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	<title>CIRCOLAZIONE STRADALE Archivi - Giustamm</title>
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	<title>CIRCOLAZIONE STRADALE Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sui provvedimenti comunali limitativi della circolazione stradale.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 18:35:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-provvedimenti-comunali-limitativi-della-circolazione-stradale/">Sui provvedimenti comunali limitativi della circolazione stradale.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Comune &#8211; Circolazione stradale &#8211; Provvedimenti limitativi &#8211; Modalità di esercizio &#8211; Discrezionalità &#8211; Codice della Strada &#8211; Osservanza. Ferma restando la discrezionalità del singolo ente locale nell’adozione dei provvedimenti limitativi della circolazione stradale per il perseguimento delle scelte operate nella pianificazione del traffico, il potere deve</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-provvedimenti-comunali-limitativi-della-circolazione-stradale/">Sui provvedimenti comunali limitativi della circolazione stradale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-provvedimenti-comunali-limitativi-della-circolazione-stradale/">Sui provvedimenti comunali limitativi della circolazione stradale.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px;">Enti locali &#8211; Comune &#8211; Circolazione stradale &#8211; Provvedimenti limitativi &#8211; Modalità di esercizio &#8211; Discrezionalità &#8211; Codice della Strada &#8211; Osservanza.</span></p>
<hr />
<p class="popolo" style="margin: 0cm; text-align: justify; line-height: 26.0pt;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia, palatino, serif; color: #000000;">Ferma restando la discrezionalità del singolo ente locale nell’adozione dei provvedimenti limitativi della circolazione stradale per il perseguimento delle scelte operate nella pianificazione del traffico, il potere deve essere esercitato, con specifico riferimento all’adozione di limiti di velocità più restrittivi, nel rispetto dei principi del codice della strada (ovvero, per quanto riguarda la velocità sulle strade urbane, la regola del limite dei 50 km/h, modificabile in senso più restrittivo solo al ricorrere delle condizioni dettate dalla legge) e, conseguentemente, delle direttive fornite dal Ministero a tutti gli enti proprietari delle strade.</span></p>
<p class="popolo" style="margin: 0cm; text-align: justify; line-height: 26.0pt;"><span style="font-size: 16px; font-family: georgia, palatino, serif; color: #000000;">Occorre precisare che l’art. 142 del codice della strada non tende ad escludere solo l’adozione di misure generalizzate su tutta la città, ma anche l’adozione di misure più restrittive nel regolare la velocità che siano estese ad intere categorie di strade, così come ha fatto il Comune di Bologna, senza indicare specifiche condizioni che rendano opportune per determinate “strade e tratti di strada” limiti di velocità inferiori.</span></p>
<hr />
<p><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Pres. Carpentieri, Est. Bertagnolli</span></p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">REPUBBLICA ITALIANA</span></p>
<p class="innome" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</span></p>
<p class="sezione" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna</span></p>
<p class="sezione" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">(Sezione Prima)</span></p>
<p class="tabula" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">ha pronunciato la presente</span></p>
<p class="sezione" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">SENTENZA</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">sul ricorso numero di registro generale 187 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Silvia Marzot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</span></p>
<p class="contro" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">contro</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini e Nadia Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura civica, in Bologna, piazza Maggiore, 6;</span><br />
<span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Città Metropolitana di Bologna, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Barone e Francesca Scarpiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</span><br />
<span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria <i>ex lege</i> in Bologna, via A. Testoni, 6;</span></p>
<p class="contro" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">e con l&#8217;intervento di</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;"><i>ad adiuvandum</i>:</span><br />
<span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Silvia Marzot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</span><br />
<span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;"><i>ad opponendum</i>:</span><br />
<span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Fondazione Michele Scarponi E.T.S. e Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (Aifvs) Aps, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</span></p>
<p class="contro" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">per l&#8217;annullamento</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;"><i>per quanto attiene al ricorso introduttivo</i>:</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">&#8211; della deliberazione P.G. 540417/2019 del 2 dicembre 2019, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU);</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">&#8211; della delibera della Giunta comunale di Bologna, P.G. 729102/2022 di data 2 novembre 2022, (Linee di Indirizzo PPTU), di approvazione delle linee di indirizzo per la realizzazione del Piano Particolareggiato del Traffico Urbano (PPTU) &#8220;Bologna Città 30&#8221;;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">&#8211; della delibera della Giunta comunale di Bologna P.G. n. 410039/2023 del 13 giugno 2023 e relativi allegati con la quale è stato approvato il Piano Particolareggiato del Traffico Urbano (PPTU) &#8220;Bologna Città 30&#8221;;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">&#8211; della determina dirigenziale P.G. 552429/2023 del 24 agosto 2023 e relativi allegati, con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dei segnali orizzontali e verticali per l’implementazione della Città 30;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">&#8211; della delibera del Consiglio della città Metropolitana n. 54/2019 del 27 novembre 2019 e relativi allegati, con la quale è stato approvato il piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), relativa alla parte del PUMS in cui si prevede che il concetto di “zona 30” deve evolvere in quello di “città 30”;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">&#8211; di tutte le ordinanze con cui è stata ordinata l&#8221;istituzione della ZONA 30 KM/H, nelle singole aree della città e più precisamente la prot. n. 693560/2023, la 691042/2023, la 692781/2023, la 693128/2023, la 693139/2023, la 693536/2023, la 693540/2023, la 693554/2023, la 693562/2023, la 93565/2023, la 693569/2023, la 693574/2023, la 693581/2023, la 693586/2023, la 693589/2023, tutte datate 15 gennaio 2024;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;"><i>per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti</i>:</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">&#8211; della Relazione per ricorso Tar progetto di sicurezza urbana inerente la riduzione della velocità in varie strade del centro abitato, denominato “CITTA 30” adottata dal Direttore Dipartimento Lavori pubblici verde e mobilità sostenibile del 12/04/2024 e tutti i 23 allegati alla predetta relazione.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bologna, della Città Metropolitana di Bologna e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Visto l’intervento<i> ad adiuvandum</i> della Fondazione Michele Scarponi E.T.S., congiuntamente con l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS) APS;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Visto l’intervento <i>ad opponendum</i> di -OMISSIS-;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Visti tutti gli atti della causa;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</span></p>
<p class="fatto" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">FATTO</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Il ricorso in esame è stato originariamente proposto da due tassisti operanti nel territorio di Bologna, i quali lamentavano il fatto che l’imposizione generalizzata del limite dei trenta chilometri orari avrebbe comportato tempi di percorrenza quasi doppi, con la conseguente riduzione del numero delle chiamate a cui rispondere e notevole contrazione del guadagno, per buona parte legato alla quota fissa richiesta per ogni corsa che va dai 3,40 euro ai 6,10 euro o addirittura 11,00 euro dall’aeroporto.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">I ricorrenti lamentavano, dunque, la lesione della <i>chance</i> di effettuare più corse rispetto a quelle possibili in presenza del limite di 50 km/h, integrante un danno emergente consistente nell’ingiusta privazione di un interesse meritevole di tutela, presente nel patrimonio dei ricorrenti nel momento in cui è divenuta effettiva la lesione con l’entrata in vigore del limite dei 30 km/h.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Essi hanno impugnato gli atti pianificatori [ovvero il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), il Piano Particolareggiato del Traffico Urbano (PPTU) e le correlate linee di indirizzo per la realizzazione del medesimo e l’approvazione, da parte della Città metropolitana di Bologna, del piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS)], congiuntamente con le ordinanze dirigenziali che hanno dato attuazione alle previsioni urbanistiche, deducendo, al fine di dimostrare l’illegittimità di tali atti, le seguenti censure:</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">1. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 7, 12 e 142 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione; eccesso di potere, sviamento di potere. L’art. 142 del Codice della strada prevede, al comma 2, che gli enti proprietari della strada possano derogare i limiti previsti dalla disposizione “<i>seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>”. Secondo parte ricorrente l’adozione delle misure avrebbe dovuto essere preceduta dal confronto con il Ministero per individuare le necessarie direttive e non avrebbe rispettato i presupposti cui il codice della strada subordina l’intervento regolatorio del Comune al fine di abbassare il limite di velocità all’interno dei centri urbani rispetto a quello ordinario dei 50 km/h;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; violazione e/o falsa applicazione della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 aprile 2006. Il comma 2 dell’art. 142, infatti, prevede che: “<i>Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1</i>.”. La previsione di limiti inferiori dovrebbe, dunque, essere eccezionale e non generalizzata ed estesa praticamente a tutto il territorio comunale, nonché temporanea e legata a specifiche cause: condizioni che, nel caso di specie, non ricorrerebbero;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 142 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285; eccesso di potere per carenza istruttoria; eccesso di potere per carenza e/o laconicità della motivazione; sviamento di potere. Violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990. Violazione e/o falsa applicazione della circolare del MIT n. 1200 del 14 giugno 1979, e della direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2000. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Nelle ordinanze non sarebbero esplicitate le motivazioni che avrebbero legittimato l’imposizione del limite: mancherebbe, dunque, la motivazione dei provvedimenti. Inoltre il limite sarebbe generalizzato e avrebbe omogeneizzato aree che non sarebbero tra di loro omogenee, escludendo la necessaria ragionevolezza delle misure adottate;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">4. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; violazione e/o falsa applicazione della direttiva ministeriale del 12 aprile 1995; inefficacia dell’atto presupposto. Secondo parte ricorrente, il Piano generale del traffico urbano avrebbe dovuto essere attuato entro due anni, pena la perdita di efficacia e la necessità del suo aggiornamento. Nel caso di specie esso è stato approvato il 2 dicembre 2019, ma è stato attuato con l’approvazione del Piano particolareggiato del traffico urbano solo il 13 giugno 2023, nonché con i successivi atti attuativi (ovvero il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dei segnali orizzontali approvato il 24 agosto 2023 e le ordinanze datate 16 gennaio 2024);</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">5. Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna; incompetenza relativa. Le ordinanze sarebbero state illegittimamente adottate dal Dirigente in luogo del Sindaco, indicato come competente all’introduzione di nuovi limiti con una norma che sarebbe successiva alla riforma del riparto delle competenze risalente alla legge 142 del 1990;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">6. Violazione e/o falsa applicazione dell’art 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TU Enti Locali); carenza del requisito dell’urgenza; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Secondo parte ricorrente non sussisteva alcuna ragione per dichiarare le ordinanze immediatamente esecutive.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Il 14 marzo 2024, si è costituito <i>ad adiuvandum</i> il consigliere comunale -OMISSIS-.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Si è, quindi, costituito in giudizio anche il Comune, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sia per la mancata tempestiva impugnazione dei piani e in particolare di quello particolareggiato che prevedeva l’entrata in vigore del contestato limite da gennaio 2024 (pertanto, secondo il Comune, le ordinanze successive sarebbero mera esecuzione del Piano), sia per la mancata dimostrazione dell’interesse a ricorrere.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Nel merito l’amministrazione locale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, dal momento che non vi sarebbe nessuna necessità di confronto con il Ministero, che non potrebbe dettare direttive per l’esercizio di un potere regolatorio che trova il proprio riconoscimento nel codice della strada. Non sarebbe stato, quindi, necessario acquisire alcuna direttiva del Ministero.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">In ogni caso, non sarebbe stato necessario dimostrare il ricorrere delle condizioni previste dal codice per un’eccezionale riduzione del limite di velocità, in quanto tutti gli atti impugnati risultano conformi alla pianificazione, che è stata approvata in ossequio alle raccomandazioni comunitarie e alla direttiva ministeriale. Rispetto alla pianificazione – ha soggiunto il Comune &#8211; neanche le associazioni dei tassisti hanno presentato osservazioni.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Quanto alla pretesa scadenza del P.G.T.U. biennale, il Comune ha sostenuto che, poiché il potere sostitutivo del Ministero, che è previsto nel caso di mancata adozione, non è disciplinato nel caso di mancato aggiornamento, il mancato adeguamento non comporterebbe la decadenza delle previsioni dopo i due anni: esse continuerebbero a valere.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Il Comune ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’intervento <i>ad adiuvandum</i> del Consigliere -OMISSIS-, in quanto privo di legittimazione proprio per tale sua qualifica.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Difese del tutto analoghe sono state dispiegate dalla Città metropolitana.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Un’ampia memoria è stata depositata anche dalla difesa del Ministero, che ha rappresentato, innanzitutto, come la direttiva dell’1 febbraio 2014 sia stata frutto del confronto con i Comuni e alla sua emanazione abbia fatto seguito un incontro che ha visto la partecipazione anche del Comune di Bologna. Ciononostante il Comune è rimasto silente a fronte della richiesta di chiarimenti che il Ministero ha rivolto allo stesso il 12 marzo 2024.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Il Ministero ha, quindi, fatto richiamo al rispetto dei ruoli istituzionali e ricordato come la norma preveda la possibilità dell’esercizio del potere sostitutivo del Ministero per ottenere il rispetto del codice della strada, sottolineando come il Comune abbia inteso, di fatto e contravvenendo al codice della strada, introdurre un nuovo limite di velocità generalizzato a trenta chilometri all’ora.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Si sono costituite in giudizio, <i>ad opponendum</i>, anche la Fondazione Michele Scarponi e l’Associazione Italiana familiari e vittime della strada AIFVS APS (già Onlus), sostenendo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse concreto ed attuale all’azione degli odierni ricorrenti e l’infondatezza di quanto dedotto, in particolare evidenziando i positivi effetti riscontrati in sei mesi di applicazione della misura e l’utilità della stessa, la cui introduzione sarebbe comunque legittimata dagli artt. 141 e 142 <i>bis</i> del codice della strada.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Dopo la rinuncia all’istanza cautelare e il deposito di un ricorso per motivi aggiunti, con cui sono stati impugnati anche la Relazione redatta dagli Uffici comunali per articolare la difesa avanti a questo Tribunale e i relativi allegati, alla pubblica udienza del 23 ottobre 2024, con sentenza n. -OMISSIS-, è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso a causa della mancata dimostrazione, in capo ai ricorrenti, della sussistenza dell’interesse a ricorrere e della legittimazione ad agire.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Con la suddetta sentenza questo Tribunale ha:</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">&#8211; ritenuto superfluo entrare nel merito della legittimazione alla costituzione <i>ad opponendum</i> della Fondazione Michele Scarponi;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">&#8211; ammesso la costituzione dell’Associazione Italiana familiari e vittime della strada AIFVS APS, che è l’unica associazione di familiari di vittime della strada in Italia legittimata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a rappresentare l’interesse sociale e collettivo per “fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti”;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">&#8211; escluso la legittimazione a ricorrere del consigliere comunale ricorrente <i>ad adiuvandum</i>;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">&#8211; ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo per carenza dei presupposti dell’azione;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">&#8211; ritenuto inammissibile il ricorso per motivi aggiunti per motivi propri, essendo stato impugnato “un atto tecnico interno, strumentale all’esercizio dell’attività difensiva nell’ambito del giudizio pendente”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Con sentenza n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato ha, in primo luogo, escluso la tardività del ricorso, ritenendo legittima l’impugnazione in un&#8217;unica soluzione degli atti presupposti congiuntamente con gli atti applicativi e, ravvisata la sussistenza dell’interesse a ricorrere e della legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 c.p.a., come interpretato dalla pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2024.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Il giudizio è stato, quindi, riassunto dal solo tassista -OMISSIS-, sottolineando come il Consiglio di Stato abbia riconosciuto la ricevibilità del ricorso.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Anche il consigliere -OMISSIS- ha depositato atto di intervento in riassunzione insistendo per l’accoglimento del ricorso principale sulla base dei medesimi motivi già dedotti e della documentazione già in atti nel proprio atto di intervento originario. Egli, peraltro, ha precisato di essere cittadino di Bologna, e, quindi, interessato alla caducazione di un provvedimento incidente su diversi diritti costituzionalmente garantiti, ovvero il diritto alla sicurezza personale, il diritto alla salute, per gli aspetti ambientali e il diritto alla mobilità, senza, però, dare conto di come essi risulterebbero incisi negativamente dal provvedimento impugnato.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Parimenti anche la Fondazione Michele Scarponi ETS, congiuntamente con l’Associazione Italiana familiari e vittime della strada AIFVS APS, ha riassunto il proprio intervento <i>ad opponendum</i>, insistendo per il riconoscimento della legittimazione ad intervenire anche in capo alla Fondazione.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">In vista dell’ulteriore trattazione in pubblica udienza per l’esame della controversia nel merito, tutte le parti hanno depositato memorie e repliche.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">In particolare:</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">&#8211; il Ministero ha ribadito la lesione del quadro istituzionale dei rapporti tra Stato e Comuni nella regolazione del traffico;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">&#8211; le intervenienti <i>ad opponendum</i> hanno insistito sull’applicabilità in via analogica dei principi affermati dal Consiglio di Stato con riferimento alla competenza del Comune di Milano a regolare l’accesso ai veicoli alle zone a traffico limitato della città per finalità di sicurezza stradale e hanno rappresentato, dati alla mano, il positivo effetto sul numero degli incidenti con feriti e mortali dell’applicazione della misura avversata;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">&#8211; la Città Metropolitana ha puntato il <i>focus</i> delle sue difese sulla conformità delle previsioni del PUMS rispetto all’art. 142 del codice della strada, in quanto perseguirebbero l’obiettivo di garantire una maggiore “sicurezza della circolazione stradale” e “tutela della vita umana”, rispetto a quanto comunque assicurato dal limite dei 50 Km/h. Obiettivo, peraltro, conforme al Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030 (PNSS 2030) &#8211; espressamente richiamato dalle ordinanze comunali impugnate &#8211; che prevede specificamente, in determinati contesti, la limitazione della velocità a 30 Km/h e che si pone come obiettivo generale il dimezzamento dei morti e feriti gravi entro il 2030, nonché l’azzeramento totale del numero dei morti su strada entro il 2050. Essa ha altresì precisato che, al momento, l’applicazione della strategia Città 30 non riguarda le strade urbane di tutti i 55 Comuni della città metropolitana di Bologna, ma solo le strade urbane del Comune di Bologna, con conseguente inconferenza di dati sull’incidentalità stradale accorpati su base regionale o provinciale richiamati dai ricorrenti e da cui non emerge la specifica incidenza comunale (cfr. report doc. 66 parte ricorrente).</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Parte ricorrente, oltre ad avere riproposto l’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva in capo alle intervenienti <i>ad opponendum</i> e ad aver contestato il deposito di nuova documentazione (ritenendo ciò incompatibile con il prosieguo della controversia in riassunzione), ha evidenziato il tentativo del Comune di operare un’integrazione postuma rispetto alla contestata carenza di istruttoria, sfruttando a tal fine i dati rilevati dopo l’adozione dei provvedimenti avversati.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Negli atti della stessa si insiste, inoltre, per la valorizzazione dell’intervenuta decadenza del PTU in ragione della perdita dell’efficacia a causa del decorso di due anni senza che sia intervenuta la sua integrale attuazione, così come previsto dall’art. 5, comma 4 della direttiva del MIT. Nel caso di specie il PTU sarebbe stato approvato il 2 dicembre 2019, ma sarebbe stato integralmente attuato solo il 16 gennaio 2024.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">E, ancora, si ribadisce che la regolamentazione della velocità sarebbe riservata al Sindaco, con la conseguenza che gli atti in questione sarebbero affetti da incompetenza relativa.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Il Comune ha insistito per il rigetto del ricorso, essendo infondate le censure dedotte.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026, la causa, su conforme richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.</span></p>
