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	<title>CONCORSO Archivi - Giustamm</title>
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	<title>CONCORSO Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sul concorso per posti di notaio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-concorso-per-posti-di-notaio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:10:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-concorso-per-posti-di-notaio/">Sul concorso per posti di notaio.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Concorso per posti di notaio &#8211; Criteri di correzione &#8211; Commissione &#8211; Determinazione &#8211; Artt. 10, comma 2, e 11, comma 7 del d. lgs. 166/2026 &#8211; Legittimità. In relazione al concorso per posti di notaio, deve essere respinta la doglianza, di ordine procedimentale, riguardante una dedotta mancata</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-concorso-per-posti-di-notaio/">Sul concorso per posti di notaio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Concorso per posti di notaio &#8211; Criteri di correzione &#8211; Commissione &#8211; Determinazione &#8211; Artt. 10, comma 2, e 11, comma 7 del d. lgs. 166/2026 &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In relazione al concorso per posti di notaio, deve essere respinta la doglianza, di ordine procedimentale, riguardante una dedotta mancata specificazione dei criteri di correzione di valutazione delle prove, laddove la commissione, ai sensi degli artt. 10, comma 2, e 11, comma 7 del d. lgs. 166/2026, ha provveduto in detta sede all’individuazione dei criteri generali di valutazione degli elaborati, stabilendo che il candidato sarà dichiarato inidoneo: <i>“Nei casi di nullità dell’atto predisposto; Nei casi in cui l’elaborato sia gravemente insufficiente per travisamento della traccia, per incompletezza dell’atto, per incongruità delle soluzioni adottate, per contraddittorietà intrinseca delle soluzioni adottate rispetto alle motivazioni esposte, per omessa trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia, per la sussistenza di errori di diritto nell’atto, per la sussistenza di errori di diritto nella parte teorica.”. </i>Invero, l’organo, sulla base di una prassi concorsuale assolutamente approvata dalla giurisprudenza amministrativa, ha elaborato in un prospetto uniforme le categorie di errori da utilizzare come formulazione “standard” della motivazione sintetica di &#8220;non idoneità&#8221;, a norma dell&#8217;art. 11, comma 5, d.lgs. 166/2006.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Politi &#8211; Est. Tropiano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10542 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">quanto al ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’Avviso del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2024, contenente i risultati delle prove scritte e l’elenco dei candidati idonei del Concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale, come risulta dall&#8217;elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione esaminatrice;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’Avviso del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2024, contenente i risultati delle prove scritte e l’elenco dei candidati idonei del Concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale, come risulta dall&#8217;elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione esaminatrice;- delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale di inidoneità con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, disposta in danno della ricorrente, dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale di inidoneità con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, disposta in danno della ricorrente, dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami;- del verbale n. -OMISSIS- del 26 aprile 2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa alla dott.ssa -OMISSIS-, ritenendola inidonea, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 166/2006, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (busta n. -OMISSIS-);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del verbale n. -OMISSIS- del 26 aprile 2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa alla dott.ssa -OMISSIS-, ritenendola inidonea, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 166/2006, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (busta n. -OMISSIS-);- dei verbali nn. 10,11,12,13,14 e 15 del 26 giugno 2023 e dei giorni precedenti per la definizione, da parte della Commissione Esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove scritte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali nn. 10,11,12,13,14 e 15 del 26 giugno 2023 e dei giorni precedenti per la definizione, da parte della Commissione Esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove scritte;- degli atti, verbali e lavori della Commissione di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell’attribuzione dei relativi giudizi, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), delle griglie di valutazione di cui al D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; degli atti, verbali e lavori della Commissione di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell’attribuzione dei relativi giudizi, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), delle griglie di valutazione di cui al D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce a parte ricorrente di accedere alla prova orale del concorso de quo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce a parte ricorrente di accedere alla prova orale del concorso de quo; nonché per l’accertamento e per la declaratoria:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento e per la declaratoria:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’illegittimità della disposta inidoneità della ricorrente dal quale ha conseguito l’illegittima mancata correzione dei successivi elaborati e, segnatamente l’atto mortis causa e l’atto inter vivos di diritto commerciale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’illegittimità della disposta inidoneità della ricorrente dal quale ha conseguito l’illegittima mancata correzione dei successivi elaborati e, segnatamente l’atto mortis causa e l’atto inter vivos di diritto commerciale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; conseguentemente, del diritto della ricorrente a vedersi ricorreggere le prove da parte di altra Commissione in diversa composizione e/o ammissione con riserva alle prove orali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; conseguentemente, del diritto della ricorrente a vedersi ricorreggere le prove da parte di altra Commissione in diversa composizione e/o ammissione con riserva alle prove orali</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">quanto ai motivi aggiunti presentati l’8 luglio 2025:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’Avviso del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2024, contenente i risultati delle prove scritte e l’elenco dei candidati idonei del Concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale, come risulta dall&#8217;elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione esaminatrice;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’Avviso del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2024, contenente i risultati delle prove scritte e l’elenco dei candidati idonei del Concorso per esami a 400 posti di notaio, indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale, come risulta dall&#8217;elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione esaminatrice;- delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale di inidoneità con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, disposta in danno della ricorrente, dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale di inidoneità con conseguente esclusione dalla prosecuzione della procedura di correzione delle prove scritte, disposta in danno della ricorrente, dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del verbale n. -OMISSIS- del 26 aprile 2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa alla dott.ssa -OMISSIS-, ritenendola inidonea, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 166/2006, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (busta n. -OMISSIS-);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del verbale n. -OMISSIS- del 26 aprile 2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa alla dott.ssa -OMISSIS-, ritenendola inidonea, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.lgs. n. 166/2006, dopo la lettura del primo elaborato relativo all’atto inter vivos di diritto civile, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (busta n. -OMISSIS-);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali nn. 10,11,12,13,14 e 15 del 26 giugno 2023 e dei giorni precedenti per la definizione, da parte della Commissione Esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove scritte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali nn. 10,11,12,13,14 e 15 del 26 giugno 2023 e dei giorni precedenti per la definizione, da parte della Commissione Esaminatrice, dei criteri di valutazione delle prove scritte;- degli atti, verbali e lavori della Commissione di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell’attribuzione dei relativi giudizi, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), delle griglie di valutazione di cui al D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; degli atti, verbali e lavori della Commissione di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell’attribuzione dei relativi giudizi, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), delle griglie di valutazione di cui al D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti; &#8211; di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce a parte ricorrente di accedere alla prova orale del concorso de quo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce a parte ricorrente di accedere alla prova orale del concorso de quo; nonché per l’accertamento e per la declaratoria:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento e per la declaratoria:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’illegittimità della disposta inidoneità della ricorrente dal quale ha conseguito l’illegittima mancata correzione dei successivi elaborati e, segnatamente l’atto mortis causa e l’atto inter vivos di diritto commerciale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’illegittimità della disposta inidoneità della ricorrente dal quale ha conseguito l’illegittima mancata correzione dei successivi elaborati e, segnatamente l’atto mortis causa e l’atto inter vivos di diritto commerciale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; conseguentemente, del diritto della ricorrente a vedersi ricorreggere le prove da parte di altra Commissione in diversa composizione e/o ammissione con riserva alle prove orali</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; conseguentemente, del diritto della ricorrente a vedersi ricorreggere le prove da parte di altra Commissione in diversa composizione e/o ammissione con riserva alle prove orali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.La ricorrente ha preso parte al concorso per 400 posti di notaio, indetto con D.M. del 13 dicembre 2022 e pubblicato il 16 dicembre successivo, ed è risultata non idonea alla prima prova scritta (atto inter vivos di diritto civile).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’esponente ha contestato il giudizio di inidoneità, gravando i pertinenti atti amministrativi specificati in epigrafe ed integrando poi il ricorso introduttivo con motivi aggiunti, per mezzo dei quali ha impugnato la graduatoria finale con nomina dei vincitori e assegnazione delle sedi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’istante ha lamentato l’illegittimità dei citati provvedimenti deducendo i seguenti motivi di diritto: “I<i>&#8211; Erronea e contraddittoria attribuzione della valutazione di cui all’elaborato di parte ricorrente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 d.lgs. n. 166/06; 1 e 3 l. n. 241/90 -Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 8 del D.D. 13.12.2022 con cui è stato indetto il concorso. Violazione e/o falsa applicazione del principio della valutazione dell’idoneità del candidato, dei principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità, ragionevolezza dell’azione amministrativa. Carenza di motivazione, difetto di adeguata istruttoria, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e dei presupposti in diritto, ingiustizia manifesta, contraddittorietà con precedenti determinazioni, violazione dei criteri di valutazione delle prove scritte stabiliti dalla Commissione nella busta n. -OMISSIS- del verbale n. -OMISSIS- del 26.3.2024. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II<i>&#8211; Illegittimità della selezione (prove scritte) in relazione alle operazioni di correzione ed ai criteri e modalità all’uopo utilizzati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 166/2006 &#8211; Violazione e falsa applicazione del D.D, 13 dicembre 2022 – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio – Contraddittorietà – Illogicità.”</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituito il Ministero della Giustizia, ampiamente argomentando nel senso dell’infondatezza della domanda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Integrato il contraddittorio nei riguardi dei controinteressati, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il ricorso non può essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve in primis respingersi il motivo, di ordine procedimentale, riguardante una dedotta mancata specificazione dei criteri di correzione di valutazione delle prove.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si osserva che il verbale n. 15 del 26 giugno 2023 riporta i criteri che dovevano regolare la valutazione degli elaborati, anche mediante affatto ammissibili formulazioni standard.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, la commissione, ai sensi degli artt. 10, comma 2, e 11, comma 7 del d. lgs. 166/2026, ha provveduto in detta sede all’individuazione dei criteri generali di valutazione degli elaborati, stabilendo che il candidato sarà dichiarato inidoneo: <i>“Nei casi di nullità dell’atto predisposto; Nei casi in cui l’elaborato sia gravemente insufficiente per travisamento della traccia, per incompletezza dell’atto, per incongruità delle soluzioni adottate, per contraddittorietà intrinseca delle soluzioni adottate rispetto alle motivazioni esposte, per omessa trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia, per la sussistenza di errori di diritto nell’atto, per la sussistenza di errori di diritto nella parte teorica.”</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dunque, l’organo, sulla base di una prassi concorsuale assolutamente approvata dalla giurisprudenza amministrativa, ha elaborato in un prospetto uniforme le categorie di errori da utilizzare come formulazione “standard” della motivazione sintetica di &#8220;non idoneità&#8221;, a norma dell&#8217;art. 11, comma 5, d.lgs. 166/2006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è vero che tale indicazione sarebbe generica e non consentirebbe di valutare adeguatamente gli elaborati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La commissione ha operato in maniera omogenea, avuto riguardo all’insieme delle soluzioni prefigurate dai candidati e tenuto conto della chiarezza e capacità espositiva di ciascuno di essi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, quanto alle singole coincidenze analiticamente evidenziate in ricorso, si rammenta che nel concorso per il conferimento di posti di notaio, il giudizio reso dalla commissione esaminatrice costituisce una valutazione sintetica, unitaria, condizionata in modo determinante dalla completezza, dalla profondità e dalla logica interna dei singoli elaborati, rispetto ai quali occorre considerare l&#8217;intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la conseguenza che la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati del concorso notarile può ipotizzarsi in ipotesi invero eccezionali, perché l’organo tecnico non tiene conto solo della soluzione giuridica prescelta, ma anche della capacità espositiva ed argomentativa di ciascuno dei candidati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per altro, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non serve a sanare gli errori in cui è incorso altro candidato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Ciò posto, passando alle censure più propriamente rivolte al merito della valutazione, il Collegio osserva la non illogicità del giudizio negativo formulato sull’elaborato della ricorrente nella parte relativa alla chiesta prestazione della garanzia fideiussoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La traccia prevedeva che in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a Secondo e a carico del bene assegnato a Primo, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di Secondo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La traccia precisava altresì che Sempronio intendeva essere garantito sulla servitù mediante una idonea e specifica garanzia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Detto altrimenti, in modo chiaro la traccia richiedeva che il compratore del fondo dominante fosse garantito dalla specifica garanzia verso tale imposizione, al di là dei diritti già a lui riconosciuti legalmente dalla legge (diritto all’eventuale residuo sulla vendita forzata e garanzia per evizione per la parte non coperta dal residuo).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con valutazione non irragionevole, l’organo tecnico ha ritenuto carente la soluzione proposta dalla ricorrente, che avrebbe dovuto prevedere l’assunzione, nell’atto da rogare, da parte dell’alienante, dell’obbligo di procurare la liberazione dell’immobile dalla formalità pregiudizievole entro un certo termine o comunque si sarebbe dovuto prevedere un qualsiasi ampliamento dei diritti che già spettavano al compratore Sempronio in base alla disciplina legale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto tale profilo, l’istante ha offerto una soluzione ritenuta non adeguata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né può ravvisarsi la dedotta disparità di trattamento rispetto agli elaborati di altri candidati, perché la commissione, in relazione a tale punto, ha scelto di censurare ai sensi del comma 7 dell’articolo 11 del d.lgs.166/2006 solo i casi più gravi, quali quello di cui è causa (nell’elaborato era infatti ravvisabile una mancanza totale immotivata di ogni considerazione della specifica richiesta di garanzia del compratore).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Altrettanto deve dirsi sulla plausibilità del secondo rilievo fatto dalla commissione (n.4 scheda di correzione).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Data per premessa l’articolata descrizione della traccia, quest’ultima forniva la chiara indicazione di favorire, mediante apposite soluzioni contenute nell’atto, nell’interesse del compratore, la circolazione del bene oggetto di vendita. Tale indicazione, riferita a Terzo, coincideva con l’istanza di tutela manifestata da Sempronio, che si riferiva non ai legittimari del donante, ma specificamente alle azioni proponibili dal solo Terzo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così decifrata la volontà dichiarata nella traccia, l’opzione per la rinuncia generica, riferita all’intera donazione, come proposta dalla ricorrente, è stata ritenuta soluzione incongrua, che imponeva al legittimario un sacrificio che l’acquirente non aveva richiesto e che neppure era funzionale a favorire la circolazione del bene oggetto della vendita che si chiedeva al notaio di ricevere e che il legittimario non aveva dichiarato di voler fare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si aggiunga che l’intendimento di Terzo non incorreva in alcun divieto di legge e nulla autorizzava il notaio a disattenderlo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche sotto tale profilo, la ricorrente deduce una disparità di trattamento con altri concorrenti, ma la censura pecca di analisi atomistica degli elaborati e non tiene conto della più generale valutazione dell’intero compito, su cui si incentra il giudizio dell’organo tecnico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Anche il terzo rilievo critico della commissione, oggetto di censura da parte della ricorrente, circa l’incongrua prestazione di una polizza assicurativa, appare esito di una valutazione immune da illogicità che resiste al sindacato estrinseco di legittimità del TAR.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La commissione ha ritenuto infatti inidonea la prestazione della polizza assicurativa inerente alla provenienza donativa del bene compravenduto e ha opinato che il candidato ha identificato <i>“…il pregiudizio cui la garanzia dovrebbe ovviare nella provenienza donativa dei beni senza identificare il pregiudizio che potrebbe derivare a Sempronio.”</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’organo pretendeva che le ragioni della garanzia richiesta, per la quale il donatario alienante sopporta dei costi, fosse adeguatamente illustrata, mentre la ricorrente si è limitata ad una indicazione generica, non calibrata sulle esigenze concreta della vicenda oggetto della traccia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Ferme le assorbenti mancanze sopra rilevate e osservato che quanto alla problematica della servitù di passaggio (pure stigmatizzata nel giudizio negativo di inidoneità) non vi sono contestazioni specifiche da parte dell’istante, il Collegio rileva pure l’infondatezza delle censure mosse sulle ulteriori ipotesi rilevate dalla commissione ai sensi del comma 6 dell’articolo 11 d.lgs 166/2006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali errori sono censurati nella scheda di correzione al n. 13 e riguardano la carente predisposizione della condizione risolutiva sia per la mancanza di chiarezza nell’indicazione dei riferimenti temporali sia per la mancata previsione di un atto ricognitivo del verificarsi o non verificarsi dell’evento dedotto in condizione, necessario per dare certezza anche ai fini pubblicitari della fattispecie acquisiva. Si tratta di quella parte della traccia in cui si precisava che Sempronio voleva <i>«che il prezzo pagato venga consegnato a Secondo solo dopo che il notaio abbia verificato l’inesistenza di formalità preesistenti pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita. Al riguardo, Secondo e Sempronio sono d’accordo che, se dovessero risultare formalità pregiudizievoli, da un lato le somme versate saranno restituite dal notaio a Sempronio e, dall’altro, la proprietà ritornerà alla parte venditrice</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La traccia presentava il “ritorno” della proprietà al venditore e restituzione del prezzo quali effetti inscindibilmente connessi, seppure realizzabili attraverso meccanismi giuridici diversi: il ritorno della proprietà al venditore supponeva la predisposizione di uno strumento idoneo a produrre ex se la caducazione degli effetti del contratto, mentre la restituzione del prezzo richiamava l’uso dell’istituto del deposito prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 63, della Legge 147 del 2013.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Verificata, da parte del notaio, l’esistenza di formalità pregiudizievoli sopravvenute, il notaio avrebbe restituito il prezzo al compratore perché, in conseguenza del riscontro della formalità, il contratto aveva perso efficacia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La realizzazione di tale concorde volontà delle parti suggeriva il ricorso all’istituto della condizione risolutiva e la predisposizione di una clausola avrebbe dovuto avere il seguente contenuto: a) indicazione dell’evento condizionante, costituito dalla esistenza di formalità pregiudizievoli intervenute nel periodo compreso fra le ispezioni già effettuate in vista della stipula e la trascrizione della vendita ricevuta dal notaio; b) la descrizione in termini giuridicamente corretti dell’avveramento o del non avveramento della condizione; c) la previsione di un atto notarile ricognitivo dell’avveramento o del mancato avveramento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, la clausola congegnata dalla candidata pecca di chiarezza, come rilevato nella scheda di correzione: invece di fare emergere, nell’apposita previsione, l’interesse del compratore a che il contratto si risolvesse di diritto al sopraggiungere di formalità pregiudizievoli, si affida la realizzazione di tale interesse a una diversa e insufficiente previsione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto alla mancata previsione di un atto ricognitivo del verificarsi o non verificarsi dell’evento dedotto in condizione, assume la ricorrente che l’atto ricognitivo sarebbe necessario solo se il rilascio della somma depositata si faccia dipendere, per espressa richiesta delle parti, da una condizione avente contenuto diverso dall’assenza di formalità pregiudizievoli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Diversamente, il rilascio del prezzo al venditore si farebbe dipendere dalla volontà dell’acquirente, con evidente pregiudizio al venditore medesimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura non coglie però che la previsione dell’atto ricognitivo non riguardava il meccanismo del deposito prezzo. Sulla base delle indicazioni della traccia, sopra riportate, si imponeva il ricorso a un istituto idoneo a comportare ex se il ritorno della proprietà al venditore: preferibilmente la condizione risolutiva. Ma le parti volevano pure che il prezzo fosse restituito al compratore, il che naturalmente non poteva avvenire automaticamente, ma solo grazie a un’attività del notaio, presso il quale il prezzo era stato depositato ai sensi dell’art. 1, comma 63, della Legge 147 del 2013.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La traccia presentava i due fatti come collegati, seppure realizzabili attraverso meccanismi giuridici diversi: alla caducazione degli effetti del contratto e al conseguente “ritorno” della proprietà al venditore doveva seguire, in forza dell’incarico conferito dalle parti in sede di stipula, la restituzione del prezzo da parte del notaio all’acquirente. L’esistenza delle formalità pregiudizievoli comportava di diritto la risoluzione del contratto, senza richiedere alcuna attività del notaio o la stipula di negozi ulteriori, quale l’atto ricognitivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella fattispecie delineata dalla traccia, l’atto ricognitivo avrebbe dovuto assolvere alla funzione “di dare certezza anche ai fini pubblicitari alla fattispecie acquisitiva”, come è scritto nella scheda di correzione. Tale atto, infatti, è necessario ai fini pubblicitari, per dare stabilità all’acquisto stante il disposto dell’art. 2655 c.c. “Qualora un atto trascritto o iscritto […] sia soggetto a condizione risolutiva […] l’avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione […].”