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	<title>IMPOSTE E TASSE Archivi - Giustamm</title>
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	<title>IMPOSTE E TASSE Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;accesso alle cartelle Equitalia in caso di indisponibilità della cartella di pagamento.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-alle-cartelle-equitalia-in-caso-di-indisponibilita-della-cartella-di-pagamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 12:46:37 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-alle-cartelle-equitalia-in-caso-di-indisponibilita-della-cartella-di-pagamento/">Sull&#8217;accesso alle cartelle Equitalia in caso di indisponibilità della cartella di pagamento.</a></p>
<p>&#8211; Imposte e tasse &#8211; Cartelle esattoriali – Conservazione della copia – Obbligo del concessionario. &#8211; Accesso ai documenti &#8211; Cartelle esattoriali – Cartella non più disponibile – Conseguenza. L&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato formula i seguenti principi di diritto: 1) Il concessionario, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-alle-cartelle-equitalia-in-caso-di-indisponibilita-della-cartella-di-pagamento/">Sull&#8217;accesso alle cartelle Equitalia in caso di indisponibilità della cartella di pagamento.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-alle-cartelle-equitalia-in-caso-di-indisponibilita-della-cartella-di-pagamento/">Sull&#8217;accesso alle cartelle Equitalia in caso di indisponibilità della cartella di pagamento.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Imposte e tasse &#8211; Cartelle esattoriali – Conservazione della copia – Obbligo del concessionario.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Accesso ai documenti &#8211; Cartelle esattoriali – Cartella non più disponibile – Conseguenza.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato formula i seguenti principi di diritto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) Il concessionario, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del DPR 602/73, ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Frattini &#8211; Est. Veltri</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: justify;">in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 20 di A.P. del 2021, proposto da Giampiero De Simone, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio Raponi, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento, n. 76;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Equitalia Servizi di Riscossione Spa, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio Francesco Franco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. P. Da Palestrina, n. 19;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 659 del 28 ottobre 2016, resa tra le parti, concernente l’accertamento del diritto di accesso alle cartelle di pagamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Equitalia Servizi di Riscossione Spa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale d’udienza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p class="fatto" style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il signor Giampiero De Simone ha impugnato dinanzi al Tar Lazio – Sezione di Latina &#8211; il diniego opposto da Equitalia Sud all’istanza di accesso agli atti presentata in data 1° aprile 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, la richiesta di accesso aveva a oggetto diciotto cartelle di pagamento ed era finalizzata alla verifica dell’esatta corrispondenza tra le stesse cartelle ed il ruolo formatosi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Equitalia, con propria nota del 30 marzo 2016, evidenziava che le cartelle richieste risultavano “<i>estinte in data 30.3.2016</i>” ad eccezione della cartella n. 05720150022577474, per la quale veniva consentito l’accesso al solo estratto di ruolo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. Il Tar di Latina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando che il concessionario, in data 19 settembre 2016, ha depositato in giudizio copia delle relate di notifica relative a tutte le cartelle richieste.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il signor De Simone, prospettando con unico e articolato motivo l’erroneità della sentenza, avendo la stessa dato valenza solutoria alla documentazione relativa alla mera attività di notificazione delle cartelle, senza considerare che queste ultime non sono mai state ostese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La IV Sezione, investita del gravame, ha rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale e ha rimesso alla Sezione alcune questioni di diritto, di seguito meglio specificate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Oggetto della controversia è l’incompleto riscontro fornito da Equitalia a una richiesta dell’appellante avente a oggetto diciotto cartelle di pagamento. Il concessionario della riscossione ha osteso la sola documentazione relativa alla notificazione, sul dichiarato presupposto che le cartelle fossero “estinte”, salvo che una, per la quale il medesimo ha rilasciato anche l’estratto di ruolo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. La Sezione rimettente nutre dubbi circa l’accessibilità della cartella di pagamento nelle ipotesi in cui, a causa di circostanze legate alle modalità di sua produzione (stampa in unico esemplare) e di notificazione (utilizzo di raccomandata postale), questa non sia più detenuta dal concessionario né riproducibile dallo stesso. La Sezione, in particolare, rileva l’esistenza di una serie di precedenti giurisprudenziali che, pur nella diversità degli approcci e delle sfumature, possono sussumersi in tre filoni giurisprudenziali:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. un primo filone che si limita a constatare l’indisponibilità, in concreto, dell’atto, e giunge per questa via a negarne l’accesso, ritenendo comunque possibile quale adempimento surrogatorio e “liberatorio” da parte dell’amministrazione il rilascio di un “estratto di ruolo” (Cons. Stato, Sez IV, 26 maggio 2017, n. 2477 ; 7 agosto 2017, n. 3947¸ 1 luglio 2021, n. 5035). Questo orientamento poggia su due impliciti, concorrenti assunti teorici: la possibilità per il concessionario di conservare, in luogo di copia della cartella, la “matrice”, così come previsto dall’art. 26, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; la natura sostanzialmente certificativa della cartella di pagamento rispetto ai dati presenti nel ruolo informatizzato, dalla quale discenderebbe la valenza surrogatoria dell’ “estratto” di ruolo (riportante gli stessi dati del ruolo a suo tempo incorporati dalla cartella);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. un secondo filone che &#8211; preso atto dell’orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale la cartella di pagamento costituisce la stampa in unico esemplare del ruolo (contenendone tutti gli elementi)- giustifica la prassi del concessionario di non conservare la copia in caso di utilizzo per la notifica del servizio postale, ma impone al medesimo, sul presupposto dell’autonomia e infungibilità della cartella di pagamento, di rilasciare un’attestazione circa la non disponibilità dell’atto, non ritenendo equipollente, ai fini dell’accesso, l’estratto di ruolo (Cons. Stato, Sez. IV, 6 novembre 2017, n. 5128; 20 novembre 2020, n. 7226);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3. un terzo filone che invece ritiene ingiustificata la mancata conservazione di una copia della cartella, evidenziando che la cartella di pagamento è un atto espressamente disciplinato dall’ordinamento, che assume valenza insostituibile nell’esecuzione esattoriale e che dunque non può non essere materialmente o digitalmente conservato negli archivi del concessionario emittente, altrimenti si determinerebbe una situazione contra legem (Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2422 e, da ultimo, con ampiezza di argomenti, Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1667):</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quest’ultimo filone pone a base del ragionamento la natura tipica e giuridicamente infungibile della cartella di pagamento, nonchè l’irragionevolezza di un sistema che fa dipendere la disponibilità dell’atto dalla scelta delle modalità di notificazione: talchè, se la notifica è effettuata a mezzo pec ovvero ufficiale giudiziario o messo comunale, il concessionario disporrebbe della copia conforme, cartacea o digitale (l’agente notificatore restituisce infatti l’esemplare conforme con le annotazioni di legge; così come il server di posta consente di mantenere in memoria il file trasmesso). Diversamente, se il concessionario utilizza la raccomandata postale, esso sarebbe esonerato dall’effettuare e conservare una copia cartacea.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. In sostanza, i dubbi che la Sezione rimettente sottopone a questa Adunanza possono enuclearsi nei due seguenti quesiti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) se il concessionario possa essere esonerato dalla conservazione della copia della cartella di pagamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) se la cartella, ai fini dell’accesso, possa essere surrogata dall’estratto di ruolo</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Questa Adunanza ritiene anzitutto opportuno chiarire che la cartella di pagamento va considerata come documento amministrativo accessibile ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Può parimenti escludersi che la stessa rientri nell’area dei procedimenti tributari per i quali l’art. 24 della medesima fonte “esclude” l’accesso: la cartella di pagamento, infatti, presuppone la conclusione del procedimento tributario e rappresenta piuttosto il primo atto dell’esecuzione esattoriale. In ogni caso l’art. 24 cit. non esclude “tout court” l’accesso per gli atti del procedimento tributario, ma dispone che esso debba svolgersi secondo le “particolari norme che li regolano” (si vedrà più avanti che per le cartelle si applica l’art. 26, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina proprio gli obblighi di conservazione ed esibizione della cartella).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Giova altresì soffermarsi brevemente sulla natura giuridica della cartella di pagamento, poiché siffatta natura influenza i passaggi argomentativi necessari a dirimere la <i>quaestio iuris</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. La cartella ha, invero, una funzione composita che si riflette inevitabilmente sulla sua natura giuridica:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) da una parte è lo strumento che nel procedimento di esecuzione esattoriale serve a portare a conoscenza del contribuente, mediante notifica, l’esistenza del titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione esattoriale e costituito dal ruolo. Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, infatti, “<i>la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo</i>”. Il contenuto minimo della cartella di pagamento è previsto dall’art. 6 del DM ed è costituito dagli elementi che “<i>devono essere elencati nel ruolo…, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell&#8217;ambito”</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) dall’altro la cartella di pagamento incorpora anche il contenuto del “precetto” (tipico dell’esecuzione civile), nel contesto documentale di un modello conforme a quello previsto in via regolamentare (cfr. il DM, 3 settembre 1999, n. 321), nonché le ulteriori informazioni necessarie o comunque utili per il contribuente. In particolare, ai sensi dell’art. 25, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, “<i>la cartella di pagamento contiene l&#8217;intimazione ad adempiere l&#8217;obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l&#8217;avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata</i>”, nonché “<i>l&#8217;indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo</i>” (comma 2 bis dell’art. 25 cit.). Essa riporta inoltre le “<i>avvertenze concernenti le modalità e i termini di impugnazione</i>” (art. 6 comma 2 del DM 321/99 cit.);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) in alcuni peculiari e tassativi casi, inoltre, la cartella di pagamento può addirittura rivestire funzione impositiva in senso sostanziale, in tutto assimilabile ad un atto di accertamento (si pensi a titolo di esempio, alla cartella di pagamento emessa nell’ambito della procedura di controllo automatizzato delle dichiarazioni reddituali, ai sensi dell’art. 36 bis dal dPR 600/1973).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. Insomma, come rilevato dalle Sezioni Unite, in generale e salvo casi specifici, “la notifica della cartella assolve <i>uno actu </i>le funzioni che nella espropriazione forzata codicistica sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. e dalla notificazione del precetto” (Cass., sez.un., 14 aprile 2020, n. 7822).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3. Essa costituisce l’emersione documentale di uno snodo indefettibile dell’esecuzione esattoriale. Tanto è vero che, laddove il legislatore ha ritenuto superflua l’emissione della cartella di pagamento, lo ha espressamente sancito, conferendo all’atto impositivo (nella specie gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) efficacia esecutiva e di contestuale precetto (cfr. art. 29 del decreto legge n. 78/2010).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Tanto chiarito conviene subito soffermarsi sul tenore testuale dell’art. 26, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, poiché esso contiene la disposizione speciale che regola l’accesso alla cartella di pagamento. Esso prevede che “<i>Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell&#8217;avvenuta notificazione o l&#8217;avviso di ricevimento ed ha l&#8217;obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell&#8217;amministrazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Il dato testuale è chiaro: individua nel Concessionario l’amministrazione che deve conservare il documento e lo detiene ai fini dell’accesso, circoscrive temporalmente gli obblighi di conservazione, individua i titolari del diritto d’accesso nelle parti del rapporto tributario (contribuente e amministrazione). L’unico elemento di incertezza è costituito dall’alternativa che la stessa pone tra due modalità di conservazione del documento: a) la copia della cartella, oppure b) la “matrice”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. Il riferimento alla “matrice” è presente sin dalla prima emanazione della disposizione e allude, invero, a una modalità di produzione della cartella invalsa al tempo in cui il ruolo era ancora cartaceo (in sostanza la “matrice” era l’originale dalla cui compilazione scaturiva la “figlia” da notificare al contribuente). Esso, una volta “dematerializzati” i ruoli in forza delle previsioni di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e del D.M. 03 settembre 1999, n. 321, ha perso di significato e valenza applicativa: la cartella infatti è divenuto un documento estratto a mezzo stampa dal ruolo informatico, secondo un modello predeterminato in sede regolamentare nei suoi contenuti e nel suo standard.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La modalità alternativa di conservazione dell’atto si è concentrata, dunque, di fatto, su una sola modalità: l’effettuazione della copia della cartella.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3. Il sistema informatico, giusto quanto chiaramente emergente dagli atti processuali, e del resto riconosciuto anche in sede giurisprudenziale (per tutte, Cass. sez. III, 23 giugno 2015, n. 12888), consente, oggi tuttavia, oggi la stampa di un unico originale, probabilmente per evitare la duplicazione accidentale o addirittura dolosa del titolo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne discende la necessità di un’azione informatica o umana che consenta di tenere traccia fedele e conforme del detto originale. Certamente può trattarsi di una copia digitale, ossia il prodotto di una copia generata direttamente dal sistema informatico oppure scannerizzata dall’operatore a valle della stampa, ma dev’essere la riproduzione conforme dell’atto, non essendo possibile, ai fini dell’accesso, adempiere alla richiesta a mezzo del rilascio di un estratto di ruolo, ossia della mera stampa di dati estrapolati dal ruolo infortatizzato, ma non “organizzati” in cartella.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. L’estratto di ruolo infatti “è l&#8217;atto del concessionario, relativo al singolo contribuente, che non contiene però alcuna pretesa impositiva, e non è specificamente previsto da alcuna disposizione di legge; si tratta di un elaborato informatico formato dal concessionario della riscossione, contenente gli elementi della cartella, e quindi anche gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella, privo di pretesa impositiva” (da ultimo Cass. Sez. V, 11 febbraio 2022, n. 22798). Trattasi in altri termini di un documento non avente un ruolo predeterminato nella scansione procedimentale dell’esecuzione esattoriale, caratterizzato semplicemente da una valenza ricognitiva del contenuto del ruolo in ordine a posizioni individuali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. Dell’estratto di ruolo si sono occupati dapprima la giurisprudenza al fine di sondarne l’autonoma impugnabilità, <i>sub specie</i> in relazione al profilo dell’interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c. (SS. UU. n.19704/2015), e di recente il legislatore per affermarne l’inoppugnabilità salvo che in ipotesi di specifica lesività, tassativamente elencate. Il riferimento è all’art. 3-<i>bis </i>del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215 (“<i>L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. Il rilievo peculiare e autonomo che sia la giurisprudenza che il legislatore hanno dato all’estratto di ruolo conferma che esso è un atto ontologicamente diverso dalla cartella di pagamento: il primo è un mero strumento di conoscenza, la seconda è un atto fondamentale del procedimento di esecuzione esattoriale che dev’essere notificato al contribuente e conservato in copia a cura del Concessionario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Corollario di tale ricostruzione è che ove il contribuente chieda accesso alla cartella di pagamento e questa rientri nel periodo di obbligatoria conservazione, è solo con il rilascio della copia della cartella di pagamento, e non con l’estratto di ruolo, che il concessionario adempie esattamente ai suoi obblighi di ostensione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Incidentalmente il Collegio osserva che è quanto meno anomalo che il Concessionario si dichiari in grado di adempiere esattamente solo qualora egli stesso abbia scelto, quali canali di notificazione, l’ufficiale giudiziario, il messo comunale o gli agenti della polizia municipale, ai sensi del primo comma dell’art. 26 del DPR 602/73 cit., ovvero la PEC di cui al secondo comma del medesimo articolo, sul presupposto che esclusivamente in questi casi il procedimento notificatorio richiede o contempla la formazione di una copia. Infatti non è condivisibile la tesi secondo cui la disponibilità di un atto che la legge chiede di assicurare per un certo numero di anni sia obliterata a cagione della scelta della raccomandata postale quale canale di notificazione (modalità consentita dal comma 1 cit.); è anche del tutto irragionevole l’altra tesi per cui l’introduzione di una facilitazione nel procedimento di notifica farebbe implicitamente venir meno l’obbligo di generazione e conservazione di una copia cartacea o digitale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, la Corte Costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 175 &#8211; nell’esaminare proprio i dubbi costituzionali relativi all’utilizzo da parte del concessionario della riscossione della modalità semplificata di notificazione &#8220;diretta&#8221;, con consegna