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	<title>CONTABILITA&#039; PUBBLICA Archivi - Giustamm</title>
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	<title>CONTABILITA&#039; PUBBLICA Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 00:14:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/">Sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.</a></p>
<p>Comune e Provincia. Art. 194, co. 1 lettera e) del TUEL: riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Necessità di un’obbligazione giuridicamente perfezionata. Non ricorre &#8211; Regolarizzazione finanziaria e contabile delle spese sostenute in assenza dell’impegno di spesa. Sussiste &#8211; Possibilità di sanatoria o ratifica successiva del contratto invalido. Non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/">Sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/">Sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.</a></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Comune e Provincia. Art. 194, co. 1 lettera e) del TUEL: riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Necessità di un’obbligazione giuridicamente perfezionata. Non ricorre &#8211; Regolarizzazione finanziaria e contabile delle spese sostenute in assenza dell’impegno di spesa. Sussiste &#8211; Possibilità di sanatoria o ratifica successiva del contratto invalido. Non consentita.</li>
<li>Comune e Provincia. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio (art. 194, co. 1 lettera e del TUEL). Requisiti applicativi. Rinvio all’azione di ingiustificato arricchimento. Presupposti e limiti.</li>
<li>Art. 191, comma 4 del TUEL. Imputazione diretta ed esclusiva all’amministratore o al funzionario dell’obbligazione contratta in assenza dell’impegno di spesa. Profili di rilevanza e di coordinamento con la procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e con l’azione di cui all’art. 2041 c.c., nei confronti della propria Amministrazione e da parte del terzo fornitore verso la P.A.</li>
<li>Riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Sottoposizione all’organo consiliare dei debiti contratti in violazione delle regole di spesa. Doverosità. Sussiste &#8211; Necessità di tale operazione, a tutela della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell&#8217;ente. Ricorre.</li>
<li>Obbligo di rappresentazione fedele nei bilanci dei rapporti di debito/credito fra l’ente locale e gli organismi partecipati (nella nota informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione). Sussiste, già dal 2012 (ex d.l. n. 174/2012) per gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti; è poi stato imposto, dal 2014 al 2015, dall’art. 6, co. 4, d.l. n. 95/2012 e, dal 2015, dall’art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011.</li>
</ol>
<hr />
<ol>
<li style="text-align: justify;">L’art. 194, co. 1 lettera e) del TUEL non si occupa delle cause di invalidità che affliggono, sotto il profilo civilistico, il contratto da cui sorge il debito fuori bilancio. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla citata previsione non richiede, quale presupposto applicativo la sussistenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata, e dunque di un contratto valido sotto il profilo civilistico. La norma storicamente e funzionalmente consente di regolarizzare, sotto un profilo prettamente finanziario e contabile, le spese sostenute in assenza dell’impegno di spesa, ossia del primo atto del procedimento di assunzione delle spese negli enti pubblici, ciò che, nella maggior parte dei casi, dipende proprio dalla mancanza di un contratto valido, che è insuscettibile di sanatoria o di convalida restando gli effetti del negozio regolati dal diritto comune. Ne consegue il rigetto della domanda attorea, che postula: <em>(i)</em> la sussistenza di un danno erariale conseguente al pagamento dei canoni di locazione per l’utilizzazione di un immobile (di proprietà di una società <em>in house</em> del Comune) effettivamente adibito ad archivio storico comunale, in assenza di negozio stipulato in forma scritta, richiesta <em>ad substantiam</em> per i contratti della p.a.; <em>(ii)</em> la nullità o addirittura la inesistenza del contratto che, implicando un vizio così radicale, non avrebbe permesso alcuna forma di sanatoria o di ratifica successiva, nemmeno sotto il profilo contabile, impedendo al Comune di assumere come proprio il sottostante debito.</li>
<li style="text-align: justify;">L’art. 194, co. 1 lettera e) del TUEL non si occupa delle cause di invalidità che affliggono, sotto il profilo civilistico, il contratto da cui sorge il debito fuori bilancio, ma esige esclusivamente, onde recuperare l’irregolarità contabile inizialmente obliterata, che si tratti di spese <em>(i)</em> contratte per acquisti di beni, forniture e servizi (cfr. i primi tre commi dell’art. 191),<em> (ii)</em> riconducili a funzioni fondamentali dell’ente locale, <em>(iii) </em>in relazione alle quali vi sia l’utilità (il c.d. <em>utiliter versum</em>, l’utilità conseguita dall’ente) e l’arricchimento per l’Amministrazione (entrambi oggetto di valutazione dell’organo rappresentativo dell’ente locale) che ha beneficiato della prestazione. La norma rinvia sotto tale profilo all’azione di ingiustificato arricchimento, di cui agli artt. 2041 e 2042 del c.c., la quale subisce adattamenti quando il soggetto arricchito è una p.a., dettati dall’esigenza: di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi di pericolosi disavanzi finanziari degli enti stessi; dalla preoccupazione di evitare un’applicazione indiscriminata, dato il carattere unitario del rimedio, anche ai casi di arricchimento che dipendono da comportamenti dello stesso impoverito (o del soggetto pubblico-persona fisica agente per la p.a.): a tal fine, secondo la suprema Corte (Sez. un. civ., 26/5/2015, n. 10798) l’ente pubblico, per evitare l’arricchimento imposto o non voluto, è tenuto a opporsi ad esso, salvo dimostrare che lo stesso “… <em>non fu consapevole</em>”.</li>
<li style="text-align: justify;">Il meccanismo di imputazione diretta ed esclusiva all’amministratore o al funzionario degli enti locali dell’obbligazione contratta con il privato fornitore in violazione delle regole di contabilità pubblica (cfr., da ultimo, l’art. 191, comma 4 del TUEL), è coerente con la necessità di contemperare le confliggenti esigenze di tutela del terzo contraente e di rispetto delle regole giuridiche e di contabilità dirette al mantenimento degli equilibri di bilancio negli enti locali, configurandosi come idoneo sia a garantire il soddisfacimento dei diritti del terzo sia a rendere indenni i funzionari o gli amministratori, attraverso l’azione di cui all’art. 2041 c.c nei confronti della propria Amministrazione, quanto meno nei limiti dell’arricchimento da questa conseguito. Ne consegue che la p.a., in presenza di certe spese assunte irregolarmente, ossia relative a prestazioni <em>rese comunque a suo beneficio</em> (salva la possibilità di rifiutarle o di dimostrare di non aver potuto rifiutarle perché inconsapevole dell’<em>eventum</em> <em>utilitatis</em>, come da sent. n. 10798/2015 Sez. Un. civ.), non può non risponderne in modo assoluto: ricorrendo le condizioni di cui all’art. 194, lettera e), l’obbligazione finisce comunque per gravare sull’ente locale, il quale rimane pur sempre esposto all’azione di ingiustificato arricchimento, o in via diretta da parte del proprio amministratore, se questi a sua volta è stato chiamato a risponderne contrattualmente dal terzo (finanche nell’ambito di tale giudizio); ovvero indirettamente da parte di quest’ultimo, legittimato ad agire nei suoi confronti in via surrogatoria del funzionario o dell’amministratore (suo debitore), quando il patrimonio di quest’ultimo sia incapiente o non offra sufficienti garanzie, anche contestualmente alla domanda contrattuale di adempimento nei confronti di quello. Rispetto a tale assetto, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ha l’effetto di fondare l’<em>actio de in rem</em> <em>verso</em> da parte del terzo contraente direttamente nei suoi confronti, nei limiti della parte riconoscibile, in relazione alla quale il debito viene sanato sotto il profilo meramente contabile; giammai sotto l’aspetto civilistico, disciplinato dal diritto comune, ove il quale non consente la convalida o la sanatoria del contratto nullo.</li>
<li style="text-align: justify;">Il procedimento delineato dall’art. 194 è funzionalmente collegato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio: l’emersione e la successiva inclusione dei debiti insoluti nella gestione fisiologica del bilancio segue la logica (finanziaria) di evitare un impatto potenzialmente negativo dei debiti non pagati, sia sugli equilibri di bilancio che sul risultato di amministrazione il quale, in presenza di passività nascoste, può rassegnare un non veritiero segno positivo. Tale collegamento emerge in modo forte e chiaro dalla formulazione dell’art. 193 del TUEL, il quale nel comma 2 stabilisce che l’organo consiliare, almeno una volta l’anno, “<em>provvede</em> [l’uso dell’indicativo denota la fissazione di un obbligo, non di una facoltà] <em>con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente</em>: … <em>b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all&#8217;art. 194</em>”. Le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza 16.12.2020, n. 37, hanno sottolineato l’ineludibilità e la doverosità di questa operazione: «<em>In una corretta gestione finanziaria, l&#8217;emersione di un debito non previsto in bilancio deve essere portata tempestivamente all&#8217;esame del Consiglio dell&#8217;ente per l&#8217;adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell&#8217;art. 194, comma 1, e il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall&#8217;art. 193, comma 3, e art. 194 commi 2 e 3. Il ritardo nel riconoscimento, con rinvio ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell&#8217;ente (Sezione delle Autonomie Delib. n. 21 del 2018/QMIG e Delib. n 21 del 2019/QMIG)</em>».</li>
<li style="text-align: justify;">La situazione di equilibrio tra partite attive e passive che compongono il bilancio degli enti locali deve essere perseguita anche riguardo ai propri enti strumentali e alle proprie società controllate e partecipate. In caso di discordanze emergenti dalla nota informativa (che deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornirne la motivazione), asseverata dai rispettivi organi di revisione (e che deve essere allegata al rendiconto), l’ente deve assumere, senza indugio, e comunque non oltre il termine dell&#8217;esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della loro riconciliazione (in tali sensi, anche Corte dei conti, Sez. Autonomie, delibera n. 2/SEZAUT/2016/QMIG). In altri termini, i rapporti di debito/credito fra l’ente locale e gli organismi partecipati devono essere rappresentati fedelmente nei bilanci di entrambi i soggetti (trattasi di obbligo imposto, fino al 2014, dall’art. 6, co. 4, d.l. n. 95/2012 e, dal 2015, ex art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011; e ancor prima, dal d.l. n. 174/2012, immediatamente applicabile, <em>in parte qua</em>, per gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti, come si evince anche dalla citata deliberazione n. 2/SEZAUT/2016).</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Romanelli, Est. Iacubino</p>
<p>&nbsp;</p>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/?download=83500">Sent. 668-2021 - G. 35321</a> <small>(416 kB)</small></li><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/?download=83501">Sent. 668-2021 - G. 35321</a> <small>(416 kB)</small></li><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/?download=83502">Sent. 668-2021 - G. 35321</a> <small>(416 kB)</small></li><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/?download=83503">Sent. 668-2021 - G. 35321</a> <small>(416 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-della-legittimita-dei-debiti-fuori-bilancio/">Sul riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020 S.O.).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/legge-30-dicembre-2020-n-178-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-lanno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2021-2023-pubblicata-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/legge-30-dicembre-2020-n-178-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-lanno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2021-2023-pubblicata-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-it/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/legge-30-dicembre-2020-n-178-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-lanno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2021-2023-pubblicata-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-it/">Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020 S.O.).</a></p>
<p>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA Art. 1 &#8211; Comma 61 61. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/legge-30-dicembre-2020-n-178-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-lanno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2021-2023-pubblicata-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-it/">Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020 S.O.).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/legge-30-dicembre-2020-n-178-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-lanno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2021-2023-pubblicata-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-it/">Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020 S.O.).</a></p>
<div style="text-align: justify;">La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;<br /> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA<br /> Art. 1 &#8211; Comma 61<br /> 61. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato « Fondo per il risparmio di risorse idriche », con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l&#8217;anno 2021 per le finalità di cui al comma 62.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 62<br /> 62. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d&#8217;acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 63<br /> 63. Il bonus idrico di cui al comma 62 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:<br /> a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;<br /> b) la fornitura e l&#8217;installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 64<br /> 64. Il bonus idrico di cui al comma 62 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell&#8217;indicatore della situazione economica equivalente.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 65<br /> 65. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l&#8217;ottenimento e l&#8217;erogazione del beneficio di cui ai commi da 61 a 64, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 66<br /> 66. All&#8217;articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:<br /> a) al comma 1:<br /> 1) all&#8217;alinea, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 » e dopo le parole: « di pari importo » sono inserite le seguenti: « e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell&#8217;anno 2022 »;<br /> 2) alla lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente »;<br /> b) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Un&#8217;unità immobiliare può ritenersi &quot;funzionalmente indipendente&quot; qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l&#8217;approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l&#8217;energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale »;<br /> c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:<br /> « 1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A »;<br /> d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, » sono inserite le seguenti: « nonché agli interventi previsti dall&#8217;articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, »;<br /> e) al comma 3-bis, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo »;<br /> f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell&#8217;articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l&#8217;aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell&#8217;anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo »;<br /> g) al comma 4-ter, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 » e dopo le parole: « legge 24 giugno 2009, n. 77 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l&#8217;anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza »;<br /> h) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:<br /> « 4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l&#8217;importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione »;<br /> i) al comma 5, dopo le parole: « 26 agosto 1993, n. 412, » sono inserite le seguenti: « ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, » e dopo le parole: « pari importo » sono inserite le seguenti: « e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell&#8217;anno 2022 »;<br /> l) il comma 8 è sostituito dal seguente:<br /> « 8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all&#8217;articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell&#8217;anno 2022, sempreché l&#8217;installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all&#8217;interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall&#8217;esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine. L&#8217;agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare »;<br /> m) dopo il comma 8 è inserito il seguente:<br /> « 8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell&#8217;intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell&#8217;intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 »;<br /> n) al comma 9, lettera a), dopo la parola: « condomini » sono aggiunte le seguenti: « e dalle persone fisiche, al di fuori dell&#8217;esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche »;<br /> o) al comma 10, le parole: « I soggetti di cui al comma 9, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b) »;<br /> p) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le deliberazioni dell&#8217;assemblea del condominio, aventi per oggetto l&#8217;imputazione a uno o più condomini dell&#8217;intera spesa riferita all&#8217;intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole »;<br /> q) al comma 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L&#8217;obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell&#8217;articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un&#8217;ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch&#8217;essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a) »;<br /> r) dopo il comma 14 è inserito il seguente:<br /> « 14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: &quot;Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici&quot; ».<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 67<br /> 67. All&#8217;articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:<br /> « 7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell&#8217;anno 2022, spese per gli interventi individuati dall&#8217;articolo 119 ».<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 68<br /> 68. All&#8217;articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: « le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione » sono inserite le seguenti: « ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio ».<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 69<br /> 69. Per l&#8217;anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all&#8217;erogazione del beneficio di cui all&#8217;articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l&#8217;assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall&#8217;articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 70<br /> 70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e con il Ministro dell&#8217;interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l&#8217;anno 2021.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 71<br /> 71. Per l&#8217;anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 72<br /> 72. Gli oneri di cui all&#8217;articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, sono rideterminati, anche per effetto dei minori oneri connessi alla parziale applicazione, nell&#8217;anno 2020, del medesimo articolo 119, in 893,7 milioni di euro per l&#8217;anno 2021, in 3.099,9 milioni di euro per l&#8217;anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro per l&#8217;anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro per l&#8217;anno 2024, in 4.128,9 milioni di euro per l&#8217;anno 2025, in 3.361,1 milioni di euro per l&#8217;anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l&#8217;anno 2033.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 73<br /> 73. Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 72, valutati in 3,9 milioni di euro per l&#8217;anno 2021, in 206,9 milioni di euro per l&#8217;anno 2022, in 2.016 milioni di euro per l&#8217;anno 2023, in 1.836,7 milioni di euro per l&#8217;anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro per l&#8217;anno 2025 e in 1.743,5 milioni di euro per l&#8217;anno 2026, si provvede, quanto a 1.655,4 milioni di euro per l&#8217;anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l&#8217;anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l&#8217;anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l&#8217;anno 2026, ai sensi dei commi da 1037 a 1050, con le risorse previste per l&#8217;attuazione del progetto nell&#8217;ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, quanto a 729,7 milioni di euro per l&#8217;anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione &#8211; programmazione 2021-2027, e, per la restante parte, con i minori oneri di cui al comma 72.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 74<br /> 74. L&#8217;efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell&#8217;Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 75<br /> 75. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione &#8211; programmazione 2021-2027, è incrementato di 729,7 milioni di euro per l&#8217;anno 2027 e al relativo onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 74.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 76<br /> 76. All&#8217;articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l&#8217;anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l&#8217;anno 2021 ».<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 77<br /> 77. Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all&#8217;articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell&#8217;imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di cui al comma 78 e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico dell&#8217;acquirente.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 78<br /> 78. Per provvedere all&#8217;erogazione del contributo di cui al comma 77, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l&#8217;anno 2021.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 79<br /> 79. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l&#8217;erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 80<br /> 80. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa di cui all&#8217;articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all&#8217;articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 140 milioni di euro per l&#8217;anno 2021, di 100 milioni di euro per l&#8217;anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 81<br /> 81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 80 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale complessa ai sensi del comma 1 dell&#8217;articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale diverse dalle precedenti che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull&#8217;occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 91<br /> 91. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l&#8217;anno 2021.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 92<br /> 92. Il fondo di cui al comma 91 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l&#8217;efficienza energetica, la tutela dell&#8217;ambiente con l&#8217;eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 93<br /> 93. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 91 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:<br /> a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l&#8217;accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;<br /> b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;<br /> c) ubicazione in siti di interesse comunitario.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 94<br /> 94. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell&#8217;ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 93.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 124<br /> 124. Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo d&#8217;investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l&#8217;anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del Fondo per l&#8217;anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un&#8217;apposita sezione dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 125<br /> 125. Il Fondo di cui al comma 124 finanzia interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 126<br /> 126. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui al comma 124 sono ripartite tra le varie sezioni, ciascuna dedicata ad uno dei settori di cui al medesimo comma 124, e sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo nonché le forme di partecipazione al medesimo da parte di investitori privati.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 566<br /> 566. E&#8217; istituita la fondazione denominata « Fondazione per il futuro delle città », avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell&#8217;alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell&#8217;Italia. A tale fine, la Fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l&#8217;apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 567<br /> 567. Lo statuto della Fondazione, concernente anche l&#8217;individuazione degli organi della medesima Fondazione, della loro composizione e dei loro compiti, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell&#8217;università e della ricerca, dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell&#8217;economia e delle finanze.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 568<br /> 568. Il patrimonio della Fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività della Fondazione, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d&#8217;intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 569<br /> 569. Per l&#8217;istituzione e l&#8217;avvio dell&#8217;operatività della Fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l&#8217;anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 570<br /> 570. Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle città mediante interventi di rimboschimento, l&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementata di 3 milioni di euro per l&#8217;anno 2021.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 571<br /> 571. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 651<br /> 651. All&#8217;articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:<br /> a) al comma 1034, le parole: « Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo » sono sostituite dalle seguenti: « Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo »;<br /> b) al comma 1042, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;<br /> c) dopo il comma 1042 è inserito il seguente:<br /> « 1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell&#8217;imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:<br /> CO2 g/km        Imposta (euro)<br /> 191-210           1.100<br /> 211-240           1.600<br /> 241-290           2.000<br /> Superiore a 290 2.500»;<br /> d) ai commi da 1043 a 1045, le parole: « al comma 1042 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1042 e 1042-bis »;<br /> e) dopo il comma 1046 è inserito il seguente:<br /> « 1046-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell&#8217;imposta di cui al comma 1042-bis è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo. Nelle more del passaggio al nuovo ciclo di omologazione WLTP, ai fini dell&#8217;erogazione dei contributi di cui al comma 1031 del presente articolo e al comma 1-bis dell&#8217;articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, si considera il valore di emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 652<br /> 652. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:<br /> a) per l&#8217;acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:<br /> CO2 (g/km)      Contributo (euro)<br /> 0-20     2.000<br /> 21-60   2.000<br /> b) per l&#8217;acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:<br /> CO2 (g/km)      Contributo (euro)<br /> 0-20     1.000<br /> 21-60   1.000<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 653<br /> 653. I contributi di cui al comma 652 sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell&#8217;articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 654<br /> 654. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l&#8217;acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 655<br /> 655. Il contributo di cui al comma 654 è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell&#8217;imposta sul valore aggiunto.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 656<br /> 656. I contributi di cui al comma 652 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell&#8217;articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l&#8217;acquisto del veicolo di cui ai commi 652 e 654 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell&#8217;importo, si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l&#8217;acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 657<br /> 657. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all&#8217;alimentazione e all&#8217;eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:<br /> Massa totale a terra (tonnellate) Veicoli esclusivamente elettrici Ibridi o alimentazione alternativa          Altre tipologie di alimentazione<br /> 0-1,999                       <br /> Con rottamazione         4.000    2.000    1.200<br /> Senza rottamazione      3.200    1.200    800<br /> 2-3,299                       <br /> Con rottamazione         5.600    2.800    2.000<br /> Senza rottamazione      4.800    2.000    1.200<br /> 3,3-3,5                        <br /> Con rottamazione         8.000    4.400    3.200<br /> Senza rottamazione      6.400    2.800    2.000<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 658<br /> 658. Ai fini dell&#8217;attuazione dei commi 652, 654 e 657 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell&#8217;articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 659<br /> 659. Per l&#8217;erogazione dei contributi di cui ai commi 652, 654 e 657 del presente articolo, il fondo di cui all&#8217;articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 420 milioni di euro per l&#8217;anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione:<br /> a) euro 120 milioni riservati ai contributi aggiuntivi per l&#8217;acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2 di cui alle lettere a) e b) del comma 652;<br /> b) euro 250 milioni riservati ai contributi per l&#8217;acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui al comma 654;<br /> c) euro 50 milioni riservati ai contributi per l&#8217;acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dal comma 657, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 691<br /> 691. Il contributo di cui all&#8217;articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni previste dal citato comma 1057, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal 2021 al 2026.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 692<br /> 692. Al fine di riconoscere l&#8217;erogazione del buono mobilità per il rimborso degli acquisti dei beni e servizi di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, il fondo denominato « Programma sperimentale buono mobilità », di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, è incrementato di 100 milioni di euro per l&#8217;anno 2021.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 693<br /> 693. Alle medesime finalità di cui al comma 692 del presente articolo sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 694<br /> 694. Alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 692 e 693 del presente articolo, le eventuali disponibilità sono destinate, per l&#8217;anno 2021, alla finalità di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 695<br /> 695. All&#8217;onere derivante dal comma 692 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l&#8217;anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse già iscritte a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare per l&#8217;esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all&#8217;articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 696<br /> 696. Al comma 4 dell&#8217;articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L&#8217;immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall&#8217;articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d&#8217;ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ».<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 697<br /> 697. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell&#8217;ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell&#8217;ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l&#8217;accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all&#8217;installazione delle suddette infrastrutture all&#8217;interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario è tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l&#8217;operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l&#8217;efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell&#8217;offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 698<br /> 698. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l&#8217;anno 2021, è riconosciuto un credito d&#8217;imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l&#8217;acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d&#8217;imposta di cui al presente comma, anche con riguardo all&#8217;ammontare del credito d&#8217;imposta spettante. Al fine di incentivare l&#8217;uso di cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all&#8217;articolo 50, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h. ».<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 736<br /> 736. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché di garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, le risorse di cui all&#8217;articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2021.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 737<br /> 737. Al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette e dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell&#8217;articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2021.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 738<br /> 738. Al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2023 per la prosecuzione del programma di cui all&#8217;articolo 5-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 739<br /> 739. L&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2023.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 740<br /> 740. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all&#8217;articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la seguente:<br /> « ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente ».<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 741<br /> 741. Per l&#8217;istituzione delle aree di cui al comma 740 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l&#8217;anno 2021. Alle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 745<br /> 745. Al fine di esaminare le richieste e rilasciare la relativa certificazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile composto da tre esperti designati dal Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente, da due esperti nominati dal Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente, e da due esperti nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato, compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 746<br /> 746. Al fine dell&#8217;attuazione dei commi 743, 744 e 745 del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2021. L&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di 500.000 euro annui decorrere dall&#8217;anno 2021.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 747<br /> 747. All&#8217;articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: « non superiore allo 0,5% annuo » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore al 2% annuo ».<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 752<br /> 752. Al fine di garantire l&#8217;attuazione del principio di risparmio dell&#8217;acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei consumi, nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato « Fondo per la promozione dell&#8217;uso consapevole della risorsa idrica » con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all&#8217;effettuazione, in collaborazione con l&#8217;Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e l&#8217;Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 757<br /> 757. E&#8217; istituito, nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l&#8217;anno 2021. Il Fondo è destinato al fine di sostenere l&#8217;attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell&#8217;articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 758<br /> 758. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare l&#8217;elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e afferenti alle associazioni di cui al comma 757.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 759<br /> 759. Al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell&#8217;infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all&#8217;articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall&#8217;UNESCO patrimonio dell&#8217;umanità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente. Alle attività previste dal presente comma, comprese quelle che coinvolgono i docenti scolastici, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui al primo periodo, oltre che nei limiti delle disponibilità del fondo per il miglioramento dell&#8217;offerta formativa dell&#8217;istituzione scolastica interessata.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 760<br /> 760. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali di cui all&#8217;articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) ed e) del comma 1 dell&#8217;articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 761<br /> 761. Agli utilizzatori di cui alla lettera s) del comma 1 dell&#8217;articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi la sede operativa all&#8217;interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al comma 760 del presente articolo è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l&#8217;ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle predette risorse.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 762<br /> 762. Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al comma 760, gli utilizzatori di cui al comma 761 riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all&#8217;atto della resa dell&#8217;imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell&#8217;imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 763<br /> 763. Agli utilizzatori che hanno concesso l&#8217;abbuono è riconosciuto un credito d&#8217;imposta di importo pari al doppio dell&#8217;importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 764<br /> 764. Il credito d&#8217;imposta di cui al comma 763 è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d&#8217;imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 765<br /> 765. Le disposizioni dei commi da 760 a 764 sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all&#8217;applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all&#8217;applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all&#8217;applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell&#8217;acquacoltura.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 766<br /> 766. Con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l&#8217;attuazione dei commi da 760 a 765.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 767<br /> 767. Nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito, in via sperimentale, il « Fondo per la promozione della tariffazione puntuale » con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l&#8217;adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all&#8217;interno di una zona economica ambientale di cui all&#8217;articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 768<br /> 768. Agli enti di governo d&#8217;ambito com-posti dai comuni di cui al comma 767 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all&#8217;interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 767 del presente articolo, è erogato un contributo per la copertura fino al 50 per cento dei costi sostenuti per l&#8217;acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l&#8217;adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 769<br /> 769. Con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l&#8217;attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 770<br /> 770. Al fine di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali di cui all&#8217;articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato « Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 771<br /> 771. Il fondo di cui al comma 770 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all&#8217;interno di una zona economica ambientale, per contribuire all&#8217;acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266. Il contributo riconosciuto ai comuni ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 1087<br /> 1087. Al fine di razionalizzare l&#8217;uso dell&#8217;acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d&#8217;impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d&#8217;imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l&#8217;acquisto e l&#8217;installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all&#8217;attività commerciale o istituzionale.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 1088<br /> 1088. Il credito d&#8217;imposta di cui al comma 1087 spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d&#8217;imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.<br />  <br /> Art. 1 &#8211; Comma 1089<br /> 1089. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 1087, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all&#8217;ENEA. L&#8217;ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.<br />  </div>
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<p>Note</p>
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<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/legge-30-dicembre-2020-n-178-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-lanno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2021-2023-pubblicata-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-it/">Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020 S.O.).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2020 n.41</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-3-2020-n-41/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-3-2020-n-41/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-3-2020-n-41/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2020 n.41</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Aldo Carosi, Redattore; (Giudizio di legittimità  costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania con ordinanza del 24 gennaio 2019, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019). Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-3-2020-n-41/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2020 n.41</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-3-2020-n-41/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2020 n.41</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Aldo Carosi, Redattore;  (Giudizio di legittimità  costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania con ordinanza del 24 gennaio 2019, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019).</span></p>
<hr />
<p>Giurisdizione contabile : spese di compensazione</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Giurisdizione contabile &#8211; spese di causa &#8211; compensazione &#8211; limiti &#8211; art. 31 commi 2 e 3 del DLgs n. 174 del 2016 &#8211; q.l.c. &#8211; difetto di motivazione sulla rilevanza &#8211; conseguenze &#8211; inammissibilità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell&#8217;art. 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), nella parte in cui non consente «che il giudice, anche in caso di intervenuto proscioglimento nel merito per mancanza di uno degli elementi indicati dall&#8217;art. 31, comma 2, c.g.c., possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tassativamente indicate dall&#8217;art. 31, comma 3, C.G.C. sotto il profilo del difetto di motivazione sulla rilevanza.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA N. 41<br /> ANNO 2020<br /> <br /> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, NicolÃ² ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÃ’, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,<br /> <br /> ha pronunciato la seguente<br /> SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell&#8217;art. 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, nel giudizio vertente tra il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Campania e R. Gestioni spa e altri, con ordinanza del 24 gennaio 2019, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 30 gennaio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell&#8217;art. 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente «che il giudice, anche in caso di intervenuto proscioglimento nel merito per mancanza di uno degli elementi indicati dall&#8217;art. 31, comma 2, c.g.c., possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tassativamente indicate dall&#8217;art. 31, comma 3, c.g.c.».<br /> Nei commi censurati, l&#8217;art. 31 del d.lgs. 174 del 2016 prevede che «[c]on la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità  amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità , del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell&#8217;amministrazione di appartenenza, l&#8217;ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa» (comma 2) e che «[i]l giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità  della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari» (comma 3).<br /> 1.1.- Il rimettente, dopo aver illustrato l&#8217;evoluzione della disciplina delle spese processuali nei giudizi davanti alla Corte dei conti, assume che la normativa censurata contrasti anzitutto con il principio di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 Cost.<br /> Eliminando ogni discrezionalità  in capo al giudice contabile, comunque chiamato a liquidare le spese processuali a carico dell&#8217;amministrazione di appartenenza in caso di proscioglimento, senza la possibilità  di ricorrere alla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» per pervenire a una pronuncia di compensazione, totale o parziale, l&#8217;art. 31, comma 2, cod. giust. contabile non terrebbe anzitutto conto del rilievo che qualsiasi forma di responsabilità , inclusa quella in esame, dovrebbe sempre presupporre un comportamento latamente censurabile, mentre l&#8217;esito del giudizio potrebbe essere condizionato da fattori sopravvenuti o imprevedibili. In tal modo, inoltre, si prescinderebbe dalla considerazione del carattere doveroso dell&#8217;azione promossa dal pubblico ministero contabile &#8211; organo indipendente e imparziale tenuto a esercitarla ogniqualvolta vi siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità  (art. 69, comma 1, cod. giust. contabile) e non nella prospettiva di certezza della condanna &#8211; nonchè del margine di discrezionalità  inevitabilmente insito nella valutazione dei suoi presupposti. Il regime processuale delle spese finirebbe così¬ per costituire una remora all&#8217;esercizio dell&#8217;azione di responsabilità , in quanto potenzialmente idonea a tradursi in un esborso per l&#8217;amministrazione, ulteriore rispetto al danno altrimenti patito, anche in caso di situazioni oggettivamente dubbie, che imporrebbero un vaglio giurisdizionale.<br /> Tale ultima considerazione ridonderebbe nella violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.), in quanto la prospettiva della condanna alle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista e imprevedibile per la parte che agisce costituirebbe una remora ingiustificata all&#8217;esercizio dell&#8217;azione (si cita la sentenza di questa Corte n. 77 del 2018).<br /> Il vulnus ai citati parametri verrebbe aggravato dalla previsione per cui, fermo il divieto previsto dal comma 2 dell&#8217;art. 31 cod. giust. contabile, il successivo comma 3 circoscrive la compensazione delle spese processuali a poche tassative ipotesi, escludendo analoghe situazioni di assoluta incertezza, in fatto o in diritto, che presentino analoga o maggiore gravità  ed eccezionalità  rispetto a quelle tipizzate dalla norma.<br /> 1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente riferisce di essere stato adito dal pubblico ministero nell&#8217;esercizio dell&#8217;azione di responsabilità , nei confronti della società  affidataria della gestione del patrimonio del Comune di Napoli e di due dirigenti dell&#8217;ente locale, per la mancata esazione di «canoni di occupazione» relativi a un impianto sportivo di proprietà  comunale.<br /> Dopo aver accolto soltanto parzialmente l&#8217;eccezione di prescrizione e prosciolto nel merito tutti i convenuti, non ravvisando nella loro condotta &#8211; seppur negligente e superficiale e, dunque, tale da giustificare l&#8217;esercizio dell&#8217;azione di responsabilità  &#8211; gli estremi della colpa grave, stante l&#8217;obiettiva incertezza circa l&#8217;effettiva distribuzione delle competenze in materia di gestione degli impianti sportivi nell&#8217;ambito del Comune, il giudice a quo ha sospeso la decisione solamente in ordine alle spese processuali, sollevando le descritte questioni di legittimità  costituzionale.<br /> Esse, a suo avviso, devono necessariamente coinvolgere entrambi i commi censurati, atteso che la declaratoria di incostituzionalità  del solo art. 31, comma 2, cod. giust. contabile non permetterebbe la compensazione delle spese processuali in ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate nel successivo comma 3 &#8211; nella fattispecie insussistenti &#8211; mentre la sola caducazione di quest&#8217;ultimo, nella parte in cui non la consente per altre gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste, non ovvierebbe al divieto contenuto nel comma precedente.<br /> Dunque, considerato il tenore letterale delle disposizioni denunciate e l&#8217;impossibilità  di interpretarle nel senso di consentire la compensazione delle spese processuali, quest&#8217;ultima richiederebbe necessariamente la declaratoria d&#8217;incostituzionalità  del loro combinato disposto.<br /> 2.- Ãˆ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l&#8217;inammissibilità  o, comunque, l&#8217;infondatezza delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate dal giudice a quo.<br /> A suo avviso, sia il richiamo operato dall&#8217;art. 31, comma 6, cod. giust. contabile, tra gli altri, all&#8217;art. 92 del codice di procedura civile &#8211; nel contenuto assunto a seguito della sentenza n. 77 del 2018 di questa Corte &#8211; sia quello dell&#8217;art. 7, comma 2, cod. giust. contabile alle disposizioni del codice di procedura civile espressive di principi generali avrebbero consentito al rimettente la compensazione delle spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni a prescindere dall&#8217;invocata declaratoria d&#8217;incostituzionalità .<br /> Nel merito, le questioni sollevate non sarebbero fondate, in quanto il legislatore, nell&#8217;esercizio della propria discrezionalità , avrebbe compiuto, in tema di spese processuali, scelte coerenti con il carattere peculiare del giudizio di responsabilità  rispetto a quello civile, realizzando un ragionevole contemperamento tra la necessità  di deterrenza e quella di buon andamento dell&#8217;amministrazione, garantendo al pubblico dipendente, che abbia correttamente operato, la rifusione delle spese processuali.<br /> Nessuna rilevanza andrebbe viceversa riconosciuta ai profili psicologici che potrebbero influenzare la scelta del pubblico ministero, chiamato non semplicemente a tutelare l&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione, bensì¬ a perseguire quello generale, svolgendo una funzione obiettiva e neutrale, per cui alla necessità  di accertamento della sussistenza di una responsabilità  non potrebbe essere d&#8217;ostacolo un possibile esito negativo dell&#8217;azione.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell&#8217;art. 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente «che il giudice, anche in caso di intervenuto proscioglimento nel merito per mancanza di uno degli elementi indicati dall&#8217;art. 31, comma 2, c.g.c., possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tassativamente indicate dall&#8217;art. 31, comma 3, c.g.c.».<br /> Nei commi censurati, l&#8217;art. 31 del d.lgs. 174 del 2016 prevede che «[c]on la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità  amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità , del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell&#8217;amministrazione di appartenenza, l&#8217;ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa» (comma 2) e che «[i]l giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità  della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari» (comma 3).<br /> Ad avviso del rimettente, il combinato disposto di tali disposizioni, impedendo la compensazione delle spese processuali nel giudizio di responsabilità  dinanzi alla Corte dei conti anche nel caso di accertata insussistenza dei presupposti della stessa &#8211; ossia, di proscioglimento del convenuto nel merito &#8211; qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle, tassativamente indicate, che la consentono, violerebbe il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), il canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.). Ciò in quanto la normativa denunciata: a) non terrebbe conto del rilievo che l&#8217;esito del giudizio potrebbe essere condizionato da fattori sopravvenuti o imprevedibili; b) prescinderebbe dal carattere doveroso dell&#8217;azione promossa dal pubblico ministero contabile e dal margine di discrezionalità  inevitabilmente insito nella valutazione dei presupposti della responsabilità ; c) costituirebbe una remora all&#8217;esercizio della relativa azione, in quanto potenzialmente idonea a tradursi in un esborso per l&#8217;amministrazione, ulteriore rispetto al danno altrimenti patito, anche in caso di situazioni assolutamente incerte, in fatto o in diritto, che presentino analoga o maggiore gravità  ed eccezionalità  rispetto alle ipotesi tipizzate di possibile compensazione.<br /> 2.- Il giudice a quo denuncia entrambe le disposizioni in quanto dal loro combinato disposto deriverebbe l&#8217;impossibilità  di compensare le spese nel giudizio di responsabilità  davanti alla Corte dei conti ogniqualvolta sia accertata l&#8217;insussistenza di uno dei presupposti della stessa &#8211; nella fattispecie, un grado di colpa inferiore a quella grave &#8211; pur in presenza di gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tassativamente indicate dall&#8217;art. 31, comma 3, cod. giust. contabile.<br /> Il rimettente ritiene che la compensazione delle spese non possa avvenire in virtà¹ del rinvio dell&#8217;art. 31, comma 6, cod. giust. contabile all&#8217;art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile &#8211; il quale, a seguito della sentenza n. 77 del 2018 di questa Corte, risulta modificato nel senso «che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» rispetto a quelle nominativamente indicate &#8211; nè, pìù in generale, in virtà¹ di quello dell&#8217;art. 7, comma 2, cod. giust. contabile alle disposizioni del codice di procedura civile espressive di principi generali.<br /> I rinvii contenuti nelle disposizioni citate, infatti, operano solo «per quanto non [&#038;] disciplinato», onde il mantenimento dell&#8217;effetto impeditivo della compensazione derivante dalle esplicite prescrizioni dei commi 2 e 3 dell&#8217;art. 31 cod. giust. contabile.<br /> 3.- Ai fini del decidere, si rende opportuno preliminarmente rammentare la genesi delle disposizioni censurate.<br /> L&#8217;art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ha delegato il Governo al riordino e alla ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti (comma 1), indicando, tra i principi e i criteri direttivi a cui attenersi nell&#8217;esercizio della delega, quello di «adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di princÃ¬pi generali» (comma 2, lettera a), in ciò mantenendosi nel solco di quanto giÃ  sancito dall&#8217;art. 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), secondo cui «[n]ei procedimenti contenziosi di competenza della corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento».<br /> In attuazione della delega è intervenuto il d.lgs. n. 174 del 2016, il quale, all&#8217;art. 31, reca la disciplina delle spese processuali. Essa è effettivamente delineata sul modello del codice di procedura civile, da cui recepisce la regola generale della liquidazione a beneficio della parte vittoriosa (comma 1) &#8211; in corrispondenza a quanto disposto dall&#8217;art. 91, primo comma, cod. proc. civ. &#8211; nonchè il generale regime della compensazione (comma 3), analogo a quello di cui all&#8217;art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel dettato anteriore alla sentenza n. 77 del 2018, ma coordinato con le specifiche connotazioni storiche del giudizio contabile (nel cui ambito era esclusa la liquidazione delle spese processuali in ipotesi di definizione del giudizio per questioni preliminari o pregiudiziali &#8211; Corte dei conti, sezioni riunite, sentenza 27 giugno 2008, n. 3/2008/QM &#8211; ora resa facoltativa). Tale regime si caratterizza ulteriormente, con specifico riferimento al giudizio di responsabilità , per il divieto di compensazione in caso di proscioglimento nel merito (comma 2), frutto dell&#8217;ultimo intervento normativo anteriore all&#8217;adozione del codice di giustizia contabile, rappresentato dall&#8217;art. 17, comma 30-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.<br /> 4.- Tanto premesso, il rimettente vorrebbe estendere al giudizio di responsabilità  e, in particolare, al caso di proscioglimento nel merito, la facoltà  di compensazione delle spese processuali attualmente prevista per il giudizio civile, invocando per il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell&#8217;art. 31 cod. giust. contabile un&#8217;addizione analoga a quella che ha riguardato l&#8217;art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., a seguito della sentenza n. 77 del 2018 di questa Corte, poichè, pur in diverso contesto, si sarebbe in presenza di un vulnus ai medesimi parametri costituzionali.<br /> Anzitutto, la citata pronuncia, richiamata per ampi passaggi motivazionali dal rimettente a sostegno delle censure formulate e dell&#8217;addizione prospettata, ravvisa l&#8217;illegittimità  della norma allora denunciata nella mancata considerazione, tra i casi che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite, delle «analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità  di quelle tipiche espressamente previste», le quali assumono «carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale» delle altre gravi ed eccezionali ragioni.<br /> Con riferimento alla fattispecie al suo esame, tuttavia, il rimettente si limita a riferire di aver prosciolto i convenuti &#8211; oltre che (seppur solo parzialmente e soltanto per due di essi) in accoglimento dell&#8217;eccezione di prescrizione &#8211; per mancanza del requisito della colpa grave, in considerazione dell&#8217;«obiettiva incertezza» circa la distribuzione delle competenze in materia di gestione degli impianti sportivi comunali, pur in presenza di una «certa negligenza e superficialità» in capo ai convenuti medesimi. Nulla dice circa le ragioni per cui tale situazione, che corrisponde a una mera fattispecie di colpa lieve &#8211; e, dunque, inidonea a configurare la responsabilità  dei convenuti ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), come sostituito dall&#8217;art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre del 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 &#8211; costituisca, alla stregua delle considerazioni svolte nel precedente giurisprudenziale evocato, ragione grave ed eccezionale, assimilabile a quelle di cui all&#8217;art. 31, comma 3, cod. giust. contabile, tale da giustificare la compensazione delle spese processuali.<br /> In tal modo, il giudice a quo non ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui l&#8217;addizione invocata condurrebbe, nel caso concreto, quantomeno a valutare una pronuncia di compensazione delle spese di lite, con la conseguenza che le questioni sollevate sono inammissibili sotto il profilo del difetto di motivazione sulla rilevanza (analogamente, ordinanza n. 153 del 2016).<br /> In secondo luogo, mentre la sentenza n. 77 del 2018, attraverso l&#8217;addizione operata, estende semplicemente la portata dei casi di compensazione ammessi nel giudizio civile, ovviando alla rigidità  della loro tassatività , l&#8217;intervento auspicato dal giudice a quo avrebbe un&#8217;incidenza ben pìù profonda e correttiva sul regime delle spese processuali nel giudizio di responsabilità  davanti alla Corte dei conti, non limitandosi ad ampliare le ipotesi di deroga al principio victus victori, ma facendo altresì¬ venir meno il divieto di compensazione previsto dall&#8217;art. 31, comma 2, cod. giust. contabile in caso di proscioglimento nel merito. Considerata l&#8217;ampia discrezionalità  di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali e, segnatamente, nel regolamentare le spese di lite (ex multis, sentenza n. 77 del 2018), tale intervento avrebbe richiesto che il rimettente, rifuggendo da petizioni di principio e dalla traslazione dell&#8217;impianto argomentativo relativo alla disciplina del giudizio civile, si confrontasse adeguatamente con le specifiche caratteristiche di quello di responsabilità  davanti alla Corte dei conti e con gli elementi che ne giustificano il regime delle spese, onde eventualmente far emergere quell&#8217;irragionevolezza che costituisce il limite alla discrezionalità  legislativa. Ciò, nella fattispecie, non è avvenuto, con conseguente insufficienza della motivazione addotta a sostegno delle censure.<br /> Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni sollevate sono inammissibili.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell&#8217;art. 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), nella parte in cui non consente «che il giudice, anche in caso di intervenuto proscioglimento nel merito per mancanza di uno degli elementi indicati dall&#8217;art. 31, comma 2, c.g.c., possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tassativamente indicate dall&#8217;art. 31, comma 3, c.g.c.», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Aldo CAROSI, Redattore<br /> Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2020.</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2020 n.4</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2020-n-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2020-n-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2020-n-4/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2020 n.4</a></p>
<p>Aldo Carosi Presidente, relatore, estensore; (Ordinanza della Corte dei conti &#8211; sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con ordinanza del 18 febbraio 2019 iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019). Va, pertanto, dichiarata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2020-n-4/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2020 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-1-2020-n-4/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2020 n.4</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Carosi Presidente, relatore, estensore;  (Ordinanza della Corte dei conti &#8211; sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con ordinanza del 18 febbraio 2019 iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019).</span></p>
<hr />
<p>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost. </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Contabilità  pubblica &#8211; anticipazioni di liquidità  &#8211; art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 ed art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 &#8211; contrarietà  agli articoli 81, 97 e 119 Cost. va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>I tre parametri di cui agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost., operano in stretta interdipendenza, cosicchè l&#8217;anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidità  consentita dalle disposizioni impugnate -art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205- finisce per ledere l&#8217;equilibrio del bilancio, il principio di sana gestione finanziaria e, contemporaneamente, viola la &#8220;regola aurea&#8221; contenuta nell&#8217;art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui l&#8217;indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento.</em><br /> <em>Entrambe le disposizioni censurate, infatti, consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità  per modificare il risultato di amministrazione dell&#8217;ente locale che le applica, attraverso meccanismi tecnici che convergono nell&#8217;elusione dei precetti costituzionali precedentemente richiamati.</em><br /> <em>L&#8217;art. 119, sesto comma, Cost. risulta, in particolare, violato perchè le anticipazioni di liquidità  costituiscono una forma straordinaria di indebitamento a lungo termine e &#8211; in quanto tali &#8211; sono utilizzabili in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività  pregresse iscritte in bilancio. Esse sono prestiti di carattere eccezionale finalizzati a rafforzare la cassa quando l&#8217;ente territoriale non riesce a onorare le obbligazioni passive secondo la fisiologica scansione dei tempi di pagamento.</em><br /> <em>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità  dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell&#8217;art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità  dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), e dell&#8217;art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosso dalla Corte dei conti &#8211; sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con ordinanza del 18 febbraio 2019 iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione del Comune di Napoli;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 19 novembre 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br /> udito l&#8217;avvocato Antonio Andreottola per il Comune di Napoli.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.  &#8220;Con ordinanza del 18 febbraio 2019 la Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità  dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell&#8217;art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 119, sesto comma, e 136 della Costituzione.<br /> Il giudice rimettente riferisce che il Comune di Napoli ha proposto ricorso avverso la delibera della Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Campania, n. 107 del 10 settembre 2018, con la quale veniva affermata l&#8217;inadeguatezza delle misure correttive adottate dall&#8217;amministrazione comunale per la gestione del bilancio e conseguentemente preclusa l&#8217;attuazione di alcuni programmi di spesa.<br /> La delibera impugnata costituirebbe una prosecuzione della procedura di controllo avviata con la precedente deliberazione n. 240 del 16 ottobre 2017 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Campania, nella quale erano state accertate diverse irregolarità  e &#8220;criticità &#8220;, tra cui l&#8217;erroneità  del riaccertamento straordinario dei residui, ed era stato prescritto all&#8217;amministrazione comunale di provvedere alla sua rideterminazione, a titolo di misure correttive ai sensi dell&#8217;art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), con specifico riferimento alla costituzione e corretta quantificazione del fondo oneri e passività  potenziali.<br /> La Giunta comunale, con deliberazione del 20 aprile 2018, n. 170, avrebbe adottato le misure correttive richieste, procedendo alla riedizione del riaccertamento straordinario dei residui e al conseguente ricalcolo dei disavanzi da applicare a ciascun esercizio.<br /> L&#8217;esame di tali misure in sede di controllo avrebbe portato all&#8217;adozione della richiamata pronuncia del 10 settembre 2018, n. 107, con la quale sono state accertate diverse irregolarità  e &#8220;criticità &#8221; contabili, consistenti nell&#8217;errata riedizione del riaccertamento straordinario dei residui; nel conseguente errato calcolo del «maggiore disavanzo»; nella mancata applicazione nell&#8217;esercizio 2018 della quota di maggior disavanzo non recuperato nei due esercizi precedenti; nell&#8217;inidoneità  del piano straordinario di alienazioni a far fronte ai minori trasferimenti erariali che si sarebbero verificati nel 2019 in conseguenza dell&#8217;accertata elusione del saldo di finanza pubblica.<br /> In particolare, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti avrebbe contestato l&#8217;illegittimità  dell&#8217;azzeramento del fondo anticipazioni liquidità  (FAL) disposto dal Comune di Napoli, con imputazione del corrispondente importo al fondo per i crediti di dubbia esigibilità  (FCDE), sostenendo che l&#8217;art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017, recante l&#8217;interpretazione autentica dell&#8217;art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015, non potesse essere interpretato nel senso di legittimare tout court detta &#8220;traslazione&#8221; di risorse, avendo soltanto riconosciuto la possibilità  di retrodatarne la contabilizzazione degli effetti. Secondo la sezione regionale di controllo, un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, integrata dai principi dettati in materia dalla Corte costituzionale, consentirebbe di ritenere ammissibile la misura in questione esclusivamente nei limiti degli incassi in conto residui registrati nell&#8217;anno in corso. La sezione di controllo avrebbe adottato in quella sede alcune misure interdittive della spesa, tra le quali la preclusione ad utilizzare con le descritte modalità  il fondo anticipazioni liquidità .