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	<title>enti locali Archivi - Giustamm</title>
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	<title>enti locali Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla c.d. addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-c-d-addizionale-comunale-sui-diritti-di-imbarco-portuale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 08:59:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-c-d-addizionale-comunale-sui-diritti-di-imbarco-portuale/">Sulla c.d. addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale.</a></p>
<p>&#8211; Contabilità pubblica &#8211; Enti locali &#8211; Diritti di imbarco portuale &#8211; Addizionale comunale &#8211; Natura giuridica. &#8211; Contabilità pubblica &#8211; Enti locali &#8211; Diritti di imbarco portuale &#8211; Addizionale comunale &#8211; Istituzione. &#8211; Contabilità pubblica &#8211; Enti locali &#8211; Diritti di imbarco portuale &#8211; Addizionale comunale &#8211; Esenzione &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-c-d-addizionale-comunale-sui-diritti-di-imbarco-portuale/">Sulla c.d. addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-c-d-addizionale-comunale-sui-diritti-di-imbarco-portuale/">Sulla c.d. addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Contabilità pubblica &#8211; Enti locali &#8211; Diritti di imbarco portuale &#8211; Addizionale comunale &#8211; Natura giuridica.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Contabilità pubblica &#8211; Enti locali &#8211; Diritti di imbarco portuale &#8211; Addizionale comunale &#8211; Istituzione.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Contabilità pubblica &#8211; Enti locali &#8211; Diritti di imbarco portuale &#8211; Addizionale comunale &#8211; Esenzione &#8211; Legittimità.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>&#8211; In tema di riequilibrio strutturale dei comuni in condizioni di criticità finanziaria, l’“Su” prevista dall’art. 1, comma 572, lett. a), l. n. 234/2021, pur così denominata, integra un tributo autonomo proprio derivato del comune, e non un’addizionale in senso tecnico dipendente da un’imposta principale preesistente; essa ha natura di imposta indiretta, è finalizzata al ripiano del disavanzo o alla riduzione del debito dell’ente, non rientra nel sistema tariffario dei servizi e delle infrastrutture portuali disciplinato dal regolamento UE 2017/352, non richiede la previa esistenza di un tributo “base” gravante sui passeggeri, ed è conforme ai principi di territorialità, capacità contributiva e riserva di legge, potendo la disciplina attuativa e le modalità di riscossione essere demandate al regolamento comunale e a successiva convenzione di servizio.</li>
<li>&#8211; È legittima l’istituzione, da parte del Comune di Genova, dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale nella misura di euro 3 per passeggero quale misura prevista dal “patto per Genova”, poiché tale entrata deve essere applicata congiuntamente all’incremento dell’addizionale comunale Irpef per accedere al contributo statale di riequilibrio; il superamento o meno delle stime di gettito non rende di per sé sproporzionata o sviata la misura, né impone al Comune di rinunciarvi.</li>
<li>&#8211; L’esenzione dall’imposta di imbarco portuale prevista per i residenti nel Comune e per i residenti nelle isole di destinazione non viola il principio di libera prestazione dei servizi, poiché il tributo grava sui passeggeri e non sui vettori, e il trattamento differenziato trova giustificazione oggettiva nella funzione compensativa del prelievo rispetto ai disagi urbani generati dai flussi turistici e nella diversa posizione dei soggetti che utilizzano il trasporto per rientrare alla propria residenza.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Morbelli &#8211; Est. Felleti</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 297 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Assarmatori, Assagenti, Grandi Navi Veloci s.p.a., Moby s.p.a., Stazioni Marittime s.p.a., in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, e Giulio Uras, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Genova, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Maria Parodi e Luca De Paoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona, rispettivamente, del Presidente del Consiglio, dei Ministri e del Direttore <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (in qualità di cointeressata), in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Busnelli e Tania Valle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Comune di Venezia, Comune di Palermo e Comune di Napoli, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A &#8211; per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Genova n. 72 del 16.12.2025, recante l’istituzione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco portuale e l’approvazione del relativo regolamento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Genova n. 73 del 19.12.2025, recante l’approvazione dei documenti previsionali programmatici 2026/2028, nella parte in cui iscrive l’entrata nel bilancio pluriennale del Comune di Genova;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’accordo tra lo Stato e il Comune di Genova per il riequilibrio strutturale in data 22.11.2022, nella parte in cui prevede l’istituzione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco portuale pari a 3 euro a persona;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B &#8211; per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota del Ministero dell’Interno avente ad oggetto il monitoraggio delle misure previste nell’accordo tra lo Stato e il Comune di Genova da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova, della Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente al Ministero dell’Interno, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2026, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso introduttivo notificato il 6 marzo 2026 e depositato il 20 marzo 2026 l’associazione Assarmatori, l’associazione Assagenti, Grandi Navi Veloci s.p.a., Moby s.p.a., Stazioni Marittime s.p.a. ed il signor Giulio Uras hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Genova n. 72 del 16 dicembre 2025, recante l’istituzione dell’addizionale sui diritti d’imbarco portuale e l’approvazione del relativo regolamento, la successiva deliberazione n. 73 del 19 dicembre 2025, recante l’iscrizione dell’entrata nel bilancio pluriennale, e l’accordo tra lo Stato e il Comune di Genova del 22 novembre 2022 per il riequilibrio strutturale, nella parte in cui prevede l’introduzione del tributo sull’imbarco portuale pari a 3 euro a passeggero.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) <i>Eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, commi 2 e 8, del d.l. n. 50/2022, conv. in l. n. 91/2022. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 572, lett. a), della legge n. 237/2021. Violazione del principio costituzionale del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Violazione del principio di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 Cost</i>. Nell’ordinamento tributario l’addizionale risulterebbe configurabile esclusivamente in presenza di un tributo principale, al quale dovrebbe essere legata da un nesso di accessorietà-dipendenza, con attribuzione del gettito ad un ente diverso dal soggetto attivo dell’imposta “madre”. Pertanto, posto che nel porto di Genova non graverebbero prelievi di natura tributaria sui passeggeri (essendovi unicamente, a carico delle imprese armatoriali, la tassa di ancoraggio sulle navi e la tassa portuale sulle merci, incamerate dall’Autorità Portuale, oltre a corrispettivi di natura privatistica per i servizi forniti da Stazioni Marittime s.p.a.), l’istituzione di un’addizionale sui diritti d’imbarco portuale si rivelerebbe illegittima per difetto dell’imposta base. Né il tributo potrebbe essere considerato come autonomo, poiché mancherebbe una regolamentazione di rango primario di tale entrata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) <i>Violazione dell’art. 13 del regolamento UE 2017/352 del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. In via subordinata, richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell’art. 267 TFUE</i>. La misura contrasterebbe con l’art. 13 del regolamento europeo n. 352 del 2017, in quanto il prelievo opererebbe in ragione del solo atto dell’imbarco dei passeggeri sulle navi, senza alcun nesso con la remunerazione di servizi connessi all’uso dell’infrastruttura portuale, ed il ricavato verrebbe devoluto ad un ente differente da quello che gestisce il porto. Pertanto, il tributo in discussione rappresenterebbe un ostacolo alla concorrenza ed alla libera circolazione dei servizi nell’ambito del trasporto marittimo. In ragione di ciò, il Tribunale adito dovrebbe disapplicare la normativa nazionale di cui all’art. 1, comma 572, lett. a), della legge n. 234/2021 per incompatibilità con il diritto unionale o, in subordine, disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III) <i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto dei presupposti e travisamento. Sviamento del potere</i>. Gli atti oppugnati sarebbero viziati per difetto istruttorio e motivazionale, nonché per violazione del principio di proporzionalità, giacché:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il tributo avrebbe esclusivamente la finalità di riequilibrio strutturale del bilancio comunale, mediante destinazione del gettito al ripiano del disavanzo o al sostegno del debito, mentre l’Amministrazione civica avrebbe adottato la misura fiscale per fare fronte ai disagi determinati dai flussi di traffico dei passeggeri ed al conseguente aumento del costo dei servizi, con evidente sviamento di potere;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il Comune non avrebbe esposto le ragioni del permanere della scelta di istituire l’addizionale, oltretutto nell’ammontare massimo di 3 euro a persona, nonostante gli accadimenti successivi all’accordo con lo Stato del 2022, vale a dire:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">i) il raggiungimento e persino il superamento dell’obiettivo di gettito complessivamente prefissato, pari ad € 24.919.782 annui, grazie agli incassi della sola addizionale Irpef, in tesi di gran lunga superiori a quelli stimati. Segnatamente, a fronte di una previsione di maggior entrata dell’addizionale all’imposta sui redditi per € 19.200.000, il risultato effettivo sarebbe stato di € 36.801.000 per il 2024; a tale dato dovrebbe adesso aggiungersi l’importo di € 16.200.000 in conseguenza dell’ulteriore aumento delle aliquote operato con la manovra del dicembre 2025;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ii) la sensibile crescita del traffico di passeggeri nel porto di Genova;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’Amministrazione civica non avrebbe coinvolto gli operatori del <i>cluster</i> marittimo e l’Autorità di Sistema Portuale nella decisione di introdurre l’addizionale sui diritti d’imbarco, non rispettando l’obbligo imposto dall’art. 15 del regolamento UE n. 352 del 2017;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; non sarebbero stati analizzati i possibili impatti negativi della misura sui traffici dei passeggeri nello scalo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; né la delibera istitutiva del tributo, né il regolamento contestualmente approvato indicherebbero il soggetto onerato della gestione della riscossione e le responsabilità connesse a tale attività.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IV) <i>In via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 572, lett. a), della legge n. 234/2021, nella parte in cui prevede l’istituzione di un’addizionale comunale ai diritti d’imbarco, per violazione degli artt. 3, 23, 53 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 56 TFUE, e dell’art. 119, commi 1 e 2, Cost</i>. In subordine, qualora gli atti fossero ritenuti immuni dai vizi sopra denunciati, si insta affinché il Tribunale sollevi questione di costituzionalità della disposizione di legge che consente di introdurre l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, sotto i seguenti profili:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; violazione dei principi di ragionevolezza e di territorialità del tributo <i>ex</i> art. 119, comma 2, Cost., perché il presupposto del prelievo, ossia l’imbarco dei passeggeri sulle navi, si realizza in un territorio nel quale il Comune difetterebbe di sovranità, facendo ricadere le criticità del bilancio dell’ente locale sugli utenti del porto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; violazione del principio di riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., in quanto la fonte primaria non definirebbe gli elementi costitutivi dell’imposta, con particolare riferimento ai soggetti passivi, ai criteri per agevolazioni ed esenzioni, alle modalità di riscossione ed agli obblighi dei vettori;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; violazione del principio di capacità contributiva <i>ex</i> art. 53 Cost., poiché il presupposto della tassazione, ossia il fatto di doversi spostare via mare, non costituirebbe un elemento sintomatico di ricchezza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario <i>ex</i> art. 117, comma 1, Cost., perché il prelievo confliggerebbe con il sistema di tariffazione nei porti delineato dal regolamento UE n. 352 del 2017 e con la libertà di prestazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica entro i quali deve esplicarsi la potestà impositiva degli enti locali ai sensi dell’art. 119 Cost., per difetto del requisito di territorialità del tributo e per mancanza di un’imposta principale alla quale aggiungere l’addizionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">V) <i>Violazione dell’art. 3 Cost. Violazione dell’art. 1 del regolamento CEE n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi</i>. Il sistema delle esenzioni configurato dal Comune risulterebbe discriminatorio e contrastante con il principio di libera prestazione dei servizi, giacché:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la distinzione tra cittadini genovesi, esenti dal pagamento, e non residenti non rispetterebbe il regolamento CEE n. 4056 del 1986, concretizzando una restrizione alla libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo fondata sulla residenza. In particolare, la fattispecie apparirebbe simile a quella della c.d. tassa sul lusso, che era stata istituita dalla Regione Sardegna per colpire natanti e aeromobili aventi domicilio fiscale fuori dall’isola e venne dichiarata incompatibile con il diritto europeo dalla Corte di Giustizia con sentenza del 17 novembre 2009, causa C-169/08;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; anche l’esenzione in favore dei passeggeri residenti nelle isole in cui sono diretti violerebbe il regolamento CEE n. 4056 del 1986, come avrebbe stabilito la Corte di Giustizia nella decisione del 14 novembre 2002, causa C-435/00.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune di Genova si è costituito in resistenza, instando per la reiezione dell’impugnativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate Riscossione. La Presidenza del Consiglio ha eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto dei presupposti del ricorso collettivo, mentre il MEF ne ha chiesto il rigetto nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è altresì costituita l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, aderendo alla domanda attorea.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni. La difesa civica ha opposto l’inammissibilità del gravame sia per carenza di un interesse personale, attuale e concreto in capo ai ricorrenti, mancando gli atti applicativi del tributo, né essendovi prova che l’imposizione leda i loro interessi economici; sia per omessa specificazione delle loro posizioni soggettive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso in aggiunzione, notificato il 30 giugno 2026 e depositato il 1° luglio 2026, i deducenti hanno impugnato la nota del Ministero dell’Interno avente ad oggetto il monitoraggio delle misure previste nell’accordo tra lo Stato e il Comune di Genova, articolando i seguenti motivi aggiunti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) <i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, illogicità, difetto dei presupposti e travisamento. Sviamento del potere</i>. La nota avversata, con cui l’Amministrazione dell’Interno ha contestato al Comune l’inadempimento per mancata istituzione dell’addizionale sui diritti d’imbarco portuale, si rivelerebbe contraddittoria e sviata, poiché:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’accordo avrebbe previsto un’entrata annuale complessiva di € 24.919.782, di cui € 19.200.000 per le maggiori aliquote dell’addizionale Irpef ed € 5.719.782 per l’addizionale portuale, per un totale di € 74.759.346 nelle tre annualità 2022, 2023 e 2024;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’aumento degli incassi dell’addizionale Irpef nei tre anni in questione, certificato nella relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, avrebbe portato ad un risultato di € 75.832.714,79;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tuttavia, la Commissione avrebbe ignorato il conseguimento del <i>target</i> di gettito complessivo e compiuto una verifica atomistica delle singole misure, intimando illegittimamente al Comune di istituire l’imposta sull’imbarco e di recuperare nel 2026 le somme non riscosse nel 2023 e nel 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) <i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, commi 2 e 8, del d.l. n. 50/2022, conv. in l. n. 91/2022</i>. Il nuovo tributo genererebbe un introito enormemente superiore all’obiettivo pianificato nel patto con lo Stato, sicché la misura in parola verrebbe trasformata da strumento per assicurare l’equilibrio di bilancio a viatico per un ampliamento indiscriminato della spesa, con esercizio surrettizio di una potestà tributaria assai più estesa di quella spettante alla generalità dei comuni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III) <i>Inesistenza della relazione di monitoraggio per mancanza di sottoscrizione</i>. La relazione di monitoraggio sarebbe priva di data e di firma da parte dei membri della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IV) <i>Illegittimità derivata</i>. L’atto oppugnato risulterebbe inficiato per derivazione dai vizi affliggenti i provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sia il Comune di Genova sia le Amministrazioni statali hanno dichiarato di rinunciare ai termini a difesa in relazione ai motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2026, all’esito della discussione orale delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. I ricorrenti contestano gli atti con cui l’Amministrazione civica genovese ha istituito la c.d. addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale per passeggero di cui all’art. 1, comma 572, lett. a), della legge n. 234/2021, nonché il presupposto accordo tra lo Stato e il Comune sottoscritto il 22 novembre 2022 e la nota inviata dal Ministero dell’Interno all’ente locale con l’allegata relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del novembre 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In punto di fatto si rileva che il Comune di Genova – essendo sovraindebitato (con un debito <i>pro capite</i> superiore ad € 1.000 per abitante), seppure non in deficit – ha attivato la procedura straordinaria di riequilibrio finanziario prevista dagli artt. 1, comma 572, lett. a), della legge n. 234/2021 e 43, commi 2 e 8, del d.l. n. 50/2022, conv. in l. n. 91/2022. In base a tale disciplina, l’ente locale adotta gli strumenti di incremento delle entrate definiti in un apposito accordo con lo Stato, beneficiando altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 470, della legge n. 213/2023, di un consistente contributo statale pluriennale a carico del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Segnatamente, il 22 novembre 2022 il Comune ha sottoscritto l’accordo con lo Stato (c.d. “patto per Genova”), con il quale sono state stabilite le seguenti misure, volte ad aumentare le entrate delle casse municipali:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’introduzione di un incremento dell’addizionale comunale all’Irpef, in deroga al limite dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998 (per cui l’aliquota di compartecipazione non può eccedere 0,8 punti percentuali), con aliquote pari all’1% per gli scaglioni € 0 &#8211; 15.000 ed € 15.001 &#8211; 28.000, all’1,1% per lo scaglione € 28.001 &#8211; 50.000 ed all’1,2% per lo scaglione oltre € 50.000;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’istituzione del tributo denominato addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale, pari a 3 euro a persona, a decorrere dal 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel cronoprogramma allegato all’accordo il gettito derivante dall’aumento delle aliquote dell’addizionale Irpef è stimato in € 19.200.000 all’anno per il periodo dal 2022 al 2032, mentre quello ricavabile con il tributo sull’imbarco portuale viene quantificato in € 5.719.782 annui per il decennio dal 2023 al 2032 (v. doc. 3 ricorrenti).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le maggiori aliquote dell’addizionale Irpef sono state introdotte dal Comune fin dal 2022, modificando il regolamento per l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Diversamente, l’addizionale sui diritti di imbarco portuale è stata istituita solamente con la gravata deliberazione consiliare n. 72 del 16 dicembre 2025, a distanza di tre anni dalla stipula dell’accordo (doc. 1 ricorrenti).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ultimo, nonostante il Ministero dell’Interno avesse respinto la proposta dell’ente di rimodulare il patto inserendo un ulteriore incremento dell’addizionale Irpef (docc. 3-5-6-7-8-9 Comune), con la delibera n. 70 del 16 dicembre 2025 l’ente ha elevato le aliquote nella misura massima dell’1,2% per tutti gli scaglioni di reddito (doc. 6 ricorrenti).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Può prescindersi dal vaglio delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle Amministrazioni resistenti, attesa l’infondatezza dell’impugnativa nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il primo motivo del ricorso introduttivo non coglie nel segno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al di là del <i>nomen iuris </i>di “addizionale” impropriamente utilizzato nell’art. 1, comma 572, lett. a), della legge n. 234/2021, è evidente che il legislatore ha inteso configurare una fattispecie tributaria autonoma e, segnatamente, un tributo proprio derivato dei comuni sede di città metropolitana o capoluogo di provincia che versino in condizioni di criticità finanziaria, avendo un disavanzo di amministrazione <i>pro capite</i> superiore ad € 500 o un debito <i>pro capite</i> superiore ad € 1.000, ai sensi dell’art. 43, commi 2 e 8, del d.l. n. 50/2022, conv. in l. n. 91/2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, la finalità perseguita dalle norme in esame è quella di accordare agli enti locali indicati uno strumento straordinario di risanamento, per ripianare il deficit di bilancio o per ridurre l’impatto del debito, come si evince chiaramente dal contenuto dell’art. 1, comma 572, lett. a), della legge n. 234/2021 (“<i>il comune si impegna…ad assicurare…risorse proprie…da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure</i>”) e dell’art. 43, comma 8, del d.l. n. 50/2022 (“<i>La procedura…può essere attivata anche da parte dei comuni sede di città metropolitana…e dai comuni capoluoghi di provincia…con un debito pro capite superiore ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell’anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si rivela, invece, illogica la tesi ricorsuale secondo cui la misura fiscale in discussione, pur essendo specificamente prevista per i comuni con forte disavanzo o sovraindebitamento, risulterebbe attivabile solamente se nel porto sia già applicato ai passeggeri un tributo di imbarco. Infatti, la possibilità di introdurre l’imposta dipenderebbe da decisioni assunte da altre autorità per scopi differenti, senza alcuna ragione giustificativa di una simile limitazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, non è dubitabile che il prelievo in questione abbia natura tributaria e, segnatamente, di imposta indiretta, sussistendo i tre requisiti individuati dalla giurisprudenza, vale a dire: la definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; l’insussistenza di un rapporto sinallagmatico con una determinata prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante, a sovvenire spese pubbliche (cfr., <i>ex multis</i>, Corte cost., 9 maggio 2024, n. 80; Id., 20 luglio 2018, n. 167). Inoltre, come si dirà <i>infra</i>, nel § 6.2, risulta sicuramente rispettata la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., perché gli elementi fondamentali dell’imposizione sono contenuti nella fonte di rango primario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Il secondo mezzo del gravame introduttivo è fuori fuoco.