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche sotto tale aspetto, il giudizio dell’amministrazione va esente da vizi di irragionevolezza e non può essere sostituito da un diverso opinamento del giudice amministrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere respinto perché infondato. Sussistono tuttavia presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Politi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alberto Ugo, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-concorso-per-posti-di-notaio/">Sul concorso per posti di notaio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Sulla non invocabilità del soccorso istruttorio, nei concorsi pubblici, per l&#8217;integrazione della domanda di partecipazione con riferimento ai titoli posseduti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-non-invocabilita-del-soccorso-istruttorio-nei-concorsi-pubblici-per-lintegrazione-della-domanda-di-partecipazione-con-riferimento-ai-titoli-posseduti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 08:19:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-non-invocabilita-del-soccorso-istruttorio-nei-concorsi-pubblici-per-lintegrazione-della-domanda-di-partecipazione-con-riferimento-ai-titoli-posseduti/">Sulla non invocabilità del soccorso istruttorio, nei concorsi pubblici, per l&#8217;integrazione della domanda di partecipazione con riferimento ai titoli posseduti.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Concorrenti &#8211; Principio generale di autoresponsabilità &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Limiti. In base al principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti che, per giurisprudenza costante, viene in rilievo nei procedimenti selettivi, ciascun partecipante sopporta le conseguenze di eventuali errori o incompletezze commessi nella compilazione della domanda o nella presentazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-non-invocabilita-del-soccorso-istruttorio-nei-concorsi-pubblici-per-lintegrazione-della-domanda-di-partecipazione-con-riferimento-ai-titoli-posseduti/">Sulla non invocabilità del soccorso istruttorio, nei concorsi pubblici, per l&#8217;integrazione della domanda di partecipazione con riferimento ai titoli posseduti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-non-invocabilita-del-soccorso-istruttorio-nei-concorsi-pubblici-per-lintegrazione-della-domanda-di-partecipazione-con-riferimento-ai-titoli-posseduti/">Sulla non invocabilità del soccorso istruttorio, nei concorsi pubblici, per l&#8217;integrazione della domanda di partecipazione con riferimento ai titoli posseduti.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Concorrenti &#8211; Principio generale di autoresponsabilità &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Limiti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In base al principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti che, per giurisprudenza costante, viene in rilievo nei procedimenti selettivi, ciascun partecipante sopporta le conseguenze di eventuali errori o incompletezze commessi nella compilazione della domanda o nella presentazione dei documenti, senza poter invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della <em>par condicio competitorum. </em>Nell’ambito delle procedure concorsuali, infatti, l’istituto del soccorso istruttorio <em>n</em>on è attivabile allorché il candidato abbia del tutto omesso nella compilazione della domanda di partecipazione di dichiarare i titoli posseduti. Ciò perché l&#8217;indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione; in quest’ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Infatti, consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della <em>par condicio. </em>In questo senso, dietro alla individuazione di rigorosi limiti al principio del soccorso istruttorio vi sia l’esigenza di evitare che l’allargamento del suo ambito applicativo possa – oltre ad alterare la <em>par condicio</em> – violare il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, incidere sul divieto di disapplicazione della <em>lex specialis</em> contenuta nel bando oppure eludere la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corradino &#8211; Est. Cerroni</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3540 del 2025, proposto dalla signora Loredana Amorosi, rappresentata e difesa dall’avvocato Oriana Pragliola, con domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, Portici San Bernardino, 2,</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">l’Azienda Usl Umbria n. 2, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Rampini, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza Piccinino 9,</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Falcini, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. 946/2024, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl Umbria n. 2;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – La signora Loredana Amorosi ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 31 posti di operatore socio sanitario – categoria BS, indetto dall’Azienda U.S.L. Umbria n. 2 con delibera del Direttore Generale n. 826 del 14 ottobre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Con delibera del Direttore Generale n. 547 del 14 maggio 2017 di approvazione della graduatoria concorsuale, la sig.ra Amorosi si è collocata nella posizione n. 217 con 48,270 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. – In data 22 maggio 2017, l’odierna parte appellante ha presentato all’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. Umbria n. 2 una richiesta di rivalutazione dei titoli di carriera e conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria, allegando la sentenza del Tribunale di L’Aquila, sez. lavoro, n. 379 del 2016, che aveva accertato come la sig.ra Amorosi – operativa, dal 1° settembre 2006, a tempo pieno e indeterminato presso la R.S.A. di Montereale (AQ), affidata in gestione dalla A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila alla cooperativa sociale Elleuno (sostituita, a far data dal 1° aprile 2013, dalla cooperativa Quadrifoglio) – avesse di fatto prestato servizio – fino al 31 marzo 2013 – direttamente alle dipendenze della Azienda sanitaria abruzzese, stante la mancanza di una reale organizzazione della prestazione da parte della cooperativa datrice di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza dare riscontro alla richiesta summenzionata, con delibera del Direttore Generale n. 585 del 24 maggio 2017 è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato di n. 49 operatori socio sanitari – categoria BS, con esclusione della sig.ra Amorosi dalla lista dei candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria, in quanto l’ultimo concorrente assunto dall’Amministrazione tramite la suddetta determinazione è stata la sig.ra Margherita Teofrasti, classificatasi al posto n. 53 con 53,300 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – A seguito di un’istanza di autotutela presentata il 23 giugno 2017 e rimasta inevasa, la signora Amorosi ha gravato innanzi al T.A.R. per l’Umbria le delibere del D.G. n. 547 del 2017 e n. 585 del 2017, sostenendo che, alla luce della soprarichiamata pronuncia del Tribunale di L’Aquila, il punteggio finale a lei spettante avrebbe dovuto essere pari a punti 59,07 – in virtù di un punteggio per i titoli di servizio pari a punti 14,40, frutto dell’operazione di moltiplicazione per 8 (ossia il numero di anni compreso nel segmento temporale che va dal 1° settembre 2006 ad ottobre 2014) degli 1,80 punti da attribuire, secondo il verbale n. 1 del 18 luglio 2016, per ogni anno di servizio prestato dal candidato “<em>presso aziende del SSN o altri enti equiparati</em>” – e non a punti 48,270 – ossia, il punteggio effettivamente assegnatole dalla Commissione in forza dell’attribuzione di un punteggio per i titoli di carriera pari a punti 3,60, calcolato assumendo come base della predetta moltiplicazione i punti 0,45 previsti, nel verbale di cui sopra, per ogni anno prestato “presso case di cura o strutture convenzionate”.</p>
<p style="text-align: justify;">Un tale punteggio sarebbe stato in grado di collocare la ricorrente tra l’ottavo e il nono posto in graduatoria, quindi in una posizione utile ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato presso l’A.U.S.L. resistente. Conseguentemente, essa ha dedotto, da un lato, il difetto di motivazione dei due provvedimenti gravati, i quali non enuncerebbero le ragioni del suo mancato collocamento in posizione utile nella graduatoria di concorso, e, dall’altro, la violazione dell’articolo 21-<em>octies</em> della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per totale carenza di istruttoria. Inoltre, la candidata non vincitrice ha domandato al giudice di prime cure il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che le sarebbe derivato dai provvedimenti impugnati, il primo da quantificarsi sulla base del parametro costituito dallo stipendio mensile spettante a un operatore socio-sanitario al momento dell’assunzione, mentre il secondo da determinarsi in via equitativa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. – La ricorrente ha, poi, impugnato, con un primo atto di motivi aggiunti, le delibere del D.G. dell’Azienda sanitaria resistente n. 1239 del 30 ottobre 2017 e n. 1283 del 6 novembre 2017, mediante le quali sono state disposte ulteriori assunzioni di personale attingendo alla graduatoria del concorso, gravate nella parte in cui non hanno contemplato “<em>con riserva</em>” la deducente; con un secondo atto di motivi aggiunti, le delibere del D.G. n. 1526 e n. 1527 del 28 dicembre 2017 e n. 100 del 31 gennaio 2018, recanti l’assunzione di ulteriore personale per scorrimento della graduatoria del concorso; con un terzo atto di motivi aggiunti, la graduatoria aggiornata, pubblicata il 3 aprile 2018 sul sito dell’Azienda U.S.L. Umbria n. 2, nella quale la sig.ra Amorosi è risultata ancora collocata nella posizione n. 217.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. – Nelle more della definizione del giudizio dinanzi al T.A.R., la sentenza del Tribunale di L’Aquila, sez. lavoro, n. 379/2016 è stata integralmente riformata dalla Corte d’Appello di L’Aquila – sez. lavoro – con la pronuncia n. 118/2018, che ha accolto l’appello della A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila e conseguentemente respinto la domanda proposta dalla sig.ra Amorosi con il ricorso introduttivo. Quest’ultima decisione è stata cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione – sez. lavoro – con la sentenza n. 23669/2022, nella quale è stata rilevata la mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti della cooperativa sociale Elleuno; dopodiché, la Corte d’appello de L’Aquila ha emanato – in esito al giudizio di rinvio – la sentenza n. 313/2023, mediante la quale è stato respinto l’appello dell’Azienda sanitaria e accertato il diritto della Amorosi a percepire dalla A.S.L. il trattamento retributivo previsto per i lavoratori con mansioni di operatore socio sanitario per il periodo dal 10 settembre 2006 al 31 marzo 2013, con conseguente condanna dell’Azienda al pagamento, in favore della ricorrente in primo grado, delle differenze retributive e del TFR. Infine, il ricorso proposto dall’A.S.L. n. 1 Abruzzo avverso la pronuncia della Corte d’appello de L’Aquila n. 313/2023 è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15402/2024.</p>
<p style="text-align: justify;">3. – Per quanto attiene precipuamente al giudizio amministrativo di primo grado, il T.A.R. per l’Umbria è intervenuto per respingere il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti con la sentenza n. 946 del 2024, tramite cui ha preliminarmente dichiarato <em>ex</em>art. 49, comma 2, cod. proc. amm. di poter prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso sollevate dall’Azienda sanitaria resistente, stante la ritenuta infondatezza delle domande di parte ricorrente. Difatti, il giudice di prime cure ha dichiarato di non poter valutare titoli che, seppure sussistenti, non fossero stati dichiarati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico, in quanto costituenti un’integrazione della domanda non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini di presentazione e del necessario rispetto del principio della <em>par condicio</em>dei candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso ciò, il giudice di primo grado ha affermato la legittimità dell’operato della Commissione di concorso, la quale avrebbe basato la sua valutazione sulle dichiarazioni svolte dalla sig.ra Amorosi nella domanda di partecipazione, relative all’attività lavorativa espletata, a partire dal 1° settembre 2006, quale operatrice socio sanitaria alle dipendenze di società cooperative sociali – precisamente, la società Elleuno e, dal 1° aprile 2013, la cooperativa Quadrifoglio, titolari di appalti di servizi affidati dalla A.S.L. n. 1 Abruzzo – e non alle dirette dipendenze della Azienda sanitaria abruzzese. A suffragio della tesi della correttezza dell’agire dell’Amministrazione resistente, il T.A.R. ha specificato anche che, nella domanda di concorso presentata dalla ricorrente, non sarebbe stata menzionata la pendenza di un contenzioso con l’A.S.L. n. 1 Abruzzo per il riconoscimento del suddetto periodo di servizio e che la sentenza del Tribunale de L’Aquila sarebbe stata trasmessa dall’interessata all’Azienda U.S.L. Umbria n. 2 soltanto dopo l’approvazione della graduatoria del concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta, il giudice di prime cure ha sottolineato che la deducente non avrebbe contestato il fatto che la graduatoria sia stata originariamente redatta in modo corretto, ma avrebbe impugnato solamente la relativa delibera di approvazione, lamentando in sostanza “<em>una presunta illegittimità sopravvenuta del provvedimento</em>”, ritenuta dal T.A.R. non configurabile nel caso di specie alla stregua del principio del <em>tempus regit actum</em>, non essendo ravvisabili né l’ipotesi eccezionale di invalidità successiva introdotta da una norma sopravvenuta espressamente retroattiva, né quella di un’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – Con l’appello in epigrafe, la sig.ra Amorosi censura l’<em>error in iudicando</em>commesso dal primo giudice nell’individuazione del “<em>dies a quo della dichiarazione dei titoli nella domanda di partecipazione al pubblico concorso controverso</em>”. Secondo l’appellante, la controversia in discussione verterebbe su un titolo di merito regolarmente indicato nella domanda di partecipazione e, per questo motivo, ritenuto “<em>sempre presente</em>”; conclusione, questa, che troverebbe un fondamento nell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4394/2017 – resa tra le parti in lite in sede di appello sull’ordinanza cautelare n. 152/2017 con cui il T.A.R. per l’Umbria aveva accolto la domanda di sospensione delle delibere asline impugnate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – laddove è stato affermato che “<em>non rileva che la sentenza sia sopravvenuta alla scadenza del bando, tenuto conto della portata retroattiva del pronunciamento e del fatto che nella specie non si fa questione di un requisito di partecipazione, ma di un titolo di merito, regolarmente indicato nella domanda di partecipazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base dei rilievi appena illustrati, che testimonierebbero l’“attualità” delle censure già avanzate con il ricorso di primo grado e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti proposti innanzi al T.A.R. per l’Umbria, l’appellante reitera di fronte a questo Consiglio quanto già dedotto in prime cure per contestare l’avvenuta esclusione dalla pubblicazione della graduatoria finale del concorso pubblico bandito dall’Azienda U.S.L. Umbria n. 2.</p>
<p style="text-align: justify;">5. – Si è costituita in giudizio l’A.U.S.L., che ha depositato una memoria in cui, prima di contestare la fondatezza dell’appello, ha riproposto le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell’impugnativa di primo grado non scrutinate dal T.A.R. per l’Umbria. Per quanto attiene alla prima eccezione, la difesa di parte pubblica ha ribadito che la signora Amorosi avrebbe omesso la notifica del ricorso introduttivo ad almeno un controinteressato sostanziale, atteso che la sig.ra Stefania Falcini – destinataria della notifica del suddetto ricorso effettuata dalla Amorosi –, essendosi collocata al nono posto della graduatoria, non verrebbe danneggiata dall’accoglimento dell’impugnazione. Per converso, per l’Azienda sanitaria, la qualifica di controinteressata andrebbe riconosciuta all’ultima candidata idonea della quale è stata disposta l’assunzione – e che sarebbe destinata a perdere il posto di lavoro ove le contestazioni di parte appellante fossero ritenute fondate –, cioè la signora Margherita Teofrasti, collocatasi nella posizione n. 53, oppure, in ottica di eventuali scorrimenti, i soggetti collocatisi dalla posizione n. 54 fino a risalire a quella ricoperta dall’odierna appellante (ossia la n. 217).</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo alla seconda eccezione di rito, invece, la Azienda U.S.L. Umbria n. 2 ha nuovamente sollevato l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, sul presupposto che la graduatoria degli idonei avrebbe cessato di avere efficacia, essendo spirato il termine di 36 mesi decorrente, ai sensi del bando, “<em>dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili presso l’Azienda USL Umbria 2</em>” (art. 9 del bando prot. n. 130549/2014). Per l’Azienda appellata, considerati la mancata impugnazione della suddetta clausola e il decorso di svariati anni dalla pubblicazione della graduatoria, quest’ultima – e anche l’intera procedura concorsuale – non potrebbe “<em>certo “riacquisire” efficacia ai limitati fini di una rivalutazione riguardante solo la posizione dell’appellante</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">6. – Espletato lo scambio delle memorie difensive <em>ex</em>art. 73 cod. proc. amm., la causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 ed è stata conseguentemente incamerata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. – Il Collegio deve, in via del tutto preliminare, scrutinare le eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. – Innanzitutto, non può essere condivisa l’eccezione preliminare per cui il ricorso introduttivo non sarebbe stato notificato ad almeno un controinteressato. Osserva, infatti, il Collegio che, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, “<em>in ipotesi di impugnazione di graduatorie, vanno qualificati come controinteressati coloro fra i partecipanti i quali, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima</em>” (<em>cfr., ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. II, 24 settembre 2025, n. 7489; <em>id</em>., Sez. VII, 22 maggio 2025, n. 4428; <em>id.</em>, Sez. II, 4 aprile 2023, n. 3445; <em>id.</em>, Sez. VII, 3 gennaio 2023, n. 112; <em>id.</em>, Sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3076), atteso che il posizionamento in graduatoria differenzia in astratto la posizione giuridica dei vincitori della procedura, così come quella dei candidati risultati idonei.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato alla sig.ra Stefania Falcini, collocatasi in graduatoria in posizione poziore – la nona – rispetto a quella dell’odierna appellante e la cui sfera giuridica risulterebbe pregiudicata dall’eventuale assegnazione a quest’ultima del maggior punteggio rivendicato nel ricorso introduttivo in termini di “peggioramento” del proprio posizionamento in graduatoria, dal momento che sarebbe la prima candidata che verrebbe “scavalcata” dalla sig.ra Amorosi in seguito al nuovo computo dei punteggi, collocandosi al decimo posto. Indi, considerato che, “<em>agli stretti fini dell’apprezzamento della ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio (…), deve ritenersi controinteressato il concorrente meglio collocato in graduatoria, destinato a ricevere pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso”</em> (Cons. Stato, Sez. V, 24 dicembre 2021, n. 8595), la notifica alla sig.ra Stefania Falcini deve essere ritenuta sufficiente al fine dell’ammissibilità del ricorso di primo grado, come già affermato da questa Sezione nell’ordinanza cautelare n. 4394/2017, che ha espressamente dichiarato l’ammissibilità del ricorso introduttivo in forza della ritenuta evocazione in giudizio di uno dei soggetti controinteressati.</p>
<p style="text-align: justify;">Va, altresì, soggiunto che, per la decisione della causa, il T.A.R. per l’Umbria, laddove avesse ritenuto il ricorso fondato – e la questione preliminare sollevata dall’A.U.S.L. infondata –, avrebbe comunque dovuto disporre <em>ex</em> art. 49, co. 1, c.p.a. l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, cioè – alla luce delle coordinate poc’anzi tratteggiate – di tutti i partecipanti collocatisi dopo il nono posto (invero, fino alla posizione in graduatoria immediatamente precedente a quella ricoperta dalla ricorrente, ossia alla n. 216). Nondimeno, il giudice di prime cure ha ritenuto di poter prescindere da tale eccezione di rito, ai sensi dell’art. 49, co. 2, c.p.a., stante l’infondatezza del ricorso nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. – Del pari, non può condividersi l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse fondata sulla constatazione che l’impugnativa concernerebbe una graduatoria che ha ormai esaurito i propri effetti, essendo spirato il termine di efficacia di 36 mesi decorrente – secondo il bando – dalla data di pubblicazione della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, va osservato con valenza assorbente che l’interesse – quale condizione dell’azione – persiste quantomeno con riguardo a un accertamento incidentale dell’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione a fini risarcitori ai sensi dell’articolo 34, comma 3, c.p.a., come esplicitato chiaramente dalla difesa dell’appellante nella memoria di replica. Orbene, tenuto conto che l’appellante ha prospettato l’interesse risarcitorio in conformità con l’indirizzo ermeneutico consacrato dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 8 del 2022 giusta la quale, per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto <em>ex</em> art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a. – a nulla rilevando la specificazione dei presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria, né tantomeno la circostanza di averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione –, il ricorso di primo grado va dichiarato procedibile e scrutinato conseguentemente nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">8. – Venendo al merito del gravame, il Collegio deve prendere le mosse dalla circostanza incontestabile che l’odierna appellante, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in rilievo, non ha dichiarato di aver svolto, a partire dal 1° settembre 2006, attività lavorativa direttamente alle dipendenze dell’A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, ma soltanto di aver lavorato – in tale periodo – quale operatrice socio sanitaria alle dipendenze di società cooperative sociali titolari di appalti di servizi affidati dall’Azienda sanitaria abruzzese. L’appellante, infatti, da una parte, ha allegato alla domanda di partecipazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui ha riportato di aver prestato il seguente servizio: “<em>ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila presso RSA di Montereale con la cooperativa sociale Elleuno di Alessandria dal 1 settembre 2006 a tempo pieno e indeterminato successivamente con la cooperativa sociale “Quadrifoglio” sempre come OPERATORE SOCIO SANITARIO dal 01 aprile 2013 a tempo indeterminato e a tempo pieno</em>”; dall’altra, ha inserito tra le esperienze di lavoro elencate – <em>ex</em>artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 – nel <em>curriculum</em>formativo e professionale presentato in seno alla domanda, quella di “<em>Operatore Socio Sanitario presso la RSA di Montereale A.S.L. n. 1 di L’Aquila gestita dalla cooperativa sociale “ELLEUNO” di Alessandria a tempo pieno e indeterminato dal 1/9/2006; dal 1 Aprile 2013 sotto la gestione della Cooperativa “Quadrifoglio” sempre a tempo pieno e a tempo indeterminato (…)</em>”. Indi, l’appellante non ha fatto valere in alcuna maniera gli anni di asserito servizio alle dipendenze della A.S.L. n. 1 Abruzzo, non consentendo alla Commissione esaminatrice di valutarli alla stregua di anni di carriera presso aziende del S.S.N. o enti equiparati, suscettibili – ai sensi del verbale n. 1/2016 – di far conseguire alla candidata un punteggio maggiore rispetto a quello previsto per gli anni di lavoro presso case di cura o strutture convenzionate.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. – Nella domanda di concorso, l’appellante non ha nemmeno dato conto della simultanea pendenza del contenzioso giuslavoristico che la vedeva contrapposta all’A.S.L. n. 1 Abruzzo dinanzi al Tribunale de L’Aquila e che era volto a ottenere il riconoscimento del periodo in contestazione quale periodo di servizio svolto alle dipendenze dell’Azienda sanitaria abruzzese. L’esplicitazione di tale informazione avrebbe implicato che la Commissione esaminatrice svolgesse un <em>surplus</em> di approfondimento al momento della valutazione dei titoli di carriera sottopostile dall’appellante, inducendola magari a inserire la candidata in graduatoria con il punteggio da essa rivendicato, con riserva però dell’accertamento in sede giurisdizionale della veridicità dei fatti sottesi al titolo di servizio controverso e dei conseguenti effetti sul rapporto di lavoro. Invece, l’Amministrazione appellata è rimasta incolpevolmente ignara della pendenza del contenzioso – poiché non parte del giudizio <em>de quo</em> – venendone a conoscenza soltanto nel momento in cui l’odierna appellante le ha trasmesso la decisione favorevole del giudice del lavoro, ossia in occasione dell’inoltro dell’originaria istanza di rivalutazione titoli avutosi in data 22 maggio 2017, quindi molto tempo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande – fissato dal bando nel giorno 22 dicembre 2014 – e in un momento posteriore anche rispetto all’approvazione della graduatoria del concorso avvenuta il 14 maggio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">9. – A ben vedere, la candidata non ha adempiuto al proprio onere di diligenza nella compilazione della domanda, in conformità con il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti che, per giurisprudenza costante, viene in rilievo nei procedimenti selettivi. In base a tale principio, ciascun partecipante sopporta le conseguenze di eventuali errori o incompletezze commessi nella compilazione della domanda o nella presentazione dei documenti, senza poter invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della <em>par condicio competitorum </em>(cfr<em>., ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334; <em>id</em>., 3 giugno 2024, n. 4951; <em>id.</em>, Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28; <em>id</em>., 21 novembre 2022, n. 10241; <em>id.</em>, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148).</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito delle procedure concorsuali, infatti, l’istituto del soccorso istruttorio “<em>non è attivabile allorché il candidato abbia del tutto omesso nella compilazione della domanda di partecipazione di dichiarare i titoli posseduti</em>” (Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2025, n. 2474). Ciò perché “<em>[l]’indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione; in quest’ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati</em>” (Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951). In proposito, il Consiglio di Stato ha evidenziato in più occasioni che consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della <em>par condicio</em> (cfr., <em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. VII, 21 maggio 2025, n. 4377; <em>id</em>., Sez. VI, 4 dicembre 2024, n. 9734; <em>id</em>., Sez. VII, 8 agosto 2022, n. 7000; <em>id</em>., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 7815) e ha messo in luce come dietro alla individuazione di rigorosi limiti al principio del soccorso istruttorio vi sia l’esigenza di evitare che l’allargamento del suo ambito applicativo possa – oltre ad alterare la <em>par condicio</em> – violare il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, incidere sul divieto di disapplicazione della <em>lex specialis</em> contenuta nel bando oppure eludere la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 25 febbraio 2014, n. 9).</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. – Applicando le illustrate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, deve osservarsi che la Commissione giudicatrice ha valutato i titoli di carriera dichiarati esattamente come indicati dall’appellante nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Ne riviene che il T.A.R. per l’Umbria ha correttamente avallato l’operato della Commissione la quale, basandosi su quanto dichiarato dalla candidata in seno alla domanda di concorso, le ha legittimamente assegnato il punteggio spettante, secondo il verbale n. 1 del 2016, per ogni anno di servizio “<em>presso case di cura o strutture convenzionate</em>”, non essendovi luogo per riconoscere alla ricorrente un titolo di servizio non fatto valere – per suo errore – nella domanda di partecipazione al concorso pubblico per cui è causa.</p>
