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	<title>FARMACIE Archivi - Giustamm</title>
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	<title>FARMACIE Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sul metodo di calcolo della distanza tra farmacie.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-metodo-di-calcolo-della-distanza-tra-farmacie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 14:12:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-metodo-di-calcolo-della-distanza-tra-farmacie/">Sul metodo di calcolo della distanza tra farmacie.</a></p>
<p>Farmacie &#8211; Distanza tra farmacie &#8211; Metodo di calcolo &#8211; Soglia a soglia. La distanza di 200 metri tra farmacie deve essere calcolata da “soglia a soglia” tra le farmacie più vicine e non prendendo in considerazione l’inizio della zona di riferimento, peraltro non facilmente calcolabile. Pres. Savoia &#8211; Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-metodo-di-calcolo-della-distanza-tra-farmacie/">Sul metodo di calcolo della distanza tra farmacie.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-metodo-di-calcolo-della-distanza-tra-farmacie/">Sul metodo di calcolo della distanza tra farmacie.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Farmacie &#8211; Distanza tra farmacie &#8211; Metodo di calcolo &#8211; Soglia a soglia.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La distanza di 200 metri tra farmacie deve essere calcolata da “soglia a soglia” tra le farmacie più vicine e non prendendo in considerazione l’inizio della zona di riferimento, peraltro non facilmente calcolabile.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Savoia &#8211; Est. Correale</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 654 del 2012, proposto da<br />
Farmacia S. Grimoaldo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Simona Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della stessa in Cassino, via Collecedro 16;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Pontecorvo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Attilio Turchetta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Dino Lucchetti in Latina, via Duca del Mare, 24;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Farmacia Picaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Manlio Sera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Sulpizi in Latina, c.so della Repubblica, 265;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento previa sospensione</em></p>
<p style="text-align: justify;">della deliberazione della Giunta del Comune di Pontecorvo n.58 del 7/05/2012, pubblicata il 10/05/2012, che ha istituito la nuova sede farmaceutica nella zona urbana denominata “Rione Pastine” e di tutti gli atti presupposti e consequenziali, ancorché non conosciuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pontecorvo e della Farmacia Picaro, con la relativa documentazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’atto di rinuncia alla costituzione della Farmacia Picaro;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’ordinanza cautelare n. 313/2012 del 13 settembre 2012;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 31 marzo 2023, tenutasi “da remoto” in videoconferenza, il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con rituale ricorso a questo Tribunale, la Farmacia San Grimoaldo chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento in epigrafe con il quale il Comune di Pontecorvo aveva istituito nuova sede farmaceutica, lamentando, in sintesi, quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, commi 2 e 9, della l. n. 27/2012</em>.”</p>
<p style="text-align: justify;">Risultava scaduto il termine di trenta giorni per provvedere da parte del Comune, per cui sarebbe dovuta essere la Regione a provvedere in via sostitutiva.</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>2) Violazione dell’art. 11 della l. n. 27/2012 e della l. n. 241/1990. Difetto di motivazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Amministrazione comunale aveva omesso ogni considerazione sulla necessità di individuare proprio nel “Rione Pastine” una nuova sede farmaceutica, in riferimento alle esigenze invece presenti per altra parte del territorio comunale che era indicata, con conseguente difetto di istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>3) Violazione dell’art 1 comma l 475/1968”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La farmacia della ricorrente era ubicata nella zona “S. Rocco”, a meno di 200 metri dall’inizio del “Rione Pastine”.</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 27/2012. Eccesso di potere per indeterminatezza, illogicità e contraddittorietà</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel Comune di Pontecorvo operavano tre farmacie e la scelta di una nuova sede non assicurava un’equa distribuzione sul territorio, dato che il “Rione Pastine” era collocato al centro della città e già era servito; inoltre l’individuazione della zona non era stata basata su precise identificazioni stradali ma era vaga e generica.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso la “Farmacia Picaro”, la quale però, successivamente, rinunciava formalmente agli atti del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio anche il Comune di Pontecorvo, illustrando l’infondatezza del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’ordinanza in epigrafe la domanda cautelare era respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente, dopo il decesso del suo difensore dichiarato in atti, riassumeva il giudizio a mezzo di nuovo difensore, che depositava memoria illustrativa riprendendo le tesi del ricorso e precisando che pendeva altro ricorso successivo avverso l’assegnazione della sede.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 31 marzo 2023, la causa era trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso non si palesa fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, il Collegio osserva che in realtà la Regione Lazio era intervenuta nell’ambito dei suoi poteri con telegramma del 5 giugno 2012, protocollato al Comune di Pontecorvo il giorno successivo, perché non aveva ricevuto ancora la delibera 58 del 7 maggio 2012 istitutiva della nuova sede, ritenendo che il Comune non avesse ancora provveduto e invitandolo a predisporre una delibera di Giunta per l’istituzione della nuova sede entro l’11 giugno 2012. Il Comune, quindi, si limitava a confermare quanto già deliberato in Giunta il 7 maggio 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune, quindi, aveva deliberato nel termine concesso dalla Regione in via sostitutiva, nel rispetto della norma di legge richiamato dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti infondato è il secondo motivo, in quanto, pur essendo un atto generale, la motivazione sulla collocazione di nuova sede nel “Rione Pastine” era contenuta “per relationem” nei pareri favorevoli della ASL competente per territorio, e dell’Ordine dei Farmacisti.</p>
<p style="text-align: justify;">Né parte ricorrente può sostituirsi alla scelta discrezionale delle Amministrazioni preposte, che hanno ritenuto comunque di asservire anche la popolazione più esterna al centro della città alla distribuzione di farmaci, servizio essenziale e irrinunciabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Infondato è anche il terzo motivo, in quanto la distanza di 200 metri richiamata dalla ricorrente deve essere calcolata da “soglia a soglia” tra le farmacie più vicine e non prendendo in considerazione l’inizio della zona di riferimento, peraltro non facilmente calcolabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, infondato è anche il quarto motivo, in quanto il Comune ha precisato che l’istituenda sede avrebbe consentito, nel “Rione Pastine”, che ne era sprovvisto, di servire anche tutte gli altri abitanti delle zone rurali e della Frazione stessa, in territorio posto oltre il fiume Liri, totalmente sulla sponda destra e con un ponte spesso chiuso in periodo invernale per le piogge, che costringe gli abitanti delle zone non direttamente servite dalla farmacia della ricorrente a un tortuoso e lungo percorso alternativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale scelta discrezionale non appare illogica e non può essere oggetto di delibazione nella presente sede di legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto dedotto, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La peculiarità e novità della fattispecie all’epoca consentono di compensare eccezionalmente le spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa presa d’atto della rinuncia alla sua costituzione in giudizio della Farmacia Picaro, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso “da remoto” nella camera di consiglio del 31 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Riccardo Savoia, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Ivo Correale, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Valerio Torano, Primo Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>sulla apertura di una farmacia in un c.d. Centro commerciale naturale ovvero sorto non in base ad una programmazione urbanistica specifica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-apertura-di-una-farmacia-in-un-c-d-centro-commerciale-naturale-ovvero-sorto-non-in-base-ad-una-programmazione-urbanistica-specifica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 16:41:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-apertura-di-una-farmacia-in-un-c-d-centro-commerciale-naturale-ovvero-sorto-non-in-base-ad-una-programmazione-urbanistica-specifica/">sulla apertura di una farmacia in un c.d. Centro commerciale naturale ovvero sorto non in base ad una programmazione urbanistica specifica</a></p>
<p>Farmacie &#8211;  Art. 97 comma 1, lett. b) L.R. Toscana n. 28/2005 &#8211; definisce i c.d. Centri commerciali naturali &#8211; Articolo 1 bis, l. n. 475/1968 &#8211; Finalità di garantire il servizio farmaceutico &#8211; Applicabilità La L.R. Toscana n. 28/2005  al proprio articolo 97, comma 1, lett. b) definisce i</p>
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<p>Farmacie &#8211;  Art. 97 comma 1, lett. b) L.R. Toscana n. 28/2005 &#8211; definisce i c.d. Centri commerciali naturali &#8211; Articolo 1 bis, l. n. 475/1968 &#8211; Finalità di garantire il servizio farmaceutico &#8211; Applicabilità</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La L.R. Toscana n. 28/2005  al proprio articolo 97, comma 1, lett. b) definisce i centri commerciali naturali quali “<em>luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni</em>”. Si tratta di nozione la quale individua l’esistenza di una aggregazione spontanea di una pluralità di esercizi, prodottasi nel tempo e su iniziativa privata senza programmazione unitaria comunale, la quale unitariamente considerata presenta le caratteristiche sopra individuate. Nel caso in esame il complesso commerciale di cui si tratta possiede dette caratteristiche essendo dotato di parcheggi e di viabilità interna di collegamento. Finalità della disposizione di cui all&#8217;articolo 1 bis, l. n. 475/1968 è garantire il servizio farmaceutico anche nell’ambito di quei luoghi che costituiscono un polo di attrazione di persone diverse ed ulteriori rispetto alla popolazione residente nel Comune interessato e in questa logica non vi è motivo per non estendere la dizione “centri commerciali” ivi contenuta anche a quelli che sono centri commerciali “naturali” secondo la legislazione della Regione interessata, in quanto sorti su iniziativa spontanea degli esercenti e non in base ad una programmazione urbanistica specifica.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 19/12/2022</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 01466/2022 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00241/2017 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 241 del 2017, proposto da<br />
Ferdinando Illiano in qualità di socio e legale rappresentante della Farmacia Bartolini della Dott.ssa Anna Bartolini e C. s.n.c., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giancarlo Lo Manto, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 219;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">la Regione Toscana in persona del Presidente <i>pro tempore</i> della Giunta, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Fazzi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, Piazza dell’Unità Italiana 1;<br />
l’Azienza ASL Toscana Sud Est in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Comune di Montevarchi in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Roberto Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via La Marmora 14;<br />
Federfarma Arezzo in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ad adiuvandum</i>:<br />
Federfarma Arezzo in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Roberto De Fraja, con domicilio eletto presso l’avv. Giancarlo Lo Manto in Firenze, via Masaccio 219;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) della delibera della Giunta Regionale Toscana 29.11.2016, n. 1202, avente ad oggetto “Comune di Montevarchi – Istituzione di farmacia aggiuntiva ex art. 1 bis legge n. 47/1968, come modificato dall&#8217;art. 11 del decreto legge n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012” nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ancorché incognito e segnatamente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della proposta di istituzione di una farmacia aggiuntiva nell&#8217;area commerciale di Montevarchi Nord di cui alla nota della ex Asl 8 di Arezzo 19.12.2014, prot. 1980;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota della Regione Toscana AOOGRT/129886/Q.090.010.010 del 7.4.2016 con cui si chiede alla ASL Toscana Sud la conferma della precedente proposta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota della ASL Toscana Sud, recepita al protocollo Regione al numero 2016/225290-A del 31.5.2016, con il quale la proposta è confermata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e del Comune di Montevarchi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di intervento <i>ad adiuvandum</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all&#8217;udienza straordinaria di smaltimento dell&#8217;arretrato del giorno 28 novembre 2022 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune di Montevarchi, ai sensi dell&#8217;art. 1bis della legge 2 aprile 1968, n. 475, ha proposto l&#8217;istituzione di una sede farmaceutica aggiuntiva presso la struttura della Unicoop.fi di Via dell&#8217;Oleandro, a servizio dell&#8217;area compresa tra quest&#8217;ultima strada, Via della Farnia e Viale Cadorna comprendente nove medie e grandi strutture di vendita. La proposta è stata formulata sul presupposto che tali strutture diano vita ad un centro commerciale “naturale” come definito dall&#8217;art. 97 della Legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28, oggi abrogata e sostituita dalla Legge della Regione Toscana 23 novembre 2018, n. 62 ma applicabile <i>ratione temporis</i>, da equipararsi ad un centro commerciale e/o ad una grande struttura di vendita. Il requisito della superficie di vendita minimo previsto da tale norma risulterebbe rispettato sommando le superfici di vendita delle nove strutture, per complessivi 16.047 mq., e il requisito della distanza minima risulterebbe parimenti rispettato giacché fra il centro commerciale Unicoop.fi e la farmacia esistente più vicina insisterebbero “circa 1600 metri”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Regione Toscana, in accoglimento della proposta comunale, con deliberazione di Giunta 29 novembre 2016 n. 1202, ha istituito la farmacia aggiuntiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento è stato impugnato dal sig. Ferdinando Illiano, in qualità di socio e legale rappresentante della Farmacia Bartolini, con il presente ricorso, notificato il 10 febbraio 2017 e depositato il 24 febbraio 2007, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituiti il Comune di Montevarchi e la Regione Toscana chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con istanza notificata il 15 luglio 2017 e depositata il 19 luglio 2017 è stata richiesta la tutela cautelare poiché l’Amministrazione Comunale aveva esercitato il diritto di prelazione sulla farmacia aggiuntiva istituita dalla Regione. A dire del ricorrente, l’apertura della farmacia presso il centro commerciale avrà l’effetto di drenare clientela da tutte le farmacie presenti nel territorio comunale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Atto di intervento ad adiuvandum da parte della FEDERFARMA di Arezzo è stato notificato il 28 giugno 2017 e depositato il 26 luglio 2017.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ordinanza 8 settembre 2017, n. 517, è stata respinta la domanda cautelare per difetto del <i>periculum in mora</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza straordinaria del 28 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Oggetto della presente controversia e la legittimità dell’epigrafato provvedimento della Regione Toscana con cui è stata istituita una farmacia aggiuntiva presso il Comune di Montevarchi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1 Il ricorrente, con primo e secondo motivo, lamenta che sarebbe errata l’individuazione del luogo in cui la farmacia nuova è stata istituita. La localizzazione indicata nella delibera regionale sarebbe generica in quanto non è corredata da planimetria esplicativa allegata e l’area commerciale di Montevarchi Nord del Comune di Montevarchi, cui il provvedimento gravato fa riferimento, non designerebbe una zona identificabile in modo inequivoco né una struttura commerciale circoscritta. Il Regolamento Urbanistico Comunale, d’altra parte, individua tale zona quale area di trasformazione dell&#8217;UTOE Montevarchi che non risulta ancora edificata. La Regione avrebbe dunque identificato in modo del tutto generico l’area ove istituire la farmacia aggiuntiva. Peraltro il centro commerciale naturale descritto nella deliberazione non esisterebbe poiché non risulta che il Comune di Montevarchi abbia effettuato la perimetrazione formale dell’area in questione e, pertanto, non sarebbe identificata alcuna entità rilevante sotto il profilo commerciale. In ogni caso l’area comunale in questione non potrebbe costituire un centro commerciale naturale poiché non ne possiede le caratteristiche in quanto le strutture ivi insistenti non sarebbero integrate al punto da dar luogo ad uno spazio unico: sono ivi presenti, infatti, centri commerciali o medie e grandi strutture autonome di vendita per spostarsi tra le quali è necessario utilizzare l’auto, essendo tra loro distanti e non collegate da transiti pedonali percorribile agevolmente, in modo da rendere naturale l’accoglienza dei consumatori in uno spazio unico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro anche diversamente opinando, il provvedimento impugnato secondo il ricorrente risulterebbe comunque illegittimo. L&#8217;art. 1bis della legge n. 475/1968, inserito dall&#8217;art. 11, comma 1, lett. b), d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27, individua quali luoghi presso cui istituire le farmacie aggiuntive due specifiche tipologie di strutture commerciali, vale a dire i centri commerciali e le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 m². La normativa non menziona i centri commerciali naturali e a dire del ricorrente indicherebbe la volontà legislativa di consentire l’apertura di nuove farmacie in strutture commerciali unitarie con rilevante superficie di vendita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con terzo motivo (erroneamente indicato nel ricorso come quarto) il ricorrente lamenta che la distanza fra il centro commerciale Unicoop e le farmacie già presenti sul territorio risulterebbe inferiore ai 1.500 metri prescritti dall&#8217;art. 11 del d.l. n. 12/2011. La distanza fra la soglia del centro commerciale Unicoop.fi di via dell&#8217;Oleandro e le farmacie Comunale 1 (di via Cataliotti 28) e Comunale 2 (di via Traquandi 2) sarebbe rispettivamente di 1.240,90 e di 1.301,70 e dunque in entrambi i casi inferiore a quella prescritta dal citato articolo 1bis, legge n. 475/1968. Chiede che sia disposta sul punto una verificazione istruttoria da affidare a tecnici appartenenti a ad enti diversi da quelli coinvolti nel giudizio, da svolger nel contraddittorio delle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2 La Regione e il Comune eccepiscono carenza di interesse del ricorrente poiché con riferimento alle farmacie aggiuntive non si porrebbe un problema di sviamento della clientela, in quanto esse risponderebbero alle esigenze di un flusso straordinario di persone provenienti da ambiti territoriali ampi e tali esigenze sarebbero diverse da quelle della popolazione residente, che rilevano in occasione dell’istituzione delle farmacie ordinarie. Il problema di sviamento si porrebbe solo per le farmacie limitrofe alla nuova farmacia aggiuntiva ed esse soltanto sarebbero legittimate ad impugnare gli atti istitutivi della seconda, se collocate ad una distanza inferiore a quella di legge. Tale circostanza però non si verifica nel caso di specie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le parti resistenti eccepiscono inoltre improcedibilità del ricorso perché il ricorrente si è limitato ad impugnare l’atto istitutivo della farmacia, ossia la delibera di Giunta regionale n. 1202/2017, ma non ha gravato gli atti successivamente emessi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e in particolare l’atto di prelazione. L’esercizio della prelazione da parte del Comune rappresenterebbe un provvedimento eventuale, di natura pienamente discrezionale, mentre il successivo atto regionale di assegnazione della farmacia conseguirebbe a questo, ma non deriverebbe automaticamente dalla deliberazione regionale istitutiva della farmacia aggiuntiva, unico atto che risulta impugnato nel ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La difesa regionale eccepisce inoltre carenza di legittimazione di Federfarma Arezzo a proporre l’atto di intervento, in quanto mancherebbe l’omogeneità delle posizioni rappresentate essendo intervenuta a difesa di singoli farmacisti e non della categoria nel suo complesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito, le parti resistenti replicano puntualmente alle deduzioni del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il ricorso è infondato e, pertanto, si prescinde dalla trattazione delle eccezioni preliminari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1 Quanto ai primi due motivi, deve innanzitutto rilevarsi che come correttamente eccepito dalle Amministrazioni resistenti, gli atti del procedimento e in particolare la nota del Comune di Montevarchi 31 ottobre 2013, prot. 40592, diretta all’azienda USL di Arezzo evidenziano che la sede della nuova farmacia verrà collocata nella struttura che ospita Unicoop. Tanto viene evidenziato sia dalla planimetria che dal verbale di incontro svolto il 25 ottobre 2013 tra il Sindaco e i rappresentanti delle strutture commerciali ivi collocate, allegati alla nota. Non è quindi vero che, come lamenta la ricorrente, sia mancata l’individuazione specifica della nuova sede farmaceutica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stessa documentazione sopra citata, in particolare la planimetria, rappresenta che nella zona individuata per l’insediamento della nuova sede farmaceutica insistono nove strutture che formano un polo commerciale di 16.047 m². È vero che non è stata effettuata la perimetrazione da parte comunale, ma tale circostanza non osta all’istituzione di una nuova sede farmaceutica. Ai fini che in questa sede interessano, ritiene il Collegio che possa assumere rilevanza la nozione di “centro commerciale naturale”, come ritenuto dalle Amministrazioni resistenti, di cui alla L.R. n. 28/2005 che al proprio articolo 97, comma 1, lett. b) definisce i centri commerciali naturali quali “luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni”. Si tratta di nozione la quale individua l’esistenza di una aggregazione spontanea di una pluralità di esercizi, prodottasi nel tempo e su iniziativa privata senza programmazione unitaria comunale, la quale unitariamente considerata presenta le caratteristiche sopra individuate (T.A.R Toscana II, 30 maggio 2014 n. 925). Nel caso in esame il complesso commerciale di cui si tratta possiede dette caratteristiche essendo dotato di parcheggi e di viabilità interna di collegamento. È un luogo con le stesse caratteristiche attrattive del centro commerciale formatosi nell’ambito della programmazione urbanistica, in particolare per quanto riguarda la capacità di clientela. Finalità della disposizione di cui al citato articolo 1 bis, l. n. 475/1968, è garantire il servizio farmaceutico anche nell’ambito di quei luoghi che costituiscono un polo di attrazione di persone diverse ed ulteriori rispetto alla popolazione residente nel Comune interessato e in questa logica non vi è motivo per non estendere la dizione “centri commerciali” ivi contenuta anche a quelli che sono centri commerciali “naturali” secondo la legislazione della Regione interessata, in quanto sorti su iniziativa spontanea degli esercenti e non in base ad una programmazione urbanistica specifica. L’interpretazione estensiva è consentita poiché la norma di legge, nella sua dizione letterale, fa riferimento in generale a quelli che sono centri commerciali senza restringere il proprio ambito di applicazione a quelli sorti in base a programmazione, e la sua <i>ratio </i>non viene elusa ma anzi ulteriormente rispettata in quanto scopo della disposizione è migliorare l’efficienza del servizio farmaceutico, garantendone l’espletamento in tutti quei luoghi che costituiscono poli di attrazione per un’utenza mobile costituita sia da residenti, che da persone non residenti nel Comune interessato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non rileva la circostanza che la definizione di centro commerciale naturale sia contenuto in una norma di legge regionale poiché a norma dell’art. 117, comma quarto, Cost. la materia del commercio, non essendo ricompresa tra quelle riservate alla legislazione dello Stato, rientra nella competenza legislativa delle Regioni (Corte Cost. 17 maggio 2017, n. 98). In un ordinamento composto da livelli istituzionali diversi ciascuno avente proprie competenze legislative (quantomeno in determinati ambiti, tra cui quello che rileva nella presente sede), il rimando della legge statale alle nozioni di una materia che come il commercio è riservata alla competenza regionale non può che significare il recepimento delle nozioni poste dalle leggi regionali in materia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2 Il terzo motivo non può essere accolto, in primo luogo per carenza di interesse (e limitatamente a questa censura possono essere accolte le relative eccezioni delle controparti) in quanto, e il dato non è contestato, tra la sede farmaceutica del ricorrente e quella di nuova istituzione insistono altre due farmacie. Il limite distanziale di 1.500 metri da altre sedi farmaceutiche stabilito dall’articolo 1 bis, comma 1, lett. b), l. n. 475/1968 al fine dell’istituzione di una nuova farmacia nei centri commerciali è posto a tutela degli specifici interessi delle prime le quali, ove troppo ravvicinate alla farmacia di nuova istituzione, potrebbero subire uno storno di clientela. Detto limite distanziale non deve essere inteso in senso formale ma con riferimento agli interessi e alle posizioni oggetto di tutela, che sono quelle delle sedi farmaceutiche vicine alla nuova farmacia ed in capo ad esse si radica l’interesse a ricorrere, nel caso di violazione del citato limite distanziale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso il motivo è anche infondato poiché nella planimetria allegata alla citata nota del Comune di Montevarchi in data 31 ottobre 2013 è rappresentato il percorso tra la nuova sede farmaceutica e quella più vicina, e risulta pari a metri 1870. La relazione tecnica prodotta dalla ricorrente si limita a contestare genericamente tale risultato ma non dimostra l’esistenza di travisamenti o vizi nella misurazione effettuata dal Comune. Essa non è quindi sufficiente a smentire le risultanze di quest’ultima e, pertanto, la censura sconfina nella genericità e e non può essere assunta a sufficiente motivo per disporre una verificazione la quale finirebbe con l’assumere carattere esplorativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. In conclusione, per motivi suddetti il ricorso deve essere respinto. Le spese processuali possono tuttavia essere compensate tra le parti costituite e l’interveniente in ragione della novità e della complessità delle questioni affrontate; nulla spese per l’Azienda Sanitaria Locale Toscana Sud-est che non si è costituita.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate tra le parti costituite e l’interveniente; nulla spese per l’Azienda Sanitaria Locale Toscana Sud-est.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alessandro Cacciari, Presidente, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Ricchiuto, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola Fenicia, Consigliere</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
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<td>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</td>
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<td>Alessandro Cacciari</td>
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</table>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-apertura-di-una-farmacia-in-un-c-d-centro-commerciale-naturale-ovvero-sorto-non-in-base-ad-una-programmazione-urbanistica-specifica/">sulla apertura di una farmacia in un c.d. Centro commerciale naturale ovvero sorto non in base ad una programmazione urbanistica specifica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulle incompatibilità nella gestione delle farmacie da parte di società composte da sanitari.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-incompatibilita-nella-gestione-delle-farmacie-da-parte-di-societa-composte-da-sanitari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 10:04:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=85380</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-incompatibilita-nella-gestione-delle-farmacie-da-parte-di-societa-composte-da-sanitari/">Sulle incompatibilità nella gestione delle farmacie da parte di società composte da sanitari.</a></p>
<p>Farmacie – Gestione – Società partecipata da società di capitale di professionisti sanitari – Incompatibilità – Condizione. L’Adunanza Plenaria formula i seguenti principi di diritto sulle questioni ad essa deferite ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a.: (i) la nozione di “esercizio della professione medica”, ai sensi e per gli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-incompatibilita-nella-gestione-delle-farmacie-da-parte-di-societa-composte-da-sanitari/">Sulle incompatibilità nella gestione delle farmacie da parte di società composte da sanitari.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-incompatibilita-nella-gestione-delle-farmacie-da-parte-di-societa-composte-da-sanitari/">Sulle incompatibilità nella gestione delle farmacie da parte di società composte da sanitari.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Farmacie – Gestione – Società partecipata da società di capitale di professionisti sanitari – Incompatibilità – Condizione.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Adunanza Plenaria formula i seguenti principi di diritto sulle questioni ad essa deferite ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a.:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(i) la nozione di “esercizio della professione medica”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991, deve ricevere un’interpretazione funzionale ad assicurare il fine di prevenire qualunque potenziale conflitto di interessi derivante dalla commistione tra questa attività e quella di dispensazione dei farmaci, in primo luogo a tutela della salute; in tal senso deve ritenersi applicabile la situazione di incompatibilità in questione anche ad una casa di cura, società di capitali e quindi persona giuridica, che abbia una partecipazione in una società, sempre di capitali, titolare di farmacia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(ii) una società concorre nella “gestione della farmacia”, per il tramite della società titolare cui partecipa come socio, qualora, per le caratteristiche quantitative e qualitative di detta partecipazione sociale, siano riscontrabili i presupposti di un controllo societario ai sensi dell’art. 2359 c.c., sul quale poter fondare la presunzione di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Frattini &#8211; Est. Simonetti</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1 di A.P. del 2022, proposto da San Marco S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ubaldo Perfetti e Maurizio Natali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Loreta Uttaro in Roma, piazza Benedetto Cairoli, 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Federfarma – Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, Federfarma Ascoli – Associazione dei Titolari e Proprietari di Farmacia della Provincia di Ascoli Piceno, Farmacia Tamburrini S.n.c. del Dr. Tamburrini Palmiro &amp; C., ciascuno di essi in persona del rispettivo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D&#8217;Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Federazione Ordini Farmacisti Italiani, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del Comune di Ascoli Piceno, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Iacoboni e Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;<br />
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (A.S.U.R.), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colarizi e Patrizia Viozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, 49;<br />
dell’Asur Marche Area Vasta n. 5, dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata, dei signori Aldo Di Simone, Giuseppe De Berardinis, della Casa di Cura Villa San Marco S.r.l., nessuno dei quali è costituito in giudizio;<br />
dell’Ordine Interprovinciale Farmacisti Ascoli Piceno e Fermo, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Leopardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.Pisanelli, 2;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza n. 106 del 9 febbraio 2021 del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, resa tra le parti, concernente il trasferimento della farmacia comunale n. 1 dal Comune di Ascoli Piceno alla società “Farmacia San Marco s.r.l.”, individuata quale soggetto acquirente a seguito di pubblico incanto indetto il 12 ottobre 2018 ai sensi degli artt. 73, lettera a), e 74 del R.D. n. 827 del 1924, nonché l’autorizzazione rilasciata dall’Azienda sanitaria delle Marche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federfarma – Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, Federfarma Ascoli – Associazione dei Titolari e Proprietari di Farmacia della Provincia di Ascoli Piceno, Farmacia Tamburrini S.n.c. del Dr. Tamburrini Palmiro &amp; C., del Comune di Ascoli Piceno, dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (A.S.U.R.), dell’Ordine Interprovinciale Farmacisti Ascoli Piceno e Fermo e della Federazione Ordini Farmacisti Italiani;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la sentenza non definitiva della Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 8634 del 2021 con cui il ricorso è stato rimesso all’esame dell’adunanza plenaria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Designato relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli Avvocati Ubaldo Perfetti, Maurizio Natali, Massimo Luciani, anche in sostituzione di Fabio Cintioli, Piermassimo Chirulli, David Astorre, Paolo Leonardi, Massimo Colarizi e Lucia Iacoboni, anche in sostituzione di Alessandro Lucchetti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. La controversia ha ad oggetto una delle originarie quattro farmacie comunali di Ascoli Piceno, la farmacia n. 1 sita in Via Salaria Inferiore 19.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con delibera del 9 ottobre 2018, il Comune decise di cedere la titolarità di questa (e di un’altra) farmacia mediante pubblico incanto in applicazione degli articoli 73 e 74 del r.d. n. 827 del 1924.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella gara per il lotto 1, alla quale hanno partecipato tre concorrenti, è risultata migliore offerente la società San Marco s.r.l., che ha offerto il rialzo maggiore, per complessivi euro 1.220.000,00, divenendone aggiudicataria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto più rileva in questa sede, il bando faceva espresso richiamo, all’art. 5, alle incompatibilità di legge (in specie quelle di cui agli artt. 7 e 8 della l. 362 del 1991), riferendole anche (alla lett. g) ai partecipanti alle società e, nel presentare la propria offerta, la San Marco s.r.l. dichiarava che non vi erano cause di incompatibilità ad essa riferibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’aggiudicazione faceva seguito l’autorizzazione al trasferimento della titolarità e all’esercizio dell’attività di farmacia rilasciata dall’Azienda sanitaria delle Marche, con atto del 4 aprile 2019, nella cui parte motiva (in particolare nel documento istruttorio) si dava conto che l’amministratore unico della San Marco s.r.l. non si trova(va) in situazioni di incompatibilità con riguardo alla partecipazione in società di persone o di capitali titolari di farmacia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Avverso l’autorizzazione e gli atti di gara presupposti hanno proposto ricorso dapprima la Federazione regionale dei farmacisti privati della regione Marche, la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile dal Tar Marche, con sentenza n. 105 del 2021, per difetto di legittimazione, e in seguito, inizialmente mediante due ricorsi straordinari poi trasposti, (con il primo) Federfarma Italia, la Federazione ordine farmacisti italiani e la farmacia Tamburrini, nonché (con il secondo) la Federazione ordine farmacisti italiani, deducendo in entrambi casi la violazione degli artt. 7 ed 8 della l. 362 del 1991, in particolare denunciando la commistione tra l’attività di dispensazione di farmaci e l’attività medica. I ricorrenti hanno dedotto che la San Marco s.r.l., avente ad oggetto la prima attività, è controllata al 100% dalla società Villa San Marco s.r.l., che della prima è socio unico e che, gestendo case di cura e di assistenza, svolgerebbe attività medica. Ulteriori indici di una sostanziale unità tra le due società si ricaverebbero dal fatto che condividerebbero la medesima sede legale e che la stessa persona, il dott. Romani, riveste la carica di presidente del cda della Casa di cura e di amministratore unico della San Marco s.r.l.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla base di questi e di altri elementi, in specie la presenza nel cda della Villa San Marco di un medico e tra i suoi soci di un secondo medico, i ricorrenti censuravano come, per un verso, fosse mancata qualunque verifica sulle incompatibilità di legge al momento della gara e, per altro verso, la verifica posta in essere dall’Azienda sanitaria al momento dell’autorizzazione fosse stata incompleta, in quanto condotta solo con riferimento alla San Marco e non anche nei confronti della Casa di cura che ne è il socio unico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il Tar Marche, con sentenza 106 del 2021, riuniti i due ricorsi e disattese una serie di eccezioni processuali, li ha accolti sul rilievo che, in sintesi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le incompatibilità di legge previste per i farmacisti persone fisiche – in particolare il divieto di svolgere anche attività medica –rilevano anche per i soci della società titolare di farmacia, anche nell’ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sicuramente, le incompatibilità debbano valere per quei soci che concorrono nella gestione della farmacia, avendo il controllo della società titolare, alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte cost. n. 11 del 2020;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; gli indici sopra già ricordati dimostrano che la Casa di cura, in quanto socio unico della San Marco, è da intendersi come socio gestore ovvero è coinvolta nella gestione della farmacia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di conseguenza gli atti impugnati sono viziati non avendo né il Comune né l’Azienda sanitaria accertato la sussistenza delle cause di incompatibilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Decidendo sull’ appello della San Marco s.r.l. avverso la sentenza del Tar, la terza sezione, dopo avere accolto la domanda cautelare con l’ordinanza n. 3771 del 2021, con la sentenza non definitiva n. 8634 del 2021, dopo aver respinto una serie di motivi di carattere processuale, esaminando il merito della controversia ha ricostruito il quadro normativo desumibile dagli artt. 7 ed 8 della l. 362 del 1991 e prima ancora dall’art. 102 del r.d. n. 1265 del 1934, con contestuale ordinanza ha rimesso l’esame della causa a questa Adunanza Plenaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Sezione ha sottolineato come tale quadro sia divenuto (più) problematico all’indomani delle ultime modifiche apportate dalla l. 124 del 2017 (legge sulla concorrenza), il cui art. 1, comma 157, lett. b) ha “aperto” la titolarità delle farmacie (private) anche alle società di capitali, ma senza del tutto coordinare la riforma con la precedente normativa sul il regime delle incompatibilità, in origine disciplinato con riferimento al modello del farmacista persona fisica (o al più società di persone).