<p class="fatto" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">DIRITTO</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Così definite le posizioni processuali delle parti, tenuto conto, in particolare, delle argomentazioni delle parti interventrici, giova chiarire, in premessa, che la pronuncia richiesta a questo giudice non può in alcun modo riguardare la “bontà” della scelta di limitare a trenta chilometri orari la velocità massima consentita nell’area urbana, ossia la sua rispondenza all’interesse pubblico sotto il profilo dell’opportunità e convenienza, essendo, questi, profili che attengono evidentemente al merito della funzione amministrativa ed esulano dalla cognizione di legittimità degli atti e dei provvedimenti amministrativi demandata al giudice.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Appaiono, dunque, da questo punto di vista, ultronee le copiose e approfondite produzioni e deduzioni delle parti riguardo all’efficacia dell’avversata misura e riguardo alla sua – maggiore o minore – utilità, in termini di maggiore sicurezza dei pedoni e, in generale, del traffico veicolare e in termini di migliore qualità della vita urbana. Oggetto esclusivo essendo, in tutta evidenza, la sola conformità (o difformità) a legge, sia sotto il profilo procedurale, che sotto il profilo sostanziale, delle determinazioni comunali impugnate, esaminate alla stregua dei diversi parametri normativi indicati dalle parti – e comunque pertinenti per la disciplina della materia – e sulla base delle plurime censure e argomentazioni dedotte e acquisite nel dibattito processuale.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Fatta tale premessa, deve darsi atto del fatto che il ricorso in esame è stato riassunto dal solo sig. -OMISSIS-, dal momento che anche il sig. -OMISSIS-, precedentemente ricorrente con il sig. -OMISSIS-, ha ritenuto di sottoscrivere l’accordo che il Comune ha firmato il 31 ottobre 2024 con le organizzazioni di categoria, le cooperative e i sindacati dei tassisti: accordo che non prevede alcuna revisione delle prescrizioni relative alle strade con limiti di velocità di 30 km/h, mentre contempla una serie di azioni di &#8220;miglioramento del servizio e della fluidità del traffico dei taxi&#8221;, consistenti nell’aumento delle corsie preferenziali e in una più efficiente regolazione dei semafori.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Ciò non appare al Collegio neutro rispetto alla configurabilità di un interesse concreto ed attuale alla riproposizione del ricorso, ma, poiché proprio sullo specifico profilo della legittimazione e dell’interesse ad agire si è pronunciato il Consiglio di Stato &#8211; che, con la sentenza n. -OMISSIS-, in contrario avviso rispetto all’opinione pur motivatamente espressa sul punto da questo Tribunale nella sentenza n. -OMISSIS- del 2024, ha ravvisato le condizioni dell’azione -, deve ritenersi formato il giudicato.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Deve, peraltro, preliminarmente darsi atto della formazione del giudicato anche su una pluralità di ulteriori questioni in rito che è necessario dipanare prima di procedere all’esame nel merito.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Dunque, riconosciuta, come già ricordato, l’ammissibilità del ricorso principale, risultano ormai definitivamente accertate, in quanto non hanno formato oggetto di riforma da parte del giudice d’appello, l’inammissibilità del ricorso <i>ad adiuvandum</i>, per carenza della dimostrazione di un interesse concreto ed attuale, differenziato e tutelato dalla legge, l’ammissibilità del ricorso <i>ad opponendum</i> in forza dell’interesse a ricorrere e della legittimazione ad agire riconosciuti in capo all’Associazione vittime della strada (ma non anche in capo alla Fondazione parimenti ricorrente) e l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, rivolto avverso un atto tecnico di natura interna, in quanto strumentale alla difesa in giudizio e, quindi, non autonomamente lesivo.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">L’annullamento con rinvio, infatti, è motivato esclusivamente dalla ravvista fondatezza delle “doglianze con cui parte appellante ha censurato la sentenza del Tar per avere ritenuto carente di legittimazione attiva e di interesse il ricorso in virtù di una mancata quantificazione del danno subito” e della conseguente accertata sussistenza delle condizioni per l’azione nei confronti degli originari ricorrenti principali e demanda, quindi, al giudice di primo grado, la pronuncia sulla pretesa da essi fatti valere, ma nulla dispone rispetto alle altre statuizioni della stessa, che, pertanto, debbono ritenersi passate in giudicato.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Sempre in rito, deve essere respinta l’eccezione di parte ricorrente secondo cui le produzioni documentali delle controparti sarebbero inammissibili, in quanto le stesse sarebbero decadute dalla possibilità di esibire nuovi documenti, dal momento che la riassunzione non comporterebbe una remissione in termini.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">È pur vero, infatti, che, come ricordato nella sentenza del TAR Palermo n. 619/2025, “L’atto di riassunzione ai sensi dell’art. 105, co. 3 c.p.a. non può in alcun modo contenere doglianze nuove rispetto a quelle formulate con l’originario atto introduttivo del giudizio; opinando diversamente, invero, si consentirebbe a parte ricorrente di godere di un termine per l’impugnazione ben più ampio rispetto a quello di legge (cfr., in termini analoghi, sebbene in tema di tema di trasposizione di ricorso straordinario e di riassunzione a seguito di interruzione del giudizio: Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 667; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 12 febbraio 2018, n. 936; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 1 aprile 2014, n. 3577).”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Ciò, però, non può escludere la legittimità dello svolgimento di attività difensive in vista dell’ulteriore udienza pubblica, ancorché strumentale a sostenere esclusivamente le tesi difensive già dispiegate.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Un’ultima notazione si rende necessaria al fine di ricordare che il giudice dell’appello si è già pronunciato sulle eccezioni che tendevano alla declaratoria dell’inammissibilità dell’impugnazione degli atti pianificatori, avendo affermato di condividere, sul punto “il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, per il quale è consentito impugnare in un&#8217;unica soluzione gli atti presupposti congiuntamente con gli atti applicativi.”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Così superate le questioni processuali si può, quindi, passare all’esame del merito della controversia, premettendo che i provvedimenti avversati tendono, nel loro complesso, al “superamento del concetto di Zona 30 con conseguente evoluzione dello stesso in Città 30”. È pur vero che, come si legge nel Piano particolareggiato “<i>L’adozione diffusa deve però avvenire in conformità con la gerarchia della rete e nel pieno rispetto della funzionalità della rete stradale primaria, la cui capacità non dev’essere ridotta, al fine di non generare fenomeni di congestione del traffico o di acuirne quelli esistenti.</i>”. Cionondimeno il secondo paragrafo del punto 2.2.6.1 del Piano Particolareggiato Citta 30 – Volume I, chiarisce inequivocabilmente che il Piano “<i>si propone l’adozione diffusa del limite massimo di velocità a 30 km/h sulla rete stradale urbana, in luogo dei 50 km/h che rappresentano, in assenza di ulteriori specifici provvedimenti, il limite massimo consentito dal Codice della Strada all’interno dei centri abitati</i>.”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Il raggiungimento di tale obbiettivo avrebbe, però, dovuto tenere conto, così come affermato nello stesso punto del Piano (vedi sopra) del quadro normativo di riferimento, delineato, in prima battuta, dal codice della strada, il quale prevede:</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">a) che il limite (di 50 km/h per le strade nei centri abitati, ex art. 142, comma 1, del codice della strada) possa essere abbassato solo su determinate strade o tratti di strade;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">b) che ciò possa accadere solo al ricorrere di circostanze particolari: l’art. 343 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, infatti, in attuazione della norma primaria contenuta nel già citato comma 2, primo periodo, dell’art. 142 del Codice, individua espressamente i casi in cui il limite può essere abbassato, ovvero in prossimità di scuole, istituti, campi sportivi o in occasione di manifestazioni varie; a questi può essere aggiunta la vicinanza con chiese, ospedali, centri commerciali, e in generale con tutti quei luoghi in corrispondenza dei quali risulti necessaria una maggiore tutela dei pedoni;</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">c) che la misura deve essere caratterizzata da proporzionalità ed adeguatezza.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Le principali condizioni che debbono ricorrere per legittimare l’abbassamento del limite di 50 Km/h sono state, quindi, così indicate dalla direttiva n. 777 del 2006 del Ministero delle Infrastrutture: • assenza di marciapiedi e movimento pedonale intenso; • anomali restringimenti delle sezioni stradali; • pendenze elevate; • andamenti planimetrici tortuosi tipici dei nuclei storici e dei vecchi centri abitati; • frequenza di ingressi e uscite, carrabili e non, da fabbriche, stabilimenti, asili, scuole, campi sportivi, parchi e simili; • pavimentazioni sdrucciolevoli o curve in vario modo pericolose (specie durante la cattiva stagione); • presenza temporanea di deviazioni e cantieri stradali; • esigenze di protezione acustica e/o ambientale.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">L’adozione di un limite ridotto deve, dunque, alla luce di tale quadro normativo, essere necessariamente preceduta (si tratta di un presupposto) dalla redazione di una dettagliata analisi tecnica che dia conto della valutazione dei suddetti elementi.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Parte ricorrente, inoltre, ha ricordato che lo stesso Ministero delle infrastrutture con la recente direttiva n. 4620 del 1 febbraio 2024 ha ribadito che “<i>qualsiasi fissazione generalizzata di limiti di velocità nel contesto urbano risulta di per sé arbitraria, in quanto la regolazione della circolazione stradale deve essere operata in maniera capillare in ragione delle precipue caratteristiche di ciascuna strada o tratto di strada e degli obiettivi di miglioramento che si intendono raggiungere</i>”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">A prescindere dal fatto che tale direttiva non può costituire il riferimento, nel caso di specie, essendo stati i provvedimenti censurati adottati prima della sua emanazione, essa può, però, rilevare come elemento di prova del fatto che il Ministero non ha modificato, in relazione all’applicazione dell’art. 142 del codice della strada, la ricostruzione del quadro dei poteri degli enti proprietari delle strade già operata nella precedente direttiva, che, nella fattispecie, non risulta essere rispettato per le ragioni che si andranno ad esplicitare.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Secondo la tesi di parte ricorrente, infatti, le ordinanze che hanno individuato le “zone 30” sarebbero corredate da motivazioni generiche, che non puntualizzerebbero quali dei presupposti di legge sia stato di volta in volta ravvisato. Non sarebbe prevista la loro temporaneità, né sarebbe indicato il risultato atteso, ma soprattutto si tratterebbe di provvedimenti che nel loro complesso interesserebbero il 70 % del territorio della città metropolitana, così escludendo in radice che possa trattarsi di imposizione di limiti più restrittivi motivata dalla particolarità della specifica realtà locale considerata.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Sul punto il documento del Comune “Schema quadro legale Bologna Citta 30” è confessorio, perché dà conto di come sia il Piano urbano della mobilità sostenibile (che prescrive l’adozione diffusa del limite massimo di velocità a 30 km/h sulla rete stradale urbana), che il Piano generale traffico urbano [che prevede che “i 30 km/h diventano la norma nella maglia secondaria (costituita dalle strade di quartiere, interzonali e locali”)] tendano, come già anticipato, alla creazione di una “Città 30”, ovvero di una città in cui il limite di velocità generalizzato, per tutte le strade urbane, escluse quelle ad alto scorrimento, sia quello dei 30 km orari e non quello dei 50 km orari previsto dal codice della strada. Inoltre, trascurando le indicazioni ministeriali sopra ricordate in ordine alle condizioni oggettive che possono giustificare il limite più restrittivo, il Piano particolareggiato del traffico urbano (PPTU) ha adottato criteri quali la “classifica gerarchica funzionale delle strade”, le “caratteristiche geometriche e insediative delle strade”, la “presenza/assenza di ricettori sensibili nell’intorno”, la “densità degli esercizi commerciali”, le “concentrazioni di incidenti stradali”. E, sulla scorta di essi, il limite derogatorio di 30 km/h è stato applicato dalle ordinanze attuative “ad una serie di zone, in cui sono riunite per omogeneità strade e tratti di strada selezionati sulla base dell’istruttoria”.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Tutto ciò è rilevato nella memoria del Ministero, che insiste per l’annullamento dei provvedimenti con cui il Comune ha, di fatto, sostituito il limite di 50 km/h previsto dal codice della strada, con quello di 30 km/h, unilateralmente ritenuto maggiormente idoneo a garantire la sicurezza (ma anche e in primo luogo considerato come strumento per attuare le principali linee di azione individuate da PUMS e PGTU affinché “muoversi a piedi e in bicicletta, oltre che con il trasporto pubblico, diventi il modo più comune e sicuro di spostarsi”).</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Le stesse difese comunali evidenziano (cfr. il terzultimo capoverso della memoria <i>ex</i> art. 73 c.p.a.) che «le strade coinvolte dal limite di 30 km/h sono solo – peraltro non tutte, ma una parte – quelle classificate “di quartiere”, nonché “interzonali” e “locali” (dove, per le caratteristiche urbanistiche, dell’infrastruttura stradale e dei flussi di mobilità, vi è un mix di utenti motorizzati e di utenti vulnerabili della strada)». In tal modo l’ente ha inteso, di fatto e contravvenendo al codice della strada, introdurre un nuovo limite di velocità generalizzato a 30 all’ora per intere aree di ogni quartiere cittadino, senza connotazioni, né distinzioni di sorta fra le stesse, e in base a criteri difformi da quelli, pur analitici e specifici, dettati dall’art. 343 del regolamento di attuazione del Codice della strada e dalla direttiva ministeriale n. 777 del 2006. Tanto che, a pag. 36 del Volume I del Piano Particolareggiato si evidenzia come sarebbe opportuno, in termini di segnalazione dei limiti orari, “abbassare i limiti di velocità in corrispondenza dei cartelli di inizio del centro abitato o della parte di città protetta, limitandosi a segnalare le sole strade sulle quali il limite può risalire a 50 km/h (o a 70 per gli assi attrezzati).”: soluzione poi accantonata solo per una questione di riconoscibilità del limite e comunicativa dello stesso. Inoltre, non si può omettere di considerare che le strade da assoggettare al limite di 30 km/h coincidono, secondo le difese comunali, come già ricordato, con quelle “dove, per le caratteristiche urbanistiche, dell’infrastruttura stradale e dei flussi di mobilità, vi è un mix di utenti motorizzati e di utenti vulnerabili della strada”: condizione, questa, che può ritenersi caratterizzare ogni tipo di strada urbana con la sola esclusione di quelle a grande scorrimento, che sono, in effetti, le sole escluse dall’applicazione dell’avversata misura restrittiva del limite di velocità.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Il risultato è dunque, un Piano particolareggiato in cui è stato individuato il perimetro della “Città 30” e al suo interno le strade soggette al limite ordinario di 50 km orari o superiore (in ragione della loro classificazione funzionale e delle caratteristiche geometriche delle sezioni stradali), con conseguente assoggettamento al limite di 30 km orari di tutte le altre strade, così in concreto ribaltando la regola generale prevista dal codice della strada.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">È pur vero che le scelte del Piano particolareggiato sono state operate previa redazione di mappe sulla velocità, sull’incidentalità e sulla presenza di ricettori sensibili e degli esercizi commerciali, ma non vi è alcun elaborato che metta in relazione le risultanze di tali mappe con la decisione di assoggettare le singole strade all’avversato limite di velocità: ne risulta il contrasto tra le previsioni del Piano (generiche e non puntualmente motivate dalla specifica realtà dei luoghi) e la disciplina del codice della strada.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Né maggiore specificazione degli elementi valutati al fine di apporre il limite avversato è ricavabile dalle ordinanze adottate per singole zone, ma aventi tutte il medesimo contenuto generico. Anche dal loro esame non è possibile estrapolare le specifiche ragioni che, tenuto conto dei parametri indicati dal Ministero, hanno giustificato l’imposizione del limite. Non può, a tal fine, ritenersi sufficiente il mero inciso contenuto al paragrafo 5 della relazione del 3 dicembre 2025 (peraltro integrante una motivazione postuma rispetto agli atti impugnati), secondo cui “tutte le strade su cui è stato stabilito il limite di velocità 30 km/h con le ordinanze comunali soddisfano almeno una delle condizioni e delle motivazioni previste dalla nuova Direttiva per la deroga al limite ordinario di 50 km/h e che, addirittura, numerose altre strade della rete urbana, che sono state lasciate a 50 km/h”, avrebbero potuto soddisfare le suddette condizioni.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Ne deriva, così come sostenuto dalla difesa erariale, la violazione dei limiti alla competenza regolatoria del Comune in materia di circolazione e sicurezza stradale, avendo, quest’ultimo, introdotto un nuovo limite di velocità generalizzato e non anche, così come consentito dalla legge, da applicarsi a singole strade presentanti caratteristiche peculiari rispetto ad ogni strada urbana.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Ciò conduce all’accoglimento del ricorso in ragione della fondatezza di quanto dedotto nella seconda e nella terza censura (mancando una specifica istruttoria volta ad evidenziare le peculiarità di ogni singola strada interessata dall’abbassamento del limite di velocità), ancorché non possa ritenersi fondata la prima, dal momento che l’art. 142 del codice della strada non può essere letto nel senso che l’adozione di qualsiasi misura incidente sul limite di velocità nell’ambito del territorio comunale debba essere previamente oggetto di intesa con il Ministero. La previsione ha lo scopo di limitare l’esercizio del potere dei Comuni imponendo il rispetto di prescrizioni di carattere generale dettate dal Ministero, quali quelle indicate nella direttiva più sopra citata, che ha definito i confini del potere del singolo Comune con un atto generale, destinato a tutti i Comuni d’Italia. Ma la norma primaria si limita a prevedere che gli enti proprietari della strada, ove intendano fissare per determinate strade e tratti di strada limiti di velocità diversi da quelli stabiliti dal Codice, lo debbano fare “<i>seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>”, ossia attenendosi ai suddetti criteri generali ministeriali, ma non prevede l’adozione di un atto soggettivamente complesso, qual è l’intesa.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Dunque, ferma restando la &#8211; rivendicata da parte del Comune di Bologna e riconosciuta dalla giurisprudenza &#8211; discrezionalità del singolo ente locale nell’adozione dei provvedimenti limitativi della circolazione stradale per il perseguimento delle scelte operate nella pianificazione del traffico, il potere deve essere esercitato, con specifico riferimento all’adozione di limiti di velocità più restrittivi, nel rispetto dei principi del codice della strada (ovvero, per quanto riguarda la velocità sulle strade urbane, la regola del limite dei 50 km/h, modificabile in senso più restrittivo solo al ricorrere delle condizioni dettate dalla legge) e, conseguentemente, delle direttive fornite dal Ministero a tutti gli enti proprietari delle strade.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">A tale proposito, peraltro, pare opportuno precisare che l’art. 142 del codice della strada non tende ad escludere solo l’adozione di misure generalizzate su tutta la città (così come sostiene il Comune nell’ultimo paragrafo di pag. 12 della propria memoria), ma anche l’adozione di misure più restrittive nel regolare la velocità che siano estese ad intere categorie di strade, così come ha fatto il Comune di Bologna, senza indicare specifiche condizioni che rendano opportune per determinate “strade e tratti di strada” limiti di velocità inferiori.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">L’esercizio del potere conformativo da parte del Comune può, quindi, essere riconosciuto come rientrante nell’ambito delle competenze assegnate dalla norma all’Ente locale proprietario della strada, ma il suo concreto esercizio non può, nel caso di specie, ritenersi anche proporzionato, completo ed organico, avendo, di fatto, portato all’estensione di un generalizzato limite di velocità di 30 km/h al 64 % della rete stradale urbana (percentuale che sale nella pagina web del Comune, in cui si sostiene che il limite riguarderebbe circa il 70% delle strade del centro abitato, ovvero il 90 % se si considera il solo perimetro della parte più densamente abitata della città, ovvero la parte dentro l’asse tangenziale-autostrada più le zone residenziali esterne di Borgo Panigale, Reno, Navile e San Donato – San Vitale), laddove ciò avrebbe dovuto avvenire limitatamente a specifiche strade, puntualmente individuate, interessate da condizioni di traffico e/o dalle altre condizioni e caratteristiche indicate nella ripetuta direttiva n. 777 del 2006, tali da giustificare l’adozione della misura restrittiva. Proprio in quanto viola i limiti del potere riconosciuto dall’art. 142 del codice della strada risulta, dunque, indimostrato che l’avversata misura sia “idonea ed adeguata”, così come, invece, sostiene il Comune, non essendo provato che si tratti di un sacrificio “minimo” e nemmeno che tenga in debito conto tutti gli interessi coinvolti, tra cui quello alla tutela ambientale, che potrebbero essere pregiudicati dai riflessi della misura in termini di congestionamento del traffico. D’altra parte, la considerazione che la misura introdurrebbe un sacrificio “minimo” per gli utenti della strada, a fronte di (asseriti) grandi benefici in termini di sicurezza, vivibilità e qualità ambientale, costituisce, come già anticipato in premessa, un argomento oggettivamente non dirimente sul piano della legittimità degli atti impugnati.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Pertanto, a prescindere dai positivi e desiderabili effetti di riduzione degli incidenti avvenuti nel 2024 e 2025 e delle vittime (precisato, a tal fine, che i dati rilevanti sono quelli relativi alla città di Bologna e non anche all’ambito provinciale), cionondimeno l’individuazione delle strade assoggettate al limite di 30 km/h non risulta essere avvenuta nel rispetto della vigente normativa.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">In conclusione, dunque, anche i documenti richiamati dalla difesa comunale non consentono di accertare che il potere attribuito al Comune sia stato esercitato nel rispetto della legge. Non vi è dubbio, infatti, che l’adozione dei provvedimenti avversati sia stata preceduta da compiuti studi sulla situazione attuale della viabilità (in termini di traffico, incidentalità ecc.), sui risultati che possono essere raggiunti e sugli strumenti che consentirebbero di raggiungerli, ma ciò rappresenta qualcosa di diverso dall’esercizio di quel potere di regolazione della velocità che richiede che per ogni strada o gruppo di strade tra di loro collegate siano indagate ed evidenziate le specifiche condizioni che legittimano il limite più restrittivo.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Non può, invece, trovare positivo apprezzamento la quarta censura, riferita alla pretesa decadenza del PUT se non aggiornato ogni due anni. Sul punto il Collegio ritiene di poter condividere le conclusioni cui è addivenuta la sentenza del T.A.R. Milano, 28 marzo 2013, n. 802, in cui si legge che, con riferimento al “distinto potere di aggiornamento, per il quale la cit. norma” (l’art. 36 del Codice della Strada, n.d.r.), “pur offrendone un radicamento (al cit. comma 5), nulla prevede in caso di perdurante inerzia da parte dell&#8217;amministrazione”, deve “riconoscersi la perdurante efficacia delle previsioni contenute nel p.g.t.u. sino al momento in cui le stesse non vengono ad essere mutate da parte della competente amministrazione, attraverso l&#8217;esercizio del potere di aggiornamento ad essa spettante, ovvero, attraverso l&#8217;esercizio <i>ex novo</i> del potere pianificatorio in parola”. Quindi “Il mancato aggiornamento del piano urbano del traffico non si risolve in un vizio incidente sulla validità del piano stesso” (cfr. in tal senso, TAR Roma, sentenza n. 3666/2015).</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Né miglior sorte può essere riservata alla quinta censura, dal momento che è pacifico in giurisprudenza che “secondo l&#8217;orientamento ormai consolidatosi in giurisprudenza, i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l&#8217;eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco, anche avendo riguardo all&#8217;assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l&#8217;adozione di un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5191 del 2015).” (così la sentenza del Consiglio di Stato n. 3460 del 2017).</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Legittimamente, dunque, le avversate ordinanze debbono ritenersi adottate dal Dirigente competente e non anche dal Sindaco.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Si può, infine, agevolmente superare l’ultima censura, dal momento che l’illegittimità dell’apposizione della clausola di immediata efficacia non può incidere sulla legittimità del provvedimento, potendo rilevare esclusivamente in ordine alla produzione dei suoi effetti.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Tutto quanto sin qui rappresentato conduce, in sintesi, per le ragioni già più sopra rappresentate, all’annullamento delle ordinanze con cui è stata disposta l&#8217;istituzione della ZONA 30 KM/H, nelle singole aree della città, nonché del PPTU di cui esse risultano essere gli atti attuativi, ma non anche degli atti pianificatori a monte, privi di lesività concreta ed attuale.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Resta naturalmente salvo il potere del Comune di riesercitare la funzione pianificatoria e di disciplina dei limiti di velocità in deroga a quelli generali stabiliti dal Codice della strada, rinnovando il procedimento in conformità alla <i>norma agendi</i> scaturente dalla presente sentenza e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, come qui ricostruito.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la complessità della questione dedotta, di carattere prettamente interpretativo.</span></p>
<p class="fatto" style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">P.Q.M.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’impugnato Piano Particolareggiato del Traffico Urbano (PPTU) &#8220;Bologna Città 30&#8221; e le ordinanze istitutive delle zone in cui il limite di velocità è stato portato a 30 km orari, fermi restando gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Dispone la compensazione delle spese del giudizio.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</span></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</span></p>
<p class="tabula"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Paolo Carpentieri, Presidente</span></p>
<p class="tabula"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore</span></p>
