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	<title>CONCORSO Archivi - Giustamm</title>
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	<title>CONCORSO Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sui limiti al soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali pubbliche.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-al-soccorso-istruttorio-nelle-procedure-concorsuali-pubbliche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 09:54:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-al-soccorso-istruttorio-nelle-procedure-concorsuali-pubbliche/">Sui limiti al soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali pubbliche.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Domanda di partecipazione &#8211; Compilazione &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Limiti. Il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione: ciò in ragione del più generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi, assume un significato ancor più</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-al-soccorso-istruttorio-nelle-procedure-concorsuali-pubbliche/">Sui limiti al soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali pubbliche.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-al-soccorso-istruttorio-nelle-procedure-concorsuali-pubbliche/">Sui limiti al soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali pubbliche.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Domanda di partecipazione &#8211; Compilazione &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Limiti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione: ciò in ragione del più generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare la <i>par condicio</i>, nonché la massima accelerazione possibile nelle procedure, così che ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati. Del resto il limite all&#8217;attivazione del soccorso istruttorio, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato ovvero anche acquisire d&#8217;ufficio documenti o notizie utili per il candidato che non ha li correttamente indicati significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della <i>par condicio.</i> Ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati. Dunque, è corretto l&#8217;operato della p.a. che, a fronte del fatto che la parte ricorrente si è limitata a produrre documenti del tutto insufficienti ai fini della valutazione, in flagrante violazione delle regole del bando della selezione, non lo ha attivato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Sabatino &#8211; Est. Rovelli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5352 del 2025, proposto da Annunziata Ambruoso, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Massafra, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Dimito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Angelo Andria, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 73/2025, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">visti gli atti di costituzione in giudizio di Angelo Andria e del Comune di Massafra;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Fanelli e Misserini e dato atto, altresì, del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte dell&#8217;avvocato Dimito;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Riferisce la ricorrente &#8211; dipendente del Comune di Massafra quale istruttore amministrativo – di avere partecipato alla procedura valutativa indetta ed espletata dallo stesso Comune per la progressione nell’Area dei Funzionari ed E.Q., per coprire 3 posti con profilo professionale di funzionario amministrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. A valle delle operazioni concorsuali, con D.D. n. 300/2024, il Comune ha approvato gli atti della commissione e dichiarato i vincitori della procedura. Quindi, con la D.D. n. 316/2024, ha inquadrato i vincitori nella nuova qualifica, approvando lo schema di contratto individuale di lavoro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Ritenendo gli atti illegittimi, Annunziata Ambruoso ne ha chiesto l’annullamento al TAR Lecce che ha respinto il ricorso con sentenza n. 73/2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Di tale sentenza, la ricorrente ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atti di appello affidato a un unico articolato motivo in diritto, così rubricato: “<i>Violazione di Legge per falsa ed erronea applicazione degli artt. 4, 5 e 6 della L. n.241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti; illogicità manifesta; violazione del bando indittivo della procedura valutativa; difetto di congrua motivazione”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, Angelo Andria e il Comune di Massafra.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Alla udienza pubblica del 5 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. La ricorrente contesta le conclusioni cui è giunto il TAR, in sintesi, sulla scorta dei seguenti argomenti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) il TAR ha ritenuto infondate le doglianze della ricorrente per due distinti ordini di ragioni:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; uno relativo alla valutazione degli incarichi conferiti con le determinazioni n. 367/2021 e n. 175/2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’altro relativo alla mancata valutazione degli incarichi conferiti all’Ambruoso negli anni 2016, 2017 e 2018;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.1.) in relazione al primo punto, il T.A.R. ha motivato nei termini che seguono:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>6.1. Invero, come emerge ex actis, la lex specialis, agli artt.2 e 5 (proprio ai fini della procedura valutativa di cui all’art. 6 del bando), prescrive la necessità che i partecipanti al concorso producano i “provvedimenti formali” attributivi dell’incarico “di RUP o RP per almeno un anno”. Lo stesso articolo 2 del bando in questione precisa, infatti, che “sarà cura del candidato fornire tutti gli elementi utili alla valutazione di cui all’art. 6 del presente avviso”. Ai fini del punteggio, il bando prevede quindi che possano essere valutati solo i provvedimenti formali di attribuzione dell’incarico di RUP o RP, i quali debbono necessariamente essere prodotti dal candidato; dunque, vanno valutati solo tali atti e nei limiti del loro contenuto. 6.2. Dunque, la lex specialis è chiara in proposito e il ricorso pertanto è infondato posto che, a pagina 3 e 4 dello stesso, la parte ricorrente ammette pacificamente di aver omesso di produrre gli allegati alle determine di attribuzione degli incarichi suddetti (D.D. n. 367 del 6.12.2021; D.D. n. 175 del 13.6.2022). Ne consegue che tali allegati, non essendo stati prodotti, non sono stati correttamente vagliati dalla Commissione esaminatrice. In materia, infatti, vige il principio generale di autoresponsabilità in base al quale la parte ricorrente “deve sopportare le conseguenze degli errori/incompletezze nella compilazione della domanda e nella presentazione dei documenti” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. VII, 02/09/2024, sentenza n.7334). Quest’ultima, peraltro, non avrebbe certamente potuto “invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo (avrebbe costituito) una palese violazione del principio della par condicio competitorum” (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sez. VII, 02/09/2024, sentenza n. 7334)”</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.2.) rispetto a tale statuizione la ricorrente richiama, a sostegno delle proprie ragioni, un precedente di questa Sezione (Consiglio di Stato, Sez. V, 22.1.2019, n. 7975) e afferma che tutti gli incarichi assegnati con le DD.DD. n. 367/2021 (registro generale n.2710 del 6.12.2021) e n. 175/2022 (registro generale n.1368 del 13.6.2022) sono stati puntualmente indicati nell’elenco dei titoli che è stato presentato e sono stati conferiti con determinazioni che sono state comunque regolarmente allegate;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.3.) l’Ambruoso ha prodotto in sede concorsuale le versioni che, di dette determine, sono state pubblicate nell’albo pretorio del Comune; nella sua attività, la Commissione ha contestualmente valutato anche la posizione dei candidati Semeraro (peraltro vincitore della procedura) e Giovinazzi; tali concorrenti risultano affidatari di incarichi attribuiti loro dalle predette determinazioni dirigenziali; incarichi per i quali i medesimi hanno ottenuto il punteggio massimo assegnabile di 2,5;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.4.) per attribuire a detti concorrenti detto punteggio, la Commissione ha dovuto per forza di cose visionare ed esaminare proprio quegli allegati che la ricorrente ha omesso di produrre con la sua domanda di partecipazione; il che significa che la Commissione aveva comunque già a disposizione i documenti dai quali evincere gli incarichi di responsabilità attribuiti, non solo ai concorrenti Semeraro e Giovinazzi, ma anche alla ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.5.) come è stato evidenziato anche in primo grado, la documentazione proveniva dall’Ente che ha espletato il concorso; sicché, per attuare il soccorso, non si dovevano nemmeno chiedere atti all’esterno del Comune;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.6.) l’omessa valutazione degli incarichi della ricorrente è tanto più grave se si considera che l’attribuzione delle posizioni di responsabilità <i>de quibus</i> non è avvenuta con provvedimenti individuali <i>ad personam</i>, ma con un unico atto dirigenziale; sicché &#8211; anche a non voler esercitare la formale riacquisizione degli elenchi con soccorso istruttorio &#8211; i titoli stessi erano facilmente conoscibili dalla Commissione proprio perché attestati da atti di carattere generale, non specificamente riguardanti un singolo dipendente della ripartizione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.7.) in relazione al secondo punto, il TAR ha, invece, motivato il rigetto delle censure della ricorrente nei termini che seguono: “<i>6.3. Quanto all’omessa valutazione degli incarichi del 2017, del 2018 e del 2016, gli stessi non sono stati valutati posto che non è stato allegato il provvedimento formale come richiesto dall’art. 5, lett. d), della lex specialis, ma solo un elenco riepilogativo da cui non emerge nemmeno se la durata degli stessi incarichi sia annuale come prescritto dalla lex specialis ai fini della relativa valutazione. Gli atti in questione, in relazione ai quali la ricorrente lamenta l’omessa attribuzione del relativo punteggio, in realtà, si sostanziano in mere comunicazioni, o meglio mere disposizioni di servizio che costituiscono atti interni privi di alcuna rilevanza esterna e che certamente non sono qualificabili alla stregua di provvedimenti amministrativi ai sensi dell’art.5 della L. n.241/90 o, comunque, di atti formali di conferimento di incarichi di RUP o RP”</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.8.) fin dal primo grado, l’Ambruoso &#8211; che è giunta al 4° posto nella graduatoria finale del concorso &#8211; ha chiarito che appena mezzo punto la separa dal controinteressato Andria e che l’attribuzione anche di un solo punto le consentirebbe di collocarsi in posizione utile come vincitrice del concorso; tale punto (almeno 1) le sarebbe attribuito grazie ai contestati conferimenti di responsabilità di procedimento operati nel 2017 e nel 2018;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.9.) secondo il TAR, i conferimenti di responsabilità degli anni 2016-2017 2018 sarebbero “<i>mere comunicazioni, o meglio mere disposizioni di servizio</i>”, “<i>atti interni privi di alcuna rilevanza esterna</i>”, non “<i>qualificabili alla stregua di provvedimenti amministrativi ai sensi dell’art.5 della L. n.241/90 o, comunque, di atti formali di conferimento di incarichi di RUP o RP</i>”; in realtà, né la L. n. 241/1990 né altre norme impongono che la nomina del R.P. debba avvenire con un particolare tipo di provvedimento, essendo sufficiente la forma scritta dell’atto e la sua data certa; elementi che ricorrono nella fattispecie in esame;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.10.) quanto, poi, all’affermazione secondo cui l’Ambruoso avrebbe presentato al Comune solo “<i>un elenco riepilogativo da cui non emerge nemmeno se la durata degli stessi incarichi sia annuale come prescritto dalla lex specialis ai fini della relativa valutazione</i>”, si osserva quanto segue; con la disposizione di servizio n. 19940 del 1°.6.2017, all’Ambruoso sono attribuite responsabilità di procedimenti, tutti in dettaglio indicati nella scheda informatica che reca lo stesso numero di protocollo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.11.) con la disposizione di servizio del 25.10.2018, il Dirigente della II Ripartizione ha precisato che le nuove designazioni di R.P. erano effettuate “<i>in sostituzione della nota prot. n. 19940 del 1°.6.2017”</i>; la qual cosa comporta che le nomine dell’1.6.2017 sono rimaste in vigore almeno fino al 25.10.2018, ossia per oltre un anno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.12.) in realtà, dal 2017 in poi, l’Ambruoso ha continuato a svolgere i compiti di R.P. in relazione agli stessi procedimenti; a fronte di tale dato oggettivo, se del caso verificabile con apposita istruttoria, nessuno ha prodotto in giudizio atti da cui risultino altre nomine di responsabili dei medesimi procedimenti, che sicuramente ci sarebbero state se quelli indicati dalla ricorrente non fossero stati ritenuti affidamenti di responsabilità di procedimento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.13.) secondo il TAR, “<i>quanto all’omessa valutazione degli incarichi del 2017, del 2018 e del 2016, gli stessi non sono stati valutati posto che non è stato allegato il provvedimento formale come richiesto dall’art. 5, lett. d), della lex specialis, ma solo un elenco riepilogativo da cui non emerge nemmeno se la durata degli stessi incarichi sia annuale come prescritto dalla lex specialis ai fini della relativa valutazione</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.14.) oltre alle DD.DD. n. 367/2021 e n. 175/2022, l’Ambruoso ha allegato alla propria domanda di partecipazione i seguenti ulteriori documenti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il provvedimento d’assegnazione procedimenti prot n. 45155 del 25.10.2018;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il provvedimento d’assegnazione prot. n. 19940 dell’1.6.2017, con allegata scheda informatica (sempre prot. n.19940 dell’1.6.2017), relativa agli incarichi di Ragioneria per l’anno 2017;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la scheda informatica prot. n. 44277 del 9.12.2016, relativa agli incarichi di Ragioneria per l’anno 2016;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.15.) la Commissione avrebbe dovuto assegnare all’Ambruoso mezzo punto per gli incarichi del 2017 e mezzo punto per quelli del 2018;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.16.) per quanto riguarda il conferimento del 2017, con la disposizione di servizio del 25.10.2018, il Dirigente della II Ripartizione ha precisato che le nuove designazioni di R.P. sono effettuate “<i>in sostituzione della nota prot. n.19940 del 1°.6.2017</i>”, sicché le nomine dell’1.6.2017 sono rimaste in vigore almeno fino al 25.10.2018, ossia per oltre un anno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.17.) quanto poi alla specifica posizione del controinteressato Andria egli ha presentato al Comune un elenco riepilogativo dei titoli vantati e copia della determina dirigenziale n. 239 del 15.4.2014; in pratica, quanto a incarichi di RP o RUP, l’Andria ha presentato solo un provvedimento di conferimento; eppure, dal verbale della commissione esaminatrice, risulta che, quanto alla specifica voce incarichi di RP o RUP, gli sono stati attribuiti 2,5 punti, come se egli possa vantare almeno 5 incarichi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.18.) leggendo la determina n. 239/2014, si può notare che, anche per il controinteressato la stessa contiene quella che &#8211; stando alle parole del suo difensore &#8211; altro non è che “<i>una mera elencazione dei compiti (per ciascun dipendente) in cui si sostanziava il predetto incarico</i>”; ciononostante, all’Andria sono stati attributi ben 2,5 punti, con indiretta conferma della tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui i procedimenti indicati nelle disposizioni di servizio degli anni 2016, 2017 e 2018, nonché nelle determine degli anni 2021 e 2022, sono autonomi e devono essere fonte di attribuzione di mezzo punto per ognuno di essi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.19.) l’ulteriore conferma di tanto è data dall’esame della documentazione prodotta dal concorrente Semeraro; anche questi ha presentato un elenco dei titoli vantati, fra i quali 27 incarichi di R.P. (indicati dal punto 10 al punto 36); tali incarichi sono riferiti agli anni 2016, 2017, 2021 e 2022; il Semeraro ha prodotto in sede concorsuale 5 provvedimenti attributivi di procedimenti (docc. G, H, I, L, M) denominati come segue: “<i>copia_attribuzione procedimenti 2016</i>”, “<i>copia_attribuzione procedimenti 2017</i>”, “<i>copia_attribu zione procedimenti 2018”</i>, “<i>copia_attribuzione procedimenti 2021 det 367</i>” e “<i>copia_attribuzione procedimenti 2021 det 175</i>”; si tratta degli stessi provvedimenti che sono stati presentati dalla ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.20.) le opzioni interpretative dell’operato della Commissione esaminatrice del concorso sono solo le seguenti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; se, con detti provvedimenti (nei quali l’elencazione di dettaglio sarebbe meramente descrittiva e non dovrebbe moltiplicare gli incarichi) è stato attribuito un solo incarico, sicché per ognuno di essi deve essere attribuito solo mezzo punto, il fatto che il Semeraro abbia avuto 2,5 punti significa che la Commissione ha valutato positivamente non solo gli incarichi degli anni 2021 e 2022, ma anche quelli conferiti negli anni 2016, 2017 e 2018;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; se, come sostiene il TAR, gli incarichi conferiti con le “<i>mere disposizioni di servizio</i>” degli anni 2016, 2017 e 2018 non danno titolo ad alcun punteggio, il fatto che il Semeraro abbia avuto 2,5 punti significa che la Commissione ha considerato solo le determine relative agli anni 2021 e 2022, valutando gli incarichi nelle stesse indicati in maniera multipla;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.21.) si osserva anche che, nella determina n. 239/2014, nulla è detto quanto alla durata dell’incarico di R.P. conferito all’Andria; in altri termini, non è dato di sapere se quell’incarico abbia avuto durata almeno annuale; ciononostante, l’Andria ha ricevuto non mezzo punto ma ben 2,5;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.22.) lo stesso discorso vale anche per le DD.DD. del 2021 e del 2022, valutate per il concorrente Semeraro; nemmeno in queste determinazioni si indica la durata degli incarichi attribuiti; eppure, la Commissione non ha esitato ad attribuire (correttamente) al Semeraro il punteggio massimo di 2,5 punti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a.23.) in definitiva, anche per gli incarichi di R.P. affidati con i provvedimenti del 2017 e del 2018, all’appellante deve essere attribuito quantomeno un punto (mezzo punto per ognuna delle due annualità); con detto punto, l’Ambruoso scavalcherebbe in graduatoria l’Andria e risulterebbe vincitrice del concorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate congiuntamente data la manifesta infondatezza. <i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Tutto il complesso argomentare della ricorrente si scontra con un dato insuperabile: la mancata produzione dei documenti in base ai quali la Commissione avrebbe dovuto attribuire i punteggi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. La difesa del Comune, con ragione, richiama l’art. 14 del regolamento interno per le progressioni verticali e gli artt. 2 e 5 del Bando; in questi ultimi si legge:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) “<i>Sarà cura del candidato fornire tutti gli elementi utili alla valutazione di cui all’art. 6 del presente avviso</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) “<i>Alla domanda devono essere allegati gli attestati/certificazioni/provvedimenti comprovanti le competenze professionali possedute che il candidato intende far valere ai fini della procedura valutativa</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. La ricorrente si è limitata a produrre documenti del tutto insufficienti ai fini della valutazione, in flagrante violazione delle regole del bando della selezione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Com’è noto, il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione: ciò in ragione del più generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare la <i>par condicio</i>, nonché la massima accelerazione possibile nelle procedure, così che ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati. Del resto il limite all&#8217;attivazione del soccorso istruttorio, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato ovvero anche acquisire d&#8217;ufficio documenti o notizie utili per il candidato che non ha li correttamente indicati significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della <i>par condicio</i> (cfr. Consiglio di Stato sez. I, 7 novembre 2024, n. 1350). Ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (Consiglio di Stato sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Quello che la ricorrente in sostanza sostiene e pretende, con argomenti ribaditi anche nella memoria depositata il 12 febbraio 2026 (in particolare alle pagine 4 e 5) è che la Commissione avrebbe dovuto compiere un’attività ricostruttiva della sua posizione sulla base dei documenti presentati dagli altri concorrenti. Ma, com’è naturale, la produzione di documenti da parte di altri soggetti partecipanti alla selezione, comprova le competenze di chi quel documento ha presentato e non di altri soggetti che non hanno adoperato la diligenza minima nella compilazione della domanda. Il passaggio contenuto a pagina 5 della citata memoria dimostra plasticamente l’infondatezza di tutto l’impianto argomentativo della ricorrente. Vi si legge: “<i>se la Commissione avesse deciso di vedere gli allegati prodotti da altri candidati anche per valutare la posizione della ricorrente, non ci sarebbe stata alcuna violazione della par condicio”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Va ancora precisato che la procedura per cui è causa era riservata al personale di ruolo per la progressione dall’Area degli Istruttori all’Area dei Funzionari ed E.Q., personale di ruolo da cui ci si attende la diligenza almeno sufficiente a presentare i documenti per farsi valutare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. In ordine alla nomina del responsabile del procedimento premono alcune puntualizzazioni. Gli artt. 4 e 5 della L. 241/1990 disciplinano il processo di individuazione del responsabile del procedimento. L’articolo 4 prevede, anzitutto, l’obbligo dell’amministrazione di determinare preventivamente, per ciascun tipo di procedimento, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell’adozione del provvedimento finale. Tale determinazione va pubblicizzata secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per unità organizzativa deve intendersi ogni tipo di struttura o articolazione dei pubblici uffici. Segue l’obbligo del dirigente di ciascuna unità organizzativa di assegnare, a sé o ad altro dipendente dell’unità, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. Il dirigente stesso è considerato responsabile fino a quando l’assegnazione non venga effettuata. La legge, dunque, differenzia nettamente la determinazione e individuazione dell’unità organizzativa dalla designazione della persona fisica che assumerà le vesti di responsabile del procedimento. E, ciò che rileva, è soprattutto la diversa natura giuridica degli atti attraverso i quali si procede all’individuazione dell’unità organizzativa da una parte, e del responsabile del procedimento dall’altra. L’individuazione dell’unità organizzativa ha carattere sostanzialmente normativo mentre l’individuazione del responsabile del singolo procedimento da parte del dirigente può avvenire attraverso un atto puntuale, volta per volta, ovvero per mezzo di criteri automatici; nel secondo caso, è noto <i>ex ante</i> il soggetto che, al verificarsi di determinati presupposti, assume la veste di responsabile del singolo procedimento. La nomina del responsabile rientra nell’ambito dei poteri di gestione del rapporto di lavoro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Nel caso che qui occupa il Collegio, diversamente dagli altri concorrenti che hanno agito con diligenza, nessun atto valutabile diversamente da ciò che è stato fatto dalla Commissione è stato prodotto dalla ricorrente; tali non possono essere considerate le “disposizioni di servizio” più volte menzionate nel ricorso in appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. In definitiva il primo Giudice ha, tra l’altro, efficacemente osservato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) <i>“(&#8230;) la parte ricorrente ammette pacificamente di aver omesso di produrre gli allegati alle determine di attribuzione degli incarichi suddetti (D.D. n. 367 del 6.12.2021; D.D. n. 175 del 13.6.2022)</i>. <i>Ne consegue che tali allegati, non essendo stati prodotti, non sono stati correttamente vagliati dalla Commissione esaminatrice</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) “<i>Quanto all’omessa valutazione degli incarichi del 2017, del 2018 e del 2016, gli stessi non sono stati valutati posto che non è stato allegato il provvedimento formale come richiesto dall’art. 5, lett. d), della lex specialis, ma solo un elenco riepilogativo da cui non emerge nemmeno se la durata degli stessi incarichi sia annuale come prescritto dalla lex specialis ai fini della relativa valutazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Per le ragioni sopra esposte l&#8217;appello deve essere respinto e, per l’effetto, va integralmente confermata la sentenza impugnata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese, vista la natura e la particolarità della contreversia, possono essere compensate tra le parti in causa.