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	<title>ISTRUZIONE PUBBLICA Archivi - Giustamm</title>
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	<title>ISTRUZIONE PUBBLICA Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento acquisito in Paesi U.E.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 13:33:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-dellabilitazione-allinsegnamento-acquisito-in-paesi-u-e/">Sul riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento acquisito in Paesi U.E.</a></p>
<p>Istruzione pubblica &#8211; Abilitazione all’insegnamento &#8211; Direttiva 2005/36/CE &#8211; Riconoscimento delle qualifiche professionali &#8211;  Percorso di formazione svolto da cittadino dell&#8217;U.E. in altro Paese U.E. &#8211; Riconoscimento in Italia &#8211; Presupposti – Rimessione all’Adunanza Plenaria &#8211; Quesiti. Si chiede all’Adunanza plenaria di risolvere la seguente questione: Se, ai sensi della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-dellabilitazione-allinsegnamento-acquisito-in-paesi-u-e/">Sul riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento acquisito in Paesi U.E.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-dellabilitazione-allinsegnamento-acquisito-in-paesi-u-e/">Sul riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento acquisito in Paesi U.E.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Istruzione pubblica &#8211; Abilitazione all’insegnamento &#8211; Direttiva 2005/36/CE &#8211; Riconoscimento delle qualifiche professionali &#8211;  Percorso di formazione svolto da cittadino dell&#8217;U.E. in altro Paese U.E. &#8211; Riconoscimento in Italia &#8211; Presupposti – Rimessione all’Adunanza Plenaria &#8211; Quesiti.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si chiede all’Adunanza plenaria di risolvere la seguente questione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Se, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita nell’Ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007) e in particolare ai fini dell’accesso in Italia alla professione regolamentata di insegnante nelle scuole primaria e secondaria, sia necessario riconoscere in modo sostanzialmente automatico in Italia un percorso di formazione seguito da un cittadino dell’UE (nel caso in esame, italiano) presso altro Paese membro dell’UE (nel caso in esame, in Romania), soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta (e fatta salva la possibilità per le Autorità italiane di disporre a tal fine specifiche misure compensative).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>In particolare, se tale riconoscimento sia doveroso (o anche solo possibile) laddove:</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; nel Paese membro di origine (i.e.: nel Paese in cui il percorso di formazione si è svolto – nel caso in esame, in Romania -) il completamento di tale percorso formativo non assume di per sé carattere abilitante ai fini dell’accesso all’insegnamento, ma presuppone altresì in via necessaria che l’interessato abbia conseguito nel Paese di origine (nel caso in esame: la Romania) sia studi di istruzione superiore o post-secondaria, sia studi universitari;</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; all’esito di tale percorso di formazione le Autorità del Paese di origine (nel caso in esame: la Romania) non abbiano rilasciato un attestato di competenza o un titolo di formazione ai sensi dell’articolo 13, par. 1 della Direttiva 2005/36/CE</i>.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Contessa &#8211; Est. Zeuli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL&#8217;ADUNANZA PLENARIA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4537 del 2020, proposto da Ministero dell&#8217;Istruzione (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca &#8211; MIUR), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gioacchino Golia, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 5669/2020</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Gioacchino Golia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 il Cons. Sergio Zeuli e udito l’avvocato Guido Marone per la parte appellata</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. A supporto del gravame il Ministero appellante espone le seguenti circostanze:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la parte appellata ha conseguito il titolo di formazione professionale relativo al ciclo di studi post – secondari presso un’Università rumena, ai fini dell’esercizio della professione docente in Romania, denominato “<i>Programului de studi psichopedagogice, Nivel I e Nivel II</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha potuto accedere a quel corso perché le è stata riconosciuta, ai fini dell’ammissione appunto, la laurea non conseguita in Romania, ma in Italia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dopo il conseguimento del titolo aveva presentato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano la domanda per ottenerne il riconoscimento ai fini dell’abilitazione all’insegnamento in Italia e al conseguente esercizio della professione di insegnante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nel frattempo, con la nota prot. n. 5636 del 2 aprile 2019, l’Amministrazione aveva fornito chiarimenti a tutti coloro che, come l’appellata avevano concluso, in Romania, i ridetti percorsi di formazione, comunicando che non soddisfacevano <i>“i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2205/36/CE e successive modifiche, e che pertanto le istanze di riconoscimento presentate erano da considerarsi rigettate”.</i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In detta nota il MIUR, dopo aver premesso che necessario presupposto per il riconoscimento professionale dei titoli sia il possesso di una qualifica professionale la quale, in base alle norme del Paese ove è stata conseguita, consente l’esercizio della professione di docente abilitato, precisava che l’articolo 13, paragrafo 1 della Direttiva 2013/55/UE, che disciplina l’accesso alla professione regolamentata, prevede che se in uno Stato Membro ospitante l’accesso alla professione regolamentata o al suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato Membro (nel caso in esame, l’Italia) dà accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Amministrazione dopo aver esaminato l’ordinanza del Ministero rumeno dell’educazione nazionale e della ricerca scientifica n. 5414/2016 relativa alla metodologia da utilizzare per il rilascio dell’Attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, aveva avviato un’interlocuzione con quest’ultimo che, nel novembre del 2018, aveva inviato una Nota Ufficiale a firma del Segretario di Stato rumeno per l’educazione nazionale e la ricerca scientifica, <i></i>secondo cui</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagocica</i> [del genere di quello rilasciato all’appellato, n.d.E.] <i>costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale nota precisava altresì che “<i>considerato che in Romania il diritto di insegnare nell’istruzione pre-universitaria è condizionato dal conseguimento del percorso di formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di studio, il possesso dell’attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria al fine di ottenere la qualifica di insegnante, ma non altresì sufficiente, essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La nota in parola chiariva, infine, che “<i>l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all’estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria, sia studi universitari</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Ministero italiano giungeva dunque alla conclusione che, dal momento che il ministero rumeno non riconosceva, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, la formazione svolta da cittadini italiani (<i>rectius</i>: da cittadini che non avessero svolto in Romania i cicli di studio superiori ed universitari), la qualifica professionale derivante da tali cicli di studio non avrebbe potuto essere riconosciuta, essendo carenti le condizioni per operare il riconoscimento di cui alla Direttiva 2005/36/CE (e di cui alla normativa nazionale di recepimento – in particolare: decreto legislativo 206 del 2007 -).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quindi, il Ministero appellante respingeva tutte le richieste di riconoscimento della qualifica professionale fondate su titoli conseguiti in Romania.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, il certificato denominato ‘<i>Adeverinta’</i>, rilasciato dalle Autorità rumene al termine dei corsi in questione, attesta l’avvenuto svolgimento dei corsi denominati “<i>Programului de studi psichopedagogice Nivel I e Nivel II</i>”, ma non reca le attestazioni proprie dei “<i>titoli di formazione</i>” ovvero degli “<i>attestati di competenza</i>” di cui all’articolo 13, paragrafo 1 della Direttiva 2005/36/CE ai fini del riconoscimento in ambito UE disciplinato dalla medesima direttiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la nota poi impugnata, quindi, il MIUR comunicava direttamente all’odierna parte appellata l’impossibilità di accoglimento della richiesta di riconoscimento della qualifica professionale per <i>“difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l&#8217;esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all&#8217;Unione Europea, Romania nel caso di specie”</i>. Nel corpo della motivazione, richiamava integralmente il contenuto dell’Avviso del 2 aprile 2019 perché il provvedimento di rigetto ne era applicazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con la sentenza appellata il Tribunale Amministrativo accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il giudice di prime cure, richiamando in particolare alcuni precedenti di questo Consiglio di Stato (Sez., VI, sent. 1198/2020; id., VI, sent. 2495/2020) accoglieva il ricorso e annullava gli atti ministeriali impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. L’amministrazione appellante deduce per contro l’erroneità della sentenza impugnata che non aveva considerato che, a differenza di quanto accade in Italia (dove per ottenere l’abilitazione sono necessarie sia la laurea che la frequenza di un corso di formazione post universitaria), in Romania la laurea, purché ivi conseguita, è già di per sé titolo abilitante. In sostanza, precisa il Ministero, un laureato che voglia abilitarsi all’insegnamento in Romania nelle materie che qui vengono in rilievo, oltre a frequentare i corsi di formazione psico-pedagogica <i>Programului Nivelul I e Nivelul II</i>, deve necessariamente aver svolto gli studi universitari in quel Paese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di conseguenza, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza gravata in particolare perché l’unico effetto che consegue al riconoscimento della laurea italiana da parte delle Autorità rumene è l’ammissione alla frequenza del corso di studi universitari rumeni, che però non ha <i>ex se</i> valore abilitativo in Romania e non consente di beneficiare del riconoscimento di cui alla Direttiva 2005/36/CE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Tanto premesso il Ministero appellante deduce i seguenti motivi di impugnazione avverso la sentenza appellata: <i>contraddittorietà della motivazione &#8211; Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 13, comma 3 della </i>Direttiva<i> 2013/55 CE, che ha modificato la Direttiva 2005/36 CE.</i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Si è costituita la parte appellata, contestando con articolate deduzioni l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Va premesso che nel giudizio di appello il Ministero, come puntualmente eccepito dalla parte appellata, ha, in parte, modificato la prospettazione articolata in primo grado, sostenendo, diversamente da quanto affermato nel provvedimento impugnato, che in Romania sia la sola laurea conseguita presso università rumene a consentire l’abilitazione all’insegnamento, e non il compendio rappresentato da laurea e corso di formazione post-universitario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va comunque osservato che l’eventuale accoglimento del motivo principale di appello (che si appunta sulla eccessiva latitudine che la sentenza di primo grado avrebbe riconosciuto al principio di equipollenza e di mutuo riconoscimento) è pregiudiziale a quest’ulteriore questione, e che su tale questione il Collegio intende rimettere la decisione all’Adunanza plenaria ai sensi del comma 1 dell’articolo 99 c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ quindi possibile procedere ad individuare le ragioni che, ad avviso di questo giudice, impongono la rimessione all’Organo nomofilattico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Va inoltre premesso che la sentenza appellata si fonda su di un orientamento giurisprudenziale, fatto proprio dalla Sesta sezione di questo Consiglio di stato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2020 n. 1198; cfr. anche, sempre della Sesta sezione, 2 marzo 2020 n. 1521; 20 aprile 2020 n. 2495; 8 luglio 2020, n. 4380; 24 agosto 2020 n. 5173; 16 settembre 2020 n. 5467 e, tra le più recenti, Sez. VI, 3 novembre 2021 n. 7343 , Sez. VI, 11 novembre 2021 n.231) che in materia di riconoscimento del valore dei corsi di formazione rumeni “<i>cd. Programului Nivelul I e Nivelul II</i>” ritiene che il provvedimento di rigetto, così come la nota generale del 2 aprile del 2019 del Ministero dell’Istruzione, siano in contrasto con principi europei oramai consolidati in giurisprudenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, alla luce di tale maggioritario orientamento, gli impugnati provvedimenti delle Autorità italiane non avrebbero valutato che <i>l’iter</i> per conseguire l’abilitazione all’insegnamento in Romania si articola su due fasi, il conseguimento della laurea (esclusivamente in Romania, secondo l’Ordinamento di quel Paese) e la frequenza dei corsi di formazione, i ridetti “<i>Programmuli</i>” per essere ammessi ai quali è necessario essere in possesso di laurea (anche non conseguita in Romania). Di conseguenza – in base a tale interpretazione &#8211; il mancato riconoscimento nel diritto rumeno della laurea italiana al fine di ottenere l’abilitazione all’insegnamento nelle istituzioni scolastiche rumene non può e non deve avere un rilievo escludente automatico per l’ordinamento italiano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’orientamento in questione si fonda su di una serie di argomenti che possono essere così sintetizzati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. la stessa valutazione negativa dell’amministrazione rumena sarebbe in contrasto con le Direttive europee nn.55/2013 e 36/2005.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. Di conseguenza anche i provvedimenti amministrativi di diniego di riconoscimento dall’amministrazione italiana – che su di essa si fondano- sarebbero in contrasto coi principi europei, che <i>“impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti”</i>, a condizione che &#8220;<i>la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno&#8221;</i> (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenendo che, “<i>a fronte della chiarezza dei principi e delle norme europee rilevanti in materia, non occorre sottoporre la questione alla Corte di giustizia in termini di rinvio pregiudiziale”,</i> l’orientamento in questione ricorda poi che <i>“ l’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che la P.A., quando esamina una domanda di partecipazione proposta da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell&#8217;equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall&#8217;università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l&#8217;insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l&#8217;esperienza professionale pertinente dell&#8217;interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa</i> (cfr. ad es. Corte giustizia UE sez. II, 6 ottobre 2015, in causa C-298/14).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, andrebbero interpretate nel senso di imporre ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che <i>&#8220;la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”</i> (cfr. più di recente Corte giustizia UE, sez. III, 6 dicembre 2018, in causa C-675/17, cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Per quanto riguarda la fattispecie in esame il richiamato orientamento sottolinea che l’articolo 13 della direttiva 2005/36/CE (per come sostituito dall’articolo 1 della direttiva 2013/55/UE), sotto la rubrica “<i>Condizioni di riconoscimento</i>”, prevede al paragrafo 1 che: <i>“1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A propria volta il successivo paragrafo 3 stabilisce che: <i>“3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all’articolo 11, lettera c), punto i).”</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quindi, una volta constatato che l’interessato (cittadino italiano) è in possesso sia del titolo di studio richiesto per essere ammessi ai corsi per cui è causa (<i>i.e.</i>: la laurea conseguita in Italia – titolo <i>ex se</i> rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco -), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita in Romania per effetto della frequenza ai richiamati corsi (“<i>Programului de studi psichopedagogice Nivel I e Nivel II</i>”), l’orientamento in questione perviene ad un giudizio finale di illegittimità del diniego opposto con la richiamata nota ministeriale del 2 aprile 2019 e – in via conseguenziale – dei provvedimenti individuali che ne hanno fatto concreta applicazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di tal che il richiamato orientamento, ritenendo di poter prescindere da quella che il medesimo orientamento qualifica come “<i>un’erronea interpretazione delle autorità rumene</i>” (la quale trascurerebbe la valenza del possesso della laurea italiana, in quanto titolo idoneo per l’accesso ai corsi e quindi – necessariamente – anche per acquisire la qualifica professionale di insegnante), ritiene che l’amministrazione italiana sia tenuta a verificare se <i>“per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Coerentemente, nell’ambito del dispositivo, tutte le pronunce ispirate a questa interpretazione rivolgono al Ministero l’ordine di valutare il compendio professionale di cui l’interessato dispone, (nel caso di specie composto dalla laurea italiana e dal corso di formazione rumeno “<i>Programmuli</i>”) onde verificare se allo stesso, alla luce di un giudizio unitario, possa o meno riconoscersi il preteso valore abilitante in applicazione del ridetto principio di equipollenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Così riassunto l’orientamento ormai largamente invalso in giurisprudenza, pare al Collegio che esso sia suscettibile di essere rivisitato, per una serie di considerazioni che si vanno a svolgere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ridetta prospettazione, per le ragioni che fra breve si esporranno, è infatti idonea a dar luogo a contrasti in giurisprudenza (oltretutto involgenti delicati profili di applicazione nel diritto nazionale di normativa di matrice UE e di rapporto fra diversi Ordinamenti nazionali), ragione per cui si impone il deferimento delle questioni giuridiche sottostanti all’Adunanza plenaria ai sensi dell’articolo 99, comma 1 del cod. proc. amm.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ qui appena il caso di sottolineare: <i>i</i>) che la questione in oggetto riguarda molte centinaia di laureati italiani che hanno seguito il corso all’origine della presente vicenda (ovvero altri corsi che consentivano di ottenere la certificazione finale denominata ‘<i>Adeverinta’</i>); <i>ii</i>) che, come già anticipato, in numerosi casi (a partire dal 2020) la giurisprudenza amministrativa di primo grado e di appello ha annullato i provvedimenti ministeriali di mancato riconoscimento del titolo rumeno, il più delle volte imponendo agli Organi del Ministero appellante di procedere a una rivalutazione in concreto circa la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione conseguita in Romania, se del caso ai fini dell’imposizione di specifiche misure di compensazione ai sensi dell’articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE e della disciplina nazionale di recepimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. In primo luogo, non del tutto convincente può apparire la disapplicazione di fatto che, attraverso il proposto meccanismo concettuale, l’orientamento maggioritario finisce per operare (secondo la formula “.