<p style="text-align: justify;">10. – In aggiunta a quanto già osservato, non può sottacersi la circostanza che l’articolata vicenda giudiziaria pendente dinanzi al giudice del lavoro si è conclusa con una pronuncia della Corte d’Appello de L’Aquila – la n. 313 del 2023 – che ha statuito soltanto agli effetti economici. Segnatamente, il giudice civile ha considerato l’appellante “<em>come alle dipendenze della ASL convenuta, che ne ha di fatto utilizzato le prestazioni</em>”, facendone discendere “il <em>diritto della ricorrente a percepire, ex art. 36 c. 5 d. lgs. n. 165/2001, la differenza tra quanto di fatto corrispostole e il trattamento retributivo che avrebbe percepito, in base alla disciplina legale e contrattualcollettiva applicabile, se fosse stata alle dirette dipendenze della p.A. committente</em>” – tanto che, nel dispositivo della sentenza, viene dichiarato “<em>il diritto della ricorrente a percepire dalla ASL convenuta il trattamento retributivo previsto per i lavoratori con mansioni di Operatore Socio Sanitario – livello BS in base al CCNL comparto sanità pubblica per il periodo dal 10.9.2006 al 31.3.2013</em>” e, per l’effetto, viene condannata l’A.S.L. n. 1 Abruzzo al pagamento in favore della Amorosi delle differenze retributive dovute alla diversità di inquadramento.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, la pronuncia del giudice del lavoro contiene una statuizione rilevante ai soli fini economici, e non a quelli giuridici. Difatti, la Corte d’Appello de L’Aquila ha richiamato nella sua decisione il disposto dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui “<em>In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative</em>”. In forza del richiamo a tale norma, la quale esclude possa configurarsi un rapporto di lavoro alle dipendenze di una p.a. ove – come nel caso di specie – non siano state osservate le cogenti disposizioni che ne regolano la costituzione, la sentenza n. 313 del 2023 ha accertato l’interposizione illecita di manodopera considerando l’appellante, ai soli effetti economici, alle dipendenze della ASL e, per l’effetto, riconoscendo il “<em>diritto della ricorrente a percepire, ex art. 36 c. 5 d.lgs. n. 165/2001, la differenza tra quanto di fatto corrispostole ed il trattamento retributivo che avrebbe percepito, in base alla disciplina legale e contrattualcollettiva applicabile, se fosse stata alle dirette dipendenze della p.A. committente</em>”. Indi, la pronuncia giuslavoristica si è limitata ad attribuire all’appellante il diritto al trattamento economico spettante in base alla disciplina normocontrattuale applicabile per le prestazioni svolte a favore dell’A.S.L. abruzzese, senza conferirle lo <em>status</em> di dipendente pubblico necessario ad integrare le condizioni per l’acquisizione del maggior punteggio per titoli di servizio e, più in generale, per l’eventuale spendita del requisito curriculare in altri concorsi.</p>
<p style="text-align: justify;">11. – Tutto ciò considerato, l’appello deve essere conclusivamente respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">12. – L’acclarata infondatezza della domanda annullatoria determina la conseguente reiezione di quella risarcitoria, non ravvisandosi gli estremi di un danno ingiusto risarcibile a fronte della corretta condotta amministrativa tenuta dalla Azienda appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">13 – Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Corradino, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola D’Angelo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Scarpato, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-non-invocabilita-del-soccorso-istruttorio-nei-concorsi-pubblici-per-lintegrazione-della-domanda-di-partecipazione-con-riferimento-ai-titoli-posseduti/">Sulla non invocabilità del soccorso istruttorio, nei concorsi pubblici, per l&#8217;integrazione della domanda di partecipazione con riferimento ai titoli posseduti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;individuazione dell&#8217;atto finale dei concorsi pubblici e sull&#8217;onere di relativa impugnazione in giudizio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-dellatto-finale-dei-concorsi-pubblici-e-sullonere-di-relativa-impugnazione-in-giudizio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 07:59:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-dellatto-finale-dei-concorsi-pubblici-e-sullonere-di-relativa-impugnazione-in-giudizio/">Sull&#8217;individuazione dell&#8217;atto finale dei concorsi pubblici e sull&#8217;onere di relativa impugnazione in giudizio.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Atto finale &#8211; Delibera di approvazione della graduatoria &#8211; Onere di impugnazione. Nel caso dei pubblici concorsi, l’atto finale è costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria. Pertanto l’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-dellatto-finale-dei-concorsi-pubblici-e-sullonere-di-relativa-impugnazione-in-giudizio/">Sull&#8217;individuazione dell&#8217;atto finale dei concorsi pubblici e sull&#8217;onere di relativa impugnazione in giudizio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-dellatto-finale-dei-concorsi-pubblici-e-sullonere-di-relativa-impugnazione-in-giudizio/">Sull&#8217;individuazione dell&#8217;atto finale dei concorsi pubblici e sull&#8217;onere di relativa impugnazione in giudizio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Atto finale &#8211; Delibera di approvazione della graduatoria &#8211; Onere di impugnazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel caso dei pubblici concorsi, l’atto finale è costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria. Pertanto l’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento del giudizio di non idoneità del ricorrente incidere su un atto – quale la graduatoria – ormai divenuto inoppugnabile.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Lipari &#8211; Est. Sestini</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1925 del 2025, proposto da Manuela Bonasera, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso <em>ex lege </em>dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Claudia Cos, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 18168/2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 settembre 2025 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti l’avvocato Santi Delia e l’avvocato dello Stato Isabella Bruni;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1 – L’appellante ha partecipato al concorso ordinario per il personale docente indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23, per la classe A-01 (ex 28/A) – “<em>Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado per la Lombardia</em>”, dichiarando come titolo di accesso il possesso della “<em>Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali</em>”, ma è stata esclusa in quanto “<em>nel piano di studi</em> (universitario della candidata) <em>mancano gli esami di grafica e di percezione e comunicazione visiva</em>”, appartenenti al settore scientifico disciplinare ICAR/17 (Disegno, ex H11X), richiesti, ai fini dell’ammissione al concorso, ai titolari di tale laurea, dalla nota 2) della Classe di concorso codice A-01 della Tabella A del D.M. 259 del 9 maggio 2017 del M.I.U.R.</p>
<p style="text-align: justify;">2 – La candidata, che non aveva tempestivamente impugnato il bando di concorso, ha proposto ricorso davanti al TAR avverso la sua esclusione e ne ha chiesto l’annullamento, sostenendone l’illegittimità per presunto «<em>eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia e disparità di trattamento. difetto di istruttoria</em>». Con nota prot. 423 del 9.3.2023 è stata, poi, pubblicata la graduatoria di merito, peraltro non impugnata dalla candidata. Il Ministero ha quindi preliminarmente eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3 – Il TAR del Lazio, Sezione Terza, con la sentenza n. 18168/2024 ha esaminato la predetta eccezione senza accoglierla ed ha respinto il ricorso, ritenuto “<em>comunque infondato</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">4 – Con appello notificato il 18 febbraio 2025, tale sentenza è stata impugnata dal docente interessato. Il Ministero ha riproposto le difese svolte in primo grado e ha prodotto appello incidentale condizionato avverso la medesima sentenza, per la parte in cui non ha dichiarato inammissibile o improcedibile il ricorso. Le parti hanno poi ulteriormente messo a punto le rispettive difese mediante scambio di memorie.</p>
<p style="text-align: justify;">5 – Il Collegio ritiene di dover in primo luogo procedere all’esame dell’appello incidentale in quanto, secondo una consequenzialità logica, il suo accoglimento renderebbe inammissibile o quantomeno improcedibile l’appello principale, precludendo la possibilità di esame, da parte di questo giudice, delle complesse questioni di merito con esso dedotte.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1 –Secondo il Ministero appellante incidentale, in particolare, il bando della procedura volta al definitivo inquadramento degli inseganti prevedeva tassativi ed univoci requisiti di accesso, che si palesavano diversi da quelli necessari rispetto a quelli richiesti per il precedente periodo di insegnamento svolto a titolo precario e che, attraverso il rinvio alla vigente disciplina, includevano l’avvenuto superamento di esami mai sostenuti dall’appellante. Lo stesso avrebbe quindi dovuto impugnare in termini le previsioni del bando, in quanto aventi una diretta ed immediata efficacia escludente rispetto alla sua possibilità di partecipare alla procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2 – A giudizio del Collegio la sentenza del Tar, difesa sul punto dall’appellante, deve essere viceversa confermata per la parte in cui ha ritenuto di “<em>poter superare l’eccezione di inammissibilità</em>” per la mancata impugnativa del bando di concorso, assumendo “<em>di dover aderire alla posizione già espressa da questa sezione che, in presenza di analoghe clausole del bando che rinviano, quanto ai requisiti di accesso, ad altra regolamentazione (nel caso di specie, l’art. 3 del bando richiedeva un titolo di ammissione “coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso”), non è ravvisabile una immediata portata escludente della clausola, in assenza di un atto applicativo che, attuando siffatta previsione e valutando la coerenza del titolo, determini la lesione attuale in capo al ricorrente”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3 – Infatti, il bando di concorso non prevedeva direttamente i titoli di accesso, né rinviava ad una loro disciplina stabile ed univoca, e faceva invece riferimento alla qualificazione, in divenire, di percorsi universitari diversi ma equiparabili ai fini della individuazione delle necessarie competenze professionali, imponendo -come si dirà più avanti- una valutazione improntata a ragionevolezza circa le possibili equivalenze dei singoli percorsi formativi, di modo che solo la concreta attuazione delle previsioni generali del bando ha determinato la loro concreta lesività nei confronti. dell’appellante, che ha quindi debitamente impugnato solo il provvedimento di esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4 – La successiva eccezione, ora riproposta quale motivo dell’appello incidentale, è volta a far valere la mancata impugnazione della graduatoria finale della procedura, mancando nel ricorso perfino la generica indicazione dell’impugnazione di “<em>qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente</em>” –quando invece per consolidata giurisprudenza amministrativa (tra le molte, Cons. di Stato, sez. IV, sent. n. 6959/2020) “<em>Costituisce, pacifico principio giurisprudenziale quello secondo cui, nel caso dei pubblici concorsi, l’atto finale è costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, e che pertanto l’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento del giudizio di non idoneità del ricorrente incidere su un atto – quale la graduatoria – ormai divenuto inoppugnabile (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 11 agosto 2010, n. 5618, 17 4 settembre 2008, n. 4400, 10 maggio 2010 n. 2766, 26 agosto 2008, n. 4053)”</em></p>
<p style="text-align: justify;">5.5 –<em> </em>Neppure l’argomentazione ora sintetizzata può essere accolta. Infatti, premessa l’integrità del contraddittorio in quanto -così come rilevato dal TAR- il ricorso era stato debitamente notificato ad uno dei soggetti inseriti in graduatoria, risulta decisiva, ai fini della reiezione, la circostanza che l’impugnazione era riferita esclusivamente alla valutazione di mancanza di titoli attestanti le competenze professionali dell’appellante e alla sua conseguente esclusione dalla procedura di stabilizzazione, disposta pur dopo che la medesima aveva acquisito l’idoneità nelle medesima procedura, arrestandosi il contenzioso ad una fase anteriore e diversa della stessa procedura, che aveva quindi legittimamente (almeno quanto al profilo considerato) proseguito il suo corso senza di lui, con la pubblicazione della graduatoria e con la conseguente stabilizzando gli altri candidati ritenuti idonei a svolgere l’insegnamento messo a bando. Ne consegue che il presente contenzioso concerne solo l’accertamento della sussistenza dei titoli di partecipazione dell’appellante alla procedura ai fini della sua stabilizzazione, anche in soprannumero dopo una lunga carriera di precario, e non i successivi esiti della procedura cui hanno partecipato gli altri aspiranti, esiti che non vengono in alcun modo revocati in dubbio.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello incidentale deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">6 – La reiezione dell’appello incidentale impone di esaminare l’appello principale, volto a far dichiarare la fondatezza nel merito del ricorso di primo grado in riforma dell’appellata sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1 – Il Ministero resistente deduce che, così come rilevato dal TAR, la <em>lex specialis</em>, richiamando la disciplina vigente consolidata, “<em>prevede una specifica caratterizzazione del piano di studi, mediante i corsi specificamente allegati ed appare ab origine chiara e intellegibile, nonché immediatamente verificabile dal ricorrente”. </em>Quindi, prosegue il Ministero, l’appellante è stata legittimamente esclusa dalla procedura concorsuale perché non in possesso di titolo di studio idoneo per la classe di concorso A01 per la mancanza di alcuni esami nel piano di studi, avendo l’Amministrazione correttamente applicato la normativa nazionale concernente i titoli di accesso all’insegnamento e il bando di concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2 – Il TAR ha infatti considerato che l’Amministrazione ha rilevato la mancanza, nel piano di studi dell’appellante, degli esami di grafica e di percezione e comunicazione visiva, quindi il provvedimento di esclusione, alla stregua della normativa vigente e del bando di concorso, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in presenza di una richiesta di requisiti integrativi volta a colmare le lacune, rispetto alla disciplina da insegnare (arte e immagine), della laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, trattandosi di un corso di laurea diretto a formare una figura professionale diversa, preposta alla tutela, gestione e manutenzione del patrimonio architettonico, urbano e ambientale ed operante nel settore del restauro conservativo, del recupero ambientale e della valorizzazione del patrimonio storico.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3 – La predetta argomentazione non risulta peraltro del tutto convincente, a fronte di una previsione del bando riferita a percorsi di studio diversi ma analoghi, che implicava una necessaria ponderazione quanto alla previsione, in altri atti generali risalenti nel tempo e in alcun modo riferiti al concorso in esame, di esami riferiti a competenze comunque presenti nel corso di laurea frequentato dall’appellante con specifico riferimenti alle discipline da insegnare (arte e immagine nelle scuole secondare di primo grado).</p>
<p style="text-align: justify;">6.4 – Infatti, la Tabella A del D.M. n. 259/2017 come indirettamente richiamata dal bando, prevede in via generale requisiti integrativi (esami addizionali) per i laureati in “Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali” (SCBAA) ed il TAR ha ritenuto l’applicazione di tale clausola – non direttamente evincibile dal bando- al concorso in esame fosse giustificata, nella specifica fattispecie, dalla differenza tra il piano di studi di tale corso e quello della laurea in Architettura, alla quale invece si riconosce l’accesso diretto alla classe di concorso A-01, senza necessità di integrazioni, quando invece, all’esito di una semplice lettura dei programmi di studio del predetto corso, si evince che, anche in assenza dei due specifici esami di grafica e di percezione e comunicazione visiva, il complessivo corso di laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali presuppone, necessariamente, un approccio grafico e visuale necessario alla conservazione, valutazione e migliore fruizione dei beni di interesse artistico, storico e culturale, e quindi una competenza e sensibilità professionale necessariamente estesa, anche ai fini dello svolgimento degli insegnamenti in esame, alla capacità di espressione e di percezione critica anche mediante la grafica e il linguaggio visivo, risultando in ogni caso assicurata la tutela del preminente diritto allo studio degli studenti. D’altronde in alcun modo l’Amministrazione ha motivato un diverso avviso circa la eterogeneità dei due corsi di studio, né in sede d motivazione dell’esclusione, né in sede contenziosa, non avendo neppure ottemperato alla richiesta istruttoria del TAR di fornire una tabella a fronte degli esami dei diversi corsi di studi universitari.</p>
<p style="text-align: justify;">6.4 – A comprova di quanto ora considerato può essere allegata la lunga pregressa esperienza dell’appellante quale insegnante supplente delle stesse materia sopraindicate, in quanto, alla stregua di un generalissimo criterio interpretativo, degli atti pubblici secondo presunzione di legittimità, non è ipotizzabile, in quanto confliggente con i fondamentali principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione -anche scolastica- sanciti dall’articolo 97 della Costituzione e con le previsioni eurounitarie di tutela dei lavoratori precari, una disciplina nazionale di rango normativo secondario che -nel senso in è stata indebitamente interpretata dall’Amministrazione – si paleserebbe non solo lesiva dell’affidamento suscitato nel lavoratore precario, a causa di una tardiva e non univoca di previsione di requisiti per la sua stabilizzazione diversi da quelli in base ai quali l’amministratrice datrice di lavoro ha potuto usufruire di identiche prestazioni rese a titolo precario, bensì, anche lesiva del preminente diritto degli studenti del sistema di istruzione pubblica obbligatoria a ricevere un insegnamento svolto da insegnanti -indifferentemente se precari o stabilizzati.- muniti delle necessarie competenze.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, l’esame dell’ulteriore motivo d’appello riferito alla violazione del legittimo affidamento dell’appellante risulta assorbito dalle pregresse considerazioni riferite alla necessità di una interpretazione conforme a legittimità delle regole del concorso, in accoglimento del precedente motivo d’appello volto a far valere la irragionevolezza, sotto plurimi motivi, della disposta esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">6.5 – La sostanziale equiparabilità dei diversi corsi di laurea considerati ai fini in esame rende, infine, fondata anche la censura d’appello concernente la ingiustificata disparità di trattamento di candidati che pur potevano vantare, come detto, requisiti equiparabili di competenza professionale per lo svolgimento dell’insegnamento delle materie messe a bando. Né può trascurarsi che la stessa Amministrazione ha ripetutamente assegnato piena valenza equipollente al titolo di studio posseduto dall’appellante, giudicandolo idoneo per l’attività di docenza in qualità di supplente.</p>
<p style="text-align: justify;">7 – In conclusione, l’appello principale deve essere accolto mentre l’appello incidentale del Ministero deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue, in definitiva, l’accoglimento del ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">8 – Gli effetti conformativi della presente decisione comportano l’obbligo dell’amministrazione di ammettere l’appellante alla procedura di stabilizzazione in esame, assumendo ogni pertinente determinazione afferente alla posizione lavorativa dell’interessata..</p>
<p style="text-align: justify;">8 – La peculiarità e novità del caso giustifica, infine, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati davanti al TAR.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Lipari, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Daniela Di Carlo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Zeuli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Pietro De Berardinis, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-dellatto-finale-dei-concorsi-pubblici-e-sullonere-di-relativa-impugnazione-in-giudizio/">Sull&#8217;individuazione dell&#8217;atto finale dei concorsi pubblici e sull&#8217;onere di relativa impugnazione in giudizio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Sull&#8217;utilizzo delle graduatorie concorsuali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullutilizzo-delle-graduatorie-concorsuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 10:22:53 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89962</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullutilizzo-delle-graduatorie-concorsuali/">Sull&#8217;utilizzo delle graduatorie concorsuali.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Graduatorie concorsuali &#8211; Utilizzo &#8211; Scelta discrezionale della p.a. &#8211; Priorità nello scorrimento delle graduatorie &#8211; Sussiste solo per le graduatorie “proprie”. L’utilizzo delle graduatorie concorsuali, indipendentemente dalla durata della loro validità, rientra nella scelta ampiamente discrezionale della p.a. e in nessun caso costituisce obbligo per essa. La</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullutilizzo-delle-graduatorie-concorsuali/">Sull&#8217;utilizzo delle graduatorie concorsuali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullutilizzo-delle-graduatorie-concorsuali/">Sull&#8217;utilizzo delle graduatorie concorsuali.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Graduatorie concorsuali &#8211; Utilizzo &#8211; Scelta discrezionale della p.a. &#8211; Priorità nello scorrimento delle graduatorie &#8211; Sussiste solo per le graduatorie “proprie”.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’utilizzo delle graduatorie concorsuali, indipendentemente dalla durata della loro validità, rientra nella scelta ampiamente discrezionale della p.a. e in nessun caso costituisce obbligo per essa. La priorità dello scorrimento delle graduatorie, rispetto all’indizione di un nuovo concorso, è applicabile soltanto in relazione a graduatorie “proprie”. Quindi, l’obbligo di una approfondita motivazione in caso di preferenza per il concorso in luogo allo scorrimento deve essere ricondotto sempre ad alternative operanti nell’ambito della medesima amministrazione, ciò che non ricorre nella fattispecie in esame.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corradino &#8211; Est. Zafarana</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7332 del 2024, proposto da<br />
Alfredo Soricelli e Vincenzo Vanacore, rappresentati e difesi dall’avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">– Azienda Ospedaliera San Pio, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;<br />
– Regione Campania, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
– Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em> non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n.4367/2024, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera San Pio e della Regione Campania;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e viste le conclusioni delle parti come in atti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Gli appellanti partecipavano al concorso indetto nel 2017 dall’A.S.L. Caserta per il reclutamento di n. 3 dirigenti avvocati, terminato con deliberazione n. 893 del 1.6.2021 di approvazione della relativa graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, all’esito di un ricorso proposto da altro candidato avverso la propria esclusione, accolto con sentenza n. 8609/2021 del Consiglio di Stato, faceva seguito l’integrazione della graduatoria medesima con delibera A.S.L. Caserta n. 461 del 29.3.2022 in virtù della quale:</p>
<p style="text-align: justify;">– l’avv. Pepe (ricorrente vittorioso) si collocava all’ottavo posto, ovvero l’ultima posizione utile ai fini delle assunzioni già effettuate (tre vincitori, oltre cinque assunti per scorrimento);</p>
<p style="text-align: justify;">b) l’avv. Antonia Sarro, divenuta nona (prima ottava), pure veniva mantenuta in servizio in soprannumero con riassorbimento sul Piano del Fabbisogno del personale da emanarsi;</p>
<p style="text-align: justify;">c) la graduatoria degli idonei non assunti rimaneva invariata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Successivamente, con deliberazione n. 1164 del 7.11.2023, il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento procedeva all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente avvocato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. A seguito della indizione del concorso, con pec dell’8.11.2023, gli avv. ti Soricelli e Vanacore diffidavano l’A.O. San Pio evidenziando la vigenza della graduatoria del precedente concorso per come riformulata dall’ASL Caserta con delibera n. 461 del 29.3.2022.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Alla diffida degli scriventi, con nota prot. n. 24010 del 29.11.2023, il Direttore della UOC Risorse Umane replicava che la graduatoria dell’Asl Caserta non era più vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. Ciò posto, con ricorso proposto dinnanzi al Tar per la Campania gli odierni appellanti hanno impugnato la delibera n. 1164 del 7.11.2023 dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento avente ad oggetto l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente avvocato, dolendosi che l’amministrazione non abbia attinto alla graduatoria dell’A.S.L. Caserta. Hanno dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. Con motivi aggiunti depositati il 20.2.2024 hanno poi impugnato gli ulteriori atti consequenziali (tra cui, il bando di concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente avvocato, pubblicato in data 8.1.2024, la tabella di monitoraggio delle graduatorie vigenti delle Aziende Sanitarie Regionali Campania relative al mese di gennaio 2024, pubblicata il 29.1.2024).</p>