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di qui il dubbio se il tradizionale regime sulle incompatibilità, incentrato sulle nozioni di “gestione della farmacia” e di “esercizio della professione medica”, si debba o si possa estendere al socio (che sia persona giuridica) di società di capitali e in quali termini (di compatibilità).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Sezione remittente ricorda come più in generale la tematica sia stata affrontata dal Consiglio di Stato in sede consultiva con il parere n. 69 del 2018 e dalla già richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il parere sopra citato per intero il regime delle incompatibilità pensato per le persone fisiche a qualunque socio di società di capitali (titolare di farmacia).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La seconda sentenza della Corte ha effettuato invece una distinzione a seconda che il socio sia mero finanziatore oppure concorra nella gestione della società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dando atto di questa divergenza e recuperando taluni concetti fondamentali rilevanti nel diritto commerciale (“direzione e coordinamento”; “amministrazione”;” socio unico”), la Sezione ha rimesso alla Adunanza Plenaria la definizione dei due elementi normativi concernenti la “gestione” della farmacia e l’”esercizio della professione medica” in relazione ai casi in cui la società di capitali titolare di farmacia sia controllata da una società di capitali che svolge un’attività (in tesi) incompatibile (perché esercita la professione medica).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riferimento al primo elemento la Sezione prospetta tre possibili soluzioni alternative:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) una valutazione di tale elemento da condursi ogni volta in concreto, per accertare se il controllo societario ovvero la direzione e coordinamento condizionino davvero l’operato della società controllata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) un giudizio di incompatibilità derivante per ciò solo dal controllo societario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) un giudizio al contrario di compatibilità, motivato in ragione dell’autonomia dell’organo amministrativo della società controllata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Le difese delle parti, nei loro scritti, successivi alla rimessione, hanno approfondito le due questioni, calibrandole sul caso di specie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La difesa di parte appellante muovendo da un’impostazione di tipo formale-letterale, sostiene in primo luogo che la Casa di cura non eserciterebbe la professione medica in senso proprio, che non rientrerebbe nell’oggetto del contratto atipico di spedalità, richiamando anche, quale argomento a contrario, il risalente divieto posto dalla legge n. 1815 del 1939 allo svolgimento delle “professioni protette” in forma di società commerciali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al secondo elemento, l’appellante sostiene che la gestione possa essere ricavata per presunzione dalla “direzione e coordinamento” a sua volta presunta dal “controllo”. Si tratterebbe così di una inammissibile presunzione derivante da un’altra presunzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le difese delle originarie parti ricorrenti in primo grado, muovendo al contrario da un’interpretazione teleologica e funzionale della disciplina, ravvisano nel caso di specie gli elementi sia della gestione (essendo la Casa di cura socio unico della San Marco e coincidendo in parte le persone dei loro amministratori) che dell’esercizio della professione medica da parte della medesima casa di cura. Per quest’ultimo aspetto gli originari ricorrenti sottolineano come la casa di cura, attraverso il suo personale sanitario, svolga attività di prescrizione dei medicinali, il che sarebbe incompatibile potendo lo stesso soggetto che prescrive il medicinale indirettamente, attraverso la partecipazione societaria totalitaria, dispensare i relativi farmaci, violando così una serie di disposizioni di legge, oltre che deontologiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La difesa del Comune di Ascoli Piceno sembra suggerire una soluzione mediana, nel senso di prescindere da qualunque automatismo escludente e di rimettere la valutazione all’amministrazione procedente, ammettendo la possibilità che, ove la situazione di incompatibilità sia riscontrata, l’operatore economico possa avere un termine per rimuoverla.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. All’udienza pubblica del 16 marzo 2022 la causa è stata discussa ed è passata in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Le questioni sollevate dalla Terza Sezione sottopongono all’esame dell’Adunanza plenaria l’ampio tema concernente le modalità di esercizio dell’attività farmaceutica e il regime di titolarità e di gestione delle farmacie, all’indomani dell’ultima riforma del 2017, già affrontato di recente da questo Consiglio di Stato, in occasione del ricordato parere della Commissione Speciale n. 69 del 2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. L’attività di vendita al pubblico di farmaci al dettaglio, che la giurisprudenza costituzionale inquadra nell’ambito dei servizi pubblici di natura economica dati in concessione (Corte cost. n. 150 del 2011, 430 del 2007, 448 e 87 del 2006), costituisce un’attività economica da molto tempo disciplinata e vigilata, soggetta a programmazione a partire dalla “storica” legge n. 468 del 1913, che modificò il regime tardo ottocentesco precedentemente nel segno di una sostanziale libertà nell’apertura e nell’esercizio delle farmacie (cfr. art. 26 della l. n. 5849 del 1888).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La riforma del 1913, trasposta senza sostanziali modifiche nel testo unico delle leggi sanitarie del 1934 (il r.d. n. 1265, in particolare il Capo II del Titolo II, artt. 104 ss.), configurava il servizio farmaceutico secondo i crismi di una professione intellettuale “protetta”, riservata esclusivamente ad una persona fisica, il farmacista, che fosse in possesso di specifici requisiti di idoneità e risultasse titolare di un’autorizzazione amministrativa all’apertura e all’esercizio della farmacia (di cui a lungo, sino al “chiarimento” offerto dall’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, si sarebbe discussa la natura giuridica, se veramente autorizzatoria o concessoria), strettamente personale, non cumulabile e, almeno in origine, incedibile ad altri (v. artt. 102 e 112 del r.d. 1265/1934; da osservare come una regola di incompatibilità dell’esercizio della farmacia con l’esercizio di “altri rami dell’arte salutare” fosse prevista, prima ancora, sin dalla l. n. 5849 del 1888, all’art. 24).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In epoca repubblicana la programmazione, effettuata in questo ambito anche in termini quantitativi e numerici, ha assunto i contorni di una vera e propria pianificazione, articolata su base comunale, attraverso la pianta organica delle farmacie (art. 2 della l. n. 475 del 1968): quale strumento in forza del quale affidare il servizio farmaceutico ai privati laureati in farmacia (art. 9 della l. 475/1968; art. 4 della l. n. 362 del 1991) ovvero ai Comuni (art. 9 della l. 475/1968), secondo un rapporto numerico tra esercizi ed utenti ed assegnando ad ogni farmacia una clientela o un bacino di utenza per così dire virtuale (art. 1 della l. 475/1968).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il nesso tra contingentamento, programmazione e sottoposizione del farmacista ad una serie di disposizioni imperative, in uno con il richiamo sin da allora all’art. 32 Cost. quale loro fondamento, era evidenziato in una delle prime pronunce della Corte costituzionale (la n. 29 del 1957) la quale ha osservato come “L&#8217;organizzazione del servizio farmaceutico, se da un lato ha creato al farmacista concessionario di una farmacia una posizione di privilegio con l&#8217;eliminare la concorrenza entro determinati limiti demografici e territoriali; dall&#8217;altro, trattandosi di un servizio di pubblica necessità, ha imposto allo stesso farmacista l&#8217;obbligo di svolgere la sua attività con l&#8217;adempimento delle prescrizioni dalle leggi stabilite per questa particolare professione”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’indomani dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale nel 1978 le farmacie, sia quelle private che quelle comunali (le seconde ritenute da Cons. St., sez. III. n. 474 del 2017 esercizio diretto di un servizio pubblico), ne sono divenute parte integrante e costituiscono, lo strumento attraverso il quale è erogata l’assistenza farmaceutica alla popolazione (v. art. 28 della l. n. 833 del 1978; l’assistenza è oggi inserita tra i livelli essenziali disciplinati dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017), in ragione della loro capillarità e del loro obbligo di erogare i farmaci agli assistiti ed a chiunque intenda acquistarli e di non interrompere lo svolgimento del servizio soggetto ad ampi poteri di vigilanza e di controllo dell&#8217;amministrazione (Corte cost., n. 87 del 2006; Cons. St., Ad. plen., n. 1 del 2000 e n. 5 del 2002).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sperimentata anche in altri ordinamenti europei (ad esempio in Francia e Spagna) e giustificata ora nella prospettiva di assicurare a ciascuna farmacia una clientela “sufficiente” (come rilevava criticamente AGCM in una segnalazione del 1998), ora di assicurare (anche, se non piuttosto) ai residenti la reperibilità dei farmaci entro un’area non troppo distante dalla propria abitazione e comunque anche nelle zone più isolate e svantaggiate o meno redditizie (in questo senso, sottolineando “l’obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità”, cfr. Corte di giustizia UE, sez. IV, 5 dicembre 2013, in cause C-159/12 a C-161/12 e Grande sez., 1° giugno 2010, in causa 570/07, al punto 96 ), in funzione del diritto alla salute, la programmazione anche mediante il contingentamento numerico è stata oggetto di recenti modifiche apportate dall’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012. Con esse il rapporto tra numero degli esercizi e fattore demografico è stato rimodulato nella direzione di una (parziale “liberalizzazione” e quindi di una) distribuzione più capillare del servizio, attraverso l’apertura di nuove farmacie private da mettere a concorso, sicché la programmazione di turni ed orari è stata allentata, riconoscendo all’iniziativa del singolo farmacista maggiore voce in capitolo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Alle limitazioni <i>quantitative</i>, si cui si è appena detto, si sono affiancate tradizionalmente limitazioni <i>soggettive</i>, nel riservare alla (sola) categoria dei farmacisti la possibilità di esercitare l’attività di distribuzione e vendita al pubblico dei farmaci.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disciplina già ricordata del 1968, se da un lato reintrodusse rispetto alla legislazione “giolittiana” la possibilità a determinate condizioni di trasferire la titolarità della farmacia in deroga alla regola del pubblico concorso, dall’altro accentuò ulteriormente la struttura personalistica dell’attività di gestione della farmacia, disponendo che tale gestione dovesse essere diretta e personale da parte del titolare e costruendo una sorta di simmetria tra status di farmacista, titolarità e gestione dell’esercizio; come confermato dal regime di incompatibilità previsto dall’art. 13 della l. 475/1968 per cui “<i>Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nell&#8217;amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, nè esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l&#8217;autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A questo schema, incentrato sulla figura del farmacista persona fisica al tempo stesso professionista intellettuale, imprenditore e concessionario di pubblico servizio, le successive modifiche realizzate nel 1991 dalla l. n. 362 apportarono inizialmente variazioni molto contenute, affiancando alle persone fisiche le società di persone e le società cooperative a responsabilità limitata ma esigendo che i loro soci fossero farmacisti iscritti all’albo e avessero conseguito l’idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche. La dissociazione, ammessa per la prima volta come evenienza non transitoria e non occasionale, tra titolarità e gestione, seppure faceva emergere in superficie l’aspetto imprenditoriale della vicenda (nel senso che la figura del farmacista sia un “ibrido”, essendo al contempo professionista intellettuale, concessionario di pubblico servizio e imprenditore soggetto al fallimento, v. Cons. St., sez. IV, n. 6409 del 2004, e, più di recente, Cass. s.u. n. 11292 del 2021), era tuttavia bilanciata dalla configurazione della società come società di soli farmacisti e della sua attività in termini di professione. Al punto che &#8211; si è rilevato in dottrina &#8211; l’aspetto professionale finiva per assorbire quello imprenditoriale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va inoltre rilevato che il riordino del settore farmaceutico realizzato con la legge del 1991 riguardasse anche le farmacie comunali (l’art. 10 della legge 362/1991 sostituiva infatti l’art. 9 della l. 475/1968) per la cui gestione, attraverso il richiamo alla legge n. 142 del 1990, si ammetteva per la prima volta (anticipando quanto per le farmacie private sarebbe stato consentito invece solamente nel 2017) il modello della società di capitali (mista), di lì a breve eliminando anche il vincolo della partecipazione maggioritaria dell’ente locale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Variazioni ancora maggiori, sul piano sistematico, sono state introdotte più di recente, con la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza (si è trattato invero della prima e sinora unica legge “annuale” approvata dal Parlamento ai sensi dell’art. 47 della l. n. 99 del 2009), il cui art. 1, comma 157, ha riscritto larga parte dell’art. 7 della l. 362/1991, in primo luogo sostituendone il comma 1 che, nella versione attuale, per effetto della modifica, prevede adesso che: «<i>1. Sono titolari dell&#8217;esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata».</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. L’apertura alle società di capitali, anche per le farmacie private, si è accompagnata inoltre, sempre nella riforma del 2017, al venir meno ovvero all’abolizione, per tutti i tipi societari, della previsione che in precedenza imponeva che i soci, delle società che gestiscono farmacie, dovessero essere a loro volta farmacisti, come anche alla rimozione del limite delle quattro licenze in capo ad una stessa società, limite sostituito dal divieto, meno pregnante, di controllare una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma ed il cui rispetto è sottoposto ai poteri di indagine, istruttoria e diffida dell’AGCM.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le società titolari dell’esercizio di farmacie private devono avere questa attività come loro oggetto sociale esclusivo e, quand’anche i soci possano non essere farmacisti, è pur sempre necessario che la direzione della farmacia continui invece ad essere affidata ad un farmacista, anche non socio, che ne è responsabile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La riforma del 2017 – quale ulteriore e importante dato da sottolineare – ha disciplinato anche il regime delle incompatibilità, novellando l’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. n. 362/1991 e prevedendo che «<i>La partecipazione alle società di cui al comma 1 </i>(si intendono le società titolari dell’esercizio di farmacie private)<i> è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l&#8217;esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell&#8217;articolo 8.</i>»</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In precedenza, una regola di incompatibilità (solo) parzialmente simile era dettata all’art. 8, comma 1, della medesima legge, prevedendosi che «<i>1. La partecipazione alle società di cui all&#8217;articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.»</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La nuova e più ampia previsione, dunque include ora tra le incompatibilità anche <i>l’esercizio della professione medica</i> e la cui necessità è originata dalla possibilità, introdotta nel 2017, che i soci non siano più farmacisti, laddove in precedenza (anche dopo il 1991) potevano ritenersi sufficienti – quanto all’esercizio della professione medica &#8211; i tradizionali divieti posti dal r.d. n. 1256 del 1934 (in specie agli artt. 102 e 112) dettati per i farmacisti persone fisiche titolari ovvero esercenti (da soli o in società di persone) di farmacia. Sono perciò esistenti a ben vedere, in due distinte e separate regole di incompatibilità. La prima, declinata in termini all’apparenza assoluti, definisce la partecipazione (societaria) alle società titolari di farmacie private incompatibile <i>con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l&#8217;esercizio della professione medica</i>; la seconda, declinata in termini in tesi meno assoluti, valorizzando l’inciso “<i>per quanto compatibili</i>”, fa rinvio alle disposizioni del successivo art. 8 che, per quanto più rileva in questa sede, definiscono quella medesima partecipazione (societaria) incompatibile, tra le altre cose, “<i>con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. La distinzione tra queste due regole di incompatibilità – si ribadisce, preesistenti alla riforma del 2017, in quanto parti integranti della disciplina di settore, e che la riforma del 2017 ha mutuato ed “aggiornato”, riferendole ora ad ogni ipotesi di gestione in forma societaria – può forse spiegare l’apparente distonia tra due pronunce della Corte costituzionale che hanno esaminato questo specifico argomento, che le parti del presente giudizio richiamano, naturalmente da prospettive e con finalità differenti, nei loro scritti e che ricevono menzione anche nelle sentenze di primo grado e di appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per un verso, la sentenza, interpretativa di rigetto, n. 11 del 2020, della seconda regola ha dato una lettura evolutiva, in un caso nel quale l’incompatibilità era prospettata tra la partecipazione sociale <i>tout court</i> (ad una società di capitali titolare di farmacia privata) e la titolarità in capo al socio di una docenza universitaria, ed ha ritenuto rilevante una distinzione finendo per a seconda che la partecipazione sia in funzione del solo investimento del proprio risparmio (come nel caso all’origine del giudizio <i>a quo</i>) o comporti invece anche il concorso (attivo) nella gestione della società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per altro verso, la sentenza, interpretativa di accoglimento di tipo additivo, n. 275 del 2003 (della quale non è fatta menzione nella n. 11 del 2020), che si era pronunciata in un caso riguardante una farmacia (non privata ma) comunale affidata ad una società mista il cui socio di maggioranza era una società di capitali già operante nel settore della distribuzione del farmaco, ed ha dichiarato allora l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l. n. 362 del 1991 – nella versione vigente <i>ratione temporis</i>, già prima ricordata &#8211; nella parte in cui non prevedeva che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali fosse incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In questa seconda sentenza il ragionamento della Corte fece leva in particolare sul carattere “di divieto generale” dell’art. 102 del r.d. 1265/1934, ribadito negli artt. 144, 170, 171 e 372, nonché nell’art. 13 della l. 475/1968, nel loro insieme (tutti questi divieti e prescrizioni) riassunti e compendiati in quello disposto dall’ art. 8 della legge 362/1991 che, volto ad evitare eventuali conflitti di interesse che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico, irragionevolmente si riferiva testualmente alle sole farmacie private e non anche a quelle comunali (sul tema v., anche, Cons. St. sez. V, n. 7336 del 2010).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Se la sentenza costituzionale del 2020 è fortemente invocata dalla difesa di parte appellante a sostegno delle proprie tesi ed è valorizzata anche dalla Sezione remittente come una possibile chiave interpretativa dei dubbi prospettati con particolare riferimento al tema della “gestione della farmacia”, quella del 2003 è richiamata soprattutto dalle difese delle parti appellate, in funzione della dedotta e riaffermata incompatibilità, e trovava già spazio anche nel parere della Commissione speciale di questo Consiglio del 2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Nella vicenda concretamente all’esame ora dell’Adunanza Plenaria, la società di capitali, che come richiamato nella parte in fatto si è aggiudicata la procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione di una farmacia comunale e che ha avuto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, è una società unipersonale, controllata, quindi al 100%, da un’altra società sempre di capitali che a sua volta gestisce una casa di cura privata. E’ sorta dunque la questione se ricorra la situazione di incompatibilità di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991, sussistendo i due elementi, da un lato, della partecipazione a (e l’essere socio di) una società di capitali titolare dell’esercizio della farmacia privata e, dall’altro, dell’esercizio da parte di quel medesimo socio (unico) della professione medica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il secondo dato ancora più peculiare, sempre nella vicenda in esame, è costituito dal fatto che il socio in questione, che partecipa al capitale della società titolare di farmacia, non è una persona fisica ma una persona giuridica, una società a responsabilità limitata, il che pone l’ulteriore questione se &#8211; ai fini e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 2, più volte citato – un soggetto di questo tipo, avente personalità giuridica, possa considerarsi esercitare la professione medica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Approfondendo l’analisi a partire dall’elemento dell’esercizio della professione medica (e quindi invertendo l’ordine tracciato dalla sezione remittente), secondo la tesi di parte appellante una persona giuridica non potrebbe (dirsi) esercitare simile professione, non solo sul piano naturalistico ma anche su quello normativo, il che troverebbe conferma nelle disposizioni della legge n. 1815 del 1939, che a lungo hanno vietato lo svolgimento delle professioni protette (tale essendo la professione medica) nella forma della società commerciale. Né, sostiene ancora la difesa di parte appellante, potrebbero rilevare le prestazioni mediche erogate dalla casa di cura, dal momento che tali prestazioni si inquadrano nel (e sono parte del) contratto atipico di spedalità che avrebbe un oggetto assai più ampio ed articolato, ricomprendendo le attività anche infermieristiche, di somministrazione vitto ed alloggio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I due argomenti, quello per così dire naturalistico e quello normativo, approfonditi distintamente dalle parti appellate nelle loro difese, si rivelano non persuasivi e, utilizzati insieme, finiscono per indebolirsi a vicenda, piuttosto che per rafforzarsi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il primo di essi parrebbe riprendere l’idea tardo ottocentesca della persona giuridica come una finzione, di una persona che non esiste davvero nella realtà ma è soltanto immaginaria, e di cui, a quei tempi, si negava ad esempio che fosse “capace” di commettere fatti illeciti. Da allora, come noto, molte sono state le teorie elaborate sulla soggettività delle persone giuridiche (teorie organicistiche, riduzionistiche, etc.), fino ad evidenziarne la dimensione e la sostanza normativa, il suo essere essenzialmente un espediente linguistico, e più non si dubita circa l’applicabilità agli enti, secondo un approccio realistico e tenendo presente lo scopo perseguito dal legislatore, di (una serie di) norme che hanno testualmente come destinatari i soli individui. Solo in tal modo, osserva la dottrina civilistica, è possibile prevenire gli abusi di chi cerchi di eludere divieti personali operando dietro lo schermo di una persona giuridica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il secondo argomento è contraddetto sia dall’abolizione, in anni più recenti, del divieto un tempo posto dalla legge del 1939, che dallo stesso carattere composito del contratto atipico di spedalità privata il quale, nella sua complessità (cfr. Cass. s.u. n. 9556 del 2002, sez. III, n. 13953 del 2007 e da ultimo n. 28987 del 2019), ricomprende pur sempre, in posizione preminente – si direbbe, come il più contiene il meno &#8211; l’effettuazione di cure mediche da parte della struttura sanitaria, non di rado anche in regime ambulatoriale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il punto cruciale attiene al rapporto tra la clinica privata e i medici che in essa (e per essa) svolgono la loro attività. Per quanto indubbiamente peculiare, in ragione della autonomia e libertà di cura del medico anche alla luce delle regole deontologiche di tale professione, tale rapporto vede pur sempre rispondere la struttura a titolo contrattuale per il comportamento dei medici della cui collaborazione si avvale per l’adempimento della propria obbligazione, ancorché possano non essere suoi dipendenti, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costoro effettuata e l’organizzazione aziendale della casa di cura, il che giustifica l’applicazione della regola posta dall’art. 1228 c.c. (come ribadito da ultimo dall’art. 7 della l. n. 24 del 2017).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’insieme di queste considerazioni debbono quindi condurre a ritenere che anche una persona giuridica, in particolare una clinica privata, possa considerarsi esercitare, nei confronti dei propri assistiti, la professione medica ai fini della previsione di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va precisato ancora come non si tratta di dare corso ad interpretazioni estensive o analogiche di cause o regole escludenti tassative, quanto, piuttosto, di privilegiare un’interpretazione funzionale e sistematica, coerente con la <i>ratio</i> ispiratrice della veduta regola di incompatibilità che mira ad evitare commistioni di interessi “tra medici che prescrivono medicine e farmacisti interessati alla vendita, in un&#8217;ottica di tutela del diritto alla salute di rango costituzionale” (così Cass. sez. III, n. 4657 del 2006, che richiama Cons. St., sez. IV, n. 6409 del 2004)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ratio, quella originaria, riconosciuta anche da Corte cost. n. 275/2003 – è quella di “evitare eventuali conflitti di interesse, che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, quindi, sul diritto alla salute” e,- come si è visto, ha sempre caratterizzato la disciplina in materia, come una delle sue costanti o invarianti, attraversando le diverse “stagioni” della regolazione pubblica delle farmacie. Ciò è dimostrato anche dalle disposizioni penali che ancora puniscono il cd. reato di comparaggio, ossia l’accordo tra medici e farmacisti volti ad agevolare la diffusione di specialità medicinali o di altri prodotti ad uso farmaceutico (artt. 170 ss del r.d. 1265/1934), come anche dalle previsioni del codice deontologico medico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Oltre a questa prima ragione, più tradizionale ma sempre attuale, si possono rinvenire ulteriori ragioni ispiratrici, che giustificano e rafforzano il permanere, nella nuova dimensione economico-finanziaria delle farmacie, del divieto di commistione tra attività farmaceutica ed esercizio della professione medica, legate, per un verso, alla tutela della concorrenza e, per altro verso, al contenimento del consumo farmaceutico e della spesa sanitaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul primo versante, il consentire ad una casa di cura, che offre prestazioni mediche composite e nel cui ambito si prescrivono medicinali, di partecipare ad una società che ha la titolarità di una farmacia e che come tale dispensa e rivende medicinali previa prescrizione medica, finirebbe per rendere possibile una integrazione verticale di beni ed attività con una potenziale confusione di ruoli tra domanda ed offerta, passibile di determinare privilegi ed abusi di posizione, oltre che conflitti di interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul secondo versante, il rischio è che la commistione tra le due attività in capo al medesimo centro decisionale – eludendo oltre tutto il vincolo dell’oggetto sociale che si vorrebbe esclusivo &#8211; possa determinare un esubero nel consumo farmaceutico, con evidenti riflessi anche sulla spesa pubblica (v. su tale aspetto, anche Corte Giust., Grande sez., 19 maggio 2009, in causa 531/06 al punto 57).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Una volta rinvenuto nella fattispecie in esame l’elemento dell’esercizio della professione medica, ne consegue che sussiste l’incompatibilità di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, nel senso che la casa di cura non può avere partecipazioni in una società titolare dell’esercizio della farmacia. Non può avere – giova precisare – alcuna partecipazione, ovvero non può esserne socio in nessun modo, senza che occorra distinguere in ragione della natura e della incidenza della singola partecipazione, essendo la disposizione di legge sufficientemente chiara nel legare questa incompatibilità alla partecipazione in quanto tale, nella misura in cui ad essa si correla comunque la prospettiva di ricavarne degli utili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Diversa può essere la conclusione, sulla scorta di Corte cost. n. 11 del 2020, al cospetto di incompatibilità differenti, segnatamente quella di essere il socio titolare di rapporti di lavoro pubblico o privato, rispetto a cui si può valorizzare la formula “per quanto compatibili” impiegata all’art. 7, comma 2, terzo periodo, senza della quale un’interpretazione rigorosamente letterale finirebbe per consentire la partecipazione solo (o quasi) a studenti, disoccupati o pensionati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella soluzione del caso di specie, invece, non sarebbe a rigore necessario stabilire a quali condizioni la società controllante possa dirsi coinvolta, per il tramite della controllata, nella “gestione della farmacia”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto più che è evidente come il caso in esame coincida con il massimo del controllo societario ipotizzabile, avendo la casa di cura il controllo totalitario (ovvero il 100% del capitale) della società titolare della farmacia, essendo la prima unico socio della seconda. Si è quindi al cospetto di un fenomeno di riduzione della compagine sociale ad un solo soggetto “sovrano” che ne determina o comunque ne condiziona, attraverso l’organo amministrativo che egli (solo) nomina (e revoca), tutte le principali scelte. Un fenomeno così forte da rendere in questo caso non necessario il richiamo alla categoria dei gruppi di società e all’attività di direzione e coordinamento, concetti non del tutto coincidenti ma nella pratica (e anche nella previsione di legge, cfr. art. 2497 sexies c.c.) ricavabili a partire dalla nozione di controllo, interno od esterno, di cui all’art. 2359 c.c.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il carattere totalitario del controllo ravvisabile nel caso di specie fa passare in secondo piano anche ulteriori elementi, comunque rilevanti, quali l’identità soggettiva tra il legale rappresentante dell’una e dell’altra società, e la presenza, tra i soci della casa di cura e anche all’interno del suo consiglio di amministrazione, di medici (almeno) teoricamente in grado di esercitare la professione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Differentemente, in assenza di una società unipersonale e quindi di una partecipazione totalitaria, (ma sempre ragionando in relazione ad un diverso tipo di incompatibilità) dovrebbe assumere rilevanza una partecipazione che comunque permetta di concorrere nella gestione della farmacia, nel senso di influenzarne le scelte aziendali. Non rileverebbe quindi qualunque partecipazione sociale ma quella che possa dare al socio il controllo della società, nei modi gradatamente indicati dal citato art. 2359 e in presenza dei quali, come si è già osservato, opera la presunzione di direzione e coordinamento (ricavabile anche <i>aliunde</i>, in specie dall’essere la società tenuta al consolidamento del proprio bilancio). Soccorrono evidentemente le regole e gli istituti propri del diritto societario, nell’elaborazione offertane in primo luogo dalla giurisprudenza civile. Non è possibile offrire in questa sede soluzioni all’insegna dell’automatismo, apparendo imprescindibile la valutazione del singolo caso rimessa al prudente apprezzamento dell’amministrazione cui non a caso va comunicato, a norma dell’art. 8, comma 2, della l. 362/1991, lo statuto della società titolare della farmacia e “ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Le considerazioni sin qui svolte, in particolare i motivati richiami alla giurisprudenza eurounitaria e a quella costituzionale, inducono l’Adunanza a non accogliere le richieste incrociate di rimessione alla Corte di giustizia e alla Corte costituzionale provenienti dalle difese di talune delle parti del giudizio, a sostegno delle loro tesi contrapposte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Sulla base di tutto quanto sinora considerato, l’Adunanza Plenaria formula i seguenti principi di diritto sulle questioni ad essa deferite ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a.:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(i) la nozione di “esercizio della professione medica”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991, deve ricevere un’interpretazione funzionale ad assicurare il fine di prevenire qualunque potenziale conflitto di interessi derivante dalla commistione tra questa attività e quella di dispensazione dei farmaci, in primo luogo a tutela della salute; in tal senso deve ritenersi applicabile la situazione di incompatibilità in questione anche ad una casa di cura, società di capitali e quindi persona giuridica, che abbia una partecipazione in una società, sempre di capitali, titolare di farmacia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(ii) una società concorre nella “gestione della farmacia”, per il tramite della società titolare cui partecipa come socio, qualora, per le caratteristiche quantitative e qualitative di detta partecipazione sociale, siano riscontrabili i presupposti di un controllo societario ai sensi dell’art. 2359 c.c., sul quale poter fondare la presunzione di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Da quanto sinora considerato consegue che, nel caso di specie, è infondato il terzo motivo dell’appello della San Marco s.r.l. il che comporta, richiamata la sentenza parziale della sezione remittente con la quale sono stati già respinti i motivi primo, secondo e quarto, l’integrale reiezione del ricorso in appello e la conferma della sentenza di primo grado di annullamento degli atti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. L’annullamento, esteso anche agli atti di aggiudicazione e di approvazione dell’asta pubblica per la cessione della titolarità (ulteriore tratto di specialità della vicenda che rende, almeno in questo caso, impossibile consentire, come chiede la difesa del Comune, che la situazione di incompatibilità sia rimossa), comporta quale naturale effetto ripristinatorio il venir meno retroattivamente dell’alienazione intercorsa tra la parte appellante ed il Comune, con tutte le conseguenze civilistiche che ne discendono (in particolare la restituzione del bene e la ripetizione di quanto pagato, secondo le regole dell’indebito oggettivo), rammentando che eventuali controversie sul punto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. In aggiunta a tale effetto, il Comune valuterà se e come riesercitare il proprio potere di disporre della farmacia in questione, se in ragione del tempo trascorso ciò possa avvenire nell’ambito del medesimo procedimento di gara, qualora ve ne fossero ancora le condizioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Vi sono giustificati motivi, legati alla novità della questione e alla sua complessità, per compensare tra tutte le parti le spese anche dell’appello.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, afferma i principi di diritto di cui in motivazione e, decidendo nel merito della causa, respinge il terzo motivo dell’appello e, per l’effetto, richiamata la sentenza non definitiva della terza sezione del Consiglio di Stato n. 8634 del 2021 con cui sono già stati respinti i restanti motivi, respinge nel suo complesso l’appello e conferma la sentenza di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese del secondo grado compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luigi Maruotti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Carmine Volpe, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luciano Barra Caracciolo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marco Lipari, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ermanno de Francisco, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Oberdan Forlenza, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Lopilato, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Federico Di Matteo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Pescatore, Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;obbligo vaccinale contro il Covid-19 dei farmacisti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-vaccinale-contro-il-covid-19-dei-farmacisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 07:39:34 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=85279</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-vaccinale-contro-il-covid-19-dei-farmacisti/">Sull&#8217;obbligo vaccinale contro il Covid-19 dei farmacisti.</a></p>