<br /> Adita la Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, il ricorrente avrebbe contestato, tra le altre, la misura interdittiva della utilizzazione del FAL per finanziare il FCDE.<br /> Dinanzi al giudice a quo la Procura generale avrebbe ritenuto infondati tutti i motivi del ricorso promosso dal Comune di Napoli a eccezione di quello riguardante la facoltà  di utilizzare le risorse accantonate nel FAL a copertura del FCDE, in quanto il dato testuale delle norme impugnate non consentirebbe l&#8217;interpretazione adottata dalla sezione regionale di controllo.<br /> Ad avviso della Procura generale, il quadro normativo vigente suffragherebbe l&#8217;esercizio di tale facoltà , sicchè l&#8217;operato del Comune di Napoli sarebbe in linea con la previsione normativa, oggetto del presente giudizio.<br /> Il giudice rimettente, con sentenza non definitiva, ha quindi respinto tutti i motivi di impugnazione promossi dal Comune di Napoli diversi da quelli relativi alla copertura del FCDE mediante le risorse accantonate nel FAL e, con separata ordinanza, ha sollevato le indicate questioni di legittimità  costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio che, tuttavia, è stata accompagnata dall&#8217;accoglimento della domanda cautelare del Comune di Napoli in ordine all&#8217;applicazione delle norme impugnate, sicchè la delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti è stata privata di effetti in parte qua.<br /> Alla base della decisione assunta dal giudice a quo è la convinzione che l&#8217;interpretazione delle richiamate disposizioni fornita dal Comune di Napoli e dalla Procura generale risulterebbe l&#8217;unica possibile sulla base dell&#8217;inequivocabile formulazione letterale e &#8211; tuttavia &#8211; tale ineludibile interpretazione susciterebbe dubbi in ordine alla sua conformità  a Costituzione.<br /> Secondo il rimettente, infatti, la lettura costituzionalmente orientata della sezione regionale di controllo della Corte dei conti risulterebbe implausibile, ma l&#8217;accoglimento della corretta tesi ermeneutica del Comune ricorrente comporterebbe una notevole riduzione, del tutto fittizia, del disavanzo dell&#8217;ente locale, effetto che &#8211; ad avviso del medesimo giudice &#8211; non sarebbe conforme a plurimi precetti costituzionali.<br /> La norma della cui costituzionalità  si dubita, consentendo di utilizzare FAL per finanziare il FCDE (o, meglio, trasformando il FAL in FCDE), aggirerebbe importanti principi in tema di diritto del bilancio, in quanto eliminerebbe la sterilizzazione degli effetti dell&#8217;anticipazione di liquidità , migliorerebbe surrettiziamente il risultato di amministrazione e aumenterebbe la capacità  di spesa degli enti, peggiorando nella sostanza il precedente disavanzo.<br /> La Corte dei conti, sezione delle autonomie, con la deliberazione 17 dicembre 2015, n. 33, avrebbe affermato in proposito la necessità  di prevenire tali effetti costituzionalmente illegittimi, chiarendo che «[i]l fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità  va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell&#8217;esercizio».<br /> Secondo il rimettente, la traslazione del fondo anticipazioni di liquidità  nel fondo crediti di dubbia esigibilità  ne consentirebbe un utilizzo per finalità  diverse dalla mera provvista di cassa e, in tal modo, amplierebbe la capacità  di spesa dell&#8217;ente, violando numerosi principi costituzionali tra i quali quelli dell&#8217;equilibrio, della copertura della spesa nonchè la &#8220;regola aurea&#8221; dell&#8217;art. 119 Cost., laddove è fatto divieto di indebitarsi per destinazioni diverse dall&#8217;investimento.<br /> Aggirando la &#8220;sterilizzazione&#8221; degli effetti contabili delle anticipazioni di liquidità , diversi e ulteriori rispetto a quelli esercitati sulla cassa, così¬ come sancito dalla Corte dei conti, sezione delle autonomie, nella predetta delibera, sarebbero lesi gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., in quanto un&#8217;anticipazione di cassa non potrebbe costituire una valida copertura finanziaria delle spese, determinando gravi danni strutturali al bilancio dell&#8217;ente.<br /> Il rimettente illustra poi diffusamente i meccanismi contabili attraverso cui l&#8217;applicazione delle disposizioni impugnate consentirebbe di aggirare i vincoli di legge tesi a evitare che un&#8217;erogazione destinata a incidere solo sulla cassa dell&#8217;ente possa determinare un miglioramento del risultato di amministrazione e conseguentemente un incremento della capacità  di spesa, esiziale per la gestione del preesistente deficit e per gli equilibri strutturali del bilancio in prospettiva futura.<br /> Le disposizioni si porrebbero in contrasto anche con il divieto di indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, previsto dalla &#8220;regola aurea&#8221; sancita dall&#8217;art. 119, sesto comma, Cost.<br /> Si verificherebbe altresì¬ una violazione dell&#8217;art. 136 Cost., per contrasto con il giudicato costituzionale delle sentenze di questa Corte n. 181 del 2015, n. 269 del 2016 e n. 89 del 2017, in cui si afferma che le anticipazioni di liquidità  «altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di pìù lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie» e, in quanto tali, esse «non possono finanziare la copertura di disavanzi o spese di pertinenza degli esercizi successivi all&#8217;entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2013». Proprio per evitare tale risultato sarebbe stata prevista la sterilizzazione di dette anticipazioni tramite il fondo.<br /> I dubbi di legittimità  costituzionale riguarderebbero sia la disposizione originaria che quella di interpretazione autentica contenuta nell&#8217;art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017, la quale prevede che l&#8217;utilizzo della quota accantonata per il fondo anticipazioni liquidità  per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità  si applichi sulle risultanze finali previste nell&#8217;allegato 5/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Poichè le risultanze finali in questione sarebbero quelle che determinano l&#8217;ammontare delle risorse disponibili (in caso di avanzo) o di quelle da ricostituire (in caso di disavanzo), ne discenderebbe che il FAL, contrariamente alla sua funzione, sarebbe utilizzato per determinare un aumento della capacità  di spesa dell&#8217;ente sotto il profilo di un aumento dell&#8217;avanzo disponibile oppure di una diminuzione del disavanzo da coprire.<br /> Per tali motivi, secondo il giudice a quo, la norma di interpretazione autentica renderebbe ancor pìù palese la violazione delle norme costituzionali e confermerebbe che la norma utilizza la quota accantonata nel FAL per incrementare la capacità  di spesa degli enti locali.<br /> Osserva, infine, il rimettente che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per evitare i risultati aberranti che la disposizione comporterebbe e non potendo adire la Corte costituzionale, avrebbe manipolato la norma, aggiungendo alla stessa l&#8217;inciso «nella misura massima della riscossione in conto residui, di anno in anno intervenuta». Ma in tal modo sarebbe compiuta un&#8217;operazione propria delle sentenze additive della Corte costituzionale, che esulerebbe dai compiti dell&#8217;interprete e rientrerebbe in quelli riservati esclusivamente al giudice delle leggi.<br /> 2.- Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, il quale ha concluso nel senso dell&#8217;inammissibilità  o, comunque, della non fondatezza delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate.<br /> Ad avviso dell&#8217;amministrazione comunale, l&#8217;ordinanza con cui è stata sollevata la questione di legittimità  costituzionale sarebbe influenzata dalla mancata valutazione complessiva degli oneri fatti gravare sul bilancio annuale di esercizio dell&#8217;ente locale che ha avuto accesso all&#8217;anticipazione di liquidità ; il giudice rimettente avrebbe implicitamente reputato l&#8217;anticipazione di liquidità  erogata agli enti locali come perfettamente sovrapponibile all&#8217;anticipazione di liquidità  accordata alle Regioni, mentre l&#8217;ordinamento contabile declinerebbe in modo differente le due ipotesi.<br /> La relativa disciplina sarebbe dettata, per le Regioni, direttamente dalla legge statale &#8211; art. 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2016)Â» &#8211; mentre, per gli enti locali, dalla deliberazione della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 18 dicembre 2015, n. 33.<br /> Tanto la legge che la citata deliberazione prevederebbero una disciplina analoga relativamente al trattamento dell&#8217;anticipazione di liquidità  sul bilancio di esercizio dell&#8217;anno in cui l&#8217;anticipazione è erogata e sul susseguente rendiconto. Tuttavia, la deliberazione imporrebbe ai Comuni di imputare l&#8217;impegno riguardante il rimborso dell&#8217;anticipazione ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali, mentre la relativa copertura finanziaria andrebbe assunta sin dal primo esercizio a valere sulle risorse correnti di competenza a tal fine appositamente individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa. Per gli enti locali, dunque, non sarebbe contemplata la possibilità , prevista per le Regioni, di utilizzare il FAL nel bilancio di esercizio. Nella parte spesa di tale bilancio, invece, dovrebbe essere iscritta la quota di rimborso dell&#8217;anticipazione di liquidità  quale voce da finanziare con ulteriori risorse correnti di competenza o con riduzione della spesa.<br /> Le conseguenze dell&#8217;impostazione dell&#8217;ordinanza di rimessione sarebbero particolarmente pregiudizievoli per gli enti locali che, come il Comune di Napoli, hanno ricevuto l&#8217;anticipazione di liquidità  in epoca antecedente all&#8217;entrata in vigore della contabilità  finanziaria potenziata. Ciò in quanto verrebbe imposto l&#8217;assorbimento del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui in un tempo minore rispetto a quello programmato e si produrrebbe una contrazione della capacità  di spesa in misura superiore a quella necessaria a garantire la sterilizzazione del FAL. Il Comune sarebbe chiamato ad assorbire nel bilancio di esercizio il proprio maggior disavanzo, non solo della quota annuale di extra-deficit derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, ma anche della quota di rimborso dell&#8217;anticipazione.<br /> Ad avviso dell&#8217;amministrazione comunale, il giudice rimettente non avrebbe tenuto conto di tutti gli aspetti inerenti alle modalità  di contabilizzazione del fondo anticipazione liquidità . In particolare, avrebbe omesso di considerare che, per gli enti locali, non sarebbe prevista l&#8217;iscrizione del FAL nel bilancio annuale di esercizio, mentre sussisterebbe l&#8217;obbligo di finanziarie nel bilancio il rateo di restituzione dell&#8217;anticipazione di liquidità  con risorse ulteriori rispetto a quelle giÃ  accantonate con la creazione del fondo.<br /> Per questo motivo ritiene che la questione sia inammissibile, per la mancata valutazione di un elemento decisivo.<br /> Nel merito, le censure sarebbero, comunque, infondate, atteso che il meccanismo previsto dalla norma in questione escluderebbe ogni effetto espansivo della spesa o riduttivo del disavanzo.<br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe la Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità  dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell&#8217;art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 119, sesto comma, e 136 della Costituzione.<br /> L&#8217;art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015 dispone che «[g]li enti destinatari delle anticipazioni di liquidità  a valere sul fondo per assicurare la liquidità  per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all&#8217;articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell&#8217;acquisizione delle erogazioni, ai fini dell&#8217;accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità  nel risultato di amministrazione».<br /> L&#8217;art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017 stabilisce che «[l]&#8217;articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà  degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità , di cui all&#8217;articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell&#8217;acquisizione delle erogazioni, ai fini dell&#8217;accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità  nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell&#8217;allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonchè sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell&#8217;articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l&#8217;operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo».<br /> Il rimettente, in riferimento dalla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni, muove dal presupposto che: a) il significato delle disposizioni censurate corrisponderebbe al dato testuale e non sarebbe possibile un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata come quella proposta dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Campania, con delibera n. 107 del 10 settembre 2018 e che, peraltro, non è condivisa neppure dal Comune di Napoli, il quale ha proposto impugnazione davanti al giudice rimettente proprio contro la delibera fondata su detta interpretazione; b) condividendo l&#8217;interpretazione letterale delle disposizioni censurate &#8211; in ciò non discostandosi dall&#8217;opzione ermeneutica espressa dal Comune di Napoli e dalla Procura generale &#8211; il ricorso dovrebbe essere accolto, con conseguente annullamento della delibera indicata in parte qua; c) dubitando, tuttavia, della legittimità  costituzionale delle disposizioni stesse, previa sospensione dell&#8217;efficacia della delibera di controllo le indicate questioni di legittimità  costituzionale debbono essere rimesse a questa Corte.<br /> Tanto premesso, ad avviso del rimettente: a) l&#8217;utilizzazione delle anticipazioni di liquidità  per trasformare il fondo anticipazioni di liquidità  (FAL) in fondo crediti di dubbia esigibilità  (FCDE) sarebbe in palese contrasto con alcune pronunce di questa Corte, in particolare con la sentenza n. 181 del 2015, poichè eliminerebbe la sterilizzazione del fondo di liquidità , migliorando in modo fittizio il risultato di amministrazione e provocando un indebito incremento della capacità  di spesa dell&#8217;ente locale; b) si verificherebbe una violazione patente dell&#8217;equilibrio strutturale del bilancio, in contrasto con gli artt. 81 e 97 Cost., poichè, sovrastimando il risultato di amministrazione, si verrebbero a influenzare negativamente tutti gli esercizi futuri. Si realizzerebbe, infatti, un azzeramento o una fortissima riduzione delle poste non impegnabili, che servono a realizzare economie finalizzate a ripristinare gradualmente l&#8217;equilibrio compromesso dalla preesistenza di gravi disavanzi; c) dal momento che il prestito costituito dalle anticipazioni di liquidità  verrebbe destinato a spese diverse da quelle consentite dalle norme straordinarie contenute nel decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64, risulterebbe violato &#8211; al di fuori dell&#8217;eccezionale deroga finalizzata a fronteggiare i debiti pregressi &#8211; l&#8217;art. 119 Cost., che circoscrive le potenzialità  di indebitamento alla realizzazione degli investimenti; d) verrebbe altresì¬ violato il principio di ragionevolezza, poichè le norme denunciate consentirebbero di utilizzare il fondo anticipazioni di liquidità  per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità , premiando «l&#8217;ente che ha violato l&#8217;obbligo di copertura delle spese, perchè, avendo fatto maggiore ricorso all&#8217;anticipazione di liquidità , vede diminuire il sacrificio economico conseguente al passaggio alla contabilità  armonizzata. Al contrario [al]l&#8217;ente pìù virtuoso, che ha rispettato l&#8217;obbligo di copertura delle spese e, avendo una buona riscossione e una buona tempistica nei pagamenti, non ha avuto la necessità  di ricorrere all&#8217;anticipazione di liquidità», rimarrebbe preclusa la possibilità  di incrementare la spesa corrente; e) sarebbe violato il giudicato costituzionale in relazione alle sentenze di questa Corte n. 89 del 2017, n. 269 del 2016 e n. 181 del 2015.<br /> 1.2.- Il Comune di Napoli, costituito in giudizio, sostiene che: a) le questioni sollevate sono inammissibili perchè il giudice rimettente sarebbe incorso nel grave errore di applicare i principi enunciati da questa Corte per le Regioni alla diversa fattispecie inerente agli enti locali e, nel caso in esame, al Comune di Napoli; b) non risulterebbero violati gli artt. 81 e 97 Cost., in quanto la riduzione del disavanzo denunciata dal giudice a quo non sarebbe effetto dell&#8217;utilizzo dell&#8217;anticipazione di liquidità  ma la «conseguenza delle modalità  di costruzione» del fondo per i crediti di dubbia esigibilità , che risulterebbe attenuato. Tale effetto sarebbe implicitamente previsto dal legislatore, il quale avrebbe nel tempo mutato pìù volte le modalità  e la base di calcolo per la determinazione dell&#8217;ammontare dell&#8217;accantonamento a tale ultimo fondo; c) non vi sarebbe alcuna violazione dell&#8217;art. 3 Cost., perchè gli enti locali che hanno avuto accesso all&#8217;anticipazione verserebbero in una situazione di difficoltà  economica, spesso generata dal contesto territoriale economicamente depresso. Il miglioramento del risultato di amministrazione consentirebbe agli enti in difficoltà  di garantire lo svolgimento dei servizi pubblici, soprattutto di quelli posti a presidio di valori costituzionali. La norma sarebbe volta a tutelare i cittadini residenti nei Comuni con maggiore difficoltà  economica, comprovata dall&#8217;accesso all&#8217;anticipazione di liquidità ; d) il Comune di Napoli sarebbe particolarmente svantaggiato poichè avrebbe incamerato le anticipazioni di liquidità  prima dell&#8217;entrata in vigore del nuovo regime contabile della competenza rafforzata. Con il passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità  finanziaria, gli enti locali sarebbero stati chiamati a una operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, la quale, in applicazione delle nuove regole della cosiddetta competenza finanziaria potenziata, avrebbe generato la quantificazione di un maggior disavanzo da ripianare; e) in assenza delle disposizioni impugnate si verificherebbe una contrazione della capacità  di spesa dell&#8217;ente locale per un valore di gran lunga superiore a quello necessario alla sterilizzazione degli effetti dell&#8217;anticipazione di liquidità . L&#8217;ente locale, in virtà¹ dei descritti meccanismi contabili, sarebbe tenuto, a differenza di quanto accade per le Regioni, a iscrivere in ogni bilancio di esercizio sia la quota di extra-deficit, sia la rata di restituzione dell&#8217;anticipazione di liquidità  da finanziare. Nel medesimo esercizio di bilancio il Comune sarebbe chiamato a riassorbire la quota annuale di extra-deficit e a restituire, con risorse ulteriori rispetto all&#8217;accantonamento del fondo anticipazioni liquidità , la rata annuale del debito da restituzione dell&#8217;anticipazione di liquidità ; f) l&#8217;interpretazione adottata dal Comune di Napoli sarebbe conforme alla deliberazione della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 18 dicembre 2015, n. 33, che regolerebbe la materia; g) le disposizioni censurate risulterebbero ispirate «alla logica sottesa all&#8217;art. 3, comma 2, della Costituzione, essendo volt[e] a tutelare i cittadini residenti nei Comuni con maggiore difficoltà  economica &#8211; comprovata proprio dall&#8217;accesso all&#8217;anticipazione di liquidità  &#8211; attraverso l&#8217;attenuazione (o il depotenziamento) del FCDE. Emblematica, al riguardo, [sarebbe] l&#8217;analisi comparata tra la situazione economica e la spesa per servizi del Comune di Napoli (terza città  d&#8217;Italia per popolazione residente) e quella del Comune di Milano (seconda città  d&#8217;Italia per popolazione residente), il quale, a differenza del primo, non ha richiesto l&#8217;anticipazione di liquidità  di cui al D.L. n.35/2013»; h) gli enti locali «che operano in territori caratterizzati da una elevata capacità  fiscale degli abitanti, riscuot[erebbero] con relativa facilità  i propri crediti; di conseguenza, [avrebbero] (in termini percentuali) un FCDE pìù basso ed una corrispondente maggiore capacità  di spesa che restituisce alla cittadinanza servizi adeguati»; i) la scelta di privilegiare l&#8217;indebitamento degli enti locali in sofferenza finanziaria sarebbe «tutt&#8217;altro che irragionevole e, in ogni caso, pienamente conforme al principio di uguaglianza, ove letto in senso sostanziale, trattandosi di misura in grado di incidere non semplicemente sulla vita degli enti locali, ma su quella dei cittadini amministrati, temperando le differenze di servizi ricevuti dall&#8217;ente di prossimità».<br /> 2.- Ãˆ necessario premettere alcune considerazioni circa il petitum dell&#8217;ordinanza di rimessione e i concreti effetti che il suo accoglimento sarebbe in grado di produrre sulla gestione del bilancio e sulla futura articolazione del rendiconto del Comune di Napoli.<br /> A tal fine occorre precisare che l&#8217;efficacia interdittiva spiegata dalla pronuncia della sezione regionale di controllo della Corte dei conti nei confronti del bilancio del Comune di Napoli, adottata con la deliberazione n. 107 del 2018 citata, è stata sospesa dalle sezioni riunite rimettenti in via cautelare. Ne deriva che la gestione del bilancio comunale, nel periodo di pendenza delle presenti questioni di costituzionalità , si è svolta secondo l&#8217;originario assetto deliberato dal Consiglio comunale. Ciò comporta, tra l&#8217;altro, che gli impegni di spesa, i pagamenti e, pìù in generale, le obbligazioni attive e passive sorte in tale periodo intermedio sono state assunte sulla base di norme pienamente vigenti, ancorchè sottoposte al giudizio di questa Corte.<br /> 3.- Ai fini della presente decisione va sgombrato il campo da alcune contraddizioni ed equivoci generati dalla tecnicità  delle disposizioni oggetto del presente giudizio e da alcune inesatte considerazioni del Comune di Napoli in punto di fatto e di diritto.<br /> Il primo equivoco riguarda l&#8217;erronea affermazione del Comune di Napoli, secondo cui «la disciplina delle anticipazioni di liquidità  degli enti locali è dettata [&#8230;] dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti» ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, mentre quella delle Regioni sarebbe contenuta nell&#8217;art. 1, comma 692, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2016)Â».<br /> Quest&#8217;ultima disposizione non fa altro che esprimere norme di dettaglio in tema di allocazione di anticipazioni, ma non apporta elementi in grado di incidere sulla ratio dell&#8217;istituto come disciplinato dal d.l. n. 35 del 2013, a sua volta interpretato in senso costituzionalmente conforme da questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 181 del 2015).<br /> Ãˆ destituito, poi, di fondamento l&#8217;assunto del Comune di Napoli, secondo cui la disciplina delle anticipazioni degli enti locali possa essere determinata dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. Infatti, questa Corte ha a suo tempo precisato con chiarezza che l&#8217;art. 6, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, «nell&#8217;attribuire la possibilità  di adottare [una] &#8220;delibera di orientamento&#8221; per il controllo degli enti locali, non affida alcun potere normativo sul controllo degli enti locali alla sezione delle autonomie della Corte dei conti. La norma attribuisce a tale sezione una funzione nomofilattica in caso di interpretazioni difformi tra sezioni regionali della Corte dei conti» (sentenza n. 39 del 2014). Si tratta di una funzione finalizzata a uniformare l&#8217;attività  consultiva e le tecniche di espressione contabile quando si verificano prassi discordanti su temi di particolare rilevanza. Funzione che mai potrebbe invadere la sfera normativa, che non appartiene &#8211; come precisato nella richiamata sentenza n. 39 del 2014 &#8211; alla magistratura contabile.<br /> Ãˆ di tutta evidenza che questa funzione di uniformazione delle prassi di espressione contabile non vincola, per definizione, l&#8217;esercizio del potere giurisdizionale sulle delibere di controllo delle sezioni regionali attribuito alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione in sede di &#8220;giurisdizione esclusiva&#8221; (art. 11, comma 7, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124»).<br /> Nella fattispecie in esame, comunque, la pronuncia della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 17 dicembre 2015, n. 33, non afferma quanto sostenuto dal Comune di Napoli, ma è del tutto coerente, sia pure limitatamente al profilo contabile di espressione dei conti dell&#8217;ente locale, con l&#8217;interpretazione costante delle modalità  di sterilizzazione dell&#8217;anticipazione di liquidità  previste dal d.l. n. 35 del 2013 sia per le Regioni, sia per gli enti locali. Si afferma, infatti, nella predetta deliberazione, che «[n]ei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell&#8217;armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità  erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità  incassate nell&#8217;esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell&#8217;art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». Si tratta di una tecnica contabile, sia pure ridondante e, in quanto tale certamente semplificabile, che mira tuttavia &#8211; come testimonia la locuzione &#8220;sterilizzazione degli effetti&#8221; &#8211; nel senso ricavabile dalla sentenza di questa Corte n. 181 del 2015.<br /> Come giÃ  specificato, la disciplina base delle anticipazioni di liquidità  è contenuta nel d.l. n. 35 del 2013, il quale non fa alcuna distinzione, salve le diverse modalità  di provvista finanziaria, tra finalità  delle anticipazioni regionali e di quelle degli enti locali, entrambe destinate al pagamento di passività  finanziarie per tipologie di debiti specificamente individuate.<br /> 4.- Alla luce delle esposte premesse, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost., sono fondate.<br /> I tre parametri, per quel che si dirà  pìù specificamente in seguito, operano in stretta interdipendenza, cosicchè l&#8217;anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidità  consentita dalle disposizioni impugnate finisce per ledere l&#8217;equilibrio del bilancio, il principio di sana gestione finanziaria e, contemporaneamente, viola la &#8220;regola aurea&#8221; contenuta nell&#8217;art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui l&#8217;indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento.<br /> L&#8217;art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015 prescrive che «[g]li enti destinatari delle anticipazioni di liquidità  [&#038;] utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell&#8217;acquisizione delle erogazioni, ai fini dell&#8217;accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità  nel risultato di amministrazione» e l&#8217;art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017 specifica che «[l]&#8217;articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 [&#038;] si interpreta nel senso che la facoltà  degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità  [&#038;] di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell&#8217;acquisizione delle erogazioni, ai fini dell&#8217;accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità  nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell&#8217;allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonchè sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell&#8217;articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l&#8217;operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo».<br /> Entrambe le disposizioni censurate consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità  per modificare il risultato di amministrazione dell&#8217;ente locale che le applica, attraverso meccanismi tecnici che convergono nell&#8217;elusione dei precetti costituzionali precedentemente richiamati.<br /> Non è rilevante, ai fini della presente decisione, la diversa formulazione normativa impiegata dal legislatore &#8211; nella prima disposizione l&#8217;utilizzazione viene enunciata come regola attraverso l&#8217;uso dell&#8217;indicativo e nella seconda come facoltà  &#8211; perchè, comunque, l&#8217;utilizzazione delle anticipazioni di liquidità  consentita dalle disposizioni censurate non è compatibile con i richiamati plurimi precetti costituzionali.<br /> 4.1.- L&#8217;art. 119, sesto comma, Cost. risulta violato perchè le anticipazioni di liquidità  costituiscono una forma straordinaria di indebitamento a lungo termine e &#8211; in quanto tali &#8211; sono utilizzabili in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività  pregresse iscritte in bilancio. Esse sono prestiti di carattere eccezionale finalizzati a rafforzare la cassa quando l&#8217;ente territoriale non riesce a onorare le obbligazioni passive secondo la fisiologica scansione dei tempi di pagamento.<br /> La loro eccezionalità  dipende essenzialmente dal fatto: a) di essere inscindibilmente collegate a una sofferenza della cassa; b) di essere frutto di un rigoroso bilanciamento di interessi rilevanti in sede costituzionale e dell&#8217;Unione europea; c) di essere un rimedio contingente, non riproducibile serialmente nel tempo e inidoneo a risanare bilanci strutturalmente in perdita.<br /> Quanto al profilo sub a), occorre sottolineare come le anticipazioni di liquidità  siano spesso collegate a pregressi fenomeni di inappropriata gestione; in un bilancio sano, di regola, le diacronie tra la riscossione delle entrate e i pagamenti tendono a bilanciarsi secondo le singole scansioni temporali del programma di bilancio, opportunamente considerate attraverso le prudenti stime in sede di previsione, mentre tutto ciò non accade quando fenomeni come la sovrastima delle entrate e l&#8217;incapacità  a riscuotere si sommano in modo progressivo nel tempo, fino a rendere l&#8217;adempimento delle obbligazioni passive sempre pìù tardivo e aleatorio.<br /> Quanto al profilo sub b), l&#8217;anticipazione a favore degli enti in sofferenza di liquidità  è stata generata in sede normativa da un rigoroso bilanciamento tra l&#8217;esigenza di rispettare i vincoli di indebitamento e quella di onorare i debiti, costituenti entrambe regole primarie dell&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea e nazionale, tenuto conto dell&#8217;invalicabilità  della &#8220;regola aurea&#8221; dell&#8217;art. 119, sesto comma, Cost., la quale costituisce comunque &#8211; anche prima del suo inserimento in Costituzione &#8211; un principio storico dell&#8217;ordinamento finanziario-contabile degli enti locali. Come questa Corte ha giÃ  affermato, le anticipazioni di liquidità  «nascono dall&#8217;esigenza di porre riparo ai crescenti ritardi nell&#8217;adempimento delle obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Detto fenomeno, di per sè negativo, aggravava, tra l&#8217;altro, la situazione delle imprese, giÃ  colpite dalla difficoltà  di accedere al credito bancario nel contesto della crisi. [&#8230;] Nel dialettico contesto, astretto tra vincoli di indebitamento e indefettibilità  delle scadenze debitorie, il Governo ha cercato di individuare soluzioni normative e finanziarie capaci di venire incontro alle esigenze delle imprese [&#038;]. Ciò anche attraverso serrate azioni politiche di negoziato a livello europeo per ottenere un margine di flessibilità  del patto di stabilità  e crescita. Così¬ il Consiglio europeo del 14 marzo 2013, facendo seguito agli orientamenti giÃ  espressi nel giugno e nel dicembre del 2012, ha riconosciuto la necessità  di [&#038;] utilizzare spazi di flessibilità  per azioni di sostegno alla crescita e all&#8217;occupazione, pur nel rispetto della necessaria stabilità  finanziaria. In sintonia con le linee espresse dal Consiglio europeo, la Commissione europea, con la dichiarazione del 18 marzo 2013, ha sottolineato l&#8217;urgenza di una pronta risoluzione del tema dei pagamenti arretrati della pubblica amministrazione e chiarito i termini operativi della nozione di flessibilità» (sentenza n. 181 del 2015).<br /> Quanto al profilo sub c), è utile sottolineare come l&#8217;inidoneità  dell&#8217;anticipazione a rimuovere situazioni di deficit strutturale risulta non solo implicitamente dal contrasto formale con il precetto contenuto nell&#8217;art. 119, sesto comma, Cost., ma anche da dati elementari dell&#8217;esperienza, secondo cui solo un investimento efficace può compensare in positivo l&#8217;onere debitorio sotteso alla sua realizzazione. In tale contesto, infatti, risulta «di chiara evidenza che destinazioni diverse dall&#8217;investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell&#8217;ente pubblico che ricorre al credito» (sentenza n. 188 del 2014). Peraltro, tale precetto custodisce interessi costituzionali che non sono limitati alla mera cura della sana gestione finanziaria, ma si estendono agli interdipendenti profili di tutela della rappresentanza democratica e dell&#8217;equità  intergenerazionale (ex plurimis, sentenza n. 18 del 2019).<br /> 4.1.1.- Il carattere temporaneo e settoriale e la ratio univoca e oggettiva della disciplina delle anticipazioni di liquidità  &#8211; come precedentemente definiti &#8211; determinano l&#8217;inconsistenza dell&#8217;apodittico argomento difensivo del Comune di Napoli, secondo cui l&#8217;anticipazione di liquidità  degli enti locali sarebbe funzionalmente diversa da quella delle Regioni.<br /> Del resto, in tema di anticipazioni di liquidità , giÃ  in precedenza si era affermato che il d.l. n. 35 del 2013 «ha introdotto una disciplina di carattere speciale e temporanea, derogatoria del patto di stabilità  interno e di altre disposizioni in materia di finanza pubblica, per il pagamento dei debiti scaduti delle amministrazioni pubbliche. In particolare, nel citato decreto-legge sono contenute le misure dirette a consentire il pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni di debiti scaduti, con modalità  differenti per gli enti locali (art. 1), le Regioni e le Province autonome (art. 2), gli enti del Servizio sanitario nazionale per il tramite delle Regioni (art. 3) e le amministrazioni statali (art. 5). Si tratta di disposizioni espressamente &#8220;volte ad assicurare l&#8217;unità  giuridica ed economica dell&#8217;ordinamento&#8221; (art. 6, comma 1)Â» (sentenza n. 181 del 2015). E in quella sede questa Corte aveva avvertito che «[s]e alcune aporie semantiche possono suscitare qualche perplessità  circa la tecnica legislativa impiegata, non v&#8217;è dubbio che utilizzare detti profili di ambiguità  per qualificare il finanziamento in esame come vero e proprio mutuo, anzichè mera anticipazione di liquidità , porterebbe inevitabilmente a concludere che anche le norme interposte sarebbero contrarie a Costituzione, in quanto palesemente in contrasto con la prescrizione dell&#8217;art. 119, sesto comma, Cost., il cui rispetto, al contrario, era attestato in sede di lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n. 35 del 2013. Deve essere dunque condivisa l&#8217;opinione del rimettente, secondo cui il meccanismo normativo creato dal legislatore statale risulta influente sulla sola gestione di cassa: d&#8217;altronde, quando una disposizione si presta a pìù interpretazioni e solo una risulta conforme al parametro costituzionale, al testo legislativo va attribuito il significato compatibile con la Costituzione. Un&#8217;interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali porta dunque a concludere che le anticipazioni di liquidità  altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di pìù lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie. La loro ratio, quale si ricava dalla genesi del decreto-legge e dai suoi lavori preparatori, è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza» (ancora sentenza n. 181 del 2015).