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	<title>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Archivi - Giustamm</title>
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	<title>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2020 n.7951</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-12-2020-n-7951/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2020 n.7951</a></p>
<p>Francesco Caringella, Presidente, Valerio Perotti, Consigliere, estensore; PARTI : (Rinascita del Tranviere Società  Cooperativa Edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pietro Golisano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lagrange n. 1 contro Roma Capitale, in persona del Sindaco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-12-2020-n-7951/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2020 n.7951</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-12-2020-n-7951/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2020 n.7951</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Caringella, Presidente, Valerio Perotti, Consigliere, estensore; PARTI :  (Rinascita del Tranviere Società  Cooperativa Edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pietro Golisano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lagrange n. 1 contro Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Umberto Garofoli, con domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 e nei confronti di Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Elisa Caprio, elettivamente domiciliata presso la sede dell&#8217;Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27; Omissis, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla determinazione del canone locativo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia &#8211; Edilizia residenziale pubblica (ERP) &#8211; finanziamenti &#8211; canone locativo &#8211; determinazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il canone di locazione da praticare agli inquilini degli alloggi ERP rappresenta una percentuale del prezzo di vendita degli alloggi stessi, il quale, a sua volta, è calcolato sulla base del costo di costruzione per la realizzazione dell&#8217;intervento: il contributo pubblico consente (all&#8217;impresa) di ottenere un abbattimento dei costi di costruzione e di tale abbattimento non può non tenersi conto ai fini della determinazione del canone da praticare agli inquilini.</em><br /> <em>Se l&#8217;erogazione del finanziamento pubblico è volta a rendere sostenibili i costi di realizzazione degli immobili di E.R.P., non vi è ragione per escludere che di tale contributo alla sostenibilità  dei costi si tenga conto ai fini della determinazione del canone locativo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/12/2020<br /> <strong>N. 07951/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09735/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9735 del 2015, proposto da<br /> Rinascita del Tranviere Società  Cooperativa Edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pietro Golisano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lagrange n. 1;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Roma Capitale, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Umberto Garofoli, con domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Regione Lazio, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Elisa Caprio, elettivamente domiciliata presso la sede dell&#8217;Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27; Vitullo Fabrizio, Di Iorio Daniela, D&#8217;Avolio Pietro, Sarcone Maria Luisa, Mariucci Catia, Ragaglini Simonetta, De Giovanni Antonella e Rosa Pietro, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Vincenzo Perticaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n.146; Bucci Gabriele, Gualandri Claudio, Biasi Ilaria, Gabrieli Patrizia, Moscatelli Mauro e Bucci Alessandro, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 5875/2015, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Regione Lazio, nonchè di <em>Omissis </em>;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza Relatore nell&#8217;udienza tenuta da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 del 12 novembre 2020 il Cons. Valerio Perotti e data la presenza dell&#8217;avvocato Caprio;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Risulta dagli atti che il Comune di Roma (oggi Roma Capitale), in virtà¹ di Convenzione del 18 gennaio 2006, stipulata ai sensi dell&#8217;art. 35 della l. n. 865 del 1971, concedeva alla Rinascita del Tranviere Società  Cooperativa Edilizia a r.l. il diritto di superficie per la durata di anni 99 su un&#8217;area edificabile facente parte del comparto C del Piano di Zona &#8220;C25 Borghesiana &#8211; Pantano&#8221;.<br /> Su detta area era prevista, nell&#8217;ambito del Piano di Zona, la realizzazione di una cubatura residenziale di mc.14.395 effettivi e di una cubatura non residenziale di mc. 1000.<br /> La concessione del diritto di superficie veniva accordata per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia economica e popolare (52 alloggi), fruente di finanziamento agevolato della Regione Lazio, <em>ex lege</em> n. 179 del 1992, per la costruzione di alloggi da concedere in locazione<br /> permanente.<br /> In particolare, la cooperativa avrebbe ottenuto, per la realizzazione dell&#8217;intervento di edilizia agevolata su cui si verte, il finanziamento di euro 1.598.974,77.<br /> Gli alloggi venivano interamente realizzati e concessi in locazione, con canone corrispondente al<br /> 4,30% del prezzo di cessione.<br /> Peraltro, con nota prot. n. 83175 del 12 ottobre 2012, l&#8217;Ufficio ERP di Roma Capitale comunicava alla Rinascita del Tranviere, ai sensi dell&#8217;art. 7 della l. n. 241 del 1990, l&#8217;avvio di un procedimento di verifica delle procedure di calcolo del prezzo di cessione e del canone di locazione degli alloggi ERP, palesando che l&#8217;attività  di verifica si rendeva necessaria per la constatata mancata detrazione del contributo regionale dal prezzo massimo di cessione utilizzato per la determinazione del canone di locazione.<br /> A riscontro di ciò, in data 15 maggio 2013 la Cooperativa trasmetteva all&#8217;ufficio procedente una serie di documenti ritenuti pertinenti (in particolare, il piano economico finanziario con i dati dell&#8217;intervento, ivi incluso il contributo regionale) ed una nota di osservazioni e diffida.<br /> Con provvedimento prot. n. 35863 del 12 marzo 2014, il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale disponeva tuttavia la chiusura del procedimento di autotutela rideterminando il prezzo di cessione ed il conseguente canone di locazione degli alloggi assegnati, rilevando inoltre che, in mancanza delle lettere di richiesta e/o accettazione delle stesse da parte dei soci/affittuari/fruitori finali, non era neppure possibile riconoscere &#8211; a al fine &#8211; le migliorie afferenti ai singoli alloggi.<br /> Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio la Cooperativa Rinascita del Tramviere impugnava l&#8217;atto conclusivo del procedimento (salvo per la parte attinente al mancato riconoscimento delle migliorie) deducendo cinque distinti motivi di censura.<br /> Si costituivano in giudizio sia Roma Capitale, sia i sigg.ri <em>Omissis</em>, questi ultimi nella dichiarata qualità  di affittuari degli alloggi realizzati, chiedendo la reiezione del gravame.<br /> Con sentenza 22 aprile 2015, n. 5875, il giudice adito respingeva il ricorso, sul presupposto che il<br /> Contributo pubblico ottenuto a suo tempo dalla Cooperativa andasse defalcato in sede di computo dei prezzi di cessione; del resto, parametrando i canoni di locazione al prezzo di cessione degli alloggi definito al lordo del finanziamento regionale, si otterrebbe un&#8217;inammissibile duplicazione<br /> del beneficio, il quale in tal modo sarebbe fruito sia all&#8217;atto della corresponsione del prezzo della costruzione, sia al momento della riscossione dei canoni.<br /> Avverso tale decisione la Cooperativa Rinascita del Tramviere interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:<br /> 1)Â <em>Violazione e falsa applicazione della normativa che disciplina la materia, nonchè dei provvedimenti e degli atti di essa attuativi; in particolare violazione degli artt. 6 e 8 della legge n. 179/1992; del D.M. LL.PP. del 5.08.1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata) e del D.M. LL.PP. del 5.08.1994 (Criteri e modalità  per la definizione del valore dei contributi in materia di edilizia agevolata), della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2036 del 3.10.2000; della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 710 del 4.8.2005; della Convenzione urbanistica sottoscritta in data 18.01.2006 (atto a rogito del Notaio Ungari Trasatti (rep. 37984/19Ã³33) e del relativo atto</em><br /> <em>d&#8217;obbligo del 18.01.2006 (atto a rogito del Notaio Ungari Trasatti rep. 379E2/19631); della</em><br /> <em>delibera del Consiglio Comunale n. 173 del 25&#8217;07.2005. Violazione dell&#8217;art. 18 del D.P.R. n.</em><br /> <em>380/2001. Erroneità , contraddittorietà , illogicità  ed insufficienza della motivazione della sentenza appellata. Errore nei presupposti di fatto. Errore su un punto decisivo della controversia</em>.<br /> 2)Â <em>Erroneità  della sentenza appellata per violazione, per erronea interpretazione ed applicazione dell&#8217;intera disciplina normativa, regolamentare e convenzionale che regola la materia e degli atti di essa attuativi; in particolare reiterata violazione degli artt.6 e 8 della legge n.179/1992; del D.M. LL.PP. del 5.08.1994, della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2036 del 3.10.2000; della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 710 del 4.8.2005; della Convenzione urbanistica sottoscritta in data 18.01.2006 e del relativo atto d&#8217;obbligo del 18.01.2006; della delibera del Consiglio Comunale n, 173 del 25.07.2005. Travisamento degli elementi di fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà , travisamento dei fatti, insufficienza ed illogicità  della motivazione</em>.<br /> 3)Â <em>Erroneità  detta sentenza appellata per violazione e falsa applicazione degli artt.3 e art. 21 nonies legge n. 241/1990. Violazione dei principi generali di buon andamento, correttezza e buona fede nell&#8217;attività  della P.A. di cui all&#8217;art. 97 Cost, ed all&#8217;art, 1 della legge n. 241/1990: violazione del principio della tutela del legittimo affidamento del privato nell&#8217;attività  amministrativa della Pubblica Amministrazione. Carenza ed illogicità  della motivazione della sentenza appellata: eccesso di potere del provvedimento impugnato. Errore e travisamento dei presupposti di fatto. Carenza dell&#8217;interesse pubblico all&#8217;autotutela. Carenza ed illogicità  della motivazione contenuta nel provvedimento</em>.<br /> 4)Â <em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 21 quinquies della Legge n. 24l/1990 &#8211; Insufficienza della motivazione con violazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990</em>.<br /> 5)Â <em>Errore nei presupposti di fatto e su un punto decisivo della controversia: illegittimità  del provvedimento amministrativo per incompetenza dell&#8217;Organo che lo ha adottato</em>.<br /> La Regione Lazio si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato.<br /> Analogamente faceva Roma Capitale, con nota di forma del 30 novembre 2015.<br /> Anche i sigg.ri Vitullo Fabrizio, Di Iorio Daniela, D&#8217;Avolio Pietro, Sarcone Maria Luisa, Mariucci Catia, Ragaglini Simonetta, De Giovanni Antonella e Rosa Pietro si costituivano, parimenti chiedendo la reiezione del gravame.<br /> Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all&#8217;udienza del 12 novembre 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Con il primo motivo di appello si contesta l&#8217;assunto, ritenuto nella sentenza di primo grado, secondo cui i beneficiari del contributo pubblico sarebbero i privati: il contributo sarebbe infatti destinato a sostenere, da un punto di vista finanziario, l&#8217;operazione di sviluppo edilizio intrapresa<br /> dal singolo operatore economico, sia per la realizzazione degli alloggi che per la loro gestione nel lungo periodo.<br /> Diversamente da quanto si legge nella sentenza appellata, dunque, il finanziamento pubblico avrebbe lo scopo di sostenere gli operatori economici privati che intraprendono tali progetti, assicurando il supporto finanziario indispensabile per rispettare i vincoli dell&#8217;operazione, consistenti nel destinare gli alloggi realizzati alla locazione permanente &#8211; poi trasformata in locazione per venticinque anni &#8211; in favore di conduttori muniti dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge, con canoni calmierati.<br /> In tal senso, precisa l&#8217;appellante, &#8220;<em>la sentenza appellata è anche frutto di un&#8217;evidente travisamento dei fatti. avendo il TAR omesso di considerare che i canoni di locazione applicati dalla Cooperativa appellante così¬ come determinati sulla base delle tabelle inizialmente approvate dal Comune) sono inferiori di circa il 30% rispetto a quelli di mercato (secondo quanto comprovato dalle quotazioni ufficiali relative al mercato immobiliare in zona Borghesiana [&#038;]).