<p>Igiene e sanità &#8211; Covid-19 &#8211; Farmacisti &#8211; Giurisdizione &#8211; Dubbi &#8211; Obbligo vaccinale &#8211; Discende da un atto avente forza di legge &#8211; Atto politico. Nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare (ove potrà essere delibata la prospettata questione di costituzionalità dell’art. 4 d.l. n. 44/2021, conv. in l.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-vaccinale-contro-il-covid-19-dei-farmacisti/">Sull&#8217;obbligo vaccinale contro il Covid-19 dei farmacisti.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Igiene e sanità &#8211; Covid-19 &#8211; Farmacisti &#8211; Giurisdizione &#8211; Dubbi &#8211; Obbligo vaccinale &#8211; Discende da un atto avente forza di legge &#8211; Atto politico.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare (ove potrà essere delibata la prospettata questione di costituzionalità dell’art. 4 d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021 s.m.i., a condizione che sia ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo), deve essere respinta l’istanza cautelare monocratica per la sospensione degli effetti del provvedimento di accertamento dell’inadempimento in capo alla parte ricorrente dell’obbligo vaccinale, con conseguente sospensione dall’esercizio della professione di farmacista, non solo tenuto conto dell’orientamento del giudice di appello in materia (secondo cui l’obbligo vaccinale discende da un atto avente forza di legge, il quale, in quanto atto politico, non può essere sindacato dal giudice amministrativo), ma anche tenuto conto, da un lato, del fatto che secondo la prospettazione della parte ricorrente, nel caso di specie, vi sarebbe il diritto all’esenzione dall’obbligo vaccinale (diritto che potrebbe &#8211; anzi avrebbe potuto da tempo &#8211; essere accertato davanti al giudice ordinario, sicuramente munito di giurisdizione sul punto) e, dall’altro lato, del fatto che non risulta essere stata chiesta l’eventuale (temporanea) sostituzione del direttore responsabile.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Cabrini &#8211; Est. Cabrini</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 533 del 2022, proposto dalla dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Nunzio Condorelli Caff, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di -OMISSIS- e l’Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento, prot. n.-OMISSIS-, con il quale il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di -OMISSIS-, ha accertato l’inadempimento in capo alla ricorrente dell’obbligo vaccinale, dal che ne “discende, ai sensi di legge, l’immediata sospensione dall’esercizio della professione”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento, prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Direttore del Dipartimento del Farmaco dell’ASP di -OMISSIS-, ha sospeso la ricorrente dall’esercizio della professione di farmacista per inadempimento dell’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021 s.m.i. e ha disposto l’interdizione all’accesso ai locali della farmacia, fino alla revoca del suddetto provvedimento di sospensione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; delle circolari Ministeriali e dell’Ordine di appartenenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per l&#8217;accertamento del diritto della parte ricorrente ad essere reintegrata nell’Albo di appartenenza al fine di poter espletare il proprio lavoro di titolare della “Farmacia -OMISSIS-”, sita a -OMISSIS-, con risarcimento del danno conseguente al mancato svolgimento dell’attività lavorativa nel periodo di sospensione e ordine di immediato di rientro nei locali della farmacia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dalla parte ricorrente e derivante dall&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia, nonché per il risarcimento del danno morale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistono alcuni profili di possibile inammissibilità del ricorso:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quanto alla giurisdizione dell’adito giudice amministrativo (v. sentenze T.a.r. Aosta n. 72/2021 e T.a.r. –Venezia, n. 427/2022) e ciò tenuto anche conto del fatto che la stessa parte ricorrente, a prescindere dalla previsione in ordine all’autorità cui proporre ricorso contenuta nel provvedimento di accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, dubita della giurisdizione del g.a. e probabilmente ha adito contemporaneamente anche il giudice ordinario (v. punto 1 della parte in diritto del ricorso che richiama “stranamente” il potere del g.o. di disapplicare gli atti amministrativi);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quanto alla possibile non impugnabilità delle circolari ministeriali, rispetto alle quali non è stata, comunque, evocata in giudizio la parte legittimata passivamente (il Ministero della Salute);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che, nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare (ove potrà essere delibata la prospettata questione di costituzionalità dell’art. 4 d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021 s.m.i., a condizione che sia ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo), l’istanza cautelare debba essere respinta, non solo tenuto conto dell’orientamento del giudice di appello in materia (secondo cui l’obbligo vaccinale discende da un atto avente forza di legge, il quale, in quanto atto politico, non può essere sindacato dal giudice amministrativo), ma anche tenuto conto, da un lato, del fatto che secondo la prospettazione della parte ricorrente, nel caso di specie, vi sarebbe il diritto all’esenzione dall’obbligo vaccinale (diritto che potrebbe &#8211; anzi avrebbe potuto da tempo &#8211; essere accertato davanti al giudice ordinario, sicuramente munito di giurisdizione sul punto) e, dall’altro lato, del fatto che non risulta essere stata chiesta l’eventuale (temporanea) sostituzione del direttore responsabile, ove possibile;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto pertanto che l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm., debba essere respinta e che debbano comunque essere disposti gli incombenti istruttori indicati in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina alla parte ricorrente di depositare in giudizio copia del provvedimento del Direttore del Dipartimento del Farmaco dell’ASP di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- ed alle pp.aa. intimate, di depositare in giudizio relazione illustrativa relativa ai fatti di cui è causa, corredata di ogni documento ritenuto utile ai fini della decisione (ivi compresa la questione della possibile sostituzione del direttore responsabile della farmacia) e ciò entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione in via amministrativa del presente decreto monocratico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022, ore di rito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parte ricorrente, presso il proprio difensore ed alle parti pubbliche, presso la propria sede legale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità della parte ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e/o il luogo dell’esercizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Catania il giorno 6 aprile 2022.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla remissione all&#8217;Adunanza plenaria di eventuali profili di incompatibilità nella gestione di farmacia da parte di società composta da sanitari</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-remissione-alladunanza-plenaria-di-eventuali-profili-di-incompatibilita-nella-gestione-di-farmacia-da-parte-di-societa-composta-da-sanitari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 13:09:36 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=83213</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-remissione-alladunanza-plenaria-di-eventuali-profili-di-incompatibilita-nella-gestione-di-farmacia-da-parte-di-societa-composta-da-sanitari/">Sulla remissione all&#8217;Adunanza plenaria di eventuali profili di incompatibilità nella gestione di farmacia da parte di società composta da sanitari</a></p>
<p>Farmacia – Gestione – Società partecipata da società di capitale di professionisti sanitari – Incompatibilità – Rimessione alla Adunanza plenaria. Devono essere rimessi alla risoluzione dell&#8217;Adunanza Plenaria i quesiti volti a chiarire quale interpretazione debba trovare l’art. 7 comma 2 della l. n. 362 del 1991 nel caso di farmacia detenuta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-remissione-alladunanza-plenaria-di-eventuali-profili-di-incompatibilita-nella-gestione-di-farmacia-da-parte-di-societa-composta-da-sanitari/">Sulla remissione all&#8217;Adunanza plenaria di eventuali profili di incompatibilità nella gestione di farmacia da parte di società composta da sanitari</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Farmacia – Gestione – Società partecipata da società di capitale di professionisti sanitari – Incompatibilità – Rimessione alla Adunanza plenaria.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Devono essere rimessi alla risoluzione dell&#8217;Adunanza Plenaria i quesiti volti a chiarire quale interpretazione debba trovare l’art. 7 comma 2 della l. n. 362 del 1991 nel caso di farmacia detenuta da società, ove quest’ultima sia partecipata da altra società attiva in ambito sanitario a sua volta dedita, per oggetto sociale, alla gestione di case di cura e di assistenza; ed, in particolare, come debbano intendersi in relazione a tale fattispecie, o quali adattamenti interpretativi possano trovare, gli elementi normativi concernenti la “<i>gestione</i>” della farmacia e l’”<i>esercizio della professione medica</i>”.</p>
<hr />
<p>Pres. (f.f.) Noccelli &#8211; Est. Pescatore</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA NON DEFINITIVA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 4831 del 2021, proposto da<br />
San Marco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ubaldo Perfetti, Maurizio Natali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Loreta Uttaro in Roma, piazza Benedetto Cairoli 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo">Federfarma – Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, Federfarma Ascoli – Associazione dei Titolari e Proprietari di Farmacia della Provincia di Ascoli Piceno, Farmacia Tamburrini S.n.c. del Dr. Tamburrini Palmiro &amp; C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D&#8217;Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio 9;</p>
<p>Federazione Ordini Farmacisti Italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna 32;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo">Comune di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Iacoboni, Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi n. 32;<br />
Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (A.S.U.R.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colarizi, Patrizia Viozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli 49;</p>
<p>Asur Marche Area Vasta N 5, Associazione Italiana Ospedalità Privata, Aldo Di Simone, Giuseppe De Berardinis, Casa di Cura Villa San Marco S.r.l. &#8211; non costituiti in giudizio;</p>
<p>Ordine Interprovinciale Farmacisti Ascoli Piceno e Fermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Leopardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pisanelli, 2;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo">della sentenza n. 106 del 9 febbraio 2021 del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sez. I, resa tra le parti, concernente il trasferimento della Farmacia Comunale n. 1 del Comune di Ascoli Piceno alla società “Farmacia San Marco s.r.l.”, individuata quale soggetto acquirente a seguito di pubblico incanto indetto il 12 ottobre 2018 ai sensi degli artt. 73, lettera a), e 74 del R.D. n. 827 del 1924.</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federfarma, di Federfarma Ascoli, della Farmacia Tamburrini S.n.c., del Comune di Ascoli Piceno, dell’ASUR Marche, dell’Ordine Interprovinciale Farmacisti Ascoli Piceno e Fermo e della Federazione Ordini Farmacisti Italiani;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p class="popolo">Visto l&#8217;art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo">1. Le impugnative di primo grado esitate nella pronuncia del Tar Marche qui appellata si sono indirizzate avverso gli atti con i quali l’ASUR Marche, Area vasta n. 5, ha autorizzato il trasferimento della Farmacia Comunale n. 1 del Comune di Ascoli Piceno alla società “Farmacia San Marco s.r.l.”, individuata quale soggetto acquirente a seguito di pubblico incanto indetto, in data 12 ottobre 2018, ai sensi degli artt. 73, lettera a), e 74 del R.D. n. 827 del 1924.</p>
<p class="popolo">2. Ad agire in giudizio era stata, in un primo momento, la Federazione Regionale dei farmacisti privati della Regione Marche (di seguito anche Federfarma Marche), mossasi a tutela dell’interesse “istituzionalizzato” al rispetto delle procedure e delle norme che regolano il trasferimento delle farmacie.</p>
<p class="popolo">L’impugnativa (n. 251/2019) si era appuntata sull’asserita incompatibilità della società acquirente ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 362 del 1991, poiché partecipata come unico socio da altra società di capitali (la Casa di Cura Privata Villa San Marco s.r.l.), a sua volta dedita, per oggetto sociale, alla gestione di case di cura e di assistenza.</p>
<p class="popolo">3. Il Tar Marche, con sentenza n. 105 del 2021, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione della parte ricorrente, sostenendo che l’azione era intesa ad intercettare una problematica di rilievo nazionale, riferibile all’intera categoria dei farmacisti titolari di farmacie private, quindi deducibile dalla sola Federfarma Nazionale, in coerenza con i suoi scopi statutari e requisiti di rappresentatività.</p>
<p class="popolo">4. La stessa impugnativa è stata quindi replicata mediante due autonomi ricorsi straordinari al capo dello Stato intentati il primo, in via collettiva, dalla Federfarma Italia, dalla Federazione Ordine Farmacisti Italiani e dalla Farmacia Tamburrini; ed il secondo, in forma individuale, dalla Federazione Ordine Farmacisti Italiani.</p>
<p class="popolo">A seguito della opposizione formalizzata, ai sensi dell’art. 10, co. 1, D.P.R. n. 1199/1971, dal Comune di Ascoli Piceno, dall’Asur e dalla società San Marco, le due impugnative sono state trasposte in sede giurisdizionale (assumendo rispettivamente i numeri di ruolo n. 452 e 447/2019) ed, infine, riunite ed accolte con sentenza n. 106 del 2021.</p>
<p class="popolo">5. La decisione ha ravvisato la sussistenza della dedotta incompatibilità e ha imputato la responsabilità della carenza, sul punto, di istruttoria procedimentale, sia al Comune cedente la farmacia, quale soggetto responsabile dell’asta pubblica; sia all’Asur, quale ente preposto al trasferimento di titolarità e all’autorizzazione all’apertura della farmacia, all’esito della sua definitiva aggiudicazione.</p>
<p class="popolo">Il conseguente annullamento degli atti gravati è maturato a valle di un’articolata delibazione della portata del principio di incompatibilità fissato dall’art. 7 della legge n. 362 del 1991, che le parti ricorrenti avevano dedotto essere stato violato sia nella parte in cui intende impedire l’accesso indiretto alla farmacia da parte di altri operatori nel settore sanitario, in grado di condizionare l’indipendenza professionale del farmacista e, quindi, il libero esercizio della sua attività nell’interesse esclusivo del pubblico; sia nella parte in cui sancisce la necessità del rispetto del principio dell’esclusività dell’oggetto sociale, tale per cui le società titolari dell’esercizio delle farmacie devono avere come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia.</p>
<p class="popolo">6. Lo svolgimento logico della decisione ha tratto spunto decisivo dal fatto che la Casa di Cura Privata Villa San Marco, oltre ad essere socio unico della San Marco s.r.l., annovera un socio medico (dott. De Bernardinis) ed un componente del C.d.A. anch’egli medico (dott. Di Simone). Le due società, inoltre, condividono la stessa sede legale e un comune amministratore (il dott. Romani), investito del duplice ruolo di presidente del C.d.A. della Casa di Cura e di Amministratore unico della San Marco s.r.l..</p>
<p class="popolo">Tanto dimostrerebbe, secondo il Tar, l’impropria commistione in capo al medesimo soggetto giuridico (la Casa di cura) di attività gestionali in potenziale conflitto di interessi, in quanto afferenti ad ambiti professionali (l’attività farmaceutica e quella medico/sanitaria) tra di loro non compatibili.</p>
<p class="popolo">Detta commistione rileverebbe sul piano giuridico in quanto, nel caso in cui una società intenda acquisire la proprietà di una farmacia, l’insussistenza di situazioni di incompatibilità deve esser verificata, oltre che nei confronti della società stessa, anche nei confronti del socio persona giuridica che su quest’ultima esercita il controllo.</p>
<p class="popolo">7. Il presente grado di appello è stato promosso dalla società San Marco, soccombente in primo grado.</p>
<p class="popolo">8. Si sono costituti l’Asur, la Federfarma, la Federazione Ordini Farmacisti Italiani, l’Ordine Interprovinciale Farmacisti Ascoli Piceno e Fermo, esprimendosi tutti a favore della conferma della sentenza gravata. Il Comune di Ascoli Piceno – nell’ottica di una applicazione pragmatica del regime delle incompatibilità, orientata sulle specificità del caso concreto – ha invocato il correttivo della facoltà, per il soggetto interessato, di rimuovere, entro un certo lasso temporale, la situazione originante il potenziale conflitto di interessi.</p>
<p class="popolo">9. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare (ord. n. 3771/2021), la causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 16 dicembre 2021.</p>
<p class="popolo">10. All’esito della camera di consiglio, il Collegio ritiene di poter respingere il primo, il secondo e il quarto motivo di appello, involgenti questioni preliminari di carattere processuale. Al contempo, reputa necessario interpellare l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato su due questioni di massima, afferenti a profili di diritto di particolare importanza, che hanno dato o potranno dare luogo a contrasti giurisprudenziali (art. 99, comma 1, Cod. proc. amm.).</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo"><i>I motivi di carattere processuale</i>.</p>
<p class="popolo">1. &#8211; Il primo motivo di appello investe il tema della pretesa irritualità della fase di trasposizione dei ricorsi straordinari al capo dello Stato, sotto il profilo dell’omessa notifica dell’avviso di avvenuto deposito dei ricorsi (art. 48 c.p.a.).</p>
<p class="popolo">1.1. &#8211; Il rilievo si è appuntato sul fatto che le ricorrenti, ricevuta la notifica dell’atto di opposizione ex art. 10 DPR n. 1199/1971, si sono limitate a notificare ai resistenti l’atto di costituzione innanzi al Tar, avente il medesimo contenuto del ricorso straordinario, e a depositarlo in cancelleria, senza provvedere a notificare anche l’avviso di avvenuto deposito (passaggio pure previsto dall’art. 48, comma 1, c.p.a. che così dispone: “<i>Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti</i>”).</p>
<p class="popolo">1.2 &#8211; Il Tar ha ritenuto gli adempimenti attuati sufficienti alla traslazione del giudizio in sede giurisdizionale, sposando un orientamento più sostanzialista che reputa indifferente la sequenza dei passaggi formali di notifica e deposito, purché rispettosi del termine dei 60 giorni, e ciò in quanto “<i>la ratio dell’art. 48 c.p.a., […] è appunto quella di rendere edotta la controparte della reale volontà del ricorrente di proseguire l’impugnazione in sede giurisdizionale</i>”.</p>
<p class="popolo">1.3. &#8211; La San Marco censura la sentenza di primo grado sia per <i>“l’omessa motivazione, non risultando in nessuna parte della sentenza la ragione per cui il Tar abbia ritenuto «(…) chiare la vocatio in ius, la trasposizione del ricorso straordinario e la volontà di instaurazione del giudizio..</i>”; sia perché la soluzione accolta “<i>..si discosta dall’altro orientamento, conforme al dato letterale della norma e che si ispira al principio della certezza del diritto, secondo il quale è necessaria, così come previsto esplicitamente dalla normativa, la notifica dell’avviso di avvenuto deposito ex art. 48 c.p.a, a nulla rilevando che la parte abbia notificato un atto di costituzione nel quale risulta trascritto il ricorso straordinario</i>”.</p>
<p class="popolo">1.4 &#8211; Il motivo va respinto, risultando corretta la linea argomentativa tracciata in sentenza sulla scorta dei precedenti conformi.</p>
<p class="popolo">1.5. &#8211; Nell’esaminare una fattispecie speculare a quella qui il rilievo, è stata proprio questa sezione a chiarire &#8211; con indirizzo alternativo ad altro più rigorista &#8211; che ai fini della corretta trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale possono ritenersi utili tanto la sola notifica del semplice avviso del deposito del ricorso innanzi al Tar, in quanto comunque sufficiente a rendere la controparte edotta della volontà del ricorrente di insistere nell&#8217;impugnazione (di contenuto già noto alle controparti) e, quindi, a soddisfare la <i>ratio</i> sostanziale delle prescrizioni formali imposte dall’art. 48; quanto la notifica dell&#8217;intero ricorso e della <i>vocatio</i> in giudizio, pur non seguita da quella dell&#8217;avviso dell&#8217;avvenuto deposito, anche in tal caso potendosi dire rispettata l’essenziale finalità conoscitiva dei richiesti adempimenti (v. Cons. Stato, sez. III, nn. 2830/2016 e 859/2014; nello stesso senso, <i>ex multis</i>, Cons. Stato, sez. IV, n. 6124/2018).</p>
<p class="popolo">1.6. &#8211; Il richiamo ai precedenti è esaustivo, poiché dagli stessi si trae conferma dell’idoneità della <i>vocatio in ius</i> effettuata mediante notifica dell’atto di costituzione, quale inequivoca manifestazione della volontà di prosecuzione del giudizio in sede giurisdizionale. Dunque, il parallelismo istituito con la menzionata casistica non necessitava di alcuna ulteriore esplicitazione sul tema della “<i>idoneità</i>” della forma processuale esperita.</p>
<p class="popolo">1.7. &#8211; Poiché tutte le formalità di legge si sono compiute ben prima dello spirare del termine dei 60 giorni stabilito dall’art. 48 c.p.a. (e coincidente con il 10 novembre 2019) &#8211; essendo il ricorso in riassunzione stato notificato in data 17 ottobre 2019 e depositato in data 18 ottobre 2019 &#8211; non può che concludersi per la piena ritualità della trasposizione sia sotto il profilo temporale che della regolare instaurazione del contraddittorio.</p>
<p class="popolo">1.8. &#8211; Diventa a questo punto superfluo il richiamo alla valenza sanante della costituzione delle parti intimate, quale circostanza che pure sarebbe valsa ad anestetizzare ex art. 156, comma 3, c.p.c., il vizio di notifica (dell’avviso di deposito), ove effettivamente rilevante.</p>
<p class="popolo">2. &#8211; Con il secondo mezzo di impugnazione la San Marco censura (con riguardo al ricorso n. 452/2019) la mancata estensione dell’impugnazione al bando di gara, quale atto “<i>presupposto</i>” e “<i>direttamente lesivo degli interessi delle ricorrenti</i>”, quindi meritevole di essere impugnato <i>illico et immediate</i> in vista della contestazione dei provvedimenti ad esso conseguenti.</p>
<p class="popolo">La stessa censura viene replicata (con riguardo al ricorso n. 447/2019) sotto il profilo della mancata impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria di cui alla determinazione n. 3596 del 7.12.2018. Sarebbe questo, infatti, l’atto conclusivo, almeno dal punto di vista sostanziale, della procedura di affidamento; ed il suo carattere dispositivo e direttamente lesivo non verrebbe meno in ragione della sua qualificazione quale atto “provvisorio”, trattandosi di una provvisorietà determinata dal condizionamento degli effetti dell’aggiudicazione al decorso del termine per l’esercizio del diritto di prelazione e per la ricezione dei certificati antimafia.</p>
<p class="popolo">2.1. &#8211; Anche questo duplice rilievo non persuade.</p>
<p class="popolo">2.2. &#8211; Sotto il primo profilo merita osservare che è sì vero che il bando indicava esattamente le dichiarazioni che dovevano essere rese dai partecipanti quanto al rispetto degli artt. 7 e 8 della l. n. 362 del 1991; ma è altresì chiaro che l’interpretazione che di tali disposizioni ha reso l’amministrazione &#8211; nel quadro di una variegata alternative di possibili letture (come si vedrà infra) &#8211; si è palesata solo con l’aggiudicazione definitiva, primo atto inequivocabilmente lesivo degli interessi delle ricorrenti. Il tutto in linea con la previsione dell’art. 12 del bando di gara secondo la quale “<i>l’aggiudicazione definitiva a favore dell’aggiudicatario provvisorio […] avverrà […] previa verifica d’ufficio della veridicità di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive e del possesso dei requisiti previsti</i>”.</p>
<p class="popolo">Va quindi confermata la soluzione in tal senso accolta dal Tar.</p>
<p class="popolo">2.3. &#8211; Sotto il secondo profilo, il primo giudice ha escluso l’esistenza di “<i>un onere di immediata impugnazione nei termini decadenziali dei verbali di gara e dell’aggiudicazione provvisoria &#8211; che costituiscono meri atti endoprocedimentali inidonei a produrre la definitiva lesione dell’interesse &#8211; ben potendo l’interessato impugnare la sola aggiudicazione definitiva, in quanto è con quest’ultima che l’Amministrazione esprime la propria volontà provvedimentale</i>”.</p>
<p class="popolo">La soluzione si avvalora alla luce dell’orientamento conforme della giurisprudenza in materia di gare pubbliche, applicabile <i>mutatis mutandis</i> anche al caso di specie, secondo il quale il provvedimento di aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale, privo di valore decisorio, che necessita di conferma attraverso l&#8217;aggiudicazione definitiva, unico provvedimento impugnabile. A tanto occorre unicamente aggiungere che la tipologia dei controlli o degli adempimenti che condizionano la conferma dell’aggiudicazione provvisoria non vale ad alterarne la sostanza di atto endoprocedimentale.</p>
<p class="popolo">3. &#8211; In coerenza con esigenze di tassonomia processuale, è opportuno anticipare la trattazione del quarto motivo di appello, afferente all’omesso esame da parte del Tar dell’eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità delle impugnative di primo grado, poi riunite.</p>
<p class="popolo">3.1. &#8211; Le stesse vengono tacciate di “esercizio abusivo dello strumento processuale”, per essere state intraprese, da soggetti collegati a Federfarma Marche, al solo fine di byapassare le eccezioni sollevate nei confronti di quest’ultima nel primo giudizio poi definito, con declaratoria di inammissibilità del ricorso, dalla sentenza n. 105/2021.</p>
<p class="popolo">3.2. &#8211; Il motivo è infondato.</p>
<p class="popolo">3.3. &#8211; Va premesso che l’unica tematica che viene posta in questione &#8211; e sulla quale è quindi necessario soffermarsi – è quella concernente lo sviluppo consecutivo e succedaneo dei ricorsi straordinari, in funzione suppletiva rispetto alle carenze della prima impugnazione di Federfarma Marche.</p>
<p class="popolo">Non viene eccepita, invece, la carenza di autonoma legittimazione dei singoli attori processuali (oggetto del capo decisorio di cui al par. 6 della sentenza, oramai intangibile perché passato in giudicato).</p>
<p class="popolo">Che Federfarma (nazionale) sia dotata di una personalità giuridica indipendente da quella di Federfarma Marche, e che l’Associazione provinciale abbia a sua volta una sua distinta soggettività, autonoma da quella delle altre due organizzazioni, è un punto sul quale la parte appellante non solleva rilievo alcuno. Stessa legittimazione ed interesse ad agire vanno riconosciuti alla Farmacia Tamburrini, quale presidio prossimo a quello da poco attivato (dal quale si distanzia per soli 2,1 Km) e, quindi, ad esso interrelato per vincolo di concorrenza che ne differenzia e qualifica la posizione e legittimazione processuale.</p>
<p class="popolo">3.4. &#8211; E, tuttavia, è proprio questa autonoma legittimazione a rilevare quale elemento dirimente il nodo dell’esercizio asseritamente abusivo dei mezzi processuali: una volta che l’ordinamento abilita un soggetto giuridico ad esperire l’azione processuale, non vi è margine per sindacare l’esercizio di quella facoltà in ragione delle distinte iniziative assunte da ulteriori e autonomi soggetti giuridici e per il solo fatto che gli atti impugnati siano i medesimi. I precedenti giurisprudenziali menzionati in senso contrario dalla parte appellante si rivelano non pertitenti, in quanto riferiti ad iniziative plurime avviate dal medesimo soggetto giuridico.</p>
<p class="popolo">3.5. &#8211; Non si può, quindi, che convenire con quanto statuito sul punto dal Tar Marche, il quale ha ben argomentato sulla “<i>legittimazione ad agire in capo a Federfarma Nazionale, la cui posizione è autonoma e scindibile rispetto a quella delle altre parti ricorrenti</i>” e sul fatto che “<i>la stessa società San Marco s.r.l., nel formulare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a Federfarma Marche nel coevo giudizio RG n. 251 del 2019, (aveva) in quel caso affermato che detta legittimazione dovesse spettare tuttalpiù a Federfarma Nazionale ovvero a Federfarma Ascoli Piceno, quest’ultima territorialmente più prossima</i>”.</p>
<p class="popolo"><i>Le questioni di merito: il quadro normativo</i>.</p>
<p class="popolo">4. &#8211; Il terzo motivo di appello investe il merito della controversia, il quale si inscrive in un quadro regolativo di cui è utile fornire un essenziale riepilogo.</p>
<p class="popolo">&#8212; L’art. 7 della l. n. 362 del 1991, come modificato dall’art. 1, comma 157, lett. b), della l. n. 124 del 2017, rubricato «<i>Titolarità e gestione della farmacia</i>», stabilisce che:</p>
<p class="popolo">«<i>1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. 2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8</i>».</p>
<p class="popolo">&#8212; Il successivo art. 8, comma 1, come modificato dall’art. 1, comma 160, lett. a), della l. n. 124 del 2017, rubricato «<i>Gestione societaria: incompatibilità</i>», dispone che:</p>
<p class="popolo">«<i>La partecipazione alle società di cui all’articolo 7 […] è incompatibile: a) nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo; b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato</i>».</p>
<p class="popolo">&#8212; Infine, l’art. 102 del r.d. n. 1265 del 1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie &#8211; TULLSS), dispone che:</p>
<p class="popolo">«<i>Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie</i>».</p>
<p class="popolo">4.1. &#8211; La pronuncia di primo grado non si è soffermata sui presupposti applicativi dell’art. 7 comma 2 nella parte in cui prevede che “<i>Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia</i>”), probabilmente a cagione del fatto che la norma è riferita alla sola società titolare della farmacia ed, in questo caso, è pacifico e documentale che la San Marco ha come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia (doc. 4).</p>
<p class="popolo">4.2 &#8211; La sentenza appellata ha invece fatto applicazione della successiva previsione contenuta al comma 2 dell’art. 7 (“<i>la partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica</i>”), ovvero ha messo a frutto il principio per cui l’esercente l’attività di farmacista non può anche svolgere la professione medica.</p>
<p class="popolo">Detta incompatibilità &#8211; motivata dalla confliggenza di interessi che si determina nel contemporaneo esercizio dell’attività di “prescrizione” e di “dispensazione” dei medicinali &#8211; punta a salvaguardare l’interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio farmaceutico e, in ultima analisi, l’interesse primario alla tutela della salute pubblica (v. Corte Cost. n. 275/2003).</p>
<p class="popolo">4.3. &#8211; La posizione conflittuale è di facile constatazione nel caso in cui sia una persona fisica a svolgere le due funzioni di farmacista e medico; appare, invece, di meno agevole riscontro nel caso in cui la titolarità della farmacia faccia capo ad una società e quest’ultima sia a sua volta detenuta da altra società. È il caso di specie, in cui la farmacia è detenuta dalla San Marco s.r.l., partecipata quale socio unico dalla Casa di cura s.r.l..</p>
<p class="popolo">Per quanto si dirà meglio nel prosieguo, sono due i presupposti al ricorrere dei quali il regime delle incompatibilità può estendersi anche al campo delle farmacie detenute da società partecipate. Occorre cioè che la società controllante possa dirsi (con gli adattamenti del caso): <i>a)</i> implicata nella “<i>gestione</i>” della farmacia ed <i>b)</i>esercente la “<i>professione medica</i>”.</p>
<p class="popolo">Su questi due nodi problematici si è sviluppato il contraddittorio tra le parti in lite di cui si darà conto tra breve e sul quale si innestano i quesiti di orientamento posti all’Adunanza Plenaria.</p>
<p class="popolo">4.4. &#8211; E’ tuttavia sin d’ora opportuno anticipare che l’adattamento dei menzionati parametri al sistema delle partecipazioni societarie pone una questione interpretativa di massima rilevanza, acuita nella sua problematicità dal fatto che, a seguito della l. n. 124 del 2017, il sistema normativo ha sì modernizzato il settore farmaceutico aprendolo all’ipotesi della titolarità della farmacia privata in capo a soggetti societari; ma non ha aggiornato gli elementi sintomatici del conflitto di interessi, in particolar modo chiarendo cosa debba intendersi, nel caso di società partecipate, per “<i>gestione della farmacia</i>” e per “<i>esercizio della professione medica</i>”. Al contempo, le disposizioni in commento sembrano avere mantenuto una impostazione “tipizzante”, incentrata su previsioni determinate e tassative che, tuttavia, ove così intese e applicate, finirebbero per intercettare solo una parte del fenomeno da regolamentare, con il rischio di lasciarne scoperta altra parte. Da qui ulteriori difficoltà esegetiche che rendono asfittica, se ragguagliata alle peculiarità del caso, la schematica alternativa tra tendenze interpretative di tipo restrittivo o estensivo.</p>
<p class="popolo">5. &#8211; Detto del quadro regolativo di riferimento e dei nodi interpretativi ad esso sottesi, è necessario dare conto delle impostazioni di parte prospettate in atti.</p>
<p class="popolo">5.1. &#8211; L’appellante San Marco osserva come tutte le norme recanti ipotesi di incompatibilità ed implicanti, quindi, conseguenti limitazioni all’esercizio di diritti soggettivi, siano insuscettibili di interpretazione analogica o estensiva; e, sulla base di questa premessa, assume che anche la normativa delle incompatibilità di cui all’art. 8 non possa che applicarsi ai casi espressamente regolamentati, ovvero al solo socio (Casa di Cura) della società titolare della farmacia (San Marco), sempre che questi (alla luce dell’intervenuta sentenza della Corte Cost. n. 11/2020) gestisca effettivamente la farmacia. Dalla ricognizione delle posizioni incompatibili esulerebbero, quindi, quelle dei soci e dei componenti del CdA della società controllante (Casa di Cura).</p>
<p class="popolo">Indizi a favore di una lettura restrittiva della normativa si ricaverebbero dagli artt. 7, comma 2 e 8, comma 1, sia nella parte in cui menzionano l’ “<i>esercizio della professione medica</i>”, quale attività riferibile ai soli soggetti persone fisiche; sia nella parte in cui affermano che le incompatibilità dell’art. 8, comma 1 si applicano alle società titolari della farmacia solo “<i>in quanto compatibili</i>” (art. 7, comma 2, terzo periodo).</p>
<p class="popolo">5.2. &#8211; Questi i conseguenti rilievi svolti dalla parte appellante con riferimento al caso di specie:</p>
<p class="popolo"><i>i)</i> la società San Marco ha come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia (doc. 4);</p>
<p class="popolo"><i>ii)</i> la stessa è partecipata (esclusivamente) dalla Casa di Cura che non esercita né attività di produzione e informazione scientifica del farmaco, né, tantomeno, la professione medica (doc. 5). Trattasi, invero, di società commerciale (e non di società di professionisti), che gestisce “<i>mezzi economici</i>” e organizza “<i>fattori produttivi</i>”; ma gestire fattori produttivi, quand’anche afferenti all’ambito sanitario, non vuol dire esercitare la professione medica (quindi effettuare diagnosi o emettere cure e ricette);</p>
<p class="popolo"><i>iii)</i> l’esercizio dell’attività medica non potrebbe ricavarsi neppure dal fatto che tra i componenti del suo CdA vi è un medico (dott. Di Simone), avendo questi cessato la sua attività il 31.12.2016 (doc. 6), ben prima che San Marco acquistasse la farmacia. Quanto al dr. De Berardinis, unico socio medico di Casa di Cura, egli non è in grado di determinare alcuna situazione di conflitto di interesse, posto che si è cancellato dall’albo il 7.11.2019 (doc. 10) e non esercita più la professione dal 18.12.2012 (doc. 7), oltre a risultare beneficiario di pensione di invalidità (doc. 9) e di amministrazione di sostegno dal 18.1.2018 (doc. 8);</p>
<p class="popolo"><i>iv)</i> la Casa di Cura è poi “<i>socio di capitale</i>” della San Marco e, pertanto, ad essa non è applicabile il regime di incompatibilità, poiché riferibile esclusivamente ai “<i>soci gestori</i>”. La farmacia è gestita unicamente dalla San Marco che ne è il titolare ed ha un farmacista che ne è il direttore responsabile, come previsto dall’art. art. 7, comma 3, l. 362/91;</p>
<p class="popolo"><i>v)</i> anche il fatto che le due società abbiano la medesima sede sociale e che l’Amministratore unico dell’una sia anche Presidente del CdA dell’altra (il dott. Romani), non integra quegli indizi gravi, precisi e concordanti che potrebbero condurre a ritenere l’esistenza di una gestione della farmacia da parte della socia. Semmai, ai fini di un possibile conflitto di interessi, potrebbe assumere rilevanza l’unicità di sede con la farmacia, coincidenza, tuttavia, assente nel caso di specie;</p>
<p class="popolo"><i>vi)</i> dalla sua qualità di socio unico della San Marco non può desumersi neppure un potere di direzione e coordinamento sulla società controllata, anche perché detto potere dovrebbe risultare dalle iscrizioni nel registro delle imprese, mentre le visure delle società di cui trattasi nulla annoverano in tal senso (docc. 4 e 5).</p>
<p class="popolo">5.3. &#8211; In via logicamente subordinata, la parte appellante ripropone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 l. n. 362/1991 &#8211; in controluce agli artt. 3, 35 e 41, Cost &#8211; nella parte in cui non prevedono un termine congruo entro il quale i soci della società (socia della società di farmacia) possono rimuovere la causa di incompatibilità nel corso ovvero all’esito della procedura di evidenza pubblica. Il difetto di uno <i>spatium deliberandi</i> mortificherebbe il diritto al lavoro e all’impresa e segnerebbe una discriminazione irrazionale rispetto ad altre incompatibilità &#8211; ad esempio quella in materia di elezioni comunali &#8211; sostanzialmente simili alla prima ma, diversamente da questa, assistite da strumenti correttivi qui del tutto mancanti.</p>
<p class="popolo">5.4. &#8211; A queste considerazioni le parti appellate, oltre a reiterare gli elementi posti a base della pronuncia gravata, replicano che:</p>
<p class="popolo">&#8212; la Casa di Cura ha come oggetto sociale esclusivamente la gestione di case di cura e di assistenza per ammalati: come tale essa, operando indiscutibilmente nel campo sanitario e precisamente in ambito medico, incorre nella incompatibilità di legge;</p>
<p class="popolo">&#8212; la ‘cessazione’ dall’attività del dott. Di Simone datata 31.12.2016 (doc. 6) attiene ad una chiusura di partita IVA, ma nulla ha a che vedere con l’iscrizione all’Albo (ed i medici iscritti all’Albo sono pur sempre potenziali prescrittori di farmaci); mentre la cancellazione dall’albo del dott. De Bernardinis Giuseppe risale al 7 novembre 2019 (doc. 10), sicché non rileva in quanto successiva ai fatti di cui si discute;</p>
<p class="popolo">&#8212; l’estensione del regime di incompatibilità previsto dagli artt. 7 e 8 legge n. 362 del 1991 anche al socio persona giuridica che controlla la società titolare della farmacia trova supporto nel parere di questo Consiglio di Stato n. 69/2018; nelle pronunce del medesimo Consiglio n. 474/2017 (affermativa del principio per cui persino un medico non iscritto nell’albo professionale &#8211; e dunque non esercente la professione medica &#8211; non può essere socio di una società titolare di farmacia) e della Corte Cost. n. 275/2003;</p>
<p class="popolo">&#8212; è vero poi che la Corte costituzionale, con pronuncia n. 11/2020, ha interpretato la causa di incompatibilità prevista dall’art. 8, comma 1, lett. c), cit., ossia quella dell’incompatibilità tra titolarità della farmacia ed altri rapporti di lavoro pubblico o privato, affermando che essa non opera nei confronti di quei soci persona fisica “<i>che si limitino ad acquisirne quote, senza essere ad alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia</i>”. Tuttavia, l’affermazione ha riguardato una disposizione diversa da quella qui rilevante (art. 7 comma 2) e, comunque, non si attaglia al caso, qui in esame, di controllo societario con risvolti gestionali;</p>
<p class="popolo">&#8212; non avrebbe alcun fondamento, dunque, il tentativo dell’appellante di considerare la Casa di cura quale mero “<i>socio di capitale</i>”, poiché essa, lungi dall’aver acquistato semplici quote di una società di gestione di farmacie, è socio unico della Società San Marco, titolare della farmacia, sicché non può che esercitare un potere decisorio totale sulla conduzione e sugli indirizzi del presidio farmaceutico. Altrimenti detto, la San Marco è una mera appendice totalmente dipendente dalla Casa di cura, la quale svolge attività sanitaria o, comunque, &#8211; il che è lo stesso ai fini che qui interessano &#8211; organizza l’attività di prescrizione dei farmaci da parte dei propri medici;</p>
<p class="popolo">&#8212; d’altra parte, la Casa di Cura, come si evince dal suo sito internet, “<i>è accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale per l’erogazione, sia in regime di ricovero che ambulatoriale, di servizi e prestazioni di diagnosi e cura</i>”; dispone dell’Unità funzionale di Medicina (con tre medici in organico) e dell’Unità funzionale di Chirurgia, a sua volta suddivisa in numerose Sezioni, nelle quali svolgono la loro attività numerosi medici; offre numerosi Servizi diagnostici e ambulatoriali, tutti con la presenza di medici. In sostanza, “<i>tra i fattori produttivi organizzati</i>” dalla Casa di cura vi sono “<i>anche i numerosi medici prescrittori</i>” di cui la stessa si avvale, il che ne determina l’operatività in un ambito, sanitario e medico, non compatibile con quello della “<i>gestione della farmacia</i>”;</p>