<p style="text-align: justify;">1.7. Si è costituita in primo grado l’Azienda Ospedaliera San Pio e la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso; nell’ultima memoria l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento ha anche opposto la parziale inammissibilità del ricorso, con riferimento al ricorrente Vanacore che, a differenza dell’altro ricorrente Soricelli, non ha presentato domanda di partecipazione al concorso da essa indetto.</p>
<p style="text-align: justify;">1.8. Con sentenza n..4367/2024 il Tar per la Campania ha rigettato il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con atto notificato il 27 settembre 2024 gli avvocati Soricelli e Vanacore hanno appellato la suddetta sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Il gravame è affidato a cinque distinti seguenti motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con i primi quattro motivi gli appellanti denunciano l’erroneità della sentenza di primo grado deducendo i vizi di violazione e/o falsa applicazione degli artt.: 81, 97, 98, 120, cost.; 9, l. 3/2003; 3, c. 61, l. 350/2003; art. 14, c. iv-bis, d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012; art. 4, d.l. 101/2013, conv. in l. 125/2013; art. 4-bis, d.l. 158/2012, conv. in l. 189/2012; 1, 2 e 3, l. 241/1990. Eccesso di potere per violazione delle circolari del commissario contraddittorietà tra atti, illogicità, irragionevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il quinto motivo censurano la sentenza anche relativamente alla statuizione sulle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Si sono costituiti in giudizio l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento e la Regione Campania che hanno chiesto rigettarsi l’appello.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. Alla pubblica udienza del 5 giugno 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Va premesso che, ai sensi dell’art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la graduatoria di enti pubblici ha validità di 2 anni dalla data di approvazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tar ha ritenuto infondato il ricorso su tutti i profili di censura sollevati dai ricorrenti ritenendo in sintesi che:</p>
<p style="text-align: justify;">– non è predicabile un obbligo dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento di attingere alla graduatoria concorsuale dell’A.S.L. Caserta. Difatti, l’art. 3, comma 61, della L. 350/2003 non contempla un doveroso utilizzo/scorrimento della graduatoria di altra amministrazione trattandosi di mera facoltà, come si desume dalla formulazione letterale della norma (“le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie amministrazioni”). di pubblici concorsi approvate da altre Al riguardo, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che “l’utilizzo delle graduatorie concorsuali, indipendentemente dalla durata della loro validità, rientra nella scelta ampiamente discrezionale della p.a. e in nessun caso costituisce obbligo per essa” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5792/2013);</p>
<p style="text-align: justify;">– la priorità dello scorrimento delle graduatorie, rispetto all’indizione di un nuovo concorso, è applicabile soltanto in relazione a graduatorie “proprie”; quindi, l’obbligo di una approfondita motivazione in caso di preferenza per il concorso in luogo allo scorrimento deve essere ricondotto sempre ad alternative operanti nell’ambito della medesima amministrazione, ciò che non ricorre nella fattispecie in esame (Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 14/2011);</p>
<p style="text-align: justify;">– sempre ai sensi del richiamato art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, l’utilizzo della graduatoria di altra amministrazione è, in ogni caso, subordinata al “previo accordo” fra le amministrazioni interessate, quindi ad una convenzione che deve necessariamente precedere l’attingimento. E nel caso in esame il previo accordo non sussiste. Tale approdo è, peraltro, conforme all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 909/2015);</p>
<p style="text-align: justify;">– a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 8609/2021 (che ha annullato l’esclusione di un candidato) <em>“non vi è stata alcuna riformulazione sostanziale della graduatoria dell’A.S.L. Caserta – alla quale i ricorrenti chiedono di attingere – bensì una mera rettifica che non ha apportato alcuna significativa modifica alla graduatoria di merito. … Deve quindi ritenersi che tale riammissione abbia rappresentato una mera integrazione della graduatoria originaria – e non una riformulazione sostanziale sicché essa si palesa inidonea a determinare un differimento della validità temporale della graduatoria conclusiva”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Ciò precisato possono illustrarsi i primi quattro motivi di appello.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno contestato la pronuncia impugnata nella parte in cui il T.A.R. Campania ha riconosciuto che in capo alla Azienda Ospedaliera San Pio non sussisteva alcun obbligo di reperire e scorrere le graduatorie approvate da un’altra amministrazione (nel caso di specie dall’ASL di Caserta), trattandosi di una opzione meramente discrezionale e non di una scelta obbligata.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Con il secondo motivo di gravame parte appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rilevato che non può sussistere <em>“un obbligo di scorrimento di graduatoria di una diversa A.S.L. da parte dell’amministrazione intimata fondato sul contenuto delle note della Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dei disavanzi del settore sanitario del 2017 trattandosi di atti che, per il principio di gerarchia delle fonti, non possono introdurre disposizioni in deroga al superiore quadro ordinamentale di settore”; </em>sostiene, parte appellante,<em> </em>che le circolari diramate dalla struttura commissariale in tema di utilizzo delle graduatorie concorsuali di altre amministrazioni avrebbero portata precettiva generale in quanto adottati da soggetti collocati in posizione apicale nell’ambito degli apparati amministrativi.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Con il terzo motivo di appello gli appellanti hanno contestato la pronuncia gravata nella parte in cui il T.A.R. Campania ha rilevato che <em>“l’utilizzo della graduatoria di altra amministrazione è, in ogni caso, subordinata al “previo accordo” fra le amministrazioni interessate, quindi ad una convenzione che deve necessariamente precedere l’attingimento”;</em> sostiene invece, parte appellante, che l’accordo tra le parti interessate sarebbe potuto intervenire anche prima dell’assunzione per scorrimento e non necessariamente prima dell’indizione del concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. Con il quarto motivo di appello gli appellanti hanno infine contestato la pronuncia gravata nella parte in cui il T.A.R. Campania ha accertato che, all’epoca dell’indizione del concorso in contestazione, risultava ormai inefficace la graduatoria approvata dall’ASL di Caserta in quanto scaduto il termine biennale di validità della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">E al riguardo i ricorrenti sostengono che la graduatoria del concorso indetto nel 2017 dall’A.S.L. Caserta per il reclutamento di n. 3 dirigenti avvocati – cui avevano partecipato – approvata con deliberazione n. 893 del 1.6.2021 fosse ancora valida al momento dell’indizione del concorso di cui chiedono l’annullamento, perché successivamente, detta graduatoria veniva “radicalmente” riformulata all’esito di un separato ricorso proposto da altro candidato avverso la propria esclusione, accolto con sentenza n. 8609/2021 del Consiglio di Stato, cui faceva seguito la riapprovazione della graduatoria medesima con delibera A.S.L. Caserta n. 461 del 29.3.2022. Sarebbe pertanto da quest’ultima data che, in tesi, decorrerebbe il termine biennale per computare la validità della graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Per ragioni di ordine logico il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente il quarto motivo, risultando pregiudiziale rispetto all’esame delle altre censure proposte coi primi tre motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assunto da cui muovono gli appellanti è che la delibera della A.S.L. Caserta n. 461 del 29.3.2022 abbia “radicalmente” modificato “in senso sostanziale” l’originaria graduatoria approvata con deliberazione n. 893 del 1.6.2021, così novandola in modo tale da doversi considerare una nuova graduatoria. Da tale nuova data decorrerebbe in tesi il termine biennale di validità della graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. La censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, come correttamente ritenuto dal TAR, <em>“non vi è stata alcuna riformulazione sostanziale della graduatoria dell’A.S.L. Caserta – alla quale i ricorrenti chiedono di attingere – bensì una mera rettifica che non ha apportato alcuna significativa modifica alla graduatoria di merito. Infatti, come riferito dall’amministrazione, vi è stato l’inserimento in graduatoria di un candidato inizialmente escluso e poi riammesso in seguito ad un diverso giudizio, ciò che ha dato luogo allo slittamento al nono posto di altro soggetto – in precedenza posizionato all’ottavo posto – che, a sua volta, non ha patito alcun pregiudizio poiché è stato comunque mantenuto in servizio in soprannumero.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tale limitata modifica ha quindi riguardato un solo candidato, peraltro estraneo al giudizio in trattazione, ha comportato lo slittamento di una sola posizione (dalla n. 8 alla n. 9) ininfluente sui ricorrenti (collocati al n. 12 e n. 14) e, giova sottolinearlo, tutti i candidati inseriti – ivi compresi i ricorrenti – hanno conservato invariato il punteggio e l’ordine di posizione. Deve quindi ritenersi che tale riammissione abbia rappresentato una mera integrazione della graduatoria originaria – e non una riformulazione sostanziale sicché essa si palesa inidonea a determinare un differimento della validità temporale della graduatoria conclusiva”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che l’atto idoneo a produrre la novazione della data di inizio vigenza di una graduatoria non può essere che un provvedimento di annullamento e sostituzione della stessa, con consequenziale estinzione di tutti i rapporti giuridici costituiti sulla base della graduatoria annullata, laddove già utilizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia nel caso in esame la sentenza n. 8609/2021 di questa Sezione non ha affatto annullato la graduatoria del concorso in esame, ma soltanto l’illegittima esclusione dell’Avv. Pepe dalla procedura selettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">La graduatoria per Dirigente Avvocato è pertanto quella approvata dall’ASL Caserta con delibera n. 893 del 01/06/2021, mentre la Deliberazione dell’ASL Caserta n. 461 del 29/03/2022, avente ad oggetto “C<em>oncorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigenti avvocato – Integrazione</em>”, dalla quale gli appellanti pretendono di far risalire la data di inizio vigenza della graduatoria, è un atto di mera “integrazione” della graduatoria già approvata, valida ed efficace.</p>
<p style="text-align: justify;">Coerentemente con il giudicato della sentenza, con la deliberazione n.21 dell’11 gennaio 2022 l’ASL Caserta disponeva, infatti, la riconvocazione della Commissione esaminatrice esclusivamente ai fini della prosecuzione della procedura selettiva del suddetto ricorrente, senza farsi luogo ad alcuna rivalutazione delle prove o dei titoli di tutti gli altri candidati (non essendo stata annullata la graduatoria).</p>
<p style="text-align: justify;">E conseguentemente la deliberazione della ASL Caserta n. 461 del 29/03/2022, all’esito delle prove concorsuali dell’avv. Pepe, costituisce una mera integrazione della graduatoria già approvata con il solo inserimento del suddetto candidato tra i vincitori all’ottavo posto, di modo che l’ottavo graduato è slittato al nono posto ma è stato comunque mantenuto in servizio in sovrannumero con la medesima deliberazione e, pertanto, non risulta anteposto per slittamento alla graduatoria degli idonei non utilmente graduati. Sicché non soltanto non vi è stata alcuna rivalutazione delle prove espletate e dei titoli per come risultanti dalla graduatoria originaria ma soprattutto, per quel che qui rileva, è rimasta immutata la graduatoria degli idonei non utilmente graduati da cui attingere per eventuali scorrimenti, sicché tutti i candidati inseriti – ivi compresi gli appellanti collocati al n. 12 e n. 14 – hanno conservato invariato sia il punteggio, sia l’ordine di posizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue, pertanto, che la graduatoria approvata in data 01/06/2021 con Delibera 893 è scaduta in data 31/05/2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultima argomentazione risulta assorbente in ordine alla impossibilità di procedere allo scorrimento della “graduatoria di altra amministrazione” e l’Azienda Sanitaria nel dare semplicemente atto che non vi erano graduatorie valide sulla piattaforma regionale Sifonia, ha legittimamente indetto il concorso senza che fosse necessario fornire alcuna altra motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. L’infondatezza del quarto motivo di gravame risulta assorbente ai fini del decidere, risultando superfluo l’esame dei primi tre motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Infine resta da esaminare il quinto motivo di appello con il quale gli appellanti si dolgono della condanna alle spese di giudizio statuita in sentenza (€ 2.000,00 in favore di ciascuna Amministrazione) sostenendo, da un lato, che il Tar non avrebbe tenuto conto che i ricorrenti avevano prestato affidamento sull’orientamento consolidato della Sezione V del Tar Napoli e sulla nota prot. 0134155 del 31.5.2023 a firma del Direttore generale e del Dirigente il Settore Personale dell’ASL Caserta; e dall’altro che si trattava di una causa di pubblico impiego in cui la parte debole del rapporto è il lavoratore.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, per granitica giurisprudenza <em>“Con riferimento alle spese del giudizio di primo grado, la statuizione del T.a.r. sul punto costituisce espressione di un potere discrezionale, sindacabile in sede di appello solo nell’ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa oppure per il caso in cui la decisione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate”</em> (Consiglio di Stato sez. VII, 29/01/2025, n.700).</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso in esame, avendo il giudice di prime cure fatto mera applicazione del criterio generale della soccombenza, sicché il motivo non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Conclusivamente l’appello è infondato e va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Corradino, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola D’Angelo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;insussistenza, nei concorsi pubblici, dell&#8217;obbligo della Commissione di comunicare i criteri di valutazione ai candidati.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-nei-concorsi-pubblici-dellobbligo-della-commissione-di-comunicare-i-criteri-di-valutazione-ai-candidati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 08:11:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-nei-concorsi-pubblici-dellobbligo-della-commissione-di-comunicare-i-criteri-di-valutazione-ai-candidati/">Sull&#8217;insussistenza, nei concorsi pubblici, dell&#8217;obbligo della Commissione di comunicare i criteri di valutazione ai candidati.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Commissione &#8211; Criteri di valutazione &#8211; Obbligo di comunicazione &#8211; Insussistenza. Nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice non ha l’obbligo di comunicare i criteri di valutazione ai candidati, essendo evidente che l’esigenza di predeterminati criteri di valutazione è preordinata ad assicurare il rispetto dell’imparzialità e della par condicio</p>
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<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Commissione &#8211; Criteri di valutazione &#8211; Obbligo di comunicazione &#8211; Insussistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice non ha l’obbligo di comunicare i criteri di valutazione ai candidati, essendo evidente che l’esigenza di predeterminati criteri di valutazione è preordinata ad assicurare il rispetto dell’imparzialità e della par condicio nelle operazioni di correzione degli elaborati, e non ad agevolare i candidati nello svolgimento di una prova di esame qualitativamente migliore.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Ricchiuto &#8211; Est. Giudice</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza Quater)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6338 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Angela Barbaro, rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Samengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Annarita Neccia, Tiziana Gatta, non costituite in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della graduatoria delle prove scritta e pratica pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda in data 10/05/2021 e della medesima graduatoria pubblicata nuovamente (sempre sul sito web) in “rettifica” in data 12/05/2021– nonché dei relativi atti di approvazione delle stesse – contenente l’elenco dei candidati ammessi alla successiva prova orale del “<em>Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato di 45 posti di Assistente Amministrativo cat. C, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea</em>”, di cui al Bando pubblicato (in estratto) nella G.U. n.90 del 15/11/2019 e sul BURL n.82 del 10/10/2019 (testo integrale), nella parte in cui “non ammette” la ricorrente all’orale e la esclude dal Concorso con voto alla prova scritta di 20/30;</p>
<p style="text-align: justify;">– della deliberazione n. 1286 del 17/12/2020 con cui è stata disposta la “rimodulazione” dei posti messi a concorso da n. 45 unità a n. 20 unità (come proposto dalla Direzione Aziendale) e nominata la Commissione incaricata di sovrintendere allo svolgimento del suddetto concorso;</p>
<p style="text-align: justify;">– dei quiz e dei relativi punteggi assegnati dalla Commissione alla ricorrente per la prova scritta, a seguito dei quali la stessa è stata esclusa dal concorso, prelevati dall’area personale del sito web dall’Amministrazione nonché prodotti in screenshot nel presente atto;</p>
<p style="text-align: justify;">– degli atti e dei verbali dagli estremi ignoti relativi alla prova scritta svolta dalla ricorrente e all’esito della quale la stessa ha riportato il punteggio di 20/30 ed è stata ingiustamente esclusa dalla prova orale e dal concorso;</p>
<p style="text-align: justify;">– degli atti e dei verbali dagli estremi ignoti con cui la Commissione ha introdotto per la prova scritta svolta dal 5/05/2021 al 7/05/2021 “nuovi e diversi” criteri di valutazione e introdotto “domande di Diritto Costituzionale” tra i quesiti della prova scritta proposti ai candidati;</p>
<p style="text-align: justify;">– nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione a seguito dell’istanza di accesso dell’11/06/2021 e comunque lesivo dei diritti e degli interessi della odierna ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Per quanto riguarda i motivi aggiunti</em>:</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.2 del 3/05/2021 recentemente conosciuto in data 2/07/2021, con cui la Commissione ha preso atto di quanto concordato con la RTI N&amp;C S.r.l. / Fastweb S.p.A. per la creazione della piattaforma concorsuale, della lettera di invito al concorso e disposto “nuovi e diversi” criteri di valutazione per la prova scritta e per quella pratica;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.3 del 3/05/2021 recentemente conosciuto in data 2/07/2021, con cui la Commissione ha rinnovato i criteri di valutazione per la prova scritta e per quella pratica nonché consegnato al referente della RTI N&amp;C S.r.l. / Fastweb S.p.A. la “pen drive” con tutte le domande delle prove introducendo tra le stesse “domande di Diritto Costituzionale”;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.4 e 5 recentemente conosciuti in data 2/07/2021 e relativi alle prove scritta e pratica svolte la mattina e il pomeriggio del 5/05/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.6 e 7 recentemente conosciuti in data 2/07/2021 e relativi alle prove scritta e pratica svolte la mattina e il pomeriggio del 6/05/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.8 e 9 recentemente conosciuti in data 2/07/2021 e relativi alle prove scritta e pratica svolte la mattina e il pomeriggio del 7/05/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n.1 del 30/03/2021 recentemente conosciuto in data 2/07/2021, con cui la Commissione ha preso atto di quanto disposto dalla “<em>lex specialis</em>” relativa al Concorso in oggetto confermando le date di svolgimento delle prove;</p>
<p style="text-align: justify;">– della graduatoria finale di merito pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda – unitamente alla deliberazione n.766/2021 – in data 15/07/2021, contenente l’elenco dei candidati vincitori e idonei del concorso indetto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea per la copertura a tempo pieno e determinato di 20 posti di Assistente Amministrativo cat. C, di cui al Bando pubblicato (in estratto) sulla G.U. n.90 del 15/11/2019 e sul BURL n.82 del 10/10/2019 (testo integrale);</p>
<p style="text-align: justify;">– della deliberazione n.766 del 14/07/2021, pubblicata sul sito istituzionale in data 15/07/2021, con cui il Direttore Generale dell’Azienda ha deliberato – sulla base della proposta presentata dal Direttore f.f. della U.O.C. – di approvare gli atti e in particolare la suddetta graduatoria di merito del concorso pubblico per n.20 posti di Assistente Amministrativo Cat.C, con le ulteriori determinazioni ivi inclusa quella di “<em>procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati a decorrere dal 01.09.2021</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– della proposta di delibera presentata dal Direttore f.f. della U.O.C. e dei pareri favorevoli resi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario entrambi atti presupposti alla deliberazione n.766 del 14/07/2021 nonché della proposta di delibera presentata dal Direttore f.f. della U.O.C. quale atto presupposto alla deliberazione n.649 del 4/06/2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti i successivi atti di pubblicazione della delibera n.766 del 14/07/2021 e della graduatoria di merito del concorso in oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli ulteriori e successivi atti di assunzione dei candidati vincitori del concorso in oggetto, che l’Azienda si è impegnata ad assumere a decorrere dal prossimo 1/09/2021 come indicato nella deliberazione n.766 del 14/07/2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-<em>bis</em>, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 giugno 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – Con bando pubblicato nella G.U. n. 90 del 15/11/2019 e sul BURL n. 82 del 10/10/2019, l’Azienda ospedaliera Universitaria Sant’Andrea ha indetto un “<em>Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato di 45 posti di Assistente Amministrativo cat. C, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’avviso pubblico prevedeva l’articolazione del concorso in tre prove: scritta, pratica e orale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’odierna ricorrente ha partecipato alla indicata procedura concorsuale e svolto la prova scritta e pratica, risultando, a seguito della pubblicazione della graduatoria “non idonea” con conseguente esclusione dal colloquio orale conclusivo e dal concorso. Segnatamente ha riportato ha ottenuto il punteggio di 20/30, di poco inferiore alla soglia minima indicata dal Bando di 21/30.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale determinazione è insorta con il ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio, affidato ai seguenti motivi di censura:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>I. Violazione di legge, della “</em>lex specialis<em>”, degli artt. 3, 97 Costituzione per il mancato rispetto dei principi di “</em>par condicio<em>” tra candidati, del principio di affidamento, d’imparzialità e trasparenza della procedura selettiva; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e travisamento di fatti: nella parte in cui la commissione ha modificato i criteri di valutazione della prova scritta previsti nel bando e illegittimamente introdotto domande di diritto costituzionale (prova di resistenza della ricorrente)</em>, prevedendo il bando, al contrario, quali materie oggetto d’esame “<em>diritto amministrativo e legislazione sanitaria nazionale e regionale</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, si deduce che, proprio a causa delle (due) domande errate in materia di diritto costituzionale, la ricorrente non è riuscita a raggiungere la sufficienza, ottenendo un risultato di un punto inferiore alla soglia minima fissata;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>II. Violazione di legge, dell’art.12 DPR n.487/1994, “</em>lex specialis<em>”, degli artt. 3, 97 Costituzione per il mancato rispetto dei principi di “</em>par condicio<em>” tra candidati, del principio di affidamento, imparzialità e trasparenza della procedura selettiva; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e travisamento di fatti: nella parte in cui l’azienda ha modificato i criteri di valutazione della prova scritta previsti nel bando e illegittimamente introdotto la decurtazione del punteggio di 0,25 per ogni risposta errata.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Detta penalità – a causa della quale la ricorrente, che ha risposto in modo corretto a 22 domande su 30, ha ottenuto il punteggio di 20/30, di poco inferiore alla sufficienza indicata dal Bando in 21/30 – sarebbe stata introdotta nel programma informatico di correzione dei quiz installato nei Tablet utilizzati per la prova a totale insaputa dei candidati, che non sarebbero pertanto stati debitamente informati.</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto n. 3461 del 19 giugno 2021 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, costituitasi in resistenza, ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile e comunque infondato, cui parte ricorrente ha replica con memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza collegiale n. 3794 del 9 luglio 2021 è stata respinta la domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti, riproponendo i medesimi motivi di censura articolati nell’atto introduttivo del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza straordinaria del 20 giugno 2025, svolta da remoto, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere, pertanto, respinti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si controverte della legittimità della procedura concorsuale relativa alla copertura 45 posti di assistente amministrativo Cat. C, per le esigenze dell’azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea, cui ha partecipato la ricorrente, risultando non idonea all’esito della prova scritta.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, detta candidata, su 30 domande ha risposto a ventidue domande in maniera corretta e alle rimanenti otto in modo errata, conseguendo – tenuto conto della penalità di 0,25 punti applicata per ogni risposta errata – complessivamente un punteggio di 20/30 punti, inferiore al punteggio minimo richiesto per accedere alla prova orale, di 21/30.</p>