</em><br /> <em>Ed infatti, sebbene la sentenza appellata affermi ripetutamente che l&#8217;obiettivo della normativa in</em><br /> <em>esame è quello di pervenire alla fissazione di canoni di locazione e orezzi di cessione &quot;in qualche</em><br /> <em>misura calmierati&quot; (cfr. pag. 15 sentenza appellata), il Tar ha travisato i fatti nella parte in cui non</em><br /> <em>ha rilevato che, in concreto. tale scopo è stato raggiunto dalla Cooperativa appellante, la quale ha</em><br /> <em>realizzato gli alloggi e li ha poi concessi in locazione a conduttori muniti dei requisiti soggettivi</em><br /> <em>previsti dalla legge, applicando canoni sensibilmente inferiori rispetto a quelli di mercato</em>&#8220;.<br /> In secondo luogo, il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato che l&#8217;operata rideterminazione in ribasso dei prezzi massimi di cessione degli alloggi e dei conseguenti canoni di locazione avrebbe comportato, a posteriori, una sensibile alterazione dei parametri sulla base dei quali era stato predisposto dalla Cooperativa il piano economico-finanziario dell&#8217;operazione.<br /> Con specifico riguardo poi al presunto omesso scomputo del finanziamento pubblico, deduce l&#8217;appellante (<em>sub</em> p.to 1.2 dell&#8217;appello) che il prezzo di cessione degli alloggi ed il conseguente canone di locazione (inizialmente approvati dal Comune di Roma) erano stati determinati dall&#8217;appellante secondo i parametri previsti dalla <em>Convenzione</em> e dalÂ <em>Disciplinare generale</em> ad essa allegato, in base ai quali lo scomputo del contributo pubblico risultava essere giÃ  stato effettuato <em>ab origine</em> (e, come tale, sarebbe stato regolarmente approvato dall&#8217;amministrazione).<br /> Ciò in virtà¹ di quanto previsto all&#8217;art. 11, lett. c) del <em>Disciplinare</em>, in base al quale il prezzo massimo di cessione sarebbe stato determinato anche in ragione del &#8220;<em>costo di costruzione per la realizzazione dell&#8217;intervento, comprensivo delle spese generali anche relative alla progettazione, nonchè degli oneri di preammortamento e finanziamento relativo agli eventuali contributi pubblici erogati</em>&#8220;.<br /> Coerentemente a ciò, del resto, la delibera di Consiglio Comunale n. 173 del 2005 determina il costo di costruzione in base alla percezione o meno di finanziamenti pubblici da parte dell&#8217;operatore economico, tant&#8217;è che nel secondo caso sarebbe stata riconosciuta una maggiorazione di ben 170,94 euro/mq., giustificabile solo con la presenza o meno del contributo pubblico.<br /> Dunque, l&#8217;ulteriore scomputo del contributo ipotizzato in sentenza determinerebbe una duplice ed illegittima decurtazione del costo di costruzione (e, conseguentemente, del prezzo di cessione) giÃ  decurtato in origine in ragione della natura pubblica del finanziamento.<br /> Sotto altro profilo (punto 1.3 dell&#8217;appello) non sarebbe pertinente il richiamo operato dal primo giudice al precedente del T.a.r. Lazio n. n.6800 del 2014, per diversità  di presupposti: lÃ  infatti l&#8217;operatore economico avrebbe beneficiato di un finanziamento pari al 79% del costo di costruzione, mentre nel caso attualmente in esame la Cooperativa avrebbe solamente ottenuto un finanziamento pari a circa il 17% del medesimo costo.<br /> Neppure convincerebbe il richiamo fatto in sentenza all&#8217;art. 1339 Cod. civ., non essendo state individuate le clausole della Convenzione che risulterebbero colpite da nullità <em>ex</em> art. 1419 Cod. civ. e di conseguenza sostituite dalla disciplina imperativa, così¬ come non sarebbe stata neppure individuata la norma che rivestirebbe carattere imperativo, idonea ad integrate la Convenzione sottoscritta tra il Comune e la Cooperativa appellante.<br /> Il motivo non può essere accolto, dovendo trovare conferma il principio giÃ  esposto &#8211; da ultimo &#8211; nel precedente di Cons. Stato, V, 23 settembre 2019, n. 6331, riferito a vicenda analoga a quella su cui attualmente si verte, per cui &#8220;<em>Ha condivisibilmente rilevato il primo giudice che, sebbene la convenzione del 2007 intercorsa con il Comune di Roma non prevedeva espressamente l&#8217;obbligo di scomputare l&#8217;entità  del finanziamento dal costo di costruzione, le norme di cui alla legge n. 179 del 1992, integrative, per la loro portata inderogabile, del testo convenzionale, considerano nel computo del prezzo di cessione i soli costi effettivi, e non anche la quota parte proveniente dal finanziamento pubblico, atteso che, diversamente, si determinerebbe un&#8217;inammissibile duplicazione del beneficio, fruito all&#8217;atto della corresponsione del prezzo della concessione, e poi al momento della riscossione dei canoni.</em><br /> <em>Ed invero, come questo Consiglio ha giÃ  avuto occasione di porre in evidenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 5 giugno 2018, n. 3380), si desume, in sede di interpretazione degli artt. 6 e 7 della legge n. 179 del 1992 (irrilevante risultando il richiamo, contenuto nella sentenza di prime cure, alla legge n. 94 del 1982, peraltro a scopo rafforzativo di un autonomo assunto motivazionale), che i beneficiari dei contributi per cui è causa non siano da individuare nei soggetti realizzatori degli interventi di edilizia agevolata, bensì¬ negli inquilini, in veste di fruitori finali. In particolare, l&#8217;art. 6 della suindicata legge n. 179, al comma 2, specifica che i valori dei contributi sono stabiliti in funzione del reddito dei beneficiari, circostanza idonea a connettere i presupposti per la fruizione del contributo allo stato soggettivo riferibile all&#8217;inquilino dell&#8217;immobile; analogamente il comma 10 dello stesso art. 6, come pure l&#8217;art. 7, comma 1, depongono nel senso di individuare i beneficiari finali dei contributi nelle persone fisiche degli inquilini degli immobili.</em><br /> <em>Va ulteriormente considerato che, risultando il canone di locazione da praticare agli inquilini una percentuale del prezzo di vendita degli alloggi, il quale, a sua volta, è calcolato sulla base del costo di costruzione per la realizzazione dell&#8217;intervento, consentendo all&#8217;impresa il contributo pubblico di ottenere un abbattimento dei costi di costruzione, di tale abbattimento non può non tenersi conto ai fini della determinazione del canone da praticare agli inquilini.</em><br /> <em>Se l&#8217;erogazione del finanziamento pubblico è volta a rendere sostenibili i costi di realizzazione degli immobili di E.R.P., non vi è ragione per escludere che di tale contributo alla sostenibilità  dei costi si tenga conto ai fini della determinazione del canone locativo (il quale è fissato in una quota parte del prezzo possibile di cessione, fissato a propria volta in relazione al costo di realizzazione). In questa prospettiva non assume alcun rilievo la prospettata distinzione tra le ipotesi di locazione permanente e quelle di locazione a termine, in quanto il riferimento al prezzo di vendita (a sua volta basato sul costo di costruzione per la realizzazione dell&#8217;edificio) risulta comunque finalizzato alla determinazione di un adeguato valore locativo, compatibile con entrambe le tipologie di locazione</em>&#8220;.<br /> Con il secondo motivo di appello viene inoltre dedotta l&#8217;illegittimità  del provvedimento amministrativo impugnato, sia nella parte in cui aveva ridotto il prezzo massimo di cessione, sia in quella nella quale era stato rideterminato il canone di locazione. In particolare, ai sensi dell&#8217;art. I par. 8 dell&#8217;«<em>Atto d&#8217;obbligo per la locazione permanente di alloggi di edilizia agevolata</em>» sottoscritto dalla Cooperativa appellante in data 18 gennaio 2006, che disciplina la locazione dei predetti alloggi, disponeva che &#8220;<em>[&#8230;] il canone annuo dÃ¬ locazione è determinato nella misura percentuale sottoscritta dall&#8217;operatore nella domanda di partecipazione al bando dÃ¬ cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2036 del 3 ottobre 2000, con il quale il programma è stato ammesso a finanziamento, in rapporto con il piano finanziario dÃ¬ cui all&#8217;art. 8, comma 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, e non superiore al 4,5%, del prezzo convenzionale [&#8230;]</em>&#8220;.<br /> Ne conseguirebbe che la determinazione del canone di locazione doveva essere effettuata in misura<br /> percentuale rispetto al prezzo di cessione degli alloggi, come stabilito in convenzione, da ciò<br /> derivando che tale prezzo non avrebbe potuto essere ridotto <em>ex post</em> dall&#8217;amministrazione.<br /> La riduzione del prezzo di cessione disposta dall&#8217;amministrazione con il provvedimento impugnato, avrebbe determinato, di riflesso, un&#8217;ulteriore (ed illegittima) riduzione del canone di locazione rispetto a quanto <em>ab origine</em> correttamente quantificato: &#8220;<em>poichè il prezzo massimo di cessione degli alloggi era stato determinato a priori in misura ridotta, trattandosi di un intervento di edilizia agevolata, ne consegue che anche nella determinazione del canone di locazione, stabilito in misura percentuale rispetto al prezzo massimo di cessione, deve intendersi giÃ  detratto l&#8217;importo del finanziamento pubblico</em>&#8220;; non vi sarebbero quindi ragioni giuridiche valide per dover ridurre anche il canone di locazione degli alloggi.<br /> Nè il provvedimento impugnato potrebbe dirsi adeguatamente motivato per il fatto &#8211; evidenziato dal primo giudice &#8211; di avere tra l&#8217;altro recepito le conclusioni raggiunte dal Gruppo di Lavoro istituito con determinazione del Direttore del <em>Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica</em> n. 478 del 18 luglio 2012.<br /> Il suddetto Gruppo di Lavoro, in realtà , da un lato avrebbe preso a riferimento dati del tutto eterogenei rispetto alla questione attualmente dibattuta, senza neppure valutare la circostanza che nella convenzione stipulata tra la Cooperativa appellante e l&#8217;amministrazione era stato previsto un prezzo massimo di cessione degli alloggi, determinato <em>ab origine</em> in misura ridotta per gli interventi che beneficiano di finanziamento pubblico; dall&#8217;altro non avrebbe neppure affermato, in realtà , che tale prezzo (giÃ  ridotto) avrebbe dovuto essere ulteriormente decurtato.<br /> Il motivo non è fondato, se non anche inammissibile per carenza di interesse, in quanto il par. 11 della sentenza, sul quale si appunta la censura in esame, è posto &#8220;a sostegno&#8221; argomentativo della decisione assunta, non ne costituisce dunque il nucleo tematico della motivazione, con la conseguenza che l&#8217;ipotetica (eventualmente parziale) inconferenza degli argomenti sviluppati non avrebbe alcuna ricaduta sulla statuizione decisoria.<br /> Con il terzo motivo di gravame &#8211; sul presupposto che il provvedimento originariamente impugnato potesse qualificarsi come atto di annullamento, in via di autotutela, di un precedente provvedimento amministrativo &#8211; viene eccepita la violazione dell&#8217;art.2l-<em>nonies</em> della l. n. 241 del 1990 (nel testo all&#8217;epoca vigente), laddove il primo giudice avrebbe frettolosamente respinto tale censura, senza perà² puntualmente verificare l&#8217;effettiva sussistenza dei presupposti di legge per il valido esercizio del relativo potere.<br /> In particolare, non sussisterebbe il requisito della originaria illegittimità  dell&#8217;atto, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza circa l&#8217;evidenza, sin dall&#8217;origine, della necessità  di decurtare il contributo pubblico dal prezzo di cessione degli alloggi, per le ragioni giÃ  esposte in precedenza; neppure sarebbe stato ravvisabile (e, men che mai, concretamente individuato) un interesse pubblico alla rettifica delle tabelle recanti i prezzi massimi di cessione.<br /> Non sarebbe stato inoltre rispettato il principio del termine ragionevole entro il quale esercitare il potere di annullamento, laddove la spiegazione adottata in sentenza (&#8220;<em>la delicatezza delle posizioni da tutelare in via prioritaria ha giustificato l&#8217;intervento riparatore anche a distanza di notevole tempo dal provvedimento rettificato</em>&#8220;) non spiegherebbe in realtà  nulla circa la natura degli interessi in conflitto e le ragioni del loro concreto bilanciamento.<br /> L&#8217;appellante insiste infine sulla presunta carenza di motivazione del provvedimento, posto che l&#8217;amministrazione procedente &#8220;<em>non ha compiuto alcuna valutazione comparativa tra l&#8217;interesse pubblico, che non è stato in alcun modo identificato, e gli interessi del destinatario dell&#8217;atto che, nel tempo, ha maturato un legittimo affidamento circa la conservazione di una situazione ampiamente consolidata</em>&#8220;, anche alla luce dei numerosi atti amministrativi adottati nel corso del tempo &#8220;<em>nell&#8217;implicito ed inequivoco presupposto del prezzo massimo di cessione determinato nella misura giÃ  scontata del finanziamento pubblico</em>&#8220;.