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	<title>GIUSTIZIA PENALE Archivi - Giustamm</title>
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	<title>GIUSTIZIA PENALE Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.8310</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-12-2019-n-8310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-12-2019-n-8310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.8310</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefania Steri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) Collaboratori di giustizia: non assumono rilievo decisivo, ai fini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-12-2019-n-8310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.8310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-12-2019-n-8310/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.8310</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefania Steri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Collaboratori di giustizia: non assumono rilievo decisivo, ai fini della valutazione della legittimità , le concrete modalità , anche sotto il profilo quantificativo, con le quali l&#8217;Amministrazione ha provveduto all&#8217;elargizione dell&#8217;assegno di mantenimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Criminalità  &#8211; collaboratori di giustizia &#8211; Commissione Centrale ex art. 10 l. n. 82/1991 &#8211; scissione del nucleo familiare &#8211; assegno di mantenimento &#8211; erogazione &#8211; criteri.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nell&#8217;ambito dell&#8217;analisi contenziosa dei provvedimenti adottati con riferimento a soggetti sottoposti ad un programma di protezione speciale, non assumono rilievo decisivo, ai fini della valutazione della legittimità , le concrete modalità , anche sotto il profilo quantificativo, con le quali l&#8217;Amministrazione ha provveduto, nel periodo pregresso, all&#8217;elargizione dell&#8217;assegno di mantenimento &#8211; le quali possono dipendere da ragioni di carattere meramente pratico o contingente, connesse alla peculiare condizione degli interessati &#8211; quanto piuttosto gli atti formali con i quali la medesima Amministrazione ha assunto le sue pregresse determinazioni in materia (esse solo concorrendo a conformare la situazione giuridica degli interessati, di cui la stessa Amministrazione non potrebbe non tenere coerentemente conto in sede di rinnovato esercizio del suo potere, ove le circostanze lo richiedano): in diretta connessione con l&#8217;affermazione che precede, non rilevano, ai fini della valutazione della coerenza/logicità  degli atti progressivamente adottati dall&#8217;Amministrazione, i rapporti di fatto esistenti tra gli interessati (nella specie, il collaboratore e la moglie, in rapporto alla rottura del rapporto coniugale), quanto piuttosto l&#8217;ufficialità  data alle relative vicende dall&#8217;organo preposto (il Tribunale civile): ciù² tanto più¹ in quanto, in assenza di quest&#8217;ultima, quei rapporti non sono univocamente intellegibili (anche da parte dell&#8217;Amministrazione, e non possono quindi essere utilizzati quali chiavi di lettura delle misure economiche dalla stessa adottate, ai fini della ridetta valutazione di coerenza/congruità  dei provvedimenti successivamente adottati).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/12/2019<br /> <strong>N. 08310/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05757/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5757 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefania Steri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n. 8;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia <em>ex lege</em>Â in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il Cons. Ezio Fedullo e uditi l&#8217;Avvocato Stefania Steri, per la parte appellante, e l&#8217;Avvocato dello Stato Stefano Vitale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con la sentenza appellata, il T.A.R. Lazio &#8211; Roma, in (parziale) accoglimento del ricorso proposto dall&#8217;odierno appellante, ha annullato la delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. n. 82/1991 del 5 ottobre 2016, con la quale veniva autorizzata la scissione del nucleo familiare originariamente composto dal collaboratore &#8211;<em>Omissis</em>&#8211; e &#8211;<em>Omissis</em>-, richiesta dal primo a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la seconda, provvedendo all&#8217;erogazione dell&#8217;assegno di mantenimento, attualmente in godimento, &#8220;pro-quota&#8221; fra gli interessati e ad assegnare ai medesimi due distinti alloggi, a condizione che i complessivi costi di locazione non superassero il canone attualmente corrisposto, ed infine prevedendo, all&#8217;esito del programma di protezione, l&#8217;elargizione di un&#8217;unica capitalizzazione.<br /> Va evidenziato che il collaboratore ricorrente lamentava che la delibera impugnata disponeva l&#8217;erogazione, &#8220;pro quota&#8221; appunto, agli interessati dell&#8217;assegno di mantenimento attualmente in godimento, complessivamente pari ad € 1.540, e che al medesimo, a fronte dell&#8217;autonomo contributo, pari ad € 900, da lui per l&#8217;innanzi goduto, era stato assegnato un contributo di soli € 300.<br /> Il T.A.R., premesso il richiamo dell&#8217;art. 13, comma 6, l. n. 82/1991, laddove, con particolare riguardo alla misura dell&#8217;assegno di mantenimento, stabilisce che &#8220;l&#8217;assegno di mantenimento può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione&#038;&#8221;, ed evidenziato che la Commissione Centrale, con la delibera del 2 maggio 2012, per il caso della scissione dei nuclei familiari, aveva stabilito che &#8220;la misura della capitalizzazione resta determinata con riguardo alla composizione originaria del nucleo familiare (eventualmente integrata dai nuovi ingressi), senza tener conto dell&#8217;avvenuta scissione; la misura sarà  conseguentemente ripartita sulla base del numero dei rispettivi componenti ciascun nucleo dopo la scissione&#8221;, ha osservato che &#8220;in considerazione del fatto che nella fattispecie per cui è causa la scissione è stata richiesta per motivi di natura esclusivamente personale, la commissione, con motivazione non affetta da apparenti vizi di legittimità , ha ritenuto che non ricorrano quelle &#8220;particolari circostanze&#8221; che sole possono giustificare l&#8217;integrazione dell&#8217;originario assegno di mantenimento&#8221;, conseguentemente respingendo, sul punto, la domanda attorea.<br /> Il T.A.R. quindi, pur affermando la correttezza dell&#8217;azione amministrativo sotto i profili dell&#8217;invarianza di spesa e della erogazione di un&#8217;unica capitalizzazione all&#8217;esito del programma di protezione, ha invece accolto il ricorso in relazione alla questione della determinazione dell&#8217;assegno &#8220;pro quota&#8221; a favore del ricorrente.<br /> Sul punto il T.A.R., premesso che, &#8220;all&#8217;esito della disposta (con ordinanza &#8211;<em>omissis</em>&#8211; del 1° ottobre 2018, n.d.e.) istruttoria, il Servizio Centrale di Protezione, con nota dell&#8217;8 ottobre 2018, ha chiarito che l&#8217;assegno di mantenimento, originariamente spettante all&#8217;intero nucleo familiare composto da quattro persone (i coniugi e i &#8211;<em>Omissis</em>-) era, appunto, di € 1.540&#8243;, aggiungendo che, &#8220;a seguito della disposta scissione, in esecuzione della delibera della Commissione Centrale del 5 ottobre 2016, il Servizio Centrale di protezione ha rideterminato gli assegni di mantenimento mensili erogando, al ricorrente € 385, e alla ex moglie e ai &#8211;<em>omissis</em>&#8211; € 1.155,00&#8243;, ha posto in evidenza, quale vizio di illegittimità  del provvedimento impugnato, la contraddittorietà  ravvisabile tra la delibera della Commissione, laddove si da&#8217; atto che la sig.ra &#8211;<em>Omissis</em>&#8211; &#8220;ha rinunciato ad ogni contributo economico per sì©, chiedendo per i &#8211;<em>omissis</em>&#8211; un contributo mensile pari ad € 150,00 complessivi mensili&#8221;, lasciando conseguentemente presumere che la sig.ra &#8211;<em>Omissis</em>&#8211; non &#8220;abbia diritto ad un quota parte dell&#8217;originario assegno di mantenimento&#8221;, e &#8220;l&#8217;applicazione che della stessa ne è stata data dal competente Servizio Centrale di Protezione&#8221;.<br /> Mediante i motivi di appello, l&#8217;appellante, non ritenendo satisfattivo il (parziale) dispositivo di annullamento recato dalla sentenza appellata, deduce in primo luogo che, con memoria successiva alla nota istruttoria del Servizio Centrale di Protezione, depositata agli atto del giudizio di primo grado, aveva allegato alcuni dati che l&#8217;Ufficio predetto aveva omesso di riferire, ovvero che:<br /> 1) il suddetto ha iniziato a collaborare con la giustizia nel 2012, mentre era detenuto in carcere giù  dal &#8211;<em>omissis</em>&#8211; 2010; 2) nel 2012 il contributo elargito dal Ministero non era di € 1.540,00, bensì di complessivi € 1.720,00, di cui € 380,00 assegnati al suddetto, in ragione della sua detenzione inframuraria, ed € 1.340,00 al nucleo familiare, composto da moglie e &#8211;<em>omissis</em>&#8211; &#8211;<em>omissis</em>-; 3) il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza -OMISSIS- del 21 dicembre 2015, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il collaboratore e la sig.ra -OMISSIS-, -OMISSIS- dei -OMISSIS- -OMISSIS- e l&#8217;obbligo a carico di -OMISSIS- di pagare un contributo mensile di € 150,00 per i -OMISSIS-; 4) i contributi erogati dal Ministero, tanto a favore del collaboratore, quanto a favore alla moglie unitamente ai -OMISSIS-, rimanevano invariati, ovvero pari a complessivi € 1.720,00, di cui € 380,00 al collaboratore, in ragione della sua detenzione inframuraria, ed € 1.340,00 al nucleo familiare composto da moglie e -OMISSIS- -OMISSIS-.<br /> Esposti i suindicati dati di fatto, lamenta la parte appellante che il T.A.R., nonostante la differenza tra gli importi indicati dalla difesa del ricorrente e quelli dedotti dal Servizio Centrale con la nota citata, non ha ritenuto di chiedere ulteriori delucidazioni all&#8217;Amministrazione.<br /> Espone altresì l&#8217;appellante che la coppia, giù  in occasione della fruizione dei permessi premio da parte del medesimo, ha constatato l&#8217;impossibilità  di riprendere la convivenza, interrotta fin dalla carcerazione del collaboratore, iniziata il -OMISSIS- 2010, tanto è vero che la fruizione dei permessi premio da parte del suddetto avveniva presso un alloggio diverso da quello ove viveva la moglie con i -OMISSIS-: successivamente, allorchè il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza -OMISSIS-febbraio 2016, concedeva al collaboratore, ai fini della espiazione della pena residua, la misura alternativa della detenzione domiciliare, con decorrenza -OMISSIS- marzo 2016, il medesimo veniva collocato presso un alloggio diverso da quello assegnato alla ex moglie ed ai -OMISSIS-.<br /> Aggiunge l&#8217;appellante che il fatto che anche il Servizio considerasse lo stesso e la moglie con i -OMISSIS- come due autonomi nuclei familiari si desume dalla circostanza che, a seguito dell&#8217;ammissione del primo alla detenzione domiciliare, i contributi elargiti dal Ministero divenivano di complessivi € 2.240,00, di cui € 900,00 per -OMISSIS- ed € 1.340,00 per la -OMISSIS- ed i -OMISSIS-: tali contributi, prosegue l&#8217;appellante, venivano erogati negli importi appena indicati -OMISSIS- febbraio 2016, data di inizio della detenzione domiciliare di -OMISSIS-, fino alla data della delibera di riduzione del contributo (in applicazione del criterio &#8220;pro-quota&#8221;), quindi per ben 9 mesi, a seguito della quale il Ministero ha erogato un contributo complessivo di mensile di € 1.540,00, atteso che il contributo dell&#8217;appellante è stato rideterminato da € 900,00 ad € 385,00 e quello della -OMISSIS- e -OMISSIS- da € 1.340,00 ad € 1.155,00.<br /> Fatte tale premesse in punto di fatto, deduce l&#8217;appellante che il fulcro del ricorso atteneva proprio alla illegittimità  dell&#8217;applicazione della scissione del nucleo familiare, con applicazione del criterio &#8220;pro-quota&#8221;, atteso che i nuclei familiari erano distinti e separati fin dal momento in cui erano stati collocati sotto protezione, e non giù  al differente tema, sul quale ha posto l&#8217;accento il giudice di primo grado, concernente gli importi da erogarsi.<br /> Evidenzia altresì l&#8217;appellante che la sentenza appellata è errata anche laddove afferma che la sig.ra -OMISSIS- avrebbe rinunciato allo speciale programma di protezione e, segnatamente, all&#8217;erogazione del contributo mensile che il Ministero erogava in suo favore, laddove negli accordi di divorzio la suddetta ha rinunciato a ricevere il mantenimento diretto da parte dell&#8217;appellante, proprio in considerazione del fatto che beneficiava del contributo al mantenimento erogato dal Servizio Centrale di Protezione e che disponeva di un alloggio messo a disposizione dal Ministero presso la località  di protezione.<br /> Si è costituito in giudizio, per opporsi all&#8217;accoglimento dell&#8217;appello, l&#8217;appellato Ministero dell&#8217;Interno.<br /> Tanto premesso, l&#8217;appello non è meritevole di accoglimento: può quindi prescindersi dalla disamina dei riflessi che l&#8217;intervenuta fuoriuscita degli interessati dal programma di protezione, a decorrere -OMISSIS- gennaio 2018 (cfr., sul punto, la nota istruttoria dell&#8217;8 ottobre 2018, depositata dall&#8217;Amministrazione nel giudizio di primo grado), riverbera sulla permanenza dell&#8217;interesse dell&#8217;appellante all&#8217;accoglimento del gravame (anche per i profili attinenti alla capitalizzazione dell&#8217;assegno di mantenimento, in ordine alla quale, come evidenziato in primo grado dall&#8217;Amministrazione e ribadito con la sua memoria difensiva, è intervenuta una apposita delibera della Commissione Centrale, che non risulta impugnata dai destinatari).<br /> La tesi della parte appellante è che, avendo costituito &#8211; fin dall&#8217;inizio dell&#8217;applicazione del regime di protezione speciale (2012), ovvero, ancor prima, dello stato di detenzione carceraria del futuro collaboratore (2010) &#8211; un autonomo nucleo familiare, rispetto a quello integrato dalla moglie sig.ra &#8211;<em>Omissis</em>&#8211; e dai &#8211;<em>omissis</em>-, anch&#8217;essi ammessi al programma in virtà¹ del pericolo cui erano esposti in forza dei legami familiari con il collaboratore (e non sulla scorta di una inesistente situazione di convivenza), ed avendo quindi essi beneficiato ab initio di un autonomo assegno di mantenimento, l&#8217;Amministrazione non avrebbe potuto applicare, una volta intervenuta (nel 2015) la separazione del collaboratore dalla moglie, la regola della cd. scissione (del nucleo familiare), con la conseguente assegnazione &#8220;pro-quota&#8221; tra i nuclei familiari asseritamente derivanti da quella, in forza del principio della cd. invarianza della spesa e della irrilevanza, ai fini della determinazione dell&#8217;assegno (ovvero della sua eventuale integrazione), delle vicende &#8220;meramente personali&#8221; degli interessati, dell&#8217;assegno di mantenimento originariamente riconosciuto.<br /> Ebbene, l&#8217;esposizione delle ragioni della decisione presuppone un duplice chiarimento di carattere preliminare.<br /> In primo luogo, invero, occorre evidenziare che non assumono rilievo decisivo, ai fini della valutazione della legittimità  del provvedimento impugnato, le concrete modalità , anche sotto il profilo quantificativo, con le quali l&#8217;Amministrazione ha provveduto, nel periodo pregresso, all&#8217;elargizione dell&#8217;assegno di mantenimento &#8211; le quali possono dipendere da ragioni di carattere meramente pratico o contingente, connesse alla peculiare condizione degli interessati &#8211; quanto piuttosto gli atti formali con i quali la medesima Amministrazione ha assunto le sue pregresse determinazioni in materia (esse solo concorrendo a conformare la situazione giuridica degli interessati, di cui la stessa Amministrazione non potrebbe non tenere coerentemente conto in sede di rinnovato esercizio del suo potere, ove le circostanze lo richiedano).<br /> In tale ottica trova spiegazione, ad esempio, la denunciata discrasia tra l&#8217;importo dell&#8217;assegno di mantenimento corrisposto dall&#8217;appellante, dopo la sua collocazione in detenzione domiciliare (pari ad € 900), e quello determinato (nella misura di € 385) con la delibera della Commissione Centrale impugnata, scaturendo il primo, come peraltro chiarito in primo grado dall&#8217;Amministrazione, dalla determinazione provvisoria (<em>ergo</em>, nelle more del provvedimento della Commissione Centrale, titolare della relativa competenza) dell&#8217;assegno da parte del Servizio Centrale di Protezione.<br /> In secondo luogo, ed in diretta connessione col rilievo che precede, non rilevano, ai fini della valutazione della coerenza/logicità  degli atti progressivamente adottati dall&#8217;Amministrazione, i rapporti di fatto esistenti tra gli interessati (nella specie, il collaboratore e la moglie, in rapporto alla rottura del rapporto coniugale), quanto piuttosto la sanzione ufficiale data alle relative vicende dall&#8217;organo preposto (il Tribunale civile): ciù² tanto più¹ in quanto, in assenza di quest&#8217;ultima, quei rapporti non sono univocamente intellegibili (anche da parte dell&#8217;Amministrazione, e non possono quindi essere utilizzati quali chiavi di lettura delle misure economiche dalla stessa adottate, ai fini della ridetta valutazione di coerenza/congruità  dei provvedimenti successivamente adottati).<br /> Fatte tali necessarie premesse, e venendo alle ragioni prossime della decisione, occorre ancora una volta evidenziare che la tesi attorea, sulla quale si sorregge l&#8217;intero mezzo di gravame, è nel senso che l&#8217;assegno di mantenimento fosse determinato ab origine in maniera autonoma tra i nuclei familiari &#8211; mai, quindi, considerati unitariamente dall&#8217;Amministrazione &#8211; del collaboratore, da un lato (originariamente ristretto in carcere e comunque non più¹ convivente con la moglie, anche in occasione della fruizione dei permessi-premio), e della moglie, con i -OMISSIS- -OMISSIS-, dall&#8217;altro: con la conseguenza logico-giuridica che, una volta modificata la condizione personale dei beneficiari (ed in particolare cessato il regime di detenzione del collaboratore ed ammesso il medesimo alla misura alternativa della detenzione domiciliare), sarebbe stato necessario adeguare l&#8217;assegno per l&#8217;innanzi corrisposto al medesimo (pari ad € 385) al nuovo status (aumentandolo ad € 900, come del resto l&#8217;Amministrazione aveva fatto nel periodo intercorrente tra la conversione del regime detentivo e l&#8217;adozione della delibera impugnata).<br /> La tesi tuttavia, alla luce dei criteri interpretativi in precedenza illustrati, non convince.<br /> In primo luogo, oltre a non essere corredato dell&#8217;imprescindibile principio di prova, il dato relativo all&#8217;importo dell&#8217;assegno di mantenimento corrisposto durante la detenzione carceraria dell&#8217;appellante &#8211; pari secondo le deduzioni attoree a complessivi € 1.720, di cui € 380 all&#8217;appellante ed € 1.340 alla moglie ed ai -OMISSIS- &#8211; non rileva ai fini della decisione, atteso che esso potrebbe ridondare a vantaggio dell&#8217;appellante solo attraverso la parallela decurtazione dell&#8217;assegno corrisposto alla ex coniuge (nemmeno convenuta quale controinteressata nel presente giudizio).<br /> In ogni caso, deve osservarsi che il fatto che il collaboratore e la moglie (con i -OMISSIS-) non convivessero, nemmeno in occasione dei permessi-premio di cui il primo beneficiava, fin dall&#8217;inizio della detenzione carceraria del primo (ed a fortiori a far data dall&#8217;ammissione degli stessi al programma speciale di protezione), non depone univocamente &#8211; tanto più¹ in mancanza di espresse e formali determinazioni in tal senso dell&#8217;Amministrazione &#8211; nel senso che i nuclei familiari siano stati considerati ab initio distinti, e che quindi l&#8217;assegno di mantenimento sia stato autonomamente determinato ed elargito: premesso infatti che, finchè non è intervenuto il provvedimento giurisdizionale di scioglimento del rapporto matrimoniale, l&#8217;Amministrazione non era tenuta ad informarsi (nè quindi può presumersi che conoscesse, ai fini delle sue determinazioni) la condizione personale, nei reciproci rapporti, dei coniugi, deve ragionevolmente ritenersi che la dedotta autonomia con la quale veniva versato l&#8217;assegno di mantenimento dipendesse esclusivamente dalla condizione di reclusione in cui si trovava il collaboratore (la quale gli impediva di beneficiare dell&#8217;assegno in forma &#8220;integrata&#8221; e condivisa con gli altri componenti della famiglia), e non dalla considerazione giuridicamente frazionata del relativo nucleo familiare da parte dell&#8217;Amministrazione.<br /> Tale rilievo mina in radice l&#8217;assunto attoreo, secondo cui la delibera impugnata avrebbe indebitamente proceduto alla &#8220;scissione&#8221;, ai fini della modulazione (anche negli aspetti economici) del programma speciale di protezione, del nucleo familiare del collaboratore, essendo l&#8217;originario nucleo familiare, sin dall&#8217;avvio del programma medesimo, giù  diviso nei due nuclei riconducibili al collaboratore, da un lato, ed alla moglie ed ai -OMISSIS-, dall&#8217;altro, e come tale considerato dall&#8217;Amministrazione: sì che non sussisterebbero i presupposti per invocare, come ha fatto l&#8217;Amministrazione, il principio della cd. invarianza della spesa a fronte di vicende del tutto personali dei soggetti coinvolti.<br /> Consegue da quanto detto che, dal punto di vista dell&#8217;Amministrazione ed agli effetti delle sue determinazioni, il nucleo familiare dell&#8217;appellante doveva considerarsi, fino alla presa d&#8217;atto da parte della stessa della pronuncia giurisdizionale della separazione, ancora (unico ed) unitario, al pari del relativo assegno di mantenimento, essendo solo le modalità  di corresponsione frazionate in ragione dello stato detentivo dell&#8217;appellante: pertanto, il sopraggiunto scioglimento del vincolo coniugale, unitamente alla conversione della detenzione carceraria in quella domiciliare del collaboratore, non potevano incidere sull&#8217;ammontare complessivo dell&#8217;assegno di mantenimento, come innanzi determinato, ma solo, per effetto della dichiarata &#8220;scissione&#8221;, sulla sua attribuzione (non più¹ unitaria ma &#8220;pro-quota&#8221;).<br /> Pertanto, come correttamente ritenuto dal T.A.R., l&#8217;unica questione prospettabile &#8211; in ordine alla quale il giudice di primo grado si è espresso in senso favorevole all&#8217;odierno appellante &#8211; era quella inerente ai criteri di riparto tra gli interessati, &#8220;pro-quota&#8221; appunto, dell&#8217;unico assegno di mantenimento, non certo quella, sulla quale insiste l&#8217;appellante, dell&#8217;adeguamento degli originari ed asseritamente autonomi assegni, ed in particolare di quello di cui avrebbe goduto fino a quel momento l&#8217;appellante, alla sua nuova condizione di detenuto domiciliare.<br /> Inammissibile, invece, è la deduzione della parte appellante, intesa ad evidenziare che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente affermato che la sig.ra -OMISSIS- ha rinunciato all&#8217;assegno di mantenimento, laddove la dichiarazione di rinuncia sarebbe stata resa esclusivamente nell&#8217;ambito (ed ai fini) della regolamentazione post-matrimoniale dei reciproci rapporti economici dei coniugi: deve invero rilevarsi che l&#8217;accoglimento della deduzione, nel contesto interpretativo e decisorio dianzi ricostruito, ridonderebbe a svantaggio dell&#8217;appellante, atteso che proprio da quella (dichiarata) rinuncia, nei termini affermati dal giudice di primo grado, la sentenza appellata (a prescindere dalla sua correttezza) ha fatto discendere l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, ai fini delle rinnovate determinazioni dell&#8217;Amministrazione.<br /> Deve solo precisarsi, prima di concludere, che i rilievi svolti non possono che concernere anche il tema della capitalizzazione, dovendo anche rispetto ad esso applicarsi il principio, cui ha correttamente fatto riferimento l&#8217;Amministrazione (così come il giudice di primo grado), della indifferenza degli oneri economici dell&#8217;Amministrazione alle vicende personali dei soggetti ammessi al (ed in procinto di uscire dal) programma di protezione: sì che, anche in ordine alla suddetta questione, la soluzione (corretta) non potrebbe che essere quella della attribuzione &#8220;pro quota&#8221; della misura di capitalizzazione, quale si sarebbe determinata in costanza dell&#8217;unitarietà  dell&#8217;originario nucleo familiare.<br /> L&#8217;appello, in conclusione, deve essere respinto.<br /> La peculiarità  dell&#8217;oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese del giudizio di appello compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;appellante e le altre persone menzionate nella presente sentenza.</div>
<p> </p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2019 n.347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-10-1-2019-n-347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-10-1-2019-n-347/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2019 n.347</a></p>
<p>G. Panzironi Pres., F. Petruccianio Est.. Diniego di cittadinanza e decreto di archiviazione 1. &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; concessione della cittadinanza italiana &#8211; discrezionalità  &#8220;amplissima&#8221; della p.A. in sede di delibazione della istanza &#8211; sussiste. 2.- Procedimento amministrativo &#8211; concessione della cittadinanza italiana &#8211; diniego &#8211; per sottoposizione a procedimento</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-10-1-2019-n-347/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2019 n.347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Panzironi Pres., F. Petruccianio Est..</span></p>
<hr />
<p>Diniego di cittadinanza e decreto di archiviazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; concessione della cittadinanza italiana &#8211; discrezionalità  &#8220;amplissima&#8221; della p.A. in sede di delibazione della istanza &#8211; sussiste.</p>
<p>2.- Procedimento amministrativo &#8211; concessione della cittadinanza italiana &#8211; diniego &#8211; per sottoposizione a procedimento penale per grave reato archiviato per prescrizione &#8211; legittimità .</p>
</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Nel procedimento di concessione della cittadinanza la pubblica Amministrazione gode di una amplissima discrezionalità  esplicantesi in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità  circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità  nazionale. Ne consegue che il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione compiuta dall&#8217;Amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Non è manifestamente illogico il diniego del provvedimento concessorio della cittadinanza basato sul rilievo del procedimento penale che ha coinvolto l&#8217;interessato, archiviato non per l&#8217;insussistenza degli elementi di accusa ma per la prescrizione del reato.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: right;">Pubblicato il 10/01/2019</p>
<p style="text-align: right;">N. 00347/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 03661/2012 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe R. N. ha impugnato il provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell&#8217;art. 9 comma 1 lett. f) della legge n. 91/92, fondato sulla sussistenza di precedenti penali a suo</p>
<p style="text-align: justify;">carico e, in particolare, di un procedimento penale per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, poi archiviato.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del ricorso sono state formulate le censure di violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all&#8217;art. 27 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili, essendo stato il procedimento penale archiviato per prescrizione del reato e non avendo l&#8217;interessato riportato alcuna condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito il Ministero dell&#8217;Interno resistendo al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 20 novembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla stregua della giurisprudenza della Sezione, deve infatti ritenersi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che l&#8217;amplissima discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che &#8220;si traduce in un apprezzamento di opportunità  circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità  nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l&#8217;integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità  della condotta&#8221; (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, Sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, Sez. II quater n. 3547 del 18 aprile 2012);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che &#8220;l&#8217;interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità  giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante&#8221; (Tar Lazio, Sez. II quater n. 5565 del 4 giugno 2013);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che &#8220;trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell&#8217;amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall&#8217;Amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là  della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità  dei fatti posti a fondamento della decisione e dell&#8217;esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole&#8221; (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, Sez. II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che l&#8217;Amministrazione abbia valutato in maniera procedimentalmente corretta e non manifestamente illogica la situazione dell&#8217;istante, dando rilievo al procedimento penale che ha coinvolto il ricorrente, archiviato non per l&#8217;insussistenza degli elementi di accusa ma per la prescrizione del reato; tale circostanza denota senza dubbio, anche tenuto conto della tipologia e della particolare gravità  del reato contestato, lo scarso inserimento nel contesto sociale, con conseguente infondatezza delle censure proposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè rileva in senso contrario l&#8217;archiviazione per prescrizione, non essendo comunque stato compiuto alcun accertamento in ordine all&#8217;infondatezza della contestazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo deve osservarsi, altresì, che l&#8217;Amministrazione procedente a fronte della pronuncia del giudice penale conserva integre le sue facoltà  discrezionali di valutazione in ambito amministrativo, ai fini della concessione della cittadinanza, della condotta e dell&#8217;inserimento sociale dell&#8217;interessato, in quanto le valutazioni volte all&#8217;accertamento di una responsabilità  penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell&#8217;adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità  che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 febbraio 2015 n. 1833).</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale profilo, dunque, alla luce dei principi sopra enunciati appare legittima la motivazione del provvedimento impugnato volta al rigetto della istanza avanzata dall&#8217;interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso va quindi respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;</p>
<p style="text-align: justify;">condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell&#8217;Amministrazione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Germana Panzironi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Maria Verlengia, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2018 n.231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2018-n-231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2018-n-231/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2018-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2018 n.231</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., F. Viganò Red. La Consulta: è illegittima la menzione, nei certificati del casellario richiesti dai privati, di un provvedimento interinale, quale la messa in prova. 1.- Casellario giudiziario anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato DPR 313/2002 &#8211; mancata esclusione nel certificato generale e nel certificato penale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2018-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2018 n.231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2018-n-231/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2018 n.231</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., F. Viganò Red.</span></p>
<hr />
<p>La Consulta: è illegittima la menzione, nei certificati del casellario richiesti dai privati, di un provvedimento interinale, quale la messa in prova.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Casellario giudiziario    anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato    DPR 313/2002 &#8211; mancata esclusione nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall  interessato delle iscrizioni dell  ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell  imputato    artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.    contrasto    sussiste. </p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Non sussiste alcuna ragione plausibile perché si debba menzionare anche sui certificati richiesti dai privati un provvedimento interinale come l  ordinanza che dispone la messa alla prova, destinata comunque a essere travolta da un provvedimento successivo.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>La sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce «istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene   infranta   la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto».</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>Va dichiarata l  illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall  interessato non siano riportate le iscrizioni dell  ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell  imputato ai sensi dell  art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l  estinzione del reato ai sensi dell  art. 464-septies, cod. proc. pen.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><b>Considerato in diritto &#8211; </b>1.   Con quattro ordinanze di contenuto analogo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze e i Tribunali ordinari di Palermo e di Genova hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)» (d  ora in poi, anche: t.u. casellario giudiziale), nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale chiesti dall  interessato non siano riportate le ordinanze di sospensione del processo emesse ai sensi dell  art. 464-quater del codice di procedura penale e le sentenze di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ex art. 464-septies cod. proc. pen.</p>
<p align="JUSTIFY">Il solo Tribunale ordinario di Genova, nell  ordinanza iscritta al r.o. n. 117 del 2018, solleva altresì questioni di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell  art. 5, comma 2, del medesimo t.u. casellario giudiziale. <i>Omissis </i></p>