del plico al destinatario senza predisposizione di una “relata” che certifichi l’avvenuta consegna dell’atto – ha posto l’accento sul carattere dirimente della &#8220;<i>effettiva possibilità di conoscenza</i>&#8221; della cartella di pagamento da parte del contribuente ai fini dell’esercizio del diritto di difesa. Ad avviso di questa Adunanza l’esigenza della effettiva possibilità di conoscenza comporta anche il dovere in capo al concessionario di esibire, a richiesta del contribuente, la copia della cartella che, proprio a causa delle modalità semplificatorie della notificazione “diretta”, egli assume di non aver conosciuto materialmente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. La mancata predisposizione di un assetto organizzativo che consenta il rilascio della copia a suo tempo notificata direttamente a mezzo posta costituisce quindi una prassi contrastante con l’art. 26 sopra citato, e dunque i concessionari dovranno porre rimedio con i necessari adattamenti e le opportune misure organizzative, anche in forza dell’art. 22 comma 6 della legge 241/90, che correla all’ “obbligo” di detenere (e non alla concreta detenzione) il diritto d’accesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Vanno dunque chiarite le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di conservazione e detenzione, in forza della prassi organizzativa che renda non disponibile una copia della cartella suscettibile di ostensione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Questa Adunanza ritiene che in tal caso il concessionario dovrà rilasciare specifica attestazione della mancata detenzione della cartella, avendo cura di specificarne le cause, essendo evidente che l’obbligo di concreta ostensione incontra il limite della oggettiva possibilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Riepilogando, dunque, l’Adunanza, in risposta ai quesiti sottoposti dalla Sezione rimettente, formula i seguenti principi di diritto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) Il concessionario, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del DPR 602/73, ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Esaurito il novero delle questioni rilevanti, e formulati i principi di diritto, l’Adunanza rimette alla Sezione le altre valutazioni in ordine ai profili temporali della concreta vicenda, ivi comprese quella relative all’eventuale decorso dei termini entro i quali, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del DPR n. 602/73, il Concessionario ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), non definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, afferma i principi di diritto di cui in motivazione e restituisce, per il resto, gli atti alla IV Sezione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luigi Maruotti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Carmine Volpe, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marco Lipari, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ermanno de Francisco, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Sergio De Felice, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Hadrian Simonetti, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Oberdan Forlenza, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Lopilato, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giulio Veltri, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valerio Perotti, Consigliere</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaccesso-alle-cartelle-equitalia-in-caso-di-indisponibilita-della-cartella-di-pagamento/">Sull&#8217;accesso alle cartelle Equitalia in caso di indisponibilità della cartella di pagamento.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2021 n.442</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-13-1-2021-n-442/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-13-1-2021-n-442/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-13-1-2021-n-442/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2021 n.442</a></p>
<p>Pietro Morabito, Presidente, Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lorenzo Caldo, contro Agenzia Entrate Riscossione non costituito in giudizio; L&#8217; autotutela ex art. 1 comma 537, l. 228/2012 un meccanismo procedimentalizzato di definizione agevolata dei carichi tributari Imposte e tasse &#8211; sospensione della riscossione ex art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-13-1-2021-n-442/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2021 n.442</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Morabito, Presidente, Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lorenzo Caldo,  contro Agenzia Entrate Riscossione non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>L&#8217; autotutela ex art. 1 comma 537, l. 228/2012  un meccanismo procedimentalizzato di definizione agevolata dei carichi tributari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Imposte e tasse &#8211; sospensione della riscossione ex art. 1, comma 537 e ss. della l. 228/2012 &#8211; esigibilità  delle obbligazioni tributarie iscritte a ruolo- autotutela ex art. 1 comma 537, l. 228/2012 &#8211; meccanismo procedimentalizzato di definizione agevolata dei carichi tributari &#8211;  tale.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Con il procedimento disciplinato dalla disposizione di cui all&#8217;art. 1, comma 537 e ss. della l. 228/2012,  stato istituito un particolare meccanismo di verifica dell&#8217;esigibilità  delle obbligazioni tributarie iscritte a ruolo ed affidate all&#8217;esattore per la riscossione coattiva (applicabile anche alle dichiarazioni anteriori all&#8217;entrata in vigore della legge n. 228/2012, vedasi comma 543), nel quale far valere eventuali cause estintive sopravvenute (come la prescrizione), oppure cause originarie di inesigibilità  dell&#8217;obbligazione entro i limiti fissati al comma 538 della disposizione citata. Il procedimento  articolato in fasi rigorosamente scandite, all&#8217;esito delle quali, l&#8217;eventuale inerzia  qualificata in termini di silenzio significativo (silenzio accoglimento, con conseguente annullamento dei carichi. Pertanto, considerata la struttura del procedimento, l&#8217;istituto dell&#8217;autotutela ex art. 1 comma 537, l. 228/2012, introduce un meccanismo procedimentalizzato di definizione agevolata dei carichi tributari teso alla verifica della attuale esigibilità  di imposte iscritte a ruolo e destinate alla riscossione coattiva, il cui esito  pienamente riconducibile al rapporto d&#8217;imposta, quindi da inquadrarsi o nel provvedimento &quot;espresso o tacito di rifiuto alla restituzione di tributi&quot; ex art. 19, comma 1, lett. &quot;g&quot; del d.lgs. n. 546/1992 (nel caso in cui il contribuente chieda l&#8217;autotutela di atti della riscossione coattiva tributaria già  eseguiti) o in quelli di rigetto di domande &quot;di definizione agevolata&quot; ex art. 19 cit., lett. &quot;h&quot; (nel caso in cui il contribuente agisca per l&#8217;annullamento di un diniego di annullamento in autotutela di atto che ritiene viziato).</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 13/01/2021<br /> <strong>N. 00442/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08849/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8849 del 2020, proposto da<br /> Jianmin Sun, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lorenzo Caldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Agenzia Entrate Riscossione non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Agenzia Entrate non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;accertamento</em></strong><br /> dell&#8217;illegittimità  del modus agendi della parte resistente e del suo relativo silenzio,<br /> e per la declaratoria<br /> di integrale estinzione della posizione debitoria della Sig.ra Jianmin Sun, a cagione dell&#8217;inerzia dell&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione e, per suo tramite, dell&#8217;ente creditore, a comunicare nel termine massimo di 220 giorni, all&#8217;odierna parte ricorrente la fondatezza delle ragioni invocate della dichiarazione ex art.1, comma 537 e segg. della Legge n.288/12 (Cd. Legge di Stabilità  per l&#8217;anno 2013), con il contestuale automatico discarico dei relativi ruoli dalle scritture dell&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione e la contestuale eliminazione dalle scritture patrimoniali dell&#8217;ente/i creditore/i dei corrispondenti importi.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2021 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Considerato che l&#8217;udienza si svolge ai sensi dell&#8217;art. 25, del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221;;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La ricorrente agisce avverso il silenzio serbato dall&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione sull&#8217;istanza di autotutela da essa presentata ai sensi dell&#8217;art. 1, commi 537 e ss. della l. 228/2012, per l&#8217;annullamento di varie cartelle esattoriali elencate in atti.<br /> Deduce l&#8217;illegittimità  del comportamento inerte tenuto dall&#8217;Agenzia e la fondatezza nel merito della sua domanda di annullamento in autotutela.<br /> L&#8217;Agenzia delle Entrate e l&#8217;Agenzia delle Entrate Riscossioni (Ader) non si sono costituite in giudizio.<br /> Nella camera di consiglio dell&#8217;11 gennaio 2021, la causa  stata chiamata in decisione.<br /> Con il ricorso introduttivo dell&#8217;odierno giudizio, parte ricorrente si duole dell&#8217;illegittimo silenzio che l&#8217;Agenzia intimata ha serbato alla sua istanza di autotutela in ordine a pretese tributarie di vario genere, portate in riscossione coattiva con le cartelle esattoriali pure meglio elencate in atti.<br /> Parte ricorrente espone di aver proposto la suddetta istanza ai sensi della legge n. 228/2012, art. 1, commi 537 e ss. e lamenta, a pagina 3 del ricorso, che il protrarsi dell&#8217;inerzia avrebbe impedito il discarico definitivo delle cartelle, affermando, in altro punto del gravame, che, stante la mancata adozione nei termini di un provvedimento da parte di Ader, il suo debito tributario si sarebbe estinto.<br /> Rileva il Collegio che, come rilevato a verbale ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 3, c.p.a., l&#8217;odierna domanda non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, che va declinata a favore del giudice tributario Come già  affermato dalla Sezione in fattispecie assolutamente sovrapponibile (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II ter 2 dicembre 2019, n. 13782, Tar Torino, 11 ottobre 2019, n. 1055), si osserva, infatti, quanto segue:<br /> I) In linea di principio, l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela procedimentalizzata non definisce una materia amministrativa autonoma rispetto alla situazione giuridica di base, la cui consistenza &#8211; se di diritto soggettivo o di interesse legittimo &#8211; radica il discrimine della giurisdizione.<br /> Ne deriva che laddove si intenda contestare l&#8217;illegittimità  del silenzio sull&#8217;istanza di autotutela, o del diniego espresso di quest&#8217;ultima, il relativo gravame andà  sottoposto alla cognizione del giudice fornito di giurisdizione sulla pretesa di base, ovvero sulla situazione giuridica legittimante; nel caso dell&#8217;autotutela su istanze avente ad oggetto tributi, imposte e tasse, la cognizione saà  quella del giudice tributario ex art. 19, dlgs 546/1992 (giurisprudenza pacifica, in proposito, Cassazione civile sez. trib., 20/02/2019, n. 4937; Cassazione civile , sez. trib., 24/08/2018 , n. 21146; Cass. civ. Sez. V Ord., 11/04/2018, n. 8947; Cass. civ. Sez. Unite Sent., 18/02/2014, n. 3774).<br /> II) Nel caso di specie, con il procedimento disciplinato dalla disposizione di cui all&#8217;art. 1, comma 537 e ss. della l. 228/2012,  stato istituito un particolare meccanismo di verifica dell&#8217;esigibilità  delle obbligazioni tributarie iscritte a ruolo ed affidate all&#8217;esattore per la riscossione coattiva (applicabile anche alle dichiarazioni anteriori all&#8217;entrata in vigore della legge n. 228/2012, vedasi comma 543), nel quale far valere eventuali cause estintive sopravvenute (come la prescrizione), oppure cause originarie di inesigibilità  dell&#8217;obbligazione entro i limiti fissati al comma 538 della disposizione citata.<br /> Il procedimento  articolato in fasi rigorosamente scandite, all&#8217;esito delle quali l&#8217;eventuale inerzia  qualificata in termini di silenzio significativo (silenzio accoglimento, con conseguente annullamento dei carichi, vedasi comma 540, ai sensi del quale &quot;In caso di mancato invio, da parte dell&#8217;ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest&#8217;ultimo  considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell&#8217;ente creditore i corrispondenti importi. L&#8217;annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito&quot;).<br /> Pertanto, considerata la struttura del procedimento, l&#8217;istituto dell&#8217;autotutela ex art. 1 comma 537, l. 228/2012, introduce un meccanismo procedimentalizzato di definizione agevolata dei carichi tributari teso alla verifica della attuale esigibilità  di imposte iscritte a ruolo e destinate alla riscossione coattiva, il cui esito  pienamente riconducibile al rapporto d&#8217;imposta, quindi da inquadrarsi o nel provvedimento &quot;espresso o tacito di rifiuto alla restituzione di tributi&quot; ex art. 19, comma 1, lett. &quot;g&quot; del d.lgs. n. 546/1992 (nel caso in cui il contribuente chieda l&#8217;autotutela di atti della riscossione coattiva tributaria già  eseguiti) o in quelli di rigetto di domande &quot;di definizione agevolata&quot; ex art. 19 cit., lett. &quot;h&quot; (nel caso in cui il contribuente agisca per l&#8217;annullamento di un diniego di annullamento in autotutela di atto che ritiene viziato).<br /> Per tali ragioni, l&#8217;odierno ricorso  inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, che va declinata in favore del giudice tributario, presso il quale potà  essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 11 del c.p.a. e nei relativi termini.<br /> Non vi  luogo a pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione dell&#8217;amministrazione.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br /> Nulla per le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Pietro Morabito, Presidente<br /> Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore<br /> Achille Sinatra, Consigliere</p>
<p>  </p></div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-13-1-2021-n-442/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2021 n.442</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2020 n.274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2020-n-274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2020-n-274/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2020-n-274/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2020 n.274</a></p>
<p>Giancarlo Coraggio Presidente, Luca Antonini, relatore; PARTI: (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 22 ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della Leva civica lombarda volontaria -Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23 dicembre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2020-n-274/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2020 n.274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2020-n-274/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2020 n.274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Coraggio Presidente, Luca Antonini, relatore; PARTI:  (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 22 ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della Leva civica lombarda volontaria -Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23 dicembre 2019-3 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 31 dicembre 2019, iscritto al n. 117 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2020)</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10 L.R. Lombardia n. 16/2019 circa il trattamento tributario dei compensi corrisposti ai volontari  dagli enti di Lega civica lombarda</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Regioni &#8211; Imposte e tasse &#8211; Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) &#8211; esenzioni &#8211; art. 10, c. 3, L. R. Lombardia del 22 ottobre 2019 nr. 16 &#8211; violazione dell&#8217;art. 117, II° c., lett. e) della Costituzione &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 22 ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della Leva civica lombarda volontaria &#8211; Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014), nella parte in cui, rinviando all&#8217;art. 16, comma 3, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell&#8217;articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), prevede che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria siano esenti da imposizioni tributarie. La norma regionale impugnata, infatti, disponendo un&#8217;esenzione dall&#8217;IRPEF dei compensi percepiti dai volontari della Leva civica lombarda, realizza un&#8217;integrazione della disciplina di un tributo statale che viola l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla materia del sistema tributario dello Stato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 22 ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della Leva civica lombarda volontaria -Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23 dicembre 2019-3 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 31 dicembre 2019, iscritto al n. 117 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2020.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Lombardia;<br /> udito nella udienza pubblica del 18 novembre 2020 il Giudice relatore Luca Antonini;<br /> uditi l&#8217;avvocato dello Stato Daniela Canzoneri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Maria Lucia Tamborino per la Regione Lombardia, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 18 novembre 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ricorso notificato il 23 dicembre 2019-3 gennaio 2020 e depositato il 31 dicembre 2019 (reg. ric. n. 117 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso &#8211; in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» &#8211; questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 22 ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della Leva civica lombarda volontaria &#8211; Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014), pubblicata nel Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 25 ottobre 2019, n. 43.<br /> 2.- Il ricorrente premette che con la legge regionale appena citata è stato istituito un servizio civile regionale, denominato «Leva civica lombarda volontaria» (art. 1, comma 1). Tale servizio è destinato, nell&#8217;Ã mbito delle competenze regionali, a realizzare interventi (art. 2, comma 1) sulla scorta di specifici progetti e attraverso volontari con i quali gli «enti di Leva civica lombarda volontaria» (art. 4) stipulano contratti che devono, tra l&#8217;altro, prevedere il trattamento giuridico ed economico a essi riconosciuto (art. 10, comma 2).<br /> La censura statale s&#8217;incentra sul regime tributario di tale trattamento economico e segnatamente sull&#8217;esenzione dall&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei compensi corrisposti ai volontari del servizio civile regionale dagli enti di Leva civica lombarda.<br /> L&#8217;impugnato comma 3 dell&#8217;art. 10 della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019 stabilisce, infatti, che «[p]er il compenso corrisposto ai volontari trova applicazione quanto previsto dall&#8217;articolo 16, comma 3, del d.lgs. 40/2017», il quale a sua volta dispone che «[g]li assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali».<br /> In proposito, la difesa statale rileva che il citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell&#8217;articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) &#8211; nell&#8217;istituire e disciplinare il servizio civile universale in attuazione della delega alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale (artt. 1, comma 2, lettera d, e 8, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell&#8217;impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale») &#8211; prevede la possibilità  che anche le Regioni istituiscano un proprio «servizio civile regionale».<br /> Tuttavia, quest&#8217;ultimo è espressamente definito dall&#8217;art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2017 come «non assimilabile al servizio civile universale».<br /> Secondo il ricorrente, la norma impugnata, nonostante tale esclusione di un&#8217;assimilabilità , estenderebbe ai compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda un&#8217;esenzione che la legge statale avrebbe stabilito unicamente in relazione agli assegni ricevuti dai volontari del servizio civile universale. In tal modo il legislatore regionale avrebbe indebitamente inciso sulla disciplina dei tributi erariali in violazione della competenza esclusiva statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con riguardo al sistema tributario dello Stato.<br /> 3.- Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, nella persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> La difesa regionale, per quanto qui interessa, sostiene che il servizio civile universale e quello regionale sarebbero caratterizzati da una matrice solidaristica unitaria, con la conseguenza che il legislatore statale «avrebbe dovuto prevedere espressamente il medesimo trattamento fiscale e previdenziale per i volontari» e che, in ogni caso, la disciplina tributaria dettata dall&#8217;art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017 dovrebbe «ritenersi valevole [&#038;] senza distinzione tra servizio universale e servizio regionale».<br /> A tale riguardo, la resistente evidenzia che se, da un lato, la Leva civica lombarda rappresenta un servizio civile regionale con finalità  proprie rispetto a quelle del servizio civile universale, tuttavia, dall&#8217;altro, i volontari sia del primo che del secondo svolgerebbero la propria attività  nell&#8217;interesse della collettività .<br /> Si tratterebbe, pertanto, in entrambi i casi di forme di impegno solidaristico; ciò che giustificherebbe la sottoposizione allo stesso regime fiscale dei compensi percepiti dai volontari, tra i quali altrimenti si determinerebbe, a parere della Regione Lombardia, una disparità  di trattamento.<br /> D&#8217;altra parte, prosegue la Regione, anche il Consiglio di Stato, in sede consultiva, avrebbe ritenuto il servizio civile nazionale e quello regionale come entrambi connotati da «tipologia di prestazioni, modalità  di attuazione delle stesse e rapporto contrattuale simili», con la conseguente applicabilità  del «medesimo regime tributario» (Consiglio di Stato, sezione prima, parere 22 gennaio 2014, n. 199).<br /> A conforto della non fondatezza del ricorso, la resistente richiama, infine, una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 dicembre 2019, nella quale l&#8217;ufficio legislativo di tale Ministero non avrebbe ravvisato profili di illegittimità  costituzionale nella norma regionale impugnata, laddove questa dispone l&#8217;applicazione ai volontari della Leva civica lombarda della disciplina previdenziale dettata dal legislatore statale per gli assegni ricevuti dagli operatori del servizio civile universale.<br /> 4.- Con memoria depositata il 27 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito per l&#8217;accoglimento della questione di legittimità  costituzionale promossa, contestando le difese della Regione.<br /> In particolare, secondo l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, la Regione avrebbe in sostanza prospettato un&#8217;inammissibile violazione del principio di uguaglianza ad opera dell&#8217;art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017. Tale asserito vulnus, infatti, non essendo stato fatto valere dalla Regione mediante la tempestiva impugnazione della norma appena citata, non potrebbe poi essere dedotto al fine di argomentare la legittimità  della disposizione regionale impugnata.<br /> D&#8217;altro canto, ribadisce il ricorrente, l&#8217;asserita assimilabilità  del servizio civile regionale a quello universale sarebbe stata esplicitamente esclusa dall&#8217;art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2017.<br /> Infine, la memoria evidenzia l&#8217;inconferenza del richiamo, da parte della difesa regionale, al menzionato parere del Consiglio di Stato, il quale, in realtà : a) era relativo all&#8217;imposta regionale sulle attività  produttive (IRAP); b) semplicemente avrebbe «escluso la natura sia subordinata che parasubordinata delle prestazioni rese dal volontario»; c) non avrebbe mai affermato l&#8217;applicabilità  del «medesimo trattamento tributario» al servizio civile nazionale e a quello regionale.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e in relazione alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 22 ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della Leva civica lombarda volontaria &#8211; Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014), il quale così¬ dispone: «[p]er il compenso corrisposto ai volontari» del servizio civile regionale «trova applicazione quanto previsto dall&#8217;articolo 16, comma 3, del d.lgs. 40/2017».<br /> 2.- Il suddetto decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell&#8217;articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) istituisce e disciplina il servizio civile universale, prevedendo, nella norma richiamata dal legislatore regionale, che gli «assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali» (art. 16, comma 3).<br /> L&#8217;impugnato art. 10, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019, dunque, determina l&#8217;effetto per cui anche i compensi erogati ai volontari del servizio civile regionale, al pari degli assegni percepiti da quelli del servizio civile universale, da un lato, sono inquadrati tra i «redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere» &#8211; i quali sono riconducibili alla categoria dei «redditi diversi» (art. 67, comma 1, lettera l, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi») -; dall&#8217;altro, sono esenti da imposizioni tributarie, e quindi anche dall&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nonchè dall&#8217;imponibile previdenziale.<br /> Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che tale previsione normativa regionale rechi un vulnus all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», in quanto, nonostante il servizio civile universale non sia assimilabile a quello regionale, determinerebbe l&#8217;estensione all&#8217;Ã mbito di quest&#8217;ultimo di un&#8217;agevolazione fiscale statale, con l&#8217;effetto della «non computabilità  ai fini Irpef degli assegni» percepiti dai relativi volontari.<br /> 3.- Tanto premesso, va innanzitutto precisato l&#8217;oggetto della questione promossa. Alla luce delle censure poste a fondamento del ricorso, infatti, questo deve essere circoscritto alla sola parte della disposizione regionale impugnata che, nel disporre l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017, richiama l&#8217;esenzione dall&#8217;imposizione tributaria per i citati assegni.<br /> Benchè letteralmente impugni l&#8217;intero art. 10, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri non si duole, invero, dell&#8217;inquadramento dei compensi dei volontari regionali nella categoria dei «redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere», in quanto la dedotta violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. è stata prospettata esclusivamente con riguardo alla disposta estensione ai menzionati volontari del «trattamento tributario agevolato &#8211; rectius: [del]l&#8217;esenzione tributaria &#8211; che il legislatore statale ha inteso riservare ai soli volontari &#8220;statali&#8221;Â». Nè il ricorrente censura l&#8217;estensione anche ai compensi in discorso del medesimo art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017 nella parte in cui questo esclude l&#8217;imponibilità  ai fini previdenziali dei redditi dei volontari del servizio universale; ciò in armonia, del resto, con il contenuto della delibera governativa di autorizzazione all&#8217;impugnazione, nella quale non vi è cenno a tale porzione normativa.<br /> 4.- Così¬ precisati il thema decidendum e l&#8217;oggetto dell&#8217;impugnazione, la questione è fondata.<br /> 4.1.- La norma impugnata, infatti, stabilisce l&#8217;applicazione ai compensi corrisposti ai volontari del servizio civile regionale della generalizzata esenzione tributaria che l&#8217;art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017 chiaramente dispone con esclusivo riguardo agli «assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale».<br /> Essa, pertanto, determina l&#8217;effetto di introdurre una nuova esenzione dall&#8217;IRPEF, posto che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda sono soggetti a tale tributo, di cui integrano il presupposto in relazione ai «redditi diversi».<br /> Ma in tal modo la norma regionale finisce sostanzialmente per &#8220;esportare&#8221; a carico del bilancio statale il costo di una misura agevolativa assunta in Ã mbito regionale, con una grave distorsione della responsabilità  finanziaria.<br /> Essa si pone quindi in frontale violazione della ratio anche insita nella riserva alla sfera di competenza esclusiva statale del sistema tributario dello Stato, sulla cui disciplina le Regioni non possono evidentemente interferire, nemmeno con riguardo al «relativo regime agevolativo, che costituisce un&#8217;integrazione della disciplina [medesima] (sentenze n. 30 del 2012 e n. 123 del 2010)Â» (sentenza n. 17 del 2018).<br /> Non è irrilevante ricordare, del resto, che la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell&#8217;articolo 119 della Costituzione) ha strutturato l&#8217;autonomia impositiva degli enti territoriali intorno alla fondamentale esigenza di «garantire la loro massima responsabilizzazione e l&#8217;effettività  e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti» (art. 1, comma 1); proprio in questa prospettiva ha quindi disposto la «esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo» (art. 2, comma 2, lettera t).<br /> Ciò non preclude alle Regioni la possibilità  di realizzare, in linea con l&#8217;autonomia impositiva ad esse riconosciuta dall&#8217;art. 119 Cost., propri interventi di politica fiscale, anche di tipo agevolativo, ma questi, in coerenza con i presupposti che giustificano tale autonomia, possono inerire solo e unicamente a tributi il cui gettito è ad esse assegnato; mai, invece, a tributi il cui gettito pertiene allo Stato.<br /> Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, manovre fiscali regionali possono essere realizzate sia con riguardo ai tributi propri derivati &#8211; ma solo nelle ipotesi previste dalla legge statale (ex plurimis, sentenza n. 121 del 2013) -; sia con riguardo ai tributi propri derivati parzialmente &#8220;ceduti&#8221; &#8211; in questo caso con un «pìù ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità  stabilito dalla legge statale» (sentenza n. 122 del 2019) -; sia, a maggior ragione, con riguardo ai tributi propri autonomi, la cui istituzione avviene con legge regionale. Proprio con riguardo a quest&#8217;ultima ipotesi questa Corte ha escluso la illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 6, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano), il quale stabiliva che «[l]a Giunta provinciale determina, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le esenzioni o riduzioni sui tributi locali a favore dei volontari e degli enti di servizio civile». Si è infatti precisato che tale previsione si riferiva «solo» a quei tributi «che possano definirsi a pieno titolo &#8220;propri&#8221; delle Province o degli enti locali, nel senso che essi siano frutto di una loro autonoma potestà  impositiva, e quindi possano essere disciplinati da leggi o regolamenti della Provincia, nel rispetto solo dei principi di coordinamento» (sentenza n. 431 del 2005).<br /> 4.2.- Quanto detto assume valore logicamente prioritario e assorbente rispetto alle ulteriori considerazioni svolte dalla difesa regionale, anche in relazione alla asserita omogeneità , in termini sostanziali, tra il servizio civile universale e quello regionale.<br /> Tali argomenti, infatti, non colgono comunque nel segno, essendo evidentemente inidonei ad attrarre nella sfera di competenza della Regione un intervento legislativo che, per le ragioni dianzi illustrate, risulta ad essa radicalmente precluso.<br /> 4.3.- In definitiva, la norma regionale impugnata, disponendo un&#8217;esenzione dall&#8217;IRPEF dei compensi percepiti dai volontari della Leva civica lombarda, realizza un&#8217;integrazione della disciplina di un tributo statale che viola l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla materia del sistema tributario dello Stato.<br /> 4.4.- Alla luce delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019, nella parte in cui, rinviando all&#8217;art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017, prevede che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria siano esenti da imposizioni tributarie.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 22 ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della Leva civica lombarda volontaria &#8211; Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014), nella parte in cui, rinviando all&#8217;art. 16, comma 3, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell&#8217;articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), prevede che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria siano esenti da imposizioni tributarie.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2020.<br /> F.to:<br /> Giancarlo CORAGGIO, Presidente<br /> Luca ANTONINI, Redattore<br /> Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria<br /> Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2020.<br /> Il Direttore della Cancelleria<br /> </div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2020 n.262</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giancarlo Coraggio Presidente; Luca Antonini, relatore; PARTI: (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall&#8217;art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Coraggio Presidente; Luca Antonini, relatore; PARTI:  (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall&#8217;art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità  2014)Â», promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Milano nel giudizio vertente tra la T. srl e l&#8217;Agenzia delle entrate, Direzione provinciale II di Milano, con ordinanza del 2 luglio 2019, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Sulla declaratoria della indeducibilità , per gli immobili strumentali, dell&#8217;imposta municipale propria ( IMU) , dalle imposte sui redditi d&#8217;impresa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Tributi &#8211; art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall&#8217;art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 &#8211; IMU &#8211; indeducibilità  &#8211; violazione degli artt. 3 e 53 Cost. &#8211; sussiste.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va dichiarata, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall&#8217;art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità  2014)Â», nella parte in cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l&#8217;imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte sui redditi d&#8217;impresa.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall&#8217;art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità  2014)Â», promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Milano nel giudizio vertente tra la T. srl e l&#8217;Agenzia delle entrate, Direzione provinciale II di Milano, con ordinanza del 2 luglio 2019, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti l&#8217;atto di costituzione della T. srl, nonchè l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 18 novembre 2020 il Giudice relatore Luca Antonini;<br /> uditi l&#8217;avvocato Giulio Enea Vigevani per la T. srl e l&#8217;avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 19 novembre 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza del 2 luglio 2019, la Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall&#8217;art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità  2014)Â», ai sensi del quale l&#8217;imposta municipale propria (IMU) «è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall&#8217;imposta regionale sulle attività  produttive».<br /> 1.1.- Il rimettente riferisce che le questioni sono sorte nel corso di un giudizio promosso dalla T. srl, «attiva nel settore immobiliare (acquisto, vendita, locazione, leasing, costruzione, ristrutturazione) e proprietaria di diverse unità  immobiliari», per il rimborso di parte dell&#8217;imposta sul reddito delle società  (IRES) interamente versata per il 2012 (anno in cui aveva partecipato con altra società  controllata al consolidato fiscale in qualità  di consolidante). Il rimettente soggiunge che il rimborso attiene alla parte corrispondente a quanto pagato in conseguenza dell&#8217;indeducibilità  dell&#8217;IMU, quest&#8217;ultima a sua volta integralmente corrisposta, nel medesimo periodo 2012, «su immobili propri», con la precisazione che «[t]ale esborso [&#038;] deriva dagli immobili strumentali della società  stessa».<br /> 1.2.- In punto di rilevanza, la CTP precisa che la norma censurata: a) stabilisce l&#8217;indeducibilità  dell&#8217;IMU dall&#8217;IRES in deroga all&#8217;art. 99, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito anche: TUIR), a norma del quale tutte le imposte, diverse da quelle sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, sono deducibili nell&#8217;esercizio in cui avviene il pagamento; b) si applica ratione temporis al periodo d&#8217;imposta a cui si riferisce la richiesta di rimborso; c) «conduce inevitabilmente al rigetto della richiesta e del ricorso poichè inibisce il rimborso».<br /> 1.3.- In punto di non manifesta infondatezza il rimettente ritiene che il censurato art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 vÃ¬oli:<br /> a) l&#8217;art. 53 Cost., sotto il profilo dell&#8217;effettività  della capacità  contributiva, in quanto, nel disporre l&#8217;indeducibilità  dell&#8217;IMU dall&#8217;IRES, farebbe gravare la tassazione su «un reddito d&#8217;impresa in parte fittizio, in contrasto con il principio di capacità  contributiva»; ciò muovendo dal presupposto che: i) «[l]&#8217;indeducibilità  totale o parziale [&#038;] è ammissibile soltanto con riguardo a costi che presentano elementi di incertezza nell&#8217;inerenza o nella determinazione, o ancora qualora sia fondato il pericolo che la deduzione di tali costi rischi di coprire l&#8217;elusione o l&#8217;evasione fiscale»; ii) la spesa per il pagamento dell&#8217;IMU relativa agli immobili strumentali della società  stessa deve essere considerata un costo certo e inerente alla produzione del reddito;<br /> b) l&#8217;art. 53 Cost., sotto il profilo del divieto della doppia imposizione, atteso che la società  ricorrente nel giudizio a quo, in ragione della proprietà  degli immobili, sarebbe «costretta a pagare, di fatto, due volte un&#8217;imposta sulla base del medesimo presupposto», il che potrebbe, peraltro, «condurre all&#8217;esaurimento della capacità  contributiva, o comunque può costituire un carico eccessivo che supera il limite massimo tollerabile per il prelievo tributario»;<br /> c) gli artt. 3 e 53 Cost., con riferimento al principio di ragionevolezza, poichè il censurato regime di indeducibilità , in assenza di una valida giustificazione, non sarebbe «coerente con la struttura stessa del presupposto» dell&#8217;IRES, tributo che, a norma dell&#8217;art. 75, comma 1, TUIR, «si applica sul reddito complessivo netto»: è vero infatti che il legislatore in materia tributaria «gode di una discrezionalità  ampia nel fissare il presupposto d&#8217;imposta; tuttavia, nell&#8217;individuazione dei singoli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile tale discrezionalità  si restringe in modo considerevole» essendo tenuto a strutturare il tributo in modo coerente con il presupposto prescelto;<br /> d) l&#8217;art. 3 Cost., quanto al principio di uguaglianza formale, poichè la mancata deducibilità  avrebbe «un impatto sul piano della cd. equità  orizzontale», sottoponendo irragionevolmente a una maggiore tassazione la società  che si serve di immobili strumentali di proprietà  rispetto a quella che invece utilizza immobili strumentali che non sono di sua proprietà ;<br /> e) l&#8217;art. 41 Cost., avuto riguardo al principio di libertà  di iniziativa economica privata, in quanto la norma censurata penalizzerebbe indebitamente la scelta dell&#8217;impresa di investire gli utili nell&#8217;acquisto degli immobili strumentali, senza che peraltro siano rinvenibili «differenze qualitative apprezzabili del costo in esame rispetto alla generalità  dei costi deducibili» in base alla disciplina generale dell&#8217;IRES.