<i>..erronea o no che sia la valutazione operata dalle autorità rumene…</i>”) avuto riguardo alla ricordata nota del Segretario di Stato rumeno del novembre del 2018, emessa su richiesta del Ministero appellante che aveva chiesto di precisare quale fosse l’efficacia dei titoli oggetto della controversia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come detto, l’orientamento qui in esame, ritenendo la posizione espressa dalle Autorità rumene in contrasto con l’ordinamento europeo, e segnatamente con l’articolo 45 del TFUE in tema di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE, nonché con l’articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE, ritiene che l’amministrazione possa e debba prescindere da questo atto di interpretazione autentica e/o di qualificazione del titolo posseduto dagli interessati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questa interpretazione può presentare criticità principalmente per due profili: innanzitutto perché gli atti con cui uno Stato membro qualifica i propri titoli di studio <i>ex</i> articolo13 della Direttiva 2005/36/CE, cit., rappresentano la base per il giudizio di equipollenza ed è quanto meno dubbio che possano essere sindacati dall’ordinamento del diverso Stato membro ospitante<i> </i>(ossia quello dove si intende farli valere) perché questo finirebbe per mettere a rischio il funzionamento stesso del principio in esame. Sovviene tale dubbio perché il ridetto principio di equivalenza vuole garantire la parità di accesso alle “professioni regolamentate” a tutti i cittadini europei a prescindere dal loro Stato di appartenenza, purché sussistano parità di condizioni tra i due ordinamenti. Questo vuol dire che la seconda unità di misura – la parità di condizioni, appunto – andrebbe valutata alla luce di ciò che prescrive l’ordinamento <i>“a quo”</i>, senza che all’ordinamento <i>“ad quem</i>” (quello dello Stato membro ospitante – nel caso in esame, l’Italia -) sia dato il potere di diversamente ricostruirne significato e valore, perché altrimenti non di equipollenza si tratterebbe, ma di comparazione circolare tra un ordinamento ed un altro, ossia di un meccanismo operativo tutt’affatto diverso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altre parole, il valore da attribuire al titolo rilasciato da altro Stato membro dovrebbe essere un dato di fatto non sindacabile dall’ordinamento di elezione, pena lo stravolgimento del vigente sistema UE il quale, diversamente da quanto opinato dall’orientamento attualmente maggioritario, sembra basato su di un rinvio statico (<i>rectius</i>: rigido) a quanto l’ordinamento del Paese di origine (nel caso in esame: la Romania) statuisce in punto di valore dei titoli da esso rilasciati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A quanto appena osservato si aggiunge la questione dell’ammissibilità, anch’essa quanto meno dubbia, di una disapplicazione <i>“incidenter tantum”</i> operata da un giudice italiano avverso un atto di una pubblica amministrazione straniera. Ed infatti tale risultato non sembra essere consentito dalla vigente disciplina processuale e dalla riserva nazionale di giurisdizione e finisce per rappresentare un’estensione indebita di quel potere, per di più operando su di un atto, quello emesso dalle autorità rumene, che si è limitato ad applicare una legge statale ivi vigente, senza che quest’ultima possa essere rimessa dal giudice italiano, in merito carente di potere, alla valutazione pregiudiziale della Corte di giustizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo è qui appena il caso di osservare:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che, nel diritto rumeno, il solo possesso del titolo conseguibile all’esito della frequenza dei corsi per cui è causa non consente l’accesso alla professione di insegnante (in specie se manchi, come nel caso in questione, la previa frequenza di corsi di studi superiori ed universitari in Romania);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che, a prescindere dalla legittimità unionale <i>in parte qua</i> della disciplina nazionale rumena, al certificato di conseguimento della formazione rilasciato all’esito dei corsi per cui è causa non è riconosciuto né il valore di “<i>attestato di competenza</i>”, né quello di “<i>titolo di formazione</i>” rilevanti ai fini del riconoscimento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1 della Direttiva 2005/36/CE. In via di principio, quindi, a quel certificato/titolo non può essere riconosciuto in quanto tale valore ai fini della Direttiva UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Al contrario, tale valore viene riconosciuto in Italia – ai sensi del richiamato orientamento giurisprudenziale – soltanto attraverso una sostanziale disapplicazione nell’Ordinamento interno della preclusione fissata dall’Ordinamento rumeno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che, al contrario, nell’Ordinamento rumeno (da considerarsi nel caso in esame quale ‘Paese di origine’, nonostante la vicenda contenziosa interessi cittadini italiani) l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE (<i>rectius</i>: l’“<i>attestato di competenza</i>” o il “<i>titolo di formazione</i>” valevoli ai fini del mutuo riconoscimento ai sensi della medesima direttiva) viene rilasciato solo nel caso – che qui non ricorre – in cui l’interessato abbia svolto in Romania sia la formazione superiore che quella universitaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Neppure detto metodo procedurale parrebbe giustificarsi sulla base dell’obbligo di interpretazione conforme che incombe sui giudici nazionali rispetto al diritto unionale. Ne rappresenterebbe invero un’impropria (o eccessivamente estesa) applicazione: se è vero infatti che quest’ultimo è stato affermato dalla Corte di Giustizia sin dalla Sentenza <i>Marleasing</i> C-106/89 del 13 novembre 1990, è anche vero che, proprio alla luce di detta pronuncia, si impone ai giudici nazionali d’interpretare solo il proprio diritto interno quando possibile, in modo conforme al diritto europeo, e, ancor più specificamente per utilizzare le parole di quella fondamentale decisione <i>“ il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, donde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima </i>“ per conformarsi al Trattato. E’ quindi evidente che ad essere oggetto di conformazione al diritto unionale è il solo diritto dell’ordinamento a cui appartiene il giudice, escludendosi che siffatto obbligo possa avere ad oggetto il diritto prodotto da un altro Stato membro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il che del resto è anche coerente con la finalità assegnata a questo tipo di interpretazione ossia il far leva sul giudice nazionale quale conoscitore del proprio ordinamento interno impegnandolo a conformarlo al diritto europeo; la stessa funzione il giudice non sarebbe in grado di svolgere avuto riguardo ad un ordinamento giuridico straniero che egli legittimamente non conosce.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Comunque la si voglia supportare, in ogni caso i risultati cui la richiamata e maggioritaria interpretazione conduce rischierebbero di creare lacune di tutela; infatti, un giudice italiano potrebbe riconoscere ad un cittadino di uno stato membro, sebbene non laureato in quel paese, l’abilitazione ad insegnare in Romania, in violazione di espresso divieto sancito da una legge rumena, senza che tale decisione, in ipotesi attuativa di principi europei, possa essere eseguita in assenza di uno spontaneo adeguamento del diritto di quello Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Il principio di equipollenza sembra essere stato interpretato dall’orientamento qui avversato in termini, per così dire, “bi-direzionali” il che ne ha comportato un’applicazione particolarmente estesa. Come detto infatti, si esige dall’amministrazione italiana l’avvio di una procedura comparativa che implica una doppia valutazione, una prima volta esperita in relazione all’ordinamento <i>“a quo”</i> (si tratta del Paese di origine, in <i></i>cui il titolo è stato conseguito, anche se da cittadini italiani) e, nel caso in cui gli approdi cui giunge non siano ritenuti legittimi alla luce dell’ordinamento <i>ad quem </i>(dove il titolo deve essere utilizzato), ne impone una ulteriore alla luce di quest’ultimo. Altro non può significare quel giudizio di irrilevanza pronunciato sul <i>decisum</i> del ministero rumeno che infatti, per la tesi fatta propria dalla Sesta sezione di questo Consiglio e dal TAR del Lazio, va sottoposto ad una nuova verifica amministrativa alla luce dell’ordinamento giuridico italiano, la quale ultima avrà ad oggetto sia la laurea –automaticamente riconosciuta in quanto italiana – sia il titolo straniero.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sembra potersi parlare di bi-direzionalità perché, come si vede, si ritiene ammissibile una duplice valutazione dei titoli – dell’ordinamento <i>a quo</i> e di quello <i>ad quem</i>– ma anche perché è l’intero compendio professionale che, secondo questo orientamento, deve essere oggetto di valutazione in applicazione del principio di equipollenza (cioè sia il titolo italiano che quello estero), non invece – come pure potrebbe arguirsi dal testo dell’articolo13 della Direttiva 2013/55 – il solo unico titolo ottenuto nello Stato membro diverso da quello elettivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quest’ultima sembra invece l’opzione restrittiva prescelta dall’amministrazione negli impugnati atti di diniego.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’orientamento giurisprudenziale sino ad oggi maggioritario ritiene doveroso invece che l’amministrazione italiana rivaluti l’intera competenza professionale dell’interessato, comprensiva di tutti i titoli da lui posseduti, indipendentemente da dove siano stati ottenuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il caso oggetto della presente controversia è emblematico: è pacifico che l’appellato non abbia diritto all’abilitazione in Romania e che non possa ivi accedere alla professione di insegnante, secondo la legge ivi vigente, perché non ha ottenuto la laurea in quel Paese. Senonché, senza fermarsi a questo giudizio (che dovrebbe essere l’unico, in effetti, rilevante ai fini della disciplina UE in tema di libera circolazione dei lavoratori – articolo 45 del TFUE -), valutando il titolo “<i>programmuli</i>” aggiunto alla laurea in Italia, detta opzione interpretativa ammette che in Italia, all’esito di una verifica in concreto, l’interessato abbia diritto ad ottenere il titolo abilitante in virtù di quella bi-direzionalità dell’equipollenza di cui si parlava. Il che, come già osservato, potrebbe creare un circolo vizioso derivante dall’estensione del principio che finirebbe per avere applicazione circolare, consentendo allo stesso cittadino italiano, una volta ottenuta l’abilitazione in Italia attraverso questo percorso, di spenderla anche in Romania, nonostante non abbia conseguito la laurea in quest’ultimo Paese e, dunque, in palese contrasto con la legge ivi vigente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sintetizzando al massimo i termini della questione, il richiamato orientamento giurisprudenziale finisce per riconoscere (in base alla normativa UE in tema di mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali e di libera circolazione dei lavoratori) valore abilitante ai fini dell’insegnamento a un titolo di formazione straniero che, semplicemente, nel Paese di origine quel valore abilitante non ha.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto premesso, ed anche per questi effetti potenzialmente distorsivi che un’interpretazione estesa, e, per l’appunto bidirezionale del principio di equipollenza è suscettibile di creare, è dato dubitare degli approdi cui questo orientamento è giunto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto va conclusivamente considerato che il principio di equipollenza è pur sempre fondato sull’articolo 13 della Direttiva 2013/55 il quale si limita a precisare che: <i>“1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio” </i>con disposizioni che non sembrano lasciare spazio alla bidirezionalità del principio per come sopra definita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Occorre a questo punto svolgere alcune ulteriori considerazioni sulle pertinenti disposizioni e princìpi del diritto unionale che nel caso in esame vengono in rilievo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.1. Si ribadisce innanzitutto che il vigente Ordinamento unionale non riconosce a un Giudice nazionale il potere di disapplicare gli atti amministrativi delle Autorità di un diverso Stato membro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ed infatti, anche ad ammettere che gli atti amministrativi di uno Stato membro (nel caso in esame, il Paese di origine della formazione – la Romania -) si pongano in contrasto con il diritto dell’UE (in particolare, con l’articolo 45 del TFUE in tema di libera circolazione dei lavoratori e con gli articoli 11 e 13 della Direttiva 2005/36/CE), tale contrasto non potrà essere risolto dal Giudice del Paese di destinazione (nel caso in esame, l’Italia) attraverso il meccanismo della disapplicazione. Al contrario, tale risultato potrà – se del caso – essere conseguito, alternativamente: <i>i</i>) attraverso il deferimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Autorità del Paese di origine all’esito di una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 258 del TFUE da parte della Commissione europea, ovvero <i>ii</i>) all’esito di un ricorso per inadempimento da parte dello Stato di destinazione (l’Italia) avverso le Autorità dello Stato di origine (la Romania) ai sensi dell’articolo 259 del TFUE e all’esito della procedura ivi prevista. In tale secondo caso, tuttavia, il TFUE non conferisce ai Giudici nazionali il potere di proporre un siffatto ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.2. Si osserva in secondo luogo che non appaiono nel caso di specie del tutto pertinenti i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia con la sentenza sul ricorso per rinvio pregiudiziale in causa C-675/17 (<i>Ministero della salute vs Preidl</i>), nonostante tale decisione sia richiamata a sostegno dell’orientamento giurisprudenziale ad oggi maggioritario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ vero che tale sentenza ha chiarito che gli articoli 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36 devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro (come l’Italia, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni) di riconoscere <i>in modo automatico</i> (enfasi aggiunta) i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti. Ma è anche vero che tale sentenza è stata resa in relazione a uno specifico settore (quello dell’esercizio della professione medica) in cui opera un sistema di riconoscimento <i>automatico</i> – appunto &#8211; in ragione del coordinamento esistente al livello UE delle relative condizioni minime di formazione (Direttiva 2005/36/CE, Titolo III, Capo III, articoli 21 e segg.). Al contrario, nella vicenda per cui è causa opera il ben diverso ‘<i>sistema generale</i>’ di riconoscimento delle qualifiche il quale trova applicazione proprio per le diverse professioni (come quella di insegnante) che non rientrano nel richiamato regìme di riconoscimento automatico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In pratica, i princìpi enunciati dalla sentenza in causa C-675/17 trovano applicazione unicamente in relazione alle ipotesi di riconoscimento delle qualifiche basate sul sistema c.d. ‘<i>automatico’</i>, il quale – tuttavia – non può trovare applicazione in relazione alla professione di insegnante che qui viene in rilievo (e per la quale opera il diverso ‘<i>sistema generale</i>’ di riconoscimento).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.3. Occorre in terzo luogo svolgere alcune considerazioni sui princìpi enunciati dalla Corte di giustizia con la sentenza del 6 ottobre 2015 in causa C-298/14 (<i>Brouillard</i>), a più riprese richiamata a sostegno delle proprie tesi dalla Difesa dell’appellato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vengono qui in rilievo, in particolare, le statuizioni di cui ai punti da 53 a 55 della motivazione, che ne rappresentano la parte più significativa anche ai fini della presente vicenda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i><i></i>I princìpi enunciati dalla decisione appena richiamata non sembrano idonei ad incidere sulla vicenda per cui è causa, in quanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nella vicenda sottesa alla sentenza <i>Brouillard</i> non veniva in rilievo il caso (che qui ricorre) di un cittadino che intendesse accedere a una professione regolamentata mai esercitata nel Paese di origine (nel nostro caso, la Romania) e in assenza dell’“<i>attestato di competenza</i>” o del “<i>titolo di formazione</i>” ai sensi dell’articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE rilasciati dalle Autorità di tale Paese;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">al contrario, in quella vicenda veniva in rilievo il caso di un cittadino belga che voleva partecipare a un concorso pubblico in Belgio allegando un diploma universitario conseguito in altro Paese (Francia), di cui chiedeva il riconoscimento dell’equipollenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">in definitiva, nel caso definito con la sentenza sul caso <i>Brouillard</i> si discuteva unicamente delle condizioni poste dal diritto belga per il riconoscimento di una qualifica professionale (rilasciata da altro Paese membro e da quest’ultimo certamente riconosciuta) ai fini della partecipazione a un pubblico concorso per l’accesso a una professione non regolamentata (quella di Referendario presso la <i>Cour de Cassation</i> belga).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ quindi piuttosto evidente la diversità rispetto alla fattispecie all’origine del presente ricorso e l’inapplicabilità alla presente vicenda dei princìpi enunciati con la richiamata decisione sul caso <i>Brouillard</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Tanto premesso, ritenuto che i richiamati profili possano indurre ad una rimeditazione dell’orientamento fino ad ora maggioritario in giurisprudenza, si rimette la questione all’Adunanza Plenaria, ai sensi del comma 1 dell’articolo 99 c.p.a., perché voglia valutare la persistente validità dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia di riconoscimento dei titoli post- universitari di cui in premessa, ottenuti dai cittadini italiani, alla luce di una diversa, e più fedele al dato testuale, interpretazione del principio di equipollenza dei titoli di cui all’articolo 13 della Direttiva 2013/55 e della sua operatività.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, si chiede all’Adunanza plenaria di risolvere la seguente questione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Se, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita nell’Ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007) e in particolare ai fini dell’accesso in Italia alla professione regolamentata di insegnante nelle scuole primaria e secondaria, sia necessario riconoscere in modo sostanzialmente automatico in Italia un percorso di formazione seguito da un cittadino dell’UE (nel caso in esame, italiano) presso altro Paese membro dell’UE (nel caso in esame, in Romania), soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta (e fatta salva la possibilità per le Autorità italiane di disporre a tal fine specifiche misure compensative).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>In particolare, se tale riconoscimento sia doveroso (o anche solo possibile) laddove:</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; nel Paese membro di origine (i.e.: nel Paese in cui il percorso di formazione si è svolto – nel caso in esame, in Romania -) il completamento di tale percorso formativo non assume di per sé carattere abilitante ai fini dell’accesso all’insegnamento, ma presuppone altresì in via necessaria che l’interessato abbia conseguito nel Paese di origine (nel caso in esame: la Romania) sia studi di istruzione superiore o post-secondaria, sia studi universitari;</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; all’esito di tale percorso di formazione le Autorità del Paese di origine (nel caso in esame: la Romania) non abbiano rilasciato un attestato di competenza o un titolo di formazione ai sensi dell’articolo 13, par. 1 della Direttiva 2005/36/CE</i>.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ne dispone il deferimento all&#8217;adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sospendendo nelle more il presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Manda alla segreteria della sezione per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di assistere all&#8217;adunanza plenaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Claudio Contessa, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Daniela Di Carlo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marco Morgantini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosaria Maria Castorina, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-dellabilitazione-allinsegnamento-acquisito-in-paesi-u-e/">Sul riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento acquisito in Paesi U.E.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta con ordinanza regionale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-delle-attivita-didattiche-in-presenza-disposta-con-ordinanza-regionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 15:21:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-delle-attivita-didattiche-in-presenza-disposta-con-ordinanza-regionale/">Sulla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta con ordinanza regionale.</a></p>
<p>Emergenza epidemiologica &#8211; Misure urgenti &#8211; Sospensione delle attività didattiche in presenza &#8211; Ricorso avverso ordinanza regionale &#8211; Ulteriori adempimenti istruttori &#8211; Necessità. L’Ordinanza in questione, per quanto rileva, motiva l’esigenza della disposta sospensione facendo diffuso riferimento a dati, report e acquisizioni istruttorie non disponibili agli atti del giudizio che</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-delle-attivita-didattiche-in-presenza-disposta-con-ordinanza-regionale/">Sulla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta con ordinanza regionale.</a></p>
<p>Emergenza epidemiologica &#8211; Misure urgenti &#8211; Sospensione delle attività didattiche in presenza &#8211; Ricorso avverso ordinanza regionale &#8211; Ulteriori adempimenti istruttori &#8211; Necessità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Ordinanza in questione, per quanto rileva, motiva l’esigenza della disposta sospensione facendo diffuso riferimento a dati, report e acquisizioni istruttorie non disponibili agli atti del giudizio che è opportuno, in ragione della rilevanza della questione, che vengano portati all’attenzione del giudicante fin dalla fase cautelare che ne occupa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai fini della decisione sull’istanza cautelare nonché di tendenziale compiuta istruttoria, la Regione Campania resistente deve dunque esibire in giudizio gli atti pertinenti e rilevanti a presupposto dell’ordinanza impugnata, nel contempo deducendo quant’altro utile ai fini della decisione, onde consentire la tempestiva delibazione della proposta istanza cautelare monocratica in tempi compatibili con la richiesta tutela urgente.</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quinta)</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 90 del 2022, proposto da<br />