<p class="tabula"><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 16px; color: #000000;">Alessio Falferi, Consiglier</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-provvedimenti-comunali-limitativi-della-circolazione-stradale/">Sui provvedimenti comunali limitativi della circolazione stradale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;inidoneità del mero legame parentale a sorreggere l&#8217;interdittiva antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinidoneita-del-mero-legame-parentale-a-sorreggere-linterdittiva-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 08:11:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89784</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinidoneita-del-mero-legame-parentale-a-sorreggere-linterdittiva-antimafia/">Sull&#8217;inidoneità del mero legame parentale a sorreggere l&#8217;interdittiva antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Adozione &#8211; Mero legame parentale &#8211; Inidoneità. In materia di informativa antimafia, l’amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinidoneita-del-mero-legame-parentale-a-sorreggere-linterdittiva-antimafia/">Sull&#8217;inidoneità del mero legame parentale a sorreggere l&#8217;interdittiva antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Adozione &#8211; Mero legame parentale &#8211; Inidoneità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In materia di informativa antimafia, l’amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l&#8217;impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Tale influenza può essere desunta dalla doverosa constatazione che l’organizzazione mafiosa tende a strutturarsi secondo un modello “clanico”, a sua volta articolato sul nucleo fondante della &#8220;famiglia&#8221;, sicché in una &#8220;famiglia&#8221; mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8220;capofamiglia&#8221; e dell&#8217;associazione criminale e a comprovare la verosimiglianza di tale pericolo assumono rilevanza da un lato, sia circostanze obiettive, come la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti che pur non abbiano dato luogo a condanne; sia le peculiari realtà locali, ben potendo l&#8217;amministrazione evidenziare come sia stata accertata l&#8217;esistenza su un&#8217;area più o meno estesa del controllo di una &#8220;famiglia&#8221; e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti. In ogni caso, il mero legame parentale non è sufficiente a sorreggere l’interdittiva, in mancanza di cointeressenze economiche o comunque di comunanza di interessi di vita.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Zafarana</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4775 del 2025, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 378/2024, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia e del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati delle parti come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RITENUTO che – impregiudicato il merito del ricorso – allo stato l’appello cautelare sia meritevole di accoglimento, in considerazione delle specifiche peculiarità del caso in esame;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">CONSIDERATO in via preliminare che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l&#8217;impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tale influenza può essere desunta dalla doverosa constatazione che l’organizzazione mafiosa tende a strutturarsi secondo un modello “clanico”, a sua volta articolato sul nucleo fondante della &#8220;famiglia&#8221;, sicché in una &#8220;famiglia&#8221; mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8220;capofamiglia&#8221; e dell&#8217;associazione criminale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a comprovare la verosimiglianza di tale pericolo assumono rilevanza da un lato, sia circostanze obiettive, come la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti che pur non abbiano dato luogo a condanne; sia le peculiari realtà locali, ben potendo l&#8217;amministrazione evidenziare come sia stata accertata l&#8217;esistenza su un&#8217;area più o meno estesa del controllo di una &#8220;famiglia&#8221; e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">CONSIDERATO, altresì, che la giurisprudenza di questa Sezione (sent. n. 3285/23) ha ripetutamente affermato come il mero legame parentale non sia sufficiente a sorreggere l’interdittiva, in mancanza di cointeressenze economiche o comunque di comunanza di interessi di vita;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RITENUTO, al riguardo, che il provvedimento impugnato si basa esclusivamente sui rapporti parentali che rispettivamente legano sia l’appellante, che -OMISSIS-, con soggetti controindicati e che, tuttavia, a fronte di quella che sembra descritta come una -OMISSIS-, difetta qualsiasi rilievo diretto sulla persona dell’appellante o sulla -OMISSIS-, nonché qualsiasi approfondimento istruttorio circa la sussistenza di altri elementi indizianti di natura diversa dal mero rapporto parentale (come ad esempio la cointeressenza di interessi economici con le attività imprenditoriali esercitate dai parenti; l&#8217;immanente presenza dei parenti controindicati o una loro concreta ingerenza nella gestione imprenditoriale; la comunanza di dipendenti, clienti o fornitori con le attività economiche esercitate dai suddetti parenti; o anche la semplice frequentazione tra parenti) che nella loro complessiva articolazione possano supportare la valutazione di attuale e concreto pericolo di infiltrazione mafiosa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RITENUTO di non pregnante rilievo l’episodico controllo effettuato -OMISSIS- – cioè circa -OMISSIS- &#8211; con soggetto che peraltro era allora incensurato, e che risulta attinto da pregiudizi penali soltanto -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RITENUTO che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile per l’appellante, il quale trae sostentamento con i proventi della propria attività -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RITENUTO, conclusivamente, riservata ogni altra più approfondita valutazione nella fase di merito:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che le spese della presente fase possono essere compensate tra le parti;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4775/2025) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata e dei provvedimenti impugnati in primo grado;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa, per il prosieguo dell’esame di merito, l’udienza pubblica del 18 dicembre 2025;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità di parte appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonio Massimo Marra, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul contrasto con il diritto dell&#8217;Ue della normativa italiana relativa alla circolazione in Italia di autoveicolo immatricolato in altro Stato membro</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-contrasto-con-il-diritto-dellue-della-normativa-italiana-relativa-alla-circolazione-in-italia-di-autoveicolo-immatricolato-in-altro-stato-membro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 10:18:15 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=83107</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-contrasto-con-il-diritto-dellue-della-normativa-italiana-relativa-alla-circolazione-in-italia-di-autoveicolo-immatricolato-in-altro-stato-membro/">Sul contrasto con il diritto dell&#8217;Ue della normativa italiana relativa alla circolazione in Italia di autoveicolo immatricolato in altro Stato membro</a></p>
<p>Circolazione stradale  &#8211; Veicoli a motore &#8211; Art. 93, co. 1 bis, d.lgs. n. 285/1992 &#8211; Nuovo codice della Strada &#8211; Art. 63, paragrafo 1, TFUE &#8211; Divieto di circolazione per chiunque abbia stabilito la propria residenza in uno membro da più di 60 giorni con autoveicolo immatricolato in un altro</p>
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<p style="text-align: justify;">Circolazione stradale  &#8211; Veicoli a motore &#8211; Art. 93, co. 1 bis, d.lgs. n. 285/1992 &#8211; Nuovo codice della Strada &#8211; Art. 63, paragrafo 1, TFUE &#8211; Divieto di circolazione per chiunque abbia stabilito la propria residenza in uno membro da più di 60 giorni con autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro &#8211; Contrasto con il diritto dell&#8217;Unione europea.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 63, paragrafo 1, TFUE dev&#8217;essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tenere conto della durata di utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro e senza che l&#8217;interessato possa far valere un diritto a un&#8217;esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo.</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)</p>
<p style="text-align: center;">16 dicembre 2021 (<a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=251305&amp;pageIndex=0&amp;doclang=it&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=103548#Footnote*">*</a>)</p>
<p>«Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Circolazione stradale – Immatricolazione e tassazione dei veicoli a motore – Conducente che risiede in uno Stato membro – Veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Veicolo messo a disposizione a titolo gratuito per un breve periodo – Normativa nazionale che vieta alle persone che risiedono in Italia da oltre 60 giorni di circolare in tale Stato membro con un veicolo immatricolato all’estero»</p>
<p style="text-align: center;">Nella causa C‑274/20,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Giudice di pace di Massa (Italia), con ordinanza del 16 giugno 2020, pervenuta in cancelleria il 19 giugno 2020, nel procedimento</p>
<p>GN,</p>
<p>WX</p>
<p>contro</p>
<p>Prefettura di Massa Carrara – Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara,</p>
<p style="text-align: center;">LA CORTE (Sesta Sezione),</p>
<p>composta da L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, N. Jääskinen (relatore) e M. Safjan, giudici,</p>
<p>avvocato generale: A. Rantos</p>
<p>cancelliere: A. Calot Escobar</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–        per GN e WX, da M. Kòsa, avvocato;</p>
<p>–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Garofoli, avvocato dello Stato;</p>
<p>–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e J. Očková, in qualità di agenti;</p>
<p>–        per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;</p>
<p>–        per la Commissione europea, da E. Montaguti, B.-R. Killmann e L. Malferrari, in qualità di agenti,</p>
<p>vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>Sentenza</p>
<p>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 18, 21, 26, 45, da 49 a 55 e da 56 a 62 TFUE.</p>
<p>2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone GN e WX alla Prefettura di Massa Carrara – Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara (Italia) in merito ad un verbale di contravvenzione.</p>
<p>Contesto normativo</p>
<p>3        L’articolo 93, comma 1-bis, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada (supplemento ordinario alla GURI n. 114 del 18 maggio 1992), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice della strada»), prevede quanto segue:</p>
<p>«Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre [60] giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero».</p>
<p>4        Dall’ordinanza di rinvio risulta che per la violazione dell’articolo 93, comma 1‑bis, di tale codice è prevista una sanzione amministrativa di importo compreso tra EUR 712 e EUR 2 848.</p>
<p>5        L’articolo 93, comma 1-ter, di detto codice dispone quanto segue:</p>
<p>«Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente».</p>
<p>6        L’articolo 43 del codice civile, nella versione applicabile al procedimento principale, definisce la «residenza» come «il luogo in cui la persona ha la dimora abituale».</p>
<p>Procedimento principale e questioni pregiudiziali</p>
<p>7        GN risiede in Italia mentre sua moglie, WX, risiede in Slovacchia.</p>
<p>8        Il 17 febbraio 2019, mentre WX si trovava in Italia, GN e WX utilizzavano l’autovettura di quest’ultima, immatricolata in Slovacchia, per recarsi a un supermercato.</p>
<p>9        L’autovettura veniva condotta inizialmente da WX, successivamente da GN.</p>
<p>10      In tale occasione venivano fermati e controllati dalla polizia stradale di Massa Carrara. Nel corso di tale controllo di polizia veniva elevata una contravvenzione nei confronti di GN, conducente del veicolo in questione al momento del controllo, e nei confronti di WX, in quanto proprietaria del veicolo, e veniva disposto il sequestro dell’auto per violazione dell’articolo 93, comma 1-bis, del codice della strada, in quanto GN, residente in Italia da più di 60 giorni, era alla guida di un’auto immatricolata all’estero.</p>
<p>11      Il giudice del rinvio rileva che, in forza del diritto nazionale applicabile, le persone che risiedono da più di 60 giorni in Italia non sono autorizzate a circolarvi con un autoveicolo immatricolato all’estero e, per farlo, sono obbligate a far immatricolare il veicolo in Italia, conformandosi a formalità amministrative complesse e costose.</p>
<p>12      Il giudice precisa che l’immatricolazione di un autoveicolo in Italia, oltre alle spese di immatricolazione e all’iter burocratico piuttosto complesso, obbliga l’interessato a far revisionare nuovamente il veicolo in Italia, a pagare la tassa automobilistica in Italia anche per l’anno in corso, per il quale la corrispondente tassa è già stata pagata all’estero, e ad acquistare una nuova polizza assicurativa presso una compagnia italiana.</p>
<p>13      Detto giudice considera che il divieto di circolazione in Italia con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale l’autoveicolo è intestato, imposto dalla normativa italiana a chiunque risieda in Italia da più di 60 giorni, costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza. Inoltre, ritiene che l’obbligo di immatricolare in Italia autoveicoli già immatricolati in un altro Stato membro possa rendere difficile o limitare, in maniera indiretta ma notevole, l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione interessati, di taluni diritti sanciti dal Trattato FUE.</p>
<p>14      Ciò premesso, il Giudice di pace di Massa (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</p>
<p>«1)      Se la nozione di divieto di “discriminazione effettuata in base alla nazionalità”, ai sensi dell’articolo 18 TFUE, debba essere interpretata nel senso che è vietata, da parte degli Stati membri, ogni legiferazione che possa, in maniera anche indiretta, occulta e/o materiale, mettere in difficoltà i cittadini degli altri Stati membri.</p>
<p>2)      Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta positiva, se il comma 1‑bis dell’articolo 93 del codice della strada, sul divieto di circolazione con targhe estere (a chiunque intestate) dopo [60] giorni di residenza in Italia, possa mettere in difficoltà i cittadini degli altri Stati membri (possessori di auto con targa estera) e conseguentemente avere natura discriminatoria in base alla nazionalità.</p>
<p>3)      Se le nozioni di:</p>
<ol>
<li>“diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” di cui all’articolo 21 TFUE;</li>
<li>“mercato interno” che “comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati” di cui all’articolo 26 TFUE;</li>
<li>“libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione […] assicurata” di cui all’articolo 45 TFUE;</li>
<li>“restrizioni [vietate] alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro”, di cui agli articoli da 49 a 55 TFUE, e di</li>
<li>“restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione […] vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione” di cui agli articoli da 56 a 62 TFUE</li>
</ol>
<p>debbano essere interpretate nel senso che le previsioni nazionali che possano, anche solo in maniera indiretta, occulta e/o materiale, limitare o rendere difficoltoso, per i cittadini europei, l’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, del diritto di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi o influire in qualche modo sui suddetti diritti, sono ugualmente vietate.</p>
<p>4)      Nel caso in cui alla terza domanda sia data risposta positiva, se il comma 1‑bis dell’articolo 93 del codice della strada, sul divieto di circolazione con targhe estere (a chiunque intestate) dopo [60] giorni di residenza in Italia, possa limitare, rendere difficoltoso o influire in qualche modo sull’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, del diritto di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi».</p>
<p>Sulle questioni pregiudiziali</p>
<p>15      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 18, 21, 26, 45, da 49 a 55 e da 56 a 62 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione di diritto nazionale, la quale vieta a chiunque risieda da più di 60 giorni in uno Stato membro di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla persona a cui tale veicolo è intestato.</p>
<p>16      A tal riguardo, occorre ricordare che, sebbene formalmente le questioni sollevate dal giudice del rinvio vertano sull’interpretazione degli articoli 18, 21, 26, 45, da 49 a 55 e da 56 a 62 TFUE, tale circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per dirimere la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che il giudice vi abbia fatto o meno riferimento nel formulare dette questioni (v., in particolare, sentenza del 29 ottobre 2015, Nagy, C‑583/14, EU:C:2015:737, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>17      Infatti, la Corte ha già avuto modo di statuire, con riferimento a un prestito convenuto tra cittadini residenti di Stati membri diversi, che il prestito per uso transfrontaliero, a titolo gratuito, di un autoveicolo costituisce un movimento di capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE (sentenza del 29 ottobre 2015, Nagy, C‑583/14, EU:C:2015:737, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>18      Giacché è applicabile l’articolo 63 TFUE, che prevede specifici divieti di discriminazione, non va quindi applicato l’articolo 18 TFUE (sentenza del 29 ottobre 2015, Nagy, C‑583/14, EU:C:2015:737, punto 24).</p>
<p>19      Oltre a ciò, gli articoli da 49 a 55 TFUE, che vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento, non sono pertinenti nell’ambito della controversia principale dal momento che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, tale controversia non riguarda né l’accesso ad attività autonome né il loro esercizio.</p>
<p>20      Parimenti, poiché il fascicolo sottoposto alla Corte non contiene alcun elemento che consenta di stabilire un nesso tra la situazione di cui trattasi nel procedimento principale e l’esercizio della libertà di prestazione dei servizi prevista agli articoli da 56 a 62 TFUE, neppure l’interpretazione di questi ultimi risulta rilevante ai fini della soluzione di detta controversia.</p>
<p>21      Inoltre, l’ordinanza di rinvio non contiene alcun elemento che consenta di stabilire un nesso tra tale situazione e l’esercizio della libera circolazione dei lavoratori, prevista all’articolo 45 TFUE.</p>
<p>22      Infine, dato che l’articolo 26 TFUE prevede che il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere interne nel quale, in particolare, è assicurata la libera circolazione dei capitali secondo le disposizioni dei Trattati e che è applicabile l’articolo 63 TFUE, il primo articolo non si applica.</p>
<p>23      Infatti, poiché la controversia di cui al procedimento principale riguarda il prestito di un autoveicolo da parte di un residente di uno Stato membro a un residente di un altro Stato membro, occorre esaminare le questioni sollevate anzitutto alla luce dell’articolo 63 TFUE e poi, se del caso, alla luce dell’articolo 21 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2015, Nagy, C‑583/14, EU:C:2015:737, punto 25).</p>
<p>24      Di conseguenza, per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre riformulare le questioni sollevate e considerare che, con tali questioni, tale giudice chiede, in sostanza, se gli articoli 21 e 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, qualunque sia la persona alla quale il veicolo è intestato.</p>
<p><em> Sull’esistenza di una restrizione</em></p>
<p>25      Costituiscono restrizioni ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE le misure imposte da uno Stato membro atte a dissuadere i suoi residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri (v., in particolare, sentenza del 29 ottobre 2015, Nagy, C‑583/14, EU:C:2015:737, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>26      Ai sensi dell’articolo 93, comma 1-bis, del codice della strada, è vietato a chiunque abbia stabilito la propria residenza in Italia da oltre 60 giorni circolare con un veicolo immatricolato all’estero.</p>
<p>27      Di conseguenza, una persona residente in Italia da più di 60 giorni, come GN, che disponga di un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro e che intenda circolare con quest’ultimo in Italia, è tenuta a farlo immatricolare in quest’ultimo Stato membro il che, come rilevato dal giudice del rinvio, comporta il pagamento di spese e tasse nonché l’espletamento di formalità amministrative complesse.</p>
<p>28      Orbene, poiché l’elemento essenziale di un prestito d’uso consiste nella facoltà di utilizzare la cosa prestata, va detto che, imponendo alle persone residenti in Italia da più di 60 giorni il pagamento di un’imposta in occasione dell’utilizzo sulla rete stradale italiana di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, anche se quest’ultimo è stato prestato a titolo gratuito dal residente di un altro Stato membro, la normativa nazionale controversa nel procedimento principale finisce per assoggettare a imposizione i comodati d’uso transfrontaliero a titolo gratuito dei veicoli a motore (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2012, van Putten, da C‑578/10 a C‑580/10, EU:C:2012:246, punto 39). I comodati d’uso a titolo gratuito di un veicolo immatricolato in Italia non sono invece soggetti a tale imposta.</p>
<p>29      Pertanto, una siffatta differenza di trattamento, a seconda dello Stato in cui è immatricolato il veicolo concesso in comodato, è tale da dissuadere i residenti italiani dall’accettare il prestito offerto loro da residenti in un altro Stato membro di un veicolo immatricolato in quest’ultimo Stato [v., in tal senso, ordinanza del 10 settembre 2020, Wallonische Region (Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato), da C‑41/20 a C‑43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 48 e giurisprudenza ivi citata].</p>
<p>30      Di conseguenza, la normativa nazionale menzionata al punto 24 della presente sentenza, in quanto idonea a dissuadere i residenti italiani dal contrarre prestiti in altri Stati membri, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2012, van Putten, da C‑578/10 a C‑580/10, EU:C:2012:246, punti 40 e 41).</p>
<p><em> Sulla giustificazione della restrizione</em></p>
<p>31      Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che una restrizione a una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE può essere ammessa solo se persegue uno scopo legittimo compatibile con detto Trattato ed è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. In un’ipotesi del genere occorre, inoltre, che l’applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo [v., in particolare, sentenza del 29 ottobre 2015, Nagy, C‑583/14, EU:C:2015:737, punto 31, e ordinanza del 23 settembre 2021, Wallonische Region (Immatricolazione di un veicolo di una società senza personalità giuridica), C‑23/21, non pubblicata, EU:C:2021:770, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)].</p>
<p>32      Il governo italiano afferma, in sostanza, che l’obiettivo della normativa di cui trattasi nel procedimento principale è quello di evitare che, mediante l’utilizzo abituale nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all’estero, soggetti residenti e che lavorano in Italia possano commettere illeciti, quali il mancato pagamento delle tasse, delle imposte e dei pedaggi, possano eludere sanzioni o fruire di premi assicurativi più vantaggiosi, ma anche che l’identificazione degli effettivi conducenti di tali veicoli sia resa difficile, se non impossibile, per le forze di polizia deputate al controllo.</p>
<p>33      A questo proposito occorre ricordare che, per quanto riguarda in particolare gli obiettivi di lotta all’evasione fiscale in materia di tassa d’immatricolazione e di tassa sugli autoveicoli, la Corte ha già avuto modo di affermare che uno Stato membro può assoggettare ad un’imposta di immatricolazione un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, qualora tale veicolo sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio del primo Stato membro in via permanente oppure venga, di fatto, utilizzato in tal modo (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2012, van Putten, da C‑578/10 a C‑580/10, EU:C:2012:246, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>34      Per contro, se tali condizioni non sono soddisfatte, il collegamento con uno Stato membro del veicolo immatricolato in un altro Stato membro risulta meno stretto, sicché si rende necessaria una diversa giustificazione della restrizione in questione (sentenza del 26 aprile 2012, van Putten, da C‑578/10 a C‑580/10, EU:C:2012:246, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>35      Spetta al giudice del rinvio valutare la durata dei comodati di cui al procedimento principale e la natura dell’utilizzazione effettiva dei veicoli presi in prestito (sentenza del 26 aprile 2012, van Putten, da C‑578/10 a C‑580/10, EU:C:2012:246, punto 49).</p>
<p>36      Inoltre, per quanto riguarda l’obiettivo di prevenire gli abusi, si evince dalla giurisprudenza della Corte che, se è vero che i cittadini non possono abusare o invocare in modo fraudolento il diritto dell’Unione, non si può basare una presunzione generale di abuso sul fatto che una persona residente in Italia utilizzi, nel territorio di tale Stato membro, un veicolo immatricolato in un altro Stato membro che gli è stato prestato a titolo gratuito da una persona residente in tale altro Stato membro [ordinanza del 10 settembre 2020, Wallonische Region (Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato), da C‑41/20 a C‑43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 53 e giurisprudenza ivi citata].</p>
<p>37      Quanto alla giustificazione relativa al requisito dell’efficacia dei controlli stradali, richiamata dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, occorre rilevare che non risulta per quali ragioni l’identificazione degli effettivi conducenti dei veicoli immatricolati all’estero sia resa difficile, se non impossibile, per le forze di polizia deputate al controllo.</p>
