovuto essere adeguatamente comparata con i precedenti di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>3.3) Eccesso di potere per perplessità  e contraddittorietà  nelle scelte e nelle valutazioni, nonchè nell&#8217;azione amministrativa. Erroneità  ed illogicità  dell&#8217;impugnata sentenza</i></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;irrogata sanzione espulsiva rivelerebbe, inoltre, profili di contraddittorietà , con riferimento alla positive valutazioni caratteristiche che hanno accompagnato il percorso di carriera dell&#8217;appellato sia anteriormente, che successivamente al verificarsi dei fatti oggetto di sanzione in sede penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclude la parte per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello; e, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri si sono costituiti in giudizio con memoria di mero stile.</p>
<p style="text-align: justify;">5. L&#8217;appello viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza telematica del 4 maggio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;appello  fondato, per le ragioni di cui <i>infra</i>, e va conseguentemente accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Con la prima della articolate censure, parte appellante, riproducendo argomentazioni già  dedotte in prime cure (e dal T.A.R. adito respinte), ha sostenuto la violazione, da parte della procedente Amministrazione, dei termini previsti per lo svolgimento e la conclusione del procedimento disciplinare.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Va osservato, al riguardo, che l&#8217;articolo 1392 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell&#8217;ordinamento militare, prevede &#8211; per quanto rileva ai fini della presente decisione, ossia in relazione ai motivi proposti &#8211; due distinti termini coordinati all&#8217;esercizio della potestà  disciplinare, disciplinati:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; al comma 3, ove si precisa che <i>&#8220;il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l&#8217;amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione&#8221;;</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ed al successivo comma 4, il quale prevede che <i>&#8220;in ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall&#8217;ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività   stata compiuta&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">3. Nel rilevare il carattere evidentemente perentorio del termine di cui al comma 3 dell&#8217;articolo 1392 citato, ritiene il Collegio condivisibile quanto dalla parte appellante sostenuto circa l&#8217;individuazione della relativa decorrenza &#8211; allorchè il ricorso in Cassazione sia stato dichiarato inammissibile (e non già  respinto) &#8211; nel momento in cui l&#8217;Amministrazione ha avuto cognizione, per effetto di comunicazione alla stessa inoltrata il 1° ottobre 2010 dal legale del sig. Cimini, del dispositivo della sentenza con la quale la Corte di Cassazione, a definizione del giudizio penale instaurato nei confronti dell&#8217;interessato, ha dichiarato inammissibile il ricorso innanzi ad essa proposto dall&#8217;appellato, con l&#8217;effetto del passaggio in giudicato della sentenza resa dalla Corte d&#8217;Appello di-OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di fatto risulta dal fascicolo di parte appellata che detta sentenza d&#8217;appello  stata rilasciata in copia conforme alla stessa parte il 26 aprile 2010; sicchè la sentenza era integralmente conosciuta dall&#8217;Amministrazione sin da data anteriore a quella del suo passaggio in giudicato, poi sopravvenuto il 22 settembre 2010 e di cui l&#8217;Amministrazione ricevette comunicazione il 1° ottobre 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Consolidata giurisprudenza di questo Consiglio &#8211; in piena conformità , del resto, al chiaro disposto del comma 3 del cit. articolo 1393 &#8211; ha specificato (cfr., <i>ex multis,</i> Sez. IV, 6 novembre 2020, n. 6828 e 13 ottobre 2020, n. 6153), che il termine di 270 giorni di che trattasi decorre dalla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile di condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">In fatti l&#8217;articolo 1392, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010, laddove indica &#8211; quale <i>dies a quo</i> del termine per il radicamento e la definizione del procedimento disciplinare di stato &#8211;<i>&#8220;la data in cui l&#8217;amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono&#8221;,</i> fa evidentemente riferimento a una conoscenza giuridicamente certa, che può derivare solo dall&#8217;acquisizione di copia conforme della sentenza, completa dell&#8217;attestazione di irrevocabilità ; mentre la norma stessa non individua un termine entro il quale l&#8217;Amministrazione debba provvedere all&#8217;acquisizione documentale, oltretutto dipendente dai tempi necessari alle cancellerie degli uffici giudiziari per evadere le richieste (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° ottobre 2019, n. 6562 e 17 luglio 2018, n. 4349).</p>
<p style="text-align: justify;">Dal tenore della disposizione, deve quindi ritenersi che il termine d&#8217;inizio dell&#8217;azione disciplinare coincida con il momento in cui l&#8217;Amministrazione ha avuto a disposizione il testo integrale della sentenza penale, completa della parte motiva (cfr., ulteriormente, Cons. Stato, Sez. IV, 1° ottobre 2019, n. 6562, 26 febbraio 2019, n. 1344, 4 ottobre 2018, n. 5700 e 17 luglio 2018, n. 4349).</p>
<p style="text-align: justify;">La condivisione di tale orientamento, impone tuttavia di indagarne la <i>ratio</i> ispirativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La formulazione della disposizione, vigente <i>ratione temporis</i>, che &#8220;congelava&#8221; il procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale (articolo 1393, comma 1, del Codice dell&#8217;Ordinamento Militare, di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 124 del 2015 e dal D.Lgs. n. 91 del 2016) non  esattamente coincidente con quella relativa alla disciplina dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale (articolo 1392, comma 1, del medesimo Codice).</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre la prima stabilisce che &#8220;<i>se per il fatto addebitato al militare  stata esercitata azione penale, ovvero  stata disposta dall&#8217;autorità  giudiziaria una delle misure previste dall&#8217;articolo 915, comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già  iniziato, deve essere sospeso</i>&#8220;, la seconda fa esplicito riferimento, al fine della contestazione degli addebiti, alla conoscenza integrale del provvedimento che conclude il procedimento penale (&#8220;<i>il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l&#8217;amministrazione abbia già  proceduto disciplinarmente ai sensi dell&#8217;articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all&#8217;incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l&#8217;amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione&#8221;).</i></p>
<p style="text-align: justify;">La conoscenza integrale della sentenza, da parte dell&#8217;Amministrazione, segna l&#8217;inizio della decorrenza del termine, di natura perentoria, per la promozione o il promovimento dell&#8217;azione disciplinare; ed  stabilito:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; da un lato, per consentire all&#8217;Amministrazione di avere un&#8217;esatta cognizione dei fatti accertati in sede penale,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dall&#8217;altro, per garantire all&#8217;incolpato che la contestazione avvenga senza ritardo rispetto a tale conoscenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Se , quindi, vero che, ai fini della contestazione degli addebiti, il termine non inizia a decorrere prima che siano esauriti tutti gli incombenti della fase o del grado del procedimento penale (che si realizza con il deposito della sentenza completa di motivazione), l&#8217;eventuale &#8220;contestazione&#8221; all&#8217;atto della conoscenza del solo dispositivo della sentenza irrevocabile non incorre in alcuna preclusione, poichè il principio di pregiudizialità  presuppone soltanto l&#8217;esistenza di un procedimento penale non ancora definito (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 20 febbraio 2020, n. 1273).</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, conseguentemente, ritenersi che l&#8217;avvio del procedimento disciplinare non soltanto possa, ma debba avvenire nel momento in cui l&#8217;Amministrazione abbia acquisito la certezza della definitività  della condanna: la finalità  della disposizione anzidetta, con ogni evidenza risiedendo nell&#8217;esigenza che l&#8217;esercizio del potere disciplinare, fin dalla sua fase genetica, sia assistito dalla piena cognizione (della consistenza e qualità ) dei fatti in sede penale ascritti al dipendente, nonchè del complesso di circostanze acquisite al giudizio, conclusosi con sentenza di condanna (ossia, dal momento in cui l&#8217;Amministrazione ha avuto esatta cognizione dei fatti accertati in quella sede, al fine di poter essere in grado di valutare, in maniera adeguata, tutti gli elementi utili per condurre la successiva azione amministrativa: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 giugno 2015, n. 2853).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Nondimeno, laddove, come nella fattispecie all&#8217;esame, il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione si concluda (non già  con una sentenza di reiezione del gravame, bensì) con una sentenza dichiarativa dell&#8217;inammissibilità  (per qualunque ragione) del ricorso, con accessiva statuizione del già  avvenuto passaggio in giudicato, <i>in toto</i>, della pronunzia resa dalla Corte di Appello &#8211; tanto che, in tali casi, la Corte di Cassazione nemmeno ritiene di poter dichiarare la prescrizione del reato che sia intervenuta nelle more del giudizio di legittimità : e ciò proprio in quanto, con la declaratoria di inammissibilità  del ricorso, il c. d. &#8220;<i>diritto vivente</i>&#8221; del giudice penale di legittimità   ormai granitico nell&#8217;affermazione che il giudicato penale si  (già ) formato sulla sentenza di appello &#8211; l&#8217;esigenza conoscitiva di che trattasi va ricondotta necessariamente, per una suprema e inderogabile esigenza di intrinseca coerenza dell&#8217;ordinamento giuridico, alla pronunzia di secondo grado: rispetto alla quale la sentenza in rito della Cassazione, per sua stessa definizione, non può introdurre alcun profilo modificativo, con riferimento agli elementi suscettibili di valutazione in sede disciplinare (ovvero: la sussistenza del fatto, l&#8217;illiceità  penale e l&#8217;affermazione che l&#8217;imputato lo ha commesso; ma neppure alcuna ulteriore qualificazione o contestualizzazione del fatto medesimo).</p>
<p style="text-align: justify;">Se, dunque, l&#8217;Amministrazione  tenuta ad avviare il procedimento disciplinare dal momento in cui la commissione del fatto e la sua qualificazione come reato siano divenuti incontrovertibili per effetto del formarsi del giudicato, ne deriva che, a fronte della comunicazione del dispositivo della sentenza della Cassazione (nella specie avvenuta, come già  detto, il 1° ottobre 2010), il termine per l&#8217;avvio del procedimento andava, nella fattispecie all&#8217;esame, a coincidere con tale data; senza che potesse, in alcun modo, assumere rilevanza la successiva acquisizione cognitiva della motivazione della pronunzia di inammissibilità  di che trattasi.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Quanto sopra rilevato esprime, ad avviso del Collegio, profili di evidente coerenza con il consolidato insegnamento di questo Consiglio &#8211; del quale si  dato precedentemente conto &#8211; relativo alla individuazione del <i>dies a quo</i> di decorrenza del termine di esercizio dell&#8217;azione disciplinare, a far tempo dalla integrale conoscenza della sentenza che abbia definito il giudizio penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Se tale momento va, con sicurezza, individuato nel momento della percezione cognitiva del testo integrale della sentenza resa dalla Corte di Cassazione, laddove quest&#8217;ultima abbia accolto (ovvero, anche solo parzialmente accolto) o respinto (anche in parte) il ricorso innanzi ad essa proposto, conclusioni necessariamente non sovrapponibili presidiano la collocazione del termine di che trattasi laddove &#8211; come, appunto, relativamente alla vicenda che ne occupa &#8211; il ricorso in Cassazione si sia concluso con sentenza di inammissibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">In tale evenienza, infatti, difetta <i>in nuce</i> in capo alla Corte &#8211; anche per una sorta di autolimitazione, specie in quei casi in cui la Corte (talora per esimersi dal rilievo, altrimenti doveroso, della sopravvenuta prescrizione del reato) riconduce, secondo il c.d.<i>diritto vivente</i>, alla declaratoria di inammissibilità  pure i ricorsi che essa reputi &#8220;<i>manifestamente infondati</i>&#8221; &#8211; qualsivoglia possibilità  di percezione cognitiva in ordine alla sentenza d&#8217;appello. In tali casi, per definizione e per coerenza esegetica, non si configura (neanche astrattamente) la possibilità  stessa di addure intervento alcuno di carattere anche soltanto parzialmente modificativo, rispetto al <i>decisum</i> del giudice di appello (così come, analogamente, di rilevare l&#8217;eventuale prescrizione del reato, <i>medio tempore</i> occorsa).</p>
<p style="text-align: justify;">La ritenuta non ammissibilità  del ricorso in Cassazione esclude, infatti, che la conseguente pronunzia in rito &#8211; lungi dal limitarsi ad esaminare, esclusivamente, il contenuto del proposto ricorso &#8211; altrimenti attinga al contenuto della sentenza di appello (la quale, infatti e conseguentemente, viene ad essere integralmente coperta dal giudicato per effetto della suindicata definizione, dichiaratamente in rito, del ricorso per Cassazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Con il corollario che, in tali casi, ove per avventura la successiva motivazione della sentenza di inammissibilità  &#8211; quand&#8217;anche per argomentare sulla qualificazione (invero concettualmente spuria, ma ormai del tutto consolidata nel c.d.<i>diritto vivente</i>, della Cassazione penale) del ricorso in termini di &#8220;manifesta infondatezza&#8221;, onde fondarvi la prefata declaratoria in rito invece che un (dogmaticamente forse più corretto) rigetto nel merito &#8211; dovesse indulgere a qualsivoglia considerazione circa i fatti oggetto della (già  definitiva) condanna penale, ciò non potrebbe che considerarsi in termini di <i>obiter dicta</i>, ossia di valutazione di natura non giudiziaria, proprio perchè successiva alla già  verificatasi formazione del giudicato (riferito alla sentenza d&#8217;appello) e come tale non passibile di considerazione alcuna (giuridicamente rilevante) nel successivo procedimento disciplinare.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che la sentenza, la cui (integrale) conoscenza integra il necessario presupposto per l&#8217;avvio dell&#8217;azione disciplinare,  quella di appello (che, come si  detto, passa <i>ex se</i> in giudicato per effetto della pronunziata inammissibilità  del ricorso per Cassazione), con riferimento alla cognizione della quale (<i>rectius: </i>del passaggio in giudicato della quale) viene ad integrarsi il presupposto di legge per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare.</p>
<p style="text-align: justify;">Le condizioni per l&#8217;inizio del decorso del termine di che trattasi sono, infatti, due; rappresentate:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;una, dalla &#8220;<i>conoscenza integrale</i>&#8220;, in capo all&#8217;Amministrazione, della sentenza penale (come testualmente predicato dal comma 2 dell&#8217;articolo 1392 C.O.M., il quale, al riguardo, individua la <i>&#8220;data in cui l&#8217;amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili</i>&#8220;): evento che nella specie si  verificato, al netto del passaggio in giudicato, il 26 aprile 2010;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;altra, dalla certezza in ordine alla irrevocabilità  della pronunzia definitoria del giudizio penale evento, integrativo della fattispecie di cui al cit. articolo 1392 C.O.M., che nella specie si  verificato il 1° ottobre 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Per effetto della comunicazione del dispositivo della sentenza di inammissibilità  del ricorso per Cassazione (avverso una sentenza di merito già  integralmente conosciuta dall&#8217;Amministrazione) vengono dunque a realizzarsi entrambe le suindicate condizioni, dovendo, in proposito, rammentarsi come, ai fini della definizione del giudizio, esclusivamente rilevi la pubblicazione del dispositivo (e non anche la pubblicazione successiva della motivazione, come indicato dal comma 1 dell&#8217;articolo 545 c.p.p.: <i>&#8221; La sentenza  pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo&#8221;).</i></p>
<p style="text-align: justify;">Se, ai fini dell&#8217;esercizio del potere disciplinare (mediante avvio del relativo procedimento) rileva (esclusivamente) la sentenza di condanna passata in giudicato, allora quest&#8217;ultima &#8211; si ribadisce, nella sola evenienza in cui il ricorso per Cassazione si sia concluso con sentenza in rito, dichiarativa dell&#8217;inammissibilità  del ricorso &#8211; non può essere individuata, se non nella sentenza resa dalla Corte d&#8217;appello, che passa in giudicato quando viene pubblicato il dispositivo della Cassazione che dichiara l&#8217;inammissibilità  del ricorso di terzo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;acquisita cognizione della sentenza d&#8217;appello, beninteso unitamente a quella del dispositivo della sentenza di Cassazione dichiarativa dell&#8217;inammissibilità  del ricorso, appieno determinano, in capo alla competente Amministrazione, la completezza degli elementi necessari al fine di disporre l&#8217;avvio del procedimento disciplinare (<i>id est</i>: il perfezionamento della fattispecie cui il cit. articolo 1392 riconnette il decorso dei termini per l&#8217;esercizio e la conclusione dell&#8217;azione disciplinare).</p>
<p style="text-align: justify;">La ricostruzione interpretativa della fattispecie sottoposta all&#8217;esame del Collegio, va conclusivamente ribadito, dimostra coerenza:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non soltanto con riferimento al letterale tenore dell&#8217;articolo 1392 C.O.M. (il quale, peraltro, non prevede che il termine <i>de quo</i> decorra dal momento in cui entri nella disponibilità  dell&#8217;Amministrazione &#8220;la sentenza integrale,&#8221; ma da quando questa abbia acquisito &#8220;conoscenza integrale&#8221; della sentenza);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ma anche con il (pure) richiamato orientamento ermeneutico di questo Consiglio, la cui ribadita condivisibilità  trova elementi di conferma proprio nella individuazione del momento in cui siffatta &#8220;integrale conoscenza&#8221; venga ad attuarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Momento che, come ampiamente illustrato in precedenza, viene a coincidere, per il caso di sentenza di inammissibilità  del ricorso per Cassazione, con l&#8217;acquisita cognizione della sentenza di appello e del dispositivo di inammissibilità  del ricorso per Cassazione (nella specie, rispettivamente, 26 aprile e il 1° ottobre 2010): cui, per indefettibile esigenza di coerenza intrinseca dell&#8217;ordinamento giuridico, deve necessariamente ancorarsi il <i>dies a quo</i> per l&#8217;esercizio del potere disciplinare, ai sensi del cit. articolo 1392.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Alle svolte considerazioni, accede &#8211; con carattere di inevitabile assorbenza, rispetto alle rimanenti doglianze articolate con l&#8217;atto introduttivo del presente giudizio &#8211; la fondatezza della censura con la quale parte appellante ha dedotto l&#8217;intervenuta decadenza dell&#8217;esercizio del potere disciplinare, conseguente al superamento del termine massimo di giorni 270, stabilito dal rammentato articolo 1392, comma 3, del Codice dell&#8217;Ordinamento Militare.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il legale dell&#8217;odierno appellante ha comunicato all&#8217;Amministrazione, in data 1° ottobre 2010, la sentenza n.-OMISSIS-con la quale la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso innanzi ad essa proposto dal sig. Cimini, allegando alla predetta missiva il dispositivo della pronunzia;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il procedimento disciplinare avviato nei confronti dello stesso -OMISSIS-si  concluso in data 22 agosto 2011, con l&#8217;adozione della determinazione recante perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;arco temporale segnato dalle due date, come sopra indicate, si ragguaglia a complessivi 325 giorni, con riveniente superamento del termine (massimo) che il comma 3 dell&#8217;articolo 1392 del D.Lgs. n. 66 del 2010 ragguaglia a complessivi giorni 270.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla estinzione del procedimento, riveniente dal superamento del termine decadenziale di cui sopra, accede l&#8217;illegittimità  della sanzione conclusivamente irrogata a carico dell&#8217;odierno appellante: la quale, in accoglimento del relativo motivo di gravame, ed in riforma dell&#8217;impugnata sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, deve pertanto essere annullata, con ogni relativa conseguenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Restano in ciò assorbiti tutti gli ulteriori motivi di appello: e, con essi, anche le perplessità  (di ordine culturale, prima e più che giuridico) suscitate dall&#8217;orientamento che qualifica il provvedimento di destituzione come atto non recettizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite, a fronte della novità  della <i>quaestio juris</i> come sopra esaminata, possono formare oggetto di compensazione fra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;appellata sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, annulla i provvedimenti innanzi a quest&#8217;ultimo impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese del doppio grado compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con Sede in -OMISSIS-, nella Camera di Consiglio del giorno 4 maggio 2021, convocata con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ermanno de Francisco, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giancarlo Luttazi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Sabbato, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Guarracino, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Politi, Consigliere, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 30/6/2021 n.4961</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-ordinanza-30-6-2021-n-4961/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-ordinanza-30-6-2021-n-4961/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 30/6/2021 n.4961</a></p>
