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	<title>Legislazione Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Legislazione Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla natura self-executing della c.d. Direttiva Bolkenstein.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-self-executing-della-c-d-direttiva-bolkenstein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:31:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-self-executing-della-c-d-direttiva-bolkenstein/">Sulla natura self-executing della c.d. Direttiva Bolkenstein.</a></p>
<p>Legislazione &#8211; Direttiva Bolkenstein &#8211; Natura &#8211; Self-executing &#8211; Immediata applicabilità. Come statuito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (anche con la recente sentenza del 20 aprile 2023, resa nella causa C-348-22), gli obblighi contenuti nella direttiva 2006/123 (c.d. Direttiva Bolkenstein) devono ritenersi enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-self-executing-della-c-d-direttiva-bolkenstein/">Sulla natura self-executing della c.d. Direttiva Bolkenstein.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-self-executing-della-c-d-direttiva-bolkenstein/">Sulla natura self-executing della c.d. Direttiva Bolkenstein.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Legislazione &#8211; Direttiva Bolkenstein &#8211; Natura &#8211; Self-executing &#8211; Immediata applicabilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Come statuito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (anche con la recente sentenza del 20 aprile 2023, resa nella causa C-348-22), gli obblighi contenuti nella direttiva 2006/123 (c.d. Direttiva Bolkenstein) devono ritenersi enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso sicché gli stessi sono immediatamente produttivi di effetti diretti. La citata Direttiva è, infatti, self-executing ed è immediatamente applicabile.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Chieppa &#8211; Est. Rotondano</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2026/09/202606850_11.pdf">202606850_11</a></p>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-self-executing-della-c-d-direttiva-bolkenstein/?download=90841">202606850_11</a> <small>(245 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-self-executing-della-c-d-direttiva-bolkenstein/">Sulla natura self-executing della c.d. Direttiva Bolkenstein.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2021 n.6</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-20-1-2021-n-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-20-1-2021-n-6/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-20-1-2021-n-6/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2021 n.6</a></p>
<p>Giancarlo Coraggio Presidente, Giulio Prosperetti redattore; PARTI: (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città  metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-20-1-2021-n-6/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2021 n.6</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-20-1-2021-n-6/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2021 n.6</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Coraggio Presidente, Giulio Prosperetti redattore; PARTI:  (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città  metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-29 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020, iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2020)</span></p>
<hr />
<p>Sul  contenimento degli ungulati in ambito urbano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Costituzione Italiana &#8211; Leggi regionali &#8211; giudizio di costituzionalità  &#8211; individuazione della materia in cui si colloca la norma impugnata criteri.<br />  <br /> 2.- Legislazione regionale &#8211; art. 3, comma 3, della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città  metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L. R. 3/1994 e alla L. R. 22/2015) &#8211; invasione della competenza statale in materia di Ambiente ed Ordine Pubblico &#8211; non sussiste.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;individuazione della materia nella quale si colloca la disposizione impugnata va operata avendo riguardo all&#8217;oggetto, alla ratio e alla finalità  della disciplina e verificando il nucleo delle prescrizioni e la finalità  dell&#8217;intervento legislativo, a prescindere dagli effetti della stessa.</em><br />  <br /> <em>2. L&#8217;allontanamento degli ungulati dalle aree urbane, ancorchè veda coinvolte le guardie venatorie volontarie, non rientra nella materia dell&#8217;ambiente.</em><br /> <em>E&#8217; proprio la genericità  della prescrizione dettata dall&#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019 ad escludere che si verifichi l&#8217;interferenza nella materia di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., poichè la mera previsione di un indeterminato obbligo di segnalazione, senza l&#8217;attribuzione di alcuna specifica competenza e la previsione di alcuno specifico provvedimento, non può che rinviare alle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica per la definizione del concreto intervento da effettuare.</em><br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città  metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-29 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020, iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2020.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Toscana;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 2 dicembre 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;<br /> uditi l&#8217;avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, e l&#8217;avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020.<br />  <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ricorso notificato il 24-29 gennaio 2020 e depositato il 30 gennaio 2020 (reg. ric. n. 10 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità  costituzionale del primo e del secondo periodo dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città  metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015), in riferimento, rispettivamente, all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.<br /> La disposizione regionale impugnata al primo periodo stabilisce che «[l]a struttura regionale competente autorizza la polizia provinciale e la polizia della Città  metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi richiesti dal sindaco, anche tramite coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all&#8217;articolo 52 della L.R. 3/1994 nel rispetto della sicurezza pubblica.»; al secondo periodo stabilisce che «[a] tal fine la polizia provinciale e la polizia della Città  metropolitana di Firenze possono richiedere all&#8217;autorità  competente l&#8217;emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l&#8217;incolumità  pubblica nell&#8217;attuazione degli interventi».<br /> 2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri si duole del fatto che la legge regionale oggetto di impugnativa, che definisce le competenze della polizia provinciale in relazione alle funzioni di contenimento degli ungulati nei centri abitati, interviene nella materia ambientale, di esclusiva competenza statale, attribuendo al personale in possesso di decreto prefettizio come guardia particolare giurata l&#8217;attuazione delle misure di controllo faunistico, in violazione di quanto stabilito dall&#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992.<br /> Quest&#8217;ultima disposizione, infatti, attribuisce alle Regioni il controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ma impone che il suo esercizio avvenga in maniera selettiva, mediante metodi ecologici e su parere dell&#8217;Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale-ISPRA); qualora tali metodi si rivelino inefficaci, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento, la cui esecuzione compete alle guardie provinciali, coadiuvate solo dai proprietari e conduttori dei fondi interessati e dalle guardie forestali e comunali muniti di licenza per l&#8217;esercizio venatorio, e tale elenco, in quanto considerato tassativo, non potrebbe essere esteso alle guardie venatorie volontarie, come previsto dalla legge impugnata.<br /> 3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel presupposto che la questione rientri nella competenza esclusiva in materia di tutela dell&#8217;ambiente, ritiene che l&#8217;attribuzione, da parte della legge regionale, dell&#8217;attuazione delle misure di controllo faunistico a soggetti diversi da quelli indicati dalla norma nazionale comporterebbe un abbassamento del livello di tutela ambientale prescritto dal legislatore statale.<br /> Pertanto, la legge regionale impugnata, violando la prescrizione dell&#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992, avrebbe determinato un&#8217;illegittima invasione nelle competenze statali in materia ambientale, in contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br /> 4.- Inoltre, il ricorrente censura la seconda parte dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019 per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che consente alla polizia provinciale e alla polizia della Città  metropolitana di Firenze di richiedere all&#8217;autorità  competente l&#8217;emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l&#8217;incolumità  pubblica, nell&#8217;attuazione degli interventi di controllo faunistico.<br /> Secondo la difesa dello Stato la norma  suscettibile di ambiguità  interpretative, non essendo specificato nè quale sia l&#8217;autorità  competente, nè quali siano i provvedimenti adottabili, così da comportare possibili illegittime invasioni nell&#8217;ambito della materia dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.<br /> 5.- Si  costituita in giudizio la Regione Toscana eccependo l&#8217;infondatezza della questione relativa alla violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza di quella riferita alla violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.<br /> 6.- Quanto alla supposta lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale, la Regione sottolinea come la figura della guardia venatoria volontaria sia stata introdotta dall&#8217;art. 27 della legge quadro n. 157 del 1992, che ne ha definito le competenze stabilendo che la qualifica di guardia giurata sia acquisita a norma del testo unico di pubblica sicurezza, a seguito di apposito esame.<br /> Le guardie venatorie, chiarisce la Regione resistente, hanno specifiche funzioni di vigilanza venatoria nell&#8217;ambito del sistema pubblico ed operano sotto il coordinamento della polizia provinciale. Si sarebbe, dunque, in presenza di un modello organizzatorio che consente di attribuire la qualifica pubblicistica anche alle guardie venatorie private, e che quindi ne permetterebbe l&#8217;assimilazione alle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, anche perchè le guardie giurate rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, per cui l&#8217;attribuzione in loro favore di compiti di attuazione del controllo faunistico non violerebbe l&#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992.<br /> 7.- Invero, prosegue la Regione resistente, la Corte costituzionale ha attribuito all&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992 natura tassativa al solo fine di escludere i cacciatori dal controllo faunistico, al quale erano abilitati in base alla pregressa disciplina stabilita dall&#8217;art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia).<br /> 8.- Pertanto, la difesa regionale ritiene che l&#8217;elenco contenuto nell&#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992 abbia il limitato scopo di escludere i cacciatori abilitati dalla precedente disciplina, senza costituire un principio fondamentale della materia di tutela ambientale, tutela che invece troverebbe sufficiente disciplina nel procedimento delineato dall&#8217;art. 19, che subordina l&#8217;esecuzione degli abbattimenti alla verifica dell&#8217;inefficacia dei metodi ecologici e al parere dell&#8217;ISPRA.<br /> Quanto al personale abilitato agli abbattimenti, l&#8217;elenco, pertanto, potrebbe anche essere esteso ad altri soggetti, purchè le soluzioni organizzative prescelte assicurino la preparazione scientifica ed ecologica di questi.<br /> 9.- In subordine, qualora questa Corte non ritenesse che le guardie giurate possano essere incluse tra i soggetti abilitati agli abbattimenti faunistici, la Regione Toscana prospetta l&#8217;illegittimità  costituzionale, per ritenuta violazione degli artt. 3, 97, secondo comma, e 119 Cost., dell&#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992 che, alla luce del mutato contesto, non sarebbe più in grado di assicurare la tutela dell&#8217;ecosistema dalla fauna nociva, e chiede che la Corte si autorimetta la questione di legittimità  costituzionale.<br /> 10.- Quanto all&#8217;illegittimità  costituzionale del secondo periodo dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019, la Regione ha eccepito l&#8217;inammissibilità  della questione per difetto di motivazione, non avendo il ricorrente esplicitato i dubbi interpretativi a cui potrebbe dar luogo la norma impugnata.<br /> 11.- In ogni caso, la questione non sarebbe fondata, perchè la disposizione regionale, nel prevedere che la polizia provinciale possa richiedere all&#8217;autorità  competente i provvedimenti necessari a garantire la tutela e l&#8217;incolumità  pubblica nell&#8217;attuazione degli interventi di contenimento della fauna, sarebbe volutamente generica, in quanto finalizzata ad assicurare gli interventi di volta in volta concretamente necessari, senza con ciò interferire nella materia dell&#8217;ordine pubblico. La norma, quindi, costituirebbe legittima espressione della competenza residuale regionale in materia di polizia amministrativa.<br /> 12.- Con successiva memoria del 5 ottobre 2020 la difesa statale ha precisato gli argomenti già  svolti, insistendo per la declaratoria di illegittimità  costituzionale della norma impugnata.<br /> 13.- Con riferimento alla richiesta formulata dalla Regione Toscana a questa Corte di autorimessione della questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992 per violazione degli artt. 3, 97, secondo comma, e 119 Cost., la difesa dello Stato ne sostiene l&#8217;inammissibilità  per incongruenza dei parametri e, in ogni caso, la non fondatezza.<br /> 14.- Con memoria del 10 novembre 2020 la Regione Toscana ha insistito sull&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di motivazione, rilevando che il ricorrente non avrebbe adeguatamente motivato il contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alla più recente giurisprudenza costituzionale.<br /> 15.- Infine, la difesa della Regione ripercorre le argomentazioni spese nella memoria di costituzione, sia in riferimento alla supposta lesione del parametro ambientale, chiedendo, in subordine, che sia dichiarata l&#8217;incostituzionalità  dell&#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992 per violazione degli artt. 3, 97, secondo comma, e 119 Cost., sia in relazione alla supposta lesione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.<br />  <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, dubita della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città  metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015).<br /> 1.1.- La disposizione impugnata si compone di due periodi, entrambi impugnati. Nell&#8217;ambito delle disposizioni per il rafforzamento delle funzioni di polizia provinciale e della polizia della Città  metropolitana di Firenze, si dispone al primo periodo che la Regione può autorizzare gli interventi di contenimento degli ungulati in area urbana richiesti dal sindaco, delegandone l&#8217;attuazione alla polizia provinciale e alla polizia della Città  metropolitana di Firenze, anche mediante il coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all&#8217;art. 52 della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).<br /> Secondo la difesa dello Stato l&#8217;impiego delle guardie costituirebbe un&#8217;illegittima invasione della materia ambientale, riservata allo Stato ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che individua in modo tassativo i soggetti abilitati all&#8217;attuazione delle misure di controllo faunistico, senza includervi le guardie venatorie volontarie.<br /> 2.- E&#8217; impugnato anche il secondo periodo del comma 3 dell&#8217;art. 3 della legge reg. Toscana n. 70 del 2019, che consente alla polizia provinciale e alla polizia della Città  metropolitana di Firenze, nell&#8217;attuazione degli interventi di contenimento degli ungulati, di chiedere all&#8217;autorità  competente l&#8217;emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l&#8217;incolumità  pubblica, poichè, secondo la difesa dello Stato, potrebbe generare dubbi interpretativi comportanti ricadute nella materia «ordine pubblico e sicurezza», in contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.<br /> 3.- La prima questione non  fondata.<br /> 4.- Va innanzitutto precisato che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine al primo periodo del comma 3 dell&#8217;art. 3 della legge reg. Toscana n. 70 del 2019, ne invoca l&#8217;illegittimità  costituzionale esclusivamente sotto il profilo dell&#8217;invasione da parte della legge regionale della competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br /> Tuttavia, l&#8217;individuazione della materia nella quale si colloca la disposizione impugnata va operata avendo riguardo all&#8217;oggetto, alla ratio e alla finalità  della disciplina e verificando il nucleo delle prescrizioni e la finalità  dell&#8217;intervento legislativo, a prescindere dagli effetti della stessa (sentenze n. 291 e n. 116 del 2019, n. 108 e n. 81 del 2017, e n. 21 del 2016).<br /> 5.- Ora, la disposizione impugnata  contenuta nella legge reg. Toscana n. 70 del 2019 che, ai fini del contenimento degli ungulati in aree urbane, si limita a prevedere, su autorizzazione della Regione, l&#8217;eventuale utilizzazione, da parte dei sindaci, della polizia provinciale e della polizia della Città  metropolitana di Firenze, cui  rimesso anche il coordinamento delle guardie venatorie volontarie.<br /> Seppure gli interventi di contenimento della fauna selvatica possono anche arrivare all&#8217;abbattimento degli ungulati che invadono le aree urbane,  di tutta evidenza come tale fattispecie si differenzi totalmente dagli interventi in materia di abbattimenti selettivi, che prevedono il preventivo parere dell&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e che, in quanto tali, rientrano nella competenza statale in materia di ambiente.<br /> Pertanto, l&#8217;allontanamento degli ungulati dalle aree urbane, ancorchè veda coinvolte le guardie venatorie volontarie, non rientra nella materia dell&#8217;ambiente.<br /> 6.- La normativa regionale in esame, limitandosi a consentire ai sindaci, titolari di poteri contingibili e urgenti, di avvalersi su loro richiesta della polizia amministrativa e delle suddette guardie giurate, non può neppure essere ricondotta alla normativa statale interposta in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica, stante la peculiare natura e finalità  degli interventi di contenimento in questione.<br /> E&#8217; evidente che la sicurezza e il decoro delle aree urbane non possano consentire la presenza di una fauna selvatica di grossa taglia quali gli ungulati, e ciò distingue i richiamati interventi di contenimento da quelli previsti in ambito ambientale dall&#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992 «per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche».<br /> 7.- In riferimento alla seconda questione di costituzionalità , il ricorrente ritiene il secondo periodo dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019 lesivo della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, e ciò per i dubbi che la disposizione potrebbe generare ponendo in capo alla polizia locale, nel corso dell&#8217;attuazione degli interventi di contenimento degli ungulati, la facoltà  di chiedere all&#8217;autorità  competente l&#8217;adozione dei provvedimenti necessari a garantire la pubblica incolumità .<br /> 8.- In via preliminare, va rigettata l&#8217;eccezione di inammissibilità  per difetto di motivazione sollevata dalla Regione, secondo la quale la difesa statale non avrebbe chiarito i dubbi interpretativi che la disposizione impugnata potrebbe generare.<br /> La motivazione posta a fondamento del ricorso, infatti, seppure stringata,  sufficientemente chiara e idonea ad enucleare il dubbio di legittimità  costituzionale prospettato dal Presidente del Consiglio dei ministri, temendo che il conferimento alla polizia provinciale e alla polizia metropolitana del generico potere di chiedere l&#8217;emissione dei provvedimenti necessari alla tutela della pubblica incolumità  possa generare dubbi sul contenuto del provvedimento e sul soggetto competente ad adottarlo.<br /> 9.- Nel merito anche la seconda questione non  fondata.<br /> La norma impugnata prevede che la polizia amministrativa possa richiedere all&#8217;autorità  competente i «provvedimenti necessari» a garantire la tutela e l&#8217;incolumità  pubblica e, quindi, conferisce un mero potere di segnalazione volto a sollecitare l&#8217;intervento dei soggetti di volta in volta deputati a provvedere, in base alle disposizioni di legge vigenti e in relazione alle circostanze del caso concreto.<br /> Invero,  proprio la genericità  della prescrizione dettata dall&#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019 ad escludere che si verifichino la confusione e i dubbi interpretativi prospettati dalla difesa dello Stato e l&#8217;interferenza nella materia di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., poichè la mera previsione di un indeterminato obbligo di segnalazione, senza l&#8217;attribuzione di alcuna specifica competenza e la previsione di alcuno specifico provvedimento, non può che rinviare alle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica per la definizione del concreto intervento da effettuare.<br />  <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, dell&#8217;art. 3, comma 3, primo periodo, della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città  metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015), in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dell&#8217;art. 3, comma 3, secondo periodo, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.<br /> Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2020.<br /> F.to:<br /> Giancarlo CORAGGIO, Presidente<br /> Giulio PROSPERETTI, Redattore<br /> Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria<br /> Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2021.<br /> Il Direttore della Cancelleria<br /> F.to: Roberto MILANA<br />  </div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.5</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-18-1-2021-n-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-18-1-2021-n-5/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.5</a></p>
<p>Giancarlo Coraggio Presidente, Francesco Vigano estensore; (giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l&#8217;istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-18-1-2021-n-5/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.5</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Coraggio Presidente, Francesco Vigano estensore;  (giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l&#8217;istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-27 settembre 2019, depositato in cancelleria il 30 settembre 2019, iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1 della L.R. veneto nr. 25/2019 con significative affermazioni in tema di sanzioni amministrative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Legislazione &#8211; Legge Regione Veneto nr. 25/2019, artt. 1, commi 1 e seg. &#8211; Norme per introdurre l&#8217;istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative &#8211; principio di legalità  delle sanzioni amministrative &#8211; art. 23 Corte costituzionale. &#8211;  violato.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l&#8217;istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)</em><br />  <br /> <em>Va altresì dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 3, 4, 5 e 6, 2, 3, 5 e 6 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019.</em><br />  <br /> <em>Sussiste, infatti, una ineludibile esigenza di predeterminazione, da parte della fonte legislativa primaria (statale o regionale) dei presupposti dell&#8217;applicazione (o non applicazione) della sanzione amministrativa che non può, all&#8217;evidenza, ritenersi soddisfatta da una disciplina come quella contenuta nella legge della Regione Veneto n. 25/2019 che affida quasi interamente a un atto della Giunta la disciplina di un istituto che, secondo le dichiarate intenzioni del legislatore regionale, ha lo scopo evidente di sanzionare chi pure sia stato sorpreso a violare la legge: la disciplina della legge veneta n. 25/2019, in altri termini, violando l&#8217;art. 23 Cost., omette radicalmente di definire il preciso ambito di applicazione dell&#8217;istituto, ivi compresi i casi in cui la sanabilità  della violazione  da escludere; nè indica il termine entro il quale il trasgressore  ammesso a «regolarizzare gli adempimenti» o a «rimuovere gli effetti» della violazione, nonchè &#8211; non da ultimo &#8211; le conseguenze delle medesime condotte, dal momento che la legge regionale non precisa in alcun luogo se la conseguenza della regolarizzazione o rimozione degli effetti sia effettivamente il venir meno di qualsiasi sanzione, ovvero una mera riduzione di quella originariamente prevista.</em><br />  <br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l&#8217;istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-27 settembre 2019, depositato in cancelleria il 30 settembre 2019, iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Veneto;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 2 dicembre 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò;<br /> uditi l&#8217;avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Andrea Manzi e Franco Botteon per la Regione Veneto, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020.<br />  <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ricorso notificato il 23-27 settembre 2019 e depositato il 30 settembre 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l&#8217;istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative), per violazione complessivamente degli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, nonchè per contrasto «con la legge n. 689/1981 che detta la disciplina generale in tema di sanzioni amministrative».<br /> 1.1.- Secondo il ricorrente, l&#8217;art. 1 della legge regionale impugnata &#8211; che vieta l&#8217;irrogazione di sanzioni amministrative in materie di competenza esclusiva della Regione laddove non sia consentita la previa «regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione da parte del soggetto interessato» &#8211; comporterebbe in sostanza l&#8217;introduzione di una causa di non punibilità  subordinata alla regolarizzazione della condotta o alla rimozione degli effetti della violazione da parte del trasgressore nel termine che gli venga assegnato; ciò che finirebbe per far venire totalmente meno l&#8217;efficacia deterrente della sanzione, con conseguente irragionevolezza della disposizione ai sensi dell&#8217;art. 3 Cost., nonchè contrasto della stessa con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all&#8217;art. 97 Cost.<br /> 1.2.- Il medesimo art. 1, d&#8217;altra parte &#8211; rinviando a successivi provvedimenti della Giunta regionale, da assumere entro novanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della medesima legge regionale impugnata, la definizione della «tipologia della violazione» e degli «adempimenti che la regolarizzazione o la rimozione degli effetti della violazione comportano», nonchè l&#8217;individuazione delle «fattispecie per le quali non  possibile ricorrere alla regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti, attesa la non sanabilità  ad opera dell&#8217;autore o dell&#8217;obbligato in solido degli effetti dell&#8217;azione od omissione costituente la violazione sanzionata in via amministrativa» &#8211; risulterebbe incompatibile con il principio di legalità  di cui all&#8217;art. 25 Cost., così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte ( citata la sentenza n. 134 del 2019). Alla luce di tale giurisprudenza, secondo il ricorrente il legislatore regionale non avrebbe potuto «concedere alla Giunta una così ampia discrezionalità  nel disciplinare il procedimento irrogativo delle sanzioni amministrative e addirittura nell&#8217;individuare i casi in cui può essere esclusa &#8211; mediante il meccanismo della diffida al ripristino &#8211; la irrogazione stessa della sanzione».<br /> 1.3.- Impugnato  infine &#8211; per violazione degli artt. 3, 25 e 97 Cost. &#8211; anche l&#8217;art. 4 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, che ha abrogato l&#8217;art. 2-bis della legge della Regione Veneto 28 gennaio 1977, n. 10 (Disciplina e delega delle funzioni inerenti all&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), il quale prevedeva l&#8217;istituto della diffida amministrativa, con la quale la normativa regionale veneta già  prevedeva la possibilità  che, prima del suo accertamento formale, venisse formulato un invito a sanare la violazione entro un termine non superiore a dieci giorni, in presenza di una serie di condizioni positive e negative non più riprodotte dalla nuova disciplina.<br /> 2.- Si  costituita in giudizio la Regione Veneto, la quale ha anzitutto eccepito l&#8217;inammissibilità  della censura relativa all&#8217;art. 4 della legge regionale impugnata, abrogativa del previgente istituto della diffida amministrativa, rilevando come tale abrogazione non leda alcuna competenza statale, nè possa essere qualificata in termini di irragionevolezza; e ciò «[a] meno di voler considerare l&#8217;istituto della diffida amministrativa alla stregua di un principio inderogabile, immanente all&#8217;ordinamento, e, in quanto tale, oggetto di una previsione necessaria da parte del legislatore, statale o regionale, titolare della competenza amministrativa cui accede la potestà  sanzionatoria». Il che non troverebbe però alcun riscontro nè a livello costituzionale, nè sul piano della legislazione ordinaria.<br /> Quanto al merito delle censure relative all&#8217;art. 1 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, esse sarebbero infondate.<br /> 2.1.- Sarebbe in particolare da escludere la censura di irragionevolezza della disposizione impugnata, dal momento che essa si limiterebbe a introdurre «una fase subprocedimentale prodromica» all&#8217;accertamento dell&#8217;illecito, «diretta a verificare il possibile concreto soddisfacimento degli interessi sottesi alla disciplina tutelata dalla previsione sanzionatoria [&#038;] in uno spirito di collaborazione con i cittadini, senza in tal modo rinunciare alla potestà  punitiva, ove la stessa sia necessaria a presidio dell&#8217;interesse generale».