<br /> 2.- Con atto depositato il 26 novembre 2019, si è costituita la T. srl, chiedendo che la norma censurata sia dichiarata incostituzionale.<br /> La società  afferma di condividere «pienamente la prospettazione del Giudice a quo».<br /> Quanto alla rilevanza, la difesa privata ritiene che «[n]on può [&#038;] sussistere alcun dubbio sul fatto che la norma rilevante nel giudizio a quo» sia quella censurata, considerato che, in particolare, è lo stesso legislatore ad aver escluso ogni effetto retroattivo dell&#8217;art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, disponendo che la parziale deducibilità  dell&#8217;IMU relativa agli immobili strumentali avesse effetto «a decorrere dal periodo d&#8217;imposta in corso al 31 dicembre 2013».<br /> La parte ritiene, poi, di doversi confrontare con le motivazioni della sentenza n. 163 del 2019, emessa successivamente all&#8217;odierna ordinanza di rimessione, con cui questa Corte ha dichiarato l&#8217;inammissibilità , per difetto di motivazione sulla rilevanza e incongruenza nella prospettazione, di una questione di legittimità  «che, sotto alcuni profili, appare simile a quella odierna» perchè: a) avente parimenti a oggetto l&#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, ma nella formulazione così¬ come sostituita dal citato art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013; b) prospettata con riferimento all&#8217;art. 53 Cost., sotto il profilo dell&#8217;effettività  della capacità  contributiva. Ad avviso della società , entrambe le ragioni che hanno condotto alla citata pronuncia di inammissibilità  non ricorrerebbero nel caso di specie. L&#8217;ordinanza di rimessione, infatti, recherebbe, da un lato, una diffusa motivazione circa la rilevanza della questione e, dall&#8217;altro, una precisa individuazione della norma censurata.<br /> Da ultimo, la parte privata osserva che la norma indubbiata ha cessato di avere efficacia a decorrere dal periodo d&#8217;imposta in corso al 31 dicembre 2013; pertanto a distanza di molti anni le controversie ancora pendenti che riguardano la sua applicazione sarebbero plausibilmente «un numero limitato», cosicchè l&#8217;auspicata declaratoria di incostituzionalità  «non comporterebbe il rischio di determinare alcuna significativa alterazione dell&#8217;equilibrio di bilancio».<br /> 3.- Con atto depositato il 26 novembre 2019, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.<br /> 3.1.- La difesa statale innanzitutto ripercorre il complesso iter evolutivo in cui si è sviluppata la graduale previsione di deducibilità  dell&#8217;IMU.<br /> Ciò premesso, ad avviso della difesa dello Stato, la questione prospettata sarebbe inammissibile «[i]n analogia» a quanto statuito da questa Corte nella sopra citata sentenza n. 163 del 2019, poichè «il giudice a quo omette di confrontarsi con i regimi normativi relativi ad altri periodi d&#8217;imposta altrettanto rilevanti nella fattispecie per il suo esame».<br /> 3.2.- Nel merito, l&#8217;Avvocatura ritiene, quanto alla violazione dell&#8217;art. 53 Cost., che il rimettente muova dall&#8217;erroneo presupposto interpretativo per cui «tutte le imposte siano sempre deducibili l&#8217;una dalla base imponibile dell&#8217;altra», mentre rientrerebbe nella discrezionalità  del legislatore regolare la materia degli oneri deducibili e in particolare di quelli natura fiscale. Tale disciplina, infatti, atterrebbe «in sostanza alla congruità  delle aliquote che è compito esclusivo del legislatore valutare e fissare in relazione ai diversi obiettivi della politica economica e fiscale».<br /> Inoltre proprio la conformità  al principio di capacità  contributiva dovrebbe portare a considerare la deducibilità  degli oneri fiscali come un&#8217;eccezione e a ritenere che, dato il suo carattere di agevolazione, «semmai lo strumento della deduzione dall&#8217;imponibile vada riservato dal legislatore ad altro tipo di oneri, non coattivi, dei quali si intende per varie ragioni incentivare l&#8217;assunzione da parte dei contribuenti».<br /> Sotto un diverso profilo la difesa erariale precisa che la previsione dell&#8217;integrale indeducibilità  dell&#8217;IMU avrebbe costituito una non irragionevole «misura eccezionale e temporanea, per il solo anno 2012», giustificata dalla «grave crisi economica che il Paese stava attraversando», la quale aveva, tra l&#8217;altro, determinato il legislatore ad anticipare l&#8217;introduzione dell&#8217;IMU proprio a tale anno. Per queste ragioni la norma censurata sarebbe finalizzata a conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, come del resto giÃ  concluso da questa Corte, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella sentenza n. 574 del 1988.<br /> Ad avviso dell&#8217;Avvocatura andrebbe inoltre considerato che le medesime argomentazioni varrebbero a legittimare dal punto di vista costituzionale anche il successivo regime di deducibilità  parziale, introdotto dal 2013 e poi nel tempo modificato, in quanto espressivo del non irragionevole esercizio discrezionale del potere legislativo nella valutazione contingente di tale bilanciamento.<br /> La difesa statale ritiene, infine, che la denunciata duplicazione dell&#8217;imposizione dovrebbe considerarsi esclusa in ragione del diverso presupposto impositivo dell&#8217;IMU, imposta patrimoniale di carattere reale, rispetto a IRES e IRPEF, imposte personali incidenti sui flussi di reddito del contribuente. Onde, la legittima coesistenza di detti tributi.<br /> Infine, osserva l&#8217;Avvocatura, la censura formulata con riferimento all&#8217;art. 41 Cost. dovrebbe ritenersi inammissibile in quanto meramente enunciata o comunque infondata poichè tramite «l&#8217;agevolazione fiscale il legislatore vuole promuovere la competitività  delle imprese nell&#8217;interesse generale, senza che possa dirsi sussistente nè un obbligo per il medesimo legislatore di estendere la misura agevolativa, nè tanto meno la palese arbitrarietà  o irrazionalità  nella scelta discrezionale di non estendere il beneficio».<br /> 4.- In prossimità  dell&#8217;udienza la T. srl ha presentato memoria, replicando in modo analitico alle argomentazioni della difesa erariale.<br /> La difesa della parte insiste per l&#8217;accoglimento delle questioni e, in particolare, ritiene non condivisibile l&#8217;argomento della transitorietà  ed eccezionalità  della norma censurata, utilizzato dall&#8217;Avvocatura generale e basato sulla circostanza che la suddetta norma è rimasta in vigore solo per il 2012.<br /> Osserva, infatti, la società  che, «nel momento in cui è entrata in vigore, la norma oggetto del presente giudizio non aveva carattere transitorio o eccezionale e soltanto una successiva valutazione del legislatore ha portato a una sua riscrittura (e ciò proprio nel malcelato tentativo di rimediare ai profili di illegittimità  che i commentatori hanno da subito evidenziato rispetto al totale divieto di deducibilità )Â».<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Con ordinanza del 2 luglio 2019, la Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall&#8217;art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità  2014)Â», ai sensi del quale l&#8217;imposta municipale propria (IMU) «è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall&#8217;imposta regionale sulle attività  produttive» (IRAP).<br /> 1.1.- A giudizio del rimettente la disposizione violerebbe:<br /> a) l&#8217;art. 53 Cost., sotto il profilo dell&#8217;effettività  della capacità  contributiva, in quanto, nel disporre l&#8217;indeducibilità  dell&#8217;IMU dall&#8217;imposta sul reddito delle società  (IRES), farebbe gravare la tassazione su «un reddito d&#8217;impresa in parte fittizio, in contrasto con il principio di capacità  contributiva»; ciò sul presupposto che: i) «l&#8217;indeducibilità  totale o parziale è ammissibile soltanto con riguardo a costi che presentano elementi di incertezza nell&#8217;inerenza o nella determinazione, o ancora qualora sia fondato il pericolo che la deduzione di tali costi rischi di coprire l&#8217;elusione o l&#8217;evasione fiscale»; ii) la spesa per il pagamento dell&#8217;IMU relativa agli immobili strumentali della società  stessa deve essere considerata un costo certo e inerente alla produzione del reddito;<br /> b) l&#8217;art. 53 Cost., sotto il profilo del divieto della doppia imposizione, atteso che la società  ricorrente nel giudizio a quo, in ragione della proprietà  degli immobili, sarebbe «costretta a pagare, di fatto, due volte un&#8217;imposta sulla base del medesimo presupposto», il che potrebbe, peraltro, «condurre all&#8217;esaurimento della capacità  contributiva, o comunque può costituire un carico eccessivo che supera il limite massimo tollerabile per il prelievo tributario»;<br /> c) gli artt. 3 e 53 Cost., con riferimento al principio di ragionevolezza, poichè il censurato regime di indeducibilità , in assenza di una valida giustificazione, non sarebbe «coerente con la struttura stessa del presupposto» dell&#8217;IRES, tributo che, a norma dell&#8217;art. 75, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito anche: TUIR), «si applica sul reddito complessivo netto»: è vero infatti che il legislatore in materia tributaria «gode di una discrezionalità  ampia nel fissare il presupposto d&#8217;imposta; tuttavia, nell&#8217;individuazione dei singoli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile tale discrezionalità  si restringe in modo considerevole» essendo tenuto a strutturare il tributo in modo coerente con il presupposto prescelto;<br /> d) l&#8217;art. 3 Cost., quanto al principio di uguaglianza formale, poichè la mancata deducibilità  avrebbe «un impatto sul piano della cd. equità  orizzontale», sottoponendo irragionevolmente a una maggiore tassazione la società  che si serve di immobili strumentali di proprietà  rispetto a quella che invece utilizza immobili strumentali che non sono di sua proprietà ;<br /> e) l&#8217;art. 41 Cost., avuto riguardo al principio di libertà  di iniziativa economica privata, in quanto la norma censurata penalizzerebbe indebitamente la scelta dell&#8217;impresa di investire gli utili nell&#8217;acquisto degli immobili strumentali, senza che peraltro siano rinvenibili «differenze qualitative apprezzabili del costo in esame rispetto alla generalità  dei costi deducibili» in base alla disciplina generale dell&#8217;IRES.<br /> 1.2.- Preliminarmente è necessario delimitare il thema decidendum.<br /> Dalla motivazione e dal tenore letterale dell&#8217;ordinanza di rimessione si evince chiaramente che le questioni riguardano unicamente il rimborso dell&#8217;IRES nella misura dell&#8217;importo dell&#8217;IMU corrisposta nell&#8217;anno 2012 dalla contribuente &#8211; società  «attiva nel settore immobiliare» &#8211; in relazione a «immobili propri [&#038;] strumentali della società  stessa». Dal complesso delle argomentazioni sulla non manifesta infondatezza risulta infatti che viene richiesta una pronuncia di accoglimento delle questioni limitatamente alla parte in cui la norma censurata prevede, ai fini della determinazione dell&#8217;IRES, l&#8217;indeducibilità  dell&#8217;IMU corrisposta per gli immobili strumentali. Non è, invece, oggetto di censura, da parte del giudice a quo, la previsione dell&#8217;indeducibilità  dell&#8217;IMU dall&#8217;IRAP.<br /> La possibilità  di «circoscrivere l&#8217;oggetto del giudizio di legittimità  costituzionale ad una parte soltanto della o delle disposizioni censurate, se ciò è suggerito dalla motivazione dell&#8217;ordinanza di rimessione», trova del resto costante conforto nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 108 del 2019, n. 35 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 244 del 2011).<br /> 1.3.- Ai fini della rilevanza, il rimettente ha sufficientemente descritto la fattispecie da cui è originata la richiesta di rimborso dell&#8217;IRES, specificando che l&#8217;importo domandato corrisponde all&#8217;esborso dell&#8217;IMU derivante «dagli immobili strumentali della società  stessa» e, altresì¬, correttamente precisando che, in mancanza di un effetto retroattivo dello ius superveniens, la sorte del giudizio principale resta regolata dall&#8217;art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nella sua formulazione in vigore per il solo 2012, che costituisce appunto oggetto dell&#8217;odierna censura.<br /> Va in particolare osservato che la natura strumentale, accertata dal rimettente, degli immobili sui quali era stata corrisposta l&#8217;IMU nel 2012 non è incompatibile con l&#8217;oggetto dell&#8217;attività  d&#8217;impresa della srl contribuente, indicato nell&#8217;ordinanza di rimessione («acquisto, vendita, locazione, leasing, costruzione, ristrutturazione» nel settore immobiliare): di qui la plausibilità  della suddetta qualificazione di strumentalità  degli immobili fornita dal giudice a quo, del resto non contestata nè nel giudizio principale, nè nel giudizio di costituzionalità .<br /> 1.4.- Da tali considerazioni discende anche l&#8217;infondatezza dell&#8217;eccezione formulata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale le questioni prospettate sarebbero inammissibili «[i]n analogia» a quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 163 del 2019, anch&#8217;essa in tema di deducibilità  dell&#8217;IMU dall&#8217;IRES, poichè il giudice a quo avrebbe omesso (come nell&#8217;ordinanza di rimessione esaminata con detta sentenza) «di confrontarsi con i regimi normativi relativi ad altri periodi d&#8217;imposta altrettanto rilevanti nella fattispecie per il suo esame».<br /> Non solo, infatti, da almeno due punti dell&#8217;ordinanza di rimessione si evince che la CTP ha esaminato in modo adeguato, seppur sinteticamente, l&#8217;evoluzione normativa del censurato art. 14, comma 1, al fine di trarne conseguenze coerenti e non contraddittorie con le questioni prospettate; ma, come prima precisato, la valutazione da compiere nel presente giudizio è circoscritta alla sola formulazione in vigore nel 2012 del citato articolo. Pertanto, nel caso di specie, non è replicabile la richiamata motivazione di inammissibilità , addotta con riferimento a una differente fattispecie dalla sentenza n. 163 del 2019.<br /> 2.- Nel merito, le questioni sono fondate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. sotto il profilo della coerenza e quindi della ragionevolezza.<br /> 2.1.- Ãˆ opportuno premettere che la censurata indeducibilità  dell&#8217;IMU dall&#8217;imponibile dell&#8217;IRES si pone all&#8217;interno di un complesso sviluppo normativo, che ha condotto, ben al di lÃ  del fisiologico effetto di un&#8217;imposta patrimoniale, all&#8217;esito di un particolare aggravio della pressione fiscale a carico delle imprese proprietarie di immobili strumentali.<br /> Il tributo, infatti, è stato in origine previsto nell&#8217;Ã mbito del d.lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale, attuativo della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell&#8217;articolo 119 della Costituzione), e diretto a spostare l&#8217;asse del prelievo sul comparto immobiliare dallo Stato ai Comuni, in vista degli obiettivi di rafforzarne il grado di autonomia finanziaria, di valorizzare il principio di correlazione tra imposizione e funzioni e di semplificare il sistema della finanza locale.<br /> A tale scopo, in particolare, si prevedeva che a decorrere dall&#8217;anno 2014 fossero introdotte nell&#8217;ordinamento fiscale due nuove forme di imposizione municipale: a) una imposta municipale propria; b) una imposta municipale secondaria.<br /> La prima, la cosiddetta IMU, riuniva in un unico, nuovo, tributo la precedente imposta comunale sugli immobili (ICI) (che giÃ  significativamente aveva ampliato il livello della finanza autonoma), e l&#8217;imposta (statale) sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) &#8211; e relative addizionali &#8211; dovuta in relazione ai redditi fondiari (riguardanti i beni non locati). Si attribuiva in tal modo ai Comuni un significativo gettito erariale, compensato da una corrispondente riduzione dei trasferimenti statali; così¬ limitando il grado di finanza derivata.<br /> La seconda imposta &#8211; destinata perà² a rimanere prima inattuata e poi abrogata dall&#8217;art. 1, comma 25, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2016)Â» &#8211; perseguiva il medesimo scopo di semplificazione accorpando altri tributi minori locali in un&#8217;unica forma impositiva.<br /> Per quanto qui interessa è opportuno precisare che ai Comuni, a cui era destinato l&#8217;intero gettito dell&#8217;IMU e a cui si consentiva una manovra in aumento o in diminuzione fino allo 0,30 per cento, veniva attribuita la facoltà  di ridurne fino alla metà  l&#8217;aliquota «nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell&#8217;articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell&#8217;imposta sul reddito delle società» (art. 8, comma 7, del citato d.lgs. n. 23 del 2011).<br /> Tale disposizione era funzionale a consentire ai Comuni di evitare che il nuovo tributo determinasse un incremento della pressione fiscale sulle imprese: infatti l&#8217;IMU, calibrata in modo da risultare sostanzialmente a saldo zero (nell&#8217;aliquota standard dello 0,76 per cento) per il contribuente persona fisica (che avrebbe corrisposto al Comune quanto prima versava allo Stato a titolo di IRPEF fondiaria), senza questa misura di riduzione si sarebbe risolta in un aggravio per quei soggetti, come le imprese (o i lavoratori autonomi), proprietari di immobili strumentali, che non versavano IRPEF fondiaria.<br /> 2.2.- La linearità  di questo disegno è stata perà² travolta da una serie di interventi normativi immediatamente successivi che hanno radicalmente trasformato, giÃ  dal 2012, l&#8217;IMU.<br /> In particolare, in conseguenza dell&#8217;acuirsi della grave crisi finanziaria, proprio sull&#8217;IMU si è scaricato gran parte del peso di una manovra emergenziale che, soprattutto per le imprese, ha aggravato il livello dell&#8217;imposizione patrimoniale sugli immobili e ha, peraltro, anche inciso fortemente sul grado di autonomia finanziaria dei Comuni.<br /> Infatti con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l&#8217;equità  e il consolidamento dei conti pubblici) ), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 &#8211; il cosiddetto &#8220;decreto salva Italia&#8221; -, è stata disposta l&#8217;anticipazione dell&#8217;introduzione dell&#8217;IMU al 2012; sono stati introdotti moltiplicatori delle rendite catastali che ne hanno notevolmente incrementato l&#8217;incidenza; è stato attribuito allo Stato, pur mantenendo il carattere municipale dell&#8217;imposta, metà  del gettito su tutti gli immobili, a eccezione dell&#8217;abitazione principale e dei fabbricati rurali a uso strumentale; è stata, inoltre, prevista l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta anche all&#8217;abitazione principale.