<p>Pres. de Francisco &#8211; Est. Luttazi Sulla costituzionalità  della previsione legislativa che fissa a 30 anni l&#8217;età  massima per partecipare al concorso per funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato. Militari, forze armate e di polizia &#8211; Polizia di Stato &#8211; Funzionari tecnici psicologi -Concorso &#8211; Partecipazione -Limite massimo di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-ordinanza-30-6-2021-n-4961/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 30/6/2021 n.4961</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-ordinanza-30-6-2021-n-4961/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 30/6/2021 n.4961</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Francisco &#8211;  Est. Luttazi</span></p>
<hr />
<p>Sulla costituzionalità  della previsione legislativa che fissa a 30 anni l&#8217;età  massima per partecipare al concorso per funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Militari, forze armate e di polizia &#8211; Polizia di Stato &#8211; Funzionari tecnici psicologi -Concorso &#8211; Partecipazione -Limite massimo di età  per partecipare &#8211; 30 anni &#8211; Art. 31, comma 1, d.lgs. n. 334 del 2000 &#8211; Violazione art. 3, comma 1, Cost. &#8211; Rilevanza e non manifesta infondatezza &#8211; Rimessione della questione alla Corte costituzionale.</p>
<ul> </ul>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale del prefato art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nella parte in cui esso fissa il limite massimo di età  di anni trenta per la partecipazione al concorso per l&#8217;accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in luogo di un limite più elevato da individuarsi nell&#8217;età  di anni 35, alla stregua di quanto già  previsto alla stessa data per l&#8217;accesso all&#8217;omologa qualifica della Guardia di finanza; ovvero, comunque, di almeno 33 anni (secondo ragionevolezza e per quanto assume concretamente rilevanza ai fini della presente controversia (l&#8217;odierno appellato avendo 32 anni al momento della partecipazione al concorso), per sospetta violazione dell&#8217;articolo 3 della Costituzione e dei coessenziali principi di ragionevolezza, di uguaglianza nel trattamento normativo di situazioni eguali o simili, e altresì di adeguata differenziazione nella disciplina normativa di situazioni tra loro oggettivamente diverse.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso avente numero di registro generale 9227 del 2020, proposto dal Ministero dell&#8217;interno in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi n. 12; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">il sig. Giovanni Serra, non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 8783/2020, resa tra le parti e concernente partecipazione a concorso per Commissario tecnico psicologo del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore il Cons. Giancarlo Luttazi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 aprile 2021, tenutasi con modalità  da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche e integrazioni;</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno presente in udienza per le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">1.1 &#8211; Con atto d&#8217;appello recante istanza cautelare, notificato il 9 novembre 2020 al sig Giovanni Serra presso i suoi difensori in primo grado e depositato in data 27 novembre 2020, il Ministero dell&#8217;interno ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 8783/2020, pubblicata il 27 luglio 2020 e notificata in data 1 ottobre 2020, la quale ha accolto, compensando le spese, il ricorso n. 9530/2019 proposto da Lucia Petrillo, Valentina Sena, Chiara Longo, Chiara Petrocchi, Giovanni Serra, Maria Carmela Rosa, Isabella Remigio, Maria Domenica Liliana Montereale, e proseguito dal suddetto sig. Giovanni Serra (avendo gli altri ricorrenti in primo grado successivamente dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio) per l&#8217;annullamento, con gli atti connessi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del bando di concorso, per titoli ed esami, indetto con decreto del Capo della Polizia del 2 maggio 2019 per il conferimento di 19 posti di commissario tecnico psicologo del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, nella parte in cui, all&#8217;art. 3 (&#8220;<i>Requisiti di partecipazione e cause di esclusione</i>&#8220;), prevede quale requisito di partecipazione non aver compiuto il 30° anno di età ; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della comunicazione del Ministero dell&#8217;interno, diretta singolarmente a ognuno dei ricorrenti, con cui  stata negata espressamente la partecipazione al concorso per il superamento del limite di età  di 30 anni; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;art. 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante &#8220;<i>Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato</i>&#8220;, nella parte in cui prevede il limite di età  al 30° anno per l&#8217;accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato;</p>
<p style="text-align: justify;">-dell&#8217;art. 3 del decreto del Ministero dell&#8217;interno 13 luglio 2018, n. 103 (&#8220;<i>Regolamento recante norme per l&#8217;individuazione dei limiti di età  per la partecipazione ai concorsi pubblici per l&#8217;accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato</i>&#8220;, nella parte in cui stabilisce il limite massimo di età  di trenta anni per la partecipazione ai concorsi pubblici per l&#8217;accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato; </p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per l&#8217;accertamento:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al concorso <i>de quo</i> e quindi allo svolgimento delle relative prove selettive; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in subordine, ove ciò divenisse impossibile, del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi come conseguenza dell&#8217;illegittima condotta tenuta dall&#8217;Amministrazione, da determinarsi in via equitativa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello reca le censure di seguito indicate.</p>
<p style="text-align: justify;">1) La decisione risulta anzitutto affetta, in tesi di parte appellante, da violazione dell&#8217;art. 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, giacchè  proprio questa disposizione, di rango legislativo, che prevede il limite anagrafico dei 30 anni per la partecipazione alla procedura concorsuale in argomento.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Nel merito, la pronuncia non avrebbe correttamente considerato la peculiarità  della figura ed i compiti commessi al funzionario di polizia appartenente ai ruoli tecnici, al quale tra l&#8217;altro l&#8217;art. 42, comma 2, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 (&#8220;<i>Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività  tecnico-scientifica o tecnica&#8221;</i>) attribuisce la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria, sia pure &#8220;<i>limitatamente alle funzioni esercitate</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Riguardo al rilievo secondo cui risulterebbe &#8220;<i>irragionevole l&#8217;applicazione al tecnico psicologo di un limite di età  inferiore addirittura di cinque anni rispetto a quello previsto per gli altri funzionari civili, tenuto anche conto della sproporzione e contraddittorietà  emergente dalla disciplina laddove l&#8217;art. 4, comma 1, del predetto DM n.103 del 2018 prevede per l&#8217;accesso del personale medico il limite di trentacinque anni.</i>&#8220;, il giudice di prime cure avrebbe effettuato un paragone non correttamente proponibile, in tesi di parte, con i funzionari dei ruoli civili del Ministero dell&#8217;interno.</p>
<p style="text-align: justify;">4) Risulterebbe errato, poi, che vi sia un contrasto delle disposizioni del bando di concorso indicato in oggetto e del predetto d.m. n. 103/2018 con la Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE.</p>
<p style="text-align: justify;">5) Viene infine sottolineata, da parte appellante, la piena ragionevolezza e giustificazione del limite di età  in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sig. Giovanni Serra non si  costituito.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 156/2021  stata accolta l&#8217;istanza cautelare, e fissata per la trattazione di merito l&#8217;udienza pubblica del 20 aprile 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero appellante ha depositato una memoria in data 11 marzo 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa  passata in decisione all&#8217;udienza pubblica del 20 aprile 2021, tenutasi con modalità  da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova premettere alla trattazione in diritto il rilievo di come anche la sentenza appellata si richiami alla discrezionalità  del legislatore relativamente alla previsione dei limiti di età  per l&#8217;accesso ai ruoli della Polizia di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ivi si afferma infatti: &#8220;<i>Non vi  dubbio che il decreto legislativo n. 29 maggio 2017, n. 95 ha inteso migliorare la funzionalità  della Polizia di Stato mediante la modernizzazione e la semplificazione del proprio ordinamento, nonchè la definizione di un nuovo modello organizzativo volto ad assicurare il potenziamento delle attività  istituzionali ed ha adottato la revisione dei ruoli della P.S.. In tale ambito la previsione di limiti d&#8217;età  per l&#8217;accesso alle qualifiche iniziali dei diversi ruoli del personale addetto al servizio di P.S. risponde all&#8217;esigenza dell&#8217;Amministrazione di disporre di personale più giovane per lo svolgimento dei compiti istituzionali e costituisce una scelta del legislatore da ritenere non irragionevole tenuto conto della finalità  di garantire il buon andamento della PA con la selezione di personale più giovane e più efficiente fisicamente da impiegare sul campo per l&#8217;attività  di intervento per la pubblica sicurezza.</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Nondimeno, rispetto a tale disciplina legislativa sui limiti di età  in argomento, appare singolare che il primo giudice non abbia ritenuto di dover prospettare dubbi di legittimità  costituzionale, avendo invece ritenuto <i>tout court</i> illegittima la norma regolamentare di cui al decreto del Ministero dell&#8217;interno 13 luglio 2018, n. 103, laddove ha stabilito all&#8217;art. 3 il limite di età  anche per i funzionari tecnici, come gli psicologi, senza tener conto della particolare &#8220;<i>natura del servizio</i>&#8221; svolto da questi ultimi e senza indicare la ragione giustificatrice della limitazione anagrafica riguardo a tale specifico personale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sembra invece evidente che la suddetta norma regolamentare, di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2018, numero 103, non abbia operato alcuna deroga a norme di rango superiore: il regolamento ha infatti semplicemente applicato la suddetta disposizione di rango legislativo, di cui all&#8217;articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. n. 334 del 2000, il quale stabilisce che per l&#8217;accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia &#038;.<i>Il limite di età  per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni,  stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene dunque il Collegio che lo scrutinio di legittimità  (necessariamente costituzionale, nella specie) vada dunque effettuato non già  con riferimento alla norma regolamentare testà© citata, bensì, alla luce dei principi costituzionali di cui <i>infra</i>, alla norma di rango legislativo contenuta nel citato articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si disconosce, naturalmente, che un orientamento pur relativamente recente (Consiglio di Stato, Sez. IV, N. 02989/2012), collocandosi nel solco della tradizione, &#8220;<i>rammenta, conclusivamente, che la Corte Costituzionale ha costantemente affermato, in passato, che &#8220;rientra nella discrezionalità  del legislatore stabilire i requisiti d&#8217; età  per l&#8217;accesso ai pubblici impieghi, purchè essi non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole&#8221; ribadendo che &#8220;dal riconoscimento dell&#8217;importanza costituzionale del lavoro non deriva l&#8217;impossibilità  di prevedere condizioni e limiti per l&#8217;esercizio del relativo diritto, anche attraverso la fissazione di un limite massimo di età  posto a tutela di altri valori costituzionalmente garantiti, purchè sempre nel rispetto della ragionevolezza dei requisiti soggettivi di partecipazione ai concorsi pubblici.&#8221; (ex multis, si veda Corte costituzionale, 22 luglio 1999 , n. 357).</i> &#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Nè che la stessa Corte costituzionale, ancora con la sentenza n. 275 del 2020, ribadisca come &#8220;<i>già  in epoca risalente questa Corte ha affermato, sia pure con riferimento al diverso requisito di accesso rappresentato dall&#8217;età , che rientra nella discrezionalità  del legislatore stabilire criteri per l&#8217;accesso ai pubblici impieghi, purchè i «requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole» (sentenza n. 466 del 1997, punto 3 del Considerato in diritto) e costituiscano «opzione non obbligata sul piano costituzionale», ben potendo essere perseguite altre soluzioni, in vista di un trattamento uniforme tra i concorrenti (sentenza n. 466 del 1997, punto 4 del Considerato in diritto)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè (con la sentenza n. 466 del 1997) che &#8220;<i>nella specie (concorso per l&#8217;accesso a posto di ruolo di insegnante statale) il legislatore ha stabilito con una scelta, immune da irragionevolezza e non arbitraria, di estendere i requisiti minimi di età  fissati in via generale per gli impiegati civili dello Stato (con rinvio ricettizio mobile) alle relative norme che tradizionalmente richiedono il diciottesimo anno di età </i>&#8220;, ponendo sempre in evidenza che (Corte costituzionale, ordinanza 22 luglio 1999 , n. 357)<i>&#8220;, inoltre, rientra nella discrezionalità  del legislatore stabilire i requisiti d&#8217;età  per l&#8217;accesso ai pubblici impieghi purchè i detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole (v., per tutte, le sentenze n. 466 del 1997, n. 412 del 1988)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nondimeno il Collegio, a meglio scansionare la peculiarità  della presente vicenda, ritiene sembrino sussistere ulteriori ragioni che, con esclusivo riferimento alla normativa primaria che tale limite di età  applica ai funzionari del ruolo tecnico degli psicologi, inducono a ritenere non manifestamente infondata, oltre che con piena evidenza rilevante, la questione di legittimità  costituzionale della prefata disposizione legislativa.</p>
<p style="text-align: justify;">A dimostrazione della rilevanza della questione qui proposta, basti rilevare che gli atti regolamentari impugnati unitamente al bando concorsuale, da cui deriva l&#8217;obbligo per l&#8217;amministrazione di porre il limite di età  di anni 30 per l&#8217;accesso al concorso di cui qui trattasi, necessariamente stanno e cadono insieme alla norma di legge che impone tale limite massimo: sicchè  giocoforza concludere che la legittimità  di tutti tali atti &#8211; e con essi l&#8217;esito stesso del presente ricorso giurisdizionale &#8211;  diretta conseguenza dell&#8217;esito della verifica, che si richiede con la presente ordinanza, della legittimità  costituzionale del ridetto art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Di tal chè l&#8217;esito dell&#8217;invocato sindacato del giudice delle leggi su detta norma primaria non potà  che risultare dirimente, rispetto all&#8217;esito della presente controversia; e, a mezzo di esso, della stessa possibilità  per l&#8217;odierno appellato &#8211; che si  peraltro classificato al primo posto della graduatoria concorsuale, in esito alle prove selettive svolte grazie alle misure cautelari disposte dal giudice di prime cure &#8211; di essere assunto nel ruolo tecnico degli psicologi della Polizia di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Invece, circa la non manifesta infondatezza della questione medesima il Collegio ritiene debba osservarsi quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">A) Il Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. 23 aprile 2021, n. 3272, ha dichiarato (intentando un procedimento di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della Unione europea) di dubitare <i>funditus</i> della conformità  al diritto unionale di ogni normativa nazionale che fissa limiti di età  per l&#8217;accesso ai ruoli &#8211; non soltanto a quello tecnico di funzionario psicologo, di cui qui trattasi; ma anche a quelli dei funzionari da considerarsi &#8220;operativi&#8221; rispetto allo svolgimento delle funzioni effettivamente &#8220;di polizia&#8221; &#8211; direttivi della Polizia di Stato: e, peraltro, ciò ha fatto con considerazioni che, astrattamente, potrebbero attagliarsi anche ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova chiarire subito che questo Collegio non ritiene di far propri siffatti dubbi &#8220;sistemici&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Esso  infatti ben convinto che &#8211; proprio in ragione della specificità  delle funzioni cui sono chiamati (epperò concretamente ed effettivamente; non solo astrattamente e nominalmente) non solo gli agenti e gli assistenti, ma anche gli ispettori e pure i funzionari del ruolo &#8220;normale&#8221; della Polizia di Stato &#8211; rispetto a tutto il personale cui si  testà© fatto cenno siano ravvisabili esigenze specifiche, peculiari ed effettive che rendano del tutto giustificabile (e, per vero, pure rispetto al diritto europeo) la previsione, a livello di legislazione statale primaria, di limitazioni anche stringenti in punto di età  massima richiesta per l&#8217;accesso dall&#8217;esterno ai ruoli della Polizia di Stato: non oltre trenta anni, o anche meno.</p>
<p style="text-align: justify;">Si possono condividere, sul punto, i puntuali rilievi che sono stati prospettati dalla difesa erariale:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>In primo luogo, la &#038; direttiva n. 2000/78/CE, all&#8217;art. 6 (rubricato &#8220;Giustificazione delle disparità  di trattamento collegate all&#8217;età &#8220;) stabilisce che &#8220;</i>Gli stati membri possono prevedere che le disparità  di trattamento in ragione dell&#8217;età  non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell&#8217;ambito del diritto nazionale, da una finalità  legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità  siano appropriati e necessari<i>&#8220;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>In secondo luogo, la Corte di giustizia UE ha di recente affermato che la citata direttiva n. 2000/78/CE  rispettata nel caso di concorsi che prevedono un limite di età  massimo per accedere in settori che richiedono lo svolgimento di attività  operative ed esecutive e, quindi, non meramente amministrative (Corte giustizia UE, grande sezione, sentenza 15 novembre 2016, causa C-258/15, relativamente alla decisione dell&#8217;Academia Vasca de Policìa y Emergencias di pubblicare un bando di concorso contenente il requisito dell&#8217;età  massima di 35 anni per i candidati ai posti di agenti della Polizia della comunità  autonoma dei Paesi Baschi) e, ancora, la stessa ha affermato che le previsioni contenute nella suddetta direttiva n. 2000/78/CE non ostano ad una normativa interna la quale preveda che i candidati ad impieghi particolari, che svolgono funzioni operative o esecutive peculiari, non debbano aver compiuto un determinato limite massimo di età  (Corte giustizia UE, grande sezione, sentenza 12 gennaio 2010, con riferimento all&#8217;età  massima di trent&#8217;anni stabilita dalla Stadt Frankfurt am Main per l&#8217;accesso alla carriera del servizio di medio livello del corpo dei vigili del fuoco professionali del Land dell&#8217;Assia).</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">B) Nondimeno, il Collegio ritiene che &#8211; diversamente dai funzionari di Polizia del ruolo che potremmo definire &#8220;normale&#8221;, ossia quelli che istituzionalmente e principalmente &#8220;espletano funzioni di polizia&#8221; &#8211; sia ben difficile sostenere la tesi che, quantomeno ordinariamente, le funzioni svolte dai funzionari del ruolo tecnico degli psicologi della Polizia di Stato (in disparte la formale attribuzione delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza) consistano effettivamente e concretamente, di norma, nello &#8220;svolgimento di attività  operative ed esecutive&#8221;, ovvero di &#8220;funzioni operative o esecutive peculiari&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene invece che, all&#8217;evidenza, sia esattamente il contrario: ossia che le funzioni ordinariamente richieste al funzionario psicologo non sono tali da giustificare quella deroga di cui si  detto al principio della generale non ragionevolezza di stringenti limitazioni all&#8217;accesso in funzione dell&#8217;età .</p>
<p style="text-align: justify;">Se, dunque, per l&#8217;accesso tramite concorso dall&#8217;esterno agli equivalenti ruoli dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia del tutto correttamente e legittimamente (almeno ad avviso di questo Collegio) l&#8217;articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente alla data del bando di concorso (e anche nel testo vigente tuttora, introdotto dall&#8217;art. 7, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172) prevede il limite di età  di 30 anni, non sembra viceversa corretto, ragionevole, proporzionato e &#8211; in ultima istanza &#8211; manifestamente conforme a Costituzione (oltre che al diritto europeo, nei sensi già  espressi, pur se forse in termini troppo generali, dalla prefata ordinanza n. 3272/2021) che identico limite di età  sia esteso anche ai funzionari tecnici del ruolo degli psicologi dal qui controverso art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quale, nel testo vigente alla data del 2 maggio 2019 (ossia a quella del bando di concorso e, perciò, rilevante ai fini della presente decisione giurisdizionale), così disponeva:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>1. L&#8217;accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell&#8217;articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età  per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni,  stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità  morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all&#8217;articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165&#8243;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio evidenzia che, sebbene successivamente la norma sia stata modificata dall&#8217;art. 7, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, anche nel testo attualmente vigente detto limiti di età   rimasto tuttavia immutato.</p>