<br /> Ciò, peraltro, soltanto con riferimento alle materie di competenza esclusiva della Regione: materie nelle quali, in base al principio della relazione biunivoca esistente tra competenza amministrativa e competenza sanzionatoria (sono citate le sentenze di questa Corte n. 90 del 2013, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004), «appare del tutto naturale che siano le Regioni a decidere, secondo scelta insindacabile di discrezionalità  politica e legislativa, se prevedere l&#8217;irrogazione di una sanzione amministrativa al compimento di una determinata condotta o se, invece, introdurre delle forme di &#8216;sanatoria&#8217;, che precedano l&#8217;accertamento e l&#8217;irrogazione della sanzione».<br /> La difesa regionale prosegue evocando vari esempi, nella stessa legislazione statale, di regolarizzazioni analoghe a quelle ora previste dal legislatore regionale, e in particolare l&#8217;art. 1, comma 6, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell&#8217;attività  ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), nonchè l&#8217;art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)».<br /> La previsione della «regolarizzazione» o della «rimozione degli effetti della violazione» da parte dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge regionale impugnata dovrebbe dunque intendersi come preliminare rispetto al perfezionamento dell&#8217;accertamento, sì che il verbale di accertamento divenga poi la semplice «ricognizione di un accadimento storico non più afflittivo del bene giuridico protetto dalla norma sanzionatoria».<br /> La finalità  della legge sarebbe, d&#8217;altra parte, «quella della promozione della massima consapevolezza della sussistenza della previsione sanzionatoria in capo al soggetto sottoposto alla norma», attraverso una «opportuna interlocuzione preventiva tra pubblica amministrazione» e destinatario del precetto; finalità  tanto più rilevante a fronte della crescente complessità  normativa che rende più difficoltoso, per il cittadino, comprendere il significato delle previsioni legislative e ad esse adeguarsi.<br /> 2.2.- Quanto poi al comma 2 dell&#8217;art. 1 impugnato, la difesa regionale obietta che alla Giunta regionale competerebbe esclusivamente «la determinazione delle modalità  di applicazione dell&#8217;istituto introdotto dal legislatore regionale», onde chiarirne la portata ed «enucleare termini e modalità  del procedimento di regolarizzazione»: un compito che sarebbe dunque «meramente compilatorio», e che non attribuirebbe all&#8217;organo amministrativo «alcun ruolo &#8220;creativo&#8221; o definitorio dei confini tra il lecito e l&#8217;illecito», conformemente ai principi che questa Corte avrebbe affermato nella sentenza n. 134 del 2019, pure invocata nel ricorso statale.<br /> 2.3.- Anche la censura di violazione dell&#8217;art. 97 Cost. sarebbe, infine, infondata, giacchè la norma regionale non determinerebbe alcuna rinuncia alla potestà  punitiva affidata alle cure regionali, avendo all&#8217;opposto «lo scopo di garantire, mediante un dialogo collaborativo con il cittadino, il soddisfacimento degli interessi generali sottesi alla disciplina amministrativa. In una visione in cui le istituzioni non si contrappongo[no] al cittadino, ma si pongono invece in ascolto dello stesso al fine di realizzare l&#8217;interesse pubblico con comunione di intenti e di azione».<br /> 3.- In prossimità  dell&#8217;udienza, la Regione Veneto ha depositato memoria in cui ha eccepito altresì la manifesta inammissibilità  delle censure statali, in ragione della «assenza di specifiche argomentazioni a sostengo delle doglianze», ribadendo poi le proprie argomentazioni a sostegno della non fondatezza del ricorso statale.<br />  <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l&#8217;istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative), per violazione complessivamente degli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, nonchè per contrasto «con la legge n. 689/1981 che detta la disciplina generale in tema di sanzioni amministrative».<br /> L&#8217;art. 1, comma 1, impugnato recita: «Nei procedimenti di accertamento per violazione di disposizioni normative, sanzionate in via amministrativa, in materie di competenza esclusiva della Regione, nessun provvedimento sanzionatorio può essere irrogato se prima non sia consentita la regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione da parte del soggetto interessato».<br /> Prosegue il comma 2: «Ai fini di cui al comma 1 si provvede, secondo le modalità  e nei termini definiti dalla Giunta regionale con propri provvedimenti da assumere, sentita la competente commissione consiliare, entro e non oltre novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in relazione alla tipologia della violazione e agli adempimenti che la regolarizzazione o la rimozione degli effetti della violazione comportano; alla Giunta regionale compete altresì, e con le stesse modalità , individuare le fattispecie per le quali non  possibile ricorrere alla regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti, attesa la non sanabilità  ad opera dell&#8217;autore o dell&#8217;obbligato in solido degli effetti della azione od omissione costituente la violazione sanzionata in via amministrativa».<br /> L&#8217;art. 4, infine, dispone l&#8217;abrogazione dell&#8217;istituto della diffida amministrativa, così come previsto dall&#8217;art. 2-bis della legge della Regione Veneto 28 gennaio 1977, n. 10 (Disciplina e delega delle funzioni inerenti all&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).<br /> 2.- Va anzitutto dichiarata manifestamente inammissibile la censura &#8211; peraltro solo accennata nel ricorso statale &#8211; fondata sul preteso contrasto tra le disposizioni impugnate e la disciplina generale delle sanzioni amministrative dettata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che non ha rango costituzionale e non  qui evocata come parametro interposto rispetto ad alcun parametro attinente al riparto di competenze tra Stato e Regioni (sentenza n. 134 del 2019).<br /> 3.- Devono invece essere disattese le eccezioni di inammissibilità  formulate dalla difesa regionale: sia quelle (formulate soltanto con la memoria illustrativa depositata in prossimità  dell&#8217;udienza) relative al complesso delle restanti censure statali, che la difesa regionale ritiene essere del tutto sprovviste di motivazione, e che appaiono invece a questa Corte supportate da sintetica ma chiara argomentazione; sia quella concernente l&#8217;impugnato art. 4 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, dal momento che l&#8217;abrogazione da esso operata dell&#8217;indicato istituto della diffida amministrativa appare &#8211; nella stessa logica della legge oggetto della presente impugnazione &#8211; inscindibilmente connessa alla introduzione, da parte dell&#8217;impugnato art. 1, comma 1, in luogo della precedente diffida, di un nuova causa di non punibilità  dell&#8217;illecito amministrativo, concepita quale più favorevole per il destinatario della norma.<br /> 4.- Nel merito, possono essere esaminate congiuntamente le questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., che si basano entrambe sull&#8217;argomento secondo cui la previsione di una possibilità  di «regolarizzazione degli adempimenti» o di «rimozione degli effetti della violazione» da parte del soggetto interessato, nella fase prodromica al suo accertamento, vanificherebbe di fatto l&#8217;efficacia deterrente della sanzione; con conseguente irragionevolezza intrinseca della disciplina e connesso pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione.<br /> Questa Corte ritiene che tali censure non siano fondate.<br /> 4.1.- Il ricorrente assume il contrasto delle disposizioni impugnate con principi &#8211; discendenti dagli artt. 3 e 97 Cost. &#8211; che vincolano, allo stesso modo, il legislatore statale e quello regionale.<br /> La difesa regionale ribatte anzitutto che, nell&#8217;ambito stesso della legislazione statale, sarebbero rinvenibili vari istituti strutturati attorno a una logica analoga a quella della disciplina impugnata.<br /> Peraltro, gli esempi formulati dalla difesa regionale non appaiono particolarmente calzanti: il primo &#8211; quello previsto dall&#8217;art. 1, comma 6, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell&#8217;attività  ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) &#8211; perchè contenuto in una legge delega mai attuata sul punto specifico; il secondo &#8211; l&#8217;accertamento di conformità  di cui all&#8217;art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)» &#8211; giacchè riferita a un istituto che, da un lato, presuppone l&#8217;originaria conformità  dell&#8217;intervento edilizio alla disciplina urbanistica ed edilizia, e che, dall&#8217;altro lato,  subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione maggiorato, in chiave evidentemente sanzionatoria per l&#8217;illecito realizzato in assenza di permesso di costruire o delle condizioni equiparate.<br /> Anche altri istituti di carattere riparatorio previsti dalla legislazione statale tengono ferme talune conseguenze sanzionatorie &#8211; sia pure significativamente attenuate &#8211; a carico del trasgressore che abbia rimosso le conseguenze dell&#8217;illecito, conformandosi al precetto precedentemente violato, entro un termine concessogli all&#8217;uopo dall&#8217;autorità  che ha accertato l&#8217;illecito (si vedano, ad esempio, l&#8217;art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell&#8217;articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30»; gli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro»; l&#8217;art. 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; gli artt. da 318-bis a 318-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»).<br /> Nell&#8217;ambito del diritto penale tributario, poi, l&#8217;art. 13, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell&#8217;articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), come sostituito dall&#8217;art. 11, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell&#8217;articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), prevede la non punibilità  di taluni reati tributari se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari &#8211; comprensivi però degli interessi e delle sanzioni irrogate dall&#8217;amministrazione &#8211; siano stati integralmente estinti.<br /> Nel meccanismo disegnato dalla legge regionale qui impugnata, invece, la «regolarizzazione degli adempimenti» o la «rimozione degli effetti» dell&#8217;illecito avviene senza alcuna conseguenza sanzionatoria per il suo autore, una volta che l&#8217;illecito sia stato scoperto dagli organi preposti, ma ancora non formalmente accertato.<br /> Dal che la preoccupazione, sottesa al ricorso statale, che la disciplina qui censurata possa indebolire l&#8217;efficacia deterrente delle sanzioni comminate dal legislatore regionale, incentivando in sostanza il destinatario della norma a tenere il comportamento vietato o a non adempiere l&#8217;obbligo imposto dalla norma sino a che l&#8217;inosservanza non venga scoperta dagli organi a ciò preposti, confidando nella possibilità  di un adempimento successivo, in grado di impedire l&#8217;irrogazione di ogni sanzione a suo carico.<br /> 4.2.- Tuttavia, nel sostenere la legittimità  costituzionale della disposizione impugnata la difesa regionale pone altresì l&#8217;accento &#8211; da un lato &#8211; sull&#8217;elevato livello di complessità  di molte prescrizioni sanzionate a livello amministrativo, e &#8211; dall&#8217;altro &#8211; sulla prospettiva di un rapporto tra pubblica amministrazione e consociati imperniato su uno schema dialogico-collaborativo anzichè oppositivo, che si traduce qui nell&#8217;imposizione di un obbligo di &#8220;avvertire&#8221; il privato circa la necessità  di conformarsi al precetto, opportunamente chiaritogli nella sua portata dall&#8217;organo preposto all&#8217;accertamento, e nella conseguente concessione in suo favore di un termine per consentirgli l&#8217;adeguamento al precetto stesso, prima che possa essere dato avvio al vero e proprio procedimento sanzionatorio. Un meccanismo, questo, che &#8211; osserva la difesa regionale &#8211; potrebbe anche risultare più efficace in termini di tutela degli interessi sostanziali tutelati dalla norma sanzionatoria, preoccupandosi di ottenere l&#8217;adempimento (ancorchè tardivo) del precetto, piuttosto che di assicurare l&#8217;indefettibilità  della sanzione.<br /> 4.3.- A fronte di tali opposte prospettazioni, nessuna delle quali sfornita di plausibilità , il sindacato di questa Corte &#8211; al metro degli evocati artt. 3 e 97 Cost. &#8211; non può che cedere il passo alla discrezionalità  del legislatore, in questo caso regionale, nell&#8217;individuazione dei meccanismi sanzionatori che meglio garantiscano, secondo le (non irragionevoli) valutazioni del legislatore medesimo, la tutela degli interessi sottostanti alle norme amministrativamente sanzionate.<br /> Non sfugge, tra l&#8217;altro, a questa Corte che in riferimento all&#8217;ambito contiguo del diritto penale la possibilità  di riservare maggiore spazio a meccanismi di riduzione o addirittura di esclusione della pena, a fronte di condotte riparatorie delle conseguenze del reato da parte del suo autore,  stata esplorata recentemente anche dal legislatore statale con l&#8217;introduzione del nuovo art. 162-ter del codice penale ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all&#8217;ordinamento penitenziario), che prevede per l&#8217;appunto l&#8217;estinzione dei delitti procedibili a querela soggetta a remissione &#8211; senza alcuna residua sanzione per il trasgressore &#8211; quando, anche in assenza di remissione della querela da parte della persona offesa, questi abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato ed eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose di esso entro l&#8217;apertura del dibattimento di primo grado.<br /> Scelte legislative siffatte corrispondono a legittime opzioni di politica criminale o di politica sanzionatoria, che questa Corte ha il dovere di rispettare, nella misura in cui non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o non si traducano &#8211; nella materia delle sanzioni amministrative &#8211; in un evidente pregiudizio al principio del buon andamento dell&#8217;amministrazione; ciò che appare da escludere rispetto a una disciplina come quella in questa sede all&#8217;esame.<br /> 5.- Sono, invece, fondate le questioni promosse in riferimento al principio di legalità  delle sanzioni amministrative, da intendersi come implicitamente riferite all&#8217;art. 23 Cost. anzichè, come erroneamente indicato dal ricorrente, all&#8217;art. 25, secondo comma, Cost., come si evince dal tenore complessivo della motivazione del ricorso.<br /> 5.1.- Va preliminarmente rammentato che, secondo l&#8217;ormai costante giurisprudenza di questa Corte, le garanzie discendenti dall&#8217;art. 25, secondo comma, Cost. si applicano anche agli illeciti e alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente punitivo (sentenze n. 134 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 276 del 2016 e n. 104 del 2014), con l&#8217;eccezione però della riserva assoluta di legge statale, che vige per il solo diritto penale stricto sensu, come da ultimo precisato dalla sentenza n. 134 del 2019. Tale pronuncia ha altresì ribadito che il potere sanzionatorio amministrativo &#8211; che il legislatore regionale ben può esercitare, nelle materie di propria competenza &#8211; resta comunque soggetto alla riserva di legge relativa all&#8217;art. 23 Cost., intesa qui anche quale legge regionale.<br /> Anche rispetto al diritto sanzionatorio amministrativo &#8211; di fonte statale o regionale che sia &#8211; si pone, in effetti, un&#8217;esigenza di predeterminazione legislativa dei presupposti dell&#8217;esercizio del potere sanzionatorio, con riferimento sia alla configurazione della norma di condotta la cui inosservanza  soggetta a sanzione, sia alla tipologia e al quantum della sanzione stessa, sia &#8211; ancora &#8211; alla struttura di eventuali cause esimenti. E ciò per ragioni analoghe a quelle sottese al principio di legalità  che vige per il diritto penale in senso stretto, trattandosi, pure in questo caso, di assicurare al consociato tutela contro possibili abusi da parte della pubblica autorità  (sentenza n. 32 del 2020, punto 4.3.1. del Considerato in diritto): abusi che possono radicarsi tanto nell&#8217;arbitrario esercizio del potere sanzionatorio, quanto nel suo arbitrario non esercizio.<br /> Questa esigenza  stata, del resto, già  posta in evidenza da una risalente pronuncia di questa Corte, che ha altresì ricollegato espressamente la ratio della necessaria «prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all&#8217;applicazione (o alla non applicazione)» delle sanzioni amministrative al principio di imparzialità  dell&#8217;amministrazione di cui all&#8217;art. 97 Cost., oltre che alla riserva di legge di cui all&#8217;art. 23 Cost. (sentenza n. 447 del 1988).<br /> Tutto ciò impone che a predeterminare i presupposti dell&#8217;esercizio del potere sanzionatorio sia l&#8217;organo legislativo (statale o regionale), il quale rappresenta l&#8217;intero corpo sociale, consentendo anche alle minoranze, nell&#8217;ambito di un procedimento pubblico e trasparente, la più ampia partecipazione al processo di formazione della legge (sentenza n. 230 del 2012); mentre tale esigenza non può ritenersi soddisfatta laddove questi presupposti siano nella loro sostanza fissati da un atto amministrativo, sia pure ancora di carattere generale.<br /> E&#8217; bensì vero che la riserva di legge espressa dall&#8217;art. 23 Cost.  intesa quale riserva relativa, che tollera come tale maggiori margini di integrazione da parte di fonti secondarie (così anche la già  citata sentenza n. 134 del 2019); ma questa Corte ha già  avuto modo di precisare che tale carattere della riserva in questione «non relega [&#038;] la legge sullo sfondo, nè può costituire giustificazione sufficiente per un rapporto con gli atti amministrativi concreti ridotto al mero richiamo formale ad una prescrizione normativa &#8220;in bianco&#8221; [&#038;], senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell&#8217;azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà  dei cittadini»; dovendosi anzi riconoscere rango di «principio supremo dello Stato di diritto» all&#8217;idea secondo cui i consociati sono tenuti «a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge» (sentenza n. 115 del 2011, e numerosi precedenti ivi richiamati).<br /> Tale principio implica dunque che &#8211; laddove la legge rinvii a un successivo provvedimento amministrativo generale o ad un regolamento &#8211; sia comunque la legge stessa a definire i criteri direttivi destinati a orientare la discrezionalità  dell&#8217;amministrazione (sentenza n. 174 del 2017; in senso analogo, sentenze n. 83 del 2015 e n. 435 del 2001). Ciò che non può non valere anche quando la prestazione imposta abbia natura sanzionatoria di una condotta illecita.<br /> 5.2.- Una simile esigenza di predeterminazione, da parte della fonte primaria, dei presupposti dell&#8217;applicazione (o non applicazione) della sanzione amministrativa non può, all&#8217;evidenza, ritenersi soddisfatta da una disciplina come quella all&#8217;esame, che affida quasi interamente a un atto della Giunta la disciplina di un istituto che, secondo le dichiarate intenzioni del legislatore regionale, ha lo scopo di evitare di sanzionare chi pure sia stato sorpreso a violare la legge.<br /> Tale disciplina &#8211; lungi dal limitarsi ad affidare all&#8217;autorità  amministrativa un ruolo «meramente compilatorio», come sostenuto dalla difesa regionale, e lungi dal riservare alla stessa semplici specificazioni di carattere tecnico del precetto, come nel caso deciso da questa Corte con la sentenza n. 134 del 2019 &#8211; omette infatti radicalmente di definire il preciso ambito di applicazione dell&#8217;istituto, ivi compresi i casi in cui la sanabilità  della violazione  da escludere; nè indica il termine entro il quale il trasgressore  ammesso a «regolarizzare gli adempimenti» o a «rimuovere gli effetti» della violazione, nonchè &#8211; non da ultimo &#8211; le conseguenze delle medesime condotte, dal momento che la legge regionale non precisa in alcun luogo se la conseguenza della regolarizzazione o rimozione degli effetti sia effettivamente il venir meno di qualsiasi sanzione, ovvero una mera riduzione di quella originariamente prevista.<br /> Tutti questi profili sono affidati pressochè interamente alle determinazioni di un atto della Giunta regionale, da assumere semplicemente «sentita la competente commissione consiliare», anzichè essere predeterminati dalla legge regionale stessa.<br /> Dal che il contrasto della disciplina medesima con il principio di legalità  delle sanzioni amministrative di cui all&#8217;art. 23 Cost.<br /> 6.- La radicale lacuna nella predeterminazione legislativa della disciplina della «regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative» introdotta con la legge reg. Veneto n. 25 del 2019 determina l&#8217;illegittimità  costituzionale tanto dell&#8217;art. 1, commi 1 e 2, che prevedono &#8211; senza compiutamente disciplinarlo &#8211; l&#8217;istituto; quanto dell&#8217;art. 4, che abroga il previgente istituto della diffida previsto dall&#8217;art. 2-bis della legge reg. Veneto n. 10 del 1977, sull&#8217;evidente presupposto della sua sostituzione con la normativa ora dichiarata costituzionalmente illegittima.<br /> Visto l&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità  costituzionale va peraltro estesa anche alle restanti disposizioni della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, che appaiono tutte inscindibilmente dipendenti dalla regolamentazione del nuovo istituto contenuta nei primi due commi dell&#8217;art. 1.<br />  <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> 1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l&#8217;istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative);<br /> 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 3, 4, 5 e 6, 2, 3, 5 e 6 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019;<br /> 3) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, promosse, per contrasto «con la legge n. 689/1981 che detta la disciplina generale in tema di sanzioni amministrative», dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, promosse, in riferimento complessivamente agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.<br /> Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2020.<br /> F.to:<br /> Giancarlo CORAGGIO, Presidente<br /> Francesco VIGANÃ’, Redattore<br /> Filomena PERRONE, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2021.</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2020 n.141</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-8-7-2020-n-141/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Marta Cartabia Presidente, Giancarlo Coraggio, Redattore;(giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità  contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-20 giugno 2019, depositato in cancelleria il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-8-7-2020-n-141/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2020 n.141</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia Presidente, Giancarlo Coraggio, Redattore;(giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità  contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-20 giugno 2019, depositato in cancelleria il 24 giugno 2019, iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Va  dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità  contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Leggi ed atti normativi &#8211; interpretazione &#8211; preambolo della legge &#8211; rilievo.<br /> <br /> 2.- Costituzione Italiana &#8211; art. 117, II c., Cost. &#8211; Concorrenza &#8211; nozione.<br /> <br /> 3.- Legge Regionale Toscana &#8211; art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità  contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009) &#8211; qlc &#8211; è fondata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il preambolo di una legge può assumere rilievo come fattore che consente di chiarire le finalità  e/o lo scopo, delle disposizioni che vengono in esame nel giudizio di legittimità  costituzionale.</em><br /> <br /> <em>2. La nozione di &#8220;concorrenza&#8221; di cui al secondo comma, lettera e), dell&#8217;art. 117 Cost., non può non riflettere quella operante in ambito europeo [&#038;]. Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull&#8217;assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità  imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza &#8220;nel mercato&#8221;), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la pìù ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza &#8220;per il mercato&#8221;). In questa seconda accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono perseguite finalità  di ampliamento dell&#8217;area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi.</em><br /> <em>Con particolare riferimento alla disciplina degli aiuti pubblici o meglio delle deroghe al divieto di aiuti pubblici, compatibili con il mercato interno si è poi ritenuto che essa rientri nell&#8217;accezione dinamica di concorrenza, la quale contempla le misure pubbliche dirette a ridurre squilibri e a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo degli assetti concorrenziali.</em><br /> <em>In particolare, l&#8217;esigenza di salvaguardia della concorrenza si manifesta con peculiare rilievo nella disciplina dei contratti pubblici ove il corretto adempimento degli obblighi contributivi costituisce misura di garanzia della tutela della concorrenza &#8220;nel mercato&#8221; (art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»).</em><br /> <br /> <em>3. La disposizione impugnata di cui all&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità  contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009), pur riferendosi testualmente alle risorse regionali, non esclude che l&#8217;esenzione &#8211; la novella regionale ha limitato l&#8217;acquisizione del DURC alle erogazioni effettuate con risorse regionali di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 &#8211; possa incidere su settori in cui il legislatore nazionale ritiene indispensabile assolvere l&#8217;obbligo di presentazione del DURC. In particolare l&#8217;esenzione potrebbe scattare anche quando si tratti di &#8220;lavoro e legislazione sociale&#8221;, settore in cui, con giustificato rigore, si impone sempre la presentazione del DURC, nonchè allorquando il beneficio sia, sì¬, finanziato dalla Regione, ma con il concorso di contributi europei, così¬ entrando in conflitto con il d.l. n. 203 del 2005, come convertito, e con la legge n. 266 del 2005, che, in presenza di tali contributi, esigono sempre la presentazione del documento.</em><br /> <em>Pur negandosi l&#8217;esistenza di un principio generale di obbligo di presentazione del DURC, deve tuttavia riconoscersi che non è compatibile con l&#8217;istituto, come modellato dalla legislazione statale, una disciplina che trovi nel dato quantitativo il suo unico punto di riferimento, prescindendo, dalla tutela di valori di particolare sensibilità  sociale. In ogni caso, in una prospettiva pìù generale, va rimarcato che la finalità  perseguita dall&#8217;istituto, e che evidentemente è quella della tutela del lavoro regolare e della salvaguardia dei relativi diritti di previdenza e assistenza,&#8221;con evidenti riflessi sulla tutela della concorrenza&#8221;induce a considerare di gran lunga prevalente tale profilo sostanziale rispetto al modesto onere amministrativo che ne scaturisce.</em><br /> <em>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità  contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità  contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-20 giugno 2019, depositato in cancelleria il 24 giugno 2019, iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Toscana;<br /> udito il Giudice relatore Giancarlo Coraggio ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 9 giugno 2020;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.  &#8220;Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 17-20 giugno 2019, depositato il successivo 24 giugno, iscritto al n. 73 del reg. ric. 2019, ha impugnato l&#8217;art. 10, comma 4 (recte: l&#8217;art. 1, comma 1), della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità  contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009), che ha sostituito il comma 1 dell&#8217;art. 49-bis della legge della Regione Toscana 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell&#8217;attività  amministrativa), in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.<br /> 2.  &#8220;La norma impugnata prevede che «La Regione acquisisce il documento unico di regolarità  contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi».<br /> Ad avviso della difesa dello Stato l&#8217;esenzione, ancorchè limitata alla concessione di benefici economici di lieve entità , confliggerebbe con la disciplina statale che, invece, a tal fine richiede il possesso, senza alcuna limitazione, del DURC.<br /> 3.  &#8220;A sostegno dell&#8217;impugnazione, il ricorrente richiama le seguenti disposizioni statali:<br />&#8220;art. 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all&#8217;evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, che stabilisce: «Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità  contributiva di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266»;<br />&#8220;art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)Â», che prevede: «Per accedere ai benefÃ¬ci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità  contributiva di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266»;<br />&#8220;art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)Â», che sancisce: «A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefÃ¬ci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità  contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge [&#038;]Â»;<br />&#8220;art. 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell&#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, che stabilisce: «Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all&#8217;articolo 1, comma 553, nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l&#8217;acquisizione del documento unico di regolarità  contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente articolo».<br /> 4.  &#8220;In sostanza, argomenta il ricorrente, in ragione della richiamata normativa statale, tutte le ipotesi di erogazione di risorse pubbliche richiedono, inderogabilmente e senza esenzioni legate a limiti di importo, il possesso in capo al beneficiario del DURC.<br /> Ciò, poichè la regolarità  contributiva assicurata ai lavoratori costituisce requisito essenziale di corretto esercizio dell&#8217;impresa.<br /> L&#8217;ordinamento non tollera che possano competere operatori che quell&#8217;onere osservano e operatori che lo violano, in quanto ciò sarebbe lesivo di una sana concorrenza.