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il regolamento UE n. 352 del 2017 stabilisce regole in materia di fornitura di servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti. In particolare, ai sensi dell’art. 12 del regolamento, i prestatori di servizi portuali possono riscuotere diritti per le attività svolte, che devono essere fissati in modo trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionale al costo delle prestazioni rese. Inoltre, alla stregua dell’art. 13 del regolamento, l’ente di gestione del porto può chiedere il pagamento di diritti per l’uso dell’infrastruttura portuale, da determinarsi in base alla strategia commerciale ed ai piani di investimento, nonché nel rispetto delle norme in materia di concorrenza. Dunque, come si evince anche dal considerando n. 12, la normativa europea riguarda il sistema di tariffazione applicabile agli armatori delle unità navali ed ai proprietari delle merci trasportate per la fruizione degli impianti portuali e degli appositi servizi (“<i>Il presente regolamento non dovrebbe imporre limitazioni all’ente di gestione del porto, o all’autorità competente, nel predisporre il proprio sistema di tariffazione, purché i diritti d’uso dell’infrastruttura portuale pagati dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi siano trasparenti, in particolare chiaramente identificabili, e non discriminatori, e contribuiscano alla manutenzione e allo sviluppo dell’infrastruttura e degli impianti di servizio e alla prestazione dei servizi necessari a compiere o facilitare le operazioni di trasporto all’interno dell’area portuale e nelle vie navigabili che danno accesso ai porti rientranti nella competenza dell’ente di gestione del porto</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Diversamente, la misura odiernamente in contestazione è un prelievo coattivo avente natura tributaria e non corrispettiva, essendo estraneo alla gestione dei servizi portuali e privo di nesso sinallagmatico con una specifica prestazione fornita al contribuente; persegue l’obiettivo di ripianamento / consolidamento dei conti comunali; non grava sugli utenti del porto, ossia sulle imprese di navigazione, bensì sui passeggeri, i quali sono fruitori (non del porto, bensì) del servizio di trasporto (cfr. Cass. civ., sez. trib., 8 maggio 2024, n. 12489). Pertanto, non trattandosi di un diritto per un servizio portuale o per l’uso dell’infrastruttura, il tributo in parola non rientra nel sistema di tariffazione disciplinato dal regolamento UE n. 352 del 2017 (in argomento cfr. Cons. St., sez. V, 24 agosto 2026, n. 6621, che ha respinto il ricorso di una compagnia di navigazione avverso l’addizionale portuale istituita dal Comune di Salerno).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La doglianza ricorsuale si appalesa, inoltre, generica nella parte in cui lamenta la violazione del regime concorrenziale e della libera circolazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE, giacché non viene fornito un sia pur minimo principio di prova (analisi di mercato, prospettive di entrata e di bilancio, etc.) delle paventate ricadute negative per la competitività del porto di Genova (in termini v. Cons. St., sez. V, 24 agosto 2026, n. 6621, cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Il terzo mezzo del ricorso introduttivo e tutti i motivi dell’impugnativa in aggiunzione, scrutinabili congiuntamente per la loro intima connessione, non sono meritevoli di condivisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. Anzitutto, si rivela fallace la ricostruzione dei deducenti secondo cui l’ente locale avrebbe dovuto soprassedere all’istituzione del tributo, perché l’obiettivo finanziario fissato nell’accordo con lo Stato sarebbe stato pienamente soddisfatto con il solo aumento delle aliquote dell’addizionale Irpef.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come obiettato dalla difesa civica, l’introduzione dell’imposta d’imbarco portuale è necessaria per ottenere il contributo statale, trattandosi di misura da applicare congiuntamente – e non alternativamente – a quella dell’incremento dell’addizionale Irpef, come si evince inequivocabilmente dal tenore letterale dell’art. 1, comma 572, lett. a), della legge n. 234 cit., che impiega la congiunzione “e” (“<i>istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell’addizionale comunale all’Irpef…e di un’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, il <i>target</i> di gettito riportato nel cronoprogramma allegato al patto ha valore indicativo, nel senso che l’eventuale superamento delle cifre ipotizzate non implica automaticamente la sproporzione delle misure, essendo rimessa al Comune la facoltà di proporre annualmente una rimodulazione degli strumenti adottati, in base al punto 6 dell’accordo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, contrariamente all’assunto attoreo, per nessuna delle tre annualità 2022, 2023 e 2024 l’incremento degli introiti dell’addizionale Irpef grazie alle maggiori aliquote ha raggiunto l’importo di € 19.200.000 stimato nel cronoprogramma: sicché, <i>a fortiori</i>, l’ente locale è rimasto lontano dall’incasso complessivo sperato di € 24.919.782 annui per il gettito derivante complessivamente dalle due misure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, il maggior prelievo Irpef rispetto al risultato del 2021 riconducibile all’aumento delle aliquote non coincide con l’intero incremento del gettito registrato, ossia € 13.112.000 per il 2022 (€ 86.200.000 &#8211; € 73.088.000), € 25.918.000 per il 2023 (€ 99.006.000 &#8211; € 73.088.000) ed € 36.801.000 per il 2024 (€ 109.889.000 &#8211; € 73.088.000) (v. docc. 7-8-9-10 ricorrenti), perché una quota di tali incassi dipende dalla crescita della base imponibile, a sua volta connessa alle dinamiche dell’occupazione, delle retribuzioni, dell’inflazione e del ciclo economico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, per calcolare l’effettivo impatto della misura straordinaria, occorre depurare l’aumento lordo del gettito dell’addizionale Irpef per gli anni 2022, 2023 e 2024 dalla quota derivante dall’incremento “fisiologico” della base imponibile, che, considerata la crescita media a livello nazionale, può essere stimata all’incirca pari al 7,44% per il 2022, al 14,86% per il 2023 ed al 24,87% per il 2024. Dunque, come rappresentato dal Comune, il maggior gettito imputabile all’aumento delle aliquote è di “soli” € 7.674.000 per il 2022, € 15.061.000 per il 2023 ed € 18.626.000 per il 2024, non riscontrandosi quindi alcun extragettito rispetto al <i>target</i>preventivato nell’accordo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. Sotto altro profilo, l’intervenuta espansione del flusso di viaggiatori nello scalo portuale genovese rispetto al 2022, anno di sottoscrizione del patto tra il Comune e lo Stato, non costituisce di per sé circostanza idonea a scalfire la legittimità dell’istituzione del tributo e della relativa quantificazione nell’importo di 3 euro per ogni passeggero in imbarco.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, nella delibera impugnata l’Amministrazione ha dato atto di avere tenuto in considerazione il volume di passeggeri di navi da crociera e traghetti registrato nel porto di Genova nell’anno 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, come emerge dal rapporto dell’Autorità Portuale relativo ai transiti complessivi nei tre porti di Genova, Savona e Vado Ligure (doc. 15-bis ricorrenti), non si tratta di un incremento costante negli anni, perché, al significativo aumento del 2023, è seguito un calo nel 2024 per il settore crocieristico, con dati sostanzialmente confermati nel 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3. Alla luce di quanto sin qui esposto scolorano le censure attoree di carenza istruttoria, deficit motivazionale e sviamento di potere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, nella delibera n. 72 del 16 dicembre 2025 il Consiglio comunale ha motivato l’introduzione dell’imposta d’imbarco portuale con l’obbligo di rispettare l’accordo con lo Stato e contribuire al riequilibrio strutturale del bilancio dell’ente, realizzando un gettito caratterizzato da una ragionevole certezza di introito nel breve periodo, grazie alla riscossione contestuale all’acquisto del biglietto da parte dei passeggeri.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dunque, il provvedimento istitutivo del tributo fa coerente riferimento all’esigenza di porre rimedio alla situazione di sofferenza finanziaria secondo il meccanismo configurato dalla legge, evidenziando che, dopo la firma del “patto per Genova”, la necessità dell’imposta è divenuta ancora più stringente, a causa di congiunture che hanno provocato aumenti di spesa in settori fondamentali quali la manutenzione stradale, la scuola ed i servizi sociali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In aggiunta, l’Amministrazione civica ha giustificato l’introduzione del tributo con l’esigenza di compensare parzialmente i disagi causati alla città dal traffico turistico portuale, foriero di ricadute negative sulla viabilità, sui trasporti e sull’igiene urbana, con conseguenti maggiori oneri in capo all’ente (ad esempio, per i servizi di Polizia Locale). Tale finalità appare ragionevole e non sviata o distorta, giacché, a ben vedere, risulta implicita nella previsione di legge, come riconosciuto dalla giurisprudenza in un caso analogo (v. Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2025, n. 802, che, in relazione all’istituzione dell’addizionale sui diritti di imbarco aeroportuale da parte del Comune di Napoli, ai sensi dello stesso art. 1, comma 572, lett. a), della legge n. 234/2021, ha statuito che “<i>E’ altresì ragionevole e proporzionato il riferimento alla detta «funzione compensativa» perché…il collegamento dell’addizionale con i disagi provocati al Comune dove è situato l’aeroporto è insito nella previsione di legge, e nemmeno deve essere specificamente motivato al momento dell’istituzione dell’addizionale…Di qui l’infondatezza delle censure mosse dalle appellanti alle parti della sentenza di primo grado in cui si respinge la doglianza di difetto di proporzionalità della misura mediante il riferimento ai disagi ed ai maggiori costi che caratterizzano, tra gli altri, anche l’aeroporto di Capodichino</i>”; inoltre, l’introduzione della misura “<i>non necessitava di specifico supporto probatorio da parte del Comune di Napoli, essendo ampiamente giustificata dal fatto dell’utilizzo del bene aeroportuale ubicato nel Comune ed essendo sorretta dall’esigenza di compensare i disagi e i costi naturalmente derivanti da detto maggiore utilizzo, senza che questi debbano essere quantificati, per la mancanza del carattere sinallagmatico attesa la natura tributaria dell’imposizione</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, contrariamente alla tesi patrocinata dai ricorrenti, il Comune ha legittimamente introdotto la misura fiscale di cui è causa, che dà attuazione agli impegni assunti in seno al patto con lo Stato e non trascende l’obiettivo del riequilibrio di bilancio, non essendo funzionale ad un mero aumento della spesa dell’ente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.4. Per le medesime ragioni la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che ha rilevato l’inadempimento dell’Amministrazione civica per via della mancata applicazione del tributo negli anni passati, non è inficiata dai vizi denunciati dagli esponenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È, peraltro, ininfluente che la suddetta relazione non sia stata datata e sottoscritta dai componenti della Commissione. Infatti, il documento è allegato ad una nota ufficiale del Ministero dell’Interno, nella quale si riferisce che la relazione è stata predisposta dall’organo nella seduta del 26 novembre 2025 (doc. 39 ricorrenti); in ogni caso, si tratta di atto indirizzato al Comune e non immediatamente lesivo per gli amministrati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.5. L’ente locale non era tenuto a consultare l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e le compagnie di navigazione attive nel porto di Genova.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990, le norme sulla partecipazione non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi. In proposito, la delibera n. 72 del 2025 ha pacificamente natura di atto regolamentare, istituendo l’addizionale portuale e stabilendo la relativa disciplina per la generalità dei soggetti che si imbarcano dallo scalo genovese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È, poi, inconferente che il regolamento UE n. 352 del 2017 preveda la consultazione di armatori e vettori sulle tariffe per l’uso dell’infrastruttura portuale e per i servizi portuali, in quanto, come già illustrato <i>supra</i>, nel § 4, la fattispecie in esame non ricade sotto l’egida dell’invocata normativa unionale (sul punto v. Cons. St., sez. V, 24 agosto 2026, n. 6621, cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, dalla documentazione versata in atti emerge che sia l’Autorità Portuale, sia Assarmatori, Assagenti e Stazioni Marittime s.p.a. hanno partecipato attivamente alla riunione delle commissioni consiliari Affari Istituzionali e Bilancio svoltasi in data 10 dicembre 2025, dedicata all’attività istruttoria prodromica alla deliberazione dell’organo di governo comunale (v. docc. 14 e 16 Comune). Inoltre, contrariamente all’assunto ricorsuale, nella predetta seduta sono stati vagliati sia i profili di criticità connessi all’istituzione del tributo, escludendo possibili ripercussioni in termini di minore appetibilità dello scalo (in proposito, si è anche osservato che l’importo di 3 euro per passeggero imbarcato su nave da crociera o traghetto equivale al massimo al costo di un aperitivo); sia gli effetti positivi della misura, con particolare riferimento alla diminuzione dell’indebitamento dell’ente ed alla compensazione delle esternalità negative prodotte dal traffico crocieristico e traghettistico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.6. Infine, la definizione delle concrete modalità di applicazione dell’imposta e l’individuazione del soggetto tenuto alla riscossione sono state legittimamente rimesse ad una convenzione di servizio, che dovrà essere sottoscritta dalla Giunta comunale con Stazioni Marittime s.p.a., concessionaria dell’Autorità di Sistema Portuale deputata alla gestione dei cinque terminal passeggeri ed alle operazioni di imbarco / sbarco, oppure con le compagnie di navigazione, come previsto dall’art. 5 del regolamento per la disciplina dell’addizionale portuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il quarto motivo è inaccoglibile, per manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Per quanto riguarda i principi di ragionevolezza e di territorialità dell’imposizione, come sancito dal Consiglio di Stato nella già richiamata sentenza n. 802 del 2025, “<i>è da escludere il profilo di irragionevolezza denunciato…per l’asserita mancanza di collegamento tra i soggetti sui quali la misura ricade e le finalità perseguite, di ripiano del disavanzo e rimborso dei debiti finanziari</i>”. Da un lato, infatti, considerata la natura tributaria del prelievo, è pienamente legittima “<i>la mancanza di rapporto sinallagmatico tra l’istituzione e la misura dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco e la fruizione dei servizi aeroportuali</i> [N.d.R.: nel caso in esame portuali] <i>o di altri servizi comunali</i>”. Dall’altro lato, sussiste “<i>un diverso rapporto di collegamento tra il prelievo e l’ente comunale nel cui territorio si trova l’aeroporto </i>[qui il porto] <i>d’imbarco</i>”, perché il transito di passeggeri in città, implicato dall’acquisto di un biglietto avente il porto / aeroporto quale scalo di riferimento, “<i>costituisce ragionevole indice del «peso» e della «incidenza» che tale circostanza, secondo l’id quod plerumque accidit, è idonea ad avere sulle infrastrutture e sui servizi comunali</i>”, attesi i disagi arrecati dai soggetti non residenti al tessuto urbano (così Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2025, n. 802, cit., in relazione all’acquisto di biglietto con imbarco nell’aeroporto di Napoli-Capodichino).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vale solo la pena di soggiungere che il principio di territorialità non è infranto per il fatto che l’imbarco avviene in un ambito – il porto – appartenente alla circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Infatti, diversamente da quanto ventilato dai deducenti, l’area portuale ricade (anche) nel territorio civico; inoltre, il Comune è un ente a fini generali, istituzionalmente competente a curare il complesso degli interessi pubblici della popolazione residente (cfr. art. 114 Cost. e art. 13 del d.lgs. n. 267/2000), a differenza dell’Autorità Portuale, che è un ente pubblico non economico a ordinamento speciale, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente principalmente il compito di indirizzare e controllare le operazioni ed i servizi portuali (cfr. art. 6 della legge n. 84/1994). Tant’è vero che, sulle aree demaniali portuali affidate da AdSP in concessione a privati per lo svolgimento di attività commerciali o industriali, il Comune può applicare l’IMU (cfr. Cass. civ., sez. trib., ord. 12 aprile 2019, n. 10287, che ha sancito la legittimità degli avvisi di accertamento per ICI emessi dal Comune di Genova nei confronti di una società concessionaria di un’area demaniale nel porto).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 23 Cost., il quale pone una riserva di legge c.d. relativa, per cui il tributo dev’essere previsto nei suoi tratti fondamentali da una fonte primaria, mentre la disciplina di dettaglio può essere stabilita con norme di rango secondario, anche per quanto concerne la regolamentazione delle procedure di accertamento e di riscossione, che attengono al solo momento realizzativo della pretesa fiscale (in argomento cfr., <i>ex plurimis</i>, Corte cost., 22 luglio 2024, n. 140; Corte cost., 26 ottobre 2007, n. 350).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, il legislatore statale ha individuato gli elementi essenziali della fattispecie, ossia le condizioni di attivazione del tributo (disavanzo <i>pro capite</i> o debito <i>pro capite</i> di importo considerevole dei comuni sede di città metropolitana o capoluogo di provincia, accordo con la Presidenza del Consiglio), il presupposto impositivo (l’imbarco nel porto o aeroporto situato nel territorio comunale), i soggetti passivi (i passeggeri) e la misura massima applicabile (3 euro a persona).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’ente locale ha, quindi, approvato il regolamento contenente la disciplina attuativa ed integrativa, nell’esercizio della propria autonomia tributaria <i>ex</i> art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e secondo i principi di cui all’art. 12 della legge n. 42/2009. In particolare, il Comune ha determinato l’ammontare dell’imposta nella somma fissa di 3 euro, in conformità alla previsione sul punto del “patto per Genova”, ed ha definito le agevolazioni ed esenzioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, come si è visto, le modalità di riscossione saranno stabilite in un’apposita convenzione di servizio, da stipularsi con il soggetto che verrà incaricato della materiale esazione del tributo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3. L’imposta d’imbarco portuale non contravviene al principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost., essendo collegata al presupposto dell’acquisto di un biglietto per un viaggio in crociera o in traghetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, lo svolgimento di una vacanza in crociera è con tutta evidenza un indice di spesa-consumo, che manifesta idoneità al concorso alle spese pubbliche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ma anche la spendita di denaro per comprare un biglietto di traghetto esprime capacità contributiva secondo la concezione affermatasi negli ultimi anni, che, come osservato in dottrina, può ben essere legata a fatti socialmente rilevanti (e non meramente economici), purché il tributo sia funzionale a finanziare spese pubbliche nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed equità. Si pensi, ad esempio, alle fattispecie simili dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, che viene applicata per il pernottamento in una struttura ricettiva ubicata sul territorio comunale; oppure al contributo di sbarco di cui al comma 3-<i>bis</i> dell’art. 4 cit., che assume a presupposto impositivo la fruizione di un trasporto aereo o marittimo di tipo commerciale finalizzato all’arrivo nelle isole minori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.4. Come già illustrato <i>supra</i>, nel § 4, non è ravvisabile alcun inadempimento degli obblighi nascenti dal diritto europeo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.5. Infine, la misura si rivela rispettosa dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica <i>ex</i> art. 119 Cost.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come si è visto, infatti, si tratta di un tributo proprio derivato, che non contrasta con il principio di territorialità (<i>supra</i>, § 6.1), né richiede un’imposta principale (<i>supra</i>, § 3), sicché risulta conforme ai criteri generali di cui all’art. 2, comma 2, lett. e), ed all’art. 12 della legge n. 42/2009.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, l’imposta d’imbarco, unitamente all’addizionale all’Irpef maggiorata, ha la funzione di assicurare al Comune risorse proprie per il riequilibrio strutturale del bilancio ed è necessaria per accedere al contributo a valere sul fondo statale di cui all’art. 1, comma 470, della legge n. 213/2023 (<i>supra</i>, § 5.1).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Il quinto motivo del ricorso introduttivo non persuade.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. L’esclusione dell’imposta per i residenti nel Comune di Genova non appare un ostacolo alla libera circolazione dei servizi, in quanto il tributo grava sui viaggiatori e non sui vettori esercenti il trasporto marittimo. In proposito, si rivela inconferente la pronunzia della Corte di Giustizia del 17 novembre 2009, causa C-169/2008, la quale ha riguardato l’imposta istituita nel 2006 dalla Regione Sardegna, che colpiva gli operatori economici aventi domicilio fiscale fuori dal territorio isolano, in occasione dello scalo turistico delle unità da diporto e degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone: tant’è vero che, in quell’occasione, la Curia europea ha ravvisato, oltre ad una restrizione alla libera prestazione dei servizi, anche un aiuto di Stato a favore delle imprese sarde.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, non sussiste violazione del principio della libera prestazione dei servizi perché la situazione dei residenti e quella dei non residenti presenta diversità oggettive, le quali, per principio generale del diritto dell’Unione, sono atte a giustificare un trattamento differenziato in materia di imposizione fiscale. Infatti, come esplicitato nella delibera oppugnata, le ragioni dell’agevolazione risiedono nel valore (anche) compensativo del tributo rispetto ai disagi apportati alla città dai turisti che affluiscono al porto, disagi cui, evidentemente, non contribuiscono coloro che vivono nel territorio; nonché nel fatto che i genovesi sono già gravati dalla misura dell’aumento delle aliquote Irpef, la quale persegue lo stesso obiettivo di consolidamento strutturale del bilancio comunale ed è parimenti prevista nel patto con lo Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. Risulta analogamente giustificata l’esenzione dal tributo dei passeggeri che risiedono nelle isole verso le quali è diretta la nave, essendo <i>ictu oculi</i> differente la situazione dei soggetti che prendono il mezzo marittimo per tornare a casa e quella di coloro che si imbarcano per vacanza o per altri scopi (peraltro, sono esclusi dal pagamento anche gli appartenenti alle forze armate e di polizia, i vigili del fuoco e gli operatori della protezione civile in viaggio per esigenze di servizio). È, pertanto, lampante la non pertinenza della decisione della Corte di Giustizia del 14 novembre 2002, causa C-435/00, la quale ha ritenuto incompatibile con la libera prestazione dei servizi una legge greca che, in difetto di una valida ragione oggettiva, imponeva dazi portuali differenziati a seconda del porto di destinazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. In relazione a quanto precede, l’impugnativa si appalesa infondata e va, quindi, rigettata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. In considerazione della complessità e della parziale novità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere interamente compensate tra tutte le parti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Morbelli, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angelo Vitali, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla responsabilità dello Stato in caso di mancato pagamento di somme di denaro da parte di enti locali in dissesto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-responsabilita-dello-stato-in-caso-di-mancato-pagamento-di-somme-di-denaro-da-parte-di-enti-locali-in-dissesto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 08:06:27 +0000</pubDate>
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<p>Enti locali &#8211; Dissesto &#8211; Condanna al pagamento di somme di denaro &#8211; Inadempimento &#8211; Responsabilità dello Stato. Nel caso di mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni da parte di un ente locale in dissesto, anche con riguardo al pagamento di somme di denaro, è lo Stato a dover versare</p>
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<p style="text-align: justify;">Enti locali &#8211; Dissesto &#8211; Condanna al pagamento di somme di denaro &#8211; Inadempimento &#8211; Responsabilità dello Stato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel caso di mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni da parte di un ente locale in dissesto, anche con riguardo al pagamento di somme di denaro, è lo Stato a dover versare le somme dovute, pena la violazione dell&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Serghides</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO</p>
<p style="text-align: center;">PRIMA SEZIONE</p>
<p style="text-align: center;">CAUSA BANCA SISTEMA S.P.A. c. ITALIA</p>
<p style="text-align: center;">(Ricorso n. 31795/23)</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: center;">STRASBURGO</p>
<p style="text-align: center;">16 gennaio 2025</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Nella causa Banca sistema S.p.a. c. Italia,</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:</p>
<p style="text-align: justify;">Georgios A. Serghides<em>, </em><i>presidente</i>,<br />
Erik Wennerström,<br />
Alain Chablais<em>, </em><i>giudici,</i></p>
<p style="text-align: justify;">e da Viktoriya Maradudina, <i>cancelliere aggiunto di sezione f.f</i><em>.</em>,</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 5 dicembre 2024,</p>
<p style="text-align: justify;">Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:</p>
