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	<title>ELEZIONI Archivi - Giustamm</title>
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	<title>ELEZIONI Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul significato dell&#8217;espressione “voti validi” di cui all&#8217;art. 73, co. 10, del D.lgs. n. 267/2000.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-significato-dellespressione-voti-validi-di-cui-allart-73-co-10-del-d-lgs-n-267-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 11:06:31 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-significato-dellespressione-voti-validi-di-cui-allart-73-co-10-del-d-lgs-n-267-2000/">Sul significato dell&#8217;espressione “voti validi” di cui all&#8217;art. 73, co. 10, del D.lgs. n. 267/2000.</a></p>
<p>Elezioni &#8211; Art. 73, co. 10, del D.lgs. n. 267/2000 &#8211; Espressione &#8220;voti validi&#8221; &#8211; Interpretazione &#8211; Significato &#8211; Individuazione. Nella lettura dell’art. 73, co. 10, del D.lgs. n. 267/2000 (a mente del quale &#8220;Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-significato-dellespressione-voti-validi-di-cui-allart-73-co-10-del-d-lgs-n-267-2000/">Sul significato dell&#8217;espressione “voti validi” di cui all&#8217;art. 73, co. 10, del D.lgs. n. 267/2000.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Elezioni &#8211; Art. 73, co. 10, del D.lgs. n. 267/2000 &#8211; Espressione &#8220;voti validi&#8221; &#8211; Interpretazione &#8211; Significato &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nella lettura dell’art. 73, co. 10, del D.lgs. n. 267/2000 (a mente del quale &#8220;Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8&#8221;), l’espressione “voti validi” debba essere riferita alla totalità dei voti espressi, compresi quelli per l’elezione alla carica di sindaco, senza espressione del voto di lista, in esplicazione del c.d. voto disgiunto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Donadono &#8211; Est. Mariano</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 393 del 2024, proposto da<br />
Carlo Gilio, Vincenzo Taddei, rappresentati e difesi dall’avvocato Alberto Zito, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Potenza, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Falotico, Anna Mecca, Francesco Rocco Villano, Rocco Pepe, Rocco Pergola, Mirko Giordano, Enzo Stella Brienza, Donato Bonomo, Carmine Davide Pace, Gianmarco Guidetti, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Galante, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, via Maratea 8;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Potenza del 12 luglio 2024 e del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Elettorale Centrale a seguito del turno di ballottaggio, nella parte in cui assegna il premio di maggioranza al gruppo di liste collegato al candidato eletto Sindaco del Comune di Potenza signor Vincenzo Telesca, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ivi inclusi i verbali dell’Ufficio Elettorale Centrale relativi al primo turno elettorale,</p>
<p style="text-align: justify;">– nonché, per l’accertamento del corretto riparto dell’assegnazione dei seggi nel Consiglio comunale di Potenza tra le liste partecipanti alla competizione elettorale del 8-9 giugno 2024 e del 23-24 giugno 2024, con conseguente rideterminazione della composizione del Consiglio comunale e contestuale esclusione dei consiglieri che non risultino essere aventi diritto in applicazione dell’art. 73 comma 8, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 10, secondo periodo, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roberto Falotico, Anna Mecca, Francesco Rocco Villano, Rocco Pepe, Rocco Pergola, Mirko Giordano, Enzo Stella Brienza, Donato Bonomo, Carminedavide Pace e di Gianmarco Guidetti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in esame, depositato in data 6/9/2024, i deducenti – nella qualità di cittadini elettori del Comune di Potenza e di delegati alla presentazione delle liste elettorali, denominate “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni” e “Forza Italia”, che, unitamente alle altre denominate “Noi Moderati”, “Potenza Civica”, “Lega Salvini Premier”, “Orgoglio Lucano” e “Amiamo Potenza”, hanno sostenuto la candidatura a Sindaco del sig. Francesco Fanelli nel corso delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Potenza svoltesi in data 8-9/6/2024 e 23-24/6/2024 – hanno impugnato l’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Potenza del 12/7/2024 ed il verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Elettorale Centrale a seguito del turno di ballottaggio, nella parte in cui hanno assegnato il premio di maggioranza al gruppo di liste collegato al candidato eletto Sindaco del Comune di Potenza signor Vincenzo Telesca (sostenuto dalle liste elettorali “Uniamoci per Potenza”, “Basilicata Casa Comune”, “La Potenza dei Cittadini”, “Potenza Prima”, “Insieme per Potenza”).</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. L’impugnazione è essenzialmente affidata alla contestazione della violazione dell’art. 73, co. 10, del D.lgs. n. 267/2000 (“<em>Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8</em>“), in quanto l’Ufficio Elettorale Centrale ha assegnato il premio di maggioranza del 60% dei seggi alle liste a sostegno del Sindaco eletto Telesca, nonostante le liste a sostegno del candidato Sindaco Fanelli avessero già superato al primo turno il 50% dei “<em>voti validi</em>”; a tal fine assumendo che detta espressione debba essere interpretata nel senso che la relativa base di calcolo comprenderebbe soltanto i voti validi di lista e non si estenderebbe, invece, come erroneamente ritenuto dall’Ufficio Elettorale Centrale, anche ai voti espressi singolarmente a favore dei candidati sindaci senza espressione del voto di lista, in esplicazione del c.d. voto disgiunto.</p>
<p style="text-align: justify;">In subordine, qualora interpretata nel senso indicato dall’Ufficio Elettorale Centrale, si opina della legittimità costituzionale di detta disposizione, per violazione del principio di sovranità popolare e di rappresentatività ex artt. 1, 48 e 51 della Costituzione, nonché, del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione e della discrezionalità nell’esercizio della funzione legislativa di cui all’art. 70 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso, i consiglieri comunali controinteressati.</p>
<p style="text-align: justify;">3. All’udienza pubblica del 20/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <em>thema decidendum</em> è imperniato sull’interpretazione dell’art. 73, co. 10, del D.lgs. n. 267/2000, avuto specifico riguardo al significato da attribuire all’espressione “<em>voti validi</em>” (nel senso opinato nel ricorso ovvero in quello, divergente, prediletto dall’Ufficio Elettorale Centrale).</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14/5/2010, n. 3022; in termini: Consiglio di Stato, sez. II, 22/4/2022, n. 3114; T.A.R. Piemonte, sez. II, 11/10/2012, n. 1082; confermato in appello da Consiglio di Stato, sez. V, 21/5/2013, n. 2762; T.A.R. Sardegna, sez. II, 4/11/2011, n. 1060, confermato in appello da Consiglio di Stato, sez. V, 17/5/2012, n. 2823; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 17/10/2017, n. 1627, confermato in appello dal Consiglio di Stato, sez. III, 19/2/2018, n. 1055; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 2/10/2019, n. 860; incidentalmente anche da Consiglio di Stato sez. II, 28/5/2021, n. 4100), che si è già dettagliatamente occupato di identica questione, secondo il quale:</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>(…) 2. (…) si controverte attorno al quesito, se il “50 per cento dei voti validi” debba essere calcolato (i) sui soli voti validi complessivi conseguiti al primo turno dalle liste concorrenti all’elezione, oppure (ii) sui voti validi complessivi conseguiti al primo turno dai candidati alla carica di sindaco (e dunque, oltreché sui voti di lista automaticamente assegnati al candidato sindaco collegato alla lista ai sensi dell’art. 72, comma 3, d. lgs. n. 267/2000, anche sui voti espressi singolarmente a favore dei soli candidati sindaci senza voti di lista, in esplicazione del c.d. voto disgiunto).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Ritiene il Collegio che a favore della seconda alternativa, di cui sopra sub(ii), militino una serie di argomenti interpretativi di natura letterale, logico-sistematica e teleologica.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3.1. In primo luogo, il legislatore, laddove nell’ambito del testo normativo in esame si è voluto riferire ai soli voti di lista, ha usato l’espressione “cifra elettorale” (v., ad es., il comma 5 dell’art. 73: “La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune”), anche ai fini del calcolo dei seggi da attribuire alle singole liste o gruppi di liste collegate (v. comma 8 dell’art. 73).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Laddove, invece, ha voluto riferirsi quale base di calcolo di una percentuale alla totalità dei voti espressi, compresi quelli per l’elezione alla carica di sindaco, ha usato l’espressione “voti validi”. Al riguardo, assume particolare rilevanza la formulazione dell’art. 72, comma 9, disciplinante l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la quale testualmente dispone: “Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d’età”. La norma oggetto della diatriba ermeneutica de qua, nella parte in cui prevede quale condizione negativa dell’attribuzione del c.d. premio di maggioranza il mancato superamento nel primo turno, da parte di lista (o gruppo di liste) diversa da quella collegata al candidato sindaco eletto, del “50 per cento dei voti validi”, non può non essere letta nel senso di riferirsi, quale base di calcolo di tale requisito negativo, alla totalità dei voti validi espressi nell’elezione del sindaco, che per definizione supera la totalità dei voti di lista, essendo i voti espressi a favore delle sole liste automaticamente attribuiti al candidato sindaco ad esse collegato, mentre i voti espressi per il solo candidato alla carica di sindaco non si trasmettono alle liste collegate …. In applicazione del criterio ermeneutico della presuntiva costanza terminologica del legislatore nell’ambito di uno stesso testo normativo, si osserva che il legislatore, qualora avesse voluto riferirsi alla diversa base di calcolo dei soli voti di lista, avrebbe fatto ricorso alla diversa ed univoca locuzione “50 per cento delle cifre elettorali complessive”, impiegata nel precedente articolo di legge nella disciplina dell’elezione del sindaco nella stessa categoria di comuni, mentre, usando la locuzione “50 per cento dei voti validi”, deve ritenersi che abbia inteso riferirsi alla maggioranza assoluta della totalità dei voti validi, anche di quelli espressi per il candidato sindaco (in coerenza con le stesse, identiche parole usate negli artt. 71, comma 10, e 72, comma 4, nonché, per le lezioni provinciali, nell’art. 74, commi 6 e 11, dello stesso testo legislativo).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3.2. In secondo luogo, sotto un profilo d’interpretazione logico sistematica, il regime delle elezioni comunali disegnato nel d.lgs. n. 267/2000 è improntato al principio maggioritario, (…) La regola del c.d. premio di maggioranza, diversamente modulata nei comuni a popolazione rispettivamente inferiore o superiore ai 15.000 abitanti e, nell’ambito di questi ultimi, ulteriormente differenziata a seconda che si tratti di garantire la governabilità del comune guidato da un sindaco “forte” o “debole” – rafforzandone l’operatività in quest’ultima ipotesi -, è dunque destinata a subire una deroga in favore del sistema proporzionale nel solo caso, in cui le liste diverse da quelle collegate al candidato eletto sindaco abbiano superato il 50% dei voti validi (nel primo turno, non essendo più spazio per i voti di lista nel secondo turno).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Orbene, integrando l’ipotesi da ultima contemplata una fattispecie derogatoria alla regola del principio maggioritario, che tendenzialmente informa il sistema di voto nelle elezioni comunali quale delineato dagli artt. 71, 72 e 73 d.lgs. n. 267/2000, e trattandosi dunque di norma eccezionale, la stessa va interpretata in modo restrittivo, sicché anche per tale ragione s’impone la soluzione ermeneutica sposata dai primi giudici, di rapportare la percentuale derogatoria del 50% a tutti i voti validi espressi nel primo turno per l’elezione di sindaco, e non solo ai voti di lista. Opinando diversamente, si perverrebbe al risultato assurdo, certamente esulante dalla voluntas legis, di paralizzare l’attribuzione del c.d. premio di maggioranza anche nei casi, in cui solo una minoranza dell’elettorato abbia espresso il voto di lista e la maggioranza si sia limitata ad esprimere il voto per i candidati alla carica di sindaco. In casi siffatti, sarebbe del tutto irragionevole controbilanciare la posizione del sindaco, il quale abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi senza il sostegno di una lista o di un gruppo di liste munite di una maggioranza altrettanto assoluta, con una maggioranza di consiglieri esponenti di liste a lui antagoniste, in ipotesi espressione di una percentuale dell’elettorato di gran lunga inferiore alla maggioranza assoluta dei voti validi espressi nell’elezione del sindaco. Solo rapportando “il 50 per cento dei voti validi”, di cui al comma 10 dell’art. 73, al numero complessivo dei voti espressi nel primo turno, compresi quelli per la sola elezione del sindaco, la norma va ricondotta a razionalità, in quanto in tal caso soltanto rimane giustificato – nel disegno del legislatore – il contrappeso della diversa composizione del consiglio comunale quale espressione rappresentativa di una maggioranza di voti di lista divergente da quella conseguita dalle liste collegate al sindaco eletto con la maggioranza assoluta dei suffragi. (…)</em>” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14/5/2010, n. 3022).</p>
<p style="text-align: justify;">A tale orientamento, conducente <em>de plano</em> alla reiezione del gravame (siccome idoneo alla complessiva confutazione delle censure ricorsuali), il Collegio intende dare continuità, trovando del tutto persuasivi gli argomenti interpretativi di natura letterale, logico-sistematica e teleologica, dianzi compendiati, secondo cui, nella lettura dell’art. 73, co. 10, del D.lgs. n. 267/2000, l’espressione “voti validi” debba essere riferita alla totalità dei voti espressi, compresi quelli per l’elezione alla carica di sindaco, senza espressione del voto di lista, in esplicazione del c.d. voto disgiunto; il ridetto orientamento è qui richiamato anche per i fini di cui all’art. 74, cod. proc. amm. (“<em>La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme</em>”), tenuto conto delle immanenti esigenze di sinteticità e di rapidità decisionale imposte dal rito elettorale.</p>
<p style="text-align: justify;">5. In merito alla questione di costituzionalità dell’art. 73, co. 10, cit. (come interpretato dal richiamato diritto vivente), in riferimento a molteplici parametri, il Collegio ne ravvisa la manifesta infondatezza, all’uopo rinviando alle conformi statuizioni giurisprudenziali già intervenute anche al riguardo (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 4/11/2011, n. 1060; Consiglio di Stato, sez. V, 1/10/2015, n. 4598; Consiglio di Stato, sez. V, 23/9/2013, n. 4680; Consiglio di Stato, sez. III, 10/5/2017, n. 2174).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, con riferimento all’ipotizzata violazione:</p>
<p style="text-align: justify;">– degli artt. 3 e 48, co. 2, della Costituzione, si è evidenziato che il principio di uguaglianza del voto “<em>si limita a esigere che l’esercizio del diritto di elettorato attivo avvenga in condizioni di parità, donde il divieto del voto multiplo o plurimo, ma non anche che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettorato sia proporzionale al numero dei consensi espressi, dipendendo questo invece dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali rimesse, come detto, alla discrezionalità del legislatore, fermo il controllo sulla ragionevolezza delle scelte fatte. Più nello specifico, l’alterazione del voto, ipotizzata dagli appellanti con particolare riferimento alla espressione del voto disgiunto, “sub specie” di compressione del voto medesimo, in base all’interpretazione fatta propria da questo Consiglio, non sussiste giacché la norma “de qua”, come interpretata dalla giurisprudenza, non assicura affatto, al candidato Sindaco eletto, l’attribuzione del premio di maggioranza – e quindi una stabile maggioranza consiliare – “a tutti i costi”, essendo la norma nel suo complesso rispettosa del voto disgiunto</em>” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17/5/2012, n. 2823);</p>
<p style="text-align: justify;">– dell’art. 1 della Costituzione, si è evidenziato che “<em>l’art. 73, comma 10, del d. lgs. n. 267/2000 non preclude il naturale dispiegarsi della sovranità popolare</em>” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17/5/2012, n. 2823);</p>
<p style="text-align: justify;">– dell’art. 70 della Costituzione, si è evidenziato che “<em>rientra nella discrezionalità del legislatore – per la disciplina delle elezioni locali – bilanciare l’interesse alla rappresentanza politica e quello alla governabilità, alla luce dei possibili rapporti tra il candidato sindaco e le liste ad esso collegate</em>” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23/9/2013, n. 4680).</p>
<p style="text-align: justify;">6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dei controinteressati, da quantificarsi nella somma onnicomprensiva di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Fabio Donadono, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Pasquale Mastrantuono, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore</p>
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			</item>
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		<title>Sulle liste elettorali con sottoscrizioni in numero eccedente rispetto a quello massimo prescritto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-liste-elettorali-con-sottoscrizioni-in-numero-eccedente-rispetto-a-quello-massimo-prescritto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 15:19:46 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=82553</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-liste-elettorali-con-sottoscrizioni-in-numero-eccedente-rispetto-a-quello-massimo-prescritto/">Sulle liste elettorali con sottoscrizioni in numero eccedente rispetto a quello massimo prescritto.</a></p>
<p>Elezioni comunali – Liste – Numero di sottoscrizioni eccedente. È legittima la determinazione, assunta a norma dell’art. 30 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con la quale la Sottocommissione elettorale ha ricusato la lista escludendola dalle elezioni comunali, in quanto, unitamente alla lista di candidati, è stato prodotto un</p>
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<div style="text-align: justify;">Elezioni comunali – Liste – Numero di sottoscrizioni eccedente.</div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p class="Massima">È legittima la determinazione, assunta a norma dell’art. 30 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con la quale la Sottocommissione elettorale ha ricusato la lista escludendola dalle elezioni comunali, in quanto, unitamente alla lista di candidati, è stato prodotto un numero di sottoscrizioni eccedente rispetto a quello massimo prescritto dall’articolo 3, comma 1, lett. h) della legge 81/1993.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p class="Massima">L’articolo 3 della legge 81/1993 reca infatti una disciplina completa e autosufficiente, che riconosce ai presentatori la discrezionalità di decidere il numero di firme di elettori da allegare prudenzialmente a sostegno delle candidature, purché all’interno dell’intervallo predefinito.</p>
</div>
<div>
<p class="Massima" style="text-align: justify;">In presenza di una norma di univoca e chiara applicazione, riconoscere alla commissione elettorale ovvero al giudice, in sede di sindacato giurisdizionale, il potere di un autonomo apprezzamento, caso per caso, della rilevanza della violazione delle norme sul numero di sottoscrizioni e, quindi, di stabilire lo scarto in aumento di firme consentito, implicherebbe un’inammissibile integrazione della norma non prevista e, in quanto del tutto priva di criteri applicativi, di indeterminata applicazione. La stessa Corte Costituzionale ha peraltro escluso la possibilità di valutare in concreto se il superamento del numero massimo di sottoscrizioni degli elettori abbia comportato o meno un <i>vulnus </i>ai principi tutelati dalla previsione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Gabbricci &#8211; Est. Garbari</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ex art. 74 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2021, proposto da Ottavio Bettoni e Silvia Maugeri, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Brescia, via A.Diaz, n. 13/c;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Brescia, in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;<br />
IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Breno, Comune di Bienno, <i>non costituiti in giudizio</i>;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del verbale di deliberazione della IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Breno n. 151 del 4 settembre 2021 di ricusazione della lista “Bienno è anche tuo!!!” presentata per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Bienno del 3-4 ottobre 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Brescia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 10 settembre 2021 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I ricorrenti Ottavio Bettoni e Silvia Maugeri, rispettivamente candidato alla carica di Sindaco del Comune di Bienno e rappresentante e sottoscrittore della lista di candidati “Bienno è anche tuo!!!”, instano per l’annullamento della deliberazione n. 151 del 4 settembre 2021, con la quale la IV Sottocommissione elettorale circondariale di Breno ha ricusato detta lista, escludendola dalle elezioni comunali indette per il 3 e 4 ottobre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale determinazione è stata assunta a norma dell’art. 30 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 in quanto, unitamente alla lista di candidati, sono state prodotte 98 sottoscrizioni di elettori, un numero eccedente rispetto a quello massimo prescritto dall’articolo 3, comma 1, lett. h) della legge 81/1993, pari a 60.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gli esponenti formulano due motivi di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il primo, rubricato “<i>Violazione di Legge (art. 30, co. 1, lett. a) D.P.R. 570/1960; art. 3 L. 81/1993; Artt. 3, 51 e 97 Cost.). Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione del legittimo affidamento</i>”, essi assumono l’illegittimità dell’avversata esclusione sottolineando che la <i>ratio</i> della previsione di un numero massimo di firme, come chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 83/1992), è quella di non determinare una sorta di pre-competizione tra le liste per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l&#8217;influenza dell&#8217;una o dell&#8217;altra, condizionando il voto e che, nel caso di specie, la norma non risulta quindi violata, atteso che non sono state presentate altre candidature alla carica di Sindaco del comune di Bienno, né altre liste di candidati. L’esclusione dell’unica lista si porrebbe, per contro, in contrasto con la volontà del corpo elettorale e con i principi di strumentalità delle forme e di conservazione degli atti. Soggiungono, ulteriormente, che l’omesso rilievo dell’eccessivo numero di sottoscrizioni da parte del funzionario amministrativo delegato dal Segretario comunale a ricevere le candidature avrebbe ingenerato nei ricorrenti un legittimo affidamento sulla correttezza e conformità a legge della documentazione presentata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la seconda censura, formulata in via espressamente subordinata, i ricorrenti deducono l’illegittimità costituzionale dell’articolo 30, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 570 del 1960 e dell’articolo 3 della legge 81/1993, nella parte in cui non escludono l’applicazione della prescrizione relativa al numero massimo di sottoscrizioni nel caso di presentazione di un’unica lista di candidati al consiglio comunale e della collegata candidatura alla carica di sindaco. In tale ipotesi, sostengono, le nominate previsioni di legge si pongono in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, che garantiscono la massima libertà di accesso all&#8217;elettorato passivo e il buon andamento della pubblica amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituiti, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la Prefettura di Brescia e il Ministero dell’Interno, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica speciale del 10 settembre 2021 per essere definita con sentenza semplificata a termini dell’articolo 129, comma 6 c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle parti resistenti, stante il tenore letterale dell’articolo 129, comma 3, lett. a) c.p.a., a norma del quale il ricorso avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali è notificato “<i>all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati</i>” sicché, a differenza di quanto previsto per il rito elettorale disciplinato dall’articolo 130 c.p.a., la Prefettura assume qui la veste di parte processuale necessaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito il ricorso è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) prescrive il numero minimo e massimo delle firme di elettori che vanno presentate a corredo della dichiarazione di presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, graduandole in proporzione al numero di abitanti del comune cui si riferisce l’elezione, sulla base di una suddivisione in scaglioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per i comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti, tra i quali è compreso il comune di Bienno, le sottoscrizioni devono essere non meno di 30 e non più di 60 (articolo 3, comma 1, lett. h) L. 81/1993).