<p>38      Inoltre, per quanto riguarda l’obiettivo consistente nel fatto che il conducente interessato non usufruisca di premi assicurativi più vantaggiosi, addotto da tale governo, non risulta né dall’ordinanza di rinvio né dalle osservazioni scritte di detto governo in che misura tale obiettivo costituisca un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato FUE e sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale, secondo la giurisprudenza citata al punto 31 della presente sentenza. Orbene, a tal riguardo, occorre ricordare che spetta allo Stato membro che adduce un motivo che giustifichi una restrizione ad una delle libertà fondamentali garantite da tale Trattato dimostrare in concreto l’esistenza di un motivo di interesse generale (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2003, ATRAL, C‑14/02, EU:C:2003:265, punto 69).</p>
<p>39      Infine, secondo una giurisprudenza costante, la riduzione delle entrate fiscali non può essere considerata un motivo imperativo di interesse generale che può essere invocato per giustificare una misura che sia in linea di principio contraria a una libertà fondamentale [v., in particolare, sentenze del 7 settembre 2004, Manninen, C‑319/02, EU:C:2004:484, punto 49: del 22 novembre 2018, Sofina e a., C‑575/17, EU:C:2018:943, punto 61, nonché ordinanza del 10 settembre 2020, Wallonische Region (Immatricolazione di un veicolo concesso in comodato), da C‑41/20 a C‑43/20, non pubblicata, EU:C:2020:703, punto 55].</p>
<p>40      Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro e senza che l’interessato possa far valere un diritto a un’esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo.</p>
<p>41      Date tali circostanze, non è necessario pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 21 TFUE.</p>
<p>Sulle spese</p>
<p>42      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:</p>
<p>L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro e senza che l’interessato possa far valere un diritto a un’esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2020 n.4353</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-8-10-2020-n-4353/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-8-10-2020-n-4353/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2020 n.4353</a></p>
<p>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Elvira Scannapieco contro Ministero dell&#8217;Interno, non costituito in giudizio; U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale di Napoli, Circolazione stradale : opposizione giurisdizionale ex art. 22 e 23 L. 24 novembre 1981, n. 689 è</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-8-10-2020-n-4353/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2020 n.4353</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Elvira Scannapieco contro Ministero dell&#8217;Interno, non costituito in giudizio; U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale di Napoli,</span></p>
<hr />
<p>Circolazione stradale : opposizione giurisdizionale ex art. 22 e 23 L. 24 novembre 1981, n. 689 è rimedio generale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Circolazione stradale &#8211; sanzioni amministrative &#8211; opposizione giurisdizionale ex art. 22 e 23 L. 24 novembre 1981, n. 689- rimedio generale &#8211; è tale<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l&#8217;opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori e il giudizio di opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori relativi a contestate violazioni del Codice della strada si estende anche alle sanzioni accessorie irrogate in conseguenza di esse e tale, come sopra detto, è la revoca della patente disposta in via accessoria per effetto della indicata violazione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/10/2020<br /> <strong>N. 4353/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02881/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 2881 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Elvira Scannapieco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, non costituito in giudizio;<br /> U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del decreto prefettizio di revoca della patente e documenti di guida. Atto n. 2000122817, a cura del Prefetto della Provincia di Napoli, del 17.4.2020, notificato il 19 maggio 2020.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> Considerato che il ricorrente impugnava gli atti in epigrafe deducendone l&#8217;illegittimità  per violazione di legge ed eccesso di potere;<br /> Considerato, nello specifico, che l&#8217;atto impugnato di revoca della patente di guida era conseguente a contestata violazione del Codice della strada (art. 213, comma 8), sanzionata con provvedimento n. 269/2020 del 5.4.2020, integrando, la detta revoca, sanzione accessoria della violazione dell&#8217;indicato disposto normativo, in quanto &#8220;quale soggetto avente la custodia del veicolo circolava abitualmente nonostante lo stesso fosse sottoposto a sequestro amministrativo&#8221;;<br /> Considerato che, per effetto della sopra indicata contestazione, l&#8217;Organo accertatore procedeva all&#8217;immediato ritiro della patente di guida, cui conseguiva l&#8217;impugnata revoca prefettizia;<br /> Considerato che, avverso l&#8217;impugnato atto, il ricorrente deduceva: a) pretesa violazione dell&#8217;art. 213, comma 8, con riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, per asserita mancata considerazione del principio di ragionevolezza e omesso bilanciamento degli interessi confliggenti, in ragione delle concrete circostanze di fatto nelle quali era maturata la contestata violazione; e b) violazione degli artt. 16, 4, 32 della Costituzione, giacchè l&#8217;impugnato provvedimento inciderebbe su libertà  e diritti costituzionalmente tutelati (circolazione, lavoro, salute) senza adeguata e ponderata considerazione degli stessi;<br /> Considerato che, all&#8217;esito della camera di consiglio del 22 settembre 2020, il Collegio, con Ordinanza n.3890/2020, rilevava ex art. 73 c.p.a. il difetto di giurisdizione dell&#8217;adito giudice sotto il profilo della necessaria riconduzione della controversia all&#8217;ambito della giurisdizione AGO, trattandosi di sanzione accessoria a contestata violazione del Codice della strada;<br /> Considerato che, con la stessa Ordinanza, si dava avviso della possibilità  di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;<br /> Considerato che, all&#8217;esito del suesposto rilievo, parte ricorrente non formulava alcuna richiesta nè osservazione, laddove parte resistente formulava richiesta di passaggio in decisione senza discussione;<br /> Considerato che all&#8217;udienza in camera di consiglio del 6 ottobre 2020 il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio;<br /> Considerato che il giudizio, come anticipato giusta la citata Ordinanza collegiale inter partes, può essere definito con sentenza in forma semplificata, involgendo questione di mero diritto, essendo integro il contraddittorio e non necessitando alcuna attività  istruttoria;<br /> Ritenuto che l&#8217;art. 213, comma 8, Codice della strada (compreso nella sezione II dell&#8217;indicato codice, titolata &#8220;Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie&#8221;), prescrive che &#8220;Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente &#8230;&#8221;;<br /> Considerato che tale è appunto la violazione contestata al ricorrente, cui è conseguita, in via automatica e obbligatoria, l&#8217;irrogazione della sanzione accessoria della revoca della patente;<br /> Ritenuto che, giusta il costante formante giurisprudenziale della Corte di Cassazione (cfr., ex pluris, Sezz. Un., 2221/2017; ma anche Cons. di Stato, IV, 1342/2019; Cons. di Stato, II, 4775/2020; TAR Lazio, Roma I-bis, n. 4801/2020), &#8220;in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l&#8217;opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori &#038;&#8221; (cfr. Cass., Sezz.Un. civ., n. 20544/2008) e il giudizio di opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori relativi a contestate violazioni del Codice della strada si estende anche alle sanzioni accessorie irrogate in conseguenza di esse e tale, come sopra detto, è la revoca della patente disposta in via accessoria per effetto della indicata violazione;<br /> Ritenuto che, pertanto, le questioni sollevate nei motivi di ricorso attengono alla fondatezza della contestazione mossa (abusività  della circolazione) e pertengono alla giurisdizione di altro giudice;<br /> Ritenuto che quindi il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione essendo competente l&#8217;Ufficio del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, cui la causa potrà  essere riassunta nei modi e con gli effetti di cui all&#8217;art. 11 c.p.a.;<br /> Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio tenuto perspicuo conto dell&#8217;esito in rito:<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, con gli effetti di cui all&#8217;art. 11 c.p.a..<br /> Spese compensate e contributo irripetibile.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore<br /> Diana Caminiti, Consigliere<br /> Maria Grazia D&#8217;Alterio, Primo Referendario</div>
<p> <br /> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-8-10-2020-n-4353/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2020 n.4353</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.1491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-1491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-1491/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-1491/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.1491</a></p>
<p>Giancarlo Pennetti, Presidente, Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore PARTI: Pubbliemme S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Zimatore, Paola Procopio ed Emilia Lonetti, contro Comune di Sant&#8217;Onofrio, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Teresa Santaguida; Ufficio Tecnico del Comune di Sant&#8217;Onofrio non costituito in giudizio; Rimozione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-1491/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.1491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-9-2020-n-1491/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2020 n.1491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Pennetti, Presidente, Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore PARTI: Pubbliemme S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Zimatore, Paola Procopio ed Emilia Lonetti,  contro Comune di Sant&#8217;Onofrio, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Teresa Santaguida; Ufficio Tecnico del Comune di Sant&#8217;Onofrio non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati : sussiste la  giurisdizione del GO</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblicità  &#8211; giurisdizione &#8211; pubblicità  su strade e sui veicoli ex art 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 &#8211; rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati &#8211; giurisdizione del GO &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo con riguardo all&#8217;impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell&#8217;art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati, perchè tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall&#8217;accertamento della violazione e dall&#8217;irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al codice della strada. Pertanto, il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 dell&#8217; art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e non un mezzo accordato all&#8217;Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23, con la conseguenza che l&#8217;atto deve essere conosciuto dal Giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23, della L. 24 novembre 1981, n. 689.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/09/2020<br /> <strong>N. 01491/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00641/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 641 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Pubbliemme S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Zimatore, Paola Procopio ed Emilia Lonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Catanzaro, via Buccarelli n. 49;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Sant&#8217;Onofrio, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Teresa Santaguida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Ufficio Tecnico del Comune di Sant&#8217;Onofrio non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa misura cautelare,</em></strong><br /> per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> del provvedimento dell&#8217;Ufficio tecnico del Comune di Sant&#8217;Onofrio n. 3/2020 prot. n. 1869 del 18.05.2020, comunicato via pec il 18.05.2020, avente ad oggetto &#8220;Revoca con annullamento in autotutela ai sensi dell&#8217;art. 21 <em>nonies</em> della Legge 241/1990 (modif. dalla L. 124/2015) dell&#8217;Autorizzazione n. 47/2019 del 15/07/2019 per l&#8217;installazione di un pannello pubblicitario misure 4,26 x 8,50 su palo monofacciale tipo led, intestata a Pubbliemme S.r.l.&#8221;;<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pubbliemme S.r.l. il 2372020:<br /> per l&#8217;annullamento, previa misura cautelare,<br /> &#8211; della nota prot. 2131 del 28.05.2020 dell&#8217;Ufficio tecnico del Comune di Sant&#8217;Onofrio avente ad oggetto &#8220;riscontro a Vs. controdeduzioni ai Provvedimenti n.ri 1 e 3 anno 2020 di annullamento in autotutela ex art. 21 <em>nonies</em> L. 241/1990&#8243;.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant&#8217;Onofrio;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> <em>Rilevato</em>:<br /> &#8211; che la ricorrente ha impugnato la &#8220;revoca con annullamento in autotutela&#8221; per l&#8217;installazione di un pannello pubblicitario misure 4,26 x 8,50 su palo monofacciale tipo led per -) per violazione degli articoli 8, 21 <em>quinquies</em> e 21 <em>nonies</em> l. n. 241/1990, stante il duplice riferimento ai diversi poteri della revoca e dell&#8217;annullamento, -) violazione del principio del <em>contrarius actus</em>, degli articoli 6, 14, e 17 bis della l. n. 241/1990; art. 23 Codice della strada, illegittimità  per violazione dell&#8217;articolo 17 <em>bis</em> l. n. 241/90, formazione silenzio assenso, in quanto il Comune ha proceduto all&#8217;annullamento senza espletare apposita istruttoria, bensì¬ sulla base del riscontro della carenza del nulla osta dell&#8217;ente proprietario della strada adiacente il cartello, nulla osta non dovuto in quanto il cartello era apposto su proprietà  privata ed in tratto ricadente nel centro abitato di un comune con meno 10.000 abitanti e, comunque, anche ove ritenuto necessario, nulla osta formatosi per silenzio assenso ex art. 17 <em>bis</em> l. proc., -) violazione dell&#8217;articolo 21 <em>nonies</em> l. n. 241/1990, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, eccesso di potere, difetto di istruttoria in quanto l&#8217;annullamento era stato adottato senza un congruo apparato motivazionale, -) incompetenza, violazione art. 23, commi 13 <em>bis </em>e 13 <em>quater</em>, d. lgs. n. 285/1992 nella parte in cui con il provvedimento il Comune ha diffidato e disposto la rimozione dell&#8217;impianto pubblicitario, dando avviso in difetto di provvedere in danno;<br /> &#8211; che il Comune di Sant&#8217;Onofrio, ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto;<br /> &#8211; che a fronte di atto confermativo dell&#8217;annullamento la società  ricorrente ha proposto motivi aggiunti con istanza cautelare reiterando, con approfondimento, i medesimi motivi del ricorso principale, avversati dall&#8217;ente locale con eccezione di inammissibilità  ed infondatezza;<br /> &#8211; che all&#8217;esito dell&#8217;udienza camerale del 29.7.2020, il ricorso è stato riunito a quello iscritto al n. RG 639/2020 (annullamento di scia di altri 24 cartelloni pubblicitari, adottato su medesime motivazioni), rigettata la relativa istanza cautelare, sollevata la questione di difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di rimozione della disposta rimozione;<br /> &#8211; che alla camera di consiglio del 23.9.2020 il Collegio ha dato avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e trattenuto la causa in decisione;</p>
<p> <em>Premesso</em>:<br /> &#8211; che debbano nuovamente separarsi il presente ricorso da quello precedentemente iscritto al n. 639/20, essendo solo quello in esame maturo per la decisione finale;<br /> &#8211; che i motivi aggiunti risultano ammissibili essendo la nota del 28.05.2020 atto confermativo (v. diffusa analisi delle controdeduzioni della società ) di quello di annullamento originariamente impugnato;<br /> &#8211; che la coincidenza del contenuto dispositivo tra questo provvedimento e quello previamente impugnato ha portato alla spiegazione delle medesime censure da parte del ricorrente e consente al Tribunale l&#8217;unitaria disamina delle impugnazioni;<br /> <em>Considerato</em> sul primo motivo di ricorso:<br /> &#8211; che nonostante la dizione del provvedimento chiaro sia che il potere esercitato sia quello di annullamento per riscontrato difetto del nulla osta della Provincia ritenuto dovuto ex art. 23 C.Str., sia per il suo contenuto sia per il riferimento all&#8217;art. 21 <em>nonies </em>l. proc.;</p>
<p> <em>Considerato </em>sul secondo e terzo motivo:<br /> -che l&#8217;art. 23 comma 4 c.str. prevede che &#8220;<em>La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade </em>o in vista<em> di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell&#8217;ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell&#8217;interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, </em>salvo il preventivo nulla osta tecnico<em> dell&#8217;ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale</em>&#8220;;<br /> &#8211; che, anzitutto, la norma contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente richiede l&#8217;autorizzazione previo l&#8217;eventualmente necessario nulla osta non solo per i mezzi pubblicitari eretti sulla strada pubblica, ma anche su quelli eretti su area privata, ma visibili dalla strada (&#8220;<em>in vista</em>&#8220;);<br /> &#8211; che l&#8217;interpretazione letterale della disposizione è avallata dall&#8217;interesse pubblico perseguito con il potere autorizzatorio;<br /> &#8211; che, infatti, l&#8217;articolo 23, comma 1, C.Str. &#8220;<em>vieta la collocazione, sulla sede stradale, sulle sue pertinenze </em>o in prossimità  di essa<em>, di insegna, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità  o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità  o la efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l&#8217;attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. La disposizione mira ad impedire la collocazione, sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così¬ come sugli spazi questi adiacenti fonti di captazione o disturbo dell&#8217;attenzione dei conducenti dei veicoli. In ragione di tale ratio il successivo comma 4 dello stesso articolo affida all&#8217;ente proprietario della strada la valutazione del maggiore o minore impatto di ogni messaggio pubblicitario sulla attenzione dei conducenti e, in funzione di tale valutazione, subordina ad autorizzazione la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o </em>in vista<em> di esse. Si evince, dal complessivo sistema normativo, che l&#8217;impatto visivo e le potenzialità  di disturbo delle insegne &#8211; in considerazione delle loro caratteristiche (dimensioni, luminosità , intermittenza, rifrangenza ecc.) e della correlazione con il luogo e le eventuali installazioni contigue (centro abitato, periferia dello stesso, suburbio, insegne viciniori o assenza di esse ecc.) &#8211; devono essere previamente valutate all&#8217;ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione</em>&#8221; (v. per tutte, Cassazione civile sez. II, 7/11/2017, n. 26346);<br /> &#8211; che nella specie il cartellone è collocato su proprietà  privata ed è visibile dalla strada provinciale SP 5 (v. atti del Comune, della Provincia e della Polizia stradale e deduzione della stessa ricorrente);<br /> &#8211; che non coglie nel segno la difesa della ricorrente di applicabilità  della specie non del disposto del comma 4 dell&#8217;art. 23 C.Str., ma del comma 5, posto che quest&#8217;ultimo riguarda il diverso caso di cartelloni posti su strada e visibili da strada diversa appartenente a diverso ente;<br /> &#8211; che nella specie, ricadendo il cartello nell&#8217;area urbana di Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti la competenza spettava al Comune ed il nulla osta alla Provincia proprietaria della strada;<br /> &#8211; che nella fattispecie non può dirsi formato il cd. silenzio procedimentale di cui all&#8217;art. 17 <em>bis</em> l. proc. in quanto il Comune non richiese il nulla osta alla Provincia corredato dallo schema di provvedimento richiesto dalla norma come condizione <em>sine qua nonÂ </em>per il formarsi l&#8217;assenso tacito (v. nota n. 5237 del 18.11.2019 inviata dal Comune alla Provincia &#8211; all. 10 fasc. ricorrente);<br /> &#8211; che, dunque, stante la carenza del nulla osta necessario ex art. 23 c.Str., la relativa richiesta da parte del Comune anteriormente all&#8217;atto di autotulela e la natura degli interessi tutelati con i provvedimenti <em>de quibus</em>, i provvedimenti non soffrono delle ulteriori doglianze di violazione dell&#8217;art. 23 c.Str. e dell&#8217;art. 21 <em>nonies </em>ed eccesso di potere;</p>
<p> <em>Considerato </em>sul quarto motivo:<br /> &#8211; che l&#8217;impugnazione della diffida alla rimozione degli impianti con avviso in difetto di intervento &#8220;in danno&#8221; esula dalla giurisdizione del G.a.;<br /> &#8211; che, infatti, non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo con riguardo all&#8217;impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell&#8217;art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati, perchè tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall&#8217;accertamento della violazione e dall&#8217;irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al codice della strada. Pertanto, il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del suddetto art. 23, e non un mezzo accordato all&#8217;Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23, con la conseguenza che l&#8217;atto deve essere conosciuto dal Giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23, della L. 24 novembre 1981, n. 689 (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5556; Cass. civ., Sez. Un., 19 agosto 2009, n. 18357; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 31 luglio 2018, n. 8561; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 15 maggio 2018, n. 5399; T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 67; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 24 marzo 2017, n. 3870);</p>
<p> <em>Ritenuto</em>, pertanto:<br /> &#8211; che le impugnazioni dell&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione e della sua conferma vadano rigettate;<br /> -che vadano dichiarati inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti nella parte in cui impugnano l&#8217;ingiunzione a demolire gli impianti;<br /> &#8211; che ai sensi dell&#8217;art. 11 co. 2 c.p.a. debba assegnarsi <em>in parte qua</em> alla parte interessata il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione per la riproposizione del giudizio dinnanzi al Tribunale ordinario, territorialmente competente ex art. 11 co. 2 c.p.a, per la eventuale <em>traslatio iudicii</em>;<br /> &#8211; che le spese di lite, in ragione della peculiarità  della vicenda, vadano compensate;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così¬ provvede:<br /> 1) Separa il ricorso in epigrafe da quello iscritto al n. R.G. 639/2020;<br /> 2) Rigetta ricorso e motivi aggiunti (RG.641/20) nella parte in cui impugnano l&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione e la sua conferma;<br /> 3) Dichiara inammissibili ricorso e motivi aggiunti nella parte in cui impugnano l&#8217;ingiunzione a demolire;<br /> 4) Assegna alla parte interessata, il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione per la riproposizione del processo dinanzi al Giudice ordinario, territorialmente competente, la domanda riguardante la demolizione;<br /> 5) Compensa tra le parti le spese di lite.<br /> Ordina all&#8217;Autorità  amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.<br /> Così¬ deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Pennetti, Presidente<br /> Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore<br /> Domenico Gaglioti, Referendario</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.624</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-28-8-2020-n-624/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore PARTI: BRESCIANA INFRASTRUTTURE GAS SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Todarello, Claudia Sarrocco e Chiara Ghidotti; contro COMUNE DI PALAZZOLO SULL&#8217;OGLIO, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Borioni Tutela delle strade ed aree pubbliche : la residualità  applicativa del canone non ricognitorio, TOSAP</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-28-8-2020-n-624/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.624</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-28-8-2020-n-624/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.624</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore PARTI:  BRESCIANA INFRASTRUTTURE GAS SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Todarello, Claudia Sarrocco e Chiara Ghidotti; contro COMUNE DI PALAZZOLO SULL&#8217;OGLIO, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Borioni</span></p>
<hr />
<p>Tutela delle strade ed aree pubbliche : la residualità  applicativa del  canone non ricognitorio, TOSAP e COSAP.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1.Circolazione stradale &#8211; tutela delle strade ed aree pubbliche-demanio stradale &#8211; utilizzazione  &#8211; canone non ricognitorio ex  art. 27 commi 7 e 8 del Codice della Strada &#8211; utilizzabilità .<br /> </p>