<br /> Di lÃ¬ a poco, con l&#8217;art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità  2013)Â», il quadro è stato nuovamente modificato, definendo così¬ le grandi linee dell&#8217;assetto attuale: a) la menzionata riserva allo Stato, che riguardava prevalentemente l&#8217;IMU sulle seconde case, è stata sostituita con una riserva allo stesso dell&#8217;intero gettito IMU dovuto sugli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ovverosia capannoni industriali e opifici); b) tale gettito è stato determinato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, così¬ sostanzialmente impedendo la possibilità , in precedenza accordata, per i Comuni, di dimezzare l&#8217;IMU sugli immobili strumentali; c) è stata ribadita espressamente la possibilità  dei Comuni di incrementare, trattenendo il relativo gettito, fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota standard sugli immobili a uso produttivo, portandola quindi fino all&#8217;1,06 per cento (art.1, comma 380, lettera g, della legge n. 228 del 2012).<br /> 2.3.- Una volta definito questo assetto, il legislatore si è subito mostrato avvertito che esso era divenuto particolarmente gravoso e critico per le imprese. GiÃ  l&#8217;incipit dell&#8217;art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 (Interventi urgenti in tema di sospensione dell&#8217;imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo), convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2013, n. 85, significativamente afferma: «[n]elle more di una complessiva riforma della disciplina dell&#8217;imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare [&#038;] volta, in particolare, a riconsiderare l&#8217;articolazione della potestà  impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità  ai fini della determinazione del reddito di impresa dell&#8217;imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività  produttive».<br /> Inoltre, nell&#8217;agosto del 2013 (a pochi giorni della conversione del suddetto decreto-legge) il Dipartimento delle finanze del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, nel documento «Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili», esaminava espressamente il tema della «deducibilità  ai fini della determinazione del reddito di impresa dell&#8217;imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività  produttive». In particolare, preso atto che «[c]on il passaggio dall&#8217;ICI all&#8217;IMU, gli immobili di proprietà  delle imprese hanno subito un incremento di prelievo, dovuto sia all&#8217;aumento delle aliquote e dei coefficienti moltiplicativi applicati alle rendite catastali, sia alla circostanza che l&#8217;IMU non ha sostituito le imposte sui redditi che gravano sugli immobili ad uso produttivo (mentre ha sostituito il prelievo IRPEF sui redditi di tutti gli altri immobili non locati)Â», viene evidenziato come «[i]l riferimento alla deducibilità  dell&#8217;IMU relativa agli immobili utilizzati per attività  produttive ai fini della determinazione del reddito di impresa contenuto nell&#8217;art. 1 del D.L. n. 54 del 2013, prospetta un intervento che sarebbe in linea con quanto avviene nei principali Paesi europei e, inoltre, consentirebbe di superare i problemi di incostituzionalità  che l&#8217;indeducibilità  attualmente prevista può porre sul piano della capacità  contributiva».<br /> Tuttavia, mentre il menzionato d.l. n. 54 del 2013, così¬ come convertito, aveva solo sospeso il pagamento della prima rata 2013 dell&#8217;IMU sull&#8217;abitazione principale (fattispecie che poi la legge n. 147 del 2013 avrebbe definitivamente escluso dalla tassazione in relazione a immobili classificati nelle categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), l&#8217;intervento sulla norma oggetto dell&#8217;odierna censura è concretamente avvenuto solo con l&#8217;art. 1, commi 715 e 716, della legge n. 147 del 2013, che l&#8217;ha sostituita stabilendo che «[l]&#8217;imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall&#8217;esercizio di arti e professioni» nella misura del 30 per cento per il periodo d&#8217;imposta in corso al 31 dicembre 2013 e del 20 per cento dal 1° gennaio 2014.<br /> Sono poi seguite ulteriori modifiche: l&#8217;art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ha innalzato al 40 per cento la percentuale di deducibilità  dell&#8217;IMU a decorrere dal 1° gennaio 2019 (art. 19 della medesima legge n. 145 del 2018). In realtà  questa disposizione non è mai stata effettivamente applicata, poichè prima con l&#8217;art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, e poi con l&#8217;art. 1, commi 4, 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), le percentuali sono state rimodulate nei seguenti termini:<br /> &#8211; 50 per cento per il periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;<br /> &#8211; 60 per cento per il periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;<br /> &#8211; 60 per cento per il periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;<br /> &#8211; 100 per cento per i periodi d&#8217;imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021.<br /> 3.- La descritta evoluzione, nel denotare un quadro normativo poco lineare e sistematico, lascia in ogni caso intravedere come proprio l&#8217;indeducibilità  totale dell&#8217;IMU ai fini delle imposte erariali sui redditi, dato il forte impatto sul sistema delle imprese, sia risultata ben presto, per stessa ammissione del legislatore, uno dei temi critici e quindi da riformare.<br /> In effetti la deducibilità  in esame, rispondendo a finalità  intrinseche al prelievo, non si pone affatto, contrariamente a quanto sostenuto dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, sul piano delle agevolazioni fiscali propriamente dette, che sono dettate da finalità  extrafiscali e rispetto alle quali la giurisprudenza di questa Corte &#8211; che pertanto qui non rileva &#8211; ha riconosciuto un&#8217;ampia discrezionalità  (purchè non trasmodi in palese irrazionalità  e arbitrarietà ) al legislatore (ex plurimis, sentenze n. 264 e n. 177 del 2017).<br /> La deducibilità  qui considerata attiene, invece, a quegli istituti tributari nei quali è «ravvisabile la prevalenza di un carattere strutturale, dal momento che la sottrazione all&#8217;imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria dall&#8217;applicazione coerente e sistematica del presupposto del tributo» (sentenza n. 120 del 2020). Nella medesima pronuncia questa Corte ha precisato che tali istituti non sono riconducibili a quelli in cui «invece, la natura di agevolazione è propriamente riscontrabile, perchè, a differenza di quelli appena descritti, essi presuppongono l&#8217;esistenza di una capacità  contributiva coerente con la struttura del tributo, ma, in deroga (giÃ , in tal senso, sentenza n. 159 del 1985) al dictum de omni di cui all&#8217;art. 53, primo comma, Cost., prevedono, per motivi extrafiscali, forme di esenzione, di tassazione sostitutiva pìù favorevole o altre misure comunque dirette a rendere meno gravoso o non incidente il carico tributario in relazione a determinate fattispecie».<br /> La deducibilità  dell&#8217;IMU dall&#8217;imponibile dell&#8217;IRES assume natura strutturale in quanto, come si approfondirà  di seguito, il legislatore ha espressamente individuato il presupposto dell&#8217;IRES nel possesso di un «reddito complessivo netto» (art. 75, comma 1, TUIR); ciò a differenza di quanto ha invece stabilito per alcune categorie di reddito, come, ad esempio, i redditi di lavoro dipendente, che sono computati al lordo, senza deduzione (analitica) dei costi di produzione.<br /> Ãˆ ben vero che il TUIR fissa poi regole specifiche per la misurazione del reddito d&#8217;impresa, precisando, per alcune componenti positive o negative risultanti dal conto economico, la misura in cui possono concorrere alla determinazione del reddito complessivo, ovverosia alla base imponibile dell&#8217;IRES. Tuttavia, costituisce principio imprescindibile della determinazione del reddito d&#8217;impresa quello di inerenza del costo da portare in deduzione.<br /> Nella sua formulazione essenziale, «[i]l principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d&#8217;impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività  d&#8217;impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sè, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo» (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 22 gennaio 2020, n. 1290); sostanzialmente conforme, ex plurimis, a Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 11 gennaio 2018, n. 450): tale principio da un lato definisce e dall&#8217;altro delimita, escludendo i costi che si collocano in una sfera estranea all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa, l&#8217;area dei costi che concorrono al reddito tassabile.<br /> Da tale principio il legislatore non può arbitrariamente prescindere: questo infatti costituisce il presidio della verifica della ragionevolezza delle deroghe rispetto all&#8217;individuazione di quel reddito netto complessivo che il legislatore stesso ha assunto a presupposto dell&#8217;IRES.<br /> 3.1.- Tale principio si riflette anche sui costi fiscali.<br /> Va precisato, infatti, che in relazione agli oneri fiscali l&#8217;art. 99, comma 1, del TUIR (rubricato «Oneri fiscali e contributivi») sancisce in via generale il principio della deducibilità  delle imposte dal reddito, stabilendo che «[l]e imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell&#8217;esercizio in cui avviene il pagamento».<br /> Tale disciplina prevede espressamente dunque solo due esclusioni dalla regola della deducibilità , del tutto ragionevoli e confermative del principio di tassazione al netto: a) una attiene alle imposte per le quali è prevista la rivalsa (il cui peso non è sopportato dall&#8217;impresa, onde la logicità  della mancata deduzione del relativo onere); b) l&#8217;altra riguarda le imposte sui redditi (che, in quanto derivanti dal reddito, non possono logicamente rientrare tra gli antecedenti causali di questo).<br /> Quanto alle «altre imposte», il richiamato art. 99 TUIR, come detto, ne stabilisce la deducibilità , affermando un criterio sì¬ derogabile dal legislatore, ma non quando vengano in considerazione fattispecie come quella in esame, relative a un tributo (non commisurato al reddito e nè oggetto di rivalsa) direttamente e pienamente inerente alla produzione del reddito.<br /> Un tributo così¬ caratterizzato costituisce, infatti, un costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità  una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità , stabilito per il reddito d&#8217;impresa il criterio di tassazione al netto.<br /> In questa prospettiva, dunque, correttamente le considerazioni del rimettente concentrano la censura sull&#8217;indeducibilità  dell&#8217;IMU relativa ai beni strumentali, che rappresenta un onere certo e inerente, costituendo un costo necessitato che si atteggia alla stregua di un ordinario fattore della produzione, a cui l&#8217;imprenditore non può sottrarsi.<br /> 3.2.- La disposizione censurata contrasta, pertanto, con gli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della coerenza e quindi della ragionevolezza, con assorbimento di ogni altra questione.<br /> L&#8217;ampia discrezionalità  del legislatore tributario nella scelta degli indici rivelatori di capacità  contributiva (ex plurimis, sentenza n. 269 del 2017) non si traduce in un potere discrezionale altrettanto esteso nell&#8217;individuazione dei singoli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile, una volta identificato il presupposto d&#8217;imposta: quest&#8217;ultimo diviene, infatti, il limite e la misura delle successive scelte del legislatore.<br /> Ãˆ del resto principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il controllo «in ordine alla lesione dei principi di cui all&#8217;art. 53 Cost., come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all&#8217;art. 3 Cost.», si riconduce a un «giudizio sull&#8217;uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell&#8217;imposta con il suo presupposto economico» (sentenza n. 116 del 2013; ma anche, ex plurimis, sentenze n. 10 del 2015, n. 223 del 2012, n. 111 del 1997, nonchè, in senso analogo, giÃ  sentenza n. 42 del 1980).<br /> Quindi, con riferimento all&#8217;IRES, una volta che il legislatore nella sua discrezionalità  abbia identificato il presupposto nel possesso del «reddito complessivo netto», scegliendo di privilegiare tra diverse opzioni quella della determinazione analitica del reddito, non può, senza rompere un vincolo di coerenza, rendere indeducibile un costo fiscale chiaramente e interamente inerente.<br /> Quanto precede è ampiamente sufficiente per l&#8217;accoglimento delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. Tuttavia non è inopportuno sottolineare, altresì¬, che la rottura del vincolo di coerenza interna comporta effetti concreti di distorsione fiscale, determinando numerose irragionevoli conseguenze, alcune delle quali evidenziate dallo stesso rimettente nel prospettare altri profili di illegittimità  costituzionale.<br /> Nel caso in esame, ad esempio, il mancato riconoscimento della deducibilità  si riflette in un aggravio del tributo sui redditi causato soltanto dalla misura dell&#8217;IMU (divenuta, come si è visto particolarmente incidente per le imprese), che potrebbe, di fatto, azzerare lo stesso reddito netto o che paradossalmente potrebbe, in via di diritto, essere incrementata esponenzialmente dal legislatore con il solo limite della capacità  contributiva desumibile dall&#8217;imposta indeducibile. Senza che si dia luogo a un fenomeno di doppia imposizione giuridica (perchè i presupposti di IMU e IRES sono diversi), rimane comunque fermo che in tal modo l&#8217;entità  del prelievo IRES subÃ¬to da ciascun soggetto risulta in realtà  irragionevolmente determinata da un indice di capacità  contributiva riferito a un presupposto diverso dal reddito netto.<br /> Altra conseguenza della rottura del principio di coerenza è, nel caso di specie, l&#8217;indebita penalizzazione, rilevata dal rimettente, di quelle imprese che abbiano scelto (opzione non certo biasimabile, perchè funzionale alla solidità  dell&#8217;azienda) di investire gli utili nell&#8217;acquisto della proprietà  degli immobili strumentali rispetto a quelle che svolgono la propria attività  utilizzando immobili in locazione: solo queste ultime possono infatti dedurre tutti i costi (i relativi canoni), non essendo soggette, come invece le prime, all&#8217;IMU (indeducibile).<br /> 3.3.- Va precisato che quanto detto non esclude in assoluto che il legislatore possa prevedere limiti alla deducibilità  dei costi, anche se effettivamente sostenuti nell&#8217;ambito di un&#8217;attività  d&#8217;impresa; tuttavia forme di deducibilità  parziale o forfetaria si devono giustificare in termini di proporzionalità  e ragionevolezza, come ad esempio al fine di: a) evitare indebite deduzioni di spese di dubbia inerenza; b) evitare ingenti costi di accertamento; c) prevenire fenomeni di evasione o elusione.<br /> Si tratta di deroghe che rispondono a esigenze di tutela dell&#8217;interesse fiscale (non immediatamente rinvenibili nel caso in esame, che concerne beni immobili, ovvero i cosiddetti &#8220;beni al sole&#8221;, difficilmente sfruttabili per manovre evasive, elusive o erosive) o che possono rispondere anche a finalità  extrafiscali, ma sempre riferibili a specifici valori costituzionali, come, ad esempio, nel caso dell&#8217;indeducibilità  dei costi da reato al fine di penalizzare condotte disapprovate dall&#8217;ordinamento.<br /> Fuori da queste ipotesi le deroghe stentano a trovare adeguata ragione giustificatrice: alla mera esigenza di gettito, in particolare, il legislatore è tenuto a rispondere in modo trasparente, aumentando l&#8217;aliquota dell&#8217;imposta principale, non attraverso incoerenti manovre sulla deducibilità , che si risolvono in discriminatori, sommersi e rilevanti incrementi della base imponibile a danno solo di alcuni contribuenti.<br /> Rimarcando il valore della inderogabilità  del dovere tributario, questa Corte, ha del resto precisato che tale «qualifica, tuttavia, dato il contesto sistematico in cui si colloca, si giustifica solo nella misura in cui il sistema tributario rimanga saldamente ancorato al complesso dei principi e dei relativi bilanciamenti che la Costituzione prevede e consente, tra cui, appunto, il rispetto del principio di capacità  contributiva (art. 53 Cost.). [S]icchè quando il legislatore disattende tali condizioni, si allontana dalle altissime ragioni di civiltà  giuridica che fondano il dovere tributario: in queste ipotesi si determina un&#8217;alterazione del rapporto tributario, con gravi conseguenze in termini di disorientamento non solo dello stesso sviluppo dell&#8217;ordinamento, ma anche del relativo contesto sociale» (sentenza n. 288 del 2019).<br /> 3.4.- Nemmeno può porsi a giustificazione della integrale indeducibilità  disposta dalla norma censurata quanto asserito dalla difesa erariale sul carattere di «misura eccezionale e temporanea, per il solo anno 2012» che essa rivestirebbe, giustificata dalla «grave crisi economica che il Paese stava attraversando» e che aveva determinato il legislatore ad anticipare l&#8217;introduzione dell&#8217;IMU proprio a tale anno.<br /> Non solo questa Corte ha giÃ  precisato che di per sè «la temporaneità  dell&#8217;imposizione non costituisce un argomento sufficiente a fornire giustificazione a un&#8217;imposta, che potrebbe comunque risultare disarticolata dai principi costituzionali» (sentenza n. 288 del 2019), ma tale carattere non è nemmeno propriamente riferibile &#8211; come osserva la parte privata &#8211; alla norma censurata, nella cui struttura l&#8217;integrale indeducibilità  è stata prevista come permanente e solo accidentalmente, per effetto di discrezionali e successivi interventi del legislatore, è risultata limitata all&#8217;anno 2012.<br /> 3.5.- Deve quindi essere dichiarata la illegittimità  costituzionale del censurato art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 nella parte in cui prevede l&#8217;indeducibilità  dell&#8217;IMU sugli immobili strumentali dall&#8217;imponibile delle imposte sui redditi d&#8217;impresa.<br /> La riscontrata violazione del principio di coerenza e quindi di ragionevolezza ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., rilevata con riguardo alla indeducibilità  dell&#8217;IMU sugli immobili strumentali dall&#8217;imponibile dell&#8217;IRES, infatti non può che coinvolgere anche l&#8217;indeducibilità  dal reddito d&#8217;impresa ai fini dell&#8217;IRPEF, poichè per effetto del rinvio disposto dall&#8217;art. 56 TUIR &#8211; «[i]l reddito d&#8217;impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo» &#8211; esso si determina sostanzialmente secondo le regole dell&#8217;IRES disposte all&#8217;art. 81 e seguenti TUIR.<br /> 4.- Infine questa Corte ha valutato se procedere all&#8217;estensione d&#8217;ufficio in via consequenziale, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), della suddetta pronuncia di illegittimità  costituzionale alle disposizioni successive a quella censurata e che negli anni hanno previsto una parziale deducibilità  dell&#8217;IMU sugli immobili strumentali con riguardo ai redditi di impresa, senza tuttavia disporre l&#8217;integrale deducibilità : art. 1, commi 715 e 716, della legge n. 147 del 2013; art. 3, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58 del 2019; art. 1, commi 4 e 773, della legge n. 160 del 2019, limitatamente alla parte in cui prevede la deducibilità  parziale dell&#8217;IMU.<br /> Ha ritenuto perà² che non sussistano i presupposti di tale estensibilità . Nel descritto percorso, infatti, il legislatore (in sostanziale analogia con quanto accaduto nel caso deciso con la sentenza n. 187 del 2016) si è gradualmente corretto &#8211; prendendo atto via, via, di esigenze di equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) &#8211; fino a giungere alla virtuosa previsione, certamente non pìù procrastinabile, della totale deducibilità  a partire dal 2022 (secondo quanto oggi previsto dall&#8217;art. 1, comma 773, della legge n. 160 del 2019).<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall&#8217;art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità  2014)Â», nella parte in cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l&#8217;imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte sui redditi d&#8217;impresa.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2020.<br /> F.to:<br /> Giancarlo CORAGGIO, Presidente<br /> Luca ANTONINI, Redattore<br /> Filomena PERRONE, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2020.<br /> </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 9/11/2020 n.25094</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-11-2020-n-25094/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente: MOCCI MAURO , Relatore: RAGONESI VITTORIO La natura dei tributi ICIAP Imposte e tributi &#8211; tributi ICIAP (imposta comunale per l&#8217;esercizio di imprese e di arti e professioni) &#8211; natura &#8211; obbligazioni periodiche o di durata &#8211; vanno considerati tali I tributi Iciap sono soggetti a prescrizione quinquennale, sono</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente: MOCCI MAURO , Relatore: RAGONESI VITTORIO</span></p>