<p style="text-align: justify;">PROCEDURA</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>All’origine della causa vi è un ricorso presentato contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») l’11 agosto 2023.</li>
<li>La parte ricorrente è stata rappresentata dall’avv. Francesco Verri, del foro di Crotone.</li>
<li>Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">IN FATTO</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Le precisazioni sulla parte ricorrente sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.</li>
<li>La parte ricorrente lamenta la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni da parte di un comune in dissesto, e l’impossibilità di avviare dei procedimenti, per ottenere l&#8217;esecuzione dei suddetti provvedimenti, ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000 e della legge n. 140 del 2004.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">IN DIRITTO</p>
<ol style="text-align: justify;" start="1">
<li>SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE</li>
</ol>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>La parte ricorrente lamenta in via principale la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in suo favore, e l’impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Essa invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione.</li>
<li>La Corte rammenta che l&#8217;esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell&#8217;articolo 6 della Convenzione. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all&#8217;esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (<i>Hornsby c. Grecia</i>, 19 marzo 1997, § 40, <i>Recueil des arrêts et décisions</i> 1997‑II).</li>
<li>Nelle sentenze di principio <i>De Luca c. Italia</i>, n. 43870/04, 24 settembre 2013, Pennino c. Italia, n. 43892/04, 24 settembre 2013, <i>Ventorino c. Italia</i><em>, </em>357/07, 17 maggio 2011, <i>De Trana c. Italia</i><em>, </em>n. 64215/01, 16 ottobre 2007, <i>Nicola Silvestri c. Italia</i><em>, </em>n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia<em>, </em>n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.</li>
<li>Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore della parte ricorrente.</li>
<li>Di conseguenza, tali doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, a causa della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni.</li>
</ol>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA</li>
</ol>
<ol style="text-align: justify;" start="11">
<li>La parte ricorrente ha formulato altre doglianze sotto il profilo dell’articolo 6 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, relative a una violazione del diritto di accesso a un tribunale e alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata). Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell&#8217;articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che gli stessi rivelano una violazione della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa <em>Ventorino</em>, sopra citata, e nella causa <i>Lighea Immobiliare S.A.A. e altri c. Italia </i>(n. 54352/14, 18 gennaio 2024).</li>
</ol>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE</li>
</ol>
<ol style="text-align: justify;" start="12">
<li>Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (<i>Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto</i><em>, </em>sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.</li>
<li>Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL&#8217;UNANIMITÀ,</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><i>Dichiara </i>il ricorso ricevibile;</li>
<li><i>Dichiara </i>che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;</li>
<li><i>Dichiara</i> che vi è stata violazione della Convenzione e dei suoi Protocolli per quanto riguarda le altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata);</li>
<li><i>Dichiara</i> che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;</li>
<li><i>Dichiara</i>
<ol start="1">
<li>che lo Stato convenuto deve versare alla parte ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;</li>
<li>che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 16 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Georgios A. Serghides<br />
Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Viktoriya Maradudina<br />
Cancelliere aggiunto f.f.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sui presupposti per la revoca dell&#8217;incarico di Presidente del Consiglio comunale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-per-la-revoca-dellincarico-di-presidente-del-consiglio-comunale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 09:40:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-per-la-revoca-dellincarico-di-presidente-del-consiglio-comunale/">Sui presupposti per la revoca dell&#8217;incarico di Presidente del Consiglio comunale.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Comuni &#8211; Consiglio comunale &#8211; Presidente del Consiglio comunale &#8211; Revoca &#8211; Presupposti. Alla luce della funzione notoriamente istituzionale e di garanzia della carica di Presidente del Consiglio comunale, la sua revoca non è giustificata dal solo venir meno di un rapporto di “fiducia politica”, che, peraltro,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-per-la-revoca-dellincarico-di-presidente-del-consiglio-comunale/">Sui presupposti per la revoca dell&#8217;incarico di Presidente del Consiglio comunale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-per-la-revoca-dellincarico-di-presidente-del-consiglio-comunale/">Sui presupposti per la revoca dell&#8217;incarico di Presidente del Consiglio comunale.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Enti locali &#8211; Comuni &#8211; Consiglio comunale &#8211; Presidente del Consiglio comunale &#8211; Revoca &#8211; Presupposti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Alla luce della funzione notoriamente istituzionale e di garanzia della carica di Presidente del Consiglio comunale, la sua revoca non è giustificata dal solo venir meno di un rapporto di “fiducia politica”, che, peraltro, quanto meno in senso stretto, neppure è strettamente richiesto all’atto della nomina. Viceversa la revoca di una figura caratterizzata da un così elevato rilievo istituzionale deve trovare fondamento in condotte, comprovate in fatto, oggettivamente espressive di un reiterato mal governo della medesima funzione istituzionale e ascrivibili all’attività del Presidente del Consiglio comunale in quanto tale, non invece alla sua (perdurante) veste di consigliere comunale, come tale ancora libero di esprimere le proprie opinioni politiche.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Aru &#8211; Est. Plaisant</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2024, proposto da:<br />
Marco Carta, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pasquale Cannas e Domenica Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Siniscola, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Falchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Gianluigi Farris, Angela Bulla e Antonello Fadda, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento:</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della deliberazione del Consiglio comunale 3 ottobre 2024, n. 53, di revoca del Presidente del Consiglio stesso, nonché degli atti presupposti tra cui la deliberazione consiliare n. 34/2024 di modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio nella parte in cui ha introdotto la mozione di revoca del presidente con una maggioranza diversa rispetto a quella prevista per l’elezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Siniscola.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il sig. Marco Carta, odierno ricorrente e dal mese di ottobre 2021 consigliere comunale del Comune di Siniscola, è stato, altresì, eletto, con deliberazione 29 dicembre 2021, n. 67, Presidente del Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata di 2/3 dei consiglieri (12 voti favorevoli su 17 consiglieri assegnati al Comune). secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 17 maggio 2024 il Sindaco gli ha trasmesso una <em>“Mozione di revoca del Presidente del Consiglio Comunale”,</em> sottoscritta dallo stesso e da altri dieci consiglieri, chiedendo la convocazione straordinaria dell’Organo per l’esame della mozione stessa, nonché convocando la Conferenza dei capigruppo per il giorno 18 maggio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso della conseguente Conferenza il sig. Carta ha evidenziato che la competenza a convocare quest’ultima era del Presidente del Consiglio Comunale, ritenendo illegittima la convocazione effettuata dal Sindaco.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 31 maggio 2024 il Sindaco ha chiesto una nuova convocazione della Conferenza dei capigruppo e quella del Consiglio Comunale per l’esame della mozione di revoca, ma in data 7 giugno 2024 ha, poi, ritirato la mozione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con deliberazione 14 giugno 2024, n. 34, il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza una modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, inserendovi un nuovo art. 8 bis specificamente dedicato alla revoca del Presidente, per la quale ha previsto come sufficiente l’approvazione a maggioranza assoluta dei consiglieri, voto del Sindaco compreso.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 20 settembre 2024 il Sindaco ha, poi, trasmesso al Sig. Carta una nuova mozione di revoca a suo carico e contestuale nomina del nuovo Presidente del Consiglio comunale, sottoscritta anche da nove consiglieri e motivata nei termini di seguito descritti.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, secondo i proponenti, il Presidente Carta avrebbe <em>“ripetutamente rinunciato al suo ruolo di imparzialità al di sopra delle parti e degli schieramenti politici”</em> per assumere, <em>“attraverso una serie di condotte politiche,…un atteggiamento incompatibile”</em> con il proprio ruolo istituzionale, facendo venir meno la “fiducia politica”, con particolare riferimento: – alle dichiarazioni rese nella seduta consiliare del 25 luglio 2023, stando alle quali, dopo l’inizio del mandato dell’Amministrazione in carica, si sarebbe registrato un progressivo distacco tra l’azione amministrativa e le necessità dei cittadini; – al comunicato stampa del Gruppo consiliare di minoranza del 22 dicembre 2023, sottoscritto anche dal Presidente Carta, recante critiche all’operato della maggioranza nella seduta consiliare del 21 dicembre 2023, nonché l’assunto che <em>“Probabilmente Sindaco, assessori e consiglieri non si rendono conto della gravità dell’atto commesso per il quale, come anticipato in consiglio, ci vediamo costretti ad informare l’autorità giudiziaria in quanto riteniamo che la condotta adottata possa costituire reato. All’attenzione del consiglio anche l’ordine del giorno presentato dall’opposizione in ordine al piano governativo di individuazione delle aree da adibire a deposito scorie nucleari …Come più volte rimarcato certifichiamo la totale assenza ed incapacità della classe politica che governa Siniscola incapace di programmare e proporre soluzioni, auspichiamo in un sussulto di dignità dell’amministrazione Farris affinché prenda atto della propria incompetenza e lasci posto a chi si vuole veramente dedicare con abnegazione alla corretta gestione della città</em>”; – alla comunicazione del 28 dicembre 2023, <em>“ampiamente diffusa nella stampa”</em>, con cui il Presidente Carta aveva manifestato preoccupazione per disservizi emersi presso gli istituti scolastici di La Caletta e Sa Sedda; – ai rilievi sollevati dal Gruppo consiliare di minoranza in data 28 luglio 2023 riguardo alla ritenuta paralisi dell’attività amministrativa comunale; – alle dichiarazioni riportate su La Nuova Sardegna in data 29 ottobre 2023 con cui il Presidente Carta si chiedeva perché la Giunta comunale non avesse ancora distribuito agli aventi diritto le risorse ottenute dalla Regione per il <em>Bonus pane e formaggio</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tali condotte, sempre secondo i firmatari della mozione, il Presidente in carica si sarebbe reso responsabile di <em>“sviamento della funzione attraverso un potere di esternazione di valutazioni prettamente politiche, congiunta con una funzione di impulso e di indirizzo che non spetta, aggravata dall’annunciato esercizio di un potere di “controllo politico” del tutto estraneo alla figura ‘super partes’ del presidente del Consiglio Comunale”</em>, incorrendo, altresì, nella <em>“grave scorrettezza di portare in assemblea fatti che riguardano personalmente i progetti di azione politica che il ricorrente intende perseguire, agendo nella qualità di presidente del Consiglio comunale</em>”, per cui risulterebbe <em>“ormai evidente che, a parte l’inosservanza delle regole che disciplinano l’ordine dei lavori, il ricorrente opera ormai in proprio come protagonista della politica, in violazione della sua posizione istituzionale suo ruolo “di garante e di terzietà”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo i proponenti hanno addebitato al Presidente Carta la violazione di norme statutarie e regolamentari del Comune in relazione alle seguenti condotte: – avere posto all’ordine del giorno, nella seduta consiliare del 30 aprile 2024, una <em>“Risposta interrogazione su modalità svolgimento attività lavorativa del capo di Gabinetto, presentata dai consiglieri di minoranza prot. 7343 del 22.03.2024”</em> nonostante a quell’interrogazione fosse già stata data risposta scritta, secondo quanto previsto dall’art. 31 del regolamento consiliare; – non avere esercitato i propri poteri di ordine e garanzia, previsti dall’art. 4 del Regolamento, nel corso della seduta consiliare sopra indicata, quando il consigliere di minoranza Bomboi si era <em>“messo ad urlare e inveire contro i consiglieri di maggioranza tacciandoli da “ignoranti”</em>; – a seguito della convocazione del consiglio per i giorni 13 e 14 giugno 2024, avere comunicato solo il giorno 13 giugno 2024 di non poter presiedere quella riunione, per poi essere visto <em>“aggirarsi per le vie del paese”</em>; – avere ripetutamente richiesto il parere del segretario comunale <em>“per questioni di scarsissima rilevanza”</em> come il computo di termini e la maggioranza necessaria per modificare norme regolamentari contemplanti maggioranze qualificate; – avere presentato, quale consigliere comunale di opposizione, richieste di sindacato ispettivo contenenti pesanti critiche all’operato dell’amministrazione comunale; – avere costretto a chiedere per una seconda volta la convocazione del consiglio comunale per l’esame della mozione di revoca, in violazione dell’art. 2 del regolamento consiliare; – non essersi accorto dell’incompletezza della documentazione presente agli atti della seduta consiliare del 29 luglio 24, dedicata all’esame del P.U.L., con il conseguente rinvio dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con deliberazione 3 ottobre 2024, n. 53, il Consiglio Comunale, con il voto favorevole di nove consiglieri sui diciassette assegnati al Comune, ha approvato la sopra descritta mozione di sfiducia, attribuendo la presidenza consiliare al Sindaco.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in esame, notificato in data 2 dicembre 2024, il sig. Carta ha chiesto l’annullamento di quest’ultima deliberazione, unitamente alla sopra descritta deliberazione consiliare 14 giugno 2024, n. 34, pubblicata in data 21 giugno 2024 -con cui era stato aggiunto al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale l’art. 8 bis, specificamente dedicato alla revoca del Presidente- nella parte in cui tale nuova norma prevede la possibilità di deliberare la revoca a maggioranza dei consiglieri assegnati, compreso il voto del Sindaco.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Comune di Siniscola, eccependo l’infondatezza del ricorso, nonché la tardività della domanda di annullamento della sopra descritta norma regolamentare.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, la trattazione della causa è stata rinviata al merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo il deposito di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza dell’1 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai fini del merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene fondate le prime tre censure, dedotte a fondamento della domanda di annullamento della deliberazione del Consiglio comunale 3 ottobre 2024, n. 53, con cui il sig. Carta è stato revocato dalla carica di Presidente del Consiglio stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo si contesta l’effettiva esistenza dei necessari presupposti della revoca, evidenziando che: – non risponderebbe al vero che il sig. Carta abbia sottoscritto <em>“in qualità di presidente del Consiglio Comunale”</em> la comunicazione del 28 dicembre 2023, con cui si evidenziavano vari disservizi emersi presso due istituti scolastici comunali (punto della mozione di revoca); – la richiamata nota del 28 luglio 2023, a firma dei consiglieri di minoranza, non sarebbe riconducibile al sig. Carta, non figurante tra i sottoscrittori; – a differenza di quanto si legge nella mozione, durante la seduta consiliare del 30 aprile 2024 il Presidente sarebbe intervenuto per moderare i lavori e ciò anche nei confronti del consigliere Bomboi, il cui intervento, comunque, si sarebbe mantenuto nei limiti di un’accesa dialettica politica, come emergerebbe <em>per tabulas</em> dalle pag. 44 e 47 del relativo verbale; – il sig. Carta non avrebbe presentato richieste e mozioni <em>“qualificandosi sempre come consigliere comunale di opposizione”</em>, avendo egli formulato sia la mozione dell’11 ottobre 2023 sui disservizi postali sia la mozione sul <em>Canale Vivarelli</em>, poi comunque approvate dall’intero Consiglio (come da documenti 16, 16 bis, 18, 18 bis), in veste di consigliere senza ulteriori qualificazioni, così come la mozione sul trasporto pubblico locale, presentata dal Carta qualificandosi come consigliere della minoranza, è stata, poi, approvata dal Consiglio all’unanimità (come da documenti 19, 19 bis); – quanto, nello specifico, alla mozione sul <em>Canale Vivarelli</em>, che secondo i presentatori della mozione di revoca sarebbe connotata da toni particolarmente duri e polemici, la stessa, comunque rientrante nell’ambito della normale critica politica, sarebbe stata predisposta dal Carta su incarico del Sindaco, sottoscritta da consiglieri sia di maggioranza che di opposizione e approvata dal Consiglio comunale all’unanimità (come da documento 13).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, alla luce di tali rilievi, difetterebbe il presupposto della revoca presidenziale previsto dall’art. 8-bis, comma 3, del Regolamento, ovvero la <em>“accertata…violazione delle regole comportamentali di imparzialità e rappresentanza istituzionale”</em> da parte del presidente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo si contesta il principale assunto giuridico su cui si fonda l’atto impugnato, secondo cui il Carta avrebbe tenuto condotte implicanti rinuncia al <em>“ruolo di imparzialità al di sopra delle parti e degli schieramenti politici”</em>, configurando un <em>“atteggiamento incompatibile col ruolo istituzionale”</em> di garanzia e di terzietà del Presidente del Consiglio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo parte ricorrente, in particolare, le dichiarazioni del Presidente riportate al punto 5 della mozione, il comunicato stampa della minoranza consiliare del 22 dicembre 2023 di cui al punto 6 della stessa, nonché la comunicazione avente a oggetto alcune scuole comunali, le dichiarazioni relative al <em>Bonus pane e formaggio</em> di cui al punto 7.2 sarebbero riconducibili a una legittima espressione di posizioni politiche, non essendo il presidente tenuto a condividere l’azione politica della maggioranza consiliare, restando suo compito solo quello di assicurare, con imparzialità ed equilibrio, il paritario esercizio delle prerogative di tutti i consiglieri e il corretto svolgimento della dialettica politica, come da art. 39 T.U.E.L., il che nel caso in esame non sarebbe mai venuto a mancare.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre secondo parte ricorrente, inoltre, le contestazioni mosse al punto 8 della mozione, relative a presunte irregolarità nella conduzione dei lavori consiliari, sarebbero state erroneamente rappresentate dai presentatori della mozione, in quanto: – la (all’epoca non vietata dal Regolamento) sottoposizione all’esame consiliare di un’interrogazione che già aveva ricevuto risposta scritta sarebbe dovuta al fatto che il Presidente Carta non ne era stato informato, tanto è vero che, appena appresa la circostanza, egli aveva chiesto chiarimenti e la questione non era stata, poi, sottoposta all’esame consiliare (come da documento 12, pagg. 38 ss.); – la paventata sottoposizione al Consiglio di una <em>“questione personale”</em> non sarebbe, poi, concretamente avvenuta, posto che la richiesta del Presidente di far uscire il pubblico dall’aula era stato “bloccato” dalla Segretaria comunale (come da documento 12 pagg. 38 ss.); – quanto all’addebito secondo cui il sig. Carta, dopo avere comunicato la propria assenza alla seduta del 14 giugno 2024, era stato <em>“visto aggirarsi per le vie del paese, per cui si presume che l’assenza sia da ritenere strumentale e connotata da scarso rispetto delle istituzioni”</em>, esso sarebbe generico e indimostrato, non essendo stata svolta alcuna istruttoria sul punto e non risultando neppure specificato chi avrebbe visto l’interessato camminare per il paese, attività, questa, comunque, lecita; – così come l’addebito di avere richiesto pareri <em>“per questioni di scarsissima rilevanza”</em> al Segretario comunale, <em>“dimostrando in tal modo di non conoscere i più elementari principi che regolano l’attività amministrativa”</em>, sarebbe destituito di fondamento, avendo l’interessato richiesto allo stesso Segretario, tenuto a darvi riscontro in base alla sua funzione di collaborazione e assistenza agli organi politici prevista dall’art. 97 del T.U.E.L.; – ugualmente corretta sarebbe la condotta tenuta a fronte della prima mozione di revoca presentata dal Sindaco, quando il Presidente avrebbe semplicemente garantito il rispetto delle regole per la convocazione della Conferenza dei capigruppo e del medesimo Consiglio comunale; – quanto, infine, all’addebito di avere inserito all’ordine del giorno l’approvazione del P.U.L. senza previamente verificare la completezza della relativa documentazione, tale assunto non terrebbe conto del fatto che quell’incompletezza documentale era emersa durante la seduta consiliare del 29 luglio 24, quando la consigliera Pau aveva informato il Consiglio di avere presentato una richiesta di accesso ai documenti (doc. 17), nonché del fatto che il Presidente non aveva potuto verificare la completezza degli atti predisposti dagli uffici per il successivo esame da parte consiliare e tanto meno verificare se gli uffici stessi avessero o meno inserito tutti i documenti richiesti da ciascun consigliere.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo motivo parte ricorrente sostiene che, anche alla luce delle censure precedenti, l’impugnato provvedimento di revoca sia sprovvisto di elementi tali da evidenziare concretamente un cattivo esercizio delle funzioni presidenziali sotto il profilo delle garanzie di terzietà e imparzialità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene, nel complesso, condivisibili tali argomentazioni, per le ragioni di seguito esposte.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo si osserva che, alla luce della funzione notoriamente istituzionale e di garanzia della carica di Presidente del Consiglio comunale, la sua revoca non è giustificata dal solo venir meno di un rapporto di “fiducia politica”, che, peraltro, quanto meno in senso stretto, neppure è strettamente richiesto all’atto della nomina.</p>
<p style="text-align: justify;">Viceversa la revoca di una figura caratterizzata da un così elevato rilievo istituzionale deve trovare fondamento in condotte, comprovate in fatto, oggettivamente espressive di un reiterato mal governo della medesima funzione istituzionale e ascrivibili all’attività del Presidente del Consiglio comunale in quanto tale (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 5 giugno 2017, n. 2678), non invece alla sua (perdurante) veste di consigliere comunale, come tale ancora libero di esprimere le proprie opinioni politiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene tali necessari presupposti dell’atto di revoca non sono ravvisabili nel caso ora sottoposto all’esame del Collegio.</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti, persino ove si vogliano considerare provati tutti i “fatti politici” riportati nella mozione di revoca, che pure il ricorrente contesta anche nella loro dimensione materiale, gli stessi -pur indicando una forte conflittualità tra le forze politiche in campo, di cui lo stesso Carta è stato in alcuni casi partecipe, non evidenziano comportamenti dello stesso ricorrente realmente sconfinanti dal novero della lecita manifestazione del pensiero politico, sia all’esterno che nell’ambito dell’attività consiliare.</p>