<br /> Neppure questo motivo è suscettibile di accoglimento, alla luce degli argomenti giÃ  esaminati in ordine alle precedenti doglianze, che portano a configurare la doverosità  (vincolata) del provvedimento adottato.<br /> Invero, prendendo le mosse dalla considerazione che la tabella di calcolo approvata dall&#8217;amministrazione è stata fornita dalla stessa società  appellante, che ha malamente interpretato un quadro normativo orientato ad escludere il finanziamento pubblico dal prezzo massimo di cessione, non può che affermarsi la doverosità  del provvedimento in autotutela di rideterminazione del prezzo di cessione.<br /> Del resto, la giurisprudenza è consolidata nell&#8217;affermare che l&#8217;autotutela può esercitarsi anche oltre il termine ragionevole (oggi, enucleato nei diciotto mesi) entro il quale può essere disposto l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio a mente dell&#8217;art. 21-<em>nonies</em> della legge n. 241 del 1990, tra l&#8217;altro, nel caso in cui l&#8217;acclarata erroneità  dei presupposti del provvedimento di primo grado attributivo di vantaggi economici non sia imputabile all&#8217;amministrazione, ma alla colpa della parte; in tale evenienza non potrà  che farsi applicazione del generale canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la correlazione tra gli opposti interessi in giuoco (in termini Cons. Stato, VI, 4 febbraio 2019, n. 849; V, 27 giugno 2018, n. 3940). E peraltro la &#8220;tempestività &#8221; del provvedimento in autotutela va valutata in relazione al momento in cui tale potere può essere esercitato, profilo per il quale rileva non soltanto la conoscenza dell&#8217;illegittimità , ma anche il carattere &#8220;permanente&#8221; dei rapporti locatizi di cui si discute.<br /> Nella fattispecie controversa sono ravvisabili i presupposti cui la norma condiziona l&#8217;esercizio del potere di autotutela (con l&#8217;effetto di rimozione del provvedimento), e cioè l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto sul quale si interviene (essendo la misura del canone inizialmente assentita in contrasto con le previsioni della legge n. 179 del 1992), un interesse pubblico non riconducibile al mero ripristino della legalità  ed una comparazione di tale interesse con quello privato al mantenimento dell&#8217;efficacia dell&#8217;atto.<br /> Con il quarto motivo di appello viene poi dedotta &#8211; in subordine &#8211; l&#8217;assenza dei presupposti per procedersi alla revoca (<em>ex</em> art. 21-<em>quinquies </em>della l. n. 241 del 1990) delle tabelle dei prezzi massimi di cessione originariamente adottate, stante in primo luogo l&#8217;assenza di mutamenti della situazione di fatto, tali da giustificare la revoca del precedente provvedimento.<br /> Il motivo va disatteso, come giÃ  fatto dal primo giudice, non essendosi in presenza di un provvedimento di revoca, bensì¬ di una rettifica integrativa conseguente la rilevata illegittimità  dell&#8217;atto inizialmente adottato.<br /> Infine, con il quinto motivo di appello si contesta l&#8217;incompetenza dell&#8217;organo che ha adottato il provvedimento impugnato ad incidere sulla convenzione stipulata <em>Ã­nter partes</em>, nonchè sui criteri a monte determinati dal Consiglio Comunale con delibera n. 173 del 2005, poichè a ciò avrebbe tutt&#8217;al pìù dovuto provvedere il medesimo Consiglio.<br /> Neppure questo motivo è fondato, dovendosi confermare quanto al riguardo evidenziato dal primo giudice, per cui non vi è, in realtà , alcun contrasto tra la Convenzione, lo schema di disciplinare adottato in via generale dal Consiglio comunale (nel 2005) e la determinazione infine assunta da Roma Capitale, costituente oggetto di contestazione: quest&#8217;ultima, infatti, non avrebbe fatto altro che applicare &#8220;<em>norme e principi normativi di carattere inderogabile ed imperativo, aventi efficacia</em><br /> <em>automaticamente integrativa delle disposizioni pattizie e regolamentari citate (e peraltro dalla convenzione e dal relativo schema le norme dello specifico programma di finanziamento sono anche richiamate e recepite ai fini dell&#8217;automatica applicazione [&#038;]</em>&#8220;.<br /> Alla luce dei rilievi che precedono, l&#8217;appello va dunque respinto.<br /> La complessità  della controversia integra le ragioni eccezionali che per legge consentono la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese del grado compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2020, tenuta da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Caringella, Presidente<br /> Raffaele Prosperi, Consigliere<br /> Valerio Perotti, Consigliere, Estensore<br /> Anna Bottiglieri, Consigliere<br /> Elena Quadri, Consigliere</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2020 n.3677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-9-6-2020-n-3677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Fabio Taormina, Presidente, Francesco Frigida, Consigliere, Estensore; PARTI: (Comune di Montorso Vicentino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Meneguzzo e Orlando Sivieri, contro la Ditta B. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emma Bergamin, con domicilio eletto presso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-9-6-2020-n-3677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2020 n.3677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-9-6-2020-n-3677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2020 n.3677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente, Francesco Frigida, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Comune di Montorso Vicentino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Meneguzzo e Orlando Sivieri, contro la Ditta B. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emma Bergamin, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Salvatore Di Mattia)</span></p>
<hr />
<p>La perimetrazione del centro abitato effettuata ai sensi del codice della strada non ha valenza a fini urbanistici .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed urbanistica &#8211; centro abitato &#8211; perimetrazione &#8211; referenti normativi &#8211; identificazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La perimetrazione del centro abitato effettuata ai sensi del codice della strada non ha valenza a fini urbanistici, cosicchè la circostanza che la zona dell&#8217;immobile de quo rientrasse in tale perimetro non è rilevante.</em><br /> <em>Rileva, per contro, a fini urbanistici la perimetrazione del centro abitato effettuata ai sensi l&#8217;articolo 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall&#8217;articolo 17 della legge n. 765 del 1967, (nel caso di specie, vigente nella formulazione anteriore alle innovazioni del d.P.R. n. 381 del 2001, applicabile ratione temporis).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/06/2020<br /> <strong>N. 03677/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00847/2012 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 847 del 2012, proposto dal Comune di Montorso Vicentino, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Meneguzzo e Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Cosseria, n. 5;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la Ditta B. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emma Bergamin, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Salvatore Di Mattia in Roma, via Giuseppe Avezzana, n. 3;<br /> <br /> <strong><em>per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 1041/2011, resa tra le parti.</em></strong><br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Ditta B. s.r.l.;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2020, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati Orlando Sivieri ed Emma Bergamin;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO</p>
<p> 1. L&#8217;oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento del Comune di Montorso Vicentino prot. n. 4772 del 6 luglio 1999 di diniego del rilascio della concessione edilizia richiesta dalla società  odierna appellata ai sensi degli articoli 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977 e 76, comma 6, della legge regionale del Veneto n. 61 del 1985, per l&#8217;ampliamento di un edificio produttivo esistente su un&#8217;area contigua di proprietà  i cui vincoli urbanistici erano decaduti.<br /> 2. Avverso tale diniego, l&#8217;interessata ha proposto il ricorso di primo grado n. 2438 del 1999, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.<br /> Il Comune di Montorso Vicentino non si è costituito nel giudizio di primo grado.<br /> 3. Con l&#8217;impugnata sentenza n. 1041 del 16 giugno 2011, il T.a.r. per il Veneto, sezione seconda, ha: a) preso atto che le circostanze nel frattempo intervenute avevano fatto venir meno l&#8217;interesse primario della parte privata alla caducazione del provvedimento impugnato, ma non quello di ottenere una pronuncia sulla sua legittimità  dello stesso ai fini risarcitori;<br /> b) accolto il ricorso;<br /> c) condannato l&#8217;amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 1.500.<br /> 4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato &#8211; in data 23/25-26 gennaio 2012 e in data 7 febbraio 2012 -, il Comune di Montorso Vicentino ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando due motivi:<br /> 1) violazione degli articoli 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977 e 76, comma 6, della legge regionale del Veneto n. 61 del 1985, con riferimento alla delimitazione del centro abitato;<br /> 2) sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in capo alla parte privata giÃ  durante il giudizio di primo grado.<br /> 5. La società  appellata si è costituita in giudizio, resistendo all&#8217;appello.<br /> 6. La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza pubblica del 4 febbraio 2020.<br /> 7. L&#8217;appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e diritto.<br /> 8. In via pregiudiziale, va respinto il secondo motivo d&#8217;impugnazione.<br /> Al riguardo il Collegio osserva che il ricorso di primo grado era ed è procedibile, poichè l&#8217;interesse a fini risarcitori sussisteva e sussiste tuttora. La parte privata, infatti, ha rinunciato al risarcimento contestuale, ma non all&#8217;azione, sicchè il risarcimento potrà  essere chiesto in separata sede; neppure potrebbe fondatamente sostenersi che la sentenza del T.a.r. per il Veneto n. 64/2018 &#8211; intercorsa tra le stesse parti &#8211; abbia &#8220;consumato&#8221; l&#8217;azione risarcitoria intentabile dalla parte odierna appellata, posto che, anzi, ivi si è dato atto che la parte odierna appellata &#8211; stante le intervenute modifiche legislative in materia &#8211; si era riservata di proporla successivamente.<br /> 9. Nel merito, poi, il primo motivo di gravame è infondato.<br /> La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente precisato che la perimetrazione del centro abitato effettuata ai sensi del codice della strada non ha valenza a fini urbanistici, cosicchè la circostanza che la zona dell&#8217;immobile in questione rientrasse in tale perimetro non è rilevante, come correttamente ritenuto dal collegio di primo grado (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, sentenza n. 7247/2019; T.a.r. Puglia, Bari, sezione III, sentenza 10 maggio 2013, n. 709; T.a.r. Campania, Salerno, sezione II, sentenza 20 maggio 2013, n. 1118; T.a.r. Campania, Napoli, sezione II, sentenza 6 novembre 2006, n. 9394; T.a.r. Campania, Napoli, sezione III, sentenza 27 gennaio 2006, n. 1123).<br /> Viceversa, rileva a fini urbanistici la perimetrazione del centro abitato effettuata ai sensi l&#8217;articolo 41-<em>quinquies</em> della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall&#8217;articolo 17 della legge n. 765 del 1967, vigente nella formulazione anteriore alle innovazioni del d.P.R. n. 381 del 2001, applicabile <em>ratione temporis</em> al caso di specie.<br /> Laddove siffatto ultimo tipo di ripartizione del territorio comunale non sia stato effettuato, non vigono i limiti previsti per le aree perimetrate, in quanto la suddetta norma non descrive alcuna conseguenza per la mancata perimetrazione. Pertanto, posto che nel caso di specie non è stata adottata la delimitazione di cui al su citato articolo 41-<em>quinquies</em>, del tutto correttamente il T.a.r. ha accolto il ricorso di primo grado.<br /> In ogni caso, è opportuno evidenziare che l&#8217;appello non potrebbe trovare accoglimento neanche se, in ipotesi, si aderisse alla tesi dell&#8217;abitato reale sostenuta dal Comune.<br /> In proposito l&#8217;appellante ha affermato che, pur in assenza di perimetrazione, la concessione edilizia potrebbe essere negata se risultasse <em>aliunde</em> che la zona interessata sia all&#8217;interno del cosiddetto abitato reale.<br /> Occorrerebbe, dunque, valutare a livello fattuale il concreto stato dei luoghi e verificare se vi sia o non vi sia un aggregato di case continue e vicine, con interposte strade, piazze o simili, o comunque brevi soluzioni di continuità .