-OMISSIS-, nella qualità rappresentata in atti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Profeta, Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Rubinacci in Napoli, via Santa Lucia n. 15;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Regione Campania, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. -OMISSIS-del 7 gennaio 2022, con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell’ampia diffusione della variante omicron sul territorio regionale”, nella parte in cui stabilisce che, fino al 29 gennaio 2022, “è disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi delle ricorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che i ricorrenti hanno impugnato l’Ordinanza indicata in epigrafe, chiedendone la sospensione in via cautelare monocratica, nella parte in cui dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per le scuole della Regione Campania, fino al 29 gennaio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che l’Ordinanza in questione, per quanto rileva, motiva l’esigenza della disposta sospensione facendo diffuso riferimento a dati, report e acquisizioni istruttorie non disponibili agli atti del giudizio che è opportuno, in ragione della rilevanza della questione, che vengano portati all’attenzione del giudicante fin dalla fase cautelare che ne occupa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che, per quanto precede, ai fini della decisione sull’istanza cautelare nonché di tendenziale compiuta istruttoria, la Regione Campania resistente debba dunque esibire in giudizio gli atti pertinenti e rilevanti a presupposto dell’ordinanza impugnata, nel contempo deducendo quant’altro utile ai fini della decisione, entro le ore 1-OMISSIS-del 10 gennaio 2022, onde consentire la tempestiva delibazione della proposta istanza cautelare monocratica in tempi compatibili con la richiesta tutela urgente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, in particolare, che la Regione Campania debba anche giustificare l’adozione dell’ordinanza impugnata in sostanziale concomitanza con l’entrata in vigore del d.l. 5 gennaio 2022 che individua, per quanto rileva, specifiche modalità di erogazione dei servizi scolastici ed educativi e regolamenta anche gli adempimenti successivi all’eventuale accertamento di casi di positività in costanza di emergenza pandemica;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina gli incombenti istruttori di cui in motivazione, a carico della Regione Campania, che dovrà assolvervi entro le ore 1-OMISSIS-del 10 gennaio 2022 e cui il presente decreto va comunicato a cura della Segreteria, riservando all’esito ogni determinazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi -OMISSIS-e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli il giorno 8 gennaio 2022.</p>
<hr />
<p>Pres. M. Abbruzzese</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-delle-attivita-didattiche-in-presenza-disposta-con-ordinanza-regionale/">Sulla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta con ordinanza regionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Decreto &#8211; 20/1/2021 n.142</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-decreto-20-1-2021-n-142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-decreto-20-1-2021-n-142/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Decreto &#8211; 20/1/2021 n.142</a></p>
<p>Maria Abbruzzese, Pres.; -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Butti, Giovanni Taddei Elmi, Silvia Brizzi, Attilio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Tiziana Monti, Massimo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-decreto-20-1-2021-n-142/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Decreto &#8211; 20/1/2021 n.142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-decreto-20-1-2021-n-142/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Decreto &#8211; 20/1/2021 n.142</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Abbruzzese, Pres.;  -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Butti, Giovanni Taddei Elmi, Silvia Brizzi, Attilio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Tiziana Monti, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Presidente della Giunta della Regione Campania, Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, Ministero della Salute, Asl 108 &#8211; Napoli 3 &#8211; Sud, non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; disposta la sospensione delle  ordinanze della Regione Campania relativamente alle attività  didattiche a distanza per scuole elementari e medie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Emergenza &#8211; covid 19 &#8211; istruzione &#8211; didattica a distanza (DAD) &#8211; sospensione delle attività  didattiche in presenza per scuole elementari e medie &#8211; ordinanza della Regione Campania &#8211; va sospesa &#8211; riprese delle attività  in presenza &#8211; va disposta.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>E&#8217; disposta la sospensione dell&#8217;Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 2 del 16 gennaio 2021 e dell&#8217;Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 5 gennaio 2021, relativamente alle scuole elementari e medie.<br /> Sospensione  da intendersi autoesecutiva quanto alle classi della scuola elementare, che sono allo stato già  aperte sia pure per un numero più limitato di studenti e che non richiedono misure ulteriori ai fini della riapertura totale; quanto alle scuole medie, essendo invece necessarie attività  propedeutiche alla materiale riapertura, di competenza dei singoli Dirigenti scolastici, l&#8217;accoglimento deve intendersi nel senso che non possa essere reiterata analoga ordinanza soprassessoria disponente ulteriore sospensione delle attività  didattiche in presenza oltre il 24 gennaio 2021, e che incomba agli organi regionali impartire ogni disposizione necessaria o opportuna per consentire la riapertura delle scuole medie entro il 25 gennaio 2021, fatte salve le competenze dei Sindaci e del Dirigenti scolastici.<br />  <br />  </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 20/01/2021<br /> <strong>N. 00142/2021 REG.PROV.CAU.</strong><br /> <strong>N. 00173/2021 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>DECRETO</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 173 del 2021, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Butti, Giovanni Taddei Elmi, Silvia Brizzi, Attilio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Tiziana Monti, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Presidente della Giunta della Regione Campania, Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, Ministero della Salute, Asl 108 &#8211; Napoli 3 &#8211; Sud, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia ed emanazione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a.:</em><br /> dell&#8217;Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 2 del 16 gennaio 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 16 gennaio 2021, dell&#8217;Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 5 gennaio 2021, pubblicata sul BURC n. 2 del 5 gennaio 2021, dell&#8217;Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 95 del 7 dicembre 2020, pubblicata sul BURC n. 239 del 7 dicembre 2020, dell&#8217;Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 93 del 28 novembre 2020, pubblicata sul BURC n. 234 del 28 novembre 2020, e di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, nonchè per il risarcimento dei danni conseguenti patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della regione Campania;<br /> Visti tutti gli atti e documenti depositati in giudizio;<br /> Ritenuto e considerato quanto segue:<br /> I. Quadro fattuale<br /> I ricorrenti, in proprio e quali genitori di figli minori iscritti a classi del primo e secondo ciclo di istruzione (rispettivamente, prima media, terza elementare e terza media), lamentano che, con le ordinanze impugnate, emanate sul presupposto della persistente necessità  di contenere il contagio da COVID-19, tuttora permanga la sospensione delle attività  didattiche in presenza oramai risalente a diversi mesi, nonostante le pertinenti disposizioni normative emanate a livello statuale prescrivano un diverso regime di interventi e, per quanto rileva, garantiscano, &#8220;per i servizi educativi per l&#8217;infanzia, per la scuola dell&#8217;infanzia e per il primo ciclo di istruzione&#8221;, in via esclusiva, la modalità  in presenza e, per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, &#8220;forme flessibili nell&#8217;organizzazione dell&#8217;attività  didattica&#8221;, a condizione della fruizione in presenza almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca.<br /> Rappresentano l&#8217;emergenza di un danno di estrema gravità  e urgenza, come tale valutabile nella presente sede cautelare monocratica, sotto il profilo del pregiudizio, de die in diem aggravantesi, in punto di lesione del diritto all&#8217;istruzione dei propri figli, tenuto conto della perdurante sospensione dell&#8217;attività  didattica in presenza (di fatto, da oltre 10 mesi), impingente anche sul diritto allo sviluppo della personalità  dei minori, compressa dalla obbligata modalità  a distanza, come documentato da studi scientifici in materia, nonchè sul diritto di essi genitori, costretti a vigilare sulla fruizione a distanza del servizio scolastico dei propri figli, al libero svolgimento delle rispettive attività , del pari compresso dal prolungamento delle misure sospensive.<br /> II. Il quadro normativo<br /> Il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 (&#8220;ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante &#8220;Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19&#8221;, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante &#8220;Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19&#8221; , e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante &#8220;ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 &#038;&#8221;), nel prevedere misure uniformi sull&#8217;intero territorio nazionale volte al contenimento del contagio, variamente incidenti su pressochè tutti gli ambiti delle attività  umane, all&#8217;art. 1, comma 10, lettera s) ha previsto che &#8220;le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell&#8217;organizzazione dell&#8217;attività  didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l&#8217;attività  didattica in presenza La restante parte dell&#8217;attività  didattica  svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza (&#038;) L&#8217;attività  didattica ed educativa per i servizi educativi per l&#8217;infanzia, per la scuola dell&#8217;infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza (&#038; ) Presso ciascuna Prefettura UTG e nell&#8217;ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all&#8217;art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività  didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità  di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volta ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città  metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell&#8217;istruzione, i rappresentanti del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, delle regioni (&#038;) nonchè delle aziende di trasporto pubblico locale .All&#8217;esito dei lavori del tavolo il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza (&#038;). Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento (&#038;) il prefetto ne dÃ  comunicazione al presidente della regione che adotta una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l&#8217;applicazione, per i settore della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative astrattamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità  di cui alla presente lettera (&#038;)&#8221;.<br /> Lo stesso decreto, agli artt. 2 e 3, in ipotesi di aggravamento dello scenario di rischio, pur individuando misure variamente e ulteriormente restrittive, consente gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa  consentita (comma 4, lett. a) e l&#8217;uso di mezzi di trasporto motivato per ragioni di studio (comma 4, lett. b); nel caso di scenario di massimo rischio (aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità  e da un livello di rischio alto), &#8220;fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell&#8217;infanzia, della scuola primaria, (&#038;) e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività  scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità  a distanza&#8221; (art. 3, lett f).<br /> Il richiamato D.P.C.M., entrato in vigore in data 16 gennaio 2021, avà  vigore fino al 5 marzo 2021.<br /> L&#8217;ordinanza regionale n.2 /2021  stata emanata in sostanziale contemporaneità  con il DPCM (entrambi risultano pubblicati in data 16 gennaio 2021), con contenuti, tuttavia, per quanto rileva, difformi dal citato DPCM, giacchè prescriventi il divieto di didattica in presenza anche per le classi del primo ciclo successive alla terza (quarta e quinta elementare, prima, seconda e terza media), per le quali invece il DPCM, come detto, esclude la didattica a distanza (se non, limitatamente alla seconda e terza media, nell&#8217;ipotesi di accertato scenario di alto rischio, che non ricorre nella specie, risultando, la Regione Campania, classificata in c.d. &#8220;fascia arancione&#8221; fino all&#8217;11 gennaio 2021, e, attualmente in c.d. &#8220;fascia gialla&#8221;).<br /> III. Osservazioni preliminari<br /> Preliminarmente, va chiarito che i ricorrenti, nella duplice qualità  dichiarata, sono certamente legittimati all&#8217;impugnativa azionata, giacchè gli atti contestati sono, in tesi, lesivi (anche) di situazioni soggettive tutelate agli stessi riconducibili (diritto all&#8217;istruzione dei figli minori, diritto alla formazione individuale e al libero svolgimento della personalità ).<br /> Gli atti impugnati indubbiamente incidono sulle dette situazioni soggettive, imponendo peculiari modalità  di fruizione del servizio scolastico (esclusivamente a distanza) e così perpetuando la preclusione all&#8217;ordinaria modalità  di fruizione in presenza, pur garantita, allo stato, dalle pertinenti disposizioni statali, e impedendo l&#8217;esercizio pieno di diritti della personalità  dei minori attraverso la frequenza scolastica, oltre che la libera determinazione di essi genitori; ed anzi, secondo la prospettazione, la stessa modalità  a distanza, come imposta (e perpetuata), sarebbe lesiva del diritto alla salute dei minori, giacchè potenzialmente ingeneranti gravi patologie psicofisiche.<br /> Va anche precisato che, degli atti impugnati, gli unici tuttora efficaci, e dunque rilevanti ai fini della presente decisione cautelare, sono l&#8217;ordinanza n. 1/2021 (nella parte in cui dispone la sospensione delle attività  didattiche in presenza per la scuola secondaria di primo e secondo grado fino al 24 gennaio 2021) e l&#8217;ordinanza n. 2/2021 (nella parte in cui dispone la sospensione delle attività  didattiche in presenza per le IV e V classe delle elementari, e, ancora per la scuola secondaria di primo e secondo grado fino al 23 gennaio 2021).<br /> In forza dei detti atti, i figli minori dei ricorrenti, come detto iscritti rispettivamente in prima media, terza elementare e terza media, non fruiscono tuttora della didattica in presenza.<br /> La natura temporanea delle contestate misure (come detto, efficaci a tutto il 24 gennaio 2021), tuttavia saldate, senza soluzione di continuità , con analoghe misure finora ordinate, a far data dall&#8217;autunno scorso, e l&#8217;impossibilità  di pervenire re adhuc integra alla trattazione collegiale, posto che l&#8217;efficacia temporale delle misure, al pari dei loro effetti, a quella data saranno integralmente esauriti, impone a questo giudice di delibare la questione anche nel merito, compatibilmente con la sommarietà  della fase.<br /> A tale scopo, con proprio decreto n. 140/2020, la Regione resistente  stata sollecitata a depositare agli atti del giudizio, ad ampio raggio, ogni elemento utile alla decisione, con particolare riguardo ai dati in via istruttoria utilizzati per pervenire alla più gravosa misura restrittiva e agli atti eventualmente adottati per contenere il contagio, ovvero farvi fronte, relativi alle attività  didattiche e ai settori di supporto alle stesse, così come ogni ulteriore misura posta in essere per contenere aliunde il contagio, non necessariamente aventi quali destinatari gli utenti del servizio scolastico.<br /> Tanto anche in considerazione dell&#8217;esigenza di acquisire elementi conoscitivi tali da far emergere l&#8217;effettiva incidenza delle misure sulla auspicata riduzione del contagio, e dunque utilizzabili per la complessiva valutazione di idoneità  e proporzionalità  delle misure stesse ove, come nella specie, impattanti su contrapposte situazioni tutelate (cfr., ancora, Cons. di Stato, III, decreto n. 6734/2020.).<br /> IV. Il merito delle questioni<br /> Le prospettate questioni non sono nuove a questo giudice, che si  trovato a doverle trattare sin dal loro primo insorgere.<br /> Sotto il profilo cautelare, e a fronte di un quadro normativo e fattuale in continua evoluzione (come dimostrano i plurimi DD.LL., DD.PP.CC.MM., Ordinanze Ministeriali e, a cascata, ordinanze regionali e comunali, tutti regolanti, in parte qua, la materia che ne occupa), ha ritenuto non irragionevole la previsione di una temporanea sospensione dell&#8217;attività  didattica in presenza, a fronte dell&#8217;esigenza di tutela del diritto collettivo e individuale alla salute, messo in pericolo dal contagio da COVID-19, e dunque in considerazione del principio di precauzione applicato ad attività  potenzialmente pericolose per la salute umana, quali, in teoria, sono, allo stato, tutte le attività  che consentono i contatti sociali, e dunque anche quelle connesse alla frequenza scolastica (cfr. propri decreti nn. 2025/2020, 2026/2020, 2153/2020, ex pluris; nonchè Cons. di Stato, III, decreto n. 6734/2020).<br /> Si  al riguardo osservato che &#8220;per la prima volta nel dopoguerra si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona &#8211; dal libero movimento, al lavoro, alla privacy &#8211; in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cio la salute della generalità  dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall&#8217;ordinamento, ma potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenza scientifiche e le tragiche statistiche del periodo&#8221; (cfr. Cons. di Stato, III, decreto n. 1553/2020).<br /> La perdurante e perpetuata sospensione dell&#8217;attività  didattica in presenza, tuttavia, impone una rivalutazione dell&#8217;intero quadro, sotto distinti profili che saranno di seguito esaminati:<br /> compatibilità  giuridica delle misure regionali oggetto di impugnazione a fronte delle sopravvenute disposizioni statuali e limiti delle stesse;<br /> idoneità  e proporzionalità  delle misure adottate;<br /> sussistenza di ragioni di estrema gravità  e urgenza a sostegno dell&#8217;invocata tutela cautelare monocratica.<br /> IV. a) Sulla compatibilità  giuridica delle misure regionali<br /> Come sopra evidenziato, il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 individua uno strumentario di misure, qualificate idonee a fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, alla luce di continue attività  di monitoraggio di rischio sanitario &#8211; svolte sulla base dei criteri predefiniti, come da allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, adottati dal decreto del Ministero della salute 30 aprile 2020, e delegate alla &#8220;Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio&#8221;, di cui al decreto del Ministero della salute 30 aprile 2020 &#8211; e di valutazioni tecniche operate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all&#8217;ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020 n. 630 e successive modificazioni e integrazioni, con l&#8217;apporto partecipativo esterno della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; tutti i passaggi procedimentali predetti risultano aggiornati a data immediatamente precedente, compatibilmente con la tempistica consentita dalla naturale durata della prevista obbligata sequenza, la pubblicazione del D.P.C.M..<br /> La valutazione di idoneità  e proporzionalità  delle indicate misure  stata dunque operata già  a livello statale, con un grado di attualità  che non risulta messo in dubbio, e tale valutazione non sembra sia stata contestata, finora, dalla Regione Campania.<br /> Si  già  osservato che &#8220;l&#8217;intervento statale, tanto più se mediante l&#8217;adozione di norme giuridiche di rango primario, volta a fronteggiare l&#8217;epidemia in atto, deve ritenersi caratterizzato da un previo bilanciamento e ricomposizione a livello nazionale dei vari interessi coinvolti&#8221; (cfr. TAR Calabria, CZ, sez.I, decreto n.2/2021, che richiama TAR Calabria, CZ, I, sentenze nn. 2075 e 2077 del 2020).<br /> In tale ottica, i parametri individuati a livello centrale per &#8220;misurare&#8221; il livello di gravità  locale del contagio e la distinzione dei territori in &#8220;fasce&#8221;, su scala regionale, in base al livello misurato e in via automatica, fanno corrispondere un predefinito livello di protezione e la previa identificazione del contenuto delle misure restrittive.<br /> Tale sostanziale corrispondenza tra livello misurato del contagio e contenuto delle misure restrittive apprestate, consustanziale al meccanismo delle &#8220;fasce&#8221;, esclude senz&#8217;altro la possibilità  di misure ampliative, finanche con norme di rango primario (cfr. Corte Cost., ord. 14 gennaio 2021, n. 4), ma rende assai problematica anche la possibilità  di emanare misure più restrittive per gli enti substatali negli ambiti già  presi in considerazione dalle disposizioni governative.<br /> Al riguardo, si  già  ritenuto, in generale, che &#8220;non  in discussione, in presenza di istruttoria conforme ai principi di attualità  e completezza, il potere di ciascun presidente regionale di adottare provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto il D.P.C.M. prevede per la &#8220;zona di rischio&#8221; in cui la Regione  inserita&#8221; (cfr. Cons. di Stato. III, dec. n. 6453/2020).<br /> La giuridica possibilità  di discostarsi dalle adottate misure, quindi, ove pure astrattamente configurabile, alla stregua della non espressamente abrogata disposizione di chiusura tuttora prevista dall&#8217;art. 32 della L. 833/1978 &#8211; che fonda i consentiti poteri extra ordinem sulla &#8220;necessitas&#8221; (che, come noto, &#8220;non habet legem, sed ipsa sibi facit legem&#8221;) &#8211; non può tuttavia prescindere, conformemente del resto alla consolidata giurisprudenza in materia, necessariamente adattata alla fattispecie all&#8217;esame: a) dall&#8217;acquisizione di dati attuali, pertinenti e rilevanti, sotto il profilo della &#8220;quantificazione&#8221; del contagio e dell&#8217;idoneità  delle misure individuate, tenuto conto della già  prevista, a livello centrale, flessibilità  delle stesse al verificato mutamento delle condizioni fattuali, progressivamente e continuamente monitorate; b) dalla valutazione di tendenziale completezza del sofisticato apparato di protezione apprestato, che copre, attualmente, pressochè tutte le attività  umane; c) della esplicita individuazione, in taluni casi, di livelli non riducibili di protezione di interessi confliggenti.Come  evidente, la concreta possibilità  di intervento ulteriore su base substatuale (regionale o comunale, che sia) resta confinata alle ipotesi, appunto residuali, di necessità , ravvisabili nei casi in cui circostanze, non previste e non prevedibili, impongano l&#8217;improcrastinabile adozione di misure straordinarie finalizzate a fronteggiare idoneamente, con carattere di ineludibilità , situazioni di emergenza-urgenza.