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	<title>GIUSTIZIA CIVILE Archivi - Giustamm</title>
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	<title>GIUSTIZIA CIVILE Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 15/3/2019 n.7357</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-15-3-2019-n-7357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-15-3-2019-n-7357/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 15/3/2019 n.7357</a></p>
<p>A. Spirito, Pres. S. Giaime Guizzi, Est. PARTI: F.P., A.M. (Avv.ti Maria Sofia Tonolo, Gabriele Melani) San Giovanni Del Dott. Brunetto Mancini &#38; C Societa&#8217; Di Intermediazione Mobiliare SPA in LCA (Avv.ti Vittorio D. Gesmundo, Giulio Bertacchi, Alberto Bigliardi, Nicola Pabis Ticci) Un ricorso &#8220;giuridicamente insostenibile&#8221; che punta al riesame</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-15-3-2019-n-7357/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 15/3/2019 n.7357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-15-3-2019-n-7357/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 15/3/2019 n.7357</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Spirito, Pres. S. Giaime Guizzi, Est. PARTI: F.P., A.M. (Avv.ti Maria Sofia Tonolo, Gabriele Melani) San Giovanni Del Dott. Brunetto Mancini &amp; C Societa&#8217; Di Intermediazione Mobiliare SPA in LCA (Avv.ti Vittorio D. Gesmundo, Giulio Bertacchi, Alberto Bigliardi, Nicola Pabis Ticci)</span></p>
<hr />
<p>Un ricorso &#8220;giuridicamente insostenibile&#8221; che punta al riesame nel merito della vicenda integra un&#8217;ipotesi di &#8220;abuso del processo&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Processo civile &#8211; Impugnazioni &#8211; Ricorso per Cassazione &#8211; Fondamento &#8211; Forzature dei motivi di ricorso &#8211; Finalità  &#8211; Riesame del merito &#8211; Conseguenze &#8211; Abuso del processo &#8211; Responsabilità  aggravata &#8211; Applicabilità  &#8211; Ragioni.</p>
<p> 2. Processo civile &#8211; Presunzione &#8211; Caratteri &#8211; Gravità  &#8211; Precisione &#8211; Concordanza &#8211; Ratio &#8211; Conseguenze.</p>
<p> 3. Processo civile &#8211; Impugnazioni &#8211; Ricorso per Cassazione &#8211; Omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito &#8211; Oneri gravanti sul ricorrente &#8211; Adempimento &#8211; Necessità  &#8211; Inadempimento &#8211; Conseguenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La proposizione di un ricorso per Cassazione concreta un&#8217;ipotesi di abuso del processo qualora i ricorrenti operino attraverso reiterate forzature dei motivi di ricorso di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., realizzando una torsione degli stessi nel tentativo di introdurre un non consentito riesame del merito della vicenda, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione. Conseguentemente, in tal caso, i ricorrenti incorrono nella responsabilità  aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c., poichè lo scopo di questa norma è di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo e, dunque, nel giudizio di legittimità , l&#8217;uso indebito del mezzo di impugnazione.<br /> 2. Qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri della presunzione &#8211; gravità , precisione e concordanza &#8211; fatti concreti non rispondenti a tali caratteri, il relativo ragionamento è censurabile in base all&#8217;art. 360, n. 3, c.p.c. (e non giù  alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell&#8217;esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell&#8217;art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell&#8217;applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. In particolare, si ritiene che la gravità  alluda ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche &#8220;lex artis&#8221;), dovendosi la presunzione fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, &#8220;dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B&#8221;. Cioè è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità  basato sull&#8217; id quod plerumque accidit. Quanto alla precisione, essa esprime l&#8217;idea che l&#8217;inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità  che si indirizzi solo verso di esso, e non lasci spazio, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro fatto; infine, la concordanza individua un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sì© considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l&#8217;idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presunti.<br /> 3. Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi della omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere &#8211; imposto dall&#8217;art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. &#8211; di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. (Nel caso di specie i documenti contenevano una confessione riprodotta parzialmente. L&#8217;adempimento dei predetti oneri in tal caso si rendono necessari anche alla luce della disciplina della confessione, ed in particolare del principio secondo cui la confessione giudiziale o stragiudiziale richiede una esplicita dichiarazione della parte o del suo rappresentante in ordine alla verità  di fatti ad essa sfavorevoli o favorevoli all&#8217;altra parte, e, pur potendo desumersi da un comportamento o da fatti concludenti, non può consistere in una dichiarazione implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti, che è utilizzabile quale elemento meramente presuntivo od indiziario).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 16/1/2019 n.1023</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-16-1-2019-n-1023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-16-1-2019-n-1023/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 16/1/2019 n.1023</a></p>
<p>Collegio P. D&#8217;Ascola, Pres.; A. Scalisi Est. Parti E-Distribuzione S.p.A. (Avv.ti Raffaele Nicoli&#8217;, Gaetano Grandolfo) G. V. (Avv. Giovanna Sebastio) Sull&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 alle controversie riguardanti la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell&#8217;avvocato. Giudizio &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-16-1-2019-n-1023/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 16/1/2019 n.1023</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-16-1-2019-n-1023/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 16/1/2019 n.1023</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio P. D&#8217;Ascola, Pres.; A. Scalisi Est.  Parti E-Distribuzione S.p.A. (Avv.ti Raffaele Nicoli&#8217;, Gaetano Grandolfo) G. V. (Avv. Giovanna Sebastio)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 alle controversie riguardanti la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell&#8217;avvocato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giudizio &#8211; Onorari e diritti &#8211; Liquidazione &#8211; <em>An</em> della pretesa &#8211; Art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 &#8211; Applicabilità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le controversie previste dall&#8217;art. 28 della L. n. 794/1942, come modificato dall&#8217;art. 34 D. Lgs. n. 150/2011, e a seguito dell&#8217;abrogazione degli artt. 29 e 30 L. n. 794/1942, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell&#8217;avvocato devono essere trattate con la procedura prevista dall&#8217;art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 anche in ipotesi che la domanda riguardi l&#8217;an della pretesa, senza possibilità  per il giudice di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l&#8217;inammissibilità  della domanda.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Data pubblicazione: 16/01/2019<br /> ORDINANZA<br /> sul ricorso 3801-2017 proposto da:<br /> E &#8211; DISTRIBUZIONE SPA, in persona del procuratore Dott. Roberto Tanzariello, elettivamente domiciliata iii ROMA PIAZZA SAN SATURNINO, 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato FRANCESCA NAPPI, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE NICOLI&#8217;, GAETANO GRANDOLFO;<br /> contro<br /> G. V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIOVANNA<br /> SEBASTIO, rappresentato e difeso da se stesso;<br /> avverso l&#8217;ordinanza n. 6458/2015 RG del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 29/06/2016;<br /> udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.<br /> Ric. 2017 n. 03801 sez. M2 &#8211; ud. 17-10-2018 -2-<br /> Fatti di causa e ragioni della decisione<br /> Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, 645 e 702-702 bis c.c. depositato il 22.9.2015, dinanzi al Tribunale di Taranto, Enel Distribuzione S.p.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1160/2015 e, dopo aver riportato i fatti che avevano contraddistinto la vicenda, eccepiva, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  e/o l&#8217;improcedibilità  dell&#8217;azione monitoria di controparte per parcellizzazione del credito e, nel merito, la sua infondatezza, insistendo per la revoca del D.I. opposto<br /> L&#8217;opponente esponeva che essa, nel corso dei rapporti di natura professionale che avevano legato Enel e l&#8217;avv. G. V. per circa trent&#8217;anni, durante i quali quest&#8217;ultimo aveva ricevuto dalla prima numerosissimi incarichi al fine di tutelare gli interessi della<br /> società  in svariate controversie, nell&#8217;anno 2000 aveva incaricato il professionista di difendere la società  in un giudizio civile in cui era stata chiamata in causa dal Comune di Sava, convenuto da Musei Cosimo dinanzi alla Pretura di Taranto-Sezione Distaccata di Manduria. L&#8217;opponente eccepiva, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità , improcedibilità  della domanda, poichè l&#8217;avv. G. V. aveva instaurato numerose azioni giudiziarie nei confronti di Enel per le medesime ragioni, realizzando quella parcellizzazione ritenuta illegittima dalle Sezioni Unite di Codesta Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 23726/2007, che ha stigmatizzato il comportamento del creditore teso alla frammentazione in plurime distinte domande dell&#8217;azione giudiziaria volta all&#8217;adempimento di un&#8217;obbligazione pecuniaria che possa essere preteso unitariamente. Nel merito, contestava l&#8217;avversa pretesa, evidenziando i motivi per i quali l&#8217;avv. G. V. quantificava i suoi compensi in modo esorbitante sproporzionato, soprattutto, rispetto al valore, all&#8217;importanza all&#8217;esito della causa, nonchè alla complessità  (non rilevante) dell&#8217;attività  espletata, senza considerare neppure natura continuativa dei rapporti professionali che legavano le parti. Il ricorso, iscritto al n. 6458/2015 R.G., veniva notificato, unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, in data 14.10.2015 all&#8217;avv. G. V., il quale si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 12.2.2016. Il Tribunale di Taranto, &quot;rilevato che, ai sensi dell&#8217;art. 14 D.M.. n. 150/11, la competenza di decidere la presente opposizione era del Collegio&quot;, rimetteva la causa dinanzi appunto al Collegio della Terza Sezione Civile del Tribunale di Taranto, che il22.6.2016 emetteva l&#8217;ordinanza, depositata il 29.6.2016, con cui dichiarava &quot; l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;opposizione per tardività , in considerazione del fatto che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 14.7.2015 ed il termine di giorni quaranta per proporre l&#8217;opposizione scadeva il 23.09.2015, epperà² il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza è stato notificato il 14 ottobre 2015.<br /> Secondo il Tribunale, in materia di rito applicabile alle controversie aventi ad oggetto i compensi professionali di avvocato, riteneva applicabile ad esse il rito sommario di cognizione solo quando fosse controverso unicamente il quantum, mentre nel caso di specie, avrebbe dovuto applicarsi il rito ordinario dunque introdotto con citazione avendo l&#8217;opponente sollevato anche questioni relative all&#8217;an della pretesa (in particolare, l&#8217;eccezione di parcellizzazione del credito), cosicchè, l&#8217;opposizione proposta da Enel doveva ritenersi inammissibile perchè tardiva, essendo stata notificata all&#8217;avv. G. V. il 14.10.2015, dopo il quarantesimo giorno dalla ricezione<br /> della notifica del decreto ingiuntivo.<br /> La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Enel Distribuzione spa. con ricorso affidato ad un motivo. L&#8217;avv. G.V. ha resistito con controricorso. In prossimità  della Camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria.<br /> 1.= Con l&#8217;unico motivo di ricorso, l&#8217;Enel Distribuzione spa Lamenta Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, n. 3), cod. proc. civ. in relazione agli artt. 14 Digs. n. 150/2011 e art. 702-bis cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene il Tribunale abbia errato nel ritenere che l&#8217;art. 14 del Dlgs. N. 150 del 2011 fosse applicabile solo nell&#8217;ipotesi in cui fosse controverso il quantum della pretesa del professionista, ma, non anche se controverso l&#8217;an della pretesa.<br /> Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso era fondato, con la conseguente definibilità  nelle forme dell&#8217;art. 380-bis c.p.c., in relazione all&#8217;art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l&#8217;adunanza della Camera di Consiglio.<br /> Rileva il collegio che il ricorso,_deve essere ritenuto fondato, in tal senso trovando conferma la proposta giù  formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c.<br /> 1.1.= In via preliminare vanno rigettate le eccezioni avanzate dall&#8217;avv. V. G.<br /> a) Infondata è l&#8217;eccezione con la quale l&#8217;avv. G. V. ha eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso posto che la procura speciale rilasciata ai difensori della società  ricorrente oltre ad essere priva di data non sarebbe stata allegata alla copia notificata del ricorso, perchè:<br /> a.1) Risulta in calce all&#8217;originale del ricorso la procura speciale rilasciata dalla parte al proprio difensore. Quanto poi alla sua mancata trascrizione nella copia notificata, va rilevato che nell&#8217;ipotesi, come quella in esame, in cui la procura risulti dall&#8217;originale del ricorso, una tale omissione non determina<br /> l&#8217;inammissibilità  del ricorso medesimo allorchè la copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell&#8217;atto dal difensore munito di procura, come la semplice indicazione della procura nella copia notificata (Cass.9206/01; Cass.6766/01; Cass. 3733/01 Cass. n. 3971 del 2003). Orbene, nel caso in esame dalla copia notificata del ricorso l&#8217;indicazione dell&#8217;avvenuto rilascio della procura speciale in calce risulta non solo dall&#8217;intestazione dell&#8217;atto, ma, anche, dall&#8217;annotazione firmata dal difensore con cui si fa testualmente presente che &quot;vi è procura nell&#8217;originale&quot;. Essendo implicito dalla relata, ai sensi dell&#8217;art. 137 comma 2 C.P.C., che la notifica è avvenuta mediante consegna di copia conforme all&#8217;originale, deve ritenersi che di dette attestazioni l&#8217;ufficiale giudiziario abbia preso atto e che la procura non può non essere stata, quindi, rilasciata anteriormente.<br /> a.2) Come è stato giù  affermato da questa Corte (Sent. n. 24422 del 2016) la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita in epoca anteriore alla notificazione dello stesso, investire, espressamente, il difensore del potere di proporre il ricorso suddetto ed essere rilasciata in data successiva alla sentenza oggetto dell&#8217;impugnazione.<br /> Pertanto, se apposta a margine del ricorso, tali requisiti si desumono, rispettivamente, quanto al primo, dall&#8217;essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell&#8217;atto a margine del quale essa è apposta, si fa della sentenza gravata, restando, invece, irrilevante che la stessa sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità .<br /> b) Infondata è, anche, l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso perchè nella pronuncia impugnata il Tribunale di Taranto farebbe riferimento al sistema del doppio grado di giudizio e posto che questa parte di pronuncia non sarebbe stata oggetto di impugnazione il relativo passaggio in giudicato impedirebbe a questa Corte di Cassazione di tornare sul punto.<br /> b.1) Come ha evidenziato anche il ricorrente, il riferimento contenuto nella pronuncia del Tribunale di Taranto al doppio grado del giudizio nelle liti in cui è controverso l&#8217;an della pretesa di un avvocato e non solo il quantum, non costituisce un autonomo giudicato ma era argomento interpretativo a favore della tesi della non applicabilità  del rito speciale forense.<br /> Pertanto, con il ricorso per cassazione, diretto a criticare la mancata applicazione dell&#8217;art. 14 del Dlgs n. 150 del 2011, proponendo la questione di quale fosse il rito applicabile, deve ritenersi censurata ogni valutazione sottesa alla decisione del Tribunale di Taranto e dunque anche l&#8217;affermazione di cui si dice. 6<br /> 1.2. = Avuto riguardo al motivo di ricorso, va qui premesso che secondo l&#8217;art. 28, ed i successivi artt. 29 e 30, della previgente Legge 13 giugno 1942 n. 794 l&#8217;avvocato che voleva recuperare giudizialmente un credito professionale per prestazioni giudiziali poteva optare per tre strade: 1) il procedimento speciale di cui agli artt. 28 e segg. Legge n. 794/1942 (limitatamente ai crediti relativi a procedimenti civili); 2) il procedimento monitorio per decreto ingiuntivo; 3) il giudizio ordinario di cognizione. Secondo la tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza, il giudizio ordinario di cognizione era ammissibile, visto che il presupposto dell&#8217;esperibilità  del procedimento speciale era la natura non contestata del credito e l&#8217;esigenza soltanto di una sua determinazione quantitativa (ossia di una sua &quot;liquidazione).<br /> L&#8217;art. 34 D.Lgs. n. 150/2011 ha abrogato gli artt. 29 e 30 della Legge n. 794/1942 ed ha così modificato l&#8217;art. 28 :&quot;Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l&#8217;avvocato, dopo la decisione della causa o l&#8217;estinzione della procura se non intende seguire la procedura di cui all&#8217;art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell&#8217;articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.&quot;<br /> 1.2.= A seguito dell&#8217;entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2011 si è posto il problema se la nuova disciplina debba ritenersi o meno inderogabile. Ai fini di interpretare la nuova normativa  èÂ  utile  ripercorrere  gli  orientamenti  della giurisprudenza di legittimità  formatisi in relazione alla previgente Legge 13 giugno 1942 n. 794 in materia di &quot;Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile. Ora, secondo la tesi prevalente, il giudizio ordinario di cognizione era ammissibile visto che il presupposto dell&#8217;esperibilità  del procedimento speciale era la natura non contestata del credito e l&#8217;esigenza soltanto di una sua determinazione quantitativa.<br /> Infatti, secondo l&#8217;orientamento della Suprema Corte, lo speciale procedimento camerale di liquidazione di onorari e diritti dell&#8217;avvocato previsto dagli art. 28 e segg. della legge 13 giugno<br /> 1942 n. 794 era limitato alla determinazione del quantum dovuto al professionista e non si estendeva anche all&#8217;an della pretesa, ossia ai suoi ai presupposti (Cass., 23 gennaio 2012, n. 876 ; Cass., 15 marzo2010, n. 6225 ; Cass. 29 marzo 2005, n. 6578 ; Cass. 21 aprile 2004, n. 7652). Nella ipotesi in cui l&#8217;indagine si estendeva all&#8217;an della prestazione secondo la Cassazione, &quot;trattandosi di indagine incompatibile con la trattazione nelle forme del rito speciale, vengono meno le ragioni che giustificano la deroga al principio generale del doppio grado di giudizio ed il procedimento deve svolgersi secondo il rito ordinario&quot; ( Cass. 14 ottobre 2010, n. 21261 ;Cass. 09 settembre 2008, n. 23344).<br /> Non vi era univocità  sulla natura del provvedimento che doveva essere pronunciato dal Giudice erroneamente adito «Infatti una parte della giurisprudenza di legittimità , in ipotesi di non applicabilità  della speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli art. 28 e ss. I. 13 giugno 1942 n. 794, riteneva che era necessaria la trasformazione del rito, ossia la prosecuzione del procedimento con l&#8217;ordinario rito di cognizione: (Cass., 24 febbraio 2004, n. 3637: Cass., 30 agosto 2001, n. 11346). Se la mancanza del presupposto emergeva in occasione della comparizione delle parti in camera di consiglio, il giudice adito doveva limitarsi a dichiarare l&#8217;inammissibilità  del ricorso e, nell&#8217;ipotesi di regolare instaurazione del contraddittorio, doveva ordinare che il procedimento proseguisse secondo l&#8217;ordinario rito di cognizione avanti all&#8217;autorità  giudiziaria competente. (Cass. 27 marzo 2001, n. 4419 , Cass. 5 agosto 2011, n. 17053 Cass. civile, 09 settembre 2008, n. 23344). Pertanto, qualora il Giudice adito, a conclusione di un procedimento instaurato ai sensi degli artt. 28 ss. Legge n. 794/1942, non si fosse limitato a decidere sulla controversia tra avvocato e cliente circa la determinazione della misura dei compensi, ma si fosse pronunciato anche sui presupposti del diritto al compenso, relativi all&#8217;esistenza e alla persistenza del rapporto obbligatorio, l&#8217;intero giudizio doveva concludersi in primo grado con un provvedimento che, quand&#8217;anche adottato in forma di ordinanza, aveva valore di sentenza e, dunque, poteva essere impugnato con il solo mezzo dell&#8217;appello (Cass. 03 febbraio 2012, n. 1666) .<br /> Analogamente, nel caso inverso, l&#8217;intero giudizio doveva concludersi in primo grado con un provvedimento che, quand&#8217;anche adottato in forma di sentenza, aveva valore di Ordinanza, in quanto tale sottratta all&#8217;appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..<br /> 1.3.= La Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 gennaio 2011, n. 390 (seguita da Cass. civile, sez. II, 19 maggio 2011, n. 11024) ha temperato il predetto criterio della prevalenza della sostanza sulla forma del provvedimento, facendo applicazione del principio dell&#8217;apparenza, affermando che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari e altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità  con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento.<br /> Secondo la dottrina prevalente e parte della giurisprudenza di merito nulla sarebbe sostanzialmente cambiato rispetto al passato, avendo il procedimento ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 mantenuto le medesime caratteristiche che aveva quello disciplinato dall&#8217;art. 29 Legge n.794/1942, tenuto anche conto che l&#8217;art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 si limita a prevedere che il rito sommario di cognizione regola le &quot;controversie previste dall&#8217;art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794&quot;, senza prevedere alcuna modifica riguardo all&#8217;ambito di applicazione di tale ultima disposizione Nel caso di contestazioni sull&#8217;an del rapporto professionale la gran parte della dottrina, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità  formatasi nella vigenza della normativa precedente, ha escluso il mutamento del rito sul presupposto che le difese svolte dalle parti richiedano un&#8217;istruzione non sommaria ai sensi dell&#8217;art. 702Â  bR e ter , tenuto conto che l&#8217;art. 3, 1° comma, D. Lgs. 150/2011 ne prevede  espressamente  l&#8217;inapplicabilità .Â  InÂ  presenza  di contestazioni sull&#8217;an, ed anche quando l&#8217;inesistenza dei presupposti per il procedimento speciale emerga all&#8217;esito della comparizione delle parti, il giudice del procedimento speciale deve limitarsi ad una pronuncia di inammissibilità .<br /> A sostegno di questa tesi, è stata richiamata la previsione di cui all&#8217;art. 14, 3 0Â  comma, D. Lgs. n. 150/2011 (mutuata dall&#8217;art. 29, 3 comma, Legge n.794/1942), relativa alla possibilità  per le parti di stare in giudizio personalmente, da cui è possibile evincere che, allorquando le eccezioni del convenuto comportino un ampliamento del thema decidendum alla sussistenza della pretesa del ricorrente, il giudizio non possa proseguire perchè, nell&#8217;ipotesi in cui il resistente non si sia avvalso dell&#8217;assistenza tecnica, egli si troverebbe in posizione di inferiorità  rispetto alla controparte proprio nel momento in cui il giudizio diviene più¹ complesso.<br /> 1.3.1. = In senso contrario, alla tesi in esame, si è peraltro osservato che il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis ss., c.p.c., garantisce, comunque, una cognizione piena della posizione soggettiva dedotta in giudizio, seppur con una trattazione ed un&#8217;istruzione semplificate e mette in crisi la premessa da cui muoveva il predetto orientamento giurisprudenziale. E&#8217; stato richiamato l&#8217;art. 3, 1° comma, D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui esclude l&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 702 ter, 2Â° comma, c.p.c., ai sensi del quale il Giudice, se &quot;rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell&#8217;art. 702 bis, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale&quot; . La predetta norma precluderebbe, infatti, al Giudice, adito ex art. 14, D. Lgs. n. 150/2011, di dichiarare inammissibile la domanda anche qualora l&#8217;oggetto del procedimento si estenda all&#8217;accertamento dei presupposti del diritto dell&#8217;avvocato al compenso professionale, così superando il precedente orientamento giurisprudenziale della Cassazione di cui si è sopra dato conto. Inoltre, l&#8217;art. 4 D.Lgs. n. 150/2011 consente il mutamento del rito in ipotesi di controversia promossa con forme diverse da quelle previste, così sembrando riferirsi all&#8217;ipotesi dell&#8217;errore sul rito compiuto ab origine, e non 12 alla opportunità /necessità , non derivante da errore iniziale, che la controversia, per effetto delle argomentazioni difensive del convenuto, proceda con rito diverso.<br /> I sostenitori di questa tesi rilevano che la norma potrebbe essere letta estensivamente ed applicata anche nelle ipotesi in cui la scelta del rito &quot;incongruo&quot; non sia dipesa da un errore del ricorrente (ossia dell&#8217;avvocato) ma dalle difese del convenuto, che hanno determinato l&#8217;inapplicabilità  del rito sommario, con le contestazioni relative all&#8217;an e non solo al quantum debeatur.<br /> In sintesi, secondo la tesi in esame, il ricorso sommario proposto dall&#8217;avvocato sarebbe suscettibile di evolvere, previa conversione del rito ex art. 4 D.Lgs. n. 150/2011 in rito ordinario, allorchè il convenuto contesti anche l&#8217;an o proponga domanda riconvenzionale.<br /> 1.4.= Infine, secondo una terza tesi, l&#8217;intero giudizio di liquidazione dei compensi, comprensivo dei temi sull&#8217;an debeatur, dovrebbe essere trattato con il &quot;nuovo&quot; rito sommario.<br /> Conseguentemente, nel caso in cui il giudizio in tale materia venga introdotto con rito ordinario e, dunque, con atto di citazione (o con atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall&#8217;avvocato), il Presidente del Tribunale o della Sezione tabellarmente competente dovrebbe: disporre il mutamento del rito da ordinario in sommario ai sensi dell&#8217;art. 4 D.Lgs. n. 150/2011; nominare il Giudice relatore; fissare l&#8217;udienza di comparizione partà¬ avanti al Collegio per la trattazione.<br /> La Corte ritiene di aderire a questa ultima tesi tenendo conto della pienezza della cognizione che, secondo la maggioranza della dottrina e la stessa relazione di accompagnamento, sarebbe assicurata da questo procedimento e nel rispetto dell&#8217;impianto generale del D.Lgs. n. 150/2011, in cui la tipologia del rito è il frutto di una decisione legislativa senza possibilità  di scelte discrezionali della parte o del giudice. Infatti, in tal modo è rispettata la ratio che ha guidato il legislatore delegato secondo cui il controllo di concreta compatibilità  della singola lite con le forme semplificate del rito, che nel procedimento sommario di cognizione facoltativo di cui agli artt. 702 bis ss. è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, è sostituito, nel procedimento sommario obbligatorio disciplinato dall&#8217;art. 3, D.Lgs. n. 150/2011, da una verifica, astratta ed irrevocabile, compiuta a monte dal legislatore sulla base delle caratteristiche riscontrate in alcune specie di controversie che hanno ad oggetto determinate specifiche materie. Una tale soluzione ha evidenti vantaggi di economia processuale e sarebbe conforme al principio di conservazione degli atti processuali, evitando la declaratoria di inammissibilità  che è espressamente esclusa dall&#8217;art. 3, 10Â  comma, D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui esclude l&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 702 ter, 2Â° comma, c.p.c. Sarebbe rispettato l&#8217;art. 4 D.Lgs. n. 150/2011 che disciplina in via diretta soltanto l&#8217;ipotesi dell&#8217;instaurazione, mediante forme errate, di una controversia che dovrebbe essere trattata secondo uno dei riti semplificati dal D. Lgs. n. 150/2011; in altri termini, la disposizione non regola espressamente il caso in cui venga instaurata, mediante uno dei riti semplificati, una controversia che non rientra nell&#8217;ambito di applicazione dello stesso decreto.<br /> Tale soluzione: a) è confermata dal recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4485 del 2018, la quale esplicitamente afferma che la controversia di cui all&#8217;art. 28 della I. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell&#8217;art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell&#8217;avvocato, resta soggetta al rito di cui all&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all&#8217;esistenza del rapporto o, in genere, allman debeatur&quot;.<br /> b) è in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n 26-4-2014 n.65 che, con riferimento alla dedotta violazione dei principi della legge delega, riferita all&#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, ed, in particolare, all&#8217;esclusione della convertibilità  del rito sommario, ha rilevato che la norma in esame costituisce immediata applicazione del criterio direttivo di cui all&#8217;art. 54, comma 4, lettera b), numero 2), della legge n. 69 del 2009, il quale &#8211; nel ricondurre al modello 15 del procedimento sommario quei procedimenti nei quali sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell&#8217;istruzione della causa &#8211; afferma che resta «esclusa per tali procedimenti la possibilità  di conversione nel rito ordinario». La non convertibilità  del rito sommario discende quindi dalla espressa prescrizione impartita dalla legge delega (art. 54, comma 4, lettera b, numero 2, della legge n. 69 del 2009) e corrisponde, altresì,Â  alla  inammissibilità Â  &#8211; ripetutamente affermata anche prima della riforma del 2009 &#8211; del procedimento speciale previsto dalla legge n. 794 del 1942 nel caso in cui il thema decidendum si estenda a questioni che esulano dalla mera determinazione del compenso. Il divieto di conversione del rito è stabilito dall&#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 per le controversie regolate dal rito sommario di cognizione, conseguentemente la richiesta caducazione di tale divieto, riferita ai soli procedimenti di liquidazione degli onorari forensi, costituirebbe un&#8217;eccezione rispetto al modello procedimentale prescelto dal medesimo d.lgs. n. 150 del 2011. Siffatta eccezione risulterebbe incompatibile con le finalità , perseguite dalla riforma del 2011, di riduzione e  semplificazione dei  riti  civili, introducendo  un&#8217;ulteriore  particolarità Â  adÂ  unÂ  sistema processuale, che &#8211; pur essendo ispirato alla finalità  di riportare una molteplicità  di procedimenti speciali ad una (almeno tendenziale) uniformità  &#8211; conserva tuttora elementi di innegabile<br /> eccentricità .<br /> Si osserva che il giudizio conclusosi con il provvedimento oggetto oggi di impugnazione era stato iniziato correttamente con ricorso davanti al Tribunale competente in composizione collegiale.<br /> Di conseguenza, ha errato il Tribunale a non proseguire il procedimento nelle forme del rito sommario di cognizione ex art.702 bis e ss cod. proc. civ., ed ha errato nel dichiarare l&#8217;inammissibilità  in presenza di contestazione sull&#8217;an della pretesa. Il Tribunale era tenuto a provvedere sulla domanda e sulle contestazioni sull&#8217;an proposte dalla parte convenuta. Di qui l&#8217;ulteriore conseguenza e cioè: considerato che il ricorso è stato depositato il 22 settembre doveva ritenersi tempestivo perchè il termine scadeva il 23 settembre così come evidenzia la stessa ordinanza del Tribunale di Taranto.<br /> In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la ordinanza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Taranto che si atterrà  al seguente principio di diritto: Le controversie previste dall&#8217;articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dall &#8216;art. 34 D.Lgs. n. 150/2011,ed a seguito dell&#8217;abrogazione degli artt. 29 e 30 Legge n. 794/1942, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell&#8217;avvocato devono essere trattate con la procedura prevista dall&#8217;articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 anche in ipotesi che la<br /> domanda riguardi l&#8217;an della pretesa, senza possibilità  per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l&#8217;inammissibilità  della domanda.<br /> Il Tribunale provvederà  anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.<br /> PQM<br /> La Corte accoglie il ricorso cassa l&#8217;ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.<br /> Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile<br /> Seconda di questa Corte di Cassazione il 17 ottobre 2018.<br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-16-1-2019-n-1023/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 16/1/2019 n.1023</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2018 n.15209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-12-6-2018-n-15209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-12-6-2018-n-15209/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2018 n.15209</a></p>