<br /> Orbene, nella fattispecie <em>de qua</em> va escluso che l&#8217;edificio oggetto di causa fosse situato, al momento della domanda concessoria e del diniego, nel cosiddetto abitato reale. Dalla documentazione versata in atti, invero, si evince che l&#8217;area interessata era esterna al centro abitato e situata tra una zona artigianale e una zona residenziale in via di completamento.<br /> 10. In conclusione l&#8217;appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.<br /> 11. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell&#8217;appello segue la condanna dell&#8217;appellante al pagamento, in favore della società  appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e dall&#8217;articolo 26, comma 1, c.p.a., si liquidano in euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali).<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 847 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna l&#8217;appellante Comune di Montorso Vicentino al pagamento, in favore della società  appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali), se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Fabio Taormina, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Oreste Mario Caputo, Consigliere<br /> Italo Volpe, Consigliere<br /> Francesco Frigida, Consigliere, Estensore</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2019 n.14498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-18-12-2019-n-14498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pietro Morabito, Presidente , Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pier Luigi Bartoli contro ATER del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paola Pellegrino, CC Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-18-12-2019-n-14498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2019 n.14498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-18-12-2019-n-14498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2019 n.14498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Morabito, Presidente , Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pier Luigi Bartoli contro ATER del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paola Pellegrino, CC Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristina Montanaro, dell&#8217;Avvocatura Capitolina</span></p>
<hr />
<p>Edilizia residenziale pubblica: i poteri del G.A. sono radicati soltanto nella prima fase dell&#8217;individuazione del soggetto con cui l&#8217;Amministrazione dovrà  stipulare il contratto, che è caratterizzata da atti amministrativi pubblici .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica- edilizia residenziale pubblica- giurisdizione- G.A. &#8211; A.G.O. &#8211; ambiti.Â </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In materia di edilizia residenziale pubblica, i poteri del G.A. sono radicati soltanto nella prima fase dell&#8217;individuazione del soggetto con cui l&#8217;Amministrazione dovrà  stipulare il contratto, che è caratterizzata da atti amministrativi pubblici (quali il bando recante i requisiti per l&#8217;assegnazione, la graduatoria e l&#8217;assegnazione), a fronte dei quali nascono posizioni di interesse legittimo; invece, una volta stipulato il contratto, sorgono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente incardinamento della giurisdizione del G.O. in ordine a tutte le vicende che si verificano, quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell&#8217;alloggio o lo sgombero.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 14498/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 11634/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 11634 del 2019, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pier Luigi Bartoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale di Trastevere n. 259;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">ATER del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paola Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristina Montanaro, dell&#8217;Avvocatura Capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede di quest&#8217;ultima in Roma, via del Tempio di Giove 21;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</p>
<p style="text-align: justify;">della Determinazione Dirigenziale di ATER ROMA, &#8211; n. protocollo-OMISSIS-del -OMISSIS-n. -OMISSIS- avente ad oggetto: istanza subentro e voltura LR 12/1999, art 12 e Regolamento regionale n. 2/2000 art. 14; inammissibilità  per decadenza del nucleo familiare &#8211; codice immobile -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;ATER del Comune di Roma e di Roma Capitale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, anche in ordine alla possibilità  di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, previa conversione del rito in pubblica udienza con rinuncia delle parti ai termini a difesa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;odierno giudizio, parte ricorrente censura il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stata dichiarata inammissibile l&#8217;istanza di subentro presentata dallo stesso ricorrente in ordine all&#8217;abitazione ATER in quanto il nucleo familiare, provvisoriamente assegnatario dell&#8217;alloggio, è stato dichiarato decaduto per aver perso i requisiti per l&#8217;assegnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Premette in fatto che nel 1977, a seguito di espropriazione del modesto alloggio nel quale abitava insieme alla sua famiglia, in Roma, -OMISSIS-, veniva assegnato, anche per motivi di disagio sociale, al padre del ricorrente l&#8217;alloggio ERP per il quale è causa; alloggio nel quale l&#8217;assegnatario si trasferiva unitamente alla moglie ed alla famiglia composta, oltre che da quest&#8217;ultima, da -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quel momento l&#8217;assegnatario iniziava a versare, regolarmente, il corrispettivo della locazione, mediante bollettini di conto corrente postale che gli venivano inviati dall&#8217;Ente, intestati a suo nome. Nell&#8217;anno 1988 il padre del ricorrente si trasferiva, da solo, ad -OMISSIS-, pur continuando a lavorare a Roma presso la -OMISSIS-, mentre la madre del ricorrente, che non disponeva di redditi propri, insieme con i figli rimaneva stabilmente nell&#8217;alloggio ERP e subentrava n. q. di assegnataria dell&#8217;alloggio predetto con mutamento che veniva recepito dall&#8217;ATER (IACP) che inviava i bollettini di pagamento del fitto e degli oneri, intestati alla madre del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Deceduto il padre del ricorrente (-OMISSIS-), la madre si trasferiva ad -OMISSIS- (-OMISSIS-, rimanendo nell&#8217;alloggio il solo odierno ricorrente che chiedeva a tale titolo il subentro nell&#8217;assegnazione (-OMISSIS-) e provvedeva a pagare i bollettini inviati a suo nome dal 1 novembre 2012 (il ricorrente corrispondeva altresì canoni pregressi intestati ancora alla madre).</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, con lettera raccomandata a.r. prot.-OMISSIS-, ricevuta dal ricorrente in data-OMISSIS-, l&#8217;ATER comunicava al medesimo il preavviso di rigetto della sua istanza di subentro nell&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile di cui trattasi, poichè, a dire dell&#8217;Azienda il &#8220;<i>nucleo familiare assegnatario è incorso nella causa di decadenza di cui all&#8217;art. 14, comma 1, lettera b) del RR 2/2000, per la carenza dl requisito di cui all&#8217;art. 11 comma 1 lett. c) della L.R. 12/99 ed ai sensi dell&#8217;art. 13 comma 1 lett. b) della L.R. 12/99 in combinato disposto con il comma 2, della L.R. 12/99</i>&#8220;. In particolare veniva contestato che il padre del ricorrente non aveva abitato stabilmente nell&#8217;alloggio in questione trasferendo la sua residenza anagrafica nel comune di -OMISSIS- (FR) il-OMISSIS-ed avendo inoltre la piena disponibilità  unitamente alla coniuge di due immobili il cui valore ai fini ICI, in costanza di rapporto superava il limite imposto dalla normativa allora vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, con corrispondenza variamente intercorsa, contestava quanto indicato dall&#8217;ATER, evidenziando che gli immobili erano da tempo alienati a terzi e che il primo di essi (ove la madre si era trasferita) era di proprietà  esclusiva di uno dei fratelli.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciononostante veniva emesso il provvedimento impugnato che il ricorrente impugna, precisando che attualmente nell&#8217;immobile di cui trattasi vivono stabilmente il ricorrente stesso, che vi risiede dal 1981 ad oggi, come risulta dal certificato di residenza storico anagrafico, tranne nel periodo intercorrente tra il 7/10/1988 all&#8217;11/10/1990 quando si trasferà¬ ad -OMISSIS- per prestare assistenza al padre ammalato, pur continuando a lavorare anche in quel periodo a Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">A fondamento del gravame, dopo aver premesso brevi cenni sulla giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda spiegata in ricorso, deduce (I) la violazione degli artt. 3 e 4 della l. 241/90; (II) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 11 comma 1, lett. b) L.R. 12/99, in relazione all&#8217;art.14 del R.R. 20/09/2000 n. 2 nonchè dell&#8217;art. 13 L.R. 12/99; (III) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 11 comma 1, lett. c) L.R. 12/99, in relazione all&#8217;art.14 del R.R. 20/09/2000 n. 2 nonchè all&#8217;art. 21 del R.R. anzidetto; (IV) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 6 della l. 241/90; (V) carenza di motivazione ed eccesso di potere sotto diversi profili; (VI) violazione del principio del legittimo affidamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituite sia l&#8217;ATER che Roma Capitale, entrambe resistendo al ricorso del quale chiedono il rigetto; Roma Capitale eccepisce, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella camera di consiglio del 3 dicembre 2019 il Presidente ha prospettato alle parti, sollevandola d&#8217;ufficio, il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia; quindi, la causa, chiamata per l&#8217;esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta con sentenza in forma semplificata, previa conversione del rito in pubblica udienza con rinuncia delle parti ai termini a difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Come prospettato alle parti durante la discussione, la domanda oggetto dell&#8217;odierno ricorso non rientra nella cognizione del giudice amministrativo, la cui giurisdizione va declinata in favore del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene non manchino pronunce di segno diverso (secondo le quali l&#8217;assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale va ricondotta alla previsione di cui all&#8217;art. 133 comma 1, lett. b del c.p.a., v. T.A.R. , Genova , sez. I , 13/12/2016 , n. 1233), la giurisprudenza prevalente (e più¹ risalente, vedasi in particolare Cassazione civile , sez. un. , 23/11/2012 , n. 20727) è nel senso di ritenere che in materia di edilizia residenziale pubblica, i poteri del G.A. sono radicati soltanto nella prima fase dell&#8217;individuazione del soggetto con cui l&#8217;Amministrazione dovrà  stipulare il contratto, che è caratterizzata da atti amministrativi pubblici (quali il bando recante i requisiti per l&#8217;assegnazione, la graduatoria e l&#8217;assegnazione), a fronte dei quali nascono posizioni di interesse legittimo; invece, una volta stipulato il contratto, sorgono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente incardinamento della giurisdizione del G.O. in ordine a tutte le vicende che si verificano, quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell&#8217;alloggio o lo sgombero (da ultimo T.A.R., Napoli , sez. V , 03/12/2018 , n. 6943; v. anche T.A.R., Roma , sez. II , 31/10/2018 , n. 10537; T.A.R., Roma , sez. III , 22/03/2018 , n. 3185; Cassazione civile , sez. II , 17/03/2014 , n. 6172).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la risoluzione della controversia dipende dall&#8217;accertamento della decadenza o meno del nucleo familiare dall&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio che, a sua volta, va accertata in ordine ad elementi e stati soggettivi e personali dell&#8217;originario assegnatario e dei suoi familiari, non da attività  di natura selettiva o discrezionale della PA.</p>