<p style="text-align: justify;">C) Il Collegio ritiene debba ulteriormente rappresentarsi che siffatto limite di 30 anni per l&#8217;accesso dall&#8217;esterno non sussiste (e, soprattutto, non sussisteva alla data del bando del concorso di cui qui trattasi: 2 maggio 2019), quanto agli omologhi ruoli degli ufficiali psicologi, nè per l&#8217;Arma dei carabinieri, nè per la Guardia di finanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò in quanto, per l&#8217;accesso dall&#8217;esterno al ruolo tecnico degli ufficiali dell&#8217;Arma dei carabinieri (in cui sono compresi gli ufficiali psicologi)  previsto il più elevato limite di età  di 32 anni, ex art. 664 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell&#8217;ordinamento militare): neppure risultano, quanto alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, diversità  fra i ruoli normali e i ruoli tecnici dell&#8217;Arma (artt. 178 e 179 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010).</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre, per l&#8217;accesso dall&#8217;esterno al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza (in cui sono compresi gli ufficiali psicologi) alla data, qui rilevante, del 2 maggio 2019 era previsto (in luogo del previgente limite di età  di 32 anni, ex art. 9, comma 1, del decreto legislativo 19/03/2001, n. 69) il ben più elevato limite di età  di 35 anni, ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 1, lett. i), nn. 1.1) e 1.2), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (che ha elevato detto limite a 35 anni), poi sostituito dall&#8217;art. 9, comma 1, lett. d), n. 1), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che ha tuttavia mantenuto quel limite a 35 anni (solo successivamente l&#8217;art. 27, comma 1, lett. f), nn. 1.1) e 1.2), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, ha riportato il limite a 32 anni).</p>
<p style="text-align: justify;">D) Ulteriore e forse ancor più rilevante argomento, ad avviso del Collegio, per l&#8217;incostituzionalità  della norma qui censurata si trae dalla constatazione che, nell&#8217;ambito della stessa Polizia di Stato, sussiste una diversa disciplina dei limiti di età  per i medici e per i medici veterinari: infatti, per la partecipazione al concorso di accesso alle relative qualifiche iniziali  previsto un più elevato limite massimo di età  (non superiore a trentacinque anni) dall&#8217;art. 46 del citato decreto legislativo n. 334 del 2000 (poi declinato dall&#8217;art. 4 D.M. 103 del 2018, ma a livello di fonte secondaria, in 35 anni per i medici e 32 anni per i veterinari).</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che, pur al netto dell&#8217;ovvia diversità  delle relative professioni,  in sede di confronto con l&#8217;età  stabilita con i ruoli operativi della Polizia di Stato (ruolo dei commissari di polizia, solo per il quale il limite, fissato in 30 anni, pare al Collegio pianamente ragionevole) che si appalesi in modi assai evidenti il qui denunziato profilo di irragionevolezza e di ingiustificata disparità  di trattamento del diverso limite (di soli 30 anni) fissato per gli psicologi.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare al Collegio, infatti, che anche per gli psicologi, come che per i medici e i veterinari, si tratti di funzioni caratterizzate da una prestazione di carattere professionale specializzata e, soprattutto, tecnica, strutturalmente diversa da quella richiesta ai funzionari in servizio di polizia.</p>
<p style="text-align: justify;">E) Ciò stante, e così ricostruito l&#8217;assetto normativo relativo ai c.d. ruoli tecnici sia presso la stessa Polizia di Stato, sia presso l&#8217;Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, il Collegio &#8211; pur volendo tenere nettamente distinta, nei sensi predetti, la propria valutazione rispetto a quella svolta dalla citata ordinanza di questo Consiglio di Stato n. 3272/2021 &#8211; ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità , che per l&#8217;effetto solleva d&#8217;ufficio, del citato art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nel testo in vigore alla data del bando di concorso di cui qui trattasi (e dunque a esso applicabile), nella parte in cui tale disposizione di rango primario impone (al legislatore secondario e all&#8217;Amministrazione) un limite massimo di trenta anni per la partecipazione al concorso dall&#8217;esterno anche per l&#8217;accesso al ruolo tecnico dei funzionari psicologi della Polizia di Stato, per il triplice profilo di cui appresso:</p>
<p style="text-align: justify;">1) per intrinseca irragionevolezza (e in violazione, dunque, del parametro di cui art. 3, comma 1, della Costituzione), stante la non particolare necessità  per l&#8217;accesso a tale ruolo di un&#8217;età  anagrafica particolarmente bassa e, come tale, idonea a garantire una speciale ed estrema prestanza fisica dei vincitori del concorso;</p>
<p style="text-align: justify;">2) per irragionevole disparità  di trattamento rispetto ai diversi limiti di età  previsti, senza che vi sia alcuna ragione giustificativa della non irrilevante differenza, per l&#8217;accesso agli altri ruoli tecnici (medici e veterinari) della stessa Polizia di Stato (dove, a livello di normativa primaria, il limite  fissato a 35 anni); sia ai ruoli, che al Collegio appaiono del omologhi, dei funzionari psicologi dell&#8217;Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (rispettivamente: 32 e 35 anni) alla stregua delle relative succitate disposizioni legislative (da considerare, a questo fine, quali norme interposte rispetto al parametro costituito dal medesimo art. 3, comma 1, della Costituzione);</p>
<p style="text-align: justify;">3) per irragionevole equiparazione del limite di età  (sempre di trenta anni, ma in questo caso ben ragionevolmente, ad avviso del Collegio) previsto (dall&#8217;articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo 5.10.2000, n. 334: da considerare anch&#8217;esso quale norma interposta rispetto al parametro costituito dal medesimo art. 3, comma 1, della Costituzione) per l&#8217;accesso ai ruoli dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ultimo profilo in particolare dÃ  luogo secondo il Collegio a un&#8217;irragionevole equiparazione di situazioni intrinsecamene diverse, che avrebbero perciò richiesto un trattamento normativo adeguatamente differenziato anche sotto il profilo che qui viene in rilievo, e si sostanzia a sua volta in un doppio difetto di adeguata considerazione da parte del legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Non  stata infatti adeguatamente considerata la specificità  dei funzionari del ruolo tecnico degli psicologi, soprattutto quanto alle diverse funzioni che essi sono ordinariamente e concretamente chiamati a svolgere, rispetto ai funzionari che, pur se parigrado, svolgono invece funzioni di polizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che se può apparire ragionevole la <i>ratio</i> della previsione della limitazione anagrafica per l&#8217;accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato impegnato nella attività  di pubblica sicurezza in azioni sul campo, altrettanto ragionevole e logica non può apparire invece la scelta della previsione normativa limitativa per il personale tecnico quale gli psicologi, da selezionare con il concorso in questione, da impiegare in attività  che non necessitano di una particolare preparazione fisica ed età ; ed infatti il personale da assumere nel ruolo degli psicologi, al contrario,  destinato a svolgere l&#8217;attività  professionale per la quale risulta specializzato e abilitato all&#8217;esercizio della professione, seppur all&#8217;interno della P.S., con funzioni tecnico scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell&#8217;Amministrazione, come meglio definite dall&#8217;art. 30 del decreto legislativo n. n. 334 del 2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò analogamente a medici e veterinari: per i quali infatti il limite legale massimo  posto a 35 anni e non a 30.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare rilevante al Collegio che la funzione di tecnico psicologo, seppure svolta all&#8217;interno della P.S., non costituisce una funzione di &#8220;<i>pubblica sicurezza</i>&#8221; per assicurare i servizi di polizia con funzioni operative e di intervento abitualmente &#8220;<i>sul campo</i>&#8220;, nei sensi predetti, ma quella di un funzionario tecnico svolgente attività  professionale per la quale risulta specializzato e abilitato all&#8217;esercizio della professione, con funzioni tecnico scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell&#8217;Amministrazione (come definite dall&#8217;art. 30 del decreto legislativo n. n. 334 del 2000), e quindi una attività  tecnico professionale di ausilio al personale di polizia (ovvero alla relativa selezione in ingresso), necessitante di competenza ed esperienza acquisita, anche <i>post lauream</i>, in ambito sia universitario sia lavorativo, stante il richiesto possesso dell&#8217;abilitazione e dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo professionale (sotto tale profilo analoga a quella dei medici e dei medici veterinari, per cui infatti, pur tenendo conto delle diverse caratteristiche dei relativi percorsi,  fissato in 35 anni il limite massimo di età  per l&#8217;accesso).</p>
<p style="text-align: justify;">Pare dunque palese al Collegio che non sia stata adeguatamente considerata la più lunga formazione <i>post lauream</i> ordinariamente e ragionevolmente occorrente (peraltro anche nello stesso interesse della Polizia di Stato alla miglior qualità  tecnica del proprio personale) per la qualificazione professionale ed esperienziale degli psicologi, rispetto ai laureati in giurisprudenza destinati allo svolgimento delle funzioni di polizia (periodo di formazione che &#8211; evidentemente e correttamente &#8211;  stato tenuto invece nella dovuta considerazione per i medici e per i medici veterinari della stessa Polizia di Stato).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale del prefato art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nella parte in cui esso fissa il limite massimo di età  di anni trenta per la partecipazione al concorso per l&#8217;accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in luogo di un limite più elevato da individuarsi nell&#8217;età  di anni 35, alla stregua di quanto già  previsto alla stessa data per l&#8217;accesso all&#8217;omologa qualifica della Guardia di finanza; ovvero, comunque, di almeno 33 anni (secondo ragionevolezza e per quanto assume concretamente rilevanza ai fini della presente controversia (l&#8217;odierno appellato avendo 32 anni al momento della partecipazione al concorso), per sospetta violazione dell&#8217;articolo 3 della Costituzione e dei coessenziali principi di ragionevolezza, di uguaglianza nel trattamento normativo di situazioni eguali o simili, e altresì di adeguata differenziazione nella disciplina normativa di situazioni tra loro oggettivamente diverse.</p>
<p style="text-align: justify;">Vanno conseguentemente disposte la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, secondo le modalità  indicate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), </p>
<p style="text-align: justify;">dichiara d&#8217;ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale del articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nella parte in cui fissa l&#8217;età  massima di anni trenta per la partecipazione al concorso per l&#8217;accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in luogo di un più elevato limite da individuarsi nell&#8217;età  di anni trentacinque, ovvero comunque di anni trentatrè, nei sensi e per le ragioni di cui in parte motiva; e ciò in relazione all&#8217;articolo 3, primo comma, della Costituzione, nonchè ai connessi principi di uguaglianza e ragionevolezza, di parità  di trattamento delle situazioni uguali e di trattamento adeguatamente differenziato delle situazioni diverse, nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale e la comunicazione della presente ordinanza alle parti in causa, nonchè la sua notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.</p>
<p style="text-align: justify;">Sospende il presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021, tenutasi con modalità  da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche e integrazioni; con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Ermanno de Francisco, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Sabbato, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Cecilia Altavista, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Guarracino, Consigliere</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2021 n.4091</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-27-5-2021-n-4091/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-27-5-2021-n-4091/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2021 n.4091</a></p>
<p>Pres. (f.f.) Lotti &#8211; Est. Manzione Sulle attività  extraistituzionali non autorizzate. Militari &#8211; Incarichi extraistituzionali &#8211; Assenza di autorizzazione -Conseguenze &#8211; Versamento dei compensi alla P.A. &#8211; Preventiva escussione &#8211; Non può risolversi in un&#8217;indebita locupletatio &#8211; Disciplina applicabile anche al personale militare e delle forze di polizia di Stato. Lo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-27-5-2021-n-4091/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2021 n.4091</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-27-5-2021-n-4091/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2021 n.4091</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. (f.f.) Lotti &#8211;  Est. Manzione</span></p>
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<p>Sulle attività  extraistituzionali non autorizzate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Militari &#8211; Incarichi extraistituzionali &#8211; Assenza di autorizzazione -Conseguenze &#8211; Versamento dei compensi alla P.A. &#8211; Preventiva escussione &#8211; Non può risolversi in un&#8217;indebita locupletatio &#8211; Disciplina applicabile anche al personale militare e delle forze di polizia di Stato.</p>
</p>
<ul> </ul>
<p></span></p>
<hr />
<p>Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali in assenza di autorizzazione implica conseguenze per tutti i soggetti coinvolti nella vicenda. Il versamento dei compensi all&#8217;Amministrazione di appartenenza avviene da parte del dipendente ove li abbia già  percepiti, ovvero di chi ha conferito l&#8217;incarico, non potendo il beneficio della previa escussione dello stesso risolversi in un&#8217;indebita <em>locupletatio</em> del primo, ove abbia già  introitato le relative somme. La controversa natura della misura in questione, che comunque sottintende una componente sanzionatoria del dovere di esclusività  del rapporto di pubblico impiego, prescinde sia dalla verifica della sussistenza di un danno effettivo per la p.a. di appartenenza, sia da valutazioni di colpevolezza, che attengono alle eventuali diverse fattispecie di danno erariale con cui può concorrere. La disposizione trova applicazione anche nei confronti del personale militare e delle forze di polizia di Stato, non essendo necessario un ulteriore rinvio alla disciplina generale contenuta nel d.lgs. n. 165 del 2001 una volta che ciò sia stato espressamente previsto all&#8217;interno dello stesso per tutto il personale non contrattualizzato (art. 53, co. 6)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6260 del 2013, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Luigi Pettinari in Roma, via Magliano Sabina, n. 24 </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">il Ministero della Difesa, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.A.R. per le -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il recupero di importi percepiti per attività  extraprofessionale non autorizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;ordinanza della Sez. IV n. 3586 del 12 settembre 2013; </p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l&#8217;art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021, il Cons. Antonella Manzione e udito per l&#8217;appellante l&#8217;avvocato Alessandro Lucchetti, in collegamento da remoto in videoconferenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso n.r.g. -OMISSIS- al T.A.R. per le -OMISSIS-il signor -OMISSIS-, all&#8217;epoca dei fatti di cui  causa sottufficiale in servizio presso il Centro di selezione della Marina militare di -OMISSIS- con mansioni di assistente sanitario-infermiere, ha chiesto l&#8217;annullamento della nota prot. n. 7-OMISSIS- avente ad oggetto la comunicazione di avvio del recupero degli importi dallo stesso percepiti per attività  lavorativa esterna non autorizzata svolta negli anni dal 2001 al 2008, per un importo complessivo di euro 288.701,00.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il Tribunale adito, con sentenza n.-OMISSIS-, ha respinto il ricorso ritenendo che l&#8217;Amministrazione abbia fatto buon governo delle disposizioni applicabili al caso di specie, ovvero, in particolare, gli artt. 53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.u.p.i.) e 896, comma 4, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell&#8217;ordinamento militare (C.o.m.), non rilevando nè la disciplina introdotta dalla l. 1 febbraio 2006, n. 43, che prescrive l&#8217;iscrizione all&#8217;albo professionale degli infermieri anche per i pubblici dipendenti, nè la buona fede del percipiente, che invocava la sostanziale conoscenza -e tolleranza- della propria condotta da parte dei superiori gerarchici.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con l&#8217;odierno appello il signor -OMISSIS-, premessa una ricostruzione in fatto e in diritto della propria vicenda professionale, censura la sentenza con otto distinti motivi di ricorso, molti dei quali intersecantisi tra di loro in quanto sviluppati intorno al nucleo argomentativo centrale della ritenuta natura risarcitoria dell&#8217;illecito, come tale rimesso al vaglio esclusivo della Corte dei conti. In primo luogo egli eccepisce dunque il difetto di giurisdizione, invocando a giustificazione del mutamento della propria scelta originaria le pregresse incertezze interpretative, cui avrebbe posto fine solo la l. 6 novembre 2012, n.190, con l&#8217;inserimento del comma 7-bis nell&#8217;art. 53 del T.u.p.i. (motivo <i>sub</i> 1); a ciò conseguirebbe l&#8217;impossibilità  di decidere da parte del giudice amministrativo, che non può vagliare i profili di colpevolezza che integrano l&#8217;elemento psicologico dell&#8217;illecito erariale (motivo <i>sub</i> 2). La previsione del recupero, in quanto riferita a corrispettivi di un&#8217;attività  lavorativa, contrasta con i principi di cui agli artt. 3, 23, 24, 36, comma 1, 53 e 97, comma 1 e 103 della Costituzione (motivo <i>sub</i> 3). La cornice normativa non sarebbe stata individuata correttamente, stante che al personale militare non si applicherebbe l&#8217;art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2010, in quanto non richiamato espressamente dall&#8217;art. 896, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2010 (motivo <i>sub</i> 4). Un ulteriore profilo di contrasto con la Costituzione (artt. 3 e 97) sarebbe poi ravvisabile nell&#8217;art. 210 del Codice dell&#8217;ordinamento militare, laddove consente attività  c.d.<i>extra moenia</i> solo al personale medico e non a quello infermieristico, malgrado la l. n. 43 del 2006 abbia imposto pure allo stesso l&#8217;iscrizione ad apposito albo professionale (motivo <i>sub</i> 5). Non sarebbe stata garantita la partecipazione al procedimento (art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 66 del 2010 in combinato disposto con l&#8217;art. 7 della l.n. 241 del 1990, motivo <i>sub</i> 6). Non sarebbe stato preventivamente escusso il datore di lavoro, siccome previsto dall&#8217;art. 53, comma 7 (motivo <i>sub</i> 7). Sarebbe infine errata la quantificazione delle somme, effettuata al lordo e non al netto delle imposte pagate (motivo <i>sub</i> 8).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si  costituito in giudizio il Ministero della difesa, con atto di stile.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con ordinanza n. -OMISSIS-la Sez. IV di questo Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza impugnata non ravvisando il <i>fumus</i> del buon esito del ricorso, anche sull&#8217;assunto che l&#8217;eccezione di giurisdizione non  proponibile dalla parte che abbia scelto il giudice di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Con successiva memoria in data 21 gennaio 2021 l&#8217;Amministrazione appellata ha eccepito la inammissibilità  dell&#8217;appello per difetto di interesse, in ragione della non configurabilità  di una soccombenza in punto di competenza dell&#8217;attore (il ricorrente) per l&#8217;esito sfavorevole nel merito della causa volontariamente incardinata presso un determinato giudice. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle questioni di legittimità  costituzionale, richiamando in particolare il contenuto dell&#8217;ordinanza n.90 del 26 maggio 2015 della Corte costituzionale, già  intervenuta sulla materia. Ha infine chiesto la reiezione dell&#8217;appello e la conferma della sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Con ulteriori memorie, il signor -OMISSIS- ha insistito in particolare sul difetto di giurisdizione e sulle censure di illegittimità  costituzionale, chiedendo la sospensione del procedimento e la rimessione della causa alla Corte costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Alla pubblica udienza del 13 aprile 2021 la causa  stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">9. Il Collegio ritiene che la complessità  della materia di cui  causa ne imponga un preliminare inquadramento.</p>