<p>Pres. Vivaldi/Rel. Di Florio Condanna per lite temeraria il ricorrente che propone motivi sostanzialmente volti a riesaminare il merito della controversia, in violazione del divieto di abuso del processo Processo civile Ricorso per cassazione Motivi Sostanziale rivalutazione del merito di una controversia Abuso del processo Configurabilità Conseguenze Condanna per lite</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-12-6-2018-n-15209/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2018 n.15209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-12-6-2018-n-15209/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2018 n.15209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vivaldi/Rel. Di Florio</span></p>
<hr />
<p>Condanna per lite temeraria il ricorrente che propone motivi sostanzialmente volti a riesaminare il merito della controversia, in violazione del divieto di abuso del processo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo civile    Ricorso per cassazione    Motivi    Sostanziale rivalutazione del merito di una controversia    Abuso del processo    Configurabilità    Conseguenze    Condanna per lite temeraria    Ragioni<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La proposizione di un ricorso per cassazione avente ad oggetto una sostanziale rivalutazione del merito di una controversia, già esaustivamente affrontata dal Tribunale, costituisce abuso del diritto all  impugnazione. Infatti, in tal caso, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale essendo evidentemente finalizzato ad aumentare il volume del contenzioso e conseguentemente ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti; e non invece alla tutela dei diritti. Orbene un  evenienza di tal fatta si pone in aperto contrasto con quanto affermato ai sensi degli artt. 6 CEDU e 111 Cost., pertanto sussistono i presupposti di cui all  art. 96 c.p.c., considerato che la<em> </em>ratio è finalizzata, tra le altre cose, a contenere il fenomeno dell  abuso del processo.<br />  <br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 05-04-2018) 12-06-2018, n. 15209 </p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br /> SEZIONE TERZA CIVILE</div>
<p> Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br /> Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Presidente &#8211;<br /> Dott. DI FLORO Antonella &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br /> Dott. ROSSETTI Marco &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. D  ARRIGO Cosimo &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. MOSCARINI Anna &#8211; Consigliere &#8211;<br /> ha pronunciato la seguente: </p>
<div style="text-align: center;">ORDINANZA</div>
<p> sul ricorso 6967-2016 proposto da:<br /> D.C., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;<br /> &#8211; ricorrente &#8211; </p>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<p> ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D&#8217;ITALIA SPA, in persona dell&#8217;Amministratore Delegato Dot. T.P., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato PIERO SPIRANDELLI giusta procura in calce al controricorso;<br /> &#8211; controricorrente &#8211;<br /> avverso la sentenza n. 1533/2015 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 08/10/2015;<br /> udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;<br /> lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso chiedendo l&#8217;inammissibilità o il rigetto del ricorso; </p>
<div style="text-align: center;">Svolgimento del processo</div>
<p>  <br /> Che:<br /> 1. D.C. ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Parma che, confermando la pronuncia del giudice di pace, aveva respinto la domanda da lui avanzata nei confronti della società Istituti di Vigilanza Riuniti Spa perchè fosse dichiarato l&#8217;inadempimento del servizio di trasporto e custodia valori di due assegni del quale la società era stata incaricata e la non debenza delle spese del secondo viaggio effettuato, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti.<br /> 2. L&#8217;intimata ha resistito con controricorso e memoria.<br /> Il PG ha presentato conclusioni scritte. </p>
<div style="text-align: center;">Motivi della decisione</div>
<p>  <br /> che:<br /> 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex <em>art. 360 c.p.c.</em>, n. 3 &quot;la violazione e falsa applicazione degli <em>artt. 1681 e 1686 c.c.</em> circa l&#8217;errata valutazione in ordine agli elementi istruttori&quot;: assume che il Tribunale di Parma aveva erroneamente vagliato la circostanza che il secondo viaggio per Taranto non era stato da lui autorizzato; e che il giudice d&#8217;appello aveva fondato la propria motivazione sulle superficiali argomentazioni del giudice di pace.<br /> Il motivo è inammissibile.<br /> Si osserva, infatti, che la rubrica risulta incoerente in quanto contemporaneamente al vizio di violazione di legge, viene denunciata dal ricorrente l&#8217;errata valutazione delle prove: poichè il giudizio di legittimità si fonda sulla critica necessariamente vincolata della sentenza impugnata (cfr. ex multis Cass. 18202/2008; Cass. 19959/2014; Cass. 25332/2014; Cass. 14 Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 05-04-2018) 12-06-2018, n. 1520979/2018), il &quot;doppio binario&quot; percorso rende il motivo privo di specificità e maschera una sostanziale richiesta di rivalutazione del merito della controversia, già esaustivamente affrontata dal Tribunale che condividendo le motivazioni della sentenza impugnata, ha argomentato in modo congruo lo sviluppo degli avvenimenti e le ragioni che hanno spinto la società di trasporti a compiere il secondo viaggio.<br /> 2. Con la seconda censura la ricorrente deduce, ex 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli <em>artt. 1692 e 1713 c.c.</em>: assume che il Tribunale aveva erroneamente valutato il contratto di trasporto e la pattuizione negoziale accessoria in esso inserita, rientrante nello schema del mandato comprensiva della riscossione e consegna dell&#8217;assegno oggetto della prestazione.<br /> Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza, risultando violato <em>l&#8217;art. 366 c.p.c.</em>, nn. 6 e 4.<br /> Il collegio osserva, infatti, che la &quot;pattuizione negoziale accessoria&quot; richiamata dal ricorrente non è stata affatto riportata nel ricorso nè è stata indicata la sede processuale in cui essa può essere rinvenuta (cfr. Cass. 22607/2014); inoltre, la critica è totalmente generica in relazione alle argomentazioni spese dal Tribunale di Parma rispetto all&#8217;impossibilità di ritirare l&#8217;assegno di Euro 300.000,00 (v. pag. 2 della sentenza), non essendo stato evidenziato in modo coerente con le premesse quale dissenso sia posto a fondamento della censura formulata.<br /> 3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce, ex <em>art. 360 c.p.c.</em>, n. 3, la violazione degli <em>artt. 91 e 92 c.p.c.</em>, degli <em>artt. 24 e 111 Cost.</em> e dell&#8217;art. 6 CEDU &quot;in relazione alla mancata compensazione delle spese&quot;.<br /> Lamenta che il Tribunale di Parma non aveva affatto motivato la propria decisione di condanna non fornendo alcuna plausibile spiegazione correlata anche alla vicenda esaminata e violando, in tal modo, le norme costituzionali e sovranazionali richiamate, poste a presidio del diritto al libero accesso alla giustizia.<br /> Il motivo è manifestamente infondato in quanto la condanna alle spese conseguente alla soccombenza costituisce la regola generale sancita <em>dall&#8217;art. 91 c.p.c.</em> e non necessita di alcuna motivazione.<br /> Questa Corte, con orientamento ormai consolidato ha chiarito che &quot;in tema di spese processuali, solo la compensazione dev&#8217;essere sorretta da motivazione, e non già l&#8217;applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex <em>art. 360 c.p.c.</em>, comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta&quot; (cfr. Cass. 2730/2012).<br /> 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.<br /> 5. Ricorrono, inoltre, i presupposti di cui <em>all&#8217;art. 96 c.p.c.</em>, u.c..<br /> Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell&#8217;abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei &quot;danni punitivi&quot; che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.<br /> Al riguardo, è stato affermato che &quot;la condanna ex <em>art. 96 c.p.c.</em>, comma 3, applicabile d&#8217;ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex <em>art. 96 c.p.c.</em>, commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell&#8217;abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell&#8217;elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di &quot;abuso del processo&quot;, quale l&#8217;aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell&#8217;evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.<br /> Tale pronuncia è stata preceduta da un altro fondamentale arresto volto a valorizzare la sanzione prevista dalla norma, secondo il quale &quot;nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicchè non è ontologicamente incompatibile con l&#8217;ordinamento italiano l&#8217;istituto, di origine statunitense, dei &quot;risarcimenti punitivi&quot; (Cass. SS.UU 16601/2017): nella motivazione della sentenza richiamata, <em>l&#8217;art. 96 c.p.c.</em>, u.c. è stato inserito nell&#8217;elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.<br /> In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex <em>art. 96 c.p.c.</em>, comma 3, può costituire abuso del diritto all&#8217;impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui <em>all&#8217;art. 360 c.p.c.</em>, n. 5, ove sia applicabile, ratione temporis, l&#8217;art. 348 ter c.p.c., u.c. che ne esclude la invocabilità.<br /> In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.<br /> Nel caso in esame, le censure contenute nel ricorso &#8211; le prime due inammissibili per violazione del principio di autosufficienza e la terza manifestamente infondata &#8211; devono ritenersi gravemente erronee e non compatibili con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l&#8217;accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall&#8217;altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (<em>art. 111 Cost.</em>) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigato rie: in tale contesto questa Corte intende valorizzare la sanzionabilità dell&#8217;abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SS.UU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l&#8217;accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo &#8211; rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere &#8211; è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti.<br /> 6. Deve pertanto concludersi per la condanna del ricorrente, d&#8217;ufficio, al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata, in termini di proporzionalità, in Euro 3000,00 (cfr. Cass. SU 16601/2017 sopra richiamata).<br /> 7. Ai sensi del <em>D.P.R. n. 115 del 2002,</em> <em>art.</em> <em>13, comma 1</em> quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. 13.  </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>  <br /> La Corte, rigetta ricorso.<br /> Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1800,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.<br /> Condanna altresì il ricorrente, ex <em>art. 96 c.p.c.</em>, u.c., a corrispondere agli Istituti di Vigilanza Riuniti d&#8217;Italia Spa la somma di Euro 3000,00.<br /> Ai sensi del <em>D.P.R. n. 115 del 2002,</em> <em>art.</em> <em>13, comma 1</em> quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.<br /> Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 aprile 2018.<br /> Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2018  <br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-ordinanza-12-6-2018-n-15209/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2018 n.15209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2017 n.5058</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-2-2017-n-5058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-2-2017-n-5058/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2017 n.5058</a></p>
<p>Pres. Rordorf/ Est. Giusti Sulla legittimità dell&#8217;ordine del giudice dell&#8217;ottemperanza in caso di violazione del giudicato amministrativo da parte della p.a. 1.Ottemperanza – Eccesso di potere &#8211; Da parte del giudice &#8211; Per invasione potere discrezionale – In caso di violazione del giudicato – Non sussiste &#8211; Ragioni &#160; 1.Al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-2-2017-n-5058/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2017 n.5058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Rordorf/ Est. Giusti</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità dell&#8217;ordine del giudice dell&#8217;ottemperanza in caso di violazione del giudicato amministrativo da parte della p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Ottemperanza – Eccesso di potere &#8211; Da parte del giudice &#8211; Per invasione potere discrezionale – In caso di violazione del giudicato – Non sussiste &#8211; Ragioni<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.Al giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, è espressamente attribuito un potere giurisdizionale anche di merito, con possibilità sia di procedere alla determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo ed all’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, sia di sostituirsi all’amministrazione, nominando, ove occorra un commissario <em>ad acta</em>. Ne consegue che, non può essere ravvisato un eccesso di potere giurisdizionale per invasione del potere discrezionale riservato alla pubblica amministrazione nel fatto che il giudice dell’ottemperanza, rilevando la violazione del giudicato amministrativo, abbia ordinato all’ANVUR di procedere all’iscrizione di una rivista nella classe A.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONI UNITE CIVILI</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. RORDORF Renato &#8211; Primo Presidente f.f. &#8211;</p>
<p>Dott. AMOROSO Giovanni &#8211; Presidente di Sez. &#8211;</p>
<p>Dott. DIDONE Antonio &#8211; Presidente di Sez. &#8211;</p>
<p>Dott. DI IASI Camilla &#8211; Presidente di Sez. &#8211;</p>
<p>Dott. PETITTI Stefano &#8211; Presidente di Sez. &#8211;</p>
<p>Dott. D’ANTONIO Enrica &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. ARMANO Uliana &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. CRISTIANO Magda &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA &#8211; AN-VUR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>&#8211; ricorrenti &#8211;</p>
<p>contro</p>
<p>FO.En., F.R., FE.Er., I.L., M.E.M., P.A. e L.G., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati Franco Gaetano Scoca, Fo.En., M.E.M. e P.A., con domicilio eletto in Roma presso lo studio Grez, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;</p>
<p>&#8211; controricorrenti &#8211;</p>
<p>avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 53/16 in data 11 gennaio 2016;</p>
<p>Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 21 febbraio 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;</p>
<p>uditi l&#8217;Avvocato dello Stato Fabio Tortora e l&#8217;Avvocato Fo.En.;</p>
<p>udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p>Svolgimento del processo</p>
<p>1. &#8211; Fo.En., Rosario F., Erminio Fe., I.L., M.E.M., P.A. e L.G., tutti professori universitari ordinari di diritto amministrativo, sono responsabili a vario titolo (direttore, condirettori, componente del comitato scientifico) della rivista Diritto e processo amministrativo, che è stata ritenuta pubblicazione non di eccellenza e, quindi, non inserita dal Consiglio direttivo dell&#8217;Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca &#8211; ANVUR nella lista delle riviste scientifiche di area giuridica incluse nella classe A, ai fini dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale di cui alla L. 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l&#8217;efficienza del sistema universitario), e per la formazione delle Commissioni nazionali di cui al D.M. 7 giugno 2012, n. 76 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell&#8217;attribuzione dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale per l&#8217;accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonchè le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi della L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 16, comma 3, lett. a, b e c, e del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, art. 4 e art. 6, commi 4 e 5).</p>
<p>Con il ricorso di primo grado i predetti professori universitari impugnavano una serie di atti lamentati come lesivi in via principale o presupposta, emessi dal Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca &#8211; MIUR (il Decreto 7 giugno 2012, n. 76, compresi tutti gli allegati relativi agli indicatori di attività scientifica non bibliometrici, in specie l&#8217;allegato B, ed atti susseguenti) e dall&#8217;ANVUR (provvedimenti applicativi e in particolare la Delib. 21 giugno 2012, n. 50 che stabilisce le modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l&#8217;abilitazione scientifica nazionale, oltre all&#8217;attività istruttoria del GEV &#8211; Gruppo di esperti della valutazione della ricerca e del Gruppo di lavoro libri e riviste scientifiche dell&#8217;area 12).</p>
<p>Vi faceva seguito un primo atto di motivi aggiunti, occasionato da una riclassificazione in classe A da parte dell&#8217;ANVUR di altre riviste, tramite la quale doglianza si denunciavano disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.</p>
<p>Avendo poi l&#8217;ANVUR sottoposto a rivalutazione la rivista qui dibattuta in esecuzione dell&#8217;ordinanza del Tribunale amministrativo del Lazio n. 934 del 22 febbraio 2013, con secondi motivi aggiunti venivano contestati dai ricorrenti gli atti ulteriori relativi al riesame, sulla base di altri numerosi motivi di impugnazione (nella specie, la Delib. 19 giugno 2013, n. 74, del Consiglio direttivo dell&#8217;ANVUR, confermativa dell&#8217;inclusione in classe B; gli atti istruttori del riesame; i giudizi dei referees).</p>
<p>La questione dibattuta si riferiva alla identificazione ed applicazione &#8211; rispetto alla rivista in argomento &#8211; dell&#8217;indice (rating) di scientificità di una rivista giuridica, agli effetti della valutazione e inclusione (o meglio: non inclusione) nella classe (o fascia) A di cui al citato D.M. 7 giugno 2012, n. 76, allegato B, a tenore del quale:</p>
<p>2. Per ciascun settore concorsuale di cui al numero 1 (vale a dire: per i settori concorsuali cui si applicano gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici&#8221;, tra i quali è l&#8217;area disciplinare n. 12, Scienze giuridiche) l&#8217;ANVUR, anche avvalendosi dei gruppi di esperti della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e delle società scientifiche nazionali, effettua una suddivisione delle riviste su cui hanno pubblicato gli studiosi italiani in tre classi di merito:</p>
<p>a) le riviste di classe A sono quelle, dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali;</p>
<p>b) le riviste di classe B sono quelle, dotate di ISSN, che godono di buona reputazione presso la comunità scientifica di riferimento e hanno diffusione almeno nazionale;</p>
<p>c) tutte le altre riviste scientifiche appartengono alla classe C&#8221;.</p>
<p>2. &#8211; Con sentenza n. 324 del 2014 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dichiarava inammissibile il ricorso in relazione alla domanda di annullamento degli atti inerenti la procedura di abilitazione scientifica nazionale (per difetto di interesse dei ricorrenti) e improcedibile quella di annullamento e di nullità degli originali provvedimenti di classificazione (per essere medio tempore intervenuta una nuova classificazione adottata in esecuzione della favorevole ordinanza di sospensiva adottata dal primo Giudice).</p>
<p>Nel merito, il Tribunale amministrativo respingeva i motivi di ricorso proposti avverso la nuova classificazione in classe B adottata a seguito dell&#8217;ordinanza cautelare.</p>
<p>3. &#8211; La sentenza veniva impugnata in appello dai soccombenti.</p>
<p>Con sentenza 25 marzo 2015, n. 1584, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso e conseguentemente annullava gli atti dell&#8217;ANVUR nei limiti di cui in parte motiva.</p>
<p>4. &#8211; Con la delibera del Consiglio direttivo n. 71 del 13 maggio 2015, l&#8217;ANVUR confermava il riconoscimento del carattere scientifico della rivista Diritto e processo amministrativo, ma ne ribadiva altresì la collocazione nell&#8217;ambito della classe B. Pertanto, i ricorrenti vittoriosi all&#8217;esito del giudizio di appello chiedevano al Consiglio di Stato di accertare e dichiarare l&#8217;inottemperanza (in primis, dell&#8217;ANVUR) nell&#8217;attuare quanto deciso dalla sentenza n. 1584 del 2015.</p>
<p>Si costituiva in giudizio il Ministero dell&#8217;istruzione dell&#8217;università e della ricerca, resistendo.</p>
<p>5. &#8211; Il Consiglio di Stato, con sentenza in data 11 gennaio 2016, lo ha accolto nei sensi e con gli effetti di cui al punto 8 della motivazione, ha disposto la comunicazione della sentenza al Prefetto di Roma ai sensi e per gli effetti di cui al richiamato punto 8 della motivazione e ha ordinato l&#8217;esecuzione della sentenza dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>5.1. &#8211; Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la delibera dell&#8217;ANVUR recante gli esiti dell&#8217;attività di riesame conseguente all&#8217;annullamento in sede giurisdizionale della precedente valutazione risulta effettivamente viziata per contrasto con il contenuto precettivo, e dunque conformativo, della sentenza n. 1584 del 2015.</p>
<p>A tal fine, il Consiglio di Stato &#8211; premesso che la sentenza la cui esecuzione è in discussione aveva sancito l&#8217;illegittimità della rinnovata classificazione in classe B della rivista Diritto e processo amministrativo (si tratta della classificazione disposta dall&#8217;ANVUR in data 19 giugno 2013) &#8211; ha richiamato le principali ragioni poste a fondamento del disposto annullamento: (a) l&#8217;affermazione secondo cui la riconfermata classificazione in classe B della rivista è illegittima &#8220;sotto l&#8217;assorbente e prevalente profilo del difetto di istruttoria&#8221; (punto 4.1 della motivazione); (b) il rilievo secondo cui, ai fini della predisposizione degli elenchi di cui all&#8217;allegato B del D.M. n. 76 del 2012, &#8220;le riviste sono state valutate e classificate in retrospettiva sulla base di procedure e specifiche tecniche ex post, nell&#8217;assenza di parametri e metodi consolidati nella comunità scientifica di riferimento (&#8230;) nelle attività di monitoraggio, come quella praticata in esame, la costruzione di indici ex ante appare essenziale per identificare la soglia (di qua o di là) e per la misurazione differenziale degli scostamenti. Nella specie la valutazione è stata rimessa a rilevamenti di ordine sostanzialmente opinabile&#8221; (ivi, punto 4.4.); (c) l&#8217;affermazione secondo cui &#8220;non è dubitabile che la procedura di specie sia caratterizzata da una valutazione in assoluto, frutto di regole tecnico-discrezionali, ma il tema reale è la mancata predisposizione di canoni tecnici in relazione alla situazione assoggettata, tali da consentire di verificare anche l&#8217;uniformità del metro di giudizio verso tutte le riviste e ciascuna di esse, come emerge dalla riportata ricostruzione dell&#8217;intera vicenda relativamente alla coerenza generale e per quanto concerne la specifica valutazione&#8221; (ivi, punto 6.2); (d) il rilievo secondo cui &#8220;conclusivamente, la sussistenza delle condizioni legali per la catalogazione delle riviste di area giuridica in classe A andava verificata con preregolati canoni e metodi di analisi oggettivi e compatibili rispetto ai criteri di legge ed in relazione alla concreta situazione degli aspetti di complessiva valutazione tecnico-discrezionale, come diagnosticata dai Gruppi di Lavoro&#8221; (ivi, punto 7.1).</p>
<p>Secondo il Consiglio di Stato, poichè la mancata predeterminazione di criteri ex ante da porre a fondamento delle determinazioni dell&#8217;amministrazione ha rappresentato un aspetto fondamentale sul quale si è incentrata la sentenza di appello, l&#8217;ANVUR non avrebbe potuto legittimamente fondare le proprie rinnovate determinazioni (quelle tradottesi con la sostanziale ripetizione di cui alla delibera del Consiglio direttivo n. 71 del 2015) ancora una volta in assenza dei canoni tecnici predeterminati e dei &#8220;preregolati canoni e metodi di analisi oggettivi&#8221; richiamati dalla sentenza n. 1584 del 2015.</p>
<p>Il giudice amministrativo ha quindi sottolineato che il Consiglio direttivo dell&#8217;ANVUR (nel richiamare e fare proprio l&#8217;operato del sottogruppo di area 12): (a) non ha attuato in modo corretto e coerente la parte centrale della sentenza n. 1584 del 2015 e ha finito per operare la rivalutazione della rivista ancora una volta senza fare uso di criteri predeterminati, e anzi discostandosi in modo consapevole proprio dai criteri da ultimo enucleati; (b) ha ritenuto di poter desumere i criteri di valutazione del caso di specie dal dictum della richiamata sentenza, ma ha omesso di fare applicazione proprio del principale di tali criteri (quello relativo alla predeterminazione dei parametri valutativi); (c) ha operato, comunque, una selezione parziale e distorsiva dei riferimenti desumibili dalla sentenza n. 1584 del 2015 (come quello relativo alla internazionalizzazione della rivista, che non risulta coerente con la parte dispositiva della decisione oggetto di ottemperanza); (d) ha operato in modo contraddittorio, in quanto per un verso ha reputato necessario l&#8217;espletamento dell&#8217;istruttoria sulla base dei (sei) canoni tecnici predeterminati da ultimo enucleati (pagina 4, terzo capoverso), mentre per altro verso ha fatto proprio il giudizio del sottogruppo di area 12 il quale si fonda su parametri del tutto diversi e comunque non omogenei con i primi.</p>
<p>Il Consiglio di Stato ha poi sottolineato che le valutazioni del Gruppo di lavoro libri e riviste scientifiche dell&#8217;area 12 (in allegato alla Delib. ANVUR n. 71 del 2015) non sono coerenti con quanto desumibile dalla richiamata sentenza: sia con riguardo ai ripetuti richiami operato dal Gruppo di lavoro alla questione dell&#8217;internazionalizzazione della rivista, all&#8217;assenza di abstract in lingua inglese e alla circostanza per cui i suoi contenuti sono di fatto inaccessibili alla comunità scientifica internazionale; sia quanto al passaggio dell&#8217;allegato alla Delib. n. 71 del 2015 con cui vengono affrontate (e superate, attraverso un giudizio di fatto confermativo del precedente) le criticità rilevate dal Consiglio di Stato per ciò che riguarda la valutazione del parere della società scientifica nazionale di riferimento (si tratta dell&#8217;AIPDA l&#8217;Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo); sia per quel che riguarda l&#8217;utilizzo del criterio della c.d. peer review.</p>
<p>5.2. &#8211; Una volta affermato che le operazioni valutative di cui alla Delib. ANVUR n. 71 del 2015 si sono poste in violazione ed elusione del giudicato, il giudice amministrativo ha valutato le conseguenze di tale vizio in relazione all&#8217;invocato riconoscimento dell&#8217;iscrizione fra le riviste di classe A ai sensi del D.M. n. 76 del 2012, giungendo ad escludere che all&#8217;amministrazione possa essere consentito ripronunziarsi una quarta volta in ordine alla classificazione della rivista Diritto e processo amministrativo.</p>
<p>Al riguardo, il Consiglio di Stato ha sottolineato: (a) che l&#8217;amministrazione aveva già espresso per la prima volta un giudizio in data 24 ottobre del 2012, collocando la rivista in questione in classe B; (b) che, a seguito dell&#8217;ordinanza cautelare di primo grado n. 934 del 2013, l&#8217;amministrazione aveva rinnovato la valutazione, confermando tuttavia la disposta classificazione in classe B (si tratta del provvedimento ANVUR del 19 giugno 2013); (c) che, a seguito dell&#8217;annullamento in sede giurisdizionale della rinnovata classificazione, l&#8217;ANVUR aveva adottato un terzo atto di sostanziale conferma dei precedenti (si tratta della delibera del Consiglio direttivo n. 71 del 2015).</p>
<p>E siccome contrasterebbe con i principi di garanzia e di efficienza amministrativa e di effettività della portata obbligante del giudicato l&#8217;ennesima edizione in capo al Ministero dell&#8217;istruzione dell&#8217;università e della ricerca e all&#8217;ANVUR di una intatta potestà valutativa, il Consiglio di Stato ne ha fatto conseguire senz&#8217;altro il riconoscimento dell&#8217;invocata classificazione della rivista Diritto e processo amministrativo nella classe A di cui all&#8217;allegato B al D.M. n. 76 del 2014.</p>
<p>Pertanto il Consiglio di Stato ha ordinato all&#8217;ANVUR di provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione ad iscrivere la rivista Diritto e processo amministrativo nella predetta classe A; e ha statuito che, in caso di permanente inottemperanza al decisum di cui alla sentenza n. 1584 del 2015, all&#8217;iscrizione in questione provvederà, su semplice richiesta dei ricorrenti, un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Roma.</p>
<p>6. &#8211; Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca e l&#8217;ANVUR hanno proposto ricorso, con atto notificato il 19 aprile 2016, sulla base di un motivo.</p>
<p>Gli intimati hanno resistito con controricorso.</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>1. &#8211; Con l&#8217;unico motivo, le Amministrazioni ricorrenti denunciano, in riferimento all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 1, e art. 362 c.p.c., eccesso di potere giurisdizionale, per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 134 cod. proc. amm., in quanto il Consiglio di Stato si sarebbe erroneamente ritenuto titolare, rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, di un potere giurisdizionale esteso al merito e, sulla scorta di tale erroneo presupposto, si sarebbe sostituito all&#8217;amministrazione procedente nell&#8217;esercizio dei poteri discrezionali che a quest&#8217;ultima competono.</p>
<p>Le ricorrenti pongono la seguente questione di diritto: se sussista la giurisdizione di merito tipica del giudizio di ottemperanza (con gli annessi poteri di sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione) allorquando ad essere censurato sia un provvedimento amministrativo che presenti cumulativamente le seguenti caratteristiche: (a) sia successivo a una pronuncia giudiziale di annullamento; (b) presenti un contenuto non satisfattivo per il ricorrente vittorioso nel giudizio di cognizione; (c) risulti fondato su ragioni estranee alla dimensione oggettiva del giudicato cognitorio.</p>
<p>Ad avviso del Ministero e dell&#8217;ANVUR, poichè non sarebbe condivisibile la tesi dell&#8217;esaurimento del potere discrezionale in conseguenza di un giudicato di annullamento, la delibera del Consiglio direttivo n. 71 del 2015, recante la conferma della collocazione in classe B, non poteva considerarsi in contrasto con il giudicato di appello (e dunque passibile di ricorso in ottemperanza) solo in ragione del suo contenuto non favorevole alla parte vittoriosa nel giudizio di cognizione.</p>
<p>Infatti, la sentenza di appello n. 1584 del 2015 non avrebbe appurato la spettanza, per la rivista Diritto e processo amministrativo, della classe A, essendosi, invece, limitata a riscontrare l&#8217;omessa predeterminazione, da parte dell&#8217;ANVUR, dei parametri valutativi, sicchè la discrezionalità dell&#8217;ANVUR, nel compiere la riclassificazione, non sarebbe stata in alcun modo intaccata dal giudicato.</p>
<p>Ad avviso delle Amministrazioni, è stato lo stesso giudice amministrativo (tanto nella ordinanza cautelare del TAR quanto nella pronuncia di appello del Consiglio di Stato) ad avere imposto la riedizione dell&#8217;istruttoria procedimentale sulla scorta di nuovi criteri: e allorquando sia proprio il giudice ad imporre alla P.A. di rideterminarsi su nuove basi, tale rieffusione del potere non potrebbe essere sottoposta ad alcun regime di limitazione o contingentamento.</p>
<p>Il giudicato di appello &#8211; si osserva &#8211; non imprimeva affatto un assetto definitivo alla fattispecie dedotta in giudizio, ma al contrario imponeva all&#8217;ANVUR di provvedere ex novo, su rinnovate basi, a compiere le operazioni di valutazione discrezionale di propria esclusiva competenza.</p>
<p>2. &#8211; Il motivo è infondato.</p>
<p>2.1. &#8211; L&#8217;oggetto specifico del giudizio a quo è l&#8217;ottemperanza al giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 1584 del 2015 del Consiglio di Stato, e tale giudizio si è concluso con la sentenza impugnata con il ricorso in esame per motivi inerenti alla giurisdizione (eccesso di potere giurisdizionale), in riferimento agli artt. 7 e 134 cod. proc. amm..</p>
<p>2.2. &#8211; Nel ribadire che le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 26 aprile 2013, n. 10060; Cass., Sez. U., 3 febbraio 2014, n. 2289) ha chiarito che, poichè nel giudizio di ottemperanza è attribuita al giudice amministrativo una giurisdizione anche di merito, per distinguere le fattispecie in cui il sindacato sui limiti di tale giurisdizione è consentito da quello in cui risulta invece inammissibile, risulta decisivo stabilire se quel che viene in questione è il modo in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo ciò ai limiti interni della giurisdizione, oppure il fatto stesso che un tal potere, con la particolare estensione che lo caratterizza, a detto giudice non spettava.</p>
<p>In particolare, quando l&#8217;ottemperanza sia stata invocata denunciando comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, afferiscono ai limiti interni della giurisdizione gli eventuali errori imputati al giudice amministrativo nell&#8217;individuazione degli effetti conformativi del giudicato medesimo, nella ricostruzione della successiva attività dell&#8217;amministrazione e nella valutazione di non conformità di questa agli obblighi derivanti dal giudicato; trattandosi, invece, dei limiti esterni di detta giurisdizione quando è posta in discussione la possibilità stessa, nella situazione data, di far ricorso alla giurisdizione di ottemperanza.</p>