<p align="JUSTIFY">4.   In via ancora preliminare, occorre dare atto che, nelle more del presente giudizio, è sopravvenuto il già citato d.lgs. n. 122 del 2018, con cui il Governo ha provveduto a riformare, tra l  altro, anche le disposizioni oggetto delle censure formulate nelle ordinanze dei giudici <i>a quibus.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Oltre a rendere esplicito, all  art. 1, comma 1, l  obbligo di iscrivere nel casellario giudiziale    accanto alle ordinanze che sospendono il processo e concedono la messa alla prova ai sensi dell  art. 464-quater cod. proc. pen.    anche le sentenze che dichiarano estinto il reato in seguito all  esito positivo della messa alla prova ai sensi dell  art. 464-septies cod. proc. pen., la novella fa confluire in un unico documento i certificati generale e penale del casellario giudiziale, rilasciati a richiesta dell  interessato, previsti dalla previgente normativa (art. 4, comma 1, lettera b); e, per quanto qui più direttamente rileva, esclude la menzione in tale certificato unico di entrambi i provvedimenti concernenti la messa alla prova (art. 4, comma 1, lettera b, n. 5, che aggiunge le lettere m-bis e m-ter all  elenco contenuto nell  art. 24, comma 1, del t.u. casellario giudiziale).</p>
<p align="JUSTIFY">L  esclusione della menzione di tali provvedimenti nel certificato del casellario giudiziale a richiesta dell  interessato persegue lo scopo di superare i dubbi di costituzionalità relativi alla disciplina previgente. Si legge, infatti, nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 122 del 2018, in riferimento ai due menzionati provvedimenti sulla messa alla prova, che la decisione «di razionalizzare il sistema delle iscrizioni e dell  oscuramento parziale di tali indicazioni nelle certificazioni rilasciate su richiesta dell  interessato» è stata ispirata proprio dall  esigenza di superare le «irragionevoli disparità di trattamento e [la] violazione del principio rieducativo della pena già denunciate da più autorità giurisdizionali alla Corte costituzionale».</p>
<p align="JUSTIFY">La sopravvenuta modifica legislativa, tuttavia, non impone la restituzione degli atti ai giudici remittenti, essendo essa ininfluente nei giudizi <i>a quibus</i>. Il decreto legislativo n. 122 del 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 ottobre 2018, n. 250, Supplemento ordinario n. 50), infatti, prevede che le disposizioni in esso contenute «acquistano efficacia decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» (art. 7).</p>
<p align="JUSTIFY">5.   Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, t.u. casellario giudiziale, nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. n. 122 del 2018, sono fondate.</p>
<p align="JUSTIFY">5.1.   Va anzitutto esclusa la proposta interpretativa che, nell  atto di intervento relativo all  ordinanza del Tribunale ordinario di Palermo, è stata avanzata dall  Avvocatura generale dello Stato al fine di superare i dubbi di costituzionalità che concernono le disposizioni censurate attraverso una loro interpretazione conforme; in particolare, va esclusa l  estensione analogica ai provvedimenti sulla messa alla prova della previsione della non menzione, nei certificati del casellario giudiziale, delle condanne per reati estinti a norma dell  art. 167, primo comma, del codice penale (ossia per i reati dichiarati estinti una volta decorso il periodo di sospensione condizionale della pena in assenza di commissione di nuovi delitti o contravvenzioni della stessa indole, e in presenza dell  adempimento degli obblighi imposti).</p>
<p align="JUSTIFY">Infatti, le disposizioni relative al contenuto dei certificati del casellario giudiziale, oggetto delle censure dei giudici a quibus, sono articolate attorno a una regola generale    quella per cui tutti i provvedimenti iscritti nel casellario vanno riportati nei certificati    assistita da una serie di puntuali deroghe (le lettere dalla a alla m dell  art. 24, comma 1, e dalla a alla o dell  art. 25, comma 1, del t.u. casellario giudiziale), che costituiscono altrettante eccezioni a tale regola generale. In omaggio al criterio ermeneutico di cui all  art. 14, secondo comma, delle Preleggi, queste deroghe non possono che intendersi come tassative, e insuscettibili pertanto di estensione analogica, tanto più a fronte delle importanti differenze normative e concettuali tra gli istituti della sospensione condizionale della pena e della messa alla prova.</p>
<p align="JUSTIFY">5.2.   Rispetto alle censure formulate in relazione all  art. 3 Cost., occorre osservare come l  implicito obbligo di includere i provvedimenti relativi alla messa alla prova nei certificati del casellario richiesti da privati finisca per risolversi in un trattamento deteriore dei soggetti che beneficiano di questi provvedimenti, orientati anche a una finalità deflattiva con correlativi risvolti premiali per l  imputato, rispetto a coloro che    aderendo o non opponendosi ad altri procedimenti, come il patteggiamento o il decreto penale di condanna, ispirati essi pure alla medesima finalità    beneficiano già oggi della non menzione dei relativi provvedimenti nei certificati richiesti dai privati.</p>
<p align="JUSTIFY">Rispetto in particolare al patteggiamento, questa Corte ha in effetti già avuto modo di qualificare il beneficio ex lege della non menzione delle sentenze ex art. 444 e seguenti cod. proc. pen. nel certificato del casellario giudiziale come un incentivo finalizzato a indurre «l  imputato a pervenire sollecitamente alla definizione del processo» (sentenza n. 223 del 1994). Poiché tanto la messa alla prova quanto il patteggiamento costituiscono procedimenti «diretti ad [assicurare all  imputato] un trattamento più vantaggioso di quello del rito ordinario» (sentenza n. 91 del 2018), non è conforme a ragionevolezza che il beneficio della non menzione venga riconosciuto ex lege a chi si limiti a concordare con il pubblico ministero l  applicazione di una pena sulla base di un provvedimento equiparato a una sentenza di condanna, salve le eccezioni previste dalla legge (art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.), e non    invece    a chi eviti la condanna penale attraverso un percorso che comporta l  adempimento di una serie di obblighi risarcitori e riparatori in favore della persona offesa e della collettività, per effetto di una scelta volontaria, e con esiti oggettivamente e agevolmente verificabili: e ciò nella medesima ottica di risocializzazione cui avrebbe dovuto tendere la pena, qualora il processo si fosse concluso con una condanna.</p>
<p align="JUSTIFY">Inoltre, mentre per la generalità dei casi esiste la possibilità di beneficiare della non menzione della condanna nei certificati qualora si sia ottenuta la riabilitazione (art. 24, comma 1, lettera d e art. 25, comma 1, lettera d, del t.u. casellario giudiziale), nel caso dei provvedimenti relativi alla messa alla prova la riabilitazione è per definizione esclusa, non trattandosi di condanne. Il che costituisce un ulteriore profilo di irragionevolezza ingenerato dalla disciplina censurata.</p>
<p align="JUSTIFY">5.3.   Fondate sono, altresì, le questioni sollevate in relazione all  art. 27, terzo comma, Cost.</p>
<p align="JUSTIFY">Come affermato da una recente sentenza delle Sezioni unite dalla Corte di cassazione, già citata in senso adesivo da questa Corte (sentenza n. 91 del 2018), la sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce «istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene   infranta   la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 31 marzo 2016, n. 36272)». In tale ottica, l  istituto    al quale va riconosciuta una dimensione processuale e, assieme, sostanziale    costituisce parte integrante del sistema sanzionatorio penale, condividendo con il patteggiamento la base consensuale del procedimento e del trattamento che ne consegue (così, ancora, la sentenza n. 91 del 2018). L  istituto non può, pertanto, che essere attratto dal finalismo rieducativo, che l  art. 27, terzo comma, Cost. ascrive all  intero sistema sanzionatorio penale.</p>
<p align="JUSTIFY">La menzione dei provvedimenti concernenti la messa alla prova nei certificati richiesti dai privati appare, tuttavia, disfunzionale rispetto a tale obiettivo, costituzionalmente imposto. La menzione relativa risulta, anzi, suscettibile di risolversi in un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova, creandogli    in particolare    più che prevedibili difficoltà nell  accesso a nuove opportunità lavorative, senza che ciò possa ritenersi giustificato da ragioni plausibili di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti, dal momento che l  esigenza di garantire che la messa alla prova non sia concessa più di una volta (art. 168-bis, comma 4, cod. pen.) è già adeguatamente soddisfatta dall  obbligo di iscrizione dei menzionati provvedimenti sulla messa alla prova e della loro indicazione nel certificato   ad uso del giudice   (rispettivamente artt. 3, comma 1, lettera i-bis, e 21, comma 1, del t.u. casellario giudiziale).</p>
<p align="JUSTIFY">Non v  è invece alcuna ragione plausibile perché si debba menzionare anche sui certificati richiesti dai privati    con gli effetti pregiudizievoli di cui si è detto, a carico di un soggetto che la Costituzione pur vuole sia presunto innocente sino alla condanna definitiva    un provvedimento interinale come l  ordinanza che dispone la messa alla prova, destinata comunque a essere travolta da un provvedimento successivo (la sentenza che dichiara l  estinzione del reato, nella normalità dei casi; ovvero l  ordinanza che dispone la prosecuzione del processo, laddove la messa alla prova abbia avuto esito negativo).</p>
<p align="JUSTIFY">D  altra parte, una volta che il processo si sia concluso con l  estinzione del reato per effetto dell  esito positivo della messa alla prova, la menzione della vicenda processuale ormai definita contrasterebbe con la ratio della stessa dichiarazione di estinzione del reato, che comporta normalmente l  esclusione di ogni effetto pregiudizievole    anche in termini reputazionali    a carico di colui al quale il fatto di reato sia stato in precedenza ascritto. <i>Omissis </i></p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2016 n.200</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-7-2016-n-200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-7-2016-n-200/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2016 n.200</a></p>
<p>Presidente Grossi, redattore Lattanzi È illegittima l’esclusione della medesimezza del fatto per la sola circostanza che ricorre un concorso formale di reati tra res iudicata e res iudicanda Processo &#8211; Processo penale &#8211; Art. 649 del codice di procedura penale &#8211; Divieto di un secondo giudizio &#8211; Applicabilità limitata all&#8217;esistenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-7-2016-n-200/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2016 n.200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-7-2016-n-200/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2016 n.200</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, redattore Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>È illegittima l’esclusione della medesimezza del fatto per la sola circostanza che ricorre un concorso formale di reati tra res iudicata e res iudicanda</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo penale &#8211; Art. 649 del codice di procedura penale &#8211; Divieto di un secondo giudizio &#8211; Applicabilità limitata all&#8217;esistenza del medesimo &#8220;fatto giuridico&#8221;, nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all&#8217;esistenza del medesimo &#8220;fatto storico&#8221;, così come delineato dalla Corte EDU &#8211; Esclusione del divieto di ne bis in idem quando il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale &#8211; Q.l.c. sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino &#8211; Asserita violazione degli artt. 117, c. 1, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">È costituzionalmente illegittimo l’articolo 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 200<br />
ANNO 2016<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI,<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino, nel procedimento penale a carico di S.S.E., con ordinanza del 24 luglio 2015, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2015.<br />
Visti gli atti di costituzione di S.S.E., dei Comuni di Casale Monferrato, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Cella Monte e di Ozzano Monferrato, di M.G. ed altri, nella qualità di eredi, dell’AIEA – Associazione italiana esposti amianto, dell’AFeVA – Associazione Familiari Vittime Amianto, di G.M.G. ed altri, nella qualità di eredi, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 31 maggio 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;<br />
uditi gli avvocati Astolfo Di Amato per S.S.E., Marco Gatti per i Comuni di Casale Monferrato, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Cella Monte e di Ozzano Monferrato, Maurizio Riverditi per M.G. ed altri, nella qualità di eredi, Sergio Bonetto per l’AIEA – Associazione italiana esposti amianto e per G.M.G. ed altri, nella qualità di eredi, Laura D’Amico per l’AFeVA – Associazione Familiari Vittime Amianto e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
&nbsp;<br />
<em>Ritenuto in fatto </em><br />
&nbsp;<br />
1.– Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino, con ordinanza del 24 luglio 2015 (r.o. n. 262 del 2015), ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui tale disposizione «limita l’applicazione del principio del ne bis in idem all’esistenza del medesimo “fatto giuridico”, nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all’esistenza del medesimo “fatto storico”», con riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti «Protocollo n. 7 alla CEDU»), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98.<br />
Il rimettente premette di dover decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio doloso di un imputato, che è già stato giudicato in via definitiva per il medesimo fatto storico ed è già stato prosciolto per prescrizione dai reati di disastro doloso (art. 434 del codice penale) e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 cod. pen.), in danno di numerose persone. Ben 186 di queste figurano tra le 258 vittime dei delitti di omicidio, per i quali è stata nuovamente esercitata l’azione penale.<br />
Il giudice a quo osserva che, sotto il profilo storico-naturalistico, i fatti devono ritenersi identici. Le imputazioni si incentrano sulle attività svolte dall’imputato, nella qualità di responsabile di alcuni stabilimenti ove veniva impiegato l’amianto, e riguardano l’omissione di misure idonee a prevenire la lesione dell’integrità fisica dei lavoratori e la diffusione di materiali contaminati dalla sostanza cancerogena, con conseguente morte di 258 persone.<br />
Le sentenze dichiarative dell’estinzione dei reati previsti dagli artt. 434 e 437 cod. pen. per prescrizione confermano, a parere del rimettente, che identico deve ritenersi il nesso causale, già verificato positivamente, e le ulteriori condotte descritte nel nuovo capo di imputazione per rafforzare l’ipotesi accusatoria, ma già oggetto di valutazione da parte dei primi giudici.<br />
Nonostante tale acclarata identità dei fatti storici il giudice a quo esclude di poter dichiarare non doversi procedere ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., come è stato richiesto dalla difesa, perché, sulla base del diritto vivente, questa disposizione vieta di procedere nuovamente per uno stesso fatto, solo in presenza di condizioni che non ricorrono nel caso di specie.<br />
Con ampia disamina della giurisprudenza di legittimità il rimettente ritiene che il divieto di bis in idem esiga, ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., l’identità, secondo criteri giuridici, della triade “condotta-evento-nesso di causa”. È possibile che ad una medesima azione od omissione storica corrisponda una pluralità di “eventi giuridici”, per la diversità della natura dei reati e degli interessi che essi tutelano, con la conseguenza che, in tal caso, il fatto, pur identico nella sua dimensione naturalistica, non può considerarsi tale ai fini della preclusione del bis in idem.<br />
In particolare quest’ultima non potrebbe operare in caso di concorso formale di reati, ovvero quando con un’unica azione od omissione si commettono più illeciti penali.<br />
Il giudice a quo osserva che nel caso sottoposto al suo scrutinio il delitto di omicidio doloso appartiene a un “tipo legale” diverso dai reati di disastro doloso e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, per i quali è già stata dichiarata la prescrizione. Questi ultimi sono reati di pericolo, e non di danno; la morte non è elemento costitutivo della fattispecie, come nell’omicidio; è tutelato il bene giuridico dell’incolumità pubblica anziché quello della vita.<br />
Gli eventi giuridici cagionati dalla condotta omissiva dell’imputato sarebbero perciò plurimi e tale circostanza non permetterebbe di applicare l’art. 649 cod. proc. pen.<br />
A questo punto sorge il dubbio di legittimità costituzionale del rimettente, il quale, anche qui con ampie citazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti «Corte EDU»), reputa che il divieto di bis in idem in materia penale enunciato dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU abbia carattere più ampio della corrispondente regola prevista dall’art. 649 cod. proc. pen.<br />
Dalla sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, osserva il giudice a quo, si è consolidato il principio secondo cui ha rilievo solo l’identità del fatto storico, valutato con esclusivo riguardo alla condotta dell’agente, senza che in senso contrario si possa opporre il difetto di coincidenza tra «gli elementi costitutivi degli illeciti», con particolare riguardo alla pluralità degli eventi giuridici.<br />
In applicazione di tale criterio, si dovrebbe adottare nel processo principale una sentenza di non luogo a procedere; a ciò tuttavia sarebbe di ostacolo il diritto vivente formatosi sull’art. 649 cod. proc. pen, che andrebbe perciò dichiarato illegittimo allo scopo di recepire la più favorevole nozione di bis in idem accolta dalla Corte EDU.<br />
Tale nozione non solo non contrasterebbe con alcun parametro costituzionale, ma sarebbe altresì in armonia con l’art. 111, secondo comma, Cost., che enuncia il principio di ragionevole durata del processo. Si eviterebbe, infatti, che una persona possa conservare la posizione di imputato per lo stesso fatto, «oltre il tempo “ragionevolmente” necessario a definire il processo».<br />
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.<br />
La questione sarebbe irrilevante, perché il rimettente non ha indicato la data di morte delle persone offese, e perché, in ogni caso, sarebbe stato omesso un tentativo di interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata.<br />
Inoltre, il giudice a quo sarebbe carente di “legittimazione” attiva, perché la decisione che deve adottare non avrebbe i caratteri della definitività.<br />
3.– Si è costituito in giudizio l’imputato del processo principale, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.<br />
La parte privata sostiene che vi è una «sovrapposizione pressoché totale» tra i fatti addebitati e quelli per i quali è già stata dichiarata l’estinzione dei reati per prescrizione, e che ciò dovrebbe comportare, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, l’applicazione del divieto di bis in idem, che ha vigore anche rispetto alle sentenze di non doversi procedere conseguenti alla prescrizione.<br />
Si aggiunge che la giurisprudenza europea è senza dubbio consolidata nel senso che il fatto deve essere «ricostruito avendo riferimento alla condotta e non già anche all’evento».<br />
La parte privata si sofferma, poi, sulla compatibilità con la Costituzione del divieto di bis in idem, nella versione recepita dalla Corte EDU, e osserva che nella tradizione giuridica italiana questo divieto, che non trova un esplicito riconoscimento nella Carta, ha vissuto in «una prospettiva processualistica», quale «presidio apprestato dall’ordinamento per assicurare la funzionalità del processo». Per questa ragione «l’ampiezza dell’operatività del concetto di “fatto”, rispetto al quale va verificata la identità o no del procedimento, è frutto di una decisione del legislatore di carattere del tutto convenzionale non esistendo, sul piano logico-giuridico, la possibilità di giungere ad una sola conclusione ammissibile».<br />
La Corte EDU avrebbe però «rovesciato completamente la prospettiva», valorizzando il divieto di bis in idem come «diritto (fondamentale) dell’individuo a non essere giudicato due volte». In questa ottica, «il criterio di determinazione dell’identità del fatto non può che spostarsi su una valutazione non formalistica, ma sostanzialistica, centrata essenzialmente sulla condotta meritevole di censura». Sarebbe perciò necessario avere riguardo alla sola identità della condotta, anziché a «dati di carattere giuridico-formale».<br />
Questo assetto si collegherebbe anzitutto agli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost., dai quali dovrebbe ricavarsi un interesse dell’imputato ad essere sottratto indefinitamente all’azione penale per il medesimo fatto, ovvero alla «quiete penalistica», posto che, in caso contrario, vi sarebbe «una ingiustificata persecuzione».<br />
In secondo luogo, il principio del ne bis in idem si armonizzerebbe con gli artt. 2 e 3 Cost., collocandosi nel catalogo aperto dei diritti fondamentali, che debbono avere prevalenza su ogni altro principio costituzionale, e quindi anche sul principio di obbligatorietà dell’azione penale.<br />
Il divieto di bis in idem infine apparterrebbe ai tratti costitutivi del giusto processo, assicurato dall’art. 111 Cost., e, nella versione recepita dalla Corte EDU, si accorderebbe con la natura accusatoria del procedimento penale, la quale, «proprio perché muove da una piena consapevolezza dei limiti della verità processuale», implica che «il processo deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle posizioni individuali».<br />
4.– Si è costituita in giudizio l’Associazione Familiari Vittime Amianto, parte civile nel processo principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.<br />
La parte privata contesta anzitutto che l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, posto a confronto con l’art. 649 cod. proc. pen., abbia una portata di maggior favore per l’imputato.<br />
Mentre la norma nazionale si applica anche se l’imputato è stato prosciolto per prescrizione nel primo giudizio, quella convenzionale esige che egli sia stato «acquitté ou condamné», impiegando un’espressione che «viene ricondotta dalla tradizione giuridica francese esclusivamente a quei casi in cui l’imputato viene assolto a seguito di un riconoscimento della sua totale estraneità ai fatti». La disposizione convenzionale non troverebbe quindi spazio ove il primo procedimento si fosse arrestato per la sopraggiunta prescrizione, e di conseguenza la questione di legittimità costituzionale sarebbe priva di rilevanza.<br />
Inoltre, mentre per l’art. 649 cod. proc. pen. il divieto di bis in idem presuppone un medesimo fatto, per l’art. 4 del Protocollo n. 7 presuppone l’identità di «une infraction», ovvero, a parere della parte privata, del reato nella sua qualificazione giuridica. Anche sotto questo aspetto la tutela convenzionale sarebbe meno ampia di quella offerta dall’ordinamento nazionale.<br />
Infine la giurisprudenza della Corte EDU non potrebbe mai avere carattere vincolante per l’interprete nazionale, il che implicherebbe un ulteriore profilo di inammissibilità della questione.<br />
La parte privata conclusivamente osserva che la nozione del divieto di bis in idem che il rimettente chiede di introdurre sarebbe in contrasto con l’art. 112 Cost., perché determinerebbe un «ridimensionamento» del principio di obbligatorietà dell’azione penale.<br />
5.– Si sono costituiti M.G., M.M., L.L. e C.M.V., già costituiti parti civili nel processo principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque manifestamente non fondata.<br />
L’eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza si basa sul rilievo che i fatti per i quali è intervenuta la prescrizione e quelli per cui pende il giudizio a quo non sarebbero i medesimi. L’evento morte sarebbe estraneo alla fattispecie dei reati previsti dagli artt. 434 e 437 cod. pen., e determinerebbe un fatto diverso sotto il profilo, sia dell’evento, sia del nesso causale.<br />
Nel merito, la giurisprudenza europea formatasi sul divieto di bis in idem, pur agganciata alla dimensione storico-naturalistica del fatto, imporrebbe di prendere in considerazione non soltanto la condotta dell’imputato ma anche ogni effetto che da questa sia derivato. La questione sarebbe perciò non fondata, posto che la diversità degli eventi nel caso di specie renderebbe inapplicabile l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.<br />
Le parti private aggiungono che, se si dovesse invece limitare l’accertamento alla identità della sola condotta, si produrrebbero effetti manifestamente irragionevoli, in contrasto con l’art. 3 Cost. e con il principio di obbligatorietà dell’azione penale.<br />
Il pubblico ministero sarebbe infatti costretto a «”concentrare” […] in un unico contesto processuale l’iniziativa punitiva», anche quando l’evento si può verificare a distanza di anni dalla condotta comunque punibile, «con buona pace per la maggior parte dei procedimenti per omicidio o lesioni conseguenti a reati ambientali».<br />
Si introdurrebbe in tal modo un «vuoto di tutela» di beni giuridici primari, che sarebbe in contrasto anche con l’«obbligo di criminalizzazione» che la CEDU imporrebbe a tutela del diritto alla salute e di quello alla vita, diritti che, richiedendo un più elevato livello di tutela, dovrebbero prevalere ai sensi dell’art. 53 della CEDU.<br />
6.– Si è costituita in giudizio l’Associazione italiana esposti amianto, già parte civile nel processo principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque manifestamente non fondata.<br />
La parte privata ritiene che il primo processo nei confronti dell’imputato, conclusosi con la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, non abbia avuto per oggetto l’accertamento relativo alla morte delle vittime e al nesso di causalità.<br />
La questione sarebbe perciò priva di rilevanza, perché questa Corte dovrebbe esprimere «un parere astratto» circa la compatibilità dell’art. 649 cod. proc. pen. con la tutela convenzionale.<br />
Nel merito, la parte privata rileva che «immaginare un sistema in cui un comportamento criminale possa essere oggetto di valutazione una sola volta […] porterebbe a risultati totalmente illogici», perché sarebbe preclusa «la persecuzione di ulteriori e diversi reati che si integrassero successivamente», come nel caso della morte di altre vittime, sopraggiunta alla conclusione del primo giudizio penale.<br />
Ciò determinerebbe una «lacuna normativa assolutamente inaccettabile per le singole vittime», che potrebbe determinare anche una violazione della CEDU «per il vuoto sanzionatorio che si verrebbe a creare».<br />
7.– Si sono costituiti in giudizio G.M.G., C.M., C.Mi. e R.F., già parti civili nel processo principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque manifestamente non fondata, con argomenti analoghi a quelli sviluppati dall’Associazione italiana esposti amianto.<br />
8.– Si sono costituiti i Comuni di Casale Monferrato, Ozzano Monferrato, Cella Monte, Rosignano Monferrato e Ponzano Monferrato, già parti civili nel processo principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque manifestamente non fondata.<br />
Le parti private contestano in primo luogo che i fatti già giudicati e quelli per cui pende il processo principale siano i medesimi dal punto di vista storico-naturalistico. Nel giudizio a quo sarebbero addebitate all’imputato condotte positive che non furono oggetto della prima imputazione, relativa a mere omissioni, e in ogni caso vengono in rilievo le morti di 258 persone, alcune delle quali sopravvenute rispetto al primo processo. Tali morti sono elementi costitutivi del reato di omicidio, mentre il giudizio conclusosi con la prescrizione non verteva, né su di esse, né sul nesso causale tra gli eventi letali e la condotta dell’imputato.<br />
Ciò determinerebbe l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.<br />
Inoltre, a parere delle parti private, il rimettente non ha adeguatamente apprezzato la giurisprudenza della Corte EDU, che, pur nel riferimento alla dimensione storica del fatto, non impedirebbe di assumere in considerazione tutti gli elementi che realizzano il reato, e, tra questi, l’evento. A conferma di ciò pongono in evidenza che l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU si riferisce all’identità del reato, nozione entro cui andrebbero inclusi gli «”eventi”, intesi come “effetti concreti” o “conseguenze”» che connotano la figura criminosa.<br />
Questo rilievo, desunto anche da una pronuncia della Corte di cassazione, comproverebbe ulteriormente l’inammissibilità della questione.<br />
9.– In prossimità dell’udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, chiedendo, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte nell’atto di costituzione, che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.<br />
10.– Anche la difesa dell’imputato ha depositato una memoria, con cui ha chiesto che siano dichiarate non fondate «le eccezioni di inammissibilità e di irrilevanza proposte», che sia dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 649 cod. proc. pen., e, «in via subordinata», che sia «sollevata questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia EU».<br />
In replica alle deduzioni della difesa dello Stato e delle altre parti private, la difesa dell’imputato osserva, in particolare, che l’ordinanza di rimessione contiene un’articolata e completa ricostruzione della fattispecie concreta oggetto del giudizio, consentendo una compiuta valutazione della rilevanza da parte di questa Corte. Pacifica sarebbe poi la legittimazione del giudice dell’udienza preliminare a sollevare questioni di legittimità costituzionale. Il rimettente, inoltre, si sarebbe conformato all’orientamento «assolutamente consolidato» della Corte di cassazione nell’interpretare la norma impugnata, il che lo esonererebbe dal tentativo di darvi un «significato conforme ai parametri costituzionali che si assumono violati». La ricostruzione delle fattispecie contestate nel primo e nel secondo procedimento e la valutazione sulla loro identità operate dal Giudice dell’udienza preliminare si sottrarrebbero ad un giudizio di palese arbitrarietà, attesa la coerenza logica che le contraddistingue. Priva di fondamento sarebbe l’obiezione, avanzata dai difensori di alcune parti civili, secondo cui nel primo procedimento a carico dell’imputato la morte delle vittime non sarebbe stata oggetto di esame. Secondo la difesa dell’imputato la sentenza di primo grado, nell’affermare che l’ipotesi di cui all’art. 437, secondo comma, cod. pen. costituiva un reato autonomo, il cui evento era la morte della vittima, aveva necessariamente operato una verifica in ordine a tale evento, mentre la pronuncia del giudice di secondo grado, attraverso l’introduzione del concetto di evento epidemiologico, vi aveva fatto «confluire tutti gli eventi morte, compresi quelli futuri». Sotto l’aspetto giuridico, inoltre, le pronunce della Corte EDU avrebbero dato rilievo esclusivamente al fatto naturalistico e, in tale ambito, alla condotta, e non «alle fattispecie astratte contestate». L’identità tra i fatti oggetto del primo e del secondo procedimento dovrebbe valutarsi avuto riguardo alla formulazione dell’imputazione e non al tipo di accertamento o di motivazione operati dal giudice. In questa prospettiva nel «vecchio capo di imputazione e nel nuovo» la condotta sarebbe assolutamente identica, e gli eventi morte sarebbero identici.<br />
Per quanto attiene ai profili di merito, l’imputato ripercorre i contenuti delle pronunce più recenti della Corte EDU, a partire dalla sentenza 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, sottolineando che il principio del ne bis in idem è stato interpretato come divieto di giudicare un individuo per una seconda infrazione, qualora questa scaturisca dagli stessi fatti o da fatti che sono sostanzialmente identici, prendendo in considerazione la «sola condotta» e non anche «gli effetti» da essa derivanti. Tale nozione, superando la dimensione esclusivamente formale del ne bis in idem, non determinerebbe la paralisi del principio di obbligatorietà dell’azione penale previsto dall’art. 112 Cost. Sarebbe infondata, infine, anche l’obiezione secondo cui la disposizione contenuta nell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU è stata male interpretata, in quanto «il termine “infraction”, utilizzato dalla norma per individuare l’ “idem”», non richiamerebbe la dimensione meramente fattuale della vicenda, bensì i suoi aspetti giuridico-formali. Secondo la difesa dell’imputato, la funzione nomofilattica della Corte EDU sarebbe confermata dagli artt. 19, 32 e 46 della CEDU, oltre che da numerose pronunce di questa Corte.<br />
La difesa dell’imputato chiede, in via subordinata, che sia sollevata «questione pregiudiziale» innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto la fattispecie in esame avrebbe rilevanza per il diritto dell’Unione per motivi di carattere sostanziale e procedurale. Rileverebbero, al riguardo, le disposizioni dell’Unione europea sulla protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione all’amianto. Osserva la parte che nel 1983 è stata adottata la Direttiva 19 settembre 1983, n. 83/477/CEE (Direttiva del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro – seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE), la quale è stata recepita nel nostro ordinamento dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto). Il rilievo di tale direttiva sarebbe stato messo in evidenza nella motivazione della sentenza di primo grado nei confronti dell’imputato. Pertanto, la materia della protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad amianto rientrerebbe nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, come sarebbe dimostrato dall’adozione di una serie di atti normativi dell’Unione europea, tra cui la Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/148/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro), i quali si inserirebbero nelle politiche dell’Unione dirette ad assicurare un grado elevato di protezione della salute e alla salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente. Sussisterebbero pertanto le condizioni, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, per effettuare «rinvio pregiudiziale d’interpretazione» dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla nozione di «stessi fatti».<br />
11.– Hanno inoltre depositato memorie di identico contenuto le altre parti private. Esse rilevano come il percorso ermeneutico adottato dalla Corte EDU sarebbe caratterizzato da un approccio strettamente casistico, come tale «non necessariamente funzionale all’elaborazione di una definizione dell’idem su cui fondare una teoria generale e paradigmatica in via astratta ed assoluta». Dall’analisi delle recenti pronunce della Corte EDU, a partire dal caso Zolotoukhine, non sembrerebbe potersi evincere alcuna indicazione tale da escludere che «l’espressione “fatti identici o che siano sostanzialmente gli stessi”» debba essere valutata, non solo con riguardo alla condotta, ma anche in riferimento all’evento e al nesso causale. L’accoglimento della questione, così come formulata dal giudice a quo, implicherebbe conseguenze abnormi, «sia in termini di (ir)razionalità dell’ordinamento penale e processuale penale, sia (e soprattutto) con riguardo alla (in)compatibilità della predetta interpretazione con il sistema dei diritti fondamentali», tra i quali il diritto alla salute e quello alla vita, tutelati, peraltro, dall’art. 2 della CEDU.<br />