<p style="text-align: justify;">Il gravame è volto a contestare il suddetto punteggio conseguito all’esito della prova scritta, che sarebbe illegittimo perché i quesiti a risposta multipla conterrebbero domande afferenti ad elementi di diritto costituzionale, materia non ricomprese tra quelle indicate nel bando ai fini del concorso. Il punteggio assegnato sarebbe altresì illegittimo perché la Commissione d’esame avrebbe introdotto – “a totale insaputa dei candidati” – la penalità di 0,25 punti per ogni risposta sbagliata.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, con il primo motivo di doglianza del ricorso introduttivo, la parte censura l’inserimento nei test di cinque quesiti di diritto costituzionale, malgrado il bando individuasse, invece, quali materie oggetto d’esame esclusivamente quelle di “<em>diritto amministrativo e legislazione sanitaria nazionale e regionale</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, in primo luogo, si contesta la fondatezza della tesi della presunta estraneità rispetto alle materie previste dal bando di concorso delle due domande errate, concernenti rispettivamente la delegificazione e la tutela della sfera religiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, si evidenzia che l’istituto della delegificazione, concernendo le fonti normative di natura regolamentare, i c.d. “regolamenti delegati”, costituisce invero oggetto di trattazione nell’ambito dello studio del diritto amministrativo, annoverato dalla <em>lex specialis </em>tra le materie oggetto di esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla pertinenza della domanda in materia di sfera religiosa, il richiamo alla Costituzione, contenuto nel quesito, non determina l’esclusiva riconducibilità della domanda nell’alveo del diritto costituzionale, potendo rientrare l’argomento in questione nel nucleo delle conoscenze di diritto pubblico di base richieste a un candidato che partecipi ad un concorso per posti dell’area amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Impregiudicate le considerazioni che precedono, il Collegio rileva altresì, in linea con quanto evidenziato nell’ordinanza cautelare, che le censure dirette a contestare cinque quesiti di diritto costituzionale, asseritamente incongruenti con l’oggetto delle prova scritta del concorso, appaiono, in ogni caso, inammissibili, rimarcando, al riguardo, la contraddittorietà della posizione della ricorrente, la quale, da un lato, rivendica il voto favorevole dei tre quesiti di diritto costituzionale cui ha risposto correttamente, dall’altro, contesta i soli due quesiti di diritto costituzionale cui ha risposto in maniera errata.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, anche a voler non considerare le risposte errate fornite in relazione ai due quesiti di diritto costituzionale con risposta errata, il punteggio complessivo della prova scritta sostenuta dalla ricorrente sarebbe incrementato di soli 0,50 punti, portandosi da 20/30 a 20,50/30, che è comunque inferiore al punteggio minimo individuato di 21/30. Quindi, anche se si decurtano dal punteggio complessivo della prova scritta i punti delle relative penalità (2*0,25 = 0,50) l’istante non conseguirebbe alcuna utilità sostanziale (non potendo, in alcun modo, l’eventuale annullamento della domanda comportare anche l’auspicata attribuzione al candidato interessato del punteggio, “<em>di punti 1</em>”, previsto per ciascuna risposta esatta).</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo di diritto articolato nel ricorso introduttivo del giudizio è, dunque, infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente ha contestato la previsione della Commissione di una penalità di 0,25 per ogni risposta errata fornita dal candidato.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, il Collegio osserva che si tratta di un criterio affidato alla discrezionalità della Commissione, peraltro stabilito e sanzionato prima dell’inizio delle operazioni di valutazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, nella riunione del 3 maggio 2021 (v. relativo verbale, All. 2 alla memoria dell’Azienda sanitaria resistente del 1° luglio 2021) la Commissione d’esame – preso atto, tra l’altro, della creazione di una piattaforma concorsuale, in cui importare le istanze dei candidati e caricare le prove di esame con disposizione randomica, attraverso una password criptata – fermi restando i punteggi massimi (30 prova scritta, 20 pratica e 20 orale) previsti dal bando per ogni singola prova, ha stabilito i seguenti specifici punteggi da attribuire:</p>
<p style="text-align: justify;">– <em>prova scritta</em> per la domanda esatta punti 1 (uno) – domanda senza risposta punti 0 (zero) – domanda sbagliata punti -0,25 (meno zero virgola venticinque);</p>
<p style="text-align: justify;">– <em>prova pratica</em> punti 2 (due) per ogni risposta esatta e nessuna penalizzazione nel caso di risposta errata/omessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, nel giorno della prima delle sessioni d’esame, in data 5 maggio 2021, cui ha partecipato la ricorrente (v. relativo verbale di cui all’’Allegato 4 alla memoria della p.a. resistente del 1° luglio 2021) “<em>dopo una breve presentazione del Presidente della Commissione, dr. Daniele Aguzzi, prende la parola il rappresentante della società RTI n&amp;c S.r.l. / Fastweb Spa</em> [cui è stato affidato un servizio di gestione completa della procedura concorsuale, ndr], <em>Dr.Guido Bellelli, che espone ai candidati lo svolgimento delle prove, così come già precisato nel verbale n. 2 del 3 maggio 2021.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>In particolare, il Dr. Guido Belelli comunica a tutti i candidati la tempistica di svolgimento delle prove, ovvero 31 minuti per la prova scritta e 15 minuti per la prova pratica (…)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>IDONEITA’ PROVA SCRITTA 21/30 Risposta corretta 1 punto</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Risposta errata -0,25 punti</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Risposta omessa zero</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>IDONEITÀ PROVA PRATICA 14/20 (…)</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale comunicazione è stata ripetuta per tutte le sessioni d’esame cui sono stati sottoposti tutti i candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra ricostruito dimostra la non veridicità di quanto affermato sul punto da parte ricorrente, visto che il criterio in contestazione è stato previsto dalla Commissione prima dell’inizio delle prove di valutazione e comunicato ai candidati all’inizio di ogni prova scritta, in disparte ogni considerazione sui profili di inammissibilità delle censure dirette a contestare la penalità di 0,25 per ogni risposta negativa ai quesiti somministrati per mancata impugnazione del verbale della Commissione di concorso con il quale è stato individuato il contestato criterio di valutazione delle prove concorsuali.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, quanto alla facoltà della Commissione di stabilire i criteri attraverso i quali ripartire il punteggio complessivo previsto dal bando la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che “<em>I criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, dovendo tuttavia, in tale ultimo caso, essere fissati prima dell’avvio delle operazioni valutative, ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità</em>” (T.A.R. Lazio, sez. III, 08/10/2021, n. 10360), precisando che <em>“i criteri di valutazione devono essere determinati prima della valutazione delle prove, senza che ci sia un termine specifico. Questo per evitare, ad esempio, che la conoscenza degli esiti di prove precedenti possa condizionare il punteggio da attribuire ad un determinato candidato.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Implicito sostegno alle conclusioni raggiunte, si ricava dal principio espresso da Cons. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1850: Nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice non ha l’obbligo di comunicare i criteri di valutazione ai candidati, essendo evidente che l’esigenza di predeterminati criteri di valutazione è preordinata ad assicurare il rispetto dell’imparzialità e della par condicio nelle operazioni di correzione degli elaborati, e non ad agevolare i candidati nello svolgimento di una prova di esame qualitativamente migliore”</em> (Cons. Stato, sez. VI, 15/03/2023 n. 2742).</p>
<p style="text-align: justify;">Sicché, in definitiva, la circostanza che l’elenco dei partecipanti fosse già noto alla Commissione, allorché la medesima, nell’esercizio della discrezionalità tecnica di competenza, ha dettagliato e graduato i criteri di valutazione, non è in grado di per sé (ovvero in assenza di più pregnanti elementi atti a dimostrare effettivamente un distorto esercizio del potere di spettanza da parte dei Commissari) di arrecare quel <em>vulnus</em> alla <em>par condicio </em>dei concorrenti, denunciato dalla ricorrente (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 27/03/2023 n. 121)</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, peraltro, il criterio valutativo adottato deve essere ritenuto legittimo, corrispondendo ad una prassi comunemente seguita nei concorsi pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il secondo motivo di censura in esame è, dunque, destituito di fondamento, con conseguente reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">III. – Con i motivi aggiunti la parte ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e gli atti ad essa presupposti per le ragioni già esplicitate nel ricorso principale, che pertanto possono essere respinti alla luce delle considerazioni sopra svolte.</p>
<p style="text-align: justify;">3. – Conclusivamente, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto, in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Ricchiuto, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Antonietta Giudice, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Pierluigi Tonnara, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-nei-concorsi-pubblici-dellobbligo-della-commissione-di-comunicare-i-criteri-di-valutazione-ai-candidati/">Sull&#8217;insussistenza, nei concorsi pubblici, dell&#8217;obbligo della Commissione di comunicare i criteri di valutazione ai candidati.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sui casi in cui non è necessaria l&#8217;impugnazione della garduatoria finale di concorso e sui requisiti dei test somministrati.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-casi-in-cui-non-e-necessaria-limpugnazione-della-garduatoria-finale-di-concorso-e-sui-requisiti-dei-test-somministrati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 07:34:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-casi-in-cui-non-e-necessaria-limpugnazione-della-garduatoria-finale-di-concorso-e-sui-requisiti-dei-test-somministrati/">Sui casi in cui non è necessaria l&#8217;impugnazione della garduatoria finale di concorso e sui requisiti dei test somministrati.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Impugnazione graduatoria finale &#8211; Impugnazione &#8211; Non necessarietà &#8211; Se include il ricorrente. Concorso &#8211; Test a risposta multipla &#8211; Requisiti &#8211; Chiarezza &#8211; Nitidezza &#8211; Non ambiguità. Concorso &#8211; Quesito &#8211; Ambiguità &#8211; Poteri del giudice. La mancata impugnazione della graduatoria finale non rende improcedibile il ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-casi-in-cui-non-e-necessaria-limpugnazione-della-garduatoria-finale-di-concorso-e-sui-requisiti-dei-test-somministrati/">Sui casi in cui non è necessaria l&#8217;impugnazione della garduatoria finale di concorso e sui requisiti dei test somministrati.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
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<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Impugnazione graduatoria finale &#8211; Impugnazione &#8211; Non necessarietà &#8211; Se include il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Test a risposta multipla &#8211; Requisiti &#8211; Chiarezza &#8211; Nitidezza &#8211; Non ambiguità.</p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Quesito &#8211; Ambiguità &#8211; Poteri del giudice.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La mancata impugnazione della graduatoria finale non rende improcedibile il ricorso contro gli esiti delle prove del concorso se la graduatoria include il ricorrente, anche solo con riserva, in quanto la stessa graduatoria contempla già la sua posizione, salvaguardando il suo interesse fatto valere in sede giurisdizionale con salvezza degli effetti derivanti dalla decisione del giudizio.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">I test concorsuali a risposta multipla devono rispettare i requisiti di chiarezza, nitidezza e non ambiguità, poiché è estranea al principio del pubblico concorso sancito dall’art. 97 della Costituzione ogni possibile ipotesi di sbarramento basato su informazioni casuali o su dati incerti o su quesiti ambigui e decettivi idonei a generare errore o su risposte non predeterminabili a priori.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L&#8217;ambiguità del quesito  consente al giudice di accertare sotto il profilo logico la non erroneità della risposta del candidato alla luce del tenore del quesito e di disporre l’attribuzione del corrispondente punteggio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Di Carlo &#8211; Est. Sestini</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6059 del 2024, proposto da Felice Sergio Forestieri, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, e l’Ufficio Scolastico per la Regionale Calabria, in persona del Direttore <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi <i>ex lege </i>dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 14155/2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico per la Regionale Calabria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito per la parte appellante l’avvocato Santi Delia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorrente partecipava al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) – Regione Calabria. A seguito del sostenimento della prova scritta <i>computer based</i> in data 29 marzo 2022, conseguiva il punteggio di 68/100, non raggiungendo la soglia della sufficienza per l’ammissione alla prova orale, fissata in 70/100.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con il ricorso proposto in primo grado, l’odierno appellante contestava la valutazione del quesito n. 26 (n. 39 della piattaforma Cineca). Si costituiva in primo grado il Ministero con memoria di stile del 16 giugno 2022. Il TAR disponeva, con propria ordinanza n. 8441 adottata nella camera di consiglio del 21 giungo 2022, l’incombente istruttorio consistente nella richiesta di chiarimenti all’Amministrazione in merito ai quiz contestati. Con ordinanza n. 6901 del 10 novembre 2022, veniva accolta l’istanza cautelare e il candidato veniva ammesso con riserva alla prova orale, poi superata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il ricorrente depositava nel giudizio di primo grado la graduatoria finale di merito e il decreto di approvazione n. 4522 in data 8 marzo 2022. Stante la mancata impugnazione di detta graduatoria, il TAR sollevava d’ufficio la questione dell’improcedibilità del ricorso. Il ricorrente deduceva l’assenza di qualsivoglia carattere lesivo della graduatoria, non essendo stata apposta – a suo dire – all’interno della stessa alcuna riserva. Il TAR richiedeva chiarimenti in merito all’Amministrazione con ordinanza n. 732 adottata a seguito dell’udienza pubblica del 19 dicembre 2023. L’Amministrazione deduceva che, sia nel decreto di ammissione alla prova orale sia nel decreto di approvazione della graduatoria finale di merito (successivamente rettificato), il candidato risultava inserito con riserva mediante l’apposizione della dicitura “SI” nella casella “incluso con riserva”. Il ricorrente con memoria del 7.6.2024 deduceva che dunque tali atti non erano lesivi della sua posizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Il TAR con la sentenza ora impugnata richiamava la propria giurisprudenza e riteneva di non discostarsi dal proprio orientamento secondo cui “<i>la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione […] non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile</i>”. Pertanto, veniva ribadito l’onere del ricorrente di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento. Ad avviso del TAR, l’ammissione con riserva era da ritenersi attinente all’espletamento del compito dell’Amministrazione consistente nel dare esecuzione all’ordinanza cautelare, senza che ciò potesse configurarsi come manifestazione di un’autonoma volontà provvedimentale di prestare acquiescenza alla pronuncia cautelare del giudice amministrativo. Con ulteriore argomentazione, il TAR sosteneva che la mancata impugnazione della graduatoria non consentiva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Il TAR dichiarava, quindi, il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di agire in autotutela, e compensava le spese di lite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Con atto d’appello, il ricorrente dichiarava di essere docente precario e ricostruiva i fatti di causa che sinteticamente qui si riportano. Con D.D. 5 gennaio 2022, n. 23, recante modifiche al D.D. n. 499 del 2020, la prova del concorso veniva modificata prevedendo lo svolgimento di cinquanta quesiti a risposta multipla. Di questi cinquanta quesiti, quaranta erano differenziati tra i profili comuni e quelli di sostegno mentre i restanti dieci erano comuni ad entrambi profili (cinque quesiti sulla lingua inglese e cinque questiti relativi alle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie digitali e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento). Col superamento di detta prova scritta, si conseguiva l’ammissione alla successiva prova orale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. La prova scritta prevedeva che la sufficienza fosse raggiunta conseguendo il punteggio di 70/100 e i seguenti criteri di valutazione delle domande era stabiliti come segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) per ogni risposta corretta: 2 punti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) per ogni risposta errata: 0 punti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. L’appellante si duole della valutazione della prova con cui gli è stato attribuito il punteggio pari a 68/100, censurando in modo particolare l’errata formulazione del quesito n. 26.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Tale quesito era così formulato: “<i>Nel salto in lungo, affinché l’esecuzione sia la più efficace possibile:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a. Lo slancio simmetrico delle braccia precede l’estensione dei segmenti degli arti inferiori che avviene subito dopo lo stacco </i>(risposta fornita dal candidato)<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b. Lo slancio simmetrico delle braccia precede l’estensione dei segmenti inferiori prima dello stacco </i>(risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione)<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c. Lo slancio simmetrico delle braccia avviene simultaneamente all’estensione dei segmenti degli arti inferiori che avviene subito dopo lo stacco</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>d. Lo slancio simmetrico delle braccia avviene simultaneamente all’estensione dei segmenti degli arti inferiori prima dello stacco</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. In sede cautelare, il giudice di primo grado riteneva che la risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione fosse effettivamente tale se riferita al salto in lungo da fermo. Al contrario, il candidato aveva risposto, indicando la modalità ritenuta più efficace tra quelle proposte, presupponendo che il riferimento fosse al salto in lungo con ricorsa. Il giudice di primo grado in sede cautelare riteneva quindi il quesito ambiguo, essendo quest’ultima disciplina sportiva non solo nota, ma anche olimpica, ed avvenendo nel salto in lungo con ricorsa lo slancio simmetrico delle braccia nella fase di volo, successiva allo stacco. Inoltre, la tesi veniva suffragata dal riferimento nel programma di esame alla “<i>Teoria tecnica e didattica delle discipline sportive individuali e di squadra nella scuola</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Essendo stato il suo ricorso infine dichiarato improcedibile, con l’atto d’appello il ricorrente ribadisce che, non essendo la graduatoria finale di merito lesiva nei suoi confronti, non sarebbe applicabile al caso di specie l’orientamento giurisprudenziale per il quale la graduatoria di merito deve essere impugnata con motivi aggiunti a pena di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ricorda anche che il contraddittorio è stato integrato in primo grado mediante la notifica per pubblici proclami, disposta dallo stesso TAR con ordinanza n. 14993 del 10 ottobre 2023. Ripropone quindi i motivi non esaminati dal giudice in primo grado, deducendo l’ambigua formulazione del quesito e richiamando l’ordinanza n. 2532 del 22 giugno 2023 di questa Sezione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. In particolare, ad avviso della difesa del ricorrente nessuna delle alternative proposte sarebbe corretta con riferimento al salto in lungo con ricorsa. Infatti, successivamente alla rincorsa, la fase di stacco non prevede lo slancio simmetrico, avvenendo ciò solo in fase di volo. Qualora vi fosse stato l’intento di fare riferimento al salto in lungo da fermo, essendo stata tale tipologia di gara abolita nel 1912, sarebbe stata necessaria una più specifica formulazione del quesito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con un secondo ordine di censure, il ricorrente osserva che il test non è stato sottoposto ad alcuna procedura di validazione e censura quindi l’assenza di qualsivoglia evidenza procedimentale relativa alla formulazione dei quesiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Ai fini della decisione, va preliminarmente esaminata la questione dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse da cui è derivata la pronuncia in rito del giudice di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.1. Il ricorso in primo grado non doveva essere dichiarato improcedibile. Infatti, a ben vedere, le censure dell’appellante si concentrano sulla prova scritta, ritualmente impugnata, e sulla valutazione della stessa. Nessun effetto lesivo poteva ritenersi derivante dall’approvazione della graduatoria nella quale l’appellante risultava inserito con riserva, in quanto la stessa graduatoria contemplava già la sua posizione, salvaguardando il suo interesse fatto valere in sede giurisdizionale con salvezza degli effetti derivanti dalla decisione del presente giudizio, avendo potuto l’interessato, in forza dell’ammissione con riserva, superare le prove orali e, quindi, il concorso. Non era dunque onere del ricorrente in primo grado, odierno appellante, procedere all’impugnazione della stessa con motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L&#8217;onere di impugnare la graduatoria <i>medio tempore</i> approvata è un principio, infatti, che vale per il concorrente escluso, ma non inserito nella graduatoria finale: ipotesi opposta a quella in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appello va quindi accolto sotto il profilo di rito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.2. Non rientrando la fattispecie in esame tra i casi in cui “<i>la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente</i>” (Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 20 novembre 2024, n. 16), la causa può essere decisa nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Nel merito, l’appello è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.1. Viene in primo luogo in rilievo il principio enunciato dalla giurisprudenza secondo cui nei test a risposta multipla da effettuarsi in un arco di tempo limitato, si impongono come necessari “<i>il rispetto dei requisiti di chiarezza, nitidezza e non ambiguità, sia nella formulazione delle domande proposte, sia delle risposte</i>” (C.G.A.R.S., sez. consultiva, parere n. 406/2023). La formulazione delle domande e delle risposte deve, pertanto, essere tale da consentire al candidato di dimostrare il possesso delle richieste conoscenze e competenze mediante la individuazione dell’unica risposta inequivocabilmente corretta, restando estranea al principio del pubblico concorso sancito dall’art. 97 della Costituzione ogni possibile ipotesi di sbarramento basata su informazioni casuali o su dati incerti, o su quesiti ambigui e decettivi idonei a generare errore, o su risposte solo presuntivamente o probalisticamente esatte non predeterminabili a priori secondo criteri logici oggettivi e verificabili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.2. Nel caso di specie, l’ambiguità del quesito non consentiva al candidato di comprendere in maniera univoca la disciplina sportiva di riferimento e, conseguentemente, di individuare con certezza la risposta corretta, mentre la risposta preselezionata come esatta, facendo riferimento ad una disciplina risalente e non olimpica, si prestava a generare un inammissibile errore rispetto alla risposta effettivamente fornita dalla candidata, che pur nella descritta incertezza risultava quella logicamente più verosimile, in quanto riferita ad una più diffusa disciplina sportiva olimpica, e doveva pertanto essere considerata esatta dall’amministrazione procedente anche intervenendo, ove necessario, in autotutela.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.3. Conseguentemente, deve essere annullata la valutazione della prova scritta dell’appellante con riferimento al quesito n. 26, e in ragione della maggiore esattezza della risposta fornita dal candidato, e comunque della sua non erroneità alla luce dell’ambiguità del medesimo quesito, deve essere accertato che la risposta era corretta, disponendosi l’attribuzione del corrispondente punteggio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.4. Per l’effetto, in esecuzione del presente giudicato, l’Amministrazione è tenuta a consolidare la graduatoria con il punteggio come sopra indicato e ad adottare senza indugio ogni ulteriore connesso provvedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.4. L’accoglimento del motivo di appello di ordine sostanziale in esame risulta pienamente satisfattivo rispetto alla pretesa azionata in giudizio e consente di non procedere all’esame delle ulteriori descritte censure di ordine procedimentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie. Per l’effetto annulla, in riforma della sentenza appellata, i provvedimenti impugnati in primo grado ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00 per il primo grado e in Euro 3.000,00 per il grado d’appello, il tutto oltre accessori di legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario delle medesime.