<p style="text-align: justify;">Per queste ragioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che va declinata in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 11 del c.p.a. e con giustificate ragioni, dipendenti dalla diversità  di indirizzi giurisprudenziali, per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a rivelare la sua identità .</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-18-12-2019-n-14498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2019 n.14498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.2356</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-2356/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-2356/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.2356</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l&#8217;assegnazione di E.R.P. reso da Roma Capitale se parte ricorrente (cui si contestava la residenza) ha da tempo prodotto all’amministrazione il verbale di immissione in possesso redatto dall’ufficiale giudiziario che ha eseguito lo sfratto a suo danno, circostanza che prevale sulla</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-2356/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.2356</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l&#8217;assegnazione di E.R.P. reso da Roma Capitale se parte ricorrente (cui si contestava la residenza) ha da tempo prodotto all’amministrazione il verbale di immissione in possesso redatto dall’ufficiale giudiziario che ha eseguito lo sfratto a suo danno, circostanza che prevale sulla mera certificazione relativa alla residenza anagrafica, in relazione alla quale non risulta, peraltro, che l’amministrazione comunale abbia effettuato istruttoria alcuna circa l’effettiva, attuale, dimora della ricorrente, né, comunque, circa la permanente disponibilità dell’alloggio, la quale (è bene precisare), deve avere carattere giuridico, e non di mero fatto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02356/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04407/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4407 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Olimpia Saggio</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Faragasso, con domicilio eletto presso Giovanni Faragasso in Roma, via Arrigo Davila 43 Sc &#8220;Dx&#8221; Int 20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma Capitale</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Guglielmo Frigenti, con il quale domicilia in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura comunale; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Daniela Miniati</b>, <b>Maurizio Agostini</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di esclusione dalla graduatoria dei 10 punti consolidati per l&#8217;assegnazione di E.R.P. reso da Roma Capitale in data 20.03.2012, prot. 8665, comunicata in data 26.03.2012;<br />	<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, intermedio, consequenziale e/o applicativo;	</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />	<br />
Vista l’istanza cautelare;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 il Cons. Silvia Martino;<br />	<br />
Uditi gli avv.ti di cui al verbale;	</p>
<p>Considerato che parte ricorrente ha da tempo prodotto all’amministrazione il verbale di immissione in possesso del 22.1.2012, redatto dall’ufficiale giudiziario che ha eseguito lo sfratto;<br />	<br />
Ritenuto che tale circostanza prevalga sulla mera certificazione relativa alla residenza anagrafica, in relazione alla quale non risulta, peraltro, che l’amministrazione comunale abbia effettuato istruttoria alcuna circa l’effettiva, attuale, dimora della ricorrente, né, comunque, circa la permanente disponibilità dell’alloggio, la quale (è bene precisare), deve avere carattere giuridico, e non di mero fatto;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, accoglie l’istanza cautelare.	</p>
<p>Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese della fase che liquida, complessivamente, in euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-2356/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.2356</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2012 n.274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-6-2012-n-274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-6-2012-n-274/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-6-2012-n-274/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2012 n.274</a></p>
<p>Pres. Perrelli – Est. Mastrantuono Capezzera Vito Antonio (Avv. D. Genovese) c/ Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Potenza (Avv. Distrettuale dello Stato). 1. Edilizia residenziale pubblica &#8211; Comproprietà e/o comunione immobile &#8211; Assegnazione alloggio – Legittimità – Ragione – Adeguatezza &#8211; Esigenze nucleo familiare. 2. Pubblica amministrazione &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-6-2012-n-274/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2012 n.274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-6-2012-n-274/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2012 n.274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perrelli – Est. Mastrantuono<br /> Capezzera Vito Antonio (Avv. D. Genovese) c/ Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Potenza (Avv. Distrettuale dello Stato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia residenziale pubblica &#8211; Comproprietà e/o comunione immobile &#8211; Assegnazione alloggio – Legittimità – Ragione – Adeguatezza &#8211; Esigenze nucleo familiare.	</p>
<p>2. Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Art. 10bis della l. 241/1990 &#8211; Procedure concorsuali &#8211; Inapplicabilità.	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa &#8211; Totale carenza probatoria &#8211; Consulenza tecnica di ufficio &#8211; Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La comproprietà e/o comunione di un immobile, se adeguato alle esigenze del nucleo familiare, risulta ostativa all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, quando è tale da assicurare immediatamente l’uso di altra abitazione, essendo sufficiente che questo uso sia potenzialmente realizzabile, in via diretta o mediante l’utilizzazione ai fini economici della proprietà o comproprietà, consentendo l’acquisizione di una disponibilità finanziaria idonea o la vendita per un successivo acquisto<sup>1</sup>. 	</p>
<p>2. L’art. 10 bis L. n. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali, essendo evidente che tali parole vanno interpretate in modo estensivo, come riferite a qualsiasi procedimento di evidenza pubblica, in cui sono coinvolti, oltre al soggetto interessato, anche altri soggetti controinteressati, tenuto della ratio di tale norma che è quella di evitare un inutile appesantimento di tali procedimenti amministrativi, in contrasto con i principi di celerità ed efficacia, stabiliti dall’art. 1 della L. n. 241/1990, e non bilanciato da un’effettiva capacità deflattiva del contenzioso giurisdizionale.	</p>
<p>3. Alla totale carenza probatoria non può supplire la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, la quale ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche non possedute, ma non è certo destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste<sup>2</sup>. 	</p>
<p></b>_______________________________</p>
<p><sup>1</sup>cfr. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 552 del 21.2.2005.</p>
<p><sup>2</sup>  cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 5864 del 29.9.2009; TAR Basilicata Sent. n. 414 del 21.7.2011.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00274/2012 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00310/2011 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 310 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Capezzera Vito Antonio</b>, rappresentato dall’Avv. Donatello Genovese, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Mazzini n. 23/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro p.t., e <b>Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Potenza</b>, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege presso la stessa in corso XVIII agosto 1860; 	</p>
<p><b>Commissione preposta all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</b> in favore dei riservatari ex art. 18, comma 4, L.R. n. 24/2007, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;<br />
Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Concetta Matera, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtù della Determinazione Dirigenziale n. 263 del 28.7.2011, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro, Palazzo della Mobilità, presso la sede dell’Ufficio Legale dell’Ente; 	</p>
<p><b>ATER di Potenza</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in persona dell’Amministratore Unico p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Marilena Galgano, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, con domicilio eletto in Potenza Via Manhes n. 33 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Cassano Pietro Antonio</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p><b>Prinzo Cosmo</b>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>del provvedimento, emanato dalla Commissione preposta all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore dei riservatari ex art. 18, comma 4, L.R. n. 24/2007 nella seduta del 23.5.2011 (comunicato con nota Viceprefetto Vicario prot. n. 28034 dell’8.6.2011), con la quale sono stati disposti la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica ed il depennamento dalla graduatoria, pubblicata il 25.3.2010, del ricorrente, “con conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria”; <br />	<br />
nonché per il risarcimento<br />	<br />
dei danni, da quantificare mediante la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio;</p>
<p>Visti il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni Statali resistenti, del Comune di Potenza e dell’ATER di Potenza;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Antopiero Russo, su dichiarata delega dell&#8217;Avv. Donatello Genovese, per la parte ricorrente; Domenico Mutino, per le Amministrazioni Statali resistenti; Brigida Pignatari, su dichiarata delega dell&#8217;Avv. Concetta Matera, per il Comune di Potenza; Marilena Galgano, per l&#8217;A.T.E.R. di Potenza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con apposito bando, pubblicato l’1.10.2009, la Prefettura di Potenza indiceva procedimento per l’assegnazione ex art. 18, comma 4, L.R. n. 24/2007 del 15% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, siti nel Comune di Potenza, in favore degli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia ed ai Vigili del Fuoco.<br />	<br />
In data 25.3.2010 veniva pubblicata la graduatoria definitiva, nell’ambito della quale il ricorrente si classificava al primo posto con il punteggio complessivo di 18,648 punti, mentre Cassano Pietro Antonio e Prinzo Cosmo si classificavano rispettivamente al secondo posto con punteggio complessivo di 17,376 punti ed al terzo posto con il punteggio complessivo di 16,200 punti. <br />	<br />
Successivamente la predetta Commissione esaminatrice ex art. 18, comma 4, L.R. n. 24/2007, ai sensi dell’art. 3 del bando, verificava d’ufficio il possesso da parte del ricorrente dei requisiti di ammissione, rilevando che il ricorrente era comproprietario dell’immobile, sito in Potenza Via Orazio Gavioli n. 17/A, avente una superficie di 102 mq., mentre il proprio coniuge, Santosuosso Antonella, era comproprietaria dell’immobile, sito in Tito Via Convento n. 55, avente una superficie di 125 mq.. <br />	<br />
Pertanto, con nota Viceprefetto Vicario prot. n. 50080 del 18.11.2010 veniva reso noto al ricorrente il risultato di tali accertamenti, evidenziando che “il possesso di tali immobili non era stato indicato nella domanda di partecipazione”, per cui il ricorrente veniva invitato a fornire, entro e non oltre 15 giorni, ogni utile chiarimento, con la puntualizzazione che “l’inadeguatezza delle giustificazioni prodotte e/o il mancato rispetto del predetto termine” avrebbero potuto comportare l’esclusione dalla graduatoria. <br />	<br />
Con nota del 2.12.2010 il ricorrente faceva presente che non aveva indicato tali immobili nella domanda di partecipazione perché rispettivamente utilizzati dalla propria madre e dalla suocera e perché, tenuto conto della sola quota di comproprietà (precisamente pari ad 1/6 con riferimento all’immobile di 102 mq., sito in Potenza Via Orazio Gavioli n. 17/A, e pari ad 1/9 con riferimento all’immobile di 125 mq., sito in Tito Via Convento n. 55), non potevano ritenersi adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare, composto da se stesso, da sua moglie e dai suoi tre figli. <br />	<br />
Poiché il Comune di Potenza con nota prot. n. 1469 dell’11.1.2010 aveva comunicato che si era liberato un alloggio ex art. 18, comma 4, L.R. n. 24/2007, sito in Via Oscar Romero n. 3 (ma inadeguato per il nucleo familiare del ricorrente, perché avente una superficie di 50,79 mq.), con nota Viceprefetto Vicario prot. n. 12489 del 10.3.2011 il ricorrente veniva invitato a far pervenire entro 10 giorni una dichiarazione sostituiva ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, di conferma del possesso di tutti i requisiti di ammissioni, previsti dal bando. <br />	<br />
Con dichiarazione sostituiva ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 del 22.3.2011 il ricorrente confermava il possesso di tutti i requisiti di ammissioni, previsti dal bando, specificando che, poiché nel frattempo sua madre era deceduta, la sua quota di comproprietà sull’immobile di 102 mq., sito in Potenza Via Orazio Gavioli n. 17/A, era aumentata da 1/6 ad 1/4, ma i suoi tre fratelli con dichiarazione del 22.3.2011 (allegata alla dichiarazione sostituiva ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 del 22.3.2011, unitamente alla copie dei documenti di identità dei tre fratelli del ricorrente), “al fine di non veder lesi i propri diritti”, negavano il consenso “sia presente che futuro” a cedere al ricorrente il diritto di uso o di abitazione sul predetto immobile di 102 mq., sito in Potenza Via Orazio Gavioli n. 17/A. <br />	<br />