<p>Questa Corte regolatrice ha altresì precisato (Cass., Sez. U., 19 gennaio 2012, n. 736; Cass., Sez. U., 2 febbraio 2015, n. 1823; Cass., Sez. U., 31 marzo 2015, n. 6494) che il giudizio di ottemperanza, in particolare nel caso in cui sia denunciato un comportamento della pubblica amministrazione elusivo del giudicato, si svolge in una triplice operazione: (a) di interpretazione del giudicato, al fine di individuare il comportamento doveroso per la pubblica amministrazione in sede di ottemperanza; (b) di accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla medesima amministrazione; (c) di valutazione della conformità del comportamento tenuto dall&#8217;amministrazione a quello che avrebbe dovuto tenere.</p>
<p>Gli errori nei quali incorra il giudice amministrativo nel compimento delle indicate operazioni, e i vizi che inficiano la motivazione sugli stessi punti, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano confinati all&#8217;interno della giurisdizione medesima, e non integrano quell&#8217;eccesso di potere giurisdizionale che solo è sindacabile dalla Corte di cassazione.</p>
<p>2.3. &#8211; Nella specie, il Consiglio di Stato, con un esame analitico e allo stesso tempo stringente della fattispecie, ha individuato il comando contenuto nella sentenza da ottemperare e conseguentemente gli obblighi conformativi da essa derivanti all&#8217;amministrazione soccombente, affermando che una delle principali ragioni poste a fondamento del disposto annullamento dell&#8217;atto amministrativo è &#8220;la mancata predeterminazione di criteri ex ante da porre a fondamento delle determinazioni dell&#8217;amministrazione&#8221;; e &#8211; considerato il comportamento tenuto dall&#8217;amministrazione e concretizzatosi nella delibera del Consiglio direttivo dell&#8217;ANVUR n. 71 del 2015 &#8211; ne ha valutato la non conformità rispetto alle prescrizioni del giudicato.</p>
<p>Nel sottolineare che l&#8217;enucleazione dei criteri &#8220;a monte&#8221; non rappresentava per l&#8217;Agenzia nazionale di valutazione una mera facoltà il cui esercizio poteva essere declinato alla luce di considerazioni attinenti le autodeterminazioni dell&#8217;amministrazione, ma &#8220;al contrario costituiva un vero e proprio obbligo di legge, originato dalla doverosità del dare esecuzione al giudicato di annullamento&#8221;, la sentenza qui impugnata afferma che, percorrendo una sequenza logico-procedurale contrastante con quella delineata nel giudicato di annullamento, l&#8217;ANVUR dapprima ha disposto ed eseguito la rivalutazione della classificazione della rivista Diritto e processo amministrativo ancora una volta in assenza dei necessari &#8220;canoni tecnici&#8221; di valutazione imposti dal giudicato, e subito dopo ha adottato i nuovi &#8220;canoni e metodi di analisi oggettivi&#8221; di valutazione, ma senza utilizzarli in relazione al caso che era stato oggetto della decisione pur da eseguire, proiettandoli in via applicativa solo per le fattispecie future.</p>
<p>Di qui la conclusione che l&#8217;amministrazione non ha attuato &#8220;in modo corretto e coerente la parte centrale della sentenza n. 1584 del 2015&#8221;, finendo per operare la rivalutazione della rivista ancora una volta senza fare uso di criteri predeterminati: il Consiglio direttivo dell&#8217;ANVUR ha ritenuto di poter desumere i criteri di valutazione del caso di specie dal dictum della citata pronuncia, ma ha omesso di fare applicazione proprio del principale di tali criteri (quello relativo alla predeterminazione dei parametri valutativi).</p>
<p>Una volta verificata la violazione del giudicato per mancata predeterminazione dei criteri, il Consiglio di Stato ha rilevato che le rinnovate operazioni di valutazione si sono poste in violazione ed elusione del giudicato anche per altri aspetti: (a) là dove hanno considerato per l&#8217;inserimento in fascia A, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza n. 1584 del 2015, l&#8217;internazionalizzazione della rivista, la presenza dell&#8217;abstract in lingua inglese e l&#8217;accessibilità dei contenuti alla comunità scientifica internazionale; (b) nella parte in cui hanno continuato a valutare in modo immotivato ed insufficiente il parere della società scientifica nazionale di riferimento (si tratta dell&#8217;AIPDA l&#8217;Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo); (c) per quanto riguarda l&#8217;utilizzo del criterio della peer review.</p>
<p>2.5. &#8211; Ora, dalla conclusione cui è pervenuto il Consiglio di Stato, nel senso che le rinnovate operazioni di valutazione hanno disatteso ed eluso gli obblighi conformativi puntualmente sanciti dalla sentenza di cognizione, si può dissentire, o viceversa si può convenire con essa; ma appare innegabile che, nell&#8217;esprimerla, il giudice amministrativo ha adempiuto il compito che gli compete quale giudice dell&#8217;ottemperanza, ossia quale giudice naturale della conformazione dell&#8217;attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto. Compito che, come già sottolineato, proprio in ciò consiste: nel verificare se l&#8217;azione amministrativa successiva alla decisione giurisdizionale sia o meno disallineata rispetto al contenuto del giudicato formatosi.</p>
<p>Gli eventuali errori nei quali il giudice amministrativo possa essere incorso nell&#8217;opera di interpretazione del giudicato e di accertamento del comportamento tenuto dall&#8217;ANVUR nonchè nella valutazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che si sarebbe dovuto tenere, inerendo al contenuto essenziale e tipico del giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non integrano il denunciato eccesso di potere giurisdizionale.</p>
<p>2.6. &#8211; Va, d&#8217;altra parte, escluso che il Consiglio di Stato abbia fatto discendere la violazione del giudicato dalla preclusione che impedirebbe alla P.A., all&#8217;indomani di un giudicato di annullamento, di rideterminarsi in senso non satisfattivo rispetto all&#8217;interesse pretensivo vantato dai ricorrenti vittoriosi.</p>
<p>Il Consiglio di Stato non ha affatto ritenuto l&#8217;ulteriore provvedimento negativo dell&#8217;ANVUR successivo al giudicato ricorribile in ottemperanza solo in ragione della sua non satisfattività rispetto alle pretese dei privati vittoriosi; ma ha giudicato il ricorso in ottemperanza esperibile perchè l&#8217;illegittimità dell&#8217;azione amministrativa trova fondamento e parametro di valutazione proprio nella mancata coerenza con la decisione giurisdizionale.</p>
<p>Inoltre, poichè al giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, è espressamente attribuito un potere di giurisdizione anche di merito (art. 7 cod. proc. amm., comma 6, e art. 134 cod. proc. amm.), con possibilità sia di procedere alla determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo ed alla emanazione dello stesso in luogo dell&#8217;amministrazione, sia di sostituirsi all&#8217;amministrazione, nominando, ove occorra, un commissario ad acta, un eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, per invasione della sfera riservata al potere discrezionale della pubblica amministrazione, non potrebbe essere ravvisato nel fatto in sè che il giudice dell&#8217;ottemperanza, rilevata la violazione o l&#8217;elusione del giudicato amministrativo, abbia ordinato all&#8217;ANVUR di provvedere ad iscrivere la rivista in questione nella classe A, nominando un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza. A tale conclusione, infatti, il giudice amministrativo è giunto sul rilievo che l&#8217;obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti del giudice vale specialmente per la pubblica amministrazione, in un&#8217;ottica di leale e imparziale esercizio del munus publicum; e dopo avere sottolineato che è preclusa all&#8217;amministrazione una riedizione del potere sulla medesima fattispecie, laddove essa abbia già adottato provvedimenti negativi sempre dichiarati illegittimi in sede giurisdizionale e successivamente abbia riprovveduto in violazione ed esecuzione del primo giudicato, senza peritarsi di introdurre nella fattispecie nuovi elementi di diniego rispettosi del primo giudicato di annullamento.</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso è rigettato.</p>
<p>La complessità delle questioni trattate giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p>4. &#8211; Sebbene impugnazione sia integralmente respinta, l&#8217;obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato ricorrenti, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938).</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2017.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-28-2-2017-n-5058/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2017 n.5058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2017 n.4090</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-2-2017-n-4090/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-2-2017-n-4090/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2017 n.4090</a></p>
<p>Pres. Canzio/Rel. Di Iasillo Ammissibile la proponibilità con separati giudizi di domande giudiziali attinenti al medesimo rapporto Processo – Diritti di credito – Derivanti da unico rapporto – Controversie – Proposte con separati giudizi –Ammissibilità – Ragioni – Conseguenze. &#160; &#160; Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-2-2017-n-4090/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2017 n.4090</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-2-2017-n-4090/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2017 n.4090</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Canzio/Rel. Di Iasillo</span></p>
<hr />
<p>Ammissibile la proponibilità con separati giudizi di domande giudiziali attinenti al medesimo rapporto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Diritti di credito – Derivanti da unico rapporto – Controversie – Proposte con separati giudizi –Ammissibilità – Ragioni – Conseguenze.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque &#8220;fondati&#8221; sul medesimo fatto costitutivo &#8211; sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell&#8217;art. 183 c.p.c., e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell&#8217;art. 101 c.p.c., comma 2&nbsp;(nel caso in esame le SS. U.U. hanno rilevato che la domanda proposta dal lavoratore nel processo è intesa al ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario prestato a titolo continuativo, mentre altra domanda precedentemente proposta, anch&#8217;essa dopo la cessazione del rapporto di lavoro, era intesa ad ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa. Considerato quindi che gli istituti del TFR e del premio fedeltà hanno diversa fonte, legale l&#8217;uno e pattizia l&#8217;altro, nonchè differenti presupposti e finalità, non risultando, in particolare, che il credito azionato in relazione al premio fedeltà sia inscrivibile nel medesimo ambito oggettivo del giudicato ipotizzabile in relazione alla precedente domanda riguardante la rideterminazione del TFR, nè che i due crediti siano fondati sul medesimo fatto costitutivo,&nbsp;la Cassazione ha ritenuto che ben poteva il lavoratore proporre le domande suddette in diversi processi, senza neppure la necessità di verificare la sussistenza di un interesse oggettivamente valutabile a tale separata proposizione).</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16-02-2017, n. 4090</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:100.0%;">
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
			IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
			LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />	<br />
			SEZIONI UNITE CIVILI</div>
<p>			Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />	<br />
			Dott. CANZIO Giovanni &#8211; Primo Presidente &#8211;<br />	<br />
			Dott. RORDORF Renato &#8211; Presidente Aggiunto &#8211;<br />	<br />
			Dott. AMOROSO Giovanni &#8211; Presidente di Sezione &#8211;<br />	<br />
			Dott. RAGONESI Vittorio &#8211; Consigliere &#8211;<br />	<br />
			Dott. BIELLI Stefano &#8211; Consigliere &#8211;<br />	<br />
			Dott. DIDONE Antonio &#8211; Consigliere &#8211;<br />	<br />
			Dott. BRONZINI Giuseppe &#8211; Consigliere &#8211;<br />	<br />
			Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; Consigliere &#8211;<br />	<br />
			Dott. DI IASILLO Adriano &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />	<br />
			ha pronunciato la seguente:<br />	<br />
			SENTENZA<br />	<br />
			sul ricorso 5299/2011 proposto da:<br />	<br />
			FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo STUDIO TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, DIEGO DIRUTIGLIANO e FRANCO BONAMICO;<br />	<br />
			&#8211; ricorrente &#8211;<br />	<br />
			contro<br />	<br />
			A.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato ADRIANO LESCA;<br />	<br />
			&#8211; controricorrente &#8211;<br />	<br />
			avverso la sentenza della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata l&#8217;11/10/2010;<br />	<br />
			Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;<br />	<br />
			udito l&#8217;Avvocato Raffaele DE LUCA TAMAJO;<br />	<br />
			udito il P.M., in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso.<br />	<br />
			<a name="fatto"></a><br />	<br />
			<a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=0&amp;KEY=46SE0001781013&amp;FT_CID=7&amp;OPERA=46#fatto_up"><strong>Svolgimento del processo</strong></a><br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			FIAT GROUP AUTOMOBILES s.p.a. (già Fiat auto s.p.a.) ricorre con un unico motivo nei confronti dell&#8217;ex dipendente A.G.S. per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d&#8217;appello di Torino ha accolto la domanda del predetto intesa al ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario prestato a titolo continuativo, in difformità dalla sentenza di primo grado che aveva invece dichiarato improponibile la domanda siccome successiva ad altra anch&#8217;essa proposta dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed intesa ad ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa. A.G.S. ha resistito con controricorso. FCA Italy S.p.a. (già FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.a.) ha depositato memoria ai sensi&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005009&amp;"><em>dell&#8217;art. 378 c.p.c..</em></a><br />	<br />
			<a name="diritto"></a><br />	<br />
			<a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=0&amp;KEY=46SE0001781013&amp;FT_CID=7&amp;OPERA=46#diritto_up"><strong>Motivi della decisione</strong></a><br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			1.Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00001124&amp;"><em>dell&#8217;art. 2909 c.c.</em></a>, e&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00009977&amp;"><em>art. 111 Cost.</em></a>, la società ricorrente &#8211; premesso che la domanda azionata in questo processo è stata preceduta da altra domanda, anch&#8217;essa proposta dal lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro dopo la cessazione del rapporto, intesa ad ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa; che successivamente l&#8217; A. ha proposto il presente giudizio volto al ricalcolo del premio fedeltà senza motivare in alcun modo la scelta di &#8220;parcellizzare&#8221; i giudizi; che entrambe le domande scaturiscono da un unico rapporto obbligatorio intercorrente tra la società e l&#8217; A. ed avente ad oggetto il contratto di lavoro; che il lavoratore al momento dell&#8217;attivazione della prima vertenza era nelle condizioni di fatto e di diritto per far valere entrambe le pretese e non aveva addotto alcuna ragione a sostegno della scelta di promuovere giudizi separati- ha sostenuto che la domanda proposta nel presente giudizio viola il divieto di abuso del processo per indebito frazionamento quale affermato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 23726 del 2007.<br />	<br />
			Con ordinanza interlocutoria n. 1251 del 2016 il collegio della sezione lavoro di questa Corte ha dato atto che, con le decisioni numeri 11256 e 27064 del 2013, altri collegi hanno sostenuto che il principio affermato dalle sezioni unite con la sentenza n. 23726 del 2007 secondo la quale è vietato l&#8217;indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un &#8220;unico rapporto obbligatorio&#8221; &#8211; è applicabile (anche) nelle ipotesi in cui siano avanzate diverse pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto di lavoro, fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi &#8211; la volontà delle parti di stipulare un contratto di natura subordinata ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00002088&amp;"><em>art. 2094 c.c.</em></a>-: collegamento, questo, ancora più stringente nel caso di controversie promosse entrambe a rapporto concluso, quando il complesso di obbligazioni derivanti dal contratto è ormai noto e consolidato.<br />	<br />
			Non condividendo l&#8217;equiparazione del fascio di rapporti obbligatori retributivi e risarcitori &#8211; derivanti dal rapporto di lavoro al &#8220;rapporto unico&#8221; considerato dalla citata sentenza delle Sezioni unite, nè la sussistenza dei presupposti per imporre al creditore di agire in un unico contesto in relazione a crediti diversi connessi solo in virtù di una complessiva relazione negoziale o legale, e dubitando a fortiori che dalla proposizione in differenti giudizi di una pluralità di domande concernenti diversi crediti, pur riferibili ad un medesimo rapporto di lavoro ormai cessato, possa farsi derivare l&#8217;improponibilità delle domande successive alla prima, il predetto collegio ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l&#8217;assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.<br />	<br />
			2. Risulta sottoposta allo scrutinio delle Sezioni unite la questione &#8220;se, una volta cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore debba avanzare in un unico contesto giudiziale tutte le pretese creditorie che sono maturate nel corso del suddetto rapporto o che trovano titolo nella cessazione del medesimo e se il frazionamento di esse in giudizi diversi costituisca abuso sanzionabile con l&#8217;improponibilità della domanda&#8221;.<br />	<br />
			Con la sentenza n. 23726 del 2007 le Sezioni unite sono intervenute sulla questione e, mutando il precedente orientamento (sent. n. 108 del 2000), hanno affermato che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di &#8220;un unico rapporto obbligatorio&#8221;, frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo. Tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale aggravamento della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio costituzionale del giusto processo, in quanto la parcellizzazione della domanda diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria si traduce in un abuso degli strumenti processuali che l&#8217;ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.<br />	<br />
			Più recentemente le Sezioni unite, con la sentenza n. 26961 del 2009 (pronunciata in tema di giurisdizione), riferendosi alle obbligazioni pecuniarie nascenti da un unico rapporto di lavoro, hanno ribadito quanto affermato dalla sentenza n. 23726 del 2007, sostenendo che costituisce principio generale la regola secondo la quale &#8220;la singola obbligazione&#8221; va adempiuta nella sua interezza ed in un&#8217;unica soluzione, dovendosi escludere che la stessa possa, anche nell&#8217;eventuale fase giudiziaria, essere frazionata dal debitore o dal creditore.<br />	<br />
			Come emerge con chiarezza dalla lettura delle sentenze suddette, quando le sezioni unite hanno discusso di (in)frazionabilità del credito si sono riferite sempre ad un singolo credito, non ad una pluralità di crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso. Pertanto solo una interpretazione dell&#8217;espressione &#8220;unico rapporto obbligatorio&#8221;, avulsa dal contesto nel quale essa è inserita, può indurre a ritenere che nella sentenza n. 23726 del 2007 il principio di infrazionabilità sia stato espressamente affermato non (soltanto) in relazione ad un singolo credito, bensì (anche) in relazione ad una pluralità di crediti riferibili ad un unico rapporto di durata.<br />	<br />
			Risulta inoltre evidente che l&#8217;infrazionabilità del singolo diritto di credito (decisamente condivisibile, nella considerazione che la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell&#8217;oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, in tutta l&#8217;estensione considerata dall&#8217;ordinamento) non comporta inevitabilmente (tanto meno implicitamente) la necessità di agire nel medesimo, unico processo per diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, anche se riferibili ad un medesimo rapporto complesso tra le stesse parti.<br />	<br />
			I rilievi che precedono non esimono tuttavia le Sezioni unite dal dare risposta al quesito sopra prospettato (se il lavoratore, una volta cessato il rapporto di lavoro, debba avanzare in un unico processo tutte le pretese creditorie maturate nel corso del medesimo rapporto &#8211; quindi, più in generale, se debbano essere richiesti nello stesso processo tutti i crediti concernenti un unico rapporto di durata &#8211; e se la proposizione delle domande relative in giudizi diversi comporti l&#8217;improponibilità di quelle successive alla prima).<br />	<br />
			Tale risposta non può che essere negativa con riguardo ad entrambi i profili considerati.<br />	<br />
			3. La tesi secondo la quale più crediti distinti, ma relativi ad un medesimo rapporto di durata, debbono essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo non trova, infatti, conferma nella disciplina processuale, risultando piuttosto questa costruita intorno a una prospettiva affatto diversa.<br />	<br />
			Il sistema processuale risulta, invero, strutturato su di una ipotesi di proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti, come autorizza a ritenere la disciplina di cui agli&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005085+o+05AC00004985+o+05AC00005392&amp;"><em>artt. 31, 40 e 104 c.p.c.</em></a>, in tema di domande accessorie, connessione, proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte. Ulteriori argomenti in tal senso possono trarsi dalla contemplata possibilità di condanna generica ovvero dalla prevista necessità, ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005052&amp;"><em>art. 34 c.p.c.</em></a>, di esplicita domanda di parte perchè l&#8217;accertamento su questione pregiudiziale abbia efficacia di giudicato. D&#8217;altro canto, l&#8217;elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria in tema di estensione oggettiva del giudicato &#8211; in relazione alla preclusione per le questioni rilevabili o deducibili &#8211; perderebbe gran parte di significato se dovesse ritenersi improponibile qualunque azione per il recupero di un credito solo perchè preceduta da altra, intesa al recupero di credito diverso e tuttavia riconducibile ad uno stesso rapporto di durata tra le medesime parti, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione sul primo credito o comunque dalla inscrivibilità della diversa pretesa creditoria successivamente azionata nel medesimo ambito oggettivo di un giudicato in fieri tra le stesse parti relativo al medesimo rapporto di durata.<br />	<br />
			La mancanza di una specifica norma che autorizzi a ritenere comminabile la grave sanzione della improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso credito, sia pure riguardante lo stesso rapporto di durata, e, soprattutto, la presenza nell&#8217;ordinamento di numerose norme che autorizzano, invece, l&#8217;ipotesi contraria, rafforzano la fondatezza ermeneutica della soluzione.<br />	<br />
			Per altro verso, una generale previsione di improponibilità della domanda relativa ad un credito dopo la proposizione da parte dello stesso creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, ancorchè relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe ingiustamente gravatoria della posizione del creditore, il quale sarebbe costretto ad avanzare tutte le pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto in uno stesso processo (quindi in uno stesso momento, dinanzi al medesimo giudice e secondo la medesima disciplina processuale); con conseguente indebita sottrazione alla autonoma disciplina prevista per i diversi crediti vantati e perdita, ad esempio, della possibilità di agire in via monitoria per i crediti muniti di prova scritta o di agire dinanzi al giudice competente per valore per ciascuno dei crediti &#8211; quindi di fruire del più semplice e spedito iter processuale eventualmente previsto dinanzi a quel giudice-, e con possibile esposizione alla necessità di &#8220;scegliere&#8221; di proporre (o meno) una tempestiva insinuazione al passivo fallimentare, col rischio di improponibilità di successive insinuazioni tardive per altri crediti.<br />	<br />
			Che la perdita della possibilità di fruire di riti più &#8220;snelli&#8221; per recuperare i propri crediti costituisca perdita di una importante &#8220;caratteristica&#8221; di tali crediti (i.e. la pronta &#8220;realizzabilità&#8221; sul piano processuale), nonchè vanificazione della pre-valutazione del legislatore circa la possibilità, in determinate condizioni, di un rito diverso e più spedito, trova conferma in alcune recenti pronunce di questa Corte (v. Cass. nn. 22574 del 2016 e 10177 del 2015), nelle quali si è affermato che il creditore può, finanche in relazione ad un singolo, unico credito, agire con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua senza incorrere in un abuso dello strumento processuale per frazionamento del credito.<br />	<br />
			In ogni caso, l&#8217;onere di agire contestualmente per crediti distinti, che potrebbero essere maturati in tempi diversi, avere diversa natura (ad esempio &#8211; come frequentemente accade in relazione ad un rapporto di lavoro &#8211; retributiva e risarcitoria), essere basati su presupposti in fatto e in diritto diversi e soggetti a diversi regimi in tema di prescrizione o di onere probatorio, oggettivamente complica e ritarda di molto la possibilità di soddisfazione del creditore, traducendosi quasi sempre non in un alleggerimento bensì &#8211; in un allungamento dei tempi del processo, dovendo l&#8217;istruttoria svilupparsi contemporaneamente in relazione a numerosi fatti, ontologicamente diversi ed eventualmente tra loro distanti nel tempo.<br />	<br />
			E&#8217; verosimile che per questa via il processo (lungi dal costituire un agile strumento di realizzazione del credito) finisca per divenire un contenitore eterogeneo smarrendo ogni duttilità, in violazione del principio di economia processuale, inteso come principio di proporzionalità nell&#8217;uso della giurisdizione.<br />	<br />
			E&#8217; infine il caso di evidenziare che l&#8217;affermazione di un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i diversi crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata, a pena di improponibilità delle domande proposte successivamente alla prima, sarebbe suscettibile di arrecare pregiudizievoli conseguenze per l&#8217;economia.<br />	<br />
			Se, infatti, si ha riguardo in prospettiva non solo ai crediti derivanti dai rapporti di lavoro, ma a tutti i crediti riferibili a rapporti di durata, anche tra imprese (consulenza, assicurazione, locazione, finanziamento, leasing), l&#8217;idea che essi debbano ineluttabilmente essere tutti veicolati &#8211; pena la perdita della possibilità di farli valere in giudizio &#8211; in un unico processo monstre (meno &#8220;spedito&#8221; dei processi adeguati per i singoli, differenti crediti) risulta incompatibile con un sistema inteso a garantire l&#8217;agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la circolazione del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti.<br />	<br />
			4. Le considerazioni che precedono non esauriscono l&#8217;analisi della problematica in esame.<br />	<br />
			La disciplina codicistica &#8211; relativa, tra l&#8217;altro, a connessione, domande accessorie, preclusione da giudicato -, sopra richiamata perchè idonea a testimoniare di un sistema che &#8220;contempla&#8221; &#8211; e perciò autorizza &#8211; l&#8217;ipotesi di diverse domande proposte in tempi e processi differenti con riguardo a crediti (diversi e tuttavia) riferibili ad un medesimo rapporto di durata, si presta in realtà ad una significativa lettura speculare.<br />	<br />
			Se è vero, infatti, che la citata disciplina ipotizza la proponibilità delle pretese creditorie suddette in processi (e tempi) diversi, è anche vero che essa è univocamente intesa a consentire, ove possibile, la trattazione unitaria dei suddetti processi e comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata dei medesimi.<br />	<br />
			L&#8217;ordinamento guarda con particolare attenzione alle domande connesse che, pur legittimamente, siano state proposte separatamente, e, con riguardo alle domande inscrivibili nel medesimo &#8220;ambito&#8221; oggettivo di un ipotizzabile giudicato, pur non escludendone la separata proponibilità, prevede, tuttavia, un meccanismo di &#8220;preclusione&#8221; dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza che chiude uno dei giudizi, e comunque uno specifico rimedio impugnatorio per la sentenza contraria a precedente giudicato tra le stesse parti, con una disciplina dettata dall&#8217;esigenza di evitare, ove possibile, la &#8220;duplicazione&#8221; di attività istruttoria e decisoria, il rischio di giudicati contrastanti, la dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale. Di tale esigenza si è espressamente fatta carico la giurisprudenza di queste Sezioni unite (v. in particolare, tra le altre, S.u. n. 12310 del 2015 in materia di modificabilità della domanda ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005242&amp;"><em>art. 183 c.p.c.</em></a>, e S.u. n. 26242 del 2014 in materia di patologia negoziale), nella consapevolezza che la trattazione dinanzi a giudici diversi, in contrasto con il principio di economia processuale, di una medesima vicenda &#8220;esistenziale&#8221;, sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla &#8220;giustizia&#8221; sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale) nonchè, infine, sulla stabilità dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti).<br />	<br />
			Si tratta di una giurisprudenza che afferma la necessità di favorire, ove possibile, una decisione intesa al definitivo consolidamento della situazione sostanziale direttamente o indirettamente dedotta in giudizio, &#8220;evitando di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all&#8217;infinito&#8221;.<br />	<br />
			Nel solco dell&#8217;indirizzo tracciato dalle citate decisioni deve ritenersi che, se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti, pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le questioni relative a tali crediti che risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili &#8211; nonchè, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo &#8211; possono anch&#8217;esse ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l&#8217;attore risulti in ciò &#8220;assistito&#8221; da un oggettivo interesse al frazionamento.<br />	<br />
			Quest&#8217;ultima affermazione impone un chiarimento.<br />	<br />
			Nella giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. n. 1540 del 2007, riferita al principio di non contestazione) risulta chiara la consapevolezza che il &#8220;giusto&#8221; processo regolato dalla legge resta affidato non solo alle norme che lo regolano, bensì anche agli stessi protagonisti del processo (giudice e parti), responsabilizzati, ciascuno per quanto di &#8220;competenza&#8221;, a dare concreta e corretta attuazione alla relativa normativa.<br />	<br />
			Tali concetti, affermati dalla giurisprudenza di legittimità soprattutto con riguardo al principio di non contestazione (di origine giurisprudenziale e successivamente recepito dal legislatore nel novellato&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005319&amp;"><em>art. 115 c.p.c.</em></a>), quindi con riguardo, in particolare, alla posizione del convenuto, non possono che ritenersi riferiti anche all&#8217;attore, il quale deve farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione che la Costituzione gli garantisce.<br />	<br />
			Pertanto, se l&#8217;interesse ad agire esprime il rapporto di utilità tra la lesione lamentata e la specifica tutela richiesta, è da ritenersi, nell&#8217;ottica di un esercizio responsabile del diritto di azione, che tale rapporto abbia ad oggetto anche le caratteristiche della suddetta tutela (ivi comprese la relativa &#8220;estensione&#8221; e le connesse modalità di intervento rispetto ad una più ampia vicenda sostanziale), con la conseguenza che l&#8217;interesse di cui&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005436&amp;"><em>all&#8217;art. 100 c.p.c.</em></a>, investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle relative &#8220;modalità&#8221; di proposizione.<br />	<br />
			Non si tratta quindi di valutare &#8220;caso per caso&#8221; (in relazione al bilanciamento degli interessi di ricorrente e resistente) l&#8217;azionabilità separata dei diversi crediti, nè tanto meno si tratta di accertare eventuali intenti emulativi o di indagare i comportamenti processuali del creditore agente sul versante psico-soggettivistico.<br />	<br />
			Quel che rileva è che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo.<br />	<br />
			Da ultimo, sul piano della dialettica processuale, è indubbio che al creditore procedente debba essere consentito di provare ed argomentare ogni qual volta il convenuto evidenzi la necessità di siffatto interesse e ne denunci la mancanza. Ove il convenuto nulla abbia allegato o dedotto in proposito, il giudice che rilevi ex actis la necessità di un interesse oggettivamente valutabile al &#8220;frazionamento&#8221; e ne metta in dubbio l&#8217;esistenza, dovrà indicare la questione ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005242&amp;"><em>art. 183 c.p.c.</em></a>, e, se del caso, riservare la decisione ed assegnare alle parti termine per memorie ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005425&amp;"><em>art. 101 c.p.c..</em></a><br />	<br />