<br /> Inoltre, analoga pronuncia ha riguardato successivamente anche una fattispecie inerente agli enti locali (sentenza n. 18 del 2019). Non esiste, dunque, alcuna distinzione di carattere sostanziale tra la disciplina delle anticipazioni di liquidità  assegnate alle Regioni e quelle agli enti locali: entrambe sono destinate a pagare passività  giÃ  iscritte in bilancio (ivi compresi i debiti fuori bilancio, i quali, prima di essere eventualmente onorati, devono avere ingresso nel bilancio stesso attraverso le tipizzate fattispecie del riconoscimento: art. 194 &#8211; «Riconoscimento di legittimità  di debiti fuori bilancio» &#8211; del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali») e non possono essere destinate alla copertura giuridica di alcuna spesa. Sul tema, d&#8217;altra parte, questa Corte ha affermato pìù volte che, nei bilanci pubblici, le espressioni numeriche devono essere corredate da una stima attendibile, assicurata dalla coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, sicchè nel concetto di copertura giuridica operano in modo sinergico l&#8217;individuazione dei mezzi finanziari e della ragione giuridica sottesa al loro impiego (sentenze n. 227 del 2019 e n. 274 del 2017).<br /> 4.2.- Se la ratio dell&#8217;anticipazione di liquidità  «è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un&#8217;utilizzazione limitata al pagamento delle passività  pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa così¬ da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell&#8217;anticipazione» (sentenza n. 181 del 2015), al di fuori di tale «utilizzazione limitata» il suo impiego risulta in contrasto anche con l&#8217;equilibrio di bilancio.<br /> Per quel che concerne questa illegittima influenza sugli equilibri strutturali del bilancio, è sufficiente considerare che il mancato accantonamento delle risorse, quantificato secondo l&#8217;ordinario criterio di computo del FCDE, consente al Comune di Napoli di impiegare un surplus di spesa, pari al mancato accantonamento, coprendolo con risorse &#8220;nominali&#8221; (ma non reali, perchè il meccanismo contabile indebitamente autorizzato dalle norme censurate finisce per ridurre o azzerare il cosiddetto FCDE attraverso la sua sostituzione parziale o totale con l&#8217;anticipazione di liquidità ), in tal modo incrementando di fatto &#8211; senza che ciò appaia dalle scritture ufficiali &#8211; il disavanzo di amministrazione giÃ  maturato negli esercizi precedenti.<br /> Al fine di illustrare sinteticamente sotto il profilo tecnico gli effetti di questo meccanismo, è utile ricordare che l&#8217;accantonamento al FCDE è funzionalmente definito in modo inequivocabile dall&#8217;allegato 4/2, punto 3.3, al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il quale stabilisce che esso «non è oggetto di impegno e genera un&#8217;economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata». Si tratta di una regola che invera l&#8217;applicazione del principio di prudenza nella stima delle risorse disponibili. Come semanticamente specificato, il fondo rende inerte, cioè inutilizzabile, una quota delle risorse risultanti da parte entrata, in misura proporzionale all&#8217;andamento della riscossione che ha caratterizzato l&#8217;ente locale negli esercizi precedenti. Ove non venga applicata tale tipologia di svalutazione dei crediti, viene consentita &#8211; come nel caso di specie &#8211; l&#8217;iscrizione in bilancio di entrate stimate in modo da non tener conto dell&#8217;effettiva capacità  di riscossione dei crediti.<br /> L&#8217;istituto del fondo crediti di dubbia esigibilità  costituisce, a ben vedere, una necessaria integrazione legale al «principio della previa dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere, iscrivibili nelle partite dei residui attivi e computabili ai fini [del risultato di] amministrazione, [connotato dalla] stretta inerenza ai concetti di certezza e attendibilità  che devono caratterizzare le risultanze della gestione economica e finanziaria» (sentenza n. 138 del 2013). Infatti, la prassi frequente in molte amministrazioni di sovrastimare l&#8217;entità  dei crediti, evitando o rendendo imprecisa in sede di rendiconto la &#8220;dimostrazione analitica&#8221; delle ragioni giuridiche delle somme da riscuotere e dello stato dei procedimenti finalizzati alla riscossione, ha reso necessario correggere &#8211; attraverso il fondo in questione &#8211; le stime sovradimensionate con un accantonamento calcolato mediante un coefficiente di riduzione proporzionato alla capacità  di riscossione mostrata dall&#8217;ente stesso in un congruo periodo (anch&#8217;esso fissato per gli enti locali dall&#8217;allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011) antecedente all&#8217;esercizio oggetto di rendiconto.<br /> Permettere &#8211; come fanno la disposizione originaria e quella di interpretazione autentica censurata &#8211; la sostituzione di detto accantonamento mediante la doppia contabilizzazione dell&#8217;anticipazione di liquidità  (che infatti, nell&#8217;ottica delle medesime disposizioni, non si limita a determinare il naturale incremento del saldo di cassa di fine esercizio, ma viene impiegata anche per l&#8217;indebita sostituzione del fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità ), vanifica la possibilità  di stimare le risorse disponibili secondo prudenza, così¬ contraddicendo il presupposto funzionale del fondo stesso.<br /> Per quel che riguarda l&#8217;alterazione del risultato di amministrazione, la contabilizzazione tra le parti attive del rendiconto delle anticipazioni di liquidità , giÃ  facenti parte del fondo di cassa di fine esercizio, migliora in modo solo apparente il risultato di amministrazione, così¬ esonerando l&#8217;ente locale dalle necessarie operazioni di rientro dal deficit, che non saranno parametrate sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall&#8217;anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità . Ciò pregiudica ulteriormente, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, primo periodo, Cost., l&#8217;equilibrio strutturale dell&#8217;ente locale in questione, in quanto alla situazione deficitaria precedente si aggiunge quella derivante dall&#8217;impiego indebito dell&#8217;anticipazione.<br /> L&#8217;effetto distorsivo nel calcolo del disavanzo è particolarmente grave per la pregnante funzione certativa della sua determinazione, dalla quale l&#8217;ordinamento fa dipendere importanti effetti giuridici; in proposito è utile ricordare che l&#8217;art. 188 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive che «[l]&#8217;eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell&#8217;articolo 186, è immediatamente applicato all&#8217;esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all&#8217;adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio».<br /> E quali che siano i tempi di rientro dal deficit, il richiamato art. 188 detta procedure e adempimenti immediatamente cogenti, funzionali &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; a esaltare l&#8217;assunzione delle responsabilità  dei risultati imputabili alle amministrazioni che si sono succedute durante la formazione del disavanzo: «[l]a deliberazione, contiene l&#8217;analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l&#8217;individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità  almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L&#8217;eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso».<br /> 4.2.1.- Le precedenti considerazioni dimostrano l&#8217;infondatezza di due argomenti prospettati dal Comune di Napoli: a) quello secondo cui, cancellando le due norme censurate, esso «dovrà  finanziare a bilancio con risorse nuove (ulteriori rispetto a quelle utilizzate per la costituzione del FAL) la quota, anch&#8217;essa trentennale, di restituzione dell&#8217;anticipazione di liquidità»; b) quello secondo cui la difficoltà  dell&#8217;ente territoriale a riscuotere crediti giustificherebbe la censurata tecnica contabile.<br /> Ãˆ del tutto evidente che la capacità  di escutere i debitori non dipende solo dalla situazione economica dei membri della collettività , ma anche e soprattutto dall&#8217;efficienza amministrativa dell&#8217;ente locale e dei propri uffici preposti alla riscossione.<br /> Quanto all&#8217;argomento sub a), è altrettanto evidente &#8211; al di lÃ  dei meccanismi contabili che talvolta oscurano la sostanza dei fatti &#8211; la diversità  tra la contabilizzazione, nella cassa dell&#8217;ente, dell&#8217;anticipazione di liquidità  (che avviene nel momento in cui quest&#8217;ultima viene somministrata), l&#8217;appostazione in bilancio dell&#8217;onere di restituzione della quota capitale e interessi del prestito acceso e l&#8217;accantonamento di risorse nel fondo crediti di dubbia esigibilità . L&#8217;implementazione della cassa conseguente all&#8217;incameramento dell&#8217;anticipazione risponde alle eccezionali e tipizzate ipotesi di pagamento delle passività  pregresse previste dal d.l. n. 35 del 2013; l&#8217;onere conseguente alla restituzione della quota annuale di capitale e interessi è intrinseca conseguenza dell&#8217;assunzione di un prestito; l&#8217;accantonamento nel FCDE ha come fine il non far ricadere negativamente sull&#8217;equilibrio strutturale del bilancio la scarsa capacità  di realizzare le entrate.<br /> Proprio queste elementari considerazioni confermano che l&#8217;utilizzazione delle anticipazioni di liquidità  in sostituzione dell&#8217;accantonamento conseguente all&#8217;esistenza di crediti di dubbia esigibilità  permette indebitamente all&#8217;ente locale l&#8217;effettuazione di nuove spese, evitando il necessario adempimento di carattere prudenziale e in tal modo aggravando il deficit strutturale preesistente.<br /> Quanto all&#8217;assunto secondo cui la difficoltà  dell&#8217;ente territoriale a riscuotere crediti giustificherebbe il meccanismo finanziario consentito dalle norme censurate in ragione della ridotta capacità  fiscale della popolazione di riferimento, è il caso di precisare che un conto è la misura del gettito, effettivamente legata alle condizioni socio-economiche del territorio, altro è la capacità  di riscuotere i tributi, consistente in una percentuale di realizzazione del gettito stesso e strettamente collegata all&#8217;efficienza del sistema di riscossione.<br /> Fermo restando che una capacità  di riscossione inferiore alla media nazionale è un problema prevalentemente organizzativo, diverso è quello legato all&#8217;insufficienza strutturale del gettito fiscale ad assicurare i servizi essenziali. In tal caso ben diversi sono i rimedi previsti dalla Costituzione per garantire interventi ispirati alla solidarietà  (sul punto si rinvia pìù diffusamente al prosieguo).<br /> 5.- Nel pronunciare l&#8217;illegittimità  costituzionale delle disposizioni censurate questa Corte non può non sottolineare la peculiarità  della presente fattispecie. Se, da un lato, l&#8217;amministrazione comunale, fino alla data della presente pronuncia, ha gestito realmente partite di spesa superiori a quelle costituzionalmente consentite, in tal modo peggiorando lo stato dei propri conti, dall&#8217;altro lo ha fatto sulla base di disposizioni legislative in vigore e di atti contabili dimensionati in rapporto alle potenzialità  consentite dalle medesime disposizioni. Ne è derivato che tale gestione si è dipanata in una serie di impegni e pagamenti, in relazione ai quali l&#8217;affidamento dei soggetti venuti in contatto con l&#8217;amministrazione comunale e la funzionalità  di progetti avviati secondo contratti e situazioni negoziali in itinere non possono essere travolti dalla dichiarazione di illegittimità  di norme che hanno consentito, durante la loro vigenza, il sovradimensionamento della spesa.<br /> D&#8217;altronde, l&#8217;intervenuta sospensione degli effetti interdittivi della spesa, a suo tempo disposti dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Campania, e temporaneamente rimossi, fino alla definizione del presente giudizio, dal giudice rimettente, ha permesso al Comune di Napoli una gestione conforme alle disposizioni allora vigenti, che consentivano la contestata utilizzazione delle anticipazioni di liquidità .<br /> A ben vedere &#8211; proprio in ragione della peculiarità  del diritto del bilancio e in particolare del principio di equilibrio dinamico che sposta nel tempo la continua tensione verso un bilanciato contrappeso tra entrate e spese &#8211; si è in presenza di una graduazione &#8220;naturale&#8221; degli effetti temporali della presente sentenza sulla gestione del bilancio comunale e sulle situazioni giuridiche a essa sottese. Con riguardo alla situazione venutasi a creare a causa della non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità  e dell&#8217;extradeficit presumibilmente generato dalla gestione posta in atto nelle more della presente decisione (non risulta allo stato degli atti la realizzazione di alcuna economia in grado di compensare l&#8217;allargamento della spesa), l&#8217;ente locale dovrà  avviare il necessario risanamento nei termini di legge.<br /> Ãˆ chiaro che in un simile contesto non è affatto necessario che l&#8217;amministrazione comunale riapprovi &#8211; risalendo all&#8217;indietro &#8211; tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge. Così¬, ad esempio, per le sole operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all&#8217;art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011 &#8211; che poi è quello di cui il Comune di Napoli lamenta la notevole entità  -, il disavanzo di amministrazione correttamente rideterminato al 1° gennaio 2015 attraverso il riaccertamento straordinario dei residui potrà  essere ripianato mediante i precitati accantonamenti fino al limite dei trenta esercizi consentiti da detta norma mentre per i deficit ulteriormente maturati, in conformità  al principio tempus regit actum, saranno applicate le norme vigenti nel corso dell&#8217;esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato.<br /> Il sistema così¬ sinteticamente delineato serve per attribuire &#8220;a ciascuno il suo&#8221; in termini di responsabilità  di gestione, affiancando all&#8217;operato del breve periodo la situazione aggiornata degli effetti delle amministrazioni pregresse.<br /> Fermo restando che non è comunque consentita alcuna utilizzazione delle anticipazioni di liquidità  per modificare il risultato di amministrazione, va precisato che la presente pronuncia produce un&#8217;efficacia immediatamente vincolante per la nuova definizione del disavanzo e per l&#8217;adozione delle correzioni atte a porvi rimedio.<br /> Tenuto conto dell&#8217;accentuata mutevolezza del &#8220;tempo finanziario&#8221; che determina continue sopravvenienze di natura fattuale e normativa, è proprio il rispetto del principio dell&#8217;equilibrio dinamico ad assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalità  costituzionale dei conti e l&#8217;esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l&#8217;esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l&#8217;intero periodo di risanamento. Ãˆ stato in proposito affermato che «[i]l principio dell&#8217;equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità  economica di media e lunga durata, nell&#8217;ambito della quale la responsabilità  politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate» (sentenza n. 18 del 2019).<br /> In definitiva, un esame complessivo dei parametri costituzionali vigenti in subiecta materia consente di chiarire che: a) l&#8217;equilibrio dei conti è un presupposto della sana gestione finanziaria, del buon andamento e della corretta e ponderata programmazione delle politiche pubbliche (artt. 81 e 97 Cost.); b) in tale prospettiva i deficit causati da inappropriate gestioni devono essere recuperati in tempi ragionevoli e nel rispetto del principio di responsabilità , secondo cui ciascun amministratore democraticamente eletto deve rispondere del proprio operato agli amministrati. A tal fine è stato giÃ  chiarito che «la legge di approvazione del rendiconto &#8211; indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011 &#8211; deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, cinque elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l&#8217;art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell&#8217;indebitamento e delle eventuali passività  dell&#8217;ente applicate agli esercizi futuri» (sentenza n. 49 del 2018) poichè la trasparenza dei conti risulta «elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all&#8217;attività  dell&#8217;Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli amministratori» (sentenza n. 49 del 2018); d) quando le risorse proprie non consentono ai Comuni, alle Province, alle Città  metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite deve essere lo Stato ad intervenire con apposito fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità  fiscale per abitante e con ulteriori risorse aggiuntive ai fini di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà  sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l&#8217;effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni (art. 119, terzo, quarto e quinto comma, Cost.); e) gli enti territoriali possono ricorrere all&#8217;indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con modalità  equilibrate in rapporto al generale contesto macroeconomico (art. 119, sesto comma, Cost.).<br /> 6.- Il sintetico richiamo ai principi cardine della Costituzione in tema di relazioni finanziarie tra Stato e comunità  territoriali consente di svolgere opportune considerazioni in ordine ad alcuni argomenti difensivi svolti dal Comune di Napoli i quali &#8211; ancorchè eccentrici rispetto al thema decidendum &#8211; meritano attenzione anche da parte del legislatore statale.<br /> Si allude in particolare all&#8217;esigenza, espressa dal predetto ente locale, di una legislazione finanziaria ispirata alla valorizzazione dell&#8217;art. 3, secondo comma, Cost., nella specie sotto il profilo della tutela dei cittadini residenti nei Comuni con maggiore difficoltà  economica e della riduzione/eliminazione della sperequazione tra i livelli dei servizi erogati dagli enti di base nelle comunità  pìù povere e in quelle pìù ricche.<br /> Questa esigenza solidaristica nei confronti delle comunità  meno abbienti trova puntuale risposta &#8211; come giÃ  rilevato &#8211; in pìù articoli della Costituzione e, in particolare, nell&#8217;art. 119 Cost., il quale fissa le forme e i limiti che devono guidare il legislatore ordinario nell&#8217;inveramento dei principi ivi indicati.<br /> Il richiamato parametro costituzionale bilancia le ragioni dell&#8217;autonomia, quelle dei vincoli finanziari dell&#8217;Unione europea e quelle della solidarietà  verso le comunità  economicamente meno munite.<br /> Il primo comma precisa che l&#8217;autonomia finanziaria di entrata e di spesa deve essere esercitata nel rispetto dell&#8217;equilibrio del bilancio e che gli enti territoriali devono contribuire, insieme agli altri enti della finanza allargata, all&#8217;osservanza dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea. In tale prospettiva, l&#8217;equilibrio individuale dei singoli enti è un presupposto della sana gestione finanziaria e del corretto esercizio dell&#8217;autonomia, nonchè del dovere di concorrere a realizzare gli obiettivi macroeconomici nazionali e dell&#8217;Unione europea.<br /> Ne consegue che tutte le disfunzioni &#8211; a cominciare da quelle censurate in questa sede &#8211; devono essere rimosse e non possono essere computate nell&#8217;attivazione dei meccanismi di solidarietà  previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell&#8217;art. 119 Cost.<br /> Ãˆ in ordine al deficit strutturale imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività  e del territorio, e non alle patologie organizzative, che deve essere rivolto l&#8217;intervento diretto dello Stato. Le risorse necessariamente stanziate per tali finalità  &#8211; proprio in virtà¹ dei superiori precetti costituzionali &#8211; devono essere prioritariamente destinate dallo Stato alle situazioni di accertato squilibrio strutturale dei bilanci degli enti locali.<br /> 7.- Dunque, l&#8217;art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015 e l&#8217;art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017, poichè consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità  al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle passività  pregresse nei termini sanciti dal d.l. n. 35 del 2013 e, in particolare, di «utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell&#8217;acquisizione delle erogazioni, ai fini dell&#8217;accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità  nel risultato di amministrazione», risultano in contrasto con gli artt. 81, 97 e 119, sesto comma, Cost. e, pertanto, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi.<br /> Rimangono assorbite le ulteriori censure proposte nei confronti delle disposizioni in esame.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità  dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell&#8217;art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2019.</div>
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		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 4/1/2019 n.10</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-4-1-2019-n-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-4-1-2019-n-10/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 4/1/2019 n.10</a></p>
<p>Legge di Bilancio 2019 : &#34;a prima lettura&#34; La attuale legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145 in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 &#8211; S. O. n. 62) non si sottrae alla sua rituale lettura problematica, accogliendo in un solo articolo, di oltre mille</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-4-1-2019-n-10/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 4/1/2019 n.10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Legge di Bilancio 2019 :  &quot;a prima lettura&quot;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">La attuale legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145 in <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 302 del 31 dicembre 2018 &#8211; S. O. n. 62) non si sottrae alla sua rituale lettura problematica, accogliendo in un solo articolo, di oltre mille commi, un panorama normativo quanto mai variegato, con innesti, parcellizzate novelle, rimandi a raffica di incerta lettura complessiva.</p>
<p align="JUSTIFY">Valga allora segnalare una moderata elencazione di interventi che si raccordano con le materie di più¹ consolidata frequentazione giuridica.</p>
<p align="RIGHT">A. Pagano</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i style="">Mobilità  cittadina</i></p>
<p align="JUSTIFY">102. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità  elettrica e promuovere l&#8217;utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città  è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità  personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali <i>segway</i>, <i>hoverboard</i> e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità  di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.</p>
<p align="JUSTIFY">103. All&#8217;articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente: « 9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l&#8217;accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida ».</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Autostrade ciclabili</i></p>
<p align="JUSTIFY">104. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione delle autostrade ciclabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l&#8217;anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità  di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonchè le modalità  di verifica e controllo dell&#8217;effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità  di cui al presente comma.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Opere Pubbliche</i></p>
<p align="JUSTIFY">139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l&#8217;anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.</p>
<p align="JUSTIFY">140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell&#8217;interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell&#8217;esercizio precedente all&#8217;anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell&#8217;opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell&#8217;indicazione di un CUP valido ovvero l&#8217;errata indicazione in relazione all&#8217;opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l&#8217;esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:</p>
<p align="JUSTIFY">a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;</p>
<p align="JUSTIFY">b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;</p>
<p align="JUSTIFY">c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell&#8217;interno con cui sono stabilite le modalità  per la trasmissione delle domande.</p>
<p align="JUSTIFY">141. L&#8217;ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell&#8217;esercizio precedente all&#8217;anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell&#8217;interno, di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità : a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà  dell&#8217;ente. Ferme restando le priorità  di cui alle lettere a), b) e c), qualora l&#8217;entità  delle richieste pervenute superi l&#8217;ammontare delle risorse disponibili, l&#8217;attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà  delle risorse disponibili.</p>
<p align="JUSTIFY">142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell&#8217;articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all&#8217;articolo 3 del decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all&#8217;ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell&#8217;articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall&#8217;ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell&#8217;interno.</p>
<p align="JUSTIFY">143. L&#8217;ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d&#8217;asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità  previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.</p>
<p align="JUSTIFY">144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell&#8217;interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell&#8217;anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell&#8217;anno di riferimento del contributo, previa verifica dell&#8217;avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell&#8217;interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell&#8217;articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>
<p align="JUSTIFY">145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell&#8217;interno secondo le modalità  di cui ai commi 128 e 129 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.</p>
<p align="JUSTIFY">146. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».</p>
<p align="JUSTIFY">147. Il Ministero dell&#8217;interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 139.</p>
<p align="JUSTIFY">148. Il Ministero dell&#8217;interno può stipulare un&#8217;apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività  di supporto e assistenza tecnica connesse all&#8217;utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 139, con oneri posti a carico del medesimo fondo.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Giustizia Amministrativa &#8211; assunzioni di Consiglieri di Stato e referendari TAR</i></p>
<p align="JUSTIFY">320. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l&#8217;arretrato, è autorizzata l&#8217;assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di <i>turn over</i>. A tal fine, è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l&#8217;anno 2019, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l&#8217;anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l&#8217;anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l&#8217;anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l&#8217;anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2020. L&#8217;amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Giustizia Amministrativa &#8211; assunzione di personale (non magistratuale)</i></p>
<p align="JUSTIFY">321. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l&#8217;arretrato, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, è autorizzato il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unità  di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, con conseguente incremento della dotazione organica. Per l&#8217;attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l&#8217;anno 2019 e di 1,12 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2020. L&#8217;amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Giustizia contabile &#8211; assunzione di referendari della Corte dei Conti</i></p>
<p align="JUSTIFY">322. Al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, e di ridurre ulteriormente l&#8217;arretrato, è autorizzata l&#8217;assunzione di referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di <i>turn over</i>. A tale fine è autorizzata una spesa nel limite massimo complessivo di 3.390.000 euro per l&#8217;anno 2019, di 3.457.000 euro per gli anni 2020 e 2021, di 3.582.000 euro per l&#8217;anno 2022, di 3.939.000 euro per l&#8217;anno 2023, di 3.961.000 euro per l&#8217;anno 2024, di 4.032.000 euro per l&#8217;anno 2025, di 4.103.000 euro per l&#8217;anno 2026 e di 5.308.000 euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l&#8217;anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2020. Il Segretariato generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Magistratura ordinaria &#8211; ruolo organico del personale </i></p>
<p align="JUSTIFY">379. Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 600 unità . Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà  assunzionali, è autorizzato a bandire, dall&#8217;anno 2019, procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente massimo annuo di 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall&#8217;articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge. Con uno o più¹ decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.</p>
<p align="JUSTIFY">380. Per l&#8217;attuazione delle disposizioni del comma 379 è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l&#8217;anno 2020, di euro 30.657.856 per l&#8217;anno 2021, di euro 48.915.996 per l&#8217;anno 2022, di euro 53.571.284 per l&#8217;anno 2023, di euro 60.491.402 per l&#8217;anno 2024, di euro 65.988.496 per l&#8217;anno 2025, di euro 71.553.688 per l&#8217;anno 2026, di euro 72.618.826 per l&#8217;anno 2027, di euro 73.971.952 per l&#8217;anno 2028, di euro 75.396.296 per l&#8217;anno 2029, di euro 76.322.120 per l&#8217;anno 2030 e di euro 76.820.640 annui a decorrere dall&#8217;anno 2031.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Scuola Superiore Meridionale</i></p>
<p align="JUSTIFY">409. Al fine di rafforzare la partecipazione dell&#8217;Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l&#8217;adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più¹ equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, l&#8217;Università  degli studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale.</p>
<p align="JUSTIFY">410. La Scuola superiore meridionale organizza corsi:</p>
<p align="JUSTIFY">a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;</p>
<p align="JUSTIFY">b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università ;</p>
<p align="JUSTIFY">c) ordinari e di master;</p>
<p align="JUSTIFY">d) di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università .</p>
<p align="JUSTIFY">411. L&#8217;offerta formativa di cui al comma 410 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, composto da due membri designati rispettivamente dall&#8217;Università  degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate, nonchè da tre esperti di elevata professionalità  scelti dal Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità , gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, nè rimborsi delle spese.</p>
<p align="JUSTIFY">412. Per le attività  della Scuola superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l&#8217;anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l&#8217;anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l&#8217;anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l&#8217;anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l&#8217;anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l&#8217;anno 2025.</p>
<p align="JUSTIFY">413. Allo scadere del triennio di operatività , previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell&#8217;Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola superiore meridionale assume carattere di stabilità  e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potrà  entrare a far parte delle scuole universitarie federate. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività  didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall&#8217;Università  degli studi di Napoli Federico II, nell&#8217;ambito delle risorse di cui al comma 412.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Dismissioni</i></p>
<p align="JUSTIFY">422. Nel periodo 2019-2021 il Governo si impegna ad attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per l&#8217;anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, è approvato un piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i criteri e le modalità  di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021. Con la medesima procedura si provvede almeno annualmente all&#8217;aggiornamento del piano, nell&#8217;arco del triennio.</p>
<p align="JUSTIFY">423. Il piano di cui al comma 422 ricomprende:</p>
<p align="JUSTIFY">a) immobili di proprietà  dello Stato, non utilizzati per finalità  istituzionali, individuati con uno o più¹ decreti del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, su proposta dell&#8217;Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;</p>