<hr />
<p>La natura dei tributi ICIAP</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Imposte e tributi &#8211; tributi ICIAP (imposta comunale per l&#8217;esercizio di imprese e di arti e professioni) &#8211; natura &#8211; obbligazioni periodiche o di durata &#8211; vanno considerati tali</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>I tributi Iciap sono soggetti a prescrizione quinquennale, sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell&#8217;ambito di una &quot;causa debendi&quot; di tipo continuativo, in quanto l&#8217;utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall&#8217;ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell&#8217;esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all&#8217;art. 2948, n. 4 cod. civ.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Svolgimento del processo</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione tributaria di Roma , con sentenza n.13906/16 sez 29, dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti di una cartella di pagamento relativa a sanzioni stradali , accoglieva il ricorso proposto da Merlo Mirella avverso le restanti sedici cartelle relative a Irpef, Iva, Contributi sanitari nazionali e Iciap.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso detta decisione l&#8217;Agenzia delle Entrateriscossione proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che , con sentenza 3720 /2018, lo accoglieva parzialmente escludendo la sussistenza della prescrizione per i tributi erariali di cui alle intimazioni indicate nei punti 10,12,14,15,16 e 17 , dovendo ritenersi applicabile la prescrizione decennale Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di un motivo. L&#8217;Amministrazione e Roma Capitale hanno resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Motivi della decisione</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;unico motivo di ricorso la contribuente contestata la ritenuta mancata intervenuta prescrizione sostenendo che per i tributi 10 e 12 si trattava di Iciap soggetta a prescrizione quinquennale in quanto tributo locale a prestazione periodica mentre per i tributi erariali per i quali erano state irrogate anche le sanzioni doveva ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale prevista per queste ultime.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è parzialmente fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta fondata la deduzione che i tributi Iciap sono soggetti a prescrizione quinquennale.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi infatti di sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell&#8217;ambito di una &quot;causa debendi&quot; di tipo continuativo, in quanto l&#8217;utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall&#8217;ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell&#8217;esistenza dei presupposti impositivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all&#8217;art. 2948, n. 4 cod. civ. (Cass 4283/10; Cass 26013/14).</p>
<p style="text-align: justify;">Va ulteriormente sottolineato che il ricorso dÃ  una esatta indicazione circa i tributi in questione riferendoli in numero di due e indicando esattamente a quali avvisi di intimazione ( nn 10 e 12) essi si riferiscono per cui il motivo è dotato di adeguata specificità  e del resto l&#8217;Amministrazione con il proprio controricorso non contesta i predetti dati forniti. Il ricorso è invece infondato in relazione alle imposte erariali.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo infatti la consolidata interpretazione di questa Corte, «il credito erariale per la riscossione dell&#8217;imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non giÃ  al termine di prescrizione quinquennale previsto all&#8217;art. 2948, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini pìù brevi», bensì¬ all&#8217;ordinario termine di prescrizione decennale di cui all&#8217;art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l&#8217;autonomia dei singoli periodi d&#8217;imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. nn. 10547/19 ;Cass 16713/2016,Cass 24322/2014, Cass 22977/2010, Cass 2941/2007).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale orientamento giurisprudenziale non risulta affatto in contrasto con la sentenza della Sezioni Unite di questa Corte n23397/16 che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l&#8217;effetto sostanziale della irretrattabilità  del credito, ma non anche la cd. &quot;conversione&quot; del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell&#8217;art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti &#8211; in ogni modo denominati &#8211; di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così¬ via.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) pìù breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l&#8217;opposizione, non consente di fare applicazione dell&#8217;art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.(Cass SU 23397/16;Cass 930/18; Cass 11800/18).</p>
<p style="text-align: justify;">Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività  della cartella di pagamento possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, occorre verificare ,di caso in caso ,se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come ,ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell&#8217;art 2948 comma primo n. 4, c.c. ovvero altro termine breve.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di psecie per i tributi erariali va applicato il termine di prescrizione decennale come dianzi detto. Ciò posto il ricorso pone una ulteriore argomentazione secondo cui poichè le intimazioni di pagamento recherebbero sanzioni amministrative ed interessi per i quali è prevista la prescrizione Corte di quinquennale , suddetto termine sarebbe anche applicabile ai tributi in quanto tali.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale questione appare inammissibile sotto due profili. In primo luogo appare proposta per la prima volta in questa sede di cassazione non risultando dalla sentenza che la stessa era stata proposta in appello nè ciò è dedotto nel ricorso. In secondo luogo il ricorso appare privo di autosufficienza non avendo la ricorrente riportato nel ricorso in osservanza del detto principio le parti degli avvisi di intimazione da cui risultava l&#8217;applicazione degli interessi e delle sanzioni. Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">PQM</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio ,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p> </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2020 n.3719</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-6-2020-n-3719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-6-2020-n-3719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2020 n.3719</a></p>
<p>Fabio Taormina, Presidente, Francesco Frigida, Consigliere, Estensore; PARTI: (Tributi Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giancarlo Viglione, c. il Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paola Di Marco) Soggetti privati abilitati alla riscossione dei tributi: le conseguenze della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-6-2020-n-3719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2020 n.3719</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente, Francesco Frigida, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Tributi Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giancarlo Viglione, c. il Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paola Di Marco)</span></p>
<hr />
<p>Soggetti privati abilitati alla riscossione dei tributi: le conseguenze della  cancellazione dall&#8217;albo .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">1.- Tributi &#8211; soggetti privati abilitati alla riscossione dei tributi &#8211; cancellazione dall&#8217;albo &#8211; conseguenze.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>La cancellazione dall&#8217;albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività  di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 3, del decreto ministeriale (del Ministero delle finanze) n. 289 dell&#8217;11 settembre 2000 comporta, ai sensi del successivo articolo 14, commi 1 e 2, la decadenza da tutte le gestioni ri-guardanti il servizio di accertamento e riscossione dei tributi, nonchè l&#8217;obbligo in capo all&#8217;ente concedente di diffidare il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività  inerente il servizio e di procedere &#8220;</i><i>all&#8217;immediata acquisizione della documentazione riguardante la ge-stione, redigendo apposito verbale in contraddittorio</i> <i>: trattasi di un obbligo legale correlato peraltro al preminente interesse pubblico all&#8217;accertamento e alla riscossione delle imposte che ha rilievo prevalente nell&#8217;ordinamento essendo collegato alla </i><i>salus rei publicae</i><i>, anche laddove riguardi gli enti locali.</i></p>
<p> &#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03719/2020REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03762/2011 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3762 del 2011, proposto dalla società  Tributi Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ovidio, n. 32;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Pescara, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paola Di Marco, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Quirino D&#8217;Angelo in Roma, via Paolo Emilio, n. 34;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 68/2011, resa tra le parti.</b></i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;</p>
<p style="text-align: justify;">visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020, il consigliere Francesco Frigida;</p>
<p style="text-align: justify;">ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con contratto del 1° dicembre 2004, il Comune di Pescara ha affidato in concessione alla Gestor s.p.a., per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 20013, il servizio di accertamento e riscossione delle imposte comunali sulla pubblicità , dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l&#8217;occupazione del suolo pubblico e delle aree pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;">Con contratto del 21 novembre 2008, la Tributi Italia s.p.a. è subentrata alla Gestor s.p.a. nel suddetto rapporto negoziale.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Successivamente la Tributi Italia s.p.a. è stata cancellata dall&#8217;Albo degli agenti della riscossione con deliberazione del 14 febbraio 2009 dell&#8217;apposita Commissione e, pertanto, è stata dichiarata decaduta dalla gestione del servizio di accertamento e riscossione per conto del Comune di Pescara, tramite atto sindacale del 15 dicembre 2009 e deliberazione della Giunta comunale n. 1156 del 16 dicembre 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. La Tributi Italia s.p.a. ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio avverso la cancellazione dall&#8217;Albo, che è stato respinto con sentenza n. 1009 del 2010, la cui esecutività  è stata inizialmente sospesa in appello dal Consiglio di Stato, ma poi la pronuncia di primo grado è stata confermata con sentenza n. 8687 del 9 dicembre 2010; pertanto è definitiva la cancellazione della Tributi Italia s.p.a. dall&#8217;Albo dei soggetti abilitati alla riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. In virtà¹ di siffatta decisione cautelare, la Tributi Italia s.p.a. ha continuato nella gestione del servizio di accertamento e riscossione per conto del Comune di Pescara, ma dopo una diffida del 23 dicembre 2009 al rispetto degli obblighi contrattuali (costituzione di apposita cauzione nelle forme previste dall&#8217;art. 6 del disciplinare tecnico, invio dell&#8217;attestazione della regolarità  contributiva INPS ed INAIL per i trimestri dell&#8217;anno 2009), la Giunta comunale di Pescara, con deliberazione n. 146 del 22 febbraio 2010, ha disposto la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento e, con deliberazione n. 147 del 22 febbraio 2010, ha affidato in concessione, con decorrenza immediata e sino al 31 dicembre 2013, il servizio di accertamento e riscossione ad altra società , seconda classificata nella gara pubblica a suo tempo espletata ed alle stesse condizioni di cui al precedente contratto con la società  Gestor s.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Conseguentemente il Comune di Pescara, con atto del 23 febbraio 2010, ricevuto dall&#8217;interessata il 25 febbraio 2010, ha diffidato la società  Tributi Italia s.p.a. dal continuare il servizio e l&#8217;ha invitata a consegnare tutta la documentazione e le banche dati informatiche inerenti al servizio stesso, in quanto indispensabili per il prosieguo della gestione delle operazioni di accertamento e di riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. La Tributi Italia s.p.a., dopo una iniziale comunicazione di disponibilità , si è rifiutata di consegnare la documentazione, contestando l&#8217;intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento; essa ha dunque impugnato la deliberazione della Giunta comunale di Pescara n. 146 del 2010 mediante un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 16 giugno 2010; il Consiglio di Stato, sezione II, con parere de-finitivo n. 4478/2013 del 5 novembre 2013 ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile per carenza di interesse a causa della cancellazione, divenuta definitiva, della società  dall&#8217;Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività  di liquidazione, accerta-mento e riscossione dei tributi.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Preso atto del suddetto rifiuto della società , il Comune di Pescara ha proposto il ricorso di primo grado n. 296 del 2010, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Abruzzo, sede di Pescara, con cui ha chiesto la condanna della Tributi Italia s.p.a.:</p>
<p style="text-align: justify;">a) alla consegna, in conseguenza dell&#8217;intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di concessione del servizio, della documentazione e delle banche dati necessarie alla sua prosecuzione da parte della subentrante concessionaria, essendo in tal senso obbligata la Tributi Italia s.p.a. sin dal 25 febbraio 2010, data di ricezione dell&#8217;atto di risoluzione, ai sensi del decreto ministeriale (del Ministero delle finanze) n. 289 dell&#8217;11 settembre 2000;</p>
<p style="text-align: justify;">b) al risarcimento del danno arrecato all&#8217;amministrazione comunale a causa della mancata consegna della suddetta documentazione, complessivamente quantificato in euro 2.100.000, salva diversa determinazione equitativa del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Il T.a.r. per l&#8217;Abruzzo, sede di Pescara, con ordinanza n. 166 del 29 luglio 2010, ha accolto la domanda cautelare proposta con il ricorso, intimando, per l&#8217;effetto, alla Tributi Italia s.p.a. di consegnare al Comune di Pescara, entro trenta giorni dalla notifica dell&#8217;ordinanza stessa, tutta la documentazione e le banche dati informatiche richieste dall&#8217;ente locale.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. <i>Medio tempore</i>, in applicazione del decreto-legge n. 40 del 2010 convertito in legge n. 73 del 2010 e su domanda della Tributi Italia s.p.a. del 18 maggio 2010, il Ministero per lo sviluppo economico, con decreto del 18 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.159 del 10 luglio 2010, ha ammesso la predetta società  alla procedura straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 convertito in legge n. 34 del 2004, nominando un commissario straordinario, e il Tribunale di Roma, con sentenza n. 312 del 27 luglio 2010 n.312, ne ha dichiarato lo stato di insolvenza.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Il Consiglio di Stato, sezione V, con ordinanza n. 5165 del 10 novembre 2010, ha accolto l&#8217;appello cautelare al solo fine di un&#8217;urgente fissazione dell&#8217;udienza di merito in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. La Tributi Italia s.p.a., in persona del commissario straordinario, si è costituita nel giudizio di primo grado con atto depositato il 10 dicembre 2010, eccependo la &#8220;improcedibilità &#8221; del ricorso per &#8220;incompetenza&#8221; del giudice amministrativo, poichè, a seguito dell&#8217;avvenuta ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria con il decreto 18 giugno 2010, ai sensi degli articoli 2, comma 2-<i>bis</i>, del decreto legislativo n. 347 del 2003, 48 del decreto legislativo n. 270 del 1999, sussistere il divieto di avviare o di proseguire azioni esecutive sul patrimonio della società , dovendo le domande del Comune di Pescara di rivendicazione o restituzione di beni mobili essere effettuate ai sensi degli articoli 87-<i>bis</i> e 92 e seguenti della legge fallimentare.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con l&#8217;impugnata sentenza n. 68 del 10 gennaio 2011, notificata il 9 marzo 2011, il T.a.r. per l&#8217;Abruzzo, sede di Pescara, ha accolto il ricorso e, per l&#8217;effetto, ha condannato la Tributi Italia s.p.a. a consegnare al Comune di Pescara, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, tutta la documentazione e le banche dati informatiche relative ai servizi oggetto del contratto di concessione stipulato il 1° dicembre 2004; il collegio di primo grado ha inoltre respinto la domanda di risarcimento dei danni, in quanto questi non sono stati adeguatamente provati nella loro effettività  e nel loro rapporto di causalità  con il comportamento omissivo della società , e ha compensato tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con ricorso ritualmente notificato e depositato &#8211; rispettivamente in data 9/17 maggio 2011 e in data 15 maggio 2011 -, la Tributi Italia s.p.a. ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando il seguente unico motivo: «<i>Erronea motivazione della sentenza in ordine alla corretta applicazione dell&#8217;art. 48 del decreto legislativo n. 270 dell&#8217;8 luglio 2010 e travisamento dei fatti</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello e senza proporre appello incidentale sul capo di sentenza relativo al risarcimento dei danni, che, pertanto, è passato in giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">7. La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza pubblica del 9 giugno 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">8. L&#8217;appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Tramite l&#8217;unico motivo di impugnazione, la parte privata ha lamentato una violazione dell&#8217;articolo 48 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (erroneamente indicato dall&#8217;appellante come del 2010), che non consente l&#8217;inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali, anche speciali, sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo il T.a.r. ha affermato che la rivendicazione effettuata con il ricorso di primo grado dal Comune di Pescara per<i> </i>« <i>l&#8217;immediata consegna di tutta la documentazione e delle banche dati inerenti il servizio di accertamento e riscossione dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicità , dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l&#8217;occupazione del suolo pubblico e delle aree pubbliche nel territorio comunale&#8221;&#8221;</i> (&#038; )<i>non è affatto equiparabile ad una procedura esecutiva diretta alla soddisfazione di un credito o alla rivendicazione di un bene mobile in danno del patrimonio della società  resistente, perchè la documentazione di che trattasi non ha alcun intrinseco valore economico di mercato ed è, peraltro, fotocopiabile o duplicabile senza che di essa la società  ne resti definitivamente priva.</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Si tratta, pìù correttamente, dell&#8217;adempimento di un obbligo non patrimoniale, ma meramente informativo-documentale essenziale per la prosecuzione del servizio da parte del Comune stesso e, quindi, del subentrato concessionario, ed a cui la società  è effettivamente tenuta ai sensi del D.M. 26 aprile 2004 a causa dell&#8217;avvenuta risoluzione del rapporto e di conseguenza, va anche ritenuta la giurisdizione del Tribunale amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 5, I comma, della legge n.1034/1971, come ripristinato dalla sentenza della Corte costituzionale n.204/2004, ed ora dell&#8217;art. 133, I comma, lett. c), del D.Lgs. n.104/2010.</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>La preliminare domanda del Comune di Pescara va, dunque, accolta</i>».</p>