Nella seduta del 23.5.2011 la Commissione esaminatrice ex art. 18, comma 4, L.R. n. 24/2007, dopo aver richiamato tutti i suddetti atti endoprocedimentali, decideva all’unanimità di disporre la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica ed il depennamento dalla graduatoria, pubblicata il 25.3.2010, del ricorrente, in quanto, alla luce anche del principio della par condicio nei confronti degli altri partecipanti al procedimento in commento, le suddette comproprietà immobiliari “avrebbero impedito la partecipazione” del ricorrente al procedimento in esame, “fatte salve argomentate e valide giustificazioni che avrebbero dovuto essere presentate sin dall’inizio, come avvenuto per l’alloggio antigienico, in modo da mettere nelle condizioni la Commissione di esaminarle prima dell’approvazione della graduatoria”, mentre l’assenza di tali dichiarazioni, accertate solo d’ufficio, comportava, ai sensi dell’art. 9 del bando, “la decadenza dall’assegnazione ed il depennamento dalla graduatoria, “con conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria” (tale provvedimento veniva comunicato al ricorrente con nota Viceprefetto Vicario prot. n. 28034 dell’8.6.2011). <br />	<br />
Tale statuizione è stata impugnata con il presente ricorso (notificato: a mani il 15.7.2011 al Ministero dell’Interno, alla Prefettura di Potenza ed alla Commissione esaminatrice ex art. 18, comma 4, L.R. n. 24/2007 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza; a mani il 18.7.2011 al Comune di Potenza ed all’ATER di Potenza; ai sensi dell’art. 140 C.P.C. il 18/20.7.2011 a Prinzo Cosmo; mentre la notifica a Cassano Pietro Antonio non è andata a buon fine, in quanto trasferito presso la Polizia di Stato di Taranto, e perciò, in caso di assegnazione dell’alloggio, avrebbe dovuto essere comunque dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 9, comma 1, del bando), deducendo la violazione del bando, pubblicato l’1.10.2009, dell’art. 3, comma 1, lett. c1), n. 3), L.R. n. 24/2007, degli artt. 1101, comma 2, e 1103, comma 1, C.C., degli artt. 7, 8, 9, 10, 10 bis e 11 L. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento. <br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Potenza, sostenendo l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio anche il Comune di Potenza e l’ATER di Potenza, i quali hanno chiesto che fosse dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva. <br />	<br />
Con Ordinanza n. 205 del 7.9.2011 questo Tribunale ha accolto l’istanza di provvedimento cautelare. <br />	<br />
Successivamente, in data 22.11.2011 il ricorrente rinunciava formalmente all’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Potenza Via Oscar Romero n. 3, in quanto avente una superficie di 50,79 mq. e perciò, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c1), n. 3), L.R. n. 24/2007, inadeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ma al contempo il ricorrente precisava espressamente “la disponibilità ad accettare l’assegnazione di un alloggio adeguato ovunque ubicato” nel Comune di Potenza. <br />	<br />
All’Udienza Pubblica del 10.5.2012 il ricorso in epigrafe passava in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.Innanzitutto, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame, alla stregua di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cons. St. Ad. Plen. n. 28 del 5.9.1995 e la conforme Giurisprudenza successiva come da ultimo C.d.S., Sez. VI, Sent. n. 3035 del 9.6.2005; idem n. 6711 del 19.10.2004; C.d.S., Sez. IV, Sent. n. 2107 del 14.4.2004; idem. n. 3477 del 17.6.2003; idem n. 6187 dell’11.11.2002; idem. n. 2645 del 15.5.2002;), che questo Tribunale condivide (cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 652 del 18.10.2008, nn. 345 e 346 del 5.5.2007 e n. 1038 del 20.12.2005), secondo cui la competenza a conoscere dei provvedimenti che incidono negativamente sull’assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare (decadenza, annullamento, revoca e ordine di rilascio dell’alloggio) spetta al Giudice Amministrativo (tranne il caso della decadenza pronunciata per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto dall’art. 11, commi 9, 10 e 11, D.P.R. n. 1035/1972, per il quale il successivo comma 13 dello stesso articolo stabilisce la giurisdizione del Giudice Ordinario), sia perché la posizione del privato assegnatario nei confronti di un’attività amministrativa che persegue fini pubblici è essenzialmente di interesse legittimo, sia perché in ogni caso tali controversie vanno ricondotte alla fattispecie di giurisdizione esclusiva, disciplinata dall’art. 133, lett. b), Cod. Proc. Amm.. <br />	<br />
1.1.Sempre in via preliminare, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva e conseguentemente va disposta l’estromissione dal giudizio sia del Comune di Potenza, sia dell’ATER di Potenza, in quanto tali Amministrazioni non hanno emanato e/o contribuito in alcun modo all’adozione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
2.Nel merito il presente ricorso risulta fondato. <br />	<br />
2.1.Infatti, tenuto di quanto statuito dall’art. 3, comma 1, lett. c1), n. 3), L.R. n. 24/2007, per un nucleo familiare composto da 5 persone, come quello del ricorrente, può ritenersi adeguato un alloggio avente una superficie di 75 mq.. Ebbene, sia il predetto art. 3, comma 1, lett. c1), L.R. n. 24/2007, sia l’art. 1 del bando di cui è causa stabiliscono soltanto che la “titolarità di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato nel Comune per cui si concorre o in un Comune contermine (cfr. art. 3, comma 1, lett. c1), L.R. n. 24/2007) o in Comuni che abbiano una distanza inferiore a 60 Km. (da calcolarsi sulla base delle “tabelle A.C.I.” con riferimento al “percorso veloce”) (cfr. art. 1 del bando in esame), costituisce una condizione che impedisce l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. <br />	<br />
Tali disposizioni normative, però, non prevedono espressamente alcunché per l’ipotesi della comproprietà e/o comunione degli immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare. <br />	<br />
Al riguardo, va però precisato che non può condividersi quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, cioè che il predetto art. 3, comma 1, lett. c1), L.R. n. 24/2007 non si applica al procedimento di evidenza pubblica in commento, in quanto, sebbene l’art. 18, comma 4, della medesima L.R. n. 24/2007 (che disciplina il procedimento di cui è causa) prevede espressamente in favore degli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia la “deroga ai requisiti prescritti per l’accesso di cui all’art. 3” della stessa L.R. n. 24/2007, va rilevato che trattasi di una norma di favore per le predette categorie di lavoratori e, comunque, il bando in esame non prevede espressamente la deroga dal requisito soggettivo, per l’accesso all’alloggio di edilizia residenziale pubblica, della non titolarità della proprietà (usufrutto, uso o abitazione) di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo la disciplina precisata dal citato art. 3, comma 1, lett. c1), L.R. n. 24/2007. <br />	<br />
In ogni caso, in assenza di un’esplicita disposizione del bando, il suddetto art. 18, comma 4, L.R. n. 24/2007, poiché -come sopra detto- è una norma di favore per gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, non può essere interpretato in senso sfavorevole a tali categorie di lavoratori, cioè nel senso che anche la proprietà da parte di un militare di un alloggio inadeguato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c1), L.R. n. 24/2007 possa costituire un impedimento all’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, mentre per tutte le altre persone il requisito soggettivo di accesso all’edilizia residenziale pubblica consiste nella proprietà di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo le caratteristiche precisate dal citato art. 3, comma 1, lett. c1), L.R. n. 24/2007. <br />	<br />
Tale interpretazione dell’art. 18, comma 4, L.R. n. 24/2007, sostenuta dall’Avvocatura dello Stato, risulta poi ancora meno convincente, se la proprietà di un alloggio inadeguato impedirebbe ad un militare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, mentre nello stesso tempo, al contrario, il possesso di un reddito superiore a quello prescritto dall’art. 3, comma 1, lett. e), L.R. n. 24/2007 non sarebbe ostativo all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. <br />	<br />
2.2.Comunque, la Giurisprudenza in materia di requisiti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (sul punto cfr. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 552 del 21.2.2005, la cui fattispecie riguardava il caso di un aspirante all’assegnazione di un alloggio economico e popolare, che risultava comproprietario di un immobile quale titolare di una quota che, rapportata ad un superficie in mq., risultava maggiore di quella corrispondente ad un alloggio, ritenuto dalla vigente normativa di edilizia economico-popolare adeguato alle esigenze del nucleo familiare) ha condivisibilmente stabilito che la comproprietà, escludente il beneficio dell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, deve essere tale da assicurare immediatamente l’uso di altra abitazione, essendo sufficiente che questo uso sia potenzialmente realizzabile, in via diretta o mediante l’utilizzazione ai fini economici della proprietà o comproprietà, consentendo l’acquisizione di una disponibilità finanziaria idonea o la vendita per un successivo acquisto. <br />	<br />
Da tale condivisibile orientamento giurisprudenziale si desume agevolmente che la comproprietà e/o comunione di un immobile, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, risulta ostativa all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, quando: <br />	<br />
1) la quota di comproprietà e/o comunione di un immobile, rapportata ad un superficie in mq., risulta maggiore di quella corrispondente ad un alloggio, ritenuto dalla vigente normativa di edilizia residenziale pubblica adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, in quanto in tal caso il soggetto comproprietario può chiedere ai sensi dell’art. 1111 C.C. lo scioglimento della comunione, diventando proprietario di una parte di tale immobile, che secondo la normativa in materia di edilizia residenziale pubblica risulta adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, oppure ai sensi dell’art. 1103, comma 1, C.C. può vendere la quota di comproprietà ad un prezzo, che consente l’acquisto di un immobile ad uso abitativo, ritenuto dalla vigente normativa di edilizia residenziale pubblica adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; <br />	<br />
2) la comproprietà e/o comunione di un immobile in base ad una quota, ragguagliata ad un superficie in mq., inferiore a quella corrispondente ad un alloggio, ritenuto dalla vigente normativa di edilizia residenziale pubblica adeguato alle esigenze del nucleo familiare, permette lo stesso una sua diretta e pacifica utilizzazione senza oneri per il soggetto interessato aspirante all’assegnazione di un alloggio economico-popolare, in quanto tutti gli altri comproprietari consentono l’utilizzo gratuito di tale immobile, essendo però necessario, al fine di evitare prevedibili abusi, che il dissenso degli altri comproprietari, quando non sia stato già espresso e/o manifestato in modo formale, venga accertato dall’Amministrazione mediante l’acquisizione di un’apposita dichiarazione scritta con firma autenticata oppure con dichiarazione sostituiva ex art. 47 DPR n. 445/2000. <br />	<br />
2.3.Al riguardo va pure precisato che in assenza, come nella specie, di una specifica disposizione del bando, che obbligava i partecipanti al procedimento a dichiarare tutti gli immobili, di cui erano comproprietari, specificando le relative quote e la loro situazione dal punto di vista del possesso (cioè se liberi oppure abitati, indicando il numero degli occupanti, oppure allegando le predette dichiarazioni sostitutive ex art. 47 DPR n. 445/2000, manifestanti la volontà degli altri comproprietari di non consentire l’occupazione dell’immobile da parte dell’aspirante all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e del suo nucleo familiare), il ricorrente, non essendo proprietario o titolare di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c1), L.R. n. 24/2007), ubicato nel Comune per cui si concorre o in Comuni che abbiano una distanza inferiore a 60 Km. (da calcolarsi sulla base delle “tabelle A.C.I.” con riferimento al “percorso veloce”)”, ha legittimamente dichiarato il possesso del relativo requisito di ammissione al procedimento in commento nella domanda di partecipazione, per cui deve ritenersi che, nella specie, non ricorre la causa di decadenza dall’assegnazione di averla ottenuta “sulla base di dichiarazioni mendaci o falsità in atti”, sancita dall’art. 9 del bando in commento, come invece erroneamente sostenuto nel provvedimento impugnato, e conseguentemente risulta eccessiva e/o ingiusta l’ulteriore segnalazione e/o denunzia all’Autorità Giudiziaria. <br />	<br />