<a name="diritto"></a>&nbsp;<br />
<em>Considerato in diritto </em><br />
&nbsp;<br />
1.– Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui tale disposizione limita l’applicazione del principio del ne bis in idem al medesimo fatto giuridico, nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che al medesimo fatto storico, con riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti «Protocollo n. 7 alla CEDU»), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98.<br />
Il rimettente si trova a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio proposta nei confronti di una persona imputata dell’omicidio doloso di 258 persone. Il Giudice osserva che in relazione alla medesima condotta l’imputato, in un precedente giudizio, è già stato prosciolto per prescrizione dai reati previsti dagli artt. 434, secondo comma, e 437, secondo comma, del codice penale.<br />
In particolare in quel primo processo penale erano stati contestati il disastro innominato aggravato e l’omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, anch’essa nella forma aggravata, reati che l’imputato avrebbe commesso nella sua qualità di dirigente di stabilimenti della società Eternit. Mediante la diffusione di polveri di amianto sarebbero stati cagionati un disastro e un infortunio, che avrebbero comportato la morte o la malattia di circa 2000 persone, 186 delle quali erano indicate nei nuovi capi di imputazione per omicidio.<br />
Il rimettente premette di non poter applicare l’art. 649 cod. proc. pen., che enuncia il divieto di bis in idem in materia penale, a causa del significato che tale disposizione avrebbe assunto nel diritto vivente: vi sarebbero infatti due ostacoli insuperabili per l’interprete che intenda adeguarsi a tale consolidata giurisprudenza.<br />
In primo luogo, pur a fronte di una formulazione letterale della norma chiaramente intesa a porre a raffronto il fatto storico, il diritto vivente esigerebbe invece l’identità del fatto giuridico ovvero «la coincidenza di tutti gli elementi costitutivi del reato e dei beni giuridici tutelati».<br />
Il giudice sarebbe cioè tenuto a valutare non la sola condotta dell’agente, ma la triade «condotta-evento-nesso di causa», indagando sulla natura dei reati e sui beni che essi tutelano. Applicando questo criterio al caso di specie il rimettente afferma che l’omicidio è in sé fatto diverso dal disastro innominato aggravato e dall’omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro aggravata, posto che questi sono due delitti di pericolo, anziché di danno, diretti alla tutela della pubblica incolumità, anziché della vita. Inoltre, l’evento morte, che è elemento costitutivo dell’omicidio, non figura neppure tra le circostanze aggravanti previste dal secondo comma degli artt. 434 e 437 cod. pen., perché non è necessario per integrare le figure del disastro e dell’infortunio, alle quali queste disposizioni fanno riferimento.<br />
In secondo luogo, il rimettente richiama la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui l’omicidio concorre formalmente con i reati indicati dagli artt. 434 e 437 cod. pen., quando, come è accaduto nel caso di specie, il primo e i secondi sono commessi con un’unica azione od omissione.<br />
Il diritto vivente in questo caso esclude recisamente l’applicabilità dell’art. 649 cod. proc. pen., ritenendo che la sola circostanza di avere violato diverse disposizioni di legge o di avere commesso più violazioni della medesima disposizione di legge (art. 81 cod. pen.) impedisca di ritenere, ai fini dell’art. 649 cod. proc. pen., unico il fatto, benché realizzato con una sola azione od omissione.<br />
Ciò posto, il giudice a quo rileva, sulla base di un’ampia disamina della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti «Corte EDU»), che l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU ha invece un significato più favorevole per l’imputato, poiché, a partire dalla sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, si sarebbe stabilito che è ravvisabile identità del fatto quando medesima è l’azione o l’omissione per la quale la persona è già stata irrevocabilmente giudicata. Nel caso di specie, in applicazione di questo orientamento, non osterebbe al divieto di bis in idem, né la diversità dell’evento conseguente alla condotta, né la configurabilità di un concorso formale di reati.<br />
Il rimettente conclude che l’art. 649 cod. proc. pen. è di dubbia legittimità costituzionale, nella parte in cui, in base al diritto vivente nazionale, per valutare la medesimezza del fatto stabilisce criteri più restrittivi di quelli ricavati dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. In base a quest’ultima norma, infatti, l’imputato andrebbe prosciolto per la sola circostanza che le azioni e le omissioni che hanno causato gli omicidi sarebbero, sul piano storico-naturalistico, quelle per le quali è già stato giudicato in altro processo penale in via definitiva. Non avrebbe alcun rilievo in senso contrario la circostanza che l’evento, ovvero la morte delle vittime, non sia stato in quella prima sede oggetto di accertamento.<br />
2.– L’Avvocatura generale dello Stato e le parti private hanno avanzato numerose eccezioni di inammissibilità.<br />
L’Avvocatura generale sostiene anzitutto che il rimettente sarebbe privo di legittimazione a proporre la questione di legittimità costituzionale.<br />
L’eccezione è manifestamente infondata perché il giudice dell’udienza preliminare è senza alcun dubbio una autorità giurisdizionale tenuta ad applicare la norma impugnata nel corso del giudizio (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»).<br />
In secondo luogo, l’Avvocatura generale deduce che l’omessa indicazione della data di morte delle vittime rende carente la descrizione della fattispecie. Anche questa eccezione è manifestamente infondata, in quanto si incentra su un elemento del fatto che non è necessario per saggiare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Quest’ultima è ravvisabile perché il rimettente postula la medesimezza della condotta, oggetto di una nuova imputazione dopo un primo giudizio conclusosi definitivamente, e l’impossibilità di applicare, nonostante ciò, l’art. 649 cod. proc. pen., senza una previa dichiarazione di illegittimità costituzionale. La data di morte delle vittime non ha alcuna incidenza sui termini della questione così proposta.<br />
2.1.– L’Avvocatura generale eccepisce inoltre l’inammissibilità della questione, perché il rimettente avrebbe potuto risolvere il dubbio di legittimità costituzionale mediante un’interpretazione dell’art. 649 cod. proc. pen. convenzionalmente orientata.<br />
Anche questa eccezione non è fondata. Infatti il Giudice ha ampiamente motivato, rilevando l’esistenza di un diritto vivente contrario a una tale soluzione interpretativa, e lo ha individuato in numerose pronunce successive alla sentenza della Grande Camera, Zolotoukhine contro Russia, con la quale è stato definito l’orientamento della giurisprudenza della Corte EDU da ritenere consolidato. Ciò significa che nella prospettiva del rimettente neppure questo elemento di novità potrebbe valere a far dubitare della persistenza del diritto vivente, aprendo la via a un tentativo di interpretazione adeguatrice. In questo contesto il giudice a quo ha «la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di “diritto vivente” e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con parametri costituzionali» (sentenza n. 242 del 2014).<br />
2.2.– Una parte privata ha eccepito il difetto di rilevanza della questione sostenendo che l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU non è applicabile quando, come è avvenuto nel caso in esame, la prima pronuncia penale, passata in giudicato, non ha espresso un giudizio sul merito dell’imputazione. Il testo francese della disposizione europea esige infatti che l’imputato sia già stato acquitté ou condamné, e l’acquittement implicherebbe un’assoluzione, mentre nel caso oggetto del giudizio principale l’imputato è stato prosciolto per la prescrizione dei reati.<br />
L’eccezione non è fondata.<br />
Premesso che il significato delle disposizioni della CEDU e dei suoi Protocolli va tratto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007), purché consolidata (sentenza n. 49 del 2015), è immediato il rilievo che per tale Corte ciò che rileva è la natura definitiva di una decisione giudiziale, al fine di stabilire se essa possa precludere una nuova azione penale per lo stesso fatto, e tale natura si deduce dall’autorità di cosa giudicata che le attribuisce l’ordinamento nazionale. Di questo principio ha reso applicazione anche la sentenza della Grande Camera, 27 maggio 2014, Marguš contro Croazia (sentenza n. 184 del 2015).<br />
Posto che l’ordinamento italiano riconosce il carattere di giudicato anche alle sentenze di estinzione del reato per prescrizione deve concludersi che l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU si applica al giudizio a quo.<br />
2.3.– Alcune parti private hanno eccepito il difetto di rilevanza della questione sostenendo che i fatti già giudicati sono diversi, sotto il profilo storico-naturalistico, da quelli oggetto della nuova imputazione, perciò, pur accogliendo la prospettiva del rimettente, neppure l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU potrebbe sottrarre l’imputato al giudizio.<br />
L’eccezione non è fondata.<br />
Il rimettente ha infatti svolto un’ampia motivazione per dimostrare l’identità della condotta dell’imputato. Posto che si tratta di uno dei passaggi logici preliminari rispetto al dubbio di legittimità costituzionale, questa Corte, per postularne l’adeguatezza ai fini della motivazione sulla rilevanza, non può che limitarsi all’apprezzamento del carattere non implausibile della premessa sviluppata dal giudice a quo.<br />
2.4.– Alcune parti private hanno eccepito l’irrilevanza della questione perché il primo processo penale non avrebbe accertato, né l’evento della morte delle vittime, né il nesso di causalità tra quest’ultimo e la condotta. Perciò i fatti dovrebbero ritenersi diversi anche sulla base della giurisprudenza europea, che includerebbe nel giudizio di comparazione evento e nesso di causalità.<br />
L’eccezione non è fondata in quanto pretende di far valere sul piano dell’ammissibilità un profilo che attiene al merito della questione. Il rimettente, infatti, parte dal presupposto che l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU prescriva di prendere in considerazione la sola azione o omissione dell’agente, a differenza dell’art. 649 cod. proc. pen., che attribuirebbe rilievo anche al nesso di causalità e all’evento giuridico.<br />
Per tale ragione valutare se la sentenza già passata in giudicato abbia oppure no apprezzato il nesso di causalità e l’evento eccede il controllo sulla rilevanza. Questa, infatti, per tale aspetto, dipende dalla sola motivazione del rimettente sulla medesimezza della condotta, ovvero sul solo requisito che, a parere del giudice a quo, ha importanza, secondo i criteri europei, per affermare o escludere l’unicità del fatto.<br />
3.– La difesa dell’imputato nel giudizio principale sollecita, ove la questione non sia accolta, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, affinché chiarisca se l’art. 50 della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007), recante a sua volta il divieto di bis in idem in materia penale, impedisca o no di riconoscere all’art. 649 cod. proc. pen. il significato attribuitogli dal diritto vivente.<br />
La richiesta, al di là di ogni ulteriore considerazione, non può essere accolta, considerato che il rimettente ha escluso l’inerenza del diritto dell’Unione al caso di specie e ha delimitato il thema decidendum con riferimento ai profili di compatibilità con la CEDU (sentenza n. 56 del 2015).<br />
4.– Venendo al merito della questione, si tratta di verificare se davvero il principio del ne bis in idem in materia penale, enunciato dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, abbia un campo applicativo diverso e più favorevole all’imputato del corrispondente principio recepito dall’art. 649 cod. proc. pen.<br />
È anzitutto opportuno saggiare il convincimento del giudice a quo, secondo cui la disposizione europea significa che la medesimezza del fatto deve evincersi considerando la sola condotta dell’agente, assunta nei termini di un movimento corporeo o di un’inerzia.<br />
È noto che la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, è intervenuta per risolvere un articolato conflitto manifestatosi tra le sezioni della Corte EDU, sulla portata dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Dopo avere passato in rassegna le tesi enunciate in proposito, la Grande Camera ha consolidato la giurisprudenza europea nel senso che la medesimezza del fatto si apprezza alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio. È stata così respinta la tesi, precedentemente sostenuta da una parte di quella giurisprudenza, che l’infraction indicata dal testo normativo sia da reputare la stessa solo se medesimo è il reato contestato nuovamente dopo un primo giudizio definitivo, ovvero il fatto nella qualificazione giuridica che ne dà l’ordinamento penale.<br />
È perciò pacifico oramai che la Convenzione recepisce il più favorevole criterio dell’idem factum, a dispetto della lettera dell’art. 4 del Protocollo n. 7, anziché la più restrittiva nozione di idem legale.<br />
Il rimettente pare persuaso che da questa corretta premessa derivi inevitabilmente il corollario ipotizzato innanzi, ossia che il test di comparazione tra fatto già giudicato definitivamente e fatto oggetto di una nuova azione penale dipenda esclusivamente dalla medesimezza della condotta dell’agente.<br />
In altre parole, secondo il rimettente, qualora non si intenda far rifluire nel giudizio comparativo implicazioni legate al bene giuridico tutelato dalle disposizioni penali, e ci si voglia agganciare alla sola componente empirica del fatto, come è previsto dalla Corte EDU, sarebbe giocoforza concludere che quest’ultimo vada individuato in ragione dell’azione o dell’omissione, trascurando evento e nesso di causalità.<br />
La tesi è errata.<br />
Il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l’accezione che gli conferisce l’ordinamento, perché l’approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva, è l’accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell’inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un’addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi.<br />
Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all’azione o all’omissione, e non comprenda, invece, anche l’oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l’evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell’agente.<br />
È chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni qui riassunte è di carattere normativo, perché ognuna di esse è compatibile con la concezione dell’idem factum. Questo non significa che le implicazioni giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere dell’idem legale. Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione sulla medesimezza del fatto storico. Ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell’accadimento naturalistico che l’interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto.<br />
Nell’ambito della CEDU, una volta chiarita la rilevanza dell’idem factum, è perciò essenziale rivolgersi alla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, per comprendere se esso si restringa alla condotta dell’agente, ovvero abbracci l’oggetto fisico, o anche l’evento naturalistico.<br />
5.– L’indagine cui si è appena accennato non conforta l’ipotesi formulata dal giudice a quo. Né la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, né le successive pronunce della Corte EDU recano l’affermazione che il fatto va assunto, ai fini del divieto di bis in idem, con esclusivo riferimento all’azione o all’omissione dell’imputato. A tal fine, infatti, non possono venire in conto le decisioni vertenti sulla comparazione di reati di sola condotta, ove è ovvio che l’indagine giudiziale ha avuto per oggetto quest’ultima soltanto (ad esempio, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia).<br />
Anzi, in almeno tre occasioni, il giudice europeo ha attribuito importanza, per stabilire l’unicità del fatto, alla circostanza che la condotta fosse rivolta verso la medesima vittima (sentenza 14 aprile 2014, Muslija contro Bosnia Erzegovina, paragrafo 34; sentenza 14 aprile 2014, Khmel contro Russia, paragrafo 65; sentenza 23 settembre 2015, Butnaru e Bejan-Piser contro Romania, paragrafo 37), e ciò potrebbe suggerire che un mutamento dell’oggetto dell’azione, e quindi della persona offesa dal reato, spezzi il nesso tra fatto giudicato in via definitiva e nuova imputazione, pur in presenza della stessa condotta (come potrebbe accadere, ad esempio, nell’omicidio plurimo).<br />
Certo è che, perlomeno allo stato, la giurisprudenza europea, che «resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l’ha originata» (sentenza n. 236 del 2011), non permette di isolare con sufficiente certezza alcun principio (sentenza n. 49 del 2015), alla luce del quale valutare la legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen., ove si escluda l’opzione compiuta con nettezza a favore dell’idem factum (questa sì, davvero espressiva di un orientamento sistematico e definitivo). In particolare, non solo non vi è modo di ritenere che il fatto, quanto all’art. 4 del Protocollo n. 7, sia da circoscrivere alla sola condotta dell’agente, ma vi sono indizi per includere nel giudizio l’oggetto fisico di quest’ultima, mentre non si può escludere che vi rientri anche l’evento, purché recepito con rigore nella sola dimensione materiale.<br />
Ciò equivale a concludere che il difetto di una giurisprudenza europea univoca, tale da superare la sporadicità di decisioni casistiche orientate da fattori del tutto peculiari della fattispecie concreta, libera l’interprete dall’obbligo di porre alla base della decisione un contenuto della normativa interposta ulteriore, rispetto al rilievo storico-naturalistico del fatto, salvo quanto si dovrà aggiungere in seguito a proposito del concorso formale dei reati.<br />
6.– Parimenti, un’opzione a favore della più ampia espansione della garanzia del divieto di bis in idem in materia penale non è stimolata neppure dal contesto normativo e logico entro cui si colloca l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.<br />
È intuitivo che l’accoglimento della posizione propugnata dal giudice a quo, circa l’apprezzamento della sola condotta ai fini del giudizio sulla medesimezza del fatto, rassicura al massimo grado l’imputato già giudicato in via definitiva, che per tale via si sottrarrebbe a un nuovo processo penale, sia nei casi, tra gli altri, in cui si sia aggravata l’offesa nei confronti della stessa persona, sia in quelli in cui un’unica condotta abbia determinato una pluralità di vittime, lese in beni primari e personalissimi come la vita e l’integrità fisica.<br />
Tuttavia la tutela convenzionale affronta il principio del ne bis in idem con un certo grado di relatività, nel senso che esso patisce condizionamenti tali da renderlo recessivo rispetto a esigenze contrarie di carattere sostanziale. Questa circostanza non indirizza l’interprete, in assenza di una consolidata giurisprudenza europea che lo conforti, verso letture necessariamente orientate nella direzione della più favorevole soluzione per l’imputato, quando un’altra esegesi della disposizione sia comunque collocabile nella cornice dell’idem factum.<br />
In primo luogo, l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, secondo paragrafo, permette la riapertura del processo penale, quando è prevista dall’ordinamento nazionale, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni sono in grado di inficiare la sentenza già passata in giudicato. Mentre nell’ordinamento giuridico italiano è consentita la revisione della sola sentenza di condanna, al fine di assicurare senza limiti di tempo «la tutela dell’innocente» (sentenza n. 28 del 1969), la Convenzione consente di infrangere la “quiete penalistica” della persona già assolta in via definitiva solo perché sono maturate, dopo il processo, nuove evenienze, anche di carattere probatorio.<br />
La finalità di perseguire la giustizia, in tali casi, prevale sulla stabilità della garanzia processuale concernente la sottrazione alla pretesa punitiva dello Stato.<br />
In secondo luogo, la stessa Grande Camera (sentenza 27 maggio 2014, Marguš contro Croazia) ha affermato (in un caso in cui un uomo politico aveva goduto dell’amnistia, rilevata in giudizio, per crimini di guerra, ma era stato nuovamente sottoposto a processo per gli stessi fatti) che l’art. 4 del Protocollo n. 7 è soggetto a bilanciamento con gli artt. 2 e 3 della Convenzione, in quanto parti di un tutto (paragrafo 128), ed ha aggiunto che ciò comporta l’inoperatività della garanzia del ne bis in idem in presenza di episodi estremamente gravi, quali i crimini contro l’umanità, che gli Stati aderenti hanno l’obbligo di perseguire (paragrafo 140).<br />
Si manifesta, in tal modo, un ulteriore tratto di appannamento dell’istituto che la Convenzione giustifica nel quadro del bilanciamento con obblighi di tutela penale.<br />
È il caso però di sottolineare che nell’ordinamento nazionale non si può avere un soddisfacimento di pretese punitive che non sia contenuto nelle forme del giusto processo, ovvero che non si renda compatibile con il fascio delle garanzie processuali attribuite all’imputato. Né il principio di obbligatorietà dell’azione penale, né la rilevanza costituzionale dei beni giuridici che sono stati offesi, cui le parti private si sono ampiamente riferite, possono rendere giusto, e quindi conforme a Costituzione, un processo che abbia violato i diritti fondamentali, e costituzionalmente rilevanti, della persona che vi è soggetta.<br />
Tra questi non può non annoverarsi il «principio di civiltà giuridica, oltre che di generalissima applicazione» (ordinanza n. 150 del 1995) espresso dal divieto di bis in idem, grazie al quale giunge un tempo in cui, formatosi il giudicato, l’individuo è sottratto alla spirale di reiterate iniziative penali per il medesimo fatto. In caso contrario, il contatto con l’apparato repressivo dello Stato, potenzialmente continuo, proietterebbe l’ombra della precarietà nel godimento delle libertà connesse allo sviluppo della personalità individuale, che si pone, invece, al centro dell’ordinamento costituzionale (sentenza n. 1 del 1969; in seguito, sentenza n. 219 del 2008).<br />
In questa sede, peraltro, non interessa porre a raffronto i livelli di tutela offerti dalla CEDU e dal diritto nazionale, ma piuttosto trarre conferma che la prima non obbliga, neppure sul piano logico-sistematico, a optare in ogni caso per la concezione di medesimo fatto più favorevole all’imputato, posto che la garanzia del ne bis in idem non assume tratti di assolutezza, né nel testo dell’art. 4 del Protocollo n. 7, né nell’interpretazione consolidata tracciata dalla Corte di Strasburgo.<br />
Resta, in definitiva, assodato che, contrariamente all’ipotesi del giudice a quo, allo stato la Convenzione impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest’ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell’agente.<br />
7.– Una volta chiarita la portata del vincolo derivante dalla CEDU, si tratta di accertare la compatibilità con esso del diritto vivente formatosi sull’art. 649 cod. proc. pen.<br />
Per quanto finora è stato precisato, è evidente che la ragione del contrasto non potrebbe consistere nella ricezione, da parte dell’interprete nazionale, di una visione di medesimezza del fatto svincolata dalla sola condotta, ed estesa invece all’oggetto fisico di essa, o all’evento in senso naturalistico, come suggerisce il rimettente. Piuttosto, la disposizione nazionale avrebbe violato l’art. 117, primo comma, Cost., solo se dovesse essere interpretata nel senso di assegnare rilievo all’idem legale, ovvero a profili attinenti alla qualificazione giuridica del fatto.<br />
È quanto il giudice a quo ritiene accaduto, per effetto di una torsione curiale della lettera dell’art. 649 cod. proc. pen., che si riferisce al fatto storico, anche diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.<br />
Bisogna aggiungere che, se così fosse, a essere violati sarebbero anche gli artt. 24 e 111 Cost., ai quali il principio del ne bis in idem va collegato in via generale (ordinanza n. 501 del 2000), ma con una particolare pregnanza nella materia penale (sentenza n. 284 del 2003). Benché non riconosciuto espressamente dalla lettera della Costituzione, tale principio è infatti immanente alla funzione ordinante cui la Carta ha dato vita, perché non è compatibile con tale funzione dell’ordinamento giuridico una normativa nel cui ambito la medesima situazione giuridica possa divenire oggetto di statuizioni giurisdizionali in perpetuo divenire. Nel diritto penale, questa Corte ha da tempo arricchito la forza del divieto, proiettandolo da una dimensione correlata al valore obiettivo del giudicato (sentenze n. 6 e n. 69 del 1976, n. 1 del 1973 e n. 48 del 1967) fino a investire la sfera dei diritti dell’individuo, in quanto «principio di civiltà giuridica» (ordinanza n. 150 del 1995; inoltre, sentenze n. 284 del 2003 e n. 115 del 1987), oltretutto dotato di «forza espansiva» (sentenza n. 230 del 2004), e contraddistinto dalla natura di «garanzia» personale (sentenza n. 381 del 2006).<br />
Il criterio dell’idem legale appare allora troppo debole per accordarsi con simili premesse costituzionali, perché solo un giudizio obiettivo sulla medesimezza dell’accadimento storico scongiura il rischio che la proliferazione delle figure di reato, alle quali in astratto si potrebbe ricondurre lo stesso fatto, offra l’occasione per iniziative punitive, se non pretestuose, comunque tali da porre perennemente in soggezione l’individuo di fronte a una tra le più penetranti e invasive manifestazioni del potere sovrano dello Stato-apparato.<br />
Costituzione e CEDU si saldano, dunque, nella garanzia che la persona già giudicata in via definitiva in un processo penale non possa trovarsi imputata per il medesimo fatto storico, e ripudiano l’intorbidamento della valutazione comparativa in forza di considerazioni sottratte alla certezza della dimensione empirica, così come accertata nel primo giudizio. Le sempre opinabili considerazioni sugli interessi tutelati dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi, sulla natura giuridica dell’evento, sulle implicazioni penalistiche del fatto e su quant’altro concerne i diversi reati, oggetto dei successivi giudizi, non si confanno alla garanzia costituzionale e convenzionale del ne bis in idem e sono estranee al nostro ordinamento.<br />
8.– Ciò premesso, questa Corte ha già avuto modo di prendere atto che «l’identità del “fatto” sussiste – secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 28 giugno 2005, n. 34655) – quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (sentenza n. 129 del 2008).<br />
È in questi termini, e soltanto in questi, in quanto segnati da una pronuncia delle sezioni unite, che l’art. 649 cod. proc. pen. vive nell’ordinamento nazionale con il significato che va posto alla base dell’odierno incidente di legittimità costituzionale. E si tratta di un’affermazione netta e univoca a favore dell’idem factum, sebbene il fatto sia poi scomposto nella triade di condotta, nesso di causalità, ed evento naturalistico.<br />
A condizione che tali elementi siano ponderati con esclusivo riferimento alla dimensione empirica, si è già testata favorevolmente la compatibilità di questo portato normativo con la nozione di fatto storico, sia nella sua astrattezza, sia nella concretezza attribuita dalla consolidata giurisprudenza europea.<br />
Certamente, a differenza di quanto mostra di credere il rimettente anche con riguardo alla pronuncia delle sezioni unite appena ricordata, l’evento non potrà avere rilevanza in termini giuridici, ma assumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all’azione o all’omissione dell’agente. Detto questo, e alle ricordate condizioni, non vi è spazio di contrasto tra l’art. 649 cod. proc. pen. e l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.<br />
Questa Corte deve però riconoscere che persiste nella stessa giurisprudenza di legittimità un orientamento minoritario, diverso da quello adottato dalle sezioni unite fin dal 2005. Lo stesso rimettente ha individuato con esattezza alcuni esempi di decisioni che si limitano a echeggiare il principio di diritto affermato dalle sezioni unite, ma lo corrompono aggiungendo che va tenuta in conto non solo la dimensione storico-naturalistica del fatto ma anche quella giuridica; ovvero che vanno considerate le implicazioni penalistiche dell’accadimento.<br />
Queste e altre simili formule celano un criterio di giudizio legato all’idem legale, che non è compatibile, né con la Costituzione, né con la CEDU, sicché è necessario che esso sia definitivamente abbandonato.<br />
Tuttavia il carattere occasionale di tali interventi giurisprudenziali li rende incapaci di trasfigurare la lettera e la logica dell’art. 649 cod. proc. pen., conferendogli, come invece ipotizza il rimettente, un significato difforme dalla normativa interposta evocata nel presente processo incidentale. Al contrario, il diritto vivente, con una lettura conforme all’attuale stadio di sviluppo dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, impone di valutare, con un approccio storico-naturalistico, la identità della condotta e dell’evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a causa della prima.<br />
Non vi è perciò dubbio che nel caso di specie gli indici segnalati dal Giudice rimettente per ritenere diversi i fatti già giudicati rispetto a quelli di omicidio oggetto della nuova contestazione non siano adeguati, perché non possono avere peso a tali fini né la natura di pericolo dei delitti previsti dagli artt. 434 e 437 cod. pen., né il bene giuridico tutelato, né il «differente “ruolo” del medesimo evento morte all’interno della fattispecie». Allo stesso tempo, è chiaro che, anche dal punto di vista rigorosamente materiale, la morte di una persona, seppure cagionata da una medesima condotta, dà luogo ad un nuovo evento, e quindi ad un fatto diverso rispetto alla morte di altre persone.<br />
Entro questi limiti va escluso che sussista il primo profilo di contrasto individuato dal giudice a quo tra l’art. 649 cod. proc. pen. e la normativa interposta convenzionale, perché entrambe recepiscono il criterio dell’idem factum, e all’interno di esso la Convenzione non obbliga a scartare l’evento in senso naturalistico dagli elementi identitari del fatto, e dunque a superare il diritto vivente nazionale.<br />
9.– Il secondo profilo di contrasto, segnalato dall’ordinanza di rimessione, tra l’art. 649 cod. proc. pen. e l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU riguarda la regola, enucleata dal diritto vivente nazionale, che vieta di applicare il principio del ne bis in idem, ove il reato già giudicato sia stato commesso in concorso formale con quello oggetto della nuova iniziativa del pubblico ministero, nonostante la medesimezza del fatto.<br />
Sulla corrispondenza di tale regola a un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità non vi sono dubbi, posto che essa è stata ininterrottamente applicata dall’entrata in vigore dell’art. 90 del codice di procedura penale del 1930 fino ad oggi, anche dopo che a quest’ultima disposizione è subentrato l’art. 649 del nuovo codice di procedura penale. La sola eccezione ammessa, al fine di prevenire un conflitto tra giudicati, è quella che la giurisprudenza ha ravvisato nel caso in cui il primo processo si è concluso con una pronuncia definitiva perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.<br />
Ne consegue che questa Corte è tenuta a scrutinare la legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen. postulando che esso abbia il significato che gli è conferito dal diritto vivente, e la relativa questione, collegata con quella già esaminata sulla medesimezza del fatto, è fondata nei termini che saranno precisati.<br />
10.– Allo stato attuale del diritto vivente il rinnovato esercizio dell’azione penale è consentito, in presenza di un concorso formale di reati, anche quando il fatto, nel senso indicato, è il medesimo sul piano empirico, ma forma oggetto di una convergenza reale tra distinte norme incriminatrici, tale da generare una pluralità di illeciti penali.<br />
Va premesso che, sul piano delle opzioni di politica criminale dello Stato, è ben possibile, per quanto qui interessa, che un’unica azione o omissione infranga, in base alla valutazione normativa dell’ordinamento, diverse disposizioni penali, alle quali corrisponde un autonomo disvalore che il legislatore, nei limiti della discrezionalità di cui dispone, reputa opportuno riflettere nella molteplicità dei corrispondenti reati e sanzionare attraverso le relative pene (sia pure secondo il criterio di favore indicato dall’art. 81 cod. pen.).<br />
Qualora il giudice abbia escluso che tra le norme viga un rapporto di specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pongano in concorso apparente, in quanto un reato assorbe interamente il disvalore dell’altro, è incontestato che si debbano attribuire all’imputato tutti gli illeciti che sono stati consumati attraverso un’unica condotta commissiva o omissiva, per quanto il fatto sia il medesimo sul piano storico-naturalistico.<br />
Siamo, infatti, nell’ambito di un istituto del diritto penale sostanziale che evoca mutevoli scelte di politica incriminatrice, proprie del legislatore, e in quanto tali soggette al controllo di questa Corte solo qualora trasmodino in un assetto sanzionatorio manifestamente irragionevole, arbitrario o sproporzionato (ex plurimis, sentenze n. 56 del 2016 e n. 185 del 2015).<br />
Né queste opzioni in sé violano la garanzia individuale del divieto di bis in idem, che si sviluppa invece con assolutezza in una dimensione esclusivamente processuale, e preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo.<br />
In linea astratta pertanto la circostanza che i reati concorrano formalmente non sembrerebbe interferire con l’area coperta dal portato normativo dell’art. 649 cod. proc. pen. Quest’ultima dovrebbe, al contrario, essere determinata esclusivamente dalla formazione di un giudicato sul medesimo fatto, sia che esso costituisca un solo reato, sia che integri plurime fattispecie delittuose realizzate con un’unica azione od omissione.<br />
Ciò detto, questa Corte è obbligata a prendere atto che il diritto vivente, come è stato correttamente rilevato dal rimettente, ha saldato il profilo sostanziale implicato dal concorso formale dei reati con quello processuale recato dal divieto di bis in idem, esonerando il giudice dall’indagare sulla identità empirica del fatto, ai fini dell’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. La garanzia espressa da questa norma, infatti, viene scavalcata per la sola circostanza che il reato già giudicato definitivamente concorre formalmente, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., con il reato per il quale si procede.<br />
Non spetta a questa Corte pronunciarsi sulla correttezza ermeneutica del principio appena esposto. È invece oggetto del giudizio incidentale la conformità di esso, e dunque dell’art. 649 cod. proc. pen., che secondo il diritto vivente lo esprime normativamente, rispetto all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.<br />