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce n. 73/2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Diego Sabatino, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Sara Raffaella Molinaro, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Elena Quadri, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giorgio Manca, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-al-soccorso-istruttorio-nelle-procedure-concorsuali-pubbliche/">Sui limiti al soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali pubbliche.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla natura non concorsuale delle selezioni preordinate alla costituzione di rapporti di lavoro autonomo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-non-concorsuale-delle-selezioni-preordinate-alla-costituzione-di-rapporti-di-lavoro-autonomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 08:00:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90770</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-non-concorsuale-delle-selezioni-preordinate-alla-costituzione-di-rapporti-di-lavoro-autonomo/">Sulla natura non concorsuale delle selezioni preordinate alla costituzione di rapporti di lavoro autonomo.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Costituzione di rapporti di lavoro autonomo &#8211; Selezione &#8211; Natura concorsuale &#8211; Esclusione. La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto non sussumibile nella nozione di concorso pubblico la selezione preordinata alla costituzione di rapporti di lavoro autonomo, tanto più se mancano le caratteristiche essenziali della procedura selettiva pubblica, o concorso pubblico,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-non-concorsuale-delle-selezioni-preordinate-alla-costituzione-di-rapporti-di-lavoro-autonomo/">Sulla natura non concorsuale delle selezioni preordinate alla costituzione di rapporti di lavoro autonomo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Costituzione di rapporti di lavoro autonomo &#8211; Selezione &#8211; Natura concorsuale &#8211; Esclusione.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto non sussumibile nella nozione di concorso pubblico la selezione preordinata alla costituzione di rapporti di lavoro autonomo, tanto più se mancano le caratteristiche essenziali della procedura selettiva pubblica, o concorso pubblico, per come definite dal D.P.R. 487/1994 (i.e., pubblicazione del bando di concorso con le modalità previste dall’art. 3 e relativi contenuti; attribuzione di voti sulla base di criteri predeterminati, <i>ex </i>art. 7, 8 e 12; formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione in servizio, <i>ex </i>art. 15 e 16).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Tuccillo &#8211; Est. La Malfa Ribolla</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza Ter)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8073 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Maurizio Marinelli, rappresentato e difeso dall’avvocato Biagio Campagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Accademia di Belle Arti di Roma, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. 0011468 del 12 maggio 2025, con cui l’Accademia di Belle Arti di Roma ha comunicato al Sig. Marinelli l’esclusione dalla procedura (doc. 1);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove e per quanto occorra, del verbale del 23 gennaio 2025 (doc. 2), nella parte in cui esclude che le procedure di interpello possano essere utilizzate per la stabilizzazione del personale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove e per quanto occorra, dell’art. 2, co. 1, lett. b), del Bando (doc. 3), nella parte in cui possa essere interpretato nel senso di escludere che le procedure di interpello possano integrare il requisito del superamento di una procedura pubblica per esami;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove e per quanto occorra, di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">con espressa riserva di formulare motivi aggiunti ed istanza di risarcimento dei danni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 22 agosto 2025:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. 0015671 del 26 giugno 2025 (doc. 8) con cui l’Accademia di Belle Arti di Roma ha confermato integralmente quanto già rilevato nella precedente valutazione circa l’esclusione del Sig. Marinelli dalla procedura</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Accademia di Belle Arti Roma e del Ministero dell’Università e della Ricerca;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2026 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-con ricorso notificato il 9 luglio e depositato il 14 luglio 2025 il sig. Maurizio Marinelli, partecipante a una procedura di interpello bandita dall’Accademia di Belle Arti di Roma, finalizzata alla selezione di un tecnico con competenze specifiche in ambito grafico-editoriale, impugna la nota prot. 0011468 del 12 maggio 2025 recante comunicazione di esclusione della procedura per mancanza dei requisiti di servizio fissati dall’art. 2, co. 1, lett. b, del bando e, ove occorra, un antecedente verbale del 23 gennaio 2025 e il bando;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-l’art. 2 co. 1 lett. b del bando (doc. 3 del ricorrente) prevede quanto segue: “<i>Sono ammessi a partecipare alla presente procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:… b) abbiano maturato tre anni di servizio presso le Istituzioni Afam a seguito di superamento di una procedura selettiva pubblica per esami o per esami e titoli. Si precisa che in caso di proroghe di contratti precedenti, il servizio si intende prestato a fronte di procedura selettiva per esami o per esami e titoli se il contratto originario (il primo di quelli prorogati) è stato stipulato a fronte di procedura selettiva per esami o per esami e titoli. Analogamente in caso di proroga della graduatoria</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-il ricorso si basa sui seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, CO. 1, LETT. B) DEL BANDO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente sarebbe stato assunto a partire dal dicembre 2021 all’esito di un interpello che prevedeva una selezione fondata su titoli ed esami, con domande orali e prove pratiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In assenza di una puntuale definizione del bando, la procedura selettiva avrebbe determinato l’instaurazione da parte del ricorrente di un rapporto di lavoro protratto per oltre un triennio, valido ai fini dei requisiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35, CO. 2, LETT. B), D.LGS. 165/2001; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICZIONE DELL’ART. 97 COST.; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; MOTIVAZIONE APPARENTE; INGIUSTIZIA MANIFESTA</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La motivazione dell’esclusione sarebbe assertiva e generica e non indicherebbe quali verifiche siano state compiute o i suoi presupposti istruttori;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-si sono costituite le Amministrazioni intimate per chiedere il rigetto del ricorso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-all’esito della camera di consiglio del 6 agosto 2025, questo TAR ha respinto l’istanza cautelare allegata al ricorso e disposto incombenti istruttori come segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>Considerato che:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; la procedura de qua concerne la stabilizzazione del personale tecnico AFAM dell’Accademia di Belle Arti di Roma, riservata ai soggetti che avessero maturato tre anni di servizio presso le istituzioni AFAM a seguito di superamento di una procedura selettiva pubblica per esami o per titoli ed esami;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; il ricorrente sostiene di possedere il requisito in argomento per aver partecipato nel 2021 all’interpello pubblico indetto dall’Accademia con nota prot. n. 5100 in data 1 marzo 2021.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Considerato altresì che:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; il predetto interpello non è stato depositato agli atti dall’Accademia resistente.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Ritenuto che:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; la questione centrale dell’impugnativa sia rappresentata dall’accertamento del carattere pubblico e della tipologia di selezione indetta con l’interpello prot. n. 5100/2021;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; tale questione debba essere approfondita in sede di merito, ordinando all’Accademia di Belle Arti di depositare l’interpello prot. n. 5100 in data 1 marzo 2021 entro il 10 settembre 2025</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-il ricorrente ha impugnato cautelativamente per illegittimità derivata una nota dell’Accademia del 26 giugno 2025 confermativa dell’assenza in capo ai candidati dei requisiti di stabilizzazione, con riferimento alla prescrizione dell’art. 2, co. 1, lett. b, del bando;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-adempiuto il prescritto incombente istruttorio da parte dell’Accademia, all’udienza di merito del 16 giugno 2026 la causa è passata in decisione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è infondato, potendosi esaminare congiuntamente le due censure proposte stante la loro connessione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-il bando in ordine al quale il ricorrente contesta l’esclusione, d.d. 71 del 6 marzo 2025, doc. 3 dell’Accademia in atti, rinvia fra le sue premesse al D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-l’art. 17 del citato D.P.R., contenente disposizioni finali e transitorie, prevede:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>13. In sede di prima applicazione, il reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato avviene prioritariamente mediante stabilizzazione, ad opera delle istituzioni, e sulla base della programmazione di cui all’articolo 3, del personale in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) essere in servizio con contratto a tempo determinato presso l’istituzione che procede all’assunzione; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) essere reclutato, alla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di istituto, anche espletate presso istituzioni o università diverse da quella che procede all’assunzione;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c) aver maturato, alla data della stabilizzazione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell’istituzione che procede all’assunzione o in altra istituzione AFAM, ovvero, per i profili di assistente e di coadiutore, due anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell’istituzione che procede all’assunzione o in altra istituzione AFAM</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-occorre dunque, fra l’altro, in basa alla citata disposizione essere in servizio con contratto a tempo determinato ed essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali nazionali o di istituto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-in senso analogo per il reclutamento dei profili tecnici l’art. 5 del D.M. 430/2024 menziona quale requisito “<i>l’avvenuto superamento di un concorso pubblico per esami o per esami e titoli</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-in linea con la citata disposizione l’art. 2 del bando prevede fra i requisiti di partecipazione quanto segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>Sono ammessi a partecipare alla presente procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1. a) siano in servizio presso l’Accademia di Belle arti di Roma o siano stati in servizio presso la predetta Accademia negli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) abbiano maturato tre anni di servizio presso le Istituzioni Afam a seguito di superamento di una procedura selettiva pubblica per esami o per esami e titoli. Si precisa che in caso di proroghe di contratti precedenti, il servizio si intende prestato a fronte di procedura selettiva per esami o per esami e titoli se il contratto originario (il primo di quelli prorogati) è stato stipulato a fronte di procedura selettiva per esami o per esami e titoli. Analogamente in caso di proroga della graduatoria</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-i requisiti di accesso alla procedura di stabilizzazione come tutti i requisiti di partecipazione necessitano di un’interpretazione aderente al dato testuale, senza possibilità di estensione analogica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In questo caso i dati dell’interpretazione sistematica convergono nel senso di attribuire all’espressione “procedura selettiva pubblica” il significato di “concorso pubblico”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-dai documenti prodotti dal ricorrente e dall’interpello prot. n. 5100/2021 prodotto dall’Avvocatura dello Stato, integrativo di precedenti interpelli annuali, emerge che l’Accademia ha inteso procedere periodicamente all’apertura di un elenco per tecnici di laboratorio, da cui attingere per la stipulazione di contratti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-emerge che il ricorrente è stato selezionato per l’inserimento in un elenco che non dà diritto all’assunzione ma implica una mera facoltà dell’Accademia di chiamare il collaboratore e ha stipulato contratti di lavoro autonomo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-ne sono conferma i contratti di prestazione d’opera intellettuale <i>ex </i>art. 2222 e ss. del codice civile prodotti dal ricorrente <i>sub </i>doc. 6 ove si legge che “<i>committente e prestatore intendono pertanto col presente contratto costituire fra essi, un rapporto di prestazione d’opera intellettuale</i>”, da svolgersi “<i>in assoluta autonomia operativa</i>” (art. 5), fermo restando la continuità della prestazione e il necessario coordinamento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-le informazioni prodotte dal ricorrente, circa gli esami tenuti all’interpello, quanto al colloquio e alle prove pratiche svolte, in uno alla natura autonoma del rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente, non consentono di ritenere integrato il requisito del bando e previsto dalle norme citate, venendo in rilievo un rapporto di lavoro basato su un interpello funzionale alla stipulazione di eventuale contratto di prestazione d’opera ma non comportante la formazione di una graduatoria con relativo diritto di convocazione e assunzione (cfr. doc. Avvocatura dello Stato del 4 settembre 2025);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-la procedura descritta non equivale a un concorso pubblico per esami o per esami o titoli. In generale la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto non sussumibile nella nozione di concorso pubblico la selezione preordinata alla costituzione di rapporti di lavoro autonomo, quale appare quello di specie (<i>ex multis</i> TAR Emilia-Romagna Bologna sez. I, 13 gennaio 2017, n. 24; TAR Sicilia Catania, sez. IV, 28 luglio 2016, n. 2074; Consiglio di Stato, sez. IV, 26 novembre 2015, n. 5372; TAR Emilia-Romagna, Bologna, 284 del 10 maggio 2023);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-è poi dirimente, nel caso specifico, che mancano le caratteristiche essenziali della procedura selettiva pubblica, o concorso pubblico, per come definite dal D.P.R. 487/1994 (i.e., pubblicazione del bando di concorso con le modalità previste dall’art. 3 e relativi contenuti; attribuzione di voti sulla base di criteri predeterminati, <i>ex </i>art. 7, 8 e 12; formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione in servizio, <i>ex </i>art. 15 e 16);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-sono conseguentemente infondati gli asserti di carenza della motivazione, dato il riferimento di per sé chiaro alla mancanza in capo a tutti i candidati degli specifici requisiti di ammissione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-conclusivamente il gravame è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sussistono eccezionali ragioni riconducibili alla natura della controversia e alla materia trattata per disporre la compensazione delle spese del giudizio;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaele Tuccillo, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giacomo Nappi, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul c.d. corso-concorso.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-corso-concorso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:17:34 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90753</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-corso-concorso/">Sul c.d. corso-concorso.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Corso-concorso &#8211; Bocciatura &#8211; Motivazione &#8211; Contenuto. E&#8217; irragionevole che un partecipante a un corso-concorso superi le prove del preliminare concorso pubblico per l’accesso al corso-concorso, partecipi al corso con assiduità di frequenza, superi le prove intermedie, completi il tirocinio e poi venga giudicato inidoneo alla verifica finale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-c-d-corso-concorso/">Sul c.d. corso-concorso.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Corso-concorso &#8211; Bocciatura &#8211; Motivazione &#8211; Contenuto.</p>
<hr />
<p>E&#8217; irragionevole che un partecipante a un corso-concorso superi le prove del preliminare concorso pubblico per l’accesso al corso-concorso, partecipi al corso con assiduità di frequenza, superi le prove intermedie, completi il tirocinio e poi venga giudicato inidoneo alla verifica finale con un secco voto di insufficienza espresso in numeri, senza alcuna ulteriore esplicitazione del giudizio negativo, laddove – per altro verso – si pretende che i docenti delle scuole pubbliche diano esaustiva motivazione della bocciatura degli studenti. Dunque, la “bocciatura” all’esito del corso-concorso deve essere motivata attraverso un giudizio espresso nei termini sopra indicati e non solo a mezzo del voto numerico.</p>
<hr />
<p>Pres. Dongiovanni &#8211; Est. Aragno</p>
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            <h3>Allegati</h3>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul concorso per posti di notaio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-concorso-per-posti-di-notaio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:10:55 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90477</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-concorso-per-posti-di-notaio/">Sul concorso per posti di notaio.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Concorso per posti di notaio &#8211; Criteri di correzione &#8211; Commissione &#8211; Determinazione &#8211; Artt. 10, comma 2, e 11, comma 7 del d. lgs. 166/2026 &#8211; Legittimità. In relazione al concorso per posti di notaio, deve essere respinta la doglianza, di ordine procedimentale, riguardante una dedotta mancata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-concorso-per-posti-di-notaio/">Sul concorso per posti di notaio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-concorso-per-posti-di-notaio/">Sul concorso per posti di notaio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Concorso per posti di notaio &#8211; Criteri di correzione &#8211; Commissione &#8211; Determinazione &#8211; Artt. 10, comma 2, e 11, comma 7 del d. lgs. 166/2026 &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In relazione al concorso per posti di notaio, deve essere respinta la doglianza, di ordine procedimentale, riguardante una dedotta mancata specificazione dei criteri di correzione di valutazione delle prove, laddove la commissione, ai sensi degli artt. 10, comma 2, e 11, comma 7 del d. lgs. 166/2026, ha provveduto in detta sede all’individuazione dei criteri generali di valutazione degli elaborati, stabilendo che il candidato sarà dichiarato inidoneo: <i>“Nei casi di nullità dell’atto predisposto; Nei casi in cui l’elaborato sia gravemente insufficiente per travisamento della traccia, per incompletezza dell’atto, per incongruità delle soluzioni adottate, per contraddittorietà intrinseca delle soluzioni adottate rispetto alle motivazioni esposte, per omessa trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia, per la sussistenza di errori di diritto nell’atto, per la sussistenza di errori di diritto nella parte teorica.”. </i>Invero, l’organo, sulla base di una prassi concorsuale assolutamente approvata dalla giurisprudenza amministrativa, ha elaborato in un prospetto uniforme le categorie di errori da utilizzare come formulazione “standard” della motivazione sintetica di &#8220;non idoneità&#8221;, a norma dell&#8217;art. 11, comma 5, d.lgs. 166/2006.