<p style="text-align: justify;">2.Circolazione stradale &#8211; tutela delle strade ed aree pubbliche &#8211; occupazione degli spazi pubblici &#8211; TOSAP (Tassa per l&#8217;occupazione di spazi e aree pubbliche) Â ex . art. 38 del Dlgs. 15 novembre 1993 n. 507 e  COSAP (Canone per l&#8217;Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche) ex. art. 63 del Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446)- natura e caratteristiche.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Circolazione stradale &#8211; tutela delle strade ed aree pubbliche &#8211; canone non ricognitorio, TOSAP e COSAP &#8211; residualità  applicativa.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1.Il canone non ricognitorio ex art. 27 commi 7 e 8 del Codice della Strada si applica a qualsiasi utilizzazione del demanio stradale che non sia giÃ  regolata da una specifica normativa di settore, come avviene ad esempio nel caso delle condutture elettriche e della servità¹ di elettrodotto ex art. 120 e 125 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775.</em><br /> <br /> <em>2.Tra le norme che regolano in via generale l&#8217;occupazione degli spazi pubblici, vengono in rilievo la TOSAP (v. art. 38 del Dlgs. 15 novembre 1993 n. 507) e il COSAP (v. art. 63 del Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446). Nella TOSAP/COSAP il presupposto della prestazione economica dovuta dal privato è la circostanza oggettiva dell&#8217;occupazione del demanio stradale. Non assume importanza il collegamento con l&#8217;attività  o con la capacità  contributiva dell&#8217;occupante.</em><br /> <em>Di conseguenza, per la generalità  delle occupazioni del demanio stradale non è possibile ricorrere a distinzioni nominalistiche tra il canone non ricognitorio e la TOSAP/COSAP, nè ipotizzare l&#8217;esistenza di una duplice natura (tributaria e non tributaria) dell&#8217;occupazione della stessa area demaniale. Si tratta in realtà  della medesima obbligazione, presentata sotto nomi diversi. Una conferma è contenuta nell&#8217;art. 63 comma 3 del Dlgs. 446/1997, in base al quale dalla misura complessiva della TOSAP/COSAP va detratto l&#8217;importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge &#8220;per la medesima occupazione&#8221;, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.</em><br /> <br /> <br /> <br /> <em>3. Dopo l&#8217;introduzione della TOSAP/COSAP il canone non ricognitorio ha conservato una funzione di chiusura. Vi è infatti spazio per applicare il canone non ricognitorio solo quando vengano in rilievo forme di uso singolare non coperte dalla TOSAP/COSAP. Deve perà² trattarsi di occupazioni diverse da quelle misurabili quantitativamente in metri quadri e lineari (v. art. 44, 45 e 47 del Dlgs. 507/1993 per la TOSAP) o in metri quadri e lineari e, in aggiunta, attraverso il numero delle utenze dei servizi pubblici erogati (v. art. 63 comma 2-c-f del Dlgs. 446/1997 per il COSAP). Occorre perà² sottolineare che le ipotesi residuali e non quantitative di uso singolare ancora idonee a giustificare un canone non ricognitorio ulteriore rispetto alla TOSAP/COSAP sono di fatto molto limitate a causa della flessibilità  del COSAP, che in base all&#8217;art. 63 comma 2-c del Dlgs. 446/1997 può prevedere dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività  in relazione al valore economico dell&#8217;area o al sacrificio imposto alla collettività .</em><br /> <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/08/2020<br /> <strong>N. 00624/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01003/2013 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2013, proposto da<br /> BRESCIANA INFRASTRUTTURE GAS SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Todarello, Claudia Sarrocco e Chiara Ghidotti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il terzo dei suddetti legali in Brescia, via Solferino 59;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> COMUNE DI PALAZZOLO SULL&#8217;OGLIO, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Borioni, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l&#8217;avv. Mariafrancesca Crea in Brescia, via Vittorio Emanuele II 1;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del regolamento comunale per l&#8217;applicazione del canone concessorio non ricognitorio;<br /> &#8211; della deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 2013, con la quale è stato approvato il regolamento riguardante il canone concessorio non ricognitorio;<br /> &#8211; della nota del responsabile del SUAP di data 8 agosto 2013, con la quale è stato comunicato l&#8217;assoggettamento della ricorrente al canone concessorio non ricognitorio, ed è stata quantificata la somma dovuta per il 2013;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Palazzolo sull&#8217;Oglio;<br /> Visti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Mauro Pedron;<br /> Visto l&#8217;art. 84 del DL 17 marzo 2020 n. 18;<br /> Considerato quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il Comune di Palazzolo sull&#8217;Oglio, con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 2013, ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il canone di concessione non ricognitorio per le occupazioni permanenti di suolo e sottosuolo in corrispondenza del demanio stradale, ai sensi dell&#8217;art. 27 commi 7 e 8 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada).<br /> 2. Il canone non ricognitorio è stato istituito in aggiunta alla TOSAP/COSAP giÃ  dovuta dai concessionari o dai soggetti che occupano di fatto, anche abusivamente, il demanio stradale.<br /> 3. I parametri di calcolo del canone non ricognitorio sono inseriti nell&#8217;allegato 1 al regolamento approvato con la suddetta deliberazione consiliare. Per le condutture sotterranee della rete di distribuzione del gas naturale l&#8217;importo è calcolato in base ai metri lineari (1,50 €/metro).<br /> 4. La società  ricorrente Bresciana Infrastrutture Gas srl è divenuta il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Palazzolo sull&#8217;Oglio in seguito all&#8217;acquisto del relativo ramo d&#8217;azienda dal precedente gestore Sogeim spa, effettuato con scrittura privata autentica di data 8 luglio 2013.<br /> 5. Con nota del responsabile del responsabile del SUAP di data 8 agosto 2013 è stato comunicato alla ricorrente l&#8217;assoggettamento al canone non ricognitorio per le tubazioni che compongono la rete di distribuzione. Contestualmente, è stata quantificata la somma dovuta per il secondo semestre del 2013 (€ 66.667,50, da corrispondere integralmente, in quanto non era stato ancora versato alcun importo a titolo di COSAP nello stesso anno).<br /> 6. Contro il regolamento, e contro la nota di data 8 agosto 2013, la ricorrente ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione dell&#8217;art. 14 del Dlgs. 23 maggio 2000 n. 164 e dell&#8217;affidamento tutelabile, in quanto il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale è giÃ  tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo, definito nello specifico dalla convenzione del 25 luglio 1996, come modificata dalla deliberazione consiliare n. 56 del 29 settembre 2003 e dall&#8217;atto integrativo del 21 dicembre 2011; (ii) violazione del <em>ne bis in idem</em>, in quanto il canone non ricognitorio si sovrapporrebbe alla TOSAP/COSAP; (iii) difetto di istruttoria, in quanto non sarebbero stati valutati gli effetti del canone non ricognitorio sulla remunerazione di un servizio pubblico regolato come quello in esame, in particolare per quanto riguarda la possibilità  di trasferire in bolletta i nuovi oneri finanziari; (iv) in via subordinata, violazione del principio di irretroattività , in quanto il canone non ricognitorio dovrebbe essere applicato solo alle nuove concessioni; (v) ancora in via subordinata, violazione dell&#8217;art. 27 commi 7 e 8 del Codice della Strada, in quanto il canone non ricognitorio dovrebbe essere limitato alla sede stradale e alle pertinenze, e non esteso arbitrariamente alle fasce di rispetto; (vi) illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 27 comma 8 del Codice della Strada, se interpretato in senso difforme da quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso.<br /> 7. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.<br /> 8. Con atto di fusione di data 17 aprile 2018 la ricorrente è stata incorporata nella società  Erogasmet spa, con decorrenza 1 maggio 2018. Il processo prosegue quindi nei confronti di quest&#8217;ultima ai sensi dell&#8217;art. 2504-<em>bis</em> c.c. senza alcun effetto sospensivo o interruttivo.<br /> 9. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.<br /> <em>Sui rapporti con il canone annuo del servizio pubblico svolto</em><br /> 10. I motivi di ricorso che affermano l&#8217;inapplicabilità  del canone non ricognitorio ai servizi pubblici regolati, e nello specifico al servizio di distribuzione del gas naturale, non sono condivisibili. Le linee argomentative sono in realtà  due. La prima si basa sulla presenza di un canone annuo a favore del Comune, che dovrebbe coprire l&#8217;utilizzazione di tutti i segmenti della rete, anche di quelli situati in corrispondenza del demanio stradale. La seconda riguarda l&#8217;affidamento riposto dal gestore nella remunerazione dell&#8217;attività  svolta, in particolare quando la concessione del servizio, come nel caso in esame, non preveda alcun corrispettivo a favore del Comune per il posizionamento delle condutture all&#8217;interno o al di sotto delle aree demaniali.<br /> 11. Si tratta perà² di argomenti inidonei a dimostrare l&#8217;illegittimità  dell&#8217;istituzione del canone non ricognitorio. Se il canone non ricognitorio è visto come un incremento del canone annuo dovuto dal gestore del servizio, il problema si trasforma nella violazione del contratto di servizio collegato alla concessione, e occorrerebbe a questo punto dimostrare che il Comune si era impegnato a non introdurre, per l&#8217;intera durata del rapporto, nuove prestazioni patrimoniali direttamente o indirettamente riferite all&#8217;utilizzo della rete. Se il canone non ricognitorio è invece qualificato come un aggravio delle condizioni economiche del servizio, il problema diventa la traslazione del costo sugli utenti attraverso gli incrementi tariffari. Occorrerebbe quindi preliminarmente verificare se la formula tariffaria consenta di recuperare il nuovo costo. Se non fosse possibile, la prospettiva sarebbe quella della risoluzione del contratto di servizio.<br /> <em>Sulla retroattività </em><br /> 12. Parimenti non condivisibile è il motivo con cui si lamenta la violazione del principio di irretroattività . Una volta istituito, il canone non ricognitorio si applica a tutti rapporti di durata, per il periodo successivo all&#8217;entrata in vigore della disciplina comunale. Mancando una norma di coordinamento statale di segno contrario, si espande il principio generale secondo cui l&#8217;utilità  derivante dall&#8217;uso singolare della strada si rinnova per l&#8217;intera durata della concessione, e dunque è soggetta alle regole sopravvenute.<br /> <em>Sulla doppia imposizione</em><br /> 13. Gli argomenti del ricorso sono invece condivisibili nella parte in cui evidenziano l&#8217;omessa valutazione delle interrelazioni tra il canone non ricognitorio e altri corrispettivi dovuti per l&#8217;occupazione di aree demaniali.<br /> 14. Il canone non ricognitorio ex art. 27 commi 7 e 8 del Codice della Strada si applica infatti a qualsiasi utilizzazione del demanio stradale che non sia giÃ  regolata da una specifica normativa di settore, come avviene ad esempio nel caso delle condutture elettriche e della servità¹ di elettrodotto ex art. 120 e 125 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775.<br /> 15. Mancando una disciplina speciale riferita ai canoni di un determinato settore economico, occorre tenere conto delle norme che regolano in via generale l&#8217;occupazione degli spazi pubblici. A tale riguardo, vengono in rilievo la TOSAP (v. art. 38 del Dlgs. 15 novembre 1993 n. 507) e il COSAP (v. art. 63 del Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446). Anche nella TOSAP/COSAP il presupposto della prestazione economica dovuta dal privato è la circostanza oggettiva dell&#8217;occupazione del demanio stradale. Non assume importanza il collegamento con l&#8217;attività  o con la capacità  contributiva dell&#8217;occupante.<br /> 16. Di conseguenza, per la generalità  delle occupazioni del demanio stradale non è possibile ricorrere a distinzioni nominalistiche tra il canone non ricognitorio e la TOSAP/COSAP, nè ipotizzare l&#8217;esistenza di una duplice natura (tributaria e non tributaria) dell&#8217;occupazione della stessa area demaniale. Si tratta in realtà  della medesima obbligazione, presentata sotto nomi diversi. Una conferma è contenuta nell&#8217;art. 63 comma 3 del Dlgs. 446/1997, in base al quale dalla misura complessiva della TOSAP/COSAP va detratto l&#8217;importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge &#8220;<em>per la medesima occupazione</em>&#8220;, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.<br /> 17. Lo stesso regolamento comunale impugnato prevede (v. art. 3 commi 2 e 3) che il canone non ricognitorio sia detratto dall&#8217;importo dovuto a titolo di COSAP, fermo restando l&#8217;obbligo di versare un importo almeno pari a quest&#8217;ultimo. Vi è quindi un&#8217;implicita ammissione della sostanziale sovrapponibilità  delle due obbligazioni, il che evidenzia l&#8217;illegittimità  del canone non ricognitorio in quanto applicato alla medesima base imponibile della TOSAP/COSAP. L&#8217;amministrazione può aumentare la TOSAP/COSAP, nei limiti consentiti alla potestà  di regolamentazione comunale, ma deve farlo in modo diretto, e non creando una forma di imposizione gemella con il nome di canone non ricognitorio.<br /> <em>Sui margini di applicazione del canone non ricognitorio</em><br /> 18. Dopo l&#8217;introduzione della TOSAP/COSAP il canone non ricognitorio ha conservato una funzione di chiusura. Vi è infatti spazio per applicare il canone non ricognitorio solo quando vengano in rilievo forme di uso singolare non coperte dalla TOSAP/COSAP. Deve perà² trattarsi di occupazioni diverse da quelle misurabili quantitativamente in metri quadri e lineari (v. art. 44, 45 e 47 del Dlgs. 507/1993 per la TOSAP) o in metri quadri e lineari e, in aggiunta, attraverso il numero delle utenze dei servizi pubblici erogati (v. art. 63 comma 2-c-f del Dlgs. 446/1997 per il COSAP). Occorre perà² sottolineare che le ipotesi residuali e non quantitative di uso singolare ancora idonee a giustificare un canone non ricognitorio ulteriore rispetto alla TOSAP/COSAP sono di fatto molto limitate a causa della flessibilità  del COSAP, che in base all&#8217;art. 63 comma 2-c del Dlgs. 446/1997 può prevedere dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività  in relazione al valore economico dell&#8217;area o al sacrificio imposto alla collettività .<br /> 19. Il problema del residuo ambito di applicazione del canone non ricognitorio è stato recentemente superato grazie alla semplificazione introdotta dall&#8217;art. 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. Tale norma, a decorrere dal 2021, ha concentrato in un nuovo &#8220;<em>canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria</em>&#8221; una serie di tributi e canoni, tra cui la TOSAP/COSAP, l&#8217;imposta comunale sulla pubblicità  e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l&#8217;installazione dei mezzi pubblicitari, e il canone non ricognitorio di cui all&#8217;art. 27 commi 7 e 8 del Codice della Strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. La nuova sistemazione della materia conferma l&#8217;omogeneità  tra canone non ricognitorio e TOSAP/COSAP.<br /> <em>Conclusioni</em><br /> 20. In definitiva, il Comune ha sovrapposto la disciplina del canone non ricognitorio a quella della TOSAP/COSAP, creando una duplicazione non giustificata degli oneri a carico degli utilizzatori del demanio stradale. Per il periodo che rileva nel presente giudizio era invece dovuta solamente la TOSAP/COSAP.<br /> 21. Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.<br /> 22. Poichè l&#8217;inquadramento giuridico del canone non ricognitorio è stato approfondito dalla giurisprudenza solo dopo l&#8217;avvio della controversia (v. riferimenti nella sentenza del TAR Brescia n. 779 del 26 agosto 2019), appare giustificata la compensazione delle spese di giudizio.<br /> 23. Il contributo unificato è a carico dell&#8217;amministrazione ai sensi dell&#8217;art. 13 comma 6-<em>bis</em>.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)<br /> definitivamente pronunciando:<br /> (a) accoglie il ricorso, come precisato in motivazione;<br /> (b) compensa le spese di giudizio;<br /> (c) pone il contributo unificato a carico del Comune.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in videoconferenza ex art. 84 comma 6 del DL 18/2020, nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Bernardo Massari, Presidente<br /> Mauro Pedron, Consigliere, Estensore<br /> Mara Bertagnolli, Consigliere</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-28-8-2020-n-624/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2020 n.624</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2020 n.3900</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-17-6-2020-n-3900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Fabio Taormina, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Marcaccio e Fedele Cuculo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Carla Montanaro in Roma, via Renato Fucini, n. 63; contro il Comune di Montaquila, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-17-6-2020-n-3900/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2020 n.3900</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Marcaccio e Fedele Cuculo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Carla Montanaro in Roma, via Renato Fucini, n. 63; contro il Comune di Montaquila, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ennio Mazzocco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ippolito Nievo, n. 61, scala D e Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo, n. 18, presso il &#8220;Regus Businnes Center&#8221;)</span></p>
<hr />
<p>Codice della Strada: la portata dell&#8217; art. 26 reg. di attuazione del CdS .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Strade &#8211; Codice della Strada &#8211; art. 26 reg. di attuazione del CdS &#8211; portata.<br /> <br /> 2.- Urbanistica &#8211; pianificazione &#8211; P.R.G. &#8211; contrasto fra parte grafica e parte normativa &#8211; soluzione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;art. 26 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, laddove si versi fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell&#8217;art. 4 del codice, individua, quale distanza dal confine di una strada di tipo &#8220;C&#8221;, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, quella non inferiore a m. 30; distanza lineare che corrisponde esattamente a quella prevista dall&#8217;art. 4 del d.m. 1° aprile 1968, n. 1404 -da ritenersi ancora applicabile giusta le indicazioni in tal senso rivenienti dalle norme transitorie del richiamato Codice (art. 234, comma 5)- per l&#8217;omonima categoria ivi individuata.</em><br /> <br /> <em>2. In tema di urbanistica, la questione relativa al contrasto tra parte grafica e parte normativa di un P.R.G. -ovvero di qualsivoglia atto di pianificazione urbanistica generale- va risolta dando prevalenza alle prescrizioni normative.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 17/06/2020<br /> <strong>N. 03900/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01722/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <br /> sul ricorso numero di registro generale 1722 del 2010, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Marcaccio e Fedele Cuculo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Carla Montanaro in Roma, via Renato Fucini, n. 63;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Comune di Montaquila, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Ennio Mazzocco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ippolito Nievo, n. 61, scala D e Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo, n. 18, presso il &#8220;Regus Businnes Center&#8221;;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego di un permesso di costruire per l&#8217;ampliamento di un fabbricato.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Montaquila;<br /> Vista l&#8217;ordinanza collegiale istruttoria della Sezione n. 8857 del 27 dicembre 2019;<br /> Vista la relazione del Comune di Montaquila, versata in atti in data 26 marzo 2020;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020 il Cons. Antonella Manzione e dati per presenti, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i difensori delle parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. Con l&#8217;odierno appello il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R. per il Molise n. -OMISSIS-nella parte in cui ha respinto i motivi aggiunti al ricorso di primo grado n.r.g.120/2008 finalizzati all&#8217;annullamento del provvedimento prot. n. 1389 del 21 febbraio 2008, con il quale è stato confermato il diniego del permesso di costruire per l&#8217;ampliamento di un manufatto ad uso commerciale ubicato sul territorio del Comune di Montaquila. Secondo il giudice di prime cure, infatti, l&#8217;Amministrazione avrebbe fatto buon uso del suo potere, essendo l&#8217;atto motivato dal contrasto con la fascia di rispetto stradale, nel caso di specie pari a m. 30, una volta inquadrata la strada statale di riferimento -OMISSIS- (extraurbana secondaria) ai sensi dell&#8217;art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada. Ciò in forza della disciplina contenuta al riguardo nel d.m. 1° aprile 1968, n. 1404, da ritenersi ancora applicabile giusta le indicazioni in tal senso rivenienti dalle norme transitorie del richiamato Codice (art. 234, comma 5).<br /> 2. L&#8217;appellante si duole dell&#8217;avvenuto travisamento dei fatti, dell&#8217;errata applicazione degli artt. 1, 3 e 4 del richiamato decreto, nonchè di disparità  di trattamento, stante che il Comune ha assentito altri interventi edilizi, pure connotati dal mancato rispetto delle richiamate regole sulla distanza dalle strade. In particolare, ha insistito sulla natura edificabile del suolo e sulla sua assoggettabilità  alle previsioni del Programma di fabbricazione accluso al Regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Montaquila n. -OMISSIS-, con conseguente esclusione dall&#8217;ambito di applicabilità  del decreto interministeriale del 1968. A riprova, infine, della superficialità  dell&#8217;istruttoria condotta, ha evidenziato il tenore letterale della prima nota di riscontro fornita dall&#8217;ANAS al dirigente comunale che aveva avanzato richiesta di chiarimenti (prot. n. -OMISSIS-), laddove viene menzionato il Comune di Pozzilli, anzichè quello di Montaquila, presso il quale la pratica era in istruttoria per competenza territoriale.<br /> 3. Si è costituito in giudizio il Comune di Montaquila con atto di stile, insistendo per la declaratoria della inammissibilità  o della infondatezza dell&#8217;appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.<br /> 4. Con ordinanza n. 8857 del 27 dicembre 2019 la Sezione ha disposto un&#8217;integrazione di istruttoria, chiedendo al Comune di Montaquila di chiarire l&#8217;esatta ubicazione del terreno di cui in controversia in relazione alla vigente disciplina urbanistica, anche in relazione alla sua avvenuta inclusione o meno nella perimetrazione del centro abitato.<br /> Con relazione a firma del responsabile dell&#8217;ufficio &#8220;Tecnico urbanistica e sisma&#8221; del Comune di Montaquila, versata in atti dal difensore dell&#8217;Ente, si è definitivamente chiarito che il lotto di terreno del signor -OMISSIS-è ubicato in località  denominata &#8220;-OMISSIS-, nominativamente indicata in sede di individuazione dell&#8217;ambito territoriale disciplinato dal Programma di fabbricazione approvato con delibera del Consiglio comunale del 22 gennaio 1957. Esso tuttavia non rientra nella perimetrazione del centro abitato per come ivi declinata, nè in quella delle zone &#8220;A&#8221; (destinata agli edifici ad uso abitazione) o &#8220;B&#8221; (per gli edifici industriali o commerciali), nelle quali sarebbe stato suddiviso il territorio di riferimento, per come rese visibili graficamente dalla relativa evidenziazione, rispettivamente in colore verde e arancio, nella allegata planimetria (allegato 2).<br /> 5. Da quanto sopra il Comune di Montaquila ha ritenuto di trarre conferma, ribadita nella memoria versata in atti il 7 maggio 2020, della non riconducibilità  della disciplina urbanistica dei lotti in questione a quella pianificata, con conseguente applicazione delle distanze dalla fascia di rispetto stradale di cui al decreto n. 1444/1968, pertanto correttamente applicato. Preliminarmente ha altresì¬ eccepito l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;appello, in quanto non avrebbe evidenziato specifiche censure alla sentenza di primo grado; nonchè per mancato coinvolgimento dell&#8217;ANAS, contraddittore necessario stante l&#8217;insistita doglianza sui contenuti della nota della stessa del 10 luglio 2007, frutto peraltro di un palese errore materiale e come tale neppure richiamata tra i presupposti del provvedimento impugnato.<br /> 6. Con atto depositato in data 19 maggio 2020, infine, l&#8217;appellante, oltre a ribadire le proprie tesi difensive, ha avanzato istanza di sospensione del presente giudizio <em>ex</em> art. 77 c.p.a. fino alla definizione del procedimento attivato con proposizione di querela di falso (pure versata in atti) presso il Tribunale di Isernia avverso i contenuti &#8220;omissivi&#8221; della relazione istruttoria del Comune, laddove nega l&#8217;applicabilità  del Programma di fabbricazione ai fondi di cui è causa.<br /> 7. All&#8217;udienza del 9 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.<br /> DIRITTO<br /> 8. Preliminarmente il Collegio rileva di dover respingere la richiesta di sospensione del processo, tenuto conto che la controversia può essere decisa indipendentemente dalla definizione del giudizio relativo alla querela di falso (art. 77, comma 2, c.p.a.).<br /> 9. Sempre in via preliminare, ritiene di dover respingere altresì¬ entrambe le eccezioni di inammissibilità  sollevate dalla difesa civica: l&#8217;appello, infatti, ripropone i motivi di doglianza del ricorso di prime cure in chiave critica rispetto alla sentenza impugnata, che non ne avrebbe adeguatamente scrutinato i risvolti in fatto e in diritto; il riferimento al parere dell&#8217;ANAS oggetto di specifica censura, invece, proprio in quanto superato dai successivi, non ne determina in alcun modo il necessario coinvolgimento, peraltro per quanto consta mai invocato in precedenza, tanto pìù che nel caso di specie esso è avvenuto non in applicazione di una qualche normativa sulla ripartizione delle competenze in merito -siccome previsto, ad esempio, dall&#8217;art. 26 del Codice della Strada- bensì¬ in forza di una scelta del Comune che, dopo aver deciso una prima volta in via del tutto autonoma, a seguito dell&#8217;insistenza della parte ha ritenuto necessario cercare l&#8217;avallo dell&#8217;Ente proprietario della strada alla propria tesi ricostruttiva, proprio in quanto non rispondente al paradigma legislativo.<br /> 10. Nel merito, l&#8217;appello è fondato e deve pertanto essere accolto.<br /> 11. Punto essenziale dell&#8217;odierna controversia è l&#8217;esatta disciplina applicabile in materia di distanze dalla sede stradale dopo l&#8217;entrata in vigore del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cd. &#8220;Nuovo Codice della Strada&#8221;.