<br /> La deroga prevista dalla legge regionale, quindi, inciderebbe illegittimamente sugli obblighi previsti dalla legge statale, in particolare nel caso di fruizioni di benefici e sovvenzioni comunitarie.<br /> Nè rileva la provenienza della provvista, che può essere regionale, statale o comunitaria, dovendo trovare applicazione il principio, che deve essere valido su tutto il territorio nazionale, che chiunque acceda a benefici pubblici, di qualsiasi entità , deve essere in regola con gli obblighi contributivi.<br /> Ponendo sullo stesso piano imprese regolari e imprese irregolari, la disposizione in argomento violerebbe pertanto la &#8220;tutela della concorrenza&#8221;, materia di competenza esclusiva statale, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br /> 5.  &#8220;In data 25 luglio 2019, si è costituita la Regione Toscana resistendo all&#8217;impugnazione in quanto non sussisterebbe nella normativa nazionale la previsione dell&#8217;acquisizione obbligatoria del DURC per la concessione di qualsiasi contributo.<br /> Il DURC, sostiene la resistente, è sempre obbligatorio nelle procedure pubbliche di opere, servizi e forniture. Per le erogazioni di sovvenzioni, contributi sussidi, ausili finanziari, invece, deve essere acquisito quando ciò è previsto da specifiche disposizioni normative, come sancito dall&#8217;art. 10, comma 7, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito, dall&#8217;art. 1, comma 553, della legge n. 266 del 2005, e dall&#8217;art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006.<br /> Invece, l&#8217;art. 31, comma 8-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, condiziona l&#8217;acquisizione del DURC ad una specifica previsione normativa.<br /> La Regione ricorda che la legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 1 (Documento unico di regolarità  contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009), che ha introdotto l&#8217;art. 49-bis nella legge reg. Toscana n. 40 del 2009, ha esteso l&#8217;obbligo di presentazione del DURC a tutti i casi di concessione dei contributi.<br /> Nel preambolo della legge reg. Toscana n. 1 del 2019 si precisa che «Le pubbliche amministrazioni devono acquisire il documento unico di regolarità  contributiva (DURC), tra l&#8217;altro, per tutti i contratti pubblici, per la gestione di servizi ed attività  pubbliche in convenzione o concessione, per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività , per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche, anche regionali» e che «La normativa nazionale in materia di regolarità  contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendono necessario acquisire il DURC. Permangono difformità  applicative sull&#8217;acquisizione del DURC in alcuni casi di contributi regionali per i quali l&#8217;obbligo non è previsto dalla normativa nazionale ed è quindi necessario stabilire in via generale l&#8217;obbligo della relativa verifica».<br /> Assume la Regione Toscana che la norma impugnata, nel sostituire il comma 1 dell&#8217;art. 49-bis della legge regionale n. 40 del 2009, ha ribadito tale obbligo prevedendo una diversa modalità  di controllo per i contributi inferiori ad euro 5.000,00.<br /> Ciò emerge dal preambolo della legge reg. Toscana n. 17 del 2019 che sancisce: «In sede di prima applicazione delle disposizioni dell&#8217;articolo 49-bis, inserito nella l.r. 40/2009 dalla l.r. 1/2019, si è resa evidente l&#8217;esigenza di eliminare le difformità  applicative sull&#8217;acquisizione del documento unico di regolarità  contributiva (DURC) in alcuni casi di contributi regionali per i quali l&#8217;obbligo non è previsto dalla normativa nazionale, come del resto si evinceva dal preambolo della citata l.r. 1/2019. Per i procedimenti contributivi, inoltre, è apparso congruo limitare l&#8217;applicazione della vigente disposizione dell&#8217;articolo 49-bis ai contributi d&#8217;importo pari o superiore ad euro 5.000,00».<br /> Nel medesimo preambolo ricorda la Regione, è stato inoltre stabilito: «Restano comunque fermi, al di sotto di tale importo, per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi contributivi per il personale dipendente, i controlli a campione sulle relative dichiarazioni di regolarità , ai sensi della vigente normativa statale e regionale».<br /> La norma impugnata, pertanto, non avrebbe ridotto l&#8217;ambito di applicazione della disciplina statale, ma avrebbe esteso anche ai contributi erogati con risorse regionali l&#8217;obbligo di acquisizione del DURC.<br /> Assume la Regione Toscana che, come integrata dal preambolo, la norma impugnata si limiterebbe ad introdurre una misura di semplificazione procedurale secondo la quale, per i contributi di importo esiguo, la verifica della regolarità  della posizione contributiva dei soggetti beneficiari, da parte della Regione, è riservata ad una fase successiva di controllo.<br /> Non vi sarebbe la violazione della disciplina statale, in quanto il campo di applicazione della norma è costituito esclusivamente dai contributi benefici e sovvenzioni finanziati con risorse regionali, per i quali l&#8217;obbligo di acquisizione del DURC non è previsto da norme nazionali.<br /> Non sarebbe, pertanto, fondata la dedotta violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br /> Ed infatti, conclude Regione resistente, la situazione antecedente alle disposizioni regionali consentiva, fuori dalla casistica della normativa nazionale o comunitaria, la concessione di contributi, benefici o sovvenzioni senza alcuna verifica sulla regolarità  del DURC.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto.</em><br /> 1.  &#8220;Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l&#8217;art. 10, comma 4 (recte: l&#8217;art. 1, comma 1), della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità  contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009), che ha sostituito il comma 1 dell&#8217;art. 49-bis della legge della Regione Toscana 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell&#8217;attività  amministrativa), in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.<br /> 2.  &#8220;Il ricorrente a sostegno della censura invoca, quali norme interposte, le seguenti disposizioni: art. 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all&#8217;evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248; art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)Â»; l&#8217;art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)Â»; art. 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell&#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98.<br /> 3.  &#8220;Con la legge reg. Toscana n. 40 del 2009, e le successive modifiche, la Regione ha adottato misure per la semplificazione dell&#8217;attività  amministrativa e per l&#8217;accesso civico e la trasparenza, nonchè di adeguamento alle novità  apportate nel tempo alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).<br /> 4.  &#8220;L&#8217;art. 49-bis della legge reg. Toscana n. 40 del 2009 è stato poi introdotto dalla legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 1 (Documento unico di regolarità  contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009).<br /> Nel testo originario il comma 1 stabiliva «La Regione acquisisce il documento unico di regolarità  contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni effettuato a qualsiasi titolo ed a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi».<br /> Nella relazione alla relativa proposta di legge regionale (atto n. 324 del 2018), veniva affermato che, poichè «permangono difformità  applicative sull&#8217;acquisizione del DURC in alcuni casi di contributi regionali per i quali l&#8217;obbligo non è previsto dalla normativa nazionale», era necessario «stabilire in via generale l&#8217;obbligo della relativa verifica».<br /> 5.  &#8220;La norma impugnata ha sostituito il comma 1 dell&#8217;art. 49-bis della legge n. 40 del 2009 con il seguente testo «La Regione acquisisce il documento unico di regolarità  contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi».<br /> 6.  &#8220;Dunque, rispetto al testo originario, che a causa della pìù generale formulazione giÃ  ricomprendeva anche le risorse regionali, la novella ha limitato l&#8217;acquisizione del DURC alle erogazioni effettuate con risorse regionali di importo pari o superiore ad euro 5.000,00.<br /> 7.  &#8220;Nell&#8217;intenzione del legislatore regionale tale limitazione sarebbe stata bilanciata dalla previsione che, comunque, anche al di sotto di tale importo, rimaneva il controllo a campione sulle relative dichiarazioni di regolarità , ai sensi della vigente normativa statale e regionale, come si legge nella relazione alla proposta di legge regionale (atto n. 346 del 2019).<br /> Ed infatti, al punto 1 del testo originario del considerato del preambolo della legge reg. Toscana n. 17 del 2019, il legislatore regionale aveva stabilito: «Restano comunque fermi, al di sotto di tale importo, per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi contributivi per il personale dipendente, i controlli a campione sulle relative dichiarazioni di regolarità , ai sensi della vigente normativa statale e regionale».<br /> Il riferimento ai controlli a campione sulle dichiarazioni, nella sostanza, richiamava la disciplina delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)Â», secondo cui (art. 46, comma 1, lettera p), «[l&#8217;] assolvimento di specifici obblighi contributivi con l&#8217;indicazione dell&#8217;ammontare corrisposto», è comprovato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni, anche contestuali all&#8217;istanza, con l&#8217;aggiunta che sulla veridicità  delle dichiarazioni le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all&#8217;entità  del benefÃ¬cio, e nei casi di ragionevole dubbio (art. 71 del medesimo d.P.R.).<br /> 8.  &#8220;A questo proposito è significativo che nella propria difesa, la Regione Toscana, a sostegno della conformità  a Costituzione della norma impugnata, richiami l&#8217;attenzione di questa Corte sul contenuto del preambolo sopra riportato; senonchè, dopo la proposizione del ricorso dello Stato, l&#8217;art. 33, comma 1, della legge della Regione Toscana 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità  per l&#8217;anno 2020), ha soppresso la frase contenuta nel punto 1 del preambolo della legge reg. Toscana n. 17 del 2019, per cui il testo vigente non prevede pìù alcun riferimento al controllo a campione.<br /> 8.1.  &#8220;E se è pur vero che la novella che ha interessato il preambolo non incide sui termini della questione, tuttavia viene meno un elemento di lettura della disposizione impugnata, atteso che nella giurisprudenza di questa Corte pìù volte il preambolo ha assunto rilievo come fattore che consente di chiarire le finalità  e/o lo scopo, delle disposizioni che vengono in esame (sentenze n. 247 e n. 233 del 2019, n. 137 e n. 127 del 2018, n. 157 del 2017).<br /> 9.  &#8220;Il ricorrente prospetta che le disposizioni interposte richiamate siano espressione di una previsione di carattere generale riconducibile alla materia della tutela della concorrenza di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br /> 10.  &#8220;La questione è fondata.<br /> 11.  &#8220;Non vi è dubbio che l&#8217;esigenza di salvaguardia si presenti con particolare evidenza nella disciplina dei contratti pubblici: qui il corretto adempimento degli obblighi contributivi costituisce misura di garanzia della tutela della concorrenza &#8220;nel mercato&#8221; (art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»).<br /> 12.  &#8220;Tuttavia questa Corte ha avuto modo di affermare che «la nozione di &#8220;concorrenza&#8221; di cui al secondo comma, lettera e), dell&#8217;art. 117 Cost., non può non riflettere quella operante in ambito europeo [&#038;]. Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull&#8217;assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità  imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza &#8220;nel mercato&#8221;), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la pìù ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza &#8220;per il mercato&#8221;). In questa seconda accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono perseguite finalità  di ampliamento dell&#8217;area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi [&#038;]Â» (sentenze n. 137 e n. 83 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 125 del 2014).<br /> Con particolare riferimento alla disciplina degli aiuti pubblici o meglio delle deroghe al divieto di aiuti pubblici, compatibili con il mercato interno si è poi ritenuto che essa rientri nell&#8217;accezione dinamica di concorrenza, la quale contempla le misure pubbliche dirette a ridurre squilibri e a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo degli assetti concorrenziali (citata sentenza n. 83 del 2018).<br /> 13.  &#8220;Ebbene, la disposizione impugnata, pur riferendosi testualmente alle risorse regionali, non esclude che l&#8217;esenzione possa incidere su settori in cui il legislatore nazionale ritiene indispensabile assolvere l&#8217;obbligo di presentazione del DURC. In particolare l&#8217;esenzione potrebbe scattare anche quando si tratti di &#8220;lavoro e legislazione sociale&#8221;, settore in cui, con giustificato rigore, si impone sempre la presentazione del DURC, nonchè allorquando il beneficio sia, sì¬, finanziato dalla Regione, ma con il concorso di contributi europei, così¬ entrando in conflitto con il d.l. n. 203 del 2005, come convertito, e con la legge n. 266 del 2005, che, in presenza di tali contributi, esigono sempre la presentazione del documento.<br /> 14.  &#8220;In sostanza, se non è corretto ritenere, come fa l&#8217;Avvocatura dello Stato, l&#8217;esistenza di un principio generale di obbligo di presentazione del DURC, deve perà² riconoscersi che non è compatibile con l&#8217;istituto, come modellato dalla legislazione statale, una disciplina che trovi nel dato quantitativo il suo unico punto di riferimento, prescindendo, dalla tutela di valori di particolare sensibilità  sociale.<br /> 15.  &#8220;Si aggiunga, in una prospettiva pìù generale, che la finalità  perseguita dall&#8217;istituto, e che evidentemente è quella della tutela del lavoro regolare e della salvaguardia dei relativi diritti di previdenza e assistenza,&#8221;con evidenti riflessi sulla tutela della concorrenza&#8221;induce a considerare di gran lunga prevalente tale profilo sostanziale rispetto al modesto onere amministrativo che ne scaturisce.<br /> Ãˆ piuttosto da rilevare che questo modo di esercizio della funzione legislativa, alluvionale e contraddittorio (tre leggi regionali nell&#8217;arco dell&#8217;anno 2019), è foriero di incertezze applicative e di contenzioso, e costituisce un onere amministrativo, questo, sì¬, inaccettabile.<br /> 16.  &#8220;Pertanto deve essere dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Toscana n. 17 del 2019, che ha sostituito il comma 1 dell&#8217;art. 49-bis della legge reg. Toscana n. 40 del 2009.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità  contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009).<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Giancarlo CORAGGIO, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria l&#8217;8 luglio 2020.<br /> Il Cancelliere<br /> <br /> </div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2020 n.58</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-3-2020-n-58/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-3-2020-n-58/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2020 n.58</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Stefano Petitti, Redattore; (Ordinanza della Corte d&#8217;appello di Milano del 30 gennaio 2019, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019) L&#8217;alternatività  del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-3-2020-n-58/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2020 n.58</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-3-2020-n-58/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2020 n.58</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Stefano Petitti, Redattore;  (Ordinanza della Corte d&#8217;appello di Milano del 30 gennaio 2019, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;alternatività  del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità  costituzionale è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un&#8217;alternatività  irrisolta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo costituzionale &#8211; questione di legittimità  costituzionale &#8211; petitum ancipite &#8211; definizione.<br /> <br /> 2.- Potestà  legislativa &#8211; conformazione degli istituti processuali &#8211; ampia discrezionalità  del legislatore &#8211; va affermata.<br /> <br /> 3.- Codice di procedura civile &#8211; questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 354 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione &#8211; non è fondata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;alternatività  del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità  costituzionale è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un&#8217;alternatività  irrisolta</em><br /> <br /> <br /> <em>2. Il legislatore dispone di un&#8217;ampia discrezionalità  nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà  delle scelte compiute, limite che, con riferimento specifico all&#8217;art. 24 Cost., viene superato solo qualora emerga un&#8217;ingiustificabile compressione del diritto di agire, mentre il parametro evocato non esige che il cittadino sia messo in grado di conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purchè non vengano imposti oneri o prescritte modalità  tali da rendere impossibile o estremamente difficile l&#8217;esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell&#8217;attività  processuale.</em><br /> <br /> <em>3 -InÂ riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), va dichiarata non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 354 del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevede che il giudice d&#8217;appello debba rimettere la causa al giudice di primo grado, se è mancato il contraddittorio, non essendo stata da questo neppure valutata, in conseguenza di un&#8217;erronea dichiarazione di improcedibilità  dell&#8217;opposizione, la richiesta di chiamata in causa del terzo, proposta dall&#8217;opponente in primo grado, con conseguente lesione del diritto di difesa di una delle parti».</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 354 del codice di procedura civile, promosso dalla Corte d&#8217;appello di Milano nel procedimento vertente tra C. B. e la I. S. plc, con ordinanza del 30 gennaio 2019, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020 il Giudice relatore Stefano Petitti;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza del 30 gennaio 2019, la Corte d&#8217;appello di Milano ha sollevato questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 354 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.<br /> La disposizione censurata violerebbe gli evocati parametri costituzionali «nella parte in cui non prevede che il giudice d&#8217;appello debba rimettere la causa al giudice di primo grado, se è mancato il contraddittorio, non essendo stata da questo neppure valutata, in conseguenza di un&#8217;erronea dichiarazione di improcedibilità  dell&#8217;opposizione, la richiesta di chiamata in causa del terzo, proposta dall&#8217;opponente in primo grado, con conseguente lesione del diritto di difesa di una delle parti».<br /> 1.1.- L&#8217;art. 354, primo comma, cod. proc. civ. stabilisce che «[f]uori dei casi previsti nell&#8217;articolo precedente, il giudice d&#8217;appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità  della sentenza di primo grado a norma dell&#8217;articolo 161, secondo comma».<br /> Il secondo comma, prevede che «[i]l giudice d&#8217;appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sulla estinzione del processo a norma e nelle forme dell&#8217;articolo 308».<br /> L&#8217;art. 354 cod. proc. civ. richiama ed integra il precedente art. 353, il quale, a sua volta, stabilisce che «[i]l giudice d&#8217;appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice».<br /> 2.- La Corte d&#8217;appello di Milano riferisce che il giudice di primo grado, quale giudice dell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato l&#8217;opposizione stessa improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.<br /> Il primo giudice non aveva, quindi, neppure valutato l&#8217;istanza dell&#8217;opponente, il quale, con l&#8217;atto stesso di opposizione, aveva chiesto di chiamare in causa la compagnia assicuratrice garante della restituzione del finanziamento oggetto dell&#8217;iniziativa monitoria.<br /> 2.1.- Il giudice a quo precisa che, investito dell&#8217;appello dell&#8217;opponente, aveva assegnato il termine di legge per l&#8217;esperimento della mediazione obbligatoria, come avrebbe dovuto fare il primo giudice, e che, in tal modo soddisfatta la condizione di procedibilità  dell&#8217;opposizione, era finalmente da valutarsi l&#8217;istanza di chiamata in garanzia, come reiterata dall&#8217;appellante, previa rimessione della causa al giudice di primo grado.<br /> La Corte rimettente osserva che l&#8217;intervento del garante non avrebbe potuto essere provocato in grado d&#8217;appello, nel quale l&#8217;intervento del terzo è consentito soltanto ai soggetti legittimati all&#8217;opposizione di terzo, per effetto del combinato disposto degli artt. 344 e 404 cod. proc. civ.<br /> Posto che l&#8217;appellante ha chiesto la rimessione della causa al giudice di primo grado, in applicazione analogica degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., per potervi svolgere la chiamata del terzo in garanzia, la Corte d&#8217;appello di Milano rileva come a tale istanza osti il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , che qualifica come tassative, eccezionali e insuscettibili di applicazione analogica le ipotesi di rimessione in primo grado contemplate dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.<br /> 3.- Ad avviso del giudice a quo, l&#8217;impossibilità  della rimessione della causa al giudice di primo grado pregiudica il diritto di difesa dell&#8217;opponente, che si vede costretto ad agire in via autonoma contro il garante, senza potersi avvalere, nei suoi confronti, del giudicato formatosi sull&#8217;azione principale.<br /> Il principio di tassatività  ed eccezionalità  delle cause di rimessione in primo grado dovrebbe essere ripensato, quindi, anche alla luce della metamorfosi del giudizio d&#8217;appello, che il legislatore avrebbe progressivamente trasformato da novum iudicium, di carattere sostitutivo, in revisio prioris instantiae, di stampo cassatorio.<br /> 3.1.- Il giudice a quo fa riferimento alla disposizione dell&#8217;art. 105 dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), che prevede la rimessione in primo grado con una formula &#8220;aperta&#8221;, «se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti», sicchè l&#8217;omessa previsione della rimessione in ogni ipotesi di difetto del contraddittorio ed ogni lesione del diritto di difesa anche nel processo civile paleserebbe un&#8217;irragionevole disparità  tra modelli processuali.<br /> L&#8217;art. 354 cod. proc. civ. violerebbe, pertanto, gli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 CEDU, «nella parte in cui non prevede che il giudice d&#8217;appello debba rimettere la causa al primo giudice, se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti».<br /> 4.- Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l&#8217;inammissibilità  della questione, sotto due distinti profili.<br /> 4.1.- In primo luogo, l&#8217;Avvocatura ha eccepito l&#8217;inammissibilità  della questione per il carattere meramente ipotetico del denunciato pregiudizio difensivo, atteso che la chiamata in causa del garante sarebbe stata comunque soggetta al potere autorizzativo del giudice di primo grado, che avrebbe potuto discrezionalmente rifiutarne lo svolgimento.<br /> 4.2.- L&#8217;interveniente ha eccepito l&#8217;inammissibilità  della questione anche per l&#8217;incertezza oggettiva dell&#8217;ordinanza di rimessione, che, in parte motiva, si riferisce genericamente ad ogni difetto del contraddittorio e ad ogni lesione della difesa, mentre, in dispositivo, si riferisce unicamente alla fattispecie dell&#8217;omessa valutazione dell&#8217;istanza di chiamata.<br /> 4.3.- L&#8217;Avvocatura aggiunge che la pretermissione in primo grado dell&#8217;istanza di chiamata in garanzia non ha una soluzione costituzionalmente obbligata, rientrando nella discrezionalità  del legislatore optare per l&#8217;una o l&#8217;altra delle soluzioni astrattamente praticabili, onde consentire alla parte l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di garanzia, comunque sempre possibile tramite l&#8217;instaurazione di un autonomo giudizio nei confronti del garante.<br /> 4.4.- Negata la trasformazione dell&#8217;appello da mezzo devolutivo a mezzo cassatorio, l&#8217;Avvocatura osserva che non la disciplina della rimessione nel processo civile debba adeguarsi a quella del processo amministrativo, semmai l&#8217;inverso.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- La Corte d&#8217;appello di Milano ha sollevato questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 354 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, «nella parte in cui non prevede che il giudice d&#8217;appello debba rimettere la causa al giudice di primo grado, se è mancato il contraddittorio, non essendo stata da questo neppure valutata, in conseguenza di un&#8217;erronea dichiarazione di improcedibilità  dell&#8217;opposizione, la richiesta di chiamata in causa del terzo, proposta dall&#8217;opponente in primo grado, con conseguente lesione del diritto di difesa di una delle parti».<br /> 1.1.- Ad avviso del giudice a quo, l&#8217;impossibilità  della rimessione della causa al giudice di primo grado, derivante dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità  che qualifica come tassative, eccezionali e insuscettibili di applicazione analogica le ipotesi di rimessione contemplate dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., pregiudicherebbe il diritto di difesa dell&#8217;opponente, che sarebbe costretto ad agire in via autonoma contro il garante, senza potersi avvalere, nei suoi confronti, del giudicato formatosi sull&#8217;azione principale.<br /> 1.2.- Secondo il giudice a quo, il principio di tassatività  ed eccezionalità  delle ipotesi di rimessione dovrebbe essere rivisto alla luce della progressiva trasformazione dell&#8217;appello civile, che avrebbe ormai assunto, per effetto delle riforme succedutesi nel tempo, i caratteri di una <em>revisio prioris instantiae </em>di natura cassatoria.<br /> 1.3.- Il principio di tassatività  ed eccezionalità  delle ipotesi di rimessione dovrebbe essere riconsiderato anche alla luce della disposizione dell&#8217;art. 105 dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), che prevede la rimessione in primo grado con una locuzione generale, riferita ad ogni difetto del contraddittorio e ad ogni lesione del diritto di difesa.<br /> 2.- In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità  della questione, sollevate dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato.<br /> 2.1.- Secondo l&#8217;Avvocatura, il petitum additivo dell&#8217;ordinanza di rimessione è ancipite, poichè questa, in motivazione, si riferisce a qualunque mancanza del contraddittorio o lesione della difesa, mentre, in dispositivo, ad una specifica mancanza e lesione, cioè all&#8217;omessa valutazione dell&#8217;istanza di chiamata del terzo.<br /> 2.1.1.- L&#8217;eccezione non è fondata.<br /> L&#8217;alternatività  del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità  costituzionale è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un&#8217;alternatività  irrisolta (ex plurimis, sentenze n. 175 del 2018, n. 22 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 221 e n. 130 del 2017).<br /> Nel caso in esame, la discrepanza tra motivazione e dispositivo dell&#8217;ordinanza di rimessione può agevolmente risolversi tramite gli ordinari criteri ermeneutici, che consentono di intendere l&#8217;esposizione pìù ampia del petitum, di cui alla motivazione, come una semplice premessa generale, introduttiva dell&#8217;indicazione specifica del petitum effettivo, contenuta in dispositivo.<br /> 2.2.- L&#8217;Avvocatura ha eccepito l&#8217;inammissibilità  della questione anche per il carattere meramente ipotetico del pregiudizio difensivo dell&#8217;opponente a decreto ingiuntivo, convenuto sostanziale, la cui istanza di chiamata del terzo in garanzia, non sussistendo un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario, avrebbe potuto essere discrezionalmente respinta dal giudice di primo grado.<br /> 2.2.1.- L&#8217;eccezione non è fondata.<br /> Nella prospettiva del giudice a quo, la lesione del diritto di difesa del convenuto-opponente non è rappresentata dall&#8217;omessa autorizzazione della chiamata di terzo, bensì¬, in radice, dall&#8217;omessa valutazione della relativa istanza, del tutto pretermessa per effetto dell&#8217;errata declaratoria di improcedibilità  dell&#8217;opposizione.<br /> Non si configura, pertanto, quel carattere solo teorico, astratto o prematuro, che rende la questione incidentale priva di effettiva rilevanza nel giudizio a quo, e come tale inammissibile per ipoteticità  (ex plurimis, sentenze n. 217 del 2019 e n. 60 del 2014; ordinanze n. 77 del 2009 e n. 109 del 2006).<br /> 3.- Nel merito, la questione non è fondata.<br /> 3.1.- Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore dispone di un&#8217;ampia discrezionalità  nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà  delle scelte compiute, limite che, con riferimento specifico all&#8217;art. 24 Cost., viene superato solo qualora emerga un&#8217;ingiustificabile compressione del diritto di agire, mentre il parametro evocato non esige che il cittadino sia messo in grado di conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purchè non vengano imposti oneri o prescritte modalità  tali da rendere impossibile o estremamente difficile l&#8217;esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell&#8217;attività  processuale (ex plurimis, sentenze n. 271 del 2019, n. 199 del 2017, n. 121 e n. 44 del 2016).<br /> In particolare, nella sentenza n. 1 del 2002, si è evidenziato che «nell&#8217;ordinamento processuale civile, la rimessione al primo giudice è fenomeno limitato ai casi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.», sicchè corrisponde ai principi che il secondo giudice decida nel merito, senza dare luogo a rimessione, qualora abbia «constatata una violazione in prima istanza delle regole del contraddittorio o del diritto di difesa non riconducibile ai casi di rimessione espressamente previsti».<br /> 3.1.1.