<p style="text-align: justify;">Così come la mozione di revoca non contiene l’esposizione di condotte gravemente scorrette o disfunzionali poste in essere dallo stesso ricorrente in sede di diretto esercizio delle proprie funzioni istituzionali, trattandosi, piuttosto, di episodi rientranti nel “normale”, ancorché in alcuni casi “imperfetto”, svolgimento dei lavori consiliari, nel corso dei quali, come è ovvio, non tutto funziona sempre alla perfezione, senza che ciò giustifichi di per sé la revoca del Presidente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò anche alla luce della condivisibile impostazione di fondo secondo cui una decisione delicata come quella di revocare il Presidente dell’Organo consiliare -la cui stabilità in carica e di per sé garanzia del corretto svolgimento dei lavori consiliari- deve trovare fondamento in fatti realmente significativi e non in episodi occasionali e/o di semplice “imperfetto esercizio” delle relative funzioni (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 22 giugno 2021, n. 458).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, alla luce della riconosciuta fondatezza dei primi tre motivi di ricorso, merita accoglimento la domanda di annullamento della deliberazione consiliare con cui il ricorrente è stato revocato dalla carica di Presidente del Consiglio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta, a questo punto, da esaminare la quarta censura, che parte ricorrente deduce a fondamento dell’ulteriore domanda di annullamento della deliberazione consiliare introduttiva, all’interno del Regolamento consiliare, del nuovo art. 8 bis, che consente la revoca del Presidente già nominato con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto non merita accoglimento l’eccezione di tardività di tale domanda sollevata dalla difesa del Comune sul presupposto che il sig. Carta dovesse impugnare tale modifica regolamentare entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti tale eccezione è smentita dalla portata non autonomamente lesiva del nuovo art. 8 bis del regolamento consiliare, il quale disciplina in via generale e astratta il regime di presentazione e votazione di una mozione di revoca del presidente, ragion per cui il termine di impugnazione della nuova norma regolamentare ha cominciato a decorrere solo all’atto dell’approvazione della mozione di revoca, intervenuta in data 3 ottobre 2024, rispetto alla quale il gravame è stato tempestivamente notificato in data 2 dicembre 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Passando al suo esame nel merito, con tale quarto motivo di ricorso si sostiene che l’impugnata deliberazione introduttiva della possibilità di revoca del presidente a maggioranza assoluta sia viziata da eccesso di potere per violazione del principio del <em>contrarius actus </em>e<em> </em>sviamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambe questi profili di censura sono, però, infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">Cominciando dall’ipotizzato sviamento, si evidenzia, in senso opposto, come sia del tutto fisiologico che il Consiglio comunale -anche in vista della preannunciata presentazione di una mozione di revoca del proprio presidente- ben possa dedicare una norma <em>ad hoc</em> alla relativa fattispecie, introducendo sul punto una disciplina normativa chiara e, peraltro, applicabile anche a future ed eventuali fattispecie analoghe.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all’ipotizzata violazione del canone del <em>contrarius actus</em>, essa è smentita dal fatto che detto principio implica tradizionalmente l’esistenza, anche implicita, di un potere simmetrico e contrario ad altro esercitato in prima battuta (nel caso di specie il potere di revoca <em>en pendant</em> con quello di nomina), senza, però, esigere che detto “contropotere” sia esercitato con le stesse forme procedimentali e decisorie previste per quello “principale”, anche perché le due deliberazioni ben possono sottendere valori ed esigenze differenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Non era, dunque, proibito al Consiglio comunale -nel momento in cui ha deciso di inserire all’interno del proprio Regolamento l’espressa possibilità di revoca del proprio Presidente- sottoporre tale decisione a una maggioranza meno qualificata di quella prevista per la nomina.</p>
<p style="text-align: justify;">Né la relativa scelta all’uopo compiuta dal Consiglio può considerarsi viziata sotto il profilo dell’evidente irragionevolezza, giacché i presupposti e i valori in gioco nell’atto di revoca, incentrato sulla valutazione dell’operato di un presidente già in carica, sono <em>ictu oculi</em> differenti da quelli caratterizzanti l’iniziale atto di nomina, espressivo di un ampio consenso iniziale delle forze politiche presenti in Consiglio.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto l’approvazione a maggioranza assoluta della mozione di revoca non espone la minoranza a possibili “abusi della maggioranza”, sia perché il relativo atto resta, comunque, sindacabile in sede giurisdizionale -come concretamente accaduto proprio nel caso di specie, ove i motivi di ricorso sollevati nei confronti dello stesso sono stati condivisi dal Collegio (vedi <em>supra</em>)- sia perché, una volta (ipoteticamente) revocato il Presidente in carica a maggioranza assoluta, la nomina del nuovo Presidente resta subordinata alla maggioranza rafforzata all’uopo prevista dal Regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, sulla base di quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto limitatamente all’impugnazione della deliberazione di revoca e respinto, invece, sull’impugnazione della deliberazione con cui è stato introdotto il nuovo art. 8 bis all’interno del Regolamento consiliare.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio, vista la parziale reciproca soccombenza e l’obiettiva complessità fattuale e giuridica della <em>res</em> controversa.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando e in parziale accoglimento del ricorso in epigrafe proposto, annulla la deliberazione del Consiglio comunale di Siniscola 3 ottobre 2024, n. 53, e respinge la domanda di annullamento della deliberazione dello stesso Consiglio comunale di Siniscola 14 giugno 2024, n. 34.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese di lite compensate tra le parti del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Tito Aru, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Silvio Esposito, Referendario</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-per-la-revoca-dellincarico-di-presidente-del-consiglio-comunale/">Sui presupposti per la revoca dell&#8217;incarico di Presidente del Consiglio comunale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sui presupposti della dichiarazione di dissesto finanziario dei Comuni.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-della-dichiarazione-di-dissesto-finanziario-dei-comuni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 11:04:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-della-dichiarazione-di-dissesto-finanziario-dei-comuni/">Sui presupposti della dichiarazione di dissesto finanziario dei Comuni.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Comuni &#8211; Dissesto finanziario &#8211; Dichiarazione &#8211; Presupposti. La dichiarazione di dissesto finanziario non presuppone necessariamente una condizione di deficit strutturale ex art. 242 T.U.E.L. ma, piuttosto, una situazione di crisi finanziaria che non consente lo svolgimento dei servizi e delle funzioni essenziali; a fronte di tali presupposti nessun rilievo presenta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-della-dichiarazione-di-dissesto-finanziario-dei-comuni/">Sui presupposti della dichiarazione di dissesto finanziario dei Comuni.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-della-dichiarazione-di-dissesto-finanziario-dei-comuni/">Sui presupposti della dichiarazione di dissesto finanziario dei Comuni.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Enti locali &#8211; Comuni &#8211; Dissesto finanziario &#8211; Dichiarazione &#8211; Presupposti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione di dissesto finanziario non presuppone necessariamente una condizione di <em>deficit</em> strutturale <em>ex</em> art. 242 T.U.E.L. ma, piuttosto, una situazione di crisi finanziaria che non consente lo svolgimento dei servizi e delle funzioni essenziali; a fronte di tali presupposti nessun rilievo presenta l’accertamento della situazione di deficit strutturale dell’ente <em>ex</em> art. 242 d.lgs. n. 267 del 2000, la quale si basa su altri indici.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Palliggiano &#8211; Est. Sorrentino</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3458 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Marco Valentino, Nicola Esposito, Benito Mottola, Raffaele Esposito, Domenica Inviti, Renato Mottola, Stefania Giglio, Cristina Grimaldi, Luciano Palmiero, Luciano Sagliocco, Luciano Assunto, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Lusciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;<br />
Commissione Straordinaria di Liquidazione, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Mariniello, Augusto Abategiovanni, Filippo Ciocio, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</em></p>
<p style="text-align: justify;">a) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 5.5.2024, immediatamente esecutiva e pubblicata sull’Albo Pretorio il 12.5.2024, recante l’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario dell’anno 2023;</p>
<p style="text-align: justify;">b) della conseguente deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 5.5.2024, immediatamente esecutiva e pubblicata sull’Albo Pretorio il 7.5.2024, mercé la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Lusciano ai sensi dell’art. 246 del d.lgs. n. 267/2000;</p>
<p style="text-align: justify;">c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi, se e per quanto occorra, la deliberazione di G.C. n. 37 del 29.3.2024, l’avviso di convocazione prot. n. 8652/2024 e la nota prot. n. 9738/2024 (presupposti all’atto impugnato sub a), nonché la relazione prot. n. 8498 del 17.4.2024 del responsabile del settore finanziario e la relazione prot. n. 8510 del 17.4.2024 (verbale n. 3/2024) dell’organo di revisione sulle cause che hanno indotto al dissesto (presupposte all’atto impugnato sub b).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti in data 11/9/2024:</em></p>
<p style="text-align: justify;">Avverso e per l’annullamento:</p>
<p style="text-align: justify;">a) del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2024, adottato su proposta del Ministero dell’Interno, con cui, ai sensi dell’art. 252 del D.lgs. n. 267/2000, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti del Comune di Lusciano, con i poteri di cui all’art. 253 del T.U.E.L.;</p>
<p style="text-align: justify;">b) della conseguente deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione, n. 1 del 5 agosto 2024, finalizzata all’insediamento della medesima, alla nomina del presidente e alla definizione del piano di lavoro;</p>
<p style="text-align: justify;">c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, benché non conosciuto dai ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lusciano e di Ministero dell’Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – Gli odierni ricorrenti hanno impugnato, con l’atto introduttivo del presente giudizio, la deliberazione n. 22 del 5/5/2024, con la quale il Consiglio Comunale di Lusciano ha approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario dell’anno 2023, e la deliberazione n. 23 del 5/5/2024, dichiarativa dello stato di dissesto <em>ex</em>art. 246 T.U.E.L.</p>
<p style="text-align: justify;">Con motivi aggiunti depositati in data 11/9/2024 hanno impugnato, per illegittimità derivata, il decreto del Presidente della Repubblica del 22/7/2024, con cui è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – L’approvazione del rendiconto per il 2023 (deliberazione n. 22) sarebbe illegittima, a dire dei ricorrenti, siccome avvenuta in violazione del termine dilatorio di 20 giorni cui al combinato disposto dagli artt. 227, c.2 T.U.E.L. e 127 del regolamento di contabilità: emergerebbe <em>per tabulas</em>, infatti, che la proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, opportunamente integrata, sono state messe a disposizione dei consiglieri comunali “<em>non prima del 17.4.2024, a mezzo delle pec specificamente inviate</em>[…] <em>ovvero meno di venti giorni prima di entrambe le date indicate nell’avviso di convocazione (3-5 maggio) della delibera impugnata</em>” (motivo <em>sub</em>I).</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. – Quanto alla dichiarazione di dissesto finanziario (deliberazione n. 23), non ne sussisterebbero i presupposti, non versando l’ente comunale – eccepiscono i ricorrenti – “<em>in condizioni strutturalmente deficitarie</em>” a norma dell’art. 242 T.U.E.L. (motivo <em>sub</em> II); siffatta decisione del Consiglio comunale, anzi, si rivelerebbe “<em>frutto di una scelta politica sviata ed avulsa da circostanziati elementi di natura contabile e giuridica siccome ispirata da finalità strumentale</em>”, mal supportata dalla presupposta relazione dell’Organo di revisione e, in ogni caso, deficitaria sul piano istruttorio e motivazionale (motivo <em>sub</em> III).</p>
<p style="text-align: justify;">3. – Si è costituito in giudizio il Comune di Lusciano, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per illegittimo cumulo di domande e difetto di legittimazione in capo ai ricorrenti e chiedendo, nel merito, comunque, la reiezione del complessivo gravame per infondatezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – All’udienza del 6 novembre 2024, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e documenti, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle domande rispettivamente formulate, la controversia è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. – Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di cui si dà sinteticamente conto appresso, con la conseguenza che è possibile prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune resistente in ossequio al principio della cd. ragione più liquida (si v., ad es., ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 25/08/2023, n.7962).</p>
<p style="text-align: justify;">6. – Non può essere accolta la tesi sulla quale poggia il motivo di ricorso <em>sub</em>I, cioè che i 20 giorni (almeno) che (<em>ex </em>artt. 227, c.2 T.U.E.L. e 127 reg. contab. com.le) devono precedere la seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto (tenutasi il 5 maggio 2024) decorrerebbero, nella specie, dalla notifica della nota di rettifica prot. 8495 del 17 aprile 2024 e non, invece, della precedente nota prot. n. 8124 del 12 aprile 2024, con la quale era stata (tempestivamente) trasmessa la relazione sul rendiconto dell’Organo di revisione.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. – L’assunto che l’integrazione del 17 aprile possa rivestire carattere “<em>novativo</em>” ovvero assumere rilevanza “<em>sostanziale</em>” ai fini della decorrenza del suddetto termine di 20 giorni, come preteso dai ricorrenti, è smentito <em>per tabulas</em> dalla lettura del contenuto della rettifica, concernente un profilo del tutto marginale nell’economia complessiva del parere reso dall’Organo di revisione, rimasto invariato nelle conclusioni, vale a dire la tabella – poi sostituita con le tabelle nn. 15 e 15 bis – contenuta a pag. 15 del parere, nella quale per errore materiale sono stati riportati degli importi non corrispondenti a quelli contenuti nel rendiconto a proposito dei residui attivi, sia con riguardo alle varie percentuali di riscossione indicate che rispetto agli importi riscossi, in relazione alle varie annualità indicate (<em>cfr</em>. all.ti nn. 3 e 4, dep. dal Comune il 24/9/2024).</p>
<p style="text-align: justify;">La censura <em>sub</em> I va pertanto disattesa.</p>
<p style="text-align: justify;">7. – Parimenti infondate si rivelano le censure mosse alla dichiarazione di dissesto finanziario (<em>sub</em>II e III e motivi aggiunti).</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. – Contrariamente a quanto argomentato <em>sub</em> II, la dichiarazione di dissesto finanziario non presuppone necessariamente una condizione di <em>deficit</em> strutturale <em>ex</em> art. 242 T.U.E.L. ma, piuttosto, una situazione di crisi finanziaria che non consente lo svolgimento dei servizi e delle funzioni essenziali; a fronte di tali presupposti nessun rilievo presenta l’accertamento della situazione di deficit strutturale dell’ente <em>ex</em> art. 242 d.lgs. n. 267 del 2000, la quale si basa su altri indici (si v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 17/12/2020, n. 8108).</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. – Va rimarcata, sul punto, l’autonomia della valutazione sottesa alla dichiarazione di dissesto, che “<em>costituisce atto vincolato di adozione necessaria al ricorrere dei relativi presupposti, stabiliti dall’art. 244 d.lgs. n. 267 del 2000 e correlati a elementi d’incapacità funzionale dell’ente – il quale </em>«<em>non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili</em>»<em> – o di sua insolvenza finanziaria, «</em>esist[endo] nei confronti dell’ente <em>locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste»</em>”<em> </em>(Cons. Stato, V, 16 gennaio 2012, n. 143).</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. – Stante la ravvisata autonomia si palesa erroneo l’invocato “<em>principio logico di continenza</em>” e, dunque, non concludente il rilievo che il Comune non versi, secondo quanto asserito in ricorso, “<em>in condizioni strutturalmente deficitarie</em>” a norma dell’art. 242 T.U.E.L., con conseguente infondatezza del motivo <em>sub</em> II.</p>
<p style="text-align: justify;">8. – Quanto ai presupposti di legge del dissesto, ritenuti insussistenti (<em>sub</em>III), l’impugnata delibera (spontaneamente) adottata dall’organo deliberativo comunale resiste ai rilievi critici articolati da parte ricorrente, i quali non valgono a inficiarne la complessiva tenuta dell’impianto motivazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Non colgono nel segno la generica contestazione riferita all’ammontare del <em>deficit</em> di cassa – posto che i ricorrenti non offrono una diversa quantificazione – e la prospettata erroneità del calcolo della durata del possibile Piano di riequilibrio.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. – La durata di un eventuale Piano di riequilibrio è stata correttamente calcolata (in 15 anni e non in 20, secondo quanto ipotizzato dai ricorrenti), come affermato dalla difesa del Comune senza smentita sul punto, in relazione al piano di spesa per il 2022, cioè a dire – in conformità a quanto stabilito dall’art. 243<em>bis</em>. c. 5 bis, T.U.E.L. – con riferimento all’ultimo rendiconto approvato, ossia quello del 2022, non essendo disponibile quello relativo al 2023 (non ancora approvato).</p>
<p style="text-align: justify;">8.1.1. – Gli insistiti rilievi in ordine alla preferibilità e praticabilità del ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all’art. 243 bis TUEL – che sarebbe stata “<em>inopinatamente esclusa e ritenuto inadeguata tanto dal Responsabile dei Servizi finanziari quanto, in maniera acritica e superficiale, dal Collegio dei Revisore dei Conti</em>” – sono dunque inficiati da siffatta erronea impostazione di fondo.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1.2. – Senza considerare che, vincolata nella verifica dei requisiti materiali, la dichiarazione di dissesto è pur sempre frutto d’una scelta in parte discrezionale nell’alternativa rispetto alla procedura di riequilibrio pluriennale, stante la comunanza del presupposto finanziario con questa (<em>i.e.</em>, la situazione finanziaria dissestata quale “<em>causa</em>” di entrambe le procedure), salva la diversa prospettiva dei due rimedi, su cui perciò l’ente può operare una scelta, anche alla luce della situazione concreta in cui venga a trovarsi (cfr., al riguardo, la stessa Corte conti, SS.RR., 12 novembre 2020, n. 32/2020/EL).</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. – Quanto al profilo riguardante le carenze di cassa, poi, è irricevibile la doglianza che ne contesta la quantificazione facendo leva, tra l’altro, ai sensi di quanto è previsto dall’art. 195 T.U.E.L., sull’astratta utilizzabilità “<em>in termini di cassa delle entrate a destinazione vincolata, salvo l’obbligo di ripristinare i vincoli non appena vi sarà disponibilità di somme libere</em>”, impingendo l’attivazione della relativa facoltà in prerogative decisionali della P.A. ed essendo precluso, al giudice amministrativo, effettuare una valutazione delle scelte, anche omissive, come nella specie, operate dalla P.A. per eliminare o ridurre i servizi non essenziali ovvero per evitare o limitare lo stato di <em>deficit</em> finanziario (di recente si v. T.A.R. Napoli, sez. VIII, 7/1/2025, n. 111).</p>
<p style="text-align: justify;">9. – Quanto, da ultimo, al debito di euro 1.850.060,15 in favore della Regione Campania per omesso versamento dei canoni di depurazione, diversamente da quanto dedotto, per un verso appare irrilevante la circostanza che non si tratti di debito fuori bilancio ex art. 194, lett. e), posto che “<em>il </em>[…]<em>riconoscimento formale ex art. 194 d.lgs. n. 267 del 2000 non costituisce un presupposto della dichiarazione di dissesto, che esige esclusivamente, sul piano finanziario, l’incapacità di far fronte alla soddisfazione di crediti certi, liquidi ed esigibili</em>” rilevando, infatti, solo “<em>la situazione sostanziale di dissesto finanziario in cui il Comune si trovi, a prescindere dal formale riconoscimento delle passività (comunque) esistenti</em>” (Cons. Stato, Sez. V, 17/12/2020, n. 8108); per altro verso non può certamente assurgere a ragione di illegittimità della delibera, come invece sembra paventare parte ricorrente valorizzando il disposto dell’art. 30, comma 3, della L.r. n. 1/2012, la mancata negoziazione di siffatto debito residuo con la Regione, trattandosi di valutazioni e scelte che pertengono alla complessiva azione amministrativo-finanziaria dell’Ente e, quindi, alla sfera decisionale riservata della P.A., secondo quanto già in precedenza osservato.</p>
<p style="text-align: justify;">10. – Ne deriva, in conclusione, l’infondatezza del ricorso e, di riflesso, dei motivi aggiunti, incentrati sulla sola illegittimità derivata discendente dalle censure dedotte con il ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">11. – Le spese, regolate in dispositivo, come per legge, seguono la soccombenza slavo che nei rapporti con il Ministero dell’Interno, disponendosene in tal caso la compensazione.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così dispone:</p>
<p style="text-align: justify;">– rigetta il ricorso introduttivo;</p>
<p style="text-align: justify;">– rigetta i motivi aggiunti depositati in data 11/9/2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del resistente comune di Lusciano, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, come per legge, mentre le compensa nei confronti del Ministero dell’Interno.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gianmario Palliggiano, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Esposito, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore</p>
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		<title>Sul termine finale di durata o di efficacia delle ordinanze contingibili e urgenti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-finale-di-durata-o-di-efficacia-delle-ordinanze-contingibili-e-urgenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 09:59:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-finale-di-durata-o-di-efficacia-delle-ordinanze-contingibili-e-urgenti/">Sul termine finale di durata o di efficacia delle ordinanze contingibili e urgenti.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Ordinanze contingibili e urgenti &#8211; Termine finale di durata o di efficacia &#8211; Irrilevanza. L’istituto dell’ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può essere impiegato per conferire un</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-finale-di-durata-o-di-efficacia-delle-ordinanze-contingibili-e-urgenti/">Sul termine finale di durata o di efficacia delle ordinanze contingibili e urgenti.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Enti locali &#8211; Ordinanze contingibili e urgenti &#8211; Termine finale di durata o di efficacia &#8211; Irrilevanza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’istituto dell’ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, che deve essere perseguito invece mediante le procedure ordinarie e nel rispetto dei diritti garantiti dall’ordinamento. Ma questo non significa che i provvedimenti contingibili debbano considerarsi automaticamente illegittimi solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia. Sicché anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Cabrini &#8211; Est. Giallombardo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2070 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata difesa dall’avvocato Fabio Valguarnera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Carini, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Fonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento:</em></p>
<p style="text-align: justify;">– dell’ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS-, del 12 ottobre 2022, con la quale è stato ordinato alla ricorrente e ad altri soggetti di “<em>lasciare liberi da persone gli immobili di loro proprietà in Via -OMISSIS-</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– della nota del Sindaco del Comune intimato del 4 novembre 2022, prot. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro provvedimento presupposto e conseguente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2024 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente dell’intimato Comune n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2022, nonché la nota del Sindaco del suddetto Comune n. -OMISSIS- del 4 novembre 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. L’ordinanza in questione è stata così motivata:</p>
<p style="text-align: justify;">(i) in data 10/10/2022 è stato accertato l’innesco di una frana nella dorsale rocciosa di “<em>-OMISSIS-</em>“, nella parte soprastante la via -OMISSIS-, con distacco di una porzione rocciosa costituita da diversi massi di grosse dimensioni che hanno causato notevoli danni alle abitazioni sottostanti e alle linee telefoniche, provocando la caduta di alcuni pali sulla sede stradale;</p>
<p style="text-align: justify;">(ii) una squadra tecnica dei Vigili del Fuoco ha effettuato una ricognizione con l’ausilio di un drone, all’esito della quale, con nota -OMISSIS- del 10/10/2022, è stato affermato di non poter escludere un ulteriore distacco di rocce;</p>