<br /> Particolarmente rigoroso dunque si prospetta lo scrutinio di proporzionalità -congruità  della scelta compiuta dall&#8217;Autorità  amministrativa, in astratto e tanto più in concreto, a fronte del sopra rappresentato quadro di protezione già  apprestato dal Governo, al quale si potrebbe derogare solo ove risultino verificati eventi effettivamente contingibili, di durata limitata, non previsti e non regolati da altri atti, che impongano la necessità  della nuova misura pur a fronte di altre misure già  apprestate o apprestabili, concretamente idonea a fronteggiare il pericolo; inoltre, proporzionata, e dunque imposta anche a sacrificio di altri diritti e interessi, ma nella misura, temporale e contenutistica, strettamente necessaria a fronteggiare il pericolo e meno impattante per le situazioni contrapposte.<br /> Tutti i predetti elementi costituiscono parametro del sindacato giurisdizionale di proporzionalità  e ragionevolezza e vanno verificati sulla base dell&#8217;istruttoria svolta a monte del provvedimento emergenziale emanato, che di tutti i predetti elementi deve tendenzialmente dare conto o che quantomeno deve fare emergere dagli atti.<br /> IV. b) Necessità , idoneità  e proporzionalità  della misura<br /> Non  revocabile in dubbio che ricorra tuttora una situazione di emergenza sanitaria, peraltro normativamente dichiarata; che ha, nel recente passato, giustificato misure variamente restrittive di diritti e interessi e che ne richiedeà  probabilmente, in prospettiva, altre; quel che occorre dimostrare  l&#8217;insufficienza, desunta da elementi sopravvenuti o comunque non considerati, e tuttavia rilevanti, delle misure già  apprestate, che, allo stato, costituiscono l&#8217;ordinaria gestione centralizzata dell&#8217;emergenza, che in tesi rende necessario l&#8217;ulteriore intervento extra-ordinem.<br /> Tale insufficienza non sembra allo stato dimostrata, nonostante la produzione in giudizio della odierna relazione dell&#8217;Unità  di crisi regionale, che intende riscontrare i quesiti posti dal decreto istruttorio n. 141/2021.<br /> Emerge, anzitutto, il dato della sostanziale contemporaneità  del D.P.C.M. e dell&#8217;ordinanza regionale.<br /> Quest&#8217;ultima si basa sull&#8217;avviso dell&#8217;Unità  di crisi regionale, difforme da quello degli organi tecnici che hanno suggerito il contenuto delle misure individuate nel D.P.C.M., che, secondo quanto chiarito dalla relazione dell&#8217;Unità  di crisi, sarebbe fondato su dati più vecchi di circa una settimana; ma i dati parzialmente diversi non modificano la classificazione della Regione nella fascia attribuita e soprattutto non modificano la valutazione di idoneità  e sufficienza operata a livello centrale delle misure di contenimento del contagio applicate alla frequenza scolastica (che la regione Campania non ha finora contestato); e non valgono dunque a modificare il già  operato bilanciamento tra misure volte a contenere il contagio e situazioni contrapposte, non essendone peraltro dimostrata, ma neppure vagamente prospettata, l&#8217;insufficienza o l&#8217;inidoneità , che, in ogni caso, avrebbe dovuto farsi valere nella competente sede procedimentale prodromica all&#8217;emanazione del D.P.C.M. (Conferenza Stato-Regioni, tavoli tecnici, ecc.).<br /> Peraltro, i dati utilizzati dall&#8217;Unità  regionale, in ragione della sostanziale contemporaneità  (sfalsata di una sola settimana), non sono, nella sostanza, significativamente diversi da quelli posti a base della valutazione degli organi centrali e non  dimostrato che determinino la ricorrenza di una situazione &#8220;contingibile e urgente&#8221; di gravità  tale da radicare il potere di ordinanza regionale.<br /> Non  dato rinvenire, dunque, alcun elemento sopravvenuto (rispetto alla regolamentazione contenuta nel D.P.C.M. 16 gennaio 2021) tale da radicare, nella materia de qua, un potere extra ordinem regionale, tale non potendosi qualificare, per quanto sopra detto, l&#8217;acquisizione di dati non significativamente diversi da quelli posti a base del D.P.C.M. e non modificativi delle condizioni generali del territorio regionale ai fini dell&#8217;apprestamento di misure diverse da quelle individuate a livello centrale.<br /> L&#8217;istruttoria svolta ha poi consentito di verificare ulteriori profili di criticità  nel potere esercitato:<br /> non si  dato conto, neppure nel contesto giurisdizionale che ne occupa, di un&#8217;attività  di rilevazione sul territorio che desse conto dell&#8217;effettiva utilità  della misura restrittiva, incidente sul diritto all&#8217;istruzione, sul contenimento del contagio, che ha, nonostante le disposte sospensioni della frequenza scolastica (anche per effetto della chiusura natalizia), continuato a diffondersi; i dati acquisiti, anche quelli &#8220;aggiornati&#8221;, dimostrano invece che il contagio si sviluppa anche quando le scuole sono chiuse (appunto, durante le vacanze natalizie); il che fa sorgere il legittimo dubbio sull&#8217;effettiva idoneità  della misura restrittiva dell&#8217;attività  scolastica in presenza ai fini della riduzione del contagio, in assoluto ma anche ove si sposti l&#8217;attenzione sul piano della relazione costi/benefici, che  parte integrante del sindacato sulle ordinanze contingibili e urgenti;  quantomeno dubbio, quindi, che si tratti di misura &#8220;idonea&#8221; all&#8217;auspicato contenimento e men che meno di misura &#8220;significativamente idonea&#8221; a tale scopo, anche tenuto conto delle misure di prevenzione comunque apprestate nell&#8217;esercizio delle attività  scolastiche e di cui la regione ha dato conto (tracciamento, isolamento del caso positivo, dispositivi di protezione); tanto più che occorrerebbe dimostrare che si tratti di misura anche indispensabile, escluse tutte le altre ipotizzabili, a tale scopo; e che si tratti di misura &#8220;proporzionata&#8221;, ossia oggettivamente limitata a quanto strettamente necessario a fronteggiare il pericolo, il che  da escludersi in ragione della operata generalizzazione della misura restrittiva in tutto l&#8217;ambito regionale, e ciò nonostante la notoria differenziazione dei territori, metropolitani, urbani e rurali, che, anche sotto il profilo della pressione demografica, compongono il territorio di pertinenza; e, infine, che si tratti di misura temporalmente limitata, il che, considerata la saldatura con le precedenti disposte sospensioni, che rimontano a diversi mesi or sono, rende non più ragionevole la imposta restrizione.<br /> IV. c) Sussistenza di estrema gravità  e urgenza<br /> La gravità  del pregiudizio lamentato dipende, come già  sopra detto, dall&#8217;effetto perpetuativo della misura sospensiva, senza indicazione di data certa di ripresa delle attività  scolastiche in presenza.<br /> Le misure di supporto, pur previste a livello di tavolo tecnico (cfr. documento n. 22 della produzione di parte ricorrente in data 20 gennaio 2021, significativamente titolato &#8220;documento operativo per la ripresa delle attività  didattiche in presenza nell&#8217;Area Metropolitana di Napoli&#8221;), per quanto limitate, a quanto sembra, alla sola Area Metropolitana di Napoli, non risulta siano state finora poste in essere, essendo l&#8217;adozione già  &#8220;sottoposta a verifica nel corso di apposita riunione del Tavolo di coordinamento, prevista per il 4 gennaio 2021&#8221;, e poi rinviata all&#8217;esito della riunione calendarizzata il 21 gennaio 2021 (cfr. punto 5 della nota Unità  di crisi regionale del 20 gennaio 2021).<br /> Tuttavia, posta la scarsa incidenza delle problematiche relative al trasporto pubblico per gli alunni delle scuole elementari e medie (cfr. TAR Calabria, CZ, n. 2/2021), non vi  motivo alcuno di perpetuare la sospensione per tali classi, non essendo la sospensione ulteriormente giustificata ed incidendo la stessa sulla piena fruizione del servizio scolastico nella ordinaria modalità  in presenza, che garantisce anche il pieno sviluppo della personalità  dei minori (cfr. proprio decreto n. 119/2021, nel senso che &#8220;la persistente durata della sospensione della modalità  in presenza per gli alunni più piccoli (e dunque evidentemente più bisognosi di supportare, per rendere effettivo l&#8217;esercizio del diritto, l&#8217;apprendimento cognitivo con la dimensione affettiva e sociale propria della scuola (in presenza&#8221;) avrebbe determinato la irragionevole compromissione oltre misure, temporale contenutistca, del diritto all&#8217;istruzione&#8221;).<br /> V. Gli effetti del presente provvedimento<br /> La richiesta cautelare merita dunque positiva delibazione.<br /> A tale riguardo,  opportuno precisare che, in accoglimento della richiesta misura cautelare, la sospensione delle ordinanze impugnate in parte qua (nei limiti dell&#8217;interesse dei ricorrenti, e dunque relativamente alle scuole elementari e medie)  da intendersi autoesecutiva quanto alle classi della scuola elementare, che sono allo stato già  aperte sia pure per un numero più limitato di studenti e che non richiedono misure ulteriori ai fini della riapertura totale; quanto alle scuole medie, essendo invece necessarie attività  propedeutiche alla materiale riapertura, di competenza dei singoli Dirigenti scolastici, l&#8217;accoglimento deve intendersi nel senso che non possa essere reiterata analoga ordinanza soprassessoria disponente ulteriore sospensione delle attività  didattiche in presenza oltre il 24 gennaio 2021, e che incomba agli organi regionali impartire ogni disposizione necessaria o opportuna per consentire la riapertura delle scuole medie entro il 25 gennaio 2021, fatte salve le competenze dei Sindaci e del Dirigenti scolastici.<br /> In ogni caso, l&#8217;eventuale ulteriore dilazione, purchè di ragionevole e certa durata, potrebbe essere presa in considerazione solo quale misura determinata da specifiche e peculiari difficoltà  operative locali, ma non potrebbe comunque essere giustificata come misura generalizzata su tutto il territorio regionale.<br /> L&#8217;istanza cautelare va pertanto accolta nei sensi e limiti di cui sopra.<br /> La fissazione dell&#8217;udienza di trattazione innanzi al collegio  fissata come in dispositivo, in accoglimento dell&#8217;istanza di abbreviazione proposta dagli istanti, nella ricorrenza dei presupposti di legge.</p>
<p> P.Q.M.<br /> Accoglie l&#8217;istanza cautelare nei sensi e limiti di cui in motivazione.<br /> Fissa per la trattazione collegiale dell&#8217;istanza cautelare la camera di consiglio del 2 febbraio 2021, così intendendosi abbreviati i termini processuali di legge per la detta comparizione.<br /> Il presente decreto saà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed  depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvedeà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.<br /> Così deciso in Napoli il giorno 20 gennaio 2021.<br />  </div>
<p> <strong>Il Presidente</strong> <strong>Maria Abbruzzese</strong></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.40</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-7-1-2021-n-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-7-1-2021-n-40/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.40</a></p>
<p>Domenico Giordano, Presidente, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristian Bentivegna, contro Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Il rilascio del visto per motivi di studio collegato all&#8217;immatricolazione dello straniero presso un&#8217;Università  italiana</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-7-1-2021-n-40/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.40</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-7-1-2021-n-40/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.40</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Domenico Giordano, Presidente, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristian Bentivegna,  contro Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Il rilascio del visto per motivi di studio  collegato all&#8217;immatricolazione dello straniero presso un&#8217;Università  italiana e alla frequenza di corsi di livello universitario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Persona umana &#8211; stranieri &#8211; permesso di soggiorno  &#8211; rilascio del visto per motivi di studio  &#8211; immatricolazione presso un&#8217;Università  italiana e frequenza di corsi di livello universitario &#8211; sono necessari.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il rilascio del visto per motivi di studio  collegato all&#8217;immatricolazione dello straniero presso un&#8217;Università  italiana e alla frequenza di corsi di livello universitario.<br /> Ciò risulta anche dall&#8217;art. 46, co. 4, DPR. n. 394/99, che nel prevedere il &#8220;rinnovo&#8221; dei visti e dei permessi agli studenti &#8220;che nel primo anno di corso&#8221; abbiano superato una verifica di profitto, richiede che lo studente abbia frequentato il primo anno di corso (si sia pertanto immatricolato) in forza di apposito visto di studio (per l&#8217;appunto suscettibile di &#8220;rinnovo&#8221;).<br />  </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br />  <br /> Pubblicato il 07/01/2021<br /> <strong>N. 00040/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02472/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2472 del 2015, proposto da<br /> Leying Gao, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristian Bentivegna, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Nuova, 34;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 27.10.2014;<br /> &#8211; nonchè di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Questura di Milano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 2 dicembre 2020 il Pres. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1) La cittadina cinese Gao Leying, dopo il suo ingresso in data 12 settembre 2013 in territorio italiano, presentava in data 21 settembre 2013 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studi, allegando il visto rilasciato per iscrizione ad un corso universitario di laurea nella facoltà  di Sociologia dell&#8217;Università  di Milano Bicocca.<br /> Con decreto 27 ottobre 2014, notificato il 20 settembre 2015, il Questore di Milano, rilevato che la cittadina cinese aveva documentato l&#8217;iscrizione ad un corso di lingue presso l&#8217;Istituto &#8220;Linguadue&#8221; e non aveva intrapreso il percorso di studi per il quale aveva ottenuto il visto di ingresso, rigettava l&#8217;istanza.<br /> Avverso il diniego la cittadina cinese proponeva il ricorso in epigrafe, contestando la legittimità  del provvedimento per mancata traduzione in lingua nota alla richiedente, nonchè per violazione del d.lgs n. 154 del 2007 che ha recepito la direttiva 114/2004/CE, nella parte in cui prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio anche in caso di iscrizione ad un corso non universitario diverso da quello per il quale era stato ottenuto il visto di ingresso.<br /> Il Ministero dell&#8217;Interno si costituiva in giudizio con atto di pura forma, ma depositando documentazione.<br /> Con ordinanza n. 1583 del 2 dicembre 2015 veniva respinta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento.<br /> All&#8217;udienza, tenutasi in modalità  da remoto, il ricorso passava in decisione sulla base degli scritti, ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. n. 137 del 2020.<br /> 2) Il ricorso  infondato.<br /> 2.1) L&#8217;art. 39, terzo comma, del T.U. Imm. N. 286 del 1998, nel testo vigente all&#8217;epoca di adozione del decreto impugnato, nel disciplinare l&#8217;accesso degli stranieri ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai corsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, rimette al regolamento di esecuzione alla lettera <em>a)</em> la prescrizione degli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio e alla lettera <em>b)</em> la disciplina delle condizioni per &#8220;la rinnovabilità  del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l&#8217;iscrizione ad un <em>corso di laurea diverso</em> da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso&#8221;.<br /> Il DPR. n. 394/99, nel dare attuazione ai criteri innanzi riportati, prevede all&#8217;art. 44-bis, commi 1 e 2, che &#8221; consentito l&#8217;ingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalità  definite dall&#8217;articolo 39 del testo unico e dall&#8217;articolo 46. E&#8217; ugualmente consentito l&#8217;ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministero degli affari esteri, di cui all&#8217;articolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri: a) maggiori di età , che intendano seguire corsi superiori di studio o d&#8217;istruzione tecnico-professionale&#8221;.<br /> Da tale disposizione si evince che il rilascio del visto per motivi di studio  collegato all&#8217;immatricolazione dello straniero presso un&#8217;università  italiana e alla frequenza di corsi di livello universitario.<br /> Ciò risulta anche dall&#8217;art. 46, co. 4, cit., che nel prevedere il &#8220;rinnovo&#8221; dei visti e dei permessi agli studenti &#8220;che nel primo anno di corso&#8221; abbiano superato una verifica di profitto, richiede che lo studente abbia frequentato il primo anno di corso (si sia pertanto immatricolato) in forza di apposito visto di studio (per l&#8217;appunto suscettibile di &#8220;rinnovo&#8221;).<br /> Il Tribunale ha avuto modo di chiarire che il testà© citato art. 44 bis va interpretato nel senso che la legittima permanenza dello straniero sul territorio italiano non implica la necessaria identità  tra il corso di studio indicato al tempo dell&#8217;ottenimento del visto di ingresso e quello poi concretamente intrapreso, essendo anzi la fungibilità  tra i diversi corsi di studio confermata dall&#8217;art. 39 del d.lgs. n. 286 del 1998, in tema di accesso ai corsi delle università , il quale prevede la rinnovabilità  del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l&#8217;iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso nel territorio nazionale (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. III, 20 giugno 2008 n. 2103; cfr. anche T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 07 marzo 2006 , n. 872).<br /> Ciò non toglie, tuttavia, che la indicata fungibilità  presuppone l&#8217;iscrizione ad un corso bensì diverso, ma di livello corrispondente a quello oggetto del visto. Il visto, infatti, ha la funzione di assicurare che gli studenti ammessi nel territorio di uno Stato membro seguano, quale attività  principale, un programma di studi a tempo pieno di livello universitario o superiore.<br /> La procedura e le condizioni per il rilascio del visto sono poi precisate dal DM 11 maggio 2011, il cui allegato, al punto 15, stabilisce che: &#8220;Il visto per studio consente l&#8217;ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che &#8211; nell&#8217;ambito della quota stabilita dal decreto di cui all&#8217;articolo 39, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all&#8217;articolo 46, comma 2 del D.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni &#8211; intenda seguire corsi universitari&#8221;.<br /> Non può dunque ammettersi la possibilità  per lo straniero munito di visto rilasciato per motivi di studi universitari di partecipare ad un corso di studi di livello inferiore, pena l&#8217;elusione delle specifiche condizioni fissate dalla normativa sopra richiamata.<br /> Orbene, nella fattispecie emerge dagli atti di causa come circostanza non disconosciuta dalla stessa ricorrente la mancata immatricolazione ad alcun corso di livello universitario, avendo l&#8217;interessata documentato unicamente l&#8217;iscrizione ad un corso di apprendimento della lingua italiana presso una scuola di livello non universitario e non inserita nel circuito delle istituzioni scolastiche riconosciute.<br /> In tale contesto, non avendo la ricorrente intrapreso il percorso di studi superiori per il quale aveva ottenuto il visto d&#8217;ingresso, legittimamente le  stato negato il rilascio del permesso di soggiorno.<br /> 2.2) Non può, infine, essere apprezzato il motivo con il quale si censura il provvedimento per la mancata traduzione in lingua nota alla ricorrente.<br /> Il decreto ha infatti riprodotto in lingua inglese una sintetica, ma esaustiva indicazione delle ragioni poste a fondamento del diniego.<br /> In ogni caso, per giurisprudenza amministrativa affatto consolidata, l&#8217;omessa traduzione del diniego di rilascio del permesso di soggiorno nella lingua conosciuta dallo straniero non costituisce motivo di illegittimità  del provvedimento impugnato, qualora &#8211; come nel caso in esame &#8211; la predetta omissione non abbia impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compiutamente le proprie difese (Cons. Stato, Sez. III, n. 4237/2018; id., n. 4416/2019; n. 89/2020; 4389/2020).<br /> 3) Il ricorso  quindi infondato e deve essere respinto.<br /> Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della limitata attività  difensiva dell&#8217;amministrazione resistente.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.<br /> Compensa le spese tra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Domenico Giordano, Presidente, Estensore<br /> Mauro Gatti, Consigliere<br /> Fabrizio Fornataro, Consigliere</p>
<p>  </p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-7-1-2021-n-40/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.40</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2020 n.6163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-12-2020-n-6163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-12-2020-n-6163/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-12-2020-n-6163/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2020 n.6163</a></p>