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Politi &#8211; Est. Tropiano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10542 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">quanto al ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’Avviso del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2024, contenente i risultati delle prove scritte e l’elenco dei candidati idonei del Concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale, come risulta dall&#8217;elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione esaminatrice;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’Avviso del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2024, contenente i risultati delle prove scritte e l’elenco dei candidati idonei del Concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale, come risulta dall&#8217;elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione esaminatrice;- delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale di inidoneità con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, disposta in danno della ricorrente, dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale di inidoneità con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, disposta in danno della ricorrente, dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami;- del verbale n. -OMISSIS- del 26 aprile 2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa alla dott.ssa -OMISSIS-, ritenendola inidonea, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 166/2006, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (busta n. -OMISSIS-);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del verbale n. -OMISSIS- del 26 aprile 2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa alla dott.ssa -OMISSIS-, ritenendola inidonea, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 166/2006, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (busta n. -OMISSIS-);- dei verbali nn. 10,11,12,13,14 e 15 del 26 giugno 2023 e dei giorni precedenti per la definizione, da parte della Commissione Esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove scritte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali nn. 10,11,12,13,14 e 15 del 26 giugno 2023 e dei giorni precedenti per la definizione, da parte della Commissione Esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove scritte;- degli atti, verbali e lavori della Commissione di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell’attribuzione dei relativi giudizi, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), delle griglie di valutazione di cui al D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; degli atti, verbali e lavori della Commissione di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell’attribuzione dei relativi giudizi, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), delle griglie di valutazione di cui al D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce a parte ricorrente di accedere alla prova orale del concorso de quo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce a parte ricorrente di accedere alla prova orale del concorso de quo; nonché per l’accertamento e per la declaratoria:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento e per la declaratoria:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’illegittimità della disposta inidoneità della ricorrente dal quale ha conseguito l’illegittima mancata correzione dei successivi elaborati e, segnatamente l’atto mortis causa e l’atto inter vivos di diritto commerciale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’illegittimità della disposta inidoneità della ricorrente dal quale ha conseguito l’illegittima mancata correzione dei successivi elaborati e, segnatamente l’atto mortis causa e l’atto inter vivos di diritto commerciale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; conseguentemente, del diritto della ricorrente a vedersi ricorreggere le prove da parte di altra Commissione in diversa composizione e/o ammissione con riserva alle prove orali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; conseguentemente, del diritto della ricorrente a vedersi ricorreggere le prove da parte di altra Commissione in diversa composizione e/o ammissione con riserva alle prove orali</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">quanto ai motivi aggiunti presentati l’8 luglio 2025:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’Avviso del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2024, contenente i risultati delle prove scritte e l’elenco dei candidati idonei del Concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale, come risulta dall&#8217;elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione esaminatrice;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’Avviso del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2024, contenente i risultati delle prove scritte e l’elenco dei candidati idonei del Concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale, come risulta dall&#8217;elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione esaminatrice;- delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale di inidoneità con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, disposta in danno della ricorrente, dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale di inidoneità con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, disposta in danno della ricorrente, dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del verbale n. -OMISSIS- del 26 aprile 2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa alla dott.ssa -OMISSIS-, ritenendola inidonea, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 166/2006, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (busta n. -OMISSIS-);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del verbale n. -OMISSIS- del 26 aprile 2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa alla dott.ssa -OMISSIS-, ritenendola inidonea, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 166/2006, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (busta n. -OMISSIS-);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali nn. 10,11,12,13,14 e 15 del 26 giugno 2023 e dei giorni precedenti per la definizione, da parte della Commissione Esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove scritte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali nn. 10,11,12,13,14 e 15 del 26 giugno 2023 e dei giorni precedenti per la definizione, da parte della Commissione Esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove scritte;- degli atti, verbali e lavori della Commissione di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell’attribuzione dei relativi giudizi, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), delle griglie di valutazione di cui al D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; degli atti, verbali e lavori della Commissione di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell’attribuzione dei relativi giudizi, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), delle griglie di valutazione di cui al D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti; &#8211; di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce a parte ricorrente di accedere alla prova orale del concorso de quo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce a parte ricorrente di accedere alla prova orale del concorso de quo; nonché per l’accertamento e per la declaratoria:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento e per la declaratoria:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’illegittimità della disposta inidoneità della ricorrente dal quale ha conseguito l’illegittima mancata correzione dei successivi elaborati e, segnatamente l’atto mortis causa e l’atto inter vivos di diritto commerciale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’illegittimità della disposta inidoneità della ricorrente dal quale ha conseguito l’illegittima mancata correzione dei successivi elaborati e, segnatamente l’atto mortis causa e l’atto inter vivos di diritto commerciale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; conseguentemente, del diritto della ricorrente a vedersi ricorreggere le prove da parte di altra Commissione in diversa composizione e/o ammissione con riserva alle prove orali</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; conseguentemente, del diritto della ricorrente a vedersi ricorreggere le prove da parte di altra Commissione in diversa composizione e/o ammissione con riserva alle prove orali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.La ricorrente ha preso parte al concorso per 400 posti di notaio, indetto con D.M. del 13 dicembre 2022 e pubblicato il 16 dicembre successivo, ed è risultata non idonea alla prima prova scritta (atto inter vivos di diritto civile).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’esponente ha contestato il giudizio di inidoneità, gravando i pertinenti atti amministrativi specificati in epigrafe ed integrando poi il ricorso introduttivo con motivi aggiunti, per mezzo dei quali ha impugnato la graduatoria finale con nomina dei vincitori e assegnazione delle sedi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’istante ha lamentato l’illegittimità dei citati provvedimenti deducendo i seguenti motivi di diritto: “I<i>&#8211; Erronea e contraddittoria attribuzione della valutazione di cui all’elaborato di parte ricorrente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 d.lgs. n. 166/06; 1 e 3 l. n. 241/90 -Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 8 del D.D. 13.12.2022 con cui è stato indetto il concorso. Violazione e/o falsa applicazione del principio della valutazione dell’idoneità del candidato, dei principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità, ragionevolezza dell’azione amministrativa. Carenza di motivazione, difetto di adeguata istruttoria, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e dei presupposti in diritto, ingiustizia manifesta, contraddittorietà con precedenti determinazioni, violazione dei criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla Commissione nella busta n. -OMISSIS- del verbale n. -OMISSIS- del 26.3.2024. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II<i>&#8211; Illegittimità della selezione (prove scritte) in relazione alle operazioni di correzione ed ai criteri e modalità all’uopo utilizzati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 166/2006 &#8211; Violazione e falsa applicazione del D.D, 13 dicembre 2022 – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio – Contraddittorietà – Illogicità.”</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituito il Ministero della Giustizia, ampiamente argomentando nel senso dell’infondatezza della domanda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Integrato il contraddittorio nei riguardi dei controinteressati, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il ricorso non può essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve in primis respingersi il motivo, di ordine procedimentale, riguardante una dedotta mancata specificazione dei criteri di correzione di valutazione delle prove.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si osserva che il verbale n. 15 del 26 giugno 2023 riporta i criteri che dovevano regolare la valutazione degli elaborati, anche mediante affatto ammissibili formulazioni standard.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, la commissione, ai sensi degli artt. 10, comma 2, e 11, comma 7 del d. lgs. 166/2026, ha provveduto in detta sede all’individuazione dei criteri generali di valutazione degli elaborati, stabilendo che il candidato sarà dichiarato inidoneo: <i>“Nei casi di nullità dell’atto predisposto; Nei casi in cui l’elaborato sia gravemente insufficiente per travisamento della traccia, per incompletezza dell’atto, per incongruità delle soluzioni adottate, per contraddittorietà intrinseca delle soluzioni adottate rispetto alle motivazioni esposte, per omessa trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia, per la sussistenza di errori di diritto nell’atto, per la sussistenza di errori di diritto nella parte teorica.”</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dunque, l’organo, sulla base di una prassi concorsuale assolutamente approvata dalla giurisprudenza amministrativa, ha elaborato in un prospetto uniforme le categorie di errori da utilizzare come formulazione “standard” della motivazione sintetica di &#8220;non idoneità&#8221;, a norma dell&#8217;art. 11, comma 5, d.lgs. 166/2006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è vero che tale indicazione sarebbe generica e non consentirebbe di valutare adeguatamente gli elaborati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La commissione ha operato in maniera omogenea, avuto riguardo all’insieme delle soluzioni prefigurate dai candidati e tenuto conto della chiarezza e capacità espositiva di ciascuno di essi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, quanto alle singole coincidenze analiticamente evidenziate in ricorso, si rammenta che nel concorso per il conferimento di posti di notaio, il giudizio reso dalla commissione esaminatrice costituisce una valutazione sintetica, unitaria, condizionata in modo determinante dalla completezza, dalla profondità e dalla logica interna dei singoli elaborati, rispetto ai quali occorre considerare l&#8217;intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la conseguenza che la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati del concorso notarile può ipotizzarsi in ipotesi invero eccezionali, perché l’organo tecnico non tiene conto solo della soluzione giuridica prescelta, ma anche della capacità espositiva ed argomentativa di ciascuno dei candidati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per altro, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non serve a sanare gli errori in cui è incorso altro candidato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Ciò posto, passando alle censure più propriamente rivolte al merito della valutazione, il Collegio osserva la non illogicità del giudizio negativo formulato sull’elaborato della ricorrente nella parte relativa alla chiesta prestazione della garanzia fideiussoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La traccia prevedeva che in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a Secondo e a carico del bene assegnato a Primo, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di Secondo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La traccia precisava altresì che Sempronio intendeva essere garantito sulla servitù mediante una idonea e specifica garanzia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Detto altrimenti, in modo chiaro la traccia richiedeva che il compratore del fondo dominante fosse garantito dalla specifica garanzia verso tale imposizione, al di là dei diritti già a lui riconosciuti legalmente dalla legge (diritto all’eventuale residuo sulla vendita forzata e garanzia per evizione per la parte non coperta dal residuo).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con valutazione non irragionevole, l’organo tecnico ha ritenuto carente la soluzione proposta dalla ricorrente, che avrebbe dovuto prevedere l’assunzione, nell’atto da rogare, da parte dell’alienante, dell’obbligo di procurare la liberazione dell’immobile dalla formalità pregiudizievole entro un certo termine o comunque si sarebbe dovuto prevedere un qualsiasi ampliamento dei diritti che già spettavano al compratore Sempronio in base alla disciplina legale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto tale profilo, l’istante ha offerto una soluzione ritenuta non adeguata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né può ravvisarsi la dedotta disparità di trattamento rispetto agli elaborati di altri candidati, perché la commissione, in relazione a tale punto, ha scelto di censurare ai sensi del comma 7 dell’articolo 11 del d.lgs.166/2006 solo i casi più gravi, quali quello di cui è causa (nell’elaborato era infatti ravvisabile una mancanza totale immotivata di ogni considerazione della specifica richiesta di garanzia del compratore).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Altrettanto deve dirsi sulla plausibilità del secondo rilievo fatto dalla commissione (n.4 scheda di correzione).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Data per premessa l’articolata descrizione della traccia, quest’ultima forniva la chiara indicazione di favorire, mediante apposite soluzioni contenute nell’atto, nell’interesse del compratore, la circolazione del bene oggetto di vendita. Tale indicazione, riferita a Terzo, coincideva con l’istanza di tutela manifestata da Sempronio, che si riferiva non ai legittimari del donante, ma specificamente alle azioni proponibili dal solo Terzo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così decifrata la volontà dichiarata nella traccia, l’opzione per la rinuncia generica, riferita all’intera donazione, come proposta dalla ricorrente, è stata ritenuta soluzione incongrua, che imponeva al legittimario un sacrificio che l’acquirente non aveva richiesto e che neppure era funzionale a favorire la circolazione del bene oggetto della vendita che si chiedeva al notaio di ricevere e che il legittimario non aveva dichiarato di voler fare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si aggiunga che l’intendimento di Terzo non incorreva in alcun divieto di legge e nulla autorizzava il notaio a disattenderlo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche sotto tale profilo, la ricorrente deduce una disparità di trattamento con altri concorrenti, ma la censura pecca di analisi atomistica degli elaborati e non tiene conto della più generale valutazione dell’intero compito, su cui si incentra il giudizio dell’organo tecnico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Anche il terzo rilievo critico della commissione, oggetto di censura da parte della ricorrente, circa l’incongrua prestazione di una polizza assicurativa, appare esito di una valutazione immune da illogicità che resiste al sindacato estrinseco di legittimità del TAR.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La commissione ha ritenuto infatti inidonea la prestazione della polizza assicurativa inerente alla provenienza donativa del bene compravenduto e ha opinato che il candidato ha identificato <i>“…il pregiudizio cui la garanzia dovrebbe ovviare nella provenienza donativa dei beni senza identificare il pregiudizio che potrebbe derivare a Sempronio.”</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’organo pretendeva che le ragioni della garanzia richiesta, per la quale il donatario alienante sopporta dei costi, fosse adeguatamente illustrata, mentre la ricorrente si è limitata ad una indicazione generica, non calibrata sulle esigenze concreta della vicenda oggetto della traccia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Ferme le assorbenti mancanze sopra rilevate e osservato che quanto alla problematica della servitù di passaggio (pure stigmatizzata nel giudizio negativo di inidoneità) non vi sono contestazioni specifiche da parte dell’istante, il Collegio rileva pure l’infondatezza delle censure mosse sulle ulteriori ipotesi rilevate dalla commissione ai sensi del comma 6 dell’articolo 11 d.lgs 166/2006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali errori sono censurati nella scheda di correzione al n. 13 e riguardano la carente predisposizione della condizione risolutiva sia per la mancanza di chiarezza nell’indicazione dei riferimenti temporali sia per la mancata previsione di un atto ricognitivo del verificarsi o non verificarsi dell’evento dedotto in condizione, necessario per dare certezza anche ai fini pubblicitari della fattispecie acquisiva. Si tratta di quella parte della traccia in cui si precisava che Sempronio voleva <i>«che il prezzo pagato venga consegnato a Secondo solo dopo che il notaio abbia verificato l’inesistenza di formalità preesistenti pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita. Al riguardo, Secondo e Sempronio sono d’accordo che, se dovessero risultare formalità pregiudizievoli, da un lato le somme versate saranno restituite dal notaio a Sempronio e, dall’altro, la proprietà ritornerà alla parte venditrice</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La traccia presentava il “ritorno” della proprietà al venditore e restituzione del prezzo quali effetti inscindibilmente connessi, seppure realizzabili attraverso meccanismi giuridici diversi: il ritorno della proprietà al venditore supponeva la predisposizione di uno strumento idoneo a produrre ex se la caducazione degli effetti del contratto, mentre la restituzione del prezzo richiamava l’uso dell’istituto del deposito prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 63, della Legge 147 del 2013.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Verificata, da parte del notaio, l’esistenza di formalità pregiudizievoli sopravvenute, il notaio avrebbe restituito il prezzo al compratore perché, in conseguenza del riscontro della formalità, il contratto aveva perso efficacia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La realizzazione di tale concorde volontà delle parti suggeriva il ricorso all’istituto della condizione risolutiva e la predisposizione di una clausola avrebbe dovuto avere il seguente contenuto: a) indicazione dell’evento condizionante, costituito dalla esistenza di formalità pregiudizievoli intervenute nel periodo compreso fra le ispezioni già effettuate in vista della stipula e la trascrizione della vendita ricevuta dal notaio; b) la descrizione in termini giuridicamente corretti dell’avveramento o del non avveramento della condizione; c) la previsione di un atto notarile ricognitivo dell’avveramento o del mancato avveramento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, la clausola congegnata dalla candidata pecca di chiarezza, come rilevato nella scheda di correzione: invece di fare emergere, nell’apposita previsione, l’interesse del compratore a che il contratto si risolvesse di diritto al sopraggiungere di formalità pregiudizievoli, si affida la realizzazione di tale interesse a una diversa e insufficiente previsione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto alla mancata previsione di un atto ricognitivo del verificarsi o non verificarsi dell’evento dedotto in condizione, assume la ricorrente che l’atto ricognitivo sarebbe necessario solo se il rilascio della somma depositata si faccia dipendere, per espressa richiesta delle parti, da una condizione avente contenuto diverso dall’assenza di formalità pregiudizievoli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Diversamente, il rilascio del prezzo al venditore si farebbe dipendere dalla volontà dell’acquirente, con evidente pregiudizio al venditore medesimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura non coglie però che la previsione dell’atto ricognitivo non riguardava il meccanismo del deposito prezzo. Sulla base delle indicazioni della traccia, sopra riportate, si imponeva il ricorso a un istituto idoneo a comportare ex se il ritorno della proprietà al venditore: preferibilmente la condizione risolutiva. Ma le parti volevano pure che il prezzo fosse restituito al compratore, il che naturalmente non poteva avvenire automaticamente, ma solo grazie a un’attività del notaio, presso il quale il prezzo era stato depositato ai sensi dell’art. 1, comma 63, della Legge 147 del 2013.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La traccia presentava i due fatti come collegati, seppure realizzabili attraverso meccanismi giuridici diversi: alla caducazione degli effetti del contratto e al conseguente “ritorno” della proprietà al venditore doveva seguire, in forza dell’incarico conferito dalle parti in sede di stipula, la restituzione del prezzo da parte del notaio all’acquirente. L’esistenza delle formalità pregiudizievoli comportava di diritto la risoluzione del contratto, senza richiedere alcuna attività del notaio o la stipula di negozi ulteriori, quale l’atto ricognitivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella fattispecie delineata dalla traccia, l’atto ricognitivo avrebbe dovuto assolvere alla funzione “di dare certezza anche ai fini pubblicitari alla fattispecie acquisitiva”, come è scritto nella scheda di correzione. Tale atto, infatti, è necessario ai fini pubblicitari, per dare stabilità all’acquisto stante il disposto dell’art. 2655 c.c. “Qualora un atto trascritto o iscritto […] sia soggetto a condizione risolutiva […] l’avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione […].”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche sotto tale aspetto, il giudizio dell’amministrazione va esente da vizi di irragionevolezza e non può essere sostituito da un diverso opinamento del giudice amministrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere respinto perché infondato. Sussistono tuttavia presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Politi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alberto Ugo, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-concorso-per-posti-di-notaio/">Sul concorso per posti di notaio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla non invocabilità del soccorso istruttorio, nei concorsi pubblici, per l&#8217;integrazione della domanda di partecipazione con riferimento ai titoli posseduti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-non-invocabilita-del-soccorso-istruttorio-nei-concorsi-pubblici-per-lintegrazione-della-domanda-di-partecipazione-con-riferimento-ai-titoli-posseduti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 08:19:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-non-invocabilita-del-soccorso-istruttorio-nei-concorsi-pubblici-per-lintegrazione-della-domanda-di-partecipazione-con-riferimento-ai-titoli-posseduti/">Sulla non invocabilità del soccorso istruttorio, nei concorsi pubblici, per l&#8217;integrazione della domanda di partecipazione con riferimento ai titoli posseduti.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Concorrenti &#8211; Principio generale di autoresponsabilità &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Limiti. In base al principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti che, per giurisprudenza costante, viene in rilievo nei procedimenti selettivi, ciascun partecipante sopporta le conseguenze di eventuali errori o incompletezze commessi nella compilazione della domanda o nella presentazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-non-invocabilita-del-soccorso-istruttorio-nei-concorsi-pubblici-per-lintegrazione-della-domanda-di-partecipazione-con-riferimento-ai-titoli-posseduti/">Sulla non invocabilità del soccorso istruttorio, nei concorsi pubblici, per l&#8217;integrazione della domanda di partecipazione con riferimento ai titoli posseduti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-non-invocabilita-del-soccorso-istruttorio-nei-concorsi-pubblici-per-lintegrazione-della-domanda-di-partecipazione-con-riferimento-ai-titoli-posseduti/">Sulla non invocabilità del soccorso istruttorio, nei concorsi pubblici, per l&#8217;integrazione della domanda di partecipazione con riferimento ai titoli posseduti.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Concorrenti &#8211; Principio generale di autoresponsabilità &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Limiti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In base al principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti che, per giurisprudenza costante, viene in rilievo nei procedimenti selettivi, ciascun partecipante sopporta le conseguenze di eventuali errori o incompletezze commessi nella compilazione della domanda o nella presentazione dei documenti, senza poter invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della <em>par condicio competitorum. </em>Nell’ambito delle procedure concorsuali, infatti, l’istituto del soccorso istruttorio <em>n</em>on è attivabile allorché il candidato abbia del tutto omesso nella compilazione della domanda di partecipazione di dichiarare i titoli posseduti. Ciò perché l&#8217;indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione; in quest’ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Infatti, consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della <em>par condicio. </em>In questo senso, dietro alla individuazione di rigorosi limiti al principio del soccorso istruttorio vi sia l’esigenza di evitare che l’allargamento del suo ambito applicativo possa – oltre ad alterare la <em>par condicio</em> – violare il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, incidere sul divieto di disapplicazione della <em>lex specialis</em> contenuta nel bando oppure eludere la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corradino &#8211; Est. Cerroni</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3540 del 2025, proposto dalla signora Loredana Amorosi, rappresentata e difesa dall’avvocato Oriana Pragliola, con domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, Portici San Bernardino, 2,</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">l’Azienda Usl Umbria n. 2, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Rampini, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza Piccinino 9,</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Falcini, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. 946/2024, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl Umbria n. 2;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – La signora Loredana Amorosi ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 31 posti di operatore socio sanitario – categoria BS, indetto dall’Azienda U.S.L. Umbria n. 2 con delibera del Direttore Generale n. 826 del 14 ottobre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Con delibera del Direttore Generale n. 547 del 14 maggio 2017 di approvazione della graduatoria concorsuale, la sig.ra Amorosi si è collocata nella posizione n. 217 con 48,270 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. – In data 22 maggio 2017, l’odierna parte appellante ha presentato all’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. Umbria n. 2 una richiesta di rivalutazione dei titoli di carriera e conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria, allegando la sentenza del Tribunale di L’Aquila, sez. lavoro, n. 379 del 2016, che aveva accertato come la sig.ra Amorosi – operativa, dal 1° settembre 2006, a tempo pieno e indeterminato presso la R.S.A. di Montereale (AQ), affidata in gestione dalla A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila alla cooperativa sociale Elleuno (sostituita, a far data dal 1° aprile 2013, dalla cooperativa Quadrifoglio) – avesse di fatto prestato servizio – fino al 31 marzo 2013 – direttamente alle dipendenze della Azienda sanitaria abruzzese, stante la mancanza di una reale organizzazione della prestazione da parte della cooperativa datrice di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza dare riscontro alla richiesta summenzionata, con delibera del Direttore Generale n. 585 del 24 maggio 2017 è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato di n. 49 operatori socio sanitari – categoria BS, con esclusione della sig.ra Amorosi dalla lista dei candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria, in quanto l’ultimo concorrente assunto dall’Amministrazione tramite la suddetta determinazione è stata la sig.ra Margherita Teofrasti, classificatasi al posto n. 53 con 53,300 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – A seguito di un’istanza di autotutela presentata il 23 giugno 2017 e rimasta inevasa, la signora Amorosi ha gravato innanzi al T.A.R. per l’Umbria le delibere del D.G. n. 547 del 2017 e n. 585 del 2017, sostenendo che, alla luce della soprarichiamata pronuncia del Tribunale di L’Aquila, il punteggio finale a lei spettante avrebbe dovuto essere pari a punti 59,07 – in virtù di un punteggio per i titoli di servizio pari a punti 14,40, frutto dell’operazione di moltiplicazione per 8 (ossia il numero di anni compreso nel segmento temporale che va dal 1° settembre 2006 ad ottobre 2014) degli 1,80 punti da attribuire, secondo il verbale n. 1 del 18 luglio 2016, per ogni anno di servizio prestato dal candidato “<em>presso aziende del SSN o altri enti equiparati</em>” – e non a punti 48,270 – ossia, il punteggio effettivamente assegnatole dalla Commissione in forza dell’attribuzione di un punteggio per i titoli di carriera pari a punti 3,60, calcolato assumendo come base della predetta moltiplicazione i punti 0,45 previsti, nel verbale di cui sopra, per ogni anno prestato “presso case di cura o strutture convenzionate”.</p>