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nell’udienza pubblica del 4 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Daniela Di Carlo, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pietro De Berardinis, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Laura Marzano, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosaria Maria Castorina, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sui canoni di interpretazione della lex specialis nelle procedure di gara e concorsuali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-canoni-di-interpretazione-della-lex-specialis-nelle-procedure-di-gara-e-concorsuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 08:37:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89587</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-canoni-di-interpretazione-della-lex-specialis-nelle-procedure-di-gara-e-concorsuali/">Sui canoni di interpretazione della lex specialis nelle procedure di gara e concorsuali.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Procedure di gara &#8211; Lex specialis &#8211; Interpretazione &#8211; Canoni &#8211; Norme in materia di contratti &#8211; Applicabilità. Nelle procedure di gara (ma il principio è applicabile mutatis mutandis anche alle procedure lato sensu concorsuali), ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-canoni-di-interpretazione-della-lex-specialis-nelle-procedure-di-gara-e-concorsuali/">Sui canoni di interpretazione della lex specialis nelle procedure di gara e concorsuali.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Procedure di gara &#8211; <em>Lex specialis &#8211; </em>Interpretazione &#8211; Canoni &#8211; Norme in materia di contratti &#8211; Applicabilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nelle procedure di gara (ma il principio è applicabile <em>mutatis mutandis</em> anche alle procedure <em>lato sensu</em> concorsuali), ai fini dell’interpretazione delle clausole della <em>lex specialis</em>, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente; tanto a maggior ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all’esclusione dell’offerta, a fronte del criterio del <em>favor partecipationis</em> e del principio del <em>clare loqui</em>, per i quali, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti. Alla terminologia utilizzata negli atti pubblici, anche in attuazione dei principi di buona fede ed affidamento che presidiano l’azione della Pubblica Amministrazione nei confronti dei privati, va attribuito il significato comunemente utilizzato nei testi normativi e/o comunque ufficiali; questa regola vale, a maggior ragione, per i bandi di concorso, che devono assicurare che la procedura si svolga in modo imparziale per rispettare la <em>par condicio</em> fra i concorrenti e devono essere connotati dall’univocità e dalla chiarezza del linguaggio utilizzato (il cd. “<em>clare loqui</em>”).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Carbone &#8211; Est. Marotta</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7648 del 2024, proposto da Alessandro Panichi, rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Terlizzi, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Di Veroli in Roma, via di Villa Ada 57;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Giustizia, Agenzia delle Entrate, Commissione Interministeriale Ripam, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Avvocatura Generale dello Stato, in persona del rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore,</em> rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Simone Longo, Giacomo Morsillo, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 7502/2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Formez Pa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Giustizia, della Agenzia delle Entrate, della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno e dell’Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le conclusioni delle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il signor Panichi ha partecipato al “<em>Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato</em>”, per il profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico – codice INF, posizionandosi 674° nella graduatoria finale di merito del 12 dicembre 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Assegnati i posti ai vincitori, con avvisi del 2 e del 9 agosto 2023, l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso in oggetto e concesso a favore degli idonei “non vincitori” della selezione, tra cui l’odierno appellante, la possibilità di scegliere ulteriori Amministrazioni di destinazione con le rispettive sedi, da assegnare in sostituzione dei vincitori rinunciatari.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il signor Panichi ha impugnato i richiamati avvisi, nonché il bando di concorso, ove interpretato in senso al medesimo sfavorevole, dolendosi della circostanza che gli avvisi stessi siano stati pubblicati unicamente sul sito del Formez, e non anche sul portale “<em>Step One 2019</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Con sentenza n. 7502/2024, il T.a.r. Lazio ha respinto il ricorso di primo grado, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L’odierno appellante ha contestato la sentenza impugnata con due articolati motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con il primo motivo deduce error in judicando: erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso: violazione di legge; violazione della “<em>lex specialis</em>” (art. 10, comma 2, del bando); violazione e/o falsa applicazione art. 6 della l. n. 241/1990 per omessa applicazione del principio del “soccorso istruttorio”; violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost. – violazione del principio del “<em>favor partecipationis</em>” e del legittimo affidamento; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza d’istruttoria, dell’illogicità e della irragionevolezza, nella parte in cui l’Amministrazione non ha riconosciuto al ricorrente (odierno appellante) la possibilità di manifestare la propria scelta delle amministrazioni/sedi dopo il termine indicato negli avvisi agli idonei.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di primo grado ha respinto il primo motivo di ricorso perché, a suo avviso, l’art. 9 del bando sarebbe stato chiaro nel prevedere che ogni comunicazione ai candidati dovesse essere effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito Formez nonché sul sito delle amministrazioni interessate.</p>
<p style="text-align: justify;">L’unica piattaforma da consultare sarebbe stata quella presente sul sito del Formez dal momento che ogni pubblicazione effettuata sul menzionato portale “<em>avrà valore di notifica a tutti gli effetti</em>”, mentre l’art. 10 del bando avrebbe indicato solo i portali da consultare per apprendere le “modalità” con cui effettuare la scelta delle Amministrazione di destinazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiama quanto disposto dall’art. 10 del Bando: “<em>I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dall’amministrazione di destinazione, esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito “http://riqualificazione.formez.it” e sul sistema “Step One 2019</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla lettura dell’art. 10 emergerebbe che l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla pubblicazione dell’avviso di scelta delle sedi in entrambe le piattaforme telematiche e, in particolare, sul portale “<em>Step One 2019</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">A suo giudizio, sulla base delle norme del bando, i candidati potevano legittimamente confidare sul fatto che gli avvisi in esame sarebbero stati pubblicati sia sul sito Formez, che sul sistema “<em>Step One 2019</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il superamento del concorso e l’approvazione della graduatoria finale di merito avrebbe determinato nell’appellante una situazione giuridica di affidamento nelle determinazioni della pubblica amministrazione; l’appellante si sarebbe aspettato, quindi, di ricevere le dovute informazioni sullo scorrimento della graduatoria e sulla scelta delle sedi, più che sul sito del Formez – in cui la ricerca delle informazioni sarebbe stata farraginosa – direttamente sul portale “<em>Step One 2019</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appellante censura la sentenza impugnata in ordine alla interpretazione delle disposizioni contenute negli artt. 9 e 10 del bando.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne conseguirebbe che la mancata presentazione dell’appellante alla convocazione per la sottoscrizione del contratto sarebbe incolpevole e non qualificabile alla stregua di rinuncia implicita, o per<em> facta concludentia</em>, all’assunzione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’omessa comunicazione sulla piattaforma “<em>Step – one 2019</em>” avrebbe indotto in errore la parte appellante, ledendo il suo legittimo affidamento rispetto alla condotta dell’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Amministrazione avrebbe tenuto una condotta eccessivamente rigorosa che ha avuto l’effetto non solo di danneggiare gravemente l’appellante, ma lo stesso interesse pubblico, laddove si sarebbe potuto adottare un provvedimento per rimettere in termini la parte appellante senza neppure pregiudicare la “<em>par condicio</em>” tra i candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte appellante, infatti, non avrebbe tolto spazio agli altri candidati perché il numero dei posti resi disponibili per il profilo INF era di 1.007, mentre il numero dei candidati vincitori e idonei era di 920, quindi inferiore di ben 87 unità.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante deduce <em>error in judicando</em>: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso: violazione di legge; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento e di “<em>favor partecipationis</em>” nell’accesso all’impiego nelle P.A.; eccesso di potere, per difetto di irragionevolezza, illogicità, travisamento di fatti e difetto di motivazione e istruttoria, laddove si considera l’omessa scelta quale “depennamento dalla graduatoria” e, conseguentemente, nella parte in cui l’Amministrazione non ha consentito all’odierno appellante di manifestare la propria scelta sulle amministrazioni/sedi dopo il termine indicato negli avvisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver evidenziato che l’art.10 del bando di concorso dispone che: “<em>in caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria</em>”, l’appellante sostiene che il bando non precluderebbe ai rinunciatari la possibilità di rientrare nei successivi scorrimenti della graduatoria di merito</p>
<p style="text-align: justify;">A suo giudizio, l’eventuale rinuncia per mancata scelta dovrebbe ritenersi limitata allo specifico scorrimento del mese di agosto 2023, ma non implicherebbe la “rinuncia al posto” e, quindi, la possibilità di manifestare la preferenza per le Amministrazioni e le sedi residue.</p>
<p style="text-align: justify;">In buona sostanza, dunque, a suo giudizio, la decadenza a cui fa riferimento l’art. 10 del bando non comporterebbe la rinuncia al posto, ma solo la perdita della possibilità di assegnazione alle Amministrazioni/sedi oggetto dell’interpello; l’appellante sarebbe rimasto quindi validamente in graduatoria e avrebbe diritto ad un secondo interpello per la copertura dei posti ancora vacanti e disponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del fatto che i posti messi a disposizione dall’Amministrazione sono superiori al numero dei candidati idonei alla selezione; quindi, l’aver confermato la legittimità degli atti impugnati avrebbe impedito all’appellante di ricoprire un posto attualmente non coperto.</p>
<p style="text-align: justify;">La rigida interpretazione del bando si sarebbe tradotta così in una scelta illogica e irragionevole, in contrasto con i principi di buona amministrazione, di cui all’art. 97 Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con decreto presidenziale n. 1194/2024, è stata accolta l’istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami (adempimento cui la parte appellante ha provveduto).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam,il Formez P.A. – Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., l’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Interno e l’Avvocatura dello Stato, riproponendo in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva (con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio), ad esclusione di Formez P.A.; nel merito, hanno contestato diffusamente le deduzioni di parte appellante e ne hanno chiesto la reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con ordinanza n. 4562/2024, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte appellante, ai fini di una sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">6. All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Preliminarmente, non può essere accolta la richiesta di estromissione dal giudizio delle Amministrazioni intimate; anche se (ad esclusione di Formez P.A.) non hanno gestito direttamente la procedura selettiva, dette Amministrazioni non possono considerarsi estranee al presente giudizio, in quanto destinatarie del personale che ha superato positivamente la procedura selettiva <em>de qua</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Nel merito, la questione dedotta in giudizio concerne l’interpretazione degli artt. 9 e 10 del bando di concorso di cui sopra.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio, ritenendo che, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, per la decorrenza del termine per la manifestazione della scelta della Amministrazione di destinazione, fosse sufficiente la pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico Formez e che l’ulteriore forma di pubblicità prevista dall’art. 10, comma 2, del bando (pubblicazione sul sistema <em>step – one</em> 2019) fosse rilevante ai soli fini della indicazione delle modalità con cui effettuare detta scelta, con la conseguenza che legittimamente l’Amministrazione procedente avrebbe ritenuto il ricorrente (odierno appellante) decaduto dal diritto di esprimere la propria preferenza, per decorrenza del termine dalla pubblicazione sul sito informatico Formez.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado, invocando l’interpretazione letterale e sistematica degli articoli del bando sopra richiamati e censurando l’operato della Amministrazione per i vizi sopra richiamati.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Il ricorso in appello è suscettibile di accoglimento nei termini di seguito indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. L’art. 9 del bando di concorso (“<em>Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell’esito del concorso</em>”) disponeva:</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>1. Le graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso di cui all’art. 1 saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse alle amministrazioni interessate.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione delle predette graduatorie sarà pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it/ e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito http://riqualificazione.formez.it/ nonché sul sito delle amministrazioni interessate. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. Mediante tale avviso saranno rese note le modalità di scelta delle amministrazioni per i posti messi a concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 10 del bando (“<em>Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio</em>”) disponeva altresì:</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>1. I candidati vincitori, a cui ò data comunicazione dell’esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dell’amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019». In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. In sede di manifestazione delle preferenze i candidati vincitori trasmettono altresì il proprio curriculum vitae.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, con riserva di controllare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente al momento dell’immissione in servizio nei profili di cui all’art. 1 del presente bando.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>5. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>6. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. Costituisce <em>jus receptum</em> nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui nelle procedure di gara (ma il principio è applicabile <em>mutatis mutandis</em> anche alle procedure <em>lato sensu</em> concorsuali), ai fini dell’interpretazione delle clausole della <em>lex specialis</em>, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente; tanto a maggior ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all’esclusione dell’offerta, a fronte del criterio del <em>favor partecipationis</em> e del principio del <em>clare loqui</em>, per i quali, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. <em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, Sez. V,15 febbraio 2023 n. 1589; 29 novembre 2022, n. 10491; 4 ottobre 2022, n. 8481).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla terminologia utilizzata negli atti pubblici, anche in attuazione dei principi di buona fede ed affidamento che presidiano l’azione della Pubblica Amministrazione nei confronti dei privati, va attribuito il significato comunemente utilizzato nei testi normativi e/o comunque ufficiali; questa regola vale, a maggior ragione, per i bandi di concorso, che devono assicurare che la procedura si svolga in modo imparziale per rispettare la <em>par condicio</em> fra i concorrenti e devono essere connotati dall’univocità e dalla chiarezza del linguaggio utilizzato (il cd. “<em>clare loqui</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. Orbene, nel bando di concorso di cui sopra l’Amministrazione aveva individuato due forme di pubblicità: quella prevista dall’art. 9, comma 2, del bando, relativa alla pubblicazione delle graduatorie concorsuali (da attuarsi esclusivamente sul sito Formez), dalla quale far decorrere il termine per la manifestazione della scelta della Amministrazione di destinazione, e quella prevista dall’art. 10, comma 2, del bando, che si riferiva alla individuazione delle modalità per la manifestazione del potere di scelta dell’Amministrazione di destinazione (da attuarsi sia sul sito Formez, che sul sistema «<em>Step-One 2019</em>»).</p>
<p style="text-align: justify;">9.4. Ritiene il Collegio che la natura asimmetrica delle forme di pubblicità previste dal bando (che attengono ad aspetti diversi, ma complementari, dal momento che l’esercizio della facoltà di scelta della Amministrazione di destinazione presuppone necessariamente la conoscenza della avvenuta pubblicazione della relativa graduatoria) e il carattere non immediatamente intelligibile delle disposizioni del bando sopra richiamate possano aver indotto l’odierno appellante a confidare (in buona fede) sulla equivalenza delle due forme di pubblicità e, conseguentemente, in conformità ai principi del <em>favor partecipationis</em> e del <em>clare loqui</em>, giustificano la rimessione in termini dell’appellante, ai fini dell’esercizio del potere di scelta dell’Amministrazione di destinazione.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Tiene, tuttavia, il Collegio a precisare che non possono essere condivise le considerazioni svolte nel secondo motivo di appello, secondo cui la rinunzia ad un interpello non equivarrebbe a rinuncia al posto, ma solo al singolo interpello (in questo modo si legittimerebbe inammissibilmente l’appellante a rimanere in graduatoria fino alla pubblicazione di un interpello di suo gradimento).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, all’odierno appellante non può essere riconosciuta la facoltà di esercitare “ora per allora” il proprio diritto di scelta, in quanto con un atteggiamento improntato maggiormente ai canoni di diligenza e di autoresponsabilità avrebbe potuto evitare di incorrere in errore nella interpretazione delle previsioni del bando di concorso; ne consegue che il diritto di scelta della Amministrazione di destinazione potrà essere esercitato dall’appellante solo rispetto alle sedi disponibili e non ancora assegnate al momento della pubblicazione della presente decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">11. La valutazione complessiva della fattispecie dedotta in giudizio giustifica l’equa compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla (<em>in parte qua</em>) gli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Luigi Carbone, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Gambato Spisani, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Conforti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Monteferrante, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Marotta, Consigliere, Estensore</p>
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		<item>
		<title>Sulla mancata sottoscrizione del curriculum ai fini della partecipazione a concorsi pubblici.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-mancata-sottoscrizione-del-curriculum-ai-fini-della-partecipazione-a-concorsi-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 09:13:01 +0000</pubDate>
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<p>Concorso &#8211; Esclusione &#8211; Curriculum &#8211; Sottoscrizione &#8211; Mancanza &#8211; Effetti. Pur condividendosi l’orientamento secondo cui l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma, non può parimenti ritenersi che la sottoscrizione del curriculum (o il suo invio dalla casella</p>
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<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Esclusione &#8211; Curriculum &#8211; Sottoscrizione &#8211; Mancanza &#8211; Effetti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pur condividendosi l’orientamento secondo cui l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma, non può parimenti ritenersi che la sottoscrizione del curriculum (o il suo invio dalla casella PEC) integri, in virtù del disposto di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, il valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R. Infatti, la dichiarazione sostitutiva e l’allegazione del documento di identità del dichiarante costituiscono adempimenti distinti, che hanno una funzione diversa, sebbene complementare. La prima serve a fornire all’amministrazione l’informazione di cui necessita e sulla cui rispondenza al vero deve potere confidare, grazie alla sottostante assunzione di responsabilità del dichiarante. La seconda, per contro, attiene non già al perfezionamento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma all’identificazione del soggetto dichiarante, e dunque all’imputazione giuridica della responsabilità conseguente alla dichiarazione sostitutiva potendo per l’effetto l’accertamento dell’identità del dichiarante in ipotesi risultare aliunde mediante altri documenti a ciò idonei, oltre che avvenire a posteriori. E&#8217; dunque legittima l&#8217;esclusione del concorrente disposta dalla p.a. nel caso in cui  il testo del <em>curriculum </em>presentato non rechi alcuna dichiarazione <em>ex</em> artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000; la modalità di sottoscrizione (in forma digitale) del suddetto documento, dunque, investendo esclusivamente il profilo inerente alla provenienza soggettiva dell’atto (e alla riferibilità al sottoscrittore medesimo delle eventuali dichiarazioni ivi contenute), non può valere a integrare una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Lento &#8211; Est. Caudullo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2019, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Lidia Calcaterra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Tumino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della Deliberazione n. -OMISSIS- con la quale il Direttore Generale -OMISSIS- ha approvato la graduatoria finale di merito e nominato il vincitore della selezione pubblica mediante comparazione dei curricula professionali e culturali e colloquio volta all’assegnazione di n. 1 incarico di Biologo Molecolare, nella parte in cui non ha inserito la ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n. -OMISSIS-, mai pubblicato o comunicato, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla selezione;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto e/o procedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente compreso l’Avviso di selezione pubblica ove occorra e nei limiti dell’interesse (ove si ritenga che esso non contempli la riserva in favore della ricorrente ovvero che non sia integrato dalle cogenti disposizioni di legge che la prevedono) e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria, nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 dicembre 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato all’-OMISSIS- e alla dott.ssa -OMISSIS- (collocatasi al terzo posto della graduatoria), la ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe con cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura concorsuale per il conferimento di un incarico di biologo molecolare con contratto di lavoro autonomo ed è stata approvata la graduatoria definitiva.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, inizialmente collocatasi al secondo posto della graduatoria provvisoria, veniva esclusa in sede di riesame in quanto<em> </em>“<em>il Curriculum formativo e professionale prodotto dalla dott.ssa -OMISSIS- non è stato presentato secondo quanto previsto dal bando e cioè ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000; inoltre, tale Curriculum formativo e professionale non è stato neppure controfirmato dalla candidata. Pertanto, la candidata dott.ssa -OMISSIS-, secondo quanto previsto nel bando, viene esclusa dalla selezione in oggetto</em>”<em> </em>(verbale della commissione n. -OMISSIS-).</p>