<p>Pierina Biancofiore, Presidente, Rita Luce, Consigliere, Estensore Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) e del  Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.): contenuto e finalità  Scuola e istruzione &#8211; alunno disabile &#8211; tutela &#8211;  Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) e del  Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)- contenuto e finalità .  Secondo quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del d.P.R. 24 febbraio</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-12-2020-n-6163/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2020 n.6163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pierina Biancofiore, Presidente, Rita Luce, Consigliere, Estensore</span></p>
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<p>Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) e del  Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.):  contenuto e finalità </p>
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<p><span style="color: #ff0000;">Scuola e istruzione &#8211; alunno disabile &#8211; tutela &#8211;  Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) e del  Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)- contenuto e finalità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Secondo quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del d.P.R. 24 febbraio 1994 il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I) si caratterizza come documento che contiene, contemporaneamente, a) finalità  e obiettivi didattici; b) itinerari di lavoro; c) tecnologia da utilizzare; d) metodologie, tecniche e verifiche; e) modalità  di coinvolgimento della famiglia. Esso va definito entro il 30 luglio (art. 3, D.P.C.M. 185 del 2006), e va soggetto a verifiche (possibilmente trimestrali o anche straordinarie per casi di particolare difficoltà ). </em><br /> <em>L&#8217;importanza del Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) nel sistema di tutela dell&#8217;alunno disabile sono evidenti: la mancanza o l&#8217;incompletezza dell&#8217;uno o dell&#8217;altro, determinano di fatto l&#8217;impossibilità  dell&#8217;Amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità . Essi costituiscono una parte imprescindibile del complesso sistema che il legislatore ha apprestato per pervenire all&#8217;assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap grave: tale sistema parte dalla programmazione complessiva in materia di organici, per poi giungere, attraverso una serie di passaggi via via sempre pìù individualizzati, all&#8217;attribuzione delle ore di sostegno al singolo studente disabile.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/12/2020<br /> <strong>N. 06163/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03693/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 3693 del 2020, proposto da -OMISSIS-in Qualità  di Genitori del Minore B.G., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Anna Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Istruzione, Usr Campania, IC &#8220;A Pacinotti&#8221; di Marigliano, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano in Napoli, alla via Diaz n.11;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> -del provvedimento prot. n. 5252 del 09/10/2020 emesso dall&#8217;Istituto Comprensivo &#8220;A. Pacinotti&#8221; con sede a Marigliano (Na), alla Via San Luca, in persona del Dirigente Scolastico p.t.;<br /> -di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione e di Usr Campania e di Ic A Pacinotti di Marigliano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28 convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70, la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente, nella qualità , impugnava il provvedimento emesso dall&#8217;Amministrazione scolastica, con cui si affermava che al figlio minore, indicato in epigrafe, giÃ  riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell&#8217;art.3, comma 3, della l. 104/1992 e con necessità  di un insegnante di sostegno a supporto, con rapporto in deroga, ai fini dell&#8217;integrazione scolastica (come da certificati allegati al ricorso), sarebbe stato riconosciuto, per l&#8217;anno scolastico 2020/2021, e per gli anni successivi, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali (24 ore), ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta affetto, anche in considerazione del fatto che la classe in cui è inserito il minore è formata da ben 23 alunni. Chiedeva l&#8217;annullamento, previa sospensione, del provvedimento indicato e l&#8217;accertamento del diritto ad ottenere dall&#8217;Amministrazione Scolastica competente l&#8217;assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia, sia per il corrente anno scolastico che per gli anni futuri; chiedeva, infine, la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ed attribuzione per averne fatto anticipo.<br /> Il ricorso è affidato alle censure di violazione di legge sub specie di violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e 38 Cost., nonchè di violazione della L. 104/92 sotto pìù articoli, di varie norme internazionali e applicative della predetta legge 104/92, oltre che a varie censure di eccesso di potere sotto diversi profili.<br /> Il Ministero dell&#8217;Istruzione (giÃ  Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca) intimato si è costituito in resistenza.<br /> All&#8217;udienza camerale dell&#8217;11.11. 2020, fissata per la trattazione dell&#8217;istanza cautelare, la causa è passata in decisione, dopo che il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti della sussistenza dei requisiti per una decisione in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a..<br /> In limine litis, va osservato che la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. sulla base di un percorso argomentativo riportato, tra le altre, nella Sent. n. 1331/2015 le cui considerazioni, sulla questione di giurisdizione, si intendono integralmente richiamate in questa sede.<br /> Nel merito, le domanda è fondata per le ragioni di seguito esposte.<br /> In primo luogo, in punto di fatto, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è contradetto dalla documentazione versata in atti (PEI, Diagnosi funzionale e profilo Dinamico Funzionale) che attestano la necessità  il minore sia seguito costantemente da un adulto nello svolgimento dell&#8217;attività  scolastica per un numero di ore pari all&#8217;orario scolastico.<br /> Il provvedimento impugnato, quindi, che assegna al minore un numero di ore di sostegno inferiore all&#8217;intero orario scolastico, alla luce di tale circostanza, acquisisce un connotato di indubbia lesività .<br /> L&#8217;art. 3, comma 2, L. 1041992 stabilisce che la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità  complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Tale principio deriva, in tutta evidenza, dagli artt. 3, 32, 34 e 38 Cost., sicchè la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato in pìù occasioni l&#8217;importanza dell&#8217;integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell&#8217;istruzione scolastica, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso &#8220;misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d&#8217;istruzione&#8221; (C.Cost. n. 215 del 1987).<br /> Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo la previsione di personale docente specializzato, chiamato per l&#8217;appunto ad adempiere alle &#8220;ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno&#8221; a favore degli alunni diversamente abili (C.Cost. n. 52 del 2000). La concreta attuazione dei principi sopra espressi è assicurata in via principale dall&#8217;art. 12, comma 5, della L. 104-1992, secondo cui, una volta intervenuto l&#8217;accertamento sanitario che dÃ  luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, deve essere elaborato un Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) che indichi le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell&#8217;alunno e ponga in rilievo sia le difficoltà  di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità  di recupero, sia le capacità  possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata; esso, inoltre, indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l&#8217;alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni) (art. 4, comma 1 d.P.R. 24 febbraio 1994 &#8211; Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità  sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap), e alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità  sanitarie locali e, per ciascun grado di istruzione, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell&#8217;insegnante operatore psico-pedagogico individuato. All&#8217;elaborazione del PDF iniziale seguono verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l&#8217;influenza esercitata dall&#8217;ambiente scolastico. Esso è aggiornato a conclusione della scuola materna, elementare, media e durante il corso di istruzione secondaria superiore (cfr. art. 12 l. 104/92, co. 6 e ss.).<br /> La redazione del PDF è finalizzata alla formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nella cui definizione i soggetti di cui sopra propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all&#8217;educazione, all&#8217;istruzione ed integrazione scolastica dell&#8217;alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, quindi, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità  dell&#8217;alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà  e alle potenzialità  dell&#8217;alunno comunque disponibili, indicandosi non solo il programma che il disabile deve svolgere nell&#8217;anno scolastico di riferimento ma anche le figure professionali (docenti e non docenti) che devono supportare il disabile nonchè la classe frequentata dallo stesso.<br /> Secondo quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del d.P.R. 24 febbraio 1994 il P.E.I si caratterizza come documento che contiene, contemporaneamente, a) finalità  e obiettivi didattici; b) itinerari di lavoro; c) tecnologia da utilizzare; d) metodologie, tecniche e verifiche; e) modalità  di coinvolgimento della famiglia. Esso va definito entro il 30 luglio (art. 3, D.P.C.M. 185 del 2006), e va soggetto a verifiche (possibilmente trimestrali o anche straordinarie per casi di particolare difficoltà ). L&#8217;importanza del PDF e del P.E.I. nel sistema di tutela dell&#8217;alunno disabile sono quindi evidenti: la mancanza o l&#8217;incompletezza dell&#8217;uno o dell&#8217;altro, determinano di fatto l&#8217;impossibilità  dell&#8217;Amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità . Essi costituiscono una parte imprescindibile del complesso sistema che il legislatore ha apprestato per pervenire all&#8217;assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap grave: tale sistema, come visto, parte dalla programmazione complessiva in materia di organici, per poi giungere, attraverso una serie di passaggi via via sempre pìù individualizzati, all&#8217;attribuzione delle ore di sostegno al singolo studente disabile.<br /> Ne discende che, nel caso concreto, l&#8217;attribuzione di un numero ore di sostegno inferiore a quello auspicato dalla stessa Amministrazione scolastica è senz&#8217;altro illegittima.<br /> Per quanto riguarda la richiesta riferita agli anni futuri, il Collegio, conformemente ai numerosi precedenti della Sezione in tal senso (ex plurimis, 22 maggio 2013 n. 2675; 6 marzo 2013, n. 1255) nonchè della giurisprudenza di secondo grado (Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2010 n. 2231) evidenzia come, stante la sussistenza del diritto ad ottenere un numero di ore di sostengo adeguato alla patologia sofferta, la determinazione delle stesse vada effettuata dall&#8217;Amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete del disabile e, in particolare, sulla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali devono tenere conto dei bisogni del disabile. Ciò si desume dalla natura di tale diritto e dal conseguente trattamento normativo riservatogli dal legislatore, per cui lo stesso non si presta ad essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile, che sarebbe inevitabilmente destinata a divenire, nel tempo, non pìù rispondente allo stato evolutivo del minore e deve essere quantificato alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali peraltro devono tenere conto dei bisogni del disabile e non essere elaborati in funzione delle risorse assegnate all&#8217;istituto scolastico, con conseguente illegittimità  del P.E.I. eventualmente adottato dall&#8217;Amministrazione non in funzione della patologia dell&#8217;alunno disabile e delle sue esigenze di educazione e di istruzione, ma delle ore di sostegno giÃ  assegnate; fermo restando l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di provvedere alla predisposizione del PEI, anno per anno, alla stregua di quanto indicato.<br /> Nello specifico, la determinazione del concreto fabbisogno deve essere effettuata in sede di redazione annuale del P.E.I. ed a tale determinazione l&#8217;Amministrazione deve attenersi.<br /> Tanto premesso, il Collegio, ritiene necessario adottare misure ai sensi dell&#8217;art. 34 co. 1 lett. e c.p.a. al fine di assicurare l&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti ed alla necessità  di provvedere all&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico alla redazione del PEI ed alla assegnazione di eventuali ore di sostegno aggiuntive che fossero ivi individuate; ciò in vista del conseguimento, da parte del ricorrente, &#8220;dell&#8217;utilità  &#8216;primaria&#8217; specificatamente oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall&#8217;ordinamento&#8221;.<br /> In tal senso, va osservato che l&#8217;art. 34 comma 1, lett. c) del c.p.a., nel precisare i contenuti della sentenza di condanna, prevede anche l&#8217;adozione &#8220;delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio&#8221; e che, in base alla successiva lett. e), il giudice dispone &#8220;le misure idonee ad assicurare l&#8217;attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l&#8217;ottemperanza&#8221;. Le due previsioni prefigurano, quindi, un potere di condanna senza restrizione di oggetto, modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio; ossia, all&#8217;occorrenza, quale sbocco di una tutela restitutoria, ripristinatoria ovvero di adempimento pubblicistico coattivo.<br /> Occorre, pertanto, imporre all&#8217;amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza entro giorni quindici dalla sua notificazione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d&#8217;ora il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, con facoltà  di delega ad un funzionario dell&#8217;Ufficio, e con facoltà  di farsi assistere da ausiliari specializzati (questi ultimi ai soli fini della eventuale integrazione del PEI ove essa si rendesse necessaria), il quale provvederà  nei successivi trenta giorni.<br /> Le spese per l&#8217;eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell&#8217;Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività  della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all&#8217;art. 5 sexies comma 8 l n. 89/2001, come introdotta dall&#8217;art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorchè dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.<br /> In conclusione, il ricorso va accolto in parte quanto al riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1:1, nei sensi auspicati dal Programma Educativo Individuale e per il resto va respinto in ordine alla domanda di assegnazione dell&#8217;insegnante di sostegno per gli anni a venire.<br /> Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così¬ provvede:<br /> a) accoglie in parte il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, dichiara l&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato, nella misura in cui ha assegnato un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quanto auspicato dal P.E.I.;<br /> b)per l&#8217;effetto, accerta il diritto del minore sul quale i ricorrenti esercitano la potestà  genitoriale ad essere assistito da insegnante di sostegno per l&#8217;intero orario di servizio settimanale del docente specializzato;<br /> c)condanna l&#8217;Amministrazione scolastica competente alla conseguente attribuzione all&#8217;anzidetto minore di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico innanzi quantificate;<br /> d)qualora l&#8217;Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, nomina Commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, con facoltà  di delega ad altro dirigente dell&#8217;Ufficio che provvederà  ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all&#8217;esecuzione della presente sentenza;<br /> e) respinge la domanda con riferimento agli anni futuri;<br /> d)condanna le Amministrazioni intimate, in solido, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €.1.500,00# (euro millecinquecento/00#), oltre alla rifusione dell&#8217;importo del contributo unificato, se versato, e agli altri accessori dovuti per legge e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all&#8217;articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all&#8217;articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Pierina Biancofiore, Presidente<br /> Ida Raiola, Consigliere<br /> Rita Luce, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-12-2020-n-6163/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2020 n.6163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2020 n.2486</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-14-12-2020-n-2486/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-14-12-2020-n-2486/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-14-12-2020-n-2486/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2020 n.2486</a></p>
<p>Ugo Di Benedetto, Presidente, Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, in proprio nonchè nella sua veste di genitore esercente la potestà  genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Vecchione, Riccardo Vecchione e Vincenzo Luca Carrera, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti contro Ministero dell&#8217;Istruzione,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-14-12-2020-n-2486/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2020 n.2486</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-14-12-2020-n-2486/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2020 n.2486</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ugo Di Benedetto, Presidente, Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, in proprio nonchè nella sua veste di genitore esercente la potestà  genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Vecchione, Riccardo Vecchione e Vincenzo Luca Carrera, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti contro Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato</span></p>
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<p>Scuola : il diritto di scelta alimentare tra autorefezione e servizio mensa</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Istruzione &#8211; scuola &#8211; &#8220;servizio mensa&#8221; &#8211; natura facoltativa e a domanda individuale &#8211; libertà  di alimentarsi &#8211; diritto di scelta alimentare &#8211; è tutelato.</p>