<p class="popolo">&#8212; infine, ove si seguisse l’interpretazione contraria a quella fatta propria dal Tar, sarebbe sin troppo facile aggirare i limiti di legge, poiché i soggetti incompatibili potrebbero agevolmente costituire una società al solo scopo di farla divenire socia di una società titolare di farmacia, in tal modo vanificando del tutto la disciplina posta a contrasto dei conflitti di interesse.</p>
<p class="popolo"><i>Il primo dubbio interpretativo: la “gestione della farmacia”</i>.</p>
<p class="popolo">6. &#8211; Le premesse consentono di approfondire le due questioni di diritto controverse, concernenti: <i>a)</i> il tema della “<i>gestione della farmacia</i>” e <i>b)</i> “<i>l’esercizio della professione medica</i>”.</p>
<p class="popolo">Rispetto ad esse, si pone un possibile problema di adattamento interpretativo delle fonti, volto a renderle calzanti alle peculiarità del caso, nel più corretto equilibrio tra le ragioni dell’applicazione effettiva delle regole di incompatibilità, ispirate a primarie esigenze di tutela della salute pubblica (32 cost.); e le ragioni della libertà di intrapresa economica (art. 41 cost.), di stabilimento e di libera circolazione di persone e capitali, anche queste di evidente rilievo costituzionale ed eurocomunitario (v. CGUE, quarta sezione, 19 dicembre 2019, C-465/18).</p>
<p class="popolo">6.1. &#8211; Sul primo dei due profili rilevanti (il potere di gestione della farmacia) è di recente intervenuta la pronuncia n. 11/2020 della Corte costituzionale.</p>
<p class="popolo">Oggetto del giudizio costituzionale era l’art. 8, comma 1, lett. c), della l. n. 362 del 1991, il quale dispone l’incompatibilità “<i>con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato</i>”. Nel giudizio <i>a quo</i> si controverteva della possibilità per una professoressa universitaria di essere socia di una società di capitali titolare di farmacia. La Corte ha dichiarato non fondata la questione fornendo, con sentenza interpretativa di rigetto, una lettura diversa da quella resa dal giudice remittente.</p>
<p class="popolo">L’impostazione licenziata come conforme a costituzione è quella per cui “<i>la causa di incompatibilità di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991 non è riferibile ai soci, di società di capitali titolari di farmacie, che si limitino ad acquisirne quote, senza essere ad alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia</i>” (par. 4), ma può applicarsi “<i>solo al socio che risulti fattivamente coinvolto nella gestione della farmacia</i>” (par. 4.1). A giudizio della Corte il punto decisivo per determinare l’incompatibilità è, pertanto, proprio il collegamento o meno con la effettiva “<i>gestione</i>” della farmacia.</p>
<p class="popolo">In aggiunta ad argomenti di esegesi testuale, la Corte ha osservato, su un piano sistematico, come “<i>l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, se era coerente con il precedente modello organizzativo – che, allo scopo di assicurare che la farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, ne consentiva l’esercizio esclusivamente a società di persone composte da soci farmacisti abilitati, a garanzia dell’assoluta prevalenza dell’elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale –, coerente (quella incompatibilità) non lo è più nel contesto del nuovo quadro normativo di riferimento che emerge dalla citata legge n. 124 del 2017, che segna il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale. Innovazione, quest’ultima, che si riflette appunto nel riconoscimento della possibilità che la titolarità nell’esercizio delle farmacie private sia acquisita, oltre che da persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata, anche da società di capitali; e alla quale si raccorda la previsione che la partecipazione alla compagine sociale non sia più ora limitata ai soli farmacisti iscritti all’albo e in possesso dei requisiti di idoneità. Ragion per cui non è neppure più ora indispensabile una siffatta idoneità per la partecipazione al capitale della società, ma è piuttosto richiesta la qualità di farmacista per la sola direzione della farmacia: direzione che può, peraltro, essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio.</i></p>
<p class="popolo"><i>Essendo, dunque, consentita, nell’attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l’incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991</i>”.</p>
<p class="popolo">6.2. &#8211; La pronuncia in commento contiene un’enunciazione di assoluto rilievo, secondo la quale il “<i>fattivo coinvolgimento</i>” della gestione del presidio farmaceutico costituisce criterio orientativo nel discriminare il conflitto di interessi, e ciò anche nell’ipotesi dei soci di società di capitali titolari di farmacie.</p>
<p class="popolo">Resta da intendere in cosa si sostanzi la “<i>gestione della farmacia</i>” e se questa possa ravvisarsi in un caso, come quello di specie, in cui la società titolare di farmacia è detenuta in modo totalitario da altra società di capitali.</p>
<p class="popolo">6.3. &#8211; Ai fini della delibazione del tema, paiono sprovviste di consistenza le due principali obiezioni mosse dalla parte appellante.</p>
<p class="popolo"><i>&#8211; i)</i> Con la prima si sostiene che la relazione di direzione e coordinamento non potrebbe ricavarsi dal solo fatto che la Casa di Cura è socio unico della San Marco, e ciò in quanto detto potere dovrebbe risultare dalle iscrizioni nel registro delle imprese, mentre le visure delle società di cui trattasi nulla annoverano in tal senso (docc. 4 e 5).</p>
<p class="popolo">In senso contrario rileva osservare che la relazione in questione si presume come effetto della posizione di controllo (art. 2947 sexies c.c.: “<i>si presume salvo prova contraria che l&#8217;attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell&#8217;articolo 2359</i>”).</p>
<p class="popolo">Nel caso di specie sussiste certamente una posizione di controllo rilevante ai sensi dell’art. 2359 c.c., la quale innesca una presunzione di direzione e coordinamento non contraddetta da alcun elemento deduttivo o probatorio di segno contrario.</p>
<p class="popolo">Quanto alla sua mancata rappresentazione nel registro delle imprese, vale considerare il carattere recessivo che in materia assumono le formalità attinenti all&#8217;iscrizione e alle altre forme di pubblicità previste dall&#8217; art. 2497-bis c.c., in quanto prive di efficacia costitutiva del gruppo e, quindi soccombenti rispetto al principio di effettività e, dunque, alla situazione di fatto esistente al momento dell&#8217;inizio, dello svolgimento e della cessazione dell&#8217;attività del gruppo (Cass. Civ., sez. I, n. 24943/2019).</p>
<p class="popolo"><i>&#8211; ii)</i> Resta da considerare il secondo anello della catena di comando, che correla la San Marco alla farmacia di cui essa è titolare. Qui sovviene il secondo argomento della parte appellante, secondo il quale la farmacia &#8211; essendo gestita da un farmacista che ne è il direttore responsabile, come previsto dall’art. 7, comma 3, l. 362/91 &#8211; giammai potrebbe dirsi sottoposta a conduzione della San Marco e, indirettamente, della sua controllante.</p>
<p class="popolo">L’argomento appare inconferente. Il direttore responsabile è figura distinta da quella del titolare della farmacia, al quale può affiancarsi indipendentemente dal fatto che il primo sia una persona fisica o una società (art. 7 comma 3 legge 361/1991: “<i>La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell&#8217;idoneità previsto dall&#8217;articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile</i>”).</p>
<p class="popolo">Ferme, poi, le responsabilità del direttore quanto all&#8217;organizzazione complessiva della farmacia, è innegabile il potere di direttiva del titolare, in capo al quale permane la facoltà di imprimere gli indirizzi di gestione imprenditoriale ed economica che ne fanno il vero regista della strategia aziendale. A lui, quale datore di lavoro, è chiamato a rispondere, in ultima analisi, il direttore responsabile.</p>
<p class="popolo">D’altra parte, dando adito all’argomentazione della parte appellante, il regime delle incompatibilità avrebbe scarsissime possibilità di applicazione in tutti i casi di scissione tra proprietà e direzione, poiché basterebbe l’incarico di direzione in capo ad un terzo professionista abilitato ad elidere ogni relazione di continuità gestoria tra proprietà e farmacia.</p>
<p class="popolo">Quella illustrata è la posizione accolta, peraltro, nel parere n. 69/2018 della Commissione speciale di questo Consiglio del 22 dicembre 2017, ove si legge (punto 13) che <i>“se la titolarità dell&#8217;esercizio della farmacia è in capo ad una società (alternativamente: di persone, di capitali o cooperativa a responsabilità limitata), la stessa deve avere ad oggetto esclusivo la gestione della farmacia e la direzione della farmacia deve essere affidata ad un farmacista, anche non socio, che ne è responsabile</i>”.</p>
<p class="popolo">6.4. &#8211; Sgombrato il campo dalle più agevoli obiezioni, resta da acclarare se la presunzione di direzione e coordinamento sulla società titolare di farmacia, imputabile alla società controllante ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2359 e 2947 sexies c.c., possa reputarsi sufficiente a fare di quest’ultima un soggetto effettivamente o fattivamente “<i>coinvolto nella gestione della farmacia</i>”.</p>
<p class="popolo">&#8212; Di possibile intralcio a questa conclusione è il fatto che l’amministrazione della società mediana (in questo caso la San Marco) fa capo ad un soggetto (l’amministratore unico Romani) distinto e diverso dagli amministratori (i cinque componenti del Cda, del quale è parte il suddetto Romani) della società Casa di cura. Si tratta pertanto di stabilire quale rilievo conferire alla sfera di autonomia decisionale (in linea di principio intangibile) di cui gode l’organo amministrativo.</p>
<p class="popolo">Ed, invero, in applicazione delle regole generali del codice civile in tema di amministrazione delle società per azioni (applicabili in via analogica anche alle s.rl.), i soci, anche se portatori di partecipazioni di controllo sull&#8217;assemblea, non possono impartire direttive agli amministratori, alla cui competenza esclusiva l&#8217;art. 2380 bis c.c. affida l&#8217;amministrazione della compagine.</p>
<p class="popolo">&#8212; A bilanciare l’argomento sin qui delibato si pone la già vista capacità di indirizzo e coordinamento che si presume esistente in capo alla società controllante e che potrebbe tradursi in attività dal contenuto atipico e informale, non meglio definite dal legislatore ma ravvisabili in tutte quelle iniziative di fatto sinteticamente volte ad influenzare le scelte gestionali della società controllata.</p>
<p class="popolo">Nella lettura giurisprudenziale, la fattispecie della direzione e coordinamento viene appunto intesa come un&#8217;attività di fatto, giuridicamente rilevante &#8211; in cui soggetto attivo è l&#8217;ente dirigente e destinatari sono gli amministratori della società eterodiretta &#8211; esplicantesi come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie di questi ultimi, che ne sono i naturali referenti e destinatari (Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese, 18 febbraio 2021).</p>
<p class="popolo">Detta fattispecie si distingue da quella dell’amministrazione di fatto in quanto l&#8217;ente che “<i>dirige e coordina</i>”, diversamente dall’amministratore di fatto, non agisce compiendo atti di gestione della società eterodiretta rilevanti verso terzi, ovvero spendendone il nome all&#8217;esterno con l&#8217;effetto di imputare ad essa i suoi atti, ma influenza o determina le scelte operate dagli amministratori della stessa società, che si tradurranno in atti gestori rilevanti verso i terzi (v. Trib. Milano 20 marzo 2014; Trib. Milano, Sez. Impr., 20 dicembre 2013 e, sulla distinzione tra attività di direzione e coordinamento e amministrazione di fatto, Cass. Civ. 23 giugno 2015, n. 12979).</p>
<p class="popolo">In via di estrema sintesi si può quindi dire che la direzione ed il coordinamento consistono in quegli indirizzi di orientamento diretti a rendere l&#8217;attività della società controllata complementare o integrativa, secondo i casi, rispetto a quella della controllante, in attuazione della finalità propria del gruppo societario.</p>
<p class="popolo">Questa azione di indirizzo può assurgere a rilevanza giuridica nella forma della “<i>responsabilità da direzione e coordinamento</i>”, ma a questi fini si esige la prova dell&#8217;esistenza &#8220;cumulativa&#8221; non solo della titolarità, in capo ad una società o ad un ente, di una posizione di direzione e coordinamento nei confronti di altra società, ma anche degli ulteriori presupposti di cui all&#8217;art. 2497, comma 1, c.c. (ovvero, della violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, dell&#8217;agire nell&#8217;interesse imprenditoriale proprio o altrui, del pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale e/o della lesione al patrimonio della società, nonché del nesso causale tra la condotta di eterogestione e il pregiudizio prospettato).</p>
<p class="popolo">6.5. &#8211; Ciò posto, nel valutare in quali casi ed a quali condizioni la società controllante possa dirsi coinvolta, per il tramite della società controllata, nella “<i>gestione della farmacia</i>”, la Sezione intravede tre possibili soluzioni, tutte astrattamente plausibili ma diversamente apprezzabili sul piano della loro razionalità regolativa.</p>
<p class="popolo"><i>a)</i> Non priva di difficoltà applicative è quella che imporrebbe la valutazione del singolo caso, al fine di accertare qual è la specifica configurazione delle cointeressenze esistenti tra le due società ovvero se alla presunzione di direzione e coordinamento si sia accompagnata, in concreto, un’attività di effettivo condizionamento dell’operato della società controllata.</p>
<p class="popolo">È chiaro che una metodologia di questo tipo &#8211; oltre a disattendere l’esigenza di regole certe, chiare e prevedibili, particolarmente avvertita in un settore normativo percorso da interessi estremamente rilevanti e delicati &#8211; non varrebbe ad escludere che il condizionamento, sol perché non esercitato fino ad una certa epoca, possa realizzarsi in un momento successivo. Da qui il carattere precario e instabile di una simile ricognizione dei fattori di rischio.</p>
<p class="popolo">Le due residuali alternative sono quelle che conducono ad assegnare un rilievo aprioristicamente decisivo: <i>b)</i> alla presunzione di direzione e coordinamento, in quanto tale assumibile quale fattore di rischio per la corretta gestione della società titolare di farmacia; <i>c)</i> in senso opposto, all’intangibile autonomia decisionale dell’organo amministrativo, quale elemento in sé capace di garantire la società controllata da improprie interferenze del socio in posizione di controllo. In quest’ultima prospettiva rileverebbe, nel caso di specie, la distinta composizione degli organi gestionali delle due società qui all’attenzione (un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti per la Casa di Cura; ed un amministratore unico per la San Marco).</p>
<p class="popolo">La strada percorsa dalla sentenza di primo grado è assimilabile alla prima delle alternative da ultimo menzionate, in quanto tende a valorizzare gli indici sintomatici del potenziale conflitto di interessi (la posizione della Casa di cura quale socio totalitario della San Marco; la coincidenza di sedi delle sue società; la coincidenza del Presidente del Cda della Casa di Cura con l’Amministratore unico della San Marco) e a valutarli in modo cumulativo, secondo una logica di tipo “indiziario”.</p>
<p class="popolo">Il carattere potenziale del conflitto di interessi, ravvisabile anche in capo al cd. “<i>socio di capitale</i>”, trova riscontro nel già menzionato parere del Consiglio di Stato n. 69/2018 (par. 41), nella circolare FOFI n. 10747 del 18 dicembre 2017 e nella pronuncia della Corte Cost. n. 275/2003.</p>
<p class="popolo">Si tratta, tuttavia, di enunciazioni in parte precedenti alla riforma del 2017 e comunque contraddette dalla più recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 11/2020 che, come si è visto, ha circoscritto la posizione incompatibile a quella del solo socio “<i>gestore</i>”.</p>
<p class="popolo">Va tuttavia riconosciuto che il caso esaminato dalla Corte nel 2020, per la maggiore semplicità della fattispecie esaminata, si prestava ad una nettezza di affermazioni difficilmente traslabile, tal quale, nel contesto dell’attuale controversia; d’altra parte, la soluzione in quel caso proposta lascia irrisolto il tema delle condizioni concrete al ricorrere delle quali può sostenersi che la società controllante “<i>gestisce</i>” la società controllata.</p>
<p class="popolo">Gli altri precedenti citati dalle parti fanno riferimento a fattispecie non sovrapponibili a quella qui all’esame, in quanto: Cons. Stato, sez. III, n. 4747/2017 tratta il tema della compatibilità tra il ruolo di titolare di farmacia privata e quella di socio nella gestione di una farmacia comunale; Tar Umbria, sez. I, n. 78/2018, concerne il caso dell’affidamento della farmacia comunale a società concessionaria attiva nella gestione di strutture sanitarie e non costituita da farmacisti abilitati. Si tratta quindi di fattispecie incentrate sulla posizione della società direttamente investita della titolarità della farmacia e non su quella del relativo socio di controllo.</p>
<p class="popolo">Ciò detto, la difficoltà nella quale incorrono le letture tendenti ad ampliare il raggio della incompatibilità è innanzitutto di tipo “ermeneutico”, in quanto la “gestione” dell’attività si distingue, dal punto di vista semantico e concettuale, dalle espressioni, meno performanti, che evocano l’esistenza di posizioni di “cointeressenza”, di “influenza di fatto” e di “controllo indiretto”; e l’intento di infrangere lo schermo societario e l’autonomia amministrativa degli organi sociali, dunque la distinta soggettività giuridica dell’ente, per inferire, in via indiziaria, un condizionamento mediato della società controllante sulla compagine partecipata (e sui suoi amministratori), produce un effetto di indeterminatezza prescrittiva poco aderente al dettato della legge e alla logica tassativa e tipizzante delle clausole restrittive della libertà negoziale. Un’interpretazione estensiva, dunque, aprirebbe l’assetto regolatorio ad interpretazioni soggettive a base “indiziaria”, disfunzionali ad esigenze di chiarezza e prevedibilità del quadro normativo, ed entrerebbe in tensione con le spinte pro-concorrenziali alla libera circolazione dei mezzi e dei capitali (pur suscettibili di bilanciamento, in questo settore, con l’interesse alla salute).</p>
<p class="popolo">Quanto all’opzione (<i>lettera c</i>) centrata sull’autonoma gestionale dell’organo amministrativo, essa presenta il limite di ridimensionare grandemente l’impatto del regime delle incompatibilità nell’area degli esercizi farmaceutici a conduzione societaria, poiché, ad eludere il sospetto del collegamento di gestione tra società controllante e controllata, basterebbe il diaframma formale della alterità (o non piena coincidenza soggettiva) dei rispettivi organi amministratori.</p>
<p class="popolo"><i>Il secondo dubbio interpretativo: “L’esercizio della professione medica”.</i></p>
<p class="popolo">7. &#8211; Il giudice di primo grado ritiene “<i>innegabile che la società Casa di Cura Privata Villa San Marco svolga attività medica erogando servizi di diagnosi e cura .. trattandosi appunto di una società che pacificamente gestisce case di cura e impiega medici per lo svolgimento della propria attività”. </i></p>
<p class="popolo">Questa conclusione viene ricavata sia dalla tipologia delle attività della Casa di cura, sia dalla presenza al suo interno (nel ruolo di socio e di componente del Cda) di due medici (“<i>A tanto aggiungasi che, sebbene sia vero che non vi sia un espresso divieto normativo a che i componenti del Consiglio di amministrazione di società titolare di farmacia possano esercitare la professione di medico, è tuttavia indubbio che la partecipazione di un medico in un organo a cui spetta la gestione della società, che a sua volta è socio unico della società titolare di farmacia, non esclude quella commistione fra gestione di una farmacia e gestione, diretta o indiretta, di attività medica, che può dar vita ad un potenziale conflitto di interessi</i>”).</p>
<p class="popolo">7.1. &#8211; La deduzione operata dal primo giudice si presta ad una serie di possibili rilievi, che così si riassumono:</p>
<p class="popolo">&#8212; l’attività medica può essere esercitata in forma individuale, associata o attraverso società di professionisti. La Casa di Cura non è società di professionisti medici ma organizza e gestisce case di cura, avvalendosi dell’attività di medici, i quali, tuttavia, operano nella loro autonomia professionale e non imputano ad altri le loro scelte e responsabilità;</p>
<p class="popolo">&#8212; quanto ai medici presenti nella compagine societaria della Casa di Cura, essi vi figurano con ruoli (di socio o di componente del Cda) del tutto avulsi dalla loro attività medica, il che non consentirebbe di traslare sulla società il connotato della loro estrazione professionale;</p>
<p class="popolo">&#8212; l’oggetto sociale della società si definisce, infatti, alla stregua del suo statuto e non per effetto dell’attività d’origine dei suoi soci o amministratori, i quali assumono compiti limitati ai loro compiti sociali;</p>
<p class="popolo">&#8212; risulta quindi frutto di forzatura interpretativa (pur comprensibile in un’ottica di più ampia prevenzione del rischio di conflitto di interessi) il tentativo di enfatizzare l’abilitazione professionale del singolo componente del C.d.a. e di superare il dato concernente la composizione plurisoggettiva dell’organo e la specificità e intangibilità delle sue autonome funzioni, non interferenti con quelle del professionista chiamato a farne parte;</p>
<p class="popolo">&#8212; di possibile intralcio alla impostazione seguita dal Tar è anche il fatto che la normativa dettata dalla legge n. 362 del 1991 estende il regime della incompatibilità solo ai soci (in questo caso la Casa di Cura) della società titolare della farmacia (San Marco) ma non anche ai soci o amministratori della prima;</p>
<p class="popolo">&#8212; è motivo di dubbio anche l’assimilazione dell’attività medica (“<i>l’esercizio della professione medica</i>”) a qualunque altra generica attività in ambito medico o sanitario. In questo senso, è vero che “<i>tra i fattori produttivi organizzati</i>” dalla Casa di cura vi sono “<i>anche i numerosi medici prescrittori</i>” di cui la stessa si avvale (memoria Federfarma del 15.11.2021, pag. 18); ma è altresì vero che la Casa di cura in quanto tale non ha alcun potere di prescrizione di cure e medicinali.</p>
<p class="popolo">7.2. &#8211; Le opposte ragioni che portano ad una lettura ampliativa del regime delle incompatibilità rimandano alla <i>ratio</i> della normativa e al suo inquadramento sistematico.</p>
<p class="popolo">Esse evidenziano che:</p>
<p class="popolo">&#8212; sotto il primo profilo, rileva l’esigenza di garantire appieno l’indipendenza e l’autonomia dell’attività di dispensazione dei farmaci. Ciò impone di porre il ruolo del medico al riparo da ingerenze indebite che potrebbero giungergli da parte di soggetti influenti, collocati in posizioni a lui contigue;</p>
<p class="popolo">&#8212; le normative di contrasto ai conflitti di interessi sperimentate in altri settori ordinamentali tendono a disegnare una linea di prevenzione avanzata del rischio, ovvero mirano a disinnescare in modo anticipato il pericolo di attività indebite e abusive;</p>
<p class="popolo">&#8212; potrebbe quindi sostenersi che la normativa dettata dalla legge n. 361/1992, impostata su un modello personalistico ormai superato, vada attualizzata alla nuova realtà delle società detentrici di farmacia e che, dunque, il concetto di incompatibilità debba essere esteso, in un’ottica sistematica, alla più ampia congerie delle varie attività comunque insistenti in ambito sanitario;</p>
<p class="popolo">&#8212; in questo senso, se la <i>ratio</i> della disciplina delle incompatibilità risiede nella necessità di garantire al massimo l’indipendenza e l’autonomia dell’attività di dispensazione dei farmaci, soprattutto rispetto all’attività di prescrizione degli stessi, a maggior ragione essa deve riguardare anche il soggetto che determina le scelte gestionali della farmacia (e della società titolare) e ne lucra i risultati, come nel caso qui in discussione;</p>
<p class="popolo">&#8212; su questa linea interpretativa sembra essersi posizionato il già citato parere n. 69/2018 della Commissione speciale di questo Consiglio del 22 dicembre 2017. Nel commentare l’incompatibilità di cui all&#8217;articolo 7, comma 2, secondo periodo, la Commissione speciale, infatti, pur esaminando un profilo diverso da quello qui in esame, comunque predilige una interpretazione lata del concetto di ″<i>esercizio della professione medica</i>″ e, per l’effetto, “<i>ritiene preferibile, nonché più facilmente attuabile, la soluzione che amplia l’ambito di applicazione della detta incompatibilità a qualunque medico, sia che eserciti la professione sia che non eserciti e sia solo iscritto all’albo professionale</i>”.</p>
<p class="popolo">7.3. &#8211; Per segnalare, infine, la portata sistematica e l’impatto riflesso delle questioni all’esame è utile ricordare che l’esercizio dell’attività di assistenza farmaceutica rappresenta un cardine della “materia” del diritto alla salute, garantito e assicurato, nel nostro ordinamento, dallo Stato e dalle Regioni, che si avvalgono delle proprie strutture sanitarie locali.</p>
<p class="popolo">La coesistenza, nella materia in esame, di interessi di matrice pubblicistica e di natura commerciale, spiega perché gli esercizi farmaceutici siano retti da un ordinamento peculiare, nel quale coesistono tratti di libera impresa e tratti di servizio pubblico regolamentato; e perché nelle farmacie, pubbliche e private, sia rinvenibile una “doppia vocazione” dell’attività svolta, identificabile nell’esplicazione della iniziativa economica individuale (art. 41 Cost.) e nell’espletamento di un pubblico servizio. La qualificazione in termini di “servizio pubblico” assicura la fruibilità e l’accessibilità ad esso da parte di tutti i cittadini, mediante l’insediamento uniforme dei presidi farmaceutici su tutto il territorio; d’altro canto, il profilo economico-imprenditoriale spinge all’adozione di misure di stampo liberista, pur sempre nel rispetto delle garanzie sottese al carattere universale del servizio alla cittadinanza.</p>
<p class="popolo">Anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare come la professione di farmacista debba a pieno titolo essere considerata un’attività imprenditoriale finalizzata, al tempo stesso, all’erogazione ai cittadini di un servizio di fondamentale rilevanza (Corte. Cost. nn. 87/2006 e 216/2014). Tale impostazione è stata ripresa anche da importanti decisioni della Corte di Giustizia con le quali, una volta ribadito il carattere di funzionalità del servizio farmaceutico rispetto alla tutela del bene “salute”, si è affermata la natura economica della funzione del farmacista svolta dietro retribuzione e, per questo motivo, assoggettabile alle disposizioni europee in materia (v. CGUE, grande sezione, 19 marzo 2009, n. 171 e quarta Sezione, 19 dicembre 2019, C-465/18).</p>
<p class="popolo">E’ dunque evidente il riverbero che la questione posta assume sul piano delle delicata composizione tra le esigenze del libero mercato e quelle della tutela della salute, poste tra loro in un relazione dialettica potenzialmente proficua a condizione, tuttavia, che i benefici del regime concorrenziale vadano a vantaggio di una maggiore efficienza del servizio.</p>
<p class="popolo">8. Tanto considerato, stanti i profili di attuale e possibile contrasto giurisprudenziale sopra evidenziati ed avuto riguardo alla rilevanza che i punti controversi di diritto rivestono nel settore farmaceutico, il Collegio ritiene necessario deferire il presente ricorso all&#8217;esame dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell&#8217;art. 99, comma1, c.p.a.</p>
<p class="popolo">9. I quesiti che si sottopongono all’attenzione dell’Adunanza Plenaria sono volti a chiarire quale interpretazione debba trovare l’art. 7 comma 2 della l. n. 362 del 1991 nel caso di farmacia detenuta da società, ove quest’ultima sia partecipata da altra società attiva in ambito sanitario e avente i caratteri sopra segnalati; ed, in particolare, come debbano intendersi in relazione a tale fattispecie, o quali adattamenti interpretativi possano trovare, gli elementi normativi concernenti la “<i>gestione</i>” della farmacia e l’”<i>esercizio della professione medica</i>”.</p>
<p class="popolo">10. Allo stato, il presente giudizio può quindi essere definito solo in senso parziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, cod. proc. amm., con il rigetto dei motivi primo, secondo e quarto.</p>
<p class="popolo">11. Ogni ulteriore statuizione sul terzo motivo di appello rimane per contro subordinata all’esito della pronuncia dell’Adunanza plenaria sui punti di diritto oggetto di contrasto.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto:</p>
<p class="popolo">a) respinge i motivi primo, secondo e quarto;</p>
<p class="popolo">b) dispone il deferimento all&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sui profili precisati nei quesiti sopra formulati;</p>
<p class="popolo">c) riserva all’esito l’esame del terzo motivo d’appello ed ogni ulteriore decisione, anche in ordine alle spese.</p>
<p class="popolo">Manda alla segreteria della sezione per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di assistere all’Adunanza plenaria.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Massimiliano Noccelli, Presidente FF</p>
<p class="tabula">Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere</p>
<p class="tabula">Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p class="tabula">Umberto Maiello, Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla  ammissibilità delle memorie di replica e sulla ratio della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-ammissibilita-delle-memorie-di-replica-e-sulla-ratio-della-programmazione-e-della-revisione-delle-zone-degli-esercizi-commerciali-delle-farmacie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 15:49:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-ammissibilita-delle-memorie-di-replica-e-sulla-ratio-della-programmazione-e-della-revisione-delle-zone-degli-esercizi-commerciali-delle-farmacie/">Sulla  ammissibilità delle memorie di replica e sulla ratio della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie</a></p>
<p>&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo telematico &#8211; Deposito memorie di replica &#8211; Condizioni di ammissibilità &#8211; Inammissibilità. Farmacie &#8211; Art. 5 della l. n. 362/1991 &#8211; Programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie &#8211; Ratio. &#8211; Secondo una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che fa</p>
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<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo telematico &#8211; Deposito memorie di replica &#8211; Condizioni di ammissibilità &#8211; Inammissibilità.</li>
<li style="text-align: justify;">Farmacie &#8211; Art. 5 della l. n. 362/1991 &#8211; Programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie &#8211; Ratio.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>&#8211; Secondo una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che fa leva sul chiaro tenore letterale della disposizione, la previsione dell’art. 73, co. 1, cod. proc. amm. – secondo cui “<i>le parti possono &#8230; presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell&#8217;udienza, fino a venti giorni liberi</i>” &#8211; deve essere interpretato nel senso di ammettere le repliche solo alle memorie depositate dalle controparti per l’udienza di discussione, onde evitare che il deposito della memoria di replica si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali; sicché, le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della controparte ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.), atteso che la <i>ratio legis</i> si individua nell&#8217;impedire la proliferazione degli atti difensivi, nel garantire la <i>par condicio</i> delle parti, nell’evitare elusioni dei termini per la presentazione delle memorie.</li>
<li>&#8211; La <i>ratio </i>della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie, più che diretta a salvaguardare le condizioni economiche di ciascun esercizio commerciale, risiede nella diversa esigenza di carattere pubblico di assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Quiligotti &#8211; Est. Cappellano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Piero Catania, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Raimondi in Palermo, via G. Abela, n. 10;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Comune di Mussomeli, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Maniscalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di Vivia Piazza, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà, n. 171;<br />
&#8211; di Walter Cipolla, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
&#8211; dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ‒ UOC Servizio Farmacie;<br />
&#8211; dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caltanissetta;<br />
in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><i>quanto al ricorso introduttivo</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del silenzio inadempimento formatosi sull&#8217;istanza del ricorrente del 28 luglio 2016, ripetutamente reiterata (il 28.02.18, il 12.09.18, il 14.11.18), da ultimo con nota del 27 dicembre 2019, volta ad ottenere la revisione della Pianta Organica delle Farmacie del comune di Mussomeli e l&#8217;autorizzazione al trasferimento della propria sede farmaceutica n. 3 da via Cicero n. 21 a via Caltanissetta, n. 81.</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">e per la condanna</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del Comune resistente all’adozione una nuova pianta organica delle farmacie nel cui contesto sia previsto l&#8217;ampliamento della zona della sede farmaceutica n. 3 sino a comprendere la via Caltanissetta n. 81, con contestuale autorizzazione al trasferimento</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><i>quanto al ricorso per motivi aggiunti </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della delibera della giunta municipale di Mussomeli 11 agosto 2020, n. 108, avente ad oggetto il diniego di procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Mussomeli reiteratamente richiesta dal ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">e la condanna</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del Comune resistente all’adozione di una nuova pianta organica delle farmacie nel cui contesto sia previsto l&#8217;ampliamento della zona della sede farmaceutica n. 3 sino a comprendere la via Caltanissetta n. 81, con contestuale autorizzazione al trasferimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mussomeli, di Vivia Piazza e di Walter Cipolla;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste le memorie e la documentazione depositate dalle parti resistenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la sentenza non definitiva n. 2593/2020, depositata il 27 novembre 2020;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 il consigliere dottoressa Maria Cappellano e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A. – Con il ricorso introduttivo l’odierno istante ha impugnato il silenzio asseritamente formatosi sull’istanza, presentata dal predetto il 28 luglio 2016, e successivamente reiterata da ultimo con nota del 27 dicembre 2019, volta a ottenere la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Mussomeli e l’autorizzazione al trasferimento della propria sede farmaceutica n. 3 da via Cicero n. 21 a via Caltanissetta n. 81.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B. – Si sono costituiti in giudizio i farmacisti controinteressati Vivia Piazza e Walter Cipolla.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C. – Con ricorso per motivi aggiunti il predetto ha impugnato la deliberazione della Giunta del Comune di Mussomeli, n. 108 del giorno 11 agosto 2020, avente ad oggetto il diniego di procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Mussomeli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dopo avere esposto l’<i>iter</i> che ha condotto fino a tale deliberazione – dalla presentazione delle sue istanze all’attivazione del procedimento di revisione, con adozione dei pareri richiesti all’A.S.P. di Caltanissetta e all’Ordine di farmacisti di Caltanissetta – ha dedotto avverso la deliberazione le censure di:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) <i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. 2 aprile 1968, n. 475 come sost. dall’art. 11 D.L. 24 gennaio 2011, n. 1 conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27 e dell’art. 5 L. 8 novembre 1991, n. 362</i>, in quanto, tenuto conto dei rilevanti mutamenti nella distribuzione della popolazione, il Comune avrebbe dovuto accogliere la richiesta del ricorrente, di rideterminazione della circoscrizione, in modo da consentirne lo spostamento nei nuovi locali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2<i>) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. reg. 21 maggio 2019, n. 7</i>, in quanto le risultanze dell’istruttoria avrebbero dovuto indurre la Giunta comunale a procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) <i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, 1° comma, L. 8 novembre 1991, n. 362</i>, in quanto si è verificato il presupposto della revisione, consistente nel mutamento della distribuzione della popolazione nel territorio comunale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) <i>Eccesso di potere per travisamento dei fatti</i>, in quanto né l’A.S.P. né l’Ordine dei farmacisti si sono espressi per il mantenimento della situazione attuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha quindi chiesto l’annullamento della deliberazione impugnata, e la condanna del Comune all’adozione di una nuova pianta organica delle farmacie, che preveda l’ampliamento della zona della sede farmaceutica n. 3 sino a comprendere la via Caltanissetta n. 81, con contestuale autorizzazione al trasferimento; con vittoria di spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D. – Si è costituito in giudizio il Comune di Mussomeli, chiedendo il rigetto del complessivo ricorso in quanto infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E. – Entrambi i controinteressati hanno avversato il complessivo ricorso, eccependo preliminarmente l’improcedibilità di quello introduttivo e, nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso per motivi aggiunti in quanto infondato; la difesa della dottoressa Piazza ha eccepito, altresì, l’inammissibilità per mancata impugnazione della deliberazione di G.M. n. 150/2019.