- La tassatività  ed eccezionalità  delle ipotesi normative di rimessione in primo grado, del resto, è affermata dall&#8217;univoca e risalente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, come un riflesso della natura prevalentemente rescissoria del giudizio d&#8217;appello, coerente con la regola di assorbimento dei vizi di nullità  in motivi di gravame, potendo il giudice d&#8217;appello limitarsi ad emettere una pronuncia rescindente, cioè di mero annullamento con rinvio, nei soli casi espressamente indicati dal legislatore (sentenze 14 novembre 1972, n. 3368, 12 gennaio 1963, n. 34 e 28 luglio 1962, n. 2208; conformi, tra molte, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 17 marzo 2006, n. 5907, e sezione seconda civile, sentenza 15 maggio 2002, n. 7057).<br /> 3.2.- Nè meritevole di accoglimento appare la deduzione del giudice a quo, secondo cui la necessità  di agire in via autonoma contro il terzo garante, derivante dall&#8217;impossibilità  del regresso in primo grado, lederebbe il diritto di difesa del convenuto-opponente poichè questo verrebbe privato del vantaggio del processo simultaneo, segnatamente del beneficio della formazione contestuale del giudicato sul rapporto principale e sul rapporto di garanzia.<br /> 3.2.1.- Questa Corte ha, infatti, pìù volte evidenziato che, nel quadro della discrezionalità  conformativa del legislatore processuale, il simultaneus processus non gode di garanzia costituzionale, trattandosi di un mero espediente tecnico finalizzato, laddove possibile, a realizzare un&#8217;economia dei giudizi e a prevenire il conflitto tra giudicati, sicchè la sua inattuabilità  non lede il diritto di azione, nè quello di difesa, se la pretesa sostanziale dell&#8217;interessato può essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e difesa (ex plurimis, sentenze n. 451 del 1997 e n. 295 del 1995; ordinanze n. 215 e n. 124 del 2005, n. 18 del 1999 e n. 308 del 1991).<br /> La scelta del legislatore di non includere tra le ipotesi di rimessione in primo grado quella della pretermissione dell&#8217;istanza del convenuto-opponente di chiamata di un terzo in garanzia impedisce di recuperare il processo simultaneo tra la domanda principale e la domanda di garanzia, ma non impedisce che quest&#8217;ultima sia fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e difesa.<br /> 3.3.- Nè è ravvisabile, per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore nella disciplina del giudizio civile d&#8217;appello, una sua piena trasformazione dal modello sostitutivo del novum iudicium a quello di una revisio prioris instantiae di tipo cassatorio, sicchè la configurazione in termini di tassatività  e di eccezionalità  delle ipotesi di rimessione in primo grado non sarebbe pìù coerente con l&#8217;attuale struttura dell&#8217;appello civile.<br /> 3.3.1.- In realtà , come evidenziato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, l&#8217;accentuazione dei tratti di revisione determinata dalle riforme del codice di rito, in particolare da quella di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non ha certamente trasformato l&#8217;appello civile in un mezzo di impugnazione a critica vincolata, «una sorta di anticipato ricorso per cassazione» (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199).<br /> Alla struttura del giudizio d&#8217;appello resta connaturato il profilo rescissorio, mantenendosi tassative ed eccezionali le ipotesi normative nelle quali il gravame può arrestarsi al solo profilo rescindente, in funzione della rimessione della causa al primo giudice (Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 17 aprile 2019, n. 10744).<br /> 3.4.- Neanche può essere accolta la deduzione del giudice a quo, secondo cui la formula ampia dell&#8217;art. 105 cod. proc. amm., laddove prevede la rimessione in primo grado «se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti», raffrontata alla pìù restrittiva disposizione del codice di rito civile, metterebbe in luce un&#8217;irragionevole disparità  tra modelli processuali, che andrebbe ricomposta attraverso il superamento del principio di tassatività  di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.<br /> 3.4.1.- Così¬ argomentando, infatti, il rimettente inverte il rapporto sistematico tra la disciplina del processo civile e quella del processo amministrativo, nel momento in cui eleva quest&#8217;ultima a paradigma dell&#8217;altra, in aperta contraddizione con quanto indicato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività  nonchè in materia di processo civile), che, all&#8217;art. 44, reca la «delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo».<br /> L&#8217;art. 44, comma 1, della legge n. 69 del 2009 individua tra le finalità  della riforma delle norme sul processo amministrativo quella «di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali», sicchè è la disciplina del processo amministrativo a sperimentare un percorso di assimilazione alla disciplina di principio del processo civile, e non viceversa, come testimonia, altresì¬, il rinvio esterno disposto dall&#8217;art. 39, comma 1, cod. proc. amm.<br /> In tal senso, del resto, l&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che, nonostante la formulazione apparentemente indeterminata, il disposto dell&#8217;art. 105 cod. proc. amm. è in realtà  allineato a quello degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., da intendersi, quest&#8217;ultimo, espressivo dei principi generali di sostitutività  dell&#8217;appello e conversione dei vizi di nullità  in motivi di gravame, sicchè, anche nel processo amministrativo, le ipotesi normative di rimessione al primo giudice sono da qualificarsi come tassative ed eccezionali, insuscettibili di interpretazione analogica o estensiva (sentenze 30 luglio 2018, n. 10 e n. 11).<br /> Non si registra, quindi, la disparità  tra modelli processuali che il giudice a quo censura sotto il profilo dell&#8217;art. 3 Cost., bensì¬, al contrario, una convergenza di modelli processuali, orientata alla tassatività  ed eccezionalità  delle ipotesi normative di regressione in primo grado. Tale convergenza di principio non impedisce, peraltro, che le esigenze specifiche di ciascun modello possano comportare una diversa articolazione delle relative discipline.<br /> 3.5.- Quanto detto finora esclude la prospettata violazione dei principi del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, quest&#8217;ultimo parametro interposto dall&#8217;art. 117, primo comma, Cost.<br /> Invero, acquisito che il doppio grado di giurisdizione di merito non è, di per sè, assistito da copertura costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 199 del 2017 e n. 243 del 2014; ordinanze n. 42 del 2014, n. 226 e n. 190 del 2013), nè convenzionale (Corte EDU, sentenza 20 ottobre 2015, Costantino Di Silvio contro Italia, paragrafo 50), questa Corte ha escluso che la mancata previsione della rimessione al giudice di primo grado in un caso di definizione in rito non contemplato dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (declinatoria di competenza del giudice di pace) integri un pregiudizio del diritto di difesa, atteso che «il diritto di difesa deve ritenersi rispettato quando la causa venga effettivamente sottoposta alla cognizione dei giudici di primo e di secondo grado, restando irrilevante che l&#8217;esame del fondamento della domanda non sia compiuto dall&#8217;uno, alla stregua di situazioni processuali preclusive, ma soltanto dall&#8217;altro» (ordinanza n. 585 del 2000).<br /> 3.5.1.- Ãˆ proprio la finalità  di assicurare la ragionevole durata del processo, garantita dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, ad opporsi, in linea di principio, alla rimessione del giudizio in primo grado, quando questa non sia imposta da esigenze indefettibili, come quella di integrare il contraddittorio rispetto ad una parte necessaria.<br /> La regressione processuale diretta a consentire l&#8217;ingresso in giudizio del garante del convenuto, parte non necessaria, determinerebbe un ritardo, esso pure non necessario, nella definizione della controversia sul rapporto principale.<br /> 4.- La scelta del legislatore di non includere tra le ipotesi di rimessione in primo grado quella della pretermissione dell&#8217;istanza del convenuto-opponente di chiamata di un terzo in garanzia è, dunque, un&#8217;opzione discrezionale, legittima perchè non manifestamente irragionevole, attesa la sua funzionalità  al valore costituzionale della ragionevole durata del processo sul rapporto principale, e non ingiustificatamente compressiva del diritto di azione, potendo il convenuto-opponente esercitare la domanda di garanzia tramite l&#8217;instaurazione di un autonomo giudizio contro il terzo.<br /> Deve essere, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 354 cod. proc. civ. in riferimento a tutti i parametri evocati.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 354 del codice di procedura civile, sollevata dalla Corte d&#8217;appello di Milano, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Stefano PETITTI, Redattore<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-3-2020-n-58/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2020 n.58</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2019 n.7940</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-11-2019-n-7940/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>F. Franconiero, Presidente FF, A. Rotondano, Consigliere, Estensore; PARTI: (S. s.r.l. &#8220;Omissis&#8221;, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato c. Regione Puglia, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marina Altamura) I contributi finanziari diretti a</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Franconiero, Presidente FF, A. Rotondano, Consigliere, Estensore; PARTI:  (S. s.r.l. &#8220;Omissis&#8221;, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato c. Regione Puglia, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marina Altamura)</span></p>
<hr />
<p>I contributi finanziari diretti a carico del bilancio comunitario concessi per finanziare un&#8217;azione, destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo proprio della politica dell&#8217;Unione, ovvero la gestione del servizio pubblico di formazione professionale e delle relative attività .Â </p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Procedure ad evidenza pubblica &#8211; Appalti pubblici &#8211; Concessione di sovvenzioni &#8211; differenze.<br /> 2.- Legge Regionale della Puglia n. 15 del 2002 . art. 2 in tema di orientamento e formazione professionale &#8211; interpretazione.</div>
<p></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. Sebbene sia indubitabile che i principi generali di parità  di trattamento, non discriminazione e trasparenza si applicano a tutte le procedure di evidenza pubblica adottate dalle Amministrazioni, sia per la concessione di sovvenzioni e contributi (art. 12 l. 241 del 1990), sia per la stipula di contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) &#8211; come ribadito dal vademecum per l&#8217;ammissibilità  della spese al FSE in materia di programmazione 2007-2013 &#8211; non possono non rimarcarsi le significative differenze tra la concessione di sovvenzioni e la stipula di contratti pubblici di appalto o concessione di pubblici servizi. Nel primo caso l&#8217;Amministrazione deve ricorrere ad un avviso pubblico di selezione dei progetti finanziabili, in cui sono predeterminati e resi pubblici le modalità  e i criteri per l&#8217;assegnazione delle risorse disponibili e il rapporto tra l&#8217;Amministrazione e il soggetto attuatore, destinatario di un finanziamento per la realizzazione di un&#8217;attività  finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale fissato dalla stessa amministrazione (nel caso di specie l&#8217;erogazione dell&#8217;attività  di formazione a vantaggio degli utenti), risulta regolato da un atto unilaterale di natura concessoria.</em><br /> <em>Si verte, infatti, di contributi finanziari diretti a carico del bilancio comunitario concessi per finanziare un&#8217;azione, destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo proprio della politica dell&#8217;Unione, ovvero la gestione del servizio pubblico di formazione professionale e delle relative attività .Â </em><br /> <em>L&#8217;obiettivo perseguito dalle sovvenzioni in parola, riconosciute a valere sul Fondo sociale europeo, non è dunque quello di individuare il miglior contraente e selezionare l&#8217;offerta più¹ vantaggiosa (come nella disciplina in materia di appalti pubblici), ma di migliorare l&#8217;occupabilità  del capitale umano (a vantaggio dei laureati disoccupati e inoccupati) e accrescere il livello qualitativo del servizio offerto: a tal fine, non può prescindersi dal considerare, ai fini dell&#8217;accesso ai contributi, la qualità  dell&#8217;azione formativa proposta dagli enti erogatori dei master frequentati dai percettori del contributo pubblico.</em><br /> <em>2. Laddove l&#8217;art. 2 della legge Regionale della Puglia n. 15 del 2002 prevede che &#8220;Le azioni di orientamento e di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico&#8221;non viene in rilievo la disciplina in materia di appalti pubblici in quanto la fattispecie non è qualificabile quale appalto di servizi, ma come concessione di sovvenzioni, con conseguente applicazione dell&#8217;art. 12 della legge n. 241 del 1990.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/11/2019<br /> <strong>N. 07940/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04797/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4797 del 2010, proposto da S. s.r.l. &#8220;<em>Omissis</em>&#8220;, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Puglia, in persona del presidente <em>pro tempore,</em>Â rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marina Altamura, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Leonilde Francesconi in Roma, via Barberini 36; Strategies s.r.l., non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia &#8211; sede di Bari, Sezione terza, 19 gennaio 2010, n. 76, resa tra le parti;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 luglio 2019 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Di Donna e Notarnicola su delega dell&#8217;avvocato Altamura;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> 1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la <em>OmissisÂ </em>&#8211; S. s.r.l. (di seguito<em>&#8220;S.&#8221;</em>) impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia- sede di Bari l&#8217;avviso pubblico della Regione Puglia n. 4 del 13 novembre 2008, approvato con determinazione dirigenziale n. 2082 dell&#8217;11 novembre 2008, avente ad oggetto la presentazione di istanze per la concessione di borse di studio per la frequenza di masterÂ <em>post lauream</em>Â da svolgersi in Italia e all&#8217;estero (per un importo complessivo finanziabile di € 40.000.000,00), nell&#8217;ambito del programma operativo regionale 2007/2013 Fondo sociale europeo &#8211; asse IV &#8211; capitale umano, al quale erano ammessi a partecipare i giovani &#8220;inoccupati e disoccupati&#8221; che avessero dimostrato di frequentare un masterÂ organizzato da uno degli istituti elencati nell&#8217;avviso stesso ed in possesso di specifici requisiti.<br /> 1.1. Il ricorso era affidato ad un unico articolato motivo con cui si formulavano plurime censure di violazione di legge (artt. 1, 2, 3, 16, 22 della legge Regione Puglia n. 15 del 7 agosto 2002 in materia di istruzione e formazione professionale, artt. 2 e 42 del decreto legislativo n. 163 del 2006, programma operativo regionale) ed eccesso di potere (per difetto assoluto di motivazione, illogicità  manifesta, contraddittorietà , violazione dei principi di massima partecipazione, libera concorrenza, parità  di trattamento, non discriminazione, proporzionalità , ragionevolezza). La ricorrente lamentava, altresì, l&#8217;asserita violazione delle disposizioni del regolamento POR, in particolare del punto 5.5., intitolato &#8220;<em>Rispetto della normativa comunitaria</em>&#8220;.<br /> 1.2. Le censure formulate si appuntavano sulla previsione nell&#8217;avviso impugnato (come modificato dalla successiva determinazione dirigenziale n. 2211 del 25 gennaio 2008) del requisito, secondo la società  ricorrente, eccessivamente restrittivo, riguardante il possesso, quale condizione per la concessione del finanziamento riguardo ai corsi erogati, dell&#8217;esperienza almeno decennale in attività  di formazione <em>post lauream</em>Â (<em>&#8220;continuativamente dal 9/01/1999 al 9/01/2009&#8221;</em>) da parte degli istituti di formazione avanzata, sia privati sia pubblici, non accreditati (di cui alla categoria C), qual era la ricorrente: requisito di cui la S. era carente e che non le avrebbe perciù² consentito di accettare le richieste di neolaureati che frequentavano o intendevano frequentare i master da essa organizzati. Non sarebbe poi stato possibile, a ragione della totale mancanza di motivazione dell&#8217;avviso gravato, comprendere l&#8217;<em>iter</em>Â logico seguito dalla Regione Puglia (di seguito <em>&#8220;la Regione&#8221;</em>) e il suo mutato orientamento rispetto al precedente avviso 1/2008 ove aveva invece richiesto, per gli stessi istituti di formazione titolari dei master da frequentare, un&#8217;esperienza triennale, in linea con la normativa di settore in tema di appalti di servizi.<br /> 1.3. Con motivi integrativi, la S. impugnava la determinazione dirigenziale della Regione del 27 aprile 2009 concernente l&#8217;approvazione della prima graduatoria relativa all&#8217;avviso 4/2008, deducendo censure di illegittimità  derivata dai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.<br /> 2. Il Tribunale amministrativo, nella resistenza della Regione (la quale aveva nel corso del giudizio proposto appello cautelare avverso l&#8217;ordinanza di sospensione degli atti gravati, accolto da questa Sezione con ordinanza n. 1834 del 7 aprile 2009), prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità  e irricevibilità  del gravame sollevate dalla difesa regionale, ha respinto il ricorso in quanto infondato nel merito e dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso per motivi aggiunti.<br /> 3. Avverso la sentenza in epigrafe, S. propone appello e ne chiede la riforma per avere la decisione impugnata erroneamente apprezzato e ritenuto infondati i motivi del ricorso di primo grado. L&#8217;appellante ha altresì evidenziato <em>in limine</em>Â la sussistenza del proprio interesse &#8220;attuale, diretto e personale&#8221; a ricorrere avverso l&#8217;avviso pubblico che, sebbene formalmente destinato agli studenti laureati inoccupati e disoccupati, ha introdotto un requisito di partecipazione per concorrere alla concessione dei finanziamenti comunitari attinente al possesso di specifica esperienza di dieci anni continuativi che ha comportato l&#8217;esclusione della società  di formazione appellante (la quale ne è carente) dalla selezione e le ha arrecato un grave danno per effetto dello sbarramento alla procedura che le ha impedito di accettare le richieste ricevute per i master da essa organizzati.<br /> 3.1. Si è costituita anche nel presente giudizio la Regione che ha resistito all&#8217;appello, sostenendone l&#8217;infondatezza nel merito (oltre ad eccepire nuovamente la tardività  del ricorso se e ove si ritenesse effettivamente applicabile la disciplina sugli appalti pubblici) e insistendo per il suo rigetto.<br /> 3.2. Rinviata l&#8217;udienza di discussione del 27 giugno 2019, su istanza dell&#8217;appellante, per trattazione congiunta con il giudizio iscritto al numero 2010/6525 R.G. su appello della Regione avverso la sentenza del T.a.r. Puglia &#8211; sede di Bari, III, 22 marzo 2010, n. 1105 concernente la medesima vicenda e l&#8217;annullamento dello stesso avviso pubblico 4/2008 (a seguito di ricorso proposto da altra società  di formazione), all&#8217;udienza del 25 luglio 2019, la causa è stata, infine, riservata per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> 4. Viene in decisione l&#8217;appello proposto dalla S., istituto privato di formazione avanzata, avverso la sentenza di prime cure che ha respinto, ritenendoli infondati, i motivi di ricorso per l&#8217;annullamento dell&#8217;avviso pubblico della Regione Puglia avente ad oggetto la concessione di borse di studio finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) per attività  di specializzazione da svolgersi in Italia e all&#8217;estero svolte da giovani &#8220;disoccupati e inoccupati&#8221; che avessero dimostrato di frequentare masterÂ <em>post lauream</em>Â erogati dagli organismi ivi indicati, laddove detta concessione è stata subordinata a talune condizioni, asseritamente restrittive della partecipazione e sproporzionate, quale in particolare la pregressa esperienza almeno decennale e con carattere di continuità  (dal 9 gennaio 1999 al 9 gennaio 2009) in ambito formativo da parte degli istituti non accreditati, sia privati sia pubblici, titolari dei corsi organizzati.<br /> 5. In particolare, i motivi di appello, con cui S. (la quale dalla data di costituzione, nell&#8217;aprile del 2004, al 2009 ha documentato di aver organizzato numerosi master e corsi di alta specializzazione, ma che non possiede lo specifico requisito di esperienza maturata richiesto dal bando impugnato) ha sostanzialmente riproposto le censure di primo grado dolendosi del loro rigetto da parte della sentenza impugnata (con decisione di segno opposto rispetto alla sentenza n. 1105/2010 che ha accolto il ricorso della Vision 2000 e annullato <em>in parte qua</em>Â l&#8217;avviso gravato), possono essere così sintetizzati.<br /> 5.1. Con il primo motivo, S. deduce l&#8217;errore di giudizio in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per aver ritenuto che l&#8217;avviso pubblico impugnato, in quanto atto generale, non fosse soggetto all&#8217;obbligo di motivazione: secondo l&#8217;appellante, la Regione avrebbe, infatti, dovuto esplicitare le ragioni e dimostrare le specifiche esigenze sottese alla decisione di derogare alla legge dello Stato (nella misura in cui aveva previsto requisiti più¹ restrittivi di quelli normativamente stabiliti, tanto più¹ irragionevoli se raffrontati con i precedenti avvisi 5/2006 e 1/2008 ove era infatti richiesto un requisito di capacità  professionale triennale).<br /> 5.2. Con il secondo motivo, S. lamenta che la sentenza appellata sarebbe viziata di violazione di legge (in relazione alla legge regionale 2002, n. 15 e al D.Lgs. 2006, n. 163), avendo il primo giudice errato nel ritenere applicabile la disciplina delle sovvenzioni di cui all&#8217;art. 12 della legge n. 241 del 1990 (sebbene questa non preveda una modalità  per l&#8217;erogazione dei fondi in questione peculiare e alternativa rispetto alle procedure dell&#8217;evidenza pubblica) ed inconferente il richiamo, operato nel ricorso, alla normativa di settore in tema di appalti di servizi, nonchè all&#8217;art. 22 della citata legge regionale e alle disposizioni di cui al punto 5.5. del regolamento POR che impongono, nella specie, il rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.<br /> La sentenza impugnata avrebbe, infatti, erroneamente obliterato il richiamo contenuto nell&#8217;avviso al punto 5.5. del regolamento disciplinante il POR recante l&#8217;inequivocabile statuizione in base al quale le operazioni finanziate dal programma operativo sono attuate nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici ed omesso altresì di considerare che la stessa legge regionale n. 15 del 2002 definisce espressamente le azioni di formazione professionale quale <em>&#8220;servizio di interesse pubblico&#8221;</em>Â (art. 2).<br /> 5.3. Con il terzo motivo d&#8217;appello, S. censura le statuizioni della sentenza che hanno ritenuto idoneo e non sproporzionato il requisito dell&#8217;esperienza decennale di cui all&#8217;avviso impugnato poichè con esso la Regione avrebbe asseritamente garantito una più¹ elevata qualità  del servizio, nel rispetto dell&#8217;art. 16 della Legge n. 15 del 2002 e dei parametri europei: generica e apodittica sarebbe poi la motivazione della sentenza appellata ove, condividendo l&#8217;ordinanza cautelare di questa Sezione, ha ritenuto che il requisito in parola non si sarebbe discostato <em>&#8220;dalla logica caratterizzante il complessivo meccanismo predisposto dall&#8217;ordinamento&#8221;</em>.<br /> 5.4. Con il quarto motivo d&#8217;appello, S. contesta che il primo giudice ha reputato risolutiva l&#8217;adozione da parte della Regione della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (recante <em>&#8220;Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi&#8221;</em>) con cui ha normato il predetto requisito dell&#8217;esperienza decennale nell&#8217;erogazione dei corsi <em>post lauream</em>Â ai fini dell&#8217;accesso ai finanziamenti pubblici per la formazione professione in capo agli istituti non accreditati: detta disciplina normativa, perà², non avrebbe alcun rilievo ai fini del decidere nè potrebbe utilizzarsi per interpretare il requisito in parola, contenuto in un bando pubblicato prima della sua entrata in vigore, in ossequio al principio delÂ <em>tempus regit actum</em>.<br /> 5.5. In conclusione, con le doglianze articolate, S. sostiene che il requisito imposto dalla Regione per gli istituti di categoria C (istituti di formazione avanzata, pubblici e privati) sia irragionevole e illegittimo, perchè contrario ai principi di proporzionalità , trasparenza, libera concorrenza e massima partecipazione, incidente sulle regole di corretto funzionamento del mercato e ingiustificatamente restrittivo dell&#8217;offerta formativa (con negative ricadute anche sulla qualità  del servizio di formazione professionale e sull&#8217;interesse pubblico alla selezione della migliore offerta). Il requisito imposto <em>ex abrupto</em>Â dalla Regione, mediante l&#8217;inserimento della clausola escludente nel bando impugnato, sarebbe sproporzionato in quanto tra il suddetto requisito di accesso e l&#8217;oggetto specifico del bando sussiste un rapporto di &#8220;uno a dieci&#8221;, risultando il pregresso svolgimento di prestazioni formative analoghe dieci volte superiore alla durata della prestazione (limitata ad un solo anno accademico) richiesta (con evidente scollamento rispetto alla concreta durata dei corsi suscettibili di finanziamento). In tal modo, il sistema formativo delineato dall&#8217;avviso pubblico oggetto di impugnativa sarebbe fortemente limitativo dell&#8217;ingresso nel settore di nuovi operatori economici (che, pur vantando un&#8217;elevata professionalità , non l&#8217;abbiano maturata nei termini e modi indicati nel bando); sotto altro concorrente profilo, sarebbe altresì elusivo degli stessi obiettivi dichiarati nel programma operativo regionale nella misura in cui, ai fini della verifica di professionalità  dell&#8217;istituto non accreditato, privilegia l&#8217;elemento soggettivo, statico, correlato alla posizione sul mercato degli enti erogatori, anzichè il profilo oggettivo, dinamico, della qualità  intrinseca dei corsi di formazione.<br /> 6. L&#8217;appello è infondato.<br /> 6.1. Come bene rilevato dalla sentenza appellata, non ricorre la dedotta violazione dell&#8217;obbligo di motivazione perchè l&#8217;avviso impugnato è un atto a contenuto generale per il quale è escluso, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990, l&#8217;obbligo di motivazione.<br /> 6.2. Deve poi, in linea generale, evidenziarsi come l&#8217;ampia discrezionalità  dell&#8217;amministrazione in ordine ai criteri da inserire negli avvisi pubblici non è nel caso di specie inficiata da irragionevolezza o illogicità  riguardo al requisito controverso che non risulta sproporzionato rispetto alla <em>ratio</em>Â della misura e all&#8217;obiettivo perseguito.<br /> 6.3. Tanto evidenziato, la Sezione qui rileva come anzitutto non meritano censura le statuizioni della sentenza impugnata in punto di disciplina applicabile alla fattispecie.<br /> Vero è che l&#8217;art. 2 della legge n. 15 del 2002, di cui parte appellante sostiene la violazione, prevede che <em>&#8220;Le azioni di orientamento e di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico&#8221;</em>: tuttavia, non viene qui in rilievo la disciplina in materia di appalti pubblici in quanto la fattispecie in esame non è qualificabile quale appalto di servizi, ma come concessione di sovvenzioni, con conseguente applicazione dell&#8217;art. 12 della legge n. 241 del 1990 (in tal senso cfr. Cons. di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5086).<br /> Sebbene sia indubitabile che i principi generali di parità  di trattamento, non discriminazione e trasparenza si applicano a tutte le procedure di evidenza pubblica adottate dalle amministrazioni, sia per la concessione di sovvenzioni e contributi (art. 12 l. 241 del 1990), sia per la stipula di contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) &#8211; come ribadito dalÂ <em>vademecum</em>Â per l&#8217;ammissibilità  della spese al FSE in materia di programmazione 2007-2013 &#8211; non possono non rimarcarsi le significative differenze tra la concessione di sovvenzioni e la stipula di contratti pubblici di appalto o concessione di pubblici servizi. Nel primo caso, che è quello qui ricorrente, l&#8217;amministrazione deve ricorrere ad un avviso pubblico di selezione dei progetti finanziabili, in cui sono predeterminati e resi pubblici le modalità  e i criteri per l&#8217;assegnazione delle risorse disponibili e il rapporto tra l&#8217;amministrazione e il soggetto attuatore, destinatario di un finanziamento per la realizzazione di un&#8217;attività  finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale fissato dalla stessa amministrazione (nel caso di specie l&#8217;erogazione dell&#8217;attività  di formazione a vantaggio degli utenti), risulta regolato da un atto unilaterale di natura concessoria.<br /> 6.4. Si verte, infatti, di contributi finanziari diretti a carico del bilancio comunitario concessi per finanziare un&#8217;azione, destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo proprio della politica dell&#8217;Unione, ovvero la gestione del servizio pubblico di formazione professionale e delle relative attività . Va anche rimarcato che il caso di specie ha ad oggetto non finanziamenti diretti a beneficio degli enti di formazione (i quali restano estranei al rapporto bilaterale tra amministrazione erogatrice e singoli percettori delineato dall&#8217;avviso impugnato), ma sovvenzioni individuali per il finanziamento di borse di studio a favore dei soggetti che abbiano dimostrato la frequenza ai corsi organizzati dagli enti rientranti nelle categorie indicate dall&#8217;avviso.<br /> L&#8217;obiettivo perseguito dalle sovvenzioni in parola, riconosciute a valere sul Fondo sociale europeo, non è dunque quello di individuare il miglior contraente e selezionare l&#8217;offerta più¹ vantaggiosa (come nella disciplina in materia di appalti pubblici), ma di migliorare l&#8217;occupabilità  del capitale umano (a vantaggio dei laureati disoccupati e inoccupati) e accrescere il livello qualitativo del servizio offerto: a tal fine, non può prescindersi dal considerare, ai fini dell&#8217;accesso ai contributi, la qualità  dell&#8217;azione formativa proposta dagli enti erogatori dei master frequentati dai percettori del contributo pubblico.