<p style="text-align: justify;">Un tale punteggio sarebbe stato in grado di collocare la ricorrente tra l’ottavo e il nono posto in graduatoria, quindi in una posizione utile ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato presso l’A.U.S.L. resistente. Conseguentemente, essa ha dedotto, da un lato, il difetto di motivazione dei due provvedimenti gravati, i quali non enuncerebbero le ragioni del suo mancato collocamento in posizione utile nella graduatoria di concorso, e, dall’altro, la violazione dell’articolo 21-<em>octies</em> della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per totale carenza di istruttoria. Inoltre, la candidata non vincitrice ha domandato al giudice di prime cure il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che le sarebbe derivato dai provvedimenti impugnati, il primo da quantificarsi sulla base del parametro costituito dallo stipendio mensile spettante a un operatore socio-sanitario al momento dell’assunzione, mentre il secondo da determinarsi in via equitativa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. – La ricorrente ha, poi, impugnato, con un primo atto di motivi aggiunti, le delibere del D.G. dell’Azienda sanitaria resistente n. 1239 del 30 ottobre 2017 e n. 1283 del 6 novembre 2017, mediante le quali sono state disposte ulteriori assunzioni di personale attingendo alla graduatoria del concorso, gravate nella parte in cui non hanno contemplato “<em>con riserva</em>” la deducente; con un secondo atto di motivi aggiunti, le delibere del D.G. n. 1526 e n. 1527 del 28 dicembre 2017 e n. 100 del 31 gennaio 2018, recanti l’assunzione di ulteriore personale per scorrimento della graduatoria del concorso; con un terzo atto di motivi aggiunti, la graduatoria aggiornata, pubblicata il 3 aprile 2018 sul sito dell’Azienda U.S.L. Umbria n. 2, nella quale la sig.ra Amorosi è risultata ancora collocata nella posizione n. 217.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. – Nelle more della definizione del giudizio dinanzi al T.A.R., la sentenza del Tribunale di L’Aquila, sez. lavoro, n. 379/2016 è stata integralmente riformata dalla Corte d’Appello di L’Aquila – sez. lavoro – con la pronuncia n. 118/2018, che ha accolto l’appello della A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila e conseguentemente respinto la domanda proposta dalla sig.ra Amorosi con il ricorso introduttivo. Quest’ultima decisione è stata cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione – sez. lavoro – con la sentenza n. 23669/2022, nella quale è stata rilevata la mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti della cooperativa sociale Elleuno; dopodiché, la Corte d’appello de L’Aquila ha emanato – in esito al giudizio di rinvio – la sentenza n. 313/2023, mediante la quale è stato respinto l’appello dell’Azienda sanitaria e accertato il diritto della Amorosi a percepire dalla A.S.L. il trattamento retributivo previsto per i lavoratori con mansioni di operatore socio sanitario per il periodo dal 10 settembre 2006 al 31 marzo 2013, con conseguente condanna dell’Azienda al pagamento, in favore della ricorrente in primo grado, delle differenze retributive e del TFR. Infine, il ricorso proposto dall’A.S.L. n. 1 Abruzzo avverso la pronuncia della Corte d’appello de L’Aquila n. 313/2023 è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15402/2024.</p>
<p style="text-align: justify;">3. – Per quanto attiene precipuamente al giudizio amministrativo di primo grado, il T.A.R. per l’Umbria è intervenuto per respingere il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti con la sentenza n. 946 del 2024, tramite cui ha preliminarmente dichiarato <em>ex</em>art. 49, comma 2, cod. proc. amm. di poter prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso sollevate dall’Azienda sanitaria resistente, stante la ritenuta infondatezza delle domande di parte ricorrente. Difatti, il giudice di prime cure ha dichiarato di non poter valutare titoli che, seppure sussistenti, non fossero stati dichiarati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico, in quanto costituenti un’integrazione della domanda non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini di presentazione e del necessario rispetto del principio della <em>par condicio</em>dei candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso ciò, il giudice di primo grado ha affermato la legittimità dell’operato della Commissione di concorso, la quale avrebbe basato la sua valutazione sulle dichiarazioni svolte dalla sig.ra Amorosi nella domanda di partecipazione, relative all’attività lavorativa espletata, a partire dal 1° settembre 2006, quale operatrice socio sanitaria alle dipendenze di società cooperative sociali – precisamente, la società Elleuno e, dal 1° aprile 2013, la cooperativa Quadrifoglio, titolari di appalti di servizi affidati dalla A.S.L. n. 1 Abruzzo – e non alle dirette dipendenze della Azienda sanitaria abruzzese. A suffragio della tesi della correttezza dell’agire dell’Amministrazione resistente, il T.A.R. ha specificato anche che, nella domanda di concorso presentata dalla ricorrente, non sarebbe stata menzionata la pendenza di un contenzioso con l’A.S.L. n. 1 Abruzzo per il riconoscimento del suddetto periodo di servizio e che la sentenza del Tribunale de L’Aquila sarebbe stata trasmessa dall’interessata all’Azienda U.S.L. Umbria n. 2 soltanto dopo l’approvazione della graduatoria del concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta, il giudice di prime cure ha sottolineato che la deducente non avrebbe contestato il fatto che la graduatoria sia stata originariamente redatta in modo corretto, ma avrebbe impugnato solamente la relativa delibera di approvazione, lamentando in sostanza “<em>una presunta illegittimità sopravvenuta del provvedimento</em>”, ritenuta dal T.A.R. non configurabile nel caso di specie alla stregua del principio del <em>tempus regit actum</em>, non essendo ravvisabili né l’ipotesi eccezionale di invalidità successiva introdotta da una norma sopravvenuta espressamente retroattiva, né quella di un’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – Con l’appello in epigrafe, la sig.ra Amorosi censura l’<em>error in iudicando</em>commesso dal primo giudice nell’individuazione del “<em>dies a quo della dichiarazione dei titoli nella domanda di partecipazione al pubblico concorso controverso</em>”. Secondo l’appellante, la controversia in discussione verterebbe su un titolo di merito regolarmente indicato nella domanda di partecipazione e, per questo motivo, ritenuto “<em>sempre presente</em>”; conclusione, questa, che troverebbe un fondamento nell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4394/2017 – resa tra le parti in lite in sede di appello sull’ordinanza cautelare n. 152/2017 con cui il T.A.R. per l’Umbria aveva accolto la domanda di sospensione delle delibere asline impugnate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – laddove è stato affermato che “<em>non rileva che la sentenza sia sopravvenuta alla scadenza del bando, tenuto conto della portata retroattiva del pronunciamento e del fatto che nella specie non si fa questione di un requisito di partecipazione, ma di un titolo di merito, regolarmente indicato nella domanda di partecipazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base dei rilievi appena illustrati, che testimonierebbero l’“attualità” delle censure già avanzate con il ricorso di primo grado e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti proposti innanzi al T.A.R. per l’Umbria, l’appellante reitera di fronte a questo Consiglio quanto già dedotto in prime cure per contestare l’avvenuta esclusione dalla pubblicazione della graduatoria finale del concorso pubblico bandito dall’Azienda U.S.L. Umbria n. 2.</p>
<p style="text-align: justify;">5. – Si è costituita in giudizio l’A.U.S.L., che ha depositato una memoria in cui, prima di contestare la fondatezza dell’appello, ha riproposto le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell’impugnativa di primo grado non scrutinate dal T.A.R. per l’Umbria. Per quanto attiene alla prima eccezione, la difesa di parte pubblica ha ribadito che la signora Amorosi avrebbe omesso la notifica del ricorso introduttivo ad almeno un controinteressato sostanziale, atteso che la sig.ra Stefania Falcini – destinataria della notifica del suddetto ricorso effettuata dalla Amorosi –, essendosi collocata al nono posto della graduatoria, non verrebbe danneggiata dall’accoglimento dell’impugnazione. Per converso, per l’Azienda sanitaria, la qualifica di controinteressata andrebbe riconosciuta all’ultima candidata idonea della quale è stata disposta l’assunzione – e che sarebbe destinata a perdere il posto di lavoro ove le contestazioni di parte appellante fossero ritenute fondate –, cioè la signora Margherita Teofrasti, collocatasi nella posizione n. 53, oppure, in ottica di eventuali scorrimenti, i soggetti collocatisi dalla posizione n. 54 fino a risalire a quella ricoperta dall’odierna appellante (ossia la n. 217).</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo alla seconda eccezione di rito, invece, la Azienda U.S.L. Umbria n. 2 ha nuovamente sollevato l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, sul presupposto che la graduatoria degli idonei avrebbe cessato di avere efficacia, essendo spirato il termine di 36 mesi decorrente, ai sensi del bando, “<em>dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili presso l’Azienda USL Umbria 2</em>” (art. 9 del bando prot. n. 130549/2014). Per l’Azienda appellata, considerati la mancata impugnazione della suddetta clausola e il decorso di svariati anni dalla pubblicazione della graduatoria, quest’ultima – e anche l’intera procedura concorsuale – non potrebbe “<em>certo “riacquisire” efficacia ai limitati fini di una rivalutazione riguardante solo la posizione dell’appellante</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">6. – Espletato lo scambio delle memorie difensive <em>ex</em>art. 73 cod. proc. amm., la causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 ed è stata conseguentemente incamerata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. – Il Collegio deve, in via del tutto preliminare, scrutinare le eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. – Innanzitutto, non può essere condivisa l’eccezione preliminare per cui il ricorso introduttivo non sarebbe stato notificato ad almeno un controinteressato. Osserva, infatti, il Collegio che, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, “<em>in ipotesi di impugnazione di graduatorie, vanno qualificati come controinteressati coloro fra i partecipanti i quali, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima</em>” (<em>cfr., ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. II, 24 settembre 2025, n. 7489; <em>id</em>., Sez. VII, 22 maggio 2025, n. 4428; <em>id.</em>, Sez. II, 4 aprile 2023, n. 3445; <em>id.</em>, Sez. VII, 3 gennaio 2023, n. 112; <em>id.</em>, Sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3076), atteso che il posizionamento in graduatoria differenzia in astratto la posizione giuridica dei vincitori della procedura, così come quella dei candidati risultati idonei.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato alla sig.ra Stefania Falcini, collocatasi in graduatoria in posizione poziore – la nona – rispetto a quella dell’odierna appellante e la cui sfera giuridica risulterebbe pregiudicata dall’eventuale assegnazione a quest’ultima del maggior punteggio rivendicato nel ricorso introduttivo in termini di “peggioramento” del proprio posizionamento in graduatoria, dal momento che sarebbe la prima candidata che verrebbe “scavalcata” dalla sig.ra Amorosi in seguito al nuovo computo dei punteggi, collocandosi al decimo posto. Indi, considerato che, “<em>agli stretti fini dell’apprezzamento della ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio (…), deve ritenersi controinteressato il concorrente meglio collocato in graduatoria, destinato a ricevere pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso”</em> (Cons. Stato, Sez. V, 24 dicembre 2021, n. 8595), la notifica alla sig.ra Stefania Falcini deve essere ritenuta sufficiente al fine dell’ammissibilità del ricorso di primo grado, come già affermato da questa Sezione nell’ordinanza cautelare n. 4394/2017, che ha espressamente dichiarato l’ammissibilità del ricorso introduttivo in forza della ritenuta evocazione in giudizio di uno dei soggetti controinteressati.</p>
<p style="text-align: justify;">Va, altresì, soggiunto che, per la decisione della causa, il T.A.R. per l’Umbria, laddove avesse ritenuto il ricorso fondato – e la questione preliminare sollevata dall’A.U.S.L. infondata –, avrebbe comunque dovuto disporre <em>ex</em> art. 49, co. 1, c.p.a. l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, cioè – alla luce delle coordinate poc’anzi tratteggiate – di tutti i partecipanti collocatisi dopo il nono posto (invero, fino alla posizione in graduatoria immediatamente precedente a quella ricoperta dalla ricorrente, ossia alla n. 216). Nondimeno, il giudice di prime cure ha ritenuto di poter prescindere da tale eccezione di rito, ai sensi dell’art. 49, co. 2, c.p.a., stante l’infondatezza del ricorso nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. – Del pari, non può condividersi l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse fondata sulla constatazione che l’impugnativa concernerebbe una graduatoria che ha ormai esaurito i propri effetti, essendo spirato il termine di efficacia di 36 mesi decorrente – secondo il bando – dalla data di pubblicazione della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, va osservato con valenza assorbente che l’interesse – quale condizione dell’azione – persiste quantomeno con riguardo a un accertamento incidentale dell’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione a fini risarcitori ai sensi dell’articolo 34, comma 3, c.p.a., come esplicitato chiaramente dalla difesa dell’appellante nella memoria di replica. Orbene, tenuto conto che l’appellante ha prospettato l’interesse risarcitorio in conformità con l’indirizzo ermeneutico consacrato dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 8 del 2022 giusta la quale, per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto <em>ex</em> art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a. – a nulla rilevando la specificazione dei presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria, né tantomeno la circostanza di averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione –, il ricorso di primo grado va dichiarato procedibile e scrutinato conseguentemente nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">8. – Venendo al merito del gravame, il Collegio deve prendere le mosse dalla circostanza incontestabile che l’odierna appellante, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in rilievo, non ha dichiarato di aver svolto, a partire dal 1° settembre 2006, attività lavorativa direttamente alle dipendenze dell’A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, ma soltanto di aver lavorato – in tale periodo – quale operatrice socio sanitaria alle dipendenze di società cooperative sociali titolari di appalti di servizi affidati dall’Azienda sanitaria abruzzese. L’appellante, infatti, da una parte, ha allegato alla domanda di partecipazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui ha riportato di aver prestato il seguente servizio: “<em>ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila presso RSA di Montereale con la cooperativa sociale Elleuno di Alessandria dal 1 settembre 2006 a tempo pieno e indeterminato successivamente con la cooperativa sociale “Quadrifoglio” sempre come OPERATORE SOCIO SANITARIO dal 01 aprile 2013 a tempo indeterminato e a tempo pieno</em>”; dall’altra, ha inserito tra le esperienze di lavoro elencate – <em>ex</em>artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 – nel <em>curriculum</em>formativo e professionale presentato in seno alla domanda, quella di “<em>Operatore Socio Sanitario presso la RSA di Montereale A.S.L. n. 1 di L’Aquila gestita dalla cooperativa sociale “ELLEUNO” di Alessandria a tempo pieno e indeterminato dal 1/9/2006; dal 1 Aprile 2013 sotto la gestione della Cooperativa “Quadrifoglio” sempre a tempo pieno e a tempo indeterminato (…)</em>”. Indi, l’appellante non ha fatto valere in alcuna maniera gli anni di asserito servizio alle dipendenze della A.S.L. n. 1 Abruzzo, non consentendo alla Commissione esaminatrice di valutarli alla stregua di anni di carriera presso aziende del S.S.N. o enti equiparati, suscettibili – ai sensi del verbale n. 1/2016 – di far conseguire alla candidata un punteggio maggiore rispetto a quello previsto per gli anni di lavoro presso case di cura o strutture convenzionate.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. – Nella domanda di concorso, l’appellante non ha nemmeno dato conto della simultanea pendenza del contenzioso giuslavoristico che la vedeva contrapposta all’A.S.L. n. 1 Abruzzo dinanzi al Tribunale de L’Aquila e che era volto a ottenere il riconoscimento del periodo in contestazione quale periodo di servizio svolto alle dipendenze dell’Azienda sanitaria abruzzese. L’esplicitazione di tale informazione avrebbe implicato che la Commissione esaminatrice svolgesse un <em>surplus</em> di approfondimento al momento della valutazione dei titoli di carriera sottopostile dall’appellante, inducendola magari a inserire la candidata in graduatoria con il punteggio da essa rivendicato, con riserva però dell’accertamento in sede giurisdizionale della veridicità dei fatti sottesi al titolo di servizio controverso e dei conseguenti effetti sul rapporto di lavoro. Invece, l’Amministrazione appellata è rimasta incolpevolmente ignara della pendenza del contenzioso – poiché non parte del giudizio <em>de quo</em> – venendone a conoscenza soltanto nel momento in cui l’odierna appellante le ha trasmesso la decisione favorevole del giudice del lavoro, ossia in occasione dell’inoltro dell’originaria istanza di rivalutazione titoli avutosi in data 22 maggio 2017, quindi molto tempo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande – fissato dal bando nel giorno 22 dicembre 2014 – e in un momento posteriore anche rispetto all’approvazione della graduatoria del concorso avvenuta il 14 maggio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">9. – A ben vedere, la candidata non ha adempiuto al proprio onere di diligenza nella compilazione della domanda, in conformità con il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti che, per giurisprudenza costante, viene in rilievo nei procedimenti selettivi. In base a tale principio, ciascun partecipante sopporta le conseguenze di eventuali errori o incompletezze commessi nella compilazione della domanda o nella presentazione dei documenti, senza poter invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della <em>par condicio competitorum </em>(cfr<em>., ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334; <em>id</em>., 3 giugno 2024, n. 4951; <em>id.</em>, Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28; <em>id</em>., 21 novembre 2022, n. 10241; <em>id.</em>, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148).</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito delle procedure concorsuali, infatti, l’istituto del soccorso istruttorio “<em>non è attivabile allorché il candidato abbia del tutto omesso nella compilazione della domanda di partecipazione di dichiarare i titoli posseduti</em>” (Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2025, n. 2474). Ciò perché “<em>[l]’indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione; in quest’ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati</em>” (Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951). In proposito, il Consiglio di Stato ha evidenziato in più occasioni che consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della <em>par condicio</em> (cfr., <em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. VII, 21 maggio 2025, n. 4377; <em>id</em>., Sez. VI, 4 dicembre 2024, n. 9734; <em>id</em>., Sez. VII, 8 agosto 2022, n. 7000; <em>id</em>., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 7815) e ha messo in luce come dietro alla individuazione di rigorosi limiti al principio del soccorso istruttorio vi sia l’esigenza di evitare che l’allargamento del suo ambito applicativo possa – oltre ad alterare la <em>par condicio</em> – violare il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, incidere sul divieto di disapplicazione della <em>lex specialis</em> contenuta nel bando oppure eludere la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 25 febbraio 2014, n. 9).</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. – Applicando le illustrate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, deve osservarsi che la Commissione giudicatrice ha valutato i titoli di carriera dichiarati esattamente come indicati dall’appellante nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Ne riviene che il T.A.R. per l’Umbria ha correttamente avallato l’operato della Commissione la quale, basandosi su quanto dichiarato dalla candidata in seno alla domanda di concorso, le ha legittimamente assegnato il punteggio spettante, secondo il verbale n. 1 del 2016, per ogni anno di servizio “<em>presso case di cura o strutture convenzionate</em>”, non essendovi luogo per riconoscere alla ricorrente un titolo di servizio non fatto valere – per suo errore – nella domanda di partecipazione al concorso pubblico per cui è causa.</p>