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">F. – Con sentenza non definitiva n. 2593/2020, depositata il 27 novembre 2020, la Sezione ha dichiarato il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in ragione della sopravvenuta adozione del provvedimento espresso da parte del Comune (impugnato con motivi aggiunti); contestualmente disponendo la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario e la compensazione delle spese relative alla domanda definita in rito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">G. – In vista dell’udienza di trattazione del merito il ricorrente ha depositato documenti; successivamente, ha depositato una memoria di replica, di cui la difesa del controinteressato dott. Cipolla ha chiesto lo stralcio, in quanto depositata oltre i termini prescritti dall’art. 73, co. 1, cod. proc. amm.; con replica di parte ricorrente, che ha chiesto il rigetto di tale istanza e, in via subordinata, il rinvio dell’udienza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quindi, all’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021, presenti i difensori delle parti costituite, come da verbale, la causa è stata discussa ed è stata posta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A. – Viene in decisione il ricorso promosso dal dott. Catania, prima avverso il silenzio asseritamente formatosi sull’istanza, presentata dal predetto il 28 luglio 2016 e successivamente reiterata da ultimo con nota del 27 dicembre 2019, volta ad ottenere la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Mussomeli e l’autorizzazione al trasferimento della propria sede farmaceutica n. 3 da via Cicero n. 21 a via Caltanissetta n. 81; successivamente, avverso la deliberazione della Giunta del Comune di Mussomeli, n. 108 datata 11 agosto 2020, avente ad oggetto il diniego di procedere alla suddetta revisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B. – Deve preliminarmente darsi atto che, con la su citata sentenza non definitiva n. 2593/2020, il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Residua, quindi, l’esame del ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C. – Sempre in via preliminare deve essere esaminata l’eccezione, sollevata dalla difesa del dott. Cipolla, di tardività della memoria di replica depositata dal ricorrente in data 21 settembre 2021, in violazione del termine previsto dall’art. 73, co. 1, cod. proc. amm. per il deposito di nuove memorie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eccezione è fondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che fa leva sul chiaro tenore letterale della disposizione, la previsione dell’art. 73, co. 1, cod. proc. amm. – secondo cui “<i>le parti possono &#8230; presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell&#8217;udienza, fino a venti giorni liberi</i>” &#8211; deve essere interpretato nel senso di ammettere le repliche solo alle memorie depositate dalle controparti per l’udienza di discussione, onde evitare che il deposito della memoria di replica si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali; sicché, le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della controparte ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.), atteso che la <i>ratio legis</i> si individua nell&#8217;impedire la proliferazione degli atti difensivi, nel garantire la <i>par condicio</i> delle parti, nell’evitare elusioni dei termini per la presentazione delle memorie (Consiglio di Stato, Sez. II, 30 settembre 2019, n. 6534, Sez. III, 27 novembre 2018 n. 6697; Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5676).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ stato di recente rilevato che “…<i>nel processo amministrativo la facoltà di replica discende in via diretta dall&#8217;esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell&#8217;udienza di merito, con la conseguenza che ove quest&#8217;ultima facoltà non sia stata esercitata, non può consentirsi la produzione di memoria definita di replica dilatando il relativo termine di produzione (pari a trenta giorni e non a quello di venti giorni prima dell&#8217;udienza, riservato dal menzionato art. 73 appunto alle repliche)&#8221; (ex pluribus, Cds n. 6534/2019; Cds n. 5277/2018; n. 5676/2017). Né la memoria di replica può essere considerata prima memoria se depositata oltre il termine di trenta giorni previsto dall&#8217;art. 73 c.p.a.&#8221; (Consiglio di Stato, sentenza n. 2855/2019)</i>…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 gennaio 2021, n. 434).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non può neppure essere accolta l’istanza, formulata dalla difesa del ricorrente in via subordinata, di rinvio della trattazione della causa, in quanto l’art. 73, co. 1 <i>bis</i>, cod. proc. amm., consente di disporre il rinvio solo in casi eccezionali, che non si ritengono sussistere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve, d’altro canto, rilevarsi che il difensore del ricorrente, presente all’udienza pubblica, ha discusso, potendo, pertanto, replicare alle difese delle altre parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D. – Venendo all’esame del ricorso per motivi aggiunti, ritiene il Collegio di potere prescindere da tutte le eccezioni in rito sollevate dalla difesa dei due farmacisti controinteressati, in quanto il gravame aggiuntivo non è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D.1. – Il primo motivo non è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si rende necessario riportare la normativa di riferimento, di cui parte ricorrente assume la violazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 2, commi 1 e 2, della l. n. 475/1968 stabilisce che “<i>1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall&#8217;articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l&#8217;azienda sanitaria e l&#8217;Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un&#8217;equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell&#8217;esigenza di garantire l&#8217;accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall&#8217;Istituto nazionale di statistica</i>.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 5 della l. n. 362/1991, rubricato “Decentramento delle farmacie”, prevede quindi che “<i>. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l&#8217;unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell&#8217;area metropolitana di cui all&#8217;art. 17, L. 8 giugno 1990, n. 142 , anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l&#8217;unità sanitaria locale e l&#8217;ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell&#8217;ambito del comune o dell&#8217;area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell&#8217;assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell&#8217;art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 475 , come modificato dall&#8217;articolo 1 della presente legge</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via generale deve essere chiarito che la <i>ratio </i>della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie, più che diretta a salvaguardare le condizioni economiche di ciascun esercizio commerciale, risiede nella diversa esigenza di carattere pubblico di assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ stato rilevato che “…<i>per poter modificare la circoscrizione farmaceutica (di una o di più farmacie) è necessario che sussista l&#8217;interesse pubblico a ridefinire la zona (o più zone) afferenti alla sede farmaceutica (o alle sedi farmaceutiche) in quanto lo spostamento della popolazione ha reso non più funzionale la precedente programmazione territoriale delle farmacie. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>L&#8217;intervento sulla pianta organica delle farmacie presuppone sempre una &#8220;disfunzionalità&#8221; dell&#8217;attuale pianificazione tale da necessitare una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione degli abitanti sul territorio comunale: tale disfunzionalità deve emergere dall&#8217;istruttoria eseguita dal Comune</i>…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5795).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò chiarito in via generale, osserva il Collegio che la premessa da cui muove il ricorrente fin dalla prima istanza è che al predetto dovrebbe essere assegnato un bacino d’utenza coerente al parametro legale (una farmacia ogni 3.300 abitanti), indicando con precisione la zona di nuova destinazione, asseritamente quale zona di nuova espansione dell’abitato, priva di farmacie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E in tal senso – cioè con riferimento al bacino d’utenza – è formulata la relazione tecnica di parte con le relative planimetrie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve, tuttavia, rilevarsi come non possa farsi riferimento a una presunta corrispondenza tra il parametro dei 3.300 abitanti &#8211; di cui all’art. 1 della l. n. 475/1968, come sostituito dall&#8217;art. 11, co. 1, lett. a), del d.l. n. 1/2012 &#8211; e la distribuzione del carico abitativo, atteso che tale parametro viene in rilievo solo ai fini della determinazione del numero delle sedi (v. C.G.A., 26 febbraio 2018, n. 110; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 23 maggio 2018, n. 1154).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ stato in particolare rilevato che “…<i>il parametro di popolazione stabilito dall&#8217;art. 1 della L. n. 475 del 1968, quello di &#8220;una farmacia ogni 3.300 abitanti&#8221;, rileva ai soli fini della determinazione del numero di farmacie istituibili presso il singolo Comune (cfr. C.d.S., III, 20 marzo 2017, n. 1250; 29 agosto 2016, n. 3716; 2 maggio 2016, n. 1659; 19 settembre 2013, n. 4667; nello stesso senso si era espresso già il parere dell&#8217;Ufficio legislativo del Ministero della Salute 21 marzo 2012): ciò senza dimenticare che per far scattare un incremento del numero degli esercizi è significativamente sufficiente registrare una &#8220;popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, &#8230; superiore al 50 per cento del parametro stesso&#8221; (art. 1, comma 3, legge cit.). </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>La delimitazione delle singole zone delle farmacie, pertanto, ha la sola funzione di vincolare i singoli esercenti a mantenervi i loro esercizi, e non anche quella di dislocare le unità farmaceutiche secondo la regola della corrispondenza &#8220;una farmacia ogni 3.300 abitanti&#8221;: donde l&#8217;inesistenza di alcuna garanzia di consistenza minima dei correlativi bacini commerciali</i>…” (C.G.A. n. 110/2018 cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, il coefficiente demografico di 3.300 abitanti viene in rilievo proprio al fine di determinare il numero delle farmacie spettanti complessivamente al Comune, ma non si riferisce al “bacino di utenza” del singolo esercizio farmaceutico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ stato rilevato che la nuova disciplina &#8211; nell’affidare ad un calcolo matematico la determinazione del numero complessivo delle farmacie per ogni Comune, in base al dato Istat della popolazione &#8211; “<i>ha solo lo scopo di mantenere una certa proporzione (approssimata) fra il numero degli abitanti e quello delle farmacie, non quello di assegnare a ciascun esercizio una certa quota di utenti…” e “…apprezza l’equa distribuzione delle farmacie sul territorio con riferimento non al bacino di utenza, ma alla più ampia copertura possibile del territorio comunale</i>…” (v. Cons. Stato, Sez. III, 6 febbraio 2015, n. 603).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conseguentemente, il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, atteso che la finalità della nuova disciplina è quella di assicurare una più capillare presenza ed equa distribuzione di farmacie sul territorio, nonché di garantire l’accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate (v. anche Consiglio di Stato, Sez. III, 2 maggio 2016, n. 1659; T.A.R. Sicilia, Sez. III, 26 settembre 2013, n. 1717).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto altro e concorrente profilo – quello relativo alla modifica delle sedi in relazione ai dati relativi alla popolazione – il ricorrente non allega la sussistenza dei presupposti legittimanti la sua pretesa, ai sensi dell’art. 2, co. 2, della l. n. 475/1968.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né, d’altro canto, tale presupposto può essere ravvisato nella relazione del tecnico comunale, in quanto la disposizione invocata fa riferimento alle variazioni della popolazione riscontrate dall’Istat, mentre i dati su cui il tecnico fa leva sono quelli relativi al numero di abitanti rispetto a ciascuna farmacia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto tale specifico profilo, è troncante la considerazione che il richiamato art. 2 della l. n. 475/1968 aggancia l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche non solo al parametro demografico, ma anche all’esigenza di assicurare “<i>un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell&#8217;esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate</i>”; con una valutazione ampiamente discrezionale, la quale, come tale, può ritenersi soggetta al controllo di legittimità entro i consueti limiti propri del sindacato giurisdizionale sugli atti di discrezionalità tecnica e, pertanto, sotto il profilo contenutistico, soltanto per evidente e grave irragionevolezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso in esame, la contestata decisione dell’organo esecutivo del Comune, di non modificare le sedi nel senso richiesto dal ricorrente, non risulta affetta da tale vizio, né parte ricorrente ha provato la sussistenza di alcuna figura sintomatica del lamentato eccesso di potere, rispetto a un’istruttoria espletata anche con l’apporto dell’A.S.P. e dell’Ordine dei farmacisti, dai cui pareri (tra l’altro) è scaturita la decisione di non apportare modifiche alle sedi esistenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A quanto finora rilevato deve aggiungersi che, in base a quanto previsto dallo stesso art. 2 della l. 475/1968, la revisione biennale attiene al numero delle farmacie, che varia in relazione al variare della popolazione residente, secondo il rapporto sede/numero abitanti (una/3.300 abitanti), con conseguente identificazione delle zone nelle quali collocare le farmacie di nuova istituzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, se è vero che compito dell’ente locale è di sottoporre a revisione il numero di farmacie, con cadenza biennale, è pur vero che la richiesta del ricorrente non è quella della revisione in sé, quanto piuttosto, in occasione della revisione, di una nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche; ma per fare ciò, occorre che “risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non a caso l’istanza di trasferimento presentata dall’odierno istante è stata respinta, proprio per la riscontrata insussistenza dei presupposti per l’attuazione del cd. decentramento, con nota del 17 febbraio 2020 del SUAP Associato (in atti), non impugnata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è stata pertanto dimostrata la sussistenza del presupposto per l’esercizio del potere sollecitato, peraltro nel senso univocamente auspicato dal ricorrente, di variazione dei confini della propria sede fino a ricomprendervi la via nella quale ha reperito i nuovi locali; per contro, risulta dal complessivo <i>iter</i> e dalle stesse istanze del ricorrente, che l’auspicata revisione della pianta organica delle farmacie – per meglio dire delle zone – è finalizzata sostanzialmente a ottenere il trasferimento della farmacia in una zona maggiormente appetibile dal punto di vista commerciale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D.2. – Anche il secondo motivo non può essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la deliberazione impugnata è adeguatamente motivata, sia in quanto richiama i pareri sostanzialmente sfavorevoli espressi dall’A.S.P. e dall’Ordine; sia in quanto, muovendo correttamente dalla presupposta istanza del ricorrente – di trasferimento della propria sede – evidenzia la facoltà del predetto di richiedere lo spostamento della sede farmaceutica nell’ambito della circoscrizione di propria pertinenza; precisando, altresì, che il richiesto trasferimento non attiene a una zona di nuovo insediamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Correttamente, pertanto, la Giunta Comunale ha messo in luce come l’esigenza di un trasferimento della farmacia ben possa essere soddisfatta con il reperimento di locali all’interno della sede assegnata; e del resto il ricorrente non ha mai dato conto della difficoltà e/o dell’impossibilità di reperire un altro locale, eventualmente più adatto alle sue esigenze, all’interno della sua sede territoriale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D.3. – Anche il terzo e il quarto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sebbene parte ricorrente sostenga che dal grafico risulterebbe un mutamento della distribuzione della popolazione, osserva il Collegio come tale dato non sia evincibile, mentre è chiaro come, fin dall’originaria collocazione delle tre sedi, sussistano diverse proporzioni nella distribuzione della popolazione; il che, a maggior ragione, rende necessaria la presenza della farmacia del ricorrente nella zona sud della città, che altrimenti rischierebbe di non essere adeguatamente servita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalla stessa relazione del tecnico di fiducia del ricorrente emerge la reale – e, per certi versi, comprensibile – preoccupazione circa le future sorti economiche della farmacia, che tuttavia non attiene alle esigenze del servizio che deve essere fornito ai residenti della zona.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, deve ulteriormente ribadirsi che l’odierno istante, con il gravame aggiuntivo, mira a ottenere la condanna del Comune non già alla (mera) revisione delle sedi delle farmacie, quanto piuttosto specificamente ad una revisione che contempli l’ampliamento della zona della sede farmaceutica n. 3 sino a comprendere la via Caltanissetta n. 81, con contestuale autorizzazione al trasferimento del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ pertanto ininfluente che gli enti preposti al rilascio del parere – in particolare, l’Ordine dei farmacisti – abbia evidenziato la risalente approvazione dell’attuale pianta organica, in quanto il dato obiettivo evincibile dall’istruttoria è che entrambi gli enti hanno reso un parere sostanzialmente sfavorevole sulla possibile variazione nel senso richiesto dal ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, l’Ordine ha evidenziato di non essere in grado di esprimere un parere né sulla planimetria N.1 in quanto non corredata da alcun dato esemplificativo; né, sulla planimetria N.2, in quanto scaturita dalla relazione di parte con l’intento di ubicare la farmacia del ricorrente in via Caltanissetta n.81; chiedendo altresì chiarimenti al Comune sulle motivazioni che avessero indotto l’ente locale a fare propria la revisione proposta dal singolo farmacista.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’A.S.P. territorialmente competente, dopo avere esaminato la documentazione (relazione planimetrica e planimetrie), ha ritenuto di non potere esprimere un parere favorevole per nessuna delle opzioni, in quanto “prive di alcuna illustrazione dei criteri ispiratori e, soprattutto, se rispondenti o meno a soddisfare il requisito normativo sopra richiamato” (<i>id est</i>: l’art. 5 della l. n. 362/1991).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E. – Conclusivamente, il ricorso per motivi aggiunti, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">F. – Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, in favore delle parti costituite nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta; nulla deve, invece statuirsi con riguardo alle parti non costituite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo rigetta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Mussomeli, di Vivia Piazza e di Walter Cipolla, quantificandole in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte costituita; nulla spese con riguardo alle parti non costituite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Cristina Quiligotti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Cappellano, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Bartolo Salone, Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.425</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-1-2021-n-425/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Anna Pappalardo, Presidente, Estensore PARTI: Farmacia di Franco dei Drr Edda e Claudio di Franco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Orazio Abbamonte contro Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicola Mainelli; Regione Campania, in persona del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-1-2021-n-425/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.425</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-1-2021-n-425/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.425</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Estensore PARTI: Farmacia di Franco dei Drr Edda e Claudio di Franco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Orazio Abbamonte contro Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicola Mainelli; Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina,</span></p>
<hr />
<p>Sul procedimento di autorizzazione al trasferimento dei locali di farmacia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Farmacie &#8211; trasferimento dei locali &#8211; procedimento di autorizzazione &#8211; discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione &#8211;  ridotta &#8211; libera scelta del farmacista per l&#8217; ubicazione &#8211; va affermata &#8211; condizioni previste dalla normativa vigente &#8211; in particolare idoneità  dei locali e al limite delle distanze- vanno rispettate</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em> <br /> Nel procedimento di autorizzazione al trasferimento dei locali di farmacia, la discrezionalità  attribuita all&#8217;amministrazione  estremamente ridotta, essendo l&#8217;esercizio del potere limitato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all&#8217;idoneità  dei locali e al limite delle distanze.<br /> In materia vige in linea tendenziale il principio della libera scelta del farmacista in ordine all&#8217;ubicazione del proprio esercizio, qualificandosi l&#8217;autorizzazione della pubblica autorità  come provvedimento rivolto alla rimozione di un limite imposto dalla legge all&#8217;esercizio di un diritto, pertanto la discrezionalità  amministrativa non si estende ad alcun apprezzamento delle ragioni sottese alla scelta imprenditoriale, limitandosi solamente a verificare l&#8217;inesistenza di cause ostative al rilascio dell&#8217;autorizzazione medesima .<br /> L&#8217;art. 13 del D.P.R. n. 1275/1971 (contenente il regolamento di attuazione delle norme concernenti il servizio farmaceutico di cui alla L. n. 475/1968) prevede che il locale indicato per il trasferimento della farmacia, oltre a doversi situare a una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 m., deve essere ubicato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. A tal riguardo l&#8217;autorità  amministrativa, nel concedere l&#8217;autorizzazione, può e deve valutare le esigenze degli abitanti della zona, in rapporto alla finalità  di ottimizzare la funzionalità  del servizio farmaceutico.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 19/01/2021<br /> <strong>N. 00425/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00756/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 756 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Farmacia di Franco dei Drr Edda e Claudio di Franco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> a) della deliberazione della giunta comunale della città  di Ercolano n. 430 del 26.11.2019, con la quale si  deciso di esprimere parere contrario sull&#8217;istanza di trasferimento dell&#8217;esercizio farmaceutico della società  Farmacia Di Franco dei drr. Edda e Claudio Di Franco dai locali di via Winkellman 33 ai nuovi locali siti al corso d&#8217;Italia;<br /> b) della proposta del competente ufficio SUAP recepita nella delibera impugnata sub a);<br /> c) dell&#8217;atto di preavviso di rigetto 03.12.2019;<br /> d) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo.<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20.03.2020:<br /> e) della determina della Regione Campania, Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale Politica del farmaco e Dispositivi prot. 2020 0136179 del 02.03.2020, con il quale  stata denegata l&#8217;autorizzazione al trasferimento dei locali della ricorrente nell&#8217;ambito della sede farmaceutica n. 9 del comune di Ercolano;<br /> f) della deliberazione n. 27 del 23.01.2020 con la quale la giunta comunale di Ercolano ha respinto le osservazioni avanzate dalla ricorrente in ordine alla delibera di giunta impugnata sub a);<br /> g) della relativa nota di comunicazione prot. 6409 dello 03.02.2020 a firma del responsabile Suap del comune di Ercolano;<br /> h) del parere del competente dirigente del comune di Ercolano, recepito nella delibera impugnata sub f);<br /> di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, comunque lesivo;</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ercolano e di Regione Campania;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Viste le disposizioni straordinarie di cui all&#8217;art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 31 gennaio 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell&#8217;art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà  di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2020 la dott.ssa Anna Pappalardo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 co 2 DL n.137/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> La ricorrente espone che con istanza in data 11.7.2019 aveva richiesto alla Regione , in qualità  di titolare di farmacia nell&#8217;ambito del comune di Ercolano , lo spostamento dell&#8217;esercizio dalla via<br /> Winkellman 33 al corso Italia 56-58-60, precisando che il trasferimento si mantiene nell&#8217;ambito della stessa sede farmaceutica urbana di competenza (la n° 09). La Regione Campania ha richiesto al comune di Ercolano con nota 26.07.2019 il proprio parere.<br /> Di seguito, con l&#8217;atto di preavviso 03.12.2019, era preannunciato il rigetto della richiesta, ed in allegato allo stesso, era stata anche trasmessa la deliberazione n. 430 del 26.11.2019 &#8211; con<br /> la quale il comune ha deliberato di «esprimere [&#038;] parere contrario sull&#8217;istanza di trasferimento dell&#8217;esercizio farmaceutico&#038;». Tanto sul presupposto che la nuova collocazione danneggerebbe l&#8217;interesse dell&#8217;utenza, atteso che sul medesimo corso Italia &#8211; della lunghezza di circa 450 ml &#8211; insistono altri due esercizi farmaceutici; e che comunque, in un raggio di circa 250 m sono presenti<br /> quattro farmacie.<br /> Il ricorso  affidato a censure di :<br /> I -Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 10 bis l. 07.08.1990 n° 241 &#8211; Eccesso di potere.<br /> Dopo avere rivendicato a sè la competenza in materia, la giunta ha espresso parere contrario all&#8217;istanza di trasferimento, dando poi mandato al competente settore SUAP per l&#8217;adozione dei conseguenziali provvedimenti. In tal modo la ricorrente lamenta che avrebbe impedito l&#8217;adozione delle ineludibili garanzie procedimentali tese a garantire il contraddittorio.<br /> II &#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 L. 2.04.1968 n° 475 e 13 Dpr 21.08.1971 n° 1275 &#8211; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d&#8217;istruttoria e difetto di motivazione sotto il profilo della compiuta comparazione degli interessi in gioco.<br /> L&#8217;amministrazione ha massimizzato l&#8217;interesse pubblico, e non ha tenuto in conto la circostanza che la scelta di spostare la sede  stata determinata dall&#8217;impossibilità  di permanere nel sito ove l&#8217;esercizio attualmente si trova, per l&#8217;assenza di vari requisiti (presenza d&#8217;ineliminabili barriere architettoniche, angustia dei locali). Nella specie, uno spostamento della sede che comporti un percorso pedonale minimo di circa 2 minuti superiore, non potrebbe essere considerato pregiudizievole per le esigenze dell&#8217;utenza.<br /> Si  costituita in giudizio la Regione Campania, sostenendo la infondatezza della domanda e depositando la relazione del servizio del 5.3.2020.<br /> Con motivi aggiunti notificati in data 10.3.2020 la ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego regionale, adottato in conclusione del procedimento, ed il preordinato deliberato della Giunta comunale n. 27/2020, lamentando motivi di illegittimità  derivata, difetto di autonoma valutazione ed in particolare:<br /> III &#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 l.02.04.1968 n° 475 e 13 Dpr 21.08.1971 n° 1275 &#8211; Eccesso di potere per difetto di motivazione e d&#8217;istruttoria. Il parere comunale  stato erroneamente ritenuto vincolante, e si  erroneamente rappresentato che la ricorrente non avrebbe presentato osservazioni procedimentali.<br /> IV &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 10 bis l. 07.08.1990 n° 241 &#8211; Eccesso di potere.<br /> La partecipazione si sarebbe trasformata in un simulacro, essendo state già  espresse definitivamente le valutazioni dalla giunta comunale e non potendo far altro il SUAP che prenderne atto.<br /> V &#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 l.02.04.1968 n° 475 e 13 Dpr 21.08.1971 n° 1275 &#8211; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d&#8217;istruttoria e difetto di motivazione sotto il profilo della compiuta comparazione degli interessi in gioco.<br /> Si  costituito in giudizio il Comune di Ercolano, contestando la fondatezza della domanda, e depositando tra l&#8217;altro relazione SUAP del 19.5.2020.<br /> La domanda cautelare  stata accolta con ordinanza n. 908/2020.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 24.11.2020, tenutasi mediante collegamento da remoto, relatore la dott.ssa Anna Pappalardo, il ricorso  stato trattenuto in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 co 2 DL 137/2020.<br /> DIRITTO<br /> Si verte in particolare sul diniego espresso dalla Regione Campania in merito alla istanza di trasferimento della farmacia ricorrente, pacificamente richiesto per locali siti nell&#8217;ambito della stessa sede farmaceutica, diniego conforme al parere negativo dell&#8217;amministrazione comunale.<br /> Va preliminarmente rilevato come la domanda proposta con il ricorso principale vada dichiarata improcedibile, in quanto rivolta avverso atti endoprocedimentali, non dotati di autonoma efficacia lesiva, e che sono sfociati nella adozione degli atti impugnati con i motivi aggiunti.<br /> In particolare, il ricorso principale riguarda la delibera di giunta comunale n. 430 del 26.11.2019, con la quale si  deciso di esprimere parere contrario sull&#8217;istanza di trasferimento dell&#8217;esercizio farmaceutico della ricorrente; e la proposta del competente ufficio SUAP richiamata e recepita nella delibera impugnata sub a), unitamente all&#8217;atto di preavviso di rigetto 03.12.2019; tutti atti endoprocedimentali, sfociati nelle determinazioni comunali e regionali gravate con i motivi aggiunti ( determina della Regione Campania del 02.03.2020, che ha respinto l&#8217;autorizzazione al trasferimento dei locali della ricorrente e deliberazione n. 27 del 23.01.2020 con la quale la giunta comunale di Ercolano ha respinto le osservazioni avanzate dalla ricorrente in ordine alla delibera di giunta del 2019).<br /> Le determinazioni delle resistenti amministrazioni non reggono ai vizi dedotti da parte ricorrente.<br /> In primo luogo, quanto alla determinazione comunale n. 27/ 2020, va rilevato come le censure a carattere procedimentale non meritano favorevole considerazione, in quanto al stessa risulta preceduta dalla delibera n. 430/2019 che ha indicato i motivi ostativi all&#8217;accoglimento della richiesta ( impugnata con il ricorso principale) ; peraltro, come confermato dalla sopravvenuta impugnazione proposta con i motivi aggiunti , la Delibera di G.M. di Ercolano n. 27 del 23/1/2020 ed il conseguenziale provvedimento del Dirigente SUAP di Ercolano prot n. 6409/ del 3/2/2020, recano il rigetto delle osservazioni inoltrate nell&#8217; interesse della Farmacia istante in data 13/12/2019.<br /> Nel merito, osserva il Collegio quanto segue.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 1 legge 362/1991, chi intende trasferire una farmacia in locali siti all&#8217;interno della stessa sede farmaceutica, deve farne domanda alla autorità  sanitaria competente per territorio. Occorre che siano integrati alcuni requisiti normativamente indicati, di cui uno a carattere vincolato , quello per cui si riscontri la distanza di almeno200 mt dalle altre farmacie più vicine, ed uno a carattere discrezionale, ovvero che il trasferimento soddisfi le esigenze degli abitanti della zona. Ne deriva che la delibera comunale si pone come atto a carattere consultivo, di giudizio, relativo alla ricorrenza dei requisiti di legge ,mentre la competenza alla adozione del provvedimento finale ricade in capo alla autorità  sanitaria, regionale.<br /> Nulla quaestio riguardo la sussistenza del requisito a carattere vincolato, attinente al rispetto delle distanze da altre farmacie ed al trasferimento all&#8217;interno della stessa zona farmaceutica, che  pacifico tra le parti in causa; la questione controversa riguarda l&#8217;apprezzamento discrezionale in ordine alle esigenze degli abitanti della zona, che  stata opposta dall&#8217;amministrazione comunale quale motivo ostativo, recepito poi la dalla Regione in maniera integrale.<br /> Osserva il Collegio che, per condivisibile giurisprudenza, nel procedimento di autorizzazione al trasferimento dei locali di farmacia, la discrezionalità  attribuita all&#8217;amministrazione  estremamente ridotta, essendo l&#8217;esercizio del potere limitato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all&#8217;idoneità  dei locali e al limite delle distanze.<br /> In materia vige in linea tendenziale il principio della libera scelta del farmacista in ordine all&#8217;ubicazione del proprio esercizio, qualificandosi l&#8217;autorizzazione della pubblica autorità  come provvedimento rivolto alla rimozione di un limite imposto dalla legge all&#8217;esercizio di un diritto, pertanto la discrezionalità  amministrativa non si estende ad alcun apprezzamento delle ragioni sottese alla scelta imprenditoriale, limitandosi solamente a verificare l&#8217;inesistenza di cause ostative al rilascio dell&#8217;autorizzazione medesima (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenze n. 5993/2011, n. 3210/2012, n. 5480/2014).<br /> Occorre tuttavia considerare che l&#8217;art. 13 del D.P.R. n. 1275/1971 (contenente il regolamento di attuazione delle norme concernenti il servizio farmaceutico di cui alla L. n. 475/1968) prevede che il locale indicato per il trasferimento della farmacia, oltre a doversi situare a una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 m., deve essere ubicato &#8220;in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona&#8221;. ( cfr. Consiglio di Stato sez. III 19 giugno 2018 n. 3744; 10 settembre 2018, n. 5312). A tal riguardo l&#8217;autorità  amministrativa, nel concedere l&#8217;autorizzazione, può e deve valutare le esigenze degli abitanti della zona, in rapporto alla finalità  di ottimizzare la funzionalità  del servizio farmaceutico.<br /> Di conseguenza, spetta al Comune valutare se i nuovi locali della farmacia sono situati in luogo tale da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità , previa adeguata istruttoria , ed in caso negativo deve motivare congruamente le ragioni del diniego dell&#8217;autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica.<br /> In proposito tuttavia nella fattispecie in esame il Comune ha in maniera apodittica indicato l&#8217;interesse pubblico agli utenti della zona, senza calare tali considerazioni nel caso concreto ; invero, preliminarmente dando atto che per l&#8217;elevato tasso di discrezionalità  della decisione, la stessa non può rientrare nelle competenze del dirigente, ha attribuito la competenza alla Giunta, organo politico ex art. 48 TUEL; di seguito ha indicato &#8211; dando atto che tutte le altre condizioni erano integrate- che la circostanza dirimente sarebbe quella della esistenza su Corso Italia e sul prolungamento costituito dalla traversa Marconi 1 , di altre due farmacie, con ciò configurando una zona satura.<br /> Inoltre ha fatto riferimento ad una rilevazione anagrafica degli abitanti, divisi per le varie strade comprese nella nona sede farmaceutica in questione, deducendo come i residenti prossimi alla vecchia sede ammontano a 2053, mentre quelli prossimi alla nuova sede sono 1643, per cui vi sarebbero 410 residenti &#8220;penalizzati&#8221; da tale spostamento.<br /> Vi sarebbe inoltre , per alcuni residenti ( circa 1000) un allungamento di oltre 250 mt di percorso pedonale, peraltro in salita. A ciò ha aggiunto come , per i residenti nel cd. quadrilatero ( via IV Novembre, corso Italia, Via Marconi e corso Resina) , il servizio sarebbe già  assicurato da altre quattro farmacie.<br /> Osserva il Collegio che , pur essendo stati acquisiti ed indicati una serie di parametri numerici , l&#8217;esercizio della discrezionalità   stato legato a parametri puramente astratti relativi alla popolazione residente, sotto un profilo numerico, e non funzionale; oltre che ad astratte distanze tra alcune strade o alcuni tratti delle stesse, e la nuova sede.<br /> Inoltre la circostanza considerata dirimente, attinente alla presenza di altre due farmacie su corso Italia, non appare propriamente riferita alle esigenze della popolazione, quanto piuttosto alla tutela delle preesistenti farmacie, operata già  dalla legge attraverso la previsione del criterio delle distanze.<br /> Va rilevato come nel disporre il trasferimento di sede delle farmacie  necessario valutare comparativamente interessi pubblici e privati, tra cui anche quello di natura imprenditoriale dell&#8217;attività  commerciale svolta, alla stregua dei principi costituzionali ed unionali di libertà  d&#8217;iniziativa economica e di concorrenza, in specie quando in linea (come nel caso di specie) con quello all&#8217;approvvigionamento del servizio farmaceutico anche sub specie della evoluzione del servizio . La delibera comunale ( e quella regionale che per quanto si dià , sulla stessa si  appiattita acriticamente) non hanno valutato l&#8217;interesse della richiedente all&#8217;adeguamento della offerta, alla disponibilità  di locali meno angusti ed adeguati alla realizzazione della cd. Farmacia dei servizi,secondo le direttive del Ministero della Sanità .<br /> Peraltro, anche nella valutazione delle distanze, pur avendo esposto motivi relativi ad un astratto dato della popolazione diviso per strade, in base al quale vi sarebbero alcuni abitanti più distanti di prima rispetto alla nuova sede, la delibera non ha calato tali dati in concreto , con riferimento alla effettiva distanza tra i vecchi ed i nuovi locali, che come dimostrato da parte ricorrente  di appena 140 ml in tragitto pedonale , percorribili a piedi in pochissimi minuti.<br /> Va invero rilevato come gli interessi della popolazione devono essere valutati in concreto e non con riferimento ad astratti dati numerici, dal momento che il servizio alla popolazione non va riferito solo al numero di residenti che quantitativamente rimarrebbe più vicino alla vecchia sede, ma con riferimento al complesso delle circostanze idonee ad assicurare il servizio ( e su ciò incide decisamente la mancata considerazione della minima distanza in concreto tra vecchia a nuova sede, per la quale non si  dimostrato come verrebbe ad incidere in maniera disagevole per alcuni utenti).<br /> Nè tale dimostrazione potrebbe consistere nella acclività  di via Winklemann, trattandosi di uno stato di fatto che , se agevola alcuni residenti, ne penalizza altri, anche con riferimento alla mancata valutazione della dimensione angusta dell&#8217; immobile dove ha luogo attuale l&#8217;esercizio della farmacia &#8211; indicato dalla ricorrente in 25 mq, con barriera architettonica di ostacolo all&#8217;accesso di soggetti trasportati da carrozzella, tutti elementi che non sono stati oggetto di indicazioni contrarie dell&#8217;amministrazione).<br /> Peraltro nulla di significativo  stato rilevato dall&#8217;amministrazione con riferimento alla evoluzione del servizio, prospettata da parte ricorrente, ovvero dall&#8217;acquisire le prestazioni di una moderna farmacia di servizi, quale avanzata articolazione del SSR. In proposito l &#8216;amministrazione, qualificata tale prospettiva come un mero interesse privatistico- imprenditoriale, lo definisce recessivo rispetto all&#8217;interesse ad una corretta distribuzione sul territorio dell&#8217;assistenza farmaceutica, ed aggiunge che la farmacia potà  allargarsi, quando si libereranno locali contigui.<br /> Siffatta argomentazione  frutto di una visione limitata del servizio farmaceutico e dell&#8217;interesse della popolazione, atteso che il miglioramento del servizio non può essere valutato come una mera espansione imprenditoriale di tipo privatistico, partecipando della natura e degli effetti del servizio pubblico, a fronte del quale l&#8217;amministrazione comunale sembra essersi chiusa in una difesa dell&#8217;esistente, considerato ex se ed aprioristicamente come situazione ottimale.<br /> All&#8217;annullamento del deliberato comunale , siccome affetto dai rilevati vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere , consegue anche quello della determinazione regionale, che risulta motivata con esclusivo riferimento al parere comunale, considerato come ostativo di ogni diversa determinazione, attribuendovi una natura vincolante che non trova riscontro nella vigente disciplina, e senza compiere valutazioni autonome ed ulteriori rispetto a quelle già  censurate.<br /> La domanda va conclusivamente accolta, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui connessi motivi aggiunti, così provvede:<br /> dichiara improcedibile il ricorso principale;<br /> accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l&#8217;effetto annulla gli atti ivi impugnati;<br /> condanna il Comune di Ercolano e la Regione Campania in solido e in parti eguali tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi Euro 2000,00 ( duemila/00).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020 e già  disposto dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 e dal decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.03.2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente, Estensore<br /> Vincenzo Cernese, Consigliere<br /> Giuseppe Esposito, Consigliere</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-1-2021-n-425/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.425</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.407</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-12-1-2021-n-407/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-12-1-2021-n-407/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.407</a></p>