<p style="text-align: justify;">10. L&#8217;art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, T.u.p.i., rubricato «<i>Incompatibilità , cumulo di impieghi e incarichi</i>», regola in maniera analitica lo svolgimento di incarichi esterni -retribuiti e non- da parte dei dipendenti pubblici, imponendo una griglia di doveri ed obblighi non soltanto a questi ultimi ma, <i>in primis</i>, alle amministrazioni che li conferiscono. La norma chiarisce cosa si debba intendere per incarichi extraistituzionali, ricomprendendovi tutte quelle attività , anche occasionali, che comunque prevedono un compenso, salvi i casi di esclusione riconducibili alla peculiare natura dell&#8217;attività  che si intende svolgere, in quanto espressione di diritti costituzionalmente tutelati, quali la libertà  di insegnamento o i diritti sindacali, o connotati dalla mancanza di interesse economico (assenza di un compenso). Il regime giuridico ordinario per poter legittimamente svolgere un&#8217;attività  extraistituzionale  il conseguimento di un&#8217;autorizzazione preventiva da parte della propria Amministrazione, la mancanza della quale determina una serie di conseguenze nei confronti di tutti i soggetti interessati alla vicenda. Se l&#8217;incarico retribuito  conferito da una pubblica amministrazione, ad esempio, ovviamente diversa da quella di appartenenza dell&#8217;interessato, il provvedimento di conferimento, ai sensi dell&#8217;art. 53, comma 8, costituisce infrazione disciplinare ed  nullo di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. In maggior dettaglio, il comma 7 dell&#8217;art. 53, (come modificato dall&#8217;art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012) dispone che «<i>I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall&#8217;amministrazione di appartenenza. Ai fini dell&#8217;autorizzazione, l&#8217;amministrazione verifica l&#8217;insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi</i> [&#038;].<i>In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità  disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell&#8217;erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell&#8217;entrata del bilancio dell&#8217;amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività  o di fondi equivalenti</i>». Il successivo comma 7-bis, introdotto a sua volta dal medesimo art. 1, comma 42, legge n. 190/2012, precisa che «<i>L&#8217;omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità  erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">10.2. Una lettura delle norme nel loro complesso ne evidenzia la finalità  di dissuasione, in generale, del fenomeno dell&#8217;assunzione di incarichi extraistituzionali retribuiti, in quanto contrario al dovere di esclusività  del rapporto del pubblico dipendente con l&#8217;amministrazione, discendente dall&#8217;art. 98, comma 1, della Costituzione, nonchè alla necessità  di evitare situazioni di conflitto di interessi o di assoluta incompatibilità  con l&#8217;attività  principale svolta presso l&#8217;amministrazione di appartenenza.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Il precetto corrispondente alla &#8220;sanzione&#8221; -nell&#8217;accezione che verà  meglio chiarita in seguito- contenuta nell&#8217;art. 53, comma 7, del Testo unico, si ritrova nel d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, c.d. Statuto degli impiegati civili dello Stato, espressamente richiamato. Per il personale militare, invece, esso era &#8220;disseminato&#8221; in varie norme ordinamentali vigenti <i>ratione temporis</i>, ovvero, per quanto qui di interesse avuto riguardo al profilo professionale dell&#8217;appellante, era riconducibile all&#8217;art. 12 della l. 31 luglio 1954, n. 599, che vieta(va) al Sottufficiale in servizio permanente di «<i>esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad occupazioni od assumere incarichi incompatibili con l&#8217;adempimento dei suoi doveri</i>». Al momento dell&#8217;adozione del provvedimento impugnato, invece (9 maggio 2011), la norma applicabile era l&#8217;art. 894, comma 1, del C.o.m., entrato in vigore il 9 ottobre 2010, che prevede che «<i>La professione di militare  incompatibile con l&#8217;esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">12. In primo luogo, dunque, alterando la sistematica dell&#8217;appello per ragioni di coerenza espositiva, va chiarita l&#8217;applicabilità  o meno del regime restitutorio declinato nel T.u.p.i. anche al personale militare, quale &#8220;sanzione&#8221; per la violazione della regola della esclusività  del rapporto di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Il Collegio ritiene che al quesito non possa che essere data risposta positiva, giusta l&#8217;esplicita previsione in tal senso contenuta nel comma 6 del più volte richiamato art. 53, che estende la disciplina <i>de qua</i> <i>ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all&#8217;articolo </i>3». Mentre, dunque, in linea generale il personale in regime di diritto pubblico elencato all&#8217;art.3, nell&#8217;ambito del quale rientra anche quello militare e delle forze di polizia di Stato, resta assoggettato alle norme rivenienti dai rispettivi ordinamenti, ciò non vale per la disciplina delle conseguenze delle violazioni in materia di incompatibilità  degli incarichi, espressamente estesa anche allo stesso. Nè a tale ricostruzione osta la sopravvenuta formulazione dell&#8217;art. 896 del d.lgs. n. 66 del 2010, che con riferimento alle attività  extraistituzionali da svolgere previa autorizzazione da parte dei militari richiama espressamente i (soli) commi da 8 a 16-bis dell&#8217;art. 53 del T.u.p.i., omettendo di menzionare anche il comma 7.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;apparente difetto di coordinamento tra le due norme non può certo risolversi, tuttavia, in un&#8217;abrogazione del richiamo, interno alla norma, ai commi da 7 a 13, che si giustifica in ragione del diverso ambito di riferimento, ovvero tutto il pubblico impiego non contrattualizzato, non soltanto il personale delle forze armate. L&#8217;interpretazione sostenuta dall&#8217;appellante determinerebbe pertanto una inspiegabile e irragionevole disparità  di trattamento a favore di quest&#8217;ultimo nei confronti di tutti gli altri dipendenti pubblici, anche non contrattualizzati, solo per i quali, non operando ridetta abrogazione, resterebbe fermo l&#8217;obbligo restitutorio. N può predicarsi un&#8217;applicazione del principio <i>tempus regit actum,</i> trattandosi nella specie di obbligazione restitutoria <i>ex lege</i> che trova la sua fonte nel precitato art. 53, comma 7, d.lgs. nr. 165/2001, e che non può dirsi estinta, in difetto di espressa previsione, per effetto della mera entrata in vigore del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (v. sul punto Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 29 maggio 2013, n. 1986).</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui, rileva il Collegio, l&#8217;infondatezza del motivo di censura avente ad oggetto l&#8217;applicabilità  della cornice normativa in esame al personale militare (motivo <i>sub</i> 4 dell&#8217;atto di appello).</p>
<p style="text-align: justify;">13. La previsione di un obbligo restitutorio di somme introitate effettuando un&#8217;attività  lavorativa, seppure extraistituzionale,  stata da sempre e da subito al centro di un corposo dibattito dottrinario e giurisprudenziale, non essendone affatto chiara la natura e, conseguentemente, l&#8217;individuazione del giudice competente a dirimere le relative controversie.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Il comma 7 dell&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 impone al dipendente pubblico di restituire automaticamente all&#8217;Amministrazione di appartenenza i compensi percepiti per incarichi extraistituzionali privi della prescritta autorizzazione, prescindendo dalla tipologia di attività  svolta e dunque in maniera pressochè meccanicistica rispetto al dato oggettivo di ridetta mancanza. Essa non , dunque, norma che prevede una sanzione disciplinare, ma una misura reale di natura compensativa della condotta irregolare del dipendente, che ne destina preventivamente i compensi percepiti in assenza di una preventiva autorizzazione, funzionalizzandone anche l&#8217;utilizzo ad incremento del fondo di produttività  o di fondi equivalenti. La tutela risarcitoria dell&#8217;Amministrazione resta invece affidata alle previsioni del successivo comma 7-bis dell&#8217;art. 53, il quale prevede che la percezione irregolare di compensi per attività  extraprofessionali costituisce danno erariale soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti. Tale disposizione non determina una duplicazione di conseguenze derivanti dallo stesso comportamento, in quanto resta collegata, contrariamente al comma 7, alla gravità  dell&#8217;inadempimento, alla sussistenza di un danno e al profilo psicologico dell&#8217;inadempiente. Essa, cio,  destinata a disciplinare una ulteriore fase procedimentale connessa e conseguente al mancato versamento dell&#8217;emolumento percepito per attività  lavorative non autorizzate dalla p.a. Al contrario, l&#8217;obbligo di riversare le somme indebitamente percepite &#8220;scatta&#8221; a prescindere da qualsivoglia profilo di danno -e quindi di illecito-erariale, siccome accade ogniqualvolta che il dipendente abbia agito al di fuori dell&#8217;orario di servizio e senza compromettere in alcun modo nè in termini quantitativi, nè, soprattutto, qualitativi, lo stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Il quadro di riferimento delle conseguenze dello svolgimento di incarichi non autorizzati, dunque,  dato dal combinato disposto delle due disposizioni citate (il comma 7 e il comma 7-bis), entrambe poste a tutela della pubblica amministrazione dal comportamento del dipendente che svolga ulteriori attività  (non precluse in via assoluta, ma soggette ad autorizzazioni) senza il suo preventivo avallo, in quanto vietata <i>ex se </i>e in ragione del mancato introito delle somme rivenienti dalla violazione del relativo divieto. Una lettura sinergica delle stesse, pertanto, e non strumentalmente parcellizzata come quella avanzata dall&#8217;appellante, evidenzia un quadro del tutto conforme agli invocati principi costituzionali. Le garanzie di difesa, infatti, rilevano e trovano piena tutela, peraltro innanzi al giudice naturale normativamente individuato (la Corte dei conti) laddove il dipendente ritenga di non essere assoggettato all&#8217;obbligo di versamento e per tale ragione venga deferito al giudizio di responsabilità  del magistrato contabile.</p>
<p style="text-align: justify;">15.1. La questione  stata in effetti già  affrontata dal giudice delle leggi nell&#8217;ordinanza n. 90 del 2015, espressamente richiamata dalla difesa pubblica. Si deve tuttavia rilevare che, seppure sembra di potere leggere tra le righe un orientamento negativo della Consulta sul merito della richiesta, esso non  affatto esplicitato. La Corte, cio, essendosi soffermata sulle questioni pregiudiziali iniziali, non ha stabilito la legittimità  della irrogazione della sanzione della privazione di tutti i compensi percepiti per il &#8220;secondo lavoro&#8221; non autorizzato dei dipendenti pubblici. Nel contestare, tuttavia, ad entrambi i giudici rimettenti, la mancata effettuazione di una «<i>esauriente ricognizione del contesto regolatorio di riferimento</i>», si  soffermata in particolare sui contenuti del comma 7-bis dell&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, ricordando come anche in passato le sezioni unite della Cassazione avessero ricondotto alla giurisdizione della Corte dei conti la materia della responsabilità  amministrativa «<i>di un soggetto che, legato all&#8217;amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio, causi un danno con azioni od omissioni connesse alla violazione non soltanto dei doveri tipici delle funzioni concretamente svolte, ma anche di quelli ad esse strumentali, attinendo al merito e, dunque, ai limiti interni della potestas iudicandi, ogni questione attinente al tipo e all&#8217;ammontare del danno diverso da quello all&#8217;immagine</i>» (Cass., SS.UU., 2 novembre 2011, n. 22688). Con ciò individuando nella sussistenza del danno, non necessariamente presente nella condotta &#8220;punita&#8221; <i>ex</i> comma 7 della norma, il presupposto dell&#8217;intervento della Corte dei conti e nella mancata indicazione delle ragioni per le quali non si era fatta applicazione del comma 7-bis l&#8217;essenza del criticato difetto di inquadramento del <i>casus a quo</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Il complicato intreccio fra natura della violazione dei doveri di servizio che conformano la posizione del pubblico dipendente e violazione della &#8220;sanzione&#8221; prevista a presidio della stessa, ha determinato nel tempo una ricostruzione non del tutto appagante in termini di inquadramento del primo illecito, che ha finito per rendere ulteriormente evanescenti i confini della fattispecie, unificandola.</p>
<p style="text-align: justify;">16.1. Questo Consiglio di Stato, nell&#8217;affrontare la tematica, ha avuto modo di affermare che il dovere di rispettare la regola per cui gli incarichi extraistituzionali consentiti al dipendente sono solo quelli o previamente autorizzati dall&#8217;Amministrazione o direttamente conferiti dalla stessa, va ad interpolare quelli intrinseci al suo rapporto di lavoro. L&#8217;effetto legale connesso alla condotta, cio, in quanto non legittima, perchè posta in essere in dispregio di ridetti obblighi afferenti in generale al corretto adempimento dell&#8217;attività  lavorativa dipendente, consiste nell&#8217;insorgenza in capo all&#8217;Amministrazione del diritto «<i>alla refusione di una somma di denaro corrispondente ai corrispettivi percepiti da colui che ha esercitato gli incarichi in questione, ove non direttamente conferiti dall&#8217;Amministrazione datoriale nè, alternativamente, dalla stessa previamente autorizzati, e che tale diritto discenda direttamente dalla legge</i>», seppure qualificandolo anche, in verità  impropriamente, quale «<i>diritto al ristoro per un implicito danno erariale</i>» (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2016, n. 4590).</p>
<p style="text-align: justify;">17. Chiarito quanto sopra, il Collegio ritiene che la ricostruzione dell&#8217;appellante, risenta di un&#8217;indebita commistione di piani, processuale e sostanziale, basandosi su un duplice errore ricostruttivo: da un lato, infatti, rivendica la giurisdizione esclusiva sulla materia della Corte dei conti; dall&#8217;altro, provvedendo in via autonoma ad inquadrare la fattispecie quale responsabilità  risarcitoria, ne stigmatizza la valutazione ad opera del giudice amministrativo, se non travalicando anche nei contenuti i limiti delle proprie competenze. A ben guardare, invece, oggetto di impugnativa nel caso di specie  esclusivamente la nota con la quale l&#8217;Amministrazione ha ricordato al dipendente le conseguenze della propria condotta illecita, indicando l&#8217;importo delle somme da riversare e mettendo contestualmente in mora il dipendente, anche ai fini dell&#8217;interruzione della prescrizione. A fronte di tale (doverosa) richiesta il dipendente ha adito il T.A.R. per le -OMISSIS-contestando non il <i>quomodo</i> del recupero, che al più sarebbe stato meritevole di censura, bensì l&#8217;<i>an </i>e il <i>quantum, </i>con ciò<i> </i>circoscrivendo a tale aspetto il perimetro della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">18. Le originarie oscillazioni in ordine alla competenza a giudicare dell&#8217;omesso riversamento delle somme indebitamente introitate per attività  extraistituzionali sono state definitivamente superate dalla richiamata novella del 2012 che nell&#8217;inserire nell&#8217;art. 53 del T.u.p.i. il più volte ricordato comma 7-bis, ha esplicitamente qualificato come illecito erariale la relativa condotta.</p>
<p style="text-align: justify;">18.1. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, già  a far data dalla pronuncia del 22 dicembre 2015, n. 25769, intervenendo anche sulla questione di diritto transitorio inerente l&#8217;applicabilità  della disposizione a fatti antecedenti l&#8217;entrata in vigore della norma, ebbero ad affermarne la portata meramente ricognitiva della legislazione previgente, qualificandola come sostanziale ipotesi di &#8220;continuità  regolativa&#8221; tra giurisprudenza e legislatore. Ciò non ha in verità  posto fine al dibattito sull&#8217;inquadramento della responsabilità  e delle sue conseguenze, che ha continuato ad echeggiare negli arresti successivi, forieri di ribadite incertezze e visioni chiaroscurali sotto il profilo più propriamente sistematico. Con ordinanza 28 settembre 2016, n. 19072, ad esempio, le medesime Sezioni Unite della Cassazione, contraddicendo quanto poco prima affermato, hanno precisato come non fosse affatto indiscutibile la giurisdizione contabile in relazione a fatti risalenti a prima dell&#8217;entrata in vigore del comma 7-bis, in quanto la natura sanzionatoria in senso lato dell&#8217;art. 53, comma 7, non poteva trasformare, prima della successiva modifica, una richiesta di pagamento disciplinata per legge in una domanda risarcitoria devoluta alla giurisdizione contabile; giurisdizione, quest&#8217;ultima, esistente con certezza nel solo caso (nella specie non ricorrente) di profili di danno ulteriore rispetto all&#8217;indebita percezione dei compensi.</p>
<p style="text-align: justify;">19. La tematica  stata di recente affrontata <i>funditus</i> dalla Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, che, seppure non rilevando all&#8217;interno della magistratura contabile un vero e proprio contrasto in secondo grado, hanno ritenuto opportuno fissare dei paletti anche in ragione delle «<i>differenti accezioni date alla responsabilità  in argomento</i>» (Corte conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, 31 luglio 2019, n. 26). Premessa, dunque, un&#8217;ampia ricostruzione del variegato quadro giurisprudenziale, hanno definitivamente chiarito l&#8217;errore di prospettiva dal quale lo stesso appare falsato, che peraltro permea anche la ricostruzione di parte appellante. Altro , infatti, l&#8217;obbligo di versamento del <i>tantundem</i> indebitamente percepito dal dipendente, ovvero versato dall&#8217;ente conferente, di natura sanzionatoria della violazione della normativa regolante l&#8217;autorizzazione degli incarichi extraistituzionali; altro l&#8217;illecito erariale che consegue alla sua violazione, in quanto la relativa condotta omissiva provoca un depauperamento delle casse pubbliche rispetto a somme che il legislatore assegna loro con totale automatismo. La violazione del primo obbligo di per sè non provoca tuttavia alcun danno, potendo al più quest&#8217;ultimo conseguire a caratterizzazioni o esiti antigiuridici ulteriori delle condotte del pubblico dipendente, per le quali sono enucleabili altre e svariate ipotesi di danno erariale, «<i>quali quello legato, ad esempio, all&#8217;indebita percezione, totale o parziale, di indennità  incentivanti previste nel caso di svolgimento &#8220;a tempo pieno&#8221; per il datore di lavoro (indennità  di svolgimento &#8220;a tempo pieno&#8221; per il datore di lavoro (indennità  di esclusività , per esempio, prevista per i medici dipendenti dal S.S.N. o maggiore misura della retribuzione di posizione, differenziale retributivo per i professori universitari a tempo pieno rispetto a quelli a tempo definito), il danno da disservizio ovvero il danno all&#8217;immagine, ipotizzabile nel caso di incarichi in conflitto di interesse con l&#8217;amministrazione di appartenenza e non autorizzabili</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">20. Il disposto del comma 7-bis dell&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 comporta dunque che la responsabilità  di che trattasi, se limitata all&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo di denuncia, senza che sia dedotta l&#8217;esistenza di conseguenze dannose per l&#8217;amministrazione di appartenenza, non possa sottrarsi alle ordinarie regole di riparto di giurisdizione e quindi, trattandosi qui di rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato, alla giurisdizione del giudice amministrativo. L&#8217;art. 98 Cost. sancisce il principio di esclusività  del dipendente pubblico, che si sostanzia nel dovere di dedicare interamente all&#8217;ufficio la propria attività  lavorativa senza disperdere le proprie energie in attività  esterne ed ulteriori rispetto al rapporto di impiego. Di qui, la conseguenza &#8211; formalizzata nell&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 per tutti i dipendenti pubblici &#8211; che ogni incarico extraistituzionale debba considerarsi evento eccezionale rispetto allo <i>status</i> di pubblico impiegato, come tale necessitante di espresse e limitate deroghe. La situazione di incompatibilità  deve essere valutata in astratto, sul presupposto che la norma mira anche a salvaguardare le energie lavorative del dipendente al fine del miglior rendimento, indipendentemente dalla circostanza che questi abbia sempre regolarmente svolto la propria attività  impiegatizia. La suddetta previsione trova la sua evidente <i>ratio </i>nella necessità  di assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, a cui la legge riconosce il diritto a un controllo preventivo degli incarichi, che potrebbero pregiudicare il corretto adempimento delle pubbliche funzioni cui i dipendenti sono preposti.</p>
<p style="text-align: justify;">21. Anche da tali considerazioni, dunque, discende l&#8217;infondatezza dei profili di illegittimità  costituzionale invocati con riferimento agli artt. 24, 27 e 103 della Costituzione, stante che non risultano in alcun modo compromesse nè i diritti di difesa dei privati, di cui anzi si  riconosciuta l&#8217;estensione massima, optando per la inapplicabilità  del rito speciale per le sanzioni di cui all&#8217;art. 133 del Codice, nè, men che meno, le prerogative della Corte dei conti.</p>