<br /> Nel caso di specie, il Comune di Montaquila, infatti, pur classificando la strada statale -OMISSIS-) sulla base delle indicazioni di cui all&#8217;art. 2 del Codice della Strada, ha poi ritenuto di dover fare applicazione della disciplina previgente, invocando il regime delle distanze previsto dalla omonima, ma strutturalmente diversa, categoria delle &#8220;strade di media importanza&#8221;, egualmente denominate come &#8220;C&#8221; nella elencazione di cui all&#8217;art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/1968. Ciò in applicazione della disciplina transitoria di cui all&#8217;art. 234, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992. Da tale disposizione, infatti, emerge che l&#8217;applicabilità  della disciplina recata, per quanto qui di interesse, dal combinato disposto di cui agli artt. 16 del Codice e 26 del relativo regolamento di attuazione, approvato con d.P.R. 30 dicembre 1992, n. 495, è condizionata al verificarsi del seguente duplice presupposto:<br /> a) la delimitazione dei centri abitati prevista dall&#8217;art. 4;<br /> b) la classificazione delle strade, demandata ad appositi provvedimenti attuativi dall&#8217;art. 2, comma 2, che tuttavia ne individua le tipologie sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, distinguendole in categorie da &#8220;A&#8221; (corrispondente alle autostrade) a &#8220;FÂ <em>bis</em>&#8221; (itinerari ciclopedonali).<br /> Nelle more di tali adempimenti, le norme previgenti, che devono continuare a trovare applicazione, sono appunto quelle contenute nel decreto interministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, che detta le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all&#8217;art. 19 della legge n. 765 del 1967.<br /> La richiamata distinzione delle strade ivi declinata all&#8217;art. 3, comma 1, «<em>in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche</em>», non appare affatto sovrapponibile alla assai pìù articolata prospettazione codicistica, pur potendo casualmente coincidere la riconducibilità  di alcune fattispecie concrete alla medesima tipologia nominalistica, con particolare riferimento alla &#8220;C&#8221;, corrispondente a quelle &#8220;di media importanza&#8221;, di sicuro connotata da maggior genericità  di inquadramento (tanto da ricomprendere strade statali, provinciali e finanche comunali, purchè di dimensioni consistenti). Senza che di tale differenza concettuale, rileva ancora la Sezione, il Comune si sia fatto minimamente carico, essendosi limitato, con un evidente salto logico argomentativo, ad utilizzare le nuove indicazioni legislative a fini classificatori, salvo poi far leva sul tratto nominalistico dell&#8217;inquadramento conseguitone (la tipologia &#8220;C&#8221;) per esportarlo nel diverso contesto declinato dalla normativa previgente, senza la minima analisi, pur semplicemente descrittiva, dello stato dei luoghi.<br /> 12. Per delineare il quadro completo della disciplina astrattamente applicabile, la Sezione ritiene necessario ricordare anche come l&#8217;art. 26 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, laddove si versi fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell&#8217;art. 4 del codice, individui quale distanza dal confine di una strada di tipo &#8220;C&#8221;, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade quella non inferiore a m. 30; distanza lineare che corrisponde esattamente a quella prevista dall&#8217;art. 4 del decreto del 1968 per l&#8217;omonima categoria ivi individuata. Quand&#8217;anche tuttavia, come peraltro parrebbe nel caso di specie, la strada statale -OMISSIS- possa classificarsi come &#8220;C&#8221; sia ai sensi dell&#8217;art. 2 del Codice della Strada, cui l&#8217;Amministrazione ha inteso fare riferimento, sia ai sensi dell&#8217;art. 3 del decreto n. 1404/1968, per contro neppure richiamato descrittivamente, il Comune avrebbe dovuto anche scrutinare il regime edificatorio dell&#8217;area, secondo la vigente normativa urbanistica locale. Occorre infatti precisare, rileva ancora la Sezione, come entrambe le discipline (la attuale e la previgente) si preoccupino &#8211; e non avrebbe potuto essere altrimenti- di salvaguardare l&#8217;autonomia programmatoria in materia urbanistica degli enti territoriali, condizionando il rigoroso o pìù rigoroso regime delle distanze alla esistenza o meno di una disciplina edificatoria. In tale ottica, mentre il comma 3 del richiamato art. 26 del d.P.R. n. 495/1992, prevede, per quanto di interesse in relazione alle strade di tipologia &#8220;C&#8221;, la minore distanza di m. 10 ove si versi al di fuori dei centri abitati, «<em>ma all&#8217;interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano giÃ  esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi</em>»; l&#8217;art. 1 del decreto 1° aprile 1968, n. 1404, esclude genericamente dal proprio ambito di applicabilità  sia i centri abitati sia gli «Â <em>insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione</em>».<br /> 13. Chiarita dunque la cornice normativa di riferimento, occorre ora calare il relativo paradigma in maniera ancora pìù concreta nell&#8217;esame della fattispecie in controversia.<br /> A fronte della netta distinzione cronologica tra i due distinti regimi edificatori, rileva la Sezione come il Comune di Montaquila -in ciò seguito nell&#8217;argomentazione dal giudice di prime cure- mostri di utilizzare indebitamente concetti rivenienti dalla nuova disciplina alla ritenuta applicabilità  della precedente, con ciò pretermettendo il tecnicismo giuridico che connota il quadro definitorio e programmatorio declinato dal Nuovo Codice della Strada.<br /> Accanto, infatti, alla giÃ  richiamata sovrapposizione -nel caso di specie causalmente neutra- delle definizioni tipologiche stradali, egualmente la nozione di &#8220;centro abitato&#8221; viene indifferentemente utilizzata in senso &#8220;urbanistico&#8221;, siccome tipico della normativa previgente, nonchè prettamente &#8220;viabilistico&#8221;, secondo lo schema riveniente invece dal combinato disposto degli artt. 3, n. 8 e 4 del Codice, a prescindere peraltro dalle esigenze e dalle modalità  di coordinamento poste in essere dalle amministrazioni territoriali per cercare di armonizzare in ambito pianificatorio concreto le relative indicazioni.<br /> A tale riguardo, dunque, il T.A.R. per il Molise, dopo aver richiamato la definizione del Codice della Strada del &#8220;centro abitato&#8221; come «<em>insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine</em>», identificabile in un «<em>raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada», </em>ha ritenuto di trarre dalla mancata inclusione nello stesso, per come riveniente dal Regolamento edilizio, la cui approvazione è di gran lunga antecedente l&#8217;entrata in vigore della norma e da una non meglio precisata delibera di Giunta n. 112 del 9 aprile 1994, la correttezza dell&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione. Con ciò omettendo di ricordare in diritto che proprio l&#8217;essere fuori dal centro abitato, quale che sia l&#8217;accezione da attribuire al relativo termine, è uno dei presupposti di applicabilità  del regime delle distanze qui in discussione; laddove l&#8217;altro è l&#8217;estraneità  dall&#8217;ambito operativo degli strumenti urbanistici, che al contrario possono riferirsi anche ad altre zone, oltre al centro abitato medesimo. Ma soprattutto, contraddicendo l&#8217;assunto iniziale della motivazione della medesima sentenza, che avalla l&#8217;individuazione nella mancata delimitazione del centro abitato di uno dei presupposti condizionanti la ritenuta applicabilità  della previgente disciplina.<br /> In realtà  il diniego del 21 febbraio 2008 mostra di confondere anche sotto questo profilo il meccanismo di ultrattività  della disciplina previgente introdotto in via transitoria dal Codice della Strada, laddove identifica la ritenuta non rispondenza dello stato dei luoghi alle caratteristiche morfologiche del &#8220;centro abitato&#8221; di cui alla definizione codicistica, con il mancato adempimento previsto al riguardo dall&#8217;art. 4, da cui argomentare la necessità  di continuare a fare riferimento al decreto del 1968: tesi che, ove avallata, implicherebbe sempre l&#8217;applicabilità  della disciplina previgente al di fuori del perimetro del centro abitato, con ciò di fatto disapplicando in maniera permanente il nuovo regime delle distanze dalle strade.<br /> 14. Nel caso di specie, dunque, è incontestato tra le parti che i lotti in esame ricadano all&#8217;esterno del centro abitato di Montaquila, per come giÃ  perimetrato in senso &#8220;urbanistico&#8221; sulla base del Regolamento edilizio e del Programma di fabbricazione, ovvero successivamente (eventualmente) confermato in attuazione della sopravvenuta disciplina viabilistica; ma non è affatto provato che tali provvedimenti non si riferiscano anche ad altre zone, come tali sottratte per ciò solo al regime delle distanze di cui al decreto n. 1404/1968, giusta la richiamata declinazione del proprio ambito di operatività  solo a quelle non edificabili.<br /> Proprio la necessità  di chiarire la portata di tale declinato regime urbanistico, reso confuso dalla richiamata promiscuità  terminologica con particolare riferimento alla dizione di &#8220;centro abitato&#8221;, ha dunque indotto la Sezione all&#8217;incombente istruttorio di cui all&#8217;ordinanza n.-OMISSIS- Non resta pertanto che scrutinare in dettaglio tali dati, dai quali appare confermata <em>per tabulas</em> la correttezza della ricostruzione dell&#8217;appellante, diversamente da quanto affermato dalla difesa civica.<br /> Risulta infatti definitivamente riconosciuto che l&#8217;ambito di operatività  del Programma di Fabbricazione era sì¬ il &#8220;centro abitato&#8221; di Montaquila, presumibilmente inteso all&#8217;epoca come &#8220;capoluogo&#8221; del Comune, da tenersi distinto dal territorio delle frazioni; ma anche alcune località  di della frazione di -OMISSIS- tra le quali quella denominata &#8220;-OMISSIS-&#8220;, ove è ubicato il lotto di terreno del signor Iannarelli, identificato al foglio di mappa n. -OMISSIS-, «<em>come riscontrabile dalle Planimetrie Catastali allegate</em>» (v. punto 3 della relazione del responsabile dell&#8217;ufficio &#8220;tecnico urbanistica e sisma&#8221; del Comune di Montaquila).<br /> Nè tale obiettiva circostanza, inequivocabilmente ricavabile anche dal tenore letterale del Regolamento edilizio, può essere dequotata, come traspare dall&#8217;elaborato, ponendo l&#8217;accento sugli allegati progettuali, all&#8217;interno dei quali è resa visibile con apposita colorazione un&#8217;area &#8220;A&#8221;, destinata alla costruzione di edifici ad uso abitativo e una &#8220;B&#8221;, per lo sviluppo industriale e commerciale, entrambe non ricomprendenti il fondo in controversia. Quand&#8217;anche, infatti, tali aree corrispondano alla perimetrazione originaria allegata agli strumenti urbanistici <em>de quibus</em>, di esse non è traccia nella parte narrativa &#8211;<em>rectius,</em> normativa- dei provvedimenti che, al contrario, ribadiscono reiteratamente e senza distinzioni di sorta l&#8217;ambito oggettivo di riferimento, ovvero le tre località  di &#8220;-OMISSIS-&#8220;. Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza, dal quale questo Collegio non ha ragione di decampare, che in tema di urbanistica la questione relativa al contrasto tra parte grafica e parte normativa di un P.R.G. -ovvero di qualsivoglia atto di pianificazione urbanistica generale- va risolta dando prevalenza alle prescrizioni normative (cfr. <em>ex multis</em> Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 13).<br /> Una volta riconosciuto, pertanto, che i fondi del ricorrente, la cui edificabilità  è palesata anche dal certificato di destinazione urbanistica, rientravano nelle previsioni del Programma di fabbricazione del 1957 in quanto ubicati nel territorio espressamente fatto oggetto di disciplina da parte dello stesso, è evidente il venire meno del presupposto di operatività  del regime di rispetto stradale di cui al decreto 1° aprile 1968, n. 1404 e la conseguente applicabilità  di quello riveniente dalla medesima pianificazione urbanistica.<br /> 15. D&#8217;altro canto, rileva ancora la Sezione, nel richiedere il parere all&#8217;Ente proprietario della strada il Comune di Montaquila evidenzia la piena contraddittorietà  della propria scelta ermeneutica: dopo avere, infatti, classificato la strada statale &#8220;-OMISSIS-&#8221; come di tipologia &#8220;C&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 285/1992, ed avere espressamente individuato il regime astrattamente applicabile nell&#8217;art. 26, comma 3, del Regolamento di attuazione del Codice medesimo, in quanto l&#8217;area &#8220;di fatto è edificabile e, per di pìù, ad alta vocazione commerciale&#8221; (v.il primo diniego opposto alla domanda di ampliamento con nota prot. n. -OMISSIS-), pretende di avere supporto alla propria scelta derogatoria in ragione della ritenuta pericolosità  del tratto stradale di riferimento nel richiesto avallo dell&#8217;ANAS. In sintesi, è lo stesso Comune a riconoscere che nel caso di specie si verserebbe in contesto a vocazione edificatoria, salvo non volerne trarre le obiettive conseguenze in termini di regime viabilistico applicabile. Ciò è talmente vero che il primo diniego, la cui impugnativa è stata dichiarata improcedibile dal giudice di prime cure in quanto &#8220;superato&#8221; dal successivo, compulsato dalla specifica richiesta di rivalutazione della parte, trovava fondamento esclusivo sul parere negativo della Commissione edilizia, incentrato sulla descrizione della caratteristiche di pericolosità  del tratto di strada di riferimento, avuto riguardo anche ad ipotizzati ulteriori ampliamenti strutturali (lo svincolo per la nuova variante), che avrebbero &#8220;consolidato&#8221; una fascia di rispetto pìù ampia rispetto a quella obiettivamente riveniente dalla applicazione della normativa vigente.<br /> A ben guardare, infine, gli stessi pareri dell&#8217;ANAS, lungi dall&#8217;entrare nel merito della specifica e concreta progettualità , riassumono la disciplina delle fasce di rispetto applicabili, richiamando, sì¬, la distanza di m. 30 dalle strade di tipologia &#8220;C&#8221; salvo evocare tuttavia le deroghe applicabili per le zone edificabili, siccome espressamente previsto dall&#8217;art. 26, comma 3, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.<br /> 16. La fondatezza del motivo di censura di cui sopra, assorbe lo scrutinio della eccepita disparità  di trattamento, peraltro espressamente riconosciuta nel provvedimento impugnato, ove tuttavia si attribuisce alle precedenti istruttorie favorevoli alla realizzazione di manufatti a distanza inferiore a m. 30 dalle strade statali la natura di &#8220;<em>mero errore determinato da una mancata considerazione del D.M. 1/04/1968 n. 1404</em>&#8220;, tale da rendere necessario &#8220;<em>uniformare e correggere la condotta e le determinazioni dell&#8217;Amministrazione alla normativa vigente, non essendo tra l&#8217;altro la prassi fonte di diritto</em>&#8220;.<br /> 17. In conclusione, pertanto, il Collegio ritiene che l&#8217;appello debba essere accolto e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per il Molise n. -OMISSIS-, debba essere accolto il ricorso di primo grado n.r.g. 120/2008 e annullato il diniego di permesso di costruire prot. n. -OMISSIS-<br /> 18.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, riforma la sentenza del T.A.R. per il Molise n. -OMISSIS-ed accoglie il ricorso di primo grado n.r.g. 120/2008.<br /> Condanna il Comune di Montaquila al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell&#8217;appellante, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori, se dovuti.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;appellante.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020, tenutasi con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Fabio Taormina, Presidente<br /> Giancarlo Luttazi, Consigliere<br /> Italo Volpe, Consigliere<br /> Francesco Frigida, Consigliere<br /> Antonella Manzione, Consigliere, Estensore</div>
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		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2020 n.395</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-6-2020-n-395/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-6-2020-n-395/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2020 n.395</a></p>
<p>Rosanna De Nictolis, Presidente, Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore; PARTI: (Città  Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maria Giuseppa Frontino, c. Comune di Mascali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lucio Fresta) Gestione e pulizia delle strade : interpretazione dell&#8217;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-6-2020-n-395/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2020 n.395</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Città  Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maria Giuseppa Frontino, c. Comune di Mascali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lucio Fresta)</span></p>
<hr />
<p>Gestione e pulizia delle strade : interpretazione dell&#8217;  art. 14 DLgs. 285/1992</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Procedimento amministrativo &#8211; obbligo di comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento &#8211; art. 7 L. 241/1990 &#8211; limiti.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">2.- Circolazione stradale &#8211; gestione e pulizia delle strade &#8211; art. 14 DLgs. 285/1992 &#8211; interpretazione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p>Â  </p>
<p align="JUSTIFY"><i>1. L&#8217;obbligo di comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento non deve essere osservato in maniera meccanicistica sicchè la validità  dell&#8217;azione amministrativa non è inficiata, pur in presenza di un&#8217;omissione della relativa formalità , se la conoscenza dell&#8217;avvio dell&#8217;azione stessa sia comunque intervenuta, e sia stato così¬ concretamente raggiunto lo scopo al quale la previa comunicazione in via generale tende (nella fattispecie de qua il Consiglio ha dato atto che non sussistevano particolari dubbi sul fatto che l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza sindacale oggetto d&#8217;impugnativa dovesse, in astratto, essere preceduta dall&#8217;osservanza delle regole sulla partecipazione al procedimento consacrate negli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990, tuttavia dalla documentazione prodotta dalle parti emergeva l&#8217;esistenza di una &#8220;</i><i>corposa corrispondenza di note tra i due enti volta ad affrontare la problematica della competenza in materia di rimozione di rifiuti sulle strade</i><i> </i><i>provinciali</i> <i>).</i></p>
<p align=""JUSTIFY""> </p>
<p align=""JUSTIFY""><i>2. E&#8217; di tutta evidenza come il precetto dettato dall&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 285/1992 faccia inequivocabilmente carico, agli enti proprietari delle strade, delle relative &#8220;&#8221;</i><i>gestione e pulizia</i> <i>&#8220;, unitamente a quelle delle relative pertinenze. Nè vale far leva sulla circostanza che l&#8217;ente proprietario sia dichiarato tenuto a tanto allo specifico fine di &#8220;&#8221;</i><i>garantire la sicurezza e la fluidità  della circolazione</i> <i>&#8220;: il detto scopo, infatti, individua semplicemente la </i><i>ratio</i><i> di un&#8217;attribuzione di competenza che, comunque, ricomprende chiaramente anche -e per ciò stesso- la pulizia &#8220;&#8221;</i><i>delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi</i> <i>&#8220;, senza che sia consentita un&#8217;interpretazione indebitamente restrittiva del testo della norma in discorso. </i><i>Del resto, il fine di garanzia della sicurezza pubblica che ha ispirato il suddetto art. 14 non può non indurre a evidenziare come anche la semplice presenza di rifiuti lungo le strade provinciali, interferendo di fatto con il loro regolare utilizzo, possa rappresentare un potenziale pregiudizio per il normale flusso dei veicoli, sì¬ da imporre l&#8217;attivarsi all&#8217;uopo, in funzione di prevenzione, dell&#8217;ente proprietario.</i></p>
<p align=""JUSTIFY""><em>La pulizia delle strade, d&#8217;altra parte,</em> <i>interferendo direttamente con la stessa funzionalità  dell&#8217;infrastruttura e con la sicurezza della viabilità , non può non fare capo direttamente al soggetto gestore (proprietario, concessionario o comunque affidatario della gestione del bene), sul quale gravano speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione</i>&#8220;&#8221;:<i>è soltanto l&#8217;ente proprietario o gestore della strada che può, del resto, razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare in sicurezza la pulizia della strada e delle sue pertinenze, poichè solo essi possono</i> <i>programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione</i>.</p>
<p> &#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00395/2020REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00730/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 730 del 2019, proposto dalla Città  Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maria Giuseppa Frontino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Di Stefano in Palermo, via Giuseppe Alessi 25;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Mascali, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lucio Fresta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; Sezione di Catania (Sez. I) n. 800/2019, resa tra le parti, concernente l&#8217;impugnativa dell&#8217;ordinanza n. 42 del 21 settembre 2017 con la quale il Sindaco del Comune di Mascali ha ordinato alla Città  Metropolitana di Catania di provvedere &#8220;&#038;<i>alla rimozione, al recupero e allo smaltimento di tutti i rifiuti</i>&#8221; solidi urbani abbandonati da ignoti lungo i margini di varie strade provinciali, nonchè &#8220;<i>al ripristino dello stato</i> <i>dei luoghi</i>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Mascali;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza del giorno 28 maggio 2020, svoltasi in video conferenza e senza discussione orale, il Cons. Nicola Gaviano;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1 La Città  Metropolitana di Catania impugnava con ricorso al T.A.R. per la Sicilia &#8211; Sezione di Catania l&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Mascali n. 42 del 21 settembre 2017, con la quale le era stato ordinato di provvedere &#8220;<i>alla rimozione, al recupero e allo smaltimento di tutti i rifiuti&#8221;</i> solidi urbani abbandonati da ignoti lungo i margini di varie strade provinciali meglio ivi indicate, nonchè &#8220;<i>al ripristino dello stato dei luoghi</i>&#8220;: tutto ciò entro 15 gg. dalla data di ricezione della stessa ordinanza, e con l&#8217;espresso avviso che in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato il Comune avrebbe provveduto d&#8217;ufficio all&#8217;esecuzione in danno.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente premetteva di aver ricevuto varie segnalazioni del Comune di Mascali relative alla presenza di micro-discariche lungo le strade provinciali, con diffida a procedere, e di avere a ciò replicato con la propria nota prot. n. 26768 del 20 maggio 2017 del Dirigente del 4° Servizio &#8220;Ambiente&#8221;, avente a oggetto &#8220;<i>Segnalazioni di presenza di rifiuti lungo le SS.PP. nn. 67, 1/III, 78, 335 nel territorio del Comune di Mascali- Interventi di rimozione e diffida</i>&#8220;, invitando, per converso, proprio il detto Comune a procedere con urgenza alle relative rimozioni, evidenziando che si trattava di rifiuti solidi urbani, la cui gestione era devoluta per legge ai Comuni, salvi restando comunque gli interventi a cura della &#8220;Pubbliservizi S.p.A&#8221;, società  partecipata della Città  Metropolitana, &#8220;<i>al solo fine di garantire la sicurezza e la fluidità  della circolazione&#8221; stradale, come previsto dall&#8217;art. 14, comma 1, del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente rappresentava anche, in una prospettiva pìù ampia, di aver trasmesso, a seguito di reiterate segnalazioni dei Comuni del territorio sulla presenza di rifiuti abbandonati ai margini delle strade della Città  Metropolitana, con note del 31 agosto e 21 settembre del 2017 rivolte a tutti i Sindaci, uno schema di Protocollo d&#8217;intesa volto a ripartire gli oneri relativi al servizio in questione, con il quale il singolo Comune firmatario si sarebbe impegnato &#8220;&#038;<i>a rimuovere, a proprie spese,</i> <i>tutti i rifiuti abbandonati lungo le strade e pertinenze della Città  Metropolitana che ricadono sul proprio territorio</i>&#8221; (ad eccezione di ogni intervento relativo al conferimento in discarica dell&#8217;amianto, il cui costo sarebbe gravato su essa deducente): tanto sul presupposto che &#8220;<i>L&#8217;interesse alla rimozione dei rifiuti è concorrente tra la Città  Metropolitana di Catania (al solo fine di garantire la sicurezza e la fluidità  della circolazione ) ed i Comuni (che devono occuparsi della gestione in quanto competenti trattandosi di rifiuti urbani ai sensi dell&#8217;art. 184, comma 2 lett. d) del T.U.A.)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Mascali, tuttavia, non aveva sottoscritto il detto Protocollo, bensì¬ assunto l&#8217;ordinanza oggetto d&#8217;impugnativa.</p>
<p style="text-align: justify;">2 La Città  Metropolitana articolava a fondamento del proprio gravame motivi che il T.A.R. avrebbe così¬ sunteggiato:</p>
<p style="text-align: justify;">I) Violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 in relazione all&#8217;art. 192 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, difetto di procedimento: l&#8217;ordinanza sarebbe stata assunta in violazione dell&#8217;obbligo di preventiva comunicazione alla ricorrente dell&#8217;avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, in relazione all&#8217;art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, e in violazione dei principi del contraddittorio;</p>