<p style="text-align: justify;">(iii) è stato dunque disposto lo sgombero temporaneo delle abitazioni interessate, con inibizione al transito stradale sul tratto interessato della suddetta via -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">(iv) il Comune intimato ha quindi dato incarico a un geologo di esaminare le immagini realizzate dal drone utilizzato dai Vigili del fuoco;</p>
<p style="text-align: justify;">(v) la relazione tecnica di quest’ultimo ha nuovamente dato atto dell’impossibilità di escludere ulteriori eventi franosi, in grado di mettere in serio rischio i fabbricati e la pubblica incolumità;</p>
<p style="text-align: justify;">(vi) l’area in questione risulta interamente perimetrata in pericolosità e rischio geomorfologico molto elevato “p4-R4” dal piano di assetto idrogeologico;</p>
<p style="text-align: justify;">(vii) tra le abitazioni interessate dal crollo vi è quella della sig.ra -OMISSIS-, odierna ricorrente, sita in via -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">(viii) l’amministrazione comunale, accertato che quest’ultima, con il proprio nucleo familiare, non avesse disponibilità di altre abitazioni, ha provveduto al loro trasferimento presso struttura alberghiera dal 10 al 17/10/2022;</p>
<p style="text-align: justify;">(ix) affermata pertanto la sussistenza dei requisiti della contingibilità e dell’urgenza, è stato conseguentemente disposto lo sgombero dell’immobile della ricorrente, con il contestuale trasferimento della stessa, con il proprio nucleo familiare, presso una struttura alberghiera.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">(i) di essere proprietaria dell’unità immobiliare sia in Carini, Via -OMISSIS-, ove risiedeva sino all’adozione dell’impugnata ordinanza con il proprio nucleo familiare;</p>
<p style="text-align: justify;">(ii) che il suddetto immobile si trova all’interno del “<em>-OMISSIS-</em>” (composto da circa n. 160 unità immobiliari), nei pressi del suddetto -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">(iii) che la frana in questione avrebbe cagionato danni ad una abitazione confinante con quella della ricorrente; quest’ultima avrebbe invece patito limitati danni alla recinzione esterna e alla pavimentazione di un patio;</p>
<p style="text-align: justify;">(iv) che, ciononostante, l’amministrazione comunale ha disposto lo sgombero della sua abitazione con l’ordinanza in questione;</p>
<p style="text-align: justify;">(v) che la ricorrente, con nota del 25 ottobre 2022, ha invitato l’amministrazione comunale a integrare detta ordinanza, indicando espressamente il termine ultimo di efficacia;</p>
<p style="text-align: justify;">(vi) che, con nota del 4 novembre 2022, l’intimato Comune, pur avendo rappresentato di essersi prontamente attivato per gli adempimenti connessi alla messa in sicurezza del richiamato costone roccioso, non ha fissato il richiesto termine ultimo di efficacia.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Ciò posto, la ricorrente ha articolato la seguente, unica, doglianza, così rubricata: “<em>Violazione e falsa applicazione art. 54 D.Lgs. 264/2000, sotto il profilo del difetto della “provvisorietà e temporaneità</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente, in particolare, si è doluta della circostanza che l’amministrazione comunale non ha previsto, nell’impugnato provvedimento, un termine finale di efficacia, nemmeno a seguito della sua specifica richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. La ricorrente ha quindi chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, di annullare il provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Si è costituito il Comune di Carini, che ha chiesto di rigettare il ricorso, sulla scorta delle seguenti ragioni:</p>
<p style="text-align: justify;">(i) anzitutto, ha sostenuto in fatto che, come è dato evincere dalla lettura della nota prot. -OMISSIS- dell’11/10/2022 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la caduta di uno dei massi nell’abitazione della ricorrente ne avrebbe provocato la rottura della tettoia esterna e della pavimentazione sottostante;</p>
<p style="text-align: justify;">(ii) ha quindi affermato che l’adozione dell’ordinanza e la sua permanenza sino alla messa in sicurezza del costone roccioso sarebbero necessarie fino alla totale eliminazione del rischio di frana;</p>
<p style="text-align: justify;">(iii) a tale ultimo riguardo, l’amministrazione comunale ha dato atto di aver chiesto con urgenza un tavolo tecnico al Prefetto, per valutare, unitamente agli organi competenti, gli opportuni e necessari e urgenti rimedi da intraprendere;</p>
<p style="text-align: justify;">(iv) nelle more della proposizione del ricorso sarebbero già state svolte le prime attività per la messa in sicurezza del costone roccioso. In particolare: (a) con nota prot. -OMISSIS- del 25 ottobre 2022, il Vice-Prefetto di Palermo ha chiesto agli organi competenti ad attivarsi immediatamente per la risoluzione del caso; (b) con la nota prot. -OMISSIS- del 18/11/2022 è stato dato conto che, all’esito della riunione di pari data, si è proceduto al sopralluogo presso il -OMISSIS-; (c) con nota -OMISSIS- del 1/12/2022 il Dirigente generale del DPRC Sicilia ha richiesto al CNSAS -Palermo di attivare qualificati componenti al fine di effettuare nel più breve tempo possibile un’ispezione della porzione di costone roccioso a ridosso del -OMISSIS- al fine di accertare incipienti situazioni di distacco e pericoli scongiurare rischi incombenti; (d) con nota n .prot. -OMISSIS- del 16/01/2022 il Comune resistente ha relazionato alla Prefettura sul monitoraggio delle aree a rischio dissesto idrologico del territorio e per le aree interessate da dissesto idrogeologico, precisando con specifico riguardo al versante di -OMISSIS- di una sua altissima propensione al dissesto.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L’istanza cautelare di parte ricorrente è stata respinta con l’ordinanza n. -OMISSIS-del 10 gennaio 2023 della Sezione, con la quale la ricorrente è stata, altresì, onerata di produrre agli atti di causa l’impugnata nota n. -OMISSIS- del 4 novembre 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La ricorrente, il 10 gennaio 2023, ha prodotto la suddetta nota.</p>
<p style="text-align: justify;">5. L’appello cautelare è stato respinto con ordinanza n. -OMISSIS- del 14 aprile 2023 del C.G.A.R.S.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Parte ricorrente, con memoria del 21 ottobre 2024, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, dando atto della persistenza dell’ordine di sgombero dell’immobile ed evidenziando, in particolare, che sotto il costone del-OMISSIS-, nel -OMISSIS-, vi sarebbero più di quattrocento abitazioni che si troverebbero nelle stesse condizioni di quella della ricorrente e che nessuna di queste sarebbe stata sgomberata.</p>
<p style="text-align: justify;">7. L’amministrazione comunale, con memoria del 22 ottobre 2024, ha insistito per il rigetto del ricorso, contestando in particolare quanto affermato dalla ricorrente in merito al fatto che l’ordinanza non avrebbe riguardato tutte le abitazioni che si trovano nella sua identica situazione, posto che l’ordinanza per cui è causa ha riguardato anche le altre abitazioni coinvolte nell’evento franoso dell’ottobre 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">8. All’udienza pubblica del 22 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il presente ricorso verte sull’ordinanza contingibile e urgente con la quale il Comune di Carini, all’esito di un evento franoso che ha anche riguardato l’abitazione di parte ricorrente, ha disposto lo sgombero (tra le altre) della sua abitazione, disponendone la provvisoria sistemazione in un albergo per alcuni giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso è infondato e va rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Siano consentite le seguenti notazioni preliminari in fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.1. Anzitutto, preme chiarire che l’abitazione della ricorrente è stata colpita direttamente dall’evento franoso per cui è causa, come risulta esplicitato dalla nota -OMISSIS- dell’11 ottobre 2022 dei Vigili del fuoco (prodotta da entrambe le parti).</p>
<p style="text-align: justify;">Ivi si legge, in particolare, che “<em>nell’abitazione della Sig.ra -OMISSIS- uno dei massi ha distrutto la tettoia esterna in legno con copertura in tegole, e la pavimentazione sottostante la tettoia</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò trova conferma nella relazione del geologo incaricato dall’amministrazione comunale (prodotta da entrambe le parti), in cui è stato affermato che “<em>Il frammento di maggiori dimensioni avente forma irregolare, ha coinvolto durante la sua corsa la tettoia esterna in legno e la pavimentazione di un’abitazione, terminando la sua corsa all’interno di una casa; altri frammenti non di secondaria importanza, hanno coinvolto la sede stradale determinando danni ai tralicci telefonici ed alle ringhiere delle abitazioni</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, quanto affermato nel ricorso in merito al fatto che “<em>La casa della ricorrente non ha subito alcun danno, ad eccezione della recinzione esterna e della pavimentazione di un patio, lambiti dal masso</em>” (cfr. p. 2 del ricorso), non trova riscontro negli atti di causa, risultando anzi che l’immobile della ricorrente ha subito danni tutt’altro che irrilevanti.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.2. In secondo luogo, non risulta nemmeno che l’abitazione della ricorrente sia stata l’unica interessata dall’ordinanza di sgombero in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’anzidetta ordinanza, infatti, non ha riguardato il solo immobile della ricorrente (sito in via -OMISSIS-), ma anche quelli situati in via -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò in quanto i suddetti immobili sono stati interessati direttamente dall’evento franoso del 10 ottobre 2022; evento franoso che è – come si è visto – alla base dell’ordinanza per cui è causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Di talché è evidente come l’ordinanza in questione sia stata adottata in un’ottica prudenziale e sia stata basata, prima ancora che sulla presenza di danni esistenti, sul rischio che la possibile reiterazione di un evento franoso ben avrebbe potuto causare danni più ingenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto che la stessa ordinanza impugnata ha espressamente precisato che “<em>solo per puro caso</em>” le conseguenze della frana sono state limitate (cfr. il primo paragrafo del provvedimento impugnato).</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, l’amministrazione comunale, con la nota n. -OMISSIS- (prodotta dalla ricorrente all’esito dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-), ha affermato che “<em>Sarà l’esito di tale conferenza a determinarsi sui livelli di rischio già paventati dal geologo Cangialosi, nonché dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo che ha richiesto, con nota prot. -OMISSIS- dell’11/10/2022, l’attivazione di una più accurata verifica di tutto il costone, non escludendo la possibilità di ulteriori distacchi, richiedendo opere di messa in sicurezza dell’area nonché tutti i provvedimenti contingibili e urgenti. All’esito della stessa si valuterà, altresì, la necessità di adottare i provvedimenti adeguati per mettere in sicurezza i residenti di -OMISSIS-. che rientrano nelle zone a rischio geomorfologico. Infatti la zona in questione ricade per la maggior parte nel P.A.I , ove è classificata zona a rischio geomorfologico molto elevato (P4/R4) e si valuterà, in relazione ai tempi tecnici che occorreranno per l’esecuzione delle opere e via via che le stesse saranno effettuate e il conseguente danno attenuato e/o eliminato, la possibilità di revocare o modificare l’ordinanza</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, l’amministrazione comunale stessa, anche a valle dell’ordinanza per cui è causa, non ha affatto escluso ulteriori interventi che dovessero riguardare il residence “<em>-OMISSIS-</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.3. In terzo luogo, risulta che l’amministrazione comunale, nell’immediatezza dell’adozione dell’ordinanza in questione, si sia attivata con gli enti competenti per addivenire a una concreta mitigazione del rischio di frana, come del resto evidenziato da quest’ultima con la memoria di costituzione e con gli atti nella medesima citati e prodotti nel fascicolo del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene non risultino agli atti di causa ulteriori attività successive all’adozione dell’ordinanza cautelare, non trova positivo riscontro agli atti di causa la tesi di parte ricorrente, volta a sostenere che il Comune resistente avrebbe inteso provvedere in via definitiva con l’ordinanza qui impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzi, nella nota n.-OMISSIS- del 16 dicembre 2022 (prodotta dall’amministrazione resistente), l’amministrazione comunale ha dato conto di aver adottato, nell’ottica della prevenzione, l’ordinanza di sgombero per cui è causa, provvedendo al contempo “<em>agli studi necessari e propedeutici per la progettazione che l’amministrazione conta di avere entro marzo 2023, successivamente sarà necessario reperire urgentemente i finanziamenti finalizzati alla messa in sicurezza dell’intero versante</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto l’amministrazione resistente non abbia prodotto nel presente giudizio ulteriori elementi volti a dimostrare la prosecuzione delle suddette attività (circostanza che, se del caso, ben potrebbe giustificare ogni opportuno rimedio avverso l’inerzia dell’amministrazione comunale), resta il fatto che non risulta in alcun modo dagli atti di causa che l’ordinanza qui impugnata abbia inteso – stravolgendo la funzione del rimedio <em>extra ordinem</em> – assicurare un definito assetto degli interessi ivi definiti.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Ciò posto, il Collegio non riscontra ragioni per discostarsi da quanto già affermato in sede cautelare, in merito al fatto che “<em>l’istituto dell’ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, che deve essere perseguito invece mediante le procedure ordinarie e nel rispetto dei diritti garantiti dall’ordinamento (Consiglio Stato, sez. V, 13 marzo 2002, n. 1490). Ma questo non significa che i provvedimenti contingibili debbano considerarsi automaticamente illegittimi solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia (C.d.S., V, 13 agosto 2007, n. 4448). Sicché anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata</em>” (Cons. St., sez. V, 30 giugno 2011, n. 3922).</p>
<p style="text-align: justify;">Siffatto orientamento è stato più di recente ribadito dal giudice di appello, secondo il quale “<em>se in linea di principio è connaturata alla natura del provvedimento di cui si tratta la temporaneità dell’efficacia, è pur vero che quest’ultima è comunque collegata al permanere dello stato di necessità, con l’unico evidente limite che il comando contenuto non può acquisire carattere di stabilità. Per l’effetto, anche misure non preventivamente definite nel loro limite temporale devono considerarsi legittime, quando razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata (Cons. Stato, V, 30 giugno 2011, n. 3922)</em>” (Cons. St., sez. V, 9 marzo 2020, n. 1670).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il giudice di appello siciliano ha dato recente applicazione ai principi di cui sopra, evidenziando come l’elemento dirimente ai fini della valutazione dell’eventuale illegittimità di un’ordinanza contingibile e urgente priva del termine di efficacia vada rinvenuto nel fatto che, nel singolo caso concreto, manchi ogni evidenza in grado di lasciare intendere che il provvedimento fosse temporaneo (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 8 luglio 2021, n. 654).</p>
<p style="text-align: justify;">Coerentemente con tale impostazione, questo Tribunale, quando ha dato rilevanza alla mancanza del termine di efficacia in un’ordinanza contingibile e urgente, lo ha fatto in contesti in cui lo strumento <em>de quo</em> era stato utilizzato o per gestire strutturalmente una situazione di pericolo o per imporre un divieto senza dar conto delle iniziative che l’amministrazione avesse inteso assumere (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 4 settembre 2020, n. 1829; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 27 luglio 2020, n. 1603).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, come si è visto, non solo l’amministrazione comunale ha dato conto della necessità, rappresentata dal geologo dalla stessa incaricato, di “<em>una più approfondita indagine finalizzata alla predisposizione di opportune di mitigazione della pericolosità e del relativo rischio che insiste sull’area</em>“, ma ha altresì positivamente avviato l’attività procedimentale, seppure la stessa non risulti conclusa alla data dell’udienza pubblica di discussione del ricorso (e salva, come si è detto, la possibilità per la ricorrente di esperire ogni opportuno rimedio avverso l’inerzia dell’amministrazione).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenuto conto della peculiarità della questione e del complessivo andamento della vicenda, sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Federica Cabrini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Scianna, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulle ordinanze contingibili e urgenti e sulla materiale disponibilità dell&#8217;area da parte del destinatario.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-ordinanze-contingibili-e-urgenti-e-sulla-materiale-disponibilita-dellarea-da-parte-del-destinatario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 06:50:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-ordinanze-contingibili-e-urgenti-e-sulla-materiale-disponibilita-dellarea-da-parte-del-destinatario/">Sulle ordinanze contingibili e urgenti e sulla materiale disponibilità dell&#8217;area da parte del destinatario.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Ordinanza contingibile e urgente &#8211; Destinatario &#8211; Materiale disponibilità dell’area &#8211; Esecuzione &#8211; Rimozione della situazione di pericolo. Sebbene l’amministrazione non sia tenuta a svolgere un&#8217;approfondita istruttoria circa la proprietà dei beni stessi, &#8211; rimanendo beninteso impregiudicata ogni questione inerente al definitivo accollo economico dei costi dell&#8217;intervento urgente,</p>
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<p style="text-align: justify;">Enti locali &#8211; Ordinanza contingibile e urgente &#8211; Destinatario &#8211; Materiale disponibilità dell’area &#8211; Esecuzione &#8211; Rimozione della situazione di pericolo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sebbene l’amministrazione non sia tenuta a svolgere un&#8217;approfondita istruttoria circa la proprietà dei beni stessi, &#8211; rimanendo beninteso impregiudicata ogni questione inerente al definitivo accollo economico dei costi dell&#8217;intervento urgente, che competerà agli effettivi responsabili della situazione -, l&#8217;ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco a norma dell&#8217;art. 54 d.lgs. n. 267/2000 allo scopo di fronteggiare una situazione di pericolo, pur non avendo carattere sanzionatorio e non implicando alcun accertamento in ordine all&#8217;individuazione di eventuali responsabilità, presuppone comunque il suo indirizzamento nei confronti di chi si trovi nella posizione di poter intervenire tempestivamente per eliminare la situazione di pericolo; tale è la condizione di chi abbia a qualsiasi titolo la materiale disponibilità dei beni dai quali il pericolo origina.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Abbruzzese &#8211; Est. Maffei</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quinta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 665 del 2024, proposto da<br />
Carmela Vaccaro, Rita Filomena Vaccaro, Gian Leonardo Unida, Antonello Unida, Marco Unida, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Perdisci, Mauro Solinas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Perdisci in Oristano, Galleria Angelo Omodeo 3 B, Pal. Ci;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gaetano Menna, Luciano Vaccaro, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8221;ordinanza sindacale n° 11 del 08.11.2023, denominata: “Ordinanza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità relativa ad immobile Via Ranucci 5-7“, notificata in data: 10.11.2023 (Unida Antonello); 30.11.2023 (Vaccaro Carmela); 30.11.23 (Vaccaro Rita Filomena); 01.12.2024 (Unida Marco); 04.01.2024 (Unida Gian Leonardo);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; e, in ogni caso, di ogni altro atto/provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 settembre 2024 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.- L’oggetto del presente giudizio verte sulla legittimità dell’ordinanza n. 11/2023 con cui il Sindaco del Comune di Marano ha ingiunto, ex art. 54 IV comma TUEL, agli odierni ricorrenti, nella loro asserita qualità di comproprietari dell’immobile sito in Marano di Napoli, alla via Ranucci 5-7, di provvedere “a proprie cure e spese, secondo le rispettive competenze: &#8211; alla messa in sicurezza delle aree e del fabbricato e delle aree di interesse; &#8211; agli interventi volti ad eliminare lo stato di potenziale pericolo, a garanzia, disponendo altresì il monitoraggio continuo del fabbricato al fine di poter evidenziare tempestivamente ogni eventuale aggravio della situazione riscontrata, precisando che entro il termine massimo di sette giorni dalla notifica doveva essere resa fruibile l’area circostante il fabbricato, almeno con un corridoio pedonale in sicurezza sul lato opposto all’edificio, ovvero fronte civico 6”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, l’impugnata ordinanza era stata adottata in forza della Relazione Tecnica del 05.11.2023, nonché del verbale di intervento dei VV.FF. del 08.11.2023, essendo stata accertata la necessità di predisporre le opportune misure per la messa in sicurezza dell&#8217;area finitima al fabbricato sito nella via Ranucci 5-7 in Marano di Napoli, stante l’incombente minaccia di crollo riconducibile, a parere dell’Amministrazione, alla compromissione delle condizioni statiche dell&#8217;immobile, tale da aver determinato lo sgombero di alcune unità immobiliari e l&#8217;interdizione al passaggio veicolare e pedonale dell&#8217;area antistante il fabbricato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel contestare la legittimità dell’adottata ordinanza, i ricorrenti hanno sollevato le censure così rubricate:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“Violazione e/o falsa applicazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 459, 475, 476 e 479 c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti”. Violazione e/o falsa applicazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per insufficienza di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Violazione e/o falsa applicazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 476 c.c. e 479 c.c.. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti; Violazione e/o falsa applicazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, comma IV, d.lgs. n. 267 del 2000. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, hanno sostenuto il loro difetto di legittimazione passiva rispetto all’impartito ordine, avendoli la civica amministrazione erroneamente identificati quali comproprietari degli indicati cespiti, sul presupposto che gli stessi, quali eredi di Vaccaro Pasquale, avessero acquistato la proprietà del cespite in questione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, hanno sostenuto che né loro né il loro avente causa avevano mai accettato, né in forma espressa né tacitamente, alcuna eredità della sig.ra Felicia Orlando, originaria proprietaria dello stabile interessato dal dissesto, precisando ulteriormente di non avere espresso la volontà di accettare alcuna eredità con atto pubblico o con scrittura privata e di non aver assunto alcun comportamento che potesse lasciar presupporre la loro volontà di assumere la qualifica di eredi, non acquisendo mai il possesso dell&#8217;immobile in questione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Difatti, l’immobile oggetto di causa costituiva il compendio ereditario della sig.ra Orlando Felicia, nata a Marano di Napoli il 05.05.1896 ed ivi deceduta in data 11 04.1982, come poteva evincersi dalla loro intestazione catastale, sebbene la visura dei registri immobiliari avesse rivelato l’annotazione della denuncia di successione di quest’ultima, datata 22.03.1996, ( Rep. 2360/3820/96), in favore del sig. Vaccaro Pasquale, genitore dei ricorrenti, deceduto, in data anteriore, in Oristano il 08.07.1994. Pertanto, non poteva ragionevolmente desumersi che il de cuius e gli odierni ricorrenti avessero compiuto atti di accettazione tacita dell’eredità, non potendosi considerare tale la menzionata denuncia di successione e non essendo stata mai conseguita la disponibilità materiale del predetto cespite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’amministrazione era, quindi, incorsa sia nel vizio di violazione di legge, che di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto, laddove avesse svolto un’istruttoria esauriente e completa, non avrebbe potuto che escludere in capo ai ricorrenti la qualità di proprietari dell’immobile oggetto dell&#8217;ordinanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’illegittimità dell’ordinanza è stata stigmatizzata anche sotto un diverso profilo, ovverosia della carenza dei presupposti della necessità e dell&#8217;urgenza, atteso che l’accertata situazione di pericolo, tale da non potere essere fronteggiata se non con interventi immediati e indilazionabili, da un lato, era stata ritenuta integrare una situazione di mero “potenziale pericolo”, non riscontrandosi pertanto i requisiti dell’attualità e dell’effettività; dall’altro, non scaturiva da un evento del tutto imprevedibile, essendo ampiamente consolidata la situazione di pericolo in cui versava lo stabile de quo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituito in resistenza il Comune intimato, il quale ha difeso la legittimità dell’ordinanza gravata, chiedendo che il ricorso sia respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’esito dell’udienza pubblica, il Collegio ha riservato la decisione in camera di consiglio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.