2.4.Pertanto, da quanto sopra esposto consegue che la comproprietà per 1/4 dell’immobile di 102 mq., sito in Potenza Via Orazio Gavioli n. 17/A, non risulta ostativa all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in quanto: <br />	<br />
1) pur prescindendo dal consenso della madre del ricorrente, tenuto conto della circostanza che al momento della presentazione della domanda di partecipazione tale immobile era abitato dalla madre del ricorrente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c1) nn. 1) e 3), L.R. n. 24/2007 poteva essere considerato adeguato un alloggio di 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone (come quello della madre del ricorrente, che essendo rimasta vedova, viveva da sola) ed un alloggio di 75 mq. per un nucleo familiare composto da 5 persone (come quello del ricorrente), per cui dalla somma di tali superficie, ritenute adeguate, si otteneva una superficie complessiva di 120 mq., cioè una superficie maggiore di quella dell’appartamento, sito in Potenza Via Orazio Gavioli n. 17/A, pari a 102 mq.; <br />	<br />
2) successivamente, dopo la morte della madre del ricorrente, la quota di comproprietà di 1/4 del ricorrente, rapportata in mq., equivaleva a 25,5 mq., cioè risultava pari ad una superficie inferiore a quella di 75 mq., ritenuta dall’art. 3, comma 1, lett. c1) n. 3), L.R. n. 24/2007 adeguata ad un nucleo familiare di 5 persone, e comunque gli altri tre comproprietari (fratelli del ricorrente) con dichiarazione del 22.3.2011 (alla quale erano state allegate le copie dei documenti di identità dei tre fratelli del ricorrente), “al fine di non veder lesi i propri diritti”, avevano negato il consenso “sia presente che futuro”, a cedere al ricorrente ed alla sua famiglia il diritto di uso o di abitazione sul predetto immobile di 102 mq., sito in Potenza Via Orazio Gavioli n. 17/A.<br />	<br />
Parimenti, la comproprietà da parte del coniuge del ricorrente, Sig.ra Santosuosso Antonella, dell’immobile di 125 mq., sito in Tito, Via Convento n. 55, non costituisce un impedimento all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, attesocchè la Commissione procedente non ha acquisito il consenso o il dissenso della suocera del ricorrente, a coabitare con il ricorrente ed il suo nucleo familiare, tenuto conto della circostanza che, coma sopra già rilevato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c1) nn. 1) e 3), L.R. n. 24/2007 poteva essere considerati adeguati un alloggio di 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone (come quello della suocera del ricorrente) ed un alloggio di 75 mq. per un nucleo familiare composto da 5 persone (come quello del ricorrente), per cui dalla somma di tali superficie ritenute adeguate si otteneva una superficie complessiva di 120 mq., cioè una superficie inferiore di quella dell’appartamento, sito in Tito Via Convento n. 55, pari a 125 mq.. <br />	<br />
Comunque, la predetta Commissione doveva accertare il consenso o il dissenso (come quello manifestato dai tre fratelli del ricorrente con riferimento all’immobile di 102 mq., sito in Potenza Via Orazio Gavioli n. 17/A) delle altre due sorelle della moglie del ricorrente, a cedere al ricorrente ed alla sua famiglia il diritto di uso o di abitazione sul predetto immobile di 125 mq., sito in Tito Via Convento n. 55. <br />	<br />
2.5.Per completezza, va pure precisato che, nella specie, non è stato violato l’art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto, pur prescindendo dalle note Prefettura di Potenza prot. n. 50080 dell’8.11.2010 e prot. n. 12489 del 10.3.2011, l’ultimo periodo di tale norma statuisce che l’art. 10 bis L. n. 241/1990 non si applica “alle procedure concorsuali”, essendo evidente che tali parole vanno interpretate in modo estensivo, come riferite a qualsiasi procedimento di evidenza pubblica, in cui sono coinvolti, oltre al soggetto interessato, anche altri soggetti controinteressati, tenuto della ratio di tale norma che è quella di evitare un inutile appesantimento di tali procedimenti amministrativi, in contrasto con i principi di celerità ed efficacia, stabiliti dall’art. 1 della L. n. 241/1990, e non bilanciato da un’effettiva capacità deflattiva del contenzioso giurisdizionale. <br />	<br />
Parimenti, non sussiste la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto il procedimento in commento è stato attivato dallo stesso ricorrente con la domanda di partecipazione ed anche perché tale procedimento non poteva ritenersi concluso, poiché l’art. 3 e l’Allegato B del bando prevedevano espressamente che la Commissione esaminatrice avrebbe verificato, “con controlli successivi, quanto dichiarato dai partecipanti, richiedendone la documentazione relativa”. <br />	<br />
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame.<br />	<br />
3.La domanda risarcitoria va invece respinta, in quanto il ricorrente non ha dimostrato di aver subito alcun danno, per cui in applicazione del generale principio dell’onere della prova, che trova piena applicazione nelle controversie relative alle domande risarcitorie. Pertanto, il soggetto, che deduce di aver subito un danno, ai fini del riconoscimento del risarcimento deve fornire la prova del danno subito sia in ordine all’an che al quantum. Anche perché, in seguito all’emanazione dell’Ordinanza cautelare TAR Basilicata n. 205 del 7.9.2011, il ricorrente ha formalmente rinunciato all’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Potenza Via Oscar Romero n. 3, in quanto avente una superficie di 50,79 mq. e perciò, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c1), n. 3), L.R. n. 24/2007, inadeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, non perdendo la collocazione al primo posto della graduatoria e rimanendo in attesa dell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Potenza, avente una superficie non inferiore a 75 mq.. 3.1.Inoltre, va precisato che alla totale carenza probatoria non può supplire la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, la quale ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche non possedute, ma non è certo destinata ad esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste (cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 5864 del 29.9.2009 e TAR Basilicata Sent. n. 414 del 21.7.2011). <br />	<br />
4.Tenuto conto della circostanza che sia la vigente normativa in materia di edilizia residenziale pubblica, sia il bando, pubblicato l’1.10.2009, non prevedono alcuna disposizione relativa all’ipotesi della comproprietà e/o comunione degli immobili, adeguati alle esigenze del nucleo familiare, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio. Mentre, le spese, relative al Contributo Unificato, vanno poste a carico della Prefettura di Potenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, previa estromissione dal giudizio del Comune di Potenza e dell’ATER di Potenza, accoglie il ricorso in epigrafe. <br />	<br />
Spese compensate, eccetto quelle, relative al Contributo Unificato, che vanno poste a carico della Prefettura di Potenza. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>	<br />
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Giancarlo Pennetti, Consigliere<br />	<br />
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/06/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-6-2012-n-274/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2012 n.274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.162</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-162/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.162</a></p>
<p>Va sospesa, con ammissione con riserva del ricorrente, la graduatoria definitiva per l&#8217;assegnazione di alloggi di residenzialita&#8217; pubblica, se nelle more della decisione di merito, il ricorrente vedrebbe irreparabilmente pregiudicata la possibilità di ottenere un alloggio adeguato alle sue esigenze; inoltre, appare illegittima l’esclusione dalla graduatoria per la titolarità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-162/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-162/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.162</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, con ammissione con riserva del ricorrente, la graduatoria definitiva per l&#8217;assegnazione di alloggi di residenzialita&#8217; pubblica, se nelle more della decisione di merito, il ricorrente vedrebbe irreparabilmente pregiudicata la possibilità di ottenere un alloggio adeguato alle sue esigenze; inoltre, appare illegittima l’esclusione dalla graduatoria per la titolarità di un diritto di proprietà su un alloggio improprio ed antigienico alla stregua dei criteri fissati dall’art.5 della legge regionale n. 32/1996. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00162/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00252/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 252 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Giovanni Aloisio</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Laura Bozzo, Eugenio Caruso, con domicilio eletto presso Eugenio Caruso in Cosenza, via Alberto Serra, 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Aiello Calabro</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gaetano Pignanelli, con domicilio eletto presso Mariagemma Talerico in Catanzaro, via Schipani, 110; <b>Commissione Circondariale Assegnazione Alloggi Paola</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Maria Rosa Baldini, Robertino Mazzuca, Eugenio Chiarello, Rosaria Maria Maione, Rosario Sicoli, Battista Rocchetta, Donato Mazzuca, Bruno Antonio Bossio, Margherita Coccimiglio, Fabio Plastino, Giuseppe Caruso, Francesco Cuglietta, Attilio Muti, Florindo Veltri, Franco Guercio, Francesco Pagnotta, Salvatore Guzzo, Daniela Maione, Armando Mazzuca, Leonardo Bernardo, Florinda Greco, Vincenzo Umberto Chiarello, Bruno Caruso, Bruno Foliaro Guzzo, Antonio Rossi, Francesco Luigi Coccimiglio, Carmina Guidoccio, Maurizio Luci Guglietta, Carmine Bruno Bossio, Gaetano Stella, Lucia Vera Amendola, Eugenia Graziana Pagnotta, Emma Coccimiglio, Massimo Chiarello, Eugenio Guercio, Armando Bernardo, Mafalda Chiarello, Francesco Bruno Bossio</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L&#8217;ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI RESIDENZIALITA&#8217; PUBBLICA del 10.1.2012, bando 10.2.2009.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Aiello Calabro;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che, in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni per l’applicazione delle misure cautelari previste dall’art. 55 c. p .a.;<br />	<br />
che, nelle more della decisione di merito, il ricorrente vedrebbe irreparabilmente pregiudicata la possibilità di ottenere un alloggio adeguato alle sue esigenze;<br />	<br />
che, ad una sommaria cognizione, propria della fase cautelare, il ricorso presenta profili di fondatezza, apparendo illegittima l’esclusione dalla graduatoria per la titolarità di un diritto di proprietà su un alloggio improprio ed antigienico alla stregua dei criteri fissati dall’art.5 della legge regionale n. 32/1996;<br />	<br />
ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato debba essere accolta e, per l’effetto, il ricorrente debba essere inserito, con riserva, nella graduatoria definitiva;<br />	<br />
che debba essere fissata l’udienza per la trattazione di merito;<br />	<br />
che le spese della fase cautelare debbano seguire il criterio della soccombenza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza di sospensione del provvedimento impugnato e, per l’effetto, ordina l’ammissione, con riserva, del ricorrente nella graduatoria definitiva.	</p>