<p align="JUSTIFY">b) immobili di proprietà  dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall&#8217;abitativo, non più¹ necessari alle proprie finalità  istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più¹ decreti del Ministro della difesa, sentita l&#8217;Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;</p>
<p align="JUSTIFY">c) immobili di proprietà  dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell&#8217;articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, accolta dall&#8217;Agenzia del demanio e per i quali l&#8217;ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;</p>
<p align="JUSTIFY">d) immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà  di altre pubbliche amministrazioni, diverse dagli enti territoriali, come definite ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che i suddetti enti possono proporre ai fini dell&#8217;inserimento nel piano di cessione.</p>
<p align="JUSTIFY">424. Le cessioni sono disciplinate dalla normativa vigente e nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>
<p align="JUSTIFY">425. Con riferimento al piano di cui al comma 422, le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato; quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato.</p>
<p align="JUSTIFY">426. Al fine di incentivare la realizzazione del piano di cui al comma 422, nonchè l&#8217;attivazione di nuovi investimenti in armonia con il tessuto sociale di riferimento, per i beni di cui al comma 423, lettere a), b) e c), il piano può individuare modalità  per la valorizzazione dei beni medesimi, ivi compreso l&#8217;adeguamento della loro destinazione, nonchè per l&#8217;attribuzione agli enti territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito. La predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, del 7 agosto 2015, recante determinazione delle modalità  di attribuzione agli enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d&#8217;uso sia stata modificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 novembre 2015. Gli enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.</p>
<p align="JUSTIFY">427. Con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze sono riconosciuti all&#8217;Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività  connesse all&#8217;attuazione dei commi da 422 a 433 a valere sulle conseguenti maggiori entrate, secondo le modalità  previste dall&#8217;articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Diritti audiovisivi</i></p>
<p align="JUSTIFY">651. All&#8217;articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:</p>
<p align="JUSTIFY">« 1-bis. I licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione e ad ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1.</p>
<p align="JUSTIFY">1-ter. Il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dispone misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d&#8217;autore e dei diritti connessi, anche per l&#8217;intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi ».</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Appalti pubblici</i></p>
<p align="JUSTIFY">912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all&#8217;articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all&#8217;affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.</p>
<p align="JUSTIFY">913. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d&#8217;opera, nonchè quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città  metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all&#8217;articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell&#8217;articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città  metropolitane.</p>
<p align="JUSTIFY">914. Le convenzioni stipulate nell&#8217;ambito del Programma di cui al comma 913 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonchè delle delibere del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, producono effetti nel corso dell&#8217;anno 2019, ai sensi del comma 916 del presente articolo, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.</p>
<p align="JUSTIFY">915. Al rimborso delle spese di cui al comma 914 si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità  del Programma straordinario di cui al comma 913.</p>
<p align="JUSTIFY">916. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all&#8217;adeguamento delle convenzioni giù  sottoscritte alle disposizioni del comma 913.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>Espropriazioni &#8211; Roma Capitale</i></p>
<p align="JUSTIFY">925. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato ad assumere nel piano di rientro, con i limiti di cui al comma 926 del presente articolo, gli oneri derivanti dall&#8217;emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ai sensi dell&#8217;articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l&#8217;indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità  ovvero qualora sia stato annullato l&#8217;atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all&#8217;esproprio o l&#8217;atto che abbia dichiarato la pubblica utilità  di un&#8217;opera ovvero il decreto di esproprio.</p>
<p align="JUSTIFY">926. Ai fini di cui al comma 925, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma procede ad autorizzare il pagamento, sul bilancio separato del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, dell&#8217;indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dai commi 1 e 3 dell&#8217;articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell&#8217;articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come richiamato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008, determinato da Roma Capitale, e al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo di cui al comma 3 del medesimo articolo 42-bis limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-4-1-2019-n-10/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 4/1/2019 n.10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2016 n.184</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-184/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-184/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2016 n.184</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Carosi Illegittimità costituzionale in materia programmazione economica e finanziaria della Regione Toscana Bilancio e contabilità &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; 18, c. 1, legge Regione Toscana 07/01/2015, n. 1 &#8211; Previsione secondo la quale, entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-184/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2016 n.184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-184/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2016 n.184</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p>Illegittimità costituzionale in materia programmazione economica e finanziaria della Regione Toscana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Bilancio e contabilità &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; 18, c. 1, legge Regione Toscana 07/01/2015, n. 1 &#8211; Previsione secondo la quale, entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate &#8211; Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Asserita violazione dell’art. 117, c. 2, lett. e) Cost. in relazione all’allegato 4/1, paragrafo 9.2, d.lgs. n. 118 del 2011 &#8211; Illegittimità costituzionale parziale<br />
&nbsp;<br />
Bilancio e contabilità &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 23, legge Regione Toscana 07/01/2015, n. 1 &#8211; Previsione secondo la quale, nei casi di assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, la Regione può stanziare somme eccedenti quelle assegnate, e che, nei due esercizi immediatamente successivi, le assegnazioni statali per scopi già soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali sono sottratti alla loro destinazione &#8211; Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Lamentata violazione degli artt. 81, 97 e 117, c. 2, lett. e), Cost. in relazione all’allegato 4/2, paragrafo 9.2, d.l.gs. n. 118 del 2011 &#8211; Illegittimità costituzionale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">È costituzionalmente illegittimo l’articolo 18, comma 1, della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L. R. n. 20/2008), nella parte in cui non prevede che comunque la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate siano presentate non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato;<br />
&nbsp;<br />
È costituzionalmente illegittimo l’articolo 23 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 184<br />
ANNO 2016<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Giulio PROSPERETTI,<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lettera g), della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-17 marzo 2015, depositato in cancelleria il 17 marzo 2015 ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2015.<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;<br />
udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br />
uditi l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Lucia Bora per la Regione Toscana.<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto in fatto<br />
&nbsp;<br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12-17 marzo 2015 e depositato il 17 marzo 2015, iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2015, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lettera g), della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L. R. n. 20/2008), in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione agli artt. 38, 39, 42, 43, comma 2, 49 e agli allegati 4/1, paragrafo 9.2, e 4/2, paragrafo 9.2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ed alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione).<br />
Il ricorrente sostiene che il d.lgs. n. 118 del 2011 disciplinerebbe – a garanzia dell’unitarietà e dell’omogeneità della disciplina contabile dei bilanci pubblici, ed in particolare di quelli delle Regioni, e per evitare situazioni patologiche determinate dall’uso di regole contabili non adeguate che potrebbero avere ripercussioni sul sistema economico nazionale – l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, che rientrerebbe nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» di potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Alle Regioni sarebbe riservata la facoltà di emanare regolamenti contabili meramente applicativi del d.lgs. n. 118 del 2011.<br />
L’Avvocatura generale dello Stato afferma che la legge impugnata detterebbe disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Tra queste, talune costituirebbero applicazione del d.lgs. n. 118 del 2011, altre riprodurrebbero disposizioni in esso contenute, altre ancora derogherebbero alle norme del decreto legislativo medesimo.<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri promuove questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni riproduttive ovvero derogatorie della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 118 del 2011, poiché quelle meramente applicative sarebbero conformi a quanto ivi previsto.<br />
Quanto alle norme appartenenti alla seconda tipologia individuata dal ricorrente, gli artt. 13 e 19 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 violerebbero gli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione agli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 118 del 2011 e alla legge n. 243 del 2012.<br />
In particolare, l’art. 13 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 dispone che «1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dall’articolo 38 del D.Lgs. 118/2011, conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie: a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali; b) leggi che dispongono spese a carattere pluriennale; c) leggi che prevedono spese a carattere obbligatorio che definiscono l’attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l’ammontare dei relativi stanziamenti attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa; d) leggi che istituiscono o sopprimono entrate regionali oppure ne variano il gettito, disciplinando diversamente i relativi elementi costitutivi. 2. Le leggi di cui al comma 1, lettera a), stabiliscono direttamente l’ammontare delle spese per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, da intendersi come limite massimo, indicandone in termini di competenza la relativa copertura, e rinviano alla legge di bilancio la quantificazione dell’onere per gli esercizi successivi. 3. Le leggi di cui al comma 1, lettera b), determinano l’ammontare complessivo della spesa, da intendersi come limite massimo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi, e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura. 4. Le leggi di cui al comma 1, lettera c), quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, nonché l’onere a regime, e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura. 5. Le leggi di cui al comma 1, lettera d), quantificano gli effetti che, nei singoli esercizi ed a regime, saranno presuntivamente prodotti dalle relative disposizioni e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura». L’art. 19 della medesima legge regionale prevede che «1. La Giunta regionale approva il bilancio finanziario gestionale, articolato in capitoli ed eventualmente in articoli. 2. I capitoli riguardano l’oggetto dell’entrata o della spesa e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 118/2011. I capitoli di entrata sono costruiti in modo da mantenere distinte le entrate con vincolo di destinazione. I capitoli di spesa sono articolati in modo da mantenere distinte le spese a carattere vincolato o obbligatorio ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse fra i centri di responsabilità amministrativa. 3. L’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa è effettuata in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). 4. Le variazioni del bilancio finanziario gestionale nonché i prelevamenti dai fondi di riserva e dai fondi speciali, sono disposte dalla Giunta regionale. 5. È fatta salva la competenza del dirigente competente in materia di bilancio in ordine all’istituzione delle tipologie di entrata con stanziamento a zero di cui all’articolo 51, comma 6, lettera b), del D.Lgs. 118/2011, nonché alle variazioni relative alle partite di giro e alle operazioni per conto di terzi».<br />
A giudizio del ricorrente l’art. 13 (in materia di legislazione regionale concernente gli strumenti di programmazione finanziaria) e l’art. 19 (rubricato «Bilancio finanziario gestionale e variazione») della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 riprodurrebbero in parte le disposizioni già contenute rispettivamente negli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 118 del 2011, ma sarebbero formulate in maniera poco chiara sia nella forma che nelle implicazioni finali rispetto alla normativa statale e per tale ragione interferirebbero con la disciplina contenuta nella citata fonte statale ed ingenererebbero una situazione di incertezza.<br />
Il d.lgs. n. 118 del 2011 avrebbe la finalità di consentire il consolidamento dei conti pubblici, come previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Anche la legge n. 243 del 2012, che detta disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, Cost. richiederebbe un linguaggio comune per gli enti territoriali.<br />
Tale esigenza sarebbe connessa all’attuazione del principio dell’equilibrio del bilancio ed alla sostenibilità del debito pubblico, che trova espressione nell’art. 97, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea.<br />
Riguardo alle disposizioni regionali appartenenti alla terza tipologia, l’Avvocatura generale dello Stato sostiene che gli artt. 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 23 e 31, comma 1, lettera g), della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione agli artt. 42, 43, comma 2, 49 ed agli allegati 4/1, paragrafo 9.2, e 4/2, paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011.<br />
In particolare, l’art. 15 della legge impugnata prevede che «1. L’elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali è allegato alla legge di bilancio. 2. L’elenco di cui al comma 1, è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l’oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio di previsione. 3. Nel corso dell’esercizio le disponibilità dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell’elenco di cui al comma 1, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell’elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura. 4. È precluso l’impiego di accantonamenti dei fondi speciali finanziati con risorse di conto capitale per iniziative di parte corrente».<br />
Il citato art. 15, consentendo il ricorso ai fondi speciali per finanziare anche provvedimenti legislativi diversi da quelli previsti in via generale dalla disciplina nazionale in materia dall’art. 49 del d.lgs. n. 118 del 2011, esorbiterebbe dai limiti della potestà legislativa regionale ed integrerebbe una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br />
L’art. 18, comma 1, della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 stabilisce che «1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate».<br />
Tale disposizione, a giudizio del ricorrente, contrasterebbe con il principio contabile applicato di cui all’allegato 4/1, paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011 concernente la programmazione di bilancio, in base al quale la Giunta dovrebbe provvedere all’approvazione delle suddette proposte di legge entro il 31 ottobre di ogni anno, ma, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla presentazione del bilancio dello Stato.<br />
Il successivo comma 6 del medesimo art. 18 dispone che «L’esercizio provvisorio è autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto».<br />
Tale disposizione sarebbe difforme rispetto a quanto stabilito dall’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, ai sensi del quale l’esercizio provvisorio del bilancio non potrebbe, in alcun caso, essere concesso per periodi complessivamente superiori a quattro mesi.<br />
L’art. 23 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 prevede che «1. Nei casi di assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, la Regione può stanziare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, per le spese relative a funzioni delegate, le disposizioni statali che disciplinano tali funzioni. 2. La Regione, qualora abbia impegnato in un esercizio spese eccedenti le risorse ad essa assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione, ha facoltà di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. Nei bilanci relativi a tali esercizi, le assegnazioni statali per scopi già soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali sono sottratte alla loro destinazione. Analoga facoltà riguarda le assegnazioni ricevute da altri soggetti, salvo che ciò sia espressamente escluso dalla disciplina dei relativi rapporti».<br />
Dettando norme in materia di risorse di origine comunitaria e statale con vincolo di destinazione ed ipotizzando casistiche di impegni di risorse non contemplate dalla normativa statale, la disposizione derogherebbe alle prescrizioni dell’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 ed al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2, paragrafo 9.2, del decreto legislativo stesso. Tale deroga costituirebbe un’ulteriore violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.<br />
L’art. 31, comma l, lettera g), della legge impugnata dispone che «1. Con regolamento della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e dai principi contabili generali ed applicati ad esso allegati, sono disciplinate tra l’altro: […] g) le modalità per la gestione delle aperture di credito, delle casse economali, delle altre spese di minuto importo, nonché la disciplina degli agenti della riscossione […]».<br />
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, detta disposizione, rinviando ad un regolamento della Giunta regionale la disciplina delle modalità per la gestione delle aperture di credito, si porrebbe in contrasto con la normativa statale, dal momento che il d.lgs. n. 118 del 2011 non prevedrebbe tale forma di gestione della spesa la quale, pertanto, non potrebbe essere prevista e disciplinata dall’ordinamento contabile regionale.<br />
2.– Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, con atto depositato il 16 aprile 2015, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.<br />
La difesa regionale ricorda come la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha modificato l’art. 117 Cost., nell’introdurre il principio del pareggio di bilancio, abbia scorporato la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» da quella del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». La prima sarebbe stata attratta nell’ambito delle materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato contemplate nel secondo comma del citato art. 117 Cost.; la seconda sarebbe, invece, rimasta all’interno dell’elenco delle materie di legislazione concorrente ai sensi del successivo terzo comma del medesimo articolo. A seguito della riferita modifica costituzionale, secondo la Regione, le due materie, in passato considerate dalla giurisprudenza costituzionale come un’endiade, in quanto legate da un nesso funzionale (si citano le sentenze n. 70 del 2012, n. 326 del 2010, n. 156 del 2010 e n. 17 del 2004), ora dovrebbero essere interpretate in modo da assicurare gli spazi di autonomia costituzionale riconosciuti agli enti regionali.<br />
Per quanto attiene al «coordinamento della finanza pubblica», viene menzionata dalla Regione la giurisprudenza costituzionale che ha ricondotto a tale ambito i vincoli alle politiche di bilancio degli enti regionali, vincoli che, per essere rispettosi della predetta autonomia, dovrebbero costituire un «limite complessivo, che [lasci] agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (si citano le sentenze n. 139 del 2012, n. 182 del 2011 e n. 297 del 2009).<br />
La materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», invece, secondo la difesa regionale, andrebbe individuata tenendo conto degli approfondimenti della scienza economica e finanziaria, secondo cui, con la citata espressione, si intenderebbe la definizione di schemi di bilancio e regole contabili uniformi, nonché di criteri di valutazione con indicatori omogenei, chiari e misurabili, al fine di consentire la comparazione dei bilanci e di esercitare un’efficace azione di monitoraggio e controllo per assicurare il pareggio di bilancio introdotto nell’art. 81 Cost. dalla riforma costituzionale del 2012. Ne consegue, a giudizio della Regione, che le norme impugnate non sarebbero riconducibili alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici».<br />
In particolare, nell’atto di costituzione la Regione evidenzia che le censure rivolte agli artt. 13 e 19 della reg. Toscana n. 1 del 2015 sarebbero inammissibili per genericità, poiché non verrebbero in alcun modo argomentate le ragioni dell’eccepita «riformulazione poco chiara» delle norme statali da parte delle norme regionali. In ogni caso, la censura sarebbe infondata, perché le norme regionali non ingenererebbero alcuna incertezza o confusione, riprendendo fedelmente le disposizioni contenute nella legge statale. Secondo la resistente, dal raffronto tra l’art. 13 della legge regionale impugnata e l’art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 emergerebbe come la norma censurata riproduca fedelmente le tipologie di spesa indicate dalla legge statale, aggiungendo solamente l’ipotesi di leggi che istituiscono o sopprimono entrate regionali o ne variano l’ammontare. Questo non ingenererebbe alcuna confusione, poiché la Regione Toscana potrebbe istituire entrate proprie con legge ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.<br />
L’art. 13 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 conterrebbe addirittura disposizioni di maggior rigore rispetto a quelle di cui al d.lgs. n. 118 del 2011. La disposizione sarebbe, infatti, finalizzata ad evitare di giungere alla legge annuale di bilancio senza una preventiva ponderazione delle spese necessarie per dare attuazione alle singole leggi, richiedendo che si stabilisca la quantificazione e la copertura delle spese a priori, piuttosto che a posteriori, quando potrebbe non essere più possibile gestirle, con il rischio di compromettere l’equilibrio di bilancio imposto dall’art. 81 Cost. La previsione sarebbe, quindi, in linea con quanto affermato da questa Corte in relazione alla necessaria indicazione della copertura da parte delle leggi regionali che comportino implicazioni finanziarie (si citano le sentenze n. 26 del 2013, n. 115 e n. 70 del 2012), nonché con quanto affermato dalla Corte dei conti, sezioni riunite, con la deliberazione 18 febbraio 2014, n. 1 (Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri – Settembre-Dicembre 2013).<br />
La disposizione impugnata non violerebbe le norme costituzionali evocate dalla difesa erariale, perché non riguarderebbe la materia dell’armonizzazione dei bilanci, né inciderebbe sull’equilibrio di bilancio, ma rientrerebbe nella potestà legislativa riconosciuta alle Regioni sia in materia di «coordinamento della finanza pubblica», ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., sia in materia di autonomia organizzativa, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.<br />
L’art. 19 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 si riferirebbe solo al bilancio gestionale e non a ciò che è a monte di tale bilancio (documento tecnico di accompagnamento e bilancio di previsione finanziario). Sarebbe, inoltre, pienamente conforme all’art. 39, comma 10, del d.lgs. n. 118 del 2011 – il quale rimetterebbe a ciascun ordinamento contabile delle Regioni la definizione delle modalità di ripartizione delle disponibilità finanziarie in capitoli, con assegnazione di responsabilità ai dirigenti – nonché all’art. 4 del d.lgs. n. 118 del 2011. Per tali motivi la censura sarebbe inammissibile o, comunque, infondata.<br />
Per quanto riguarda l’art. 15, comma 3, della legge impugnata, concernente i fondi speciali, secondo la difesa regionale il contrasto con la disposizione contenuta nell’art. 49 del d.lgs. n. 118 del 2011 sarebbe insussistente. Tale norma sarebbe finalizzata non a disciplinare un trattamento contabile delle somme accantonate nei fondi speciali diverso da quello di cui all’art. 49, comma 2, del d.lgs. 118 del 2011, ma a consentire un certo grado di flessibilità nell’utilizzo dei fondi stessi, prevedendo la possibilità di utilizzare le somme accantonate anche per provvedimenti legislativi originariamente non inseriti nell’apposito elenco richiesto dall’art. 15, comma 1, del citato decreto legislativo. Non sussisterebbe, quindi, alcun contrasto con la disposizione contenuta nell’art. 49 del d.lgs. n. 118 del 2011, con conseguente infondatezza della censura.<br />
In ordine all’art. 18, comma 1, della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, la difesa regionale afferma che soltanto per una mera omissione materiale non sarebbe stata riprodotta l’ulteriore dizione «in ogni caso non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato». La resistente sostiene che la norma avrebbe carattere meramente procedurale, in quanto riguarderebbe il procedimento di adozione della legge di stabilità, delle leggi collegate e della legge di bilancio e rispetterebbe il termine finale posto dal legislatore statale. La difesa regionale afferma che, in ogni caso, la norma non inciderebbe sulla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», perché non riguarderebbe la struttura dello schema di bilancio e la gestione del medesimo, rispettando al contempo il termine finale posto dal legislatore statale.<br />
Con riguardo al successivo comma 6 del medesimo art. 18, la resistente chiarisce che la disposizione, in combinato con l’art. 49, secondo comma, dello statuto della Regione Toscana, consentirebbe l’esercizio provvisorio per un periodo più breve (tre mesi) rispetto a quello stabilito dalla legislazione statale (quattro mesi). La norma regionale sarebbe quindi più restrittiva e non risulterebbe pertanto lesiva dei principi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica.<br />
La censura rivolta nei confronti dell’art. 23 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 sarebbe, a parere della Regione, inammissibile per genericità, non essendo adeguatamente motivata nel ricorso. In ogni caso essa non sarebbe fondata, perché la norma, finalizzata a consentire l’avvio di programmi già determinati nell’esercizio in corso, consentirebbe lo stanziamento di risorse regionali per la realizzazione di programmi finanziati con risorse statali o comunitarie. Tale stanziamento della Regione costituirebbe una mera anticipazione dell’assegnazione statale e comunitaria da recuperare nei due esercizi successivi. La norma non violerebbe, quindi, le prescrizioni del d.lgs. n. 118 del 2011, né i principi contabili in esso contenuti, in quanto sarebbe rispettosa del principio di integrità del bilancio, del vincolo di destinazione dei fondi e dei volumi complessivi del programma, che resterebbero inalterati.<br />
Per quanto riguarda, infine, l’art. 31, comma l, lettera g), della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, secondo la difesa regionale le censure mosse dal ricorrente non sarebbero fondate. A livello statale, l’apertura di credito sarebbe disciplinata dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), che ne avrebbe liberalizzato l’uso, consentendone l’effettuazione da parte dei dirigenti per il pagamento di determinate spese. Pertanto l’ordinamento contabile dello Stato prevederebbe che il pagamento delle spese iscritte in bilancio e liquidate possa avvenire con aperture di credito a favore di funzionari delegati. L’istituto sarebbe dunque ammesso e, nel rispetto dei principi statali, potrebbe essere disciplinato nell’ordinamento contabile regionale.<br />
Da ultimo, la Regione sostiene che l’istituto dell’apertura di credito o accreditamento non sarebbe attinente alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», non incidendo in alcun modo sulla definizione degli schemi di bilancio e delle regole contabili uniformi.<br />
3.– Con successiva memoria la Regione Toscana, riprendendo le argomentazioni già esposte nell’atto di costituzione, sostiene che le norme impugnate non violerebbero gli artt. 81 e 97 Cost., né la competenza legislativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., né le finalità di omogeneità dei sistemi contabili alle quali la stessa sarebbe preordinata, limitandosi ad attuare nell’ordinamento regionale le medesime disposizioni contabili e restando nel limite delle competenze regionali in materia di coordinamento della finanza pubblica.<br />
&nbsp;<br />
Considerato in diritto<br />
&nbsp;<br />
1.– Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lettera g), della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L. R. n. 20/2008), in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli artt. 38, 39, 42, 43, comma 2, 49 e agli allegati 4/1, paragrafo 9.2, e 4/2, paragrafo 9.2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ed alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione).<br />
1.1.– In via preliminare, il ricorrente sostiene che «La materia contabile non [sarebbe] nella disponibilità legislativa delle Regioni, alle quali [sarebbe] riservata la facoltà di emanare regolamenti contabili meramente applicativi del d.lgs. n. 118 del 2011». Ciò in ossequio all’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. – in relazione al d.lgs. n. 118 del 2011 – che riserva la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» alla potestà legislativa esclusiva allo Stato.<br />
Il richiamato precetto costituzionale sarebbe posto «a garanzia dell’unitarietà della disciplina contabile dei bilanci pubblici e, più in particolare, di quelli delle Regioni, che, in passato, in applicazione del d.lgs. n. 76 del 2000, [avrebbero] normato la materia contabile ciascuna con propria legge regionale, creando la disomogeneità dei sistemi contabili che [avrebbe avuto] pesanti ricadute anche sul sistema economico nazionale [provocate dall’uso] di regole contabili non adeguate».<br />
Secondo tale prospettazione, l’intera legge reg. Toscana n. 1 del 2015 sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione della competenza prevista dall’invocato art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br />
Successivamente, tuttavia, il ricorrente ha impugnato singoli articoli della legge regionale in questione, distinguendo tra: disposizioni meramente applicative del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le quali non sarebbero lesive di precetti costituzionali; disposizioni riproduttive del suddetto d.lgs. n. 118 del 2011; disposizioni derogatorie del medesimo. Soltanto le disposizioni ricadenti nella seconda e nella terza categoria sono oggetto d’impugnazione.<br />
1.2.– Seguendo tale impostazione, il Presidente del Consiglio censura gli artt. 13 e 19 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 per violazione degli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., del d.lgs. n. 118 del 2011 e della legge n. 243 del 2012. Le norme impugnate riprodurrebbero quelle già contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011 ma «in maniera poco chiara sia nella forma che nelle implicazioni finali […]. L’art. 13 [riprodurrebbe] quanto disposto dall’art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, mentre l’art. 19 (Bilancio finanziario gestionale e variazione) […] quanto previsto dall’art. 39 (soprattutto comma 10 e ss.) del citato d.lgs. n. 118 del 2011».<br />
1.3.– Il ricorrente impugna, altresì, l’art. 15, comma 3, della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 «per violazione degli articoli 81, 97 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e della L. 24/12/2012, n. 243».<br />
Il citato art. 15 – nel prevedere che alla legge di bilancio venga allegato l’elenco dei provvedimenti legislativi che possono essere finanziati con i fondi speciali e che nel corso dell’esercizio finanziario le disponibilità dei fondi speciali possano essere utilizzate anche per fornire la copertura a quelli non ricompresi nel summenzionato elenco, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell’elenco cui viene sottratta la relativa copertura – contrasterebbe con l’art. 49 del d.lgs. n. 118 del 2011. Quest’ultimo dispone che nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l’approvazione del bilancio, e che tali fondi non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi, dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.<br />
Quindi, secondo la prospettazione del Presidente del Consiglio, i fondi speciali dovrebbero essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale, mentre le quote non utilizzate dovrebbero costituire economie di spesa.<br />
La legge regionale impugnata, nel permettere, con l’art. 15, comma 3, censurato, il ricorso ai fondi speciali al fine di finanziare anche provvedimenti legislativi diversi da quelli previsti in via generale ed in applicazione della disciplina nazionale in materia, esorbiterebbe dai limiti della potestà legislativa regionale.<br />