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’articolo 30 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), che disciplina i compiti della Commissione elettorale, prevede che la stessa, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, quale primo adempimento: “<i>a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono</i>;”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo un consolidato orientamento interpretativo l’esclusione della lista va disposta non solo laddove le sottoscrizioni presentate siano inferiori al numero minimo, ma anche ove le stesse siano superiori al massimo prescritto dalla legge; entrambi i limiti hanno quindi carattere tassativo e, in caso di violazione, automatico effetto escludente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’articolo 3 della legge 81/1993 reca -infatti- una disciplina completa e autosufficiente, che riconosce ai presentatori la discrezionalità di decidere il numero di firme di elettori da allegare prudenzialmente a sostegno delle candidature, purché all’interno dell’intervallo predefinito (Cons. Stato, Sez. III, 16 maggio 2019, n. 3186; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 marzo 2010, n. 698).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presentazione delle candidature è informata del resto al massimo rigore delle forme, con regole chiare e predeterminate, che devono trovare un’applicazione uniforme e prevedibile, essendo preordinate ad assicurare la parità tra i contendenti e a tutelare l&#8217;interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale. A tal fine il legislatore ha disciplinato compiutamente sia la documentazione prescritta sia i poteri della commissione elettorale, individuando le ipotesi in cui la commissione può intervenire invitando i delegati a correggere eventuali manchevolezze e quelle in cui il mancato rispetto della regola dettata comporta automaticamente l’esclusione della lista (Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2019, n. 3027), tra le quali rientra quella oggetto dell’odierno contenzioso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In presenza di una norma di univoca e chiara applicazione, riconoscere alla commissione elettorale ovvero al giudice, in sede di sindacato giurisdizionale, il potere di un autonomo apprezzamento, caso per caso, della rilevanza della violazione delle norme sul numero di sottoscrizioni e, quindi, di stabilire lo scarto in aumento di firme consentito, implicherebbe un’inammissibile integrazione della norma non prevista e, in quanto del tutto priva di criteri applicativi, di indeterminata applicazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 27 aprile 2011, n. 3633; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 29 maggio 2009, n. 3016).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stessa Corte Costituzionale ha escluso la possibilità di valutare in concreto se il superamento del numero massimo di sottoscrizioni degli elettori abbia comportato o meno un <i>vulnus</i> ai principi tutelati dalla previsione. Nel giudizio di legittimità costituzionale delle corrispondenti previsioni in materia di elezioni provinciali (articolo 33, primo comma, lett. a) del D.P.R. 570/1960 e articolo 14, quarto comma della legge 8 marzo 1951, n. 122), ha, infatti, dichiarato la manifesta inammissibilità delle dedotte questioni, affermando che “<i>l&#8217;ipotizzata declaratoria d&#8217;illegittimità della normativa denunciata, nella parte in cui non consente all&#8217;ufficio elettorale di valutare la rilevanza, caso per caso, delle sottoscrizioni in eccesso, richiederebbe la previa determinazione di criteri oggettivi per tale ponderazione, il che rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore</i>” e che “<i>il procedimento elettorale deve comunque avere i requisiti essenziali di linearità, semplificazione e puntuale scansione degli adempimenti, affinché la consultazione si tenga secondo l&#8217;ordine legale e nei tempi prefissati, a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo, mentre l&#8217;intervento sollecitato dal giudice a quo finirebbe, in mancanza di parametri obiettivi, per determinare incertezza incrementando il contenzioso, stante l&#8217;ampio margine di apprezzamento che verrebbe, in ipotesi, riconosciuto alla commissione elettorale</i>”. (Corte Cost., ord. 29 ottobre 1999, n. 407).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altro canto il significativo numero di firme superiori al massimo prescritto in specie presentate (98 a fronte di un massimo di 60, con uno scarto -quindi- di ben 38 sottoscrizioni) non è in alcun modo ascrivibile ad un ipotetico errore materiale di conteggio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va evidenziato -inoltre- che la specifica ipotesi prefigurata dagli esponenti, secondo cui la prescrizione relativa al numero massimo di sottoscrizioni andrebbe applicata in modo differenziato in ragione del numero di liste presentate, risultando in tesi derogabile nel caso di unica lista/candidato sindaco partecipanti, richiederebbe alla commissione elettorale di posticipare l’esame del numero di sottoscrizioni all’esito della fase di presentazione e ammissione delle candidature, valutandone la cogenza in ragione della presenza di altre liste concorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’auspicata interpretazione, oltre a rendere indeterminata <i>a priori</i> l’obbligatorietà dei requisiti di ammissione, risulta inapplicabile nel sistema elettorale vigente, pena lo stravolgimento dell’intera sequenza procedimentale prevista per tale fase preparatoria, per la quale la legge fissa puntualmente non solo gli adempimenti spettanti alla Commissione elettorale, ma anche l’ordine nel quale gli stessi devono essere espletati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I documenti richiesti ai fini dell’ammissione sono infatti predeterminati dalla legge in modo univoco, a prescindere dal numero delle liste partecipanti alla competizione, e la commissione elettorale ne valuta la sussistenza con riferimento a ciascuna singola lista di candidati, secondo l’ordine di presentazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conformemente alle regole sostanziali e procedurali che informano il sub-procedimento di ammissione delle liste e delle candidature, le Istruzioni predisposte dal Ministero dell’Interno per le elezioni amministrative sottolineano che a norma di legge le operazioni di esame delle candidature e delle liste di candidati devono essere ultimate entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste e che “<i>la commissione, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all’esame di tutte le candidature e le liste presentate, vorrà considerare l’opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste mano a mano che queste le perverranno</i>”. (Pubblicazione n. 1 &#8211; Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature &#8211; Paragrafo 3.3.) Tale raccomandazione è ribadita puntualmente nella circolare del Prefetto di Brescia prot. n. 0006435 di data 1 settembre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il gravame è infondato anche sotto il profilo della dedotta violazione del legittimo affidamento sulla correttezza della documentazione prodotta unitamente alle candidature, ingenerato -secondo i ricorrenti- dalla mancata contestazione dell’eccesso di sottoscrizioni da parte del funzionario amministrativo incaricato del loro ricevimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La verifica della regolarità delle candidature e della prescritta documentazione è infatti demandata per legge alla Commissione elettorale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’articolo 32 del D.P.R. 570/1960 prevede che la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune e che “<i>Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l&#8217;ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le Istruzioni ministeriali precisano, poi, che è “<i>raccomandabile che il segretario comunale non ometta di rilevare quelle irregolarità che gli sia eventualmente dato di conoscere</i>” e che lo stesso deve rimettere entro lo stesso giorno di presentazione le liste alla commissione elettorale circondariale competente, “<i>cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti</i>” (paragrafo 2.3).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’indicazione della possibilità, per il funzionario ricevente, di segnalare ai presentatori le eventuali irregolarità che risultino evidenti all’atto del deposito della documentazione non ne ampia quindi il ruolo e le responsabilità, né sostituisce la fase di verifica della regolarità formale e sostanziale della documentazione, demandata in via esclusiva all’organo competente. (Cons. Stato, Sez. III, 25 maggio 2017, n. 2473).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura è priva di riscontro anche in concreto, atteso che la ricevuta rilasciata dal funzionario delegato e prodotta unitamente al ricorso attesta unicamente la presentazione dei documenti, senza indicarne né il numero né la regolarità, sicché risulta del tutto inidonea ad ingenerare sul punto un legittimo affidamento nei presentatori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In merito alla seconda doglianza, in disparte i profili di ammissibilità nell’ambito del giudizio ex 129 c.p.a. (Cons.Stato, Sez. III, 9 maggio 2019, n. 3031; Cons.Stato, sez. III, 19 maggio 2016, n. 2067), la questione di legittimità costituzionale ivi dedotta è manifestamente infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo i ricorrenti nel caso di presentazione di un’unica lista la normativa applicata dalla Sottocommissione sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, che garantiscono la massima libertà di accesso all&#8217;elettorato passivo, nonché con il buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall&#8217;articolo 97 della Costituzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La tesi esposta non può essere condivisa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disciplina contestata, nel prevedere in via generale l’esclusione della lista in caso di firme eccedenti il massimo prescritto, da un lato risponde alla necessità di determinare in modo puntuale, a monte, i requisiti di ammissione delle liste, dall’altro è coerente con le regole che informano la sequenza del sub-procedimento di presentazione e, quindi, di esame e ammissione delle candidature.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La normativa che regola il procedimento di presentazione e ammissione delle candidature non presenta evidenti profili di irrazionalità né di contrasto con le richiamate disposizioni costituzionali, considerato -per contro- che l’<i>iter </i>ivi disciplinato risponde a principi di parità dei concorrenti, nonché di certezza e di celerità nello svolgimento delle operazioni preliminari alla competizione elettorale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va rilevato, infine, che la <i>ratio</i> della previsione di un numero massimo di firme indicata dalla nominata sentenza della Corte Costituzionale n. 83/1992 non può ritenersi pacificamente superata, come dedotto nel gravame, nel caso di un’unica lista di candidati consiglieri e un unico candidato sindaco partecipanti alla competizione elettorale: la mancanza di un limite massimo di sottoscrizioni è infatti in tale ipotesi comunque potenzialmente suscettibile di determinare, in particolare nei piccoli comuni, “<i>delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l&#8217;influenza dell&#8217;una o dell&#8217;altra lista di candidati</i>”, dissuadendo altri potenziali interessati dal presentarsi alla competizione elettorale e conseguentemente determinando un condizionamento del voto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per le esposte ragioni il ricorso deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angelo Gabbricci, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Elena Garbari, Referendario, Estensore</p>
</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 4/6/2021 n.4294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-4-6-2021-n-4294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-4-6-2021-n-4294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 4/6/2021 n.4294</a></p>
<p>Pres. Corradino &#8211; Est. Santoleri Sulla remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità  afferente alla disciplina dell&#8217;obbligo di rappresentatività  di entrambi i sessi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti senza previsione di sanzione in caso di elusione. Elezioni &#8211; Lista &#8211; Comuni con meno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-4-6-2021-n-4294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 4/6/2021 n.4294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corradino &#8211; Est. Santoleri</span></p>
<hr />
<p>Sulla remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità  afferente alla disciplina dell&#8217;obbligo di rappresentatività  di entrambi i sessi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti senza previsione di sanzione in caso di elusione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Elezioni &#8211; Lista &#8211; Comuni con meno di 5.000 abitanti &#8211; Rappresentatività  di entrambi i sessi &#8211; Elusione dell&#8217;obbligo &#8211; Art. 71, co.3 bis, d.lgs. n. 267 del 2000 &#8211; Omessa previsione dell&#8217;esclusione &#8211; Violazione artt. 51, co.1, 3, co. 2, 117, co. 1, Cost. in riferimento all&#8217;art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12 &#8211; Rilevanza e non manifesta infondatezza &#8211; Rimessione della questione alla Corte costituzionale.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Vanno rimesse alla Corte costituzionale, ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell&#8217;art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 71 co 3 bis D. Lvo 267/2000 nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonchè dell&#8217;art. 30 lett. d) bis e lett. e) DPR 570/60 nella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie &#8220;esclusione della lista&#8221;, le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentatività  di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti per contrasto con agli artt. 51 primo comma, 3 secondo comma, 117 primo comma Cost. in riferimento all&#8217;art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9883 del 2020, proposto da </p>
<div style="text-align: justify;">Alfonso Frasca, Leonardo di Lullo, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </div>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Castello del Matese, Ministero dell&#8217;Interno, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Piedimonte Matese, non costituiti in giudizio; <br /> Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Zappulo, Antonio Zappulo, Antonio Iuliano rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Carlo Sarro, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Leopoldo Di Bonito in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore, n. 2; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 06185/2020, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giuseppe Zappulo, di Antonio Zappulo, di Antonio Iuliano e dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 25 del d.l. del 28 ottobre 2020 n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 6, comma 1, lett. e) del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44 con il quale  stato prorogato il regime per lo svolgimento delle udienze da remoto fino alla data del 31 luglio 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica, tenutasi da remoto, del giorno 15 aprile 2021 il Cons. Stefania Santoleri; dato atto della presenza per gli appellanti dell&#8217;avvocato Federico Maurizio Ricciardi;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sulla rilevanza</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, i ricorrenti Sig. Alfonso Frasca e Leonardo Di Lullo, nella qualità  di elettori e componenti della lista elettorale n. 1 &#8220;Castello Unita&#8221;, hanno rappresentato di aver partecipato alla competizione per il rinnovo del consiglio comunale presso il Comune di Castello del Matese (avente popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) previsto per la tornata del 21 e del 22 settembre 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla competizione elettorale erano state presentate due sole liste, segnatamente:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la lista n. 1 denominata &#8220;Castello Unita&#8221;, composta da 10 candidati, tra i quali vi sono i ricorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la lista n. 2 denominata &#8220;Le due Torri&#8221;, composta di soli 7 candidati, tutti uomini.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;indomani della presentazione delle liste e della successiva approvazione da parte della Sottocommissione elettorale circondariale, i ricorrenti avevano lamentato presso la medesima Commissione l&#8217;illegittima ammissione della lista avversaria (&#8220;Le due Torri&#8221;), in virtà¹ della riscontrata assenza nella lista della componente femminile (cd. &#8220;quota rosa&#8221;) prescritta, secondo la loro prospettazione, dall&#8217;art. 71, comma 3 <i>bis</i>, D.Lgs. n. 267/2000, a pena della ricusazione della lista, in applicazione dell&#8217;art. 30, lettera e), D.P.R. n. 570/60.</p>
<p style="text-align: justify;">Hanno quindi rilevato che il loro reclamo era stato respinto dalla Sottocommissione elettorale, nominata per vagliare la regolarità  della presentazione delle liste, atteso che sarebbe mancata, nella normativa elettorale, una esplicita comminatoria di esclusione in caso di violazione del principio relativo alla parità  di genere per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo modo, il risultato elettorale sarebbe stato alterato dalla mancata ricusazione della lista &#8220;Le due Torri&#8221;, cui sono stati attribuiti tre seggi in danno degli appellanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo state presentate due sole liste nelle elezioni comunali, la ricusazione della lista &#8220;Le due Torri&#8221; avrebbe comportato l&#8217;attribuzione dei tre seggi alla medesima assegnati ai candidati della &#8220;Castello Unita&#8221;: poichè i ricorrenti si sono collocati nell&#8217;ordine come secondo e terzo dei non eletti, in caso di esclusione dell&#8217;altra lista partecipante alla competizione elettorale, tali seggi sarebbero stati loro assegnati.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della proclamazione degli eletti e della convalida intervenuta con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 9.10.2020, gli appellanti avevano proposto ricorso dinanzi al TAR Campania- Napoli affinchè venisse accertata l&#8217;illegittimità  dell&#8217;operato amministrativo e, contestualmente, venisse ricusata ovvero estromessa la lista &#8220;Le due Torri&#8221; dalla competizione elettorale, consentendo, in tal modo, di rettificare i risultati elettorali e recuperare la posizione utile per la nomina come consiglieri comunali lasciati liberi dai tre controinteressati eletti.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 6185/2020 del 16.12.2020 il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, pur riconoscendo &#8220;aspetti di assoluta novità  dell&#8217;oggetto&#8221; ha respinto il ricorso ritenendo che l&#8217;art. 2 comma 1, lettera c) numero 1) della L. 215/2012, con il quale sono state apportate modifiche al D.lgs. 267/2000 ed al DPR 570/1960, pur prevedendo un controllo e un diretto intervento delle commissioni elettorali circondariali al fine di garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati con specifico riguardo ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurino la rappresentanza di entrambi i sessi.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa sentenza ha escluso la possibilità  di ricorrere ad un&#8217;interpretazione analogica delle disposizioni previste per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ritenendo la normativa elettorale non soggetta a tale opzione ermeneutica.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale sentenza  stato ritualmente proposto appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamentano in particolare in esso i ricorrenti che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel respingere il ricorso, in quanto l&#8217;intento perseguito dal legislatore con la legge n. 215/2012 sarebbe quello di garantire la ferma ed inderogabile presenza in lista di entrambi i sessi, così come sancito a chiare lettere nella prima parte dell&#8217;art. 71, co. 3 bis, T.U.E.L., come modificato dall&#8217;art. 2, comma 1, della suddetta legge; tale prescrizione troverebbe completa attuazione nella lettera e) dell&#8217;art. 30 del D.P.R. n. 570/1960, anch&#8217;essa introdotta dalla riforma del 2012, laddove la violazione dell&#8217;art.71, co. 3 bis cit. viene sanzionata con la ricusazione della lista; ne consegue che la ricusazione della lista &#8220;Le due Torri&#8221; discenderebbe dal combinato disposto degli artt. 71, comma 3 bis, prima parte, del d.lgs. n. 267/2000 e 30, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 570/1960.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio i controinteressati chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o rigettato in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti hanno depositato memorie difensive di replica a sostegno delle rispettive tesi.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 15 aprile 2021 l&#8217;appello  stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, valutate la sua giurisdizione e le condizioni per addivenire ad una decisione nel merito, ritiene sussistere i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza per rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 71 co 3 bis D. Lvo 267/2000 nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonchè dell&#8217;art. 30 lett. d) bis e lett. e) DPR 570/60, nella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie &#8220;esclusione della lista&#8221;, le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentatività  di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti. E ciò in quanto tali norme risultano in contrasto con gli artt. 51, 3, 117 comma 1 (quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12) della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La vicenda di cui si discute trae origine da una competizione elettorale riferibile ad un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro normativo di riferimento, risultante dal combinato disposto delle norme indicate in epigrafe,  stato oggetto di un profondo intervento normativo ad opera della L. 215/12, rubricata &#8220;previsioni di riequilibrio&#8221;. La novella legislativa  stata adottata con l&#8217;obiettivo di garantire la parità  di genere tra uomini e donne nel particolare ambito dell&#8217;accesso alle cariche elettive, predisponendo delle misure, rectius delle contromisure, per ridurre l&#8217;assenza e la mancanza di partecipazione delle donne alla vita politica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;attuale assetto normativo, determinato da successivi interventi legislativi e dalle pronunce della Corte costituzionale, sono individuabili tre livelli di tutela crescente la cui applicazione dipende dal numero di abitanti del Comune interessato dalla competizione elettorale.</p>