			5. Sulla base delle considerazioni che precedono, va affermato il seguente principio di diritto:<br />	<br />
			Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati&#8221; sul medesimo fatto costitutivo &#8211; sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005242&amp;"><em>dell&#8217;art. 183 c.p.c.</em></a>, e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005425&amp;"><em>dell&#8217;art. 101 c.p.c.</em></a>, comma 2&#8243;.<br />	<br />
			Alla luce dei sopra esposti principi, e considerato che la domanda proposta dal lavoratore nel presente processo è intesa al ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario prestato a titolo continuativo, mentre la domanda precedentemente proposta (anch&#8217;essa dopo la cessazione del rapporto di lavoro) era intesa ad ottenere la rideterminazione del TFR tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa, il ricorso della società non risulta fondato.<br />	<br />
			Deve infatti osservarsi che gli istituti del TFR e del premio fedeltà hanno diversa fonte (legale l&#8217;uno e pattizia l&#8217;altro), nonchè differenti presupposti e finalità, non risultando, in particolare, che il credito azionato in relazione al premio fedeltà sia inscrivibile nel medesimo ambito oggettivo del giudicato ipotizzabile in relazione alla precedente domanda riguardante la rideterminazione del TFR, nè che i due crediti siano fondati sul medesimo fatto costitutivo; onde è da ritenersi che ben poteva il lavoratore proporre le domande suddette in diversi processi, senza neppure la necessità di verificare la sussistenza di un interesse oggettivamente valutabile a tale separata proposizione.<br />	<br />
			Il ricorso deve essere pertanto respinto.<br />	<br />
			Attesa la complessità della questione trattata e la riscontrata esistenza di un contrasto giurisprudenziale in proposito, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
			<a name="dispositivo"></a><br />	<br />
			<a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=0&amp;KEY=46SE0001781013&amp;FT_CID=7&amp;OPERA=46#dispositivo_up"><strong>P.Q.M.</strong></a><br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.<br />	<br />
			Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2017.<br />	<br />
			Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-2-2017-n-4090/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2017 n.4090</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2017 n.3702</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-2-2017-n-3702/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-2-2017-n-3702/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2017 n.3702</a></p>
<p>Pres.Rordorf/ Rel. Manna Sulla nullità della notifica inviata al difensore volontariamente cancellato dall&#8217;albo professionale 1. Processo – Notifica &#8211; Domicilio eletto presso il procuratore costituito – Effetti. 2. Processo – Notifica atto d’appello – Al difensore volontariamente cancellato dall’albo – Nullità notifica – Conseguenze &#160; 1. La notifica alla parte</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Rordorf/ Rel. Manna</span></p>
<hr />
<p>Sulla nullità della notifica inviata al difensore volontariamente cancellato dall&#8217;albo professionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Notifica &#8211; Domicilio eletto presso il procuratore costituito – Effetti.</p>
<p>2. Processo – Notifica atto d’appello – Al difensore volontariamente cancellato dall’albo – Nullità notifica – Conseguenze<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La notifica alla parte effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore costituito equivale a quella effettuata nei confronti del procuratore costituito (della parte medesima) di cui siano indicati nome e cognome, poichè entrambe le forme di notificazione soddisfano l&#8217;esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico, come tale qualificato professionalmente a valutare l&#8217;opportunità di resistere all&#8217;avversa impugnazione e di proporne, se del caso, una incidentale.</p>
<p>2. La notifica dell&#8217;atto d&#8217;appello eseguita al difensore dell&#8217;appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall&#8217;albo professionale, non è inesistente &#8211; ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna dell&#8217;atto &#8211; ma nulla per violazione dell&#8217;art. 330 c.p.c., comma 1, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall&#8217;albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo. Tale nullità della notifica &#8211; ove non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione dando tempestivamente seguito all&#8217;ordine ex art. 291 c.p.c., comma 1, o grazie alla volontaria costituzione dell&#8217;appellato &#8211; importa nullità del procedimento e della sentenza d&#8217;appello, ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Pertanto l&#8217;art. 301 c.p.c., comma 1, deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, secondo interpretazione costituzionalmente conforme in funzione di garanzia del diritto di difesa, anche l&#8217;ipotesi dell&#8217;avvocato che si sia volontariamente cancellato dall&#8217;albo, con l&#8217;ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>	<br />
			Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-02-2017, n. 3702</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:100.0%;">
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
			IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
			LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />	<br />
			SEZIONI UNITE CIVILI</div>
<p>			Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />	<br />
			Dott. RORDORF Renato &#8211; Primo Presidente f.f. &#8211;<br />	<br />
			Dott. SCHIRO’ Stefano &#8211; Presidente di Sezione &#8211;<br />	<br />
			Dott. AMOROSO Giovanni &#8211; Presidente di Sezione &#8211;<br />	<br />
			Dott. DIDONE Antonio &#8211; Presidente di Sezione &#8211;<br />	<br />
			Dott. DI IASI Camilla &#8211; Presidente di Sezione &#8211;<br />	<br />
			Dott. PETITTI Stefano &#8211; Presidente di Sezione &#8211;<br />	<br />
			Dott. RAGONESI Vittorio &#8211; Consigliere &#8211;<br />	<br />
			Dott. D’ANTONIO Enrica &#8211; Consigliere &#8211;<br />	<br />
			Dott. MANNA Antonio &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />	<br />
			ha pronunciato la seguente:<br />	<br />
			SENTENZA<br />	<br />
			sul ricorso 19730/2012 proposto da:<br />	<br />
			B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso l&#8217;avvocato ALESSANDRA FERRANTI (Studio Ambrosio), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato GIACOMO MARIA PERRI, giusta delega in calce al ricorso;<br />	<br />
			&#8211; ricorrente &#8211;<br />	<br />
			contro<br />	<br />
			E.F., E.L.;<br />	<br />
			&#8211; intimati &#8211;<br />	<br />
			avverso la sentenza n. 255/2012 della CORTE D&#8217;APPELLO di ANCONA, depositata il 23/04/2012;<br />	<br />
			udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;<br />	<br />
			udito il P.M. in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />	<br />
			<a name="fatto"></a><br />	<br />
			<a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=0&amp;KEY=46SE0001779440&amp;FT_CID=41&amp;OPERA=46#fatto_up"><strong>Svolgimento del processo</strong></a><br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Con sentenza n. 300 del 2006 depositata l&#8217;8.5.06 il Tribunale di Macerata rigettava le domande proposte da E.F. contro B.G. sul presupposto della natura sociale del rapporto fra loro intercorso, che invece il giudice di prime cure qualificava come di associazione in partecipazione.<br />	<br />
			Il processo si svolgeva anche in contraddittorio di E.L., chiamato in causa dal fratello quale compartecipe dell&#8217;associazione in partecipazione.<br />	<br />
			Con sentenza non definitiva depositata il 23.4.12 la Corte d&#8217;appello di Ancona, in totale riforma della pronuncia di primo grado, qualificava come societario il rapporto svoltosi tra E.F. e B.G. e dichiarava il diritto del primo di conseguire dal secondo il pagamento del 50% degli utili arretrati prodotti dalla società e dell&#8217;eventuale liquidazione del rapporto di agenzia B.-Lloyd Adriatico, nonchè la liquidazione della quota sociale e il risarcimento del danno per l&#8217;anticipata risoluzione del contratto provocata dal B.. Per il prosieguo rimetteva la causa in istruttoria come da coeva ordinanza.<br />	<br />
			Per la cassazione della sentenza ricorre B.G. affidandosi a cinque motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005009&amp;"><em>art. 378 c.p.c..</em></a><br />	<br />
			Gli intimati E.F. e L. non hanno svolto attività difensiva.<br />	<br />
			La prima sezione di questa Corte, alla quale il ricorso era stato inizialmente affidato, riguardo al primo motivo di impugnazione ha rilevato posizioni non coincidenti, in giurisprudenza, circa la sorte della notifica dell&#8217;atto d&#8217;appello eseguita nei confronti del procuratore dell&#8217;appellato che, al momento della notifica medesima, risulti cancellato dall&#8217;albo (se da ritenersi giuridicamente inesistente, oppure nulla o, invece, idonea ad instaurare validamente il contraddittorio e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata).<br />	<br />
			Pertanto, con ordinanza interlocutoria n. 1611/2016, il ricorso è stato rimesso al Primo Presidente, il quale lo ha poi assegnato alle sezioni unite.<br />	<br />
			<a name="diritto"></a><br />	<br />
			<a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=0&amp;KEY=46SE0001779440&amp;FT_CID=41&amp;OPERA=46#diritto_up"><strong>Motivi della decisione</strong></a><br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005062&amp;"><em>dell&#8217;art. 330 c.p.c.</em></a>, e nullità dell&#8217;impugnata sentenza non definitiva, per nullità della notifica dell&#8217;atto di citazione in appello del 24.5.07, eseguita in violazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005062&amp;"><em>dell&#8217;art. 330 cod. proc. civ.</em></a>&nbsp;nei confronti dell&#8217;avv. Sandro Baraboglia quale procuratore dell&#8217;appellato B., sebbene costui si fosse volontariamente cancellato dall&#8217;albo degli avvocati a far data dal 20.9.06 (vale a dire nelle more tra il deposito della sentenza di primo grado e la notifica dell&#8217;atto di appello di E.F.); per l&#8217;effetto &#8211; prosegue il motivo &#8211; la sentenza del Tribunale deve ormai considerarsi passata in giudicato.<br />	<br />
			1.2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005271&amp;"><em>dell&#8217;art. 158 c.p.c.</em></a>, vizio concernente la costituzione del giudice che ha emesso la sentenza di secondo grado, avendo fatto parte del Collegio quale relatore ed estensore della sentenza il dott. N.F., all&#8217;epoca in servizio presso il Tribunale di Pesaro, che &#8211; sostiene il ricorrente era stato applicato alla Corte d&#8217;appello di Ancona per l&#8217;udienza del 15.12.11 (data in cui la causa era stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005228&amp;"><em>all&#8217;art. 190 c.p.c.</em></a>), ma non anche per il giorno 17.2.12, in cui era stata adottata la deliberazione collegiale.<br />	<br />
			1.3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00002913&amp;"><em>dell&#8217;art. 1362 c.c.</em></a>&nbsp;e segg., sull&#8217;interpretazione del contratto, nonchè illogica e contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha attribuito carattere univoco al tenore letterale della scrittura privata intercorsa fra le parti al fine di qualificarla come costitutiva di una società di fatto: obietta il ricorrente che tale interpretazione viola i canoni ermeneutici, in quanto basata su una lettura meramente formalistica del testo contrattuale.<br />	<br />
			1.4. Con il quarto motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00002913&amp;"><em>dell&#8217;art. 1362 c.c.</em></a>&nbsp;e segg., e di omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione circa il fatto controverso che attiene alla costituzione di un contratto societario derivante dalla volontà dei contraenti espressa nella summenzionata scrittura privata: lamenta il ricorrente la mancanza di qualsiasi valutazione sulla comune intenzione delle parti, anche alla luce del loro comportamento nel corso del rapporto, nonchè la disattenta valutazione degli elementi di prova, che invece conducono a escludere la costituzione di un fondo comune, l&#8217;attribuzione a E.F. d&#8217;un rischio di impresa, la cessione di una quota paritaria dell&#8217;agenzia, la partecipazione anche limitata alle perdite.<br />	<br />
			1.5. Con il quinto motivo si deduce omessa motivazione circa il fatto decisivo della controversia concernente l&#8217;analisi degli elementi dell&#8217;associazione in partecipazione alla luce delle risultanze probatorie acquisite, nonchè violazione e falsa applicazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00001918&amp;"><em>dell&#8217;art. 2247 c.c..</em></a><br />	<br />
			2.1. Preliminarmente va superata l&#8217;eccezione di nullità della notifica dell&#8217;atto d&#8217;appello &#8211; sollevata in ricorso nell&#8217;ambito del primo motivo &#8211; anche per essere stata eseguita non alla parte presso il procuratore costituito, bensì al procuratore costituito: è appena il caso di ribadire che la notifica alla parte effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore costituito equivale a quella effettuata nei confronti del procuratore costituito (della parte medesima) di cui siano indicati nome e cognome, poichè entrambe le forme di notificazione soddisfano l&#8217;esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico, come tale qualificato professionalmente a valutare l&#8217;opportunità di resistere all&#8217;avversa impugnazione e di proporne, se del caso, una incidentale.<br />	<br />
			2.2. Il primo motivo di ricorso investe la questione sottoposta dalla prima Sezione all&#8217;attenzione di queste S.U.: se la notifica dell&#8217;atto di impugnazione eseguita nei confronti del procuratore domiciliatario volontariamente cancellatosi dall&#8217;albo prima della notifica medesima, ma dopo il deposito della sentenza impugnata, sia o non idonea ad instaurare validamente il contraddittorio e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.<br />	<br />
			In proposito è opportuno prendere le mosse dall&#8217;assetto del previgente codice di rito e dai lavori preparatori di quello del 1940, come già fatto da Cass. S.U. n. 10284/1996 (e, poi, da Cass. n. 12294/01 e da Cass. n. 10301/12).<br />	<br />
			<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005058&amp;"><em>L&#8217;art. 334 c.p.c.</em></a>&nbsp;del 1865 includeva espressamente la cessazione dalle funzioni del procuratore tra le fattispecie interruttive del processo e l&#8217;art. 367, comma 3, corrispondente all&#8217;attuale&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005111&amp;"><em>art. 286 c.p.c.</em></a>, disponeva che, in caso di morte del procuratore o di cessazione da tali funzioni, le notificazioni delle sentenze o delle ordinanze che si sarebbero dovute fare ad esso si facessero alla parte personalmente.<br />	<br />
			Il lemma &#8220;cessazione&#8221; oggettivamente evocava qualsiasi ipotesi di cessazione volontaria o coatta dall&#8217;esercizio della professione e, quindi, qualsiasi caso di cancellazione dall&#8217;albo. Anzi, si riteneva da alcuni commentatori di quel codice che vi fosse compresa la rinuncia o la revoca della procura, sempre che, a norma dell&#8217;art. 161, essa fosse stata notificata alla controparte.<br />	<br />
			Ora, sebbene nei vari progetti di riforma il riferimento generico alla cessazione non fosse stato più riprodotto durante i lavori preparatori, la questione degli effetti della cancellazione dall&#8217;albo degli avvocati e, segnatamente, della cancellazione volontaria risulta essere stata oggetto di discussione (v. sempre Cass. S.U. n. 10284/1996 e Cass. n. 12294/01).<br />	<br />
			In particolare, il progetto preliminare Solmi regolava la notificazione della sentenza negli artt. 297 e 298, il secondo dei quali rimandava ai casi preveduti nell&#8217;art. 286; detto articolo, a sua volta, sotto l&#8217;intitolazione generica di &#8220;Cessazione della procura&#8221;, disponeva l&#8217;interruzione del procedimento se, dopo la costituzione a mezzo di procuratore, questi fosse morto o fosse decaduto dall&#8217;ufficio. Il successivo art. 287 escludeva, poi, che costituissero cause di interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa, benchè ritualmente comunicate.<br />	<br />
			Il riferimento alla cessazione della procura era sufficientemente generico per comprendere la cancellazione. D&#8217;altro canto, nelle discussioni che si ebbero sul testo preliminare e che determinarono la sostituzione del termine &#8220;decadenza&#8221; alla locuzione &#8220;cessazione dalle funzioni&#8221;, tale sostituzione non venne intesa come espressione dell&#8217;intendimento di escludere la cessazione del procuratore dall&#8217;ufficio per causa non volontaria, diversa da quella consistente nell&#8217;attuazione di un provvedimento disciplinare, nè venne espressa alcuna esigenza in tal senso; anzi, manifestandosi il dubbio che il termine decadenza potesse comprendere anche la cancellazione volontaria dall&#8217;albo, si suggerì una precisazione in proposito.<br />	<br />
			Tuttavia, l&#8217;art. 295, del progetto definitivo Solmi (al quale rimandava l&#8217;art. 317, in tema di notificazione delle sentenze) mantenne la, predetta dizione, disponendo l&#8217;interruzione del processo &#8220;per causa di morte, decadenza o sospensione dall&#8217;ufficio del procuratore&#8221;.<br />	<br />
			Solo nel testo definitivo del codice (art. 301), in luogo di &#8220;decadenza&#8221; si legge &#8220;radiazione&#8221;, lemma dall&#8217;indubbia accezione sanzionatoria, mentre l&#8217;esclusione, dal novero delle cause di interruzione, della revoca della procura e della rinuncia ad essa, prima prevista in altro articolo, è stata formulata nello stesso art. 301, comma 3.<br />	<br />
			Nè i lavori preparatori nè la relazione al codice rivelano le ragioni della sostituzione, che non poteva non essere significativa, atteso che, mentre il termine &#8220;decadenza&#8221; non corrispondeva ad una figura disciplinata dal R.D. n. 1578 del 1933, e, quindi, poteva prestarsi a comprendere genericamente ogni venir meno dell&#8217;iscrizione dall&#8217;albo, viceversa, la &#8220;radiazione&#8221; (come la &#8220;sospensione&#8221;), nel testo originario dell&#8217;art. 40 del cit. R.D. (prima della sostituzione operata dalla&nbsp;<a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000131731"><em>L. n. 91 del 1971,</em></a><em>&nbsp;art.&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000131731ART1"><em>1</em></a>), era una figura espressamente prevista.<br />	<br />
			Ciò non poteva non implicare, secondo l&#8217;argomento c.d. del legislatore consapevole, che la cancellazione volontaria ad istanza del professionista fosse stata intenzionalmente tenuta fuori dalla disciplina&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>dell&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1.<br />	<br />
			Ma la non decisività (se non l&#8217;intrinseca debolezza) dell&#8217;argomento c.d. del legislatore consapevole, traducibile nel brocardo ubi lex tacuit noluit, consiglia di prendere atto che il caso di cui si discute non è espressamente regolato dal vigente codice di rito.<br />	<br />
			Ne discende l&#8217;obbligo, per l&#8217;interprete, di ovviare a tale lacuna, cosa che la giurisprudenza di questa S.C. ha fatto dando luogo a tre diversi orientamenti circa la sorte della notifica eseguita al procuratore costituito, nel frattempo volontariamente cancellatosi, dall&#8217;albo.<br />	<br />
			2.3. Il primo indirizzo interpretativo, che propende per l&#8217;inesistenza della notifica, muove da Cass. S.U. n. 935/68 (in quello specifico caso pronunciatasi sulla notifica della sentenza), pronuncia poi condivisa da Cass., sez. 2^, 6.6.1969, n. 1986, Cass., sez. 3^, 25.9.1979, n. 4946 e Cass., sez. 3^, 18.9.1986, n. 5676.<br />	<br />
			Alla prima pronuncia di queste S.U. ha poi fatto seguito altro intervento delle S.U. medesime (seppur nell&#8217;ambito d&#8217;una assegnazione ad esse del ricorso per motivi di giurisdizione) con la sentenza 21.11.1996, n. 10284, a sua volta seguita da altre pronunce conformi (v. Cass., sez. 3^, 22.4.1997, n. 3468; Cass., sez. 1^, 17.7.1999, n. 7577; Cass., sez. 2^, 5.10.2001, n. 12294; Cass., sez. 2^, 6.3.2003, n. 3299; Cass., sez. 1^, 20.1.2006, n. 1180; Cass., sez. L, 21.9.2011, n. 19225; Cass., sez. 3^, 11.6.2014, n. 13244).<br />	<br />
			Tale orientamento, sia detto in estrema sintesi, si fonda sui seguenti rilievi:<br />	<br />
			1) impossibilità di ulteriore esercizio della professione forense da parte del difensore non (più) iscritto all&#8217;albo, esercizio sanzionato anche sotto il profilo penale (ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004037&amp;"><em>art. 348 c.p.</em></a>: v. altresì, fra le altre, Cass. pen. n. 646 del 6.11.13, dep. 10.1.14), difetto di iscrizione che importa la perdita dello ius postulandi, come capacità di compiere o ricevere atti processuali, nonchè il venir meno dell&#8217;elezione di domicilio;<br />	<br />
			2) inapplicabilità, per effetto della perdita dello ius postulandi, del principio di ultrattività del mandato, atteso che l&#8217;esercizio della professione diviene ex se illegittimo;<br />	<br />
			3) necessità di garantire il rispetto del diritto di difesa (<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00009917&amp;"><em>art. 24 Cost.</em></a>) e al contraddittorio (<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00009977&amp;"><em>art. 111 Cost.</em></a>) della parte rappresentata dal difensore cancellatosi dall&#8217;albo;<br />	<br />
			4) necessità d&#8217;una interpretazione costituzionalmente orientata&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>dell&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, in funzione di garanzia del diritto di difesa della parte rappresentata dal difensore cancellatosi dall&#8217;albo, tale da ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, in via estensiva o analogica, anche l&#8217;ipotesi di cancellazione volontaria dall&#8217;albo.<br />	<br />
			La seconda opzione seguita nella giurisprudenza di questa Corte è quella della nullità della notifica dell&#8217;atto di impugnazione, in sintesi così argomentata dalle pronunce che l&#8217;hanno condivisa (cfr. Cass. n. 12478/13; Cass. n. 9528/09; Cass. n. 27450/05; Cass. n. 11360/99):<br />	<br />
			1) il procuratore cancellato dall&#8217;albo non è ulteriormente legittimato ad esercitare la professione forense (v. R.D. n. 1578 del 1933, art. 1, e, oggi,&nbsp;<a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000779647"><em>L. n. 247 del 2012,</em></a><em>&nbsp;art.&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000779647ART14"><em>2, comma 3</em></a>);<br />	<br />
			2) le notificazioni eseguite nei suoi confronti sono, pertanto, viziate, siccome non rispondenti alla previsione normativa di cui&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005062&amp;"><em>all&#8217;art. 330 cod. proc. civ.</em></a>, in quanto indirizzate ad un soggetto non più abilitato a riceverle;<br />	<br />
			3) lo scostamento rispetto alle previsioni normative, tuttavia, non è sempre causa di inesistenza dell&#8217;atto, dovendosi distinguere tra notificazioni inesistenti e nulle;<br />	<br />
			4) il domiciliatario cancellatosi volontariamente dall&#8217;albo non è un soggetto totalmente estraneo ma, proprio per il ruolo originariamente rivestito, è certamente collegabile al destinatario dell&#8217;atto;<br />	<br />
			5) le notificazioni eseguite nei confronti del domiciliatario cancellatosi dall&#8217;albo sono, pertanto, nulle e non inesistenti: ne scaturisce che il vizio della notificazione dell&#8217;atto di gravame può essere sanato, con efficacia retroattiva, dalla costituzione volontaria dell&#8217;appellato o dando tempestivamente seguito all&#8217;ordine di rinnovazione della notifica medesima, ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005105&amp;"><em>art. 291 c.p.c..</em></a><br />	<br />
			La terza tesi seguita in giurisprudenza &#8211; quella che, invece, considera valida siffatta notifica &#8211; presenta, in sintesi, i seguenti snodi argomentativi:<br />	<br />
			a) non si verte in ipotesi di applicazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>dell&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, che riguarda ipotesi diverse, tutte accomunate dall&#8217;essere la perdita dello ius postulandi effetto non di un&#8217;azione volontaria, ma d&#8217;un evento esterno alla volontà dell&#8217;avvocato e da lui non controllabile; a quest&#8217;ultimo riguardo deve puntualizzarsi che il Consiglio dell&#8217;Ordine che riceve la richiesta di volontaria cancellazione dall&#8217;albo non può autonomamente apprezzarla, dovendosi limitare a prenderne atto puramente e semplicemente, sicchè in tale evenienza si verifica una perdita dello ius postulandi per mero fatto volontario del procuratore costituito, non diversamente da quanto accade in caso di rinuncia al mandato; ulteriore conferma dell&#8217;impossibilità di estendere&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>l&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, anche alla cancellazione volontaria si ricava dal dato semantico (radiazione non può confondersi con cancellazione volontaria) e &#8211; appunto &#8211; teleologico, perchè tale norma prevede solo ipotesi di cancellazione per fatto indipendente dalla volontà del procuratore costituito;<br />	<br />
			b) la cancellazione volontaria dall&#8217;albo produce, quale effetto indiretto, la rinuncia da parte dell&#8217;avvocato allo ius postulandi di cui dispone, in concreto, per tutti i propri clienti / mandanti e, dunque, in ultima analisi, la rinuncia a tutti i mandati conferitigli;<br />	<br />
			c) ciò consente l&#8217;applicazione, sia pure sotto il solo lato passivo del potere di rappresentanza (vale a dire sotto il profilo della ricezione degli atti indirizzati alla parte rappresentata), del combinato disposto&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>dell&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, e&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 3;<br />	<br />
			d) non si pone una questione di tutela del diritto di difesa del destinatario della notifica o del contraddittorio, considerate le regole che disciplinano, sul piano privatistico, il rapporto di mandato e la possibilità, sempre riconosciuta al cliente, di sostituire il difensore.<br />	<br />
			A tale opzione ermeneutica vanno sostanzialmente ricondotte le pronunce di Cass. n. 10301/12, Cass. n. 12261/09, Cass. n. 8054/04, Cass. n. 3142/04, Cass. n. 5197/99 e Cass. n. 13282/99.<br />	<br />
			L&#8217;esistenza del sopra descritto contrasto giurisprudenziale che ha importato la rimessione del ricorso a queste S.U. esclude l&#8217;applicazione della giurisprudenza in punto di prospective overruling invocata in subordine dal ricorrente nella propria memoria ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005009&amp;"><em>art. 378 c.p.c..</em></a><br />	<br />
			2.4. Delineati per sommi capi i termini della questione, si tenga presente che nel caso di specie risulta che la notifica dell&#8217;atto d&#8217;appello di E.F. è stata eseguita, ad istanza del relativo difensore, all&#8217;avv. Sandro Baraboglia, procuratore costituito di B.G., mediante &#8220;consegna a mani collega di Studio Avv. Francesca Serafini, che ne curerà la consegna al procuratore costituito&#8221;.<br />	<br />
			Nulla è stato opposto in quell&#8217;occasione dalla predetta avv. Serafini.<br />	<br />
			In ricorso non si allega che la cancellazione dall&#8217;albo dell&#8217;avv. Sandro Baraboglia sia stata comunicata alla controparte o all&#8217;ufficio.<br />	<br />
			Tali essendo i fatti processuali presupposti, si può subito escludere la tesi dell&#8217;inesistenza della notifica, non più suscettibile di essere confermata dopo che recente sentenza di queste S.U. la n. 14916/16, cui va data continuità anche in questa sede &#8211; ha fissato i criteri guida affinchè una notifica possa considerarsi inesistente.<br />	<br />
			Essa è tale o perchè priva degli essenziali elementi costitutivi idonei a rendere un atto riconoscibile come notificazione o perchè meramente tentata e, quindi, omessa.<br />	<br />
			Tali elementi costitutivi &#8211; sicuramente presenti nella vicenda in oggetto &#8211; sono: a) un&#8217;attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) una fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall&#8217;ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita).<br />	<br />
			La notifica è, invece, meramente tentata quando l&#8217;atto sia stato restituito, puramente e semplicemente, al mittente: non è questo il caso, giacchè nella vicenda in esame &#8211; giova rimarcare &#8211; l&#8217;atto è stato trattenuto dalla predetta avv. Francesca Serafini quale collega di studio dell&#8217;avv. Sandro Baraboglia e incaricata di consegnarglielo, sebbene alla data della notifica (24.5.07) l&#8217;avv. Baraboglia si fosse già volontariamente cancellato dall&#8217;albo (il che era avvenuto fin dal 20.9.06).<br />	<br />
			Diversa sarebbe l&#8217;ipotesi &#8211; che qui non ricorre &#8211; d&#8217;una notifica in via telematica, poichè con la cancellazione dall&#8217;albo cessa anche l&#8217;operatività dell&#8217;indirizzo di posta elettronica dell&#8217;avvocato, sicchè la notifica non potrebbe avere luogo (nel senso che il sistema non produrrebbe la ricevuta telematica) e la notifica, risultando meramente tentata, dovrebbe qualificarsi come inesistente.<br />	<br />
			Dunque, per restare al caso di specie, delle tre sopra ricordate restano in campo le due opzioni ricostruttive residue: nullità della notifica eseguita al procuratore costituito, poi volontariamente cancellatosi dall&#8217;albo, o sua idoneità ad instaurare validamente il contraddittorio e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.<br />	<br />
			2.5. La tesi della validità della notifica si fonda non solo e non tanto sull&#8217;art. 1396 cpv. c.c., secondo il quale le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza (diverse da quelle di cui al primo comma) non sono opponibili al terzo che le abbia ignorate senza colpa, quanto&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>sull&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, in combinato disposto con&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>l&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 3, per cui la rinuncia al mandato non ha effetto sino alla sostituzione del difensore.<br />	<br />
			Quello&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>dell&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, è il pilastro logico-giuridico ineliminabile nella ricostruzione dell&#8217;orientamento che ritiene idonea ad instaurare validamente il contraddittorio &#8211; e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata &#8211; la notifica dell&#8217;impugnazione all&#8217;avvocato nelle more volontariamente cancellatosi dall&#8217;albo e non ancora sostituito.<br />	<br />
			Nondimeno, esso preliminarmente suppone due passaggi argomentativi, altrettanto essenziali, non scevri da difficoltà.<br />	<br />
			Il primo è quello dell&#8217;estensione dell&#8217;art. 85 cit. ad ogni ipotesi di rinuncia, anche a quella complessivamente e implicitamente attuata riguardo a tutti i mandati in corso da parte dell&#8217;avvocato che volontariamente si cancelli dall&#8217;albo.<br />	<br />
			Si tratta, com&#8217;è evidente, d&#8217;una fictio iuris, poichè simula che scopo della cancellazione sia quello di rinunciare allo ius postulandi riguardo a tutti i mandati in corso, mentre il venir meno dello ius postulandi consegue all&#8217;applicazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004486&amp;"><em>dell&#8217;art. 82 c.p.c.</em></a>, comma 3, il quale prescrive che, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, le parti devono stare in giudizio con il ministero d&#8217;un procuratore legalmente esercente. Pertanto, tale rinuncia è solo l&#8217;effetto indiretto della cancellazione di chi non voglia, per propria personale scelta, continuare ad esercitare la professione forense.<br />	<br />
			Ma porre una fictio iuris spetta al legislatore, non al giudice.<br />	<br />
			La seconda difficoltà, anch&#8217;essa difficilmente sormontabile, risiede in ciò: anche a voler supporre che la cancellazione dall&#8217;albo equivalga ad una generale e complessiva rinuncia a tutti i mandati in corso, l&#8217;assunto si rivela in contrasto con quella giurisprudenza che identifica la rinuncia al mandato da parte del procuratore &#8211; al pari della revoca da parte del conferente &#8211; come dichiarazione recettizia (sia pure a forma libera) nei confronti del mandante, mentre nei confronti dell&#8217;altra parte ha effetto, ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>art. 85 c.p.c.</em></a>, solo quando sia avvenuta la sostituzione del difensore, sicchè il procuratore rinunciatario è privo dello ius postulandi in relazione al processo nel quale ha rinunciato ed è stato sostituito, non avendo più efficacia, in detto processo, l&#8217;anteriore procura, seppur rilasciata per atto pubblico (cfr. Cass. n. 23324/12).<br />	<br />
			Invece, la cancellazione dall&#8217;albo produce i propri effetti di perdita dello ius postulandi (quanto meno nel lato attivo) prima e a prescindere dalla relativa comunicazione ai mandanti ad opera del procuratore cancellatosi.<br />	<br />
			Non meno problematico è il secondo passaggio, quello che ammette una scissione degli effetti della rinuncia ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>art. 85 c.p.c.</em></a>, da distinguersi tra effetti che si producono nel lato attivo ed altri che si producono in quello passivo, nel presupposto che la perdita dello ius postulandi per perdita dello status di avvocato esercente la professione non necessariamente debba estendersi anche al suo lato passivo, ove vi sarebbe una perpetuatio della rappresentanza tecnica.<br />	<br />