<p> 2. Istruzione  &#8211; scuola &#8211; &#8220;servizio mensa&#8221; &#8211; allestimento di un diverso spazio &#8211; locali di autorefezione e servizio mensa &#8211; trattamento discriminatorio &#8211; non è tale.</span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. Vi è la possibilità  per i singoli istituti scolastici di regolamentare e financo escludere, in presenza di particolari e concrete situazioni di non rispondenza all&#8217;interesse pubblico, l&#8217;accesso dello studente che ha portato il proprio cibo da casa nello stesso contesto spaziale dove i suoi compagni di scuola consumano il pasto gestito dal servizio di mensa istituzionale, il che non incide sulla libertà  di scelta alimentare, in sè e per sè considerata.</em><br /> <em>Vi è libertà  nell&#8217;alimentarsi come si crede, all&#8217;interno del &#8220;tempo mensa&#8221;, e di sottrarsi conseguentemente al &#8220;servizio mensa&#8221;, servizio che conserva ex lege natura facoltativa e a domanda individuale.</em><br /> <em>In altri termini, fin quando non viene introdotto dall&#8217;istituto scolastico, anche surrettiziamente, l&#8217;obbligo per lo studente di aderire al servizio mensa, il diritto di scelta alimentare non viene compromesso e non risulta seriamente posto in discussione.</em><br /> <br /> <em>2. Non può essere considerato alla stregua di un trattamento discriminatorio l&#8217;allestimento di un diverso spazio all&#8217;interno dello stesso istituto scolastico per lo studente che voglia consumare il proprio pasto, allorchè risulti inefficiente da un punto di vista dell&#8217;azione amministrativa la gestione contestuale negli stessi locali di autorefezione e servizio mensa , perchè ciò tiene insieme, secondo un giusto compromesso, i diversi interessi coinvolti, senza sacrificare in alcun modo nè diritti soggettivi assoluti nè il principio &#8211; anch&#8217;esso costituzionalmente garantito &#8211; di un&#8217;organizzazione dei pubblici uffici tale da assicurare il buon andamento dell&#8217;amministrazione.</em><br /> </div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/12/2020<br /> <strong>N. 02486/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02041/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2041 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> -OMISSIS-, in proprio nonchè nella sua veste di genitore esercente la potestà  genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Vecchione, Riccardo Vecchione e Vincenzo Luca Carrera, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffci è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Dussmann Service S.r.l., non costituita in giudizio<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) quanto al ricorso introduttivo:<br /> della nota prot. n. 4177/C01 del 11 settembre 2019 con la quale la dirigente scolastica ha respinto la richiesta dei ricorrenti in tema di autorefezione in orario scolastico,<br /> nonchè di ogni altro atto preordinato, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche non noto;<br /> b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:<br /> della deliberazione del Consiglio di Istituito dell&#8217;I.C. della Margherita in data 30 settembre 2019, prodotta in atti dall&#8217;Avvocatura dello Stato, con la quale è stata deliberata la sospensione del regolamento mensa in attesa di chiarimenti da parte del MIUR;<br /> nonchè per l&#8217;accertamento<br /> del diritto del minore, figlio della ricorrente, ad essere ammesso a consumare i propri pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, unitamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l&#8217;assistenza educativa dei propri docenti, al fine di consentire al minore la possibilità  di condividere i contenuti educativi e formativi tipici del tempo mensa;<br /> e per la conseguente condanna<br /> della dirigente scolastica convenuta, di attivarsi affinchè, nell&#8217;interesse generale della propria comunità  scolastica, siano adottate tutte le misure e gli accorgimenti di legge atti a disciplinare la coesistenza nel medesimo locale adibito a refettorio di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva, senza divisioni e separazioni, garantendo ed assicurando per tutti i discenti l&#8217;assistenza educativa del personale docente oltre che le dovute prestazioni di pulizia e di sanificazione dei locali senza oneri in capo alle famiglie.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del d.l. n. 137 del 2020;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2020 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso depositato in data 1 ottobre 2019, -OMISSIS-, madre del minore -OMISSIS-, in proprio e nella qualità  di genitore dello stesso, ha chiesto l&#8217;annullamento dell&#8217;atto con cui la dirigente dell&#8217;istituto scolastico di riferimento ha rigettato la richiesta degli interessati in tema di autorefezione in orario scolastico, nonchè l&#8217;accertamento del diritto del minore ad essere ammesso a consumare i propri pasti &#8220;di preparazione domestica&#8221; nel locale adibito a refettorio, unitamente ai compagni di classe.<br /> Sul versante della domanda di annullamento, la difesa di parte ricorrente ha evidenziato che non sarebbe stato comunicato agli interessati l&#8217;avvio del procedimento, e che sussisterebbe il dedotto vizio di incompetenza, in relazione al fatto che il dirigente scolastico, adottando il provvedimento impugnato, avrebbe provveduto &#8220;autonomamente, ad annullare/revocare e, comunque, vanificare un regolamento scolastico debitamente approvato dal Consiglio di Istituto in data 26 giugno 2019&#8221;; l&#8217;atto impugnato sarebbe infine affetto anche da difetto di motivazione e carenza di istruttoria.<br /> Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione convenuta, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta, rilevando che &#8220;il Consiglio di Istituto con la deliberazione 30 settembre 2019 n. 39 ha disposto di sospendere il Regolamento Mensa in attesa di chiarimenti da parte del MIUR ed eventualmente adeguarlo alle pìù recenti indicazioni fornite dagli enti competenti, nel frattempo non consentendo il consumo del pasto domestico&#8221;.<br /> Successivamente, parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti contro la sopra citata deliberazione del 30 settembre del 2019 del Consiglio di Istituto, considerandola illegittima sia in via derivata che in via autonoma, e in particolare censurandone la motivazione inerente alla revoca del regolamento precedentemente approvato e al diniego definitivo della possibilità  di autorefezione, in quanto tale motivazione sarebbe stata rappresentata dal mero richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 20504/19.<br /> La Sezione ha quindi respinto anche la nuova domanda cautelare proposta con la seguente motivazione: &#8220;Premesso che:<br /> &#8211; con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 23 ottobre 2019 la ricorrente, madre di un minore iscritto presso l&#8217;I.C. della Margherita di Vizzolo Predabissi, ha impugnato la deliberazione 30 settembre 2019 n. 39 con cui il Consiglio di Istituto ha disposto di sospendere il Regolamento Mensa in attesa di chiarimenti da parte del MIUR ed eventualmente adeguarlo alle pìù recenti indicazioni fornite dagli enti competenti, nel frattempo non consentendo il consumo del pasto domestico;<br /> &#8211; con successiva istanza cautelare depositata in data 24 ottobre 2019 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre &#8220;l&#8217;immediata ammissione del minore a consumare i propri pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, unitamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l&#8217;assistenza educativa dei propri docenti, al fine di consentire al medesimo la possibilità  di condividere i contenuti educativi e formativi tipici del tempo mensa, disponendo le opportune prescrizioni organizzative volte a prevenire la commistione di cibi ed alimenti all&#8217;interno del refettorio&#8221;;<br /> Ritenuto che la domanda cautelare, così¬ come formulata, non possa essere accolta in quanto:<br /> &#8211; la posizione giuridica soggettiva di cui la parte ricorrente è portatrice (la cui qualificazione in termini di diritto soggettivo assoluto non è pacifica ed in ogni caso va demandata alla pìù appropriata sede di merito) non può ritenersi incondizionata, dovendo essere conformata dal pubblico potere che deve effettuare le valutazioni, e, conseguentemente, compiere le scelte che tengano conto dei contrapposti interessi, e dei diversi profili coinvolti (quali, a titolo di esempio, quello logistico-organizzativo e quello della sicurezza alimentare del complesso contesto-mensa);<br /> &#8211; nel caso di specie l&#8217;Amministrazione ha valutato, con la deliberazione impugnata, &#8220;che al momento non sussistono condizioni tali per concedere il pasto domestico in mancanza di personale scolastico utile ad evitare la contaminazione e necessario per la sorveglianza in ambiente protetto&#8221;;<br /> &#8211; che tale motivazione, allo stato non adeguatamente contestata, appare ragionevole e sufficiente a sostenere il provvedimento impugnato, che in ogni caso non assume carattere definitivo, avendo l&#8217;Istituto scolastico ivi dichiarato di essere in attesa di chiarimenti da parte del Ministero (&#038;)&#8221;.<br /> La decisione cautelare della Sezione è stata peraltro riformata in appello dal Consiglio di Stato, con la motivazione &#8220;che nella fattispecie concreta all&#8217;esame del Collegio, non sembrano legittimi i limiti organizzativi, derivanti dalla carenza di personale, che sono stati prospettati dall&#8217;amministrazione per giustificare la mancanza di tutela della situazione giuridica soggettiva del minore&#8221; e che &#8220;le richieste misure di vigilanza nella fase di consumazione del pasto sembrano costituire una modalità  organizzativa che può essere, nella specie, ragionevolmente richiesta all&#8217;amministrazione scolastica&#8221;.<br /> La causa è stata infine definitivamente trattenuta in decisione in data 1 dicembre 2020.<br /> Il Collegio osserva, in via preliminare, e con riferimento alle domande di annullamento proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, che il &#8220;regolamento mensa scolastica e consumo del pasto domestico&#8221; approvato in data 26 giugno 2019 dal Consiglio di Istituto dell&#8217;Istituto Comprensivo della Margherita &#8211; struttura scolastica coinvolta nell&#8217;odierno contenzioso &#8211; aveva stabilito che gli &#8220;alunni con pasto domestico&#8221; avrebbero consumato, sotto la sorveglianza dei docenti e previo coinvolgimento della responsabilità  dei genitori sotto il profilo del tipo di pietanze da introdurre a scuola, il cibo portato da casa &#8220;all&#8217;interno dello spazio dedicato alla mensa scolastica, in uno spazio appositamente individuato, aggregando alunni anche di classi diverse&#8221;.<br /> Tale regolamento aveva altresì¬ previsto che, qualora gli alunni &#8220;con pasto domestico&#8221; fossero stati limitati ad una classe e con un numero di massimo due alunni, il pranzo avrebbe dovuto essere consumato &#8220;in una postazione attigua al tavolo della classe di appartenenza&#8221;, fatta salva, in ogni caso, la facoltà  dell&#8217;azienda di ristorazione di non permettere l&#8217;ingresso e la consumazione di alimenti &#8220;no sotto il controllo dell&#8217;azienda stessa&#8221;, e la conseguente possibilità  che tali alimenti fossero &#8220;consumati in altro locale&#8221;.<br /> Il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, a firma della dirigente scolastica, ha respinto temporaneamente la &#8220;richiesta di pasto domestico&#8221;, di fatto disapplicando il regolamento sopra citato.<br /> Il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, deliberato dal Consiglio di Istituto competente, ha poi sospeso il regolamento stesso, motivando nel senso &#8220;che in data successiva all&#8217;approvazione del Regolamento Mensa la Corte di Cassazione SS. UU. si è pronunciata con sentenza n. 20504, del 30 luglio 2019&#8221; e &#8220;che al momento non sussistono condizioni tali per concedere il pasto domestico in mancanza di personale scolastico utile ad evitare la contaminazione e necessario per la sorveglianza in ambiente protetto&#8221;.<br /> Il ricorso introduttivo è da considerarsi improcedibile mentre i motivi aggiunti sono fondati, per quanto di ragione, e limitatamente alla domanda di annullamento svolta.<br /> Il provvedimento del dirigente scolastico è stato superato dalla successiva deliberazione del Consiglio di Istituto, che peraltro era l&#8217;unico organo istituzionale ad avere la competenza di sospendere un regolamento vincolante da sè stesso in precedenza adottato; parte ricorrente non ha dunque pìù interesse ad ottenere l&#8217;annullamento di un atto che è stato superato dalla successiva deliberazione dell&#8217;organo competente.<br /> Il provvedimento del Consiglio di Istituto è invece affetto dai dedotti vizi di motivazione e di istruttoria.<br /> Da un lato, il mero riferimento alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite non individua alcun elemento utile, concreto, e riferibile allo specifico istituto scolastico, per motivare la sospensione del precedente regolamento, che, invece, come visto, costituiva un apprezzabile compromesso tra le varie esigenze esistenti in materia, nel senso pìù avanti precisato.<br /> Sotto altro profilo, la mera &#8220;mancanza di personale utile&#8221; non può essere declinata in via assoluta, e senza l&#8217;indicazione di dati ed elementi di fatto a suffragio della tesi espressa, dal Consiglio di Istituto, che stabilisce regole generali di contemperamento di tutte le esigenze scolastiche aventi rilievo all&#8217;interno della singola struttura, ma è una circostanza che deve essere eventualmente segnalata, in sede di applicazione del regolamento esistente, dal dirigente scolastico; pìù in generale, in presenza di un regolamento che stabilisce modalità  idonee a garantire il consumo del pasto preparato a casa contestualmente con il servizio mensa, con valutazione preventiva e astratta di tale possibilità , spetta al dirigente scolastico dare corso alla procedimentalizzazione delle successive richieste dei genitori dei singoli alunni, con obbligo di motivare ad esito di ciascun procedimento individualizzato l&#8217;eventuale impossibilità  di garantire la corretta esecuzione delle norme stabilite dal Consiglio di Istituto e di chiarire che tale circostanza non dipende da una carenza di organizzazione ma da fatti oggettivi, insuperabili e imprevedibili.<br /> Tale onere motivazionale, peraltro, diventa ancora pìù gravoso, in presenza di un regolamento che ha giÃ  preventivamente risolto in senso positivo la possibilità  di coesistenza delle diverse esigenze in discorso.<br /> Il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti deve dunque essere annullato, con conseguente reviviscenza del regolamento sospeso.<br /> Quanto infine alla domanda azionata in giudizio, scaturente dal presupposto che la posizione soggettiva di parte ricorrente debba essere qualificata come di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, il Collegio ritiene di potere rinviare, condividendole, alle argomentazioni espresse dalla Sezione nella recente sentenza n. 1836 del 2020.<br /> In sintesi, si ritiene condivisibile l&#8217;orientamento &#8211; da ultimo avallato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione &#8211; secondo cui si tratterebbe di un &#8220;diritto procedimentale&#8221;, condizionato cioè all&#8217;organizzazione che decide di darsi, in modo procedimentalizzato e coerente con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, il singolo istituto scolastico.<br /> Ciò, in ragione dell&#8217;innegabile connessione tra posizione giuridica soggettiva di cui la parte ricorrente è portatrice e le valutazioni affidate dall&#8217;ordinamento in materia di diritto all&#8217;istruzione al pubblico potere, il quale deve compiere, conformando l&#8217;interesse del singolo, scelte che tengano conto dei contrapposti interessi coinvolti, quali, ad esempio, quello logistico-organizzativo e quello della sicurezza alimentare del complesso contesto della mensa scolastica, a cui si agganciano le esigenze individuali degli altri ospiti della struttura scolastica interessata, che hanno compiuto la scelta di non portare il pasto da casa.<br /> Ne consegue che la posizione soggettiva azionata dall&#8217;odierna ricorrente è di interesse legittimo, in quanto la lesione denunciata non inerisce ad una compromissione del diritto all&#8217;istruzione in sè e per sè considerato ma, eventualmente, alla lesione dell&#8217;interesse procedimentale volto ad influire sulle scelte riguardanti le modalità  di gestione del servizio mensa &#8211; scelte in ogni caso rimesse all&#8217;autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche -, ciò che determina l&#8217;impossibilità , anche in sede di giurisdizione esclusiva, di una pronuncia di accertamento di un diritto (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 20504 del 2019).<br /> Ne deriva altresì¬ che sono da considerare infondati, e devono essere come tali respinti, tutti i motivi di ricorso che partono dall&#8217;assunto che il cosiddetto diritto all&#8217;autorefezione costituisca esercizio del diritto all&#8217;istruzione e alla formazione, e ripropongono le censure giÃ  bocciate &#8211; in modo, come detto, condivisibile &#8211; dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.<br /> Alle considerazioni giÃ  svolte nella sentenza n. 1836 del 2020 emessa dalla Sezione, rispetto alle quali non è sopraggiunto alcun ulteriore elemento di riflessione che possa far ritenere superato quanto affermato in materia dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, occorre soggiungere anche un chiarimento sulle argomentazioni svolte dal difensore degli odierni ricorrenti, in merito alla cosiddetta libertà  di scelta alimentare.<br /> A tale riguardo, ritiene il Collegio che la possibilità  per i singoli istituti scolastici di regolamentare e financo escludere, in presenza di particolari e concrete situazioni di non rispondenza all&#8217;interesse pubblico, l&#8217;accesso dello studente che ha portato il proprio cibo da casa nello stesso contesto spaziale dove i suoi compagni di scuola consumano il pasto gestito dal servizio di mensa istituzionale, non incide sulla libertà  di scelta alimentare, in sè e per sè considerata.<br /> L&#8217;interessato resta infatti libero di alimentarsi come crede, all&#8217;interno del &#8220;tempo mensa&#8221;, e di sottrarsi conseguentemente al &#8220;servizio mensa&#8221;, servizio che, come ricordato dalla stessa difesa della ricorrente, conserva <em>ex lege</em> natura facoltativa e a domanda individuale.<br /> In altri termini, fin quando non viene introdotto dall&#8217;istituto scolastico, anche surrettiziamente, l&#8217;obbligo per lo studente di aderire al servizio mensa, il diritto di scelta alimentare non viene compromesso e non risulta seriamente posto in discussione.<br /> Nè può essere considerato alla stregua di un trattamento discriminatorio l&#8217;allestimento di diverso spazio all&#8217;interno dello stesso istituto scolastico per lo studente che voglia consumare il proprio pasto &#8211; allorchè, come detto, risulti inefficiente da un punto di vista dell&#8217;azione amministrativa la gestione contestuale negli stessi locali di autorefezione e servizio mensa -, perchè ciò tiene insieme, secondo un giusto compromesso, i diversi interessi coinvolti, senza sacrificare in alcun modo nè diritti soggettivi assoluti nè il principio &#8211; anch&#8217;esso costituzionalmente garantito &#8211; di un&#8217;organizzazione dei pubblici uffici tale da assicurare il buon andamento dell&#8217;amministrazione.<br /> In conclusione, dunque, i motivi aggiunti devono essere parzialmente accolti, limitatamente alla domanda di annullamento svolta, mentre il ricorso introduttivo è da considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ferma restando la necessità  per gli interessati di proporre una nuova istanza &#8220;di autorefezione&#8221; e per il dirigente scolastico di riferimento di &#8220;procedimentalizzare&#8221; tale istanza.<br /> La novità  della questione esaminata, il parziale accoglimento delle domande proposte, oltre che le oscillazioni giurisprudenziali esistenti in materia, consentono di compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:<br /> dichiara improcedibile la domanda di annullamento introdotta con il ricorso introduttivo;<br /> accoglie parzialmente i motivi aggiunti, nei limiti di cui in motivazione, e, per l&#8217;effetto, annulla la deliberazione adottata in data 30 settembre 2019 dal Consiglio di Istituito dell&#8217;I.C. della Margherita;<br /> respinge ogni altra domanda.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all&#8217;oscuramento delle generalità  del minore, dei soggetti esercenti la potestà  genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, del giorno 1 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Ugo Di Benedetto, Presidente<br /> Stefano Celeste Cozzi, Consigliere<br /> Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore</div>
<p> </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.7671</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-12-2020-n-7671/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-12-2020-n-7671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.7671</a></p>
<p>Sergio De Felice, Presidente, Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Marika Dotto, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Valentina Piraino in Roma, via Taranto, n. 21 contro Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-12-2020-n-7671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.7671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-12-2020-n-7671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.7671</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Marika Dotto, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Valentina Piraino in Roma, via Taranto, n. 21 contro Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia, Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla equiparabilità  di alcuni titoli di studio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Istruzione &#8211; titoli di studio &#8211; diploma magistrale e il diploma di maturità  linguistica &#8211; equiparazione &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità  linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale deve ritenersi conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l&#8217;insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 03/12/2020<br /> <strong>N. 07671/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01775/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1775 del 2019, proposto da <em>Omissis</em> rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Marika Dotto, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Valentina Piraino in Roma, via Taranto, n. 21;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del Ministro<em> pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia, Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 12552/2018, resa tra le parti, concernente per la riforma<br /> della sentenza 27 dicembre 2018, n. 12552 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III-<em>bis</em>.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 novembre 2020 il Cons. Vincenzo Lopilato.<br /> L&#8217;udienza si svolge ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto-legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.- Il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, con decreto 11 luglio 2018, n. 1069, ha proceduto ad aggiornare le graduatorie di circolo ed istituto relative al triennio 2017/2020, escludendo i docenti in possesso di diploma magistrale ad indirizzo linguistico entro l&#8217;anno 200172002.<br /> 2.- Le parti escluse hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.<br /> 3.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 27 dicembre 2018, n. 12552, ha rigettato il ricorso, ritenendo che i ricorrenti non abbiamo titolo ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.<br /> 4.- I ricorrenti di primo grado hanno proposto appello, rilevando l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata, in quanto la questione prospettata atterrebbe all&#8217;inserimento nelle graduatorie di istituto e non in quelle ad esaurimento. Nell&#8217;atto di appello si richiama, inoltre, la giurisprudenza di questo Consiglio che riconosce che i soggetti in possesso di tale specifico titolo possano insegnare.<br /> 5.- Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione statale, con atto meramente formale<br /> 6.- Il Presidente della Sezione, con decreto monocratico 4 marzo 2019, n. 1123, ha accolto la domanda cautelare, alla luce degli orientamenti giÃ  espressi dalla Sezione. Il Collegio, con ordinanza 5 aprile 2019, n. 1792, ha confermato tale decreto.<br /> 7.- La causa è stata decisa all&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 29 novembre 2020.<br /> 8.- L&#8217;appello è fondato, alla luce della giurisprudenza della Sezione, cui questo Collegio intende conformarsi, con conseguente concisa esposizione dei motivi di diritto (art. 84, comma 2, lettera c, c.p.a.).<br /> In particolare, i precedenti della Sezione (da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 307; si v. anche Cons. Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; Id., sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850; Cons. Stato, sez. VI, 23 aprile 2018, n. 2449; Cons. Stato, sez. II, 25 maggio 2020, n. 3324) hanno affermato quanto segue:<br /> <em>i</em>) il decreto ministeriale 10 marzo 1997 stabilisce all&#8217;art. 2 che: «[i]Â <em>titoli di studio conseguiti al termine dei corsi</em> [&#038;]Â <em>sperimentali di scuola magistrale</em> [&#038;]Â <em>comunque conseguiti entro l&#8217;a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l&#8217;attuale valore legale e consentono di partecipare</em> [&#038;]Â <em>ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994</em> [&#038;]Â»;<br /> <em>ii</em>) secondo poi il disposto di cui all&#8217;art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998, «[i]Â <em>titoli conseguiti nell&#8217;esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell&#8217;istituto magistrale iniziati entro l&#8217;anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l&#8217;attuale valore legale e abilitante all&#8217;insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare</em>»;<br /> <em>iii</em>) a sua volta, l&#8217;art. 279 del d.lgs. n. 297 del 1994 riconosce «<em>piena validità  agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all&#8217;art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione</em>».<br /> Ãˆ stato pure osservato che la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture «<em>è stata autorizzata ed attuata dall&#8217;Istituto magistrale</em> [&#8230;]Â <em>in vista del nuovo assetto dell&#8217;istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l&#8217;insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità  di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà  universitarie</em>» (Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 2016, n. 5388).<br /> Su queste basi, l&#8217;equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità  linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale, «<em>appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l&#8217;insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici</em>» (Cons., sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; Cons. Stato, sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850).<br /> 9.- La fondatezza dell&#8217;appello per le ragioni indicate, esime il Collegio dall&#8217;esaminare la censura basa sulla lesione del principio di affidamento.<br /> 10.- La particolare vicenda in esame giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:<br /> a) accoglie l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati nella sola parte in cui escludono gli appellanti dalle graduatorie di istituto;<br /> b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore<br /> Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere<br /> Giordano Lamberti, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-12-2020-n-7671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.7671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2020 n.1105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-24-11-2020-n-1105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Fabio Taormina, Presidente, Maria Immordino, Consigliere, Estensore; PARTI: (Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniela Macrà¬, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro -Omissis- e -Omissis- in qualità  di esercenti la potestà  sulla figlia minore rappresentati e difesi dagli</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-24-11-2020-n-1105/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2020 n.1105</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente, Maria Immordino, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniela Macrà¬, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro -Omissis- e -Omissis- in qualità  di esercenti la potestà  sulla figlia minore rappresentati e difesi dagli avvocati -Omissis-, Elisa Cosentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Salvatore Gebbia in Palermo, via Catania, n. 146)</span></p>
<hr />
<p>Sulla giurisdizione in tema di PEI o PAI</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Istruzione &#8211; Istruzione scolastica &#8211; Piano Educativo Individualizzato (PEI) o Piano annuale per l&#8217;inclusione (PAI) &#8211; mancata attuazione &#8211; giurisdizione amministrativa &#8211; spetta.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Con specifico riferimento alla mancata attuazione di un PEI o di un PAI da parte dell&#8217;amministrazione onerata, deve ritenersi sussistente, in materia, la giurisdizione del giudice amministrativo, tranne le ipotesi relative alla materia delle condotte discriminatorie ai sensi della L. n. 67/2006, questione effettivamente riservata alla giurisdizione ordinaria ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011.</em><br /> <em>Un orientamento, ormai consolidato, riconduce la controversia nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell&#8217;art. 133, co. 1, lett. c) C.P.A., allorchè viene contestato, il cattivo esercizio del potere amministrativo di determinazione e di assegnazione in concreto delle ore di sostegno scolastico previste nel PEI, o dei presidi assistenziali, quali l&#8217;assistenza alla comunicazione e all&#8217;autonomia, previsti da un PAI, venendo in rilievo scelte discrezionali legate all&#8217;esistenza di vincoli di bilancio.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 357 del 2020, proposto dal Comune di Catania, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniela Macrà¬, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità  di esercenti la potestà  sulla figlia minore rappresentati e difesi dagli avvocati -OMISSIS-, Elisa Cosentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Salvatore Gebbia in Palermo, via Catania, n. 146;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sez. III) n. -OMISSIS-;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli artt. 4 del D.L. n. 84 del 2020 e 25 del D.L. n. 137 del 2020;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità  di esercenti la potestà  sulla figlia minore;<br /> Vista l&#8217;ordinanza cautelare n. 309/2019 del 10 maggio 2019,<br /> Vista l&#8217;ordinanza cautelare n. 427/2020 dell&#8217;8/maggio /2020;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020, svoltasi da remoto in video conferenza, il Cons. Maria Immordino.<br /> Nessuno è presente per le parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Il Comune di Catania ha impugnato (con istanza di sospensione ex art. 98 c.p.a.,) la sentenza n. -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso degli odierni appellati per l&#8217;annullamento:<br /> &#8211; dell&#8217;eventuale provvedimento di diniego emanato dal Comune sull&#8217;istanza formulata dai genitori della minore, sconosciuto e mai notificato alle parti;<br /> -del Regolamento (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 22.03.2016) per il servizio di per l&#8217;autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità  frequentanti le scuole dell&#8217;infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado, con che e nella parte in cui (articoli 6 e 16) illegittimamente prevede che il servizio di assistenza all&#8217;autonomia e alla comunicazione per gli alunni disabili che frequentano le scuole ubicate nel territorio del Comune di Catania debba essere riservato esclusivamente a quegli alunni che risiedono nel territorio del Comune di Catania e non anche in favore di quelli che frequentano le scuole a Catania anche se non residenti nel territorio del Comune, nonchè in ogni sua ulteriore parte eventualmente ritenuta ostativa alle ragioni dei ricorrenti; nonchè per il riconoscimento:<br /> -del diritto della minore ad essere assistita da un assistente all&#8217;autonomia ed alla comunicazione per almeno 10 ore settimanali sia per il corrente anno scolastico sia per i successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità  di tale assistenza;<br /> -dell&#8217;obbligo del Comune di Catania di garantire alla minore l&#8217;assegnazione di un assistente all&#8217;autonomia ed alla comunicazione per almeno 10 ore settimanali sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità  di tale assistenza;<br /> nonchè per la condanna del Comune di Catania, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, all&#8217;assegnazione, in favore della minore, di un assistente all&#8217;autonomia ed alla comunicazione per almeno 10 ore settimanali, sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi sino a che persista, secondo i competenti organi scolastici e sanitari, la necessità  di tale assistenza.<br /> 2. Il Giudice di prime cure, una volta affermata la propria giurisdizione, rientrando, secondo una consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. St., Sez. VI, sent. n. 3927/2017; ID, sent. n. 4342/2017; CGA, sent. n. 262/2019) la controversia nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell&#8217;art. 133, co. 1, lett. c) c.p.a., ha accolto il ricorso e per gli effetti ha:<br /> &#8211; annullato gli artt. 6 e 16 del &#8220;<em>Regolamento per il servizio di assistenza per l&#8217;autonomia e la comunicazione in favore degli alunni disabili</em>&#8220;, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 22 marzo 2016, secondo cui il servizio di assistenza all&#8217;autonomia e alla comunicazione per gli alunni disabili che &#8220;<em>frequentano le scuole ubicate nel territorio del Comune di Catania deve essere riservato esclusivamente a quegli alunni che risiedono nel territorio del Comune di Catania</em>&#8220;;<br /> &#8211; accertato l&#8217;obbligo del Comune di Catania di garantire al minore l&#8217;assegnazione di in assistente all&#8217;autonomia ed alla comunicazione per almeno 10 ore settimanali sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista, &#8211; secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità  di tale assistenza, come statuito dal Piano Educativo Personalizzato, redatto dal Gruppo di lavoro operativo handicap &#8211; G.L.O.H. &#8211; in data 22/10/2018, il cui contenuto non è mai fatto stato oggetto di contestazione fra le parti;<br /> &#8211; condannato il Comune di Catania, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, all&#8217;assegnazione, in favore della minore, di un assistente all&#8217;autonomia ed alla comunicazione per almeno 10 ore settimanali.<br /> 2.1. In particolare il Giudice di prime cure, in via preliminare ha affermato la propria giurisdizione a fronte del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo eccepito dal Comune intimato. Il TAR a sostegno della propria giurisdizione richiama una giurisprudenza consolidata, anche di questo Consiglio e, in particolare la sent. n. 262/2029 che riconduce, come nel caso di specie, &quot;<em>la controversia nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell&#8217;art. 133, co. 1, lett. c) c.p.a., allorchè viene contestato, come nella fattispecie in oggetto, il cattivo esercizio del potere amministrativo &#8230; di assegnazione in concreto delle ore di sostegno previste nel PEI, venendo in rilievo scelte discrezionali legate all&#8217;esistenza di vincoli di bilancio&quot;.</em><br /> 2.2. Nel merito, il TAR adito, rileva che il richiamo all&#8217;art. 14 della L. n. 328/2000, da parte del Comune intimato, non è conferente, considerato che in tale articolo non è contenuto alcun riferimento al comune di &#8220;residenza&#8221; per la erogazione delle prestazioni in favore dei soggetti disagiati &#8211; o addirittura affetti da handicap grave, così¬ come nel caso di specie. Quanto poi alle ovvie esigenze di regolamentazione economica fra enti locali diversi, nell&#8217;ipotesi in cui non coincidono il comune di residenza del minore affetto da handicap e quello dove è ubicato l&#8217;istituto di istruzione primaria cui egli risulta essere iscritto, si tratta di rapporti economici che devono essere risolti <em>ex post</em> dagli enti locali interessati, senza poter minimamente incidere sulla effettività  del sostegno scolastico da assicurare ai minori affetti da disabilità  o handicap, in modo particolare se grave, come nella vicenda <em>de</em> <em>qua</em>.<br /> 3. La sentenza è stata gravata con l&#8217;appello in epigrafe.<br /> 3.1. Con ordinanza dell&#8217;8 maggio 2020, n.427/2020 questo Consiglio ha respinto la domanda di sospensione dell&#8217;esecutività  della sentenza appellata, non ricorrendo il paventato pregiudizio grave e irreparabile, avendo il Comune appellante richiamato elementi relativi alla tenuta del bilancio stabilmente riequilibrato.<br /> 4. All&#8217;udienza pubblica del 12 novembre 2020, tenutasi da remoto in video conferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 5. L&#8217;appello è infondato.<br /> 5.1. Preliminarmente è stata riproposta l&#8217;eccezione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai fini della questione giudiziale di cui trattasi, ritenendosi che la materia in oggetto rientri nella <em>potestas iudicandi</em> del giudice ordinario.<br /> Il Collegio non la ritiene fondata, alla stregua delle argomentazioni che seguono.<br /> Questo Consiglio ha giÃ  avuto modo di affrontare il tema, con specifico riferimento alla mancata attuazione di un PEI o di un PAI da parte dell&#8217;amministrazione onerata, ritenendo in materia sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, tranne le ipotesi relative alla materia delle condotte discriminatorie ai sensi della L. n. 67/2006, questione effettivamente riservata alla giurisdizione ordinaria<em> ex</em> art. 28 d.lgs. n. 150/2011, ma estranea alla questione oggetto del presente giudizio.<br /> Un orientamento, ormai consolidato, di questo Consiglio (sentt. nn. 234, 245, 246, 248 del 2016; n. 350/2017; nn. 49, 599, 654, 655, 656, 669, 670, 671, 707, 708, 709, 710, 711, 915, 920, del 2018, 622 del 2019), in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentt. n. 2023, n. 4342, e n. 3927 del 2017; Ad Pl. n. 7/2016; sez. VI, ordinanza n. 4704/2015), riconduce la controversia nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell&#8217;art. 133, co. 1, lett. c) c.p.a., allorchè viene contestato, il cattivo esercizio del potere amministrativo di determinazione e di assegnazione in concreto delle ore di sostegno scolastico previste nel PEI, o dei presidi assistenziali, quali l&#8217;assistenza alla comunicazione e all&#8217;autonomia, previsti da un PAI, venendo in rilievo scelte discrezionali legate all&#8217;esistenza di vincoli di bilancio.<br /> L&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 12 aprile 2016 n. 7 ha tracciato il seguente, nitido quadro della problematica di cui si tratta, chiarendo che: &#8220;<em>al di fuori della peculiare situazione esaminata dalle Sezioni Unite (carente attuazione del PEI denunciata, in giudizio, come discriminatoria con il rito previsto dall&#8217;art. 28 d.lgs. cit.), l&#8217;ampiezza della latitudine della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di servizi pubblici, segnalata dal carattere generale delle espressioni lessicali utilizzate all&#8217;art.133, comma 1, lett. c), c.p.a. (&#8220;relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione&#038;in un procedimento amministrativo&#8221;), preclude qualsiasi esegesi riduttiva del perimetro della cognizione piena affidata al giudice amministrativa in materia di pubblici</em> <em>servizi</em>&#8220;. Sottolineando, inoltre, che la pacifica natura di diritto soggettivo della posizione individuale azionata, quand&#8217;anche questa sia qualificata come &#8220;<em>diritto fondamentale</em>&#8220;, non può ovviamente escludere la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla materia. &#8220;<em>Per un verso, infatti, la profondità  della capacità  cognitiva del giudice amministrativa nella materia dei servizi pubblici comprende senz&#8217;altro anche la tutela dei diritti soggettivi, in ragione della natura esclusiva della giurisdizione codificata all&#8217;art.133 c.p.a., e, per un altro, il carattere fondamentale del diritto nella specie azionato non può certo essere decifrato come un&#8217;eccezione innominata al perimetro della giurisdizione esclusiva.</em>&#8220;<br /> Un&#8217;interpretazione che escludesse la giurisdizione del Giudice amministrativo in tale ipotesi, come giÃ  affermato da questo Consiglio (sent. n. 234, n. 245, n. 246 del 2016, e n. 350/2017) &#8220;<em>vanificherebbe irragionevolmente la</em> ratio <em>dell&#8217;attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ai pubblici servizi, agevolmente identificabile nell&#8217;esigenza di concentrare dinanzi ad una sola autorità  giudiziaria (segnalata dall&#8217;uso dell&#8217;aggettivo </em>&#8220;esclusiva<em>&#8221; e dalla sua valenza semantica di </em>&#8220;unica&#8221;)<em> la cognizione piena delle controversie relative ad una materia che, per sua stessa natura, implica un indecifrabile intreccio di diritti ed interessi legittimi, tra le posizioni incise dall&#8217;espletamento delle relative potestà  pubbliche, e di evitare, quindi, un complicato ed incerto concorso di azioni, dinanzi a diverse autorità  giudiziarie (restando confermato, per radicare la giurisdizione amministrativa, il necessario limite dell&#8217;esplicazione del potere pubblicistico per mezzo dell&#8217;adozione di un provvedimento amministrativo, secondo l&#8217;originaria e fondamentale statuizione della Corte Costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2014, n.204)</em>&#8220;.<br /> Che la giurisdizione, nel caso di specie appartenga al giudice amministrativo, trova ulteriore conferma nel fatto che oggetto del giudizio impugnatorio sia un regolamento amministrativo, ossia un atto cui si riconosce tradizionalmente carattere soggettivamente amministrativo, come tale sindacabile da parte del giudice amministrativo, il quale può annullarlo, ricorrendone i presupposti, al pari di un provvedimento amministrativo.<br /> 5.2. Passando adesso al merito, il Comune di Catania a sostegno del proprio assunto, richiama gli artt. 6 e 14 della L. n. 328/2000.<br /> 5.3.Detto art. 14, il quale inserito nel Capo III della cit. L. n. 328/2000, concernente &#8220;<em>Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale</em>&#8220;, rubricato &#8220;<em>Progetti individuali per le persone disabili</em>&#8220;, al comma 1, dispone che &#8220;<em>Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all&#8217;articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell&#8217;ambito della vita familiare e sociale, nonchè nei percorsi dell&#8217;istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d&#8217;intesa con le aziende unità  sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell&#8217;interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2</em>&#8220;. Tale comma, a sua volta, dispone che &#8220;<em>Nell&#8217;ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all&#8217;integrazione sociale, nonchè le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà , emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità  e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare</em>&#8220;. Orbene, emerge con chiarezza, dalla lettura dei suindicati commi, che il legislatore al fine della predisposizione di un Progetto individuale integrato, per la realizzazione di percorsi individuali di inserimento sociale, culturale, scolastico, ecc., comprensivo quindi di presidi sanitari ed assistenziali, prevede intese tra i comuni e il SSN, ma non contiene alcun riferimento alla &#8220;residenza&#8221; del soggetto disabile destinatario dell&#8217;erogazione dei previsti presidi assistenziali volti a favorirne l&#8217;integrazione socio/scolastica, quale presupposto per individuare la competenza del Comune per l&#8217;erogazione delle suindicate prestazioni.<br /> Non è, peraltro condivisibile l&#8217;affermazione dell&#8217;appellante secondo cui è contraddittoria l&#8217;affermazione del Giudice di primo grado il quale, da un lato riconosce che la Regione attribuisce il finanziamento al Comune di residenza del disabile, ma, dall&#8217;altro, onera del servizio di assistenza alla comunicazione e all&#8217;autonomia il Comune ove è ubicato l&#8217;istituto scolastico frequentato dalla minore, imponendogli, poi, di attivarsi per il recupero delle somme spese per la realizzazione del percorso integrato. Il TAR, con tale affermazione, prende atto semplicemente del fatto che la minore non è residente ma domiciliata a Catania, dove la madre lavora, ed ivi frequenta un istituto scolastico. Il che le dÃ  diritto a ricevere i presidi assistenziali di competenza del Comune di Catania. Il criterio della residenza è adottato dalla Regione al solo scopo di elargire i finanziamenti all&#8217;uopo previsti, ma non incide sulla competenza all&#8217;erogazione dei presidi assistenziali che spettano alla minore per il solo fatto di frequentare un istituto ubicato a Catania, dove per altro ha il domicilio la propria madre.<br /> Come per gli altri diritti sociali a prestazione, anche il diritto all&#8217;istruzione e ad un tenore di vita dignitoso di un alunno disabile chiama in campo responsabilità  pubbliche, essendo rimessa all&#8217;amministrazione una vera e propria obbligazione pubblica, consistente non solo nella predisposizione dei PEI, o del PAI, prima, ma anche nella loro la loro concreta attuazione, dopo, in un quadro di risorse finanziarie limitate. In questa prospettiva, trattandosi nella controversia in oggetto di servizi di assistenza all&#8217;autonomia e alla comunicazione, integrativi dei servizi scolastici, spetta al Comune di Catania garantire, attivandoli, i necessari presidi assistenziali, idonei a garantire l&#8217;effettiva integrazione ed inclusione dell&#8217;alunna disabile nel contesto socio scolastico in cui vive. Il che trova conferma negli artt. 12, commi 2 e 3, e 13 della l. n. 104/1992, che in combinato disposto con la disposizione di cui all&#8217;art. 22 della l. r. n. 15/2004 &#8211; come esplicitata da una circolare assessoriale del 2005, n. 3 &#8211; che pone a carico dei comuni la competenza alla predisposizione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza per l&#8217;autonomia e la comunicazione personale degli alunni affetti da handicap fisici o sensoriali, ferma la competenza delle province per i servizi agli alunni che frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori. Si tratta di una vera e propria obbligazione pubblica che direttamente la legge pone a carico dei comuni chiamati a dare attuazione alle relative disposizioni, indipendentemente dal fatto che la domanda volta ad ottenere un presidio assistenziale, sia volta ad ottenere la redazione del PAI, o a darvi attuazione, o ad aggiornarlo in base a nuove esigenze emerse dopo la sua redazione.