Ove, infatti, non vi fossero motivi di contrasto, il rimettente, pure a fronte del medesimo fatto, sarebbe tenuto a procedere nel giudizio per la sola ragione che l’omicidio concorre formalmente, secondo la giurisprudenza di legittimità, con i delitti previsti dagli artt. 434, secondo comma, e 437, secondo comma, cod. pen., mentre, nel caso opposto, egli dovrebbe concentrare la propria attenzione sulla sola identità del fatto, per decidere se applicare o no l’art. 649 cod. proc. pen.<br />
11.– Il nesso di necessità predicato nel diritto vivente tra concorso formale di reati e superamento del ne bis in idem inevitabilmente reintroduce nel corpo dell’art. 649 cod. proc. pen. profili di apprezzamento sulla dimensione giuridica del fatto, che erano stati espulsi attraverso l’adesione ad una concezione rigorosamente naturalistica di condotta, nesso causale ed evento.<br />
Per decidere sulla unicità o pluralità dei reati determinati dalla condotta dell’agente ai sensi dell’art. 81 cod. pen., l’interprete, che deve sciogliere il nodo dell’eventuale concorso apparente delle norme incriminatrici, considera gli elementi del fatto materiale giuridicamente rilevanti, si interroga, tra l’altro, sul bene giuridico tutelato dalle convergenti disposizioni penali e può assumere l’evento in un’accezione che cessa di essere empirica.<br />
Questa operazione, connaturata in modo del tutto legittimo al giudizio penalistico sul concorso formale di reati, e dalla quale dipende la celebrazione di un eventuale simultaneus processus, deve reputarsi sbarrata dall’art. 4 del Protocollo n. 7, perché segna l’abbandono dell’idem factum, quale unico fattore per stabilire se sia applicabile o no il divieto di bis in idem.<br />
Nel sistema della CEDU (e, come si è visto, anche in base alla Costituzione repubblicana), l’esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato deve invece dipendere esclusivamente dal raffronto tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero, ed è perciò permessa in caso di diversità, ma sempre vietata nell’ipotesi di medesimezza del fatto storico (salve le deroghe, nel sistema convenzionale, previste dal secondo paragrafo dell’art. 4 del Protocollo n. 7).<br />
Ogni ulteriore criterio di giudizio connesso agli aspetti giuridici del fatto esula dalle opzioni concesse allo Stato aderente.<br />
Difatti, la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, non ha aderito a un pregresso orientamento della Corte EDU volto a escludere la violazione del divieto di bis in idem in presenza di un concours idéal d’infractions (paragrafi 72 e 81).<br />
D’altro canto, è evidente che la clausola di riserva delineata dalla giurisprudenza nazionale, che fa salvi i casi di assoluzione dell’imputato per l’insussistenza del fatto o per non averlo commesso, vietando per essi il secondo giudizio pure in presenza di un concorso formale di reati, tradisce in modo scoperto la mera finalità di prevenire il conflitto dei giudicati, e con questa l’oscuramento della componente garantista del principio del ne bis in idem, che invece in materia penale lo connota profondamente e va anzi ritenuta prioritaria.<br />
Sussiste perciò il contrasto denunciato dal rimettente tra l’art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude la medesimezza del fatto per la sola circostanza che ricorre un concorso formale di reati tra res iudicata e res iudicanda, e l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che vieta invece di procedere nuovamente quando il fatto storico è il medesimo.<br />
12.– È il caso di precisare che la conclusione appena raggiunta non impone di applicare il divieto di bis in idem per la esclusiva ragione che i reati concorrono formalmente e sono perciò stati commessi con un’unica azione o omissione.<br />
È infatti facilmente immaginabile che all’unicità della condotta non corrisponda la medesimezza del fatto, una volta che si sia precisato che essa può discendere dall’identità storico-naturalistica di elementi ulteriori rispetto all’azione o all’omissione dell’agente, siano essi costituiti dall’oggetto fisico di quest’ultima, ovvero anche dal nesso causale e dall’evento. Tale ultima posizione, in particolare, è fatta propria dal diritto vivente nazionale e se ne è già accertata la compatibilità con la Costituzione e con lo stato attuale della giurisprudenza europea.<br />
Sono queste le ipotesi a cui va riferita la giurisprudenza di questa Corte per la quale l’art. 90 del codice di procedura penale del 1930 non si riferiva «al caso di concorso formale di reati», ove «anche se l’azione è unica, gli eventi, che sono plurimi e diversi, danno ontologicamente luogo a più fatti, che possono anche essere separatamente perseguiti» (sentenza n. 6 del 1976; in seguito, sentenza n. 69 del 1976). E sono, altresì, le ipotesi regolate dall’art. 671 cod. proc. pen., che permette al giudice dell’esecuzione penale di applicare la disciplina del concorso formale di reati, nel caso di più sentenze irrevocabili pronunciate nei confronti della stessa persona, e dunque presuppone normativamente che siano date occasioni in cui la formazione del primo giudicato non preclude il perseguimento in separato processo del reato concorrente con il primo.<br />
In definitiva l’esistenza o no di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda è un fattore ininfluente ai fini dell’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen., una volta che questa disposizione sia stata ricondotta a conformità costituzionale, e l’ininfluenza gioca in entrambe le direzioni, perché è permesso, ma non è prescritto al giudice di escludere la medesimezza del fatto, ove i reati siano stati eseguiti in concorso formale. Ai fini della decisione sull’applicabilità del divieto di bis in idem rileva infatti solo il giudizio sul fatto storico.<br />
Per effetto della presente pronuncia di illegittimità costituzionale, pertanto, l’autorità giudiziaria (e quindi lo stesso giudice a quo) sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all’esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione. A tale scopo è escluso che eserciti un condizionamento l’esistenza di un concorso formale, e con essa, ad esempio, l’insieme degli elementi indicati dal rimettente nel giudizio principale (la natura del reato; il bene giuridico tutelato; l’evento in senso giuridico).<br />
Sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un’unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell’integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico. Ove invece tale giudizio abbia riguardato anche quella persona occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la condotta dell’imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze.<br />
13.– In conclusione, per le ragioni esposte, l’art. 649 cod. proc. pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui secondo il diritto vivente esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. <a name="dispositivo"></a><br />
per questi motivi<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 maggio 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giorgio LATTANZI, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2016.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-7-2016-n-200/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2016 n.200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2016 n.201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-7-2016-n-201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-7-2016-n-201/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2016 n.201</a></p>
<p>Presidente Grossi, redattore Lattanzi È illegittima l’omessa previsione dell’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova Processo &#8211; Processo penale &#8211; Art. 460, c. 1, lett. e), codice di procedura penale &#8211; Decreto penale di condanna &#8211; Omessa previsione dell’avviso all&#8217;imputato della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-7-2016-n-201/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2016 n.201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-7-2016-n-201/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2016 n.201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, redattore Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>È illegittima l’omessa previsione dell’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo penale &#8211; Art. 460, c. 1, lett. e), codice di procedura penale &#8211; Decreto penale di condanna &#8211; Omessa previsione dell’avviso all&#8217;imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all&#8217;atto di opposizione &#8211; Q.l.c. promossa dal Tribunale ordinario di Savona &#8211; Asserita violazione dell’art. 24, c.2, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">È costituzionalmente illegittimo l’articolo 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 201<br />
ANNO 2016<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Savona, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di P.A., con ordinanza del 3 giugno 2015, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2015.<br />
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto in fatto<br />
&nbsp;<br />
1.– Il Tribunale ordinario di Savona, in composizione monocratica, con ordinanza del 3 giugno 2015 (r.o. n. 201 del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l’avviso all’imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all’atto di opposizione».<br />
Il giudice a quo premette che nei confronti dell’imputato è stato emesso un decreto penale di condanna per il reato previsto dall’art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), e che l’imputato ha proposto opposizione senza chiedere i riti alternativi o la sospensione del procedimento con messa alla prova.<br />
Nell’udienza del 12 maggio 2015 l’imputato ha chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova, allegando l’istanza di elaborazione del programma di trattamento presentata al competente ufficio di esecuzione penale esterna.<br />
La messa alla prova dovrebbe essere dichiarata inammissibile, perché, trattandosi di un giudizio conseguente all’opposizione a un decreto penale di condanna, la richiesta avrebbe dovuto essere presentata con l’atto di opposizione. Però, secondo il giudice rimettente, se la questione di legittimità costituzionale sollevata fosse accolta, l’imputato sarebbe rimesso in termini per chiedere la messa alla prova. Di qui la rilevanza della questione nel giudizio a quo.<br />
Ad avviso del giudice rimettente la norma censurata violerebbe l’art. 24 Cost., in quanto l’esigenza di tutela del diritto di difesa imporrebbe che «la scelta delle alternative procedimentali al giudizio dibattimentale ordinario, quando debba essere compiuta entro brevi termini di decadenza che maturino fuori udienza o in limine alla stessa, [sia] preceduta da uno specifico avviso».<br />
In particolare il giudice rimettente ha rilevato che la sospensione del procedimento con messa alla prova è assimilabile ai riti alternativi e che per la sua richiesta il legislatore ha stabilito termini di decadenza ma non ha previsto «alcuno specifico avviso, nemmeno laddove la scelta debba essere compiuta al di fuori di un’udienza, come avviene nel caso di opposizione a decreto penale di condanna».<br />
La norma censurata si porrebbe in contrasto anche con l’art. 3 Cost., perché darebbe luogo a una disparità di trattamento tra situazioni analoghe. Infatti, come rileva il giudice rimettente, diversamente da quanto avviene per la sospensione del procedimento con messa alla prova, «[s]econdo il vigente codice di rito, l’imputato deve essere avvisato, a pena di nullità, della facoltà di accedere ai riti alternativi ed all’oblazione: a) unitamente al decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 comma 1 lett. F e comma 2 c.p.p.); b) unitamente al decreto penale di condanna (art. 460 comma 1 lett. E c.p.p. e 141 comma 3 disp. att. c.p.p.); c) unitamente al decreto di giudizio immediato (art. 456 comma 2 c.p.p. che non fa menzione dell’oblazione trattandosi di giudizio applicabile a delitti per i quali la stessa non è ammessa)».<br />
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.<br />
In primo luogo, ad avviso della difesa dello Stato, non sarebbe configurabile la violazione dell’art. 24 Cost., in quanto il legislatore può ben modulare le forme di esercizio del diritto di difesa secondo le caratteristiche dei vari riti e, quindi, stabilire diverse modalità di informazione in relazione ad essi.<br />
L’indicazione contenuta nel decreto penale di condanna relativamente al termine per proporre opposizione sarebbe sufficiente a garantire il diritto di difesa dell’imputato, che può farsi assistere da un difensore e chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 464-bis cod. proc. pen.<br />
In secondo luogo, non sussisterebbe la denunciata disparità di trattamento, considerata l’eterogeneità del nuovo istituto «rispetto ai veri e propri riti alternativi». Si tratta, infatti, di «un procedimento che – lungi dall’esser preordinato all’emissione di un giudizio sulla responsabilità del fatto-reato contestato all’imputato, – è diretto alla verifica della inutilità di formulare siffatto giudizio, in caso di esito positivo della messa alla prova dell’imputato».<br />
3.– Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in quanto concerne «una norma che disciplina un atto (decreto penale di condanna) la cui adozione è rimessa al giudice per le indagini preliminari».<br />
La questione sarebbe, comunque, infondata, sia con riferimento all’art. 24 Cost., perché il decreto penale di condanna va notificato al difensore dell’imputato, che può così avvalersi della sua assistenza, sia con riferimento all’art. 3 Cost., stante l’eterogeneità dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova «rispetto ai veri e propri riti alternativi».<br />
&nbsp;<br />
Considerato in diritto<br />
&nbsp;<br />
1.– Il Tribunale ordinario di Savona, in composizione monocratica, con ordinanza del 3 giugno 2015 (r.o. n. 201 del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l’avviso all’imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all’atto di opposizione».<br />
Secondo il giudice a quo, la questione sarebbe non manifestamente infondata con riferimento all’art. 24 Cost., in quanto l’esigenza di tutela del diritto di difesa impone che «la scelta delle alternative procedimentali al giudizio dibattimentale ordinario, quando debba essere compiuta entro brevi termini di decadenza che maturino fuori udienza o in limine alla stessa, [sia] preceduta da uno specifico avviso».<br />
Invece, nel caso della messa alla prova, benché il procedimento sia assimilabile ai riti alternativi, e per la sua richiesta siano stabiliti termini di decadenza, il legislatore non ha previsto «alcuno specifico avviso, nemmeno laddove la scelta debba essere compiuta al di fuori di un’udienza, come avviene nel caso di opposizione a decreto penale di condanna».<br />
La norma censurata, inoltre, violerebbe l’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento tra situazioni analoghe. Infatti l’imputato deve essere avvisato, a pena di nullità, della facoltà di chiedere, con l’atto di opposizione, il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta e l’oblazione, ma non anche della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.<br />
2.– La difesa dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in quanto, come avrebbe già rilevato questa Corte con l’ordinanza n. 485 del 1995, la questione si riferisce a «una norma che disciplina un atto (decreto penale di condanna) la cui adozione è rimessa al giudice per le indagini preliminari».<br />
L’eccezione è infondata.<br />
È vero che il decreto penale di condanna è emesso dal giudice per le indagini preliminari, e quindi in una fase processuale anteriore a quella dibattimentale nella quale si trova il giudizio a quo, ma è anche vero che, se la questione sollevata fosse accolta, in seguito all’opposizione proprio il giudice del dibattimento, davanti al quale l’imputato è stato citato, dovrebbe valutare, in base all’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., l’eventuale nullità determinata dalla mancanza dell’avviso in questione (sentenza n. 148 del 2004) e la possibilità di rimettere in termini l’imputato per formulare la richiesta, altrimenti tardiva, di messa alla prova.<br />
3.– Nel merito, la questione è fondata.<br />
L’istituto della messa alla prova, introdotto con gli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater cod. pen., «ha effetti sostanziali, perché dà luogo all’estinzione del reato, ma è connotato da un’intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova» (sentenza n. 240 del 2015).<br />
L’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce i termini entro i quali, a pena di decadenza, l’imputato può formulare la richiesta di messa alla prova. Sono termini diversi, articolati secondo le sequenze procedimentali dei vari riti, e la loro disciplina è «collegat[a] alle caratteristiche e alla funzione dell’istituto, che è alternativo al giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo» (sentenza n. 240 del 2015). Nel procedimento per decreto, la richiesta deve essere presentata con l’atto di opposizione.<br />
Come negli altri riti, anche nel procedimento per decreto deve ritenersi che la mancata formulazione della richiesta nel termine stabilito dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con l’atto di opposizione, determini una decadenza, sicché nel giudizio conseguente all’opposizione l’imputato che prima non l’abbia chiesta non può più chiedere la messa alla prova.<br />
A differenza di quanto accade per gli altri riti speciali, l’art. 460, comma 1, cod. proc. pen. però, tra i requisiti del decreto penale di condanna, non prevede l’avviso all’imputato che ha facoltà, nel fare opposizione, di chiedere la messa alla prova.<br />
4.– Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la richiesta di riti alternativi «costituisce anch’essa una modalità, tra le più qualificanti (sentenza n. 148 del 2004), di esercizio del diritto di difesa (ex plurimis, sentenze n. 219 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995 e n. 76 del 1993)» (sentenza n. 237 del 2012).<br />
Di conseguenza si è ritenuto che l’avviso all’imputato della possibilità di richiedere i riti alternativi costituisca «una garanzia essenziale per il godimento di un diritto della difesa» (sentenza n. 497 del 1995), e che la sanzione della nullità ex art 178, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nel caso di omissione dell’avviso prescritto, trovi «la sua ragione essenzialmente nella perdita irrimediabile della facoltà di chieder[li]», se per la richiesta è stabilito un termine a pena di decadenza (sentenza n. 148 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 101 del 1997 e ordinanza n. 309 del 2005).<br />
In particolare, come ha chiarito questa Corte, quando il termine entro cui chiedere i riti alternativi è anticipato rispetto alla fase dibattimentale, sicché la mancanza o l’insufficienza del relativo avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedervi, «[l]a violazione della regola processuale che impone di dare all’imputato (esatto) avviso della sua facoltà comporta […] la violazione del diritto di difesa» (sentenza n. 148 del 2004). Non è invece necessario alcun avvertimento quando il termine ultimo per avanzare tale richiesta viene a cadere «all’interno di una udienza a partecipazione necessaria, sia essa dibattimentale o preliminare, nel corso della quale l’imputato è obbligatoriamente assistito dal difensore» (ordinanza n. 309 del 2005).<br />
Il complesso dei principi, elaborati da questa Corte, sulle facoltà difensive per la richiesta dei riti speciali non può non valere anche per il nuovo procedimento di messa alla prova. Per consentirgli di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive occorre pertanto che all’imputato, come avviene per gli altri riti speciali, sia dato avviso della facoltà di richiederlo.<br />
Poiché nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall’art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per i riti speciali, della facoltà dell’imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost. L’omissione di questo avvertimento può infatti determinare un pregiudizio irreparabile, come quello verificatosi nel giudizio a quo, in cui l’imputato nel fare opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, ha formulato la richiesta in questione solo nel corso dell’udienza dibattimentale, e quindi tardivamente.<br />
Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.<br />
La censura relativa all’art. 3 Cost. rimane assorbita.<br />
&nbsp;<br />
per questi motivi<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giorgio LATTANZI, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2016.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2016 n.241</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-ii-sentenza-1-6-2016-n-241/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-ii-sentenza-1-6-2016-n-241/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2016 n.241</a></p>
<p>Pres. C. Toader/ Rel. A. Prechal Sui rapporti tra il mandato d’arresto europeo e il mandato di arresto nazionale. 1. Giustizia – Mandato d’arresto europeo – Art. 8&#160; par. 1, lettera c), decisione quadro 2002/584/GAI –Interpretazione. 2. Giustizia – Mandato d’arresto europeo – Art. 8&#160; par. 1, lettera c), decisione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-ii-sentenza-1-6-2016-n-241/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2016 n.241</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Toader/  Rel. A. Prechal</span></p>
<hr />
<p>Sui rapporti tra il mandato d’arresto europeo e il mandato di arresto nazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia – Mandato d’arresto europeo – Art. 8&nbsp; par. 1, lettera c), decisione quadro 2002/584/GAI –Interpretazione.<br />
2. Giustizia – Mandato d’arresto europeo – Art. 8&nbsp; par. 1, lettera c), decisione quadro 2002/584/GAI –Mandato d’arresto nazionale – Assenza – Conseguenze.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L’articolo 8, par. 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «mandato d’arresto», di cui a tale disposizione, deve essere intesa come designante un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo.</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;L’articolo 8, par. 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, quando un mandato d’arresto europeo, che si fonda sull’esistenza di un «mandato d’arresto», ai sensi di tale disposizione, non contiene alcuna indicazione dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a non darvi corso nel caso in cui essa, alla luce delle informazioni fornite in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, nonché di tutte le altre informazioni in suo possesso, constati che il mandato d’arresto europeo non è valido, in quanto è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
1°&nbsp;giugno 2016&nbsp;</div>
<p>
«Rinvio pregiudiziale&nbsp;– Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale&nbsp;– Decisione quadro 2002/584/GAI&nbsp;– Mandato d’arresto europeo&nbsp;– Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)&nbsp;– Obbligo di includere nel mandato d’arresto europeo informazioni relative all’esistenza di un “mandato d’arresto”&nbsp;– Assenza di un mandato d’arresto nazionale previo e distinto rispetto al mandato d’arresto europeo&nbsp;– Conseguenza»</p>
<p>Nella causa C&#8209;241/15,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267&nbsp;TFUE, dalla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania), con decisione del 22 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 25 maggio 2015, nel procedimento per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di</p>
<p><strong>Niculaie Aurel Bob&#8209;Dogi,</strong></p>
<div style="text-align: center;">LA CORTE (Seconda Sezione),</div>
<p>
composta da M.&nbsp;Ileši&#269;, presidente di sezione, C.&nbsp;Toader, A.&nbsp;Rosas, A.&nbsp;Prechal (relatore) e E.&nbsp;Jaraši&#363;nas, giudici,<br />
avvocato generale: Y.&nbsp;Bot<br />
cancelliere: L.&nbsp;Carrasco Marco, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 gennaio 2016,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo rumeno, da R.&nbsp;Radu, A.&nbsp;Buzoianu e R.&nbsp;Mangu, in qualità di agenti;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo ungherese, da M.&nbsp;Z.&nbsp;Fehér, G.&nbsp;Koós e M.&nbsp;M.&nbsp;Tátrai, in qualità di agenti;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo austriaco, da G.&nbsp;Eberhard, in qualità di agente;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da W.&nbsp;Bogensberger e I.&nbsp;Rogalski, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 marzo 2016,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Sentenza</strong><span style="line-height: 1.6;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.6;">1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L&nbsp;190, pag.&nbsp;1, e, per rettifica, GU 2003, L&nbsp;43, pag.&nbsp;47), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L&nbsp;81, pag.&nbsp;24) (in prosieguo: la «decisione quadro»).</span></div>
<p><font color="#0782c1">2.</font>Tale domanda è stata presentata nel contesto dell’esecuzione, in Romania, di un mandato d’arresto europeo emesso il 23 marzo 2015, dal Mátészalkai járásbíróság (Tribunale distrettuale di Mátészalka, Ungheria), nei confronti del sig.&nbsp;Niculaie Aurel Bob&#8209;Dogi.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>&nbsp;Contesto normativo</strong><br />
<em>&nbsp;Diritto dell’Unione</em></div>
<p><font color="#0782c1">3.</font>&nbsp; I considerando da 5 a 8 e 10 della decisione quadro sono così formulati:<br />
«(5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.<br />
(6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.<br />
(7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 [UE] e all’articolo 5 [CE]. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo [5&nbsp;CE].<br />
(8)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.<br />
(…)<br />
(10)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. (…)».<br />
<a name="point4">4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 1 della decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», dispone quanto segue:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».<br />
<a name="point5">5</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gli articoli 3, 4 e 4&nbsp;bis della decisione quadro espongono i motivi di non esecuzione obbligatoria e di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo.<br />
<a name="point6">6</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 8 della decisione quadro, intitolato «Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:<br />
«Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:<br />
(&#8230;)<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point7">7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 15 della decisione quadro, intitolato «Decisione sulla consegna», dispone, al paragrafo 2, quanto segue:<br />
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17».<br />
<em>&nbsp;Diritto rumeno</em><br />
<a name="point8">8</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La legea num&#259;rul 302/2004 privind cooperarea judiciar&#259; interna&#355;ional&#259; în materie penal&#259; (legge n.&nbsp;302/2004 relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale), del 28 giugno 2004, nella versione in vigore alla data dei fatti del procedimento principale (<em>Monitorul Oficial al României</em>, parte I, n.&nbsp;377 del 31 maggio 2011), è intesa ad attuare, segnatamente, la decisione quadro.<br />
<em>&nbsp;Diritto ungherese</em><br />
<a name="point9">9</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 25 de l’az Európai Unió tagállamival folytatott b&#369;nügyi együttm&#369;ködésr&#337;l szóló 2012. évi CLXXX. törvény (legge n.&nbsp;CLXXX. del 2012 relativa alla cooperazione in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea) (<em>Magyar Közlöny</em>&nbsp;2012/160) recita:<br />
«1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qualora occorra avviare un procedimento penale nei confronti dell’indagato, il giudice emette immediatamente un mandato d’arresto europeo ai fini del suo arresto in qualsiasi Stato membro dell’Unione europea e della sua consegna, purché la gravità del reato lo giustifichi (&#8230;).<br />
(…)<br />
7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’ambito di applicazione del mandato d’arresto europeo si estende anche al territorio dell’Ungheria».<br />
<strong>&nbsp;Procedimento principale e questioni pregiudiziali</strong><br />
<a name="point10">10</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il 23 marzo 2015 il Mátészalkai járásbíróság (Tribunale distrettuale di Mátészalka) ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti del sig.&nbsp;Bob&#8209;Dogi, cittadino rumeno, nell’ambito di azioni penali avviate contro costui per fatti verificatisi in Ungheria il 27 novembre 2013, che possono essere qualificati come «lesioni personali gravi».<br />
<a name="point11">11</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tali fatti riguardano un incidente stradale avvenuto sulla pubblica via, del quale il sig.&nbsp;Bob&#8209;Dogi sarebbe responsabile a motivo della velocità eccessiva del camion che stava guidando, e che ha causato fratture e lesioni multiple al sig.&nbsp;Katona, cittadino ungherese, che era alla guida di un ciclomotore al momento di tale incidente.<br />
<a name="point12">12</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il 30 marzo 2015 è stata inserita nel sistema di informazione Schengen una segnalazione relativa al mandato d’arresto europeo controverso nel procedimento principale.<br />
<a name="point13">13</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il 2 aprile 2015 il sig.&nbsp;Bob&#8209;Dogi è stato fermato in Romania e, dopo essere stato posto in detenzione, è stato presentato dinanzi alla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania), affinché tale giudice decidesse in merito alla sua messa in stato di custodia cautelare e alla sua consegna alle autorità giudiziarie ungheresi.<br />
<a name="point14">14</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con ordinanza emessa quello stesso giorno, il giudice di cui sopra ha respinto la richiesta di custodia cautelare formulata a carico del sig.&nbsp;Bob&#8209;Dogi, che gli era stata presentata dal pubblico ministero, e ha ordinato la liberazione immediata dell’interessato, disponendo comunque nei suoi confronti misure cautelari non detentive per una durata iniziale di 30 giorni, successivamente prorogate.<br />
<a name="point15">15</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio rileva che, al punto b) del mandato d’arresto europeo controverso nel procedimento principale, intitolato «Decisione sulla quale si basa il mandato d’arresto», compare l’indicazione «Pubblico ministero presso il Nyíregyházi járásbíróság [(Tribunale distrettuale di Nyíregyháza, Ungheria)], K.11884/2013/4», e, al punto b), 1, del medesimo mandato d’arresto, il quale prevede che venga indicato il mandato d’arresto o la decisione giudiziaria avente la stessa forza, viene fatto riferimento al «mandato d’arresto europeo n.&nbsp;1.B256/2014/19&#8209;II, emesso dal Mátészalkai járásbíróság [Tribunale distrettuale di Mátészalka], che si estende anche al territorio ungherese e che costituisce dunque anche un mandato d’arresto nazionale».<br />
<a name="point16">16</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Detto giudice rileva inoltre che, relativamente ad una situazione quale quella oggetto del procedimento principale, nella quale un mandato d’arresto europeo è fondato su sé stesso e non su un previo e distinto mandato d’arresto nazionale, i giudici rumeni non sono concordi quanto al seguito da dare ad un mandato d’arresto europeo di questo tipo.<br />
<a name="point17">17</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Secondo l’orientamento maggioritario, in una situazione siffatta occorrerebbe distinguere i presupposti formali e quelli sostanziali e respingere la domanda di esecuzione del mandato d’arresto europeo, per il fatto che quest’ultimo non supplisce all’assenza di un mandato d’arresto nazionale o di una decisione giurisdizionale esecutiva.<br />
<a name="point18">18</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Altri giudici avrebbero però ammesso la richiesta di esecuzione del mandato d’arresto europeo a motivo del fatto che risultavano soddisfatti i requisiti di legge, in quanto le autorità giudiziarie emittenti avevano indicato espressamente che il mandato d’arresto europeo trasmesso costituiva altresì un mandato d’arresto nazionale, ai sensi della legislazione dello Stato membro di emissione.<br />
<a name="point19">19</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A questo proposito, il giudice del rinvio ritiene che, nell’ambito del procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, la decisione destinata ad essere riconosciuta dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba essere una decisione giudiziaria nazionale emessa dall’autorità competente in conformità delle norme di procedura penale dello Stato membro di emissione del mandato d’arresto europeo.<br />
<a name="point20">20</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Detto giudice osserva che sussistono differenze fondamentali tra un mandato d’arresto europeo e un mandato d’arresto nazionale. Infatti, in particolare, un mandato d’arresto europeo sarebbe emesso al fine di ottenere l’arresto e la consegna di una persona, imputata o condannata, che si trova nel territorio dello Stato membro di esecuzione, mentre il mandato d’arresto nazionale verrebbe emesso al fine di arrestare una persona che si trova nel territorio dello Stato membro di emissione.<br />
<a name="point21">21</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, secondo il giudice del rinvio, l’emissione del mandato d’arresto europeo è basata su un mandato d’arresto o su una decisione relativa all’esecuzione di una pena, mentre il mandato d’arresto nazionale viene emesso sulla base di condizioni e di situazioni espressamente disciplinate dalla procedura penale dello Stato membro di emissione.<br />
<a name="point22">22</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio reputa che, in assenza di un mandato d’arresto nazionale, una persona non possa essere arrestata e mantenuta in stato di arresto, e che non possa ammettersi che il mandato d’arresto europeo si «trasformi» in un mandato d’arresto nazionale dopo la consegna della persona ricercata. Tale interpretazione sarebbe peraltro contraria ai diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione.<br />
<a name="point23">23</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Detto giudice trae da ciò la conclusione che il mandato d’arresto europeo deve essere fondato su un mandato d’arresto nazionale emesso in conformità delle disposizioni della procedura penale dello Stato membro di emissione, vale a dire un mandato distinto dal mandato d’arresto europeo.<br />
<a name="point24">24</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Infine, il giudice del rinvio ritiene che, al di là dei motivi di rifiuto di esecuzione facoltativi od obbligatori previsti dalla decisione quadro, la prassi giudiziaria dimostri che esistono altri motivi di rifiuto impliciti. Ciò si verificherebbe in particolare nel caso in cui i requisiti sostanziali o formali propri del mandato d’arresto europeo non siano soddisfatti, e segnatamente ove manchi un mandato d’arresto nazionale spiccato nello Stato membro di emissione, situazione questa che si prospetterebbe nel procedimento principale.<br />