<p style="text-align: justify;">21.1. Certo  che la norma sottende comunque un momento funzionalmente sanzionatorio della violazione del dovere primario di esclusività  del servizio prestato dal pubblico dipendente, seppure predeterminando l&#8217;importo della &#8220;sanzione&#8221; &#8211;<i>recte</i>, della somma da restituire- non mediante il riferimento ad una forbice edittale tra un minimo e un massimo, ma commisurandola a quanto effettivamente percepito a titolo di compenso. Da qui le possibili commistioni rispetto alle ipotesi, particolarmente diffuse nella legislazione speciale, di illeciti (non erariali) la cui punizione  comunque rimessa alla magistratura contabile (si pensi, a titolo di esempio, all&#8217;art. 30, comma 15, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, che sanziona con una somma da cinque a venti volte l&#8217;indennità  di carica degli amministratori la violazione del divieto di indebitamento degli enti locali per spese diverse da quelle di investimento; ovvero, più di recente, all&#8217;art. 3, comma 54, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, sugli obblighi di pubblicazione dei compensi liquidati a collaboratori o consulenti).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, tuttavia, si versa al di fuori di tale ambito. Solo la violazione dell&#8217;obbligo restitutorio, in quanto strumentale al corretto esercizio delle mansioni del dipendente, «<i>può essere pertanto addotta come fonte di responsabilità  amministrativa</i>», come tale capace di radicare la giurisdizione della Corte dei conti (v. ancora Cass., SS.UU., 12579/2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Quale che sia l&#8217;essenza di tale momento punitivo, esso assume rilievo in termini di responsabilità  erariale solo laddove o quando il danno all&#8217;erario si produca, il che accade sempre in caso di omesso versamento di corrispettivo <i>ope legis</i> spettante <i>ab origine</i> all&#8217;Amministrazione di appartenenza rispetto a prestazione lavorativa a vantaggio di terzi, effettuata senza acquisirne il preventivo e formale assenso.</p>
<p style="text-align: justify;">22. La conferma della correttezza della ricostruzione proposta  da ravvisare, ad avviso della Sezione, nella previsione di cui al comma 8 dell&#8217;art. 53, che sanziona <i>ope legis</i> di nullità  il provvedimento di conferimento da parte di una pubblica amministrazione, mentre ove si tratti di un ente pubblico economico o di un soggetto privato scattano quelle di cui all&#8217;art. 6, comma 1, del d.l. n. 79 del 1997. L&#8217;azione di danno si colloca a valle di questo percorso, e sovviene esclusivamente a supporto del relativo meccanismo. Ed  in tale sede e contesto, cui si  evidentemente addivenuti non avendo il dipendente adempiuto spontaneamente o su sollecito datoriale, che verranno (ri)esaminati tutti i fattori, anche scriminanti la propria condotta, rivendicati dallo stesso. L&#8217;obbligo restitutorio ha dunque contenuto ben diverso da quello che consegue alla sua violazione, in quanto opera come una sorta di contrappasso, in chiave oggettivamente sanzionatoria, solo opponendosi al quale l&#8217;Amministrazione si vedà  costretta, per tutelare le proprie ragioni, ad adire la Procura contabile.</p>
<p style="text-align: justify;">23. Chiarito quanto sopra,  evidente che il mutamento del quadro legislativo non impatta sulle rivendicate pregresse incertezze in punto di giurisdizione, che a detta dell&#8217;appellante giustificherebbero il mutato orientamento personale rispetto all&#8217;originario incardinamento della causa presso il giudice amministrativo, anzichè quello contabile. Sul punto, la difesa pubblica eccepisce la inammissibilità  invocando il principio, largamente diffuso nella giurisprudenza amministrativa, in forza del quale il soggetto che ha proposto un ricorso al giudice amministrativo non può poi contestarne la giurisdizione (cfr.<i>ex multis </i>Cons. St., sez. V, 19 settembre 2019, n. 6247; <i>id</i>., 13 agosto 2018, n. 4934; 27 marzo 2015, n. 1605; 7 febbraio 2012, n. 656; sez. III, 31 maggio 2018, n. 3272; <i>id</i>., 1 dicembre 2016, n. 5047; sez. IV, 22 maggio 2017, n. 2367; <i>id.</i> 21 dicembre 2013, n. 5403; sez. VI, sentenze 8 aprile 2015, n. 1778; <i>id</i>. 8 febbraio 2013, n. 703). Siffatto orientamento  motivato sia sul presupposto che l&#8217;originario ricorrente non  soccombente in punto di giurisdizione, siccome affermato dalla Amministrazione appellata, sia sulla circostanza che tale condotta processuale integra un abuso del diritto di difesa, scaturente dal venire <i>contra factum proprium</i>, vigendo nel nostro sistema un generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, in cui si inserisce anche l&#8217;abuso del processo, nonchè dalla violazione del dovere di cooperazione per la realizzazione della ragionevole durata del processo sancita dall&#8217;art. 2, comma 2, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Vero  che la Sezione ha recentemente ritenuto di dover sottoporre la questione al vaglio dell&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, rilevando la mancanza di univocità  di ridetto approccio ermeneutico, in mancanza di una norma espressa (Cons. Stato, sez. II, 9 marzo 2021, n. 2013). Le sezioni unite della Corte di cassazione, infatti, in alcune occasioni hanno affermato che «<i>l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione non  preclusa alla parte per il solo fatto di avere adito un giudice (nella specie, il Tar) che lo stesso attore ritiene successivamente privo di giurisdizione; ben può quindi, detta parte proporre l&#8217;eccezione per la prima volta in appello (nella specie, davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia), essendo la questione di giurisdizione preclusa solo nel caso in cui sulla stessa si sia formato il giudicato esplicito o implicito</i>» (Cass. civ., S.U., 27 dicembre 2010, n. 26129; <i>id</i>. 29 marzo 2011, n. 7097). In altra occasione, hanno escluso che il divieto di abuso del processo sia violato proprio nel caso in cui la parte, in sede d&#8217;impugnazione, abbia contestato la giurisdizione amministrativa da ella precedentemente adita, in una controversia in cui vi era un obiettivo dubbio sulla questione di giurisdizione (Cass. civ., S.U., 19 giugno 2014, n. 13940; Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2015, n. 1192). Tale sarebbe, peraltro, il principio invocato dalla parte appellante nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">24. Il dubbio, tuttavia, in ordine al giudice competente, può &#8211;<i>recte</i>, poteva- riferirsi esclusivamente alle conseguenze dell&#8217;omesso versamento dei compensi, non all&#8217;affermazione del relativo obbligo, sicchè la statuizione di cui al comma 7-bis dell&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, quand&#8217;anche non le si riconoscesse portata ricognitiva, non impatta sulla fase antecedente, di individuazione del percorso di recupero. L&#8217;obbligo di versamento, infatti, prescinde dai presupposti della responsabilità  del danno, oggettivi (condotta, evento dannoso, nesso di causalità ) e soggettivi (elemento psicologico del dolo o della colpa grave), «<i>non dovendosi confondere il concetto attinente alla mera reversione del profitto con quello del danno</i> [&#8230;] <i>che condurrebbe all&#8217;estensione del limite della giurisdizione contabile al di fuori dei suoi confini istituzionali</i>» (Cass., SS.UU., 26 giugno 2019, n. 17124; <i>id</i>., 14 gennaio 2020, n. 415).</p>
<p style="text-align: justify;">25. Il sistema delinea dunque un intreccio inscindibile tra le conseguenze dello svolgimento di attività  extraistituzionale da parte dei pubblici dipendenti in difetto di autorizzazione datoriale. Esso crea, cio, una fattispecie a formazione progressiva nella quale la prima condotta rileva obiettivamente, salvo se ne vogliano contestare i presupposti disconoscendo il diritto dell&#8217;Amministrazione alle reversali economiche imposte. Il primo segmento, attiene alle scelte poste in essere dall&#8217;Amministrazione per evitare il danno erariale da mancato introito dei compensi illecitamente percepiti dal dipendente; il secondo le ragioni dell&#8217;omesso versamento, che implicano necessariamente la valutazione della liceità  della condotta, sotto il profilo oggettivo (supposta non necessità  dell&#8217;autorizzazione) o soggettivo (mancanza dell&#8217;elemento psicologico richiesto).</p>
<p style="text-align: justify;">26. Il giudizio contabile per responsabilità  erariale, d&#8217;altro canto, diversamente da quanto sembra ipotizzare l&#8217;appellante, non  un giudizio ad iniziativa della parte privata ricorrente, ma consegue alla <i>vocatio in ius</i> del Pubblico ministero contabile, titolare della relativa azione a seguito di una <i>notitia damni</i>. Nulla esclude, dunque, che laddove egli ritenga di opporsi in qualche modo alla restituzione, doverosa e legittima, l&#8217;Amministrazione ne informi la Procura presso la Corte dei conti che applicheà  tutti gli ordinari canoni della responsabilità  amministrativa, sostanziali e processuali, dimostrando non soltanto la mancanza di autorizzazione espressa da parte dell&#8217;amministrazione e che si sia verificata l&#8217;omissione del riversamento (da parte del dipendente o dell&#8217;ente erogante), ma che questo sia connotato da dolo o colpa grave. Trattasi, dunque, di una responsabilità  amministrativa ordinaria di danno, che sarebbe ugualmente ipotizzabile &#8211;<i>rect</i>e, già  sussisteva-, in base ai principi generali, in assenza dell&#8217;interpolazione legislativa dell&#8217;art. 53, mediante l&#8217;introduzione del comma 7 bis. Essa, cio, non discende dall&#8217;obbligo di cui al comma 7, ma dalla condotta successiva di omissione del versamento del compenso, alternativa rispetto al versamento da parte del soggetto conferente. Tale omissione, infatti, arreca ontologicamente un danno erariale in quanto priva l&#8217;Amministrazione di somme che le spettano, in quanto correlate a prestazione lavorativa del proprio dipendente. Nel caso di specie, tuttavia, neppure  dato sapere, in quanto non riferito dalla parte, se il recupero sia già  stato integralmente effettuato mediante ritenute mensili, con ciò determinando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento all&#8217;illecito erariale, ovvero se ne residui ancora parte e con quali modalità  essa si sia opposta a ridetto prelievo forzoso, se del caso compulsando il coinvolgimento della Procura erariale. Se, infatti, un minimo elemento di criticità   dato ravvisare nel sistema, esso attiene al coinvolgimento della magistratura contabile, cui il privato dovrebbe rivolgersi autodenunciandosi ovvero diffidando l&#8217;amministrazione dal procedere coattivamente, in assenza di specifiche norme di settore, e così ponendosi nella condizione omissiva che il legislatore ha espressamente connotato come illecito erariale.</p>
<p style="text-align: justify;">27. La questione di giurisdizione, dunque, deve essere risolta a favore del giudice amministrativo in quanto oggetto della controversia  il provvedimento di accertamento dei presupposti dell&#8217;obbligo di versamento dei compensi percepiti dal militare, stante il regime pubblicistico del rapporto di impiego in questione. La giurisdizione contabile subentra, infatti, nella fase successiva del procedimento, quando, accertato il credito della p.a., il debitore non abbia provveduto a soddisfarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta riconosciuto all&#8217;amministrazione il titolo a richiedere l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo del versamento dei corrispettivi percepiti, ai sensi della previsione di cui all&#8217;art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, ritenere insussistente la giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro significa privare di tutela giurisdizionale il debitore, atteso che il procedimento per responsabilità  erariale avanti alla Corte dei Conti inizia esclusivamente ad istanza della Procura.</p>
<p style="text-align: justify;">28. Quanto sopra detto, peraltro, a prescindere dai profili di inammissibilità  dell&#8217;appello. Il Collegio ritiene infatti di prescindere da un più approfondito scrutinio di quanto introdotto in violazione del divieto dei <i>nova</i> inserendo censure non presenti nel ricorso di primo grado in quanto ricondotto, più o meno strumentalmente, sotto l&#8217;egida dell&#8217;eccepito difetto di giurisdizione e delle ragioni della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">29. Sono infine da respingere anche gli ulteriori motivi di appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può, infatti, avere alcun rilievo la tutela del legittimo affidamento del militare che avrebbe confidato nella correttezza del proprio operato indotto dall&#8217;inerzia dei superiori gerarchici.</p>
<p style="text-align: justify;">Perchè si possa riconoscere un atteggiamento di colpevole inerzia in capo all&#8217;Amministrazione militare, occorrerebbe che la stessa fosse stata informata in forma ufficiale dello svolgimento dell&#8217;attività  extraprofessionali. Si osserva che comunque, in via di mera ipotesi, qualsiasi atteggiamento accomodante, comunque indimostrato, dei superiori gerarchici non giustificherebbe di per sè la disapplicazione di una norma di rango primario; lo stesso militare in servizio  poi tenuto a conoscere obblighi e doveri inerenti al proprio status fermo che in tale ambito vale il principio dell&#8217;inescusabilità  dell&#8217;<i>ignorantia legis</i>. Di tali circostanze potà  al più tenere conto il giudice contabile in sede di (eventuale) riduzione equitativa del danno, laddove ne venga fornita adeguata prova in giudizio, ammesso l&#8217;appellante si attivi nel senso sopra precisato per la parte residua di credito dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">30. Con il quinto motivo si deduce l&#8217;illegittimità  costituzionale dei limiti all&#8217;esercizio extraprofessionale per gli infermieri posto che per la professione di medico, con la quale vi sarebbero numerosi caratteri comuni, l&#8217;art. 210 dell&#8217;ordinamento militare prevede un regime più favorevole. In tal modo, nell&#8217;ambito dell&#8217;invocato giudizio di ragionevolezza costituzionale, il ricorrente mira ad estendere al caso personale non la disciplina generale di incompatibilità  vigente ma la norma derogatoria o eccezionale prevista per i medici, individuata come cd.<i>tertium comparationis.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene anche tale questione manifestamente infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">La posizione riconosciuta dall&#8217;ordinamento militare al personale medico, non  estesa nè ad altre professioni intellettuali (avvocati, ingegneri, commercialisti), nè ad altre categorie del personale militare sanitario (psicologi, odontoiatri, infermieri). Per orientamento consolidato della Corte Costituzionale in presenza di norme generali e norme derogatorie può porsi una questione di legittimità  costituzionale per violazione del principio di eguaglianza solo quando si assuma che queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con il principio di ragionevolezza. Viceversa, «<i>quando si adotti come tertium comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità  costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustamente derogata da quella particolare, non l&#8217;estensione ad altri casi di quest&#8217;ultima</i>» (cfr. in termini <i>ex pluribus</i> Corte Cost. 298/1994, 418/2004, 344/2008). Risultano peraltro evidenti caratteri di disomogeneità , in termini di qualificazione, responsabilità , posizione, che distinguono la professione di infermiere da quella di medico, nonostante che la l. n. 43 del 2006 abbia introdotto l&#8217;obbligo di iscrizione all&#8217;albo professionale anche per gli esercenti la prima. Tali differenze portano comunque ad escludere che vi sia un trattamento difforme per posizione di natura identica (in senso conforme, v. T.A.R. per la Puglia, Lecce, 2 luglio 2012, n. 1157, riferito a fattispecie analoga).</p>
<p style="text-align: justify;">31. Nè può assumere rilievo il mancato preventivo inoltre dell&#8217;avviso di avvio del procedimento. Il provvedimento impugnato, infatti,  privo di qualsiasi carattere discrezionale trattandosi di attività , a fronte dei presupposti di legge, doverosa per l&#8217;Amministrazione. E&#8217; pertanto applicabile il disposto dell&#8217;art. 21-octies L. n. 241 del 1990 secondo cui non  annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento quando per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.</p>
<p style="text-align: justify;">32. Nè appare condivisibile la rivendicata previa escussione del soggetto che ha conferito l&#8217;incarico.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa infatti opera laddove il dipendente non abbia ancora percepito i compensi. Diversamente opinando, la previsione si risolverebbe in un raddoppio di esborso per il conferente l&#8217;incarico, con indebita <i>locupletatio</i> del dipendente, che ha già  introitato le relative somme.</p>
<p style="text-align: justify;">33. Infine, sull&#8217;entità  delle somme. Questo Consiglio di Stato ha già  avuto modo di affermare che dirimente, al riguardo, risulta la considerazione del fatto che nè la legge, nè i principi in materia portano a ritenere che esse debbano essere rese al netto e non al lordo dei conseguenti oneri fiscali. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4590, cit.<i>supra</i>). Posto infatti che, indubbiamente, altro  il rapporto di debito che intercorre fra l&#8217;Amministrazione tenuta al recupero nei riguardi del percipiente la retribuzione goduta per l&#8217;incarico svolto ed altro  il rapporto tributario che quest&#8217;ultimo può avere avuto col fisco a tempo debito, in relazione ai momenti di effettiva percezione del ricavo corrispettivo dell&#8217;attività  effettuata, «<i>resta la circostanza basica per cui, ove mai fosse condivisa la tesi qui non accolta, a parità  di ogni altra circostanza (natura e tipologia dell&#8217;incarico, importo della retribuzione conseguita per l&#8217;espletamento dell&#8217;incarico), il credito recuperatorio non potrebbe mai essere identico fra casi omologhi per il semplice fatto che mai perfettamente identico può essere il carico tributario cui  tenuto ogni singola persona soggetta a procedura di recupero</i>». E queste differenze di importo da recuperare nè possono essere addossate all&#8217;Amministrazione tenuta al recupero nè possono ricadere a vantaggio o svantaggio (a seconda dei casi) di coloro che sono soggetti alla procedura di recupero. Il soggetto che patisce il recupero del credito al lordo di imposta, pertanto, ben può, attivandosi adeguatamente, recuperare a propria volta le imposte assolte, «<i>facendo valere il fatto che esse &#8211; ove non restituite &#8211; risulterebbero versate su ricavi non conseguiti (o, meglio, su ricavi conseguiti ma, poi, integralmente riversati all&#8217;Amministrazione che ha attivato il procedimento per il loro recupero)</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">34. Per tutto quanto sopra detto l&#8217;appello deve essere respinto e, per l&#8217;effetto, deve essere confermata la sentenza del T.A.R. per le -OMISSIS-n. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">35. La complessità  della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per le -OMISSIS-, n. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati: </p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Hadrian Simonetti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Frigida, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Antonella Manzione, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Carla Ciuffetti, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-27-5-2021-n-4091/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2021 n.4091</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.204</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-1-2021-n-204/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Michele Buonauro, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Scafetta contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Militari : il contenuto e le finalità  del provvedimento di trasferimento Forze Armate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-1-2021-n-204/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.204</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Michele Buonauro, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Scafetta contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli</span></p>
<hr />