<p style="text-align: justify;">La dott.ssa -OMISSIS- lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>I. Violazione degli artt. 1, 3, 6, 7e 21-octies della legge n. 241/1990 – Violazione dell’art. 83, comma 9, del D. lgs n. 50/2016 – Violazione del D.P.R. n. 220/2021 – Eccesso di potere – Difetto assoluto di motivazione – Difetto di istruttoria – Carenza dei presupposti in fatto e diritto – Manifesta erroneità – Irragionevolezza – Invalidità – Violazione del giusto procedimento – Travisamento – Illogicità – Arbitrarietà – Genericità – Sviamento – Disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta – Violazione del principio di par condicio concorrenziale – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.”</em></p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente censura il comportamento contraddittorio dell’Amministrazione resistente, avendo la stessa sostenuto, nel primo verbale, di aver proceduto all’esame della documentazione prodotta da tutti i candidati e aver riscontrato, solo successivamente, nel verbale -OMISSIS-, l’errore materiale in cui sarebbe incorsa la ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta, inoltre, l’omessa attivazione del soccorso istruttorio che le avrebbe consentito di integrare la documentazione trasmessa trattandosi di un evidente errore materiale, nonché l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattandosi di mera irregolarità non avrebbe potuto, comunque, disporsi l’esclusione dalla procedura concorsuale.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>II. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e 42 della Carta di Nizza e dei criteri di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento – Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, evidente travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia e contraddittorietà manifesta – Difetto di motivazione – Violazione degli artt. 1, 3, 7, e 21-octies della legge n. 241/1990.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente lamenta la violazione del legittimo affidamento ingenerato dal comportamento contraddittorio tenuto dalla resistente Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La mancata sottoscrizione del <em>curriculum </em>non avrebbe potuto, comunque, costituire causa di esclusione atteso che lo stesso era stato inviato all’amministrazione dalla casella di posta elettronica certificata della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">III. Parte ricorrente chiede, altresì, che l’-OMISSIS- sia condannata al risarcimento del danno patrimoniale (mancata percezione dello stipendio) e non patrimoniale (perdita di chance, danni curriculari).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con ordinanza n. 44/2020 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare con la seguente motivazione: “<em>Rilevato che l’avviso pubblico ha previsto espressamente che la mancata produzione del curriculum vitae in formato europeo redatto ai sensi del DPR. 445/2000 comporta l’esclusione dal concorso; Considerato – che quella ora richiamata è previsione del tutto chiara, che non lascia adito a dubbi interpretativi; – che la presentazione di un curriculum non redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e carente della firma costituisce, pertanto, palese violazione della lex specialis; – che in ragione di quanto evidenziato il Collegio ritiene che, perlomeno ad un primo sommario esame, il principio di autoresponsabilità dei concorrenti debba indurre ad affermare che la concessione della possibilità di integrare tale atto, a seguito di soccorso istruttorio, non sarebbe rispettosa della par condicio dei concorrenti</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si è costituita in giudizio l’-OMISSIS- insistendo per il rigetto del ricorso e documentando l’avvenuto scorrimento della graduatoria a seguito della rinuncia del dott. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con ordinanza n. 2945 del 2 settembre 2024 il Collegio ha rilevato che “<em>sebbene nell’epigrafe del ricorso siano individuati quali controinteressati il dott. -OMISSIS-, la dott.ssa -OMISSIS- e la dott.ssa -OMISSIS- (collocatisi, ai primi tre posti della graduatoria definitiva), il presente gravame risulta notificato, oltre che all’-OMISSIS-, alla sola controinteressata -OMISSIS-. Mirando la ricorrente ad essere ricollocata, per effetto dell’annullamento della disposta esclusione, al secondo posto della suddetta graduatoria, devono ritenersi controinteressati tutti i candidati che subirebbero gli effetti dell’accoglimento del ricorso con la conseguente modifica parziale della graduatoria, ovvero tutti i candidati risultati idonei, ad esclusione del primo”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ha ritenuto, pertanto, di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle dott.sse -OMISSIS- collocatesi, rispettivamente, ai posti secondo e quarto della graduatoria definitiva.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con nota di deposito del 20 settembre 2024 la ricorrente ha precisato che “<em>per quanto concerne la Dott.ssa -OMISSIS- la notifica del ricorso introduttivo è avvenuta già in data 21.11.2019</em>” ed ha depositato la prova della notifica effettuata in data 18 settembre 2024 alla dottoressa -OMISSIS- nonché la prova della notifica effettuata in data 21 settembre 2019 (ma non versata in atti unitamente al ricorso introduttivo) alla dottoressa -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">6. All’udienza di smaltimento del 9 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Il ricorso è infondato atteso che, come già rilevato in sede cautelare, l’esclusione dalla procedura si fonda sulla violazione di una clausola della <em>lex specialis </em>che non lascia spazio a dubbi interpretativi e che non è stata oggetto di impugnazione né di contestazione alcuna.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. L’art. 4 dell’avviso pubblico stabiliva, infatti, a<em> </em>“<em>pena di inammissibilità</em>”<em>, </em>che la domanda dovesse essere “<em>corredata da un curriculum vitae redatto ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000</em>”<em> </em>prevedendo, altresì, che “<em>la mancata produzione del curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000</em>”<em> </em>avrebbe comportato l’esclusione dalla selezione.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, contravvenendo alle prescrizioni dell’atto di avviso, ha partecipato alla procedura selettiva allegando un <em>curriculum </em>che, oltre a non recare alcuna sottoscrizione in calce, non contiene la necessaria dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali carenze possono ritenersi solo in parte superate dall’invio della domanda di partecipazione a mezzo PEC.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, pur condividendosi l’orientamento secondo cui <em>“l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma” </em>(Tar Campania sent. n. 2285/2020; vedi anche Tar Sicilia, Palermo, sent. n. 167/2018; TAR Liguria 78/2023), non può parimenti ritenersi che la sottoscrizione del <em>curriculum </em>(o, come nel caso di specie, il suo invio dalla casella PEC)<em> </em>integri, in virtù del disposto di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, il valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, va osservato che gli aspetti evocati – la dichiarazione sostitutiva, da un lato, e la sottoscrizione quale modalità idonea a soddisfare i requisiti ex art. 38, comma 3, D.P.R. – sono destinati ad operare su piani non sovrapponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Come evidenziato in sede giurisprudenziale, infatti, “<em>la dichiarazione sostitutiva e l’allegazione del documento di identità del dichiarante costituiscono adempimenti distinti, che hanno una funzione diversa, sebbene complementare. La prima serve a fornire all’amministrazione l’informazione di cui necessita e sulla cui rispondenza al vero deve potere confidare, grazie alla sottostante assunzione di responsabilità del dichiarante. La seconda, per contro, attiene non già al perfezionamento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma all’identificazione del soggetto dichiarante, e dunque all’imputazione giuridica della responsabilità conseguente alla dichiarazione sostitutiva</em>“, potendo per l’effetto <em>“… l’accertamento dell’identità del dichiarante in ipotesi risultare aliunde mediante altri documenti a ciò idonei, oltre che avvenire a posteriori” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. -OMISSIS-459/2014). Nel caso di specie, il testo</em> del <em>curriculum</em> <em>presentato da parte ricorrente non reca alcuna dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000; la modalità di sottoscrizione (in forma digitale) del suddetto documento, dunque, investendo esclusivamente il profilo inerente alla provenienza soggettiva dell’atto (e alla riferibilità al sottoscrittore medesimo delle eventuali dichiarazioni ivi contenute), non può valere a integrare una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000” </em>(T.A.R. Roma, sez. III, sentenza n. 11801 del 12 settembre 2022).</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Né la carenza riscontrata dalla commissione avrebbe potuto essere sanata attraverso il soccorso istruttorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Per giurisprudenza costante, infatti<em>, “nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l’ammissione al concorso (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951; Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28; id., 21 novembre 2022, n. 10241; Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Sez. III, 4 giugno 2016, n. 4081; C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 12 maggio 2000, n. 281) </em>(Consiglio di Stato, sez. VII sentenza n. 7334 del 2 settembre 2024).</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>L’istituto del soccorso istruttorio ha la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere amministrativo. Ha una portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l’intervento dell’Amministrazione, diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata, non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati”</em> (Consiglio di Stato, sent. n. 10241/2022).</p>
<p style="text-align: justify;">L’avviso di indizione della procedura selettiva prevedeva, a pena di inammissibilità, la presentazione del <em>curriculum </em>redatto ai sensi del DPR 445/2000 e stabiliva, altresì, che “<em>i contenuti delle autocertificazioni prodotte ai sensi del D.P.R. 445/2000, così come integrato dalla legge n. 183/2011, dovranno consentire la valutazione, nonché la verifica della veridicità delle stesse da parte della Commissione esaminatrice </em>e che <em>in carenza di tutti gli elementi essenziali le dichiarazioni sostitutive non verranno prese in considerazione</em>”<em> </em>(art. 4 dell’avviso).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del successivo articolo 6, inoltre, “<em>la procedura selettiva viene operata per titoli e colloquio mediante comparazione dei curricula professionali … Le situazioni descritte nel curriculum devono essere autocertificate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12/11/2011</em>”<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente non ha impugnato tali prescrizioni della <em>lex specialis </em>pur essendo inequivoca la loro portata escludente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <em>curriculum </em>allegato alla domanda di partecipazione, contravvenendo a tali univoche disposizioni e risultando privo dei suoi elementi essenziali è, dunque, da ritenersi <em>tamquam non esset.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Essendo, pertanto, inidoneo ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione nonché dei titoli oggetto di valutazione non avrebbe potuto essere integrato mediante soccorso istruttorio senza violare la <em>par condicio </em>dei concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. Non è ravvisabile, altresì, la contestata violazione del legittimo affidamento essendosi il riesame degli atti della selezione resosi necessario a seguito della riconvocazione della Commissione disposta dalla Direzione Generale con nota del 31 luglio 2019 al fine di prendere atto delle istanze di autotutela presentate da altri candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riesame, peraltro, è stato effettuato nella seduta del 2 agosto 2019, appena poco più di un mese dopo l’approvazione degli atti della procedura selettiva con deliberazione del direttore generale del 20 giugno 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">8. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Aurora Lento, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Calogero Commandatore, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;interpretazione del bando di concorso.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-del-bando-di-concorso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 08:47:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-del-bando-di-concorso/">Sull&#8217;interpretazione del bando di concorso.</a></p>
<p>Concorsi &#8211; Bando di concorso &#8211; Lex specialis &#8211; Interpretazione letterale &#8211; Interpretazione integrativa &#8211; Inammissibilità. Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione obbligata alla</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-del-bando-di-concorso/">Sull&#8217;interpretazione del bando di concorso.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorsi &#8211; Bando di concorso &#8211; Lex specialis &#8211; Interpretazione letterale &#8211; Interpretazione integrativa &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il bando, costituendo la <em>lex specialis</em> del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei richiamati principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’Amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. In sostanza, le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Lopilato &#8211; Est. Martino</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6539 del 2023, proposto dalla signora Barbara Carobelli, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Mastrangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">delle signore Stratico Maria Chiara e Milei Alessia Santa, non costituite in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, n. 5929 del 2023, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza Consiglio dei Ministri;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 la consigliera Silvia Martino;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso di primo grado l’odierna appellante impugnava e chiedeva l’annullamento della graduatoria finale emanata in data 20 dicembre 2022 di cui al Bando di concorso emanato con Decreto del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 28 dell’8 aprile 2022, con il quale era stata indetta la procedura selettiva pubblica per il reclutamento di millenovecentocinquantasei unità di personale non dirigenziale a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, per la figura di “assistente amministrativo gestionale (codice AAG/TC)” (art. 1 comma 3 sub J del bando).</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente impugnava altresì gli atti presupposti, tra cui l’esito della prova scritta nella quale la stessa aveva conseguito, secondo quanto riportato nell’epigrafe del ricorso, punti 18,8.</p>
<p style="text-align: justify;">La prova scritta è stata strutturata “<em>in un test di venti quesiti a risposta multipla da risolvere in quaranta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti</em>” e con l’attribuzione dei seguenti punteggi: “<em>risposta esatta: +1,5 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: 0,10 punti</em>” (art. 6 del bando di concorso).</p>
<p style="text-align: justify;">A fondamento del ricorso sono stati proposti due mezzi di gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Con la sentenza in forma semplificata oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. ha respinto il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Nello specifico, il T.a.r. ha rilevato che “<em>Dalla piana analisi del questionario relativo alla prova della ricorrente si evince che le 6 risposte errate che hanno precluso il raggiungimento del punteggio minimo (21/30) hanno riguardato: la cultura generale (n. 1), l’art. 50 della Costituzione (n. 3), la letteratura italiana (n. 6), la cultura generale (n. 8), il testo unico sul pubblico impiego (n. 11), l’inglese (n. 16), l’inglese (n. 14); ne deriva che anche teoricamente espungendo la domanda di diritto costituzionale (ossia la n. 3) ed anche nell’ipotesi in cui la ricorrente avesse risposto esattamente alla domanda contestata (o, in astratto, ad una domanda sostitutiva), in ogni caso il punteggio finale non avrebbe raggiunto la soglia della sufficienza di 21/30 (attestandosi di 18,80 + 0,10 + 1,5 = 20,4)</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L’originaria ricorrente, rimasta soccombente, ha affidato l’appello ai seguenti motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">I. L’appellante lamenta nuovamente la circostanza che nel test somministratole fossero presenti domande di diritto costituzionale, materia non prevista dal bando.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiama poi una fattispecie identica a quella in esame, in cui relativamente alla domanda n. 3 (“<em>in base all’articolo 50 della Costituzione possono rivolgere petizioni alle Camere:</em>”), il T.a.r. del Lazio ha considerato corretta anche la risposta data dalla ricorrente (“<em>tutti i cittadini residenti in Italia che abbiano compiuto 18 anni</em>”) (sentenza n. 9971 del 2023).</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso sono stati richiamati i lavori dell’Assemblea costituente che hanno condotto alla formulazione dell’art. 50 della Costituzione (“<em>Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità</em>”) nei quali si è dato atto, da parte dell’on. Francesco Colitto, che il riferimento alla maggiore età dei cittadini “<em>era già nell’articolo 57 dello Statuto albertino, e di questa aggiunta è parola nell’articolo 110 del Regolamento della Camera. A me pare che occorra questa aggiunta nel testo della Costituzione, perché non sembri che, eliminatosi quello che è nell’articolo 57 dello Statuto e nell’articolo 110 della Camera, il diritto di rivolgere petizioni alle Camere possa considerarsi un diritto anche del cittadino non maggiorenne</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene tale emendamento sia stato respinto e, pertanto, non trasfuso nel testo finale della norma sotto il profilo letterale, sarebbe ragionevole ritenere che l’eventuale firmatario di una petizione debba avere l’età minima per acquisire il diritto di voto, che nel nostro ordinamento costituzionale coincide con la maggiore età.</p>
<p style="text-align: justify;">Poiché la ricorrente ha raggiunto un punteggio di 20,4 punti, sommando a questo punteggio 1,5 punti, ella avrebbe sicuramente superato la prova.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appellante evidenzia poi che, secondo il bando, il test avrebbe dovuto prevedere dieci domande di cultura generale ed ulteriori dieci domande attinenti alle seguenti materie: elementi di diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nozioni generali sul patrimonio culturale italiano, elementi di diritto amministrativo; conoscenza della lingua inglese.</p>
<p style="text-align: justify;">Poiché nella prova relativa al profilo in esame non era previsto né diritto pubblico né diritto costituzionale non potevano essere inserite le quattro domande vertenti su tali materie.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’ulteriore discrasia tra le previsioni del bando e le modalità operative dettate in sede di espletamento della prova, atterrebbe al punteggio attribuibile alle risposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Il bando, all’art. 6, prevede l’attribuzione del punteggio di 0,10 per la risposta sbagliata mentre la convocazione per la prova scritta e le modalità dettate in sede di svolgimento hanno previsto l’attribuzione di – 0,10 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne è scaturita, nel caso in esame, l’ulteriore decurtazione di 0,7 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">II. Il secondo motivo lamenta che ad alcuni candidati sia stata data la possibilità di svolgere la prova in un periodo successivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne sarebbe scaturita una evidente disparità di trattamento in quanto gli stessi hanno avuto più tempo per prepararsi e conoscere i criteri di orientamento della Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">III. L’appellante domanda, infine, che sia accertato il suo “diritto” al superamento della prova – tenuto conto che la stessa ha dimostrato di rispondere più che sufficientemente alle domande somministrate, escluse quelle contestate – ed in subordine che venga disposta una rinnovazione, parziale o totale, della prova scritta, con la predisposizione delle domande corrette da parte di una Commissione in diversa composizione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si è costituita, per resistere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con ordinanza n. 3435 del 28 agosto 2023 è stata accolta la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">6. L’appello è passato in decisione, una prima volta, alla pubblica udienza del 25 luglio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Con ordinanza collegiale n. 6807 del 30 luglio 2024, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della signora Milea Alessia Santa.</p>
<p style="text-align: justify;">L’incombente è stato successivamente eseguito.</p>
<p style="text-align: justify;">8. L’appello, infine, è passato in decisione alla pubblica udienza del 28 novembre 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">9. In via preliminare, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità riproposte dalla difesa erariale.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Sotto il primo profilo si osserva che, in primo grado, la ricorrente aveva presentato un’istanza di rimessione in termini per rinnovare la notificazione nei confronti della controinteressata, non essendo la notifica andata a buon fine per “irreperibilità” del destinatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, si ricorda che, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 44, comma 4, del codice del processo amministrativo, in caso di nullità della notifica il giudice deve sempre ordinare la sua rinnovazione e perciò, senza giudicare sulla scusabilità dell’errore, assegnare alla parte ricorrente un nuovo termine che, ove rispettato, consente la sanatoria in via retroattiva del relativo vizio processuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, però, il T.a.r. non ha definito tale istanza poiché – sebbene l’art. 60 del c.p.a. preveda che il giudizio possa essere definito in sede cautelare mediante una sentenza semplificata solo previo accertamento della completezza del contraddittorio – ha ritenuto l’appello manifestamente infondato, facendo evidentemente applicazione dell’art. 49, comma 2, del codice (“<em>L’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina introdotta con l’art. 49, comma 2, c.p.a., per quanto rispondente ad un’apprezzabile finalità di contenimento della durata del processo, sovverte la regola in forza della quale il giudice, di regola, prima accerta l’integrità del contraddittorio e solo dopo procede alla valutazione del merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni buon conto, la circostanza sopra evidenziata – sebbene in assenza di esplicita censura in merito, non renda percorribile la rimessione degli atti al giudice di prime cure <em>ex </em>art. 105 c.p.a. – consente tuttavia di recuperare l’integrità del contraddittorio in appello (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. II, ordinanza n. 4578 del 2020).</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. Nella fattispecie, il contraddittorio è integro poiché, da un lato, l’appello è stato notificato al soggetto originariamente individuato come parte controinteressata, dall’altro la ricorrente ha provveduto – in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 6807 del 2024 – a notificare il gravame ad un’ulteriore candidata, utilmente collocata in graduatoria e potenzialmente pregiudicata dall’accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso di primo grado, è vero che l’art. 9 del bando (“<em>Validazione e pubblicità delle graduatorie finali e comunicazione dell’esito della procedura selettiva</em>”), al comma 4 prevede che “<em>Ogni comunicazione ai candidati sara’ in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One 2019» e sul sito http://riqualificazione.formez.it – Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, il riferimento al concetto di “validazione” può avere ingenerato nella candidata il dubbio che, come per l’approvazione della graduatoria finale, anche la definitività dell’esclusione fosse legata non già alla mera comunicazione dell’esito della prova da parte della Commissione esaminatrice ma all’approvazione degli atti da parte dell’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene pertanto che sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’errore scusabile.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Nel merito va osservato che la decisione del primo giudice, relativamente al primo motivo del ricorso di primo grado, si è erroneamente arrestata ad una sostanziale valutazione di inammissibilità per carenza di interesse, in ragione del mancato superamento della prova di resistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">In ciò, probabilmente, il primo giudice è stato fuorviato dal fatto che nell’epigrafe del ricorso la ricorrente ha affermato di avere riportato nella prova scritta il punteggio di 18,8.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta però di un mero errore materiale perché dalla copia della prova in atti il punteggio dalla stessa conseguito è pari a 20, 4.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale punteggio viene comunque fatto riferimento sia nell’esposizione in fatto che nell’articolazione delle censure.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., nell’ipotesi in cui la ricorrente avesse risposto correttamente alla domanda contestata (per la quale era prevista l’attribuzione di punti 1,5), avrebbe superato la prova, essendo la soglia di sbarramento fissata a 21 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Il quesito oggetto di contestazione, al quale la ricorrente ha dato la risposta sbagliata, è il n. 3 “<em>In base all”articolo 50 della Costituzione italiana possono rivolgere petizioni alle Camere:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– tutti i cittadini residenti in Italia che abbiano compiuto i 18 anni;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– tutti i cittadini;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– i cittadini residenti in Italia e gli apolidi</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Amministrazione ha messo in luce che solo la seconda risposta può essere considerata corretta poiché è quella corrispondente al testo della Carta costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricorda il Collegio che, secondo consolidata giurisprudenza, la legittimità delle prove condotte alla stregua di un quiz a risposta multipla implica che le domande conducano ad una risposta univoca ovvero che contemplino, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente ed oggettivamente esatta (Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n.4862).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, nella formulazione del quesito, l’Amministrazione si è correttamente attenuta a tali principi.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, relativamente alla risposta n. 1, non può attribuirsi rilievo al dibattito svoltosi in seno all’Assemblea costituente, richiamato dall’appellante, poiché esso non ha trovato riscontro nell’elaborazione del testo finale della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Deve tuttavia convenirsi con l’appellante che, sebbene la Commissione giudicatrice disponga di un’ampia discrezionalità tecnica nella formulazione delle domande da sottoporre ai candidati nell’espletamento delle prove di concorso, tale attività può essere sindacata sia per irrazionalità dei quesiti sia per estraneità degli stessi alle materie di esame.</p>