<p>Michele Corradino Presidente, Aurora Puliatti Consigliere, estensore; PARTI: (M. &#8211; M. International Operations Luxembourg SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Cataldo e Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Diego</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-12-1-2021-n-407/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.407</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-12-1-2021-n-407/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.407</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michele Corradino Presidente, Aurora Puliatti Consigliere, estensore; PARTI:  (M. &#8211; M. International Operations Luxembourg SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Cataldo e Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, n.3; contro AIFA &#8211; Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; nei confronti di Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sui criteri di inserimento dei farmaci nel  prontuario della distribuzione diretta (PHT)</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Farmaci &#8211; Prontuario della distribuzione diretta (PHT) &#8211; farmaci inseribili &#8211; identificazione.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 347 del 18.9.2001, convertito in L n. 405 del 16.11.2001, i medicinali inseriti nel prontuario PHT sono farmaci compatibili, per le loro caratteristiche, solo con la distribuzione diretta, attraverso i reparti o i servizi farmaceutici delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, ovvero anche con la distribuzione &quot;per conto&quot;, attraverso farmacie convenzionate, previo accordo con le associazioni sindacali di categoria, secondo scelte effettuate a livello regionale: il farmaco inserito in PHT viene acquistato direttamente dalle case produttrici, a costi inferiori, e distribuito tramite le modalità  &#8220;dirette&#8221; summenzionate.</em><br /> <em>Ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 427, della L. 27/12/2013, n. 147, l&#8217;inserimento nel PHT riguarda categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente e ai sensi della determina dell&#8217;AIFA del 29 ottobre 2004, i criteri determinanti per l&#8217;inserimento in PHT sono quelli della &#8220;diagnostica differenziale, della criticità  terapeutica, del controllo periodico da parte della struttura specialistica, che determina le condizioni per una maggiore appropriatezza diagnostico-assistenziale, una verifica della compliance del paziente e uno strumento di monitoraggio del profilo di beneficio/rischio e di sorveglianza epidemiologica dei nuovi farmaci&#8221;.</em><br /> <em>Il PHT rappresenta, dunque, secondo la definizione che ne fornisce la determina dell&#8217;AIFA del 2004, la lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, ovvero con forme alternative di distribuzione (quelle indicate dal citato art. 8 DL 347/2001) che garantiscono uno specifico monitoraggio dei consumi e la presa in carico e la continuità  assistenziale ospedale (H)-territorio (T).</em><br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br />  <br /> Pubblicato il 12/01/2021<br /> <strong>N. 00407/2021REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03076/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3076 del 2020, proposto da M. &#8211; M. International Operations Luxembourg SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Cataldo e Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, n.3;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> AIFA &#8211; Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 1973/2020, resa tra le parti, concernente l&#8217;annullamento del provvedimento con il quale l&#8217;AIFA ha opposto diniego alla richiesta di esclusione della specialità  medicinale RANEXA (ranolazina) dal Prontuario della distribuzione diretta (PHT).<br />  <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;AIFA- Agenzia Italiana del Farmaco;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020, svoltasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 37, il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l&#8217;Avvocato Diego Vaiano e l&#8217;Avvocato dello Stato Marina Russo;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO<br /> 1.- Con ricorso al TAR per il Lazio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l&#8217;AIFA ha respinto la richiesta, presentata in data 1° agosto 2018, volta ad ottenere l&#8217;esclusione della specialità  medicinale RANEXA (ranolazina) dal prontuario della distribuzione diretta (PHT), nonchè il parere presupposto reso dalla Commissione Tecnico Scientifica dell&#8217;AIFA (CTS), in esito alle riunioni dell&#8217;11, 12 e 13 dicembre 2018, richiamato nel provvedimento.<br /> 2. &#8211; L&#8217;AIFA aveva rigettato l&#8217;istanza della ricorrente ritenendo che la permanenza del medicinale RANEXA all&#8217;interno del citato prontuario sia &#8220;<em>coerente rispetto ai criteri per l&#8217;inclusione dei farmaci in regime PHT, con particolare riferimento alla criticità  terapeutica e alla necessità  di un controllo dell&#8217;appropriatezza e di un monitoraggio del profilo beneficio/rischio</em>&#8220;.<br /> 3. &#8211; La ricorrente denunciava, in primis, la violazione delle norme primarie e della determina dell&#8217;AIFA del 29 ottobre 2004, concernenti l&#8217;inserimento nel prontuario PHT dei medicinali, l&#8217;eccesso di potere sotto vari profili ed, essenzialmente, l&#8217;incoerenza e contraddittorietà  rispetto alla precedente determinazione dell&#8217;AIFA del 4 novembre 2015, che ha abolito la necessità  del piano terapeutico, restituendo così la prescrizione del farmaco alla competenza del medico di medicina generale.<br /> Con altro motivo, la ricorrente denunciava, inoltre, il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.<br /> 4. &#8211; Con la sentenza in epigrafe, il TAR ha accolto in parte il ricorso ed ha compensato le spese di giudizio tra le parti.<br /> Il TAR ha accolto il motivo con cui veniva denunciato il difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo esplicitate le ragioni di presunta criticità  terapeutica e/o monitoraggio che renderebbero necessaria la permanenza del medicinale nel prontuario PHT, rimettendo all&#8217;Amministrazione il riesame dell&#8217;istanza della ricorrente.<br /> 5. &#8211; Con l&#8217;appello in esame, la società , premesso di aver invitato l&#8217;Amministrazione appellata a rivalutare la propria domanda come stabilito dal TAR, senza acquiescenza nei riguardi della statuizione di rigetto, lamenta l&#8217;erroneità  ed ingiustizia del capo della sentenza in epigrafe che ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo.<br /> 6. &#8211; Con parere della CTS dell&#8217;AIFA dell&#8217;11-13 novembre 2020, comunicato all&#8217;appellante in data 20 novembre 2020 e dalla stessa depositato in giudizio, si  concluso il procedimento di riesame del diniego con esito negativo per la ricorrente, essendo stato confermato l&#8217;inserimento del medicinale RANEXA nel prontuario PTH.<br /> 7. &#8211; Con memoria depositata il 24 novembre 2020, l&#8217;appellante insiste per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello, permanendo &#8211; tanto più alla luce del suddetto parere &#8211; l&#8217;interesse ad ottenere una pronuncia dall&#8217;effetto conformativo pieno, che obblighi l&#8217;Amministrazione a tenere conto delle contestazioni avanzate sul piano sostanziale attraverso la censura principale del ricorso di primo grado.<br /> 8. &#8211; Si  costituita in giudizio l&#8217;AIFA che chiede il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 9. &#8211; Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2020, la causa  stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. &#8211; L&#8217;appello  infondato.<br /> 2. &#8211; L&#8217;appellante censura il rigetto del primo motivo del ricorso introduttivo con cui lamentava la violazione di legge, l&#8217;eccesso di potere per illogicità , difetto dei presupposti e contraddittorietà  rispetto alle precedenti decisioni dell&#8217;AIFA e, in particolare, rispetto ai contenuti della determinazione del 4 novembre 2015, che ha abolito la necessità  del piano terapeutico e rimesso al medico di medicina generale la prescrizione del farmaco RANEXA, oltre l&#8217;eccesso di potere per contraddittorietà  rispetto alla determinazione dell&#8217;AIFA 29 ottobre 2004, il cui Allegato 2 ha posto chiaramente in evidenza l&#8217;esistenza di una correlazione tra la modalità  prescrittiva e l&#8217;inserimento dei farmaci nel relativo prontuario (area H, H-T , T /rispettivamente prontuario PTO, PHT, PFN).<br /> Secondo l&#8217;appellante il TAR erroneamente ha ritenuto che le condizioni modificate nel 2015 relative alla prescrizione del farmaco RANEXA, non incidono sulla &#8220;<em>strategia assistenziale e sulle connesse forme di controllo e di monitoraggio</em>&#8220;, tenuto conto delle prescrizioni risultanti dall&#8217;art. 8, comma 1, lettera a), D.L. n. 347/2001 e dalla citata determina dell&#8217;AIFA del 29 ottobre 2004.<br /> 3. &#8211; Il TAR ha affermato che la prescrizione del RANEXA da parte del medico di medicina generale, a seguito dell&#8217;abolizione dell&#8217;obbligo di prescrizione mediante piano terapeutico, non varrebbe ad escludere l&#8217;opportunità  <em>&#8220;tanto sotto il profilo sanitario quanto sotto quello giuridico di mantenere forme di controllo e di monitoraggio della terapia, usufruendo del regime di dispensazione in PH-T.&#8221;.</em><br /> Il primo giudice ha osservato che il sistema attuale di prescrizione dei farmaci, a seguito della determinazione dell&#8217;AIFA del 29 ottobre 2004, si caratterizza per tre ambiti di terapia, diversi per quanto attiene al setting assistenziale e di conseguenza alle modalità  distributive: 1. AREA H, ovvero della terapia intensiva ospedaliera, il cui strumento  il PTO (Prontuario Terapeutico Ospedaliero) e nel cui ambito i medicinali sono distribuiti esclusivamente dalla farmacia ospedaliera; 2. AREA H-T, ovvero della presa in carico e della continuità  terapeutica, il cui strumento  il PH-T (Prontuario della Distribuzione Diretta); 3. AREA T, ovvero della cronicità  od anche di terapia a breve termine per le situazioni cliniche che non richiedono la ospedalizzazione, il cui strumento  il PFN (Prontuario Farmaceutico Nazionale) con prescrizione da parte dei medici di medicina generale e distribuzione da parte delle farmacie pubbliche e private (così Allegato 2 alla determinazione dell&#8217;AIFA del 29 ottobre 2004).<br /> Ad avviso del primo giudice, la correlazione tra modalità  di prescrizione del farmaco, il suo inserimento all&#8217;interno di uno dei tre Prontuari nazionali (e regionali) e le modalità  di distribuzione degli stessi agli assistiti dal SSN non implica necessariamente che non possa ravvisarsi la perdurante esigenza di un periodico follow up dei pazienti in trattamento presso la struttura specialista/ospedaliera, pur modificandosi le modalità  di prescrizione del farmaco, con la conseguenza che ben potrebbe mantenersi l&#8217;inserimento del medicinale in questione nel prontuario PTH, sussistendone le motivate ragioni.<br /> Il TAR ha, tuttavia, ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso introduttivo sussistendo il difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo state esplicitate dall&#8217;AIFA le ragioni che chiariscano quali siano i profili di presunta criticità  terapeutica e/o monitoraggio che renderebbero necessaria la permanenza del medicinale nel PH-T.<br /> 4. &#8211; A seguito della sentenza, nella seduta dell&#8217;11-13 novembre 2020, la Commissione Tecnico scientifico dell&#8217;AIFA si  ripronunciata sull&#8217;istanza della ricorrente rendendo il seguente parere: &#8220;<em>La Commissione rimane dell&#8217;avviso che l&#8217;unica alternativa possibile al PHT sarebbe rappresentata dalla limitazione della prescrivibilità  su PT del solo specialista cardiologo, non ritenendo opportuna l&#8217;estensione ad altri specialisti. La Commissione, tuttavia, ritiene che il momento attuale non sia il più opportuno per appesantire l&#8217;accesso al farmaco rendendo indispensabile il ricorso allo specialista con successiva prescrizione da parte del Medico di Medicina Generale. In considerazione dell&#8217;attuale emergenza epidemica, infatti, la Commissione sta piuttosto adottando una strategia opposta nel tentativo di rendere più agevole l&#8217;accesso alle prescrizioni. Per tale ragione si ritiene opportuno confermare al momento lo strumento del PHT analogamente a quanto già  stabilito per altri trattamenti della stessa linea, in quanto ciò permette di fatto un monitoraggio della terapia pur consentendo la prescrivibilità  del farmaco da parte della Medicina Generale. Si conferma infatti, come già  espresso in precedenti pareri, che la gestione clinica del farmaco  complessa e richiede un monitoraggio attento del paziente (vedi ad esempio parere della seduta di settembre).&#8221;.</em><br /> 5. &#8211; L&#8217;appellante, nella memoria del 24 novembre 2020, ribadisce, anche alla luce del nuovo parere intervenuto, le deduzioni formulate con l&#8217;atto di appello.<br /> Egli asserisce che i medicinali che possono essere inseriti all&#8217;interno del PHT e assoggettati al regime della distribuzione diretta sono solo ed esclusivamente quelli che &#8220;richiedono un controllo ricorrente&#8221; [art. 8, comma 1, lettera a), D.L. n. 347/2001] e che rispondono, segnatamente, ai criteri di criticità  indicati dall&#8217;AIFA nella determina del 2004, perchè nel loro caso l&#8217;erogazione diretta non arreca disagio al paziente e si giustifica in considerazione del fatto che quest&#8217;ultimo sarebbe comunque tenuto a recarsi presso la struttura pubblica al fine di eseguire il monitoraggio programmato.<br /> Secondo l&#8217;appellante, invece, devono essere rimossi dal PHT per essere restituiti al circuito della distribuzione convenzionata, i medicinali per i quali le suddette esigenze non sussistono oppure vengono a mancare nel corso degli anni.<br /> Lo stabiliscono espressamente l&#8217;art. 1, comma 426, della legge n. 147/2013, e la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 che prevedono la revisione periodica della lista dei farmaci inclusi nel PHT quando vengono a mancare le motivazioni di inclusione del farmaco nel detto prontuario, aggiungendo ulteriormente che i medicinali afferenti all&#8217;AREA T, &#8220;<em>con prescrizione da parte dei medici di medicina generale</em>&#8221; sono distribuiti non già  nel circuito della distribuzione diretta, bensì per il tramite &#8220;delle farmacie pubbliche e private&#8221;.<br /> Poichè il medicinale RANEXA ricade dal 2015 (determinazione AIFA n. 1413/2015) all&#8217;interno della predetta AREA T ed , a partire da tale data un farmaco liberamente prescrivibile dai medici di medicina generale, senza che sia prevista alcuna forma di controllo e/o monitoraggio da parte dello specialista e/o della struttura sanitaria, nè in sede di prima prescrizione, nè durante la terapia, proprio come la generalità  dei medicinali di classe A che vengono normalmente dispensati presso le farmacie convenzionate, sarebbe illogico e contraddittorio mantenerne l&#8217;inserimento nel prontuario PHT.<br /> L&#8217;eliminazione del medicinale dal PHT inciderebbe solamente sulle sue modalità  di acquisto da parte del SSN e di distribuzione dello stesso agli assistiti.<br /> In sintesi, secondo l&#8217;appellante, se un farmaco  tornato ad essere prescrivibile dal medico di medicina generale, ciò non può che significare che sono cessate le esigenze di controllo ricorrente del paziente e che AIFA deve, dunque, provvedere ad affidarne la distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico (previa rimozione dal PHT).<br /> 5. &#8211; Sul merito di tali censure, l&#8217;AIFA ha controdedotto sottolineando le ragioni che, in linea generale, presiedono all&#8217;inserimento dei farmaci in PHT: uno specifico monitoraggio dei consumi e la presa in carico mediante la continuità  assistenziale Ospedale &#8211; Territorio (H-T) (All.2 alla determina del 29 ottobre 2004).<br /> Il PHT  volto ad assicurare la &#8220;continuità  assistenziale tra ospedale (Area intensiva) e territorio (Area della cronicità ) caratterizzato dall&#8217;esigenza di un periodico follow-up con la struttura specialistica e da accessi programmati e periodici da parte del paziente.<br /> Solo se viene meno il requisito della criticità  terapeutica legata all&#8217;utilizzo del farmaco, circostanza non avveratasi nel caso in esame, il medicinale deve essere riaffidato al circuito dell&#8217;assistenza farmaceutica convenzionata.<br /> Nel parere della CTS del dicembre 2018, coerentemente, il diniego della richiesta di esclusione del RANEXA dal PHT  stato motivato nei seguenti termini: &#8220;La CTS, pur essendo consapevole della eliminazione del piano terapeutico risalente ad una decisione assunta da altra Commissione, sulla base di una valutazione complessiva della sicurezza e del place in therapy del farmaco, non ritiene opportuno escluderlo dal PHT. Tale decisione  coerente rispetto ai criteri per l&#8217;inclusione dei farmaci in regime PHT, con particolare riferimento alla criticità  terapeutica e alla necessità  di un controllo dell&#8217;appropriatezza e di un monitoraggio del profilo di beneficio/rischio.&#8221;.<br /> 6.- Il Collegio ritiene che il provvedimento da ultimo adottato dalla CTS dell&#8217;AIFA, così come il precedente parere del 2018 confermato, siano immuni dai denunciati vizi di illegittimità  per violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità , difetto dei presupposti e contraddittorietà  tanto con riferimento alla determinazione dell&#8217;AIFA del 4 novembre 2015, con la quale  stato tra l&#8217;altro abolito il Piano Terapeutico per la prescrizione di ranolazina, quanto con i contenuti della determinazione dell&#8217;AIFA del 29 ottobre 2004.<br /> 6.1. &#8211; Ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 347 del 18.9.2001, convertito in L n. 405 del 16.11.2001, i medicinali inseriti nel prontuario PHT sono farmaci compatibili, per le loro caratteristiche, solo con la distribuzione diretta, attraverso i reparti o i servizi farmaceutici delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, ovvero anche con la distribuzione &quot;per conto&quot;, attraverso farmacie convenzionate, previo accordo con le associazioni sindacali di categoria, secondo scelte effettuate a livello regionale.<br /> Il farmaco inserito in PHT viene acquistato direttamente dalle case produttrici, a costi inferiori, e distribuito tramite le modalità  &#8220;dirette&#8221; di cui sopra.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 427, della L. 27/12/2013, n. 147, l&#8217;inserimento nel PHT riguarda categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente (oltre ad altre ipotesi qui non rilevanti), e ai sensi della determina dell&#8217;AIFA del 29 ottobre 2004 (Allegato 2), i criteri determinanti per l&#8217;inserimento in PHT sono quelli della &#8220;<em>diagnostica differenziale, della criticità  terapeutica, del controllo periodico da parte della struttura specialistica, che determina le condizioni per una maggiore appropriatezza diagnostico-assistenziale, una verifica della compliance del paziente e uno strumento di monitoraggio del profilo di beneficio/rischio e di sorveglianza epidemiologica dei nuovi farmaci</em>&#8220;.<br /> Il PHT rappresenta, dunque, secondo la definizione che ne fornisce la determina dell&#8217;AIFA del 2004, la lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, ovvero con forme alternative di distribuzione (quelle indicate dal citato art. 8 DL 347/2001) che garantiscono uno specifico monitoraggio dei consumi e la presa in carico e la continuità  assistenziale ospedale (H)-territorio (T).<br /> 6.2. &#8211; Dall&#8217;esame della normativa, tuttavia, non emerge la necessaria correlazione tra PHT e modalità  di prescrizione del medicinale, asserita dall&#8217;appellante e costituente il nucleo centrale delle sue deduzioni, tant&#8217; che dal prontuario PHT allegato alla citata delibera dell&#8217;AIFA del 2004 risulta che non tutti i farmaci ivi inseriti sono soggetti a piano terapeutico (ad es. Flutamide, bicalumide, Valaciclovir, etc. &#8211; Allegato 2 alla determina AIFA del 2004).<br /> Va condivisa, pertanto, l&#8217;affermazione del primo giudice secondo cui la prescrivibilità  del RANEXA da parte del medico di medicina generale, a seguito dell&#8217;abolizione del piano terapeutico disposto con la determina dell&#8217;AIFA n. 1413/2015, non varrebbe ad escludere l&#8217;opportunità , tanto sotto il profilo sanitario quanto sotto quello giuridico, di mantenere forme di controllo e di monitoraggio della terapia, usufruendo del regime di dispensazione in PHT, essendo gli aspetti in questione tra loro indipendenti.<br /> La determina dell&#8217;AIFA del 2004, nel definire le tre aree assistenziali, così qualifica l&#8217;appartenenza all&#8217;area H-T (il cui strumento  il PHT): &#8220;<em>indica una modalità  di setting assistenziale e di modalità  distributiva caratterizzato dalla presa in carico e dalla continuità  terapeutica</em>&#8221; (Allegato 2, pag. 13).<br /> Contrariamente alla tesi sostenuta dall&#8217;appellante, null&#8217;altro dice la determina in ordine alla necessaria modalità  della prescrizione del farmaco in area HT.<br /> E&#8217; vero, invece, il contrario, ovvero che per l&#8217;area T (della cronicità  e terapie a breve termine, che non richiedono ospedalizzazione) la stessa determina precisa che &#8220;<em>lo strumento  il PFN (prontuario farmaceutico nazionale) con prescrizione da parte dei MMG e PLS e distribuzione da parte delle farmacie pubbliche e private&#8221;</em> (Allegato 2, pag. 13).<br /> Non  condivisibile, pertanto, la tesi dell&#8217;appellante secondo cui la sopravvenuta eliminazione della necessità  del piano terapeutico e la prescrittibilità  del farmaco da parte del medico di medicina generale (di cui alla determina AIFA del 1413/2015) avrebbero comportato il passaggio di RANEXA all&#8217;interno della predetta area T.<br /> E&#8217; errato il sillogismo in cui cade l&#8217;appellante secondo cui la prescrizione del farmaco affidata al medico di medicina generale abbia comportato una valutazione circa il venir meno della criticità  terapeutica e della necessità  di un controllo di appropriatezza e del monitoraggio del profilo di beneficio/rischio e, dunque, la necessità  di espungere il farmaco dal PHT.<br /> Queste circostanze di criticità , viceversa, con valutazione tecnico discrezionale specifica, che prevale senz&#8217;altro per la sua attualità , il CTS ha ritenuto a tutt&#8217;oggi sussistenti, pronunciandosi nuovamente nel merito con l&#8217;ultimo parere dell&#8217;11-13 novembre 2020, concludendo che<em> &#8220;la gestione clinica del farmaco  complessa e richiede un monitoraggio attento del paziente</em>&#8220;, così come per trattamenti dello stesso genere, sicchè  compatibile con il mantenimento dell&#8217;inserimento in PHT.<br /> 6.3.- Peraltro, quanto alle osservazioni che muove l&#8217;appellante con riguardo alle modifiche adottate dall&#8217;AIFA con la determina n. 1413/2015 (<em>che avrebbe &#8220;preso atto&#8221; delle considerazioni avanzate dalla ditta in data 3 dicembre 2014 in merito al &#8220;consolidato place in therapy e del favorevole profilo di tollerabilità  di ranolazina&#8221; certificando in tal modo la sicurezza di RANEXA e restituendone la prescrizione alla competenza dei medici di medicina generale</em>), il Collegio osserva che la determina si  limitata a rinegoziare il prezzo del farmaco, ha eliminato il Piano terapeutico ed assoggettato il medicinale a prescrizione del medico di medicina generale, mantenendo invariate le altre condizioni negoziali (compreso lo sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo), senza esprimere alcun&#8217;altra valutazione tecnica circa la sicurezza del farmaco e le caratteristiche della terapia e/o del controllo del paziente.<br /> Da tale determina non derivava alcuna conseguenza logica necessaria sul piano dell&#8217;esclusione del farmaco dal PHT e del suo inserimento in PFN.<br /> 6.4. &#8211; Infine, le ragioni poste alla base della scelta tecnico-discrezionale della CTS, essendo legate alla gestione clinica del farmaco e alla necessità  del monitoraggio del paziente, non si pongono in contrasto con l&#8217;interpretazione giurisprudenziale delle regole che presiedono alla formazione del prontuario PTH, di cui alla richiamata determina dell&#8217;AIFA del 2004, che devono essere di carattere medico e non di tipo economico (C.d.S., sez. III, 23/11/2015, n.5311).<br /> In ogni caso, tali valutazioni sono, censurabili solo per manifesta illogicità  o erroneità  fattuale, profili non ricorrenti nel caso in esame, secondo i consolidati principi che presiedono al sindacato di legittimità  sulla discrezionalità  tecnica, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle amministrative.<br /> 7. &#8211; In conclusione, l&#8217;appello va rigettato.<br /> 8. &#8211; Le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione delle questioni trattate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michele Corradino, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere</div>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2020 n.1205</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-30-12-2020-n-1205/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2020 n.1205</a></p>
<p>Rosanna De Nictolis, Presidente, Antonino Caleca, Consigliere, Estensore; PARTI: (Paolo N., Rosanna V., Chiara P., Farmacia della Guadagna s.n.c., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Guido Corso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Guido Avv. Corso in Palermo, via Rodi, n.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-30-12-2020-n-1205/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2020 n.1205</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Antonino Caleca, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Paolo N., Rosanna V., Chiara P., Farmacia della Guadagna s.n.c., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Guido Corso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Guido Avv. Corso in Palermo, via Rodi, n. 1; contro Farmacia Ponte O. s.a.sa Dr. Pietro M. &amp; C. s.a.s., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Salvatore Pensabene Lionti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Giusti, n. 45 e nei confronti  di Paolo N., Rosanna V., Chiara P., Farmacia della Guadagna s.n.c., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Guido Corso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Guido Avv. Corso in Palermo, via Rodi, n. 1 contro Farmacia Ponte O. s.a.sa Dr. Pietro M. &amp; C. s.a.s., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Salvatore Pensabene Lionti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Giusti, n. 45 e nei confronti di Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Comune di Palermo, Dipartimento Farmaceutico Asp Palermo non costituiti in giudizio; et alii)</span></p>
<hr />
<p>Sulle finalità  della normativa in tema di esercizi farmaceutici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Farmacie &#8211; normativa in materia &#8211; esigenze contemperate &#8211; individuazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La disciplina in tema di esercizi farmaceutici tende, in linea generale, a contemperare due esigenze, non sempre convergenti: quella alla organizzazione e funzionamento del servizio farmaceutico secondo modalità  tali da garantire la sua conformazione a standards qualitativi adeguati, tenuto conto delle implicazioni che esso presenta rispetto alla tutela della salute degli utenti, da un lato, e quella dei titolari degli esercizi farmaceutici a perseguire idonei livelli di redditività  nell&#8217;attività  farmaceutica, nell&#8217;esercizio del diritto di iniziativa economica di cui essa costituisce espressione, dall&#8217;altro.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 28/12/2020<br /> <strong>N. 01205/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00973/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 973 del 2019, proposto dai signori Paolo N., Rosanna V., Chiara P., Farmacia della Guadagna s.n.c., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Guido Corso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Guido Avv. Corso in Palermo, via Rodi, n. 1;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Farmacia Ponte O. s.a.sa Dr. Pietro M. &amp; C. s.a.s., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Salvatore Pensabene Lionti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Giusti, n. 45;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Comune di Palermo, Dipartimento Farmaceutico Asp Palermo non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> <em>ad opponendum</em> i signori Girolamo T., Ettore P., rappresentati e difesi dagli avvocati Oriana Ortisi e Luisa P., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <br /> <strong><em>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 1787/2019, resa tra le parti.</em></strong><br /> <br /> Visto l&#8217;art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Farmacia Ponte O. s.a.s. Dr. Pietro M. &amp; C. s.a.s.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020 il Cons. Antonino Caleca; nessuno è presente per le parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Oggetto del presente procedimento di appello è la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della la Sicilia n. 1787/2019 del 5 luglio 2019 che ha accolto il ricorso proposto dalla farmacia Ponte O. dr. Pietro M. &amp; C. s.a.s. con cui si chiedeva l&#8217;annullamento degli gli atti che autorizzavano gli odierni appellanti ad aprire, nel territorio del Comune di Palermo, la farmacia nei locali di via S. Maria di Gesì¹ n. 3/A (determina del direttore del Dipartimento farmaceutico dell&#8217;ASP di Palermo del 14 settembre 2018 n. 96; note del 12 settembre 2018 n. 3120/DF e del 26 settembre 2018 prot. n. 3249/DF dello stesso direttore; note del dirigente dell&#8217;Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e della Pianificazione urbanistica del Comune di Palermo del 1° agosto 2018 prot. n. 1033909, e del 12 giugno 2018 (prot. n. 897084).<br /> 2. I fatti di causa rilevanti ai fini del decidere possono essere ricostruititi nei seguenti termini.<br /> In attuazione di quanto previsto dall&#8217;art. 11 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012, il Consiglio comunale di Palermo con deliberazione n. 279 del 7 dicembre 2014 aveva individuato le nuove sedi farmaceutiche.<br /> Nella delibera si leggono i criteri che l&#8217;Ente locale ha predeterminato per addivenire ad una razionale individuazione dei luoghi ove è indispensabile che insistano le farmacie.<br /> Vengono individuati:<br /> &#8220;a) criterio demografico proiettato a livello subcomunale, con riferimento alle circoscrizioni e ai quartieri;<br /> b) individuazione, all&#8217;interno dei quartieri, di microaree caratterizzate da un&#8217;elevata densità  di popolazione o assenza o distanza dal servizio farmaceutico&#038;&#8221;;<br /> Concreta applicazione dei criteri, nella citata delibera, è l&#8217;individuazione delle nuove zone farmaceutiche suddivise per quartieri.<br /> Per quel che rileva nell&#8217;ambito del presente procedimento si specifica che:<br /> &#8211; nell&#8217;ambito del quartiere Villagrazia-Falsomiele, venivano identificate le seguenti zone: 1) Via Villagrazia (tra Viale Regione Siciliana Sud-Est e via Etna); 2) Via Belmonte Chiavelli (tra viale della Regione Siciliana Sud-Est e via Falsomiele); 3) Via Santa Maria di Gesì¹ (tra viale della Regione Siciliana Sud-Est e Via Brasa), ove ubicare l&#8217;istituenda sede farmaceutica n. 184 (oggetto del presente giudizio); 4) Via Aloi (da Viale Regione Siciliana Sud-Est a via Falsomiele);<br /> Come previsto dalla normativa di settore, all&#8217;approvazione della delibera comunale seguiva la procedura concorsuale affidata alla Regione, che emanava apposito atto di interpello che sarà  pìù oltre preso in considerazione dal Collegio.<br /> Espletata la procedura concorsuale da parte della Regione (con la connessa graduatoria e assegnazione delle sedi), i titolari della farmacia oggi appellanti (titolari della sede n. 184) presentavano istanza per ottenere il provvedimento dell&#8217;A.S.P. di autorizzazione all&#8217;apertura.<br /> Nell&#8217;istanza veniva indicato come ubicazione dell&#8217;istituenda farmacia il civico n. 3/A della Via S. Maria di Gesì¹.<br /> Il civico ricade nel quartiere &#8220;O.-Stazione&#8221; e non nel quartiere &#8220;Villagrazia-Falsomiele&#8221;.<br /> L&#8217;esito dell&#8217;istanza veniva preceduto da un intricato scambio di note, dovuto alla immediata contestazione sollevata da parte oggi appellata, tra l&#8217;A.S.P. competente per territorio ed il Dirigente dell&#8217;Area tecnica della riqualificazione urbana e della pianificazione urbanistica del Comune di Palermo cui era affidato il compito di verificare se la sede indicata dall&#8217;istituenda farmacia fosse compatibile con le scelte di localizzazione fatte con la delibera comunale precedentemente citata.<br /> Con una prima nota (prot. n. 847994 del 4 giugno 2018), il Dirigente comunale segnalava come l&#8217;ubicazione in Via S. Maria di Gesì¹ n. 3/A della sede n. 184 non potesse essere accolta perchè &#8220;fuori dalla sede di assegnazione, giusta nota prot. n. 568478 del 26 marzo 2018 dell&#8217;Ufficio Toponomastica del Comune di Palermo&#8221;.<br /> Dopo appena pochi giorni con successiva nota (prot. n. 897084 del 12 giugno 2018), ribadita con nota dell&#8217;1 agosto e del 31 agosto 2018, il medesimo Dirigente cambiava opinione ed evidenziava che l&#8217;ubicazione della sede n. 184 doveva ritenersi ritersi &#8220;regolarmente allocata&#8221;.<br /> Per motivare la nuova opinione il Dirigente asseriva che seppure &#8220;in origine la sede 184 era a diretto corredo del Quartiere Villagrazia&#8221;, la Regione in sede di concorso aveva rimodulato il bando di gara modificando l&#8217;ubicazione per la sede 184.<br /> A dire del Dirigente, infatti, mentre nella delibera comunale era scritto che la sede doveva essere allocata in &#8220;Via Santa Maria di Gesì¹ (tra viale della Regione Siciliana Sud-Est e Via Brasa)&#8221;, nel bando non si rinviene la dicitura finale (tra viale della Regione Siciliana Sud-Est e Via Brasa)&#8221;.<br /> L&#8217;Assessorato alla salute, chiamato in causa, con una propria nota (n. 54273 del 13 luglio 2018) si premurava a smentire l&#8217;affermazione del Dirigente comunale chiarendo che nessuna &#8220;rimodulazione&#8221; della zona relativa alla sede oggetto del contendere (rispetto a quanto stabilito dal Consiglio comunale) poteva essere addebitata all&#8217;Ente regionale, essendo quest&#8217;ultimo, al riguardo, privo di competenza ai sensi dell&#8217;art. 11 d.l. n. 1/2012 (conv. da l. n. 27/2012).<br /> In conclusione, il Direttore del Dipartimento farmaceutico A.S.P. di Palermo adottava la determina n. 96 del 14 settembre 2018, oggetto del presente procedimento, che autorizzava gli assegnatari della sede farmaceutica 184 &#8220;all&#8217;apertura e all&#8217;esercizio della farmacia nei locali siti in Via S. Maria di Gesì¹ n. 3/A&#8221;.<br /> Il dirigente dell&#8217;A.S.P. accompagna l&#8217;emanazione dell&#8217;atto con la specificazione che lo stesso veniva adottato &#8220;declinando eventuali responsabilità  che potrebbero derivarne&#8221;.<br /> 3. I titolari della farmacia Ponte O. s.a.s. dr. Pietro M. &amp; c. s.a.s. si rivolgevano al giudice amministrativo per contestare l&#8217;operato del dirigente dell&#8217;A.S.P.<br /> Venivano dedotti i seguenti vizi:<br /> I) Violazione dell&#8217;art. 2 l. n. 475/1968, come modificato dall&#8217;art. 11 d.l. n. 1/2012 &#8211; eccesso di potere per falsità  dei presupposti &#8211; travisamento &#8211; manifesta irragionevolezza &#8211; sviamento.<br /> II) Violazione dell&#8217;art. 2 l. n. 475/1968 (come modificato dall&#8217;art. 11 d.l. n. 1/2012, sotto ulteriore profilo &#8211; violazione dell&#8217;art. 11 d.l. n. 1/2012 &#8211; eccesso di potere per erroneità  dei presupposti sotto ulteriore profilo &#8211; manifesta contraddittorietà  sotto ulteriore profilo &#8211; incompetenza &#8211; sviamento.<br /> III) Violazione art. 1 l. n. 475/1968 &#8211; eccesso di potere per difetto di presupposti, manifesta irragionevolezza sotto ulteriore profilo &#8211; sviamento sotto ulteriore profilo.<br /> IV) Vizio del procedimento &#8211; eccesso di potere per manifesta erroneità  dei presupposti e manifesta irragionevolezza sotto ulteriore profilo &#8211; sviamento sotto ulteriore profilo.<br /> 4. Si costituiva nel giudizio di primo grado la parte controinteressata che, con successiva memoria, rilevava l&#8217;inammissibilità  del ricorso poichè si sarebbe dovuto impugnare sia il D.D.G. che la delibera comunale di istituzione delle nuove sedi farmaceutiche in cui la sede n. 184 è stata descritta come «via S. Maria di Gesì¹ (tra viale della Regione Siciliana Sud-Est e via Brasa)Â» perchè doveva ritenersi prevalente il nome della via rispetto a quello del quartiere.<br /> Nel merito, con i propri scritti, replicava ai motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.<br /> 5. Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo per difendere la legittimità  dei propri atti.<br /> 6. Il Tar ha accolto il ricorso, sulla base della seguente motivazione:<br /> &#8211; solo al Comune compete il compito di individuare le località  dove devono insistere le farmacie nel proprio ambito territoriale;<br /> &#8211; alla Regione è attribuito solamente il compito di adottare i bandi di concorso;<br /> &#8211; deve escludersi che il D.D.G. dell&#8217;Assessorato della salute n. 415 dell&#8217;8 marzo 2017 abbia potuto incidere su atti e attribuzioni esclusivamente riservate all&#8217;ente locale, avendo esclusiva portata ricognitiva;<br /> &#8211; se l&#8217;atto della Regione avesse modificato il contenuto della delibera comunale dovrebbe essere dichiarato nullo e non meramente annullabile perchè adottato in violazione del criterio distributivo di poteri amministrativi tra enti diversi (Regione e Comune) e non tra organi dello stesso ente;<br /> &#8211; l&#8217;atto di pianificazione del Comune di Palermo individua il quartiere come elemento assolutamente predominante.<br /> Il Tar, in conclusione, accoglie il primo motivo del ricorso introduttivo ed annulla i provvedimenti impugnati. Dichiara assorbiti gli &#8220;<em>ulteriori motivi di ricorso in quanto la ricorrente non potrebbe trarne ulteriori utilità , neppure sotto il profilo di un possibile effetto conformativo&#8221;.</em><br /> 7. Ricorrono in appello i signori Paolo N., Rosanna V. e Chiara P. in proprio e quali legali rappresentanti della &#8220;farmacia della Guadagna s.n.c. di Paolo N., Chiara P. e Rosanna V.&#8221;.<br /> Il gravame è affidato a motivi particolarmente articolati.<br /> I) Con il primo motivo si deduce l&#8217;inammissibilità  del ricorso di primo grado per carenza di interesse &#8211; Omessa pronuncia &#8211; Violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. cui rinvia l&#8217;art. 39 co. 1 c.p.a.<br /> La difesa di parte appellante rileva che giÃ  in primo grado era stata dedotta l&#8217;inammissibilità  del ricorso sotto un triplice profilo: per carenza di interesse a ricorrere, per omessa impugnazione del provvedimento in ipotesi lesivo (il decreto dell&#8217;Assessorato regionale della salute pubblicato sulla G.U.R.S. 31 marzo 2017), e per omessa impugnazione della stessa delibera consiliare n. 279/2014 che aveva predisposto il piano farmaceutico. Considerato che la sentenza di primo grado non avrebbe affrontato le questioni così¬ sollevate, le stesse vengono riproposte all&#8217;attenzione del giudice di appello.