<p>Militari : il contenuto e le finalità  del provvedimento di trasferimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Forze Armate &#8211; Militari &#8211; provvedimento di trasferimento &#8211; contenuto e finalità </p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>I provvedimenti di trasferimento d&#8217;autorità  di militari:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>a) sono qualificabili come &quot;ordini&quot;, rispetto ai quali l&#8217;interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>b) sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell&#8217;Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>c) sono sottratti all&#8217;applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità  di quanto ora testualmente dispone l&#8217;art. 1349, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>d) non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l&#8217;interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio  prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 12/01/2021<br /> <strong>N. 00204/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02521/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2521 del 2019, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico legale in Napoli, via Diaz n. 11;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento dello Stato Maggiore Esercito prot. n. -OMISSIS-del 15 aprile 2019, notificato al ricorrente in pari data, recante ad oggetto &#8220;<em>-OMISSIS&#8211; CONFORDOT. C.LE Maggi. Ca -OMISSIS-</em>&#8220;;<br /> &#8211; nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi dei diritti del ricorrente.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2021 il dott. Michele Buonauro, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 176/2020, e uditi gli avvocati intervenuti parimenti da remoto, come da verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Il ricorrente, in servizio presso la Caserma di Maddaloni, ha contestato il provvedimento prot. n. M_DE24094REG2019 0007904 del 28.01.2019, recante &#8220;<em>-OMISSIS&#8211; CONFORDOT)</em>&#8220;, con cui lo Stato Maggiore dell&#8217;Esercito ha disposto il suo trasferimento di autorità  presso il Reggimento Logistico &#8220;Taurinense&#8221;, dislocato in Rivoli, provincia di Torino.<br /> 1.1. Avverso tale determinazione, il ricorrente muove le seguenti censure: difetto d&#8217;istruttoria e di motivazione, con particolare riferimento alla situazione personale e familiare rappresentata da esso interessato (separato, con affidamento condiviso dei due figli minori e obbligo di visita agli stessi due volte a settimana, nonchè obbligo di tenere entrambi per un fine settimana ogni 15 giorni presso la propria abitazione; padre di un bimbo di sette mesi con molteplici problemi di salute, nato da una successiva convivenza) che investe interessi e valori costituzionalmente tutelati; violazione del principio di proporzionalità  e ragionevolezza, nella parte in cui la motivazione non tiene conto che si debba agevolare il ricongiungimento familiare, sia pure contemperato con le esigenze di organico e di servizio; violazione delle garanzie partecipative dell&#8217;interessato e, in particolare, omessa ponderazione delle circostanze ostative al trasferimento, rappresentate con memoria endoprocedimentale.<br /> 1.2. Si  costituita l&#8217;amministrazione della difesa, e ha concluso per il rigetto dell&#8217;impugnazione.<br /> 1.3. All&#8217;udienza dell&#8217;8 gennaio 2021 il ricorso  stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 2. Il ricorso  meritevole di accoglimento.<br /> 2.1. Giova, in primo luogo, richiamare l&#8217;articolo 1349 (Ordini militari) del codice dell&#8217;ordinamento militare, il quale dispone che:<br /> &#8220;<em>1. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità  di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto &#8230;</em><br /> <em>3. Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 </em>[Principi, Partecipazione al procedimento amministrativo, Semplificazione dell&#8217;azione amministrativa]&#8221;.<br /> 2.1.1. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, nella fattispecie in esame i provvedimenti di trasferimento d&#8217;autorità  di militari:<br /> &#8220;<em>a) sono qualificabili come &quot;ordini&quot;, rispetto ai quali l&#8217;interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto;</em><br /> <em>b) sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell&#8217;Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale;</em><br /> <em>c) sono sottratti all&#8217;applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità  di quanto ora testualmente dispone l&#8217;art. 1349, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;</em><br /> <em>d) non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l&#8217;interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio  prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato</em>&#8221; (Cons. Stato, sez. IV, n. 2267/2019).<br /> 2.2. Con specifico riferimento all&#8217;obbligo motivazionale, sebbene l&#8217;orientamento giurisprudenziale sottragga i trasferimenti del personale militare all&#8217;onere della motivazione, in quanto da classificarsi nella categoria degli ordini, tale tesi deve, in alcuni casi certamente particolari, essere contemperata con il principio generale dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990, considerando anche l&#8217;evoluzione registrata dalla giurisprudenza costituzionale in materia (Corte costituzionale, sentt. nn. 113/1997, 197/1994, 17/1991); con la conseguenza che l&#8217;ordinamento militare, seppur peculiare, non  &quot;<em>impermeabile al sindacato del Giudice</em>&quot;.<br /> D&#8217;altro canto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale (v. sul punto Cons. Stato IV, n. 4577/2011 e, meno recentemente, V, 27 aprile 1994 n. 378; VI Sez., 27 maggio 1989 n. 704; IV Sez., 3 luglio 1985 n. 268; V Sez., 18 giugno 1984 n. 469), &#8220;<em>le esigenze di servizio della pubblica amministrazione richiamate dal provvedimento di trasferimento non sono ritenute sindacabili da parte del giudice amministrativo, rientrando nell&#8217;ampia potestà  discrezionale autoorganizzativa dell&#8217;amministrazione. Al contempo, un sindacato più approfondito su una motivazione formale genericamente riferita alle esigenze del servizio  esercitabile soltanto se il militare deduca precisi elementi che smentiscano &quot;in toto&quot; le esigenze affermate dall&#8217;amministrazione (facendo emergere un&#8217;assoluta arbitrarietà  e quindi abnormità  dell&#8217;atto di trasferimento) (Cons. Stato, n. 2187/2011)</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 3261 del 2018).<br /> 3. Ne deriva che, pur non potendo, in questa sede, essere formulate valutazioni di merito da contrapporre utilmente a quelle effettuate dall&#8217;Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 4023 del 2016), le richiamate coordinate giurisprudenziali in ordine all&#8217;insindacabilità  delle scelte dell&#8217;Amministrazione e alla sufficienza della motivazione purchè riferita, ancorchè genericamente, alle esigenze di servizio, trovano un limite intrinseco nel caso in cui &#8211; come nella specie &#8211; i presupposti del disposto trasferimento risultino in concreto palesemente insufficienti ed il trasferimento stesso irragionevole.<br /> In particolare, il Collegio ravvisa, nel caso in esame, profili di incompletezza nella valutazione delle ragioni del trasferimento, alla luce della notevole distanza fra la sede di attuale servizio e la sede designata, unitamente alla peculiare situazione familiare del ricorrente.<br /> Ed invero, ancorchè il trasferimento sia motivato mediante il richiamo alla necessità  di dare attuazione alla &#8220;Pianificazione di impiego decentrata&#8221;, non emerge dagli atti depositati in giudizio una adeguata ricongnizione in ordine alla inesistenza di vacanze nella sua stessa qualifica (anche) in sedi più vicine, nè sono stati sufficientemente chiariti i motivi per i quali l&#8217;amministrazione ha ritenuto la maggiore utilità  della copertura dei posti, pure vacanti, nella diversa sede di Torino, soprattutto alla luce delle rilevantissime problematiche familiari del ricorrente, riconosciute, sia pure solo ai fini del differimento della presa di servizio, dalla stessa amministrazione resistente.<br /> 4. Pertanto, proprio in ragione della mancata adeguata ponderazione della pluralità  di interessi emersi (riconosciuti e fatti propri dall&#8217;amministrazione nell&#8217;ambito del medesimo procedimento di trasferimento), il provvedimento non risulta munito di un appagante corredo motivazionale sotto il profilo della proporzionalità  della misura adottata, con conseguente fondatezza dell&#8217;impugnazione ed annullamento dello stesso, fatti salvi gli ulteriori atti di riesercizio del potere.<br /> 5. La peculiarità  della fattispecie e l&#8217;esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi supporta la decisione di compensare integralmente le spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 176/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michelangelo Maria Liguori, Presidente<br /> Michele Buonauro, Consigliere, Estensore<br /> Valeria Ianniello, Primo Referendario</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-5-1-2021-n-130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Concetta Anastasi, Presidente, Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Strampelli, contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti OMISSIS, OMISSIS non costituiti in giudizio; Sull&#8217; obbligo di astensione in capo al pubblico ufficiale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-5-1-2021-n-130/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-5-1-2021-n-130/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi, Presidente, Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Strampelli,  contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti OMISSIS, OMISSIS non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217; obbligo di astensione in capo al pubblico ufficiale  nell&#8217; esercizio dei poteri di disciplina</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblico ufficiale &#8211; potere disciplinare &#8211; astensione &#8211; inimicizia dovuta a motivi di interesse personale &#8211; obbligatorietà  della astensione &#8211; sussiste.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nell&#8217;esercizio dei poteri di disciplina, l&#8217;obbligo di astensione in capo al pubblico ufficiale sussiste solo quando l&#8217;inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale, estranei all&#8217;esercizio della funzione e non anche per ragioni attinenti al servizio, sicchè non può costituire elemento sintomatico di una situazione di grave inimicizia nei confronti dell&#8217;incolpato la proposizione di denunce da parte del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 05/01/2021<br /> <strong>N. 00130/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02209/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2209 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Giulia Jasmine Schiff, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Strampelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Gabriele Onori, Andrea Farulli non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva</em></strong><br /> per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> -del Decreto Ministeriale MDGMIL REG 2018 0661057, emesso dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa &#8211; I^ Reparto- datato 16.11.2018 e notificato al ricorrente in data 22.11.2018 avente ad oggetto &#8220;espulsione dal 124^ Corso AUPC e proscioglimento dalla ferma contratta dal sergente pilota di complemento ricorrente, indetto con decreto dirigenziale n. MDGMIL REG2017 0360815 del 16 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV^ Serie Speciale, n.48 del 27 giugno 2017&#8221;, ivi compreso il parere di concordanza del Comando Scuole del 05.10.2018;<br /> -del Regolamento di Funzionamento dell&#8217;Accademia Aeronautica ed in particolare dell&#8217;art. 48 del medesimo che disciplina contra legem la composizione della Commissione Permanente di Attitudine;<br /> dell&#8217;atto dispositivo di nomina dei membri della Commissione Permanente di Attitudine militare per i frequentatori dell&#8217;Accademia Aeronautica dell&#8217;anno 2017/ 2018 a firma del Comandante della Scuola ai sensi dell&#8217;art. 5 delle &#8221; linee guida per l&#8217;attribuzione del voto di attitudine militare e professionale&#8221; ed .2013;<br /> -dei verbali di valutazione della Commissione permanente di attitudine militare redatti in data 28.06.18, 04.09.2018 e 13.09.2018 e dei giudizi e votazioni ivi contenuti;<br /> &#8211; di tutti gli atti dispositivi n.48/UC del 28.06.2018, n.71/UC del 03.09.2018 e 73 /UC del 13.09.2018 che hanno preceduto l&#8217;insediamento delle relative sedute della CPA in pari data;<br /> &#8211; delle graduatorie intermedie relative alla conclusione della fase militare e tecnico/professionale;<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti:<br /> annullamento,<br /> del Decreto Ministeriale REG 2018 0661057, emesso dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa- I^ Reparto- datato 16.11.2018&#8243;.<br /> Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:<br /> annullamento, previa sospensiva, delle note di prot. nr. 11394 del 10.03.2020 del Comando Scuola A.M. e del giorno 08.04.2020 del Comando Corsi Accademia A.M. di Pozzuoli.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2020 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La ricorrente, quale vincitrice di concorso,  stata ammessa al 124° Corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di 12 anni, in qualità  di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento (AUPC) dell&#8217;Aeronautica Militare.<br /> La stessa, in data 9 gennaio 2018,  stata incorporata presso l&#8217;Accademia Aeronautica per il previsto corso di formazione.<br /> A conclusione della prima fase della corso formativo, la Commissione Permanente di Attitudine militare e professionale (di seguito: C.P.A.), riunita il 28 giugno 2018, assegnava alla ricorrente una votazione complessiva insufficiente in &#8220;attitudine militare&#8221;, determinando, tuttavia, la prosecuzione del corso nell&#8217;auspicio di un miglioramento delle qualità  militari nonchè di un rafforzamento dei valori etici e morali.<br /> Successivamente, in data 4 settembre 2018, a conclusione della fase del corso formativo, la ricorrente veniva valutata, dal medesimo Organo collegiale, insufficiente in &#8220;attitudine militare e professionale&#8221;, così da determinare, a mente della normativa interna, il mancato superamento del citato corso.<br /> In data 13 settembre 2018, la C.P.A. formalizzava la proposta di espulsione dall&#8217;Istituto della predetta con contestuale proscioglimento dalla ferma contratta.<br /> In data 11 ottobre 2018, il relativo carteggio  stato trasmesso al Comando Scuole/3° R.A. per il previsto parere.<br /> Contestualmente l&#8217;amministrazione ha preavvisato la ricorrente, per le eventuali repliche difensive, dell&#8217;avvio del procedimento di espulsione dal corso di formazione.<br /> In data 30 ottobre 2018 il legale del militare produceva, in merito al preavvisato provvedimento, una memoria difensiva con la quale sottolineava la illegittimità  delle sanzioni disciplinari inflitte ( 60 giorni di consegna ed un rimprovero), la pretestuosità  delle stesse e la presentazione, il giorno precedente, di una denuncia alla Procura Militare di Roma per le lesioni riportate dal militare ad opera di suoi pari grado, nonchè le plurime violazioni di legge riscontrate nel procedimento espulsivo.<br /> La Direzione Generale del Personale Militare, con provvedimento n. M_DGMIL/0661057 del 16 novembre 2018, dopo aver esaminato la memoria depositata dalla ricorrente, formalizzava l&#8217;espulsione del suddetto militare per la riportata insufficienza in tre delle quattro aree di valutazione in attitudine militare e professionale, mentre, malgrado le sanzioni disciplinari irrogate, la stessa veniva valutata positivamente nel criterio relativo all&#8217;attitudine ad affrontare la vita militare, area valutativa in cui vengono considerate le sanzioni irrogate.<br /> La ricorrente ha impugnato l&#8217;espulsione innanzi al TAR Lazio con contestuale istanza cautelare.<br /> Il ricorso  tempestivo.<br /> Il provvedimento in questa sede censurato  stato adottato dalla p.a. il 16 novembre 2018 e partecipato alla ricorrente in data 22 novembre 2018.<br /> Il ricorso, poi,  stato consegnato per la notifica alla resistente in data 19 gennaio 2019, ed  stato ricevuto dalla p.a. in data 23 gennaio 2019, quindi iscritto a ruolo in data 20 febbraio 2019.<br /> Risulta, poi, che la ricorrente ha partecipato il ricorso principale anche a due controinteressati.<br /> La notifica  stata effettuata a mente dell&#8217;art. 140 cpc perchè il plico non  stato consegnato ai diretti interessati.<br /> In disparte la omessa produzione agli atti di causa della ricevuta di ritorno della raccomandata informativa, necessaria per il perfezionamento della indicata procedura partecipativa, nel caso, come nella presente vicenda processuale, di mancata costituzione dei controinteressati, a nulla rilevando la dichiarazione del comando militare di aver consegnato l&#8217;atto, invero tale notifica non era necessaria, atteso che la ricorrente era stata già  inserita nella graduatoria finale e nessun controinteressato era ed  ravvisabile nella presente vicenda, nè in senso formale, nè in senso sostanziale, considerato che non sussiste alcun interesse giuridicamente significativo, in capo ai pari corso della ricorrente, alla conservazione del provvedimento impugnato.<br /> Ciò detto, la parte ricorrente ha ritenuto introdurre, nello scrutinio della vicenda amministrativa affidato al giudice adito, anche aspetti di penale rilevanza connessi alle lesioni dalla stessa subite e, successivamente, denunciate all&#8217;Autorità  giudiziaria penale militare.<br /> In buona sostanza, la parte ricorrente ha, in più occasioni, rappresentato e sostenuto la stretta correlazione tra il comportamento vessatorio cui la stessa  stata oggetto durante il corso formativo ed il provvedimento espulsivo, da ricondursi, a dire della ricorrente, ad una mera attività  ritorsiva dei componenti l&#8217;Aeronautica militare perchè la stessa non aveva condiviso le pratiche in uso dopo la prova per il conseguimento del brevetto di pilota e dalla stessa subite in data 4 aprile 2018.<br /> In particolare la ricorrente ha rappresentato di essersi lamentata dell&#8217;episodio in questione con il genitore.<br /> Quest&#8217;ultimo ha, poi, riportato, tramite messaggi WhatsApp, prodotti in copia agli atti di causa, l&#8217;episodio al suo ex collega Generale Nuzzo, Capo di Stato Maggiore del Comando Scuole dell&#8217;A.M.. La ricorrente ha, inoltre segnato che nessuna azione disciplinare  successivamente intervenuta nei confronti degli autori delle lesioni dalla stessa riportate, mentre, di contro, sono aumentate le sanzioni disciplinari che le sono state irrogate dai superiori.<br /> Da ciò la ricorrente ha dedotto un atteggiamento vessatorio nei suoi confronti da parte dei superiori e la conseguente espulsione dal corso.<br /> Come detto, la predetta ha reagito al provvedimento espulsivo con ricorso giurisdizionale, affidato a quattro motivi di gravame ed a due ricorsi per motivi aggiunti.<br /> L&#8217;amministrazione si  costituita attraverso la produzione di memorie illustrative e documenti con i quali ha contestato la domanda di parte ricorrente.<br /> Anche quest&#8217;ultima ha prodotto diverse memorie e documenti a sostegno del gravame.<br /> Alla camera di consiglio del giorno 25 marzo 2019, il giudice adito, con ordinanza n. 1839/2019, ha respinto la chiesta misura cautelare, rilevando che il :&#8221;&#038; gravame non risulta assistito dal necessario fumus boni iuris, atteso che la vicenda oggetto di scrutinio afferisce unicamente agli aspetti motivazionali evidenziati con il provvedimento di espulsione, le cui ragioni poggiano sulla accertata non attitudine militare della ricorrente espressa dalla preposta commissione nelle tre aree valutative : complesso delle qualità  morali e di carattere; doti intellettuali e culturali; attitudine professionale, rispetto alle quali le censure avanzate non hanno dimostrato i vizi, in sè, della valutazione, rilevando e prospettando situazioni di inimicizia con il corpo docente in relazione ad una denunzia dalla stessa proposta alla competente Autorità  giudiziaria, ma che nella presente vicenda assume una valenza residuale e non dirimente, anche perchè avanzata dopo circa sei mesi dal fatto&#8221;.<br /> La predetta ha, quindi, impugnato l&#8217;indicata determinazione avanti al Consiglio di Stato che, con l&#8217;ordinanza n. 3208/2019, ha statuito che &#8220;l&#8217;articolazione delle censure dedotte, relative ai profili motivazionali e procedimentali, richiede adeguato approfondimento di merito, con conseguente fissazione dell&#8217;udienza pubblica di discussione dinanzi al T.A.R.; Considerato che, medio-tempore, la prosecuzione e il completamento, con riserva, dell&#8217;attività  formativa nel successivo corso 125° risulta idonea a assicurare l&#8217;interesse dell&#8217;allieva a non disperdere la maturazione dell&#8217;esperienza professionale e non determina, comparativamente, profili di effettivo pregiudizio per l&#8217;interesse pubblico&#8221;.<br /> La p.a. dava esecuzione alla riportata misura cautelare in data 11 luglio 2019, ammettendo, con riserva la ricorrente alla frequenza del 125° corso AUPC.<br /> In data 4 settembre 2019 la ricorrente depositava agli atti di causa un ricorso per motivi aggiunti.<br /> Alla udienza pubblica del 23 ottobre 2019, fissata su sollecitazione del Consiglio di Stato, il Collegio ha segnalato la mancanza del rispetto dei termini a difesa relativamente ai motivi aggiunti depositati da parte ricorrente, per cui la causa veniva rinviata alla udienza pubblica del 3 giugno 2020.<br /> Seguivano, in data 11 maggio 2020, un ulteriore ricorso per motivi aggiunti con contestuale istanza cautelare.<br /> In data 1° giugno 2020 la parte ricorrente, preso atto della necessità  di un rinvio d&#8217;ufficio della discussione del ricorso per consentire il rispetto dei termini a difesa in ragione degli ulteriori motivi aggiunti proposti, rinunciava alla discussione orale prevista per l&#8217;udienza pubblica del giorno 3 giugno 2020 e l&#8217;udienza veniva rinviata al giorno 23 ottobre 2020.<br /> Veniva, comunque, tenuta il giorno 17 giugno 2020, la camera di consiglio conseguente alla richiesta di misura cautelare avanzata dalla ricorrente con l&#8217;ultimo ricorso per motivi aggiunti.<br /> Il Collegio, con ordinanza n.4377/2020, rilevando, tra l&#8217;altro, che :&#8221; &#038; persistendo una situazione di non attitudine militare della ricorrente, i significativi costi economici necessari per l&#8217;addestramento al volo, assumono, nella valutazione discrezionale della p.a. per l&#8217;ammissione della stessa al corso di pilotaggio, una significativa e prioritaria valenza, come peraltro rappresentato nel provvedimento contestato, il quale non si palesa, ad un primo esame, nè illegittimo, nè contraddittorio&#8221;, ha respinto la chiesta misura cautelare.<br /> La decisione non  stata appellata.<br /> In prossimità  dell&#8217;udienza, sia la parte ricorrente che l&#8217;amministrazione resistente hanno depositato ulteriori documenti.<br /> Alla udienza del giorno 23 ottobre 2020 il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti sono stati trattenuto in decisione.<br /> Con riferimento al ricorso principale il Collegio osserva.<br /> Con il primo motivo di ricorso introdotto con il ricorso principale, la parte ha contestato la : &#8220;Illegittimità  delle delibere della Commissione Permanente di Attitudine militare per illegittimità  della composizione del collegio; vizio di violazione di legge e obbligo di astensione di membro del Collegio ai sensi dell&#8217;art. 51 co. 4 c.p.c.; situazione di &#8221; grave inimicizia&#8221; con il valutato&#8221;.<br /> Secondo la ricorrente i verbali nn. 4038, 4042 e 4043, adottati dalla C.P.A., rispettivamente in data 28 giugno 2018, 4 settembre 2018 e13 settembre 2018, sono illegittimi per la illegittima composizione del Collegio.<br /> La parte ricorrente ha, al riguardo sostenuto, che la notorietà  dell&#8217;episodio vessatorio, cui la stessa  stata vittima, conosciuto anche dal Comandante in linea diretta della ricorrente, ha condizionato la composizione ed il giudizio della Commissione.<br /> A conforto della riportata tesi la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che sino al giorno 6 aprile 2018 l&#8217;allieva aveva riportato quattro consegne semplici, mentre, a fine luglio, le sanzioni irrogate erano state pari a sessanta giorni di consegna, assumendo, così, tali rilievi, una sicura connotazione vessatoria.<br /> Ciò troverebbe conforto nel fatto che il Comandante dei Corsi vari ha adottato, nei confronti della ricorrente, tutte le punizioni disciplinari proposte dagli &#8220;scelti&#8221;.<br /> Tale comportamento, a dire della ricorrente, ha assunto i caratteri e le forme di una grave ed inescusabile inimicizia.<br /> Per tali ragioni, il Comandante dei Corsi Vari, essendo negativamente condizionato nei confronti dell&#8217;allieva avrebbe, a mente dell&#8217;art. 51, n. 4 cpc ( rectius 3), dovuto astenersi dal formulare i relativi giudizi nei suoi confronti, atteso il suo diretto coinvolgimento nell&#8217;attività  di vigilanza, controllo e repressione degli abusi perpetrati in danno della ricorrente.