- Il ricorso dev’essere accolto, riconoscendo il Collegio la dirimente fondatezza dei sollevati profili di insufficiente istruttoria e di difetto motivazionale con specifico riguardo alla non puntuale e corretta ricostruzione, da parte della civica amministrazione, della situazione dominicale/possessoria riguardante l’immobile interessato dall’accertata situazione di pericolo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, la civica amministrazione non ha valutato in modo completo, o, comunque, motivando adeguatamente in relazione alle risultanze delle visure catastali e dei sopralluoghi eseguiti dai tecnici competenti, la disponibilità, giuridica e/o fattuale, in capo ai ricorrenti, dell’area di intervento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Costituisce ius receptum che, sebbene l’amministrazione non sia tenuta a svolgere un&#8217;approfondita istruttoria circa la proprietà dei beni stessi, &#8211; rimanendo beninteso impregiudicata ogni questione inerente al definitivo accollo economico dei costi dell&#8217;intervento urgente, che competerà agli effettivi responsabili della situazione -, l&#8217;ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco a norma dell&#8217;art. 54 d.lgs. n. 267/2000 allo scopo di fronteggiare una situazione di pericolo, pur non avendo carattere sanzionatorio e non implicando alcun accertamento in ordine all&#8217;individuazione di eventuali responsabilità, presuppone comunque il suo indirizzamento nei confronti di chi si trovi nella posizione di poter intervenire tempestivamente per eliminare la situazione di pericolo; tale è la condizione di chi abbia a qualsiasi titolo la materiale disponibilità dei beni dai quali il pericolo origina (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 536; T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, sez. IV, 5 agosto 2021, n. 1889; T.A.R. Campania &#8211; Napoli, sez. V, 7 ottobre 2020, n. 4313).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, per poter essere eseguita, l&#8217;ordinanza contingibile e urgente può dirigersi nei confronti del destinatario esclusivamente per la realizzazione di lavori su beni di cui lo stesso è proprietario e/o che rientrino nella sua disponibilità, ovverosia che si trovi in rapporto tale con la fonte di pericolo da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di rischio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nonostante il soggetto destinatario di ordinanza contingibile e urgente, preordinata alla immediata messa in sicurezza dei luoghi in ragione dell&#8217;esigenza di tutela della pubblica e immediata incolumità, non debba essere necessariamente il proprietario dell&#8217;area, comunque deve essere dimostrato che almeno tale soggetto ne abbia la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l&#8217;esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo (Consiglio di Stato, V, 15 marzo 2023, n. 2732).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.- Applicando i menzionati principi all’odierna fattispecie, osserva il Collegio come la civica amministrazione abbia individuato gli odierni ricorrenti quali comproprietari dello stabile interessato dall’accertata situazione di pericolo in ragione della loro qualità di eredi di Pasquale Vaccaro che, secondo l’assunta prospettazione, a sua volta, avrebbe accettato l’eredità di Orlando Felicia, intestataria catastale del cespite in questione, essendone l’originaria proprietaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, tale deduzione non può ritenersi idonea a corroborare la tesi sostenuta dal resistente Comune, non essendo supportata, neppure sul piano meramente indiziario, da un adeguato riscontro probatorio. Ai sensi dell&#8217;art. 459 del c.c. l&#8217;eredità si acquista solo con l&#8217;accettazione (artt. 470 ss. c.c.), il cui effetto, retroattivo, risale al momento dell&#8217;apertura della successione (art. 456 c.c., art. 1146 c.c.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L&#8217;accettazione, in particolare, ai sensi dell&#8217;art. 474 cc., può essere espressa o tacita: è espressa quando, in un atto pubblico (art. 2699 c.c.) o in una scrittura privata (art. 2702 c.c.), il chiamato all&#8217;eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (art. 2648 c.c.); è, di contro, tacita quando il chiamato all&#8217;eredità compia un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 527 c.c.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di ritenere un bene rientrante nell’asse ereditario e, quindi, oggetto di accettazione tacita, non è sufficiente la mera dichiarazione di successione, atteso che quest’ultima, pur essendo un elemento con valore indiziario, necessita di ulteriore corredo probatorio al fine di dimostrare l&#8217;appartenenza di determinati beni al patrimonio ereditario, in assenza del quale non può considerarsi sufficientemente provata la sussistenza del diritto (Cassazione civile, sez. II, 05/03/2024, n. 5876).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altronde, la delazione che segue l&#8217;apertura della successione, non è di per sé sola sufficiente all&#8217;acquisto della qualità di erede, in quanto a tale effetto è necessaria &#8211; da parte del chiamato &#8211; l&#8217;accettazione mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio, oppure nella ricorrenza delle condizioni di cui all&#8217;art. 485 c. c.. In considerazione di ciò, spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l&#8217;onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell&#8217;art. 2697 c.c., la qualità di erede della controparte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È stato ancora precisato che la mera circostanza di aver provveduto alla dichiarazione di successione o al pagamento delle relative imposte, oppure ancora alla richiesta di registrazione del testamento ed alla sua trascrizione non equivalgono ad accettazione tacita dell&#8217;eredità, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, potendo l&#8217;accettazione tacita di eredità essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale che presuppone la volontà del chiamato di accettare tutte le volte in cui non costituisca una conseguenza automatica della dichiarazione di successione ovvero una scelta di uno dei successibili che per ragioni meramente burocratiche comporta la voltura a favore di altri (Cassazione civile, sez. VI, 29/04/2022, n.13550; Cassazione civile, sez. III, 6/07/2020, n. 13851; Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2018, n. 13639; Cassazione civile, sez. trib., 14/10/2020, n. 22178; Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2022, n. 11832; Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2022, n. 30761).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali principi sono stati disattesi nell’odierna fattispecie, dovendosi in merito osservare quanto segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">i cespiti oggetto dell’ordinanza risultavano catastalmente intestati ancora alla Sig.ra Orlando Felicia e, pertanto, alcuna voltura era stata compiuta dopo la sua morte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">non era stata rinvenuta alcuna trascrizione in favore di Vaccaro Pasquale dell’accettazione dell’eredità della Sig.ra Orlando né era stato richiamato altro atto idoneo a dimostrare l’acquisto del diritto di proprietà dell’immobile per cui è causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a favore di Vaccaro Pasquale era stata rinvenuta la sola nota di trascrizione (Reg. Gen n° 35035, Reg. part. 24300) di una denuncia di successione della Orlando, datata 22.03.1996, ovverosia compiuta due anni dopo la morte del Vaccaro Pasquale, denuncia che, in ogni caso, per le ragione indicate, evidentemente neppure riconducibile al preteso de cuius, di per sé sola non poteva costituire atto di accettazione di eredità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce delle superiori osservazioni, si evince chiaramente che non è stato dimostrato, neppure in via indiziaria, che il de cuius dei ricorrenti abbia manifestato la volontà di accettare l&#8217;eredità di Orlando Felicia, intestataria catastale del cespite in oggetto, con atto pubblico o con scrittura privata, né che abbia assunto comportamenti che potessero presupporre la volontà di assumere la qualifica di erede della comune ascendente, non acquisendo, peraltro, nemmeno il possesso dell&#8217;immobile oggetto dell&#8217;ordinanza impugnata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non risulta, dunque, che l&#8217;immobile in questione sia stato trasmesso ai ricorrenti, come sostenuto dalla civica amministrazione, dal padre, Pasquale Vaccaro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né alcun valore può assumere la tesi, sostenuta dalla difesa di parte resistente, secondo cui i ricorrenti sarebbero stati correttamente individuati come legittimati passivi quali chiamati all&#8217;eredità, sia perché tale tesi non è coerente con quanto riportato nel provvedimento impugnato, nel quale si fa espresso riferimento agli &#8220;eredi&#8221; e non ai meri &#8220;chiamati all&#8217;eredità&#8221;, sia perché, come già sopra rilevato, non risulta nemmeno che i ricorrenti siano mai stati chiamati all&#8217;eredità in questione. Ciò senza considerare, peraltro, che il disposto di cui all&#8217;art. 460, comma 2, c.c., a norma del quale il chiamato all&#8217;eredità (delato) è già titolare di una serie di poteri conservativi, di vigilanza e di amministrazione, non sarebbe comunque sufficiente a fondare la legittimazione passiva dei ricorrenti, poiché tale disposizione contempla una mera facoltà e non un obbligo in capo al delato, tanto che, in caso di successiva rinuncia, le spese eventualmente sostenute sono a carico esclusivo dell&#8217;eredità (T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. III, n. 672/2014).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La giurisprudenza amministrativa, allineandosi agli orientamenti della giurisprudenza civile, ha sostenuto che &#8220;poiché nelle successioni mortis causa la delazione, che segue l&#8217;apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all&#8217;acquisto della qualità di erede, per la necessità anche di accettazione da parte del chiamato, chi agisce in giudizio nei confronti del preteso erede è onerato, in base al principio generale di cui all&#8217;art. 2697 c.c., dell&#8217;onere di provarne l&#8217;assunzione della qualità, non desumibile dalla sola chiamata all&#8217;eredità, ma conseguendo alla sua accettazione espressa o tacita. Ne deriva che la sua ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto convenuto in giudizio in detta qualità. Gli stessi principi debbono pertanto valere in relazione agli atti amministrativi adottati sulla base del presupposto dell&#8217;acquisto della qualità di erede, essendo onere dell&#8217;Amministrazione provare l&#8217;acquisto di detta qualità&#8221; (T.A.R. Lombardia, Milano; IV, 20 dicembre 2023, n. 3129; T.A.R. Piemonte, I, 23 novembre 2023, n. 937; T.A.R. Campania, Napoli, V, 28 marzo 2018, n. 1963).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È stata pertanto ritenuta illegittima l&#8217;ordinanza comunale impositiva nei confronti dei discendenti dell&#8217;obbligo di provvedere all&#8217;esecuzione di tutti i lavori atti alla messa in sicurezza di un fabbricato catastalmente intestato al de cuius, laddove l&#8217;Ente procedente non abbia fornito la prova dell&#8217;avvenuta accettazione di eredità attraverso la presa di possesso dell&#8217;immobile ovvero ancora prima dell’inclusione del bene nell’asse ereditario devoluto, essendo a tal fine privi di rilevanza tutti quegli atti che, ammettendo, come possibile, altra interpretazione, non denotino in maniera univoca un&#8217;effettiva assunzione della qualità di erede (cfr. T.A.R. Abruzzo, L&#8217;Aquila, 12 aprile 2018, n. 130).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, nel caso di specie, il Comune di Marano di Napoli non ha dimostrato di aver acclarato, prima dell&#8217;emanazione dell&#8217;ordinanza impugnata, l&#8217;avvenuta accettazione, da parte del de cuius dei ricorrenti, dell&#8217;eredità dell’intestataria catastale del cespite fonte dell’accertata situazione di pericolo, avendo peraltro i ricorrenti evidenziato non solo la non avvenuta accettazione, neppure tacita, ma anche l&#8217;avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione per l’accettazione dell’eredità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, trascorrendo al piano procedimentale, la non agevole ricostruzione della situazione dominicale del cespite de quo, peraltro ammessa dalla stessa civica amministrazione, avrebbe imposto una preventiva instaurazione del contraddittorio procedimentale, atteso che le ordinanze contingibili ed urgenti devono comunque essere assistite da tutte le garanzie compatibili in concreto con i presupposti e gli effetti dell&#8217;atto, ivi compresa la partecipazione al procedimento. Ne consegue che il ricorso all&#8217;ordinanza contingibile ed urgente non giustifica di per sé l&#8217;omissione della comunicazione di avvio del procedimento, essendo al contrario necessaria un&#8217;urgenza qualificata in relazione alle circostanze del caso concreto, debitamente esplicitata in specifica motivazione (Cons. Stato, sez. V, 9 febbraio 2001, n. 58; Tar Umbria, 24 febbraio 2005, n. 57), ed imponendosi, tanto più stanti le difficoltà ricostruttive, l’instaurazione del contraddittorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella specie, la summenzionata difficoltà riscontrata nell’accertamento della situazione dominicale e possessoria avrebbe evidentemente dovuto indurre ad un preventivo confronto procedimentale con i ricorrenti, così da consentire all’amministrazione, persistendo l’insuperabilità dell’incertezza nell’individuazione dei potenziali destinatari dell’ordinanza nonché l’accertata situazione di un pericolo per la pubblica incolumità, al fine di individuare i soggetti tenuti a eseguire le misure di messa in sicurezza, l’eventuale attivazione della procedura di cui all&#8217;art. 481, cod. civ., secondo cui &#8220;chiunque vi ha interesse può chiedere che l&#8217;autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all&#8217;eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare&#8221;.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbite le ulteriori censure dedotte, con il conseguente annullamento, per quanto di ragione, dell&#8217;ordinanza impugnata nella parte in cui individua come destinatari della stessa i ricorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.- La peculiarità della vicenda, nella quale il Comune ha dovuto fronteggiare con urgenza una situazione di pericolo per l&#8217;incolumità pubblica nonché l’indubbia difficoltà nell’individuazione dei soggetti proprietari del cespite in questione, induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Abbruzzese, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gianluca Di Vita, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore</p>
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		<item>
		<title>Sull&#8217;inefficacia dell&#8217;acquisizione di quote societarie operata da un ente locale in assenza di previa adozione di apposito atto deliberativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinefficacia-dellacquisizione-di-quote-societarie-operata-da-un-ente-locale-in-assenza-di-previa-adozione-di-apposito-atto-deliberativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 08:19:19 +0000</pubDate>
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<p>Enti locali &#8211; Acquisizione di quote societarie &#8211; Preventiva adozione dell&#8217;atto deliberativo  &#8211; Obbligo &#8211; Acquisizione senza atto deliberativo &#8211; Inefficacia. Con la pronuncia, la Sezione regionale di controllo accerta, per i motivi esposti in modo dettagliato nella parte in diritto della deliberazione, l’illegittimità del comportamento seguito dall’Ente per l’acquisizione</p>
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<p>Enti locali &#8211; Acquisizione di quote societarie &#8211; Preventiva adozione dell&#8217;atto deliberativo  &#8211; Obbligo &#8211; Acquisizione senza atto deliberativo &#8211; Inefficacia.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400;">Con la pronuncia, la Sezione regionale di controllo accerta, per i motivi esposti in modo dettagliato nella parte in diritto della deliberazione, l’illegittimità del comportamento seguito dall’Ente per l’acquisizione della quota societaria nella società Romagna Acque-Società delle Fonti spa. Più precisamente, la Sezione accerta l’inadempimento dell’obbligo di previa adozione dell’atto deliberativo, prescritto dall’art. 5 T.U.S.P. ed il conseguente acquisto <em>sine titulo</em> operato in spregio alla previsione di inefficacia contemplata dall’art. 8 del medesimo Testo Unico.</p>
<p style="font-weight: 400;">In particolare, l’attività della Sezione si concentra su tre fondamentali questioni foriere dell’emersioni di concrete criticità.</p>
<ul>
<li>Un primo profilo di analisi concerne la mancata adozione della deliberazione da parte dell’Ente, necessariamente prodromica alla successiva, obbligatoria, presentazione dell’istanza <em>ex</em> 5 del T.U.S.P. Precisamente, le risultanze istruttorie hanno dimostrato che nella fattispecie all’esame della Sezione è venuto a mancare non solo il momento conclusivo della parte procedimentale – ovverosia la sottoposizione dell’atto alla Sezione regionale per il prescritto controllo – bensì anche il primo segmento del procedimento amministrativo inerente all’adozione dell’atto deliberativo (parte pubblicistica).</li>
<li>Un secondo, diverso, profilo di analisi della fattispecie concerne l’eventuale assenza o meno di un apposito atto di impegno contabile. Al riguardo, è dirimente la considerazione, in primo luogo, che l’atto deliberativo debba prevedere anche la necessaria assunzione dell’impegno di spesa (previo idoneo stanziamento di bilancio), relativo all’acquisizione della quota societaria, in ossequio alla regola generale costituzionale secondo cui “<em>ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte</em>” (art. 81 Cost. c. 3): l’immanenza di tale previsione costituzionale si estende anche agli altri atti di spesa, la cui adozione spetta, in ossequio alla distinzione tra indirizzo e gestione, agli organi burocratici, in attuazione tuttavia delle indicazioni di carattere generale contenute negli atti di programmazione ad appannaggio degli organi politici, <em>in primis</em>, il Consiglio comunale. L’acquisizione istruttoria ha dimostrato che nonostante l’assenza di una delibera di indirizzo a monte, al termine dell’esercizio è stato assunto un impegno contabile da parte del dirigente, viziandolo irrimediabilmente</li>
<li>Infine, un terzo profilo di analisi è stato svolto rilevando le eventuali conseguenze che derivano al contratto di acquisto delle quote societarie a seguito della nullità o inefficacia della fase procedimentale amministrativa che doveva culminare con la deliberazione consiliare, che nel caso specifico è venuta a mancare. Al riguardo, non sembra revocabile in dubbio il fatto che la fattispecie all’esame della Sezione pare essere ascrivibile, per via delle sue caratteristiche strutturali e per la stessa formulazione dell’art. 8 del T.U.S.P., ad una ipotesi riconducibile alla casistica delineata dalla normativa civilistica in termini di inefficacia, difettando il relativo potere in capo all’ente in assenza di delibera, ed integrando, quindi, un difetto di rappresentanza organica.</li>
</ul>
<hr />
<p>Pres. Pozzato &#8211; Est. Rigoni</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla partecipazione degli enti locali alle società in house.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-partecipazione-degli-enti-locali-alle-societa-in-house/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 09:21:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-partecipazione-degli-enti-locali-alle-societa-in-house/">Sulla partecipazione degli enti locali alle società in house.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Società in house &#8211; Caratteristiche &#8211; Partecipazione &#8211; Parere negativo. Adunanza del 12 giugno 2024. Comune di Voghiera (FE). Richiesta ai sensi dell’art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 _ deliberazione n. 59/2024/PASP L’esame della Sezione, ai fini dell’emissione della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-partecipazione-degli-enti-locali-alle-societa-in-house/">Sulla partecipazione degli enti locali alle società in house.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Società in house &#8211; Caratteristiche &#8211; Partecipazione &#8211; Parere negativo.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400;">Adunanza del 12 giugno 2024. Comune di Voghiera (FE). Richiesta ai sensi dell’art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 _ deliberazione n. 59/2024/PASP</p>
<p style="font-weight: 400;">L’esame della Sezione, ai fini dell’emissione della pronuncia, si è soffermato sulla motivazione addotta dall’Ente istante, come risultante dalla documentazione trasmessa dallo stesso e conservata agli atti, e sulle informazioni dedotte anche dal questionario compilato dall’Ente, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Sezione di controllo dell’Emilia-Romagna n. 32/2023/INPR (“<em>Indicazioni istruttorie preliminari all’esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall’art. 5 del </em><em>D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP)”).</em></p>
<p style="font-weight: 400;">Con riferimento alla richiesta formulata, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna esprime parere negativo in ordine all’acquisizione da parte del Comune di Voghiera (FE) della quota di partecipazione nella società SECIF S.r.l. La Sezione non ravvisa nella società SECIF S.r.l. la caratteristica dell’<em>house providing</em> necessaria al soddisfacimento delle esigenze di ingresso dell’Ente istante nella compagine societaria. La Sezione ha valutato i requisiti della normativa comunitaria e nazionale, così come interpretati dalla consolidata giurisprudenza, affinché si possa realizzare, tramite una partecipazione infinitesimale, un effettivo e concreto controllo analogo, da parte dell’entrante Comune di Voghiera, seppure congiunto con gli altri enti già soci dell’organismo societario. L’esame di questo requisito ha dato esito negativo. Parimenti, il Collegio esprime rilevanti perplessità sulla tenuta del modello <em>in house</em> della società anche nei confronti dei soci attuali con effetti pregiudizievoli circa la legittimità degli affidamenti diretti posti in essere da parte degli Enti soci.</p>
<hr />
<p>Pres. Pozzato &#8211; Est. Rigoni</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-partecipazione-degli-enti-locali-alle-societa-in-house/">Sulla partecipazione degli enti locali alle società in house.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 39/2013 in materia di convertibilità di incarichi di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-costituzionale-delle-norme-del-d-lgs-n-39-2013-in-materia-di-convertibilita-di-incarichi-di-amministratore-di-enti-privati-sottoposti-a-controllo-pubblico-da-parte-degli-enti-lo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 08:24:31 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88681</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-costituzionale-delle-norme-del-d-lgs-n-39-2013-in-materia-di-convertibilita-di-incarichi-di-amministratore-di-enti-privati-sottoposti-a-controllo-pubblico-da-parte-degli-enti-lo/">Sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 39/2013 in materia di convertibilità di incarichi di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Conferimento di incarico di amministratore &#8211; Enti privati sottoposti a controllo pubblico &#8211; Divieto di conferimento a chi nell&#8217;anno precedente ha svolto analoghi incarichi presso altri enti della stessa natura &#8211; D.lgs. n. 39 del 2013 &#8211; Illegittimità costituzionale. Sono costituzionalmente illegittime le norme del d.lgs. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-costituzionale-delle-norme-del-d-lgs-n-39-2013-in-materia-di-convertibilita-di-incarichi-di-amministratore-di-enti-privati-sottoposti-a-controllo-pubblico-da-parte-degli-enti-lo/">Sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 39/2013 in materia di convertibilità di incarichi di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-costituzionale-delle-norme-del-d-lgs-n-39-2013-in-materia-di-convertibilita-di-incarichi-di-amministratore-di-enti-privati-sottoposti-a-controllo-pubblico-da-parte-degli-enti-lo/">Sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 39/2013 in materia di convertibilità di incarichi di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali.</a></p>
<div class="page" title="Page 1">
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<div class="column">
<div class="page" title="Page 1">
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<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Enti locali &#8211; Conferimento di incarico di amministratore &#8211; Enti privati sottoposti a controllo pubblico &#8211; Divieto di conferimento a chi nell&#8217;anno precedente ha svolto analoghi incarichi presso altri enti della stessa natura &#8211; D.lgs. n. 39 del 2013 &#8211; Illegittimità costituzionale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sono costituzionalmente illegittime le norme del d.lgs. n. 39 del 2013 nella parte in cui non consentono la conferibilità del nuovo incarico di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali (province o comuni), a coloro i quali nell’anno precedente abbiano svolto analoghi incarichi presso altri enti della stessa natura. Il divieto del conferimento in parola, infatti, si pone in contrasto con le previsioni della legge di delega (la n. 190 del 2012) e, quindi, con l’art. 76 Cost., che non consente al Governo, nell’esercizio della delega conferitagli dal Parlamento, di introdurre ipotesi limitative che non siano state previste dal legislatore delegante.</p>