1.4.– In riferimento agli stessi parametri evocati a proposito dell’art. 15 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 viene censurato il successivo art. 18, comma 1, il quale dispone che entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate. Tale disposizione contrasterebbe con il principio contabile contenuto nell’allegato 4/1, paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011, il quale prevede che la Giunta approvi le proposte in materia di programmazione di bilancio entro il 31 ottobre di ogni anno ma, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato. Al contrario, la norma regionale prescriverebbe l’unica scadenza del 31 ottobre di ogni anno.<br />
1.5.– Il comma 6 dello stesso art. 18 viene impugnato per difformità rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 43 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) del d.lgs. n. 118 del 2011. La norma interposta dispone che l’esercizio provvisorio del bilancio non possa, in nessun caso, essere concesso per periodi complessivamente superiori a quattro mesi, mentre la disposizione regionale stabilisce che «L’esercizio provvisorio è autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto», vale a dire tre mesi.<br />
1.6.– Il Presidente del Consiglio sostiene inoltre che l’art. 23 della legge reg. Toscana n. l del 2015 prevederebbe, in materia di risorse di origine comunitaria e statale con vincolo di destinazione, un’illegittima deroga rispetto a quanto disposto dall’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 e dal principio contabile di cui all’allegato 4/2, paragrafo 9.2, del decreto legislativo stesso, ipotizzando casistiche di impegni di risorse assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione non contemplate dalla normativa statale.<br />
1.7.– L’impugnato art. 31, comma l, lettera g), della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, infine, demanda al regolamento di attuazione, che dovrà essere adottato dalla Giunta regionale, la disciplina delle modalità per la gestione delle aperture di credito.<br />
Secondo il Presidente del Consiglio anche tale disciplina sarebbe illegittima in quanto non prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011.<br />
2.– Deve rilevarsi, in via preliminare, che le questioni proposte nel presente giudizio, per la molteplicità degli interessi coinvolti e degli oggetti implicati, non sono riferibili ad un unico ambito materiale. Per questo motivo è necessario individuare i criteri guida per scrutinare le censure dello Stato nei confronti delle norme impugnate.<br />
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che esistono alcuni complessi normativi i quali «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono» (sentenza n. 303 del 2003) e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali.<br />
In questa area dai confini di complessa identificazione si colloca la legge regionale impugnata che, in un ambito finanziario astrattamente riferibile a più interessi costituzionali protetti, trova la sua ragione nella disciplina di specifiche prerogative dell’ente territoriale e nella “omogeneizzazione” di dette prerogative attraverso modalità di “espressione contabile” le quali devono essere compatibili con le regole indefettibili poste a tutela della finanza pubblica, in attuazione di una pluralità di precetti costituzionali.<br />
2.1.– Venendo ad un esame concreto del fenomeno di interrelazione tra i diversi parametri costituzionali che caratterizza il presente giudizio, occorre sottolineare come il Presidente del Consiglio, pur avendone evocati alcuni, sviluppi le proprie argomentazioni soprattutto in riferimento alla «armonizzazione dei bilanci pubblici» ed al d.lgs. n. 118 del 2011, il quale – come evidenziato dall’intitolazione – si occupa dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali.<br />
Gli altri parametri invocati (artt. 81 e 97 Cost.) assumono nell’ambito del ricorso un ruolo recessivo, il quale condurrebbe – sotto gli specifici profili di riferimento – ad una declaratoria di inammissibilità per insufficienza di motivazione se l’interdipendenza delle materie coinvolte ed il carattere espansivo del d.lgs. n. 118 del 2011 non ponessero in luce la loro obiettiva rilevanza attraverso l’intreccio polidirezionale delle competenze statali e regionali in una sequenza dinamica e mutevole della legislazione. Quest’ultima trova il suo epilogo proprio nel suddetto decreto, il quale – come successivamente precisato – non contiene disposizioni ispirate soltanto all’armonizzazione dei bilanci ma anche agli altri parametri richiamati nel ricorso nonché al coordinamento della finanza pubblica.<br />
In questa prospettiva occorre ricordare che l’armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a realizzare l’omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico–finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci.<br />
Rispetto alle altre competenze legislative dello Stato in materia finanziaria in questa sede evocate, può dirsi che l’armonizzazione – ancorché finalizzata a rendere i documenti contabili delle amministrazioni pubbliche omogenei e confrontabili – dopo la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), e la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ne ha sancito il passaggio dalla competenza concorrente a quella esclusiva dello Stato, ha assunto gradualmente una sua fisionomia più ampia e rigorosa attraverso la legislazione ordinaria ed in particolare, per quel che riguarda gli enti territoriali, il d.lgs. n. 118 del 2011.<br />
Il nesso di interdipendenza che lega l’armonizzazione alle altre materie, e la conseguente profonda e reciproca compenetrazione, hanno comportato che proprio in sede di legislazione attuativa si sia verificata un’espansione della stessa armonizzazione ad ambiti di regolazione che si pongono nell’alveo di altri titoli di competenza, nominati ed innominati. In sostanza, la stretta compenetrazione degli ambiti materiali ha reso inseparabili alcuni profili di regolazione.<br />
Così, a titolo esemplificativo, si può affermare che l’armonizzazione si colloca contemporaneamente in posizione autonoma e strumentale rispetto al coordinamento della finanza pubblica: infatti, la finanza pubblica non può essere coordinata se i bilanci delle amministrazioni non hanno la stessa struttura e se il percorso di programmazione e previsione non è temporalmente armonizzato con quello dello Stato (peraltro di mutevole configurazione a causa della cronologia degli adempimenti imposti in sede europea). Analogamente, per quel che riguarda la tutela degli equilibri finanziari, il divieto di utilizzare fondi vincolati prima del loro accertamento risponde alla finalità di evitare che ciò crei pregiudizio alla finanza pubblica individuale ed allargata.<br />
Ed in effetti nelle censure mosse in relazione al d.lgs. n. 118 del 2011, quale norma interposta, vengono richiamate disposizioni ascrivibili, sotto il profilo teleologico, sia al coordinamento della finanza pubblica, sia alla disciplina degli equilibri di bilancio di cui all’art. 81 Cost., sia al principio del buon andamento finanziario e della programmazione di cui all’art. 97 Cost. (sul collegamento tra buon andamento finanziario e programmazione, sentenze n. 129 e n. 10 del 2016).<br />
2.2.– Dunque, è proprio in virtù di questa sequenza dinamica e mutevole che caratterizza la legislazione afferente alla tutela degli interessi finanziari, ambito connotato dall’intreccio di competenze trasversali, concorrenti e residuali, che le censure del Presidente del Consiglio raggiungono, indipendentemente dalla loro fondatezza, di cui si dirà, un livello di definizione utile a superare il vaglio di ammissibilità.<br />
Ai fini della presente decisione occorre anche tener conto del fatto che la programmazione economica e finanziaria regionale, le relative procedure contabili e l’attuazione in sede locale dei principi di coordinamento della finanza pubblica si inseriscono in un ambito normativo particolarmente complesso, il quale – sul versante della Regione – impinge nella potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., in quella residuale del successivo quarto comma del medesimo articolo e nell’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost. Non rileva in tale prospettiva il problema se sia configurabile – in simmetria con la funzione «sistema contabile dello Stato» prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. – una potestà legislativa residuale della Regione definibile come «sistema contabile regionale» riconducibile al quarto comma del medesimo art. 117 Cost.; quel che è certo è che non può essere disconosciuta la potestà di esprimere nella contabilità regionale, pur nel rispetto dei vincoli statali, le peculiarità connesse e conseguenti all’autonomia costituzionalmente garantita alla Regione.<br />
Nell’intreccio di materie precedentemente descritto vengono infatti in gioco, sul versante regionale, una pluralità di prerogative che vanno dall’esercizio dell’autonomia organizzativa e finanziaria, alla salvaguardia dei propri equilibri finanziari e della programmazione, alle modalità di declinazione delle regole di volta in volta emanate a livello statale in tema di coordinamento della finanza pubblica.<br />
Inoltre, i bilanci e la contabilità pubblica sono anche strumenti di governo e di indirizzo dell’attività dell’amministrazione: in particolare per le Regioni, che godono di una autonomia costituzionalmente protetta. Ciò comporta la necessità di consentire a queste ultime la possibilità di soddisfare tali esigenze, pur senza travalicare i limiti esterni costituiti dalla legislazione statale ed europea in tema di vincoli finanziari.<br />
2.3.– In definitiva, può concludersi che il sistema contabile regionale – indipendentemente dalla sua possibile configurazione come autonoma materia ascrivibile alla potestà residuale dell’ente – non è stato totalmente sottratto ad un’autonoma regolazione, ma che questa è, tuttavia, intrinsecamente soggetta a limitazioni necessarie «a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 279 del 2006). In particolare, l’autonomia della Regione in questo settore normativo trova il suo limite esterno nelle disposizioni poste dallo Stato nell’ambito della salvaguardia degli interessi finanziari riconducibili ai parametri precedentemente richiamati.<br />
Tali considerazioni comportano quindi che le censure mosse alla legge regionale in esame debbano essere valutate non in astratto, ma in riferimento ad una concreta collisione con i precetti ricavabili direttamente dalle norme costituzionali in materia finanziaria o da specifiche norme interposte come quelle contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011.<br />
3.– Venendo al merito del ricorso, è necessario occuparsi preliminarmente della censura, formulata in premessa ma non trasposta nell’impugnazione, nei confronti dell’intera legge regionale sulla base dell’assunto che «La materia contabile non [sarebbe] nella disponibilità legislativa delle Regioni, alle quali [verrebbe unicamente] riservata la facoltà di emanare regolamenti contabili meramente applicativi del d.lgs. n. 118 del 2011».<br />
Infatti l’argomentazione, apparentemente ancipite rispetto alle questioni successivamente sollevate nei confronti di singole disposizioni, è invece la premessa logica di tutte le contestazioni, le quali partono dal presupposto che, dopo l’entrata in vigore del decreto sull’armonizzazione dei conti, non vi sarebbe più spazio per il legislatore regionale in materia di disciplina delle procedure contabili, se non per adempimenti meramente attuativi della legislazione statale.<br />
Tale assunto non è fondato, poiché non tiene conto dell’intreccio delle competenze legislative oggetto delle precedenti considerazioni.<br />
Le indefettibili esigenze di armonizzazione dei conti pubblici, di custodia della finanza pubblica allargata e della sana gestione finanziaria non precludono peculiari articolazioni del bilancio regionale fondate sull’esigenza di scandire la programmazione economico-finanziaria nelle procedure contabili e le modalità analitiche di illustrazione di progetti e di interventi.<br />
Occorre ricordare che il bilancio è un “bene pubblico” nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato. In altre parole, la specificazione delle procedure e dei progetti in cui prende corpo l’attuazione del programma, che ha concorso a far ottenere l’investitura democratica, e le modalità di rendicontazione di quanto realizzato costituiscono competenza legislativa di contenuto diverso dall’armonizzazione dei bilanci. Quest’ultima, semmai, rappresenta il limite esterno – quando è in gioco la tutela di interessi finanziari generali – alla potestà regionale di esprimere le richiamate particolarità.<br />
Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l’ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, presuppone quali caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche.<br />
Sotto tale profilo, i moduli standardizzati dell’armonizzazione dei bilanci, i quali devono innanzitutto servire a rendere omogenee, ai fini del consolidamento dei conti e della loro reciproca confrontabilità, le contabilità dell’universo delle pubbliche amministrazioni, così articolato e variegato in relazione alle missioni perseguite, non sono idonei, di per sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell’organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato. Le sofisticate tecniche di standardizzazione, indispensabili per i controlli della finanza pubblica ma caratterizzate dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza, devono essere pertanto integrate da esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità.<br />
Pertanto, la peculiarità del sistema contabile regionale mantiene, entro i limiti precedentemente precisati, la sua ragion d’essere in relazione alla finalità di rappresentare le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate in sede locale.<br />
Una tipizzazione della struttura del bilancio regionale, che sia conciliabile e rispettosa dei limiti esterni e non sia in contrasto con gli standard provenienti dall’armonizzazione, dal coordinamento, dal rispetto dei vincoli europei e degli equilibri di bilancio è funzionale dunque alla valorizzazione della democrazia rappresentativa, nell’ambito della quale deve essere assicurata ai membri della collettività la cognizione delle modalità con le quali le risorse vengono prelevate, chieste in prestito, destinate, autorizzate in bilancio ed infine spese.<br />
Le esposte considerazioni costituiscono anche il presupposto logico per lo scrutinio delle singole impugnazioni.<br />
4.– Alla luce di quanto premesso, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 19 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, in relazione gli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 118 del 2011, non sono fondate.<br />
Secondo il Presidente del Consiglio, le suddette disposizioni riformulerebbero «in maniera poco chiara nella forma e nelle implicazioni finali» analoghe previsioni contenute nella disciplina statale, generando una situazione di incertezza.<br />
Il raffronto tra le due norme regionali e le corrispondenti norme statali invocate rivela, invece, una sostanziale coerenza tra gli enunciati normativi.<br />
Il ricorrente – per quel che riguarda il citato art. 13 – sembra invocare una formale diversità tra la classificazione delle leggi regionali di spesa rispetto a quanto previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011. In realtà, l’intero art. 13 è conforme ai fondamentali principi della copertura preventiva degli oneri di spesa; in assenza di qualsiasi contrasto con le regole di copertura, è evidente che gli eventuali problemi sotto tale profilo potranno semmai riguardare future leggi regionali che si discostassero da tali principi, per le quali il Presidente del Consiglio è comunque titolare del ricorso in via di azione, esperibile tutte le volte in cui la legislazione regionale decampi dal proprio alveo naturale.<br />
Anche per quel che riguarda l’impugnato art. 19 la competenza in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici» viene richiamata apoditticamente, dal momento che il ricorrente afferma che «le disposizioni impugnate, nel rimodulare il tenore delle corrispondenti norme statali [nel caso di specie l’art. 39 del d.lgs n. 118 del 2011], finiscono con l’ingenerare una situazione di incertezza che confligge con l’esigenza di chiarezza caratterizzante la materia in esame e, comunque, esorbitano, dal perimetro entro il quale deve essere riconosciuta la potestà legislativa delle Regioni in materia».<br />
Al contrario, la disposizione si limita a collegare i profili della gestione amministrativa con le relative poste contabili, confrontando tale rapporto in ragione delle caratteristiche organizzative dell’ente, senza con ciò travalicare l’ambito di competenza del legislatore regionale.<br />
5.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, proposta in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ed in relazione all’art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, non è fondata.<br />
Le censure del Presidente del Consiglio muovono da una non corretta interpretazione della disposizione impugnata, dal momento che essa prevede solo che le disponibilità dei fondi speciali possano essere utilizzate in corso di esercizio per fornire copertura a provvedimenti legislativi non compresi nell’elenco allegato alla legge di bilancio, purché il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell’elenco a cui viene sottratta la relativa copertura.<br />
L’espressione «utilizzate» non significa certamente – come sembra intendere il ricorrente – che le disponibilità dei fondi speciali siano direttamente oggetto di atti di impegno di spesa; essa esprime correttamente la regola secondo cui le disponibilità in contestazione sono accantonate nei fondi speciali al fine di aumentare – quando ne ricorrano i presupposti – le autorizzazioni di spesa di programmi già esistenti o di nuovi programmi. In definitiva, il comma 3 del menzionato art. 15 non disciplina le somme accantonate nei fondi speciali in difformità dai principi ricavabili dall’art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011.<br />
6.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, in relazione all’allegato 4/1, paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011, è fondata nella parte in cui non prevede che comunque la Giunta regionale presenti la proposta di legge di bilancio non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato.<br />
La disposizione regionale stabilisce infatti che «entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate», mentre la norma interposta invocata dal ricorrente prescrive che «Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato, la giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio».<br />
In questo caso lo scostamento non è soltanto formale e la norma interposta – pur contenuta nel decreto di armonizzazione dei bilanci – per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei.<br />
7.– Viceversa, non è fondata l’ulteriore questione di legittimità costituzionale del comma 6 del medesimo articolo in relazione all’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011.<br />
È vero che la disposizione impugnata stabilisce che l’esercizio provvisorio sia autorizzato per un periodo non superiore a quello stabilito dallo statuto mentre la norma interposta fissa il limite complessivo dell’esercizio provvisorio in un periodo non superiore a quattro mesi. Tuttavia, come evidenziato dalla difesa regionale, lo statuto della Regione Toscana prevede il limite temporale di tre mesi, inferiore a quello massimo previsto dalla norma statale interposta.<br />
In questo caso un esame sostanziale delle diverse formulazioni porta a ritenere che la disposizione regionale richiamata sia addirittura più rigorosa di quella statale. Essendo l’autorizzazione all’esercizio provvisorio un’ipotesi eccezionale collegata ad eventi straordinari e comunque non fisiologici, è chiaro che il maggior rigore dello statuto regionale rende la disposizione impugnata conforme al canone costituzionale.<br />
8.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost. ed in relazione al principio contabile di cui all’allegato 4/2, paragrafo 9.2, del d.l.gs. n. 118 del 2011, è fondata.<br />
La censura del Presidente del Consiglio dei ministri è formulata in modo sintetico ma si rende esplicita in relazione alla norma interposta invocata – il paragrafo 9.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 – la quale ribadisce l’assoluto vincolo di destinazione, non solo dei fondi europei, ma anche del cofinanziamento nazionale. Sotto questo profilo dunque si possono identificare nel ricorso, per quanto molto conciso in parte qua, «gli elementi sufficienti per ritenere ammissibile la censura, ossia: i termini della questione proposta, la disposizione impugnata, i parametri evocati e le ragioni del dubbio di legittimità (sentenze n. 31 del 2016 e n. 176 del 2015), che sta appunto nel preteso contrasto fra il vincolo di esclusività di destinazione dei proventi fissato nella legge statale e la possibilità di un’eccezione a tale vincolo introdotta dalla legge regionale» (sentenza n. 38 del 2016).<br />
La disposizione impugnata stabilisce che «1. Nei casi di assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, la Regione può stanziare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, per le spese relative a funzioni delegate, le disposizioni statali che disciplinano tali funzioni. 2. La Regione, qualora abbia impegnato in un esercizio spese eccedenti le risorse ad essa assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione, ha facoltà di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. Nei bilanci relativi a tali esercizi, le assegnazioni statali per scopi già soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali sono sottratte alla loro destinazione. Analoga facoltà riguarda le assegnazioni ricevute da altri soggetti, salvo che ciò sia espressamente escluso dalla disciplina dei relativi rapporti».<br />
Il paragrafo 9.2 dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede, tra l’altro, che «Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio […] c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente».<br />
Il confronto tra le due disposizioni evidenzia l’illegittimità della norma regionale, consistente nella creazione di un meccanismo contabile elusivo del vincolo di legge.<br />
Peraltro, tale meccanismo entra in collisione con lo stesso principio della copertura finanziaria, il quale costituisce una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l’antinomia coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti «la forza espansiva dell’art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile» (sentenza n. 192 del 2012).<br />
Nel caso in esame, la formulazione ambigua della norma regionale presenta alcune singolarità, spiegabili unicamente con lo scopo di aggirare il vincolo di destinazione dei fondi in questione. Infatti, quando la concessione di fondi comunitari o nazionali vincolati per legge viene perfezionata, non vi è alcun ostacolo ad eventuali diacronie tra il momento della somministrazione delle risorse e quello del loro impiego. Di regola, anzi, vengono somministrate delle anticipazioni mentre i saldi possono essere posticipati successivamente alle verifiche di regolarità afferenti alla avvenuta utilizzazione dei fondi.<br />
Non si comprende pertanto per quale motivo, in presenza di somme già «assegnate», debbano essere stanziate «somme eccedenti» al fabbisogno dell’intervento vincolato, venendosi a realizzare una singolare “doppia copertura”. Ciò a meno di pensare che il termine «assegnate» sia utilizzato per consentire un impiego antecedente – e in quanto tale non consentito – alla formale concessione del contributo vincolato quando, ad esempio, esista una semplice promessa condizionata ad oneri istruttori o all’inverarsi di determinate circostanze.<br />
Ove ciò fosse consentito verrebbero in essere operazioni rischiose sia con riguardo alla effettività del vincolo che ai principi della copertura: l’intervento sarebbe avviato indipendentemente dalla concessione con possibili sopravvenienze negative qualora essa non dovesse perfezionarsi e il vincolo sarebbe aggirato attraverso la non corrispondenza tra quanto stanziato e quanto realizzato.<br />
In realtà, il vincolo di destinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato stanziato. Occorre a tal fine considerare che nella contabilità pubblica la regola relazionale tra entrate e spese è quella riconducibile al principio di unità del bilancio «specificativo dell’art. 81 Cost. [secondo cui] tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita» (sentenza n. 192 del 2012). In tale contesto, il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate.<br />
Pertanto, il carattere finalistico della deroga non consente interpretazioni o distinzioni di sorta all’interno della contabilità regionale, poiché «la natura esclusiva del vincolo di destinazione delle risorse […] e la sua precipua funzionalizzazione alla realizzazione di un programma [costituisce] scelta finanziaria di fondo della previsione statale […], senza che a tali fini siano necessarie altre spiegazioni» (sentenza n. 38 del 2016). Già in precedenza è stato affermato da questa Corte un principio analogo a quello contenuto nell’allegato del d.lgs. n. 118 del 2011: «È necessario premettere che i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest’ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l’ente deve ottemperare a tali vincoli […] per finanziarie gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente. A ben vedere, questa eccezione [è riconducibile] alla clausola generale in materia contabile che garantisce l’esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di legge» (sentenza n. 70 del 2012).<br />
9.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma l, lettera g) della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ed in relazione al d.lgs. n. 118 del 2011, non è fondata.<br />
La norma impugnata rinvia al regolamento di attuazione la disciplina delle modalità per la gestione delle aperture di credito. Secondo il ricorrente, tale disciplina si porrebbe in contrasto con la normativa statale, dal momento che il d.lgs. n. 118 del 2011 non prevede in alcuna disposizione tale forma di gestione della spesa per gli enti territoriali.<br />
Deve essere condivisa l’eccezione della difesa regionale secondo cui tale procedura di spesa è consentita e trova il suo archetipo normativo proprio nella legislazione statale: infatti l’apertura di credito o accreditamento è regolata dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili). Vale anche in questo caso il criterio di scrutinio della normativa regionale, secondo cui la potestà legislativa in materia è consentita alla Regione quando non ostino direttamente specifiche disposizioni riconducibili alla potestà esclusiva o concorrente dello Stato nelle materie finanziarie precedentemente individuate.<br />
per questi motivi<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L. R. n. 20/2008), nella parte in cui non prevede che comunque la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate siano presentate non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato;<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015;<br />
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, 15, comma 3, 18, comma 6, 19 e 31, comma l, lettera g), della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 promosse, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ed alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Aldo CAROSI, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-184/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2016 n.184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite in sede di controllo &#8211; Audizione &#8211; 19/4/2016 n.3</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>SQUITIERI RAFFAELE, D&#8217;AMICO NATALE MARIA ALFONSO, NISPI LANDI MARIO, TUTINO SALVATORE, FLACCADORO ENRICO Audizione sul Documento di economia e finanza 2016 Le considerazioni della Corte dei conti sono dedicate principalmente all’esame dei quadri tendenziali e programmatici del Documento di Economia e Finanza (Def), al fine di evidenziare gli aspetti che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-in-sede-di-controllo-audizione-19-4-2016-n-3/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite in sede di controllo &#8211; Audizione &#8211; 19/4/2016 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-in-sede-di-controllo-audizione-19-4-2016-n-3/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite in sede di controllo &#8211; Audizione &#8211; 19/4/2016 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">SQUITIERI RAFFAELE, D&#8217;AMICO NATALE MARIA ALFONSO, NISPI LANDI MARIO, TUTINO SALVATORE, FLACCADORO ENRICO</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Audizione sul Documento di economia e finanza 2016</span></span></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Le considerazioni della Corte dei conti sono dedicate principalmente all’esame dei quadri tendenziali e programmatici del Documento di Economia e Finanza (Def), al fine di evidenziare gli aspetti che appaiono suscettibili di approfondimenti o di chiarimenti e di sottolineare quelli che sottendono punti critici per la gestione della politica di bilancio.&nbsp;</p>
<p>Il contesto macroeconomico in cui si situa il Def presenta elementi positivi, cui si associa però un allargamento dell’area dei rischi. Rispetto ad un anno fa, la ripresa dell’economia italiana si è effettivamente concretizzata e la disoccupazione ha cominciato a ridursi, così che nella media dell’anno la crescita del Pil è risultata sostanzialmente in linea con le previsioni. Tuttavia, tale crescita ha registrato ritmi via via decrescenti, con un effetto di trascinamento per il 2016 assai contenuto. Anche nel confronto con l’UEM e gli altri maggiori Paesi dell’area, che hanno peraltro mostrato una maggiore tenuta nei mesi finali del 2015, l’Italia ha continuato a caratterizzarsi per un andamento meno dinamico.</p>
<p>Con il Def 2016 il Governo riconferma la strategia seguita in questi anni, volta a conciliare la stabilizzazione del ciclo con l’esigenza di rientro dal debito. Di qui la conferma della necessità di portare avanti le riforme dirette ad aggredire i punti di debolezza strutturale dell’economia italiana.&nbsp; Con la legge di stabilità per il 2016 si è puntato a potenziare i segnali di ripresa riconducibili ad una crescita della domanda interna, concentrando l’utilizzo delle limitate risorse disponibili (al netto di quelle necessarie a disinnescare le clausole di salvaguardia) sul rafforzamento della domanda delle famiglie e sulla riduzione degli oneri che gravano sul mondo delle imprese dando, per questa via, impulso alla ripresa dell’occupazione. In tema di investimenti infrastrutturali, si è mirato a interromperne il progressivo calo, orientando le risorse su quelli su cui è possibile (e necessario) attivare il concorso europeo e percorrendo interessanti processi di attrazione di investimenti dall’estero.</p>
<p>Una scelta di politica economica che porta ad utilizzare al massimo gli spazi di flessibilità disponibili e che nelle intenzioni del Governo dovrebbe dare (come è anche ribadito nel Piano Nazionale delle Riforme 2016) rilevanti ritorni in termini di crescita e occupazione.&nbsp; Per il 2017 il Def prefigura un ulteriore allentamento della correzione di bilancio. Il rischio principale insito in questa scelta risiede nell’eventualità che le aspettative ripresa dell’inflazione formulate dal Governo possano rivelarsi frustrate, nonostante l’accentuazione delle politiche monetarie espansive decise dalla BCE.</p>
<p>Nel Rapporto la Corte rileva la necessità di accompagnare le riforme già avviate con interventi in grado di rimuovere rigidità che limitano l’operare degli strumenti di gestione della finanza pubblica. La prospettiva di una riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese ripropone la necessità di una revisione strutturale dell’intero sistema tributario e un deciso impegno in tre direzioni: un ampliamento della base imponibile, una rivisitazione degli obiettivi redistributivi assegnati al sistema di prelievo e, non ultimo, la ricerca di un effettivo coordinamento della leva fiscale fra livelli di governo. In questa direzione va la revisione del sistema delle agevolazioni da inserire nella prossima manovra finanziaria, incidendo su un sistema che ha assunto dimensioni poderose e che riduce il gettito potenziale di quasi un terzo.&nbsp; In conclusione, in base alle analisi svolte, la Corte ritiene che potrebbe essere opportuno cogliere l’occasione offerta dall’attuale fase economica e dalla necessità di evitare l’operare delle clausole di salvaguardia per rivedere la struttura impositiva indiretta. Ciò, non per modificare il livello delle aliquote, ma per rivedere la distribuzione della base imponibile tra le diverse fasce (oggi particolarmente concentrato su quelle agevolate), eventualmente accompagnando tale intervento con misure dirette ad evitare effetti indesiderati sulle categorie più deboli.&nbsp;</p></div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-in-sede-di-controllo-audizione-19-4-2016-n-3/?download=889">SSRRCO_3_ 2016_AUD</a> <small>(2 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-in-sede-di-controllo-audizione-19-4-2016-n-3/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite in sede di controllo &#8211; Audizione &#8211; 19/4/2016 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite in sede di controllo &#8211; Deliberazione &#8211; 22/3/2016 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-in-sede-di-controllo-deliberazione-22-3-2016-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-in-sede-di-controllo-deliberazione-22-3-2016-n-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite in sede di controllo &#8211; Deliberazione &#8211; 22/3/2016 n.2</a></p>
<p>SQUITIERI RAFFAELE, D&#8217;AMICO NATALE MARIA ALFONSO, TUTINO SALVATORE, FLACCADORO ENRICO, MEZZAPESA GIUSEPPE MARIA Rapporto sul coordinamento di finanza pubblica Con il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica la Corte rende al Parlamento e al Governo, la propria valutazione sugli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e sul contributo dei diversi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-in-sede-di-controllo-deliberazione-22-3-2016-n-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite in sede di controllo &#8211; Deliberazione &#8211; 22/3/2016 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">SQUITIERI RAFFAELE, D&#8217;AMICO NATALE MARIA ALFONSO, TUTINO SALVATORE, FLACCADORO ENRICO, MEZZAPESA GIUSEPPE MARIA</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rapporto sul coordinamento di finanza pubblica</span></span></span></span></span></p>
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<p>Con il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica la Corte rende al Parlamento e al Governo, la propria valutazione sugli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e sul contributo dei diversi livelli di governo agli obiettivi complessivi. L’esame degli strumenti è preceduto da una analisi degli andamenti macroeconomici e da una valutazione delle prospettive della finanza pubblica nel triennio anche alla luce dei risultati di consuntivo dell’esercizio appena concluso.&nbsp;</p>