<br /> Sul rappresentato motivo il Collegio osserva.<br /> In disparte il fatto che :&#8221; L&#8217;art. 51 non  dunque suscettibile di applicazione analogica (arg. ex Cons. St., VI, 3 marzo 2007, n. 1011; id., 26 gennaio 2009, n. 354; id., 19 marzo 2013, n. 1606; Cons. Stato, Sez. III, 2 aprile 2014, n. 1577)&#8221;,  insegnamento pacifico del giudice di legittimità , da estendersi anche nei procedimenti valutativi, che la inimicizia in grado di provocare l&#8217;astensione del funzionario  solo quella dettata da motivi personali:&#8221; la Corte di Appello ha ignorato gli approdi della giurisprudenza amministrativa sul punto. lÃ  dove si  chiarito che, nell&#8217;esercizio dei poteri di disciplina, l&#8217;obbligo di astensione in capo al pubblico ufficiale sussiste solo quando l&#8217;inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale, estranei all&#8217;esercizio della funzione e non anche per ragioni attinenti al servizio, sicchè non può costituire elemento sintomatico di una situazione di grave inimicizia nei confronti dell&#8217;incolpato la proposizione (come nel caso in esame) di denunce da parte del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare&#8221; ( Cass. Pen, 14 giugno 2012 n. 34280).<br /> Negli stessi termini si  espressa anche la Cassazione civile :&#8221;&#038; premessa la tassatività  e non estensibilità  in via interpretativa delle ipotesi previste dall&#8217;art. 51, cit., ai fini della possibilità  di astenersi e, correlativamente, dall&#8217;art. 52 relativo alla ricusazione, e che l&#8217;inimicizia prevista dall&#8217;art. 51 n. 3 deve riguardare &quot;rapporti estranei al processo&quot; e non può essere dimostrata sulla base di soli<br /> comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante, la quale  tenuta a indicare fatti e circostanze concrete che rivelino l&#8217;esistenza di ragioni di rancore o di avversione&#8221; (Cass. sez. un. civ., 26 luglio 2017, n.18395).<br /> Ciò premesso, l&#8217;assunto di parte ricorrente, si basa esclusivamente su presunzioni, supposizioni ed argomentazioni induttive, non avendo la parte prodotto alcuna prova documentale a conforto della rappresentata tesi nei termini di cui agli insegnamenti del giudice di legittimità .<br /> In altre parole, non risulta provato che gli asseriti episodi vessatori, consistenti nelle numerosissime sanzioni disciplinari irrogate alla ricorrente siano il frutto di una personale inimicizia con il superiore e ciò proprio per il fatto che nessun organo terzo ha mai valutato l&#8217;oggettiva illegittimità  delle stesse.<br /> Anzi, proprio la mancata reazione da parte della ricorrente per tutte le sanzioni irrogate, consente di dedurre la sostanziale legittimità  dei rilievi disciplinari.<br /> In buona sostanza, il denunciato fumus persecutionis, asseritamente posto in essere dal Comandante i Corsi vari e collegato dalla ricorrente alle irrogate sanzioni disciplinari, non risulta provato, atteso che la parte non ha dimostrato che le sanzioni fossero il frutto di una personale ritorsione estranea ai motivi d&#8217;ufficio, per cui l&#8217;avanzato sospetto di pretestuosità  e parzialità  delle stesse non risulta affatto provato, costituendo il ragionamento svolto dalla ricorrente una mera rappresentazione soggettiva dei fatti.<br /> Pertanto, l&#8217;asserita inimicizia tra la ricorrente ed il Comandante dei Corsi vari costituisce una mera e singolare opinione, una mera supposizione della ricorrente, non provata, neppure in via sintomatica.<br /> Inoltre, non può essere sottaciuto, proprio ai fini della denunciata inimicizia tra l&#8217;ufficiale e l&#8217;allieva, che i giudizi afferenti allo scrutinio in attitudine militare e professionalità , sono stati espressi, concordemente, da tutta la CPA, composta da tre ufficiali superiori dell&#8217;A.M., in cui il peso del singolo componente nel giudizio si confonde con la decisione dell&#8217;organo collegiale.<br /> Dirimente, al riguardo, , poi, il fatto che tale rappresentata incompatibilità  dell&#8217;ufficiale Comandante i Corsi vari, non  stata avanzata dalla ricorrente prima delle operazioni di valutazione degli scrutini del 28 giugno 2018, 4 settembre 2018 e 13 settembre 2018, sicch il riportato rilievo, solo successivamente espresso, si presta ad interessate contestazioni dello scrutinio sopra riportato:&#8221; La pretesa incompatibilità  di uno dei giudici che hanno composto il collegio può esser fatta valere soltanto con la ricusazione nelle forme e nei termini di cui all&#8217;art. 52 c.p.c. e non dÃ  luogo al vizio di costituzione ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all&#8217;ufficio&#8221; (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21287 del 10 ottobre 2007) .<br /> Con il secondo motivo di ricorso la parte ha contestato il : &#8220;Vizio di violazione di legge per violazione dell&#8217;art. 595 co.4 del d.p.r. 90/2010; illegittimità  della composizione del collegio per illegittimità  derivata dell&#8217;atto dispositivo di nomina dei membri della Commissione permanente di attitudine militare; illegittimità  per vizio di violazione di legge, con efficacia invalidante, della disciplina statuita dall&#8217;art. 48 del Regolamento di Funzionamento dell&#8217;Accademia in ordine alla composizione della CPA&#8221;.<br /> In particolare, recita il comma 4 dell&#8217;art. 595 del d.p.r. 90/2010 : &#8221; che la valutazione in attitudine militare e professionale  effettuata, secondo quanto stabilito dal comma 3, da una commissione composta dal comandante dell&#8217;istituto di formazione o altra autorità  da questa delegata, che la presiede, e da almeno due membri nominati dal comandante stesso tra gli ufficiali di inquadramento o sottoufficiali di inquadramento o insegnanti o istruttori dei valutandi&#8221;.<br /> Sostiene la parte ricorrente che, nè Comandante dei Corsi e nemmeno il Comandante dei Corsi vari possono essere legittimamente qualificati come &#8220;ufficiale di inquadramento&#8221;.<br /> Ne consegue la illegittimità  anche della disposizione contenuta nell&#8217;art. 48 del Regolamento di Funzionamento dell&#8217;Accademia secondo cui :&#8221; i membri della Commissione sono nominati annualmente dal Comandante dell&#8217;accademia Aeronautica&#8221; e di essa fa parte, comunque, quale secondo membro il Comandante del Corso interessato, mentre funge da segretario un ufficiale di inquadramento&#8221;.<br /> Tale asserita indebita composizione ha avuto, secondo la parte ricorrente, influenza determinante nel giudizio di inidoneità  attitudinale espresso dalla CPA, come si evincerebbe dal verbale del 4 settembre 2018 e del 13 settembre 2018 e, segnatamente, dal giudizio negativo espresso dal Comandante dei Corsi Vari nei confronti dell&#8217;allieva.<br /> Ne consegue, secondo la parte ricorrente, che tale illegittima composizione della CPA ha comportato il vizio sintomatico di eccesso di potere per difetto di istruttoria di tutti gli atti propedeutici al provvedimento espulsivo.<br /> L&#8217;interpretazione al riguardo offerta dalla parte ricorrente non può essere condivisa.<br /> Il rilievo espresso dalla ricorrente, invero, si incentra secondo una interpretazione del dettato normativo non coerente con la stessa lettera della norma secondaria e con la precisazione fornita dalla normativa interna.<br /> Infatti, il legislatore non ha espressamente previsto nel DPR citato, obiettive e puntuali incompatibilità  per la composizione della indicata Commissione, nè ha statuito una composizione della CPA secondo rigidi canoni professionali, tanto che ha statuito una ampia gamma di possibili suoi componenti, non limitando la partecipazione ai soli ufficiali istruttori, ma prevedendo che possano far parte dell&#8217;indicato organo anche : i sottufficiali di inquadramento, gli insegnanti e istruttori dei valutandi.<br /> In buona sostanza, la ratio legis espressa nella riportata norma,  quella che la valutazione degli allievi avvenga attraverso il giudizio dei superiori gerarchici che hanno una maggiore frequenza con gli stessi.<br /> Pertanto, il Comandante dei Corsi vari e il Comandante del Corso sono, certamente, ricompresi tra coloro che possono legittimamente far parte della commissione, atteso che, i due ufficiali sopra indicati, si inseriscono nel peculiare contesto organico dell&#8217;Accademia, in cui i predetti assumono una attiva funzione di inquadramento generale degli allievi.<br /> Con il terzo motivo la parte ha censurato il provvedimento per il :&#8221; Vizio di eccesso di potere per &#8220;sviamento di potere&#8221;: violazione di legge e manifesta sproporzione della misura espulsiva in ragione degli addebiti disciplinari; violazione delle garanzie partecipative all&#8217;irrogazione delle sanzioni disciplinari&#8221;.<br /> La ricorrente, già  in sede di controdeduzioni al preannunciato provvedimento di espulsione, ha segnalato lo sviamento di potere in conseguenza delle numerose sanzioni disciplinari irrogate.<br /> Il motivo, così come esternato,  inconferente.<br /> L&#8217;eventuale contestazione dei rilievi disciplinari di corpo  cadenzato secondo puntuali e rigide procedure decadenziali.<br /> La mancata censura dei procedimenti disciplinari nei termini e con le modalità  previste, impedisce di introdurre nel ricorso qualsivoglia contestazione, come quella in esame, basata sui riferiti addebiti.<br /> Con il quarto motivo la parte ha contesto il &#8221; Vizio di eccesso di potere : illogicità  /contraddittorietà  e/o incongruenza delle valutazioni contenute nei verbali delle sedute della CPA con gli esiti delle valutazioni precedenti afferenti la fase del &#8221; tirocinio&#8221;; vizio di eccesso di potere per scadimento di valutazioni afferenti aspetti del comportamento non modificabili nel tempo; illegittimità  derivata del provvedimento di espulsione dalla Forza Armata. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia &#8220;.<br /> La parte, dopo aver riassunto, l&#8217;articolata normativa prevista per la valutazione in attitudine militare degli allievi, ha riportato i negativi giudizi dalla stessa ottenuti nelle varie aree di valutazione.<br /> In particolare la difesa ricorrente ha rilevato la evidente contraddittorietà  tra i riportati giudizi espressi nella valutazione dell&#8217;attitudine militare e professionale con quello espresso in fase di incorporazione che, a detta della parte ricorrente, costituisce un dato insuscettibili di significative modificazione e, quindi, il successivo e negativo giudizio sarebbe illogico e incongruente.<br /> In disparte l&#8217;apoditticità  dell&#8217;assunto, il positivo giudizio espresso, nei confronti della ricorrente nell&#8217;ottobre 2017 riguarda ed afferisce alla fase concorsuale e, in quanto tale, con esclusiva valenza prognostica ed astratta, per cui l&#8217;indicata valutazione non può assumere alcun rilievo, nè costituire un metro di giudizio rispetto a quello espresso dopo una accurata e costante valutazione dell&#8217;allieva durante il corso formativo.<br /> La parte ricorrente ha poi integrato il ricorso principale con due ricorsi per motivi aggiunti ex art. 43, comma 1 cpa.<br /> Con il primo dei ricorsi per motivi aggiunti la parte ha ribadito la censura circa la illegittima composizione della CPA ed ha precisato che, in seguito alla istanza di accesso agli atti, ha acquisito la Direttiva CSAM 341 &#8221; norme e procedure in materia di dimissioni dai corsi e funzionamento dei consigli di istituto&#8221; ed.2015.<br /> La norma interna riportata prevede che l&#8217;attribuzione del voto in attitudine militare e professionale, i due membri della CPA devono essere tratti dal personale Ufficiale e Sottoufficiale di inquadramento o insegnanti e istruttori dei valutandi.<br /> Sul punto ritiene il Collegio di dover confermare la motivazione, al riguardo già  espressa con riferimento al medesimo motivo introdotto nel ricorso principale, avendo la riportata Direttiva riprodotto, in buona sostanza, la normativa secondaria già  esaminata.<br /> Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti la parte ha riportato gli esiti del procedimento penale attivato dalla denunzia della ricorrente all&#8217;autorità  giudiziaria penale militare.<br /> L&#8217;inerzia, tenuta dalla catena gerarchica dell&#8217;A.M., proprio in merito alla lesione subita dalla ricorrente, costituisce, per la stessa, un motivo di singolare responsabilità  del quadro permanente l&#8217;Accademia, confermato dalle conclusioni dell&#8217;inchiesta sommaria avviata in merito all&#8217;episodio di &#8221; nonnismo&#8221; e, pertanto, costituente la causa prima della vicenda espulsiva della ricorrente dalla Forza Armata.<br /> Osserva il Collegio.<br /> Il collegamento tra : le lesioni subite dalla ricorrente, l&#8217;inerzia dei superiori nel sanzionare tale episodio ed il negativo giudizio espresso dalla CPA nei confronti della ricorrente per non attitudine militare e professionale, costituisce, come detto, una mera affermazione apodittica della difesa ricorrente, non supportata da alcun concreto elemento probatorio, ma ricavata in via di supposizione attraverso un ragionamento, certamente suggestivo, ma non sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra gli avvenimenti sopra riportati.<br /> Si tratta, cio, di comportamenti e provvedimenti tutti dotati di autonoma ragione giuridica e scrutinabili dai diversi plessi giudiziari, in cui la reciproca interferenza nell&#8217;ambito del giudizio amministrativo necessita di sicure ed obiettive incidenze causali, debitamente documentate e provate.<br /> Tale collegamento non emerge dagli atti di causa, nè la parte ricorrente ha assolto il necessario onere probatorio a dimostrazione delle affermazioni avanzate nel ricorso giurisdizionale.<br /> Con il terzo motivo la parte insiste nel ritenere che la ragione espulsiva della ricorrente dal corso di formazione deve essere ricondotta proprio alle numerose sanzioni disciplinari alla stessa irrogate.<br /> Sul punto il Collegio non può ribadire che la motivazione del provvedimento espulsivo attiene, non già  agli aspetti disciplinari dell&#8217;allievo, tenuto conto che per tale aspetto la stessa  stata valutata sufficiente, mentre il provvedimento espulsivo si riferisce in modo esclusivo alla non attitudine militare e professionale.<br /> Inconferente  poi l&#8217;arresto riportato dalla difesa di parte ricorrente ( Tar Lazio Sez. I^ B bis n. 468 del 2018 dep. 15.01.2019), atteso che l&#8217;indicata decisione riguardava una vicenda completamente diversa da quella oggetto del presente scrutinio.<br /> Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la parte ha contestato la elusione del giudicato cautelare nella parte in cui la ricorrente non  stata ammessa alle lezioni di volo, in uno con la violazione del dovere di imparzialità  ex art 51 co.4 c.p.c. ( rectius 3) ; illegittimità  del gravato atto anche sotto il profilo del dovere di astensione del Comandante dei Corsi.<br /> In merito il Collegio ha già  scrutinato il motivo con l&#8217;ordinanza n.4377/2020, non impugnata, per cui valgono le considerazioni ivi riportate, così come devono essere ribadite le conclusioni già  rassegnate in merito al dovere di astensione e di imparzialità  da parte del Comandante i corsi vari e sopra riportate.<br /> Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.<br /> Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, cpa e spese generali.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Concetta Anastasi, Presidente<br /> Antonella Mangia, Consigliere<br /> Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-5-1-2021-n-130/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.14066</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-29-12-2020-n-14066/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Elena Stanizzi Presidente, Marina Perrelli, Consigliere, estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniela Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Stefania Steri in Roma, Piazzale Clodio, 8/C &#8211; 3 contro il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Elena Stanizzi Presidente, Marina Perrelli, Consigliere, estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniela Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Stefania Steri in Roma, Piazzale Clodio, 8/C &#8211; 3 contro il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Comando Generale della Guardia di Finanza &#8211; Roma, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex lege presso la sede dell&#8217;Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, 12)</span></p>
<hr />
<p>Militari: la mancata impugnazione della sanzione disciplinare non costituisce indice di rispetto per i propri superiori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Militari &#8211; sanzione disciplinare &#8211; mancata impugnazione quale indice di rispetto per i propri superiori &#8211; inconfigurabilità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>E&#8217; irrilevante la circostanza che il militare abbia rappresentato il proprio rammarico per l&#8217;episodio da cui è scaturita la sanzione irrogatagli e non l&#8217;abbia contestata con i mezzi a sua disposizione, pur ritenendola ingiusta, dimostrando in tal modo &#8211; a suo dire &#8211; l&#8217;assenza di rancore e il rispetto per i superiori: l&#8217;impugnazione della sanzione disciplinare rappresenta, infatti, un mezzo a garanzia del dipendente a fronte di un provvedimento ritenuto ingiusto e la mancata contestazione della stessa non può considerarsi sintomatica di rispetto per i superiori e di spirito di corpo, ben potendo ricondursi anche all&#8217;indifferenza verso i doveri di ufficio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 29/12/2020<br /> <strong>N. 14066/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04608/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4608 del 2010, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniela Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Stefania Steri in Roma, Piazzale Clodio, 8/C &#8211; 3;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Comando Generale della Guardia di Finanza &#8211; Roma, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto <em>ex</em> <em>lege </em>presso la sede dell&#8217;Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della determina -OMISSIS-, notificata il 9.3.2010 con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato in data 26.1.2010;<br /> &#8211; della scheda valutativa del ricorrente, relativa al periodo 26.2.2009 &#8211; 22.8.2009 recante l&#8217;abbassamento delle note caratteristiche per il periodo oggetto di valutazione.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 11 dicembre 2020 la dott.ssa Marina Perrelli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. n. 137/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il ricorrente, maresciallo capo della Guardia di Finanza in servizio presso la I^ Squadra Operativa Stanziale di Roma &#8211; Nucleo operativo, ha impugnato la determina con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico dallo stesso proposto avverso la scheda valutativa relativa al periodo da febbraio ad agosto 2009 contenente il giudizio complessivo finale di &#8220;inferiore alla media&#8221;.<br /> 1.2. Con un unico articolato motivo il ricorrente deduce l&#8217;illegittimità  del diniego impugnato e della presupposta scheda valutativa in quanto entrambi si baserebbero sulla sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna di rigore irrogata al maresciallo capo -OMISSIS-, con provvedimento notificato il 3.6.2009. Secondo la prospettazione del ricorrente la circostanza di non avere formalmente contestato la predetta sanzione disciplinare e di avere espresso, mediante una memoria, la propria assoluta buona fede e il profondo rammarico per l&#8217;accaduto denoterebbero l&#8217;assenza di qualsiasi rancore, nonostante fosse convinto dell&#8217;erroneità  e della pretestuosità  della sanzione, nonchè lo spirito di appartenenza al corpo e il rispetto per i superiori gerarchici. Il ricorrente ha inoltre evidenziato che nel periodo oggetto di valutazione è stato assente dal servizio per circa due mesi per ragioni di salute e che dalle motivazioni addotte non sarebbe possibile comprendere come nel giro di un breve lasso di tempo possa essere passato da una valutazione &#8220;nella media&#8221; ad una &#8220;inferiore alla media&#8221;, mutando &#8220;le distinte qualità  culturali ed intellettuali (&#038;) morali e di carattere&#8221; in &#8220;scarse qualità  professionali, morali e di carattere, evidenziando superficialità  nell&#8217;assolvimento dei compiti affidatigli fornendo, pertanto, un rendimento scarso&#8221;.<br /> 2. Il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Comando Generale della Guardia di Finanza &#8211; Roma, costituito in giudizio, ha ribadito la legittimità  del proprio operato, concludendo per la reiezione del gravame.<br /> 3. All&#8217;udienza dell&#8217;11 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 4. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti motivazioni.<br /> 5. Con la determina gravata è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la scheda valutativa relativa al periodo dal 26 febbraio al 22 agosto 2009 sul presupposto dell&#8217;illegittimità  del decremento della sua valutazione complessiva, passata da &#8220;nella media&#8221; a &#8220;inferiore alla media&#8221;.<br /> Nel suddetto provvedimento si dÃ  atto che il ricorrente è stato sanzionato nel periodo di riferimento con cinque giorni di rigore poichè &#8220;ben consapevole &#8211; perchè giÃ  escluso l&#8217;anno precedente dal medesimo concorso &#8211; di non possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di valutazione per l&#8217;avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo aiutante relativo all&#8217;anno 2007, presentava ugualmente la relativa istanza , commettendo attraverso la deliberata formulazione di dichiarazioni non veritiere, una grave violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato.&#8221; e &#8220;al fine di giustificare la propria mancanza, chiamava strumentalmente in causa sia il reparto di appartenenza che il proprio comandante di squadra che, a suo dire, non gli avevano ricordato di non essere in possesso dei previsti requisiti&#8221;.<br /> Sempre nella determina gravata viene evidenziato che il ricorrente era stato giÃ  oggetto di un&#8217;ulteriore sanzione di cinque giorni di consegna in quanto &#8220;ispettore in forza ad una squadra operativa stanziale di Nucleo Operativo, trovandosi in licenza straordinaria di convalescenza, si rifiutava, in due occasioni di firmare le notifiche e ricevere n. 2 note di rilevante importanza che lo riguardavano&#8221;.