<a name="point25">25</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sulla scorta di tali circostanze, la Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, con l’espressione “esistenza di un mandato d’arresto” debba intendersi un mandato d’arresto nazionale emesso secondo le norme di procedura penale dello Stato membro di emissione, e pertanto distinto dal mandato d’arresto europeo.<br />
2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’inesistenza di un mandato d’arresto nazionale possa costituire un motivo implicito di non esecuzione del mandato d’arresto europeo».<br />
<strong>&nbsp;Procedimento dinanzi alla Corte</strong><br />
<a name="point26">26</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.<br />
<a name="point27">27</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A sostegno della sua richiesta, detto giudice ha fatto valere, in particolare, che il sig.&nbsp;Bob&#8209;Dogi non era attualmente recluso, ma era sottoposto ad una misura cautelare costituente anch’essa una misura restrittiva della libertà individuale.<br />
<a name="point28">28</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il 4 giugno 2015 la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, ha deciso che non vi era luogo per un accoglimento di detta richiesta.<br />
<a name="point29">29</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con decisione in data 30 giugno 2015, il presidente della Corte ha disposto che la causa venisse trattata in via prioritaria, in conformità dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.<br />
<strong>&nbsp;Sulle questioni pregiudiziali</strong><br />
<em>&nbsp;Sulla prima questione</em><br />
<a name="point30">30</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che la nozione di «mandato d’arresto», contenuta in tale disposizione, deve essere intesa come riferita ad un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo.<br />
<a name="point31">31</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In limine, occorre ricordare che la decisione quadro, come risulta in particolare dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dai suoi considerando 5 e 7, è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione fondato sulla Convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, con un sistema di consegna, tra autorità giudiziarie, delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione di sentenze di condanna in materia penale o dell’esercizio di azioni penali, sistema quest’ultimo che è basato sul principio del mutuo riconoscimento (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e C&#259;ld&#259;raru, C&#8209;404/15 e C&#8209;659/15&nbsp;PPU, EU:C:2016:198, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point32">32</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pertanto, attraverso l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, la decisione quadro mira a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire alla realizzazione dell’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e C&#259;ld&#259;raru, C&#8209;404/15 e C&#8209;659/15&nbsp;PPU, EU:C:2016:198, punto 76 e la giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point33">33</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il principio del mutuo riconoscimento su cui si fonda il sistema del mandato d’arresto europeo si basa esso stesso sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al fatto che i loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell’Unione, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e C&#259;ld&#259;raru, C&#8209;404/15 e C&#8209;659/15&nbsp;PPU, EU:C:2016:198, punto 77 nonché la giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point34">34</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Infine, occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gli Stati membri e, di conseguenza, i loro organi giurisdizionali sono tenuti a rispettare la Carta stessa nell’attuazione del diritto dell’Unione, ciò che si verifica allorché l’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione applicano le disposizioni nazionali adottate in esecuzione della decisione quadro (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e C&#259;ld&#259;raru, C&#8209;404/15 e C&#8209;659/15&nbsp;PPU, EU:C:2016:198, punto 84).<br />
<a name="point35">35</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, la cui interpretazione costituisce l’oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, stabilisce che il mandato d’arresto europeo deve contenere una serie di informazioni, presentate in conformità del modello di formulario contenuto nell’allegato della decisione stessa, relative all’esistenza «di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2» di detta decisione quadro.<br />
<a name="point36">36</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tali informazioni devono essere menzionate nel punto b) del formulario, di cui all’allegato della decisione quadro, intitolato «Decisione sulla quale si basa il mandato di arresto europeo», e il cui punto 1 prevede che sia indicato «[il m]andato d’arresto o [la] decisione giudiziaria che abbia la stessa forza».<br />
<a name="point37">37</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che in Ungheria, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, nella quale alcuni indizi mostrano che una persona ricercata si trovava già al di fuori del territorio ungherese al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo, si applica una procedura cosiddetta «semplificata».<br />
<a name="point38">38</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Questa prassi consiste nel permettere che un mandato d’arresto europeo venga direttamente emesso senza che sia stato previamente spiccato un mandato d’arresto nazionale.<br />
<a name="point39">39</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In questo caso, nel mandato d’arresto europeo viene indicato, al punto b), 1, del formulario di cui all’allegato della decisione quadro, il mandato d’arresto europeo di cui trattasi, indicazione che è accompagnata, eventualmente, dalla menzione del fatto che l’ambito di applicazione di questo mandato si estende anche al territorio ungherese e che il mandato d’arresto europeo costituisce dunque anche un mandato d’arresto nazionale.<br />
<a name="point40">40</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Risulta inoltre dal fascicolo a disposizione della Corte che la prassi suddetta è fondata, in base al diritto ungherese, sull’articolo 25, paragrafo 7, della legge n.&nbsp;CLXXX. del 2012 relativa alla cooperazione in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, in forza del quale il mandato d’arresto europeo è valido anche nel territorio ungherese.<br />
<a name="point41">41</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si pone pertanto il quesito se tale prassi, così come applicata nel procedimento principale, sia conforme allo spirito e alla lettera della decisione quadro e, in particolare, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima.<br />
<a name="point42">42</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A questo proposito, occorre constatare che, sebbene la decisione quadro non contenga alcuna definizione dell’espressione «mandato d’arresto», che figura nel suo articolo 8, paragrafo 1, lettera c), la nozione di «mandato d’arresto europeo» viene precisata, all’articolo 1, paragrafo 1, di detta decisione, definendosi tale mandato come una «decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà».<br />
<a name="point43">43</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;È tale nozione di «mandato d’arresto europeo» ad essere utilizzata in modo sistematico nel titolo, nei considerando e negli articoli della decisione quadro, tranne che nel citato articolo 8, paragrafo 1, lettera c), il che lascia intendere che quest’ultima disposizione contempla un mandato d’arresto diverso dal mandato d’arresto europeo contemplato dall’insieme delle altre disposizioni della decisione quadro, che dunque non può che essere un mandato d’arresto nazionale.<br />
<a name="point44">44</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale interpretazione è altresì corroborata dal tenore letterale del punto b) del modello di formulario contenuto nell’allegato della decisione quadro, e segnatamente dai termini «Decisione sulla quale si basa il mandato di arresto europeo», modello al quale l’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, di detta decisione fa espresso riferimento e del quale occorre dunque tener conto ai fini dell’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione stessa, dal momento che tali termini confermano che il mandato d’arresto europeo deve fondarsi su una decisione giudiziaria, il che implica che si tratti di una decisione distinta rispetto alla decisione di emissione di detto mandato d’arresto europeo.<br />
<a name="point45">45</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, sebbene la prassi della procedura cosiddetta «semplificata» sia concepita dalle autorità giudiziarie ungheresi come configurante un’eccezione che si applica soltanto nel caso in cui taluni indizi mostrino che, al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo, la persona ricercata si trovava già al di fuori del territorio ungherese, il tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro non contiene alcuna indicazione secondo cui la prescrizione dettata da tale disposizione ammetterebbe un’eccezione riferita specificamente all’ipotesi di cui sopra.<br />
<a name="point46">46</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tali diversi elementi di natura testuale confermano che la nozione di «mandato d’arresto», che figura all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, designa unicamente il mandato d’arresto nazionale, dovendosi intendere quest’ultimo come la decisione giudiziaria sulla quale si innesta il mandato d’arresto europeo.<br />
<a name="point47">47</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Invece, la contraria interpretazione, secondo cui la nozione suddetta dovrebbe essere intesa come avente carattere generico, comprendente qualsiasi tipo di mandato d’arresto, ivi compreso il mandato d’arresto europeo, là dove essa implica che sarebbe sufficiente che il mandato d’arresto europeo si limiti ad operare un semplice «autoriferimento», sicché, in definitiva, detto mandato potrebbe fondarsi su sé stesso, deve essere respinta, anche per il fatto che essa è idonea a privare la condizione imposta dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro di qualsiasi portata propria e, dunque, della sua utilità.<br />
<a name="point48">48</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Da ciò consegue altresì che i termini «o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», che compaiono all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, non possono essere intesi come riferiti alla decisione di emissione del mandato d’arresto europeo.<br />
<a name="point49">49</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inoltre, l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, secondo la quale il mandato d’arresto europeo deve necessariamente fondarsi su una decisione giudiziaria nazionale distinta da tale mandato, che assuma, se del caso, la veste di un mandato d’arresto nazionale, discende non soltanto dai termini della disposizione sopra citata, ma anche dal contesto di quest’ultima e dagli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro, di cui, in base alla giurisprudenza della Corte, occorre tener conto ai fini della sua interpretazione (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C&#8209;237/15&nbsp;PPU, EU:C:2015:474, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).<br />
<a name="point50">50</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanto al contesto nel quale si inscrive l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, l’esattezza di tale interpretazione è confermata, come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, dalla genesi storica di tale disposizione, in quanto quest’ultima, nella sua redazione iniziale, affermava che il mandato d’arresto europeo doveva contenere informazioni relative all’eventuale «esistenza di una sentenza definitiva o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva».<br />
<a name="point51">51</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pertanto, il fatto che, nella sua redazione definitiva, la disposizione suddetta non contenga più alcun elemento avente carattere facoltativo corrobora un’interpretazione di tale disposizione secondo cui il mandato d’arresto europeo deve, in ogni caso, essere fondato su una delle decisioni giudiziarie nazionali contemplate da quest’ultima, ed eventualmente sulla decisione di emissione di un mandato d’arresto nazionale.<br />
<a name="point52">52</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Infine, quanto agli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro, occorre constatare che l’emissione di un mandato d’arresto europeo in base alla procedura cosiddetta «semplificata» e, dunque, senza che venga previamente emessa una decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, la quale ne costituisca il fondamento, è idonea ad interferire con i principi del riconoscimento e della fiducia reciproci fondanti il sistema del mandato d’arresto europeo.<br />
<a name="point53">53</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Infatti, i suddetti principi si basano sul presupposto che il mandato d’arresto europeo in questione sia stato emesso in conformità dei requisiti minimi da cui dipende la sua validità, tra i quali figura quello enunciato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro.<br />
<a name="point54">54</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, in presenza di un mandato d’arresto europeo emesso nell’ambito di una procedura cosiddetta «semplificata»&nbsp;– come quello in questione nel procedimento principale&nbsp;–, il quale si fonda sull’esistenza di un mandato d’arresto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, senza che il mandato d’arresto europeo faccia menzione dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non è in grado di verificare se il mandato d’arresto europeo in questione rispetti il requisito enunciato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro.<br />
<a name="point55">55</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per giunta, il rispetto del requisito dettato dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro riveste un’importanza particolare, in quanto esso implica che, quando il mandato d’arresto europeo viene emesso ai fini dell’arresto e della consegna, da parte di un altro Stato membro, di una persona ricercata in vista dell’esercizio di azioni penali, tale persona abbia già potuto beneficiare, in una prima fase della procedura, delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali, la cui tutela deve essere garantita dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, in base alla normativa nazionale applicabile, segnatamente in vista dell’adozione di un mandato d’arresto nazionale.<br />
<a name="point56">56</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il sistema del mandato d’arresto europeo comporta dunque, in forza del requisito dettato dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, una tutela su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla tutela giudiziaria prevista al primo livello, nell’ambito dell’adozione di una decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale.<br />
<a name="point57">57</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, tale tutela giudiziaria strutturata su due livelli risulta in via di principio assente in una situazione come quella prospettantesi nel procedimento principale, in cui viene applicata una procedura cosiddetta «semplificata» di emissione del mandato d’arresto europeo, in quanto quest’ultima implica che, previamente all’emissione di un mandato d’arresto europeo, le autorità giudiziarie nazionali non abbiano adottato alcuna decisione, come l’emissione di un mandato d’arresto nazionale, sulla quale si innesti il mandato d’arresto europeo.<br />
<a name="point58">58</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che la nozione di «mandato d’arresto», di cui a tale disposizione, deve essere intesa come designante un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo.<br />
<em>&nbsp;Sulla seconda questione</em><br />
<a name="point59">59</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che, quando un mandato d’arresto europeo, che si fonda sull’esistenza di un «mandato d’arresto» ai sensi di tale disposizione, non contiene alcuna menzione dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di darvi corso.<br />
<a name="point60">60</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A questo proposito occorre ricordare che, nel settore disciplinato dalla decisione quadro, il principio del mutuo riconoscimento&nbsp;– che, come emerge in particolare dal considerando 6 di tale decisione, costituisce il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale&nbsp;– trova la sua applicazione nell’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, a norma del quale gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a dar corso a un mandato d’arresto europeo (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e C&#259;ld&#259;raru, C&#8209;404/15 e C&#8209;659/15&nbsp;PPU, EU:C:2016:198, punto 79).<br />
<a name="point61">61</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ne consegue che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutarsi di dare esecuzione a un siffatto mandato soltanto nei casi, tassativamente elencati, di non esecuzione obbligatoria, previsti dall’articolo 3 della decisione quadro, o di non esecuzione facoltativa, previsti dagli articoli 4 e 4&nbsp;bis della medesima decisione. Inoltre, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo può essere subordinata soltanto a una delle condizioni tassativamente previste dall’articolo 5 della decisione quadro (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e C&#259;ld&#259;raru, C&#8209;404/15 e C&#8209;659/15&nbsp;PPU, EU:C:2016:198, punto 80).<br />
<a name="point62">62</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;È giocoforza constatare che la mancata indicazione, nel mandato d’arresto europeo, dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale non compare tra i motivi di non esecuzione elencati nei suddetti articoli 3, 4 e 4&nbsp;bis della decisione quadro e non rientra neppure nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 di quest’ultima.<br />
<a name="point63">63</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 107 delle sue conclusioni, se invero le suddette disposizioni della decisione quadro non lasciano alcuno spazio per un motivo di non esecuzione diverso da quelli in esse elencati, ciò non toglie che queste stesse disposizioni partono dal presupposto che il mandato d’arresto europeo in questione soddisfi i requisiti di regolarità di tale mandato enunciati all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro.<br />
<a name="point64">64</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, poiché l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro stabilisce un requisito di regolarità il cui rispetto costituisce un presupposto della validità del mandato d’arresto europeo, la violazione di tale requisito deve, in linea di principio, portare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a non dare corso a tale mandato d’arresto.<br />
<a name="point65">65</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciò premesso, prima di adottare una decisione siffatta, che, per sua natura, deve rimanere eccezionale nell’ambito dell’applicazione del sistema di consegna istituito dalla decisione quadro, essendo quest’ultimo fondato sui principi del riconoscimento e della fiducia reciproci, detta autorità deve, in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della medesima decisione quadro, chiedere all’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione di fornire con urgenza qualsiasi informazione supplementare necessaria che le consenta di stabilire se l’assenza di indicazione, nel mandato d’arresto europeo, dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale si spieghi con il fatto che manca effettivamente un siffatto mandato d’arresto nazionale previo e distinto rispetto al mandato d’arresto europeo oppure con il fatto che tale mandato esiste ma non è stato menzionato.<br />
<a name="point66">66</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, alla luce delle informazioni fornite in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, nonché di tutte le altre informazioni in suo possesso, giunga alla conclusione che il mandato d’arresto europeo, pur essendo fondato sull’esistenza di un «mandato d’arresto», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della citata decisione quadro, è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo, è tenuta a non dare corso al mandato d’arresto europeo, in quanto quest’ultimo non soddisfa i requisiti di regolarità previsti dall’articolo 8, paragrafo 1, della decisione di cui sopra.<br />
<a name="point67">67</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che, quando un mandato d’arresto europeo, che si fonda sull’esistenza di un «mandato d’arresto», ai sensi di tale disposizione, non contiene alcuna indicazione dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a non darvi corso nel caso in cui essa, alla luce delle informazioni fornite in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, nonché di tutte le altre informazioni in suo possesso, constati che il mandato d’arresto europeo non è valido, in quanto è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo.<br />
<strong>&nbsp;Sulle spese</strong><br />
<a name="point68">68</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
<strong>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «mandato d’arresto», di cui a tale disposizione, deve essere intesa come designante un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo.</strong><br />
<strong>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, quando un mandato d’arresto europeo, che si fonda sull’esistenza di un «mandato d’arresto», ai sensi di tale disposizione, non contiene alcuna indicazione dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a non darvi corso nel caso in cui essa, alla luce delle informazioni fornite in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, nonché di tutte le altre informazioni in suo possesso, constati che il mandato d’arresto europeo non è valido, in quanto è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo.</strong><br />
<a name="_GoBack"></a>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sezione-ii-sentenza-1-6-2016-n-241/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;uomo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2016 n.241</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.184</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-184/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-184/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.184</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Lattanzi in tema di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo Processo &#8211; Processo penale &#8211; Art. 2, c. 2 bis legge 24/03/2001, n. 89 &#8211; Previsione secondo la quale il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-184/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-184/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.184</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>in tema di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo &#8211; Processo penale &#8211; Art. 2, c. 2 bis legge 24/03/2001, n. 89 &#8211; Previsione secondo la quale il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari &#8211; Q.l.c. promossa dalla Corte d’appello di Firenze e dalla Corte d’appello di Catanzaro &#8211; Asserita violazione degli artt. 3, 111, 117, c. 1 Cost. in riferimento all’art. 6 Cedu &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis e 2-quater, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), aggiunti dall’art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, promossi dalla Corte d’appello di Firenze, con ordinanza del 1° aprile 2014, e dalla Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanza del 10 marzo 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 180 e 248 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2014 e n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2015. </p>
<p>Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />
udito nella camera di consiglio dell’8 luglio 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con ordinanza del 1° aprile 2014 (r.o. n. 180 del 2014), la Corte d’appello di Firenze ha proposto questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis e 2-quater, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. <br />
Il rimettente premette di dover decidere un ricorso, depositato nel 2013, con cui talune persone hanno proposto opposizione contro un decreto che ha rigettato una domanda di equa riparazione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001. La domanda si riferiva alla dedotta inosservanza del termine ragionevole di conclusione di un processo penale nei confronti dei ricorrenti, che era stato definito con sentenza della Corte di cassazione del 28 gennaio 2013. <br />
Il giudice a quo osserva che la decisione di rigetto è stata assunta in applicazione delle disposizioni censurate, introdotte dall’art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134. <br />
In particolare, la complessiva durata del processo è stata determinata in otto anni e sei mesi, escludendo dal calcolo la fase delle indagini preliminari di «oltre sei anni e mezzo», in applicazione dell’art. 2, comma 2-bis, della legge impugnata, in base al quale il «processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari». <br />
È stato altresì escluso il periodo, di un anno e due mesi circa, di sospensione del processo di primo grado dovuta alla proposizione di una questione di legittimità costituzionale, in applicazione dell’art. 2, comma 2-quater, impugnato, il quale stabilisce che «Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso». <br />
Il rimettente, dopo avere motivatamente respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato, e dopo avere escluso, come sollecitavano i ricorrenti, di poter disapplicare le disposizioni censurate in forza dell’adesione dell’Unione europea alla CEDU, osserva che l’art. 6 della CEDU, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, imporrebbe di calcolare la fase delle indagini preliminari, ai fini dell’osservanza dei termini di ragionevole durata del processo penale. Quest’ultimo dovrebbe considerarsi iniziato, a tal fine, con il compimento di atti che comportino la partecipazione dell’indagato o del suo difensore al procedimento. La Corte d’appello aggiunge che, nel caso di specie, taluni ricorrenti hanno ricevuto l’informazione di garanzia il 15 febbraio 1994, mentre altri sono stati soggetti a custodia cautelare fin dal 5 novembre 1994. <br />
Escludendo dal computo il tempo che ha preceduto il momento in cui gli imputati hanno avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU. La conseguente questione di costituzionalità sarebbe rilevante, in ragione dell’applicabilità della norma impugnata, e comunque tenuto conto della «rilevanza concreta della durata delle indagini preliminari (oltre sei anni e mezzo) nella complessiva durata del procedimento» penale. <br />
Quanto alla sospensione del processo di primo grado dal 28 gennaio 2006 al 21 marzo 2007, il rimettente ribadisce la rilevanza delle questioni di costituzionalità che investono l’art. 2, comma 2-quater, della legge n. 89 del 2001, in quanto norma applicabile, e «anche per la rilevanza concreta della durata della sospensione» nella «complessiva durata del procedimento di primo grado». <br />
La disposizione violerebbe gli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU, nonché il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), perché escluderebbe dal calcolo del termine di ragionevole durata del processo i periodi di sospensione, «senza distinguere se i motivi della sospensione siano o meno riconducibili alle parti ricorrenti per l’equa riparazione». Tra le cause di sospensione non riconducibili alle parti vi sarebbe la proposizione della questione di legittimità costituzionale che, «seppure fosse stata sollecitata dalle parti ricorrenti è comunque ovviamente un provvedimento giurisdizionale del giudice a quo». <br />
Posto che questi dubbi di costituzionalità non sono risolvibili in via interpretativa, il rimettente ha sollevato le odierne questioni di legittimità costituzionale. <br />
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione relativa all’art. 2, comma 2-quater (recte: comma 2-bis), impugnato, sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata, e che altrettanto non fondata sia reputata la questione relativa all’art. 2, comma 2-quater. <br />
L’Avvocatura generale dello Stato dà atto che in base alla giurisprudenza europea il termine di ragionevole durata del processo penale decorre da quando è formulata un’«accusa» nei confronti dell’indagato, e, «potenzialmente, quindi, anche prima dell’assunzione da parte del medesimo della qualità di imputato o prima della legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari». <br />
Tuttavia, l’art. 2, comma 2-bis, impugnato, avrebbe appunto la funzione di stabilire «un momento tipico cui riconnettere l’individuazione del dies a quo ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo», che si giustificherebbe in ragione della «fluidità della posizione dell’indagato» fino a quando non siano chiuse le indagini preliminari, o comunque sia stata esercitata l’azione penale. Solo da allora, l’«ipotesi accusatoria» diverrebbe un’«accusa» in senso proprio. <br />
La questione sarebbe in ogni caso priva di rilevanza, perché il rimettente, diversamente dal giudice di prima istanza, non avrebbe considerato che la complessità degli accertamenti compiuti in fase di indagini preliminari sarebbe stata tale da giustificare il superamento del termine di due anni a tal fine previsto dalla legge, giungendo a durare oltre quattro anni. <br />
Quanto all’art. 2, comma 2-quater, la mancata valutazione del periodo di sospensione del processo sarebbe giustificata dal fatto che «la sospensione comunque opera nell’interesse dell’imputato». <br />
La norma impugnata a buon titolo non avrebbe perciò distinto i casi in cui la sospensione è stata chiesta dall’imputato da quelli in cui essa viene disposta d’ufficio dal giudice. <br />
Nel caso di specie, poi, andrebbe considerato che la sospensione conseguente alla proposizione di una questione di legittimità costituzionale verrebbe in ogni modo a soddisfare l’interesse dell’imputato, e comunque renderebbe ragionevole un prolungamento della durata del processo. <br />
Infine, la questione di costituzionalità relativa all’art. 3 Cost. sarebbe non fondata, perché il principio di uguaglianza «non può trovare applicazione diacronica con riferimento alla successione di norme». <br />
3.– Con ordinanza del 10 marzo 2014 (r.o. n. 248 del 2014), la Corte d’appello di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU. <br />
Il giudice a quo è investito dell’opposizione avverso il decreto monocratico con cui è stata rigettata la domanda della parte diretta ad ottenere un’equa riparazione, conseguente all’eccessiva durata di un processo penale. <br />
Il giudice monocratico ha stimato la complessiva durata del processo in quattro anni e cinque mesi, assumendo che, ai fini dell’equa riparazione, esso sia stato avviato con la richiesta di rinvio a giudizio e si sia concluso al momento in cui è maturata la prescrizione dei reati addebitati, nel giugno del 2011. Tale durata è stata reputata non eccessiva. <br />
La Corte d’appello osserva che il termine iniziale del procedimento è stato determinato in applicazione dell’art. 2, comma 2-bis, impugnato, nel testo introdotto dall’art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, applicabile ratione temporis alla fattispecie. <br />
Su eccezione di parte, il rimettente reputa tale previsione normativa di dubbia costituzionalità con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., da porsi in relazione all’art. 6 della CEDU. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, infatti, avrebbe ripetutamente e costantemente affermato che il processo penale, ai fini dell’indennizzo, si considera avviato con la «contestazione dell’infrazione penale». Perciò nel caso di specie si sarebbe dovuto individuare il termine iniziale del processo nel giorno in cui l’indagato è stato sottoposto ad una misura cautelare. <br />
Qualora la questione fosse accolta, la durata del processo penale andrebbe stimata in sei anni e quattro mesi, e non sarebbe affatto giustificata neppure alla luce degli «aspetti di complessità connotanti il caso in esame». <br />
4.– E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, nel merito, non fondata. <br />
In punto di ammissibilità, la difesa dello Stato rileva che il processo si è concluso con la prescrizione dei reati addebitati e che l’art. 2, comma 2-quinquies, lettera d), della legge impugnata, nega l’indennizzo nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte. <br />
Il rimettente, ai fini della motivazione sulla rilevanza, avrebbe perciò dovuto verificare se si fosse realizzata quest’ultima ipotesi normativa, la quale comporterebbe il rigetto della domanda, privando con ciò di rilevanza la questione. <br />
Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato sostiene che la norma impugnata, tenendo in conto l’art. 6 della CEDU, individua un «momento tipico» da cui calcolare la durata del processo penale, e che solo da tale momento, in accordo con la normativa europea, può dirsi «realmente configurata e cristallizzata un’accusa». </p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– La Corte d’appello di Firenze (r.o. n. 180 del 2014) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis e 2-quater, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. <br />
Il rimettente giudica dell’opposizione proposta avverso il decreto con cui il giudice monocratico, applicando le norme impugnate, ha rigettato una domanda di equa riparazione conseguente alla durata di un processo penale (stimata in otto anni e sei mesi, per tre gradi di giudizio), che i ricorrenti ritengono irragionevole e pertanto lesiva del diritto garantito dall’art. 2 della legge n. 89 del 2001. <br />
Il giudice a quo premette che, al fine di calcolare la durata complessiva del processo, rilevano entrambe le norme impugnate, introdotte dall’art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, e applicabili ratione temporis alla fattispecie. <br />
L’art. 2, comma 2-bis, stabilisce che il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. Ne consegue che nel calcolo la legge vieta di includere il tempo occupato dallo svolgimento delle indagini preliminari, che nel caso del processo principale si sono protratte per circa sei anni. <br />
L’art. 2, comma 2-quater, prevede, per quanto ora interessa, che ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso. Il rimettente precisa che il giudizio a quo è stato sospeso per un anno e due mesi, in ragione della proposizione di una questione di legittimità costituzionale. <br />
Una volta chiarita la necessità di applicare le norme impugnate, la Corte d’appello rimettente reputa che l’art. 2, comma 2-bis, sia lesivo degli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art 6 della CEDU, poiché la giurisprudenza di Strasburgo avrebbe reiteratamente riconosciuto il diritto all’equa riparazione anche per la fase delle indagini preliminari. Parimenti dovrebbe ritenersi che l’art. 2, comma 2-quater, è illegittimo nella parte in cui esclude dal calcolo la durata della sospensione «senza distinguere se i motivi della sospensione siano o meno riconducibili alle parti». In tale ultimo caso, sarebbe leso anche il principio di uguaglianza enunciato dall’art. 3 Cost. <br />