<br /> Si sostiene l&#8217;assoluto difetto di interesse a ricorrere in capo ai titolari della farmacia Ponte O. dr. Pietro M. &amp; C. s.a.s.<br /> L&#8217;interesse a ricorrere in capo al farmacista che si ritiene leso dal provvedimento deve essere ricostruito in base ai seguenti criteri alla stregua della normativa oggi vigente:<br /> &#8211; quando la nuova sede viene istituita ritagliando una parte del territorio oggetto della sede di cui è titolare il ricorrente;<br /> &#8211; quando la nuova farmacia viene aperta ad una distanza inferiore a 200 mt. (art. 1 co. 2 l. n. 475/1968);<br /> &#8211; quando viene intaccato il bacino di utenza della sede del ricorrente e portato al di sotto del limite di 3.300 abitanti (art. 11 d.l. n. 1/2012).<br /> Sostiene parte appellante che nel caso oggetto della presente verifica giurisdizionale non ricorre alcuna di tale ipotesi: la ricorrente si limiterebbe a rilevare che la nuova farmacia dista &#8220;meno di 600 mt.&#8221; e il lamentato calo dell&#8217;attività  risulterebbe solo lamentato e non provato.<br /> La farmacia di cui ci si lamenta, sostiene sempre l&#8217;appellante, esisteva giÃ  da un notevole lasso di tempo, sebbene intestata ad altri titolari, senza che nessuna protesta venisse elevata da parte oggi appellata.<br /> II) Con il secondo motivo si ripropone la problematica relativa all&#8217;omessa impugnazione del D.D. dell&#8217;Assessorato regionale della salute del 2 marzo 2017 relativo al concorso straordinario per l&#8217;assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione.<br /> La problematica è stata precedentemente richiamata: la delibera del Consiglio comunale di Palermo di &#8220;individuazione delle nuove sedi farmaceutiche&#8221; in applicazione della l. 24 marzo 2012, n. 27, individua la sede 184 con la indicazione del quartiere (Villagrazia-Falsomiele) e della strada (via S. Maria di Gesì¹ tra viale della Regione siciliana Sud-Est e via Brasa), il decreto assessoriale che riguarda i concorsi per l&#8217;assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche non conterrebbe l&#8217;indicazione del quartiere e conterrebbe solo l&#8217;indicazione viaria (via S. Maria di Gesì¹ &#8211; tra viale della Regione siciliana Sud Est e via Brasa).<br /> Lesivo, pertanto, avrebbe dovuto essere considerato il provvedimento regionale e lo stesso avrebbe dovuto essere esplicitamente impugnato: cosa non verificatasi.<br /> Errata sarebbe l&#8217;affermazione della sentenza che qualifica, in ogni caso, tale atto nullo e non meramente annullabile poichè potrebbe rinvenirsi, in via meramente ipotetica, il vizio dell&#8217;incompetenza relativa e non quello dell&#8217;incompetenza assoluta.<br /> Nella materia che ci occupa, infatti, il Comune e la Regione opererebbero nell&#8217;ambito di un settore che costituisce &#8220;<em>un ramo di amministrazione o, secondo altra terminologia, assai diffusa nella giurisprudenza, una branca amministrativa o plesso organizzativo</em>&#8221; (pag. n. 8 dell&#8217;atto di appello).<br /> III) Con il terzo motivo si considera il ricorso di primo grado inammissibile per non avere impugnato la delibera del Consiglio comunale di Palermo n. 279/2014.<br /> La delibera comunale inequivocabilmente autorizzerebbe l&#8217;apertura della farmacia in via S. Maria di Gesì¹, tra viale della Regione siciliana sud-est e via Brasa.<br /> &#8220;<em>Nell&#8217;ottica del ricorrente questa previsione è altrettanto pregiudizievole per lui della previsione contestata nel decreto assessoriale. Ãˆ per questo che la delibera consiliare avrebbe dovuto essere impugnata perchè il ricorso contro la determina dell&#8217;ASP che autorizza la apertura della farmacia potesse essere giudicato ammissibile</em>&#8221; (pag. n. 10 dell&#8217;atto di appello).<br /> IV) Il quarto motivo è dedicato alle ragioni di merito.<br /> Si contesta che nella delibera del Consiglio comunale l&#8217;indicazione del quartiere possa assumere ad elemento fondamentale per individuare i luoghi di ubicazione delle istituende sedi farmaceutiche e si ritiene di dare rilievo agli ulteriori elementi indicati nell&#8217;atto comunale: il criterio demografico deve ritenersi prevalente.<br /> Il criterio amministrativo da prendere in considerazione dovrebbe essere, a dire di parte appellante, la circoscrizione e non il quartiere. Rilievo avrebbe anche il richiamo alla &#8220;microzona&#8221;.<br /> La legge prevede due parametri, il parametro demografico (3.300 abitanti) e il parametro della distanza fra le farmacie (non meno di 200 mt.). Nel caso di specie nessuno dei due parametri risulterebbe violato.<br /> 8. Con riproposizione dei motivi assorbiti si è costituito nel presente grado di giudizio il signor Pietro M. legale rappresentante della farmacia Ponte O. dr. Pietro M. &amp; c. s.a.s. per resistere all&#8217;appello.<br /> 9. Il 18 novembre 2019 questo Consiglio ha accolto la domanda cautelare avanzata con l&#8217;atto di appello ed ha sospeso gli effetti della sentenza di primo grado.<br /> 10. I signori Girolamo T. e Luisa P. hanno proposto nel presente grado atto di intervento <em>ad adiuvandum </em>il 29 gennaio 2020.<br /> Gli intervenienti hanno spiegato di essere titolari della sede farmaceutica n. 174 del Comune di Palermo.<br /> A causa dell&#8217;errata collocazione della sede degli appellanti (nr. 184), si sono trovati nell&#8217;impossibilità  di collocare la farmacia all&#8217;interno dell&#8217;area stabilita inequivocabilmente dalla delibera del consiglio comunale n. 279 del 2014 e, da essi liberamente e accuratamente scelta in occasione della fase di interpello.<br /> Motivano ancora l&#8217;intervento affermando che &#8220;<em>qualora non venisse confermata la sentenza di primo grado, la farmacia della Guadagna avrà  occupato e sottratto definitivamente il bacino di utenza della farmacia dei Dottori P. e T., trasformando la loro razionale scelta iniziale (ormai irreversibile) in una scelta tragica, sia sotto il profilo imprenditoriale che professionale</em>.&#8221;<br /> 11. Con memoria del 17 febbraio 2020 parte appellante, oltre che insistere nelle proprie argomentazioni difensive (si esaminano i fatturati delle sedi farmaceutiche) ha eccepito l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;intervento dei signori T. e P..<br /> Gli stessi non potrebbero essere considerati alla stregua di intervenienti ma di soggetti direttamente lesi dal provvedimento oggetto del presente scrutinio e quindi quali ricorrenti principali.<br /> 12. In vista dell&#8217;udienza fissata per la trattazione dell&#8217;appello le parti hanno depositato rituali memorie per ribadire le proprie richieste e suffragare le argomentazioni a sostegno delle rispettive tesi.<br /> 12.1. All&#8217;udienza del 17 dicembre la causa è stata assunta in decisione.<br /> 13. Il Collegio reputa, in via preliminare, che debba essere accolta l&#8217;eccezione di inammissibilità  formulata da parte appellante in relazione all&#8217;intervento <em>ad opponendum</em> dei signori Girolamo T. e Luisa P..<br /> La giurisprudenza è ormai monolitica nell&#8217;individuare la posizione giuridica che legittima il mero intervento volontario.<br /> L&#8217;interveniente deve prospettare un interesse indiretto, accessorio e collegato a quello azionato.<br /> Nel caso di specie gli intervenienti devono considerarsi a tutti gli effetti alla stregua di cointeressati rispetto al ricorso di primo grado: titolari di una autonoma posizione giuridica che si pretende essere immediatamente lesa dal medesimo provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado.<br /> Al cointeressato spetta l&#8217;obbligo di rispettare i termini per impugnare il provvedimento considerato lesivo, non potendosi l&#8217;intervento volontario trasformare in un espediente processuale per superare gli stessi.<br /> Gli intervenienti nell&#8217;odierno procedimento sono titolari di una sede farmaceutica e, nel motivare il proprio atto di intervento, affermano in modo estremamente chiaro di avere subito un danno diretto dalla possibilità  concessa a parte appellante di mutare la sede di ubicazione rispetto a quella asseritamente indicata nella delibera del Consiglio comunale del 2014.<br /> Si afferma nell&#8217;atto di intervento che <em>&#8220;..&#038;. continueranno a subire danni per l&#8217;errata collocazione della sede n. 184. Ed infatti, qualora non venisse confermata la sentenza di primo grado, la farmacia della Guadagna avrà  occupato e sottratto definitivamente il bacino di utenza della farmacia dei Dottori P. e T.&#8221;.</em><br /> La lesione della posizione soggettiva lamentata, anche in via meramente ipotetica, avrebbe imposto il ricorso avverso il provvedimento considerato immediatamente lesivo.<br /> L&#8217;intervento dei signori T. e P. deve essere dichiarato inammissibile.<br /> 14. Passando all&#8217;esame dei motivi dedotti a sostegno dell&#8217;appello il Collegio ritiene che siano fondati nei termini che seguono.<br /> 14.1. Con il primo motivo si critica la sentenza di primo grado per avere omesso di ritenere il ricorso inammissibile per insussistenza dell&#8217;interesse a ricorre in capo alla parte oggi appellata. L&#8217;eccezione, quindi, viene formalmente riproposta e motivata con una argomentazione molto articolata.<br /> 14.2. L&#8217;eccezione non è fondata.<br /> Il Collegio ritiene di rappresentare, fin da questo momento, quali sono stati gli obiettivi che il legislatore ha inteso perseguire con la riforma del settore farmaceutico introdotta dall&#8217;art. 11, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la l. 24 marzo 2012, n. 27.<br /> La legislazione statale, con l&#8217;art. 1, l. 2 aprile 1968, n. 475, detta la disciplina del contingentamento delle sedi farmaceutiche, individuando una specifica proporzione tra sedi farmaceutiche e numero di abitanti.<br /> Il successivo art. 2, l. n. 475/1968 si occupa dell&#8217;individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e della loro localizzazione, demandandone i relativi compiti ai Comuni, ed è stato novellato dall&#8217;art. 11, d.l. n. 1/2012, nell&#8217;ottica della liberalizzazione del servizio farmaceutico.<br /> Il Consiglio di Stato, scrutinando la novella legislativa, ha affermato che &#8220;<em>la disciplina in tema di esercizi farmaceutici tende, in linea generale, a contemperare due esigenze, non sempre convergenti: quella alla organizzazione e funzionamento del servizio farmaceutico secondo modalità  tali da garantire la sua conformazione a standards qualitativi adeguati, tenuto conto delle implicazioni che esso presenta rispetto alla tutela della salute degli utenti, da un lato, e quella dei titolari degli esercizi farmaceutici a perseguire idonei livelli di redditività  nell&#8217;attività  farmaceutica, nell&#8217;esercizio del diritto di iniziativa economica di cui essa costituisce espressione, dall&#8217;altro&#8221;</em> (Cons. St. n. 229/2020).<br /> GiÃ  con precedenti arresti era stato ribadito che la ponderazione di questi due interessi contrapposti è demandata al Consiglio comunale che, valutando un insieme di parametri ed applicando criteri leggibili, formula ed approva la delibera di adozione del piano farmaceutico.<br /> &#8220;<em>Ed invero, la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all&#8217;esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività  alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l&#8217;individuazione delle maggiori necessità  di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità , le distanze tra le diverse farmacie, le quali &#8211; come si è detto &#8211; sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all&#8217;area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità  soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell&#8217;illogicità  manifesta e della contraddittorietà </em>&#8221; (Cons. St., sez. III, 22 marzo 2017, n. 1305).<br /> Adottando la delibera il Comune ovviamente terrà  in considerazione anche l&#8217;interesse commerciale dei farmacisti che &#8220;<em>deve essere preso in considerazione dall&#8217;Amministrazione ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole, fermo restando perà² che, secondo i principi generalmente applicati laddove venga in rilievo l&#8217;esercizio di un potere di matrice discrezionale, l&#8217;interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell&#8217;interesse pubblico</em>&#8221; (Cons. St., sez. III, 24 gennaio 2018, n. 475).<br /> Ulteriore principio ripetutamente ribadito è che il Comune nel formulare il piano di allocazione delle sedi farmaceutiche gode di ampia discrezionalità .<br /> &#8220;<em>Va anche ricordato che nell&#8217;organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico il Comune gode di ampia discrezionalità  in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità  ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione</em>&#8221; (Cons. St., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2562).<br /> Con la delibera si raggiunge l&#8217;esatta ponderazione e composizione di tutti gli interessi in astratto contrapposti attraverso la definizione di un punto di equilibrio delicatissimo e soggetto ad una verifica da fare in tempi ravvicinatissimi, appena due anni.<br /> Il delicato punto di equilibrio insiste in un ambito comunale e conseguentemente è destinato a subire le variazioni degli elementi che in ambito comunale hanno concorso a determinarlo.<br /> Per essere ancora pìù chiari il piano disegnato dalla delibera del Consiglio comunale costituisce un unicum, non è la sommatoria di parti pìù o meno omogenee singolarmente individuabili e che disciplinano specifici settori del territorio comunale.<br /> Ogni insediamento di farmacie che non rispetti quanto statuito dalla delibera del Consiglio comunale è in grado di alterare, in astratto, il punto di equilibrio raggiunto dall&#8217;Ente locale.<br /> Ciò è dovuto alle caratteristiche dei moderni insediamenti urbani che non consentono di segmentare il territorio di competenza in compartimenti stagni assolutamente incomunicabili ed alle nuove modalità  con cui si acquistano anche i farmaci (l&#8217;e.commerce).<br /> Del continuo e rapido modificarsi del complesso tessuto urbano deve farsi carico unicamente l&#8217;Ente comunale con lo strumento, disciplinato dalla norma, dell&#8217;adozione biennale del piano e con i singoli provvedimenti di deroga previsti dalla legge per le ipotesi che verranno considerate eccezionali e meritevoli di immediato intervento.<br /> L&#8217;insediamento di una sede farmaceutica che appare non in linea con quanto stabilito dal Comune in sede di programmazione territoriale legittima, in astratto, il farmacista a ricorrere avverso l&#8217;insediamento ritenuto in ipotesi lesivo.<br /> Ha precisato il Consiglio di Stato<em>: &#8220;la sussistenza di un interesse, attuale, differenziato e tutelato dall&#8217;ordinamento, di ciascun soggetto economico (imprenditore, fornitore di servizi, commerciante o consumatore, singolo o associato) al corretto funzionamento di un mercato basato sul principio di libertà  d&#8217;iniziativa economica ma regolato a tutela della concorrenza e degli altri valori sanciti dalla Costituzione, e quindi anche l&#8217;interesse della farmacista appellante alla corretta localizzazione ed apertura di altri esercizi commerciali concorrenti, secondo la pur risalente disciplina nazionale che limita la concorrenza ai fini dell&#8217;accesso al particolare mercato considerato&#8221;Â </em>(sentenza n. 3901/2019).<br /> 15. Il Collegio ritiene fondati gli ulteriori motivi di appello che possono essere trattati congiuntamente.<br /> 15.1. Occorre precisare, in via preliminare, che oggetto del presente procedimento non sono la pianta organica delle farmacie predisposta dal Consiglio comunale nè il conseguente interpello adottato dalla Regione, che non formano oggetto del ricorso di primo grado.<br /> Il provvedimento amministrativo che dovrà  essere scrutinato è la determina del Dipartimento farmaceutico dell&#8217;ASP di Palermo del 14 settembre 2018 n. 96 e gli atti che lo hanno preceduto.<br /> Il provvedimento generale cui la determina deve essere rapportata è sicuramente è il D.D.G n. 415 dell&#8217;8 marzo 2017.<br /> Con l&#8217;atto ora citato venivano messe a concorso le sedi farmaceutiche individuate dal Consiglio comunale di Palermo con la deliberazione n. 279 del 2014 che, sostanzialmente recuperava il provvedimento commissariale di analogo contenuto del 2012.<br /> L&#8217;art. 11 d.l. n. 1/2012 prevede un riparto di competenze assegnando ai Comuni il compito di disegnare quelle che ancora possiamo definire &#8220;<em>pianta organica farmaceutica&#8221;.</em><br /> Alla Regione spetterà  poi il compito di mettere a concorso le sedi individuate (interpello).<br /> La norma continua assegnando alle Regioni ulteriori compiti fino ad arrivare alla possibilità  di sostituirsi al Comune che dovesse risultare irrispettoso dei termini assegnatigli.<br /> I provvedimenti che la Regione adotta nell&#8217;ambito del complesso procedimento delineato sono dotati di autonomia pur dovendo essere rispettosi del riparto di competenze voluto dal legislatore.<br /> Il provvedimento che mette a concorso le sedi non è una semplice &#8220;<em>bacheca</em>&#8221; ove si affigge il provvedimento adottato dal Consiglio comunale, ma è un atto dotato di autonoma capacità  di produrre effetti e, di conseguenza, di produrre l&#8217;immediata lesione delle posizioni soggettive che si reputano compromesse dallo stesso.<br /> Il provvedimento del D.D.G. è l&#8217;atto a cui devono rapportarsi le istanze dei candidati ed alla stregua del quale le stesse devono essere valutate: le istanze saranno positivamente apprezzate se le allocazioni proposte rispondono alle indicazioni viarie indicate nell&#8217;atto di interpello.<br /> Nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;atto assunto dalla Regione violasse le regole che determinano il riparto di competenza nell&#8217;ambito del complesso procedimento appena indicato per addivenire alla concreta ubicazione della farmacia, il vizio di cui sarebbe affetto, alla stregua dei consolidati principi giurisprudenziali, ne comporterebbe l&#8217;annullabilità , non certo la nullità  trattandosi di vizio di incompetenza relativa tra organi della Pubblica Amministrazione che interagiscono nell&#8217;ambito del medesimo complesso procedimento.<br /> Il Comune in tema di individuazione delle sedi farmaceutiche non è dotato di competenza esclusiva, ma, per esempio, in determinate ipotesi previste dal legislatore è certamente recessivo a fronte dei poteri riconosciuti alla Regione, in linea con la scelta generale dell&#8217;ordinamento nazionale che affida al livello regionale compiti primari e di coordinamento nel settore dell&#8217;organizzazione dei servizi finalizzati alla tutela della salute dei cittadini.<br /> Nel delineare il rapporto tra le competenze dei Comuni e delle Regioni il Consiglio di Stato ha precisato che: &#8220;<em>l&#8217;intervento legislativo del 2012 ha inteso derogare sostanzialmente alla vigente normativa in materie di farmacie per potenziare l&#8217;offerta farmaceutica alla popolazione, ai fini di migliorare l&#8217;offerta di servizi volti alla tutela della salute, ma anche a fini di tutela dei consumatori mediante lo sviluppo della concorrenza, stabilendo che i Comuni debbano individuare nuove sedi di farmacie, scegliendo le aree meno servite o con maggiore accesso di potenziali utenti, e che le Regioni , che mantengono un potere sostitutivo in caso di inadempienza dei Comuni, debbano bandire un unico concorso straordinario per soli titoli, per la copertura delle nuove sedi farmaceutiche, che vanno ad aggiungersi, sulla base dei previsti nuovi parametri di rapporto con la popolazione, alla consueta programmazione territoriale senza farla venire meno&#8221;</em>(Cons. St. n. 3901/2019).<br /> 15.2. Nella presente fattispecie occorre dunque interpretare il D.D.G. al fine di verificare le esatte indicazioni territoriali che vengono fornite per individuare dove allocare le istituende farmacie.<br /> Tale operazione, si premette, deve essere svolta alla stregua dei principi ritenuti vincolanti dalla giurisprudenza in tema di interpretazione degli atti amministrativi. In uno, ovviamente, con il principio della buona fede.<br /> La sola disamina del dato letterale del provvedimento consente di coglierne l&#8217;esatto contenuto.<br /> La localizzazione della sede farmaceutica individuata con il n. 184 è affidata unicamente al nome della via.<br /> L&#8217;atto che adesso si esamina (Allegato A) non consente di pervenire a conclusioni diverse.<br /> La prima colonna dell&#8217;allegato A al D.D.G. n. 415/2017 indica il Comune della sede messa a concorso.<br /> La seconda colonna indica il numero della sede.<br /> Accanto ad ogni singolo numero della seconda colonna, nella terza colonna, all&#8217;interno di un definito e circoscritto ambito grafico si rinviene la <em>&#8220;Descrizione della sede farmaceutica</em>&#8220;.<br /> Ad ogni numero di sede corrisponde una autonoma descrizione ed al detto numero la stessa unicamente pertiene.<br /> Nell&#8217;individuare la sede in alcuni ambiti grafici oltre al nome delle strade viene riportato, dopo l&#8217;indicazione viaria, il nome del quartiere.<br /> In altri casi ciò non accade.<br /> All&#8217;interprete non compete criticare il metodo scelto per la redazione grafica della tabella, ma solo interpretarla secondo il primo principio che guida l&#8217;esegesi ermeneutica che consiste, innanzi tutto, nell&#8217;interpretazione letterale.<br /> Accanto al n. 184 si leggono solo le indicazioni della strada senza alcun riferimento ad altro elemento che possa limitare o estendere il significato del dato letterale: <em>Via S. Maria di Gesì¹ (tra Viale della Regione Siciliana Sud-Est e Via Brasa).</em><br /> In questo caso il bando di concorso (interpello) non aggiunge il nome del quartiere quale elemento ulteriormente limitativo e vincolante.<br /> Il tratto grafico è definito e concluso e non rimanda ad altri elementi del bando stesso.<br /> Non si può chiedere a chi presenta l&#8217;istanza di ritenere vincolante un elemento (il quartiere) che nel bando di concorso non si rinviene.<br /> L&#8217;istanza relativa alla sede farmaceutica n. 184 è stata presentata alla stregua dell&#8217;atto di interpello appena esaminato.<br /> La determina del dipartimento farmaceutico dell&#8217;ASP di Palermo n. 96 del 14 settembre 2018 è pertanto conforme a quanto richiesto dal D.D.G. n. 415/17 e non si rinvengono vizi che possano determinarne l&#8217;annullamento.<br /> Lo stesso giudizio deve estendersi alle note del Dirigente comunale del settore competente che ha certificato la rispondenza tra l&#8217;indirizzo indicato dagli odierni appellanti e la sede prevista per il numero di sede 184.<br /> La verifica del rapporto tra il bando regionale e la deliberazione comunale del Comune di Palermo avente ad oggetto la &#8220;pianta organica delle farmacie&#8221; (tra l&#8217;altro non esplicitamente richiamata nel bando) è estranea al perimetro cognitivo del presente giudizio perchè il bando non è stato impugnato e perchè lo stesso non è da considerarsi affetto dai vizi che ne comportino la nullità , a prescindere dai termini che caratterizzano anche la relativa azione.<br /> 15.3. In conclusione, i motivi sono fondati e l&#8217;appello deve essere accolto.<br /> 16. Sono stati formalmente riproposti da parte appellata i motivi non scrutinati dal primo giudice.<br /> 16.1. Gli stessi sono infondati e richiamano, sostanzialmente, le problematiche che il Collegio ha affrontato trattando del ricorso principale.<br /> 16.2. Il secondo motivo ora riproposto è diretto contro le note del dirigente comunale e del direttore del Dipartimento farmaceutico che avrebbero giustificato la scelta dell&#8217;ubicazione.<br /> Sosteneva parte appellata che l&#8217;impugnata determina n. 96/2018 della ASP richiama, in motivazione, le <em>&#8220;illegittime note endoprocedimentali (tuzioristicamente impugnate, ove occorra e per quanto di ragione) del dirigente comunale dell&#8217;Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica, trasmesse da quest&#8217;ultimo all&#8217;Azienda Sanitaria durante l&#8217;incoerente e contraddittoria interlocuzione interna tra le Amministrazioni, che ha connotato la vicenda che ne occupa&#8221;.</em><br /> I vizi dedotti con riferimento agli atti endoprocedimentali non inficerebbero il provvedimento finale direttamente e asseritamente lesivo.<br /> Si tratta di un complesso e non sempre comprensibile rapporto tra l&#8217;ASP ed il competente ufficio comunale che si conclude con un giudizio di regolarità  circa la concreta ubicazione della sede farmaceutica n. 184.<br /> Nella nota del 1 agosto 2018 (prodromica alla determina del direttore del Dipartimento farmaceutico dell&#8217;ASP di Palermo del 14 settembre 2018 n. 96) si legge: <em>&#8220;atteso che si ritiene dovere fare esclusivo riferimento al bando di concorso straordinario regionale, al D.D.G. n. 415 dell&#8217;8/3/17 ed alla pubblicazione nella GURI del 31/3/2017, serie speciale concorsi, del D.D.G. di che trattasi ed al nuovo allegato &quot;A&quot; che sostituisce di fatto l&#8217;allegato &quot;A&quot; del D.D.G. n. 2782/2012.</em><br /> <em>In tale allegato per la sede n. 184 si fa esclusivo riferimento alla Via S. Maria di Gesì¹ (tra Viale Regione Siciliana Sud Est e Via Brasa). Per tutto questo si è ritenuta utilmente allocata la sede n. 184. Si rimane disponibili a fornire ulteriori delucidazioni ove ritenuto necessario&#8221;.</em><br /> Valgono sul punto, quindi, le argomentazioni in precedenza esplicitate.<br /> 16.3. Con ulteriore motivo in primo grado si sosteneva che l&#8217;ubicazione prescelta non rispetta la distanza rispetto alla farmacia degli assegnatari della sede n. 174 (P. e T.).<br /> Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.<br /> E&#8217; pacifico che nel processo amministrativo la parte non possa dedurre e far valere interessi che non siano propri ma siano ascrivibili ad altri soggetti estranei al rapporto su cui si controverte.<br /> Difetta pertanto l&#8217;interesse alla censura.<br /> 16.4. Con ultimo motivo la parte ricorrente in primo grado impugnava la determinazione dell&#8217;ASP per un vizio dell&#8217;atto presupposto, la perizia giurata dei richiedenti.<br /> La perizia sarebbe monca perchè, al fine di giustificare l&#8217;ubicazione, farebbe riferimento al DDG regionale, senza menzionare la delibera consiliare n. 279/2014 che contiene l&#8217;indicazione del quartiere.<br /> Il motivo non è fondato alla luce degli argomenti giÃ  utilizzati per accogliere l&#8217;appello.<br /> Unico elemento di riferimento per le istanze deve essere considerato il D.D.G sopra scrutinato.<br /> Ritiene comunque il Collegio di precisare che nella lettura della deliberazione consiliare del Comune di Palermo l&#8217;indicazione del quartiere non assurge a requisito dirimente e con valenza assolutamente prioritaria.<br /> La deliberazione del 2014 individua ben quattro criteri.<br /> Il primo criterio sub lettera a) indica il criterio demografico proiettato a livello subcomunale, con riferimento alle circoscrizioni e ai quartieri.<br /> Vengono indicate, quale elemento amministrativo prevalente, le circoscrizioni e poi i quartieri che assumono un significato residuale.<br /> I criteri indicati devono essere valutati, poi, alla stregua dei due parametri del d.l. n. 1/2012: il parametro della popolazione, preso in considerazione con riferimento alla popolazione dell&#8217;intero comune e il parametro della distanza fra le farmacie.<br /> Ove il provvedimento di assegnazione violasse i due criteri ritenuti dalla legge prevalenti e dirimenti sarebbe certamente viziato.<br /> Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non viene provata la violazione dei due criteri menzionati: non viene violata la distanza minima tra le due farmacie e non viene violato il parametro che tiene conto della popolazione, in quanto le due farmacie distano quasi 600 metri e non si è ridotto il bacino di utenza.<br /> Il rispetto sostanziale dei due criteri consente di affermare che l&#8217;insediamento della sede n. 184 presso il civico 3/A della Via S. Maria di Gesì¹ rispetta i criteri essenziali previsti dalla norma e non è idonea a ledere, direttamente, la posizione soggettiva di cui parte appellata è titolare.<br /> Prova che non possa parlarsi di una diretta lesione, neanche dell&#8217;avviamento commerciale, è data dal preesistere presso lo stesso indirizzo di una farmacia, senza che tale fatto venisse rappresentato come foriero di danni per la parte appellata.<br /> In conclusione i motivi riproposti da parte appellata non sono fondati.<br /> 17. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.<br /> Condanna parte appellata al rimborso delle spese sostenute per il doppio grado di giudizio a favore di parte appellante che liquida in euro 7.000,00 (settemila) oltre accessori di legge.<br /> Condanna gli intervenienti <em>ad opponendum </em>al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell&#8217;appellante, che si liquidano in euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 tenutasi da remoto in videoconferenza con la presenza contestuale e continua dei magistrati:<br /> Rosanna De Nictolis, Presidente<br /> Nicola Gaviano, Consigliere<br /> Sara Raffaella Molinaro, Consigliere<br /> Giuseppe Verde, Consigliere<br /> Antonino Caleca, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2020 n.6750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-11-2020-n-6750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-11-2020-n-6750/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2020 n.6750</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore; PARTI: (Farmacia di Fossombrone di C. Claudio e M. Maddalena &#38; C. S.n.c., in persona del socio amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Bruno Aiudi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-11-2020-n-6750/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2020 n.6750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-11-2020-n-6750/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2020 n.6750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Farmacia di Fossombrone di C. Claudio e M. Maddalena &amp; C. S.n.c., in persona del socio amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Bruno Aiudi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. L. Filippo Bracci, in Roma, via della Mercede, n. 21 contro Comune di Fossombrone (PU), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Berti, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e nei confronti della Farmacia del Corso di Mariani Luigi &amp; Ermini Paolo &amp; C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Aldo Valentini, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) Marche &#8211; Area Vasta n.1, non costituita in giudizio Ordine Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino, non costituito in giudizio; Farmacia Valtresca del dott. Emanuelli Marco, non costituita in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla  dislocazione territoriale del servizio farmaceutico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Servizio farmaceutico &#8211; dislocazione territoriale &#8211; Comune &#8211; discrezionalità  ampia &#8211; sussiste &#8211; sindacabilità  &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nell&#8217;organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità  in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità  ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità  a quella resa dall&#8217;Amministrazione comunale.</em><br /> <em>Alla realizzazione dell&#8217;equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l&#8217;individuazione delle maggiori necessità  di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità , le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l&#8217;area del merito amministrativo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/11/2020<br /> <strong>N. 06750/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09836/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9836 del 2019, proposto dalla Farmacia di Fossombrone di C. Claudio e M. Maddalena &amp; C. S.n.c., in persona del socio amministratore <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Bruno Aiudi, con domicilio digitale come da <em>P.E.C.</em> da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. L. Filippo Bracci, in Roma, via della Mercede, n. 21<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Fossombrone (PU), in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Berti, con domicilio digitale come da <em>P.E.C.</em> da Registri di Giustizia<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Farmacia del Corso di Mariani Luigi &amp; Ermini Paolo &amp; C. S.n.c., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Aldo Valentini, con domicilio digitale come da <em>P.E.C.</em> da Registri di Giustizia Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) Marche &#8211; Area Vasta n.1, non costituita in giudizio Ordine Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino, non costituito in giudizio; Farmacia Valtresca del dott. Emanuelli Marco, non costituita in giudizio<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Prima, n. 479/2019 dell&#8217;11 luglio 2019, resa tra le parti e non notificata, con cui, disposta la riunione del ricorso R.G. n. 444/2018, proposto avverso la deliberazione della Giunta Comunale di Fossombrone n. 195 del 17 luglio 2018, avente ad oggetto revisione della programmazione territoriale (ex pianta organica) delle farmacie, con il ricorso R.G. n. 567/2018, proposto avverso la deliberazione della Giunta Comunale di Fossombrone n. 279 del 2 novembre 2018, avente ad oggetto la conferma della precedente, i due ricorsi riuniti sono stati respinti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti la memoria di costituzione e difensiva e i documenti del Comune di Fossombrone;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della &#8220;Farmacia del Corso di Mariani Luigi &amp; Ermini Paolo &amp; C. S.n.c.&#8221;;<br /> Visti i documenti e la memoria difensiva della &#8220;Farmacia del Corso&#8221;;<br /> Preso atto del deposito di memoria di replica da parte della &#8220;Farmacia del Corso&#8221;;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 settembre 2020 il Cons. Pietro De Berardinis e dato atto che nessuno è comparso per le parti;<br /> Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p> FATTO<br /> L&#8217;odierna appellante, &#8220;Farmacia di Fossombrone&#8221;, espone che con deliberazione n. 195 del 17 luglio 2018, adottata su istanza della &#8220;Farmacia del Corso&#8221; volta ad ottenere la modifica del perimetro del suo comparto al fine di ricomprendervi un edificio in cui intendeva trasferire la sua attività , la Giunta Comunale di Fossombrone ha modificato i comparti della vigente programmazione territoriale (ex pianta organica) delle farmacie ubicate nel territorio comunale.<br /> In particolare, l&#8217;appellante lamenta che con il suddetto provvedimento la Giunta ha inserito all&#8217;interno del comparto 1 (zona di competenza della &#8220;Farmacia del Corso&#8221;) l&#8217;area giÃ  ricompresa nel comparto 2 (zona di competenza della &#8220;Farmacia di Fossombrone&#8221;) delimitata da viale Martiri della Resistenza, via Fabri, viale Europa e via Fratelli Rinaldi. Il provvedimento ha comportato, altresì¬, l&#8217;inserimento all&#8217;interno del comparto 2 dell&#8217;area, giÃ  compresa nel comparto n. 1, delimitata da via Passionei, via Umberto I, via della Pace e piazza del Mercato.<br /> La &#8220;Farmacia di Fossombrone&#8221; ha impugnato tale deliberazione innanzi al T.A.R. per le Marche con ricorso R.G. n. 444/2018, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensiva, e deducendo a supporto di esso una pluralità  di motivi.<br /> In particolare, con i primi due motivi veniva contestata la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2 della l. n. 475/1968, per avere il Comune utilizzato il potere organizzativo ivi previsto per soddisfare l&#8217;istanza della &#8220;Farmacia del Corso&#8221; di trasferire la propria sede in una zona non appartenente al suo comparto, ma considerata economicamente pìù vantaggiosa: il tutto, senza interpellare nè l&#8217;Azienda Sanitaria, nè l&#8217;Ordine dei Farmacisti. Con il terzo motivo veniva contestato il difetto di motivazione <em>ex</em> art. 3 della l. n. 241/1990, mentre con il restante veniva lamentato l&#8217;eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, del difetto di motivazione e dello sviamento, per non avere la P.A. analizzato le effettive necessità  del territorio prima di procedere alla modifica delle piante organiche assegnate alle singole farmacie nel 2014 e per avere, quindi, esercitato il potere attribuitole dalla normativa in esame per scopi diversi da quelli enunciati dal Legislatore.<br /> In pendenza della causa la Giunta Comunale di Fossombrone dapprima sospendeva l&#8217;efficacia della deliberazione impugnata, quindi con deliberazione n. 279 del 2 novembre 2018 confermava quanto disposto dalla precedente.<br /> Avverso la citata deliberazione n. 279/2018 la &#8220;Farmacia di Fossombrone&#8221; proponeva distinto ricorso (rubricato al n. 567/2018 di R.G.), contestandone la legittimità , anzitutto, in virtà¹ dell&#8217;inapplicabilità  alla fattispecie della disciplina di cui all&#8217;art. 21-<em>nonies</em>, secondo comma, della l. n. 241/1990 in tema di convalida del provvedimento amministrativo.<br /> Venivano contestate, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della L. 241/1990 sotto il profilo del difetto di motivazione, la violazione dell&#8217;art. 2 della L. 475/1968 in relazione agli artt. 3 del d.l. n. 138/2011, 34 del d.l. n. 201/2011 e 1 del d.l. n. 1/2012, quella degli artt. 1, quarto comma, e 2 della l. n. 475/1968, nonchè quella dei principi di buon andamento ed imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa <em>ex</em> art. 97 Cost.; da ultimo, la ricorrente lamentava l&#8217;eccesso di potere da cui sarebbe stato affetta la deliberazione impugnata sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione e dello sviamento di potere.<br /> Con sentenza n. 479/2019 dell&#8217;11 luglio 2019 il T.A.R. Marche, Sezione I, dopo aver riunito i ricorsi in questione, ha ritenuto di prescindere dall&#8217;esame delle eccezioni di rito sollevate dalle controparti costituitesi in giudizio (Comune di Fossombrone e &#8220;Farmacia del Corso&#8221;) ed ha disatteso le censure contenute nei ricorsi riuniti, respingendoli entrambi nel merito perchè infondati.<br /> Con il ricorso in epigrafe la &#8220;Farmacia di Fossombrone&#8221; ha impugnato l&#8217;ora vista sentenza del T.A.R. Marche, chiedendone la riforma e deducendo i seguenti motivi di appello:<br /> 1) erroneità  della sentenza appellata perchè affetta da motivazione apparente ed insufficiente sotto il profilo della lamentata violazione dell&#8217;art. 21-<em>nonies</em>, comma 2, della l. n. 241/1990;<br /> 2) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/1990, perchè il Comune non avrebbe dato conto delle ragioni per cui si è discostato dal parere dell&#8217;Azienda Sanitaria Unica Regionale (d&#8217;ora in poi: A.S.U.R.);<br /> 3) erroneità  della sentenza appellata, per non avere essa accolto il motivo del ricorso di primo grado con cui si era lamentato che l&#8217;impostazione seguita dal Comune sarebbe stata finalizzata ad escludere che l&#8217;attività  di una farmacia sia soggetta ai controlli ed ai programmi previsti dall&#8217;art. 2 della l. n. 475/1968;<br /> 4) erroneità  della sentenza di primo grado, per non avere questa accolto il motivo di ricorso volto a far valere i vizi di: violazione dell&#8217;art. 1, quarto comma, e dell&#8217;art. 2 della l. n. 475/1968, violazione dei principi di imparzialità  e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa <em>ex</em> art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per sviamento.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Fossombrone (PU), depositando memoria con cui ha concluso per il rigetto dell&#8217;appello, in quanto inammissibile ed infondato, ed ha inoltre riproposto le eccezioni ed istanze giÃ  sollevate nel giudizio di prime cure, ancorchè rimaste espressamente o implicitamente assorbite con la sentenza appellata.<br /> Si è costituita in giudizio, a sua volta, la &#8220;Farmacia del Corso&#8221;, depositando di seguito memoria con cui, dopo avere riassunto i fatti, ha concluso per la reiezione dell&#8217;appello in quanto inammissibile ed infondato, con conferma della sentenza impugnata.<br /> La &#8220;Farmacia del Corso&#8221; ha, inoltre, depositato memoria di replica.