<p style="text-align: justify;">10. – In aggiunta a quanto già osservato, non può sottacersi la circostanza che l’articolata vicenda giudiziaria pendente dinanzi al giudice del lavoro si è conclusa con una pronuncia della Corte d’Appello de L’Aquila – la n. 313 del 2023 – che ha statuito soltanto agli effetti economici. Segnatamente, il giudice civile ha considerato l’appellante “<em>come alle dipendenze della ASL convenuta, che ne ha di fatto utilizzato le prestazioni</em>”, facendone discendere “il <em>diritto della ricorrente a percepire, ex art. 36 c. 5 d. lgs. n. 165/2001, la differenza tra quanto di fatto corrispostole e il trattamento retributivo che avrebbe percepito, in base alla disciplina legale e contrattualcollettiva applicabile, se fosse stata alle dirette dipendenze della p.A. committente</em>” – tanto che, nel dispositivo della sentenza, viene dichiarato “<em>il diritto della ricorrente a percepire dalla ASL convenuta il trattamento retributivo previsto per i lavoratori con mansioni di Operatore Socio Sanitario – livello BS in base al CCNL comparto sanità pubblica per il periodo dal 10.9.2006 al 31.3.2013</em>” e, per l’effetto, viene condannata l’A.S.L. n. 1 Abruzzo al pagamento in favore della Amorosi delle differenze retributive dovute alla diversità di inquadramento.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, la pronuncia del giudice del lavoro contiene una statuizione rilevante ai soli fini economici, e non a quelli giuridici. Difatti, la Corte d’Appello de L’Aquila ha richiamato nella sua decisione il disposto dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui “<em>In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative</em>”. In forza del richiamo a tale norma, la quale esclude possa configurarsi un rapporto di lavoro alle dipendenze di una p.a. ove – come nel caso di specie – non siano state osservate le cogenti disposizioni che ne regolano la costituzione, la sentenza n. 313 del 2023 ha accertato l’interposizione illecita di manodopera considerando l’appellante, ai soli effetti economici, alle dipendenze della ASL e, per l’effetto, riconoscendo il “<em>diritto della ricorrente a percepire, ex art. 36 c. 5 d.lgs. n. 165/2001, la differenza tra quanto di fatto corrispostole ed il trattamento retributivo che avrebbe percepito, in base alla disciplina legale e contrattualcollettiva applicabile, se fosse stata alle dirette dipendenze della p.A. committente</em>”. Indi, la pronuncia giuslavoristica si è limitata ad attribuire all’appellante il diritto al trattamento economico spettante in base alla disciplina normocontrattuale applicabile per le prestazioni svolte a favore dell’A.S.L. abruzzese, senza conferirle lo <em>status</em> di dipendente pubblico necessario ad integrare le condizioni per l’acquisizione del maggior punteggio per titoli di servizio e, più in generale, per l’eventuale spendita del requisito curriculare in altri concorsi.</p>
<p style="text-align: justify;">11. – Tutto ciò considerato, l’appello deve essere conclusivamente respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">12. – L’acclarata infondatezza della domanda annullatoria determina la conseguente reiezione di quella risarcitoria, non ravvisandosi gli estremi di un danno ingiusto risarcibile a fronte della corretta condotta amministrativa tenuta dalla Azienda appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">13 – Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Corradino, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola D’Angelo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Scarpato, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-non-invocabilita-del-soccorso-istruttorio-nei-concorsi-pubblici-per-lintegrazione-della-domanda-di-partecipazione-con-riferimento-ai-titoli-posseduti/">Sulla non invocabilità del soccorso istruttorio, nei concorsi pubblici, per l&#8217;integrazione della domanda di partecipazione con riferimento ai titoli posseduti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;individuazione dell&#8217;atto finale dei concorsi pubblici e sull&#8217;onere di relativa impugnazione in giudizio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-dellatto-finale-dei-concorsi-pubblici-e-sullonere-di-relativa-impugnazione-in-giudizio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 07:59:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-dellatto-finale-dei-concorsi-pubblici-e-sullonere-di-relativa-impugnazione-in-giudizio/">Sull&#8217;individuazione dell&#8217;atto finale dei concorsi pubblici e sull&#8217;onere di relativa impugnazione in giudizio.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Atto finale &#8211; Delibera di approvazione della graduatoria &#8211; Onere di impugnazione. Nel caso dei pubblici concorsi, l’atto finale è costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria. Pertanto l’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-dellatto-finale-dei-concorsi-pubblici-e-sullonere-di-relativa-impugnazione-in-giudizio/">Sull&#8217;individuazione dell&#8217;atto finale dei concorsi pubblici e sull&#8217;onere di relativa impugnazione in giudizio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-dellatto-finale-dei-concorsi-pubblici-e-sullonere-di-relativa-impugnazione-in-giudizio/">Sull&#8217;individuazione dell&#8217;atto finale dei concorsi pubblici e sull&#8217;onere di relativa impugnazione in giudizio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Atto finale &#8211; Delibera di approvazione della graduatoria &#8211; Onere di impugnazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel caso dei pubblici concorsi, l’atto finale è costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria. Pertanto l’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento del giudizio di non idoneità del ricorrente incidere su un atto – quale la graduatoria – ormai divenuto inoppugnabile.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Lipari &#8211; Est. Sestini</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1925 del 2025, proposto da Manuela Bonasera, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso <em>ex lege </em>dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Claudia Cos, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 18168/2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 settembre 2025 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti l’avvocato Santi Delia e l’avvocato dello Stato Isabella Bruni;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1 – L’appellante ha partecipato al concorso ordinario per il personale docente indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23, per la classe A-01 (ex 28/A) – “<em>Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado per la Lombardia</em>”, dichiarando come titolo di accesso il possesso della “<em>Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali</em>”, ma è stata esclusa in quanto “<em>nel piano di studi</em> (universitario della candidata) <em>mancano gli esami di grafica e di percezione e comunicazione visiva</em>”, appartenenti al settore scientifico disciplinare ICAR/17 (Disegno, ex H11X), richiesti, ai fini dell’ammissione al concorso, ai titolari di tale laurea, dalla nota 2) della Classe di concorso codice A-01 della Tabella A del D.M. 259 del 9 maggio 2017 del M.I.U.R.</p>
<p style="text-align: justify;">2 – La candidata, che non aveva tempestivamente impugnato il bando di concorso, ha proposto ricorso davanti al TAR avverso la sua esclusione e ne ha chiesto l’annullamento, sostenendone l’illegittimità per presunto «<em>eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia e disparità di trattamento. difetto di istruttoria</em>». Con nota prot. 423 del 9.3.2023 è stata, poi, pubblicata la graduatoria di merito, peraltro non impugnata dalla candidata. Il Ministero ha quindi preliminarmente eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3 – Il TAR del Lazio, Sezione Terza, con la sentenza n. 18168/2024 ha esaminato la predetta eccezione senza accoglierla ed ha respinto il ricorso, ritenuto “<em>comunque infondato</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">4 – Con appello notificato il 18 febbraio 2025, tale sentenza è stata impugnata dal docente interessato. Il Ministero ha riproposto le difese svolte in primo grado e ha prodotto appello incidentale condizionato avverso la medesima sentenza, per la parte in cui non ha dichiarato inammissibile o improcedibile il ricorso. Le parti hanno poi ulteriormente messo a punto le rispettive difese mediante scambio di memorie.</p>
<p style="text-align: justify;">5 – Il Collegio ritiene di dover in primo luogo procedere all’esame dell’appello incidentale in quanto, secondo una consequenzialità logica, il suo accoglimento renderebbe inammissibile o quantomeno improcedibile l’appello principale, precludendo la possibilità di esame, da parte di questo giudice, delle complesse questioni di merito con esso dedotte.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1 –Secondo il Ministero appellante incidentale, in particolare, il bando della procedura volta al definitivo inquadramento degli inseganti prevedeva tassativi ed univoci requisiti di accesso, che si palesavano diversi da quelli necessari rispetto a quelli richiesti per il precedente periodo di insegnamento svolto a titolo precario e che, attraverso il rinvio alla vigente disciplina, includevano l’avvenuto superamento di esami mai sostenuti dall’appellante. Lo stesso avrebbe quindi dovuto impugnare in termini le previsioni del bando, in quanto aventi una diretta ed immediata efficacia escludente rispetto alla sua possibilità di partecipare alla procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2 – A giudizio del Collegio la sentenza del Tar, difesa sul punto dall’appellante, deve essere viceversa confermata per la parte in cui ha ritenuto di “<em>poter superare l’eccezione di inammissibilità</em>” per la mancata impugnativa del bando di concorso, assumendo “<em>di dover aderire alla posizione già espressa da questa sezione che, in presenza di analoghe clausole del bando che rinviano, quanto ai requisiti di accesso, ad altra regolamentazione (nel caso di specie, l’art. 3 del bando richiedeva un titolo di ammissione “coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso”), non è ravvisabile una immediata portata escludente della clausola, in assenza di un atto applicativo che, attuando siffatta previsione e valutando la coerenza del titolo, determini la lesione attuale in capo al ricorrente”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3 – Infatti, il bando di concorso non prevedeva direttamente i titoli di accesso, né rinviava ad una loro disciplina stabile ed univoca, e faceva invece riferimento alla qualificazione, in divenire, di percorsi universitari diversi ma equiparabili ai fini della individuazione delle necessarie competenze professionali, imponendo -come si dirà più avanti- una valutazione improntata a ragionevolezza circa le possibili equivalenze dei singoli percorsi formativi, di modo che solo la concreta attuazione delle previsioni generali del bando ha determinato la loro concreta lesività nei confronti. dell’appellante, che ha quindi debitamente impugnato solo il provvedimento di esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4 – La successiva eccezione, ora riproposta quale motivo dell’appello incidentale, è volta a far valere la mancata impugnazione della graduatoria finale della procedura, mancando nel ricorso perfino la generica indicazione dell’impugnazione di “<em>qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente</em>” –quando invece per consolidata giurisprudenza amministrativa (tra le molte, Cons. di Stato, sez. IV, sent. n. 6959/2020) “<em>Costituisce, pacifico principio giurisprudenziale quello secondo cui, nel caso dei pubblici concorsi, l’atto finale è costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, e che pertanto l’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento del giudizio di non idoneità del ricorrente incidere su un atto – quale la graduatoria – ormai divenuto inoppugnabile (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 11 agosto 2010, n. 5618, 17 4 settembre 2008, n. 4400, 10 maggio 2010 n. 2766, 26 agosto 2008, n. 4053)”</em></p>
<p style="text-align: justify;">5.5 –<em> </em>Neppure l’argomentazione ora sintetizzata può essere accolta. Infatti, premessa l’integrità del contraddittorio in quanto -così come rilevato dal TAR- il ricorso era stato debitamente notificato ad uno dei soggetti inseriti in graduatoria, risulta decisiva, ai fini della reiezione, la circostanza che l’impugnazione era riferita esclusivamente alla valutazione di mancanza di titoli attestanti le competenze professionali dell’appellante e alla sua conseguente esclusione dalla procedura di stabilizzazione, disposta pur dopo che la medesima aveva acquisito l’idoneità nelle medesima procedura, arrestandosi il contenzioso ad una fase anteriore e diversa della stessa procedura, che aveva quindi legittimamente (almeno quanto al profilo considerato) proseguito il suo corso senza di lui, con la pubblicazione della graduatoria e con la conseguente stabilizzando gli altri candidati ritenuti idonei a svolgere l’insegnamento messo a bando. Ne consegue che il presente contenzioso concerne solo l’accertamento della sussistenza dei titoli di partecipazione dell’appellante alla procedura ai fini della sua stabilizzazione, anche in soprannumero dopo una lunga carriera di precario, e non i successivi esiti della procedura cui hanno partecipato gli altri aspiranti, esiti che non vengono in alcun modo revocati in dubbio.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello incidentale deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">6 – La reiezione dell’appello incidentale impone di esaminare l’appello principale, volto a far dichiarare la fondatezza nel merito del ricorso di primo grado in riforma dell’appellata sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1 – Il Ministero resistente deduce che, così come rilevato dal TAR, la <em>lex specialis</em>, richiamando la disciplina vigente consolidata, “<em>prevede una specifica caratterizzazione del piano di studi, mediante i corsi specificamente allegati ed appare ab origine chiara e intellegibile, nonché immediatamente verificabile dal ricorrente”. </em>Quindi, prosegue il Ministero, l’appellante è stata legittimamente esclusa dalla procedura concorsuale perché non in possesso di titolo di studio idoneo per la classe di concorso A01 per la mancanza di alcuni esami nel piano di studi, avendo l’Amministrazione correttamente applicato la normativa nazionale concernente i titoli di accesso all’insegnamento e il bando di concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2 – Il TAR ha infatti considerato che l’Amministrazione ha rilevato la mancanza, nel piano di studi dell’appellante, degli esami di grafica e di percezione e comunicazione visiva, quindi il provvedimento di esclusione, alla stregua della normativa vigente e del bando di concorso, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in presenza di una richiesta di requisiti integrativi volta a colmare le lacune, rispetto alla disciplina da insegnare (arte e immagine), della laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, trattandosi di un corso di laurea diretto a formare una figura professionale diversa, preposta alla tutela, gestione e manutenzione del patrimonio architettonico, urbano e ambientale ed operante nel settore del restauro conservativo, del recupero ambientale e della valorizzazione del patrimonio storico.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3 – La predetta argomentazione non risulta peraltro del tutto convincente, a fronte di una previsione del bando riferita a percorsi di studio diversi ma analoghi, che implicava una necessaria ponderazione quanto alla previsione, in altri atti generali risalenti nel tempo e in alcun modo riferiti al concorso in esame, di esami riferiti a competenze comunque presenti nel corso di laurea frequentato dall’appellante con specifico riferimenti alle discipline da insegnare (arte e immagine nelle scuole secondare di primo grado).</p>
<p style="text-align: justify;">6.4 – Infatti, la Tabella A del D.M. n. 259/2017 come indirettamente richiamata dal bando, prevede in via generale requisiti integrativi (esami addizionali) per i laureati in “Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali” (SCBAA) ed il TAR ha ritenuto l’applicazione di tale clausola – non direttamente evincibile dal bando- al concorso in esame fosse giustificata, nella specifica fattispecie, dalla differenza tra il piano di studi di tale corso e quello della laurea in Architettura, alla quale invece si riconosce l’accesso diretto alla classe di concorso A-01, senza necessità di integrazioni, quando invece, all’esito di una semplice lettura dei programmi di studio del predetto corso, si evince che, anche in assenza dei due specifici esami di grafica e di percezione e comunicazione visiva, il complessivo corso di laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali presuppone, necessariamente, un approccio grafico e visuale necessario alla conservazione, valutazione e migliore fruizione dei beni di interesse artistico, storico e culturale, e quindi una competenza e sensibilità professionale necessariamente estesa, anche ai fini dello svolgimento degli insegnamenti in esame, alla capacità di espressione e di percezione critica anche mediante la grafica e il linguaggio visivo, risultando in ogni caso assicurata la tutela del preminente diritto allo studio degli studenti. D’altronde in alcun modo l’Amministrazione ha motivato un diverso avviso circa la eterogeneità dei due corsi di studio, né in sede d motivazione dell’esclusione, né in sede contenziosa, non avendo neppure ottemperato alla richiesta istruttoria del TAR di fornire una tabella a fronte degli esami dei diversi corsi di studi universitari.</p>
<p style="text-align: justify;">6.4 – A comprova di quanto ora considerato può essere allegata la lunga pregressa esperienza dell’appellante quale insegnante supplente delle stesse materia sopraindicate, in quanto, alla stregua di un generalissimo criterio interpretativo, degli atti pubblici secondo presunzione di legittimità, non è ipotizzabile, in quanto confliggente con i fondamentali principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione -anche scolastica- sanciti dall’articolo 97 della Costituzione e con le previsioni eurounitarie di tutela dei lavoratori precari, una disciplina nazionale di rango normativo secondario che -nel senso in è stata indebitamente interpretata dall’Amministrazione – si paleserebbe non solo lesiva dell’affidamento suscitato nel lavoratore precario, a causa di una tardiva e non univoca di previsione di requisiti per la sua stabilizzazione diversi da quelli in base ai quali l’amministratrice datrice di lavoro ha potuto usufruire di identiche prestazioni rese a titolo precario, bensì, anche lesiva del preminente diritto degli studenti del sistema di istruzione pubblica obbligatoria a ricevere un insegnamento svolto da insegnanti -indifferentemente se precari o stabilizzati.- muniti delle necessarie competenze.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, l’esame dell’ulteriore motivo d’appello riferito alla violazione del legittimo affidamento dell’appellante risulta assorbito dalle pregresse considerazioni riferite alla necessità di una interpretazione conforme a legittimità delle regole del concorso, in accoglimento del precedente motivo d’appello volto a far valere la irragionevolezza, sotto plurimi motivi, della disposta esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">6.5 – La sostanziale equiparabilità dei diversi corsi di laurea considerati ai fini in esame rende, infine, fondata anche la censura d’appello concernente la ingiustificata disparità di trattamento di candidati che pur potevano vantare, come detto, requisiti equiparabili di competenza professionale per lo svolgimento dell’insegnamento delle materie messe a bando. Né può trascurarsi che la stessa Amministrazione ha ripetutamente assegnato piena valenza equipollente al titolo di studio posseduto dall’appellante, giudicandolo idoneo per l’attività di docenza in qualità di supplente.</p>
<p style="text-align: justify;">7 – In conclusione, l’appello principale deve essere accolto mentre l’appello incidentale del Ministero deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue, in definitiva, l’accoglimento del ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">8 – Gli effetti conformativi della presente decisione comportano l’obbligo dell’amministrazione di ammettere l’appellante alla procedura di stabilizzazione in esame, assumendo ogni pertinente determinazione afferente alla posizione lavorativa dell’interessata..</p>
<p style="text-align: justify;">8 – La peculiarità e novità del caso giustifica, infine, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati davanti al TAR.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Lipari, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Daniela Di Carlo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Zeuli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Pietro De Berardinis, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-dellatto-finale-dei-concorsi-pubblici-e-sullonere-di-relativa-impugnazione-in-giudizio/">Sull&#8217;individuazione dell&#8217;atto finale dei concorsi pubblici e sull&#8217;onere di relativa impugnazione in giudizio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sull&#8217;utilizzo delle graduatorie concorsuali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullutilizzo-delle-graduatorie-concorsuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 10:22:53 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89962</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullutilizzo-delle-graduatorie-concorsuali/">Sull&#8217;utilizzo delle graduatorie concorsuali.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Graduatorie concorsuali &#8211; Utilizzo &#8211; Scelta discrezionale della p.a. &#8211; Priorità nello scorrimento delle graduatorie &#8211; Sussiste solo per le graduatorie “proprie”. L’utilizzo delle graduatorie concorsuali, indipendentemente dalla durata della loro validità, rientra nella scelta ampiamente discrezionale della p.a. e in nessun caso costituisce obbligo per essa. La</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullutilizzo-delle-graduatorie-concorsuali/">Sull&#8217;utilizzo delle graduatorie concorsuali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullutilizzo-delle-graduatorie-concorsuali/">Sull&#8217;utilizzo delle graduatorie concorsuali.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Graduatorie concorsuali &#8211; Utilizzo &#8211; Scelta discrezionale della p.a. &#8211; Priorità nello scorrimento delle graduatorie &#8211; Sussiste solo per le graduatorie “proprie”.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’utilizzo delle graduatorie concorsuali, indipendentemente dalla durata della loro validità, rientra nella scelta ampiamente discrezionale della p.a. e in nessun caso costituisce obbligo per essa. La priorità dello scorrimento delle graduatorie, rispetto all’indizione di un nuovo concorso, è applicabile soltanto in relazione a graduatorie “proprie”. Quindi, l’obbligo di una approfondita motivazione in caso di preferenza per il concorso in luogo allo scorrimento deve essere ricondotto sempre ad alternative operanti nell’ambito della medesima amministrazione, ciò che non ricorre nella fattispecie in esame.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corradino &#8211; Est. Zafarana</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7332 del 2024, proposto da<br />
Alfredo Soricelli e Vincenzo Vanacore, rappresentati e difesi dall’avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">– Azienda Ospedaliera San Pio, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;<br />
– Regione Campania, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
– Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em> non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n.4367/2024, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera San Pio e della Regione Campania;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e viste le conclusioni delle parti come in atti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Gli appellanti partecipavano al concorso indetto nel 2017 dall’A.S.L. Caserta per il reclutamento di n. 3 dirigenti avvocati, terminato con deliberazione n. 893 del 1.6.2021 di approvazione della relativa graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, all’esito di un ricorso proposto da altro candidato avverso la propria esclusione, accolto con sentenza n. 8609/2021 del Consiglio di Stato, faceva seguito l’integrazione della graduatoria medesima con delibera A.S.L. Caserta n. 461 del 29.3.2022 in virtù della quale:</p>
<p style="text-align: justify;">– l’avv. Pepe (ricorrente vittorioso) si collocava all’ottavo posto, ovvero l’ultima posizione utile ai fini delle assunzioni già effettuate (tre vincitori, oltre cinque assunti per scorrimento);</p>
<p style="text-align: justify;">b) l’avv. Antonia Sarro, divenuta nona (prima ottava), pure veniva mantenuta in servizio in soprannumero con riassorbimento sul Piano del Fabbisogno del personale da emanarsi;</p>
<p style="text-align: justify;">c) la graduatoria degli idonei non assunti rimaneva invariata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Successivamente, con deliberazione n. 1164 del 7.11.2023, il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento procedeva all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente avvocato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. A seguito della indizione del concorso, con pec dell’8.11.2023, gli avv. ti Soricelli e Vanacore diffidavano l’A.O. San Pio evidenziando la vigenza della graduatoria del precedente concorso per come riformulata dall’ASL Caserta con delibera n. 461 del 29.3.2022.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Alla diffida degli scriventi, con nota prot. n. 24010 del 29.11.2023, il Direttore della UOC Risorse Umane replicava che la graduatoria dell’Asl Caserta non era più vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. Ciò posto, con ricorso proposto dinnanzi al Tar per la Campania gli odierni appellanti hanno impugnato la delibera n. 1164 del 7.11.2023 dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento avente ad oggetto l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente avvocato, dolendosi che l’amministrazione non abbia attinto alla graduatoria dell’A.S.L. Caserta. Hanno dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. Con motivi aggiunti depositati il 20.2.2024 hanno poi impugnato gli ulteriori atti consequenziali (tra cui, il bando di concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente avvocato, pubblicato in data 8.1.2024, la tabella di monitoraggio delle graduatorie vigenti delle Aziende Sanitarie Regionali Campania relative al mese di gennaio 2024, pubblicata il 29.1.2024).</p>