2.– La Corte d’appello di Catanzaro (r.o. n. 248 del 2014) dubita, a sua volta, delle legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., con riguardo all’art. 6 della CEDU. <br />
Il rimettente si trova a giudicare dell’opposizione al decreto con cui il giudice monocratico, applicando le norme impugnate, ha negato la riparazione per i danni subiti dal ricorrente a causa della durata di un processo penale, calcolata in quattro anni e cinque mesi per un grado di giudizio. <br />
Anche in questo caso il giudice a quo è tenuto ratione temporis ad applicare la norma impugnata e quindi ad escludere dal calcolo della durata complessiva del processo la fase delle indagini preliminari (computando la quale, invece, il processo valicherebbe il limite di sei anni). Tale regola pare al rimettente in contrasto con quella opposta che si desumerebbe dalla consolidata giurisprudenza europea, e di conseguenza lesiva dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU. <br />
3.– I giudizi vertono, in parte, sulla medesima disposizione e pongono questioni analoghe. Essi vanno perciò riuniti, ai fini di una decisione congiunta. <br />
4.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni relative all’art. 2, comma 2-bis, impugnato, osservando che i rimettenti non avrebbero valutato se il superamento del termine di ragionevole durata del processo, ove fosse computata anche la fase preliminare all’esercizio dell’azione penale, potesse ritenersi comunque tollerabile, e tale da non ledere il diritto all’equa riparazione, in ragione della complessità delle indagini. Inoltre, la Corte d’appello di Catanzaro, a fronte della prescrizione del reato, avrebbe dovuto motivare in ordine all’assenza di condotte dilatorie dell’imputato, dato che esse comportano il diniego di indennizzo, ai sensi dell’art. 2, comma 2-quinquies, della legge n. 89 del 2001. <br />
Le eccezioni non sono fondate. <br />
I rimettenti sono tenuti ad applicare le norme impugnate nel compimento di un’operazione logico-giuridica che precede la valutazione relativa alla fondatezza della domanda di riparazione. Per stabilire se la durata del processo, pur valicando i limiti temporali indicati dall’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 89 del 2001, sia stata giustificata dalla complessità del caso, o indotta dal comportamento delle parti, è necessario, in via preliminare, sulla base dei criteri indicati dalla legge, determinare tale durata. Questo comporta l’applicazione delle disposizioni censurate e la conseguente rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale di cui esse sono oggetto, che i rimettenti hanno adeguatamente motivato. <br />
5.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, sollevata in modo analogo da entrambi i rimettenti in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., è fondata nei termini che seguono. <br />
Va premesso che i processi principali sono stati avviati da chi ha rivestito, nei giudizi penali di cui si lamenta l’eccessiva durata, la veste di imputato. In accordo con ciò, si desume chiaramente dalle motivazioni delle ordinanze di rimessione che la norma impugnata viene censurata con riferimento alla posizione di tale parte e non anche a quella della parte civile e del responsabile civile, ovvero degli altri soggetti menzionati dall’art. 2, comma 2-bis. <br />
I giudici a quibus, nel valutare il contrasto tra la normativa nazionale e la norma interposta, costituita dall’art. 6 della CEDU, hanno proceduto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, sia ad escludere la disapplicazione della prima (sentenze n. 80 del 2011, n. 349 e n. 348 del 2007), sia ad assegnare alla seconda il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, dalla quale soltanto non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale dall’art. 101, secondo comma, Cost. (sentenza n. 49 del 2015). <br />
Sotto quest’ultimo profilo, non vi è dubbio che la Corte europea dei diritti dell’uomo, attraverso reiterate pronunce (tra le molte, sentenze 16 luglio 1971, Ringeisen c. Austria; 15 luglio 1982, Eckle c. Germania; 10 dicembre 1982, Corigliano c. Italia; 19 febbraio 1991, Manzoni c. Italia; 26 febbraio 1993, Messina c. Italia; 4 aprile 2006, Kobtsev c. Ucraina), abbia dedotto dall’art. 6 della CEDU la regola che impone, ai fini dell’indennizzo conseguente all’inosservanza del termine di ragionevole durata del processo penale, di tenere conto del periodo che segue la comunicazione ufficiale, proveniente dall’autorità competente, dell’accusa di avere commesso un reato. <br />
Si tratta, peraltro, di un approdo ermeneutico del tutto consono alle finalità perseguite dal giudizio di riparazione e sollecitate dall’osservanza del canone del giusto processo in ambito convenzionale. La violazione del diritto a una celere definizione del processo penale, espresso dall’art. 6 della CEDU, genera infatti la pretesa di un indennizzo idoneo a ristorare il patimento cagionato dalla eccessiva pendenza dell’accusa, quando essa sia stata espressa per mezzo di un atto dell’autorità giudiziaria e abbia in tal modo acquisito una consistenza tale da ripercuotersi significativamente sulla vita dell’indagato (Corte EDU, sentenza 15 luglio 1982, Eckle c. Germania). È questa un’evenienza in alcun modo circoscrivibile alla fase del processo che segue all’esercizio dell’azione penale (art. 405 cod. proc. pen.) e all’assunzione della qualità di imputato (art. 60 cod. proc. pen.), posto che essa tende naturalmente a manifestarsi fin dal tempo in cui una persona è venuta formalmente a conoscenza dell’esistenza di un’indagine a suo carico, in particolare quando si accompagna al compimento di atti invasivi della sfera di libertà dell’individuo. <br />
Pertanto, una volta penetrato nel nostro ordinamento, per effetto della giurisprudenza europea e con valore di fonte sovra-legislativa, il principio che collega alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 6 della CEDU, una pretesa riparatoria nei confronti dello Stato, viene da sé che l’equa riparazione avrà ad oggetto non soltanto la fase che la normativa nazionale qualifica “processo”, ma anche le attività procedimentali che la precedono, ove idonee a determinare il danno al cui ristoro è preposta l’azione. <br />
In altri termini, se si individua nella CEDU il parametro interposto con cui confrontare la legittimità delle scelte legislative in punto di equa riparazione, la nozione di “processo” si rende per ciò stesso autonoma dalle ripartizioni per fasi dell’attività giudiziaria finalizzata all’accertamento dei reati, per come viene disegnata dal legislatore nazionale. In ciò ancora una volta «si manifesta in modo vivido la natura della CEDU, quale strumento preposto, pur nel rispetto della discrezionalità legislativa degli Stati, a superare i profili di inquadramento formale di una fattispecie, per valorizzare piuttosto la sostanza dei diritti umani che vi sono coinvolti, e salvaguardarne l’effettività» (sentenza n. 49 del 2015). <br />
La stessa legge n. 89 del 2001 intende dichiaratamente offrire un rimedio interno per i casi di violazione dell’art. 6, comma 1, della CEDU (art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001), così confermando che nell’ordito normativo è quest’ultima disposizione, nel significato conferitole dalla consolidata giurisprudenza europea, a definire il ventaglio delle opzioni che si offrono al legislatore. <br />
Tra queste vi è la specificazione dei criteri di quantificazione della somma dovuta, purché essi non conducano ad accordare un indennizzo manifestamente incongruo rispetto a quello che sarebbe stato invece conseguito ove fosse stato esperito ricorso avanti alla Corte di Strasburgo. Proprio quest’ultima, nella sua massima composizione e dunque con pronuncia senz’altro valevole ad esprimere l’indirizzo vincolante del giudice europeo, ha accordato agli Stati un largo margine di apprezzamento nella costruzione di un rimedio compensatorio interno, che tenga conto delle peculiarità dell’ordinamento nazionale e dei livelli di vita del paese, fino al punto da giustificare indennizzi, pur sempre adeguati, ma inferiori a quelli ottenibili con un ricorso davanti alla Corte europea (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino c. Italia; sentenza 29 marzo 2006, Cocchiarella c. Italia). <br />
Vi è, perciò, uno spazio per scelte discrezionali (sentenza n. 30 del 2014) che incidono sulla determinazione di quanto spetta a titolo di equa riparazione, purché esse siano esercitate nel rispetto dei principi cardine con cui la Corte di Strasburgo colora di significato l’art. 6 della CEDU e purché tali scelte non si prestino, in linea astratta, ad incidere sull’an stesso del diritto, anziché sul quantum. <br />
L’art. 2, comma 2-bis, impugnato, non rispetta nessuna di tali condizioni. <br />
Non la prima, perché il legislatore si è svincolato dalla generale nozione di “processo” penale rilevante ai sensi dell’art. 6 della Convenzione e tale da abbracciare anche parte delle indagini preliminari, per ripiegare sulla qualificazione nazionale di tale istituto, benché essa, come si è visto, non sia conciliabile con la finalità perseguita dal rimedio compensatorio garantito dalla CEDU. <br />
Non la seconda, giacché è senza dubbio possibile che solo aggiungendo il periodo di svolgimento delle indagini al computo della durata del successivo processo penale si superi il limite di tempo, di fase o complessivo, rispettato il quale non sorge diritto alla riparazione. La norma impugnata, amputando il “processo”, per come va inteso ai sensi dell’art. 6 della CEDU, di una sua componente si congiunge alla previsione normativa che vieta di accogliere la domanda di riparazione se il giudizio non ha ecceduto la durata di tre anni in primo grado, di due in secondo grado e di uno innanzi alla Corte di cassazione, e comunque quella complessiva di sei anni. In tal modo, viene formulata una previsione astratta, la cui applicazione si presta ad incidere negativamente non solo sulla misura della riparazione, ma anche sulla sussistenza del relativo diritto. Tale effetto, connaturato alla norma censurata, deve ritenersi precluso al legislatore (sentenza n. 30 del 2014; ordinanza n. 124 del 2014). <br />
Compito di questa Corte è perciò di ricondurre la norma impugnata alla legalità convenzionale, dichiarandone l’illegittimità costituzionale per la parte in cui essa si è allontanata dall’osservanza della normativa interposta, e quindi anche dell’art. 117, primo comma, Cost. <br />
A tal fine, va osservato che la Corte di Strasburgo ha specificamente affermato che l’art. 6 della CEDU non impone di assumere in considerazione l’intera fase delle indagini (sentenza 10 dicembre 1982, Corigliano c. Italia; sentenza 15 luglio 1982, Eckle c. Germania), se esse non hanno comportato la comunicazione formale dell’accusa penale, o comunque il compimento di atti, da parte dell’autorità a ciò competente, che si siano ripercossi sulla sfera giuridica della persona. Una pronuncia di questa Corte che prescrivesse l’obbligo di computare l’intera durata delle indagini preliminari finirebbe perciò per eccedere quanto necessario sul piano della legittimità costituzionale, includendo arbitrariamente fasi durante le quali l’indagato, ignaro dell’iniziativa dell’autorità giudiziaria, non ha subito alcun patimento, e che quindi il legislatore ben può escludere dal periodo rilevante ai fini della riparazione. <br />
Del resto, prima dell’introduzione dell’art. 2, comma 2-bis, impugnato, la giurisprudenza di legittimità si era assestata nel senso che ad assumere rilievo fosse solo il tempo successivo al momento in cui l’indagato aveva avuto concreta notizia del procedimento penale (Corte di cassazione, sezioni unite civili, 23 settembre 2014, n. 19977). <br />
Calando la giurisprudenza europea nel contesto nazionale, risulta che l’autorità competente a conferire all’accusa penale la consistenza necessaria ad interferire con la sfera personale dell’indagato è l’autorità giudiziaria, attraverso il compimento di atti dai quali consegua la conoscenza, da parte della persona, della pendenza di un’indagine a suo carico. <br />
L’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, va conseguentemente dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico. <br />
Va da sé che, pur dopo avere ristabilito la conformità a Costituzione della norma impugnata, ed avere così incluso nel calcolo della durata del processo le indagini preliminari, nei limiti appena indicati, persiste la discrezionalità giudiziaria nel verificare, alla luce dei fattori indicati dalla Corte EDU e dal legislatore, se l’eventuale inosservanza dei termini di legge comporti o meno violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. <br />
Resta assorbita la censura di violazione dell’art. 111 Cost. proposta dalla Corte d’appello di Firenze. <br />
6.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quater, della legge n. 89 del 2001, sollevate dalla sola Corte d’appello di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost., sono inammissibili. <br />
Il rimettente reputa costituzionalmente illegittima la norma impugnata, nella parte in cui sottrae al computo della durata del processo i periodi di sospensione che non siano «riconducibili» alle parti, ovvero «dovuti al comportamento delle parti». <br />
Questa Corte ha già avuto modo di affermare con riferimento al processo penale, ma con argomenti di carattere sistematico più ampio, che la sospensione è istituto «oggetto non di una disciplina generale, bensì di specifiche regolamentazioni dettate con riguardo alla diversità dei presupposti e delle finalità perseguite» (sentenza n. 24 del 2004). <br />
A ciò si aggiunga che, allo scopo di saggiare la conformità della previsione legislativa impugnata alla Costituzione, e in particolare all’art. 6 della CEDU, sarebbe necessario verificare l’aderenza del divieto di prendere in considerazione le fasi di sospensione del processo, rispetto alle finalità cui deve rispondere la disciplina del diritto all’equa riparazione. <br />
Esse si sostanziano, come si è visto, nel ristoro del patimento subito a causa della pendenza del processo, attribuibile a disfunzioni dell’apparato statuale. <br />
A fronte di ciò, il criterio normativo suggerito dal rimettente per distinguere un’ipotesi di sospensione dall’altra appare anzitutto indeterminato, perché non chiarisce se la “riconducibilità” della causa sospensiva alle parti implichi un giudizio di imputabilità, in ragione di una condotta ostruzionistica che osta al ristoro del danno (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 29 maggio 1986, Deumeland c. Germania), ovvero un apprezzamento in ordine alla domanda delle parti cui consegua la sospensione del processo, ove essa valga quale fatto obiettivo, non imputabile allo Stato, e idoneo ad incidere sul diritto all’equa riparazione (Corte EDU, sentenza 12 maggio 1999, Saccomanno c. Italia), ovvero ancora la corrispondenza della sospensione a un interesse, o anche ad un’esigenza processuale, propria delle sole parti. <br />
L’eterogeneità delle ipotesi di sospensione previste dai diversi settori processuali dell’ordinamento non è, in altri termini, ricondotta a unità per mezzo dell’ambigua formula cui il rimettente ha ancorato il dubbio di costituzionalità. <br />
Tale criterio, oltre che vago, si mostra inoltre inadeguato, poiché appare slegato dalle linee direttrici promananti dalla giurisprudenza europea. <br />
È sufficiente considerare, a tal fine, che la Corte di Strasburgo, in modo costante, include nel periodo rilevante ai fini della ragionevole durata del processo il periodo di sospensione conseguente alla proposizione di un incidente di legittimità costituzionale (Grande Camera, sentenza 29 maggio 1986, Deumeland c. Germania; inoltre, a sezioni semplici, sentenza 4 dicembre 1995, Terranova c. Italia; sentenza 25 febbraio 2000, Gast e Popp c. Germania; sentenza 31 maggio 2001, Metzger c. Germania), ma non quello derivante dal rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’unione europea, per la cui protrazione nulla è imputabile allo Stato (sentenza 26 febbraio 1998, Pafitis e altri c. Grecia; sentenza 30 settembre 2003, Koua Poirrez c. Francia). <br />
È chiaro che tali ipotesi di sospensione sono del tutto equivalenti, quanto all’attività e agli interessi delle parti del processo a quo, ovvero al criterio normativo sposato dal rimettente, ma ben si comprende la ragione per cui, agli effetti dell’equa riparazione per la eccessiva durata del processo, la Corte di Strasburgo non ritenga di accomunarle. <br />
Il giudice a quo, anziché limitarsi a dubitare della legittimità costituzionale della porzione di norma attinente al processo principale, che verteva sulla sospensione per incidente di legittimità costituzionale, ha impugnato l’intera disposizione, propugnandone la declaratoria di incostituzionalità in un senso indeterminato e inadeguato, e comunque non costituzionalmente obbligato. <br />
Tale vizio determina l’inammissibilità delle questioni. <br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>riuniti i giudizi, <br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico; <br />
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quater, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui sottrae al computo della durata del processo i periodi di sospensione che non siano riconducibili alle parti, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost., dalla Corte d’appello di Firenze, con l’ordinanza indicata in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2015. </p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-184/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.185</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-185/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-185/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.185</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Lattanzi in tema di applicazione della recidiva Processo &#8211; Processo penale &#8211; Art. 99, c. 5, c.p. &#8211; Previsione, per i delitti indicati all&#8217;art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., dell’obbligatorietà dell&#8217;aumento della pena per la recidiva &#8211; Q.l.c. promossa dalla Corte di Cassazione &#8211; Lamentata violazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-185/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-185/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.185</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>in tema di applicazione della recidiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo &#8211; Processo penale &#8211; Art. 99, c. 5, c.p. &#8211; Previsione, per i delitti indicati all&#8217;art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., dell’obbligatorietà dell&#8217;aumento della pena per la recidiva &#8211; Q.l.c. promossa dalla Corte di Cassazione &#8211; Lamentata violazione degli artt. 3 e 27 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole «è obbligatorio e»</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi dalla Corte di cassazione, quinta sezione penale, con ordinanza del 10 settembre 2014, e dalla Corte d’appello di Napoli, terza sezione penale, con ordinanza del 19 novembre 2014, rispettivamente iscritte al n. 227 del registro ordinanze 2014 e al n. 35 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2014 e n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2015. </p>
<p>Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />
udito nella camera di consiglio dell’8 luglio 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– La Corte di cassazione, quinta sezione penale, con ordinanza del 10 settembre 2014 (r.o. n. 227 del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione). <br />
Il giudice a quo premette che, con sentenza emessa il 21 dicembre 2011, la Corte d’assise di Napoli aveva dichiarato N.F. colpevole dei reati di cui agli artt. 81, cpv., 600 e 600-bis cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione. Il giudice di primo grado aveva altresì condannato N.M., per il reato di cui all’art. 600-bis cod. pen., alla pena di giustizia, assolvendola dall’imputazione ex art. 600 cod. pen. per non aver commesso il fatto. <br />
La Corte d’assise d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello del procuratore generale, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado e, ritenendo, con riferimento a N.F., obbligatoria la recidiva contestata ed equivalenti le circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena in otto anni e due mesi di reclusione. <br />
La Corte rimettente riferisce che gli imputati avevano proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado, sostenendo, tra l’altro, che erroneamente era stata ritenuta obbligatoria l’applicazione della recidiva e aggiungendo che, nel caso in cui questo motivo non fosse stato accolto, si sarebbe dovuta sollevare una questione di legittimità costituzionale «degli artt. 99 e 69 cod. pen., dell’art. 407, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost.». <br />
Il giudice a quo ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 192 del 2007) e di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 maggio 2010, n. 35738), l’art. 99, quinto comma, cod. pen., prevede un’ipotesi di recidiva obbligatoria, che si affianca alle diverse forme di recidiva facoltativa disciplinate dai primi quattro commi del medesimo articolo, che diventano obbligatorie nel caso in cui il soggetto commette un nuovo delitto incluso fra quelli indicati dall’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, non occorrendo che anche il delitto per il quale vi è stata precedente condanna rientri nell’elencazione di cui al menzionato art. 407 (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 24 febbraio 2011, n. 20798). <br />
La questione di legittimità costituzionale sarebbe pertanto rilevante, in quanto la richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità «rende ragione […] della qualificazione come obbligatoria della recidiva [semplice] applicata nel caso di specie all’imputato, posto che […] entrambi i reati per i quali è intervenuta condanna sono ricompresi nel “catalogo” di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.» e che l’imputato è gravato da un precedente penale per il reato di rissa di cui all’art. 588 cod. pen. <br />
La questione sarebbe inoltre non manifestamente infondata, con riferimento all’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della manifesta irragionevolezza e dell’identità di trattamento di situazioni diverse cui la norma dà luogo, e all’art. 27, terzo comma, Cost. <br />
La Corte rimettente ricorda che la giurisprudenza costituzionale, intervenuta in seguito alla sostituzione, ad opera dell’art. 4 della legge n. 251 del 2005, dell’art. 99 cod. pen., ha messo a fuoco la fisionomia dell’istituto della recidiva, individuando il suo fondamento nella più accentuata colpevolezza e nella maggiore pericolosità del reo (sentenza n. 192 del 2007). Con riferimento alla recidiva facoltativa, in particolare, l’aumento di pena per il fatto per il quale si procede può essere disposto «solo allorché il nuovo episodio delittuoso appaia concretamente significativo, in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (ordinanza n. 409 del 2007; conformi, ex plurimis, ordinanze n. 193, n. 90 e n. 33 del 2008). <br />
In linea con l’impostazione adottata dalla Corte costituzionale – prosegue il giudice a quo – le sezioni unite della Corte di cassazione hanno sottolineato, da una parte, che «il giudizio sulla recidiva non riguarda l’astratta pericolosità del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato» e, dall’altra, che il riconoscimento e l’applicazione della recidiva quale circostanza aggravante postulano, invece, «la valutazione della gravità dell’illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva – sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale – quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell’ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. – sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 24 febbraio 2011, n. 20798). <br />
Alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, quindi, l’applicabilità della recidiva richiede una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito, che deve risultare da un accertamento condotto, nel caso concreto, sulla base di criteri enucleati dalle sezioni unite della Corte di cassazione, quali la natura dei reati, il tipo di devianza di cui sono il segno, la qualità dei comportamenti, il margine di offensività delle condotte, la distanza temporale e il livello di omogeneità esistente fra loro, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 maggio 2010, n. 35738). <br />
Ad avviso della Corte rimettente, «I criteri indicati dalle Sezioni unite riflettono le condizioni “sostanziali” per l’applicazione della circostanza aggravante, fungendo così da strumento necessario ad assicurare che, nel caso concreto, l’applicazione della recidiva sia coerente con il suo fondamento, ossia con la riconoscibilità, nella ricaduta nel delitto, di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo». <br />
Tuttavia, prosegue il giudice a quo, l’accertamento, nel caso concreto, della significatività del nuovo episodio delittuoso sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo è precluso nell’ipotesi di recidiva obbligatoria prevista dalla norma censurata, che pone appunto un automatismo basato su una presunzione. «Attesa, evidentemente, l’identità del fondamento della recidiva facoltativa e di quella obbligatoria, l’oggetto di detta presunzione coincide con le condizioni “sostanziali” per l’applicazione della circostanza aggravante, sicché lo scrutinio di legittimità costituzionale della norma censurata rinvia, in prima battuta, alla valutazione della ragionevolezza della presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità del reo delineata dal legislatore con riferimento ai delitti espressivi ricompresi nel “catalogo” di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.». <br />
Richiamata la giurisprudenza costituzionale relativa alle presunzioni assolute (sentenza n. 139 del 2010), la Corte rimettente conclude che i criteri in forza dei quali il giudice, nei casi di cui ai primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., accerta se in concreto la reiterazione del delitto sia espressione di più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità del reo non possono formare oggetto di una presunzione assoluta basata esclusivamente sul titolo del reato. Infatti, «il riferimento ad un determinato reato espressivo (ovvero a una categoria o a un “elenco” di reati espressivi) è in radice inidoneo a fornire alla presunzione in cui si sostanzia la norma censurata dati di esperienza generalizzati in ordine alla sintomaticità del nuovo episodio delittuoso sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Corte cost., sentenza n. 183 del 2011), sintomaticità il cui accertamento […] richiede la verifica in concreto di una serie di elementi […] insuscettibili di trovare effettiva espressione nella mera indicazione del titolo del nuovo delitto commesso e, dunque, di formare oggetto della presunzione assoluta di cui alla norma censurata». <br />
La norma censurata sarebbe allora manifestamente irragionevole, perché l’applicazione obbligatoria della recidiva, «Svincolata dall’accertamento in concreto sulla base dei criteri applicativi indicati e affidata alla sola indicazione del titolo del nuovo delitto», viene privata di una base empirica adeguata a preservare il fondamento della circostanza aggravante (ossia l’attitudine della ricaduta nel delitto ad esprimere una più accentuata colpevolezza e una maggiore pericolosità del reo), risolvendosi in una presunzione assoluta – appunto – di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità del tutto irragionevole. <br />
La manifesta irragionevolezza della norma impugnata, peraltro, troverebbe ulteriore conferma nel criterio legislativo di individuazione dei reati che comportano la recidiva obbligatoria, «criterio incentrato sul catalogo di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., che contiene “un elenco di reati ritenuti dal legislatore, a vari fini, di particolare gravità e allarme sociale” (Corte cost., sentenza n. 192 del 2007)»: invero, una valutazione di gravità e allarme sociale di determinati reati effettuata in relazione ad istituti processuali (quali la durata delle indagini preliminari ovvero la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare) è priva di correlazione con l’accertamento della sussistenza, nel caso concreto, delle condizioni applicative della recidiva e, in particolare, è inidonea ad esprimere una «relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo delitto», in grado di offrire un congruo fondamento giustificativo al giudizio di più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità in cui deve sostanziarsi l’applicazione della recidiva. <br />
L’art. 3 Cost. sarebbe violato anche per l’identico trattamento riservato, dall’art. 99, quinto comma, cod. pen., a situazioni diverse: «infatti, ad identica riconducibilità del nuovo delitto nel “catalogo” di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., ben possono corrispondere situazioni connotate, dal punto di vista delle condizioni “sostanziali” di applicazione della circostanza, da profonda diversità, avuto riguardo, ad esempio, al tipo di devianza di cui i reati sono sintomatici o all’eventuale occasionalità della ricaduta». <br />
La norma censurata, insomma, darebbe luogo ad un’illegittima uguaglianza di trattamento di situazioni diverse, in quanto precluderebbe l’accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. <br />
Ad avviso della Corte rimettente, infine, la questione sarebbe non manifestamente infondata anche con riferimento al principio di proporzionalità della pena riconducibile all’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la preclusione dell’accertamento giurisdizionale della sussistenza, nel caso concreto, delle condizioni “sostanziali” legittimanti l’applicazione della recidiva rende la pena palesemente sproporzionata – e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato – vanificandone, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa. <br />
2.– È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale, con memoria depositata il 7 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. <br />
Ad avviso della difesa dello Stato, come rilevato dalla Corte di cassazione, la maggiore severità della disciplina della recidiva reiterata nel caso di realizzazione di un delitto di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., «non è irragionevole in quanto limitata a fattispecie specifiche, caratterizzate da notevole allarme sociale, indice del perdurare della capacità a delinquere del reo», secondo una scelta legislativa non in contrasto con i principi costituzionali, essendo finalizzata a sanzionare più severamente, sia pure comprimendo gli spazi di discrezionalità del giudice, chi abbia continuato a commettere reati nonostante l’irrogazione di precedenti condanne. <br />
La questione, comunque, sarebbe inammissibile in quanto la Corte rimettente non ha preliminarmente verificato la possibilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati. <br />
Infatti il giudice a quo non ha considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, vi sarebbero delle ipotesi in cui è consentito non applicare l’aumento di pena per la recidiva, ancorché obbligatoria. <br />
Ciò accade, in primo luogo, nel caso di concorso tra la recidiva obbligatoria (non reiterata) e una o più circostanze attenuanti, in quanto il divieto di prevalenza sancito dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., opera solamente nelle ipotesi di recidiva reiterata di cui al quarto comma dell’art. 99 cod. pen. e non anche in quelle di recidiva obbligatoria di cui al quinto comma del medesimo articolo. <br />
L’esclusione della recidiva obbligatoria dalle limitazioni poste al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee permetterebbe, dunque, al giudice di ritenere prevalenti, su di essa, eventuali circostanze attenuanti, «in tal modo recuperando la possibilità di adattare la pena al caso concreto, venuta meno la causa della obbligatorietà della recidiva». Insomma, la perdita di discrezionalità nella decisione sull’applicabilità della recidiva «verrebbe compensata dalla facoltà di ritenerla subvalente nel giudizio di bilanciamento con circostanze di segno opposto». <br />
In secondo luogo, come hanno ricordato le sezioni unite della Corte di cassazione, la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell’applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l’aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. <br />
L’applicabilità dell’art. 63, terzo comma, cod. pen., quindi, può comportare una deroga al regime di obbligatorietà dell’aumento di pena per la recidiva di cui al quinto comma dell’art. 99 cod. pen. <br />
3.– La Corte d’appello di Napoli, terza sezione penale, con ordinanza del 19 novembre 2014 (r.o. n. 35 del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 4 della legge n. 251 del 2005. <br />
La Corte rimettente – richiamato «interamente il contenuto della ordinanza emessa dalla V sezione della S.C.C. in data 3 luglio 2014, dep. 10 settembre 2014, che in tutto […] condivide» – ritiene la questione non manifestamente infondata, con riferimento all’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della manifesta irragionevolezza e dell’identità di trattamento di situazioni diverse cui la norma impugnata dà luogo, e all’art. 27, terzo comma, Cost. <br />
Sotto il profilo della ragionevolezza, la norma censurata introdurrebbe un «discutibile automatismo basato su una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo, delineata dal legislatore con un altrettanto discutibile riferimento alla categoria disomogenea dei reati cui all’art. 407, co. 2 lett. a) c.p.p.», individuati a fini processuali (durata delle indagini preliminari o sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare), senza alcuna correlazione con le condizioni che fondano l’aumento di pena per la recidiva. <br />
Si tratterebbe, peraltro, «di un elenco comprensivo di alcuni – ma non di tutti – i delitti di particolare gravità e allarme sociale». <br />
La norma censurata si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento, «sub specie di trattamento identico, riservato dall’art. 99, co. 5 c.p. a situazioni diverse: quelle in cui il nuovo delitto è indice di maggiore colpevolezza/pericolosità, e quelle in cui invece non lo è». <br />
Sarebbe violato infine il principio di proporzionalità della pena sancito dall’art. 27, terzo comma, Cost. <br />
Ad avviso del giudice rimettente, la questione sarebbe anche rilevante «atteso che vengono in rilievo, per tutti gli imputati, precedenti datati e disomogenei rispetto alla regiudicanda». <br />
4.– È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale, con memoria depositata il 14 aprile 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. <br />
Ad avviso della difesa dello Stato, la questione sarebbe manifestamente inammissibile, perché l’ordinanza di rimessione presenta un’assoluta carenza di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza. <br />
La questione, nel merito, sarebbe infondata, in quanto la Corte rimettente non ha preliminarmente verificato la possibilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati. <br />
Al riguardo, l’Avvocatura generale dello Stato formula le medesime considerazioni svolte in relazione all’ordinanza di rimessione della Corte di cassazione. <br />