<br /> 6.5. La disciplina normativa richiamata dall&#8217;appellante non sovverte, ma conferma le precedenti considerazioni.<br /> In particolare, l&#8217;art. 1 della legge regionale n. 15 del 2002 (<em>&#8220;Riforma della formazione professionale&#8221;) </em>prevede che <em>&#8220;la Regione Puglia garantisce il diritto alla formazione e all&#8217;orientamento assicurando uguaglianza di opportunità  per&#038;sviluppare e favorire la partecipazione allo sviluppo della realtà  regionale&#8221;</em>; e l&#8217;art. 3 (<em>&#8220;Offerta di formazione&#8221;</em>) stabilisce che la Regione <em>&#8220;detta indirizzi affinchè l&#8217;organizzazione dell&#8217;offerta di formazione professionale assicuri in modo coordinato una pluralità  di azioni integrate, con diversificazione delle proposte e dei percorsi formativi&#8221;</em>; infine l&#8217;art. 16 (<em>&#8220;Funzioni&#8221;)</em>, con norma di chiusura, dispone che <em>&#8220;La Regione persegue la realizzazione e lo sviluppo qualitativo del sistema regionale dell&#8217;orientamento e della formazione professionale &#8230;; 3 &#8230; e) in raccordo con gli obiettivi nazionali ed in sintonia con le scelte prioritarie operate con l&#8217;Unione Europea per quelle da essa cofinanziate&#8221;</em>.<br /> 6.6. Dal sistema delineato emerge, dunque, con evidenza che l&#8217;accesso ai corsi di formazione professionale in condizioni di uguaglianza di opportunità  e il pluralismo e la diversificazione dell&#8217;offerta formativa devono primariamente considerare l&#8217;obiettivo della realizzazione e sviluppo qualitativo del sistema regionale dell&#8217;orientamento e della formazione professionale: pertanto, l&#8217;esigenza di ampliare la platea dei partecipanti (per assicurarne la massima partecipazione e concorrenzialità ) sì da incrementare sotto il profilo quantitativo l&#8217;offerta di formazione deve contemperarsi con la primaria ed essenziale finalità  di garantire una più¹ rigorosa selezione dell&#8217;azione proposta al fine di accrescere e migliorarne la qualità . In ciù² risiede, dunque, la <em>ratio</em>Â di un requisito più¹ restrittivo, quale quello contestato, per la selezione degli istituti di formazione avanzata privi di accreditamento.<br /> Dal che discende che corretta risulta la sentenza impugnata laddove ha concluso per la coerente applicazione ad opera della Regione dei parametri europei nella fattispecie in esame attinente alla concessione di pubblici finanziamenti, nella quale perciù² assumono rilievo preminente gli obiettivi perseguiti con l&#8217;azione finanziabile (nella specie, rendere più¹ elevato il livello qualitativo della formazione professionale).<br /> Alla luce delle argomentazioni svolte, il requisito in questione non è sproporzionato nè irragionevole, ma coerente con gli obiettivi dell&#8217;avviso che delineano la tipologia di azione finanziabile: il miglioramento della qualità  della formazione, costituente primario obiettivo, non può che raggiungersi selezionando adeguatamente gli operatori e, a tal fine, il requisito della maggiore esperienza nello specifico settore delle attività  formative <em>post lauream</em>Â parametrato ad una maggiore durata e alla sua continuità  nel tempo non può che migliorarne oggettivamente la qualità . Il dato di esperienza rappresenta, infatti, un parametro di valutazione non meramente soggettivo, ma oggettivo, escludendo la paventata autoreferenzialità  in quanto ancorato all&#8217;attività  concretamente ed effettivamente svolta: la qualità  dei corsi è strettamente correlata alla qualità  professionale del soggetto erogatore che si misura attraverso l&#8217;esperienza maturata, sì che il requisito in parola, come giù  evidenziato in sede cautelare dal giudice d&#8217;appello,Â <em>&#8220;non si discosta dalla logica caratterizzante il complessivo meccanismo predisposto dall&#8217;ordinamento&#8221;</em>.<br /> 6.7. La sentenza appellata, correttamente applicando i principi richiamati, è dunque immune dalle critiche che le sono state appuntate (<em>sub specie</em>Â di carente e inadeguata motivazione): il primo giudice, richiamando l&#8217;interpretazione sistematica delle norme comunitarie, nazionali e regionali indicate nell&#8217;avviso, ha chiarito che la tipologia di azione finanziabile rientra nell&#8217;obiettivo specificamente individuato dal POR 2007-2013 di <em>&#8220;aumentare l&#8217;accesso all&#8217;istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità &#8220;</em>; e, muovendo da tali logiche e corrette premesse, ha bene concluso per la non condivisibilità  della tesi prospettata dell&#8217;ente di formazione, escludendo che il requisito di esperienza decennale prescritto dall&#8217;avviso n. 4/2008 sia sproporzionato.<br /> La sentenza appellata ha dunque bene ritenuto che la discrezionalità  dell&#8217;amministrazione nella scelta dei parametri indicatori di livello qualitativo degli istituti in questione (mediante il prescritto requisito della consolidata esperienza nel settore della formazione) non sia inficiata da profili di irragionevolezza e illogicità  e che essa risponda agli obiettivi dell&#8217;azione finanziata (<em>id est</em>: garantire la migliore qualificazione professionale dei suoi destinatari).<br /> Non convince, infatti, l&#8217;argomento dell&#8217;appellante secondo cui gli studenti si iscriverebbero con minore frequenza ai corsi organizzati da istituti con meno di dieci anni di esperienza per i quali non potrebbero accedere alle borse di studio finanziate. Ad ogni modo, una simile evenienza deve piuttosto costituire incentivo per gli istituti di più¹ recente costituzione ad organizzare corsi di miglior livello al fine di maturare il requisito di esperienza e poter poi accedere alle sovvenzioni comunitarie. La formazione non deve, infatti, reggersi unicamente sull&#8217;accesso al contributo, ma sul livello di qualità  del servizio di interesse generale erogato a favore degli utenti: la sovvenzione, in tale ottica, vale anche quale premio e riconoscimento a chi ha, bene e senza discontinuità , operato nel settore della formazione, organizzando corsi che hanno costituito di per sì© (proprio alla luce dei parametri indicati dalla stessa appellante, quali il numero e la varietà  di corsi organizzati, il grado di diversificazione e specializzazione, il numero di partecipanti e di richieste, la qualificazione dei docenti, i metodi utilizzati) un&#8217;attrattiva alla frequenza per gli studenti, a prescindere dalla possibilità  di ottenere il finanziamento per i costi di frequenza. Del resto, anche il valore tempo speso dai laureati nelle attività  formative in vista della qualificazione professionale è un bene al pari del danaro speso: costituisce anzi un bene di maggiore rilevanza avuto riguardo al risultato perseguito, vale a dire il conseguimento di un elevato livello formativo.<br /> 6.8. A condizione che i requisiti prescritti non siano irragionevoli e discriminatori (il che va escluso nella fattispecie in esame), l&#8217;attrattività  dei corsi non può dunque essere esclusivamente correlata alla concreta possibilità  di finanziamento e ad una più¹ rigorosa selezione degli enti erogatori titolari dei corsi da finanziare, ma alla rispondenza dell&#8217;attività  formativa a determinati <em>standard</em>Â qualitativi: diversamente opinando, sarebbe incentivata l&#8217;organizzazione di attività  formative scadenti, frequentate dagli utenti del servizio solo perchè finanziate.<br /> In questo senso, il requisito richiesto non si discosta dalla logica caratterizzante il complessivo meccanismo predisposto dall&#8217;ordinamento in quanto persegue effettivamente la realizzazione e lo sviluppo qualitativo del sistema regionale dell&#8217;orientamento e della formazione professionale.<br /> 6.9. Va, infine, evidenziato che la questione inerente alla ragionevolezza e proporzionalità  del controverso requisito dell&#8217;esperienza decennale continuativa e la sua compatibilità  con i principi comunitari in materia di libertà  di concorrenza, divieto di restrizioni alla libera prestazione di servizi e parità  di trattamento degli operatori economici, è stata affrontata e positivamente risolta, nel senso prospettato dalla Regione appellata, dalla sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea nella causa C-523/12 del 12 dicembre 2013 (nel giudizio Dirextra Alta Formazione s.r.l. c. Regione Puglia).<br /> La fattispecie oggetto della questione pregiudiziale sottoposta dallo stesso Tribunale amministrativo (con ordinanza di rinvio n. 1877/2012) riguardava, infatti, lo stesso tema qui affrontato concernente la scelta di affidare la selezione degli enti erogatori al solo requisito della risalenza decennale dell&#8217;attività  formativa svolta dagli stessi, nonostante lo stesso apparisse sganciato dalla concreta durata dei corsi suscettibili di finanziamento ed esorbitante rispetto alla <em>ratio</em>Â della misura comunitaria, tant&#8217;è vero che le argomentazioni spese dal giudice del rinvio in quella sede sono del tutto sovrapponibili alle considerazioni qui svolte dall&#8217;appellante. Ne consegue che i principi affermati dalla sentenza richiamata sono esportabili alla presente vicenda, senza che possa rilevare in senso contrario ed al fine di contestarne l&#8217;applicazione, la circostanza, evidenziata dall&#8217;appellante, inerente alla sopravvenienza della legge regionale che ha previsto il requisito (l&#8217;art. 2, comma 3, della l.r. 12/2009) e della stessa pronunzia della Corte rispetto alla pubblicazione dell&#8217;avviso pubblico impugnato. La stessa appellante S. infatti lamenta nel ricorso (pag. 18-19) che la Regione abbia perseverato nel medesimo errore, reiterandolo sia con la legge n. 12 del 2009 sia con un nuovo bando pubblicato nell&#8217;anno 2009 (confermando il requisito dell&#8217;esperienza decennale). La sentenza impugnata fonda il proprio impianto argomentativo, tra l&#8217;altro, sulla disposizione di cui all&#8217;art. 2, comma 3, della l.r. n. 12 del 2009, ritenendo ulteriormente risolutiva la considerazione che la Regione abbia con legge chiarito che, per gli istituti di formazione in questione, è richiesto lo svolgimento continuativo e nei dieci anni precedenti l&#8217;avviso relativo alla concessione di borse di studio, di attività  documentabile di formazione.<br /> Accertata dunque la piena applicabilità  dei principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia per la sostanziale identità  della fattispecie oggetto di giudizio, va rilevato che Corte ha concluso che, sebbene il requisito in parola possa rendere meno attrattive per gli studenti le attività  organizzate da istituti privi dell&#8217;esperienza decennale, per le quali non possono accedere al finanziamento,Â <em>&#8220;una simile restrizione della libera prestazione dei servizi può essere ammessa solo se persegue uno scopo legittimo compatibile con il Trattato ed è giustificata da ragioni imperative di interesse generale, semprechè, in tal caso, essa sia idonea a garantire la realizzazione dell&#8217;obiettivo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo&#8221;</em>. Sulla base di tali premesse, la Corte di Giustizia ha concluso che garantire la qualità  della formazione professionale risponde ad una ragione imperativa di interesse generale e che, di conseguenza, l&#8217;obiettivo perseguito dalla legge regionale, in cui è stato trasfuso il requisito di esperienza contestato nel presente giudizio, è quello di garantire ai suoi destinatari che la formazione professionale sia di livello elevato, costituendo la prescrizione di un livello minimo di esperienza per gli istituti di formazione una misura idonea all&#8217;obiettivo in tal modo perseguito.<br /> Pertanto, la Corte ha ritenuto che il requisito dell&#8217;esperienza decennale continuativa richiesto per rientrare nel novero degli istituti presso i quali gli studenti possono iscriversi per conseguire le borse di studio non vada oltre quanto necessario per raggiungere l&#8217;obiettivo prefissato e che non risulti eccessivo esigere (alla luce dei termini che occorrono alle università  per ottenere il riconoscimento da parte dell&#8217;ordinamento nazionale, o alla scadenza dei quali è attribuito l&#8217;accreditamento ai master erogati dagli altri istituti di formazione <em>post lauream</em>) che gli istituti i cui master non sono accreditati <em>&#8220;documentino un&#8217;esperienza sufficientemente lunga che consenta, in assenza di un qualsiasi controllo da parte dell&#8217;autorità  pubblica e di un qualsiasi accreditamento, di presumere la qualità  del loro insegnamento al pari degli istituti universitari riconosciuti dall&#8217;ordinamento nazionale e degli istituti i cui master sono accreditati&#8221;.</em><br /> 7. All&#8217;infondatezza delle censure dedotte consegue il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna l&#8217;appellante Società  Europea per i Servizi e la Formazione-S. s.r.l. alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell&#8217;appellata Regione Puglia che liquida forfettariamente in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 8/11/2019 n.230</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-8-11-2019-n-230/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 8/11/2019 n.230</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi Presidente, Maria Cartabia redattrice; PARTI: (Ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto dell&#8217;8 febbraio 2019, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019) Spetta al giudice rimettente valutare in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-8-11-2019-n-230/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 8/11/2019 n.230</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi Presidente, Maria Cartabia redattrice; PARTI:  (Ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto dell&#8217;8 febbraio 2019, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Spetta al giudice rimettente valutare in concreto l&#8217;incidenza delle sopravvenute modifiche legislative sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Giudizio di legittimità  costituzionale &#8211; disciplina relativa al complesso industriale ILVA di Taranto &#8211; jus superveniens &#8211; rimessione al giudice a quo &#8211; necessità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Posto che, successivamente all&#8217;ordinanza di rimessione dell&#8217;incidente di costituzionalità  sulla disciplina relativa al complesso industriale dell&#8217;ILVA di Taranto, l&#8217;art. 2, comma 6, del d.l. n. 1 del 2015, oggetto di censura, è stato modificato più¹ volte: per opera dell&#8217;art. 46 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e, in seguito, dell&#8217;art. 14 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101; l&#8217;art. 46 del D.L. n. 34 del 2019 ha novellato il primo periodo dell&#8217;art. 2, comma 6, del D.L. n. 1 del 2015 (in tema di limitazioni della responsabilità ); il legislatore è altresì intervenuto sul secondo periodo dell&#8217;art. 2, comma 6, del D.L. n. 1 del 2015 ed, inoltre, ha novellato il terzo periodo dell&#8217;art. 2 comma 6, del D.L. n. 1 del 2015: ne consegue che a fronte di una tale evoluzione del quadro normativo, spetta al giudice rimettente valutare in concreto l&#8217;incidenza delle sopravvenute modifiche legislative sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">ORDINANZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l&#8217;esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città  e dell&#8217;area di Taranto), convertito, con modificazioni, in legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 7, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 (Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, in legge 1° febbraio 2016, n. 13, come successivamente modificato dall&#8217;art. 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2016, n. 151, e dall&#8217;art. 6, comma 10-bis, lettere a) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017, n. 19, in relazione all&#8217;art. 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell&#8217;ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 24 dicembre 2012, n. 231, e dell&#8217;art. 2, comma 6, del medesimo d.l. n. 1 del 2015, come convertito, nel testo in vigore dopo le modifiche operate dal d.l. n. 98 del 2016, come convertito, e dal d.l. n. 244 del 2016, come convertito, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto, nei procedimenti penali riuniti a carico di R. C. e N. P. con ordinanza dell&#8217;8 febbraio 2019, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti l&#8217;atto di costituzione della Regione Puglia, l&#8217;atto di intervento ad opponendum dell&#8217;ArcelorMittal Italia spa, nonchè l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 9 ottobre 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia;<br /> uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione Puglia, Massimo Luciani per l&#8217;ArcelorMittal Italia spa e l&#8217;avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br /> Ritenuto che, con ordinanza dell&#8217;8 febbraio 2019 (reg. ord. n. 61 del 2019), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l&#8217;esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città  e dell&#8217;area di Taranto), convertito, con modificazioni, in legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 7, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 (Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, in legge 1° febbraio 2016, n. 13, come successivamente modificato dall&#8217;art. 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2016, n. 151, e dall&#8217;art. 6, comma 10-bis, lettere a) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017, n. 19, in relazione all&#8217;art. 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell&#8217;ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 24 dicembre 2012, n. 231, e dell&#8217;art. 2, comma 6, del medesimo d.l. n. 1 del 2015, come convertito, nel testo in vigore dopo le modifiche operate dal d.l. n. 98 del 2016, come convertito, e dal d.l. n. 244 del 2016, come convertito, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione agli artt. 2, 8 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;<br /> che, secondo quanto riferito dal giudice a quo, le questioni traggono origine da tre procedimenti penali rubricati al numero R.G.N.R. 10093/16 e ai numeri 7297/17 R.G. mod. 44 e 5568/17 R.G. mod. 44, istruiti dalla Procura della Repubblica di Taranto e connessi all&#8217;assunta emissione di sostanze inquinanti riconducibile all&#8217;attività  dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto;<br /> che, in particolare, il giudice rimettente riferisce di essere stato investito, in relazione a tali procedimenti, di tre richieste di archiviazione e di dissentire dalle valutazioni espresse dal locale ufficio requirente, poichè nei fatti rilevati sono a suo parere configurabili i delitti previsti dagli artt. 434 e 437 del codice penale e, per gli eventi successivi al 29 maggio 2015, quelli previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater cod. pen., fatta salva la fattispecie residuale dell&#8217;art. 674 cod. pen., non senza precisare che, trattandosi di reati permanenti, potrebbe essere necessario anche accertare l&#8217;attuale e duratura prosecuzione delle attività  inquinanti;<br /> che, pertanto, nel quadro dell&#8217;udienza ex art. 409 del codice di procedura penale, ha ritenuto di sollevare questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 1 del 2015;<br /> che, con riguardo al citato comma 5, che consente la prosecuzione dell&#8217;attività  produttiva presso lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto nelle more dell&#8217;attuazione del piano di risanamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 (Approvazione del piano delle misure e delle attività  di tutela ambientale e sanitaria a norma dell&#8217;articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89), il giudice a quo afferma che uno dei temi di indagine che intende approfondire riguarda l&#8217;eventuale permanenza dei fenomeni emissivi, di modo che le condotte su cui si sta indagando o che potrebbero essere oggetto di potenziali nuove indagini non riguardano solo il biennio 2014-2015, ma anche il 2016 (di cui al procedimento penale n. 7297/17 mod. 44) e, astrattamente, gli anni successivi, ove si consideri che si tratta di condotte riguardanti reati permanenti, la cui consumazione è strettamente connessa al ciclo produttivo, mai interrottosi;<br /> che, tuttavia, evidenzia il rimettente, tenuto conto che la stessa attività  produttiva, in virtà¹ del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 (Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività  di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1Âº febbraio 2016, n. 13), è stata autorizzata sino al 23 agosto 2023, data di scadenza dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale e termine ultimo per la realizzazione degli interventi del piano ambientale, le indagini risultano condizionate dal fatto che si tratta di un&#8217;attività  autorizzata per legge a proseguire, nonostante lo stesso legislatore l&#8217;abbia ritenuta fonte di pericoli gravi e rilevanti per l&#8217;integrità  dell&#8217;ambiente e della salute;<br /> che pertanto sorgerebbe la necessità  di scrutinare la conformità  a Costituzione delle disposizioni che hanno consentito e che stanno tuttora consentendo allo stabilimento ILVA di Taranto la prosecuzione dell&#8217;attività  produttiva in costanza di sequestro penale;<br /> che, sotto altro profilo, il rimettente dubita della legittimità  costituzionale della speciale causa di non punibilità  prevista dall&#8217;art. 2, comma 6, del d.l. n. 1 del 2015 in favore dei gestori dello stabilimento e dei soggetti da essi delegati;<br /> che, secondo quanto sostiene il giudice rimettente, le condotte poste in essere in attuazione delle previsioni contenute nel piano ambientale di cui al d.P.C.m. 14 marzo 2014 non possono dar luogo a responsabilità  penale o amministrativa dei gestori dello stabilimento;<br /> che, pertanto il rimettente ritiene che la disposizione oggetto di giudizio stabilirebbe «una presunzione iuris et de iure di conformità  e di legalità  circa le azioni (ed omissioni) del Commissario p.t. e degli altri soggetti menzionati nel testo della norma impegnati ad attuare il Piano delle misure e delle attività  di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, trattandosi di condotte che, secondo l&#8217;insindacabile giudizio ex ante dell&#8217;Esecutivo (ratificato dal legislativo), costituirebbero l&#8217;adempimento delle &#8220;migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell&#8217;incolumità  pubblica e di sicurezza sul lavoro&#8221;»;<br /> che, in particolare, l&#8217;art. 2, comma 6, del d.l. n. 1 del 2015 potrebbe impedire sino al 23 agosto 2023 l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale da parte del pubblico ministero, vanificando le investigazioni eventualmente disposte dal giudice rimettente, perchè gli autori delle condotte, attive e omissive, che hanno cagionato quegli eventi possono godere della causa di non punibilità  prevista dalla disposizione censurata;<br /> che, pertanto, per il giudice a quo è preliminare chiarire anzitutto se quelle norme che stanno consentendo l&#8217;attività  produttiva presso lo stabilimento ILVA di Taranto, con garanzia di esenzione da responsabilità  penale per le sue figure apicali (o soggetti da esse delegati), possano considerarsi costituzionalmente legittime;<br /> che, con atto depositato il 14 maggio 2019, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione dei presupposti del giudizio incidentale di costituzionalità  alla luce di quanto previsto dall&#8217;art. 46 del sopravvenuto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, in legge 28 giugno 2019, n. 58;<br /> che, con atto anch&#8217;esso depositato il 14 maggio 2019, è intervenuta l&#8217;ArcelorMittal Italia spa, la quale, dopo aver ripercorso l&#8217;iter argomentativo dell&#8217;ordinanza di rimessione, ha evidenziato le ragioni di ammissibilità  del proprio atto di intervento, volto a chiedere la restituzione degli atti al giudice rimettente in ragione dello ius superveniens costituito dal richiamato art. 46 del d.l. n. 34 del 2019, e concludendo, comunque, per l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza delle questioni sollevate;<br /> che, con atto parimenti depositato il 14 maggio 2019, è intervenuta altresì la Regione Puglia, la quale, in prima battuta, ha esposto le ragioni in base alle quali è legittimata a intervenire nel presente giudizio incidentale di legittimità  costituzionale, per poi chiedere la restituzione degli atti al giudice a quo perchè proceda a una nuova valutazione, in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni, che tenga conto dell&#8217;effettivo termine finale delle disposizioni oggetto di giudizio, non ritenendo essa interveniente legittimo il d.P.C.m. 29 settembre 2017, nella parte in cui autorizza la prosecuzione dell&#8217;attività  produttiva presso lo stabilimento ILVA di Taranto sino al 23 agosto 2023 a condizione che siano rispettate le prescrizioni del piano ambientale; in via subordinata, ha chiesto che sia dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale delle disposizioni censurate sotto tutti i profili sollevati dall&#8217;ordinanza di rimessione;<br /> che l&#8217;ArcelorMittal Italia spa, in data 5 giugno 2019, ha chiesto, previa decisione di questa Corte sull&#8217;ammissibilità  del proprio intervento in giudizio, di essere ammessa alla consultazione integrale del fascicolo di giudizio, anche ai fini della partecipazione all&#8217;eventuale trattazione orale della controversia;<br /> che, viste le disposizioni del Presidente della Corte del 21 novembre 2018, il Presidente, con provvedimento del 12 giugno 2019, notificato alle parti, ha fissato per la trattazione relativa alla decisione sull&#8217;ammissibilità  dell&#8217;intervento dell&#8217;ArcelorMittal Italia spa e della Regione Puglia la camera di consiglio del 16 luglio 2019;<br /> che, con ordinanza n. 204 del 2019, la Corte ha dichiarato ammissibile l&#8217;intervento dell&#8217;ArcelorMittal Italia spa, ritenendo inoltre che l&#8217;atto di intervento della Regione Puglia nel presente giudizio fosse da qualificarsi come atto di costituzione, essendo stata la stessa giù  individuata come parte offesa dal delitto di cui all&#8217;art. 434 cod. pen. per cui si procede nel procedimento rubricato al R.G.N.R. n. 10093/16;<br /> che il Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione Puglia e l&#8217;ArcelorMittal Italia spa hanno fatto pervenire memorie in vista dell&#8217;udienza del 9 ottobre 2019.<br /> Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l&#8217;esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città  e dell&#8217;area di Taranto), convertito, con modificazioni, in legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 7, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 (Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, in legge 1° febbraio 2016, n. 13, come successivamente modificato dall&#8217;art. 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2016, n. 151, e dall&#8217;art. 6, comma 10-bis, lettere a) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017, n. 19, in relazione all&#8217;art. 