<br /> La tesi sostenuta dal Comune appellante e positivizzata nel &#8220;Regolamento per il servizio di assistenza per l&#8217;autonomia e la comunicazione in favore degli alunni disabili&#8221;, agli artt. 6 e 16, che ancora l&#8217;erogazione dei presidi assistenziali al criterio della residenza, conduce paradossalmente ad ancorare il diritto all&#8217;istruzione, integrato dai servizi all&#8217;autonomia e alla comunicazione, ad un elemento territoriale, in palese violazione dei diritti fondamentali di cui è portatrice una persona disabile.<br /> L&#8217;effettività  del diritto all&#8217;istruzione, bene primario tutelato da un diritto sociale, che costituisce parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei disabili per il conseguimento di quella pari dignità  sociale che consente il pieno sviluppo della persona umana con disabilità  (Corte cost. n. 80/2010), pur riconosciuto e garantito dal legislatore e dalla Costituzione, è condizionato quanto al &#8220;se&#8221; alla predisposizione da parte dell&#8217;amministrazione di apposite strutture e servizi che ne assicurino il godimento; necessari perchè gli stessi siano &#8220;presi sul serio&#8221; per usare la formula di Dworkin. In assenza di tali presidi assistenziali, compresi quelli all&#8217;autonomia e alla comunicazione, tali diritti sono infatti destinati a rimanere sulla carta. Come per gli altri diritti sociali a prestazione, anche il diritto all&#8217;istruzione e ad un tenore di vita dignitoso di un alunno disabile chiama in campo responsabilità  pubbliche, essendo rimessa all&#8217;amministrazione una vera e propria obbligazione pubblica, consistente non solo nella predisposizione dei PEI, o del PAI, prima, ma anche nella loro la loro concreta attuazione. In questa prospettiva, trattandosi nella controversia in oggetto di servizi di assistenza all&#8217;autonomia e alla comunicazione, integrativi dei servizi scolastici, spetta al Comune di Catania garantire, attivandoli, i necessari presidi assistenziali, idonei a garantire l&#8217;effettiva integrazione ed inclusione dell&#8217;alunno disabile, il quale frequenta un istituto scolastico ubicato a Catania, dove è domiciliata con la madre che ivi presta attività  lavorativa, nel contesto socio scolastico in cui vive.<br /> 5.4. Il comune a sostegno della legittimità  delle previsioni di cui al Regolamento impugnato, richiama anche l&#8217;art. 6, co.4 della L. 328/2000, il quale dispone che &#8220;<em>Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all&#8217;eventuale integrazione economica</em>&#8220;. Orbene se è vero che in detto articolo si fa riferimento al criterio della &#8220;<em>residenza</em>&#8221; per garantire il &#8220;<em>ricovero stabile presso strutture residenziali</em>&#8220;, è altrettanto vero che la fattispecie <em>de qua </em>esula da tale previsione. Poichè ciò che si richiede per la minore disabile non è un ricovero stabile presso una struttura assistenziale gestita dal Comune, anche in considerazione del fatto che la minore vive con la madre che lavora a Catania dove è domiciliata, ma si richiedono quei presidi assistenziali, all&#8217;autonomia e alla comunicazione, ad integrazione di quei servizi che ne garantiscono l&#8217;inserimento scolastico (sembra evidente, al Collegio, che per garantirsi in massimo grado i diritti della persona svantaggiata non possa che prendersi atto che la stessa &#8220;segue&#8221; il genitore, nei suoi spostamenti).<br /> Nel bilanciamento degli interessi in gioco: esigenze contabili e di programmazione dei comuni, da un lato; e garanzia delle persone disabili per il conseguimento di quella pari dignità  sociale (artt. 3, 2, 32, Cost.), che ne consente il pieno sviluppo e l&#8217;integrazione sociale, con conseguente particolarmente importanti anche per la società  nel suo complesso (Cons. St. n.1 / 2020; ID, n. 2626 /2017), le prime sono recessive. Esiste, infatti, &#8220;<em>un limite invalicabile</em>&#8221; nel &#8220;<em>rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati</em>&#8220;, che secondo il Giudice delle leggi, si impone anche alla discrezionalità  del legislatore (sentenza n. 275/2016).<br /> Fermo restando, naturalmente, le esigenze di regolamentazione economica fra i due comuni interessati, divergendo, come si è detto, fra loro il comune di residenza del minore affetto da handicap e quello dove è ubicato l&#8217;istituto di istruzione primaria cui egli risulti essere iscritto. Divergenze che, come correttamente suggerisce il Giudice di prime cure, devono essere risolte <em>ex post</em> dagli enti locali interessati, senza poter minimamente incidere sulla effettività  del sostegno scolastico e degli ulteriori presidi assistenziali da assicurare ai minori affetti da disabilità  grave, secondo i differenti modelli offerti dall&#8217;ordinamento.<br /> 7. Sulla base delle considerazioni che precedono l&#8217;appello va respinto.<br /> Le spese possono essere compensate, trattandosi di una materia che, in alcuni suoi aspetti, presenta ancora profili di incertezza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto conferma la sentenza gravata.<br /> Spese compensate.<br /> La presente sentenza sarà  eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa, ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all&#8217;articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all&#8217;articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020 svoltasi da remoto in video conferenza, con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Fabio Taormina, Presidente<br /> Nicola Gaviano, Consigliere<br /> Sara Raffaella Molinaro, Consigliere<br /> Giuseppe Verde, Consigliere</div>
<p> Maria Immordino, Consigliere, Estensore<br /> <br /> </p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 10/11/2020 n.6454</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-decreto-10-11-2020-n-6454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Franco Frattini Presidente; PARTI: (Omissis in proprio e nella qualità  di esercente la patria potestà  sui minori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-decreto-10-11-2020-n-6454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 10/11/2020 n.6454</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-decreto-10-11-2020-n-6454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 10/11/2020 n.6454</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini Presidente; PARTI:  (Omissis in proprio e nella qualità  di esercente la patria potestà  sui minori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Tiziana Monti, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli n. 29; Presidente della Giunta della Regione Campania, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla cautela monocratica richiesta in grado di appello avverso i provvedimenti della regione Campania di limitazione della didattica in presenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Sanità  pubblica &#8211; misure anti pandemia da Covid -19 &#8211; Regione Campania &#8211;  provvedimenti presidenziali limitativi della didattica in presenza &#8211; richiesta di tutela cautelare monocratica in grado di appello &#8211; va respinta.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nella richiesta cautelare sui  provvedimenti della Regione Campania di limitazione della didattica in presenza, non risultano, prima facie, decisivi elementi in favore della irragionevolezza della misura contestata, volta, va sottolineato, alla pìù rigorosa prevenzione della salute pubblica nell&#8217;ambito territoriale di competenza.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 10/11/2020<br /> <strong>N. 06454/2020 REG.PROV.CAU.</strong><br /> <strong>N. 08641/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>DECRETO</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 8641 del 2020, proposto dal sig.-OMISSIS-in proprio e nella qualità  di esercente la patria potestà  sui minori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Tiziana Monti, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli n. 29;<br /> Presidente della Giunta della Regione Campania, non costituito in giudizio;<br /> per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n.-OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la sospensione delle attività  didattiche in presenza per la scuola dell&#8217;infanzia e i connessi servizi educativi, nonchè per la scuola primaria e secondaria di primo grado fino al 14 novembre 2020;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;<br /> Considerato, quanto alla ammissibilità  della presente istanza in appello avverso il decreto del Presidente del T.A.R. Campania sez. Quinta, n. 2025/2020, che le censure proposte dagli appellanti riguardano<br /> 1) la affermata compressione &#8211; dal 5 al 14 novembre 2020 &#8211; del diritto degli alunni alla istruzione, con riguardo agli alunni della scuola primaria, secondaria e dell&#8217;infanzia, per i quali l&#8217;attività  in presenza sarebbe l&#8217;unico strumento idoneo per assicurare la necessaria educazione/istruzione<br /> 2) la affermata compressione del diritto al lavoro dei genitori, odierni appellanti, in quanto impossibilitati a svolgere la ordinaria attività  lavorativa ove i figli assai piccoli siano costretti a restare a casa<br /> A fronte di tali interessi, tutti riferiti a valori costituzionalmente tutelati, vi è l&#8217;interesse/dovere di prevenzione e tutela della incolumità  e salute pubblica, specialmente nell&#8217;attuale fase pandemica, che anch&#8217;esso trova diretto fondamento nella Costituzione, e sul quale la Regione ha fondato la propria ordinanza impugnata;<br /> Ritenuto che, in tali circostanze, ricorre uno dei limitatissimi casi per i quali il Consiglio di Stato, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata del c.p.a., ammette l&#8217;istanza in appello, visto il pericolo affermato di irreversibile lesione di interessi che trovano diretto fondamento nella Carta.<br /> Ritenuto, quanto ai profili cautelari dedotti dagli appellanti:<br /> A) Sulla completezza dei dati medico-scientifici posti a base dell&#8217;ordinanza impugnata:<br /> &#8211; gli appellanti assumono che i dati scientifici sarebbero riferiti ad epoca anteriore alla adozione del D.P.C.M. 4 novembre 2020, che ha classificato la Regione Campania in &#8220;zona gialla&#8221; dove è tuttora inserita;<br /> &#8211; gli stessi appellanti affermano inoltre che i dati regionali posti a base dell&#8217;ordinanza, ritenuti non &#8220;aggiornati ad epoca successiva al D.P.C.M.&#8221; (come invece il decreto presidenziale appellato ha ritenuto), presenterebbero profili di contraddittorietà  con alcuni aggiornamenti della stessa ASL di Benevento circa gli effetti di contrazione dei contagi nel periodo di chiusura 15 ottobre &#8211; 25 ottobre 2020, e che inoltre nella stessa ordinanza n. 89/2020 la Regione ammetterebbe la mancanza attuale di documentazione scientifica circa l&#8217;impatto della chiusura della scuola sulla diffusione del contagio;<br /> &#8211; la Regione Campania, costituitasi nella presente fase di appello cautelare, ritiene invece che gli elementi istruttori e i dati scientifici posti a base dell&#8217;ordinanza n. 89 siano successivi al 3 novembre 2020, e di essi si darebbe conto nella relazione dell&#8217;Unità  di crisi regionale allegata agli atti, confermata dalla successiva nota della stessa Unità  di crisi in data 8 novembre 2020; entrambe le relazioni farebbero specifico riferimento, sin da quella posta a base della ordinanza n. 89/2020, a dati specifici, relativi al territorio campano, che giustificherebbero &#8211; sia valutando il positivo effetto della precedente sospensione &#8220;in presenza&#8221; sia mediante prognosi degli effetti stimati a partire dal 5 novembre 2020 &#8211; la prosecuzione della sospensione scolastica &#8220;in presenza&#8221; di cui al provvedimento regionale impugnato<br /> A.1) Ritiene questo giudice che le relazioni dell&#8217;Unità  di crisi regionale, ancorchè idonee in questa fase di delibazione sommaria ad evidenziare che una attività  istruttoria è stata compiuta, non esauriscano il dovere dell&#8217;Amministrazione di rendere conoscibili &#8211; per le parti ed ai fini del sindacato giurisdizionale (consentito, come la stessa Regione conferma) sulla eventuale illogicità , ragionevolezza e contraddittorietà  dell&#8217;atto impugnato e delle valutazioni ad esso presupposte &#8211; i dati scientifici nella loro interezza, con gli aggiornamenti giornalieri e con le indicazioni scientifiche prognostiche del minor impatto-contagio dovuto alla sospensione &#8220;in presenza&#8221; dell&#8217;attività  didattica.<br /> B) Sulla ponderazione comparata degli interessi in contrasto.<br /> Ritenuto, come detto in premessa, che sono in gioco interessi aventi, tutti, fondamento diretto in principi costituzionali.<br /> Considerato che, senza negare il carattere prioritario &#8211; nella presente fase di pandemia &#8211; del diritto alla salute dei cittadini, gli appellanti lamentano, come osservato, la non attualità , carenza e contraddittorietà  dei dati scientifici contenuti nella istruttoria regionale;<br /> Ritenuto che non è in discussione, in presenza di istruttoria conforme ai principi di attualità  e completezza, il potere di ciascun presidente regionale di adottare provvedimenti pìù restrittivi rispetto a quanto il D.P.C.M. prevede per la &#8220;zona di rischio&#8221; in cui la Regione è inserita;<br /> Considerato che in questa sede, fermo quanto osservato sub A.1), non sono forniti dagli appellanti decisivi elementi in favore della irragionevolezza della misura contestata, volta, come è detto, alla pìù rigorosa prevenzione della salute pubblica nell&#8217;ambito territoriale di competenza.<br /> Ritenuto, in conclusione, che debba essere respinta l&#8217;istanza cautelare, ma che debba essere ordinato fin d&#8217;ora, ai fini del prosieguo della fase cautelare innanzi al primo giudice, il deposito dei dati e della documentazione scientifica, acquisiti dalla Unità  di crisi regionale nel periodo 3 &#8211; 5 novembre, cui la relazione in atti ha fatto riferimento, nonchè i dati scientifici/medici prognostici sull&#8217;effetto positivo della sospensione scolastica &#8220;in presenza&#8221; ai fini della contrazione dei contagi.</p>
<p> P.Q.M.<br /> Respinge l&#8217;istanza cautelare.<br /> Dispone l&#8217;acquisizione agli atti del giudizio, introdotto con l&#8217;impugnazione della ordinanza n. 89/2020, della documentazione integrale contenente i dati medico-scientifici di cui al punto A.1) e al paragrafo conclusivo della parte motiva del presente decreto.<br /> Il presente decreto sarà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Il presente decreto sarà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.<br /> Così¬ deciso in Roma il giorno 10 novembre 2020.</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-decreto-10-11-2020-n-6454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 10/11/2020 n.6454</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Decreto &#8211; 9/11/2020 n.2027</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-decreto-9-11-2020-n-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-decreto-9-11-2020-n-2027/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Decreto &#8211; 9/11/2020 n.2027</a></p>
<p>Maria Abbruzzese Presidente; PARTI: (Omissis, tutti in proprio e qual esercenti la potestà  genitoriale sui figli minori, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Orefice, Federica Troisi, Marco Avecone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-decreto-9-11-2020-n-2027/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Decreto &#8211; 9/11/2020 n.2027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-decreto-9-11-2020-n-2027/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Decreto &#8211; 9/11/2020 n.2027</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Abbruzzese Presidente; PARTI:  (Omissis, tutti in proprio e qual esercenti la potestà  genitoriale sui figli minori, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Orefice, Federica Troisi, Marco Avecone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Tiziana Monti, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia)</span></p>
<hr />
<p>Sulle ordinanze della Regione Campania, limitatrici della didattica in presenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Sanità  pubblica &#8211; misure antipandemia da Covid-19 &#8211; ordinanze del Presidente della Regione Campania &#8211; limitazione della didattica in presenza &#8211; cautela monocratica &#8211; va rifiutata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;intervenuta emanazione del DPCM 4 novembre 2020 non esclude la persistente possibilità , per le Autorità  sanitarie regionali e locali, di adottare misure pìù restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto DPCM), o da specificità  locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente, in generale previsto dall&#8217;art. 32 della L. 833/1978, e, comunque, dall&#8217;art. 3 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, richiamati anche nelle ordinanze impugnate nella parte in cui si dispone e conferma la sospensione delle attività  didattiche in presenza per la scuola dell&#8217;infanzia e i connessi servizi educativi, nonchè per la scuola primaria e secondaria di primo grado fino al 14 novembre 2020.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 09/11/2020<br /> <strong>N. 02027/2020 REG.PROV.CAU.</strong><br /> <strong>N. 04175/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>DECRETO</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4175 del 2020, proposto da -OMISSIS- tutti in proprio e qual esercenti la potestà  genitoriale sui figli minori, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Orefice, Federica Troisi, Marco Avecone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Tiziana Monti, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br /> dell&#8217;Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 89 del 5/11/2020;<br /> delle Ordinanze a questa precedenti, disponenti le medesime misure restrittive;<br /> del comportamento assunto dal Presidente della regione Campania in relazione alla disposta sospensione delle attività  didattiche in presenza.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br /> Vista la memoria difensiva di parte ricorrente;<br /> Considerato che i ricorrenti hanno impugnato le Ordinanze indicate in epigrafe, chiedendone la sospensione in via cautelare monocratica, nella parte in cui dispongono e confermano la sospensione delle attività  didattiche in presenza per la scuola dell&#8217;infanzia e i connessi servizi educativi, nonchè per la scuola primaria e secondaria di primo grado fino al 14 novembre 2020;<br /> Considerato che i ricorrenti hanno fondato la propria richiesta tra l&#8217;altro richiamando il DPCM 4 novembre 2020, che, per quanto rileva nella presente vicenda, pur disponendo misure variamente restrittive, modulate per fasce di gravità  riferite ai diversi territori regionali, ha comunque fatta salva la didattica in presenza per la scuola dell&#8217;infanzia e il primo ciclo di istruzione, finanche per le Regioni attualmente classificate in zona &#8220;rossa&#8221;, tra le quali non è, allo stato, compresa la regione Campania;<br /> Ritenuto, preliminarmente, che l&#8217;intervenuta emanazione del DPCM 4 novembre 2020 non esclude la persistente possibilità , per le Autorità  sanitarie regionali e locali, di adottare misure pìù restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto DPCM), o da specificità  locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente, in generale previsto dall&#8217;art. 32 della L. 833/1978, e, comunque, dall&#8217;art. 3 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 e successive modificazioni, richiamati anche nell&#8217;ordinanza impugnata;<br /> Considerato che le Ordinanze, e in particolare l&#8217;Ordinanza n. 89/2020, successiva al DPCM 4 novembre 2020, trovano fondamento nella aggiornata istruttoria circa l&#8217;andamento del contagio su scala regionale e sono, non irragionevolmente, motivate sul rilievo della persistente emergenza sanitaria, sul verificato &#8220;effetto moltiplicatore dei contagi connessi a positività  nelle fasce in età  scolare&#8221; e sul prevedibile &#8220;impatto sul SSR&#8221;, tenuto conto della peculiare densità  abitativa del territorio regionale e del deficit di personale sanitario in servizio attivo e, quanto alla idoneità  della misura adottata, del riscontrato aumento dei casi di positività  al COVID-19 in ambito scolastico, nonchè della esigenza di consolidare i risultati di contenimento della pandemia finora conseguiti, stante la verificata efficacia della detta misura a tali fini;<br /> Considerato che la durata temporanea della misura regionale, disposta fino al 14 novembre p.v., esclude l&#8217;emergenza di un pregiudizio &#8220;di estrema gravità  e urgenza&#8221;, presupposto per la concessione dell&#8217;invocata tutela monocratica;<br /> Ritenuto, inoltre, che la lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, purchè le attività  scolastiche siano effettivamente assicurate con metodiche alternative rispetto alla didattica in presenza, e tenuto conto della non dimostrata impossibilità  di contemperare le attività  lavorative degli esercenti la potestà  genitoriale con l&#8217;assistenza familiare nei confronti dei figli minori;<br /> Ritenuto, per converso, che il giÃ  rappresentato &#8220;effetto moltiplicatore del contagio connesso a casi di positività  nelle fasce di età  solare&#8221; e il prevedibile impatto dello stesso sul SSR, con prospettive anche di &#8220;delocalizzazione&#8221; dei pazienti, inducono a valutare prevalente l&#8217;interesse pubblico al contenimento della diffusione del virus, funzionale a garantire il diritto alla salute di tutti e di ciascuno, rispetto al quale la misura adottata si è dimostrata, finora, utile ed efficiente;<br /> Considerato, per tutto quanto precede, di dover respingere l&#8217;istanza cautelare così¬ come proposta;<br /> Considerato di dover fissare l&#8217;udienza per la trattazione collegiale dell&#8217;istanza cautelare come in dispositivo;</p>
<p> P.Q.M.<br /> Respinge l&#8217;istanza cautelare.<br /> Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 dicembre 2020.<br /> Il presente decreto sarà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.<br /> Così¬ deciso in Napoli il giorno 9 novembre 2020.<br /> </div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-decreto-9-11-2020-n-2027/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Decreto &#8211; 9/11/2020 n.2027</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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