			<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>L&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, è a tutela di entrambe le parti: di quella rappresentata (che non corre il rischio di perdere all&#8217;improvviso il proprio procuratore e, per l&#8217;effetto, di trovarsi esposta ad eventuali decadenze rispetto ad attività processuali il cui termine di compimento sia in corso) e dell&#8217;altra parte (oltre che dell&#8217;ufficio, per le relative comunicazioni), che può continuare a fare affidamento sul procuratore al quale continuare a notificare gli atti.<br />	<br />
			Invece, applicare puramente e semplicemente&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>l&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, alla cancellazione volontaria dall&#8217;albo tutela soltanto la parte avversa a quella il cui procuratore si sia cancellato dall&#8217;albo.<br />	<br />
			Per fare ciò bisogna scindere &#8211; appunto &#8211; i poteri e i doveri propri del procuratore, permanendo solo i secondi (concernenti, cioè, il lato passivo) e non anche i primi (relativi al lato attivo), al cui esercizio ostano&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004486&amp;"><em>l&#8217;art. 82 c.p.c.</em></a>, e R.D. n. 1578 del 1933, art. 1, (applicabile ratione temporis nel caso di specie: v. ora analogo&nbsp;<a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000779647"><em>L. n. 247 del 2012,</em></a><em>&nbsp;art.&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000779647ART14"><em>2, comma 3</em></a>).<br />	<br />
			In altre parole, si deve supporre che&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>l&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, funzioni in senso unidirezionale, ossia soltanto nel lato passivo dello ius postulandi e non anche in quello attivo, ovviamente non potendosi ammettere un&#8217;ultrattività del mandato e dello ius postulandi in un avvocato ormai cancellato dall&#8217;albo e, per ciò solo, non più autorizzato ad esercitare la professione.<br />	<br />
			Tale scissione potrebbe non sembrare tanto inedita, se pensiamo &#8211; quanto al piano del diritto sostanziale &#8211; all&#8217;art. 1396 cpv. c.c., e al tenore stesso&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>dell&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, che prevede che la rinuncia non abbia effetto nei confronti dell&#8217;altra parte fino alla sostituzione del difensore rinunciante.<br />	<br />
			Così come non è inedita la perpetuatio od ultrattività del mandato, tanto nel lato passivo quanto in quello attivo (v. Cass. S.U. n. 15295/14), sia pure in caso di morte o sopravvenuta incapacità della parte.<br />	<br />
			Ma queste S.U. (e con esse le conformi sentenze di tutta la Corte) hanno già avuto modo di statuire che la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla procura da parte del difensore, a norma&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>dell&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, non fanno perdere al procuratore (rinunciante o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore (cfr., ex al//s, Cass. S.U. n. 11303/95).<br />	<br />
			E sempre la giurisprudenza di questa S.C. statuisce che le vicende della procura alle liti sono disciplinate&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>dall&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, in modo diverso dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perchè, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, seppur senza opponibilità al terzo che senza colpa abbia ignorato la perdita dell&#8217;altrui potere di rappresentanza (v.&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00002874&amp;"><em>art. 1396 c.c.</em></a>), sul piano del diritto processuale l&#8217;art. 85 cit. fa sì che nè la revoca nè la rinuncia privino di per sè il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono (soltanto) quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono (anche quelli) attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare.<br />	<br />
			In altre parole, giova ribadire, ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti non sono la revoca o la rinuncia di per sè, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore (cfr. Cass. n. 17649/10).<br />	<br />
			Dunque, i rilievi che precedono fanno sì che la scissione degli effetti della rinuncia ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>art. 85 c.p.c.</em></a>, tra effetti che si producono nel lato passivo ed altri che si producono in quello attivo (come si suppone in Cass. n. 10301/12) inserisca nella giurisprudenza di questa Corte una possibile aporia.<br />	<br />
			Nè varrebbe rispondere che se non v&#8217;è scissione di effetti, a maggior ragione il procuratore cancellatosi dall&#8217;albo può, fino a quando non venga sostituito, ricevere atti e compierne in nome e per conto del proprio assistito: vi osta il rilievo che ciò che è consentito al mero procuratore rinunciante non è consentito a quello che addirittura si cancella dall&#8217;albo, poichè il primo non perde la propria capacità come soggetto professionalmente abilitato, il secondo sì. E non si può trascurare che l&#8217;esercizio della professione da parte dell&#8217;avvocato non iscritto all&#8217;albo è comunque vietato dalla legge professionale, oltre ad integrare il delitto di cui&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004037&amp;"><em>all&#8217;art. 348 c.p..</em></a><br />	<br />
			Le considerazioni a favore della tesi della validità della notifica non risultano coerenti, poi, con la giurisprudenza consolidata di questa S.C. in tema di mutamento del domicilio professionale dell&#8217;avvocato non comunicato all&#8217;altra parte nè all&#8217;ufficio, che onera il notificante di verificare l&#8217;attualità del domicilio medesimo (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 38128/09).<br />	<br />
			Si tratta di giurisprudenza che fa prevalere il dato reale ed effettivo del nuovo domicilio professionale dell&#8217;avvocato sull&#8217;affidamento dell&#8217;altra parte che sia rimasta all&#8217;oscuro del cambio di domicilio e ciò perchè si ritiene che tale affidamento non sia incolpevole, avendo il notificante sempre l&#8217;onere di verificare l&#8217;attualità del domicilio del soggetto al quale o presso il quale è indirizzata la notifica.<br />	<br />
			Quanto all&#8217;asserita inapplicabilità&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>dell&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, si può obiettare che la norma può essere intesa come disposizione che distingue le ipotesi non già in relazione alle cause del venir meno dello ius postulandi (se connesse o non al loro verificarsi entro la sfera di dominio del difensore), ma alla perdita dello status di avvocato e procuratore legalmente esercente, non importa per quale causa (che sia volontaria o non lo sia).<br />	<br />
			2.6. Le considerazioni che precedono fanno dunque propendere il Collegio per l&#8217;opzione ermeneutica della nullità della notifica, ancorchè sanabile.<br />	<br />
			Essa tutela pienamente la parte appellata rappresentata dal procuratore poi cancellatosi dall&#8217;albo ed è coerente con il disposto&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005062&amp;"><em>dell&#8217;art. 330 c.p.c.</em></a>, comma 1, poichè indubbiamente la notifica viene ricevuta da soggetto non più abilitato a riceverla, senza dover ipotizzare una (per certi problematica, per le ragioni innanzi esposte) riconduzione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00004452&amp;"><em>all&#8217;art. 85 c.p.c.</em></a>, dell&#8217;ipotesi della cancellazione volontaria dall&#8217;albo e, a sua volta e all&#8217;interno di tale norma, senza dover distinguere gli effetti della rinuncia tra quelli (in)operanti nel lato attivo o passivo.<br />	<br />
			La tesi della nullità è altresì coerente con l&#8217;<em>art.&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000101202ART11"><em>11</em></a>&nbsp;<a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000101202"><em>legge n. 53/94</em></a>&nbsp;(&#8220;Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d&#8217;ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli; articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell&#8217;atto o sulla data della notifica&#8221;): sicuramente in caso di notifica al procuratore volontariamente cancellatosi dall&#8217;albo mancano i requisiti soggettivi di cui&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005062&amp;"><em>all&#8217;art. 330 c.p.c.</em></a>, comma 1, così come mancano i requisiti soggettivi dell&#8217;avvocato destinatario di cui alla stessa&nbsp;<a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000101202"><em>L. n. 53 del 1994,</em></a><em>&nbsp;art.&nbsp;</em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000101202ART4"><em>4, comma 2</em></a>, là dove si prevede che &#8220;La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell&#8217;atto nel domicilio del destinatario se questi e il notificante sono iscritti nello stesso albo&#8221;. Il riferimento all&#8217;iscrizione nello stesso albo suppone, appunto, che essa sia attuale: in caso contrario la notifica ex&nbsp;<a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000101202"><em>L. n. 53 del 1994</em></a>, non può avere luogo.<br />	<br />
			Si tratta d&#8217;una nullità sanabile ex tunc grazie alla spontanea costituzione, nel giudizio d&#8217;appello, dell&#8217;altra parte, o sanabile mediante rinnovazione della notifica ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005105&amp;"><em>art. 291 c.p.c.</em></a>, ma non anche suscettibile di applicazione&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005272&amp;"><em>dell&#8217;art. 157 c.p.c.</em></a>, u.c., secondo il quale la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa.<br />	<br />
			Ad esso sembra indirettamente fare riferimento anche Cass. n. 10301/12 cit., che sottolinea il rischio di abusi nella cancellazione volontaria ove esclusivamente finalizzata a danneggiare l&#8217;altra parte che abbia ignorato l&#8217;altrui cancellazione dall&#8217;albo.<br />	<br />
			Quest&#8217;ultima esegesi, nella parte in cui implicitamente esclude un onere del notificante di verificare la permanente iscrizione all&#8217;albo del notificando, collide però con la summenzionata giurisprudenza in tema di mutamento del domicilio professionale dell&#8217;avvocato non comunicato all&#8217;altra parte nè all&#8217;ufficio, che onera il notificante di verificare l&#8217;attualità del domicilio medesimo (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 38128/09, cit.).<br />	<br />
			In altre parole il notificante, come ha l&#8217;onere di verificare, l&#8217;attuale domicilio professionale dell&#8217;avvocato cui è indirizzata la notifica, così ha l&#8217;onere di verificare l&#8217;attualità della sua iscrizione all&#8217;albo.<br />	<br />
			Inoltre, pur a voler ammettere che&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005272&amp;"><em>l&#8217;art. 157 c.p.c.</em></a>, comma 3, si riferisca anche all&#8217;ipotesi in cui abbiano dato causa alla nullità sia il notificante che il notificando (il primo per non aver verificato l&#8217;attualità dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo del procuratore costituito per la parte avversa, il secondo per aver taciuto alla controparte la propria volontaria cancellazione dall&#8217;albo), resta l&#8217;obiezione che in realtà la parte assistita dall&#8217;avvocato cancellatosi dall&#8217;albo non ha concorso a dare causa alla nullità, che si verifica nel momento in cui il suo difensore ha ricevuto l&#8217;atto pur essendosi già cancellato dall&#8217;albo. Dunque, si realizza in un momento in cui il professionista già non rappresenta più la parte precedentemente assistita, alla quale non può &#8211; quindi &#8211; addebitarsi (con)causa alcuna della nullità.<br />	<br />
			2.7. Pertanto, in accoglimento (nei sensi sopra chiariti) del primo motivo di ricorso, va dichiarata la nullità della notifica dell&#8217;appello proposto da E.F., nullità cui avrebbe dovuto seguire la concessione da parte della Corte territoriale d&#8217;un nuovo termine per la notifica ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005105&amp;"><em>art. 291 c.p.c.</em></a>, comma 1.<br />	<br />
			Alla dichiarazione di tale nullità consegue quella del procedimento e della sentenza d&#8217;appello, ma non anche &#8211; contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente &#8211; il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.<br />	<br />
			Infatti, seppur non anche riguardo al tipo di vizio ravvisabile (che, come s&#8217;è detto, in ipotesi di notifica materialmente eseguita al difensore volontariamente cancellatosi dall&#8217;albo è del tipo della nullità e non dell&#8217;inesistenza), deve darsi continuità alla giurisprudenza di queste S.U. nella parte in cui si afferma la necessità d&#8217;una interpretazione costituzionalmente conforme&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>dell&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, in funzione di garanzia del diritto di difesa, tale da ricomprendere tra le cause di interruzione del processo anche l&#8217;ipotesi di cancellazione volontaria dall&#8217;albo.<br />	<br />
			Per estendere&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>l&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, anche al caso della cancellazione volontaria dall&#8217;albo in via di interpretazione costituzionalmente conforme deve valorizzarsi l&#8217;eadem ratio sotto il profilo degli effetti della perdita dello status di avvocato legalmente esercente, non importa per quale causa (volontaria od a utoritativa).<br />	<br />
			In sintesi, ciò che conta nell&#8217;ottica&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>dell&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, non è la causa della perdita dello ius postulandi (volontaria o non), ma il fatto che si tratti di causa che importi la perdita dello status di avvocato.<br />	<br />
			Pertanto, come la morte, la sospensione o la radiazione dall&#8217;albo dell&#8217;avvocato implicano, ai sensi del combinato disposto degli&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>artt. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, e&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005065&amp;"><em>art. 328 c.p.c.</em></a>, (quest&#8217;ultimo nel testo risultante dalla sentenza additiva n. 41/86 della Corte cost.), l&#8217;interruzione del termine breve per l&#8217;impugnazione (ma, soccorrendo la medesima ratio, anche di quello ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005066&amp;"><em>art. 327 c.p.c.</em></a>, comma 1), lo stesso deve avvenire in ipotesi di cancellazione volontaria dall&#8217;albo.<br />	<br />
			Ulteriore corollario è che la notifica nulla non pregiudica il notificante, perchè fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del procuratore cancellatosi dall&#8217;albo il termine di impugnazione non riprende a decorrere.<br />	<br />
			3.1. Questi, dunque, i principi di diritto da enunciare:<br />	<br />
			La notifica dell&#8217;atto d&#8217;appello eseguita al difensore dell&#8217;appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall&#8217;albo professionale, non è inesistente &#8211; ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna dell&#8217;atto &#8211; ma nulla per violazione&nbsp;<a href=http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005062&amp;"><em>dell&#8217;art. 330 c.p.c.</em></a>, comma 1, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall&#8217;albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo.<br />	<br />
			Tale nullità della notifica &#8211; ove non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione dando tempestivamente seguito all&#8217;ordine ex&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005105&amp;"><em>art. 291 c.p.c.</em></a>, comma 1, o grazie alla volontaria costituzione dell&#8217;appellato &#8211; importa nullità del procedimento e della sentenza d&#8217;appello, ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, giacchè&nbsp;<a href="http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=05AC00005094&amp;"><em>l&#8217;art. 301 c.p.c.</em></a>, comma 1, deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, secondo interpretazione costituzionalmente conforme in funzione di garanzia del diritto di difesa, anche l&#8217;ipotesi dell&#8217;avvocato che si sia volontariamente cancellato dall&#8217;albo, con l&#8217;ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi&#8221;.<br />	<br />
			4.1. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento di quelli residui e cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d&#8217;appello di Ancona in diversa composizione.<br />	<br />
			<a name="dispositivo"></a><br />	<br />
			<a href="http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&amp;DS_POS=0&amp;KEY=46SE0001779440&amp;FT_CID=41&amp;OPERA=46#dispositivo_up"><strong>P.Q.M.</strong></a><br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d&#8217;appello di Ancona in diversa composizione.<br />	<br />
			Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 dicembre 2016.<br />	<br />
			Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-2-2017-n-3702/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2017 n.3702</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.4552</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2016-n-4552/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2016-n-4552/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.4552</a></p>
<p>Pres. Severini/ est. Lotti CSM, valutazione e motivazione della commissione come prius logico indefettibile per il conferimento ai magistrati di incarichi direttivi 1.Ordinamento giudiziario &#8211; Nomina presidente Tribunale &#8211; Proposta del candidato &#8211; Motivazione apparente &#8211; Correzione operata dal relatore &#8211; In assenza di valutazione della commissione &#8211; Illegittimità &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2016-n-4552/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.4552</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2016-n-4552/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.4552</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini/ est. Lotti</span></p>
<hr />
<p>CSM, valutazione e motivazione della commissione come prius logico indefettibile per il conferimento ai magistrati di incarichi direttivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Ordinamento giudiziario &#8211; Nomina presidente Tribunale &#8211; Proposta del candidato &#8211; Motivazione apparente &#8211; Correzione operata dal relatore &#8211; In assenza di valutazione della commissione &#8211; Illegittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In tema di <em>iter</em>&nbsp;di formazione delle delibere del C.S.M., aventi ad oggetto il conferimento ai magistrati di incarichi direttivi, per quanto attiene ai rapporti fra commissioni e&nbsp;<em>Plenum,</em>&nbsp;è illegittima per eccesso di potere la proposta di designazione del candidato (sottoposta al <em>Plenum</em> per la votazione), la cui motivazione, inizialmente apparente, sia stata fornita dal relatore del <em>Plenum </em>in sede di riscrittura, indipendentemente dalla valutazione della Commissione. (Nel caso di specie la nuova proposta, coincidente con la prima soltanto per l’esito, ma del tutto nuova quanto a motivazione, difetta dunque di un’esaustiva esternazione delle ragioni del giudizio tecnico svolto dalla Commissione che costituisce un <em>prius </em>logico imprescindibile in relazione all’<em>iter</em> procedimentale considerato).&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 04552/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 05660/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 05730/2016 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br />
sul ricorso numero di registro generale 5660 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della giustizia, in persona del Ministro&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Fischetti Enrico, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Piazza, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo, 101 &#8211; 5° piano;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Masia Vittorio, rappresentato e difeso dagli avvocati Yvonne Messi C.F. MSSYNN53L44Z133R e Goffredo Gobbi, con domicilio eletto presso Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina, 8;&nbsp;</p>
<p>
sul ricorso numero di registro generale 5730 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Masia Vittorio, rappresentato e difeso dagli avvocati Yvonne Messi e Goffredo Gobbi, con domicilio eletto presso Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina, 8;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Fischetti Enrico, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Piazza, con domicilio eletto presso Angelo Piazza in Roma, piazza San Bernardo, 101 &#8211; 5° Piano;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>quanto al ricorso n. 5660 del 2016 e al ricorso n. 5730 del 2016:<br />
della sentenza breve del TAR Lazio, Roma, Sezione I, n. 06677-2016, resa tra le parti, concernente il conferimento dell’incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Brescia.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enrico Fischetti, di Vittorio Masia, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Messi, l’Avvocato dello Stato Aiello e Terracciano in dichiarata delega di Piazza Messi;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 Cod. proc. amm.;</p>
<p>1. Gli appelli in epigrafe devono essere riuniti ex art. 96, comma 1, Cod. proc. amm., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.<br />
2. Il giudizio concerne il conferimento al dott. Vittorio Masia dell&#8217;ufficio direttivo di Presidente del Tribunale ordinario di Brescia, disposto dal CSM, con delibera del&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;del 13 aprile 2016.<br />
Alla procedura hanno partecipato cinque candidati, tra cui il dott. Fischetti, ricorrente in primo grado.<br />
La V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, esaminati i&nbsp;<em>curricula</em>&nbsp;e acquisito il concerto dal Ministero della giustizia, ha formulato al&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;la proposta dell&#8217;unico candidato Vittorio Masia.<br />
Il&nbsp;<em>Plenum,</em>&nbsp;nella seduta del 6 aprile 2016, a seguito di rilievi presentati dal Primo Presidente della Corte di Cassazione nel corso della discussione, ha disposto la sostituzione della precedente proposta con un’altra, coincidente con la precedente solo quanto a designazione dell’unico candidato, invitando il relatore a integrare la motivazione.<br />
Nella seduta del 13 aprile 2016 il&nbsp;<em>Plenum</em>, con un voto contrario e numerosi astenuti, ha approvato la nomina del dott. Masia in ragione dell’art. 25, comma 5, del Regolamento interno delle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni, secondo cui&nbsp;<em>«i componenti, che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca, concorrono soltanto alla formazione del numero legale»</em>.<br />
Il Tribunale amministrativo per il Lazio, con sentenza in forma semplificata 10 giugno 2016, n. 6677 &#8211; qui impugnata in appello &#8211; ha accolto il ricorso del dott. Enrico Fischetti. La sentenza ha ricordato che il metodo procedimentale adottato dal C.S.M. è articolato attraverso la proposizione da parte delle commissioni referenti di progetti di delibera già dotati di autonoma e completa motivazione, in relazione ai quali il&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;esprime il voto potendo anche procedere ad emendamenti correttivi; ma che nella specie queste garanzie procedimentali sono state violate perché la Quinta Commissione ha presentato un’unica proposta, il che ha impedito al dott. Fischetti di accedere a una completa valutazione del&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;e di esserne votato: e che comunque nella discussione in&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;la proposta non è stata discussa né rimandata in Commissione né emendata, ma è stata radicalmente riscritta dal relatore in una proposta coincidente con la precedente quanto alla designazione dell’unico candidato, ma a quella non riconducibile per la nuova motivazione. Insomma è mancata, sia quanto alla prima proposta, dall’istruttoria ritenuta inadeguata dal&nbsp;<em>Plenum</em>, sia quanto alla seconda proposta riscritta direttamente dal&nbsp;<em>Plenum</em>, la necessaria fase di istruttoria tecnica di spettanza delle commissioni: La sentenza ha osservato che la finalità di garanzia dell’indipendenza della magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato (art. 104 Cost.) non può &#8211; alla stregua dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento &#8211; consentire che il principio maggioritario delle decisioni del&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;(vincolato ex art. 105 Cost. alle&nbsp;<em>«norme dell’ordinamento giudiziario»</em>) prescinda da un oggettivo previo accertamento del “merito tecnico” delle questioni, vale qui a dire dalla previa necessaria ponderazione dei requisiti dei diversi candidati. Nella fattispecie è mancata un’idonea valutazione dei requisiti dei candidati da parte della competente Commissione, invece necessaria per garantire il legittimo esercizio del principio maggioritario nelle decisioni assembleari anche in relazione alla sua funzione costituzionale.<br />
La sentenza è appellata, con i due distinti ricorsi in epigrafe, dal C.S.M. e dal Ministero della giustizia, dal dott. Vittorio Masia.<br />
3. Va qui premesso che il contestato conferimento è avvenuto in applicazione del nuovo “Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria” (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015).<br />
Il Testo Unico del 2015 ha inteso, come si legge nelle premesse della relazione introduttiva,&nbsp;<em>«garantire le esigenze di trasparenza, comprensibilità e certezza delle decisioni consiliari»</em>&nbsp;attraverso la&nbsp;<em>«ridefinizione degli indicatori di idoneità direttiva, stabilendo distinti e specifici indicatori, diversificati secondo le tipologie di incarico e, soprattutto porre nuove e chiare regole del giudizio di comparazione tra aspiranti».</em><br />
Come si evince ancora dalla relazione introduttiva,&nbsp;<em>«l&#8217;intento è far sì che la meritocrazia non rimanga un&#8217;affermazione di principio, ma rappresenti realmente il valore fondante di ogni scelta selettiva che deve sempre orientarsi alla scelta del migliore dirigente da preporre al posto da coprire, nel rispetto del superiore interesse pubblico»</em>.<br />
Si tratta di enunciati che appaiono coerenti con i principi generali di trasparenza e di chiarezza delle decisioni.<br />
Tali principi non concernono il contenuto delle valutazioni del C.S.M., che appartiene al merito insindacabile in giustizia (cfr. da ultimo, Cons. Stato, IV, 13 maggio 2013, n. 2595), salvi manifesti aspetti di irragionevolezza, sproporzione o arbitrarietà.<br />
Tali principi, piuttosto, precisano e intensificano un dovere procedimentale di valutazione del merito tecnico bene sottolineato dalla gravata sentenza: dovere che si riflette, tra l’altro, nella necessità di una particolare chiarezza e di una particolare comprensibilità della formazione lineare della decisione. L’importanza e la responsabilità inerenti ai significativi incarichi giudiziari oggetto di conferimento richiedono che già in origine questa valutazione nel merito tecnico sia effettiva e che, conseguentemente, risulti ben visibile in ogni passaggio procedimentale, per modo che non debba patire ostacoli la comune e immediata comprensione del complesso percorso che ha condotto l’organo di autogoverno alla determinazione amministrativa.<br />
Pertanto, anche se i provvedimenti non necessitano di una motivazione particolarmente diffusa, il loro percorso formativo deve esternare l’essenziale apprezzamento tecnico e perciò essere, e partitamente, quanto più possibile manifesto, lineare e comprensibile, senza interruzioni. Le interruzioni, invero, possono essere sintomo di incoerenze o di anticipazioni di risultati decisori sull’analisi dei mezzi per giungervi, vale a dire di prevalenza di valutazioni inespresse e diverse da quella debitamente tecnica. È per questo che le ragioni tecniche che sono a fondamento della scelta finale debbono inequivocabilmente emergere in modo chiaro e preciso, esplicito e coerente; e che perciò lo sviluppo procedimentale si deve manifestare non solo come una sequenza formale di atti, ma anche come un autentico, coerente e logico percorso elaborativo della determinazione. In tal modo potranno essere – in coerenza con le ragioni fondative del principio costituzionale di autogoverno della magistratura &#8211; sufficientemente conoscibili e valutabili da chiunque, in special modo dai magistrati interessati, i motivi tecnici che hanno razionalmente condotto l’organo deliberante, nel procedere all&#8217;apprezzamento complessivo dei candidati, alla preferenza per uno di loro.<br />
4. Nel caso di specie questi principi non sono stati rispettati: il percorso formativo è caratterizzato da un’interruzione il cui carattere iterativo, da parte del&nbsp;<em>Plenum</em>, di un difetto di esternazione già emerso nell’opera della Commissione, porta a un’incoerenza complessiva che vizia, come rilevato dalla sentenza appellata, la formazione del procedimento e del suo risultato.<br />
La Quinta Commissione del CSM ha infatti, presentato, senza che ne traspaia una chiara e comprensibile ragione, un&#8217;unica proposta di candidatura.<br />
Come risulta dagli atti e come assume lo stesso C.S.M. nel suo atto di appello (pagg. 4 e 5), nella seduta di&nbsp;<em>Plenum</em>del 6 aprile 2016 il Primo Presidente della Corte di Cassazione rilevò che la motivazione adottata circa la valutazione comparativa in sede di Commissione del candidato dott. Fischetti fosse&nbsp;<em>&#8220;apparente e perciò inesistente&#8221;</em>&nbsp;in carenza di&nbsp;<em>&#8220;alcuna valutazione comparativa reale con la posizione del dott. Fischetti&#8221;</em>&nbsp;di cui erano stati, a suo dire, pretermessi&nbsp;<em>&#8220;tutti i dati relativi alla storia professionale&#8221;</em>, per poi evidenziare che&nbsp;<em>&#8220;della nota inviata dal dott. Fischetti al Comitato di presidenza e trasmessa alla Quinta Commissione non vi è traccia nella proposta&#8221;</em>.<br />
Sempre nella seduta di&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;del 6 aprile 2016, il Primo Presidente della Corte di Cassazione aggiunse, inoltre, che, con detta nota, il dott. Fischetti aveva inteso segnalare&nbsp;<em>&#8220;le ragioni in fatto e in diritto per cui riteneva di essere quantomeno meritevole di una proposta, sia pure di minoranza&#8221;</em>, denunziando ancora&nbsp;<em>&#8220;il carattere meramente apparente della valutazione comparativa&#8221;</em>&nbsp;e chiedendo, pertanto<em>, &#8220;di restituire la pratica in Commissione, perché venga effettuata una reale valutazione”</em>. Nelle dichiarazioni rese a verbale del Primo Presidente emergeva, dunque, il riferimento ad un difetto di istruttoria talmente radicale da imporre, a salvaguardia della legittimità procedimentale, il ritorno della pratica in Commissione.<br />
Il successivo sviluppo del dibattito portò ad alcuni chiarimenti da parte della relatrice, consigliere Alberti Casellati, la quale dichiarò la propria contrarietà al ritorno in Commissione sul presupposto che&nbsp;<em>&#8220;quanto sottolineato nella nota del dott. Fischetti è stato già esaminato dalla Commissione&#8221;</em>. La circostanza più avanti è stata ribadita dal consigliere Forciniti, componente della Quinta Commissione, a dire del quale&nbsp;<em>&#8220;la Commissione ha esaminato puntualmente le osservazioni del dott. Fischetti, ne ha discusso e ha ritenuto che la proposta elaborata fosse comunque valida&#8221;</em>.<br />
Avendo, quindi, il Primo Presidente chiesto di indicare in quale parte della motivazione fossero state comparativamente valutate le esperienze direttive e semidirettive rispettivamente vantate dai dott.ri Masia e Fischetti, il consigliere Palamara affermò che&nbsp;<em>&#8220;nel punto 4 c&#8217;è traccia di quanto richiesto dal Primo Presidente&#8221;</em>&nbsp;e, in un successivo intervento, che&nbsp;<em>&#8220;i rilievi contenuti nella nota sono stati in realtà oggetto di valutazione nell&#8217;ambito della Quinta Commissione&#8221;</em>.<br />
Il consigliere San Giorgio rilevò come, nel caso in esame,&nbsp;<em>&#8220;più che un problema di motivazione apparente vi sia forse un problema di tecnica redazionale, poiché si è evitata una descrizione analitica del percorso professionale del candidato non proposto, limitandosi ad un&#8217;indicazione generica delle funzioni svolte&#8221;</em>; egli&nbsp;precisò che&nbsp;<em>&#8220;al punto 4 si fa espresso riferimento ad una equivalenza dei candidati in relazione all&#8217;indicatore specifico di attitudini direttive, riferimento che rende superflua la descrizione della carriera del dott. Fischetti in considerazione del fatto che si sottolinea la prevalenza del dott. Masia con riferimento agli indicatori generali&#8221;.</em><br />
Analogamente si espresse il consigliere Balduzzi il quale rilevò che la motivazione della proposta, pur non apparente, era&nbsp;<em>&#8220;un po&#8217; troppo sintetica in ragione della specificità della vicenda&#8221;</em>.<br />
Da tali rilievi&nbsp;<em>ictu oculi</em>&nbsp;risulta già in sede di&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;rilevata l’insufficienza del percorso a quel momento sviluppato per garantire all’odierno appellato Fischetti l’accesso ad una completa valutazione da parte del&nbsp;<em>Plenum</em>, per essere dallo stesso valutato e votato.<br />
Nel contempo, tale&nbsp;<em>modus procedendi</em>&nbsp;realizza una cesura immotivata tra le due fasi del procedimento, rispettivamente di competenza della Commissione e del&nbsp;<em>Plenum</em>, che interrompe la continuità dello sviluppo logico nella formazione del giudizio tecnico e così della volontà istituzionale dell&#8217;organo di autogoverno e genera la distorsione del provvedimento amministrativo.<br />