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell&#8217;ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 24 dicembre 2012, n. 231, e dell&#8217;art. 2, comma 6, del medesimo d.l. n. 1 del 2015, come convertito, nel testo in vigore dopo le modifiche operate dal d.l. n. 98 del 2016, come convertito, e dal d.l. n. 244 del 2016, come convertito, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione agli artt. 2, 8 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;<br /> che, in punto di rilevanza, il rimettente ritiene di dover fare applicazione delle disposizioni censurate in quanto investito di tre richieste di archiviazione formulate dal pubblico ministero in ordine a fatti relativi a emissioni inquinanti e nocive riconducibili alla produzione dello stabilimento ILVA di Taranto;<br /> che, in particolare, rispetto a tali richieste di archiviazione il giudice a quo intende disporre un approfondimento delle indagini;<br /> che, tuttavia, egli reputa di non poter procedere a causa delle disposizioni censurate, che per un verso hanno consentito e consentono tuttora la prosecuzione dell&#8217;attività  produttiva di ILVA e per altro verso hanno introdotto una speciale causa di non punibilità  per tali condotte;<br /> che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che le disposizioni censurate contrastino anzitutto con l&#8217;art. 3 Cost., sotto tre differenti aspetti: il primo, perchè la normativa denunciata darebbe luogo a un&#8217;irragionevole disparità  di trattamento tra l&#8217;ILVA e la generalità  delle altre imprese; il secondo, sotto il profilo della irragionevolezza, dato che «[s]e le condotte non punibili sono quelle in attuazione del piano ambientale, perchè rappresentano ex lege [&#038;] &#8220;adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell&#8217;incolumità  pubblica e di sicurezza sul lavoro&#8221;», sarebbe poi inutile prevedere una scriminante ad hoc, quando sarebbe stato sufficiente, per l&#8217;autore del fatto, invocare la esimente comune prevista dall&#8217;art. 51 del codice penale; il terzo, per l&#8217;ingiustificata disparità  di trattamento che si sarebbe venuta a determinare tra l&#8217;ILVA e gli altri stabilimenti di interesse strategico nazionale regolamentati dal decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell&#8217;ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), «in quanto, in forza delle suddette previsioni legislative, solamente lo stabilimento ILVA di Taranto può proseguire così a lungo l&#8217;attività  produttiva pur in presenza di impianti palesemente inquinanti e soltanto i suoi proprietari e/o dirigenti possono godere di quella scriminante speciale»;<br /> che, ad avviso del rimettente, le disposizioni si pongono in contrasto anche con l&#8217;art. 35 Cost., in combinato disposto con l&#8217;art. 32 Cost., giacchè espongono i lavoratori e la popolazione residente nei pressi dello stabilimento a livelli intollerabili di inquinamento per un lungo lasso temporale, potenzialmente soggetto a nuove estensioni, con esonero da responsabilità  degli autori delle condotte lesive;<br /> che sussisterebbe altresì una violazione dell&#8217;art. 41 Cost., in combinato disposto con l&#8217;art. 32 Cost., atteso che le norme censurate violano il principio costituzionale che «impone all&#8217;attività  di impresa di non recare danno alla sicurezza, alla libertà  ed alla dignità  umana»;<br /> che il giudice a quo ravvisa altresì una violazione degli artt. 24 e 112 Cost., perchè sarebbe pregiudicato il dovere dell&#8217;ordinamento di reprimere e prevenire reati, «consentendo il perpetuarsi di situazioni penalmente rilevanti (artt. 434, 437, 674 cod. pen.) senza l&#8217;adeguata possibilità  di prevenire e reprimere tali situazioni»;<br /> che le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto anche con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2 (diritto alla vita), 8 (diritto alla vita privata) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) della CEDU, alla luce di quanto «da ultimo sancito dalla Corte Europea di Strasburgo nel procedimento n. 54413/13 (F. Cordella e altri c. Italia), definito con sentenza del 24 gennaio 2019»;<br /> che, successivamente all&#8217;ordinanza di rimessione, l&#8217;art. 2, comma 6, del d.l. n. 1 del 2015, oggetto di censura, è stato modificato due volte: in prima battuta, per opera dell&#8217;art. 46 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, in legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in seguito, dell&#8217;art. 14 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), convertito, con modificazioni, in legge 2 novembre 2019, n. 128, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 257 del 2 novembre 2019;<br /> che, segnatamente, l&#8217;art. 46 del d.l. n. 34 del 2019, in primo luogo, ha novellato il primo periodo dell&#8217;art. 2, comma 6, del d.l. n. 1 del 2015, prevedendo che l&#8217;osservanza delle disposizioni contenute nel piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 (Approvazione del piano delle misure e delle attività  di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89), come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 (Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività  di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1Âº febbraio 2016, n. 13), equivale all&#8217;adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ai fini della valutazione delle sole «condotte strettamente connesse all&#8217;attuazione dell&#8217;A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale)», di modo che solo per queste &#8211; e non anche per quelle collegate alle altre norme di tutela dell&#8217;ambiente &#8211; opera l&#8217;esonero da responsabilità  amministrativa dell&#8217;ente derivante da reato ex art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità  amministrativa delle persone giuridiche, delle società  e delle associazioni anche prive di personalità  giuridica, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);<br /> che, in secondo luogo, il legislatore è intervenuto sul secondo periodo dell&#8217;art. 2, comma 6, del d.l. n. 1 del 2015, precisando che le condotte poste in essere in attuazione del richiamato piano ambientale costituiscono adempimento delle migliori regole preventive per la sola materia ambientale e non più¹ anche di quelle concernenti la tutela della salute e dell&#8217;incolumità  pubblica e di sicurezza sul lavoro, di cui è stata espunta dal dato normativo la relativa locuzione;<br /> che, in terzo luogo, la disposizione sopravvenuta ha sostituito il terzo periodo dell&#8217;art. 2, comma 6, del d.l. n. 1 del 2015, fissando il 6 settembre 2019 come termine ultimo per l&#8217;ambito di applicazione dello speciale esonero da responsabilità  penale e amministrativa del commissario straordinario, dell&#8217;affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati;<br /> che successivamente l&#8217;art. 14 del d.l. n. 101 del 2019 &#8211; poi soppresso in sede di conversione sopravvenuta nelle more della redazione della presente ordinanza &#8211; ha modificato in più¹ punti l&#8217;art. 2, comma 6, del d.l. n. 1 del 2015: innanzitutto sostituendo, nel primo periodo, il riferimento all&#8217;AIA con quello al piano ambientale; inoltre, specificando che le condotte poste in essere in attuazione del predetto piano ambientale, nel rispetto dei termini e delle modalità  ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità  penale o amministrativa del commissario straordinario, dell&#8217;affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, non solo in quanto integrano esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale ma, altresì, in quanto costituiscono adempimento dei doveri imposti dal suddetto piano ambientale; ancora, modulando l&#8217;esimente da responsabilità  penale e amministrativa per l&#8217;acquirente o l&#8217;affittuario e per i soggetti da questi funzionalmente delegati, secondo quanto stabilito nel piano ambientale per ciascuna prescrizione ovvero secondo i termini più¹ brevi che l&#8217;affittuario o l&#8217;acquirente si siano impegnati a rispettare nei confronti della gestione commissariale ILVA, e confermando il termine del 6 settembre 2019 per l&#8217;operatività  dell&#8217;esimente relativamente alle condotte poste in essere dai soli commissari straordinari; in quarto luogo, specificando esplicitamente che resta ferma in ogni caso la responsabilità  in sede penale, civile e amministrativa eventualmente derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;<br /> che tutte queste vicende normative sopravvenute potrebbero condizionare l&#8217;applicabilità  delle norme censurate nel procedimento a quo sulla base dei principi in materia di applicazione della legge penale nel tempo, anche in relazione all&#8217;affermazione del carattere permanente di taluni reati ipotizzati a carico delle persone sottoposte a indagine contenuta nell&#8217;ordinanza di rimessione;<br /> che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a fronte di una tale evoluzione del quadro normativo, non può spettare che al giudice rimettente valutare in concreto l&#8217;incidenza delle sopravvenute modifiche legislative sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate;<br /> che, pertanto, in disparte la valutazione delle numerose eccezioni di inammissibilità  delle questioni prospettate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto siccome dedotte in via subordinata dall&#8217;ArcelorMittal Italia spa (ordinanze n. 182 del 2019, n. 154 del 2018, n. 258 del 2016, n. 102, n. 80 e n. 53 del 2015, n. 75 del 2014), va disposta, come richiesto dalla parte costituita e dagli intervenienti, la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo.</p>
<p> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto.</p>
<p> </p></div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.224</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-10-2019-n-224/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-10-2019-n-224/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-10-2019-n-224/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.224</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Presidente, Aldo Carosi, Redattore (Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 22-24 ottobre 2018 e depositato in cancelleria il 31 ottobre 2018, iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018) Potestà  legislativa</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-10-2019-n-224/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.224</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Presidente, Aldo Carosi, Redattore  (Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 22-24 ottobre 2018 e depositato in cancelleria il 31 ottobre 2018, iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018)</span></p>
<hr />
<p>Potestà  legislativa regionale : Legge Abruzzo 24 agosto 2018 n. 28  sussiste la contrarietà  all&#8217;art. 81 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Potestà  legislativa &#8211; Bilancio pubblico &#8211; principi fondanti.</p>
</p>
<p>2.- Potestà  legislativa regionale &#8211; Legge Abruzzo 24 agosto 2018 n. 28 &#8211; contrarietà  all&#8217;art. 81 Cost. &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p><i>1. E&#8217; nei principi fondanti della disciplina del bilancio pubblico che in sede previsionale gli assetti dell&#8217;equilibrio e della copertura siano ipotizzati in modo statico secondo una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, e che, inoltre, la successiva gestione e la rendicontazione diano atto &#8211; sempre in coerenza con i presupposti economici, giuridici e fattuali &#8211; degli effetti delle circostanze sopravvenienti raffrontandoli con il programma iniziale.</i></p>
<p><i>La copertura finanziaria di una spesa e l&#8217;equilibrio del bilancio non possono essere infatti assicurati solamente dall&#8217;armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa, ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l&#8217;iscrizione in bilancio.</i></p>
<p><i>La copertura finanziaria delle spese deve, in altri termini, indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nel bilancio per realizzare nuove e maggiori spese: copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono dunque due facce della stessa medaglia, dal momento che l&#8217;equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse. Nel sindacato di costituzionalità , copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l&#8217;antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale: la forza espansiva dell&#8217;art. 81 terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia pertanto in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile.</i></p>
</p>
<p><i>2. Confrontando la legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018 n. 28 con i principi della contabilità  pubblica che riguardano la stima delle entrate e delle spese, risulta che l&#8217;intero articolato della legge regionale esprima una mera ipotesi politica, la cui fattibilità  giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica. Ciù² appare in evidente contraddizione con le legiferate, radicali innovazioni organizzative e programmatiche le quali comportano ictu oculi consistenti oneri finanziari: una legge, infatti, che non presenti alcun valido riferimento circa la sostenibilità  economica di ambiziose iniziative e dove l&#8217;individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria sia stata effettuata dal legislatore regionale in modo generico, risulta priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta in riferimento all&#8217;art. 81 Cost., nella sua vigente formulazione, il cui accentuato rigore rispetto al passato trova una delle principali ragioni proprio nell&#8217;esigenza di evitare leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori.</i></p>
<p><i>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 &#8211; Una legge per L&#8217;Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)».</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;intero testo e, in particolare, dell&#8217;art. 16 della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 &#8211; Una legge per L&#8217;Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 22-24 ottobre 2018, depositato in cancelleria il 31 ottobre 2018, iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Udito nell&#8217;udienza pubblica del 18 giugno 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi;</p>
<p style="text-align: justify;">udito l&#8217;avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2018 ha sollevato questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;intero testo e, in particolare, dell&#8217;art. 16 della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 &#8211; Una legge per L&#8217;Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)», per contrasto con l&#8217;art. 81, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Espone il ricorrente che la legge reg. Abruzzo n. 28 del 2018 ha previsto una serie di disposizioni volte a precisare «l&#8217;inquadramento della funzione dell&#8217;Aquila Città  capoluogo di Regione e del suo territorio nel complessivo assetto della Regione Abruzzo, in attuazione dei principi di solidarietà  e di coesione sociale che consentono di perseguire l&#8217;armonico ed adeguato sviluppo di tutte le aree della Regione» (art. l).</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine la legge regionale prevede la redazione di «un programma di investimenti strategici, da realizzarsi nell&#8217;arco del periodo finanziario di riferimento» (art. 4), che interessano la «Funzione di coordinamento e sicurezza del territorio» (art. 8), la «Cooperazione turistica» (art. 9), l&#8217;«Ambiente» (art. 10), il «Patrimonio artistico» (art. 11), le «Attività  culturali e sportive» (art. l2), la «Perdonanza Celestiniana» (art. l3).</p>
<p style="text-align: justify;">Detta legge «eccede[rebbe] dalle competenze regionali, [sarebbe] violativa di previsioni costituzionali, ed invade[rebbe] illegittimamente le competenze dello Stato».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 16 sarebbe viziato «da patente illegittimità  costituzionale, incidendo nella competenza statale in materia e comportando violazione dell&#8217;art. 81 della Costituzione, che prevede che &#8220;ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte&#8221;». Esso, «al di là  della sua generica testuale previsione, [non soddisferebbe] il fondamentale requisito di cui all&#8217;art. 81 della Carta fondamentale, non provvedendo in verità  ad indicare i mezzi con i quali si può far fronte ai nuovi oneri previsti dalla L. n. 28/18».</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente, alle indicazioni dei mezzi di copertura non corrisponderebbe effettivamente alcuna risorsa, in quanto la Missione 9, Programma 09, Titolo 2, del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 della Regione Abruzzo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo quale allegato alla legge di bilancio (legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, recante «Bilancio di previsione finanziario 2018-2020», pubblicata nel B.U. della Regione Abruzzo 16 febbraio 2018, Speciale n. 22), non presenterebbe alcuno stanziamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, secondo il Presidente del Consiglio, tale disposizione violerebbe l&#8217;art. 81, terzo comma, Cost. e, in via derivata, dovrebbe ritenersi incostituzionale tutta la legge regionale, non esistendo le risorse per fronteggiare le spese ivi previste.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la Corte ha più¹ volte precisato che il fondamentale principio posto dall&#8217;art. 81 Cost. vincolerebbe anche il legislatore regionale, che «non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità  del bilancio cui l&#8217;art. 81 Cost. si ispira»; che «la copertura di nuove spese &#8220;deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri&#8221;»; e che l&#8217;indicazione della copertura «è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme giù  iscritte nel bilancio, o perchè rientrino in un capitolo che abbia capienza per l&#8217;aumento di spesa, o perchè possano essere fronteggiate con lo «storno» di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli» (sentenza n. 272 del 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, si conclude, non esisterebbe alcuna copertura per far fronte agli oneri finanziari derivanti dalla legge n. 28 del 2018, sicchè l&#8217;art. 16 e, in via derivata, l&#8217;intera legge impugnata violerebbero l&#8217;art. 81 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- La Regione Abruzzo non si è costituita.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 &#8211; Una legge per L&#8217;Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)», in riferimento all&#8217;art. 81 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso, redatto in forma sintetica e attraverso prevalenti richiami alla pregressa giurisprudenza di questa Corte, si articola nelle seguenti censure: a) gli interventi previsti dalla legge impugnata inciderebbero su materie di competenza statale e &#8211; ancorchè siano formalmente menzionati i mezzi per fronteggiarli &#8211; non sarebbero supportati dall&#8217;esistenza di alcuna concreta risorsa; b) l&#8217;art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2018 contrasterebbe con l&#8217;art. 81 Cost., illegittimità  che riguarderebbe in via derivata l&#8217;intera legge; c) sotto il profilo della sostenibilità , gli interventi previsti sarebbero individuati in modo generico e sarebbero privi di quella chiarezza finanziaria minima, indispensabile per una copertura effettiva e giuridicamente valida.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 16 della legge impugnata non prevede stanziamenti di risorse per l&#8217;anno 2018 mentre per gli esercizi 2019 e 2020 gli interventi strategici, redatti dalla Conferenza per la città  capoluogo, sono stimati per entrambe le annualità  in euro 785.000,00. Secondo la previsione letterale, essi sono finanziati con le risorse «stanziate nella missione 9 &#8220;Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell&#8217;ambiente&#8221;, Programma 09 &#8220;Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell&#8217;ambiente&#8221;, Titolo 2 del bilancio pluriennale 2018-2020, stanziamento di nuova istituzione, iscritte con la legge di bilancio ai sensi dell&#8217;articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 [&#038;]. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi, corrispondenti allo 0,5% dello stanziamento in bilancio relativo al gettito derivante dal bollo auto, si fa fronte con legge di bilancio. 4. Le risorse di cui alla presente legge sono assegnate dalla Regione secondo il principio dell&#8217;addizionalità ».</p>
<p style="text-align: justify;">In data successiva al ricorso sono intervenute le leggi della Regione Abruzzo 29 gennaio 2019, n. 1, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità  regionale 2019)», e 31 gennaio 2019, n. 2, recante «Bilancio di previsione finanziario 2019-2021», le quali hanno &#8211; rispettivamente &#8211; autorizzato la &#8220;contabilizzazione&#8221; in entrata di euro 9.837.981,90 quali proventi derivanti da una futura procedura d&#8217;asta per la vendita di beni mobili e immobili di proprietà  regionale e &#8211; per quel che qui interessa &#8211; la previsione, per il solo anno 2019, di uno stanziamento di 785.000,00 euro per istituire un nuovo capitolo destinato agli interventi per «L&#8217;Aquila capoluogo».</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone in proposito l&#8217;art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2019: «1. E&#8217; autorizzata la contabilizzazione delle entrate non ricorrenti derivanti dall&#8217;alienazione dell&#8217;impianto agroindustriale &#8220;Centro lavorazione e commercializzazione patate&#8221; sito in Celano, da realizzare mediante procedure di asta pubblica avente il prezzo di alienazione, posto a base d&#8217;asta, pari ad euro 6.787.599,30 per i beni immobili ricompresi nel complesso e pari ad euro 3.050.382,60 per i beni mobili, per un totale complessivo di euro 9.837.981,90. 2. Nello stato di previsione dell&#8217;entrata è iscritta la somma di euro 9.837.981,90 sul capitolo di nuova istituzione nell&#8217;ambito del Titolo 4, Tipologia 400, categoria 01 al fine di allocare in bilancio la nuova entrata derivante dall&#8217;attuazione delle previsioni di cui al comma 1, destinata al finanziamento delle seguenti spese indifferibili ed urgenti: [&#038;] b. nell&#8217;ambito del Titolo 2, Missione 09, Programma 09 lo stanziamento pari ad euro 785.000,00 da iscrivere su un nuovo capitolo di bilancio concernente l&#8217;attuazione della L.R. 24 agosto 2018, n. 28; [&#038;] 3. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati nel comma 2 possono essere utilizzati solo previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 1 e comunque dopo la data del 28 febbraio 2019».</p>
<p style="text-align: justify;">La legge reg. Abruzzo n. 2 del 2019, nel documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2019, parte spesa, mostra al titolo 2, missione 09, «Aquila Capoluogo», lo stanziamento per competenza e cassa di euro 785.000,00, che è, invece, pari a zero per gli altri due anni del bilancio pluriennale 2020 e 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Tanto premesso, la questione di legittimità  costituzionale è fondata con riguardo al difetto di copertura della spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Corte ha più¹ volte affermato che la copertura finanziaria di una spesa e l&#8217;equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall&#8217;armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (ex plurimis, sentenze n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l&#8217;iscrizione in bilancio.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quel che riguarda l&#8217;esercizio 2018, le radicali innovazioni organizzative e programmatiche &#8211; che avrebbero dovuto produrre progetti operativi giù  nell&#8217;esercizio 2019 &#8211; denunciano il manifesto contrasto con l&#8217;art. 81 Cost. della locuzione contenuta nel comma 1 dell&#8217;art. 16, secondo cui «per l&#8217;anno 2018 [dette innovazioni] non comportano oneri a carico del bilancio regionale». Emerge da tale espressione, se confrontata con elementari canoni dell&#8217;esperienza amministrativa, l'&#8221;irrazionalità &#8221; che la costante giurisprudenza di questa Corte individua come qualificazione primaria del difetto di copertura, il quale sussiste non solo quando una iniziativa onerosa non trova corrispondenza quantitativa nella parte spesa, ma anche quando in sede normativa si statuisce &#8211; in contrasto con i canoni dell&#8217;esperienza &#8211; che una complessa elaborazione organizzativa e progettuale non produce costi nell&#8217;esercizio anteriore a quello in cui si prevede l&#8217;avvio delle conseguenti realizzazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il comma 2 dell&#8217;art. 16 &#8211; a parte il refuso normativo che individua come biennio il periodo 2018-2020 (evidente, invece, il riferimento agli esercizi 2019 e 2020) &#8211; comporta rilevanti violazioni del principio della copertura giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">A prescindere dal rilievo che il gettito derivante dal «bollo auto» è un&#8217;entrata corrente e quindi la sua destinazione a spese di investimento dovrebbe essere corredata dalla previa dimostrazione &#8211; nella fattispecie del tutto assente &#8211; di un surplus delle entrate correnti rispetto al complesso delle spese correnti e del rimborso prestiti, lo stanziamento di euro 785.000,00 risulta assolutamente privo di un riferimento all&#8217;andamento storico del gettito del tributo e al tipo dei progetti che, nella magmatica enumerazione della legge, si intendono privilegiare.</p>
<p style="text-align: justify;">Una legge così complessa e caratterizzata da interdipendenze finanziarie tra lo Stato, la Regione e gli enti territoriali, tutte subordinate alla volontarietà  dell&#8217;adesione, al momento inesistente, avrebbe dovuto essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall&#8217;indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità  di natura tecnica e finanziaria e dall&#8217;articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse giù  disponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, la legge non presenta alcun valido riferimento circa la sostenibilità  economica di tali ambiziose iniziative. In definitiva, l&#8217;individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria, è stata effettuata dal legislatore regionale in modo generico e risulta priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte in riferimento all&#8217;art. 81 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Le esposte considerazioni sottolineano il patente contrasto delle modalità  di copertura della legge con l&#8217;art. 81 Cost. nella sua vigente formulazione, il cui accentuato rigore rispetto al passato trova una delle principali ragioni proprio nell&#8217;esigenza di evitare leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori (si veda in proposito sentenza n. 184 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; nei principi fondanti della disciplina del bilancio pubblico che in sede previsionale gli assetti dell&#8217;equilibrio e della copertura siano ipotizzati in modo statico secondo una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, e che, inoltre, la successiva gestione e la rendicontazione diano atto &#8211; sempre in coerenza con i presupposti economici, giuridici e fattuali &#8211; degli effetti delle circostanze sopravvenienti raffrontandoli con il programma iniziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come questa Corte ha più¹ volte sottolineato, «la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese» (sentenza n. 197 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Si è giù  affermato, in precedenza, che «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l&#8217;equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità  copertura finanziaria ed equilibrio integrano &#8220;una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l&#8217;antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti &#8216;la forza espansiva dell&#8217;art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile&#8217; (sentenza n. 192 del 2012)&#8221; (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Confrontando la fattispecie in esame con i richiamati principi della contabilità  pubblica che riguardano la stima delle entrate e delle spese, si deve concludere che l&#8217;intero articolato della legge regionale impugnata esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità  giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica. Ciù² appare in evidente contraddizione con le radicali innovazioni organizzative e programmatiche, le quali comportano ictu oculi consistenti oneri finanziari.</p>
<p style="text-align: justify;">I vizi inerenti alle modalità  di copertura previste dall&#8217;art. 16 rendono, dunque, illegittima l&#8217;intera legge reg. Abruzzo n. 28 del 2018, che deve essere dichiarata illegittima per contrasto con l&#8217;art. 81 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal ricorrente sempre con riferimento all&#8217;art. 81 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Alla luce delle precedenti considerazioni non è, invece, necessario interrogarsi sulla costituzionalità  delle disposizioni delle leggi reg. Abruzzo n. 1 e n. 2 del 2019 precedentemente richiamate. Oltre a presentare &#8211; anzi ad aggravare &#8211; le medesime patologie, in tema di insufficiente e irrazionale copertura della legge impugnata, esse non possono comunque disciplinare le caducate iniziative della legge regionale n. 28 del 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">I relativi stanziamenti della spesa destinati a finanziare le iniziative della legge n. 28 del 2018, rimanendo privi del presupposto giuridico, saranno espunti dal bilancio dell&#8217;esercizio di riferimento per effetto della sopravvenuta inesistenza delle ragioni del loro mantenimento, in conformità  al principio generale del diritto contabile inerente alle condizioni di conservazione delle poste contabili di spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 &#8211; Una legge per L&#8217;Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)».</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2019.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-10-2019-n-224/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.224</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.226</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2019-n-226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2019-n-226/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2019-n-226/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.226</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Presidente, Nicolà² Zanon, Redattore; (Ordinanza del 4 settembre 2018 del Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore ed ordinanza del 24 gennaio 2019 del Tribunale ordinario di Pesaro, rispettivamente iscritte ai numeri 9 e 75 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2019-n-226/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2019-n-226/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.226</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Presidente, Nicolà² Zanon, Redattore; (Ordinanza del 4 settembre 2018 del Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore ed ordinanza del 24 gennaio 2019 del Tribunale ordinario di Pesaro, rispettivamente iscritte ai numeri 9 e 75 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 e n. 21, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019).</span></p>
<hr />
<p>Un difetto di omogeneità , in violazione dell&#8217;art. 77, secondo comma, Cost., si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Potestà  legislativa &#8211; decreto legge &#8211; legge di conversione &#8211; natura e limiti.</p>
<p> 2. &#8211; Art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 &#8211; violazione dell&#8217;art. 77, secondo comma, Cost. &#8211; non sussiste.</p></div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata, che non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nell&#8217;atto con forza di legge. Essa ammette soltanto disposizioni coerenti con quelle originarie, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Un difetto di omogeneità , in violazione dell&#8217;art. 77, secondo comma, Cost., si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Inoltre, solo la palese «estraneità  delle norme impugnate rispetto all&#8217;oggetto e alle finalità  del decreto-legge» oppure la «evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell&#8217;originario decreto-legge» possono inficiare di per sì© la legittimità  costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>La coerenza, infine, delle disposizioni aggiunte in sede di conversione con la disciplina originaria può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Non vi sono elementi sufficienti per sostenere la palese estraneità , o addirittura il carattere intruso, dell&#8217;art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 e nemmeno per ritenere che in essa manchi qualsiasi nesso di interrelazione con il contenuto dell&#8217;originario decreto-legge: va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività  nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l&#8217;art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di autotrasportatore.</em></div>
<p> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p> nei giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività  nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l&#8217;art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di autotrasportatore), promossi dal Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore, con ordinanza del 4 settembre 2018, e dal Tribunale ordinario di Pesaro, con ordinanza del 24 gennaio 2019, rispettivamente iscritte ai numeri 9 e 75 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 e n. 21, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti gli atti di costituzione della D. spa e della Comby Service srl in liquidazione e concordato preventivo, nonchè gli atti d&#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica e nella camera di consiglio del 25 settembre 2019 il Giudice relatore Nicolà² Zanon;<br /> uditi gli avvocati Felice Laudadio e Nicola Scopsi per la D. spa, Maurizio Terenzi per la Comby Service srl in liquidazione e concordato preventivo e l&#8217;avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p> <em>Ritenuto in fatto</em></p>