<p style="text-align: justify;">In un&#8217;ottica decrescente: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel caso dei Comuni con più di 15.000 abitanti il legislatore, attraverso il combinato disposto degli artt. 73, comma 1, d.lgs. 267/2000 e art. 33, comma 1, lett. d-bis, d.P.R. n. 570/1960, ha predisposto il massimo livello di protezione con due differenti meccanismi, uno di riduzione e l&#8217;altro di esclusione. Ed invero, l&#8217;art. 2, comma 1, lett. d), al punto 1), della legge 215/12 &#8211; aggiungendo un periodo al comma 1 dell&#8217;art. 73 del decreto legislativo n. 267/00, ha previsto che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a due terzi dei candidati (ammessi). Il calcolo viene effettuato secondo una modalità  precisata dalla stessa norma. L&#8217;art. 2, comma 2, lettera b), punto 1) della legge, modificando l&#8217;art. 33, primo comma, del d. P.R. n. 570 del 1960, ha prescritto che la Commissione elettorale circondariale verifichi il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere e, se necessario, riduca la lista cancellando, partendo dall&#8217;ultimo, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. In questa ipotesi trova applicazione il meccanismo di esclusione della lista previsto dall&#8217;art. 33, comma 1, lett. d-bis cit: qualora questa, anche dopo tale riduzione, contenga un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, la Commissione stessa procedeà  alla ricusazione della lista;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nei Comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, gli artt. 71, comma 3-bis d.lgs. 267/2000 e art. 30, comma 1, lett. d-bis d.P.R. n. 570/1960, prevedono un livello di protezione &#8220;intermedio&#8221;. In caso di violazione delle disposizioni a tutela della parità  tra sessi, la lista viene ridotta cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall&#8217;ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l&#8217;ammissione della lista medesima; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel caso dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l&#8217;unica previsione di riequilibrio di genere  contenuta nell&#8217;art. 2, comma 1, lett. c), al punto 1), della legge 215/2012 che, aggiungendo il comma 3-bis all&#8217;art. 71 del d. lgs. n. 267/00, enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui &#8220;Nelle liste dei candidati  assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi&#8221;. La rubrica della norma &#8220;elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti&#8221; consente con certezza di estendere la sua efficacia ai Comuni che presentino tale densità  anagrafica e tuttavia non  prevista dalla vigente normativa alcuna misura sanzionatoria a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Da questa breve premessa emerge chiaramente che l&#8217;unica disposizione applicabile al caso controverso sottoposto al vaglio di questo Collegio  l&#8217;art. 71 co 3 bis D. Lvo 267/2000 come modificato dall&#8217;art. 2 L. 215/12.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale ha costantemente affermato che &#8220;l&#8217;applicabilità  della disposizione al giudizio principale  sufficiente a radicare la rilevanza della questione&#8221; (Corte Cost. sent. n. 174/2016) e che &#8220;il nesso di pregiudizialità  tra il giudizio principale e il giudizio costituzionale implica che la norma censurata debba necessariamente essere applicata nel primo e che l&#8217;eventuale illegittimità  della stessa incida sul procedimento principale&#8221; (così Corte Cost n. 91/2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Questo Collegio ritiene che nessun dubbio residui in tema di applicabilità  necessaria dell&#8217;art. 71 co 3 bis D. Lvo 267/2000 al caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;applicabilità  della norma derivano conseguenze specifiche e immediate in capo agli appellanti. Invero, la tenuta costituzionale delle disposizioni censurate &#8211; e, quindi, mancato obbligo di rappresentatività  di entrambi i generi nelle liste elettorali in Comuni con meno di 5.000 abitanti e contestuale assenza di meccanismi sanzionatori e deterrenti contro la violazione del principio della parità  di genere &#8211; produrrebbe un effetto preclusivo di rigetto della pretesa. Il Collegio dovrebbe limitarsi a rigettare l&#8217;appello, confermando la sentenza di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, qualora le disposizioni fossero ritenute dalla Corte Costituzionale in contrasto con la Costituzione &#8211; nei termini che si avà  modo di specificare &#8211; la pronuncia determinerebbe l&#8217;esclusione della lista n. 2), lista &#8220;Le due Torri&#8221;, il conseguente annullamento del risultato elettorale e la proclamazione degli appellanti quali consiglieri comunali eletti.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Rilevato un potenziale vulnus di costituzionalità  rispetto ai parametri di cui agli artt. 3, 51, 117 comma 1 (quest&#8217;ultimo in riferimento all&#8217;art 14 CEDU e all&#8217;art 3 Prot add. 12 CEDU) della Costituzione nei termini che si avà  modo di specificare in punto di non manifesta infondatezza, il Collegio giudicante ritiene di dovere valutare se sia percorribile un&#8217;operazione ermeneutica costituzionalmente orientata, a maggior ragione se si considera la ratio che ha spinto il legislatore ad intervenire nella suddetta materia: garantire il riequilibrio nella partecipazione attiva alla vita politica, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la &#8220;pienezza del diritto di elettorato passivo&#8221;, questione più volte affrontata dalla Corte Costituzionale (da ultimo, nella sentenza n. 48/21 in cui, pur non condividendo i dubbi di legittimità  costituzionale del giudice a quo, la Corte ha ribadito la centralità  del diritto all&#8217;elettorato passivo nella vita politica e sociale del Paese).</p>
<p style="text-align: justify;">Una interpretazione costituzionalmente orientata &#8211; quanto meno dell&#8217;art 71 D. Lvo 267/2000- potrebbe essere la seguente. Si potrebbe in astratto sostenere che la presenza obbligatoria di persone appartenenti ad entrambi i sessi sia prescritta per tutti i Comuni, a prescindere dal numero di abitanti ma, nei Comuni con popolazione dai 5.000 ai 15.000 abitanti, tale presenza non possa essere rappresentata in misura superiore ai 2/3. In questa prospettiva e, ragionando a contrario, nei comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dovrebbe essere assicurata la presenza di entrambi i generi nelle liste senza che venga in rilievo un limite minimo nè massimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale prospettazione, però, non trova conforto nè nell&#8217; interpretazione letterale nè in quella sistematica.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217; art. 71, co 3 bis, TU enti locali prevede che &#8220;Nelle liste dei candidati  assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all&#8217;unità  superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi&#8221;. Nonostante l&#8217;incipit &#8211; &#8220;nelle liste  assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi&#8221; &#8211; sembrerebbe porre un obbligo generalizzato valido a prescindere dal dato empirico relativo al numero degli abitanti del Comune, la seconda parte della disposizione non risponde al canone di generalità  e prescrive che  solo nei Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti che &#8220;nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, ciò trova pienamente conferma, sotto il profilo sistematico nell&#8217;art. 30 lett. d bis e lett e) DPR 570/60, della cui tenuta costituzionale pure si discute, che predispone misure sanzionatorie riferite unicamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche all&#8217;art 71, co. 5, TUEL il legislatore ha predisposto una ulteriore misura di contrasto al disequilibrio, quello della &#8220;doppia preferenza&#8221; ma solo ed esclusivamente nei comuni con popolazione tra 5.000 e 15.000.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali considerazioni impediscono di aderire alla ricostruzione esegetica che sostiene la tenuta costituzionale delle norme censurate.</p>
<p style="text-align: justify;">I caratteri propri del procedimento elettorale e la natura sanzionatoria della misura di riequilibrio prevista, con diverse modalità  legate al numero degli abitanti, per la violazione delle norme a tutela della parità  di genere non consentono un&#8217;interpretazione analogica delle fattispecie. Il legislatore, pur dopo avere espressamente previsto l&#8217;obbligo di assicurare la parità  di genere nelle elezioni di qualsiasi Comune, ha chiaramente e volutamente omesso di disciplinare le conseguenze della violazione di tale obbligo nei Comuni più piccoli. Un&#8217;estensione analogica della normativa prevista per i Comuni più grandi equivarrebbe ad un&#8217;attività  di creazione legislativa che farebbe sconfinare questo Collegio dai limiti dell&#8217;attività  giurisdizionale. Ad un&#8217;interpretazione estensiva si oppongono peraltro, oltre al dato letterale già  messo in rilievo, argomentazioni di carattere sistematico desumibili dai lavori preparatori alla L. 215/12 che, come più volte ricordato, ha inciso profondamente sulla materia. Accanto a dichiarazioni di principio si collocano, infatti, chiare determinazioni circa la portata applicativa della novella legislativa. Nel Dossier studi n. 376/12 si legge infatti: &#8220;Le previsioni sopra ricordate hanno per destinatari i Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. (cfr dossier servizio studi pag 8).&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">La medesima impostazione si ritrova anche nella Circolare n. 30/13 Ministero dell&#8217;Interno che, pur non assurgendo a rango di fonte di diritto, fornisce comunque interessanti elementi che possono risultare utili nell&#8217;interpretazione della normativa. Nella circolare de qua si legge, tra l&#8217;altro, che &#8220;la riforma, tuttavia, presenta una diversa modulazione a seconda delle tre seguenti fasce demografiche di comuni: sotto 5.000 abitanti; da 5.000 a 15.000 abitanti; sopra 15.000 abitanti (&#038;) La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi (nei comuni con meno di 5.000 abitanti, ndr).&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Ad una interpretazione compatibile con il dettato costituzionale non si potrebbe giungere neanche attraverso l&#8217;eventuale disapplicazione della normativa de qua per contrasto con l&#8217;art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea rubricata &#8220;parità  tra donne e uomini&#8221;, a mente del quale &#8220;La parità  tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità  non osta al mantenimento o all&#8217;adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma infatti non presenta efficacia immediata e diretta, quanto meno con riferimento alla legislazione promozionale, rimettendo al legislatore nazionale la scelta dei migliori strumenti per l&#8217;affermazione del principio di parità . Mancano quindi le condizioni che consentono al giudice di disapplicare la norma interna per contrasto con il diritto comunitario.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve quindi concludersi che la questione di legittimità  costituzionale che il Collegio intende sollevare  rilevante e non risolvibile attraverso un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata del dettato normativo.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Nel valutare la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità  sopra descritta va premesso che il Collegio  perfettamente consapevole dell&#8217;orientamento della giurisprudenza costituzionale e sovrannazionale relativo ai ristretti spazi di sindacato in materia elettorale, materia questa connotata da un elevato grado di discrezionalità  in capo al legislatore. Nei casi de quibus, il controllo di costituzionalità  può interessare unicamente il parametro della proporzionalità , la verifica che la misura predisposta dal legislatore sia idonea, necessaria e proporzionata &#8220;in senso stretto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, tale orientamento  stato richiamato dalla Corte di Cassazione che, con l&#8217;ordinanza n. 157/20, ha affermato che &#8220;siffatto scrutinio impone a questa Corte di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità  tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità  dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità  rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità  che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (sentenza n. 1130 del 1988). Il test di proporzionalità  utilizzato da questa Corte come da molte delle giurisdizioni costituzionali europee, spesso insieme con quello di ragionevolezza, ed essenziale strumento della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea per il controllo giurisdizionale di legittimità  degli atti dell&#8217;Unione e degli Stati membri, richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità  di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi&#8221; (sentenze 1/14, 35/17).</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte, però, nelle materie connotate da un alto grado di discrezionalità  ha nel tempo predisposto strumenti idonei al corretto bilanciamento tra la propria funzione di Giudice delle Leggi e il monopolio legislativo del Parlamento, o accompagnando la decisione di inammissibilità  con un monito al legislatore o sospendendo in alcuni casi il giudizio rinviando a data fissa la sua prosecuzione in modo da dare il tempo al legislatore di intervenire in modo organico per superare il contrasto della norma impugnata con la Costituzione (cfr. ordinanza n. 207/18, ordinanza n. 132/20 e, da ultimo, ordinanza n. 97/2021).</p>
<p style="text-align: justify;">Il canone di proporzionalità , come appena ricostruito, trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo. Limitazioni al diritto di elettorato attivo e passivo sono astrattamente possibili in presenza di tre condizioni (cfr. § 59; 62 sentenza Ekoglasnost c. Bulgaria, che in parte qua richiama sentenza Mathieu-Monin c. Belgio): </p>
<p style="text-align: justify;">&#8221; che le norme che le pongono perseguano scopi legittimi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8221; che i mezzi utilizzati non si rivelino in concreto sproporzionati; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8221; che le regole che li definiscono siano chiare e prevedibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Riassumendo, occorre una &#8220;prova di resistenza&#8221;: la scelta del legislatore deve essere idonea, necessaria e proporzionata in senso stretto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, ritiene il Collegio che le norme sopra richiamate sospettate di incostituzionalità , non prevedendo alcuna conseguenza per la violazione del principio di parità  nelle competizioni elettorali nell&#8217;ambito dei Comuni di popolazione inferiore a 5.000 abitanti, diversamente da quanto previsto per i Comuni più grandi, vadano al di lÃ  di ogni possibile valutazione di proporzionalità  e, pertanto, si pongono anzitutto in contrasto con l&#8217;art. 51, comma 1 e 2, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla non manifesta infondatezza</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 51 Cost., la cui natura immediatamente precettiva e non meramente programmatica  ormai indubbia, impone alla Repubblica &#8211; e non allo Stato, e non ad un singolo potere dello Stato &#8211; la predisposizione di misure idonee a colmare le disuguaglianze nella partecipazione politica, partecipazione politica che si risolve nella possibilità  di rendersi portavoce di un centro di interessi, di quello che una parte della giurisprudenza amministrativa ha definito un &#8220;patrimonio umano, culturale, sociale, di sensibilità  e di professionalità , che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità  del genere&#8221; nei termini che si avà  modo di definire in seguito.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione della parità  di genere rispetto all&#8217;accesso alle cariche politiche ha generato un ampio e vivace dibattito in seno all&#8217;Assemblea Costituente. E&#8217; noto che furono predisposte due versioni della disposizione di cui all&#8217;art. 51, entrambe con l&#8217;intento comune di riconoscere una piena capacità  giuridica di diritto pubblico alla donna. Le conseguenze del riconoscimento di tale diritto che, secondo la giurisprudenza costituzionale, rappresenta &#8220;un diritto politico fondamentale con i caratteri dell&#8217;inviolabilità  di cui all&#8217;art 2 Cost&#8221; (ex multis, sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007, n. 160 del 1997, n. 344 del 1993, n.539 del 1990, n. 571 del 1989, n. 235 del 1988, da ultimo richiamate nella sentenza n. 48 del 2021) si comprendono solo se lo stesso si contestualizza nel periodo storico della sua formulazione. La visione della donna come strumento di protezione dell&#8217;identità  nazionale quale moglie e madre cedette il passo alla rimozione degli ostacoli che impedivano (e impediscono) l&#8217;accesso a tutti gli ambiti della vita pubblica del Paese a condizioni di parità  con gli uomini.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito degli interventi di promozione della parità  di genere occorre segnalare il D. Lvo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità ). Ratio della novella, ai sensi dell&#8217;art. 1 del codice,  quella di predisporre &#8220;misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l&#8217;esercizio dei diritti umani e delle libertà  fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo&#8221;. Dopo aver definito la nozione di discriminazione diretta ovvero indiretta, all&#8217;art. 25, il Codice si occupa &#8211; tra le altre cose &#8211; degli interventi promozionali finalizzati a contrastarle.</p>
<p style="text-align: justify;">Fulcro della disciplina in commento  rappresentato infatti dall&#8217;art. 42, rubricato &#8220;adozione e finalità  delle azioni positive&#8221;. Tali sono le azioni predisposte per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità , nell&#8217;ambito della competenza statale. Vale la pena richiamare l&#8217;elenco contenuto nella disposizione perchè ritenuto da questo Collegio dirimente nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Le &#8220;azioni positive&#8221;, vale a dire quelle misure che, ai sensi del comma 1 dell&#8217;art. 42 del Codice, devono rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità  in un&#8217;ottica di uguaglianza sostanziale hanno, in particolare, lo scopo di:</p>
<p style="text-align: justify;">a) eliminare le disparità  nella formazione scolastica e professionale, nell&#8217;accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità ;</p>
<p style="text-align: justify;">b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l&#8217;orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;</p>
<p style="text-align: justify;">c) favorire l&#8217;accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;</p>
<p style="text-align: justify;">d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell&#8217;avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;</p>
<p style="text-align: justify;">e) promuovere l&#8217;inserimento delle donne nelle attività , nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità ;</p>
<p style="text-align: justify;">f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l&#8217;equilibrio tra responsabilità  familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità  tra i due sessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Accanto al Codice per le pari opportunità , nella specifica materia elettorale, il legislatore ha inciso trasversalmente sui sistemi elettorali presenti nei diversi livelli (nazionale, regionale, locale e al Parlamento europeo). Tali interventi, tra cui figura anche quello ad opera della L. 215/12, sono stati ben rassegnati nello &#8220;Studio sulla parità  di genere Camera dei Deputati del 5/3/2021&#8221;: tra queste figurano, oltre la L. 215/2012, la legge 56/2014 per le elezioni &#8211; di secondo grado &#8211; dei consigli metropolitani e provinciali; la legge 20/2016 per le elezioni dei consigli regionali; la legge 165/2017 per le elezioni del Parlamento; la legge 65 del 2014 per la rappresentanza italiana in seno al Parlamento europeo. Misure promozionali delle pari opportunità  sono state introdotte anche nei più recenti provvedimenti riguardanti la disciplina dei partiti politici.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali interventi del legislatore sono improntati sul sistema delle &#8220;quote&#8221;. La Corte Costituzionale, dopo aver negato in un primo momento, la legittimità  delle quote (sentenza n. 422/1995) e ciò in considerazione del fatto che il principio di parità  di genere avrebbe dovuto richiedere interventi di natura promozionale e non coercitiva, ha progressivamente maturato un atteggiamento di apertura e di favor nei confronti delle stesse, riconoscendone la natura di azioni positive per il riequilibrio necessario a garantire parità  di genere (Corte Cost. 49/2003 e 4/2010).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel riconoscere all&#8217;elettorato passivo la natura di diritto politico fondamentale garantito dall&#8217;art 51 Cost ad ogni cittadino, con i caratteri proprio dell&#8217;inviolabilità  ex art 2, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 14 gennaio 2010, n. 4, ha sottolineato come il legislatore costituzionale, con la riforma dell&#8217;art. 51 Cost, abbia &quot;preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità , ma a fattori culturali, economici e sociali&quot; e abbia &quot;indicato la via delle misure specifiche volte a dare effettività  ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">Afferma ancora la Corte che &quot;i mezzi per attuare questo disegno di realizzazione della parità  effettiva tra donne e uomini nell&#8217;accesso alle cariche elettive possono essere di diverso tipo&quot;, con il solo limite di mantenere inalterati i diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo e che il meccanismo introdotto sia di tipo promozionale e non costrittivo, nello spirito delle disposizioni costituzionali in materia di parità  di genere.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">La disamina della legislazione in materia di parità  di genere in ambito elettorale e le implicazioni giurisprudenziali conseguenti fanno emergere un&#8217;attenzione sempre più crescente al tema della parità  di genere, sia da parte del legislatore che da parte del giudice. La positivizzazione di questo interesse costituzionalmente protetto dall&#8217;art. 51 coinvolge indistintamente tutti i livelli (nazionale, locale e sovrannazionale) con strumenti differenti, ma comunque efficaci. La sola eccezione allo sforzo di garantire l&#8217;effettività  della parità   rappresentata dalle elezioni comunali in cui persiste una differenziazione su base numerica: la tutela della parità  di genere &#8220;cede&#8221; in contesti aggregativi di modeste dimensioni, nonostante questi rappresentino dei centri propulsivi di assoluta importanza nella vita del Paese.</p>
<p style="text-align: justify;">La mancanza di ragionevolezza e la gravità  delle conseguenze di questa previsione normativa che lascia senza tutela le operazioni elettorali dei piccoli Comuni può, infatti, essere ancor meglio compresa valutando il tessuto demografico del nostro Paese. Su un totale di 7904 Comuni italiani (dati Istat al 20 febbraio 2021), circa 5.500 (secondo il rapporto ANCI &#8220;Atlante dei piccoli comuni&#8221; del 5 luglio 2019) sono formati da meno di 5.000 abitanti. Più dei due terzi dei Comuni. La somma della popolazione residente in questi piccoli comuni  considerevole, essendo pari a quasi 10 milioni di abitanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo Giudice dubita della Costituzionalità  delle disposizioni censurate anche e soprattutto in considerazione di questo dato empirico. Se la ratio della novella legislativa  quella di garantire la parità  di genere promuovendo interventi di riequilibrio, nessuna effettività  può dirsi realizzata se nella maggior parte (per non dire nella quasi totalità ) dei Comuni italiani gli interventi sono neutralizzati dall&#8217;assenza di un meccanismo sanzionatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">La diversità  di trattamento non può trovare la propria giustificazione nella presunta difficoltà  di individuare materialmente donne candidate in contesti abitativi di piccole dimensioni. E ciò almeno per due ordini di ragione: </p>