In pratica, si emancipa senza una plausibile ragione il&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;dalla presa in considerazione (anche se in disparere) di una piena raccolta di dati e di opinioni prima compiuta dalla Commissione e della quale, nella proposta pervenuta al&nbsp;<em>Plenum</em>, come detto, qui non vi è formale traccia alcuna.<br />
Infatti, a seguito di questi rilievi fatti durante la discussione in&nbsp;<em>Plenum</em>, l’iniziale proposta della Quinta Commissione non è stata in specifico né discussa né posta ai voti; ma nemmeno è stata riportata in Commissione, come a questo punto appariva logico e coerente, dunque necessario.<br />
5. Questo Consiglio di Stato ha affermato che nell’<em>iter</em>&nbsp;di formazione delle delibere del C.S.M., aventi ad oggetto il conferimento ai magistrati di incarichi direttivi, per quanto attiene ai rapporti fra commissioni e&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;la proposta della commissione ha il compito di fornire una prima raccolta di elementi e una loro ordinata disamina, un apporto iniziale di riflessione nel processo di formazione della volontà del&nbsp;<em>Plenum,</em>&nbsp;in una materia di particolare importanza; in sostanza, la proposta si atteggia alla stregua di un parere obbligatorio, ma non vincolante, che però ha l’effetto di costringere il&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;a prendere in esame innanzi tutto, sia pure comparativamente con gli altri, il nominativo proposto, con ciò costituendo per il&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;non un limite esterno, la cui inosservanza rilevi immancabilmente come violazione di legge, bensì un limite interno, la cui inosservanza immotivata o illogica dà luogo ad eccesso di potere; da qui la necessità che le ragioni dell’eventuale contrasto fra la proposta della commissione e la decisione del&nbsp;<em>Plenum</em>siano percepibili (cfr. Cons. Stato, IV, 12 febbraio 2010, n. 797).<br />
Nel caso di specie, all’opposto, la proposta della Commissione è stata radicalmente emendata nella seduta del&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;o, per meglio dire, semplicemente sostituita dallo stesso&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;mediante la riscrittura, a opera del relatore in&nbsp;<em>Plenum</em>, di una nuova proposta, che coincideva con la prima nella designazione dell’unico candidato, ma che non era non riconducibile alla precedente a causa della nuova motivazione, che in nulla argomentava circa la precedente.<br />
E’ evidente che tale riscrittura, meramente sostitutiva, dell’originaria proposta realizza un’ipotesi di inosservanza immotivata ed ingiustificata della medesima: il che riverbera, alla stregua della giurisprudenza soprarichiamata, un vizio di eccesso di potere (cfr. anche Cons. Stato, IV, 28 dicembre 2012, n. 6709).<br />
Tale nuova proposta, coincidente con la prima soltanto per l’esito (l’unica candidatura del dott. Masia), ma del tutto nuova quanto a motivazione e che si riferisce a una previa valutazione comparativa della posizione del dott. Fischetti che non è riscontrabile negli atti della Commissione, è stata poi votata prevalendo di misura nel corso della seduta plenaria del 13 aprile 2016.<br />
Tale nuova proposta non contiene, dunque, un’esaustiva e chiara esternazione delle ragioni del giudizio tecnico – il solo ammissibile &#8211; alla luce degli atti acquisiti: non rende chiara e precisa la ragione che viene posta alla base della decisione di riscrittura dell’originaria proposta. Ne segue che la detta iterazione si presenta non come il&nbsp;<em>prius</em>&nbsp;logico di un’elaborazione successiva degli elementi da valutare raccolti, ma come una stretta anticipazione, e senza un&nbsp;<em>prius</em>istruttorio e ragionato, della volontà maggioritaria di un risultato che si presta ad apparire, dal punto di vista tecnico, acriticamente precostituito.<br />
Questo evidente difetto di trasparenza e di linearità nell’esternazione delle ragioni tecniche si riverbera in un duplice difetto di istruttoria e di regolare scansione procedimentale tra i compiti della Quinta Commissione e quelli del&nbsp;<em>Plenum</em>, come bene ravvisato dal Tribunale amministrativo: è dall’istruttoria, scandita secondo le corrette regole procedimentali, che le ragioni del merito tecnico della scelta devono infatti emergere con sufficiente ed adeguata chiarezza.<br />
L’atto di conferimento finale, per tali motivi, ne risulta irrimediabilmente viziato e pertanto illegittimo.<br />
6. Tale assunto, che è posto alla base della sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio qui impugnata, ed è stato oggetto del primo motivo di ricorso di primo grado, è stato cautelativamente riproposto in sede di appello incidentale dalla parte appellata Fischetti; tale appello incidentale diventa dunque improcedibile per difetto di interesse.<br />
Gli appelli principali, così come riuniti, vanno respinti in quanto infondati per le ragioni testé evidenziate.<br />
Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), previa riunione degli appelli, come in epigrafe indicati, respinge gli appelli principali.<br />
Dichiara improcedibile l’appello incidentale.<br />
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere<br />
Stefano Fantini, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti</strong></td>
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<td><strong>Giuseppe Severini</strong></td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2016-n-4552/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.4552</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2016 n.10445</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-10-2016-n-10445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Stanizzi, est. Mangia Le motivazioni con le quali il Tar Lazio ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sulla impugnazione del quesito referendario 1. Giurisdizione e competenza &#8211; Referendum &#8211; D.P.R. di indizione &#8211; Impugnazione &#8211; Giurisdizione del G.A. &#8211; Non sussiste &#8211; Difetto assoluto di giurisdizione &#8211; Ragioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-10-2016-n-10445/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2016 n.10445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-10-2016-n-10445/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2016 n.10445</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Stanizzi, est. Mangia</span></p>
<hr />
<p>Le motivazioni con le quali il Tar Lazio ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sulla impugnazione del quesito referendario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Referendum &#8211; D.P.R. di indizione &#8211; Impugnazione &#8211; Giurisdizione del G.A. &#8211; Non sussiste &#8211; Difetto assoluto di giurisdizione &#8211; Ragioni &#8211; Eccezioni&nbsp;</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Referendum &#8211; &nbsp;D.P.R. di indizione &#8211; Ordinanze dell&#8217;Ufficio Centrale del Referendum presso la Corte di Cassazione &#8211; Sindacabilità da parte del G.A.- Esclusione &#8211; Ragioni</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza &#8211; Referendum &#8211; &nbsp;D.P.R. di indizione &#8211;&nbsp;Ordinanze dell&#8217;Ufficio Centrale del Referendum presso la Corte di Cassazione &#8211; Quesito referendario &#8211; Questioni di legittimità costituzionale &#8211; Giudice competente &#8211; Ufficio Centrale del&#8217;Referendum &#8211; Anche in sede di revocazione&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
1. Sussiste il difetto assoluto di giurisdizione sulla controversia concernente il D.P.R. recante&nbsp;indizione di referendum popolare confermativo (sul quesito &#8220;Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?&#8221;). Infatti&nbsp;le richieste di consultazione referendaria sono formulate ai sensi dell’art. 4 della legge n. 352 del 1970 e&nbsp;vagliate ed approvate dall’Ufficio Centrale per il Referendum costituito presso la Corte Suprema di Cassazione ed il quesito riportato nel D.P.R. di indizione corrisponde a quello approvato dal suddetto Ufficio Centrale.&nbsp;&nbsp;Di conseguenza,&nbsp;vertendo la controversia sulla denunciata illegittimità della formulazione di tale quesito ed&nbsp;essendo stato lo stesso individuato dall’Ufficio Centrale per il Referendum attraverso ordinanze non impugnabili con gli ordinari mezzi giurisdizionali e recepito nel gravato decreto presidenziale, non può riconoscersi la possibilità della sua sottoposizione a sindacato giurisdizionale.</p>
<p>2.&nbsp;Sono insindacabili, da parte del giudice amministrativo, le ordinanze adottate, in materia, dall’Ufficio Centrale del Referendum istituito presso la Suprema Corte di Cassazione, stante la natura di organo rigorosamente neutrale dello stesso, essenzialmente titolare di funzioni di controllo esterno espletate in posizione di terzietà ed indipendenza nell’ambito del procedimento referendario costituzionale, con la connessa impossibilità di qualificare gli atti dallo stesso adottati in materia di referendum come atti oggettivamente e soggettivamente amministrativi. Ne consegue che le determinazioni assunte dall’Ufficio Centrale per il Referendum sono emanate da un organo rigorosamente neutrale, e non nell’esplicazione di un potere amministrativo (pur concretandosi in poteri di verifica di conformità, per come previsto dall’art. 12 della legge n. 352 del 1970) per concreti scopi particolari di pubblico interesse, ma nella prospettiva della tutela dell’ordinamento generale dello Stato e nell’esercizio di funzioni pubbliche neutrali affidate ad un organo che, per composizione e struttura, si colloca in posizione di terzietà e di indipendenza, in quanto indifferente rispetto agli interessi in gioco e non chiamato a dirimere conflitti, ma a svolgere un’attività diretta alla soddisfazione di interessi generali garantendo l’osservanza della legge, collocandosi su di un piano diverso rispetto all’esercizio di funzioni amministrative.</p></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">3.&nbsp;Sotto il profilo dei mezzi di tutela apprestati dall’ordinamento, eventuali questioni di illegittimità costituzionale della legge n. 352 del 1970 – in ipotesi riconducibili alla predeterminazione del quesito in base alla autoqualificazione della legge, in termini di revisione costituzionale o quale mera legge costituzionale indipendentemente dal contenuto effettivo e sostanziale della stessa (la cui scelta è rimessa alle determinazioni del proponente e della maggioranza parlamentare), e del titolo della stessa, tenuto conto dell’art. 138 della Costituzione, di cui la legge n. 352 del 1970 costituisce attuazione, e tenuto altresì conto dei principi che devono presiedere l’esercizio del diritto di voto tra cui quelli di libero convincimento e di consapevole manifestazione della volontà popolare, nonché della finalità del referendum costituzionale, volto, anche, alla tutela della minoranza parlamentare – sono da ritenere rimesse al vaglio dell’Ufficio Centrale per il Referendum in sede di applicazione di tale normativa, essendo &nbsp;ammessa la sua legittimazione a sollevare questioni incidentali di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale&nbsp;, eventualmente in sede di revocazione delle ordinanze adottate in materia di referendum costituzionale, ritenendo lo stesso Ufficio Centrale per il Referendum l’esperibilità di tale rimedio sull’assunto della propria natura giurisdizionale.</div>
<p>
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 20/10/2016<br />
N. 10445/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 10693/2016 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda Bis)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 10693 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Vincenzo Palumbo e Giuseppe Bozzi, quali cittadini elettori e quali componenti del Comitato Liberale per il NO e “come tali promotori del referendum sulla riforma costituzionale sul ddl di riforma costituzionale approvato in Parlamento senza la maggioranza dei 2/3”, pubblicato nella G.U. n. 88 del 15 aprile 2016, Vito Claudio Crimi e Loredana De Petris, quali cittadini elettori e quali sottoscrittori e presentatori, ex art. 6 della legge n. 352 del 1970, della richiesta di referendum costituzionale, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Bozzi C.F. BZZGPP38H21H501W, Vincenzo Palumbo e Luciano Vasques C.F. VSQLNM63A31C351J, con domicilio eletto presso Luciano Vasques in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2;&nbsp;<br />
contro<br />
Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente p.t.;<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.;<br />
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;<br />
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;&nbsp;<br />
e con l&#8217;intervento di<br />
ad adiuvandum:<br />
Codacons, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Rienzi C.F. RNZCRL46R08H703I e Gino Giuliano C.F. GLNGNI65A02D636M, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, v.le delle Milizie n. 9;&nbsp;<br />
Movimento Politico Coscienza Civica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ruta C.F. RTUGPP65C27B519R, Margherita Zezza C.F. ZZZMGH71B41B519H e Massimo Romano, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR del Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;&nbsp;<br />
Giuseppe Orlando, rappresentato e difeso dall’avv. Lillo Salvatore Bruccoleri C.F. BRCLLS47T20A859D, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Giovanni Gentile n. 22;&nbsp;<br />
Cittadini Europei, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Antoci C.F. NTCMRC89A29H163I, Carmelo Giurdanella C.F. GRDCML61H22H163A e Daniela Maliardo C.F. MLRDNL75D63F839F, con domicilio eletto presso Carmelo Giurdanella in Roma, via dei Barbieri n. 6;&nbsp;<br />
ad opponendum:<br />
Maria Rosaria Terrasi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Pesce C.F. PSCGNN64R12B180E e Guido Corso C.F. CRSGDU40S08D969C, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, via Bocca di Leone n. 78;&nbsp;<br />
Comitato “BASTA UN SI RICCIONE – GENERAZIONE SI”, in persona del legale rappresentante p.t., Marco Pallaoro, Andrea Urbinati, Maria Iole Pelliccioni, Guido Pazzaglini, Nadia Magnani e Paola Pierelli, rappresentati e difesi dagli avv.ti David Giuseppe Apolloni C.F. PLLDDG70C10H501A, Salvatore Menditto C.F. MNDSVT71R01F205E e Lucio Berardi C.F. BRRLCU79S22H2742, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, via Conca D&#8217;Oro n. 285;&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione,<br />
del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016 per la indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella G.U. n. 88 del 15 aprile 2016;<br />
di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, tra questi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2016 nonché le proposte del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia citati nel decreto;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia;<br />
Visti gli atti di intervento;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2016 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>
Considerato che:<br />
&#8211; con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 4 ottobre 2016 e depositato il successivo 5 ottobre 2016, i ricorrenti, nella loro rispettiva qualità, impugnano il decreto del Presidente della Repubblica datato 27 settembre 2016 con il<br />
&#8211; a sostegno della proposta azione di annullamento – dopo aver svolto preliminari considerazioni in ordine alla impugnabilità del decreto contestato e sulla sussistenza dell’interesse ad agire &#8211; deducono i ricorrenti il vizio di violazione di legge con ri<br />
&#8211; in data 13 ottobre 2016 l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia, con articolata memoria, nell’evidenziare di non costituirsi per la Presidenza de<br />
&#8211; in data 14 ottobre 2016 è stato depositato atto di costituzione formale da parte della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia;<br />
&#8211; sono stati in seguito depositati numerosi atti di intervento sia ad adiuvandum che ad opponendum nonché ulteriori scritti difensivi ad opera delle parti in causa;<br />
&#8211; alla camera di consiglio del 17 ottobre 2016 &#8211; fissata in via straordinaria e previa adozione di decreto di abbreviazione dei termini – è stato dato, previa verifica della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, preliminare avviso alle parti<br />
Ritenuto che &#8211; in via preliminare &#8211; sussista la necessità di verificare i profili inerenti la sussistenza della giurisdizione, con riferimento alla quale è stata peraltro sollevata puntuale eccezione, sotto il profilo del difetto assoluto di giurisdizione, dalle Amministrazioni resistenti, con argomentazioni richiamate anche dagli intervenienti ad opponendum;<br />
Ritenuto che &#8211; tenuto conto dell’oggetto del giudizio, della natura e del contenuto degli atti contestati, della disciplina di riferimento e del petitum azionato, volto alla contestazione della formulazione del quesito – tale eccezione sia meritevole di condivisione, atteso che:<br />
&#8211; come si trae dalla narrativa che precede, mediante la proposizione del presente gravame i ricorrenti agiscono per l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica datato 27 settembre 2016 recante l’indizione del “Referendum popolare confermati<br />
&#8211; ai fini del decidere, giova, pertanto, ripercorrere brevemente lo svolgimento del procedimento confluito nell’adozione del gravato decreto presidenziale, al fine di compiutamente individuare, alla luce della disciplina di riferimento, le singole sfere d<br />
&#8211; in tale direzione, va rilevato che le richieste di consultazione referendaria sono state formulate dai relativi promotori sulla base delle previsioni dettate dall’art. 4 della legge n. 352 del 1970 – recante norme sui referendum previsti dalla Costituzi<br />
&#8211; le richieste così formulate sono state vagliate dall’Ufficio Centrale per il Referendum costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, al quale, ai sensi dell’art. 12 della citata legge n. 352 del 1970, spetta il compito della verifica di “conformità<br />
&#8211; in esito all’esercizio di tali compiti e funzioni, espressamente disciplinati dalla legge, l’Ufficio Centrale per il Referendum, con le ordinanze del 6 maggio 2016 e dell’8 agosto 2016, ha verificato la completezza delle richieste di referendum rispetto<br />
&#8211; successivamente all’adozione delle illustrate ordinanze da parte dell’Ufficio Centrale per il Referendum, è intervenuta la delibera del Consiglio dei Ministri, datata 26 settembre 2016, con la quale è stata proposta al Presidente della Repubblica la dat<br />
&#8211; con il decreto del Presidente della Repubblica, oggetto di gravame, richiamate in premessa le norme di riferimento e la legge costituzionale da sottoporre a referendum, nonché le ordinanze adottate dall’Ufficio Centrale per il Referendum e la deliberazi<br />
&#8211; risulta, quindi, evidente, dalla ricostruzione precedentemente illustrata in ordine allo svolgimento del complesso iter di indizione del referendum e delle norme di riferimento che lo governano, come il quesito contenuto nel gravato decreto presidenzial<br />
&#8211; vertendo la controversia sulla denunciata illegittimità della formulazione di tale quesito, ritiene il Collegio che, essendo stato lo stesso individuato dall’Ufficio Centrale per il Referendum attraverso ordinanze non impugnabili con gli ordinari mezzi<br />
&#8211; indirizzando la disamina verso il decreto presidenziale, atto conclusivo dell’iter di indizione del referendum costituzionale e che costituisce oggetto principale dell’impugnativa in esame, deve rilevarsi come lo stesso presenti plurimi contenuti, avent<br />
&#8211; occorre innanzitutto ricordare che &#8211; come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (cfr., ex multis, sentenza n. 1 del 2013) – il Presidente della Repubblica costituisce un organo costituzionale monocratico “titolare di un complesso di attribuzion<br />
&#8211; proprio in ragione della poliedricità delle funzioni e delle competenze del Presidente della Repubblica, è, dunque, da escludere l’insindacabilità in termini assoluti degli atti e dei provvedimenti adottati da tale organo, essendo conseguentemente neces<br />
&#8211; in tal senso ha già avuto modo di esprimersi la giurisprudenza, anche di questa Sezione, affermando, proprio in ordine a deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate per la celebrazione di “referendum popolari” e al “conseguente D.P.R.”, l’impossib<br />
&#8211; l’estensione dell’ambito, oggettivo e soggettivo, di sindacabilità degli atti – cui il Collegio ritiene di aderire &#8211; è stata progressivamente affermata in ossequio al generale principio costituzionale di tutela delle posizioni giuridiche soggettive di c<br />
&#8211; rilevato, dunque &#8211; in sintesi – che i decreti del Presidente della Repubblica del tipo di quello in contestazione non sono insindacabili in termini assoluti, ma che sono sottratti al sindacato giurisdizionale esclusivamente nei limiti in cui il relativo<br />
&#8211; discende, dalle superiori premesse, che debba affermarsi l’insindacabilità del D.P.R. impugnato in relazione al profilo inerente al quesito referendario, tenuto conto che la formulazione dello stesso proviene dalle ordinanze dell’Ufficio Centrale per il<br />
&#8211; a tale conclusione si addiviene in ragione della insindacabilità, da parte del giudice amministrativo delle ordinanze adottate, in materia, dall’Ufficio Centrale del Referendum istituito presso la Suprema Corte di Cassazione, stante la natura di organo<br />
&#8211; ne consegue che le determinazioni assunte dall’Ufficio Centrale per il Referendum sono emanate da un organo rigorosamente neutrale, e non nell’esplicazione di un potere amministrativo (pur concretandosi in poteri di verifica di conformità, per come prev<br />
&#8211; le superiori considerazioni in ordine alla natura dei poteri esercitati dall’Ufficio Centrale per il Referendum in materia di referendum costituzionale, unitamente al fondamento giustificativo dei poteri attribuiti al Presidente della Repubblica, funzio<br />
&#8211; sotto il profilo dei mezzi di tutela apprestati dall’ordinamento, invocata da parte ricorrente, eventuali questioni di illegittimità costituzionale della legge n. 352 del 1970 – in ipotesi riconducibili alla predeterminazione del quesito in base alla au<br />
&#8211; avuto, infine, riguardo agli ulteriori rilievi di parte ricorrente, ritiene il Collegio che non sia parimenti suscettibile di sindacato, in senso assoluto, il mancato esercizio, da parte del Presidente della Repubblica, del potere di intervento o del po<br />
Ritenuto conclusivamente che, per le ragioni illustrate, il ricorso vada dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, il che, nel rendere irrilevante ogni altra questione di tipo processuale, preclude altresì la possibilità di individuare, ai sensi dell’art. 11 del codice del processo amministrativo, un diverso giudice nazionale cui sottoporre la controversia;<br />
Ritenuto che, tenuto conto delle peculiarità che connotano la delicata vicenda in esame e dell’assenza di precedenti in materia di referendum costituzionale, sussistano ragionevoli motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, sul ricorso n. 10693/2016 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Elena Stanizzi, Presidente<br />
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
Antonella Mangia&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Elena Stanizzi<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-10-2016-n-10445/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2016 n.10445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2016 n.21304</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-20-10-2016-n-21304/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-20-10-2016-n-21304/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2016 n.21304</a></p>
<p>Pres. Mazzacane/ est. Scarpa Sull’inconfigurabilità come “pratica di valore indeterminabile” dell’assistenza stragiudiziale alla redazione di clausole contrattuali relative alle conseguenze di un annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione 1.Avvocati – Compenso professionale – D.M. n. 585 del 1994 &#8211; Assistenza stragiudiziale alla redazione di un contratto – Profili risarcitori – In caso di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-20-10-2016-n-21304/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2016 n.21304</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-20-10-2016-n-21304/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2016 n.21304</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mazzacane/ est. Scarpa</span></p>
<hr />
<p>Sull’inconfigurabilità come “pratica di valore indeterminabile” dell’assistenza stragiudiziale alla redazione di clausole contrattuali relative alle conseguenze di un annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Avvocati – Compenso professionale – D.M. n. 585 del 1994 &#8211; Assistenza stragiudiziale alla redazione di un contratto – Profili risarcitori – In caso di annullamento giurisdizionale – Non configurabilità – Pratica di valore indeterminabile &#8211; Ragioni<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.In tema di liquidazione dell&#8217;onorario spettante ad avvocati, in base alle tariffe stabilite dal D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, per una prestazione stragiudiziale di assistenza alla redazione di un contratto volto a regolamentare i rapporti tra una stazione appaltante ed una Associazione Temporanea di Imprese, aggiudicataria di un appalto pubblico, anche in relazione alle possibili conseguenze ricadenti sul contratto stipulato tra l&#8217;Amministrazione appaltante e l&#8217;originario aggiudicatario per effetto dell&#8217;annullamento degli atti di gara da parte del giudice amministrativo, la pratica non può considerarsi di valore indeterminabile, trattandosi di prestazione comunque suscettibile di conversione in danaro.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp;&nbsp; PROCEDIMENTO CIVILE<br />
Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-10-2016, n. 21304<br />
&nbsp;<br />
INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO<br />
&nbsp;<br />
PROCEDIMENTO CIVILE<br />
&nbsp;<br />
Fatto Diritto P.Q.M.<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
&nbsp;<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
&nbsp;<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE<br />
&nbsp;<br />
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
&nbsp;<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Presidente &#8211;<br />
&nbsp;<br />
Dott. ORILIA Lorenzo &#8211; Consigliere &#8211;<br />
&nbsp;<br />
Dott. ABETE Luigi &#8211; Consigliere &#8211;<br />
&nbsp;<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere &#8211;<br />
&nbsp;<br />
Dott. SCARPA Antonio &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
&nbsp;<br />
SENTENZA<br />
&nbsp;<br />
sul ricorso 7209/2015 proposto da:<br />
&nbsp;<br />
M.G., B.A. M, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell&#8217;avvocato FABIO CINTIOLI, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato VITTORIO BECHI;<br />
&nbsp;<br />
&#8211; ricorrenti &#8211;<br />
&nbsp;<br />
contro<br />
&nbsp;<br />
NUOVO PIGNONE HOLDING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BENEDETTO CAIROLI 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato FRANCESCA GERVASIO, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato VINCENZO VIGORITI;<br />
&nbsp;<br />
INSO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BENEDETTO CAIROLI 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato FRANCESCA GERVASIO, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato VIERI ROMAGNOLI;<br />
&nbsp;<br />
&#8211; controricorrente &#8211;<br />
&nbsp;<br />
e contro<br />
&nbsp;<br />
STUDIO LEGALE ASSOCIATO M., B., R., T.;<br />
&nbsp;<br />
&#8211; intimato &#8211;<br />
&nbsp;<br />
avverso la sentenza n. 394/2015 della CORTE D&#8217;APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/03/2015;<br />
&nbsp;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;<br />
&nbsp;<br />
uditi gli Avvocati Lo Pinto, per delega dell&#8217;avvocato Cintioli, Romagnoli e Vigoriti;<br />
&nbsp;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
Con citazione del 26 luglio 2002 gli avvocati M.G. e B.A. convenivano dinanzi al Tribunale di Firenze (procedimento R.G. 4456/02) la INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali s.p.a. e lo Studio Legale Associato M. &#8211; B. R. &#8211; T., chiedendo che la INSO, &#8220;in proprio e/o quale capogruppo mandataria dell&#8217;Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita con la s.p.a. BENTINI COSTRUZIONI&#8221; venisse condannata a corrispondere loro l&#8217;importo di Euro 6.014.032,99, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da suddividere al 50% pro capite. con riconoscimento dell&#8217;obbligo degli attori di trasferire l&#8217;importo suddetto allo Studio Legale Associato; ovvero, in subordine, i medesimi avvocati M.G. e B.A. chiedevano che la INSO venisse condannata al pagamento in loro favore del detto importo.<br />
&nbsp;<br />
Gli attori evidenziavano che la stessa domanda era stata proposta in altro giudizio dallo Studio Legale Associato ed era pendente davanti allo stesso Tribunale di Firenze (R.G. 3284/00) e che il compenso richiesto alla INSO era relativo all&#8217;attività giudiziale e stragiudiziale espletata in favore della stessa in relazione alla partecipazione alla gara, all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto ed alla predisposizione del contratto inerenti la progettazione, realizzazione e manutenzione pluriennale del Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze.<br />
&nbsp;<br />
Lo Studio Legale Associato M. &#8211; B. &#8211; R. &#8211; T. si costituiva, aderendo alle domande degli attori.<br />
&nbsp;<br />
Anche la INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali s.p.a. si costituiva, contestava l&#8217;an ed il quantum della pretesa attrice e chiamava in causa la Nuovo Pignone Holding s.p.a., deducendo che questa avesse ceduto al Consorzio Etruria soc. coop. a r.l. la totalità della sua partecipazione in INSO, assumendo nei confronti della cessionaria l&#8217;obbligo di manlevarla da ogni somma che fosse dovuta allo Studio Legale Associato M. &#8211; B. &#8211; R. &#8211; T. od ai professionisti che ne facessero parte. La Nuovo Pignone Holding s.p.a. domandava, inoltre, di chiamare in causa la Bentini Costruzioni s.p.a., perchè venisse accertato che questa era obbligata in solido per il pagamento dei pretesi compensi professionali. Ancora, la Nuovo Pignone Holding s.p.a. chiedeva che venisse dichiarata la sua estraneità ai rapporti fra INSO s.p.a. e Bentini Costruzioni s.p.a., con riguardo ad eventuali manleve o garanzie dalla prima prestate per la seconda.<br />
&nbsp;<br />
Bentini Costruzioni s.p.a., nei costituirsi, eccepiva in via pregiudiziale la superfluità della sua chiamata in causa, essendo già parte del giudizio l&#8217;A.T.I. nella quale era mandante, ed opponeva altresì che la chiamante Nuovo Pignone Holding non poteva proporre alcuna domanda nei suoi confronti, sicchè chiedeva di essere estromessa. Inoltre, la Bentini Costruzioni faceva valere l&#8217;accordo del (OMISSIS), intercorso con la INSO, nel quale questa si era impegnata a tenerla indenne dalle pretese degli avvocati M. e B..<br />
&nbsp;<br />
Al procedimento 4456/02 R.G., intentato con la citazione del 26 luglio 2002 degli avvocati M.G. e B.A., veniva riunito il procedimento n. 5955/03 R.G., promosso successivamente da INSO s.p.a. contro Bentini Costruzioni s.p.a., al fine di sentir accertare la sussistenza fra le parti di un&#8217;A.T.I., nonchè il conseguente obbligo in solido della Bentini Costruzioni con riguardo a quanto eventualmente dovuto agli avvocati M. e B.. Tale domanda era stata resistita da Bentini Costruzioni, che a sua volta chiedeva che venisse accertato l&#8217;obbligo di INSO di tenerla indenne da ogni richiesta di pagamento proveniente dagli avvocati M. e B..<br />
&nbsp;<br />
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 185/2008 del 18 gennaio 2008: dichiarava la carenza di interesse ad agire degli avvocati M. e B. in ordine alla loro domanda di accertamento del loro obbligo di versare il compenso reclamato allo Studio Legale Associato M.- B. &#8211; R.- T.; dichiarava la carenza di interesse ad agire dello Studio Legale Associato in ordine alla reciproca domanda di accertamento dell&#8217;obbligo di versamento dei compensi proposta nei confronti degli avvocati M. e B.; dichiarava che lo Studio Legale Associato fosse carente di legittimazione attiva quanto alla domanda &#8220;trasversale&#8221;, proposta contro INSO; accertava tra le parti del rapporto di prestazione professionale l&#8217;esistenza di un accordo per l&#8217;applicazione dei minimi tariffari e perciò, accogliendo parzialmente la domanda degli avvocati M. e B., condannava la INSO al pagamento in favore degli attori del minor importo di Euro 899.045.53 oltre interessi legali &#8220;.dal dovuto&#8230; al saldo&#8221;; accertava che la Nuovo Pignone Holding fosse obbligata a manlevare la INSO e perciò condannava la chiamata in causa a tenere indenne quest&#8217;ultima dell&#8217;importo della condanna; rigettava le domande proposte da INSO e Nuovo Pignone Holding nei confronti della Bentini Costruzioni.<br />
&nbsp;<br />
Questa sentenza era impugnata in via principale dalla INSO s.p.a. nei confronti degli avvocati B. e M., della Nuova Pignone Holding, della Bentini Costruzioni e dello Studio Legale Associato M. &#8211; B. &#8211; R. &#8211; T..<br />
&nbsp;<br />
Si costituivano nel giudizio di appello gli avvocati B. e M., che opponevano l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza dell&#8217;impugnazione principale, e proponevano altresì appello in via incidentale, dolendosi della decisione di primo grado nella parte in cui era stato ritenuto sussistente un accordo per l&#8217;applicazione dei minimi tariffari.<br />
&nbsp;<br />
Si costituiva nel giudizio di gravame anche la Nuovo Pignone Holding s.p.a., dichiarando di aderire all&#8217;appello principale della INSO e censurando la sentenza del Tribunale di Firenze quanto al capo con il quale essa era stata condannata a rimborsare le spese legali sostenute dalla INSO. Si costituiva ancora la Costruzioni Bentini s.p.a., chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado.<br />