<br /> 5.1. Sulla scorta delle predette considerazioni è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto ritenendosi del tutto &#8220;irrilevanti (..) le argomentazioni riguardo il non aver proposto ricorso gerarchico contro la consegna di rigore, atteso che il suddetto istituto costituisce garanzia nei confronti del dipendente avverso un provvedimento da questi ritenuto ingiusto&#8221;.<br /> 6. Alla luce delle suesposte motivazioni risultano infondate le censure di eccesso di potere per illogicità  ed ingiustizia manifesta poichè si evince chiaramente quali sono gli elementi di fatto posti a fondamento della valutazione relativa al periodo dal febbraio all&#8217;agosto 2009 e tali da giustificare il decremento subito nel giudizio complessivo.<br /> 6.1. Nè appare idonea a inficiare l&#8217;<em>iter</em> logico seguito dall&#8217;amministrazione resistente la circostanza che il ricorrente abbia rappresentato il proprio rammarico per l&#8217;episodio da cui è scaturita la sanzione irrogatagli e non l&#8217;abbia contestata con i mezzi a sua disposizione, pur ritenendola ingiusta, dimostrando in tal modo l&#8217;assenza di rancore e il rispetto per i superiori.<br /> Come correttamente osservato nel provvedimento gravato, l&#8217;impugnazione della sanzione disciplinare rappresenta un mezzo a garanzia del dipendente a fronte di un provvedimento ritenuto ingiusto e la mancata contestazione della stessa non può considerarsi sintomatica di rispetto per i superiori e di spirito di corpo, ben potendo ricondursi anche all&#8217;indifferenza verso i doveri di ufficio.<br /> 7. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.<br /> 8. Sussistono giusti motivi, in considerazione della materia trattata, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 4 del D.L. n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;articolo 1 della legge n. 70/2020, e dall&#8217;art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Elena Stanizzi, Presidente<br /> Marina Perrelli, Consigliere, Estensore<br /> Roberta Mazzulla, Referendario</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.8316</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-12-2020-n-8316/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Luigi Maruotti Presidente, Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Comando Generale della Guardia di Finanza &#8211; in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 contro il signor -OMISSIS-, non costituito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-12-2020-n-8316/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.8316</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-12-2020-n-8316/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.8316</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Maruotti Presidente, Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Comando Generale della Guardia di Finanza &#8211; in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 contro il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla sospensione, per fatti sopravvenuti, della valutazione del militare iscritto nell&#8217;aliquota di  avanzamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Militari &#8211; valutazioni &#8211; fatti sopravvenuti alla iscrizione nella aliquota di avanzamento sospensione delle valutazioni &#8211; art. 56 Dlgs. n. 199/1995 &#8211; portata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 56 del d.lgs n. 199 del 1995 prevede la sospensione della valutazione del militare per fatti sopravvenuti all&#8217;iscrizione nella aliquota dell&#8217;avanzamento ed anche alla pubblicazione del relativo quadro con la conseguenza, che se determinati fatti, tra i quali pacificamente vanno annoverati anche i procedimenti disciplinari, possono giustificare la sospensione del procedimento di valutazione del sottufficiale ai fini della sua progressione in carriera, a maggior ragione si deve tener conto delle sanzioni irrogate a conclusione di detti procedimenti.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 24/12/2020<br /> <strong>N. 08316/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08232/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8232 del 2020, proposto dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Comando Generale della Guardia di Finanza &#8211; in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma (Sezione Seconda), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il giudizio di inidoneità  all&#8217;avanzamento per anzianità  nel grado superiore;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020, il Cons. Giuseppa Carluccio.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Con l&#8217;appello in esame, il Ministero dell&#8217;interno ha impugnato la sentenza del T.a.r. per il Lazio n.-OMISSIS-, che ha accolto il ricorso (rg. n. -OMISSIS-) proposto da un vicebrigadiere del corpo della Guardia di Finanza avverso il giudizio di inidoneità  (notificatogli il 3 aprile 2008) all&#8217;avanzamento per anzianità  al grado superiore, relativo all&#8217;aliquota 31 dicembre 2006.<br /> 2. La Commissione permanente di avanzamento del Comando generale della Guardia di finanza, nella riunione del 25 gennaio 2008, ha ritenuto che il ricorrente non fosse idoneo a rivestire il grado di brigadiere, poichè &#8220;<em>non possiede i requisiti professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore</em>&#8220;; la Commissione ha motivato il giudizio in relazione alla sanzione del rimprovero, comminata il 24 dicembre 2007, per fatti commessi il precedente giorno 13, ritenuti come espressivi di gravissima negligenza, nonchè in relazione a una flessione nel rendimento da &#8220;<em>pieno e sicuro</em>&#8221; a &#8220;<em>distinto</em>&#8220;, evincibile dai documenti caratteristici.<br /> 3. Il T.a.r. ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti essenziali argomentazioni:<br /> a) il giudizio di inidoneità  è stato motivato anche sulla base della sanzione militare di corpo, inflittagli in un periodo non ricompreso in quello valutabile ai fini del giudizio di avanzamento, il quale è rigorosamente ancorato alla data 31 dicembre 2006, quale riferimento temporale ultimo per la valutazione degli elementi riferibili alla storia professionale del militare;<br /> b) poichè il giudizio di inidoneità  si è basato su un bilanciamento di elementi positivi e negativi che ha incluso dati, quale è il suddetto episodio disciplinare, di cui la commissione di avanzamento non avrebbe dovuto tenere conto, risulta fondato anche il lamentato difetto di motivazione, specialmente ove si consideri che la flessione nel rendimento del sottufficiale da<em> &#8220;pieno e sicuro&#8221;Â </em>a &#8220;<em>distinto</em>&#8220;Â si colloca nell&#8217;ambito di un giudizio comunque positivo sulla sua prestazione professionale.<br /> 4. Con l&#8217;unico e articolato motivo di appello, il Ministero ha sostenuto che:<br /> a) le disposizioni legislative in tema di avanzamento non impongono di prendere in considerazione unicamente &#8220;<em>gli elementi riferibili al circoscritto periodo</em> <em>posto a base della valutazione</em>&#8220;, che nella fattispecie è ricompreso tra il 18 marzo 1999 e il 31 dicembre 2006;<br /> b) poichè la Commissione deve esprimere un giudizio prognostico e prospettico rispetto alla idoneità  ed affidabilità  del candidato nello svolgimento delle funzioni superiori, possono essere prese in considerazione circostanze successive all&#8217;anno di riferimento della promozione &#8211; ma intervenute prima dello scrutinio &#8211; perchè rileva l&#8217;intero periodo di permanenza nel grado in valutazione, tanto pìù che intercorre un lungo lasso di tempo tra la formazione dell&#8217;aliquota e lo scrutinio;<br /> c) in tal senso si è in pìù occasioni espresso il Consiglio di Stato, sia in sede giurisdizionale che nella redazione di pareri nell&#8217;ambito di ricorsi straordinari;<br /> d) nella fattispecie, la Commissione &#8211; nel legittimo esercizio della riconosciuta discrezionalità  tecnica &#8211; ha tenuto conto, per effettuare il bilanciamento, sia la sanzione disciplinare inflitta nel 2007 e risultante dalla documentazione personale, sia le valutazioni caratteristiche positive, le quali, comunque, non avevano mai raggiunto il livello apicale e avevano registrato una flessione del rendimento di servizio da &#8220;pieno e sicuro&#8221; a &#8220;distinto&#8221;.<br /> 5. L&#8217;appellato, al quale l&#8217;appello è stato ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.<br /> 6. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2020, fissata per la trattazione dell&#8217;istanza cautelare presentata dall&#8217;appellante &#8211; tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. n. 137 del 2020 &#8211; la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell&#8217;art. 60 del codice del processo amministrativo.<br /> 7. Ritiene il Collegio che l&#8217;appello è fondato e va accolto.<br /> 7.1. Il Collegio condivide la tesi dell&#8217;Amministrazione appellante, perchè essa fa leva sulla assenza di un obbligo legislativo di considerare ai fini della valutazione solo il periodo di riferimento della relativa aliquota di avanzamento e individua la <em>ratio</em> della possibilità  di considerare anche circostanze verificatesi nel periodo di effettiva permanenza nel grado, nella natura stessa del giudizio di valutazione, ad alto tasso di discrezionalità  tecnica e di tipo prognostico sulla idoneità  del candidato a svolgere le funzioni del grado superiore.<br /> 7.2. Tali conclusioni trovano conferma in due disposizioni che regolano il procedimento di valutazione.<br /> 7.2.1. L&#8217;art. 33 della legge n. 212 del 1983 dispone che &#8220;<em>Le commissioni esprimono i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottufficiale</em>&#8221; e, certamente, la documentazione personale è riferita a tutto il periodo della permanenza nel grado.<br /> 7.2.2. Inoltre, come questo Consiglio ha giÃ  affermato decidendo una fattispecie analoga (sez. IV n. 7271 del 2009), l&#8217;art. 56 del d.lgs n. 199 del 1995 prevede la sospensione della valutazione del militare per fatti sopravvenuti all&#8217;iscrizione nella aliquota dell&#8217;avanzamento ed anche alla pubblicazione del relativo quadro; con la conseguenza, che se determinati fatti, tra i quali pacificamente vanno annoverati anche i procedimenti disciplinari, possono giustificare la sospensione del procedimento di valutazione del sottufficiale ai fini della sua progressione in carriera, a maggior ragione si deve tener conto delle sanzioni irrogate a conclusione di detti procedimenti.<br /> 7.3. Peraltro, il principio qui riaffermato ha anche trovato specifica applicazione in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto della odierna decisione (sez. IV n. 5355 del 2011), nella quale una sanzione disciplinare subita dal candidato in un momento successivo all&#8217;anno di riferimento della promozione, ma prima del giudizio di valutazione, è stata valutata nel bilanciamento con note caratteristiche positive, ma pur sempre non eccellenti.<br /> 7.4. Invece, la pronuncia di questa sezione (n. 2850 del 2012), richiamata dal primo giudice a sostegno della propria tesi, nella parte in cui testualmente afferma che &#8220;<em>la Commissione di avanzamento deve tener conto di tutti i fatti commessi dall&#8217;ufficiale, accertati in sede penale e disciplinare, quale che sia la formula utilizzata e la data della pronuncia, purchè riferibili agli anni di scrutinio ed elencati nello stato matricolare</em>&#8220;, ha deciso una fattispecie in cui la sanzione disciplinare era stata disposta negli anni sottoposti a scrutinio. Così¬ come non aveva ad oggetto una fattispecie di sanzione fuori dal periodo di valutazione un&#8217;altra sentenza (sez. IV, n. 3292 del 2007) richiamata da quella del 2012.<br /> 7.4.1. Pertanto, da queste pronunce non può certamente inferirsi il principio dell&#8217;assoluta irrilevanza di sanzioni disciplinari, ed in genere di circostanze, disposte nel periodo &#8211; successivo a quello in valutazione, ma antecedente allo scrutinio &#8211; nel quale il candidato ha continuato a prestato servizio nel grado oggetto di valutazione.<br /> 7.5. Nella specie, la valutazione di inidoneità  neppure risulta viziata sotto il profilo del difetto di motivazione, stante il pacifico alto tasso di discrezionalità  tecnica che la caratterizza ed i limiti della sindacabilità  da parte del giudice amministrativo, circoscritti ai casi di manifesta e macroscopica illogicità  o sviamento.<br /> 7.5.1. Tali profili di eccesso di potere non sono rinvenibili nella fattispecie, dove il bilanciamento è stato correttamente effettuato tra componenti negative, quale è la sanzione disciplinare, e componenti quali le valutazioni caratteristiche che, seppure positive, registrano comunque una flessione nel rendimento.<br /> 8. In conclusione, l&#8217;appello va accolto e, in totale riforma della sentenza gravata, va rigettato il ricorso proposto dinanzi al T.a.r., con reviviscenza degli effetti dell&#8217;atto impugnato.<br /> 9. In ragione della particolarità  della fattispecie in concreto, sono compensate le spese processali del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (rg. n. 8232 del 2020), come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;impugnata decisione, respinge il ricorso di primo grado, con reviviscenza degli effetti dell&#8217;atto impugnato.<br /> Compensa integralmente le spese processuali del doppio grado del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dal Consiglio di Stato, in collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. n. 137 del 2020, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Luigi Maruotti, Presidente<br /> Daniela Di Carlo, Consigliere<br /> Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere<br /> Silvia Martino, Consigliere<br /> Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.2591</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-24-12-2020-n-2591/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Katiuscia Papi, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Zaccaglino, contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Militari : in tema di trasferimento d&#8217;ufficio Militari &#8211; trasferimento d&#8217;ufficio &#8211; adozione del provvedimento</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Katiuscia Papi, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Zaccaglino,  contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano,</span></p>
<hr />
<p>Militari : in tema di trasferimento d&#8217;ufficio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Militari &#8211; trasferimento d&#8217;ufficio &#8211; adozione del provvedimento &#8211;  Amministrazione procedente &#8211; potere discrezionale &#8211; è esercitato &#8211; profili di segretezza &#8211; sono preponderanti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nell&#8217;adozione del provvedimento di trasferimento d&#8217;ufficio, l&#8217;Amministrazione esercita invero un potere connotato da elevata discrezionalità , oltre che da profili di segretezza, che sarebbero incompatibili con l&#8217;imposizione di una specifica e dettagliata motivazione, e con il riconoscimento di piene garanzie procedimentali.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 24/12/2020<br /> <strong>N. 02591/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00286/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 286 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Zaccaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio &#8216;fisico&#8217; presso il suo studio in Milano, Via Fontana, 18;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio &#8216;fisico in Milano, Via Freguglia, 1, presso gli uffici dell&#8217;Avvocatura;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della determinazione telegrafica prot. n. -OMISSIS-, datata 3 dicembre 2019, assunta dallo Stato Maggiore Esercito &#8211; Dipartimento Impiego Personale Esercito (in seguito solo DIPE), notificata in data 5 dicembre 2019 relativa al trasferimento d&#8217;autorità  della sede di servizio;<br /> &#8211; di tutti gli atti ad essi connessi, consequenziali e correlati inclusi gli atti prodromici dei provvedimenti anche se non singolarmente impugnati.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatrice nell&#8217;udienza da remoto del giorno 25 novembre 2020 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. -OMISSIS-, graduato dell&#8217;esercito, giÃ  in servizio presso il Reparto della Caserma -OMISSIS- di -OMISSIS-, con provvedimento del 3 dicembre 2019 veniva trasferito d&#8217;ufficio presso la -OMISSIS-, altrimenti denominata -OMISSIS-, situata nella stessa città .<br /> Il provvedimento, adottato a seguito di contraddittorio endoprocedimentale con il -OMISSIS-, era motivato come segue: «<em>scopo soddisfare esigenze organico-funzionali ambito Brigata di supporto al -OMISSIS-di -OMISSIS-, rappresentate con foglio in riferimento alfa [&#038;] si dispone trasferimento d&#8217;autorità  del c.le maggiore ca. sc. -OMISSIS-, dal Reparto alla sede tipo A (Caserma -OMISSIS-) al -OMISSIS- stessa sede -OMISSIS-</em>».<br /> 2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, -OMISSIS- impugnava il suddetto provvedimento di trasferimento d&#8217;autorità , chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi:<br /> I) «<em>Violazione e falsa applicazione legge n. 241/90. Eccesso di potere per erronea ed insufficiente istruttoria, falso presupposto e difetto di motivazione</em>», ove si rilevava come le motivazioni addotte dall&#8217;Amministrazione a sostegno del trasferimento fossero apodittiche, non specificamente individuate, prive di riscontro, e come non fossero state adeguatamente considerate le memorie endoprocedimentali del -OMISSIS-;<br /> II) «<em>Violazione legge n. 241/90 art. 3 &#8211; eccesso di potere per difetto istruttorio, travisamento del fatto, illogicità , contraddittorietà  ed assenza di motivazione</em>», col quale si deduceva la carenza motivazionale anche sotto il profilo soggettivo, non essendo stato individuato il criterio utilizzato per l&#8217;identificazione dei soggetti da trasferire.<br /> Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo la reiezione del ricorso e della domanda cautelare.<br /> 3. A seguito di ordinanze istruttorie, l&#8217;Amministrazione depositava documenti e una relazione illustrativa.<br /> L&#8217;istanza cautelare, trattata all&#8217;udienza camerale del 20 maggio 2020, veniva respinta con ordinanza n. -OMISSIS-, con compensazione delle relative spese del giudizio.<br /> All&#8217;udienza da remoto del 25 novembre 2020 la causa veniva tratta in decisione.<br /> 4. Si procede alla disamina delle censure svolte in ricorso, che risultano infondate, sia per quanto concerne la motivazione del provvedimento, sia con riferimento all&#8217;<em>iter</em> procedimentale seguito dalla p.a.<br /> Nell&#8217;adozione del provvedimento di trasferimento d&#8217;ufficio, l&#8217;Amministrazione esercita invero un potere connotato da elevata discrezionalità , oltre che da profili di segretezza, che sarebbero incompatibili con l&#8217;imposizione di una specifica e dettagliata motivazione, e con il riconoscimento di piene garanzie procedimentali.<br /> In tal senso, un consolidato orientamento giurisprudenziale, in termini condivisi dal Collegio, ha affermato che: «<em>I trasferimenti d&#8217;ufficio hanno natura di ordini e non abbisognano nemmeno di una particolare motivazione, atteso che l&#8217;interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato e ciò anche al fine di evitare l&#8217;esternazione di situazioni di particolare delicatezza, sulle quali è comunque opportuno mantenere il massimo riserbo nell&#8217;interesse dell&#8217;Arma e dello stesso militare</em>» (TAR Campania, Napoli, VI, 3 dicembre 2014, n. 6330); e ancora: «<em>I provvedimenti di trasferimento d&#8217;autorità  dei militari sono ordini, rispetto ai quali l&#8217;interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un&#8217;altra assume di norma una rilevanza di mero fatto, che non richiede una particolare motivazione nè di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all&#8217;art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, atteso che l&#8217;interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del militare</em>» (Consiglio di Stato, IV, 14 novembre 2012, n. 5763; cfr.: Consiglio di Stato, IV, 11 novembre 2010 n. 8018; 25 giugno 2010, n. 4102; 21 maggio 2010, n. 3227; 24 aprile 2009, n. 2642; 26 novembre 2001 n. 5950).<br /> Nel caso di specie, il generale richiamo alle esigenze organico-funzionali indicato dal provvedimento impugnato è meglio precisato nel messaggio presupposto n. -OMISSIS- del 22 ottobre 2019, richiamato in motivazione. In tale ultima comunicazione, prodotta in giudizio dal ricorrente, si specificava infatti che la movimentazione dei soldati, nell&#8217;ambito della stessa sede di servizio di -OMISSIS-, era stata concepita: «<em>al fine di soddisfare esigenze organico funzionali dei reparti dipendenti attraverso l&#8217;osmosi con personale in sovrannumero effettivo</em>». Nella sostanza, il maggior fabbisogno del reparto operativo veniva coperto con l&#8217;assegnazione di soldati in eccesso in servizio presso la Caserma -OMISSIS-, ubicata nella stessa città .<br /> Ritiene il Collegio che il riferimento alla redistribuzione di elementi in soprannumero sia idoneo a soddisfare l&#8217;esiguo onere motivazionale che grava sull&#8217;Amministrazione nell&#8217;adozione del trasferimento d&#8217;ufficio. Ciò a maggior ragione in quanto, nel caso del -OMISSIS-, lo spostamento che al ricorrente viene imposto riguarda due diverse sedi della medesima località ; con un sacrificio sopportato dal dipendente obiettivamente di scarsa entità , e ben difficilmente idoneo a prevalere sulle esigenze organizzative dell&#8217;Amministrazione, sull&#8217;interesse pubblico all&#8217;osservanza della disciplina e sul dovere di obbedienza del militare.<br /> 5. In virtà¹ delle svolte considerazioni, ritiene il Collegio che il ricorso, siccome <em>in toto</em> destituito di fondamento, debba essere rigettato.<br /> 6. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, per le ragioni indicate in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  del ricorrente, e di ogni altro dato idoneo a identificarlo.<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020, tenutasi da remoto con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosalia Maria Rita Messina, Presidente<br /> Oscar Marongiu, Primo Referendario<br /> Katiuscia Papi, Referendario, Estensore</div>
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