<p style="text-align: justify;">1.7. Si è costituita in primo grado l’Azienda Ospedaliera San Pio e la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso; nell’ultima memoria l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento ha anche opposto la parziale inammissibilità del ricorso, con riferimento al ricorrente Vanacore che, a differenza dell’altro ricorrente Soricelli, non ha presentato domanda di partecipazione al concorso da essa indetto.</p>
<p style="text-align: justify;">1.8. Con sentenza n..4367/2024 il Tar per la Campania ha rigettato il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con atto notificato il 27 settembre 2024 gli avvocati Soricelli e Vanacore hanno appellato la suddetta sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Il gravame è affidato a cinque distinti seguenti motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con i primi quattro motivi gli appellanti denunciano l’erroneità della sentenza di primo grado deducendo i vizi di violazione e/o falsa applicazione degli artt.: 81, 97, 98, 120, cost.; 9, l. 3/2003; 3, c. 61, l. 350/2003; art. 14, c. iv-bis, d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012; art. 4, d.l. 101/2013, conv. in l. 125/2013; art. 4-bis, d.l. 158/2012, conv. in l. 189/2012; 1, 2 e 3, l. 241/1990. Eccesso di potere per violazione delle circolari del commissario contraddittorietà tra atti, illogicità, irragionevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il quinto motivo censurano la sentenza anche relativamente alla statuizione sulle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Si sono costituiti in giudizio l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento e la Regione Campania che hanno chiesto rigettarsi l’appello.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. Alla pubblica udienza del 5 giugno 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Va premesso che, ai sensi dell’art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la graduatoria di enti pubblici ha validità di 2 anni dalla data di approvazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tar ha ritenuto infondato il ricorso su tutti i profili di censura sollevati dai ricorrenti ritenendo in sintesi che:</p>
<p style="text-align: justify;">– non è predicabile un obbligo dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento di attingere alla graduatoria concorsuale dell’A.S.L. Caserta. Difatti, l’art. 3, comma 61, della L. 350/2003 non contempla un doveroso utilizzo/scorrimento della graduatoria di altra amministrazione trattandosi di mera facoltà, come si desume dalla formulazione letterale della norma (“le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie amministrazioni”). di pubblici concorsi approvate da altre Al riguardo, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che “l’utilizzo delle graduatorie concorsuali, indipendentemente dalla durata della loro validità, rientra nella scelta ampiamente discrezionale della p.a. e in nessun caso costituisce obbligo per essa” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5792/2013);</p>
<p style="text-align: justify;">– la priorità dello scorrimento delle graduatorie, rispetto all’indizione di un nuovo concorso, è applicabile soltanto in relazione a graduatorie “proprie”; quindi, l’obbligo di una approfondita motivazione in caso di preferenza per il concorso in luogo allo scorrimento deve essere ricondotto sempre ad alternative operanti nell’ambito della medesima amministrazione, ciò che non ricorre nella fattispecie in esame (Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 14/2011);</p>
<p style="text-align: justify;">– sempre ai sensi del richiamato art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, l’utilizzo della graduatoria di altra amministrazione è, in ogni caso, subordinata al “previo accordo” fra le amministrazioni interessate, quindi ad una convenzione che deve necessariamente precedere l’attingimento. E nel caso in esame il previo accordo non sussiste. Tale approdo è, peraltro, conforme all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 909/2015);</p>
<p style="text-align: justify;">– a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 8609/2021 (che ha annullato l’esclusione di un candidato) <em>“non vi è stata alcuna riformulazione sostanziale della graduatoria dell’A.S.L. Caserta – alla quale i ricorrenti chiedono di attingere – bensì una mera rettifica che non ha apportato alcuna significativa modifica alla graduatoria di merito. … Deve quindi ritenersi che tale riammissione abbia rappresentato una mera integrazione della graduatoria originaria – e non una riformulazione sostanziale sicché essa si palesa inidonea a determinare un differimento della validità temporale della graduatoria conclusiva”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Ciò precisato possono illustrarsi i primi quattro motivi di appello.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno contestato la pronuncia impugnata nella parte in cui il T.A.R. Campania ha riconosciuto che in capo alla Azienda Ospedaliera San Pio non sussisteva alcun obbligo di reperire e scorrere le graduatorie approvate da un’altra amministrazione (nel caso di specie dall’ASL di Caserta), trattandosi di una opzione meramente discrezionale e non di una scelta obbligata.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Con il secondo motivo di gravame parte appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rilevato che non può sussistere <em>“un obbligo di scorrimento di graduatoria di una diversa A.S.L. da parte dell’amministrazione intimata fondato sul contenuto delle note della Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dei disavanzi del settore sanitario del 2017 trattandosi di atti che, per il principio di gerarchia delle fonti, non possono introdurre disposizioni in deroga al superiore quadro ordinamentale di settore”; </em>sostiene, parte appellante,<em> </em>che le circolari diramate dalla struttura commissariale in tema di utilizzo delle graduatorie concorsuali di altre amministrazioni avrebbero portata precettiva generale in quanto adottati da soggetti collocati in posizione apicale nell’ambito degli apparati amministrativi.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Con il terzo motivo di appello gli appellanti hanno contestato la pronuncia gravata nella parte in cui il T.A.R. Campania ha rilevato che <em>“l’utilizzo della graduatoria di altra amministrazione è, in ogni caso, subordinata al “previo accordo” fra le amministrazioni interessate, quindi ad una convenzione che deve necessariamente precedere l’attingimento”;</em> sostiene invece, parte appellante, che l’accordo tra le parti interessate sarebbe potuto intervenire anche prima dell’assunzione per scorrimento e non necessariamente prima dell’indizione del concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. Con il quarto motivo di appello gli appellanti hanno infine contestato la pronuncia gravata nella parte in cui il T.A.R. Campania ha accertato che, all’epoca dell’indizione del concorso in contestazione, risultava ormai inefficace la graduatoria approvata dall’ASL di Caserta in quanto scaduto il termine biennale di validità della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">E al riguardo i ricorrenti sostengono che la graduatoria del concorso indetto nel 2017 dall’A.S.L. Caserta per il reclutamento di n. 3 dirigenti avvocati – cui avevano partecipato – approvata con deliberazione n. 893 del 1.6.2021 fosse ancora valida al momento dell’indizione del concorso di cui chiedono l’annullamento, perché successivamente, detta graduatoria veniva “radicalmente” riformulata all’esito di un separato ricorso proposto da altro candidato avverso la propria esclusione, accolto con sentenza n. 8609/2021 del Consiglio di Stato, cui faceva seguito la riapprovazione della graduatoria medesima con delibera A.S.L. Caserta n. 461 del 29.3.2022. Sarebbe pertanto da quest’ultima data che, in tesi, decorrerebbe il termine biennale per computare la validità della graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Per ragioni di ordine logico il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente il quarto motivo, risultando pregiudiziale rispetto all’esame delle altre censure proposte coi primi tre motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assunto da cui muovono gli appellanti è che la delibera della A.S.L. Caserta n. 461 del 29.3.2022 abbia “radicalmente” modificato “in senso sostanziale” l’originaria graduatoria approvata con deliberazione n. 893 del 1.6.2021, così novandola in modo tale da doversi considerare una nuova graduatoria. Da tale nuova data decorrerebbe in tesi il termine biennale di validità della graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. La censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, come correttamente ritenuto dal TAR, <em>“non vi è stata alcuna riformulazione sostanziale della graduatoria dell’A.S.L. Caserta – alla quale i ricorrenti chiedono di attingere – bensì una mera rettifica che non ha apportato alcuna significativa modifica alla graduatoria di merito. Infatti, come riferito dall’amministrazione, vi è stato l’inserimento in graduatoria di un candidato inizialmente escluso e poi riammesso in seguito ad un diverso giudizio, ciò che ha dato luogo allo slittamento al nono posto di altro soggetto – in precedenza posizionato all’ottavo posto – che, a sua volta, non ha patito alcun pregiudizio poiché è stato comunque mantenuto in servizio in soprannumero.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tale limitata modifica ha quindi riguardato un solo candidato, peraltro estraneo al giudizio in trattazione, ha comportato lo slittamento di una sola posizione (dalla n. 8 alla n. 9) ininfluente sui ricorrenti (collocati al n. 12 e n. 14) e, giova sottolinearlo, tutti i candidati inseriti – ivi compresi i ricorrenti – hanno conservato invariato il punteggio e l’ordine di posizione. Deve quindi ritenersi che tale riammissione abbia rappresentato una mera integrazione della graduatoria originaria – e non una riformulazione sostanziale sicché essa si palesa inidonea a determinare un differimento della validità temporale della graduatoria conclusiva”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che l’atto idoneo a produrre la novazione della data di inizio vigenza di una graduatoria non può essere che un provvedimento di annullamento e sostituzione della stessa, con consequenziale estinzione di tutti i rapporti giuridici costituiti sulla base della graduatoria annullata, laddove già utilizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia nel caso in esame la sentenza n. 8609/2021 di questa Sezione non ha affatto annullato la graduatoria del concorso in esame, ma soltanto l’illegittima esclusione dell’Avv. Pepe dalla procedura selettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">La graduatoria per Dirigente Avvocato è pertanto quella approvata dall’ASL Caserta con delibera n. 893 del 01/06/2021, mentre la Deliberazione dell’ASL Caserta n. 461 del 29/03/2022, avente ad oggetto “C<em>oncorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigenti avvocato – Integrazione</em>”, dalla quale gli appellanti pretendono di far risalire la data di inizio vigenza della graduatoria, è un atto di mera “integrazione” della graduatoria già approvata, valida ed efficace.</p>
<p style="text-align: justify;">Coerentemente con il giudicato della sentenza, con la deliberazione n.21 dell’11 gennaio 2022 l’ASL Caserta disponeva, infatti, la riconvocazione della Commissione esaminatrice esclusivamente ai fini della prosecuzione della procedura selettiva del suddetto ricorrente, senza farsi luogo ad alcuna rivalutazione delle prove o dei titoli di tutti gli altri candidati (non essendo stata annullata la graduatoria).</p>
<p style="text-align: justify;">E conseguentemente la deliberazione della ASL Caserta n. 461 del 29/03/2022, all’esito delle prove concorsuali dell’avv. Pepe, costituisce una mera integrazione della graduatoria già approvata con il solo inserimento del suddetto candidato tra i vincitori all’ottavo posto, di modo che l’ottavo graduato è slittato al nono posto ma è stato comunque mantenuto in servizio in sovrannumero con la medesima deliberazione e, pertanto, non risulta anteposto per slittamento alla graduatoria degli idonei non utilmente graduati. Sicché non soltanto non vi è stata alcuna rivalutazione delle prove espletate e dei titoli per come risultanti dalla graduatoria originaria ma soprattutto, per quel che qui rileva, è rimasta immutata la graduatoria degli idonei non utilmente graduati da cui attingere per eventuali scorrimenti, sicché tutti i candidati inseriti – ivi compresi gli appellanti collocati al n. 12 e n. 14 – hanno conservato invariato sia il punteggio, sia l’ordine di posizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue, pertanto, che la graduatoria approvata in data 01/06/2021 con Delibera 893 è scaduta in data 31/05/2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultima argomentazione risulta assorbente in ordine alla impossibilità di procedere allo scorrimento della “graduatoria di altra amministrazione” e l’Azienda Sanitaria nel dare semplicemente atto che non vi erano graduatorie valide sulla piattaforma regionale Sifonia, ha legittimamente indetto il concorso senza che fosse necessario fornire alcuna altra motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. L’infondatezza del quarto motivo di gravame risulta assorbente ai fini del decidere, risultando superfluo l’esame dei primi tre motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Infine resta da esaminare il quinto motivo di appello con il quale gli appellanti si dolgono della condanna alle spese di giudizio statuita in sentenza (€ 2.000,00 in favore di ciascuna Amministrazione) sostenendo, da un lato, che il Tar non avrebbe tenuto conto che i ricorrenti avevano prestato affidamento sull’orientamento consolidato della Sezione V del Tar Napoli e sulla nota prot. 0134155 del 31.5.2023 a firma del Direttore generale e del Dirigente il Settore Personale dell’ASL Caserta; e dall’altro che si trattava di una causa di pubblico impiego in cui la parte debole del rapporto è il lavoratore.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, per granitica giurisprudenza <em>“Con riferimento alle spese del giudizio di primo grado, la statuizione del T.a.r. sul punto costituisce espressione di un potere discrezionale, sindacabile in sede di appello solo nell’ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa oppure per il caso in cui la decisione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate”</em> (Consiglio di Stato sez. VII, 29/01/2025, n.700).</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso in esame, avendo il giudice di prime cure fatto mera applicazione del criterio generale della soccombenza, sicché il motivo non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Conclusivamente l’appello è infondato e va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Corradino, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola D’Angelo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;insussistenza, nei concorsi pubblici, dell&#8217;obbligo della Commissione di comunicare i criteri di valutazione ai candidati.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-nei-concorsi-pubblici-dellobbligo-della-commissione-di-comunicare-i-criteri-di-valutazione-ai-candidati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 08:11:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-nei-concorsi-pubblici-dellobbligo-della-commissione-di-comunicare-i-criteri-di-valutazione-ai-candidati/">Sull&#8217;insussistenza, nei concorsi pubblici, dell&#8217;obbligo della Commissione di comunicare i criteri di valutazione ai candidati.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Commissione &#8211; Criteri di valutazione &#8211; Obbligo di comunicazione &#8211; Insussistenza. Nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice non ha l’obbligo di comunicare i criteri di valutazione ai candidati, essendo evidente che l’esigenza di predeterminati criteri di valutazione è preordinata ad assicurare il rispetto dell’imparzialità e della par condicio</p>
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<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Commissione &#8211; Criteri di valutazione &#8211; Obbligo di comunicazione &#8211; Insussistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice non ha l’obbligo di comunicare i criteri di valutazione ai candidati, essendo evidente che l’esigenza di predeterminati criteri di valutazione è preordinata ad assicurare il rispetto dell’imparzialità e della par condicio nelle operazioni di correzione degli elaborati, e non ad agevolare i candidati nello svolgimento di una prova di esame qualitativamente migliore.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Ricchiuto &#8211; Est. Giudice</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza Quater)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6338 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Angela Barbaro, rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Samengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Annarita Neccia, Tiziana Gatta, non costituite in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della graduatoria delle prove scritta e pratica pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda in data 10/05/2021 e della medesima graduatoria pubblicata nuovamente (sempre sul sito web) in “rettifica” in data 12/05/2021– nonché dei relativi atti di approvazione delle stesse – contenente l’elenco dei candidati ammessi alla successiva prova orale del “<em>Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato di 45 posti di Assistente Amministrativo cat. C, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea</em>”, di cui al Bando pubblicato (in estratto) nella G.U. n.90 del 15/11/2019 e sul BURL n.82 del 10/10/2019 (testo integrale), nella parte in cui “non ammette” la ricorrente all’orale e la esclude dal Concorso con voto alla prova scritta di 20/30;</p>
<p style="text-align: justify;">– della deliberazione n. 1286 del 17/12/2020 con cui è stata disposta la “rimodulazione” dei posti messi a concorso da n. 45 unità a n. 20 unità (come proposto dalla Direzione Aziendale) e nominata la Commissione incaricata di sovrintendere allo svolgimento del suddetto concorso;</p>
<p style="text-align: justify;">– dei quiz e dei relativi punteggi assegnati dalla Commissione alla ricorrente per la prova scritta, a seguito dei quali la stessa è stata esclusa dal concorso, prelevati dall’area personale del sito web dall’Amministrazione nonché prodotti in screenshot nel presente atto;</p>
<p style="text-align: justify;">– degli atti e dei verbali dagli estremi ignoti relativi alla prova scritta svolta dalla ricorrente e all’esito della quale la stessa ha riportato il punteggio di 20/30 ed è stata ingiustamente esclusa dalla prova orale e dal concorso;</p>
<p style="text-align: justify;">– degli atti e dei verbali dagli estremi ignoti con cui la Commissione ha introdotto per la prova scritta svolta dal 5/05/2021 al 7/05/2021 “nuovi e diversi” criteri di valutazione e introdotto “domande di Diritto Costituzionale” tra i quesiti della prova scritta proposti ai candidati;</p>
<p style="text-align: justify;">– nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione a seguito dell’istanza di accesso dell’11/06/2021 e comunque lesivo dei diritti e degli interessi della odierna ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Per quanto riguarda i motivi aggiunti</em>:</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.2 del 3/05/2021 recentemente conosciuto in data 2/07/2021, con cui la Commissione ha preso atto di quanto concordato con la RTI N&amp;C S.r.l. / Fastweb S.p.A. per la creazione della piattaforma concorsuale, della lettera di invito al concorso e disposto “nuovi e diversi” criteri di valutazione per la prova scritta e per quella pratica;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.3 del 3/05/2021 recentemente conosciuto in data 2/07/2021, con cui la Commissione ha rinnovato i criteri di valutazione per la prova scritta e per quella pratica nonché consegnato al referente della RTI N&amp;C S.r.l. / Fastweb S.p.A. la “pen drive” con tutte le domande delle prove introducendo tra le stesse “domande di Diritto Costituzionale”;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.4 e 5 recentemente conosciuti in data 2/07/2021 e relativi alle prove scritta e pratica svolte la mattina e il pomeriggio del 5/05/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.6 e 7 recentemente conosciuti in data 2/07/2021 e relativi alle prove scritta e pratica svolte la mattina e il pomeriggio del 6/05/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.8 e 9 recentemente conosciuti in data 2/07/2021 e relativi alle prove scritta e pratica svolte la mattina e il pomeriggio del 7/05/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.1 del 30/03/2021 recentemente conosciuto in data 2/07/2021, con cui la Commissione ha preso atto di quanto disposto dalla “<em>lex specialis</em>” relativa al Concorso in oggetto confermando le date di svolgimento delle prove;</p>
<p style="text-align: justify;">– della graduatoria finale di merito pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda – unitamente alla deliberazione n.766/2021 – in data 15/07/2021, contenente l’elenco dei candidati vincitori e idonei del concorso indetto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea per la copertura a tempo pieno e determinato di 20 posti di Assistente Amministrativo cat. C, di cui al Bando pubblicato (in estratto) sulla G.U. n.90 del 15/11/2019 e sul BURL n.82 del 10/10/2019 (testo integrale);</p>
<p style="text-align: justify;">– della deliberazione n.766 del 14/07/2021, pubblicata sul sito istituzionale in data 15/07/2021, con cui il Direttore Generale dell’Azienda ha deliberato – sulla base della proposta presentata dal Direttore f.f. della U.O.C. – di approvare gli atti e in particolare la suddetta graduatoria di merito del concorso pubblico per n.20 posti di Assistente Amministrativo Cat.C, con le ulteriori determinazioni ivi inclusa quella di “<em>procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati a decorrere dal 01.09.2021</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– della proposta di delibera presentata dal Direttore f.f. della U.O.C. e dei pareri favorevoli resi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario entrambi atti presupposti alla deliberazione n.766 del 14/07/2021 nonché della proposta di delibera presentata dal Direttore f.f. della U.O.C. quale atto presupposto alla deliberazione n.649 del 4/06/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti i successivi atti di pubblicazione della delibera n.766 del 14/07/2021 e della graduatoria di merito del concorso in oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli ulteriori e successivi atti di assunzione dei candidati vincitori del concorso in oggetto, che l’Azienda si è impegnata ad assumere a decorrere dal prossimo 1/09/2021 come indicato nella deliberazione n.766 del 14/07/2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-<em>bis</em>, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 giugno 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – Con bando pubblicato nella G.U. n. 90 del 15/11/2019 e sul BURL n. 82 del 10/10/2019, l’Azienda ospedaliera Universitaria Sant’Andrea ha indetto un “<em>Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato di 45 posti di Assistente Amministrativo cat. C, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’avviso pubblico prevedeva l’articolazione del concorso in tre prove: scritta, pratica e orale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’odierna ricorrente ha partecipato alla indicata procedura concorsuale e svolto la prova scritta e pratica, risultando, a seguito della pubblicazione della graduatoria “non idonea” con conseguente esclusione dal colloquio orale conclusivo e dal concorso. Segnatamente ha riportato ha ottenuto il punteggio di 20/30, di poco inferiore alla soglia minima indicata dal Bando di 21/30.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale determinazione è insorta con il ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio, affidato ai seguenti motivi di censura:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>I. Violazione di legge, della “</em>lex specialis<em>”, degli artt. 3, 97 Costituzione per il mancato rispetto dei principi di “</em>par condicio<em>” tra candidati, del principio di affidamento, d’imparzialità e trasparenza della procedura selettiva; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e travisamento di fatti: nella parte in cui la commissione ha modificato i criteri di valutazione della prova scritta previsti nel bando e illegittimamente introdotto domande di diritto costituzionale (prova di resistenza della ricorrente)</em>, prevedendo il bando, al contrario, quali materie oggetto d’esame “<em>diritto amministrativo e legislazione sanitaria nazionale e regionale</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, si deduce che, proprio a causa delle (due) domande errate in materia di diritto costituzionale, la ricorrente non è riuscita a raggiungere la sufficienza, ottenendo un risultato di un punto inferiore alla soglia minima fissata;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>II. Violazione di legge, dell’art.12 DPR n.487/1994, “</em>lex specialis<em>”, degli artt. 3, 97 Costituzione per il mancato rispetto dei principi di “</em>par condicio<em>” tra candidati, del principio di affidamento, imparzialità e trasparenza della procedura selettiva; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e travisamento di fatti: nella parte in cui l’azienda ha modificato i criteri di valutazione della prova scritta previsti nel bando e illegittimamente introdotto la decurtazione del punteggio di 0,25 per ogni risposta errata.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Detta penalità – a causa della quale la ricorrente, che ha risposto in modo corretto a 22 domande su 30, ha ottenuto il punteggio di 20/30, di poco inferiore alla sufficienza indicata dal Bando in 21/30 – sarebbe stata introdotta nel programma informatico di correzione dei quiz installato nei Tablet utilizzati per la prova a totale insaputa dei candidati, che non sarebbero pertanto stati debitamente informati.</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto n. 3461 del 19 giugno 2021 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, costituitasi in resistenza, ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile e comunque infondato, cui parte ricorrente ha replica con memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza collegiale n. 3794 del 9 luglio 2021 è stata respinta la domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti, riproponendo i medesimi motivi di censura articolati nell’atto introduttivo del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza straordinaria del 20 giugno 2025, svolta da remoto, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere, pertanto, respinti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si controverte della legittimità della procedura concorsuale relativa alla copertura 45 posti di assistente amministrativo Cat. C, per le esigenze dell’azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea, cui ha partecipato la ricorrente, risultando non idonea all’esito della prova scritta.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, detta candidata, su 30 domande ha risposto a ventidue domande in maniera corretta e alle rimanenti otto in modo errata, conseguendo – tenuto conto della penalità di 0,25 punti applicata per ogni risposta errata – complessivamente un punteggio di 20/30 punti, inferiore al punteggio minimo richiesto per accedere alla prova orale, di 21/30.</p>