&nbsp;<br />
Rimaneva contumace lo Studio legale associato.<br />
&nbsp;<br />
Intervenuto il fallimento della Costruzioni Bentini s.p.a. e dichiarata l&#8217;interruzione del processo, Nuovo Pignone Holding e INSO rinunciavano alle domande proposte contro quella.<br />
&nbsp;<br />
Con sentenza n. 394 del 5 marzo 2015, la Corte d&#8217;Appello di Firenze, accertata la rinuncia ad ogni domanda proposta da INSO e da Nuovo Pignone Holding nei confronti della Bentini Costruzioni s.p.a., in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, dichiarava che il credito degli avvocati M.G. e B.A.M. nei confronti della INSO s.p.a., per i titoli dedotti nel presente giudizio, fosse pari ad Euro 209.786,01 oltre accessori di legge; condannava, perciò, gli avvocati M. e B.. in via solidale fra di loro, a restituire alla Nuovo Pignone Holding la differenza fra l&#8217;importo di Euro 1.130.660,87, al netto delle spese di precetto, e quello loro dovuto sulla base della sentenza di riforma; compensava le spese di lite del doppio grado fra gli avvocati M. e B., da un lato, e INSO e Nuovo Pignone Holding, dall&#8217;altro; in accoglimento dell&#8217;appello incidentale della Nuovo Pignone Holding nei confronti della INSO, compensava le spese del primo grado fra tali parti, compensando pure quelle del secondo grado.<br />
&nbsp;<br />
M.G. e B.A.M. hanno proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi.<br />
&nbsp;<br />
Resistono con controricorsi la INSO s.p.a. e la GE Italia Holding s.p.a. (già Nuovo Pignone Holding s.p.a.), rimanendo intimato senza svolgere attività difensiva lo Studio legale associato M. B. &#8211; R. &#8211; T..<br />
&nbsp;<br />
I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell&#8217;art. 378 c.p.c., in data 7 settembre 2016.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Motivi della decisione</strong><br />
&nbsp;<br />
Va pregiudizialmente rigettata l&#8217;istanza di riunione avanzata dai ricorrenti in data 25 luglio 2016, poi reiterata nella memoria ex art. 378 c.p.c., con riferimento al ricorso recante numero R.G. 12034/2015, proposto avverso la sentenza n. 644/2014 del 14 aprile 2014, resa dalla stessa Corte d&#8217;Appello di Firenze, giudizio che si assume abbia già ricostruito &#8220;l&#8217;accordo M. &#8211; B. &#8211; INSO sulla determinazione dei compensi professionali&#8221; e relativo alla &#8220;vicenda Ospedali&#8221;. La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell&#8217;art. 335 c.p.c., ove esse investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ma a condizione che i ricorsi, seppur proposti contro provvedimenti diversi, siano fra loro connessi, nel senso che la loro trattazione separata prospetti l&#8217;eventualità di soluzioni contrastanti, ovvero siano ravvisabili ragioni di economia processuale o profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (cfr, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013); laddove, nel caso in esame, le prospettate ragioni di connessione tra i due ricorsi (parziale identità soggettiva dei giudizi, con riferimento alle persone dei professionisti legali ed alla società cliente, unitarietà del rapporto di assistenza professionale, pur nella diversità delle specifiche prestazioni oggetto delle distinte cause, e presumile analogia di alcune delle questioni di diritto implicate) non appaiono tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto.<br />
&nbsp;<br />
1.11 primo motivo di ricorso di M.G. e B.A.M. deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 100 c.p.c. e art. 1269 c.c., nonchè dell&#8217;art. 112 c.p.c.. Si assume l&#8217;erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente l&#8217;interesse ad agire di INSO, essendo la Nuovo Pignone Holding subentrata per novazione soggettiva nell&#8217;obbligo di corrispondere la somma di Euro 899.045,53 accordata dal Tribunale ai ricorrenti, sicchè INSO non aveva interesse a proporre impugnativa della sentenza di primo grado. Si sostiene ancora l&#8217;erroneità della sentenza della Corte di Firenze per violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., giacchè essa non ha tenuto conto delle domande formulate dall&#8217;appellante principale INSO e dall&#8217;appellante incidentale Nuovo Pignone, in ragione delle quali quest&#8217;ultima si è dichiarata obbligata al pagamento dei compensi professionali degli attuali ricorrenti, sicchè, quale sostanziale soccombente, era l&#8217;unica parte ad avere il concreto e giuridico interesse a contestare l&#8217;importo liquidato dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 185/2008.<br />
&nbsp;<br />
1.1. Questo primo motivo di ricorso è del tutto infondato.<br />
&nbsp;<br />
La sentenza del Tribunale di Firenze n. 185/2008 aveva accolto in parte la domanda proposta dagli avvocati M. e B. nei confronti della INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali s.p.a., ed aveva, infatti, condannato la INSO al pagamento in favore degli attori dell&#8217;importo di Euro 899.045.53, oltre accessori; la stessa sentenza aveva poi accertato che la Nuovo Pignone Holding fosse obbligata a manlevare la INSO, e perciò condannato la chiamata in causa a tenere indenne quest&#8217;ultima.<br />
&nbsp;<br />
E&#8217; noto come la regola dell&#8217;art. 100 c.p.c., a norma della quale per proporre una domanda, o per resistere ad essa, è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, nel senso che l&#8217;interesse ad impugnare presuppone una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale, non potendosi prescindere, nell&#8217;accertamento dell&#8217;interesse all&#8217;impugnazione, dalla prospettazione delle domande formulata dalla parte attrice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6770 del 04/05/2012).<br />
&nbsp;<br />
Allorchè, pertanto, come nel caso di specie, il convenuto sia condannato dal giudice di primo grado, in accoglimento della domanda principale, al pagamento di quanto richiesto dall&#8217;attore, tale condanna rende il medesimo convenuto debitore nei confronti dell&#8217;attore, e ciò lo legittima a proporre impugnazione, senza che tale soccombenza sia elisa dal fatto che sia stata accolta anche la domanda proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato in causa, al fine di essere tenuto indenne dagli effetti di quella condanna, trattandosi di domanda diversa che non ne fa venire meno la giuridica soccombenza rispetto alla domanda attorea (si vedano indicativamente Cass. Sez. U, Sentenza n. 1729 del 06/02/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 75 del 10/01/1977).<br />
&nbsp;<br />
E&#8217; poi proprio inammissibile la denunciata violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., ove si assume dai ricorrenti che la Corte di Firenze non abbia tenuto conto delle domande formulate dalla INSO e dalla Nuovo Pignone. La Corte d&#8217;Appello ha compiutamente motivato sul punto che &#8220;non è vero che l&#8217;obbligo di manleva di INSO riconosciuto a carico di Nuova Pignone Holding privi la prima di un interesse in ordine alla definizione della controversia&#8230; Il fatto (documentato) che dopo la sentenza Nuova Pignone Holding abbia provveduto al pagamento direttamente nei confronti dei due professionisti non sposta minimamente i termini della questione. Infatti l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione deve essere valutato in relazione al contenuto della sentenza (parzialmente negativo per INSO), e quello che rileva è l&#8217;utilità giuridica e non solo economica ritraibile dalla chiesta riforma della sentenza. Sia sufficiente considerare che è innegabile un interesse giuridicamente rilevante della INSO a vedersi dichiarata obbligata al pagamento di un importo inferiore a quello nei suoi confronti preteso&#8221;.<br />
&nbsp;<br />
Costituisce allora consolidato insegnamento di questa Corte che, per configurarsi l&#8217;omessa pronunzia da parte del giudice di merito, denunciabile in cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., occorre prospettare un difetto di attività imputabile alla sentenza di secondo grado (della quale sia, perciò, espressamente richiesta la nullità; Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013), con riferimento a domande, eccezioni o istanze ritualmente introdotte in giudizio, come anche in ordine ai motivi di appello. E&#8217;, invece, inammissibile la censura per violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato allorchè il giudice del merito abbia comunque preso in esame la questione oggetto di doglianza e l&#8217;abbia risolta in modo di cui il ricorrente lamenti, come nel caso in esame, altresì la non correttezza, o la mancata motivazione.<br />
&nbsp;<br />
11. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 112 c.p.c. (ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Si assume che INSO avesse fatto valere con il proprio appello principale un diritto non proprio, richiedendo la restituzione in favore della Nuovo Pignone Holding s.p.a. delle somme che questa aveva pagato agli avvocati B. e M., ciò senza che la Nuovo Pignone avesse proposto tempestivo appello principale, ed avendo poi quest&#8217;ultima richiesto la ripetizione delle somme corrisposte in suo favore solo in sede di appello incidentale.<br />
&nbsp;<br />
Si contesta altresì che la sentenza di secondo grado non abbia considerato che la Nuovo Pignone Holding, all&#8217;udienza del 6 maggio 2014, avesse concluso altresì per il rigetto dell&#8217;appello INSO, al fine evidentemente di superare l&#8217;eccezione di tardività del proprio appello incidentale.<br />
&nbsp;<br />
Il terzo motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 325, 327, 332, 333, 334, 370 e 371 c.p.c., il tutto sempre ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si denuncia che l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello principale di INSO doveva comportare l&#8217;inefficacia dell&#8217;appello incidentale tardivo di Nuovo Pignone Holding, e comunque che, avendo l&#8217;impugnazione di quest&#8217;ultima natura adesiva, essa non poteva proporsi tardivamente ai sensi dell&#8217;art. 334 c.p.c., con conseguente sua inammissibilità, giacchè proposta con la comparsa del 18 novembre 2011 rispetto a sentenza del 18 gennaio 2009.<br />
&nbsp;<br />
Il quarto motivo di ricorso ipotizza violazione degli artt. 81, 100, 325, 327, 332, 333, 334, 370 e 371 c.p.c., ancora ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si dichiara a proposito di questo motivo che vengono così formulate congiuntamente le eccezioni dei primi tre motivi, in modo da considerare l&#8217;appello di INSO ammissibile solo per la parte relativa alla condanna al rimborso del 50% delle spese di lite di primo grado.<br />
&nbsp;<br />
11.1. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro logica connessione.<br />
&nbsp;<br />
Essi sono infondati nella parte in cui insistono per l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello principale della INSO, viste le ragioni già esposte a proposito del primo motivo.<br />
&nbsp;<br />
Quanto alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, essa, per consolidato orientamento di questa Corte, non costituisce domanda nuova, è perciò ammissibile in appello, e va formulata, a pena di decadenza, con l&#8217;atto di appello, se proposto successivamente all&#8217;esecuzione della sentenza, ovvero anche nel corso del giudizio di gravame, purchè l&#8217;esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell&#8217;impugnazione (per le pronunce più recenti, si vedano, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 26/01/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6457 del 31/03/2015). Si spiega, invero, che una sentenza d&#8217;appello che, riformando quella di primo grado, faccia perciò sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso. Legittimato ad agire per la restituzione è, ovviamente, il solvens, il quale, può perciò, a tal fine, o promuovere un autonomo giudizio, ovvero proporre la sua domanda nel giudizio di appello, come consigliano evidenti ragioni di economia processuale, considerato, del resto, che il giudice d&#8217;appello, rispetto a tale pretesa, opera come giudice di primo grado (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12387 del 16/06/2016).<br />
&nbsp;<br />
Nel caso in esame, allora, avendo provveduto direttamente il terzo chiamato in garanzia Nuovo Pignone Holding s.p.a. al pagamento delle somme attribuite agli attori dalla sentenza di condanna di primo grado resa in danno di INSO s.p.a., convenuta debitrice, essa (soltanto) era legittimata a formulare, con il proprio atto di appello, proposto successivamente all&#8217;esecuzione di quella sentenza, la domanda di restituzione.<br />
&nbsp;<br />
Ora, avendo INSO, appellante principale, richiesto le restituzioni dovute dagli avvocati B. e M. alla solvens Nuovo Pignone Holding s.p.a., la stessa non ha così violato l&#8217;art. 81 c.p.c., atteso che non ha fatto valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, ma ha agito in giudizio in nome proprio, indicando semplicemente il terzo, proprio garante, quale semplice destinatario della ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, conseguente alla richiesta di riforma della decisione impugnata.<br />
&nbsp;<br />
I ricorrenti sostengono, però, che la Nuovo Pignone Holding s.p.a. abbia poi formulato la domanda di restituzione dei maggiori importi versati in esecuzione della sentenza del Tribunale nel proprio appello incidentale tardivo, che, essendo adesivo all&#8217;appello principale, doveva dichiararsi inammissibile.<br />
&nbsp;<br />
Questo assunto è infondato in diritto. Esso parte dalla considerazione che l&#8217;appellato che, costituendosi, chieda l&#8217;accoglimento del gravarne per le medesime ragioni fatte valere dell&#8217;appellante, formula una impugnazione il cui interesse non sorge dall&#8217;impugnazione principale, con la conseguenza che la stessa non può essere proposta nel termine previsto dall&#8217;art. 334 c.p.c., per l&#8217;impugnazione incidentale tardiva. In tal senso, certamente la Nuovo Pignone Holding s.p.a. aveva dichiarato di aderire all&#8217;appello principale della INSO nei confronti degli avvocati B. e M..<br />
&nbsp;<br />
La Corte d&#8217;Appello di Firenze, in proposito, ha affermato come siano ammesse a proporre impugnazione incidentale tardiva non solo le parti destinatarie di impugnazione principale, ma anche quelle chiamate ad integrare il contraddittorio.<br />
&nbsp;<br />
E&#8217; decisivo osservare, allora, che, in caso di chiamata in causa per garanzia di un terzo ad opera del convenuto (quale quella operata dalla INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali p.a. nei confronti della Nuovo Pignone Holding s.p.a., allo scopo di essere manlevata, come da obbligo contrattualmente assunto, da ogni somma che fosse dovuta allo Studio Legale Associato M. &#8211; B. &#8211; R. T. od ai professionisti che ne facessero parte), tanto più nell&#8217;ipotesi in cui il terzo non si limiti a contrastare il diverso ed autonomo titolo su cui si fonda la domanda di manleva, ma contesti anche il titolo dell&#8217;obbligazione principale, e, quindi, la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, il nesso che si instaura tra la domanda di manleva e la domanda principale determina l&#8217;assoggettamento delle due cause al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio processuale instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall&#8217;art. 331 c.p.c., il cui ambito di applicazione non è, del resto, circoscritto alle cause inscindibili, ma si estende anche a quelle tra loro dipendenti (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20552 del 30/09/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21240 del 05/10/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11055 del 13/05/2009; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8699 del 29/05/2003).<br />
&nbsp;<br />
A radicale confutazione delle considerazioni svolte dai ricorrenti nel secondo, terzo e quarto motivo, va allora richiamato l&#8217;orientamento di questa Corte che afferma come, sulla base del principio dell&#8217;interesse all&#8217;impugnazione, l&#8217;appello incidentale tardivo è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l&#8217;impugnazione principale metta comunque in discussione l&#8217;assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il litisconsorte abbia prestato acquiescenza. Di tal che, nelle cause inscindibili, quali quelle innestate con la domanda di pagamento degli avvocati B. e M. rivolta a INSO s.p.a.e con la domanda di manleva formulata da quest&#8217;ultima nei confronti della Nuovo Pignone Holding, l&#8217;appello incidentale tardivo, ai sensi dell&#8217;art. 334 c.p.c., rimane ammissibile pur quando rivesta le forme dell&#8217;impugnazione adesiva indirizzata contro la parte investita dell&#8217;impugnazione principale, ed anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dall&#8217;appellante principale, in quanto il suddetto interesse sorge dall&#8217;appello principale, il quale, se accolto, comporterebbe una modifica dell&#8217;assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal litisconsorte. Peraltro, dal litisconsorzio necessario (determinato, nella specie, dal nesso tra domanda di manleva e domanda principale) deriva che l&#8217;impugnazione proposta da una parte impedisce il passaggio in giudicato della sentenza sui punti comuni alle altre parti poste nella stessa posizione processuale. Del pari, il gravame incidentale tardivo è ammissibile anche se proposto contro una parte della sentenza diversa da quella aggredita nell&#8217;impugnazione principale e su un capo diverso da quello oggetto di questa impugnazione (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9308 del 22/04/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6444 del 17/03/2009).<br />
&nbsp;<br />
E&#8217;, pertanto, pienamente ammissibile l&#8217;appello incidentale tardivo, recante la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, proposto dalla Nuovo Pignone Holding, essendo infondate le denunciate violazioni o false applicazioni degli artt. 81, 100, 325, 327, 332, 333, 334, 370 e 371 c.p.c.,a base del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, le quali, benchè relative tutte ad ipotetici errores in procedendo, ovvero a vizi consistenti in nullità del procedimento o della sentenza, sono pure prospettate dai ricorrenti ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.<br />
&nbsp;<br />
E&#8217; invece inammissibile la censura di omesso esame delle conclusioni rassegnate dalla Nuovo Pignone Holding, dirette al rigetto dell&#8217;appello INSO. Tale censura va, infatti verificata alla stregua dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed interpretato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014. La disposizione, come novellata, si riferisce soltanto all&#8217;omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo: il nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dunque, riduce l&#8217;ambito del sindacato di legittimità intorno ai &#8220;fatti&#8221;, ovvero ai dati materiali, agli episodi fenomenici rilevanti ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l&#8217;esito del giudizio, e non può, quindi, riferirsi, all&#8217;omessa pronuncia su una domanda, eccezione o conclusione specifica delle parti.<br />
&nbsp;<br />
3. Il quinto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2233 c.c., dell&#8217;art. 112 c.p.c., del D.M. n. 585 del 1994, artt. 4, 5 e 6, il tutto ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si afferma l&#8217;erroneità della sentenza della Corte di Firenze per aver ricostruito in modo parziale ed irriguardoso della volontà delle parti l&#8217;accordo sui compensi professionali. Tale accordo, sostengono i ricorrenti, concerneva non soltanto l&#8217;applicazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, quand&#8217;anche i criteri di determinazione del valore della controversie in tema di appalti e concessioni, dovendosi perciò prescindere dal D.M. n. 585 del 1994, art. 6, ovvero dal criterio del valore indeterminabile della causa. Il valore della causa era quello dell&#8217;appalto per la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze, aggiudicato ad un prezzo di 126 miliardi di Lire. Si richiamano così in ricorso i documenti prodotti (in particolare, le notule pagate senza rilievi da INSO), dai quali risulterebbe ricostruibile il valore economico effettivo della controversia, e si denuncia in proposito l&#8217;omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Si cita a sostegno pure altra sentenza della stessa Corte d&#8217;Appello di Firenze.<br />
&nbsp;<br />
Il sesto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 4, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 89, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, art. 4, L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 325 e 327, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16 e degli artt. 1362, 1363 e 1364, tutti ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Viene criticata la sentenza della Corte di Firenze per aver considerato la bozza del contratto d&#8217;appalto predisposta e redatta dall&#8217;avvocato B. di valore indeterminabile, avendo, peraltro, l&#8217;aggiudicazione mediante licitazione privata tenuto luogo del contratto stesso. La volontà del Comune di Firenze e della INSO era stata, del resto, quella di regolare comunque il complessivo rapporto in apposito contratto. Si denuncia pure l&#8217;omesso esame dei documenti da cui risulta la sottoscrizione del contratto di appalto del valore di oltre 16 miliardi di Lire, tale essendo, perciò, il valore su cui parametrare i compensi professionali.<br />
&nbsp;<br />
Il settimo motivo di ricorso denuncia violazione del D.M. n. 585 del 1994, artt. 4, 5 e 6 e della tariffa delle prestazioni professionali di assistenza giudiziale e stragiudiziale. Si riprendono considerazioni già svolte nel quinto motivo di ricorso, si evidenzia che la causa tra Grandi Lavori Fincosit, INSO e Comune di Firenze, patrocinata dagli avvocati M. e B. davanti al TAR Toscana ed al Consiglio di Stato, vertesse su diritti soggettivi c non su interessi legittimi, ed ancora un volta si conclude per l&#8217;erroneità della sentenza d&#8217;appello, che ha quantificato i compensi applicando lo scaglione di valore indeterminabile.<br />
&nbsp;<br />
L&#8217;ottavo motivo di ricorso assume la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 12 c.p.c. e art. 1173 c.c., del D.M. n. 585 del 1994, artt. 4, 5 e 6 e dell&#8217;art. 1346 c.c.. Questo motivo ripercorre, a sua volta, il sesto motivo di ricorso e conclude per l&#8217;erroneità della sentenza della Corte di Firenze per aver fatto applicazione del &#8220;valore indeterminabile&#8221; alla prestazione stragiudiziale della redazione del contratto di appalto.<br />
&nbsp;<br />
Il nono motivo di ricorso attiene, infine, alla violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. (sempre denunciata ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ed all&#8217;omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciandosi che la Corte di appello abbia condannato gli avvocati M. e B. a restituire la differenza tra l&#8217;importo effettivamente corrisposto di Euro 1.130.660,87 (pari all&#8217;importo di Euro 877.974,15 determinato dal Tribunale, maggiorato da CPO e IVA) e l&#8217;importo liquidato in secondo grado, pari ad Euro 209.786,01, così comparando dati eterogenei.<br />
&nbsp;<br />
3.1. Quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo, essi possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi.<br />
&nbsp;<br />
Va premesso che il sesto e l&#8217;ottavo motivo, dopo aver indicato in rubrica, come dispone l&#8217;art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, le norme assuntivamente violate, non recano con riguardo ad alcune di esse (in particolare, al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 4, R.D. 23 maggio 1924, art. 89, L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 325 e 327,e all&#8217;art. 1173 c.c.) alcuna specifica argomentazione intelligibile ed esauriente, intesa a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l&#8217;interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla dottrina, così impedendo a questa Corte di adempiere al compito di verificare il fondamento delle lamentate plurime violazioni.<br />
&nbsp;<br />
E&#8217; poi inammissibile la censura di violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., formulata nel quinto motivo di ricorso, essendo contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei tre distinti vizi di omessa pronuncia, di violazione e falsa applicazione di legge e di omesso esame su un punto decisivo della controversia. Il primo vizio, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, e la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., deve essere fatta valere a norma dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. I restanti vizi presuppongono, invece, l&#8217;esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e vanno denunciati ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.<br />
&nbsp;<br />
Sono ancora inammissibili le censure di omesso esame di fatto decisivo formulate nei motivi quinto e sesto, con riferimento alla documentazione indicata, in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve escludersi la sindacabilità in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di determinate risultanze processuali, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà o insufficienza della motivazione. L&#8217;operata riformulazione dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come già in precedenza riaffermato, ha introdotto nell&#8217;ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all&#8217;omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell&#8217;art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il &#8220;fatto storico&#8221;, il cui esame sia stato omesso, il &#8220;dato&#8221;, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il &#8220;come&#8221; e il &#8220;quando&#8221; tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua &#8220;decisività&#8221;, fermo restando che l&#8217;omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).<br />
&nbsp;<br />
Passando all&#8217;esame dei profili che investono la determinazione dei compensi professionali vantati dagli avvocati B. e M., i passi salienti della sentenza della Corte d&#8217;appello, in proposito, hanno affermato come la bozza redatta dai due legali non consistesse nella convenzione d&#8217;appalto, resa superflua dalla già avvenuta aggiudicazione, quanto nella risoluzione delle questioni risarcitorie connesse all&#8217;eventuale esito dell&#8217;impugnativa proposta dalla Grandi Lavori Fincosit. Avuto riguardo alla Tariffa di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, la Corte di merito ha qualificato così la prestazione degli avvocati come di assistenza e non di consulenza. Dovendo stabilire il valore cui parametrare il compenso per tale attività di assistenza, i giudici dell&#8217;appello non hanno, tuttavia, condiviso la decisione del Tribunale di aver riguardo al valore indicato nei primi progetti di notula inviati dai due legali (quelli del 19 febbraio 1999 e del 15 novembre 1999), pari a Lire 126.319.888.903 (ovvero all&#8217;importo dell&#8217;offerta vincitrice), hanno quindi ritenuto impossibile una quantificazione del valore, ex art. 5 della Tariffa per le attività stragiudiziali, e perciò considerato la bozza relativa ad affare di valore indeterminabile.<br />
&nbsp;<br />
La sentenza impugnata ha poi ritenuto provata la prestazione di assistenza contrattuale dei professionisti pure con riferimento al secondo lotto dei lavori di completamento del palazzo di Giustizia. Quanto all&#8217;esistenza di accordi tra le parti in ordine ai criteri di determinazione del compenso spettante agli avvocati B. e M., la Corte d&#8217;Appello ha condiviso la ricostruzione operata dal Tribunale, secondo cui, dalle due lettere del 19 febbraio 1999 e del 15 novembre 1999, emergerebbe una pattuizione per l&#8217;applicazione dei minimi tariffari, da calcolare, tuttavia, di volta in volta in volta con riferimento al valore delle relative controversie, dovendosi escludere un collegamento necessario tra l&#8217;accertato accordo sui minimi e quello sull&#8217;individuazione dello scaglione di riferimento. Le due missive, infatti, accompagnavano i progetti di notule e specificavano di aver adoperato i coefficienti minimi tariffari, &#8220;assumendo a valore l&#8217;offerta INSO&#8221;. Ciò premesso, la Corte di Firenze ha altresì affermato il valore indeterminabile delle controversie dinanzi al giudice amministrativo nella quali gli avvocati B. e M. svolsero la loro attività giudiziale per INSO, negandosi rilievo, al fine del calcolo del valore della causa, all&#8217;entità dell&#8217;interesse di INSO alla conservazione dell&#8217;appalto.<br />
&nbsp;<br />
Ora, è noto come nella disciplina delle professioni intellettuali, il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, ai sensi dell&#8217;art. 2233 c.c. e l&#8217;apprezzamento del giudice del merito sulla sussistenza o meno di pattuizioni al riguardo, qualora sia sorretto da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto, non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.<br />
&nbsp;<br />
Le censure di violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2233 c.c., operate nel quinto motivo di ricorso, si risolvono, in realtà, nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze documentali, oppure nella contrapposizione dell&#8217;interpretazione dei medesimi documenti preferita dai ricorrenti rispetto a quella attuata dalla Corte di merito nella sentenza impugnata.<br />
&nbsp;<br />
D&#8217;altro canto, nella ricostruzione operata dalla Corte di Firenze, le lettere di accompagnamento ai progetti di notula non assumono il ruolo di documenti contenenti l&#8217;accordo sul compenso agli effetti dell&#8217;art. 2233 c.c., quanto di documenti conformi ad un ipotizzato pregresso accordo intervenuto tra le parti.<br />
&nbsp;<br />
3.2. Il quinto ed il settimo motivo di ricorso risultano, allora, infondati, quanto alla decisione della Corte d&#8217;Appello di Firenze con riferimento al calcolo dei compensi relativi alle prestazioni giudiziali rese per conto della INSO s.p.a. dagli avvocati B. e M., nel contenzioso svoltosi davanti al T.A.R. Toscana ed al Consiglio di Stato su ricorso per annullamento dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto proposto dall&#8217;Impresa Grandi Lavori Fincosit. La Corte d&#8217;Appello ha fatto, invero, corretta applicazione del principio, più volte riaffermato da questa Corte e che merita conferma, secondo cui, ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base alla tariffa stabilita, nella specie, dal D.M. n. 585 del 1994 (art. 6) razione temporis applicabile &#8211; va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l&#8217;annullamento di un atto, qualora la causa petendi della domanda sia la illegittimità dell&#8217;atto e il petitum la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali risvolti patrimoniali della vicenda&#8221; (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1754 del 24/01/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12178 del 19/08/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 932 del 30/01/1997).<br />
&nbsp;<br />
A base di tale orientamento è l&#8217;interpretazione che afferma come, ai fini della determinazione del compenso spettante ad un avvocato, il ricorso al giudice amministrativo per l&#8217;annullamento di un provvedimento deve essere considerato di valore indeterminabile perchè l&#8217;interesse alla legittimità degli atti amministrativi non è riducibile ad un&#8217;espressione pecuniaria, non avendo, al riguardo, alcuna rilevanza neppure l&#8217;entità della lesione patrimoniale arrecata al ricorrente dall&#8217;atto illegittimo. Cass. n. 1754/2013 negava esplicitamente pure ogni rilievo alla pretesa che la liquidazione del compenso dell&#8217;avvocato avvenisse assumendo a riferimento il criterio del valore del contratto di appalto oggetto di aggiudicazione o quanto meno il valore dell&#8217;utile che l&#8217;impresa aggiudicataria supponeva di poter ricavare dall&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto aggiudicato.<br />
&nbsp;<br />
3.3. Sesto ed ottavo motivo di ricorso, quanto ai compensi inerenti le prestazioni stragiudiziali, risultano, invece, fondati, nei limiti che di seguito si preciseranno.<br />
&nbsp;<br />
Il dato normativo di riferimento va tratto, razione temporis, dalle tariffe degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile stabilite dal D.M. Grazia e Giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, in quanto vigenti all&#8217;epoca delle svolte prestazioni. L&#8217;art. 4 delle relative Norme generali prevedeva: &#8220;Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, si deve tenere presente il valore e la natura della pratica, il numero e l&#8217;importanza delle questioni trattate, il pregio dell&#8217;opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente e se le prestazioni sono richieste in condizioni di particolare urgenza&#8221;. Il successivo art. 5, comma 1, affermava: &#8220;Il valore della pratica o dell&#8217;affare si determina a norma del codice di procedura civile&#8221;. Il comma 2 aggiungeva: &#8220;Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le Lire 10.000.000 (Euro 5.164,57), ma non superiore a Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38) (&#8230;)&#8221;. Il punto 2, lettera f) dell&#8217;allegata tariffa stabiliva, quindi, per la prestazione di assistenza consistente nella redazione di contratti, gli onorari quantificati in misura percentuale per scaglioni di importo progressivo rispetto al valore della pratica.<br />
&nbsp;<br />
Va correttamente inquadrata tra le prestazioni stragiudiziali l&#8217;assistenza nella redazione dei contratti, attività consistente nella redazione ex novo di un contratto, cioè nell&#8217;attività creativa della traduzione in termini tecnico &#8211; giuridici delle pattuizioni di due parti (così Cass. sez. 2, Sentenza n. 4842 del 14/11/1989).<br />