<p style="text-align: justify;">a) Non c&#8217; l&#8217;obbligo di candidare persone residenti nel Comune. Tale conclusione emerge in maniera inequivocabile dal combinato disposto degli artt. 55, 56 e 57 D.Lvo 267/2000, per cui &#8220;Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età , nel primo giorno fissato per la votazione (&#038;); &#8220;Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale (&#038;); &#8220;Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall&#8217;ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed  surrogato nell&#8217;altro consiglio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">b) la carenza demografica come giustificazione alla diversità  di trattamento  inconferente. La carenza demografica potrebbe eventualmente determinare difficoltà  nel predisporre delle liste in sè, cio nella difficoltà  di individuare candidati a prescindere dal genere. Delle due l&#8217;una: o c&#8217; difficoltà  a reperire candidati (uomini o donne che siano) o non c&#8217;. Se non si predispongono misure di tutela (sub specie di promozione della partecipazione e di connessa sanzione in caso di violazione come quello previsto dall&#8217;art. 30 lett d) bis e lett e) DPR 570/60) proprio nelle realtà  demograficamente svantaggiate in cui  oggettivamente più difficile valorizzare il patrimonio umano e professionale delle donne (statisticamente il genere femminile  stato quello meno rappresentato nell&#8217;ambito della partecipazione alla vita politica) nonchè disancorare il diritto all&#8217;elettorato passivo da retaggi culturali che l&#8217;hanno vista come grande assente nel panorama politico nazionale e locale, la ratio legis alla base della L. 215/12 &#8211; che si pone quale fondamentale strumento di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la partecipazione all&#8217;organizzazione politica &#8211;  privata radicalmente di ogni pienezza e di ogni effettività .</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, la mancata prescrizione di liste miste anche nei Comuni con meno di 5.000 abitanti rende di fatto inapplicabile l&#8217;art 6 D.Lvo 267/2000, che prescrive che: &#8220;Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità  tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire (1) la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonchè degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti&#8221;, operazione questa impossibile se a monte non c&#8217; la garanzia della necessaria presenza di entrambi i generi.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Va adesso indagata la compatibilità  della normativa denunciata di incostituzionalità  e sopra specificata con l&#8217;art. 3 Costituzione che costituisce prius logico- giuridico dell&#8217;art 51 Cost di cui si  finora discusso.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed  proprio in merito all&#8217;art 3 Cost. che viene in rilievo la premessa sul sindacato della Corte nella materia elettorale. Il giudizio, secondo quanto già  detto, &#8220;deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità  dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità  rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità  che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti&#8221;. E ancora, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale il trattamento si configura come «discriminatorio» quando la differenziazione di disciplina sia «ingiustificata», «formalmente contraddittoria» ovvero «irrazionale, secondo le regole del discorso pratico» (Sentenze n. 155 del 2014; n. 108 del 2006; n. 340 e n. 136 del 2004).</p>
<p style="text-align: justify;">Se  vero &#8211; come  &#8211; che ogni discriminazione  una differenza, non  vero il contrario. Solo alcune differenze sono qualificabili come discriminazione e ciò in presenza di determinati presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie appare irragionevole non già  l&#8217;avere previsto da parte del legislatore differenti modalità  di partecipazione minima dei candidati di sesso differente in relazione alle dimensioni del Comune, ma il non avere indicato alcun vincolo nella formazione delle liste elettorali nei Comuni fino a 5.000 abitanti e l&#8217; avere privato gli aspiranti candidati agli organi elettivi di tali Comuni di ogni forma di tutela avverso le violazioni del principio di parità  di genere nelle competizioni elettorali, principio che &#8211; si  detto &#8211;  stato per essi espressamente affermato dallo stesso legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione di cui si discute, quindi, non  la scelta di articolare discipline diverse che tengono conto delle dimensioni dei Comuni, ma non avere dato concretezza al principio di parità  di genere, pur espressamente sancito dalla legge, nei Comuni fino a 5.000 abitanti e avere così garantito impunità  a chi, nelle competizioni elettorali che si svolgono in tali enti, intende violarlo. Secondo costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, invero, il trattamento si configura come «discriminatorio» quando la differenziazione di disciplina sia «ingiustificata», «formalmente contraddittoria» ovvero «irrazionale, secondo le regole del discorso pratico» (Sentenze n. 155 del 2014; n. 108 del 2006; n. 340 e n. 136 del 2004). In tal modo appare al Collegio violato l&#8217;art. 3 Cost. con riferimento alla predisposizione di regimi di tutela differenziati con riferimento al diritto fondamentale all&#8217;elettorato passivo inteso, come già  più volte ribadito, nei termini di &#8220;diritto politico fondamentale che l&#8217;art 51 Cost garantisce ad ogni cittadino con i caratteri propri dell&#8217;inviolabilità  ex art. 2 Cost&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di parità  di genere, non può dirsi supportata da razionalità  la misura che esclude dall&#8217;ambito della sua applicazione milioni di cittadini &#8211; e specialmente di cittadine &#8211; per il solo fatto di vivere in aree urbane a bassa densità  demografica. Nessuna evidenza statistica, sociologica o scientifica esclude che in questi Comuni sia superfluo un intervento promozionale del legislatore. Intervento che, anzi, può risultare talora indispensabile per le minori opportunità  che alcuni piccoli o piccolissimi offrono rispetto alle grandi aree urbane.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Analoghe riflessioni merita la censura avente per oggetto l&#8217;art. 117 comma primo comma in riferimento all&#8217;art 14 della CEDU, art 1 Protocollo Addizionale n. 12.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 14 della CEDU dispone che: «Il godimento dei diritti e delle libertà  riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l&#8217;origine nazionale o sociale, l&#8217;appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.»</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 1 Prot. Add. n. 12 CEDU relativo al divieto generale di discriminazione prevede che &#8220;Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l&#8217;origine nazionale o sociale, l&#8217;appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Nessuno potà  essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità  pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1&#8243;</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo ha costantemente sostenuto che per discriminazione si intende il fatto di trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano in situazioni comparabili. Tuttavia, una disparità  di trattamento non comporta automaticamente una violazione di tale articolo: una distinzione  discriminatoria quando «manchi di una giustificazione oggettiva e ragionevole», «quando non persegua un fine legittimo» ovvero qualora, comunque, non sussista «un rapporto di ragionevole proporzionalità  tra i mezzi impiegati ed il fine perseguito» (ex multis, sentenza Cusan e Fazzo c. Italia, § 58; sentenza Willis c. Regno Unito, § 48)</p>
<p style="text-align: justify;">Sostiene ancora la Corte EDU che &#8220;(&#038;.) soltanto «considerazioni fortissime» possono indurre a ritenere compatibile con la Convenzione una disparità  di trattamento basata esclusivamente sul sesso(&#038;). Il trattamento diviene dunque discriminatorio &#8211; ha puntualizzato la giurisprudenza della Corte &#8211; ove esso non trovi una giustificazione oggettiva e ragionevole; non realizzi, cio, un rapporto di proporzionalità  tra i mezzi impiegati e l&#8217;obiettivo perseguito&#8221; (Sentenza Si Amer c. Francia) </p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio non ravvisa la presenza di elementi idonei a giustificare una disparità  di trattamento tra i Comuni con più o meno di 5.000 abitanti. La discriminazione che viene a realizzarsi impatta su due piani. Tra generi, quello maschile (statisticamente più rappresentato) e quello femminile da un lato e nello stesso genere femminile tra i Comuni con più di 5.000 abitanti in cui  comunque assicurata la presenza e quelli con meno di 5.000 abitanti &#8211; che, occorre ribadirlo ancora una volta, sono la quasi totalità  &#8211; in cui il genere femminile rischia di rimanere completamente escluso dalla vita politica con un vulnus che coinvolge, in un certo qual modo, anche il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione. La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che: &#8220;L&#8217;equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi in seno agli organi amministrativi elettivi garantisce l&#8217;acquisizione al modus operandi dell&#8217;ente, e quindi alla sua concreta azione amministrativa, di tutto quel patrimonio, umano, culturale, sociale, di sensibilità  e di professionalità , che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità  del genere. Organi squilibrati nella rappresentanza di genere, in altre parole, oltre ad evidenziare un deficit di rappresentanza democratica dell&#8217;articolata composizione del tessuto sociale e del corpo elettorale risultano anche potenzialmente carenti sul piano della funzionalità , perchè sprovvisti dell&#8217;apporto collaborativo del genere non adeguatamente rappresentato&#8221; (Tar Lazio, sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673, richiamata nella sentenza TAR Lazio 4706/21).</p>
<p style="text-align: justify;">Tutti gli argomenti sin qui richiamati valgono in maniera speculare per l&#8217;art. 30 lett d) bis e lett e) DPR 570/60.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla stregua delle precedenti considerazioni e poichè la presente controversia non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione delle delineate questioni di legittimità  costituzionale, il giudizio va sospeso e vanno rimesse alla Corte costituzionale, ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell&#8217;art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 71 co 3 bis D. Lvo 267/2000 nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonchè dell&#8217;art. 30 lett. d) bis e lett. e) DPR 570/60 nella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie &#8220;esclusione della lista&#8221;, le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentatività  di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti per contrasto con agli artt. 51 primo comma, 3 secondo comma, 117 primo comma Cost. in riferimento all&#8217;art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), </p>
<p style="text-align: justify;">visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 51 primo comma, 3 secondo comma, 117 primo comma Cost. in riferimento all&#8217;art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12, la questione di legittimità  costituzionale, dell&#8217;art. 71 co 3 bis D. Lvo 267/2000 nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonchè dell&#8217;art. 30 lett. d) bis e lett. e) DPR 570/60 nella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie &#8220;esclusione della lista&#8221;, le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentatività  di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti per contrasto con agli artt. 51 primo comma, 3 secondo comma, 117 primo comma Cost. in riferimento all&#8217;art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12.</p>
<p style="text-align: justify;">Sospende il giudizio in corso e ordina l&#8217;immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Corradino, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-4-6-2021-n-4294/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 4/6/2021 n.4294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-1-2021-n-178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-1-2021-n-178/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.178</a></p>
<p>Ugo De Benedetto Presidente, Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore; PARTI: (Furio S. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della coalizione &#8220;Gruppo Civico&#8221; &#8211; &#8220;Vigevano Futura&#8221;, Alessio B. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della coalizione &#8220;Partito Democratico&#8221; &#8211; &#8220;Vigevano Coraggiosa&#8221; &#8211; &#8220;Le Api 2020&#8221;, Luca B. ,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-1-2021-n-178/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-1-2021-n-178/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ugo De Benedetto Presidente, Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Furio S. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della coalizione &#8220;Gruppo Civico&#8221; &#8211; &#8220;Vigevano Futura&#8221;, Alessio B. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della coalizione &#8220;Partito Democratico&#8221; &#8211; &#8220;Vigevano Coraggiosa&#8221; &#8211; &#8220;Le Api 2020&#8221;, Luca B. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della lista &#8220;Polo Laico&#8221;, Giuseppe Squillaci, in qualità  di candidato Sindaco non eletto della coalizione &#8220;La Strada per Vigevano&#8221; &#8211; &#8220;Grande Vigevano&#8221;, e Silvia B. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della lista &#8220;Movimento Cinque Stelle&#8221;, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Rosaria Daniela Stella, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti; contro Comune di Vigevano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ercole Romano, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria, 23 e nei confronti Andrea C. , Giacometti Roberta Renza, Nicola S. , Antonello G. , Andrea S.  e Roberto G. , non costituiti in giudizio)</span></p>
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<p>Sui vizi rilevanti nel contenzioso elettorale: la scheda &quot;ballerina&quot;</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Elezioni &#8211; procedimento elettorale &#8211; vizi formali rilievo &#8211; pratica della &#8220;scheda ballerina&#8221; &#8211; finalità .</div>
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<div style="text-align: justify;"><em>I vizi formali del procedimento elettorale &#8211; specie con riferimento alle irregolarità  presenti nei verbali &#8211; possono determinare l&#8217;annullamento delle operazioni di voto soltanto se idonei a impedire la ricostruzione della volontà  espressa dagli elettori o se l&#8217;impossibilità  di riscontro dell&#8217;effettivo numero delle schede utilizzate e quindi votate ha comportato in concreto, per la consistenza delle violazioni rilevate e l&#8217;incidenza di tali violazioni sull&#8217;esito finale del voto, pericolo di alterazione dei risultati elettorali. Corollario di tale assunto di partenza  che deve essere puntualmente indicato o comunque ricavabile aliunde il numero delle schede autenticate ma non utilizzate, onde evitare preventivamente la pratica della cosiddetta &#8220;scheda ballerina&#8221; (utilizzo di schede autenticate mancanti per effettuare &#8220;sostituzioni&#8221; di schede e così pilotare il voto).</em></div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 19/01/2021<br /> <strong>N. 00178/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01828/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2020, proposto da<br /> Furio S. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della coalizione &#8220;Gruppo Civico&#8221; &#8211; &#8220;Vigevano Futura&#8221;, Alessio B. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della coalizione &#8220;Partito Democratico&#8221; &#8211; &#8220;Vigevano Coraggiosa&#8221; &#8211; &#8220;Le Api 2020&#8221;, Luca B. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della lista &#8220;Polo Laico&#8221;, Giuseppe Squillaci, in qualità  di candidato Sindaco non eletto della coalizione &#8220;La Strada per Vigevano&#8221; &#8211; &#8220;Grande Vigevano&#8221;, e Silvia B. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della lista &#8220;Movimento Cinque Stelle&#8221;, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Rosaria Daniela Stella, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Vigevano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ercole Romano, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria, 23<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Andrea C. , Giacometti Roberta Renza, Nicola S. , Antonello G. , Andrea S.  e Roberto G. , non costituiti in giudizio<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del verbale dell&#8217;Ufficio Centrale elettorale di proclamazione degli eletti in data 25 settembre 2020 all&#8217;esito della consultazione elettorale amministrativa del 20 e 21 settembre 2020 per l&#8217;elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Vigevano, unitamente a tutti gli atti del procedimento elettorale, ivi espressamente inclusi i verbali delle Sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 61,<br /> nonchè di ogni altro atto e provvedimento presupposto, preordinato, consequenziale e/o connesso;<br /> e per la rinnovazione delle operazioni di voto.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;art. 130 c.p.a.;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Vigevano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 176 del 2020;<br /> Viste le note di udienza depositate dalle parti costituite in giudizio;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso collettivo ex art. 130 c.p.a., ritualmente depositato in data 26 ottobre 2020, i candidati sindaci non eletti per le liste elettorali e coalizioni di cui in epigrafe hanno chiesto l&#8217;annullamento delle consultazioni elettorali amministrative che hanno avuto luogo nel Comune di Vigevano nel mese di settembre 2020, e la rinnovazione delle operazioni di voto.<br /> In via preliminare, i ricorrenti hanno evidenziato che il ballottaggio  stato evitato per soli 154 voti, e che i voti dubbi sarebbero complessivamente almeno 3000; nel merito, e a sostegno della proposta domanda, hanno articolato le seguenti censure:<br /> 1. violazione della normativa di riferimento (in particolare, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), per via delle sistematiche e diffuse irregolarità  &#8211; le sezioni interessate sarebbero 36 su 61 &#8211; delle operazioni elettorali, che sarebbero &#8220;immediatamente riscontrabili nella documentazione in atti&#8221;.<br /> In particolare:<br /> a. nella sezione 10 risulterebbero 746 schede non firmate, dato che nell&#8217;apposita sezione del verbale non vi sarebbe traccia alcuna della &#8220;serie di schede firmate da ciascuno scrutatore&#8221;, come prescritto dall&#8217;art. 47, comma 6 T.U. n. 570/1960: si tratterebbe dunque di 746 voti nulli;<br /> b. nella sezione 23 sarebbero state rinvenute cinque schede con bollo afferente ad altra sezione e firme non corrispondenti a nessuno dei componenti del seggio: si tratterebbe dunque di 5 voti nulli;<br /> c. nella sezione 1 ci sarebbe una differenza di 6 schede tra quelle indicate come avanzate non autenticate e quelle che avrebbero dovuto avanzare secondo la differenza matematica tra schede consegnate e schede autenticate;<br /> d. nella sezione 35 non si darebbe atto nel verbale di 365 schede che dovrebbero essere residuate in base alla differenza matematica tra schede autenticate e schede votate;<br /> e. nella sezione 16 non si darebbe atto nel verbale di 354 schede che dovrebbero essere residuate in base alla differenza matematica tra schede autenticate e schede votate;<br /> f. nella sezione 22 non si darebbe atto nel verbale di 303 schede che dovrebbero essere residuate in base alla differenza matematica tra schede autenticate e schede votate;<br /> g. nella sezione 20 non si darebbe atto di ulteriori 219 schede che dovrebbero essere residuate in base alla differenza matematica tra schede autenticate, schede votate e schede effettivamente residuate;<br /> h. nella sezione 3 non si darebbe atto di ulteriori 36 schede che dovrebbero essere residuate in base alla differenza matematica tra schede autenticate, schede votate e schede effettivamente residuate;<br /> i. nella sezione 9 non si dÃ  atto di una ulteriore scheda che dovrebbe essere residuata in base alla differenza matematica tra schede autenticate, schede votate e schede effettivamente residuate;<br /> j. nella sezione 36 sono state autenticate n. 45 schede in più rispetto agli elettori della sezione;<br /> k. nella sezione 61 risulterebbero autenticate nella giornata di sabato 19 settembre n. 28 schede in più rispetto al numero degli elettori del seggio, vale a dire 40 invece che 12;<br /> l. nelle sezioni 48 e 49 non sarebbe stato indicato il numero delle schede non autenticate e avanzate;<br /> m. nelle sezioni 6, 7, 9, 13, 26, 35, 36, 41, 46, 48, 49 e 56 non sarebbe stato riportato a pag. 8 del verbale il numero delle schede consegnate dal Comune e indicato sui verbali di consegna delle singole buste;<br /> n. nella sezione 32 non sarebbero stati indicati a verbale nè il numero delle schede da autenticare, nè quelle autenticate e avanzate;<br /> o. nella sezione 41 non risulterebbe a verbale nè il numero delle schede consegnate dal Comune nella giornata di sabato nè quello delle schede autenticate e avanzate nella medesima giornata;<br /> p. nella sezione 34 non sarebbe state indicato il numero delle schede autenticate, e sarebbero state indicate in 106 le schede avanzate nella giornata di sabato, invece che in 105 (numero risultante dalla differenza matematica tra le schede consegnate dal Comune e le schede autenticate);<br /> q. nella sezione 38 emergerebbe dal verbale che, a fronte di un numero di elettori pari a 901, sarebbero state firmate dagli scrutatori 1802 schede;<br /> r. nella sezione 45 non sarebbe stato indicato il numero delle schede autenticate e non utilizzate (rispetto ad un totale calcolato dalla difesa dei ricorrenti di 711 schede appartenenti a questa tipologia);<br /> s. nella sezione 51 non sarebbero stati indicati nè il numero delle schede consegnate dal Comune, nè quello delle schede autenticate, nè ancora quello delle schede avanzate;<br /> t. nella sezione 57 risulta a verbale che n. 2 schede sarebbero state autenticate in sostituzione di altrettante deteriorate e restituite, ma, a causa di un&#8217;asserita non corretta compilazione del verbale, non sarebbe stato possibile identificare gli elettori ai quali  stata sostituita la scheda;<br /> u. nella sezione 58, a fronte di 1347 elettori, risulterebbero autenticate solo 500 schede;<br /> v. nella sezione 59, con riferimento alle schede autenticate non utilizzate per la votazione, lo stesso Presidente di sezione avrebbe dichiarato a verbale la non corrispondenza delle stesse al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla medesima;<br /> 2. violazione sotto altro profilo del d.P.R. n. 570 del 1960, in quanto in 20 sezioni elettorali i verbali sarebbero stati, in tesi, vistosamente e ripetutamente corretti nei dati;<br /> 3. falsa applicazione degli artt. 70, 71, 72, 73, 74, comma 4 e 83, comma 1 del citato d.P.R. 570/1960, in quanto il Comune convenuto avrebbe sovvertito l&#8217;ordine procedimentale stabilito dal legislatore pubblicando, sul sito istituzionale del Comune, un &#8220;Manifesto di proclamazione degli eletti&#8221; che reca la data del 24 settembre 2020, quando erano ancora in corso le operazioni elettorali &#8220;e tanto meno era perfezionato l&#8217;atto di proclamazione degli eletti, che sarebbe stato chiuso soltanto il giorno successivo, vale a dire il 25 settembre 2020&#8221;.<br /> Si  costituito in giudizio il Comune di Vigevano, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la causa  stata trattenuta in decisione in data 12 gennaio 2021, dopo una richiesta di adempimenti istruttori alla Prefettura e di deposito di memorie su una questione rilevata di ufficio.<br /> In particolare, il Collegio, ad esito dell&#8217;udienza di discussione del 15 dicembre 2020, ha evidenziato un profilo di parziale inammissibilità  del ricorso, nella parte in cui, pur essendo le doglianze dei ricorrenti fondate, l&#8217;accoglimento soltanto parziale di tali doglianze non modificherebbe l&#8217;esito della consultazione elettorale.<br /> DIRITTO<br /> Preliminarmente, occorre respingere l&#8217;istanza di modificazione dell&#8217;ordinanza collegiale n. 2499 del 2020 emessa dalla Sezione, in quanto tale ordinanza era stata volta semplicemente a conferire incarico a un&#8217;amministrazione terza e competente (Ufficio territoriale del Governo di Pavia) di fornire a questo Giudice i dati necessari per la verifica della cosiddetta &#8220;prova di resistenza&#8221;, su un esito elettorale depurato dai voti espressi in una delle Sezioni.<br /> Non vi  dunque alcun motivo per modificare la suddetta ordinanza (che ha raggiunto il limitato scopo che si era prefissato), non essendo pertinenti alla sua funzione le modifiche richieste dai ricorrenti, le quali attengono più propriamente ad una preventiva censura delle motivazioni che implicano il rigetto del ricorso, e devono dunque essere eventualmente riproposte, quali argomentazioni, nella sede a ciò competente (appello).<br /> Nel merito, valga quanto di seguito esposto.