<p style="text-align: justify;">Il gravame è volto a contestare il suddetto punteggio conseguito all’esito della prova scritta, che sarebbe illegittimo perché i quesiti a risposta multipla conterrebbero domande afferenti ad elementi di diritto costituzionale, materia non ricomprese tra quelle indicate nel bando ai fini del concorso. Il punteggio assegnato sarebbe altresì illegittimo perché la Commissione d’esame avrebbe introdotto – “a totale insaputa dei candidati” – la penalità di 0,25 punti per ogni risposta sbagliata.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, con il primo motivo di doglianza del ricorso introduttivo, la parte censura l’inserimento nei test di cinque quesiti di diritto costituzionale, malgrado il bando individuasse, invece, quali materie oggetto d’esame esclusivamente quelle di “<em>diritto amministrativo e legislazione sanitaria nazionale e regionale</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, in primo luogo, si contesta la fondatezza della tesi della presunta estraneità rispetto alle materie previste dal bando di concorso delle due domande errate, concernenti rispettivamente la delegificazione e la tutela della sfera religiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, si evidenzia che l’istituto della delegificazione, concernendo le fonti normative di natura regolamentare, i c.d. “regolamenti delegati”, costituisce invero oggetto di trattazione nell’ambito dello studio del diritto amministrativo, annoverato dalla <em>lex specialis </em>tra le materie oggetto di esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla pertinenza della domanda in materia di sfera religiosa, il richiamo alla Costituzione, contenuto nel quesito, non determina l’esclusiva riconducibilità della domanda nell’alveo del diritto costituzionale, potendo rientrare l’argomento in questione nel nucleo delle conoscenze di diritto pubblico di base richieste a un candidato che partecipi ad un concorso per posti dell’area amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Impregiudicate le considerazioni che precedono, il Collegio rileva altresì, in linea con quanto evidenziato nell’ordinanza cautelare, che le censure dirette a contestare cinque quesiti di diritto costituzionale, asseritamente incongruenti con l’oggetto delle prova scritta del concorso, appaiono, in ogni caso, inammissibili, rimarcando, al riguardo, la contraddittorietà della posizione della ricorrente, la quale, da un lato, rivendica il voto favorevole dei tre quesiti di diritto costituzionale cui ha risposto correttamente, dall’altro, contesta i soli due quesiti di diritto costituzionale cui ha risposto in maniera errata.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, anche a voler non considerare le risposte errate fornite in relazione ai due quesiti di diritto costituzionale con risposta errata, il punteggio complessivo della prova scritta sostenuta dalla ricorrente sarebbe incrementato di soli 0,50 punti, portandosi da 20/30 a 20,50/30, che è comunque inferiore al punteggio minimo individuato di 21/30. Quindi, anche se si decurtano dal punteggio complessivo della prova scritta i punti delle relative penalità (2*0,25 = 0,50) l’istante non conseguirebbe alcuna utilità sostanziale (non potendo, in alcun modo, l’eventuale annullamento della domanda comportare anche l’auspicata attribuzione al candidato interessato del punteggio, “<em>di punti 1</em>”, previsto per ciascuna risposta esatta).</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo di diritto articolato nel ricorso introduttivo del giudizio è, dunque, infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente ha contestato la previsione della Commissione di una penalità di 0,25 per ogni risposta errata fornita dal candidato.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, il Collegio osserva che si tratta di un criterio affidato alla discrezionalità della Commissione, peraltro stabilito e sanzionato prima dell’inizio delle operazioni di valutazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, nella riunione del 3 maggio 2021 (v. relativo verbale, All. 2 alla memoria dell’Azienda sanitaria resistente del 1° luglio 2021) la Commissione d’esame – preso atto, tra l’altro, della creazione di una piattaforma concorsuale, in cui importare le istanze dei candidati e caricare le prove di esame con disposizione randomica, attraverso una password criptata – fermi restando i punteggi massimi (30 prova scritta, 20 pratica e 20 orale) previsti dal bando per ogni singola prova, ha stabilito i seguenti specifici punteggi da attribuire:</p>
<p style="text-align: justify;">– <em>prova scritta</em> per la domanda esatta punti 1 (uno) – domanda senza risposta punti 0 (zero) – domanda sbagliata punti -0,25 (meno zero virgola venticinque);</p>
<p style="text-align: justify;">– <em>prova pratica</em> punti 2 (due) per ogni risposta esatta e nessuna penalizzazione nel caso di risposta errata/omessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, nel giorno della prima delle sessioni d’esame, in data 5 maggio 2021, cui ha partecipato la ricorrente (v. relativo verbale di cui all’’Allegato 4 alla memoria della p.a. resistente del 1° luglio 2021) “<em>dopo una breve presentazione del Presidente della Commissione, dr. Daniele Aguzzi, prende la parola il rappresentante della società RTI n&amp;c S.r.l. / Fastweb Spa</em> [cui è stato affidato un servizio di gestione completa della procedura concorsuale, ndr], <em>Dr.Guido Bellelli, che espone ai candidati lo svolgimento delle prove, così come già precisato nel verbale n. 2 del 3 maggio 2021.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>In particolare, il Dr. Guido Belelli comunica a tutti i candidati la tempistica di svolgimento delle prove, ovvero 31 minuti per la prova scritta e 15 minuti per la prova pratica (…)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>IDONEITA’ PROVA SCRITTA 21/30 Risposta corretta 1 punto</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Risposta errata -0,25 punti</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Risposta omessa zero</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>IDONEITÀ PROVA PRATICA 14/20 (…)</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale comunicazione è stata ripetuta per tutte le sessioni d’esame cui sono stati sottoposti tutti i candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra ricostruito dimostra la non veridicità di quanto affermato sul punto da parte ricorrente, visto che il criterio in contestazione è stato previsto dalla Commissione prima dell’inizio delle prove di valutazione e comunicato ai candidati all’inizio di ogni prova scritta, in disparte ogni considerazione sui profili di inammissibilità delle censure dirette a contestare la penalità di 0,25 per ogni risposta negativa ai quesiti somministrati per mancata impugnazione del verbale della Commissione di concorso con il quale è stato individuato il contestato criterio di valutazione delle prove concorsuali.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, quanto alla facoltà della Commissione di stabilire i criteri attraverso i quali ripartire il punteggio complessivo previsto dal bando la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che “<em>I criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, dovendo tuttavia, in tale ultimo caso, essere fissati prima dell’avvio delle operazioni valutative, ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità</em>” (T.A.R. Lazio, sez. III, 08/10/2021, n. 10360), precisando che <em>“i criteri di valutazione devono essere determinati prima della valutazione delle prove, senza che ci sia un termine specifico. Questo per evitare, ad esempio, che la conoscenza degli esiti di prove precedenti possa condizionare il punteggio da attribuire ad un determinato candidato.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Implicito sostegno alle conclusioni raggiunte, si ricava dal principio espresso da Cons. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1850: Nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice non ha l’obbligo di comunicare i criteri di valutazione ai candidati, essendo evidente che l’esigenza di predeterminati criteri di valutazione è preordinata ad assicurare il rispetto dell’imparzialità e della par condicio nelle operazioni di correzione degli elaborati, e non ad agevolare i candidati nello svolgimento di una prova di esame qualitativamente migliore”</em> (Cons. Stato, sez. VI, 15/03/2023 n. 2742).</p>
<p style="text-align: justify;">Sicché, in definitiva, la circostanza che l’elenco dei partecipanti fosse già noto alla Commissione, allorché la medesima, nell’esercizio della discrezionalità tecnica di competenza, ha dettagliato e graduato i criteri di valutazione, non è in grado di per sé (ovvero in assenza di più pregnanti elementi atti a dimostrare effettivamente un distorto esercizio del potere di spettanza da parte dei Commissari) di arrecare quel <em>vulnus</em> alla <em>par condicio </em>dei concorrenti, denunciato dalla ricorrente (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 27/03/2023 n. 121)</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, peraltro, il criterio valutativo adottato deve essere ritenuto legittimo, corrispondendo ad una prassi comunemente seguita nei concorsi pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il secondo motivo di censura in esame è, dunque, destituito di fondamento, con conseguente reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">III. – Con i motivi aggiunti la parte ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e gli atti ad essa presupposti per le ragioni già esplicitate nel ricorso principale, che pertanto possono essere respinti alla luce delle considerazioni sopra svolte.</p>
<p style="text-align: justify;">3. – Conclusivamente, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto, in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Ricchiuto, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Antonietta Giudice, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Pierluigi Tonnara, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-nei-concorsi-pubblici-dellobbligo-della-commissione-di-comunicare-i-criteri-di-valutazione-ai-candidati/">Sull&#8217;insussistenza, nei concorsi pubblici, dell&#8217;obbligo della Commissione di comunicare i criteri di valutazione ai candidati.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sui casi in cui non è necessaria l&#8217;impugnazione della garduatoria finale di concorso e sui requisiti dei test somministrati.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-casi-in-cui-non-e-necessaria-limpugnazione-della-garduatoria-finale-di-concorso-e-sui-requisiti-dei-test-somministrati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 07:34:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-casi-in-cui-non-e-necessaria-limpugnazione-della-garduatoria-finale-di-concorso-e-sui-requisiti-dei-test-somministrati/">Sui casi in cui non è necessaria l&#8217;impugnazione della garduatoria finale di concorso e sui requisiti dei test somministrati.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Impugnazione graduatoria finale &#8211; Impugnazione &#8211; Non necessarietà &#8211; Se include il ricorrente. Concorso &#8211; Test a risposta multipla &#8211; Requisiti &#8211; Chiarezza &#8211; Nitidezza &#8211; Non ambiguità. Concorso &#8211; Quesito &#8211; Ambiguità &#8211; Poteri del giudice. La mancata impugnazione della graduatoria finale non rende improcedibile il ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-casi-in-cui-non-e-necessaria-limpugnazione-della-garduatoria-finale-di-concorso-e-sui-requisiti-dei-test-somministrati/">Sui casi in cui non è necessaria l&#8217;impugnazione della garduatoria finale di concorso e sui requisiti dei test somministrati.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
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<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Impugnazione graduatoria finale &#8211; Impugnazione &#8211; Non necessarietà &#8211; Se include il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Test a risposta multipla &#8211; Requisiti &#8211; Chiarezza &#8211; Nitidezza &#8211; Non ambiguità.</p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Quesito &#8211; Ambiguità &#8211; Poteri del giudice.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La mancata impugnazione della graduatoria finale non rende improcedibile il ricorso contro gli esiti delle prove del concorso se la graduatoria include il ricorrente, anche solo con riserva, in quanto la stessa graduatoria contempla già la sua posizione, salvaguardando il suo interesse fatto valere in sede giurisdizionale con salvezza degli effetti derivanti dalla decisione del giudizio.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">I test concorsuali a risposta multipla devono rispettare i requisiti di chiarezza, nitidezza e non ambiguità, poiché è estranea al principio del pubblico concorso sancito dall’art. 97 della Costituzione ogni possibile ipotesi di sbarramento basato su informazioni casuali o su dati incerti o su quesiti ambigui e decettivi idonei a generare errore o su risposte non predeterminabili a priori.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L&#8217;ambiguità del quesito  consente al giudice di accertare sotto il profilo logico la non erroneità della risposta del candidato alla luce del tenore del quesito e di disporre l’attribuzione del corrispondente punteggio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Di Carlo &#8211; Est. Sestini</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6059 del 2024, proposto da Felice Sergio Forestieri, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, e l’Ufficio Scolastico per la Regionale Calabria, in persona del Direttore <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi <i>ex lege </i>dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 14155/2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico per la Regionale Calabria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito per la parte appellante l’avvocato Santi Delia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorrente partecipava al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) – Regione Calabria. A seguito del sostenimento della prova scritta <i>computer based</i> in data 29 marzo 2022, conseguiva il punteggio di 68/100, non raggiungendo la soglia della sufficienza per l’ammissione alla prova orale, fissata in 70/100.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con il ricorso proposto in primo grado, l’odierno appellante contestava la valutazione del quesito n. 26 (n. 39 della piattaforma Cineca). Si costituiva in primo grado il Ministero con memoria di stile del 16 giugno 2022. Il TAR disponeva, con propria ordinanza n. 8441 adottata nella camera di consiglio del 21 giungo 2022, l’incombente istruttorio consistente nella richiesta di chiarimenti all’Amministrazione in merito ai quiz contestati. Con ordinanza n. 6901 del 10 novembre 2022, veniva accolta l’istanza cautelare e il candidato veniva ammesso con riserva alla prova orale, poi superata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il ricorrente depositava nel giudizio di primo grado la graduatoria finale di merito e il decreto di approvazione n. 4522 in data 8 marzo 2022. Stante la mancata impugnazione di detta graduatoria, il TAR sollevava d’ufficio la questione dell’improcedibilità del ricorso. Il ricorrente deduceva l’assenza di qualsivoglia carattere lesivo della graduatoria, non essendo stata apposta – a suo dire – all’interno della stessa alcuna riserva. Il TAR richiedeva chiarimenti in merito all’Amministrazione con ordinanza n. 732 adottata a seguito dell’udienza pubblica del 19 dicembre 2023. L’Amministrazione deduceva che, sia nel decreto di ammissione alla prova orale sia nel decreto di approvazione della graduatoria finale di merito (successivamente rettificato), il candidato risultava inserito con riserva mediante l’apposizione della dicitura “SI” nella casella “incluso con riserva”. Il ricorrente con memoria del 7.6.2024 deduceva che dunque tali atti non erano lesivi della sua posizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Il TAR con la sentenza ora impugnata richiamava la propria giurisprudenza e riteneva di non discostarsi dal proprio orientamento secondo cui “<i>la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione […] non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile</i>”. Pertanto, veniva ribadito l’onere del ricorrente di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento. Ad avviso del TAR, l’ammissione con riserva era da ritenersi attinente all’espletamento del compito dell’Amministrazione consistente nel dare esecuzione all’ordinanza cautelare, senza che ciò potesse configurarsi come manifestazione di un’autonoma volontà provvedimentale di prestare acquiescenza alla pronuncia cautelare del giudice amministrativo. Con ulteriore argomentazione, il TAR sosteneva che la mancata impugnazione della graduatoria non consentiva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Il TAR dichiarava, quindi, il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di agire in autotutela, e compensava le spese di lite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Con atto d’appello, il ricorrente dichiarava di essere docente precario e ricostruiva i fatti di causa che sinteticamente qui si riportano. Con D.D. 5 gennaio 2022, n. 23, recante modifiche al D.D. n. 499 del 2020, la prova del concorso veniva modificata prevedendo lo svolgimento di cinquanta quesiti a risposta multipla. Di questi cinquanta quesiti, quaranta erano differenziati tra i profili comuni e quelli di sostegno mentre i restanti dieci erano comuni ad entrambi profili (cinque quesiti sulla lingua inglese e cinque questiti relativi alle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie digitali e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento). Col superamento di detta prova scritta, si conseguiva l’ammissione alla successiva prova orale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. La prova scritta prevedeva che la sufficienza fosse raggiunta conseguendo il punteggio di 70/100 e i seguenti criteri di valutazione delle domande era stabiliti come segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) per ogni risposta corretta: 2 punti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) per ogni risposta errata: 0 punti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. L’appellante si duole della valutazione della prova con cui gli è stato attribuito il punteggio pari a 68/100, censurando in modo particolare l’errata formulazione del quesito n. 26.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Tale quesito era così formulato: “<i>Nel salto in lungo, affinché l’esecuzione sia la più efficace possibile:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a. Lo slancio simmetrico delle braccia precede l’estensione dei segmenti degli arti inferiori che avviene subito dopo lo stacco </i>(risposta fornita dal candidato)<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b. Lo slancio simmetrico delle braccia precede l’estensione dei segmenti inferiori prima dello stacco </i>(risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione)<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c. Lo slancio simmetrico delle braccia avviene simultaneamente all’estensione dei segmenti degli arti inferiori che avviene subito dopo lo stacco</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>d. Lo slancio simmetrico delle braccia avviene simultaneamente all’estensione dei segmenti degli arti inferiori prima dello stacco</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. In sede cautelare, il giudice di primo grado riteneva che la risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione fosse effettivamente tale se riferita al salto in lungo da fermo. Al contrario, il candidato aveva risposto, indicando la modalità ritenuta più efficace tra quelle proposte, presupponendo che il riferimento fosse al salto in lungo con ricorsa. Il giudice di primo grado in sede cautelare riteneva quindi il quesito ambiguo, essendo quest’ultima disciplina sportiva non solo nota, ma anche olimpica, ed avvenendo nel salto in lungo con ricorsa lo slancio simmetrico delle braccia nella fase di volo, successiva allo stacco. Inoltre, la tesi veniva suffragata dal riferimento nel programma di esame alla “<i>Teoria tecnica e didattica delle discipline sportive individuali e di squadra nella scuola</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Essendo stato il suo ricorso infine dichiarato improcedibile, con l’atto d’appello il ricorrente ribadisce che, non essendo la graduatoria finale di merito lesiva nei suoi confronti, non sarebbe applicabile al caso di specie l’orientamento giurisprudenziale per il quale la graduatoria di merito deve essere impugnata con motivi aggiunti a pena di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ricorda anche che il contraddittorio è stato integrato in primo grado mediante la notifica per pubblici proclami, disposta dallo stesso TAR con ordinanza n. 14993 del 10 ottobre 2023. Ripropone quindi i motivi non esaminati dal giudice in primo grado, deducendo l’ambigua formulazione del quesito e richiamando l’ordinanza n. 2532 del 22 giugno 2023 di questa Sezione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. In particolare, ad avviso della difesa del ricorrente nessuna delle alternative proposte sarebbe corretta con riferimento al salto in lungo con ricorsa. Infatti, successivamente alla rincorsa, la fase di stacco non prevede lo slancio simmetrico, avvenendo ciò solo in fase di volo. Qualora vi fosse stato l’intento di fare riferimento al salto in lungo da fermo, essendo stata tale tipologia di gara abolita nel 1912, sarebbe stata necessaria una più specifica formulazione del quesito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con un secondo ordine di censure, il ricorrente osserva che il test non è stato sottoposto ad alcuna procedura di validazione e censura quindi l’assenza di qualsivoglia evidenza procedimentale relativa alla formulazione dei quesiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Ai fini della decisione, va preliminarmente esaminata la questione dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse da cui è derivata la pronuncia in rito del giudice di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.1. Il ricorso in primo grado non doveva essere dichiarato improcedibile. Infatti, a ben vedere, le censure dell’appellante si concentrano sulla prova scritta, ritualmente impugnata, e sulla valutazione della stessa. Nessun effetto lesivo poteva ritenersi derivante dall’approvazione della graduatoria nella quale l’appellante risultava inserito con riserva, in quanto la stessa graduatoria contemplava già la sua posizione, salvaguardando il suo interesse fatto valere in sede giurisdizionale con salvezza degli effetti derivanti dalla decisione del presente giudizio, avendo potuto l’interessato, in forza dell’ammissione con riserva, superare le prove orali e, quindi, il concorso. Non era dunque onere del ricorrente in primo grado, odierno appellante, procedere all’impugnazione della stessa con motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L&#8217;onere di impugnare la graduatoria <i>medio tempore</i> approvata è un principio, infatti, che vale per il concorrente escluso, ma non inserito nella graduatoria finale: ipotesi opposta a quella in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appello va quindi accolto sotto il profilo di rito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.2. Non rientrando la fattispecie in esame tra i casi in cui “<i>la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente</i>” (Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 20 novembre 2024, n. 16), la causa può essere decisa nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Nel merito, l’appello è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.1. Viene in primo luogo in rilievo il principio enunciato dalla giurisprudenza secondo cui nei test a risposta multipla da effettuarsi in un arco di tempo limitato, si impongono come necessari “<i>il rispetto dei requisiti di chiarezza, nitidezza e non ambiguità, sia nella formulazione delle domande proposte, sia delle risposte</i>” (C.G.A.R.S., sez. consultiva, parere n. 406/2023). La formulazione delle domande e delle risposte deve, pertanto, essere tale da consentire al candidato di dimostrare il possesso delle richieste conoscenze e competenze mediante la individuazione dell’unica risposta inequivocabilmente corretta, restando estranea al principio del pubblico concorso sancito dall’art. 97 della Costituzione ogni possibile ipotesi di sbarramento basata su informazioni casuali o su dati incerti, o su quesiti ambigui e decettivi idonei a generare errore, o su risposte solo presuntivamente o probalisticamente esatte non predeterminabili a priori secondo criteri logici oggettivi e verificabili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.2. Nel caso di specie, l’ambiguità del quesito non consentiva al candidato di comprendere in maniera univoca la disciplina sportiva di riferimento e, conseguentemente, di individuare con certezza la risposta corretta, mentre la risposta preselezionata come esatta, facendo riferimento ad una disciplina risalente e non olimpica, si prestava a generare un inammissibile errore rispetto alla risposta effettivamente fornita dalla candidata, che pur nella descritta incertezza risultava quella logicamente più verosimile, in quanto riferita ad una più diffusa disciplina sportiva olimpica, e doveva pertanto essere considerata esatta dall’amministrazione procedente anche intervenendo, ove necessario, in autotutela.