&nbsp;<br />
In un remoto precedente, e con riguardo ai Decreti ministeriali previgenti che recavano disposizioni analoghe all&#8217;art. 5, appena richiamato, questa Corte aveva affermato che &#8220;l&#8217;art. 12 c.p.c., comma 1 (la cui norma, con le altre del codice di rito concernenti la competenza per valore, è richiamata in materia stragiudiziale sia dal D.M. 28 novembre 1960, art. 5, che dai corrispondenti articoli del D.M. 2 aprile 1965 e D.M. 30 maggio 1969, successivamente entrati in vigore) dispone che il valore delle cause relative all&#8217;esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione. Detta regola non subisce deroghe quando il giudice è chiamato ad esaminare questioni relative all&#8217;esistenza ed alla validità dell&#8217;intero rapporto obbligatorio quale premessa logica della richiesta decisione, purchè su tali questioni non sia domandata una pronuncia con efficacia di giudicato&#8221; (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1765 del 07/06/1972).<br />
&nbsp;<br />
Come visto, il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, stabilendo all&#8217;art. 5 delle Norme generali per gli onorari in materia stragiudiziale civile che &#8220;il valore della pratica o dell&#8217;affare si determina a norma del codice di procedura civile&#8221;, fissava poi nell&#8217;allegata tariffa, per la prestazione di assistenza nella redazione di contratti effettivamente portati a conclusione, un onorario determinato in modo non analitico (ovvero prestazione per prestazione, in dati periodi di tempo), ma globale, in percentuale, appunto, al valore della pratica, comprensivo di qualunque altro onorario previsto dalla tariffa, rimanendo a tal fine inapplicabili, ai fini della liquidazione, i criteri concernenti il risultato o il vantaggio procurati al cliente. Si trattava, peraltro, di un sistema remunerativo derogabile, ben potendo il professionista ed il cliente accordarsi liberamente su una diversa liquidazione del compenso per la prestazione di assistenza ad un contratto.<br />
&nbsp;<br />
Dovendosi il valore della pratica stragiudiziale, ai sensi del citato art. 5, calcolare a norma del codice di procedura civile, è noto come il valore della causa, in virtù degli artt. 10 c.p.c. e segg., si identifica in base a quanto in concreto richiesto nella domanda dall&#8217;attore, ed avendosi come riferimento temporale il momento di proposizione della domanda stessa (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5573 del 08/03/2010; Cass. Sez. l, Sentenza n. 20118 del 18/09/2006). Non possono perciò spiegare influenza, ai fini della determinazione del valore della domanda, le successive modificazioni o gli ampliamenti che siano provocati da uno sviluppo della stessa, ad esempio in conseguenza di una situazione di fatto non ancora completamente esauritasi nelle sue conseguenze economiche.<br />
&nbsp;<br />
Tuttavia, la Corte d&#8217;Appello di Firenze ha definito di &#8220;valore indeterminabile&#8221; (e ciò agli effetti del comma 2 dell&#8217;art. 5 delle Norme generali), sulla base degli elementi esistenti al tempo della prestazione, la pratica relativa al &#8220;contratto di appalto&#8221;, redatto dopo l&#8217;aggiudicazione della gara con l&#8217;assistenza degli avvocati B. e M., considerando che &#8220;le problematiche di cui alla bozza erano segnatamente di natura risarcitoria (dei danni di INSO in Ipotesi di accoglimento dell&#8217;impugnativa dell&#8217;aggiudicazione), senza che sia possibile una quantificazione del valore&#8221;. Ad avviso dei giudici d&#8217;appello, non trattandosi di bozza del contratto di appalto, non poteva contribuire a determinare il valore della pratica l&#8217;importo dei lavori oggetto di aggiudicazione.<br />
&nbsp;<br />
La Corte di Firenze ha però così disatteso un costante orientamento di questa Corte, per il quale, tanto ai fini della competenza che ai tini della liquidazione dei compensi di avvocato, possono essere definite di valore &#8220;indeterminabile&#8221; soltanto le cause o le pratiche aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, in quanto tale indeterminabilità del valore va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza, cioè, di un&#8217;intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al momento di proposizione della domanda o di espletamento della prestazione professionale (in tema di pratica stragiudiziale di assistenza alla redazione di contratto, di recente, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11056 del 27/05/2016, non massimata; arg. anche da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6414 del 19/03/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7757 del 20/07/1999). Ancora più chiaramente, si è ritenuto contrario al principio, rinvenibile nella Delib. Consiglio Nazionale Forense 12 giugno 1993, art. 6, approvata dal D.M. n. 585 del 1994, qualificare, agli effetti della liquidazione degli onorari di avvocato, come cause di valore indeterminabile non quelle non suscettibili di valutazione economica, quanto quelle il cui valore sia soltanto non determinato o di difficile valutazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5905 del 24/03/2004).<br />
&nbsp;<br />
In specie, avendosi qui riguardo alla liquidazione dell&#8217;onorario spettante ad avvocati, in base alle tariffe stabilite dal D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, per una prestazione stragiudiziale di assistenza alla redazione di un contratto volto a regolamentare i rapporti tra un&#8217;amministrazione comunale ed una Associazione Temporanea di Imprese, rimasta aggiudicataria di un appalto pubblico, anche in relazione alle possibili conseguenze ricadenti sul contratto stipulato tra l&#8217;Amministrazione appaltante e l&#8217;originario aggiudicatario per effetto dell&#8217;annullamento degli atti di gara da parte del giudice amministrativo, la pratica non può considerarsi di valore indeterminabile, trattandosi di prestazione comunque suscettibile di conversione in danaro.<br />
&nbsp;<br />
4. Conclusivamente, devono essere accolti, per quanto di ragione, il sesto e l&#8217;ottavo motivo di ricorso, rimanendo assorbito il nono motivo, attinente all&#8217;entità delle restituzioni delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Vengono rigettati il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il settimo motivo di ricorso.<br />
&nbsp;<br />
La sentenza impugnata deve perciò essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Firenze perchè la decida, uniformandosi al principio innanzi enunciato al paragrafo 3.3. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.<br />
&nbsp;<br />
<a name="_GoBack"><strong>P.Q.M.</strong></a><br />
&nbsp;<br />
La Corte accoglie il sesto e l&#8217;ottavo motivo del ricorso, rigetta il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il settimo motivo, dichiara assorbito il nono motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2016.<br />
&nbsp;<br />
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Terza Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2016 n.185</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-terza-sezione-sentenza-12-10-2016-n-185/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Bay Larsen /Rel. Safjan La Corte UE sul giudice competente sulle domande di indebito arricchimento &#160; Comunità europea – Competenza giurisdizionale – Esecuzione decisioni in materia civile e commerciale – Art. 6 punto 3 Regolamento CE – Domande giudiziali – Indebito arricchimento – Giudice competente – Criteri di individuazione.&#160;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-terza-sezione-sentenza-12-10-2016-n-185/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Terza Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2016 n.185</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bay Larsen /Rel. Safjan</span></p>
<hr />
<p>La Corte UE sul giudice competente sulle domande di indebito arricchimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">&nbsp;<br />
Comunità europea – Competenza giurisdizionale – Esecuzione decisioni in materia civile e commerciale – Art. 6 punto 3 Regolamento CE – Domande giudiziali – Indebito arricchimento – Giudice competente – Criteri di individuazione.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’articolo 6, punto 3, del regolamento (CE) n.&nbsp;44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che il foro designato da tale disposizione in materia di domanda riconvenzionale è competente a pronunciarsi su una domanda siffatta, volta ad ottenere la restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, di un importo corrispondente a quello convenuto nell’ambito di un accordo stragiudiziale, qualora tale domanda sia presentata nell’ambito di una nuova azione giudiziaria tra le stesse parti, a seguito dell’annullamento della decisione alla quale aveva condotto l’azione iniziale tra le medesime e la cui esecuzione aveva dato luogo a tale accordo stragiudiziale<strong><em>.</em></strong><br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)<br />
12 ottobre 2016&nbsp;(<a name="Footref*"></a><a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=184445&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=735687#Footnote*">*</a>)</div>
<p>«Rinvio pregiudiziale&nbsp;– Cooperazione giudiziaria in materia civile&nbsp;– Regolamento (CE) n.&nbsp;44/2001&nbsp;– Articolo 6, punto 3&nbsp;– Nozione di “domanda riconvenzionale”– Domanda fondata su un arricchimento indebito&nbsp;– Pagamento di un importo dovuto in forza di una decisione annullata&nbsp;– Applicazione nel tempo»<br />
Nella causa C&#8209;185/15,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267&nbsp;TFUE, dal Vrhovno sodiš&#269;e (Corte suprema, Slovenia), con decisione del 15 gennaio 2015, pervenuta in cancelleria il 22 aprile 2015, nel procedimento<br />
<strong>Marjan Kostanjevec</strong><br />
contro<br />
<strong>F&amp;S Leasing GmbH,</strong></p>
<div style="text-align: center;">LA CORTE (Terza Sezione),</div>
<p>composta da L.&nbsp;Bay Larsen, presidente di sezione, M.&nbsp;Vilaras, J.&nbsp;Malenovský, M.&nbsp;Safjan (relatore) e D.&nbsp;Šváby, giudici,<br />
avvocato generale: J.&nbsp;Kokott<br />
cancelliere: A.&nbsp;Calot Escobar<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la F&amp;S Leasing, GmbH, da M.&nbsp;Rihtar e B.&nbsp;Poto&#269;an, odvetnika;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo sloveno, da T.&nbsp;Miheli&#269; Žitko, in qualità di agente;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo spagnolo, da J.&nbsp;García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da M.&nbsp;Wilderspin e M. Žebre, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 giugno 2016,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Sentenza</strong></div>
<p><a name="point1">1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 1, dell’articolo 6, punto 3, e dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.&nbsp;44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L&nbsp;12, pag.&nbsp;1).<br />
<a name="point2">2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig.&nbsp;Marjan Kostanjevec, domiciliato in Slovenia, e la F&amp;S Leasing GmbH (in prosieguo: la «F&amp;S»), la cui sede legale si trova in Austria, in merito all’inesecuzione di un contratto di leasing finanziario.<br />
<strong>&nbsp;Contesto normativo</strong><br />
<em>&nbsp;Diritto dell’Unione</em><br />
<a name="point3">3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dal considerando 2 del regolamento n.&nbsp;44/2001 risulta che esso mira, nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno, ad adottare «(&#8230;) disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».<br />
<a name="point4">4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I considerando da 11 a 13 e 15 di detto regolamento così recitano:<br />
«(11)&nbsp;Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.<br />
(12)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.<br />
(13)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.<br />
(&#8230;)<br />
(15)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (&#8230;)».<br />
<a name="point5">5</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le norme sulla competenza sancite da tale regolamento figurano al capo II del medesimo. Tale capo comprende, in particolare, le sezioni 1, 2 e 4, intitolate, rispettivamente, «Disposizioni generali», «Competenze speciali» e «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori».<br />
<a name="point6">6</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n.&nbsp;44/2001, collocato nella sezione 1 di detto capo, è formulato come segue:<br />
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».<br />
<a name="point7">7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, collocato nella medesima sezione 1, così dispone:<br />
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».<br />
<a name="point8">8</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento, collocato nella sezione 2 dello stesso capo II:<br />
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:<br />
1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point9">9</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In forza dell’articolo 6, punto 3, del medesimo regolamento, collocato anch’esso in detta sezione 2, una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere anche convenuta «qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale».<br />
<a name="point10">10</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n.&nbsp;44/2001, che si trova nella sezione 4 del medesimo capo II, prevede quanto segue:<br />
«Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:<br />
(&#8230;)<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».<br />
<a name="point11">11</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 16 di tale regolamento così dispone:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione».<br />
<a name="point12">12</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 30 del citato regolamento è formulato nei seguenti termini:<br />
«Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito:<br />
1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto, o<br />
2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;qualora l’atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell’autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale».<br />
<a name="point13">13</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dell’articolo 66 del medesimo regolamento, che rientra nel capo VI di quest’ultimo, intitolato «Disposizioni transitorie»:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore.<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato membro d’origine prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;se nello Stato membro di origine l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in quest’ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di Lugano;<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l’azione è stata proposta».<br />
<em>&nbsp;Diritto sloveno</em><br />
<a name="point14">14</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 183 del Zakon o pravdnem postopku (codice di procedura civile), relativo alla domanda riconvenzionale, prevede quanto segue:<br />
«Prima della fine dell’udienza nella causa principale il convenuto può presentare una domanda riconvenzionale dinanzi allo stesso giudice:<br />
1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;se la domanda riconvenzionale è collegata alla domanda principale,<br />
2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;se la domanda principale e la domanda riconvenzionale sono conciliabili o<br />
3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;se la domanda riconvenzionale richiede l’accertamento di un rapporto giuridico la cui esistenza o meno influenza in tutto o in parte la decisione sulla domanda principale.<br />
Non può essere presentata una domanda riconvenzionale se un altro giudice è competente nel merito per la domanda riconvenzionale o se per statuire sulla stessa è previsto un tipo diverso di procedimento.<br />
Una domanda riconvenzionale può essere presentata anche qualora debba essere esaminata dallo stesso giudice ma in diversa composizione collegiale».<br />
<strong>&nbsp;Procedimento principale e questioni pregiudiziali</strong><br />
<a name="point15">15</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La F&amp;S, che ha sede in Austria, ha stipulato, in data 14 gennaio 1994, un contratto di leasing finanziario con il sig.&nbsp;Kostanjevec. A seguito del mancato pagamento delle rate scadute a titolo di tale contratto, il 26 ottobre 1995, la F&amp;S ha preteso da quest’ultimo il pagamento di EUR&nbsp;16&nbsp;692,22, atteso che tale istanza d’ingiunzione era fondata su un titolo certo. Conformemente alla normativa nazionale, l’opposizione presentata dal sig.&nbsp;Kostanjevec avverso tale istanza di ingiunzione ha comportato il ricorso all’Okrožno sodiš&#269;e v Ptuju (tribunale regionale di Ptuj, Slovenia) e l’avvio di un procedimento giurisdizionale fondato sulla citata istanza d’ingiunzione.<br />
<a name="point16">16</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest’ultimo giudice, con sentenza del 28 aprile 2004, ha condannato il sig.&nbsp;Kostanjevec a versare l’importo di EUR&nbsp;16&nbsp;692,22, unitamente agli interessi come da contratto e alle spese del procedimento.<br />
<a name="point17">17</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con sentenza del Višje sodiš&#269;e v Mariboru (Corte d’appello di Maribor, Slovenia) dell’11 aprile 2006, che ha respinto l’appello interposto dal sig.&nbsp;Kostanjevec, la sentenza del giudice di primo grado del 28 aprile 2004 è divenuta definitiva ed esecutiva.<br />
<a name="point18">18</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il sig.&nbsp;Kostanjevec ha proposto un ricorso per revisione nei confronti di tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Vrhovno sodiš&#269;e (Corte suprema, Slovenia). Prima che tale giudice si pronunciasse in sede di revisione, la F&amp;S e il sig.&nbsp;Kostanjevec hanno concluso, il 31 luglio 2006, un accordo stragiudiziale secondo il quale quest’ultimo avrebbe versato, entro il 30 agosto 2006, la somma in via principale, cioè EUR&nbsp;16&nbsp;692,22, più le spese del procedimento e dell’esecuzione.<br />
<a name="point19">19</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con ordinanza del 9 luglio 2008, il giudice del rinvio ha annullato la sentenza del 28 aprile 2004 dell’Okrožno sodiš&#269;e v Ptuju (tribunale regionale di Ptuj), nonché la sentenza dell’11 aprile 2006 del Višje sodiš&#269;e v Mariboru (Corte d’appello di Maribor), e ha rinviato la causa al giudice di primo grado per un nuovo esame.<br />
<a name="point20">20</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A seguito di tale rinvio, il sig.&nbsp;Kostanjevec ha presentato dinanzi all’Okrožno sodiš&#269;e v Ptuju (tribunale regionale di Ptuj) una domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto alla F&amp;S la restituzione dell’importo di EUR&nbsp;18&nbsp;678,45, corrispondente all’importo da esso versato il 30 agosto 2006, in esecuzione dell’accordo stragiudiziale concluso con tale società il 31 luglio 2006, maggiorato degli interessi legali.<br />
<a name="point21">21</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel nuovo esame l’Okrožno sodiš&#269;e v Ptuju (tribunale regionale di Ptuj), con sentenza del 4 novembre 2009 ha respinto la domanda di pagamento della F&amp;S, ed ha accolto la domanda riconvenzionale del sig.&nbsp;Kostanjevec in quanto quest’ultimo non aveva ottenuto l’oggetto del leasing, e quindi la F&amp;S non aveva adempiuto la propria obbligazione contrattuale di consegnare tale oggetto.<br />
<a name="point22">22</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La F&amp;S ha impugnato tale decisione dinanzi al Višje sodiš&#269;e v Mariboru (Corte d’appello di Maribor), il quale ha statuito, con sentenza del 31 marzo 2010, che la domanda riconvenzionale del sig.&nbsp;Kostanjevec era irricevibile in quanto «le pretese fatte valere si trovavano in un tale rapporto di reciproca dipendenza da escludersi a vicenda». Tale giudice ha nondimeno considerato che i giudici sloveni erano competenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.&nbsp;44/2001.<br />
<a name="point23">23</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest’ultima sentenza, a seguito della quale la decisione nel giudizio di primo grado è passata in giudicato, è stata anch’essa impugnata con ricorso per revisione dinanzi al giudice del rinvio, avente ad oggetto la questione della competenza dei giudici sloveni a statuire sulla domanda riconvenzionale. A parere della F&amp;S non sono soddisfatte le condizioni necessarie per aversi una domanda riconvenzionale, né per applicare le disposizioni relative alle controversie in materia di contratti conclusi da consumatori, in quanto la controversia di cui trattasi in via principale non emerge da un contratto di leasing finanziario o da un contratto concluso da un consumatore, bensì, al contrario, da una domanda avente ad oggetto un’azione fondata su un indebito arricchimento.<br />
<a name="point24">24</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di quanto sopra, il Vrhovno sodiš&#269;e (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:<br />
«1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se la nozione di “domanda riconvenzionale” ai sensi dell’articolo 6, punto 3, del regolamento n.&nbsp;44/2001 debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche la domanda presentata come domanda riconvenzionale ai sensi del diritto nazionale dopo che, nel procedimento per revisione, è stata annullata una sentenza, divenuta definitiva ed esecutiva, in un procedimento sulla domanda principale della convenuta e tale stessa causa è stata rinviata al giudice di primo grado per un nuovo esame, ma il ricorrente, nella sua domanda riconvenzionale fondata sull’indebito arricchimento, chiede la restituzione dell’importo che è stato obbligato a versare in base alla sentenza annullata.<br />
2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Se la nozione di “materia di contratti conclusi da consumatori” di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n.&nbsp;44/2001 debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche la situazione in cui il consumatore presenta la propria domanda, con la quale fa valere una richiesta fondata su un indebito arricchimento, come una domanda riconvenzionale ai sensi del diritto nazionale, collegata alla domanda principale, la quale riguarda tuttavia una causa relativa ad un contratto concluso da un consumatore conformemente alla citata disposizione del regolamento n.&nbsp;44/2001, e con la quale il ricorrente &#8211; consumatore &#8211; chiede la restituzione dell’importo che è stato obbligato a versare da una sentenza (successivamente) annullata, pronunciata in un procedimento sulla domanda principale della convenuta, e quindi la restituzione dell’importo derivante da una causa in materia di contratti conclusi da consumatori.<br />
3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qualora, nel caso sopra descritto, non sia possibile fondare la competenza né sulle regole relative alla competenza sulla domanda riconvenzionale, né sulle regole relative alla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;se la nozione di “materia contrattuale” di cui all’articolo 5, punto 1, del regolamento n.&nbsp;44/2001 debba essere interpretata nel senso che comprende anche la domanda con la quale il consumatore fa valere una richiesta fondata su un indebito arricchimento, ma che viene presentata come una domanda riconvenzionale ai sensi del diritto nazionale, collegata alla domanda principale della convenuta, la quale riguarda il rapporto contrattuale tra le parti, laddove l’oggetto della richiesta fondata su un indebito arricchimento è la restituzione dell’importo che il ricorrente è stato obbligato a versare da una sentenza (successivamente) annullata, pronunciata in un procedimento sulla domanda principale della convenuta, e quindi la restituzione dell’importo derivante da una causa in materia contrattuale;<br />
qualora sia possibile rispondere affermativamente alla questione precedente:<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;se nel caso sopra descritto la competenza secondo il luogo dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n.&nbsp;44/2001 debba essere esaminata in base alle regole che disciplinano l’esecuzione delle obbligazioni derivanti da una richiesta fondata su un indebito arricchimento».<br />
<strong>&nbsp;Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale</strong><br />
<a name="point25">25</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione europea si interroga sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Essa rammenta che, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n.&nbsp;44/2001, le disposizioni di quest’ultimo si applicano solo alle azioni proposte posteriormente alla sua entrata in vigore. Nel caso della Repubblica di Slovenia, tali disposizioni sarebbero pertanto applicabili nel territorio di tale Stato membro solo a seguito della sua adesione all’Unione europea, cioè dopo il 1° maggio 2004.<br />
<a name="point26">26</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Secondo la Commissione, anche se il procedimento pendente in via principale dev’essere considerato come il proseguimento dell’azione intentata a seguito dell’istanza d’ingiunzione presentata dalla F&amp;S il 26 ottobre 1995, essa risalirebbe manifestamente ad una data ben precedente l’entrata in vigore del regolamento n.&nbsp;44/2001 in Slovenia. Tale regolamento potrebbe trovare applicazione unicamente nel caso in cui la domanda del sig.&nbsp;Kostanjevec, diretta alla restituzione dell’importo da esso pagato a titolo dell’accordo concluso con la F&amp;S, il 31 luglio 2006, sulla base della sentenza successivamente annullata, costituisse essa stessa un’«azione» giudiziaria, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n.&nbsp;44/2001.<br />
<a name="point27">27</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, una domanda di restituzione, presentata nell’ambito di un nuovo esame di un’istanza iniziale conseguente all’annullamento della decisione, passata in giudicato, alla quale aveva condotto tale istanza, va qualificata come «azione» giudiziaria, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n.&nbsp;44/2001.<br />
<a name="point28">28</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Infatti, se è vero che le soluzioni adottate dal diritto interno degli Stati membri possono divergere per quanto riguarda le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata, è pur vero che la circostanza che, secondo le norme processuali nazionali pertinenti, una siffatta decisione sia passata in giudicato è sufficiente per considerare che un altro ricorso, diretto a far valere in giudizio un diritto derivante da un arricchimento indebito avverso l’altra parte, rientra nella nozione di «azione» giudiziaria, ai sensi di tale disposizione.<br />
<a name="point29">29</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peraltro, relativamente all’applicabilità ratione temporis del regolamento n.&nbsp;44/2001 alla causa principale, emerge dal fascicolo presentato alla Corte che tutte le questioni sottoposte a titolo della domanda di pronuncia pregiudiziale riguardano l’azione giudiziaria fondata su un arricchimento indebito presentata dal sig.&nbsp;Kostanjevec nell’anno 2008, cosicché una siffatta azione rientra nell’ambito di applicazione temporale del regolamento n.&nbsp;44/2001.<br />
<a name="point30">30</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciò premesso, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere ritenuta ricevibile.<br />
<strong>&nbsp;Sulle questioni pregiudiziali</strong><br />
<em>&nbsp;Sulla prima questione</em><br />
<a name="point31">31</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 6, punto 3, del regolamento n.&nbsp;44/2001 debba essere interpretato nel senso che il foro designato da tale disposizione in materia di domanda riconvenzionale sia competente a pronunciarsi su una domanda siffatta, diretta alla restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, di un importo corrispondente alla somma concordata nell’ambito di un accordo stragiudiziale, qualora tale domanda sia presentata nell’ambito di una nuova azione giudiziaria tra le stesse parti, a seguito dell’annullamento della decisione alla quale aveva condotto l’azione iniziale tra le medesime e la cui esecuzione aveva dato luogo a tale accordo stragiudiziale.<br />
<a name="point32">32</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tale proposito occorre rammentare, da un lato, che, al punto 12 della sentenza del 13 luglio 1995, Danværn Production (C&#8209;341/93, EU:C:1995:239), la Corte ha già interpretato la nozione di «domanda riconvenzionale», ai sensi dell’articolo 6, punto 3, del regolamento n.&nbsp;44/2001, nel senso che essa riguarda, sostanzialmente, una domanda distinta volta alla condanna dell’attore, che può riferirsi, se del caso, ad una somma maggiore di quella pretesa dall’attore, e può essere mantenuta anche se la domanda attorea viene respinta.<br />
<a name="point33">33</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, la domanda riconvenzionale deve quindi poter essere distinguibile dall’azione del ricorrente e dev’essere diretta a ottenere un provvedimento di condanna distinto.<br />
<a name="point34">34</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, la domanda di restituzione del pagamento effettuato in esecuzione della decisione iniziale, prima che quest’ultima fosse stata annullata, costituisce una domanda autonoma del locatario del leasing, volta ad ottenere una condanna distinta del locatore a restituire quanto versatogli indebitamente. Una siffatta domanda non rappresenta pertanto un semplice mezzo di difesa contro un’istanza d’ingiunzione della controparte.<br />
<a name="point35">35</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D’altra parte, l’articolo 6, punto 3, del regolamento n.&nbsp;44/2001 richiede inoltre che la domanda riconvenzionale nasca «dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale».<br />
<a name="point36">36</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, tale espressione deve essere interpretata in modo autonomo, tenendo conto degli obiettivi del regolamento n.&nbsp;44/2001.<br />
<a name="point37">37</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tale proposito occorre rilevare che è proprio in un intento di buona amministrazione della giustizia che il foro speciale in materia di domanda riconvenzionale consente alle parti di ottenere una pronuncia, nell’ambito dello stesso procedimento, e dinanzi allo stesso giudice, su tutte le loro pretese reciproche che abbiano un’origine comune. In tal modo si evitano procedimenti superflui e molteplici.<br />
<a name="point38">38</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In circostanze come quelle del procedimento principale, la domanda riconvenzionale di restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, deve essere considerata come discendente dal contratto di leasing finanziario che era all’origine dell’azione iniziale del locatore. Infatti, l’asserito arricchimento corrispondente all’importo pagato in esecuzione della sentenza nel frattempo annullata non avrebbe avuto luogo in mancanza del citato contratto.<br />
<a name="point39">39</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Di conseguenza, occorre considerare che, in circostanze simili, una domanda riconvenzionale di restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, discende, ai sensi dell’articolo 6, punto 3, del regolamento n.&nbsp;44/2001, dal contratto di leasing finanziario concluso tra le parti principali.<br />
<a name="point40">40</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce di quanto suesposto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, punto 3, del regolamento n.&nbsp;44/2001 dev’essere interpretato nel senso che il foro designato da tale disposizione in materia di domanda riconvenzionale è competente a pronunciarsi su una domanda siffatta, volta ad ottenere la restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, di un importo corrispondente a quello convenuto nell’ambito di un accordo stragiudiziale, qualora tale domanda sia presentata nell’ambito di una nuova azione giudiziaria tra le stesse parti, a seguito dell’annullamento della decisione alla quale aveva condotto l’azione iniziale tra le medesime e la cui esecuzione aveva dato luogo a tale accordo stragiudiziale.<br />
<em>&nbsp;Sulla seconda e terza questione</em><br />
<a name="point41">41</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei limiti in cui, conformemente alla risposta fornita alla prima questione, il foro designato in materia di domanda riconvenzionale dall’articolo 6, punto 3, del regolamento n.&nbsp;44/2001, è competente in circostanze come quelle della causa principale, e tale risposta consente al giudice del rinvio di determinare la competenza giurisdizionale, non occorre rispondere né alla seconda né alla terza questione.<br />
<strong>&nbsp;Sulle spese</strong><br />
<a name="point42">42</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:<br />
<strong>L’articolo 6, punto 3, del regolamento (CE) n.&nbsp;44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che il foro designato da tale disposizione in materia di domanda riconvenzionale è competente a pronunciarsi su una domanda siffatta, volta ad ottenere la restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, di un importo corrispondente a quello convenuto nell’ambito di un accordo stragiudiziale, qualora tale domanda sia presentata nell’ambito di una nuova azione giudiziaria tra le stesse parti, a seguito dell’annullamento della decisione alla quale aveva condotto l’azione iniziale tra le medesime e la cui esecuzione aveva dato luogo a tale accordo stragiudiziale.</strong><br />
Firme<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-terza-sezione-sentenza-12-10-2016-n-185/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Terza Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 12/10/2016 n.185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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