<br /> Nelle controdeduzioni depositate ex art. 130, comma 5 c.p.a. dall&#8217;amministrazione resistente, sono state evidenziate le seguenti circostanze, che confuterebbero le singole contestazioni di irregolarità  allegate dai ricorrenti:<br /> 1. quanto al punto a) (sezione 10), farebbe difetto qualsivoglia prova circa la mancata sottoscrizione delle schede da parte degli scrutatori, e la circostanza supposta da controparte risulterebbe smentita dalla puntuale indicazione a verbale dell&#8217;avvenuta autenticazione delle schede;<br /> 2. quanto al punto b) (sezione 23) l&#8217;anomalia riscontrata sussisterebbe e sarebbe stata regolarmente segnalata a verbale in sede di riscontro del numero delle schede scrutinate, con evidenza della mancata corrispondenza tra queste e il numero dei votanti e tempestiva segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia (le relative schede sarebbero state consegnate in originale alla medesima Procura dal presidente della sezione);<br /> 3. quanto al punto c) (sezione 1) l&#8217;indicazione di 81 schede avanzate non autenticate &#8211; rispetto all&#8217;effettivo numero di 75 &#8211; corrisponderebbe a mero errore di verbalizzazione, che tuttavia non inficerebbe l&#8217;esattezza del conteggio dei voti, in cui rilevano le sole schede autenticate e utilizzate per la votazione;<br /> 4. quanto ai punti d), e) e f) (sezioni 35, 16 e 22) la denunciata mancata compilazione del verbale sarebbe frutto di una dimenticanza, come tale non rilevante ai fini dell&#8217;esatto conteggio di voti, rispetto al quale rilevano le schede utilizzate per la votazione, che nel caso di specie corrisponderebbero al numero dei votanti;<br /> 5. quanto al punto g) (sezione 20) si tratterebbe di un mero errore di trascrizione, giacchè il numero indicato corrisponderebbe in realtà  al numero delle schede &#8220;avanzate&#8221; non autenticate e non utilizzate, come risultante dalla differenza tra le schede consegnate alla sezione e quelle autenticate;<br /> 6. quanto al punto h) (sezione 3) si tratterebbe di un mero errore di trascrizione, consistente nell&#8217;inversione delle cifre che compongono il numero delle schede autenticate non utilizzate (293/329: in pratica, a verbale sarebbe stato indicato un numero di schede autenticate non utilizzate pari a 293 anzichè pari a 329, di qui il presunto ammanco di 36 schede);<br /> 7. quanto al punto i) (sezione 9) l&#8217;ulteriore scheda di cui non si dÃ  atto sarebbe costituita da una scheda utilizzata in sostituzione di una deteriorata;<br /> 8. quanto al punto j) (sezione 36) l&#8217;intervenuta autenticazione di 45 schede in più rispetto agli elettori della sezione, segnalata a verbale come errore, sarebbe risultata ininfluente rispetto all&#8217;esatto conteggio dei voti della sezione, in quanto nel verbale si dÃ  atto della corrispondenza del numero degli elettori con quello delle schede utilizzate;<br /> 9. quanto al punto k) (sezione 61), il fatto che tale sezione sia quella ospedaliera giustificherebbe la scelta, effettuata nel caso di specie, di procedere all&#8217;autenticazione di un numero di schede superiore a quello degli elettori che, nella giornata di sabato, erano risultati &#8220;ammessi al voto nella sezione medesima&#8221;, o &#8220;ricoverati in luoghi di cura [&#038;] ricompresi nell&#8217;ambito della circoscrizione della sezione&#8221;, posto che non vi  stata alcun&#8217;altra irregolarità  nelle operazioni di voto e di restituzione delle schede autenticate e non votate;<br /> 10. quanto al punto l) (sezioni 48 e 49),  vero che non sarebbe stato indicato a verbale il numero delle schede non autenticate e avanzate, ma ciò non implicherebbe alcuna irregolarità , considerando che il numero di schede non autenticate sarebbe facilmente ricostruibile, in quanto le stesse, insieme a quelle autenticate, sarebbero state trasmesse al Tribunale di Pavia in apposito plico;<br /> 11. quanto al punto m) (sezioni 6, 7, 9, 13, 26, 35, 36, 41, 46, 48, 49 e 56) il dato omesso a verbale sarebbe inequivocabilmente desumibile, oltre che dai verbali di consegna, anche dal piano di riparto delle schede elettorali della Prefettura di Pavia in data 14.09.2020;<br /> 12. quanto al punto n) (sezione 32), dal verbale contestato risulterebbero agevolmente ricostruibili tutti i numeri delle schede, vale a dire: 1000 consegnate, 904 autenticate, 1 autenticata e non inserita nell&#8217;urna, 570 votate, 333 (904-570-1) autenticate e non utilizzate, e infine 95 (1.000-904-1) non autenticate e non utilizzate;<br /> 13. quanto al punto o) (sezione 41), si tratterebbe di meri errori omissivi superabili alla luce della documentazione della procedura elettorale e del verbale di sezione;<br /> 14. quanto al punto p) (sezione 34), il dato mancante (omessa indicazione del numero delle schede autenticate) sarebbe agevolmente desumibile dalla sommatoria delle schede autenticate dai singoli scrutatori come riportato nel verbale (300+300+295=895, numero finale che corrisponde al numero degli elettori iscritti nella sezione), e il numero indicato di 106 anzichè di 105 schede avanzate rappresenterebbe un mero errore materiale, irrilevante ai fini della congruità  del risultato elettorale, in quanto si riferisce a schede non autenticate e non utilizzate;<br /> 15. quanto al punto q) (sezione 38), l&#8217;indicazione, contenuta nel verbale, secondo cui entrambi gli scrutatori incaricati avrebbero firmato 901 schede (numero corrispondente a quello complessivo degli elettori della sezione), non potrebbe che rappresentare un errore di compilazione, giacchè la sezione non disponeva materialmente di 1802 schede (901 x 2), mentre il numero indicato per ciascuno degli scrutatori corrisponderebbe a quello complessivo delle schede autenticate;<br /> 16. quanto al punto r) (sezione 45), il numero di schede autenticate e non utilizzate, pur se omesso a verbale, sarebbe stato di 61 (corrispondente alla differenza tra le schede autenticate, 650, e quelle votate, 589) e non di 711, come sostenuto dai ricorrenti, anche perchè dal verbale si evincerebbe che alla sezione sono state consegnate 1050 schede, e quindi sarebbe stata impossibile un&#8217;autenticazione, come pure erroneamente indicato dal verbale stesso, di 1300 schede;<br /> 17. quanto al punto s) (sezione 51), le indicazioni che sono state omesse sarebbero in ogni caso ricavabili dalle seguenti circostanze: quanto al numero delle schede consegnate, pari a 800, farebbe fede il verbale di consegna, corrispondente all&#8217;indicazione contenuta nello schema di riparto delle schede; quanto al numero di schede autenticate, ne risulterebbero 662, e, quanto al numero delle schede utilizzate, sarebbero stati 433 gli elettori votanti;<br /> 18. quanto al punto t) (sezione 57), la non identificabilità  dei due elettori a cui  stata sostituita la scheda deteriorata non potrebbe dirsi incidente sulla congruità  del risultato elettorale, giacchè il numero di 478 votanti, sommato a quello delle schede autenticate non utilizzate, pari a 359, corrisponde al numero complessivo degli elettori della sezione, ossia 837;<br /> 19. quanto al punto u) (sezione 58), precisato che la sezione n. 58 raccoglie un numero di elettori superiore a quello delle altre in quanto ricomprende anche i cittadini iscritti all&#8217;AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all&#8217;estero), la contestazione dei ricorrenti sarebbe irrilevante ai fini della congruità  del risultato elettorale, in quanto sussiste corrispondenza tra il numero totale di schede autenticate (500) e la somma di schede votate e schede autenticate ma non utilizzate, di modo che la cancellatura della dicitura &#8220;corrisponde&#8221; (anzichè di quella &#8220;non corrisponde&#8221;), che si riscontra nel verbale, sarebbe frutto di mero errore materiale;<br /> 20. quanto infine al punto v) (sezione 59), la denunciata impossibilità  di controllo sul conteggio delle schede della sezione, sarebbe in realtà  smentita dai dati che si traggono dal verbale.<br /> Tanto premesso, e venendo all&#8217;esame dei singoli motivi di ricorso, i primi due possono essere esaminati congiuntamente, in quanto intimamente connessi.<br /> In pratica, secondo i ricorrenti (primo motivo), dalla verifica compiuta, per quanto possibile, sui verbali acquisiti (e prodotti in giudizio) di tutte le sezioni elettorali, sarebbero emerse delle irregolarità  tali da generare incongruità  nei risultati delle operazioni elettorali, per &#8220;gravità , sistematicità  e dimensione numerica&#8221;.<br /> In particolare (secondo motivo), le singole violazioni rilevate &#8211; ed evidenziate in ricorso &#8211; degli obblighi formali relativi alla tenuta delle schede e alla verbalizzazione delle operazioni di voto avrebbero compromesso, congiuntamente o disgiuntamente, il rispetto delle regole poste a garanzia della trasparenza e correttezza del voto, quali:<br /> &#8211; la necessità  di distribuzione da parte del Presidente agli scrutatori delle schede da autenticare in &#8220;numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione&#8221;&#8221;;<br /> &#8211; la necessità  della firma dello scrutatore su &#8220;ciascuna scheda&#8221; consegnatagli e trascrizione nel verbale &#8220;della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore&#8221;;<br /> &#8211; la necessità  che il riscontro del numero delle schede autenticate non utilizzate corrispondano &#8220;al numero degli elettori iscritti che non hanno votato&#8221;;<br /> &#8211; la necessità  della corrispondenza tra il numero totale delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato.<br /> I motivi sono complessivamente infondati, salvo quanto si specificheà  sulle operazioni elettorali verbalizzate nella Sezione n. 45.<br /> Il Collegio parte dall&#8217;assunto, astrattamente condiviso anche da parte ricorrente e parte resistente, secondo cui i vizi formali del procedimento elettorale &#8211; specie con riferimento alle irregolarità  presenti nei verbali &#8211; possono determinare l&#8217;annullamento delle operazioni di voto soltanto se idonei a impedire la ricostruzione della volontà  espressa dagli elettori o se l&#8217;impossibilità  di riscontro dell&#8217;effettivo numero delle schede utilizzate e quindi votate ha comportato in concreto, per la consistenza delle violazioni rilevate e l&#8217;incidenza di tali violazioni sull&#8217;esito finale del voto, pericolo di alterazione dei risultati elettorali.<br /> Corollario di tale assunto di partenza  che deve essere puntualmente indicato o comunque ricavabile <em>aliunde</em> il numero delle schede autenticate ma non utilizzate, onde evitare preventivamente la pratica della cosiddetta &#8220;scheda ballerina&#8221; (utilizzo di schede autenticate mancanti per effettuare &#8220;sostituzioni&#8221; di schede e così pilotare il voto).<br /> Ritiene il Collegio che, nonostante le diffuse irregolarità  presenti nei verbali contestati dai ricorrenti &#8211; irregolarità  che, per il vero, in molti casi, sono state ritenute esistenti anche dal Comune resistente -, tali irregolarità , salvo talune non significative e comunque non rilevanti (sull&#8217;esito finale del voto) eccezioni, sono da considerarsi di natura esclusivamente formale, spiegabili in un contesto di superficiale verbalizzazione, e comunque non idonee a porre in dubbio la legittimità  complessiva delle operazioni di voto.<br /> In particolare, tutte le singole censure esposte Sezione per Sezione &#8211; salvo quanto si dià  per la Sezione n. 45 &#8211; sono infondate, alla luce della ricostruzione operata, seppure <em>ex post</em>, dall&#8217;amministrazione resistente.<br /> Devono infatti essere considerate congrue le singole specifiche spiegazioni &#8211; a cui si rimanda per esigenze di sinteticità  &#8211; fornite dalla difesa sulle irregolarità  evidenziate dai ricorrenti.<br /> Si tratta di giustificazioni che:<br /> in alcuni casi, dimostrano la ininfluenza dell&#8217;errore contenuto nel verbale sul rispetto sostanziale della procedura (cfr. punti n. 1, 2, 8, 10, 13 e 18 delle controdeduzioni);<br /> in altri casi, rielaborano in modo aritmeticamente inoppugnabile le operazioni elettorali svolte nelle singole Sezioni, confinando gli errori dei verbali su di un piano formale, e non di correttezza sostanziale (cfr. punti n. 3, 4, 12, 14 delle controdeduzioni);<br /> in altri casi ancora, dimostrano con logicità  di argomenti spesi che si  trattato di un mero errore di trascrizione o di compilazione o comunque di un errore materiale (cfr. punti n. 5, 6, 14, 15 e 19 delle controdeduzioni);<br /> nei casi residui, infine, offrono spiegazioni plausibili sul motivo della presunta violazione (cfr. punti n. 7, 9, 11, 17 e 20 delle controdeduzioni)<br /> Discorso a parte deve invece essere svolto con riferimento alle operazioni elettorali che sono state tenute nella Sezione n. 45.<br /> Qui gli errori commessi sono talmente gravi e non spiegabili &#8211; e in ogni caso potenzialmente idonei ad inficiare tutte le operazioni di voto ivi svolte &#8211; da travolgere l&#8217;esito parziale attestato da tale Sezione.<br /> In particolare, resta senza una spiegazione plausibile l&#8217;autenticazione nel corso delle operazioni di ulteriori 650 schede oltre alle 650 già  autenticate in partenza, in una Sezione dove il numero degli elettori era stimato in 938 e hanno effettivamente votato 589 persone.<br /> In questo caso, la spiegazione, che dovrebbe comunque essere ricavabile dal verbale stesso o da altri documenti afferenti alla procedura di voto &#8211; come accaduto, come visto, per le altre Sezioni -, non esiste, nè potrebbe essere ricavabile dall&#8217;acquisizione di tutte le schede di voto (votate, autenticate non utilizzate e non autenticate), poichè resterebbe il sospetto ineliminabile di un utilizzo improprio delle schede autenticate nelle operazioni di spoglio.<br /> Tuttavia, l&#8217;accertata illegittimità  delle operazioni di voto tenute nella Sezione n. 45 non  tale da travolgere la legittimità  dell&#8217;intero voto espresso alle elezioni comunali, poichè si tratta di un numero di schede &#8220;votabili&#8221; molto esiguo in percentuale (pari a circa il 3,5%) rispetto a quello totale costituito dalle schede legittimamente votate in tutte le altre Sezioni.<br /> Inoltre, dal ricalcolo operato dalla Prefettura e disposto dal Tribunale  emerso che eliminando tutti i voti attribuiti ai singoli candidati sindaci e abbassando il quorum per l&#8217;elezione al primo turno &#8211; in relazione all&#8217;eliminazione anche dei voti complessivamente espressi nella Sezione &#8211; il risultato finale non cambia.<br /> In particolare, il Sindaco eletto Andrea C.  continua ad avere al primo turno la maggioranza assoluta (13.102) del numero totale dei voti validi (25.877).<br /> I primi due motivi devono dunque ritenersi inammissibili, per mancato avveramento della cosiddetta &#8220;prova di resistenza&#8221;, nella parte in cui non sono infondati.<br /> Passando all&#8217;esame del terzo motivo, i ricorrenti hanno denunciato un&#8217;ipotesi di &#8220;correzione sistematica del verbale elettorale&#8221;, che assumerebbe, nel caso di specie, per dimensione numerica, rilevanza tale da &#8220;compromettere le garanzie, anche costituzionali, di trasparenza e genuinità  del voto cui deve essere improntato l&#8217;intero procedimento elettorale&#8221;.<br /> Il motivo  infondato per le due ragioni di seguito esposte, anch&#8217;esse ancorate al più generale principio di conservazione delle operazioni elettorali:<br /> &#8211; i ricorrenti non offrono dimostrazione alcuna che le rilevate correzioni siano state effettuate in un momento successivo alla chiusura dei relativi verbali, o in una sede diversa;<br /> &#8211; la presenza di cancellature e correzioni trova plausibile spiegazione, nel caso di specie, e in assenza di ulteriori deduzioni contenute nel motivo di ricorso in esame, nella superficialità  o comunque nella scarsa dimestichezza dei componenti del seggio con i verbali e con gli atti pubblici, e non nella volontà  di inficiare la genuinità  del voto.<br /> Con il quarto motivo, infine, i ricorrenti hanno denunciato la circostanza di una pubblicazione sul sito del Comune del manifesto degli eletti in data antecedente al perfezionamento dell&#8217;atto ufficiale di proclamazione degli eletti.<br /> Il motivo  infondato in fatto, in quanto la pubblicazione del manifesto degli eletti sul sito istituzionale del Comune di Vigevano  avvenuta in realtà  in data successiva al perfezionamento dell&#8217;atto di proclamazione degli eletti.<br /> Il secondo, infatti, riporta la data del 25 settembre 2020, mentre la prima (pubblicazione sul sito) riporta la data del 30 settembre 2020.<br /> E&#8217; dunque da considerarsi irrilevante, anche ai fini della decorrenza del termine per impugnare gli atti del procedimento elettorale, l&#8217;erroneo riferimento alla data del 24 settembre contenuto nel manifesto degli eletti pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vigevano.<br /> Il ricorso deve dunque essere integralmente respinto, in parte perchè infondato e in parte perchè inammissibile, come sopra precisato, mentre le spese del giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiarità  e parziale novità  delle questioni esaminate.<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Milano nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, del giorno 12 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Ugo Di Benedetto, Presidente<br /> Concetta Plantamura, Consigliere<br /> Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore.</div>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.1439</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-9-2020-n-1439/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Francesco Tallaro, Presidente FF, Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Foglia, contro Prefettura di Cosenza e Comune di San Giovanni in Fiore non costituiti in giudizio; III Sottocommissione Elettorale circondariale di Rogliano, rappresentato e difeso dal suo Presidente, Osvaldo Caccuri, In via ordinaria nell&#8217;ambito della</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Tallaro, Presidente FF, Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore PARTI:  OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Foglia, contro Prefettura di Cosenza e Comune di San Giovanni in Fiore non costituiti in giudizio; III Sottocommissione Elettorale circondariale di Rogliano, rappresentato e difeso dal suo Presidente, Osvaldo Caccuri,</span></p>
<hr />
<p>In via ordinaria nell&#8217;ambito della tutela anticipata avverso gli atti del procedimento preparatorio elettorale non sono configurabili controinteressati in senso tecnico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Elezioni &#8211; procedimento preparatorio elettorale &#8211; tutela anticipata &#8211; controinteressati in senso tecnico &#8211; non sono configurabili.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In via ordinaria nell&#8217;ambito della tutela anticipata avverso gli atti del procedimento preparatorio elettorale non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, ciò, tuttavia, non può dirsi allorquando l&#8217;impugnativa riguardi la diversa fattispecie dell&#8217;ammissione di una lista elettorale, di cui si contesti la legittimità . In tale ultima ipotesi, infatti, deve necessariamente essere assicurata la regolarità  ed integrità  del contraddittorio, essendo chiaramente ravvisabile un controinteressato in senso tecnico, da identificare con la lista di cui si invoca la ricusazione, atteso che nel giudizio amministrativo è controinteressato il soggetto nominativamente indicato nel provvedimento gravato o agevolmente individuabile in base allo stesso, che vanti un interesse uguale e contrario alla rimozione del provvedimento.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/09/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01439/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01007/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2020, proposto da<br /> Domenico Caruso, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Foglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Giovanni in Fiore, via G. Giusti n. 11;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Prefettura di Cosenza e Comune di San Giovanni in Fiore non costituiti in giudizio;<br /> III Sottocommissione Elettorale circondariale di Rogliano, rappresentato e difeso dal suo Presidente, Osvaldo Caccuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento n. 368 del 02/09/2020 della 3^ Sottocommissione Elettorale circondariale di Rogliano di rigetto del ricorso presentato dalla lista &quot;Progetto Fiore&quot; di ricusazione della lista &quot;Il Fiore di San Giovanni&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della III Sottocommissione Elettorale circondariale di Rogliano;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 7 settembre 2020 la dott.ssa Francesca Goggiamani come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Caruso Domenico, quale candidato a Sindaco del Comune di San Giovanni in Fiore con la lista &#8220;Progetto Fiore&#8221; ha impugnato ex art. 129 c.p.a. la determinazione della Commissione Elettorale intervenuta (tardivamente) il 2/9/2020, con la quale è stata rigettata la sua ricusazione della lista avversaria ammessa denominata &#8220;Il Fiore di San Giovanni&#8221;, lista collegata al candidato Sindaco Rosaria Succurro.</p>
<p style="text-align: justify;">A fondamento del ricorso ha lamentato la violazione dell&#8217;art. 33 d.P.R. n. 570/1967 e l&#8217;eccesso di potere stante l&#8217;identità  del proprio contrassegno, presentato per primo, composto da cerchio con all&#8217;interno un fiore blu e scritta centrale &#8220;Progetto Fiore&#8221; con sottofondo di colore giallo indicante la dicitura &#8220;Domenico Caruso Sindaco&#8221; con quello avversario composto da cerchio con all&#8217;interno un fiore della stessa forma, ma di colore giallo con la scritta &#8220;Il Fiore di San Giovanni&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita la III Sottocommissione Elettorale circondariale di Rogliano eccependo l&#8217;inammissibilità  del ricorso e la sua infondatezza</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 7.9.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso risulta inammissibile per difetto di notifica alla lista ricusata.</p>