<p>Fissa la trattazione di merito all’udienza pubblica del 19 ottobre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della fase.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giovanni Iannini, Presidente FF<br />	<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Emiliano Raganella, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-162/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.852</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-852/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-852/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-852/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.852</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento del Comune di Roma con il quale è stato comunicato che la ricorrente è stata esclusa, ai sensi dell’art. 11, lett. b) della legge della Regione Lazio n. 12/1999, dalla Graduatoria del Bando Generale per l’assegnazione di alloggi E.R.P. «avendo perso il requisito della residenza e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-852/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.852</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-852/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.852</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del Comune di Roma con il quale è stato comunicato che la ricorrente è stata esclusa, ai sensi dell’art. 11, lett. b) della legge della Regione Lazio n. 12/1999, dalla Graduatoria del Bando Generale per l’assegnazione di alloggi E.R.P. «avendo perso il requisito della residenza e non avendo documentato la prestazione dell’attività lavorativa nel territorio del Comune di Roma», considerato che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che la domanda cautelare risulta supportata dal fumus boni iuris in quanto la ricorrente ha dimostrato che &#8211; pur essendo stata cancellata, d’ufficio, dai registri della popolazione residente nel Comune di Roma &#8211; ha continuato a dimorare e a svolgere la propria attività lavorativa nel medesimo Comune. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00852/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00862/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 862 del 2012, proposto da <b>Patrizia Diamanti</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Romana Genovesi, con la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Premuda n. 18;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma</b> Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Federica Graglia, con il quale è domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, n. 21; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Roma – Dipartimento politiche abitative, prot. n. 4791 in data 20 settembre 2010, con il quale è stato comunicato che la ricorrente è stata esclusa, ai sensi dell’art. 11, lett. b) della legge della Regione Lazio n. 12/19<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Roma – Dipartimento politiche abitative, prot. n. 67551 del 29 dicembre 2011, con il quale è stata confermata la decisione assunta con il suddetto provvedimento n. 4791 in data 20 settembre 2010,<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il verbale della Commissione comunale per l’assegnazione di alloggi E.R.P. n. 180 del 29/07/2009;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>CONSIDERATO che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che la domanda cautelare risulta supportata dal fumus boni iuris in quanto la ricorrente ha dimostrato che &#8211; pur essendo stata cancellata, d’ufficio, dai registri della popolazione residente nel Comune di Roma &#8211; ha continuato a dimorare e a svolgere la propria attività lavorativa nel medesimo Comune;<br />	<br />
CONSIDERATO che le spese della presente fase cautelare, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere<br />	<br />
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-852/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.852</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.328</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-328/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-328/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-328/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.328</a></p>
<p>Va sospeso il decreto di rilascio di alloggio di E.R.P. sito in Milano; Considerato che il principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi trova un limite di applicazione nello stato di necessità, che nella fattispecie risulta provato, della destinataria degli effetti dell’atto; Valutato che la situazione di abusiva occupazione dell’alloggio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-328/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-328/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.328</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto di rilascio di alloggio di E.R.P. sito in Milano; Considerato che il principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi trova un limite di applicazione nello stato di necessità, che nella fattispecie risulta provato, della destinataria degli effetti dell’atto; Valutato che la situazione di abusiva occupazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, costituente presupposto del provvedimento impugnato, dovrà comunque cessare in esito alle determinazioni dell’Amministrazione resistente sulle condizioni complessive della ricorrente e sul diritto di quest’ultima ad accedere ai benefici del servizio pubblico in questione a seguito della domanda medio tempore avanzata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00328/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00409/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 409 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Raquel Esperanza Alencastro Solis De Ramon</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Ripamonti, 66	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Salvatore Ammendola e Anna Maria Moramarco, domiciliato in Milano, Via Andreani, 10 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
del decreto di rilascio dell&#8217;alloggio di E.R.P., sito in Milano in Via Val Cismon 2, emesso dal Direttore di Settore del Comune di Milano in data 27.10.2011, notificato alla ricorrente con raccomandata in data 16/21.12.2011, nonchè di tutti gli atti preordinati, conseguenziali e/o comunque connessi;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune del Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che il principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi trova un limite di applicazione nello stato di necessità, che nella fattispecie risulta provato, della destinataria degli effetti dell’atto;	</p>
<p>Valutato:<br />	<br />
&#8211; che la situazione di abusiva occupazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, costituente presupposto del provvedimento impugnato, dovrà comunque cessare in esito alle determinazioni dell’Amministrazione resistente sulle condizioni complessi	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
&#8211; che pertanto sussistono i presupposti di pregiudizio grave ed irreparabile;<br />	<br />
&#8211; che in ragione della materia trattata può disporsi la compensazione delle spese processuali;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)<br />	<br />
accoglie la domanda di sospensione e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende a titolo provvisorio il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 27.6.2012.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario<br />	<br />
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-328/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</a></p>
<p>Va accolta, ritenendo illegittima l’esclusione del ricorrente e fatte salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione, la domanda cautelare avverso la determinazione dirigenziale di un Comune che approva la graduatoria per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose. Cio’ perche’ l’esclusione si supporta ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ritenendo illegittima l’esclusione del ricorrente e fatte salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione, la domanda cautelare avverso la determinazione dirigenziale di un Comune che approva la graduatoria per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose. Cio’ perche’ l’esclusione si supporta ad una prescrizione del bando di significato non univoco, quantomeno con riferimento alla concreta configurazione della dichiarazione contenuta nel modulo di domanda, nella quale il richiedente non è tenuto ad una mera dichiarazione di proprietà o meno di immobili ad uso abitativo, bensì ad esprimere un giudizio tecnico in ordine all’ adeguatezza o meno degli immobili all’uso abitativo, in disparte la valutazione della disponibilità o meno degli immobili in questione in relazione alla situazione di comproprietà, nonché la valutazione dell’idoneità dal punto di vista igienico-sanitario, di competenza dell’Amministrazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00158/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00181/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 181 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Domenico Ventura</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F.S.Abbrescia, 83/B;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Corato</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determinazione dirigenziale n. 162 del 27.10.2011, a firma del Dirigente F.F. del V Settore –Servizi Sociali, dott. Vitantonio Patruno, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Corato dal 09.11.2011 al 23.11.2011 (all. n. 1) e mai notificata e/o comunicata al ricorrente, avente per oggetto l’”Approvazione graduatoria per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose. Presa d’atto delle risultanze del responsabile del procedimento amministrativo” e della relativa graduatoria con la quale il Comune di Corato, a conclusione della rinnovata istruttoria, finalizzata alla modifica dei punteggi di cui al bando de quo, escludeva il ricorrente dal beneficio di che trattasi;<br />	<br />
della nota prot. n. 39857 del 29.12.2011 (all. n. 2) a firma del Dirigente F.F. del V Settore – Servizi Sociali, dott. Vitantonio Patruno, ricevuta in data successiva, con la quale la P.A., a riscontro della nota del ricorrente del 20.12.2011 (all. n. 3), confermava la non ammissibilità della domanda integrando con giustificazioni postume, la già sintetica motivazione di esclusione posta nella determina n. 162 del 27.10.2011;	</p>
<p>ove occorra, delle clausole lesive degli interessi del ricorrente contenute nel “Bando per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose” e nei relativi allegati approvati con la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Corato n. 26 del 26.02.2010 (all. n. 4 e 5), nella parte in cui esse siano state erroneamente interpretate dalla P.A. resistente in danno del ricorrente ed al fine di determinarne l’esclusione;	</p>
<p>di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra ed ove lesivi degli interessi del ricorrente, le eventuali relazioni istruttorie endoprocedimentali, la proposta del responsabile del procedimento ed, ove esistenti, i verbali delle operazioni di valutazione della procedura, con riserva di formulare in merito, ove lesivi, appositi motivi aggiunti;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Tarantini;	</p>
<p>Considerato che l’istanza cautelare proposta appare meritevole di considerazione solo limitatamente alla disposta esclusione del ricorrente, atteso che l’esclusione si supporta ad una prescrizione del bando di significato non univoco, quantomeno con riferimento alla concreta configurazione della dichiarazione contenuta nel modulo di domanda; nella quale il richiedente non è tenuto ad una mera dichiarazione di proprietà o meno di immobili ad uso abitativo, bensì ad esprimere un giudizio tecnico in ordine all’ adeguatezza o meno degli immobili all’uso abitativo, in disparte la valutazione della disponibilità o meno degli immobili in questione in relazione alla situazione di comproprietà , nonché la valutazione dell’idoneità dal punto di vista igienico-sanitario, di competenza dell’Amministrazione;<br />	<br />
Considerato che pertanto l’istanza cautelare può trovare accoglimento entro tali limiti (illegittimità dell’esclusione) e fatte salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione con riferimento al merito;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione e fatte salve le ulteriori valutazione dell’Amministrazione.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Desirèe Zonno, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5685</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5685</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza del Sindaco di Napoli recante ordine di sgombero di alloggio ERP, considerato che il Comune non risulta essersi ancora pronunciato sulla domanda di regolarizzazione presentata nell’anno 2000 dal dante causa della parte ricorrente. (G.S.) N. 05685/2011 REG.PROV.CAU. N. 09593/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5685</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5685</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza del Sindaco di Napoli recante ordine di sgombero di alloggio ERP, considerato che il Comune non risulta essersi ancora pronunciato sulla domanda di regolarizzazione presentata nell’anno 2000 dal dante causa della parte ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05685/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09593/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9593 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Rosa Blaconà</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Mazza e Alessandro Cacchione, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Tarallo e Anna Pulcini, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione, V n. 01609/2011, resa tra le parti, di reiezione della richiesta di sospensione della ordinanza n. 98/2001 del Sindaco di Napoli recante ordine di sgombero dell’alloggio ERP sito in Napoli alla via Janfolla, n.45	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Cacchione e Tarallo;	</p>
<p>Considerato che allo stato appaiono sussistere profili di gravità ed urgenza tali da giustificare l’accoglimento dell’appello cautelare, considerato che il Comune di Napoli non risulta essersi ancora pronunciato sulla domanda di regolarizzazione presentata nell’anno 2000 dal dante causa della appellante;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 9593/2011) nei termini di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5685</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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