<p style="text-align: justify;">II) Violazione di legge e/o falsa applicazione dell&#8217;art.192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e dell&#8217;art.14 del d.lgs. n. 285/1992, Eccesso di potere e/o abuso per difetto di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà , ingiustizia manifesta: a) in violazione della normativa in rubrica, l&#8217;addebito di responsabilità  sarebbe avvenuto a titolo oggettivo; b) l&#8217;addebito sarebbe stato effettuato non per violazione di un obbligo di custodia (profilo non indagato o chiarito), ma in base al riscontro della mera titolarità  dominicale del fondo; c) nessuna inerzia o omissione potrebbe essere imputata alla ricorrente, trattandosi di rifiuti solidi urbani abbandonati su aree pubbliche o aperte al pubblico non recintabili, e con riferimento alle quali la ricorrente si sarebbe attivata per l&#8217;installazione di sistemi di video sorveglianza; d) l&#8217;ordinanza sarebbe illegittima anche per violazione o falsa applicazione dell&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 285/1992, secondo cui l&#8217;ente proprietario delle strade è tenuto ad effettuare la pulizia delle strade al solo fine di &#8220;<i>garantire la sicurezza e la fluidità  della circolazione</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 198 e 184, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006; Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 9/2010 sul riparto delle competenze in materia di rifiuti; Abrogazione dell&#8217;art. 160 della L.R. n.256/1993: a) le norme richiamate attribuirebbero ai Comuni la competenza esclusiva in materia di gestione dei rifiuti urbani; b) la L.R. n. 9/2010, nell&#8217;individuare la competenza dei Comuni in materia di rifiuti, non distinguerebbe tra aree urbane ed extraurbane, riferendosi all&#8217;intero territorio comunale; c) l&#8217;art.160 della L.R. n. 25/1993, che attribuiva alle province regionali l&#8217;obbligo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati, potrebbe considerarsi implicitamente abrogato, secondo un&#8217;interpretazione autentica fornita dalla stessa Regione siciliana Presidenza &#8211; Ufficio Legislativo e Legale con nota prot. n. 22349 del 6 luglio 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">3 Il Comune di Mascali si costituiva in giudizio in resistenza al ricorso obiettando, in sintesi, che:</p>
<p style="text-align: justify;">a) negli ultimi anni esso aveva giÃ  reiteratamente diffidato la Città  Metropolitana a provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati su strade provinciali (note del 21 febbraio 2017, 10 gennaio 2017, 8 novembre 2016, ecc.), e la medesima, avendo constatato direttamente lo stato di abbandono dei rifiuti sulle dette strade, aveva invitato la Pubbliservizi (Azienda partecipata) a effettuare la rimozione delle discariche;</p>
<p style="text-align: justify;">b) il secondo motivo di ricorso sarebbe stato infondato per la complementarità  tra le due norme poste a sostegno dell&#8217;ordinanza (l&#8217;art. 14 d.lgs. n. 285/1992 e l&#8217;art. 192, comma 3, del d.lgs. n.152/2006), come interpretata dalla giurisprudenza;</p>
<p style="text-align: justify;">c) quanto all&#8217;implicita abrogazione dell&#8217;art. 160 della L.R. n. 25/1993, la questione sollevata sarebbe ininfluente, in quanto tale articolo non sarebbe la norma su cui si fonda il potere di ordinanza esercitato dal Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">4 All&#8217;esito del giudizio di prime cure il Tribunale adÃ¬to, con la sentenza n. 800/2019 in epigrafe, respingeva il ricorso, reputandolo infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">5 Seguiva la proposizione del presente appello da parte dell&#8217;Amministrazione soccombente, che riproponeva le proprie censure e sottoponeva a critica gli argomenti con cui il T.A.R. le aveva disattese.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune resisteva all&#8217;impugnativa anche nel nuovo grado di giudizio, deducendone l&#8217;infondatezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo Consiglio con ordinanza 11-12 settembre 2019 n. 575, rilevando che il Comune aveva dichiarato di aver giÃ  provveduto alla bonifica, sì¬ che la controversia rilevava soltanto al fine di stabilire su quale dei due enti pubblici in contrasto sarebbero dovuti definitivamente ricadere i relativi oneri economici, accoglieva la domanda cautelare dell&#8217;appellante ai soli fini della sollecita trattazione della causa in sede di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 28 maggio 2020, svoltasi in video conferenza e senza discussione orale ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con la legge n. 27 del 24 aprile 2020), l&#8217;appello veniva trattenuto in decisione, e deliberato in pari data dai magistrati del collegio riuniti in video conferenza.</p>
<p style="text-align: justify;">6 L&#8217;appello è infondato (pur con le precisazioni che saranno esposte nel conclusivo paragr. 10).</p>
<p style="text-align: justify;">7 La doglianza di violazione della garanzia del contraddittorio procedimentale si conferma priva di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio non nutre particolari dubbi sul fatto che l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza sindacale oggetto d&#8217;impugnativa dovesse, in astratto, essere preceduta dall&#8217;osservanza delle regole sulla partecipazione al procedimento consacrate negli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice di prime cure ha tuttavia giÃ  messo in risalto, al riguardo, che dalla documentazione prodotta dalle parti emergeva l&#8217;esistenza di una &#8220;<i>corposa corrispondenza di note tra i due enti volta ad affrontare la problematica della competenza in materia di rimozione di rifiuti sulle strade</i> <i>provinciali</i>&#8220;, e che nell&#8217;ambito del relativo scambio di vedute la Città  Metropolitana di Catania avesse avuto ampio modo di esprimere la propria posizione tecnico-giuridica sulla materia.</p>
<p style="text-align: justify;">Può qui aggiungersi che la motivazione dell&#8217;ordinanza in contestazione recava un puntuale richiamo alle svariate diffide (in numero di ben sette) giÃ  &#8220;<i>trasmesse alla Città  Metropolitana &#038; con richiesta di adempiere alla rimozione delle discariche abusive presenti</i>&#8221; sulle Strade provinciali interessate, così¬ come alla loro mancanza di concreto esito. Con la precisazione che le dette diffide (all. n. 5 della produzione comunale al T.A.R.) contenevano anche delle espresse comminatorie di esecuzione in danno a carico della stessa appellante, per l&#8217;eventualità  che essa non si fosse fatta carico della rimozione dei segnalati accumuli di rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tanto risulta, quindi, che l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza del Sindaco di Mascali era stata nei fatti preceduta da un effettivo contraddittorio sostanziale con la Città  Metropolitana. E la giurisprudenza è da tempo consolidata nel senso che, non dovendo l&#8217;obbligo di comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento essere osservato in maniera meccanicistica, la validità  dell&#8217;azione amministrativa non è inficiata, pur in presenza di un&#8217;omissione della relativa formalità , se la conoscenza dell&#8217;avvio dell&#8217;azione stessa fosse comunque intervenuta, e sia stato così¬ concretamente raggiunto lo scopo al quale la previa comunicazione in via generale tende (cfr. a titolo esemplificativo C.d.S., III, 9 aprile 2018, n. 2148; 11 gennaio 2018, n.136; V, 22 luglio 2019, n.5168; 8 giugno 2015, n. 2796).</p>
<p style="text-align: justify;">Nè può accedersi alla tesi di parte appellante che un contraddittorio occorresse, in particolare, per l&#8217;istruttoria, dal Comune invece omessa, diretta all&#8217;accertamento delle concrete responsabilità  per le azioni di abbandono di rifiuti per le quali si pretendeva dovesse attivarsi la Città  Metropolitana. Questo tema chiama in causa le problematiche sostanziali che verranno esaminate nei prossimi paragrafi (quella della titolarità  della competenza amministrativa a provvedere in materia, e quella dei presupposti necessari a radicare i relativi obblighi di intervento): sin d&#8217;ora può anticiparsi, perà², che l&#8217;obbligo di attivarsi nella vicenda non richiedeva affatto l&#8217;istruttoria della quale viene contestata la carenza.</p>
<p style="text-align: justify;">8 Venendo al punto centrale dell&#8217;individuazione del soggetto pubblico -Comune o Città  Metropolitana- cui spetti rimuovere i rifiuti abbandonati da ignoti sulle strade di proprietà  della ex provincia, la sentenza in epigrafe merita di trovare sostanziale conferma.</p>
<p style="text-align: justify;">8a Il Tribunale ha correttamente reputato dirimente, ai fini di causa, il dato normativo costituito dall&#8217;art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, a mente del quale &#8220;<i>Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità  della circolazione, provvedono &#038; alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">8b La lettura che la Città  Metropolitana di Catania propone di tale precetto (come si vedrà , quasi una <i>interpretatio abrogans</i>) muove dalla premessa che lo stesso farebbe carico della pulizie delle strade, ai rispettivi enti proprietari, unicamente al fine di &#8220;<i>garantire la sicurezza e la fluidità  della circolazione&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">La parte appellante si richiama, inoltre, alla competenza generale dei Comuni in materia a termini dell&#8217;art. 198 del d.lgs. n. 152/2006, che attribuisce proprio ad essi la competenza in ordine alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti urbani, tra i quali rientrano anche, appunto, &#8220;<i>I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche o nelle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico</i>&#8221; (art. 184 d.lgs. cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Viene poi soggiunto che la L.R. n. 9/2010, nell&#8217;individuare la competenza dei Comuni in materia di rifiuti, non distingue tra le aree comunali urbane ed extraurbane, bensì¬ si riferisce all&#8217;intero territorio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tutto ciò l&#8217;assunto che la Città  Metropolitana potrebbe dirsi tenuta alla rimozione dei rifiuti giacenti lungo le arterie provinciali unicamente quando gli stessi possano creare pericolo per la circolazione, e, anche in tal caso, comunque solo in via residuale e sostitutiva, ossia con rivalsa a carico dei Comuni inadempienti.</p>
<p style="text-align: justify;">8c Questa interpretazione è stata perà² giustamente disattesa dal primo Giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza sindacale oggetto di controversia è intesa a fare applicazione dell&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 285/1992, al quale deve quindi aversi precipuo riguardo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, è di tutta evidenza come il precetto dettato da tale articolo faccia inequivocabilmente carico, agli enti proprietari delle strade, delle relative &#8220;<i>gestione e pulizia</i>&#8220;, unitamente a quelle delle relative pertinenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè vale far leva sulla circostanza che l&#8217;ente proprietario sia dichiarato tenuto a tanto allo specifico fine di &#8220;<i>garantire la sicurezza e la fluidità  della circolazione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ben osservato dal T.A.R., il detto scopo individua semplicemente la <i>ratio</i> di un&#8217;attribuzione di competenza che, comunque, ricomprende chiaramente anche -e per ciò stesso- la pulizia &#8220;<i>delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi</i>&#8220;, senza che sia pertanto consentita un&#8217;interpretazione indebitamente restrittiva del testo della norma in discorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Siffatta attribuzione normativa di competenze ha, infatti, carattere incondizionato: e la lettera del relativo precetto, nel far carico proprio in tali termini del compito la cui titolarità  è in discussione, si presenta risolutiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, il fine di garanzia della sicurezza pubblica che ha ispirato il suddetto art. 14 non può non indurre a evidenziare come, secondo quanto giÃ  sottolineato dal Tribunale, anche la semplice presenza di rifiuti lungo le strade provinciali, interferendo di fatto con il loro regolare utilizzo, possa rappresentare un potenziale pregiudizio per il normale flusso dei veicoli, sì¬ da imporre l&#8217;attivarsi all&#8217;uopo, in funzione di prevenzione, dell&#8217;ente proprietario.</p>
<p style="text-align: justify;">La pulizia delle strade, d&#8217;altra parte, come è stato giÃ  altrettanto correttamente osservato, &#8220;<i>interferendo direttamente con la stessa funzionalità  dell&#8217;infrastruttura e con la sicurezza della viabilità , non può non fare capo direttamente al soggetto gestore (proprietario, concessionario o comunque affidatario della gestione del bene), sul quale gravano speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione</i>&#8220;. La giurisprudenza ha fatto altresì¬ plausibilmente notare che &#8220;<i>è soltanto l&#8217;ente proprietario o gestore della strada che può razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare in sicurezza la pulizia della strada e delle sue pertinenze, poichè solo essi possono</i> <i>programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione</i>&#8221; (cfr. da ultimo T.A.R. Campania, 6 febbraio 2018, n.752.</p>
<p style="text-align: justify;">8d Una volta illustrata l&#8217;attribuzione di competenza operata dall&#8217;art. 14 d.lgs. cit. proprio rispetto alla materia dell&#8217;attuale contendere, è conseguente osservare che la normativa generale invocata dalla ricorrente (artt. 184 e 198 d.lgs. n. 152/2006; L.R. n. 9/2010), la quale non offre elementi tali da far ritenere superata la suddetta norma speciale, non può certo valere a porre nel nulla la prescrizione della regola appositamente dettata per la pulizia delle strade, dalla quale è, semmai, necessariamente integrata.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla ricorrente non giova, quindi, nemmeno insistere sull&#8217;argomento della implicita abrogazione dell&#8217;art. 160 L.R. n. 25/1993 da parte delle fonti sopravvenute (il d.lgs. n. 152/2006 e la L.R. n. 9/2010).</p>
<p style="text-align: justify;">A parte il fatto che l&#8217;ordinanza sindacale in contestazione rinviene il proprio specifico fondamento nel diverso art. 14 pìù volte detto, deve obiettarsi che l&#8217;allegata abrogazione implicita riguarderebbe il generale dovere di procedere alla raccolta dei rifiuti al di fuori dei centri abitati (dovere transitato, in ipotesi, dalle province ai comuni), senza per questo automaticamente cancellare, tuttavia, lo speciale obbligo di pulizia delle strade (e relative pertinenze) che incombe sui loro proprietari in forza, appunto, dell&#8217;art. 14 cit..</p>
<p style="text-align: justify;">9 Resta da dire delle condizioni necessarie, secondo la legge, a radicare in concreto a carico della Città  metropolitana gli obblighi d&#8217;intervento nella materia oggetto del contendere.</p>
<p style="text-align: justify;">9a In proposito, l&#8217;appellante torna a rammentare che l&#8217;art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 richiede: 1) l&#8217;accertamento della responsabilità  dell&#8217;abbandono dei rifiuti; 2) l&#8217;accertamento della relativa imputabilità  &#8220;<i>a titolo di dolo o colpa</i>&#8221; del proprietario dell&#8217;area, ai fini della sua corresponsabilità  in solido con l&#8217;autore materiale dell&#8217;abbandono medesimo. E nell&#8217;appello si sottolinea che nella specie il Comune appellato si è limitato, per converso, a dichiarare che i rifiuti in questione erano stati abbandonati da ignoti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla Città  Metropolitana viene lamentato, quindi, che l&#8217;addebito di responsabilità  a proprio carico sia stato mosso a titolo meramente oggettivo, per essere stato direttamente connesso al titolo di proprietà  sull&#8217;area interessata, senza la previa individuazione del necessario coefficiente psicologico (dolo o colpa) e, pertanto, in contrasto con il suddetto art. 192, pur richiamato dalla stessa ordinanza, il quale non permette l&#8217;adozione di un ordine di rimozione di rifiuti a carico del proprietario incolpevole.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune non ha perciò nemmeno eseguito alcun accertamento istruttorio sulla condotta dell&#8217;odierna appellante, laddove avrebbe dovuto fornire una motivata dimostrazione della responsabilità  quanto meno colposa della Città  Metropolitana, risalente a un&#8217;omissione <i>in vigilando</i> nell&#8217;espletamento della sua attività  di gestione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante deduce, inoltre, che nessuna inerzia e/o omissione potrebbe esserle imputata.</p>
<p style="text-align: justify;">E critica il ricorso da parte del primo Giudice all&#8217;argomento della specialità  dell&#8217;art. 14 del Codice della Strada rispetto al T.U. dell&#8217;Ambiente (artt. 192 e 198), affermando, in particolare, che detta specialità  potrebbe valere soltanto ai fini della sicurezza e fluidità  della circolazione, che tuttavia nel caso di specie non verrebbero in rilievo.</p>
<p style="text-align: justify;">9b La reiezione da parte del primo Giudice delle censure così¬ esposte si fonda, tuttavia, su una congrua e condivisibile motivazione, pienamente suffragata dalla giurisprudenza dominante.</p>
<p style="text-align: justify;">Il T.A.R. ha puntualmente osservato, in aderenza alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, sentenza n. 3256 del 2012), che il requisito della colpa postulato dall&#8217;art. 192 d.lgs. n. 152/2006 può ben può consistere proprio nell&#8217;omissione degli accorgimenti e delle cautele che l&#8217;ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un&#8217;efficacia custodia e protezione dell&#8217;area interessata, così¬ impedendo che possano esservi indebitamente depositati rifiuti (deve invero rilevarsi che la Città  Metropolitana non ha dimostrato l&#8217;effettiva adozione da parte sua di alcuna particolare cautela a salvaguardia delle strade provinciali di cui si tratta dall&#8217;abbandono di rifiuti da parte di terzi).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale, in riferimento alla circostanza che l&#8217;ordinanza in contestazione aveva citato, oltre che l&#8217;art. 14 Cod. Strada, anche l&#8217;art. 192 d.lgs. cit., ha ricordato anche come nell&#8217;analoga vicenda decisa dalla giÃ  citata sentenza d&#8217;appello si fosse messo in risalto che, &#8220;<i>mentre con il richiamo all&#8217;articolo 14 del Codice della strada è stata indicata la norma violata e dunque il fondamento giuridico della contestazione oggetto dell&#8217;ordinanza impugnata, con il richiamo al Codice dell&#8217;ambiente è stato invece individuato il fondamento del potere e la legittimazione dell&#8217;organo che lo ha esercitato, nonchè le procedure da adottare per l&#8217;attuazione dell&#8217;ordinanza stessa, non sussistendo così¬ tra i due complessi normativi alcuna contraddizione e incompatibilità  cui genericamente ha fatto riferimento l&#8217;amministrazione appellata</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicchè il primo Giudice ha potuto porre in luce, in definitiva, l&#8217;esistenza di una relazione di &#8220;complementarità &#8221; tra i due articoli di legge appena citati, basata sul fatto che l&#8217;inosservanza dei doveri imposti dall&#8217;art. 14 del Codice della Strada &#8220;colora&#8221; e connota l&#8217;elemento psicologico richiesto dal secondo articolo.</p>
<p style="text-align: justify;">9c Le considerazioni svolte a fondamento della sentenza in epigrafe hanno trovato pieno riscontro, infine, anche nella giurisprudenza successiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato con la sentenza della Sez. II 13 giugno 2019, n. 3967, pur riconoscendo che la disciplina del predetto art. 192 d.lgs. cit. non lascia spazio per una responsabilità  di tipo oggettivo, in quanto per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturito l&#8217;abbandono illecito di rifiuti occorre quantomeno la colpa, ha ribadito, perà², che per i rifiuti abbandonati lungo la viabilità  pubblica esiste, appunto, una disciplina del tutto particolare.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>Qui il regime di responsabilità  del soggetto proprietario viene infatti per contro a fondarsi in via esplicita ed inequivoca sulla disciplina contenuta nell&#8217;art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada), con specifico riguardo alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze che è ivi affermato in capo ai soggetti che ne sono proprietari o concessionari.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Pìù precisamente, il comma 1, lett. a) di tale articolo pone a carico degli enti proprietari la &quot;manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi&quot;, nel mentre il susseguente comma 3 precisa che &quot;per le strade in</i> <i>concessione i poteri e i compiti dell&#8217;ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito&quot;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Tra la disciplina di ordine generale contenuta nell&#8217;art. 192 del d.lgs. 152 del 2006 e quella specifica per i soggetti proprietari e concessionari di strade contenuta nell&#8217;art. 14 del d.lgs. 285 del 1992 viene pertanto ad instaurarsi un rapporto di specialità  (così¬, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 14 marzo 2019, n. 1684), contraddistinto dalla sussistenza nell&#8217;ordinamento di una norma puntuale che, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità  della circolazione stradale, impone in via diretta al soggetto proprietario o concessionario della strada di provvedere alla sua pulizia e, quindi, di rimuovere i rifiuti depositati sulla strada medesima e sulle sue pertinenze.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Tale obbligo può ben correlarsi anche alle concorrenti necessità  dell&#8217;incolumità  pubblica, nonchè all&#8217;esigenza di evitare pregiudizi all&#8217;ambiente e a tutti coloro che sono insediati nel territorio, e deve pertanto essere fatto rispettare &#8211; in caso di inadempienza del proprietario o del concessionario &#8211; dall&#8217;amministrazione comunale, in quanto istituzionalmente tenuta a esercitare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, anche con precipuo riguardo ai servizi resi alla comunità  e all&#8217;assetto e all&#8217;utilizzazione del territorio medesimo (cfr. art. 13 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Se così¬ è, condivisibilmente il Comune ha dunque emesso il provvedimento impugnato nei confronti di Anas S.p.a., e ciò proprio in quanto quest&#8217;ultima è istituzionalmente e inderogabilmente obbligata a mantenere la pulizia della strada da essa gestita e delle sue pertinenze.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>In tal senso la disciplina dell&#8217;art. 14 del d.lgs. 285 del 1992 si configura quale parametro normativo per l&#8217;individuazione del profilo della colpa presupposto in via generale dall&#8217;art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006; e la disciplina medesima, proprio in quanto è direttamente presupposta dalla mera circostanza della proprietà  ovvero del rapporto concessorio del soggetto inderogabilmente preposto alla sua osservanza, neppure necessita di essere direttamente richiamata dai provvedimenti di rimozione dei rifiuti emessi dalle autorità  comunali, essendo &#8211; per l&#8217;appunto &#8211; insito ex lege nella stessa qualità  dell&#8217;ente indicato quale proprietario o concessionario della pubblica strada la conseguente necessità  di ottemperare all&#8217;obbligo di legge ad esso comunque imposto</i>&#8220;(C.d.S., sentenza n. 3967/2019 cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">10 Conclusivamente, questo Consiglio deve tuttavia esprimere l&#8217;avviso che l&#8217;estensione degli obblighi da ascrivere alla Città  Metropolitana sulla base del citato art. 14 debba essere definita anche in coerenza sia con il precetto generale della leale cooperazione tra Amministrazioni pubbliche, sia con la ripartizione di competenze vigente in materia di gestione dei rifiuti fra gli enti pubblici territoriali in contesa, la quale vede assegnata alle Amministrazioni d&#8217;ambito provinciale (cfr. gli artt. 197 d.lgs. n. 152/2006 e 3 L.R. n. 9/2010) un ruolo fondamentalmente di programmazione, controllo e impulso, e, per converso, ai Comuni una proiezione pìù spiccatamente operativa e un apposito mezzo di finanziamento (art. 198 d.lgs. n. 152/2006; art. 4 L.R. n. 9/2010).</p>
<p style="text-align: justify;">Il riferimento testuale dell&#8217;art. 14 alla &#8220;pulizia&#8221; delle strade e loro pertinenze sembra, pertanto, dover essere inteso interpretando corrispondentemente il relativo compito nel senso che lo stesso, mentre include gli oneri riflettenti la raccolta e il trasporto dei rifiuti in parola, non ricomprende perà² anche quelli relativi al loro conferimento in discarica, che secondo le regole generali in materia deve far carico ai Comuni territorialmente competenti nel cui ambito i rifiuti in questione sono stati prodotti.</p>
<p style="text-align: justify;">11 Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto dell&#8217;appello in ragione della sua complessiva infondatezza, pur con la precisazione operata nel paragrafo precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese processuali del presente grado sono liquidate secondo la regola della soccombenza dal seguente dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la Città  Metropolitana di Catania al rimborso al Comune appellato delle spese processuali del presente grado, che liquida nella misura complessiva di euro duemila oltre gli accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020, svoltasi da remoto in video conferenza ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Buricelli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Verde, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Immordino, Consigliere</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-3-6-2020-n-395/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2020 n.395</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2020 n.10326</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-29-5-2020-n-10326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-29-5-2020-n-10326/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2020 n.10326</a></p>
<p>M. R. San Giorgio, Presidente, G. De Marzo, Consigliere; PARTI: (L. G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marco Barbaro contro Comune Firenze in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Sansoni) Circolazione stradale: l&#8217;identificazione della strada urbana a &#8220;scorrimento veloce&#8221; per l&#8217; identificazione dell&#8217;istallazione dell&#8217; apparecchio fisso di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. R. San Giorgio, Presidente, G. De Marzo, Consigliere; PARTI:  (L. G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marco Barbaro contro Comune Firenze in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Sansoni)</span></p>
<hr />