La difesa dello Stato ricorda, infine, che la Corte di cassazione ha già ritenuto la maggiore severità della disciplina della recidiva reiterata nel caso di realizzazione di un delitto di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., non irragionevole in quanto limitata a fattispecie specifiche, caratterizzate da notevole allarme sociale, e indicative del perdurare della capacità a delinquere del reo. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– La Corte di cassazione, quinta sezione penale, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione). <br />
La Corte rimettente ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 192 del 2007) e di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 maggio 2010, n. 35738), l’art. 99, quinto comma, cod. pen., prevede un’ipotesi di recidiva obbligatoria, che si affianca alle diverse forme di recidiva facoltativa disciplinate dai primi quattro commi del medesimo articolo (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 24 febbraio 2011, n. 20798), e ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, cod. pen., con riferimento all’art. 3 Cost., non sia manifestamente infondata. Infatti, a suo avviso, l’applicazione obbligatoria della recidiva, «Svincolata dall’accertamento in concreto sulla base dei criteri applicativi indicati [dalla giurisprudenza] e affidata alla sola indicazione del titolo del nuovo delitto», viene privata di una base empirica adeguata a preservare il fondamento della circostanza aggravante (ossia l’attitudine della ricaduta nel delitto ad esprimere una più accentuata colpevolezza e una maggiore pericolosità del reo), risolvendosi in una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità, del tutto irragionevole. <br />
La manifesta irragionevolezza della norma impugnata, peraltro, troverebbe ulteriore conferma nel criterio legislativo di individuazione dei reati che comportano la recidiva obbligatoria – «criterio incentrato sul catalogo di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., che contiene “un elenco di reati ritenuti dal legislatore, a vari fini, di particolare gravità e allarme sociale” (Corte cost., sentenza n. 192 del 2007)» – che è privo di correlazione con l’accertamento della sussistenza, nel caso concreto, delle condizioni della recidiva e, in particolare, è inidoneo ad esprimere una «relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo delitto» in grado di offrire un congruo fondamento giustificativo al giudizio di più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità, da cui deve essere sorretta l’applicazione della recidiva. <br />
La norma censurata violerebbe, in secondo luogo, il principio di uguaglianza dettato dall’art. 3 Cost., in quanto darebbe luogo ad un’illegittima uguaglianza di trattamento di situazioni diverse, precludendo l’accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. <br />
Infine, la questione sarebbe non manifestamente infondata in relazione al principio di proporzionalità della pena, riconducibile all’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la preclusione dell’accertamento giurisdizionale della sussistenza, nel caso concreto, delle condizioni “sostanziali” legittimanti l’applicazione della recidiva renderebbe la pena palesemente sproporzionata – e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato – vanificandone, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa. <br />
2.– La Corte d’appello di Napoli, terza sezione penale, sempre con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., muove analoghe censure all’art. 99, quinto comma, cod. pen., richiamando «interamente il contenuto della ordinanza emessa dalla V sezione della S.C.C. in data 3 luglio 2014, dep. 10 settembre 2014», con cui è stata sollevata la medesima questione di legittimità costituzionale. <br />
3.– Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione. <br />
4.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della questione sollevata dalla Corte d’appello di Napoli (r.o. n. 35 del 2015), perché l’ordinanza di rimessione presenta un’assoluta carenza di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza. <br />
L’eccezione è fondata. <br />
La Corte rimettente – dopo aver enunciato le ragioni della non manifesta infondatezza della questione, anche attraverso il rinvio all’ordinanza della Corte di cassazione – ha ritenuto la questione rilevante «atteso che vengono in rilievo, per tutti gli imputati, precedenti datati e disomogenei rispetto alla regiudicanda». <br />
Il giudice a quo, però, ha omesso, sia di indicare il capo di imputazione e il titolo di reato per cui procede, sia di descrivere il fatto contestato agli imputati. Dall’ordinanza di rimessione non emerge se il reato per cui si procede e a cui si riferisce la recidiva rientra nel catalogo dell’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, situazione che costituisce il presupposto per l’applicazione della norma censurata. <br />
La mancanza di indicazione del reato contestato e di descrizione della fattispecie impedisce a questa Corte di verificare la rilevanza della questione, rendendola manifestamente inammissibile (ex multis, ordinanze n. 16 del 2014 e n. 295 del 2013). <br />
5.– Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, anche la questione sollevata dalla Corte di cassazione (r.o. n. 227 del 2014) sarebbe inammissibile, perché il rimettente non ha preliminarmente verificato la possibilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità, non avendo considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, vi sarebbero delle ipotesi in cui al giudice è consentito non applicare l’aumento di pena per la recidiva, ancorché obbligatoria. <br />
Ciò accade, in primo luogo, nel caso di concorso tra la recidiva obbligatoria (non reiterata) e una o più circostanze attenuanti, in quanto il divieto di prevalenza sancito dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., opera solamente nelle ipotesi di recidiva reiterata di cui al quarto comma dell’art. 99 cod. pen. e non anche in quelle di recidiva obbligatoria di cui al quinto comma del medesimo articolo. <br />
L’esclusione della recidiva obbligatoria dalle limitazioni poste al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee permetterebbe, dunque, al giudice di ritenere prevalenti, su di essa, eventuali circostanze attenuanti, «in tal modo recuperando la possibilità di adattare la pena al caso concreto, venuta meno la causa della obbligatorietà della recidiva». <br />
In secondo luogo, come hanno ricordato le sezioni unite della Corte di cassazione, la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell’applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l’aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. L’applicabilità dell’art. 63, terzo comma, cod. pen., perciò, può comportare una deroga al regime di obbligatorietà dell’aumento di pena per la recidiva di cui al quinto comma dell’art. 99 cod. pen. <br />
L’eccezione è priva di fondamento. <br />
La Corte rimettente – premesso che la Corte d’assise d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati per i reati di cui agli artt. 81, cpv., 600 e 600-bis cod. pen., ha rideterminato la pena, ritenendo la contestata recidiva obbligatoria e le circostanze attenuanti generiche equivalenti – ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, cod. pen., rilevante, in quanto la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla disciplina della recidiva, così come ridisegnata dalla legge n. 251 del 2005, «rende ragione […] della qualificazione come obbligatoria della recidiva [semplice] applicata nel caso di specie all’imputato, posto che […] entrambi i reati per i quali è intervenuta condanna sono ricompresi nel “catalogo” di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.» e che l’imputato è gravato da un precedente penale per il reato di rissa di cui all’art. 588 cod. pen. <br />
Il giudice a quo chiarisce, quindi, che la recidiva contestata ad uno degli imputati ed applicata dalla sentenza di appello è semplice ma obbligatoria, rientrando il nuovo episodio delittuoso nell’elenco dell’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. <br />
Considerato che la recidiva obbligatoria si affianca alle diverse forme di recidiva facoltativa disciplinate dai primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen. (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 24 febbraio 2011, n. 20798) e che, nel caso di specie, si tratta di un’ipotesi di recidiva sì obbligatoria ma semplice, l’aumento relativo è quello, indicato dal primo comma dell’art. 99 cod. pen., di un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato. Non viene pertanto in considerazione l’applicabilità dell’art. 63, terzo comma, cod. pen. <br />
È vero, invece, che, trattandosi di recidiva semplice, non dovrebbe operare, nella fattispecie in esame, l’art. 69, quarto comma, cod. pen., che introduce, nei casi previsti dall’art. 99, quarto comma, cod. pen., ossia nelle ipotesi di recidiva reiterata, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti. Però la Corte d’assise d’appello di Napoli ha ritenuto la recidiva equivalente alle attenuanti generiche e con il ricorso per cassazione gli imputati hanno contestato l’applicazione della recidiva e non anche il giudizio di comparazione, che è rimasto sottratto al sindacato di legittimità della Corte di cassazione. Perciò la Corte era inevitabilmente tenuta a fare applicazione della norma impugnata. <br />
6.– Nel merito la questione sollevata dalla Corte di cassazione è fondata. <br />
7.– L’art. 4 della legge n. 251 del 2005 ha sostituito l’art. 99 cod. pen., introducendo nel quinto comma un’ipotesi di recidiva obbligatoria, che ricorre «Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale». <br />
Nel ricostruire i lineamenti della recidiva dopo l’avvenuta sostituzione dell’art. 99 cod. pen., effettuata con l’art. 4 della legge n. 251 del 2005, la giurisprudenza costituzionale ha messo a fuoco l’istituto, individuando il suo fondamento nella più accentuata colpevolezza e nella maggiore pericolosità del reo, e ha prospettato la facoltatività di tutte le ipotesi di recidiva diverse da quella del quinto comma dell’art. 99 cod. pen., e quindi anche la facoltatività della recidiva reiterata, prevista dal quarto comma (sentenza n. 192 del 2007; ordinanze n. 171 del 2009, n. 257, n. 193, n. 90 e n. 33 del 2008). <br />
In particolare è stato chiarito che nel caso di recidiva facoltativa l’aumento di pena può essere disposto «solo allorché il nuovo episodio delittuoso appaia concretamente significativo, in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (ordinanza n. 409 del 2007; conformi, ex plurimis, ordinanze n. 193, n. 90 e n. 33 del 2008). <br />
8.– L’orientamento prospettato da questa Corte è stato recepito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto la natura facoltativa di tutte le ipotesi di recidiva, ad eccezione di quella rappresentata dal quinto comma dell’art. 99 cod. pen., e ha ritenuto che quando la contestazione concerne una delle ipotesi contemplate dai primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen. è compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito è effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistenti fra loro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante, significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero riscontro formale dei precedenti penali. All’esito di tale verifica si ritiene che al giudice sia consentito negare la rilevanza aggravatrice della recidiva ed escludere la circostanza, non applicando il relativo aumento della sanzione (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 maggio 2010, n. 35738. In senso conforme, Corte di cassazione, sezioni unite penali, 24 febbraio 2011, n. 20798). <br />
9.– Nel caso della recidiva prevista dall’art. 99, quinto comma, cod. pen., questa verifica è preclusa; l’aumento della pena consegue automaticamente al mero riscontro formale della precedente condanna e dell’essere il nuovo reato compreso nell’elenco dell’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., senza che il giudice sia tenuto ad accertare in concreto se, in rapporto ai precedenti, il nuovo episodio delittuoso sia indicativo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo. <br />
La norma censurata, quindi, introduce un vero e proprio automatismo sanzionatorio, basato sul titolo del nuovo reato, e più precisamente sulla sua appartenenza al catalogo dell’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.. <br />
Ad avviso del giudice rimettente, è questo automatismo che, per la sua irragionevolezza, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. <br />
9.1.– Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’individuazione delle condotte punibili e la configurazione del relativo trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità legislativa, il cui esercizio non può formare oggetto di sindacato, sul piano della legittimità costituzionale, salvo che si traduca in scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie (ex multis: sentenze n. 68 del 2012, n. 47 del 2010, n. 161 del 2009, n. 22 del 2007 e n. 394 del 2006). <br />
Nel caso di specie, il rigido automatismo sanzionatorio cui dà luogo la norma censurata – collegando l’automatico e obbligatorio aumento di pena esclusivamente al dato formale del titolo di reato commesso – è del tutto privo di ragionevolezza, perché inadeguato a neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e dagli altri parametri che dovrebbero formare oggetto della valutazione del giudice, prima di riconoscere che i precedenti penali sono indicativi di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo. <br />
L’obbligatorietà stabilita dal quinto comma dell’art. 99 cod. pen. impone l’aumento della pena anche nell’ipotesi in cui esiste un solo precedente, lontano nel tempo, di poca gravità e assolutamente privo di significato ai fini della recidiva. <br />
È da notare che «la funzione del quinto comma è quella di prefigurare, in rapporto a ciascuna delle forme di recidiva facoltativa in precedenza disciplinate, altrettante ipotesi di recidiva obbligatoria» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 24 febbraio 2011, n. 20798). Ciò significa che mentre nei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen. sono previste ipotesi di diversa gravità della recidiva, con il passaggio da quella semplice (primo comma) a quella aggravata (secondo comma), a quella pluriaggravata (terzo comma) e a quella reiterata (quarto comma), che possono avere un significato assai diverso ai fini della valutazione della colpevolezza e della pericolosità del reo, nel quinto comma tutte queste diverse ipotesi vengono irragionevolmente parificate in una previsione di obbligatorietà, che comporta un aumento di pena solo in ragione del titolo del reato che è stato commesso. Ne deriva che il giudice nell’applicare la pena prevista per questo reato deve aumentarla, anche se l’aumento è privo di una reale giustificazione, oggettiva o soggettiva. <br />
L’irragionevolezza della norma impugnata è ancor più manifesta se si considera che l’elenco dei delitti che comportano l’obbligatorietà, contenuto nell’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., concerne reati eterogenei, collegati dal legislatore solo in funzione di esigenze processuali e in particolare del termine di durata massima delle indagini preliminari, e quindi inidonei ad esprimere un comune dato significativo ai fini dell’applicazione della recidiva. <br />
9.2.– L’automatismo sanzionatorio introdotto dalla norma censurata non potrebbe giustificarsi neppure ritenendo che esso si fondi su una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità del reo. <br />
Secondo la giurisprudenza costituzionale, «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit». In particolare, «l’irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (ex multis, sentenze n. 232 e n. 213 del 2013, n. 182 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010). <br />
Nel caso di specie, la presunzione in questione, relativa alla colpevolezza e alla pericolosità del reo, sarebbe giustificata unicamente dall’appartenenza del nuovo episodio delittuoso al catalogo dei reati indicati dall’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., ma non potrebbe trovare fondamento in un dato di esperienza generalizzato. <br />
Un dato del genere infatti non esiste, posto che per le ragioni indicate ben possono ipotizzarsi accadimenti reali contrari alla generalizzazione presunta. <br />
In conclusione, l’art. 99, quinto comma, cod. pen., nel prevedere che nei casi di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., la recidiva è obbligatoria, contrasta con il principio di ragionevolezza e parifica nel trattamento obbligatorio situazioni personali e ipotesi di recidiva tra loro diverse, in violazione dell’art. 3 Cost. <br />
9.3.– La previsione di un obbligatorio aumento di pena legato solamente al dato formale del titolo di reato, senza alcun «accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti e avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. – “sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo” (sentenza n. 192 del 2007)» (sentenza n. 183 del 2011), viola anche l’art. 27, terzo comma, Cost., che implica «“un costante ‘principio di proporzione’ tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra” (sentenza n. 341 del 1994)» (sentenza n. 251 del 2012). La preclusione dell’accertamento della sussistenza nel caso concreto delle condizioni che dovrebbero legittimare l’applicazione della recidiva può rendere la pena palesemente sproporziona<br />
ta, e dunque avvertita come ingiusta dal condannato, vanificandone la finalità rieducativa prevista appunto dall’art. 27, terzo comma, Cost. <br />
10.– Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 4 della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «è obbligatorio e,». <br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>riuniti i giudizi, <br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole «è obbligatorio e,»; <br />
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 4 della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2015. </p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015.</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-185/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2015 n.139</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2015-n-139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2015-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2015 n.139</a></p>
<p>Presidente Cartabia, Redattore Frigo sulla facoltà dell&#8217;imputato di chiedere il giudizio abbreviato per il reato oggetto di nuova contestazione ex art. 517 c.p.p. Processo – Processo penale – Articolo 517 c.p.p. – Nuova contestazione – Circostanza aggravante già risultante in atti – Nuova contestazione – Facoltà dell’impuntato di richiedere giudizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2015-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2015 n.139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2015-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2015 n.139</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Cartabia, Redattore Frigo</span></p>
<hr />
<p>sulla facoltà dell&#8217;imputato di chiedere il giudizio abbreviato per il reato oggetto di nuova contestazione ex art. 517 c.p.p.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo penale – Articolo 517 c.p.p. – Nuova contestazione – Circostanza aggravante già risultante in atti – Nuova contestazione – Facoltà dell’impuntato di richiedere giudizio abbreviato – Per il reato oggetto di nuova contestazione – Sussiste – Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Lecce – Asserita violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale</p>
<p>Processo – Processo penale – Articolo 517 c.p.p. – Nuova contestazione – Reato concorrente o circostanza aggravante già risultante in atti – Nuova contestazione – Facoltà dell’impuntato di richiedere giudizio abbreviato – Per reati diversi da quelli oggetto di nuova contestazione – Sussiste – Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Lecce – Asserita violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione – Non fondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione; </p>
<p>non è fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui, nel caso di contestazione di un reato concorrente o di circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello che forma oggetto della nuova contestazione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale promossi dal Tribunale ordinario di Lecce con ordinanza del 9 luglio 2014 e dal Tribunale ordinario di Padova con ordinanza del 7 ottobre 2014, iscritte rispettivamente al n. 218 del registro ordinanze 2014 e al n. 13 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50, prima serie speciale, dell’anno 2014 e 8, prima serie speciale, dell’anno 2015. </p>
<p>Visti gli atti di costituzione di A.G. e S.A.; <br />
udito nell’udienza pubblica del 26 maggio 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo; <br />
uditi gli avvocati Paolo Spalluto per A.G. e Giovanni Gentilini per S.A. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con ordinanza del 9 luglio 2014 il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: <br />
a) dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, quando è contestata in dibattimento una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine, l’imputato possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione; <br />
b) del medesimo art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, quando è contestata in dibattimento una circostanza aggravante o un reato concorrente che già risultava dagli atti di indagine, l’imputato possa chiedere il giudizio abbreviato anche in relazione alle imputazioni che non hanno formato oggetto di modifica. <br />
1.1.– Il Tribunale rimettente premette di essere investito del processo penale nei confronti di una persona imputata del reato di violenza sessuale continuata in danno della figlia della sua convivente, minorenne all’epoca dei fatti, nonché dei reati di maltrattamenti e violenza sessuale continuata in danno della propria moglie. <br />
Riferisce, altresì, che in una precedente udienza dibattimentale, il pubblico ministero aveva modificato e integrato l’imputazione relativa ai reati commessi in danno della minore, sulla base di elementi che già emergevano dalle dichiarazioni rese dalle persone offese nel corso dell’incidente probatorio. Il pubblico ministero aveva in particolare contestato, da un lato, la circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter del codice penale, anticipando la data di consumazione delle violenze sessuali ad un periodo nel quale la persona offesa non aveva ancora compiuto i quattordici anni; dall’altro, il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen., con riferimento agli atti sessuali che l’imputato avrebbe compiuto dopo che la minore aveva raggiunto i quattordici anni e conviveva con lui. <br />
A fronte di ciò, il difensore dell’imputato aveva chiesto che il processo fosse definito con rito abbreviato per tutte le imputazioni o, in subordine, per i soli reati oggetto delle nuove contestazioni. <br />
Al riguardo, il giudice a quo osserva che, per quanto attiene alla contestazione del reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., la Corte costituzionale, con la sentenza n. 333 del 2009, ha già riconosciuto all’imputato il diritto di richiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione di un reato concorrente (art. 517 cod. proc. pen.) o di un fatto diverso (art. 516 cod. proc. pen.) risultanti dagli atti di indagine: e ciò dopo che, nelle medesime ipotesi, la sentenza n. 265 del 1994 aveva consentito all’imputato di chiedere l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. <br />
Tale ultima facoltà è stata, altresì, riconosciuta all’imputato, con la successiva sentenza n. 184 del 2014, nel caso di contestazione, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., di una circostanza aggravante che già emergeva dagli atti di indagine. Nell’occasione, la Corte ha ribadito che la scelta in ordine al rito da seguire, costituente espressione del diritto di difesa, viene a dipendere dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero. Nel caso in cui, a seguito dell’errore del rappresentante della pubblica accusa e del conseguente ritardo nella contestazione dell’aggravante, l’imputazione subisca una modifica sostanziale, risulta, dunque, lesivo del diritto di difesa precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali. Tale preclusione viola, altresì, l’art. 3 Cost., venendo l’imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell’accesso a detti riti, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero alla chiusura delle indagini stesse. <br />
A parere del rimettente, pur riferendosi la declaratoria di illegittimità costituzionale da ultimo ricordata unicamente al “patteggiamento”, gli argomenti addotti a fondamento di essa varrebbero anche rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato. <br />
L’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all’imputato di accedere a detto rito alternativo nel caso di contestazione suppletiva di una circostanza aggravante già risultante dagli atti, si porrebbe, infatti, parimenti in contrasto tanto con l’art. 24 Cost., per violazione del diritto di difesa, cui attiene l’opzione per il reato speciale; quanto con l’art. 3 Cost., stante la disparità di trattamento, a parità di esigenze difensive, sia rispetto a chi, per effetto della sentenza n. 184 del 2014, può richiedere nella medesima ipotesi l’applicazione della pena, sia rispetto a chi, per effetto della sentenza n. 333 del 2009, può richiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione “tardiva” di un reato concorrente. <br />
Ad avviso del rimettente, l’art. 517 cod. proc. pen. violerebbe i parametri evocati anche nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante o di un reato concorrente già risultanti dagli atti di indagine, non permette all’imputato di richiedere il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati che non formano oggetto della contestazione suppletiva. <br />
In base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso in cui il processo abbia ad oggetto più imputazioni, la richiesta di rito alternativo deve riguardarle tutte, giacché l’effetto premiale che caratterizza il rito risulterebbe incompatibile con una frammentazione del processo che costringa comunque a celebrare il dibattimento. Alla stregua di tale indirizzo interpretativo – pur opinabile, secondo il rimettente, posto che il giudizio dibattimentale è comunque semplificato dall’accesso al rito alternativo per una parte delle imputazioni – la mancata estensione del diritto di chiedere il giudizio abbreviato alla globalità delle imputazioni impedirebbe all’imputato di accedere al rito speciale anche con riguardo alle imputazioni non modificate. <br />
In ogni caso, poi, la preclusione censurata impedirebbe all’imputato di adottare una strategia difensiva, relativamente al rito da seguire, che tenga conto dell’«intera materia del processo». La modifica anche di una soltanto delle plurime imputazioni sarebbe, infatti, suscettiva di alterare i presupposti delle scelte operate dalla difesa considerando i possibili esiti del processo, sulla base delle imputazioni originariamente formulate dal pubblico ministero. Detta modifica potrebbe, ad esempio, far cadere l’aspettativa dell’imputato di poter fruire, nel caso di condanna, di una pena mite, suscettibile di sospensione condizionale, ovvero di sostituzione con misure alternative in sede esecutiva. Né, d’altra parte – come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale – potrebbe farsi carico all’imputato di non aver previsto i possibili sviluppi futuri del processo, nel momento in cui non ha richiesto il rito alternativo nel termine di legge. <br />
1.2.– Si è costituito A.G., imputato nel processo principale, il quale, richiamando e facendo proprie le considerazioni espresse dal rimettente, ha chiesto l’accoglimento delle questioni. <br />
2.– Con ordinanza del 7 ottobre 2014, il Tribunale ordinario di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato nel caso di contestazione in dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale. <br />
2.1.– Il giudice a quo riferisce di essere investito del processo nei confronti di una persona rinviata a giudizio per il delitto di cessione continuata di sostanza stupefacente. Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero aveva modificato l’imputazione, contestando la circostanza aggravante della consegna dello stupefacente a persona di età minore, di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza): circostanza aggravante che già emergeva dagli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari. <br />
A fronte di ciò, l’imputato aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato condizionato o, in subordine, con rito abbreviato semplice. <br />
In proposito, il rimettente rileva come manchi, allo stato, nell’art. 517 cod. proc. pen., una specifica previsione che consenta all’imputato di accedere al giudizio abbreviato nell’ipotesi di contestazione suppletiva di una circostanza aggravante cosiddetta “patologica”, basata, cioè – come nel caso di specie – su elementi già risultanti dagli atti di indagine: profilo per il quale la norma censurata verrebbe a porsi in contrasto tanto con l’art. 24, secondo comma, che con l’art. 3 Cost. <br />
Tale conclusione si imporrebbe in base a considerazioni analoghe a quelle che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare costituzionalmente illegittimo il citato art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, nell’evenienza considerata, la facoltà dell’imputato di chiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. <br />
Sarebbe ravvisabile, infatti, anche con riguardo al giudizio abbreviato, la lesione del diritto di difesa connessa al fatto che, nell’ipotesi in esame, le valutazioni dell’imputato circa la convenienza del rito speciale risultano sviate da un anomalo ritardo nella contestazione della circostanza aggravante – atta ad incidere in modo significativo sull’entità della sanzione irrogabile – conseguente ad un errore o ad un’omissione del rappresentante della pubblica accusa. <br />
D’altra parte, come già evidenziato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 333 del 2009, avuto riguardo all’ipotesi della contestazione di un reato concorrente, la differenza di regime, in punto di recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad una contestazione suppletiva “tardiva”, a seconda che si discuta di “patteggiamento” o di giudizio abbreviato, risulterebbe ingiustificata e fonte, quindi, di una discrasia rilevante sul piano del rispetto dell’art. 3 Cost. <br />
Quest’ultimo parametro risulterebbe violato anche per la irragionevole discriminazione cui l’imputato si trova esposto, ai fini dell’accesso al rito speciale, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza delle valutazioni del pubblico ministero in ordine alle risultanze delle indagini al momento dell’esercizio dell’azione penale. <br />
Parimenti ingiustificata risulterebbe, infine, la disparità di trattamento fra l’imputato che subisce la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante e l’imputato cui sia contestato in dibattimento un fatto diverso o un reato concorrente, il quale – per effetto delle sentenze n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012 – può invece accedere al giudizio abbreviato, tanto nel caso di contestazione “patologica” che in quello di contestazione “fisiologica” (basata, cioè, sulle nuove risultanze dell’istruzione dibattimentale). E ciò tanto più ove si consideri che l’art. 517 cod. proc. pen. prefigurava, in origine, una piena equiparazione dei diritti dell’imputato nei casi di contestazione di un reato concorrente ovvero di una circostanza aggravante. <br />
2.2.– Si è costituito S.A., imputato nel giudizio a quo, il quale, richiamando le più significative decisioni della Corte costituzionale in materia e aderendo alle valutazioni formulate dal rimettente, ha chiesto che la questione venga accolta. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– I Tribunali ordinari di Lecce e di Padova dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, ove sia contestata in dibattimento una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine, l’imputato possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. <br />
Ad avviso dei rimettenti, varrebbero, in proposito, considerazioni analoghe a quelle svolte da questa Corte nella sentenza n. 184 del 2014, con riguardo alla facoltà dell’imputato di richiedere, nella medesima evenienza, l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. La norma censurata violerebbe, in specie, l’art. 24 della Costituzione – e, più in particolare, a parere del Tribunale ordinario di Padova, il secondo comma di tale articolo – in quanto la scelta in ordine al rito da seguire, costituente espressione del diritto di difesa, viene a dipendere dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero: sicché risulterebbe lesivo di quel diritto precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali allorché, a seguito dell’errore del rappresentante della pubblica accusa e del conseguente ritardo nella contestazione dell’aggravante, l’imputazione subisca una modifica sostanziale. <br />
Risulterebbe inoltre violato, sotto plurimi profili, l’art. 3 Cost. In primo luogo, perché l’imputato verrebbe irragionevolmente discriminato, ai fini dell’accesso al giudizio abbreviato, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero alla chiusura delle indagini stesse. In secondo luogo, per la ingiustificata disparità di trattamento dell’imputato che intenda chiedere il giudizio abbreviato nell’ipotesi in esame rispetto all’imputato che, nella medesima ipotesi della contestazione cosiddetta “tardiva” di una circostanza aggravante, voglia chiedere il “patteggiamento”, ovvero che intenda richiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione di un reato concorrente, tanto “tardiva” che (secondo il Tribunale ordinario di Padova) “fisiologica”: ipotesi, queste ultime, nelle quali la preclusione all’accesso al rito alternativo è stata rimossa, rispettivamente, dalle sentenze n. 184 del 2014, n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012 di questa Corte. <br />
Il solo Tribunale ordinario di Lecce dubita, altresì, della legittimità costituzionale del medesimo art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante o di un reato concorrente già risultanti dagli atti di indagine, non consente all’imputato di richiedere il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello oggetto della contestazione suppletiva. <br />
Secondo il rimettente, anche sotto tale profilo la norma denunciata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. In primo luogo, perché, ove si aderisse alla tesi giurisprudenziale che ritiene inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato riferita ad una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti del medesimo imputato, il diritto di difesa di quest’ultimo rimarrebbe pregiudicato, sul piano delle possibilità di accesso al rito alternativo, anche con riguardo alle imputazioni oggetto della nuova contestazione. In secondo luogo, e comunque, perché la preclusione censurata impedirebbe all’imputato di elaborare una strategia difensiva che tenga conto dell’intera vicenda processuale, posto che la modifica anche di una sola delle plurime imputazioni sarebbe suscettibile di alterare i presupposti delle valutazioni in ordine alla convenienza del rito speciale, operate dalla difesa considerando i possibili esiti del processo in base alle imputazioni originariamente formulate dal pubblico ministero. <br />