<p>&#8203;Il Rapporto tiene conto dell’avvio di importanti riforme su un ampio spettro di temi determinanti per la crescita del Paese e sugli stessi meccanismi che regolano le relazioni tra i diversi livelli di governo nonché della necessità di mantenere i saldi di finanza pubblica su un percorso di rientro del debito e di riduzione della pressione fiscale secondo gli impegni assunti in sede comunitaria.&nbsp; Il Rapporto vuole offrire alla discussione di politica economica elementi di valutazione sulla composizione del bilancio, sulle dinamiche sottostanti i grandi aggregati di spesa ed entrata, sulle istituzioni che presiedono al coordinamento della finanza pubblica sul territorio nazionale.</p>
<p>L’analisi che la Corte svolge nel Rapporto, proprio per il ruolo che l’Istituzione ha nel quadro dei meccanismi di controllo della finanza pubblica, alimentandosi delle esperienze delle sue diverse articolazioni, mira a mettere a disposizione del Parlamento e del Governo uno strumento di valutazione e di analisi degli andamenti della finanza pubblica per le scelte da adottare, nella fase che porta alla programmazione annuale e all’aggiornamento del programma di stabilità.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>Deliberazione disponibile <a href="https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SSRRCO_2_2016_RCFP.pdf?dati=bm9tZUZpbGU9U1NSUkNPXzJfMjAxNl9SQ0ZQLnBkZiZudW1lcm9JbnQ9MTE3OSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTI0LzAzLzIwMTYmZ3J1cHBvPVNaUklVQ05UUk0mY29kT3JnYW5vPVJNJnRpcG89b21pc3Npcw==">QUI</a></p>
<p>Documento di presentazione disponibile <a href="https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Presentazione_SSRRCO_2_2016_RCFP.pdf?dati=bm9tZUZpbGU9UHJlc2VudGF6aW9uZV9TU1JSQ09fMl8yMDE2X1JDRlAucGRmJm51bWVyb0ludD0xMTc5JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjQvMDMvMjAxNiZncnVwcG89U1pSSVVDTlRSTSZjb2RPcmdhbm89Uk0mdGlwbz1vbWlzc2lz">QUI</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-in-sede-di-controllo-deliberazione-22-3-2016-n-2/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite in sede di controllo &#8211; Deliberazione &#8211; 22/3/2016 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2015 n.216</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2015-n-216/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2015-n-216/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2015 n.216</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore de Pretis È illegittima l’imputazione del valore delle banconote di Lire ancora in circolazione all’entrata del bilancio dello Stato Bilancio dello Stato – Articolo 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2015-n-216/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2015 n.216</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2015-n-216/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2015 n.216</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore de Pretis</span></p>
<hr />
<p>È illegittima l’imputazione del valore delle banconote di Lire ancora in circolazione all’entrata del bilancio dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bilancio dello Stato – Articolo 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell&#8217;Erario con decorrenza immediata e che il relativo controvalore è versato all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnato al Fondo per l&#8217;ammortamento dei titoli di Stato – Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Milano – Asserita violazione dell’articoli 3, 97, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – Illegittimità costituzionale&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promosso dal Tribunale ordinario di Milano – sezione specializzata in materia di impresa, nel procedimento vertente tra M.M. ed altri e la Banca d’Italia ed altro, con ordinanza del 28 aprile 2014, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2015.<br />
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis.</p>
<p>Ritenuto in fatto<br />
1.– Con ordinanza del 28 aprile 2014, il Tribunale ordinario di Milano – sezione specializzata in materia di impresa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo il quale «In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 ed 1-bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all’articolo 52-ter, commi 1 ed 1-bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato».<br />
La questione è sorta nel corso di un giudizio promosso da M.M. ed altri, che hanno chiesto la condanna della Banca d’Italia al pagamento del controvalore delle banconote in lire in loro possesso, pari alla somma complessiva di 27.543,67 euro, oltre al risarcimento dei danni, affermando di avere inutilmente tentato di convertire le banconote in euro presso varie filiali della Banca d’Italia, ma che le loro richieste sono state respinte in quanto presentate dopo l’entrata in vigore dell’art. 26 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha disposto l’immediata estinzione del diritto di convertire banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione.<br />
Al giudizio partecipa anche il Ministero dell’economia e delle finanze, chiamato in causa dalla Banca d’Italia.<br />
1.1.– Il giudice a quo – che ha rigettato, con sentenza non definitiva, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di difetto di legittimazione passiva della Banca d’Italia – espone che gli attori presentarono le banconote per la conversione dopo il 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, che coincide con quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma prima del 28 febbraio 2012, data in cui sarebbe scaduto l’originario termine di prescrizione previsto dall’art. 3, comma 1-bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96 (Norme in materia di circolazione monetaria). A suo avviso, la questione è rilevante, perché l’applicazione della norma denunciata è il presupposto necessario per la decisione della causa, che dovrebbe essere definita con una sentenza di rigetto delle domande, qualora la norma non fosse dichiarata incostituzionale, in quanto il rifiuto della conversione sarebbe, in tale caso, legittimo.<br />
Quanto alla non manifesta infondatezza, la norma violerebbe, in primo luogo, gli artt. 3 e 97 della Costituzione, per contrasto con il principio di affidamento e di certezza del diritto, perché avrebbe disposto una vera e propria estinzione, «con decorrenza immediata», del diritto di convertire in euro le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione, anticipando di poco meno di tre mesi la scadenza del termine di prescrizione originariamente fissata al 28 febbraio 2012. Ne conseguirebbe l’evidente frustrazione del credito vantato dai possessori di lire nei confronti della Banca d’Italia.<br />
Il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale sull’illegittimità delle leggi retroattive extrapenali, quando esse trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti, e sostiene che il medesimo principio è applicabile anche nel caso concreto, in quanto la norma denunciata, pur non avendo efficacia retroattiva, incide con effetti immediati su situazioni sostanziali di analoga natura. Richiama, altresì, l’orientamento di questa Corte secondo il quale il legislatore gode di ampia discrezionalità in materia di fissazione del termine di prescrizione, con l’unico limite dell’eventuale irragionevolezza qualora il termine venga determinato in modo tale da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto a cui si riferisce. L’irragionevolezza sarebbe resa ancora più evidente dalla previsione del versamento del «controvalore» delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire non convertiti «all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato», perché in questo modo, ad avviso del rimettente, il legislatore ha inteso favorire i possessori dei titoli di Stato, rafforzando la garanzia dei loro crediti a discapito dei possessori di lire, mediante una scelta preferenziale tra diverse categorie di creditori dello Stato, priva di alcuna giustificazione.<br />
1.2.– La norma denunciata contrasterebbe, inoltre, con gli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in quanto realizzerebbe, di fatto, una sorta di espropriazione ai danni dei possessori delle banconote in lire, della quale beneficiano in prima battuta lo Stato, mediante il trasferimento del relativo controvalore al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, e in ultima analisi i possessori dei titoli del debito pubblico, i quali vedono così rafforzata la garanzia dei loro crediti.<br />
Il rimettente richiama l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), secondo il quale è considerato «bene», ai fini dell’applicazione della norma convenzionale indicata, anche un profitto futuro, se il guadagno è stato acquisito o è stato oggetto di un credito esigibile, sicché l’eventuale interesse generale sotteso alla scelta legislativa non sarebbe sufficiente, nel caso concreto, a legittimare l’espropriazione disposta dalla norma denunciata.<br />
2.– Con atto depositato il 24 marzo 2015 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.<br />
L’intervenuto eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità della questione per aberratio ictus, in quanto il rimettente ha sollevato l’incidente di costituzionalità con riguardo all’articolo 26 di un inesistente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. “121”, convertito da una, del pari inesistente, legge 22 dicembre 2011, n. “201”, mentre la modifica del diritto di convertire in euro le banconote in lire è stata introdotta dall’articolo 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. “201”, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. “214”.<br />
Nel merito, osserva che la norma denunciata non è retroattiva, al contrario di quanto sembrerebbe ritenere il giudice a quo, perché è destinata a operare dal giorno successivo a quello di pubblicazione del d.l. n. 201 del 2011 nella Gazzetta Ufficiale. Osserva, altresì, che la norma non lede l’affidamento dei cittadini nella sicurezza dei rapporti giuridici, dovendosi considerare il lungo periodo di tempo durante il quale i possessori di banconote e di monete in lire hanno potuto convertirle in euro, precisamente dal 28 febbraio 2002 (data di cessazione del doppio regime di circolazione della lira e dell’euro) fino al 6 dicembre 2011, sicché la scelta del legislatore di anticipare di circa tre mesi la scadenza del termine per la conversione, fissata originariamente al 28 febbraio 2012, non può essere considerata né irragionevole né arbitraria. Secondo l’intervenuto, inoltre, la norma non ha determinato alcun ingiustificato privilegio di una categoria di creditori dello Stato rispetto a un’altra, in quanto manca qualsiasi elemento da cui desumere che il controvalore riassegnato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, quale effetto della norma denunciata, sia stato impiegato per estinguere titoli del debito pubblico scaduti in data prossima all’entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011.<br />
Nemmeno sarebbe fondato il secondo profilo di illegittimità sollevato dal rimettente. Secondo la difesa dello Stato, la norma incide sul possesso di una moneta che non ha più corso legale dal 28 febbraio 2002 e si è limitata, come già detto, ad anticipare l’estinzione del diritto di chiederne la conversione di poco meno di tre mesi rispetto alla scadenza del termine decennale di prescrizione, decorrente dalla cessazione del corso legale della lira. Di conseguenza, il legislatore avrebbe operato una scelta giustificata e non sproporzionata, intervenendo in una situazione che faceva presumere il disinteresse dei possessori delle residue banconote o monete in lire alla loro conversione in euro, anche per la probabile esiguità del relativo controvalore.</p>
<p>Considerato in diritto<br />
1.– Il Tribunale ordinario di Milano – sezione specializzata in materia di impresa, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo il quale «In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 ed 1-bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all’articolo 52-ter, commi 1 ed 1-bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato».<br />
Tale norma contrasterebbe con gli artt. 3, 97, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.<br />
La questione è sorta nel corso di un giudizio in cui gli attori hanno chiesto la condanna della Banca d’Italia al pagamento del controvalore delle banconote in lire in loro possesso, oltre al risarcimento dei danni, affermando di avere inutilmente tentato di convertire le banconote in euro presso varie filiali della Banca d’Italia, ma che le loro richieste sono state respinte in quanto presentate dopo l’entrata in vigore dell’art. 26 del d.l. n. 201 del 2011.<br />
2.– L’intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità della questione per aberratio ictus.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
È vero che, come rileva l’intervenuto, il rimettente indica la norma censurata facendo riferimento all’art. 26 di un inesistente d.l. 6 dicembre 2011, n. “121”, convertito da una, del pari inesistente, legge 22 dicembre 2011, n. “201”, mentre la modifica del diritto di convertire in euro le banconote in lire è stata introdotta dall’art. 26 del d.l. 6 dicembre 2011, n. “201”, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. “214”.<br />
Dall’ordinanza di rimessione si desume facilmente, tuttavia, che la norma impugnata è effettivamente l’art. 26 del d.l. n. 201 del 2011 – così come modificato dalla legge di conversione n. 214 del 2014 –, del quale è riportato il testo con esattezza, sicché è evidente che l’erronea indicazione del numero progressivo sia del d.l. che della legge di conversione costituisce un mero lapsus calami, privo di rilevanza ai fini del giudizio di ammissibilità della questione.<br />
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, «l’indicazione inaccurata o erronea (si tratti di lapsus calami o di vero errore) delle disposizioni di legge impugnate è irrilevante quando i termini della questione risultino tuttavia con sufficiente chiarezza (ord. n. 54 del 1965; sentt. nn. 47 del 1962, 40 del 1983, 212 del 1985)» (sentenza n. 142 del 1993), sicché si deve escludere che «l’erronea indicazione della norma censurata ridondi in vizio dell’ordinanza quando dal contesto della motivazione sia agevolmente individuabile la norma effettivamente impugnata dal rimettente» (sentenze n. 154 del 2006 e n. 224 del 2004).<br />
3.– Il rimettente espone che gli attori nel processo principale hanno chiesto di convertire le banconote dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, ma prima della scadenza del termine ordinario di prescrizione del 28 febbraio 2012.<br />
L’applicazione della norma denunciata costituisce un presupposto necessario per la risoluzione della controversia, in quanto, per un verso, il rifiuto frapposto dalla Banca d’Italia alla conversione delle banconote si fonda sulla loro prescrizione immediata e, per altro verso, il diritto fatto valere dagli attori nel processo principale si fonda sulla tempestività della loro richiesta di conversione delle banconote secondo le regole generali, alle quali la norma denunciata deroga.<br />
Ad avviso del rimettente, la norma contrasta, in primo luogo, con gli artt. 3 e 97 Cost., sotto i profili della lesione dell’affidamento nella sicurezza giuridica, dell’irragionevolezza e dell’ingiustificata preferenza accordata ai possessori di titoli del debito pubblico, perché avrebbe disposto, in via anticipata rispetto alla scadenza dell’originario termine di prescrizione, fissata al 28 febbraio 2012, una vera e propria estinzione immediata del diritto di convertire in euro le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione.<br />
La norma contrasterebbe, in secondo luogo, con gli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in riferimento all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto realizzerebbe, di fatto, una sorta di espropriazione ai danni dei possessori delle banconote in lire, della quale beneficiano in prima battuta lo Stato, mediante il trasferimento del relativo controvalore al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, e in ultima analisi i possessori dei titoli del debito pubblico, che vedono così rafforzata la garanzia dei loro crediti.<br />
4.– La questione è fondata, in relazione alla censurata violazione dell’art. 3 Cost.<br />
4.1.– Con l’introduzione dell’euro, avvenuta il 1° gennaio 1999, si aprì un periodo transitorio, durato sino al 31 dicembre 2001, nel quale le monete metalliche e le banconote in lire continuavano a costituire il solo mezzo di pagamento in numerario, anche quando il debito fosse espresso in euro.<br />
Il 1° gennaio 2002, cessato il periodo transitorio, iniziò la circolazione delle banconote in euro e delle monete metalliche in euro e in cent. Le banconote e le monete in lire continuarono ad avere corso legale per un periodo di due mesi, sino al 28 febbraio 2002, ex art. 155, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001). Da tale data, terminata la fase di doppia circolazione, iniziò a decorrere il termine di prescrizione delle lire ancora circolanti.<br />
L’art. 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96 (Norme in materia di circolazione monetaria), dispone che «Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell’Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale». L’art. 87, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), ha aggiunto all’art. 3 della legge n. 96 del 1997 un comma 1-bis, secondo cui «Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012».<br />
L’art. 52-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della L. 17 dicembre 1997, n. 433), prevede che «Le monete metalliche si prescrivono a favore dell’erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale». L’art. 87, comma 2, della legge n. 289 del 2002 ha aggiunto un comma 1-bis anche all’art. 52-ter del decreto legislativo n. 213 del 1998, secondo cui «Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012».<br />
Per effetto della cessazione del corso legale della lira, quindi, il diritto di convertire in euro le banconote e le monete metalliche in lire poteva essere esercitato fino alla scadenza del termine decennale di prescrizione stabilito, in via generale, a favore dell’erario, e cioè fino al 28 febbraio 2012.<br />
In questo quadro si è inserito l’art. 26 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, il quale, al dichiarato fine di ridurre il debito pubblico (la disposizione è contenuta nel Capo V del decreto, intitolato «Misure per la riduzione del debito pubblico») e in deroga alle norme sopra richiamate, ha disposto la prescrizione anticipata, con effetto immediato, delle lire ancora in circolazione, e ha stabilito, altresì, che il relativo controvalore fosse versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.<br />
4.2.– Come questa Corte ha più volte affermato, il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell’art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009). Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015).<br />
Non è dubitabile che il quadro normativo preesistente alla disposizione denunciata di incostituzionalità, come descritto in precedenza, fosse tale da far sorgere nei possessori di banconote in lire la ragionevole fiducia nel mantenimento del termine fino alla sua prevista scadenza decennale, come disposto, sia dalla norma sulla prescrizione delle banconote cessate dal corso legale (art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 1997), sia dalla norma che prevede il diritto di convertire le banconote in euro presso le filiali della Banca d’Italia (art. 3, comma 1-bis, della legge n. 96 del 1997, introdotto dall’art. 87 della legge n. 289 del 2002).<br />
Il fatto che, al momento dell’entrata in vigore della disposizione censurata, fossero già trascorsi nove anni e nove mesi circa dalla cessazione del corso legale della lira non è idoneo a giustificare il sacrificio della posizione di coloro che, confidando nella perdurante pendenza del termine originariamente fissato dalla legge, non avevano ancora esercitato il diritto di conversione in euro delle banconote in lire possedute. Il lungo tempo trascorso senza alcuna modifica dell’assetto normativo regolatore del rapporto rende anzi ancora più evidente il carattere certamente consolidato della posizione giuridica dei possessori di banconote in lire e della loro legittima aspettativa a convertirle in euro entro il termine che sarebbe venuto a scadenza il 28 febbraio 2012 e tanto più censurabile l’improvviso intervento del legislatore su di esso.<br />
Proprio con riguardo alla fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, questa Corte ha costantemente affermato che «il legislatore gode di ampia discrezionalità, con l’unico limite dell’eventuale irragionevolezza, qualora “esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso” (ex plurimis, ordinanze n. 16 del 2006 e n. 153 del 2000)» (sentenza n. 234 del 2008; nello stesso senso, sentenza n. 10 del 1970).<br />
Nemmeno la sopravvenienza dell’interesse dello Stato alla riduzione del debito pubblico, alla cui tutela è diretto l’intervento legislativo nell’ambito del quale si colloca anche la norma denunciata, può costituire adeguata giustificazione di un intervento così radicale in danno ai possessori della vecchia valuta, ai quali era stato concesso un termine di ragionevole durata per convertirla nella nuova. Se l’obiettivo di ridurre il debito può giustificare scelte anche assai onerose e, sempre nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente contemperato. Nel caso in esame non risulta operato alcun bilanciamento fra l’interesse pubblico perseguito dal legislatore e il grave sacrificio imposto ai possessori di banconote in lire, dal momento che l’incisione con effetto immediato delle posizioni consolidate di questi ultimi appare radicale e irreversibile, nel senso che la disposizione non lascia alcun termine residuo, fosse anche minimo, per la conversione. Né, d’altro canto, lo scopo perseguito imponeva un tale integrale sacrificio, visto che, come si poteva prevedere fin dall’approvazione della norma, per la maggior parte delle banconote in lire corrispondenti al controvalore versato all’entrata del bilancio dello Stato non sarebbe stata chiesta la conversione.<br />
La lesione dell’affidamento risulta tanto più grave e intollerabile in quanto la norma censurata, sebbene si presenti formalmente diretta a ridurre il termine di prescrizione in corso, in realtà estingue ex abrupto il diritto a cui si riferisce, senza lasciare alcun residuo margine temporale per il suo esercizio, sia pure ridotto rispetto al termine originario decennale e della cui durata si potesse in ipotesi valutare la ragionevolezza.<br />
5.– Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, per violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.<br />
Rimangono assorbiti gli altri profili sollevati, con riferimento agli artt. 97, 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.</p>
<p>Per Questi Motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.<br />
F.to:<br />
Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br />
Daria de PRETIS, Redattore<br />
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Gabriella Paola MELATTI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2015-n-216/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2015 n.216</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2015 n.188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-7-2015-n-188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente Cartabia, Redattore Carosi in tema di bilancio di previsione e assegnazione di risorse finanziarie Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Artt. 2, c. 1 e 2, nella parte relativa alla Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo149827R, e 4, in combinato disposto con l&#8217;Allegato A della legge della Regione Piemonte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-7-2015-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2015 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Cartabia, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p>in tema di bilancio di previsione e assegnazione di risorse finanziarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Artt. 2, c. 1 e 2, nella parte relativa alla Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo149827R, e 4, in combinato disposto con l&#8217;Allegato A della legge della Regione Piemonte 07/05/2013, n. 9 &#8211; Autorizzazione dell&#8217;assunzione degli impegni di spesa entro il limite degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l&#8217;anno finanziario 2013 &#8211; Assegnazione al capitolo n. 149827 (denominato &#8220;Fondo per l&#8217;esercizio delle funzioni conferite&#8221;) della somma, in termini di competenza, di euro 20.000.000 &#8211; Q.l.c. promossa Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte &#8211; Asserita violazione degli artt. 3, 97 e 119 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</p>
<p>Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Art. 1, in combinato disposto con l&#8217;Allegato A nella parte relativa alla medesima UPB DB05011, capitolo 149827R, della legge della Regione Piemonte 06/08/2013, n. 16 &#8211; Aggiornamenti e variazioni allo stato di previsione dell&#8217;entrata e della spesa del bilancio di previsione per l&#8217;anno finanziario 2013 &#8211; Variazioni al bilancio di previsione per l&#8217;anno finanziario 2013 &#8211; Q.l.c. promossa Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte &#8211; Asserita violazione degli artt. 3, 97 e 119 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l&#8217;anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano</p>
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’Unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, nella parte relativa alla Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”), e 4 in combinato disposto con l’Allegato A della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l’anno finanziano 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015) e dell’art. 1, in combinato disposto con l’Allegato A, nella parte relativa alla medesima UPB DB05011, capitolo 149827R (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”), della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con due ordinanze del 31 gennaio 2014, iscritte ai numeri 71 e 72 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2014.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione della Provincia di Alessandria, della Regione Piemonte, e quello, fuori termine, della provincia del Verbano Cusio Ossola;<br />
udito nell’udienza pubblica del 9 giugno 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br />
uditi gli avvocati Alberto Vella per la Provincia di Alessandria e Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con due ordinanze depositate in data 31 gennaio 2014, pronunciate in due giudizi promossi rispettivamente dalla Provincia di Alessandria e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, nella parte relativa alla Unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”), e 4 in combinato disposto con l’Allegato A della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l’anno finanziano 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), nella parte relativa all’Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”), e dell’art. 1 in combinato disposto con l’Allegato A della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), laddove dispone variazioni alla dotazione iniziale del predetto capitolo n. 149827R, per violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.<br />
Espone il giudice rimettente che la Provincia di Alessandria e la Provincia del Verbano Cusio Ossola hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, la delibera della Giunta regionale del Piemonte, n. 47-6446 del 30 settembre 2013, recante l’individuazione ed il riparto per il 2013 delle risorse finanziarie da destinare all’esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, nonché l’atto presupposto costituito dalla delibera della Giunta regionale n. 26-6372, del 17 settembre 2013, che ha assegnato le risorse finanziarie di parte corrente – già indicate nella legge regionale n. 9 del 2013 – alle varie Direzioni regionali. La Provincia di Alessandria ha chiesto anche la conseguente condanna della Regione Piemonte all’esatto adempimento dell’obbligo di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate alla Provincia di Alessandria per l’anno 2013, l’accertamento del diritto della Provincia di Alessandria, in virtù dell’accordo raggiunto con la Regione Piemonte, di ottenere trasferimenti finanziari adeguati alle funzioni ad essa delegate dalla Regione Piemonte per gli anni 2011 e 2012 e la conseguente condanna della Regione Piemonte al pagamento in favore della Provincia di Alessandria degli importi dovuti per tali ragioni.<br />
Riferisce il giudice a quo che le Province ricorrenti lamentano nei rispettivi ricorsi che le somme stanziate in bilancio dalla Regione Piemonte nell’anno 2013 per l’esercizio di varie funzioni amministrative loro conferite con leggi regionali in attuazione del sistema di decentramento amministrativo previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), non sono sufficienti neppure a coprire gli oneri relativi alle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alle due Province per l’espletamento di tali funzioni. Riferisce il Tribunale amministrativo piemontese che all’esito dell’udienza camerale del 15 gennaio 2014 ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione alle norme delle leggi regionali del 2013 contenenti il bilancio di previsione 2013 e le disposizioni di assestamento e, con separate ordinanze, ha disposto la sospensione cautelare degli atti impugnati sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi ai giudizi a quibus da parte della Corte costituzionale. Secondo il TAR piemontese dagli atti prodotti risulta che la Regione Piemonte, in attuazione delle leggi regionali n. 9 del 2013 e n. 16 del 2013 con delibera di giunta n. 26-6372 del 17 settembre 2013 ha assegnato integralmente le risorse finanziarie di parte corrente 2013 (pari ad euro 20.000.000,00) alla Direzione “Affari Istituzionali e Avvocatura – Rapporti con le Autonomie Locali”, per l’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali piemontesi e, con la successiva deliberazione n. 47-6446 del 30 settembre 2013, la Giunta regionale ha quindi provveduto a ripartire proporzionalmente, tra i suddetti Enti, la somma così assegnata, provvedendo per l’effetto ad assegnare alla Provincia di Alessandria la somma di euro 2.243.636,07 ed alla Provincia del Verbano Cusio Ossola quella di euro 912.526,86. Espone il rimettente che tuttavia tali importi sarebbero manifestamente insufficienti a garantire la copertura di tutte le spese necessarie a far fronte all’esercizio delle funzioni conferite alle due Province ricorrenti, in quanto, come documentato nei giudizi, per il pagamento dei soli stipendi del personale destinato al settore “Agricoltura” la Provincia di Alessandria sosterrebbe una spesa superiore ad euro 2.300.000 annui, mentre la Provincia del Verbano Cusio Ossola, per il pagamento dei soli stipendi al personale impiegato nelle varie funzioni conferite e delegate dalla Regione Piemonte necessiterebbe di una somma superiore ad euro 2.000.000 annui, con la conseguenza che le due amministrazioni provinciali – oltre a non poter materialmente esercitare le funzioni loro conferite – non sarebbero neanche in grado di mantenere le obbligazioni contratte con i terzi.<br />
Il giudice amministrativo piemontese sostiene che le questioni di legittimità costituzionale sarebbero rilevanti per la decisione da assumere in quanto le delibere impugnate, nell’attribuire lo stanziamento oggetto di contestazione alle Province ricorrenti, non avrebbero potuto riconoscere agli enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate negli allegati delle leggi di approvazione e di assestamento del bilancio 2013, con riferimento alle somme da queste indicate nella summenzionata Unità previsionale di base DB05011 e, segnatamente, nel capitolo n. 149827R. Infatti, prosegue il rimettente, le delibere in questione nelle loro premesse riferiscono di «assegnare integralmente le risorse regionali 2013 di parte corrente delle Direzioni Affari istituzionali ed Avvocatura». Secondo il giudice a quo sarebbe quindi evidente che le doglianze avanzate dalle Province ricorrenti non potrebbero che coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, proprio le leggi di bilancio alle quali esse premettono di voler dare attuazione.<br />
Secondo il giudice a quo assumono quindi rilevanza per la decisione dei ricorsi l’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2013 mediante il quale è stato approvato il totale generale delle spese ed è stata autorizzata l’assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2013, l’art. 4 della medesima legge regionale, che ha approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2013, entrambi in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all’UPB DB05011, laddove assegna al capitolo 149827R (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”) la somma, in termini di competenza, di euro 20.000.000,00, nonché l’art. 1 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2013 che ha introdotto gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013, in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all’UPB DB05011, ed al predetto capitolo 149827R.<br />
Al riguardo il rimettente espone che, in effetti, a norma dell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dall’anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario deve assicurare la soppressione di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all’indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione). Peraltro, rammenta il TAR per il Piemonte che tale previsione normativa, nel concorrere ad attuare il disegno di federalismo fiscale ai sensi dell’art. 119 Cost., ha altresì stabilito che, per assicurare alle Province un importo corrispondente ai trasferimenti regionali così soppressi, ciascuna Regione deve comunque determinare, con proprio atto amministrativo (previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d’intesa con le Province del proprio territorio), una compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale e che tale compartecipazione può essere successivamente incrementata sulla base di disposizioni legislative regionali sopravvenute riguardanti le funzioni delle Province o in misura corrispondente alla riduzione di altri trasferimenti regionali; è altresì previsto che in caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all’ammontare delle risorse regionali soppresse, le Regioni debbano assicurare una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive Province (comma 2 dell’art. 19 citato) ed è stato altresì previsto che, in caso di mancata fissazione della compartecipazione alla tassa automobilistica entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato sarebbe intervenuto in via sostitutiva ai sensi dell’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).<br />