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.3. Conseguentemente, deve essere annullata la valutazione della prova scritta dell’appellante con riferimento al quesito n. 26, e in ragione della maggiore esattezza della risposta fornita dal candidato, e comunque della sua non erroneità alla luce dell’ambiguità del medesimo quesito, deve essere accertato che la risposta era corretta, disponendosi l’attribuzione del corrispondente punteggio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.4. Per l’effetto, in esecuzione del presente giudicato, l’Amministrazione è tenuta a consolidare la graduatoria con il punteggio come sopra indicato e ad adottare senza indugio ogni ulteriore connesso provvedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.4. L’accoglimento del motivo di appello di ordine sostanziale in esame risulta pienamente satisfattivo rispetto alla pretesa azionata in giudizio e consente di non procedere all’esame delle ulteriori descritte censure di ordine procedimentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie. Per l’effetto annulla, in riforma della sentenza appellata, i provvedimenti impugnati in primo grado ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00 per il primo grado e in Euro 3.000,00 per il grado d’appello, il tutto oltre accessori di legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario delle medesime.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nell’udienza pubblica del 4 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Daniela Di Carlo, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pietro De Berardinis, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Laura Marzano, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosaria Maria Castorina, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sui canoni di interpretazione della lex specialis nelle procedure di gara e concorsuali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-canoni-di-interpretazione-della-lex-specialis-nelle-procedure-di-gara-e-concorsuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 08:37:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89587</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-canoni-di-interpretazione-della-lex-specialis-nelle-procedure-di-gara-e-concorsuali/">Sui canoni di interpretazione della lex specialis nelle procedure di gara e concorsuali.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Procedure di gara &#8211; Lex specialis &#8211; Interpretazione &#8211; Canoni &#8211; Norme in materia di contratti &#8211; Applicabilità. Nelle procedure di gara (ma il principio è applicabile mutatis mutandis anche alle procedure lato sensu concorsuali), ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio</p>
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<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Procedure di gara &#8211; <em>Lex specialis &#8211; </em>Interpretazione &#8211; Canoni &#8211; Norme in materia di contratti &#8211; Applicabilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nelle procedure di gara (ma il principio è applicabile <em>mutatis mutandis</em> anche alle procedure <em>lato sensu</em> concorsuali), ai fini dell’interpretazione delle clausole della <em>lex specialis</em>, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente; tanto a maggior ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all’esclusione dell’offerta, a fronte del criterio del <em>favor partecipationis</em> e del principio del <em>clare loqui</em>, per i quali, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti. Alla terminologia utilizzata negli atti pubblici, anche in attuazione dei principi di buona fede ed affidamento che presidiano l’azione della Pubblica Amministrazione nei confronti dei privati, va attribuito il significato comunemente utilizzato nei testi normativi e/o comunque ufficiali; questa regola vale, a maggior ragione, per i bandi di concorso, che devono assicurare che la procedura si svolga in modo imparziale per rispettare la <em>par condicio</em> fra i concorrenti e devono essere connotati dall’univocità e dalla chiarezza del linguaggio utilizzato (il cd. “<em>clare loqui</em>”).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Carbone &#8211; Est. Marotta</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7648 del 2024, proposto da Alessandro Panichi, rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Terlizzi, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Di Veroli in Roma, via di Villa Ada 57;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Giustizia, Agenzia delle Entrate, Commissione Interministeriale Ripam, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Avvocatura Generale dello Stato, in persona del rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore,</em> rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Simone Longo, Giacomo Morsillo, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 7502/2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Formez Pa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Giustizia, della Agenzia delle Entrate, della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno e dell’Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le conclusioni delle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il signor Panichi ha partecipato al “<em>Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato</em>”, per il profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico – codice INF, posizionandosi 674° nella graduatoria finale di merito del 12 dicembre 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Assegnati i posti ai vincitori, con avvisi del 2 e del 9 agosto 2023, l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso in oggetto e concesso a favore degli idonei “non vincitori” della selezione, tra cui l’odierno appellante, la possibilità di scegliere ulteriori Amministrazioni di destinazione con le rispettive sedi, da assegnare in sostituzione dei vincitori rinunciatari.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il signor Panichi ha impugnato i richiamati avvisi, nonché il bando di concorso, ove interpretato in senso al medesimo sfavorevole, dolendosi della circostanza che gli avvisi stessi siano stati pubblicati unicamente sul sito del Formez, e non anche sul portale “<em>Step One 2019</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Con sentenza n. 7502/2024, il T.a.r. Lazio ha respinto il ricorso di primo grado, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L’odierno appellante ha contestato la sentenza impugnata con due articolati motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con il primo motivo deduce error in judicando: erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso: violazione di legge; violazione della “<em>lex specialis</em>” (art. 10, comma 2, del bando); violazione e/o falsa applicazione art. 6 della l. n. 241/1990 per omessa applicazione del principio del “soccorso istruttorio”; violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost. – violazione del principio del “<em>favor partecipationis</em>” e del legittimo affidamento; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza d’istruttoria, dell’illogicità e della irragionevolezza, nella parte in cui l’Amministrazione non ha riconosciuto al ricorrente (odierno appellante) la possibilità di manifestare la propria scelta delle amministrazioni/sedi dopo il termine indicato negli avvisi agli idonei.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di primo grado ha respinto il primo motivo di ricorso perché, a suo avviso, l’art. 9 del bando sarebbe stato chiaro nel prevedere che ogni comunicazione ai candidati dovesse essere effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito Formez nonché sul sito delle amministrazioni interessate.</p>
<p style="text-align: justify;">L’unica piattaforma da consultare sarebbe stata quella presente sul sito del Formez dal momento che ogni pubblicazione effettuata sul menzionato portale “<em>avrà valore di notifica a tutti gli effetti</em>”, mentre l’art. 10 del bando avrebbe indicato solo i portali da consultare per apprendere le “modalità” con cui effettuare la scelta delle Amministrazione di destinazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiama quanto disposto dall’art. 10 del Bando: “<em>I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dall’amministrazione di destinazione, esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito “http://riqualificazione.formez.it” e sul sistema “Step One 2019</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla lettura dell’art. 10 emergerebbe che l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla pubblicazione dell’avviso di scelta delle sedi in entrambe le piattaforme telematiche e, in particolare, sul portale “<em>Step One 2019</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">A suo giudizio, sulla base delle norme del bando, i candidati potevano legittimamente confidare sul fatto che gli avvisi in esame sarebbero stati pubblicati sia sul sito Formez, che sul sistema “<em>Step One 2019</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il superamento del concorso e l’approvazione della graduatoria finale di merito avrebbe determinato nell’appellante una situazione giuridica di affidamento nelle determinazioni della pubblica amministrazione; l’appellante si sarebbe aspettato, quindi, di ricevere le dovute informazioni sullo scorrimento della graduatoria e sulla scelta delle sedi, più che sul sito del Formez – in cui la ricerca delle informazioni sarebbe stata farraginosa – direttamente sul portale “<em>Step One 2019</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appellante censura la sentenza impugnata in ordine alla interpretazione delle disposizioni contenute negli artt. 9 e 10 del bando.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne conseguirebbe che la mancata presentazione dell’appellante alla convocazione per la sottoscrizione del contratto sarebbe incolpevole e non qualificabile alla stregua di rinuncia implicita, o per<em> facta concludentia</em>, all’assunzione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’omessa comunicazione sulla piattaforma “<em>Step – one 2019</em>” avrebbe indotto in errore la parte appellante, ledendo il suo legittimo affidamento rispetto alla condotta dell’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Amministrazione avrebbe tenuto una condotta eccessivamente rigorosa che ha avuto l’effetto non solo di danneggiare gravemente l’appellante, ma lo stesso interesse pubblico, laddove si sarebbe potuto adottare un provvedimento per rimettere in termini la parte appellante senza neppure pregiudicare la “<em>par condicio</em>” tra i candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte appellante, infatti, non avrebbe tolto spazio agli altri candidati perché il numero dei posti resi disponibili per il profilo INF era di 1.007, mentre il numero dei candidati vincitori e idonei era di 920, quindi inferiore di ben 87 unità.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante deduce <em>error in judicando</em>: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso: violazione di legge; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento e di “<em>favor partecipationis</em>” nell’accesso all’impiego nelle P.A.; eccesso di potere, per difetto di irragionevolezza, illogicità, travisamento di fatti e difetto di motivazione e istruttoria, laddove si considera l’omessa scelta quale “depennamento dalla graduatoria” e, conseguentemente, nella parte in cui l’Amministrazione non ha consentito all’odierno appellante di manifestare la propria scelta sulle amministrazioni/sedi dopo il termine indicato negli avvisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver evidenziato che l’art.10 del bando di concorso dispone che: “<em>in caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria</em>”, l’appellante sostiene che il bando non precluderebbe ai rinunciatari la possibilità di rientrare nei successivi scorrimenti della graduatoria di merito</p>
<p style="text-align: justify;">A suo giudizio, l’eventuale rinuncia per mancata scelta dovrebbe ritenersi limitata allo specifico scorrimento del mese di agosto 2023, ma non implicherebbe la “rinuncia al posto” e, quindi, la possibilità di manifestare la preferenza per le Amministrazioni e le sedi residue.</p>
<p style="text-align: justify;">In buona sostanza, dunque, a suo giudizio, la decadenza a cui fa riferimento l’art. 10 del bando non comporterebbe la rinuncia al posto, ma solo la perdita della possibilità di assegnazione alle Amministrazioni/sedi oggetto dell’interpello; l’appellante sarebbe rimasto quindi validamente in graduatoria e avrebbe diritto ad un secondo interpello per la copertura dei posti ancora vacanti e disponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del fatto che i posti messi a disposizione dall’Amministrazione sono superiori al numero dei candidati idonei alla selezione; quindi, l’aver confermato la legittimità degli atti impugnati avrebbe impedito all’appellante di ricoprire un posto attualmente non coperto.</p>
<p style="text-align: justify;">La rigida interpretazione del bando si sarebbe tradotta così in una scelta illogica e irragionevole, in contrasto con i principi di buona amministrazione, di cui all’art. 97 Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con decreto presidenziale n. 1194/2024, è stata accolta l’istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami (adempimento cui la parte appellante ha provveduto).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam,il Formez P.A. – Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., l’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Interno e l’Avvocatura dello Stato, riproponendo in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva (con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio), ad esclusione di Formez P.A.; nel merito, hanno contestato diffusamente le deduzioni di parte appellante e ne hanno chiesto la reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con ordinanza n. 4562/2024, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte appellante, ai fini di una sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">6. All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Preliminarmente, non può essere accolta la richiesta di estromissione dal giudizio delle Amministrazioni intimate; anche se (ad esclusione di Formez P.A.) non hanno gestito direttamente la procedura selettiva, dette Amministrazioni non possono considerarsi estranee al presente giudizio, in quanto destinatarie del personale che ha superato positivamente la procedura selettiva <em>de qua</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Nel merito, la questione dedotta in giudizio concerne l’interpretazione degli artt. 9 e 10 del bando di concorso di cui sopra.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio, ritenendo che, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, per la decorrenza del termine per la manifestazione della scelta della Amministrazione di destinazione, fosse sufficiente la pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico Formez e che l’ulteriore forma di pubblicità prevista dall’art. 10, comma 2, del bando (pubblicazione sul sistema <em>step – one</em> 2019) fosse rilevante ai soli fini della indicazione delle modalità con cui effettuare detta scelta, con la conseguenza che legittimamente l’Amministrazione procedente avrebbe ritenuto il ricorrente (odierno appellante) decaduto dal diritto di esprimere la propria preferenza, per decorrenza del termine dalla pubblicazione sul sito informatico Formez.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado, invocando l’interpretazione letterale e sistematica degli articoli del bando sopra richiamati e censurando l’operato della Amministrazione per i vizi sopra richiamati.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Il ricorso in appello è suscettibile di accoglimento nei termini di seguito indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. L’art. 9 del bando di concorso (“<em>Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell’esito del concorso</em>”) disponeva:</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>1. Le graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso di cui all’art. 1 saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse alle amministrazioni interessate.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione delle predette graduatorie sarà pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it/ e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito http://riqualificazione.formez.it/ nonché sul sito delle amministrazioni interessate. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. Mediante tale avviso saranno rese note le modalità di scelta delle amministrazioni per i posti messi a concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 10 del bando (“<em>Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio</em>”) disponeva altresì:</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>1. I candidati vincitori, a cui ò data comunicazione dell’esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dell’amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019». In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. In sede di manifestazione delle preferenze i candidati vincitori trasmettono altresì il proprio curriculum vitae.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, con riserva di controllare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente al momento dell’immissione in servizio nei profili di cui all’art. 1 del presente bando.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>5. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>6. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. Costituisce <em>jus receptum</em> nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui nelle procedure di gara (ma il principio è applicabile <em>mutatis mutandis</em> anche alle procedure <em>lato sensu</em> concorsuali), ai fini dell’interpretazione delle clausole della <em>lex specialis</em>, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente; tanto a maggior ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all’esclusione dell’offerta, a fronte del criterio del <em>favor partecipationis</em> e del principio del <em>clare loqui</em>, per i quali, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. <em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, Sez. V,15 febbraio 2023 n. 1589; 29 novembre 2022, n. 10491; 4 ottobre 2022, n. 8481).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla terminologia utilizzata negli atti pubblici, anche in attuazione dei principi di buona fede ed affidamento che presidiano l’azione della Pubblica Amministrazione nei confronti dei privati, va attribuito il significato comunemente utilizzato nei testi normativi e/o comunque ufficiali; questa regola vale, a maggior ragione, per i bandi di concorso, che devono assicurare che la procedura si svolga in modo imparziale per rispettare la <em>par condicio</em> fra i concorrenti e devono essere connotati dall’univocità e dalla chiarezza del linguaggio utilizzato (il cd. “<em>clare loqui</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. Orbene, nel bando di concorso di cui sopra l’Amministrazione aveva individuato due forme di pubblicità: quella prevista dall’art. 9, comma 2, del bando, relativa alla pubblicazione delle graduatorie concorsuali (da attuarsi esclusivamente sul sito Formez), dalla quale far decorrere il termine per la manifestazione della scelta della Amministrazione di destinazione, e quella prevista dall’art. 10, comma 2, del bando, che si riferiva alla individuazione delle modalità per la manifestazione del potere di scelta dell’Amministrazione di destinazione (da attuarsi sia sul sito Formez, che sul sistema «<em>Step-One 2019</em>»).</p>
<p style="text-align: justify;">9.4. Ritiene il Collegio che la natura asimmetrica delle forme di pubblicità previste dal bando (che attengono ad aspetti diversi, ma complementari, dal momento che l’esercizio della facoltà di scelta della Amministrazione di destinazione presuppone necessariamente la conoscenza della avvenuta pubblicazione della relativa graduatoria) e il carattere non immediatamente intelligibile delle disposizioni del bando sopra richiamate possano aver indotto l’odierno appellante a confidare (in buona fede) sulla equivalenza delle due forme di pubblicità e, conseguentemente, in conformità ai principi del <em>favor partecipationis</em> e del <em>clare loqui</em>, giustificano la rimessione in termini dell’appellante, ai fini dell’esercizio del potere di scelta dell’Amministrazione di destinazione.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Tiene, tuttavia, il Collegio a precisare che non possono essere condivise le considerazioni svolte nel secondo motivo di appello, secondo cui la rinunzia ad un interpello non equivarrebbe a rinuncia al posto, ma solo al singolo interpello (in questo modo si legittimerebbe inammissibilmente l’appellante a rimanere in graduatoria fino alla pubblicazione di un interpello di suo gradimento).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, all’odierno appellante non può essere riconosciuta la facoltà di esercitare “ora per allora” il proprio diritto di scelta, in quanto con un atteggiamento improntato maggiormente ai canoni di diligenza e di autoresponsabilità avrebbe potuto evitare di incorrere in errore nella interpretazione delle previsioni del bando di concorso; ne consegue che il diritto di scelta della Amministrazione di destinazione potrà essere esercitato dall’appellante solo rispetto alle sedi disponibili e non ancora assegnate al momento della pubblicazione della presente decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">11. La valutazione complessiva della fattispecie dedotta in giudizio giustifica l’equa compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla (<em>in parte qua</em>) gli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Luigi Carbone, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Gambato Spisani, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Conforti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Monteferrante, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Marotta, Consigliere, Estensore</p>
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