<p> 1.- Il Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore e il Tribunale ordinario di Pesaro, con ordinanze di analogo tenore (rispettivamente r. o. n. 9 e n. 75 del 2019), hanno sollevato, in riferimento all&#8217;art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività  nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l&#8217;art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di autotrasportatore).<br /> 2.- Il Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore espone che il giudizio a quo ha ad oggetto l&#8217;opposizione promossa dalla società  I. Italia srl contro il decreto ingiuntivo emesso su istanza della ditta individuale G. V. Autotrasporti per ottenere il pagamento del corrispettivo di prestazioni di autotrasporto di merci per conto terzi.<br /> La pretesa di pagamento soddisfatta dal decreto ingiuntivo è avanzata, in forza dell&#8217;art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, anche contro la società  I. Italia srl, ritenuta debitrice in solido con la società  S.D. Logistica srls, in quanto quest&#8217;ultima, ricevuto un incarico di trasporto dalla società  opponente, ne avrebbe a sua volta affidato l&#8217;esecuzione alla ditta opposta.<br /> 2.1.- In punto di rilevanza, il giudice a quo richiama il citato art. 7-ter, introdotto dalla disposizione censurata, secondo cui «[i]l vettore di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l&#8217;azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E&#8217; esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore».<br /> Ritiene, perciù², che tale disposizione debba necessariamente applicarsi al giudizio a quo, in quanto la ditta creditrice avrebbe esercitato proprio l&#8217;azione diretta ivi prevista, «nei confronti del committente e del vettore in solido».<br /> Aggiunge che la creditrice è in possesso del requisito richiesto ai sensi dell&#8217;art. 2 comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 286 del 2005, svolgendo l&#8217;attività  di trasporto in modo professionale e non strumentale ad altre attività  e che, inoltre, è documentata la sua iscrizione nel registro delle imprese quale impresa individuale che esercita, appunto nel modo suddetto, l&#8217;attività  di autotrasporto di merci su strada, per conto di terzi, verso il pagamento di un corrispettivo.<br /> Espone, ancora, che le prestazioni da cui trae origine il credito azionato in monitorio sono state tutte eseguite nell&#8217;anno 2015 e che nelle schede di trasporto, allegate alle fatture poste a base della richiesta di decreto ingiuntivo, emesse dalla società  I. Italia srl, risulta indicato tanto il vettore S.D. Logistica srls quanto il subvettore G. V. Autotrasporti.<br /> La declaratoria d&#8217;incostituzionalità  della disposizione censurata, dunque, «farebbe venire meno la legittimazione del sub-vettore nei confronti del committente, in mancanza di un contratto tra loro».<br /> 2.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente ritiene che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012, nonchè con l&#8217;ordinanza n. 34 del 2013, abbia chiarito che la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, in quanto l&#8217;art. 77, secondo comma, Cost. presuppone «un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario». La legge di conversione, infatti, segue un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto. Proprio dalla sua connotazione di «legge a competenza tipica», la giurisprudenza costituzionale avrebbe ricavato limiti alla emendabilità  del decreto-legge, nel senso che la legge di conversione non potrebbe aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, sicchè l&#8217;inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità  di quest&#8217;ultimo, determinerebbe un vizio della legge di conversione in parte qua.<br /> Il rimettente aggiunge che la giurisprudenza costituzionale non esclude, in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge, ma censura «l&#8217;uso improprio di tale potere», che si verificherebbe ogniqualvolta si introduca una disciplina del tutto estranea, e ciù² anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo. Proprio in relazione a quest&#8217;ultima tipologia di atti, espone ancora il giudice a quo, la giurisprudenza costituzionale esigerebbe che ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione sia strettamente collegata ad uno dei contenuti giù  disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso.<br /> In definitiva, per il giudice a quo, dalla giurisprudenza costituzionale si trarrebbe la conclusione che le norme aggiunte in sede di conversione, ove siano «del tutto eterogenee al contenuto o alle ragioni di necessità  e urgenza proprie del decreto», devono ritenersi illegittime «perchè esorbitano dal potere di conversione attribuito dalla Costituzione al Parlamento».<br /> Ciù² posto, il rimettente osserva che il d.l. n. 103 del 2010, titolato «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo», era stato emesso sulla base di presupposti di necessità  ed urgenza, così esplicitati nel preambolo: a) «considerata la necessità  di completare la procedura di dismissione dell&#8217;intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e, nel contempo, di assicurare l&#8217;esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo fino al 30 settembre 2010, data della loro scadenza stabilita dalla legge»; b) «ritenuta la straordinaria necessità  ed urgenza di assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo e, nel contempo, la continuità  territoriale con le isole, con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo».<br /> Alla luce di tali finalità , dunque, la disposizione di cui all&#8217;art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, aggiunta in sede di conversione del d.l. n. 103 del 2010 con la legge n. 127 del 2010, nell&#8217;introdurre «l&#8217;azione diretta del vettore che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di tutt[i] coloro che hanno ordinato il trasporto, con riferimento all&#8217;attività  di autotrasporto di merci per conto di terzi», sarebbe «completamente scollegata» dai contenuti giù  disciplinati dal decreto-legge, riguardanti esclusivamente la necessità  di assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo. Verrebbe, dunque, a mancare del tutto il nesso di interrelazione funzionale tra la disposizione censurata e quelle originarie del decreto-legge, con conseguente violazione dell&#8217;art. 77, secondo comma, Cost., «essendo stata immessa nell&#8217;ordinamento una disciplina estranea ai contenuti ed alle finalità  del decreto-legge».<br /> 3.- Il Tribunale ordinario di Pesaro espone che il giudizio a quo nasce dall&#8217;opposizione proposta dalla società  D. spa avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della società  Comby Service srl per il pagamento di somme a titolo di corrispettivo per prestazioni di autotrasporto di merci. Il rimettente evidenzia che le prestazioni oggetto del titolo monitorio sono state eseguite dalla società  creditrice, tra il 31 maggio 2013 e il 2 gennaio 2014, in favore della società  Logipi spa, in qualità  di vettore a sua volta incaricato dalla società  committente D. spa. La società  Comby Service srl, dunque, ha agito, oltre che nei confronti della società  Logipi spa, anche contro la committente D. spa, quale obbligata in solido in forza dell&#8217;art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005.<br /> 3.1.- In punto di rilevanza della questione, il rimettente evidenzia che il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della società  D. spa, e da quest&#8217;ultima opposto, risulta «poggiare unicamente sulla ritenuta applicabilità  dell&#8217;art. 7-ter» del d.lgs. n. 286 del 2005, che attribuisce al vettore un&#8217;azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, «in tal modo rendendoli obbligati in solido», essendo incontestata, tra le parti del giudizio a quo, «l&#8217;assenza di ogni rapporto contrattuale diretto tra l&#8217;ingiungente Comby Service srl e l&#8217;intimata D. spa».<br /> Aggiunge il rimettente che la disposizione censurata è applicabile alla fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio, dal momento che «la parte ingiungente/creditrice» è impresa esercente attività  di autotrasporto di cose per conto terzi, iscritta all&#8217;apposito albo, in tal modo risultando soddisfatto il requisito di cui all&#8217;art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 286 del 2005. Infine, riferisce sempre il rimettente, dalle fatture versate agli atti del giudizio a quo risulta che la società  Comby Service srl ha svolto attività  di trasporto di merci su strada su incarico diretto del vettore Logipi spa e per conto della società  D. spa «pur non avendo con questa ultima un formale contratto».<br /> In definitiva, «[i]n assenza della norma citata», nessuna pretesa avrebbe potuto essere avanzata verso D. spa.<br /> 3.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, secondo il Tribunale ordinario di Pesaro, per la giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 94 del 2016 e n. 22 del 2012), l&#8217;art. 77, secondo comma, Cost. presuppone un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge e legge di conversione, quest&#8217;ultima caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, e «articolato secondo un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi», trattandosi di legge «funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo in presenza dei requisiti di necessità  ed urgenza e perciù² valido per un lasso temporale breve e circoscritto». Tale peculiare «conformazione» imporrebbe, quindi, «limiti di emendabilità  del decreto», onde evitare che l&#8217;iter semplificato di approvazione possa essere «sfruttato» per scopi affatto estranei a quelli posti a base dell&#8217;atto con forza di legge. L&#8217;inclusione di emendamenti non attinenti alla materia oggetto del decreto-legge o alle finalità  di quest&#8217;ultimo, dunque, determinerebbe un vizio della legge di conversione. Il suddetto «principio di omogeneità », continua ancora il rimettente, non escluderebbe l&#8217;inserzione di emendamenti, purchè coerenti rispetto ad almeno uno dei contenuti giù  disciplinati dal decreto-legge «ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso». In caso contrario, l&#8217;eterogeneità  delle disposizioni aggiunte in sede di conversione determinerebbe un vizio procedurale e la violazione del parametro costituzionale evocato.<br /> L&#8217;art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, aggiunto in sede di conversione del d.l. n. 103 del 2010, nell&#8217;introdurre in favore del vettore un&#8217;azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, presenterebbe, appunto, un contenuto eterogeneo rispetto a quello iniziale del decreto-legge, originariamente composto da due soli articoli e recante, come indicato dal titolo, «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo». Il rimettente riproduce il tenore testuale dell&#8217;originario preambolo, nei termini giù  in precedenza illustrati, ed evidenzia che le lettere a), b), c), d) dell&#8217;art. 1 «(di fatto l&#8217;unico regolante la materia suddetta posto che l&#8217;art. 2 concerneva solo l&#8217;entrata in vigore della disciplina)» recavano una serie di disposizioni &#8211; relative all&#8217;assetto societario dei soggetti coinvolti dalla procedura di dismissione del capitale della società  Tirrenia di Navigazione spa, alla loro responsabilità , ai loro rapporti patrimoniali &#8211; da osservare «[n]elle more del completamento della procedura di dismissione» e in considerazione «del preminente interesse pubblico connesso alla necessità  di assicurare la continuità  del servizio pubblico di cabotaggio marittimo».<br /> L&#8217;inserimento, in sede di conversione, del citato art. 7-ter ad opera della disposizione censurata appare, a giudizio del Tribunale ordinario di Pesaro, «completamente distonico rispetto tanto all&#8217;oggetto originario (posto che l&#8217;emendamento riguarda l&#8217;autotrasporto su strada di merci per conto terzi e non pubblici servizi di trasporto marittimo) quanto alla finalità  del decreto (posto che questo era solo rivolto ad assicurare &#8211; durante le fasi di dismissione della società  Tirrenia di Navigazione spa &#8211; l&#8217;esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo e con esso la continuità  del servizio pubblico di cabotaggio marittimo e non certo a favorire, mediante ampliamento dei soggetti passivi, il pagamento delle prestazioni eseguite dal subvettore nel rapporto privatistico di trasporto di merci su strada)».<br /> Non a caso, osserva conclusivamente il rimettente, «lo stesso Parlamento ha dovuto modificare, in sede di conversione, il titolo iniziale del decreto-legge», ampliandolo con l&#8217;aggiunta delle parole «ed il sostegno della produttività  nel settore dei trasporti», ciù² che non sarebbe stato necessario ove le modifiche apportate fossero state coerenti con l&#8217;oggetto originario.<br /> 3.3.- Nel giudizio iscritto al r. o. n. 75 del 2019 si è costituita la società  D. spa, parte del giudizio principale, aderendo alle argomentazioni esibite nell&#8217;ordinanza di rimessione a sostegno della dichiarazione di illegittimità  costituzionale della disposizione censurata, aggiungendo che l&#8217;assenza di omogeneità  tra decreto-legge originario ed emendamenti aggiunti in sede di conversione sarebbe stata evidenziata anche nel corso della discussione parlamentare.<br /> Secondo tale parte, inoltre, sarebbe sindacabile anche la carenza dei requisiti «della straordinarietà  del caso di necessità  e d&#8217;urgenza», richiamando, a questo proposito, la pertinente giurisprudenza costituzionale.<br /> 3.4.- Nel medesimo giudizio si è costituita anche la società  Comby Service srl, altra parte del giudizio principale, sostenendo la non fondatezza &#8211; e prima ancora l&#8217;inammissibilità  &#8211; della questione di legittimità  costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Pesaro.<br /> 4.- E&#8217; intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza della questione.<br /> Ha rilevato che la disposizione introdotta in sede di conversione attribuisce al trasportatore, che abbia svolto un servizio di trasporto merci su incarico di un altro vettore, la possibilità  di agire per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.<br /> Evidenzia ancora l&#8217;Avvocatura generale dello Stato che il d.l. n. 103 del 2010 è stato adottato al fine di fronteggiare la grave crisi finanziaria in cui versava la società  Tirrenia di Navigazione spa e per garantire, al contempo, l&#8217;interesse pubblico connesso alla necessità  di assicurare la continuità  del servizio pubblico di cabotaggio marittimo, tanto che si prevedeva la nomina, con decreto ministeriale, di un amministratore unico e la concessione di finanziamenti alla medesima società  per sostenere le spese correnti.<br /> In sede di conversione, con emendamento governativo, si è avuta l&#8217;aggiunta di norme a sostegno della produttività  nel settore dei trasporti, tra cui anche quella oggetto di censura, giustificate &#8211; a giudizio dell&#8217;interveniente &#8211; dalla grave crisi in cui versava anche il settore dell&#8217;autotrasporto: in tale contesto, l&#8217;azione diretta introdotta con la disposizione censurata avrebbe costituito una «risposta immediata ed urgente alla situazione di fallimenti a catena delle imprese di autotrasporto che, nella maggior parte dei casi, erano generati da mancati pagamenti dei corrispettivi ai vettori finali del trasporto».<br /> A parere dell&#8217;Avvocatura dello Stato (che pure richiama, sul punto, la sentenza n. 22 del 2012 e le successive pronunce n. 186 del 2015, n. 251 e n. 32 del 2014, n. 34 del 2013), la violazione dell&#8217;art. 77, secondo comma, Cost. non si sostanzierebbe semplicemente nell&#8217;introduzione di modifiche all&#8217;impianto normativo originario del provvedimento &#8211; rimanendo questa una legittima facoltà  delle Camere in sede di conversione del decreto-legge &#8211; quanto, piuttosto, nell&#8217;alterazione dell&#8217;originario scopo del provvedimento d&#8217;urgenza, in mancanza, evidente o manifesta, di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell&#8217;originario decreto-legge. Nel caso di specie, non ricorrerebbero le condizioni per un accoglimento della questione sollevata dal rimettente, non potendosi definire la disposizione censurata &#8220;totalmente estranea&#8221; o addirittura &#8220;intrusa&#8221;.<br /> Del resto, osserva ancora l&#8217;interveniente, i regolamenti parlamentari attribuirebbero all&#8217;aula, specialmente al Senato della Repubblica, «un vero e proprio controllo di legittimità  nei confronti del disegno di legge di conversione», anche in ordine al requisito della sostanziale omogeneità  delle norme contenute in quest&#8217;ultima. Nel caso di specie, dagli atti parlamentari concernenti il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 103 del 2010 (Atto Senato n. 2262), emergerebbe che l&#8217;emendamento n. 1.10.100, con il quale il Governo ha introdotto anche la disposizione censurata, venne dichiarato ammissibile dal Presidente del Senato della Repubblica e che il titolo originario del decreto-legge venne modificato durante l&#8217;iter di conversione, con l&#8217;aggiunta delle parole «ed il sostegno della produttività  nel settore dei trasporti», proprio «per ribadire la generalità  delle misure introdotte a sostegno di tutti i settori del trasporto di merci».<br /> A parere dell&#8217;Avvocatura dello Stato, dunque, la legge di conversione si porrebbe «in termini di coerenza contenutistica e teleologica con il decreto-legge n. 103 del 2010», non potendosi ravvisare alcuna estraneità  della disciplina introdotta dalla prima nel corso della conversione del secondo, idonea ad interrompere il legame essenziale tra i due atti.<br /> 5.- Nel giudizio iscritto al r. o. n. 75 del 2019 la società  D. spa ha depositato memoria illustrativa in data 28 agosto 2019.<br /> La prima parte della memoria riporta ampi stralci tratti dalle motivazioni delle pronunce della Corte costituzionale in tema di sindacato sui presupposti di necessità  e urgenza dei decreti-legge e di inidoneità  della legge di conversione a sanare eventuali vizi.<br /> La restante parte della memoria riproduce, invece, la giurisprudenza costituzionale in materia di necessaria omogeneità  tra disposizioni originarie del decreto-legge e disposizioni aggiunte in sede di conversione.<br /> Nell&#8217;apparato di note vengono riportati larghi estratti della discussione parlamentare che accompagnò l&#8217;introduzione della disposizione censurata ad opera della legge di conversione del d.l. n. 103 del 2010.<br /> Vengono, quindi, sviluppati gli argomenti giù  esibiti nell&#8217;atto di costituzione e che riprendono, essenzialmente, i contenuti delle ordinanze di rimessione.<br /> Viene, poi, sottolineata la distinzione tra la disciplina del trasporto terrestre o marittimo (pubblico o privato), da un lato, e la disciplina del pagamento del corrispettivo, dall&#8217;altro: mentre la prima riguarderebbe «aspetti generali dell&#8217;attività  intesa in senso oggettivo», la seconda concernerebbe «la regolamentazione della vicenda contrattuale», con norme di natura processuale e non sostanziale (come quelle contenute nell&#8217;originario decreto-legge).<br /> Sulla base di queste argomentazioni, detta parte insiste per la declaratoria d&#8217;incostituzionalità  della disposizione censurata.</p>
<p> <em>Considerato in diritto</em></p>
<p> 1.- Il Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore e il Tribunale ordinario di Pesaro sollevano, in riferimento all&#8217;art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività  nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l&#8217;art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di autotrasportatore).<br /> Il primo periodo della disposizione da ultimo citata prevede che «[i]l vettore [&#038;], il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l&#8217;azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale».<br /> Entrambi i giudizi a quibus nascono &#8211; proprio in conseguenza dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione diretta prevista dall&#8217;art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005 &#8211; dall&#8217;opposizione proposta dai committenti di un trasporto di merce su strada contro il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto, anche nei loro confronti, dai subvettori incaricati dai vettori principali e da questi ultimi non ricompensati per le prestazioni eseguite.<br /> Secondo i giudici rimettenti, l&#8217;art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, aggiunto in sede di conversione del d.l. n. 103 del 2010, nell&#8217;introdurre in favore del subvettore un&#8217;azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto di merci su strada, presenterebbe un contenuto del tutto eterogeneo rispetto a quello iniziale del decreto-legge, originariamente recante, come indicato dal titolo, disposizioni urgenti per assicurare &#8211; nel periodo di maggior traffico estivo &#8211; la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo, e incidenti sull&#8217;assetto societario dei soggetti coinvolti dalla procedura di dismissione del capitale della società  Tirrenia di Navigazione spa, sulla loro responsabilità  e sui loro rapporti patrimoniali.<br /> La disposizione censurata è stata aggiunta, come ricordato, in sede di conversione dell&#8217;originario decreto-legge, soprattutto allo scopo di rimediare alla crisi in cui versava il settore delle imprese di trasporto di più¹ modeste dimensioni. Ad avviso dei rimettenti, tuttavia, nel prevedere una disciplina dell&#8217;azione diretta nell&#8217;ambito dell&#8217;autotrasporto di cose per conto di terzi, essa sarebbe completamente disomogenea rispetto ad oggetto e scopi originari del provvedimento d&#8217;urgenza.<br /> Di qui, la prospettata violazione dell&#8217;art. 77, secondo comma, Cost., in base alla giurisprudenza di questa Corte, ampiamente richiamata dai giudici a quibus.<br /> 2.- In considerazione dell&#8217;identità  della disposizione censurata e del parametro evocato, i giudizi vanno riuniti, per essere definiti con un&#8217;unica decisione.<br /> 3.- In via preliminare va evidenziato che la società  D. spa, nella memoria di costituzione, ha prospettato anche la carenza dei requisiti della straordinarietà  ed urgenza di provvedere con decreto-legge, richiamando giurisprudenza di questa Corte in ordine all&#8217;inidoneità  della legge di conversione a sanare il vizio di difetto originario di tali presupposti.<br /> Trattasi, perà², di censure che il Tribunale ordinario di Pesaro non ha inteso proporre nell&#8217;atto di promovimento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere presi in considerazione ulteriori profili di illegittimità  costituzionale dedotti dalle parti oltre i limiti dell&#8217;ordinanza di rimessione; e ciù² sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il thema decidendum, una volta che le parti si siano costituite nel giudizio incidentale di costituzionalità  (ex multis, da ultimo, sentenze n. 206, n. 141, n. 96 e n. 78 del 2019).<br /> Di tali censure questa Corte non deve perciù² occuparsi.<br /> 4.- Così precisata, la questione non è fondata.<br /> 4.1.- Va ribadito che la legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata, che non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nell&#8217;atto con forza di legge (da ultimo sentenza n. 181 del 2019). Essa ammette soltanto disposizioni coerenti con quelle originarie, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare (sentenze n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012).<br /> La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro precisato che un difetto di omogeneità , in violazione dell&#8217;art. 77, secondo comma, Cost., si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenza n. 251 del 2014). Si è, inoltre, affermato che solo la palese «estraneità  delle norme impugnate rispetto all&#8217;oggetto e alle finalità  del decreto-legge» (sentenza n. 22 del 2012) oppure la «evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell&#8217;originario decreto-legge» (sentenza n. 154 del 2015) possono inficiare di per sì© la legittimità  costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione (sentenza n. 181 del 2019).<br /> Ancora, si è chiarito che la coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione con la disciplina originaria può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico (sentenza n. 32 del 2014).<br /> 4.2.- In base a questi criteri di valutazione, non vi sono elementi sufficienti per sostenere la palese estraneità , o addirittura il carattere intruso, della disposizione censurata, e nemmeno per ritenere che in essa manchi qualsiasi nesso di interrelazione con il contenuto dell&#8217;originario decreto-legge.<br /> Relativa alla stessa «materia», il trasporto, sul quale incide l&#8217;atto con forza di legge da convertire, tale disposizione, come giù  ricordato, prevede un intervento a favore delle imprese di autotrasporto (in particolare dei vettori finali, nell&#8217;ambito del trasporto di merci su strada), e perciù² condivide con il decreto-legge originario la &#8220;comune natura&#8221; (sentenza n. 251 del 2014) di misura finalizzata alla risoluzione di una situazione di crisi.<br /> Sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico, deve essere perciù² esclusa l&#8217;evidente o manifesta mancanza di ogni e qualunque nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell&#8217;originario decreto-legge.</p>
<p> Per Questi Motivi</p>
<p> LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p> riuniti i giudizi,<br /> dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità  del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività  nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l&#8217;art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di autotrasportatore), sollevata, in riferimento all&#8217;art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore e dal Tribunale ordinario di Pesaro con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>
<p> Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-10-2019-n-226/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2019 n.223</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2019-n-223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2019-n-223/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2019 n.223</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Presidente, Francesco Viganò, Redattore; (Ordinanza del Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, dell&#8217;8 ottobre 2018, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019) Legge delega: fisiologici margini di discrezionalità  nell&#8217; esercizio della delega</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2019-n-223/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2019 n.223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2019-n-223/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2019 n.223</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Presidente, Francesco Viganò, Redattore;  (Ordinanza del Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, dell&#8217;8 ottobre 2018, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Legge delega: fisiologici margini di discrezionalità  nell&#8217; esercizio della delega da parte del Governo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Legge di delega &#8211; esercizio da parte del Governo della delega &#8211; fisiologici margini di discrezionalità  nell&#8217;esercizio della delega &#8211; vanno riconosciuti.</p>
</p>