<p style="text-align: justify;">Se è vero, infatti, che in via ordinaria nell&#8217;ambito della tutela anticipata avverso gli atti del procedimento preparatorio elettorale non sono configurabili controinteressati in senso tecnico (cfr. T.A.R. Campania, sez II, 7 maggio 2013, n. 2359), ciò non può dirsi allorquando l&#8217;impugnativa riguardi la diversa fattispecie dell&#8217;ammissione di una lista elettorale, di cui si contesti la legittimità . In tale ultima ipotesi, infatti, deve necessariamente essere assicurata la regolarità  ed integrità  del contraddittorio, essendo chiaramente ravvisabile un controinteressato in senso tecnico, da identificare con la lista di cui si invoca la ricusazione, atteso che nel giudizio amministrativo è controinteressato il soggetto nominativamente indicato nel provvedimento gravato o agevolmente individuabile in base allo stesso, che vanti un interesse uguale e contrario alla rimozione del provvedimento (v. in tal senso T.A.R., Potenza, sez. I, 2/5/2014, n. 299).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Impregiudicata l&#8217;ulteriore questione di ammissibilità  del ricorso ex art. 129 c.p.a. per la fattispecie, come quella in esame, di impugnazione dell&#8217;ammissione di lista avversaria, è appena il caso di osservare che il ricorso sarebbe, comunque, infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Come noto, ai sensi dell&#8217;art. 33 comma 1 lett. b, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 vanno ricusati i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l&#8217;elettore.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma, ha chiarito la Giurisprudenza, va interpretata alla luce del pìù elevato livello di maturità  e di conoscenze acquisite dall&#8217;elettorato rispetto alla situazione apprezzata dal legislatore del 1960, ma ciò implica soltanto che l&#8217;interprete deve fare riferimento alla normale diligenza dell&#8217;elettore medio di oggi, notoriamente munito di un bagaglio di conoscenze e di una capacità  di discernimento ben superiori a quelli d&#8217;un tempo (v. T.A.R., Roma, sez. II, 17/5/2005, n. 3847; T.A.R., Venezia, sez. I, 2/12/2002, n. 6464; T.A.R., Napoli, sez. II, 5/2/2013, n. 715): vi è, in particolare, insussistenza del pericolo di confusione tra due simboli, in presenza di elementi di differenziazione presenti prevalenti sugli elementi di accomunanti due contrassegni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie non sussiste la lamentata confondibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che l&#8217;utilizzo di nome e simbolo del<i>fiore</i> sono elementi non distintivi per la competizione del Comune di San Giovanni<i>in Fiore</i>, i colori utilizzati nettamente diversi, la diversità  della riproduzione del fiore e le scritte riportate escludono la lamentata confondibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">3. Stante la mancanza di costituzione dell&#8217;ente locale e della Prefettura nonchè la mancata documentazione delle spese da parte della Sottocommissione, costituitasi &#8220;personalmente&#8221;, le spese di lite rimangono a carico del ricorrente che le ha anticipate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando nel ricorso, di cui epigrafe, così¬ provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Dichiara inammissibile il ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">2) Nulla sulle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Tallaro, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico Gaglioti, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2020 n.5369</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-9-2020-n-5369/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-9-2020-n-5369/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-9-2020-n-5369/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2020 n.5369</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ilaria S., Marco Rosa S., Lucia P., Francesca C., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alberto Rela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Commissione Elettorale Circondariale di Venezia &#8211; I° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Venezia, Ufficio Territoriale del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-9-2020-n-5369/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2020 n.5369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-9-2020-n-5369/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2020 n.5369</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Ilaria S., Marco Rosa S., Lucia P., Francesca C., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alberto Rela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Commissione Elettorale Circondariale di Venezia &#8211; I° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Venezia, Ufficio Territoriale del Governo Venezia, Ministero dell&#8217;Interno, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>In tema di elezioni e di esclusione del soccorso istruttorio innanzi alla commissione elettorale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Elezioni &#8211; presentazione delle liste &#8211; omessa presentazione del contrassegno &#8211; conseguenze.<br /> <br /> 2.- Elezioni &#8211; liste &#8211; subprocedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse &#8211; soccorso istruttorio &#8211; va escluso.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;omessa presentazione del contrassegno di lista è pacifica causa di esclusione della lista stessa dalla competizione elettorale. La mancata produzione del contrassegno, infatti, non consente alla commissione elettorale di valutare la sua conformità  ai requisiti di legge, ovvero che esso non sia confondibile con altri precedentemente presentati per la medesima consultazione elettorale o che non riporti elementi vietati.</em><br /> <br /> <em>2. La particolare celerità  del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme. Non è quindi, genericamente invocabile, tranne in casi particolari, nel procedimento elettorale il principio del soccorso istruttorio con la conseguenza che non è neanche applicabile l&#8217;obbligo previsto dall&#8217;art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 di acquisire d&#8217;ufficio i dati e i documenti in possesso dell&#8217;Amministrazione, tanto pìù quando si tratta di tratta di procedimenti distinti svolti dinanzi a Commissioni differenti (come nel caso di specie).</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/09/2020<br /> <strong>N. 05369/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06842/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6842 del 2020, proposto da Ilaria S., Marco Rosa S., Lucia P., Francesca C., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alberto Rela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Commissione Elettorale Circondariale di Venezia &#8211; I° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Venezia, Ufficio Territoriale del Governo Venezia, Ministero dell&#8217;Interno, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 0778/2020, resa tra le parti, concernente l&#8217;annullamento del verbale di deliberazione n. 14/2020 del 23 agosto 2020 della suddetta Sottocommissione, a mezzo del quale la lista &#8220;Tutta la città  insieme &#8211; Giovanni Andrea Martini Sindaco&#8221; non è stata ricusata per il rinnovo del consiglio di Municipalità  di Lido-Pellestrina (Venezia litorale)<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella up speciale elettorale del giorno 4 settembre 2020 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati Nicola Zampieri su delega di Alberto Rela;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso RG. 6842/2020 proposto dinanzi al T.A.R. Veneto, la lista &#8220;Tutta la città  insieme &#8211; Giovanni Andrea Martini Sindaco&#8221; è stata &#8220;ricusata&#8221; dalla sottocommissione elettorale Circondariale di Venezia, per il rinnovo del consiglio di Municipalità  di Lido Pellestrina (Venezia Litorale), a causa della mancata presentazione:<br /> &#8211; del programma amministrativo, ex art. 73, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000;<br /> &#8211; del contrassegno di lista, la cui mancata presentazione impedisce le verifiche di legge dal parte della commissione, in particolare quella prevista dall&#8217;art. 10 del Regolamento Comunale delle Municipalità  approvato delibera di C.C. 21/22 maggio 2007 n. 64 e s.m.i..<br /> Nel giudizio di primo grado i ricorrenti hanno proposto distinte censure, tutte disattese dal TAR con la sentenza n. 778/2020.<br /> Avverso tale sentenza i deducenti hanno proposto appello chiedendone la riforma.<br /> La parte appellata si è costituita con memoria formale e con successiva nota in data 1.9.2020 ha chiesto di annullare la vista costituzione.<br /> All&#8217;udienza pubblica speciale elettorale del 4 settembre 2020 l&#8217;appello è stato trattenuto in decisione.<br /> L&#8217;appello è infondato e va, dunque, respinto.<br /> Ritiene il Collegio di dover richiamare, in estrema sintesi, i presupposti sui quali si fonda la sentenza appellata.<br /> Il TAR ha ritenuto che:<br /> &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 17 del d.lgs. n. 267/2000 applicabile al Comune di Venezia, le &#8220;Municipalità &#8221; quali &#8220;circoscrizioni di decentramento&#8221;, sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonchè di esercizio delle funzioni delegate dal Comune, e come tali, quindi, per quanto concerne l&#8217;organizzazione e le funzioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento;<br /> &#8211; si tratta di una forma organizzativa costituita dal Comune, disciplinata da regolamenti comunali, ma aventi una specifica autonomia nell&#8217;ambito delle competenze attribuite allo stesso Comune, sicchè &#038;pur essendo strettamente connessa con l&#8217;Ente Comunale di riferimento, presenta una organizzazione amministrativa autonoma;<br /> &#8211; l&#8217;autonomia e specificità  di ciascuna Municipalità  si riscontra con riferimento al sistema elettorale e delle elezioni;<br /> &#8211; l&#8217;autonomia e specificità  di ciascuna Municipalità  si riscontra con riferimento al sistema elettorale e la disciplina delle elezioni degli organi delle circoscrizioni è regolata dallo statuto e dal regolamento;<br /> &#8211; il regolamento comunale delle municipalità  del Comune di Venezia prevede, all&#8217;art. 9, che &#8220;i Consigli di Municipalità  sono eletti contemporaneamente al Consiglio comunale, anche nel caso di scioglimento anticipato dello stesso&#038;&#8221;;<br /> &#8211; alle elezioni delle Municipalità , da considerarsi autonome rispetto all&#8217;elezione comunale, si applica la procedura relativa a quest&#8217;ultima elezione stante il richiamo contenuto nell&#8217;art. 9 del Regolamento sopra citato;<br /> &#8211; la norma recata dall&#8217;art. 10, commi 2 e 3 del Regolamento sopra citato non può essere interpretata in via analogica o secondo un criterio ermeneutico &#8220;a fortiori&#8221; perchè, sempre in considerazione della necessità  di applicazione restrittiva della normativa elettorale, rappresenta essa stessa una disposizione di favore meramente eccezionale rispetto alla regola che impone di considerare in modo autonomo i procedimenti elettorali di ciascuna Municipalità  tra loro e rispetto a quello comunale. Ciò in applicazione del criterio ermeneutico in forza del quale &#8220;ubi lex voluit dixit&#8221;;<br /> &#8211; non può applicarsi il principio del <em>favor partecipationis</em> dovendo garantirsi il principio della par condicio tra le liste che impone un rigore metodologico che consenta di rendere prevedibile l&#8217;attività  delle commissioni e sottocommissioni;<br /> &#8211; il programma, il bilancio preventivo ed il contrassegno sono stati presentati solo per le elezioni comunali e non anche per quella relativa alla Municipalità  in questione il che comporta la legittimità  dell&#8217;esclusione della lista in questione;<br /> Sulla base di detti presupposti ha respinto l&#8217;impugnazione.<br /> L&#8217;appello è infondato.<br /> Anzitutto il Collegio deve darsi carico di esaminare l&#8217;istanza di rimessione in termini proposta da parte appellante nella quale ha dedotto di aver notificato l&#8217;appello mediante <em>pec</em> il giorno 26 agosto 2020 e di averlo depositato lo stesso giorno mediante modalità  telematica ai fini dell&#8217;iscrizione al ruolo.<br /> Deducono, in proposito, gli appellanti di non essere riusciti a perfezionare entro le ore 23.59 del 26 agosto 2020 il deposito del ricorso elettorale a causa di problematiche incorse durante le operazioni di notifica e di deposito dei precedenti ricorsi<br /> Soggiungono gli interessati, nella propria istanza, che la notifica all&#8217;indirizzo PEC &#8220;protocollo@pec.comune.venezia.it&#8221;, indicato nella intestazione della comunicazione del Responsabile del Servizio Elettorale non avrebbe dato esito positivo a causa di errori del sistema informatico ministeriale.<br /> Ritenendo quindi che si sia verificato un errore imputabile al sistema informatico, ha chiesto la rimessione in termini, atteso che pur avendo trasmesso la richiesta di deposito dell&#8217;appello il 26 agosto 2020, questa è stata eseguita il giorno 31 agosto 2020.<br /> Ritiene il Collegio di dover accogliere l&#8217;istanza di rimessione in termini, in quanto sufficientemente circostanziata e persuasiva.<br /> Con il primo motivo di appello gli appellanti hanno dedotto la violazione dell&#8217;art. 17 del d.lgs. n. 267/2000, la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 22 dello statuto del comune di Venezia, nonchè dell&#8217;art. 9 del &#8220;Regolamento Comunale delle Municipalità &#8221; rilevando che l&#8217;art. 17, comma 2, del T.U. n. 267/00 dispone che: &#8220;L&#8217;organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento&#8221;; l&#8217;art. 22 dello Statuto del Comune di Venezia si limita a stabilire che &#8220;6. Il Regolamento Comunale per le Municipalità  disciplina le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi Municipali e delle Delegazioni di Zona. Nei casi in cui non vi sia espressa norma regolamentare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli Organi Comunali.&#8221;<br /> L&#8217;art. 9 del Regolamento comunale delle Municipalità , che regola la disciplina elettorale (richiamato dal TAR nella sentenza impugnata), non richiede la presentazione del programma amministrativo o del bilancio delle spese: il TAR, quindi, avrebbe rigettato il ricorso sulla base dell&#8217;erroneo presupposto, secondo cui la normativa regolamentare del Comune di Venezia richiamerebbe la normativa statale che disciplina le modalità  di presentazione delle liste nelle elezioni comunali.<br /> In realtà  l&#8217;art. 22 dello Statuto richiama l&#8217;art. 17 del TU sugli enti locali solo con riferimento alle &#8220;attribuzioni ed al funzionamento&#8221; degli organi circoscrizionali, e non in merito alle modalità  di presentazione delle liste per le elezioni; a sua volta l&#8217;art. 9 del Regolamento, nella parte in cui prevede il rinvio ai &#8220;modi e forme dettate dalla legge per l&#8217;elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali&#8221;, si riferisce alle modalità  di elezione con il sistema maggioritario, nonchè alle cause di ineleggibilità  e di incompatibilità  e di rappresentanza di genere.<br /> La doglianza non può essere condivisa.<br /> La norma recata dall&#8217;art. 9 del Regolamento comunale delle Municipalità , nella parte in cui prevede che &#8220;Il/la Presidente ed i/le Consiglieri/e di Municipalità , sono eletti/e contestualmente con il sistema maggioritario a suffragio universale e diretto nei modi e nelle forme dettate dalla legge per l&#8217;elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali dei Comuni aventi pari popolazione&#038;..&#8221; contiene un esplicito rinvio generale ai modi e alla forme previste dalla legge per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale; in particolare il richiamo alle &#8220;forme&#8221; si riferisce al procedimento elettorale che segue, quindi, quello previsto dalla legge.<br /> Si tratta di un rinvio generale che comporta l&#8217;applicazione di tutte le prescrizioni previste per le elezioni comunali, eccetto quelle espressamente derogate dal regolamento comunale che non vengono in rilievo nel caso di specie (quelle previste dall&#8217;art. 10 del regolamento).<br /> Trattandosi di un rinvio generale, l&#8217;omessa previsione di una deroga espressa &#8211; come quella prevista nell&#8217;art. 10 dello stesso regolamento &#8211; comporta l&#8217;automatica applicazione della disciplina generale che richiede la presentazione della documentazione mancante (contrassegno di lista, programma amministrativo, bilancio preventivo di spesa).<br /> La doglianza va, quindi, respinta.<br /> Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 73 del d.lgs. n. 267/2000 e dell&#8217;art. 30 della L. n. 81/1993, sostenendo che l&#8217;assenza del contrassegno di lista, del programma amministrativo e del bilancio preventivo costituirebbero mere irregolarità  formali che non avrebbero potuto condurre all&#8217;esclusione della lista, tenuto conto del principio del <em>favor partecipationis</em>.<br /> La doglianza non può essere condivisa.<br /> La costante giurisprudenza di questa Sezione ha costantemente ritenuto causa di esclusione l&#8217;omessa presentazione del contrassegno di lista (cfr. sentenze 1/9/2020 n. 5344; 1/9/2020 n. 5341; 7/5/2019 n. 2940); analoghi principi si rinvengono anche nella giurisprudenza meno recente (Cons. Stato, Sez. V, 29/10/2012, n. 5504), sicchè la doglianza non può essere condivisa.<br /> La mancata produzione del contrassegno non ha consentito alla commissione di valutare la sua conformità  ai requisiti di legge, ovvero che esso non sia confondibile con altri precedentemente presentati per la medesima consultazione elettorale o che non riporti elementi vietati.<br /> Peraltro, la produzione del contrassegno, nel caso delle elezioni per le Municipalità , doveva ritenersi necessaria anche alla luce della previsione recata dall&#8217;art. 10 del Regolamento comunale sulle Municipalità  che consentiva l&#8217;esonero dalla raccolta delle firme ove fosse dimostrata l&#8217;identità  del contrassegno della lista partecipante alle elezioni per la Municipalità , con quello presentato per la partecipazione alle elezioni comunali, prevedendo uno specifico onere probatorio in capo alla lista partecipante alle elezioni circoscrizionali che non può essere addossato alla Commissione.<br /> Pertanto, proprio la previsione recata dall&#8217;art. 10 del Regolamento Comunale delle Municipalità , invocato dagli appellanti, costituisce la riprova della assoluta necessità  della produzione del contrassegno in relazione alle elezioni relative alla municipalità  e non solo per quelle comunali.<br /> Ne consegue che la mancata presentazione del contrassegno è idonea di per sè a legittimare l&#8217;esclusione della lista.<br /> In ogni caso sussisteva anche l&#8217;obbligo di depositare il programma amministrativo che, trattandosi di elezione autonoma rispetto a quella comunale, deve presumersi diverso da quello presentato nell&#8217;elezione comunale, il che implica l&#8217;inapplicabilità  in radice della possibilità  di ricorrere al soccorso istruttorio; sussisteva inoltre l&#8217;obbligo di depositare anche il bilancio preventivo di spesa obbligatorio per i comuni con pìù di 80.00 abitanti: tali atti dovevano essere presentati per ragioni di trasparenza, dovendo essere affissi all&#8217;Albo pretorio comunale.<br /> La doglianza va, quindi, complessivamente respinta.<br /> Con il terzo motivo gli appellanti hanno dedotto che alla mancata produzione dei suddetti documenti la Commissione avrebbe potuto sopperire utilizzando quelli depositati presso la Segreteria Generale ai fini della partecipazione alle elezioni comunali.<br /> La doglianza non può essere condivisa per plurime ragioni: innanzitutto, come correttamente rilevato dal TAR, si tratta di procedimenti elettorali autonomi tra loro, per ciascuno dei quali deve essere prodotta la documentazione necessaria, non potendo pretendersi che la sottocommissione provveda ad acquisire la documentazione versata dinanzi ad una differente commissione o sottocommissione, aggravando in questo un procedimento connotato da necessaria rapidità  ed assumendosi oneri ad essa non spettanti.<br /> La giurisprudenza di questa Sezione ha precisato che &#8220;la particolare celerità  del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, (&#038;.) (come preteso dagli odierni appellanti), che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme&#8221; (Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2019 n. 2940).<br /> Non è quindi, genericamente invocabile, tranne in casi particolari (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. III, 2472/17) nel procedimento elettorale il principio del soccorso istruttorio (cfr. Cons. Stato, Sez. V n. 8239/2010) con la conseguenza che non è applicabile l&#8217;obbligo previsto dall&#8217;art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 di acquisire d&#8217;ufficio i dati e i documenti in possesso dell&#8217;Amministrazione, tanto pìù quando si tratta di tratta di procedimenti distinti svolti dinanzi a Commissioni differenti come nel caso di specie.<br /> &#8211; Peraltro, correttamente il TAR ha sottolineato che non può applicarsi il principio del <em>favor partecipationis </em>dovendo garantirsi il principio della par condicio tra le liste che impone un rigore metodologico che consenta di rendere prevedibile l&#8217;attività  delle commissioni e sottocommissioni.<br /> Neppure può essere invocato a sostegno della tesi degli appellanti il richiamo all&#8217;art. 10 del Regolamento Comunale pìù volte citato, trattandosi di norma che fa eccezione alla regola generale dell&#8217;applicabilità  della disciplina generale (come prima rilevato) e che, quindi, non può essere interpretata in via analogica come pretenderebbero gli appellanti.<br /> I suddetti principi consentono di respingere anche i successivi motivi di ricorso diretti a sostenere che si tratterebbe di violazioni meramente formali, superabili in applicazione del principio della strumentalità  delle forme: l&#8217;univoco orientamento giurisprudenziale, che interpreta rigorosamente i requisiti di forma non può in nessun caso ritenersi un mero formalismo, in quanto tali requisiti sono funzionali a garantire l&#8217;interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2391 del 9 maggio 2014, cit.).<br /> Nè è invocabile il principio dell&#8217;affidamento indotto dall&#8217;asserita condotta di un funzionario comunale che avrebbe rifiutato di ricevere la documentazione non depositata, atteso che è notorio che il procedimento elettorale è improntato a rigidità  delle forme, previste dalla legge.<br /> L&#8217;appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado.<br /> Le spese del grado possono essere compensate tra le parti ricorrendo giusti motivi.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l&#8217;effetto conferma la sentenza n. 778/2020.<br /> Spese del grado compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere<br /> Ezio Fedullo, Consigliere<br /> Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.5345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-9-2020-n-5345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Marco Lipari, Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore; PARTI: (Loris P., rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ufficio Centrale Regionale presso la Corte D&#8217;Appello di Venezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Belluno, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Loris P., rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ufficio Centrale Regionale presso la Corte D&#8217;Appello di Venezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Belluno, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Padova, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Rovigo, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Treviso, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Venezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Verona, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Vicenza, Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari (Conferenza dei Capigruppo) del Consiglio Regionale della Regione Veneto, costituita in giudizio in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bertolissi, Franco Botteon, Antonella Cusin, Chiara Drago, Andrea Manzi, Bianca Peagno, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5)</span></p>
<hr />
<p>In tema di elezioni:  sulla inesistenza del cd diritto di tribuna delle minoranze.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Elezioni &#8211; c.d. &#8220;diritto di tribuna&#8221; delle minoranze &#8211; insussistenza.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il vigente sistema elettorale non contempla un c.d. &#8220;diritto di tribuna&#8221; di minoranze qualificate quali potrebbero essere le minoranze linguistiche, diritto che comunque necessiterebbe di una disciplina ad hoc volta ad accertare la reale riconducibilità  del candidato alla minoranza considerata.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/09/2020<br /> <strong>N. 05345/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06815/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6815 del 2020, proposto da Loris P., rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ufficio Centrale Regionale presso la Corte D&#8217;Appello di Venezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Belluno, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Padova, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Rovigo, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Treviso, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Venezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Verona, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Vicenza, Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari (Conferenza dei Capigruppo) del Consiglio Regionale della Regione Veneto, costituita in giudizio in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bertolissi, Franco Botteon, Antonella Cusin, Chiara Drago, Andrea Manzi, Bianca Peagno, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00772/2020, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 1 settembre 2020 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti il Signor Loris P. e gli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago e Andrea Manzi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> <br /> 1 &#8211; L&#8217;appellante, in qualità  di candidato Presidente alle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione del Veneto del 20 e 21 Settembre 2020, nonchè, secondo quanto dichiarato, di Segretario della Lista &#8220;Venetie per l&#8217;autogoverno&#8221;, di rappresentante legale della aggregazione dei cittadini appartenenti alle minoranze etnico linguistiche del Veneto denominata &#8220;Aggregazione Veneta&#8221; e di cittadino elettore, appella la sentenza del TAR per il Veneto, I Sezione, n. 772 del 2020, che ha respinto, compensando le spese, il suo ricorso volto all&#8217;annullamento dei verbali delle operazioni dell&#8217;ufficio centrale regionale per l&#8217;elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Veneto e della ivi contenuta esclusione dalla competizione elettorale, motivata dalla mancata sottoscrizione della lista da parte del previsto numero minimo di elettori , unitamente a tutti gli atti connessi, ivi inclusi quelli concernenti l&#8217;esonero dalla sottoscrizione degli elettori per altre liste elettorali.<br /> 2 &#8211; Con il medesimo ricorso di primo grado era stata altresì¬ chiesta la disapplicazione e sollevata la questione di legittimità  Costituzionale di numerose disposizioni della legge regionale n.5/2012, relativamente alla disciplina della composizione del Consiglio Regionale, all&#8217;esonero dalle sottoscrizioni per le liste elettorali aventi requisiti diversi da quelli posseduti dalla Lista dell&#8217;appellante ed alla prevista possibilità  di ricandidatura dopo un doppio mandato del Presidente della Regione.<br /> 3 &#8211; Il ricorso veniva peraltro in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto dal TAR con la sentenza qui appellata.<br /> 4 &#8211; Con l&#8217;appello in epigrafe, in particolare, il Signor P. deduce l&#8217;erroneità  della sentenza di primo grado per la parte in cui non ha sanzionato l&#8217;illegittimità  dell&#8217;esclusione della sua lista riammettendola, in quanto la stessa doveva essere considerata esentata dall&#8217;onere di sottoscrizione degli elettori in virtà¹ del combinato disposto di varie normative statali e internazionali poste a tutela dei diritti delle minoranze linguistiche.