2.– Le ordinanze di rimessione sollevano questioni relative alla medesima norma e in parte identiche, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione. <br />
3.– Con le questioni in esame, questa Corte è chiamata nuovamente a verificare, sotto due ulteriori profili, la legittimità costituzionale della preclusione all’accesso ai riti alternativi a contenuto premiale in cui l’imputato incorre di fronte alle nuove contestazioni dibattimentali: preclusione conseguente al fatto che la nuova contestazione interviene quando il termine ultimo per la formulazione della richiesta del rito alternativo (individuato attualmente dagli artt. 438, comma 2, 446, comma 1, e 555, comma 2, cod. proc. pen.) è ormai spirato. <br />
Le doglianze degli odierni rimettenti attengono, più specificamente, alla mancata previsione del recupero della facoltà di accesso al giudizio abbreviato in presenza di contestazioni suppletive cosiddette “tardive” o “patologiche”, basate, cioè, non sulle nuove risultanze dell’istruzione dibattimentale, ma su elementi che già emergevano dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale (e dunque volte, nella sostanza, a porre rimedio a incompletezze o errori del pubblico ministero nella formulazione originaria dell’imputazione): contestazioni ritenute ammissibili dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. <br />
4.– La prima delle due questioni, sollevata da entrambi i rimettenti – concernente la facoltà dell’imputato di richiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione “tardiva” di una circostanza aggravante, con riguardo al reato cui questa si riferisce – è fondata. <br />
4.1.– Questa Corte, già con la sentenza n. 265 del 1994, dichiarò costituzionalmente illegittimi gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente oggetto di contestazione “tardiva”. <br />
Nell’occasione, la Corte rilevò che le valutazioni dell’imputato circa la convenienza del rito alternativo vengono a dipendere, anzitutto, dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero: sicché, «quando in presenza di una evenienza patologica del procedimento, quale è quella derivante dall’errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero, l’imputazione subisce una variazione sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa dell’imputato precludere l’accesso ai riti speciali». Ne risultava violato, altresì, il principio di eguaglianza, venendo l’imputato irragionevolmente discriminato, sul piano della fruizione dei riti alternativi, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero al momento della chiusura delle indagini stesse. <br />
Ancorché la contestazione suppletiva del reato concorrente e delle circostanze aggravanti sia regolata in modo unitario dall’art. 517 cod. proc. pen., la Corte non si espresse, nel frangente, sull’ipotesi della contestazione “tardiva” di una circostanza aggravante, in quanto non devoluta al suo esame. <br />
4.2.– La declaratoria di illegittimità costituzionale è stata, peraltro, successivamente estesa anche a tale ipotesi dalla sentenza n. 184 del 2014. <br />
La Corte ha, infatti, rilevato come le considerazioni poste a base della precedente decisione fossero riferibili anche alla contestazione “tardiva” di circostanze aggravanti, in quanto parimenti idonea a determinare «un significativo mutamento del quadro processuale». Le circostanze in questione possono, infatti, incidere in modo rilevante sull’entità della sanzione – tanto più quando si tratti di circostanze ad effetto speciale – e talvolta sullo stesso regime di procedibilità del reato. Né, d’altra parte, poteva farsi leva, in senso contrario, sulla neutralizzazione dell’aggravamento di pena a seguito del giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 69 del codice penale, il quale rappresenta una mera eventualità. <br />
La Corte ha osservato, inoltre, che l’imputato che si veda contestare in dibattimento una circostanza aggravante già risultante dagli atti di indagine si trova in situazione non dissimile da quella del destinatario della contestazione “tardiva” di un fatto diverso: «evenienza che in realtà potrebbe costituire per l’imputato anche un pregiudizio minore». Sicché, una volta divenuta ammissibile la richiesta di “patteggiamento” nel caso di modificazione dell’imputazione a norma dell’art. 516 cod. proc. pen., la preclusione di essa nel caso di contestazione di una nuova circostanza aggravante, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., risultava foriera di ingiustificate disparità di trattamento. <br />
4.3.– Le conclusioni non possono essere diverse con riguardo alla richiesta di giudizio abbreviato, cui si riferisce l’odierna questione. <br />
Con la sentenza n. 333 del 2009, questa Corte ha, infatti, ritenuto che – per le medesime ragioni indicate dalla sentenza n. 265 del 1994 – anche il mancato riconoscimento della possibilità di accedere a tale rito alternativo, nel caso di contestazione dibattimentale “tardiva” del fatto diverso o del reato concorrente, si ponesse in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dichiarando, quindi, costituzionalmente illegittimi, in parte qua, i citati artt. 516 e 517 cod. proc. pen. <br />
Al riguardo, la Corte ha rilevato che l’ostacolo che precedentemente si opponeva a tale declaratoria, costituito dalla problematicità dell’innesto del giudizio abbreviato nella fase del dibattimento – a fronte della quale la questione era stata ritenuta inammissibile dalla sentenza n. 265 del 1994, perché implicante scelte discrezionali devolute al legislatore – doveva ritenersi superato alla luce delle modifiche della disciplina del rito speciale intervenute medio tempore. Nel nuovo panorama normativo, «la differenza di regime, in punto di recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad una contestazione suppletiva “tardiva”, a seconda che si discuta di “patteggiamento” o di giudizio abbreviato», finiva, quindi, per risultare «essa stessa fonte di una discrasia rilevante sul piano del rispetto dell’art. 3 Cost.». <br />
4.4.– Alla luce di quanto precede, l’esigenza costituzionale di riconoscere all’imputato il diritto di richiedere il giudizio abbreviato anche nel caso di contestazione “tardiva” di una circostanza aggravante – fattispecie rimasta estranea alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla citata sentenza n. 333 del 2009 – risulta del tutto evidente. <br />
Anche sotto tale profilo, infatti, si riscontra il pregiudizio al diritto di difesa, connesso all’impossibilità di rivalutare la convenienza del rito alternativo in presenza di una variazione sostanziale dell’imputazione, intesa ad emendare precedenti errori od omissioni del pubblico ministero nell’apprezzamento dei risultati delle indagini preliminari. Così come si riscontra la violazione del principio di eguaglianza, correlata alla discriminazione cui l’imputato si trova esposto a seconda della maggiore o minore esattezza e completezza di quell’apprezzamento. <br />
Emergono, inoltre, non giustificabili sperequazioni di trattamento rispetto all’assetto complessivo della materia, conseguente ai precedenti interventi di questa Corte: da un lato, nel confronto con la facoltà, di cui l’imputato fruisce a seguito della sentenza n. 333 del 2009, di richiedere il giudizio abbreviato nel caso – non dissimile – di contestazione “tardiva” del fatto diverso; dall’altro, nel confronto con la possibilità, di cui l’imputato beneficia in forza della sentenza n. 184 del 2014, di accedere al “patteggiamento” nella medesima ipotesi della contestazione “tardiva” di una circostanza aggravante. <br />
L’art. 517 cod. proc. pen. va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, nel caso di contestazione in dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato cui attiene la nuova contestazione. <br />
5.– Non è fondata, per converso, la seconda questione, sollevata dal solo Tribunale ordinario di Lecce, intesa a far sì che, nel caso di contestazione dibattimentale “tardiva” tanto di un reato concorrente che di una circostanza aggravante, la restituzione all’imputato della facoltà di accesso al giudizio abbreviato si estenda anche alle imputazioni diverse da quella attinta dalla nuova contestazione. L’ipotesi, ovviamente, è che si sia al cospetto di un processo oggettivamente cumulativo, ossia con una pluralità di imputazioni formulate contro la stessa persona: situazione che si determina, peraltro, automaticamente nel caso di contestazione suppletiva di un reato concorrente, la quale va ad aggiungersi all’imputazione originaria. <br />
5.1.– Ad avviso del Tribunale salentino, la predetta estensione si imporrebbe anzitutto alla luce del corrente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale non è ammessa la richiesta di giudizio abbreviato “parziale”, limitata, cioè, a una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti della stessa persona: e ciò in quanto, nel caso di richiesta parziale, il processo non sarebbe definito nella sua interezza, onde rimarrebbe ingiustificato l’effetto premiale, voluto dal legislatore al fine di deflazionare il ricorso alla fase dibattimentale per ciascun «processo» relativo al singolo imputato, e non per ciascun reato, secondo quanto previsto dall’art. 438 cod. proc. pen. Alla luce di tale indirizzo interpretativo – che lo stesso rimettente reputa, peraltro, «opinabile», in quanto l’accesso al rito speciale per una parte delle imputazioni semplifica comunque la fase dibattimentale per le altre – l’imputato potrebbe accedere al giudizio abbreviato, relativamente all’imputazione oggetto della nuova contestazione, solo qualora tale rito fosse esperibile anche per le altre imputazioni. <br />
In ogni caso, poi – secondo il giudice a quo – l’invocata generalizzazione della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato sarebbe costituzionalmente necessaria, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la modifica anche di una sola delle plurime imputazioni potrebbe mutare il quadro complessivo della vicenda processuale, sulla cui base l’imputato si è determinato a non formulare la richiesta del rito speciale entro il termine di legge. <br />
5.2.– Questa Corte ha avuto, peraltro, già modo di occuparsi del problema dell’estensione del recupero della facoltà di accesso al giudizio abbreviato da parte dell’imputato, nel caso di nuova contestazione dibattimentale formulata nell’ambito di processi oggettivamente cumulativi, tanto con la citata sentenza n. 333 del 2009 (concernente, come detto, la contestazione “tardiva” del fatto diverso o del reato concorrente), quanto con la successiva sentenza n. 237 del 2012 (attinente alla contestazione “fisiologica” del reato concorrente). <br />
In entrambe le circostanze, la Corte si è trovata a dover prendere in esame – in sede di verifica della rilevanza delle questioni – l’indirizzo giurisprudenziale che nega l’ammissibilità del giudizio abbreviato “parziale”, richiamato dall’odierno rimettente: ciò, in quanto gli imputati nei giudizi a quibus avevano richiesto il rito alternativo in rapporto al solo reato concorrente loro contestato in dibattimento, e non anche alle imputazioni originarie. <br />
Superando il dubbio di ammissibilità, la Corte ha, peraltro, ritenuto «non implausibile» la tesi prospettata dai giudici rimettenti, stando alla quale il predetto orientamento, riferito all’ipotesi in cui l’azione penale per le plurime imputazioni sia esercitata nei modi ordinari, non poteva reputarsi automaticamente estensibile alle fattispecie oggetto dei quesiti di costituzionalità. <br />
A sostegno di tale conclusione, si è specificamente rilevato che, nel caso di processo oggettivamente cumulativo, l’esigenza che emerge – sul piano del ripristino della legalità costituzionale – è quella di restituire all’imputato la facoltà di accedere al rito alternativo relativamente al nuovo addebito, in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell’avvenuto esercizio dell’azione penale con modalità “anomale” (nell’ipotesi della contestazione “tardiva”), o comunque derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze procedimentali (nell’ipotesi della contestazione “fisiologica”): e ciò, «senza che possa ipotizzarsi un recupero globale della facoltà stessa», esteso, cioè, anche alle imputazioni diverse da quelle oggetto della nuova contestazione, rispetto alle quali «l’imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta» (sentenza n. 333 del 2009). Sarebbe, infatti, «illogico – e, comunque, non costituzionalmente necessario – che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente (magari di rilievo marginale rispetto al complesso dei temi d’accusa), l’imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all’intera platea delle imputazioni originarie», relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare la richiesta nel termine (sentenza n. 237 del 2012). Soluzione, questa, che rischia di privare di ogni razionale giustificazione lo sconto di pena connesso all’opzione per il rito speciale. <br />
In tale prospettiva – e sulla falsariga, peraltro, di quanto era già avvenuto con la sentenza n. 265 del 1994, in rapporto al “patteggiamento” – gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, nelle evenienze considerate, non restituiscono all’imputato la possibilità di accedere al giudizio abbreviato relativamente (e, dunque, limitatamente) al reato concorrente o al fatto diverso contestato in dibattimento. <br />
5.3.– Le considerazioni ora ricordate – estensibili senz’altro all’ipotesi della contestazione dibattimentale “tardiva” di una circostanza aggravante – rendono non configurabile il vulnus agli artt. 3 e 24 Cost. sotto entrambi i profili denunciati dal giudice a quo. <br />
Si aggiunga che qualora all’imputato fosse attribuita, nelle ipotesi in esame – come chiede il rimettente, tramite la proposizione di due distinte questioni, tra loro cumulative – la facoltà di accedere al giudizio abbreviato tanto in rapporto (e limitatamente) al reato oggetto della nuova contestazione, quanto (e anche) alle imputazioni residue, l’imputato stesso verrebbe a trovarsi in posizione non già uguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari. Egli potrebbe, infatti, scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato “parziale” (limitata alla sola nuova imputazione) e una richiesta globale: facoltà di scelta della quale – stando all’indirizzo giurisprudenziale evocato dal giudice a quo – non fruirebbe invece nei casi ordinari, essendogli consentita solo la seconda opzione. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>riuniti i giudizi, <br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione; <br />
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui, nel caso di contestazione di un reato concorrente o di circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello che forma oggetto della nuova contestazione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce con l’ordinanza indicata in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-7-2015-n-139/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2015 n.139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.97</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2015-n-97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2015-n-97/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.97</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Frigo sulla possibilità, ad istanza di parte, di svolgere il procedimento di sorveglianza nelle forme dell&#8217;udienza pubblica Processo – Processo penale – Articoli Artt. 666, c. 3°, e 678, c. 1°, del codice di procedura penale – Esecuzione penale – Procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2015-n-97/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.97</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2015-n-97/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.97</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Frigo</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità, ad istanza di parte, di svolgere il procedimento di sorveglianza nelle forme dell&#8217;udienza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo penale – Articoli Artt. 666, c. 3°, e 678, c. 1°, del codice di procedura penale – Esecuzione penale – Procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza – Svolgimento nelle forme dell’udienza pubblica – Q.l.c. sollevata dalla Tribunale di sorveglianza di Napoli – Asserita violazione degli articoli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza nei confronti di F.A. con ordinanza del 14 luglio 2014, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2014. </p>
<p>Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ordinanza depositata il 14 luglio 2014, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non consentono che il procedimento innanzi il Tribunale di Sorveglianza nelle materie di competenza si svolga, su istanza degli interessati, nelle forme della pubblica udienza». <br />
Il giudice a quo premette di essere investito della domanda di concessione della detenzione domiciliare (art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»), presentata ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. da una persona condannata alla pena di due anni e otto mesi di reclusione. Riferisce, altresì, che il difensore dell’interessato aveva chiesto che il procedimento fosse trattato «in forma pubblica». <br />
Il rimettente rileva che, in base alla normativa vigente, la richiesta non potrebbe essere accolta. L’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, procede «a norma dell’articolo 666», il quale, a sua volta, prevede, al comma 3, che «il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori». <br />
Il dettato normativo risulterebbe, pertanto, inequivoco nello stabilire che il procedimento di sorveglianza abbia luogo «in camera di consiglio»: formula che – alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale – implicherebbe un rinvio alla disciplina generale dettata dall’art. 127 cod. proc. pen., il quale dispone espressamente, al comma 6, che l’udienza si svolge «senza la presenza del pubblico». <br />
Ad avviso del giudice a quo, le norme censurate violerebbero, per questo verso, l’art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto – non superabile per via di interpretazione – con il principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. <br />
In pronunce rese nei confronti dello Stato italiano, concernenti i procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione e per la riparazione dell’ingiusta detenzione (sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia; sentenza 8 luglio 2008, Perre e altri contro Italia; sentenza 10 aprile 2012, Lorenzetti contro Italia), la Corte di Strasburgo ha, in effetti, ritenuto che le procedure «in camera di consiglio» prese in considerazione si pongano in contrasto con l’indicata garanzia convenzionale, che tutela le persone soggette a giurisdizione contro una giustizia segreta, che sfugge al controllo del pubblico, e costituisce uno dei mezzi per preservare la fiducia nei giudici. <br />
In particolare, con riguardo ai procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione (cui si riferiscono le prime due pronunce dianzi citate), la Corte europea ha osservato che – pur a fronte dell’elevato grado di tecnicismo che dette procedure possono presentare e delle esigenze di protezione della vita privata di terze persone, in esse spesso riscontrabili – l’entità della «posta in gioco» e gli effetti che le procedure stesse possono produrre sulle persone coinvolte non consentono di affermare che il controllo del pubblico non rappresenti una condizione necessaria alla garanzia dei diritti dell’interessato. Di conseguenza, ha giudicato «essenziale», ai fini del rispetto del citato art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, che i soggetti coinvolti nelle procedure in questione «si vedano almeno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d’appello». <br />
Tale esigenza – ravvisata dalla Corte europea in rapporto alle misure di prevenzione patrimoniali, che mirano alla confisca di «beni e capitali» – sussisterebbe a maggior ragione per le procedure di competenza del tribunale di sorveglianza, che investono direttamente e in modo rilevante la libertà personale del soggetto coinvolto. <br />
La Corte costituzionale, del resto, proprio in applicazione dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha dichiarato, con la sentenza n. 135 del 2014, costituzionalmente illegittimi gli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., «nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica». <br />
Nell’occasione, la Corte costituzionale ha evidenziato come l’obiettivo precipuo di detto procedimento sia «quello di accertare la concreta pericolosità sociale del soggetto che dovrebbe essere sottoposto alla misura: accertamento al quale il magistrato di sorveglianza è chiamato non solo nell’ipotesi in cui sia egli stesso a provvedere alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o all’applicazione di una misura di sicurezza nei casi previsti dall’art. 205, secondo comma, cod. pen., ma anche quando si tratti di dare esecuzione ai corrispondenti provvedimenti assunti dal giudice con la sentenza di condanna o di proscioglimento che definisce il processo penale. […] Avuto riguardo all’evidenziato oggetto dell’accertamento, non si è, dunque, di fronte ad un contenzioso a carattere meramente e altamente “tecnico”, rispetto al quale il controllo del pubblico sull’esercizio dell’attività giurisdizionale – richiesto dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo – possa ritenersi non necessario alla luce della peculiare natura delle questioni trattate». <br />
Secondo il rimettente, le affermazioni ora ricordate sarebbero senz’altro estensibili al procedimento davanti al tribunale di sorveglianza. <br />
Quest’ultimo è chiamato, infatti, a pronunciarsi «sull’An, Quando, Quomodo e Quantum della pena», con compiti che spaziano dal differimento della sua esecuzione (art. 147 del codice penale) alla «modulazione della pena» nei confronti del condannato libero che abbia visto sospeso l’ordine di esecuzione della pena detentiva (art. 656, comma 5, cod. proc. pen.), dall’ammissione alle misure alternative alla detenzione dei condannati detenuti (artt. 47 e seguenti della legge n. 354 del 1975) alla riduzione della pena per liberazione anticipata (art. 54 della legge n. 354 del 1975). <br />
Nelle ipotesi considerate, il tribunale di sorveglianza è deputato a verificare, prima di tutto, l’attualità e il grado di pericolosità sociale dell’istante, in sede di concreta esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice con la sentenza di condanna: verifica del tutto analoga all’accertamento della pericolosità sociale che il magistrato di sorveglianza compie nel procedimento per l’applicazione di misure di sicurezza. <br />
Anche la pronuncia del tribunale di sorveglianza non segue, d’altro canto, immediatamente la commissione del reato, ma può intervenire a notevole distanza temporale da esso: circostanza che renderebbe particolarmente traumatica l’incidenza della decisione sulla libertà personale dell’interessato e, di conseguenza, maggiormente avvertita l’esigenza di tutela dei diritti della persona. <br />
Le norme censurate violerebbero, altresì, l’art. 111, primo comma, Cost., in forza del quale la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. <br />
Sebbene, infatti, il procedimento disciplinato dagli artt. 666, 678 e 127 cod. proc. pen. appaia strutturato, nel complesso, in maniera tale da assicurare l’effettività del diritto di difesa, la previsione del suo svolgimento nella forma dell’udienza camerale non sarebbe idonea a garantire un controllo sull’esercizio dell’attività giurisdizionale adeguato alla gravità dei provvedimenti adottabili, atti ad incidere in modo definitivo, diretto e immediato sulla libertà personale dell’interessato. <br />
In questa prospettiva, anche ai fini dell’attuazione di un «equo processo», dovrebbe essere dunque prevista la possibilità di svolgimento del procedimento in forma pubblica almeno su richiesta degli interessati. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Il Tribunale di sorveglianza di Napoli dubita della legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente che il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga, su istanza degli interessati, nelle forme dell’udienza pubblica. <br />
Ad avviso del giudice a quo, le norme censurate violerebbero l’art. 117, primo comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto – non superabile in via di interpretazione – con il principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. <br />
Le medesime disposizioni violerebbero, altresì, l’art. 111, primo comma, Cost., giacché la possibilità di svolgere in forma pubblica il procedimento in questione, almeno su richiesta degli interessati, risulterebbe indispensabile ai fini dell’attuazione di un «giusto processo», tenuto conto della gravità dei provvedimenti adottabili in esito al procedimento stesso, incidenti in modo diretto e rilevante sulla libertà personale. <br />
2.– La questione è fondata. <br />
Questa Corte, con le sentenze n. 93 del 2010 e n. 135 del 2014, ha già dichiarato costituzionalmente illegittime – per contrasto, rispettivamente, con l’art. 117, primo comma, Cost. e con entrambi i parametri costituzionali oggi evocati – le disposizioni regolative del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione (art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità», e art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere») e del procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza (artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen.), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, le procedure stesse si svolgano nelle forme dell’udienza pubblica, quanto ai gradi di merito (la medesima esigenza costituzionale non è stata ritenuta, invece, ravvisabile relativamente al ricorso per cassazione, in quanto giudizio di impugnazione destinato alla trattazione di questioni di diritto: sentenza n. 80 del 2011). <br />
Considerazioni analoghe a quelle svolte in tali occasioni valgono anche in riferimento alla questione oggi in esame. Essa investe le modalità di svolgimento del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, previsto dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. (s’intende, per la parte non già coperta dalla citata sentenza n. 135 del 2014, ossia con riguardo alle competenze diverse e ulteriori rispetto a quella in tema di impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 680 cod. proc. pen.): procedimento il cui carattere giurisdizionale non è in discussione. <br />
Come già rilevato dalla sentenza n. 135 del 2014, il dato normativo è univoco nell’escludere la partecipazione del pubblico al procedimento in questione. L’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. prevede, infatti, che il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, procede «a norma dell’articolo 666». Trova, pertanto, applicazione anche il comma 3 di tale articolo, il quale prevede la fissazione di una «udienza in camera di consiglio»: formula che rende operante, a sua volta, in assenza di previsioni derogatorie, la disciplina generale del procedimento camerale recata dall’art. 127 cod. proc. pen. e, segnatamente, dal suo comma 6, in forza del quale «l’udienza si svolge senza la presenza del pubblico». <br />
3.– Siffatto regime si rivela, peraltro, incompatibile con la garanzia della pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancita dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e, di conseguenza, con l’art. 117, primo comma, Cost., rispetto al quale la citata disposizione convenzionale assume una valenza integrativa, quale «norma interposta». <br />
L’art. 6, paragrafo 1, della CEDU stabilisce – per la parte conferente – che «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata [&#8230;], pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale [&#8230;]», soggiungendo, altresì, che «La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia». <br />
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha già avuto modo di ritenere in contrasto con l’indicata garanzia convenzionale taluni procedimenti giurisdizionali dei quali la legge italiana prevedeva la trattazione in forma camerale. Ciò è avvenuto, in specie, con riguardo al procedimento applicativo delle misure di prevenzione (sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia, sulla cui scia sentenza 26 luglio 2011, Paleari contro Italia; sentenza 17 maggio 2011, Capitani e Campanella contro Italia; sentenza 2 febbraio 2010, Leone contro Italia; sentenza 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri contro Italia; sentenza 8 luglio 2008, Perre e altri contro Italia) e al procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione (sentenza 10 aprile 2012, Lorenzetti contro Italia). <br />
La Corte europea è pervenuta a tale conclusione richiamando la propria costante giurisprudenza, secondo la quale la pubblicità delle procedure giudiziarie tutela le persone soggette alla giurisdizione contro una giustizia segreta, che sfugge al controllo del pubblico, e costituisce anche uno strumento per preservare la fiducia nei giudici, contribuendo così a realizzare lo scopo dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU: ossia l’equo processo. <br />
Come attestano le eccezioni previste dalla seconda parte della norma, questa non impedisce, in assoluto, alle autorità giudiziarie di derogare al principio di pubblicità dell’udienza. La stessa Corte europea ha, d’altra parte, ritenuto che alcune situazioni eccezionali, attinenti alla natura delle questioni da trattare – quale, ad esempio, il carattere «altamente tecnico» del contenzioso – possano giustificare che si faccia a meno di un’udienza pubblica. In ogni caso, tuttavia, l’udienza a porte chiuse, per tutta o parte della durata, deve essere «strettamente imposta dalle circostanze della causa». <br />
Con particolare riguardo al procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione, la Corte di Strasburgo non ha negato che detta procedura possa presentare «un elevato grado di tecnicità» e far emergere, altresì, esigenze di protezione della vita privata di terze persone. Ma ha rilevato che l’entità della «posta in gioco» – rappresentata (nel caso delle misure patrimoniali) dalla confisca di «beni e capitali» – e gli effetti che la procedura stessa può produrre sulle persone non consentono di affermare «che il controllo del pubblico» – almeno su sollecitazione del soggetto coinvolto – «non sia una condizione necessaria alla garanzia del rispetto dei diritti dell’interessato». Di conseguenza, ha ritenuto «essenziale», ai fini della realizzazione della garanzia prefigurata dalla norma convenzionale, «che le persone […] coinvolte in un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si vedano almeno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d’appello» (sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia). <br />
In termini similari la Corte europea si è espressa con riferimento al procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, non ravvisando, anche in tal caso, alcuna circostanza eccezionale atta a giustificare la deroga generale e assoluta al principio di pubblicità dei giudizi, insita nella previsione della sua trattazione in forma camerale (art. 315, comma 3, in relazione all’art. 646, comma 1, cod. proc. pen.). Nell’ambito di tale procedura, infatti, i giudici interni sono chiamati essenzialmente a valutare se l’interessato abbia contribuito a provocare la sua detenzione intenzionalmente o per colpa grave: sicché non si discute di «questioni di natura tecnica che possono essere regolate in maniera soddisfacente unicamente in base al fascicolo» (sentenza 10 aprile 2012, Lorenzetti contro Italia). <br />
4.– Come già rilevato da questa Corte con le citate sentenze n. 93 del 2010 e n. 135 del 2014, la norma convenzionale, come interpretata dalla Corte europea, non contrasta con le conferenti tutele offerte dalla nostra Costituzione (ipotesi nella quale la norma stessa rimarrebbe inidonea a integrare il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost.), ma si pone, anzi, in sostanziale assonanza con esse. <br />
L’assenza di un esplicito richiamo, non scalfisce, infatti, il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, peraltro consacrato anche in altre carte internazionali dei diritti fondamentali. La pubblicità del giudizio – specie di quello penale – rappresenta, in effetti, un principio connaturato ad un ordinamento democratico (ex plurimis, sentenze n. 373 del 1992, n. 69 del 1991 e n. 50 del 1989). Il principio non ha valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari ragioni giustificative, purché, tuttavia, obiettive e razionali (sentenza n. 212 del 1986), e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale (sentenza n. 12 del 1971). <br />
5.– Ciò posto, le conclusioni raggiunte da questa Corte con riguardo al procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza appaiono senz’altro estensibili al procedimento in esame. <br />
Le materie di competenza del tribunale di sorveglianza, per le quali deve essere osservato il predetto procedimento – prescindendo da quella già attinta dalla sentenza n. 135 del 2014 – riguardano, in particolare, la concessione delle misure alternative alla detenzione (artt. 47 e seguenti della legge n. 354 del 1975, art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»), sia nel corso dell’esecuzione della pena che anteriormente al suo inizio (art. 656, comma 6, cod. proc. pen.), la liberazione condizionale (art. 682 cod. proc. pen.), il differimento dell’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive limitative della libertà personale (art. 684 cod. proc. pen.), la sospensione della pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza (art. 90 del d.P.R. n. 309 del 1990), l’estinzione della pena per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale e della liberazione condizionale (art. 236, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). <br />
Si tratta di provvedimenti in tema di esecuzione della pena distinti ed ulteriori rispetto a quelli adottati in sede di cognizione, anche se ad essi ovviamente collegati, i quali incidono, spesso in modo particolarmente rilevante, sulla libertà personale dell’interessato. Essi richiedono, altresì, accertamenti di fatto, comprensivi, per lo più, di verifiche sulla condotta del condannato e sull’attualità e sul grado della sua pericolosità sociale. <br />
Se, per un verso, dunque, la «posta in gioco» nel procedimento in questione è elevata, per altro verso, non si è neppure di fronte ad un contenzioso a carattere spiccatamente «tecnico», rispetto al quale il controllo del pubblico sull’esercizio dell’attività giurisdizionale possa ritenersi non necessario alla luce della peculiare natura delle questioni trattate. <br />
Deve, di conseguenza, concludersi che, anche nel caso in esame, ai fini del rispetto della garanzia prevista dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, occorre che le persone coinvolte nel procedimento abbiano la possibilità di chiedere il suo svolgimento in forma pubblica. <br />
6.– Gli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, cod. proc. pen. vanno dichiarati, pertanto, costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2015. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015. </p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2015-n-97/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.97</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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