<p>2.- DLgs. 10 aprile 2018 n. 103 &#8211; mancata procedibilità  a querela anche per i delitti previsti dall&#8217;art. 590-bis, primo comma, del codice penale &#8211; contrarietà  all&#8217;art. 76 Cost. &#8211; illegittimità  costituzionale &#8211; non sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>1. Nella attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il Governo non ha travalicato i fisiologici margini di discrezionalità  impliciti in qualsiasi legge di delega, nell&#8217;adottare una interpretazione non implausibile &#8211; e non distonica rispetto alla ratio di tutela sottesa alle indicazioni del legislatore delegante &#8211; del criterio dettato dall&#8217;art. 1, comma 16, lettera a), numero 1), della legge n. 103 del 2017 e si sia mantenuto così entro il perimetro sancito dal legittimo esercizio della discrezionalità  spettante al Governo nella fase di attuazione della delega, nel rispetto della ratio di quest&#8217;ultima e in coerenza con esigenze sistematiche proprie della materia penale.</i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>2. Va dichiarata non fondata la questione di legittimità  costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità  per taluni reati in attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevata, in riferimento all&#8217;art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la procedibilità  a querela anche per i delitti previsti dall&#8217;art. 590-bis, primo comma, del codice penale.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità  per taluni reati in attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui non prevede la punibilità  a querela anche per i delitti previsti dall&#8217;art. 590-bis, primo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, nel procedimento penale a carico di C.S. S., con ordinanza dell&#8217;8 ottobre 2018, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza dell&#8217;8 ottobre 2018, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2019, il Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 76 della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità  per taluni reati in attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui non prevede la procedibilità  a querela anche per i delitti previsti dall&#8217;art. 590-bis, primo comma, del codice penale, in contrasto con quanto stabilito dall&#8217;art. 1, comma 16, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all&#8217;ordinamento penitenziario).</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Il rimettente premette di dover giudicare della responsabilità  penale di C.S. S., imputata del reato previsto dall&#8217;art. 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime), primo e ottavo comma, cod. pen., per avere, alla guida della propria autovettura, omesso di concedere la precedenza a un motociclo, in violazione dell&#8217;art. 145, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così cagionando al conducente del motociclo F. N. e al passeggero N. F. lesioni personali gravi.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- In punto di rilevanza della questione di legittimità  costituzionale, il giudice a quo riferisce che C.S. S., tratta a giudizio con citazione diretta, è stata ammessa al rito abbreviato condizionato all&#8217;espletamento di perizia medico-legale sulla persona di F. N.; che secondo le risultanze dell&#8217;esame peritale &#8211; esteso anche alle lesioni riportate da N. F. &#8211; F. N. ha sofferto, in conseguenza del sinistro stradale oggetto di imputazione, una malattia di durata inferiore a venti giorni, mentre N. F. ha patito una malattia guarita in settanta giorni; che dagli atti processuali emerge inequivocabilmente la responsabilità  colposa dell&#8217;imputata; che le vittime del sinistro non hanno sporto querela.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente osserva che, con riferimento alla persona offesa F. N., la contenuta durata della malattia impone la riqualificazione del fatto di reato nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art. 590 cod. pen. (lesioni personali colpose), con conseguente pronuncia, nei confronti dell&#8217;imputata, di sentenza di non doversi procedere per difetto di querela della vittima. Diversamente, in relazione alla persona offesa N. F., essendo la malattia di quest&#8217;ultima durata settanta giorni, si configura il reato di cui all&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., perseguibile d&#8217;ufficio; di talchè, sussistendo la responsabilità  di C.S. S., il processo non potrebbe che concludersi con una sentenza di condanna. Un diverso esito sarebbe conseguibile solo ove il reato di cui all&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. fosse punibile a querela, che, in specie, non è stata presentata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo evidenzia che l&#8217;art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 103 del 2017 aveva delegato il Governo, entro un anno dall&#8217;entrata in vigore del provvedimento, a «prevedere la procedibilità  a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all&#8217;articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità  d&#8217;ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per età  o per infermità ; 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell&#8217;articolo 339 del codice penale; 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità ».</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;esercitare la delega con l&#8217;adozione del d.lgs. n. 36 del 2018, il Governo ha omesso di annoverare l&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. tra le fattispecie oggetto della modifica del regime di procedibilità , con la conseguenza che il reato in questione è tuttora procedibile d&#8217;ufficio e non a querela, benchè punito con una pena (reclusione da tra mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime) compresa nella forbice edittale per la quale il legislatore delegante aveva previsto l&#8217;introduzione della condizione di procedibilità  della querela.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente sostiene che la mancata previsione della procedibilità  a querela per il reato di cui all&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. sarebbe frutto non di una mera dimenticanza, ma di una specifica scelta del legislatore delegato. Ciù² emergerebbe inequivocabilmente dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 36 del 2018, nella quale si sosteneva che il delitto in questione rientrasse nelle ipotesi eccettuate dalla punibilità  a querela in forza dell&#8217;art. 1, comma 16, lettera a), numero 1), della legge n. 103 del 2017, essendo la malattia derivante da lesioni gravi e gravissime commesse in violazione delle norme di disciplina della circolazione stradale equiparabile all&#8217;infermità  che cagioni incapacità  della vittima.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice a quo ritiene non condivisibile tale assunto del Governo, poichè il legislatore delegante avrebbe escluso la procedibilità  a querela per i soli reati contro la persona che, pur puniti con una pena detentiva non superiore a quattro anni, siano posti in essere ai danni di una persona offesa la quale, giù  prima della commissione del reato, si trovi in stato di incapacità  per età  o infermità  e sia, pertanto, impossibilitata a sporgere querela. Colui che subisce lesioni gravi o gravissime in conseguenza di un sinistro stradale potrebbe non versare affatto in stato di incapacità , ad esempio ove subisca lesioni traumatiche quali il cosiddetto &#8220;colpo di frusta&#8221; o l&#8217;amputazione di un arto, che pur possono determinare una malattia di lunga durata. Non sussisterebbe, dunque, alcuna «correlazione diretta e costante» tra le lesioni gravi o gravissime riportate a seguito di un sinistro stradale e lo stato di incapacità .</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del rimettente, la lettura della delega data dal Governo, secondo cui le vittime di un sinistro stradale che abbiano riportato lesioni gravi o gravissime sarebbero «di per sì© incapaci per infermità », si risolverebbe in una violazione dei principi e criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante, con conseguente vulnus dell&#8217;art. 76 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta «eccessivamente rigorosa» del legislatore delegato frustrerebbe la finalità  deflattiva del contenzioso penale sottesa alla delega e rischierebbe altresì di «vanificare e depotenziare» il ricorso allo strumento risarcitorio, quale forma di ristoro del pregiudizio subito dalla vittima. Secondo il giudice a quo, infatti, «la remissione della querela e l&#8217;estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell&#8217;art. 162 ter c.p. costituiscono una spinta formidabile al risarcimento dei danni e quindi ad una rapida definizione dei procedimenti, in un contesto in cui alla persona offesa non interessa la condanna di colui che ha causato (o contribuito a causare in caso di concorso di colpa della stessa vittima) il sinistro stradale, ma ottenere il giusto ristoro economico per i danni subiti».</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente osserva infine che i delitti di lesioni personali stradali gravi e gravissime, commessi da persona che non abbia fatto uso di sostanze alcooliche o stupefacenti, susciterebbero minore allarme sociale rispetto alle medesime condotte, perpetrate sotto l&#8217;effetto di dette sostanze. Si giustificherebbe quindi la previsione di un diverso regime di procedibilità  &#8211; a querela nell&#8217;un caso, d&#8217;ufficio in tutti gli altri &#8211; in relazione alle fattispecie incriminatrici di cui al primo comma dell&#8217;art. 590-bis cod. pen. da un lato, e a quelle di cui al quarto, quinto e sesto comma della medesima disposizione, dall&#8217;altro lato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- E&#8217; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità  costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- L&#8217;interveniente rammenta anzitutto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo di conformità  della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l&#8217;uno, relativo alle norme che determinano l&#8217;oggetto, i principi ed i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui si collocano ed individuando le ragioni e le finalità  poste a fondamento della legge di delegazione; l&#8217;altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega (è citata la sentenza n. 250 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza costituzionale, poi, il legislatore delegato disporrebbe di margini di discrezionalità  nell&#8217;attuazione della delega, sempre che ne rispetti la ratio e che la sua attività  si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo (sono richiamate le sentenze n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, n. 119 del 2013), e senza che il libero apprezzamento del legislatore delegato possa assurgere a principio o criterio direttivo (è citata la sentenza n. 293 del 2010).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, qualificabile come «ipotetico eccesso di delega in minus», il rimettente avrebbe omesso di considerare i «margini di delega» spettanti al legislatore delegato, così prospettando una questione manifestamente inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- La questione sarebbe, comunque, infondata nel merito, poichè il legislatore delegato si sarebbe attenuto ai principi e criteri direttivi di cui all&#8217;art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 103 del 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assimilazione tra lo stato di malattia conseguente alle lesioni personali stradali gravi o gravissime e lo stato di incapacità , posta a base della scelta del legislatore delegato di non rendere procedibile a querela il delitto di cui all&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., si giustificherebbe in quanto &#8211; come rilevato anche nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 36 del 2018 &#8211; nel sistema del codice penale la malattia è giù  equiparata alla «incapacità  di attendere alle ordinarie occupazioni», come reso palese dal disposto dell&#8217;art. 583, primo comma, numero 1), cod. pen., relativo alle aggravanti al delitto di lesioni. Il delitto di lesioni «si connota, quindi, per l&#8217;evento, che ben può consistere in uno stato di incapacità ». L&#8217;assimilazione della malattia allo stato di incapacità  di attendere alle ordinarie occupazioni, per effetto della previsione di cui all&#8217;art. 583, primo comma, cod. pen., non potrebbe che valere anche per l&#8217;ipotesi delittuosa di cui all&#8217;art. 590-bis cod. pen., «nella misura in cui la gravità  delle lesioni si ricava per relationem, mediante il rinvio all&#8217;art. 583 c.p.».</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, la delega legislativa, nell&#8217;individuare lo stato di incapacità  della vittima quale condizione ostativa al passaggio dal regime di procedibilità  d&#8217;ufficio a quello di procedibilità  a querela di parte, si riferirebbe in termini generali all&#8217;incapacità , senza specificare se essa debba essere intesa come temporanea o permanente, piena oppure parziale, sicchè il legislatore delegato «non [avrebbe potuto] che accoglierne la nozione più¹ ampia». E, su tali presupposti, il d.lgs. n. 36 del 2018 non avrebbe previsto la procedibilità  a querela nè per il delitto di lesioni personali di cui all&#8217;art. 582, primo comma, cod. pen., nè per quello di lesioni personali stradali gravi e gravissime di cui all&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen.; quest&#8217;ultimo, peraltro, oggetto di recente novella legislativa a opera della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonchè disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).</p>
<p style="text-align: justify;">Il reato di lesioni personali derivanti da violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale integrerebbe, poi, una fattispecie criminosa grave e connotata da particolare allarme sociale, «posto che l&#8217;evento lesivo risulta essere conseguenza della violazione di una regola cautelare di condotta posta a presidio proprio della sicurezza della circolazione stradale», di talchè la scelta del legislatore delegato di non prevedere la procedibilità  del delitto a querela di parte sarebbe rispettosa dei principi e criteri della delega contenuta nell&#8217;art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 103 del 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sarebbe, infine, condivisibile il presupposto interpretativo del giudice rimettente, secondo cui lo stato di incapacità  della persona offesa, condizione ostativa alla modifica del regime di procedibilità , dovrebbe necessariamente preesistere alla commissione del reato, e non potrebbe essere a questo conseguente o collegato.</p>
<p style="text-align: justify;">In senso contrario deporrebbe la circostanza che il legislatore delegato abbia scelto di mantenere la procedibilità  d&#8217;ufficio per il delitto di abuso di autorità  contro arrestati o detenuti (art. 608 cod. pen.), nel quale la persona offesa versa in condizioni di «minorata autonoma difesa» e, pertanto, come osservato nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 36 del 2018, in «uno stato di incapacità  del tutto equiparabile a quello della infermità , dal momento che ben può inibire le normali reazioni difensive come accade per il soggetto affetto da un qualche stato patologico».</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, come emerge dalla citata Relazione illustrativa, in accoglimento di alcune delle condizioni poste dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato, il legislatore delegato non ha previsto la procedibilità  a querela in relazione ai delitti di arresto illegale (art. 606 cod. pen.), di indebita limitazione della libertà  personale (art. 607 cod. pen.), di perquisizione e ispezione personale arbitrarie (art. 609 cod. pen.), per ragioni di coerenza sistematica con la procedibilità  d&#8217;ufficio mantenuta per il reato di cui all&#8217;articolo 608 cod. pen., trattandosi, in tutti i casi, di ipotesi delittuose commesse in danno di persona affidata alla custodia dell&#8217;autore delle condotte abusive e, dunque, in condizione di minorata difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Una lettura sistematica del d.lgs. n. 36 del 2018 smentirebbe, quindi, l&#8217;assunto del giudice rimettente, secondo cui l&#8217;incapacità  ostativa alla procedibilità  a querela dovrebbe preesistere alla commissione del reato, e confermerebbe la coerenza della scelta del legislatore delegato di non prevedere la procedibilità  d&#8217;ufficio in relazione ai delitti di cui all&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen.</p>
<p style="text-align: justify;">Dovrebbe dunque, in conclusione, escludersi che il legislatore delegato abbia «&#8221;tradito&#8221; o applicato in minus» i principi della delega di cui all&#8217;art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 103 del 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Il Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 76 della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità  per taluni reati in attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui non prevede la procedibilità  a querela anche per i delitti previsti dall&#8217;art. 590-bis, primo comma, del codice penale, in contrasto con quanto stabilito dall&#8217;art. 1, comma 16, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all&#8217;ordinamento penitenziario).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il rimettente, il legislatore delegato avrebbe errato nel non prevedere, nell&#8217;ambito del d.lgs. n 36 del 2018, la punibilità  a querela per il delitto di cui all&#8217;art. 590-bis cod. pen., rubricato «Lesioni personali stradali gravi o gravissime», ove non sussistano le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo e seguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 103 del 2017 aveva delegato il Governo a «prevedere la procedibilità  a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all&#8217;art. 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità  d&#8217;ufficio quando ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per età  o per infermità ; 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell&#8217;articolo 339 del codice penale; 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità ».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. configura un reato contro la persona, punito con la reclusione da tre mesi a un anno laddove il colpevole abbia cagionato lesioni gravi alla persona offesa, e con la reclusione da uno a tre anni laddove le abbia cagionato lesioni gravissime. In entrambe le ipotesi, dunque, la pena detentiva massima non supera nel massimo i quattro anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del giudice a quo, il Governo avrebbe pertanto dovuto estendere anche alla fattispecie delittuosa in questione la punibilità  a querela, non trovando qui applicazione alcuna delle deroghe previste dalla legge delega al criterio generale basato sulla durata della pena detentiva massima, e in particolare l&#8217;eccezione di cui al numero 1) della disposizione poc&#8217;anzi citata, relativa alle ipotesi in cui «la persona offesa sia incapace per età  o per infermità ».</p>
<p style="text-align: justify;">A tale omissione dovrebbe porre rimedio questa Corte, attraverso la pronuncia additiva sollecitata nell&#8217;ordinanza di rimessione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- L&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l&#8217;inammissibilità  della questione all&#8217;esame, con la quale il rimettente si dorrebbe di un «eccesso di delega in minus», omettendo così di considerare il margine di discrezionalità  spettante al Governo nell&#8217;esercizio della delega medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione è, in realtà , relativa a un profilo che attiene al merito della questione, anzichè alla sua ammissibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">La questione in questa sede prospettata &#8211; peraltro certamente rilevante nel giudizio a quo, in cui si discute della responsabilità  penale di un imputato del delitto di cui all&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., nei cui confronti non risulta essere stata presentata querela -, dunque, ammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Prima di esaminare il merito della questione, giova precisare che il giudice rimettente non lamenta qui un mancato esercizio della delega da parte del legislatore, nè un suo parziale esercizio: ipotesi, queste, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte possono sì determinare una responsabilità  politica del Governo verso il Parlamento, ma non una violazione dell&#8217;art. 76 Cost., a meno che il mancato parziale esercizio della delega stessa non comporti uno stravolgimento della legge di delegazione (sentenze n. 304 del 2011, n. 149 del 2005, n. 218 del 1987, n. 8 del 1977 e n. 41 del 1975; ordinanze n. 283 del 2013 e n. 257 del 2005).</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice a quo lamenta, invece, la non corretta osservanza di uno specifico criterio di delega &#8211; quello di cui all&#8217;art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 103 del 2017 &#8211; che il Governo ha deciso di esercitare mediante il d.lgs. n. 36 del 2018, che ha per l&#8217;appunto previsto la procedibilità  a querela di una serie di delitti contro la persona e contro il patrimonio previsti dal codice penale e puniti con pena detentiva non superiore a quattro anni. Nell&#8217;esercitare tale delega, il Governo avrebbe &#8211; nella prospettiva del rimettente &#8211; arbitrariamente omesso di prevedere la procedibilità  a querela del delitto di cui all&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., anche se tale delitto prevede pene detentive inferiori nel massimo al limite di quattro anni indicato dalla legge delega, e nonostante non ricorra &#8211; secondo il giudice a quo &#8211; alcuna delle ipotesi eccezionali nelle quali doveva, in base al citato art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 103 del 2017, conservarsi la regola previgente della procedibilità  d&#8217;ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è accaduto nella recente sentenza n. 127 del 2017, la Corte è dunque chiamata a valutare se il Governo, nell&#8217;esercitare in parte qua la delega conferitagli dal Parlamento, abbia o meno errato nel dare applicazione ai principi e ai criteri direttivi il cui rispetto condiziona, in forza dell&#8217;art. 76 Cost., la legittimità  costituzionale del decreto legislativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ove risultasse che il Governo abbia interpretato e applicato in maniera non corretta il criterio di delega in parola, e abbia quindi indebitamente omesso di prevedere la procedibilità  a querela del delitto di cui all&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., tale omissione si risolverebbe in una violazione dell&#8217;art. 76 Cost.: non diversamente, del resto, da ciù² che accadrebbe ove il Governo avesse previsto la procedibilità  a querela di un&#8217;ipotesi delittuosa che, secondo le indicazioni del legislatore delegato, doveva invece restare procedibile d&#8217;ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Ciù² precisato, la questione non è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1.- Occorre subito sottolineare che, a fronte della previsione di pene detentive massime non superiori a quattro anni nelle due ipotesi delittuose contemplate dall&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., il solo thema decidendum nella presente controversia è se il Governo fosse autorizzato a non prevedere la procedibilità  a querela di tali fattispecie in ragione dell&#8217;operatività  di una delle tre eccezioni, previste dall&#8217;art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 103 del 2017, al criterio generale che abbracciava tra l&#8217;altro «i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria», diversi dalla violenza privata.</p>
<p style="text-align: justify;">Posta l&#8217;ovvia inapplicabilità , nella specie, dell&#8217;eccezione prevista dal numero 3) della disposizione &#8211; riferita ai soli reati contro il patrimonio -, e considerata l&#8217;altrettanto pacifica inapplicabilità  dell&#8217;ulteriore eccezione prevista al numero 2) &#8211; riferita all&#8217;ipotesi in cui ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale o taluna delle circostanze di cui all&#8217;art. 339 cod. pen., stante la riconosciuta natura di fattispecie autonome delle ipotesi previste dall&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 11 aprile-6 maggio 2019, n. 18802; sezione terza penale, sentenza 14 febbraio-10 giugno 2019, n. 25538; sezione prima penale, ordinanza 20 dicembre 2018-10 gennaio 2019, n. 1046; sezione quarta penale, sentenza 24 maggio-14 giugno 2018, n. 27425; sezione quarta penale, sentenza 16 maggio-15 settembre 2017, n. 42346; sezione quarta penale, sentenza 1 marzo-14 giugno 2017, n. 29721) -, resta da valutare se la scelta del Governo di non includere le fattispecie delittuose previste dall&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. nel novero dei reati procedibili a querela ai sensi del d.lgs. n. 36 del 2018 si giustifichi in relazione all&#8217;eccezione prevista dal numero 1), riferita all&#8217;ipotesi in cui «la persona offesa sia incapace per età  o per infermità ». Profilo, quest&#8217;ultimo, su cui effettivamente si incentrano le opposte argomentazioni dell&#8217;ordinanza di rimessione e dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.- La mancata inclusione tra i delitti procedibili a querela tanto della fattispecie di lesioni personali dolose di cui all&#8217;art. 582 cod. pen., nell&#8217;ipotesi in cui consegua una malattia di durata superiore a venti giorni, quanto delle fattispecie di lesioni stradali gravi e gravissime di cui all&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., è stata giustificata dal Governo, nella Relazione illustrativa al primo schema di decreto legislativo (A.G. 475), «in ragione della considerazione che il legislatore ha giù  equiparato, ai fini della descrizione della fattispecie, la malattia allo stato di incapacità  di attendere alle ordinarie occupazioni, come si ricava agevolmente dalla disposizione in punto di aggravante di cui all&#8217;articolo 583, comma 1, n. 1, c.p. Il delitto di lesioni si connota, quindi, per l&#8217;evento, che ben può consistere in uno stato di incapacità , e la previsione di delega non qualifica ulteriormente la condizione di incapacità , non specifica se essa debba essere intesa come temporanea o permanente, piena o anche solo parziale, sicchè il legislatore delegato non può che accoglierne la nozione più¹ ampia [&#038;]. Il criterio di delega di cui all&#8217;articolo 1, comma 16, lettera a), numero 1), legge n. 103/2017 impone dunque di preservare la procedibilità  d&#8217;ufficio quando ricorre la condizione di incapacità  della persona offesa per (età  o per) infermità ».</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione giustizia della Camera dei deputati, nel formulare il 6 dicembre 2017 il proprio parere favorevole con condizioni allo schema di decreto legislativo, ha espresso sul punto il proprio dissenso, richiedendo alla condizione numero 3) che la procedibilità  a querela fosse estesa anche alle fattispecie di cui all&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen. Secondo la Commissione, infatti, la condizione di incapacità  della vittima, per età  o per infermità , dovrebbe «ritenersi riferibile ai casi in cui le particolari condizioni di vulnerabilità  della vittima, per età  o per infermità , preesistano al comportamento criminoso dell&#8217;autore del reato e siano perciù² da questo indipendenti. La maggiore gravità  del fatto, cui si lega la scelta di mantenere ferma la perseguibilità  d&#8217;ufficio, sembrerebbe, quindi, essere ancorata alla circostanza che l&#8217;agente, per la realizzazione del reato, ha sfruttato una situazione di minorata difesa della vittima, antecedente alla condotta punita, che ha reso più¹ agevole l&#8217;esecuzione, piuttosto che ad una situazione di infermità  procurata anche a seguito della condotta criminosa».</p>
<p style="text-align: justify;">Nessun rilievo sul punto specifico è stato invece mosso allo schema dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo schema di decreto legislativo (A.G. 475-bis), approvato in secondo esame dal Consiglio dei ministri dell&#8217;8 febbraio 2018, non ha ritenuto di accogliere la condizione espressa dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, reiterando gli argomenti giù  illustrati nella Relazione al primo schema e aggiungendo che il delitto in parola, «peraltro giù  oggetto di recente intervento normativo», suscita «particolare allarme sociale», ed è comunque connotato «da una certa gravità  posto che l&#8217;evento lesivo risulta essere conseguenza della violazione di una regola cautelare di condotta posta a presidio proprio della sicurezza della circolazione stradale».</p>
<p style="text-align: justify;">Su tale secondo schema di decreto la Commissione giustizia della Camera dei deputati non ha espresso alcun parere, mentre la Commissione giustizia del Senato della Repubblica ha espresso parere non ostativo il 7 marzo 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3.- I rilievi della Commissione giustizia della Camera dei deputati, ripresi in senso adesivo da varie voci dottrinali e riproposti dall&#8217;ordinanza di rimessione oggi all&#8217;esame, fanno leva essenzialmente sull&#8217;argomento testuale &#8211; di per sì© nient&#8217;affatto peregrino &#8211; secondo cui l&#8217;espressione «sia incapace» alluderebbe a una condizione di incapacità  della persona offesa preesistente alla condotta criminosa, e non giù  a una situazione creata dalla condotta criminosa stessa, come avviene nel caso delle lesioni personali.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di ciù², va peraltro sottolineato come la formula normativa utilizzata dal legislatore delegante sia in radice ambigua, non risultando chiaro se essa debba essere riferita alla necessaria presenza, nello schema della fattispecie delittuosa, di una persona offesa incapace per età  o per infermità  &#8211; come accade, ad esempio, nelle ipotesi di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies cod. pen.) o di circonvenzione di incapaci (art. 643 cod. pen.), peraltro punite con pena detentiva massima superiore a quattro anni e quindi giù  a priori non comprese nella delega -, ovvero all&#8217;ipotesi in cui, nel singolo caso concreto, la persona offesa attinta dalla condotta criminosa sia incapace, magari proprio per effetto dello stesso evento criminoso.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; evidente, peraltro, come la ratio dell&#8217;eccezione in parola miri a confermare la regola della procedibilità  d&#8217;ufficio per le ipotesi in cui la persona offesa sia una persona vulnerabile a causa della propria incapacità , in modo da assicurare che la tutela dell&#8217;ordinamento non venga fatta dipendere dalla sua iniziativa giudiziaria: iniziativa il cui esercizio, eventualmente tramite un rappresentante legale o un curatore speciale &#8211; la cui esistenza e la cui nomina non può, peraltro, essere data in questi casi per scontata &#8211; potrebbe risultare più¹ difficoltoso di quanto normalmente accada rispetto alla generalità  delle persone offese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² posto, era in facoltà  del Governo ritenere che una tale esigenza di tutela rafforzata ricorra anche rispetto al delitto di lesioni stradali gravi o gravissime previsto dall&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., che è produttivo di notevoli conseguenze pregiudizievoli per la salute della vittima, le quali a loro volta possono determinare una situazione di incapacità , transitoria o permanente, tale da renderle più¹ difficoltosa una eventuale iniziativa giudiziaria volta a sollecitare la persecuzione penale del responsabile delle lesioni.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, la previsione della procedibilità  a querela delle ipotesi delittuose contemplate dall&#8217;art. 590-bis, primo comma, cod. pen., si sarebbe posta in aperta contraddizione con la scelta, compiuta appena due anni prima dal Parlamento con la legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonchè disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), di prevedere la procedibilità  d&#8217;ufficio di tutte le fattispecie di lesioni stradali di cui all&#8217;art. 590-bis cod. pen., in considerazione del particolare allarme sociale determinato dalle condotte che con la nuova incriminazione si intendevano contrastare; mentre, all&#8217;evidenza, la scelta del legislatore delegante appariva volta a prevedere la procedibilità  a querela per fatti di modesto contenuto offensivo, come emerge del resto dall&#8217;espressa previsione, al numero 3) dell&#8217;art. 1, comma 16, lettera a), della legge delega, di un&#8217;eccezione alla regola della procedibilità  a querela per i reati contro il patrimonio produttivi di un danno alla persona offesa di rilevante gravità .</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, questa Corte ritiene che il Governo non abbia travalicato i fisiologici margini di discrezionalità  impliciti in qualsiasi legge delega, nell&#8217;adottare una interpretazione non implausibile &#8211; e non distonica rispetto alla ratio di tutela sottesa alle indicazioni del legislatore delegante &#8211; del criterio dettato dall&#8217;art. 1, comma 16, lettera a), numero 1), della legge n. 103 del 2017; e si sia mantenuto così entro il perimetro sancito dal «legittimo esercizio della discrezionalità  spettante al Governo nella fase di attuazione della delega, nel rispetto della ratio di quest&#8217;ultima e in coerenza con esigenze sistematiche proprie della materia penale» (sentenza n. 127 del 2017). E tanto più¹ nel caso di specie, al cospetto di una delega &#8220;ampia&#8221; o &#8220;vaga&#8221;, che interviene per &#8220;blocchi&#8221; di materie, riferendosi genericamente a due Titoli del codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal che discende la non fondatezza della questione di legittimità  in questa sede prospettata.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità  per taluni reati in attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevata, in riferimento all&#8217;art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la procedibilità  a querela anche per i delitti previsti dall&#8217;art. 590-bis, primo comma, del codice penale, dal Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2019-n-223/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2019 n.223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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