<p style=""text-align: justify;"">Orbene, posto che sono definitive sia la cancellazione dall&#8217;Albo (respinto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) e sia la risoluzione del contratto (respinti ricorsi dinanzi al T.a.r. e al Consiglio di Stato), il Collegio ritiene che l&#8217;obbligo di restituzione non sia eludibile tramite il richiamo alle norme sulla procedura di amministrazione straordinaria (e peraltro, forse, vi sarebbe da dubitare del persistente interesse della società  appellante alla prosecuzione dell&#8217;odierno giudizio, se non in ottica meramente risarcitoria <i>de futuro</i>).</p>
<p style=""text-align: justify;"">In ogni caso, si rileva che la cancellazione dall&#8217;albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività  di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 3, del decreto ministeriale (del Ministero delle finanze) n. 289 dell&#8217;11 settembre 2000 comporta, ai sensi del successivo articolo 14, commi 1 e 2, la decadenza da tutte le gestioni ri-guardanti il servizio di accertamento e riscossione dei tributi, nonchè l&#8217;obbligo in capo all&#8217;ente concedente di diffidare il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività  inerente il servizio e di procedere &#8220;&#8221;<i>all&#8217;immediata acquisizione della documentazione riguardante la ge-stione, redigendo apposito verbale in contraddittorio</i>&#8220;&#8221;. Trattasi, dunque, di un obbligo legale correlato peraltro al preminente interesse pubblico all&#8217;accertamento e alla riscossione delle imposte che ha rilievo prevalente nell&#8217;ordinamento essendo collegato alla <i>salus rei publicae</i>, anche laddove riguardi gli enti locali.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel caso di specie va altresì¬ evidenziato che il Comune di Pescara, prima di richiedere l&#8217;acquisizione della documentazione, aveva giÃ  disposto la risoluzione del contratto (confermata dal Consiglio di Stato), sicchè la società  non aveva pìù alcuna potestà  di tipo impositivo e coattivo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Va inoltre evidenziato che il citato divieto di cui al suddetto articolo 48 e le previsioni di cui all&#8217;articolo 2, comma 2-<i>bis</i>, del decreto legislativo n. 347 del 2003 perseguono la finalità  di preservare l&#8217;unità  del patrimonio del debitore in vi-sta dell&#8217;eventuale tentativo di conservazione dell&#8217;attività  di impresa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tuttavia nel caso di specie la richiesta di acquisizione dei dati non incide minimamente su tale finalità , poichè non si tratta di ottenere beni appartenenti al patrimonio dell&#8217;impresa, bensì¬ di riottenere documentazione e banche dati appartenenti all&#8217;ente concedente il servizio pubblico, indispensabili per l&#8217;esercizio della potestà  impositiva indisponibile ed irrinunciabile tornata in ca-po al Comune (ente impositore), a causa dell&#8217;intervenuta risoluzione contrattuale e, comunque, della definitiva cancellazione della Tributi Italia s.p.a. dall&#8217;albo dei concessionari.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Pertanto, con riferimento alla restituzione di banche dati fiscali, documenti e prodotti informatici, che rappresentano strumenti per l&#8217;esercizio della potestà  impositiva degli enti locali e che il gestore decaduto non può pìù utilizzare per cogente disposizione di legge, nessun pregiudizio può, nemmeno astrattamente, configurarsi in relazione all&#8217;integrità  operativa dei complessi aziendali e alla conservazione in vi-ta dell&#8217;impresa in crisi.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ãˆ del tutto infondata anche la tesi, sostenuta dall&#8217;appellante, per cui l&#8217;azione proposta dal Comune di Pescara rientrerebbe tra quelle &#8220;&#8221;<i>esecutive individuali speciali</i>&#8220;&#8221;, anch&#8217;esse vietate dal su citato articolo 48, in quanto siffatte azioni esecutive speciali sono quelle finalizzate alla soddisfazione dei crediti derivanti dalle imposte dirette e quelle tese all&#8217;esecuzione sui beni ipotecati a garanzia del credito fondiario e non quelle dirette ad ottenere la consegna di dati correlati all&#8217;accertamento e all&#8217;imposizione fiscale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">10. In conclusione l&#8217;appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.</p>
<p style=""text-align: justify;"">11. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell&#8217;appello segue la condanna dell&#8217;appellante al pagamento, in favore dell&#8217;amministrazione appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e dall&#8217;articolo 26, comma 1, c.p.a., si liquidano in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali), se dovuti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 3762 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna la società  appellante al pagamento, in favore dell&#8217;appellato Comune di Pescara, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali), se dovuti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020, convocata con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;"">Fabio Taormina, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Giancarlo Luttazi, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Italo Volpe, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Francesco Frigida, Consigliere, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;"">Antonella Manzione, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p> &#8220;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 18/5/2020 n.9108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-18-5-2020-n-9108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>GRECO ANTONIO, Pres. , CROLLA COSMO Rel. TARSU: differenza tariffaria tra alberghi e case di civile abitazione. Imposte e tasse &#8211; tarsu &#8211; differenza tariffaria tra alberghi e case di civile abitazione &#8211; ratio.   In tema di TARSU è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-18-5-2020-n-9108/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 18/5/2020 n.9108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">GRECO ANTONIO, Pres. , CROLLA COSMO Rel.</span></p>
<hr />
<p>TARSU: differenza tariffaria tra alberghi e case di civile abitazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">Imposte e tasse &#8211; tarsu &#8211; differenza tariffaria tra alberghi e case di civile abitazione &#8211; ratio.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>In tema di TARSU è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti, la maggiore capacità  produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n 22. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell&#8217;attività , il quale può eventualmente dar luogo all&#8217;applicazione di speciali riduzioni d&#8217;imposta, rimesse alla discrezionalità  dell&#8217;ente impositore .</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><b>Data pubblicazione: 18/05/2020</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p> ORDINANZA</p>
<p align="JUSTIFY">sul ricorso 5801-2019 proposto da:</p>
<p align="JUSTIFY">COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato VINCENZO CRISCUOLI;</p>
<p align="JUSTIFY">ZAGARA EDILIZIA SRL;</p>
<p align="JUSTIFY">Contro</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; intimata &#8211;</p>
<p align="JUSTIFY">avverso la sentenza n. 4375/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/10/2018;</p>
<p align="JUSTIFY">Corte di Cassazione &#8211; copia non ufficiale</p>
<p align="JUSTIFY">udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.</p>
<p align="JUSTIFY">Nr 5801/2019 nr. 23 o.0</p>
<p align="JUSTIFY">RILEVATO CHE</p>
<p align="JUSTIFY">1. Zagara Edilizia srl, successivamente divenuta Zagara Turismo srl, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso la cartella di pagamento TARSU relativa all&#8217;anno 2012.</p>
<p align="JUSTIFY">2. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso determinando la tariffa Tarsu ,applicata per l&#8217;attività  di albergo, in misura eguale a quella prevista per le abitazioni.</p>
<p align="JUSTIFY">3. La sentenza veniva impugnata dal Comune di Palermo e la Commissione Regionale Tributaria accoglieva parzialmente</p>
<p align="JUSTIFY">olkt</p>
<p align="JUSTIFY">l&#8217;appello ritenendo legittima la previsione regolamento retta</p>
<p align="JUSTIFY">Ti5-a-Prq solo nella parte in cui prevedeva una diversa tariffa rispetto a quella prevista per le civili abitazioni delle aree alberghiere destinate ad attività  di ristorazione.</p>
<p align="JUSTIFY">5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Palermo affidandosi a due motivi. La contribuente non si è costituita.</p>
<p align="JUSTIFY">CONSIDERATO CHE</p>
<p align="JUSTIFY">1.Con il primo motivo d&#8217;impugnazione l&#8217;Ente territoriale denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 68 del d.lvo 507/1993 in combinato disposto con gli artt. 8 e 9 del regolamento Tarsu del Comune di Palermo per avere la CTR</p>
<p align="JUSTIFY">Ric. 2019 n. 05801 sez. MT &#8211; ud. 16-01-2020 -2-</p>
<p align="JUSTIFY">Corte di Cassazione &#8211; copia non ufficiale</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">illegittimamente censurato la differenziazione di trattamento fiscale operata dal Regolamento tra civili abitazioni ed immobili adibiti ad esercizio alberghiero.</p>
<p align="JUSTIFY">1.1. Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell&#8217;art. 7 comma 5 d.lvo nr 546/1992.</p>
<p align="JUSTIFY">2.1 due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quando sottendono la medesima questione, sono fondati.</p>
<p align="JUSTIFY">2.1 Va ribadito in ordine allo specifico aspetto della legittimità  della differenziazione tariffaria tra alberghi e case di civile abitazione il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di TARSU, &lt;&lt;è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti, la maggiore capacità  produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n 22. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell&#8217;attività , il quale può eventualmente dar luogo all&#8217;applicazione di speciali riduzioni d&#8217;imposta, rimesse alla discrezionalità  dell&#8217;ente impositore» (cfr. tra le tante Cass.n.4797/14,8336/15, 913/16 e 22531/2017 ).</p>
<p align="JUSTIFY">2.2 La CTR nel ritenere illegittima la disposizione regolamentare che prevede con riferimento agli spazi alberghieri diversi dai locali di ristorazione una differente tariffa rispetto alle abitazioni civili non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti.</p>
<p align="JUSTIFY">Ric. 2019 n. 05801 sez. MT &#8211; ud. 16-01-2020 -3-</p>
<p align="JUSTIFY">Corte di Cassazione &#8211; copia non ufficiale</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">3 II ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell&#8217;impugnata sentenza; la causa, non essendo necessari accertamenti in punto di fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto dell&#8217;originario ricorso proposto dalla contribuente.</p>
<p align="JUSTIFY">4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle dei gradi di merito vanno compensate avuto riguardo agli esiti dei giudizi.</p>
<p align="JUSTIFY">PQM</p>
<p align="JUSTIFY">La Corte;</p>
<p align="JUSTIFY">accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l&#8217;originario ricorso proposto dalla contribuente.</p>
<p align="JUSTIFY">Condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 2.300 per compensi , C 200 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Compensa tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.</p>
<p align="JUSTIFY">Così¬ deciso nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2020.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Presidente</p>
<p align="JUSTIFY">Dr. Antonio Greco</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 18/5/2020 n.9110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-18-5-2020-n-9110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-18-5-2020-n-9110/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 18/5/2020 n.9110</a></p>
<p>A. Greco Presidente, R. Russo Consigliere, relatore; PARTI : (Agenzia Delle Entrate 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rapp. e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato contro L. C. Srl n liquidazione, Serit Sicilia SPA Agente per la riscossione della provincia di Catania) In tema di versamenti di natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-18-5-2020-n-9110/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 18/5/2020 n.9110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Greco Presidente, R. Russo Consigliere, relatore; PARTI :  (Agenzia Delle Entrate 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rapp. e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato contro L. C. Srl n liquidazione, Serit Sicilia SPA Agente per la riscossione della provincia di Catania)</span></p>
<hr />
<p>In tema di versamenti di natura tributaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Tributi &#8211; versamenti di natura tributaria &#8211; termini &#8211; sospensione &#8211; art. 1 dell&#8217;ordinanza Protezione Civile del 21.12.1990- interpretazione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>L&#8217;art.1 dell&#8217;ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile del 21.12.1990, che prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, con conseguente sospensione anche dei termini per l&#8217;accertamento e la riscossione delle imposte, deve essere interpretato in connessione con il disposto del successivo art. 5 comma 3 secondo cui &quot;in ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo (richiesti per beneficiare delle sospensioni) devono essere accompagnate da domanda di sospensione&#8221;.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Rilevato che</i> 1.-. La s.r.l. L. C., soggetto interessato dal sisma della Sicilia del 13 dicembre 1990 ha impugnato le cartelle di pagamento relative a IRES e ILOR 1991/1992 eccependo la decadenza della amministrazione finanziaria dal potere impositivo e di riscossione. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Propone appello la Agenzia e la CTR della Sicilia con sentenza del 27.9.2017 rigetta la impugnazione, rilevando che la cartella di pagamento è stata notificata in data 25.3.2008 e i ruoli sono stati resi esecutivi il 16.12.2005 e pertanto sono da considerarsi formati oltre il termine di cui all&#8217;art. 1 comma 5 del DL 106/2005 convertito in legge 156/2005. </p>
<p align="JUSTIFY">2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia affidandosi a un motivo. Non si è costituita la contribuente. Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell&#8217;art. 1 &#8211; bis del D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/2016, si osserva quanto segue: </p>
<p align="JUSTIFY"><b>Ritenuto che</b> 3.- Con l&#8217;unico motivo del ricorso, la parte ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione di nonne di diritto con riferimento all&#8217;art. 138 della legge 388/200 nonchè del comma 5 bis e 5 ter dell&#8217;art. 1 del DL 106/2005 e dell&#8217;art. 25 del DPR 602/1973. </p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;Agenzia deduce che nella fattispecie si applica l&#8217;art. 138 della legge 388/1990, e che ha errato la CTR a ritenere necessaria la prova che il contribuente intendesse avvalersi del beneficio della sospensione, atteso che trattasi di una sospensione operativa ex lege non subordinata a specifiche istanze, e che in ogni caso il presupposto per godere dei benefici dell&#8217;ordinanza n. 2057/1990 deve ritenersi sussistente anche in caso di manifestazione implicita di volontà  del contribuente. </p>
<p align="JUSTIFY">Il motivo è infondato. </p>
<p align="JUSTIFY">Questa Corte si è giÃ  espressa in materia di sospensione dei termini prevista dall&#8217;art. 138 cit. e dall&#8217;ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, con orientamento cui in questa sede si intende dare continuità . In particolare si è affermato che &quot;l&#8217;art.1 dell&#8217; ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21.12.1990, che prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, con conseguente sospensione anche dei termini per l&#8217;accertamento e la riscossione delle imposte, deve essere interpretato in connessione con il disposto del successivo art.5 comma 3 secondo cui &quot;in ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo (richiesti per beneficiare delle sospensioni) devono essere accompagnate da domanda di sospensione&quot;. </p>
<p align="JUSTIFY">La necessità  che l&#8217;interessato presenti, oltre alla documentazione necessaria, anche apposita domanda al fine di beneficiare della sospensione dei termini previsti per gli adempimenti e versamenti fiscali, costituisce argomento decisivo per ritenere il carattere non automatico ma facoltativo e volontario della frukione dei benefici&quot; (Cass. 2434/2017; v. anche Cass.2211/2019) E&#8217; necessario pertanto che il contribuente presenti un apposita domanda, nei termini indicati dall&#8217;ordinanza, e non è sufficiente il mero comportamento concludente: la norma non opera automaticamente ma presuppone che il contribuente si avvalga della facoltà  di fruire, con specifica e formale richiesta, della sospensione dei termini per gli adempimenti previsti dalla ordinanza stessa, facoltà  al cui esercizio è inscindibilmente connesso il collaterale effetto delle sospensione dei termini per l&#8217;accertamento e la riscossione delle imposte da parte dell&#8217;Ufficio (Cass. 2434/2017 cit.) L&#8217;Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà  di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari(Cass. 2211/2019). Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così¬ deciso in Roma camera di consiglio del 16 gennaio 2020 </p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-18-5-2020-n-9110/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 18/5/2020 n.9110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2020-n-151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2020-n-151/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2020-n-151/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.151</a></p>