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 17 settembre 2020, nessuno essendo comparso per le parti (le quali hanno inviato istanza congiunta di passaggio della causa in decisione senza discussione), il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Forma oggetto di impugnazione la sentenza del T.A.R. Marche, I, n. 479/2019 dell&#8217;11 luglio 2019, con cui, previa riunione del ricorso proposto dalla farmacia appellante avverso la deliberazione della Giunta Comunale di Fossombrone n. 195/2018, di revisione della ex pianta organica delle farmacie site nel territorio comunale, e di quello dalla stessa proposto avverso la deliberazione della Giunta Comunale n. 279/2018, di conferma della precedente, i due ricorsi sono stati respinti.<br /> In dettaglio, la &#8220;Farmacia di Fossombrone&#8221; aveva lamentato, nel giudizio di primo grado, che altra farmacia (la &#8220;Farmacia del Corso&#8221;) avesse chiesto la revisione della ex pianta organica delle farmacie situate nel Comune, adducendo a motivo la difficoltà  di reperire, nel comparto di riferimento, locali adeguati in cui trasferire la sua attività , dato che quelli in cui operava, ad essa concessi in locazione dall&#8217;Amministrazione comunale: a) si trovavano in zona nei fine settimana interdetta al traffico (con i conseguenti disagi per l&#8217;utenza); b) erano posti in un edificio di valore storico, provvisto di barriere architettoniche e con limiti alla possibilità  della sua ristrutturazione tali da non consentire di adeguarlo alle esigenze rinnovate dell&#8217;utenza.<br /> Con l&#8217;impugnata deliberazione della Giunta n. 195/2018 il Comune accoglieva l&#8217;istanza, modificando le zone di competenza delle farmacie e pìù precisamente inserendo all&#8217;interno del comparto n. 1 (di competenza della &#8220;Farmacia del Corso&#8221;) un&#8217;area giÃ  compresa nel comparto n. 2 (di competenza della &#8220;Farmacia di Fossombrone&#8221;) e, viceversa, inserendo in quest&#8217;ultimo un&#8217;area giÃ  compresa all&#8217;interno del comparto n. 1.<br /> La &#8220;Farmacia di Fossombrone&#8221; ha dedotto dinanzi al T.A.R.: <em>1a)</em> che la deliberazione impugnata ha richiamato l&#8217;art. 2 della l. n. 475/1968 (regolante il procedimento per la revisione delle zone in cui collocare le farmacie), mentre nel caso di specie si sarebbe trattato del trasferimento della &#8220;Farmacia del Corso&#8221; in un nuovo locale, situato nella zona di spettanza di altra farmacia: ma il trasferimento di una farmacia in locali diversi è disciplinato da un&#8217;altra norma e cioè dall&#8217;art. 1, quarto comma, della l. n. 475 cit., il quale lo subordina al fatto che la nuova sede si trovi comunque all&#8217;interno della zona di spettanza della farmacia che si trasferisce.<br /> La ricorrente ha inoltre dedotto:<br /> <em>2a)</em> che in ogni caso non sarebbe stato rispettato neppure il procedimento di cui all&#8217;art. 2 della l. n. 475 cit., non avendo il Comune acquisito i pareri dell&#8217;Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) e dell&#8217;Ordine dei Farmacisti competente per territorio;<br /> <em>3a)</em> che l&#8217;impugnata deliberazione non conterrebbe alcuna indicazione sulle ragioni che hanno indotto il Comune a revisionare la ex pianta organica delle farmacie, pur in mancanza di mutamenti nella distribuzione della popolazione (i quali, ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 2 cit., sono un presupposto di detta revisione);<br /> <em>4a)</em> che il Comune non avrebbe analizzato le effettive necessità  del territorio prima di procedere alla modifica della ex pianta organica delle farmacie e che, per tutto quanto si è esposto, nel caso di specie sussisterebbe lo sviamento di potere, avendo l&#8217;Amministrazione esercitato il potere attribuitole per finalità  diverse da quelle previste dalla legge.<br /> Nelle more del giudizio il Comune di Fossombrone sospendeva l&#8217;efficacia della deliberazione gravata in attesa di acquisire i pareri dell&#8217;A.S.U.R. e dell&#8217;Ordine dei Farmacisti, quindi, dopo aver acquisito il parere della prima (mentre l&#8217;Ordine è rimasto silente), con deliberazione n. 279/2018 confermava la precedente decisione e dunque la modifica della ex pianta organica delle farmacie.<br /> Avverso tale deliberazione di conferma la &#8220;Farmacia di Fossombrone&#8221; ha proposto ricorso autonomo &#8211; poi riunito dal T.A.R. al primo &#8211; lamentando che:<br /> <em>1b)</em> la nuova deliberazione non rientrerebbe nello schema normativo dell&#8217;art. 21-<em>nonies</em> della l. n. 241/1990;<br /> <em>2b)</em> il Comune non avrebbe esplicitato i motivi per i quali si è discostato dal parere reso nel frattempo dalla A.S.U.R., nonostante questo recasse rilievi critici circa le ragioni sottese alla scelta comunale e circa la funzionalità  della modifica introdotta;<br /> <em>3b)</em> il Comune avrebbe sottratto la Farmacia ai controlli ed ai programmi previsti dall&#8217;art. 2 della l. n. 475/1968;<br /> <em>4b)</em> il Comune avrebbe eluso la disciplina sui trasferimenti delle farmacie, possibili solo all&#8217;interno della zona di spettanza, utilizzando lo strumento della revisione della ex pianta organica senza che vi fossero le condizioni per poterlo fare;<br /> 5<em>b)</em> vi sarebbe sviamento di potere, per le ragioni giÃ  indicate al motivo 4<em>a)</em> e tanto pìù che la stessa A.S.U.R. avrebbe suggerito di agganciare la revisione della ex pianta organica all&#8217;accertamento della variazione numerica della popolazione e della sua collocazione sul territorio.<br /> Come accennato, il T.A.R., dopo averli riuniti, ha respinto i due ricorsi perchè infondati nel merito, superando le eccezioni pregiudiziali (di inammissibilità  e di improcedibilità ) sollevate dal Comune e dalla farmacia controinteressata.<br /> In particolare, ad avviso dei giudici di prime cure:<br /> &#8211; la deliberazione n. 279/2018 sarebbe atto di riesame in autotutela;<br /> &#8211; la scelta del Comune di procedere alla revisione della programmazione territoriale delle farmacie non sarebbe viziata sotto il profilo istruttorio e motivazionale, poichè la distribuzione degli esercizi farmaceutici viene migliorata (essendo la nuova sede della &#8220;Farmacia del Corso&#8221; pìù agevolmente fruibile dall&#8217;utenza e disponendo di locali maggiormente idonei all&#8217;organizzazione di nuovi servizi), mentre resta inalterato il rapporto con la popolazione residente nel territorio comunale e si rispetta la distanza di mt. 200 dalla farmacia ricorrente, prima non osservata;<br /> &#8211; il Comune non ha sottratto le farmacie ai controlli ed ai programmi previsti dal Legislatore, ma ha bilanciato gli interessi coinvolti, anche alla luce dei principi pro-concorrenziali di matrice comunitaria posti alla base della pìù recente legislazione nazionale in materia, che consentono di intervenire con maggiore libertà  sulle zone giÃ  assegnate alle sedi farmaceutiche, anche allo scopo di consentire lo spostamento dei locali di vendita in posizioni commercialmente pìù favorevoli, purchè sia garantita la copertura omogenea del territorio comunale e l&#8217;adeguata distribuzione del servizio pure nelle zone scarsamente abitate;<br /> &#8211; non vi è stato alcuno sviamento di potere, poichè la decisione della P.A., se ha favorito l&#8217;iniziativa economica privata, ha permesso di soddisfare il pubblico interesse ad una migliore erogazione del servizio farmaceutico e ad una sua fruizione pìù agevole da parte dell&#8217;utenza e ciò senza pregiudicare l&#8217;equa distribuzione del servizio stesso sull&#8217;intero territorio comunale;<br /> &#8211; da ultimo, non è ravvisabile alcuna violazione dell&#8217;art. 1 della l. n. 475/1968, avendo il Comune di Fossombrone esercitato il diverso potere previsto dall&#8217;art. 2 della stessa legge.<br /> Nell&#8217;appello la &#8220;Farmacia di Fossombrone&#8221; censura le argomentazioni e le conclusioni della sentenza impugnata, lamentando che:<br /> <em>A)</em> nel caso di specie non sussisterebbero i presupposti della convalida, quale avrebbe inteso essere la deliberazione della Giunta Comunale n. 279/2018, che ha confermato la precedente deliberazione n. 195/2018;<br /> <em>B)</em> la deliberazione n. 279 cit. nulla direbbe sul contenuto del parere della A.S.U.R., nè lo riporterebbe in allegato, sebbene il suddetto parere avesse criticato la scelta del Comune di procedere alla revisione della ex pianta organica delle farmacie pur in assenza delle condizioni in grado di giustificarla (una diversa collocazione della popolazione sul territorio comunale, o almeno la sua variazione numerica). Insomma, il Comune non avrebbe tenuto alcuno conto di tale parere, come dimostrerebbero le date (il parere è del 30 ottobre, la deliberazione è del giorno successivo), nè avrebbe esposto le ragioni per cui se ne è discostato;<br /> <em>C)</em> il Comune di Fossombrone avrebbe inteso sottrarre l&#8217;attività  di farmacia ai controlli e programmi previsti dall&#8217;art. 2 della l. n. 475/1968;<br /> <em>D)</em> sussisterebbe il vizio di sviamento di potere, nei termini giÃ  descritti nel ricorso di primo grado, poichè il Comune avrebbe adottato la revisione della ex pianta organica al solo fine di soddisfare le esigenze della &#8220;Farmacia del Corso&#8221; di reperire nuovi locali, con elusione della disciplina dell&#8217;art. 1, quarto comma, della l. n. 475/1968 in tema di trasferimento dei locali della farmacia. Sussisterebbe, altresì¬, il vizio di difetto di istruttoria, non avendo il Comune nulla accertato in termini di variazione numerica della popolazione e della sua collocazione geografica.<br /> Il Comune di Fossombrone, nel costituirsi nel giudizio di appello, ha innanzitutto reiterato l&#8217;eccezione di improcedibilità  del ricorso R.G. n. 444/2018, stante l&#8217;avvenuta sostituzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 195/2018, con lo stesso gravata, ad opera della deliberazione n. 279/2018, gravata con il ricorso R.G. n. 567/2018. Quindi, ha eccepito l&#8217;intervenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza impugnata con cui è stato respinto il motivo di ricorso avente ad oggetto l&#8217;omessa acquisizione del parere dell&#8217;A.S.U.R. e dell&#8217;Ordine dei Farmacisti. Nel merito, ha poi contestato la fondatezza delle censure dell&#8217;appellante, sulla base delle seguenti argomentazioni:<br /> &#8211; il primo motivo di appello, oltre che inammissibile per difetto di specificità  (art. 101 c.p.a.), sarebbe destituito di fondamento, poichè l&#8217;impugnata deliberazione n. 279/2018 sarebbe un provvedimento non giÃ  di convalida, bensì¬ di conferma in senso proprio della precedente deliberazione, scaturito da un rinnovato esercizio del potere amministrativo, che ha dato luogo ad un procedimento nuovo e ad un provvedimento anch&#8217;esso nuovo, pur se di contenuto identico al precedente. Per esso, perciò, sono inconferenti le censure basate sulla violazione dell&#8217;art. 21-<em>nonie</em>s, comma 2, della l. n. 241/1990, che attiene alla disciplina dei requisiti del provvedimento &#8211; ben diverso &#8211; di convalida, così¬ com&#8217;è fuori luogo la censura di integrazione postuma della motivazione. In ogni caso, i requisiti di cui all&#8217;art. 21-<em>nonies</em>, comma 2, cit., sarebbero rispettati, avendo la deliberazione n. 279/2018 indicato sia le ragioni della riapertura dell&#8217;istruttoria, sia i motivi di interesse pubblico sottesi alla revisione della ex pianta organica delle farmacie site nel territorio comunale (v. <em>infra</em>);<br /> &#8211; gli altri motivi di appello sarebbero a loro volta privi di fondamento nel merito, giacchè il potere di programmazione territoriale delle farmacie, compresa la loro revisione, sarebbe stato esercitato, nel caso di specie, senza violare i limiti propri dell&#8217;ampia sfera di discrezionalità  che lo caratterizza e che lo rendono sindacabile solo nelle ipotesi &#8211; qui non rinvenibili &#8211; della manifesta illogicità  od errore nell&#8217;acquisizione dei fatti;<br /> &#8211; il Comune, infatti, avrebbe esercitato il potere di delimitazione delle zone del territorio comunale di pertinenza delle farmacie (cd. zonizzazione) nel rispetto dei principi pro-concorrenziali comunitari e nazionali, nella prospettiva che le restrizioni e le limitazioni del servizio farmaceutico derivanti dalla programmazione territoriale delle farmacie sono ammesse unicamente se adeguate e proporzionate ai fini pubblici perseguiti (tutela del salute degli utenti). In tale prospettiva, si dovrebbe ritenere che una revisione del perimetro delle sedi farmaceutiche, che consenta il trasferimento dei locali di esercizio ed investimenti migliorativi, sia sempre ammessa (anche ove richiesta dal privato, come nel caso di specie), allorchè si riveli idonea ad &#8220;<em>assicurare un&#8217;equa distribuzione sul territorio</em>&#8220;, nel senso di un miglioramento complessivo del servizio farmaceutico sul territorio comunale;<br /> &#8211; peraltro, nella fattispecie all&#8217;esame le ragioni sottese alla modifica introdotta dall&#8217;Amministrazione comunale sarebbero molteplici, poichè il Comune, da un lato, avrebbe appurato la fondatezza delle istanze rappresentate dalla richiedente &#8220;Farmacia del Corso&#8221;; dall&#8217;altro, avrebbe accertato l&#8217;esistenza di motivi di pubblico interesse a sostegno della modifica da introdurre, consistenti nel ripristino della distanza (art. 1, quarto comma, della l. n. 475 cit.) di almeno mt. 200 tra le sedi delle farmacie, prima non osservata, e nella maggiore funzionalità  rispetto alle esigenze della popolazione derivante dalla nuova ubicazione della &#8220;Farmacia del Corso&#8221;;<br /> &#8211; nel far ciò, l&#8217;Amministrazione avrebbe tenuto conto della &#8220;<em>situazione storico-ambientale</em>&#8221; delle zone assegnate alle farmacie ed avrebbe puntualmente espresso le ragioni per cui si è discostata dal parere dell&#8217;A.S.U.R. (che, peraltro, non aveva l&#8217;obbligo di allegare alla deliberazione);<br /> &#8211; con specifico riferimento al terzo motivo, il Comune non avrebbe inteso sottrarre la revisione della ex pianta organica delle farmacie ai controlli ed ai programmi previsti dall&#8217;art. 2 della l. n. 475/1968, ma avrebbe operato un bilanciamento tra l&#8217;interesse alla tutela della salute e quello allo svolgimento dell&#8217;attività  economica, sulla base del principio di proporzionalità , secondo cui la limitazione della libera circolazione del servizio farmaceutico si giustifica solo se e nella misura in cui essa sia atta &#8220;<em>ad evitare possibili danni alla salute</em>&#8221; (v. art. 1, comma 2, del d.l. n. 1/2012);<br /> &#8211; non corrisponderebbe al vero quanto lamentato dall&#8217;appellante con il quarto motivo, e cioè che il Comune non avrebbe accertato alcunchè in termini di variazione numerica della popolazione e della sua collocazione geografica, poichè la deliberazione n. 279/2018 ha specificato che la modifica dei comparti territoriali delle farmacie, mantenendo inalterato il rapporto con la popolazione residente, genera numerosi benefici, puntualmente elencati dalla deliberazione stessa (v. quanto giÃ  detto <em>supra</em> circa le molteplici ragioni addotte dal Comune per la modifica);<br /> &#8211; infine, lo spostamento della &#8220;Farmacia del Corso&#8221; nei nuovi locali sarebbe stato reso necessario dal fatto che la vecchia sede non consentiva lo svolgimento delle nuove funzioni richieste al servizio farmaceutico, ciò che &#8211; riverberandosi evidentemente sull&#8217;interesse pubblico al miglioramento del servizio farmaceutico &#8211; escluderebbe in radice l&#8217;ipotizzato sviamento di potere.<br /> Dal canto suo, la controinteressata &#8220;Farmacia del Corso&#8221;, nel costituirsi in giudizio e depositare una memoria difensiva (seguita da una replica), dopo aver richiamato i principi generali applicabili alla vicenda in esame, ha contestato la fondatezza dei motivi dell&#8217;appello. In particolare:<br /> &#8211; quanto al primo motivo, la deliberazione n. 279/2018 sarebbe, in realtà , un atto di conferma delle statuizioni della precedente deliberazione, reso all&#8217;esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata valutazione degli interessi pubblici;<br /> &#8211; in merito agli altri motivi, anzitutto il Comune di Fossombrone avrebbe esaustivamente motivato la decisione di modificare la programmazione territoriale delle farmacie, all&#8217;esito della valutazione e ponderazione di una serie di elementi e circostanze, peraltro non contestate dall&#8217;appellante neppure in via indiretta. Il parere dell&#8217;A.S.U.R. sarebbe stato superato, avendo il Comune ritenuto che la nuova articolazione territoriale fosse maggiormente funzionale alle esigenze della popolazione: ciò, proprio a seguito di quella verifica della &#8220;<em>situazione storico-ambientale</em>&#8220;, della cui assenza si duole &#8211; secondo la controinteressata: ingiustificatamente &#8211; la parte appellante;<br /> &#8211; il Comune non avrebbe aggirato i controlli di cui all&#8217;art. 2 della l. n. 475/1968, ma avrebbe compiuto un bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti, valorizzando l&#8217;adeguatezza del servizio alla tutela del diritto alla salute della popolazione locale, in ragione di una pìù equa distribuzione sul territorio degli esercizi farmaceutici;<br /> &#8211; quanto ai lamentati vizi di difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento, la deliberazione n. 279/2018 conterrebbe tutti i riferimenti motivazionali ed istruttori che hanno giustificato la scelta programmatoria di modificare nel modo suindicato i comparti territoriali delle farmacie, avendo in particolare evidenziato che la nuova sede della &#8220;Farmacia del Corso&#8221;: <em>a)</em> è pìù baricentrica rispetto alla parte pìù densamente abitata del comparto di riferimento; <em>b)</em> ha il vantaggio di una pìù agevole fruibilità  con i mezzi motorizzati; <em>c)</em> è comunque attigua al centro storico. Con la modifica disposta, in conclusione, si sarebbe valorizzato l&#8217;interesse pubblico ad una maggiore e pìù comoda accessibilità  al servizio farmaceutico, anche in relazione ai nuovi e rilevanti servizi che gli esercizi farmaceutici sono oggi chiamati ad offrire alla collettività .<br /> La &#8220;Farmacia del Corso&#8221; ha depositato anche una memoria di replica, peraltro in difformità  rispetto alla disciplina di cui all&#8217;art. 73 c.p.a., non essendovi stato da parte dell&#8217;appellante il deposito di nuovi documenti o nuove memorie in vista dell&#8217;udienza pubblica. In ogni caso, detta replica si sostanzia in una mera sintesi delle difese giÃ  formulate dalla suddetta controinteressata, senza contenere elementi nuovi.<br /> Così¬ riportate le posizioni delle parti, in via preliminare il Collegio osserva che l&#8217;impugnazione della deliberazione n. 195 del 17 luglio 2018 &#8211; gravata innanzi al T.A.R. dall&#8217;odierna appellante con ricorso R.G. n. 444/2018 &#8211; è divenuta improcedibile.<br /> Come si è giÃ  visto, infatti, nelle more del giudizio di primo grado, con deliberazione n. 279 del 2 novembre 2018 &#8211; a sua volta gravata innanzi al T.A.R. dalla &#8220;Farmacia di Fossombrone&#8221; con ricorso R.G. n. 567/2018, poi riunito al precedente -, la Giunta Comunale di Fossombrone ha integralmente sostituito la menzionata deliberazione n. 195/2018, pur mantenendone il contenuto dispositivo: in capo all&#8217;appellante, perciò, non residua pìù alcun interesse, neppure di tipo morale, all&#8217;annullamento di quest&#8217;ultima.<br /> Ne deriva che va dichiarata l&#8217;improcedibilità <em>in parte qua</em> del giudizio, per sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia giudiziale sull&#8217;impugnazione della deliberazione n. 195 cit.: ciò, alla luce del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di improcedibilità  della domanda per sopravvenuta mancanza di interesse implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l&#8217;inutilità  della sentenza, per il venir meno per il ricorrente dell&#8217;utilità  della pronuncia del giudice (cfr., <em>ex multis</em>, C.d.S., Sez. II, 29 gennaio 2020, n. 742; Sez. V, 22 ottobre 2019, n. 7156 e 28 febbraio 2018, n. 1214; Sez. III, 13 settembre 2019, n. 6164; Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5665).<br /> Passando all&#8217;impugnazione della deliberazione n. 279 del 2 novembre 2018, osserva il Collegio che l&#8217;appello, nella parte in cui censura la sentenza di primo grado per aver respinto detta impugnazione, è fondato nei termini e limiti che di seguito si espongono.<br /> Ãˆ, innanzitutto, infondato il primo motivo di appello, sopra rubricato <em>sub A)</em>, con cui la &#8220;Farmacia di Fossombrone&#8221; lamenta che la deliberazione impugnata costituirebbe cattivo esercizio, da parte della P.A., del potere di convalida <em>ex</em> art. 21-<em>nonies</em>, comma 2, della l. n. 241/1990, e che il T.A.R. avrebbe errato nel non riconoscere l&#8217;esistenza di tale vizio del provvedimento.<br /> Invero, contrariamente a quanto sostiene l&#8217;appellante, la deliberazione n. 279/2018 cit. non ha natura di provvedimento di convalida della precedente n. 195/2018.<br /> Da un lato, infatti, la predetta deliberazione non richiama in alcuna sua parte l&#8217;art. 21-<em>nonies</em>, comma 2, della l. n. 241/1990, cioè la norma mediante cui il Legislatore ha positivizzato il potere della P.A. di convalida dei provvedimenti annullabili.<br /> In secondo luogo, il dispositivo della deliberazione in esame parla di conferma &#8211; e non di convalida &#8211; di quanto stabilito con la precedente n. 195/2018, non essendo perciò ravvisabili, sul piano testuale, i requisiti della convalida (<em>in primis</em>: l&#8217;<em>animus convalidandi</em>: C.d.S., Sez. V, 23 agosto 2016, n. 3674, 22 dicembre 2014, n. 6199, e 15 luglio 2013, n. 3809).<br /> Infine, anche sul piano strutturale la deliberazione n. 279/2018 cit. si presenta non come convalida, bensì¬ quale conferma (in senso proprio) della deliberazione n. 195/2018, poichè mantiene lo stesso contenuto dispositivo di quest&#8217;ultima all&#8217;esito di una nuova istruttoria (con l&#8217;acquisizione del parere dell&#8217;A.S.U.R.) e di una rinnovata valutazione degli interessi coinvolti (contenuta, in particolare, alle pagg. 6 e 7 del provvedimento).<br /> La circostanza che la deliberazione n. 279/2018 sia stata adottata in sostituzione della precedente, avendone lo stesso contenuto, ma in esito ad una nuova istruttoria e ad una rinnovata ponderazione degli interessi, la fa qualificare come provvedimento di conferma in senso proprio, anzichè come atto meramente confermativo (giurisprudenza costante: cfr., tra le pìù recenti, C.d.S., Sez. VI, 13 luglio 2020, n. 4525; Sez. II, 24 giugno 2020, n. 4054; Sez. IV, 2 gennaio 2019, n. 17; Sez. III, 27 dicembre 2018, n. 7230; Sez. V, 22 giugno 2018, n. 3867).<br /> Per quanto riguarda invece gli altri motivi di appello, pìù sopra rubricati <em>sub B)</em>, <em>C)</em> e <em>D)</em>, il Collegio ritiene che siano fondate alcune delle censure con essi dedotte e, precisamente, le censure di difetto di motivazione (violazione dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/1990), di difetto di istruttoria e di violazione degli artt. 1, quarto comma, e 2 della l. n. 475/1968.<br /> In proposito va premesso che l&#8217;art. 1 della l. 2 aprile 1968, n. 475 (&#8220;<em>norme concernenti il servizio farmaceutico</em>&#8220;), dopo aver stabilito al primo comma che &#8220;<em>l&#8217;autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dell&#8217;autorità  sanitaria competente per territorio</em>&#8220;, aggiunge, al quarto comma, che &#8220;<em>chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell&#8217;ambito della sede per la quale fu concessa l&#8217;autorizzazione deve farne domanda all&#8217;autorità  sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell&#8217;ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale pìù breve tra soglia e soglia delle farmacie</em>&#8220;.<br /> Il successivo art. 2, dal canto suo, così¬ recita ai commi 1 e 2:<br /> &#8220;<em>1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall&#8217;articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità  al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l&#8217;azienda sanitaria e l&#8217;Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un&#8217;equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì¬ conto dell&#8217;esigenza di garantire l&#8217;accessibilità  del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.</em><br /> <em>2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall&#8217;Istituto nazionale di statistica</em>&#8220;.<br /> Al riguardo la giurisprudenza ha osservato che &#8220;<em>nell&#8217;organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità  in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità  ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2562; id. 22 novembre 2017, n. 5446; id. 30 maggio 2017, n. 2557; Cons. St., sez. III, 22 marzo 2017, n. 1305; Cons. Stato Sez. III, 22-11-2017, n. 5443; Cons. Stato Sez. III, 22-11-2017, n. 5446; Cons. Stato Sez. III, 30-05-2017, n. 2557), non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità  a quella resa dall&#8217;Amministrazione comunale.</em><br /> <em>Alla realizzazione dell&#8217;equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l&#8217;individuazione delle maggiori necessità  di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità , le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l&#8217;area del merito amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, 28/2/2018 n. 1254; 20/3/2017 n. 1250)</em>&#8221; (C.d.S., Sez. III, 7 ottobre 2019, n. 5617).<br /> Così¬ delimitato il perimetro del sindacato giurisdizionale nella materia in esame, la Sezione ha poi precisato che obiettivo del Legislatore è che la programmazione territoriale e, quindi l&#8217;individuazione delle zone dove collocare le farmacie, sia fatta in modo da assicurare l&#8217;equa distribuzione di queste sul territorio: in via aggiuntiva il Legislatore introduce, poi, il criterio in base al quale occorre tener altresì¬ conto dell&#8217;esigenza di garantire l&#8217;accessibilità  del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate (C.d.S., Sez. III, m., 5617/2019, cit., e 4 ottobre 2017, n. 4629). Rispetto al miglioramento dell&#8217;accessibilità  in generale all&#8217;assistenza farmaceutica, si mostra, quindi, recessivo il principio del decentramento delle farmacie, normativamente previsto come uno dei criteri da considerare nell&#8217;allocazione delle nuove sedi farmaceutiche (cfr., <em>ex multis</em>, C.d.S., Sez. III, 22 novembre 2017, n. 5446).<br /> Il Legislatore, richiede, inoltre, che la revisione della ex pianta organica sia effettuata sulla base delle rilevazioni della popolazione residente nel Comune.<br /> Il procedimento di revisione comporta l&#8217;acquisizione dei pareri dell&#8217;Azienda sanitaria e dell&#8217;Ordine dei Farmacisti competente per territorio, i quali, pur non essendo vincolanti e non necessitando di una singola e analitica confutazione da parte del Comune, mantengono comunque una rilevanza sul piano conoscitivo e valutativo, nella misura in cui possano refluire sul giudizio di congruenza contenutistica del provvedimento sul quale sono resi (C.d.S., Sez. III, 28 novembre 2018, n. 6756).<br /> Peraltro, nel caso di specie ad avviso del Collegio un obbligo di motivazione rafforzata discendeva dal carattere puntuale e specifico della revisione, riguardante solo due porzioni ristrette dei comparti territoriali di due farmacie, in analogia ai principi invalsi in materia di pianificazione urbanistica, ma senz&#8217;altro estensibili alla vicenda in esame: principi in base ai quali è richiesta una motivazione pìù puntuale nell&#8217;ipotesi di variante specifica allo strumento urbanistico, che interessi aree determinate del P.R.G. (cfr., <em>ex multis</em>, C.d.S., Sez. II, 4 febbraio 2020, n. 915; Sez, IV, 11 ottobre 2017, n. 4707 e 11 luglio 2001, n. 3868).<br /> Tanto premesso, nella fattispecie per cui è causa mentre l&#8217;Ordine, pur interpellato, è rimasto silente, l&#8217;A.S.U.R. ha emesso un parere con rilievi assai critici nei confronti della scelta comunale, i quali &#8211; ad onta di quanto eccepito dalle appellate &#8211; non sono superati dalla deliberazione impugnata.<br /> In particolare, l&#8217;A.S.U.R. ha sottolineato che:<br /> a) scopo della perimetrazione della zona è di delimitare la libertà  di scelta del farmacista, il quale è, in linea di massima, libero di scegliere l&#8217;ubicazione del proprio esercizio, purchè resti all&#8217;interno del perimetro;<br /> b) il Comune può revisionare la programmazione anche se la popolazione è costante, sul presupposto di una diversa collocazione della popolazione nelle varie zone del territorio comunale, ad es. in virtà¹ dello sviluppo di nuovi quartieri, ma ciò nel caso in esame non viene esplicitato;<br /> c) la collocazione delle farmacie deve favorire l&#8217;accessibilità  dei residenti in zone isolate ed essere &#8220;equa&#8221;;<br /> d) da parte sua, il farmacista non deve scegliere un&#8217;ubicazione con scarsa funzionalità , eccentrica e marginale rispetto alla zona di competenza, a pena &#8211; in caso contrario &#8211; di non rispettare le esigenze della relativa popolazione;<br /> e) nella fattispecie all&#8217;esame, tuttavia, la proposta di revisione dipenderebbe solo dall&#8217;esigenza della &#8220;Farmacia del Corso&#8221; di trasferire la farmacia in altri locali, giÃ  reperiti, e non sarebbe giustificata da una diversa collocazione della popolazione e neppure dalla sola variazione numerica di questa, con il corollario che la proposta sarebbe affetta da scarsa funzionalità , prospettandosi la nuova ubicazione in zona marginale rispetto all&#8217;intera area di competenza del comparto 1 (cioè il comparto della stessa &#8220;Farmacia del Corso&#8221;).<br /> A fronte di detti rilievi, la deliberazione n. 279/2018 ha replicato che la nuova localizzazione della &#8220;Farmacia del Corso&#8221;, derivante dalla proposta di revisione, è maggiormente funzionale alle esigenze della popolazione, perchè la sua marginalità  nell&#8217;ambito della zona di competenza è compensata dal fatto che tale collocazione è pìù baricentrica rispetto alla parte pìù densamente popolata della zona <em>de qua </em>e dalla maggiore fruibilità  con mezzi motorizzati: infatti, i nuovi locali sono in area senza limiti di circolazione e comunque attigua al centro storico, che &#8211; aggiunge la deliberazione &#8211; continuerà  ad essere servito da sedi farmaceutiche immediatamente adiacenti.<br /> Per di pìù &#8211; osserva il provvedimento &#8211; la modifica dei comparti territoriali delle due farmacie ha il pregio di incrementare l&#8217;omogenea distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio comunale, poichè consente di rispettare la soglia minima di distanza tra le suddette due farmacia imposta dall&#8217;art. 1, quarto comma, della l. n. 475/1968 (mt. 200): mentre, infatti, prima della modifica la distanza tra la &#8220;Farmacia di Fossombrone&#8221; e la &#8220;Farmacia del Corso&#8221; era di mt. 100, con la disposta revisione e lo spostamento delle sedi, la distanza risulta di mt. 700.<br /> Tuttavia, la deliberazione n. 279/2018 cit. nulla dice sugli elementi che, come sopra esposto, l&#8217;art. 2 della l. n. 475/1968 assume a (necessario) presupposto della suddetta revisione e cioè la variazione numerica della popolazione, o almeno &#8211; come sottolinea l&#8217;A.S.U.R. &#8211; una diversa distribuzione della popolazione stessa sul territorio comunale.<br /> L&#8217;assenza di riferimenti a tali presupposti normativi non solo integra una carenza dell&#8217;<em>iter</em> istruttorio e della motivazione del provvedimento impugnato, ma è altresì¬ sintomatica del dato per cui, in realtà , la revisione è stata disposta <em>principaliter</em> per soddisfare le esigenze della &#8220;Farmacia del Corso&#8221; di trasferire altrove i propri locali, come pure criticamente annotato dall&#8217;A.S.U.R.: con il chè, risulta di fatto aggirata la disciplina di cui all&#8217;art. 1 della l. n. 475/1968 in tema di trasferimento dell&#8217;ubicazione della farmacia, lÃ¬ dove impone che il predetto trasferimento avvenga entro il perimetro della sede di competenza.<br /> Sul punto, perciò, non persuadono le argomentazioni addotte dalla sentenza appellata a supporto della legittimità  della scelta del Comune.<br /> Da un lato, non si può condividere la tesi che tale scelta sia stata preceduta dall&#8217;esame della situazione storico-ambientale di riferimento, &#8220;<em>ampiamente illustrata nella motivazione della deliberazione n. 279 del 2018, anche mediante il richiamo</em> per relationem <em>ad atti istruttori acquisiti nel corso del procedimento</em>&#8220;, poichè, per vero, non può ritenersi sufficiente al riguardo il richiamo, da parte della deliberazione n. 279 cit., alla documentazione che il privato (la farmacia richiedente) ha allegato a corredo dell&#8217;istanza di trasferimento. Nè è dato cogliere un approfondimento istruttorio, da parte degli Uffici comunale, circa la sussistenza dei presupposti, prima ricordati, cui l&#8217;art. 2 della l. n. 475/1968 subordina la revisione della ex pianta organica, ancorchè puntualmente richiamati dall&#8217;A.S.U.R. nel suo parere.<br /> La stessa sentenza appellata, del resto, richiama l&#8217;indirizzo giurisprudenziale favorevole a riconoscere nell&#8217;attuale assetto normativo, ai provvedimenti di revisione della programmazione territoriale delle farmacie, una maggiore libertà  nell&#8217;intervenire sulle zone giÃ  assegnate alle sedi farmaceutiche, anche al fine di consentire lo spostamento dei locali di vendita in posizioni commercialmente pìù favorevoli, a condizione, perà², &#8211; ricordano i giudici di prime cure &#8211; che siano garantite &#8220;<em>la copertura omogenea dell&#8217;intero territorio comunale e l&#8217;adeguata distribuzione del servizio farmaceutico anche nelle zone scarsamente abitate</em>&#8220;.<br /> Se ne desume che anche il bilanciamento degli interessi, che, secondo il T.A.R., l&#8217;Amministrazione avrebbe egregiamente effettuato, si rivela in realtà  monco, non essendo stati approfonditi tutti i profili di pubblico interesse che la normativa di riferimento imponeva di verificare.<br /> A ben vedere, neppure l&#8217;aumento della distanza tra le due farmacie interessate, sbandierato dalla P.A. quale elemento dimostrativo del perseguimento del pubblico interesse, perchè consente di rispettare il limite di mt. 200 previsto dall&#8217;art. 1, secondo comma, della l. n. 475 cit., si rivela effettivamente satisfattivo delle esigenze di pubblico interesse che la norma impone di perseguire, tenuto conto del carattere eccentrico e marginale che la nuova ubicazione della &#8220;Farmacia del Corso&#8221; viene ad avere nei confronti della zona di competenza: di tal chè &#8211; come osserva criticamente l&#8217;A.S.U.R. &#8211; non sono rispettate le esigenze della relativa popolazione.<br /> Sul punto la deliberazione n. 279/2018 replica ai rilievi dell&#8217;A.S.U.R. sostenendo che lo spostamento di sede è funzionale a una posizione maggiormente baricentrica della &#8220;Farmacia del Corso&#8221; rispetto alla sua zona di competenza e ad una sua pìù agevole fruibilità  con i mezzi motorizzati.<br /> Asserisce, poi, che i nuovi locali sono comunque attigui al centro storico, che rimane servito da sedi farmaceutiche immediatamente adiacenti. Quest&#8217;ultimo punto, perà², lascia assai perplessi perchè non si comprende come possa un mutamento di sede, che porta addirittura la farmacia fuori del comparto territoriale ad essa assegnato (tant&#8217;è vero che è possibile solo previa modifica di questo), non incidere negativamente sulla fruizione del servizio farmaceutico da parte degli utenti che erano pìù vicini alla vecchia sede e che si trovano, ora, essi sì¬ in posizione marginale ed eccentrica rispetto alla nuova: la generica rassicurazione che gli stessi sono serviti dalle altre sedi farmaceutiche non può reputarsi al riguardo sufficiente, in difetto di pìù precise e puntuali indicazioni.<br /> Si rammenta in proposito, che il trasferimento della sede di una farmacia è subordinato alla &#8220;<em>idoneità  della sede prescelta a soddisfare le esigenze della popolazione residente, secondo i parametri di un&#8217;equa distribuzione sul territorio degli esercizi in questione e di accessibilità  al servizio, in modo da non lasciare sfornite porzioni del territorio, anche se scarsamente abitate, dalla presenza del locale adibito per legge alla vendita dei prodotti farmaceutici</em>&#8221; (cfr. C.d.S., Sez. III, 10 settembre 2018, n. 5312). Invero, la libertà  di trasferimento del farmacista, pur laddove limitata all&#8217;interno della zona di competenza, non è incondizionata, dovendo il locale indicato per il suddetto trasferimento essere situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona (C.d.S., Sez. III, 19 giugno 2018, n. 3744).<br /> Quanto, poi, alla fruizione con mezzi motorizzati, si tratta, invero, di problema diverso, qual è quello della disciplina del traffico nel centro abitato, e che, quindi, avrebbe potuto essere affrontato in modo e con strumenti diversi (ad es. modificando <em>in parte qua</em> tale disciplina).<br /> Per quanto detto, non persuade nemmeno la motivazione con cui la sentenza appellata ha respinto la censura della ricorrente incentrata sulla violazione della disciplina stabilita art. 1 della l. n. 475/1968 in materia di trasferimento delle farmacie, per non essere i nuovi locali della &#8220;Farmacia del Corso&#8221; collocati all&#8217;interno del suo (originario) perimetro territoriale.<br /> Obietta, sul punto, il T.A.R. che l&#8217;infondatezza della censura riposa sul dato fattuale per il quale il potere esercitato nel caso all&#8217;esame dall&#8217;Amministrazione non è quello previsto dall&#8217;art. 1 della l. n. 475/1968, bensì¬ quello di cui al successivo art. 2, che attiene alla potestà  pianificatoria, in cui rientra anche la revisione della programmazione territoriale.<br /> In realtà , che nel caso di specie l&#8217;atto impugnato costituisca espressione della potestà  pianificatoria non basta a farlo rientrare nello schema dell&#8217;art. 2 della l. n. 475/1968, poichè &#8211; come ampiamente dimostrato &#8211; l&#8217;effetto concreto della revisione territoriale approvata consiste nel trasferimento della sede della &#8220;Farmacia del Corso&#8221;; nè del resto il trasferimento di sede di cui al precedente art. 1 si può ritenere atto estraneo alla suddetta potestà .<br /> In realtà , il Comune ha inteso forzare gli schemi normativi di cui agli artt. 1 e 2 della l. n. 475/1968, al fine di conseguire l&#8217;obiettivo avuto di mira, cosicchè, pìù che di sviamento, appare corretto parlare di violazione delle ora viste previsioni normative, nessuna delle quali è stata rispettata: non l&#8217;art. 2, non essendo stata verificata l&#8217;effettiva presenza dei presupposti, a cui la norma <em>de qua</em> subordina (al comma 2), la revisione della programmazione territoriale; e neppure l&#8217;art. 1, poichè il trasferimento di sede ivi previsto deve restare nei limiti del comparto territoriale di appartenenza e non esorbitarne, come qui avvenuto, e in ogni caso essere subordinato alla verifica che esso soddisfi le esigenze degli abitanti della zona di competenza (C.d.S., Sez. III, nn. 5312/2018 e 3744/2018, citt.), compresi &#8211; è il caso di sottolineare &#8211; quelli che, a seguito del trasferimento, verrebbero a trovarsi pìù lontani dalla nuova sede.<br /> In conclusione, pertanto, l&#8217;appello è fondato, nei limiti e per i motivi sopra detti. Conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, va accolta la domanda di annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Fossombrone n. 279/2018, proposta dalla farmacia ricorrente con ricorso R.G. n. 567/2018 e, per l&#8217;effetto, la predetta deliberazione va annullata.<br /> Rimane impregiudicato l&#8217;ulteriore esercizio del potere ad opera dell&#8217;Amministrazione comunale, nel rispetto dell&#8217;effetto conformativo della presente decisione.<br /> Sussistono giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese tra le parti, in virtà¹ della complessità  delle questioni affrontate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sezione Terza (III^), così¬ definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, previa declaratoria di improcedibilità  del ricorso R.G. n. 444/2018, accoglie il ricorso R.G. n. 567/2018, annullando la deliberazione con questo impugnata (n. 279 del 2 novembre 2018).<br /> Compensa le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Ezio Fedullo, Consigliere<br /> Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore</div>
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