<p>Circolazione stradale: l&#8217;identificazione della strada urbana a &#8220;scorrimento veloce&#8221; per l&#8217; identificazione dell&#8217;istallazione dell&#8217; apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">Circolazione stradale &#8211; Codice della strada &#8211; apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità  &#8211; installazione &#8211; strada urbana a &#8220;scorrimento veloce&#8221; &#8211; identificazione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità  senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall&#8217;art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all&#8217;art. 2, secondo e terzo comma, cod. strad., e non altre, dovendo ritenersi che l&#8217;esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come &quot;a scorrimento veloce&quot; debba interessare tutta la strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto in prossimità  del posizionamento dell&#8217;apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità .</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><b>Fatti di causa</b></p>
<p align="JUSTIFY">1. Con sentenza pronunciata, ai sensi dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ., all&#8217;udienza del 10 marzo 2016, il Tribunale di Firenze ha rigettato l&#8217;appello proposto da G. L. avverso la sentenza n. 339 del 27 febbraio 2014, con la quale il giudice di pace di Firenze aveva respinto il ricorso in opposizione al verbale n. 511892/T/2013 di contestazione della violazione dell&#8217;art. 142, settimo comma, del d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strad). </p>
<p align="JUSTIFY">2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato, in primo luogo, che non sussisteva alcuna violazione del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dal momento: a) che il nominativo del proprietario di un veicolo recante una determinata targa è un dato pubblico, risultante dal pubblico registro automobilistico; b) che l&#8217;indirizzo del proprietario è un dato necessario per la realizzazione del servizio; c) che il tempo e il luogo in cui si trovava il veicolo non costituiscono dati personali, in quanto non indicano chi fosse il conducente. La sentenza impugnata ha aggiunto: a) che non era ravvisabile alcuna violazione della normativa in materia di appalti pubblici e che, in ogni caso, la riscontrata inosservanza della stessa non avrebbe comportato alcuna nullità  o inesistenza della notifica; b) che, nel caso di specie, era legittima, ai sensi dell&#8217;art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, conv. con I. 1 agosto 2002, n. 168, l&#8217;installazione di postazioni fisse di apparecchi di rilevazione della velocità  anche in modalità  automatica, dal momento che Etruria doveva essere considerato, coerentemente con la classificazione amministrativa, una strada urbana di scorrimento, ai sensi dell&#8217;art. 2 cod. strad., dal momento che erano sussistenti tutti i requisiti previsti da quest&#8217;ultima disposizione. </p>
<p align="JUSTIFY">3. Avverso tale sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito il Comune di Firenze con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell&#8217;art. 380-bis.1, cod. proc. civ. </p>
<p align="JUSTIFY"><b>Ragioni della decisione</b></p>
<p align="JUSTIFY">1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell&#8217;art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 11, 18, 19, 24 e 30 d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con riferimento all&#8217;art. 201, terzo comma, cod. strad., e all&#8217;art. 3, secondo comma, I. 20 novembre 1982, n. 890. Si rileva: a) che i dati personali del L., obbligato in solido per l&#8217;asserita violazione, quale proprietario del veicolo (non solo quelli desumibili dal pubblico registro automobilistico, ma anche quelli relativi ai motivi, al luogo e all&#8217;ora della asserita violazione), erano stati comunicati ad una società  privata (Poste Italiane s.p.a.) solo per motivi di mera convenienza del Comune, senza che ricorresse la necessità  richiesta dall&#8217;art. 24, primo comma, lett. d) del d. Lgs. n. 196 del 2003; b) che, pertanto, tali dati erano inutilizzabili ai sensi dell&#8217;art. 11, secondo comma, del d. Lgs. n. 196 del 2003; c) che non era stata dimostrata la nomina, da parte del Comune, dei responsabili del trattamento dei dati; d) che mancherebbe la designazione o delega per iscritto degli effettivi incaricati di tale trattamento, ai sensi dell&#8217;art. 30, secondo comma, d. Lgs. n. 196 del 2003; e) che, in ogni caso, tale designazione scritta non era stata prodotta nel giudizio di primo grado; f) che da tali premesse discendeva la nullità  o l&#8217;inesistenza giuridica, per inutilizzabilità  dei dati, del verbale di accertamento di violazione contestato; g) che i dati erano stati trasmessi a Poste Italiane s.p.a. non in busta chiusa, come stabilito dall&#8217;art. 3, secondo comma, I. n. 890 del 1982, ma nel testo integrale del verbale, avendo poi Poste Italiane s.p.a. provveduto a stamparlo e ad imbustarlo, con la conseguenza che qualunque impiegato della stessa società , agendo come soggetto privato, avrebbe potuto divulgare siffatti dati; h) che nessuna sanatoria era configurabile, con riguardo alla lamentata inutilizzabilità  dei dati personali e alla ormai intervenuta decadenza ai sensi dell&#8217;art. 201 cod. strad.; i) che la mancata valida notifica di un valido verbale nel termine di novanta giorni dalla asserita violazione era stata espressamente rilevata sin dall&#8217;atto introduttivo del primo grado del giudizio. La doglianza è, nel suo complesso, infondata. Con la prima articolazione, come detto, il ricorrente rileva che i dati personali (circostanze di tempo e di luogo nonchè motivi della violazione posta in essere dal conducente del veicolo con targa associata al nominativo) del L., quale proprietario del veicolo, obbligato in solido per l&#8217;asserita violazione, erano stati comunicati ad una società  privata (Poste Italiane s.p.a.), senza che ricorresse il requisito della necessità  richiesto dall&#8217;art. 24, comma 1, lett. a) del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ma solo per motivi di convenienza o di opportunità . Occorre premettere che questa Corte (Cass. 16 aprile 2015, n. 7764; 26 novembre 2013, n. 26431, tutte non massimate), ha giÃ  rilevato che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento, ai sensi dell&#8217;art. 385, terzo comma, reg. esec. e att. cod. strad. (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) avviene mediante invio al destinatario di uno degli originali o di copia autenticata a cura del responsabile dell&#8217;ufficio o comando, o da un suo delegato, potendo, tuttavia, essere validamente affidate a soggetti terzi, anche privati, le attività  intermedie di natura materiale, relative all&#8217;imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale. Si tratta, infatti, di delega di attività  meramente esecutive (stampa, imbustamento e consegna), che non implicano alcuna partecipazione del soggetto privato alla formazione del verbale di contestazione (v., in particolare, la citata Cass. n. 26431 del 2013). Il ricorrente, dalla premessa del carattere illecito del trattamento dei dati, trae la conseguenza dell&#8217;inutilizzabilità  degli stessi, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 2, del d. Lgs. n. 196 del 2003, all&#8217;epoca vigente, che appunto disponeva: &quot;I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati&quot;. In particolare, secondo il L., la nullità  investirebbe senz&#8217;altro il verbale di accertamento. Nello sviluppo finale del motivo si allude anche ad una invalidità  della notifica, che, perà², parrebbe derivare dal vizio dell&#8217;atto notificato, dal momento che il rilievo non si accompagna ad alcuna ulteriore specificazione. Ciò posto, l&#8217;art. 4, comma 1, lett. b), d. Lgs. n. 196 del 2003, nel testo all&#8217;epoca vigente, identificava, come &quot;dato personale&quot;, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Ora, la correlazione tra targa e proprietario del veicolo risultano dal pubblico registro automobilistico, con la conseguenza che, rispetto a tali dati, il trattamento dei dati non richiedeva, ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 1, lett. c), allora applicabile, il consenso dell&#8217;interessato. Il dato complesso derivante dall&#8217;accostamento con le notizie relative alla violazione contestata non è riferibile, nei termini di cui al cit. art. 4, comma 1, lett. b) ad una persona &#8211; giacchè nulla consente di ritenere che il proprietario coincida con il conducente &#8211; ma, appunto, ad un veicolo recante la targa indicata. Ne discende l&#8217;assoluta assenza, in radice, dei presupposti di operatività  dell&#8217;art. 11 cit. Con distinta articolazione si lamenta che nel processo non è stata provata la nomina, da parte del Comune di Firenze, dei responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell&#8217;art. 30 del cit. d. Lgs. n. 196 del 2003. Tale profilo di invalidità  dall&#8217;esame della sentenza impugnata non risulta essere stato esaminato, con la conseguenza che, in difetto di una specifica deduzione, da parte del ricorrente, del momento e del modo in cui la questione è stata introdotta nel processo, deve ritenersi inammissibile per novità . Al riguardo, va ribadito che, ove una determinata questione giuridica &#8211; che implichi un accertamento di fatto &#8211; non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità  ha l&#8217;onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità  per novità  della censura, non solo di allegarne l&#8217;avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità  di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038). </p>
<p align="JUSTIFY">2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell&#8217;art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell&#8217;art.115 cod. proc. civ. e dell&#8217;art. 2697 cod. civ., rilevando che la sentenza impugnata aveva messo in discussione la tassatività  delle caratteristiche di fatto minime strutturali delle strade urbane di scorrimento. Richiamata la nozione delineata dall&#8217;art. 2, terzo comma, lett. d), cod. strad., osserva il ricorrente: a) che le fotografie sulle quali il Tribunale aveva fondato le proprie conclusioni, quanto all&#8217;esistenza della banchina pavimentata a destra e del marciapiedi, non rappresentavano la strada nella sua interezza, ma solo in alcuni brevi tratti; b) che, pertanto, sarebbe stato necessario disporre l&#8217;ispezione giudiziale dei luoghi o una consulenza tecnica d&#8217;ufficio, peraltro richieste in primo grado e, successivamente, in appello dal ricorrente; c) che sin dal giudizio di primo grado era stata prodotta la relazione del 31 marzo 2011, redatta dalla Polizia di Stato e indirizzata al Prefetto, che segnalava come la collocazione dell&#8217;autovelox contrastasse con la normativa vigente; d) che l&#8217;affermazione della esistenza di intersezioni a raso semaforizzate non era sostenuta dal riferimento ad alcun dato probatorio esistente in atti e non poteva essere documentata attraverso il ricorso al notorio; e) che le stesse criticità  emergevano, quanto alla asserita esistenza del requisito delle &quot;apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata per la sosta, entrambe con immissioni ed uscite concentrate&quot;. </p>
<p align="JUSTIFY">3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell&#8217;art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell&#8217;art. 12 disp. prel. cod. civ., degli artt. 2 e 3 cod. strad., con riferimento al citato art. , p , 4 del d.l. n. 121 del 2002, (0,2-}1, 16 Si osserva: a) che il Tribunale, oltre a ritenere sussistente una banchina sulla base di fotografie che non rappresentavano tutta la lunghezza della strada, non aveva considerato che essa deve essere necessariamente di ampiezza tale da consentire di ospitare un veicolo in panne, al fine di limitare gli effetti negativi sullo scorrimento del traffico, realizzando uno spazio di interposizione tra la carreggiata e gli elementi verticali della strada; b) che la nozione di intersezione a raso include anche le intersezioni che, pur mettendo in collegamento strade a diversi livelli, non abbiano corsie specializzate, ovvero corsie di uscita o corsie di entrata di dimensioni adeguate alla velocità  di progetto; c) che, nel caso di viale Etruria, non tutte le intersezioni a raso sono semaforizzate, come del resto emergeva dalla citata relazione del 31 marzo 2011 della Polizia di Stato; d) che, nel viale in oggetto, non tutte le aree laterali per la sosta sono previste in apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata con immissioni e uscite concentrate e che, anzi, esistono persino degli accessi carrabili privati. </p>
<p align="JUSTIFY">4. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati. Come questa Corte ha pìù volte ribadito di recente, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità  senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all&#8217;art. 2, secondo e terzo comma, cod. strad., e non altre, dovendo ritenersi che l&#8217;esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come &quot;a scorrimento veloce&quot; debba interessare tutta la strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto in prossimità  del posizionamento dell&#8217;apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità . GiÃ  sotto questo profilo occorre considerare che nella sentenza impugnata non emerge alcuna puntuale indicazione, quanto alla sussistenza delle caratteristiche rilevate, alla stregua degli atti di causa, per tutta la lunghezza della strada (Cass. 20 giugno 2019, n. 16622, che segue a Cass. 14 febbraio 2019, n. 4451 e 12 febbraio 2019, n. 4090). Le medesime sentenze appena citate hanno, inoltre, chiarito che, tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come di scorrimento rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio all&#8217;interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l&#8217;assolvimento effettivo delle predette funzioni. Al contrario, la sentenza impugnata muove dall&#8217;erronea premessa che la banchina non debba avere una determinata ampiezza o una particolare destinazione e, infatti, riconosce che la striscia al margine destro si trova in alcuni tratti a breve o a brevissima distanza. Inoltre, il Tribunale fiorentino ha ritenuto, nell&#8217;impugnata sentenza, che l&#8217;intersezione a raso si configura non ogni qualvolta due strade si incrociano, ma solo quando vi sia una &quot;un&#8217;area comune a pìù strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall&#8217;una all&#8217;altra di esse&quot;, definendo, poi, area comune quella che fa parte sia di una strada che di quella che la interseca, in modo da poter essere percorsa lungo le corsie di marcia di ambedue le vie. Senonchè, di recente è stato sostenuto (v. Cass. 29 marzo 2019, n. 8934) che, per intersezione, deve intendersi qualsiasi incrocio, confluenza o attraversamento tra due o pìù strade, contraddistinti dall&#8217;esistenza di un&#8217;area comune alle medesime, indipendentemente dalla provenienza e dalla direzione delle varie diramazioni di traffico insistenti sulle predette strade (aggiungendosi, poi, che, ai fini della legittimità  dell&#8217;installazione di apparati di rilevamento automatico delle infrazioni al cod. strad. sulle strade urbane qualificate come di scorrimento nel relativo decreto prefettizio, non rilevano le &#8211; sole &#8211; eventuali intersezioni non semaforizzate interessanti il solo controviale, a condizione, in ogni caso, che l&#8217;apparato automatico interessi soltanto la sede centrale del viale di scorrimento). Da ciò si è fatto conseguire che &#8211; pur essendo irrilevante la circostanza che i veicoli provenienti dalla strada laterale possano attraversare la strada principale in tutto o in parte &#8211; è comunque sufficiente che le due direttrici di traffico, ossia quella presente lungo la strada principale e quella proveniente dalla via secondaria intersecante, impegnino un&#8217;area comune. Pertanto, si è affermato che non soltanto l&#8217;attraversamento (come, invece, rilevato dal Tribunale di Firenze nell&#8217;impugnata pronuncia), ma anche l&#8217;intersezione a &quot;T&quot; o ad &quot;Y&quot; e la semplice confluenza costituiscono &quot;intersezioni&quot; secondo la definizione del Codice della strada. </p>
<p align="JUSTIFY">5. In conclusione, in relazione al disposto accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Firenze, in persona di diverso giudicante, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità . </p>
<p align="JUSTIFY"><strong>PQM</strong></p>
<p align="JUSTIFY">Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo <i>omissis</i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-29-5-2020-n-10326/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2020 n.10326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2020 n.479</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-28-5-2020-n-479/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-28-5-2020-n-479/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-28-5-2020-n-479/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2020 n.479</a></p>
<p>Maddalena Filippi, Presidente, Stefano Mielli, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Teresa Vassallo, contro Ministero dell&#8217;Interno non costituitosi in giudizio;  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato Provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 28 codice della strada: caratteristiche. Circolazione statale- patente di guida- provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-28-5-2020-n-479/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2020 n.479</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-28-5-2020-n-479/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2020 n.479</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maddalena Filippi, Presidente, Stefano Mielli, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Teresa Vassallo,  contro  Ministero dell&#8217;Interno non costituitosi in giudizio;  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 28 codice della strada: caratteristiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Circolazione statale- patente di guida- provvedimento di revisione ex art. 28 codice della strada- caratteristiche.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 28 del Codice della Strada:</p>
<p style="text-align: justify;">a) ha natura cautelare-preventiva, non sanzionatoria, ed è funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale ,</p>
<p style="text-align: justify;">b) può essere basato su qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell&#8217;idoneità  psicofisica o tecnica del conducente , </p>
<p style="text-align: justify;">c) richiede che i dubbi circa l&#8217;idoneità  del soggetto alla guida siano collegati a fatti accertati e determinati ,</p>
<p style="text-align: justify;">d) è un provvedimento ampiamente discrezionale, che presuppone l&#8217;insorgere di dubbi &#8211; non di certezze &#8211; circa l&#8217;idoneità  alla guida del soggetto, senza che sia necessario l&#8217;accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo . </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00479/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00213/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 213 del 2020, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Verona, via Cesare<br /> Battisti n. 2; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno non costituitosi in giudizio; <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento di revisione della patente di guida categoria -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;-OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con segnalazione -OMISSIS-ona, ai fini dei provvedimenti di competenza, che la ricorrente nel corso degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida svoltisi in data -OMISSIS-, primo turno, è stata aiutata dai suggerimenti dell&#8217;esaminatore, nei cui confronti è stato avviato un procedimento penale. </p>
<p style="text-align: justify;">2. In data -OMISSIS-, l&#8217;Amministrazione ha quindi comunicato alla ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 7 della legge n. 241 del 1990, l&#8217;avvio del procedimento di revisione della patente di guida ex art. 128 del Codice della Strada, in ragione dei dubbi in merito al legittimo conseguimento della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Sulla base della citata segnalazione della -OMISSIS-a disposto la revisione della patente di guida di cui è titolare la ricorrente mediante nuovo esame di idoneità  tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna il suddetto provvedimento di revisione della patente per le censure si violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 128 del Codice della Strada, di difetto di motivazione e di istruttoria, di erroneità  nei presupposti e di manifesta illogicità  ed irragionevolezza. In particolare la ricorrente assume che i rappresentati dubbi in merito al legittimo conseguimento della patente siano inconferenti ai fini dell&#8217;adozione del provvedimento di revisione della patente: presupposto per l&#8217;emanazione di tale atto &#8211; sostiene la ricorrente &#8211; è, invece, l&#8217;accertamento di &#8220;fatti specifici e concreti&#8221;, da evidenziare nella motivazione del provvedimento, concernenti i requisiti fisici e psichici o l&#8217;idoneità  tecnica alla guida e a tale fine non possono essere valorizzati gli elementi emersi nel corso delle indagini penali che non hanno ancora dato luogo a quel grado di accertamento conseguibile solo a seguito della pronuncia di una sentenza penale che a tutt&#8217;oggi non è ancora intervenuta. </p>
<p style="text-align: justify;">5. L&#8217;Amministrazione resistente si è costituita in giudizio replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">In data -OMISSIS-, con decreto emanato ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è stata disposta l&#8217;acquisizione in via istruttoria di una circostanziata relazione sui fatti di causa con particolare riferimento allo svolgimento della prova di esame e alla pìù volte citata segnalazione circostanziata della -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione ha adempiuto all&#8217;incombente istruttorio depositando in giudizio la documentazione richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Alla camera di consiglio del 6 maggio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm. e dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.</p>
<p style="text-align: justify;">Circa la possibilità  di definire il ricorso con sentenza pronunciata in camera di consiglio è opportuno svolgere alcune precisazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che &#8220;successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità  di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà  di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Presidente di questo Tribunale &#8211; con l&#8217;art. 4, comma 3, del decreto n. 26 del 21 marzo 2020, adottato ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 4, lett. e), del richiamato decreto legge n. 18 del 2020 &#8211; ha precisato che nelle note di udienza &#8220;le parti potranno indicare eventuali ragioni processuali che non consentono la decisione del ricorso in forma semplificata e domandare che il collegio, ove intenda procedere in tal senso, disponga il rinvio della trattazione della misura cautelare alla successiva camera di consiglio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti non hanno depositato note in prossimità  della Camera di consiglio del 6 maggio 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria, prendendo atto che le parti non hanno evidenziato ragioni processuali che non consentono la decisione in forma semplificata, nè hanno chiesto il rinvio della trattazione, ha trattenuto il ricorso in decisione per definirlo ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm..</p>
<p style="text-align: justify;">7. Nel merito, come giÃ  statuito da questa stessa Sezione con la sentenza 25 maggio 2020, n. 469 per un caso analogo, le censure proposte con il ricorso sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Come affermato da giurisprudenza costante il provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 28 del Codice della Strada:</p>
<p style="text-align: justify;">a) ha natura cautelare-preventiva, non sanzionatoria, ed è funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale (Tar Marche, 8 agosto 2019, n. 535);</p>
<p style="text-align: justify;">b) può essere basato su qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell&#8217;idoneità  psicofisica o tecnica del conducente (Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 11 marzo 2019, n. 512);</p>
<p style="text-align: justify;">c) richiede che i dubbi circa l&#8217;idoneità  del soggetto alla guida siano collegati a fatti accertati e determinati (Tar Marche, 26 marzo 2018, n.198);</p>
<p style="text-align: justify;">d) tuttavia è un provvedimento ampiamente discrezionale, che presuppone l&#8217;insorgere di dubbi &#8211; non di certezze &#8211; circa l&#8217;idoneità  alla guida del soggetto, senza che sia necessario l&#8217;accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo (Tar Piemonte, Sez. II, 9 novembre 2017, n.1184).</p>
<p style="text-align: justify;">8. Nel caso di specie il provvedimento impugnato è fondato su una segnalazione della -OMISSIS- adeguatamente circostanziata, in cui viene fatto riferimento a fatti specifici e concreti e segnatamente al fatto che nel corso dell&#8217;esame di teoria del -OMISSIS-, primo turno, la ricorrente sarebbe stata illegittimamente aiutata da un esaminatore infedele, nei cui confronti è stato avviato il -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento è stato pertanto assunto in ragione di fatti specifici e determinati. </p>
<p style="text-align: justify;">Non illogica ed irragionevole è altresì¬ la valutazione, posta in essere dall&#8217;Amministrazione, in merito alla idoneità  di tali fatti specifici e determinati a mettere in dubbio l&#8217;effettiva capacità  tecnica alla guida della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve infatti ritenersi che il non irragionevole dubbio circa la regolarità  dell&#8217;esame sostenuto dalla ricorrente costituisca motivazione sufficiente a giustificare la necessità  di una nuova valutazione in ordine alle effettive capacità  dello stesso alla guida.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva il ricorso deve essere rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Per il principio della soccombenza le spese di giudizio sono poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell&#8217;Amministrazione resistente liquidandole nella somma di € 1.000,00 a titolo di competenze e spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 6 maggio 2020 in modalità  videoconferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Maddalena Filippi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Mielli, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Bardino, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-28-5-2020-n-479/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2020 n.479</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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