<br /> 5 &#8211; Viene altresì¬ dedotta l&#8217;erronea mancata considerazione, da pare del TAR, della discriminazione contro la lista in esame rispetto ad altre liste elettorali, per le quali sarebbe stata illegittimamente riconosciuta l&#8217;esenzione dall&#8217;onere di allegare le sottoscrizioni degli elettori, sulla base di norme regionali (significativamente diverse, ad esempio, da quelle in vigore in Piemonte) ritenute dall&#8217;appellante disapplicabili e comunque costituzionalmente illegittime ove interpretate nel senso ad esse dato dagli uffici elettorali, nonchè sulla base di accordi intercorsi nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari (Conferenza dei Capogruppo del Consiglio regionale) intervenuti quando il Consiglio era ormai scaduto ed aveva ormai cessato le funzioni per legge, e quindi del tutto illegittimi. Secondo l&#8217;appellante, dunque, l&#8217;accoglimento del suo gravame avrebbe consentito, mediante la riammissione della propria lista, di ripristinare la &#8220;parità  di accesso&#8221; definita dalla legge quadro 165/2004 e richiamata dalla normativa quella regionale, che altrimenti avrebbe dovuto imporre la eliminazione di 15 liste su 18 ammesse e di escludere 7 candidati presidente su 10, oppure la loro eliminazione dal risultato elettorale ex post.<br /> 6 &#8211; All&#8217;atto di appello, a comprova delle affermate deviazioni del ruolo da parte dei consiglieri e della giunta in quello che viene definito essere un &#8220;sistema di baroni che possono determinare il destino di liste e candidati anche attraverso un sistema di ricompense nelle candidature elettorali delle liste date per vincenti, oppure con liste esentate create per far confusione all&#8217;elettore&#8221;, è infine allegata la trascrizione della registrazione di una telefonata dell&#8217;appellante con una personalità  politica che condizionerebbe la possibilità  di esenzione dalla raccolta firme al previo assenso dei leader della maggioranza consiliare uscente per non mettere a repentaglio la propria candidatura, dimostrando, per tabulas, la illegittimità  di un sistema elettorale regionale che avrebbe portato all&#8217;obbligo di raccolta firme ed alla conseguente esclusione della lista dell&#8217;appellante a causa delle illegittime interferenze verificatasi nella presentazione delle liste e delle candidature.<br /> 6.1 &#8211; A tale ultimo riguardo peraltro il Collegio, ritenuta l&#8217;estraneità  del predetto allegato al giudizio in epigrafe per le ragioni che verranno meglio esposte nel proseguo della motivazione, ne dispone lo stralcio dagli atti di causa previo oscuramento di tutti i riferimenti a persone fisiche, non necessariamente consenzienti rispetto alla diffusione, in esso contenuti.<br /> 7 &#8211; Ai fini della decisione dell&#8217;appello, il Collegio premette che il TAR ha evidenziato la sussistenza di profili di inammissibilità  del ricorso di primo grado, anche in riferimento alla sua sottoscrizione (non eseguita con firma digitale) ed all&#8217;esistenza e alla completezza delle notificazioni, eccepiti dall&#8217;Amministrazione competente ma non esaminati dal giudice di primo grado in ragione della palese inammissibilità  ed infondatezza dei singoli motivi di ricorso, come accertate dal medesimo giudice.<br /> 7.1 &#8211; Nel presente grado di giudizio i predetti profili di inammissibilità  del ricorso sono aggravati dalla mancanza di una Difesa tecnica da parte di un avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori, così¬ come espressamente richiesto, dalla vigente disciplina del processo amministrativo, con disposizione giÃ  motivatamente ritenuta, da questa medesima Sezione, non illegittima, in quanto volta ad assicurare la parità  fra le Parti di un equo processo. Del medesimo profilo di possibile inammissibilità  è stata data dunque comunicazione all&#8217;appellante.<br /> 7.2 &#8211; Tuttavia, il Collegio ritiene di poter condividere la decisione del giudice di primo grado quanto alla possibilità  di prescindere dall&#8217;accertamento dei predetti profili di inammissibilità  e di passare all&#8217;esame dei singoli motivi di gravame anche in sede di appello, stante la loro palese inammissibilità  e infondatezza.<br /> 8 &#8211; Venendo pertanto all&#8217;esame dei singoli motivi di appello, devono essere in primo luogo enucleati i plurimi motivi di ricorso volti a censurare la mancata esclusione delle liste e dei candidati avversi, rispetto ai quali si contestano le modalità  attraverso le quali sarebbe stato loro assicurato l&#8217;esonero dall&#8217;obbligo di sottoscrizione da parte degli elettori ai sensi dell&#8217;art. 14, comma 4, lett. a) e b), L.R. n. 5 del 2012.<br /> 8.1 &#8211; Ritiene, in particolare, l&#8217;appellante che il riconoscimento dell&#8217;esonero nei soli casi previsti dall&#8217;art. 14, comma 4, lett. a) e b) (&#8220;le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale&#8221;; &#8220;le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali&#8221;), avrebbe prodotto, nel caso di specie, effetti distorsivi a vantaggio di altri gruppi politici giÃ  rappresentati in Consiglio Regionale o beneficiari di &#8220;dichiarazioni di collegamento&#8221; precludendo, nei fatti, specie in ragione del brevissimo spazio di tempo concesso dalla recentissima indizione delle elezioni regionali, avvenuta il 30 luglio 2020, la valida presentazione della lista in esame.<br /> 8.2 &#8211; Peraltro, il perimetro del particolare giudizio elettorale attivato in primo grado, e quindi del presente appello, ai sensi dell&#8217;art. 129, commi 1 e 2, cod. proc. amm., va limitato alla sola esclusione della lista e del candidato, mentre ogni eventuale ulteriore censura circa le altre liste e gli altri candidati illegittimamente ammessi potrà  eventualmente, se del caso, essere ritualmente fatta valere con ricorso successivo alla competizione elettorale. I motivi di appello sopra esaminati, riferiti alla dichiarata inammissibilità  dei corrispondenti motivi di ricorso da parte del giudice di primo grado, risultano quindi non fondati, ma risultano prima ancora inammissibili al pari dei corrispondenti motivi di primo grado.<br /> 9 &#8211; Nel merito, con i motivi di ricorso esattamente ritenuti dal Tar ammissibili ma che non sarebbero stati correttamente scrutinati dal medesimo Tribunale, il ricorrente contesta il fondamento dell&#8217;esclusione, ritenendo che la propria lista, in quanto espressione di minoranze etniche e linguistiche, in quanto tali tutelate dal diritto nazionale ed internazionale, avrebbe dovuto beneficiare di un implicito regime di esenzione e non essere perciò tenuta all&#8217;osservanza dell&#8217;obbligo di sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della candidatura da parte degli elettori, nel numero stabilito dall&#8217;art. 14, comma 2, lett. a)-d), L.R. n. 5 del 2002.<br /> 9.1 &#8211; Il Giudice di primo grado avrebbe dunque dovuto accertare la violazione delle garanzie (anche di rilievo internazionale) volte a tutelare la rappresentanza delle minoranze linguistiche legalmente riconosciute giÃ  a partire dalla L.R. Veneto n. 73 del 1994, che si identificherebbero univocamente con la lista esclusa, e di conseguenza disapplicare l&#8217;art. 14, comma 4 e dell&#8217;art. 15, comma 6, della L.R. n. 5 del 2012 nella parte in cui non prevede l&#8217;esonero dall&#8217;obbligo di presentazione delle liste e delle candidature mediante la sottoscrizione da parte di un numero prestabilito di elettori, anche a favore dei gruppi etnico-linguistici, o quantomeno sollevare la questione di legittimità  costituzionale delle medesime norme per violazione dei principi di rappresentatività  e di paritario accesso alle consultazioni elettorali.<br /> 9.2 &#8211; Considera peraltro il Collegio che l&#8217;impugnata esclusione è motivata sulla base del rilievo che &#8220;la dichiarazione di presentazione della candidatura del sig. P. Loris non risulta sottoscritta da alcun elettore e che non sussistono neppure le condizioni di esonero dalla raccolta previste dall&#8217;art. 14, lett. a) e b) della Legge Regionale n. 5/2012 e che, pertanto, essa è da ritenersi non valida ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1, lett. a che richiama l&#8217;art. 15 della medesima legge Regionale n. 5/2002&#8221;.<br /> 9.3 &#8211; Non risulta, quindi, che alcuna raccolta di firme sia stata attivata, nè viene dimostrato che peculiari condizioni di tempo o di spazio specificamente riferibili alla lista considerata, come ad esempio la eventuale diffusione della minoranza linguistica di riferimento in territori sparsi e difficilmente raggiungibili nei tempi ristretti a disposizione, abbiano realmente impedito di raccogliere il numero minimo di firme previsto, e quindi abbiano realmente ostacolato la possibilità  di dimostrare il radicamento sul territorio, che viene non illegittimamente richiesto dalla disciplina elettorale di riferimento, ma che non può evidentemente essere ritenuto estraneo alla minoranza linguistica radicata, per l&#8217;appunto, sul territorio, che l&#8217;appellante afferma di rappresentare. Il Vigente sistema elettorale non contempla, infatti, un c.d. &#8220;diritto di tribuna&#8221; di minoranze qualificate quali potrebbero essere le minoranze linguistiche, diritto che comunque necessiterebbe di una disciplina ad hoc volta ad accertare la reale riconducibilità  del candidato alla minoranza considerata al di lÃ  delle dichiarazioni e delle anche pur generose intenzioni degli interessati.<br /> 9.4 &#8211; Ferma restando la non proponibilità , giÃ  rilevata dal TAR, di questioni incidentali nella presente fase processuale, Non sussistono pertanto neppure le condizioni di non manifesta infondatezza e di rilevanza nel giudizio a quo per addivenire allo scrutinio delle plurime questioni di legittimità  costituzionale o di disapplicazione della vigente normativa di riferimento sollevate dall&#8217;odierno appellante.<br /> 10 &#8211; Conclusivamente, l&#8217;appello risulta, al pari del ricorso di primo grado, in parte inammissibile ed in parte infondato, dovendo trovare piena conferma l&#8217;appellata sentenza del TAR per il Veneto. La complessità  e non univocità  delle questioni e la rilevanza degli istituti anche di rilievo costituzionale ed internazionale dibattuti giustificano tuttavia la compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Antonio Massimo Marra, Consigliere</div>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-28-8-2020-n-299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Umberto Realfonzo, Presidente Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Francesco Rosettini, contro Ministero dell&#8217;Interno Ufficio Territoriale del Governo di L&#8217;Aquila, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Celano, Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di L&#8217;Aquila, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Umberto Realfonzo, Presidente Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore PARTI:  OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Francesco Rosettini, contro Ministero dell&#8217;Interno Ufficio Territoriale del Governo di L&#8217;Aquila, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Celano, Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di L&#8217;Aquila, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale; Comune di San Demetrio Ne&#8217; Vestini (Aq) non costituito in giudizio; nei confronti OMISSIS non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Liste elettorali : la procedura di raccolta di firme ex artt. 28, 32 e 33, del d.P.R. n. 570 del 1960</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Elezioni &#8211; procedimento elettorale- liste elettorali &#8211; raccolta di firme ex artt. 28, 32 e 33, del d.P.R. n. 570 del 1960 &#8211; procedure dettagliate &#8211; non sono previste.<br /> <br /> 2. Elezioni- procedimento elettorale &#8211; liste elettorali &#8211; favor partecipationis &#8211; è valorizzato.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Gli artt. 28, 32 e 33, del d.P.R. n. 570 del 1960, i quali disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità  da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità , non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. &quot;forme sostanziali&quot; e dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di &quot;strumentalità  delle forme&quot; nel procedimento elettorale .<br /> <br /> <br /> 2. In ossequio al principio del favor per la pìù ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, dunque, può ammettersi la validità  della presentazione di una lista pur in assenza della materiale incorporazione del contrassegno, in modo stabile ed indissolubile, nel documento di presentazione quando da circostanze univoche emerga la piena consapevolezza dei firmatari in merito alla riferibilità  della sottoscrizione ad una determinata lista con una specifica composizione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/08/2020<br /> N. 00299/2020 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00258/2020 REG.RIC.</p>
<p> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 258 del 2020, proposto da<br /> Simone Ulizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Francesco Rosettini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Rosettini in L&#8217;Aquila, via Marsicana 113;<br /> contro<br /> Ministero dell&#8217;Interno Ufficio Territoriale del Governo di L&#8217;Aquila, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Celano, Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di L&#8217;Aquila, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L&#8217;Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;<br /> Comune di San Demetrio Ne&#8217; Vestini (Aq) non costituito in giudizio;<br /> nei confronti<br /> Antonio Di Bartolomeo non costituito in giudizio;<br /> per l&#8217;annullamento<br /> &#8211; del verbale n. 365 del 23.8.2020 con il quale la Sottocommissione elettorale circondariale di Celano ha deliberato di ricusare &#8220;la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di SAN DEMETRIO NE&#8217; VESTINI del Sig. ULIZIO SIMONE nato a L&#8217;AQUILA il 12.07.1982, e la lista dei canditati alla carica di Consigliere comunale ad esso collegata recante il descritto contrassegno: cerchio su sfondo blu e bordatura gialla, con all&#8217;interno giglio bianco stilizzato e scritta: &#8220;SAN DEMETRIO RINASCE &#8211; ULIZIO SINDACO&#8221;&#8221;;<br /> &#8211; di ogni altro presupposto, conseguente e/o comunque connesso.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 agosto 2020 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti insorgono per l&#8217;annullamento del verbale n. 365 del 23.8.2020 con il quale la Sottocommissione elettorale circondariale di Celano ha deliberato di ricusare &#8220;la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di SAN DEMETRIO NE&#8217; VESTINI del Sig. ULIZIO SIMONE nato a L&#8217;AQUILA il 12.07.1982&#8221; e la lista dei canditati alla carica di Consigliere comunale ad esso collegata con conseguente esclusione dalla competizione elettorale del 20 &#8211; 21 settembre 2020 indette dal Ministero dell&#8217;Interno con D.M. del 15.7.2020.<br /> Il ricorso è affidato ad un unico, articolato, motivo di ricorso con il quale si censura la &#8220;Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 28, comma 4, DPR n. 570/1960. Eccesso di potere per illogicità , irragionevolezza difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta. Violazione del principio della strumentalità  delle forme e della massima partecipazione alla procedura elettorale. Violazione art. 51 Cost.. Ingiustizia manifesta. Sviamento&#8221;;<br /> Alla pubblica udienza elettorale del 28 agosto 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Sostiene parte ricorrente che la mancanza del simbolo della lista non sarebbe ragione di esclusione della stessa dalla competizione elettorale, poichè tutti gli elementi formali presenti sul modulo erano tali da consentire ai sottoscrittori di percepire adeguatamente che la loro firma avrebbe contribuito alla presentazione della lista elettorale di cui si tratta.<br /> Inoltre, la Sottocommissione non avrebbe avuto il potere, ai sensi dell&#8217;art. 30 d.P.R. n. 570 del 1960, di escludere una lista per la mancanza del simbolo nel modulo di presentazione.<br /> Il ricorso è fondato.<br /> E&#8217; orientamento consolidato quello secondo il quale gli artt. 28, 32 e 33, del d.P.R. n. 570 del 1960, i quali disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono prescrizioni dettagliate quanto alle modalità  da seguire e, soprattutto, alle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità , non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria giuridica delle c.d. &quot;forme sostanziali&quot; e dovendosi piuttosto fare applicazione del principio di &quot;strumentalità  delle forme&quot; nel procedimento elettorale (Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 81).<br /> Lo scopo perseguito, in particolare, dall&#8217;art. 28, comma 4, dalla normativa in esame deve allora ritenersi raggiunto anche qualora, pur in assenza della materiale incorporazione del contrassegno, in modo stabile ed indissolubile, nel documento di presentazione, sia nondimeno acclarata la piena consapevolezza dei firmatari in merito alla riferibilità  della sottoscrizione ad una determinata lista con una specifica composizione (Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2011, n. 2453).<br /> Ãˆ stato in proposito precisato (Cons. Stato, 11 gennaio 2011, n. 81) che la tesi della necessaria incorporazione del contrassegno <em>&quot;non è supportata da alcun elemento testuale ed in ogni caso mal si concilia con il ricordato principio di &quot;strumentalità  delle forme&quot; in cui vanno inquadrati gli adempimenti formali di cui si discute, la cui ratio è quella di assicurare che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare e della sua effettiva composizione&quot;</em>.<br /> In ossequio al principio del favor per la pìù ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, dunque, può ammettersi la validità  della presentazione di una lista pur in assenza della materiale incorporazione del contrassegno, in modo stabile ed indissolubile, nel documento di presentazione quando, come nel caso di specie, da circostanze univoche emerga la piena consapevolezza dei firmatari in merito alla riferibilità  della sottoscrizione ad una determinata lista con una specifica composizione.<br /> Nel caso di specie, vi è una serie di elementi da cui è possibile dedurre la piena ed inequivocabile consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista interessata dalla loro volontà  adesiva.<br /> Infatti, le sottoscrizioni sono state apposte su un modulo in cui vi è una circostanziata descrizione del contrassegno, l&#8217;indicazione delle generalità  del candidato alla carica di Sindaco e la puntuale elencazione dei componenti della lista, con specificazione di data e luogo di nascita di ognuno, non ci sono state contestazioni in ordine alla riferibilità  delle firme e dal provvedimento impugnato non si evince il rischio di confusione con altra lista.<br /> Va inoltre evidenziato che le firme dei promotori sono state apposte tutte sul &#8220;modello principale&#8221; che riporta anche la precisa descrizione del contrassegno di lista, non essendo stato necessario l&#8217;utilizzo di alcun &#8220;modulo aggiunto&#8221;.<br /> Risulta quindi rispettata la ratio del citato art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570 del 1960.<br /> In accoglimento del ricorso, dunque, occorre annullare il provvedimento impugnato e disporre l&#8217;ammissione della lista di cui si tratta alla competizione elettorale.<br /> Le spese di lite possono essere compensate, atteso che in ogni caso l&#8217;esclusione è stata determinata da una difformità  formale del modulo esaminato dalla Sottocommissione dal modello normativo delineato.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:<br /> a) annulla il verbale n. 365 del 23.8.2020 della Sottocommissione elettorale circondariale di Celano<br /> b) dispone la riammissione del candidato Sindaco Simone Ulizio e della lista ad esso collegata &#8220;SAN DEMETRIO RINASCE &#8211; ULIZIO SINDACO&#8221; alla competizione elettorale del 20 e 21 settembre 2021 per il rinnovo del Consiglio comunale e della carica di Sindaco del Comune di San Demetrio Ne&#8217; Vestini.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Umberto Realfonzo, Presidente<br /> Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore<br /> Maria Colagrande, Primo Referendario</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-28-8-2020-n-299/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.1438</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-28-8-2020-n-1438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-28-8-2020-n-1438/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-28-8-2020-n-1438/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.1438</a></p>
<p>Giancarlo Pennetti, Presidente Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore PARTI: omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Oreste Morcavallo, contro 2^ Sottocommissione Elettorale di Castrovillari &#8211; Sede di Corigliano-Rossano, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita a mezzo di un proprio funzionario; Prefettura &#8211; U.T.G. di Cosenza, in persona del Prefetto in carica, costituita</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-28-8-2020-n-1438/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.1438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-28-8-2020-n-1438/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.1438</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Pennetti, Presidente Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore PARTI:  omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Oreste Morcavallo,  contro 2^ Sottocommissione Elettorale di Castrovillari &#8211; Sede di Corigliano-Rossano, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita a mezzo di un proprio funzionario; Prefettura &#8211; U.T.G. di Cosenza, in persona del Prefetto in carica, costituita a mezzo di un proprio funzionario;</span></p>
<hr />