<hr />
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Pres. Barbera &#8211; Est. San Giorgio</p>
<hr />
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="SC2" style="text-align: center;">SENTENZA N. 98</p>
<p class="SC2" style="text-align: center;">ANNO 2024</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p id="MEA1" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p id="MEA2" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p id="MEA3" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MEE">composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="IA1">ha pronunciato la seguente</p>
<p class="IA2" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="IT">nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), e 7, comma 2, lettera <em>d</em>), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima-<em>quater</em>, con una ordinanza del 26 gennaio 2023 e con tre ordinanze del 27 gennaio 2023, iscritte rispettivamente ai numeri 58, 59, 60 e 61 del registro ordinanze 2023 e pubblicate nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2023.</p>
<p class="IT"><em>Visti</em> gli atti di costituzione di Azienda multiservizi e d’igiene urbana Genova spa, di AMIU Bonifiche spa e di P. M.;</p>
<p class="IT"><em>udit</em><em>a</em> nell’udienza pubblica e nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;</p>
<p class="IT"><em>uditi</em> gli avvocati Massimo Luciani per l’Azienda multiservizi e d’igiene urbana Genova spa e per AMIU Bonifiche spa e Luca Leonardi per P. M.;</p>
<p class="IT"><em>deliberato</em> nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="FR" style="text-align: center;"><em>Ritenuto in fatto</em></p>
<p class="FT">1.– Con quattro ordinanze di identico tenore del 26 e 27 gennaio 2023, iscritte ai numeri 58, 59, 60 e 61 del registro ordinanze 2023, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima <em>quater</em>, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 51, 76, 97, 114 e 118 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), e 7, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).</p>
<p class="FT">In particolare, le ordinanze di rimessione censurano, in via prioritaria, l’art. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), e l’art. 7, comma 2, lettera <em>d</em>), del d.lgs. n. 39 del 2013 «nella parte in cui prevedono che “a coloro che … nell’anno precedente … siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti … incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”, ovvero nella parte in cui assimilano gli incarichi di “presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico” alla precedente partecipazione a organi di indirizzo politico ai sensi dell’art. 1, comma 50, lett. c, l. n. 190/2012, per violazione degli artt. 3, 4, 5, 51, 76, 97, 114 e 118 Cost.».</p>
<p class="FT">In via subordinata, il TAR censura il comma 2 dell’art. 7, «nella parte in cui non limita l’ipotesi di inconferibilità prevista per “coloro che … nell’anno precedente … siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione” ai soli casi in cui l’ente controllante della società di provenienza abbia popolazione superiore a 15.000 abitanti, per violazione degli artt. 3, 4, 5, 51, 97, 114 e 118 Cost.».</p>
<p class="FT">1.1.− Nelle quattro ordinanze di rimessione, il TAR Lazio riferisce di essere chiamato a decidere su altrettante impugnazioni proposte avverso la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 3 marzo 2021, n. 207 con la quale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera <em>d</em>), del d.lgs. n. 39 del 2013: a) è stata dichiarata l’inconferibilità a P. M. dell’incarico di amministratore delegato della società Azienda multiservizi e d’igiene urbana Genova spa (d’ora innanzi: AMIU Genova spa), in quanto, in quel momento, egli ricopriva la carica di amministratore delegato della SATER spa, società partecipata, al 51 per cento, dal Comune di Cogoleto; b) è stata accertata l’inconferibilità, e dichiarata la relativa nullità, degli incarichi, a lui già assegnati e ancora ricoperti, di amministratore unico della GEAM &#8211; Gestioni ambientali spa e della AMIU Bonifiche spa (società, entrambe, appartenenti al medesimo gruppo, avente quale capogruppo la AMIU Genova spa), in ragione dell’incarico precedentemente ricoperto di amministratore delegato della ARAL in house srl, partecipata al 60 per cento dal Comune di Arenzano.</p>
<p class="FT">Nei giudizi principali ricorrono, quanto all’ordinanza iscritta al n. 58 reg. ord. 2023, la AMIU Genova spa, che opera nel settore ambientale e della gestione dei rifiuti e la cui maggioranza assoluta, per quanto riguarda la partecipazione azionaria, è detenuta dal Comune di Genova; quanto alle ordinanze iscritte ai numeri 60 e 61 reg. ord. 2023, rispettivamente, la GEAM &#8211; Gestioni ambientali spa e la AMIU Bonifiche spa (società, queste ultime, come detto, controllate dalla prima); quanto all’ordinanza iscritta al n. 59 reg. ord. 2023 P. M., amministratore unico dal 2018 di tali due ultime compagini societarie.</p>
<p class="FT">In tutti i ricorsi è lamentata l’illegittimità del provvedimento dell’ANAC, segnatamente per violazione degli artt. 1 e 7 del d.lgs. n. 39 del 2013: a giudizio dei ricorrenti, tali norme sarebbero state interpretate dalla stessa ANAC in modo distonico rispetto al significato costituzionalmente conforme e rispondente all’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. In particolare, secondo le parti ricorrenti, il combinato disposto delle due norme comporterebbe l’inconferibilità solo per precedenti incarichi politici e, ancora, l’art. 7, comma 2, escluderebbe l’inconferibilità nell’ipotesi in cui la società di provenienza sia controllata (come nella specie) da un ente locale con popolazione inferiore a quindicimila abitanti. In subordine, tutte le parti ricorrenti hanno domandato al TAR di sollevare questione di legittimità costituzionale delle predette disposizioni ove interpretate letteralmente.</p>
<p class="FT">1.2.– Quanto alla rilevanza, il giudice rimettente evidenzia che il provvedimento è stato adottato sulla base delle disposizioni gravate ed è stato impugnato per violazione delle stesse, essendo contestata dai ricorrenti l’interpretazione letterale fatta propria dall’ANAC.</p>
<p class="FT">D’altronde, sarebbe da escludersi la praticabilità della lettura costituzionalmente orientata invocata dai ricorrenti, in virtù dell’univoco tenore delle disposizioni.</p>
<p class="FT">In ultimo, il TAR esclude la fondatezza delle ulteriori censure che consentirebbero la decisione dei ricorsi a prescindere dal promovimento delle questioni di legittimità costituzionale.</p>
<p class="FT">1.2.1.– Il TAR osserva, in via logicamente preliminare, che la questione di legittimità costituzionale proposta in via prioritaria risulterebbe assorbente rispetto a quella formulata in via subordinata e che l’accoglimento della prima comporterebbe l’irrilevanza sopravvenuta della seconda; pur tuttavia, il rimettente giustifica la necessità del contestuale promovimento delle due questioni in ragione dei principi di ragionevole durata del processo e di buon andamento del servizio giustizia.</p>
<p class="FT">1.3.– All’illustrazione delle ragioni di non manifesta infondatezza, il TAR antepone talune premesse ricostruttive del quadro normativo.</p>
<p class="FT">Le disposizioni censurate sono state emanate in esercizio della delega legislativa contenuta nell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione).</p>
<p class="FT">Con il comma 49 – osserva il rimettente – il legislatore delegante, ai dichiarati fini di prevenzione e contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e «negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici […] che comportano funzioni di amministrazione e gestione». Ancora, il Governo è stato delegato a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.</p>
<p class="FT">Con il comma 50 – ricorda ancora il giudice <em>a quo</em> – sono stati dettati i principi e criteri cui il legislatore delegato si sarebbe dovuto attenere, fissandosi, tra gli altri, alla lettera <em>c</em>), quello di disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di inconferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni «che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive».</p>
<p class="FT">A giudizio del rimettente, la <em>ratio </em>del divieto di accesso ad incarichi gestionali e/o amministrativi a soggetti che appaiono politicamente schierati sarebbe da rinvenire, da un lato, nella tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa e, dall’altro, nella promozione del principio meritocratico nella selezione dei vertici amministrativi.</p>
<p class="FT">Proprio in attuazione della specifica previsione dell’art. 1, comma 50, lettera <em>c</em>), della legge n. 190 del 2012, sono state dettate le norme del Capo IV del d.lgs. n. 39 del 2013, intitolato «Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico», in cui si colloca il censurato art. 7, rubricato «Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale».</p>
<p class="FT">Tale disposizione – riferisce il rimettente –, nel disciplinare le ipotesi di inconferibilità, seleziona, nella seconda parte del comma 2, gli «incarichi di destinazione», vale a dire gli incarichi da assegnare per i quali va garantita l’imparzialità e il possesso di determinate competenze. Questi sono individuati nei seguenti: «<em>a</em>) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione»; «<em>b</em>) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera <em>a</em>)»; «<em>c</em>) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale»; «<em>d</em>) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione».</p>
<p class="FT">Inoltre, il comma 2 dell’art. 7 individua, nella sua prima parte, gli «incarichi di provenienza» che risultano impeditivi del conferimento delle predette nomine, enucleando le seguenti tre ipotesi: coloro che, nei due anni precedenti, siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico; coloro che, nell’anno precedente, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico; infine, coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione.</p>
<p class="FT">Nello stesso senso, l’art. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), del d.lgs. n. 39 del 2013 include espressamente, nella definizione dei «componenti di organi di indirizzo politico», ai sensi anche della disciplina sull’inconferibilità, tra le altre, le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, «a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali».</p>
<p class="FT">Gli atti di promovimento rammentano che, a seguito dell’approvazione del d.lgs. n. 39 del 2013, la stessa ANAC, con atto di segnalazione del 10 gennaio 2015, n. 4, rivolto al Parlamento e al Governo, aveva evidenziato la necessità di eliminare, tra le cause di inconferibilità per provenienza «da cariche politiche», quelle che si riferiscono alla provenienza da cariche in enti di diritto privato in controllo pubblico.</p>
<p class="FT">Analoga esigenza di modifica era stata espressa dalla Commissione di studio per la revisione della disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, istituita dall’ANAC, la quale, con relazione pubblicata nel mese di luglio 2015, aveva posto l’accento sul rilievo che le cariche di presidente e amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico non comporterebbero – nel senso stretto di cui alla delega contenuta nell’art. 1, comma 50, della legge n. 190 del 2012 – la titolarità di funzioni di indirizzo politico, ma presupporrebbero, piuttosto, l’esercizio di funzioni di indirizzo politico-amministrativo (per gli enti pubblici) e di indirizzo politico “aziendale” (per gli enti di diritto privato in controllo pubblico), ma pur sempre in attuazione dell’indirizzo politico ricevuto. Tali cariche, inoltre, non sarebbero attribuite attraverso elezioni.</p>
<p class="FT">1.4.– Alla luce del delineato quadro normativo, le quattro ordinanze di rimessione motivano sulla non manifesta infondatezza anzitutto delle questioni sollevate in via prioritaria.</p>
<p class="FT">1.4.1.– In primo luogo, secondo il giudice <em>a quo</em>, gli artt. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), e 7, comma 2, lettera <em>d</em>), del d.lgs. n. 39 del 2013 contrasterebbero con gli artt. 3 e 76 Cost. per incoerenza con la legge delega.</p>
<p class="FT">L’art. 1, comma 50, lettera <em>c</em>), della legge n. 190 del 2012 aveva rimesso al legislatore delegato la disciplina dell’inconferibilità solo nei riguardi di coloro che «abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive». In quest’ultima categoria non potrebbero includersi coloro che (a norma delle disposizioni censurate) abbiano ricoperto la carica di «presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico», i quali, invece, eserciterebbero solo ruoli di gestione o di indirizzo politico-aziendale.</p>
<p class="FT">Il rimettente, in proposito, si fa carico delle pronunce del giudice amministrativo in cui si è ritenuto di non sollevare la questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega, e ciò in virtù dell’ulteriore previsione, contenuta nell’art. 1, comma 50, lettera <em>d</em>), numero 3), della legge n. 190 del 2012, che ha indicato al legislatore delegato di ricomprendere, tra gli incarichi da regolare, quelli di «amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico» (sono citate: Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 11 gennaio 2018, n. 126, e 27 marzo 2020, n. 2149; Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione prima, sentenza 19 luglio 2018, n. 578); tuttavia aggiunge di essere di contrario avviso, in quanto la citata disposizione si riferirebbe solo agli incarichi di destinazione e non a quelli di provenienza.</p>
<p class="FT">1.4.2.– In secondo luogo, ad avviso del TAR Lazio, l’inconferibilità prevista dalle disposizioni censurate violerebbe gli artt. 3, 4 e 51 Cost., in quanto comporterebbe, a danno degli interessati alla nomina, una limitazione al diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e alla possibilità di accesso agli uffici pubblici (art. 51 Cost.): limitazione che sarebbe sproporzionata e irragionevole rispetto alla finalità perseguita. Per un verso, la preclusione della nomina di soggetti che non ingenerano dubbi di parzialità contrasterebbe con il fine di tutela dell’imparzialità della pubblica amministrazione; per altro verso, l’impedimento alla circolazione, all’interno delle amministrazioni, di amministratori competenti ed estranei alla logica di appartenenza politica contrasterebbe con l’ulteriore finalità meritocratica.</p>
<p class="FT">1.4.3.– Le disposizioni censurate violerebbero, ancora, gli artt. 3 e 97 Cost.</p>
<p class="FT">Il divieto per le amministrazioni locali di conferimento degli incarichi manageriali a chi sul campo ha dimostrato la propria competenza nello svolgimento del medesimo ruolo presso altra «società pubblica» lederebbe il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.</p>
<p class="FT">Ancora una volta, poi, si tratterebbe di una misura sproporzionata rispetto alle finalità normative di tutela dell’imparzialità e del merito.</p>
<p class="FT">1.4.4.– Il TAR rimettente lamenta, infine, la lesione anche degli artt. 3, 5, 97, 114 e 118 Cost.</p>
<p class="FT">La prevista inconferibilità disincentiverebbe i migliori manager ad accettare gli incarichi da parte di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali di ridotte dimensioni, per il timore di vedersi precluse successive nomine più prestigiose, così frustrandosi l’autonomia dei piccoli comuni e il loro compito di erogare servizi adeguati.</p>
<p class="FT">1.5.– Il giudice <em>a quo</em> passa poi a illustrare la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in via subordinata.</p>
<p class="FT">1.5.1.– Nel censurare l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013, nella parte in cui non limita l’inconferibilità ai soli casi in cui l’ente locale controllante «della società» di provenienza abbia popolazione superiore a quindicimila abitanti, il TAR osserva che la disposizione denunciata, nella sua completa enunciazione, conferisce espresso rilievo al dato dimensionale dell’ente locale in due diverse prospettive: da un lato, in relazione agli incarichi di provenienza, precludendo le nomine di chi abbia fatto parte della giunta o del consiglio di comuni o associazioni di comuni qualora si tratti di enti con popolazione superiore a quindicimila abitanti; dall’altro lato, in relazione agli incarichi di destinazione riguardanti (per quanto in questa sede interessa) gli organi di amministrazione degli enti privati in controllo pubblico, impediti (dalla lettera <em>d</em>) solo nel caso in cui il controllo sia esercitato da comuni o loro associazioni con più di quindicimila abitanti. Al contrario, la disposizione non dà rilievo alla dimensione dell’ente locale controllante ove l’incarico di provenienza sia quello di presidente o amministratore delegato di ente privato in controllo pubblico.</p>
<p class="FT">1.5.2.– L’art. 7, comma 2, darebbe, allora, anzitutto luogo ad una intollerabile disparità di trattamento, riguardante l’efficacia ostativa degli incarichi di provenienza. Risulta, infatti, che vi sia inconferibilità di nuovi incarichi se quello di provenienza è stato svolto in enti di diritto privato controllati da enti locali di piccole dimensioni (art. 7, comma 2, prima parte, ultima ipotesi contemplata); è, invece, possibile conferire nuovi incarichi qualora quello di provenienza sia stato svolto negli organi politici (giunta o consiglio) dei medesimi enti locali di piccole dimensioni (art. 7, comma 2, prima parte, seconda ipotesi contemplata). Solo per questo secondo caso, infatti, la piccola dimensione dell’ente locale controllante è normativamente assunta a fattore di attenuazione del rischio di parzialità.</p>
<p class="FT">1.5.3.– L’art. 3 Cost. sarebbe violato anche sotto il diverso profilo della irragionevolezza, in quanto la mancata limitazione della inconferibilità in relazione all’incarico di provenienza ostacolerebbe il passaggio (ascensionale) dei manager meritevoli da società controllate da enti territoriali di piccole dimensioni a società controllate da enti più grandi, mentre le disposizioni consentirebbero il flusso inverso. Infatti, per effetto della previsione della lettera <em>d</em>) del comma 2 in esame, il divieto di conferimento di un nuovo incarico manageriale sussiste solo se l’ente conferente è controllato da un ente locale di grandi dimensioni; viceversa, simile divieto non è previsto se l’ente locale controllante è un piccolo comune, in tal caso quindi consentendosi il passaggio (discensionale) del manager da un incarico presso ente controllato da un grande comune ad un incarico presso ente controllato da un piccolo comune.</p>
<p class="FT">1.5.4.– La mancata limitazione, appena descritta, della causa di inconferibilità lederebbe al contempo gli artt. 3, 4 e 51 Cost. e gli artt. 3 e 97 Cost.: la norma ostacolerebbe il normale flusso dei professionisti più meritevoli da società controllate da enti locali di piccole dimensioni a società pubbliche di maggiore rilievo, comprimendo irragionevolmente, per un verso, il diritto al lavoro e la possibilità di accesso alle cariche pubbliche dei professionisti e, per altro verso, il buon andamento dell’amministrazione.</p>
<p class="FT">1.5.5.– Analogamente, vi sarebbe un <em>vulnus</em> agli artt. 3, 5, 97, 114 e 118 Cost., in quanto risulterebbero disincentivati i manager migliori nell’accettazione di incarichi presso enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali di ridotte dimensioni, per il timore di vedersi precluse successive nomine in società pubbliche di maggior rilievo.</p>
<p class="FT">2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in nessuno dei giudizi innanzi alla Corte.</p>
<p class="FT">3.– Nei giudizi relativi alle ordinanze iscritte ai numeri 58 e 60 reg. ord del 2023 si sono costituite, con atti identici, la AMIU Genova spa e la AMIU Bonifiche spa, ricorrenti nei rispettivi giudizi <em>a </em><em>quibus</em>, le quali hanno chiesto l’accoglimento delle questioni promosse negli stessi termini auspicati dal rimettente.</p>
<p class="FT">In via preliminare, le difese hanno evidenziato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle questioni sollevate dal TAR Lazio, avuto riguardo alla loro esatta formulazione nonché alla puntuale motivazione, resa dal rimettente, in ordine ai presupposti per sollevarle.</p>
<p class="FT">Nel merito, le parti hanno illustrato e condiviso le argomentazioni spese dalle ordinanze di rimessione.</p>
<p class="FT">Le società in controllo pubblico si sono limitate ad aggiungere i seguenti, sintetici rilievi. Il lamentato vizio di eccesso di delega si risolverebbe in danno di coloro che non ricoprono ruoli di indirizzo politico. Inoltre, il divieto di nuovi incarichi per quei professionisti scevri da dubbi di parzialità darebbe luogo ad una rilevante compressione dei diritti tutelati dagli artt. 4 e 51 Cost., tale da non superare il cosiddetto test di proporzionalità, che misura l’appropriatezza della misura adottata dal legislatore rispetto al fine perseguito. Ancora, la mancata limitazione del divieto, quanto agli incarichi di provenienza, in ragione del dato dimensionale dell’ente locale controllante darebbe luogo a un trattamento addirittura deteriore per coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore di enti privati in controllo pubblico rispetto a chi sia stato componente di organi politici, proprio perché, conformemente al dettato dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013, la piccola dimensione dell’ente locale di riferimento finisce per escludere il divieto di nomina solo in quest’ultima ipotesi, ancorché più delicata dell’altra.</p>
<p class="FT">4.– Nel giudizio riferito all’ordinanza iscritta al n. 59 reg. ord. 2023 si è costituito P. M., ricorrente nel relativo processo principale dinnanzi al TAR, concludendo per l’accoglimento delle questioni sollevate.</p>
<p class="FT">La parte privata premette di avere maturato una lunghissima esperienza nella gestione di società specializzate nel settore della tutela ambientale, per aver ricoperto incarichi apicali ottenuti solo grazie alle proprie dimostrate capacità, e non certo per ruoli o appartenenze politiche di sorta; in tale contesto, evidenzia altresì la gravità e l’ingiustizia del danno che le deriverebbe dall’impugnato provvedimento dell’ANAC.</p>
<p class="FT">Il ricorrente del giudizio <em>a quo</em> ripercorre e sostiene, poi, le ragioni poste dal TAR a fondamento della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, sottolineando la portata discriminatoria e sproporzionata delle disposizioni censurate rispetto alle legittime aspettative dei professionisti, in uno con l’ulteriore pregiudizio per l’azione della pubblica amministrazione, impedita nell’affidare incarichi a chi abbia dimostrato le proprie capacità in precedenti esperienze.</p>
<p class="FT">In tale contesto, viene svolta una considerazione aggiuntiva a sostegno della prospettata illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate. In particolare, il lamentato contrasto con l’art. 76 Cost. sarebbe ulteriormente rafforzato dal fatto che la legge delega n. 190 del 2012 aveva considerato, come ragione di pregiudizio per l’affidamento di nuovi incarichi, le precedenti cariche assunte in enti privati ma solo se «sottoposti a controllo o finanziati» da parte della medesima amministrazione che procede alla nuova nomina (art. 1, comma 50, lettera <em>b</em>, della legge n. 190 del 2012). Tale specifica previsione della legge delega avrebbe, dunque, impedito al legislatore delegato di stabilire un divieto assoluto di inconferibilità, dovendo quest’ultima essere limitata alle sole fattispecie considerate espressamente dal legislatore delegante. Al più, il Governo, nel perseguire il fine della prevenzione e del contrasto della corruzione, avrebbe potuto stabilire una disciplina tesa a valutare le incompatibilità caso per caso, pur sempre sotto la guida dei principi costituzionali di proporzionalità e di ragionevolezza.</p>
<p class="FT">Con memoria depositata il 12 febbraio 2024, P. M. ha ribadito le proprie argomentazioni difensive, per lo più riportando, in senso adesivo, ampi stralci delle ordinanze di rimessione, e quindi insistendo per l’accoglimento delle questioni sollevate.</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="DD" style="text-align: center;"><em>Considerato in diritto</em></p>
<p class="DT">1.– Nel corso di quattro giudizi aventi ad oggetto il medesimo provvedimento assunto da ANAC, relativo alla inconferibilità di incarichi di amministratore di società di diritto privato controllate dal Comune di Genova, il TAR Lazio, sezione prima <em>quater</em>, con distinte ordinanze di identico tenore, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), e 7, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013, per contrasto con gli artt. 3, 4, 5, 51, 76, 97, 114 e 118 Cost.</p>
<p class="DT">In via prioritaria, in riferimento agli indicati parametri, il TAR censura il predetto art. 7, comma 2, lettera <em>d</em>), nella parte in cui non consente di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).</p>
<p class="DT">Viene censurata, altresì, sulla base dei medesimi parametri, la norma definitoria di cui all’art. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), nella parte in cui, come rileva il ricorrente, ricomprende, tra i «componenti di organi di indirizzo politico» di cui all’art. 1, comma 50, della legge delega n. 190 del 2012, le persone che partecipano a organi di indirizzo di enti di diritto privato in controllo pubblico nazionali, regionali e locali.</p>
<p class="DT">In via subordinata, e «[f]erma l’assorbente questione di legittimità costituzionale sopra evidenziata», il TAR censura, per contrasto con gli artt. 3, 4, 5, 51, 97, 114 e 118 Cost., il comma 2 dell’art. 7 citato nella parte in cui non limita l’ipotesi di inconferibilità – prevista per coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di enti locali (province, comuni o loro forme associative in ambito regionale) – ai soli casi in cui l’ente controllante della società di provenienza abbia popolazione superiore a quindicimila abitanti.</p>