Con riguardo alla situazione esistente in Piemonte, riferisce il rimettente che la difesa della Regione non ha documentato se essa abbia fissato, entro il 30 novembre 2012, la misura della suddetta compartecipazione; né se si sia verificato un successivo intervento statale sostitutivo; né, ancora, se sia stato istituito il “Fondo sperimentale regionale di riequilibrio” che, ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del menzionato d.lgs. n. 68 del 2011, potrebbe consentire di realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, l’attuazione del nuovo sistema. Nel giudizio a quo, prosegue il TAR, la Regione Piemonte ha unicamente riferito che, con d.G.R. n. 27-6545 del 22 ottobre 2013, la Giunta regionale ha costituito un «tavolo regionale di coordinamento» in materia di riorganizzazione del conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali, al fine di determinare anche la percentuale di compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica spettante alla Regione in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011, ma, obietta il rimettente, sarebbe evidente che, attualmente, nessuna determinazione sia stata ancora adottata; con la conseguenza che l’eventuale venir meno dei trasferimenti regionali, ai sensi del comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011, non potrebbe attualmente trovare la sua compensazione in alcuna voce. Pertanto, osserva il giudice a quo che l’attuale inoperatività, per la Regione Piemonte, della complessiva previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011, rimasta inattuata nella pars construens (ossia, laddove assicura il recupero delle risorse soppresse), avrebbe dovuto impedire l’applicazione anche della pars destruens (ossia, laddove dispone la soppressione dei trasferimenti regionali alle Province); tale sarebbe difatti, secondo il giudice a quo, la necessaria interpretazione costituzionalmente orientata di tale previsione, nel senso cioè che la sua operatività debba intendersi sospesa fino a quando non saranno concretamente stabilite le modalità di recupero delle risorse soppresse.<br />
Per quanto sopra esposto, secondo il rimettente, le leggi regionali che hanno approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013, nello stabilire una consistente riduzione degli stanziamenti a favore delle Province per le funzioni loro delegate (riduzione pari a circa il cinquanta per cento delle risorse stanziate per il 2012, le quali, a loro volta, erano già state consistentemente diminuite rispetto agli anni precedenti, a decorrere dal 2011, come esposto nel dettaglio dalle Province ricorrenti nei due giudizi a quibus), avrebbero di fatto impedito a queste ultime la concreta possibilità di esercitare quelle funzioni, in violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost.<br />
Secondo il rimettente una siffatta riduzione violerebbe l’autonomia finanziaria delle Province, di cui agli artt. 117 e 119 Cost., con negative ricadute anche sul buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost). Osserva difatti il TAR piemontese che fino a quando le Province continueranno ad essere individuate, nella Costituzione, come enti costituenti la Repubblica e dotati di autonomia, anche finanziaria (art. 114, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost.), la sottrazione delle risorse loro spettanti in base alle leggi regionali impugnate si tradurrebbe in una menomazione della loro autonomia finanziaria (è richiamata la sentenza n. 241 del 2012) perché costringerebbe tali enti a dare copertura ai costi delle funzioni trasferite con risorse proprie – che, peraltro, le Province ricorrenti sostengono di non possedere – ed altresì in un ostacolo all’assolvimento dei compiti istituzionali che, anche in base al sistema di decentramento amministrativo avviato con la legge n. 59 del 1997, tali enti territoriali sono chiamati a svolgere (è richiamata la sentenza n. 63 del 2013). Pertanto, secondo il rimettente, il ruolo delle autonomie locali, quale attualmente disegnato dalle richiamate norme costituzionali, non potrebbe considerarsi compatibile con una drastica riduzione dei servizi che gli enti locali sono chiamati a fornire ai cittadini, se giustificata esclusivamente da considerazioni di carattere finanziario fondate sull’equilibrio di bilancio.<br />
Rammenta il giudice a quo che il soddisfacimento delle ordinarie attività amministrative non dipenderebbe solo dalle risorse disponibili, ma anche dalle scelte sulla loro allocazione ed utilizzazione, dovendosi evitare che queste possano comportare la compromissione delle istanze costituzionali già richiamate. Pertanto, secondo il TAR, anche le leggi regionali in questione avrebbero dovuto allocare od utilizzare diversamente le risorse a disposizione della Regione, pur di garantire alle Province la salvaguardia della loro autonomia finanziaria e – correlativamente – di mantenere il buon andamento nell’amministrazione pubblica, ovviamente nel necessario rispetto del principio di previa copertura della spesa in sede legislativa (art. 81, quarto comma, Cost.).<br />
Secondo il TAR rimettente sarebbe altresì violato l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell’irragionevolezza, in quanto la drastica riduzione degli stanziamenti disposta dalla Regione non terrebbe conto dell’esigenza (logica, ancor prima che giuridica) che le funzioni assegnate siano conferite unitamente alle risorse disponibili per il loro svolgimento, in considerazione del livello dei costi delle funzioni medesime; sia sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza sostanziale in quanto il mancato esercizio delle funzioni delegate alle Province – afferenti a settori nevralgici della vita economica e sociale della comunità territoriale (sono citati l’industria, le miniere, l’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, la gestione dei rifiuti, l’energia, la tutela delle acque, la difesa del suolo, la protezione civile, il turismo, i trasporti, l’istruzione, i servizi sociali, i beni culturali), lungi dal rimuovere gli ostacoli descritti dall’art. 3, secondo comma, Cost., al contrario li causerebbe e, allo stesso tempo, si tradurrebbe in inaccettabili discriminazioni di fatto tra i cittadini e nella sostanziale negazione dei loro diritti di libertà.<br />
Il giudice a quo lamenta infine la violazione dell’art. 118 Cost. e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza: siffatti principi postulerebbero, infatti, secondo il rimettente, che determinate funzioni siano conferite anche alle Province le quali, così, ne diventano titolari ai sensi dell’art. 118, secondo comma, Cost. In tale quadro costituzionale, il mantenimento delle funzioni già conferite con legge statale, accompagnato però dal taglio delle risorse destinate a quelle funzioni, equivarrebbe ad una sostanziale espropriazione delle funzioni di cui le Province sono divenute titolari, in violazione del dettato costituzionale e del principio di sussidiarietà verticale (in applicazione del quale, invece, quelle funzioni erano state attribuite alle Province) ed anche del principio di adeguatezza, in quanto lo stanziamento disposto sarebbe del tutto inidoneo a consentire alle Province di far fronte ai costi che lo svolgimento di tali funzioni implicherebbe.<br />
2.– È intervenuta in entrambi i giudizi la Regione Piemonte, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili od infondate. La Regione Piemonte sottolinea innanzi tutto che le cifre che si indicano come insufficienti comprenderebbero solo parte delle funzioni delegate, mentre altre materie (quali quelle dei trasporti, e dei servizi sociali), sarebbero finanziate con specifiche leggi regionali (leggi della Regione Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, recante «Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422» e 8 gennaio 2004, n. 1, recante «Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento»).<br />
Inoltre, con riferimento al fatto che i suddetti finanziamenti non basterebbero nemmeno a coprire le spese del personale, la Regione eccepisce che non sarebbe stato dimostrato che essi vengano utilizzati solo per l’esercizio delle funzioni conferite e delegate.<br />
Evidenzia inoltre l’interveniente che la Regione Piemonte e le Province, nei tavoli della “Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali”, non avrebbero mai concordato di fissare i finanziamenti a seguito di resoconti dettagliati sui costi forniti dalle Province, optando diversamente per una forfetizzazione dei contributi. La Regione Piemonte, dopo aver descritto nel dettaglio i settori oggetto del d.lgs. n. 112 del 1998, che sarebbero stati a loro volta delegati alle Province con la legge della Regione Piemonte 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), osserva che occorrerebbe tenere conto delle attività coperte con fondi europei e che alcune delle attività delegate (per esempio in materia contributiva) verrebbero esercitate solamente in quanto vi sia la disponibilità finanziaria, mentre altre attività (ad esempio trasporti) sarebbero finanziate con altri fondi non compresi nella delibera impugnata. Prosegue la Regione Piemonte che l’art. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998 menziona i fondi regionali “effettivamente” trasferiti dallo Stato, sicché la Regione non avrebbe potuto incrementare i fondi provinciali con fondi propri, in quanto già soggetti ad una drastica riduzione per effetto dei minori trasferimenti statali; non essendosi mai proceduto ad un esame dettagliato degli effettivi costi delle funzioni trasferite, che tengano conto anche degli elementi sopra elencati si sarebbe optato per la forfetizzazione del versamento regionale alle Province, come tale non necessariamente vincolato alla spesa storica degli anni precedenti. Tale versamento sarebbe stato peraltro concordato in sede di “Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali”, a cui avrebbero partecipato anche le Province ricorrenti. La Regione richiama altresì il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province) che individua l’anno 2013 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica, ed in particolare l’art. 3, che enumera le funzioni fondamentali della Provincia ai fini della determinazione dei fabbisogni standard: secondo la Regione Piemonte sarebbe evidente che gran parte delle funzioni delegate dalla Regione siano attualmente ricomprese nell’esercizio delle funzioni fondamentali delle Province, così come ridefinite, sicché resterebbe «difficile […] stabilire un finanziamento ultroneo per attività analoghe svolte dal medesimo personale».<br />
3.– È intervenuta nel presente giudizio la Provincia di Alessandria.<br />
Nella sostanza, riproducendo nella seconda memoria le medesime argomentazioni già contenute nel ricorso promosso davanti al TAR del Piemonte e riassunte dal rimettente nella propria ordinanza, la Provincia rammenta che, anche soltanto fino all’anno 2010, le risorse economico-finanziarie trasferite dalla Regione erano ben più consistenti, e che dopo quella data la Regione non si è riappropriata di nessuna delle funzioni in precedenza attribuite o delegate.<br />
La Provincia di Alessandria rammenta che il d.lgs. n. 112 del 1998 aveva stabilito (art. 3, comma 3) che la legge regionale dovesse attribuire agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali e che (art. 7, commi 1, 2 e 3) i provvedimenti che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le Regioni e tra le Regioni e gli enti locali, dovessero determinare la decorrenza dell’esercizio da parte delle Regioni e degli enti locali delle funzioni conferite contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative; le medesime disposizioni prevedevano, altresì, che fosse assicurata la devoluzione alle Regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ed inoltre che ai fini della determinazione delle risorse da trasferire si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle Regioni ed agli enti locali ai sensi del predetto decreto legislativo.<br />
Prosegue la interveniente che la Regione Piemonte, con legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), aveva previsto l’istituzione di due fondi per le spese di funzionamento connesse all’esercizio delle funzioni conferite in attuazione della legge n. 59 del 1997 e tali fondi erano alimentati, per la quota statale, dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell’art. 7, comma 1, della stessa legge n. 59 del 1997, mentre, per la quota regionale, era previsto che la dotazione fosse definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la “Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali”.<br />
La Provincia di Alessandria, oltre all’esercizio delle funzioni attribuite per effetto della attuazione della legge n. 59 del 1997, ripercorre in particolare la vicende relative al trasferimento delle competenze in materia di agricoltura, per effetto del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), emanata a seguito della soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che prevedeva che tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione fossero esercitate dalle Regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 4 della legge n. 59 del 1997, [anche] alle Province, provvedendosi alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni. In tale ambito la Regione Piemonte ha di conseguenza trasferito alle Province l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti le materie in oggetto con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), rinviando alle previsioni contenute nella legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 per l’attribuzione delle risorse alle Province per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite. Rammenta inoltre la Provincia di Alessandria che con la legge reg. Piemonte n. 44 del 2000 sono state approvate le disposizioni normative per l’attuazione del d.lgs. n. 112 del 1998 sopra citato, provvedendo al riparto delle funzioni e del compiti amministrativi tra Regione ed enti locali relativamente a un gruppo di materie oggetto del decentramento amministrativo, ulteriori rispetto a quelle del settore “agricoltura”.<br />
Espone la Provincia di Alessandria che, in attuazione delle citate leggi regionali sono state trasferite dalla Regione Piemonte alle Province le risorse umane ritenute necessarie per l’esercizio delle funzioni stesse, con decorrenza dal 1° gennaio 2001.<br />
Evidenzia l’interveniente che, dall’anno 2001 fino a tutto il 2010, i trasferimenti regionali in materia di funzioni conferite e delegate sono stati congrui e sufficienti per coprire integralmente i costi per il funzionamento e per il personale addetto all’esercizio delle funzioni stesse, attestandosi in un importo complessivo di euro 60.000.000,00 cui corrispondeva, per la Provincia di Alessandria, un importo trasferito pari ad a euro 6.789.219,00 (di cui euro 2.729.269,00 legate all’esercizio della funzione “agricoltura”).<br />
Nondimeno, si prosegue, a decorrere dall’anno 2011 la medesima assegnazione iniziava a subire un decremento, quando l’importo complessivo era fissato in euro 50.000.000,00 e, correlativamente, in euro 5.598.033,00 – di cui euro 2.276.211,00 legate all’esercizio della funzione agricoltura – per la parte di spettanza della Provincia di Alessandria; in seguito, nell’anno 2012 l’assegnazione si riduceva ulteriormente (euro 40.000.000,00 l’importo complessivo ed euro 4.486.823,46 – di cui euro 1.824.383,12 legati all’esercizio della funzione agricoltura – per quanto di competenza della Provincia di Alessandria) ed infine nell’anno 2013 l’assegnazione si è ulteriormente dimezzata rispetto l’anno precedente, essendo stati stanziati euro 20.000.000,00 complessivamente e, per quanto attiene alla Provincia di Alessandria, euro 2.243.636,07, di cui euro 912.282,78 per le spese del settore “agricoltura”.<br />
Espone la Provincia di Alessandria che, come già analiticamente documentato nel giudizio davanti al TAR e rammentato dal giudice a quo nella sua ordinanza, nell’anno 2013, per effetto di tali progressive decurtazioni, tali importi si sono in sostanza ridotti ad appena un terzo circa rispetto all’assegnazione stabilita nell’anno 2010 (assegnazione che era rimasta costante per un decennio, sin dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative, allorquando la Regione Piemonte individuò, in accordo con gli enti locali interessati, l’entità delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni conferite e delegate): tali somme, lamenta la Provincia di Alessandria, sarebbero attualmente assolutamente insufficienti a coprire persino i costi derivanti dalle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alla Provincia di Alessandria, sebbene le funzioni conferite e delegate siano rimaste immutate e non vi siano state variazioni di rilievo nell’entità del personale in servizio. In tale situazione, si prosegue, la Provincia negli anni 2011 e 2012 ha dovuto con difficoltà provvedere a sopperire con risorse proprie ai minori trasferimenti regionali ma, per l’anno 2013, in seguito all’ulteriore dimezzamento dei trasferimenti, la situazione sarebbe divenuta assolutamente insostenibile. Evidenzia, infine, la Provincia di Alessandria che anche le disposizioni di cui al d.lgs. n. 68 del 2011 non hanno avuto nessuna attuazione, né si è manifestato l’intervento dello Stato in via sostitutiva.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con le due ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l’anno finanziano 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, nella parte relativa all’Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R (Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98), e dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, laddove dispone variazioni alla dotazione iniziale del predetto capitolo 149827R, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, primo e secondo comma, 117, 118, secondo comma, e 119, primo comma, della Costituzione.<br />
I giudizi a quibus sono stati promossi dalla Provincia di Alessandria e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, le quali hanno impugnato due delibere della Giunta regionale del Piemonte che hanno provveduto al riparto ed all’assegnazione agli enti locali delle risorse finanziarie da destinare all’esercizio delle funzioni rispettivamente conferite e delegate con leggi regionali in attuazione del sistema di decentramento amministrativo previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Le Province ricorrenti hanno lamentato davanti al TAR piemontese che le somme stanziate in bilancio dalla Regione Piemonte per l’anno 2013 non sarebbero sufficienti neppure a coprire gli oneri relativi alle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alle due Province per l’espletamento di tali funzioni.<br />
Il TAR piemontese sostiene che, per la decisione dei ricorsi, assumano rilevanza le leggi regionali del 2013, contenenti il bilancio di previsione 2013 e le disposizioni di assestamento, laddove esse stabiliscono le risorse da trasferire [anche] alle due Province ricorrenti. In proposito, espone il rimettente come dagli atti prodotti in giudizio risulti che la Giunta regionale ha provveduto a ripartire proporzionalmente, tra i suddetti enti, l’intera somma stanziata in bilancio (euro 20.000.000,00 in bilancio di previsione, con variazione in aumento di circa euro 1.000.000,00 con la legge di assestamento), provvedendo di conseguenza ad assegnare alla Provincia di Alessandria la somma di euro 2.243.636,07 ed alla Provincia del Verbano Cusio Ossola quella di euro 912.526,86. Sostiene il rimettente che, tuttavia, tali importi sarebbero manifestamente insufficienti a garantire la copertura di tutte le spese necessarie a far fronte all’esercizio delle funzioni conferite alle due Province ricorrenti, in quanto, come documentato nei due giudizi, esse non basterebbero nemmeno a coprire gli oneri per le sole retribuzioni del personale impiegato nelle funzioni conferite e delegate dalla Regione Piemonte.<br />
Pertanto, prosegue il giudice a quo, le delibere di Giunta regionale impugnate, nell’assegnare lo stanziamento oggetto di contestazione alle ricorrenti, non avrebbero potuto attribuire agli enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate nel predetto capitolo 149827R: infatti dette delibere nelle loro premesse riferiscono di «assegnare integralmente le risorse regionali 2013 di parte corrente delle Direzioni Affari istituzionali ed Avvocatura». Secondo il giudice a quo sarebbe quindi evidente che le doglianze avanzate nei ricorsi dovrebbero coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, le leggi di bilancio alle quali le delibere premettono di voler dare attuazione.<br />
Il rimettente rammenta che la Regione Piemonte non ha nemmeno dato ancora esecuzione alla previsione contenuta nell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), laddove stabilisce, a decorrere dall’anno 2013, che ciascuna Regione a statuto ordinario debba assicurare la soppressione di tutti i trasferimenti regionali diretti al finanziamento delle spese delle Province ma, correlativamente, prescrive altresì che ciascuna Regione debba comunque determinare una compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale, o ad altro tributo regionale, per assicurare la compensazione dei trasferimenti soppressi.<br />
Per quanto sopra esposto, secondo il rimettente, le leggi regionali che hanno approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013, nell’apportare una consistente riduzione degli stanziamenti a favore delle Province per le funzioni loro conferite e delegate (riduzione pari a circa il cinquanta per cento delle risorse stanziate per il 2012, che, a loro volta, erano già state consistentemente diminuite rispetto agli anni precedenti, a decorrere dal 2011, come esposto nel dettaglio dalle ricorrenti nei giudizi a quibus), avrebbero violato l’autonomia finanziaria delle Province garantita dagli artt. 117 e 119 Cost., con negative ricadute anche sul buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost), trattandosi di enti costituenti la Repubblica e dotati di autonomia, anche finanziaria (artt. 114, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost.).<br />
Secondo il TAR sarebbe altresì violato l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza – in quanto la drastica riduzione degli stanziamenti disposta dalla Regione non terrebbe conto dell’esigenza che le funzioni assegnate siano conferite unitamente alle risorse disponibili per il loro svolgimento, in considerazione del livello dei costi delle funzioni medesime – sia sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza sostanziale.<br />
Il giudice rimettente lamenta infine la violazione dell’art. 118, secondo comma, Cost., in quanto il mantenimento delle funzioni già conferite con legge statale, accompagnato però dal taglio delle risorse loro destinate, equivarrebbe ad una sostanziale espropriazione delle funzioni di cui le Province sono divenute titolari, in violazione del principio di sussidiarietà verticale – in applicazione del quale, invece, esse erano state attribuite – e del principio di adeguatezza, in quanto lo stanziamento disposto sarebbe del tutto inidoneo a consentire alle Province di far fronte ai costi che lo svolgimento di tali funzioni implicherebbe.<br />
2.– I due giudizi, aventi ad oggetto le medesime disposizioni regionali, vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.<br />
Preliminarmente occorre esaminare il problema dell’ammissibilità di questioni rivolte contro disposizioni di legge che, in sede di bilancio preventivo, determinano le risorse da assegnare alle varie missioni che l’ente territoriale deve fronteggiare. Si tratta invero, nel caso delle scelte di bilancio, di decisioni di natura politico-economica che, in ragione di questo carattere, sono costituzionalmente riservate alla determinazione dei governi e delle aule assembleari (nel caso di specie della Regione Piemonte).<br />
Si tratta, indubbiamente, di scelte che, essendo frutto di un’insindacabile discrezionalità politica, esigono un particolare e sostanziale rispetto anche da parte del giudice di legittimità costituzionale, rispetto che, nella giurisprudenza di questa Corte, si è già tradotto – attraverso un risalente e consolidato orientamento – in precisi modelli di giudizio, quali la salvaguardia della essenziale unitarietà e globalità del bilancio (sentenze n. 12 del 1987, n. 22 del 1968 e n. 1 del 1966) e, soprattutto, il riconoscimento dei principi di gradualità e di proporzionalità in ordine all’attuazione di valori costituzionali che importi rilevanti oneri a carico del bilancio statale (ex multis, sentenze n. 33 del 1987, n. 173 e n. 12 del 1986, n. 349 del 1985 e n. 26 del 1980).<br />
Da questa premessa non può tuttavia conseguire «che sussista in materia un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi. Al contrario, ritenere che quel principio sia riconosciuto in Costituzione non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento di questa Corte. In altri termini, non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio […] o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990).<br />
Per questo motivo, le questioni proposte devono essere ritenute ammissibili anche in considerazione della particolare articolazione degli interessi contrapposti: quelli facenti capo a due enti territoriali di diversa disciplina costituzionale, la Regione e la Provincia.<br />
3.– Dalla lettura delle ordinanze di rimessione si evince inequivocabilmente la rilevanza delle questioni sollevate, atteso che le norme impugnate, nel delimitare in modo irragionevole la misura dei trasferimenti complessivi della Regione alle Province piemontesi per funzioni amministrative conferite e delegate, avrebbero posto un limite invalicabile per l’autorità amministrativa preposta alla determinazione dei singoli contributi. Ed in effetti il sistema di contabilità finanziaria delle Regioni è caratterizzato dalla cosiddetta “funzione autorizzatoria” della spesa, la quale astringe la gestione delle risorse disponibili entro i limiti determinati dalle singole poste del bilancio di previsione (in merito ai caratteri di tale funzione, ex plurimis, sentenza n. 70 del 2012).<br />
Il giudice rimettente precisa, infatti, che il provvedimento di riparto dei trasferimenti tra le Province ha utilizzato per intero lo stanziamento del bilancio 2013, sicché, nella vigenza delle disposizioni impugnate, risulta impossibile superare l’ostacolo al riconoscimento delle pretese delle ricorrenti. La rimozione delle norme, della cui legittimità si dubita, risulta quindi propedeutica all’esame del merito delle rivendicazioni finanziarie delle Province ricorrenti. Precisa infatti, il giudice a quo che «le impugnate delibere di Giunta regionale non avrebbero potuto attribuire agli Enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate negli allegati delle leggi di approvazione del bilancio 2013 e che – di conseguenza – le doglianze in questa sede avanzate dalla Provincia ricorrente non possono che coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, proprio quelle leggi di bilancio».<br />
Dalle ordinanze di rimessione si ricava anche che non vi è questione sui criteri di riparto dello stanziamento di bilancio tra le Province piemontesi e che, quindi, la lesione dedotta da entrambe le ricorrenti riguarda non i parametri di riparto bensì l’ammontare complessivo dei trasferimenti, come determinato dal bilancio di previsione 2013.<br />
4.– Le precedenti considerazioni servono a definire con chiarezza l’oggetto del presente giudizio, che non riguarda, e non potrebbe riguardare, la misura delle rivendicazioni finanziarie delle Province.<br />
Alla luce dell’illustrata delimitazione del petitum, il sindacato di questa Corte non può essere esteso alle ragioni che hanno condotto la Regione Piemonte a non dare applicazione al meccanismo sostitutivo dei trasferimenti come delineato dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 (soppressione, a decorrere dall’anno 2013, dei trasferimenti di parte corrente con contestuale assegnazione alle Province di un importo fiscale sostitutivo dei trasferimenti regionali così eliminati). La mancata attuazione della norma statale, che prevedeva una sostanziale invarianza finale del nuovo regime delle entrate provinciali, risulta, ai fini del presente giudizio, un mero presupposto di fatto.<br />
Per questo motivo non possono essere prese in considerazione quelle eccezioni dell’intervenuta Regione Piemonte che cercano di ricostruire il quadro dei rapporti tra funzioni conferite e relativo finanziamento, la cui eventuale attinenza alla controversia può essere delibata solo nel giudizio di merito.<br />
5.– Alla luce delle esposte premesse le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 Cost. sono fondate.<br />
Malgrado la Regione Piemonte eccepisca, in modo generico e non documentato, che le poste contabili oggetto di impugnazione non siano esaustive delle risorse trasferite per funzioni conferite o delegate alle Province ricorrenti, l’entità degli stanziamenti contenuti nei bilanci della Regione stessa mostra al riguardo una sostanziale continuità – solo negli ultimi due esercizi interrotta – delle assegnazioni riguardanti il capitolo 149827R nell’ambito della posta contabile Unità previsionale di base 05011, costantemente identificativo dell’allocazione delle risorse oggetto del presente contenzioso, a partire dal momento dell’effettivo conferimento delle funzioni alle Province piemontesi. In particolare, a partire dall’esercizio 2010 si presenta la seguente situazione: 2010 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 60.000.000,00; 2011 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 59.000.000,00; 2012 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 40.000.000,00; 2013 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 20.000.000,00 (euro 21.065.336,47 a seguito di assestamento). Nel breve volgere di due anni i trasferimenti in questione si sono dunque ridotti del sessantasette per cento senza che dette funzioni risultino ridimensionate in misura proporzionata alla drastica riduzione evidenziata.<br />
Questa Corte ha già avuto modo di precisare, seppur con riferimento alle Regioni a statuto speciale, che ad esse non può essere assicurata «una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti [automaticamente] una violazione dell’autonomia finanziaria regionale» (sentenza n. 97 del 2013). Ciò vale a maggior ragione per le Province, che hanno un grado di autonomia inferiore alle autonomie speciali.<br />
Le possibilità di ridimensionamento incontrano tuttavia dei limiti. Vale in proposito il costante orientamento di questa Corte, secondo cui «possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione [nel caso in esame della Provincia], purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni. Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento [che dovrebbe essere] coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile […] esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse […] dall’altro» (sentenza n. 138 del 1999 e, più di recente, sentenza n. 241 del 2012).<br />
5.1.– In particolare, appare evidente che una riduzione del cinquanta per cento rispetto all’anno precedente e del sessantasette per cento rispetto al biennio anteriore, ad invarianza di funzioni e senza un progetto di riorganizzazione, si pone in contrasto con i più elementari canoni della ragionevolezza. Per quel che riguarda più specificamente il contesto della pubblica amministrazione, ogni stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua misura.<br />
5.2.– Le norme impugnate collidono anche con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che, nel caso in esame, costituisce uno sviluppo del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.<br />
Il principio di buon andamento implica, da un lato, che le risorse stanziate siano idonee ad assicurare la copertura della spesa, a cominciare da quella relativa al personale dell’amministrazione, e, dall’altro, che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede di approvazione del bilancio di previsione.<br />
Una dotazione finanziaria così radicalmente ridotta, non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite, comporta dunque una lesione del principio in considerazione. Ciò proprio in ragione del fatto che a determinarla non è la riduzione delle risorse in sé, bensì la sua irragionevole percentuale, in assenza di correlate misure che ne possano giustificare il dimensionamento attraverso il recupero di efficienza o una riallocazione di parte delle funzioni a suo tempo conferite.<br />
Nel caso in esame la apoditticità della riduzione è assoluta, essendosi manifestata attraverso un mero stanziamento di bilancio, ridotto delle percentuali evidenziate rispetto alla somma erogata negli esercizi anteriori. Risorse così drasticamente ridotte, se non garantiscono, nel caso della Provincia di Alessandria, neppure il pagamento delle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito, sono comunque destinate ad una cattiva utilizzazione in ragione dell’insufficiente o del tutto mancante finalizzazione ad obiettivi predeterminati e credibili. Solo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse tra le Province e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati.<br />
È da sottolineare come il principio della programmazione degli obiettivi di bilancio sia espressamente codificato nell’art. 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il quale stabilisce che «1. L’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione». Sotto analoga prospettiva, le norme che producono effetti finanziari innovativi «a carico della [finanza delle regioni] e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite» (art. 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009) devono essere corredate da particolare istruttoria per dimostrare la loro compatibilità con il complessivo equilibrio dei bilanci partecipanti al consolidato pubblico. Per questo motivo, ferma restando la discrezionalità del legislatore nelle scelte allocative delle risorse, quando queste ultime producono rilevanti effetti innovativi nelle relazioni finanziarie tra enti territoriali e nel consolidato delle loro risultanze non possono limitarsi alla mera indicazione dell’entità finanziaria non accompagnata da adeguata relazione tecnica, come nel caso della posta di bilancio della Regione Piemonte in questa sede impugnata.<br />
5.3.– L’entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni trasferite o delegate alle Province piemontesi si riverbera necessariamente anche sull’autonomia di queste ultime, entrando in contrasto con l’art. 119, primo e quinto comma, Cost., nella misura in cui non consente di finanziare le funzioni a loro attribuite.<br />
6.– Dunque le norme impugnate, nella parte in cui, in modo irragionevole e sproporzionato, riducono – senza alcun allegato piano di riorganizzazione e di riallocazione – le dotazioni finanziarie storiche per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) pregiudicandone lo svolgimento, risultano in contrasto con gli artt. 3, 97 e 119 Cost. e debbono, pertanto, essere dichiarate costituzionalmente illegittime.<br />
Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal giudice rimettente.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per Questi Motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
riuniti i giudizi,<br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l&#8217;anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’Unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2015.</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2015.</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-7-2015-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2015 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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