<p>Liste elettorali : modalità  ed eccezioni della presentazioni delle candidature ex. artt. 28 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Elezioni -liste elettorali &#8211;  presentazioni delle candidature ex. artt. 28 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 &#8211; modalità  ed eccezioni.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Le liste elettorali debbono essere presentate, ex artt. 28 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,  entro le ore 12.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per le elezioni. Le liste debbono essere corredate da tutti gli allegati prescritti, tra cui i certificati elettorali dei candidati. Eccezionalmente è ammissibile la presentazione di liste anche oltre il termine delle ore 12.00, al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, ma solo in presenza di stringenti condizioni, e cioè: 1)Â che il ritardo sia lieve; 2)Â che all&#8217;ora di scadenza del termine i delegati alla presentazione della lista si trovassero giÃ  all&#8217;interno della Casa comunale; 3)Â che, in tal momento, essi avessero la disponibilità  di tutti documenti necessari alla presentazione della lista; 4)Â che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/08/2020<br /> <strong>N. 01438/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00979/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 979 del 2020, proposto da<br /> Luigi Madeo, Cesare Mazziotti, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> 2^ Sottocommissione Elettorale di Castrovillari &#8211; Sede di Corigliano-Rossano, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, costituita a mezzo di un proprio funzionario;<br /> Prefettura &#8211; U.T.G. di Cosenza, in persona del Prefetto in carica, costituita a mezzo di un proprio funzionario;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del verbale della 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Corigliano-Rossano del 22 agosto 2020, con cui è stata ricusata la lista <em>sì¬ per Pietrapaola</em> dalle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 del Comune di Pietrapaola;<br /> e per la riammissione della lista alla competizione elettorale.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della 2^ Sottocommissione Elettorale di Castrovillari &#8211; Sede di Corigliano-Rossano e della Prefettura &#8211; U.T.G. di Cosenza;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 28 agosto 2020 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. &#8211; Luigi Madeo, delegato alla presentazione della lista <em>sì¬ per Pietrapaola</em>, e Cesare Mazziotti, candidato alla carica di Sindaco per la medesima lista, contestano la decisione con cui la 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Corigliano-Rossano ha ricusato, perchè tardivamente presentata, la lista, impedendo così¬ la sua partecipazione alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pietrapaola del 20 e 21 settembre 2020.<br /> 2. &#8211; Costituitisi a mezzo di funzionari la Sottocommissione intimata e la Prefettura di Cosenza, il ricorso è stato discusso all&#8217;udienza pubblica del 28 agosto 2020.<br /> 3. &#8211; Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso è stato notificato all&#8217;indirizzo PEC dell&#8217;ufficio che ha emesso il verbale impugnato, all&#8217;indirizzo PEC della Prefettura di Cosenza e all&#8217;indirizzo PEC dell&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza.<br /> Benchè il ricorso non sia stato notificato presso l&#8217;ufficio dell&#8217;Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l&#8217;Autorità  giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa ai sensi dell&#8217;art. 31, comma 3 c.p.a. e dell&#8217;art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, nondimeno le notificazioni eseguite sono ugualmente idonee a instaurare correttamente il rapporto processuale.<br /> Infatti, l&#8217;interpretazione della disposizione contenuta nella lettera <em>b)</em> del secondo comma dell&#8217;articolo 129 c.p.a., (a mente del quale il ricorso in materia elettorale deve essere notificato all&#8217;ufficio che ha emanato l&#8217;atto e alla Prefettura), coerente con la <em>ratio</em> acceleratoria cui è ispirato il giudizio elettorale, ne determina l&#8217;incompatibilità  con l&#8217;applicazione della normativa generale in tema di notifica dei ricorsi alle amministrazioni e agli uffici statali presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato: ciò sia in ragione della ristrettezza dei termini imposti dal legislatore sia dagli specifici compiti cui deve adempiere, proprio secondo il citato articolo 129 c.p.a., l&#8217;ufficio che ha emanato l&#8217;atto impugnato, adempimenti inconciliabili con la natura e le funzioni dell&#8217;Avvocatura dello Stato e strettamente conseguente alla ricevuta notificazione del ricorso (Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2011, n. 2559).<br /> 4. &#8211; In forza dello stesso art. 129 c.p.a., deve ritenersi che correttamente i ricorrenti abbiano evocato in giudizio la Prefettura di Cosenza, benchè ad essa &#8211; come sottolineato nell&#8217;atto di costituzione &#8211; non sia immediatamente imputabile la decisione di esclusione.<br /> 5. &#8211; Ciò posto, con un unico motivo i ricorrenti lamentano che la lista <em>sì¬ per Pietrapaola</em> sia stata illegittimamente ricusata dalla competente sottocommissione elettorale, in quanto il ritardo nella sua presentazione, avvenuta alle ore 14.45 del 22 agosto 2020, e dunque oltre il termine massimo individuato dalla legge nelle ore 12.00, non sarebbe ad essa imputabile; in particolare, era accaduto che al momento della presentazione &#8211; poi non perfezionatasi &#8211; della lista <em>Pietrapaola nel cuore</em> i delegati alla presentazione della lista ricusata fossero stati allontanati dalla casa comunale allo scopo di rispettare le disposizioni di distanziamento necessarie a contenere l&#8217;epidamia di COVID-19<em>.</em><br /> A sostegno della tesi, hanno depositato dichiarazioni scritte di alcuni dipendenti comunali e di alcuni soggetti collegati all&#8217;unica lista ritualmente presentata, <em>Insieme per crescere</em>, che dimostrerebbero la presenza dei delegati alla presentazione della lista <em>sì¬ per Pietrapaola</em> nella Casa comunale in orario antecedente alle ore 12.00 del 22 agosto 2020.<br /> 6. &#8211; Osserva il Collegio che la materia è regolata dall&#8217;artt. 28 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.<br /> Le liste elettorali debbono essere presentate entro le ore 12.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per le elezioni. Le liste debbono essere corredate da tutti gli allegati prescritti, tra cui i certificati elettorali dei candidati.<br /> La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, Â 7 maggio 2019, n. 2942; Id., 9 maggio 2019 n. 3032) ha ritenuto eccezionalmente ammissibile la presentazione di liste anche oltre il termine delle ore 12.00, al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, ma solo in presenza di stringenti condizioni, e cioè: <em>1)</em> che il ritardo sia lieve; <em>2)</em> che all&#8217;ora di scadenza del termine i delegati alla presentatozione della lista si trovassero giÃ  all&#8217;interno della Casa comunale; <em>3)</em> che, in tal momento, essi avessero la disponibilità  di tutti documenti necessari alla presentazione della lista; <em>4)</em> che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati.<br /> 7. &#8211; Non ricorrono, nel caso di specie, gli elementi che giustificano l&#8217;ammissione alla competizione elettorale della lista di cui si discorre.<br /> 7.1. &#8211; Innanzitutto, il ritardo non è lieve, ma è quantificato nella misura di 2 ore e 45 minuti.<br /> La gravità  del ritardi è ancora pìù accentuata dal fatto che è pacifico tra le parti e documentalmente provato che le operazioni relative alla presentazione, invero non perfezionatasi, della lista <em>Pietrapaola nel cuore</em> si sono concluse alle ore 12.55, senza che i delegati alla presentazione della lista <em>sì¬ per Pietrapaola</em> abbiano avanzato la loro legittima pretesa di presentare, a quel punto, la loro lista.<br /> 7.2. &#8211; Ma ancora pìù pregnante è il dato, emerso <em>per tabulas</em>, che alle ore 12.00 del 22 agosto 2020 la documentazione destinata ad accompagnare la presentazione della lista fosse incompleta, atteso che i certificati elettorali dei candidati sono stati rilasciati dallo stesso Comune di Pietrapaola tra le ore 12.45 e le ore 13.01.<br /> Dunque, l&#8217;eventuale presenza dei delegati alla presentazione della lista <em>sì¬ per Pietrapaola</em> nella Casa comunale alle ore 12.00 scolora nel giuridicamente irrilevante, non essendo costoro nella possibilità  &#8211; in qual momento &#8211; di presentare validamente la lista.<br /> 8. &#8211; Per tali ragioni, il ricorso deve essere disatteso.<br /> Le amministrazioni si sono difese a mezzo di funzionari e non sono state dimostrate spese per la difesa. Non occorre, dunque, regolamentare le spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Nulla sulle spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Pennetti, Presidente<br /> Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore<br /> Domenico Gaglioti, Referendario</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.5292</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-8-2020-n-5292/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-8-2020-n-5292/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.5292</a></p>
<p>Roberto Garofoli, Presidente, Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore PARTI: (Vittorio S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia contro Ministero dell&#8217;Interno ed Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-8-2020-n-5292/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.5292</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-8-2020-n-5292/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.5292</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli, Presidente, Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore PARTI:  (Vittorio S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia contro Ministero dell&#8217;Interno ed Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 I^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Catanzaro, non costituita in giudizio e nei confronti di Cosimo A., non costituito in giudizio; Francesco M. , non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Elezioni : sul  principio generale di necessaria alterità  tra i sottoscrittori della lista ed i candidati della stessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Elezioni &#8211; principio generale di necessaria alterità  tra i sottoscrittori della lista ed i candidati della stessa &#8211; sussistenza &#8211; va esclusa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>E&#8217; ritenuto sussistente nell&#8217;Ordinamento giuridico un principio generale di necessaria alterità  tra i sottoscrittori della lista ed i candidati della stessa, con conseguente divieto per i candidati di farsi essi stessi sottoscrittori della lista: cionondimeno, di un principio di tal fatta non è dato rinvenire alcuna esplicita statuizione nelle norme dell&#8217;ordinamento giuridico statale e, in particolare, per quanto qui rileva, nelle norme che regolano la presentazione delle liste e delle candidature nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti (fascia in cui è ricompreso il Comune per cui è causa); infatti, sia l&#8217;art. 28 del d.P.R. n. 570/1960 (in parte abrogato), sia l&#8217;art. 3 della l. n. 81/1993 (che lo ha sostituito) prevedono, quale qualità  soggettiva che deve essere posseduta dal sottoscrittore della lista elettorale, quella di &#8220;elettore&#8221;, senza ulteriori specificazioni, sia, pìù in particolare, l&#8217;art. 3, comma 1, lett. f), della l. n. 81/1993 prevede che per i Comuni aventi una popolazione compresa tra 5.001 a 10.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione della lista di candidati al Consiglio comunale e della collegata candidatura alla carica di Sindaco debba essere sottoscritta da non meno di 60 e da non pìù di 120 &#8220;elettori&#8221;, senza ulteriori specificazioni. </em><br /> <em>Pertanto, sulla scorta di un canone interpretativo di tipo testuale -certo rilevante in una materia come quella elettorale, in cui le limitazioni dell&#8217;elettorato passivo devono intendersi giocoforza in senso tassativo- le disposizioni (statali) che regolano la materia in esame non enunciano il principio di alterità , nei termini in cui lo ha inteso ed enunciato, invece, la sentenza appellata. </em><br /> <em>Sul piano letterale, pertanto, &#8220;elettore&#8221; del Comune, legittimato a sottoscrivere la lista, è (anche) colui che, oltre a rivestire la qualità  di elettore (ai fini dell&#8217;esercizio del diritto di elettorato attivo), sia nel contempo intenzionato a concorrere alle elezioni quale candidato (ai fini stavolta dell&#8217;esercizio del diritto di elettorato passivo): in conclusione, l&#8217;interpretazione letterale della normativa nazionale contrasta con l&#8217;enucleazione del riferito principio di necessaria alterità  soggettiva.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/08/2020<br /> <strong>N. 05292/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06790/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6790 del 2020, proposto dall&#8217;avv. Vittorio S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno ed Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12<br /> I^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Catanzaro, non costituita in giudizio<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> sig. Cosimo A., non costituito in giudizio sig. Francesco M. , non costituito in giudizio<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria &#8211; Catanzaro, Sezione Seconda, n. 1437/2020 del 27 agosto 2020, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. 978/2020, recante domanda di annullamento del verbale n. 207 del 22 agosto 2020 della I^ Sottocommissione elettorale circondariale di Catanzaro, che ha deliberato la ricusazione della lista di candidati per le elezioni del Consiglio comunale di Soverato (CZ) denominata &#8220;Patto per lo Jonio&#8221; e della collegata candidatura a Sindaco dell&#8217;avv. Vittorio S..<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza speciale elettorale del giorno 28 agosto 2020 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l&#8217;avv. Gaetano Liperoti per sè e su delega dichiarata dell&#8217;avv. Giuseppe Pitaro e il procuratore dello Stato dott. Federico Giuseppe Russo<br /> <br /> Considerato:<br /> che con l&#8217;appello in epigrafe l&#8217;avvocato Vittorio S., in qualità  di candidato Sindaco alle elezioni comunali di Soverato (CZ) del 20/21 settembre 2020 collegato alla lista elettorale &#8220;Patto per lo Jonio con Vittorio S.&#8221;, ha impugnato la sentenza del T.A.R. per la Calabria &#8211; Catanzaro, Sezione Seconda, n. 1437/2020 del 27 agosto 2020, chiedendone la riforma;<br /> che la sentenza di primo grado ha respinto il ricorso presentato dall&#8217;appellante avverso il verbale n. 207 del 22 agosto 2020 della I^ Sottocommissione elettorale circondariale di Catanzaro, con cui è stata deliberata la ricusazione della suindicata lista di candidati per le elezioni del Consiglio comunale di Soverato &#8220;Patto per lo Jonio&#8221; e della collegata candidatura a Sindaco dello stesso avv. S.;<br /> che il provvedimento di ricusazione della lista è motivato con la circostanza che n. 7 dei sottoscrittori della lista (su un totale di n. 26 sottoscrittori) risultano altresì¬ candidati nella medesima lista, cosicchè la loro sottoscrizione si deve ritenere invalida, con il corollario che la lista in discorso non raggiunge il limite minimo di sottoscrizioni fissato dalla legge (ridotto a venti per le sole elezioni del 2020 per effetto dell&#8217;art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 26/2020, conv. con l. n. 59/2020), essendo le sottoscrizioni valide pari a diciannove;<br /> Considerato che l&#8217;appellante deduce i seguenti motivi:<br /> 1) insussistenza di un divieto per i candidati di sottoscrivere la lista, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 28 del d.P.R. n. 570/1960, nonchè eccesso di potere, violazione del principio di tassatività  delle limitazioni al diritto di elettorato passivo e violazione del principio del favor participationis in materia elettorale, in quanto il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto esistente la regola dell&#8217;alterità  tra sottoscrittori della lista elettorale e candidati della medesima;<br /> 2) violazione del diritto di n. 3 elettori di apporre la propria sottoscrizione alla lista, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 28 del d.P.R. n. 570/1960, eccesso di potere, violazione del principio di non contestazione ex art. 64 c.p.a., poichè la sentenza appellata avrebbe errato nel giudicare irrilevanti le dichiarazioni sostitutive di n. 3 elettori secondo cui il Segretario comunale avrebbe impedito al sig. Antonio Rattà , presentatore della lista elettorale, di riprenderla in un momento anteriore al termine di scadenza per consentire ai predetti n. 3 elettori di sottoscriverla;<br /> 3) omessa segnalazione di irregolarità  da parte del Segretario comunale, eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 32 del d.P.R. n. 570/1960, nonchè violazione del principio di affidamento, per non avere il Segretario comunale effettuato, nel caso di specie, una verifica della rispondenza a legge della documentazione presentata all&#8217;atto della presentazione della lista di cui si discute;<br /> Preso atto:<br /> che si sono costituiti nel giudizio di appello, con atto formale, il Ministero dell&#8217;Interno e la Prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di Catanzaro, formulando, nel corso della discussione orale della causa, l&#8217;eccezione di rito di irregolarità  della notifica dell&#8217;atto di appello, perchè eseguita nei confronti della sola Prefettura e non anche del Ministero;<br /> che l&#8217;appello risulta notificato via &#8220;P.E.C.&#8221; ai controinteressati costituiti nel giudizio di primo grado;<br /> che all&#8217;udienza speciale elettorale del 28 agosto 2020, dopo breve discussione in rito e nel merito tra le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione;<br /> Ritenuto di dover preliminarmente respingere l&#8217;eccezione di irregolarità  della notifica dell&#8217;appello sollevata dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, dal momento che questa si è costituita in giudizio anche per il Ministero dell&#8217;Interno, oltre che per la Prefettura di Catanzaro, così¬ sanando &#8211; alla luce della regola di cui all&#8217;art. 44, comma 2, c.p.a. &#8211; eventuali irregolarità  della predetta notifica (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. VI, 21 maggio 2020, n. 3220);<br /> Ritenuto che nel merito l&#8217;appello sia fondato e da accogliere, stante la fondatezza del primo motivo con esso dedotto, avente efficacia pregiudiziale ed assorbente rispetto agli altri;<br /> Considerato in particolare:<br /> &#8211; che la sentenza appellata, condividendo l&#8217;orientamento espresso dalla I^ Sottocommissione elettorale circondariale di Catanzaro con il verbale di ricusazione della lista elettorale, ha giudicato sussistente nell&#8217;ordinamento giuridico un principio generale di necessaria alterità  tra i sottoscrittori della lista ed i candidati della stessa, con conseguente divieto per i candidati di farsi essi stessi sottoscrittori della lista: orientamento affermato in applicazione di un precedente di questo Consiglio di Stato (Sez. V, 6 ottobre 2014, n. 4993), reso, per vero, su fattispecie parzialmente diversa (quella delle elezioni degli organi delle Province, dopo la trasformazione di queste in Enti territoriali di secondo grado operata dalla l. n. 56/2014);<br /> &#8211; che, cionondimeno, di un principio di tal fatta non si rinviene alcuna esplicita statuizione nelle norme dell&#8217;ordinamento giuridico statale e, in particolare, per quanto qui rileva, nelle norme che regolano la presentazione delle liste e delle candidature nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti (fascia in cui è ricompreso il Comune di Soverato);<br /> &#8211; che, infatti, sia l&#8217;art. 28 del d.P.R. n. 570/1960 (in parte abrogato), sia l&#8217;art. 3 della l. n. 81/1993 (che lo ha sostituito) prevedono, quale qualità  soggettiva che deve essere posseduta dal sottoscrittore della lista elettorale, quella di &#8220;elettore&#8221;, senza ulteriori specificazioni;<br /> &#8211; che, pìù in particolare, l&#8217;art. 3, comma 1, lett. f), della l. n. 81/1993 prevede che per i Comuni aventi una popolazione compresa tra 5.001 a 10.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione della lista di candidati al Consiglio comunale e della collegata candidatura alla carica di Sindaco debba essere sottoscritta da non meno di 60 e da non pìù di 120 &#8220;elettori&#8221;, si ribadisce, senza ulteriori specificazioni;<br /> &#8211; che, pertanto, sulla scorta di un canone interpretativo di tipo testuale -certo rilevante in una materia come quella elettorale, in cui le limitazioni dell&#8217;elettorato passivo devono intendersi giocoforza in senso tassativo- le disposizioni (si ribadisce: statali) che regolano la materia in esame non enunciano il principio di alterità , nei termini in cui lo ha inteso ed enunciato, invece, la sentenza appellata;<br /> &#8211; che, infatti, sul piano letterale, &#8220;elettore&#8221; del Comune, legittimato a sottoscrivere la lista, è (anche) colui che, oltre a rivestire la qualità  di elettore (ai fini dell&#8217;esercizio del diritto di elettorato attivo), sia nel contempo intenzionato a concorrere alle elezioni quale candidato (ai fini stavolta dell&#8217;esercizio del diritto di elettorato passivo);<br /> &#8211; che, in conclusione, l&#8217;interpretazione letterale della normativa nazionale contrasta con l&#8217;enucleazione del riferito principio di necessaria alterità  soggettiva;<br /> che, a fortiori, ad avviso del Collegio, un principio di tal fatta non può evincersi dalla normativa regionale emanata in materia, ex se inidonea ad affermare principi generali con validità  per l&#8217;intero ordinamento nazionale;<br /> &#8211; che il richiamato principio di alterità  non pare del resto ricavabile applicando ulteriori criteri interpretativi, in specie quello logico e/o quello teleologico;<br /> &#8211; che, invero, quanto al criterio teleologico, attento alla ratio della disciplina da interpretare, non si condivide l&#8217;impostazione seguita dal giudice di primo grado laddove, nel ricavare in via interpretativa il principio di necessaria diversità  soggettiva tra sottoscrittori della lista e candidati della medesima, valorizza l&#8217;esigenza (certo sottesa alla disciplina che regola il segmento preparatorio del procedimento elettorale) di assicurare un&#8217;adeguata rappresentatività  delle liste di candidati e sostiene che la stessa finirebbe per essere neutralizzata se a sottoscrivere le liste fossero ammessi, sempre se elettori, gli stessi candidati inclusi nelle liste stesse;<br /> &#8211; che, in primo luogo, infatti, non pare ininfluente rilevare che ben possono essere inseriti nelle liste candidati non elettori, ai quali dunque senza alcun dubbio sarebbe precluso apporre la sottoscrizione (è quanto peraltro si è riscontrato nella competizione elettorale per cui è causa nella quale è coinvolta una terza lista (&#8220;Insieme per Soverato&#8221;) che, secondo l&#8217;appellante, comprende taluni candidati residenti in altri Comuni, peraltro sostenendo un candidato Sindaco a sua volta residente in Comune vicino);<br /> che viceversa i candidati, qualora siano anche elettori del Comune nel quale si svolge la competizione elettorale, ben possono concorrere, con la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista, a costituire quella base minima di rappresentatività  che la disciplina di settore sostanzialmente pretende nel prescrivere un numero minimo di sottoscrizioni ad opera di &#8220;elettori&#8221;;<br /> &#8211; che, pertanto, non solo alla stregua del criterio interpretativo di tipo letterale, ma anche alla stregua di quello teleologico, è necessario distinguere l&#8217;ipotesi del candidato/non elettore da quella del candidato che sia anche elettore;<br /> che, invero, solo nel primo caso, deve essere preclusa la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista, non essendo il candidato espressione del corpo elettorale (gli elettori di quel dato Comune) interessato dalle elezioni;<br /> che, infatti, la sottoscrizione, da parte sua, della lista non consentirebbe certo di soddisfare l&#8217;esigenza cui è preordinato il procedimento di sottoscrizione, quella appunto di verificare che la lista sia espressione di una parte (pìù o meno ampia) del corpo elettorale;<br /> &#8211; che ad opposta conclusione deve, invece, pervenirsi ove il candidato alle elezioni comunali sia altresì¬ elettore nel medesimo Comune, perchè qui egli, in quanto elettore, è certamente rappresentativo (pro capite) del corpo elettorale, di tal chè, anche sul piano teleologico e delle finalità  quindi cui è preordinato il procedimento di sottoscrizione, non si ravvisano ragioni per escluderlo dai soggetti legittimati alla sottoscrizione della lista;<br /> &#8211; che, nel caso di specie, come emerge dal verbale di ricusazione, solo n. 2 dei n. 7 candidati sottoscrittori della lista non sono elettori del Comune nel quale si svolge la competizione elettorale;<br /> che, quindi, solo per questi 2 candidati sarebbe stata corretta l&#8217;esclusione dall&#8217;elenco dei sottoscrittori, con la conseguenza che il numero dei sottoscrittori si sarebbe comunque mantenuto nei limiti di legge (26 &#8211; 2 = 24, superiore quindi ai prescritti 20);<br /> &#8211; che, da ultimo, l&#8217;impostazione seguita dal giudice di primo grado, volta a precludere comunque la sottoscrizione al candidato, anche quando &#8220;elettore&#8221;, reca con sè il rischio di effetti paralizzanti o comunque di forte limitazione in casi di Comuni di piccole dimensioni con un corpo elettorale molto ristretto, ove potrebbe manifestarsi conseguenti difficoltà  (soprattutto per i nuovi attori politici) nel provvedere alla raccolta delle firme;<br /> &#8211; che, al riguardo, se certo l&#8217;ordinamento appronta per l&#8217;ipotesi prospettata un meccanismo rimediale escludendo la necessità  della sottoscrizione delle liste per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (art. 3, comma 2, della l. n. 81/1993), non può tuttavia escludersi che il problema emerga in Comuni aventi una popolazione di poco superiore a 1.000 abitanti (numerosi in Italia), lÃ¬ dove l&#8217;obbligo della raccolta delle firme, invece, permane;<br /> che, d&#8217;altra parte, le argomentazioni sopra espresse non sono neutralizzate dalla circostanza della fissazione di un limite di sottoscrizioni ridotto ad un terzo per la tornata elettorale del 20/21 settembre 2020, trattandosi di una misura eccezionale approntata in funzione del contrasto all&#8217;emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19, come tale non valutabile nel ricostruire le coordinate del regime ordinario di raccolta delle sottoscrizioni;<br /> Ritenuto, in conclusione, per tutto quanto si è detto, che l&#8217;appello sia fondato e da accogliere, in virtà¹ della fondatezza del primo motivo con esso dedotto e con assorbimento degli altri motivi;<br /> Ritenuto, per conseguenza, in riforma della sentenza appellata, di dover accogliere il ricorso di primo grado e per l&#8217;effetto di dover annullare il verbale di ricusazione con esso impugnato, contestualmente disponendo la riammissione della lista alla competizione elettorale;<br /> Ritenuta, da ultimo, la sussistenza di giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese tra le parti, attese la novità  e la complessità  delle questioni esaminate<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sezione Terza (III^), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando il verbale con lo stesso impugnato e disponendo la riammissione alla competizione elettorale della lista ricusata.<br /> Compensa le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-8-2020-n-5292/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.5292</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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