<p class="DT">2.– Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei giudizi, aventi ad oggetto le medesime disposizioni di legge, che sono censurate sulla base di parametri e di argomentazioni coincidenti (<em>ex </em><em>plurimis</em>, sentenze n. 21 del 2024 e n. 205 del 2023).</p>
<p class="DT">3.– È opportuno premettere all’esame delle questioni una sintetica illustrazione del quadro normativo di riferimento in cui calare le censure mosse dal giudice rimettente.</p>
<p class="DT">3.1.– Con l’art. 1, comma 49, della legge n. 190 del 2012 il Governo è stato delegato a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche. L’attenzione del legislatore delegante è stata rivolta agli incarichi «che comportano funzioni di amministrazione e gestione», con l’esplicito obiettivo «della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi». In tale contesto, tra gli incarichi oggetto di disciplina sono stati inclusi anche quelli presso gli «enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici». In tal modo, con approccio sostanziale, il legislatore delegante ha inteso coinvolgere tutti gli enti che sono chiamati a svolgere una funzione pubblica, a prescindere dalla natura giuridica (pubblica o privata) e, nel caso degli enti privati, dalla tipologia societaria prescelta. Allo stesso tempo, si è fatto leva su una nozione ampia di funzionario pubblico, tale da ricomprendere, nel solco dell’art. 54, secondo comma, Cost., tutti coloro cui sono affidate «funzioni pubbliche» di rilievo amministrativo, a prescindere dalla natura, pubblica o privata, dell’ente presso il quale l’incarico è ricoperto.</p>
<p class="DT">I principi e i criteri direttivi, cui avrebbe dovuto attenersi il Governo nel dettare la disciplina di revisione, sono stati indicati nella delega al Governo contenuta nell’art. 1, comma 50, della legge n. 190 del 2012, e si incentrano sull’operatività degli istituti, già noti all’ordinamento, della inconferibilità e della incompatibilità. In particolare, le lettere <em>a</em>), <em>b</em>) e <em>c</em>) hanno specificamente considerato l’aspetto della inconferibilità degli incarichi <em>de </em><em>quibus</em>, secondo la logica preventiva della non assegnazione dell’incarico nei confronti di coloro che si trovano in determinate situazioni, considerate ostative. Le successive lettere <em>e</em>) e <em>f</em>) hanno considerato la diversa prospettiva dell’incompatibilità, nell’ottica di rimuovere gli incarichi già assegnati al sopravvenire di situazioni che possono comprometterne il genuino svolgimento. La lettera <em>d</em>) del comma 50 ha, invece, individuato «gli incarichi oggetto della disciplina», enumerandoli dal numero 1) al numero 3).</p>
<p class="DT">Tratto comune delle richiamate previsioni è l’obiettivo di assicurare «l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate», rendendolo immune dall’influenza che può derivare – per quanto in questa sede maggiormente interessa – dallo «svolgimento di incarichi pubblici elettivi» (così il comma 49). In tale prospettiva, la lettera <em>c</em>) del comma 50 ha introdotto l’ipotesi dell’inconferibilità per provenienza politica, applicabile ai «soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive».</p>
<p class="DT">3.2.– La disciplina censurata, che ha introdotto la regola della «Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale» (così la rubrica dell’art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013), oggetto dei presenti giudizi di legittimità costituzionale, distingue le inconferibilità applicabili al livello di governo regionale (art. 7, comma 1) da quelle riguardanti, nello specifico, il livello di governo locale (comma 2). Per entrambe le ipotesi vengono dettate previsioni similari, che si sostanziano nel divieto di conferire incarichi (amministrativi di vertice o dirigenziali), qualora il soggetto interessato abbia ricoperto analoghe posizioni di provenienza entro un determinato intervallo temporale antecedente al conferimento, il cosiddetto “periodo di raffreddamento”. Rispetto alle indicazioni della legge di delega, che aveva all’uopo indicato «un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno» (art. 1, comma 50, lettera <em>c</em>, della legge n. 190 del 2012), il legislatore delegato ha ritenuto di fissare il periodo di due anni, ovvero di un anno – a seconda che la nuova posizione sia conferita dalla stessa amministrazione, territoriale o locale, presso la quale era stato svolto il precedente incarico, ovvero da un’amministrazione diversa pur se appartenente al medesimo ambito regionale –, così attestandosi su una soglia temporale non particolarmente estesa. La soglia in assoluto più bassa, pari ad un solo anno, è stata individuata quale “periodo di raffreddamento” per l’ipotesi di inconferibilità che viene in esame nei presenti giudizi, vale a dire quella che coinvolge – sia dal lato degli incarichi di provenienza ostativi, sia dal lato di quelli di destinazione – gli enti di diritto privato in controllo pubblico.</p>
<p class="DT">A presidio delle ipotesi di inconferibilità (nonché di quelle di incompatibilità, previste dal Capo V e dal Capo VI del decreto legislativo) il legislatore delegato ha introdotto un apparato di controllo e di sanzioni.</p>
<p class="DT">Il controllo è anzitutto affidato ad organi interni della singola amministrazione interessata, per il tramite della figura del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), che è chiamato a contestare all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità e a segnalare le violazioni all’ANAC e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per i profili relativi alla legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi), nonché alla competente procura regionale della Corte dei conti, per l’accertamento delle eventuali responsabilità amministrative (art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013). Sono poi previsti controlli esterni, demandati all’ANAC, che li esercita anche servendosi di poteri ispettivi e di accertamento (come avvenuto, del resto, nelle vicende che hanno condotto ai giudizi <em>a </em><em>quibus</em>) e che può sospendere, formulando contestualmente osservazioni o rilievi, la procedura di conferimento dell’incarico, oltre a segnalare il caso alla predetta procura regionale della Corte dei conti, sempre per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 16 del d.lgs. n. 39 del 2013).</p>
<p class="DT">L’apparato sanzionatorio consiste nella comminatoria della nullità sia all’atto di conferimento dell’incarico per il quale sussisteva la causa di inconferibilità, sia al contratto che disciplina il relativo rapporto civilistico (art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013). Alla nullità si affianca la responsabilità dei funzionari che hanno conferito l’incarico, per le conseguenze economiche che ne possano derivare (art. 18, comma 1), insieme ad una loro speciale interdizione, della durata di tre mesi, dal potere di conferire ulteriori incarichi di loro competenza (art. 18, comma 2).</p>
<p class="DT">Nel complesso, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 39 del 2013, e ancor prima la delega conferita dalla legge n. 190 del 2012, mirano al raggiungimento dell’obiettivo, di rilievo costituzionale, di assicurare l’imparzialità dell’agire amministrativo, declinata in chiave spiccatamente preventiva, come esigenza, cioè, di garantire anche la mera apparenza di imparzialità del funzionario pubblico.</p>
<p class="DT">3.3.– Ciò posto, occorre anzitutto precisare che i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal TAR rimettente si appuntano sul solo comma 2 dell’art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013, che delinea le ipotesi di inconferibilità degli incarichi amministrativi nello scenario delle amministrazioni di livello locale (province, comuni e relative forme associative). Nello specifico, le ordinanze di rimessione coinvolgono le sole previsioni, ivi dettate, che riguardano gli incarichi svolti presso gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico da parte delle predette amministrazioni locali: e ciò, sia sul versante degli incarichi di provenienza, quelli cioè che, se svolti entro il cosiddetto periodo di raffreddamento (dalla norma, come detto, fissato nella soglia più bassa, pari ad un solo anno), acquisiscono portata ostativa; sia sul versante degli incarichi di destinazione, vale a dire quelli che, per l’appunto, non possono essere conferiti in presenza della causa ostativa.</p>
<p class="DT">Occorre, inoltre, evidenziare che, nei casi sottoposti al giudizio del TAR rimettente, le situazioni di provenienza, impeditive del conferimento dei nuovi incarichi, si caratterizzano per la comune connotazione non politica. Viene, invero, in rilievo lo svolgimento nel corso del tempo, da parte del professionista (che è anche ricorrente in uno dei giudizi <em>a </em><em>quibus</em>), dell’incarico di amministratore delegato presso diversi enti di diritto privato, tutti controllati da comuni di piccole dimensioni (aventi, cioè, popolazione inferiore ai quindicimila abitanti). Tali pregresse esperienze, pur limitate ad una dimensione prettamente amministrativo-gestionale delle aziende in controllo pubblico, e quindi prive, di per sé, di connotazione politica, acquisiscono nondimeno portata ostativa al conferimento del nuovo incarico di amministratore delegato presso enti di diritto privato controllati da un comune più grande (nei casi in esame, quello di Genova): e ciò, proprio per effetto delle disposizioni illustrate, sulle quali si appuntano le censure del rimettente.</p>
<p class="DT">Secondo il giudice <em>a quo</em>, sarebbe in tal modo tradita la <em>ratio</em> di fondo della legge delega n. 190 del 2012, che circoscrive l’operare dell’inconferibilità alle sole cariche di natura politica in precedenza rivestite dal nominato: ne deriverebbe il vizio di eccesso di delega (art. 76 Cost.), insieme all’illegittima e sproporzionata restrizione dell’accesso agli uffici pubblici (artt. 3 e 51 Cost.) e del diritto al lavoro del professionista interessato (artt. 3 e 4 Cost.). Ancora, dal punto di vista dell’amministrazione, si apprezzerebbe una lesione dei principi di buon andamento e di efficienza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), che il rimettente declina anche in rapporto al principio di autonomia dei piccoli comuni (artt. 114 e 118 Cost.), i quali sarebbero ostacolati nel reperimento di professionisti idonei a ricoprire gli incarichi di responsabilità amministrativa presso gli enti privati da loro controllati.</p>
<p class="DT">4.– Tanto premesso, ed iniziando la disamina delle questioni di legittimità costituzionale da quelle che il rimettente ha sollevato in via prioritaria, va rilevata la pregiudizialità logico-giuridica della questione avente a parametro l’art. 76 Cost.</p>
<p class="DT">Essa, infatti, come costantemente affermato da questa Corte, investe il corretto esercizio della funzione legislativa, sicché la sua eventuale fondatezza «elide[rebbe], in radice, ogni questione in ordine al contenuto precettivo della norma in esame e determin[erebbe] l’assorbimento di quelle riferite agli ulteriori parametri costituzionali dianzi indicati» (così, <em>ex </em><em>plurimis</em>, sentenza n. 250 del 2016; più di recente, anche sentenze n. 150 del 2022 e n. 142 del 2020).</p>
<p class="DT">5.– La questione è fondata.</p>
<p class="DT">5.1.– Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la verifica di conformità della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall’altra, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa.</p>
<p class="DT">Al legislatore delegato può ben essere riconosciuto un margine di discrezionalità (sentenza n. 100 del 2020), tale da consentirgli di introdurre norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (tra le tante, sentenza n. 150 del 2022).</p>
<p class="DT">La discrezionalità del Governo, tuttavia, va apprezzata e ritenuta in relazione al grado di specificità dei criteri fissati dalla legge di delega e in coerenza con la <em>ratio</em>sottesa a questi ultimi (sentenza n. 166 del 2023). E ciò, tanto più ove la delega, come nel caso in esame, abbia ad oggetto il riordino della disciplina già esistente in una materia caratterizzata dall’elevata complessità (sentenza n. 260 del 2021), e tale da comportare rilevanti limitazioni all’accesso al lavoro, il quale costituisce un «profilo particolare del “diritto al lavoro” (art. 4 della Costituzione), […] più volte qualificato da questa Corte, anche con riferimento ai pubblici uffici, come “fondamentale diritto di libertà della persona umana” (v., ad esempio, sent. n. 45 del 1965)» (sentenza n. 108 del 1994).</p>
<p class="DT">Nella specie, deve escludersi che le disposizioni delegate di cui si tratta rappresentino un coerente sviluppo delle scelte della legge di delegazione.</p>
<p class="DT">5.2.– Al riguardo, occorre riferirsi, anzitutto, al comma 49 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2012, il quale individua l’oggetto della disciplina che viene rimessa al legislatore delegato, chiamato – per quanto in questa sede maggiormente interessa – a «modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni […] e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico […] che comportano funzioni di amministrazione e gestione».</p>
<p class="DT">In base al significato proprio delle parole utilizzate, non è revocabile in dubbio che il legislatore delegante intendesse qui riferirsi agli incarichi di destinazione, quelli cioè che dovrebbero formare oggetto di protezione dalle interferenze di interessi esterni, potenzialmente in conflitto con l’esercizio della funzione pubblica. Tali incarichi sono esplicitamente individuati in quelli «di amministrazione e gestione», che corrispondono, nel vigente panorama normativo, all’esercizio dell’attività dirigenziale cui fa riferimento, in contrapposizione all’attività di indirizzo politico-amministrativo, l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Ciò, sullo sfondo del «principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro» (art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), valorizzato anche dalla costante giurisprudenza di questa Corte quale corollario e presidio di garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa (<em>ex </em><em>plurimis</em>, sentenze n. 70 del 2022, n. 304 del 2010, n. 103 del 2007 e n. 453 del 1990).</p>
<p class="DT">Il successivo comma 50, per parte sua, laddove indica al Governo i principi e i criteri direttivi per la disciplina dell’inconferibilità, enucleati nelle lettere da <em>a</em>) a <em>c</em>), approfondisce l’altro aspetto della questione, individuando gli incarichi (o le situazioni) di provenienza che assumono valenza ostativa per il conferimento degli incarichi di destinazione di cui al comma 49. Nel far ciò, per quanto in questa sede interessa, la lettera <em>c</em>) del comma 50 circoscrive l’ipotesi di inconferibilità, ivi prevista, alla provenienza politica del nominato, mentre la lettera <em>b</em>) prevede, quale unica ipotesi di provenienza non politica ostativa, quella relativa a coloro i quali «per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che conferisce l’incarico».</p>
<p class="DT">L’espressione «indirizzo politico» è usata ripetutamente dalla disposizione, anche laddove essa introduce il criterio direttivo della “graduazione”, che chiama il legislatore delegato a regolare i casi di inconferibilità «in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all’ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l’amministrazione che conferisce l’incarico».</p>
<p class="DT">In tale contesto, la successiva lettera <em>d</em>) dello stesso comma 50, a margine dell’individuazione delle ipotesi di inconferibilità di cui alle tre lettere precedenti, chiama il Governo a «comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina» anche quelli indicati al successivo numero 3), ossia «gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico».</p>
<p class="DT">Come correttamente rileva il giudice <em>a quo</em>, sulla base delle parole impiegate dal legislatore, gli «incarichi oggetto della disciplina», così indicati dalla lettera <em>d</em>), altro non sono che quelli che la legge delega intende proteggere dalle interferenze esterne, e cioè gli incarichi di destinazione: la «disciplina» di cui si discute è, infatti, quella indicata dalla norma di apertura, il comma 49, che, per l’appunto, delega il Governo a «modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi».</p>
<p class="DT">Deve pertanto concludersi che, nell’individuare gli incarichi di provenienza ostativi, la legge delega si è limitata ad indicare solo quelli di natura «politica» (comma 50, lettera <em>c</em>), con esclusione di quelli di natura amministrativo-gestionale (salvo il caso, già ricordato, di cui al comma 50, lettera <em>b</em>).</p>
<p class="DT">Al contempo, «gli incarichi di amministratore […] di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico», di cui alla lettera <em>d</em>), numero 3), dello stesso comma 50, assumono rilievo, nella logica della legge delega, solo in quanto incarichi di destinazione, che il comma 49 rende oggetto della disciplina delegata.</p>
<p class="DT">5.3.– D’altra parte, come evidenziato dall’ANAC nell’ambito della sua attività istituzionale di segnalazione e di impulso al Parlamento e al Governo, nelle cariche di presidente e di amministratore, tanto degli enti pubblici, quanto degli enti privati in controllo pubblico, «non si riscontra […] la titolarità di funzioni di indirizzo politico (in senso stretto come ipotizza la delega del comma 50), ma piuttosto di funzioni di indirizzo politico-amministrativo (per gli enti pubblici) e di indirizzo politico “aziendale” (per gli enti di diritto privato in controllo pubblico)», auspicandosi, pertanto, l’eliminazione di tali posizioni dal novero di quelle che comportano inconferibilità, proprio al fine di ricondurre le previsioni del d.lgs. n. 39 del 2013 alla delega della legge n. 190 del 2012 (così, il punto n. 6 della «Relazione finale sulla revisione della disciplina vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico», redatta, nel mese di luglio 2015, dalla Commissione di studio, istituita in seno ad ANAC, per la revisione della disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza).</p>
<p class="DT">Tale auspicio corrisponde, per l’appunto, alle previsioni della lettera <em>c</em>) dell’art. 1, comma 50, della legge delega n. 190 del 2012. L’esigenza di garantire anche l’apparenza dell’imparzialità forma oggetto di una protezione ampiamente anticipata, che trova la propria giustificazione nella natura “politica” della precedente posizione ricoperta dal funzionario, considerata potenzialmente confliggente con tale esigenza. Ciò costituisce l’esito di un bilanciamento operato dal legislatore delegante, che ha ritenuto di sacrificare, entro un certo limite, le istanze pur ricollegabili a interessi costituzionalmente protetti – come l’efficienza dell’agire amministrativo e l’accesso al lavoro dei professionisti – a fronte dell’interesse a garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, anche nella forma ampiamente anticipata della “apparenza” di imparzialità.</p>
<p class="DT">L’ulteriore estensione della garanzia preventiva anche ad ipotesi prive di qualsiasi percepibile collegamento con lo svolgimento di cariche o incarichi “politici” appare, dunque, estranea all’obiettivo perseguito dal legislatore delegante e finisce, anzi, per pregiudicarlo.</p>
<p class="DT">Sotto questo profilo, pertanto, si coglie l’aspetto di maggiore frizione della legge delegata rispetto alle previsioni della legge n. 190 del 2012, in quanto l’enucleazione delle ipotesi di inconferibilità è stata estesa lungo un versante – per l’appunto, quello degli incarichi privi di connotazione politica – che non era stato voluto dal legislatore delegante.</p>
<p class="DT">5.4.– Quanto precede rende evidente che, nel caso di specie, il legislatore delegato è andato oltre i limiti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, caratterizzano la previsione dell’art. 76 Cost.</p>
<p class="DT">Le disposizioni del d.lgs. n. 39 del 2013 avrebbero dovuto prediligere una interpretazione restrittiva delle cause di inconferibilità che si mantenesse entro i binari indicati dalla legge di delega.</p>
<p class="DT">Al contrario, esse hanno incluso, tra le ragioni di inconferibilità di nuovi incarichi, l’esercizio di pregresse esperienze di natura non politica, anche mediante l’introduzione della definizione di «componenti di organi di indirizzo politico» (di cui all’art. 1, comma 2, lettera <em>f</em>, del d.lgs. n. 39 del 2013), la quale, in modo improprio, si riferisce anche alle persone che abbiano preso parte a organi privi di rilevanza politica, quali, per quanto in questa sede interessa, quelli di indirizzo «di enti di diritto privato in controllo pubblico». In tal modo, si è operata una commistione tra incarichi politici e incarichi di mera gestione amministrativo-aziendale, che devono invece essere tenuti distinti.</p>
<p class="DT">6.– Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), e 7, comma 2, lettera <em>d</em>), del d.lgs. n. 39 del 2013, nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).</p>
<p class="DT">Restano assorbiti gli ulteriori parametri, così come resta assorbita la questione sollevata in via subordinata, che perde di rilevanza per effetto dell’accoglimento di quelle proposte in via principale.</p>
</div>
<div class="col-md-12">
<p class="MOA1" style="text-align: center;">Per Questi Motivi</p>
<p class="MOA2" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p class="MOT" style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,</p>
<p class="MOT" style="text-align: justify;"><em>dichiara</em> l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera <em>f</em>), e 7, comma 2, lettera <em>d</em>), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).</p>
<p class="MOT" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2024.</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to:</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Augusto Antonio BARBERA, Presidente</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2024</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Il Direttore della Cancelleria</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to: Roberto MILANA</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-costituzionale-delle-norme-del-d-lgs-n-39-2013-in-materia-di-convertibilita-di-incarichi-di-amministratore-di-enti-privati-sottoposti-a-controllo-pubblico-da-parte-degli-enti-lo/">Sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 39/2013 in materia di convertibilità di incarichi di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Sulle reggenze delle Prefetture in Emilia-Romagna.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-reggenze-delle-prefetture-in-emilia-romagna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 09:53:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-reggenze-delle-prefetture-in-emilia-romagna/">Sulle reggenze delle Prefetture in Emilia-Romagna.</a></p>
<p>Corte dei Conti &#8211; Enti locali &#8211; Reggenze nelle Prefetture &#8211; Controllo preventivo &#8211; Sufficiente anticipo ai fini della valutazione &#8211; Necessità &#8211; Organizzazione delle Prefetture &#8211; Carattere strutturale delle reggenze &#8211; Inammissibilità Con riferimento al provvedimento del Prefetto di Piacenza prot. n. 1083 del 9 gennaio 2024, è stato</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-reggenze-delle-prefetture-in-emilia-romagna/">Sulle reggenze delle Prefetture in Emilia-Romagna.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Corte dei Conti &#8211; Enti locali &#8211; Reggenze nelle Prefetture &#8211; Controllo preventivo &#8211; Sufficiente anticipo ai fini della valutazione &#8211; Necessità &#8211; Organizzazione delle Prefetture &#8211; Carattere strutturale delle reggenze &#8211; Inammissibilità</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Con riferimento al provvedimento del Prefetto di Piacenza prot. n. 1083 del 9 gennaio 2024, è stato esaminato il tema delle reggenze nelle Prefetture della regione. L&#8217;atto sottoposto a controllo preventivo deve pervenire alla competente Sezione regionale di controllo con un anticipo sufficiente (indicativamente 30 giorni) utile a consentire l&#8217;esame dell&#8217;atto nei tempi previsti dalla legge, anche in considerazione delle conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata registrazione dell&#8217;atto stesso. Richiamando il granitico orientamento restrittivo della giurisprudenza, si evidenziano i caratteri di eccezionalità, straordinarietà e di limitatezza temporale, ravvisando come l&#8217;istituto sia ontologicamente estraneo alla fisiologia dell&#8217;organizzazione amministrativa. In tal contesto, si evidenzia l&#8217;inammissibile carattere strutturale che le reggenze hanno assunto nell&#8217;organizzazione delle Prefetture ribadendo come le carenze di organico sono la diretta conseguenza dell&#8217;assenza di opportuni atti di riorganizzazione dell&#8217;amministrazione periferica. Peraltro, il ricorso esasperato alle reggenze mette anche in crisi il principio di rotazione degli incarichi con grave compressione delle disposizioni dettate per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell&#8217;illegalità nella pubblica amministrazione. In conclusione, può ammettersi a visto e a conseguente registrazione il provvedimento, ma solo valorizzando al massimo grado il principio di continuità amministrativa; in via generale, l&#8217;Amministrazione centrale è richiamata ad adottare le misure necessarie per reintegrare il quadro dirigenziale delle Prefetture ovvero a provvedere ad altri interventi correttivi di natura organizzativa così come previsto dalla legge.</p>
<hr />
<p class="p1">Pres. M. Pozzato; Rel. A. Rigoni, A. Carlo</p>
<hr />
<p class="p1">Il testo della deliberazione è allegato in pdf.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-reggenze-delle-prefetture-in-emilia-romagna/">Sulle reggenze delle Prefetture in Emilia-Romagna.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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