<p style="text-align: justify;">13.1. Nella fattispecie, il bando di concorso, all’art. 6, comma 1, per il profilo di assistente amministrativo gestionale, prevede che “<em>La prova</em> […] <em>sarà composta da dieci quesiti di cultura generale e dieci quesiti volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie</em>: […] J<em>. Assistente amministrativo gestionale (Codice AAG/TC) elementi di diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni culturali e del paesaggio); nozioni generali sul patrimonio culturale italiano; elementi di diritto amministrativo; conoscenza della lingua inglese</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione in argomento rappresenta un vincolo a presidio dell’attività di predisposizione dei quesiti dalla quale l’Amministrazione non avrebbe dovuto discostarsi, risultando diversamente violati il principio della parità di trattamento e di tutela dell’affidamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il bando, costituendo la <em>lex specialis</em> del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei richiamati principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’Amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n.1148).</p>
<p style="text-align: justify;">13.2. In tale ottica, non può condividersi quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente circa il fatto che la conoscenza della Costituzione, “<em>rappresenta la prima e più importante tra le fonti (di rango primario) del diritto amministrativo queste ultime certamente dovendosi annoverare tra gli “elementi di diritto amministrativo”</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale tesi, infatti, non considera – da un lato – che rispetto alla complessità del diritto amministrativo, era richiesta ai concorrenti solo la conoscenza delle relative nozioni fondamentali – dall’altro – che il diritto costituzionale è una branca autonoma e specifica del diritto pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">A maggior ragione, non può pretendersi che rientri tra gli “<em>elementi di cultura generale</em>”, la conoscenza delle specifiche disposizioni costituzionali, quale quella che rileva in questa sede.</p>
<p style="text-align: justify;">13.3. Va invece respinta l’ulteriore deduzione di parte ricorrente secondo cui, in base al tenore letterale del bando, alle risposte sbagliate avrebbero dovuto essere attribuiti 0,10 punti e non già – 0,10. Si tratta di un evidente errore materiale non essendo altrimenti spiegabile la contestuale attribuzione di 0 punti alle risposte mancate.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Ciò posto, per quanto sopra argomentato, l’appello merita accoglimento, nei sensi sopra precisati.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il profilo dell’effetto conformativo scaturente, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera e), c.p.a. dalla presente pronuncia, l’Amministrazione dovrà rivalutare la posizione della ricorrente, tenuto conto delle risposte correttamente fornite e dell’erronea somministrazione del quesito n. 3.</p>
<p style="text-align: justify;">15. In ragione della peculiarità della vicenda, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni, <em>ex </em>artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 1 c.p.c per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo Lopilato, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Gambato Spisani, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Silvia Martino, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Emanuela Loria, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Rosario Carrano, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla sufficienza del voto numerico nelle procedure concorsuali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sufficienza-del-voto-numerico-nelle-procedure-concorsuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 10:31:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sufficienza-del-voto-numerico-nelle-procedure-concorsuali/">Sulla sufficienza del voto numerico nelle procedure concorsuali.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Voto numerico &#8211; Commissione &#8211; Sufficienza &#8211; Condizioni. Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sufficienza-del-voto-numerico-nelle-procedure-concorsuali/">Sulla sufficienza del voto numerico nelle procedure concorsuali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sufficienza-del-voto-numerico-nelle-procedure-concorsuali/">Sulla sufficienza del voto numerico nelle procedure concorsuali.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Voto numerico &#8211; Commissione &#8211; Sufficienza &#8211; Condizioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Fanizza &#8211; Est. Fanizza</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7121 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Sabrina Quintili, rappresentata e difesa dall’avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Adelaide Ristori, 42;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Neroni;<br />
Linda Usai;<br />
Mauro Scotto di Tella;<br />
Patrizia di Lorenzo;<br />
Maria Rosaria Visone;<br />
Marzia Mancini;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’atto adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico in data 27.3.2019 e dell’allegato elenco nominativo recante gli ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, in via principale, nella parte in cui si rivelano lesivi della posizione della ricorrente, quindi laddove la ricorrente non è inclusa tra gli ammessi alla prova orale e, in subordine, in toto; di tutti i verbali concorsuali, inclusi il verbale n. 1, il verbale n. 2, il verbale n. 3 del 25.1.2019 e relativi allegati incluso l’elenco dei componenti della Commissione e di tutte le Sottocommissioni concorsuali recante altresì le firme dei relativi componenti; il verbale n. 10 del 22.3.2019 della Sottocommissione n. 20; il verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell’anonimato del 26.3.2019, nella parte lesiva della posizione della ricorrente e, in subordine, in toto; -dell’atto recante la “Griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta elaborata sulla base dei criteri indicati nel Quadro di riferimento della prova scritta redatto dal Comitato Tecnico-scientifico (…)”, nella parte lesiva della posizione della ricorrente e, in subordine, in toto, e ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione del “Quadro di riferimento della prova scritta” relativo al concorso in esame se inteso e/o ritenuto contrario alla pretese quivi fatte valere dalla ricorrente; – della “Scheda di valutazione prova Codice elaborato: 5096” relativa alla ricorrente; – annullamento e/o disapplicazione dell’atto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico regionale per la Sardegna Direzione Generale del 17.10.2018 (U. 0017907) avente ad oggetto “corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolatici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 – Rinvio prova scritta del 18.10.2018; nonché di ogni altro atto, inclusi: l’atto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna”; l’atto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Autonoma della Sardegna, del 9.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero; l’atto del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018 nonché della prova scritta del 13.12.2018 riservata ai candidati della Sardegna, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente e, in subordine, in toto; -annullamento e/o disapplicazione dell’atto adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, il 31.12.2018 e dell’allegato A recante “Elenco Sottocommissioni del corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G n. 1259 del 23.11.2017), nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente e, in subordine, in toto; -annullamento e/o disapplicazione dell’atto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 23.11.2017 (G.U. n. 90 del 24.11.2017) “Corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” e in specie gli artt. 5, 8 commi 8 e 12, 9 commi 4 e 7, 12 comma 1, laddove intesi in senso contrario alle pretese quivi fatte valere dalla ricorrente e, quindi, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente; – annullamento e/o disapplicazione del decreto del 3.8.2017 n. 138 adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (…)” e in specie gli artt. 10 comma 4 e 12 commi 1 e 2, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente; degli atti di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici e di tutti gli atti relativi alle successive modifiche nonché dei decreti di nomina e composizione della Commissione e delle Sottocommissioni nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente e, in subordine, in toto; – di tutti gli atti e i verbali della Commissione, delle Sottocommissioni, inclusi quindi quelli della Sottocommissione n. 20 del suddetto concorso in esame nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente e, in subordine, in toto; – annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali adottati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e pubblicati sul sito internet del predetto concorso il 29.4.2019 e che hanno individuato al riguardo la data del 20.5.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente: atti impugnati con il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti in data 9.11.2019 (avverso il decreto di approvazione della graduatoria di merito); in data 11.11.2020 (avverso il decreto che ha disposto la modifica e, dunque, la riformulazione della predetta graduatoria); in data 6.11.2021 (avverso il provvedimento che ha disposto un’ulteriore rettifica della graduatoria ed un verbale del 23.7.2021 finalizzato a consentire l’espletamento di una prova suppletiva ad un’altra concorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 ottobre 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La dott.ssa Sabrina Quintili ha impugnato e chiesto l’annullamento dell’atto adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico in data 27.3.2019 e dell’allegato elenco nominativo recante gli ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, in via principale, nella parte in cui si rivelano lesivi della posizione della ricorrente, quindi laddove la ricorrente non è inclusa tra gli ammessi alla prova orale e, in subordine, in toto; di tutti i verbali concorsuali, inclusi il verbale n. 1, il verbale n. 2, il verbale n. 3 del 25.1.2019 e relativi allegati incluso l’elenco dei componenti della Commissione e di tutte le Sottocommissioni concorsuali recante altresì le firme dei relativi componenti; il verbale n. 10 del 22.3.2019 della Sottocommissione n. 20; il verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell’anonimato del 26.3.2019, nella parte lesiva della posizione della ricorrente e, in subordine, in toto; -dell’atto recante la “<em>Griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta elaborata sulla base dei criteri indicati nel Quadro di riferimento della prova scritta redatto dal Comitato Tecnico-scientifico (…)</em>”, nella parte lesiva della posizione della ricorrente e, in subordine, in toto, e ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione del “<em>Quadro di riferimento della prova scritta</em>” relativo al concorso in esame se inteso e/o ritenuto contrario alla pretese quivi fatte valere dalla ricorrente; – della “<em>Scheda di valutazione prova Codice elaborato: 5096</em>” relativa alla ricorrente; dell’atto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico regionale per la Sardegna Direzione Generale del 17.10.2018 (U. 0017907) avente ad oggetto “<em>corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolatici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 – Rinvio prova scritta del 18.10.2018; nonché di ogni altro atto, inclusi: l’atto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna</em>”; dell’atto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Autonoma della Sardegna, del 9.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero; dell’atto del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018 nonché della prova scritta del 13.12.2018 riservata ai candidati della Sardegna, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente e, in subordine, in toto; dell’atto adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, il 31.12.2018 e dell’allegato A recante “<em>Elenco Sottocommissioni del corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G n. 1259 del 23.11.2017)</em>”, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente e, in subordine, in toto; dell’atto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 23.11.2017 (G.U. n. 90 del 24.11.2017) “<em>Corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali</em>” e in specie gli artt. 5, 8 commi 8 e 12, 9 commi 4 e 7, 12 comma 1, laddove intesi in senso contrario alle pretese quivi fatte valere dalla ricorrente e, quindi, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente; del decreto del 3.8.2017 n. 138 adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e recante “<em>Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (…)</em>” e in specie gli artt. 10 comma 4 e 12 commi 1 e 2, nella parte in cui risultano lesivi della posizione della ricorrente; degli atti di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici e di tutti gli atti relativi alle successive modifiche nonché dei decreti di nomina e composizione della Commissione e delle Sottocommissioni nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente e, in subordine, in toto; – di tutti gli atti e i verbali della Commissione, delle Sottocommissioni, inclusi quindi quelli della Sottocommissione n. 20 del suddetto concorso in esame nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente e, in subordine, in toto; di tutti gli atti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali adottati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e pubblicati sul sito internet del predetto concorso il 29.4.2019 e che hanno individuato al riguardo la data del 20.5.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte in cui risultano lesivi della sfera giuridica della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1°) violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione, degli arll’art. 35, comma 3 lett. e) del d.lgs. 165/2001; dell’art. 9 comma 2 del DPR 487/1994; dell’art. 16, comma 2 lett. a) e c) del DM 138/2017; eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">In prima battuta, la ricorrente ha contestato che verbale n. 3 del 25.1.2019 non risulta, tra i presenti sottoscrittori, il commissario dott. Folco Ferretti (componente della “<em>17 Sottocommissione Lazio</em>”), e che, inoltre, è stato nominato “<em>componente della suddetta sottocommissione concorsuale (…) il dott. Angelo Francesco Marcucci, sebbene lo stesso fosse e sia, a tutt’oggi, Sindaco del Comune di Alvignano (CE)</em>”: profili che renderebbero illegittima la composizione della sottocommissione per violazione del testo unico del pubblico impiego e delle normative speciali in materia scolastica.</p>
<p style="text-align: justify;">2°) Violazione dell’art. 400, comma 11 del d.lgs. 297/1994; dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale motivo la ricorrente ha evidenziato che di aver espletato la “<em>prova scritta il 18.10.2018, ivi conseguendo il punteggio di 65/100, donde la stessa, pur avendo ottenuto un punteggio finanche superiore alla sufficienza e sebbene avesse formulato corrette, compiute ed approfondite risposte ai quesiti concorsuali, non veniva ammessa alla prova orale, giacché all’uopo si disponeva che superano la prova scritta solo i candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti</em>”; ma che la soglia di sufficienza, fissata in sede di regolazione concorsuale per “<em>poter accedere alla prova concorsuale orale, cagiona esiti irragionevolmente preclusivi, che, come tali, incidono sfavorevolmente su chi, come l’odierna ricorrente, ha dato prova della sua piena idoneità a poter sostenere la prova orale, avendo conseguito un punteggio finanche superiore alla sufficienza</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">3°) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; dell’art. 8, commi 2 e 12, del DDG del MIUR n. 1259/2017; dell’art. 13, comma 1 del DM 138/2017; eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale motivo la ricorrente ha stigmatizzato le modalità di svolgimento delle operazioni concorsuali nella Regione Sardegna, rinviate per cause di forza maggiore, nel senso che “<em>i candidati sardi espletavano detta prova il 13.12.2018, ossia addirittura dopo 56 giorni dallo svolgimento della prova scritta da parte della ricorrente</em>”, traendo da tale situazione un vantaggio illegittimo rispetto agli altri candidati, i quali “<em>hanno sostenuto la prova scritta il 18.10.2018 e conosciuto i quadri di riferimento il 17.10.2018 rispetto ai candidati che, invece, hanno sostenuto la medesima prova il 13.12.2018 e conosciuto, quindi, i quadri 57 giorni prima</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Una doglianza, ad avviso della ricorrente, suscettibile di determinare l’annullamento dell’intera procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">4°) Violazione degli artt. 8 e 9 del DDG del MIUR n. 1259/2017; eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato che “<em>due dei cinque quesiti a risposta aperta concretamente sottoposti ai candidati sono consistiti nella risoluzione di casi. La violazione delle regole concorsuali ha cagionato la violazione dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza, giacché l’eventuale conoscenza in parte dei candidati della diversità dei quesiti rispetto a quelli previsti dalle suddette norme ha provocato evidenti vantaggi derivanti proprio da una illegittima asimmetria informativa</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">5°) Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha, infine, dedotto che “<em>a fronte dei criteri, degli indicatori, del descrittore e della Scala di riferimento di cui altresì alla “Griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta”, la Commissione tuttavia ascriveva un punteggio alla ricorrente del tutto inadeguato ed illegittimo</em>”, ossia 65/100, ritenuto “<em>manifestamente illogico, arbitrario ed irragionevole, considerato che la prova espletata dalla ricorrente risulta essere manifestamente meritevole di un punteggio almeno pari a 70/100, avendo la ricorrente pienamente soddisfatto i criteri fissati dalla stessa Commissione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (2.9.2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del giudizio la ricorrente ha compendiato la propria impugnazione, proponendo motivi aggiunti in data 9.11.2019 (avverso il decreto di approvazione della graduatoria di merito); in data 11.11.2020 (avverso il decreto che ha disposto la modifica e, dunque, la riformulazione della predetta graduatoria); in data 6.11.2021 (avverso il provvedimento che ha disposto un’ulteriore rettifica della graduatoria ed un verbale del 23.7.2021 finalizzato a consentire l’espletamento di una prova suppletiva ad un’altra concorrente); in tutti i ricorsi per motivi è stata dedotta l’illegittimità in via derivata con rinvio ai motivi proposti nel ricorso principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del giudizio è stata, inoltre, disposta dal Tribunale l’integrazione del contraddittorio mediante autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami: adempimenti assolti della ricorrente; all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso e tutti i motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.</p>
<p style="text-align: justify;">Non coglie nel segno il primo motivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’esame del verbale della seduta plenaria della commissione del 25 gennaio 2019 (composta dalla commissione centrale e dalle 37 sotto-commissioni) si evince che essa è stata convocata al fine di “<em>visualizzare nella piattaforma la schermata nella quale sono riportati i quesiti e la risposta individuata come corretta dal Comitato tecnico scientifico istituito con D.M. n. 263/2018 e s.m.i</em>.” in quanto, trattandosi di domande a risposta chiusa, non era necessario predisporre un’apposita griglia di correzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un adempimento che riguarda le operazioni concorsuali, nell’ambito del quale la dedotta assenza di un componente (nella specie il dott. Folco Ferretti) non ha alcuna incidenza viziante.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne, invece, la posizione del commissario Marcucci si evidenzia che l’articolo 16, comma 2, lett. a) del DM 138/2017 prevede che i presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso non possono “<em>essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una previsione che riproduce il disposto dell’art. 35, comma 3, lett. e) del d.lgs. 165/2001, secondo cui le commissioni per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni sono composte “<em>esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “<em>le fattispecie di incompatibilità non possono trovare un’applicazione meramente formalistica, ma occorre altresì verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea ad incidere sul giudizio della commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato (o di un gruppo di candidati) piuttosto che di un altro, sicché – ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui al citato art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165 del 2001 – devono sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l’influenza che un componente della commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un ruolo decisivo o significativo all’interno dell’amministrazione che indice il concorso</em>” (cfr. T.A.R. Sicilia – Catania, 11 maggio 2022, n.1291).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che “<em>l’incompatibilità tra l’incarico di componente delle commissioni esaminatrici e la titolarità di cariche politiche deve essere esclusa per coloro i quali ricoprano la carica politica in enti o amministrazioni diverse da quella che procede alla selezione, fermo restando che, in tali casi, per escludere l’incompatibilità è anche necessario accertare che la sfera di influenza dell’attività svolta dal soggetto ricoprente cariche politiche in amministrazioni diverse, non estenda i suoi effetti anche sull’ente che indice la selezione</em>” (cfr. T.A.R. Sardegna, 27 giungo 2016, n.532). Detto altrimenti, il “<em>divieto di ricoprire cariche politiche da parte dei commissari di concorso non è violato dall’assunzione della funzione di membro della Commissione da parte di un soggetto che ricopra la carica di consigliere comunale, poiché tale causa di incompatibilità può essere estesa anche a i soggetti che ricoprano cariche politiche presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quella procedente solo nel caso in cui vi sia un qualche elemento di possibile incidenza tra l’attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l’attività dell’ente che indice il concorso</em>” (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, 5 agosto 2019, n.4255).</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, nel caso di specie, in difetto di una prova contraria, non è possibile ravvisare alcun pericolo, neppure remoto, di incidenza sul neutrale svolgimento del concorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti infondato è il secondo motivo, che può essere esaminato congiuntamente al quinto motivo.</p>
<p style="text-align: justify;">È noto, per giurisprudenza pacifica, che il “<em>voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto</em>” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 9 aprile 2024, n. 3235).</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di votazioni assegnate nel rispetto di preventivi riferimenti, ossia sulla base di una dettagliata griglia di correzione redatta dal comitato tecnico scientifico, istituito ai sensi dell’art. 13 del DM 3 agosto 2017, n. 138, che è stata approvata nella seduta del 25 gennaio 2019 e ha preso espressamente in considerazione sia i criteri sia gli indicatori specifici.</p>
<p style="text-align: justify;">Il che determina, da un lato, la definitezza dei parametri sulla scorta dei quali la selezione ha previsto il superamento delle prove concorsuali; dall’altro, l’appropriatezza dei criteri quale legittima sostituzione di una motivazione da esplicitare in modo diffuso.</p>
<p style="text-align: justify;">Neanche il terzo motivo, con cui è stato contestato l’indebito vantaggio che avrebbero ottenuto i candidati della Regione Sardegna, può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del DDG 1259 del 23 novembre 2017 la “<em>prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”, con la precisazione, di cui al successivo comma 9, che qualora “per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un’ipotesi che, ad avviso del Collegio, è perfettamente corrispondente all’improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole, disposta dalle competenti autorità sarde.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, sarebbe stato del tutto irragionevole disporre il rinvio della prova su tutto il territorio nazionale a causa dell’oggettiva impossibilità di svolgimento nella data prestabilita nella sola Regione Sardegna.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente non ha offerto alcun principio di prova – ma solo generiche asserzioni e congetture – in ordine all’indebito vantaggio di cui avrebbero fruito i concorrenti sardi, anche alla luce del fatto che il Ministero ha espressamente specificato che le domande proposte alla sessione del dicembre 2018 erano diverse e la loro difficoltà era equivalente a quella dei questi precedenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel verbale del 26 novembre 2018 è stato, infatti, accertato che “<em>tutti i quesiti sono equivalenti e che tutte le tracce ancora presenti in piattaforma, con esclusione di quelle somministrate il 18 ottobre u.s. e di quelle pubblicate sul sito del MIUR, sono e continueranno ad essere coperte dal carattere di riservatezza, in conformità con l’impegno assunto da ciascun componente e coordinatore al momento dell’assunzione dell’incarico</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Né tali considerazioni possono essere inficiate dal fatto che le prove nelle altre sedi non sarebbero iniziate contemporaneamente in quanto, neanche in questo caso, parte ricorrente ha fornito alcun elemento in grado comprovare le proprie asserzioni; e ciò, soprattutto a fronte di quanto significato nella relazione del Ministero, in cui è stato evidenziato che “<em>i computer utilizzati dai candidati per lo svolgimento della prova sono stati preventivamente scollegati da internet e che l’eventuale utilizzo di telefoni cellulari o di qualsiasi altro strumento idoneo alla memorizzazione o alla trasmissione di dati in sede concorsuale avrebbe rappresentato un comportamento fraudolento sanzionato dall’art. 8, comma 13 del Bando con l’esclusione dal concorso</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, va respinto anche il quarto motivo, afferente l’illegittima strutturazione dei quesiti, nel senso che si sarebbe trattato di veri e propri “casi” da risolvere, ciò causando – a dire del ricorrente – la patente violazione della disciplina concorsuale; sul punto, è sufficiente richiamare quanto già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa in merito a censure analoghe proposte con riferimento al medesimo concorso, ossia che tale doglianza “<em>impinge al merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza</em>” (cfr. Consiglio, sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 395).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Fanizza, Presidente FF, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Lorenzo Ieva, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Valentino Battiloro, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sufficienza-del-voto-numerico-nelle-procedure-concorsuali/">Sulla sufficienza del voto numerico nelle procedure concorsuali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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