<p>A. Pasi, Presidente; M. Amorizzo, Referendario, Estensore PARTI: Onda Azzurra di Ivano Zanetti &#38; C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mazzarolli, Ludovico Mazzarolli, Francesco Mazzoleni contro Comune di Caorle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Aldo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2020-n-151/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2020-n-151/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Pasi, Presidente; M. Amorizzo, Referendario, Estensore PARTI: Onda Azzurra di Ivano Zanetti &amp; C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mazzarolli, Ludovico Mazzarolli, Francesco Mazzoleni contro  Comune di Caorle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Aldo Laghi  nei confronti  Pagoda S.n.c. di Boatto G. &amp; Boatto R., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Sartorato, Francesca Francescutti</span></p>
<hr />
<p>Modifica della rendita catastale:  art. 74 della l. n. 342 del 2000 che, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Imposte e tasse &#8211; ICI- modifica della rendita catastale- art. 74 della l. n. 342 del 2000- atti attributivi o modificativi delle rendite catastali &#8211; efficacia-  dalla notificazione- è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In tema di ICI, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1° gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell&#8217;immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell&#8217;art. 74 della l. n. 342 del 2000, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione. Il legislatore, infatti, stabilendo con l&#8217; art. 74 della l. n. 342 del 2000 che, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali siano efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l&#8217;amministrazione comunale può richiedere l&#8217;applicazione della nuova rendita e il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l&#8217;efficacia della modifica della rendita catastale &#8211; coincidente con la notificazione dell&#8217;atto &#8211; con la sua applicabilità , che va riferita invece all&#8217;epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00151/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01054/2017 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2017, proposto da <br /> Onda Azzurra di Ivano Zanetti &amp; C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mazzarolli, Ludovico Mazzarolli, Francesco Mazzoleni, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Mazzoleni in Venezia, Calle del Teatro, San Marco N° 4600; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Caorle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Aldo Laghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Agazzi in Mestre-Venezia, via Bruno Maderna n. 7 Int. 34; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Pagoda S.n.c. di Boatto G. &amp; Boatto R., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Sartorato, Francesca Francescutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Sartorato in Treviso, viale F.Lli Cairoli 15; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">Annullamento: 1) della delibera di Giunta Comunale 8/6/17, n. 130; 2) per quanto necessario, del parere di regolarità  tecnica 8/6/17 del Dirigente Settore Politiche Territoriali e del parere di legittimità  8/6/17 espresso dal Segretario generale del Comune. Si tratta di provvedimento di rigetto di domanda di PUA presentata il 27/12/11</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Caorle e di Pagoda S.n.c. di Boatto G. &amp; Boatto R.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 60 cod. proc. amm.</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente è proprietaria di alcune aree poste sul litorale di Caorle, in località  Duna Verde, regolate dal Piano particolareggiato per l&#8217;arenile che consente la realizzazione di attrezzature per la fruizione del litorale previa approvazione di un PUA.</p>
<p style="text-align: justify;">Dell&#8217;area delimitata dal PUA fanno parte anche terreni di proprietà  della società  controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2011 la ricorrente aveva presentato una proposta di PUA per l&#8217;intera area &#8211; comprendente anche il territorio dalla società  Pagoda e &#8211; dopo una serie di integrazioni &#8211; aveva dimostrato di essere in possesso dei requisiti di cui all&#8217;art. 20, c. 6 L.R. 11/2004 per la presentazione del progetto di PUA (&#8220;almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell&#8217;ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque&#8221; di possedere &#8220;almeno il 75% delle aree inserite nell&#8217;ambito medesimo&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del procedimento, in data 31.8.2016, la controinteressata che, a varie riprese, aveva contestato la sussistenza dei presupposti di legittimazione alla presentazione del PUA da parte della ricorrente, ha documentato di aver depositato una dichiarazione di variazione del valore catastale della sua proprietà , in conseguenza della quale il rapporto di valore tra i fondi si sarebbe alterato in modo da far venire meno i requisiti previsti dall&#8217;art. 20 L.R. 11/2004 in capo all&#8217;istante.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 15.9.2016 la società  ricorrente depositava, a sua volta, una denuncia di variazione catastale in suo favore che ripristinava il requisito del 51% del valore degli immobili;</p>
<p style="text-align: justify;">Seguivano ulteriori reciproche variazioni nel corso dell&#8217;anno 2017;</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune, pertanto, nell&#8217;incertezza sui requisiti di legittimazione ha interrotto la conferenza di servizi convocata per l&#8217;esame del progetto, inviando un preavviso di rigetto dell&#8217;istanza per carenza dei presupposti, non essendo le variazioni delle rendite catastali ancora definitive;</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il Comune, con delibera di Giunta n. 130 dell&#8217;8.6.17, ha rigettato l&#8217;istanza della ricorrente ritenendo non provati i requisiti di legittimazione alla presentazione del PUA.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha impugnato il diniego formulando due censure:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione art. 20, c. 6 eccesso di potere irragionevolezza difetto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministrazione, nell&#8217;assenza di un valore definitivo delle rendite catastali, non avrebbe dovuto limitarsi a chiudere il procedimento, ma avrebbe dovuto sospenderlo in attesa delle determinazioni definitive dell&#8217;Agenzia delle entrate;</p>
<p style="text-align: justify;">2) Difetto di motivazione. Il comune non ha motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto idonee ad inficiare la rendita definitiva dimostrata dalla ricorrente le mere proposte di rendita dichiarate successivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 5/12/2019, dato l&#8217;avviso ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato dovendosi ritenere il diniego impugnato affetto dal vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria. </p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo all&#8217;efficacia degli atti di attribuzione delle rendite catastali (c.d. &#8220;classamento&#8221;), ai fini fiscali, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato: &#8220;In tema di ICI, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1° gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell&#8217;immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell&#8217;art. 74 della l. n. 342 del 2000, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione. Il legislatore, infatti, stabilendo con il cit. art. 74 che, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali siano efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l&#8217;amministrazione comunale può richiedere l&#8217;applicazione della nuova rendita e il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l&#8217;efficacia della modifica della rendita catastale &#8211; coincidente con la notificazione dell&#8217;atto &#8211; con la sua applicabilità , che va riferita invece all&#8217;epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.&#8221; Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, n.22653.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tali principi deriva che le variazioni della rendita catastale definitivamente accertata, pur potendo essere opposte al contribuente solo dal momento della notifica del provvedimento attributivo, non sono efficaci esclusivamente a partire da tale evento, essendo rilevanti fin dal momento in cui si è verificato il mutamento del bene che ha dato causa alla variazione del suo valore.</p>
<p style="text-align: justify;">Essi, pertanto, non hanno efficacia costitutiva, ma dichiarativa, con effetti anche retroattivi rispetto agli atti di rettifica, benchè essi debbano modularsi in relazione alle specifiche discipline di settore in cui la rendita catastale viene in rilievo (nel procedimento tributario, gli effetti del classamento vanno coordinati con le esigenze di garanzia del contraddittorio e con i termini di efficacia del potere impositivo). </p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, l&#8217;avvio di un procedimento di variazione del classamento dell&#8217;immobile che intervenga nel corso del procedimento non è circostanza che possa essere ignorata ai fini della verifica dei requisiti di legittimazione alla presentazione di un PUA, previsti dall&#8217;art. 20, c. 6 della L.R. 11/2004, tenuto conto del principio del tempus regit actum, degli effetti retroattivi dell&#8217;accertamento e, non da ultimo, dei rilevanti effetti che dall&#8217;approvazione del piano attuativo possono derivare al proprietario dissenziente. </p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il Comune correttamente ha dato rilievo alle variazioni delle rendite catastali proposte dagli interessati nel corso del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, l&#8217;avvio di un procedimento di rettifica o di variazione della rendita catastale degli immobili oggetto di un procedimento di pianificazione urbanistica attuativa non può determinare di per sè un arresto procedimentale a carico del proponente che abbia fornito i dati relativi alla propria legittimazione.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altronde, così¬ argomentando, l&#8217;approvazione di un PUA potrebbe essere impedita sine die dall&#8217;iniziativa proveniente da qualsiasi controinteressato, il chè è in contrasto con la logica sottesa al potere di iniziativa procedimentale prevista dall&#8217;art. 20, c. 6 L.R. 11/2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, a fronte degli elementi di fatto offerti dai soggetti interessati nel procedimento urbanistico, il comune non avrebbe dovuto semplicemente arrestare il procedimento, addebitando all&#8217;istante l&#8217;incertezza sui tempi di accertamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo stati forniti tutti gli elementi di fatto sulla legittimazione del proponente, l&#8217;amministrazione avrebbe dovuto valutarli nell&#8217;ambito dell&#8217;istruttoria, eventualmente mediante il coinvolgimento dell&#8217;Agenzia delle entrate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diniego, pertanto, è affetto dal vizio di eccesso di potere non avendo l&#8217;amministrazione proceduto alla verifica dei requisiti che il ricorrente aveva dimostrato, per quanto in suo potere, di possedere.</p>
<p style="text-align: justify;">La novità  delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Pasi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Mielli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2020 n.1602</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-6-2-2020-n-1602/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-6-2-2020-n-1602/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-6-2-2020-n-1602/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2020 n.1602</a></p>
<p>P. Morabito, Presidente, M. Francavilla, Consigliere, Estensore; PARTI: TIPOGRAFIA SENESE S.N.C. DI NARDI ALESSANDRO E CIUCHI GIANCARLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente presso lo studio dell&#8217;avv. Antonio Petrongolo contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE &#8211; ADER nei confronti I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t. &#8211; non costituito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-6-2-2020-n-1602/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2020 n.1602</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-6-2-2020-n-1602/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2020 n.1602</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Morabito, Presidente, M. Francavilla, Consigliere, Estensore; PARTI: TIPOGRAFIA SENESE S.N.C. DI NARDI ALESSANDRO E CIUCHI GIANCARLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente presso lo studio dell&#8217;avv. Antonio Petrongolo  contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE &#8211; ADER nei confronti I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t. &#8211; non costituito in giudizio</span></p>
<hr />
<p>Le domande, nella parte in cui hanno ad oggetto Irpef, imposte dirette ed indirette, tributi locali, sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario come si evince dall&#8217;art. 2 comma 1 d. lgs. n. 546/92 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Imposte e tasse- Irpef, imposte dirette ed indirette, tributi locali- art. 2 comma 1 d. lgs. n. 546/92 &#8211; giurisdizione- giudice tributario- sussiste.</p>
<p> 2.Imposte e tasse- giurisdizione del giudice tributario- atti di autotutela tributaria- silenzio-rifiuto della richiesta di annullamento in autotutela- sussiste.</p>
<p> </span></p>
<hr />
<p><em>1. Le domande, nella parte in cui hanno ad oggetto Irpef, imposte dirette ed indirette, tributi locali, sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario come si evince dall&#8217;art. 2 comma 1 d. lgs. n. 546/92 .</em><br />  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2.Rientrano nella giurisdizione del giudice tributario le controversie relative agli atti di autotutela tributaria e al silenzio &#8211; rifiuto in ordine alla richiesta di annullamento in autotutela e ciò in quanto l&#8217;ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie è disegnato attorno all&#8217;ambito sostanziale del tributo e del rapporto tributario, restando indifferente il contenuto della domanda giudiziaria, ovvero alla forma di manifestazione della volontà  impositiva della p.a.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 06/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01602/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 11438/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 11438 del 2019, proposto da <br /> TIPOGRAFIA SENESE S.N.C. DI NARDI ALESSANDRO E CIUCHI GIANCARLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lorenzo il Magnifico n. 84 presso lo studio dell&#8217;avv. Antonio Petrongolo che la rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE &#8211; ADER, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende nel presente giudizio</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t. &#8211; non costituito in giudizio</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del silenzio tenuto dall&#8217;Agenzia delle entrate &#8211; riscossione in ordine all&#8217;istanza di autotutela presentata in data 12/12/18</p>
<p style="text-align: justify;">e per la declaratoria dell&#8217;estinzione della posizione debitoria di parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Agenzia delle entrate riscossione &#8211; ADER;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020 il dott. Michelangelo Francavilla;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Considerato, in fatto, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; parte ricorrente impugna il silenzio tenuto dall&#8217;Agenzia delle entrate &#8211; riscossione in ordine all&#8217;istanza di autotutela presentata il 12/12/18 e chiede la declaratoria dell&#8217;estinzione della sua posizione debitoria;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con la citata istanza la ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento ivi indicati e relativi a:</p>
<p style="text-align: justify;">a) Irpef, imposte dirette ed indirette, tributi locali;</p>
<p style="text-align: justify;">b) contributi INPS;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, in diritto, che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, in particolare, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le domande, nella parte in cui hanno ad oggetto i tributi indicati in precedenza sub a), sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario come si evince dall&#8217;art. 2 comma 1 d. lgs. n. 546/92 secondo cui &#8220;appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè&#8217; gli interessi e ogni altro accessorio&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in questo senso, la giurisprudenza ha precisato che rientrano nella giurisdizione del giudice tributario le controversie relative agli atti di autotutela tributaria (Cass. SS.UU. n. 7388/07) e al silenzio &#8211; rifiuto in ordine alla richiesta di annullamento in autotutela (e ciò in quanto &#8220;l&#8217;ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie è disegnato attorno all&#8217;ambito sostanziale del tributo e del rapporto tributario, restando indifferente il contenuto della domanda giudiziaria, ovvero alla forma di manifestazione della volontà  impositiva della p.a.&#8221;: Cons. Stato n. 3611/12; nello stesso senso con riferimento al silenzio su istanze aventi ad oggetto pretese di natura tributaria Cons. Stato n. 1645/09; Cons. Stato n. 3009/06);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le domande formulate da parte ricorrente sono, poi, soggette alla giurisdizione del giudice ordinario nella parte in cui hanno ad oggetto contributi previdenziali (Cass. SS.UU. n. 7399/07); </p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, per questi motivi, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo come eccepito dalla parte resistente;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, poi, che, ai sensi dell&#8217;art. 11 d. lgs. n. 104/10, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, in riferimento alle domande concernenti atti riferibili ad Irpef, imposte dirette ed indirette e tributi locali, e la giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alle domande che riguardano contributi previdenziali;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che le cause potranno essere riproposte davanti ai giudici in precedenza indicati secondo le modalità  previste dall&#8217;art. 11 d. lgs. n. 104/10;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato, infine, che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida come da dispositivo;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così¬ provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;</p>
<p style="text-align: justify;">2) ai sensi dell&#8217;art. 11 d. lgs. n. 104/10, dichiara che la giurisdizione a conoscere delle domande presentate dalla parte ricorrente spetta al giudice tributario e al giudice ordinario, secondo quanto indicato in motivazione, davanti ai quali le cause potranno essere riproposte nel rispetto delle prescrizioni dell&#8217;art. 11 citato;</p>
<p style="text-align: justify;">3) condanna la ricorrente a pagare, in favore dell&#8217;Agenzia resistente, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in complessivi euro cinquecento/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, se dovuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p> </p>
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